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MARZO 195 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLIClAZIONE DI SERVIZIO 

I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


SOMMARIO. -Parte I: I fini della P. A. -Natura 
pubblica degli stessi. Attivit� diretta al conseguimento 
di tali fini: attivit� di diritto pubblico e attivit� di diritto 
privato, -Interdipendenza di tali attivit� -Attivit� 
contrattuale ed attiv~t9, amministrativa non contrattuale. 
Disciplina giuridica della formazione e della 
manifestazione di volont� della P. A. nei contratti di 
diritto pubblico e di diritto privato. Contratti dello 
Stato e contratti degli enti pubblici: identit� del regolamento 
giuridico. -Il contratto della P. A. -Formazione 
e manifestazione della volont� della P. A. Perfezione 
ed efficacia del contratto. -I controlli amministrativi: 
competenze e natura -�Contratti rfgolari e 
contJ'.atti irregolari -Diniego di approvazione ai contratti 
irregolari: potere vincolato. L'approvazione dei 
contratti regolari: natura del potere di controllo -La 
potest� di rifiutare l'approvazione a contratti regolari 
per gravi interessi pubblici o dell'ente: poteri discrezionali 
-Natura e limiti di tale potere. -Natura ed 
effetti dell'approvazione -Insostituibilit� di essa. Esecuzione 
anticipata del contratto non approvato. -Il 
potere di annullamento : competenza. Annullamento 
dell'atto amministrativo prECedente o sussEguente alla 
formazione del contratto : �ffetti sul contratto -Legge 
regolatrice dell'atto di annullamento e legge regolatrice 
del contratto. 

La Pubblica Amministrazione tende al conseguimento 
dei suoi fini, di natura ovviamente pubblica, 
mediante una complessa attivit�, tutta 
coordinata al ra.ggiungimento dei fini medesimi, 
che per� si atteggia in modi diversi. Alcune attivit� 
son,o proprie ed esclusive della Pubblica Amministrazione 
e rappresentano l'esplicazione del jus 
imperii che alla stessa conferisce l'ordinamento 
giuridico. Altre attivit� sonoi nvece ,analoghe e 
a volte identiche a quelle esercitate dai privati 
per il conseguimento dei propri fini, naturalmente 
privati. "' 

La diversa natura dei mezzi non d� luogo per� 

a una distinta e duplice personalit� dello Stato, 

come pure a volte si ritenne, una privata e. l'altra 

pubblica, n� ad una diversa capacit�, uniche 

essendo e l'una e l'altra.. Neppure i fini della 

Pubblica Amministrazione possono distinguersi 

in pubblici e privati, perch� gli stessi sono indi


stintamente e istituzionalmente di natura pubbli


cistica: 

Anche i fini patrimoniali, che lo Stato e la 

Pubblica Amministrazione in genere si prefiggono 

di raggiungere, sono immediatamente o mediata-� 

mente fini pubblici perch� tutti fra loro coordi


nati in vista dell'unit� essenziale, ontologica e 

finale della Pubblica Amministrazione, che � 

appunto la personificazione d'interessi pubblici. 

Come le du~ attivit�, di diritto pubblico e .Ili 
diritto privato, d'imperio e di gestione, promanano 
dall'unica personalit� giuridica della Pubblica 
Amministrazione, cos� le stesse raramente 
si trovano isolate nel mondo del diritto. 

Per quanto interessa al nostro tema, che si 
propone l'enunciazione di alcuni fra i pi� complessi 
ed interessanti problemi, cui d� luogo l'attivit� 
contrattuale dello Stato e della Pubblica Aniministrazione 
in genere, la materia regolata dal 
diritto privato e quella disciplinata dal diritto 
pubblico armonicamente s'intersecano, non tanto 
per� che non possano distinguersi le varie fasi ed i . 
singoli istituti, oon i rispettivi ordinamenti giuridici 
particolari2 che ciascuno dei medesimi istituti 
regola e disciplina '(1). 

Ma ai fini del nostro studio non i:p.teressa 
neppure tanto la distinzione fra attivit� di imperio 
e attivit� di gestione, quanto l'altra fra 
attivit� contrattuale ed attivit� amministrativa 
non contrattuale. 

Riconosciuta ormai generalmente l'esistenza 
di un contratto di diritto pubblico (quando lo 
stesso in concreto sussista non � problema attinente 
al tema) riteniamo d � poter comprendere 
sotto lo stesso regolamento giuridico sia questo 
che il contratto di diritto privato.. 

Questa identit� di diFiciplina giuridica deve, 

a nost,ro avviso, riconoscersi almeno per quanto 

riguarda ]a formazione e la manifestazione di 

volont� della Pubblica Amministrazione, l'incon


t.ro di questa con la volont� del privato contraente 

e cio� la stipulazione vera e propria del contratto, 

le condizioni di efficacia del1o stesso, la compe


tenza giurisdizionale ed � suoi limiti in ordine 

alle varie questioni, che possano insorgere fra il 

pl'ivato e la Pubblica Ammfoistrazione, prima o 

dopo la perfezione del contratto e relativamente 

alla .validit� o �na esecuzione del medesimo (2). 

Poich� questo � il limitato. oggetto del nostro 

studio daremo per pacifica l'identit� di regola


mento giuridico dei due ordini d� contratti,. senza 

entrare nella questione se i contratti di..diritto 

(1) A.D. GIANNINI: Elementi di diritto finanziario, 
pag. 45 e segg. 
(2) Contra ZANOBINI, II, pag. 173; cfr. per� MORTARA: 
Comm., pag. 345, I e CAMMEO: Comm., pag. 842, 
nonch� � Giurisp. Ital. � 1929, I, 382 nota. 

-62 


. pubblico, per Ja parte non espressamente prevista 
d~lle leggi amministrative, siano regolati dalle 
norme del diritto privato o da norme. di diritto 
pubblico di contenuto uguale alle precedenti, da 
intendersi. sostanzialmente recepite nel diritto 
amministrativo (3). 

Un'ultima precisazione � opportuno fare: la 
pi� ricca.giurisprudenza, specialmente in ordine a 
taluM quest10ni, si � formatai sui contrattidegli Enti 
pubp.l_ici, piuttosto che sui contratti dello Stato. 

Riteniamo di poter postulare (4) l'identit� 
sostanziale dei principi, che disciplinano gli uni 
e gli altri, e tratteremo perci� della unica figura 
giuridica del contratto della Pubblica Amministrazione; 
intendendo con tale espressione sia il contratto 
di diritto pubblico, che di diritto privato, 
sia i contratti dello Stato, che quelli posti in ... 
essere dagli Enti pubblici. � 

La figura giuridica del contratto della Pubblica 
Amministrazione �, nelle sue linee fondamentali, 
quella stessa che s'incontra nei rapporti fra privati 
(5). Identica n� � l'essenza e cio� l'incontro 
di due volont�, intese ad ottenere un certo risultato 
pratico, cui l'ordinamento giuridico ricollega effetti 
giuridici, approssimativamente corrispondenti allo 
scopo pratico, che le parti si :prefissero, costituendo, 
modificando o risolvendo un vincolo 
giuridico. � 

L'identit� ess�nziale degrada ad analogia quando 
dall'incontro tra le volont� dei privati, persone 
fisiche, si passa alla formazione e manifestazione 
della volont� della persona giuridica. Per quanto 
si riferisce alla Pubblica Amministrazione questa 
fase, che potrebbe definirsi pre-contrattuale, � 
minutamente regolata dal diritto amm_mistrativo, 
che disciplina la organizzazione deJla Pubblica 
Amministrazione e la formazione, nonch� la manifestazi�ne 
della volont� della medet1ima. 

Come il privato sente alcuni bisogni, prevede 
il� mezzo per il soddisfacimento degli stessi ed 
infine, col contratto�, tende a raggiung~re quei 
mezzi ed a soddisfare quei bisogn:, cosi la Pubblica 
Amministrazione � costituita da organi vari, 
ciascuno dei quali presiede ad una specifica 
i funzione. Questi organi agiscono per mezzo di 
manifestazioni di scienza o di volont� e la loro 
attivit� d� luogo ad atti amministrativi, la cui 
disciplina � posta dal diritto amministrativo (6). 
, Questo complesso procedimento, attraverso il 
quale con proposte, pareri, deliberazioni e controlli 
la Pubblica Amministra7.ione forma la propria 
volont�, culmina con la manifestazione della 
volont� medesima. Questa, che � diretta all'altro 
futuro contraente, s'incontra, nelle forme volute 
dall'ordinamento giuridico, con analoga manife


(3) ZANOBINI: Corso, I e II passim. 
(4) VITTA: Diritto amministrativo, vol. II, pag. 716. 
(5) A. D. GIANNINI, loc. cit. 
(6) A. D. GIANNINI: loc. cit., pag. 60; L. RAGNISCO: 
nota. a decisione 8. giugno del C. d. S. in cc Riv. Dir. 
pubbl. >>, 1935, II, 423 con ricca e dotta specificazione 
delle v�rie fasi di un contratto comunale; U. FORTI: 
nota a sent. Sez. Un. 27 novembre 1928, in cc F. A.�; 
1929, II, 25. 
'� 

stazione di volont� del privato e pone in essere il 
contratto. 

� La perfezione del contratto, a differenza di 
qua:o.to accade fra privati, non co_incide per� con 
l'efficacia del medesimo, r.he dalle leggi amministrative 
� subordinata ad una serie di controlli, 
i quali pongono in essere altri atti amministrativi. 

Questa configurazi�ne giuridica non � per� 
pacifica in dottrina, n� in giurisprudenza, essendo 
controversa la natura e l'incidenza contrattuale 
degli atti di controllo. 

Cosi la Suprema Corte con recente sentenza (7) 
ebbe a ritenere che i contratti della Pubblica 
Amministrazione, subordinati all'approvazione, 
presentano la situazione giuridica disciplinata 
daJl'art. 1331 Codice civile in relazione agli 
artt. 1326 e l 328 Codice civile, per cui la dichiarazione 
del privato contraente deve considerarsi 
proposta irrevocabile~ di modo clie il contratto va a 
perfezionarsi solo al momento in cui l'atto di approvazione 
sia portato a conoscenza del proponente. 

Con pi� recente sentenza (8) le Sezioni Unite, 
pm non proponendosi ex professo la questione, 
decidevano che l'atto di controllo deve considerarsi 
autonomo e destinato a conferire presunzione 
di legittimit� al contratto, che, potrebbe 
dedursi, deve considerarsi gi� perfetto, ancorch� 
non efficace (9). � 

A noi sembra non possa dubitarsi della perfezione 
del contratto al momento deJl'incontro 
delle due volont�, ossia al momento della stipulazione 
prop'riamente detta. I successivi �tti di 
controllo sono elementi estrinseci al contratto, 
di cui condizionano l'efficacia, ma che presup


. pongQno gi� perfetto. 
La volont� del Ministro, che, constatata Ja 
regolarit�. del contratto, lo approvi, non � diretta 
a contrattare, ma postula un contratto gi� perfetto 
ed una gi� compiuta manifestazione di volont� 
eontrattuale della Pubblica Amministrazione. 
Ci� � tanto pi� evidente non solo quando l'approvazione 
dovesse esser data con legge dal Parla-� 
mento, ma sopratutto nei contratti degli Enti 
pubblici, ove il controllo � atto dello Stato mentre 
il contratto � innegabilmente atto dell'Ente pubblico. 
In questi casi non pu� assolutamente configurarsi 
come manifestazione di volont� contrattu,
tle il visto del Prefetto, che certamente non 
contratta. 
Innegabile essendo l'identit� concettuale dell'atto 
di controllo sui contratti dello Stato e su 
quelli. degli Enti pubblici, ne deriva che in ogni 
caso il contratto � perfetto con la stipulazione e 
l'atto di controllo, indipendente, estrinseco al 
contratto, ne condiziona l'efficacia. 
L'atto di controllo merita di essere pi� attentamente 
esaminato, perch� dalla sua natura e 

(7) Cass. I, n. 390 del 15 marzo 1947, -in ccF. A..�, Il, _ 
1, 33. 
(8) Sez. Un., n. 293 del 4 febbraio 1950, in ccF. A.�, 
II, 1, 48. _ 
(9) C. d. S. V, n. 52, del 23 gennaio 1948, in cc F. A.>>, 
I, 2, 184; sull'estrinsecit� dell'atto di controllo cfr. 
anche D. A. GIANNINI, loc. cit. 

-.63 �


sopratutto da.Ila ampiezza dei poteri della autorit� 

di .controllo dipende la risoluzione di molte altre 

questioni. 

Giover� appena accennare, essendo questo 
principio pacifico, che il controllo pu� esercitarsi 
sia sugli atti preliminari, che s11l contratto. gi� 
concluso. Questo ultimo controllo maggiormente 
interessa il nostro tema e perci� ne tratteremo 
con una certa ampiezza, considerandolo si.a sotto 
il profilo soggettivo, che nella sua intrinseca 
natura e negli effetti, che produce. 

Tutti i contratti dello Stato, anche se stipulati 

per corrispondenza, non sono obbligatori per 

l,Amministrazione finch� non siano stati approvati 

dal Ministro, che pu� per� delegare l'approvazione 

ad altra autorit� (10). Il potere di controllo sui 

contratti �stipulati dalle Amministrazioni statali 

� perci�, in linea di massima, attribuito al Mini


stro competente, salvi i casi, in cui il contratto 

debba essere approvato con decreto del Capo 

dello Stato (11). 

I contratti dei Comuni e delle Provincie, che 

eccedano i limiti, entro i quali, ai sensi degli 

artt. 8'l e 140 del T.U. legge comunale e pro


vinciale, � consentito procedere a lici.tazione. pri


vata senza autorizzazione prefettizia, non sono 

impegnativi per l'Ente senza il visto del Pre


fetto (12). 

Il potere conferito all'autorit� di controllo, 

Ministro o Prefetto, � analogo, se non identico. 

