ANNO XI -N. 3-4 MARZO-APRILE 1958 

RASSEGNA MENSILE 


DE�LL" AVVOCATURA 


STATO 

PUBBLICJA.ZIONE DI SERVIZIO 


NOTE DI DOTTRINA 


LUIGI MONTES.ANO : La condanna nel processo civile 
anche tra privati e Pubblica Amministrazione. 

(Jovene, Napoli, 1957) 

La premessa quasi programmatica dell'Autore 
circa la necessit� di impostare il problema della 
condanna nel processo civile anche tra privati e 
Pubblica Amministrazione sulla base delle norme 
di diritto positivo, che regolano l'argomento, o 
comunque ad esso si riferiscono, non pu� non 
condividersi, in principio, trattandosi di una esigenza 
metodologicamente sentita e generalmente 
conclamata, anche se non sempre conseguentemente 
applicata, in indagini del genere, pure laddove 
non esistano concrete e solide basi dalle quali 
muovere, ci� che non accade per il tema qui preso 
in considerazione, rinvenendosi in merito molte 
norme. 

Opinabili, invece, come � ovvio, possono ess13re 
le argomentazioni che dalle norme vogliono trarsi, 
ed opinabile, invero, appare l'impostazione base 
data dall'Autore al rapporto tra obbligazione e 
condanna, non tanto quando si collega la funzione 
della condanna all'adempimento di un'obbligazione, 
sia pure in senso lato, il che deriva dalla 
strumentalit� stessa del rapporto e non dovrebbe 
essere contestabile, quanto allorch� la condanna 
-in ci� ravvisandosene l'essenza -si rappresenta 
come una dichiarazione giurisdizionale non 
solo del rapporto obbligatorio, ma anche del potere 
che compete al creditore di mettere in moto 
il meccanismo del �processo esecutivo per ottenere 
il risultato proprio dell'adempimento, nel senso 
che essa produce appunto una ulteriore specifica 
tutel.a processuale, che si identifica nella soggezione 
del debitore (correlativa al potere del creditore) 
alla sanzione processuale esecutiva, soggezione 
della quale la condanna sarebbe costitutiva accertando 
non solo ma costituendo proprio l'azione 
esecutiva. 

Siffatta impostazione, con la quale l'A. aderisce 
sostanzialmente ad una ben determinata conce


zione, che investe le fondamenta stesse del diritt() 
processuale, � collegata ad argomenti di notevole 
portata anche pratica, quali la impossibilit� di 
un'ipoteca giudiziale se non in forza di una sentenza 
di condanna, come del resto si legge nell'art. 
2818 e.e. (v. per� l'ultimo comma), in cui 
� insita pure la limitazione a quelle sentenze di 
condanna che si riferiscono a lesioni giuridiche 
suscettibili di causare un danno civilmente risarcibile, 
e la impossibilit� di applicare la cosiddetta 
prescrizione della actio iudicati, se non vi � sentenza 
di condanna, come pure si legge nell'articolo 
2953 e.e. (dove l'espressione �diritti� si riferirebbe 
oltre che al potere di pretendere la prestazione 
anche a quello di agire in esecuzione). Res~e~ 
rebbe da spiegare la condanna generica, che non 
producendo l'azione essecutiva non genererebbe 
la speciale prescrizione dell'art. 2953 citato (ed 
in tal senso � orientata, pur nella persistente oscillazione 
dei giudici di merito, la giurisprudenza. 
della Suprema Corte:� v., da ultimo, Cass. 10 ottobre 
1956, n. 3452, in �Diritto automobilistico �r 
1957, 162), ma costituirebbe titolo idoneo alla 
ipoteca giudiziale, e l'A. fa ricorso ad un tipo autonomo 
e nuovo d~ azione diretta ad un provvedimento 
di cognizione piena ed ordinaria, distinto� 
dalla condanna e dal mero accertamento, con soluzione 
in certo senso originale rispetto ai prece.
denti orientamenti della dottrina, ampiamente 
citata per questo come per tutti gli altri punti 

nello studio di cui si tratta. 

Coerente a questa impostazione l'A. esclude 

quasiasi identificazione del mero accertamento con 

condanna ritenendo che ogni attribuzione di effi


cacia esecutiva ad una sentenza meramente di


chiarativa significherebbe violazione del principio 

secondo il quale la tutela giurisdizionale civile � 

quella che la parte vittoriosa ha chiesto nel pro


cesso, sicch� solo la sentenza di condanna, a dif


ferenza di quella meramente dichiarativa ed anche 

di quella sostanzialmente costitutiva, accerta con 

ci� stesso creandolo un rapporto processuale di



~mmyzrgwpg; 


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verso dal rapporto sostanziale tutelato, eviden


ziandosi per tale guida la stretta affinit� funzionale 

tra condanna civile e condanna penale ed offren


dosi, con tale argomento principalmente, un va


lido contributo al tentativo di una costruzione 

unitaria del diritto processuale: 

Escludendo, poi, dalla sfera dell'esecuzione for


zata la cosiddetta esecuzione coattiva stragiudi


ziale in materia di cose fungibili nonch� la produ


zione giurisdizionale di effetti negoziali, e limitan" 

dola per gli obblighi di consegnare o rilasciare e 

di fare o non fare a quelli cb.e consistono in un'at


tivit� strumentale alla realizzazione di un diritto 

di godere un bene infungibile, gi� pertinente al 

soggetto attivo del rapporto, il processo relativo 

resterebbe, secondo l'.A., come un mezzo a dispo


sizione di quel soggetto, nonch�, attraverso un 

interventq giudiziale pi� ampio ~d in un fenomeno 

ben pi� imponente, del creditore di danaro, i quali 

tutti potrebbero anche giovarsi, salvo beninteso 

che per gli obblighi di non fare, della cosiddetta 

condanna in futuro, della cui ammissibilit�, con 

vari argomenti sui quali non pare tuttavia sia qui 

il caso di indugiare, l'.A. si fa assertore. 

Nel ricercare, poi, il perch� della giurisdizionalit� 
dell'esecuzione forzata l'.A. esprime l'opinione 
che esso vada rinvenuto nella necessit� di superare 
l'ostacolo costituito dalla impossibilit� da 
parte del creditore di autosoddisfarsi senza ledere 
un diritto assoluto o comunque una situazione di 
immediato godimento di un bene, che la legge 
garantisce all'obbligato, e, laddove l'obbligo pu� 
essere specificamente eseguito contro la volont� 
del soggetto passivo, nell'opportunit� di controllare, 
anche allo scopo di assicurare la proporzione 
tra mezzo e fine, le indispensabili attivit� giuridiche 
e pratiche per la realizzazione dei crediti di 
danaro e di altre cose fungibili a carico del patrimonio 
del responsabile. Ne consegue che qui la 
legge pu� prevedere, garentendo i fini accennati 
con la concessione di eventuali rimedi o con una 
rigida predeterminazione di forme, particolari po,
teri di tutela satisfattiva extraprocessuale, i quali 
perci� non costituirebbero una eccezione, ma una 
autonoma categoria, ed andrebbero anch'essi collegati 
alla responsabilit� patrimoniale del debitore, 
la quale in s� considerata non pu� ritenersi processuale 
o sostanziale ma andrebbe piuttosto considerata 
come una situazione processuale, che, a 
seconda della scelta del legislatore, pu� svolgersi 
processualmente oppure attraverso attivit� estranee 

al processo. 

Un ampio seppur rapido excursus offre, quindi, 

all'.A. la possibilit� di saggiare la rispondenza 

della tesi alla disciplina legislativa della materia. 

Spiegando legittima difesa ed istituti analoghi 

come deroghe poste, innanzitutto, a norme prin


cipali e configurando l'esecuzione coattiva a fa


vore del venditore di cosa mobile (nonch�, pure, 

del creditore di cosa fungibile) ed istituti similari 

piuttosto come un modo di determiJ.;1.azione del 

danno derivante dall'inadempimento, egli ha modo 

di confermare la necessaria giurisdizionalit� del


l'esecuzione forzata in forma specifica, da un lato, 

e, dall'altro, precisando che la funzione della giu


risdizione civile nell'espropriazione consiste sopratutto 
nel distribuire il ricavato di ci� che si espropria 
in conformit� dell'ordine di prelazione, per 
tale via individua la ratio della concessione da 
parte del legislatore dei particolari poteri extraprocessuali 
in materia di vendita del pegno. 

Cos� si conclude la prima parte di questo ponderoso 
studio, non senza essersi posta in luce, alla 
stregua dei rilievi suaccennati; �una stretta affinit� 
funzionale tra il fallimento e la espropriazione, 
che costituirebbero due specie di un unico genus, 
distinto da un genus diverso costituito dalla esecuzione 
forzata in forma specifica. . 

.Alla stregua di detti concetti nel trattare della 
condanna civile tra i privati e la Pubblica .Amministrazione 
l'.A., negando o spiegando con la particolare. 
situazione nel rapporto di natura sos.tanziale 
quelle che sogliono configurarsi come de�le 
peculiarit� della Pubblica Amministrazione �nel 
campo processuale pi� o meno collegate alla con" 
cezione classica della divisione dei poteri, tender� 
a dimostrare che la posizione di quella non � affatto 
eccezionale ma perfettamente inquadrabile nei 
principi presi in considerazione. .. 

' Nella seconda parte del suo� studio infatti l'.A., 
rivendicando al diritto processuale la materia dei 
rapporti in sede giurisdizionale tra privati e Pubblica 
.Amministrazione, sottopone a riesame critico 
le nozioni tradizionali circa i poteri del giudice 
nei confronti della Pubblica .Amministrazione, ed, 
affermato che l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, 

n. 2248, ali. E sancisce solo il divieto di invalidare 
gli atti amministrativi, intesa l'espressione nel 
senso pi� lato come comprensiva anche dei meri 
fatti, ribadisce nei confronti della Pubblica .Amministrazione 
l'ammissibilit�, in principio, di sentenze 
meramente dichiarative e l'inammissibilit� 
di sentenze civili costitutive, nonch�, a fortiori, 
di provvedimenti giurisdizionali civili a contenuto 
dispositivo. 
Questa conclusione non pu� non essere condivisa, 
siccome ineccepibile. 

Pi� lungo e delicato � il discorso per quanto 
attiene all'impossibilit� di ogni o di talune sentenze 
di condanna della Pubblica .Amministrazione, 
impossibilit� che ammessa dallo .A. � da questi 
con tesi, di cui egli rivendica l'originalit�, collegata 
alla disciplina sostanziale dei rapporti tra i 
privati e la Pubblica .Amministrazione e non a 
limiti nei confronti della stessa imposti dalla legge 
alla potest� giurisdizionale. Il giudice avrebbe, 
invece, nei confronti della Pubblica .Amministrazione 
gli identici poteri, che ha nei confronti dei 
privati. Per gli obblighi derivanti dal generale 
principio del neminem ledere l'impossibilit� della 
condanna dell'Amministrazione a consegnare a 
fare od a non fare � conseguenza del principio per 
cui l'illecito aquilano genera a carico del responsabile 
l'obbligo di risarcire i danni pecuniari {senza 
che l'impossibilit� da parte del Giudice di eliminare 
totalmente o parzialmente il rapporto anuuinistrativo 
illegittimamente costituito rappresenti 
uno speciale limite ai poteri di lui, ma solo la 
necessaria conseguenza della soggezione dei privati 
alle potest� pubblicistiche), mentre per gli 


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obblighi nascenti da rapporti particolari meramente 
privatistici sarebbero possibili condanne 
della Pubblica Amministrazione preordinate non 
solo all'espropriazione ma anche all'esecuzione forzata 
in forma specifica. Nell'ambito del diritto 
pubblico, poi, mentre sarebbero configurabili a 
carico della Pubblica Amministrazione obbligazioni 
di pagare somme di danaro, non � configurabile 
un obbligo sanzionato con l'esecuzione processuale 
specifica, laddove l'Amministrazione esercita 
una sostanziale potest� pubblicistica della 
quale il Giudice dovrebbe prendere atto, come 
prenderebbe atto dell'esercizio di un diritto soggettivo 
da parte del privato. In definitia, i cosiddetti 
limiti dell'Autorit� Giudiziaria ordinaria nei 
riguardi della Pubblica Amministrazione, lungi 
dal costituire una speciale regola processuale, 
altro non sarebbero che una conseguenza normale 
dei principi amministrativi e processuali: il citato 
art. 4 �della legge sul contenzioso amministrativo 
ribadirebbe questa conseguenza e preciserebbe che 
ai Giudici civili non � stata trasferita alcuna potest� 
amministrativa. 

Tale impostazione non pare comporti� su un 
piano concreto effetti pratici rilevanti, secondo 
lo stesso A. salvo che in materia di pignoramento 
dei crediti e del danaro della Pubblica Amministrazione, 
che si assume possibile (purch� non si 
tratti di crediti relativi ad entrate pubblicistiche) 
anche quando in virt� della iscrizione in bilancio si 
abbia un vincolo ad una specifica attivit� amministrativa, 
perch� non si tratterebbe di un vincolo 
obbiettivo e perch� altrimenti la condanna 
non servirebbe. 

Su ci� non pare possa convenirsi: la iscrizione 
in bilancio, importando la destinazione sia pur 
generica a un pubblico servizio, implica la impignorabilit� 
(Oass. 20 marzo 1952, n. 775, in �Foro 
it. �, 1952-I-707), e, d'altra parte, seppur fosse 
vero l'inconveniente addotto della pratica inutilit� 
della condanna, ovviato questo, si porrebbe 
l'altro non minore inconveniente della possibile 
paralisi di tutta l'attivit� amministrativa. In 
realt�, per�, l'inconveniente prospettato dall'Autore 
nemmeno sussiste sia perch� la Pubblica 
Amministrazione, a differenza di quanto pu� accadere 
per il privato, non potrebbe non eseguire spontaneamente 
la condanna, come del resto accade 
normalmente, sia perch�, in vista dell'eccezionale 
ipotesi del mancato uniformarsi dell'Amministrazione 
al giudicato, resterebbero pur sempre dei 
beni suscettibili di espropriazione; senza dire del 
rimedio previsto dall'art. 104 del Testo unico 3 
marzo 1934, n. 383 ed anche, forse, dall'art. 27 

n. 4 del Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, che 
in tanto potrebbe risolversi in un circolo chiuso 
in quanto l'Amministrazione si ostinasse in un 
atteggiamento teoricamente assurdo (ma non entrerebbe 
anche per ci� in giuoco, allora, la responsabilit� 
personale del funzionario, altrove additata 
dallo stesso A. come un toccasana del sistema~). 
Peraltro l'impostazione in s�, data qui dall'Autore, 
non sembra potersi condividere fin da dove 
si respinge indiscriminatamente la tesi dell'inammissibilit� 
di una condanna della Pubblica Am


ministrazione anche al pagamento di somme di 
danaro siccome inconcepibile, pure perch� la tutela 
degli atti amministrativi non pu� estendersi 
agli atti antigiuridici (inadempienti od illeciti) 
della Amministrazione e perch� se una stessa 
azione della Pubblica Amministrazione-realizza 
le due fattispecie dell'atto giuridico e della lesione 
di un diritto non � possibile che questa seconda 
fattispecie non generi gli effetti che le sono propri 
(invocandosi all'uopo il principio dell'indennizzabilit� 
dei diritti sacrificati, che, essendo cosa sostanzialmente 
diversa dalla risarcibilit�, potrebbe 
non importare Je conseguenze, che l'A. vi connette). 
Infatti, anche senza pervenire all'estrema 
conseguenza, secondo cui ogni condanna d.ell'Amministrazione 
si risolverebbe nella revoca o modifica 
illegittima di quell'atto o fatto amministrativo 
manifestato o costituito dal mancato pagamento 
o nella posizione di un atto sostitutivo dell'ordinazione 
di pagamento, si potrebbe pure ammettere, 
non dovendo per ci� negare qualsiasi diritto 
soggettivo dei privati, la impossibilit� di 
una condanna della Pubblica Amministrazione a 
pagare determinate somme per quei rapporti, nei 
quali essa esercita sostanziali poteri di natura 
pubblicistica, quando anche la condanna a pagare 
tali somme potrebbe rappresentare effettivamente 
non solo una indagine ed un sindacato pi� o meno 
indiretto su quei poteri, ma anche, sostanzialmente 
almeno, una revoca od una riforma dell'atto 
amministrativo. Resterebbe, infine, in ogni 
caso, la tutela in via di mero accertamento, che 
non si dovrebbe ridurre a ben poca cosa, come 
opina l'A., se l'Amministrazione rispettasse, cos� 
come dovrebbe accadere e come accade, la pronuncia 
del Giudice, adeguandovisi. 

