ANNO III -N. 3 MARZO 1950 RASSEGNA MENSILE DEtL' AVVOCATURA DELLO P'UBBLIClA.ZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO IMPIEGO E DIRITTO DEL LAVORO � LIMITI .ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO SOMMARIO. -1. Posizione dei problemi. -2. La natura della ,giurisdizione esclusiva e l'art. 103 della Costituzione. -3. Limiti dell'impiego pubblico e della giurisdizione esclusiva. -4. Il ,problema dei rapporti di lavoro o di impiego privato con Enti ipubbHci. -5. Il criterio della disciplina del rapporto in luogo di quello del soggetto del rapporto: l'art. 2093 codice civile e l'art. 2129 f;tes�so codice. -6. Gli effetti sostanziali d�ella di:sciplina del contratto co.llettivo e la loro incomvatibilit� col !Pubblico impiego. -7. La ragion d'essere dell'art. 2093 codice civUe: la organizzazione dell'impresa in contrapposto alla organizzazione della Pubblica Amministrazione. -8. Il valore dell'art. 429, n. 3 c.p..c. e la 'caduta dell'Ordinamento sindacale fascista. -9. Le obiezioni costituzionali alla competenza del Giudice del lavoro. -10. Conclusione. 1. Il rpr1ohlleimia. dei Limiti della, giurisd!izionie esiclusiva �dJel Co!lllSliglio di 1Stato in rel:a.zionle ai rapporti di pUibblico impiego, � di nuovo v>ivo e attuale per il contrasto riaccesosi tra la giurisprud: enz;a de] Supremo !Ooilllsesso Amlm.in~trativo e quello <i/ella 001rte Swprema,, e illl dottrina (1). N�el1]e ultime prt'onunide s�i a.ssiste come ad una <lii.sputa a disitalliz.a, tra due .persone 0he pa.rJa,no 1in\gllla,ggd. divers1i, come se fossero interpreti ed espressione di due ordinamenti giuridici dive1~si e non di uno stesso unico ordinamento (1 bis). L'uno dei due soggetti del colloquio non valuta nel loro reale valore gli argomenti dell'altro e non si accorge di muovere da un angolo visuale (1) Per la bibliografia sul tema rinviamo al volume del GIULIANO: n rapporto di impiego con gli Enti pubbl'ici. economici, Padova, 1948, e agli scritti ivi citati, cui sono particolarmente .cta aggiungersi di recente quello dell'AzZARITI in ((Foro it. �, 1949, Hl, 97 e quello del LESSONA in cc Foro :it. �, 1950, ilII, 74 in senso opposto. (1-bis) V., ad es., la recente sent.enza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 21 novembre 1949, n. 3, in � Foro it. �, 1950, Ili, 38 in contrapposto a quella 24 marzo 1949 delle Sezioni Unite della Cassazione in "Foro It. �, 1949, I, 845 e da 'Ultimo con quella 13 gennaio 19fa0, in " Foro it. �, 1950, I, 145. tanto lontano da perdere di vista persino quelli1 che dovrebbero essere i presuppos.ti comuni per la discussione. Quell'avv:id:namen1to tra le due te<J,i eh.e era srtruto seigna,Ja,fo anche in qnesita R:a.fi1S1egna ('21), � cess�ato di uni tra.Ho e ili dissidio, 0onue fuoco dli svlto ad un" labile velo di cenere, � rlivampa.to pi� s�eo;pe11'1:i0 cihe :mia.i. In t&le stato di cose s1embra a,ttuale ed utile il tenfativo che ci ac-c:iDJgiaimo a, compiere: queHo cio� di portare la di.scussione e la imposta.zione del prolble,ma alle ra�dici, s:u di un terr1eno ic101m)Une sollevandola dalla posizione attuate e allargandone i conlfrnii. Pe1rch� ,se anehe non 'Ulvr� suc�c1es1s:o, questo nosifro tentaitivo rpotr'�i plllr semtPre a,verie il vaJ:or1e dii sprone pe�r i).la precisazione -a, mo. sitro avvis10 indispens�ahile -dei presupposti d:e1 dliesti.idlio, spes1so: �per non di1'e se1mpre, oblitera,ti ne.ila dii.sic1ussfollte, e per La. s:neces1si:va, com:pos!i~io� ne di �e-s1s:o. Il primo di trulli presuppos.ti �, a n:ostro avvitSlo, il proble1mia della, giurisdizi.on\e esrclusiva per il rapporto di 1pubblico impiego e dei suoi limiti sui quali T'all."aime:rutle sri. <� soffermata '11a d10Hrina, p�roble'Ill1a c!he a sroo. volta �si i-iallf.tecila ai principi generali sulla giurisdizione del Cons�iglio di Stato e srullia. sua ragi101m d!'essere. C'.i. sa,r� consentito, 1perd�, di rifarci aUe 011�ig1irni e di esirurn1i111are prima. di tutto. questo pro�lema, cui si riallacciano tutti gli altri, come vedremo. 2.. La, giur'isdfaiione esclusiva. dlel iOon1sig1Uio di Stafo non � rwna a:pipetnidice a.i"bitraria di quella normale �dli �e1s1so�, mia ni� � }a diretta, 1Cto1ms1egnemza.: lo srviluppo logfoo. Supe1rfliuo � quii rieorda,re com1e' il OonBiglio di Stato sia11sorfo. come � giudice degli interessi � in contrapposto al Giuciice ordinario � giudice d-ri diritti �. Ma. non � superfluo ricordare clrn la giurisdizione esclusiva, cio� con competenza an (62.) V. cConsiglio .di .stato, 7 1febbraio 1948, in � Foro It. �, 1948, III, 75 noncb� la nota di ri�chiami nel fascicolo di maggio 1948, p. 18 di questa Ras"Segna. -66 che SIU:~ diritti, ha 1a sUJa '.i"ngio.n d!'esser�e iu un motivo fonldamerntale: quello clrn inl ta,Jlun,e materi �e c'era un lale irfhecciarsi di diritti e interessi, e gli uni dipendevano cosi strettamente dagli altri, da non consentirne la. netta separazione, mentre era difficile nei singoli caisi accertare se si foSS�e in {ll'eSPnza di interesse O diritto affievolito, e non di un vero e proprio dhitto soggettivo. Vi � stata cosi una� na.tmale �e� logica; 1aittraz1ione di t.ntte quelle ma t.erie del genere, in cui in sostanza vi-era. una pi-evalenza dell'int�eresse sul diritto, nella..sfera di competenza� del Consiglio di Stato, in cui giustamente si ravvis~a.va. il giudice pi� adatto a decidere le controversie Telative. Oi� sipfoc:atamente nell campo dlel pubiblico hntpiego. Gi� il l\'fortrum a:v-.erva, rilevato che in fak ca1m1po l�e refo,.z.iofl1Ji p1a.trimonfoU s0ino � u.na. dipendenz~ 1 �e n:im filia,zione del raip1porto di diritto pubblico ))' del c!oB/feri1m1ento, cio�, delk1, pubblica. funz,i:one (3), e i. succe�ssivi autori (v. rper tutti il Bo�z,zii) (4) a.ve.va.no s1emii1~e posto in risalto co1. ne per efl'ettio d�eila n1atura. dd m1pporto dii pubblico impi�ego e dPi principi relativi (contratto di diritto pubblico, o concesistione con a.tto lmilatera. le di noani1na., posizione di sruprema,zia dell'E:nte, possibilit�, di variazione unilat�erate della discipHna del rarpporto) il camp�o dei diritti, se pure vi fosse, era in ogni modo limitatissimo e quello dei diritti affievoliti e degli interessi di gran lnngia, p.reponder:mte. 1S.i_ ponieva, infatti, in luce come nell'Ente pern.nanesse, a:r1�che dopo stretto il vinc,ollo, ili potfer1e un1ilat.emJe d:i modifica press: och� pie:n�a dei dliritti e ldegli obihlig1hi deU'im~1fogato, co1m/e nessuna sfe11a di autonomia1 contra.ttuaJ. e fosse a_ qne1st'ru�timo rk1m1,o.sciuta., come la volont� dell'Ente si ponesse sempre in posizione di preminenm o &upremazia.. In ta,1 senso, �perci�, la. /(�ostituzio~11e 1qua,n.do all'art. 103 p11"ecis1a che H Oonsjglio di Sfato �e gli altri orgain!i di g:ius1tizfia, a1m1mii.nisrtratt1iva hanno -giurisdizione per la � tutela nei confronti della Amministrazione degU interessi legittimi, e rn partic:oiairi m[lJ>�lerie intdi1ca.te diaUa l~gge, a�niche dei diritti soggettivi )) non/ deve infondersi che dia carta. bianca al legislatme ordinario, ma nel senso che rico!I1l0iS1ce ques1ta: che potre:mlmo definire aceeswr'iet� di diritti soggettivi, iJll particolari materie, al complesso di interessi che i.n .esse predomina. Ilio�. Le pa.ro.le � particolari n e � anche � sono� ldi chia:ve di� volta pe1r penetra.re ili pensiero d-eUru Oostituz! �Oine : la l~g'g'e 1;110~ ha cuwta bfa.n:ca., ma delle chia.re linee direittive dta, s1eguire1: deve tener presente l'art; 100 per cui il Consiglio di Stato � orgiano � dii nutela de11Ua giustizit~ ne~la Am:m1inistra.zion: e >> e l'a,J't. 103 pe1r m1i l'a ttraz,i0:n1e �del diritto sogge.ttivo pu� es1servi s1ofo in .quelle particolari ma,teirie in cui � legittimata da. qtrnllla, spede di ogg�ettiva accessoriet� di cui si � fatto cenno. (:3) MORTARA: Comm., YOL I, ,pag. 570. (4) Bozzr: La �competenza rsclv.siva d.e/, Consigliin rii stato in " Stucli in occa'Sione del icentenarto del Consiglio di Stato,,, 1pag. 139, HG e segg. e antori ivi citati. 3. La ragion d'essere della gill'risdizione esclusiva, s�pecie di quella, at:ti1nenfo al 1prulbblico impiego, � qui.nidi inldicat�va' di pe1e st� dei limiti d1e a ta1lle giul'istdizione si pongono�. Dove no.n su1s1Sli1srta posi~ione di s1upreimiazia., non possilJiltit� di mod!ifi�ii unilatei;ale, .niOn autono~ mia, dlel dipendernle in sede coutra.ttua,Ie; e1, S10 p1~�utto, dove essenziailmente non vi sia.no initrressi legittimi, la giurisdfafone ~sclusriva'"d�� pu1).: blico impieg�o non ha ~m1otirrn di a1file1'lnarsi, per la 1 sellllplice e oyvia c.on.s:itdera.ziio.111e, Jca1e .qUJan:do taJi elemelltti notn l'icorrono non .so:lo non/ vi � pi� .n1essuna gius1tifica~i�onie .Jlog~ica alla gim,is�i:zrionie, ma non, vi ~pi� � pubthlico1 :itmpieg~o )). Pa,re nin gioco di pia,roJe ed, i.Iweice:, �� que13to concetto �es1Senz.ial1e, mien10 latP>alissianKJi di quanto. po�ssa s1Pm!hrar;e prim1a fllJoie : }a giurisdizi'O,ne eiEc]us1iva in mai1e1�1iJ11 d!i impiego pubblico trova il suo limi le fomlamentale nella S�tISts1is1teJU1za del... i�apprn"io di publblieo rmlp�i�eg�o,. Noni cerfo solo pel' n111a ra,gione diciiamo, esegetica, mia pe.rd1� i m1otivi realii �e profondi di esisa, si riallacciano proprio a quelle caratterlstiche che abbiamo visto proprie d.t taJ,e, ra.pp�~rto. �Sialmo quindi in pre1sen~a. :dli due eon1cietti fungibili: qua.udo� c'� � publblico impieg'.01 >> ci sono i caratteri sopra elencati, quando nO'n ci sono tali caratteri, niepp11we in pa1r�te, noni o'� � pubblico impiego >>. Qualch�e applic.a.z;ione di taJi concetti pu� gi� ritrovaJ.'si ne.Ila stles1sa vecohia. ginrisprudenzia, del Oonsiglio di 1Sta.fo: vi. Siolllo .casi d1i raippo~r't'i di dipendenzia ind'irettamente d.eao Stato, cio� dipe111c: Lenza da persollJa,le cihe a, sllla� volta dipende d.aJlo S1�ato e1 per lo f"VOlgimm1rl;o ��ella attivit� ad~ esso deman1rlata (co1m\mes1si de,gLi uffi.ciali gi1UJdizi.ari, ri0evitori positaJ.i ecc.) die sonio stati esclusi dalla giurisdizione esclusiva s�otto il riflesso� che non si trattarva di impti,�c1go pubblico, bens� di impiego pri'i;ato. Si tratta, di decisioni �erpisodiche e sporadiche se si vuole, ma che confermano, in via indiretta, quanto a.bbiamo :sopra �rilevato. Un'allt~ra, f'onferma. di d� s.i ha a conitrwriis dalle discussioni sorte per� il personale degli Enti pubblici so,ggetti &lla legge suU'imp.i_ego privafo (regfo decreto 13 �no1vemlb11e 1924, n. 18215, art. 2). Si po�se per ta.lie persona.le, come 1� n:oto, H problema. se si trattasse di impiego privato o cli impiego pubblico e sdi fini pe1r dfr;e -giustamente che S'i tra,ttaiva, dli imlp.ie~go puhbli.c10, pe1rch�, comi' fu d1mostrato, i prinoipi es�sen!Ztia.U so�pra enUillc.iati truva,vanio t:utti applica1zione e La legge sull'in1;piego priv�ato imterveniiva i,;10110 il1' via stis8idiaria e come pl;)�r �1<ecezione materia.le ncll'ord:inam�ento del publblico imipiego, restando subordinata. a.i principi di questo (5). :Nla il fatto che il problema sia stafo posto dimostra chiaramente che u111 'ta:pporto d[ impiego p1�ivat'o non 1rntreihbe, 110110is1tantP i termini gcn,eralli adopera.ti daUa Legge, per co1n (5) CORSO: Le norme giuridiche su!/,'impiego p~�ivato e gli impiegati degli !Enti pv.bl;/.ici in "Riv. Pubbl. Jmp. n, 1939, 325 e tutti gli antori ivi citati. -67 col'!~ opinione, ri>e[}ftra.re nella. COillllPetenza �esclusiva �, am.che s1e Ullla del.Jie pa.rti �41. esiso fosse �un Ente pubblico. 4. 1Siruil.\10 e.osi amivati a,d una1 delle ques1Honi essenziali: si dir� che .]':i:poi:ei:;i D;Ol1 pu� fa.rs1i perch� � il soggetto pubblico �cihe quaUticia.. il ra.pporfo di impiego s1eruza alcru1a eccezioue, Ollldie ;il rappO[''to di illljpiego. pri'vato non s:areblb~ conicepihile che tra soggetti, privaiti. Tale� teoria � sita.La, � vero, 1per ,mp]ti anni sacra e jnvaa."ia,bile com:e vangeiu, aUJ(.'he i:;e la posizi. one �l1e� problenta di ciui sopra. ha, dato ad! �eissa . . . ' rna.vvertitie, le pri:Il.\1~ SiCosse. M.a la dottrina pi� l"e�c1ell't:e, orma.i, la. ha. sottop:oE,ta a critica., e illlus1:: 11i scrittori hann10� fin.ifo e.on l'aibbandolll.arla (1Santii Horuani0�, Zau10ibin;i, .Aimo.rth, Miele) (6) proprio, come vedremo, sotto la .spinta della evolnzwne deg�li En1ti ,<.Jii diritto pul:)1:>11co, <l:eHn loro a.ttivit� e <C1ella, disciplina tkl rruppo�rto tera. ess;i. e i lol"O 1dlipe111ue1nti. Non �� po�ss11bill]e, nel !breve g;i.ro ili un art;i.co1o, pote�r seguire le varie teorie ii_i proposlito: ~ s;iaim!O cos.tret1t1 a 1illl,~ta1rc.i a brevi rtlievi d.l carattere per cosi diI'e pra.uco. QuaJ. � il m,o1ivo per cui si � per tanto tem!J!O i.n,segua.to, e si inseg,ria., che. l'li�nte pubblico n1on1 puo contra.ne raP'po:rt;i, d.i impiego priV'atil? Olle l'unipiiegato � elem1ento defila orgamz-. zazion1~ pub1bltca tiell' .l:!;illJte, si i.n,serisce .in, ei.sisa e Jn sosta11:z.a vielllC cos� a costituire (v. teoria della l"eSipOHsa,b.11it� dil"etta per i fatti del fnnzionar~o) li'l!.�nt�e sites:HO� che ag!is~ per suo �lllJeZ2lo. Ora tale teoria no;ni se,lll\l:Jra possa; trova.re a:Ppli caifilone quanido ll'in.ser:z~on:~ �Jell'�llillPlegato uon a.v'Vien,e niella sfel"il> dJella attivit� pul:JllJo.lil.ca deJ.lo Ente �C<On inv�esiitura. di pot.eLL�i e fu.n~1:on:L pubbJi che (man.ifestazionie gradate del p.otere di i:ll\lP~ rio), 1n,a 'lWtla. sfera dli uria, atti1nt� privata che esso .svolge a fini economici. E' chiaro chei in que, st10 uilltimo �:a.so il dipendeintei iii.IOllJ acquista veste e fu.n,zione pub_b.lica1 : egli rei:; ta estraneo aJ.l'En.te pubb'lioo COlllJe ta1e e diventa sotLo il \J�ZiZIO di cui questo si avvale iper 10 .svolgim~nto della sua atti vit�, disciplina,t~ i1'11 toto l(iaJle nol'lll\e di diritto priva.io, n,el caimpo ec.onomico. E E 1 aHo�ra. ee cosi � pierch� �ovreiil.\lm:O per rfor~ contin,uare a ritenere� che ogni rapporfo con l'EIU. ie pubbJko delbba esS1ere idi pvbbllico iimpfog10, qua1 si che esso fosse 1.m :mitico Mida che muta in oro tutto ci� che in qualSliaLSi motl::>� viene a. tocca.re:? D'a.Itra. pa.rte abbia.mo ire deciS1ivii e.seJm!Pi di raip1porti dii :iJmp.fogo ptr'ivato con un Elnte pubblico ne�l diritto posirivo: primo nel tempo quello del]e Aztendle munk1i'Pali~ate, che r1es:ta. sottratto. (o ahn1eno res1taiva: ;il che dal punto di visfa ide�l!l.a teoria conserv�a la sua ~f'ilevwnl:za) alla g~urisdizio (6) SANTI ROMANO: Corso di Diritto Amm. -Principi Generaii, 1937, pag. 81 e segg.; ZANOBINI in "Corso Dir. Amm.vo '" vol. Il, 183-184; Amorth in "Riv. Pubbl. Imp. "� 1942, ,pag. 259 e segg.; MIELE in '' Riv. Dir. Comm. �, 1942, 103-104. 2 - ne �esclusiva pur essenido rapporto con un. Ente pubblico (7). Secondo n1ell 1empo�1 quello� ietlie sii ricava da.Ho art. 2!093 del codJi.ce ci'Vi1e cht: eoo.anineremo breve~ e.n,te in seguito pereh'� attliene a.nche ad altro aspetto del presente studio, e terzo, infine, ma. con pi� decisivo rilievo� e [Ji� chiara espression1e del pensiero del legislatore, la disposizion~ contenuta nell'art. 12 del decJ.�eto legislativo 13 apll'ile 1948, n. 321, su]1a regolairi:zz.~ione dc11a natura e die.Ue funzioni d<illa Gestione Raggruppaim1einti Autocarri -G.R'.A. -di,pe-nid!ente dal Ministero dei Tra18porti; oome azienirla a'Utonoma, Tale. a.rticolo che riJPorti:aim.o inte;gTaJmente precisa senza possiJbiJ.it� di dubbi la esis.tenz.a, di un duplic~ 01�1dine dii :rapiporti con un10 �stiesso E1nte: rapporto di impiego pubbillico per una pa.rte del personale., d:ipe1ndente de1lo �Stato e da esso comiandato) rapporto� �d\� lia1voll" o o di im!Piego privato pe.r altra parte di �elSISo considerato n,.on dipenden.te statale. Recita. infatti taJ.e a.rticolo 12: � La Gestione si va.te per il prop�rio f.unz.iona.me,n.to : � � a) de�] personale coma;1iodato dal Ministero d)ei 'l'ra�spo:rti e dall,e altre Amministra.zioni statali.; b) del person,aJ.e direttUoi1111eut~ a.ssun,fo neJ. lliU1. ll,~ro neces,sario in has1e dt!J.e modalit� c:he son~ sta.bilite� da�l Ooimitafo di Gestione. � La posizione giundica ed il trattam,ento eco1n, omico de~l pe.rs.ona1e di ~ui a.Ua pr�ef'edente lettera b) -per8onale o]l,e adl ogn.i enetto nion, � da considerairsi d�iponclente statale -sono quelli previsti da'lle norim.e ohe regolano il rapporto di 17,a,voro deWindU�::;tria privata de,i tra::;.porti �. 1Sia~o cosi iin !J!�reseniza, rispetto a personale che dipende da nna aiZie.n,dia a.uto,noma dello Stato ed ha con essa un rapporto di collaborao.ione continua, tiva �e profossd.on:aJ.e, de11J.a;� dichtarazione l�gislativa. .eh~ vi pu� essere, come nella specie, un rapporto che ha la. sostanza e gli effetti dell'impiego pirivato, o del ]aV'oro in: sein:so lato, no.n, s1olo con un Ente pubblico, ma addirittura, con lo Stato, con, un'azienda deHo Sta.to.. Onde questa espressione 1egis.Lat~!Va e1 d1eieisa �i un co111iceitto, che � il portato di una evoluzione lenta., che a molti � sfuggita, attesta paJ.esemente che il criterio della qua.: lifica.zfone d~l rrupporto ttra.tfa., esclusivamente de]la .natura. deJ.l'En,te � ormai superato d.wllo stesso legislatore. � 5 . .Aimmessa 1coSI� 13,i poss1ibilit� di Uill' dup1foe ord! inie di rapp�orti co!Ili un Eirute pubblli"o: pubhli~ co impiego e impieg-0� privato, o lavoro in senso la.to, �e respintlO il criterio de�fila, assoluta quaJ.ificazione per consi!diera,zione d1i un.o dei soggetti, � chiaro che bisogna trovare altro crite:rio, pe�r discernere sei si sta in, pries.einm di un; tipo o d�ll'al~ tro di ra�pporto. Quale potr� essere tale criterio (7) 'Sulla natura privata del ira:pporto di impiego' cori le Aziende municipalizzate cfr. NAVARRA in �Dir. -La-i_ �i 1942, I, 108. In senso sostanzialmente corrnforrri�e v_ ora la� dec�Lsione ~ dicemb:re 1949, n. 7, dello� stesso consi.gilio di !Sta;to, A:TA1C c. !Rulli 1n <Dir. Lav. 1950, H; 74. .