MARZO 1949 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO LA FACOLT� DEL POTERE �SECUTIVO DI EMANARE NORNIE GIURIDICHE SECONDO LA COSTITUZIONE SOMMARIO. -1. Premessa. -2. La fa:colt� del Governo di emanare norme giuridiche nel p�recedente ordim:amento costituzionale: decreti legielativi; casi di delega istituzionale. -3. Decreti legge. -4. Bandi militari, ordinanze. -5. h.egolamen1ti. -6. Il stnda�cato giurisdizionale sulle norme del potere esecutivo. -7. La nuova Costituzione: principio generale dell'art. 77, primo comma; decreti, legislativi; concessione dei pieni iP:Oteri e limiti. -8. .Sop�pressione dei casi di dele.ga tsti. tuzionale. -9. Decreti legge. ,_ 10. Bandi militari e ordinanze. -11. Regolamenti; in parti.colare regolamenti di organizzazione: art. 95. -12. Art. 97. 13. Hnoli organ:Lci e stato giuridi�co degli impiegati. ~ '14. L'ordi!Il.amento degli enti pubblici. -15. Regolamenti ministeriali, delegati; �esecuzione dei trattati. 16. 11 giud"zio �della Corte Costituzionale sugli atti aventi forza di, legge. 1. Gli scrittori di diritto pubblico ooncor�ano nel ritenere eh~ il principio della divisione dei poteri non va ;inteso in senso assoluto e meccanico, ch� ci� renderebbe impossibile la vita dello Stato, ma in maniera organica, tale da non escludere che ragioni di necessit� o di opportunit� possano suggerire al legislatore di attribuire all'un potere funzioni proprie dell'altro. Per quanto concerne la facolt� del potere esrecutivo di emanare norme giuridiche, la materia era disciplinata prima dell'entrata in vigore della costituzione principalmente dal1la fogge 31 gennaio 1926, n. 100, oltre che da altre disposizioni speciali. Queste norme hanno dato luogo, come � noto, ad una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Ma .qual'.� la situazione giuridica creatasi con l'entratai in vigore della nuova Costituzione? Quali innovazioni essa ha arrecate? La Oostituzione invero, nel tracciare le linee fondamentali dell'ordinamento dello Sfato, � venuta naturalmente ad abrogare insieme con lo Statuto Albertino quella parte del precedente ordinamento costituzionale che risulta incompatibile con le norme e .i principi in essa dettat.i; non ha invece abrogato tutto un complesso di altre leggi anteriori, per le quali una tale incompatibilit� non esiste; e per queste l'art. XVI delle di spl>.sizioni finali e transitorie della stessa CosHtu � zi~ne prevede che occorre proceder~ a coordinarle coli essa (1). Noi d propon:W,mo, pertanto, di ['ia.ssU!mere brevelnente i punti fondamentali del precedente ordinamento costituzionale relativamente alla fa. colt� del potere esecutivo di emanare norme giuricliche per poi esaiminairei quali di essi siano stati trllsfusi nella Costituzione o da essa modificati. E' appena il ca.so di avvertire che trattasi di un estlme, per cos� dire panoramico, fatto pi� per sollecitare che non per indical.'e quella che sar� la so~uMone dei numerosi problemi che sii pres�entano ali!interprete. 2'. Le norme giuridiche emanate dal potere esecti tivo sono generalmente divise in due grandi categorie, a seconda che abbiano oppure no forza �i legge. E questa ripartizione ricorre anch~ nella legge 31gennaio1926, la quale distingue fra i de� creti legislativi e decreti legge da una parte (articolo 3) e i regolamenti dall'altra (art. 1). A) Il caso di decr�eti legislativi r�egolato dall'articolo 3, n. 1 della suddetta legge � quello in cui si richiede una delega legislativa ad hoc, esplicita 0 implicita (2), pi� o meno aanpia, potendo giungere fino alla conces.sione dei pieni poteri, ma comunque limitata nel tempo se non nell'oggetto (3). I pi� importanti esempi di tale delega legislativa si sono avuti, oltre che nella concessione dei pieni poteri, anche per la formazione dei co~ dici o per la reda21ione dei testi unici, allorch� si � voluta attribuire al Governo la facolt� di coordinare o modificare le leggi pr.eesistenti. B) Ma oltre al caso dell'art. 3 vi sono casi di delega permanente, istituzionale, la quale si ri� solve in una vera e propria attribuzione di competenza. (1) AzzARITI: Giurisdizion'i speciali e sezioni specializzate, in �Foro Ital. �, 1949, IV, pag. 17. Vedasi anche infra il commento a tale .arti.colo. �� � (2) RAGN1sco: Forme anomale di delegazioni legislative in "Rivista Diritto Pubblico �, 1932, I, 642. (3) 8ANTI ROMANO: principi. di dir11tto wstituzionale generale, 1945, pag..381. -70 Oos� � per la 1egis1lazione coloniale, che nelle leggi relative all'ordinamento dei singoli possedimenti coloniali viene attribuita al Governo (4); cosi � per le prerogative sovrane riconosciute dallo Statuto Albertino in materia di amnistia e indulto (art. 6); in materia beneficiaria (art. 18), che per� � venuta meno con il Concordato; in materia di ()ll'dini c�a..valleres�chi (art. 7.8) e di titoli nob:i,lfari (art. 79). Non sono mancati dubbi se nei casi di prerogative sovrane i decreti legislativi av.essero forza di legge; ma la soluzione affermaitiva, che pu� dirsi quella pi� generalmente riconosciuta, si basa oltre tutto su espliciti testi di legge (art. 1 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61). 3. L'�art. 3, n. 2 della 1egge 31 gennaio 1926 consente al -Gov�erno di emanare decreti legge in casi straordinm:�i, per ragioni di necessit� e urgenza, ed a condizione chec siano presentati al Parlamento, per la conversione in legge, nei modi espressa,mente stabiliti. Successivamente con la legge 19 gennaio 1939, n. 129 sulla istitooione della damera dei fasci e delle corporazioni il ricorso ai decreti legge fu consentito nel caso che si versi in istato di necessit� per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanzi�,rio o trilbuta�rio, ovvero quando le commissioni legislative non ab-� biano ad�empiuto alla. loro funzione nel termine di un mese; fu invece mantenuto inalterato il sd.stema della conversione. Tale sistema sta ad indicare il carattere provvisorio dei decreti legge, i quali dovrebbero servire ad anticipar.e tempestivamente quello che dopo sar� l'intervento e la disciplina legislativa del Parlamento : essi pertanto o vengono assorbiti nella legge o cessano di av�er�e efficacia. E' poi un probl~ma di opportunit� legis.faitiva stabilire se i decreti legge non convertiti debbano perdere la loro efficacia em tunc ovvero em imnc (5.). L'3i legge 31 gennaio 192�6 adotta, com'� noto, la seconda soluzione, stabilendo per� minutamente il preciso momento in cui i decr.eti legge ces1sano di avere efficacia. Secondo l'art. 3, n. 2 ogni decreto legge, che deve contenere una esplicita clausola di presentazione alle Camere per la conversione, deve poi in effetti essere presentata ad esse non oltre la terza sedu.ta, o altrimenti cessa di avere efficacia dalla scadenza di questo termine; se una delle due Oamere rifiuta la conversione, il Presidente ne d� notizia nella Gazzetta Ufficiale e tale pubblioazio.. neseg'Ila il momento in cui ili decreto CeSiS'31 di avere efficacia ; in ogni caso il decreto legge deve essere convertito in legg�e nel termine di due anni, poich� altrimenti dalla scadenza di quest'ultimo termine non ha pi� vigore. (4) ZANOBINI: Corso di dtritto armministrativo, 1944, paglna 64. (5) Rocco: La trasformflizione� <Lello S~ato, 1927, pagina 191. 4. Ma oltre che dal Governo possono essere ema-nate norme giuridiche con forza di .legge da, aJtri organ'� della Pubblica, Am1mlinisfa�azione : � questo iL caso dei bandi militari e delle ordinanze del'l:a1 Autorit� ammti.nistrativai o militare aJlorch� ve'Ilga dk.hiarafo lo stato di p�ricofo pu:libHco o lo stato di guerra, (interno). A) I bandi militari .s:ono ammessi esplicitamente dal Codice penale militare di guerra (art. 17 a 20'). Secondo �tali norme l'Autorit� militare pu� emanare bandi allorch� ricorrono gli estremi per l'applicazione del Codice penale militare di guerra (art. 17 in relazione agli artico~i 3, 4, 5), ovvero nel caso che un pericolto esforno grave e imminente minacci una parte del territorio dello Stato o comunque soggetto alla sua sovmnit� (art. -18) ovvero infine in caso di occupazione militare o di spedizione militare oltre i confini dello Stato (articolo 19). Tali .bandi concernono in generale materie attinenti alla legge e alla procedura penale militare di gue�rr3:', I).onch� a,gH ordinamenti giudizia.ri 1militari (art. 19, 1� comma'); ed hanno valore di legge (art. 2-0). B) Per gli �a..rtfoo;Li 214 e 219 del 'l'�esto Unico di pubblica sicurezza (regio decr.eto 18 giugno 1931, n. 775) pu� per gra.vi motivi di ordine pubblico essere dichiarato l� stato di� pericolo pubblico ovvero lo stato di guerra. Il primo consente fra l'altro� al Ministro dell'interno di emanare ordinaooe, anche in deroga aUe leggi vigenti, sulle materie attinenti all'ordine pubblico e alla pubbica sicurezza (art 216). Il secondo importa il passa.ggio di ogni potere alla Autorit� militare e quindi anche della faeiolt� di emanare le ordinanze suddette (art. 217). Da un punto di vista strettamente formale, pu� dirsi che i ba.ndi militari e le ordinanze ab.biano il loro fondamento giuridico in una delega legisla tiva istituzionale. Tuttavia da un punto di vista sostanziale essi si differenziano dai casi di delega legislativa istitu zionale, che si sono esaminati pi� innanzi, in ci�, che la potest� normativa non viene riconosciuta ad organi del potere esecutivo in via generale p.er determinate materie, ma solo in via straordinaria e per provvedere� a es1genze eccezionali. Anzi per chi pone fra le fonti del diritto anche lo stato di necessit�, nel senso che esso consenta di derogar.e alla legge indipendentemente da ogni autor1~zazione legislativa, il fondainento giuridico dei bandi militari come delle ordinanze � per l'appunto dato dalle circostanze eccezionali iii cui gli uni e le altre sono emanati, e le varie norme di legge, che ad essi si riferiscono, non contengono se non un riconoscimento e una conferma del principio. Per questa ragione bandi militari ,e ordinanze sono accomunati ai decreti_)egge in una unica categoria delle c. d. ordinanze di urgenza. o __ di necessit� (6). �(6) .ROMANO: op. C'it., ;p8ig. 381 e iSeg. -71 5. Infine l'Amministrazione ha un'ampia facolti�, regolamentare, .di .emanare ci-O� norme giuridic. he che hanno contenuto ma non forza di legge: obbligano la generalit� dei cittadini, ma non possono derogare alla legge (art. 6 dello �Statuto Albertino). Un ulteriore limite i regolamenti incontr'ano nel -fatto che non possono provvedere in materie riservate: alla liegge, in materie cio� ;per le quali � richiesta. una disciplina leg1s1�ativa. Si � molto discusso sul fondamento giuridico della potest� regolamentare della Pubblica Amministrazione. In gener�e per�, tranne che per i regolamenti interni (ordini di serviz.io, circolari, regolamenti per il funzionamento di organi collegiali ecc.), per i quali del resto � opinione predominante che non pongano norme giuridiche (7), si ritiene che occorra una norma di legge, la quale riconosca una tale potes:t� regolamentare. . A) In proposito vi .� l'art. 1 della legge 31 genmio 1926, che si occupa dei regolamenti governa. tivi, emanati cio� con decreto del Capo dello Stato, pr�evia deliberazione del Oonsiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato. TaJ>e norma, distingue tr� categade di regolamenti governa.tivi: di esecuzione, indipendenti e di organiz,zazione, i qua.li p-er� hanno nna nota comune, possono cio� es�sere emanati nell'ambito �eUe facolt� dism,ezionali dell'Amministrazione. Questo �elemento, che dall'a.rt. 1, n. 2, � rposto come criterio discretivo dei regola.menti indiJpendenti, in effetti :ricorre anohe per gli a.ltl'li, e la differenza, fra le tre ca.tegorie suaccennate � sol<i di grada.zione non .sosta.nziale (8). Cosi, a,d esempio, lo� sto�ria �della disciplina legislativa de~ decreti di orga!Il�Zm�zione, i quali ;per le riipercus.sioni che hanno nella, vita e nell'a,zione dello 1Sta.to hanno attirato ripetuta.mente l'a.tt~n2lione del legislatore, si risolve nella storia della facolt� conoessa. aJ.l' Amministrazione di darsi una propria. organizzazione. Questa facolt� era considerafa, ampissima all'origine in iba.se agli a.rtiooli 5 e �6 dello 1Statuto Albertino; e pier molto tempo l'AmministraiZione fu libera. di stabilire gili or.ga.nici ; predisrpoirre lo stato giuridico dei pimpri :iim,piega.ti; stabilire il numero e le ail:trilbuzioni dei Ministeri (legige 12 febbraiio 1888, n. 5195; regio decreto 14 novembre 1901, n. 466) ; orga.niziZa!I'e :il funzionamento dei p1rop�ri uffici (9). La legg1e 11 luglio 1904, n. 372, attribui al Prurlamento� la facolt� di modifica1re il numero d1ei Ministeri; �di modifical"e i ruoli org�a,nici e gli �stipendi dei funzionari nominati con decreto :vea.le; mentre mantenne al Governo la facolt� di organizza,re il funzionament:o d�egli uffici amministra.tivi, .entro i limiti delfa, s1pesa. aipip.rovata in bilancio ; di mod:Uficare i ruoli organici del personale, 1a cui nomina. non a�vv�eniva con de (7) ZANOBINI: op. cit., pag. 68. . (8) !SANTI ,ROMANO: op. cit., pag. 395; VITTA: Dlritto Amministra.tivo, 1933, pag. 53 e seg. (9) Rocco: op. cit., pagg. 135, 170. crectJo rea.le, salvo tali modificazioni a riceviere at tuazione con lo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti. Suooessivaimente l'art. 4 della legige 24 dicem bre 1925, n. 21263 restitui a1l Governo la; potest� di stabilire il numero, la costituz�one e� 1e �attri buzioni dei, Ministeri, mentr�e l'a.rt. 1, n. 3, rdella legge d�el 192"6 ha restituito al Governo Forganiz zazione e il funziona.mento delle Amministra.zioni dello .Stato, J'ordinament:o del relativo personale, l'ordinaimento �egli iEnti e Istituti pubblici con le eccezioni ivi previste, salva. in ogni caso la nooes.sit� che la spesa. occorrente sia. a,pproivata con legge. B) Vi �sono per� altre categ0irie di regolamenti, cui la legge del 1926 non acc.enna, e che richia. mer~o brevemente : a) I regolamenti emana.ti da organi dell'Am miniskaiz.ione diversi da.l Gove1�no (:regolamenti minis.1Jeriali, prfilettizi, dei questori, ecc.), natu ra.lmente in virt� di una. norma di autoil'izza.zione, che ta.lvo�lta � contenutai in una. legge e talvolta in un decreto governa,tivo. b) Decreti governativi per l'esecuzione d.ei tra.ttati interna.zionali. Allorch� l'�e&ecuzione del trattafo richiede una. modifica�zicme di leggi in terne, � necessai1�io ricor1�ere a.cl una, legge for malLe; vti0ever1sa., iocor:l'endo. rpiorrie norme giuri diche senzia der.oga.re a.Ue leggi, si rpu� pmvvedere mediante decreto go�verna.tivo (10). e) Regola.menti delegati. La, loro utilit� p:ra ti.c.a consiste nel consentire di supera11e il limite deriya.nte da una riserrva di legge. In. casi del gener�e solo improtPr.iamente si pu� pa,rlare di delega~ione, pofoh� non si attr:Uhuisce al Governo una potest� legislativa., ma sofo una potest� regolamenta;r.e in ma.terie in cui ;prima non l'aveva; e i regolamenti delegati ha:nno la st~ss1a discipl'ina di og�ni ailtra s.pecie di !r'egola. menti, ad esempio, p�er quanto ~once�rne la. possi bilit� di un loro annullamento da, pa,rte. del. C'Oln �siglio di Stato. 6. La� distinzione-fra atti normativi, che han!lo forza di legge, e r�egola.menti ha :importanza per sta.bilire l'ammis.sihilit� e i limiti del controllo giurisdizionale. E' evidente infatti che, fa dorv'e 'Vi � un atto della Pubblica, Amministrazione con forza, di fogge, il Giudioe non pu� �sindacrurne il �oritenuto .. alfo sfos.so modo che non pu� �Sindaca.re il contenuto delle leggi. 1Si � d1scus.so p�ffi'� �S1e po�ssa sindaca. me i requisiti formali, allo .scopo di �stabilire se �esistono quei presupposti richiesti perch� un atto della Prnbblica Amministrazio�ne abbia, forza di legge. Oosi, ad esempfo, � diba.ttuto s1e possa il Giudfoe accerta.re che i decreti legislativi .sfa.no emanati entro i limiti della del1ega; e ana.Ioga:mente prima della. legge 31 gellllaio� 1926 era diba.tfoto se fosse pos0sibile un �sindacato giurisdizionale s1ul (10) VITTA: op. cit., pag. 67. -72 la valutazione �ell'urgenz.a, e nooes,sira che l'Amministraizione co.ipie nell'emanar�e d�ecreti legge. Allo stesso modo per le ordina~e e i bandi Jill.iitari vten fatto di domandall'si se ,sia po1s-s.1Jbile a~ Giudice d� stabilire che essi siano enmnati nei ca�si e nei limiti srtahiliti. La questiooe ,sta nel vedere se e dino a che punto s� d,ev~ riconoscere a tali atti norim,ativi carattere di atti politici, non .soggetti come tali a impugnativa giur1sd1ZJ.onale. l:'er le 01,umanze e per i ba.mdi militairi tale carattere politico. sembra iJ?Otersi dedurre da,l loro oggetto, po1cil� 1ess:i, rJgua.rd.ano materie che a.ttengono a,lla tutela dieil'ordifile [pubblico e �c1ell'inteigrit� nazionale. P.er i decreti 1egge e i decr1eti legislativi il carattere di a,tti politici suole riconnettersi col fatto che essi toocano i ratPpoll'ti f:rn,, Go:verno e Pa,rlamento, per cui ogni indagine s'ulla loro costituziiona. lit� dovrebbe essere ris.er1va.ta a, q.l)esto ultimo. Ci� � d'etto� e1splicifaimente rier i decreti legge dell'a;rt. 3 della. legge 31 gennaioi 192,6; .1:entre per i decreti legislativi � aLlllmes,so, :pur in mancanza, di una no�r!lla ,esplicifa, da, una. la,1�ga corr.ente dottrinale. Tutt:a;via pe:i� questi ultimi la ,giuris1P1riu1denzia d'ella CQ1rte di Oa,ssa,zj.one � fa.voirevole alfa, tesi contraria. (11), mentre in dottrina si � acTudata. aiffermando QJJ.a tesi ifilte:rmedia, la quale consente il sinda.caito giurisd.i,zionale allorquando una. delega manca del tutto o conce,rne tutt'altra, ~ateria., mentre lo e'sclu�de allorch� la, traisgr,essione richiede una, inda.gine pi� �delicata e app�rofon�ita sui iHmiti della delega, che isolo il Parlamento pu� ritenersi indicato a svolgere (12). I regolamenti invece non hanno, come si � detto, valore di 1egge, e quindi non sorge dubbio che essi sono soggetti ai iim,pugnativa. non solo .per la. 'eventuale mancanza. di r,equ1siti forma.li, ma anche per il loro contenuto, in qua.nto cio� violano la, legge o provvedono in materia ad es,sa riserva,to. 7. La Oostituz.ione non contiene una disciplina organica. di tutta ]a. ma,teria che si � venuta fin qui in�icando. Es,sa si � limitata ai 1Provved.ere relativamente a,i decreti legisla,tivi e a,i decreti legge, i quaU poi in e:lfotti oostitu1scono materiai co,stituziiona,le, poich� concernono i rwpporti fra oTga,ni costituz.ionaJi ; 1m,entre 1per il resfo n:on contie:ne se non un aooenno indiretto� ai r1egofamenti l� .doive comprende fra, i poteri del Preisid.ente d�ella Repubblica quello di ema,nacrli (art. 87). p,er 'quanto conoerne la facolt� del pote:re esecutivo di emanare noirme con forza di legge il principio g.enerale sta.bili.to daill'art. 77 � che il Governo non rpu� ,emana:r.e decreti che abbiano valoTe 'di legge ordinail'ia., tranne nei casi di delegazione legislativa. e di decr,eti legge. (11) Sez. Un., 27 marzo 1946, in " Giur. ital. '" I, 1, 241. (12) ROMANO; op. cU., p�ag. 380; VITTA: op. cit., pag. 40. Il Progetto non conteneva, fale norma, che fu pre�ispostai da.lla Oommissiorne in sede di discussione aU'As1se~rb!Lea. Costituente. Il testo originail�io della norma ipa1rlava di � decreti aventi va1lore legislativo �, ma su iproposta d.ell'on. Oodacci Pisanelli si ritenne di l'tovere :tnodrficare la, formula in quella, attuale per esoludere in ogni ca,so che i d�ecreti potessero modifica,re leggi costituzionali (13) La, dele:gazione legislativa. � prevista dall'art. 76, secondo il 1quale � l'�eserciz,io �c1ella funzione legi. slrutiva, non pu� �essere delegato al Governo se non con determinaruone di p.rincipi e criteri direttivi e ,soltanto< per temipo Umita.to e per oggetti definiti �. ,Sulla, corxette.zz,a costituzionale di quesfa norma riu.ffiora.rono in 1seno alla sot:tocommis,sio.ne i dubbi che gi� e:i�ano stati espressi dalla dottrina italia,,na., selllJbrando che il Parlamento veniss,e con la delegazione a declinare sia IPlll'e temporanea.mente l'esercizio deUe p,rorp'l:ie funz.ioni a favore del Governo (14). Prevalse per� fa, considerazione che il Pa:i�laillento eisplica la. prop�riai funz.ione nella stes,sa leg'ge di delega,; e in effetti le leggi di delega sono, �sta.te da qiualc:he ;1:3crittore a,ccomunate alle log�gi in biwnco1 in 1quanto demandano al potere ,esecutivo di fornire il contenuto di un precetto ,Jegislativo che gi� �esiste in es1se (15). Oi� tanto 1pi� pu� dirsi 1risipetto alla nuova Costituzione da.ti i numerosi limiti ,entro cui la delega deve essere circoscritta. Al .riguail.'dO�, in sede <li redazioue idei Progetto�, si IP'recis� che la delega n�>n dQ!Vesse �es1sere ammes,sa per ma.teria, ma per o~getto, cio� rper 1uno scoipo ben definito. 