Potrebbe, invece, convenirsi con l'A. laddove 
egli ribadisce l'applicabilit� del diritto civile sostanziale 
e processuale quando una potest� pubblicistica 
non siavi per inesistenza dell'atto amministrativo, 
se non si facessero pericolose estensioni 
-tanto pi� difficili da spiegare se, con l'A., si 
accoglie l'accezione pi� lata dell'atto amministrativo 
come ricomprendente anche i meri fatti della 
Pubblica Amministrazione -pure ai casi in cui 
vi sarebbe assoluta nullit� dell'atto o sopravvenuta 
inefficacia del rapporto amministrativo (anche 
perch� una nullit�, specialmente se abbisogna 
della qualifica di assoluta, e un'inefficacia del genere 
di quella adombrata in via esemplificativa 
con riferimento all'art. 63 della legge 25 giugno 
1865, n. 2359, che cos� non costituirebbe pi� una 
eccezione al sistema, potrebbero facilmente farsi 
rientrare nell'inesistenza); e, forse, pure si potrebbe 
con l'A. convenire laddove egli, in limiti molto 
precisi e ristretti, ritiene ammissibile una esecuzione 
in forma specifica contro la Pubblica Amministrazione, 
solo per� se si tenesse sempre presente 
che, in nessun caso ed in nessun modo,, ci� 
pu� comportare revoca o modifica di un atto o 
fatto qualsiasi dell'Amministrazione, gimidicamente 
esistente. 

Passando, quindi, atl esaminare se una qualche 
deroga, esclusa in favore della Pubblica Amministrazione 
in rapporto alla tutela dei diritti in via 


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di giurisdizione civile, possa, invece, sussistere 
nella sfera delle iniziative concesse agli organi 
pubblici a concreta tutela delle loro pretese nei 
confronti del cittadino come una sorta di eccezione 
al divieto della autodifesa, 1'.A.. sottopone a 
revisione il concetto di esecutoriet� negando innanzitutto 
che questa possa collegarsi alla cosiddetta 
presunzione di legittimit� (che affermer� 
poi inesistente anche al limitato effetto dell'inversione 
dell'onere della prova, sia pur sotto il 
profilo della normale incombenza di un siffatto 
onere all'attore) ed escludendo dalla relativa sfera 
di operativit� i casi nei quali il privato opponga 
alla pretesa dell'Amministrazione la titolarit� di 
un mero interesse, perch� ivi l'azione della Pubblica 
Amministrazione si risolverebbe nel semplice 
esercizio di una sua sostanziale potest�. 

Prospettando l'esecutoriet� come una deroga 
alle norme di diritto processuale civile ed in tale 
ambito confinandola con esclusione di ogni ipotesi 
in cui i particolari poteri dell'Amministrazione 
assistono rapporti in qualsiasi modo soggetti 
alle regole sostanziali del diritto pubblico, perch� 
qui si avrebbe appunto una potest� sostanziale e 
pubblicistica dell'Amministrazione, ossia la normale 
imperativit� dell'atto amministrativo, e perci� 
nessuna deroga del genere, l'A. perviene facilmente 
a limitare il discorso sull'esecutoriet� agli 
eventuali titoli esecutivi, che diano ingresso all'espropriazione 
a tutela dei crediti pecuniari della 
Pubblica Amministrazione in quanto tali titoli 
consistano negli atti medesimi con i quali l'Amministrazione 
costituisca, concorra a costituire od 
accerti i propri crediti. 

Titoli di tale genere non esisterebbero per�, 

secondo l'A., nel nostro ordinamento. Infatti, 

escludendo, da un lato, gli atti, che legittimino 

la instaurazione di un procedimento in tutto e 

per tutto amministrativo (il che sarebbe possibile 

se non per la normale soggezione del cittadino 

alla sovranit� dello Stato per il venir meno in 

alcune ipotesi dell'accennata ratio della giurisdi


zionalit� della tutela espropriativa) come -ed a 

ci� l'A. porta validi argomenti -l'esecuzione 

esattoriale, la quale solo nella successiva fase sati


sfattiva si adeguerebbe ai principi generali del 

processo esecutivo, sicch� non sarebbe da ricer


carsi un titolo esecutivo (normalmente rinvenuto 

nel ruolo), e, dall'altro, i veri e propri titoli giuri


sdizionali, che legittimino l'Amministrazione ad 

espropriare processualmente il privato, restereb


bero solo l'ingiunzione fiscale e quella per la ri


scossione delle entrate patrimoniali a rappresen


tare siffatti titoli. Ci� che, tuttavia, l'A. esclude 

perch� il �titolo esecutivo non sarebbe mai qui 

costituito dall'atto amministrativo, ma verrebbe 

creato attraverso un apposito procedimento, nel 

quale � essenziale il provvedimento del Pretore, 

che, seppur fosse sostanzialmente amministrativo, 

beri potrebbe considerarsi come l'accertamento 

compiuto da un pubblico ufficiale, anche mera


mente estrinseco e formale, comunque, per�, ~


quadrabile in quegli atti, che lo stesso art. 4 7 4 

c.p.c. qualifica titoli esecutivi e tale, quindi, da 
non consentire la configurabilit� di eccezioni ai 
principi generali del processo civile di esecuzione. 
Le stesse norme del Testo unico n. 639 del 1910, 
disponendo la necessit� di un titolo esecutivo e 
prevedendo l'intervento della giurisdizione civile 
e la possibilit� di opposizioni giudiziarie relative 
alla illegittimit� dell'atto esecutivo, indurrebbero 
a configurare la relativa procedura come una forma 
di tutela esecutiva sia pure in parte speciale, 
semplice ed abbreviata, ma analoga ai mezzi espropriativi 
giudiziari concessi dall'ordinamento ai 
creditori privati e non come l'esercizio di un particolare 
potere dell'Amministrazione a soddisfarsi 
a carico del debitore con propria iniziativa, tanto 
pi� se si considera, in rapporto a quella che si � 
delineata come funzione precipua della giurisdizionalit� 
dell'espropriazione, la posizione paritaria 
degli altri creditori del debitore esecutato rispetto 

all'Amministrazione creditrice nel concorso, normalmente 
operativo in pieno. 

Dunque, in definitiva, anche qui niente esecutoriet�. 
� 

A voler accogliere il concetto che dell'esecutoriet� 
adombra l'A., riducendolo nei limiti accennati, 
pu� anche convenirsi, senza per ci� dover 
condividere tutte le affermazioni le critiche e gli 
argomenti che man mano l'A., accenna a sostegno 
della sua tesi, in alcune delle conseguenze 
cui egli perviene esaminando partitamente taluni 
aspetti di quelle, che di solito si configurano come 
manifestazioni dell'esecutoriet�, e, primieramente, 
in quella, comunque, da ammettersi, della possibilit� 
da parte dell'Amministrazione di far ricorso 
-quale che ne sia la ragione -all'ordinaria procedura, 
sia pur a fini di mero accertamento laddove 
essa � investita dell'esercizio sostanziale di 
una pubblica potest� senza che ne resti perci� 
sospesa la cosiddetta esecutoriet�. 

Accennando, infine, al salve et repete ed alla 
cosiddetta incompetenza del giudice civile in materia 
di appalti di opere pubbliche prima del collaudo 
l'A. esclude che l'uno e l'altra siano da rapportarsi 
ad un difetto di giurisdizione, ma collega 
il primo ad una sorta di astrazione dalla causa del 
rapporto fondamentale, totalmente analoga a ci� 
che avviene a favore del credito del privato fondato 
su un titolo dalla legge disciplinato appunto 
come astratto dal rapporto fondamentale e, piuttosto, 
quindi, da inquadrarsi tra le riduzioni dei 
mezzi di difesa processuale, che in via normale 
spetterebbero al debitore, e la seconda alla normale 
conseguenza dell'esercizio di poteri sostanziali 
da parte della Pubblica Amministrazione. 

Sulla tesi adombrata come fondamento del salve 

et repete, in particolare, per quanto essa possa 

apparire suggestiva ed armonizzi il principio nel 

sistema del nostro ordinamento, rispetto a cui cos� 

non costituirebbe, come del resto pu� non costituire 

indipendentemente dall'adesione a siffatta tesi, 

una speciale deroga in favore della Pubblica Am


ministrazione, occorre, tuttavia, formulare delle 

riserve specialmente in relazione agli argomenti, 

con i quali si intenderebbero confutare le con~ 

trarie tesi e porre le basi per la costruzione deli


neata: la ammissibilit� di una controversia tribu


taria, senza il previo pagamento del tributo, lad



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dove l'imposta non � stata ancora liquidata ovvero 
si contesti l'esistenza della potest� che con 
l'accertamento si esercita o la legittimit� degli atti 
esecutivi od anche un supplemento di imposta. 
Ed, infatti, la ammissibilit� di un'azione di mero 
accertamento negativo, data per pacifica dell'Autore, 
non sembra da accogliere, non solo in materia 
di imposte dirette, dove proprio la disposizione 
dell'art. 6 della citata legge sul contenzioso amministrativo 
sancisce l'esclusione dalla competenza 
della Autorit� giudiziaria di tutte le questioni sino 
a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei 
ruoli, ma in qualsiasi controversia di imposta 
(nonostante talune anche recentissime affermazioni 
giurisprudenziali), a meno di non svuotare com"
pletamente di senso il solve et repete; il cosiddetto 
temperamento dell'infondatezza prima facie, in 
sostanza, pu� riportarsi, con gli effetti conseguenti, 
alla mancanza di una controversia di imposta-per 
il difetto stesso, assoluto e patente,-dei relativi 
presupposti; l'inapplicabilit� del principio alle controversie 
attinenti alla legittimit� degli atti esecutivi, 
che semmai potrebbe giustificarsi nei limiti 
in cui mancasse una controversia di imposta, �, 
peraltro, da contestarsi (Oass. S.U. 26 giugno 1957, 

n. 2482, in �Mass. Foro it. �, 1957. col. 497-498); 
senza dire dell'inutilit� di ricercare un fondamento, 
che non potrebbe che essere metagiuridico, 
all'inapplicabilit� del principio in materia di supplemento 
di imposta, espressamente sancita come 
un'eccezione dalla legge. 
BENEDETTO BAOOARI 

ASTER Ro'.l'ONDI: Sulla facolt� dell'Amministrazione 
finanziaria di costituirsi parte civile nel processo 
penale per reati fiscali, in �Rassegna di finanza 
pubblica�, 1958, 65 e segg. 

I. Nonostante la giurisprudenza resti salda nell'ammettere 
la costituzione di parte civile del1'
Amministrazione finanziaria nei processi penali, 
conseguenti ad evasioni tributarie (esiste, a nostra 
scienza, un solo precedente contrario, di un giudice 
di merito -ordinanza del Tribunale di Roma 
del 28 agosto 1952 -, nei confronti del quale gi� 
abbiamo avuto occasione di esprimere la nostra 
opinion�: cons. Recensione critica a nota di De 
Figueiredo in questa Rassegna, 1953, 117 e segg.), 
si assiste in dottrina a ricorrenti tentativi di dimostrare 
che i principi ai quali la giurisprudenza 
si richiama non sono fondati. Ultimo, in ordine 
di tempo, � quello del Rotondi, il quale perviene 
alla conclusione secondo cui la costituzione di 
parte civile nei processi sopraindicati non sarebbe 
ammissibile. E ci� in base a due argomenti fondamentali: 
al rapporto di imposta sarebbe del tutto 
estranea la bench� minima nozione che, comunque, 
possa avere attinenza col concetto di patrimonio 
dello Stato. La violazione della norma di imposta 
non offende il patrimonio, bens� l'autorit� dello 
Stato ad imporre i tributi, cosi che verrebbe meno 
il presupposto della costituzione di parte civile 
dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale. 
� da aggiungere poi che non � necessario che 
l'Amministrazione finanziaria intervenga nel giu dizio 
per far valere la sua pretesa al tributo: l'ordinamento 
positivo ha molte norme che impongono 
il pagamento del tributo senza che occorra una 
specifica istanza nel processo penale per ottenere 
il titolo definitivo valido alla riscossione. Sarebbe 
da rilevare poi infine, come argomento di ordine 
testuale, a riprova del fatto che l'Amministrazione 
finanziaria non avrebbe facolt� di costituirsi 
parte civile nel processo penale, quello contenuto 
nella norma (art. 41, 3� comma, della L. 7 gennaio 
1929, n. 4) secondo la quale �l'Intendente di finanza 
pu� chiedere che un funzionario di carriera 
amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel 
dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono 
la contravvenzion� �. 

II. Ohe gli argomenti posti a fondamento della 
tesi sostenuta siano esattamente esposti per quanto 
riguarda le nozioni proprie del diritto finanziario, 
non abbiamo difficolt� a riconoscere, ma non esitiamo 
neppure a rilevare nello studio del Rotondi, 
per altri aspetti pregevole, l'inconveniente che � 
dato di constatare frequentemente negli studi condotti 
a cavallo di pi� branche del diritto, nei quali 
non raramente la sussunzione da una branca di 
nozioni ed il trasferimento di esse all'altra avviene 
senza il preventivo accertamento della coincidenza 
.dei significati della nozione nelle branche diverse. 
Quando si afferma invero che, nella ricerca dell'esatto 
concetto della. parola tributo, la dottrina 
ha messo in rilievo la contrapposizione tra l'indole 
tributaria e l'indole patrimoniale delle prestazioni 
pecuniarie dovute allo Stato ed ha stabilito che 
il carattere patrimoniale della prestazione esclude 
il carattere tributario e viceversa; e che il rapporto 
tributario � un rapporto pubblicistico, precisando 
che le entrate a carattere pubblicistico non possono 
essere che tributarie o patrimoniali e che 
queste ultime sono soltanto quelle che provengono 
dal patrimonio dell'ente pubblico o dalla esplicazione 
di una sua attivit� economica, non si saprebbe 
proprio cosa contestare al riguardo: occorre 
per� considerare se la distinzione, valida per il 
diritto finanziario, tra entrate tributarie ed entrate 
patrimoniali, estenda i suoi effetti fino al 
punto da consentire di escludere, per il diritto penale, 
che la evasione di un tributo non costituisce 
una offesa al patrimonio, lato sensu inteso, dello 
Stato, offesa che autorizzi l'esercizio dell'azione 
civile nel processo penale per ottenere il risarcimento 
del danno causato dal comportamento 
criminoso. Ohe la stessa giurisprudenza del supremo 
Giudice di legittimit� abbia esclusa l'applicabilit� 
dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del 
Codice penale (�l'avere, nei delitti contro il patrimonio, 
o che comunque offendono il patrimonio, 
cagionato alla persona offesa dal reato un danno-patrimoniale 
di speciale tenuit��) nei reati per 
contrabbando di generi di monopolio, per un duplice 
ordine di motivi, e cio� perch� questi non 

offendono il patrimonio dello Stato, ma il suo 


-32 


diritto sovrano alla imposizione ed alla regolare 
percezione dei tributi, e perch� essendo in tali 
casi la pena commisurata alla entit� dei generi 
sottratti al tributo, viene meno la ragione di detta 
attenuante, significa, a nostro avviso, che la Corte 
di Cassazione ha attribuito, nella identificazione 
dei due beni oggetto della tutela penale, carattere 
di preminenza al diritto alla imposizione ed alla 
regolare percezione dei tributi, ai limitati fini 
della esclusione della applicabilit� di una attenuante 
(inapplicabile, per altro verso di ben mag


. giore rilievo, a causa della proporzionalit� della 
pena, ugualmente richiamata a giustificazione del 
fondamento della massima), ch�, altrimenti, non 
si saprebbe come accordare la costanza di tal giurisprudenza 
con quella, non meno persistente, 
della ammissibilit� della costituzione di parte civile 
dell'Amministrazione finanziaria nei processi 
penali conseguenti ad evasioni tributarie, giurisprudenza 
questa la quale tiene conto della suscettibilit� 
di quei comport,amenti criminosi a danneggiare 
il patrimonio, inteso nel senso che la 
nozione ha per il diritto. penale, dello Stato. 