� , i&& &&&&MB& -68 nuovo? E1videntemenie esso dovr�,. poggia1re SfU elementi es�sen,ziaJJi ed intrinseci diel rarr>!Porto stes.so, il che vale a dire swll'.esarm,rJ de1Ua disciplina con1creta e sost.an~ia.ie ohe la legge ha �diato al rapporto stesso. In ipresienza del 1ra�ppo1rto di dipenden�za, 0on l'Ente pubblico si ap11e pertain:io la neceis.sit� della riC. e'l'!Cia� se rk'or1�a1no quel.ili che --a preiscin1die:re da1l soggetto -sorno i reqnisiti es�s�enziia.li tle~ pubblico impiego, S1Ui qm1Ji ci siamo SOlH'a s�o:fferma.N. Oon tutta. evidenza, quanid�o ta.H :requisiti nio1rn ricor/ro' 110, non .si t� in prnsiernzi:v di un .ra1pp�o1rto� di !JJlUblblico impiego, ma di un 11"a.ppm�to� privato con un En1le� pubblicio, e quindi -p1er quanto 1gii\ os.sie1rvato -esula. la competenza, U.e.l Oo-n:s1lgHo di Sfaito. Qui � seciondo noi la soluzione del probilelm/a deillia. c1ompetenm che 1nonJ di1s1ce~de�, .come comrunemente si insegna, in 'via prrincipallf dall'art. 429, n. 3, del codice di proeedura civile, cio� da una� n1orma appUca.tiva piroc�8sua,le, :mja. daU'art. 2093 codiice !Civile cio� daJla disciiplina, s.o,srt:ainzialLe dell rappo1�to. Ecc10 L'a.rt. 209~: � Le disposizioni del pres.ente libro (cio� dell'in-tero libro d.el 'lavoro e qu.1}n)d~ anche d~e1la disciplin.a collettiva in esso prevista) sri: aiJiplioono agli E!nN pubb!lic.i in-quadrati nel1le Assocfazioni p!r1ofessiona.Ii. Agli Enti .pubblici non inqua.d~ ali si aipplicUJno le disposizioni del p11e.siente libro (v. nota, di cui sropra) Hmitatarnentc alle �imrpre8e\/ln esse ese1Y:itate. '8.ono salve l�e diverse dlispqsizioni della Je.gg'e �. Perr ben comprende:r�e il s1~gnificat10 .e il vafo1re di quesito importantissimo arUcolb, occorre: �CiOlll� sidera.re che ne e1s1iste nello stesso Ubro un altro che s.i riforiscle dlel pa1r<i agli Enti puhblid e ai l()ro dijpellidenti: l'a.rt. 2129 codice civile :iJl qua.le precisa: � Lie dis1posi~iooi d:i 1que.S1ta Sez.ionie1 stiJ applicano a,,i prre�s1tatori di lavoro dipenidienti da Enti pubhlic�, siaJ.vo che il rawo11�to sia, dive,rsam~ e regolato diallla �legige >;. E!' chia,ro cihe i due articoli regolano diue i1pofos1i dive1rse : l'a.rt. 21:2/91 S'()S1tibuiSJc10 l'a:rt. 2 �della legge siu]l'im1piegio privato e dirchia,,ra applicahjli ai dipen: dl�nti' da Enti pubblici le tDlorme di caraittere S10Strurl1ziaJe c�oni1:ie!Ilute nella sola Sezione de'l lavoro ne1W'iim1presaJ �clio� quelle. nol'iillie ohe hann!o S()stituifo, la, disciipUna. delJ.a. le,gge Slull'impiego privato. Tutte �le 0S1serviazion;i, che S1i s�ono fatte in or1di�ne a ta.lle le,gge e al siuo art. 21 pos1sono qui ri:pet!ersi: la fon.te primaria dlel ra.pp�orrfo rimianie il s:istem:a .d[ p�r'.iin.cipi deil pubblico ilmpiego e le noMn/e detlla S.e~ion1e si a,pp.Iicano sollo ini quaill'to siano con essi compa.tibili, cio� �n! via subordinatn e su8sidiaria. Ma per l'a.rt. 2093, che non/ lin!Jta. il suo richlil,mo iaille d1is.posizioni di unia. 1Sezione, ma. rende lllP'"' pllicabi~e1 in tovo il completo sisfo~ll!la del libro del lavoro, ivi comprese 1e norme collettive, la situazion. e ~ppare hen. diversa.: fonte primaria del raipporto � per e1s'S�O il cun1tratto collett�vo imquadrrat10 nolle norm.e del diritto de1l llnr�oro e non nel sisteL m'ft del p1i1Jb1lfoo impiego. Sii pr�0ifi�la quinldi puntualiz:z,aita. ~n due articoli drel Ubro rJe.l lla1vo1r:o quella contrapposizion:e tra raip1Pt01'io di im:pfogo pubblko e ra.pporto d:iJ lavoro o di impiego privato con Enti pubblici che abbiamo sopra d~linea,tia. 6. Oonrfevma di talle confra,pposiizio.n.e ci ;pu� es�sere data, non solo -dai �rilievi ,esegetici sopra svolti e dalla interpretazione dell'art. 2-093 codice civile, ma sopratutto da.ll'e,;;am(e deglli effetti sostanziali della disciplina collettiva del lavoro rappreselll/ tafo da, eontvatto collettivo. Sono compatibili con tale disciiplina, cio� con l'applicazlionie dei contratti collett/ivi j prin~jipi del pubblico impiego? Vediamo. P!r�imo carattei�1e de~ contratto coUettivo � di instaurare unUJ wisciplirva,, oon.trattuale e paritwria tra, le p~rti :d!el raipporto dii lavoil"o. Le c.lausole dei conltratti colllettivi non a:m1meti.on10 :pos,izioni giuridiche di supremazia : esse dettano diritti e doveri 1�eciprocamen;te� tra. due parti ug:uaU. Ci� era detto e1sipres1samente dalla, iOart:a del L1avoro, ma anche caduta. qrnesta resfa Ciome prinrc.irpfo di srt:ruttm� a da, cui n,o:n pu� p11~escillj(ler,si e clJ:e i.rova con. fer:mia. nel diritto p.o,sitivo (art. 2077 codice civile) n!ellla sostituzione di dirii:lto delle cJiausole difformi del contra.Ho :i!ndlividluaJ�e, che 1� perci� il preisuppos. to diel coJ1Jtr1atto collettivo. �Siaimo quindi in presenrza di unra. discip1iina eonteattua. le che noni ammette poi.eri di supreima~.ia., cihe cionforis1ce a.I dipendente wuton101mja in sede co111ifrattua,le17 Clhe IliOill consente llliodlificl1e unilate. raJi. r:na. volta clhe il contratto eo,Jlletitivo vi sia, esso non pu� essiere derr'oga.to, n� modifi:ca.to che dalla. conoorde v�olomt� deH'e pa.rti. N��l basita: l'int�erve:n1fo del contratto collletotivo togUe hl votere regolavrnen:tare) .perchi� pe1r1e1f:fe.tto deH'a,rt. 2/068 codice ci,vHe le S'llie c.la;usole s1ono superate soJo da quelle del w~gola1ineuto che poggino su una specifica no1'ma. dii legge, � inl conforr:mjtl� deilQa. legge� (dove la pa1rola legge nron. pu� intea:ldersi che come vera e p�ropria legge in senso stretto peroh� a�ltriimenti vI s1aJ'ebbe una vera e rp~op�ria i.autologia). Il che significa, che o il regolamenito � in cornformit� della l�egge e aJlora il eontratito collettivo vie.ne esicluso e a.l suo po.sto 1rnberrtra la disdrp.Jina. dei] pubblieo i:ll!~)iego o il 1regolamento rnon poggia. Sili urna specjjfica n\()rma d.i Legge ed allora esso non pl,l� n� escludere, il contratto col1' e1tt[vo, n\� deroga.re alle sue dlausolei. Esso ha, allora una p()sizl:io1ne subordinata rispetto a.I coni. t;ratto collettivio eid' in sostanza queillla s;teissia pros;izionie che ha. H <'.om:ime regolaimerrto dell'Im1pr1esa privafa�: si espHca, cior�l, C()me un rego�lla:mlenfo i.n1ierno 31ziendale, nell'ambito e ad i'f!tegrazione del conitratto c�ollettivo. Inlfinie -e1quesito � 1il punto decislivo -per �etf � tetto� del c1o:nitratto C()lllettivo esistono solo diritti so,ggettivi e non-interessi legittimi. In ta:l serns�o oI"Ill.rui � conisoltdafa, la. gim"is�prudeniza, del Su;p'l'e1mo Collegio e non � il caso di indugiare nella di: ll!IO�stra.zione di taile assunto, .su cui_ un'a.Jtra, voHa ci siam10, dilfl'us1i (8) . (8) V. nostro .studio in "Oir. Lav. �, 1947, fase. S-4, pag. 10-15 dell'estratto. mimmmma& mimmmma& -69 Solo rileviamo che tale precisazione � la consregueniza diretta. d1egli aJtri elcme:ruti postii in. luce in precedenza: gli interessi 1'egittimi infatti sono in; dlirevta re1lla1zionc di d:iJpencfonioo. della pos1izi01ne di suiprema~ia della Amministraz.ione (ci� che � pi� evidente in tema di d~ritti affievoliti) e del p�O�tere d~crezio1I1ale che ad e�ssa. compeitie. Onldie il contratto collettivo che nega tali posizioni fa, gi� con trule nlegaziorne c<adere la. po1s1sibilit� di inifores1si legittimi che contrasterebbero con la parit�. oontrattuale �C la, ef!UagliarrtLZll� giuridioa da 81S'S10 rear ]i~zate. E' vero che anche per effetM del contratto col1e1titivo permta1I1gono alcuni poteri discr{'zion1aH -quegoli 8tessi che re8tano al datore di lavo1�0 pt'�'V1ato -e in p1rimis que]jllo del lioenzd~Mniento ad' n�:d'ltm�: pru� tuttavia rHev:arsi ra,l rig~uardo, con seriio fon1dJameilllto, ooe il conJtlratto f'OUettirvo sostituisce al potere discrezionale dell'Ente pubblico, la discl'ezionalit� privafa (9), cio� quella forma di di.screzionalit� as�soluta: che scaturisce cdmle diritlto .soggerttirv'O drul contra.Ho e non lia. niul1 - la a che fa.re col potere disC'reziona.J.e pubblico, n� � soggetta. ad arlcun sindlaca,to. Cosa resta allora del pubblico impiego? Caduto\ 'il contratto �li diritto piibbli<J.o e la po8i~ione di supremartia oon tutte le 81N3 estrinseaazionri di dominio wni1laterale suUa d:iscipl~n1aJ del rapporto, cad1nta la conifigurabilit� di intereswi legittirmi, co.8a. re8ta del P'ubbUco impiego? 7. Oons1egue1nza dlireUa e ind�ecltimwbile di taJ.e disdplina. s.os1tan7.lia,le e vorre:mlmro dire esec>1uziione di esisa., � l'a,rt. 42:9, n. 3, 1del c.p1.C., il qua.~e, sia dleHo tra pa.rentesi, nrolli � pero:�� leg1afo aH'ordinamento sindacale fascista, mai a. ragioni ben pi� se.rie e sostanziali: alla disciplina effottiva del rapp1orto. Il Giudioe d1el la;voro � P.ompeilente n1on per un capriccio di un ordinamento cessato, ma. perch� si3,;m)o� qui in preSf'.lllZa di un ;1."apporto di d'iiritto privato d'iseiplinato da,] contraHo coUertfrvo e di qw~stioni che inv�estonlo .sempre �e soltanto diritti sogg1ettivi. T1�oppo lunga. diovrebbe L>sf;ere o�ra, l'anarlis1i de[l'aii" t. 429, n. 3, f'.p.c. in i;elazfolll.e a quanto dle,vato �e a�l['a,r't. 2093 coidice civile:. 1C1i limileremo p�edanto ad osservare che l'art. 2�093 codfoe civile ha un am:bito� pi� vaisto� di quello dei c.d. Enti pubblici economici su cui �si � puntualizzata la giurisiprudenz, a p1ress1oc1h� ignor<and10 l'art. 2093 e vedendo nell'art. 429 una norma; primaria. L'articolo 2093, infatti, considera nel suo tJrimo comma gli Enti pubblfoi econ[om1ici, a f'Ui equipatJ."a, nel s1econdo com:m.la '1e1 im1pr1es1e gresl.:ite dia, Enti puih� blici non economici. Dall'articolo in esame, pertanto, si �pu� deTiva.re il principio informatore e la ragion d'essere della (9) Per la distinzione tra discrezionalit� dell'Amministrazione e discrezionalit� privata V. GIANNINI: Ji potere <i'iscrezionale della P. A., Milano, 1939; LEVI: Attivit� lecita e attivit� discrezionale in � Studi in onore di Cammeo '" n. 87. soi:foposlizionle di questi rapporti alla, disciplina collettiva e del loro carattere di rapporto privati. TaJe pri:nreiipfo � quei1l01 ,a;ena. organiz;zazfo.ne a Im[IH'esa. Oi sono Enti pubblici che. s�ono in toto delle vere �e p1roprie im.(p:r'ese ecoinomiche1 e che Bono in toto organizmti c;ome iani[l<rese in tutti i loro raippO'rti: sono questi gli Enti pubblici eoonomici. Oe ne s�ono ailt1�i che hrunno e;re1ato e gestiscono nel foro seno deHle vere1e proprie imipl'ese econ\omiche che abbracciano! un settore ben individuato e preciso. Peti" i:lutte, e: du,e tali oo.tegorie si ha, quind1i il fatto saliente che si � inl pr,esenza, di una, organfi. z:<1azione a<l imrpl!'esa, di quellk'l, organiiz~zione a:di impr'es1a che .S1i pu� ritene1re H oe.ntro d\e1 diri!t ] to commerciale (10). Il rapporto del dipendente in tal ca:sio non� � pri� parte cois1titutiva, c1e1lfa, o�rganiiz: z.a,zio,n,e di un.a Publblica Amminisitra~iione, 1/1)a; pa~�te diella or-ganizz<J4iiono delf/impresa : e3so � uno d�eigli elem!Jnt-i in.troaziendali d(}1l1! Jm,presa economica. La legge che lo disciplina � iperci� la �legge1 dell'impT'esa: legige ohe per i raipporti esterni � es.s1enzia.Iimen1te il diritto co~mlmerciaille e per i ra.pportri interni i�l diritto del lavoq�o. Quand.o perci� l'Ente pubblico, alla pari e in concorrenza col privato, si organizza ad impresa (sia tale orga.niz,zaizion1e� totafo o pa,rziiale purch� chia1rl:l e ben d]efi.nita), il idl:�penden1te n:on si P'resenta che come un elemento (collabora.tore) interno dell'Im:presa diseri,pllinafo logicrumle1n1fo dalJa legge ehe l:a governa: cio�, oome gi� rile:vafo, dl:11 tutto il complesso dei principi del diritto d,el lavoro. 8. No1n poss.iamloi di:tfon:derci ne~ porre in ris1alto tutti gli elementi sopra :1ccenn.a,ti: la contrapposiz1ione netta t'ira la organizzaJzionie deilla Pubbiica Aim\mliwistrazione e qiM1lla privata dJeUa Impr-esa1 econo�m,i<!a j tra pubblico impfogo (s1upTe1mnzia1, poteri discre1zionali � 1 Ulliooterali, interescsi legitt:iJmi) e diritto diel lavoro (p1arit�, reciprocit�, diritto soggettivo). Ma ci ;]i:mHeremjo ad oss�erva,re co,JD'.e la. concezione 'SOpra delineata distrugga le 'Varie ~biezioni contenute nella ultima giurisprudenza del Consiglio di stato (11) e soprratutto quelle di carattere �costituzionale)). Ohe l'ordinamento sindacale fascista sia. caduto non ha paa:�ticolla.re :rilevainza n1e:l n.ost'ro probilema 1 peirch� m, contra~piposizione 'd!elin1eata. peirmane seni~' altro, dal momento che la contrapposizione tra lnilp'l''esia, e Amminiistrazito.ne no111 1~ con's-eguenm di un ordina;miento sii:ndac,a,le pi� o me:no contige, nte. (10) Sull'importanza dell'impresa e la sua organizzazione interna v. i rilievi, del MOSSA: L'lmpl/'esa neWonainamento co?"porativo, 1935, e il ca]Jitolo aell'Impresa (pag. 162-198) 'nel " Nuovo niritto Comm_erciale �, 1942, dello stesso autorn che foggia la nozione oggettiva di Impresa. (11) Cfr. anche per un indice di come il problema della distinzione sia universalmente sentito l�a recensione dello s.critto del Wendiktow in questa Rassegna, 1949, 246. V. sent. cit. alla nota 1, nonch� 21 'dicembre 1949, n. 7. ~:mm::::: Ll WW .ET&f H E WW ??7WZW77 LE E -70 I~'a' caiduta del vecchio ordinamento sinldamle irn,porta. tuttavia una 1mrporfante cons,eguenza,, a U'Ostro wvviso: quella rpoetai in Jluce nella giuri-� sprudenza intermedia, del C'Onsiglio di Sfato (12) e cio� che non vi s6no pi� �ue criteri cO'llcorren:ti al,Jo stesso fine: l'inquadramento sindacaJe che attesta la n:atura dei r/l�)iporti che l'Etnte pmr� in es,sieve sotto la discipliillai sind:aea,Je e qui�ndi sotto ili cont,ratto collettivo; ,e l'esiisteniza, in1 atto della RoggezioiUe ad� un concreto c:ontm,tto colJ.e�ttivo, cio� la po�sitiva a.ppilicazione <lellru discipUnia. collettiva del lavoro, mra, R1ollo qltesto ultlimo dal m10menfo che l'a.Itro', quello ind.h�ativo e p:r<ehl~m~nare deU'inquadlramen1fo, non ha pi� a,,Joun va,Jio,re. Perci� s,eppure un temrpo, in foo�rfa,, il s�emrpUce irnquadra1mien'to poteva rivelaJ'e la na.tnra, ip�rivata dell rapporto anche prima de'liia creia.zionie del contr'ai1t'O collettivo e quindi J<eigittima�re d[ pe1r si� la. com petenm del Giudiee del �llavo�ro, oggi H criterio 1�: uno solo: quelllo gi� inld[viduato dal idons1iglio di Sta.to, e cio� l'esistenJza. i'n atto di una. discip'1ina dlel ra,prpoll"fo inrcompatibHe c'orn quella, del pruhblico impiego: in un1a parola, l'esistenza, dei] contrat.. to collettivo� e l!a .sua applicazione al rapporto come fonte .prima;ria del rapporto stesso. , E' .per� subito da soggiungeJ.'e come logica, illa.zi- one di quanto sopra. esposto, che il contratto collettivo applicato a,} rapporto n:on deve esseTe nlecessariamenfo un v,ecooio f:onitratto co1Ilettivo di d'iritto pubblico ex ad. 43 del dlecret:o legis~aHvo n. 3169 del 19~ 1pereh� 'pu� beniss,imo fa, d~s!CipUna del mpporlo tmrsi da1la rupp.Jicazione dei com.1 - tra,tti srtiipiulati da�lle 01d:ierrne As1s;ociafiloni sim:Ilacali, i qu:a,l'i rpostufano la ,sfoi;;sa, pos1izio:nie d'i pHtl'it� del vecchio contratto C'olle1ttivo (anz1i anche in modo pi� spiccato) e� la �;Jt,essa con,figruralbilit� de1i soli diritti sog~ettivi : vai1e a dir�e Ja, .stesisa. na.tura pil."ivafa del rrup'P'orfo. 9. E veniamo BJllie obbiezioni costlituzionali. S.i dice che� l'art. 39 della, Oostituzione si oppone a,lla dh;ciplina. collettiva dlei rrupporti di la<voro con Enti pub.Miei; e perc!h�? E' vero che. l'art. 3i} v,a t:?o.tto il titolo d'ei � ra1pporti economie.i >> ma a,n( 1'2) V. sent. cit. alla nota n. 12. 'Non rnn~�~i"'TTI" �fPrmarci ilni ,questioni che rispetto al 1presente articolo hanno carattere �parti.colare, ma ci semnra che ua ie 11!:\ae� deHe due -decisioni della Adunanza Pl,enaria: quella del Ba.neo di 1&icilia �e quelila 'dell'ATAiC cit. alla nota 7 si� sia un qualche, pur velato c-ontrasto, che � indice �come anche il Consiglio di rS.tato sente i gravi dubbi che pesa'Ilo sulla tesi accolta dalla decisione Banco di Sicilia c. Randisi. che l'art. 40 quello dello sei~pero che si ritiene riguardi a.nrche i pubblici c1ipend,eJ1ti, � sotto lo sfos1s10 titofo; e d'a.lf!:ra pair�be i rapporti di impfogo privafo con Ein.fi pUibblici r.on som.o, in sosta:nz. a,, in quanto attinentii, come albhia1nw veduto, anrai organiz,zazione dell'im11Yresa,, dei �Ta.pporli econ10mici? Si dice che vi Rri oppon1e l'm:-t. 103; ma, ahbiramo dimostrato -a.Jmen:o coffi. crediamo "---' che dBil � l'art. 100 non discende un'invasione della gilirisdizione de] Oonsiglio' di Sfato nel caimp,o de] diritti s�o.ggettivi. Anzi inr e~s:o si dlerv:e1 verliere fa se,pllirazione co.stituzio.rnaJe della, com1Petenza peT' i diritti sogg'ettivi e per gli intm�esisi legittimi, sralvo il caso di at!tra.;zi'onle per !'agioni di accessoriet�, quando, cio�. i'n maforie pa.rtico1aT'i vi sia, uma, prev1a.lenza di interes1si llegittiJmi ed una tale ines1ora. biile co.nrrmssfone, o :inltreccfo, tra i diritti e g:li intleresisii da 'rendeT'e 1dJifificH~ lai 1dlistinizione tra essi. La contrappmdzio1ne fra, la concezione autoritaria; fascista e quellar d'emocratica, portata dalla Costituzfone1 ci sembra. anzi sia favorevolle a qu�i-.. sttlo '.rfoon:oscimenito di rapporti 1n�iva1ti e di po:sri � zione parita1ria nel setto'r,e della organizz.azione ad imp,resra. 10. L'a.rticolo .21000 ,� indubbialill'ente il portato di uria lenta eivoluzione svo,lta.si da uni liat10 neJ:lla at'tivit� dlella PubibJica Amministmz.ione ~he per fini va,ri inlt�erviene s,empre p�i� esiesamen:te ne1l campo economico e si pone in conicorrenza coi priv�a,ti, dalll'a,ltro, �e con1seg'1u,entemen1te, nella natura e funzioni dell'En1te publblico. L'a.rt. 429, n. 3, c.p.c. � la co:�iseguenza processuale dell'art- i.colo 2093. rS<i triaH:a pertanto di dJue articoli che hanno un1a ragion d"e1s1s1er,e effettiva e che, a mostro avviso, sopravvivono all'ordina.mento ,sindacale cess: ato e meritano di sopravvivere. Essi son!O i p1o::r.�tatori 1d'i. queil . princi1pio della, pos1sibiJit� d<i raiP�porti di la1voro e 1dli iimrp1iego privra1to con Ente pub. bliw e di queillla delineafa. c-0ntrarpposizion1e tra rap'P'orto attinente aUa organi'zz.azione dell'Impres, a econ1o'mlica. e raoppiodo attinienrtie alfa orga.niZiZlazione della Pubhlfoa1 Ammfai,strazione che sonio suscettibili d;i p1r1ofondi ed interes1sainti svHluppi niel sofoo dellle concezio1ni mioder:n;e s1uila a,ttiviti� dleg1li Enti pllibbHci �e focondJi dli risultaH p1ratici di rmevo. Auspichiamo perfanto che essi trovino nel!la giu.. risrprudenro dei mas.Slimi organi giUII'isdizion31li, quema. completa. e concorde applica~ione s1emia la quale nou possono spiie�ga.rsi jm tutto fil 101�0 va,Jore. VALENTE SIMI AVVOOATO DELLO STATO ::::::k :::::::;, ::22&12&& ::::: 00?. LE. :uitzm.