ANNO XII -N. 3-4 MARZO-APRILE 1959 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI�JA.ZIO.N ~J DI SEB VIZIO 

IN TEMA DI RESPONSABILIT�. 
DEGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE 


Il R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma 

degli ordinamenti tributari, contiene la norma di 

cui all'art.. 42, redatta nel senso che �gli eredi del 

contribuente che abbia presentato una dichiara


zione o ricorso, o in confronto del quale sia stata 

iniziata una procedura di accertamento o di retti


fica, hanno� l'obbligo di comunicare all'ufficio le 

loro generalit� ed il loro recapito per il prosegui


mento degli atti in loro confronto �; e a detta norma 

fa seguito l'altra, di cui al capoverso, ove � detto 

che, in mancanza di quella comunicazione, �gli 

atti intestati al contribuente defunto sono validi 

anche se notificati ad uno solo degli eredi, quando, 

entro sei mesi "dalla morte del contribuente, sia 

stata eseguita agli eredi una notifica collettiva 

all'ultimo domicilio del contribuente stesso >>. 

La norma ha ultimamente formato oggetto di 

esame da parte della Oommissione centrale delle 

Imposte, nella decisione n. 93809 del 20 maggio 

1957 (in Giurisprudenza Imposte, 1958, 495), ripor


tata con una � massima >> formulata nel senso che 

Ǐ radicalmente nullo l'avviso di accertamento 

intestato agli eredi del contribuente e notificato 

ad uno solo di essi� . 

Per una pi� esatta valutazione giuridica della 

decisione � indispensabile fare riferimento alla 
situazione di fatto ivi ricorrente, indicata nel senso 
che � alla data del 28 marzo 1947 viveva in N. la 
signora M. D. V. che non present� mai denunzia� 
di propriet� agli effetti della imposta straordinaria. 
Essa decedette il 30 settembre 1952. Oltre un anno 
dopo, e precisamente il 20 ottobre 1953, l'ufficio 
. notific� l'accertamento del patrimonio concernente 
la D. V. (cc ora eredi>> come � precisato nell'atto di 
notifica) alla nipote Luisa T. che risulta essere figlia 
della defunta>>. E altro estremo di fatto, acclarato 
e reso noto in decisione, � che cc eredi della defunta 

M. D. V. sono le signore L. T. e M. L. >>. Va allora 
da tanto dedotto che l'avviso di accertamento � 
stato, nella specie, intestato alla contribuente deceduta, 
e che solo nell'atto di notifica del detto avviso, 
eseguito nei confronti della L. T. che � indicata 
inesattamente come cc nipote n, si fa seguire al nome 
della intestataria, perch� deceduta, la precisazione 
di cc ora eredi �. E i detti estremi di fatto, deducibili 
dal testo della decisione, inducono a far ritenere 
non eccessivamente esatta la � massima � innanzi 
riportata, che dovrebbe in rettifica essere invece 
formulata nel senso che� � radicalmente nullo l'avviso 
di accertamento intestato al contribuente deceduto 
e notificato ad uno solo degli eredi �. 

Nella decisione indicata la Commissione centrale 
osserva che cc oggetto della imposta � ilpatrimonio 
della D. V., ma, questa morta, tenute a pagare 
l'imposta erano le eredi, tali gi� al momento. dell'accertamento 
>>. E colui che deve pagare l'imposta 
�ha il diritto e l'interesse di vedersi notificati gli 
atti, onde constatare la regolarit� dell'accertamento 
e della liquidazione e, se del caso, svolgere regolari 
opposizioni nei modi consentiti dalla legge �: donde 
l'obbligo che se ne faccia notifica cc a tutti i soggetti 
passivi del tributo >>, 

Ohe l'amministrazione abbia il dovere di notificare 
gli atti a tutti gli eredi, e non ad. alcuno soltanto, 
dalla Oommissione centrale lo cc si desume 
anche dal disposto dell'art. 42, 2� capoverso, del 

R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, bench� esso concerna 
una ipotesi alquanto diversa da quella in 
oggetto �. Il caso prospettato da tale disposizione 
-si nota -� che un contribuente abbia presentato 
una dichiarazione o un ricorso o che comunque 
si sia iniziata nei suoi confronti una qualche procedura. 
Ed �allora, se gli eredi non hanno comunicato 
all'ufficio le loro generalit� e il loro recapito, 
l'ufficio pu� notificare anche ad uno solo di esl;!i 
gli atti intestati al contribuente, purch�, entro sei 
mesi dalla morte di costui, abbia proceduto ad una 
notifica collettiva agli eredi nell'ultimo domicilio 
del contribuente defunto. Oh� se a ci� non adempie, 
la notifica deve essere effettuata a tutti gli 
eredi, uno per uno >>. Ma, cc se ci� � prescritto nel 
caso in cui la procedura sia stata iniziata nei confronti 
del contribuente, di poi morto, a maggior 
ragione (per la Oommissione), deve ritenersi necessaria 
la notifica a tutti gli eredi nel caso che la procedura 
si inizi dopo la morte del contribuente e 
quindi direttamente nei confronti degli eredi, e pur 
con riferimento al patrimonio del defunto >>. 
A noi sembra che, con la morte del contribuente, 
viene meno il soggetto passivo della imposizione 
tributaria, e non � quindi possibile pretendere che 
sia valido un accertamento intestato a contribuente 
deceduto. Ma l� ove il contribuente abbia presentato 
una dichiarazione o ricorso, o nei suoi con




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fronti sia stata iniziata una procedura di accertamento 
o di rettifica, in linea eccezionale la legge 
dice .valido l'accertamento -e quindi un accerta-� 
mento che sia intestato al soggetto passivo della 
imposizione non pi� esistente -quando, nei sei 
mesi dalla morte, l'ufficio abbia eseguito una notiftca 
collettiva agli eredi del contribuente defunto, 
nell'ultimo domicilio del contribuente stesso. E se 
tanto abbia avuto luogo, gli atti intestati al contribuente 
defunto 'Sono validi anche se notifioati 
ad uno solo degli eredi. 

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sto 1877 n. 4024, e art. 42 R. D. L. 7 agosto 1936, 

n. 1639 cit.), da determinarsi in base alle norme 
del diritto civile che regolano la successione per 
causa di morte. Ma si � avuto soltanto dubbio sul 
se, nel caso di pi� eredi, siano questi tenuti al pag11imento 
del debito solidalmente 'O soltanto in proporzione 
della loro �quota. 
Per l'art. '754 O. Q. gli eredi sonq tenuti verso i 
creditori al pagamento dei debiti e, pesi ereditari 
personalmente �in proporzione della loro quota 
ereditaria�; e da tale disposizione potrebbe anche 

Deve da ci� dedursi che, ove sia mancata la notifica 
collettiva, gli atti intestati al contribuente defunto 
e no.tifioati ad alcu:.i soltanto dei suoi eredi, 
debbano ritenersi nulli. Ma se gli atti siano intestati 
agli eredi del contribuente defunto, uno o pi� 

o tutti, e anche ad essi notifioQ>ti, non dovrebbe 
esserne dubbia la validit�. Alllll pari del come, mancata 
la notifica collettiva, gli atti intestati al contribuente 
defunto debbono aversi per validi se ne 
venga �fatt� notifica a tutti gli eredi. 
Non � un fuor d'opera qui richiamare il concetto 
della solidariet� nel debito d'imposta. Il soggetto 
�passivo della imposta � la persona che si �trova in 
una determinata relazione con la situazione di fatto 
che per la legge tributaria costituisce il presupposto 
materiale del tributo. E quando di fronte ad 
un unico presupposto materiale vengano a trovarsi 
pi� persone, esse sono solidalmente obbligate alla 
prestazione tributaria. Per l'art. 1188 O. c. del 1865 

.la obbligazione in solido non si presumeva, ma 
doveva essere stipulata espressamente, tranne che 
non avesse luogo di diritto in forza di legge. Il 
vigente art. 1294 O. c. dispone ora invece che i 
condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o 
dal titolo non risulta diversamente: e nessuna legge 
tributaria esclude la solidariet�, che � invece in pi� 
casi sancita espressamente. Ma gi� sotto il� vigore 
dell'art. 1188 era opinione prevalente quella che 
riteneva imperante nel nostro sistema tributario, 
a guisa di principio generale, il carattere solidale 
della obbligazione incombente a pi� persone, di 
fronte ad un unico presupposto e quindi in relazione 
ad un unico !].ebito. 

La solidariet� della obbligazione tributaria si 
manifesta non soltanto nel debito d'imposta, ma 
in tutto il complesso dei doveri che al soggetto passivo 
derivano dal rapporto d'imposta {GIANNINI: 
I oonoetti fondamentali del dirittO tributario. Torino, 
1956, 240), e quindi ogni obbligato � tenuto al pagamento 
della intera somma dovuta, e deve adempiere 
'ai doveri formali imposti dalla legge. E per 
principio giurisprudenziale pacifico :..__ rispondente, 
d~l resto, in: pieno alle esigenze della logica tributaria 
-ciascuno dei debitori solidali rappresenta 
gli altri di fronte all'ente pubblico creditore; s� che 
gli atti di qualsiasi specie compiuti da quest'ultimo 
riguardo a uno di essi o gli accordi conclusi col 
medesimo esplicano la .loro efficacia in confronto 
a tutti gli altri debitori. 

Vale qui poi anche fare cenno alla suooessione 
nel debito d'im.posta a seguito della morte del contribuente, 
in quanto � notorio che il debito d'imposta, 
anche se non sia stato accertato prima della 
scomparsa del debitore, passa agli eredi (arg. articolo 
64 legge sull'imposta mobiliare T. U. 24 ago-

volersi dedurre che nel debito tributario del de ouius 
gli eredi subentrino in proporzione della loro quota 
ereditaria.� Ma l'art. 24 ultimo capoverso T. U. 
17 ottobre 1922 n. 1401 sulla riscossione delle imposte 
dirette, dispone che �ciascuna partita di ruolo 
fa carico per intero non solo a chi vi � intestato, 
ma a ciascuno dei suoi eredi a termini del n. 3 
dell'art. 1205 del codice civile (del 1865), e salvo 
il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capove1so 
dello stesso �rticolo �.Nel c9dice vigente, per 
l'art. 1316 �l'obbligazione � indivisibile, quando 
la prestazione ha per oggetto una cosa o un fat~o 
che non � suscettibile di divisione per sua natura 

o per il modo in clii � stato considerato dalle parti 
contraenti �; e per l'art. 1318 �l'indivisibilit� opera 
anche nei confronti degli eredi del debitore o di 
quelli del creditore�. In base al citato art..24 T. U. 
17 ottobre 1922 non � dubbio che per le imposte 
dirette la responsabilit� solidale degli eredi del 
debitore trovi titolo nella legge. � 
Ma il richiamo all'art. 1205 che l'art. 24 citato 
contiene � sembra racchiudere -riota esattamente 
il GIANNINI (op. cit., pag. 247) -un principio 
generale applicabile in tutto il diritto tributario, 
il principio, cio�, che l'obbligazione d'imposta debba 
per sua natura essere considerata, riguardo agli 
eredi, come un'obbligazione non suscettibile di 
divisione, con la conseguenza che ciascuno degli 
eredi � tenuto al pagamento dell'intero debito.,>. 
In sostanza -secondo l'A., ed esattamente a nostro 
giudizio -�quel carattere unitario della obbli� 
gazione d'imposta, nascente da mi presupposto 
unico, che costituisce il fondamento della solidariet� 
delle diverse persone partecipanti al presupposto, 
si manifesta anche nel caso in cui all'unico 
debitore originario subentrino pi� persone, determinando 
la solidariet� della loro obbligazione �. 

Alla luce dei suesposti concetti non � inopportuno 
riesaminare la norma dell'art. 42, ed in vista 
della solidariet� degli eredi nel debito tributario 
del de ouius a noi sembra ben chiaro che, li ove il 
contribuente abbia presentato una dichiarazione 

o un ricorso o in confronto del quale sia stata iniziata 
una procedura di accertamento o di rettifica, 
bene possa dall'ufficio� procedersi oltre nell'accertamento 
del tributo, facendo intestazione e notifica 
degli atti agli eredi o anche ad uno solo di essi. 
� invece chiaro che, venuto meno il soggetto passivo 
della imposizione tributaria, sarebbero nulli 
. gli 
atti ulteriori che venissero iiit�stati .!'il ~ontribuente 
defunto. Eccezionalmente, pur cos� inesattamente 
intestati, quegli atti potranno essere validi 
se se ne faccia notifica a tutti gli eredi, o ancora se 
se ne faccia notifica ad uno solo degli eredi, ma solo 
se, omessasi dagli eredi la dichiarazione delle loro 



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generalit� e domicili, ad essi collettiv�mente abbia 
l'ufficio fatto una notifica nell'ultimo domicilio del 
contribuente defunto, entro i sei mesi dalla morte. 
E li poi ove non vi siano stati dichiarazioni o ricorsi 
da parte del contribuente n� sia stata nei suoi confronti 
iniziata procedura di accertamento o di rettifica, 
ogni iniziativa per un accertamento di ufficio, 
che abbia luogo successivamente alla morte del 
contribuente, non potr� essere presa che nei confronti 
degli eredi, o anche nei confronti di uno solo 
di essi in vista del loro vincolo di solidariet� nel 
debito tributario del de cuius, intestandosene ad 
essi i relativi atti di accertamento. 

La stessa Commissione centrale, con le decisioni 
a Sez. Un. n. 22893 del 20 maggio 1931 e n. 36273 
del 20 aprile 1932, dichiara che Ǐ nullo per la inesistenza 
del destinatario l'avviso di accertamento 
intestato a persona defunta n, e poi ancora che � � 
radicalmente nullo l'accertamento intestato a persona 
defunta, ancorch� l'avviso sia stato dal messo 
consegnato ad uno o a tutti gli eredi�; e nella decisione 
n. 86539 del 20 novembre 1956 dichiara �canone 
fondamentale di diritto tributario che l'accertamento 
di un tributo pu� essere fatto soltanto 
contro un soggetto dotato sia di capacit� giuridica 
che di capacit� tributaria n, ed � �chiaro che una 
persona defunta manca di person?ilit� giuridica, di 
capacit� giuridica e di capacit� tributaria, e non 
pu� quindi essere intestataria di un accertamento 
tributario ii. 

In detta ultima decisione, puntualizzando la. 
fattispecie sottopostale ad esame, la Commissione 
centrale rileva che nella specie, ignorandosi dall'ufficio 
l'avvenuta morte del contribuente, l'accertamento 
fu fatto nei confronti di costui ed a 
lui intestato il relativo avviso: �stando cosi le cose, 
deve necessariamente ritenersi che l'accertamento 
di che trattasi sia radicalmente nullo �. Ma la stessa 
Commissione poi precisa che <e diversamente starebbero 
le cose, se l'avviso di accertamento fosse 
stato intestato genericamente agli eredi del contribuente 
defunto non nominativamente indicati, 
e l'unico erede avesse proposto reclamo impugnando 
nel merito l'accertamento senza eccepire la nullit� 
ii: fattispecie questa presa in es�me dalla Cassazione 
nella sentenza 10 febbraio-30 marzo 1943 

(in causa Tag1iavia c. Ministero Finanze), col risul 
tato di ritenere che si trattasse di nullit� sanabile 
e sanata, il che invece non ricorre nel caso in esame 
in cui l'accertamento fu fatto in confronto di un 
Tizio, come se questi fosse vivo, e senza quindi fare 
nell'avviso di accertamento alcun accenno agli 
eredi. 

Vanno poi in merito citate altre due decisioni 
della Cassazione, n. 1229 e n. 1271 in date 11 e 
12 aprile 1938 (Finanze c. Lanzone, in <e Foro It. n, 
1938, I, 1240, con annotazione di INGROSSO: JJ!orte 
del contribuente e validit�, dell'accertamento, e in 
cc Giur. It. n, 1938, I, 1, 1011, con annotazione di 
PUGLIESE: Natura ed efficacia dell'avviso d'accertamento 
nel nostro diritto tributario), che dichiarano 
nullo l'avviso di accertamento tributario intestato 
a persona defunta, ma che dicono anche tale nullit� 
sanata e non pi� deducibile nel corso ulteriore 
del procedimento, �se l'erede, cui l'avviso sia pervenuto 
per notificazione fattane al suo domicilio, 

reclama alla Commissione di prima istanza, assumendo 
la qualit� ereditaria e difendendosi nel merito ii. 


Per la Cassazione � . principio generale che 
l'acertamento tributario deve essere rivolto ad un 
determinato soggetto avente capacit� tributaria, 
e cio� dotato di personalit� e d.1 capacit�"giuridica; 
ed � per essa allora evidente che la persona defunta, 
non potendo essere soggetto tributario, non pu� 
nemmeno essere intestataria di un accertamento, 
�donde la conseguenza che l'avviso di primo accertamento 
o di rettifica alla dichiarazione del contribuente, 
intestati allo stesso quando gi� sia defunto, 
debbano considerarsi nulli per mancanza 
appunto del soggetto idoneo alla imposizione ii. 


Ma la. nullit� di cui innanzi non � assolutamente 
insanabile, perch�, sempre al dire della Cassazione, 
(( non trattasi di un atto giurisdizionale, in cui la 
osservanza della forma costituisca una esigenza 
inderogabile, ma di un atto dell'amministrazione 
attiva, nel quale la forma � normalmente assorbita 
dal contenuto sostanziale della manifestazione di 
volont� dell'ente pubblico�. Nel caso di specie era 
pacifico che il resistente fosse l'unico erede del con


. tribuente, e cio� il continuatore della personalit� 
giuridica dello stesso e il titolare per diritto di successione 
delle obbligazioni patrimoniali di lui; ed 
era provato che l'erede aveva reclamato alla Commissione 
di primo grado esclusivamente per la estimazione 
e dichiarando di assumere la qualit� ereditaria
� e di aver ricevuto l'avviso di rettifica. Per 
attuare una piena rispondenza tra sostanza e forma, 
si sarebbe dovuto intestare all'erede l'avviso di 
rettifica. Ma la inosservanza di questo adempimento 
non ha riguardato la. sostanza del rapporto 

-e non lo. poteva, perch� il nuovo rapporto si 
era costituito per virt� di legge -bens� la forma 
dell'atto; e senza alcuna conseguenza, giacch� l'atto 
ha raggiunto il suo effetto, tanto che l'erede ha 
reclamato e si � difeso nel merito, e senza alcun 
interesse ad eccepire la nullit�, perch� questa non 
aveva determinato alcun diritto quesito. E qui 
torna applicabile il principio di diritto comune, 
� che le eccezioni formali non sono pi� ammissibili 
quando risulta che il vero obbligato ha ricevuto 
la notificazione, sia pure� irregolare, e si � opposta nei 
modi di legge contro la pretesa di cui dovrebbe 
rispondere; nonch� l'altro principio contenuto nell'art. 
190 C. p. c. per cui la comparizione o la opposizione 
formale alla' pretesa sana tutte le nullit� 

come tali e restano salvi solamente i diritti che 
non si sarebbero acquisiti se la pretesa fosse stata 
dedotta mediante un atto valido, come la decadenza, 
1a prescrizione, il giudicato e simili�. In con-. 
elusione -osserva la Corte Suprema -�l'avviso� 
di rettifica al nome di persona defunta � nullo; ma 
se l'erede, cui l'avviso � pervenuto per notifica al 
suo domicilio, reclama alla Commissione di prima 
istanza, assumendo la qualit� ereditaria e difendendosi 
nel merito, la nullit� della rettifica � sanata, 
e l'erede non pu� pi� dedurre la nullit� stessa 
nel corso ulteriore del procedimento >>. 

E, cosi risoltasi la questione, nella sentenza 

n. 1229 viene detto che le considerazioni adottate 
<e esimono nel caso concreto da ogni indagine sulla 
interpretazione e la portata dell'art. 42 del R. D. L. 
n. 1639 del 1936, che disciplina la notifica degli 

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atti successivi alla morte del contribuente )) mentre 
invece un pi� lungo ragionamento viene all'art. 42 

dedicato dalla sentenza n. 1271, ove � detto che 
<e quella disposizione afferma il principio generale 
e per altro non contestato che, dopo la morte del 
contribuente, gli atti debbono di regola essere notificati 
agli eredi. E disciplina poi il modo di mettere 
l'amministrazione in grado di conoscere gli eredi 
del contribuente che abbia presentato una dichiarazione 
o ricorso o in confronto del quale sia stata 
iniziata una procedura di accertamento o di rettifica, 
facendo loro obbligo di comunicare le proprie 
generalit� e il recapito per il proseguimento degli 
atti nei loro confronti; e d� le norme per il caso in 
cui gli eredi non si uniformino a tale disposizione, 
soggiungendo come unica sanzione che in questa 
ipotesi gli atti intestati al contribuente defunto 
possono essere notificati anche ad uno solo degli 
eredi, se per� entro sei mesi .dalla morte sia stata 
eseguita una notifica collettiva agli eredi nell'ultimo 
domicilio del contribuente. Il che significa 
che ove concorrano questi requisiti, le notificazioni 
debbono farsi a tutti gli eredi, ancorch� costoro 
non abbiano adempiuto all'obbligo di far conoscere 
le proprie generalit�. Ma non � prevista n� 
disciplinata la possibilit� di una sanatoria da parte 
degli eredi agli avvisi e alle notificazioni irregolari, 
perch� evidentemente tali sanatorie sono regolate 
dai principi generali del diritto JJ. 