1Si richiese poi la. 1fi1ssazione di un limite di tempo per esclud,ere il dubbio che il Gov�erno rpotesse esercitaire ripetutamente la delega, ricevuta (16). Tutte queste limirt:a.zioni non e'scludono in linea ~ genera<le la, pos,sibilit� di una delega legislativa per la formazione dei codici e la redazione dei testi unici, poichi� in taU ca,si i poteri che si conforiscono, u1l Go;verno sono o po1s,s-ono ess-ere anche minimi �e concernere il coo~dinamento della legisla.zione p,reesistente. E' probaibile invece che escludano, la concessione dei pieni poteri. Veramente la concessione dei ,pieni poteri pu� in concreto variare da, un minimo ad un massimo, sicch� p�� riuscire difficile dire i,n a,strart:to fino a che punto essa incontri un ostacolo nelle liimitaizioni che l'a,rt. 716 pone aJ.la delega legislativa. Oerto � rpe1� che nella concessione dei pieni poteri � elemento ricO'l'irente se non necessario che il Governo possa usufruire ripetutamente, per tutto il tempo della delega., dei poteri conferitigli, e si � visto attraverso l'esame dei laivori prepara.tori che era nelle intenzioni del le.gislafore di escludere una tale possibilit�. Soprattutto poi la concessione dei prieni poteri � stata, p'revista esplicitamente dall'articofo 78, s'econdo il quale � le Camere deliberano .(13) iFALZONE-PALERMO><COSEINTINO: L11:. Cosnituzione illustra~ a con i Lavori prevaratorh, 1948, pag. 131, (14) La delegazione � stata esplicitamente �viefata dalla nuova Costituzione francesei (art. 13). (15) iROMANO ; op. cit.' pag. 381. (16) FALZONE-PALERMO-COSENTINO; O'(J. cit. pag. 130. -73 lo sta.to di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessad � ; ma � .stata, ammessa per il solo caso che esista. uno sta.to di guerra ; e in taJ.e ca.so non .sono richiamate le limita.zioni �d�ell'art. 76 ma � detto .esplicita.mente che il Pail.'laimento conferisce al Governo i poteri neoessari per la, condotta della guerra. �E perci�, pur dando atto che la questione pu� presentare a.sp�tti particolari nei singoli ca.si concr1eti, in linea generale ci sem!bra, di dovere �escludere la possibilit� della, concessione dei pieni poteiri, se�condo queila. che � la concezione tipica di un ta.le istituto, tranne quando sia, deliberato lo stato di guerra. Ma ipu� allora la co:nceissione dei poteri neaessMi comprendere quello di Jimitacre o soispendere 1'eRercizfo. dei diritti e delle libert� garantite dalla Costituzione? Il problema. �della. �sospensione o limitazione delle garanzie costituz.ionali in tempo di guerrra fu sollevato in sede di redazione del Pro~tto a. p:roposito dell'art. 15 (libert� e 1segretez~ della corrispondenza) e 2.1 (liioort� di s'�lalmrpa). La �dizione dell'a,rt. 15 era �sfata. dalla, 1"' iSottocorrnmissione formulata in modo da prevedere la rpossi<bilit� di limitaizioni e censure peT il tempo di guerra.. Ma il Oomitaito di r�edazione pens� in un primo momento di disdrpUnare a parte una tale facolt�, e in un s�econdo momento, s�ecol!l!do il pensiero espresso �da.ll'on. Ruini, che non fosse necessa.rio farne menzione nena, Costituzione, ma potesse ess�ere prevista e disciplinafa nella legislazione ordinaria (17). E a, rpro1posito �dell'airt. 21 fu proposto in seno ana, 1 .. tS'ottocommissione di p�rev;edere n.el caso di guerm. la censura. de1la, �sta.mpa, per le notizie milita. ri e per quelle 1economiche. !Ma. a.nche� tale norma,, rinviata in un primo mo.mento per una im� postazfone Jpi� generale e uina collocazione pi� aidatta, fu poi accanton31ta (18). Gli acrticoli 15 e 21 sono pertaillto pa.s�sati nel testo d�erfinitivo con l'attuale foTmula.zione, la Quale non consente �davvero di limitare o �sospendere la. Ubert� e segrefozz, a. �di corrispondenza, come la libert� di stampa, con legge ordina.ria .. L'ail.'t. 21, a.nzi, dispone e.srplicifa:mente che la �sta:mpa. non pu� ess.ere soggetta a limitazfoni o censure. Ora, allorch� l'a.rt. 78 pa.rla della concessione dei poteT'i necessari, re�sta. a. vedere in che s�enso tale espr�es�sione dehba, es;se�l'e intesa., A volerle, infatti, dare un valore a.s�soluto, es,sa. comprende anche il potere di limitaire o sospendere �d�etermina. te ga.ranzie costituzionali, secondo �quanto suggecrisce sia l'esperienza. del nostro Paese sia I'es.empio deg-li altri Paesi ; e probahilmente tQ1uesta, era l'intenzione �di chi in ,s,eno aU' Ass.embfoa Costituente propose l'emenda,mento che poi die1de luogo al testo definitivo, poicll� parl� di � poteri straordinari, pofJeri <li ogni o'l"'dine e gr(J;do di oarattere giiwidico e soprattutto di carattere militare, econoimico e finanzia.rio >l (19). .(17) e (18) FALZONE-PAIJERMO-CoSENTINO: op. cit., pag. 46 e �s�e:g., pag. 54. (19) Atti Assembiea Costituente, seduta 21 ottobre� 1947, pag. 1386. In contra.rio. pru� os�servairsi che fa legge di delega, che � una: legge ordinaria, non pu� conferire al Governo poteri maggiori di quelli che mediante essa sia possrbile esercita.re. 1E le leggi delegate per virt� dell'art. 77, 1� comma :non posson&a.vere efficacfa, se non di legge ordinaria. Di guisa. che se nel ca.so dell'art. 78 si fossero voluti superare tali limiti d'o:vdine costituzionale, lo si sareobe dovuto dire esplicitamente. 8. L'art. 7�6 ammette �soltanto una. delega. sipeciale della funzfone legislativa., e per di pi� contenuta in limiti rigorosi; non aimmette .quella che si 1definiva, una, .delega j,stitu�z:iDna,le, e che si risolveva. in una, a.ttribuzione di competenza. a. favore del Governo. Devono considerairsi fra l'a.ltro abolite le cosidette pir'erogative sovrane che, del resto, sono proprie dei !'egimi monarchici (20). �Per 1quanto concer.ne i titoli nobiliari, es�si non sono pi� riconosciuti n.el nuovo ordinamento costituzionale (art. XIV delle Disposizioni finali e tra1nsitorie1) ; mentre per le onorifioonze, � previ. sto (a,rt. 87, ultimo comma) che s1petta, a.1 Presidente della. Repuibhlica, �di conlfeT'irle. Tale potere, i1er�, non comprende q1uello di crerure gli ol'dini n�, soprattutto, quello� di emanare norme con forza di legige. Ber la. concessione deU'a,mnistia. o dell'indulto la Ooonmissione dei 75 fu incerta-�Se arvocaire al Pi!!:rlamento tale facolt�, ovvero adottare il sistema, deU'autorfazazfone a�l Presidente della Repubblica., come � stato fartto p�eT la ra,t:iJfica. di alcune categorie pi� iDll])ortanti di trattati internazionali (art. 80). F�u poi p�redisrposta la, norima, pasisata nella. 10~stituzione, secondo fa, qua.le le Oamere� delega. no, con legge al Presidente della, R�epuihblica la eo;n0es�sfone dell'amnistia e dell'induto (art. 79), seiohene la Ooimmissione a.ve�sse pcr.,esente (21) ohe si trattai di una, delega sui ,qener'is, sfa rp�er l'organo cui � diretta (Presidente �della Repubblica.) e sia peTch� ricMede nece�ssariamente il concor.so del Presidente della. RepubibHca�, il quale viene ad esercitare una, funzione sua, pTopria (art. 87, penraltimo comma) e non delegata.. Tuttavia, poich� formalmente si tratta pur semp�re di una, delega legi�slativa., bisogna :ritenere ch'�es.sa debba� (e non solo possa, secondo l'ipotei;;i fatta. in �Reno alla OommiRRione) Mntenere le cla.nsole e i Umiti indica. ti nell'art. 76 (22), ed es.sere sempre a1TJ~wova.ta daUe Camere rmediante pcrocedura normale (airticolo 72, ultimo comma). Infine, per qua.nto concerne la materia, coloniale, i relativi ordinamenti, che a.ttriibuivano al Governo il potere di emanare norme con forza di leg1g-e, 1devoo10 ritenersi aibrroira�ti con !'.esecuzione del Trattato di Paoe (decreto legislativo del Oaipo rrO:vviso:rio dello :Sfato 23novembre1947, n. 1430), che cormpr�ende la, rinunzia dell'Ita.lia. ai suoi possedimenti coloniali (a.rt. 23 del Tratta.to). (20) ROMANO: op. cit., pagg. 289 e 302. (21) FALZONEcPALERMO�CosENTINO: op. c1Jt., ;pagg. 134 e 135. (22) Nella prima applicazione avutasi dell'art. 79 il deiereto presidenziale si � limitato a riprodurre la Iegg.e di delega. -1'4 9. L'a,rt 77, secondo e terzo comma, p:l'ovvede a disciplinare la materia dei decreti legge, disponendo che � quando, in casi straordinari di urgenza, e :necessit�, il Go�verno adotta., sotto la; s�ua resiponsabilit�, pro�vvedimenti �provvisori con forza di liegge, deve il giorni) stesso, presenta.rli pe�r la conv;ersione� ane Camere, che, anohe se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entr: o. cinque giorni. I decreti 'P'e:rdono� efficacia fin daJ.l'inizio se non ::;ono convertiti in 1eg:ge entro ses1santa. giorni daHa loro pwbblica~one. Le Camere tutta.via. ipossono regolaire �con legge i rapprn: ti giuridici sorti sulla. ba.se dei decreti non convertiti �. Il Progetto non faceva parola dei decreti legge e l'art. 77 fu introdotto in un secondo momento. Contribui a determina.re tale m,urtamento d'in�dirizw la. constatae;ione che vi sono ca.si di necessit� in cui non si pu� im[>edire a,l Governo di provvedere senza dover attendere l'intervento d1ella Oam~ ra., ta.nto � vero che una. pra�ssi analoga si � stabilita anche in Iughilterra, paese cfassicamente liberale (23). � Nell'ammettere la lfacoJt� del Gover�Iio di emanare i de�reti legge, si � voluto, peraltro, evitare l'aibuso che di es,si erai ffta,to fatto i:n !JJa:ssato. Perci�, p�ur ammettendo la facolt� di emanare decreti legge nei termini' pi� ampi previsti dall'art. 3, n. 2, della. legige del 1926 risrpettto a,ll'art. 18 della legg:e 19 :gennaio� 1939, n. 129, e ciO� in tutti i ca�si straordina.ri di neces,sit� e u~genzan, l'a.rt. 77 ha. richiamato esplicitacrnente, ,sebbene non V�e ne ;fos�se bisogno, lai J'fl:siponsalbilit� ;politica. ohe nell'emana. rii il Governo incontra di fronte al Pa,rla1mento; ha anche indicato il �loro cail'attere di provvis�riet�; soprattutto tale carattere di provvisoriet� ha, iportato, aJ.le estreme coll'seig�elD.re, disponendo che i decreti legge perdono efficacia sin dall'in.IBio se non sono �onvertiti ;in legge entro ses�santa gio1rni dalla loro rprnbhlicamone, sa�1va. la. facolt� delle Oamere di reigofa.re con leg,ge i rapporti giuridici "Sorti sulla. base dei d�ecreti non convertiti. .Sebbene non .si faccia patl'ola dei decreti convertiti in �legge con modificazioni, � evidente che anche es�si, nei limiti delle modiificazioni apportate, perdono �efficacia. �sin �dall'inizio, .salva� �d;i.Verisa, �volomt� espressa nella legge di conv�ersione. S'Mondo l'art; 77 i decreti legge devono essere presentati aJle Gamere per fa conveirsion� il gi�'rno stesso in cui �sono adotta.ti, e potrebbe pensar.si che si intende anudere al giorno della loro e:mana. zione anzfoh� a, queUo della puhblica,zione. E' pi� �proha:bHe per� che si sfa volutti> tenere pr�sente un ir>'rovvediment:o non solo :perfetto, :ma an. ch� efficace, rifa�enidosi q�indi a.l momento della p1ubblicae;ione ; � la; conf.e1~ma di tale ipotesi � daita non solo dalle ra.gioni di� riservatez.m., che si impongono per �tale gienere �di itwo'VVedimenti, se si vuole che es;si svo1gaintJ un'azione ;pronta ed efficac �e, ma anche dal fatto che lo �stesso a.rt. 77 fa decorrere i ,sessanta giorni a.s,segnati per la. pro0edur. a di conversione per l'appunto della; puhblica, zione. (23) FALZONE�COSENTINO,PALERMO: op. c.U., iP'ag. 131. Non � previsto quali �siano le conseguenze se la presentf:a~fone del rp,rovvedimento aUe Crurnere non avviene ncl termine p�rescritto, a. differenza, dell'art. 3. della legge del 192.6, il quale, inv�ece, richiedeva che ogni decreto legge dove.sse contenere la clausola di pre:senta:,zione a,l Padaimento per la conversione, comminaiva la, decadenza, se la. pres�entazione non avv�eniva. entro la terza .seduta, e perch� fos�se possi�bile a:pplica.rla,, richiedeva� che della � pa.�esentaziione si. desse notizia nella GMZetta Ufficiale. Poich� l'a.rt. 77, nel disciplinare la �m.art:eria dei decreti legge sulla base di criteri innovativi, non ha richiama,to alcuna di tali modaJ:it�, non sembra che per esse IPOS,sa :farsi ricorso aU'a.rt. 3, il quale si deve ritenere abrogato (24) ; e d'altro can.to, �se quelle modalit� si giustifica.vano in ba.se al sistema aUo!l'a vigente, non sembra che debbano ritener.si nooes�sarie nel nuovo sist~ma., secondo il quale � ipossibile nel ;periodo di temrpo relativamente breve di �sessanta-giorni staibilir:e se i decreti legge debbano avere oppure no efficacia sin dall'inizio. 1S.e il Gov�erno non do�vesse i(}:l'�esenta,re immediatamente un decreto-legge per la conversione, ci� potr� render~o� re!q)onsalbifo di fronte aJJ.e Camere, e, oltre tutto, potJ.'� !Pregiudica.re la. conver. sione nel termine�stabilito, ma� non sembra rpossa determinare una decadenza,. Allo �stes�so modo ,si deve pensare che, negata. la conve!lsione da una delle due� Oa.mere, :non siai pi� richiesto ohe il Presidente debba da,rne notizfa �sulla. Ga1Z1Zetta Ufficia�le1 �Sebbene questa. possa. sempre es�se~e una misura opportuna. da un :punt:o di vista 1pratico p�er rim,uove�re ogni incertez.z.a senza dovere .stare aid attende,re� H decorso dei s:essalllta giorni. ~ 10. Oltre 1e due ipotesi dei decreti legislativi e dei decreti legge la Costituzione non prevede altre derog1he� aJl'ordine dell� a1ttribuzioni da es.sa stabilito nei rapporti fra, Governo e Parlamento. Non sono smti tenuti pre1senti n� il ca.so� dei bandi militari, n� il ca.so delle ordinanz,e emesse d�ma!�l.te lo stato �di pericolo pubblico 1) durante lo .smto di gue1rra. (interno) ; si pone, quindi, il quesito se le norme relative (artt. 17 a 2-0 del Oodfoe penale milita,r� di guerra ; artt. 214 a. 219 del T. U. di puhblica; sicurezza) deibbano ritener.si a,broga; te in tutto o in rpa;rte. OccoTr�e, cio�, ved�re se ,gli articoli 76 e 77 della Oostituzfone ahbiano inteso� stabilire una, disciplina organica di tutta. la. materia. ovvero si siano limitati a. con.sideratre solo i ca,s� pi� caratteTist1ci, �quali sono avpunto� quelli deUa, deleiga. legislativa e dei decreti legge. L'e,sa,me dei larvori :preipa�ratori la.scia pro[J~nde'l'e verso �q.u.est'ultima ipotesi, pofoh� l'Assemblea Costituente, so.Uecirt:a.ta a, �:p11entl.ere in �miside�rae;ioine i problemi �r.ela.tivi a,llo stato di gue!l'm e aillo stato di pericolo pubblico, :si dimostr�� propensa. a� dare (24) :L'AZZARITI: 1(op. loc. cU.) ritiene che l'art. 3, possa ancora appUcarsi per i decreti legge emanati prima diell'entrata in vigore della Costituz.ione e non ancora convertiti. -75 il dovuto rilievo a ta.U situazioni fPi'tniiicofari, e solo no:n pervenne mai a svo�lgere una d.iiscus.sione �in proiposito pi� che altro :per .mancato coordina mento dei lavori (25). Srtaindo poi a:lJ.a. lerttei�a degli articoli 76 .e 77, es.si si occupano soltanto delle no11�ne gimidiche emana,te �dal 1Gorverno, non anche di quelle ema� nate da altri orga1ni dell'AmministratZ.ione, nel caso concreto daJ Ministro dell'interno e dalle Auto rit� milita.ri. 1Sembrra�, :pertanto�, che le 1sudde.tte dispo�sizfoni sia. del Oodice rpenale milita.re, �Sia del T. U. di pubblica 1sicurez.za, rienrflrino fra q1uelle norim,e co stituzionaili a:�er le qua.Ii l'airt. XVI delle disposi zioni �fi.naili e tra,nsitorie della Oostituzii001e prevede ohe dovranno �essere ad es.sa coordinate, ma che p�er ci� �stes,so non possono ritener�si aibrroga.te. Tuttavia> i bandi militad e le ordinanze non pos sono arviere se non efficacfa.di legge o'l'dina.rfa,,, senza possibilit� di incidere sulle ma.terie disciJpilinaite dalla. legige costituzionale. A ta.le pro:posito vale non tanto l'acr."t. 77, 1� comma, il q.ua:le concerne le norme emanate dal Governo, quanto il princ:ilpio genera.le cui lo stes.so arl. 77, �S�i ispira, secondo il .qua.le .la. Costituzione non pu� essere rive1duta s�e non con la. pa�rticolaire 11:wocedura dell'art. 138 sempr1e che non si deibba ammettere ohe nel nuovn ordinamento costituzionale lo �S'�a�to di necessit� debba intendersi accolto come principio giuridico che legittilm~ una temrpora'rl'ea derrogru a.riche di no�rnw cos�tituzfonali. 11. Oome gi� si � detto, la Costituzione non si � ooou:pata. s�e non indirettamenrt:e dei :riegola<menti, a proposito dei poteri del Presidente� d�ella iRepu1bblica., f'r-a. i quali � posto queil.lo di eima,na.re i regolamenti (art. 87, 5� oomma) (26). 1Ma,ncamdo una d1sciJplina1 organica della, mate ria., occorre�r� rifarsi tuttora. a >!JUelI.a. detta,ta dail la. fogge del 1926, rtranne che per la parte che ri sulti rubrogata.. Oos� il �Goverlllo corns-erva Ja, facolt� ge�neraJe di emana!l'e rregola,menti di esoouzione, tranne nei!. ca so che la le�gge d�ema.ndi �alla. Regione il potere di emanare norme per la sna attua,zione (art. 117, ultimo commai). Oonserva., pa.rimenti, la. facolt� emana.re . regolamenti indipendenti neil.l'�esericizio delle sue fa.colt� discrezionali. � P.er quanto concerne, invece, i regoila.menti di or:galllizzazfone Ja, Oostituzione ha voluto .sottrairre al Go~erno e ris~'l'Vare alla. legge una la1rga parte di �questa, ma.terfa. Infatti con l'a!l't. 95 si stahilisce che la legge p:rovvede all'ordinamento della Presidenza, d�el Ooinsi;glio e deterimina. il numero, le attribuzioni e l'OO'gani�zmzione d�ei ministeri; con l'art. 97 poi sii aggiunge che gli uffici pubblici sono or:gainizzati .secondo �disposizioni di le~ge in modo che .siamo a�ssicura,ti il buon an1daJmento e l'imparzia. Iit� dell'Amministrazione. (25) FALZONE-PALERMO�COSENTINO: op. c�t., pagg. 54 e 55. (26) Per i regolamenti della Regione l'art. 121 parla di promulgazi.one. L'aJ.1;. 95 tratta. a. pa.rte l'ol'dinamento della Presidenza del Oonsiglio in corrispondenro1 con la posizione speciale che, a norma dello stesso a.rticolo, il Presidente del Oonsi;glio hai rispetto a.i ministri; ma, coil dema!lldare a.Ua legge di :provveder�e .ai tale ordinatll\ento, in so�stanza non ha, voluto 1srba,bilire una ris�erva di legge ma.g;gio!l'e o minor.e di 1quella oolativa a.Ue aittribuzioni e all'o~ganizzazione dei min�steri. E�ssendo:si, infatti, in �sede di discussion�e generale d.el Pr'Ogetto proposto che venisse considerato l'ordinamento del OonsigJ.io dei 1Miniistri, anzich� quello della, Pres.idenza dei!: Consiglio; ifu os�servato che trarttasi di due organi diversi e che la. Presidenza del Consiglio ha un complesso di funzioni amministra.tiv�e e un ordinamento 1bur'Ocra,tico allo ste1sso imodo d�e�~ ministeri, per cui �si r.endeva neoossari. o estendere al suo or�dinamento la sfos�sa riser1va di legg�e che set cr,eaiva .per i ministeri (27). � A tale proposito l'airt. 95� co!l'.1sidera il numero, le a.ttribuzioo.i e l'organizmlZiione �dei ministeri. E per quanrt:Jo conoorne il p:rhno e il 1secondo oggetto J.a, ris�e:rva. di leigige ha, una1 1sufficiente determinazione, mentre a.ltrettaillfo non pu� dirsi ['elativamente al terzo oggetto, l'organima1zione. L'art. 4 della legge 24 dicemibr�e 1925, n. 2263, demaindava arl Governo di fi.,s�sare, oltre che il numero e le attribuzioni, Ja costirt:Juzione d.ei singoli ministeri, mentre l'airt. 1, n. 3, della. l�eg�ge 31 g�ennaiio 1926, n. 100, a.ttribuiva al Governo di emana.re regoil:amenti :per l'rnrganizza,zione e il funziona.mento in ~ener�e delfo amministmzioni �dello 1Staito, comipr�eisi 1q:uindi i ministeri. Pertanto, mentre la precedente l�egisla.zione parlava, di costirt:uzione, organizzazione e funziona.mento, la. Oo.stituzione pa.rla semplicemente di organiz. za.zione. E amche ad a;mmettere che la, costituzione sfa un mrinU�8 risp�etto aJl' organizzatZ.ione e debba, quinidi, ritenersi compresa in essa, resta ipur .s.empre che non si .