&& :rn--A ::ili ::::: re U ii@ El& H�ll -71 RIFLESSI SULLA DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILIT� ED URGENZA DEI LAVORI Il Ministro dei laivo1�i pruhblici pru� dlichiara1re iirgenti e indifjeribiM i 11a.vori per qua.]unique 01pera dello iStafo, delle Provincie e 1(1lei Oomuni (artico~ o 39 del regio decreto 8 f.ebbraio 1923, n. 442). La stessa, facolt� coilil:pete al Mtn~stro dei trasporti per l'esecuzion� di lavori ferroviari (art. 1 del regio decreto .24 setfomllre 19'2:3, n. 21119). La, 1dlichimaruonle d'urgeni::i, e dii indi:fforibilit� � pit"evista Ml.che �per i lavori riflet1tenti J:e grandi derivaz;io:nji e per l~ opere dii ra1cciolta e di reg0Ja1zionie delle acque tart. 33 d:el T. U. de�llle disiposizioni sulle acqu~ ~ gli impianti e1ettrici) nonch� peil' l'impiiamto �d;cllc �]i~ee di tmsm:issione e 1diistribuzion1e deU'enJergia. elettrica. a.utoriZ!Ziato ai Sensli degli arlico.]i 108 e, s1egg. dello stesso T. U. � In b:ase al decreto ministeriale il Prefetto autoriJzza l'oooup~ioi1110 t~m1pora~e:a dell'i:m,m,olbile alh'ui con le forma.lit� 1P'reviste negli a['ticoli 71 e segg. della legge 2'5 giugno 1865, n. 2359. Il decreto del Prefetto, costituendo un atto di mera� esecua.ione di quello ministeriale, non pu� esisell.''e i�ll'.lpug'l1afo .s�ep�aira�ta,m1erute e in:dipen1dleute1men1te d'Bi. quesrt'rultimo ,pro'Vvedimooto. � Lai f'a.co�M� di eimettere la diohiara0ione di inldliffer� ibilit� ed urgemm � riconrefoduta iIJJ casli ecceizionali anche al Prefetto (a. 21 della legg~ 2 lu-. glio 1949 n. 408. Nonostante il ,lall'g~o uso ~he suol ~arsi �:lella, facoilt� diel[a dichia1mtziio:n1e d'mg~nz,ai �ed irudlifferi!bilit� -l'emanazion� d.i tale provvedimento � divenuta infatti la, regola nelle esprdpriaz.ioni eseguite: dalla, A~:m;i�nistrazione dellle Ferrov1e deUo Stato, ed anche nella; pi� recente legislazione vi � tutta una siede di oper'e per 1e qwali � e1spre.s~ men�t~1prev1sto l'es1el'ICizio deJ:Ea. stes,sa facolt�, s� da doviersi inten.dieir!l' iJ. 1o1�0 Qarattere Uil'gente pr'eve1I1. ti'Vamente :ricon.osduto e 'Perci� acquisito ~ la nomna da cui � disciplina.fa co:nserva tutltavia un cail'attere speciale. Oosicch� vi sono dei limiti entro i quaJ.i n1e d~e essere cont~uta1 l'app�lticaz: iJo��, U~ri.ti che van[l]jo desunti da.Ila, 1DRil:ma e ,dJa,lJ'oggetto idiell:le opere cui ha a;vuto rjgua,rdo il .]e_ gislafore. L'inJdagine peir� la corretta appUcamione della norm:a praticamente sii risiolv:e nelflo stlabilire lo scopo cui temdo1nJo le oper~ ;in eOLncreto pr<ogettate:. Bisogna riconJosoere che quesrba indagin~ pru� dai!" luogo ai ques1iti di call'attlffi'~ delicafo,, peT'ch�, a p�rescirndlere dai dubb;i e dalle incerl.e~e che pos1s1ono sorgere sulllia. estenstome e la p.ortaba 1dleUe di'V�ers1e nornne nelle quali !� prey;ista, }a, d1ichiara.zfo,. ne di i'ndiffer'ibilit� ed urgenz:a,, l'oggetto e lo s:c.opo dei favori s1oruo in ra,pport10 con 1e es;igenze del pubb]ico servizio cui 1s'intende pTovvedere. Ora l'aipp�reiz.zta.me1nfo di �queste esigenze � un com1pito riser�vato all'amministrazione attiva nell'eseircizio delle s.ue id:iscrezio1n1ail:i facolt� �e incid:e notll' soltanto sul rie1onio�scimento delle esigenze sfos1se m1ai anche e sop.ra.tutto s1ulla, d�etermina1Z.io~e dei limiti entn."O i quaJi es1S1e vMmo soddisifatte. Ragione p�er cui � tutt'altro che agevo�]e nei cas1i nJei qua.li vien ded1ot�fo� un eccesso di p�ofor1e o la, vi<> 3 lazio�ne della 1egge speciiatle stalM.1ire il �llimite aJ quale il sin,diacati0 giJuris�Lfaiona1e deve Mrestars:i per ni0n invadere i] campo dii q��ll'attiv�t�"disc.r�~ zion\a�le. Quecsfo � il ip�r1m10 rif.Lesso :iru.teires1sante ill impugnativa della dichiM'&filone d'indi\fferibi1�it� ed urgenza. Il secondo il.'i:tl.esso da tenersi present~ � che la int1ro1djruzione illeifilai illlOSUr'!fu Jt>.gis1J.ooione diel�ill dichiara. zfone d'indiffeiribHit� e�l urg:enzia hai assun�to una 'POI'ta,ta cos� vasta ed un crara.ttere taJe che l'occupra,zione diSiposta in ba.se �.1 provvedim1ento che, definis1ce urgenti e; ind~l:lleribili i lavori non ha pi� queEla, fisionomia ei quel carattere rigoroso ch� sono sc1olpiti illlvece nella. iparrte pri:m,a, d�ell'art. 71 della legge 26 g.ug,n!o 1865, 111. 2.:1591 � D;i conseguenza, si pu� 1diire che all)C.he il sinldiacafo g'.iuristj.�Z�OLIJll,le, per qrul&llto rif.llette l�a suslSI�.stoo: z,a del i�equisito dcll'urge1nza, � contenuti� in. ili.miti pi� circ:osicritti ed hai m,odo d:ii e,s:ercitail'si in quei rari casi in; cui si scorga. un3' pfulese conitrad: di2.ione tra j.l con,clamato carattere urgente dei lavori ~ il pratico comportamentOi dell'Amministramiollle aJ.lai quale. nei 1� com1m,e1ss1a �ll' e~ecuzione1. . Il provveid1im!ento conitene:nte la. d;ichia;ra,z,iorne di indifferibilit� �ed, urgienz.a costit1uisce iJl titoilo che legittima, l'ordinaizione dellla, occu1paziiione, cosidetta provvisoria., dell'immobile. Ma � Qb.iam che �.�ill. quarudo. non vie.nie en:i,,a�nato, aJ ,s,en.si dell'art. 71 della, l�egg:e 25 lugliio 186'5, n1. 2359 edj eseguito il decreto p:refeti:;izio, non pu� a-vverair~s1 aJ.cuna, mieno~ azi�oIJJe de1l'intere1ssie 1eg~tti!mo del proprie1ta,rio del fondo .. H diritto. all'impugnativa. per i viz;i da�i quali fosse inficia.to� il po:"<>vved1m1enfo, che dfohiarn urgenti e indifferi:bili i lavori s1orgie quini-. d;i solo dal m10ililJenrt:o in cui si � ad1diven,uto a1lil' occu1piaztone, �ihe di solito c:oinci:dJe coni la, notifi.ca di detto decr�eto. �Si n,o,ti eh~ la dlesligna.zion1e dell'immoibil~ da, occ1up0ire � contenuta, solo nel ipr1o;vvediimento del Preifetto. L'un pil'O'V'V'eilim;ento � indisso�EulbilmelllJte l�egafo all'altro, in quanto il decreto ministeriale pone la. premessa e serve quindi di giustificazione al pil'ovvedimento da adottarsi dal Pr~fetto. (Cos� il Conis!iglio di .Stato disieorre dJi due provvedimelllti �logicamente�~ gilJridicamente inscindibili�) (1). Ques'ti now fa che eseguire ur. comiando eisipresso 11iella deteirm,inazione di un'a,uforit� srnpel'liore n,eJ.l'ipotesi in cui l'indiflleribilit� ed urgeniz,a, siiano stiate riconosciute per una singolru opera d31l ~indstro dei lavori ipubblici o da un'altra autoil'it�. Questo rapporto d!i subolf'dinazione d.ell'aittivit� del prefetto seature111te da.ll'esis1ternza di un1 t�ale presupposto (ricooos6men:to dell'in1d1i:fferibilit� eld urgen~a.) fa si�. che i] Pr�efett0 s:tesso n10n pu� di sp.ensa['si daU'auto.rizzaJ:'e l'occupa,zione1 idell'illlll mobile riohiesta.gli d:a1Ua parte intieressata.. Non si spiega qurndi quale: siei1so posisa. aSis1u1ne1 re la, � funzione propria e ]'autonomia,� che �ll! (il.) Decisione 19 di{::.embre 1900 in " Nuova Riv. Servit� Ap�p. �, 1937, I, 123, TE ' TIFE WEE EEEE WWWWE WC & T &%:: -72 qualche decisione del Oonsiglio di Stato si � in teso attribuire al �decreto pr<ed'erttizio, pur riconr0seendosd ch<;_i quesbo provvedimento i� oollegarto ailIa. preventiva dichiarazione d'indifferibilit� ed urgienzia, come ad Ulli presuppost10 :D.eces:sairio (2). In Clhe consisterelbbe mai l'autoniomia d~D pr0.tere esereilato da,l Prefetto, se questo organo� non dleve pi� constatare l"esi.stenza del !requisito dell'urgenza (3) e non a1ssolv1e quindi al comrpHo, eSJsielllz. iaJe demainda;bogli inivece ll!elll'ipotesi p1revista. nella prima. parte dleH'ad. 71 i(�]ella 1egge succitata., graz.ie aJ qua,le pu� dirs,i che 'ecSso vienie as:s1rnmoodJo �D'interai resp1omsa1bilirtl� dell'a.tto? Autonomia equiva1e a libert� dli. determJnazione. Non mette1rebtbe conrto il .i:ileivare il ra;ppoI'lto di subordinaz: iJowe e di di.pellld/emizla fra i.I decreto priefottiz.io e la dlichiaraLZ�'Oin/e di indi::tlleri!bHit1� ed urgenza, dei la.vori che lo i(lfVec,edle ~fanto rp,i� che da nessuno s1i contei;ita la c-Oll1lpet.elllzia escl1usi,va del l 1reife1Mo pelr' quanto riflette l'autlol'izza.ziione d,ell'occupa1-� zione, se non si trattasse di far risaltar~ appunto l'im11wescinldihlle C�Otllidiz.ione che la. imipugna.tiva per illegittimit� investa l'Jino e l'altro provvedimemto allorquandio si illltende dedluririei o il vizio di incocrnpetentzia <liell'�ruutorit�. che iha emeisso la suddetta 1d:ic:hiarazione o il difetto dieil. requisitio dell'urgenza. E' per l'esistenza di ,questo presuppo. sto che si potrebbe a ragione a.ffermare che i due provvedim.ieinti, materiaJlllJenit� d1stlinti e prom,ane:D.ti� da dJue diverse, autorit�, siia�lo l'uno compenetrato nell'altro e che non se ne concepisee pertamit10 l'impugnaziorne siepa,i�aita. ei 1dlistinta (4). Deduzi�one coerente pe1� chi esclude, comie noi, che la mancata preventiva compilazione dello stato di consistenz,a dell'immobile importi la, nullit� dle.l decret� pmfettizio, mooi;r<e chi s1osti<ene che la. tra.sgressd!onie1 di falle formalit� pu� dM� Juogo a.ll'ainnlullaimiellto deJ pro:vwidimenfo � tra.tto1 a configurar�e uDJ'imipu,gnativa. oircoscrit1ta. a questo ult'~mo atto come se si tra,ttasse dii un, aitto autowomo e a s� stlante; il che niella rea.H�, IlOll �. La, diC!b.iar,a.z.ioine di indifferibiDit� e.d urg:enz,a dlei ,la;vori nloin piresupipone la form~fone di un piiano pa1r�ticolareggiafo, (5). Nella. p,rias1sti. quetSto proivved!imento v~ene per Io pi� adottato� quanido si � gi� delihera.to intorlllo� �a.}]a nat1ura e a.J,la consiisfonm dei Jliwori e si � staibiHta anche la spes,a J"elativa,, qutt�ll/dlc-si /� quindi pr.edistposto daU'au (2) Deci:sione 18 marzo 1949 ln "Fmo Amm. �, 1949, II, 268. (3) Consiglio di Stato, 16 maggio 1947, in " Foro Amm. �, 19'49, Il, 8, nonch� 16 luglio 1948, I, 1, 48. (4) E' ,ci� di cui non si � reso conto i.I Vitale: v. il suo commento alla decisione citata alla nota n. 1. (5) V. contra Consig.Iio di stato 3 aprile 1948, n. 198 in 11 Foro Amm. �, 19�48, II, 245. torit� com,pet,ente 1Illl appo.sifo progetto. Ma. la esistenza di un ~iano particolareg�gi.ato non � -ripetesi -una condizione imprescindibile pe�r la suddetta. dichfara,zione �~he viene e:lll1es�sa, � agli effetti degli artt. 71 e seguenti della� legge 5 giugnlo 1865, n. 23591 �. Ora l'a,rt. 73 di qtresta legge c�onrtem!Pila la forimazione del iP�'ano pM�ticofareg'giato come un a.tt.o suooessiivo all'occup�ae.ione del fondo. Neglli. sltets1sli. SetilJs.i dis'P<>llle J.'ail.'t. 33, comma 5� del T. U. delle disposizioni sulle acque e gli imiP�i�amti elettrici. Esso ;s;tahiUsioo infatti che il Min1isrtro� dlei favori pubblici 'Pu�, sellltito iD Oon1siglio 1Superiore, dfohiara1�:e urgente e 1.ndiffe;r�ibile l'esecuzione di lavori � anche prima della concesisfollle, agli e1:tietti degli artt. 71 e seguemti della. legge 25 giugno 1865, n. 2359' �. Il d�ecreto di! conc,e.sisfone vienle em~sso in 1bas1e ad un rp�ro" getto dli .m'1,ssima., com!e Tisulta dall'art.. 7 del r1egio decreto 11 dioemlbre 1933, n. 1775 e da.Il'a.rt. 9 del rego,laJmento per le a.eque pubMic:he (regjo d.ecrefo 14 aigoLSto 19Q(), n. 1.2185), ill1!e'Ilitre ili progetto esecutiv-o � appJ.'OIVa.to soilo dopo 1a conicess1ione (aJrt. 22 diel s1udde1tto rego113Am1ento). L'occupazione in base alla dichia,razione di indlilflleribi! lit�i ed ~~~ pu� consiidierarsi l'�aUo iniziale di un pi� semplice e spedito procedimento di e~prapriazione. La. nostra giurisp1riuden:m discorre a que1sfo p,ro posito di una e'v�o.luzJone deiFis1tituto dell'occupa . zfone d'urge111m,; fu l'Autorit� giudiziiaria, ordliuada. a compierr~ un priimo rpas,sio coni l'a1llljlllietitere nelle esrp1"opriazfoni ferroviarie come una, rego.Ia la liquidazione degJi interes:s.i legaU siull'imiPorlo dell'indennit� definitiva di esipropriazione per tutta. la, durata deJl'�occrnpazion1e: quaJ.� in1dennJzz,o dovuto per l'occupa,zione sfossa; ed un aJt.ro pi� d,eciso ne fece poi con l'esclude1re l'applicabilit� deU'art. 73 della leggie 25 giug;no 1865, rn. 23'519 alle oooupa~ioni idJisrpoSlte nelD';trutere.ss~ della stes 1 sa Amministraiz.ione. delle ferrdvie. Ed anche il Oonisd.glio di Sita.to con1side:ra-m: dichiaraiZione dii indifforibilit� ed '!lrgenza come un mezzo preordinafo a.U'occupa,zfonle wnti.oivata; dei beni esip�roprianid! i (6). � 1Si discor!I'e an~i 1dJi. uni'occurpa~ion.e antic.iiP1ata di camittei:;e defin~tivo� con �eivideinte aJDusiow ailla imanancahilit� .-Jell'eS1pr1opri~ione, per cuii n1on .biS'O. gllla infondere c:he il trasferimento del diritto di p1rl()priett� si aiVV'eri sin :dlail molllleIJJto �d:ell'occupazione, nessuna deroga essendos1i ifilivero app1ortata colll D'is1tituto deHa dicihiara~io.n.e della in,differilbilit� ed urgenza a.1 iprirucipio fonld;amie:nfale enum.ciato uell'a~L 50 della. legg~ 1deil 25 giugno 1865, n. 2359. (6) Decisione 16 luglio !l947, n. 244 in " Giur. Compl. della Corte !SU1prema di Cassazione "� vol. XXVI, 1103. PASQUALE CARUGNO AVVOOATO IN ROMA ��~l: NOTE DI DOTT 1RINA I PASQUALE PASTORE: Il regime amministrativo dei beni di interesse militare. Giuffr�, 1949. Qu.est'ope.ra � rdii pia.rticola,re inte�resrse perch� ma,ncava. una. t.ra.tta.zio1ne ag.gioroarta dellla spe� c.ia.le materia.. Materia resia wm;plesis1a dal una. qua.n1tit� di n.orD1e disperse in nulmel"OS!i ;piro;vvedirm~nti cos� da. ri chiietlere una vaisfa, e .siicura inifo'l"ma.9'ione ed un vigile controllo dei rapporti tra norme speciali e norr1me di .dliritto comune. L'Autim�e, gi� 'nloto per il volume sug1lli ruppa.lrti rueU.e opere p;ubbUche e per note su questioni sipe1 � ciaJi (ad es. Re�gime giuridico de;tze opere costru�.te d1irante le occupa.zionri di urgenza e le reqiiisizioni di im;mobili, in � L'Ammini.strazione I tal. �, 1946) ha. tratta.to non solo del demanio milita!l'e e dei beni indisponibili di interesse militare, ma anche delle limitazi�i alla propriet� ipriva.ta e delle prestazioni obbligatorie per ~sigenze militari. L'apporto i� veiria.mente notevole, 'nlon solo per la precisa, inform1azionle circa le mrolteplici norme che regolano la niateria, in cui l'Autore si muove da, a.nni per ragioni ;p;r<of:es.arionali cos� da. averne una; conosc-enza sicura., ma anche per i continui ed accurati r1iferilmenti -dottrinali. Le conclusiom.i critiche cui giunge l'Autore pir'O ponendo de jure condentdo la e~ie!nsione del con:c. etto di deiman1ia.lit� ad ailcullle ca.teg:orie dli beni dassiLfica.ti come patlrimoniali i1ndisiponibili, e che sono di particolare inte1�esse ai fini che l'Amministra. z.ione militare deve raggiungere, ci trova pienamente consezienti. Ci� sopratutto al fine di assicura �re a� tali ben�i le garanzie giuridiche della demanialit� ed in particolare la autotutela amministrativa di cui al primo crupoverso dell'a.rt. 823 codice civile bench� su questo punto la giurisprudenza si mostri ormai fav01-evole alla tesi estensiva. .A. M. SANDULLI : Nota a sentenza 8 settembre 1949 del Tribunale di Roma. �Foro It. �, 1950, I, 359. I/A. premette alla sua nota. che se �la solu zione (delle questioni esaminate nella sentenza) � giusta, non tutte le formulazioni accolte nella stessa, s�embrano per� esa.tte �. Tra la r. s. i. e lo Stato italiano non sembra vi sia stata, in tutti i rapporti patrimoniali, una vera e propria successione (come, invece, ritiene la sentenza del Tribunale). L!a� legislazione nel suo complesso, conforta la tesi dell' A. : ch�, se lo Stato italiano, dopo l'aprile del 1945, � tornato in possesso di quanto di suo la r. s. i. si era. appropriata, questo � l'essenza stessa� d�ella restaura �zione dell'ordinamento giuridico dello Stato, e non l'effetto di una succession:e tra r. s. i. e Stato italiano. In linea di massima, lo Stato italiano � sottentrato � in q_uei rapporti patrimoniali d�ella r.s.i., la cui fontE) risiede in fatti riconosciuti efficaci dal proprio ordinaimento �. In relaa.i.one al caso deciso con la sentenza annotata, il Sandulli nota che dovendosi riconoscere aill'a.ttivit� �di riscossione dei trih_u.ti svolta � dalla. r. s. i., in quanto attivit� di ordinaria amministrazion�e, efficacia anche nello Stato italiano, certamente quElsto � subentrato anche nell'obbligo di qlJella di restituire una somma indebitamente percepita in sede di riscossione di tributi. N� p.� opporsi che nella speciE) si tratti di un tributo imposto da norme diverse da quelle vigenti nello Stato italiano, per il quale questo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzia. le 18 febbraio 1946, n. 112, non � tenuto a restituzione. . Nel caso in esame, la repetitiQ indebiti trova il suo titolo nel pagamen_to dell'indebito. L'obbligo dello .stato italiano di restituire le somme indebitamente percepite, in bas-e ad una erronea applicazione delle norme tributarie della r. s. i., potrebbe esser~ negato, solo se la ratio legj,s del citato decrreto legislativo lu.ogo~enenziale 18 febbraio 1946, n. 112 fosse costituita. dal fatto che lEl somme riscosse siatn0 state utilizzate dal governo usurpatore. La ratio dEllla. legge, in� ve�e, � diversa, e consiste unicament~ nell'intento di non sconvolgere l'organismo finanzia:rio m:e1u. iante una revisione generale dei tributi riscossi. Oonclud:e, infine, il si. che l'obbligo di restituzione :non sussisterebbe solo se fossE) dimostrata l'arbitrariet� (e quindi l'illiceit�) della 'riscossione, salva, in tal caso, un'azione per indebito arricchimento (sic!) nei confronti id1ello !Sfato legittimo, ove si dimostri l'ef:flettivo passaggio della somma sborsa.fa dalle casse del governo usurpatore in quelle del govern�o legittimo. Lw tesi sostenuta dal S�a,1ruJ;ulli non oi s�mbra ohie sia fondata sui p1�inoipi fonora g�meralmernte accolti in ordri,ne ai rapporti trw l'ordrinamoo1to giuridico italiano f} gli atti della r. s. i. Se, in WEZCTCT??ZZ -74 fatti) si ritiene) come � indubitabile) che n�ssun rwpporto .d)i suocessione vi sia trar. s. i. e Sta:to legittirnoJ non si caipisce oome possa arrivarsi wlla sol~ion� dell'obbligo pf}r lo Stato .-legittimo di restiturire i tributi oomwnqi113 percepiti daUa r. s. i. Sotto questQ aspetto � certamente pi� logiaa l1w se-nt-f3'nR/a del Tribuna-le che parte p'f'oprio dal pY1esupposto d�lla successione. Vero �) irvv�ece) ohe il decreto legislativo 18 febbraio 1946 n. 112 non � che unlapplioozione speoifi- ca del principio che � allw base del decr�to fondarrvelft1taZe 5 otto.bre 1944, n-. 