Essi debbono verificare la regolarit� della stipu


lazione ed accertarsi che siano state osservate le 

forme prescritte (13). Ove l'esame sia positivo 

le predette autorit� debbono approvare o apporre 

il visto di esecutivit� al contratto, sottoposto al 

loro contr,ollo. 

� N� mi pare che in ci� possa -ravvisarsi e_sercizio 

di facolt� discrezionale: al contratto riconosciuto 
�irregolare deve essere negata l'approvaJ<ione; viceversa 
il contratto riconosciuto regolare deve essere 

approvato. 

Sul rigore della prima affermazione non sorgono 

contestazioni; a proposito della seconda ipotesi 

invece suol dirsi che l'autorit�, cui � demandata 

l'approvazione, pu� negarla, ancorch� riconosca 

il contratto regolare. In tal caso la stessa esercite


rebbe un potere discrezionale. 

Io ritengo per� che possa tenersi fermo il rigore 

di entrambe le affermazioni e riconoscere come 

vincolata l'attivit� di r.ontrollo, per quanto attiene 

alla regolarit� del contratto. 

Che l'autorit�, cui � sottoposto il contratto per 

l'approvazione, possa negare la medesima, ancor


ch� riconosca la regolarit� del contratto � pacifico 

(10) Art.-19 R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
e GIANNINI, loc. cit., pag. 55. 
(11) Art. 21 R., decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e 
2 legge 31 gennaio 1926, n. 100. 
(12) Art. 296 T. U. modificato con legge 9 giugno 
1947, n. 530. 
(13) Art. 107 Regolamento di Contabilit� generale 
. e 296. T. U. comunale e provinciale. 
ed � espressamente riconosciuto dalla legge, la 
quale consente che per� gravi motivi di interesse 
dell'Ente stipulante o per gravi motivi d'interesse 
pubblico possa essere negata la approvazione al 
contratto riconosciuto regolare (14). ,, 

Ma a me pare che si tratti di un potere diverso 
dal precedente, ancorch� con lo stesso connesso. 

In sostanza il Ministro o il Prefetto hanno un 
duplice potere. o, se si preferisce, l'unico potere 
di esercitare un duplice controllo: di legittimit� 
e di merito, che, per�, sono ben distinti fra loro e 
legati ad un prestabilito ord~ne logico e giuridico. 
Il coritrollo di legittimit� precede quello di merito 
ed � vincolato. Esso culmina con una pronunzia, 
che riconosce o disconosce la regolarit� del contratto. 
Se il controllo di legittimit� � negativo, se, 
cio�, il contratto � riconosciuto irregolare, l'appro


. vazione deve �essere negata. In tal caso non v'� 
alcuna possibilit� di esercitare l'al~ra for~a di 
controllo io direi l'altro potere, che e subordma.to 
all'esito positivo del controllo di legittimit� ed 
alla pronunzia, esplicita o implicita, di regolarit� 
del contratto. . 
Questo potere, che a me pare ben distinto dal 
precedente, � senza dubbio discrezionale e potrebbe 
in taluni casi qualificarsi :politico. Non si tratta 
infatti di valutare la� mera convenienza -di quel 
contratto per l'Ente o la Amministrazione stipulante 
ma di -vagliare la corrispondenza del c~n


' . .

tratto medesimo all'interesse pubblico, superiormente 
considerato, che potrebbe in. ipotesi non 
co'nddere -0on l'interesse concreto dell'Ente o 
de11'Amministrazione stipulante. 

Ecco perch� a me sembra che questo potere .~al 
si configuri come controllo di merito e come piuttosto 
esso integri una distinta ed auto.noma potest� 
repressiva, clie dev'essere positivamente ese:citata 
dal Ministro o dal Prefetto con provvedimento, 
formale, dal qua1e emerga che si � intesi 
esercitare questa potest� discrezionale e negare, 
perci�, l'approvazione al contratto riconosciuto 
regolare. 

� un potere di controllo repressivo ben yi� 
intenso di quello generale di annullamento, conferito 
al Governo dall'art. 6 T.U. della legge 
comunale e provinciale. Questo invero ha ad 
oggetto atti illegittimi, quello, invece, pu� colpire 
atti non solo leo-ittimi, la legittimit� essendo il 
presupposto del :uo esercizio, ma altres� opportuni 
per l'Ente o l'Amministrazione stipulante, singolarmente 
considerata. 

L'anzidetto potere pu� essere esercitato solo in 
occasione dell'approvazione del contratto e non 
dopo che esso sia stato approvato. A tale ultimo 
effetto si potrebbe pervenire solo annullando 
l'atto di approvazione, le quante volte possa ritenersi 
illegittimo. 

L'approvazione attribuisce al contratto. piena 
efficacia per entrambe le parti. Suole ..dirsi che 
nelle more dell'approvazione il contratto � claudi.
cante: l'obbligazione del privato �, cio�, perfetta, 

(14) Art. 113 Regolamento Contabilit� generale di 
e 296 cpv., T.U. comunale e proVinciale . 

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! 

-64


quella della Pubblica .Amministrazione � subordinata 
alla approvazione. L'interdipendenza delle 
obbligazioni corrispettive fa s�, per�, che l'approvazione, 
intervenuta o negata, spieghi i suoi effetti 
per entrambi i contraenti rendendo, rispetto agli 
stessi, efficace o inefficace il contratto. 

L'approvazione non sostituisce la mancata 
autorizzazione, eventualmente imposta dalla legge 
(15); questa attenendo alla capacit� a contrattare, 
quella all'efficacia del controtto, al quale conferisce, 
altresi, una presunzione di legittimit�. 

L'approvazione, a sua volta, non pu� .essere 
supplita da altri. atti o comportamenti�e neppure 
dall'esecuzione, che per avventurl:IJ fosse data, al 
contratto non approvato, il quale rimarrebbe 
inefficace (16), salva la regolamentazione giuridico-
economica del rapporto secondo il principio 
dell'indebita locupletazione (17). 

.Accanto al controllo, posto in essere all'atto 
della stipulazione del contratto o immediatamente 
dopo di essa, merita di essere considerato 
il controllo repressivo, che si attua indipendente-, 
mente dall'approvazione ed in una fase successiva. 

Questo controllo ha per� ad oggetto non il 
contratto, ma gli atti amministrativi, che precedettero 
o seguirono il contratto. Si disse, infatti 
(Un, .che per quanto riguarda i contratti stipulati 
dalla Pubblica Amministrazione, iure privato, 

-deve concludersi per la negativa, in tema di annullamento 
di ufficio, essendo l'istituto riferibile 
soltanto agli atti amminist,rativi, insindacabile 
essendo in via amministrativa la legittimit� della 
manifestazione di volont� del privato, che concorre 
alla conclusione del contratto. Non pare 
che possa pervenirsi a diversa conclusione per i 
contratti di diritto pubblico, ove se ne ammetta 
l'esistenza. 

M� il contratto pu� cadere nel nulla in seguito 
all'annullamento di uno di quegli atti amministrativi, 
che necessariamente lo accompagnano e 
che concorrono a perfezionare il contratto. La 
loro invalidit�, ritiene, inoltre, il Papini, fa s� 
che questo cada nel nulla con effetti ex tunc 
rendendo inammissibile qualunque azi.one. 

Queste conseguenze non sono per� pacifiche in 
dottrina, n� in giurisprudenza. Il Cammeo riteneva, 
infatti, che non dovrebbe cadere un contratto 
per l'invalidit� di un atto amministrativo, che l~ 

(15) Consiglio di Stato, V, 39 dicembre 1947, n. 618, 
in � F'. A.�, 1948 I, 2, 165. 
(16) Corte d'Appello, Roma 19. giugno 1948, in 
� Giurispr. completa Cass. Civ. >>, 1948, XXVII, I, 374. 
(17) Consiglio di Stato, 28 gennaio 1947, in� Archivio 
Ricerche giur. >>, 1948, 170 e Rep. F. I., 48 col. 49; cfr. 
anche art. 357 legge 20 marzo 1865, Alleg. F e art. 7 
decreto-legge 21 giugno 1940, nonch� GIANNINI, loc. 
cit., pag. 55, che� esattamente ricollega gli ef.fetti della 
esecuzione anticipata di un contratto non approvato 
ad un atto amministrativo autonomo, ancorch� occasionato 
dalla contrattazione. 
(18) PAPINI: Annullamento di uff�cio di atti amministrativi 
invalidi, pag. 89 e 112; cfr. anche, A. D. GIANNINI, 
loc. cit., pag. 60. 
accompagna, quando questa provenga da eccesso 

di potere, poich� in tal caso cc vi sarebbe un mezzo 

di annullare un contratto per errore sui motivi n, 

causa non prevista nel diritto privato. La Cassa


zione, riprendendo questo concetto, ebbe occasione 

di. decidere che la facolt� di annullamento non 

poteva essere esercitata fuori del caso, in cui si 

fosse riscontrato nell'atto annullato una viola


zione di legge o regolamento (19). . 

.A noi sembra che il problema vada impostato 

diversamente. In primo luogo occorre precisare 

che l'atto amministrativo, indipendentemente 

dalla sua relazione o connessione con un contratto, 

di diritto privato o di diritto pubblico, pu� essere 

in ogni tempo annullato per illegittimit� dalla 

stessa autorit� che lo emise o dal Governo, ai 

sensi dell'art. 6 T.U. legge comunale e provin


ciale. Per illegittimit� deve intendersi non solo la 

violazione di legge, . ma anche l'incompetenza e 

l'eccesso di .potere. 

� Tale potere di annullamento, eminentemente 
discrezionale, trova il correttivo in due principi 
consolidati della Giurisprudenza: l'annullamento 
deve corrispondere ad un concreto interesse della 
Pubblica .Amministrazione e non pu� sopravvenire 
quando, per il lungo decorso di tempo, si 
sia consolidata una posizione di fatto, meritevole 
di tutela. L'illegittimit� dell'annullamento � ancor 
�pi� evidente quando l'atto amministrativo, che 
si pretende annullare, abbia esaurito i suoi effetti. 

Questi principi, che regolano nella sua essenza 

e nei suoi limiti il potere di annullamento degli 

atti amministrativi illegittimi da parte della 

Pubblica Amministrazione, nel quale si estrinseca 

l'autotutela amministrativa, istituto fondamentale 

del nostro ordinamento giuridico, non pare possano 

essere disconosciuti. � 

Ben diverso il problema per quanto riguarda 

le conseguenze dell'annullamento di un atto 

amministrativo, precedente o successivo al con


tratto, relativamente al contratto medesimo. Non 

mi pare che possa con sicurezza affermarsi che 

questo, in ogni caso, cada nel nulla con effetti 

ex tunc. Non va dimenticato, infatti, che il con


tratto, per quanto riguarda la� sua essenza, i 

suoi requisiti di validit� e i suoi effetti, � reg�lato 

dalla legge contrattuale e senza dubbio, trattandosi 

di contratti di diritto privato, da quest'ultimo 

e non dai princip1 del diritto amministrativo. 

Non pu� darsi, quindi, �unica soluzione alle 

varie ipotesi di annullamento, occorrendo distin


guere, caso per caso, secondo la particolare 

influenza, che l'atto annullato ebbe nella forma


zi�ne del contratto. 

�Ove, ad esempio, sia annullata l'autorizzazione 

a contrattare, per avventura necessaria e senza 

dubbio attinente alla capacit� del soggetto, il 

contratto sar� annullabile come ogni. contratto, 

posto in essere da soggetto incapace.. L'annulla


mento della deliberazione a contrattare fa venir 

meno il consenso e perci<) rende nullo il contratto. 

(19) CAMMEO: in Papini, loc. cit. e Sez. Un., Cass. 25 
e 30 novembre 193�, in cc Giurispr. Ital. >>, 1932, I 33. 

-65


N � vale distinguere secondo i vizi della deliberazione, 
considerando annullabile il contratto 
'quando gli stessi integrassero l'errore, la violenza 

o il dolo. Quale che sia la causa dell'annullamento, 
questo, una volta posto in essere legittimamente, 
pone nei nulla con efficacia ex tuno la deliberazione 
e fa venir meno il consenso� ab initio. 
Tutto ci� che precede la stipulazione rientra 

esclusivamente nel campo del diritto pubblico; 

della validit� degli atti amministrativi relativi 

occorre giudicare non alla stregua del diritto 

privato, .ma del diritto pubblico. L'annullamento 

di un atto amministrativo va, perci�, riguardato 

con riferimento alle norme amministrativ�, che 

gli attribuiscono l'effetto di porre nel nulla l'atto 

annullato con effetto ex tuno. 

In sostanza l'atto illegittimo e per tale illegitti


mit� annullato non � produttivo di effetti, neppure 

parziali, e ci� ex tuno. L'annullamento dell'atto, 

che pose in essere il consenso dell'Ammnistrazione 

al contratto, fa venir meno il consenso stesso e 

non si limita a viziarlo. 

L'annullamento dell'atto di approvazione, condi


zione cui era sottoposta l'efficacia del contratto, 

fa venir meno la medesima, nello stesso modo 

della condizione mancata. L'atto di approvazione 

annullato, per incompetenza, eccesso di potere o 

violazione di legge, � posto nel nulla con effetto 

ex tuno e pone le parti nelle identiche condizioni, 

rispetto al contratto, in cui sarebbero state se 

l'approvazione fosse stata ab initio negata. 

L'eventuale esecuzione, data al contratto ille


gittimamente approvato, crea una situazione iden


tica a quella, che si verifica nella ipotesi, dianzi 

prevista, di esecuzione di un contratto p:i:ima 

dell'approvazione e non approvato. 

Tale situazione sar�, perci�, regolata non dalla 
legge del contratto, bens� dal principio, che vieta 
l'indebita locupletazione. 

ne costituivano il presupposto, l'elemento essenziale 
o la condizione d'efficacia. 


L'atto di annullamento, espressione dell'autotutela 
amministrativa, sar� disciplinato dai principi 
di diritto pubblico, che lo prei'edono e lo 
regolano, e la sua legittimit� sar� alla stregua degli 
anzidetti principi valutata. 