� pa.rla�t<J di funzionamento (28) e la omissione non deve essere stata del i11tto casuale ,se �vicevers.a. l'a,rt. 110 attribuisce al Miniistro della .giustizia per l'arp1)unto .la, omganizza. zione .e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Soprattutto poi riesce difficile pensare che neil'oll'ganizza,zione dei ministeri si ,sia. voluto togliere a.l Governo un .qua.1sia.si mM'1gine �di discrezioinaJ. it�; e nei limiti in cui questa deve essere a;mmes,sa, non � esclusn che possa. eisercita.rsi la facolt� di disciplinarla mediante :r�egolamenti. Dm.ai conferma � da.fa dad lavori preparafori, poich� nella seduta. del 24 ottobre 194 7 il Telator:e I ! I deil.la Oommis1sione dei 75, nell'opipoll'si ad un eonenda. mento �diretto a.d e.scluder:e daJ.la. riserva di legge l'organiz�z.azione dei ministeri, -01ss�erv� che J.a. t!Ilate: ria, non poteva. e�ssere ab�bandona.ta. al Gove�rno,_ I I <<il qua.le -e per esso ogni siingolo ministro - avr� la potest� di ordina.re gli uffici dipend.enti, i (27) Atti Assemblea Costituent.e, seduta 24 ottobre 1947, I pagg. 1556 e 1557. (28) OLIVIERI SANGIACOMO: L'art. 97 e i regoiamenm di orgarni:;z~ione, in (< Foro Ital. '" 1948, IV, 114. I I I __,_J I F i&J&i ��LIRE ;cy I F i&J&i ��LIRE ;cy -76 purch� ci� aNvenga, sempre nell'ambito di bina,i�i fondamentwli stabiliti da,Ua legge� (29). Oerto riesce difficile p,1~cisare l'Mnbito �i quella che � propriarmente Ja riserva di legge, da, quello che � l'ailllbito .dellai potest� regolamentare. Non si :pu� da.re alla riserva di l~gge un ci:>ntenuto �troppo ristretto, quasi che essa 1si .riferisca solo a quella che � la, posizione politico-costiiJUzionaJ.e dei .ministeri, poioh� tale posizione � pi� propriaimente dei ministri, non dei rispettivi dicasteri, ed � naturalmente co'.11siderata. daUa stes,sa Oostituzfone nel �s.econdo comma, delJ'art. 95. D'aJtro ranto non si pu� dare un ristretto contenuto alla potest� regoilamentare, qua.si che concerne i soli regolaimenti interni (e l'accenno' fatto dal rela.to1'e della Oommission�e aJ regola'~�enti ministeriali pu� offrirne lo .spunto), :poioh� il funzionamento, di cui rpa,rla l'airt. 1, n. 3, della legge del 1926, riguarda anche (anzi pu� dirsi soprattutto) gli organi e.steTni. Intaillto l'a11t. 95 non .si occupa, se non dei mini steri consid�era,ti come amministrazioni centrali e non di tutti gli a.Itri uffici �dai essi dipend�enti: ci� � ,evidente tenendo 1pres,ente che la norma � posta nella I �Sezione del titolo III, relativa aJ Oonsiglio dei Ministri, mentre una seconda ,sezione � riser vata aHa Pubblica, .A!mministraz.ione e in essa vi � J'rurt. 97 ad occupa�rsi di tutti in genere gli uffici pubblici. E ci� che determina fa struttura fondamentaJe del ministero come amministraizione centrale �, ol tre l'ufficio del ministro, quello d�el o dci sottose gretari e quello dei direttori generali (30). La ri serva di legge, per1aillto, concerne taJe struttura ba.silare dei ministeri ; mentre a,l di ifiuori di essa deve riconoscers� sussis.tente tuttora, la, potest� r�e g�ofa,menfare del 1GO'V�erno. E' aippena, il caiso di dire che il Pa,rlamento pu� delegare a�l Gov�erno anche la istituzione di un determinato ministero, la determinazione d�elle sue attribuzJoni e la, disciplina del suo ordina.mento, mediante una, leigge di d,e}ega,; come ebbe a� v.erificarsi talvolta. nel precedente ordina,mento costituziona.l.e (31). 12. L'a,rt. 97 'si occiupa invece in genere degli uffici 1rnbblici, i 'quali devono esse,re o:rganiz.zati secondo disposi,.ioni di Jeggie in modo che siano a.ssicura,ti il huon andamento e l'imparzialit� del1' amministi�aruone. Anohe in questo ca,so la diversa. formulazione dell'art. 97 rispetto aH'art. l, n. 3., della, legge del 1912�6 induce a pensare che non si sia voluta sopprimere del tutto la facoJt� regoJamentare dell'Amministra, zione, tanto pi� ohe, man ma.no che �fagli uffici centraJi si 1passa aJ.la vasta rete degli uffici dipendenti e periferici, vengono meno le ra.gioni di una disciplina legislativa e si impongono, invece, quelle di una, disciplina regolamentare. Del resto la. formula u.safa :nell'a,rt. 97 non � <1uella ohe norma.lmente suo�le essere usata per (29) Atti Assemblea Costituente, loc. cit. (30j OLIVI!ERI .SANGIACOMO: op. cit'. (31) OLIVIERI SANGIACOMO: op. cit. crea.re una riser'Va di legge (vedasi ad esempio l'art. 95, ultimo comma: � La legge pro'1J1Je<te all'ordinaimento diellai Presidenza del Consiglio e de�termina il numero, le attribuzioni e J'org(J!ftri,zzazi. one dei ministeri�); J'art. 97 jnvece si limita a. richiedere che l'organfaz..'tzione avvenga, �secondo disposizioni di legge ;in modo che sfa.no a.ssicurati il tbuon a.ndamento e la iimpa�'ziaJit� della .~mminfatraiZione �. Tale for�mula fu sostituita a quella del Progetto, la quale disrpon�eva che i pub-. blici uffici .sono organizza,ti �in base a disposizioni di legge, ecc.; ma-l'una, e l'a.ltra quanto meno fanno .sorigere i1 dubbio che si sia voluto dema,nda: re ana legge il compito di fi�ssaJ.ie i principi, pi� o meno generali, che assicurino il buon andamento e l'imparziaJit� dell' .A!mminisu�a,z,ione, in modo che questa incootri in fali iprincipi un limite alla propria, facolrt�. di autorganizzatZione. Questo limite 1per� non annullai, ma ,solo contiene la potest� :regolame:ntaire ohe in proiposito ha il Governo. �Pu� s�embrare. che un ai:ig'Omento contrairio alla interpretazione che .si � venuta svolgendo sia da.to da.l secondo comma, dello steisso a,rt. 97, secondo il quale � nell'o:rdinaimento degli uffici sono determinaite l'e sfere di competenza, le attribuzioni' e le responsa.bilit� :prOiprie dei funziona,ri ii ; e per verit�, �S�e anche questa fosse mate1ria, riservata al-la legge, �essa verrebbe ad esaudre o qua,si il tema d�ell'oi:iganizizazJone, senza, un mamgine a1pprez. zatbile per l'esercizio della potest� r�egolamentaire. In �effetti per� il secondo comma n� parla, di legige n� demanda, ad essa un compito, che, sta.udo alla. disposizione, non potr�etbbe pra.ticaimente essere a.ssolto da1l legislatore, poich� concerne laripartizione anche materiale di lruvoro lfin tra gli a.rrchivisti o il personale 'subalterno. Ad eliminarre ~ ogni dubbio di una, inte1�dipendenza Ifra, il iprimo comma. dell'a,,rt. 97, che � 1quello in cui si as;segna I un determinato compito alla legge, e il �Secondo JlOtr�. giova.l'e l'oss.ervazione che, mentre nel Progetto 'e�ssi fo~maivano un unico comma, nella redazio! ne del testo definitivo :lforono S'tacca,ti. La, differenza, fra i due co'Illmi � che, mentre nel primo � demandato al legislatore di fissa.re alcuni princ1pi generaU relativamente aJl'organiwazione dei puhhlici uffici, nel s�econdo � la Costituzione stessa, che ne fissa, uno r.efativamente alla individitalizzazione del la,voro dei pubblici funzionari (32). E tratta.si di principio, che � di immediata aipiplica,zione ed � diretto sia aJ legislaitor:e, sia a.1 Goiverno nell'esercizio della sua potest�. rego �lamentare, siai infine a tutti che coloro, cui spetta l'Oirdinamento concreto dei ,s]n1goli uffici. 13. Il compito che con l'a.rt. 97 � demandato a.I legislatore tocca non solo l'or:ganizzazione in ge( 32) A questo proposito in seno .alla I Sezione della II S:ottocommissione fu osservato dal relatore on. TOSATO che, dopo ess�ersi fissato il ;princi�pio della re,sponsabili �t� diretta dei pubblici 1funzionari"� (art. 28 della Costituzione), occorreva creare un sistema che p�.rmettesse di precisare nei �e.asi concreti su .chi ricadesse la responsabilit�. Atti deUa commissione -II Sottocommissione -I Sezione, seduta del 14 gennaio 1947, pagina 124. , : : J!i -77 ner�e degli uffici, ma anche i ruoli orgamc1 e Jo stato giuridico degli impiegati, essendo .stata a�vvertita, come una ne0easiti1 1per il ibuon an.damento la, stabilizzaziio-ne �delle cM-riere, come un'.esigenza per l'impa.rzialit�, che l'impiegato riceva daUa legge ga.ranzie adegua.te. Pu� anzi dirsi che pro1ba�bilmente sono proiJH'�O questi i rpunti sa.lienti cihe la Oostituzione ha aflidU.:to al legislatore di disciplina; re. Tuttavia anche per queste materie � probabile che il volerne fare og'.getto di una. assoluta. riserva di legge sia. ecces�sivo�. 1E' probatbile cio� che s�i rischi di cadere da un eccesso j;n un altro opposto, ove si ritienga. ne0essaria. una. Legge per ogni minima. modifica. di ruoli, dovuta a diver.sa. ol'fganizzaz. ione e a, ll'UO�ve esiigenze di s�m��vizi, pur se contenuta nella, stessa, s1pesa di hilancio, opipure a.d es.empio ov�e si ritelJJga necessaJ.�iai una legge per stabilire tutte le singole .e minute modalit� del rap1por�to d'impiego (criteri di �preferenza, nei trasfe1 �imenti, modalit� e criteri di valuta!Ztione negli scrutini �ecc.). A q.uest'ultimo iproposito� ib1sogneJ.'�. anzi tenere p-resente che in �seno alla, II 1S1ottocomm1ssione �una. 1proposta. d'inser�l''e una �esplicita norma, secondo la. �qua.le il raiprporto d':iim:p.iego pubblico doveva es�sere regolafo. per legge o pe:e contraitto, non fu ap,pr�o,vata (33). Anche p�e.J.> queste ma.te1�ie, come per 1quella relativa a1l'organizza,z. ioine, �bisog�na, pensa�l"e che non sia. vietato al Govenw di emanare norme regolamentari in conformitt�. di �quelli oh:e 1sa:ra.nno i principi dettati dal legislator~, o, come �a, �proposito dell'art. 95 fu detto, �.entro i bina.ri della legge�. In tutti i ca.si � naituralmente fatta sa.Iva. la necessit� che fa, �s�pe�sa occorrente �sia app11:ovata con legge, os.s-er1vandosi, se del ca,so, la d1sposizione dell'a,rt. 81 deUa Costituzione relativa a.ne nuo�ve e ,maggiori s1pese. Una, �questione a.c0e�s�soria � se l'esercizio della facolt�, regolamenta.re dell'Amministrazione .sia condizionata all'emaJ.Ia.zione deJla, legg�e o �elle leggi previstie dal P'rimo comma, �e1l'art. 97. E' uria. �questione che non presenta, molta, importanza ipr-a.tica., .specie se si tiene conto dell'atteggiaimento assunto dall'Amministra,zfone di rinviare la soluz. fon,e di val'i �problemi a. quan�o sar� provveduto alla 1�iforma dell' Amministmzione. Tutta.via, � bene :wcennar�e che il primo comma �ell'a,rt. 97 no<u pre�ved�e l'ema.nazione di nna legge determinata, ma. �si rivolge a quella che � la, normale e continua attivit�. del leg1slatore, di :guisa, non � possibile cmrnide1�are coildizionato a, .questa l'eseJ:cizio della potest� regolaimentaire dell' Amministra.zione a meno di non vol.er:la praiticamente sopprimere (34). (33) A.tti della Commissione -Il Sottocommissione Sezione, seduta del 14 genna:o '1947, iPag. 1,27_ (34) La soluzione sarebbe ugualmente negativa, se si considera che l'art 97, .avendo carattere p�rogrammatico, non porta all'abrogazione automatica dell'art. 1, IL 3, della legge d�el 1926: vedasi AZZARITI: op. c~t., pag. 85, sebbene subito do.po l'A. ritenga abrogata tale norma, ma per un altro ordine di raigioni; perch� non ba rilevato il contenuto limitato e il carattere di norma .programmatica dell'art. 97. V�edasi anche Corte dei conti -Sez. Controllo Foro It. 1949, III, 92. 14. L'art. 'il7 pa.rla in genere di prnbblici uffici e di puibblfohe amministra.zioni, mentre nell'intesta. 7.Jone della sezione, in cui lai norma � jn,quadrrnta, si �parla di Pubblica. Amministra.zione. Non � precisato �Se con ci� si intencle alludere ai quella, che vie1ne Lle1tinita l'a.mministra.z.ione diretta dello Stato, ovvero anche alla. amministra~ione indiretta, cio� .dtegLi Enti pubblici. Questa. s�econda ipotesi sembra la� pi� proba,bile pe�r varie ragioni: peroh� -come gi� si � accenna.to -il secondo comma, dell'a�rt. 97, col qua.le si intend�e che venga fusta.urato un sistema. di � i:ndividua.iizzazfone � clel lavoa.�o dei funzionari, va posto in relazione con l'a.rt. 28, che preved.e la. res.ponsaibiliti1 diretta dei funzionari e .rHJpendenti dello 1Sta.to e degli Enti pubblici; perch� il terzo comma. dell'art. 97, in cmi � istituito il :princip]o genera.le del concorso, l'�onside1�ava. esiplicitamente nel Pr-ogetto sia. le Ammintstra.zioni statali che gli Enti ipuhblici; �Se fu tolto l'accenno agli 1Enti pubblici e fu consientito alla. leg~ge di d�eroga;r1e al prindpio generale, fu .solo per la, consid�era,7,ione che determinarti Enti pubblici, ad esempto gli Istituti di credito pubblico, ma.1 tollera.vano il sistema, del concorso (35) per:ch� infine il tprimo e .secondo comma. dell'a.rticoJo 98 .stabiliscono P'rincipi generali che hanno valore per tutti in gienere i ;pubblici impiegati e ilon solo per quelli dello .Stato. Pertanto pe1� quanto concerile l'ordinamento degli l<"Jnti �e Istituti pubblici, l'art. 97 non crea Yis�petto a.l�'a,rt. 1, n. 3, della legge del 1926 una situazione dive11sa. da. 1quella gi� esaminata reJativaime11te a1ll'ordina.mento ldeUe Amministra,z1ioni sta.tali, n�el s�enso che la facolt�. rego1lamenta-re <lonsentita. al Governo non incontra altri limiti se non 1quelli dei 1princirpi generali 0he il legis1atocre vorr�. ifis.saire, a.i senSti del primo comma dell'articolo 97, nonch� del prindpio del secondo comma dello stesso ar'ticoLo. H�esta, 1pur s�empre preclusa al Oove1mo ogni facolt� regola.menta.re rispetto ai Comuni e le P~rovincie, le r.sti1mzioni di �pubblica. beneficienza, le Universi1� e gli fa.tituti di istruzione s-uiperiol'e l'ord:�namento giudizia.rio, la comp�etenza. delle varie ~giurisdizioni, le guarentigie dei funzionari �ichia.rart:i inamovtbili. Su questo rpunto la norma dell'art. 1, n. 3, della legige 31 gemm,io l9'26 � stata in massima pa.rte tra.sf1usa, in va.rie norme della Costituzione. Oosi gli articoli 5 e 128 contengono un riconoscimento dell'aufonomia dei Comuni e delle P1�ovincie � nell'ambito dei principi fissati ('fa, leggi generaJi della. Repubblica., che ne deter�1inano le funzioni >>. E-ssendo state ;poi create le Hegioni, l'art. 117 domanda. a.Ue leggi regionali di stahilire l'ordinamento degli Uffici e degli Enti amministra.tivi dipendenti dalla -Regione e l'articolo 128 demanda a.Uo sta;tuto di ogni Regione di stabilire l'organizzafilone interna di essa. Pa,rimenti l'a;rt. 33, ultimo comma, riba.d1sce l'autonomia degli istituti di alta cultura, Universit� ed--Accademie. <c)uanto a.U'oirdina.mento giudiziario, alla -competenza. d�elle varie giurisdizioni, a.Ue guaren (35) iFALZONE-COSENTINO-iPALERMO: Op�. cit., pag. 178. -78 tigie dei magistrati l'art. 108 ipc1.'evede che le nm~me sull'ordinamento g�iudizia.rio e su ogni magistra.� tura �sono emana.te con legge, la, qua.le a,ssioura altre�s� l'indipendenz,a dei Giudici delle giurisdizioni speciali, del PU'bblico ministem ;prnsso di esse, noncb:� degli estl�auei che parteciJpamo alla � a�lllministJ.�a.z.ione della giustizia,, Pe:r l'a.rt. 110 spettano pur semp1�e al Ministro delJa, Giustizia l'orga.nizziacione �e il fun~iouamento dei servizi Te� lartivi alla. gi!ustizia: con ci� �S� � voluto indica1�e evid1entemente 1'a.ttivit�, concreta, diretta, all'orga� nizza,zfone e al rfiunzionamento di tali .s�ervizi, mentre, occor:rendo emana.re� reigolamenti in propo� sito, �questi dovea,nno esseTe emanati da1l 1Governo con le modal�t�, in�icait1e daHa legge del 19216. 15. Oi resta., intine, ad acoe:nnrur"e a, 1quelle categode di regoilaimenti di cui non � parola nella l~ge del 192<6. ai) ltegolamenti ministeriali, pr:efottizii, ecc. -La, Costituzione non contiene nessuna norma refativamente a.d essi; e la, lO�ro situa.zione giuri� �ica, dorvr�ebbe perta.nto 1es�sere la stiessa. che nel pr1ecedente orrdinamento costituzionale (a.rt. 3, se con�o comma, delle preleggi). b) E1secuzione dei trattati. -L'a.rt. 80 di spone che 1e Uamer1e a.utorizzano con legge la ratifica, .dei traitfati internafilonaH ohe sono di na.tura poHtica, prevedono a.r1bitrati o r�egolamenti giudizJ.airi, importano va1ria~ioni deil territorfo o oneri al1e finanze o mod~fica.zioni alle leggi. llVfa oltre la. ratifica � richiesta altres� l'emana�zione di norme di �esecuzfone perch� il rtTattato possa avere efficacia aU'interno; ed, invero, l'a<rt. 10 della Costituzione ha accolto il princi!pio dell'ins�eTzio ne automatica nel nostro 01~dinamento delle sole norme internazionali generalmente riconosciute, cio� di quel.Io che viene d1efinito il diritto interna zionale ,generale, con esclusione dei tratta.ti (36). Ora, per �quanto concerne l'esecuzion�e dei ti�a.t t.ati sembra, che il sistema vigente �Sia. lo stesso del pr1eceden1:1e 011dinaimento� costituzionale, peir cui pu� darsi �esecuz;ione con atto del Gov.erno, �se noo si richiedono modi!ficazfoni deUe Leggi interne; altrimenti con legge. Rratica.mente, (POich� :i:n quest'ultimo ca.so il Parlaiillento deve rprelimina.rmente aiutorizzaLJ:e la rati1fica de"t tra;t;tato, raigioni di opportunit� rpo1 traa:mo indurr1e a, couferil',e in tale occa.sione la delega, al Go1verno di 'Provvedere anche aJl'esecu zione. e) Regolamemti delega,ti. -1S'i � detto� innanz;i che in .questo ca.so solo impro:priaimeute si rpu� parla.re di de1ega.zione, poich� in eff:etti si tratta di riconoscere al Governo la, potest� regolaimentare in materie in cui 1prima non l'a.veva. perch� riserva,te aJla legge. Peraltro se la riserva di legge � posta da una norma, costjtuzionaJe, � evidente che non pu� il Pa.rla.mento� �deroga.rvi per attribuire in �quella. d�eterminruta. materia .una potest� regolamelllta,l'e al Gov.erno. 1Ma 1s�e la ~rilserv�a � posta, da una legge ordinaria non dovrebbe e1s1servi (:1G) FHZONE-COSENTINO�PALERMO: op. cit., iP'ag. 41. alcuna difficolt� a. riconoscere la possibilit� <li aibroga,re in tutto o in pa,rte una ta.le riserrva,, riconoscendo la potest� regolaimentar:e nella materia. prima 'l'iserrvata. In sostanza la. questione sta. nel v;eder.e se pu� il Pa.rlamento disciplinaire la potest� regofamenta.re della Pubbl�ca, Amministra.z.io11e, restringendone o amplfandoue la sfera in cui si esercita; e la. rispo�sta afferma,tiva sempt�e po.. tersi fondare .sul fatto che, come �Si � detto, la Costituzione �S� � occupata, solo indiretta.mente dei regola.menti; rinviando quindi ;per quanto concerne la disdpl.ina concreta. di esisi aJJa legge ordinaria,, �salvo il limite di una riserva, di 1eg:ge crea:t.'1> da norma costituzlona,le. 16. L'airt, 134 �ella Costituz;ione dispone che � la Corte 1Clostituziona;le giudka sulle con tToversie I"ela,tive aUa. ~eg:i:ttimit�. costituzionale deUe leggi e degli atti w1x1nU forza di lene dello 1Stato e delle Regioni! >>. In tale modo sono. assogg'etta.ti al sindaCJa�to deUa Oorte CostituzionaJe, peLr quanto concerne 1a vio lazd.one o mancait:a. aippJicazione delle noirme co,sti tuzionaJJ, i decreti le:gisla.tivi, decreti legge, bandi milita.rie ordinanze; ne .sono esclusi i11ve.ce i :rego laimenti, .iper i qua.li il viziio di illeg;ittimim costi tuzionale pu� �es.sere rileva.to da.I Giudice. Per i de:cr�eti legge la 101ro impugnativa, da.vanti la Oorte Oos,tituzional~ � un'ipotesi pi� teO'l�ica che pratica, poich� essi, 1se non 1sono convertiti in legge entro i sessa.nta, g�iorni, ces�sano di avetre ef. ticada, sin dall'infaio; tutta1via � un'ipote�si che non pu� essere ,esclusa. P'1'1()dotta l'im:pugnaitiva. di un decreto legge, es.sa na.tura1mente decade �se poi il decreto legge non viene conv�ertito in legge, poich� viene a. cessar1e la, materia del contendere; deve viceversa, ritenersi che continui a, srpiegare effi.cacia, ancihe dopo la conve1~sione, salvo a ve dere nei signoli ca.si se posisa considerarsi estesa di diTitto o vicev�ersa debba essere estesa mediante atto esplicito1aHa l�egge di conver1sione. A rproposito �de:i decreti legge la. Oostitu.one non riproduce pi� la norma della, legge 31 igien naio 1'926, secondo la. qua.le il giudizio sull'urgen za, e necessit� era ris�ervato al Parlamento, e per tanto ci si piu� domanda;re se un tal.e giudizio sia <ionsentito ora aUa, Corte costituziona.le e .fino a, che punto. L'a.r1t. 134 infatti aUribuisce a �quest'organo un giudizio di legittimJt� <Costituzionale, e la Com-� missione dei 75 tenne a mutaLre la dizione origi na.ria ( �giudica 1della, costitm:iionalit� �) in quella attuaJe per escludere un sindacato di merito. Ma poi tale esclusione fu vail'irumenfo intesa, dai mem bri della OominJ,issione, poilich� l'on. Tosato parl� di � in:i!bizione as1soluta, ai giudici di entrruve nel sindacato circa, l'uso dei poteiri discrezionali rifa . scia.ti agli �organi costituzionali dalla Costituzione �, l'ou. Ruini, invece, richfamandosi eiv:iidenteimente aJ i�reced!ente del sindacato; di legitti.mit� del Oonsiglio di 1Staito, ebbe a.d os:servare�: <(.-La Om-te non � �giudice di merito ; ma fa Corte deve, ad esempio, poter valutaire la, finalit� della leg;ge i pe�r riconoscere 1Se � costituzionaJ.e o� no; e ,se vi � I I ~m~ lliill&Hl 1 llllliWWW� ili? lliill&Hl 1 llllliWWW� ili? -79 stait:o, qualcosa: oome un ecces,so di potere nei ri guai'di della costituziona;lit�. La fo1,m,ula, << legit timit� costituzionale�, mentre esclude il merito, consente una1 vaJutaziion�e a.bbastanza ela�stica, e star� alla, p!!.�as.si e aJia, giuris;prndenza della, 0.n�te st.a.bilire la giusta via � {37). .Qua.le che 1sia la soluzione della questione genera, le, il cui esame non rientra nei limiti di questo lavoro, ci sembra, ohe anche secondo Ja, Costituzione si d�ebba, pervenire a riserva,re ogni indagine in merito all'iurg:enza e a.Ila nooes,sit� dei decreti l,egge a,l Parlamento. Una, ta.le conclusione pu� dir.si implicita nel sistema a,dot:tato dall'a,rt. 77, il qua.le ha, dema!Thdato aJle Oamere di esamina.re e di disdplina1�e legislativamente sin dall'inizio la situa~ione venuta,si a �determina.re con l'ema.na1zione ,di �decreti leg:ge. Occom,erebhe altrimenti pros;petta.rsi l'inconveniente di risultati contra.d�itori nel du1Plioe controlfo, giuridico l'uno e politico- Jegisla,tivo l'aJtro, cui j, decreti legge .clovessiero ritene~si �soggetti. Pa,rimenti ailcurri dubbi .pos,sono sorgere su quella, che � l'estensione d�el giudizio di legittimit�. costituzfona.le ris;petto ai decreti Je:gislativi. Il ca,so no1rmale � che i decl'eti legisla.tivi, pur mantenendosi nei limiti della: delega,, violino una 1egge costituzionale e non v'� �dubbio ch'essi sono in tai~ ca,so soggetti a,l sindacato della Corte Oostituzfonale. Ma � �stato dietto che anche il giudizio suWosservanza, dei limiti della: delega. spetta. alla Oorte costituzionale, poicih� .es1so concerne la viola,zione dell'ordine delle attribuzioni sancito dall'art. 77 nei rappo'l'ti fra Governo e Pa.rlamento (38). In tai1e modo, pier�, ,si da. per risolta, una questione, che, viceversa, merita, un 1qualohe chia:rimento, su quelli che in questa materia� sono i rapporti fra, il controllo gimti.sdizionale e il controllo della, Corte Oostituzionale. Biso1gna,, infatti, tenere :presente che, esoll.'bita.11dosi dai limiti della delega,, si viola inna,nzitutto la legge �di defoga, che � una, legige ordina;ria, e 1solo1in via mediata l'ordine costituz:ionaJe delle attribuziooi, di guisa che si potrebbe �dire che uon � vietato aJ Giudfoe di rilevac1.