ANNO III -N. 3 MARZO 1950 

RASSEGNA MENSILE 


DEtL' AVVOCATURA DELLO 


P'UBBLIClA.ZIONE DI SERVIZIO 

PUBBLICO IMPIEGO E DIRITTO DEL LAVORO � LIMITI .ALLA GIURISDIZIONE 
ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO 


SOMMARIO. -1. Posizione dei problemi. -2. La natura 
della ,giurisdizione esclusiva e l'art. 103 della Costituzione. 
-3. Limiti dell'impiego pubblico e della giurisdizione 
esclusiva. -4. Il ,problema dei rapporti di 
lavoro o di impiego privato con Enti ipubbHci. -5. Il 
criterio della disciplina del rapporto in luogo di quello 
del soggetto del rapporto: l'art. 2093 codice civile e 
l'art. 2129 f;tes�so codice. -6. Gli effetti sostanziali d�ella 
di:sciplina del contratto co.llettivo e la loro incomvatibilit� 
col !Pubblico impiego. -7. La ragion d'essere dell'art. 
2093 codice civUe: la organizzazione dell'impresa 
in contrapposto alla organizzazione della Pubblica Amministrazione. 
-8. Il valore dell'art. 429, n. 3 c.p..c. e 
la 'caduta dell'Ordinamento sindacale fascista. -9. Le 
obiezioni costituzionali alla competenza del Giudice del 
lavoro. -10. Conclusione. 

1. Il rpr1ohlleimia. dei Limiti della, giurisd!izionie 
esiclusiva �dJel Co!lllSliglio di 1Stato in rel:a.zionle ai 
rapporti di pUibblico impiego, � di nuovo v>ivo e 
attuale per il contrasto riaccesosi tra la giurisprud:
enz;a de] Supremo !Ooilllsesso Amlm.in~trativo e 
quello <i/ella 001rte Swprema,, e illl dottrina (1). 
N�el1]e ultime prt'onunide s�i a.ssiste come ad una 
<lii.sputa a disitalliz.a, tra due .persone 0he pa.rJa,no 
1in\gllla,ggd. divers1i, come se fossero interpreti ed 
espressione di due ordinamenti giuridici dive1~si 
e non di uno stesso unico ordinamento (1 bis). 
L'uno dei due soggetti del colloquio non valuta 
nel loro reale valore gli argomenti dell'altro e 
non si accorge di muovere da un angolo visuale 

(1) Per la bibliografia sul tema rinviamo al volume del 
GIULIANO: n rapporto di impiego con gli Enti pubbl'ici. 
economici, Padova, 1948, e agli scritti ivi citati, cui sono 
particolarmente .cta aggiungersi di recente quello dell'AzZARITI 
in ((Foro it. �, 1949, Hl, 97 e quello del LESSONA 
in cc Foro :it. �, 1950, ilII, 74 in senso opposto. 
(1-bis) V., ad es., la recente sent.enza dell'Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato 21 novembre 1949, n. 3, 
in � Foro it. �, 1950, Ili, 38 in contrapposto a quella 
24 marzo 1949 delle Sezioni Unite della Cassazione in 
"Foro It. �, 1949, I, 845 e da 'Ultimo con quella 13 gennaio 
19fa0, in " Foro it. �, 1950, I, 145. 

tanto lontano da perdere di vista persino quelli1

che dovrebbero essere i presuppos.ti comuni per 
la discussione. 

Quell'avv:id:namen1to tra le due te<J,i eh.e era srtruto 
seigna,Ja,fo anche in qnesita R:a.fi1S1egna ('21), � cess�ato 
di uni tra.Ho e ili dissidio, 0onue fuoco dli svlto ad 
un" labile velo di cenere, � rlivampa.to pi� s�eo;pe11'1:i0 
cihe :mia.i. 

In t&le stato di cose s1embra a,ttuale ed utile 
il tenfativo che ci ac-c:iDJgiaimo a, compiere: queHo 
cio� di portare la di.scussione e la imposta.zione 
del prolble,ma alle ra�dici, s:u di un terr1eno ic101m)Une 
sollevandola dalla posizione attuate e allargandone 
i conlfrnii. Pe1rch� ,se anehe non 'Ulvr� suc�c1es1s:o, 
questo nosifro tentaitivo rpotr'�i plllr semtPre a,verie 
il vaJ:or1e dii sprone pe�r i).la precisazione -a, mo. 
sitro avvis10 indispens�ahile -dei presupposti d:e1 
dliesti.idlio, spes1so: �per non di1'e se1mpre, oblitera,ti 
ne.ila dii.sic1ussfollte, e per La. s:neces1si:va, com:pos!i~io� 

ne di �e-s1s:o. 
Il primo di trulli presuppos.ti �, a n:ostro avvitSlo, 
il proble1mia della, giurisdizi.on\e esrclusiva per il 

rapporto di 1pubblico impiego e dei suoi limiti sui 
quali T'all."aime:rutle sri. <� soffermata '11a d10Hrina, p�roble'Ill1a 
c!he a sroo. volta �si i-iallf.tecila ai principi generali 
sulla giurisdizione del Cons�iglio di Stato e 
srullia. sua ragi101m d!'essere. 

C'.i. sa,r� consentito, 1perd�, di rifarci aUe 011�ig1irni 
e di esirurn1i111are prima. di tutto. questo pro�lema, 
cui si riallacciano tutti gli altri, come 
vedremo. 

2.. La, giur'isdfaiione esclusiva. dlel iOon1sig1Uio di 
Stafo non � rwna a:pipetnidice a.i"bitraria di quella 
normale �dli �e1s1so�, mia ni� � }a diretta, 1Cto1ms1egnemza.: 
lo srviluppo logfoo. 

Supe1rfliuo � quii rieorda,re com1e' il OonBiglio di 
Stato sia11sorfo. come � giudice degli interessi � in 
contrapposto al Giuciice ordinario � giudice d-ri 
diritti �. Ma. non � superfluo ricordare clrn la 
giurisdizione esclusiva, cio� con competenza an


(62.) V. cConsiglio .di .stato, 7 1febbraio 1948, in � Foro It. �, 
1948, III, 75 noncb� la nota di ri�chiami nel fascicolo di 
maggio 1948, p. 18 di questa Ras"Segna. 



-66 

che SIU:~ diritti, ha 1a sUJa '.i"ngio.n d!'esser�e iu un 
motivo fonldamerntale: quello clrn inl ta,Jlun,e materi
�e c'era un lale irfhecciarsi di diritti e interessi, 
e gli uni dipendevano cosi strettamente dagli 
altri, da non consentirne la. netta separazione, 
mentre era difficile nei singoli caisi accertare se si 
foSS�e in {ll'eSPnza di interesse O diritto affievolito, 
e non di un vero e proprio dhitto soggettivo. Vi � 
stata cosi una� na.tmale �e� logica; 1aittraz1ione di 
t.ntte quelle ma t.erie del genere, in cui in sostanza 
vi-era. una pi-evalenza dell'int�eresse sul diritto, 
nella..sfera di competenza� del Consiglio di Stato, 
in cui giustamente si ravvis~a.va. il giudice pi� 
adatto a decidere le controversie Telative. 

Oi� sipfoc:atamente nell campo dlel pubiblico hntpiego. 
Gi� il l\'fortrum a:v-.erva, rilevato che in fak 
ca1m1po l�e refo,.z.iofl1Ji p1a.trimonfoU s0ino � u.na. dipendenz~
1 �e n:im filia,zione del raip1porto di diritto 
pubblico ))' del c!oB/feri1m1ento, cio�, delk1, pubblica. 
funz,i:one (3), e i. succe�ssivi autori (v. rper tutti 
il Bo�z,zii) (4) a.ve.va.no s1emii1~e posto in risalto co1.
ne per efl'ettio d�eila n1atura. dd m1pporto dii pubblico 
impi�ego e dPi principi relativi (contratto di 
diritto pubblico, o concesistione con a.tto lmilatera.
le di noani1na., posizione di sruprema,zia dell'E:nte, 
possibilit�, di variazione unilat�erate della discipHna 
del rarpporto) il camp�o dei diritti, se 
pure vi fosse, era in ogni modo limitatissimo e 
quello dei diritti affievoliti e degli interessi di 
gran lnngia, p.reponder:mte. 1S.i_ ponieva, infatti, in 
luce come nell'Ente pern.nanesse, a:r1�che dopo stretto 
il vinc,ollo, ili potfer1e un1ilat.emJe d:i modifica press:
och� pie:n�a dei dliritti e ldegli obihlig1hi deU'im~1fogato, 
co1m/e nessuna sfe11a di autonomia1 contra.ttuaJ.
e fosse a_ qne1st'ru�timo rk1m1,o.sciuta., come la 
volont� dell'Ente si ponesse sempre in posizione 
di preminenm o &upremazia.. 

In ta,1 senso, �perci�, la. /(�ostituzio~11e 1qua,n.do 
all'art. 103 p11"ecis1a che H Oonsjglio di Sfato �e gli 
altri orgain!i di g:ius1tizfia, a1m1mii.nisrtratt1iva hanno 

-giurisdizione per la � tutela nei confronti della 
Amministrazione degU interessi legittimi, e rn 
partic:oiairi m[lJ>�lerie intdi1ca.te diaUa l~gge, a�niche dei 
diritti soggettivi )) non/ deve infondersi che dia 
carta. bianca al legislatme ordinario, ma nel senso 
che rico!I1l0iS1ce ques1ta: che potre:mlmo definire aceeswr'iet� 
di diritti soggettivi, iJll particolari materie, 
al complesso di interessi che i.n .esse predomina.
Ilio�. Le pa.ro.le � particolari n e � anche � sono� ldi 
chia:ve di� volta pe1r penetra.re ili pensiero d-eUru Oostituz!
�Oine : la l~g'g'e 1;110~ ha cuwta bfa.n:ca., ma delle 
chia.re linee direittive dta, s1eguire1: deve tener presente 
l'art; 100 per cui il Consiglio di Stato � orgiano 
� dii nutela de11Ua giustizit~ ne~la Am:m1inistra.zion:
e >> e l'a,J't. 103 pe1r m1i l'a ttraz,i0:n1e �del diritto 
sogge.ttivo pu� es1servi s1ofo in .quelle particolari 
ma,teirie in cui � legittimata da. qtrnllla, spede di 
ogg�ettiva accessoriet� di cui si � fatto cenno. 

(:3) MORTARA: Comm., YOL I, ,pag. 570. 

(4) Bozzr: La �competenza rsclv.siva d.e/, Consigliin rii 
stato in " Stucli in occa'Sione del icentenarto del Consiglio 
di Stato,,, 1pag. 139, HG e segg. e antori ivi citati. 
3. La ragion d'essere della gill'risdizione esclusiva, 
s�pecie di quella, at:ti1nenfo al 1prulbblico impiego, 
� qui.nidi inldicat�va' di pe1e st� dei limiti d1e a 
ta1lle giul'istdizione si pongono�. 
Dove no.n su1s1Sli1srta posi~ione di s1upreimiazia., non 
possilJiltit� di mod!ifi�ii unilatei;ale, .niOn autono~ 
mia, dlel dipendernle in sede coutra.ttua,Ie; e1, S10


p1~�utto, dove essenziailmente non vi sia.no initrressi 
legittimi, la giurisdfafone ~sclusriva'"d�� pu1).: 
blico impieg�o non ha ~m1otirrn di a1file1'lnarsi, per la 

1

sellllplice e oyvia c.on.s:itdera.ziio.111e, Jca1e .qUJan:do taJi 
elemelltti notn l'icorrono non .so:lo non/ vi � pi� .n1essuna 
gius1tifica~i�onie .Jlog~ica alla gim,is�i:zrionie, ma 
non, vi ~pi� � pubthlico1 :itmpieg~o )). Pa,re nin gioco 
di pia,roJe ed, i.Iweice:, �� que13to concetto �es1Senz.ial1e, 
mien10 latP>alissianKJi di quanto. po�ssa s1Pm!hrar;e prim1a 
fllJoie : }a giurisdizi'O,ne eiEc]us1iva in mai1e1�1iJ11 d!i 
impiego pubblico trova il suo limi le fomlamentale 
nella S�tISts1is1teJU1za del... i�apprn"io di publblieo 
rmlp�i�eg�o,. Noni cerfo solo pel' n111a ra,gione diciiamo, 
esegetica, mia pe.rd1� i m1otivi realii �e profondi di 
esisa, si riallacciano proprio a quelle caratterlstiche 
che abbiamo visto proprie d.t taJ,e, ra.pp�~rto. 

�Sialmo quindi in pre1sen~a. :dli due eon1cietti fungibili: 
qua.udo� c'� � publblico impieg'.01 >> ci sono 
i caratteri sopra elencati, quando nO'n ci sono tali 
caratteri, niepp11we in pa1r�te, noni o'� � pubblico 
impiego >>. 

Qualch�e applic.a.z;ione di taJi concetti pu� gi� 
ritrovaJ.'si ne.Ila stles1sa vecohia. ginrisprudenzia, del 
Oonsiglio di 1Sta.fo: vi. Siolllo .casi d1i raippo~r't'i di dipendenzia 
ind'irettamente d.eao Stato, cio� dipe111c:
Lenza da persollJa,le cihe a, sllla� volta dipende d.aJlo 
S1�ato e1 per lo f"VOlgimm1rl;o ��ella attivit� ad~ esso 
deman1rlata (co1m\mes1si de,gLi uffi.ciali gi1UJdizi.ari, 
ri0evitori positaJ.i ecc.) die sonio stati esclusi dalla 
giurisdizione esclusiva s�otto il riflesso� che non si 
trattarva di impti,�c1go pubblico, bens� di impiego 
pri'i;ato. Si tratta, di decisioni �erpisodiche e sporadiche 
se si vuole, ma che confermano, in via 
indiretta, quanto a.bbiamo :sopra �rilevato. 

Un'allt~ra, f'onferma. di d� s.i ha a conitrwriis dalle 
discussioni sorte per� il personale degli Enti pubblici 
so,ggetti &lla legge suU'imp.i_ego privafo (regfo 
decreto 13 �no1vemlb11e 1924, n. 18215, art. 2). 

Si po�se per ta.lie persona.le, come 1� n:oto, H problema. 
se si trattasse di impiego privato o cli impiego 
pubblico e sdi fini pe1r dfr;e -giustamente che 
S'i tra,ttaiva, dli imlp.ie~go puhbli.c10, pe1rch�, comi' 
fu d1mostrato, i prinoipi es�sen!Ztia.U so�pra enUillc.iati 
truva,vanio t:utti applica1zione e La legge sull'in1;piego 
priv�ato imterveniiva i,;10110 il1' via stis8idiaria 
e come pl;)�r �1<ecezione materia.le ncll'ord:inam�ento 
del publblico imipiego, restando subordinata. a.i 
principi di questo (5). :Nla il fatto che il problema 
sia stafo posto dimostra chiaramente che u111 'ta:pporto 
d[ impiego p1�ivat'o non 1rntreihbe, 110110is1tantP 
i termini gcn,eralli adopera.ti daUa Legge, per co1n


(5) CORSO: Le norme giuridiche su!/,'impiego p~�ivato e 
gli impiegati degli !Enti pv.bl;/.ici in "Riv. Pubbl. Jmp. n, 
1939, 325 e tutti gli antori ivi citati. 

-67 

col'!~ opinione, ri>e[}ftra.re nella. COillllPetenza �esclusiva
�, am.che s1e Ullla del.Jie pa.rti �41. esiso fosse �un 

Ente pubblico. 

4. 1Siruil.\10 e.osi amivati a,d una1 delle ques1Honi 
essenziali: si dir� che .]':i:poi:ei:;i D;Ol1 pu� fa.rs1i perch� 
� il soggetto pubblico �cihe quaUticia.. il ra.pporfo 
di impiego s1eruza alcru1a eccezioue, Ollldie ;il rappO[''to 
di illljpiego. pri'vato non s:areblb~ conicepihile che 
tra soggetti, privaiti. 
Tale� teoria � sita.La, � vero, 1per ,mp]ti anni sacra 
e jnvaa."ia,bile com:e vangeiu, aUJ(.'he i:;e la posizi.
one �l1e� problenta di ciui sopra. ha, dato ad! �eissa 

. . . ' 

rna.vvertitie, le pri:Il.\1~ SiCosse. M.a la dottrina pi� 
l"e�c1ell't:e, orma.i, la. ha. sottop:oE,ta a critica., e illlus1::
11i scrittori hann10� fin.ifo e.on l'aibbandolll.arla 
(1Santii Horuani0�, Zau10ibin;i, .Aimo.rth, Miele) (6) 
proprio, come vedremo, sotto la .spinta della evolnzwne 
deg�li En1ti ,<.Jii diritto pul:)1:>11co, <l:eHn loro 
a.ttivit� e <C1ella, disciplina tkl rruppo�rto tera. ess;i. e 
i lol"O 1dlipe111ue1nti. 

Non �� po�ss11bill]e, nel !breve g;i.ro ili un art;i.co1o, 
pote�r seguire le varie teorie ii_i proposlito: ~ s;iaim!O 
cos.tret1t1 a 1illl,~ta1rc.i a brevi rtlievi d.l carattere per 
cosi diI'e pra.uco. QuaJ. � il m,o1ivo per cui si � per 
tanto tem!J!O i.n,segua.to, e si inseg,ria., che. l'li�nte 
pubblico n1on1 puo contra.ne raP'po:rt;i, d.i impiego 
priV'atil? Olle l'unipiiegato � elem1ento defila orgamz-. 
zazion1~ pub1bltca tiell' .l:!;illJte, si i.n,serisce .in, ei.sisa e 
Jn sosta11:z.a vielllC cos� a costituire (v. teoria della 
l"eSipOHsa,b.11it� dil"etta per i fatti del fnnzionar~o) 
li'l!.�nt�e sites:HO� che ag!is~ per suo �lllJeZ2lo. 

Ora tale teoria no;ni se,lll\l:Jra possa; trova.re a:Ppli


caifilone quanido ll'in.ser:z~on:~ �Jell'�llillPlegato uon 

a.v'Vien,e niella sfel"il> dJella attivit� pul:JllJo.lil.ca deJ.lo 

Ente �C<On inv�esiitura. di pot.eLL�i e fu.n~1:on:L pubbJi


che (man.ifestazionie gradate del p.otere di i:ll\lP~


rio), 1n,a 'lWtla. sfera dli uria, atti1nt� privata che 

esso .svolge a fini economici. E' chiaro chei in que,


st10 uilltimo �:a.so il dipendeintei iii.IOllJ acquista veste e 

fu.n,zione pub_b.lica1 : egli rei:; ta estraneo aJ.l'En.te 

pubb'lioo COlllJe ta1e e diventa sotLo il \J�ZiZIO di cui 

questo si avvale iper 10 .svolgim~nto della sua atti


vit�, disciplina,t~ i1'11 toto l(iaJle nol'lll\e di diritto 

priva.io, n,el caimpo ec.onomico. 

E
E
1 aHo�ra. ee cosi � pierch� �ovreiil.\lm:O per rfor~ 

contin,uare a ritenere� che ogni rapporfo con l'EIU.


ie pubbJko delbba esS1ere idi pvbbllico iimpfog10, qua1


si che esso fosse 1.m :mitico Mida che muta in oro 

tutto ci� che in qualSliaLSi motl::>� viene a. tocca.re:? 

D'a.Itra. pa.rte abbia.mo ire deciS1ivii e.seJm!Pi di 

raip1porti dii :iJmp.fogo ptr'ivato con un Elnte pubblico 

ne�l diritto posirivo: primo nel tempo quello del]e 

Aztendle munk1i'Pali~ate, che r1es:ta. sottratto. (o 

ahn1eno res1taiva: ;il che dal punto di visfa ide�l!l.a 

teoria conserv�a la sua ~f'ilevwnl:za) alla g~urisdizio


(6) SANTI ROMANO: Corso di Diritto Amm. -Principi 
Generaii, 1937, pag. 81 e segg.; ZANOBINI in "Corso Dir. 
Amm.vo '" vol. Il, 183-184; Amorth in "Riv. Pubbl. Imp. "� 
1942, ,pag. 259 e segg.; MIELE in '' Riv. Dir. Comm. �, 1942, 
103-104. 
2 

-

ne �esclusiva pur essenido rapporto con un. Ente 
pubblico (7). 

Secondo n1ell 1empo�1 quello� ietlie sii ricava da.Ho 
art. 2!093 del codJi.ce ci'Vi1e cht: eoo.anineremo breve~
e.n,te in seguito pereh'� attliene a.nche ad altro 
aspetto del presente studio, e terzo, infine, ma. con 
pi� decisivo rilievo� e [Ji� chiara espression1e del 
pensiero del legislatore, la disposizion~ contenuta 
nell'art. 12 del decJ.�eto legislativo 13 apll'ile 1948, 

n. 321, su]1a regolairi:zz.~ione dc11a natura e die.Ue 
funzioni d<illa Gestione Raggruppaim1einti Autocarri 
-G.R'.A. -di,pe-nid!ente dal Ministero dei Tra18porti; 
oome azienirla a'Utonoma, Tale. a.rticolo che 
riJPorti:aim.o inte;gTaJmente precisa senza possiJbiJ.it� 
di dubbi la esis.tenz.a, di un duplic~ 01�1dine dii :rapiporti 
con un10 �stiesso E1nte: rapporto di impiego 
pubbillico per una pa.rte del personale., d:ipe1ndente 
de1lo �Stato e da esso comiandato) rapporto� �d\� lia1voll"
o o di im!Piego privato pe.r altra parte di �elSISo 
considerato n,.on dipenden.te statale. 
Recita. infatti taJ.e a.rticolo 12: � La Gestione si 
va.te per il prop�rio f.unz.iona.me,n.to : � � 
a) de�] personale coma;1iodato dal Ministero d)ei 

'l'ra�spo:rti e dall,e altre Amministra.zioni statali.; 

b) del person,aJ.e direttUoi1111eut~ a.ssun,fo neJ. lliU1.
ll,~ro neces,sario in has1e dt!J.e modalit� c:he son~ 
sta.bilite� da�l Ooimitafo di Gestione. 

� La posizione giundica ed il trattam,ento eco1n,
omico de~l pe.rs.ona1e di ~ui a.Ua pr�ef'edente lettera 
b) -per8onale o]l,e adl ogn.i enetto nion, � da 
considerairsi d�iponclente statale -sono quelli previsti 
da'lle norim.e ohe regolano il rapporto di 17,a,voro 
deWindU�::;tria privata de,i tra::;.porti �. 

1Sia~o cosi iin !J!�reseniza, rispetto a personale che 
dipende da nna aiZie.n,dia a.uto,noma dello Stato ed 
ha con essa un rapporto di collaborao.ione continua,
tiva �e profossd.on:aJ.e, de11J.a;� dichtarazione l�gislativa. 
.eh~ vi pu� essere, come nella specie, un 
rapporto che ha la. sostanza e gli effetti dell'impiego 
pirivato, o del ]aV'oro in: sein:so lato, no.n, s1olo 
con un Ente pubblico, ma addirittura, con lo Stato, 
con, un'azienda deHo Sta.to.. Onde questa espressione 
1egis.Lat~!Va e1 d1eieisa �i un co111iceitto, che � il 
portato di una evoluzione lenta., che a molti � sfuggita, 
attesta paJ.esemente che il criterio della qua.: 
lifica.zfone d~l rrupporto ttra.tfa., esclusivamente de]la 
.natura. deJ.l'En,te � ormai superato d.wllo stesso 
legislatore. � 

5 . .Aimmessa 1coSI� 13,i poss1ibilit� di Uill' dup1foe ord!
inie di rapp�orti co!Ili un Eirute pubblli"o: pubhli~ 
co impiego e impieg-0� privato, o lavoro in senso 
la.to, �e respintlO il criterio de�fila, assoluta quaJ.ificazione 
per consi!diera,zione d1i un.o dei soggetti, � 
chiaro che bisogna trovare altro crite:rio, pe�r discernere 
sei si sta in, pries.einm di un; tipo o d�ll'al~ 
tro di ra�pporto. Quale potr� essere tale criterio 
(7) 'Sulla natura privata del ira:pporto di impiego' cori 
le Aziende municipalizzate cfr. NAVARRA in �Dir. -La-i_ �i 
1942, I, 108. In senso sostanzialmente corrnforrri�e v_ ora la� 
dec�Lsione ~ dicemb:re 1949, n. 7, dello� stesso consi.gilio 
di !Sta;to, A:TA1C c. !Rulli 1n <Dir. Lav. 1950, H; 74. .� , 
i&& &&&&MB& 



-68 


nuovo? E1videntemenie esso dovr�,. poggia1re SfU elementi 
es�sen,ziaJJi ed intrinseci diel rarr>!Porto stes.so, 
il che vale a dire swll'.esarm,rJ de1Ua disciplina con1creta 
e sost.an~ia.ie ohe la legge ha �diato al rapporto 
stesso. 