III. N� il secondo argomento richiamato dal 
Rotondi a conforto della tesi sostenuta appare 
pi� convincente. Non v'ha dubbio che il pagamento 
del tributo � indipendente dalla esigenza 
della proposizione in sede penale di una specifica 
istanza a quei fini e che, sarebbe ancor pi� conferente 
il rilievo, in quanto anche il conseguimento 
del risarcimento dei danni patiti in conseguenza 
di un comportamento criminoso � indipendente 
dall'esercizio dell'azione civile in sede penale nelle 
comuni fattispecie di fatto illecito, ottenuta la 
sentenza penale di condanna dell'evasore di tributo, 
al conseguimento del pagamento del tributo 
evaso addiviene direttamente l'Amministrazione 
senza necessit� di un'ulteriore pronuncia del giudice; 
ma, gi� da altri � stato esattamente osservato, 
il titolo che la finanza pu� mettere in essere 
per conto suo ha, in definitiva, un valore molto 
relativo perch�, nella ipotesi di assoluzione dell'imputato 
da un reato fiscale per insussistenza del 
fatto a lui attribuito, il titolo non spiega alcuna 
efficacia . .Al rilievo il Rotondi non attribuisce alcuna 
importanza, a nostro avviso non esattamente. 
Posto che il titolo non ha valore assoluto, 
il contenuto concreto di esso si riduce sostanzialmente 
a molto poco, subordinato come � alle conclusioni 
del processo penale dal quale, per tanto 
poco, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe restare 
estranea. Non si avvede il Rotondi che, in 
in tal modo, viene offeso il principio fondamentale 
consistente nella necessit� che alle parti sia assicurata 
parit� di condizioni nel processo: l'Amministrazione, 
assente, non potrebbe far valere le 
sue ragioni relative all'interesse al percepimento 
del tributo, all'affermazione del quale non potrebbe 
provvedere il P.M. (se non indirettamente, come 
in tutte le ipotesi di fatti illeciti rilevanti per la 
legge penale e per quella civile) al quale altri 
compiti sono istituzionalmente devoluti. .All'assenza 
dell'Amministrazione potrebbero conseguire 
effetti decisivi: affermata l'insussistenza del fatto 
reato, inaudita l'Amministrazione medesima, a che 
servirebbero le norme dell'ordinamento positivo 
che consentono l'intimazione al pagamento del 
tributo al di fuori del processo penale~ Se ci si 
obiettasse che nessun ordinamento pu� autorizzare 
il percepimento (definitivo) di un tributo 
senza che sussista l'obbligo tributario, ci sarebbe 
agevole rispondere che alla determinazione della 
sussistenza o meno di tale obbligo ha pur diritto 
di concorrere, come parte interessata, l'Amministrazione 
finanziaria. 

IV. La quale non pu� certo ritenersi soddisfatta 
per la facolt� che �, in certi casi, rfoonosciuta all'Intendente 
di Finanza di chiedere che un funzionario 
di carriera amministrativa, da lui delegato, 
sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che 
costituiscono la contravvenzione, facolt� la quale 
consente al Rotondi di rilevare una riprova della 
inammissibilit� della costituzione di parte civile. 
Se ben abbiamo compreso il pensiero dell'.A. sul 
punto, il fatto che la legge preveda tale facolt� 
nelle ipotesi di giudizi conseguenti ad opposizione 
a d~creti penali emessi dall'Intendente in materia 
contravvenzionale, starebbe a dimostrare la inammissibilit� 
della presenza, in tali giudizi, ad altro 
titolo, dell'.Amministrazione. 
.A nostro avviso il Rotondi non ha esattamente 
percepito i limiti e la funzione dell'intervento del 
funzionario delegato dall'Intendente. � intanto 
da ricordare che l'istituto in esame trova riscontro 
solo nei giudizi conseguenti ad opposizioni a decreti 
penali emessi in materia contravvenzionale 
dal Giudice speciale e non invece nei giudizi, pi� 
numerosi e di maggior rilievo per gli interessi di 
natura patrimoniale, in contestazione, conseguenti 
a delitti. In quelli � pur possibile che alla violazione 
della norma non sia connessa una evasione 
tributaria: l'Amministrazione finanziaria non essendo 
persona offesa non avrebbe titolo ad essere 
sentita nel processo penale. Si giustifica in queste 
ipotesi la sua partecipazione, tramite il funzionario 
delegato, in veste di consulente anomalo: 
le norme tributarie presentano ben altre anomalie, 
secondo l'ortodossia del sistema, e� l'anomalia in 
esame non ha ragione certo di causare, rispetto a 
quelle altre, tanta sorpresa. 

Nelle ipotesi invece di giudizi conseguenti a 
delitti ed anche in quelle conseguenti a contravvenzioni 
nelle quali l'.Amministrazione finanziaria 
risulti offesa dal reato, essa deve essere citata 
come testimone (art. 408 c.p.p.), pena la nullit� 
del decreto di citazione. � chiaro che in tali fattispecie 
contravvenzionali (il problema non si 
pone nei casi di �delitti, ai quali non si estende la 
disposizione di cui al terzo comma dell'art. 41 
della citata legge n. 4 del 1929), non v'ha ragione 
di richiedere l'audizione di un funzionario dell'Intendenza 
quando un rappresentante dell'Amministrazione 
gi� debba essere sentito -come teste, 
quale rappresentante della persona offesa: la neces-.saria 
fusione in una sola persona fisica dei due 
funzionari consente ad essa la rappresentanza del1'.
Amministrazione in sede di costituzione di parte 
civile alla quale nulla osta, s'� visto, la eventuale 


m; fil� 


-33 


presenza del delegato nelle ipotesi, a nostro avviso, 
in cui non possa altrimenti assicurarsi la presenza 
dell'Amministrazione, per non essere persona offesa 
dalla contravvenzione commessa. 

Anche l'argomento portato a riprova della esattezza 
della tesi sostenuta dal Rotondi non sembra 
significare pi� di quanto l'istituto dell'audizione 
del funzionario delegato dall'Intendente consente 
di rilevare, in relazione ai limiti ed alla funzione 
dell'istituto medesimo. 

FRANCO CHIAROTTI 

M. 
DI RENZO, V. CAVALLI: Raccolta di giur,isprudenza 
sugli appalti pubblici, Laterza, Bari, 1958. 
L'indirizzo ormai invalso fra gli operatori del 
diritto di ricostruire (e, talune volte, di costruire) 
gli istituti giuridici attraverso i pronunciati giurisprudenziali, 
pu� essere ben accettato e, addirittura, 
sollecitato, quando si pensi alla necessit� 
in cui si imbatte l'esperto di conoscere con la massima 
rapidit� l'avviso della giurisprudenza su una 
data questione giuridica. 

Al riguardo sono sempre soccorsi i comuni repertori 
di giurisprudenza i quali ( .... anche a motivo 
del loro peso materiale) richiedono per l'uso 
l'impiego di una discreta quantit� di energia da 
parte del ricercatore. 

�, invece, pi� comodo (e, quindi, utile) ottenere 
subito quello che si cerca, rivolgendosi alle ormai 
diffusissime raccolte giurisprudenziali, selezionate 
per materie e, talvolta, per singoli istituti, come 
la raccolta che recensiamo. 

Intento di ogni autore di questo tipo di raccolta 
� quello di renderla quanto pi� possibile utile. 

Occorre, quindi, che il materiale ricercato venga 
sottoposto a selezionatura secondo quei criteri di 
sistemazione che l'autore riti~ne mig}igri. " 

Ed � proprio analizzando i criteri adottati dall'autore 
che si pu� o meno manifestare il consenso 
rispetto ad una data raccolta di questo genere. 

Gli Autori della Raccolta di giurisprudenza sugli 
appalti pubblici hanno tentato per primi, almeno 
a quanto ci consta, la non indifferente fatica di 
operare la ricostruzione giurisprudenziale degli 
istituti relativi al contratto di appalto di opera 
pubblica e deve riconoscersi che il tentativo ha 
dato esito felice. 

Una scorsa alle massime relative a ciascun isti


. tuto indicato nella Raccolta rende certi che sulle 
singole questioni, fino alla data cui la Raecolta 
si riferisce, la indicazione giurisprudenziale � quella 
che viene attualmente considerata come prevalente, 
il che indica chiaramente lo sforzo degli Autori in 
sede di selezione delle innumerevoli massime ricercate. 


In appendi~ al volume sono riportati, oltre 
agli articoli della legge 20 marzo 1965, n. 2248, 
ali. F, interessanti il contratto di appalto di opere 
pubbliche, il Regolamento per la direzione, contabilit� 
e collaudazione dei lavori (r.d. 25 maggio 
1895, n. 350) e il Capitolato generale per gli appalti 
delle opere dipendenti dal Ministero dei laTori 
pubblici (d. m. 28 maggio 1895). 

Gli indici sommario, cronologico e analitico, 
consentono di utilizzare la Raccolta con la massima 
facilit� e, quel che pi� interessa, col minor 
dispendio di tempo. 

A. T. 

::mz�z ::mz�z 
MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE� COSTITUZIONA.LE 


(ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZ10NE) 

.Art. 4 
2) LEGGE DI P.S. -AMMONIZIONE. (art. 164-176). 

1) 
ALBI PROFESSIONALI -DIVIET.O DI ISCRIZIONE. 
(D.P.R. _27 ottobre 1953, n. 1067). (Sentenza 

n. 3 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Relat~re 
Gabrielli). 
Non sussiste contrasto determinante illegitti 
mit� costituzionale tra le norme del D.P.R. (Decreto 
delegato) 27 ottobre 1953, n. 1067 (art. 52) 
concernente il divieto di iscrizione nell' .Albo dei 
ragionieri per alcuni professionisti iscritti nell' .Albo 
degli esercenti in economia e commercio e l'art. 4 
della Oostituzione. 

2) 
LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. 
(Legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 
9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petroc�lli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme della legge n. 264 
sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 4 
della Oostituzione. 

3) LAVORO -INOSSERVANZA DEI .CONTRATTI 
C_OLLETTIVI. (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 
10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel.. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 509 del O.P. che stabilisce 
pene per l'inosservanza dolosa dei contratti 
collettivi di lavoro e l'art. 4 della Oostituzione. 

.Art. 8 

1) LIBERTA RELIGIOSA-VILIPENDIO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA. (art. 404 del C.P.). (Sent. 

n. 125 del 28 novembre 1957. Pres. Azzariti; Rel. 
Ambrosini). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 404 del O.P. che stabilisce 
pene per chiunque offende la religione dello Stato 
e gli artt. 7 e 8 della Oostituzione. 

.Art.. 13 

1) 
LEGGE DI P.S. -RIMPATRIO OBBLIGATORIO. 

(art. 157 della legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 14 giu


gno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cappi). 

L'art. 157 del Testo Unico della legge di P.S. 
che regola il rimpatrio obbligatorio e per traduzione 
delle persone sospette � costituzionalmente illegittimo 
perch� in contrasto con gli artt. 13 e 16 della 
Oostituzione. 

(Sen, n. 11 del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola; 
Rel. Castelli Avolio). 

Gli artt. 164, 17 6 del Testo unico delle leggi di 
P.S.,. regolanti l'istituto dell'ammonizione, sono 
costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli 
artt. 2 e 13 della Oostituzione. 

.Art. 15 

1) TITOLI DI CREDITO -NOMINATIVIT� OBBLIGATORIA 
DEI TITOLI AZIONARI. (R.D.L. 25 ottobre 
1941, n. 1148). (Sentenza n. 129 del 12 dicembre 
1957. 'Pres. Azzariti; Rel. Cassandro). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale'tra il R.D.L. 25 ottobre 1941, 

n. 1148, sulla nominativit� obbligatoria dei titoli 
azionari e l'art. 15 della Oostituzione. 
.Art. 16 

1) 
LEGGE DI P.S. -RIMPATRIO OBBLIGATORIO 
(art. 157 della legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 14 giugno 
1956. Pres. De Nicola; Rel. Cappi). 

L'art. 157 del Testo unico della legge di P. S. 
che regola il rimpatrio obbligatorio e per traduzione 
delle persone sospette � costituzionalmente illegittimo 
perch� in contrasto con gli artt. 13 e 16 
della Oostituzione . 

2) 
LEGGE DI P. S. -ESPATRIO CLANDESTINO 
(art. 158 della legge di P.S. (Sentenz.a n. 34 del 23 gennaio 
1957. Pres. De Nicola; Rel. Cappi). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra il secondo comma dell'articolo 
158 del Testo unico delle leggi di P.S., che 
prevede sanzioni per chi espatri o tenti di espatriare 
senza passaporto, e l'art. 16 della� Oostituzione 
. 

3) 
LAVORO -INOSSERVANZA DEI CONTRATTI 
COLLETTIVI (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 
10 aprile 1957. Pres. A~zariti; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 509 del O.P. che stabilisce 
pene per la inosservanza dolosa dei contratti 
collettivi di lavoro e l'art. 16 della Oostituzione). 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AUTOVEICOLI -Circolazione strada.le -Automezzi 
in dotazione alla pubblica Amministrazione -Divieto 
di adibirli ad uso personale -Dipendente che contravvenga 
al divieto, 

RESPONSABILIT� CIVILE -Della Pubblica Amministrazione 
-Dipendenti -Qu�ndo l'attivit� del dipendente 
pu� essere riferita all'Ente pubblico. (Corte 
�li Oass., Sez. III, Sent. n. 4377/57. Pres.: Mancini; 
Est.; Laporta; P. M.; Silocchi (conf.) -Giuliani c. 
Min. Poste e Telecomunicazioni). 

L'attivit� del dipendente pu� essere riferita all'ente 
pubblico soltanto quando essa costituisca 
ed appaia come esplicazione dell'attivit� dell'ente, 
cio� sia diretta all'attuazione degli scopi propri 
dell'ente,� mentre tale riferimento non � possibile 
tutte le volte che l'attivit� del dipendente sia 
rivolta a fini diversi ed estranei, che non interessano 
menomamente l'Amministrazione o sono addirittura 
contrari ai fini che questa persegue e che 
delimitano i compiti dell'attivit� istituzionale. Consegue 
che, ai fini della riferibilit� in concreto di 
un atto o di un comportamento del pubblico dipendente 
dell'ente, deve indagarsi in via preliminare 
se l'atto o il comportamento possa inquadarsi 
nelle attribuzioni del dipendente. 

Dal divieto di adibire gli automezzi in dotazione 
delle .Amministrazioni dello Stato per ragioni 
personali, deriva che � in contrasto col volere 
dell'Amministrazione, e costituisce, pertanto, esercizio 
di attivit� non legittima e quindi estranea 
alle attribuzioni del dipendente, cui il veicolo sia 
affidato, l'impiego di questo per trasporti di privati 
cittadini estranei all'Amministrazione. N� � 
applicabile, in tale ipotesi, il 30 comma dell'art. 
2054 (responsabilit� del proprietario in solido con 
il conducente per i danni da circolazione), in quanto, 
in difetto di prova specifica che l'impiego del 
veicolo per il trasporto di privati sia stato disposto 
dall'autorit� competente, per motivi di ordine pubblico 
o per altro pubblico scopo, dal divieto sopra 
menzionato deve ricavarsi come sussistente una 
volont� dell'Amministrazione contraria alla circolazione, 
e ci� in quanto la Pubblica Amministrazione 
col predisporre il divieto, ha fatto quanto 
poteva per dichiarare ai terzi e ai propri dipendenti 
la volont� contraria all'impiego abusivo del veicolo. 
� 

Bench� la fattispecie concerna azione di responsabilit� 
per danni a persone abusivamente trasportata 
su automezzi dell'Amministrazione, il richiamo 

esplicito al 3� comma dell'art. 2054 autorizza a ritenere 
che le conclusioni adottate dalla Corte Suprema 
valgano anche per il caso di danni subiti da persona 
non trasportata a causa della circolazione abusiva 
dell'automezzo dell'Amministrazione. 

CASSAZIONE -Decisione del Consiglio di Stato 


Soggetto legittimato a proporre il ricorso -Regola


mento di giurisdizione ex art. 41, c.p.c. -Forma e 

soggetto legittimElto. (O. Oass., Sez. Un., Sentenza. 