�e la rprima, violazione senzai bisogno di rinviare alla C01rte costituzionale (37) FALZONE-PALERMO-COSIENTINO: op. cit., p,ag. 241 e seg. 1(38) SANTONI RUGIU: Nuovo .aLritto costitu:ziona.Ze ita.liano 1948, pag. 95. (legge costituziona.le 9 febbraio 1948, n. 1) per la seeonda violazione. Ma pu� il Giudice e in quali limiti riJeva.ee la inos,serva,nza, de1la: legge di delega'? A questo proposito riaif:ifiorano le incertezze arvutesi in dottrina rispetto al pirecedente ordina.mento, costitu.zifona,le, pofoll�, come aUm�a si disouteiva. se i ,decr1eti legisla, Uvi non 1vincola1sserro il Giudice anche quanu.o esoribita.vano da,j contini ��ella: deleg-a, sa.Ivo il cont1, ollo politico del Par.lamento, cos� ora, ci si potr� domannda.re se nella stes,sa situa.zione i decreti legislativi non ma,nfongaino rispetto al giudice fO!l.'za di leg�~e �~ solo possano essere dichiarati illegittimi dwhla Corte Costituzionale sotto il profilo dehla: violaz.i()lne di un princilpio costituzionale. L'art. 3, n. 1, della, legge del 1926 esplicita,mente as1segna1Va, ai decreti legislativi form di legge entro i limiti della, delegaziooe; e ,solo, come si � detto, era, dubbio ,se taJe limitazione a,vesse un ,rilievo politico o anche �giuridico. L'art. 77 della Oostituz,ione non contiene la 1stes1sa, !PrecisaiZione, Umitarridosi a richiedere soltanto l'esistenm di una, del,egaLZ.io!ne perehi� i decreti legisla: t:ivi ahbfa.no forza, di 1eg.ge: la div1er:sa formuJa,. zione pu��non esser:e del tutto ca,suaJe e oom�i,sponde, rehbe aJla, generica dizione con cui l'art. 134 ais,soggetta aJ controllo di legittimit� costit:uzfonaile gli a,tti a1vemti forza, di :Legge. Da, un punto �di vista prntico, poi, � certo che la� competenza deUa Oort.e OostituizionaJe permette di evitare gli inconvenienti che si adducevano ipe�r rnegat1."e il controllo giurisdizionale, e che sarebber �o tanto 1pi� s�e.nsiibili ora ohe un ta,le controUo �dov.vebibe es.tendersi anche aH'oss1e.rvanza dei << jp:rincipi e criteri dir~ettivi >> dettati nelle leggi di �delega. In taJ:e modo sarebbe decisiva, secondo J'a<l't. 77, l'esistenza o l'inesistenza di un aUo di die:Lega�; dove una delega esiste, il giudizio sull'osser,vanza dei limiti in ,es,sa sta,biliti, e pairticolarmente sui �!Principi e criteri direttivi �, dovrebbe S!petta,re alla Oo:rte Costituzionale.; se' viceversa una, delega non ,esiste, dov;reibbe essere consentito al Giudice di rilevarlo .senza bisogno di rinvfare a.lla C(>rte suddetta. 1E' probabile poi che a,l ca1so di mancanza, di 1d.elega possa con�si1dera;rsi equiva,lente quello che la �delega riguardi tutt'a,ltra matel'ia (rper fare run esempio desunto dalla. precedente dottrina-) ovvero anche l'altro che la delega. sia 1scaduta (i� .questo un es,empio desunto dall'art. 7�6 della Oostituzione). ROCCO DI CIOMMO AVVOCATO DELLO STATO ~;:;;i;;m NOTE D I n� O T T RIN A G � .Azz.A.RITI: Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate. (.Art. 102 della Costituzione). �Foro It. � 1949, IV, 17. Oon ,questo articolo il Presidente Azza,riti intende richiamare l'attenzione .su un a.rgomeuto del pi� g-rande intereisse, :i:>e-roh� rigua.rda l'orga.nizzazione g"iurisdiziona.le dello� 1S'tato, e .sui ipericoli d1e possono derivare dall'aipplicazione improvvisata e non coordinata della norma, dell'a.rtl. 102 della. Cost. ituzfone che, abolendo le giuri,sdizioni speciali, co1nsente ,solo la. istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari. L'A. esprime anzitutto la sua soddisfa.zione di studioso e di 1miagfatrato per il divieto di istituzione di giurisdizioni sipecfa.li e per la. conseguente aholizione �di t1utte le giurisdiz!ioni speciali esistenti. Oltre a.i numerosi inconvenienti e d1sordine che derivavano dalla, molteplicit� degli organi giurisdizionaU speciali, egli ricorda, sopratutto il pi� gra,ve difetto di -essi che era quello che � i componenti di tali Ol'gani erano non di mdo ,scelti, almeno JXM'ziaJmente, e talvolta,, prevaleintement:e, tra, persone che, per le proprie abitudini :mentali e per lo s�volgimento della. loro usuale attivit� di ordine del tutto diverso, manca;vano di qualsia,Ri JH'eparazione per la funzione di Giudice �. Oi� premesso, l'A. si domanda quale ,sia, la, po�rtata della VI disposizione transitoria }a, quale stabilisce che � entro cinque anni dall'entrafa, in vigore della Oostituzione si :prooede a.ila, revisione de.gli organi di giurisdizione ora esistenti�. Eglli ritiene, anzitutto, che tale disposizione non rponga un termine soltanto per il legislatore che deve procedere aUa �rev1sione, ma, altres� iper l'attivit� stessa delle giurisdiizioni speciali pl'eesistenti, in ,qua.nto il funz.ionamento. ulteriore di queste, essendo contra,rio al divieto genera�e stabilito da.1l'airt:. 102 della Costituz.ione, non pu� protra.rsi oltre il termine ma.ssimo di cfoque anni fi�s�sato nella suddetta. dis�posizione transito�ria. Decorso questo. termine, le pronuncie delle giurisdizfo.ni specia.Ii sa.rebbero addirittura inesistenti. .Questa sa,1"0bbe, dunque, la. fondamentale differenm tra. il termine sfahilito nella v;I disposfaione transitoria. e i termimi �stabiliti nelle a1tr:e disposiziioni transitorie, come l'VIII e la, XVI. A questo proposito l'A. ritiene, infatti, che iper la� disposizio. ne VIII (termine entro il quale dovevano essere indette le eleziioni regiona.U) il termine non sia vi-ncolante rpe�r il legislatore ordina.rio, s� che la leg�ge ordinaria 24 dicembre 1948, n. 1465, che ta,le termine ha so�sta.nzfalmente sostituito, non ha vio�ato la. 'l.)01stituzione. Analoga soluzione l'A. prospetta per il termine di nn a.mm staibilito nella, disposiziio:ne XVI, entro il �qua,le doveva e,ssere compiuta la revisione e il eoordinamento con la Costituzione delle ipreoedenti leggi costituzfo.naH che non sia.no state esplicitamente o implicitaime:nte aibrogate. In ordim' a �questa disposizione, pei'alt.ro, l'A. rileva che potreuibe pensa,r:si che essa, non a.s.segni un termine per l'esercizio di una attivit� rientra. nte nei poteri propri del legislatore ordinario, ma coniferisca. a qnfsti temporaneamente un potere che va. oltre la, sua normale attivit�, con la con.se: g�uenza che tale s.pecia,i.e pote�re venga meno a.no scadere del termiue indicato, come � p�er esempio delle deleg�a,zfoni legisla,t�ve al Governo, le �qnaH sono limitate a.l tempo per cui furono date. L'A. a,g�giunge tuttavia, di ritenere che questa, non sia. l'inter:pr1eta,z.ione giusta e che non si tratti tanto �i una. temporanea delega.zione, quanto piuttosto di vera e propria. attribuzione al legislatore orcli� ~ nario della, competenza, a riveder;e e coordi:.na1�e le leggi costituzionali anteriori alla Oostituzion�. Oi� [lreimesso in linea, genera,le �sul vafore e sulla portata. della. disposizio�ne transit:orfa V�I, che egli ritiene, come tutte le aJtre d~sposizioni transitol'ie, parte integrante della, Costituzio1ne, l'A. a<C:cenna agli inconvenienti che potranno deriva.re dalla istituzione di 'quelle ISezioni specia.lizza.te che la. Costituzione prevede aU'art. 102, per 01vvia.re a �quelle pa.rt1colari e�sigenze, che di �solito si invoernno per .giustifica.re la-istituz,ione di giudici speciali. Esamina.te brevemente la legge 4 ag�osto 1948, n. 1094 e la 1'egge 18 a1gosto 1948, n. 1140, le 1quali hanno effettuato la. !Prima a1pplica.zJ:om.e di questa no,rma. dell'a.rt. 102�, istituendo sezioni .s�pecializza.te per le controversie in ma,teria di contratti di a.flitto agrari, e rilevafo, che gi�. in queste due leggi, cos� vicine tra loro :nel tempo, e relative a ma,terie qua,si identiche, la regolamentazione della procedura giudiz.iaria. presenti delle notevoli diversit�.1 l'A. lamenta che si �Sia � troppo abituati alle giurisdiz. ioni specia.Ii perch� penetri in noi prontamente la, convinzione che es.se 01rmai non devono pi� esistere�. 1E:gli dubita che molti coiisi�fer:tno le sezioni .specia.lizzate corrne un semplice ,surrogato delle :giurisdizioni specia.U, e ehe ,sfog�ga completa. mente � il senso e la ra,gione della r1forma co ii ii !mtm:J&Jdl lHF -81 stituzionale che nrfra a, ricondurre ad unitit l�. ftmz. ioine �gimisdizionale, facendo scomparire la. molterpliciti1 di org�ani disparati e le ingiustitica.te diversit�; 1proces�suali nello svolgimento �dei giudizi n. L'A. afforma che una. istituzione frequente di s�ezfoni specializza.te, le qua.li ripeta.no :dal1e attuaJi giurisdizioni s;peciali, la. struttura e il funziona.mento, oostituirehbe una� [la.lese violaz.ione �ell'ttrt. 102 della 00istit:uziome e della VI disposizfone tra�l�sitoria. Eg�li 1pensa che �queste norme potreb�ero dirsi ossm�vate solo �se a.Lla1 fstituzione di se�zioni speciaUzzate si faccia luogo in ca�si eccezionali, e solo presso quegli o�rga.ni giudiz.iari che consenta1w, per la. lm�o composizione, una tale inserzioine nel loro ordinamento.' Egli, �quindi, ritiene che non si possa pa.rlare di sezioni specializtZate, n� presso i Giudici .sin:g10.Ji, n� rpr,t!sso la Ca1ssa.z,ione, .ma che potr-.eibbe �solo 1pa.rla.i�sene presso i 'L'ribuna.li e le Oorti di Appello, tenendo sempre rwesente l'esigenza che ta.li s-ezioni siano costituite in prevalenza da Magistrati, e che la. uomina dei cittadini estranei alla ma!gistra.tura debba pronmit �e (h fonte impiwziale, e non da. Prefetti o Ministeri inte11essati, ai quali dovrebbe essere tutt'al pi� la.sciata una faco1t�, di designazione. Egli osserva. rpoi che sa.rebhe op1portuno traccia- re un tipo� unico �di p1'ncedura va�levole rper tutte le sezio�ni speciaJizzate, per evita.re pericolo�se deviazioni che il legisla.tore o�rdinario potrebbe essere indotto a fare nei casi singoli, come iper ese:111pio i>tava a.vv,enen�o in rela:zirnne alla le1gge 4 aigo.sto 1948, n. 1094 .soipra. cita-ta, il cui scheJJila, :presenta. tn al Pa,rlamento, recruva. un ad. 3 che limitava il i1co�rso aJla Oorte di Orussazione, solo ai motivi di incompetenza, vio<lando cos� manifestamente lo art. 111 della Costituzione. Conooridiamo p�ienamente con. l1in.signe yiiwri.s,ta 8tl qu.anto egli scrive in ordine a.i veri.coli che vo.'1sono derivare cl.a una non organioa� e 1wn sufficientemente meditata avvU.cazione della rwrina d>ell'art. 102 della Costituzione che oon8en.te la istititzione di sezioni 8pecializ�zatr. Sia1no altre.s� d/a.ccord- o con l' A. nel ritenere che 11n'a.pp~ioa�zio%e d�i que8ta norma, che tendesse sostanzfo.Zmente a riproditrre, attraver80 la istituzione di sez�ioni specializzate, la anormale situazfone attua�Zmente esistente a causa� dei numerosi organi di giuris:dizione speciale ancora fitnzionanU, o01stituire:bbe marnifesta.mente una violazion.e ddla lettera e dello spirito della Costituzione. Invero, il criterio fon.darnentale che �ispvira le norme della Costituzione che tratta1no della� funzione giitrisdizionale, quale emerge ohi.ar(Lllnentc dagli arti.coli 101-103, � quella di attit�r�re al ma88' �imo i.l prin.cipio della unit� ddla giurisdiz�ion.e, che ha costit:uito "'empre l'a.~pirazion.e dei giuri8ti e degli uomini politioi in tittti i paesi ohe hwnno conforrmato i loro ordinamenti costi.tumonaU ai princ1ip~ deil libera>lismo e delila de�moc'Y'azia. E' nofo omne questa aspirazione si sia tradotta in /ta.lia, n.ella legge 20 marzo 1865, n. 2:248, alle g1a.to E, la� qu.a.le stabil� app1U;lfl;.to cihe tut.te le oon. triov�ersie in materia di ,(!Jiritti, comiUn.que t1i potes se essere Wi-tere1ss�a.ta la Pubblica Am1ministrazfon.e1 1.loqJei;sero e81:wre attribuite alla competenza dell'Au. t01�it� giuiUziaria ordA;nwria. E' noto, alkei;�, come l'cwi.gcnza d.i a.si;fourare anehe a.yli intereswi logitt~1ni una t:tit.ela,, e1lw non fo�sse qitella p1tramentc dJ,.w;rezionale dell' Am.1n,inistraz�ione attiv<t (p1�evii;ta <labla ste8sa te'f}y'C del :�S�65) dete��rri�n� il 8orgere di ailtri� organ.i., ai quali t'a.le tu,tela fu affidata, e oli.e so.ZO successWaimente, aoqui.S"tarof/'bo wn carattere ohia,ramente giurisdizionale. E' noto, infi.ne, come, speoialment1e durante i venti anni del reuinie ja,sc�ista, con il pret'esto di soddisfare a 11articolari esigenze proprie d�i tal'itne controver'Bie f'nrono creati numerosi organi giurisdi:zionali speciali, compost�i nol modo pi� vario. N � q ueista tenden<Ja si � a.tte%'1,(,.ata dopo la cudu. ta dcl reg�irne, c�h� anzi pu� dirsi che, fono aU<L emanazione della Costitu.ziorne J s� � continuato a�d islilitire giudici speciali) �rl! di,versi c1a11n.pi, e tafoolta 8Cruza ne'mmeno rende.rsen,e. e:sattwm.ente oo.'l'l;tQ. l vavori prepa�ratori della Costituzione chiaramente rivebano la volon.tl� dei oostituenti iU far s� ohe qu.cl pr'in.rJipfo d�ell'unit� della g�uri6�dizione, afferrna, to nella leigge del 1865, Wivenis�se effettiDa� realt�. E' in applilcaz-ione) irnfatti, di questo pw"i'nc<ipio ohe GiwrisdU,ione oroinwria, Consig:lio di Sta,t.o, Co�rte dei Co%ti e Trib1.1nali militalf'i sono sta.ti tutti ri!oompresi S'Otto u.n un.i<J'O titolo (la Nlagii;tratu. ra) men.t-te una fm�mu,.!Ja,zione ohiarwmente un.ita- ria � stata data a quegU a.rtiooili ohe pwrtiooiarmente rogola-;~o la funzimw giuris:dAm-onale (articoli 111-113). Un obiettfoo esame di queiste noorme oon . .sente ormai di afferr'rna;re con siCflwooza ohe la Costitu.::Jion.e con-cepisoe la fun.zione giurisdizionale come unica. da�l [Jlltnto di vista oggetitiv�oj e ohe il carattere d'i sp@oialit�, espressarment.e ri.co'fl.08oiitto a�l Con.siglio di Stato eid a,g'li altri organi di giits'ti. zi.a a;mrministrativa., alla Coorte dei Conti eit a.i Tri�bu,, na1li militwri, attiene solo a,d una loro differenziaz� ione 8oggettiva di fronte a,g.zi orrga'flli r/;ella Gi1uri8 �dkione ordinM'ia, ma,, non. rifi.ette n.� una differen. za di f1mz.iowi, n� 1trna differenza, di po�teri. Le di-sposizioni ohe, in modo particolare, confcrm- ano quewta tesi, sono oontenute negli. art.icoU 102, 103 e 111. I primi due con.tengovno norme JJerfeUament:e s1immetricihe in relaziion.e <J,l prinoipio della nnioit� della gi'Uri8di$io1J1,e e si caratte�rizzano oome norme di ripa;rtiz�on.e interna. della giurisdi.iione stessa (attribuzione dii oormpetenza). Ci� che i;piega e a.ttri-bui8oe il suo vero valore all'art. 111, il q1t.a.lr. devol�i;c alla Colrte Supre�ma il gifu,,di.zio sulla ois�servwri,za dei limiti delle rispet:ti1/e -'fere d'i competenza fi88ate da�gli artiooili 102 e 103, plf"oprio perch� � la Code Supreim,a di Ca,s�sazione il 1nasisi1mo organo ddla fu%zione giwrisdU,ionnle, intesa nel suo ordinam,ento interno. (Per qua%to rignmida invece il co1we�tto <JA. mas�8imo organo gittris1�iziotnale, in 1�elazione ai rapporti con g�lli altri poteri dello Stato, ved. in qu,e8t.a Rassegna, l!JJ8, fa8c. 9, pa.ginc 1 a 12). n prinic~pio 'dePla iin�il� della giuris'flizionu informa poi indi8olltibUrnente qitello ohe, 8coon.do novi, � l'artioofo ohiave di t11tto il sist.errna di norme costitu,.zio%ali che regolano la funzi.one giuriscl:izfona. fo1 e cio� l'a�rt. 113. ' mli DI E&lb filiEtilifil" %** E WM!&Ji&fil: Miii =t&&@Q[5 &4&Ak& .miD -S2 Questo articolo pu� c01wideranti C()me una for1nulaziono sfotct�C'a dei p1'in(J�p~ oodificati ne"[f:a legge del 1865, 'integrati daUa neoossit�, determinata dal progresso deg'li ofr'dinamenti e delle istit1t. zi()ni demolOr'a-tiohe, dli a.ssiclJ;rare una identiaa tu.tela giurisdizionaole (JJ� diritti s�oggettivi ed agl� vnteressi legitltimi. Anche un eS'lllme oom�paratwo <teli'art. 113 e d�egli articoli 2, 3 e 4 delfu, legge 2-0 marzo 186'5, allegat00 1E (che sono poi queUi fondamen.taU) dimolltra, a n()s�tro avviso, l'eis�attezza di questa opinione. fl_ll'art. 2, imja<tti, corrispotnllono il pr'ilm() ed il seeo'f/Jdo 0011ima dell'art. 113 (devol'uZ'ion.e alla A utor'it� giuris,diZ'ion.ale di tutte le oontrov�ersie ohe oomxunque implichino '/!a tutela di diritti o interessi legittimi, 1J;i fronte alla Pu,bblica Amm.i:n. is�tra((}�one, senza possibilit� di alouna limitazione od esolusione). Ed � d,a sottolinemre che in confrmito awa. l@g'ge del 1865, r art. 113, oorme si � deitlto, estende la tutela giuris�d~iona,le wrt�dhe agli interessi ~egittixmi. L'art.. 4 oomsponde aU'ultimo oovrnma deltartiool() 113, il quale appunto rwonferma i prin.oip�ii generali stabiUti nell'art. 4 (che .soa.turisoono oome logica conseguenza. dal principio �ella divisione dei poteri), secondo cui l'Autorit� giu�iziaria non pu� a'Yllf/ltl)llare n.� modifi.cwre "ffatto amministra;t'iv�o giudica.to iUegittimo. La eonferma della regola del d'ilvieto di an.nu�lVamernto deU'atto amlministr(J)(ivo ris,uUa evidente dalla, ao1Miderazio.ne ohe l'ultim.o e�omma dell'art. 113 ri.metlte. m~la legge la. determ.inazione d�i oasi nei qua~i gU atti pos�s�ono esisere an'f'buUa,ti, e degli orga,ni gi:1wiJsdi.-donali ai qua,li tale potere di wrt'f1'11'Uiarm.en.to pu� 6'8'S6're oonferito, ci� CJhe ne mette in rilievo il oarattere di eoaezionalit�. E, per il pirineipio della inclusfo unius exclusio a.lterius, pu� ritenersi ohe dallo ste�?s�o 1i.it�rri,o oomma dell'art. 113, risulti w, oonferma �ell'ailt! f'a regola aontenitta neil'a�rt. 4 del divieto, cio�, di modifica, degli. atti a,mrminvstrativi da parte di quals'ia,si organo gilu.riis'di.vionale. Ma, il pitnto, semplioemente a.ooennato, dell'ar tieo1~0 ,<J,eU'A., ohe a noi s�embra1 dii eooeziona.le �importanza, e ohe m,erita di e.~�s�ere uUleriormoote applf'ojondtito, � quello relatwo' alla, porrtata, cd al va,lore della XVI disposizi.on.e transitoria,. Come abbiam.o detto soplf'a, l'A. ritiene cfi,c p11;r non potoodosi oon,siderare ta�lc disposizione oorrw oontenente una, <lelega21iorne �i potere legitSla.tvi;oo oo.~'tlitu,.zionale al legislat.ore or'dinMio, deblJa., pP.raUro, es�sere oonsiderata, 001me �� runa, vera e propria attr~bu~iorne al fo{fi8latore mid-inario della� competenza, a rive1d.e,rc e ooo'f'dinare le leggi eo.stitu.. zionaU anteriotri alla Cos�titu,zione >>. Ci. s@rnbra dii non travis,are il pensiero deWAzzariti se i;nterp�rctiamo qit.esta stia. e.~pressfone nel senso, ehe egli riten�ga� ehe, senza, qu.es�tla. a,ttriJb�u.zio'f'be e1spressa fatta da,lla Costituzione, il legis-latore ordinario n()n avrebbe a,vtt.to quel pot.ere d'i revisione e coordinam �ento. Non possiamo eondividere questa opin�mie 11cr le ragfoni ohe esporremo. La questione eentra,le ohe d,eve @ssertJ risolta. ai feni d�olla ori�.oa della, tesi deU'A. � se prirna della� OosrU~ es'Mtessero leggi oo>Brf}(i;tuR-'tonali, di 'l:�C>11se dalne aUre leggf, ordinarie. A qiiesto� proposito, riteniarno op�portimo, an,z�i tutto, prendere vn esa.me '� lavori preparMo!f'f, 1�e lativi alla, disposizione tr(J;nsitoria in pairola.. Non pu� �irsi che essi forrdsoan� a�'c��n eiernento so Hdo di giudizio; essi, infatti., si riasswmono tu.tti nel'la seguen.te enu.n.eiazii.one dell'on. Ruini, presi aente della Commi.ssione dei 75: � Avrei finito�, se non f oisse 1ttata, presentata una propo�sta. del l'on. Galarmandrei che �weirrebbe il n. XVI deVle Disposizioni Transitorie, peroh� entro u.n anno si p'l'oceda alla revisione @d al eoordin(().men.to di pre eedenti le1g�gi oostitttzi01~au e�he non siano state fi nora esplioit'am.ente o irnpliei'ta,mente abroga,te. Lo statuto Albertino non era di tipo rigido,� ma vi 8()1W sta,t.e, speoia.imen.te nel te1mpo fa,soista, le.ggi che a.vrehbero oarattere oostituzionale, e ohe n()n son() anoo'f'a a,brogate. Oooorre quind/i compiere la r�vi.<rione >>. (Verbali A. O. pag. 3574). Da qitesta enu1noiazione dei lwvori p'l'epamtori pu� d�esuirnersi cihe, per sitla.bilire quali siano queste leggi oostit�u((}�onali d'a rivedere e ooor'dinare, ()0 ooirre rifarsi a oriteri tlf'atti dalla legislazfone, gi'lt risprudem'ft e dottrina anteriori alla Costitiiz�ion�e. Lo s-tudio pi� reoente i.n ma.teria � dello stesso AzzAR1T1, ohe ha pu0bbliea>to nel �Foro Italiano� de~ 1947, partle IV, pag. 121, U'f'ba monografia, swlle leggi ordinarie e l�eggi costituzionali lllelle loro rfor-� me recenti. In qu,esto studio l'A. sostiene ohe, mentre prima. della le~wJe 9. dlic1om,bre 1928, n. 2,693, non era da,fo dristin,gitore, neU'or:dinami.en.to giiwid~eo italiwno, tra. legg� oostitqtzion.ali e leiggi o!f'd.iJna;rie (d:a,l p�unto d�i vfata� fm�ma:le), wna tale di81t1in!