Per quanto � stato detto fin qui non pu�� allora 
dirsi pacifica la interpretazione della disposizione 
di cui all'art. 42 che �, in effetti, logica fino ad un 
certo punto, in quanto impone agli eredi l'obbligo 
di fare denunzia delle loro generalit� e dei loro 
recapiti, ma poi sostanzialmente quasi non commina 
sanzioni per la inottemperanza a quell'obbligo, 
in quanto, vi sia o non vi sia stata quella 
denunzia, l'ufficio pu� continuare, senza plausibile 
giustificazione, a fare intestazione degli atti al contribuente 
defunto, ma deve sempre notificarli a 
tutti gli eredi, dei quali venga a conoscenza in base 
alla denunzia o con accertamento diretto; e l� ove 
alla denunzia dagli eredi non si addivenga, l'ufficio 
pu� soltanto fare notifica degli atti ad uno solo 
degli eredi, anzich� a tutti, se per� nei sei mesi' 
dalla morte del contribuente abbia fatto agli eredi 
una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente 
stesso. 

Migliore sistematica viene data al problema dal 
nuovo T. U. delle leggi sulle impQste dirette, approvato 
con D. P. 29 gennaio 1958, n. 645, e che va 
in applicazione dal 10 gennaio 1960 (art. 277). A 
decorrere da detta data l'art. 42 in esame � abrogato 
(art. 288), e sostituito dall'art. 16 ove � detto 

che �gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie del soggetto)); -che �tutti i termini 
pendenti alla data della morte del soggetto, compresi 
il termine per la presentazione della dichiarazione 
ed il termine per ricorrere contro l'accertamento, 
sono prorogat� di sei mesi in favore degli 
eredi)); che �gli eredi del soggetto che abbia presentato 
una dichiarazione od un ricorso o in confronto 
del quale sia stata iniziata una procedura 
di accertamento o di rettifica hanno l'obbligo di 
comunicare all'ufficio le loro generalit�. In mancanza 
di tale comunicazione, fino a sei mesi dalla 
morte del contribuente, gli atti intestati allo stesso 
sono efficaci nei confronti degli eredi, anche se notificati 
ad uno solo di essi ovvero collettivamente ed 
impersonalmente nell'ultimo domicilio fiscale del 
defunto)). 

� quindi ora legislativamente sancito, quale 
principio generale, quello della responsabilit� solidale 
degli eredi nelle obbligazioni tributarie del 
de o�ius. Naturalmente, e ci� anche in ottemperanza 
a quanto � disposto nell'art. 8 del T. U., gli 
atti relativi al rapporto tributario, nel quale in 

� luogo del contribuente subentrano gli eredi, dovranno 
essere intestati non pi� al contribuente 
deceduto, ma alla persona degli eredi, con la conseguente 
nullit� di quegli atti se comunque dall'ufficio 
ne venga fatta intestazione al contribuente 
deceduto. E perch� la intestazione e conseguente 
notifica degli atti, in un rapporto gi� instaurato 
-per avvenuta presentazione di dichiarazione o 
di ricorso ovvero per avvenuto inizio di una procedura 
di accertamento o di rettifica -con un 
contribuente poi deceduto, possa essere fatta dall'ufficio 
agli eredi, la legge fa obbligo ai detti eredi, 
proprio per facilitare il lavoro dell'ufficio, di dare 
comunicazione delle loro generalit�. La sanzione 
per la inottemperanza a quest'obbligo � quella 
della efficacia nei confronti degli eredi degli atti 
che, fino a sei mesi dalla morte del contribuente, 
continuino ad essere intestati al contribuente deceduto 
e non pi� soggetto passivo del rapporto tributario, 
<e anche se notificati ad uno solo di essi 
ovvero collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo 
domicilio fiscale del defunto JJ. E la eccezione 
trova ovvia giustifica nella esigenza che ha 
l'ufficio di essere messo in condizione di continuare 
a svolgere la procedura di accertamento senza inutili 
remore. 
La disposizione dell'art. 42 del R. D. L. n. 1639 
del 1936, cosi modificata e sostituita, acquista ora 
logico significato ed elimina le inevitabili incertezze 
cui aveva dato luogo, e che lo sforzo degli interpreti 
non era purtroppo riuscito ad evitare. 

GIUSEPPE�AZZARITI 

AVVOCATO DELLO STATO 


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NOTE DI DOTTRINA 


Annuario legale delle S~ciet� per azioni. A cura 
della � Associazione delle Societ� Italiane per 
azioni�. 

� una relazione periodica della giurisprudenza 
e dottrina in materia di societ� (sopratutto azionarie), 
sia per quanto riflette il diritto societaiio 
vero e proprio sia per quanto attiene al diritto 
tributario delle Societ�. 

La relazione � redatta con la massima cura e, 
quasi sempre con obiettivit�. 

Per quanto attiene alla parte che pi� ci interessa 
e cio� quella tributaria la consultazione del volumetto 
pu� considerarsi veramente preziosa, se non 
addirittura indispensabile, al fine di conoscere gli 
orientamenti e la evoluzione della giurisprudenza, 
particolarmente di quella della Commissione centrale 
delle Imposte. 

Scendendo a notazioni particolari, richiamiamo 
l'attenzione su la questione della tassabilit� in R.M. 
del valore di avviamento nel caso di trasformazione 
di societ� di capitali in societ� di persona, 
tesi sostenuta dalla Finanza ed avversata dall'Associazione. 
Si rileva, a questo proposito, che � in 
corso di esame al Parlamento un disegno di legge 
il quale dovrebbe risolvere la"'controversia in senso 
favorevole (sia pure per un �tempo limitato) alla 
tesi dell'Associazione (pag. 258). 

Interessantissima la trattazione relativa (pagina 
312 e segg.) alla identificazione delle persone 
alle quali spetta di firmare la dichiarazione dei 
redditi della so.ciet�, assumendone. le relative responsabilit� 
civili e penali. 

A pag. 389, n. 42, si accenna alla questione della 
natura giuridica del concordato tributario, in ordine 
alla quale anche la Commissione centrale ha ormai 
aderito alla tesi della Corte di Cassazione, sempre 
sostenuta dall'Avvocatura, secondo la quale il concordato 
non ha natura bilaterale e convenzionale 
ma tinilaterale e di atto amministrativo. 

Per quanto riguarda la materia della imposta 
di registro, l'esame della giurisprudenza concerne 
sopratutto le pron�ncie della Commissione centrale. 
Perci�, questa parte del volume (pagg. 447 
e segg.) pu� rappresentare una importante integrazione 
della nostra Relazione. 

Una stranezza che riteniamo di dover rilevare 
� l'accenno contenuto a pag. 562 al fatto che organi 
periferici dell'Amministrazione dei. LL. PP. sarebero 
in stato di ribellione nei confronti di una circolare 
della Presidenza del Consiglio .dei Ministri 
che invita le Amministrazioni ad ottemperare, in 
tema di revisione�di prezzi al noto parere dell'Av


vocatura secondo il quale il contributo da ordinario 
contro la disoccupazione (legge 25 luglio .1952, 

n. 949) � da considerare un vero e proprio tributo 
con la conseguenza che non pu� essere calcolato 
come aumento di prezzo ai fini revisionali. 
A rendere pi� pregevole il volumetto contribuisce 
l'impaginazione e il formato che ne facilitano notevolmente 
la consultazione rapida. 

BREVI SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 

Segnaliamo qui di seguito alcuni articoli e studi 
recentemente comparsi su riviste giuridiche, la cui 
conoscenza si appalesa opportuna, se non indispensabile: 


1o Dal � Foro Italiano �, 1959: 

A. Cmcco: Appunto .sullo jus superveniens (I, 83). 
G. SANTUCCI: Responsabilit� per danni da reato 
ed intervento dell'ente pubblico nel processo penale 
(II, 10). -Si tratta di una nota sulla natura giuridica 
della responsabilit� della Pubblica Amminstrazione 
per fatto illecito del dipendente, problema 
che in questi ultimi tempi � �stato oggetto di numerose 
e non sempre chiare trattazioni. 

V. R. CASULLI: Considerazioni sulle promozioni del 
personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana 
(III, 76). 
U. FRAGOLA: I problemi successivi alla rimozione 
della sospensione dell'atto amministrativo (III, 92). 
20 Dalla � Giurisprudenza Italiana �, 1959. 

F. BRIGNOLA: Sui presupposti della giurisdizione 
della Oorte dei conti in materia di responsabilit� amministrativa 
dei dipendenti pubblici (I. 1, 63). Si 
tratta di questione particolarmente interessante 
per quei casi di azione di rivalsa contro conducenti, 
specialmente militari, responsabili di danni 
derivanti dalla circolazione di autoveicoli della 
Amministrazione. 
E. GuICCIARDI: Indennizzo pei: i beni t'an'isini e 
competenza giurisdizionale (III, 7). -Nota adesiva 
alla giurisprudenza costante secondo la quale le 
pretese per indennizzi di beni perduti in forza del 
Trattato di pace e dei Trattati CQnnessi sono fondate 
su interessi legittimi. 

-46 


R. VEcomoNE: Resistenza elastica dell'arbitrato 
previsto dal Capitolato Generale per gli appalti delle 
00. PP. (I, 1, 401). 
C. MAGNANI: Sulla giurisdizione per la imp�ugnativa 
delle decisioni ministeriali nelle controversie 
doganali (I, 1, 531). -.Ampia e documentata nota 
che conclude con l'affermazione della competenza 
del Consiglio di Stato, anche dopo la sentenza della 
Corte Costituzionale che ha negato il carattere 
giutisdizionaJe alle decisioni del Ministro. 
30 Dal .�Foro Padano n, 1959: 

.A.. WEILLER: Sulla prescrizione della pena pecuniaria 
comminata al trasgressore di norme valutarie 

(I, 207). 

E. CANNADA BARTOLI: Sull'indennit� dovuta ai 
cittadini italiani, in base alla legge 24 novembre 1948, �� 
n. 1493, per danni causati dal sequestro e dalla divulgazione 
di ritrovati tecnici (I, 565). -L'.A. � decisamente 
contrario alla giurisprudenza costante della 
Corte Suprema e del Consiglio di Stato che hanno 
riconosciuto il carattere di interesse legittimo alla 
pretesa relativa all'indennizzo per beni perduti 
all'estero in base al Trattato di Pace o in base ai 
Trattati connessi. 
40 Dalla cc Rivista trimestrale di Diritto Pubblico n, 
1959: 

.A. SANDULLI: Natura, funzione ed effetti delle 
pronunce della Corte Costituzionale sulla legittimitx 
delle leggi (pag. 23). -La indispensabile profonda 
conoscenza di questo studio � facilitata dalla lucidit� 
dell'esposizione e dalla importanza dei problemi 
in esso trattati. 

5� Da � Giurisprudenza Costituzionale n, 1959: 

C. ESPOSITO: Controllo di costituzionalit� di leggi 
abrogate (pag. 24). 
G. CRISCI: I contratti stipulati con la Pubblica 
Amministrazione e l'art. 1341 O.O. �.Acque Bonifiche 
e Costruzioni n 1958, 455, e segg. 
Nel precedente numero di questa Rassegna 
(pag. 4) abbiamo recensito lo studio del Crisci 
in ordine all'argomento sopra indicato, e abbiamo. 
riprodotto letteralmente, commentandole, le frasi 
usate dall'Autore per� contestare l'argomento fondamentale 
adottato dalla Corte Suprema di Cassazione 
per-escludere l'applicabilit� dell'art. 1341 

O.C. ai contratti stipulati con la Pubblica .Amministrazione, 
specie se statale. 
In relazione alla nostra recensione il Crisci ci 
ha fatto pervenire le seguenti precisazioni: 
�Mi riferisco alla recensione che codesta Rassegna 
ha dedicato al mio articolo cc I contratti stipulati 

con la Pubblica .Amministrazione e l'art. 1341 

e.o. n, pubblicato nel fascicolo settembre-ottobre 
1958 della Rivista cc .Acque ;Bonifiche costruzioni n. 
Non intendo discutere, in questa sede, le argomentazioni 
svolte nella re.censione, ..n� il suo tono 
polemico, tono non giustificato -mi sembra -'


da uno scritto su argomento di carattere generale 
quale quello da me trattato. 
Ritengo solo doveroso richiamare l'attenzione 
degli organi responsabili della Rassegna su alcuni 

i Iapprezzamenti che incidono sulla mia persona 
in relazione, prevalentemente, alle funzioni da 
me esercitate, e che si basano su una interpretazione 
del mio pensiero che appare in netto contrasto 
con il contenuto obbiettivo dell'articolo, 
nonch� -aggiungo -con le mie intenzioni. 

Si afferma nella recensione: 1) che io abbia usato 
espressioni inopportune e un linguaggio non consono 
agli scritti giuridici nel denunciare l'istinto di 
sopraffazione dei funzionari e la sistematica deviazione 
dell'Amministrazione dai principii di imparzialit� 
e di giustizia; 2) che io mi sia in ci� richiamato 
proprio alla esperienza da me acquisita nel


.l'esercizio di alte funzioni svolte nel campo della 
giustizia amministrativa. 

Quanto al primo punto, � evidente che l'accenno 
da me fatto alla possibilit� di deviazioni dell'azione 
amministrativa e alla eventualit� ipotetica del 
verificarsi di arbitrii <<che sfuggano ai controlli 
interni di merito � (accenno reso necessario dalla 
natura delle argomentazioni che intendevo confutare), 
non pu� essere generalizzato sino ad includere 
una indiscriminata denuncia dei sistematici 
eccessi della Pubblica .Amministrazione e dei suoi 
funzionari. Tanto pi� che il gi� chiaro significato 
delle espressioni in esame era� ribadito nel periodo 
immediatamente successivo (col. I, pag. 457, 
sub. b), in cui la natura patologica dell'eccesso 
di potere amministrativo � sottolineata dalla frase: 
cc A parte le prospettate ipotesi di carattere anormale �. 

Quanto al secondo punto, -che � il pi� grave in 
nessuna parte del mio articolo esiste il bench� 
minimo elemento che, discostandosi dai dati noti 
a chiunque abbia comuni nozioni di diritto amministrativo 
possa implicare un riferimento alla specifica 
esperienza acquisita nell'esercizio delle mie 
funzioni di magistrato amministrativo. 

Dovendo pertanto ritenere che il significato 
attribuito ai richiamati passi del mio articolo sia 
dovuto ad uno spiacevole equivoco penso che 

codesta Rassegna non abbia difficolt� a darne 
cortesemente atto n. 

Siamo lieti di pubblicare le precisazioni del dott. 
Crisci che chiariscono, senza possibilit� di ulteriori 
dubbi, la portata di alcune espressioni contenute nel 
suo studio che potevano offrire il campo ad interpretare 
in senso generale rilievi aventi solo contenuto 
particolare. 

. I 


WIWPJW~~~Amtii?~d?AitiPAWlMiVAM?~ 



MASSIMARIO DI GIURIS�PRUDENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONA.LE 


<ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE) 

Art. 2 

1) LAVORO -COLLOCAMENTO OJ3BLIGATORIO � 
ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI (Legge 29 apri


. le 1949, n. 264 e legge 19 geIUlaio 1955, n. 25). (Sentenza 
n. 30 dell'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: 
Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme delle leggi 29 aprile 1949, 

n. 264, 19 gennaio 1955, n. 25 (concernente l'assunzione 
degli apprendisti) e l'art. 2 della Costituzione. 
2) IMPOSTE E TASSE� LEGGI TRiBUTARIE -RETROATTIVITA 
(Legge 27 marzo 1954, n. 68). (Sentenza 
n. 81 del 30 dicembre 1958 -Pres:: Azzariti; Rel.: 
Battaglini). � 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme della legge 27 marzo 
1954, n. 68 e l'art. 2 della Costituzione. 

Art. 3 

1) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO� 
ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI (Legge 29 apri.
le 1949, n. 264 e 19 gennaio 1955, n. 25). (Sentenza 

n. 30 de11'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Petrocelli). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme delle leggi 29 aprile 
1949, n. 264, 19 gennaio 1955, n. 25 e l'art. 3 della 
Costituzione. 

2) CONTRATTI AGRARI -CONTRATTI DI AFFITTO 
DI FONDI RUSTICI -CANONI DEI FONDI RUSTICI 
IN CANAPA -RIDUZIONE (Legge 20 dicembre 
1956, n. 1422 e legge 9 luglio 1957, n. 601). (Sentenza 
n. 53 del 14 luglio 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: 
Cassandro). 

La legge 20 dicembre 1956, n. 1422 che stabilisce 
riduzioni dei canoni di affitto in canapa dei fondi 
rustici nelle province della Campania � costituzionalmente 
illegittima per contrasto con l'art. 3 della 
Costituzione. 

Art. 4 

1) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ASSUNZIO,
NE DEGLI APPRENDISTI (Legge 29 aprile 
1949, n. 264 e legge 19 gennaio 1955, n. 25). (Sentenza 

n. 30 de11'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Petrocelli). 
Non sussiste cont:rasto determinante illegittimit� 
costituzional� tra le norme delle leggi 29 aprile 
1949, n. 264, 19 gennaio 1955, n. 25 e l'art. 4 della 
Costituzione. 

Art. 7 -Art. 8 

1) LIBERTA RELIGIOSA � RELIGIONE DI STATO 
(Art. 724, lo comma, C. P.). (Sentenza n. 79 del 30 dicembre 
1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Petrocelli), 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
. costituzionale tr~ l'art. 724, 10 comma, c. p. e gli 
artt. 7 e 8 della Costituzione. 

Art. 8 

1) LIBERTA RELIGIOSA-CONFESSIONI RELIGIO� 
SE DIVERSE 1>..i..LA CATTOLICA -APERTURA DI 
TEMPI! O ORATORI (Legge 24 giugno 1929, n. 1159; 

R. D. 28 febbraio 1930, n. 289). (Sentenza n. 59 del 
25 novembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Petrocelli). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 3 della legge 24 giugno 1929, 

n. 1159 e l'art. 8 della Costituzione. 
Gli artt. 1 e 2 del R. D.. 28 febbraio 1930, n. 289, 
regolanti l'apertura di tempii e oratori, sono costituzionalmente 
illegittimi per contrasto con gli articoli 
8 e 19 della Costituzione. 

Art. 16 

1) LAVORO � COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. 
ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI (Legge 29 aprile 
1949, n. 264 e legge 19 gennaio 1955, n. 25). (Sentenza 
n. 30 dell'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: 
Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le �norme delle leggi 29 aprile 
1949, n. 264, 19 g�nnaio 1955, n. 25 e l'art. 16 della 
Costituzione. 



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. I 


: ]Art. 19 

. ' i . 

\' 

1) LIBERT� RELIGIOSA -CONFESSIONI RELIGIOSE 
DIV~RSE DALLA CATTOLICA -APER� 
TU.fVl DI. TE~PII E ORATORI (R..D. 28 febbraio 
1930, 'n. 289): (Sentenza n. 59 del 25 novembre 
1958 -Pres.: Azzari.ti; Rei.: Petrocelli). 

Gli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, 
regolanti l'apertura di tempii e oratori, sono costituzionalmente 
illegittimi per contrasto con gli articoli 
8 e 19 della Costituzione. � 

Art. 21 

' 

1) LIBERT� DI PENSIERO -APOLOGIA_DEL FASCISMO 
(Art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645). (Sentenza 
n. 74 del 6 dicembre 1958 -Pres.: Azzar.ii;i; 
Rel.: Cappi). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra la norma contenuta nell'art. 5 
della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento 
alle norme contenute nella XII della disposizioni 
transitorie e finali e l'art. 21, 1� comma, della Costituzione. 


Art. 23 

1) IMPOSTE E TASSE -LEGGI TRIBUTARIE -RETROATTIVIT� 
(Legge 27 marzo 1954, n. 68). (Sen. 
tenza n. 81 del 30 dicembre 1958 -Pres.: Azzariti; 

Rei.: Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
. costituzionale tra le norme della legge 27 marzo 
1954, n. 68 e l'art. 23 della Costituzione. 

Art. 33 

1). LIBERT� D'INSEGNAMENTO -ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE PRIVATA -AUTORIZZAZIONE 
(Artt. 3 e 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 86). (Sentenza 
n. 36.del 19 giugno 1958 -Pres.: Azzariti; .Rel.: 
Sandulli). 

Gli artt. 3 e 4 (comma 10, 20 e 30) della legge 
19 gennaio 1942, n. 86 (che prevedono il divieto 
dell'apertura di Istituti non autorizzati e le misure 
amministrative e penali da adottare nel caso di 
attivazione di Istituti non autorizzati) sono costituzionalmente 
illegittimi per contrasto con l'art. 33 
della Costituzione. 

Art. 38 

1) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRICOLI 

(D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 
17 maggio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 dicembre 
1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Cosatti). 
Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori 
agricoli, contenute _nel D. L. C. P. S. 16 settembre 
1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 
1952, n, 621 sono costituzionalmente illegittime 
perch� in contrasto con l'art. 38 della Costituzione. 

48


Art. 40 

1) SCIOPERO : IiIRITTO DI-SCIOPERO (art. 333 del 
Codice Penale). (Sentenza n. 4.6 del 2 luglio 1958. 
Pres.: Azzariti; Rei.: Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 333 del C. p. e l'art. 40 
della Costituzione. 

.A.rtt. 40-41 

2) SERRATA -ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE 
O COMMERCI (Artt. 504-506 C. P.). (Sentenza n. 47 
del 2 luglio 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Gabrieli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme contenute negli articoli 
504-506 C. p., che disciplinano � fa serrata di 
esercenti di piccole industrie o commerci, e gli 
artt. 40 e 41 della Costituzione. 

Art. 41 

1) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRICOLI 

(D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 
17 maggio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 dicembre 
1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Cosatti). 
Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori 
agricoli, contenute nel D. L. C. P. S. 16 settembre 
1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 

� 1952, n. 621, sono costituzionalmente illegittime 
perch� in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. 


Art. 42 

1) ACQUE PUBBLICHE -CORRISPONSIONE DI CA� 
NONE PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA (Art: 7, 
40 comma, R. D. L. 25 febbraio 1924, n. 456). (Sentenza 
n. 26 dell'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel:. 
Papaldo). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 7, 4� comma, del R. D. L. 
25 febbraio 1924, n. 456 e l'art, 42, 3� comma, d�lla 
Costituzione. 

2) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRICOLI 

(D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 
17 maggio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 dicembre 
1958 -Pres.: Azzariti; Re!.: Cosatti). 
Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori 
agricoli, contenute nel D. L. C. P. S.-,16--settembre 
194 7, n. 929, ratificato c9n legge 17 maggio 
1952, n. 621 sono costituzipnalmente illegittim,
e perch� in contrasto con l'art. 42 della 
Costituzione. 



----=--i 


-~


8) PROPRI$T� PRIVATA� TRASFERIMENTI NON 
REGISTRATI (Art. 2, Io comma, R. D. L. 27 settem� 
bre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicem� 
bre 1941, n. 1470, e art. 1 legge 26 gennaio 1952, 

n. 291. (Sentenza n. 4 del 27 gennaio 1959 -:-Pres.: 
P.:irassi; Rel.: Castelli Avolio). 
�Non, sussiste contrasto det.erminante illegittimi~� 
costituzionale tra l'art. 2, 1� comma, del R. D. L. 
27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 
29 dicembre 1941, n. 1470, l'al't. 1 della legge 

� 26 gennaio 1952, n. 29 e l'art. 42 della Costituzione. 

I 

.Art. 44 

I 

1) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRiCOLI 1 

(D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 
17 gennaio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 di-11 
cembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rel. Cosatti). 
Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori 
agricoli, contenute nel D. L. C. P. S. 16 settembre 
1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 
1952, n. 621, sono costituzionalmente illegittime 
perch� in contrasto con l'art. 44 della Costituzione. 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE -Assegnazione di beni, 
gi� appartenenti allo Stato, alle Regwhi -Contro� 
versie -Competenza esclusiva della Corte Costitu� 
zionale. (Corte Cosvituzionale, Sent. n. 31, del 18 maggio 
1959 -Pres. Azzariti. Rel: Cassandro -Presidente 
del Consiglio -Regione Siciliana). 

Liatto della Regione (o dello Stato) concernente 

un bene, della cui appartenenza si discuta, pu� 

costituire un atto d'invasione della sfera di com


petenza costituzionale dello Stato (o della Regione), 

che, in quanto tale, � idoneo a dar luogo a un con


flitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 39 legge 

11 marzi;> 1953, n. 87. � 

La competenza della Corte a giudicare dell'a


partenenza di un bene allo Stato o alla Regione, 

come presupposto del legittimo esercizio delle po


test� amministrative relative a quei beni, ricom


prende, com'� ovvio, anche quella di stabilire, qua


lora se ne dubiti, il momento in cui il passaggio 

del bene dallo Stato alla Regione ha avuto luogo. 
La cessazione dell'indisponibilit� di un bene, 
destinato a un fine o a 1].n servizio pubblico, presuppone 
una manifestazione di volont� dell'Aro. 
ministrazione, alla cui base � un giudizio sulla ido


neit� del bene a perseguire i fini, alla cui soddisfa


zione era stato destinato. 

Il momento, in cui � avvenuto il passaggio dei 

beni dallo Stato alla Regione, � quello dell'entrata 

in vigore dello Statuto e, pertanto, occorre far rife


rimento alla condizione giuridica del b"ene in quel 

momento per accertare se esso sia� stato o meno 

trasferito alla Regione. 

Con questa sentenza, la. Corte Costituzionale, aooo


gliendo integralmente le tesi sastenute dall'Avvooa


tura ha affermato ohe la oontroversia sulla spettanza 

del potere di disporre dei beni situati nella Regione, 

appartenenti, all'atto dell'entrata in vigore dello Sta


tuto Speoiale, allo Stato integra un oonfiitto di attri


buzione, la � disponibilit� � o << appartenenza � del 

bene all'uno o all'altro ente dovendosi <Jonsiderare 

mero presupposto del legittimo eseroizio di questa 

potest�. Molto opportunamente la Corte ha posto in 

luoe ohe in questo genere di oontroversie. non pu� par


larsi di << disponibilit� � oome sinonimo di << pro


priet� � del bene; ma piuttosto di assegnazione alla 

Regione di beni o oategorie di beni dello Stato, in 

base alle norme oontenute negli artt. 32 e 33 S.S.Si., 

fatta in relazione alle funzioni pubbliohe attribuite 

alla Regione, per oui ogni questione relativa non pu� 

essere risolta se non oon riferimento alle rispettive 

sfere di oompetenza. 

Riteniamo, oonseguentemente, oome, d'altronde, 

avevamo gi� sostenuto (in questa <<Rassegna �, 1957, 

p. 188), ohe debba in ogni oaso esoludersi la giurisdizione 
dell'autorit� giudiziaria e oi� anohe quando si 
tratti di ben�i del patrimonio disponibile (in senso 
pa.rzialmente difforme si veda il MAZZELLA, in questa 
<<Rassegna �, 1958, p. 82). La oontroversia, infatti, 
ha sempre oome oggetto immediato e diretto la spettanza, 
allo Stato o alla Regione, del potere di eseroitare 
una potest� amministrativa in relazione al bene 
e deve essere risolta ponendo oome premessa maggiore 
del sillogismo una norma oostituzionale attributiva 
di oompetenza. 

Nel merito la Corte ha esoluso ohe l'immobile, il 
quale, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, 
era tuttora giuridioamente destinato a un servizio di 
oarattere nazionale, fosse passato alla Regione, affermando 
l'assoluta irrilevanza, ai fini del passaggio 
di beni dallo Stato alla Regione, di atti �di dismis. 
sione o, oomunque, di fatti suooessivi alla data di 
entrata in vigore dello Statuto. 

G. G. 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Giovent� Italiana 
-Commissario -Autorit� cui spetta la nomina. (Corte 
di Cass., Sez. III, Sent. n. 117/59 -Pres.: Lombardo; 
Est.: Giansiracusa; P. M.: Mazza (conf.) -
Nurchi c. Commissariato Naz. G. I.). 

La nomina del Commissario Nazionale della Giovent� 
Italiana (G. I.), cui sono attribuiti ampi poteri 
di rappresentanza e di azione per provvedere 
alla conservazione del patrimonio dell'ente sino a 
quando non siano individuati e ripartiti i compiti 
e le attivit� deferiti dal R. D. L. 2 agosto 1943, 

n. 704 ai Ministeri della Difesa e della Pubblica 
Istruzione, spetta, sino a quando non si verifichi 
tale evento, al Presidente del Oonsiglio dei Ministri. 
Riportiamo la parte di motivazione ohe si riferisoe 
alla massima e ohe fa, oon sorupolo di dooumentazione 
e oon ohiarezza di argomenti, il punto sulla 
situazione giuridioa della Gioventu Italiana. 

Il ricorrente, premesso che il R. D. L. 2 agosto 
1943, n. 704, defer� i compiti della G. I. L. al 
Ministero della Difesa e a quello della P. I. a seconda 
delle rispettive competenze, sostiene che, 
ammessa la sopravvivenza della G. I. L. sotto il 
mutato nome di Giovent� Italiana, tale ente deve 
considerarsi soggetto al controllo dei predetti Dicasteri, 
ai quali spettava la nomina dei Oommissari 
che si sono succeduti nella gestione straordinaria, 
mentre invece tale nomina fu disposta con 
decreto del Presidente del Oonsiglio dei Ministri. 

Pertanto irricevibile era la domanda proposta da 
un soggetto non regolarmente investito della carica 
e non legittimato quindi a promuovere il giudizio. 

Oppone la difesa del resistente che la pretesa 
mancanza di capacit� del Oommissario ad assumere 
nel giudizio la rappresentanza dell'Ente~ avrebbe 
dovuto essere ritualmente rilevata nei giudizi di 
merito per poter essere denuncifl,ta ora in Cassazione. 
Senonch�, quando l'atto amministrativo 
concerne la nomina ad una carica. determinata la 



-51


quale abiliti il soggetto a stare in giudizio in rappresentanza 
dell'Ente, la relativa eccezione pu� 
essere proposta anche per la prima volta in Cassazione 
perch� la legittimazione delle parti al 
processo attiene alla costituzione del rapporto processuale 
e quindi alla legittimit� del contraddittorio, 
costituendone il presupposto essenziale. 

L'eccezione � comunque priva di fondamento 
e� ci� argomentasi dalle vicissitudini legislative 
tratteggiate nella impugnata sentenza, che avendo 
accertato la regolarit� della nomina, statu� affermativamente, 
per implicito, circa la questione della 
legittimazione, onde non sussiste nemmeno il dedotto 
vizio di omessa pronuncia su questo punto. 

Col R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704, fu soppresso 
� il P. N. F. sotto la cui egida era stata posta la 

G. I. L.; lo scioglimento non fu esteso a questa, 
perch� sebbene politicizzata come ogni istituzione 
del regime, la G. I. L. non era un'organizzazione 
propriamente di partito, bens� una persona giuridica 
di diritto pubblico (art. 7 R. D. L. n. 1839, 
del 27 agosto 1933) distinta dallo Stato, con patrimonio 
separato, onde attuare in piena autonomia 
compiti volti ad integrare talune :finalit� organizzative 
proprie dello Stato moderno. 
Non essendo la G. I. L. da cui deriva l'attuale 

G. I. organo del disciolto partito, � manifestarmente 
infondata, come apparve ai giudici di merito, la 
eccezione dedotta nella precorsa fase e che riecheggia 
in questa sede circa un preteso contrasto fra 
il D. L. 2 agosto 1943, n. 704, e la norma transitoria, 
XII della Costituzione che vieta la riorganizzazione 
sotto qualsiasi forma del disciolto partito 
fascista, giacch� non � ravvisabile alcuna :finalit� 
di partito negli scopi culturali, educativi e di addestramento 
ginnico che la G. I. persegue. 
Ci� � tanto vero che col citato decreto-legge 
(come gi� col decreto 27ottobre1937, n. 1839) i fini 
predetti furono considerati come un'integrazione 
necessaria delle funzioni organizzative dello Stato, 
e quindi, mutata la denominazione, furono tali 
compiti devoluti al Ministero della Guerra (ora 
della Difesa) e della Educazione Nazionale (ora 
della Pubblica Istruzione) congiuntamente alle relative 
attivit� e passivit� eventualmente comprese 
nella consistenza patrimoniale del soppresso partito 
fascista. 

Senonch�, la disposta successione nei poteri di 
vigilanza sull'Ente e sui beni messi a disposizione 
di questo, non pot� attuarsi subito per la complessit� 
delle operazioni che tale successione importava. 

E quindi, per il graduale effettivo passaggio di 
competenza e per la necessaria ripartizione secondo 
un piano da formarsi in base alla discriminazione 
dei fini e dei mezzi disponibili, fu istituita una gestione 
commissariale e fu nominato un Commissario 
Nazionale della G. I. al quale, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, furono 
attribuiti ampi poteri di rappresentanza e di azione 
per provveder:e alla conservazione del patrimonio 
dell'Ente sino a quando non fossero individuati e 
ripartiti i compiti e le attivit� spettanti ai Ministeri 
della Difesa e della Pubblica Istruzione. 

� di tutta evidenza che, sino a quando non .si 
verifichi tale evento, la nomina del Commissario 
rimane di competenza del Presidente del Consiglio � 

dei Ministri (senza intervento dei due ministri ora 
indicati), sia perch� trattasi di esecuzione di decreti 
legislativi, sia perch� la nomina degli organi direttivi 
di enti l:'liutarchici nazionali, quando non sia 
fatta con decreto del Presidente. della Renubblica, 
spetta ordinariamente al Presidente de� Consiglio 
dei Ministri. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza 


Norma contenuta nel terzo comma art. 1 T. U. 1611 

del 19�8-Applicabilit� anche dopo l'entrata in vigore 

della legge n. 260 del 1958. (Corte di Cass., Sez. I, 

Sent. n. 464/59 -Pres.: Lorizio; Est.: Stella R.; P. M.: 

Trotta (conf.) -Leonetti c. Finanze). 

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 
1 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo 
la quale � affetta da nullit� insanabile, da pronunziarsi 
anche d'ufficio, la notificazione delle citazioni, 
dei ricorsi e di qualsiasi atto di opposizione giudiziale 
contro la P. A., che non sia fatta presso il 
competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato, 
trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore 
della legge 5 marzo 1958, n. 260, la quale, mentre 
ha provveduto ad eliminare le cause di nullit� degli 
atti giudiziali dipendenti da errore d'identificazione 
dell'organo .investito della rappresentanza della 

P. A., nessuna nuova disposizione ha, invece, emanato 
in ordine agli errori nell'identificazione dell'Ufficio 
competente dell'Avvocatura dello Stato. 
Riportiamo la motivazione integrale della sentenza, 
ed esprimiamo la speranza ohe gli esaurienti e luoidi 
argomenti addotti siano suff�oienti a ohiarire definitivamente 
i rapporti tra la legge n. 260 del 1958 e 
il T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, almeno per quanto 
attiene alla assoluta neoessit� di notifioare i rioorsi 
per oassazione all' A vvooatura Generale dello Stato. 

L'eccezione di inammissibilit� del ricorso � fon


data. 

Esso � stato notificato al Ministero delle Finanze, 
in persona del Ministro, e all'Intendenza di Finanza 
di Bari, in persona dell'Intendente, presso l'Avv:ocatura 
Distrettuale dello Stato di Bari, mentre 
doveva essere� notificata presso l'Avvocatura Generale 
dello Stato, in Roma, a norma dell'art. 2 
del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 
144 C. p. c., il detto art. 2, nel suo testo originario, 
nel primo comma, fatta salva la disposizione 
dell'atticolo successivo~ stabiliva che la cita-. 
zione, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale 
devono essere notificati alle Amministrazioni 
dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura 
dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorit� giudiziaria 
innanzi alla quale � portata la causa, nella 
persona che la rappresenta secondo le norme organiche. 
Nel secondo comma disponeva che ogni altro 
atto giuridico e le sentenze devono essere notificati 
presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel 
cui distretto ha sede l'autorit� giudiziaria -�presso _ 
cui pende la causa o che ha p:ronunciato la sentenza. 
Infine il terzo comma statuiva che le notificazioni 
di cui ai commi precedenti devono essere 
fatte presso la competente Avvocatura dello Stato 
a pena di nullit� da pronunciarsi anche. di ufficio. 


-52


Il successivo art. 12, poi, disponeva che per i giudizi 
innanzi ai pre~ori ed ai conciliatori, anche in 
sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli 
che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative 
o speciali od innanzi agli arbitri, le noti 
:fi,cazion� si fanno direttamente presso le .Amministrazioni. 


La legge 25 marzo 1958, n. 260; con l'art. 1 ha 
modificato il primo comma dell'art. 2 del T. U. del 
1933, sostituendolo con il seguente testo: <<Tutte 
le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione 
giudiziale, nonch� le opposizioni ad ingiunzione e 
gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi 
alle giurisdizioni amministrative o. speciali, od innanzi 
agli arbitri, devono essere notificati alle ,Amministrazioni 
dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura 
dello Stato nel di cui distretto ha sede l'autorit� 
giudiziaria innanzi alla quale � portata la 
c�usa, nella persona del Ministro competente n. 

Oon l'art. 2 ha abrogato l'art.12 del T. U. del 1933. 

Oon gli articoli successivi ha disposto che le noticazioni 
alle Amministrazioni dello Stato de"Vono 
essere fatte alla persona del Ministro in carica; 
che l'errore di identificazione della persona pu� 
essere eccepito dall' .Avvocatura dello Stato solo 
nella prima udienza, con la contemporanea indicazi�ne 
della persona alla quale l'atto doveva essere 
notificato; che la notificazione deve essere rinnovata 
nel termine stabilito dal gi�dice� quindi assolutamente�� certo che le innovazioni 
apportate al T. U. del 1933 dalla legge del 1958 
aono due: una attiene alla soppressione della distinzione 
dagli altri giudizi, di quelli innanzi-ai pretori, 
ai conciliatori, alle giurisdizioni amministrative o 
speciali e agli arbitri, nel senso che anch� per questi 
le notificazioni si fanno presso l'Avvocatura dello 
Stato, anzich� direttamente presso le Amministrazioni. 
L'altra innovazione concerne l'organo che 
ra,pprl:1senta 1'.Amministrazione: tale organo � sempre 
.il ministro competente e l'err�re nella sua identificazione 
pu� essere concepito solo nella prima 
udienza, con la contemporane:t indicazione della 
persona alla quale doveva essere fatta la notificazione 
e con-la possibilit� di rinnovare l'atto, notificandolo 
a tMe pers:ona nel termine all'uopo stabilito 
dal giudice. 

Ness�na modificazione inve�e � stata� apportata 
in ordine all'onere di notificare le citazioni, i ricorsi 
e gli atti di opposizione giudiziale pre'sso l'ufficio 
dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha 
sede l'autorit� giudiziaria, innanzi alla quale � portata 
la causa. E cos� pure � rimasta forma la disposizione 
del terzo comma dell'art. 2 del T. U. del 
1933, secondo l� quale � affetta da nullit�, da pronunciarsi_ 
anche di ufficio, la notificazione che non 
sfa fatta presso la competente A VVMfl>ilura dello 
Stato, e cio� presso il competente uffic!O�dell'Avvocatura. 
Tale norma � stata costantemente interpretata 
da questo Supremo Oollegio nel senso che 
non � ammissibile la sanatoria prevista dall'ultimo. 
comma dell'art. 156 O. p. c., stante la rilevabilit� di 
ufficio della � nullit�, rilevabilit� che presuppone 
una preclusione dell'indagine, da parte del giudice, 
sulla sussistenza dell'effetto preiristo dall'ultimo 
comma dell'art. 156, vale a dire che l'atto abbia 
raggiunto lo scopo cui � destinato. 

N'on pu� quindi che essere confermato il principio 
dianzi enunciato, sul quale non ha inciso minimamente 
la nuova legge, che, mentre ha provveduto 
ad eliminare le cause di nullit� degli atti 
giudiziali dipendenti. da errori .di identificazione 
dell'organo investito della rappresentanza dell'Amministrazione, 
nessuna nuova disposizione ha emanato, 
in ordine agli errori nella identificazione dell'ufficio 
competente dell'Avvocatura dello Stato, 
e ci�, nonostante che l'interpretazione giurisprudenziale, 
come si � detto, fosse costante nel considerare 
anche codesti errori produttivi di una insanabile 
nullit�. 

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inam


missibile. � 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Successione fra 

enti pubblici -Soppressione del partito fascista 


Successione dello Stato -Insussistenza -Debito della 

P. A. -Pagamento-Costituzione in mora -Inappli-� 
cabilit� dell'art. 1219 n. 2 C. C;-Mora nel pagamento 
-Insussistenza sino all'espletamento degli accertamenti 
e dei controlli prescritti dalla legge sulla contabilit� 
di Stato. (Ce>rte di Cass., Sez. I, Sent. n. 532/59 
-Pres.: Fragali; Est.: Bianehi d'Espinosa; P. M.: Caldare:
m (conf.) -Impresa Resta e Speranza c. Ammini�
strazione Tesoro). 

.A seguito della soppressione del partito fascista, 
lo Stato a norma del R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704 
va configurato non quale successore nella situazione 
patrimoniale del disciolto partito, ma quale 
liquidatore dei beni del partito fascista. 

Secondo le norme che regolano i pagamenti dello 
Stato e degli Enti pubblici in generale, i pagamenti � 
stessi devono essere effettuati presso l'Amministrazione 
debitrice. Da ci� consegue l'inapplicabilit� 
della norma contenuta nel n. 3 dell'art. 1219 O. c. 
per cui non � necessaria la costituzione in mora 
quando � scaduto il termine se la prestazione deve 
essere eseguita. al domicilio del creditore. 

La P. A. non pu� considerarsi in mora per il 
pagamento di quanto dovuto, fino a che non abbia 
espletato gli accertamenti ed i controlli prescritti 
dalla legge sulla contabilit� dello Stato, in quanto, 
essendo la sua attivit� regolata da norme che la 
vincolano, l'eventuale ritardo non pu� essere attribuito 
a colpa. 

La seoon�da e la terza massima oostituisoono 

ormai giurisprudenza oostante della Corte Suprema. 

Riportiamo la. m,ptivazione relativa alla prima massima, 
la quale oi sembra risolva in modo ineooepibile 
la questione dei rapporti patrimoniali tra Stato e 
oessato p. n. f. 

Il punto in discussione ha invece per oggetto la 
questione, se lo Stato debba rispondere della mora 
anche per il periodo successivo allo scioglimento 
del partito fascista (agosto 1943);_ oppure se a tale 
data debbano intendersi cristallizzati i rapp_ort.! fra le 
parti, e, di conseguenza, il debito della Federazione. 

La societ� ricorrente afferma che il rapporto fra 
le. parti era ancora pendente nell'agosto 1943, non 
essendo stato ancora eseguito il collaudo delle opere 
eseguite; e che, di conseguenza, lo Stato rilev� le 


~filillfil!"~�mmmrnrnm:&i&11mmrnm&rnm:rn1rnifilrnfiliirnWllfilrnmmmmmrnrnmrn�rn1 rnrnIDmmrn4rnrnrn1rnnmlfol

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-'.5'3 -


obbligazioni, attive e passive, del disciolto pal'tito, 
assumendo la stessa posizione di questo, anche 
per ci� che riguarda la perdurante inadempienza 
contrattuale. 

La tesi, cosi formulata, sarebbe certamente 
esatta, ove ne fosse esatto il presupposto; che lo 
Stato debba porsi quale successore (sia pure intravires) 
del partito fascista, subentrando automati 
camente in tutti i rapporti, attivi e passivi. In tal 
caso, evidentemente, essendo in mora la Federazione 
di Taranto (il collaudo avrebbe dovuto essere 
eseguito entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, 
e non era stato eseguito cinque anni dopo), lo Stato 
considerato successore, avrebbe perdurato nella 
situazfone d!inadempimento, e dovrebbe rispondere 
delle conseguenze della mora fino al giorno dell'adempimento; 
a nulla rilevando, per cui � in mora, 
la indiscutibile sopravvenuta impossibilit� di eseguire 
il collaudo a seguito degli eventi bellici susseguitisi 
dal settembre 1943. 