In ipresienza del 1ra�ppo1rto di dipenden�za, 0on l'Ente 
pubblico si ap11e pertain:io la neceis.sit� della riC.
e'l'!Cia� se rk'or1�a1no quel.ili che --a preiscin1die:re da1l 
soggetto -sorno i reqnisiti es�s�enziia.li tle~ pubblico 
impiego, S1Ui qm1Ji ci siamo SOlH'a s�o:fferma.N. Oon 
tutta. evidenza, quanid�o ta.H :requisiti nio1rn ricor/ro'
110, non .si t� in prnsiernzi:v di un .ra1pp�o1rto� di !JJlUblblico 
impiego, ma di un 11"a.ppm�to� privato con un En1le� 
pubblicio, e quindi -p1er quanto 1gii\ os.sie1rvato -esula. 
la competenza, U.e.l Oo-n:s1lgHo di Sfaito. 

Qui � seciondo noi la soluzione del probilelm/a 
deillia. c1ompetenm che 1nonJ di1s1ce~de�, .come comrunemente 
si insegna, in 'via prrincipallf dall'art. 429, 

n. 3, del codice di proeedura civile, cio� da una� 
n1orma appUca.tiva piroc�8sua,le, :mja. daU'art. 2093 
codiice !Civile cio� daJla disciiplina, s.o,srt:ainzialLe dell 
rappo1�to. 
Ecc10 L'a.rt. 209~: � Le disposizioni del pres.ente 
libro (cio� dell'in-tero libro d.el 'lavoro e qu.1}n)d~ 
anche d~e1la disciplin.a collettiva in esso prevista) 
sri: aiJiplioono agli E!nN pubb!lic.i in-quadrati nel1le 
Assocfazioni p!r1ofessiona.Ii. 

Agli Enti .pubblici non inqua.d~ ali si aipplicUJno le 
disposizioni del p11e.siente libro (v. nota, di cui sropra) 
Hmitatarnentc alle �imrpre8e\/ln esse ese1Y:itate. 

'8.ono salve l�e diverse dlispqsizioni della Je.gg'e �. 

Perr ben comprende:r�e il s1~gnificat10 .e il vafo1re 
di quesito importantissimo arUcolb, occorre: �CiOlll� 
sidera.re che ne e1s1iste nello stesso Ubro un altro 
che s.i riforiscle dlel pa1r<i agli Enti puhblid e ai 
l()ro dijpellidenti: l'a.rt. 2129 codice civile :iJl qua.le 
precisa: � Lie dis1posi~iooi d:i 1que.S1ta Sez.ionie1 stiJ 
applicano a,,i prre�s1tatori di lavoro dipenidienti da 
Enti pubhlic�, siaJ.vo che il rawo11�to sia, dive,rsam~
e regolato diallla �legige >;. 

E!' chia,ro cihe i due articoli regolano diue i1pofos1i 
dive1rse : l'a.rt. 21:2/91 S'()S1tibuiSJc10 l'a:rt. 2 �della legge 
siu]l'im1piegio privato e dirchia,,ra applicahjli ai dipen:
dl�nti' da Enti pubblici le tDlorme di caraittere 
S10Strurl1ziaJe c�oni1:ie!Ilute nella sola Sezione de'l lavoro 
ne1W'iim1presaJ �clio� quelle. nol'iillie ohe hann!o 
S()stituifo, la, disciipUna. delJ.a. le,gge Slull'impiego 
privato. Tutte �le 0S1serviazion;i, che S1i s�ono fatte in 
or1di�ne a ta.lle le,gge e al siuo art. 21 pos1sono qui 
ri:pet!ersi: la fon.te primaria dlel ra.pp�orrfo rimianie 
il s:istem:a .d[ p�r'.iin.cipi deil pubblico ilmpiego e le 
noMn/e detlla S.e~ion1e si a,pp.Iicano sollo ini quaill'to 
siano con essi compa.tibili, cio� �n! via subordinatn 
e su8sidiaria. 

Ma per l'a.rt. 2093, che non/ lin!Jta. il suo richlil,mo 
iaille d1is.posizioni di unia. 1Sezione, ma. rende lllP'"' 
pllicabi~e1 in tovo il completo sisfo~ll!la del libro del 
lavoro, ivi comprese 1e norme collettive, la situazion.
e ~ppare hen. diversa.: fonte primaria del raipporto 
� per e1s'S�O il cun1tratto collett�vo imquadrrat10 
nolle norm.e del diritto de1l llnr�oro e non nel sisteL 
m'ft del p1i1Jb1lfoo impiego. 

Sii pr�0ifi�la quinldi puntualiz:z,aita. ~n due articoli 
drel Ubro rJe.l lla1vo1r:o quella contrapposizion:e tra 

raip1Pt01'io di im:pfogo pubblko e ra.pporto d:iJ lavoro 

o di impiego privato con Enti pubblici che abbiamo 
sopra d~linea,tia. 
6. Oonrfevma di talle confra,pposiizio.n.e ci ;pu� 
es�sere data, non solo -dai �rilievi ,esegetici sopra 
svolti e dalla interpretazione dell'art. 2-093 codice 
civile, ma sopratutto da.ll'e,;;am(e deglli effetti sostanziali 
della disciplina collettiva del lavoro rappreselll/
tafo da, eontvatto collettivo. 
Sono compatibili con tale disciiplina, cio� con 
l'applicazlionie dei contratti collett/ivi j prin~jipi del 
pubblico impiego? Vediamo. 

P!r�imo carattei�1e de~ contratto coUettivo � di instaurare 
unUJ wisciplirva,, oon.trattuale e paritwria 
tra, le p~rti :d!el raipporto dii lavoil"o. Le c.lausole dei 
conltratti colllettivi non a:m1meti.on10 :pos,izioni giuridiche 
di supremazia : esse dettano diritti e doveri 
1�eciprocamen;te� tra. due parti ug:uaU. Ci� era 
detto e1sipres1samente dalla, iOart:a del L1avoro, ma 
anche caduta. qrnesta resfa Ciome prinrc.irpfo di srt:ruttm�
a da, cui n,o:n pu� p11~escillj(ler,si e clJ:e i.rova con. 
fer:mia. nel diritto p.o,sitivo (art. 2077 codice civile) 
n!ellla sostituzione di dirii:lto delle cJiausole difformi 
del contra.Ho :i!ndlividluaJ�e, che 1� perci� il preisuppos.
to diel coJ1Jtr1atto collettivo. 

�Siaimo quindi in presenrza di unra. discip1iina eonteattua.
le che noni ammette poi.eri di supreima~.ia., 
cihe cionforis1ce a.I dipendente wuton101mja in sede 
co111ifrattua,le17 Clhe IliOill consente llliodlificl1e unilate. 
raJi. r:na. volta clhe il contratto eo,Jlletitivo vi sia, 
esso non pu� essiere derr'oga.to, n� modifi:ca.to che 
dalla. conoorde v�olomt� deH'e pa.rti. 

N��l basita: l'int�erve:n1fo del contratto collletotivo 
togUe hl votere regolavrnen:tare) .perchi� pe1r1e1f:fe.tto 
deH'a,rt. 2/068 codice ci,vHe le S'llie c.la;usole s1ono superate 
soJo da quelle del w~gola1ineuto che poggino 
su una specifica no1'ma. dii legge, � inl conforr:mjtl� 
deilQa. legge� (dove la pa1rola legge nron. pu� intea:ldersi 
che come vera e p�ropria legge in senso stretto 
peroh� a�ltriimenti vI s1aJ'ebbe una vera e rp~op�ria 
i.autologia). Il che significa, che o il regolamenito 
� in cornformit� della l�egge e aJlora il eontratito 
collettivo vie.ne esicluso e a.l suo po.sto 1rnberrtra 
la disdrp.Jina. dei] pubblieo i:ll!~)iego o il 1regolamento 
rnon poggia. Sili urna specjjfica n\()rma d.i Legge ed 
allora esso non pl,l� n� escludere, il contratto col1'
e1tt[vo, n\� deroga.re alle sue dlausolei. Esso ha, allora 
una p()sizl:io1ne subordinata rispetto a.I coni. 
t;ratto collettivio eid' in sostanza queillla s;teissia pros;izionie 
che ha. H <'.om:ime regolaimerrto dell'Im1pr1esa 
privafa�: si espHca, cior�l, C()me un rego�lla:mlenfo i.n1ierno 
31ziendale, nell'ambito e ad i'f!tegrazione del 
conitratto c�ollettivo. 

Inlfinie -e1quesito � 1il punto decislivo -per �etf � 
tetto� del c1o:nitratto C()lllettivo esistono solo diritti 
so,ggettivi e non-interessi legittimi. In ta:l serns�o 
oI"Ill.rui � conisoltdafa, la. gim"is�prudeniza, del Su;p'l'e1mo 
Collegio e non � il caso di indugiare nella di:
ll!IO�stra.zione di taile assunto, .su cui_ un'a.Jtra, voHa 
ci siam10, dilfl'us1i (8) . 

(8) V. nostro .studio in "Oir. Lav. �, 1947, fase. S-4, 
pag. 10-15 dell'estratto. 

mimmmma& mimmmma& 
-69 


Solo rileviamo che tale precisazione � la consregueniza 
diretta. d1egli aJtri elcme:ruti postii in. luce 
in precedenza: gli interessi 1'egittimi infatti sono 
in; dlirevta re1lla1zionc di d:iJpencfonioo. della pos1izi01ne 
di suiprema~ia della Amministraz.ione (ci� che � 
pi� evidente in tema di d~ritti affievoliti) e del p�O�tere 
d~crezio1I1ale che ad e�ssa. compeitie. Onldie il 
contratto collettivo che nega tali posizioni fa, gi� 
con trule nlegaziorne c<adere la. po1s1sibilit� di inifores1si 
legittimi che contrasterebbero con la parit�. oontrattuale 
�C la, ef!UagliarrtLZll� giuridioa da 81S'S10 rear


]i~zate. 

E' vero che anche per effetM del contratto col1e1titivo 
permta1I1gono alcuni poteri discr{'zion1aH 
-quegoli 8tessi che re8tano al datore di lavo1�0 
pt'�'V1ato -e in p1rimis que]jllo del lioenzd~Mniento 
ad' n�:d'ltm�: pru� tuttavia rHev:arsi ra,l rig~uardo, 
con seriio fon1dJameilllto, ooe il conJtlratto f'OUettirvo 
sostituisce al potere discrezionale dell'Ente pubblico, 
la discl'ezionalit� privafa (9), cio� quella 
forma di di.screzionalit� as�soluta: che scaturisce 
cdmle diritlto .soggerttirv'O drul contra.Ho e non lia. niul1

-

la a che fa.re col potere disC'reziona.J.e pubblico, n� 
� soggetta. ad arlcun sindlaca,to. 

Cosa resta allora del pubblico impiego? Caduto\ 
'il contratto �li diritto piibbli<J.o e la po8i~ione di 
supremartia oon tutte le 81N3 estrinseaazionri di dominio 
wni1laterale suUa d:iscipl~n1aJ del rapporto, 
cad1nta la conifigurabilit� di intereswi legittirmi, 
co.8a. re8ta del P'ubbUco impiego? 

7. Oons1egue1nza dlireUa e ind�ecltimwbile di taJ.e 
disdplina. s.os1tan7.lia,le e vorre:mlmro dire esec>1uziione 
di esisa., � l'a,rt. 42:9, n. 3, 1del c.p1.C., il qua.~e, sia 
dleHo tra pa.rentesi, nrolli � pero:�� leg1afo aH'ordinamento 
sindacale fascista, mai a. ragioni ben 
pi� se.rie e sostanziali: alla disciplina effottiva 
del rapp1orto. 
Il Giudioe d1el la;voro � P.ompeilente n1on per un 
capriccio di un ordinamento cessato, ma. perch� 
si3,;m)o� qui in preSf'.lllZa di un ;1."apporto di d'iiritto 
privato d'iseiplinato da,] contraHo coUertfrvo e di 
qw~stioni che inv�estonlo .sempre �e soltanto diritti 
sogg1ettivi. 

T1�oppo lunga. diovrebbe L>sf;ere o�ra, l'anarlis1i de[l'aii"
t. 429, n. 3, f'.p.c. in i;elazfolll.e a quanto dle,vato 
�e a�l['a,r't. 2093 coidice civile:. 1C1i limileremo 
p�edanto ad osservare che l'art. 2�093 codfoe civile 
ha un am:bito� pi� vaisto� di quello dei c.d. Enti pubblici 
economici su cui �si � puntualizzata la giurisiprudenz,
a p1ress1oc1h� ignor<and10 l'art. 2093 e vedendo 
nell'art. 429 una norma; primaria. L'articolo 
2093, infatti, considera nel suo tJrimo comma 
gli Enti pubblfoi econ[om1ici, a f'Ui equipatJ."a, nel 
s1econdo com:m.la '1e1 im1pr1es1e gresl.:ite dia, Enti puih� 
blici non economici. 

Dall'articolo in esame, pertanto, si �pu� deTiva.re 
il principio informatore e la ragion d'essere della 

(9) Per la distinzione tra discrezionalit� dell'Amministrazione 
e discrezionalit� privata V. GIANNINI: Ji potere 
<i'iscrezionale della P. A., Milano, 1939; LEVI: Attivit� 
lecita e attivit� discrezionale in � Studi in onore di 
Cammeo '" n. 87. 

soi:foposlizionle di questi rapporti alla, disciplina 
collettiva e del loro carattere di rapporto privati. 
TaJe pri:nreiipfo � quei1l01 ,a;ena. organiz;zazfo.ne a 

Im[IH'esa. 

Oi sono Enti pubblici che. s�ono in toto delle 
vere �e p1roprie im.(p:r'ese ecoinomiche1 e che Bono in 
toto organizmti c;ome iani[l<rese in tutti i loro raippO'rti: 
sono questi gli Enti pubblici eoonomici. 
Oe ne s�ono ailt1�i che hrunno e;re1ato e gestiscono 
nel foro seno deHle vere1e proprie imipl'ese econ\omiche 
che abbracciano! un settore ben individuato 
e preciso. 

Peti" i:lutte, e: du,e tali oo.tegorie si ha, quind1i il 
fatto saliente che si � inl pr,esenza, di una, organfi.
z:<1azione a<l imrpl!'esa, di quellk'l, organiiz~zione 
a:di impr'es1a che .S1i pu� ritene1re H oe.ntro d\e1 diri!t


] 

to commerciale (10). Il rapporto del dipendente 
in tal ca:sio non� � pri� parte cois1titutiva, c1e1lfa, o�rganiiz:
z.a,zio,n,e di un.a Publblica Amminisitra~iione, 
1/1)a; pa~�te diella or-ganizz<J4iiono delf/impresa : e3so 
� uno d�eigli elem!Jnt-i in.troaziendali d(}1l1! Jm,presa 
economica. La legge che lo disciplina � iperci� la 
�legge1 dell'impT'esa: legige ohe per i raipporti esterni 
� es.s1enzia.Iimen1te il diritto co~mlmerciaille e per 

i ra.pportri interni i�l diritto del lavoq�o. 

Quand.o perci� l'Ente pubblico, alla pari e in 
concorrenza col privato, si organizza ad impresa 
(sia tale orga.niz,zaizion1e� totafo o pa,rziiale purch� 
chia1rl:l e ben d]efi.nita), il idl:�penden1te n:on si P'resenta 
che come un elemento (collabora.tore) interno 
dell'Im:presa diseri,pllinafo logicrumle1n1fo dalJa legge 
ehe l:a governa: cio�, oome gi� rile:vafo, dl:11 tutto 
il complesso dei principi del diritto d,el lavoro. 

8. No1n poss.iamloi di:tfon:derci ne~ porre in ris1alto 
tutti gli elementi sopra :1ccenn.a,ti: la contrapposiz1ione 
netta t'ira la organizzaJzionie deilla Pubbiica 
Aim\mliwistrazione e qiM1lla privata dJeUa Impr-esa1 
econo�m,i<!a j tra pubblico impfogo (s1upTe1mnzia1, poteri 
discre1zionali � 1 Ulliooterali, interescsi legitt:iJmi) 
e diritto diel lavoro (p1arit�, reciprocit�, diritto 
soggettivo). Ma ci ;]i:mHeremjo ad oss�erva,re co,JD'.e 
la. concezione 'SOpra delineata distrugga le 'Varie 
~biezioni contenute nella ultima giurisprudenza 
del Consiglio di stato (11) e soprratutto quelle di 
carattere �costituzionale)). 
Ohe l'ordinamento sindacale fascista sia. caduto 
non ha paa:�ticolla.re :rilevainza n1e:l n.ost'ro probilema 

1

peirch� m, contra~piposizione 'd!elin1eata. peirmane seni~'
altro, dal momento che la contrapposizione tra 
lnilp'l''esia, e Amminiistrazito.ne no111 1~ con's-eguenm 
di un ordina;miento sii:ndac,a,le pi� o me:no contige,
nte. 

(10) Sull'importanza dell'impresa e la sua organizzazione 
interna v. i rilievi, del MOSSA: L'lmpl/'esa neWonainamento 
co?"porativo, 1935, e il ca]Jitolo aell'Impresa 
(pag. 162-198) 'nel " Nuovo niritto Comm_erciale �, 1942, 
dello stesso autorn che foggia la nozione oggettiva di 
Impresa. 
(11) Cfr. anche per un indice di come il problema della 
distinzione sia universalmente sentito l�a recensione dello 
s.critto del Wendiktow in questa Rassegna, 1949, 246. 
V. sent. cit. alla nota 1, nonch� 21 'dicembre 1949, n. 7. 
~:mm::::: 


Ll WW .ET&f H E WW ??7WZW77

LE E 

-70


I~'a' caiduta del vecchio ordinamento sinldamle 
irn,porta. tuttavia una 1mrporfante cons,eguenza,, a 
U'Ostro wvviso: quella rpoetai in Jluce nella giuri-� 
sprudenza intermedia, del C'Onsiglio di Sfato (12) 
e cio� che non vi s6no pi� �ue criteri cO'llcorren:ti 
al,Jo stesso fine: l'inquadramento sindacaJe che 
attesta la n:atura dei r/l�)iporti che l'Etnte pmr� in 
es,sieve sotto la discipliillai sind:aea,Je e qui�ndi sotto 
ili cont,ratto collettivo; ,e l'esiisteniza, in1 atto della 

RoggezioiUe ad� un concreto c:ontm,tto colJ.e�ttivo, 
cio� la po�sitiva a.ppilicazione <lellru discipUnia. collettiva 
del lavoro, mra, R1ollo qltesto ultlimo dal m10menfo 
che l'a.Itro', quello ind.h�ativo e p:r<ehl~m~nare 
deU'inquadlramen1fo, non ha pi� a,,Joun va,Jio,re. Perci� 
s,eppure un temrpo, in foo�rfa,, il s�emrpUce irnquadra1mien'to 
poteva rivelaJ'e la na.tnra, ip�rivata dell 
rapporto anche prima de'liia creia.zionie del contr'ai1t'O 
collettivo e quindi J<eigittima�re d[ pe1r si� la. com petenm 
del Giudiee del �llavo�ro, oggi H criterio 1�: 
uno solo: quelllo gi� inld[viduato dal idons1iglio di 
Sta.to, e cio� l'esistenJza. i'n atto di una. discip'1ina 
dlel ra,prpoll"fo inrcompatibHe c'orn quella, del pruhblico 
impiego: in un1a parola, l'esistenza, dei] contrat.. 
to collettivo� e l!a .sua applicazione al rapporto come 
fonte .prima;ria del rapporto stesso. , 

E' .per� subito da soggiungeJ.'e come logica, illa.zi-
one di quanto sopra. esposto, che il contratto collettivo 
applicato a,} rapporto n:on deve esseTe nlecessariamenfo 
un v,ecooio f:onitratto co1Ilettivo di 
d'iritto pubblico ex ad. 43 del dlecret:o legis~aHvo 

n. 3169 del 19~ 1pereh� 'pu� beniss,imo fa, d~s!CipUna 
del mpporlo tmrsi da1la rupp.Jicazione dei com.1
-

tra,tti srtiipiulati da�lle 01d:ierrne As1s;ociafiloni sim:Ilacali, 
i qu:a,l'i rpostufano la ,sfoi;;sa, pos1izio:nie d'i pHtl'it� 
del vecchio contratto C'olle1ttivo (anz1i anche in 
modo pi� spiccato) e� la �;Jt,essa con,figruralbilit� de1i 
soli diritti sog~ettivi : vai1e a dir�e Ja, .stesisa. na.tura 
pil."ivafa del rrup'P'orfo. 

9. E veniamo BJllie obbiezioni costlituzionali. S.i 
dice che� l'art. 39 della, Oostituzione si oppone a,lla 
dh;ciplina. collettiva dlei rrupporti di la<voro con 
Enti pub.Miei; e perc!h�? E' vero che. l'art. 3i} v,a 
t:?o.tto il titolo d'ei � ra1pporti economie.i >> ma a,n(
1'2) V. sent. cit. alla nota n. 12. 'Non rnn~�~i"'TTI" �fPrmarci 
ilni ,questioni che rispetto al 1presente articolo hanno 
carattere �parti.colare, ma ci semnra che ua ie 11!:\ae� 
deHe due -decisioni della Adunanza Pl,enaria: quella del 
Ba.neo di 1&icilia �e quelila 'dell'ATAiC cit. alla nota 7 si� 
sia un qualche, pur velato c-ontrasto, che � indice �come 
anche il Consiglio di rS.tato sente i gravi dubbi che pesa'Ilo 
sulla tesi accolta dalla decisione Banco di Sicilia 

c. Randisi. 
che l'art. 40 quello dello sei~pero che si ritiene 
riguardi a.nrche i pubblici c1ipend,eJ1ti, � sotto lo 
sfos1s10 titofo; e d'a.lf!:ra pair�be i rapporti di impfogo 
privafo con Ein.fi pUibblici r.on som.o, in sosta:nz.
a,, in quanto attinentii, come albhia1nw veduto, anrai 
organiz,zazione dell'im11Yresa,, dei �Ta.pporli econ10mici? 


Si dice che vi Rri oppon1e l'm:-t. 103; ma, ahbiramo 
dimostrato -a.Jmen:o coffi. crediamo "---' che dBil � 
l'art. 100 non discende un'invasione della gilirisdizione 
de] Oonsiglio' di Sfato nel caimp,o de] diritti 
s�o.ggettivi. Anzi inr e~s:o si dlerv:e1 verliere fa se,pllirazione 
co.stituzio.rnaJe della, com1Petenza peT' i 
diritti sogg'ettivi e per gli intm�esisi legittimi, sralvo 
il caso di at!tra.;zi'onle per !'agioni di accessoriet�, 
quando, cio�. i'n maforie pa.rtico1aT'i vi sia, uma, 
prev1a.lenza di interes1si llegittiJmi ed una tale ines1ora.
biile co.nrrmssfone, o :inltreccfo, tra i diritti e g:li 

intleresisii da 'rendeT'e 1dJifificH~ lai 1dlistinizione tra 
essi. 


La contrappmdzio1ne fra, la concezione autoritaria; 
fascista e quellar d'emocratica, portata dalla 
Costituzfone1 ci sembra. anzi sia favorevolle a qu�i-.. 
sttlo '.rfoon:oscimenito di rapporti 1n�iva1ti e di po:sri � 
zione parita1ria nel setto'r,e della organizz.azione ad 
imp,resra. 