Il suo effetto si estrinsecher� direttamente ed 
immediatamente sull'atto annullato, che cesser� 
con efficacia ex tuno e definitivamente, di aver 
vit� nel mondo del diritto. Questo effetto dell'atto 
di annullamento si compie e si esaurisce con la 
sua emanazione. 

Il contratto, a suo tempo perfezionato ed efficace, 
subir�, indirettamente e di riflesso, gU � 
effetti dell'annullamento. La sua validit� ed 
efficacia continuer� ad essere regolata dalle norme 
di diritto pubblico o privato, secondo che trattisi 
di contratto di diritto pubblico o di diritto privato, 
che lo disciplinavano, tenendo presente per� la 

� caducazione, definitivamente operata dall'atto di 
annullamento, dell'atto amministrativo annullato. 

Il contratto sar� perci� annullabile, nullo o 
inefficace, secondo che, per effetto dell'annullamento, 
sia venuto meno un presupposto attinente 
alla capacit� a contrattare, il consenso o l'approvazione. 


� opportuno soltanto notare che, appunto 
perch� il contratto �, nella sua esistenza, validit� 
ed efficacia, regolato dal diritto contrattuale 
ed il pi� delle volte dal diritto privato, l'azione 
di annullamento per mancanza di un presupposto 
attinente alla capacit� o la oondiotio per la ripetizione 
di questo fu prestato in esecuzione di un 
contratto, al quale, per effetto del successivo 
annullamento, sia venuto meno il consenso o 
l'approvazione, potrebbero essere prescritte per il 
decorso del te~po, che, secondo�. la legge del 
contratto, � necessario e sufficiente per la prescrizione 
di tali diritti. In tali casi l'annullamento 

In definitiva non pare che possa disconoscersi . 

dell'atto amministrativo sa-rebbe irrilevante ed 

la netta distinzione, per natura e per regolamento 

improduttivo di effetti, rispetto al contratto 
giuridico, fra l'annullamento dell'atto ammini(
20). (continua)

strativo illegittimo e la validit�� ed efficacia del 

GIUSEPPE 6U6LIELMI 

contratto, rispetto al quale, per � effetto dello AVVpOATO DELLO STATO 
atto di annullamento, sia venuto meno, con efficacia 
ex tunc, uno degli atti amministrativi, che (20) PAPINI, ]oc. cit., pag. 100. 



N� O TE DI DOTTRINA 


ACHILLE S.ALERNI: Le imposte straordinarie � sul 

patrimonio nella dottrina e nella legislazione. 

(((Ed. Giuffr�, 1951). 

Non possiamo nascondere la nostra particolare 
soddisfazione nel segnalare all'attenzione, non 
solo dei colleghi, :tna d�gli studiosi e dei pratici, 
questa veramente pregevole opera del collega 
Salerni, che �, certamente, quanto di pi� completo 
possa scriversi nella materia delle imposte straordinarie 
sul patrimonio, sia dal punto di vista� 
dell'esegesi delle norme che le regolano,I sia. dal 
punto di vista della costruzione di principi genera1i 
tratti da una profonda conoscenza dell'isti-. 
tuto, sia infine dal punto di vista della abbondanza 
ed esattezza della documentazione. 

Senza tema di esagerare pu� dirsi che questo 
volume � una miniera inesauribile dalla quale pu� 
attingere chiunque, studioso o pratico, debba 
interessarsi di questo delicato campo del diritto 

tributario. 

Non � qui possibile scendere ad un esame analitico 
dell'opera, la quale, d'altronde, per la sua 
stessa natura non si presta ad una recenzione 
fondata su lettura necessariamente affrettata. 
Essa, infatti, costituisce la tipica opera di consultazione 
e, cio�, 10 strumento scientifico indispensabile 
per chi debba affrontare i numerosi problemi 
giuridici che sorgono dall'applicazione concreta 
della imposta straordinaria. 

Certo l'Autore ha saputo brillantemente utilizzare 
l'esperienza derivante dalla lunga e proficua 
attivit� f\VOlta nell'esercizio professionale collaudando, 
alla luce critica di tale esperienza, anche 
quelle teorie e quelle soluzioni originali che nel 
volume, scritto nella forma di commentario, articolo 
per articolo, sono frequentemente esposte. 

Nel confermare il nostro app'l'ezzamento per la 
fatica del valoroso collega, che ha gi� trovato 
numerosi e lusinghieri riconoscimenti da parte di 
autorevoli recensori, esprimiamo l� speranza che 
egli �voglia affrontare, con la stessa acutezza e 
profondit� di indagine, altri temi del diritto 
pubblico e particolarmente del diritto tributario. 

FRANCESCO LlNT.AS: Commento ad alcune disposizioni 
generali contenute nella legge del registro. 
(Lezioni per il corso di preparazione dei volontari 
dell'Amministrazione delle tasse, tenuto 
nel 1950). 

Sotto questo titolo cos� modesto, il prof. Lintas, 
valoroso funzionario del Ministero delle finanze, 
ha svolto una organica, documentata, ed aggiornata 
trattazione in materia di imposta di registro, 

riuscendo al tempo stesso a dimostrare che anche 
la materia tributaria, astrusa per i pi�, pu� 
essere esposta nella forma pi� piana ed accessibile 
anche ai principianti, senza che ne perda in 
nulla la elevatezza del tono. 


Basta scorrere i titoli delle lezioni per rendersi 
conto che esse sono impostate secondo un piano 
organico frutto di una visione completa:: della 
materia, ci� che permette di inquadrare i singoli 
complessi problemi in una trattazione unitaria ed 
esauriente. 

Dopo brevi cenni di carattere generale che tendono 
a delineare la natura dell'imposta di registro 
dal punto di vista finanziario, e che si concludono 
con la esatta attribuzione ad essa del carattere 
di �tributo misto� (imposta e tassa), il L. mette � 
in luce anche un aspetto del tributo normalmente 
trascurato dai tributaristi, attinente ai riflessi 
dell'istituto della registrazione nel campo del 
diritto civile. 

Questi. rifiessi si riassumono nei seguenti effetti 
civilistici della registrazione: 

a) accertare la legale esistenza degli atti in 
genere; 
. b) conservare il sunto della loro sostanza; 
o) imprimere alle scritture private la data 
certa ,di fronte ai terzi. 

Dopo aver precisato i criteri secondo i quali 
viene definito l'oggetto della imposta di registro 

� l'A. enuncia quelli che secondo lui sono i tre 
principi fondamentali che reggono la registrazione 
come istituto tributario e cio�: 

1� lobbligatoriet� della registrazione; 
2� l'inscindibilit� della registrazione; 
3� l'autonomia della registrazione. 

Nello schema di questi tre principi sono' ricondotti 
una serie di problemi e di questioni la cui 
coordinazione contribuisce fortemente alla loro 
giusta soluzione dal punto di vista giuridico. 

Gli argomenti ormai tradizionali relativi alla 
tassazione dell'atto secondo i suoi effetti, alla 
regola dell'analogia, alla dipendenza o indipendenza 
delle varie �disposizioni� (articoli 8 e 9 
della legge di registro) sono trattati dal L. succintamente, 
ma con l'indicazione aggiornata di tutte 
le pi� importanti decisioni giurisprudenziali. 

Dopo un esame, materiato sopr~ttutto di casi 
pratici, circa la tassabilit� dei negozi nulli, annuk 
labili, inefficaci e la rimborsabilit� delle imposte 
percette, I'A. affronta la questione delle inserzioni 
ed enunciazioni e degli atti formati all'estero. 

Vi � infine una chiara esposizione dei problemi 
che sorgono in materia di privilegi tributari, 
iiltendendosi per tali quelle norme che concedono 



67 


agevolazioni o esenzioni dall'imposta di registro 
norme le quali possono essere poste solo co~ 
legge. formale . .An�he qui il L. si giova della sua 
esperienza pratica per indicare attraverso la 
soluzione di fattispecie concrete,' la esatta sistemazione 
giuridica di problemi molto contrastati 
quali quello sulla applicazione estensiva dell~ 
~o~~~ di privilegio (possibile di fronte alla imposs~
b1.li~a ~ell'applicazione analogica), e quello dei 
limiti dei.poteri di vigilanza delle autorit� finanziarie 
sulle cooperative, agli effetti. del mantenimento 
delle agevolazioni tributarie foro concesse. 

Dop~ quant.o abbiamo detto non ci resta che esprimere 
l augurio che questa opera, del Lintas che 
fin'ora � inedita e si presenta solo sotto la for/na di 
dispense ciclostilate, sia al pi� presto pubblicata in 

u:i volume, il cui pregio non potr� sfuggire a quanti 
~i occupano, come giuristi o come pratici di questa 
importante branca del diritto tributario. 
PERiWNE-CAPANo: La retroattivit� degli atti amministrativi. 
Iovene, Napoli, 1950. 

Il problema della retroattivit� degli atti giuridici 
inter�ssa i vari campi del diritto ed � stato 

. . ' 

variamente rrnolto a seconda del campo nel quale 
� stato considerato. Mentre per la legge � stato 
sancito il principio della irretroattivit�, per O'li 
atti regolati dal Giritto privato una .discipli~a 
diversa � prevista in alcuni casi dal codice come 
per es., per l'accettazione dell'eredit�. Considerata 
sommariamente questa ipotesi, l'A. si sofferma 
a delineare due specie. di retroattivit�: que~la 
volontaria, che non trova limite alcuno alla sua 
possibile estensione nel tempo, tranne i limiti 
generali, e l'altra legale che viene applicata alla 
fattispecie complessa e trova il proprio limite 
nell'inizio del fatto. 

Precisato, poi, che la retroattivit� non pu� 
concepirsi come una :finzione e che nessuna differenza 
vi � tra essa e la retrodatazione, considerata 
invece come nozione diversa dal Von Tuhr, l'A. 
passa a considerare il problema della retroattivit� 
degli atti amministrativi. 

Per gli atti che creano un diritto non vi � alcun 
ostacolo per riconnettere ad essi effetti retroattivi, 
mentre il contrario deve dirsi per gli atti che creano 
un dovere perch� non pu� la Pubblica Amministrazione 
superare i limiti ad essa imposti dalla 
legge. Ove poi gli atti creino diritti e doveri 
reciproci, � ammissibile la retroattivit� solo se 
vi sia equilibrio tra gli effetti di vantaggio e quelli 
a carico di entrambe le parti. Tuttavia la retroattivit� 
degli atti amministrativi incontra, oltre il 
limite di carattere generale derivante dalla inviolabilit� 
dei diritti dei cittadini, altro limite e 
cio�: non pu� la Pubblica Amministrazione superare 
l'ostacolo derivante dall'inesistenza nel passato 
del fatto produttivo di conseguenze giuridiche. 

Applicando tali principi, l'A. affronta la questione 
della retroattivit� a proposito del riconoscimento 
delle persone giuridiche e la risolve nel 
senso positivo se il riconoscimento consiste in un 

semplice accertamento, in senso negativo se esso 
pre~uppo~e .una v:alutazione discrezionale da parte 
dell Ammm1straz10ne; a proposito dell'atto di 
promozione degli impiegati, al quale l'A. conferisce 
retroattivit� perch� non nuoce all'interessato� 
a proposito della dispensa dell'impiegato eh~ 

. . . ' 

viene variamente risolta a seconda che l'Ammini


~trazione abbia o non abbia potere discrezionale: 

m questo caso per� la retroattivit� ha efficacia 

limitata perch� non pu� l'impiegato essere messo 

nelle identiche condizioni in cui si sarebbe trovato 

se fosse stato disp~nsato quando se ne verific� 

la causa e cio� non pu� restituire il corrispettivo 

del servizio prima prestato. 

Il capitolo terzo inizia con l'individuazione del 
c?ncet~o dell'annullamento, per il quale l'A. si 
riporta alla� definizione del Windscheid, delineandone 
le note che lo distinguono da. concetti affini. 

Ammette quindi che l'annullamento ha effetti 
retroattivi, i quali vanno per� precisati nella loro 
portata, tenendo. principalmente conto della circostanza 
che nel passato l'atto annullato ebbe esistenza, 
e l'annullamento � sopravvenuto in un 
tempo posteriore. In tal modo l'A. limita l'efficacia 
retroattiva e giustifica tale limitazione nella presunzione 
di legittimit� eh.e riveste gli atti amministrativi 
e nella forza esecutoria, di cui essi sono 
dotati. Egli ritiene, perci�, che l'annullamento 
non pu� far cadere, ipso iure, tutti gli effetti prodotti 
dall'atto ed applica tale principio agli atti 
posti in essere dal funzionari� di fatto, distinguendo 
l'ipotesi. del funzionario che agisce senza � 
alcuna investitura dall'altra in cui tale investitura 
esiste, ma sia invalida. 

Nel primo cas� gli atti del funzionario apparente 
sono invalidi, e quindi non riferibili alla persona 
giuridica, sia perch� questa non � obbligata a 
rispondere degli atti di una persona con la quale 
non ha mai avuto rapporto, sia perch� manca 
l'estremo della buona fede dei terzi. 

La� retroattivit� dell'annullamento, in questo 
caso, va quindi ammessa senza limitazione. Nella 
seconda ipot1:1si, in conformit� a. quanto la dottrina 
ha ritenuto, gli atti compiuti devono restare fermi 
anche dopo che <Sia seguito l'annullamento dell'atto 
di nomina. 

Trattando tale argomento l'A.. si sofferma a 
considerare la posizione giuridica dei governi 
istituiti dalle forze germaniche nei territori occupatif 
escludendo che essi possano farsi rientrare 
nella figura del funzionario ,irregolare o di fatto. 

L'A. considera, successivamente, gli istituti 
della confe!ma, della convalida, della ratifica 
nei quali egli ravvisa effetti retroattivi per il 
motivo che l'atto di sanatoria incide su una situazione 
giuridica provvisoriamente valida; estende 
la sua indagine all'istituto della conversione in 
rapporto al tema della retroattivit�, la. quale 
dovrebbe configurarsi come una specie di retroat--� 
tivit� legale. 