Ma tali considerazioni, in astratto, esatte, sono 
superate, ove si configuri lo Stato (cosi come ha 
fatto l� sentenza impugnata) non come successore, 
ma come liquidatore dei beni del partito fascista. 
In tal caso, soppresso il partito fascista al 6 agosto 
1943, ne consegue la cristallizzazione a tale 
data dei rapporti debitorii e creditorii: salva, s'intende, 
la eventuale responsabilit�, ben distinta, cui 
lo Stato sia andato incontro per fatto proprio, cio� 
per colpa nell'esercizio delle funzioni di liquidatore 
(e questo punto forma oggetto di altri motiVi 
di ricorso). 

E la tesi adottata dalla Corte d'Appello (contro 
la quale � diretto in modo particolare il secondo 
motivo del ricorso) appare pienamente esatta, alla 
luce dell'interpretazione delle leggi che deliberarono 
lo scioglimento del partito fascista, sia attraverso 
la formulazione letterale delle norme, sia 
attraverso la mens legis. Non vi � dubbio (come 
afferma la societ� ricorrente) che il R. D. L. 2 agosto 
1943, n. 704, stabilendo (art. 1) che �il partito 
nazionale fascJsta � soppresso �, abbia determinato 
l'estinzione istantanea di tale persona giuridica 
pubblica, nonch� degli altri enti ed organizzazioni 
dipendenti, forniti di personalit� giuridica. Ma, da 
questa estinzione istantanea, non consegue che lo 
Stato sia subentrato, quale successore e senza soluzi�ne 
di continuit�, nella posizione giuridica del 
partito, come titolare dei rapporti attivi e passivi 
di esso, e che perci� il patrimonio del Partito si sia 
devoluto istantaneamente �allo Stato. P:u�, certamente, 
in linea generale, ammettersi che l'estinzione 
di una persona giuridica pubblica produca 
tali conseguenze, assumendosi lo Stato i fini particolari 
che in precedenza erano propri della persona 
giuridica soppressa; ma ci� non avviene, allorch� 
la legge disponga diversamente, com'� accaduto 
nel caso concreto. 

Ci� risulta dalla lettera delle disposizioni contenute 
nel ricordato R. D. L. n. 704, e confermate 
dagli artt. 38 e 39 del successivo D. L. L. 27 luglio 
1944, n. 159. L'art. 9 del primo decreto dispone 
infatti che �alla liquidazione delle attivit� e delle 
passivit� del p. n. f. e delle organizzazioni di cui 
al precedente art. 1 provvede il Ministero per le 
Finanze� (successivamente il Ministero per il Te


'SOro); mentre l\.nt. 10 pi�ecisa che <;le attivit� 1�e8i:. 
duate dalla liquidazione del patrimonio del p. n: f_., 
sono devolute allo Stato �; la coordinazione delle due 
disposizioni dimostrando chiaramente che la devoluzione 
allo Stato delle attivit� residue avviene in 
un momento successivo all'1,1;vv�i�uta liquidazione; 
e che perci� l'Amministrazione del Tesoro si pon� 
soltanto come liqu�datore, non quale successore 
nella situazione patrimo�lial� del disciolto partito. 
La distinzione fra i due momenti, e le due diverse 
figure che assume lo Stato (in un primo momento, 
�liquidatore; poi, destinatario delle attivit� residue), 
� dimostrata dalla� circostanza che la liquidazione 
non � eseguita da quelle Amministrazioni cui i 
beni in definitiva saranno devoiuti (come avrebbe 
dovuto accadere, se si fosse trattato di rapporto 
necessario, in cui lo Stato fosse subentrato in tutti 
i rapporti del disciolto partito), ma dalla sola Amministrazione 
delle finanze (poi del Tesoro); mentre 
le attivit� sono destinate a div�rse Amministrazioni, 
o anche cedute, con decreto, a Enti pubblici 
diversi dallo Stato (art. D. L. L. n. 159 del 1945. 
Si tratta, in definitiva, di un procedimento analogo 
a quello che, nel diritto privato, si presenta in materia 
di societ�; nelle quali. � ammessa la trasformazione 
che non � costituzione di nuova societ�, 
e la fusione, mediante le quali la nuova societ� 
assume diritti ed obblighi della societ� estinta, 
(artt. 2498 e 2504 C. c.), ma � prevista altresi la 
liquidazione della societ�, cui consegue l'estinzione 
della stessa; e, pi:� ancora, all'ipotesi prevista per 
le associazioni riconosciute, la cui estinzione pu� 
essere dichiarata dall'autorit� governativa (art. 27 

O. c.); ed in cui, disposto lo scioglimento, si procede 
alla liquidazione (art. 30), soltanto esaurita la quale, 
i beni � che restano n, sono devoluti in conformit� 
dello Statuto, o, in difettQ, secondo i provvedimenti 
dell'autorit� governativa. . 
Del resto, anche ad esaminare la mens legis, risulta 
chiaro che lo Stato non pu� essere configurato 
come successore del disciolto partito fascista; 
ove si consideri che, lungi dall'assumersi direttamente 
i fini che il detto partito si proponeva, per 
effetto del rivolgimento politico di cui il decreto 

n. 704 insieme ad altri provvedimenti contemporanei 
costitui l'attuazione sul piano giuridico, lo 
Stato intese ripudiare quei fini (mantenimento di 
un regime totalitario a partito unico), e, mutando 
la propria struttura, adottare un regime del tutto 
diverso (demO<lratico, a pluralit� di partiti); onde 
sarebbe certamente assurdo parlare di perpetraretazione 
dei fini, e perci� di successione dello 
Stato, alla persona giuridica soppressa. 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Giurisdizione 
dei Tribunali delle acque -Procedimento di delimi� 
tazione sopravvenuto in corso di causa -Irrilevanza 
ai fini della giurisdizione -Riforma fondiaria, na~ura 
ed effetti del decreto legislativo di espropriazione. 

(Oass., Sez. Un., 30 luglio 1958, n. 2763-Pres.: Eula; 
Est.: Mastrapasqua; P. M.: Pafundi (conf.) --T�mborrino 
c. Ministero LL. PP.). -


La giurisdizione dei tribunali delle acque pubbliche 
non viene meno se, nel corso del procedimento, 
sia, in tutto o in parte, revocato il provve




-54: 


dimento di inclusione delle acque in contesta~ione 
nell'elenco delle acque pubbliche in conseguenza 
del procedimento di fissazione dei limiti fra le acque 
demaniali interne e il demanio marittimo, ai sensi 
dell'art. 31 C. nav. Questo, infatti, non significa 
riconoscimento da parte della P. A. della natura 
privata delle acque, ma, anzi, presuppone la loro 
demanialit�. 

Il contenuto volitivo del provvedimento di espropriazione, 
ancb.e se adottato in forma legislativa, 
il che, peraltro; non ne esclude il contenuto sostanzialmente 
amministrativo, si esaurisce nella espropriazione, 
nel trasferimento, cio�, coattivo del bene 
da un soggetto, che ne figura proprietar~o, ad un 
altro, che lo acquisisce a titolo originario; ma non 
attrib�isce o riconosce al soggetto passivo della 
espropriazione la propriet� del bene, n� sanziona 
la sua natura patrimoniale privata. 

Oon la prima massima la Corte ha confermato la 
applicabilit� del principio della perpetuatio jurisdictionis, 
escludendo che il mutamento di classificazione 
del bene demaniale, effettuato in corso di giudizio, 
avesse rilevanza sulla giurisdizione dei tribunali 
delle acque pubbliche, lti quale andava considerata 
con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente 
al momento della proposizione della domanda. 
In proposito occorre, a nostro avviso, tener pres�nte 
che il giudizio avverso l'inclusione di acque negli 
elenchi, di cui all'art. 1 T. U. 11 dicembre 1933, 

n. 1775, ha ad oggetto immediato e diretto la legittimit� 
del provvedimento, della quale la natura demaniale 
delle a�que � il presupposto. FJsso, pertanto, e 
la sentenza che lo conclude, non possono aver riguardo 
che allo stato, di fatto e di diritto, esistente al momento 
della inclusione delle acque in elenco. 
La seconda massima _�, a nostro avviso, di ovvia 
esattezza non potendo attribuirsi al. proced�mento 
espropriativo, in qualunque forma effettuato, uti contenuto 
ed un effetto del .tutto estraneo alla sua �natura 
ed ai suoi s�opi. 

Per la migliore comprensione delle questioni trattate, 
anch,e in relazione all'ulteriore giudizio, conclusosi 
con, $entenza del Tribunale di Lecce (infra ..... ) 
riteniamo opp�rtuno trascrivere in parte qua la motivazione 
della annotata sentenza. 

Le censure che in tal modo si _muovono alla sen


. tenza impugnata sono ingiustificate, ed in proposito 
� anzi opportuno rilevare che innanzi al Tribunale 
Superiore l'odierno ricorrente ha sempre 
sostenuto la irrilevanza dei sopravvenuti provvedimenti 
amministrativi attributivi di parte delle 
acque al demanio marittimo, osservando che quei 
provvedimenti non alteravano affatto i termini 
della controversia di cui era investito il Tribunale 
Superiore tanto che in tali sensi formulava specifica 
conclusione puntualmente trascritta nella intestazione 
della sentenza denunciata. 
Comunque, mentre � sicuramente esatto, ai fini 
della competenza, il riferimento fatto dalla ~entenza 
impugnata al principio della perpetuatio iurisdictionis 
quanto all'interesse della prouuncia � da 
osservare che, non soltanto era ammesso senza 
riserve -come si � sopra detto ...,.-dallo stesso 
odierno ricorrente allora appellante, ma era ed �, 
in ogni caso agevolmente _riconoscibile, non solo 

per parte, ma per la totalit� delle acque, dato che 
la cancellazione di parte di queste dall'elenco delle 
acque demaniali interne non ha, nel caso, significato 
di riconoscimento da parte d�lla P. A. della 
loro natura privata, finalit� cui era ed � fondamentalmente 
diretta l'azi�ne del ric�rrente, dal momento 
che detta cancellazione era conseguente alla 
fissazione dei cc limiti >> del demanio marittimo effettuata 
a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione, 
operazione che ha luogo, come esplicitamente 
� anche chiarito nella relazione al Re (paragrafo 39), 
esclusivamente nei confronti di acque demaniali 
interne, sicch� la demanialit� di queste costituisce 
addirittur~ presupposto per la fissazione dei cc limiti 
>> del demanio marittimo. La questione quindi 
relativa alla legittimit� o meno, dei provvedimenti 
amministrativi in discorso, affatto risolta, nemmeno 
per implicito, dalla sentenza impugnata la 
quale l'ha anzi espressamente riservata ad altra sede, 
non costituiva in alcun modo antecedente necessario 
della decisione demandata al '.l'ribunale Superiore, 
sicch� non ricorreva affatto l'ipotesi prevista 
dall'art. 295 C. p. c. per la sospensione del 

processo ivi pendente. 

Con il terzo motivo si ripropone la tesi dal ricorrente. 
sostenuta, senza fortuna; in sede di merito 
secondo la quale il riconoscimento della natura 
demaniale delle acque in disputa troverebbe osta 
colo insormontabile nel D. P. R. del 18 dicembre 
1951 con il quale, in applicazione della legge 
21 ottobre 1950, n. 841, comunemente nota come 
legge stralcio, vennero espropriati nei confronti 
del Tamborino, con altri terreni, anche poco pi� 
di 59 ettari di incolto produttivo in localit� Fontanelle, 
nella quale estensione, secondo pretende 
il ricorrente, sarebbero comprese anche le sponde 
del lago omonimo. Avendo il menzionato decreto, 
in quanto emesso in forma di delega legislativa, 
valore di legge ordinaria, ed avendo l'espropriazione 
per presupposto, in relazione anche alle previste 
sue finalit�, la natura privata dei beni che ne sono 
oggetto, tale natura, sia dello specchio lacustre che 
delle sue sponde costituenti insieme unicit� inscindibile, 
non potrebbe, a dire del ricorrente, pi� essere 
contestata, o comunque essere posta in dubbio, 
onde avrebbe errato il Tribunale Superiore nel 
negare che un simile effetto possa discendere dal 
menzionato decreto Presidenziale in tal modo violandolo; 
mentre se dubbio fosse sorto in ordine alla 
legittimit� costituzionale del decreto stesso, la sentenza 
imP,.ugnata avrebbe violato altres� l'art. 23 
della legge 11marzo1953, n. 87, sul funzionamento 
della Corte Costituzionale, che fa obbligo al giudice 
di rimettere a detta Corte le questioni di legittimit� 
costituzionale dj disposizioni di leggi o di 
altri atti aventi forza di legge, anche tali censure 
sono inconsistenti. Del tutto esattamente, infatti, 
la sentenza impugnata ha considerato che il contenuto 
volitivo del provvedimento di espropriazione, 
anche se adottato, come nel caso, in forma 
legislativa, il che peraltro non ne esclude il contenuto 
sostanzialmente amministrativo,. si e-Saurisce 
nella espropriazione, nel trasferimento cio� coattivo 
del bene contemplato da un soggetto che ne 
figura proprietario ad un altro che lo acquisisce a 
titolo. originario. Il provvedimento quindi non es



-55


sendo nel suo contenuto normativo diretto ad attribuire 
e ri~onoscere al soggetto passivo dell'espropriazione 
la propriet� del bene espropriato, n� a 
sanzionare la natura patrimoniale privata del bene 
stesso, lascia impregiudicate le questioni relative, 
per cui del tutto legittimamente il Tribunale regionale 
prima, e quello superiore poi, hanno affrontato 
l'indagine circa la natura demaniale del complesso 
idrico in discussione. Ohe se poi, in via di 
ipotesi, si fossero espropriati anche beni non espropriabili 
per la loro natura demaniale e sia ci� attribuibile 
ad errore, oppure costituisca anche eccesso 
dall~ delega legislativa, che prevede appunto la 
espropriazione di terreno di propriet� privata, con 
conseguente configurabilit� di una illegittimit� 
costituzionale del decreto delegato, a parte l'evidente 
difetto d'interesse del Tamborino a sollevare 
simili questioni in relazione a beni demaniali, � cosa 
che non ha rilevanza nel giudizio in esame, dal 
momento che in qualunque ipotesi deve escludersi 
che quel decreto valga a qualificare la natura del 
bene, sicch� non a proposito si denuncia la violazione 
dell'art. 23 della legge n. 87, del 1953. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -;-Ricorso per 
regolamento di giurisdizione; inammissibilit�; conversione 
in ricorso per motivi attinenti alla giurisdi� 
zione -Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione 
e regolamento di competenza; proposizione contemporanea.; 
ammissibilit�. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Espropriazione dopo 
il decorso del biennio di occupazione; legittimit�; 
giurisdizione del Consiglio di Stato. (Corte di Cass., 
Sez. Un., Sent. 13 gennaio 1959, n. 66 -Pres.: Oggioni; 
Est.: Favara; P. M.: Pomodoro (0onf.) -Gerini Alessandro 
c. Ente Autonomo Esposizione Universale di 
Roma (E.U.R.) e Prefetto di Roma). 

Il ricorso per regolamento. di giurisdizione, pro


posto nei termini di cui all'art. 325 O. p. c., pu� 

valere, quando sia inammissibile, come ricorso per 

motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'ar


ticolo 360, n. 1 O. p. c., sempre che ne abbia i requi


siti formali e sostanziali. 

� ammissibile la contemporanea proposizione 
del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione 
. e del regolamento di competenza, il quale dovr� 
essere deciso successivamente, sempre che non sia 
assorbito dalla pronunzia sulla giurisdizione. 

I Tribunali regionali delle acque pubbliche sono 

organi della Magistratura ordinaria, sia pure con 

rito speciale, e, pertanto, della loro competenza 

deve conoscere, in sede di regolamento, la Sezione 

singola della Corte di Cassazione e-non le Sezioni 

Unite. 

Il potere della P . .A. di procedere alla espropriazione 
del bene sussiste ancorch� sia decorso il 
biennio dall'occupazione temporanea, a suo tempo 
disposta, ed il proprietario dell'immobile occupato 
abbia instaurato, anteriormente al decreto di !3Spropriazione, 
giudizio per il risarcimento del danno 
derivante dalla mancata restituzione del bene, detenuto 
ormai senza causa. Ogni questione sulla 
.legittimit� del decreto di espropriazione �, perci�, 

devoluta alla cogmz10ne del giudice amministrativo, 
restando esclusa la giurisdizione dell' .Autorit� 
giudiziaria ordinaria. 

La domanda di risarcimento del danno, anche 
se estesa fino al controvalore dell'immobile o a 
somma superiore, non determina il trasf�rimento 
del bene indebitamente occupato oltre il biennio 
neppure quando, per effetto dei lavori eseguiti, la 
restituzione del bene sia divenuta impossibile; il 
risarcimento del danno, quale ne sia la misura, si 
riferisce sempre alla sola occupazione dell'immobile, 
in rapporto alla durata di essa. 

Con la prima massima la Corte non ha espressamente 
risolto ma ha presupposto come gi� risolta, 
in senso negativo, la questione dell'ammissibilit� del 
ricorso per regolamento di giurisdizione avverso le 
sentenze rese in grado. di appello ed ha applicato ancora 
una volta a questo istituto il principio della 
conversione dei mezzi d'impugnazione. La Corte ha 
del tutto trascurato, ritenendola giustamente assorbita, 
la questione dell'ammissibilit� del ricorso per regolamento 
di giurisdizione dopo una sentenza di merito, 
riformata in appello da altra che abbia litnitato la 
sua pronunzia alla giurisdizione ed alla competenza. 

Quest'ultima questione, in verit�, non dovrebbe presentare 
dubbi: la lettera e lo spirito dell'art. 41 C. p. c. 
escludono la proponibilit� del ricorso per regolamento 
di giurisdizione quando la causa sia stata decisa nel� 
merito in primo grado. Nessun rilievo, quindi, ha la 
circostanza che la sentenza di primo grado sia stata, 
poi, riformata, negandosi la giurisdiziOne o la competenza 
del primo gudice. 

La questione, nella specie, era assorbita dalla inam-. 
missibilit� del ricorso per regolo.mento preventivo di 
giurisdizione, che, come la Corte ha altre volte .ritenuto 

(Oass., 25 marzo 1953, n. 765, in cc Foro It. n, 1954, 
I, 59), non ha ragione d'essere contro le sentenze di 
secondo grado, ancorch� limitate alla giurisdizione. 
D'altra parte, la pronunzia nel merito in primo grado 
aveva, definitivamente precluso la proposizione del 
ricorso per regolamento preventivo di gurisdizione e 
non � concepibile la riviviscenza di una facolt�, preclusa, 
per effetto della riforma della sentenza di primo 
grado. 

Piuttosto perplessi lascia, invece, quanto meno da 
un punto di vista rigorosamente teorico, l'applicazione 
del principio della conversione al ricorso per 
regolamento preventivo di giurisdizione rispetto al 
ricorso ordinario per Cassazione. � noto, infatti, 
oom� la Corte abbia piu volte escluso ohe il ricorso ew 
art. 41 C. p. o. sia un mezzo d'impugnazione e, conseguentemente, 
ohe sia ad esso applicabile il principio 
della consumazione processuale, enunciato negli articoli 
358 e 387 C. p. o. (Oass., Sez. Un., 8 luglio 1957, 

n. 2706, Pres.: Zappulli; Est.: Oesaroni; P. M.: Roberto 
(diff.); Viglione -Ufficio Stralcio Confederazione 
Commercianti); id., 23 aprile 1949, n. 979). 
Se questa premessa � esatta, deve, a nostro avviso, 
dubitarsi della esattezza della massima suenunoiata: 
il ricorso per regolamento di giurisdizione polr� con-_ 
vertirsi in regolamento di competenza, nonostante ohe 
la legge lo qualifichi mezzo d'impugnazione, se ne ha 
i requisiti formali e sostanziali (Oass., I, 25 novem" 
bre 1958, n. 3782, Fumis-Pieri), peroh� entrambi 
tendono a� una immediata pronunzia su questione 


56 


pregiudiziale; ma non in 1�io01�so ordinario, pe1� la 

intima e sostanziale differenza fra que:sto, che � mezzo 

d'impugnazione, e quello che tale non �. La conver


sione di un atto, che non � un mezzo di impugna


zione, in un atto d'impugnazione ci sembra non per


fettamente confm�me al sisterna. 

Dalla seconda massima, francamente, dissentiamo. 

Ohe sia. ammissibile la contemporanea proposizione 

del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione 

e della istanza per regolamento di competenza �, a 

nostro avviso, un male necessario. 

Dopo una pronunzia in primo grado sulla com


petenza, infatti, le parti, ove non intendano acquetarsi 

ad essa, debbono adfre direttamente la Oorte di Cas


sazione � perch� pronunzi su questa e, ove sussista 

dubbio, sulla giurisdizione, che della prima � un pre


supposto necessario. Ma il codice di rito prevede 

distintamente le due ipotesi e regola diversament!3, 

nella forma, nella legitimatio ad processum e nel 

rito, i due procedimenti, che, pertanto, debbono essere 

proposti congiuntamente, essendo innegabile l'inte


resse delle parti all'immediata pronunzia su entrambe 

le questioni.� 

Questi presupposti non sussistono dopo la sentenza 

di secondo grado, la quale � impugnabile col ricorso 

ordinario per Cassazione sia per motivi attinenti alla 

giurisdizione, sia per la competenza. 