10. L'a.rticolo .21000 ,� indubbialill'ente il portato 
di uria lenta eivoluzione svo,lta.si da uni liat10 neJ:lla 
at'tivit� dlella PubibJica Amministmz.ione ~he per 
fini va,ri inlt�erviene s,empre p�i� esiesamen:te ne1l 
campo economico e si pone in conicorrenza coi 
priv�a,ti, dalll'a,ltro, �e con1seg'1u,entemen1te, nella natura 
e funzioni dell'En1te publblico. L'a.rt. 429, 
n. 3, c.p.c. � la co:�iseguenza processuale dell'art-
i.colo 2093. rS<i triaH:a pertanto di dJue articoli che 
hanno un1a ragion d"e1s1s1er,e effettiva e che, a mostro 
avviso, sopravvivono all'ordina.mento ,sindacale cess:
ato e meritano di sopravvivere. Essi son!O i p1o::r.�tatori 
1d'i. queil . princi1pio della, pos1sibiJit� d<i raiP�porti 
di la1voro e 1dli iimrp1iego privra1to con Ente pub. 
bliw e di queillla delineafa. c-0ntrarpposizion1e tra 
rap'P'orto attinente aUa organi'zz.azione dell'Impres,
a econ1o'mlica. e raoppiodo attinienrtie alfa orga.niZiZlazione 
della Pubhlfoa1 Ammfai,strazione che sonio 
suscettibili d;i p1r1ofondi ed interes1sainti svHluppi 
niel sofoo dellle concezio1ni mioder:n;e s1uila a,ttiviti� 
dleg1li Enti pllibbHci �e focondJi dli risultaH p1ratici 
di rmevo. 

Auspichiamo perfanto che essi trovino nel!la giu.. 
risrprudenro dei mas.Slimi organi giUII'isdizion31li, 
quema. completa. e concorde applica~ione s1emia la 
quale nou possono spiie�ga.rsi jm tutto fil 101�0 va,Jore. 

VALENTE SIMI 

AVVOOATO DELLO STATO 


::::::k :::::::;, ::22&12&& :::::

00?. LE. :uitzm.&& :rn--A ::ili ::::: 


re U ii@ El& H�ll 

-71 


RIFLESSI SULLA DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILIT� ED URGENZA DEI LAVORI 


Il Ministro dei laivo1�i pruhblici pru� dlichiara1re 
iirgenti e indifjeribiM i 11a.vori per qua.]unique 01pera 
dello iStafo, delle Provincie e 1(1lei Oomuni (artico~
o 39 del regio decreto 8 f.ebbraio 1923, n. 442). 
La stessa, facolt� coilil:pete al Mtn~stro dei trasporti 
per l'esecuzion� di lavori ferroviari (art. 1 del regio 
decreto .24 setfomllre 19'2:3, n. 21119). 

La, 1dlichimaruonle d'urgeni::i, e dii indi:fforibilit� 
� pit"evista Ml.che �per i lavori riflet1tenti J:e grandi 
derivaz;io:nji e per l~ opere dii ra1cciolta e di reg0Ja1zionie 
delle acque tart. 33 d:el T. U. de�llle disiposizioni 
sulle acqu~ ~ gli impianti e1ettrici) nonch� 
peil' l'impiiamto �d;cllc �]i~ee di tmsm:issione e 1diistribuzion1e 
deU'enJergia. elettrica. a.utoriZ!Ziato ai Sensli 
degli arlico.]i 108 e, s1egg. dello stesso T. U. � 

In b:ase al decreto ministeriale il Prefetto autoriJzza 
l'oooup~ioi1110 t~m1pora~e:a dell'i:m,m,olbile alh'ui 
con le forma.lit� 1P'reviste negli a['ticoli 71 e 
segg. della legge 2'5 giugno 1865, n. 2359. 

Il decreto del Prefetto, costituendo un atto di 
mera� esecua.ione di quello ministeriale, non pu� 
esisell.''e i�ll'.lpug'l1afo .s�ep�aira�ta,m1erute e in:dipen1dleute1men1te 
d'Bi. quesrt'rultimo ,pro'Vvedimooto. � 

Lai f'a.co�M� di eimettere la diohiara0ione di inldliffer�
ibilit� ed urgemm � riconrefoduta iIJJ casli ecceizionali 
anche al Prefetto (a. 21 della legg~ 2 lu-. 
glio 1949 n. 408. 

Nonostante il ,lall'g~o uso ~he suol ~arsi �:lella, facoilt� 
diel[a dichia1mtziio:n1e d'mg~nz,ai �ed irudlifferi!bilit� 
-l'emanazion� d.i tale provvedimento � divenuta 
infatti la, regola nelle esprdpriaz.ioni eseguite: 
dalla, A~:m;i�nistrazione dellle Ferrov1e deUo 
Stato, ed anche nella; pi� recente legislazione vi 
� tutta una siede di oper'e per 1e qwali � e1spre.s~ 
men�t~1prev1sto l'es1el'ICizio deJ:Ea. stes,sa facolt�, s� da 
doviersi inten.dieir!l' iJ. 1o1�0 Qarattere Uil'gente pr'eve1I1.
ti'Vamente :ricon.osduto e 'Perci� acquisito ~ 
la nomna da cui � disciplina.fa co:nserva tutltavia 
un cail'attere speciale. Oosicch� vi sono dei limiti 
entro i quaJ.i n1e d~e essere cont~uta1 l'app�lticaz:
iJo��, U~ri.ti che van[l]jo desunti da.Ila, 1DRil:ma e ,dJa,lJ'oggetto 
idiell:le opere cui ha a;vuto rjgua,rdo il .]e_ 
gislafore. L'inJdagine peir� la corretta appUcamione 
della norm:a praticamente sii risiolv:e nelflo stlabilire 
lo scopo cui temdo1nJo le oper~ ;in eOLncreto pr<ogettate:. 
Bisogna riconJosoere che quesrba indagin~ 
pru� dai!" luogo ai ques1iti di call'attlffi'~ delicafo,, peT'ch�, 
a p�rescirndlere dai dubb;i e dalle incerl.e~e che 
pos1s1ono sorgere sulllia. estenstome e la p.ortaba 1dleUe 
di'V�ers1e nornne nelle quali !� prey;ista, }a, d1ichiara.zfo,. 
ne di i'ndiffer'ibilit� ed urgenz:a,, l'oggetto e lo s:c.opo 
dei favori s1oruo in ra,pport10 con 1e es;igenze del 
pubb]ico servizio cui 1s'intende pTovvedere. Ora 
l'aipp�reiz.zta.me1nfo di �queste esigenze � un com1pito 
riser�vato all'amministrazione attiva nell'eseircizio 
delle s.ue id:iscrezio1n1ail:i facolt� �e incid:e notll' 
soltanto sul rie1onio�scimento delle esigenze sfos1se 
m1ai anche e sop.ra.tutto s1ulla, d�etermina1Z.io~e dei 
limiti entn."O i quaJi es1S1e vMmo soddisifatte. Ragione 
p�er cui � tutt'altro che agevo�]e nei cas1i nJei 
qua.li vien ded1ot�fo� un eccesso di p�ofor1e o la, vi<>


3 

lazio�ne della 1egge speciiatle stalM.1ire il �llimite aJ 
quale il sin,diacati0 giJuris�Lfaiona1e deve Mrestars:i 
per ni0n invadere i] campo dii q��ll'attiv�t�"disc.r�~ 
zion\a�le. Quecsfo � il ip�r1m10 rif.Lesso :iru.teires1sante ill 
impugnativa della dichiM'&filone d'indi\fferibi1�it� 
ed urgenza. 

Il secondo il.'i:tl.esso da tenersi present~ � che la 
int1ro1djruzione illeifilai illlOSUr'!fu Jt>.gis1J.ooione diel�ill dichiara.
zfone d'indiffeiribHit� e�l urg:enzia hai assun�to 
una 'POI'ta,ta cos� vasta ed un crara.ttere taJe che 
l'occupra,zione diSiposta in ba.se �.1 provvedim1ento 
che, definis1ce urgenti e; ind~l:lleribili i lavori non ha 
pi� queEla, fisionomia ei quel carattere rigoroso ch� 
sono sc1olpiti illlvece nella. iparrte pri:m,a, d�ell'art. 71 
della legge 26 g.ug,n!o 1865, 111. 2.:1591

� 

D;i conseguenza, si pu� 1diire che all)C.he il sinldiacafo 
g'.iuristj.�Z�OLIJll,le, per qrul&llto rif.llette l�a suslSI�.stoo:
z,a del i�equisito dcll'urge1nza, � contenuti� in. 
ili.miti pi� circ:osicritti ed hai m,odo d:ii e,s:ercitail'si 
in quei rari casi in; cui si scorga. un3' pfulese conitrad:
di2.ione tra j.l con,clamato carattere urgente dei 
lavori ~ il pratico comportamentOi dell'Amministramiollle 
aJ.lai quale. nei 1� com1m,e1ss1a �ll' e~ecuzione1. . 

Il provveid1im!ento conitene:nte la. d;ichia;ra,z,iorne di 
indifferibilit� �ed, urgienz.a costit1uisce iJl titoilo che 
legittima, l'ordinaizione dellla, occu1paziiione, cosidetta 
provvisoria., dell'immobile. Ma � Qb.iam che �.�ill. 
quarudo. non vie.nie en:i,,a�nato, aJ ,s,en.si dell'art. 71 
della, l�egg:e 25 lugliio 186'5, n1. 2359 edj eseguito il 
decreto p:refeti:;izio, non pu� a-vverair~s1 aJ.cuna, mieno~
azi�oIJJe de1l'intere1ssie 1eg~tti!mo del proprie1ta,rio 
del fondo .. H diritto. all'impugnativa. per i 
viz;i da�i quali fosse inficia.to� il po:"<>vved1m1enfo, che 
dfohiarn urgenti e indifferi:bili i lavori s1orgie quini-. 
d;i solo dal m10ililJenrt:o in cui si � ad1diven,uto a1lil' occu1piaztone, 
�ihe di solito c:oinci:dJe coni la, notifi.ca 
di detto decr�eto. �Si n,o,ti eh~ la dlesligna.zion1e dell'immoibil~ 
da, occ1up0ire � contenuta, solo nel ipr1o;vvediimento 
del Preifetto. 

L'un pil'O'V'V'eilim;ento � indisso�EulbilmelllJte l�egafo 
all'altro, in quanto il decreto ministeriale pone 
la. premessa e serve quindi di giustificazione al 
pil'ovvedimento da adottarsi dal Pr~fetto. (Cos� il 
Conis!iglio di .Stato disieorre dJi due provvedimelllti 
�logicamente�~ gilJridicamente inscindibili�) (1). 
Ques'ti now fa che eseguire ur. comiando eisipresso 
11iella deteirm,inazione di un'a,uforit� srnpel'liore n,eJ.l'ipotesi 
in cui l'indiflleribilit� ed urgeniz,a, siiano 
stiate riconosciute per una singolru opera d31l ~indstro 
dei lavori ipubblici o da un'altra autoil'it�. 

Questo rapporto d!i subolf'dinazione d.ell'aittivit� 

del prefetto seature111te da.ll'esis1ternza di un1 t�ale 

presupposto (ricooos6men:to dell'in1d1i:fferibilit� eld 

urgen~a.) fa si�. che i] Pr�efett0 s:tesso n10n pu� di


sp.ensa['si daU'auto.rizzaJ:'e l'occupa,zione1 idell'illlll


mobile riohiesta.gli d:a1Ua parte intieressata.. 

Non si spiega qurndi quale: siei1so posisa. aSis1u1ne1


re la, � funzione propria e ]'autonomia,� che �ll! 

(il.) Decisione 19 di{::.embre 1900 in " Nuova Riv. Servit� 
Ap�p. �, 1937, I, 123, 



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-72


qualche decisione del Oonsiglio di Stato si � in 
teso attribuire al �decreto pr<ed'erttizio, pur riconr0seendosd 
ch<;_i quesbo provvedimento i� oollegarto ailIa. 
preventiva dichiarazione d'indifferibilit� ed urgienzia, 
come ad Ulli presuppost10 :D.eces:sairio (2). In 
Clhe consisterelbbe mai l'autoniomia d~D pr0.tere esereilato 
da,l Prefetto, se questo organo� non dleve 
pi� constatare l"esi.stenza del !requisito dell'urgenza 
(3) e non a1ssolv1e quindi al comrpHo, eSJsielllz.
iaJe demainda;bogli inivece ll!elll'ipotesi p1revista. nella 
prima. parte dleH'ad. 71 i(�]ella 1egge succitata., 
graz.ie aJ qua,le pu� dirs,i che 'ecSso vienie as:s1rnmoodJo 
�D'interai resp1omsa1bilirtl� dell'a.tto? Autonomia 
equiva1e a libert� dli. determJnazione. Non mette1rebtbe 
conrto il .i:ileivare il ra;ppoI'lto di subordinaz:
iJowe e di di.pellld/emizla fra i.I decreto priefottiz.io e 
la dlichiaraLZ�'Oin/e di indi::tlleri!bHit1� ed urgenza, dei 
la.vori che lo i(lfVec,edle ~fanto rp,i� che da nessuno 
s1i contei;ita la c-Oll1lpet.elllzia escl1usi,va del l 1reife1Mo 
pelr' quanto riflette l'autlol'izza.ziione d,ell'occupa1-� 
zione, se non si trattasse di far risaltar~ appunto 
l'im11wescinldihlle C�Otllidiz.ione che la. imipugna.tiva 
per illegittimit� investa l'Jino e l'altro provvedimemto 
allorquandio si illltende dedluririei o il vizio 
di incocrnpetentzia <liell'�ruutorit�. che iha emeisso la 
suddetta 1d:ic:hiarazione o il difetto dieil. requisitio 
dell'urgenza. E' per l'esistenza di ,questo presuppo.
sto che si potrebbe a ragione a.ffermare 
che i due provvedim.ieinti, materiaJlllJenit� d1stlinti e 
prom,ane:D.ti� da dJue diverse, autorit�, siia�lo l'uno 
compenetrato nell'altro e che non se ne concepisee 
pertamit10 l'impugnaziorne siepa,i�aita. ei 1dlistinta 
(4). Deduzi�one coerente pe1� chi esclude, comie 
noi, che la mancata preventiva compilazione dello 
stato di consistenz,a dell'immobile importi la, nullit� 
dle.l decret� pmfettizio, mooi;r<e chi s1osti<ene che 
la. tra.sgressd!onie1 di falle formalit� pu� dM� Juogo 
a.ll'ainnlullaimiellto deJ pro:vwidimenfo � tra.tto1 a 
configurar�e uDJ'imipu,gnativa. oircoscrit1ta. a questo 
ult'~mo atto come se si tra,ttasse dii un, aitto autowomo 
e a s� stlante; il che niella rea.H�, IlOll �. 

La, diC!b.iar,a.z.ioine di indifferibiDit� e.d urg:enz,a 
dlei ,la;vori nloin piresupipone la form~fone di un 
piiano pa1r�ticolareggiafo, (5). Nella. p,rias1sti. quetSto 
proivved!imento v~ene per Io pi� adottato� quanido 
si � gi� delihera.to intorlllo� �a.}]a nat1ura e a.J,la consiisfonm 
dei Jliwori e si � staibiHta anche la spes,a 
J"elativa,, qutt�ll/dlc-si /� quindi pr.edistposto daU'au


(2) Deci:sione 18 marzo 1949 ln "Fmo Amm. �, 1949, II, 
268. 
(3) Consiglio di Stato, 16 maggio 1947, in " Foro Amm. �, 
19'49, Il, 8, nonch� 16 luglio 1948, I, 1, 48. 
(4) E' ,ci� di cui non si � reso conto i.I Vitale: v. il suo 
commento alla decisione citata alla nota n. 1. 
(5) V. contra Consig.Iio di stato 3 aprile 1948, n. 198 in 
11 

Foro Amm. �, 19�48, II, 245. 

torit� com,pet,ente 1Illl appo.sifo progetto. Ma. la 
esistenza di un ~iano particolareg�gi.ato non � 
-ripetesi -una condizione imprescindibile pe�r 
la suddetta. dichfara,zione �~he viene e:lll1es�sa, � agli 
effetti degli artt. 71 e seguenti della� legge 5 giugnlo 
1865, n. 23591 �. Ora l'a,rt. 73 di qtresta legge 
c�onrtem!Pila la forimazione del iP�'ano pM�ticofareg'giato 
come un a.tt.o suooessiivo all'occup�ae.ione del 
fondo. Neglli. sltets1sli. SetilJs.i dis'P<>llle J.'ail.'t. 33, comma 
5� del T. U. delle disposizioni sulle acque e gli 
imiP�i�amti elettrici. Esso ;s;tahiUsioo infatti che il 
Min1isrtro� dlei favori pubblici 'Pu�, sellltito iD Oon1siglio 
1Superiore, dfohiara1�:e urgente e 1.ndiffe;r�ibile 
l'esecuzione di lavori � anche prima della 
concesisfollle, agli e1:tietti degli artt. 71 e seguemti 
della. legge 25 giugno 1865, n. 2359' �. Il d�ecreto 
di! conc,e.sisfone vienle em~sso in 1bas1e ad un rp�ro" 
getto dli .m'1,ssima., com!e Tisulta dall'art.. 7 del r1egio 
decreto 11 dioemlbre 1933, n. 1775 e da.Il'a.rt. 9 
del rego,laJmento per le a.eque pubMic:he (regjo d.ecrefo 
14 aigoLSto 19Q(), n. 1.2185), ill1!e'Ilitre ili progetto 
esecutiv-o � appJ.'OIVa.to soilo dopo 1a conicess1ione 
(aJrt. 22 diel s1udde1tto rego113Am1ento). 

L'occupazione in base alla dichia,razione di indlilflleribi!
lit�i ed ~~~ pu� consiidierarsi l'�aUo 
iniziale di un pi� semplice e spedito procedimento 
di e~prapriazione. 

La. nostra giurisp1riuden:m discorre a que1sfo p,ro posito 
di una e'v�o.luzJone deiFis1tituto dell'occupa


. zfone d'urge111m,; fu l'Autorit� giudiziiaria, ordliuada. 
a compierr~ un priimo rpas,sio coni l'a1llljlllietitere 
nelle esrp1"opriazfoni ferroviarie come una, rego.Ia 
la liquidazione degJi interes:s.i legaU siull'imiPorlo 
dell'indennit� definitiva di esipropriazione per tutta. 
la, durata deJl'�occrnpazion1e: quaJ.� in1dennJzz,o 
dovuto per l'occupa,zione sfossa; ed un aJt.ro pi� 
d,eciso ne fece poi con l'esclude1re l'applicabilit� 
deU'art. 73 della leggie 25 giug;no 1865, rn. 23'519 
alle oooupa~ioni idJisrpoSlte nelD';trutere.ss~ della stes


1

sa Amministraiz.ione. delle ferrdvie. Ed anche il 
Oonisd.glio di Sita.to con1side:ra-m: dichiaraiZione dii 
indifforibilit� ed '!lrgenza come un mezzo preordinafo 
a.U'occupa,zfonle wnti.oivata; dei beni esip�roprianid!
i (6). � 

1Si discor!I'e an~i 1dJi. uni'occurpa~ion.e antic.iiP1ata 
di camittei:;e defin~tivo� con �eivideinte aJDusiow ailla 
imanancahilit� .-Jell'eS1pr1opri~ione, per cuii n1on .biS'O.
gllla infondere c:he il trasferimento del diritto di 
p1rl()priett� si aiVV'eri sin :dlail molllleIJJto �d:ell'occupazione, 
nessuna deroga essendos1i ifilivero app1ortata 
colll D'is1tituto deHa dicihiara~io.n.e della in,differilbilit� 
ed urgenza a.1 iprirucipio fonld;amie:nfale enum.ciato 
uell'a~L 50 della. legg~ 1deil 25 giugno 1865, 

n. 2359. 
(6) Decisione 16 luglio !l947, n. 244 in " Giur. Compl. 
della Corte !SU1prema di Cassazione "� vol. XXVI, 1103. 
PASQUALE CARUGNO 

AVVOOATO IN ROMA 



��~l: 

NOTE DI DOTT 1RINA

I 

PASQUALE PASTORE: Il regime amministrativo dei 
beni di interesse militare. Giuffr�, 1949. 

Qu.est'ope.ra � rdii pia.rticola,re inte�resrse perch� 
ma,ncava. una. t.ra.tta.zio1ne ag.gioroarta dellla spe� 
c.ia.le materia.. 

Materia resia wm;plesis1a dal una. qua.n1tit� di n.orD1e 
disperse in nulmel"OS!i ;piro;vvedirm~nti cos� da. ri 
chiietlere una vaisfa, e .siicura inifo'l"ma.9'ione ed un 
vigile controllo dei rapporti tra norme speciali e 
norr1me di .dliritto comune. 

L'Autim�e, gi� 'nloto per il volume sug1lli ruppa.lrti 
rueU.e opere p;ubbUche e per note su questioni sipe1

� 

ciaJi (ad es. Re�gime giuridico de;tze opere costru�.te 
d1irante le occupa.zionri di urgenza e le reqiiisizioni 
di im;mobili, in � L'Ammini.strazione I tal. �, 1946) 
ha. tratta.to non solo del demanio milita!l'e e dei 
beni indisponibili di interesse militare, ma anche 
delle limitazi�i alla propriet� ipriva.ta e delle 
prestazioni obbligatorie per ~sigenze militari. 

L'apporto i� veiria.mente notevole, 'nlon solo per 
la precisa, inform1azionle circa le mrolteplici norme 
che regolano la niateria, in cui l'Autore si muove 
da, a.nni per ragioni ;p;r<of:es.arionali cos� da. averne 
una; conosc-enza sicura., ma anche per i continui 
ed accurati r1iferilmenti -dottrinali. 

Le conclusiom.i critiche cui giunge l'Autore pir'O 
ponendo de jure condentdo la e~ie!nsione del con:c.
etto di deiman1ia.lit� ad ailcullle ca.teg:orie dli beni 
dassiLfica.ti come patlrimoniali i1ndisiponibili, e che 
sono di particolare inte1�esse ai fini che l'Amministra.
z.ione militare deve raggiungere, ci trova pienamente 
consezienti. Ci� sopratutto al fine di assicura
�re a� tali ben�i le garanzie giuridiche della demanialit� 
ed in particolare la autotutela amministrativa 
di cui al primo crupoverso dell'a.rt. 823 codice 
civile bench� su questo punto la giurisprudenza 
si mostri ormai fav01-evole alla tesi estensiva. 


.A. M. SANDULLI : Nota a sentenza 8 settembre 1949 
del Tribunale di Roma. �Foro It. �, 1950, I, 359. 

I/A. premette alla sua nota. che se �la solu


zione (delle questioni esaminate nella sentenza) � 

giusta, non tutte le formulazioni accolte nella 

stessa, s�embrano per� esa.tte �. 

Tra la r. s. i. e lo Stato italiano non sembra vi 

sia stata, in tutti i rapporti patrimoniali, una 

vera e propria successione (come, invece, ritiene 

la sentenza del Tribunale). L!a� legislazione nel 

suo complesso, conforta la tesi dell' A. : ch�, se 
lo Stato italiano, dopo l'aprile del 1945, � tornato 
in possesso di quanto di suo la r. s. i. si era. appropriata, 
questo � l'essenza stessa� d�ella restaura
�zione dell'ordinamento giuridico dello Stato, e 
non l'effetto di una succession:e tra r. s. i. e Stato 
italiano. 

In linea di massima, lo Stato italiano � sottentrato 
� in q_uei rapporti patrimoniali d�ella r.s.i., 
la cui fontE) risiede in fatti riconosciuti efficaci 
dal proprio ordinaimento �. 

In relaa.i.one al caso deciso con la sentenza annotata, 
il Sandulli nota che dovendosi riconoscere 
aill'a.ttivit� �di riscossione dei trih_u.ti svolta
� dalla. r. s. i., in quanto attivit� di ordinaria 
amministrazion�e, efficacia anche nello Stato italiano, 
certamente quElsto � subentrato anche nell'obbligo 
di qlJella di restituire una somma indebitamente 
percepita in sede di riscossione di tributi. 


N� p.� opporsi che nella speciE) si tratti di un 
tributo imposto da norme diverse da quelle vigenti 
nello Stato italiano, per il quale questo, 
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzia.
le 18 febbraio 1946, n. 112, non � tenuto a 
restituzione. . 

Nel caso in esame, la repetitiQ indebiti trova il 
suo titolo nel pagamen_to dell'indebito. 