249, secondo il quale_ tutta la attiivit� svolta dalla r. s. i. � <lai considerarsi giuridioam�nte irrilevalft-te per lo Stato italiialflto) salvo quella parte di essa che sia sfata recepita neWordinamento giuridico di qu�stoJ o� con atto leg�islativQ generale o con atto ammi'fl!. istrativo speciale. Ora) a differ�nzw dJi quello che ritiene il SanduUiJ la attivit� di riscossiOfft<IJ d�1 tributi) non IJU� considerarsi oomp'f'e81W tutta nell'art. 4 d;eil decr(}t-Q legislativo 5 ottobr:e 1944, nr. 249 nel senso ohe �sso abbia sen~altro giurid:ioa rilevanza per lo Stato italianoJ Sia1lvo l'inwalida!?:ione specifica di singo'li atti di riscossione. Vero �) invece) ohe tale a.ttfo-it�) ove si riferisca a riscossion1e di tributi pe'f'cett;i in baie ~ no'l'mrJ legisiativ�l della r. s. i. � da considerarsi alla s~tregu.a di una,i attivit� ille<Jit�) d@lle cui conseguenze lo Stiwto legittimQ ri1on '[JU� e non d�ve �dspond,f}r(}J proprio perrch� non � sucoesS'Qre della r. s. i. Ed � assolutamente inconcepibil-e introdlurre una distinzione t'f'a tributi di_ qu.esto genere riscossi legittimaimf}'n.te (oio� in confo1"fnlit� d(}lle nrorme emanate dalla r. s_. i.) e tributi riscossi illegittimalment'VJJ d'isponendo un obbligo di res�tit'/l�zio_ne pl3r qu_esti e non per quelli. Jnve�ro) non si vede come si possa fare un �s{l!Jno di legittimit� basato sulla coniformit� a_ norme ohe sono da considerare assoluta- m,�nte inesistent-i per l'o.rdinamento giuridico it-aliano. Se infatti il legislartore chiwmava e considerava � sedic�nte � il go'IJ�rnio dlella r. s. i. e non ricono sceva nessuna forza di legge alle norme da (}sso e�m-anate-J evidentrJm13nte tutti i tributi �riscossi dar quel governo diov�vano co,.nsiderarsi riscossi illegittimamente. Un ulteriore appoggio a questa nostra tes.i si trova) d'altronde J nell'art. 8 dello st(}sso. deC!r'eto n. 112 del 1946 il qu.a1le te>stualmente dispo~: � Nej, Mrritori italiani liberati dall'o_ocupazione tedesoa,J nei qu,ali aifatto della1 libierO!@ioneJ sri oss(}rvavan.o) in materia dli tasse e di i7npos't~ indirette sugli affari norme d'iverse da que'lle vigenti rvello Stato it;ailianioJ queste ultim-e norme si applicanoJ oltr!J. che ai rapporti tributari posteriori 1a1lla data della lib(}rmRliQneJ anch�J a quei~i non ancotr'a esauriti a ta,le dat.a) o ohe dopo la data s-C,e-ssa-diiarno 01omunqu:e lu_ogo a' paga�J'l1;f3nif;i d'rl tassa>>. � Nelle liquidazioni d1ei rapporti no'fl!. esauriti non verriarn-no detratt(} dal debito if;e-i co.ntribuenti l� somrne che) in relazione ari medesimi ra,pporti) siano gi� state versate a titolo di imposte speciali istituite dal sedicente governo della r. s. i. e che non trovavano riscontro nella-legislazione tributaria �. FJl appenia; poi il oa,so d-i rilevarre l'assoluta incoinsist�n- za dell'a-ooenno fatto d!al S. a,d wnu possibile azion� di indebito arrioohimento n13i oonfronti die-llo Stato #ulianoJ per ottenere J perr questa via) la restituzione delle somme pagate a titolo- di tributo alla r. s. i. FJJ verament� inooncepibil � oome possa prooemers'i al neoessario bil(J,IJ'/;cio dei guadagni ( !) e delie pe�rdit� che allo Stato itaUano sarebbero de-rimate dalla attivit� d�Ua r. s. i.: pr-esup1posto neo1essario per favrwmAssibilit� di 1tn'azione d�l genere. ;;;:p;m=q ;;;:p;m=q RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA� .GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale -Controinteressato -� tale anche una P.A. Integrazione del contradittorio per errore scusabile -Impossibilit� se il ricorso non � stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. (Cons. Stato, V Sez., 28 luglio 1949, n. 744 -Pres.: Severi, Est. : Granito -Palvani e Spanicciati contro Prefetto di Arezzo). La fi,gur'a di controirnteressafo 'n:el p-r�ocessio ,g1i'llris'dizionale: amim1iniJsrtr<ativ:o :pu� esSlere rives:tito anlche .da, un ai]t,m Elnfo pubblico, o id/a un aJ.tro organo deilla, med~s1Jma, aimministraZ:ionie, diverso da que:llo che emis.e il provvedimento imjpugnato, seim'P1~e che le due Ammtin1istrazioni ra.ppll'leseintlino e difen1dan'O intereSJSi 1diisrtinti e a1nton1omi, pur se en.tmm1bi di c.a,rattere publblico. La, n<}rm1a. che facoitima dii .rmno-vmre o integmre la, notj1ficatZ.ione n1ei �ca.si di e1"rore scusa,biille nnn, � ap1plicab1l.e nel aaso in cui il 1�icorso non siia stafo� notificato ad alcuno dei con1trointel'~ SS1ati. . L(J; deci.sione, in acooglime'1'11to deile tesi soste\nute dalla Avvocatura) 6 perv�enuta ad� alcune interflssanti pre�isa:ziioni del concetto di � contro,interessato >> d(J)l '{Yllnto dli 'lnsta so.sta:niziale). e ha ohiarito la posizione della giuriwprtidenza sotto il profilo proce:ssuale) sti� qual '{Yllnto era sembrato vi fosse) negli ult�ni ternpi) qualche 01willa~ione (su qufJsto pwnto si veda wn1ohe 1� Rel. Corvs. Stato ))' 1936�-40, vol. Il) 916 e s�egg. e � Rel. Cons. Stato))' 1941-46, 'l'Ol. Il, 538-539). La diecision.e 6) per la parte che oi interessa) cos� niotivata: (< La giurisprudenza del Consiglio di Sta,to 6 costanf} e nel ritenere che il ricorso debba esser.e) a pfJna dii decadenza) notificato -.ern;tro il l/'!1oto e brf}ve termine -oltre chi} alFAutorit� a/m;ministrativa ohe� ebbe a.d em.etter'e il p-rovve<l!imento impugna: to) anche a ohi abbia interesse diretto ad opporsi al ricors'O ). f3 c1h� l'integraz'ione del giud:izio possa essere disposta) dopo la scadenza de.Z termim1e) nei soli ca8i i1i cui) �s�sendo pi� i contro�intevressati) il ricorso sia stato notifi1cato soltwn.to ad alcwni (o ad uno solo) di essi. � A tal�(} costantie indirizzo giurisprudenziale eb. be bens�) a df3rog1are la IV Sezione) con le decisioni 17 novern�!f'e 1937, n. 477 e 3 fe1bbraio 1939, statuendo che) a salvar.e dalla decadJenz�a) bastasse, la notifioa del ricorso alla sola Ammilf!istrazione che ern<l!n� Fatto impugna�to. Ma fadltMW;nza generale) dapprinia) con parer� d�l 20 m�arzo 1939 e sucoessivam�nte anche l)Adiman:va plen1ar�ia delle S�ezioni giurisdizfonali) ccf,n decisione 4 giugno 1940, n. 3, riconfermarono la gi.wrisprudenza, traidizionale) rilev( JIY/,dO la nettai distin.ziorve) fa,ttla d.a,lla legge fra . ) autorit�; che ernan� il provv�dlime1nto e� controinteressati (conse!}'l.ftenza del d'riv�rso interesse c�he muove Funa e gli altri a contras�twre la irnpugnativa del provvedipt.ento : inti.ere�ss� pubblico) pelf' l)Amrn.inistrazionie : interesse personalfl e privato) per i contflointe�ressali) e dedtuoendo da cli� la inaimrnissibilit� di una int.egrazione d'l}lla notifica fatta alla sola Arnrministr~one. � � Di tali principi 6 stata fatta applicazione atnl� che quando controinteressato al ricorso sia, non un privato) ma un altro Ente pubblico (o addirittur. w wn altro organo d�lla medesima O!i1'1lministrazionie) diverso da quello ohe emise il provvedimento impugnato) sempr� che le due amministrazioni (o i du,e organi della Pubblica A�rnministrazione) ra.p-. presentino e difendano int�ressi distinti ed autonomi) pure se einrt'f'ambi di caratte!f'e pubblioo (vedi decisione d�lla V S�zione del 26 aprile 1946, Pagano contro P1'1e'fetto di Napoli e Annunziata). �� Tal!! 6 appuwto Fipotesi che si v�erifica nel caso in esa;me) in cwi Finteresse del Oo.mun.e <Li Cor tona) pur essendo in contrasto con qu�llo) perso nal�e e' privato) fatto� oolere dai rioorrentfi, non coinoide) peiraltro) e 1�iion si identificai oon FintfJ resse difeso dal Prefetto di Arezzo. . � Quest)ultittno ha fatto vwler�) oon il suo de oreto d1i a'l'VYl!ltllamento) il superiore interessf} alla regolarit� dei pubblici incwnt:i corn!unali) qua.le che sia stato il risultato di essi; e difende) in primo luogo) in questa sede lJiin.t�res1s�e pubblico g�ne1 rioo alla conself'vazione d,ezz>atto ammi:n1istratf/v�d, impugna1to. VinMlf'esse1 itel Comune di Cortona alla conferma del de1oreto p'1'efett'li$io di an'l'IA.ftlla mfJnto d.ell)asta/ oorn.unale, fi.a) imfVfJOe) caraittere specifioo e prev1alen.temente patrimoniale) trovan do laJ stta fonte nelFersito sfavorevol� delFasta pub bliow) oltre che nel fatto) p'U1'amfln~e accidental�) che il OomtUne 6 riusoito a realizz>are) dalla riven dita della s�tes�sa merce a trotitativa priva,ta) urn prezzo supe;riore a quello piirn1m raggiunto oon i pubblioi inoanti. � Da taie1 situa~ione (contrapposizione di int"e rfJssi fra Oo'!'l'IJUne e ricorrenti). non ooincidooza di "rn~;;;;;;;;;:&.;;;;;;;;W.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;R;;;;;;u:czzu:mzzwz ;;; mi&& ;;; mi&& -76 interessi fra Conuaie e Prefetto) 8caturisce e'Vidente la dluplice conseguenza: nec�ssit� <];ella notifica del ricoYrso anche al Cornn1n1e)� inammissibilit� della in,f�grazione del giudizio con itna fxllrdiva notJiftoa. , � N� l'integrazione potrebbe esser� dispostm ai smisi dell'art. 36, 2� comma dei T. U. 26 g,iugno 1924, n. 1054, modifioato dalla fogge 8 febbraio 192'5, n. 88, 'il qUAale fa N salva la possibilit� di rin'1'11ovare o integr-iare la not-ifioazione n�i oasi di errore ch�' (})alla, Sezione sia riteniito sausa,bile )). Tal� narm<J; non �) i1ifatti, applicabile nel caso in cni il riciorso non sia stato notificato ad alcuno dei co(J'l1trointeressat~). e oi� per l'ovvia ragione eh(} una notifioa~ione che non esiste non si pu� ne rinnovarla ne integrarla. � ln1 tali sensi si � gi� espr�ssa qu,esta, Sezio11te, con una rec�nte plf'onunzia, in corso di pubblicazione ('in ca,usa, Pagliani e altri contro Prefetto di Novara,, discussa, a,ll'udienZia, del 27 maggi.o 1949), ripudia,ndo) re meli us perpensa,, lw sita giuri8pritde11tza anteriore ('vedi deoisionf! sopracitata del 2'6 aprile 1946 ed altra precertent!e del 27 aprile 1934, in cansa Albertini contro G.P.A. di Napoli e Comune di Narpoli) �. IMPIEGO PUBBLICO -Dimissioni di ufficio -Natura dichiarativa del provvedimento. (Consiglio di Stato, V. Sez., 5 agosto 949, n. 270 -Pres.: De Marco, Est.: G1�anito -Manicone contro Min. Interno). Il provv:edimento di pronuncia delle dimissioni di ufficio ha natura meramente dichfa,rativa: esso retroagisce normalmente al momento in cui ha avuto inizio quel comportamento che ha portato alla declaraforiai delle dimissioni di ufficio. La, ilecisfon1e in ordin,e al quesito � se sia, consentito a:lla Pubblion Amministra.z'ione attribuire al pro"lnJedimento d)i dimissioni di ufficio di un suo dipendente effieacia retroattiva � ha CO'S� motivato: � Tal� questione � gi� stata risoluta dalla prevalente giurisprudenza in, sen,so afferm,ativo (v. deeisione, della IV Sezione, 28 novembre 1947, rio. Gallani contro Min. Giitstizia) in considerazione della natiwa meramente dicihiarativa della pronuncia di dimissioni di uffiefo. � Vistituto delle dimissioni di ufficio, prf}visto dagli art'icoU 46, 2� capv. / regio] ilecreto 30 dieembre 1923, n. 2969 e 213 l(}tt. a) T. U. legge oomuwale e p'f'ovinciale 1934, come rrisnlta dalla sua stessa deno1minazione, oltre ohe dalla sua disoiplina gi1tridica, pi� oll� agli analoghi provvedim(} nti disciplinari (revoca, de-stituzione) alVenti efficacia costitii,tiva1, di'l"etU anch)�ssi a porre fine al rapporto di impiego, si accosta e si riooliega alle di.mdssioni volontarie. I d!ue fatUitti ha,nno) i'l'llV,ero, un presu,pposto ed 11n aspetto comun(}: e cio� ohe, n1eWuno e nell'altro, l'impiegato tende a sottrarrsi, in mo�o p~r<mamente ed integrale) agli obblighi ohe su di l'Ui incombono in dipendenza del rapporto d;i impiego/ (! difjeriseono tra loro sol pereh�, men,tre nelle dimisB<ioni volontarie � l'impi(}'gato stesso che trae da qiiesta sita volont�! le inevitabili cmiseguenze,, chie1h<:1bdo fa risol 11zione del ru,pporto di impiiego) per essere legalmente' esonerato dagli obblighi ohe ne rlerioomo e la legg,g non fa che riconioseere f3 garantire gli �ffetti gi'llridici di tale volo111t�_, nel oaso: i'l'IJVece, ([e?Te dimissioni d,i ufficfo � la legg� stie'ssa che fa derivare, co:me automatico effetto) dall'abbamdono del servizio ln ce.s8azione del rapporl o di impiego) rieolle'ga'l'ldo cos�, a:l comq>0rtamento volontario delFimpiegato (oonsi�erato, non pi� com,e atto o n?gozio giuridiao, ma come un mero fat'to u,mano obiettivo) conseguenze che) di rr-gola) non hainno alcuna oorrispondenza con queUe a oui tendeva il soggotto del comportmncnto medes'imo. � I/ass'�nilazfont1 z,egislatfoa dei due istituti si riflette anehe sulla naturra ed effioa,cia, giuridica dell'atto d'ella Pubblica, Amministrazione � ohia,mata, irn entrambi i casi) ad emettere. La, dichiarazione di dimissioni di ufficio � equiparata dalla legge. alla aecelta'g,�ion,e delle dimiS'l?ioni volontarie. E inv,ero, con l'uvr110 ~ con l'altro provvedimento la Pubblica Amministra.zione si limita a,d accertare la volont�, esprf}ssa o taoita, delrimpiegato di sottrarsi all'adempimento dei doveri di uffioio e dichiarare qu,ella, cessazione del rapporto di impiego che la legge riconneft;e all'atto o eomportamento oolrJntario del pubblico impiegato, in oonformit� od '�,n oontrasto con le intenzioni di lui. Sia l'una che Faltra dfohia.razion,e sanzionano con mere oon�iZioni o elementi <li efficacia, rispettivarne'fbt(}, della dichiavrazione di dimissioni volontarie o del volontario abb.amldono df}l ser'/,'Wio da parte dell'i1mpiegato (ve,di art. 46, l? comma) regio decrerto 30 dicCimb1�e 1923, n.. 29'60 e art. 215, 1� capov., T. U. iegge comunale e provinciale 1934) e la loro operativit� non pn� qUindi) non retroagire di regola al momento in c�ui quelFatto o qu�l oomp,ortamento dell'impiega:to) che delle dimissioni) '/,'Olowtari� o di ufficio) rappresentano l'elemento costitutivo) sono stati postJi in ess,ere. � Alla fesi �ella normale retroattivit� della pronuncia di dimissioni di ufficio non � di ostaoolo Fafjerrnata necess~t� di una pretventiva ilriffid'a all'impiegaito. � Come � noto, tal� diffida VfllOn pre&enta alcuna analogia con l'omonimo istituto pre'/,'�Sto nel diritto privato qual� neeessaria oondizione per lo esereiz1io del dirittlo potestativo di risoluzione contrattuale ~a~�t. 145~ e.e.). Nelle di,missioni di ufficio, le quali -almeno 11telle ipot(}si previste itagli a,rtt. 46, 2� oafpov.) regio� d)e1cr�to 1923 e 213 lett. e) T. U. l�gge comUAnale e provineiale 1934 -non oostit11,isoono g�i� l'esercizio �i una potest� discrezionai, le' d.ella Pubblica Amministria~iq\.,e) b�ins� l'accertamento e la �iehiarazione) giuridicamente dncola;ta, di una riS'Oluzione del rapporto di impiego op�J1-atasi ope legis, � la preventiva diffida 8erve U'l'lri,camente a togliere ogni equivocit� alla prolungata assenza delFirnpiegato ea � quindi richvesta) ad esempio) quando' vi S<ia una ragionevole inc(}rtezz'.a sul term<ine entro, il quale Fimpiegwto debba assum�re o riassumere servizio, ma non anche nel oaso. in, ciui l'assenza dal servizio gi� risulti per s� volontaria e ingiusi;!ificata. E Mi li "" :IFR7"771TCTCT E Mi li "" :IFR7"771TCTCT -77 << Tn qnest'ultirna izwticsi, se la diffida, benah� superfltta, venga eguwlment(} intimat(J), essa si po . lr� bens�, interpretatr(} aome: canoessione all'imiziiegal o di un ulteriore terminle di grazia o d;i tolleranza da parte della Pubblica Amministrazione, (} 8i dovr� an.chc ammett.ere, in aonsef!ouenza che la ott(}n-bpcra1n1Za wlla intimaz�ione valga a impedtire l"effelto sanzionatorio previsto d;alla legge. Ma n~an v'� dubbio che, se l'impiegato non si presevnti, neppwre entro il rvuovo termine, a ripr(}ndere servi~ io, nitUa vieta all' Ammrixi�strazion(} di dare al provvedimento di dimissioni di uffioio 1tna deoorrenz'a pi� antica, ove risulti ohe la volo:n.t� di sottrarsi agli obblighi deriviainti dal rapporto di impiago sussisteva anohe in passato e risalga ad. una data anf.eriore all'intimazione della diffida �. Deilla questione ci si � am.piament(} occupa1ti in rala<Zione a d'ue studi itel Gu1cc1ARDI e� del GASPARRI, receri,�iti in questa Rassegna, anno 1948, rispettivam� ente al n�. 5, pag. 14, e(J al n. 11-12, pag. 22. Mette p(}lf'� conto di segnalwre la dec'isione in esame dcl Consiglio di Stato, s�ia per lai riaffermata na1tura diohiarativa iJ;,el �provvedimento d.i dimissioni di uffioio j sia peroh� viene ad esse�rie atf.enuata la posizion,e in preoed(}nza assunta dalla gi1lrisprudernza in questa materia. E ci� sia perch� c�i si limita ora alla rioerca d(}lla volont�:, ne1ll'impfogato, di soti#n.airsi agU obblighi iterivanti dall'aiJ;,empim1ento diei doveri di ufficio (laddove prima si preteniteva addirittura che doves:se susgist�ere la vo.ZOnt� dell'impiegato ili romipere il rapporto di impiego),� sia perch� si pane il vrinoipio che la diffidi.aJ no1n � sempre n1eces8aria, ma sol qu.ando Lai ragion(} dell'assenza dell'impieigato sia f!quivooa. E' gi� un passo avanti che la giwrispru.(J,enza fa abbandon.ando talwn�e primi~ive posizioni d.i assoluto, e non giustificato, favore, nei confronti iti quegli impiega1ti che troppo spesso si valgono itella longanimit� della� Pu.bbli<J,a A�mmini8trazfone per destr(}ggiarsi abilmen:f!J sit talu'roe norme d.eUo stato giuridico; ma � augurabile che la giurisprudenzia va1lichi ad;diritt1J;ra, il fossiat!o oostituito dalla, � riceroa1 della volan.t'�> >> dell'impiegatoj e rfaffermi, in conformit� de'i tes,ti di legge, che l' Amministrazione ha il pot�ere-dover(}, per 'il buon anaamento del servizio, di proced!ere alla deolaratoria di dvmissioni ai uffioio quan�o obbiettivament. c si verifiohina le condiz.iani di legge. (N. G.) IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubblici a carattere economico -Controversie sul rapporto di impiego Competenza -Istituto Poligrafico dello Stato. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 551-50 -Pres.: Pellegrini, Est. : Gualtieri, P. M. =. Dalla: Mura. Istituto Poligrafico dello Stato contro .Callar1 ed altri). I) L'abolizion.e dell'ordinamento sindacale fece venir meno l'inquadramenfo effettivo degli Enti pubblici economici, ma n�on la natura, della attivit� da essi svolta; s� che l'art. 429, n. 3, del c.p.c. continua ad essere applicabile quapdo risulti che l'Ente pubblico cui si riferisce il rapporto di impiego e di lavoTo in discussione esplicasse, all'atto dell'audata iu vigore della legge a�bolitiva. dell'ordinamento sindacale o della proposizione della domanda, un'attivit�t economica in un regime di libera concorrenza. II) L'Istituto Poligrafico dello Stato, persona giuridica distinta dallo .Stato, l�a com'e sirn:: attivWt istituziona.Je la stampa. dei biglietti della Banca d'Italia, dei biglietti di Stato, delle ca:tte rnlori in genere, della raccolta ufficiale delle leggi e decreti, attivit� la quale � di natura tale d-a doversi escludere che essa. possa essere es�ercita. ta da privati imprenditori in concorrenza col Poligrafico dello Stato. Pertlmto a. giudirrure st�le controve�rsie relative a rapporti di impiego tra il Poligrafico e i suoi impiegati � competente il Oonsiglio di Stato. Pier qttamtlQ riguarda la vrima ma1ssima, la Corte Suprema ha confermato integra.lmente la sii.a precedente giurisprudenza, in netto contrasto con quella df!l Consiglio di Stato, il qual(}, anche nella presente causa a.v�eva riVenutQ la p1t�opria oompetenza, aiffermando che, dovo la soppressione dell'qrdinamento sindaoale, l'art. 429" n. 3, dovesse ritenersi abrogato. Rimandiamo su questo vunto allo studio del Simi, pufbblicato in questo fasoioolo pag. 65 e segg. , P(Jlf' qttanta rigua;rda la scoonda massima, sem bra che la ratio decidendi posta d.alla Corte Su premrr. a bas:e della sua Jp>r.onunziia sia. 