18 dicembre 1957, Pres. Zappulli; Est. Caporaso 


Ordine dei Medici di Napoli c. Amm.ne P.I. e Torrieri). 

Non � legittimato a proporre ricorso per Cassazione 
contro le decisioni del Consiglio di Stato chi 
non sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti 
a quest'ultimo. 

L'art. 41, comma 2� c.p.c., � dire~to a far dichiarare 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a 
causa dei poteri attribuiti dalla legge all'Amministrazione. 


La richiesta per la decisione della Corte pu� essere 
fatta soltanto dal prefetto con proprio decreto 
motivato e notificato alle parti, giusta la procedura 
imposta dall'art. 368 c.p.c. � 

Il principio generale di procedura ordinaria 

secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta 

solo a chi � stato parte nel processo in cui fu pro


nunciata la statuizione che s'intende impugnare 


� stato sempre ritenuto applicabile anche in tema di 

ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Con


siglio di Stato. 

Tale estensione, pacificamente ammessa dalla dot


trina e dalla giurisprudenza, � stata ultimamente 

ribadita nelle pronuncie della Corte Suprema� n. 264 

del 1949, 275 del 1950 e 2157 3141 del 1953. 

A qualche dubbio aveva dato luogo la massima 
contenuta nelle prime due delle citate decisioni, secondo 
cui legittimato a proporre ricorso per Cassazione 
� anche chi, pur non essendo intervenuto volontariamente 
in giudizio o non essendo stato citato, 
sia stato coinvolto dalla sentenza denunziata. La sentenza 
annotata ha chiarito che con tale massima la 
Corte aveva voluto solo precisare il concetto giuridico 
di parte senza avere alcuna intenzione di porre indubbio 
il principio che la legittimazione all'impugnazione 
non pu6 mai spettare a chi sia stato estraneo 
al giudizio. 

L. M. 

TTIH 

-36 

IMPOSTE E TASSE -Reati previsti dalle leggi sulle 
imposte dirette -Prescrizione -Decorrenza dalla 
definizione dell'obbligazione tributaria (art. 21, comma 
4�, legge 7 gennaio 1929, n. 4). 

IMPOSTE E TASSE-Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio -Definitivit� dell'accertamento 
quale presupposto dell'azione penale: sufficienza 
definitivit� per singoli cespiti. (Corte di Cass. Pen., 
Sez. I, Sentenza n. 489 del 25 febbraio 1957 -Pres. 
Cusani, Est. Castaldi; P.M. Parlatore, rie. Brusadelli). 

L'art. 21, comma 4�, legge 7 gennaio 1929, n. 4, 
costituisce -nel nostro sistema -una norma di 
carattere eccezionale, che deroga alla norma generale 
dell'art. 158 c.p., onde la prescrizione dei 
reati previsti dalle leggi sulle II. DD. decorre non 
dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esaurimento 
della fase amministrativa, ed eventualmente 
giudiziale, dell'accertamento. 

Nel sistema dell'imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio, la provvisoriet� dell'accerta" 
mento opera sulla liquidazione del debito tributario 
complessivo, nel senso che la determinazione 
di esso procede per approssimazioni successive. 

Ne consegue che l'accertamento definitiv� di un 
cespite non � suscettivo di variazioni anche se 
incluso in un accertamento globale provvisorio: e, 
pertanto, ai fini dell'art. 31, comma 4, legge citata, 
� sufficiente che l'accertamento sia definitivo 
anche su parte dei cespiti. 

1) La Suprema Oorte di Cassazione con sentenza 
25 febbraio 1957, n. 489, ha respinto il ricorso proposto 
dal cav. del lavoro Giulio Brusadelli, avverso 
la sentenza resa dal Tribunale Penale di .Milano 
(Sez. 4, 25 giugno 1956) che aveva condannato il 
contribuente all'ammenda di L. 34.000.000, per 
omessa dichiarazione di titoli azionari, ai fini della 
imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. 

La S.O. con la suddetta pronuncia, ha superato 

la grave questione relativa alla prescrittibilit� del 

reato ritenendo, che il termine prescrizionale non 

decorra dalla dichiarazione, ma dalla definizione del


l'imposta cui va commisurata la sanzione. Principio 

questo (valevole anche agli effetti dell'art. 35 della 

recente legge 5 gennaio 1956, n. 1) che ridona alle 

sanzioni penali tutta la loro efficacia intimidatrice, 

la quale sarebbe stata, invece fortemente scossa qua


lora la Oorte Suprema avesse dichiarato la decor


renza della prescrizione penale, nonostante la pen


denza della contestazione tributaria. 

Essendo la definizione di questa un presupposto 
indefettibile della irrogazione della pena, si comprende 
agevolmente che -in pratica -non si sarebbe mai 
riusciti a rendere operante ed applicabile il precetto 
punitivo entro il periodo prescrizionale. 

L'importanza della questione risiede nella esten


sione della massima� affermata per le �ammende � 

previste dall'art. 58 Testo unico 9 maggio 1950, 

n. 203 -alle �ammende �previste dagli artt. 34 36 
L. 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria 
la quale, come si evince dall'art. 34 e, arg. 
a contrario dell'art. 35, lascia in vita l'art. 21 L. 
1929 citata. 
La Suprema Oorte, in a,ccoglimento della tesi defensionale 
dell'Avvocatura, ha confermato l'indirizzo 
gi� seguito con la sentenza Oass. Pen., 1�, 18 maggio 
1956, P.M. c. Lisi, in � Riv. Pen. �, 1956, II, 
949 ed ha quindi corretto la contrar~�r, giurisprudenza 
(Oass., Sez. 1a, 30 giugno 1954, rie. Ventricelli, in 
� Giur. Compl. Cass. Pen. � 1954, III, 205) anche 
recentissima (Oass., Sez. 1�, 22 giugno 1956 ricorso 
Giacalone, in � Giust. Pen. � 1956, II, 810), fondata 
sulla pretermissione della norma nell'art. 21, 
comma 407 L. 7 gennaio 1929, n. 4, e sulla falsa 
applicazione -in tema di reati previsti dalle leggi 
sulle II. DD. -delle regole valevoli per reati relativi 
alle imposte indirette, regolati dal successivo 
art. 22; errore reso palese dal fatto che era ritenuta 
applicabile anche per i primi la prescrizione triennale 
dettata per i secondi. 

Il S.O. ha, dunque, seguito la tesi ,della difesa 
dello Stato, che negava, al sistema dell'art. 21, carattere 
di procedimento �pregiudiziale � all'accertamento 
dell'imposta, (trattandosi, invece, di questiqne 
che sorge prima de.llo inizio del processo penale e 
come presupposto per la procedibilit� dell'azione 
penale) e negava altres� ogni collegamento con l'art. 
159 O.P.; affermando trattarsi di norma eccezionale 
derogativa della norma generale dell'art. 158 O.P. 

2) Gli scrittori si sono attardati a discettare intorno 
alla figura .della sospensione dell'art: 21, comma 
4�, ricollegandola: 

a) alla condizione di punibilit� (art. 158, comma 
2� O.P.: LAMPIS, �Norme �, ecc. I ed., pag. 31). 
O ONTENTO in: Appunti sul dies a quo etc. in �La 
Rivista Tributaria� 1958, pag. 161 e segg.); 

b) alla condizione di procedibilit� (LAMPIS, 

�Norme�, ecc. II, ed., v. anche il suo studio: �Le 

condizioni di procedibilit� per i reati in materia 

di II. DD. �, in �Annali�, 194;1, p. 197); 

c) a causa di sospensione dell'azione penale 

(SPINELLI: �La repressione della violazioni delle 

leggi finanziarie �, 1954, 194 nota); 

d) ad una causa di pregiudizialit� (art. 19 

c.p.c.: SABATINI: �Trattato dei procedimenti in


cidentali nel processo penale �, p. 20; FoscHINI: 

�La pregiudizialit� nel processo penale � ). 

Gli effetti della prescrizione, quanto alla decor


renza, ovviamente, diversificano, in ciascuna delle 

suesposte fattispecie; ma diversificano sopratutto per


ch�, come ha insistentemente notato il Tribunale, 

la fattispecie dell'art. 21, comma 40, L. cit., investe 

non solo il processo, ma anche il rapporto sostanziale, 

dipendendo dall'accertamento non solo l'azione pe


nale, ma addirittura, la decisione nel merito. 

Ora, se l'accertamento del tributo potesse classi


ficarsi come condizione di punibilit�, (diversa dalla 

querela, istanza� o richiesta) allora, la prescrizione 

non inizierebbe la sua decorrenza fino al verificarsi 

della condizione anzidetta (art. 158 c.p., comma 20). 

La tesi � stata vanamente combattuta, sulla base 

della difficolt� di separare nettamen.t.e .la categoria 

delle condizioni di punibilit� da quella delle _con..di-__ 

zioni di procedibilit� (com'� noto, in dottrina, sulla 

base del confronto fra gli artt. 158 c.p. e 17 c.p.p.). 

Se l'accertamento del tributo dovesse, invece, clas


sificarsi come condizione di procedibilit�, allora la 


-37 -


prescrizione non subirebbe arresti iniziali di decorrenza 
ai sensi dell'art. 158; n� sospensione, a sensi 
dell'art. 159 c.p. e sarebbe soggetta alla regola delle 
interruzioni, con il limite segnato dall'art. 160 c.p. 
ult. comma. Si verserebbe in un caso di sospensione 
dell'azione inidonea a sospendere il corso della estinzione 
del reato, non valendo, nel diritto penale il 
�precetto � actioni nondum n�i,tae non praescribitur 
�. Appunto perch� la prescrizione affetta il rapporto 
sostanziale e non l'azione che � posta a presidio 
e tutela giurisdizionale del potere o del diritto leso. 

Siffatta ipotesi (che incontrerebbe le stesse� difficolt� 
dianzi accennate, in ordine alla diversificazione 
delle condizioni di punibilit�) � contraddetta dal rilievo 
che esse riguardano, soltanto, l'inizio o la prosecuzione 
dell'azione penale, mentre nel caso occorre 
ritrovare una classificazione che incida sul merito 
del reato. 

Secondo la tesi dello Spinelli, che parla di condizione 
processuale come causa sospensiva dell'azione 
penale, si perverrebbe a sospensione analoga a 
quella di cui all'art. 19 c.p.p. E, in effetti (nonostante 
la definizione processualistica, che a rigore 
potrebbe risospingere il problema fra le condizioni � 
di procedibilit�, con effetti diametralmente opposti), 
si verserebbe nell'ipotesi delle condizioni di punibilit�. 


Ma la perplessit� dell'autore citato, che il problema 
sia stato intuito ma non risolto, si rivela 
laddove finisce per riconoscere nell'accertamento previsto 
dall'art. 21 legge 1929 una �pregiudiziale� 
del reato; quale sembrerebbe ricorrere nella fattispecie 
legislativa di che sopra (definizione, per quanto 
fugacemente, accennata in una vecchia sentenza: 
Oass., 30 marzo 1933, in� Foro it. �, 1933, III, 435, 
ricordata dal SALERNI: �Le imposte straordinarie 
sul patrimonio 1951 �, 559). 

3) Ma la Suprema Oorte ha escluso, anche tale 
profilo della �pregiudizialit�.� cos� argomentando 
sulla base delle tesi dell' A 1.'Vocatura: 

�� noto che, per il combinato disposto degli 
artt. 21, ultimo comma, 22 e 60 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4, il Tribunale penale, cui spetta la cognizione 
del reato, decide, altres� della controversia relativa 
al tributo, se da essq, dipende la esistenza del 
reato, solo se la controversia stessa riguarda i tributi 
indiretti. 

�Il principio opposto vige, invece, per i tributi 
diretti (art. 21, comma 40): il Tribunale penale non 
ha alcun potere di decidere la relativa controversia, 
che � di. esclusiva competenza degli organi amministrativi 
(uffici delle imposte, commissioni) e, nei 
casi previsti dalla legge, dal tribunale civile; e la 
azione penale ha corso dopo la definizione di tale 
controversia, cio�, dopo l'accertamento definitivo dell'imposta 
e della relativa sovrimposta, il quale fa 
stato nel procedimento penale. 

�Occorre precisare se la norma dell'art. 21, comma 
4�, abbia solo carattere processuale, ovvero incida 
anche sul diritto sosta'l:iziale, e quale effetto 
abbia anche sulla decorrenza del termine di prescrizione. 
� 

�Giustamente ha ricordato il Tribunale di Milano, 
nella sentenza impugnata, che, allora_" quando la 

legge n. 4, �del 1929, fu discussa e poi approvata, 
vigeva il Oodice penale Zanardelli; nel quale (art. 91) 
la prescrizione estingueva la azione penale e non il 
reato (come invece dispone il codice vigente, spostando 
la prescrizione dal campo del diritto .processuale a 
quello del diritto sostanziale). 

�E, pertanto, in armonia all'anzidetto principio, 
se l'azione penale non poteva essere promossa e proseguita 
se non dopo una speciale autorizzazione o 
dopo la risoluzione di una questione deferita ad 
altro giudizio, la prescrizione rimaneva sospesa 
(art. 92) e riprendeva il suo corso dal giorno in cui 
cessava la causa sospensiva. 

�Si pu� perci�, affermare che fu intenzione del 
legislatore del 1929 -in coerenza al sistema del 
codice Zanardelli, di certo tenuto presente -che 
la prescrizione non cominciasse a decorrere se non 
dopo la rimozione dell'ostacolo all'inizio dell'azione 
penale, cio�, dopo esaurita la fase di accertamento 
amministrativo della imposta. 

�La legge in esame entr� in vigore solo nel 1931 
con i nuovi codici penali e di procedura penale, 
senza, che, peraltro, si fosse provveduto a coordinare, 
in modo completo, la legge stessa con il codice penale. 

Ma, data l'indole della norma contenuta nel 4� 
comma, dell'art. 21, legge n. 4, del 1929, e .date le 
speciali e permanenti esigenze che la norma stessa 
era diretta a soddisfare, il coordinamento con il 
nuovo codice penale (riguardo al concetto della prescrizione) 
non avrebbe mai potuto andare oltre un 
aggiornamento f armale. 

�L'espressione �l'azione penale ha corso dopo che 
... � una sopravvivenza terminologica della legislazione 
anteriore. 

�Non � poi fuor di luogo notare che la ripetuta 
norma � stata ancora richiamata nell'art. 34 della 
legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria. 


�Si deve ritenere che il ricordato art. 21, comma 4�, 

costituisce, nel nostro sistema, una norma di carat


tere eccezionale, che deroga alla norma generale del


l'art. 158 codice penale, onde la prescrizione decorre 

non dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esau


rimento della fase amministrativa ed eventualmente 

giudiziale di accertamento. 

�La spiegazione di tale anomalia va ricercata 

nelle ragioni che hanno �indotto il legislatore a rego


lare in modo speciale la materia delle imposte dirette: 

la natura particolare dei tributi ed il complesso tec


nicismo nell'accertamento di essi. 

�Invero, non si pu6 ritenere che la norma imponga 

alla Amministrazione di denunciare il reato per ot


tenere la sospensione del procedimento, perch� l' Am


ministrazione non pu6 accertare se un rea;to �sia stato 

commesso e farne denuncia se non quando sia esau


rita la fase amministrativa, diretta a stabilire se ed 

in quale misura il tributo sia dovuto. 

�La norma speciale in esame � anche ben giusti


ficata dalla natura dell'interesse da essa protetto, 

in quanto essa mira ad assicurare lo afiusso nelle casse 

dello Stato dei mezzi indispensabili per il suo funzio~� 

namento. 

�Quanto al rilievo che, in tal modo, la prescrizione 

del reato sarebbe incerta e di lunga durata, va notato; 

che con un diverso sistema la Pubblica Amministra



-38 

zione sarebbe costretta ad organizzare una difesa 
quanto mai complessa e costosa contro gli attentati 
all'attivit� diretta a provvedere alle pubbliche entrate: 
che la norma in esame � una garanzia anche per il 
contribuente, il quale evita di essere esposto a eventuali 
vessatorie denunce prima dell'accertamento definitivo 
dell'imposta: che il .dilungarsi della fase di 
accertamento � dovuto spesso alla litigiosit� del contribuente. 