L'obbligo dello .stato italiano di restituire le 
somme indebitamente percepite, in bas-e ad una 
erronea applicazione delle norme tributarie della 

r. s. i., potrebbe esser~ negato, solo se la ratio 
legj,s del citato decrreto legislativo lu.ogo~enenziale 
18 febbraio 1946, n. 112 fosse costituita. dal 
fatto che lEl somme riscosse siatn0 state utilizzate 
dal governo usurpatore. La ratio dEllla. legge, in� 
ve�e, � diversa, e consiste unicament~ nell'intento 
di non sconvolgere l'organismo finanzia:rio m:e1u.
iante una revisione generale dei tributi riscossi. 
Oonclud:e, infine, il si. che l'obbligo di restituzione 
:non sussisterebbe solo se fossE) dimostrata 
l'arbitrariet� (e quindi l'illiceit�) della 'riscossione, 
salva, in tal caso, un'azione per indebito 
arricchimento (sic!) nei confronti id1ello !Sfato 
legittimo, ove si dimostri l'ef:flettivo passaggio 
della somma sborsa.fa dalle casse del governo usurpatore 
in quelle del govern�o legittimo. 

Lw tesi sostenuta dal S�a,1ruJ;ulli non oi s�mbra ohie 
sia fondata sui p1�inoipi fonora g�meralmernte 
accolti in ordri,ne ai rapporti trw l'ordrinamoo1to 
giuridico italiano f} gli atti della r. s. i. Se, in



WEZCTCT??ZZ 


-74 


fatti) si ritiene) come � indubitabile) che n�ssun 
rwpporto .d)i suocessione vi sia trar. s. i. e Sta:to 
legittirnoJ non si caipisce oome possa arrivarsi 
wlla sol~ion� dell'obbligo pf}r lo Stato .-legittimo 
di restiturire i tributi oomwnqi113 percepiti daUa 

r. s. i. Sotto questQ aspetto � certamente pi� logiaa 
l1w se-nt-f3'nR/a del Tribuna-le che parte p'f'oprio 
dal pY1esupposto d�lla successione. 
Vero �) irvv�ece) ohe il decreto legislativo 18 febbraio 
1946 n. 112 non � che unlapplioozione speoifi-
ca del principio che � allw base del decr�to 
fondarrvelft1taZe 5 otto.bre 1944, n-. 249, secondo il 
quale_ tutta la attiivit� svolta dalla r. s. i. � <lai 
considerarsi giuridioam�nte irrilevalft-te per lo 
Stato italiialflto) salvo quella parte di essa che sia 
sfata recepita neWordinamento giuridico di qu�stoJ 
o� con atto leg�islativQ generale o con atto ammi'fl!.
istrativo speciale. 

Ora) a differ�nzw dJi quello che ritiene il SanduUiJ 
la attivit� di riscossiOfft<IJ d�1 tributi) non 
IJU� considerarsi oomp'f'e81W tutta nell'art. 4 d;eil 
decr(}t-Q legislativo 5 ottobr:e 1944, nr. 249 nel senso 
ohe �sso abbia sen~altro giurid:ioa rilevanza per 
lo Stato italianoJ Sia1lvo l'inwalida!?:ione specifica 
di singo'li atti di riscossione. Vero �) invece) ohe 
tale a.ttfo-it�) ove si riferisca a riscossion1e di tributi 
pe'f'cett;i in baie ~ no'l'mrJ legisiativ�l della 

r. s. i. � da considerarsi alla s~tregu.a di una,i attivit� 
ille<Jit�) d@lle cui conseguenze lo Stiwto legittimQ 
ri1on '[JU� e non d�ve �dspond,f}r(}J proprio perrch� 
non � sucoesS'Qre della r. s. i. Ed � assolutamente 
inconcepibil-e introdlurre una distinzione t'f'a 
tributi di_ qu.esto genere riscossi legittimaimf}'n.te 
(oio� in confo1"fnlit� d(}lle nrorme emanate dalla 
r. s_. i.) e tributi riscossi illegittimalment'VJJ d'isponendo 
un obbligo di res�tit'/l�zio_ne pl3r qu_esti e 
non per quelli. Jnve�ro) non si vede come si possa 
fare un �s{l!Jno di legittimit� basato sulla coniformit� 
a_ norme ohe sono da considerare assoluta-
m,�nte inesistent-i per l'o.rdinamento giuridico it-aliano. 
Se infatti il legislartore chiwmava e considerava 
� sedic�nte � il go'IJ�rnio dlella r. s. i. e non ricono


sceva nessuna forza di legge alle norme da (}sso 
e�m-anate-J evidentrJm13nte tutti i tributi �riscossi 
dar quel governo diov�vano co,.nsiderarsi riscossi 
illegittimamente. 

Un ulteriore appoggio a questa nostra tes.i si 
trova) d'altronde J nell'art. 8 dello st(}sso. deC!r'eto 

n. 112 del 1946 il qu.a1le te>stualmente dispo~: 
� Nej, Mrritori italiani liberati dall'o_ocupazione 
tedesoa,J nei qu,ali aifatto della1 libierO!@ioneJ sri 
oss(}rvavan.o) in materia dli tasse e di i7npos't~ indirette 
sugli affari norme d'iverse da que'lle vigenti 
rvello Stato it;ailianioJ queste ultim-e norme si 
applicanoJ oltr!J. che ai rapporti tributari posteriori 
1a1lla data della lib(}rmRliQneJ anch�J a quei~i 
non ancotr'a esauriti a ta,le dat.a) o ohe dopo la data 
s-C,e-ssa-diiarno 01omunqu:e lu_ogo a' paga�J'l1;f3nif;i d'rl 
tassa>>. 
� Nelle liquidazioni d1ei rapporti no'fl!. esauriti 
non verriarn-no detratt(} dal debito if;e-i co.ntribuenti 
l� somrne che) in relazione ari medesimi ra,pporti) 
siano gi� state versate a titolo di imposte speciali 
istituite dal sedicente governo della r. s. i. 
e che non trovavano riscontro nella-legislazione 
tributaria �. 

FJl appenia; poi il oa,so d-i rilevarre l'assoluta incoinsist�n-
za dell'a-ooenno fatto d!al S. a,d wnu possibile 
azion� di indebito arrioohimento n13i oonfronti 
die-llo Stato #ulianoJ per ottenere J perr questa 
via) la restituzione delle somme pagate a titolo-
di tributo alla r. s. i. FJJ verament� inooncepibil
� oome possa prooemers'i al neoessario bil(J,IJ'/;cio 
dei guadagni ( !) e delie pe�rdit� che allo Stato 
itaUano sarebbero de-rimate dalla attivit� d�Ua 

r. s. i.: pr-esup1posto neo1essario per favrwmAssibilit� 
di 1tn'azione d�l genere. 

;;;:p;m=q ;;;:p;m=q 
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA� 


.GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale 
-Controinteressato -� tale anche una P.A. Integrazione 
del contradittorio per errore scusabile 
-Impossibilit� se il ricorso non � stato notificato 
ad almeno uno dei controinteressati. (Cons. 
Stato, V Sez., 28 luglio 1949, n. 744 -Pres.: Severi, 
Est. : Granito -Palvani e Spanicciati contro Prefetto 
di Arezzo). 

La fi,gur'a di controirnteressafo 'n:el p-r�ocessio ,g1i'llris'dizionale: 
amim1iniJsrtr<ativ:o :pu� esSlere rives:tito 
anlche .da, un ai]t,m Elnfo pubblico, o id/a un aJ.tro 
organo deilla, med~s1Jma, aimministraZ:ionie, diverso 
da que:llo che emis.e il provvedimento imjpugnato, 
seim'P1~e che le due Ammtin1istrazioni ra.ppll'leseintlino 
e difen1dan'O intereSJSi 1diisrtinti e a1nton1omi, pur se 
en.tmm1bi di c.a,rattere publblico. 

La, n<}rm1a. che facoitima dii .rmno-vmre o integmre 
la, notj1ficatZ.ione n1ei �ca.si di e1"rore scusa,biille 
nnn, � ap1plicab1l.e nel aaso in cui il 1�icorso 
non siia stafo� notificato ad alcuno dei con1trointel'~
SS1ati. . 

L(J; deci.sione, in acooglime'1'11to deile tesi soste\nute 
dalla Avvocatura) 6 perv�enuta ad� alcune interflssanti 
pre�isa:ziioni del concetto di � contro,interessato 
>> d(J)l '{Yllnto dli 'lnsta so.sta:niziale). e ha 
ohiarito la posizione della giuriwprtidenza sotto 
il profilo proce:ssuale) sti� qual '{Yllnto era sembrato 
vi fosse) negli ult�ni ternpi) qualche 01willa~ione 
(su qufJsto pwnto si veda wn1ohe 1� Rel. Corvs. Stato 
))' 1936�-40, vol. Il) 916 e s�egg. e � Rel. Cons. 
Stato))' 1941-46, 'l'Ol. Il, 538-539). 

La diecision.e 6) per la parte che oi interessa) 
cos� niotivata: 

(< La giurisprudenza del Consiglio di Sta,to 6 costanf}
e nel ritenere che il ricorso debba esser.e) a 
pfJna dii decadenza) notificato -.ern;tro il l/'!1oto e 

brf}ve termine -oltre chi} alFAutorit� a/m;ministrativa 
ohe� ebbe a.d em.etter'e il p-rovve<l!imento impugna:
to) anche a ohi abbia interesse diretto ad opporsi 
al ricors'O ). f3 c1h� l'integraz'ione del giud:izio 
possa essere disposta) dopo la scadenza de.Z termim1e) 
nei soli ca8i i1i cui) �s�sendo pi� i contro�intevressati) 
il ricorso sia stato notifi1cato soltwn.to ad 
alcwni (o ad uno solo) di essi. 

� A tal�(} costantie indirizzo giurisprudenziale eb. 
be bens�) a df3rog1are la IV Sezione) con le decisioni 
17 novern�!f'e 1937, n. 477 e 3 fe1bbraio 1939, statuendo 
che) a salvar.e dalla decadJenz�a) bastasse, la 
notifioa del ricorso alla sola Ammilf!istrazione che 

ern<l!n� Fatto impugna�to. Ma fadltMW;nza generale) 
dapprinia) con parer� d�l 20 m�arzo 1939 e sucoessivam�nte 
anche l)Adiman:va plen1ar�ia delle S�ezioni 
giurisdizfonali) ccf,n decisione 4 giugno 1940, n. 3, 
riconfermarono la gi.wrisprudenza, traidizionale) rilev(
JIY/,dO la nettai distin.ziorve) fa,ttla d.a,lla legge fra 

. )

autorit�; che ernan� il provv�dlime1nto e� controinteressati 
(conse!}'l.ftenza del d'riv�rso interesse c�he 
muove Funa e gli altri a contras�twre la irnpugnativa 
del provvedipt.ento : inti.ere�ss� pubblico) pelf' 
l)Amrn.inistrazionie : interesse personalfl e privato) 
per i contflointe�ressali) e dedtuoendo da cli� la 
inaimrnissibilit� di una int.egrazione d'l}lla notifica 
fatta alla sola Arnrministr~one. � 

� Di tali principi 6 stata fatta applicazione atnl� 
che quando controinteressato al ricorso sia, non 
un privato) ma un altro Ente pubblico (o addirittur.
w wn altro organo d�lla medesima O!i1'1lministrazionie) 
diverso da quello ohe emise il provvedimento 
impugnato) sempr� che le due amministrazioni (o 
i du,e organi della Pubblica A�rnministrazione) ra.p-. 
presentino e difendano int�ressi distinti ed autonomi) 
pure se einrt'f'ambi di caratte!f'e pubblioo (vedi 
decisione d�lla V S�zione del 26 aprile 1946, Pagano 
contro P1'1e'fetto di Napoli e Annunziata). 

�� Tal!! 6 appuwto Fipotesi che si v�erifica nel caso 

in esa;me) in cwi Finteresse del Oo.mun.e <Li Cor


tona) pur essendo in contrasto con qu�llo) perso


nal�e e' privato) fatto� oolere dai rioorrentfi, non 

coinoide) peiraltro) e 1�iion si identificai oon FintfJ


resse difeso dal Prefetto di Arezzo. . 

� Quest)ultittno ha fatto vwler�) oon il suo de


oreto d1i a'l'VYl!ltllamento) il superiore interessf} alla 

regolarit� dei pubblici incwnt:i corn!unali) qua.le che 

sia stato il risultato di essi; e difende) in primo 

luogo) in questa sede lJiin.t�res1s�e pubblico g�ne1


rioo alla conself'vazione d,ezz>atto ammi:n1istratf/v�d, 

impugna1to. VinMlf'esse1 itel Comune di Cortona 

alla conferma del de1oreto p'1'efett'li$io di an'l'IA.ftlla


mfJnto d.ell)asta/ oorn.unale, fi.a) imfVfJOe) caraittere 

specifioo e prev1alen.temente patrimoniale) trovan


do laJ stta fonte nelFersito sfavorevol� delFasta pub


bliow) oltre che nel fatto) p'U1'amfln~e accidental�) 

che il OomtUne 6 riusoito a realizz>are) dalla riven


dita della s�tes�sa merce a trotitativa priva,ta) urn 

prezzo supe;riore a quello piirn1m raggiunto oon i 


pubblioi inoanti. 

� Da taie1 situa~ione (contrapposizione di int"e


rfJssi fra Oo'!'l'IJUne e ricorrenti). non ooincidooza di 

"rn~;;;;;;;;;:&.;;;;;;;;W.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;R;;;;;;u:czzu:mzzwz 


;;; mi&& ;;; mi&& 
-76


interessi fra Conuaie e Prefetto) 8caturisce e'Vidente 
la dluplice conseguenza: nec�ssit� <];ella notifica 
del ricoYrso anche al Cornn1n1e)� inammissibilit� 
della in,f�grazione del giudizio con itna fxllrdiva 
notJiftoa. , 

� N� l'integrazione potrebbe esser� dispostm ai 
smisi dell'art. 36, 2� comma dei T. U. 26 g,iugno 
1924, n. 1054, modifioato dalla fogge 8 febbraio 
192'5, n. 88, 'il qUAale fa N salva la possibilit� di 
rin'1'11ovare o integr-iare la not-ifioazione n�i oasi di 
errore ch�' (})alla, Sezione sia riteniito sausa,bile )). 
Tal� narm<J; non �) i1ifatti, applicabile nel caso in 
cni il riciorso non sia stato notificato ad alcuno 
dei co(J'l1trointeressat~). e oi� per l'ovvia ragione eh(} 
una notifioa~ione che non esiste non si pu� ne rinnovarla 
ne integrarla. 

� ln1 tali sensi si � gi� espr�ssa qu,esta, Sezio11te, 
con una rec�nte plf'onunzia, in corso di pubblicazione 
('in ca,usa, Pagliani e altri contro Prefetto di 
Novara,, discussa, a,ll'udienZia, del 27 maggi.o 1949), 
ripudia,ndo) re meli us perpensa,, lw sita giuri8pritde11tza 
anteriore ('vedi deoisionf! sopracitata del 
2'6 aprile 1946 ed altra precertent!e del 27 aprile 
1934, in cansa Albertini contro G.P.A. di Napoli e 
Comune di Narpoli) �. 

IMPIEGO PUBBLICO -Dimissioni di ufficio -Natura 
dichiarativa del provvedimento. (Consiglio di Stato, 

V. Sez., 5 agosto 949, n. 270 -Pres.: De Marco, 
Est.: G1�anito -Manicone contro Min. Interno). 
Il provv:edimento di pronuncia delle dimissioni 
di ufficio ha natura meramente dichfa,rativa: esso 
retroagisce normalmente al momento in cui ha 
avuto inizio quel comportamento che ha portato 
alla declaraforiai delle dimissioni di ufficio. 

La, ilecisfon1e in ordin,e al quesito � se sia, consentito 
a:lla Pubblion Amministra.z'ione attribuire 
al pro"lnJedimento d)i dimissioni di ufficio di un suo 
dipendente effieacia retroattiva � ha CO'S� motivato: 


� Tal� questione � gi� stata risoluta dalla prevalente 
giurisprudenza in, sen,so afferm,ativo (v. deeisione, 
della IV Sezione, 28 novembre 1947, rio. 
Gallani contro Min. Giitstizia) in considerazione 
della natiwa meramente dicihiarativa della pronuncia 
di dimissioni di uffiefo. 

� Vistituto delle dimissioni di ufficio, prf}visto 
dagli art'icoU 46, 2� capv. / regio] ilecreto 30 dieembre 
1923, n. 2969 e 213 l(}tt. a) T. U. legge oomuwale 
e p'f'ovinciale 1934, come rrisnlta dalla sua 
stessa deno1minazione, oltre ohe dalla sua disoiplina 
gi1tridica, pi� oll� agli analoghi provvedim(}
nti disciplinari (revoca, de-stituzione) alVenti efficacia 
costitii,tiva1, di'l"etU anch)�ssi a porre fine al 
rapporto di impiego, si accosta e si riooliega alle 
di.mdssioni volontarie. I d!ue fatUitti ha,nno) i'l'llV,ero, 
un presu,pposto ed 11n aspetto comun(}: e cio� ohe, 
n1eWuno e nell'altro, l'impiegato tende a sottrarrsi, 
in mo�o p~r<mamente ed integrale) agli obblighi ohe 
su di l'Ui incombono in dipendenza del rapporto d;i 
impiego/ (! difjeriseono tra loro sol pereh�, men,tre 
nelle dimisB<ioni volontarie � l'impi(}'gato stesso 
che trae da qiiesta sita volont�! le inevitabili 

cmiseguenze,, chie1h<:1bdo fa risol 11zione del ru,pporto 
di impiiego) per essere legalmente' esonerato 
dagli obblighi ohe ne rlerioomo e la legg,g non 
fa che riconioseere f3 garantire gli �ffetti gi'llridici 
di tale volo111t�_, nel oaso: i'l'IJVece, ([e?Te dimissioni 
d,i ufficfo � la legg� stie'ssa che fa derivare, co:me 
automatico effetto) dall'abbamdono del servizio ln 
ce.s8azione del rapporl o di impiego) rieolle'ga'l'ldo 
cos�, a:l comq>0rtamento volontario delFimpiegato 
(oonsi�erato, non pi� com,e atto o n?gozio giuridiao, 
ma come un mero fat'to u,mano obiettivo) 
conseguenze che) di rr-gola) non hainno alcuna oorrispondenza 
con queUe a oui tendeva il soggotto 
del comportmncnto medes'imo. 

� I/ass'�nilazfont1 z,egislatfoa dei due istituti si 
riflette anehe sulla naturra ed effioa,cia, giuridica 
dell'atto d'ella Pubblica, Amministrazione � ohia,mata, 
irn entrambi i casi) ad emettere. La, dichiarazione 
di dimissioni di ufficio � equiparata dalla 
legge. alla aecelta'g,�ion,e delle dimiS'l?ioni volontarie. 
E inv,ero, con l'uvr110 ~ con l'altro provvedimento la 
Pubblica Amministra.zione si limita a,d accertare 
la volont�, esprf}ssa o taoita, delrimpiegato di sottrarsi 
all'adempimento dei doveri di uffioio e dichiarare 
qu,ella, cessazione del rapporto di impiego 
che la legge riconneft;e all'atto o eomportamento 
oolrJntario del pubblico impiegato, in oonformit� 
od '�,n oontrasto con le intenzioni di lui. Sia l'una 
che Faltra dfohia.razion,e sanzionano con mere oon�iZioni 
o elementi <li efficacia, rispettivarne'fbt(}, 
della dichiavrazione di dimissioni volontarie o del 
volontario abb.amldono df}l ser'/,'Wio da parte dell'i1mpiegato 
(ve,di art. 46, l? comma) regio decrerto 
30 dicCimb1�e 1923, n.. 29'60 e art. 215, 1� capov., 

T. U. iegge comunale e provinciale 1934) e la loro 
operativit� non pn� qUindi) non retroagire di regola 
al momento in c�ui quelFatto o qu�l oomp,ortamento 
dell'impiega:to) che delle dimissioni) '/,'Olowtari� 
o di ufficio) rappresentano l'elemento costitutivo) 
sono stati postJi in ess,ere. 
� Alla fesi �ella normale retroattivit� della pronuncia 
di dimissioni di ufficio non � di ostaoolo 
Fafjerrnata necess~t� di una pretventiva ilriffid'a 
all'impiegaito. 

� Come � noto, tal� diffida VfllOn pre&enta alcuna 
analogia con l'omonimo istituto pre'/,'�Sto nel diritto 
privato qual� neeessaria oondizione per lo 
esereiz1io del dirittlo potestativo di risoluzione contrattuale 
~a~�t. 145~ e.e.). Nelle di,missioni di ufficio, 
le quali -almeno 11telle ipot(}si previste itagli 
a,rtt. 46, 2� oafpov.) regio� d)e1cr�to 1923 e 213 lett. e) 

T. U. l�gge comUAnale e provineiale 1934 -non 
oostit11,isoono g�i� l'esercizio �i una potest� discrezionai,
le' d.ella Pubblica Amministria~iq\.,e) b�ins� 
l'accertamento e la �iehiarazione) giuridicamente 
dncola;ta, di una riS'Oluzione del rapporto di impiego 
op�J1-atasi ope legis, � la preventiva diffida 
8erve U'l'lri,camente a togliere ogni equivocit� alla 
prolungata assenza delFirnpiegato ea � quindi richvesta) 
ad esempio) quando' vi S<ia una ragionevole 
inc(}rtezz'.a sul term<ine entro, il quale Fimpiegwto 
debba assum�re o riassumere servizio, ma non anche 
nel oaso. in, ciui l'assenza dal servizio gi� risulti 
per s� volontaria e ingiusi;!ificata. 

E Mi li "" :IFR7"771TCTCT E Mi li "" :IFR7"771TCTCT 
-77 


<< Tn qnest'ultirna izwticsi, se la diffida, benah� 
superfltta, venga eguwlment(} intimat(J), essa si po


. lr� bens�, interpretatr(} aome: canoessione all'imiziiegal 
o di un ulteriore terminle di grazia o d;i tolleranza 
da parte della Pubblica Amministrazione, 
(} 8i dovr� an.chc ammett.ere, in aonsef!ouenza che la 
ott(}n-bpcra1n1Za wlla intimaz�ione valga a impedtire 
l"effelto sanzionatorio previsto d;alla legge. Ma 
n~an v'� dubbio che, se l'impiegato non si presevnti, 
neppwre entro il rvuovo termine, a ripr(}ndere servi~
io, nitUa vieta all' Ammrixi�strazion(} di dare al 
provvedimento di dimissioni di uffioio 1tna deoorrenz'a 
pi� antica, ove risulti ohe la volo:n.t� di sottrarsi 
agli obblighi deriviainti dal rapporto di impiago 
sussisteva anohe in passato e risalga ad. una 
data anf.eriore all'intimazione della diffida �. 
Deilla questione ci si � am.piament(} occupa1ti in 
rala<Zione a d'ue studi itel Gu1cc1ARDI e� del GASPARRI, 
receri,�iti in questa Rassegna, anno 1948, rispettivam�
ente al n�. 5, pag. 14, e(J al n. 11-12, pag. 22. 
Mette p(}lf'� conto di segnalwre la dec'isione in 
esame dcl Consiglio di Stato, s�ia per lai riaffermata 
na1tura diohiarativa iJ;,el �provvedimento d.i 
dimissioni di uffioio j sia peroh� viene ad esse�rie 
atf.enuata la posizion,e in preoed(}nza assunta dalla 
gi1lrisprudernza in questa materia. 
E ci� sia perch� c�i si limita ora alla rioerca d(}lla 
volont�:, ne1ll'impfogato, di soti#n.airsi agU obblighi 
iterivanti dall'aiJ;,empim1ento diei doveri di 
ufficio (laddove prima si preteniteva addirittura 
che doves:se susgist�ere la vo.ZOnt� dell'impiegato ili 
romipere il rapporto di impiego),� sia perch� si 
pane il vrinoipio che la diffidi.aJ no1n � sempre n1eces8aria, 
ma sol qu.ando Lai ragion(} dell'assenza 
dell'impieigato sia f!quivooa. 
E' gi� un passo avanti che la giwrispru.(J,enza fa 
abbandon.ando talwn�e primi~ive posizioni d.i assoluto, 
e non giustificato, favore, nei confronti iti 
quegli impiega1ti che troppo spesso si valgono itella 
longanimit� della� Pu.bbli<J,a A�mmini8trazfone 
per destr(}ggiarsi abilmen:f!J sit talu'roe norme d.eUo 
stato giuridico; ma � augurabile che la giurisprudenzia 
va1lichi ad;diritt1J;ra, il fossiat!o oostituito dalla, 
� riceroa1 della volan.t'�> >> dell'impiegatoj e rfaffermi, 
in conformit� de'i tes,ti di legge, che l' Amministrazione 
ha il pot�ere-dover(}, per 'il buon anaamento 
del servizio, di proced!ere alla deolaratoria 
di dvmissioni ai uffioio quan�o obbiettivament.
c si verifiohina le condiz.iani di legge. 