<fi01i.e fu,, iniveoe, �ntrodo>tta dalla legge oitata la qu(J)le, all'art. 12 dispo1iev'a, appunto ohe sulle que,stioni E di ea,rat.tere oos-tituzionale, tra le quali erano eo?nprese le proposfo di i0gge relmmve a� s�ette ma,terie espressaonente itndieate, dovev'a esisere sentito il parere del gra,n eons1Jglio dCl f<J;S1eismo. Il prob'�ema relativo alla portata di que"~fo a,rtlioolo 12:, e 8peoialmente a.Z p!U�nto 8e la ome,ssa au:diziione del pa,rere del glf'an C'O'fl;8iglio importa,s1se la, ineostituziona,lit�J formale della legge, sindacabile dal gi1tdfoo ordinarr'io, f1i variammz,fe dibattuto nella dottrina e ri:~olfo. premwlenterinente nel sen.so dolla irriilevanza giurid~oo dJi tale parere. Lo s�tes"' o A. non si naisoonde questa, tenden.za, prevalente della dottrina, rappresen.tata, s�opra,tuuo dal HoMANo (Oorso di Diritto Oostitu~iona,Je XVIII, 2). D'altra pa,rte, deve rile1Xl!f'si ohe tra, le materie ind. iaate da,Wart:. 12. predetto oome (Jl/Jenti oa�rattere eo8tituzionaif)e, ve ne sono alcrun.e, eome l'ardi ru1r merito sinda�oaZe e oolf'pOra.tivo, i rapporti tra lo 8t<.i.to e la 8. Sedo, e i Tr(bt'tati interna:<:.'ionaU., ohe neN.suno, se non f01ssero gt,ate ciompreise e.<?pre8:s:a.. mente nel disposto della legge, atvr'ebbe pot�1tto con� siderMe oorrrw aventi earattere costit,uzionale. Comunqne, abol1Jto, eon la cwdJiita;del fa.'l'a.iM110' il gran con..~iglio, ques�ta preteisa distinzione formair; tra leggi oostititzionwlfi e leggi ordinarie, � vemtta a cadere, riprende�ndo pienamente vigore i.l prin.C'i~ [Yio, se'f!ipre QOWU/flr.e?ne71-te aooettato1 ohe r1oe�Word,i� iiEH&H EdE -83 namento g-iluridioo itaUwno, anteriore <1;lla Oostifntzioine, fosse perfettarmevn.te legitti!l'no d,ettare ru,r. me sostai/'l;zialrneinte oostiit'lltcion<1;1�i mediante leggi ordirnarie. Una di!stinzione tra leggi oo�stituzionali e leggi ordinwie ri~N.tUa nuovamente introdotta nel de( Jlf'eto legislativo� luogotenenziale 16 rnar:::o 1946, n.. 98 ohe, aU'wrt. 3�, ooinf&m<JIY/;dO� 1a deleyaz1ione fii potere legislatitvo al Governo, d�urante il periodo della Oo8tituente e sino alla oonvooa~one d-el Parlamen. to, ne e8clude la materia ooBtituzfonale. TitUa.via, tra questo decrreto d.ez 19J6 e la. l:egge del 1928 if� 1.tna netta� d,iffe"l"en,za., in qttanto, rnentre qiteist~uUima indi00<1; ei8pres�saimente la materia oostituzionafo, il rtecrreto ael 1946� ne lascia la determinazione aU'itn,terp1�ete. L'A., nelfo st1.tdio succitato, so�stien1e che iJl deore�to del 1946� dia una noziovne d�eilla, materia oostituii:Jiona�le a,Zqi~anto p��� ciroosovrUta in confronto dell.a legge del 19128, tuttavia ammette apertmmoote le �aiffioolt� ai detevrm. inazione di tale materia per mezzo <J,ell'ovpera dell'ixnterprete, oonolu�endo ool ibire ohe, dail siste1na stes�so che ri8ulta dal~e dispoisizioni oontenitte neil decrreitlo legi8'la1tivo n. 98, emerge ohiaro ohe oomunque tutti qu.e�gli 8'<ih.emi di legge i quali., e8amMiati dalle wpposite Oomrruissioni della Costituen. te, S'iano da queste rini,iati al Governo, per l'e�manaziomB' sotto forma di d.eioreti l'e�gi8latfJV1i sono peroi� solo da, oonsiderar8ri, Qome n.on oono~e'!kti m1ateria costifluziona,~e. L'�ntm�protazione ohe la. � gi.urispruden.za ddla Corte Si~prema ha faitto dell'wrtwol.Jo 3 del deim"�eto legis�lat-ivo luo1gotenenziale n. 98 ,(};.fJl 1946, dopo qualch�e deviazione, si � or011na,i stabilizzata definif/ i!l)amen.te nel senso che deve in.tendersi per�< materia oo8tit.u~fonale, ai sensi d,el de<Yrefo in quest: ion.e, ogni disposizione ohe attenga all'essen.?Ja� ed alle fun~oni dei voteri fo�ndament<J;li delVo Sta.to cd alla l.oro disio;�,plina giuridioa, alla reoiproo�' po� si.zione od, ai loro rapporti >>. Ques�to orfon.tam.ento deZla gitiwisprud�en~a � oonforta�to daUo appoggi.o della dottrina deZlia; quale ri.cordiamo1, im mo1do partiaolarP, il chiarro saggio del PlCIDLLA: Il confrollo del .giudice suHa. costituziona.lit� dei decreti Jegi~ Iativi, in � Riv1ista d,i Diritto Proces1s1.1-a.ie �, 1947, l, 248, reoen8ita anohe in qitesta Ra�BsBgna�, F(J;.8Cicolo 3, pag. 6). Oi� posto-, oi sembra, tuttavia, di, dover rilevare ohe, ai fiwi �ella disposiz�ione transitoria XVI il deO"l"eto leg�i.sla.tivo n. '98 del 1946 no11; debba ven~re in� oon.sidera,zi.one, in quanto, do'IJ�endo V'art. 3 di que8lo funzionmro solo per il p�e>riodo di durata della Cos1t'ituen.te, il probleim.a dcl coordina�mento d�i leg,qi oosUtitziona.li emanato in qite'l pcrio1rLo, �n urna. forma dfoeris�a da quel1Jro d.eua. appir�o1)azione' d1fJU' Alfsem.blea Costitu.ente1 medeis�ima, sare:bbe risolto pit.r(J;.mente e 8emplioemente sun piano� del oon.trollo giawiziarfo, m quan.to i:n Giudioe non dovrebhe a.ppUcwe disposizfoni di questa speoie. Il probl'ema�, dunque, rosta limitato solo a queU.e leggi. ohe oonoerne.ssero materia. 80'stan~abmen.t'e mstitu.zionale, emanate dopo fo. Sta.tuta Albertiino, e fino all'entrata i1n vigore ileV ci1ta�to .decreto fogiszq, tivQ iuo'!!otenen~:iale n. 98, del 1946. Ora, dovo qi~nto abbiarino <],etto sop,m, sembra che s�i po8sa afferrnwe : 1) ohe nell'ord�namento gi1tridioo italiano an teriore all'entra.la in vigore d�ella Co8t'it1t.zione non esisfova un (Jl}"iterio forirnale per �~stingui'r'() le leg' gi costitwzionali dalle leggi ordinwie_: 2) ohe non esisteva az.ou,n Umit.e al potere dd legi8lat.ore ordinari.o di di.soiplinare con le.g1ge qua�l wim8i ma1t1eria.. Ci� posto, a.ppare c1hiaro come la� tesi deill' A. so pra riportata itrti oontro diffioolt� inso1rm.onta.bili. I nfa,tti., se non esiste im oriterio foir'male per idenUjiowe l'e 7J.eiggi coistitl/.t,zion.ali anteced,enti alla Oostit11.zione, di oui parla la di.~�posizion.e tran.si:t. oria XVI, oooorrerebbe rifarsi, per tale identificazione, aa un ari.terio sosta..nziale, oi� oho p�o�rteir:�, oome dimo�s�troremo, alla im1po8si�biUt� di. oonoiZiare qu.(318ta disposizione tran.sitoria XVI con altre nolf"me della Oostitwzione, e pa,rt~ool-armen.te oon l'art. 138. Inv�ero, non sembra. ohe dopo l''en.tra.ta in. 'IJi.gore wella Costituzione, sia pi� JJOsS'ibile parlare di una � materio; oostitu.ziomale � cihe sia al di fuori della (Jlo~titu~vne medesima. Seoondo noi e~o�, � materia oosit#uzion.aJie solo que�~~a regolata daJl'la Costituzio'lfl,e o qu.e~~a ohe la Oostit1.1.zion1e stessa riservro alle l.eggi oostituzionali. La oolftferma� pi1� autoreiv�oilei dell'esattezza di qu.esto prrinCJi,pio p�u� trovW8i neU'interpretazione di quello ohe, a nostro avvis�o, � lfart<iooilo1 fondai� m.enta,le d� tutto i:l silstcma d�i norm:e oos�t'itu.zionali che regolano il potere legislativo: l'a'l"t. 138. La storr�a di esso � molto i.strl/J,ttwa,. Nel progetto era 8ta.to for�rni~lat10 in. modo da rigultwe stabilita la pir�ooedkira legi.s1lativoa. 8peicia~e.solo per la e�mana 1 zione d�lle foggi d4 reviJsione oostitu~iolfta�le, imtend(}' f/)dosi oos� impliioitamen.te ohe ,qualsialfi fogge (:he t1'attasse materia oostitu.zionale d,ovesse qualificar8i eorm�e legge di rmnsione (a�brogativa o mod~ificatiiva) della Oo8tii.tuz�ione. In sede d,i Costituente, l'on. Pera�8's�i propose11tn emmida�riiento a que8to articolo del progetto d�ioendo ohe � non si deve soltanto parllare dli revi8ione della Oo8�t'ituzione, perc�h� nel tc8to gi� approvato, 8'i prrev�ede wnclhe, in itn oa.so, un tipo 1:1 peoiwlc di legge, la legg'e eostif//kZionrole : ta.li sono, secondo l'art. 108 (d)el prrogetto.) le leigrti oon lP quali si wdiottamo gli ordinameriti 8peciaili per mbo�une regioni �. Oo1mc � noto, oltre l'art. 108 (poi dfooout.o, nol t�1sto definitivo, art. 116) nella Oosti�tu.zione t'i soino andie altri. artiJcoli i quali espressaimente prevodono ohe ae"l"te materie debbano es8ere re!JOlate oon leiggi 001sotit1tzionali (wt. 132, 137). In base ai lavori preparatori, sem,br<;a dunque che l'art. 138 d.ella Oostitu ..~ione non pu� interpret1arsi nel sens�o ohe e8RO prer�eda ~egg�i aostituzionali al di fuori delle i�potes-i sopra, in.aioo.te, per reg�o�-, ,[arP, ad esempio�, materie che' debbano considerarsi costitiizionali in base a criteri de81inti dai �le~,endi dirersi da. quelli con.tenuti 1wlle norrme de1lla;�(Jostitu~ ione. A no8tro avv'iso, oio�, le leggi costitiizionali di CJUi tratfJa l'arrt. 138 S�ono, o quellle e8p�re8sam. ente previste dalla Oo8titu~ione, o quell'e leggi ohe siamo emainate per a.pportare suoce1?8'�fl.Je mo -84 difiohe alle leggi d� remswne co�1>tituzionale. La no1>tra opinione appare con.fer1n,a,ta dal fatto ohr: le !oggi C'O'<t-i.t'itzionaH, emwnate al d�i fuori della Costituzione, dall'Assem.blea Oostituen.te, lw;nrvi tntte regolato quelle mat<Jrie (Stat1#i regiona�l/i speciali, Cort.J oostituz.�iovnale) .c1he la ~�tessa Cos�tifo. done sottrae al legiNlatoro ordinario (ttn�ica ec'Cczionc ~a legge Costit1tzionale 3. novernbre 19J7, n. 3, s�nUa aboliiiion.e dol Senato, e1m(JJY/;ata i(f/, refo.~ zinne al decir>eto �leg1islat ivo Prl'!siJdcnz.iale ;!.J giurrno 19J6, n. 48, ohe ne �ri�rrwtte1)(J, ap'[Jl{,�rtto l"�flllfLn'. lzione a1~l'As8embllea Co.'5'tituente). 8c ooxi �, :se c:io� non e11iste neqn,,rn,erbo un criterio sosta.n~�iale, al d1iJ ftiori della Costit�1~zione, per identifi,,cn.re leggi oosti.tuzionali, ci .~ernbra, che fo, teB�i. del'l-'A., Nec�o1ido la qua�le la XVI DiNpONi:?:ionc tran.sitoria, mentre nmi conterrebbe urui delega di 7J01teist.� legisl(J;tfiva oostituzion.ale al legi.slatore ordinar- io, non potrebbe peraltro, con1:1iderar8i corri<! JJUrotrnente pleona8tioa (Wn 8omrpUoe oons�i.g�li.o a111. . torevole al legislatore ordina.rio) involge una. in sa.na,bile oontraddizion.e. Poioh�, infatti, l'art. 138 dove ew8ere neoe1;Na riamente interprretato, in relaziome a tullto il si st.ema .d:ella CoRtititzione, nel 8en8o ohe esNo pni 'l'C'de sofo due po8Bi�bi'M, poteri legislativi: q1tello eo&titiiz.'�Ona.le e quello �Ord>inario, la te8i del!' A .. v�er>rebbe a postulan>: l'esistenza di un tertium ge nus leg�rlaitivo, che 8arebbe al di fuori e oontro la Costitu~'�O�ne. In qttMfe condizioni., l'uni1va powsibile interprctazi. one della XVI Di8posiZ'ione tran.siforia, oi sembra quella ohe identifi.ohi le leggi co..~tihttzionaliJ, in essa previ8�te, oon le l.eqgi, emana.te rfopo lo Statuto Albertino, e firno alla �ntraiba in V'igo-re deUa Oostituzion.e, ohe ha.nrno� po�8to qu,ei princi"rp(i fondamen.tali dell'ordinamento giwrid:i100, c�he dalla Costitudone son.o stati poi riiiedtJ,ti. e regola.ti in via generafo. Per eS"empio, l'art. 113 de'lla Costituzione pone i prinoip~ fo11.damentali che devono re,qolare i ra'P'porU tra il potere eseou,tfoo e il potere giudiziarrio, l�imitandorri, dato il suo carattere dli norma oostituzionale, alla. :fos�saziione dei prinoipi esrrenziali. Le norme legi8Zative oridinarie ohe attu,alme11,te regolano tale materia� debbono considerarrsi, pertanto, agli effetti d�e~la Di;spo8izione transitorria XVI e, ben�inte8o, qitando e8se siano anteriori alla Oostitu.zi.one, come rientranti t11a, le leggi � eo8tituz�iona�ii >> prrC'1/isfo daUa stessa diJ.<?posiizione tran.sito!'ria sitdldetta. Ci� posto, ritienia.mo che, in sos�tanza, tra le leggi oostitnzi.onaU alle qitali si riferis�oe la Di.~ posi.7::�o1Y1,e. XVI, debb,a,no annoverrarsi la lelf}'gP 20 marzo 1865, m. 2�248, aUegato E', ln leg,q(' 31 marzo 1877, n1. 3061, il Terrto itnioo delle leiggi .<;1.tl Consi,qlio di 8tato e suUa Giitnta provincia.le a1nmilfl,i8trativu l1e q11,aU a.ttwano C'on:ci;etaim.entE i1l pr�nc,ipio C'08tit11zioma.le1 (/ella dfoi..~ion,e de�i potm'i, per quan.to attiene �ai rapvorti tra potere esoa.utivo e piotere g�ndi.ziario. La remisione e1d il ooordir1Jaim1ento d'i q11.este leggi dovr�, natural. 1 nient.e, riferirsi sd�lo a qiwlle pa.rrtf, che non siano state espliditani'(}'nte o im.plrioiJtam1enlte a�br'o!gate dri.~l<a Cos�tit1.t.zio1Y1,.e, r, preoisamente dalle. n01.,me di q11est�a ohe rrgo<lano 'f.a funr#,one giurisdizio. nalc. Tra le s�uddette. legg.i c0Ntit�u.zio11..(J)li r'kev,. tra poi, a nos.f ru arviso, an.c'lie la legge 31 ve11naio 19:.!U, n. 100, che attua lo stesso principio cosbituzionale della d.ivisione dci poteri per qtt�am.to attieuc a�i rapporti tra potere esemit�v10 e pof'cre lc~qislll . tivo . Non orodi.a.11io ohe, oltre a q1M:.~te r i N u1 �1w, tra le leggi e11w�nate prima della Oo:stituzfone, altro ohe powsano rioo1mprendcr"Ni sotto U e:onectto di legg�i oostiitu.z.ionali alle quali 8i riferisce la JJi�']} Osizio�nc trwns itoria XVI. /!]' iiern ohe in varie leggi yen.era{ i dello ~'Jtalo (T. V. d�i Pnbblfoa .~icurczza, Codic1e pena,.lc, Codiue oivile, eoc1.) 80'/W oon.t'en1tte norrne che alt �1iano altri prinoi,pi cos-tittt.zionali, oorne, ad esempio, q1.tcUe ohe regolano l'C8ere~�io delle libert� fon.d.amcntali del cittadino e ne g�aranti18C'Un�o la 1nan.1;feNtazi.one daUe interferenze del potere rsceittiPo, ma, an.ohe tcn.cn.rZ.O presente ln in.tcn.zione dei c�ostitucnti (qu1i,le ri."(�1tU.n pi11tt0Rto da qneflo <�hc non � 8ta.to detto, nel oono dci larori JN"cpri,ratori, ohe da quell�o ohe � 8t�afo detto), sembra si po8�sa C'810[.tJ,dcre olle qtt�este norJne i-'olate rientrino nella oa,togor�i delle leg�yi ('018t�ib1.t:::�o"nali previ8te dalla diNpogizione t:ransitoria in qite8timie. La oono~iisione di qu.esto nostro breve e8a11uJ sornbra debba essere quella che l.n Disposizione transitoria� XVI non a.bbia alcun oonoreto 1ialorc precettivo rna itn 8emplioe, se pwr importantis�simo, ralore politico: una direttiva au toreroli8siirru1. al legi8latore ordinario �dli dar oor8o, entro un. brevi. ssilfno terrniqw) alle gra�ndi riforme �rtifhizi.ona.li le qu.ali portino all'attuazione, sul piano omioreto, dei prinoipi democratici afjcr:niati n.ella Costitn: tione. Abbiamo detto termin.c brevissimo, ma (e qiti 8i.amo d' aoc'�rdo n.a.tiiralm.ente oon l1A.. ) non perentorio. Questo, infat:ti, � ormai 8oodnto; ma nes.m.no saprnbbe indicare qu.ali oon.seguenzc derivino dall'avere il le,gislatorre ordin111rio ome.'t80 di osservarlo. Quello ohe (lffl.<Jora non � stato fatto potr� (e dorr�) 8.eimpre farsi; 0erto, fitrgenza cU afou.ne deUe riforJne fondOAmentali (giu,stizia a.rnmini.stra.ti11a�, ordinam.ento genera.le della P. A., facolt� del potere esecrittivo, di emanare norJne giuridiche) � 8e1npre pi� 8entita, ma il non averle a.ttitate entro il terJnine di un amno, stabUito daUa� Costitu.zione, non avr� alouna infiu.enza su.zia vali(J;it� delle leggi c.he in� proposito s�wr'anno per essere emamate. LA. 18.). P. PASTORE: Il Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra e ricupero dei contributi. � Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana �, 1948 III, 606. Il P. p1�e:nde in esame il decreto legisla.tivo :!5 ma.rzo Hl48, n. 674, mettendo in luce le rrugioni che ne hanno delerminata la elruJa�nazione, ed esaminnndo Ja, strutima� deglti organi eh~ il .provvedi. mento ha istituiti, la na.tura d�elle loro rfunzio�ii e"t1 i limiti della lurn competenza.. S'i tratta di 01,gani amministra.tivi senza caratre1 �e giurisdizionale e l'organo attivo � il Commis -85 sario, .mentre il Comita.to � un organo consultivo interno il cui parer�e � obbllgato�l'io ma 11011 vi�neolativo per il C.ommiss:wio, cui la. leg1g�e i:mpone s'olta.nto l'obl>ligo di motivazione nel ca�so di dissenso da.I parere dell'orga,no consultivo. Il �provvedimento �.el Commissario lia. C<Hattere definitivo ed � sogigetto ai nor:mali r1medi gforisdizionali, per� la procedtira di liquida,ziorne stauilita. del decreto lm il ca:rattere di procedimento ammini:strattvo nec~"SSa�rio, che inibisce la proposizfone della, azione fino a� che non sia. espletato, ed e.sting'tle i processi in corso nei �quali non sia auc{wa intervenuta una sentenztt� sia pure rpa1"z,ia.:e. La. competenza del Oommissa.rio � molth estesa, dato che alla. definizione d�el contratto di guena fatta nell'art. 4 d�el dec1,eto � stata data. una grande a.m1piezz.a ed � formulata in modo tla mauca1 �e di eontoT11i definiti, per la� evidente inteuz. ione di com1wenrlervi numerosi raipporti obbligato �ri sorti tra l'Amministraz.ione ed i priva.ti <lurante laroguerra� senza le noirma.li forme contra.ttuali e facilitairne Ja, lLquidaz.ione stra.giudiziale. Lo stndio del P. pur nel ristretti limiti i:mpostigli dal carattere di nota. infor.ma.tiva, � di utile lettura., perch� la pa.rticola.re compete:nza dell'a.i1tore in tema di oontra.tti d�eHe amministra,zimii milifari, derivanteg'1i daHe sue funzioni presso il Ministero deUa difesa e dari �suoi studi sul gi�udizio aor1bitrale gli ha permesso di 1dentiJfica.re e chiarire alcuni punti del decreto da cui pos.sono deriva.1�e incertezze nella pratica., 1quali in particola.re, la: fi�ssa.zione .1]el concetto di � contratto definito)), la notazione C"semplificaliva di a.lcune delle questioni escluse dalla competenza. .rJ.el Oommis.sa.rio, e la precisazione che fra, queste devcono comprendersi le questioni relative alla revisione clei prezz,j in 1quanto la. recente giurisprudenza. della (\i�rte Suprema. ha attribuito alla f�unzione del M.ini>;tro 11uaJe giudice di �q neste revisioni il ca.ra.ttere ili giurisdizione speciale. A.. PAPALDO: Discorso per l'insediamento a Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. Il giorno 28 gennaio u.s. � avvenuto l'ins�edia m::mto del presidente Papaldo, destinato a reg'.gere la IV Sezione giurisdiizionale del Consigio di Sfato, in seguito al collocamento a riposo del presidente Malinverno. (~nesti ha pronunciato per primo un breve diseorso di eommiato, dicendo fra l'altr-0: " E in questi a�rldii io .s-ento la trist�zza de~la separazLone da quanto ha formato raig'one della mia vita int �ellettuale e morale dell'ultimo ventennio. Ma S�Ento anch�, lasciatemelo dir�, la soddisfazione di .aver contribuito anch'io, se 1pur modestamente, al progr.esso di questa nos.tr.a giustizi.a wmministrativa, ch� forma ormai rns� .'mportante parte della vita pubblica italiana, che in essa trova una d�elle principali e pi� sollecite guide verso una meta pi� sicura, ove la vita sociale e civile possa trovare un miglior pt.mto d'incontro di tutti, .gli interessi ispirato al diritto, alla morale, alla equit�, alla disciplina, alla �convenienza amministrativa. " 1Ed � [J�artiocolarmente in questo pauroso e doloroso dopoguerra, in questo disfrenamento di torbidi .app�etiti, di .incertezza e di� timore .rJ.ei .poteri dirigenti, che questa no.stra opera ha .potuto IP'i� efficaicemente contribuil'e al progresso verso l'ardua meta del ibern.e comune. " E mi sia le-cito ricordare a ques'o punto ancora una volta che fo.rs� il ;p�i� efficace .contributo di questa nostra opera � stato quello della ri�cerca di una giustizi. a sostanz.i.ale, [J�i� �che di una giustizia .formale di pura legittimit�, sec.ondo la tendenza affe-rmatasi ne�ll'ultimo V�entennio, ricordata ed esaltata dal Presidente capo :nel di's1c.or.so inaugurale. " Questa giustizia sostanziale, voi lo sapete bene, non � sempr�e una cosa seml[Jilice, per il risch:o di. invade:re il campo della discrezionalit� della Pubbli.ca �Amministrazione. Ma �attraveT:so quel magnifico strumento .cl1e � l'eccesso di potere vi siamo spesso rius.citi, e sempre meglio confido che Y.oi possiate ri.usdrvi, 1sorretti dalla general�e flduc.ia e rispetto del !Paese ve.rso il nostro Istituto, di cui � sicuro sintomo l'aumento �contionuo dei ricorsi, per altri lati pre.occupante per il ritardo che procura alle discussioni � alle deci�sioni "� Ha preso poi la parola il presidente Papaldo che ha pronunciato il seguente discorso : Si!gnor Presid;ente, c:ari c.one.qht, signori a:vvocati, Assumo con sentimento di umilt� le funzioni di pre sidente dell.a J,V Sezione del �Consiglio cli Stato. E vi prego dt �Co:nslderarie 1che questa manifestazione di umilt� n.on � frutto di ipo�crisi.a, ma di consapevolezza. Ho s�e1guito semipr.e, con interes&e �che vor.re.i dire aft1et tluos�o, l'aitivit� idi quei&to Collegio, del quale ho fatto parte in uno dei p�rimi anni della mia .carriera al Con si.glio di 1Stato. Per la prnparazione di un modesto scritto ti.o .avuto .anche ooeic.asione di esaminare tutta la giuri sprudenza della Sezione flm1 dalla sua .istituzione. Giu risprudenza creativa: ecco la parola. Si pu� ben af fermar.e �che in quest'aula sono stati delineati i prin cipii tfondamentali del diritto amministrativo itali�ano ed i 1canoni, le direttive, lo s,p�irito dell'Amministrazione itaHana. E non .parlo degli uomini che hainno �Onorato questo Collegio, dal p�rimo dei suoi pI'esidenti al mio imme diato prerJ.e.ce,ssore, a tutti i .compone1nti per circa un sessantennio: lungo sarebbe l'elenco; ed � �elenco assai noto. Mi baste<r� ricordare Ferdinando Rocco, �al quale \ invio il mio saluto deferente �e cordiale. Ferdinando Rocco ha qui, per quasi venticinque .anni, da consi gli�re e f.la 1prnside!n'e, svilUJppato queil!e doti di �C�0e zione �che oggi lo rendono Caipo stimato e !beneamato del n,ostro Istituto. Di fronte a questa tradizione io mi sento molto p1c colo. E sp�ero che questo ,sentimento, .che oggi mi fa salire con trepidazione al seggio pr�sidenziale, mi aic compagni per tutto il tempo in �cui dovr� aidempiere .ai mio�1i dov.e.ri qui. ConoSClere �1� pro.prie de,flcienz�e, 1&i gnH�ca star seml[J�re vigili nei confronti di se stessi, si gnifica 1continuare a stud.iare, significa �cer.care la so luzione giusta e ipoStsibilmente umana in tutti i "�asi, pur senza uscire dall'ambito delle ;prnprie attribuz.ioni giurisdi�z,i on.ali, il �Che val quanto di,re se�nza lasciarsi fuorviare dalla tentazio.ne di compo�rtarsi -come se. que sto� Collegio f,osse un super organo amministrativo al -86 quale sarebbe affidata la missione di raddrizzare tutti i torti, veri o immaginari, della PubbJi.ca AmmLnistmzione o verso la Pubblica Amministrazione. Mi � ragione di conforto la collaborazione preziosa che mi daranno i �colleghi della :Sezione .e 'la collaborazLone non meno ipreziosa de.gli avvocati. Io credo nell'efficacia dell'o1pera degli avvocati, e vorrei aggiungere �che amo rop�era degli avvocati. Ci� forse deriva dal fatto che per sei anni ho esercitato le, funzioni di avvocato dello iStato: sei anni formativi., che hanno avuto e.ffe't1�i decisivi nella mia vita.