�L'interpretazione della norma nel senso sopra 
accennato, si presenta sorretta anche da altr.e considerazioni. 


�L'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevale 

sull'articolo 158 c.p. ai sensi dell'art. 15 dello stesso 

codice (1). 

�I lavori preparatori relativi a tale legge come 

pure taluni interventi in sede parlamentare nella 

discussione sulla recente legge della perequazione tri


butaria (ricordati nella sentenza impugnata e ri


guardanti la norma suddetta) non lasciano adito a 

dubbi circa la adottata interpretazione. 

�Il f andamento giuridico della prescrizione at


tiene a ragioni di ordine pubblico, che discendono 

da una necessit� obieUiva indeclinabile, su cui non 

devono, n� possono, fare presa argomentazioni pi� 

o meno fondate di carattere scientifico o dottrinario. 
�Come ebbe ad osservare questa Suprema Corte a 
Sezioni Unite Penali nella sentenza 14 novembre 
1953, in un precedente procedimento penale contro 
lo stess.o Brusa.delli, se il Pubblico Ministero �, 
per disposizione di legge, impedito di accertare il 
reato e di perseguirne l'autore, appare logico e g'husto 
che si debba verificare una. sosta nella decorrenza 
del termine prescrizionale, sosta che non pu6 cessare 
se non al cessare della causa che impedisce di procedere 
penalmente. 

�In altri termini, se la legge nega per un determinato 
motivo l'azione penale, essa contraddirrebbe 
a s� stessa, se in quel tempo dichiarasse prescritta 
quell'azione al cui tempestivo esercizio si � opposta: 
onde � che l'ostacolo della legge, che vieta di agire, 
deve ritenersi che vieti anche che il reato si prescriva �. 

4) La Suprema Corte, non pare abbia affrontato, 

anche, il problema circa la durata della prescrizione 

(irrilevante nella specie), p_roblema che resta sub 

judice quanto alla durata, in tema di 1�eati relativi 

ad II. DD. 

Non sembra, invero, decisiva, a favare della tesi 

della triennalit�, la giurisprudenza del Supremo 

Collegio nei ricordati procedimenti V entricelli e Gia


calone, nonoh� nella reoente deci8ione ( Ca;;s, pen. 

928/1957 rio. Laianigo, in questa �Rassegna� 1958 

p. 9, appunto perch� la ratio decidendi, in tali 
pronuncie, potrebbe essere stata influenzata dalla 
mancata distinzione fra le diverse discipline in 
tema di reati previsti dalla legge sulle II. DD. 
e sulle II. II. 
La ste3sa carenza di distinzione, dominava, peraltro, 
il precedente opposto indirizzo. ( Ca8s. pen. I 

n. 1626/1953 in questa �Rassegna� 1955 p. 108). 
R.D. 18 giugno 1931, n. 806 e R.D. 19 ottobre 1936, 
n. 1398. 
Viceversa, la S.C. in altro caso ebbe a ritenere che, 
proprio in virt� del combinato disposto degli artt. 60 
e 16 legge 7 gennaio.1929, n. 4, trovar dovesse applicazione, 
in tema di reati relativi a II. DD., il 
termine di 18 mesi, ai sensi dell'art-157, n. 6, -0.P. 
(Cass. pen., 10, 15 dicembre 1955, in �Giust. Pen. �, 
1957, II, 45). 

D . .A. FOLIGNO 
RESPONSABILITA CIVILE -Danni alla persona Revisione 
di liquidazione giudiziale gi�� avvenuta Ammissibilit�-
Limiti. (Cass., Sez. III, 19 aprile 1955, 

n. 1087. Pres. Pasquera; Est. La Farina; P.M. Berri 
(Conf.); Ravo c. Min. Difesa Marina. 
. . 

In materia di responsabilit� civile non si pu� 
escludere in via astratta l'ammissibilit� di una 
domanda di maggiori danni dopo che ne sia stata 
gi� effettuata la� relativa liquidazione. 


Tuttavia la domanda deve esser limitata ai 
fatti non accertabili al momento della precedente 
liquidazione. Essa deve esser tale, cio�, . da riguar


.dare un danno nuovo riconducibile con nesso causale 
all'evento dannoso accertato nel primo giudizio. 


Della sentenza sopra indicata si � data gi� notizia 
nella �Relazione� del quinquenni� 1951-55 
(vol. I, n. 56); ed essa si riallaccia in certo� senso 
alla precedente sentenza n. 1325 del l 948 in causa 
Cristini -A.T.M. (in questa Rassegna, 1948, 
fase. 11-12, pag. 33). Per(!tltro la delicatezza della 
questione, la sua importa,nza in relazione al contenzioso 
in tema di responsabilit� civile, la precisione e 
la accuratezza della motivazione, inducono, pur a 
distanza di tempo, a segnalare la sentenza, che sui 
punti che interessano ha cos� motivato: 


�Posto il principio, dominante in tema di responsabilit� 
aquiliana, che l'obbligo di risarcimento 
deve estendersi a tutto il danno, in qualsiasi momento 
manifestatosi, purch� ricollegato rigorosamente con 
nesso di causalit� al fatto lesivo; posto, d'altra parte, 
che se le conseguenze del fatto lesivo siano suscettibili 
di progressivo aggravamento, tale da manifestarsi 
soltanto dopo una lerita evoluzione ed un lungo 
decorso di tempo, non risulta praticamente possibile, 
specie in tema di danni alla persona (invalidit� 
permanente), rinviare la pronunzia di liquidazione 
del danno al momento in cui il danno non sar� definitivamente 
concretato nella sua entit�, cio� (sempre 
nel tema predetto) al momento in cui l'evoluzione 
del processo morboso si sar� certamente arrestata; 
tutto ci� posto, ne deriva che non pu� essere esclusa, 
in linea generale ed astratta, l'ammissibilit� di una 
seconda domanda di liquidazione per aggravamento 
(la c.d. �revisione �), domanda alla quale non pu� 
formare ostacolo l'eccezione inerente al passaggio in 
giudicato della precedente sentenza di liquidazione, 
giacch�, a prescindere dalla ipotesi i'l'J,. cui sia stata 
fatta espressa riserva della liquidazione~�del -danno.._ 
ulteriore, ogni qual volta questo non sia stato --compreso, 
e non potesse essere compreso in alcun modo 
nel primo giudicato, il secondo giudizio ha per oggetto 
un diverso petitum. 



-39 -


�Precisati questi punti, occorre, pero, mettere in 
evidenza che il giudizio di liquidazione �, almeno 
tendenzialmente, unico, e quindi non solo pu6, ma 
deve, altres�, comprendere sia per ci6 che riguarda la 
domanda del danneggiato, sia per ci6 che attiene alla 
pronuncia del giudice, oltre i danni presenti, anche 

danni futuri, ogni qual volta esistano elementi 
obiettivi attuali per il loro accertamento e la loro 
liquidazione (liquidazione da operarsi secondo criteri 
che non � qui il caso di ricordare); ci6 � a dirsi 
particolarmente in tema di danni permanenti alla 
persona, data la capacit� della scienza e della tecnica 
mediche, nell'epoca attuale, di prevedere con 
certezza una evoluzione futura di processi morbosi 
in atto, intesa tale certezza non in modo assoluto, 
quale una fatalit� indiscutibile, bens� quale una prospettiva 
sicura nell'ambito di una ragionevole previsione. 


�Pertanto la possibilit� della revisione della liquidazione 
del danno da responsabilit� civile (si prescinde 
qui da disposizioni attinenti a particolari materie, 
ad esempio: infortuni sul lavoro) rimane limitata 
alle ipotesi in cui non fossero obbiettivamente 
accertabili, al momento della prima liquidazione, 
elementi capaci di determinare l'aggravamento futuro, 
o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi, 
�o infine non sussistesse ancora un evento, 
manifestatosi successivamente, con efficacia. causale 
sull'aggravamento (Oass. civ., 14 marzo 1938, n. 832; 

31 luglio 1948, n. 1325; 7 febbraio 1939, n. 409; 
31 luglio 1939, n. 2960; Relazione del Guardasigilli 
al codice civile n. 801); ipotesi queste che una 
recente opinione distingue dal danno futuro in senso 
stretto (che � un danno certo, nei limiti sopr.a indicati) 
e qualifica come danno sopravvenuto non certo, ma 
soltanto possibile al momento della prima liquidazione; 
cio� come un danno nuovo, bench� riconducibile 
con nesso causale all'evento dannoso gi� accertato 
nel primo giudizio. 

�Ohe se poi il danno futuro (aggravamento) era 
obbiettivamente accertabile ma� non fu tempestivamente 
accertato, nella sua essenza o nella sua entit�, 
per errore o ignoranza o negligenza, che abbiano� 
viziato il giudizio del consulente tecnico, e � quindi 
del giudice della liquidazione, il rimedio, onde evitare 
la preclusione derivante dal principio che il 
giudicato copre il dedotto e il deducibile, deve essere 
esperito nell'ambito del primo giudizio di liquidazione, 
senza che possa riaprirsi la controversia, una 
volta tale giudizio esaurito; non � sufficiente, in altri 
termini, che l'aggravamento non sia stato contemplato, 
in linea di previsione o di possibilit�, dal 
�giudice della prima liquidazione, ma occorre anche 

che esso non fosse allora obbiettivamente prevedibile, 

assumendo rilievo le sopravvenienze solo in quanto 

integranti una causa di danno non considerata, n� 

considerabile, neppure genericamente, nel primo ac


certamento �. 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


FALLIMENTO-I.G.E. -Accertamento fiscale in pen� 
denza di fallimento -Legittimit�. (Trib. Belluno 
12 settembre 1957. Pres.: Boetti; Est.: Mandatino. 
Intendenza di finanza c. Fallimento Parisotto). 

.Anche in pendenza di fallimento il debito d'imposta 
deve essere accertato dagli organi finanziari 
e non dal giudice delegato cui a norma dell'art. 52 
legge fallimentare � devoluta la semplice cognizione 
dei presupposti d'ammissione o d'esclusione dei 
crediti dal passivo fallimentare. 

L'Amministrazioiie aveva proposto ricorso per la 
ammissione al passivo del fallimento di un credito 
verso il fallito per I.G.E. e pena pecuniaria, risultanti 
da ordinanza intendentizia notificata in precedenza 
al curatore e divenuta definitiva per non esser 
stati esperiti dal curatore stesso i rimedi di cui al 
l'art. 53 della legge 19 giugno 1940, n. 762. � 

Il curatore si era opposto alla timmissione del 
credito, sostenendo, tra l'altro, che, stante il disposto 
dell'art. 52 L. Fall. e la mancanza di una diversa 
disposizione per i tributi, il debito di imposta, in 
pendenza di fallimento, non poteva essere accertato 
dagli organi finanziarri, '}11,a soltanto dal giudice del 
fallimento stesso, con la procedura di verifica di cui 
al capo V della L. F. 

Il Tribunale ha rettamente disatteso tale tesi, richiamandosi 
sia alla natura e funzione del procedimento 
di verifica di crediti di cui al capo V della 

L. F., sia ai limiti dei poteri propri della A.G. in 
materia tributaria. 
Sotto il primo profilo, il Tribunale, premesso che 
la procedura fallimentare altro non �, in sostanza, 
che una speciale procedura esecutiva, e che, di conseguenza, 
la domanda, tempestiva o tardiva, di ammissione 
al passivo ha la stessa funzione dell'intervento 
nella esecuzione singolare, ha osservato: �Perci6, 
quando l'art. 52 L.F. dispone che ogni credito 
ieve essere acc3rtato secondo la procedura della verifica 
(Oapo V), non intende riferirsi all'accertamento, 
che si attua mediante il giudizio di cognizione, 
per la composizione di un contrasto intorno al 
diritto (giurisdizione contenziosa), ma alla semplice 
conosce'Jfl,za, da parte del giudice, dei presupposti 
dell'ammissione o esclusione del credito dal passivo 
fallimentare. Si tratta dell'accertamento sommario 
della legittimazione al concorso alla ripartizione, analogamente 
all'accertamento del diritto del creditore 
ad intervenire nell'esecuzione singolare, fatto dal giudice 
dell'esecuzione. Le opposizioni, se vi sono, vengouo 
accertate in autonomi giudizi di cognizione~. 

Sotto il s.econdo profilo, il Tribunale ha osservato 
che, secondo i principi del diritto tributario, che non 
soffrono eccezioni neppure nel caso di fallimento, i 
poteri di inchiesta indispensabili per poter reperire 
i presupposti materiali del debito di imposta sono 
conferiti in via esclusiva alla autorit� finanziaria, 
mentre l'autorit� giudiziaria (che non pu6 mai esser 
adita per l'accertamento diretto dei presupposti del 
tributo), pu6 esser chiamata ad intervenire �solo successivamente, 
quando si discuta di una concreta lesione 
di un diritto soggettivo, conseguente alla valutazione 
degli elementi di fatto raccolti, nei limiti 
fissati dalla legge alla sua giurisdizione (esclusione 
delle questioni di mero fatto, e cio� di estimazione 
semplice, e della potest� punitiva attribuita, a norma 
degli articoli 55 e segg. l. 7 gennaio 1929, n. 4, e 
dell'art. 52 della legge sull'I.G.E., all'autorit� amministrativa). 
� 

Tali argomenti sono di massima evidenza e coniormi 
del resto a pacifici principi. 

In sostanza, anche pendendo il fallimento (il quale 
pu6 portare tutt'al pi� a spostamenti di competenza 
ma non a deroghe alla giurisdizione e alle attribuzioni 
dei diversi organi dello Stato), le imposte vanno accertate 
dai normali organi finanziari, laddove l' autorit� 
giudiziaria subentra in un secondo momento, 
su impulso del contribuente o di chi per lui, e la sua 
cognizione ha per oggetto la legittimit� dell'atto amministrativo 
di liquidazione del tributo (atto di accertamento 
dell'imposta) o del provvedimento inflittivo 
della sanzione pecuniaria, i quali vanno formati 
dalla autorit� amministrativa secondo la procedura 
stabilita dalle norme che presiedono alla loro formazione. 


G. M.A.T.A.LONI 
IMPOSTE E TASSE -Imposte indirette sugli affari 


Giurisdizione ordinaria e amministrativa -Ricorso 

all.. Commissione Provinciale -Azione proposta 

avanti al giudice ordinario in pendenza del ricorso 


Decisione emessa dalla Commissione e non impu


gnata -Efficacia preclusiva nei confronti del Giudice. 

Ordinario -Inesistenza. (Corte di Appello di Napoli, 

ra Sez., Sentenza 11 gennaio 1958, n. 8. Pres. Varrone; 

Est. Cortesani. Amm.ne Finanze dello Stato contro 

Buonanni). 

Se il contribuente in pendenza del ricorso da 
lui proposto alla Commissione provinciale delle 
imposte abbia adito il giudice ordinario e, intervenuta 
la decisione della Commissione, non l'ab



::mi && 

-41 

bia impugnata, la mancata impugnazione non ha 
efficacia preclusiva nei confronti del giudice ordinario. 


Questa sentenza della Corte di Appello di Napoli 
affronta una questione sulla quale non risultano 
precedenti giurisprudenziali, all'infuori della sentenza 
confermata dal Tribunale di Napoli 14 febbraio 
1957 (�Il Foro Napoletano� 1957, I, 146). 

Mentre la giurisprudenza si � pronunciata sulla 
questione circa la sorte del procedimento amministrativo 
di imp()sta allorquando dal contribuente si 
� coltivato quello ordinario, disinteressandosi di quello 
amministrativo, � nuova invece la questione risolta 
dalla Corte di Napoli circa il valore preclusivo o 
meno, per una successiva pronuncia del giudice ordinario, 
di una decisione non impugnata della Commissione 
di imposta, e eia in tema di imposte sui 
trasferimenti della ricchezza nei casi previsti dall'ultimo 
comma, art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639. 

In detta materia (questioni di diritto) l'azione del 
contribuente pu� esercitarsi in via immediata sia 
dinanzi alle Commissioni delle imposte che dinanzi 
all'Autorit� giudiziaria ordinaria. 

Tale possibilit� ha fatto sorgere il delicato problema 
di come possano coesistere contemporaneamente 
due procedimenti gittrisdizionali uno in via amministrativa 
l'altro in via gittdiziaria, avente lo stesso 
oggetto, allorch� il contribuente a tutela delle sue ragioni 
ha adito sia la via amministrativa che quella 
giudiziaria. 