(N. G.) 
IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubblici a carattere 
economico -Controversie sul rapporto di impiego Competenza 
-Istituto Poligrafico dello Stato. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 551-50 -Pres.: 
Pellegrini, Est. : Gualtieri, P. M. =. Dalla: Mura. Istituto 
Poligrafico dello Stato contro .Callar1 ed altri). 

I) L'abolizion.e dell'ordinamento sindacale fece 
venir meno l'inquadramenfo effettivo degli Enti 
pubblici economici, ma n�on la natura, della attivit� 
da essi svolta; s� che l'art. 429, n. 3, del 

c.p.c. continua ad essere applicabile quapdo risulti 
che l'Ente pubblico cui si riferisce il rapporto 
di impiego e di lavoTo in discussione esplicasse, 
all'atto dell'audata iu vigore della legge 
a�bolitiva. dell'ordinamento sindacale o della proposizione 
della domanda, un'attivit�t economica 
in un regime di libera concorrenza. 

II) L'Istituto Poligrafico dello Stato, persona 
giuridica distinta dallo .Stato, l�a com'e sirn:: attivWt 
istituziona.Je la stampa. dei biglietti della 
Banca d'Italia, dei biglietti di Stato, delle ca:tte 
rnlori in genere, della raccolta ufficiale delle 
leggi e decreti, attivit� la quale � di natura tale 
d-a doversi escludere che essa. possa essere es�ercita.
ta da privati imprenditori in concorrenza col 
Poligrafico dello Stato. 

Pertlmto a. giudirrure st�le controve�rsie relative 
a rapporti di impiego tra il Poligrafico e i suoi 
impiegati � competente il Oonsiglio di Stato. 

Pier qttamtlQ riguarda la vrima ma1ssima, la 
Corte Suprema ha confermato integra.lmente la 
sii.a precedente giurisprudenza, in netto contrasto 
con quella df!l Consiglio di Stato, il qual(}, anche 
nella presente causa a.v�eva riVenutQ la p1t�opria 
oompetenza, aiffermando che, dovo la soppressione 
dell'qrdinamento sindaoale, l'art. 429" n. 3, dovesse 
ritenersi abrogato. Rimandiamo su questo 
vunto allo studio del Simi, pufbblicato in questo 
fasoioolo pag. 65 e segg. , 

P(Jlf' qttanta rigua;rda la scoonda massima, sem


bra che la ratio decidendi posta d.alla Corte Su


premrr. a bas:e della sua Jp>r.onunziia sia. 'Vi21iaita 

dalla ei;id(}nte conf1tsione tra l'attivit� esclusiva 

st.a1tale in ordin:e alia emissione itei bigliett'i, ti


toli o valori ed alla pubbl�caz�iolf/,:e delle� rroccolte 

ttfficiali, e l'attivit� merwmente maiter'ial,e, ait


tfr1.fPnltf} �'lla stampa dei biglietti, titoli e v�alori 

o pubblicazio%i 'IZifjiciali. Taio mo;t1(Jlf'i;ale attivit� 
non � neces�s�ariamente di sp1ottanz�' di Enti ed 
Qrgani dello Stato, in quanto nulla osfJ.a ohe sia 
affidata ad imprenditori privati, sia1 pu,r cotti le 
neoessa'lr'ie O(}/lttel(} onde impe1iti110 illecite circolazioni 
etc. E, difatti, la stampa di Ntali e valori 
� stata, e�d � tuttora, affidata ad imprenititori privaiti, 
ohe agiscono in reg~me di conoorrenza con 
l'I sf1it1tlo Poligrafiao nel Ben.so !JiuridicoJ.economico 
che a ta,le co1i11ef}tto va attribuita (ti]Jici sono 
gli f!Semvi: della stampa della owrta bollata, alla 
quale fino a poco tempo fa non provvedeva neppure 
il Poligrarjico; drlla1 stampa dei f#oli d0el 
prestito della Ricostruzioni}�, etc.). 

Infatti per l'interpretazione d(}lla leg_ge del 
1938 acca�rre contrapporre al regime iti concorrenza, 
il reg�ime dii monopolio, inff}so r11on gi� in senso 
empi�r:ico,, ma 'in senso giuridico, s�econdo il quale 
si ha regime d,i monopolio sala neill'ipatesi c�h�O 
itna det'erminatw attivit� non pos1sa essere esf}:roitata 
leg,itti1namente altro C1he dw 11n determin<
Ito Ent.c. Nella fattispecie l'attivit� (}Sf!li'citata 
dall'Istituto Poligrafic�o non solo nella sua prevalenza, 
ma, anahe nella sua totrolit�, pu�-essere 
legUtirnamf}nte esercitata da qualsiasi i1npren-ditore 
vrivato (cke pai ci� si verifiahi di fatto 
oppur no in ttitto o in parte non ha giuriQ,ico 
rilievo). 

~~ri~ 


;; ; I jjj !iiii:id 

-78 


}I]' evidenite qiiindi che il Poligmfico non agisoa 
giuridicamente in rregime di monopolio : conse:[
JU�entemente -tertium non datur -aqisce 
in regime d.i oonoorrenza. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Sentenza -Accertamento 

della esistenza del contratto -Valore tassabile 


Poteri della Finanza -Caso in cui il valore sia 

stabilito o da stabilire in giudizio. (Corte di Cass., 

Sez. I, Sent. n. 54-50 -Pres. : Cannada Bartoli 

Est.: Lorizio, P. M.: Mirto -Finanza contro Jov�)'. 

Accertata in una sentenza l'esistenza di un contratto, 
la Finanza provved.e in modo autonomo 
allo accertamento del va.Iore imponibile, ai fini 
della fassa di registro, allorch� la, sentenza non 
abbia sta.tuito sul valore della convenzione (come 
nel caso di pronuncia su parte della convenzione). 
Quando invece la, 1;;.enfonza abbia. sita.bilit�o fal valore, 
ovvero abbia disposto istruitoriai p;er accertarlo, 
non pu� la Finanza prescindere daU'accertamento 
che coni la sentenza abbia fatto 0 stia 
per fare il Giudice, ed accertare essa il valore in 
modo indipendente, con i propri mezzi. 

La, Corte S'll!pri'3'ma ha cosi motivato sul pu.nto 

~nunciato n�lla massima: 

�Se d�ve riconoscersi che la Finanza provveda, 

in modo autonomo all'accertamento allorch� la 

sentenza n:on abbia statuito, sul valore della con


ven21ione (l(J) sentenza abbia, ad �s., plf'onwnciato 

su parte ilella coniienzione, o comunque non ab


bia UVU�~O oooasione di determinare il valore), 

quando invecie la s1ent�nza abbia stabilito tal va


lorre ovvero abbia dAsposta istriit!t.ori<JJ per accer


tarlo, non p'IZ� l(J) F'imianza presoindere d.all'accer


ta.m�nto che con la sentenza abbia fatto o.. stia per 

fa!f'e il Giudice ed� acoortare essa il vailore in mo


d)o indipewaente, con i propri mezzi. Idoneamente 

i res�ste'ftlti distinguono fra la norma dell'Mt. 62 
della legye del registro -che sottopone a fJa,ss,i 
gli atti sogigetti a; registrazio'me e non reg:istrati 
inseriti o enuncia,t:i in un atto plf'incipale -e 
l'art. �72 della stessa legg�� -cihe contempla le 
�convenzioni sitlle quali siano basate le domawde 
c'/be formano oggetto di pronuncia d�l Giudice 
(sentenze) -e ne inf�risco'l'l:o che nell'Mt. 72 la 
legge .coooizio'na la peroez1ione della tassa di titolo 
sull(J) sent�nza non al semplice fatto che nella s�nten/
za veng�a enwnciata �una eonvenziowe1 (che in 
fial oaso si sar�bbe nella ipot.osi prevista n{Jll'art. 
62), ma al fatto che wna oonvenziowe abbia 
�prodotto i suoi effetti attrarverso� la senten~�a, e 
cio� sia stata accerf.a.ta e riconosciuta iJ,al rnrrni. 
8trato; mide quando si v�rsa nel ea~npo 1lt:iVq,
rt. 72 ca.me niella spr?ci�e, il fisco non pu� p�iwedere 
con la libert� ed autonomia che gli (l C'O'nsentita 
nella sfera dell'art. 62, m.a � legato alla 
sent�nza del magistrato. Nel caso d.e1ll'art. 72 t'oyg(}
tto o lo sviluppo del prMesso importano il pi� 
delle 1mlte ehe il valore d;ella co.nvenzio'ne sia accertato 
nel processo dal Giudice; il quale dispone, 
ove occorra, la neces8aria istruttoria. E' mainifesta, 
ci� stante, l'inammissibilit� di altro successivo. 
o contemporari,teo f) parallelo, accertwmento 

d),a parte della Finanza, che portierebbe (})i/, wna 
�twpUcit� di �acoertiamento. in ordine alla ste'ssa 
cont:enzion1e, oon la cons~guenza aztres� ohe; essendo 
dagli interessati invocabiie, contro l'acoertamento 
della Finanzia, il sindacato d�l Giudic� 
0 1rdinario, questo verreb.be a statuire su quanto � 
gi� stato o � tuttO'ra per a:ltra via sottoposto al 
suo giudizio. N� va omesso che, potendo la conlvenzione, 
o le prove da cui la stessa riswlta, ~ssere 
nel plf"ocesso ogget'to di cont.est,aizione da 
parte degli intere;ssati, la Finan~a ohe 1:prtooe1da 
all'acMrtarmento del v1a'lore della contvenzione basandosi 
sw dette prove e pres~inderndo dalle ;rnJe>rgenze 
d�l processo o s�nza attenderle, pu� fondare 
il suo acoertamento su. prove ohe il processo aibbiaJ 
dichia!f'ate o d;ebba dichiarare in tJutto� o in 
part.e ineffi<Yai.oi )). 

Non sembra ohe lai Corte f{upr(}ma abbia rettam~
n,te interpretato l'art. 72 �eilla legge di r.egistro 
in relazione all'art. 30 d,ella sMssa legge � a 
tiitto il sistema vigente in matieria. 

In fond'o, la sentenza viene ad affermare che nel 
oaJso di conv~na;ioni noni registrate, la cui esistenz1a 
risulti da una sentienza, la Finanza perde 
i suoi p�oteri normali di 1aooerta1m.ento, i quali 
passano all' Aaitorit� giudiziairia. E oi� � �molto 
stranio, ove si rifiett.(J) c1he in ma1teria di acaerta'
tn'Cnto di valore l'Autorit� giudJiziaria dopo la 
riforma del 1936, aveva p<Jrso, ogni competen-za 
anche in via a'onten.ziosa. 

Oh�, se si volesse interpretare il pen1siero� �ell.a 
Corte n�l senso di ritenere ohJe una, convenzione, 
aJgli effetti dell'art. 72, p'llt� ritenersi esist'eri,te 
solo quando ne sia determinato il valorie 'ftf!lla 
sentenza dalla quale risultw, non si sapr�bbe d;o.rve 
basa!f'e questa tesi, non contervendo l'art. 72 alC1J,
na d'isposizion1e che la giust'ifichi. 

Il vero � che una1 df)rO'!Ja di q'llestiai portata alla 
norma g�nerale v1igente in materia d�i accert'a� 
men:to ili imposta di registro si sarebbe dovuta 
disporre esp!f'essament�, importando .essa, inoltre, 
anohe una �eviazio.ne radical�1�a quelli che soinio 
i principi in m.cJJteria di ef!iCIWCia del giudicato, e 
limiti di efficacia del processo civil�. Non � infatti 
clii 1wn veila oo�me, iJmpo'flJendosi alla Finanza, 
estra.nJea � al giud1izio, di aece'ttar~. oome 
valo>re della com;ven.<.1ione, quei'llo 'Btabilito dalla 
sentt:n:<Ja: c:h1e deoide il oontrasto fr.(JJ le parti aowtra;
ent/i, si viene (1) ricoit'bos'ci(}/r'e dh.e! il giu�Ucato 
formatosi nei co'ft1fronti so'lo di queste parti, ha 
effetto anehe per la Finanza, e, peggio ancora, 
oh.e �s8a � addirittura vincolata rollo svolgiment'o 
de'l proaesso. 

OPERE PUBBLICHE -Danni -Responsabilit� del� 

l'Amministrazione -Natura -Limiti. (Cass., Sez. I, 

Sent. n. 792/49 -Pres.: Cannada Bartoli, Est.: Vela, 

P. M.: Pomodoro-Rea contro F. S.). 
L'a.rt. '46 della. legge sulle espropriazioni peT p.u. 
costituisce la. fonte legale su cui si"h�sa la Jeop� 
della responsabilit� oggettivai, dipendente, cio�, 
da aW. legittimi dell'Amministrazione Pubblica. 

Questa responsabilit� prescinde dall'indagine 
sulla colpa o sul dolo dell'autore del da.nno, anche 

: ::::::::::::::--� 


[Fl fil[ nm 

m iiEiUfa n tM.t rn m =1m: 
-79


perch� il modo di esecuzione dell'opera pubblica 
rientra nella discrezionalit� tecnica dell'organo 
amministrativo che procede ai la.vo.ri e non pli� essere 
sindacato da�l Giudice ordinario. 

L'obbligazione ex arl. 46 sopra citato ha lo 
stesso� contenuto economico di qualsiasi azione di 
danno. 

Da esisa, sorge pertanto un debito di valore e 
non di valuta. 

Sul principio clhe l'A1mministr~tione risponda 
per i suoi atti l(}gittimi, non pwre ormai possibil(} 
alcun dubb'io, sempre ben s'intende, con il limite 
che tale respoinsabiliM s'Ussi~te solo qu�a1nilo � 
�spressa1m.ente sancita dalla legge (in materia d1i 
costruzion(} di operf} pubblich,e., in materiw di �anni 
di guerra ecc.). Non sussiste, a� esempio, tale 
responsa.bilit� pe'r da�nni derivainti <'talla attivit� 
legittlirna di P. S. e ci� in forza dell'art. 7 del 

T. U. di P. S. vigente. 
Ci Soembra perfettamente ad�re'Yl!fo ai critoe!f"i prevalent(
Jfnentc seguiti d�ailla giurisprudenz,w in materia 
di lim.iti. della giurisd.iZ'ioine il prinoipio affermato 
dalla Oo�rte second)o il quale il moilo di 
esecuzion,(} dell'op(}ra pubblfoa rientra nella discreZ'ionalif;
� tecnica �ell' organo arnrministr,a1tivo 
ohe proceae ai la!Vori e non pu� formare oggetto di 
S'inda�cato da parte �Aell'Autorit� giudiziaria al 
fone di identificare gli est-riemi d(}lla colpa a cariao 
dell'Amministra~ione. Questa affe~ion(}, � oritioa�
ta d'aW .Alessi in una nota a questa sentenza 
� GiJur. Oompl. O. Oa:.'1s. �, Vol. XXVIII, 1949, 
2� quadlf"imestre, pag. 2-02). Ma tale critica non cri 
s(}mbra conferr:ente, ove si !f"ifletta che (}ssa si basa 
tutta sulla affermazione choe1 � il modo di eseouzione 
dell'opera pubblic.a sfugge alla sfera di d�iscrezion.
a1lit�, non offrendo ohe, qu(}sUoni mera1mente 
tecnic1he �, c'i� ohe appwrir� chiaram(}nt'C infondato 
a ch�iwnque abbia �1ma fJsperienz<J; anche 
modesta �ella pratica delle oper(} pubbliche. 

Per quanto riguar�a l'afferma~ione eh~ laJ obbUga~
io.ne em wrt. 46 �ia luto�gd ad W/'I) �ebito �i 
valore e non di V(J;luta, ci permettiamo di esprimere 
il no8tro disse.riso. 

Infatti, il risarcim�nto in folf"ma speoifica, che 
costitui8etf.J la base logica del principio secon�o il 
qua:le 'il debito �AfJlr'foa:nte da obbligazione �ewtra 
contrattuale � �.ebito di valore e non di v�aluta � 
pres<Jt"itto solo per le obbliga.ziorl!i da fatto illeicito 
e non pu� ess(}re applioatoi in via analogioa alle 
obbligazioni it� atf;io legittimo, che so'lio evi��ntem�nt
�e 1lna c1os~ comip1letamente diversa da qui3�lle. 
Ess.e sono assolutam.ent�; �lentiche, p(}r la loro 
struttur-a e cmusr:i, alle obbligazioni che sorgono 
dai rapporti di espropriaZione, di requisizione o, 
comunqwe, da q1te:i rapporti che si basano su ordini 
legitt�imi �eWautor'it� e sono pertarnto sin d'all'origine, 
obbligazioni pecuniwrie, per le quali vige il 
principio sancito nell'art. 1'277 o. c. 

La� questione srar� riproposta dall' Avvocaturra 
al-la Corte Su.prema; 

PROCEDIMENTO CIVILE -Prove -Richiesta di in� 
formazioni alla P. A. -Facolt� del giudice, (Corte 
di Cass., Sez. I, sPnt. 24 gPnnaio 1950, n. 185 -Pres.: 
Pellegrini, Est.: Profeta. P. M.: Pomodoro (oonf.) Di 
Matteo contro Quintadano). 

Trattandosi di atti della Pubhlic'a1 Armm.inistr:azione, 
destinati per la loro pmr-ticolare natura alla 
maggiore pubblicit�, l'Autorit� giudizia-ria pu�, di 
regola, procurarsi i dati e le notizie occorrenti, a 
norma. dell'ad. 213 c. p. c., nulla rilevando che, 
per conseguii.re lo sco:po, possa talvolta valersi 
a.nche della diligenza delle parli litiganti. 

L'art. 213, c. p. c. dispone che fuori wei casi 
previsti dagH articoli 210 e 211, il Giil'dic'C pu� 
richieder.e dfufficio alla Pubblica Am.ministrMJione 
le1informazioni scritte r(}la.t�V'e a1d atti � �ocu1nenti 
dell' A�mrministrazione: s�tessa, che � 'Yl!eoo�ssario 
acquisire al processo. 

Secon�lo l'opinione p'Y'eval1ente, questo potr:re, 
chr: il Gi�udice esercita d'ufficio, won � sostitu't~vo 
deWonere' della prova gravante sulle parti (Batta: 
� Dir. p'Y'oc. civ. ))' edJ. 1948, p. 208, n. 39; �.'lidrioli: 
� Riv. Dir. proc. civ. ,,, 1942, I, 178; 
(< Commento ))' elil. 19\45, Vol. Jl, p. 1-08, 109). La 
s�ntenza annota.ta sembra invece conferire al Giiudice
� la generica! facolt� di W/J'Valersi iU queS1to 
mezzo, anohe quando spette'/'1ebbe alla diligenza 
d;ella part:e fornire z.e prove i�on.ee) nell' ad�riV(>imento 
del normale one't"e procesS'Uale. 

Se tale � il pensiero della Oort� Sitprenva:, esso 
non trovi(], rispdniten~a� nella lettera e ~llo spirito 
della norm.a. L'art. 213 c. p. c. richiede infatti 
una necessit� iU acquisizionfl : e q111.esta si atteggia 
allo stesso modo �()ll' acquisizlione neoess(J;ria 
<I;eWart. 210, e delle ispe'!?!ioni indispens:a:bili il;ell'a!
f"t. 118 c. p. o. Necessit�� ed indispensabilit� 
presuppongono l'esaurim�nto o l'impossibilit� d�i 
ogni altro mezzo probwtorio, e conferiSCO'/'l,O anahe 
alle informazioni richiest� alla Pubblica Amministrazion.
e quel caratt.ere di extremar ratio, oh,e 
� stato messo in giusta liice rispetto all'ispezion(} 
ed OJlla esibizione. Non indl/.lce' a �foerso amvis'oi il 
fat'rto che sf, tratti d)i � atti �eUa Puibblica Amministraziion.
e, ohe sono destinati pe't' la loro partioolare 
natitra alla maggiore pubblicit�>>. In linea 
gerwral(}, non � nepp1tre esatto che tutti gli 
atti <J;mm.intis�tra1tivf, siano �estinaM allCIA maggiore 
pubblicit�: e c'i�, non solo perch� i ooncetti <Li 
pu:6blicit�J e� iU atto p�Wbblico non sono S(}mpre 
coiwcident.i (il ohe � 8tafo messo in rilievo, fra 
l'a1ltro, per ta.Zuni !3ffetti penali), ma sopratu.tto 
perch� la rnagg'ior parte �egli atti arnmin1istrativi 
diveng"ono pubblici solo ricorrein�o determinaJtfJ 
cond�izioni (leg,qe 22 �ioernbre 1939, n. 2006, airtioolo 
14). Tanto mewo � esatto aire che la pu�blic
�it� di un atto .esoneri la parte dall'onere di pro�urlo, 
a meno ChfJ questa pubblicit�. assuma i contorni 
<�f3l fatto notorio o del fatto storico; ma. � 
ovvio che1 in tal caso non la pubblioiM., mfb la pa.rticolar.
e oonfigwraL'<iione d(}ll'attio o d)el fatto: de:termina 
la sua eccezionale effioaoia probatoria. 
Si pensi ad 'Un tipico caso di pubblicit�1, q'lllale la 
iscrizione o trascrizione s1ii reigistri immobiliari: 



::5

Fl?E 77% ifil'ib hl ML 


-80 

nessuno d!Ubita che spett�i alla parte docum.entare 
l'esistenz11A della formalit�, e che, per contro, won 
possa mai il Gi'udice c�hiedere d'uffioio informazioni 
al conservatore de��i r.f31gistri) per supplire all'inerzia 
della. part�e int�ressata,, 

In realt�,, s�embra che l'effettiva portata dell'articolo 
213 c. p. c. non sia stata suffi.cientemente 
chi<irita. La stessa formulazione dell'articolo � 
t'1ttflaltro one felioe, e(l illusoria si � rilf}vata la 
facilit� di 'interpreta~ione, one Un priirvo esamte

1 

siembmva au~ori2>~'llif10 (Andrioli: << R:iv. dir. 
proo. �. 1942, I, 178). La, richiesta di informazioni 
alla Pub b bioa. A m.minilitrazione, r.ocita 
l'art. 213, � ammissibil-o �fuori �ei casi previ8t'i 
d:agli articoli 21() e 211 �. One vuol dire �fuori 
dei casi�. Il D'Onofrio: �Commento�, val. I, 

p. 213) ritiene che qui �< f'llori � abbia il s�ignifioato 
�i ,cc oltre! � : oio�, ritiene ohe il Giu'!dioo p�o-ssa 
d'uffioio rivolg�ere le richieste di informazioni alla 
Pubblica Amm.inistmrdone novn solo nei casi in arui 
potrebbe ordinare alla Pubblica Amministrazione, 
parte o tf}r~, l'esibizfone �i atti o dooumenti, 
ma anche in altri casi. Questa interpretazione 
�, per�, ostacolata ita un argomento le'tteraie e 
ling.uistioo. La preposimone � fuo'f'i di � � infatti 
1tiata corrf,!ttamente come contrapposto di ~< df,!ntro 
� (Petrocohi, Fanfani), ci� ohe d�J alla preposizione 
il sign�ificato d�i esclusione, e non gi� 
di inclusione. Nel senso di � oltre �, sostenuto dal 
D'Onofrio, essa � tanto raramente adoperata, che 
1vn illiist'l"e purista �ovette ricorrf}re a Piero Oresoe
�nzi, q;olgarizzatore �el XIV s�ecolo, per trovar� 
ne un �es�empfo. N� siffatta oonfutazione linguistica 
s�mbrer�. fuori luogo nell'interpretazione dt 
un codioe, che� volle diohiaratatnenfo � ringiovanire 
ei semplifioare lo stile foren8'e, giovand'o�s'i 
della b1.t0na lingua nostra � (Rela~ione al Re, 
n. 19). 
�� Fuo'f'i dei cwsi � vuol dir.e dunque, sf}lcondo um.a 
interpretazione itali&narrwnte corretta, � esclusi i 
casi previsti dagli artiooli 210 e 211 >l : cio�, la 'f'ichiesta 
di informazioni p�u� esse11e rivolta alla Pubblica 
Amministrazione in tutti i casi in cui il Giudice 
non pu� ordinar.e Fesibizione dell'atto o del 
docu�men.fJo. Con ci�, l'informaziowe viene a costit1uirf.! 
una specie di sor�lla minore dell'esibizione, 
ohe entra in scena quando quest'ultim� rima� 
ne d)ietro le qitint�e�: e� � bene rioordare ohe un tale 
caso ricorre, rispetto alla Pubblica Amiministmzione, 
oon grandissima frequenza. Si � infatti rit(}
nuto che l'obbligo ai esibizione sia notwol.mJ3ntc 
ottlenlllAto, nf}i oonfronti della Pubblica Amm1inistrazione, 
dai particolari doveri del segreto d'ufficia, 
e dalle determinazioni di8crezionali che 
l' Amministraiz<ione pu� prendere in or.dine wll'esi.uizionf} 
: detcrrninazio1ii ohe � assitmendo oarattere 
di atti amministrativi jure imperii, non possono 
�ssiere revocate, n� mod.ificate n� trasc111rate 
dal Giudice >l (Redenti: � Dir. proo. civ. �, (}dizione 
1949, p. 356, 357, n. 116). 
Qtwm,to al segr�eto d'uffi.aio, � noto che la sua 
Cl?istenza non � sindaoabile aal Giudice (cfr. Marnzini: 
�Dir. proc. pen. �, val. III, pag. 2'32, 233), 
8� ohe ~ s1tffici<ernrte la dichiarazione della Pubblica 
A_rnniinistrazione di avvalersf,!ne, per esonerarla 
dall'obbligo di esib�izione. 