'Vi21iaita dalla ei;id(}nte conf1tsione tra l'attivit� esclusiva st.a1tale in ordin:e alia emissione itei bigliett'i, ti toli o valori ed alla pubbl�caz�iolf/,:e delle� rroccolte ttfficiali, e l'attivit� merwmente maiter'ial,e, ait tfr1.fPnltf} �'lla stampa dei biglietti, titoli e v�alori o pubblicazio%i 'IZifjiciali. Taio mo;t1(Jlf'i;ale attivit� non � neces�s�ariamente di sp1ottanz�' di Enti ed Qrgani dello Stato, in quanto nulla osfJ.a ohe sia affidata ad imprenditori privati, sia1 pu,r cotti le neoessa'lr'ie O(}/lttel(} onde impe1iti110 illecite circolazioni etc. E, difatti, la stampa di Ntali e valori � stata, e�d � tuttora, affidata ad imprenititori privaiti, ohe agiscono in reg~me di conoorrenza con l'I sf1it1tlo Poligrafiao nel Ben.so !JiuridicoJ.economico che a ta,le co1i11ef}tto va attribuita (ti]Jici sono gli f!Semvi: della stampa della owrta bollata, alla quale fino a poco tempo fa non provvedeva neppure il Poligrarjico; drlla1 stampa dei f#oli d0el prestito della Ricostruzioni}�, etc.). Infatti per l'interpretazione d(}lla leg_ge del 1938 acca�rre contrapporre al regime iti concorrenza, il reg�ime dii monopolio, inff}so r11on gi� in senso empi�r:ico,, ma 'in senso giuridico, s�econdo il quale si ha regime d,i monopolio sala neill'ipatesi c�h�O itna det'erminatw attivit� non pos1sa essere esf}:roitata leg,itti1namente altro C1he dw 11n determin< Ito Ent.c. Nella fattispecie l'attivit� (}Sf!li'citata dall'Istituto Poligrafic�o non solo nella sua prevalenza, ma, anahe nella sua totrolit�, pu�-essere legUtirnamf}nte esercitata da qualsiasi i1npren-ditore vrivato (cke pai ci� si verifiahi di fatto oppur no in ttitto o in parte non ha giuriQ,ico rilievo). ~~ri~ ;; ; I jjj !iiii:id -78 }I]' evidenite qiiindi che il Poligmfico non agisoa giuridicamente in rregime di monopolio : conse:[ JU�entemente -tertium non datur -aqisce in regime d.i oonoorrenza. IMPOSTA DI REGISTRO -Sentenza -Accertamento della esistenza del contratto -Valore tassabile Poteri della Finanza -Caso in cui il valore sia stabilito o da stabilire in giudizio. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 54-50 -Pres. : Cannada Bartoli Est.: Lorizio, P. M.: Mirto -Finanza contro Jov�)'. Accertata in una sentenza l'esistenza di un contratto, la Finanza provved.e in modo autonomo allo accertamento del va.Iore imponibile, ai fini della fassa di registro, allorch� la, sentenza non abbia sta.tuito sul valore della convenzione (come nel caso di pronuncia su parte della convenzione). Quando invece la, 1;;.enfonza abbia. sita.bilit�o fal valore, ovvero abbia disposto istruitoriai p;er accertarlo, non pu� la Finanza prescindere daU'accertamento che coni la sentenza abbia fatto 0 stia per fare il Giudice, ed accertare essa il valore in modo indipendente, con i propri mezzi. La, Corte S'll!pri'3'ma ha cosi motivato sul pu.nto ~nunciato n�lla massima: �Se d�ve riconoscersi che la Finanza provveda, in modo autonomo all'accertamento allorch� la sentenza n:on abbia statuito, sul valore della con ven21ione (l(J) sentenza abbia, ad �s., plf'onwnciato su parte ilella coniienzione, o comunque non ab bia UVU�~O oooasione di determinare il valore), quando invecie la s1ent�nza abbia stabilito tal va lorre ovvero abbia dAsposta istriit!t.ori<JJ per accer tarlo, non p'IZ� l(J) F'imianza presoindere d.all'accer ta.m�nto che con la sentenza abbia fatto o.. stia per fa!f'e il Giudice ed� acoortare essa il vailore in mo d)o indipewaente, con i propri mezzi. Idoneamente i res�ste'ftlti distinguono fra la norma dell'Mt. 62 della legye del registro -che sottopone a fJa,ss,i gli atti sogigetti a; registrazio'me e non reg:istrati inseriti o enuncia,t:i in un atto plf'incipale -e l'art. �72 della stessa legg�� -cihe contempla le �convenzioni sitlle quali siano basate le domawde c'/be formano oggetto di pronuncia d�l Giudice (sentenze) -e ne inf�risco'l'l:o che nell'Mt. 72 la legge .coooizio'na la peroez1ione della tassa di titolo sull(J) sent�nza non al semplice fatto che nella s�nten/ za veng�a enwnciata �una eonvenziowe1 (che in fial oaso si sar�bbe nella ipot.osi prevista n{Jll'art. 62), ma al fatto che wna oonvenziowe abbia �prodotto i suoi effetti attrarverso� la senten~�a, e cio� sia stata accerf.a.ta e riconosciuta iJ,al rnrrni. 8trato; mide quando si v�rsa nel ea~npo 1lt:iVq, rt. 72 ca.me niella spr?ci�e, il fisco non pu� p�iwedere con la libert� ed autonomia che gli (l C'O'nsentita nella sfera dell'art. 62, m.a � legato alla sent�nza del magistrato. Nel caso d.e1ll'art. 72 t'oyg(} tto o lo sviluppo del prMesso importano il pi� delle 1mlte ehe il valore d;ella co.nvenzio'ne sia accertato nel processo dal Giudice; il quale dispone, ove occorra, la neces8aria istruttoria. E' mainifesta, ci� stante, l'inammissibilit� di altro successivo. o contemporari,teo f) parallelo, accertwmento d),a parte della Finanza, che portierebbe (})i/, wna �twpUcit� di �acoertiamento. in ordine alla ste'ssa cont:enzion1e, oon la cons~guenza aztres� ohe; essendo dagli interessati invocabiie, contro l'acoertamento della Finanzia, il sindacato d�l Giudic� 0 1rdinario, questo verreb.be a statuire su quanto � gi� stato o � tuttO'ra per a:ltra via sottoposto al suo giudizio. N� va omesso che, potendo la conlvenzione, o le prove da cui la stessa riswlta, ~ssere nel plf"ocesso ogget'to di cont.est,aizione da parte degli intere;ssati, la Finan~a ohe 1:prtooe1da all'acMrtarmento del v1a'lore della contvenzione basandosi sw dette prove e pres~inderndo dalle ;rnJe>rgenze d�l processo o s�nza attenderle, pu� fondare il suo acoertamento su. prove ohe il processo aibbiaJ dichia!f'ate o d;ebba dichiarare in tJutto� o in part.e ineffi<Yai.oi )). Non sembra ohe lai Corte f{upr(}ma abbia rettam~ n,te interpretato l'art. 72 �eilla legge di r.egistro in relazione all'art. 30 d,ella sMssa legge � a tiitto il sistema vigente in matieria. In fond'o, la sentenza viene ad affermare che nel oaJso di conv~na;ioni noni registrate, la cui esistenz1a risulti da una sentienza, la Finanza perde i suoi p�oteri normali di 1aooerta1m.ento, i quali passano all' Aaitorit� giudiziairia. E oi� � �molto stranio, ove si rifiett.(J) c1he in ma1teria di acaerta' tn'Cnto di valore l'Autorit� giudJiziaria dopo la riforma del 1936, aveva p<Jrso, ogni competen-za anche in via a'onten.ziosa. Oh�, se si volesse interpretare il pen1siero� �ell.a Corte n�l senso di ritenere ohJe una, convenzione, aJgli effetti dell'art. 72, p'llt� ritenersi esist'eri,te solo quando ne sia determinato il valorie 'ftf!lla sentenza dalla quale risultw, non si sapr�bbe d;o.rve basa!f'e questa tesi, non contervendo l'art. 72 alC1J, na d'isposizion1e che la giust'ifichi. Il vero � che una1 df)rO'!Ja di q'llestiai portata alla norma g�nerale v1igente in materia d�i accert'a� men:to ili imposta di registro si sarebbe dovuta disporre esp!f'essament�, importando .essa, inoltre, anohe una �eviazio.ne radical�1�a quelli che soinio i principi in m.cJJteria di ef!iCIWCia del giudicato, e limiti di efficacia del processo civil�. Non � infatti clii 1wn veila oo�me, iJmpo'flJendosi alla Finanza, estra.nJea � al giud1izio, di aece'ttar~. oome valo>re della com;ven.<.1ione, quei'llo 'Btabilito dalla sentt:n:<Ja: c:h1e deoide il oontrasto fr.(JJ le parti aowtra; ent/i, si viene (1) ricoit'bos'ci(}/r'e dh.e! il giu�Ucato formatosi nei co'ft1fronti so'lo di queste parti, ha effetto anehe per la Finanza, e, peggio ancora, oh.e �s8a � addirittura vincolata rollo svolgiment'o de'l proaesso. OPERE PUBBLICHE -Danni -Responsabilit� del� l'Amministrazione -Natura -Limiti. (Cass., Sez. I, Sent. n. 792/49 -Pres.: Cannada Bartoli, Est.: Vela, P. M.: Pomodoro-Rea contro F. S.). L'a.rt. '46 della. legge sulle espropriazioni peT p.u. costituisce la. fonte legale su cui si"h�sa la Jeop� della responsabilit� oggettivai, dipendente, cio�, da aW. legittimi dell'Amministrazione Pubblica. Questa responsabilit� prescinde dall'indagine sulla colpa o sul dolo dell'autore del da.nno, anche : ::::::::::::::--� [Fl fil[ nm m iiEiUfa n tM.t rn m =1m: -79 perch� il modo di esecuzione dell'opera pubblica rientra nella discrezionalit� tecnica dell'organo amministrativo che procede ai la.vo.ri e non pli� essere sindacato da�l Giudice ordinario. L'obbligazione ex arl. 46 sopra citato ha lo stesso� contenuto economico di qualsiasi azione di danno. Da esisa, sorge pertanto un debito di valore e non di valuta. Sul principio clhe l'A1mministr~tione risponda per i suoi atti l(}gittimi, non pwre ormai possibil(} alcun dubb'io, sempre ben s'intende, con il limite che tale respoinsabiliM s'Ussi~te solo qu�a1nilo � �spressa1m.ente sancita dalla legge (in materia d1i costruzion(} di operf} pubblich,e., in materiw di �anni di guerra ecc.). Non sussiste, a� esempio, tale responsa.bilit� pe'r da�nni derivainti <'talla attivit� legittlirna di P. S. e ci� in forza dell'art. 7 del T. U. di P. S. vigente. Ci Soembra perfettamente ad�re'Yl!fo ai critoe!f"i prevalent( Jfnentc seguiti d�ailla giurisprudenz,w in materia di lim.iti. della giurisd.iZ'ioine il prinoipio affermato dalla Oo�rte second)o il quale il moilo di esecuzion,(} dell'op(}ra pubblfoa rientra nella discreZ'ionalif; � tecnica �ell' organo arnrministr,a1tivo ohe proceae ai la!Vori e non pu� formare oggetto di S'inda�cato da parte �Aell'Autorit� giudiziaria al fone di identificare gli est-riemi d(}lla colpa a cariao dell'Amministra~ione. Questa affe~ion(}, � oritioa� ta d'aW .Alessi in una nota a questa sentenza � GiJur. Oompl. O. Oa:.'1s. �, Vol. XXVIII, 1949, 2� quadlf"imestre, pag. 2-02). Ma tale critica non cri s(}mbra conferr:ente, ove si !f"ifletta che (}ssa si basa tutta sulla affermazione choe1 � il modo di eseouzione dell'opera pubblic.a sfugge alla sfera di d�iscrezion. a1lit�, non offrendo ohe, qu(}sUoni mera1mente tecnic1he �, c'i� ohe appwrir� chiaram(}nt'C infondato a ch�iwnque abbia �1ma fJsperienz<J; anche modesta �ella pratica delle oper(} pubbliche. Per quanto riguar�a l'afferma~ione eh~ laJ obbUga~ io.ne em wrt. 46 �ia luto�gd ad W/'I) �ebito �i valore e non di V(J;luta, ci permettiamo di esprimere il no8tro disse.riso. Infatti, il risarcim�nto in folf"ma speoifica, che costitui8etf.J la base logica del principio secon�o il qua:le 'il debito �AfJlr'foa:nte da obbligazione �ewtra contrattuale � �.ebito di valore e non di v�aluta � pres<Jt"itto solo per le obbliga.ziorl!i da fatto illeicito e non pu� ess(}re applioatoi in via analogioa alle obbligazioni it� atf;io legittimo, che so'lio evi��ntem�nt �e 1lna c1os~ comip1letamente diversa da qui3�lle. Ess.e sono assolutam.ent�; �lentiche, p(}r la loro struttur-a e cmusr:i, alle obbligazioni che sorgono dai rapporti di espropriaZione, di requisizione o, comunqwe, da q1te:i rapporti che si basano su ordini legitt�imi �eWautor'it� e sono pertarnto sin d'all'origine, obbligazioni pecuniwrie, per le quali vige il principio sancito nell'art. 1'277 o. c. La� questione srar� riproposta dall' Avvocaturra al-la Corte Su.prema; PROCEDIMENTO CIVILE -Prove -Richiesta di in� formazioni alla P. A. -Facolt� del giudice, (Corte di Cass., Sez. I, sPnt. 24 gPnnaio 1950, n. 185 -Pres.: Pellegrini, Est.: Profeta. P. M.: Pomodoro (oonf.) Di Matteo contro Quintadano). Trattandosi di atti della Pubhlic'a1 Armm.inistr:azione, destinati per la loro pmr-ticolare natura alla maggiore pubblicit�, l'Autorit� giudizia-ria pu�, di regola, procurarsi i dati e le notizie occorrenti, a norma. dell'ad. 213 c. p. c., nulla rilevando che, per conseguii.re lo sco:po, possa talvolta valersi a.nche della diligenza delle parli litiganti. L'art. 213, c. p. c. dispone che fuori wei casi previsti dagH articoli 210 e 211, il Giil'dic'C pu� richieder.e dfufficio alla Pubblica Am.ministrMJione le1informazioni scritte r(}la.t�V'e a1d atti � �ocu1nenti dell' A�mrministrazione: s�tessa, che � 'Yl!eoo�ssario acquisire al processo. Secon�lo l'opinione p'Y'eval1ente, questo potr:re, chr: il Gi�udice esercita d'ufficio, won � sostitu't~vo deWonere' della prova gravante sulle parti (Batta: � Dir. p'Y'oc. civ. ))' edJ. 1948, p. 208, n. 39; �.'lidrioli: � Riv. Dir. proc. civ. ,,, 1942, I, 178; (< Commento ))' elil. 19\45, Vol. Jl, p. 1-08, 109). La s�ntenza annota.ta sembra invece conferire al Giiudice � la generica! facolt� di W/J'Valersi iU queS1to mezzo, anohe quando spette'/'1ebbe alla diligenza d;ella part:e fornire z.e prove i�on.ee) nell' ad�riV(>imento del normale one't"e procesS'Uale. Se tale � il pensiero della Oort� Sitprenva:, esso non trovi(], rispdniten~a� nella lettera e ~llo spirito della norm.a. L'art. 213 c. p. c. richiede infatti una necessit� iU acquisizionfl : e q111.esta si atteggia allo stesso modo �()ll' acquisizlione neoess(J;ria <I;eWart. 210, e delle ispe'!?!ioni indispens:a:bili il;ell'a! f"t. 118 c. p. o. Necessit�� ed indispensabilit� presuppongono l'esaurim�nto o l'impossibilit� d�i ogni altro mezzo probwtorio, e conferiSCO'/'l,O anahe alle informazioni richiest� alla Pubblica Amministrazion. e quel caratt.ere di extremar ratio, oh,e � stato messo in giusta liice rispetto all'ispezion(} ed OJlla esibizione. Non indl/.lce' a �foerso amvis'oi il fat'rto che sf, tratti d)i � atti �eUa Puibblica Amministraziion. e, ohe sono destinati pe't' la loro partioolare natitra alla maggiore pubblicit�>>. In linea gerwral(}, non � nepp1tre esatto che tutti gli atti <J;mm.intis�tra1tivf, siano �estinaM allCIA maggiore pubblicit�: e c'i�, non solo perch� i ooncetti <Li pu:6blicit�J e� iU atto p�Wbblico non sono S(}mpre coiwcident.i (il ohe � 8tafo messo in rilievo, fra l'a1ltro, per ta.Zuni !3ffetti penali), ma sopratu.tto perch� la rnagg'ior parte �egli atti arnmin1istrativi diveng"ono pubblici solo ricorrein�o determinaJtfJ cond�izioni (leg,qe 22 �ioernbre 1939, n. 2006, airtioolo 14). Tanto mewo � esatto aire che la pu�blic �it� di un atto .esoneri la parte dall'onere di pro�urlo, a meno ChfJ questa pubblicit�. assuma i contorni <�f3l fatto notorio o del fatto storico; ma. � ovvio che1 in tal caso non la pubblioiM., mfb la pa.rticolar. e oonfigwraL'<iione d(}ll'attio o d)el fatto: de:termina la sua eccezionale effioaoia probatoria. Si pensi ad 'Un tipico caso di pubblicit�1, q'lllale la iscrizione o trascrizione s1ii reigistri immobiliari: ::5 Fl?E 77% ifil'ib hl ML -80 nessuno d!Ubita che spett�i alla parte docum.entare l'esistenz11A della formalit�, e che, per contro, won possa mai il Gi'udice c�hiedere d'uffioio informazioni al conservatore de��i r.f31gistri) per supplire all'inerzia della. part�e int�ressata,, In realt�,, s�embra che l'effettiva portata dell'articolo 213 c. p. c. non sia stata suffi.cientemente chi<irita. La stessa formulazione dell'articolo � t'1ttflaltro one felioe, e(l illusoria si � rilf}vata la facilit� di 'interpreta~ione, one Un priirvo esamte 1 siembmva au~ori2>~'llif10 (Andrioli: << R:iv. dir. proo. �. 1942, I, 178). La, richiesta di informazioni alla Pub b bioa. A m.minilitrazione, r.ocita l'art. 213, � ammissibil-o �fuori �ei casi previ8t'i d:agli articoli 21() e 211 �. One vuol dire �fuori dei casi�. Il D'Onofrio: �Commento�, val. I, p. 213) ritiene che qui �< f'llori � abbia il s�ignifioato �i ,cc oltre! � : oio�, ritiene ohe il Giu'!dioo p�o-ssa d'uffioio rivolg�ere le richieste di informazioni alla Pubblica Amm.inistmrdone novn solo nei casi in arui potrebbe ordinare alla Pubblica Amministrazione, parte o tf}r~, l'esibizfone �i atti o dooumenti, ma anche in altri casi. Questa interpretazione �, per�, ostacolata ita un argomento le'tteraie e ling.uistioo. La preposimone � fuo'f'i di � � infatti 1tiata corrf,!ttamente come contrapposto di ~< df,!ntro � (Petrocohi, Fanfani), ci� ohe d�J alla preposizione il sign�ificato d�i esclusione, e non gi� di inclusione. Nel senso di � oltre �, sostenuto dal D'Onofrio, essa � tanto raramente adoperata, che 1vn illiist'l"e purista �ovette ricorrf}re a Piero Oresoe �nzi, q;olgarizzatore �el XIV s�ecolo, per trovar� ne un �es�empfo. N� siffatta oonfutazione linguistica s�mbrer�. fuori luogo nell'interpretazione dt un codioe, che� volle diohiaratatnenfo � ringiovanire ei semplifioare lo stile foren8'e, giovand'o�s'i della b1.t0na lingua nostra � (Rela~ione al Re, n. 19). �� Fuo'f'i dei cwsi � vuol dir.e dunque, sf}lcondo um.a interpretazione itali&narrwnte corretta, � esclusi i casi previsti dagli artiooli 210 e 211 >l : cio�, la 'f'ichiesta di informazioni p�u� esse11e rivolta alla Pubblica Amministrazione in tutti i casi in cui il Giudice non pu� ordinar.e Fesibizione dell'atto o del docu�men.fJo. Con ci�, l'informaziowe viene a costit1uirf.! una specie di sor�lla minore dell'esibizione, ohe entra in scena quando quest'ultim� rima� ne d)ietro le qitint�e�: e� � bene rioordare ohe un tale caso ricorre, rispetto alla Pubblica Amiministmzione, oon grandissima frequenza. Si � infatti rit(} nuto che l'obbligo ai esibizione sia notwol.mJ3ntc ottlenlllAto, nf}i oonfronti della Pubblica Amm1inistrazione, dai particolari doveri del segreto d'ufficia, e dalle determinazioni di8crezionali che l' Amministraiz<ione pu� prendere in or.dine wll'esi.uizionf} : detcrrninazio1ii ohe � assitmendo oarattere di atti amministrativi jure imperii, non possono �ssiere revocate, n� mod.ificate n� trasc111rate dal Giudice >l (Redenti: � Dir. proo. civ. �, (}dizione 1949, p. 356, 357, n. 116). Qtwm,to al segr�eto d'uffi.aio, � noto che la sua Cl?istenza non � sindaoabile aal Giudice (cfr. Marnzini: �Dir. proc. pen. �, val. III, pag. 2'32, 233), 8� ohe ~ s1tffici<ernrte la dichiarazione della Pubblica A_rnniinistrazione di avvalersf,!ne, per esonerarla dall'obbligo di esib�izione. La verit� � ohe, dellf} nuniero8�e limitazioni alla 1��opotiibilit� dell'actio ad exhibendum contro la Piibblica Amministraz�ione, largament.e illustrate nella � Relazione df}ll' Avvocatura deUo Stato 19301941 �,val. I, p. 361, n. 1021(cfr. anche� Relazione df}lla R. Avvocatura enavriale 1912;1925 �, p. 671) sono oggi venute, 1neno quelle inerenti alla1 regolament~ ione privatistica diell'azion�, ma permam,.. gono invece, in tu:tta la loro portata, qnelle inerf,! nti alle prerogative d:ella Pnbblica Amministrazione. Se si tengono pre8enti qiwste considf,!razioni, si oompnende come il legfalatore abb�ia1 voluto regolare separatamen.te e indipenden~emente (� Fuori dei casi previsti dagli articoli 210 e 211 >l) la rich, iesta �di �informaz'ioni alla, Pubblica Amm.inistrazione. E, correlativamente, divengono chiare nlounf} consegiienze: prima fra queste�, l'inammissibilit� d'ri. �rna richiesta di informazioni mlla Pubblica A1nminist'f'azione quand;o questa � pwrte. In q1iesto senso, pur 8enza motivazione, � l'Andrio li : � Il Giudi<J� pu� soltanto proce�dere alla richiesta delle informazioni in luo�go d.ei dooumf,!nti che la Pubblica Amministraizionf}, la quale non � parte, detiMt~ � (� Oomm.ento �, voi. cit., p. 109). Analogamente si esprime lo Zanzwcchi, in un sempUce inciso (�La Pubblica Amministrazione, la qttalf.! non � parte ... �). Il d1tbbio, �el resto, se la norma si appUca,s�se alla Pubbl'ica Ammiinistra.