In merito, risolta affermativamente la questione 
se il contribuente possa adire in tema di impostf) 
indirette l'autorit� giudiziaria senza prima esperire 
il ricorso amministrativo, la giurisprudenza si era 
orientata nel senso che l'azione del contribuente in 
via giudiziaria importava la rinuncia al reclamo 
amministrativo se non ancora proposto, ovvero l'abbandono 
di esso se gi� proposto, �dovendosi riten�re 
che il contribuente con lo invocare a difesa dei suoi 
diritti subiettivi la pi� ampia garenzia giurisdizionale 
che la legge gli accorda, manifesti la volont� 
di disinteressarsi del reclamo amministrativo per 
affidarsi unicamente alla decisione della Autorit� 
giudiziaria� (v. conforme Cass. SS. UU. 1� febbraio 
1947, n. 123, in causa� Finanze -Miraponte, in 
�Foro It. �, 1947, I, pag. 894). A tale orientamento 
si era giunti per evitare la sussistenza di due processi 
svolgentisi nello stesso tempo dinanzi a due autorit� 
giurisdizionali per lo stesso obbietto e ci� in contrasto 
col principio fondamentale del nostro diritto 
processuale, della unit� del processo. 

La soluzione cui era addivenuta la giurisprudenza 

si basava essenzialmente da un lato su una presun


zione di rinuncia da parte del contribuente al re


clamo in via amministrativa che si desumeva in 

genere dalla circostanza (in pratica la pi� frequente) 

che lo stesso, o non era affatto proposto, ovvero non 

era stato pi� oltre coltivato dopo che era stata .adita 

l'autorit� giudiziaria, e dall'altro dalla opinione che 

il procedimento ordinario in tema di imposte era 

da considerarsi, anche se non di gravame_,,..avverso 

le decisioni delle Commissioni delle imposte, co


munque di natura prevalente ed assorbente quello 

amministrativo. 

Ma la pi� recente giurisprudenza ha ormai respinta 
una tale teoria ed ha affermato l'autonomia 
piena del processo tributario amministrativo da quell� 
ordinario ritenendo ammissibile il concorso contemporaneo 
e indipendente dell'azione giu.<Ziziaria e del 
ricorso amministrativo (v. Cass. 30 aprile 1949, 

n. 1069, in �Foro It. �, 1949, I, 833; Cass. 11 
aprile 1951, Cerulli-Finanze, �Riv. Legisl. Fiscale�, 
1951, 611; Oass. 19novembre1954, Vignola-Finanze, 
in �Foro It. �, 1955, I, 325) (1). 
Tale giurisprudenza appare la .pi� aderente alla 
vigente legislazione _in materia dalla quale non si 
rileva alcuna disposizione che possa giustificare la 
addotta prevalenza del giudizio ordinario su quello 
amministrativo (art. 29 ult. comma r.d.l. 7 agosto 
1936, n. 1639 e art. 39, 2� comma r. d. 8 luglio 1937, 

n . .1516). 
Ci� porta per� alla conseguenza che i due giudizi 
possano proseguire contemporaneamente fino a che 
non intervenga un giudicato che precluda ogni ulteriore 
attivit� giurisdizionale. 

Giudicato che potr� intervenire non soltanto nel 
procedimento ordi_nario, ma anche nel procedimento 
amministrativo, essendo ormai pacificamente ritenuto 
la natura giurisdizionale delle Commissioni di 
imposte, e quindi la possibilit� di passare in giudicato 
delle loro decisioni (Cass. Sent. n. 2164/50, 
Raccuglia-Finanze, in � Giur. Compl �, Cass. 1951, 
I, pag. 98; Cass. n. 1023/52 in �Foro It. �, 1953, 
I, 1, pag. 58; Cass. SS. UU. 31 ottobre 1955, n. 
3572, in � Giur. It. �, 1956, I, 1, 128; e da ultimo 
la Corte Costituzionale, Sentenze n. 12 del 26 
gennaio 1957, e n. 42 dell'll marzo 1957, in � Giur. 
Costituzionale�, 1957 pagg. 287 e 316). 

Se quindi, come nella fattispecie decisa dalla Corte 
di Napoli, il contribuente aveva adito la commissione 
delle imposte e aveva fatto passare in giudicato 
la decisione emessa dalla stessa in tema di diritto 
per imposta di successione (e ci� per mancata impugnazione 
nei termini previsti dall'art. 45 r.d. 8 luglio 
1937, n. 1516, e art. 94 r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270), la via giudiziaria adita successivamente 
al ricorso, ma prima della decisione della Commissione, 
gli doveva essere ormai preclusa per l'intervento 
giudicato. 
La Corte di Napoli invece ha ritenuto di non riscontrare 
una tale preclusione ..cos� motivando: 

�Decisivo rilievo deve riconoscersi all'obiettiva 
considerazione, esattamente posta in evidenza dal 
Supremo Collegio, concernente la pi� ampia garanzia 
giurisdizionale assicurata dal processo ordinario, talch� 
pu� generalizzarsi l'insegnamento della Cassazione, 
nel senso di una concreta prevalenza del giudizio 
ordinario, la cui instaurazione varr� di per 
s� a preciudere l'ulteriore corso del procedimento tri


(1) � soltanto il ricorso per Cassazione proposto ai 
sensi dell'art. lll della CostituziOne avverso la decisione 
definitiva delle commissioni che preclude l'azione giudiziaria 
(Cass. P., Sez. n. 1023/52. Pomodoro-Castagna 
c. Finanze, in questa �Rassegna� 1952, pag. 107 e 1955; 
pag. 195; v. anche Cass. SS. UU. n. 128 del 19 gennaio 
1957, Cons. Prodotti Vini e Mosti,. in �Rivista Legisl. 
Fiscale� 1957, pag. 727). 

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-42 


butario speciale. Dall'accennato rapporto di subordinazione 
del ricorso in via amministrativa agevolmente 
consegue che la pronuncia della Commissione, 
intervenuta dopo instaurato il giudizio ordinario, 
costituisce un evento anomalo nel normale svolgimento 
della lite tributaria, in quanto emessa da un 
organo non pi� legittimato a . pronunciare e per 
giunta in materia gi� ritualmente portata a cognizione 
di altro magistrato. A parte la possibilit� o 

�meno di qualificare giuridicamente inesistente la decisione 
in esame, con la conseguente esclusione del 
passaggio in cosa giudicata, la. rituale pendenza del 
giudizio ordinario assorbe e ricomprende in s� la 
eventuale impqJ,gnazione, la quale, oltre tutto, si risolverebbe 
in una mera reiterazione dell'atto di citazione, 
e cio� in un inutile dispendio di attivit� processuale. 
Ed al. riguardo non � fu or di luogo considerare 
che una autorevole dottrina riconosce efficacia, 
di fronte a particolari situazioni processuali anomale, 
al c.d. appello cieco (�blinde .Appellation �), in relazione 
cio�, a provvedimenti non ancora emanati, 
ravvisando in esso una univoca anticipazione della 
dichiarazione di volont� di non accettare la eventuale 
futura pronuncia sfavorevole, in guisa da precludere 
in tal modo gli effetti pregiudizievoli della cosa giudicata
�. 

La decisione della Corte di Napoli non pu6 essere 
condivisa in quanto, generalizzando un temperamento 
adottato dalla Suprema Corte (ed ormai ripudiato) 
in casi in cui� la proposizione del ricorso, in 
via giudiziale era indizio implicito ma sicuro della 
volont� del contribuente di rinunciare il ricorso in 
via amministrativa (non pi� coltivato), lo applica 
in un caso in cui il contribuente, non aveva rinunciato 
al procedimento amministrativo, ma invec� lo aveva 
coltivato ottenendo una decisione, che, non impugnata, 
era divenuto giudicato. 

In tal caso, poich� la giurisdizione ordinaria era 
invocata dopo che altra piena ed indipendente giurisdizione 
(1) aveva gi� emessa pronuncia divenuta 
definitiva ed inoppugnabile, la domanda doveva essere 
dichiarata inammissibile perch� ostacolata dal 
giudicato ormai intervenuto sulla, questione. 

La preclusione non poteva negarsi nella specie 
senza negare la esistenza di una sentenza passata in 
giudicato. 

Il che ha ritenuto invece di affermare la Corte di 
Napoli basando la decisione su una subordinazione 
del procedimento amministrativo delle imposte a 
quello ordinario, che non sussiste, e su una presunzione 
di impugnazione che sarebbe insita nella pendenza 
del giudizio ordinario in atto. 

Su tale ultimo punto la sentenza fa richiamo ad 
una teorica tedesca del c.d. appello cieco (� blinde a,ppellation 
�) che riconosce validit� di preclusione del 
giudicato a impugnazioni preventive di provvedimenti 
non ancora emessi (1). � evidente la irricevi


(1) V. da ultimo anche la citata sentenza Cass. 
SS. UU. n. 128 del 19 gennaio 1957. Consorzio Produttori 
Vini e Mosti rossi da taglio, c. Finanze, in � Riv. Legisl. 
Fiscale'" 1957, pag. 726. 
(1) V. PROVINCIALI: Sistema delle impugnazioni ci'.vili, 
P dova 1942, pagg. 129-130, che cita ECKSTEIN: Studien 
zur Lehre von Rechtsmittel, in Gerichtssaal, 1916, pag. 315; 
bilit� di una tale teorica nel nostro ordinamento, 
nel quale non � concepibile una impugnazione di 
sentenza senza un atto formale che la contenga, e 
per di pi� riferita, per implicito, ad un atto antecedente 
alla emissione stessa della-sentenza ad impugnarsi. 


La sentenza va segnalata quale ulteriore esempio 
delle perplessit� giurisprudenziali cui d� adito l' attuale 
legislazione sul contenzioso tributario, e per cui 
� auspicabile, in attesa che sia emanata la nuova 
legislazione allo studio, intervenga a regolare casi 
consimili. una decisione della Suprema Corte. 

D. COLLETTA 
REGIONI -RIFORMA AGRARIA NELLA REGIONE 
SICILIANA-Intervento adesivo del Ministero Agricoltura 
e Foreste -Ammissibilit� -Atti amministrativi 
-Annullamento d'ufficio difetto di giurisdizione 
dell'A.G.O. -Commissioni internazionali di 
conciliazione -Decisioni -efficacia nei confronti di 
Enti pubblici. (Trib. Catania 5 luglio 1957. Ciffo Pres. 
ed est. -ERAfl c/ Visconte di Bridport. Interveniente: 
Ministero dell'Agricoltui�a). 

� ammissibile l'intervento in causa del Ministero 
.Agricoltura e Foreste, quando la vertenza 
esorbiti dagli interessi regionali attribuiti alla competenza 
della relativa amministrazione. 

L'autorit� giudiziaria ordinaria difetta di giurisdizione 
relativamente alle pretese nascenti da 
annullamento d'ufficio di atti amministrativi. 

L'efficacia delle decisioni delle Commissioni di 
Conciliazione internazionali si estende anche agli 
Enti pubblici, non potendo questi porsi in contrasto 
con lo Stato fino al punto di far sorgere in questo 

U:t:J.a responsabilit� di diritto internazionale. 
Il Tribunale di Catania, con la sentenza massimata, 
ha deciso talune interessanti questioni. Per 
intenderle occorre tener presente i presupposti di 
fatto -sostanzialmente pacifici -e le norme giuridiche 
della cui interpretazione ed applicazione si � 
discusso. 

La dinastia borbonica nomin� l'ammiraglio Nelson 
duca di Bronte e lo invest� della propriet� del fondo 
�M aniace� �, sito alle falde dell'Etna, in territorio di 
Bronte, esteso circa seimila ettari. Detto fondo � poi 
pervenuto in propriet� all'ultimo discendente del 

. Nelson: il Visconte di Bridport. 
Il Ministro dell'agricoltura, con decreto del 3 novembre 
1940, ai sensi della legge 2 gennaio 1940, 

n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, riconobbe 
la sussistenza delle condizioni di potenziale 
trasformabilit� agraria, onde procedere alla espropriazione 
del fondo � Maniace �. Autorizzato per legge 
ad acquistare il fon do mediante espropriazione era 
l'ente per la colonizzazione del latifondo siciliano, 
istituito con la gi� citata legge 2 gennaio 1940, che, 
all'art. 4 dichiarava: �L'ente � dotato di personalit�-
v. LEONE: Sistema delle impugnazioni penali, Napoli 
935, p�g. 1 q9, n. 1, V. DE STEFANO: La revocazione, 
Giuffr� 1957, pag. 77. 

-43 

giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste che esercita su di esso 
le funzioni di tutela e di vigilanza�. Il r.d. 26 febbraio 
1940, n. 247, nel sancire l'ordinamento dell'ente 
di colonizzazione, prescriveva all'art. 8: �L'ente 
� alle dipendenze del Ministero dell' agri�oltura e 
delle foreste al quale rende periodicamente conto dello 

. svolgimento della propria attivit� �. 

Essendo la guerra gi� in corso, il proprietario, di 
n�tzionalit� inglese, non risiedeva in Italia ed i suoi 
beni erano stati sottoposti a sequestro siccome appartenenti 
a cittadino di uno Stato nemico. 

Con decreto 19 settembre 1941, il Prefetto di Catania 
espropri� il fondo in favore dell'ente di colonizzazione. 
Quest'ultimo intraprese varie opere di trasformazione 
agraria e la costruzione di un villaggio 
rurale detto �Borgo Caracciolo �. 

Dopo l'occupazione della Sicilia ad op{}ra delle 
l!'F. AA. anglo-americane, e precisamente in data 
25 febbraio 1944, il Prefetto di Catania �revoc� � 
il decreto di espropriazione del 19 settembre 1941, 
ordinando la riconsegna del fondo al Visconte di 
Bridporl; e ci� a seguito di disposizione ministeriale, 
richiamata nella motivazione del provvedimento, e8sendo 
stata riconosciuta dalla amministrazione centrale 
la illegittimit� del decreto 3 novembre 1940 che 
aveva accertato la sussistenza delle condizioni per 
la espropriabilit�, illegittimit� successivamente consacrata 
in un decreto datato 13 maggio 1946 del 
Ministro dell'agricoltura, che ha revocato il proprio 
decreto 3 novembre 1940. 

Il Visconte di Bridport, che non aveva mai percepito 
la indennit� di espropriazione a suo tempo 
depositata dall'ente di colonizzazione, ripreso possesso 

"del fondo, lament6 ingenti danni per cattiva conduzione, 
taglio di boschi, occupazione di terreni con 
opere murarie dell'edificando borgo, ecc. 

Il governo inglese, nell'interesse del Visconte ed 
ai sensi dell'art. 78 del trattato di pace, ad� la Commissione 
di Conciliazione. italo-britannica., che, a 
seguito di accertamenti �tecnici, con decisione emessa 
mentre pendeva in istruttoria la causa in esame, 
prese atto della restituzione del fondo, gi� spontaneamente 
effettuata per disposizione dell'autorit� amministrativa 
italiana, dichiarando su tal punto cessata 
la materia del contendere, e ritenne compensati 
i danni lamentati dal Bridport con le migliorie e 
le opere in corso per l'impianto del Borgo Caracciolo. 

Intanto la riforma agraria in Sicilia veniva disciplinata 
con la legge regionale 27 dicembre 1950, 

n. 104, che all'art. 2 dispone: �Nei casi espress.amente 
tprevisti l'assessorato (dell'agricoltura) si avvale 
dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che 
assume la denominazione di ente per la riforma agraria 
in Sicilia�. L'ente per la colonizzazione, mutata 
denominazione, � quindi passato dalla dipendenza 
del Ministero dell'agricoltura alla dipendenza dell'omonimo 
assessorato della Regione Siciliana. 
L'e.r.a.s., con citazione 12 marzo 1954, ha convenuto 
innanzi il Tribunale di Catania il Visconte 
di Bridport, rivendicando la propriet� del fondo 
�Maniace �, previa dichiarazione di ineff�cacia del 
decreto prefettizio del 25 febbraio 1944, e chiedendo 
la condanna del convenuto a rendere il conto della 
gestione ed a risarcire i danni. 