Dopo aver precisato il criterio differenziale' tra 
annullamento e revoca, l'A. si sofferma a considerare 
la retroattivit� dell'atto di revoca con le 
necessarie limitazioni (tra le quali fa rientrare 
principalmente gli atti che abbiano costituito 


mmv w w.zw IF;m:E lfil f�m&fuJ~J�lillt5WWBJfillNT?fW~i0?7�iiJffdftmffF, 

I 

-M


l 

legittime pretese a prestazioni, come sono quelli 
relativi a conclusioni di contratti, a concessioni, 
a nomine, a conferimento di borse di studio), 
nonch� la retroattivit� degli atti di controllo. 
A proposito di questi ultimi, l'A. si riporta allo 
studio del procedimento a.mministrativo, il quale 
-secondo la teoria del Sandulli -va diviso 
in tre fasi: la preparatoria, la costitutiva, la dichiarativa 
di efficacia. Gli atti di controllo rientrerebbero 
in questa terza fase, e sarebbe ad 
essi pertinente la efficacia retroattiva. 

Nell'ultimo capitolo l'A. trae le conclusioni 
della sua indagine e precisa che �nel campo del� 
diritto privato il fenomeno eccezionale della 
retroattivit� � nella normalit� delle vicende, nel 
campo del diritto pubblico, il fenomeno stesso, 
pur non essendo abnorme ed aberrante, pu� 
dirsi sia caratterizzato da una gradazione pi� 
elevata di eccezionalit� �. I privati, infatti, nelle 
loro convenzioni, possono disporre con assoluta 
libert� dei loro diritti e delle loro ragioni, ma 
soltanto non debbono portare lesioni ai diritti 
dei terzi. 

La Pubblica Amministrazione deve invece 

addivenire alla soddisfazione degli interessi pub


blici; questo � lo scopo della sua azione, la quale 

va attu�ta �col rispetto dei diritti del cittadino 

e degli enti pubblici minori. 

Devono pertanto escludersi dalla teoria degli 

atti amministrativi quegli atti che sono sostan


zialmente gratuiti. 

L'autore ha trattato l'argomento con ampia disamina 
e larga informazione, contribuendo allo 
studio di alcune questioni, quali gli eff ettf del riconoscimento 
delle persone giuridiche, dell'a promozione. 
della dispensa dell'impiegato; gli effetti dell'annullamento, 
della revoca e delle varie forme di 
sanatoria. 

i 
Dopo aver precisato che il problema degli effetti 
della legge nel tempo non pu� ritenersi identico a 
quello relativo agli effetti nel tempo degli atti giuridi.
1. 

ci, perch� l'ammissibilit� per la legg�di un principio 
diverso da quello dell.a irretroattivit� produrrebbe 
una incertezza nei rapporti sociali, mentre tale 

ragione non sussiste per gli atti giuridici, l'A. 
configura le due diverse specie di retroattivit�; 
quella volontaria e l'altra legale. Tale distinzione 
per� a nostro avviso, non appare utile per' l'indagine 
condotta, n� per l'inquadramento delle varie. questioni 
connesse col tema trattato. Se infatti il limite 
pi� importante -e quindi degno di un'indagine 
pi� profonda -alla retroattivit� degli effetti di �n 
atto, � costituito dall'intangibilit� dei diritti dei 
terzi, il criterio di discriminazione tra le varie specie 
di retroattivit� andava ricercato sulla base di quel 
limite. In tal modo pot�va ritenersi ancora esatta la 
tradizionale distinzione tra retroattivit� reale e 

quella obbligatoria, che, sulle orme dello Sdaloia, 
la dottrina pi� autorevole ha accolto. 

.Ed essa poteva utilmente applicarsi anche nel 
campo amministrativo come per es., a proposito 
degli effetti degli atti che intervengono nel rapporto 
di impiego, nel rapporto di concessione amministrativa, 
nonch� a proposito degli effetti dell'annullamento, 
della revoca, e degli atti di controllo. 

D'altra parte, non appare persuasivo il rilievo 
-che talvolta vien fatto nel corso del lavoro secondo 
il quale agli atti .con effetti costitutivi si 
accompagna la irretroattivit�. , 

Nel campo processuale ed es. abbiamo molti 

esempi di sentenze costitutive con effetti retroattivi. 

Poscia, elemento essenziale dell'atto costitutivo � 

la produzione di uno stato giuridico nuovo, e non 

l'effetto retroattivo. 

U.G. 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Competenza 
civile e penale -Carattere funzionale -Cose sequestrate 
e confiscate nel corso del giudizio penale Azione 
civile clel terzo. (Corte di Cassaz., Sez. III 
--Sent. n. 427/51 -Pres.: Acampora, Est.:� Lenti, 

P. M.: Binazzi -Susini c. Finanze). 
Il �transito >> dalla giurisdizione civile a quella 
penale e viceversa non � consentito neppure 
sull'accordo delle parti: e ci� perch� � proprio 
la legge che ne determina la rispettiva sfera 
d'impero, violata la quale, si viola [una norma di 
competenza funzionale, che � correlativa alla materia, 
oggetto della attivit� giurisdizionafo penale. 
e civile. 

In tema di cose sequestrate o confiscate nel 
corso dl un giudizio, il terzo che nelle co&,, stesse 
van.ti un diritto non ha scelta nell'organo giudiziario 
da adire a propria tuteia; e soltanto se il 
magistrato penale, ricorrendone l� condizioni, 
rimetter� a quello civile la risoluzione della controversia, 
soltanto allora il giudizio civile� potr� 
validamente svolgersi. 

Non vale a sanare il vizio della sentenza civile, 
che abbia violato il principio anzidetto, la circostanza 
che in base penale il giudizio sia stato poi 
definiti con l'applicazione dell'amnistia. 

La sentenza ha accolto la tesi dell'Avvocatura. 
La parte sostanziale della motivazione � riportata 
nella massima. 

La Corte Suprema ha applicato le .'1.-orme in 
materia di ripartizione della giurisdizione tra 
giudici civili e giudici penali in modo particolarmente 
perspicuo, esponendo concetti e criteri semplici 
e chiari per ricondurre l'ordine in una materia 
nella quale, purtroppo, si notano, specie da parte 
dei giudici di merito, oscillazioni e deviazioni 
pericolose. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Mancata sottoscrizione 
di uno dei componenti il Collegio impedito 
di una decisione del Consiglio di Stato -Applicabilit� 
dell'art. 182 u. co. c. p. c. -Inapplicabilit� 
dell'art. 276 u. co, c. p. c. (Corte di Cass., Sez. unlte 
civ., Sent. 21 dicembre, 1950 :... P. P.: Ferrara, Est.: 
Biccheddu, !P. M.: Macaluso -Gentili -Ministero 
pubblica istruzione). 

La mancata sottoscrizione a causa di impedimento 
di una decisione del Consiglio di Stato 
da parte di uno dei componenti il Collegio che ha 
partecipato alla camera di consiglio non comporta 

mancato esermz10 di giurisdizione censurabile . 
dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di 
Cassazione. 

L'art. 276, ultimo comma, c.p.c., ilquale dispone 
che il presidente, chiusa la votazione, scriva e 
sottoscriva il dispositivo, non � applicabile alle 
decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato. 

I. Si segnala la sentenza delle Sezioni Unite 
della Cassazione di cui si annota la massima 
perch� si riferisce ad una fattispecie del tutto singolare 
la soluzione della quale non risulta potesse 
esse~e confortata da precedenti giurisprudenziali. 
Il caso � il seguente: dopo la camera di consiglio 
in cui era stato deciso un ricorso discusso in pubblica 
udienza lo stesso giorno, �il Consigliere, facente 
funzione di Presidente, cadde ammalato e dopo 
pochi giorni malaugy,ratament� mor�. Nella decisione 
pubblicata dopo la morte si dette atto che essa era 
stata adottata dai" sette componenti del Collegio di 
cui venivano indicati i nomi prima della firma

e1 

dei sei superstiti venne apposta la dichiarazione 
�manca la firma del Consigliere X deceduto prima 
della pubblicazione della decisione>>. 


Il ricorrente avanti il Consiglio di Stato, che era 
rimasto soccombente impugn� la decisione avanti 
le Sezioni Unite d~lla Corte di Cassazione, oltre 
che con argomenti di dettaglio che si omettono riferendosi 
ad una situazione di specie �di scarsa 
importanza, con due fondamentali considerazio.ni: 

a) poich� dall'art. 66 del regolamento per l~ 
procedura dinanzi al Consiglio �di Stato r'hl~vasi, 
a contr�rio che le decisioni possono esser modificate 

' . . .,

fino a quando non siano sottoscritte dai votanti, cio 
comporta che� esse esistano solo al momento della 
sottoscrizione e non invece al momento della pronuncia 
in camera di consiglio. Se si verifica invero, 
dopo la pronuncia e prima della sottoscrizione, 
la necessit� di modificare la decisione, occorre 
che non vi sia impedimento per nessuno dei componenti 
il Collegio: se tale impedimento si verifica, 
non rimane che riportare il ricorso alla discussione 
in pubblica udienza. Ci� comporta come conseguenza 
l'inapplidabilit� .alle decisioni del Consi.glio di 
Stato dell'ultimo comma dell'art. 132 c.p.c. il quale, 
come � noto dispone che � se alcuno dei giudici che

' .

ha deliberato la sentenza non pu� sottoserivere per 
morte od altro impedimento, � sufficiente la sotto: 
scrizione degli altri componenti il Collegio, purche 
prima di esso sia menzionato il motivo�: se un~ 
decisione viene pubblicata mancando la sottoscrizione 
di uno dei componenti il Consiglio di Stato 

' 

~~..i.tffit.t'N....-..47.&..i.tmmr7..l..Jt.tf.illfFNJY..:::ar~..AtW.ff..Jttttt'..Jti.?".Jttilltt'it?".4.tllit.PM..&iJWMili&&J..W 


-70 


impedito si ha una decisione inesistente, cio� si ha 

sostanzialmente omessa giurisdizione da parte di 

detto Collegio su materia di s�a competenza censura


bile avanti le Sezioni Unite della Cassazione; 

b) ammesso che non sia esatta la considera


zione di cui sub a, se la cennata norma della 

procedura civile � applicabile anche dlle decisioni 

del Consiglio di Stato, ne consegue anche l'applica


bilit� dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c. il, quale 

dispone che il Presidente, chiusa la votazione, � 

scriva e sottoscriva il dispositivo: se ci� non avviene 
non si pu� dire che la decisione sia stata pronunciata, 
onde, anche sotto questo aspetto, si ricade nel 
�vizio diomessa giurisdizionecensurabilecome si � detto. 

II. � interessante esaminare come la Cassazione 
nella sentenza. di cui si annota la massima 
abbia disatteso le �considerazioni del ricorrente. 
Sul primo punto cos� ha motivato: <e � consentito 

integrare le vecchie norme di procedura dettate per 

le giurisdizioni speciali .con le disposizioni pi� 

recenti del codice di procedura civile, ai fini di 

colmarne le lacune ed armonizzarle con i principi 

fondamentali della nuova procedura. 

�Per quanto riguarda poi il Consiglio di Stato 

le stesse sue particolari norme di proc�dura, talvolta, 

fanno espresso riferimento al codice di procedura 

civile. 

�L'articolo 46 del T�sto Unico 26 luglio 1924, 

n. 1054, ad esempio, stabilisce espressamente che 
contro le decisioni delle Sezioni � ammesso il ricorso 
di revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura 
civile, e, se pure il testo predetto facesse riferimento 
al codice allora in vigore, ben pu� essere 
lecito oggi interpretare la norma mettendola in 
armonia con il nuovo codice di rito, secondo .� 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, che provvede 
ad interpretare le proprie norme in riferimento ed in 
armonia con i principi fondamentali del nuovo 
codice di procedura civile. 
�Nel caso in questione non si pu� ragionevolmente 

sostenere che la sentenza denunciata sia viziata per 

irregolare costituzione del Collegio, in �quanto la 

decisione risulterebbe adottata da sei membri, anzich� 

sa sette, come tassativamente prescrive l'articolo 43 

del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato. 

cc Stabilisce detto articolo che le decisioni in sede 

giurisdizionale salvo il disposto dell'articolo 45, 

sono prese con l'intervento di sette votanti a maggio


ranza assoluta di voti. . 

cc Orbene, nella specie, � pacifico che la decisione 

venne adotfota lo stesso giorno dell'udienza e della 
discussione, con l'intervento di tutti i componenti 
� del Collegio, come risulta anche consacrato nella 
sentenza, nella quale, come si � accennato, si d� atto 
altres� dell'impedimento di itno .dei componenti, agli 
effetti della sottoscrizione, in conformit� del disposto 
dell'art. 132, ultimo comma, del codice di rito civile. 

cc Codesta ultima norma, alla stregua dei suesposti 

principi, correttamente risulta applicata per colmare 

una lacuna esistente nelle vecchie norme di procedura 

attinenti al Consiglio di Stato ed esula, quindi, 

q1talsiasi vizio inerente alla giurisdizione �. 

Come � agevole osservare non sembra che la Corte 
Suprema abbia esaminato a fondo in parte de qua 
la censura del ricorrente, ma si sia limitata invece 

ad affermazioni dogmatiche che, per non colpire il 
punctum saliens della questione, lasciano perplessi. 
Eppure non sembra fosse difficile rilevare il punto 
debole della tesi del ricorrente, segnalato nel controricorso 
in cui si era fatto presente .che la modificabilit� 
delle decisioni del �onsiglio di Stato fino alla 
loro sottoscrizione non ne esclude la sussistenza, 
purcn� naturalmente, come nel caso in esame, siano 
stat~ pronunciate, prima di questo momento: anzi 
in tanto una cosa pu� esser modificata in quanto 
proprio sussiste ch�, se non sussistesse, nessuna 
modifica potrebbe esserle apportata. Ohe d'altra 
parte la necessit� di modifica di una decisione gi� 
pronunciata comporti come conseguenza che l'organo 
giudicante conservi gli stessi membri componenti, se 
non si voglia riportare il ricorso alla discussione, 
non significa che, se {a7e necessit� non si verifica, 
come nelle .�pecie non si era verificato, e la sottoscrizione 
sia effettuata dai membri non irnpediti i 
quali danno atto che la� decisione fu presa in camera 
di consiglio colla partecipazione anche del collega 
poi impedito alla sottoscrizione, la decisione non 

sussista. 