~' ion� estrnrnea al prooesso o anche alla Pubblica Amministrazione parte .era gi� sorto in sede di lavori p't'eparMori (� Osservaz'ioni e proposte sul progetto del a. p. c. �, Roma, 1938, II, 306). Sembra, anz�i, ohe appwnto per (}liminare questo d1tbbio si sia1 p'f'e1met?sa la proposizione �fuori dei casi previs'ti dagli articoli 210 e 211 ll. Se taiie fu realmente l'intento dei compilatori, devesi riconmwere che lo scopo 'll!On fu r:a1ggiunto. L'art. 210 prevea:e infatti l'o'f'din� di esibizione a carico sia del terzo sia della parte: e non � facile oomprendere come la Pubblioa Amrrninistraz<ione possa ai.ssumerf.! la veste di un tertium genus, eh(} non sia n� terzo n� pa;rte. La soluzione del que8ito va irwece ricercata1 altrove, .() prec'isamente nel sistf,! ma generale del nostro procf,!8so. Il quale', co:me � stato messo in chiara evidenza dalla Relazion� al Re, non ha accolto il ptrinoipio, vigente in altri ordinam�evriti, diel pot�ere-�overe del Giu'dice � di chiiedere informazioni alle parti (Richtetrliche Fragepflicht del �iritto proce8sttale te�e8co, � 139). ll cos� detto intf,!'irrogatorio libe'l"o non ha, infatti, lo scopo di far fare all'interrogando dichiamzioni confrawie a1l 8Uo in.terc8'se, ma. ha lo scopo di giovare alla partf} interessata, dandogli modo di 8piegare �meglio al Gi1idice le proprie ragioni. Nel no� stra ordinamento, in altri termi'flii, vale ancora il prinoipio nemo tenetur edere contra se, limitat'amente a� quellf} trappresentazioni �i fatti od atti che non hanno U'ma materialit� a s� stante, preesistf,! nte e precost-ituita, come sono i'l1!V~C�e i docnm. enti e, in genere, l� cose. Poioh� la res ha... una _ sua esistenza nelle realt�1J essa p1'�� esS<etre temporaneament� sottratta alla parte medianti} un or��ine di ispezione o di f.!Sibizione: la parte, c'l.l!i l'ordine � diretto, non d�eve oompiere a1lcunch� per dar vita a!lla res, ma solo dev� perrnettf}me al Giudice -81 la perce~ione diretta., La pwrtc rimane quindi passiva, rispetto alla formazione del dato rappr.esootativo. Per contro, nell'informazione vi � qwafohe eosa di pi� : se essa fosise a..mmes8a! nei confronti della parte, questa �ovrebbe relfl,dersi attiva wed1" ante� la fonnaziione e la forpiulazione ��lle notizie richie'ste, fornendolfJ lealment�e (175 o. p. c.) anche se non gio1'evoli; ~d una siffatta ooerc�ziom{J della pa'il"te, posta n�Walternatioo di man.oare ad un �ove'/1(3'; moraie o di oompiere (si p�rdoni la siniilitud, ine) un karakiri per propria m.ano, appare del tutto oonfrastant�e con il principio arma ne suma,ntur de domo rei. A queste oonsli<J,eraz�ioni di carattere generale, v�a arggiunto il rilievo ohe non sarebbe giustificato un aggravamento della posizione� della Pubblioa AmiministrffiZione come parte, rispetto alle contropa �rti privaite. Men.tre a qu'f}ste non possono es8ere rivolf.e richieste d:i informazioni, n� il Giudice potrebbe aociettare informazioni p1�ivate (artioolo 97 Disposizioni di attuazione), per contro Ta Pubblica Amministrazione rimwrrebbe olfl!erata.. dell'obbligo pairticolar� �(J';ll'art. 213. Obbligo ohe risponde ad 'llin elevato prinoipio dli collaborazione fra organi pubblici, se aaernp�uto dalla Pubblica.. Amministra!Zione estrane�a al processo, ma che evidentemente altere�rebbe l'equilibrio prooessuaie, se �imposto alla Pubblica Amministrazione oome parte. Biaisti pensare aUa ever/;tualit� che, in seguito .alla richfosta di informaz�ioni, la Pubblica Arnministrazione siw indotta a fornire ind.foazioni su determinati docu�menti, e che tali indicazion'i siano sfruttate dalla contropalr't>e per avanzwre una specifica ist~a di esibizione, prima impossib'ile per mancanza1 di dati (art. 94 Disposi21ioni d~ att1taiione) : � palese il p'l1egi1J,dizio derivante da questa aurio8W si.twa.eiione, -in cui una delle parti (il privato) potrebbe giovar8i di 1tn onere processuale, al quale .egli non sarebbe invecfJ assogge.ttato. Oonsegtten~a tant:o pi� ingiusta, in quanto l'onere di informativa contra se verrebbe a gra1Jare proprio su q11,ella1 parte (la Pubblica Amministrazione) i citli �iritti sono, spesso infUsponfbili, tanto da rendere incerta nei suoi confronti perfino la deferibilit� �)ell'inte�rrogatorio (2731 c. o.; Mtlla nota questfone, Mortara: � aomm�ntario )), vol. III, p. 574). Per incidenza, si osserva ch,e diversa � la posizione della Pubblica Ammin'istrazione darvanti agli organi della giustirtia ammini�' 8tmtiva. Qui, ilata la spe<Jiale natura del .Giudice, l'obbligo di collaborazione aoqui8ta una fisionomiia particolm�e (a1�t. 44 T. U. sil{f, aonsiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054) del tut'to estran�a al procedimento �avanti all'Autorit� giuaizimria or�inaria. Nel processo ordinario, collabor0$ione pu� S'igwificare soltanto partecipaz�ion.e al di sopra� della lite, non dentro ia1 lit(}. ah�ariti questi concett'i in ordine all'irvapplic(J)bilit�! dell'art. 213 alla Pubblfoa .. Amministrazione come soggetto processuale, si pu� ulteriormente precisare che l'acqni'si~ione al processo, ia ou� necessit�, dev� essere esaminata dal Giudioe, concerne non gli atti ed i docum�enti, ma solo le informazioni. Oi� diviene chiaro, se l'ultipia pro�po.sizio.1i.e dell'art. 213 si legg� nel seguent'e coliegam(Jnto sintattico: �Informazioni scritte (relative ad atti e docwm.enti dell'amministrarzione) che � necessario acquisire al processo�. Sono le informazioni scritte, che � necessario acquisir-e al processo, non ancora gli atti o documenti. La necessit� del aoowmento � va.littata non per la richi�st'w di informazioni, ma per l'esibizione, ch� � istituto diverso : e nulla a1doriziza a ritenere eme la richiesta di informative sia im mezR!o prepairatorio per l'esibizione. Anzi, il netto aistacco fra i ca..S'i previsti dagli alr'tt. 210 e 211, � l'ipotesi pr�dsta dall'art. 213, legiNima la conclusione oppo8ta. Dal ohe deriva, fra. l'altro, ohe se il Gi�dice ritenesse n.ecessario richie�ere alla Pubblica Amministra. tione, estranea, al proce�sso, alaune 'informa1< 1ioni, 'ci� non lo 1.?incolerebbe nvenomameifJJte nel giudizio circa la necessit� d,.ei dooument'i oggetto dell'inform:.aziolfl!e, nJel Cffiso di itna successira f} for-male ista'YIAZa mi esibizione. Tutto oi� pre�messo, � in ogni caso indubbio ohe all'obbli,go d:ella Pubblioa Amministrazione di fornire le informal<!ioni non corrispon�e un diritto soggettfoo delle parti ad averle. La Oom1missione delle assemblee legislative aveva propo.sto ~na norma, eispresisa, che sanoiva la iegivtimit� �el �rifiiito d:i ri::rpondere da parte della Pubblica Amministra~don{J (Atti, verbale n. 28, p. 275). Sebbene la proposta nom Sia s'fata accolta, risulta evidente dalla relazione del guardasigilli che ~< la norma (dell'art. 213) non impont; un obbligo� coercibile, e pcrtafnto l'Ente pubblico pu� sempre ri. fiutare lfJ informazioni, quando rite'Kiga che possano essere nocive al pubblioo interess.e >>. S'lk tal punto i commentatori s�ono presso ohe unanimi (Andrioli: op. cit., vol. II, p. 109 con richiiffimi d.ello Jaeger: � Dfritto >>, n. 22&; Giudiceandrea: � Guioo �, p. 137; D-'Onofrio: � aommento �, volume I, p. 213, n. 494; Satta: � D'ir. proc. civ. 1>, ea. 1948, p. 208, n. 391 Red�nti: �Dir. proc. civ.�, ; ed. 1949, vol. I, p. 357, n. 116; Zan?tUcchi: �Dir. proo. civ. �, ed). 1947, vol. Il, p. 76, n. 97). E' opportuno aggi1l,nqere che la valut(J)2,ione del pubblico interesse � insindacabile, s� ohe neppure nel ca8o iJ,i una ilfog?�tt'�ima richiesta di informazioni alla PubbHca Amministrazione oome parte, il Giudice potrebb.e desum.ere dal rifiuto un qn1a.Zsiasi argo'miento (116 c. p. c.). Pei� complet�alt'e qu.esta mo4estro nota si rile'l:a, infine, che la aorte Suprema ha, in precedenti sentenze, ripetutamente affermato la insindacabilit�! della valuta~ione� d;el Giudice di merito, nel1' egercizio della facolt� prevista dall'art. 213 c. p. a. (Oa.ss�. 22 marzo 1949, n. 630, � Giur. aompl. Oass. aiv. �, 1949, vol. XXVIII, p. '1485; aa.ss. 13 dicem.bire 1948, n. 1881, ivi, 1948, vol. XXVII, p. 791; (Jass. 17 luglio 1947, n. 1143, ivi, 1947, 'l70l. XXV, p. 425). Oori la soote'nza arvnotata, la aassazione ha invece ritenuto, a nostro avviso gi11stamente, di poter compiere tale sindaoato. Un siffatto riesa:m�e dell'attivit�! del Giudice di m�rito d.a1 pa;rte della aorte Suprema appalf'e, invero, del tutto legittimo, ogni qual volta il Giudice rich�eda le informazioni se1~a eff�ttiva neo�ssit�, o sostitiiendosi alle parti nell'ad'empimento dei rispettivi oneri probator'i, o avvalendosi illegittimaJmente di tale facolt� nei confronti dell' Amm.inistrazion� com.e parte. (A. Chicco). ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO DEMANIO -Demanio militare -Concessione di terre incolte -Inammissibilita. (Com.missione per la concessione di terre incolte di Roma -Decis. 6 apri . le 1950 -Pres. ed est. : Pascalino -Cooperativa Agricola Rinascita Agricola contro Ministero DifesaEsercito). I. beni appartenenti al Demanio dello Stato od al patrimonio indisponi�ile non possono essere oggetto di provvedimento di coneessione a, cooperative agricole, ai sensi delle leggi vigenti sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate. �La motivazioneJ s�o bria ma preoisaJ della <teoision(} suesposta dice testuaZment�e cos�: <e ����� trattasi evi{J;entemente di berve patrimoniwZ.e indisponibileJ sw aui non pu� ooJstituirsi d'iritto alcwno se non nelle form.e e coi limiti previsti dall(} leggi speoiali ohe rego~arno l'impiego e la destirnaz1ione di quei beni�. ��La Commissione non pu� qu�indi oonced(}re i detti t.erren.i perch�, se lo facesse, im1muterebb-e la iJ)est"inazion� �ohe ha inteso dar'Vi la Pubblia:a A1nministraziane comi una discr(}IR,1ionale valutJ.azione <tel pubblico interesse ad essa soltmnto riservata i>~ ESECUZIONE FORZATA -Pignorabilit� del denaro esistente nelle casse dello Stato -Amministrazione Ferrouie dello State;. (Tribunale di Messina 8-17 novembre 1949 -Ferrovie dello Stato contro Abramo Filippo). � Il denaro entrato nelle casse dello Stato, comunqu� proveniente, e di cui non � stata preven1tivamente deliberata la� specifica; destinazione ai fi.ni particolari di pubblico servizio, pu� essere oggetto di esecuzione forzata non essendo idonea a giustificare l'esclusione dall'azione esecutiva la generica destinazione delle somme riscosse e custodite nelle casse dell'ente �. Riportiamo integralmen�te la breve mo_tivazione in proposito : �e< Il problema, poi, non va posto, oom(}: si pret� ende� dall'appellante, in r:e:laziorne alla potest� d�l Giudice �ord.inario nei �confronti della PubbUca _4:mrninistrazfon,e. le cui interfe-renz'fJ trovano base a� terni.inali osta;ool-i nelle norme sul contenzioso amministrativoJ ma in rflazione a'i prinaipi generali di� dJi:ritto comune, limitati t�ttavia, per i partiaolar;i fini oui � adibito il den1aro d(}gli Enti pubblici in genere, dalla preventiva in.dagine S'lilla destinazione di esso, prescindendosi da,Ua provenienza. Oi� posto, � principio wn1animmmentf aoeolto ohe l'�secuzione dei creditori dello Sta:to non pos8a av'ere ad oggetto il denaro c1he l'Ente a sua volta accredita ita.i prop1ri debitori a titolo tributario oppurf} pubblico sicoh� tali orediti aevono ritenersi impignorabili tanto prresso i oon.tribuenti qitanto presso l'esattore prima ohe il denaro, che md essi si riferisce, sia1 8tat�o riscosso e versato nf3lle oasse dello Stato. E oi� perch� il sfrvizio dii riscossiune dei pubblioi tributi non abbia a subire d<Jviazioni od intralai ;nlocirv'i allai. regolarit� ed al suo buon andamento. Quando, per�, il dena;ro, oomunqu(} provenvent�, sia eir&t'rato nelle owsse dell'Ente e non � stato preventivamente deliberata la sua specifioa df3stinazione ai fimi partifoolari di '{Ylibblioo servizio, il <tiritto� dei creditori ohe su di .e1s80 trovano la comune garanzia non pu� so1frirf} pi� alcuna limita:<:iome, dJarppoiah� la generfoa destinMion1e, ai fini di pubblico 'intere8se, delle som�m.e, ri8oOS8'e e c1tstodite nelle omss1e1 del[' En'te, non pru� ritenersi idorvea, aJd avviso del Collegio, a giugtific(J;r:e l'esenzione dalle aZio'ff/!i e8ecutive; anch(}, il pagamen1to dei di3biti essendo cornpr�so tra i fini predetti, come �, dJel r:esfo, oomprovato dagli st.a.nziaimenti all'uopo. effettuati in bilancio, ed ril cui oonipleis,so 8istem.<J; di ero�g�a1 zione r(Jlst�a eistrarneo� il pirivr�,to ohe, attraverso l'1e0se<YUzione coattiv.a siti beni patrimoniali d�ello Stato, ha ben1e il wirUto d'ri vedere r(}l.alizzata senza ri~more e burocratici intrafoi le proprie ra1gioni crf!'<ditorie, quali chf} sieno le font:i di essie ed i titoli in base ai quali prooerl�e. �. L<J; senteniza del Tribunale aprpare contraddittoria in quanto, dJa1 uni lato trova dei mot:ivi di impignorabilit� nella destinM,iio_ne dfflle 8omme,. mentrf} dall'altro risoontra questi motivi nf3Ua. proveniMvza d0eUe 8omme st<esse. Inlvece, il mot,ivo p1rin.cipale, se non unico, d;eUa impignorabilit� dflle so-m:me anch(}' proveni�nti ifo tributi r1;on sta nella-provenienza d).elfo somm,e risoosse ma ne.lla d,estina1z'io�n1e di ess'e ai ferii 'JYU'bblidi. E ci� pf3roh� le somm(}' detenute dall'esattore e provenienti dalla cont\ribuzione tributaria so11;0 gi� state de8tiwa.te al soddisfacimento di fini pubblici onklle co11A8entire <ihe esse po8sano (;}sser oggf}tto di eseou,.zione da parte-�de�l privato, oltre oh� ritenere ammissibile un sis'lema d',,i-ero-gazione �el d.enaro dello St.ato non contemplato itailla legge positiva, oost�ituir(}bbe imp(}dimento e intralcio� az.ia att.ivit\� dl�l'io StafioJ � <J.he non ;;:::; �i J -83 (J!l)rebbe modo di soddisfaJre i bisogni pu�bbUcl� e pro1J00derre. ai pubbliai sierrvizi <lii quali le somime pignorat� erano d�stin(J;te. Il problema della pignombilit'� e insequf)strabilit� delle cos-e co1n destinar.a;iO'ne am,rn:inistrativa � in funzione iJ,el divi(!to posto alla a'Utorit� giudizwria di modificare l'atto amministrativo o di sindacare l'esercizio del potere. disorezionale della Pubblica Aniministrazione. La que&tione �. stata risoluta, dallm giurisprude. ma, n1el s�[nso de~la as�s\oluta 'imrpignord!ibiUt� p�r quel che attiene agli immobili (Cass. 6 aprile 1932 in � Gi'll!I' it.a1l. �, 1932 1-1-717 Cass., 12 gen. naio 1932, in � Set�t. Oassaz:. �, 1'932, n. 43, in �Oons. Stato 4 m1awzQ 1398 in � Giur. !tal. � 1938, III, n. 159). Per quel che riguardia i mobili in1 conformit� per altro alla precisa nov.ma di legge oont(}nuta nieWart. 34 de1l rego1lam1en.to' (1regio dec,reto 23 m.arzo 19,2'4, n. 827) all� norrn,e suUa Contabilit� genera1le dello Stato ch� vieta che gli oqgetti mobili possa-no essere d.ati in pa1garnen1to ai cre.ditori dellQ B�tato, la giurispru:denza quantunqu,e non vi sia stata da un v1ent�nnio a questa p.arte, a.lc111nia deoision.�, della Oassaiz., si � orientata nel senso della impignorabilit� (si v�da sentenza Tr:ibunale di CMe:tj, 28 giugno 1933, inedita, e pass�ata in cosa giudicata, res�a in 'Un g:iudizio svo,ltosi nt1i oonfronti dello Istituto Nazio'Ylia.Z.e delle Assfourazioni aJ.d istanza di tail Pol�fori creditore pll'ooedente �i�n v1ia esecvu,tiva in � Relazio'ne Avvoc. St'ato � 19301-194�, vol. I, p. 383 e seguenti). Per quel che attiene al denia-ro la qu�stio~e ha presentato quafohe incertezza, per.ch� uri,a parte d�ella doUrina recente s�rnbra ori�n.tat:m verso la pignorabilit�. (v. Zanobini (Corso di Diritto Am� ministratirvQ, vol. II, pag. 120) e Vitta � Diritto A.mminiB'trativo �, vol. I, pag. 273). Riportia.mo integralrnente la breve traittazione. rJ,,ello Zanobin1i in proposrito : � si � domandato s� sia pignorabil.e il denaro gi� ver8'ato 'Yl!ezie ca�sse dell'Ente pw,bblico. La risposta deve ess�re af fermativa ai co.ndidone eh e la oaB'sa ove il denarro si trova non abbia ima d1estin'azione specifica, sia cio�. la oassa genl}ral� dell'Ente. (per es. il Co m'.Wfl,e). A questa esecuzio'fl;e noin si oppone la de stinaziowe che i./;e,z d1enaJro � fatta, dall'ente. pub blico cqn il sii,o bilancio anrvual�: a parte altre. considera~ionli sul V'IJ,lore di questo dooupiento, sta il fatto ohe tutti i bilanci oontengono urna parte destinl(J,ita al pagani.elfl,to di sornrrne dovute per s(}n tenze giudiz�iali; quando questa, rubrica manc1~i vi � semprf! nel bilan1cio una parte indifferenziat'a, d'etta � fondo ris�er11-a per sp"}se implf'evist-e � alla qual,e l.'esec�uZ'-iQne pu� essere riferita senza con traddir'} ai principi della legg�e su,t conte'fl;Zioso a1mmini8'trativo >>. ,� Tittto ci� per gli Enti vubblici in genere prosegue lo Zamobini. Per g'li e'fl;ti minori pairticolarmente per i comuni e per le provincie uno spe�cialu vrovv�dAme'fl;tO amministrativo pu� teiner� luogo alFesecuziqne giudiziaria secondo l'articolo 104 della legge comunale e provinciale; la Giunta pirovinciale amm.inistrativa, qualora1 gli a1mm.inistratori dei du� enti trascurino d'i prov ve1dere alle spes� obbligatorie, pu� procederf! di ufficio alla collooazione di tali spese nei rispettivi bilanci ed arnche alla spl}dizione dei relativi mandati di pagamen1to. �In base ai tale dispos�izione, ohi abbia ottenuto sent1e'fl.oZ�a di. condanna contro imo degli fJ'fl;ti anzidetti pu� rivolg�re alla Giunta provinciale mmministrativa una dirroarnda peroh�. qu�st.a pr:o11-veda di ufficio� alla soddisfazione del suo credit'o >>. E a t�wl.e ultimQ proposito, aggiunge: in nota lo Zanobini. � Questo prooedim1ento � obbligatorio per. il privato (Cons. Stato 24 marzo 1943 � Riv. D.ir. Pii,b. �, 1943, II, 259) >>. Qwe1st'ultim.a nota � quan1to� ma,;, preziosa.i po.foh� distriigg� co11ipletament� quanto � affermato ne.Z testo. Se � Qbbligatorio infatti per il privato ricorrere alla Giuwta armrn,,inistrati'l)(J) contro il rifiuto rJ;eUa Amministrazione di prro11"'Vedere ai spese (mancata sp�dizionfl di mandati, o mall'llaato .ademp.im�:ri.t'o' di atti obbligatori per legge: dice l'arrt. 104 citato), perch� qu�lla provveoo in sua veoe, � e.vidente eh(} non si possa proce1der�_ ad; eseouzione mqbifiwre sul denaro del. Oorn;une. Ma procediamo oon o'rdiwe : � . L'A. d}u'fl;que, sitbordin>OJ la pign1orabilit� del de naro ad una oondizione ch� di per 1J� non. esclu�f}, ma rafforna) il conoetto di initisponibilit� del denaro. La co.ndizione ipotizzata dallo Zanobini, � � ohe la casS1ai ove il denaro si trova 'Y/;On abMa una destinazione specifi.oa, sia cio� la cassa gf! ner:aJlf!. d!