� Ecco .pe.rcn� il saluto particolarmente aff�ettuoso �Che� mi � stato dato a nome dell'Avvocatura dello 1S1tato, che oggi � qui rappresentata da un mio compagno della prima ora e .se.mprre amico caro, tocca in mani�eDa .pa.rticolare la m'a sensibilit� e suscita la mia ,gratitudine. 1Grato sono an~he all'illustr�e rap1pre.sentante del libero Foro pe�r le tanto gTadite espressioni augurali. Assumo le mie funzioni, con un p�reciso programma: rniente novit�. Il Colle.gio ha una sua tradizione; bisogna seguire, questa scia luminosa; seguirla, .com'� ovvio, �con intellig.enza �e con gli occhi ape�rti sul presente e sull'avvenire. Ma v'� un problema nuovo, molto grave, che richiama la mi.a .attenzione. I ri'Corsi �Che ,pervengono da pi� di un anno a questa parte .sO!no assai numerosi. Questo .afftuss.o non a�cc �enna e diminuire. E' fenomeno transitorio collegato a questi ultimi anni di trav.agUata v:.ta nazionale o � fenomeno permanente? Abbiamo fil diritto di sperare che, tomando la calma, e sempre .che la classe dirigente italia1na continui de�cisarnente a muoversi sopra un terreno di, buon costume poliU.co ed amministrativo, il numero delle controversie dovr� diminuire. Comunque, non dobbiamo farci illusioni. 1Se la tend�enza del nostro :secolo � quella di incremenitare l'.ingeNnza dello Stato e degli Enti i[JUbblici nei pi� svariati .campi dei rapporti umani, l'attivit� della Giurisdizione' amministrativa dovr� fatalmente intensi�ficarsi. V:edr� il legislatore quali adattamenti strutturali e 'funzionali occorrer� ,p.redisporr�e. per mettere il nostro Istituto in grado di ris1pondere efficacemente �ed anche prontamente .alle esigenze della :giustizi.a. Ma noi, in tanto, non .possiamo sottral'ci a .uue doveri: quello di studiare attentamente la situazione e quello di ovviare con i mezzi a nostra disposizione e nella mi�glior ma nj.era [)OSsibile agli inconvenienti che scaturiscono dal l'ar:rietrato che � venuto a �crearsi. Io conto di ridurre gradualmente �e spero di eliminare questo arretrato, se H numero dei nuovi rie.orsi non verr� aumentando; ma � indisp.ensabile che i colleghi si sobbarchi�no insi�eme con me ad uno sfo.rzo e�c.cezio nale e che 1.gli avvocati sacri.fl.chino anch'ess.i qualche cosa, aderendo a quelle ,forme di .collab.orazione che po tranno apparire necessarie nella fase pr.ecedente� alla udienza e sottoponendosi a quelle limitazioni delle di fese orali che saranno indispe1nsabili, se si dovr� .evi tare, �come oertamente si dovr� ev.it.are, che le udienze ne1lle 1quali saranno trattate numerose cause abbi.ano una durata superiore a quella che la resistenza psi!Chica e fisica dei c,omponenti del collegi�o giudicante� possa sopportare. Ho riservato .per ,1,a flne le parole. con le quali avrei dovuto comi1nciare; ho voluto 1con questo metterle in luce particolare. Voglio parlare al ,p.residente Malinverno; voglio 1parlare del presid�ente Malinverno, che ci lascia. Debbo 1e.sprime�11gli, anzitutto, la mia gratoitudine. Egli ha detto a me che � lieto che io sia il suo suocesso.re. Mi lusinga questa fiduci�, che � fiiitfo di simi[Joatia e di brnevolenz.a, sentimenti questi �che lo spingono ad essere forse troppo indulgente nei miei riguardi. Ringrazio il presidente Malinverno di questa benev.olenza e spero di supplire con la buona volont� a tutte le mie defl.cienz�e di preparazione e di es([�erienza, in modo da poter .arross-ire il meno possibile al c.onfronto d�el mio rnsi.gne pr�edecessore. A tutti s� nota la carrie.ra ammi�nis'rativa di lui; gli uffici importanti e delicati ricoperti, la sua dirittura e la sua indipendenza di funzionario. Tutti abbiamo letto e ammirato i suoi scritti .giuridid; tutti abbi.amo meditato le �Sue decisioni, non poche delle quali costituiscono ,pietr�e miliari nella giurisprudenza di questo Collegio. Ma .quel che qui a me 1piace di mettere in rilievo � che Renato Ma!linverno ha incarnato nella forma pi� perfetta la figura del magistrato amministrativo. Di11f�icile, o Signo�ri, � la formazione di questo tipo di magistrato, dLfflcile � la sua attivit�. Deve essern un giurista, ma deve sapere dimenticare il diritto per adeguarsi alle esi,genz,e. dell'Amministrazione; deve essere un profondo 0onoscitor1e deU.a Amministrazione, ma deve sa.pere mettere da parte questa c.onnscenza per ricordarsi di ess�ere .giurista. 1Chi non ha vissuto a lungo il nostro travaglio non pu� conoscere come ardua sia la �nostra funzione: occorre armonizzare due mentalit� in ,partenza divergenti, quena del giudice e quella dell'amministrator. e. Tale armonizzazione deve .com1p�iersi anzitutto nella :nostra cosci�enza. !Noi, in generale, veniamo qui con due .diverse pr.eparazioni: quella fondata 1sulla tecnica dell'Ammini-~ straziane; quella fondata sulla tecni.ca del diritto. Ma guai se, lungo la strada, i tecnici dell'Amministrazione non diventano anche tecnici del diri�tto e guai se i tecnici .del diritto non diventano .anche tecnici della Amministrazione. Chi non riesce a fondere in S�e �stesso .il magistrato e l'amministratore, creando una propria personalit� pi� alta, pi� ricca, pi� complessa della precedente, non � meritevole di chiamarsi consigli.e.re di istato. E, ibadate, �ques�o crogh1olo deve 1e1sse.re semp.re in ehollizi.one d�entro la nostra �coscienza, ([Jerd1� nessuna .cireazione spirituale -come, del rnsto, ness�na creazione nel mondo d�ella materia -'PU� mantenersi intatta se non � coutinuamente vigilata, alimentata, rimnovata. Renato Mali.nverno ha realizzato in se stesso questa creazione e l'ha perfezionata fino al'ultimo .giorno della sua carriera. Venne qui �cOl!lsumato conos.citom d.e.Jl'Amministra zoine; venne con un bagaglio di cultura fra le ipi� ap-. prezzate. iMa egli iSent� che dnveva ripil'endere gli studi; sent� che studi.are non era soltanto un .piacere, era un dovere; e non s.ol.ameillte un dovere profess�ionale, ma sopratutto un dovere morale. Egli cominc�� a cin quant'anni ci� che molti altri fanno prima .dei trenta; ed ha oontinuato .a studi.are con ,pas1sione fino ad oggi. Di questa sua attivit� rendono testimonianza ?"li scritti -87 ch�e fin rdai iprimi!ssimi a.nni �deUa sua �P�ermanenza fra noi e senza apprezzabili interruzioni egli ha sPguitato a ipubblicare. Ho detto che non voglio parlare di tali iscritti. Tutti li conosciamo, e sappiamo che es'si, per la scelta dell'ar. gomento, per la aderenza alla realt� deila vita della Pubblica Amministrazione e. dello svolgimento del processo ammini�strativo, per la felice ine�renz.a al sistema, p�er la �Chiarezza della ,forma e la profondit� del contenuto, .r.appre�sent.ano contributi veramen1e preziosi. Malinv�erno h.a in sommo ,grado posseduto �-e questo � stato un eccezionale privilegio -due qualit� che in altri, non infrequentemente, sono dis.giunte: la esperienza, e vorrei dir.e, la padronanza d�ei problemi amministratdvi �e la p!'e�paraztone giurirdka. Egli ha fondato sopra questi due p.ilastri la sua. rp.ersonalit� di magistrato amministrativo. Ma del magistrato Egli ha avuto anche il .carattere. Il carattere! E' questa per il rna1gistrato la prima qualit� prof.essionale. Per il magistrato amministrativo che non � chiuso come il magistrato ordiiil.atio nella turris eburnea delle sue funzioni, per il magistrato amministrativo che non ha avuto una formazione professionale negli anni giovanili, che non ha una preparazione specifica, che d�eve spesso mantenere raipporti di laivoro con l'Amministrazione attiva, il carattere � il fondamento di tutto, il carattere � l'unico usibe�rgo contro ogni deviazione�. Circa venti anni fa, quando io ,giunsi qui dalla p.rovincia, fui assegnato alla V Sezione, dove una corona di elettissima magis.trati �circondava ALbie.rto Pironti, figura gigante'S�Ca di funzionario e di magistrato amminis� t�rativo. Fra questi uomini e.ra .aUora Renato Malrnvern. o, che io imparai a conoscere .e ad ammira.re. Mi colp� l'ansia con la quale Egli voie�va v:ede;re il fonrlo d�.lle cose, l'inter�esse che destavano in lui tutte le� questioni giuridiche, il bisogno di adattare la decisione a!lle esigenz.e sostanziali della Gius.tizi.a. Poco dopo Egli venne qui e, salvo una breve perma nenza alla Prima Sezione qual�e presidente, qui � sempre rimasto da �CO!nlsiglie:r.e e da presidente. Nelle sue decisioni ed in tutta la sua attivit� come componente del Colle.gio e �come pre�sidente ha semp�re avuto di mira l'affe.rmazione della G��stizia per �~attuaI"e; SU[l'erando ogni .supierfluo !J'ormalismo, una :i,ntransigente ma umana affermazione dei valori etici nella vita della Pubblic.a Ammirnistraztone �e �nieL rapporti tra l'Amministrazione stessa ed i cittadini. Presidente Malinverno, � triste per te �ed � tri1ste per noi: Tu di�sc.endi da questo seggio �Ch�e bai onorato. Puoi scendere con la testa alta e con la fronte serena. Ri-cca, operosa, splende�n;te � stata la tua giornata, tutta dedicata al servizio della Giustizia �e dell'Amministrazione. Pi� J'icca e ipiu siplendent.e ancora � la tua esperienza .interiore, giacch� hai .potuto formare in te una personalit� eccezionalmente elevata di Magistrato amministrativo, las.ciando in noi tutti, �Che ti co�nosciamo, ti ammiriamo e ti amiamo, un ricordo che non si cancella, un �esempio che non si dimentica, una luce che non si spegne. Ti accomp.agni�nio per l'ulteriore ,corso della tua vita, che sar� ancora a lungo o.pe-rosa e che ti auguriamo sempre serena insieme �con le persone a te care i nostri voti pi� aff�ettuosi '" Avevano anche pronuncia.to ipa!role di sa.luto il .c"olliega 'B!VV. Inglese e l'on. avv. Persico, rper' il For'o. Rinnoviamo qu,i il nostro saluto ai due insigni �1nagistrat� ed esprimianio la nostra certezza ohe la LV Sezione1) ra oui presidenza fu gi� tenuta da itomi.ni oome SUvio Spa-oenta, Ferdinando Rocc'o, R.miato M alinverno, continuer� sotto la g�uid.a J del vresident1e Papaldo a segnare, con la sua giurisprudenza, le tappe pi� importanti del progresso della giustizia ammin.istrat'iva. W@ W@ RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Inammissibilit� del ricorso -Sentenza di merito fondata su pi� ragioni giuridiche indipendenti -Ricorso contro ~na ~ol'! di esse -Mancanza di interesse -Inammissibilita. (Cass., Sez. III, Sent. n. ~:.l0-49 -Pres.: Valenzi, Est.: Duni, P. M.: Vitanza -Luise contro Luise). La sussi::;teuza. dell'inteyesse a proporre riwrso ver C'assa.zfone � indipendente .dalla fonda;te�zza della. impugna.zione �ed � correlativa ana. suss1ste~za di una utilit� .giuridica, per la. �parte, che va r1o �ua,rdata iu relazione alla� ipotesi di accoglimento" del ricorso. Mancando l'iuter,esse, il ricorso iper cassa.zione non � esamina.to nel merito, s� che deve essere dichiarato inammissibile e non rigettato. E' inammissibile 'Per ma.ncainza di ;nteress'e il ricorso per ca,~sazione col ;quale �S� denunciano vi?la �zioni di legige inerenti ad una sola, delle vm�rn ragioni giuridiche su cia,scu?a ~ell~ 1qu3'.li, in~ipend, entemeute dalle altre, il �gmdwe d1 mer1to ha. fondato la. propda, decisione, fa, qnalP, pertauto, deve restare ferma.. Interessante decisione che chiarisce e coor�dina concetti gi� a,ocoUi in preoeaeri.ti, e sovratu.tto qu�eUo dell'interesse a ri<Jovrrere, il quale � dato dalla sussistenza d�i una utilit� giuridica ver la parte neU'ipoteBi dell'a,ccoglimento del riC'onw ... Il concetto dri utilit� gi� aciool't.o pier caratterw zai'e l'intereS'se ohe legittima rol rioorso nel cc.mpo am,minis�tlrativo, si pre8enta cos� an.c1he nel camp~ del proaesso ordinario. Di modo che pu� pensarsi ohe si tratti in sostan.za dello desso prinoipio ri guarda�to da drtte dimersi pul/1,ti di. vista. In rea.lt� � da ritenersi ohe il conoetto di uti lit� sia ben diverso e distinto r~ei due cwmpi. Nel oampo ammrinistrat'ivo infatti l'esame deU'interes se � fa.tto dal punto rU vi8ta sostanzia.le: B'i rioerna s.e, in faUo, il rioorren.te pu� speralf'e in qualche pra�tica ed effett�V'a ittilit� dell' roocogli.mento del rfoorrso (la o. it. prova di resistenza � l.'indioe p~ql oa;rat.teristic10� d'i ml�). Men.tre nel oam.po del pro ces1s.o civile l'interesse oh.e viene oon,'l'iderato � qiiel� lo processua.Je : qu.eUo ci.o� di oUen.ere una pt�o nuncia favorevole a.i fini della oondfJusione del pro oe8'so, nella speoie di ottenere la oassaziorne della sentenza con.tralf'ia al p<roprio assiinto prooessua.le. Ora p�ur nel'IYapparente s1011ni.glianza delle esprel! ' . ' l 8ionri, la senten.za a.tt1tale adornbra., comr gia e pr:ooedenti oitatc apipresso questa limita z�ione dell'eB'arm'e al fine prooes�sua.ze e nella� specie alla ri inazione o oa�l!�Naz�io�ne di una l!entenz�a che C08tituisoe 011Jt(J;co.ZO. a.i fini della soluzione dcl prooc:oso d.esiderata. Infatti � palese che l'esame non si estende al� l'interesse effettivo e so~ttan~iale, ma si limita, il S. C. a 1/eidere se dall'(WOoglimento del ricorso poss.a d.erivare la easBazione della sent:enza imp1ignata e nega l'intere.<rse d.el ricorrente appurnto peroh� no1i ptn� esse�mi tale effetto, tale ril!ttltafo prooessuale. Il ricono�scimento infatti del vizio dennndato farebbe cadere una delle ra.gioni su cui la sentenza si � fondata, ma lasoerebbe sussistere le a.l�trre su. c�tii la sentenza. si � del pari -e in linoUJ a1.itonoma� -fon.r1ata. Ond�e quel!ta non potrebbe e.~sere caS'sata. Nelle decis'ioni preoedenti la Cassaz�ione av�eva gi,� ingegnato� ohe �non ha in.te'res1ge a� ricorrere oh�v n-on � stato parte, sia p1.tre illegi:ttima1mente' nen rapporto pre,C'C'dente' (v. Cassaz., Sez. Un .. , 17 febbraio 1947, 1i,. 219, iri � Fovro It. ))' 1'947, I, 342, con not:a di riohiam,i): d�'onde � evidente ohe l'interogse ohe manoa qit�i non � qitello sostanzia~c, ohe MMs1wte e in forma potente, bens� quello prooe.~1s1tale, ohe non ooncerne� chi, per qualsirosi motivo, � rim.asto .e8t,raneo a.l prooesso. A ve va plf"ec,isa.tQ. c1he non � anvm~S'sibile il rioovr8o iti ohi non dentt�noia wna violazione dii fogge dec�isim (e qitindi ta.le 1da determ.itrw;re l'effetto proeessttale della oossaz~ione) (v. Ca�ssaz. 26 marzo 1!)43, in Rep. � Foro It. ))' 1943-46 1/0oe C(})S'Saz. cirile, 228) ; aveva diohiaf';ato del pari in.(J)mmi:ssribile il rioolf"so di chi non risrultwva so1cic�o�m.ben.te (anc�he se egli potiesse d'i.mostrMe di wvere un interesse 8ostan~�iale ad, impit�gn.are l.a 8enten.za processuale a 'lui favorevole) (v. Ca8's1az. 25 luglio 1938, in � Rep. Giur. It. >>, 1938, vooe Cassa.z�ione ei1;�ile, 111) � e quello dri ohi lromentava l'omeissa pronuncia su u~a istanza aooersa.ria (Ca,s�sa.z., 29 luglio 1947, n. 1218 in �Mass. Foro It. ))' 270). Onde' sem.bra ohe il concetto di tttilit� delin.eato ooinoida, 'in sostan�;a, pwr apparendo antiteti.co nelBa terminologia�, oon queillo �dri in�teresse proco8s ttale delinowto da� parte della do.Urina (v. ad es. 8ABATINI : Sul concetto di intereis.se processua.le in << Riv. Dir. Proe. Civ. )) , 1946, 164 segg�. e autori foi citati). .. La �manca.n.za deU'intere8Be produce l'inrunani)i_sibilit� del ricorso. Nella giitlf'ispr1idenza della Casgazione vi 80no tre fi.gure di non a.ocioglimento del ricorso: la ina,rnm'i.ssibilit�, la irrnprocedibilit�) la reiezione nel merito. ! ii:YAm:::::::::i.3.ili�Y&..m..::MY~WJ.W%m~.~;.�.m.:s:-,;:w.J rnwww::~J~xnmm-m.-..-~.-.-~.-�'"..z.: .-u.-.-.-.-.-.-.-.-X/E.-�"Fu.-.-X/. ..- 3 Wf i&&&dfu fui j fil i&CT -89 Uinammissibitit�, ohe abbmoaia anohe ta.luni oa�&i ohe nella gv1l!f'�;pr1lde1~a del Consiglio di Stato darebbero lUogo alla (( vrr�ioevibilit'� )) ad, e&. la &oMtenza� d�()ll terrntine perentorio (v. O<M&a~., U g�iugno 1947, in (( _iJ1la8s. Foro Jt. �, 1947, 1017, col. 227) rig'uarda i vizi del rioorso (};ntece.denti alla .ma no tifi.ca; l'im,proioedibi~it� qu.elli sopravvenu.ti; la rei.e�z�ione la �eoisione, dopo l' esaime del merito.. (v. G'assaz. 24 gitugno 1947, n. 1107, in <<Ma.&&. Foro Jt. �, 1947, 227). In reaU� tali figure, P'urr ohiara�mente definite, non som-o cos� nettwment1e distinte oome sembra e talora d�nno luogo a gravi d;u,bbi: oos� in alcun.e sentew:e si oonsidera oome moUvo di inarmmiss�ibilit� e in (};ltre di r(Jiezione in merito la denu.ncia a.ella sentenza per vizi non. previ.sti dalla legge cv. Ca�s�.saz. 24 giugno 1947, n. 1007, C'it. e oontra Uassaz. 3 luglio 19>47, n. 10�39, in <( Mass. For"o lt. �, 1947, 235). Co.nt114n.qu.e pu� dirsi paC'iftco, come eonfermato da.Ua sentenoo in esame, ohe U 'l:Wio dolla marnO(}; nZa d.i interesse d� semrpre luogo a p1"onunoia di �ina.mmissibilit�. Ed � del pari pa�af4i;co ohe tale inwmrruissibilit.�. pu� es�sore rilevata di uffic~io (v. per la. prmt�UrrHJia di ina�mm.issibilit.� per 'ttrn oaso di sopra.vven.n.to d,ifeUo di in.teres�s�e (per transazione) Cassaz�. 9 maggio l!M7, n. 718, in � M(};ss. Ji'oro lt. �, 1947, 164) (V. S.). IMPIEGO PRIVATO -Malattia -Corresponsione di stipendi durante il periodo di malattia cagionata dal fatto di un terzo -Rivalsa dell'imprenditore Inammissibilit�. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1174-48 -Pres.: Valenzi, Est.: Fierimonte, P. M.: Verde -Comune di Milano contro Moneta). L'Ente pubblico o priv�a.to che a,bbia. corrisposto a� un suo impiegato rLma.sto infortunato a. seguito di fatto� illecito a.ltrui, gli stipendi durante il periodo della, inabilit�, tempora:nea a.ssoluta e in dipendenzia1 delle cJ.a.u.sole contenute nel pro�prio regolamento, O!Vvero nel pr01pdo contratto di la.voro, non ha diritto a. richiedere a.ll'autore del fatto illecito il risarcimento dei danni commisura.ti agli stipendi paigati a vuoto a.l protPrio dipendente, seuza potersi giova1r�e della..sua, ca[Jadt� larvora.tiva. n� so1tto1 il iprOJfi1o di una. m~ione diretta ovvero di un'azione di indebito a.rricchimento, o di un'a,zione surrogatoria. Esiste altro preeedente arnalogo nella s�entenza n. 1718, del 1938, dolla stles1:1a O.orte di aa.ssaz�ione. ili� a, la manifestazione� giurrisprttdenziaie pi� chiara s�n qu�e�stoi pnnto si � avuta eon la s�entenza. n. 82!9 del 193G, resa� dalla stessa terza Sezione della Co'1�te S1tproma in oait�sa Ooannne di Mfilano contro Carntin.i. In questa sentenza la Oort.e affermava ohe � il dan.no risentito da un Comwne per a.ver d�o1m. to 00�1�r,ispon.d()lre ai oongi;urnti la pensione privil! egia.tla, per la morte d'i �n.n suo dipendente a17ven u ta per ciausa di servizio e por ooilp'(J; rU wn t�erzo non � oonsegitenza diretta e .immedi:a.ta. del fatto r;olposo di c�ost.ni e quindi non � risarC'ibiie. N � 8petta a.l Comitne il diritto di ri,va,Z.sa sotto il profilo� della s�nrrogar.>ione lliga.ze, in quanto oorrispoinde, nd�o la pensione privilegiata il Com.un.e.non paga un debito az.t<rtti ma a,.dempie ad un o�bbligo esclusiva. mente proprio i>. QuesU p�rin�oipi sembra che siano pienmmente appl'i �oabili anohe nei 001n1rornti delto Stato, 1u1l senB'(J che l'Amministra.ziorne non pu� agire a cariou di col�iti c�he � respo'iisa.bile del danno fi1sioo di wn suo imp,iegato, n� pe.r� rion.perarie stipendi c_orrispostj a vuoto, e oio� per il periodo: .d;ella malattia, n� per farsi rimborsare� delle som.me pagate a titolo di ponsione, ordinaria o p?"ivilegiat'a. Qnosto difetto di legittiJmaz�ione a.U�va vale, no1i solo per l.e az�ioni da esercUarsi i�n sede civile, ma anche per le aziO'ni oivili d�a osero,itarsi in sede pena~e, 8'� ohe � e�soliit.sa la pos�sibilit� per 1'Amministrazione di oostitn1irsi parte civile, per il rioupero delle s�tt�dd.C'tte somm�e nei prooedi.menti penaU a oarico d-i responsabili. d�i reati a� danno dei propri dipenden. t'i. FF nnafo.garnente esolnRa, ao.me � natura.le, la possibilU� d�i oostitnirsi parte civile in prooedimenti del genere, allo lioopo di ottenere i.l ri� 1<arcimerito di darnni-su.b�ti, a C(J//kSa dello stes.~o fa.tto, da eose dell' Amministrazi.one, in q1uanto la azione cvvile pu� eserC'itar8�i solo per i dann.i deri �1;anti dnl fatt:o ipotir.>!?Jato oorne rea.to (lesioni. aolpose, 01middfo colposo, ec�c�.) e non dal fatt.o materiale. LEGGI-DECRETI E REGOLAMENTI -Pubblicazione -Decreti che riguardano singole persone -Prezzi Calmieri -Mutamento della situazione del mercato. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 81-1949 -Pres. : Zappulli, Est.: Gualtieri, P. M.: Cigolini -Bisleri contro Bignami). I decreti che riguar�hw sin.go.i.e persone e la. cui conoilcenza non intereflsi perci� la genera.lit�, dei cittadini, devono, per divenire obbliga.tori, essere comunicati diretta-mente agli interes:Sa.ti e non gi� rmbblica;ti a mente dell'airt. l delle disiposiz.iotni sull'afJplica.zione della. legge in generale. I p1,nvvedimenti adottati da.Be autorit�. competenti per disciplina.re i prezzi di vendita delle merci non possono divenire automaticamente inefficaci per so[n�avvenuti mutameinti, nella .sitma�zione del mercato. Entrra.mbe le ma8sime ci sem,brwno a.ssolutament6 esatte. In ordine alla prima, deve rilovarsi ohe, per provv@dimenti diversi daUe leggi, i dAtbbi wulla nece�ssit� della pttbblioazione s�ttUa Gaimietta. Ui'li� ciale, coime oon�dizione indispensa,bil.e della loro obbli.gatoriet�.) sono so~�ti solo in relazione ai regolamenti ministeriali, e C'io� a provv�edim�enti che, se p'IJ,r emessi nella. forma dol �<Leoreto m.itnis�terialr;, hanno per� sos�tam:a� normativa. In proposito osser1)iarrno ohe anche per tali regolarnenti la Oort.e Suprema, aon 8entenza a Sezioni Unite d�el 27otto.bro192"6 (V. in� Ginr. Jt. �, ltl27, I, 1, 319�2) ha es�oluso la n.ecessit� della pru:&b�Hcazione, reprutando all'itopo nece�s8ario e sitljfoiwlc -� clhe i de�creti ministeriali oontcnenU taili regolwmenti venis,sero, irn qna.lsiasi modo idoneo, port'a ti � a cogniz�ione d.e~qli interes�sati 8ingoli o della ge &' ili &&fii Zib illi E& F &&f -90 neraUt� oi pl,uralit� indeterwt.ina,ta di. <fettadiwi a C'Ui si riferil:1oon()1 ll. A.nalogo indirizzo fu 1Se'!J'llito in passato dal Oonsiglfo d�i Stato (Sezione V, 1} luglio 19o2, in � Rhv�sta Dir. Pubbl. ll, 1932, II, 642 e 11 gonna.io 1935, ibW. 1935,, II, 191) ohe pet altro rooentemente oarnbi� giurispr'tlAden�w, con aeaisi()ne della IV Sczimw, 2.0 giugno 1945 (in�� 'Gi�ur. Jt. ll, �1946�, Hl, 9�'). /::3wUargornento vedi da ulti-rno una nota del iU10NFRIDA in � Arc1hfoio di Rfoerche G�u ridiohe ))' 1949, Fase. I, pag. 27. In olf'dine alla secon<ka tnasst-rna, potrebbe pensarsi che es,sa sia �in un certo oontra,sto con un.' altra sentenza della Corte SuptJ�evm4, n. 471/48, neUa quale si ajjenna che � anooroh� non abrog�a.ta 'Una le.gge pu� diver11ire tran8itoria,rnente inefjicaoe, se, per fo'l"z.a� maggiore e per wuse i;n.s�uperabiil~ e g@nerah ne '3 d�v�enuta as'Bolutarnente 1'mpossi.bile la, atlPttazione� )) (su qu.esta sentenza V. �Rassegna mensile ll, 1948, Ji'aso. 6, pag. 6). Ri,teniiarno per altro che questo contrasto in effetti non sussista in qua.nto i rni~ta.menti della� situazione di mercato potr{llnn() ren.dere difjioUe C1 gnwosa l'osser'Can~a d,ei provvedilmenti dell' au.torit� �in lfnfl,�t�eria di prez�zi ma, n()n impossibile, rrnl sen.so giwriil�oo� d:i que11ta parola. SuUa effi.oaoia d�i quesU provvedimenti in rna teria di pre~i, noin appare dJu.bbio ohe essi, @ssendo emanati in base a prr@cise� deleg1he legis"Datitv�e, ab biano forza d'i legge. Lo stato i�Lella legisla�;ione i;n propo�sito � il se guente. Il p'l"ilmo provved4Jmento relativo� alla disciplin�a dei plTewti fu il regio deoreto-Z@g'[fe 5 ottobre 1936, n. 1746; que1s-to d@oreto fu sostituito dal rC'gw deorefo- legge 16 giugno 1938, n.. 1387. Con il regi() deoreto-le.gige 19 gi1,t.gno UM:O, n. 953, fu stabil'ito un hlocco rigido di tutti i prezzi, sema aitcwna po�l:!sibilit� <U deroga. Tafo bloo.oo fu rioonfermato e prolungato per .t(IJ;tta la oorata de.lla gue!f"ra oon il de:oreto-legge 12,rn,wzo1941, n. 142. E' in questo �eoreto che, perr la plf"irrna, vo~t(J), ilnanalogia a q�uanto praticato per i oontmtti di affitto e per i oontratU di lavo<ro, si S'tabmsoe la proroga legale dei cont'!ra.tti di forrnitwra di ener:gia� e:lettrioa, acq_ua e gas, alle stesse oondiz�ioini vigenti ai momento in <YUI�; il b loceo era ilntervenu.to. Con il dooreto-legg�e 9 dieembre 1941, n. 1456, in oonformit� a quant() gi� disposto per i pro dotti a�gri.coli ed al�m.entari, fu oonferita a,l Mi ni,stro per le oorporaziO'lti la fwoolt� dri stabilire i prezzi rm,.a,.ssilmi de~le meroi, �lei plTodotU e dei servizi, allo scopo di ooinsentirne l'awmt&fbto, in relazioine agli aumentati cost,i di. produ.zione. Da questo momento, sembra quilndi ohe si sia sostituito al blocco rigido itna disoiplina generale dei prre'Zzi, com escli1;sione assolitta, della libera. con tratta~ione, per tu;Me le meroi, i prodoUi e i ser vizi. Con il deoreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, questa� aisoilplina generale viene prorogata fino a 8ei mesi dopo la cessaz�ione <J,ello stato di guerra, ri.ehiammndosi espre:s�saimente nella legge di p,ro roga le norme ohe oonferivano ai Minisfri comve tcn.ti la facolt� di stabilire prezzi m(J)ssimi. Con il decreto-legge 19 oit.tobre 1944, n. 347, vien.e i8'ti.tttito il Comitato i;nterministeriale per il coordinwrn.ento. .e la disoiptina� dei prezzi oonferen. dogli il potere di � de:terra,inare i prezzi d�i qual;,, iasi merce ... non�h� i plf"ez1zi dei ser17izi e delle prestazioni, e modifeoo;re, se del, cal:!o, quelli gi.� Jfasati dalle competenti a.uto�rit� )). Gol deoreto-leigge 23 aprile 1946, n. 363, si prnvede, per la pr'ima volta, la possibilit� del ritorno alla l'ibera con.tra�ttazione per alc'ttr/ie meroi e prndotti. L'art. 6 dii taie decreto, infatti, dispone il ritorno a tale libera 0011,;trattazioine per tutte quelle meroi e prodotti per i q'uali il Gom.itato, entrn� due mesi, n()% W008se stabilito, con pro'IJ"Vediment'i xpecrifici, da pubbl'ioare nella Gaz.zetta Uffici:aJe, che dovcvan.o oontinu.a.re a.d a�vere appliaazione 'i prezzi mas1;imi fissati prima deU' entrata in vigore del decreto leigi.sla.ti,vo n. 347 del 1944. Goin d�ecrreti leg�.slatitvi 8 ottobre 1946, n. 278, 28 dioembre 194()., n. 566 e 29 gitt�gno 1947, n. 545, il blOlcco dei prez-.z�i, c'On le modifi1aaziorni soprariferite, fu prolf"oga�to. fino� a�i 30 setto,m.bre: 1947. Dopo questa data nes8-ttna uUeri()re prorniga esplf"esisa � in.ter,venu,ta. Pera.Uro, prUm,a d@ZZa data, rrnedosirrrl,.a, 6 stato emanato, il deoreto legislativoo 15 settembre 1947, n,. 896�, intito."Ca.to � Nuove �disposizi.oni per la dis �aiplina� de-i pfJ'"e'Zzi )). Qu.e1sto deareto rico%ftmma il rnalfl,.teninnen.fo in, fum�ione del Comitato �nterministeriale dei prezzi ed i suoi poteri, quali risultano dalle oitate d'is�posizwni legisl'ativej S"tabilisoo ehe� i provoo�imenti del Comitato, cihe deiter:minaru. o i ~)rez,zj_, aoquistano� efjioa,,cia me�di<M'tfe la pU'bblicazione nella Gazzetta U.fficiaJe; disporne ohe i prezzi co1.~� determinati:, siano so8tituiti di diriUo nei oon.tratiti, se pi� favorevoli ai oonsuonatorij aornmina 1>ene pevr ohiurnqu@ li molij dis.pone in.fine ohe i prem�i fis1sat-i pfJ'"ima della S'Ua entrata i;n vigore poi.s�sono essere variati solo oorn d@libera~ ione del Comitato. In ba1se a quanto sorpra sembra si poissa. afferma- re ohe il Comitato interministeriale (e nell'aim.bito della p1ro1,inoia il Comitato pro'IJ�ti'/;oiale) abqia i seguenti poteri: a) determirnare i perezzi delle meroi, dei prodotti, d�ei servwi, e delle presta~ioni ohe non s.iano stati in preceden�;a determinati oon atti di aittoriti�j b) rnodifi<wre i prezzi ohe foissero stati oomunqite deter.rnina,ti oon a.t<ti au,tolf'itativi (oompresa la legge). Non sem�bra inveoe ohe il Gom.itato poRsa ripr�.& tinare la libera oon.tra.ttarziovne in re'lazione ad aleuni o� a tutti i prodotti, meroi o ser'IJ-izi.. NOTIFICAZIONE -Notifica per posta -Avviso di ricevimento. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 153-49 -Pres. ed Est.: Zappulli, P. M.: Criscuoli -Alocci contro Papalini). E' nulla la notificazione di un atto per mezzo del servizio postale, quando all'originale dell'atto di notificazione non sia allegato l'avviso di ricevimento. Giuri8prttden�;a. oosta'f/Jte dolla Corte Suprema,; ai fini della 08servanza. del terrnine, � opport'U;fno t�ener presente che vale il g�iorno segnato nel timbro post1ale apposto sulla cartolilna di ritorno. WMJ. W�A &&A&f -91 PERENZIONE -Estinzione del processo -Per mancata presentazione delle parti nel corso del giudizio -Irrevocabilit� dell'ordinanza. (Corte di Cass. Sezione III, Sent. n. 1961-48 -Pres. : Colagrosso, Est. : Petrella, P. M. Mirto -Bisogno contro Cavuoto). Non � revocabile l'ordinanza di estinzione del processo emessa a norma dell'art. 309 Codice procedura civile. G'iurisprudenza costante dell'a Cassa.zione. In senso conforme v. Cassaz. 1� ottobre 1947, n. 1580 in �Mass. Foro It. � 1947, 355. L'i'f!J�irizro deii(J; CMsazion,e sembra da approvar% poich� .con la �eclaratoria di estinzif)ne dcl proce8so ill gimdrioe si spog,Mp, di ogni potere, n� la legge conferisae alle parti ness�un potere di reclamo o di irnpugnativa posto ohe l''art. 309 Codice procedura oivile .esolude espressamentle ogni impugna. zione oontro la ordinanz'a stessa, a differenza di quan.to � invece det.to per gli altri casi di estinziione disoipUnati da,Uart. 308 e preoedm,,,ti Codfoe procedura civile. Sulla reclamabilit:� al' Collegio della ordinanza di estinzi<>ne ermana.ta fuori 1J,.dienza (v. 0{])S8az., 19 agosto 1948, n. 1521 in.� Mass. Foro It. �, 1948, 316 � in do.Urina. iri senso aont�rario ANDRWLI i!fl � G~u;r. Oompl. Gassa.z. Oiv. � XV, 59, (con riferimen. to all'ordMianoo ir~ sede di aeppello). REQUISIZIONI -Di immobile -Adottata sotto l'imperio della r.s.i. -Revocabilit�. (Corte di Cass., Sez. Unite. Sent. n. 1485-48 -Pres.: Pellegrini, Est.: Felici, P. M. : Santoni -Portaluppi contro Soc. An. Gal trucco). La requisizfone di immobile p�� essere {lfohiarata priva d.i effetti giuridici dalla autorit� giudi7- iaria ordinaria a norma del decreto legislativo 4 gennaio 1946, n. 3, senza che sia invocabile il principio della normale irrevocabilit� degli atti amministrativi. Natwralmente, tale dichiarazione da parte della Aiitorit"�� giudiziaria ordinaria � li.mitata solo ai provvedimenf;i di requisizione previt:1ti nel primo comma dell'art. 1 del citato <Pecreto legislatrivo 4 gennaio 1946, n. 3, e sempre che non sia interven~ toJ nei termin.i' u d.ecreto di convalida prev�sto dalla stessa norma. 8e invece t:1i tratta di provvedimenti di req�uit:1izione adottati dagli orga!fli della Pitbblica Amrninistra,~ ione preesi8tenti alla sedicente r.8.i., l' A utorit� giudfaiar'ia non pu� procedere a dichiarazione di ineffiaacia�, Cl:l&endo sottratto alla sua competenza il sindacato sul concort:10 de7:le circostanze previ8te nell'ultima parte del secondo aornma del aitato articolo 1 (e aio� se i provvedimenti siano t:1tati d�ispot:1ti nell'esolusivo interest:1e del t:1ervizio pubblico) essendo tate sindacato devoluto agli orga1ii della giut:1tizia a,mminit:1trativa competenti. &MifJ&b.&&WJ&&m&Zi~.AWk..Jt7~..#~.AVfffff,,.ww,d rrmwz ORIEN.TAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DI ME.RITO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�-Occupazione per esecuzione di opere militari. Durata -Termine per lo inizio e il compimento della procedura e dei lavori. (Trib. Cagliari, 15 settembre 1948 -Sisto contro Ministero Difesa-Esercito). L'a.rt. 73 della legge 'lulJ.e es1p.roprfa,ziorri per pubblica utilit�, in virt� del qua.le le oocupa�zi�ni temp�o�ra,nee non possono esse�re protratte oltre il termine di due anni dal giorno in cui ebbeTo luogo �, non � aipplicahHe alle occupa,zioni disposte per l'esecuzione di opere militari. L'occupa.zfone p�er l'es�ecuzione di ta.li opere � invece regolata da.1l'a. rt. 76 della legge anz,idetta che non pone limiti di tempo in qum1fo� l'occupazione costituisce la pr.i!ma, fase della procedura e:spropriaHva. che � certa, ed imma.ncabile. Il termine per l'inizio ed il compimento della p1�ocerlura. di esproprio � staibilito, a.i sensi dell'art. 13 del1li1 leg,ge, nell'atto stesso in cui si <lichia. ra. l'opera di pubblica, utilit�,; ma nelle esipro� priazioni per opere mi1ita.ri r�egolate dagli articoli 74 e 75 della legge non si richietle ehe il prHvvedimento che dfohia�ra. l'o�pera, di pubblica utilit� contenga un termine per il compimento delle 01pere militari e della .procedura. es'Iwoipriativa .. Il capoverso infatti dell'art. 75 nel richiama�re le norme da applicare non mt>JJ.z.iona quelle del capo !!0 del titolo I in cui apipunto � contenuto l'airt. rn. Ili giudice quindi non pu� imporre P'er la, definizfone di detta, procedura, di eiSpropriiazione� e per il compimento delle opere un te1�mine ehe la, legge non ha� vohlto stabilire. La prima mais�sirrna � oonfo1'm.e w~la p reoente e domirnante giwri8p�rudenru,. Dopo la sen.tonea della Oa,iss.) I sez. oiv.) 14 giitgno 1930, Min. Guerra, e F'irwnze omi,,tiro Paprtwello ed, aUri) in � Giwr. 00. PP. �., 1931, I, 180, la quale aveva afferrrna,to sostwnzialmen.fle ohe anohe alle Mproplf'iazioni per neoessit� wiUtari 8i a�pplicwno i termilni prrefissi in via generale per tutte le es'Propriazioni) il Supremo Collegio oambi� drc>i8am.ente giurisprrzidenza. lnfaitlU le Sezionti Un.ife (oon senten.za 16 giugmo 1932, n. 21.287, Muti-Bussii contro i.l Ministero Acrona#tiaa, �n � Gifur. 00. PP. �, 1932, I, 43�6), fiss� iJl, prinoipfo ohe � il t.ermrine d�i dlue wn;n;i, che � improrogabile nelle oooupazioni di urgenza (arUooli 71 e 73 della leg'!}e 8'Ulle @spropria.zioni per pU�bblicia ut.ilit�), non rig�tta1rY�ai la ooaupa�z�ione dei b�en:i n600l!Bari per opere militari (artiooli 74 e 76 de�Zla legge oita.ta) �, so�stwnziabment�e per le ragio n.i di.e sono riporta.te n�e1lila massima swrriferita. Ancol/"a>1 oon 1Jentenza 12 girugno 1939, n. 1973 (M�n. Gu.erra oon.tro An.zil, iin. � Giur. 00. PP. �, 1939, I, 70:!) il Supremo Gollegfo� ribad� il pri1wipio soprra r'i.ohia:m.at.o; e in sen.so c:onfor,me S'� ::,;on pl/'�onunoiat�e talune m0tgistra>twre od org�aini gi1tri::,; d1t.zionali d�i. m�erito: �Giunta Arb. Espr. Aer. Bo�ioyna. 2�6� gi.u.gn.o 1940, 111in.. Aeronautica oontro Cella, in � Rcp. F'o>ro It. �, 1941, 520, n. 8; Trib. Venezia 2 dioembre 1938, Mumelter oontro Miini.-~ stero Guerra, ivi, 19391, 6>37, n. 111, e Appello Na,poli G ma:r:<.Jo 193'9, in � Rel. A.v�v. gen. Stato�, 19~50-41, vol. I, n. 410. In dottrina si vedano 'in senso conforme L. (.MALrrnLI), in � Gi-'ur. 00. PP. �, 1932, I, 703 e UAHUGNO: L'esrproprfa.zione per p. u., leg. XIV, w. 9 ; ma con.tra. 8ABBA'.L'INI-BIAMONTI : in Oomlm.. une !e;g,gi ~1er espropdazioni per ,p. u., vol. II, [){L[J. 5:{8, e sop�ratn.fto Pu:rrnoccm, im � Girur. 00. PP. �, 193D, III, 65 e 1940, I, l e 17. SuUa soc�on�da rna8sirrna_, inveoe) si v�eda '�n :s:en.so contrario la mtata sentenza Ctella OasB. 14 giugno Ul30. N� tale pronun.c1AJJ app'fl,re iin. eontrasfo oon l'e su�ooessfoe sent.en.z�e, piwc ai.tate, le qu.ali, 1�igitardavano un d,,iver8o obbieetto. Conforme alla pl/"On11!/Wia in esame la nofJa redazio1na> le in � Girur. 00. PP. �, 1931, I, 180, wia per la ragion.e addot.ta nella massima, 8ia perch� l'art. 74 richiama soltan.to Fart. 11 e non an.che l'art. 13 della legge sttUe e8pr.opriazioni, dal c�he 8� vorrebbe far dii<oen.Ctere la .sfoura 1mlont� dcl legisla.tore di lasciare in c1ucsta materia ampia libert� di azione alle Ammin<hstrazion.i militari. Al contrwrio principio fi:ssato aw~la Oa..~sa.zionc a�derisoono vrweae in dot.tvrina�) oltre il PN�'no�cnl: oip. cit.; il 8ABBATINI-BIAM:ONTI: op. cit., vol. I, pag. 345 e il 0ARUGNO: oip. cit., cap. Il, n. 18. (N. G.). w1 "tWiWm&&&&& -93 IMPOSTE E TASSE :... Imposte doganali -Merci introdotte nel territorio doganale in esenzione Vendita che importi mutamento di destinazione Imponibilit�. (Trib. Civile di Roma, Sez. I, Sent. 24 luglio 1948 Provenzale contro Dogana di Roma). mmmmfr=:= rosi nei quali la de8Unazione rappresenti un elemento rilevan.te, ai fini delfesenzione, e detta del:! tina,zione, venga, dopo il pa�ssa,ggio della, linea doganale, a subire un m.utarn,ento. Meno esattamente ebbe a deoidere, pur��perve Qualora la. destinaiZiione della merce configuri un elemento rilevante ai tfini. �dell'oibbliga.zione trfoutaria. e la merce stessa. sia �mportata, in esenzione per una data. destina.zione, il mutamento di queista e l'adibire essa, merce ad un uso che, iW�Jta legerri) fa. venir' meno l'es�enzione, cio� ad un uso ohe costit1uisce co�ndizione di tas:sa1bilit�, importa. il sorge re dell'obbligaziione tributa.ria nel momento in cui quel muta.mento avviene ed a cairfoo di colui che lo pone in essere. Va.Ze la pena di soffermarsi s1tWimpor�tante qitestione decisa dal T.ri�bunale di Roma,. (in pieno aiccoglimento itella,. tes�i emriale) pe:r quella pairte nella qitale affronta) in siic1cinti m"a esatti termini., la oonfig1wazione teoretioa del fenomeno deff'�ln�sorgen~ a dell'obbliga.zione tribitta,ria. La sentenoo, ha, correttamente, generalizzato, con la massima ri"ferita) ia. qttestione decisa,) la qu,a,le traeva origine da,ll)a.ssoggettamento a,Wimposta, di una partita di materiali intvrodotta nel territorio doganale ita,liano, dag.zi alleati in veste di oooupanti e p<Ji venduta ad una d'iitta p't"ivata per uso del suo com:meroio. Infatti) le iJmposte doganali rientvrano nel norero delle iJm.poste di consitmo� (ofr. OuTRERA: Diritto Doganale ita.liano, Milano) 1931, pagg. 1'6, 17; GIANNINI: Tstituzioni di diritto tributrurio, Milano, 1943, pa,gg. 448, 455); e si ritiene, com.itnemente, ohe fobbligo del pagamento delle impo �<te 8tesse, sorrga, per effetto dcl passaggio della linoo1 dogana,le, in reVazione alla, destinazione (prrcsunta, juris et de jure, salvo eooezioni stabilite dalla legge) al consUJmo�, nell'interno dello Stato o alfestero. Ora, � widente ohe l'occupante del territorio doganale trasporta. i mezzi (bellici o i ri1ornimenti) per dii�iMo di guerra e non aerto per destinarli1 a~ consumo itn senso tri.bittario. Mia se quei ben.i vengono poi destina1ti al consumo, si determina un'interversione del tifolo �eWintroduzione nel territorio doganale, dal momento itn oui i beni .'!tessi vffl'tgo'llio in posses�so del con.sumato'l"'e o degli intermediari. N� varrebbe sostenere la non da,zia.bilit� delle meroi ohe1hawno gi� atitraversata la linea doganale. Non � questo) certamente, un plf"inoipio dell(/J nostra, ~egisZazione, la, quale, anzi) contiene molteplici norrn.e ricollega.bili al principio oppo�sto : basti rioordare quelle degli articoli 92, 96 e 102 aeua legge 25 settembre 1'940, n. 1424. Orbene) la co'llifigurazione teoretioa adottata da-lla, sentenz(/J del Tribunale dJi Rom.a, nel senso ohe << il muta,mento di de,stinaaiione fa venir meno ~a esenzione di oui la d.estinazione precedente potesse b.enefooiare e determina,. l'inso~genm dell'obbliga�zione tributa,ria �, sem.bra, soientifi.camente inecce[ Yt"'bile, e, per ci� stesso, genera,lizza,bile per tutti i nen.do a,Widen.tioa oonalusione spemfioa, 'la O.orte d'Appello� di Torino, ritenendo che: � ove si tra,tti di meroe estera regolarmente imtporta,ta, secondo la relativa dic:hia,razione di uso, in esenzione o ridi~ ion.e di dazio, il diverso iiso fa,ttone in conoreto, fa rivivere il rapporto tri1buta.rio, quando la destinazione effettiva irnporti, per s� stes�sa,, im regime fiscale pi� rigoroso � (Apt:~. Torino, 30 settembre 1946, in � Giur. It. �, 1947, II, 44, oon no�ta d�i B. G�:ttssani. Si pit�, al rig1J,ardo, rileva,re ohe il mutamento di destinazione determina. n�on gi� la riviviscenm ma l'insorg�enza, del rapporto tributa,rio; poioh� in virt� di qtte>V mutamento) si perfeziona, per la prima 1iolta) la situazione di fatto eh.e � il fondamento del rapporto stesso. Inv:ero, tale situazione di fatto si cormpone� di dt~e elementi o�ggett�!Vi: il passa,ggfo della, liinea doga,nale e la, desUna.zio�ne del'la meroe a.l con.su,mo. Ma�) per oi� stesso, essa p1t� perfwiona.r'si in dul�� tempi: verificandosi il rprimo, con ill passa,ggio della lin.ea, con destmazione esent�e; il secondo, com il mitfamento �ella desUn;CWione e la oongiwn.zi. one �ell'elemento sopravveniente (destina.zionoe a�l consumo) a,lfcvento gi� verifica,tosi (ipa.ssaggio c1�1la. linea do�ganaJe). Cos� � sta,to a,fferma,fo �'fiobbligo del pagamen.to del dazio� d�l confine) per le vendite effettuate da,g'li Alleati in favore deW Azienda di Statoi A.R.A.R. (Oilrcolare 1870, div. II a, B -16 lugli>o 19'45 e decreto ministeria,le 30 genriaio 1946). A fortiori dev�e ritenersi a,pplioobile il da,zfo di eonfine quando sian8�i verifiaate a,li~ioni a, favore di ditte private. L'i�mportanza del tema esige una teon.foa imposta, zione) a,ppwnto per la genemlwza.zion.e di cui � 8ttscetti.bile vn fenomeno d�ll'interversiorne del titolo dell'introdu2oione in franehigia. La, specie siottoposta all'esame del Tribunale suggeriva) peraltro, a,nche un su.ssi�iario ordine �i considerazioni, valevoli soltanto per la, immissione a�l consumo di merci int'ro<lo.tte in franohigia dall' ocoupante; oonsiderazioni ohe il Tribunale, ritenne, evid.entemente, assorbite da.