L'affermazione quindi fatta dal ricorrente secondo 
la quale la decisione esiste solo al momento della 
sottoscrizione non � attendibile: essendo vera la tesi� 
secondo cui essa esiste al momento della pronuncia, 
ne viene di conseguenza l'applicabilit� dell'ultimo 
comma dell'art. 132 c.p.c. 

III. Sul secondo punto, poi, la motivazione lascia 
ancor pi� perplessi. cc N � pu� sostenersi -dice 
fa Corte Suprema _. che fosse, in conseguenza, 
necessariamente applicabile an�he il disposto dello 
l'articolo 276 dello stesso Codice di rito, secondo il 
quale chiusa la votazione, il presidente scrive 
e sottoscrive il dispositivo, formalit� che s'arebbe 
richiesta agli effetti della prova legale che la decisione 
venne adottata con l'intervento di tutti i 
votanti e con la sottoscrizione del Presidente. 
cc Si tratta, invero, di norma piuttosto di carattere 
interno, dettata per regolare la deliberazione .e la 
decisione davanti all'autorit� giudiziaria e non pu� 
ritenersi strettamente richiesta anche per i giudizi 
dinanzi al Consiglio di Stato, per i quali nessuna 
disposizione esiste al riguardo)), 

Anche per questa parte ci troviamo di fronte 

ad un'affermazione aprioristica che maggiormente 

sorprende se si considera che � esattame.nte contraria 

a qitella fatta a proposito della applicabilit� dello 

art. 132, ultimo comma, c.p.c. al caso in esame. 

Circa quella applicabilit� � detto infatti che � 

cc consentito integrare le vecchie norme di procedura 

dettate per le giurisdizioni speciali con le disposi


zioni pi� recenti del codice di procedura civile ii, e 

ci�, sostanzialmente, quando il giudice speciale ne 

sente l'esigenza; circa la inapplicabilit� dell'art. 276, 

ultimo comma, c.p.c., � detto invece che, non essen


doci nessuna disposizione corrispondente nella 

procedura daTanti al Consiglio di Stato non � 

consentito fare richiamo alla� procedura civile. Oom71 

si vede sono fatti due pesi e due misure e non se ne 

comprende il percm. 

Certo la questione relativa alla obbligatoriet� 
della immediata compilazione e sottoscrizione del 
dispositivo da parte del Presidente anche per le 



-71 


decisioni del Conf!iglio di Stato � una questione 
di cui la soluzione � molto opinabile. Volendo con. 
trastare la tesi del ricorrente poteva solo osservarsi 
che la modificabilit� della decisione fino alla sottoscrizione 
comporta l'inapplicabilit� per eccessiva 
macchinosit�, del sistema accolto nella procedura 
civile: l'osservazione � indubbiamente di scarsa 
consistenza, m'a non si vede quale altra ne possa 
essere fatta in sostituzione. Comunque, anche ammesso 
che l'obbligo in esame sussista nella procedura 
del Consiglio di Stato, per ricezione della indicata 
norma della procedura civile, la mancata compil11;zione 
e sottoscrizione del dispositivo, non significa, 
come si osserv� nel controricorso, che la decisione 
non ci sia siata se della sussistenza di essa i com


ponenti del collegio non impediti hanno dato, atto, 
non risolvendosi la inosservanza della disposizione 
di cui all'art. 276, ultimo co'mma, c.p.c. nella 
insussistenza della decisione, ma solo, se mai, in 
una violazione di legge non censurabile davanti alla 
Corte Suprema di Cassazione. 

(F. C.) 
' 

GUERRA -Danni di guerra -Fatti di guerra -Rapp~
rti di occasionalit� con le operazioni belliche Difetto 
di giurisdizione dell'A.G.O. (Corte di Cas:;iaz., 

Sez. unite, Sent. n. 1654-50 -Fres.: Pellegrini, 
Est.: Cataldi, P.M.: Macaluso -Ministero Difesa 
Esercito -Soc. Elettrica Sarda). 

<<Fatto di guerra, costituente titolo di risarcimento 
di danni, :pu� ben essere anche quello 
determinato dalla esecuzione di un ordine impartito 
dall'Autorit� in relazione ad un incombente 
concreto :perieolo derivante da operazioni belliche 
in corso, non importando se ad opera delle forze 
nazionali od amiche o delle forze nemiche (nella 
specie l'Autorit� militare aveva ordinato lo svaso 
di un bacino idroelettrico). 

<<Le controversie in materia di liquidazione di 
danni di guerra sono sottratte alla cognizione del 
giudice ordinario �. 

Con questa sentenza la Corte Suprema ha fatto 
giustizia d'una tesi veramente aberrante sostenuta 
dalla Corte di merito, la quale, pur at,enifo ammesso 
che l'ordine di svuotamento di un bacino idroelettrico 
per esigenze militari sia un atto legittimo della 
pubblica autorit�, ha peraltro riconosciuto che i 
danni cagionati al concessionario da questo svuotamento 
dovevano essere indennizzati, in applicazione 
del principio generale sancito nell'art. 29 dello 
Statuto Albertino, restituendo <<il p~atrimonio del 
danneggiato in quell<;t consistenza economica che 
avrebbe avuto se l'evento lesivo non si fosse verificato 
�, e cio� tenendo conto per lh fissazione dell'indennizzo, 
delle conseguenze della svalutazione monetaria. 


Seguendo la suaccennata tesi la Corte di Cagliari 
era incorsa in tre errori di diritto: 

10 aveva ritenuto che nella legislazione italian'a 
esista una norma di carattere generale secondo 
la quale l'attivit� legittima della Pubblica Ammini 
strazione pu� essere causa di danni giuridicamente 
risarcibili; 

2� che l'indennizzo dovuto per i danni conseguenti 
da atto legittimo debba in tutto equipararsi 
al risarcimento di danni derivanti dall'inadernpimento 
contrattuale o da fatto illecito; 

3� che il pregiudizio economico arrecato� ad un 
concessionario di beni demaniali sotto forma di 
diminuzione di godimento della concessione per 
atto legittimo della. Pubblica Amministrazione 
nell'esercizio dei suoi poteri di impero, sia un danno 
giuridicamente valutabile agli effetti dell'indennizzo 

o del risarcimento. 
Il primo errore � stato chiaramente messo in rilievo 
dalla Corte Suprema, la quale non poteva non 
tener presente la giurisprudenza consolidata in 
senso contrario. Infatti, la sentenza annotata, 
nell'ammettere che nella specie si versi in tem'a di 
risarcimento di danno di giterra, di.ce espressamen~e 
che tale soluzione << avvantaggia la posizione dei 
danneggiati, poich� costoro, nella sede apposita e 
competente, potranno ottenere quell'indennizzo parziale 
ed equitativo, il quale altrimenti :potrebbe non 
trovare alcun fondamento nelle norme ordinarie, 
di fronte al principio d'ella irresponsabilit� della 
Pubblica Amministrazione per provvedimenti 
legittimi di emergenza, emessi al riparo impellente 
d�lla incolumit� o sicurezza �. 

Cos� motivando la Corte Supr�ma ha in sostanza 
finito con il riconoscere esatta la tesi principale 
sostenuta dall'Avvocatura, che era quella dell'assoluta 
non risarcibilit� dei pretesi danni causati 
dall'ordine di svaso. Invero, l'aver ricondotto questo 
ordine nella categoria del fatto di guerra, definita 
dal decreto-legge n. 226, d�l 6 settembre 1946, � 
stata pi� che altro una soluzione di carattere equitativo, 
che, d'altronde, l'Avvocatura avet:a prospettato 
in via subordinata. 

La seconda erronea affermazione della Corte 
d'Appello � in netto contrasto con una giurisprudenza 
ormai costante e deriva da una inammissibile confusione 
tra i concetti di indennit� e risarcimento, 
ben distinti tra loro. Si rinvia in proposito alla 
perspicua sentenza della Corte Suprema riportata 
in questa << Rassegna �, 1950, pag. 157. 

Infine il terzo errore � derivato da una imprecisa 
applicazione dei criteri segnati dall'a giurisprudenza 
in �materia di concessioni c. d. bilaterali, che, 
malgrado premesse esplicite in senso contrario, la 
CQrte di merito ha finito per ricondurre nella categoria 
dei contratti, con questo in pi� che si � fatta 
all'Amministrazione una posizione deteriore nei 
confronti del contraente privato, in quanto si � 
affermato che essa pu� rispondere di 'inadempimento 
anche non dovuto a sua colpa. In altri termini 
si � detto che l'atto legittim� col quale il J1inistero 
della Difega ha ordinato lo svaso del bacino non 
costituilwe caso di forza maggiore all'effetto di giustificare 
l'inadempimento dell'hltro ramo dell' Amministrazione 
�dello Stato che figura come concedente 
nel rapporto avente per oggetto la concessione della 
derivazione di acqua pubblica alla Societ� Elettrica.. 
Sarda. Come si t:ede, una confusione notevole di 
concetti, causata dalla confusione che si � fatta tra 
la posizione dell'Amministrazione statale come a:itorit� 
pubblica e quella come contraente, confusione 
�tanto pi� ingiustificabile, in quanto qui la funzione 


-72 


di autorit� pubblica era esercitfita anche da organi 
formalmente diversi da quelli che intervenivano nel 
rapporto di concessione. 

Su questo punto la Corte Suprema non ha portato 
il suo esame. Essa si � limitata ad affermare che 
� gli svasi del bacino . . . . sono da considerarsi 
come fattd di guerra ai sensi di legge .... �, ma 
questa affermazione non pregiudica il pieno esame 
da parte degli organi compet�nti in materta, al fine 
di stabilire se questo fatto di guerra abbia prodotto 
danni indennizzabili ai sensi delle . disposizioni 
vigenti, e, in dannata ipotesi, quale sia la misura di 
questi danni, tra i quali non rientra certo il lucro 
.cessante. 

IMPUGNAZIONE PENALE -Motivi mandati per 
posta al Pretore -Ammissibilit�. (Cassaz. 2 Sez. 
penale, 9 ottobre 1950) -Pres.: Petruzzi, Rel.: 
Trasimeni, P. M.: Mazella (conf.) -Ricorso Di Giovanni). 


Qualora i motivi di impugnazione avverso una 
sentenza di un Giudice di primo grado siano 
trasmessi per posta con lettera di accompagnamento 
a firma dell'Avvocato generale dello Stato 
a detto Giudice e con tale lettera questi sia pregato 
di allegare i motivi al fascicolo processuale a cui si 
riferiscono e ci� tempestivamente sia avvenuto, 
l'impugnazione � ammissibile. 

I. La fattispecie, alla quale si riferisce l�a massima 
che brevemente annotiamo, � la seguente. Un imputato, 
certo Di Giovanni, difeso dalla Avvocatur'a 
dello. Stato, fu giudicato da un Pretore per il reato 
di lesioni colpose gravissime e condannato. Avverso 
la sentmiza di condanna il suo difensore fece dichiarazione 
di impugnare i motivi della quale regolarmente 
firmati trasmise successivamente per posta 
con lettera di accompagnamento a firma dell' Avvocato 
generale dello Stato, con cui questi pregava detto 
Pretore di allegare i motivi al fascicolo processuale. 
Ci� tempestivamente avvenne. Il Tribunale, giudice 
di secondo grado, dopo aver regolarmente sentito 
l'arringa difensiva dell'Avvocato dello Stato che, 
oltre discittere la causa nel merito, aveva anche brevemente 
risposto alla eccezione della inammissibilit� 
dell'impugnazione sollevata dalla difesa di parte 
civile essendo, secondo essa, i motivi stai-i trasmessi 
per posta e quindi non presentati, dichiar� in sentenza 
inammissibile l'impugnazione pet: violazione 
dell'art. 201, 3� comma c.p.p. 

Avverso tale dichiarazione di inammissibilit� 
fu fatto ricorso per cassazione: la Corte Suprema 
colla sentenza di cui si annota la massima cass� 
quella del Tribunale dichiarando ammissibile l'impugnazione 
e rinviando al Giudice di secondo grado 
per la valutazione del merito. 

IL Il ricorso per Cassazion,e fu svolto su due 

argomenti. 

Si rilev� anzitutto che era inesatta l'affermazione 

contenuta nella sentenza. del Tribunale secondo la 

qiiale i motivi erano stati inviati per posta alla 

Pretura (vemmente nella sentenza stava addirittura 
scritto � al Tribunale �, ma trattavasi di evidente 
errore materiale), facendosi rilevare in tal modo che 
essi non erano stati presentati al cancelliere del 
giudice che aveva emesso il provve�imento impugnato 
e che quindi non era stata violata la norma 
cennata. 

Poich� i motivi erano stati mandati aZ Pretore 
con preghiera di allegarli al fascicolo processuale, 
essendo da ritenersi la posta inviata al Pretore da 
costui, fino a prova contraria, ricevuta, era parimenti 
da ritenersi che U Pretore medesimo, sostanzialmenle 
ad�mpiendo a� una prestazione di cortesi'a 
richiestagli dall'Avvocato generale dello Stato, avesse 
presentato detti motivi al cancelliere per essere 
allegati al fascicolo cui si riferivano. La rigorosa 
interpretazione del 3� comma dell'art. 201 c.p.p. 
comporterebbe, si osserv�, la inammissibilit� della 
impugnazione in ogni caso in cui i motivi non siano 
presentati personalmente dal difensore: si rilev� 
per� in proposito che, poich� l�; giurisprudenza 
della Suprema Corte ha fatto giustizia �i simile' 
rigorosa interpretazione, allargando vieppi� il numero 
delle persone f acultizzate a presentare i motivi 
nell'int�resse del difensore . (fino a comprendervi 
quarlsiasi persona diversa dal difensore purch� la 
ste{J~a si presenti a nome e per conto ili questi e, 

per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, anche 

un usciere), non sussisteva difficolt� a ritenere valida 

la presentazione dei motivi fatta dal Pretore su 

richiesta dell'Avvocato generale dello Stato alla quale 

aveva cortesemente aderito. 