�ll'ente (per e.s. del> Oornrwnre) >>. E' rioonosciuto dttnque chlff, ope il d'.(}naro ab bia una de8'tinazione, nessuna pignorabilit�, sia possibile.! Ma lw condizione per q~el ohe at:tie'fl1� alla Ani ministrazione dello St.ato sf!rn,.bro alquanto im precisa poioh� il d1e%wo in s� e per s~ oonsiderato come mezzo universale di s�c(1f1)1)bio,, 'fl;ella sua qua lit� di moneta cartacea o me:tallfom � s�mpre in d'ifferenziato, n�on ha mai u'fWt destfoazione spe cificai, �in qualunque c:wssa (recipien'ff�, cassetto, cassaforte, caimera blindJarta, eoo.) si trovi, onde ast�r:a-ttamente considerando dowebbe e.ssere s(}rn pre e in qualunque luogo pignorabile). l'elemento ohe incide sulla indisponibilit� � proprio la de stinazio1ie della pianeta ailla sodd.isfa~ione di bi sogni pubblici, il che implica per s� una dr}ter minazion!J amministrativa che toglie al denaro qualsiasi carattere dii. indifferenziazione, Per altro per soddiisfaire la con1dizione co'fl;8i derata dazi'A.) itovrebb� verifioarsi l'ipotesi di d).enaro prubblicQ (p�rch� arppartenent� alla Pub blioa Amministrazione) non rfostinata alla soddi sfazione d.i bisogni pubblioi i1l ohe � assurdo e oo8titu:irebbe una contradizione ohe toglierebbf} al denaro �la qi~alit� di bene s-triimentale. E nep p:ure in t'ale caso. sarebb� possibiie covnside rarlo impignorabiie poich� la pr.ecisa narma di legge contenuta; nell'wrt, 34 del Regolamento� sul- lm Oontabilit� dello Stato su riaordato vieta lm assegnazioni,e di cos,e mobili dello Stato ai cr~d~~ tori di esso. ::m:,,mazw,::&:::::&& &.::: &::::: &* -84 Inoltre l'ipotesi di una cassa ove il den<11ro si trovi s�nza destinazfone sp�:<Jifioa p,on si verifica n� nf)lla ammim..istrazione d.egli enti autarchici) n� nell' A:nvministrazion.e. dello Stato. Infatti an che. arrllp'beSs�a negli en:ti autarchici territoriali la esistenza di una cassa c(3ntral53 come per l' Apiimi wistrmz�ione dello S,�tato (oircostarnt<:a olie, nori-sem.� pre si 'V'erifica), potendo 'Jl Oornun� aver� dei teso rieri speciali) f}stranei alla Am_ministraz�ion~. OQ� munale a (!U.i 6 de/e rito) per 00111Ven-zion53 o per legge, l'esa,zion(3 ~ i~ pagam�nto delle sp�se comu nali (art. 92 de,lla t(;}yy-e comunale. e provinciaie) il denaro cont�'n)uto. m detta catssa � destinaJto a sopp�rir<,J, ai biso.gni della Am1rnw11istrazione Pub blica. Per quel ohe attiene all'Amministrazione df)llo Stato deve, rilevarsi� ohe il sistema eh� 6 alla base di tutta la gest'iQn� .aniministrat'i'IJa-jinan.zia;ria� 6 q�ueUo de_lla unicit� di bilancio ~ di ca.ssa il quale oomporta la formaz.ion�} di Ulfl, quadro wn1ico delle entrat53 e u,?i qu,adrQ unJicio per t�. spese e. no�n la separazion.e ft(3lle e,p,trate �, del/.e spes,e afferenti un d�tefm�inato servizio da qu53lle, relative ad w.l.� tri ser'IJizi) onde anche per questa1 considerazione ne d(3rii'a la imp1oss�1bilit�,. <};ella es'istenza di una rnassa di denaro in,differ(3nziata senza. destinaz.ion �. 'spe,oifica. La. suddivisione d,�l bilancio in tanti zrrospetti qua,nti sono i rrv:inisteri, 6 derivata da rafji6ni di opportunit�) att�inenti alla form.az�io,ne e approvazion�e deWwnioo bilaneio di entrata e) . id�atmente) dell'wnico bUanoio di spes.w) e,d essa percj� non ha alcunw influenza e rilevan~a swl principio della unit�. di bila.ncio e di cassa a oui il bilancio slft8SO � info.rpw,to. Allu stesso. !principio � subordinata .l'attiv�it� finanziaria degli e,nU autat'chici) onde_ n,on sem /Jra ohe si possa parla�re dell<t esistenzai nf)lle oasS�e d(3gli Enti pubblici di denaro che non abbia gi� a11"'Uto Q non abbia la sua d�estinazion�, ammini strativa.� Poioh� ta�le desti'nazio.ne si appa1l(3sa attravef'so U bilancio. non 8'e11ibrq, che si possa pr�Scindere dall'esam� del contenuto del docum:ento il cui valor�, nori � W(nicam.e,.nt�. � solamente con,tabilc, derivando esso ogni possib.ilit� di attuaziQn!f. da una norma che ne sanzio~a �.ai validit�: la legge del bilane-io. Circa il valor� giu�ridico di qiiesta si � m.olto di� scit8So eonie � noto) attribuendole la dq,ttrina tra� dizionai.le valore <ti .legge form,wle) ,ma non 6 a dimf}ntieare ehe la aottrina1 pi� recent.e ~ p�err altro_ larg�ament(3 seguita� -riconosce alla lf)fjge il!el b.ilaneio il earatt�re di << legge integrale, di organizzazio1w � in quantQ << pone le basi giuri diche d�lla azione deUo Stato.�, dalla.i quaie � de rivwn10 effetti giuridici anch.e nej, confronti dei ter~i nei limiti segnati dagli stanzionamenti della legge del bilan<Jio rMl s.upre:n!Ao inter�ffSe dello Stato � (Ingrosso': � Dir#to. FinanZiariQ �, vo lume I, p<tg. 75). Per altro non sernbra nemmeno oonvincf)nto il ritenere la pignor:abilit� del df}nwro 'in considera� zio~e del fatto che vi 8iarno vooi di bilancio ri� guardantf, sQmme destinate al pagamento di s�n. tenze g11udiziali per vario ordine di eonsiderazioni. Prim,a di tutto rion 6 �satto ohe nei bilanci vi sia �una particolarre V'Oce o capitolo avente qu'} &to partioolt�re oggetto. In s�co'ndo lurogo q_.cco.rre tenerfJ. d.islinto l'impegno di spesar, ohe pu� defowirsi l'obbligazione, dello Stato di pag(JJr.e �una so1nrn.a q�ualsiasi) dal fatto del pagamen.to. Or pe_r l'art. 273 del rogplamerito e per l'arrt. 47 della legg�f} sulla co'ntabilit� costit'IJ). isaon.o impegno ie sp�se in essi articoli ind�ioate e trai �sse non vi 6 affatto tCina voce riguar.dante ur~a spesa per il pagamento di sente.nzie gfo. diziali. E' pur vero chQ il d�tto artic'Olo 273 (regio decreto ~3 m.aggio 192�6�, n. 786) dlispone) alla le�ttera O) che cofftituisoono imP,egno sui r�ela�tivi fon�di di co1mpetenz.a de}lreseroizio1 df)l bilanoio_ � l� spese di giiistizia anticipate sui fond�i df)lla risoossfone pagate nell'Wlmo d.ai oompet�enti oon tab.ili a norrna di legg� )>, ma tali spese non sono quelle a oui 'l.lin ramo dell'Amministrazion� deUo Stato pu� �esse�re condannato in conseguenza, di un giuaimo c1ivile) fo quali eomprendono sorte ca.. pital�, interessi) rimborso spese giudiziali) competenz �e proouratori�. �e onorari di wvvocato) ma le spese di giustizia penale e c1tvile_ oh,e oecm:ro.rio alle person� (J,(l'J'MJn.f)sse al gratwito patrocinio (Rostagno: � Contabilit� d�.Uo St:aio �, vol. Ili) pagina 110), spese) ohe le_ tariffe penale e civile, s�tabi.liscono tll!ssativwmente pe1� natura ea atfninwntare, il oui paga.mento vi�ne .~ffeUuat:q_ dai Procuratori del registro (art. 278 e, 454 r(;}g, predetto') dietro ordin,i o. weer:53ti emanati dalle competenti Autiorit� giudiz,iario) l�. quali) giova ricordare n(}Ua emissione di tali provvedirrienti no!fl,. agiscono dell'eseroizoio di una p1Qtest� giurisdizionale ma semplicernent53 di un~ funzione <Mmmin:istrativa. lno'ltr(} es<J;rn,inando il modo ai pagamf}nto delle spese impiegnat.e � da rioordare che il pagamento pu� effett'IJ){1rsi solo r1;ei rn.odi voluti dalla: legge sulla Contabilit� generale d�llo Stato e df)l r(}lativq regolamento <3 eio� (art. 54 de,lla. legge, articolo 278 regO'la,:nwnto): a) oori assegni a fooore dei creditori tratti sull'isituto bancario incarioaito df)l servizio d.i tf)sore. ria; b) con apertrure di eredito a fav�ore dei fiirnzio. nari delegati) ecc.; � e) in base a ruoli per le spese fi.ss.e � O�O'� stipend'i) pensio.ni ed altre di importo � scadenze d1eterminate; d) m.ediant� ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. QUf.JSte forme di pagamento si sost.anziano in una serie di provv�dimenti ed atti amministrativi rigorosame.nte det(}rmdnati dalla legge (} dal regolamento i quali per altro non prevedono che aUa A.utorit� giitdiziwria r�ell'es(}reizio del potere giurisdiz�ionale sia eonsentito di sostituirsi agli organi a cu'i la legg:e ha d,.emandatQ di or�inare~ il pagamento di una somrna pur a.immettendo che dplla relativa spesa esista annotazione di impegno nel bilancio. B.::::::::::::::::-:: ::::f.iLZ21L@%Thfu TI ,m, ,m, E fil fil -85 Non sembra, infine, ohe il cosidetto � fon4o di riserva per spese impreviste >> la cui vooe figura in bilancio possa. oonsiderar�si la massa. di denaro liquido 8'U cui possa. eseroitarrsi il diritto di pr�ti�vo in favorir:; di un creditore, siw purre for' ntto di titolo eseoutivo, powh� l' ar~. 4::1 aiell11, toggu sttlla contabilit� .dispone s� che .nello stato di pr!]visio�ne del Ministero deUe J!'inanze sia iscritto u.n, � fondo di ris,erva p!ir sp�se irnpreviste �, ma � necessari9 .tenere pres�ntfi oft,e tate fondo � d<?stinato a PfO'/J'Vedf3re alle_ f}ventnali d�fici�nz'!! I delle a;1:;segnll>Zioni pre-viste nel l!'ondQ di riserve per spese obbligatoriy_ o di ordine l<ti cui agtj articoli 40-41) fi one il detto art. 42 dispone espressarnente ofl,e � lrOi; pr�levazio.n� di somme da questo bilancio a capUoti nuovi h<J; tiwgo mediante deoreti reali (oggi presidenziali) promossi dal Ministero dellf) 11'inanz'e, lf3. p�ret�vazwni p.�r sorn:me siiperiori a L. 50.000 per ciasoun_ capitolo devono �ssere prooeaut.e da de.l'ib~wazione dei Consiglio dei Ministri J>. Jj)' QV'tdente dunq�ue che se il preleva1mento d_i so;.rivrne d<J;l fondo di riserva. per. spes�_ itnpreviste � subord,inato all'esercizio .ai tanti �. complessi attj, am�min�1strativi, 1wn � poss�ibile rit1;nm:e in alc;un 1nodo ohe la sf}nteriza g�iudiziale di condanna a,l pagarnento di una somma po.ssa. coattwarnent� f}seg�uirsi riferendo la eseo'uzione stessa al l!'ondo di riserva p!]r spese impreviiste in qu,anto �nn qualsiasi prelev�anwnto di. tal fondo nun p!U� effectuq,rsi che_ riei pi.odi fi. t�rrnMii volu.ti dalla legge ohe ha demandato alla Autorit� wrnminiistratw< L! la gestione e fes,eroizio del Hilancw dello Stato. Qu�sta. nostra tesi per altr.o non � difjor- rn,e daU'aooiso del !)uprf}mo Collegio (Cassazione 7 aprile 194 . .:C, � Uiv. D-ir. A:mim.iw. �, 1932) cita,ta anone dall' A. Il Vitta (vol. I, pag. 273) es.a.minando lo stesso probl,erna � dellQ stesso avviso_ dello Z. ma sotto altro angolo vis�uale ) ..egli aff�rma,, infatti, ohe pu� oonisiderar:si ostacolo alla pignorabilit� il solo evooto di um/.azion;e esecutiva su titoli di oredito cantati daU'ente pubblico... a tjtolo tributar'io) jur.~ pubblico mentre netta<m�nte ammett(} la pignora/ Jilit� Sf.JnZa roestrizione << ove, il denaro, comunq �ue proveniente da pubblici trib_uti sia entrato nelle cass� dello Ent�e. �. A nostro somrn;esso wv' V'iso il prinoipio della. pigno.rabilit� delle wmme csist�nti nelle oasse dello Staito e de:gU Enti pubblici non devQ esseri? esaminato in rapporto a;Ua Mta provenien?Ja, negandola ove derivi da un n�gozio o rapporto, di diritto tributario, affermandola r11egU altr.i oasi, ma in rel�ione all~ sitaA destinazion�, al raggiungimento, oio�, dei fimi f} servizi pubblici che lo Stato persegvu.e: nella sua attivit� a-mministra;tiva. N� basta; il prrinoipio della pignorabilit� del denaro solQ in rela~ionf} alla S'UX provenienza., oio� allf} entrate, urta contro il prin. oipio della � unicit� di bilancio !3 di cassa � che oome aibbiamo accennato presiede alla gestione finanziaria dello Stato, oltre ohe contro la, lettera � lo. spirito della legg.e attesoolb� il rf;!golamento alla legge s'ltlla contabilit�, allo art'. 219 considera entrata senza destinaz�ione_ alc11,,,n.a � 1 redditi, i proventi e cr<}diti di qualsiasi natura che lo Stato ha jl diritto di ris�uot,er-e, 'in virt� di leggi, decreti e regolap'ltenti o altri titoli �, e dispone che << tutte le. entrate � siano iscritte rwt /Jilancio d'i previsione. . La ctassqicazi�ne, la. a.ssegnazionf? di esse a.lliJ diverse amministrazioni che_ devon:o� owrarne l'aooertamentq e la riscqssione, la imputazwne dtei proventi ai vari oapito'li seoondo 'J,l quadro di otas; sifioazion~ annuat,e d?lleJ 1entria1tjti, cos:tituiscono dette nco�ssit� ed aUi U'lfl,teamente contabili ohe me_ntre no1�i, sono in, a.ssolutQ rapporto oon la. prov �enienza d?t dtenaro nori, possono a.ttribu�ire_ ad esso 'lfna q'uantit� permanente ohe di~tingue nettamente una, somma da $'altra. lnottre ancJi,e ad <J;mmetterf} la ~mpignorabilit� net s�nso vot'uto dall' A. non se_mbra oli.e sia risotu. to il probte�ma derivarnte da r(J)pportO dell'atto impegnativo d�l (fiudwe 001~ una 7orpira di pagam~ n.lo non soto diversa da q'uel/..-(J) voluta dalla tegge, ma d'{l; questa nemmeno prevista�. � 1t pt'Qblerna della pignorabitit� 0 f11t:eno del de r14ro dc.Uo stato o. a.eg�ti Jj)nti pubblici autarchici non 'Va <tunq'ue posto... in:. r_etazione, alla prov12ni_enza del aenaro stessQ Q ailla sua d�estinaztone, ma. in i:etazione a1Ua potest� del Giu.dioe nei confronti della I'�bblio:a Amministra.z�ione, La spesa p.bblica. � distribu~1one �i ricchezza collettiva e da ci� deriv<l!. il rigido S'isterna d.i ri,orme d-i controlli posti dal legislatore alla attivit� amrn:inistratwa con le_ nor:,me su.tla Uon.tabilit� yenerale d�ello /::i�tato. � l./osserva1iza di queste 1iorrne ~ ins�gna l' Jngros1: 10... in I debiti �{lllo Stato � Riv. 1Jvritt. p1ubulico. J>, 1933, art. l, pag . .::l3~ -e di questi oontrolli apre_ fm l,ad�ern1pJ,mento del'ta,1 prestaz�ione da parte del crreditore e il pagamento del. oorrisp�tlWO da part�e de�lo Sato un intervallo eh~ � coperto. dagli atti oh(} l' .Almministrazione_ oomp-,ie p�r la esecuzione de,l Biiarnoio : durante questo rntervallo non esiste ancora �_ebito -dello Stato >J. JJF prino,ipio inforrnatO're d;el diritto finanziario dello Stato olve spese di esso passano attraverso �i lre stadi fo.ndamentati : impegno, liquida!l.ione, 01�inaz1one e pagamento (art . .::l70 rt:gol�.) i quali si comprendono e si sostanziano in una 8eri� di atti amrninistmtivi talvo'lta, anche complessi. Irnpegno -pc_r oomune senso df}llw, dottrina -cost �ituisc�() cc f,cstrins�ea.a.z.iovntJ" deUa facolt� o/te la legge del b'ilanoio conferisce al Govern,o di erogare le sowm� in .e~so sta1nziate � (Giannirii, cc Contabilit� d�llo Stato �, p. 322) e l<J; legge di oontabil'it� stabiUSoe, per CWS'()IUna categoria il diverso mome'nto in cui l(l! spesa devi? riten(!rsi �'!'fl� pegnata (art . .273 rcg.). Liq11idazio n�, � l'Qperazione oontabil� di ordine interno in cui si det�e1�mina nel suo preoiso amrnontare la somma da pagwr:sf, al oreditor�. ed essa d!]ve_ essere effettuata oon l'appoggio a�~ titoli._ e documenti comprovooti il diritto wel crediton dello Stato., compilati nelle forme del r�golam�nto di contabilit� e da qu�lle relativi. ai singoli servizi (art. 277 reg.). ::ili@.:::::::::Mlli'.hl ~'.i:mmn:n LLl :::::ITTW..&ii&H T27Z?TF%i -86 Ordin~ione e pagamento consiste nella emission~. del relativo titolo di sp;esa e cio� negli ordini em_essi da funziona;ri all'uopo delegati, agenti Qrdinatori diversi da quelli ohe_ esegiwno la m(];teriale consegna; ai singoli creditori, in appilicazione df}l principio ohe la funzione well'ordinar~ deve f}sser�. eseroitata da persona �iversa, da quella� cui � attribuita la funzione d�i pagare (art. 76 aeua legge). Ora alla fine d?_Uai indagine1eh� ci siaim_o proposti � neoe8sario <}sa.minare se il titolo esecutivo costituito da un giudicatu n<}lle mani iti un cr<}ditor1;; dello Stato, possa considera1:si sostitutivo di tutt�i e t,,,e o anoh.e di uno. solQ dei tr�. atti in cui si sQstanzia l'attivit� a,:iwministrativa dello Stato nella erogaziorl,{J dellg spese. La risposta non pu� esserlJ. eh� negativa. Molto acutam:ent�e osserva l'Ingrosso in proposito (I debiti dello Stato, op. cit., pag. 23) che se l~ liquidazione � operazione di ragione_ oumung clbe ha luogo ne_i pagamenti tra privati e potr<}bbe essere co1npiuta anche_ dall'Autorit� giudizia11:ia con l'ausilio dei mezz.i istrwttori del sistf}ma prooedural.e comfUll1;e, non � tale. l'irnpegno. �Scavalcata qu�sta. prima trinc<}a l'Auto'rit� giudiziaria rie. incontrere_bbe .un'altra pi� interna dav1v�ro inespugnabile,: la necf}ssit� d,ell'im � pegno. L?impegno � l'atto .esviu�sivo e tipicQ df}ll'or< Unamento gi1widliioo della jirnanza pubhlioa, e la sente~a di condanna no'n_ pu� sostituir�. it decreto d�l ministr.o eh.e impegna una spesai �. cc Ad ogn:i ~nodo -<!ggiunge l'illustr:!J, giurista indipendentmnente dalla neoessit� inderogabile dell'impegno la sentenza del magistrato non potreb> be far conseguire al ored:itore in giudtiz,io l' oggetto. d�lla sua domanda se n:on fosse intryrata da un. g,tto am1min.fatrat�ivo :. aio.�. il titolo di spesa. La sentenza n,on pu� costituire. titolo di spesa. che � ordine di pa.gwre fatto all'ufficio pagatorf} dal ministro, un:ioa autorit� che abbia potest� di comando sugli uffici pagatori (art. 417 reg.). La. sf}ntenza iti condanna al pagamf}nto1df, una som,ma a cwr:ico dello Stato quindi non pu� f}sseru 'fl'l!(J).te-rialm.ent�. e8Jeguita oon fo spos<s,ess:a.,rn1eni,to dello Sta.t'Q debitore attrib.uendo al creditore il d�naro oh!} si trq,vi nell� sil,e casse, poiaht� in tal mod.o si avre_bbe una manifesta so~tititzione della attivit� giurisdizional� alla attivit� am~inistrativa ohe f!-On � consentito d,ail n.ostrQ diritto positivo. La 8e.ntenza di condanna wl pagamento di una somma a o�arioo della Amministraz�iQ.ne non ha ohe un valorf} psioologico, in quanto pone alla Am min.istra'ZiOnf} f,l dovf}�re giuridico di ottemperare ed !}seguire l~ pronuncie well'Autorit� giu,diziaria, �ma l'Ammini8trazionfi non pu� e_ssere. materi. alment.