La verit� � ohe, dellf} nuniero8�e limitazioni alla 
1��opotiibilit� dell'actio ad exhibendum contro la 
Piibblica Amministraz�ione, largament.e illustrate 
nella � Relazione df}ll' Avvocatura deUo Stato 19301941 
�,val. I, p. 361, n. 1021(cfr. anche� Relazione 
df}lla R. Avvocatura enavriale 1912;1925 �, p. 671) 
sono oggi venute, 1neno quelle inerenti alla1 regolament~
ione privatistica diell'azion�, ma permam,.. 
gono invece, in tu:tta la loro portata, qnelle inerf,!
nti alle prerogative d:ella Pnbblica Amministrazione. 


Se si tengono pre8enti qiwste considf,!razioni, si 
oompnende come il legfalatore abb�ia1 voluto regolare 
separatamen.te e indipenden~emente (� Fuori 
dei casi previsti dagli articoli 210 e 211 >l) la rich,
iesta �di �informaz'ioni alla, Pubblica Amm.inistrazione. 
E, correlativamente, divengono chiare 
nlounf} consegiienze: prima fra queste�, l'inammissibilit� 
d'ri. �rna richiesta di informazioni mlla Pubblica 
A1nminist'f'azione quand;o questa � pwrte. In 
q1iesto senso, pur 8enza motivazione, � l'Andrio


li : � Il Giudi<J� pu� soltanto proce�dere alla richiesta 
delle informazioni in luo�go d.ei dooumf,!nti 
che la Pubblica Amministraizionf}, la quale non � 
parte, detiMt~ � (� Oomm.ento �, voi. cit., p. 109). 
Analogamente si esprime lo Zanzwcchi, in un sempUce 
inciso (�La Pubblica Amministrazione, la 
qttalf.! non � parte ... �). Il d1tbbio, �el resto, se la 
norma si appUca,s�se alla Pubbl'ica Ammiinistra.~'
ion� estrnrnea al prooesso o anche alla Pubblica 
Amministrazione parte .era gi� sorto in sede di 
lavori p't'eparMori (� Osservaz'ioni e proposte sul 
progetto del a. p. c. �, Roma, 1938, II, 306). 
Sembra, anz�i, ohe appwnto per (}liminare questo 
d1tbbio si sia1 p'f'e1met?sa la proposizione �fuori dei 
casi previs'ti dagli articoli 210 e 211 ll. Se taiie fu 
realmente l'intento dei compilatori, devesi riconmwere 
che lo scopo 'll!On fu r:a1ggiunto. L'art. 210 
prevea:e infatti l'o'f'din� di esibizione a carico sia 
del terzo sia della parte: e non � facile oomprendere 
come la Pubblioa Amrrninistraz<ione possa ai.ssumerf.! 
la veste di un tertium genus, eh(} non sia 
n� terzo n� pa;rte. La soluzione del que8ito va 
irwece ricercata1 altrove, .() prec'isamente nel sistf,!
ma generale del nostro procf,!8so. Il quale', co:me 
� stato messo in chiara evidenza dalla Relazion� 
al Re, non ha accolto il ptrinoipio, vigente in altri 
ordinam�evriti, diel pot�ere-�overe del Giu'dice � di 
chiiedere informazioni alle parti (Richtetrliche Fragepflicht 
del �iritto proce8sttale te�e8co, � 139). 
ll cos� detto intf,!'irrogatorio libe'l"o non ha, infatti, 
lo scopo di far fare all'interrogando dichiamzioni 
confrawie a1l 8Uo in.terc8'se, ma. ha lo scopo di giovare 
alla partf} interessata, dandogli modo di 8piegare 
�meglio al Gi1idice le proprie ragioni. Nel no� 
stra ordinamento, in altri termi'flii, vale ancora il 
prinoipio nemo tenetur edere contra se, limitat'amente 
a� quellf} trappresentazioni �i fatti od atti 
che non hanno U'ma materialit� a s� stante, preesistf,!
nte e precost-ituita, come sono i'l1!V~C�e i docnm.
enti e, in genere, l� cose. Poioh� la res ha... una _ 
sua esistenza nelle realt�1J essa p1'�� esS<etre temporaneament� 
sottratta alla parte medianti} un or��ine 
di ispezione o di f.!Sibizione: la parte, c'l.l!i l'ordine 
� diretto, non d�eve oompiere a1lcunch� per dar 
vita a!lla res, ma solo dev� perrnettf}me al Giudice 

-81


la perce~ione diretta., La pwrtc rimane quindi passiva, 
rispetto alla formazione del dato rappr.esootativo. 
Per contro, nell'informazione vi � qwafohe 
eosa di pi� : se essa fosise a..mmes8a! nei confronti 
della parte, questa �ovrebbe relfl,dersi attiva wed1"
ante� la fonnaziione e la forpiulazione ��lle notizie 
richie'ste, fornendolfJ lealment�e (175 o. p. c.) 
anche se non gio1'evoli; ~d una siffatta ooerc�ziom{J 
della pa'il"te, posta n�Walternatioo di man.oare ad 
un �ove'/1(3'; moraie o di oompiere (si p�rdoni la siniilitud,
ine) un karakiri per propria m.ano, appare 
del tutto oonfrastant�e con il principio arma ne 
suma,ntur de domo rei. 

A queste oonsli<J,eraz�ioni di carattere generale, 
v�a arggiunto il rilievo ohe non sarebbe giustificato 
un aggravamento della posizione� della Pubblioa 
AmiministrffiZione come parte, rispetto alle contropa
�rti privaite. Men.tre a qu'f}ste non possono es8ere 
rivolf.e richieste d:i informazioni, n� il Giudice 
potrebbe aociettare informazioni p1�ivate (artioolo 
97 Disposizioni di attuazione), per contro 
Ta Pubblica Amministrazione rimwrrebbe olfl!erata.. 
dell'obbligo pairticolar� �(J';ll'art. 213. Obbligo ohe 
risponde ad 'llin elevato prinoipio dli collaborazione 
fra organi pubblici, se aaernp�uto dalla Pubblica.. 
Amministra!Zione estrane�a al processo, ma che evidentemente 
altere�rebbe l'equilibrio prooessuaie, se 
�imposto alla Pubblica Amministrazione oome 
parte. Biaisti pensare aUa ever/;tualit� che, in seguito 
.alla richfosta di informaz�ioni, la Pubblica 
Arnministrazione siw indotta a fornire ind.foazioni 
su determinati docu�menti, e che tali indicazion'i 
siano sfruttate dalla contropalr't>e per avanzwre una 
specifica ist~a di esibizione, prima impossib'ile 
per mancanza1 di dati (art. 94 Disposi21ioni d~ att1taiione) 
: � palese il p'l1egi1J,dizio derivante da 
questa aurio8W si.twa.eiione, -in cui una delle parti 
(il privato) potrebbe giovar8i di 1tn onere processuale, 
al quale .egli non sarebbe invecfJ assogge.ttato. 
Oonsegtten~a tant:o pi� ingiusta, in quanto 
l'onere di informativa contra se verrebbe a gra1Jare 
proprio su q11,ella1 parte (la Pubblica Amministrazione) 
i citli �iritti sono, spesso infUsponfbili, 
tanto da rendere incerta nei suoi confronti perfino 
la deferibilit� �)ell'inte�rrogatorio (2731 c. o.; 
Mtlla nota questfone, Mortara: � aomm�ntario )), 
vol. III, p. 574). Per incidenza, si osserva ch,e diversa 
� la posizione della Pubblica Ammin'istrazione 
darvanti agli organi della giustirtia ammini�' 
8tmtiva. Qui, ilata la spe<Jiale natura del .Giudice, 
l'obbligo di collaborazione aoqui8ta una fisionomiia 
particolm�e (a1�t. 44 T. U. sil{f, aonsiglio di 
Stato 26 giugno 1924, n. 1054) del tut'to estran�a 
al procedimento �avanti all'Autorit� giuaizimria 
or�inaria. Nel processo ordinario, collabor0$ione 
pu� S'igwificare soltanto partecipaz�ion.e al di sopra� 
della lite, non dentro ia1 lit(}. 

ah�ariti questi concett'i in ordine all'irvapplic(J)bilit�! 
dell'art. 213 alla Pubblfoa .. Amministrazione 
come soggetto processuale, si pu� ulteriormente 
precisare che l'acqni'si~ione al processo, ia ou� 
necessit�, dev� essere esaminata dal Giudioe, 
concerne non gli atti ed i docum�enti, ma solo 
le informazioni. Oi� diviene chiaro, se l'ultipia 
pro�po.sizio.1i.e dell'art. 213 si legg� nel seguent'e 
coliegam(Jnto sintattico: �Informazioni scritte 

(relative ad atti e docwm.enti dell'amministrarzione) 
che � necessario acquisire al processo�. Sono 
le informazioni scritte, che � necessario acquisir-e 
al processo, non ancora gli atti o documenti. La 
necessit� del aoowmento � va.littata non per la richi�st'w 
di informazioni, ma per l'esibizione, ch� � 
istituto diverso : e nulla a1doriziza a ritenere eme 
la richiesta di informative sia im mezR!o prepairatorio 
per l'esibizione. Anzi, il netto aistacco fra 
i ca..S'i previsti dagli alr'tt. 210 e 211, � l'ipotesi pr�dsta 
dall'art. 213, legiNima la conclusione oppo8ta. 
Dal ohe deriva, fra. l'altro, ohe se il Gi�dice 
ritenesse n.ecessario richie�ere alla Pubblica Amministra.
tione, estranea, al proce�sso, alaune 'informa1<
1ioni, 'ci� non lo 1.?incolerebbe nvenomameifJJte 
nel giudizio circa la necessit� d,.ei dooument'i oggetto 
dell'inform:.aziolfl!e, nJel Cffiso di itna successira 
f} for-male ista'YIAZa mi esibizione. 

Tutto oi� pre�messo, � in ogni caso indubbio ohe 
all'obbli,go d:ella Pubblioa Amministrazione di 
fornire le informal<!ioni non corrispon�e un diritto 
soggettfoo delle parti ad averle. La Oom1missione 
delle assemblee legislative aveva propo.sto 
~na norma, eispresisa, che sanoiva la iegivtimit� 
�el �rifiiito d:i ri::rpondere da parte della Pubblica 
Amministra~don{J (Atti, verbale n. 28, p. 275). 
Sebbene la proposta nom Sia s'fata accolta, risulta 
evidente dalla relazione del guardasigilli che ~< la 
norma (dell'art. 213) non impont; un obbligo� coercibile, 
e pcrtafnto l'Ente pubblico pu� sempre ri. 
fiutare lfJ informazioni, quando rite'Kiga che possano 
essere nocive al pubblioo interess.e >>. S'lk tal 
punto i commentatori s�ono presso ohe unanimi 
(Andrioli: op. cit., vol. II, p. 109 con richiiffimi 
d.ello Jaeger: � Dfritto >>, n. 22&; Giudiceandrea: 
� Guioo �, p. 137; D-'Onofrio: � aommento �, volume 
I, p. 213, n. 494; Satta: � D'ir. proc. civ. 1>, 
ea. 1948, p. 208, n. 391 Red�nti: �Dir. proc. civ.�, 

; 

ed. 1949, vol. I, p. 357, n. 116; Zan?tUcchi: �Dir. 
proo. civ. �, ed). 1947, vol. Il, p. 76, n. 97). E' 
opportuno aggi1l,nqere che la valut(J)2,ione del pubblico 
interesse � insindacabile, s� ohe neppure nel 
ca8o iJ,i una ilfog?�tt'�ima richiesta di informazioni 
alla PubbHca Amministrazione oome parte, il Giudice 
potrebb.e desum.ere dal rifiuto un qn1a.Zsiasi argo'miento 
(116 c. p. c.). 

Pei� complet�alt'e qu.esta mo4estro nota si rile'l:a, 
infine, che la aorte Suprema ha, in precedenti 
sentenze, ripetutamente affermato la insindacabilit�! 
della valuta~ione� d;el Giudice di merito, nel1'
egercizio della facolt� prevista dall'art. 213 c. 

p. a. (Oa.ss�. 22 marzo 1949, n. 630, � Giur. aompl. 
Oass. aiv. �, 1949, vol. XXVIII, p. '1485; aa.ss. 13 
dicem.bire 1948, n. 1881, ivi, 1948, vol. XXVII, 
p. 791; (Jass. 17 luglio 1947, n. 1143, ivi, 1947, 
'l70l. XXV, p. 425). Oori la soote'nza arvnotata, 
la aassazione ha invece ritenuto, a nostro avviso 
gi11stamente, di poter compiere tale sindaoato. Un 
siffatto riesa:m�e dell'attivit�! del Giudice di m�rito 
d.a1 pa;rte della aorte Suprema appalf'e, invero, del 
tutto legittimo, ogni qual volta il Giudice rich�eda 
le informazioni se1~a eff�ttiva neo�ssit�, o sostitiiendosi 
alle parti nell'ad'empimento dei rispettivi 
oneri probator'i, o avvalendosi illegittimaJmente 
di tale facolt� nei confronti dell' Amm.inistrazion� 
com.e parte. (A. Chicco). 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


DEMANIO -Demanio militare -Concessione di terre 
incolte -Inammissibilita. (Com.missione per la concessione 
di terre incolte di Roma -Decis. 6 apri


. le 1950 -Pres. ed est. : Pascalino -Cooperativa 
Agricola Rinascita Agricola contro Ministero DifesaEsercito). 


I. beni appartenenti al Demanio dello Stato od 
al patrimonio indisponi�ile non possono essere 
oggetto di provvedimento di coneessione a, cooperative 
agricole, ai sensi delle leggi vigenti sulla 
concessione di terre incolte o insufficientemente 
coltivate. 
�La motivazioneJ s�o bria ma preoisaJ della <teoision(} 
suesposta dice testuaZment�e cos�: <e ����� trattasi 
evi{J;entemente di berve patrimoniwZ.e indisponibileJ 
sw aui non pu� ooJstituirsi d'iritto alcwno 
se non nelle form.e e coi limiti previsti dall(} leggi 
speoiali ohe rego~arno l'impiego e la destirnaz1ione 
di quei beni�. 

��La Commissione non pu� qu�indi oonced(}re i 
detti t.erren.i perch�, se lo facesse, im1muterebb-e 
la iJ)est"inazion� �ohe ha inteso dar'Vi la Pubblia:a 
A1nministraziane comi una discr(}IR,1ionale valutJ.azione 
<tel pubblico interesse ad essa soltmnto riservata 
i>~ 

ESECUZIONE FORZATA -Pignorabilit� del denaro 
esistente nelle casse dello Stato -Amministrazione 
Ferrouie dello State;. (Tribunale di Messina 8-17 novembre 
1949 -Ferrovie dello Stato contro Abramo 
Filippo). 

� Il denaro entrato nelle casse dello Stato, comunqu� 
proveniente, e di cui non � stata preven1tivamente 
deliberata la� specifica; destinazione ai 
fi.ni particolari di pubblico servizio, pu� essere 
oggetto di esecuzione forzata non essendo idonea 
a giustificare l'esclusione dall'azione esecutiva la 
generica destinazione delle somme riscosse e custodite 
nelle casse dell'ente �. 

Riportiamo integralmen�te la breve mo_tivazione 
in proposito : 

�e< Il problema, poi, non va posto, oom(}: si pret�
ende� dall'appellante, in r:e:laziorne alla potest� 
d�l Giudice �ord.inario nei �confronti della PubbUca 
_4:mrninistrazfon,e. le cui interfe-renz'fJ trovano base 
a� terni.inali osta;ool-i nelle norme sul contenzioso 
amministrativoJ ma in rflazione a'i prinaipi generali 
di� dJi:ritto comune, limitati t�ttavia, per i 
partiaolar;i fini oui � adibito il den1aro d(}gli Enti 
pubblici in genere, dalla preventiva in.dagine S'lilla 
destinazione di esso, prescindendosi da,Ua provenienza. 
Oi� posto, � principio wn1animmmentf aoeolto 
ohe l'�secuzione dei creditori dello Sta:to non 
pos8a av'ere ad oggetto il denaro c1he l'Ente a sua 
volta accredita ita.i prop1ri debitori a titolo tributario 
oppurf} pubblico sicoh� tali orediti aevono 
ritenersi impignorabili tanto prresso i oon.tribuenti 
qitanto presso l'esattore prima ohe il denaro, che 
md essi si riferisce, sia1 8tat�o riscosso e versato 
nf3lle oasse dello Stato. E oi� perch� il sfrvizio dii 
riscossiune dei pubblioi tributi non abbia a subire 
d<Jviazioni od intralai ;nlocirv'i allai. regolarit� ed 
al suo buon andamento. Quando, per�, il dena;ro, 
oomunqu(} provenvent�, sia eir&t'rato nelle owsse dell'Ente 
e non � stato preventivamente deliberata 
la sua specifioa df3stinazione ai fimi partifoolari di 
'{Ylibblioo servizio, il <tiritto� dei creditori ohe su 
di .e1s80 trovano la comune garanzia non pu� so1frirf} 
pi� alcuna limita:<:iome, dJarppoiah� la generfoa 
destinMion1e, ai fini di pubblico 'intere8se, 
delle som�m.e, ri8oOS8'e e c1tstodite nelle omss1e1 del['
En'te, non pru� ritenersi idorvea, aJd avviso del 
Collegio, a giugtific(J;r:e l'esenzione dalle aZio'ff/!i 
e8ecutive; anch(}, il pagamen1to dei di3biti essendo 
cornpr�so tra i fini predetti, come �, dJel r:esfo, 
oomprovato dagli st.a.nziaimenti all'uopo. effettuati 
in bilancio, ed ril cui oonipleis,so 8istem.<J; di ero�g�a1


zione r(Jlst�a eistrarneo� il pirivr�,to ohe, attraverso 
l'1e0se<YUzione coattiv.a siti beni patrimoniali d�ello 
Stato, ha ben1e il wirUto d'ri vedere r(}l.alizzata senza 
ri~more e burocratici intrafoi le proprie ra1gioni 
crf!'<ditorie, quali chf} sieno le font:i di essie ed i 
titoli in base ai quali prooerl�e. �. 

L<J; senteniza del Tribunale aprpare contraddittoria 
in quanto, dJa1 uni lato trova dei mot:ivi di impignorabilit� 
nella destinM,iio_ne dfflle 8omme,. mentrf} 
dall'altro risoontra questi motivi nf3Ua. proveniMvza 
d0eUe 8omme st<esse. 

Inlvece, il mot,ivo p1rin.cipale, se non unico, d;eUa 
impignorabilit� dflle so-m:me anch(}' proveni�nti ifo 
tributi r1;on sta nella-provenienza d).elfo somm,e risoosse 
ma ne.lla d,estina1z'io�n1e di ess'e ai ferii 'JYU'bblidi. 
E ci� pf3roh� le somm(}' detenute dall'esattore 
e provenienti dalla cont\ribuzione tributaria 
so11;0 gi� state de8tiwa.te al soddisfacimento di 
fini pubblici onklle co11A8entire <ihe esse po8sano 
(;}sser oggf}tto di eseou,.zione da parte-�de�l privato, 
oltre oh� ritenere ammissibile un sis'lema d',,i-ero-gazione 
�el d.enaro dello St.ato non contemplato 
itailla legge positiva, oost�ituir(}bbe imp(}dimento 
e intralcio� az.ia att.ivit\� dl�l'io StafioJ � <J.he non 


;;:::; �i J 

-83 


(J!l)rebbe modo di soddisfaJre i bisogni pu�bbUcl� e 
pro1J00derre. ai pubbliai sierrvizi <lii quali le somime 
pignorat� erano d�stin(J;te. 

Il problema della pignombilit'� e insequf)strabilit� 
delle cos-e co1n destinar.a;iO'ne am,rn:inistrativa 
� in funzione iJ,el divi(!to posto alla a'Utorit� 
giudizwria di modificare l'atto amministrativo 

o di sindacare l'esercizio del potere. disorezionale 
della Pubblica Aniministrazione. 
La que&tione �. stata risoluta, dallm giurisprude.
ma, n1el s�[nso de~la as�s\oluta 'imrpignord!ibiUt� 
p�r quel che attiene agli immobili (Cass. 6 aprile 
1932 in � Gi'll!I' it.a1l. �, 1932 1-1-717 Cass., 12 gen. 
naio 1932, in � Set�t. Oassaz:. �, 1'932, n. 43, in 
�Oons. Stato 4 m1awzQ 1398 in � Giur. !tal. � 1938, 
III, n. 159). 

Per quel che riguardia i mobili in1 conformit� 
per altro alla precisa nov.ma di legge oont(}nuta 
nieWart. 34 de1l rego1lam1en.to' (1regio dec,reto 23 
m.arzo 19,2'4, n. 827) all� norrn,e suUa Contabilit� 
genera1le dello Stato ch� vieta che gli oqgetti mobili 
possa-no essere d.ati in pa1garnen1to ai cre.ditori 
dellQ B�tato, la giurispru:denza quantunqu,e non 
vi sia stata da un v1ent�nnio a questa p.arte, a.lc111nia 
deoision.�, della Oassaiz., si � orientata nel senso 
della impignorabilit� (si v�da sentenza Tr:ibunale 
di CMe:tj, 28 giugno 1933, inedita, e pass�ata in 
cosa giudicata, res�a in 'Un g:iudizio svo,ltosi nt1i 
oonfronti dello Istituto Nazio'Ylia.Z.e delle Assfourazioni 
aJ.d istanza di tail Pol�fori creditore pll'ooedente 
�i�n v1ia esecvu,tiva in � Relazio'ne Avvoc. St'ato 
� 19301-194�, vol. I, p. 383 e seguenti). 

Per quel che attiene al denia-ro la qu�stio~e ha 

presentato quafohe incertezza, per.ch� uri,a parte 

d�ella doUrina recente s�rnbra ori�n.tat:m verso la 

pignorabilit�. (v. Zanobini (Corso di Diritto Am�


ministratirvQ, vol. II, pag. 120) e Vitta � Diritto 

A.mminiB'trativo �, vol. I, pag. 273). 