� agevale comprendere che questo argomento, il f>, 

quale traeva gli elementi favorevoli .del caso dalla 4b 

situazione venutasi a determinare e che, in fondo, 

costituiva una valutazione ex-post della fattispecie 

nei termini esposti sviluppatasi e non poteva invece 

essere idoneo a valere nei casi in cui il Giudice non 

aileriss'e alle premure rivoltegli, non era l'argomento 

fondamentale. . 

Si rilev� invero che, anche ammesso che i motivi 

fossero pervenuti per posta al cancelliere con la 

nota �lettera di accompagnamento, non poteva 

affermarsi che la ratio del 3� comma del cennato 

art. 201 c.p.p. dovesse ritenersi violata. Si deve 

infatti considerare che la presentazione personale 

dei motivi � richiesta affinch� si abbia la garanzia 

che i motivi provengono dal difensore per quanto 

riguarda la loro autenticit� e che persiste la volont� 

di coltivare la impugnazione in un primo tempo 

solo dichiarata e successivamente svolta nei motivi. 

Ora nessun dubbio nel caso in esame poteva sussi


stere su tale garanzia: e se � certo che le norme di 

procedura debbono essere osservate a vantaggio di 

una regolare am,ministrazione della Giustizia, � 

altrettanto certo che non pu� non essere ritenu.ta 

aberrante l'applicazione di una rigo:.osa interpre


tazione ili una norma, a vantaggio di� nessuno_ ed.. a _ 

danno esclusivo dell'imputato che beneficia., invece, 

� noto, in ogni caso ili un favor il quale, luminosa 

conquista del diritto� penale dei paesi civili, impone 

che esso non sia sottratto all'esame ilei giudici che 

la legge gli riconosce. 


-73


III. La Oorte Suprema ha accolto il ricorso, 
limitandosi a valutare, approvandolo, il primo 
argomento. 
Si pu� aff erm�re pertanto che la questione non 
� stata interamente delibata e che essa � stata risolta 
solo attraverso una valutazione per cos� dire ex-post 
di quanto in pratica nel caso .~i era verificato. Forse 
l'esame dell'argomento fondamentale comportava 
addivenire alla affermazione di un principio che 
potmJa essere ritenuto troppo ampio: troppo ampio 

per� da chi considera le' norme processuali nelle 
branche giuridiche in cui gli interessi pubblici sono 
preminenti com e trappolerie a cui il giudice deve 
volentieri indulgere, giusto da colui invece il quale, 
nella considerazione eh-e ess�ndo prerninente il 
favor dell'imputato, questo favor . deve essergli 
riconosciuto ogni qual volt� la ratio di norme procedurali 
che sembrano ostarvi non �, come nel caso in 
esame, violata. 

(F.C.), 


ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERIT.O 


REQUISIZIONI -Requisizioni di guerra -Occupa� 

zioni di urgenza -Caratteri (regio decreto 16 ago� 

sto 1940, n. 1741, art. 8; legge 25 giugno 1875, 

n. 2359, art. 76). Sentenza Corte Appello Ancona 
5 dicembre 1950, Pres.: Assanti, Est.: Mazza. -
Brugiapaglia. c. Ministero Difesa-esercito. 
Qualsiasi provvedimento della Pubblica .Amministrazione 
co:p. cui si dispone della privata propriet�, 
in tempo di guerra. e in relazione allo 
stato di guerra, attua un potere di requisizione, 
dando vita ad una situazione giuridica disciplinata 
dalle norme del regio decreto 18 agosto 1940, 

n. 1741; che sostituiscono le disposizioni della 
legge 25 giugno 1865, n. 2359 emanate in tempo 
di pace, per le occupazioni temporanee; di conseguenza, 
le controversie relative all'applicazione 
delle norme del decreto stesso sfuggono alla competenza 
dell'.A'.G.O. per rientrare in quella esclusiva 
dei Comitati giurisdizionali per le requisizioni. 
Per determinare la natura di un atto, e in 
particolare per definire se un dato provvedimento 
costituisca requisizione ovvero occupazione di 
urgenza, occorre avere riguardo al suo contenuto 
sostanziale e non all'elemento puramente formale, 
desunto :dagli articoli di legge indicati nel provve-' 
dimento. 

Con (a sentenza che si annota � stata atfrontat1 
(1 
ancora una volta la delicata questione sul criterio 
differenziale tra occupazioni di urfienzia, poste in 
essere dall'Autorit� militare ai sensi dell'art. 76 
della legge espropriati'i:a, e requisizioni emanate 
dalla stessa autorit� in virt� della legge sulTe requisizioni 
di guerra 18agosto1940, n. 147�. La individuazione 
della fattispecie ai fini della cennata inda~ 
gine dai;a luogo a maggiori perplessit� perch� il 
nomen juris attribuito al provvedimento dall'Autorit� 
-ra quale aveva richiamato a giustificazione 
dell'atto il citato art. 76 -eia �in contrasto con la 
sostanza dell' ~tto stesso, risultando dalla medesima 
l'essenza di un provvedimento di requisizione ai 
sensi della citava legge n. 1741. 

L1 a definizione dell'atto era poi decisiva ai fini 
della competenza essendo devolute, come � noto, le 
controversie in materia di requisizioni a caus_a della 
guerra della cognizione dei Comitati giurisdizionali 
per le requisizioni, quelle in materia di occupazione 
all'A.G.O. 

La Corte di Appello di Ancona, la quale ha ritenuto 
il provvedimento come requisizione, ha rettamente 
deciso. In tale rnodo essa si � uniformata 
alle precedenti pronuncie del Comitato centrale e 
della Cassazione: cfr. sentenza Comitato centrale 
19 novembre 1941, in cc.Foro It. n, 1942, In, 142, 
e Cass. 25 giugno 1943, in cc Giur. It. �, rep. 
1944, Voce Requis., n. 4, 5, 6 e 7. 

Tale indirizzo giurisprudenziale viene per� contrastato 
da autorevole dottrina, sostenendosi da 
talun.i che un sicuro criterio differenziale tra requisizioni 
in uso di immobili ed occupazioni di urgenza, 
non pu� de jure condito precisarsi e che, quindi, 
la identificazione del provvedimento andrebbe fatta 
secondo la forma e le enunciazioni in esse contenuto 
del potere esercitato (Luci/redi); da altri che l'occupazione 
di urgenza sarebbe giustificata dalla esecuzione 
di opere �urgenti e necessarie, le quali non si {&) 
ravvisano nelle requisizioni, destinate invece all'uso 
temporaneo della cosa (Ourugno); da �ltri ancora 
che l'occupazione sarebbe un atto costitutivo di 
diritti reali, mentre la requisizione imporrebbe 
soltanto una limitazione temporan�a alla facolt� 
di usare dell'immobile (Zanobini). 

Il dibattito � quindi ancora aperto sia sulla prima 
questione -criterio differenziale tr'a occupazioni di 
urgenza (art. 71 e 76 legge espropriati'lla) e requisizioni 
(legge citata n. 1741 ), sia sull'altra identificazione 
del provvedimento a seconda delle 
disposizioni legislative richiamate a titolo di giustificazione 
del potere esercitato, ovvero a seconda 
delle ca_ratteristiche sostanziali che possano ravvisarsi 
nel potere stesso. 

Preliminare � l'indagine sulla applicabilit� ai 
provvedimenti ex artt. 71 e 76 citati ed agli altri 
ex legge, n. 1741 del principio secondo il quale 
gli atti amministrativi sono tanti, e diversi tra di 
loro, quanti sono i poteri attribuiti alta Pubblica 
Amministrazione dall'ordinamento giuridico. 

Ora, questa indagine non pu� essere espletata che 
sulla base del diritto positivo tenendo conto dei 
principi che la moderna dottrina, nell'elaborazione 
compiuta per delimitare gli elementi del potere, ha 
enunciato. 

I fattori che assumono rilevanza, �secondo la pi�. 
autorevole dottrina (Miele, S'andulli), in ordine alla 
individuazione di un potere giuridico, e quindi, in 
ordirM all'atto in cui la estrinsecazion:e di esso si 
risolve, sono: le circostanze, che attengono alla situazione 
storico-ambientale e condizionano la sussi




-75 


stenza del potere nell'agente; i termini, soggettivo ed 
oggettivo, tra i quali il potere opera; il contenuto 
e la causa che concretano l'entit� del potere. La 
volont� (e quindi i motivi) e la forma attengono poi 
all'esercizio del potere (e cio� soltanto all'atto). 

Ove si tenga conto dei cennati fattori in ordine ai 
poteri di cui si tratta, si deve pervenire, a nostro 
avviso, a distinguere il potere di occupare di urgenza 
dall'altro di requisire di urgenza. Consideriamo, 
per ora, pe.r semplicit� di indagine, i provvedimenti 
contemplati dall'art. 71 dell'a legge espropriativa � 
e dall'art. 7 della legge 20 maggio 1865, n. 2248, 
Alleg. E. 

La circostanza storico-ambientale, nella quale si 
inquadra il potere di occupare consiste in uria 
situazione di pubblica �e grave Calamit�: rottura di 
argini, rovesciamenti di ponti, ed .altri casi di forza 
maggiore e di assoluta urgenza nei quali si ravvisi il 
pericolo di un disastro per la vita della comunanza. 

Di diversa natura � la circostanza che si presenta 
come presupposto del potere di requisire: una 
urgente necessit� pubbliCa; e cio� una situazione 
nella quale si ritiene indispensabile e indifferibile 
soddisfare determinate esigenze amministrative, determinati 
servizi pubblici. . 

Nella prima ipotesi rientrano, quindi, gli eventi 
che presentano un pericolo per la publica incol'l(mit�; 
e tale carattere essi conservano anche se la enumerazione 
dei casi previsti dall'art. 171 ha solo ~alore 
esemplificativo; nella seconda ipotesi vanno compresi 
gli eventi che rendono comunque impellente la 
tutela degli interessi della Pubblica Amministra


"" zione. Come vedremo, a seoonda dei poteri, diversa � 
@y la oausa in funzione. della quale essi sono stati 
attribuiti alle pubbliche autorit�. 

Nessuna distinzione si ravvisa nel termine attivo 
del potere, che indica quale autorit� possa esercitarlo 
(in genere � il Prefetto). Distinzione vi pu� 
essere nel termine passivo che indica l'oggetto in 
ordine al quale la podest� attrabuita dall'ordinamento 
possa essere esercitata: la requisizione ex 
art. 7 pu� colpire beni mobili ed immobili; l'occupazione 
solo beni immobili. Naturalmente se oggetto 
del provvedimento coattivo � un immobile, il oriterio 
di distinzione � dkto da altri fattori. 

Precisa sembra infatti la differenza tra q1,1,egli 
elementi nei quali si conoreta la entit� del potere, e 
che individuano il potere da un punto di vista 
sostanziale: oontenuto e oausa. L'oocupazione di 
urgenza ha per oontenuto l�a costituzione di un 
diritto reale a favore dell'Amministrazione: 'Wn jus 
occupandi, che � mezzo per un fine ulteriore. La 
requisizione ha per contenuto un diritto, anche 
esso di natura reale, che � per� fine a se stesso. 

Anche la firf,alit� per cui il potere di occupare di 
urgenza � conferito dall'ordinamento si distingue da 
quella che giustifica il potere di requisire: l'esigenza 
di soddisfare un interesse. sociale, nella prima 
ipotesi, il quale subirebbe un danno irreparabile, 
se il provvedimento eooezionale non venisse adottato; 
l'esigenza di soddisfare un interesse amministrativo, 
nella seoonda ipotesi, che non tollera indugi, 
n� oonsente impiego di mezzi diversi da quello 
ecoezionale. 

La giurisprudenza, attraverso la lunga casistica 
sull� quale si � pronunoiata, sembra ohe oonforti la 
distinzione dinanzi fatta, in particolare quella sulla 
situazione propria di ciascun potere: sull'art. 71 
cfr. per es.: Consiglio Stato 8 marzo 1929, in 
�Foro It. �, 1929, III, 166, motiv. Consiglio Stato 
18 aprile 1931, in �Foro It.�, 1931, III, 161; 
Consiglio Stato 30 gennaio 1930, in �Foro Amm. �, 
1930, I, 1, 54; Consiglio Stato 9 novembre 1945, 
in <e Giur. It. �, 1947, III, 17; sull'art. 7, cfr. 
Consiglio Stato 13 luglio 1929, in cc .Foro Amm. �, 
1929, I, 1, 371. , 

La legislazione sucoessiva non p'are che abbia 
sostanzialmente modificato l'originario significato 
dei poteri previsti dalle predette norme, anche. se 
essa ha esteso l'applicazione di queste ultime a casi 
dive.rsi da quelli ivi contemplati: per es: alle costruzioni 
di opere pubbliche urgenti ovvero alle requisizioni 
di guerra (in tal senso Giannini, contro 
Carugno). 