Yiene meno, quindi, ogni necessit� dell'istanza per 

regolamento di competenza, la quale, peraltro, in 
questa ipotesi, dovrebbe essere decisa, contrariamente 
a quanto disposto dall'art. 43, 20 e 30 comma, O. p. c., 
dopo il ricorso� per motivi attinenti alla giurisdizione; 
essa sussiste solo quando si tratti di regolamento ne. 
cessario di competenza (Cass. II, 10 giugno 1958, . 


n. 1906, Lugara-Lugara), perch� in questo caso il 
ricorso ordinario � escluso. 
A nostro avviso, insomma, la simultanea proposizione 
di rimedi � ammissibile solo quando sia dovuta, 
cio�, imposta dalla legge. 

La terza massima rappresenta giurisprudenza consolidata 
(Cass. I, 5 ottobre 1954, n. 3090, Montecatini 
-Regione Trentino-Alto Adige e 21 settembre 
1954, n. 3084, Soc. Idroelettrica Piemonte Regione 
Trentino-Alto Adige, in<< Acque, Bonifiche 
e Costruzioni n, p. 1954, 483 e 574) e non ha bisogno 
di ulteriore commento, almeno per quanto riguarda 
la sua prima parte. 

La seconda parte, nella quale si afferma che della 
competenza dei Tribunali delle acque conosce, in sede 
di regolamento, la Sezione singola della Oorte, esatta 
nella specie, lascia perplessi nella sua assolutezza. 
Non v'� dubbio che l'istanza per regolamento di competenza 
fra i Tribunali ordinari e quelli delle acque, 
quando sia proposta in relazione ad una senten.za 
dell'Autorit� giudiziaria ordinaria, com'era nella 
specie, di primo o di secondo grado ovvero di un Tribunale 
regional� delle acque, debba essere proposta e 
decisa nelle forme, nei termini e dall'Autorit� indicati 
negli artt. 42 e segg. O. p. c.; qualche dubbio sorge, 
invece, rispetto alla competenza per territorio dei vari 
Tribunali delle acque e, in genere, rispetto alle sentenze 
pronunziate dal Tribunale Superiore delle acque 
pubbliche quale giudice di secondo grado, limitatamente 
alla competenza. 

L'art. 161 T. U. 11 dicembre 1933, n. 177& di~ 
spone, infatti, che si fa luogo al regolamento di com


petenza sul quale provvede entro trenta giorni il 
Presidente del Tribunale Superiore delle acque con 
ordinanza non soggetta a reclamo al collegio, n� a 

denuncia. per ca~sazione, n� a revoc;,zione, quando 
una medesima causa o. pi� cq,usf! fra lm�o connesse 
siano promosse davanti a due o pi� Tribunali delle 
acque o quando due o pi� Tribunali delle acque si 
siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere 
di una determinata controversia. L'ultimo comma del 
citato art. 61, escludendo la proponibilit� dello speciale 
regolamento di comp(Jtenza quando uno dei Tribunali 
abbia pronunziato la sentenza definitiva, implicitamente, 
ma chiaramente, ammette ch'esso possa 
essere proposto anche dopo una sentenza incidentale, 
che, ai sensi dell'art. 189 T. U., non .� impugnabile 
con appello immediato. 

Sorge, quindi, e in tutta la sua delicatezza, la questione 
della compatibilit� di questo Istituto con la 
istanza per regolamento di competenza, di cui all' articolo 
42 O. p. c. Oh'esso possa essere proposto quando 
la stessa causa o pi� cause connesse,, promosse contemporq,
neamente davanti a due o pi� Tribunali regionali, 
siano ancora in fase istruttoria e possa essere 
deciso con ordinanza del Presidente del Tribunale 
Superiore, non v'� dubbio. N� in questo caso l'art. 161 
contrasta con l'art. 42 O. p. c. 

Molto dubbia, invece, � la soluzione della questione 
quando sia i]tata pronunziata sentenza, incidentale, 
sulla competenza. La Oorte di Cassazione ha avuto 
recentemente occasione di pronunziarsi, sia pure in 
via incidentale sul campo di applicazione dell'art. 161 
(Cass. I, 9 gennaio 1959, n. 26, Pres.: Siciliani; 
Est.: De Majo; P. M.: Cutru:pia (diff.); Azienda 
Elettrica di Bolzano -LL. PP., in �Foro It. n, 
1959, I, 231, con nota), in occasione di un confiitto 
di competenza sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 

O. p. c., dal Tribunale regionale di Yenezia. La Oorte, 
risolvendo il confiitto, ha affermato che l'art. 161 � 
norma di stretta applica~ione, limitata all'interno 
della giurisdizione specializzata, quando la medesima 
causa o pi� cause connesse siano pendenti avanti a 
due o pi� Tribunali delle acque; ma con ci� non pu� 
a nostro avviso, consi�erarsi risolta la questione, dovendo 
accertarsi se le sentenze dei Tribunali regionali 
siano soggette alla istanza per regolamento di competenza, 
di cui agli artt. 42 e 43 O. p. o., e se il confiitto 
reale, positivo o negativo, di competenza, previsto 
dall'art. 161 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, 
possa ancora essere risolto con ordinanza del Pres�idente 
del Tribunale superiore. 
A nostro avviso, pur prescindendo dall'anomalia 
di un'ordinanza, che modifichi gli effetti di una sentenza, 
deve ritenersi che in questa parte l'art. 161 sia 
stato soppresso dalle norme del codice di rito, che 
hanno unitariamente disciplinato tutta la materia, 
attribuendo alla Oorte di Cassazione il potere di decidere, 
omisso medio, sulla competenza delle varie autorit� 
giudiziarie ordina.rie. D'altra parte, non ci sembra 
concepibile ammettere, nell'ambito della stessa 
giurisdizione, due giudici e due rimedi concorrenti, 
per cui si dovrebbe, ove si affermasse "la� sopra'l}_viv.f!nZa 
dell'arf,. 161, negare la proponibilit� dell'istanza ai 
regolamento di competenza, di cui agli artt. 42 e 43 

O. p. c., contro le sentenze dei Tribunali regionali in 
tema di competenza per territorio. Questa improponibilit� 
sarebbe, per�, del tutto ingiustificata, anche

-57 


perche limitata alla competenza per territorio, e contraria 
al sistema int,rodotto dal vigente codice di rito; 
il quale ha voluto che le questioni di competenza fossero 
immediatamente e definitivamente risolte, effetto 
questo che pu� conseguire solo aUe pronun.zie della 
Corte regolatrice. In questi sensi ci sembra che abbia . 
sia pure implicitamente, deciso la Corte di Cassazione, 
ammettendo il conflitto, di cui all'art. 45 C. p. c., 
che contrasta col sistema dell'art. 161. 

Per quanto riguarda, poi, l'altra questione, cio�, 
la proponibilit� dell'istanza per regolamento di competenza, 
di cui all'art. 42 C. p. e-., contro le decisioni 
pronunziate dal Tribunale superiore, quale giudice 
di secondo grado, sulla competenza occorre tener presenti, 
da un lato, l'art. 200 T. U. 11 dicembre 1933, 

n. 1775, il quale ammette, contro le senten.ze del Tribunale 
superiore quale giudice di secondo grado, il 
ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
fra l'altro, per il motivo dell'incompetenza, e l'art. 42 
C. p. c., il quale, secondo la consolidata giurisprudenza 
della Corte di Cassazione {Cass., II, 10 giugno 
1958, n. 1906, Lugar�-Lugar�), � applicabile 
anche alle sentenze pronunziate in grado ili appello, 
le quali, se limitate alla competenza, sono impugnabili 
solo con l'istanza per regolamento di competenza. 
A riost1'o avviso l'art. 200 T. U. 11 dicembre 1933, 

n. 1775, dettato in vista della particolare composizione 
del Tribunale supetiore, � destinato a prevalere 
sull'art. 42 C. p. c. e, pertanto, le sentenze, incidentali, 
pronunziate dal Tribunale superiore sulla competenza 
non sono, a nostro avviso, soggette all'istanza 
per �regolamento di competenza, ma sono impugnabili 
esclusivamente con ricorso alle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione insieme con la sentenza definitiva 
(art. 202 T. U.). 
La quarta massima � esatta, direi, anzi, che � 
di ovvia esattezza. Il potere di espropriazione sussiste 
indipendentemente dall'esercizio, corretto o meno, del 
potere di occupazione e dall'efficacia� di questa. 

Su questo punto � consolidata anche la giurisprudenza 
del Consiglio di Stato {Cons. Stato, V, 8 novembre 
1952, n. 1327; Ad. gen. 30 gennaio 1954, 

n. 5; IV, 15 marzo 1957, n. 332 in<< Foro Amm. n, 
1957, I, 463; 0ARUGNO: L'espropriazione per pubblica 
utilit�, Milano, 1958, p. 382 segg.), il quale ha avutG 
pi� volte occasione di affermare che i due procedimenti, 
di espropriazione e di occupazione, hanno 
causa e presupposti diversi e sono fra loro distinti e. 
indipendenti, sicch� la pendenza davanti l'autorit� 
giudiziaria ordinaria di una controversia relativa 
all'occupazione ultra-biennale non pu� influire in 
alcun �modo sulla espropriazione, n� questa paralizza 
l'azione giudiziaria (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1956, 
n. 1708, in<< Mass. Foro It. �, 1956, col. 311). 
D'altronde, l'art. 73 della legge sull'espropriazione 
per pubblica utilit� � molto esplicito al riguardo. 
Esso. dispone che, occorrendo rendere definitiva un'oo-. 
cupazione temporanea, si procede ai sensi degli 
artt. 16 e segg., cio�, iniziando il procedimento espropriativo 
dalla designazione dei beni da espropriare e 
omettendo solo, perch� gi� sussistente, la dichiarazione 
di pubblica utilit� dell'opera, disciplinata dai precedenti 
art. 1 a 15. I due procedimenti� hanno un presypp�sto 
comune: la diohiarazione di pubblica utilit�; 
ma sono del tutto indipendenti tra l�ro, tanto � 
vero-che la espropriazi�ne, anche in presenza di una 

occupazione di urgenza, la quale normalmente � disposta 
nel corso del procedimento di espropriazione, 
segue il suo iter normale. 

N � i vizi . di un provvedimento influiscono sulla 
legittimit� dell'altro o si comunicano all'altro, com'� 
stato confermato dalla consolidata giurisprudenza del 
Consiglio di Stato, che, come s'� detto, ha considerato 
sempre autonomi i due procedimenti e i rispettivi 
provvedimenti conclusfoi. N� cessa questa autonomia 
per l'esistenza del comune presupposto di entrambi 
i procedimenti: la dichiarazione di pubblica utilit� 
dell'opera, provvedimento autonomo, impugnabile 
ex-se, che non rappresenta, perci�, una fase dell'uno; 
n� dell'altro procedimento, ma, come s'� detto pi� 
volte, un presupposto della legittimit� di entrambi. 

La quinta massima lascia molto perplessi, non 
tanto per la sua esattezza, quanto perch� potrebbe essere 
interpretata come un mutamento della giurisprudenza, 
che si andava consolidando in senso diverso, 
e un ritorno a principi, che si erano, a nostro avviso, 
non del tutto esattamente, andati via via abbandonando. 
Essa, perci�, ci induce a fare il punto della 
situazione sulle conseguenze del protrarsi dell' occupazione 
oltre il biennio e sui rapporti fra l'espropriazione 
e il risarcimento del danno. Non v'� dubbio e, 
in verit�, non � stato mai seriamente contestato, che 
la espropriazione tardiva, sopravvenuta, cio�, dopo 
il biennio di occupazione, non faccia venir meno il 
diritto al risarcimento del danno {Oass., Sez. Un. 
18 maggio 1956, n. 1708, in �Mass. Foro It.. n, 
col. 311), che pui) considerarsi acquisito dal privato. 
Ma a nostro avviso, erra profondamente quella parte 
della dottrina {CARUGNO, loco citato), la quale pretende 
che il privato abbia acquisito il diritto al valore 
venale del bene. 

Questa teoria sarebbe, in parte, accettabile, solo se 
si ammettesse l'accessione inversa, l'attrazione reale, 
cio�, del fondo nella costruzione, di valore ed entit� 
prevalente, che la giurisprudenza ha, invece, costantemente 
escluso come principio generale {Oass., 12 giugno 
1939, n. 198, in << Giur. op. pubbl. �, 1939, I, 
706; id. 9 giugno 1941, in cc Dir. beni pubbl. �, 1941, 
444; id. 9 novembre 1956, n. 4214, in cc Foro It. �, 
1956, n. 782; contra Papaldo, in << Dir. beni pubblici
�, 1939, p. 180 segg.); se si ammettesse, cio�, che 
il fondo privato, incorporato nell'opera pubblica, 
divenga propriet� pubblica per effetto e dalla data 
stessa dell'incorporazione. Questo fenomeno si verifica 
certamente rispetto ai beni del demanio necessario, 
indicati nel primo comma dell'art. 822 C. c.; nella 
ipotesi prevista dall'art. 946 C. c., ad esempio, il 
nuovo letto del fiume diviene propriet� dello Stato per 
il fatto stesso edal momento, in cui il fondo privato 
� stato stabilmente occupato dal fiume, che ha mutato 
letto. A nostro avviso il trasferimento di propriet� si 
verifica anche quando l'abbandono del vecchio alveo 
sia dovuto ai opere dell'uomo (art 94 7 C. c.) 
e, in genere, ogni volta che si tratti di uno dei beni 
di demanio indicati nel primo comma dell'art. 822 

C. c. (lido del mare, porti, opere di difesaJ. ~cc.). In 
queste ipotesi, se l'acquisto della propriet� da parte 
dello Stato non sia dovuto a cause naturali, nel qual 
caso, .ovviamente, nulla � dovuto all'ex-proprietario, 
e sempre che non si sia proceduto ad espropriazione, 
l'indennit�, che normalmente � considerata d6vuta in 
base all'art. 46 della legge sull'espropriazione per pub

.-58 


blica utilit�, come indennizzo da atto legittimo, rappresenta 
il valore del fon do al momento del forzat() 
abbandono e della perdita, definitiva, della propriet�. 

Questo principio, che, come s'� detto, la giurispudenza 
non ritiene di poter applicare anche i beni indicati 
nel 2� comma dell'art. 822 a. c., i qualj fanno 
parte del demanio solo se appartengono, se, cio�, 
sono stati acquistati in propriet� dallo Stato, con un 
titolo di diritto privato o pubblico, e, in generale, a 
tutte le opere pubbliche, �da chiunque costruite, importa 
la duplice conseguenza della inutilit� di un successivo 
procedimento espropriativo, essendo gi� stata, 
rispettivamente, perduta ed acquistata la propriet�, 
e del diritto del privato al risarcimento del danno 
pari al valore del fondo definitivamente perduto. 

Esclusa la sua applicabilit� in via generale, e la. 
annotata sentenza conferma questa ormai consolidata 
giurisprudenza, debbono anche respingersi le due 
accennate conseguenze, onde la necessit� di un successivo 
atto di acquisto della propriet� e, conseguentemente, 
la ricerca dei criteri per la determinazione dell'indennizzo 
dovuto al privato. 

Quest'ultimo aspetto della questione deve, a nostro 
avviso, essere riesaminato funditus, non potendosi 
accettare il principio, secondo il quale il danno si 
concreta sempre nel �valore venale del fondo (Oass. 
Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490 e 16 luglio 1957, 

n. 2904, in cc Mass. Foro It. �, 1957, 95, 570 e 907 
e in cc .Acque Bonifiche e Costruzioni�, 1957, p. 316; 
04.RUGNO; loco citato), che com'� noto, � stato affermato, 
abbandonandosi la tesi seguita dalla precedente 
giurisprudenza, la quale faceva corrispondere il danno 
alla mancata utilit�, conseguente alla mancata temporanea 
utilizzazione del fondo, sul presupposto del 
definitivo abbandono del fondo, della privazione del 
bene irreparabilmente sofferta (Sez. Un., n. 2904 
del 1957, dianzi citata). Escluso questo effetto, deve 
a fortiori escludersi l'idea del danno permanente, al 
quale soltanto pu� corrispondere l'integrale valore 
del,1.fondo. 
A nostro avviso, la questione non � suscettibile di 
una soluzione unitaria e aprioristica, ma deve essere 
esaminata caso per caso e risolta, in base ai comuni 
principi di diritto, sostanziale e processuale, avendo 
riguardo agli interessi, entrambi degni di tutela, del 
proprietario del fondo e dell'occupante. Se, da una 
parte, deve escludersi che lo scadere del biennio privi 
la P. A. del potere di portare a termine ovvero d'iniziare 
il procedimento di espropriazione, deve, altres�, 
escludersi che il proprietario del bene, occupato ormai 
senza titolo, sia costretto a subire indefinitamente la 
occupazione. Decorso il biennio, questi ha certamente 
diritto alla restituzione del fondo e al' risarcimento 
del danno per la temporanea privazione del suo godimento. 
D'altra parte il giudice, per effetto del limite 
posto alla sua giurisdizione dall'art. 4 della legge abolitiva 
del contenzioso, non pu� ordinare la retrocessione 
del fondo occupato in modo permanente dall'opera 
pubblica, ma deve condannare l'occupante a 
risarcire il privato di questo ulteriore danno, che non 
� conseguent� alla occupazione ultra-biennale, ma alla 
mancata restituzione. Sono, dun'que, due ben distinti 
ed autonomi titoli di risarcimento; uno, relativo al 
danno temporaneo derivante dalla occupazione, che 
si concreta nel mancato godimento del fon do per la 
durata dell'occupazione (ultra biennale); l'altro, rela~ 

;; tivo al danno permanente conseguente alla mancata 

!'':'restituzione, che implica il definitivo abbandono del 

' fondo e si concreta nel suo valore. Questo danno permanente 
non sussiste non solo quando l'occupante 
restituisca il fondo, ma .anche quq,~do ce.ssi, e per 
effetto della sopravvenuta espropriazione indubbiamente 
cessa, l'obbligo di restituire il fondo, ormai, 
legittimamente acquistato. Se, perci�, nel corso del 
giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno 
temporaneo e la restituzione del fondo, o il risarcimento 
del danno permanente conseguente alla definitiva 
mancata restituzione del fondo, sopravviene la 
espropriazione, la domanda, per quanto attiene al 
secondo capo, non pu� non essere respinta, non sussistendo, 
come s'� detto, a carico dell'occupante alcun 
obbligo di restituire il fondo, da lui acquistato per 
effetto dell'espropriazione. Resta salvo, naturalmente, 
il diritto del privato proprietario al risarcimento del 
danno temporaneo derivante dalla occupazione ultrabiennale. 
Pu� darsi, invece, che nel corso del giudizio non 
intervenga il decreto di espropriazione e passi, cos�, 
in giudicato la sentenza, che dichiara tenuto l' occupante 
a restituire il fon do al proprietario e, conseguentemente, 
lo condanna, per il caso di mancata 
restituzione, al pagamento del suo 'integrale valore 
venale oltre, naturalmente, al risarcimento del danno 
temporaneo derivante dalla �occupazione. Ora non ci 
sembra contestabile che l'adempimento di guesta obbligazione, 
il pagamento, cio�, dell'integrale valore del 
fondo, che � il corrispettivo della permanente privazione 
del bene, anche se non trasferisce la propriet�, 
n� obbliga il proprietario a trasferirla, del che sopratutto 
potrebbe seriamente dubitarsi, attribuisce all'occupante 
il diritto di godere permanentemente del fondo 
e impedisce al proprietario ogni azione tendente a 
ottenerne nuovamente la restituzione. Si determina, 
cio�, una situazione ben nota al diritto romano classico: 
la sopravvivenza della propriet� quiritaria, ridotta 
a nudum nomen, accanto alla propriet� pretoria, 
che � tutelata anche contro il dominus, la cui 
rei vindicatio � paralizzata dall'exceptio� doli. 
Nel diritto vigente ogni ulteriore azione del dominus 
deve considerarsi, a nostro avviso, paralizzata dal 
principio, enunciato �nell'art. 2041 a. c., secondo il 
quale nemo locupletari potest curo aliena iactura. 
Pi� delicata � la questione nel caso, in cui l'occupante 
intenda procedere ad espropriazione per acquistare 
la piena propriet� del fon do occupato ovvero 
altri espropri nei confronti, ovviamente, dell'antico 
proprietario, al quale il fondo � rimasto ancora intestato 
nei registri fondiari. In entrambi i casi l'espropiante 
deve depositare l'indennit�, determinata secondo 
legge; n� � ipotizzabile una espropriazione 
senza deposito, categoricamente prescritto dalle norme 
in vigore. D'altra parte, l'indennit� depositata non 
_pu� essere pagata che al proprietario ed ai titolari di 
ius in re aliena, non all'occupante, ancorch� abbia 
pagato il valore del fondo, acquistando quella, che 
dianzi definivamo propriet� pretoria. � innegabile, 
per�, che in tal caso il proprietario venga ad_ arricchirsi 
senza una giusta causa a danno dell'occupante; 
al quale, pertanto, a nostro avviso spetter� ai sensi 
dell'art. 2041 a. c., la minor somma fra l'arricchimento 
e. il danno. ' 

G. G. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Azione diretta 
contro la classificazione di un bene demaniale -Im� 
proponibilit�. (Trib. Lecce, IO febbraio-11 marzo 1959 
-Pres.: Micheli; Est.: Motta -Tamborrino c. Finanze 
e Marina Mercantile). 

Il cittadino non � portatore di un diritto sogget� 
tivo alla classificazione dei beni demaniali e, pertanto, 
� improponibile l'azione tendente ad ottenere 
l'accertamento, positivo, che un bene appartenga 
al demanio idrico o, negativo, ch'esso non 
appartenga al demanio marittimo. 