~"f?a.ocoglimento del z.a pi� ampi(JJ tesi suesposta. L'introduzione delle merci, nel territorio doganale, ida pa;rte delt'ooowpan.te, gode, i;n'l)(Jro, di franohigia non soltanto in rela,zione ml fine ecoozion. a,le (uso �bellico e n.on consumo in senso trib1ttari. o) : ma,, a,ltr�s�) sotto il profilo dell'esenzione soggeUiva. Il territorio doganale dello Sta,to non subisce alterazioni �urante il regime di oocupa,zione. Le leg1gi che oontir11ttano a,d av�pliloarsi sono quelle dello .Stato oooupato, in siffa,tta, materia,, poiok� la, sovranit� deWoooupante ooesiste CO'li q�uella dello Sta,to o�ccupa,to, liJmita,tamente agli scopi �elle op�erazioni beVlioke; non vi si sovrappone; tanto meno, per l'applio(JJzione .di tributi, in quanto espressamente -94 vietato dallo A.nn�me della II e IV Oorwenzione dell' A.ja (artt. 48, 49). La dott�rina internazionalistica � � pacifioa al rigitardo. (Oltre la ricapitolazione della dottrina) in � Oontrap[>U1iti eoo. � in ques�ta Ra.ssegna) 1949' n. 1, veaasi MWhe la per' spiaua decisiovne dcl Consiglio di Stato) Scz. 4a, 27 lu�glio 1946, n. 246. RitUo contro Ministero �el Lavoro). Ma questa stessa oornfigurazione po�rta a forwu.lare 1twesenzione soggettiva� per i portatori della sovranit� dello Stato oocupante) non senz�a soggiungere <ihe) seoovndo il diritto italiano pr:rfino i 1naggiatori stranieri godono dell-' ese�m5'ione per i loro oggetti) lJimitatamente ai bisogni erl agli wopi ilella loro permanenza nello Stato) qua�si acces8ori �ella personalit� del proprietario (efr. Disp. prelim. alla tariffa generale) art. 70). E) pertanto evidente ohe -a.mmcssa) in generale) twpplioa.ziovne deWimposta� anche dopo i!l passa. ggio della linea dogarnale -il-trasfer'i:mento, da parte di soggetti esenti) in favore �i soggetti non esenU) determini sempre finsorgenza del rapporto tribu.tario (indipewdentemente �alla variazione di destinazione ogg1ettiva), attraverso un processo nel quale � riconoscibile la oostitn:<:ione del:z�a situazione di fatto) mediante congiunzione degli elemen. ti: attraversarnento della-linea (in precedwnza verificatosi) e possesso (attttale) della merce da parte di soggetto non esente. (D. A. Foltgno). HITT77RTI?C???? ;;Jli&JliMiffflfilTfffiff' ifa Jmilll :::::: RASSEGNA DI . LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SOCONDO L'ORDINE DI PUBBL�CAZIONE SULLA e GAZZETTA UFFICIALE� 1949 1. Legge 14 febbraio 1949 n. 40. (G. U., n. 51): Prov�vedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato. La legge tende alla perequazione delle retribuzioni degli assuntori in relazione agli aumenti di stipendio e paghe concessi ai dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria. Con, questo provvedimento � peraltro riconfermata la natura di appaltatori di pubblico servizio propria degli assuntori ferroviari, i quali non sono impiegati dello Stato. Ci� non esclude, come � noto, n� la loro qualit� di pubblici ufficiali, in relazione alle funzioni da essi espletate, n� la possibilit� di una loro difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 44 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, potendo ben rientrare, a questi effetti, nella categoria, degli agenti prevista dall'articolo medesimo. 2. Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 10 febbraio 1949. (G. U., n. 52): Disciplina delle attivit� nette residue delle gestioni di1 ettamente condotte dalle Sezioni provinciali dell'a,limentazione. -Nessun dubbio sembra possibile sulla perfetta legittimit� e costituzionalit� di questo decreto ministeriale, in quanto esso non � che un regolamento interno di organizzazione dei servizi dell'alimentazione. Invero, l'auton,omia contabile ed amministradva concessa alle SEPRAL n,on attribuisce a queste personalit� giuridica, n� incide sul fatto che esse sono inquadrate burocraticamente n,ell'organizzazione dei servizi della alimentazione suddetti. La pubblicazione di questo decreto sulla Gazzetta Uffeciale non era pertanto indispensabile, essendo esso destinato a esercitare i suoi effetti nell'ambito interno dell'Amministrazione. 3. Legge 23 febbraio 1949, n. 43. (G. U., n. 54): Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. -Ci limitiamo per ora ad un sommarissimo esame di questo importante provvedimento legislativo, riservandone uno pi� approfondito quando saranno state emanate le norme regolamentari, integrative e complementari, previste nell'art. 28. Le questioni pi� importanti che sorgono in relazione a questa legge, sono quelle relative alla natura giuridica degli organi e degli istituti creati dalla legge medesima. Men,tre, invero, nessun dubbio sembra possibile sul carattere di organo dello Stato (organo della Amministrazione diretta dello Stato) spettante al Comitato previsto nell'art. I il quale appare un organo collegiale di amministrazione attiva, analogo ad altri gi� esistenti nel nostro ordinamento giuridico, non altrettanto chiara appare la natura della cc Gestione IAN-Casa ii prevista dall'art. 2. � Premettiamo, infatti, che non pu� eECludersi in questa il carattere di organo dello Stato (organo dell'Amministrazione indiretta) per il solo fatto di essere dotata di personalit� giuridica propria; da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza delle S. U. del 22 maggio 1948, n. 781, (in � Giur. It. ll, 1948-I, I, 434) ha invero affermato che personalit� giuridica e inquadramento nella organizzazione amministrativa dello Stato non sono qualit� incompatibili tra loro, in questo seguendo una dottrina scarsa ma autorevole, e particolarmente importante in Germania. Vero � che contro questa sentenza si � schierato subito il Ranelletti (ibid. I, I, 465), ma non pu� dirsi che le argomentazioni portate da queEt'uHimo Eiano decisive. D'altra parte, esempi di organi dello Stato con personalit� giuridica esistono nel diritto positivo italiano, e il pi� noto di essi � quello dell'Azienda delle foreste demaniali. Se, quindi, per stabilire il carattere di organo della Amministrazione diretta o indiretta dello Stato non � decisiva l'assenza o meno delle personalit� giuridiche, gli altri criteri comunemente adottati per stabilire tale carattere sembra portino a concludere che esso effettivamente spetti alla Gestione INA-Casa. Non v'� dubbio, invero, che i compiti demandati alla Gestione siano di carattere strettamente statale (in,cremento della occupazione operaia, attraverso la costruzione di case per eliminare la crisi edilizia); d'altra parte i mezzi finanziari di cui la Gestione INA-Casa dispone provengono o direttamente dallo Stato o da entrate che hanno un'evidente natura tributaria. N� � da trascurare le altre norme della legge in esame che concedono alla Gestione un trattamento tributario in tutto analogo a quello delle Amministrazioni dello Stato. L'unico elemento serio che si trae dalla legge in, contrasto alla tesi secondo la quale la gestione in parola sarebbe un organo dell'Amministrazione indire1;ta dello Stato � che essa � costituita non presso un'Amministrazione statale, ma presso l'INA, sul cui-earattere, completamente distinto dallo Stato, non sono possibili discussioni. Contro questo argomento pu� rilevarsi che dai lavori preparatori della legge (V. in cc Le Leggi ii, 1949, pag. 156 e segg.) risuha che la costituzione della Gestione presso l'INA � dovuta i� -96 solo alla necessit� di valersi della organizzazione tecnica di questo istituto, che si � ritenuto pi� attre2'. zato di quello che potesse essere un Ministero. Ci� stante, non essendovi cio� incompatibilit� tra la concessione alla gestione della perEOnalit� giuridica e il suo riconoscimento. come organo dello Stato, riteniamo che, ad eliminare ogni dubbio in proposito, possano ben giovare delle norme che siano emanate in esecuzione della delega legislativa prevista dall'articolo 28, norme con le quali si chiarisca che questa Gestione, che adempie a funzioni statali, che amministra denaro dello Stato e dei contribuenti, � regolata dalle disposizioni che regolano le Amministrazioni dello Stato, in quanto siano compatibili con le sue particolari caratteristiche, tra le quali disposizioni specialmente importanti sono quelle che concernono la rappresentanza e la difesa in giudizio. Tanto premesso sulla natura giuridica della gestione, accenniamo ad altre importanti n01me della legge. Dal combinato disposto degli articoli 14 e 17 �merge che il rapporto che si istituisce tra la gestione e l'assegnata~io prima della stipulazione della compravendita e del pasrnggio definitivo di propriet� � un rapporto misto di elementi di diritto privato e di diritto pubblico. Vero � che non � prevista la decadenza dalla asrngnazione se non per motivi di mo1dsit�, ma le limitazioni post'e al trasferimento c:�i diritti spettanti all'asrngn,atario e la stessa natura dell'assegnazione, che, ben;ch� la legge non sia ancora eeplicita in proposito, � da ritenersi in parte discrezionale, fan.no fondatamente pensare che la gestione per ottenere lo sgombero dell'alloggio da parte dello assegnatario possa valersi del procedimento� smminiEtrativo proprio delle concernioni. L'art. 23 attribuisce al Prefetto il potere di dichiarare la pubblica utilit�, in relazione alla espropriazione di aree edificabili necessarie alla attuazione della legge. Pu� sorgere il dubbio sulla natura definitiva del provvedimento del Prefetto e sui relativi mezzi di impugnazione, dubbio che sar� opportuno chiarire in sede di norme integrative. In proposito va rilevato che una norma che attribufrca a questo provvedimento carattere definitivo rnrebbe perfettamente legittima, in quanto non contrasi;erebbe con l'art. 113 della Costituzione che vieta di limitare la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione, ma non la tutela di altio genere quale � quella che deriva dall'e~perimento del Iicmw gerarchico. N� pu� dirsi in contrasto con il detto art. 113, l'art. 27 della legge in esame, il quale 1;,ubmdina l'azione giudiziaria dei lavoratori contro la Gestione al previo esperimento del ricorso amminist.rativo, in quanto con questa norma non si vien.e ad esclu�ern n� a limitare in alcun modo la tutela giurisdizionale ordiriaria attribuita contro gli atti della gestione. & ttfFimL lb& =h&&&d&�= ZFTF1WW.iillt::::_@ili INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE PJ STATA DATA J\CQUE PUBBLICHE. -I) Qual'e' si.a la situazione giuridica degli argini dei fiumi dell'Emilia in relazio'!l�e alla n.otifl.cazione estense del 15 febbraio 1853 (n. 11). II) Se le cori-cessioni fatte a pre�cede:nti titolari di antiche utenze gratuite, scadute in base al decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, ;possano considerarsi rinnovaziD'ni ex iege di tali precedenti utenze; e debbano perci� essere gratuit-e (n. '12). AIMMINI,STRAZIIONE PUBBLICA. -I) Se le Carne.re di coa:nmeir-cio .po::.sano investire i'l loro :p-a1Jrimoni�O in obbligazioni dell'Istituto di credito per le Imprese di pubblica utilit� (n. 74). -II) Quale sia l'inquadramento della 1Polizia ferroviaria, .con iP�arti.colare riguardo alla competenza a liquidare il trattamento eco'!lomico a.gli �eredi di un agente deceduto in servizio (n. 75J. APPALTI. -Quali siano i diritti di una ditta forn:trice v�erso l'Ammi�nistrazi-one; in 'relazione all'aoquisto di brevetti che la n:tta stessa ha dovuto, per obbligo contrattuale, effettuare, per mettersi in condizione di ad-empie.re ,e,satiamente alla fornitura (n. 102). APPHOVVIGIOiNAMENTI E CONSUMI. -Quali siano i limiti del potere di ma,ggiorazione dei pr-ezzi dei generi alimentari �soggetti a disciplina dei consumi, con particolare riguardo .agli Enti e alle Ama:ninistrazioni che possono be�nef�-ciar�e delle maggiorazioni stesse (n. 12.). AUTOVEICOLI. -I) Quai.e 1sia l'interpretazione dell'art. 3 del dern:eto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, in relazione al decreto legislativo 21 g�ennaio 1945, n. 49 (n. 14). -Il) Se sia lecito il recupero di auto�vei�coli venduti da fabbriche italiane alle forze armate tedesche da pa.rte di amministrazioni militari italiane prima dell'entrata in vigore del de.creta legislativo 22 gennaio 1948, n. 118 (1n. 15). AVVOCATI E PROCURATORI. -Se l'ins.egnante elementare in servizio p:resso una Scuola statale possa esercitare il patrocinio avanti gli Uffici di conci1iazione le P.retwre (n. 10). BANCA. -Se possa compensarsi il debito derivante da una anticipazione ba1ncaria effettuata da una filiale con il saJdo atttv.o di un derposito in conto -corrente esi!} tente presso la Sede e-entrale a favore dei debitore (n. 2). CON�GE�l?SIONI AMMINISTRATIVE. -Se sia appUcabile l'art. 1467 Codice 'Civile .nel caso di concessioni di beni demaniali nelle quali il co'!lce.sisionario assuma un oob'1igo di tacere (n. 16). GONTABl'I.JITA' DEI_,LO STATO. -I) Se ;per i pagamenti di debiti scaduti di �CUi al decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 428, possa farsi luogo aid emissione di ordinativi su a1p�erture di crndito a favore di funzionar.i delegati, quando il singolo pa,gamento non superi 1e L. 50.000, anche se l'ammontare dell'impegno 6.i 1spesa superi tale cifra (n. 49J. -Il) Quale sia il significato di impegno di spesa (n. 49). -III) Quale sia la portata della comminatoria di estinzione dei crediti stabilita dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656 (n. 49). CONTRATTI AGtRAim. -I) Se l'art. 4 del decreto legislativo 1� aprile 1947, n. 277, abbia convalidato H decreto mtierministeriale� deLla r.s.i. 12 settemb.l'le 1944, n. 729, estendeITTdone le disposizioni a tutto il territorio dello S'tato (n. 10). -Il) Se H decreto legislativo 1a aprile 1'947, n. 277 po&sa arpplicarsi a contraiti gi� es,tinti al mom�nto della ea:nanazione :del decreto stesso (n. 11). III) Quale sia l'interpiretazio.ne dell'espressione " locazioni in corso � a.gli eff.etti d�el decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157 (n. 10). CONTRATTI DI GUERRA. -Quali siano i criteri di liquidazione dei contratti di .guerra stipulati in Grecia, con 1particolare riguardo del valo-De de1'1a dracma (n. 7). ENTI E BENI ECCLE1SIASTICI. -Se sia valida l'obbligazione assunta da un Ente ecclesiastico senza l'osservanza delle disposizioni del Cocle juris cwr1JOnj,ci (n. 5J. FJSECUZIONE FISCA:LE. -Se i delegati esattoriali �di cui all'art. 23 del Regolamento IP�er la ris�c.ossio1ne delle imposte di.rette possono essere ra.ppre,sentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (n. 9). mw =ey &a m; && :am &fil m ii a m; m: ::mJ �LITE & 98 ESFR.OPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. I) Se do(Ilo la soppressione dell'Alto �Commissariato di Na.poli sia ancora in vigore l'art. 3 della 1egge 11 aprile 1926, n. 752 (n. 33). -II) Se la �prooodlll'a stabilita dal re.gio decreto 29 agosto 1919, n. 1841 possa ap�plicarsi solo quando sui te.rreni occ1wati tempO!raneame�n'e la . Amministrazione .abbia eseguito op.ere stabili che non intenda rimuovere (n. 31). -III) Se il decreto. di appr. ovazione dei (plani di ricostruzione .previsti dal decreto legislativo luogotenem.zia1e� 1� marzo 1945, n. 154 debba ess.e.re sempre �em.anato dal solo Minirstro .per i lavori pubblici (n. 32). FERROVIE. -I) Se !Possa applicarsi .i1 decreto legislativo luogotenenziale 17 ago.sto 1944, n. 1819 al .caso di perdita di >e>OS<e 1ri10l!eggiat.e all'Amministraz.ione deU.e FF. .SS. (n. 72). -DI) A .chi competa la spesa di modifica di opere relative ad una ferrovia jn concessione vese necessarie da lavori di ampliamento �li�ella s.trada statal.e vicina 1(n. 71J. -III) rSe l'Amminist.razione ferroviaria, �Che !Provvede diwettamente all'rus�s.Icurazi.on.e per gli infortuni :sul lavoro dei suoi dipendenti, possa vale11si dell'azio'Il�e prevista dall'art. 1916 C.odi�ce civile (n. 73). -IV) Qruale sia la natura giuridic�a derle indennit� .corrisposte dall'Amministrazione ferro.viarfa ai suoi ditP�endenti per infortuni sul lavoro (n. 73). GUE.RRA. -.Se la procedura del visto, regolata dagli articoli 12 e seguenti del regio d:ecr�eto-1egge 4 febbraio 1942, n. 11 modificato della legge d~ guerra possa app1icar. si anche ai �cosidetti buoni di p:r�eferenza, buonli cio� che d�m10 diritto a .s.ottoscriv�ere nuove azi�oni (n. 97). IMPIEGO PUBBLICO. ~ I) Se sia tassativo l'�el�enco dei reati la condanna per i quali comporta il licenziamento dei :salariati dello Stato (n. 158). -Il) Se il decreto legislativ,o 15 novembre '19�46, n. 375 s.i applichi anche al caso di contrattisti ai quali sia stata intimata disdetta da organi della r.s.i. 1(�n. 159). -III) Se siano ammulabili .gli impieghi presso la ero.ce Rossa e la G:R.A. (n. 160). ~ IVJ Se l'insegnante elementare in .servizio presso una s.cuola statale possa ersercitare il !Patrocinio avanti gli Uffici di conciliazione e le Preture (n. 162). -V) Se .il diniego del diritto al trattame� nto di quiescenza da parte dell'Amministrazione es�cluda l'ap.pUcabilit� del decreto legislativo 6 febbraio 1936, n. 313 o se invece occorra per questo la decisione negativa 1de.Ha Corte dei conti (n. 161). IiMIPOSTlE E TASSIE. -I) Se l'esenzione tributaria a favore degli immobHi appartenenti a enti ec.cle�siastici e 1godenti del privilegio della �Xtra territorialit� ::>i �estenda anche alla imposta �sugli spettacoli eseguiti da un cinemat.ografo im[J-iamtato nei locali medesimi (n. 95). II) Se sia ammHssa la rivalsa tributaria r(di diritto) a carico del consumator.e e a favore del 1produttore di filati �Che paghi la .relativa .imposta di fabbricazione o se sia ammessa la sola rivalsa economica (n. 96). III) Se per le imposte per le quali non � ammessa la rivalsa tributaria il fornitore dello .Stato possa esercitar. e la rivalsa e.conomica solo nei limiti previ!sti dalle norme sulla .revisi�one dei rp.rezzi (n. 96). -IV) Se l'art. 25 del de�creto le,gislativo 3 gennaio 1947, n. 1, che .regola l'imposta di .fabbri�cazione sui filati, CQ'ntem[Jli due distinte i1potesi di !"eato o una sola (n. 97). -V) Se l'ord� &ii m& Mm.m&ru11mmaa:rm nanza intendentizia .che commina una !Pena ;pecuniaria per infrazione alle leggi tributarie ai sensi dell'art. 56 della legge 7 gen'Ilaio 1929, n. 4, possa .essere impugnata e con quali mezzi (n. 98). LMPOSTA SULL'BNT:RATA. -I) .se le n�rme del titolo quarto del .Regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, disciplinino un regime di esenzione tribu'aria .per i p.assag. gi �di me.rei attinenti ad attivit� intermed'ara o se inve.c�e siano solo ['1J1p.pUcazione SJPecifi,ca di principi che regolano l'imposta sull'entrata (n. 11). -II) Quale s!a la portata dell,e norme suddette in relazione ai passaggi di merci effettuati per mezzo di dipendenti o incari�c.ati dagli intermediari pre.visti espressamente dalle norme med�esime (n. 11). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se l'Amministrazione ferroviaria, che provve.de di-rettamente all'q.si&iieurazio!ne fP'er gli infortuni sul lavoro d�ei suoi d.ipe~denti, possa valersi dell'azione pI"evista dall'art. 1916 Codice civile (n. 10). LOTTO E LOTTElRIE. -Quale sia la natura giuridi. ca �e gli effetti del c. d. scaseUamento (n. 4). NAVI. -Se nell'.ipotesi in C!Ui vada smarrita la istanza in carta legale .diretta al Ministero della marina p.er ottene.re i be!nefici! di �Cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1945, n. 686, possa tenerne luogo la c,opia rimasta .pre�sso la Capitaneria di porto (n. 35). PROPRIETA' ItNTEiLiLETTUALE. -Se siano applicabili al Provveditorato generale dello Stato gli arti.coli 177 e 179 della leg�ge 22 arprHe 1941, .n. 633, nel ca!So di pubbHcazione di opere effettuata �dall'Amministrazione suddetta (n. 5J. :REQUISIZIONI. -.Se ed in quali lim'.ti possa usarsi la procedura del testo unico del 1910 per il .recupero delle somme dovute allo Stato dal propri,etario <'tene� cose requisite a titolo di rimborso .dell'importo deUe mi1gliorie, eseguite.v.i (n. 66) . BIESPONSABILITA' CIVILE. -Se sia risarcibile il danno subito da un autista denundato !P'er omicidio co,lposo e suc�cessi vamente assolto con formula piena per essere stato privato della ;patente con provvedimento di polizia (n. 88). SOCIETA'. -I) Se sia lecita la fusione di societ� nazionali .con societ� straniere (n. 10). -II) Se possa riCU[ J�erarsi a carico di un consorzio una somma indebitamente corrisposta ad una delle. cooperativ�e consorziate �(n. 11). TRASPORTO. -Quali siano le conseguenze del ritardo nell'effettuare il carico da (parte del mittent,e, per motivi parzialment.e .o totalmente as.crivib:li a forza maggiore, in relazi.onie al disposto dell'art. 33 d�elle C. T. (n. 15). VENDITA. -Quale sia la diff�e.renza tra af�fitto con patto di futura vendHa e vendita con patto di riservato dominio, con .particolare riguardo alla assegnazion:e di cas�e po[Jolari (n. 5).