Riportia.mo integralrnente la breve traittazione. 

rJ,,ello Zanobin1i in proposrito : � si � domandato 

s� sia pignorabil.e il denaro gi� ver8'ato 'Yl!ezie ca�sse 

dell'Ente pw,bblico. La risposta deve ess�re af


fermativa ai co.ndidone eh e la oaB'sa ove il denarro 

si trova non abbia ima d1estin'azione specifica, sia 

cio�. la oassa genl}ral� dell'Ente. (per es. il Co


m'.Wfl,e). A questa esecuzio'fl;e noin si oppone la de


stinaziowe che i./;e,z d1enaJro � fatta, dall'ente. pub


blico cqn il sii,o bilancio anrvual�: a parte altre. 

considera~ionli sul V'IJ,lore di questo dooupiento, sta 

il fatto ohe tutti i bilanci oontengono urna parte 

destinl(J,ita al pagani.elfl,to di sornrrne dovute per s(}n


tenze giudiz�iali; quando questa, rubrica manc1~i vi 

� semprf! nel bilan1cio una parte indifferenziat'a, 

d'etta � fondo ris�er11-a per sp"}se implf'evist-e � alla 

qual,e l.'esec�uZ'-iQne pu� essere riferita senza con


traddir'} ai principi della legg�e su,t conte'fl;Zioso 

a1mmini8'trativo >>. 

,� Tittto ci� per gli Enti vubblici in genere prosegue 
lo Zamobini. Per g'li e'fl;ti minori pairticolarmente 
per i comuni e per le provincie uno 
spe�cialu vrovv�dAme'fl;tO amministrativo pu� teiner� 
luogo alFesecuziqne giudiziaria secondo l'articolo 
104 della legge comunale e provinciale; la 
Giunta pirovinciale amm.inistrativa, qualora1 gli 
a1mm.inistratori dei du� enti trascurino d'i prov


ve1dere alle spes� obbligatorie, pu� procederf! di 
ufficio alla collooazione di tali spese nei rispettivi 
bilanci ed arnche alla spl}dizione dei relativi mandati 
di pagamen1to. 

�In base ai tale dispos�izione, ohi abbia ottenuto 
sent1e'fl.oZ�a di. condanna contro imo degli fJ'fl;ti anzidetti 
pu� rivolg�re alla Giunta provinciale mmministrativa 
una dirroarnda peroh�. qu�st.a pr:o11-veda 
di ufficio� alla soddisfazione del suo credit'o >>. E a 
t�wl.e ultimQ proposito, aggiunge: in nota lo Zanobini. 
� Questo prooedim1ento � obbligatorio per. il 
privato (Cons. Stato 24 marzo 1943 � Riv. D.ir. 
Pii,b. �, 1943, II, 259) >>. 

Qwe1st'ultim.a nota � quan1to� ma,;, preziosa.i po.foh� 
distriigg� co11ipletament� quanto � affermato ne.Z 
testo. 

Se � Qbbligatorio infatti per il privato ricorrere 
alla Giuwta armrn,,inistrati'l)(J) contro il rifiuto rJ;eUa 
Amministrazione di prro11"'Vedere ai spese (mancata 
sp�dizionfl di mandati, o mall'llaato .ademp.im�:ri.t'o' 
di atti obbligatori per legge: dice l'arrt. 104 citato), 
perch� qu�lla provveoo in sua veoe, � e.vidente 
eh(} non si possa proce1der�_ ad; eseouzione 
mqbifiwre sul denaro del. Oorn;une. 

Ma procediamo oon o'rdiwe : � . 

L'A. d}u'fl;que, sitbordin>OJ la pign1orabilit� del de


naro ad una oondizione ch� di per 1J� non. esclu�f}, 

ma rafforna) il conoetto di initisponibilit� del 

denaro. 

La co.ndizione ipotizzata dallo Zanobini, � 

� ohe la casS1ai ove il denaro si trova 'Y/;On abMa 

una destinazione specifi.oa, sia cio� la cassa gf!


ner:aJlf!. d!�ll'ente (per e.s. del> Oornrwnre) >>. 

E' rioonosciuto dttnque chlff, ope il d'.(}naro ab


bia una de8'tinazione, nessuna pignorabilit�, sia 

possibile.! 

Ma lw condizione per q~el ohe at:tie'fl1� alla Ani


ministrazione dello St.ato sf!rn,.bro alquanto im


precisa poioh� il d1e%wo in s� e per s~ oonsiderato 

come mezzo universale di s�c(1f1)1)bio,, 'fl;ella sua qua


lit� di moneta cartacea o me:tallfom � s�mpre in


d'ifferenziato, n�on ha mai u'fWt destfoazione spe


cificai, �in qualunque c:wssa (recipien'ff�, cassetto, 

cassaforte, caimera blindJarta, eoo.) si trovi, onde 

ast�r:a-ttamente considerando dowebbe e.ssere s(}rn


pre e in qualunque luogo pignorabile). l'elemento 

ohe incide sulla indisponibilit� � proprio la de


stinazio1ie della pianeta ailla sodd.isfa~ione di bi


sogni pubblici, il che implica per s� una dr}ter


minazion!J amministrativa che toglie al denaro 

qualsiasi carattere dii. indifferenziazione, 

Per altro per soddiisfaire la con1dizione co'fl;8i


derata dazi'A.) itovrebb� verifioarsi l'ipotesi di 

d).enaro prubblicQ (p�rch� arppartenent� alla Pub


blioa Amministrazione) non rfostinata alla soddi


sfazione d.i bisogni pubblioi i1l ohe � assurdo e 

oo8titu:irebbe una contradizione ohe toglierebbf} al 

denaro �la qi~alit� di bene s-triimentale. E nep


p:ure in t'ale caso. sarebb� possibiie covnside


rarlo impignorabiie poich� la pr.ecisa narma di 

legge contenuta; nell'wrt, 34 del Regolamento� sul-


lm Oontabilit� dello Stato su riaordato vieta lm 

assegnazioni,e di cos,e mobili dello Stato ai cr~d~~ 

tori di esso. 

::m:,,mazw,::&:::::&& &.::: &::::: 


&* 


-84


Inoltre l'ipotesi di una cassa ove il den<11ro si 

trovi s�nza destinazfone sp�:<Jifioa p,on si verifica 

n� nf)lla ammim..istrazione d.egli enti autarchici) 

n� nell' A:nvministrazion.e. dello Stato. Infatti an


che. arrllp'beSs�a negli en:ti autarchici territoriali la 

esistenza di una cassa c(3ntral53 come per l' Apiimi


wistrmz�ione dello S,�tato (oircostarnt<:a olie, nori-sem.� 

pre si 'V'erifica), potendo 'Jl Oornun� aver� dei teso


rieri speciali) f}stranei alla Am_ministraz�ion~. OQ� 

munale a (!U.i 6 de/e rito) per 00111Ven-zion53 o per 

legge, l'esa,zion(3 ~ i~ pagam�nto delle sp�se comu


nali (art. 92 de,lla t(;}yy-e comunale. e provinciaie) 

il denaro cont�'n)uto. m detta catssa � destinaJto a 

sopp�rir<,J, ai biso.gni della Am1rnw11istrazione Pub


blica. 

Per quel ohe attiene all'Amministrazione df)llo 

Stato deve, rilevarsi� ohe il sistema eh� 6 alla base 
di tutta la gest'iQn� .aniministrat'i'IJa-jinan.zia;ria� 6 
q�ueUo de_lla unicit� di bilancio ~ di ca.ssa il quale 
oomporta la formaz.ion�} di Ulfl, quadro wn1ico delle 
entrat53 e u,?i qu,adrQ unJicio per t�. spese e. no�n la 
separazion.e ft(3lle e,p,trate �, del/.e spes,e afferenti 
un d�tefm�inato servizio da qu53lle, relative ad w.l.� 
tri ser'IJizi) onde anche per questa1 considerazione 
ne d(3rii'a la imp1oss�1bilit�,. <};ella es'istenza di una 
rnassa di denaro in,differ(3nziata senza. destinaz.ion
�. 'spe,oifica. La. suddivisione d,�l bilancio in tanti 
zrrospetti qua,nti sono i rrv:inisteri, 6 derivata da 
rafji6ni di opportunit�) att�inenti alla form.az�io,ne 
e approvazion�e deWwnioo bilaneio di entrata e) 
. id�atmente) dell'wnico bUanoio di spes.w) e,d essa 
percj� non ha alcunw influenza e rilevan~a swl 
principio della unit�. di bila.ncio e di cassa a oui 

il bilancio slft8SO � info.rpw,to. 

Allu stesso. !principio � subordinata .l'attiv�it� 

finanziaria degli e,nU autat'chici) onde_ n,on sem


/Jra ohe si possa parla�re dell<t esistenzai nf)lle oasS�e 

d(3gli Enti pubblici di denaro che non abbia gi� 

a11"'Uto Q non abbia la sua d�estinazion�, ammini


strativa.� 

Poioh� ta�le desti'nazio.ne si appa1l(3sa attravef'so 

U bilancio. non 8'e11ibrq, che si possa pr�Scindere 

dall'esam� del contenuto del docum:ento il cui 

valor�, nori � W(nicam.e,.nt�. � solamente con,tabilc, 

derivando esso ogni possib.ilit� di attuaziQn!f. da 

una norma che ne sanzio~a �.ai validit�: la legge 

del bilane-io. 

Circa il valor� giu�ridico di qiiesta si � m.olto di� 

scit8So eonie � noto) attribuendole la dq,ttrina tra�


dizionai.le valore <ti .legge form,wle) ,ma non 6 a 

dimf}ntieare ehe la aottrina1 pi� recent.e ~ p�err 

altro_ larg�ament(3 seguita� -riconosce alla lf)fjge 

il!el b.ilaneio il earatt�re di << legge integrale, di 

organizzazio1w � in quantQ << pone le basi giuri


diche d�lla azione deUo Stato.�, dalla.i quaie � de


rivwn10 effetti giuridici anch.e nej, confronti dei 

ter~i nei limiti segnati dagli stanzionamenti della 

legge del bilan<Jio rMl s.upre:n!Ao inter�ffSe dello 

Stato � (Ingrosso': � Dir#to. FinanZiariQ �, vo


lume I, p<tg. 75). 

Per altro non sernbra nemmeno oonvincf)nto il 

ritenere la pignor:abilit� del df}nwro 'in considera� 

zio~e del fatto che vi 8iarno vooi di bilancio ri� 

guardantf, sQmme destinate al pagamento di s�n. 

tenze g11udiziali per vario ordine di eonsiderazioni. 

Prim,a di tutto rion 6 �satto ohe nei bilanci vi 

sia �una particolarre V'Oce o capitolo avente qu'}


&to partioolt�re oggetto. 

In s�co'ndo lurogo q_.cco.rre tenerfJ. d.islinto l'impegno 
di spesar, ohe pu� defowirsi l'obbligazione, dello 
Stato di pag(JJr.e �una so1nrn.a q�ualsiasi) dal fatto 
del pagamen.to. Or pe_r l'art. 273 del rogplamerito 
e per l'arrt. 47 della legg�f} sulla co'ntabilit� costit'IJ).
isaon.o impegno ie sp�se in essi articoli ind�ioate 
e trai �sse non vi 6 affatto tCina voce riguar.dante 
ur~a spesa per il pagamento di sente.nzie gfo. 
diziali. 

E' pur vero chQ il d�tto artic'Olo 273 (regio decreto 
~3 m.aggio 192�6�, n. 786) dlispone) alla le�ttera 
O) che cofftituisoono imP,egno sui r�ela�tivi 
fon�di di co1mpetenz.a de}lreseroizio1 df)l bilanoio_ 
� l� spese di giiistizia anticipate sui fond�i df)lla 
risoossfone pagate nell'Wlmo d.ai oompet�enti oon 
tab.ili a norrna di legg� )>, ma tali spese non sono 
quelle a oui 'l.lin ramo dell'Amministrazion� deUo 
Stato pu� �esse�re condannato in conseguenza, di 
un giuaimo c1ivile) fo quali eomprendono sorte ca.. 
pital�, interessi) rimborso spese giudiziali) competenz
�e proouratori�. �e onorari di wvvocato) ma le 
spese di giustizia penale e c1tvile_ oh,e oecm:ro.rio alle 
person� (J,(l'J'MJn.f)sse al gratwito patrocinio (Rostagno: 
� Contabilit� d�.Uo St:aio �, vol. Ili) pagina 
110), spese) ohe le_ tariffe penale e civile, s�tabi.liscono 
tll!ssativwmente pe1� natura ea atfninwntare, 
il oui paga.mento vi�ne .~ffeUuat:q_ dai Procuratori 
del registro (art. 278 e, 454 r(;}g, predetto') dietro 
ordin,i o. weer:53ti emanati dalle competenti Autiorit� 
giudiz,iario) l�. quali) giova ricordare n(}Ua 
emissione di tali provvedirrienti no!fl,. agiscono dell'eseroizoio 
di una p1Qtest� giurisdizionale ma semplicernent53 
di un~ funzione <Mmmin:istrativa. 

lno'ltr(} es<J;rn,inando il modo ai pagamf}nto delle 
spese impiegnat.e � da rioordare che il pagamento 
pu� effett'IJ){1rsi solo r1;ei rn.odi voluti dalla: legge 
sulla Contabilit� generale d�llo Stato e df)l r(}lativq 
regolamento <3 eio� (art. 54 de,lla. legge, articolo 
278 regO'la,:nwnto): 

a) oori assegni a fooore dei creditori tratti 
sull'isituto bancario incarioaito df)l servizio d.i tf)sore.
ria; 

b) con apertrure di eredito a fav�ore dei fiirnzio.
nari delegati) ecc.; 

� e) in base a ruoli per le spese fi.ss.e � O�O'� stipend'i) 
pensio.ni ed altre di importo � scadenze d1eterminate; 


d) m.ediant� ordinativi diretti sulle tesorerie 
dello Stato. 

QUf.JSte forme di pagamento si sost.anziano in 
una serie di provv�dimenti ed atti amministrativi 
rigorosame.nte det(}rmdnati dalla legge (} dal regolamento 
i quali per altro non prevedono che 
aUa A.utorit� giitdiziwria r�ell'es(}reizio del potere 
giurisdiz�ionale sia eonsentito di sostituirsi agli 
organi a cu'i la legg:e ha d,.emandatQ di or�inare~ 
il pagamento di una somrna pur a.immettendo che 
dplla relativa spesa esista annotazione di impegno 
nel bilancio. 

B.::::::::::::::::-:: ::::f.iLZ21L@%Thfu TI 


,m, ,m, 
E fil fil 

-85 


Non sembra, infine, ohe il cosidetto � fon4o di 
riserva per spese impreviste >> la cui vooe figura 
in bilancio possa. oonsiderar�si la massa. di 
denaro liquido 8'U cui possa. eseroitarrsi il diritto 
di pr�ti�vo in favorir:; di un creditore, siw purre for'
ntto di titolo eseoutivo, powh� l' ar~. 4::1 aiell11, 
toggu sttlla contabilit� .dispone s� che .nello stato 
di pr!]visio�ne del Ministero deUe J!'inanze sia 
iscritto u.n, � fondo di ris,erva p!ir sp�se irnpreviste 
�, ma � necessari9 .tenere pres�ntfi oft,e tate 
fondo � d<?stinato a PfO'/J'Vedf3re alle_ f}ventnali d�fici�nz'!!
I delle a;1:;segnll>Zioni pre-viste nel l!'ondQ di 
riserve per spese obbligatoriy_ o di ordine l<ti cui 
agtj articoli 40-41) fi one il detto art. 42 dispone 
espressarnente ofl,e � lrOi; pr�levazio.n� di somme da 
questo bilancio a capUoti nuovi h<J; tiwgo mediante 
deoreti reali (oggi presidenziali) promossi dal Ministero 
dellf) 11'inanz'e, lf3. p�ret�vazwni p.�r sorn:me 
siiperiori a L. 50.000 per ciasoun_ capitolo devono 
�ssere prooeaut.e da de.l'ib~wazione dei Consiglio dei 
Ministri J>. 

Jj)' QV'tdente dunq�ue che se il preleva1mento d_i 
so;.rivrne d<J;l fondo di riserva. per. spes�_ itnpreviste 
� subord,inato all'esercizio .ai tanti �. complessi 
attj, am�min�1strativi, 1wn � poss�ibile rit1;nm:e in 
alc;un 1nodo ohe la sf}nteriza g�iudiziale di condanna 
a,l pagarnento di una somma po.ssa. coattwarnent� 
f}seg�uirsi riferendo la eseo'uzione stessa al 
l!'ondo di riserva p!]r spese impreviiste in qu,anto 
�nn qualsiasi prelev�anwnto di. tal fondo nun p!U� 
effectuq,rsi che_ riei pi.odi fi. t�rrnMii volu.ti dalla 
legge ohe ha demandato alla Autorit� wrnminiistratw<
L! la gestione e fes,eroizio del Hilancw dello 
Stato. Qu�sta. nostra tesi per altr.o non � difjor-
rn,e daU'aooiso del !)uprf}mo Collegio (Cassazione 
7 aprile 194 . .:C, � Uiv. D-ir. A:mim.iw. �, 1932) 
cita,ta anone dall' A. 

Il Vitta (vol. I, pag. 273) es.a.minando lo stesso 
probl,erna � dellQ stesso avviso_ dello Z. ma sotto 
altro angolo vis�uale ) ..egli aff�rma,, infatti, ohe 
pu� oonisiderar:si ostacolo alla pignorabilit� il solo 
evooto di um/.azion;e esecutiva su titoli di oredito 
cantati daU'ente pubblico... a tjtolo tributar'io) jur.~ 
pubblico mentre netta<m�nte ammett(} la pignora/
Jilit� Sf.JnZa roestrizione << ove, il denaro, comunq
�ue proveniente da pubblici trib_uti sia entrato 
nelle cass� dello Ent�e. �. A nostro somrn;esso wv'
V'iso il prinoipio della. pigno.rabilit� delle wmme 
csist�nti nelle oasse dello Staito e de:gU Enti pubblici 
non devQ esseri? esaminato in rapporto a;Ua 
Mta provenien?Ja, negandola ove derivi da un n�gozio 
o rapporto, di diritto tributario, affermandola 
r11egU altr.i oasi, ma in rel�ione all~ sitaA destinazion�, 
al raggiungimento, oio�, dei fimi f} servizi 
pubblici che lo Stato persegvu.e: nella sua attivit� 
a-mministra;tiva. N� basta; il prrinoipio della 
pignorabilit� del denaro solQ in rela~ionf} alla S'UX 
provenienza., oio� allf} entrate, urta contro il prin. 
oipio della � unicit� di bilancio !3 di cassa � che 
oome aibbiamo accennato presiede alla gestione 
finanziaria dello Stato, oltre ohe contro la, lettera 
� lo. spirito della legg.e attesoolb� il rf;!golamento 
alla legge s'ltlla contabilit�, allo art'. 219 

considera entrata senza destinaz�ione_ alc11,,,n.a � 1 
redditi, i proventi e cr<}diti di qualsiasi natura che 
lo Stato ha jl diritto di ris�uot,er-e, 'in virt� di 
leggi, decreti e regolap'ltenti o altri titoli �, e dispone 
che << tutte le. entrate � siano iscritte rwt 
/Jilancio d'i previsione. . 

La ctassqicazi�ne, la. a.ssegnazionf? di esse a.lliJ 
diverse amministrazioni che_ devon:o� owrarne l'aooertamentq 
e la riscqssione, la imputazwne dtei 
proventi ai vari oapito'li seoondo 'J,l quadro di otas;
sifioazion~ annuat,e d?lleJ 1entria1tjti, cos:tituiscono 
dette nco�ssit� ed aUi U'lfl,teamente contabili ohe 
me_ntre no1�i, sono in, a.ssolutQ rapporto oon la. prov
�enienza d?t dtenaro nori, possono a.ttribu�ire_ ad 
esso 'lfna q'uantit� permanente ohe di~tingue nettamente 
una, somma da $'altra. 

lnottre ancJi,e ad <J;mmetterf} la ~mpignorabilit� 
net s�nso vot'uto dall' A. non se_mbra oli.e sia risotu.
to il probte�ma derivarnte da r(J)pportO dell'atto 
impegnativo d�l (fiudwe 001~ una 7orpira di pagam~
n.lo non soto diversa da q'uel/..-(J) voluta dalla 
tegge, ma d'{l; questa nemmeno prevista�. 

� 1t pt'Qblerna della pignorabitit� 0 f11t:eno del de 
r14ro dc.Uo stato o. a.eg�ti Jj)nti pubblici autarchici 
non 'Va <tunq'ue posto... in:. r_etazione, alla prov12ni_enza 
del aenaro stessQ Q ailla sua d�estinaztone, ma. in 
i:etazione a1Ua potest� del Giu.dioe nei confronti 
della I'�bblio:a Amministra.z�ione, 

La spesa p.bblica. � distribu~1one �i ricchezza 
collettiva e da ci� deriv<l!. il rigido S'isterna d.i ri,orme 
d-i controlli posti dal legislatore alla attivit� 
amrn:inistratwa con le_ nor:,me su.tla Uon.tabilit� 
yenerale d�ello /::i�tato. 

� l./osserva1iza di queste 1iorrne ~ ins�gna l' Jngros1:
10... in I debiti �{lllo Stato � Riv. 1Jvritt. p1ubulico. 
J>, 1933, art. l, pag . .::l3~ -e di questi oontrolli 
apre_ fm l,ad�ern1pJ,mento del'ta,1 prestaz�ione da 
parte del crreditore e il pagamento del. oorrisp�tlWO 
da part�e de�lo Sato un intervallo eh~ � coperto. 
dagli atti oh(} l' .Almministrazione_ oomp-,ie 
p�r la esecuzione de,l Biiarnoio : durante questo 
rntervallo non esiste ancora �_ebito -dello Stato >J. 

JJF prino,ipio inforrnatO're d;el diritto finanziario 
dello Stato olve spese di esso passano attraverso �i 
lre stadi fo.ndamentati : impegno, liquida!l.ione, 
01�inaz1one e pagamento (art . .::l70 rt:gol�.) i quali 
si comprendono e si sostanziano in una 8eri� di 
atti amrninistmtivi talvo'lta, anche complessi. 

Irnpegno -pc_r oomune senso df}llw, dottrina -cost
�ituisc�() cc f,cstrins�ea.a.z.iovntJ" deUa facolt� o/te 
la legge del b'ilanoio conferisce al Govern,o di erogare 
le sowm� in .e~so sta1nziate � (Giannirii, cc Contabilit� 
d�llo Stato �, p. 322) e l<J; legge di oontabil'it� 
stabiUSoe, per CWS'()IUna categoria il diverso 
mome'nto in cui l(l! spesa devi? riten(!rsi �'!'fl� 
pegnata (art . .273 rcg.). 

Liq11idazio n�, � l'Qperazione oontabil� di ordine 
interno in cui si det�e1�mina nel suo preoiso amrnontare 
la somma da pagwr:sf, al oreditor�. ed essa 
d!]ve_ essere effettuata oon l'appoggio a�~ titoli._ 
e documenti comprovooti il diritto wel crediton 
dello Stato., compilati nelle forme del r�golam�nto 
di contabilit� e da qu�lle relativi. ai singoli servizi 
(art. 277 reg.). 

::ili@.:::::::::Mlli'.hl ~'.i:mmn:n LLl :::::ITTW..&ii&H 


T27Z?TF%i 

-86


Ordin~ione e pagamento consiste nella emission~. 
del relativo titolo di sp;esa e cio� negli ordini 
em_essi da funziona;ri all'uopo delegati, agenti 
Qrdinatori diversi da quelli ohe_ esegiwno la m(];teriale 
consegna; ai singoli creditori, in appilicazione 
df}l principio ohe la funzione well'ordinar~ 
deve f}sser�. eseroitata da persona �iversa, 
da quella� cui � attribuita la funzione d�i pagare 
(art. 76 aeua legge). 