La massima � di ovvia esattezza, ma la sentenza 
merita di essere segnalata sia per la chiarezza della 
motivazione, nella quale si pone in luce la differenza 
sostanziale fra il procedimento di delimitazione del 
demanio marittimo, di cui all'art. 31 O. nav., e quello, 
di cui al successivo art. 32, sia per la particolarit� 
del caso deciso. 

Dopo la sentenza della Oorte di Oassazione la 
quale aveva definitivamente accertato la legittimit� 
della inclusione di tutto il complesso idrico nell'elenco 
delle acque pubbliche e, conseguentemente, escluso 
ch'esse avessero natura privata, l'interesse del Tamborrino, 
che su quelle acque aveva vantato un diritto 
di propriet�, alla loro classificazione nel demanio 
idrico o marittimo non poteva avere altra consistenza 
che dell'interesse legittimo, da far valere, eventualmente, 
nei modi e termini di legge, avanti la giurisdizione 
amministrativa con ricorso avverso il provvedimento, 
che aveva determinato i confini fra le acque 
interne e il demanio marittimo. 

Per una migliore comprensione della questione si 
trascrive comunque la parte di motivazione relativa 
alla questione, che interessa: 

1) Col primo capo di domanda l'attore tende ad 
un accertamento per sentir � dichiarare che lo specchio 
.Alimini grande non fa parte del demanio pubblico 
marittimo e costituisce parte integrante del 
Lago .Alimini a tutti gli effetti � (prima conclusione 
dell'atto di citazione, reiterata nel verbale di precisazione 
sub. 3 delle conclusioni ivi formulate). 

Deve al riguardo osservarsi che tale accertamento, 
ancorch� qualificato dall'attore �negativo n, 
ne richiede e presuppone uno positivo, stante il 
particolare regime delle acque in questione, e la 
proposizione che viene ad esplicarsi appare al Collegio 
decisiva per i vari profili della causa. 

Tutte le acque del Lago .Alimini, nelle sue tre 
parti: .Alimini grande, .Alimini piccolo o Fontanelle, 
Canale �Lu strittu n, sono pubbliche e non propriet� 
privata: tale condizione giuridica � stata 

accertata -con valore di giudicato e con conseguente 
effetto preclusivo di riesame -attraverso 
la giurisdizione delle acque, dalla sentenza del Tribunale 
regionale sino a quella delle Sezioni Unite 
della Cassazione, che rigettava il ricorso avverso la 
decisione del Tribunale superiore delle acque in 
sede di gravame. Nell'ambito della qualificazione 
di acque pubbliche l'attuale iniziativa g�udiziaria 
del Tamborrino � diretta a far dichiarare che una 
parte del lago (lo specchio settentrionale) non costituisce 
demanio marittimo (art. 28 C. nav. di cui al 

R. D. ~O marzo 1942, n. 327) bensi demanio idrico 
(art. 1 T, U. sulle acque di cui al R. D. 11 dicembre 
1933, n. 1775). 
La declaratoria di appartenenza di tutto il lago 
al demanio idrico viene espressamente riconosciuta, 
come petitum della controversia, dalla difesa dell'attore 
(veggasi pag. 3 �Replica �, 24 gennaio 1959) 
e involge, quindi, un accertamento a contenuto 
positivo, in quanto, perrimuovere l'inquadramento 
delle acque in contestazione nel demanio marittimo 
non si pu� che classificarle nel demanio idrico. 
Giova ricordare che lo status delle acque dell'.Alimini, 
dopo il lungo e travagliato iter giudiziario 
ed amministrativo, � il seguente: .Alimini piccolo 
e canale � Lu strittu n, sino alla chiusura che divide 
le acque salse da quelle dolci: demanio idrico (D.P.R. 
7 dicembre 1951e10 febbraio 1956); .Alimini grande 
e restante parte del canale << Lu strittu n: demanio 
marittimo (decreto interministeriale 22 novembre 
1955). 

L'attore nel presente giudizio non vanta pi� 
alcun diritto di propriet� sulle acque del Lago 
-come fece e poteva ritualmente fare innanzi la 
giurisdizione specializzata -ma vorrebb.e� ricondurre 
anche le acque dichiarate far parte del demanio 
marittimo in quelle dichiarate appartenere 
al demanio idrico. 

La dottrina insegna che scopo dell'azione di 
accertamento � di eliminare la incertezza intorno 
alla esistenza o modalit� di un rapporto giuridico 
ottenendo una sentenza di mero accertamento o 
dichiarativa: � altresi noto che la nozione di <e rapporto 
giuridico n, presuppone diritti soggettivi perfetti, 
e la incertezza che si tende di rimuovere con 
l'accertamento deve ricadere sulla esistenza o contenuto 
di <e diritti n. Onde concordemente si riconosce 
che l'azione di accertamento positiv:Q .� sempre 
coordinata al diritto, e l'azione di accertamentGnegativo 
richiede in ogni caso -ed almeno -l'interesse 
all'accertamento stesso. Le quali nozioni 
teoriche si sono qUi ricordate in quanto la difesa 
dell'attore, in presenza della eccezione delle Ammi




-60


nistrazioni convenute di mancanza di un diritto 
soggettivo perfetto nel privato a sostegno delle 
richieste giudiziali, ha sostenuto potersi ammettere 
�l'a;zione di accertamento negativo anche in relazione 
ad una situazione gimidica ricollegabile an-� 
zich� ad un diritto p�rfetto ad un diritto affievolito 
� (veggasi pagina 6, cc comparsa conclusionale 
7 gennaio 1959). 

Gi� si � ricordato che la proposta. azione tende 
sostanzialmente ad un aooertamento positivo: far 
parte anche l'Alimini Grande del demanio idrico, 
onde la inammissibilit� di una declaratoria del 
genere se non in relazione ad un diritto del privato, 
mentre, ove si voglia seguire la qualificazione data 
dall'attore di cc accertamento negativo �, manca in 
lui, in ogni caso, l'interesse ad agire (art. 100 C. p. c.). 
� legittimato solo chi � cc titolare del potere di 
azione riguardo al rapporto dedotto in giudizio n, 
ed il Tamborrino non .� titolare di alcun potere di 
azione con riferimento al rapporto gimidico controverso, 
n� � titolare di alcun diritto soggettivo. 

A tal proposito � da ricordare la conclusione cui 
si � test� pervenuti: essere restato escluso, con forza 
di giudicato, qualsiasi diritto di propriet� privata 
del Tamborrino su tutte le contese acque dell'Alimini, 
riconosciute di natura pubblica, per la loro 
destinazione -non solo attuale ma anche potenziale 
-ad usi di pubblico generale interesse. 

Infatti, il decreto interministeriale che per una 
parte di tali acque pubbliche le ha classificate cc beni 
del demanio marittimo � � emesso ai sensi degli 
artt. 28 e 31 del codice della navigazione. 

L'art. 28 contiene la elencazione dei beni che 
fanno parte� del demanio marittimo, l'art. 31 prevede 
la cc fissazione dei limiti )) del demanio marit� 
timo, nei confronti della propriet� demaniale (�canali, 
fiumi, altri corsi di acqua n), posta nella sfera 
di altra pubblica autorit� (Relazione minist. al 

C. nav. sub., n. 39). 
La delimitazione di zone del demanio marittimo, 
ai sensi del successivo art. 32 Co. nav., cc si esplica 
invece nei rapporti tra demanio marittimo e propriet� 
privata )) (Relazione e loco citati). Come 
osservarono le Sezioni Unite con la sentenza 30 luglio 
1958, e come chiaramente si evince dalle richiamate 
norme del codice della navigazione, presupposto 
della fissazione dei limiti del demanio marittimo 
�� che le acque riconosciute beni aventi le 
caratteristiche per appartenere a tale demanio 
siano gi� acque pubbliche, giacch� i limiti sono appunto 
tra acque pubbliche interne (demanio idrico) 
e acque pubbliche del demanio marittimo. � 

Identificata la situazione gimidica delle acque 
dell'A.limini, � evidente che il Tamborrino, cos� � 
come qualsiasi altro privato, non pu� ottenere 
dalla Autorit� giudiziaria l'accertamento che un 
bene pubblico '(demaniale) rientri in una anzich� 
in un'altra categoria prevista per i beni pubblici. 

Nell'ambito della riconosciuta propriet� pubblica 
� estraneo il privato ai rapporti interni tra le varie 
branche.della P. A., e per i quali rapporti, in funzione 
del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblfoo, 
i beni vengono ad inquadrarsi nelle varie 
categorie del demanio. 

Appare appena il caso di ricordare che il Tamborrino 
in questa sede, �riconosciuta -ormai-


la inesistenza di un suo diritto di propriet� sul 
lago, si presenta come qualsiasi altro privato che 
pretendesse interloquire nella classificazione di un 
bene demaniale. 

Il privato non � portatore di un diritto soggettivo 
in base al qu~le possa ottenere l'accertamento 
giudiziario che un bene demaniale appartenga all'una 
o all'altra delle categorie, nelle quali si articola 
la propriet� pubblica. 

Ne consegue la improponibilit� del disaminato 
primo capo della domanda attrice. 

CONTABILIT� GEN�RALE DELLO STATO -Efficacia 
delle norme sulla contabilit� generale dello 
Stato -Legittimit� del versamento delle somme dovute 
al creditore �su conto corrente di questo, a richiesta 
dello stesso -Fatto estintivo dell'obbligazione 
-Applicazione in materia di indennizzi per 
danni derivati da requisizione alleata -Conseguenze. 
(Tribunale di Napoli, 11 ~dicembre 1958, n. 6396 
Marrone C. Intendenza Finanza Napoli).. 

Le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento 
sulla contabilit� generale dello Stato hanno 
piena efficacia vincolante sia nei confronti della 

P. A. sia nei confronti dei creditori di questa. 
Il R. D. 7 ottobre 1926, ri. 1759, prevede espressamente 
il pagamento delle spese dello Stato mediante 
versamento in conto corrente, subordinandolo 
solo alla !'ichiesta scritta del creditore e precisando 
che la dichiarazione di accreditamento sostituisce 
la quietanza. 

Per fo norme sulla contabilit� generale dello Stato 
l'effetto liberatorio dell'Amministrazione debitrice. 
non deriva dalla dichiarazione di ricevuta rilasciata 
dal creditore e che costituisce soltanto la prova 
dell'avvenuto pagamento, ma dal pagamento stesso. 

L'obbligazione a carico dello Stato di corrispondere 
l'indennizzo per le requisizioni alleate si estingue 
con l'accreditamento in conto corrente a favore 
del creditore, su richiesta scritta di questo, la cui 
domanda per la condanna al pagamento in suo favore 
di una maggior somma va, perci�, rigettata. 

IL PAGA.MENTO DEI DEBIDI DELLO STATO MEDIANTE 
VERSAMENTO IN C. C. 

Oon la sentenza, che qui si considera, il Tribunale 
di Napoli ha pienamente accolto le tesi svolte nell'interesse 
della convenuta Amministrazione del Tesoro 
dello Stato, giungendo, oo.n esatta interpretazione dei 
principi e delle norme applicate, a respingere le' domande 
dell'attore, laddove la specie di fatto rendeva 
quello in esame un caso limite. 

Infatti, l'ammontare dell'indennizzo liquidato, a' 
sensi della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (oirca l'applicabilit� 
senza deroga alouna delle norme sulla contabilit� 
generale dello Staio in siffatta materia, vedi 
Cass. 26 ottobre 1956, n. 3969), per una requisizione 
disposta dagli alleati, in lire otto milioni ciroa nel 
decreto ministeriale 30 giugno 1953 era stato "Suoees'.'sivamente 
versato sul conto corrente postale dell'interessato, 
il quale aveva richiesto tale forma di pagamento 
con istanza del 27 ottobre 1952. Sicch�, in giudizio, 
pretendendo una somma di ol,tre cento miiioni � 


di Zir�, l'interessato stesso poteva asserire dli non aver 

appreso in alcun modo che la somma rappresentante 

l'importo dell'indennizzo liquidato in suo favore gli 

era stata accreditata a saldo e di aver invece ritenuto, 

dando di ci� comunicazione formale al Ministero 

competente, dopo l'accreditamento ma prima dell'ef


fettiva riscossione, che tale somma costituiva un ac


conto, a' sensi dell'art. 6 della citata legge, n. 10 

del 1951. 

Orbene, mentre poteva ritenersi noto quanto ripor


tato nella prima massima (cfr. in proposito Cass. 

5 giugno 1952, in �Foro It. n, 1952, I, 845 e Cass. 

16 gennaio 1957, in� Giust. Civ. n, 1957-1361; vedi 

per�, Tribunale di Milano 24 dicembre 1956, n. 5811 

e Corte d'Appello di Milano 21 gennaio 1958 in 

causa Nardi-Tesoro) pur se ex adverso si svolgevano. 

varie argomentazioni in contrario, delicata appariva 

la questione adombrata in relazione a quanto ha for


mato oggetto della seconda e della terza, facendosi 

ex adverso leva sulla mancanza nel caso di accredi


tamento in conto corrente postale di una quietanza 

firmata dal creditore, alla quale so~tanto, secondo l' at


tore, per la contabilit� generale dello Stato, si sarebbe 

potuto attribuire l'effetto di estinguere l'obbligazione 

(vedi esplicitamente in tale senso, Corte d'Appello 

di :Milano, 21 gennaio 1958 cit.). Ma su ci� il Tribu


nale di Napoli nella sentenza di cui si tratta ha chia


ramente statuito, motivando in modo sobrio e, tut


tavia, esauriente. 

Ben vero, dato atto, innanzitutto, alla stregua del 

R. D. 7 ottobre 1926, n. 1759 (articolo unieo), della 
legittimit� del pagamento mediante accreditamento in 
conto corrente, il Tribunale ha rilevato come dalle 
varie norme sulla contabilit� generale dello Stato si 
evince che l'effetto liberatorio dell'Amministrazione 
debitrice deriva dal pagamento stesso e non dalle 
dichiarazioni di ricevuta rilasciate dal creditore. 
Queste costituiscono semplicemente la prova dell'avvenuto 
pagamento e sono sostituite nel caso di versamento 
su conto corrente dalle dichiarazioni di accreditamento 
(onde la prova dell'avvenuto pagamento 
� qui costituita dalla annotazione sul titolo di spesa 
degli estremi relativi con la firma del capo della sezione 
di tesoreria ovvero con la firma del capo dell'ufficio 
postale o del controllore, giusta il disposto del 
3� comma dell'articolo unico del R. D. n. 17.59 del 
1926, cit.). In particolare, nelle norme anzidette, 
mentre non si richiede che la quietanza debba necessariamente 
contenere una dichiarazione liberatoria ma 
si detta solo che essa �estingue l'obbligazione dello 
Stato n (art. 316 del regolamento, di cui al R. D. 
23 maggio 1924, n~ 827) e che la stessa non si pu� 
accettare �sotto riserva o condizione n (art. 426 del 
medesimo regolamento), � notevole che il 5� comma 
dell'art. 55 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, 
per il quale� la dichiarazione di ricevuta dell'assegno 
estingue il debito deWAmministrazione �; venne con 
l'art. 1 del R. D. L. 10 maggio 1925, n. 597, modificato 
nel senso che �la consegna dell'assegno ha luogo 
contro rilascio di ricevuta ed estingue il debito, per 
cui l'assegno viene emesso�. 
Dunque, la domanda azionata davanti al Giudice 

' ordinario, a' sensi della citata legge n. 10 del 1951, 
avverso il provvedimento che ha definito il procedimento 
amministrativo previsto da tale legge, va .rigettata 
ove nei sensi precisati l'importo dell'indennizzo 

con q11el provvedimento liquidato sia stato pagato in 
conformit� delle norme sulla contabilit� generale dello 
Stato. Quindi anche se tale pagamento siasi effettuato 
mediante accreditamento in conto corrente, laddove 
non � prevista una quietanza a firma del creditore, la 
cui richiesta scritta, peraltro espressamente voluta � 
dalla indicata norma di legge che faculta siffatto 
mezzo di pagamento, esclude pure la possibilit� di 
invocare sul piano di una impropria e malintesa 
equit� -come nella specie si faceva ex adverso, 
non per� fondamentalmente -l'ignoranza dell'esatta 
causale del versamento, prescindendosi qui dalla questione 
dell'acquiescenza, richiamata per� in altre pronuncie 
nella stessa materia (cfr. Tribunale di Roma, 
16 giugno 1956, in causa Soc. Florida-Tesoro e vedi 
pure Tribunale di Milano, 24 dicembre 1956 cit.). 

Ed, infatti, il creditore, se vuole meglio accertare la 
esatta causale di 11-n versamento in suo favore prima 
del pagamento, non deve, senza conoscerla come ritiene 
opportuno, richiedere la pi� conveniente (e pi� comoda) 
forma di incasso, pretendendo poi di poter 
tr(J,rre da questa gli ulteriori vantaggi della disponibilit� 
delle somme pagategli e della legittimit� di riservarsi 
altres� il diritto di ottenere somme maggiori, 
ci� che non sarebb.e consentito, come � pacifico, con 
le altre forme di pagamento previste dalle norme sulla 
contabilit� generale dello Stato. 

BENEDETTO BACCARI 

IMPOSTE E TASSE -Imposta complementare sul 
reddito -Detrazioni di imposte e tasse dal coacervo 
dei redditi tassabili -Imposta di successione -Non 
detraibilit�. (Tribunale di Firenze, Sez. I, 6 febhrlil>io 17 
dicembre 1958 -Pres.: Perfetti; Est.: Capaccioli 

.-Finanze c. Gerard ved. Baldacci). 

1. Dal coacervo dei redditi oggetto di tassazione 
nella imposta complementare sul reddito, istituita 
dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 3062, sono ammesse 
in detrazione le sole imposte e tasse che servono 
alfa produzione del reddito o che afferiscono allo 
stesso. 
2. La imposta di successione, pagata nell'anno 
nel quale i redditi tassabili sono stati prodotti; 
mancando di tali caratteri, non � ammessa in detrazione. 
3. La detraibilit� della imposta del patrimonio 
ha carattere eccezionale e la sua previsione, nella 
legge speciale, � in deroga al sistema delle detrazioni. 
. 4. La norma posta nell'art. 136 lettera b) del 

T. U. sulle imposte dirette approvato con D. P. 
29 gennaio 1958 laddove enuncia il criterio dell'afferenza 
al reddito delle imposte e tasse ammesse 
in detrazione dal coacervo dei redditi tassabili con 
la imposta complementare ha carattere interpretativo 
dell'art. 8 n. 2 del R. D. 3062 del 1923. 
LA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI IN REf.;AZIONE 
ALLA IMPOSTA COMPLEMENTARE 

A) La soluzione che la sentenza in esame, contrariamente 
a quanto aveva ritenuto la Commissione 
Centrale delle Imposte, ha dato al problema delle 



-62


detrazioni da apportare, ai fini della imposta .complementare 
sul reddito, al coacervo dei redditi tassabili, 
� derivata da una interpretazione delle norme 
positive che ha tenuto conto non solo del criterio puramente 
letterale, unico e solo preso in considerazione 
�dalla Commissione Centrale e dalla Dottrina che ad 
essa ha plaudito (vedi, OICOGNANI .A., in cc Diritto 
e Trib. n, 1956, II, 209 e segg.; BOIDI: l'Imposta 
Compl. sul redd. n, 1956, 277) ma anche logico e 
finalistico. 

B) L'esame, infatti, che di tali norme si faccia 
nei limiti imposti dalla str�ttura che la legge istitutiva 
30 dicembre 1923, n. 3062, ha dato alla imposta 
in questione, con particolare riguardo ai criteri di 
valutazione del reddito ed alle neoessit� eoonomicogiuridiche 
che oaratterizzano la riduzione al netto 
del coacervo dei redditi, porta a r#enere che ammessi 
in detrazione non sono indisoriminatamente tutti i 
carichi tributari che fanno" oapo al soggetto passivo 
dell'imposta, ma soltanto quelli ohe, colpendo in via 
diretta ed immediata la capacit� contributiva del 
soggetto passivo, serbano determ~:riati caratteri ed 
assolvono determinate esigenze politico-economi ohe 
tributarie. 

L'oggetto della imposta cornplementar..e ohiaramente 
individuato dalla legge istitutiva, � dato dalla somma 
dei redditi appartenenti ad una persona fisioa, discriminati, 
tradotti al netto, fusi in unica somma sulla 
quale si applioa l'aliquota; in modo tale che i singoli 
redditi perdono la loro individualit� e sono colpiti 
dalla imposta non direttamente nel loro singolo amrnontare, 
ma indirettamente sul r�ddito complessivo 
di cui fanno parte in assoluta e perfetta fusione 

(Oass. 17 dicembre 1935, in <e Giur. Imp. Dirette n, 

1936, 186). 

Detta imposta, di oonseguenza, afferisoe al frutto 
del capitale e, tipicamente ricorrente, nella alternativa 
di oolpire il reddito prodotto o il reddito prodotto 
e risparmiato, colpisce, nella struttura attribuitale 
dalla legge istitutiva, il reddito prodotto (artt. 1 e 7 
legge citata). 

Di qui, ai fini della determinazione della base imponibile, 
la riduzione al netto del reddito complessivo 
attraverso due gruppi distinti di detrazioni: l'uno di 
carattere oggettivo che concerne gli oneri che diminuiscono 
la disponibilit� del reddito (artt. 8 e 10 della 
legge istitutiva), l'altro di carattere soggettivo che, 
operato sul reddito epurato dagli oneri predetti, concerne 
i oariohi di famiglia oon ohiaro riferimento a 
quanto infiuisce n�gativamente sulla capaoit� contributiva 
del soggetto passivo (art. 4 del D. L. 19 luglio 
1933, n. 1027). 