Inoltre, il vero significato delle disposizioni 
esaminate non � stato trasform.ato dalla prassi 
amministrativa, la quale ebbe ad estenderne l'applicazione 
ad ipotesi diverse da quelle prev~ste. Infatti, 
venne es�rcitato il potere ex art. 76 per es: al fine 
di ocoupare dei locali per porvi la sede di un Comando 
militare (Consiglio Stato 13 febbraio 1940, 
in cc Foro Amm. �, 1940, I, 1, 123), ovvero per 
costruirvi .una palestrli della� G.I.L. (Consiglio� 
Stato 22gennaio1943, in e< Foro It. �, 1943, III, 57). 
Ed il Consiglio di Stato, il quale aveva ritenuto che 
il concetto dell'urgenza si era venuto allargando 
attraverso i tempi, in confronto di quello avuto 
presente in origine, e che la discrezionale valutazione 
di quella situazione veniva sempre fatta in relazione 
alle specifiche e. contingenti circostanze di tempo e 
di luogo che de�erminan� la n({cessit� dell'opera, 
ebbe a riconoscere legittima quella interpretazione 
(cfr. giur. sopra citata). Negli ultimi tempi, invece, 
speoie in seguito alla nuova costit1ttione, � stata 
notevolmente limitata l'applicazione dell� norme 
esaminate, le quali sono state intese nel loro originario 
e rigoroso significato. Cos�� � stato applicato 
l'art. 71 solo se verificano eventi calamitosi, che 
presentano un pericolo o un danno per l'intera 
collettivit�, e che possono rioorrere nel caso di 
occupazione di un fondo per deposito di materiale 
vulcanico, in occasione di una .eruzione: Consiglio 
Stato 9novembre1945, in ccGiur. It.�, 1947, III, 17. 
Ed il Corisiglio di Stato che ha anche esso riconosciuto 
il concetto rigoroso dell'urgenza; limitando 
quindi il margine di discrezionalit� all'autorit� 
amministrativa, ha, in tal modo, esteso il suo sindacato 
(cfr. dee. Consiglio Stato 9 novembre 1945, 
cit. nonch� 30aprile1948, in e<Foro It.i>, III, 194). 

Si vuole infine notare ohe la possibilit� di conversione 
dell'occupazione di urgenza in espropriazione 
di urgenza, espressamente previsto dall'art. 73, 
non altera la fisionomia del potere ex art. 71, posto� 
che le opere costruite nei casi di pubblica calamit� �ben 
possono avere natura permanente, in relazione. 
alle speciali ragioni che hanno determinato l'occupazione, 
la quale, rimane, pertanto, distinta dall'occupazione 
temporanea, cos� come l'espropriazione 
per pubblica utilit�, appare diversa, in rapporto alla 


-76 


diversa situazione di fatto nella quale si inquadra, 
dalla espropriazione di urge'Kbza (cfr. Consiglio 
~tato 8 marzo 1929, cit.). 

Sulla base dei rilievi ora fatti � possibile altres� 
individuare il potere. ex art. 76 ed il potere di requisire 
ex legge cit. 17 41. Oltre a quanto si � detto 
per il contenuto, quest'ultimo potere, pu�, invero 
facilmente delimitarsi, ove si consideri che esso � 
posto in essere per fini di guerra: � tale elemento 
causale che vale ad individuare la funzione esercitata. 
In virt� di esso, infatti, la requisizione, operata 
in base alla legge di guerra, pu� distinguersi anche 
da quella eserCitata a tenore dell'art. 7. 

Concludendo, a nost.ro avviso, deve ritenersi che 
ciascuna del.le varie norme richiamate fissa un 
determinato tipo di potere, e che questo va individuato 
nel suo aspetto sostanziale. 

� il potere esercitato, . rivelato dalla sostanza 
dell'atto, che indiv�a la natura dell'atto stesso: e la 
sostanza dell'atto consiste nella determ:inazione 
oggettivamente manifestata la quale caratterizza il 
tipo di atto posto in essere, in corrispondenazadella . 
finalit� del potere, nell'esercizio del quale esso viene 
compiuto (MIELE, I principi di diritto amministraHvo 
pag. 167). 

A tale stregua vanno considerate le ipotesi nelle 
qua]i la mancata corrispondenza tra forma e sostanza 
� dovuta a un m'ero errore dell'autorit� agente, la 
quale, pure avendo richiamato a giustificazione 
dell'atto una certa norma, abbia inteso, invece, 
esercitare un potere diverso. �Il richiamo ad una 

norma diversa (ma affine) da quella appropriata al 
caso, come� generalmente il Consiglio di Stato ha 
riconosciitto (Consiglio Stato, 15 aprile 1947, in 
�Jforo Amm. �, 1947, I, 2, 152) non concreta il 
vizio di eccesso di potete per perplessit� della motivazione, 
posto che, come si � detto, � la determinazione 
oggettivamente manifestata, e non la forma, che 
individua la finalit� dell'atto, e quindi la specie 
del potere esercitato. In tal modo l'essenza dell'atto 
va definita secondo le sue caratteristiche .sostanziali 
e non attraverso il nomen juris attribuito dall'autorit� 
agente. 

Se � vero, quindi, che tutti i fattori attinenti alla 
consistenza del potere valgono ad individuare 
l'essenza dell'atto, primo tra .essi la causa giuridica, 
� anche vero che questo elemento acquista ai fini 
della nostra indagine un particolare rilievo. Gli 
altri fattori che attengono invece alla sfera di esercizio 
del potere, quali i motivi e la forma, nessuna importanza 
hanno in ordine alla individuazione del potere 
e dell'atto: essi, infatti, P1:esuppongono gi� superato 
il problema sull'esistenza del potere, e quindi l'indagine 
sulle caratteristiche sostanziali del medesimo. 

Anche se una corrispondenza vi debba essere 
tra il motivo prossimo o remoto che spinge l'autorit� 
ad agire, e la finalit� che l'ordinamento giuridico 
ha determinato, di guisa che l'uso del potere rientri 
nei limiti assegnati dal diritto, essa � irrilevante 
ai fini della nostra .indagine, come � del pari irrilevante 
le forma con la quale il comportamento dell'Amministrazione 
assume concretezza. 

(U. G.) 
�Tu 



.RASSEG.NA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 

I. 
I. 
Legge 1.1 gennaio 1951, n. 25 (G. U. n. 25 s. o.): 
Norme sulla perequazione tributaria e sul 1�ilevamento 
fiscale straordinario. -Questa legge ha gi� dato 
l�ogo ad alcune questioni di interpretazione relative 
al titolo V, il quale contiene norme che disciplinano 
un vero e proprio condono di penalit� per omessa, 
ritardata, o infedele denuncia o per morosit� nel 
pagamento delle imposte. Le questioni che sono sorte 
involgono anche problemi di carattere costituzionale, 
relativamente alla possibilit� di concedere 
condoni con legge e non nella forma prevista dall'art. 
79 della Costituzione. 

Su alcune di queste questioni ha gi� espresso parere 
l'Avvocatura Generale, e i relativi quesiti saranno 
segnalati nell'apposita� rubrica. 

2. 
Legge 24 febbraio 1951, n. 84 (G. U. n. 51): Norme 
per l'elezione dei Consigli comunali. -� una legge 
ch� modifica radicalmente il precedente sistema 
elettorale amministrativo, regolato dalla Legge 
7 gennaio 1946, n. I. 
3. 
Legge 14 febbraio 1951, n. 103 (G. U. n. 57): Dichiarazione 
di morte pr�sunta di persone scomparse 
in seguito a deportazione, avi�enuta t!f'a l' 8 settembre 
1943 e il 25 aprile 1945. -Probabilmente la disposizione 
del secondo comma dell'art. 58 del e.e. non 
trovava applicazione nei casi di deportazione, indipendentemente 
dalla legge in esame, in quanto la 
scomparsa del deportato poteva farsi rientrare nella 
previsione del n. 2 dell'art. 60 al quale la limitazione 
del secondo comma dell'art. 58 non sembra applicabile. 


4. Legge 
3 febbraio 1951, n. 114 (G. U. n. 58): Istituzione 
degli Ispettorati compartimentali agrari di 
Genova e di Per�ugia. ____. Questa legge concerne 
materia per la quale, prima della Costituzione, non 
si dubitava che la facolt� normativa spettasse al 
Governo ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100 
(Regolamenti di organizzazione). Non sembra, peraltro, 
che le disposizioni degli artt. 95 e 97 della Costituzione, 
che stabiliscono una riserva di legge per 
l'organizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione 
possano essere interpretate ne! senso che, 
anche per la istituzione di uffici periferici, specie 
quando non si dettino norme per lo stato del personale, 
sia indispensabile una legge formale. In questa 
materia ancora fluida sarebbe opportuno non instaurare 
una prassi costituzionale che restringa eccessivamente 
la potest� normativa del potere esecutivo. Si 
veda in proposito in questa Rassegna, 1949, pag. 69 
e seguenti. 

5. 
Legge 8 marzo 1951, n. 122 (G. U. n. 60): Norme 
per la elezione dei Consigli provinciali. ~ La . legge 
non contiene le norme per il funzionamento dei nuovi 
organi eletti.vi provinciali e per sopperire a tale mancanza 
� in corso un apposito disegno di legge. 
6. 
Legge 3 febbraio 1951, n. 165 (G. U. n. 68): Ratifica, 
con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, 
n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme 
sulla costituzione e funzionament'o dei Provveditorati 
regionali alle 00. PP. 
7. 
Legge 3 febbraio 1951, n. 165 (G. U. n. 68): Ratifica, 
con modificazioni, del decreto legislativo 17 a'prile 
1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni 
sulla esecuz~one di opere pubbliche e alle 
norme sulla �costituzione e funzionamento dei Prov-. 
veditorati alle O O. P P. 

Particolarmente importanti' le norme che dispongono 
nuovi limiti di valore per }a, competenza degli 
organi consultivi periferici e del 'Consiglio superiore 
in materia di opere pubbliche. 

Per quanto riguarda la competenza per valore in 
materia di transazioni � ben noto che il parere degli 
organi consultivi non sostituisce quello dell'Avvocatura 
dello Stato che � obbligatorio per qualsiasi 
transazione. 

II. 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

I. 
Disegno di legge n. 1638 (Iniziativa governativa): 
Regolazioni finanzim ie connesse con le integrazioni 
di prezzo accordate .ml bilancio dello Stato. -Con 
questo disegno di legge si intendono regolare tutte 
le questioni pendenti in materia di integrazioni 
di prezzo a carico del bilancio dello Stato dovute 
per i maggiori costi di determinate merci necessarie 
per l'approvvigionamento del Paese, le quali nel 



~.m~0'wnzm�~~:ooJ�nn:r�~rnrurrnMrnoo:rnwruwwwrn-rurnrru--�-ru�wru--i"*rnif�%t&t-�-1mttfrtrnwmw~ 

I 

78 -� I 

tempo della guerra erano oggetto di assegnazione 2. Disegno di legge n. 1683 [(iniziativa governativa): 
a prezzi inferiori ai costi stessi. L'art.� 1 di questo Attribuzioni e funzionamento degli'. organi delle Ammidisegno 
di legge d� facolt� al Ministro per l'industria nistrazioni Provinciali. -Si tratta del disegno di 
e commercio, di concerto col Ministro del tesoro, legge cui abbiamo accennato sopra in relazione alla 
� di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a legge 8 marzo 1951, n. 122. 
carico dei bilanci dello Stato concessi dal sedicente 
governo della r. s. i.�. Nella relazione si afferma 3. Disegno di legge n. 1377-A (Iniziativa parlamentare): 
che le integrazioni concesse dalla r. s. i. �sono inscinNorme 
integrative all'art. 11 della legge 17 gennaio 1949, 
dibili daUa norme relative ai prezzi, le quali norme n. 6 e all'art. 29 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3283, 
sono �comprese tra gli atti amministrativi convaliconcernenti 
provvedimenti in materia di tasse di cirdati 
col D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 249 �. Evidentecolazione. 
-Dell~ legge n. 6 del 17 gennaio 1948 
mente, non si � tenuto conto della esistenza del D. L abbiamo gi� parlato in questa Rassegna, 1929, pagi


18 ger1naio 1947, n. 21 il quale, all'art. 1, u. p., testualna 
33. Con questo progetto di legge si risolve il 
mente dispone: � Sono esclusi dalla convalida stadubbio 
da noi avanzato �irca l'identificazione della 
bilita dal presente articolo gli atti e provvedimenti � autorit� politica � cui � devoluto il rilascio della 
emanati in materia di integrazioni di prezzi a carico autorizzazione al trasporto di persone su autocarri. 
del bilancio dello Stato"� Si tratta del prefetto. � 



I .N. D I e E s I s�T E M� A T I e o 
D E L L. E C O N S U L T A Z �1 O N"I 
LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA. 

AMMASSI. -�-Se l'Ente Nazionale Risi possa applicare 
alle giacenze di riso d'una campagna precedente 
il prezzo del riso della campagna seguente, riscuotendo 
la relativa differenza o se tali differenze di prezzo siano 
avocabili allo Stato ai sensi del decreto-legge n. 330 
del 1947 (n. 5). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) A quale 
Ministero ,faccia carico la responsabilit� per fatti 
colposi commessi dai. carabinieri in servizio di istituto 

(n. 111). -II) Quale influenza abbia sulla soluzione 
del quesito precedente il fatto che il danno sia stato 
cagionato da investimento automob.ilistico commesso 
con una vettura di propriet� di una Amministrazione 
determinata (n. 111). �' 
ANTICHITA' E BELLE ARTI. A chi appartengano 
cose mobili di interesse storico ed artistico trovate 
nel sottosuolo di un palazzo di propriet� comunale 
ceduto �on riserva di propriet� delle cose medesime 

(n. 15). 
APPALTI. -Se i materiali impiegati dall'Amministrazione 
per costruire. le case per i senza tetto siano 
esenti da imposta di consumo (n. 145). 

AUTOVEICOLI. -Se �costituisca contrabbando la 
cessione in uso a terzi fatta in Italia di autoveicoli 
importati temporaneamente col sistema del trittico (29). 

CITTADINANZA. -I) S� il mutamento dello 
status civitatis degli alto atesini in forza della legge 
21 aprile 1939, 'n. 1281, fosse condizionato all'effettivo 
trasferimento in Germania della residenza (n. 6). II) 
Se sia rilevante per l'ordinamento italiano agli 
effetti di stabilire l'avvenuto mutamento di cittadinanza 
in base alla suddetta legge, la legislazione germanica 

(n. 6). 
COMUNI E PROVINCIE. -Se agli effetti dell'applicazione 
dell'art. 149 del T.U. della legge comunale 
e provinciale del 1915 possa tenersi conto, all'effetto 
di stabilire la durata della pena, del cumulo delle 'pene 
stabilite per vari reati o se si debba tener conto della 
pena inflitta per ciascun reato concorrente (n. 26). 