Ora alla fine d?_Uai indagine1eh� ci siaim_o proposti 
� neoe8sario <}sa.minare se il titolo esecutivo costituito 
da un giudicatu n<}lle mani iti un cr<}ditor1;; 
dello Stato, possa considera1:si sostitutivo di tutt�i 
e t,,,e o anoh.e di uno. solQ dei tr�. atti in cui si 
sQstanzia l'attivit� a,:iwministrativa dello Stato 
nella erogaziorl,{J dellg spese. La risposta non pu� 
esserlJ. eh� negativa. Molto acutam:ent�e osserva l'Ingrosso 
in proposito (I debiti dello Stato, op. cit., 
pag. 23) che se l~ liquidazione � operazione di ragione_ 
oumung clbe ha luogo ne_i pagamenti tra privati 
e potr<}bbe essere co1npiuta anche_ dall'Autorit� 
giudizia11:ia con l'ausilio dei mezz.i istrwttori 
del sistf}ma prooedural.e comfUll1;e, non � tale. l'irnpegno. 
�Scavalcata qu�sta. prima trinc<}a l'Auto'rit� 
giudiziaria rie. incontrere_bbe .un'altra pi� interna 
dav1v�ro inespugnabile,: la necf}ssit� d,ell'im � 
pegno. L?impegno � l'atto .esviu�sivo e tipicQ df}ll'or<
Unamento gi1widliioo della jirnanza pubhlioa, 
e la sente~a di condanna no'n_ pu� sostituir�. it 
decreto d�l ministr.o eh.e impegna una spesai �. 

cc Ad ogn:i ~nodo -<!ggiunge l'illustr:!J, giurista indipendentmnente 
dalla neoessit� inderogabile 
dell'impegno la sentenza del magistrato non potreb>
be far conseguire al ored:itore in giudtiz,io l' oggetto. 
d�lla sua domanda se n:on fosse intryrata 
da un. g,tto am1min.fatrat�ivo :. aio.�. il titolo di spesa. 
La sentenza n,on pu� costituire. titolo di spesa. che 
� ordine di pa.gwre fatto all'ufficio pagatorf} dal 
ministro, un:ioa autorit� che abbia potest� di comando 
sugli uffici pagatori (art. 417 reg.). 

La. sf}ntenza iti condanna al pagamf}nto1df, una 
som,ma a cwr:ico dello Stato quindi non pu� f}sseru 
'fl'l!(J).te-rialm.ent�. e8Jeguita oon fo spos<s,ess:a.,rn1eni,to 
dello Sta.t'Q debitore attrib.uendo al creditore il 
d�naro oh!} si trq,vi nell� sil,e casse, poiaht� in tal 
mod.o si avre_bbe una manifesta so~tititzione della 
attivit� giurisdizional� alla attivit� am~inistrativa 
ohe f!-On � consentito d,ail n.ostrQ diritto positivo. 


La 8e.ntenza di condanna wl pagamento di una 
somma a o�arioo della Amministraz�iQ.ne non ha ohe 
un valorf} psioologico, in quanto pone alla Am 
min.istra'ZiOnf} f,l dovf}�re giuridico di ottemperare 
ed !}seguire l~ pronuncie well'Autorit� giu,diziaria, 
�ma l'Ammini8trazionfi non pu� e_ssere. materi.
alment.~ ast.'retta aZ:l�, es�equ,zf;orne, allo ~tesso 
modo che in .tfn r.apporto tra privati pu� il debitore 
inadompiente �ssere costretto ad eseguir:� in forma 
sp�cifioa la SUai obbligazione. 

Dopo l'entrata in 1Rgore della Oostitu:9ione la 
questione dolla �se1cuzione delle sentenZfi di condanna 
dell' AmministraRJione d�Uo S�tato a'l pa� 
gamento <U somme, si pone anche ital purnto di 
vista del rispetto d�ll'art. 81 della Oostitw:iont 

medesima. Ed inivero, esclusa l'ipotesi ohte la Ammin
�istrazion� non :i;oglia e'lf!'.ettere il mapAtato di 
pagame_nto dellai sq,mma aUa quale � stata condannata., 
la mancat,a e�sf!oUZion.e. della sentenzn 
potrebb,e dipendere solo. dal fatto. che_ nel bi~ancio 
non risulti stanziat<J,. la sorwmq, 1Jeof}ssarria per 

l'esecuzione. E ci�, .o perc1h� l'apposito gapitolo 
fossg: O'r:'ntai e_saurito, o, p�roh� to. stanziamento 
mancasse de.l tutto. 

Ora, in. qu,esto caso, per dare esecuzione alla 
st:ntenza, si dovrebbe ovviaqnent.e disporre UWJ, 
s.pQsa non prevista in. bilancio : oi� ch�, ~econdu 
l'art. 81 della1 O'Qst'ituzione, non solo devf} farsi 
per leggp, ma, ta iegge deve, nel disporre la; spesa, 
indioare i mf}zzi per farv~ fronte.�.. !$i tratta, come 
si Vfide, di un vincolo post.o. dalla Costituzioni; 
allo ste_sso l�gislatore, vincolo. che non pu� manoare 
di agire oon maggiore forza ne�i conjronti a,i 
qualsiasi altro potere d<ellg Stato,. w,l qual� non 
pu� es.sf}re consentito wi otten�re cQn i m.ezzi ad 
esso pl}ouliari (sentenze, procedirnf}ntf, esecutivi), 
quello che. non. pu� ottenere riemmeno il l�gislu. � 
te.re con la legge. � 

Riepilogandq, il nostro� discorso, sia. nell'adeim,pimento 
di q,bbligazioni contrattualj, passive dellu 
Stato (intl}se 001nfi obbligazioni av<J.nti per oggetto 
il pagct,mfinto di somme di denaro) sia 'IJ-el.l aderrn.pinwnto 
di obbligazion~ extra contrattuali. o :ex 
uelicto (in cui la .determirui,zioti!l della somma d.a 
pagar.e sorg� all'infuori del prooedimento c9ntaDite 
e di sp<!_sa) il pag1amento deve avvenir� attrave
�rso f,l sist.ema ar.n.ministratwo contab.il!J.. dfilla 
spesa pubblioa, secondo, il si.stem.a vol.to. dalla 
legg�. ohe rim.et te unicamente allai Autorit�. a.nwninistrativa, 
largament.e forn.ita di potfir.e disoreziona.
te, i modi e. tf}r:rnini di ese.ouzione, dei pagam1ent-
i stessi (h1Agrosso, op. oit., piay. 241). 

Alla eventuale_ Qbiezione chte p,otrebb� farsi (j,~ 
nostro assurnto, �ess�re cio� in ta~ modo il oitl.adinQ 
or�ditorft_ sprofV'Visto di tutela giuridica 
nei oonfro?iti della, inerzia de.lla PubbUca Amministraizionf}, 
an.che .quando sia in possesso di urt 
titolo e_secutivo d,i condanna al ,pagam1emo di somma 
oerta e liquida, rispondiam.o riloordand�o, ohe 
allo stesso mondo che contro la iner~1ia degli arrwl�i 
nistratori degli E�nti au.tatrokic~ territoriali come 
osserva lo Zanobi~i nfil testQ avanti oitalo � 
data pos8ibilit� di ricorso alla (J.iwnta Provi�n,. 
cialf} Amministrativa (art, 104 Legge_ oomunale 
e provinciale) .la quale pu� proof}<�erie. aua allocazion
�. della. spe8a nei r�lativi bilanci e alla spcdiz_
ion~ de.i mandati di paga.mento, � data possi� 
bilit� di. costringere ~,Amministrazionf1 dello 
Stato ad uniforma1r8i al giudicato� dell'Autorit� 
giudiziaria mediante. ricorso al Consiglio di Stato 
in sede giur.i8dizionale. 

Il comma 4 dell'ar. 27 T. U. ,216 giugno 1924: 

n. 1054, delle l�gg'i sul Consiglio di Stato prevede 
la pronuncia di qu�sto : cc sui rioo~rsi diretti ad 
onenere l'adempimento dell'obbligo d�ena Autorit� 
(J)mminist'rativa di conformarsi in qwanto rig�aroa 
il ca�so deoiso al gi�dicato dei Tribunali che abbiano 
rioonosaiuto la lesione di un dirittQ civile 
e politico �. 
,;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;i%0.-diiM:;;;; : ; nn:: :mm ::OOW� 


g I 7 :::@&l&&nn? 2 

-87 


Il Sindacato del Consiglio di Stwt'o ~in tal oaso 
nO'n � di sola fogittimit� ma anch� di merit�o, il 
ohe co8tituisce massimai la gara'l'llZia dei diritti 
del cittadino. 

La gi�U11�isvritdenz1a (])ella ffa[Yfem'(J) Corte ha seg
�ttito_ tali conc[Jtti (vedi Cass. 25 rnaggio 1928 in 
� Giust. P.en. ))' 1929, 529'; Oass. ~ marzo 1929 
(Cuccia contro Finanze Foro Amministrativo Jl118); 
Cass. 15 ma,ggio 1931 (in � Giustizia penale 
))' 1932, Jl-209; Cass. 13 ottobre 1933 in � Annal. 
Diritt. e proc. pfJn. i> 1934, 447); Sez. Unite, 
Cass., 1� april,e 1930, Co'mune di Bianco Soc. Dalmine 
ed altri (in �Faro Ital. ))' 1930, p. I, pag. 
983); Sez. Unite, Cassaz�. 6 febbraio 1936, Spadara 
Finanize, Conuun.e di Messina (in � Giur. Ital. i>, 
1936, 1-1-222') con cui s� conferrnarva una sent�nzia 
dello stesso Tr�purnale d� Messina del 15 giugno 
1934, con la quale s� afjermav'a non ,essere pignorabile 
n;errirneno il denaJro esistente nelle ciasse 
dtell'Esatt'ore; che ca;m'� noto, � persona fisiaa o 

giuridica� d�wrS:a d:al.l''Am~ini8tJiy.i~ione i],,e'lilo 
Stato. 

Recentem�nte nel s�nso della impignorabilit� 
ha pronundato la Corte di Cassazione con sent. 5 
luglio 1940 (� Riv. Dir. Co.mm. )) 1941, Jl-132) confermando 
una decisione (])ella Oort� di ApqJ. di 
Catania ,2'9� maggio 1939 (ca'll!sa Banco Roma, Puglisi 
Mortellarro -Finanze). 

. Sporad�ohe devia.mani da questo gen�ral,e ind,irizzo 
si sonio a'l.l-ute da parte dtelle magistrature di 
merito specie per quel cke rigU(Jff"da l' Aimmdnistrazione 
Ferroviaria. 

In/rotti in causa Flo.reanirbi FF. SS. (Corte Ap


pello d� Milano 3 maggio 1932 v. rel. val. oit. 

pay. 3&1-) si �ra rit�enuto_ ohe � ben�i degli Enti pubblici 
fossero sottratti alla esecuzione forzata, 
qitando la loro destinazione a�l servizio pubblico 
risultasse in modo positfoo e conareto e non quando_ 
potesse parlarsi dj, una, astratta pot,enziailit� 
di d!estinazion�, specie nei confronti d�l�t Amrnic 
nistraz�ion.e J11erroviaria attraverso l'attivit� d,ella 
qua:lc lo Stato prrsegwe foni d� inilole patri�moniale, 
mercantile o ind�ustriale. 

A tale co_ncetto sembrai si sia, att�nuta anche la 
Corte di Appello d.i Palermo nella� caiisa La Barbera-
Fer�rovie del 10 novembre 1944 (rep. � Foro 
!tal. ))' 1943-45, p. 530, n. 20) la quale per� ha richi!
esto s� che per la pignombUit� delle somme occorr�8se 
una; specifica destinazione ili esse al s�rvizio 
pubblico, non bastando la g�nerica destinazione, 
ma h,a giiistificato il suo assunto� "sullo speoia;
le rifiesso oh;e il pagamento ilei flebiti rientra 
nei fini del p'rUbblioo servizio. 

Il Triburnale ili Messina nella sentenza aivnota'ta 
-pur �r.espingenrdo l� affermazioni ileliw Oort� 
di Appello di Milano e di Palermo sulla nalttra 
della Amministrazio'ne delle Ferrovie delio 
Stiato ~ sern,,bra che arbbia vo~w,to oondividtere 
l'avviso da loro m_anifestato in o.raine alla pignorabilit� 
d�el denaro dello Stato. 

Mm poioh� ne abbiamo amipiam�nte discus8o n1on 
� il caso di insistervi wlterio'rmente. Non abbiamo 
la pretesa di averie offerto discussion� 
esauriente o argomenti definith"i, ma riteniamo 
solo di aver portato picciolo ausilio� all(JJ risoluzione 
di un problema ohe ilnvvolge la afjermazio.ne 
di un principio giurisprudenzial�e che, per la sua 
d,elicatezza1 e i suoi imprrevcdibili sviluppi, merita 
pi� attento e approfondito �same. 

G. E. CALA.PAJ. 
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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI ."JONO ELENO�TI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIO�ZIONE SULL� e GAZZETT� UFFIOI�LE 1 

1949 

I. 
Legge 10 dicembre 1949, n. 1150 (G. U., n. 57): 
Modificazioni al Testo Unico delle leggi sulle servit� 
militari. -La. m,odifi.cazione consiste nello aggiungere 
alle ipotesi previste dalla legge 20 dicembre 
1932, n. 1849 la cc vicinanza... delle frontiere terrestri
�. Si richiama in proposito la leg&e 3 giugno 1935, 

n. 1095, sul regim.e speciale delle propriet� in zona 
di. frontiera. 
1950 

2. 
Legge 2 febbraio 1950, n. 66 (G. U., n. 64): Modificazioni 
al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 
e al Regolamento di esecuzione approvato con il regio 
decreto-legge 1� luglio 1926, n. 1361, per quanto ha 
riferimento alle sanzioni penali. -Rileviamo che 
nell'art. 2 di questa legge si prevede la pena di 
� detenzione � come aggiunta alla pena pecuniaria, 
in casi di particolare gravit�. Com'� noto, la pena 
della detenzione � stata abolita nel nostro ordinamento 
giuridico penale fin dalla entrata in vigore 
del nuovo Codice penale 1930. Si tratta evidentemente 
di un lapsus legislativo. Perch� questo articolo 
sia applicabile, bisogna leggere, al posto di 
cc detenzione �, la parola � arresto �, trattandosi chiaramente 
di un caso di reato contravvenzionale. 
3. 
Legge 15 febbraio 1950, n. 72 (G. U., n. 65): Aumento 
del limite di valore della competenza giurisdizionale 
civile dei Comandanti di Porto. -La giurisdizione 
dei Com.andanti di Porto � evidentemente 
una giurisdizione speciale. Tuttavia, non sembra che 
la presente legge urti contro il divieto stabilito dall'art. 
102 della Costituzione, in quanto non fa altro 
che regolare la competenza di una giurisdizione gi� 
esis,tente, e non crearne una nuova. 
4. 
Legge 14 g~nnaio 1950, n. 77 (G. U., n. 66): Avocazione 
allo Stato del materiale artistico, storico e 
bibliografico recuperato in Germania e restituito allo 
Stato Italiano dal Go11erno Militare Alleato. -Nessun 
dubbio sulla perfetta costituzionalit� di questa 
legge, la quale non lede in alcun m.odo i diritti dei 
precedenti proprietari. La esclusione dell'azione di 
revindica a favore di questi � la logica conseguenza 
del fatto che l'acquisto da parte del Governo Italiano 
non � effettuato a titolo derivativo dai proprietari 
.tedeschi, ma dal Governo Militare Alleato, il quale, 
evidentemente, aveva acquistato il suddetto materiale 
a titolo originario, per dirit+.o di preda bellica. 

5. 
Legge 20 febbraio 1950, n. 78 _(G. U., n. 66): Provvedimenti 
tr�ibutari in materia di imposte in surrogazione 
del bollo e del registro. -Si tratta della ulteriore 
sospensione dell'applicazione delle disposizioni 
relative al procedimento di valutazione dei titoli 
non quotati in Borsa, ai fini della imposta di negoziazione. 
Nella relazione ministeriale � detto espressamente 
che la sospensione appare opportuna, essendosi 
alla vigilia della riforma generale del contenzioso 
amministrativo in materia tributaria. 
6. 
Legge 23 febbraio 1950, n. 96 (G. U., n. 73): Determinazione 
del termine utile per la presentazione 
delle domande di risarcimento dei danni dipendenti 
dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1� del 
decreto-legge 6 settembre 1946, n. 226. -Si veda la 
Relazione in � Le leggi �, 1950, pag. 243. 
7. 
Legge 6 marzo 1950, n. 104 (G. U., n. 75): Abrogazione 
del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, 
convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e del 
decreto legislativo 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla 
applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni 
dello Stato delle disposizioni concernenti 
il loro trattamento in conseguenza di infermit�, lesioni 
o morte per eventi di servizio. -Sulla opportunit� 
di questa legge non si pu� non convenire, ove si 
rifletta che con essa si pone l'impiegato dello Stato 
alla pari di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda 
la risarcibilit� dei danni riportati per fatto ascrivibile 
a colpa dell'Amministrazione. �� 
La legge non contenendo norme specifiche i�� pro-posito 
� soggetta, quanto alla sua applicabi1it� ai 
principi generali in materia di successioni di leggi 
nel tempo. 



INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.4 FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4 SOLUZIONE OHE NE bJ ST.4.T.4 DATA 
ACQUE. -I) Se la riserva di energia elettrica da 
parte di concessionari di grandi derivazioni di acqua 
a favore dei Com.uni rivieraschi sia facoltativa o obbligatoria 
(n. 16). -II) Se gli utenti preesistenti di 
una derivazione di acqua che restino sottesi per un 
certo periodo abbiano diritto ad ottenere dal titolare 
della nuova utenza la quantit� di energia in via continua 
o solo per il periodo in cui la nuova utenza assorbe 
effettivamente la portata del corso d'acqua 

(n. 16). 
ALBERGO. -Se la nullit� delle vendite di edific 

ad uso alberghiero senza autorizzazione derivi dal 

solo fatto della mancata autorizzazione o sia subordi


nata all'altra condizione che l'acquirente dia all'edificio 
.una diversa destinazione. (n. 4). 

ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se il contenuto 
della servit� pubblica afferente ad un'opera d'arte sia 
limitato a quello del pubblico godimento (n. 12). 

CONTRATTI DI GUERRA. -Se possa considerarsi 
contratto di guerra solo quello nel quale si faccia 
espresso riferimento alle necessit� belliche (n. 11). 

DANNI DI GUERRA. -Se una procura a riscuotere 
indennizzi per danni di guerra abiliti il procuratore 

a. riscuotere anche indennizzi per danni da requisizione 
(n. 19). 
DEMANIO. -Se, costruita una baracca di legno, 
al fine esclusivo dell'approvvigionamento della legna 
e del carbone vegetale per la popolazione civile e per 
le forze armate, questa appartenga al patrimonio indisponibile 
dello Stato (n. 67). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Se l'~rt. 23 
della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione 
di case ai lavoratori, preveda l'occupazione di urgenza 
solo nel caso che le aree debbano essere successivamente 
espropriate (n. 53). 

FALLIMENTO. -Se ai Consorzi agrari possa applicarsi 
la procedura fallimentare (n. 3). 

FERROVIE. -I) Se il concessionario del diritto 
di esclusiva alla pubblicit� commerciale nell'interno 
delle carrozze ferroviarie a mezzo di affissioni possa 
considerarsi leso dalla concessione fatta ad altri della 
pubblicit� a mezzo di diffusioni radiofoniche (n. 96). Il) 
Se le Ferrovie siano tenute a pagare la tassa per le 
immondizie per gli immobili di loro propriet� (n. 97). 

GUERRA. -I) Se i crediti per spese che si riferi� 
scano ad attivit�. svolte in relazione a beni sequestrati 
ai sensi della legge di guerra caduti in successione, negli 
interessi degli eredi come tali possano essere soddisfatti 
ai sensi dell'art. 304, n. 5, della legge di guerra (n. 106). 
-Il) Se dal rimborso ai sensi dell'art. 304, n. 5 della 
legge di guerra siano esclusi i crediti per attivit� svolta 
dopo la sottoposizione dei beni al sequestro (n. 106) . 

IMPIEGO PRIVATO. -Se possa considerarsi improduttivo 
di effetti giuridici il licenziamento di impiegati 
privati a soli fini amministrativi, effettuato 
dalle Terme di Montecatini o da Enti analoghi (Q. 16). 

IMPIEGO PUBBLICO. -1) Se la ritenuta cautelare 
stillo stipendio degli impiegati dello Stato possa 
effettuarsi anche per debiti derivanti da responsabilit� 
amministrativa o solo per debiti derivanti da responsa�ilit� 
contabili (n. 221). -II) Quali siano le condizioni 
per acquistare il diritto di essere collocato a riposo 
col beneficio previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262 (n. 222). -III) Se possa procedersi 
al collocamento a riposo con i suddetti benefici 
di un dipendente che sia morto dopo la presentazione 
della domanda (n. 222). -IV) Se al collocamento a 
riposo coi benefici suddetti abbia diritto un dipendente 
delle F. S. che abbia presentata la domanda dopo la 
emanazione del decreto di esonero per inabilit� fisica 

(n. 222). -V) Se ai dipendenti delle mense dei Dopolavoro 
ferroviari si applichino i contratti collettivi 
di lavoro valevoli per la categoria dei lavoratori 
albergo e mensa (n. 223). -VI) Quali siano i criteri 
da seguire per esperire azioni di rivalsa nei confronti 
di autisti militari responsabili di incidenti autom,obilistici 
(n. 224). -VII) Se il trattamento economico 
spettante al personale coloniale e gi� a carico dei governi 
coloniali sia, dopo la soppressione di quest.i, a 
carico del Ministero Africa Italiana (n. 225). 

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IMPOSTE E TASSE. -Se ed in quali lim,iti le 
ferrovie dello Stato siano tenute a pagare la tassa per 
la raccolta delle im.m.ondizie mrelazione agli im.m.obili 
del loro patrim,onio indisponibile (n. 130). 

MANDATO. -Se nel m.andato a riscuotere indennizzi 
per danni di guerra possa .intendersi contenuta 
la facolt� di riscuotere indennizzi per danni dipendenti 
da requisizione (n. 3). 

PENSIONI. -I) Se l'art. 31 della legge 6 febbraio 
1941, n. 176, possa interpretarsi nel senso che il termine 
di due anni entro il quale deve presentarsi la dom.anda 
di riscatto del periodo passato in aspettativa possa . 
decorrere anche dal giorno iU cui si verific� l'evento 
di forza m.aggiore che im,ped� all'impiegato di riassum.
ere servizio (n. 33). -II) Quali siano le condizioni 
alle quali � subordinato il collocamento a riposo con 
i benefici previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 

n. 262, del 1948 (n. 34). -III) Se tali benefici possano 
concedersi anche a favore degli aventi causa dall'im.piegato 
deceduto dopo la presentazione delladomanda 
di. collocam.ento a riposo (n. 34). -IV) Quali accertam.
enti debbano essere eseguiti dall'Am.ministrazione 
prima di pagare una pensione al genitore esercente 
la pittria potest� sul pensionato (n. 35). 
POSTE E TELEGRAFI. -Se il capotreno risponda 
della perdita degli �speciali� che egli abbia 
affidato durante l'esecuzione del trasporto postale 
ad un agente dipendente (n. 16). � 

PREZZI. -Se, dichiarate invalide le sanzioni 
amministrative applicate sotto l'im.perio della r. s. i. 

per violazione alle norme sui prezzi debba restituirsi 
la somm.a pagata a suo tempo o se questa debba essere 
rivalutata (n. 5). 

PROPRIETA' INDUSTRIALE. -I) Se anche nei 
confronti dell'Istituto Farm.aceut�co Militare possano 
applicarsi le norm,e per la tutela dei m.archi industriali 

(n. 1). -II) Se la sola aggiunta della denominazione 
cc pari � al nom.e comm.erciale di un prodotto brevettato 
valga ad eliminare la possibilit� di conclusione che � 
alla base della concorrenza sleale (n. 1). 
REGIONI. -I) Se una legge regionale siciliana 
che istituisca corsi per perfezionamento e specializzazione 
di periti industriali sia in contrasto con la 
Costituzione (n. 10). -II) Se debbano essere assegnati 
alla regione siciliana i beni di pertinenza del 
fondo culto (n. 11). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -Entro quali lim.
iti � ammessa la rivalsa dell'Amministrazione verso 
gli autisti m.ilitari responsabili di incidenti automobi� 
listici (n. 101). 

SINCACATI. -Se gli Uffici Stralcio per la liquidazione 
dei patrimoni delle soppresse organizzazioni 
sinda~ali fasciste, possano provvedere al pagament� 
dei debiti mediante accensione di ipoteca sui beni 
facenti parte dei patrimoni stessi (n. 6). 

SOCIETA'. -Se possa110 applicarsi ai Consorzi 
Agrari, come a qualsiasi altra societ� cooperativa, le 
disposizioni sul fallim.ento e sulla liquidazione coatta 
amministrativa (n. 16). 

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(6107128) Roma, 1950 -Istituto Poligrafico d�ello Stato -G. C. 

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