L'art. 8 della legge istitutiva, posto nel capo relativo 
alla valutazione del reddito, segue infatti l'art. 6 
in oui � precisato che il reddito complessivo, al lordo, 
va valutato con il metodo analitico del computo dei 
singoli redditi prodotti nell'anno precedente (il metodo 
induttivo o deduttivo � stato posto nel 1932, in 
via eccezionale e subordinata, riferendosi ai fini ridetti, 
al tenore di vita del oontribuente); segue l'art. 7 
in cui � indicato il criterio di valutazione di tali singoli 
redditi e, disciplinando la epurazione del complesso 
del reddito ottenuto attraverso l'applicazione 
dei due precedenti artt. 6 e 7), precede l'art. 10, che, 
posto a chiusura delle norme relative al gruppo di 
detrazioni di carattere oggettivo (oneri che diminu�


scono la disponibilit� del reddito), precisa fra l'altro 
che non � considerato inerente alla produzione del 
reddito tutto quanto costituisce semplice erogazione 
di reddito .e non onere necessario per la percezione 
del reddito stesso. 

In tale posizione topogt<J;ftoa, l'esame ohe detl'arl. 8 
si faccia non solo dal punto di vista letterale, ma, 
come richiedono le norme di ermeneutica, anche dal 
punto di vista sistematico logico e finalistico, rivela 
che esso � posto a disciplina di quel lavoro di riduzione 
del complesso dei redditi accertati attraverso 
l'applioazione dei criteri posti nei precedenti artt. 6 
e 7, da reddito complessivo lordo a reddito complessivo 
netto. � 

In seno, infatti, alle-norme che fissano i criteri di 
valutazione del reddito tassabile, nella .sua prima 
parte l' artioolo ridetto contiene la comunicazione del 
prinoipio delle detrazioni e precisa che queste ultime 
consistono negli oneri ohe passer� ad indicare in 
modo tassativo, nelle parti seguenti, purch� non rientrino 
fra quelli gi� detraibili ai fini della valutazione 
dei singoli redditi soggetti all'applicazione delle imposte 
reali, e che in quanto tali, hanno contribuito 
alla formazione dell'oggetto della imposta complementare. 


Di conseguenza, poich� onere � un termine che, 
nella sua accezione logico-giuridica, implioa un'attivit� 
che, stimolando l'interesse di una determinata 
persona, ha un oarattere puramente strumentale e si 
risolve in un peso sopportato al fine di assicurarsi 
un effetto utile, la preois111Zion:e che segue, per la quale 
deve trattarsi di oneri che non siano gi� detraibili ai 
fini delle imposte speoiali reali, sta a indicare che gli 
oneri riddetti devono essere inerenti al complesso dei 
redditi oggetto dell'imposta. Dato che le imposte reali, 
per loro natura, colpiscono il reddito netto nella sua 
piena entit� e rappresentano in sostanza, una quota 
parte del reddito tassabile, la preoisazione ohe gli 
oneri che passer� ad enunciare saranno ammessi in 
quanto non rientrano fra quelli detraibili ai fini. della 
imposta speciale, posta in relazione alla portata da 
attribuirsi al termine onere, � infatti indicativa 
del fatto che dalla detrazione restano esoluse quelle 
entit� ohe lo Stato preleva dal reddito tassabile e non 
costituiscono onere neoessario che preceda o accompagni 
la produzione del reddito o sia ad esso 
inerente. 

In attuazione del prinoipio cos� enunoiato e delimitato 
di riduzione al netto del oomplesso dei redditi 
accertati con metodo analitico (artt. 6 e 7) l'art. 8 in 
questione, passa, nella seconda parte ad enunoiare 
in concreto quali sono gli oneri detraibili e precisa 
che gli stessi vanno dalle spese e perdite sopportate 
nell'anno per la produziqne dei singoli redditi alle 
imposte e tasse di ogni speoie compresa quella straordinaria 
sul patrimonio in quanto effettivamente corrisposta 
nell'anno preso a caleQlo; dalle annualit� 
passive a oarico del contribuente e acoertate come reddito 
nei confronti del percepiente alle ritenute sulle 
pensioni, ai premi di assicurazione sulla vita, ai 
contributi che per legge o per contratto �sono versati 
a casse di previdenza o di soccorso. 

Ora, se si tiene conto della necessaria interdipen


denza fra la prima e la seconda parte dell' artioolo 

(<<gli oneri seguenti ... �) e della posizione topografioa 

e sistematica dello stesso, nonch� del resultato finale 


-63


che esso deve assicurare (acq,uisire la base i,mponibUe 

mediante la riduzione al netto del complesso dei red


diti) si ha la certezza che le singole voc�i di oneri 

detra,ibili sono, per forza di cose, caratterizzate dal


l'elemento comune della inerenza al reddito per il rag


g,iungimento del quale costituiscono appunto onere 

necessario. 

O) In tale stato d,i cose, per l'applicazione in 
� concreto delle detrazioni, nell'ambito stesso di ogni 

singola voce detraibile un lavoro di discriminazione 

� f iwri discussione. 

Tale lavoro, eseguito sulla voce relativa alle im


poste e tasse di ogni genere porta a ritenere che im


poste e tasse detraibili sono soltanto quelle che affe


rendo, per le ragioni gi� precisate, la produzione dei 

redditi tenuti a calcolo per la 'determinazione dell'og


getto della imposta complementare, colpiscono in via 

diretta ed immediata la capacit� contributiva del 

contribuente e non anche le altre imposte con parti


colare riguardo a quelle che colpiscono il patrimonio, 

che tale carattere non hanno. 

D) Di qui l'esclusione totale e definita delle im


poste di successione. Tali imposte, non afferiscono 

affatto alla produzione dei redditi rilevanti ai fini 

della complementare, ma, colpendo il patrimonio nel 

momento dinamico del trasferimento dal de cuius 

all'erede, si aggiungono alle imposte percette vivente 

il de cuius e chiudono il ciclo della produttivit� di 

questo ultimo completando, in un certo senso, la tas


sazione del reddito complessivo dello stesso (cc Imposta 

sull'asse ii, vedi SERR.ANO: Le imposte di successione, 

pag. 22). 

L'errore fondamentale in cui cade l'opposta solu


zione �, perci�, quella di aver voluto considerare il 

?i. 2 dell'art. 8 avulso dal resto dell'articolo,-dalle 

parti che lo precedono!e"':da.,,quelle che lo seguono e 

di avere, di conseguenzalad;,esso attribuito la posi


zione di un principio di carattere generale quale quello 

di ritenere detraibili le imposte di qualunque specie 

inerenti o meno alla produzione dei redditi colpiti, 

incidenti o meno sulla effettiva e concreta capacit� 

contributiva dello stesso. 

� agevole, al contrario, osservare che, diversamente 

il n. 2 dell'art. 8 mancherebbe di una spiegazione 

razionale e l�gica quale i principi posti nella prima 

parte dell'art. 8 hanno attribuito all'istituto della 

detrazione in aderenza all'oggetto della imposta e fini


rebbe per abbracciare non solo le imposte sul capitale 

ma tutte le imposte comunque pagate dal contribuente 

ivi compresa l'imposta di registro, l'I.G.E., le tasse 

scolastiche, l'imposta di consumo, e quanto altro nella 

vita quotidiana, per il conseguimento di determinare 

utilit�, � necessario pagare sotto forma d'imposta, 

tasse e contributi. 

N� pu� fondatamenle obiettarsi che una giusti


ficazione la detrazione dell'intero carico tributario 

troverebbe nel carattere di obbligatoriet� delle imposte 

e delle tasse, in quanto che, a parte il fatto che vi 

sono pure talune spese e perdite con pari carattere 

di obbligatoriet�, non � questo il criterio rilevante per 

determinare la intrinseca capacit� contributiva del 

soggetto passivo, ma quella della incidenza diretta ed 

indiretta. 

F) Da ci� la esattezza della 2a massima relativa 

al carattere eccezionale della previsione specifica, ai 

fini della detrazione, della imposta patrimoniale, in 

s� non afferente al reddito. Tale imposta pagata a 
rate, incide in realt� in misura ricorrente sul reddito 
del soggetto passivo, ma in quanto estranea per la sua� 
natura il suo oggetto ed il suo contenuto al sistema 
delle detrazion�i, abbisogna necessariamente di una 
norma apposita. 

E) Di ovvia esattezza �, infine, l'affermazione 
per la quale la norma recata dall'art. 136 lettera b) 
del T. U. sulle Imposte Dirette, approvato con D. P. 
29 gennaio 1958 � interpretativa dell'art. 8 n. 2 del 

R. D. n. 3062 del 1923. Detta norma, destinata ad 
entrare in vigore il 1� gennaio 1960 precisa che le 
imposte e tasse detr,aibili ai fini della imposta complementare 
sono quelle afferenti i .redditi singolarmente 
e nel loro complesso, ad esclusione della imposta 
complementare. Dato il sistema che informa, 
nella materia in oggetto, l'istituto della detrazione e 
le fondamenta, chiaramente individuate nella sentenza 
in e-ame, sulle qiv1li il sistema stesso � poggiato, 
la norma contenuta nell'art. 136 lettera b) del 
T. U. non deroga affatto all'art. 8 n. 2, ma ne precisa 
i termini di applicazione in stretta osservanza 
dei limiti posti dalla legge di delegazione, .3 gennaio 
1956, n. 1. � una normx di tipica portata interpretativa 
che mal si concilia con le riserve sulla sua costituzionalit� 
sollevate in dottrina (vedi U. UKMAR, in 
�Diritto e Pratica Trib. ))' 1959, I, 21-25). 
LEONIDA OORREALE 

OBBLIGAZIONI -OBBLIGAZIONE DI VALORE E 
OBBLIGAZIONE PECUNIARIA-Principio nominalistico 
-Pagamento di corrispettivo del godimento di 
immobile occupato senza titolo -Natura pecuniaria 
del debito. (Tribunale di Perugia, Sent. 6 agosto 1958 
Pres..: Giovannelli; Est.: Canaletti -Difesa Esercito c. 
Dominici). 

� di natura pecumaria e soggetta pertanto al 
principio nominalistico sancito dall'art. 1277 O. c. 
l'obbligazione avente per oggetto il pagamento di 
un corrispettivo del godimento di un immobile 
occupato senza titolo. 

Per debito di valore, deve intendersi, infatti, solo 
quello che si concretizza in una prestazione di 
moneta determinata attraverso il processo di 
liquidazione di un'obbligazione non costituita in 
danaro. 

Nel considerare la sentenza, sopra massimata, � 
necessario porre subito in evidenza che la stessa riguarda 
una fattispecie tutta particolare consistente 
nel permanere del concessionario al godimento di un 
immobile demaniale dopo scaduta l'iniziale concessione 
ed in attesa che si perfezionasse il nuovo atto 
di concessione, gi� concordato anche nel corrispettivo. 
� 

In relazione a queste circostanze il Tribunale, pur 
riconoscendo che l'utilizzazione del bene da parte dell'ex 
concessionario veniva ad essere senza titolo, ha tuttavia 
ritenuto che dal rapporto di fatto potesse derivare 
unicamente un'obbligazione al pagamento di 
somma, quale corrispettivo del godimento dell'immobile, 
come gi� in precedenza quando le parti erano 



-64


tJincolate dal rapporto di concessione, che imponeva 

a.ppunto il pagamento di. un canone. 

A questa conclusione il Tribunale � stato evidente
�mente indotto dalla peculiarit� della situazione, in 
relazione anche a quell'orientamento giurisprudenziale 
che, con applicazione estensiva del principio 
nominalistico, ha ritenuto obbligazione pecuniaria 
non solo quella che sorge specificamente in contemplazione 
del debito di una somma di danaro, bens� 
ogni altra che si concreti nell'obbligo di corrispondere 
una determinata quantit� di moneta, anche se in f unzione 
di valore di scambio (cfr. Oass., 13 giugno 
1957, n. 2217, Grassi c. Soc. Depositi costieri del1'
Adriatico). 

La soluzione adottata nella sentenza in rassegna 

non sembra per� che possa venire generalizzata a 

tu.tti i casi in cui si verta in materia di occupazione 

c godimento senza titolo di un bene. 

In questi oasi, invero, chi, senza esserne legittimato, 
sottrae la cosa al godimento del proprietario e di altro 
avente diritto induce una menomazione, per effetto 
della mancata utilizzazione della cosa stessa, nel patrimonio 
di. esso soggetto. L'obbligazione che da ci� � 
originata�dovrebbe ricondursi ad un rapporto di danno 
od anche al principio dell'arricchimento senza causa. 
Pertanto, la pretesa che venga avanzata dal titolare 
del bene contro chi lo abbia indebitamente goduto 
sembra appropriatamente da inquadrare fra quelle 
del tipo risarcitorio, in quanto cio� tendente a ristabilire 
un equilibrio economico turbato. Conseguente.
mente, il debito verrebbe a presentarsi come debito di 

valore e non di valuta. 

Rispetto, particolarmente, all'occupazione� senza 

titolo di un immobile, non potr� parlarsi di obbliga


zione originariamente pecuniaria, perch� infatti l'oc


cupante sar� s� tenuto a corrispondere una� determi


nata somma, ma non gi� come corrispettivo di altra 

prestazione, sibbene come equivalente di quella utilit.� 

che il proprietario dell'immoMle non ha potuto rea


lizzare proprio per effetto dell'occupazione abusiva. 

In questo caso, per la determinazione dell'entit� del 

compenso richiesto si dovr� procedere propriamente 

ad una aestimatio rei, alla valutazione cio� del van


taggio economico che il proprietario avrebbe potuto 

trarre dalla cosa sottratta alla sua disponibilit�. Ci� 

anche se l'indagine valutativa resti limitata ai soli 

frutti della cosa medesima, ove non vi sia stata distru


zione della stessa. 

Torneranno allora applicabili tutti i criteri giuri


dici concernenti la determinazione di un indennizzo 

e particolarmente quello che la liquidazione, e cio� la 

commutazione del tantundem pecuniario, non pu� 

compiersi che sulla base del ragguaglio al potere di 

acquisto della moneta nel momento in cui la liquida


zione viene operata. 

OBBLIGAZIONI -Prescrizione del diritto al risarcimento 
danni per occupazione arbitraria di bene demaniale 
-Decorrenza. (Pretore di Trento, Sentenza 
13 dicembre 1959 -Zeni c. Finanze). 

La prescrizione del diritto dell'Amministrazione 
al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione 
arbitraria di un bene demaniale decorre dalla 
data della cessazione dell'occupazione. 

La.fattispecie da cui ha tratto lo spunto la presente 
sentenza si riferisce ad una delle tante occupazioni 
arbitrarie da parte di privati di beni patrimoniali 
indisponibili (capannone di una caserma militare) 
nell'immediato dopoguerra in regime di Governo Militare 
Alleato. 

All'atto in cui l'Amministrazione -venuta a termine 
l'occupazione -richiese a mezzo di ingiunzione 
fiscale la corresponsione di un indennizzo, si vide 
opposta una serie di eccezioni fra cui quella della 
prescrizione del diritto alla percezione dell'indennizzo 
stesso (art. 2947 C. c.). 

Per respingere tale eccezione il Pretore ha rilevato 
che l'occupazione, essendo senza titolo, deve essere 
considerata fatto illecito e che tale carattere di illiceit� 
si protrae nel tempo fino alla cessazione della stessa 
occupazione. Pertanto quale dies a quo per il computo 
del termine quinquennale di prescrizione (articolo 
2947 C. c.: �giorno in cui il fatto si � verificata >> 
non pu� essere preso in considerazione quello dell'inizio 
dell'occupazione, ma quello in cui essa ha 
avuto fine. Durante tale periodo, infatti, il diritto 
dell'Amministrazione proprietaria a disporre dell'immobile, 
era stato posto nell'impossibilit� di essere 
esercitato a causa della condotta arbitraria, e quindi 
illecita, dell'occupante. 

A �sostegno di tale tesi la sentenza ha richiamato 
analogicamente il concetto di reato permanente e la 
decorrenza del termine di prescrizione previsto per 
tale reato dall'art. 158 C. p. (�dal giorno in cui � 
cessata la permanenza�). 

L'accostamento appare esatto e la decisione va 
segnalata specie rispetto al malvezzo di certi giudicati 
tendenti a mutuare concetti privatistici, proprio del 
rapporto di locazione, a beni pubblici non assoggettabili 
a detta disciplina. N � sarebbe giusto opporre 
che l'inerzia dell'Amministrazione danneggiata a far 
valere i propri diritti non la pu� salvare dagli effetti 
della prescrizione (cfr. sia pure in diversa ipotesi 
Oass. 27 gennaio 1948, n. 111, in � Mass. Foro It. >i, 
1948, voce Prescrizione, n. 1) dato appunto che la 
mancata disponibilit� del bene costituente il danno 
non ha come fatto generatore un'azione istantanea, 
ma bens� un comportamento illecito a carattere continuativo, 
in costanza del quale il termine di prescrizione 
non pu� iniziare a decorrere. 

ITALO TELOHINI 



,�wn ,�wn 
INDICE S I S T E M A T I C �O 
DELLE CONSULTAZIONI 


C.A FORMUL.AZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .ALCUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � .ST�T� D�T� 
ACQUE PUBBLICHE 

CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI. -1) Se spetti 
allo Stato provvedere in merito alle concessioni di grandi 
derivazioni di acque pubbliche esistenti nella Regione 
Trentino-Alto Adige, che interessano la difesa o servizi 
di carattere nazionale (n. 58). 

RICERCA. -2) Se le Amministrazioni dello Stato debbano 
munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 95 del 

T. U. s�lle acque pubbliche quando intendano ricercare 
e utilizzare acque sotterranee sui fondi demaniali o patrimoniali 
ad esse in uso, quando l'utilizzazione attenga 
all'ambito del servizio pubblico cui i fondi sono destinati 
(n. 59). 
AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI 

DEPOSITO; -Se l'Amministrazione degli Affari Esteri 
possa essere ritenuta responsabile della perdita dei depositi, 
effettuati in base alla legge consolare da parte di 
connazionali all'estero, di valori delle successioni presso 
i vari Consolati, quando la perdita derivi da fatto di 
guerra (n. 3). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

COMITATO NAZIONALE RICERCHE NUCLEARI. -1) Se 
il Comitato Nazionale per le ricerche nucleari sia organo 
interno dell'Amministrazione statale (n. 233). Se il Comitato 
Nazionale per le ricerche nucleari ha capacit� patrimoniale 
e di assumere impegni verso terzi (n. 233). 

DONAZIONI IMMOBILIARI ALLO STATO -AUTORIZZAZIONE. 
-3) Se lo Stato abbia bisogno della autorizzazione 
prevista dalla legge 5 giugno 1850, n. 1307, per 
accettare donazioni immobiliari (n. 234). 

I.C.E. -4) Se ed in quali limiti l'I.C.E. possa acquistare 
azioni di societ� commerciali (n. 235). 
NOMINE TEMPORANEE A PUBBLICI UFFICI. -5) Se 
la norma di cui all'art. 14 legge comunale e provinciale 
secondo la quale coloro che sono stati nominati a tempo 
ad un pubblico ufficio rimangono in carica fino all'insediamento 
dei successori, ancorch� sia trascorso il termine 
prefisso, costituisca principio generale per tutti i 
casi analoghi (n. 236). 

AUTOVEICOLI. 

TASSA DI cmcoLAZIONE. -Se, anche dopo l'emanazione 
del T. U. 5 febbraio 1953, n. 39, gli autoveicoli 
della G. R. A. godano della esenzione dalla tassa di circolazione 
stabilita con l'art. 16 D. L. 13 aprile 1948, 

n. 321 (n. 57) . 
AVVOCATI E PROCURATORI 

RAPPRESENTANZA DELL'AvvoCATURA. -1) Se l'Avvocatura 
dello Stato possa assumere, ai sensi dell'art. 44 
del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la difesa degli agenti 
ferroviari denunciati all'A. G. per infedeli dichiarazioni 
doganali, da essi fatte nell'esercizio delle funzioni di 
dichiaranti doganali (n. 45). 

2) Se l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in 
Guerra possa essere rappresentata e difesa 'in giudizio 
dalla Avvocatura dello Stato (n. 46). � 

CINEMATOGRAFIA 

EDIFICI PARROCCHIALI -SANTA SEDE. -Se l'apertura 
e l'esercizio di sale cinematografiche in edifici godenti 
delle immunit� previste dal Trattato del 1929 con la 

S. Sede siano regolati dalle stesse norme vigenti per tutte 
le altre sale cinematografiche esistenti nel territorio dello 
Stato (n. 26). 
COMUNI E PROVINCIE 

MESSI COMUNALI. -1) Se gli uscieri comunali, ai 
quali � demandato, fra gli altri compiti oltre la notifica 
degli atti giudiziari per gli uffici di conciliazione, anche 
quelli dell'Amministrazione Finanziaria, possano essere 
considerati impiegati dello Stato (n. 75). 

2) Se per il pagamento dei compensi dovuti ai suddetti 
messi comunali si applichi il termine di prescrizione 
previsto dall'art. 2 del R. D. L. n. 295 del 1939 o quello 
dell'art. 2955 C. c. (n. 75). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

IMPIANTO :�>ISTRIBUTORI CARBURANTI. -1) Se i pareri 
espressi dalle Commissioni consultive provinciali in ordine. 
agli adempimenti relativi apa installazione degli 
i~pianti distributori di carburante lungo le strade statali 
abbiano il valore di vincolare le attribuzioni demandate 
in materia alla competenza dell'ANAS (n. 60). 