Costituitosi in Visconte, nel giudizio � intervenuto 
il Ministero dell'agricoltura, eccependo la improponibilit� 
e la infondatezza della domanda attrice. 

L'assunto dell'e.r.a.s. pu� cos� compendiarsi: i 
decreti di espropriazione non sono re'IJocabili; deve 
quindi ritenersi tuttora in vigore il decreto� 19 settembre 
1941; pertanto l'e.r.a.s. -gi� ente per la 
colonizzazione� -non ha mai perduto la propriet� 
acquisita in virt� di quest'ultimo provvedimento. 

N � la domanda di rivendica potrebbe trovare ostacolo 
nel divieto posto all'autorit� giudiziaria di annullare 
i provvedimenti amministrativi, poich� nella 
fattispecie non si tratta di annullare il decreto 25 
febbraio 1944, bens� di disapplicarlo nel caso concreto, 
secondo la norma det~ata dall'art. 5 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che consente all'autorit� 
giudiziaria di esaminare la esistenza e la legitmit� 
dell'atto amministrativo, nonch� di negarli ap7 
plicazione in ciascun caso concreto. 

In ordine alla interferenza della decisione della 
commissione di conciliazione, l'e.r.a.s. ha sostenuto 
che la controversia in sede internazionale concerne 
ed impegna gli Stati interessati ma non esercita 
alcuna infiuenza sulla sorte dei diritti soggettivi in 
contestazione dinanzi l'autoritd giudiziaria, contestazione 
da decidersi secondo le norme dell'ordinamento 
giuridico italiano. Ha rilevato inoltre l'e.r.a.s. che 
il Visconte di Bridport aveva perduto la propriet� 
del fondo non per legge o fatto di guerra, bens� in 
applicazione di una legge di riforma agraria, sicch� 
la espropriazione era stata decisa indipendentemente 
dall'essere il proprietario cittadino di uno Stato in 
in guerra con l'Italia. 

Inoltre l'e.r.a.s. ha contestato l'ammissibilit� del


l'intervento in causa del ministero dell'agricoltura, 

sostenendo non avere questi interesse a spiegare in


tervento, e che, comunque, legittimato ad intervenire 

avrebbe potuto essere se mai l'assessorato dell'agricol


tura, essendo ogni attivit� nel campo della agricol


tura siciliana di competenza esclusiva della Regione. 

Per l'amministrazione interveniente si � anzitutto 

chiarito: 

La espropriazione de quo era stata effettuata a 

seguito di provvedimento del Ministro dell' agricol


tura, che, con decreto per sua natura ispirato a di


screzionalit� tecnica, a mente dell'art. 11 r.d. 26 feb


braio 1940, aveva accertato la possibilit� di coloniz


zare il vasto predio -conditio sine qua non per 

l'espropriazione -. Successivamente per� il mede


simo Ministro aveva riconosciuto che il f �ndo nori 

si prestava, n� mai si era prestato, a trasformazione 

agraria. 

In altri termini, e senza possibilit� di equivoci, 

il Ministro ha riconosciuto la illegittimit� del 

suo primo accertamento, inficiato da detournement 

de pouvoir � -per ragioni intuitive, poich� la 

contingenza politica sul finire del ' 1940 faceva 

apparire l'ultimo del;,.:Nelson come:_il nemico per 

eccellenza. 

Pertanto il provvedimento detto di revoca, �emesso 

nel 1944, del Prefetto di Catania, colpiva un decreto 

di espropriazione radicalmente viziato in quanto 

emesso dal suo predecessore sulla base di un ac


certamento riconosciuto illegittimo dal suo stesso 

autore. 


44 


Conseguentemente si � sostenuto: 

A) che il decreto 25 febbraio 1944 del Prefetto, 
bench� letteralmente revochi, sostanzia.lmente dichiara 
la nullit� del precedente decreto di espropriazione; 

B) che tale annullamento, non solo, � legittimo, 
ma appare atto dovuto, posta la illegittimit� del 
provvedimento ministeriale, concernente la sussistenza 
delle condizioni per la espropriabilit�; posto 
cio� il difetto radicale del presupposto giuridico del 
provvedimento di espropriazione; 

O) che, accogliendo la istanza di rivendica, la 
autorit� giudiziaria avrebbe reso del tutto inefficace 
un atto amministrativo -il decreto, cosiddetto di 
revoca, del 25febbraio1944 -;mentre .la semplice disapplicazione, 
ai sensi dell'art. 5 della legge del 1865 
invocato ex adverso, sar�bbe stata eufemistica, trattandosi 
di provvedimento che, disapplic�r,to nel caso 
concreto, non avrebbe conservato alcuna validit� n� 
sarebbe stato produttivo di alcun altro effetto. 

Per altro verso la difesa dell'amministrazione interveniente 
ha sostenuto: 

a) che l'ente pubblico, istituito secondo criteri 
di decentramento amministrativo onde svolgere attivit� 
per loro natura di competenza dell'amministrazione 
diretta dello Stato, e sottoposto, oltre che 
al controllo di merito, alla dipendenza di tale amministrazione, 
non pu� fa.r valere la propria autonoma 
personalit� giuridica per contrapporsi, nell'ambito 
dei suoi compiti istituzionali, ai provvedimenti 
dell'amministrazione da cui dipende; doversi 
quindi dare atto in sede giudiziaria che l'ente non 
ha interesse ad agire. Invero, ed in ultima analisi, 
nella domanda dell'e.r.a.s. � insita la pretesa della 
sussistenza nel 1940 delle condizioni per la espropriabilit� 
del fondo �Maniace �, poich� solo su tale 
premessa pu6 sostenersi la legittimit� del decreto di 
espropriazione e la illegittimit� del provvedimento 
che lo ha revocato. 

Ma l'e.r.a.s., qual dipendente del Ministero dell'agricoltura, 
non pu� vantare interesse ad agire, ai 
fini dell'attuazione della riforma agraria, contro i 
provvedimenti del Ministero, specie laddove la di1Jergenza 
concerne un giudizio tecnico discrezionale 
sulla colonizzabilit� di un fondo, riservato per legge 
al Ministero; 

b) che, trattandosi di rapporti esauritisi prima 
della istituzione della Regione Siciliana, l'assessorato 
dell'agricoltura deve ritenersi estraneo alla controversia, 
e l'e.r.a.s. -nuova denominazione dell'ent� 
per la colonizzazione -deve considerarsi, in 
ordine a quei rapporti, nella sua antica veste di dipendente 
del Ministero dell'agricoltura. 

Per brevit� non si fa cenno delle difese del Visconte 

di Bridport, coerenti con le tesi svolte dall' A vvoca


tura, ed indifferenti rispetto a queste, siccome con


cernenti la sussistenza dei danni. 

Il Tribunale ha ammesso l'intervento del Mini


stero dell'agricoltura, rilevando che le attribuzioni 

dell'assessorato dell'agricoltura restano circoscritte al


l'ambito degli interessi regionali, mentre nel caso 

'J?articolare interessata � l'amministrazione statale, 

dati i riflessi della decisione della lite sulla posizione 

assunta dalla detta amministrazione nei confronti di 

un governo estero. L'interesse che giustifica l'inter


vento, secondo la motivazione del Tribunale, va 

apprezzato tenuto presente che il Ministero dell'agricoltura 
ha da sostenere dinanzi all'autorit� giudiziaria 
la validit� del decreto prefettizio 25 febbraio 1944 
per coerenza con la posizione assunta dall'amministrazione 
italiq,na nella controversia svoltasi ,yul piano 
internazionale. 

Il Tribunale ha poi ritenuto non potersi validamente 
invocare la. norma sancita dall'art. 5 della 
legge del 1865 nel caso in cui il contenuto .dell'atto 
che si denunzia come illegittimo consista unicamente 
nella rescissione di un precedente provvedimento. Per 
far rivivere il primo provvedimento -e questo vorrebbe 
l'e.r.a.s.: mantenere in vita il decreto di espropriazione 
-occorre annullare o revocare il secondo. 
Ma la magistratura ordinaria difetta di giurisdizione 
ad emettere una siffatta declaratoria. 

Infine, per motivare il rigetto della domanda di 
risarcimento danni, il Collegio ha fatto leva sulla 
tesi sopra accennata della inammissibilit� della ribellione 
dell'ente ai provvedimenti della amministrazione 
statale, inserendo per6 le argomentazioni dell'Avvocatura 
nel tema degli effetti della decisione 
della Commissione di Conciliazione. Nella controversia 
svoltasi dinanzi al giudice internazionale, nota 
il Tribunale, cos� come il governo britannico si � 
fatto portavoce degli interessi del Visconte di Bridport, 
parimenti il governo italiano ha assunto, come 
doveva, la difesa dell'e.r.a.s. in ordine a quelle medesime 
pretese riesumate poi dall'e.r.a.s. in sede 
giudiziaria interna. 

Ci6 posto, conclude il Tribunale, � da ritenere che: 

�la posizione di dipendenza in cui l'ente trovasi 
rispetto allo Stato nell'adempimento dei compiti che 
gli vennero attribuiti non comporta che esso orienti 
la sua attivit� in maniera tale da assumere posizione � 
di contrasto con lo Stato fino al punto di far sorgere 
per esso una responsabilit� di fronte ad altro soggetto 
di diritto internazionale verso il quale � vincolato 
dalla forza cogente della decisione surriferita�. 

L'e.r.a.s. ha proposto appello. Conviene quindi 
rinviare l'approfondito esame che le segnalate questioni 
meritano. 

Limitiamo il commento a due considerazioni, non 
dilazionabili. 

La sentenza � pienamente favorevole per� l'amministrazione. 
Tuttavia, a nostro avviso, il Tribunale, 
pur affermando ed applicando esatti criteri giuridici, 
ha circoscritto forse eccessivamente la latitudine del 
dibattito, risolvendo tutti i punti controversi in funzione 
della precorsa decisione della Commissione di 
Conciliazione. Il caso viene cos� ridotto a fattispecie 
interessante, ma singolare. 

Di contro � nostro fermo convincimento che, in 

aggiunta ai motivi accolti dal Tribunale di Catania, 

militino per l'amministrazione le ragioni gi� suc


cintamente enunciate. 

Riteniamo anzitutto che il Tribunale, nell' ammet


tere l'intervento del Ministero dell'agricoltura, avrebbe 

dovuto riconoscere essere irrilevante il fatto che le 

funzioni del Ministero dell'agricoltura -Gompetano ora 

all'assessorato, giacch� tale successione ed il parssag-.


gio dell'ente di colonizzazione alla dipendenza del


l'amministrazione regionale non possono avere ef


ficacia retroattiva nel senso di svincolare ex tunc 

l'ente dalla dipendenza del ministero per u:periodo 


-45 


dal 1940 alla istituzione della Regione Siciliana, essendosi 
esauriti i rapporti di cui si tratta appunto 
in detto periodo. 

In secondo luogo, a nostro avviso, l'esito della lite 
in sede internazionale ha effetto decisivo, ma non 
assorbente. Oio� la domanda proposta dall'e.r.a.s. 
contro il proprietario avrebbe dovuto essere disattesa, 
su intervento del Ministero dell'agricoltura, anche 
qualora non fosse in precedenza insorta controversia 
decisa dalla Commissione di Conciliazione. Ohe se 
il rapporto di dipendenza vieta al soggetto subordinato 
di disconoscere i provvedimenti presi dal soggetto 
da cui dipende, tale impedimento sar� operante 
a prescindere dagli impegni e dalle responsabilit� 
per avventura assunte dal soggetto controllore nei 
confronti di altri Stati. 

Pensiamo quindi che meriti pi� attenta considerazione 
il nostro assunto, compendiabile nella seguente 
enunciazione: allorch� in virt� di legge per 
l'esercizio di talune funzioni proprie di un'amministrazione 
statale viene eretto un apposito ente munito 
di personalit� giuridic� di diritto pubblico, destinato 
ad esplicare la propria attivit� alla dipendenza 
di una amministrazione diretta dello Stato, l'autonomia 
dell'ente, per quanto concerne l'attuazione dei 
compiti istituzionali,. resta senz'altro vincolata ila 
ogni provvedimento emanato dalla amministrazione 
da cui dipende. Conseguentemente l'ente difetta di 
i.nteresse ad agire in giudizio per proporre, nei con


fronti di qualsiasi soggetto, domande il cui accoglimento 
contraddirebbe le decisioni prese dall' ammini� 
straziane diretta dello Stato. 

La base del nostro assunto ha radice nei principi 
informatori degli istituti di diritto pubblica che .f.lisciplinano 
l'ordinamento gerarchico -in senso lato 
-della p.a., e la funzione di controllo di merito e 
di sostanziale direttiva affidata all'amministrazione 
diretta dello Stato. 

Pertanto riteniamo in ordine al caso segnalato che 
possano cos� puntualizzarsi i motivi, concorrenti rispetto 
a quelli fatti propri dal Tribunale, atti a 
giustificare il rigetto della domanda dell'e.r.a.s.: 

1o l'ente per la colonizzazione � vincolato dai 
provvedimenti attinenti alla riforma agraria emanati 
dall'amministrazione da cui dipende; 

2� l'ente preposto alla riforma non pu� usurpare 
le specifiche funzioni di accertamento tecnico discrezionale 
dalla legge riservate all'amministrazione diretta 
dello Stato; 

30 l'ente, i cui interessi siano ope legis tutelati 
dallo Stato in una controversia internazionale, non 
pu� disconoscere gli effetti della decisione di tale 
controversia. Pur essendo la pronuncia emessa fra 
soggetti di diritto internazionale, incide direttamente 
e definitivamente sulla sorte di tali interessi, rendendo 
non riproponibili, in qualsiasi altra sede interna e 
nei confronti di qualsiasi altro soggetto, le questioni 
gi� decise. 

F. ANSALDI 

INDICE SISTEMATIC�o 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE bJ STATA DATA 

ACQUE PUBBLICHE 

REGIONE SARDA. -Se sussista la illegittimit� costituzionale 
di una legge regionale sarda che abbia distribuito 
la competenza amministrativa in materia di acque 
pubbliche e d'energia elettrica tra gli organi della Regione 
con esclusione degli organi dello Stato (n. 52). 

AGRICOLTURA E FORESTE 

CONTRIBUTI DI BONIFICA. -Se i beni dello Stato, e 
patrimoniali e demaniali, siano soggetti al pagamento 
dei contributi di bonifica (n. 14). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

C.R.I. -I) Se l'uso da parte di una Societ� della 
sigla � C.R.I. " impressa ad inchiostro rosso su� materiale 
pubblicitario ed accompagnata dalla denominazione 
sociale, apposta in caratteri minuti, costituisca 
alterazione della dicitura � Croce Rossa Italiana >>, 
quand'anche faccia parte di un marchio gi� registrato 
(n. 213). 
ENTI PUBBLICI. -II) Se la nomina del Presidente 
dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le piccole industrie 
(ENAPI) sia rimessa alla libera scelta del Ministro 
per l'Industria e il Commercio, senza che occorra 
designazione da parte di altre autorit� (n. 214); III). Se 
l'Istituto Poligrafico dello Stato abbia natura giuridica 
di Ente pubblico Economico (Azienda industriale) (numero 
215); IV). Se, in conseguenza, il personale dirigente 
debba essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, 
all'Istituto Nazionale di Previdenza per i 
dirigenti di aziende industriali, ai sensi della legge 27 
dicembre 1953 n. 967 (n. 215). 

APPALTO 

COTTIMO FIDUCIARIO. -I) Se debba essere considerato 
come appalto e non gi� come cottimo fiduciario di 
mano d'opera (nonostante la diversa definizione data 
dalle parti) un contratto intervenuto fra una Pubblica 
Amministrazione ed un privato ed avente per oggetto 
l'esecuzione di determinate opere descritte in un elenco, 
identificate con disegni esecutivi di progetto nonch� 
dedotte in contratto come il risultato di un'attivit� 
produttiva (facere), caratterizzata dall'impiego di un 
complesso di mezzi organizzati ad impresa �e gestiti dal 
privato a proprio rischio, pur se la so:rn;ministrazione 
dei materiali sia stata riservata alla Pubblica Amministrazione 
(n. 232). 