CONCESSIONI. -S~ ai fini dell'imposta di registro 
il rapporto giuridico derivante dalla autorizzazione a 
gestire una casa da gioco possa considerarsi concessione 
di pubblico servizio (251. 

CONTRABBANDO. -I) Se costituisca contrab� 
bando la cessione in uso di terzi fatta in Italia di auto� 
veicoli importati temporaneamente col siste=a del 
trittico (n. 17). -II) Se in un procedimento penale , 
per contrabbando di tabacchi esteri sia consentita la,./.. 
costituzione di parte civile dell'Amministrazione delle/ :� 
Finanze e dell'Amministrazione, dei Monopoli dell~\;,,.� 
Stato (n. 18). . tf " 

CONTRATTI AGRARI. -Se le quote integrative 
per il grano ed il granturco contemplate nei listini 
dei prezzi medi delle Camere di commercio e le deduzioni 
pflrcentuali previste dalle leggi 18 agosto 1948, n. 1140 
e 30 agosto 1949, n. 476, spettino all'�ffittuario coltivator� 
o al concedente (n. 13). 

CONTRATTI DI GUERRA. -Se il contratto 
relativo alla gestione della rete telefonica necessaria 
per i servizi della protezione antiaerea sia. un contratto 
di guerra (n. 14). 

DEMANIO. -I) Se il decreto-legge 27 ottobre 
1937, n. 1839, istitutivo della ex g. i. I. determinasse immediatamente 
il passaggio a questo ente degli immobili 
previsti nell'art. 2 o se invece occorressero atti specifici 
di trasferimento (n. 76). -II) Se possa procedersi 
all'espropriazione per pubblica utilit� di beni del 
Demanio di uso civico (n. 77). 

DEPOSITO. -Se un atto di svincolo di deposito 
cauzionale versato a garanzia di forniture di merci 
alla Pubblica Amministrazione possa considerarsi, 
agli effetti della imposta di registro, anche come atto 
enunc�ante il rapporto giuridico di fornitura. (n. 13). 

DONAZIONI. -I) Se sia valida una donazione 
fatta da una federazione fascista di beni appartenenti 
all'ente opere assistenziali (n 12). -II) Se costituisca 
donazione, soggetta quindi alle formalit� previste 
dal Codice civile, la erogazione di somme disposta da 
una Cassa di risparmio a favore della g. i. I. (n. 13). 



80 


ELETTRODOTTI. -Quale sia la regolamentazione 
giuridica delle maggiorazioni dei canoni dovuti alle 
Ferrovie da proprietari di elettrodotti per l'attraversamento 
di linee ferroviarie (n. 2). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se sia dovuto 
l'aumento del cosidetto �pausciale � per i seminari 
delle provincie ex austriache (n. 14). 

ESECUZIONE FISCALE. -Come debbono farsi 
le notificazioni di atti esattoriali ai contribuenti residenti 
all'estero (n. 20). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se possa 
procedersi all'espropriazione per pubblica utilit� di 
beni del Demanio di uso civico (n. 63). ~II) Se sia 
costituzionale l'art. 23 della legge 28. febbraio 1949, 

n. 43 il quale stabilisce che la indennit� di espropriazione 
di aree per conto della gestione INA-Casa sia 
fatta secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2896 sulla 
citt� di Napoli (n. 64)"' -III) Se sia proponibile 
l'azione giudiziaria per l'aumento dell'indennit� di 
espropriazione, prima della nomina del perito per la 
fissazione dell'indennit� stessa. (n. 64). -IV) Se siano 
validi gli accordi contrattuali stipulati con la societ� 
fiduciaria germanica per fissare le indennit� di espropriazione 
di beni �appartenenti a cittadini alto-atesini 
optanti per la cittadinanza germanica (n. 65). , 
FARMACIE. -Se l'espressione �fino al completamento 
degli studi� contenuta nell'art. 369 del T.U. 
delle leggi sanitarie debba intendersi restrittivamente 
come riferita alla durata normale degli studi (n. 1). 

FERROVIE. -I) Quale sia la regolamentazione 
giuridica delle maggiorazioni dei canoni dovuti alle 
Ferrovie da proprietari di elettrodotti per l'attraversamento 
di linee ferroviarie (n. 122). -Il) Quale sia la 
procedura da seguire per ottenere l'abbattimento di 
piante esistenti a distanza maggiore di sei metri dalla 
linea ferroviaria ma tali da cagionare pericolo alla 
circolazione dei treni (n. 123). -III) Se l'Amministra


� ,.zione ferroviaria � responsabile dei danni cagionati 
),,@ai viaggiatori dall'opera di un frenatore non di servizio 
{A:' sul treno sul quale il danno si verific� (n. 124). IV) 
Se un dipendente ferroviario passato ad altra 
Amministrazione in seguito a concorso abbia diritto 
al mantenimento delle concessioni gratuite di viaggio, in 
relazione anche alla legge 12 ottobre 1949, n. 771 

(n. 125). -V) Se possa applicarsi la procedura di 
graduazione degli sfratti da alloggi di ferrovieri (n. 126). 
FILIAZIONE. -Se sia valido a tutti gli effetti un 
riconoscimento di figlio naturale disperso in guerra 
effettuato prima della dichiarazione di irreperibilit�, 
quando la successiva dichiarazione di morte presunta 
retroagisca ad epoca anteriore al riconoscimento stesso 

(n. 2). 
GUERRA. -I) Se possa conside~arsi fatto di 
guerra l'uccisione di ,civili italiani avvenuta ad opera di 
militari alleati durante operazioni di rastrellamento 

(n. 108). -II) Se i residuati di guerra abbandonati 
sul terreno possono considerarsi cosa smarrita agli 
)~ffet.ti dell'applicazione dell'art. 647, n. �1 c. p. (n. 109).

/� 

IMPIEGO PRIVATO. -I) Se dopo la trasformazione 
dei Consorzi agrari in Societ� private il rapporto 
di impiego dei dipendenti sia divenuto rapporto di 
impiego privato a tutti gli effetti (n. 18). -II) Se 
gli impiegati di un Ente ai quali si applica la legge 
sull'impiego privato e per i quali si sia disposta l'estensione 
della legge 11 aprile 1950, n. 130, abbiano .diritto 
a veder calcolata nella indennit� di licenziam~nto la 
indennit� di :funzione prevista dalla legge suddetta 

(n. 19). � 
IMPIEGO PUBBLICO. -l) Se sia applicabile alle 
Commissioni giudicatrici di concorsi a pubblico impiego 
e in genere alle Commissioni amministrative, ilprincipio 
della ricusazione dei componenti, in analogia alla ricusazione 
dei giudici (n. 256). -II) Se l'art. 13 del 
decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, possa interpretarsi 
nel senso che esso trovi applicazione anche a favore 
di appartenenti a ruoli non considerati nell'ordinamento 
gerarchico (n. 257). _:_ III) Se un dipendente ferroviario 
passato ad altra Amministrazione in seguito a 
concorso abbia diritto al mantenimento delle concessioni 
gratuite di viaggio, in relazione anche alla legge 
12 ottobre 1949, n. 771 {n. 258). -IV) Se l'Amministrazione 
resti obbligata verso il C.1.M. per il fatto 
di avere autorizzato le deleghe di pagamento che i 
propri impiegati fanno a favore di detto Consorzio 

(n. 259). -V) Se l'art. 57 della legge sullo stato 
giuridico si interpreti nel senso che l'assegno alimentare 
possa essere concesso ai figli o alla.moglie dell'impiegato 
sospeso solo disgiuntamente (n.~ 260). 
IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se l'atto :ai vin


e,:;,,. 
�colo di un deposito cauzionale prestato per una pubblica W' 
fornitura possa considerarsi atto enunciante nei con� 
fronti del contratto di fornitura ai fini dell'imposta di 
registro (n. 66). -� II) Come dev'essere classificata, 
ai fini dell'imposta di registro, l'at.to di autorizzazione 
ad apertura di casa da giu�co (n. 67). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se la valutazione delle 
circostanze che autorizzano il sequestro conservativo 
in materia tributaria sia soggetto a sindacato dell'autorit� 
giudiziaria (n. 153). -II) Se i materiali impiegati 
dall'Amministrazione per costruire le case per i senza 
tetto siano esenti da imposta di consumo (n. 154). III) 
Se l'Amminist.razione Aiuti Internazionali possa 
considerarsi contribuente ai fini dell'imposta di fabbricazione 
sullo zucchero che acquista, agli effetti della 
relativa esenzione (n. 155). -IV) Se ne sia dovuta 
l'imposta. di negoziazione suue azioni di una societ� 
il cui patrimonio sia sequestrato (n. 156). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se po!!sa considerarsi 
infortunio sul lavoro il danno subito da un 
dipendente postale nel viaggio verso l'Ufficio compiuto 
su un automezzo fornito dall'Amministrazione in una 
giornat,a di sciopero dei pubblici trasporti (n. 23). II) 
Se sia legittima la sospensione delle prestazioni 
da parte dell'I.N.A.M.L. per il fatto che il datore-d1 
lavoro non paghi i prescritti contrinuti (n. 24). 

LOCAZIONI. -Se possa applicarsi la procedura/ 
di graduazione degli sfratti da a�loggi di ferrovieri. 


(n. 55). 

-81 


MONOPOLI. -Se in un procedimento penale per 
contrabbando di tabacchi esteri sia consentita la 
costituzione di parte yivile dell'Amministrazione delle 
Finanze e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato 

(n. 16). 
NAVI. -I) Quale sia la portata dell'espressione 
�senza regolare contratto � contenuta nell'art. 1178 
del Codice della navigazione (n: '13). -II) Quali 
siano i rapp~rti tra gli articoli 1117 e 1223 del Codice 
della navigazione (n. 43). ;_ III) Se il Ministero della 
marina mercantile possa impartire disposizioni concernenti 
la interpretazione delle leggi relative a contravvenzioni 
marittime ai comandanti di porto (n. 43). 

NOBILT� ORDINI CAVALLERESCHI E ONORIFICENZE. 
-Quale sia i~. regolamento giuridico delle 
onorificenze dei SS. Maurizio e Lazzaro concesse �motu 
proprio� dal Re nell'anno 1943, mentre la sede del Governo 
era a Brindisi, e non ancora registrate (n. 6).� 

OPERE PUBBLICHE. -Se si applichi il capitolato 
di appalto delle opere pubbliche ai lavori finanziati 
dalla Regione Siciliana ed eseguiti da un'Amministrazione 
provinciale in proprio nome (n. 15).' 

PARTE CIVILE. -I) Se in un procedimento 
penale per contrabbando di tabacchi esteri sia consentita 
fa costituzione di parte civile dell'Amministrazione 
delle finanze e dell'Amministrazione dei monopoli di 
Stato (n. 5). -ll) Se l'Amministrazione postale 
possa costituirsi parte civile in procedimenti contro 

efj) abusivi trasportatori di effetti postali (n. 6). 

~ . 

POSTE E TELEGRAFI. -Se l'Amministrazione 
postale possa costituirsi parte civile in procedimenti 
contro abusivi trasportatori di effetti postali (n. 23). 

PRESCRIZIONE. -Se l'inte~venuta.prescrizione 
. del credito di un militare verso lo Stato per assegni 
� dovutigli per il periodo dello sbandamento, impedisca 

la compensazione di questo credito con il debito su 
lui gravante per anticipi di prigi<>nia corrisposti in pi� 

ai suoi famigliari ai sensi dell'art. 41 del decreto-,.. 
legge n. 583, del 1941 (n. 8). 

PRIGIONIERI DI GUERRA. -I) Se l'intervenuta 
prescrizione del credito di un milifare verso' lo Stato 
per assegni dovutigli per il periodo dello sbandamento, 
impedisca la compensazione di questo credito con il 
debito su di lui gravante per anticipi. di prigionia 
corrisposti in pi� ai suoi famigliari ai sensi dell'art. 41 
del decreto-legge n. 583, del 1941 (n. 11). -�I) Se 
una donna che abbia riconosciuto come figlio naturale 
un militare disperso, prima della dichiarazione di irreperibilit� 
abbia diritto agli assegni previsti dall'art. 41 
del decreto-legge n. 583, del 1941 (n. 12). 

PROPRIETA'. ~ Quale sia il valore . da tener 
presente agli effetti del pagamento dei materiali impiegati 
nelle costruzioni su suolo altrui ai sensi dell'art. 936 
del e.e. (n. 4). 

REGIONI. -Se si applichi il capitolato di appalto 
delle opere pubbliche ai lavori finanziati dalla Regione 
Siciliana ed eseguiti da un'Amministrazione provinciale 
in proprio nome (n. 17). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -I) A quale Amministrazione 
faccia carico la responsabilit� per incidenti 
automobilistici causati da carabinieri in servizio 
di istituto (Ii. 114). -II) Se l'Amministrazione sia 
responsab~le dei danni subiti da propri dipendenti 
durante il viaggio per recarsi al luogo di lavoro su automezzi 
forniti dall'Amministrazione stessa (n. 115). 

SOCIETA'. -I) . Se la liquidazione formale sia 
obbligatoria in tutti i casi di scioglimento di cooperative 

(n. 29). -II) Se sia dovuta l'imposta di negoz:iazione 
sulle azioni di una Societ� sottoposta a sequestro 
(n. 30).. 
TRATTATO DI PACE. -Se l'art. 78 del Tra.ttato 
di Pace si applichi per il risarcimento di danni subiti 
da cittadini delle Nazioni Unite in seguito alla requisizione 
di un loro automezzo gi� sequest.rato effettuata 
da una federazione del p.f.r. (n. 30). 


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