~ 2) Se sia legittimo il provvedimento ministeriale che 
ha istituito le speciali Commissioni consultive sopra 
indicate (n. 60). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

INDUSTRIALIZZAZIONE. MEZZOGIORNO. -1) Se iil �caso 
di prorogtJ, al termine decennale stabilito dalla legge per 
il rimborso dci prestiti relativi ai finanziamenti previsti 
dalla legge 9 maggio 1952, n. 261, i mutuatari possano 
ancora godere del concorso dello Stato nel pagamento 
degli interessi per il periodo della proroga (n. 30), 

..m�AbJi&J&W.J&Jih&J&&,m;,,aJiib..&a :&Zhl&W.AfMiliBB~ '' 1:2 ,,&&1&J&1221u11a1LAW..J&i&0..&&L 


-66


PRIVILEGIO DI CUI ALL'ART. 7 D. L. lo NOVEMBRE 1944, 

N. 367. -2) Se ed in quali limiti il privilegio stabilito 
dall'art. 7 D. L. 1� novembre 1944, n. 367, a garanzia 
dei finanziamenti preveduti dal decr.eto stesso possa ritenersi 
esteso alle somme dovute dallo Stato all'Azienda 
finanziata (n. 31). 
DANNI DI GUERRA 

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -Se, ai sensi dell'articolo 
6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953 

n. 968, per la concessione dei contributi diretti in, capitale 
per la riparazione di edifici danneggiati dalla guerra, 
nei casi di trasferimento del bene, il contributo da concedersi 
ai cessionari che non fossero venuti ancora in 
esistenza nel 1945, debba essere determinato in base al 
patrimonio ed �l reddito del cedente (n. 94). 
DAZI DOGANALI 

AGENTI FERROVIARI. -Se l'Avvocatura dello Stato 
possa assumere, ai sensi dell'art. 44 del T. U. 30 ottobre 
1933, n. 1611, la difesa degli agenti ferroviari denunciati 
�ll'A. G. per infedeli dichiarazioni doganali, da essi 
fatte nell'esercizio delle funzioni di dichiaranti doganali


(n. 12). 
DONAZIONI 

DONAZIONI IMMOBILIARI ALLO STATO. -Se lo Stato 
abbia bisogno della autorizzazione prevista dalla legge 
5 giugno 1850, n. 1307, per accettare donazioni immobiliari 
(n.~. ~ 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

INA-CASA -OccUPAZIONE D'URGENZA zoNE TERREMOTATE. 
-Se alle occupazioni di urgenza disposte a 
favore della Gestione INA-Casa sia applicabile il maggior 
termine e la proroga, previste nell'art. 185 del T. U. 
19 agosto 1917, n. 1399, che disciplina le occupazioni 
temporanee nei paesi colpiti dal terremoto del 1908 

(n. 87). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

LEGGI REGIONALI. -1) Quale sia l'interpretazione 
della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni 
per causa di pubblica utilit� (n. 148). 

RIMBORSO IMPOSTE FONDIARIE. -2) Se il rimborso 
delle imposte fondiarie, pagate dai preced�nti proprietari 
sugli immobili agli stessi espropriati da Amministrazioni 
dello Stato per esigenze dei propri servizi, debba essere 
effettuato.dalla Amministrazione Finanziaria (n. 149). 

FALLIMENTO 

IMPOSTA DI REGISTRO -COMMERCIANTE FALLITO. 1) 
Se, ai fini della legge del registro (art. 45, tab. All. D), 
possa considerarsi commerciante il fallito quando con 
un atto notorio si dichiara che egli ha esercitato ed eserciti 
attivit� commerciale (n. 45). 

IMPOSTA DI REGISTRO -CONCORDATO FALLIMENTARE. 
-2) Se l'imposta di registro sul concorqato fallimentare 
debba applicarsi sull'ammontare di tutti i crediti, 
compresi i privilegiati, o solo sui crediti chirografari 

(n. 46). 
FARMACIA 

SPECIALIT� MEDICINALI. -1) Se la produzwne d1 specialit� 
medicinali da vendere all'estero sia soggetta alla 
autorizzazione prevista dall'art. 161 T. U. leggi sanitarie 

(n. 
7). 
2) Se la produzione di specialit� medicinali da vendere 
all'estero sia soggetta alla registrazione prevista 
dall'art. 162 del T. U. leggi sanitarie (n. 7). 

FERROVIE 
% 

' 

AGENTI FERROVIARI -DIFESA. -1) Se l'Avvocatura , 

'

1 ' 

dello Stato possa assumere, ai sensi dell'art. 44 del T. U. 

~ 

30 otiiobre 1933, n. 1611, la difesa degli agenti ferroviari 

~ 

r.~

denunciati all'A. G. per infedeli dichiarazioni doganali, 

da essi fatte nell'esercizio delle funzioni di dichiaranti 

doganali (n. 280). 

C.I.C.L. -2) Quali� siano i danni riportati dal materiale 
rotabile della Compagnia Internazionale Carrozze 
Letto per i quali debbano rispondere le FF. SS., ai sensi 
dell'art. 15 della Convenzione tra le Ferrovie e la Compagnia 
stessa (n. 281). 
ru 

TRASPORTO GENERI DI MONOPOLIO. -3) Se gli indennizzi 
per mancanze di generi di monopolio verificatesi 
durante il trasporto ferroviario siano commisurati per 
le FF. SS. al prezzo del costo industriale dei vari prodotti 


o al prezz? di vendita al pubblico (n. 282). 
4) Se il principio valevole per le Ferrovie dello Stato 
valga anche per le societ� concessionarie (n. 282). 


I 

Iili 

IMPIEGO PRIVATO 

ENAL -INDENNIT� DI LIQUIDAZIONE. 1) Se in 
un rapporto di impiego privato le indennit� di liquidazione 
debbano essere commisurate alla retribuzione in 


I

concreto percepita, anche se questa risulti maggiore di 
quella dovuta (n. 42). fil 
2) Se, ai fini di determinare la base per il computo 


I 

delle indennit� di liquidazione si debba tener conto anche 

del compenso per lavoro straordinario, corrisposto in mi


sura forfetaria mensile predeterminata nel suo ammon


I tare, nonch� di tutte quelle gratificazioni che hanno 
@ 
assunto carattere di periodicit� e continuit� (n. 42). 

i 

3) Se sia dovuta l'indennit� di preavviso al dipendente 
che sia stato conservato in servizio anche dopo 

J

il compimento del limite di et� previsto nel regolamento 

dell'ente da cui dipende (n. 42). 

I 

IMPIEGO PUBBLICO 

I

ASSISTENZA CREDITORIA DELL'ENPAS. -1) Se, ai 
sensi dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 38,l'ENPAS 

I 

possa concedere un piccolo prestito quando il dipendente 

~ 

statale abbia in corso di ammortamento una cessione 

i 

nella misura di un quinto dello stipendio (n. 483). 

f 

IMPIEGATO STATALE -CESSIONI DI STIPENDIO, -2) Se 

j

i tenenti e sottotenenti delle Forze Armate e tutti gli 
ufficiali del Corpo Guardie di P. S. possano contrarre 
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (n. 484). 

IMPIEGATO STATALE -DIMISSIONI. -3) Se, a.i sensi_ 
dell'art. 124 dello Statuto degli impiegati civili dello 

I

Stato, l'Amministrazione possa accettare le dimissioni 
di un impiegato sottoposto a procedimento penale ovvero I 
debba attendere la conclusione del giudizio (n. 485). 

I 
. I 



-67 -67 
PENE PECUNIARIE. -5) Se l'evasor� fiscale ha un 
diritto soggetti-vo all'applicazio:qe. delle riduzioni ,cli cui 
all'art. 8 d~lla 'legge 7 g~nnaio �~929, n,. 4,_ �� ~l �p. M. 
1� settembre. 1931 e pertanto possa ac;lire l'Autorit�. G:iudiziaria 
a~erso qn'ordinaI).za inte~dentizia �~1. 'fine lii 
ottenere la limitazio~e della pen� pecvniarl�. com~ina. 
tagli (n. 319). � � 

T4SSA DI cmcoLAZIO~. -6) Se, anche dopo la emanazione 
del T. U. 5 febbraio ~953, n. 39, gli autoveicoli 
della G. R. A. godano della esenzione. dalla tassa di. circolazione 
stabilita con l'art. 16. D�. L. 13 aprile 1948, 
.n. 321 (320). � 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -.7) Se sia 
definitivo ed irrevocabile l'istituto della definizii>ne in 
via breve delle violazioni alle leggi finanziarie punibili 
con la pena pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 
7 gennaio 1929, n. ~ (:q. 321). 

8) Se gli ~ci. finanziari debban0, agli effetti della 
irp.posizione della �tassa di concessio;ne governativa sulle 
!lichiarazioni di pubblica utilit�. di che. all'art. 142 della 
t&riffa A~l. A a.I D. P. 20 marzo 1953, n .. 112, a~tenersi 
~lla sp~sa risuJtante ,dal dec:r;eto, o possa..o valutar.e la 
spesa effett~va in via indipendente. (n. 322). 

VIOLAZIONI LEGGI FINANZIARm. -9) Se per ordinanza 
�definitiva �, dell'Intendente di Fin�nza, di �cui 

:.a.\lalegge 7 gennaio 1929, n. 4, debba intendersi, oltre 
q.elJA .per sua natura. inoppugnabile con ricorso al Mi� 
njstro -per essere la pena edittale inferiore.a L. 600.00.0 
(art. 15 D. P. R. 4 febbraio 'J.955, n. 72) -anche quella 
div�ntitilt . in(Jpp�gnabile per mancata proposizione del 
rr�o:tso 'ger�rchfoo� nei termini� di l�g'ge; � se;�iri dip�ndenza 
della ritenuta. soluzione, sia proponibile' l'azione 
giudiziaria ordinaria. contro quest'ultimo provvediinento 

(n. 323). 
.. r� ., , 

'. 

INFORTUNI SUL LAVORO 

.. VIGrLJ DEL Fuoc�. -s~ una Cassa R�gionale Antincendi 
' possa .valersi dell"azione surrogator�a, prevista 
dall'art�. 1916 del C. c., nei �confronti della persona che 
ha causato l'infortunio del vigile del fuoco volontario 

(n. 42). 
'I 

LAVORO 

COWXRAT;TO DI <~ ,A.Jt;RUQLAM:r;)NTO ALLA P,ARTE �, 
Se in un co~tratto di � arruolamento alla parte �,. po,ssario 
essere posti a carico dei lavoratori gli oneri di previdenza 
ed assistenza sociale (n, 22).. 

LOCAZIONI 

�-:� .P:aoRQG:A �LEGALE. ~ l) 8-e eia a.mm.issibile l'azione 
del locatore diretta ad ottenere dal sub conduttore ,il 
rilascio dell'immobile, quando a causa della volontaria 
rinuncia tlel conduttore alla proroga legale;� sia �stato 
risolfo per muti.10 consenso il contratto di locazione 

(n. 108). 
RIS�LUZIONE DEL CONTRATTO. -2) Se sia ammis� 
sibila l'azione del locatore verso il sub conduttore p~r�tte'nere il pagamento dell'indennizzo r�lativo all'occut>
aziorte da:I mom�'lnto in cui -Opera la risoluzione .del contratto 
d� locazione sino al giorno dell'�ffettivo � rilascfo 

(h. 108). . :' ' . l J ' ' 
blPlEGA.TO'STAT.ALE�-P:REVIDEN�ZA ED ASSISTENZA~ 4) 
Se l'ENPAS possa valersi dell'azione� surrogatoria, 
prevista dall'art. 1916 del C. c., nei c�nfronti della persona 
che ha causato la malattia dell'impiegato dello Stato 
e la conseguente assistenza dell'Ente medesimo� (n. 486). 


IMPOSTA �DI REGISTRO� 

Co~CIA.N~ FALLI~O. -1) Se, ai fin� d�;iila legge 
del registro (art. 45, tab. All. D), possa considerarsi commerciante 
il fallit~ quando con un atto notorio siaichfara 
che egli ha esercitato ed eserciti attivit�. commerciale 
(n.. 151). � 

CONCORDATO FALLIMENTARE. -:-2) Se l'imposta di 
registro sul: conco~dato fallimentare debba� applicarsi 
sull'an::mioritare di tutti i crediti, compresi i privilegfati, 

o solo sui crediti chirografari (n. 152). 
INDUsTRIALIWAZIONE M:il1ZZOGIORNO -' AGEVOLAZiONi 
FISCALI.'-3) Se par avere diritto all'agevolazione fiscale 
di cui all'art. �5 D~ L. 14 dicembre 1947, n. 1598, oecorra 
che le iniziative industriali sui fondi acquistati n�l trien� 
nio siano attuate dir�ttamente dal primo acquirente o 
possano irivece essere attuate da un locatari� (fi, 153). 

IG.E. 

SOCIET� -DIVIDENDI ALL'UNICO AZIONISTA. _:. S� 
siano soggetti ad imposta .generale sulla'. entrata. Ld�ividendi 
paga.ti da. una. societ�. per azioni p,l propl'.io ,azio� 
nista unico (n. 81). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

D1sPos1Z1�'.NE TEsTIDNTARIA A. FAVORE :D:i �NTI NON 
RICoNoscroTi:. __.: Se � la �disp�siz��ne test�.m�ntaria a 
favore di un Ente istituendo debba considerarsi sotto� 
posto ~lla C?,ndizi9ne sospensiva (b.p~opria) che abbia 
luogo il riconoscimento, co;n l'e~ttci .di .fa.J,' decoqere 
. dalla� data del decreto attr\llutivo di.tale riconosci.iento 
ia prescrizione decennale, di accettare l'eredit� (n. 24). 

I , �l , ~ \ � '"�: t "i~ .-~ , � '' ' . � ,1

IMPOSTE E TASSE � � 

� ' � "e ' .O , ' � ; l ' ' , ' i , e , � ~ ..! ' 
. IMPOSTA DI FABBR~CAZIONE SU:GLI SP�RITI. -.1) Se \Il 

materia di abbu~no imposta di fabbr1�azione su j>roci�tti 

dispersi per causa di forz� :rriaggior� viga la norma l.l�t


i;~rt: 8 del D. L. 11 ottobre l949, ri.. 707, o ~iga ancora 

quella dell'art. 3q del D.l\f;:.~ ~,ugVo .19~4� (legg~ s~gli 

spiriti) (n. 316). � � � � � ' 

'1' ~ ~ ': .�� j� �, ., ' ' ~ ' 

IMPOSTA STRAORDIN.AlUA PROGRESSIVA SUL P.AiTRIMO� 
NIO. -2) Se persista il privilegio posto a garanzia del 
pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio, nell'ipotesi in 'cui' l'ip�ri��oil� 'ch� appartenev� 
al coritrib�ente .all� data'del'2'S'hia~zo�'i947, sia 

. � � ,. ' . � "'")"�'~'�.�~(......, '1t~:1�~~� �. ,.., .. ,, . �: 

stato aggmdica~o a terzi a� segmto ai'espropriazione forzata 
(n. 317). . . " ' ,� ., ,., .. ,

'li 

3) Se il privilegio in �same si' estendawa.ne c'os� �~cedute 
all'immobile s�ccessivameqt~ 'al. 28 marzo� 1947 

(n. 317). '� "�� .. 
I " ' '\ ~ ' ~ , :: 

IMPOSTE.FONDIARIE -RIMBORSO. -4) Se nr~wb.orE!O 
delle imposte fondiarie, pagate dai precedei�'.ti 'pr�prietari 
sugli. �mm�bili �ii.gli' stessi�~spropriati dai Amministrazioni 
dello Stato �per esigen~e � dei 1propri 's�rvizi, 
debba essere effettuato dall'Ainministrazidne'Finlinziaria 

(n. 318)�. .i 1 
_, 

68


MEZZOGIORNO 


INDUSTRIALIZZAZIONE -AGEVOLAZIONI ll'ISOALI. 
� 1) Se per avere diritto all'agevolazione fiscale di cui al


l'art. 5 D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, occorra che le 

iniziative industriali. sui fondi acquistati nel ti:iennio 

siano attuate direttamente dal primo acquirente� o pos. 

sano essere invece attuate da un locatario (n. 9). 

. lND:USTRIALIZZAZiqNE -PROROGHE AL RIMBORSO DEI 
PRESTITI. -2) Se in caso di proroga al termine d�cennale 
stabilito dalla legge per il Hmborso dei prestiti relativi 
ai finanziamenti previsti dalla legge 9 maggio 1952; 

n. 261, i mutua.tari possano ancora godere d:el concorso 
~Ilo�S~ato nel pagamento degli interessi per il periodo 
della proroga (n. 10).. 
MONOPOLIO 

TRASPORTO GENERI DI MONCJ?OLIO. -I) Se gli foden


nizzi per mancanze d� generi di� monopolio verificatesi 

durante il trasporto ferroviario siano commisurati per 

te FF. SS. al prezzo del costo industriale dei vari pro


dotti o al prezzo di vendita al pubblico (n. 34). 

2)' Se il principio valevole per le Ferrovie dello Stato 

valga anche per le societ� concession�rie (n. 34). 

NAVE E IS'AVIGAZIONE 

GENTE DI MARE -IMMATRICOLAZIONE.~ 1) Se possa 
essere immatricolato tra� la gente di mare il c01,idann�to 
per peculato milit1tre (n. 98). 

MAR1~.MILITARIZZATI. --2) Quale sia, ai fini assistenziali.
p�r infortuni e malattie, la posizione dei marit. 
timi militarizzati (n. 99).. 

PENA 

INTERDIZIONE. -Se debba applicarsi la interdizi<;me 
dai pubblici uffici a carico di chi sia stato condann�to 
alla pena della multa per un amrnpntare tale che, convertita 
in pena detentiva, a seguito di insolvibilit�; la 
pena stessa superi i tre anni di reclusione (n. 14). 

PIGNORAMENTO 

CUSTODE. -Se ricorrano gli estremi del reato previsto 
e punito dall'art. 334 C. p. nel fatto del custode 
che abbandona e fa trovare chiusa, nel giorno fissato 
per la vendita, la casa ove sontf i mobili pignorati

cri. 2). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

CONTRATTO ALLA PARTE. -1) Se in un contratto di 
<< arruolamento alla parte �, possano essere posti a carico 
dei lavoratori gli oneri di previdenza e assistenza sociale 

(n. 31). 
MARITTIMI MILITARIZZATI. -2) Quale sia, ai fini assistenziali 
per infortuni e malattie, la posizione dei marittimi 
militarizzati (n. 32). 

REGIONI 

REGIONE SIOILIANA -BENI PATRIMONIALI. -1) Se 
alla Regione Siciliana siano. stati trasferiti, in forza dell'.
art. 33 dello Statuto, oltre i beq.i immobili del patri� 
monio dello Stato anche diritti immobiliari (n. � 74). 

REGlONE TRENTINo-ArEo ADIGE -CoNOESSIONI Dl 
GltANDl DERIVAZIONI. -2) Se spetti allo Stato pro'\1Ve� 
dere in merito alle concessioni di grandi derivazioni di 
acque pubbliche esistenti nella Regione Trentino-Alto 
Adige ohe interessano la -difesa o servizi di carattere 
nazionale (n. 75). 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -ESPROPRIAZIONI 
PER P�BBLIOA UTILIT�. -3) Quale sia�l'interpretazione 
della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriaziohi 
per causa di pubblica utilit� (n. 76). 

RESPONSABILIT� CIVILE. 
UFFIOIALE GIUDIZIARIO. -Se ed in quali limiti l'ufficiale 
giudiziario sia responsabile di danni derivanti 
dalla mancata notifica d'un atto di appello dovuto a 
negligehza d'un aiutante da lui dipendente (n. 187). 

SANITARI 
PENSIONE AI SANITARI DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI. 
� -Se l'Ospedale del Bambin Ges� in Roma, per le finalit� 
mediche ed assistenziali che persegue, debba ritenersi 
s<�;tratto alla tutela immunitaria di carattere internazionale 
ad esso spettante� a norma dell'art. 15 del Trattato 
fr� l'Italia e la S. Sede 11 febbraio 1929:, on�e il 
rapporto d'impiego dei sanitari rimanga assoggettato 
alle leggi italiane in materia di lavoro (n. 7). 

SERVIT� 
SER"1T� PUBBLIOHE. -Se, per imporre la inamovi� 
bjlit�. di una. linea elettrica, sia neeess�rio proced�re alla 
espropriazione dei terreni sottostanti o basti rendere 
pi� onerosa la servit� di el�ttrodotto, prevista dall'articolo 
122 T. U. 11 dicembre 1933,. n. 1775, con il privare 
il proprietario del fondo servente della facolt�. di 
rich�edere lo spostamento della linea (n. 26) �. 

SOCIET� 
SooIET� PER AZIONI -I.G.E. -Se siano sogg!i}tti ad 
imposta generale aulla entrata i dividendi pagatf da 
una societ� per azioni al propr�o azionista unico (n. 85). 

STRADE 
IMPIANTO DISTRIBUTORI CARBURANTI. ___; 1) Se i pareri 
espressi dalle Co:mrriissioni consultive . provinciali in ordine 
agli adempimenti relativi alla installazione degli 
impianti distributori ,di carburante lungo ie strade statali 
abbiano il valore di vincolare le attribuzioni demandate 
in materia alla competenza dell'ANAS (n. 31). 
2) Se sia legittimo il provvedimento ministeriale. che 
ha istituito le speciali commissioni consultive sopra indicate 
(n. 31). 

SUCCESSIONI 
SuocESSIONE DELLO STATO. -Se, devoluta l'eredit� 
allo Stato, ai sensi dell'art. 586 C. c. a seguito di rinuncia 
dei successibili per legge, taluni di costoro, non essendo 
ancora caduto in prescrizione il diritto di accettare l'eredit� 
medesima, possano, a norma delrart. 525 C. c., 
validamente revocare la precedente rinuncia ed acqui-� 
stare la qualit� di eredi, con le conseguenze patrimoniali 
che ne derivano (n. 58). 

TELEFONI 
SERVIT� TELEFONIOHE. -Se le norme sulle servit� 
relative all'impianto di telecomunicazioni possano applicarsi 
anche alle concessioni telefoniche ad uso privato 

(n. 20). 
(6110721) Roma,, 1959 � Istituto Poligra,fico llello Sta,t-0 � G. C