~ ast.'retta aZ:l�, es�equ,zf;orne, allo ~tesso modo che in .tfn r.apporto tra privati pu� il debitore inadompiente �ssere costretto ad eseguir:� in forma sp�cifioa la SUai obbligazione. Dopo l'entrata in 1Rgore della Oostitu:9ione la questione dolla �se1cuzione delle sentenZfi di condanna dell' AmministraRJione d�Uo S�tato a'l pa� gamento <U somme, si pone anche ital purnto di vista del rispetto d�ll'art. 81 della Oostitw:iont medesima. Ed inivero, esclusa l'ipotesi ohte la Ammin �istrazion� non :i;oglia e'lf!'.ettere il mapAtato di pagame_nto dellai sq,mma aUa quale � stata condannata., la mancat,a e�sf!oUZion.e. della sentenzn potrebb,e dipendere solo. dal fatto. che_ nel bi~ancio non risulti stanziat<J,. la sorwmq, 1Jeof}ssarria per l'esecuzione. E ci�, .o perc1h� l'apposito gapitolo fossg: O'r:'ntai e_saurito, o, p�roh� to. stanziamento mancasse de.l tutto. Ora, in. qu,esto caso, per dare esecuzione alla st:ntenza, si dovrebbe ovviaqnent.e disporre UWJ, s.pQsa non prevista in. bilancio : oi� ch�, ~econdu l'art. 81 della1 O'Qst'ituzione, non solo devf} farsi per leggp, ma, ta iegge deve, nel disporre la; spesa, indioare i mf}zzi per farv~ fronte.�.. !$i tratta, come si Vfide, di un vincolo post.o. dalla Costituzioni; allo ste_sso l�gislatore, vincolo. che non pu� manoare di agire oon maggiore forza ne�i conjronti a,i qualsiasi altro potere d<ellg Stato,. w,l qual� non pu� es.sf}re consentito wi otten�re cQn i m.ezzi ad esso pl}ouliari (sentenze, procedirnf}ntf, esecutivi), quello che. non. pu� ottenere riemmeno il l�gislu. � te.re con la legge. � Riepilogandq, il nostro� discorso, sia. nell'adeim,pimento di q,bbligazioni contrattualj, passive dellu Stato (intl}se 001nfi obbligazioni av<J.nti per oggetto il pagct,mfinto di somme di denaro) sia 'IJ-el.l aderrn.pinwnto di obbligazion~ extra contrattuali. o :ex uelicto (in cui la .determirui,zioti!l della somma d.a pagar.e sorg� all'infuori del prooedimento c9ntaDite e di sp<!_sa) il pag1amento deve avvenir� attrave �rso f,l sist.ema ar.n.ministratwo contab.il!J.. dfilla spesa pubblioa, secondo, il si.stem.a vol.to. dalla legg�. ohe rim.et te unicamente allai Autorit�. a.nwninistrativa, largament.e forn.ita di potfir.e disoreziona. te, i modi e. tf}r:rnini di ese.ouzione, dei pagam1ent- i stessi (h1Agrosso, op. oit., piay. 241). Alla eventuale_ Qbiezione chte p,otrebb� farsi (j,~ nostro assurnto, �ess�re cio� in ta~ modo il oitl.adinQ or�ditorft_ sprofV'Visto di tutela giuridica nei oonfro?iti della, inerzia de.lla PubbUca Amministraizionf}, an.che .quando sia in possesso di urt titolo e_secutivo d,i condanna al ,pagam1emo di somma oerta e liquida, rispondiam.o riloordand�o, ohe allo stesso mondo che contro la iner~1ia degli arrwl�i nistratori degli E�nti au.tatrokic~ territoriali come osserva lo Zanobi~i nfil testQ avanti oitalo � data pos8ibilit� di ricorso alla (J.iwnta Provi�n,. cialf} Amministrativa (art, 104 Legge_ oomunale e provinciale) .la quale pu� proof}<�erie. aua allocazion �. della. spe8a nei r�lativi bilanci e alla spcdiz_ ion~ de.i mandati di paga.mento, � data possi� bilit� di. costringere ~,Amministrazionf1 dello Stato ad uniforma1r8i al giudicato� dell'Autorit� giudiziaria mediante. ricorso al Consiglio di Stato in sede giur.i8dizionale. Il comma 4 dell'ar. 27 T. U. ,216 giugno 1924: n. 1054, delle l�gg'i sul Consiglio di Stato prevede la pronuncia di qu�sto : cc sui rioo~rsi diretti ad onenere l'adempimento dell'obbligo d�ena Autorit� (J)mminist'rativa di conformarsi in qwanto rig�aroa il ca�so deoiso al gi�dicato dei Tribunali che abbiano rioonosaiuto la lesione di un dirittQ civile e politico �. ,;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;i%0.-diiM:;;;; : ; nn:: :mm ::OOW� g I 7 :::@&l&&nn? 2 -87 Il Sindacato del Consiglio di Stwt'o ~in tal oaso nO'n � di sola fogittimit� ma anch� di merit�o, il ohe co8tituisce massimai la gara'l'llZia dei diritti del cittadino. La gi�U11�isvritdenz1a (])ella ffa[Yfem'(J) Corte ha seg �ttito_ tali conc[Jtti (vedi Cass. 25 rnaggio 1928 in � Giust. P.en. ))' 1929, 529'; Oass. ~ marzo 1929 (Cuccia contro Finanze Foro Amministrativo Jl118); Cass. 15 ma,ggio 1931 (in � Giustizia penale ))' 1932, Jl-209; Cass. 13 ottobre 1933 in � Annal. Diritt. e proc. pfJn. i> 1934, 447); Sez. Unite, Cass., 1� april,e 1930, Co'mune di Bianco Soc. Dalmine ed altri (in �Faro Ital. ))' 1930, p. I, pag. 983); Sez. Unite, Cassaz�. 6 febbraio 1936, Spadara Finanize, Conuun.e di Messina (in � Giur. Ital. i>, 1936, 1-1-222') con cui s� conferrnarva una sent�nzia dello stesso Tr�purnale d� Messina del 15 giugno 1934, con la quale s� afjermav'a non ,essere pignorabile n;errirneno il denaJro esistente nelle ciasse dtell'Esatt'ore; che ca;m'� noto, � persona fisiaa o giuridica� d�wrS:a d:al.l''Am~ini8tJiy.i~ione i],,e'lilo Stato. Recentem�nte nel s�nso della impignorabilit� ha pronundato la Corte di Cassazione con sent. 5 luglio 1940 (� Riv. Dir. Co.mm. )) 1941, Jl-132) confermando una decisione (])ella Oort� di ApqJ. di Catania ,2'9� maggio 1939 (ca'll!sa Banco Roma, Puglisi Mortellarro -Finanze). . Sporad�ohe devia.mani da questo gen�ral,e ind,irizzo si sonio a'l.l-ute da parte dtelle magistrature di merito specie per quel cke rigU(Jff"da l' Aimmdnistrazione Ferroviaria. In/rotti in causa Flo.reanirbi FF. SS. (Corte Ap pello d� Milano 3 maggio 1932 v. rel. val. oit. pay. 3&1-) si �ra rit�enuto_ ohe � ben�i degli Enti pubblici fossero sottratti alla esecuzione forzata, qitando la loro destinazione a�l servizio pubblico risultasse in modo positfoo e conareto e non quando_ potesse parlarsi dj, una, astratta pot,enziailit� di d!estinazion�, specie nei confronti d�l�t Amrnic nistraz�ion.e J11erroviaria attraverso l'attivit� d,ella qua:lc lo Stato prrsegwe foni d� inilole patri�moniale, mercantile o ind�ustriale. A tale co_ncetto sembrai si sia, att�nuta anche la Corte di Appello d.i Palermo nella� caiisa La Barbera- Fer�rovie del 10 novembre 1944 (rep. � Foro !tal. ))' 1943-45, p. 530, n. 20) la quale per� ha richi! esto s� che per la pignombUit� delle somme occorr�8se una; specifica destinazione ili esse al s�rvizio pubblico, non bastando la g�nerica destinazione, ma h,a giiistificato il suo assunto� "sullo speoia; le rifiesso oh;e il pagamento ilei flebiti rientra nei fini del p'rUbblioo servizio. Il Triburnale ili Messina nella sentenza aivnota'ta -pur �r.espingenrdo l� affermazioni ileliw Oort� di Appello di Milano e di Palermo sulla nalttra della Amministrazio'ne delle Ferrovie delio Stiato ~ sern,,bra che arbbia vo~w,to oondividtere l'avviso da loro m_anifestato in o.raine alla pignorabilit� d�el denaro dello Stato. Mm poioh� ne abbiamo amipiam�nte discus8o n1on � il caso di insistervi wlterio'rmente. Non abbiamo la pretesa di averie offerto discussion� esauriente o argomenti definith"i, ma riteniamo solo di aver portato picciolo ausilio� all(JJ risoluzione di un problema ohe ilnvvolge la afjermazio.ne di un principio giurisprudenzial�e che, per la sua d,elicatezza1 e i suoi imprrevcdibili sviluppi, merita pi� attento e approfondito �same. G. E. CALA.PAJ. --~ --------- && i : i &@lmrf &CL&&&&& ~Ffl&&Y&&C??Plliif&&&L4f>&&&fWWZ&lj RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI ."JONO ELENO�TI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIO�ZIONE SULL� e GAZZETT� UFFIOI�LE 1 1949 I. Legge 10 dicembre 1949, n. 1150 (G. U., n. 57): Modificazioni al Testo Unico delle leggi sulle servit� militari. -La. m,odifi.cazione consiste nello aggiungere alle ipotesi previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849 la cc vicinanza... delle frontiere terrestri �. Si richiama in proposito la leg&e 3 giugno 1935, n. 1095, sul regim.e speciale delle propriet� in zona di. frontiera. 1950 2. Legge 2 febbraio 1950, n. 66 (G. U., n. 64): Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1� luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali. -Rileviamo che nell'art. 2 di questa legge si prevede la pena di � detenzione � come aggiunta alla pena pecuniaria, in casi di particolare gravit�. Com'� noto, la pena della detenzione � stata abolita nel nostro ordinamento giuridico penale fin dalla entrata in vigore del nuovo Codice penale 1930. Si tratta evidentemente di un lapsus legislativo. Perch� questo articolo sia applicabile, bisogna leggere, al posto di cc detenzione �, la parola � arresto �, trattandosi chiaramente di un caso di reato contravvenzionale. 3. Legge 15 febbraio 1950, n. 72 (G. U., n. 65): Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei Comandanti di Porto. -La giurisdizione dei Com.andanti di Porto � evidentemente una giurisdizione speciale. Tuttavia, non sembra che la presente legge urti contro il divieto stabilito dall'art. 102 della Costituzione, in quanto non fa altro che regolare la competenza di una giurisdizione gi� esis,tente, e non crearne una nuova. 4. Legge 14 g~nnaio 1950, n. 77 (G. U., n. 66): Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico recuperato in Germania e restituito allo Stato Italiano dal Go11erno Militare Alleato. -Nessun dubbio sulla perfetta costituzionalit� di questa legge, la quale non lede in alcun m.odo i diritti dei precedenti proprietari. La esclusione dell'azione di revindica a favore di questi � la logica conseguenza del fatto che l'acquisto da parte del Governo Italiano non � effettuato a titolo derivativo dai proprietari .tedeschi, ma dal Governo Militare Alleato, il quale, evidentemente, aveva acquistato il suddetto materiale a titolo originario, per dirit+.o di preda bellica. 5. Legge 20 febbraio 1950, n. 78 _(G. U., n. 66): Provvedimenti tr�ibutari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro. -Si tratta della ulteriore sospensione dell'applicazione delle disposizioni relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in Borsa, ai fini della imposta di negoziazione. Nella relazione ministeriale � detto espressamente che la sospensione appare opportuna, essendosi alla vigilia della riforma generale del contenzioso amministrativo in materia tributaria. 6. Legge 23 febbraio 1950, n. 96 (G. U., n. 73): Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1� del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 226. -Si veda la Relazione in � Le leggi �, 1950, pag. 243. 7. Legge 6 marzo 1950, n. 104 (G. U., n. 75): Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e del decreto legislativo 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermit�, lesioni o morte per eventi di servizio. -Sulla opportunit� di questa legge non si pu� non convenire, ove si rifletta che con essa si pone l'impiegato dello Stato alla pari di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la risarcibilit� dei danni riportati per fatto ascrivibile a colpa dell'Amministrazione. �� La legge non contenendo norme specifiche i�� pro-posito � soggetta, quanto alla sua applicabi1it� ai principi generali in materia di successioni di leggi nel tempo. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.4 FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4 SOLUZIONE OHE NE bJ ST.4.T.4 DATA ACQUE. -I) Se la riserva di energia elettrica da parte di concessionari di grandi derivazioni di acqua a favore dei Com.uni rivieraschi sia facoltativa o obbligatoria (n. 16). -II) Se gli utenti preesistenti di una derivazione di acqua che restino sottesi per un certo periodo abbiano diritto ad ottenere dal titolare della nuova utenza la quantit� di energia in via continua o solo per il periodo in cui la nuova utenza assorbe effettivamente la portata del corso d'acqua (n. 16). ALBERGO. -Se la nullit� delle vendite di edific ad uso alberghiero senza autorizzazione derivi dal solo fatto della mancata autorizzazione o sia subordi nata all'altra condizione che l'acquirente dia all'edificio .una diversa destinazione. (n. 4). ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se il contenuto della servit� pubblica afferente ad un'opera d'arte sia limitato a quello del pubblico godimento (n. 12). CONTRATTI DI GUERRA. -Se possa considerarsi contratto di guerra solo quello nel quale si faccia espresso riferimento alle necessit� belliche (n. 11). DANNI DI GUERRA. -Se una procura a riscuotere indennizzi per danni di guerra abiliti il procuratore a. riscuotere anche indennizzi per danni da requisizione (n. 19). DEMANIO. -Se, costruita una baracca di legno, al fine esclusivo dell'approvvigionamento della legna e del carbone vegetale per la popolazione civile e per le forze armate, questa appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 67). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Se l'~rt. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di case ai lavoratori, preveda l'occupazione di urgenza solo nel caso che le aree debbano essere successivamente espropriate (n. 53). FALLIMENTO. -Se ai Consorzi agrari possa applicarsi la procedura fallimentare (n. 3). FERROVIE. -I) Se il concessionario del diritto di esclusiva alla pubblicit� commerciale nell'interno delle carrozze ferroviarie a mezzo di affissioni possa considerarsi leso dalla concessione fatta ad altri della pubblicit� a mezzo di diffusioni radiofoniche (n. 96). Il) Se le Ferrovie siano tenute a pagare la tassa per le immondizie per gli immobili di loro propriet� (n. 97). GUERRA. -I) Se i crediti per spese che si riferi� scano ad attivit�. svolte in relazione a beni sequestrati ai sensi della legge di guerra caduti in successione, negli interessi degli eredi come tali possano essere soddisfatti ai sensi dell'art. 304, n. 5, della legge di guerra (n. 106). -Il) Se dal rimborso ai sensi dell'art. 304, n. 5 della legge di guerra siano esclusi i crediti per attivit� svolta dopo la sottoposizione dei beni al sequestro (n. 106) . IMPIEGO PRIVATO. -Se possa considerarsi improduttivo di effetti giuridici il licenziamento di impiegati privati a soli fini amministrativi, effettuato dalle Terme di Montecatini o da Enti analoghi (Q. 16). IMPIEGO PUBBLICO. -1) Se la ritenuta cautelare stillo stipendio degli impiegati dello Stato possa effettuarsi anche per debiti derivanti da responsabilit� amministrativa o solo per debiti derivanti da responsa�ilit� contabili (n. 221). -II) Quali siano le condizioni per acquistare il diritto di essere collocato a riposo col beneficio previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (n. 222). -III) Se possa procedersi al collocamento a riposo con i suddetti benefici di un dipendente che sia morto dopo la presentazione della domanda (n. 222). -IV) Se al collocamento a riposo coi benefici suddetti abbia diritto un dipendente delle F. S. che abbia presentata la domanda dopo la emanazione del decreto di esonero per inabilit� fisica (n. 222). -V) Se ai dipendenti delle mense dei Dopolavoro ferroviari si applichino i contratti collettivi di lavoro valevoli per la categoria dei lavoratori albergo e mensa (n. 223). -VI) Quali siano i criteri da seguire per esperire azioni di rivalsa nei confronti di autisti militari responsabili di incidenti autom,obilistici (n. 224). -VII) Se il trattamento economico spettante al personale coloniale e gi� a carico dei governi coloniali sia, dopo la soppressione di quest.i, a carico del Ministero Africa Italiana (n. 225). rn ITITOE?E rrn == m iE@i -90 IMPOSTE E TASSE. -Se ed in quali lim,iti le ferrovie dello Stato siano tenute a pagare la tassa per la raccolta delle im.m.ondizie mrelazione agli im.m.obili del loro patrim,onio indisponibile (n. 130). MANDATO. -Se nel m.andato a riscuotere indennizzi per danni di guerra possa .intendersi contenuta la facolt� di riscuotere indennizzi per danni dipendenti da requisizione (n. 3). PENSIONI. -I) Se l'art. 31 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, possa interpretarsi nel senso che il termine di due anni entro il quale deve presentarsi la dom.anda di riscatto del periodo passato in aspettativa possa . decorrere anche dal giorno iU cui si verific� l'evento di forza m.aggiore che im,ped� all'impiegato di riassum. ere servizio (n. 33). -II) Quali siano le condizioni alle quali � subordinato il collocamento a riposo con i benefici previsti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 262, del 1948 (n. 34). -III) Se tali benefici possano concedersi anche a favore degli aventi causa dall'im.piegato deceduto dopo la presentazione delladomanda di. collocam.ento a riposo (n. 34). -IV) Quali accertam. enti debbano essere eseguiti dall'Am.ministrazione prima di pagare una pensione al genitore esercente la pittria potest� sul pensionato (n. 35). POSTE E TELEGRAFI. -Se il capotreno risponda della perdita degli �speciali� che egli abbia affidato durante l'esecuzione del trasporto postale ad un agente dipendente (n. 16). � PREZZI. -Se, dichiarate invalide le sanzioni amministrative applicate sotto l'im.perio della r. s. i. per violazione alle norme sui prezzi debba restituirsi la somm.a pagata a suo tempo o se questa debba essere rivalutata (n. 5). PROPRIETA' INDUSTRIALE. -I) Se anche nei confronti dell'Istituto Farm.aceut�co Militare possano applicarsi le norm,e per la tutela dei m.archi industriali (n. 1). -II) Se la sola aggiunta della denominazione cc pari � al nom.e comm.erciale di un prodotto brevettato valga ad eliminare la possibilit� di conclusione che � alla base della concorrenza sleale (n. 1). REGIONI. -I) Se una legge regionale siciliana che istituisca corsi per perfezionamento e specializzazione di periti industriali sia in contrasto con la Costituzione (n. 10). -II) Se debbano essere assegnati alla regione siciliana i beni di pertinenza del fondo culto (n. 11). RESPONSABILITA' CIVILE. -Entro quali lim. iti � ammessa la rivalsa dell'Amministrazione verso gli autisti m.ilitari responsabili di incidenti automobi� listici (n. 101). SINCACATI. -Se gli Uffici Stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse organizzazioni sinda~ali fasciste, possano provvedere al pagament� dei debiti mediante accensione di ipoteca sui beni facenti parte dei patrimoni stessi (n. 6). SOCIETA'. -Se possa110 applicarsi ai Consorzi Agrari, come a qualsiasi altra societ� cooperativa, le disposizioni sul fallim.ento e sulla liquidazione coatta amministrativa (n. 16). W&J?.JM .mm::::, dr 22%1;;; 2ZWG2&i&.&iWZ&fil'@.t&L2.&ii�M rnuzz U:U: iUWV iUW&P~Jlrn'. :::::::::::: &:&::::::::::::::::::::I mm:mmm::::::::::~:::::::&WWW ==m llliillNli& && MML T (6107128) Roma, 1950 -Istituto Poligrafico d�ello Stato -G. C. RWZ&faZ&WiJU.&i&i#.MM�.JZiJMJik&&.itt,,:Em ! ,,,,,:,::rnnwrn::11::::%i&&cli.iMM&�= :&Z&&:::::: iJi&iiiM.&M.&iii