FALLIMENTO. -II) Se l'Amministrazione abbia la 
facolt� di sciogliersi senza indennizzo dal contratto di 
appalto a norma dell'art. 47 delle Condizioni Generali 
per l'appalto dei lavori del Genio Militare approvate 
con R.D. 17 marzo 1952, ove l'appaltatore sia stato 
dichiarato fallito e nel contratto di appalto non sia 
stata prevista espressamente la supplenza (n. 233) 

LAVORI DEL GENIO MILITARE. �-III) Quali siano le 
differenze tra le ipotesi previste dall'art. 14 delle Condizioni 
Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare 
e quelle previste dall'art. 47 successivo (n. 234). 

MERCEDI AGLI OPERAI. -IV) Se l'Amministrazione 
appaltante ha il potere di corrispondere le mercedi agli 
operai, quando l'appaltatore non vi provveda, prele�vandone 
l'importo sulle somme dovute all'appaltatore 
medesimo e da questi cedute, quando l'atto di riconoscimento 
della cessione veniva fatto �saldo ed indenne " 
in via� di cautela ogni possibile diritto sulle somme dovute 
per i lavori medesimi (n. 235). 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI 

AMMAssr. -I) Se al Commissario Governativo, nominato 
in caso di irregolare funzionamento di un Consorzio 
Agrario, possa essere conferito dall'autorit� statale 
il potere di promuovere l'azione di responsabilit� 
contro gli Amministratori del Consorzio e di transigere 
relativamente ~ tale responsabilit� (n. 31). 

II) S(3, in conseguenza del conferimento in tale potere, 
possa il suddetto commissario costituirsi parte 
civile nei giudizi penali concernenti frodi che gli Amministratori 
ciel Consorzio abbiano commesso relativamente 
all'ammasso facoltativo del granturco e all'ammasso 
del grano per contingente (n. 31). 

ASSICURAZIONI 

AUTOLINEE PUBBLICHE. -I) Se le Imprese concessionarie 
di autolinee pubbliche, dovendo provvedere 
alla assicurazione obbligatoria degli effetti postali trasportati, 
ai sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, 

n. 1822, siano liberi nella scelta dello Istituto assicuratore 
o siano, invece, vincolati a stipulare con l'Istituto 
postelegrafonici (n. 49). 
I.N.A.I.L. -SURROGA. -II) Se il diritto di-sur.Jo?og.. 
verso il terzo responsabile, spettante all'assicuratore 
che ha pagato l'indennizzo all'infortunato, a norma 
dell'art. 1916 C.C., si prescriva in un anno, ai sensi del 
2o CO. art. 2952 C.C. (n. 50). 

47 


.. 

ATTI PUBBLICI 

Se l'art. 8 del D.P. 2 agosto 1957, n. 678, che esonera 
dalla legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari 
o pubblici ufficiali sopra atti, certificati ecc. da 
essi rilasciati, valga anche quando la certificazione amministrativa 
riguarda gli atti che la parte privata deve 

� produrre ai fini del perfezionamento di contratti con la 
Pubblica Amministrazione (n. 4). 

AUTOVEJCOLI E AUTOLINEE 

AssICURAZIONI. -Se le Imprese concessionarie di 
autolinee pubbliche, dovendo provvedere alla assicura-. 
zione obbligatoda degli effetti postali trasportati, ai 
sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano 
liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, 
invece, vincolati a stipulare con l'Istituto Postelegrafonicii 
(n .. 54). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

RAPPRESENTANZA DELL'AvvocATURA. -I) Se la 
rappresentanza e la difesa della Regione Siciliana da 
parte dell'Avvocatura dello Stato sia obbligatoria o 
soltanto facolativa ai sensi dell'art. 1, primo e secondo 
comma D.L.L. 2 marzo 1948 n. 142 (n. 37). 

II) Se nel caso in cui siano .convenuti in giudizio la 
Regione Siciliana e lo Stato (litisconsorzio passivo). e 
tra gli stessi non vi sia in atto relativamente a tale giudizio 
alcun conflitto di interessi, la Regione Siciliana 
possa essere rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 1, 
40 comma, D.L.L. 2 marzo 1948, n. 142, dall'Avvocatura 
dello Stato (n. 37). 

III) Se gli atti concernenti gli adempimenti che precedono 
l'assunzione della difesa di una Pubblica Amministrazione 
da parte dell'Avvocatura dello Stato, debbono 
essere esibiti in giudizio o se per dimostrare l'assunzione 
di tale difesa sia invece sufficiente la manifestazione 
di volont� desumibile dalla stessa costituzione 
della Pubblica Amministrazione mediante il patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato (n. 38). 

BORSA 

AGENTI DI CAMBIO. -I) Se e quali sanzioni disciplinari 
siano applicabili agli agenti di cambio assolti con 
formula piena (per mancanza di dolo) o con formula 
dubitativa in un procedimento penale relativo al traffico 
illecito di valute (n. 11). 

II) Se il Ministero del Tesoro, prima di adottare il 
provvedimento disciplinare della revoca contro un 
agente di cambio, debba contestare a quest'ultimo gli 
addebiti secondo le norme procedurali del Regolamento 

approvato con R.D. 4 agosto, 1913 n. 1068, o se invece 
la contestazione di tali addebiti debba essere fatta dalla 
deputazione di Borsa cui, a seguito del suddetto provvedimento 
disciplinare, spetta deliberare l'esclusione 
dell'agente di cambio dalla Borsa (n. 12). 

CINEMATOGRAFIA 

SALE CINEMATOGRAFICHE. -Se, accordata ad un 
profugo l'autorizzazione a costruire una sala cinematografica, 
ai sensi dell'art. 28 legge 4 marzo 1952, n. 137, 

il rapporto giuridico cos� costituito� tra l'autorit� �Amministratiya 
ed il privato si trasmetta agli eredi di 
questo (n. 23). 

CATASTO 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. -I) Se, ai sensi dell'art. 16 
legge 25 giugno 1865, n. 2359, gli atti della procedura 
di espropriazione vengano compiuti legittimamente nei 
confronti di coloro che risultano intestatari in catasto 
dei beni da espropriare anphe se una parte di tali beni 
sia passata in propriet� di persone diverse (n. 4). 

II) Se, nel caso in cui si siano verificate delle variazioni 
catastali durante il corso di un procedimento di 
espropriazione, quest'ultimo debba essere proseguito 
nei confronti del nuovo intestatario dei beni da espropriare, 
fermi restando gli atti in precedenza compiuti 

(n. 4). 
COMUNI E PROVINCIE 

SINDACO. -I) Se il Comune debba ritenersi responsabile 
per gli atti compiuti dal Sindaco nella qualit�. di 
ufficiale del Governo (n. 68). 


II) Se l'Amministrazione Comunale sia tenuta a risarcire 
i danni che siano stati causati dalla irregolare 
attivit� del personale addetto agli Uffici dello Stato 
civile (n. 68). 


SINDACO -SOSPENSIONE~ -III) Se, ai fini dell'articolo 
149 n. 5 dei Testo unico 1915, relativo alla sospen-
sione dei sindaci per effetto di procedimento penale a 
loro carico, debba aversi riguardo, nel caso di concorso 
di reati, alla pena edittale prevista per ciascun reato 
contestato e alle relative circostanze aggravanti, odebba 
invece te�:ersi conto della pena complessiva risultante 
dalla somma delle pene singole (n. 69). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

AzIONE DI RIVALSA. -I) Se la dichiarazione di accettazione 
di addebito, rilasciata dal militare di leva responsabile 
di �n incidente stradale che abbia causato danni 
al materiale dello Stato o dei privati, costituisca titolo 
valido ai fini e per gli effetti di cui all'art. 219 R.C.G.S:, 
ove esso articolo si riferisca ad cc altri titoli� che rendano 
i crediti certi (n. 167). 

II) Se i crediti derivanti da siffatta dichiarazione, 
qualora si presentino di dubbia e difficile esazione, siano 
da trasferire a campione demaniale, ai sensi dell'articolo 
263 e segg. del R.C.G.S., con successivo annullamento 
nel caso che vengano riconosciuti assolutamente 
inesigibili (n. 167). 

CONTRATTI -CAUZIONE. -III) Se la disposizione contenuta 
nel 90 comma dell'art. 54 del Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilit� 
generale dello Stato, debba trovare applicazione anche 
l� dove la prestazione della cc cauzione speciale.�, in 
tema di permuta, sia fuori di ogni previsione contrat--~ 
tuale, essendo esplicitamente escluso che il privato ot.tenga 
la disponibilit� dei beni di propriet� dell'Amministrazione, 
oggetto della permuta, prima di aver adempiuto 
alla prestazione posta a suo carico (n. 168). 



-48 

.. 

DANNI DI GUERRA 

CONTRIBUTI P�R RICOSTRUZIONI. -I) Se possa essere 
ammessa a contributo la spesa per ricostruzione 
di fabbricati misti quando la parte non destinata all'uso 
di abitazione superi il quaranta per cento del volume 
complessivo del fabbricato e quindi il limite mas�simo 
stabilito dall'art. 44 legge 27 dicembre 1953, numero 
968, per la determinazione del contributo suddetto 

(n. 79). 
II) Se sia applicabile la disposizione dell'art. 44 legge 
27 dicembre 1953, n. 968, nel caso in cui la porzione 
del fabbricato adibit� ad abitazione abbia carattere 
accessorio e complementare rispetto alla rimanente 
parte dell'edificio che sia destinata ad un uso diverso 
da quello della abitazione (n. 79). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -II) Se l'indennizzo per 
danni di guerra, liquidato successivamente alla morte 
del danneggiato, debba ritenersi sottratta all'imposta 
di successione (n. 80). 

INDENNIZZI. -IV) Se sia dovuto l'indennizzo per 
danni di guerra ad una Societ� per il trasferimento 
coatto, su ordine delle autorit� tedesche, del proprio 
stabilimento industriale e per il successivo ritrasferimento 
alla sede originaria (n. 81). 

RICOSTRUZIONE -MUTUI. ~V) Se, ai fini della concessione 
dei �mutui per riparazione o ricostruzione degli 
edifici costruiti dalle cooperative edilizie a contributo 
statale, danneggiati o distrti"tti dagli eventi bellici, la 
Cassa DD.PP. possa legittimamente pretendere, da 
parte degli assegnatari o proprietari degli alloggi, la 
dimostrazione di trovarsi nelle condizioni prevedute 
dall'art. 1 del D.P. 10 aprile 1947, n. 261 (senza tetto) 

(n. 82)." 
. DAZI DOGANALI 

BOLLETTA DI SDOGANAMENTO. -Se l'Amministrazione 
finanziaria dopo il rilascio della bolletta di sdoganamento 
e l'uscita della merce dagli spazi doganali, 
possa in qualsiasi tempo e senza instaurare alcuna procedura 
di accertamento, rivedere il valore e la qualifica~
ione della merce stessa� in base ad elementi non risuli(
anti dagli atti e dalle scritture doganali ma acquisiti 
successivamente ex aliunde che siano tali da convincere 
l'Amministrazione di avere errato nel corso delle ope� 
razioni doganali (n. 11). 

DEBITO PUBBLICO 

Se la esenzione fiscale disposta dalla legge di Riforma 
fondiaria sui titoli del debito pubblico emessi in pagamento 
delle espropriazioni, nel caso di trasferimenti 
mortis causa o a titolo gratuito, debba applicarsi, quanto 
meno in tema di imposta di successione, al credito del 
de cuius verso lo Stato; tutte le volte che la successione 
si apra nell'intervallo tra la emanazione del decreto di 
espropriazione e la materiale consegna dei titoli (n. 11). 

DEMANIO 

BENI DEMANIALI. -I) Se i beni dello Stato, e patrimoniali 
e demaniali, siano soggetti al pagamento dei 
contributi di bonifica (n. 133). 

SERVIT� TELEFONICHE. -II) Se i beni del pubblico 
demanio e del patrimonio .� indisponibile in vista della 
loro natura e della specifica ed attuale loro destinazione 
ai fini di pubblico interesse, si sottraggano all'imposi-. 
zione coattiva di servit� telefoniche e se in relazione 

. . . ' ..~� ' . . 

a tali beni la realizzazione delle finalit� di pubblico interesse 
del servizio telefonico sia subordinata ad apposita � 
concessione amministrativa con conseguente imposizione 
di canone e potere di revoca (n. 134). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

I.N.A. -CASA. -I) Se le domande di revisione prezzi 
avanzate dagli appaltatori contraenti con la Gestione 
INA-Casa debbano seguire la particolare procedura 
prevista dal D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501 (n. 73). 
I.N.A.-CASA -AssEGNAZIONE ALLOGGI. --II) Se, nel 
computo del quinquennio di cui all'art. 26 del decreto 
9 aprile 1956, concernente l'assegnazione degli alloggi 
costruiti dalla Gestione INA-Casa, debbano essere 
compresi anche i periodi trascorsi occupando uno o pi� 
alloggi, successivamente scambiati su autorizzazione 
della Gestione stessa (n. 74). 

I.N.A.-CASA -PASSAGGIO A RISCATTO. -III) Se 
possa risolversi, tramite l'attribuzione di altri alloggi, 
il rapporto di locazione con gli assegnatari che siano 
dissenzienti al passaggio a riscatto (n. 75). 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

ASSEGNAZIONE. -I) Se, ai sensi dell'art. 29 legge 
12 maggio 1950, n. 230, per l'applicazione dei benefici 
fiscali inerenti agli atti di assegnazione dei terreni espro-. 
priati, la specifica, contestuale dichiarazione di essere 
in possesso dei requisiti voluti dalla legge per diventare 
assegnatario debba essere contenuta in un'apposita 
clausola o se sia invece sufficiente che in una parte qualsiasi 
dell'atto risulti la constatazione che sussistono le 
condizioni imposte dalla legge per l'assegnazione (numero 
139). 

CATASTO. -II) Se, ai sensi dell'art. 16 legge 25 giu


gno 1865, n. 2359, gli atti della procedura di espropria


zione vengano compiuti legittimamente nei confronti 

di coloro che risultano intestatari in Catasto dei beni 

da espropriare anche se una parte di tali beni sia pas


sata in propriet� di persone diverse (n. 140). 

III) Se, nel caso in cui si siano verificate delle varia


zioni catastali durante il corso di un procedimento di 

espropriazione, quest'ultimo debba essere proseguito 

nei confronti del nuovo intestatario dei beni da espro


priazione, fermi restando gli atti in precedenza compiuti 

(n. 140). 
IMPOSTA DI BOLLO. -II) Se il decr~to. di espropriazione 
e le relative note di trascrizione debbano. scon:tare 
l'imposta di bollo in forza del combinato disposto 
degli artt. 2, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e 48 della 
tariffa, allegato A (parte II), anche nel caso in cui espropriante 
sia un'Amministrazione dello Stato od altro ente 
equiparato agli effetti tributari (n. 141). 


-49 

FALLIMENTO 
CONTRATTI D'APPALTO. -Se l'Amministrazione abbia 
la facolt� di sciogliersi senza indennizzo dal contratto 
di appalto, a norma dell'art. 47 delle Condizioni Generali 
per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare, approvate 
con R.D. 17 marzo 1952, ove l'appaltatore sia 
stato dichiarato fallito e nel contratto di appalto non 
sia stata prevista espressamente la supplenza (n. 38). 

FERROVIE 
ALLOGGI FERROVIARI. -Se, per ottenere il rilascio 
degli immobili da parte dei propri agenti in attivit� di 
servizio o in pensione, che li occupino, l'Amministrazione 
delle FF.SS. possa avvalersi della procedura amministrativa 
(n. 271). 

IMPIEGO PUBBLICO 

INFORTUNI DI DIPENDENTI. -Se l'azione di surrogazione 
prevista dall'art. 1916 C. C. spetti alle Amministrazioni 
dello Stato o all'I.N.A.I.L., che per conto 
di queste ultime presti assistenza sanitaria al dipendente 
statale infortunato o corrisponda allo stesso dipendente 
indennit� o rendite, ai sensi dell'art. 48 ul. 
timo comma R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dei DD. 
MM. 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940 (n. 452). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 
BOLLETTA DI ESPORTAZIONE. -Se sia applicabile la 
procedura di ammortamento nel caso di distruzione, 
sottrazione o smarrimento della � bolletta di esportazione 
con restituzione dei diritti" modello A-55 rilasciata 
dall'Amministrazione delle Finanze agli esportatori 
dei prodotti che godono il beneficio della restituzione 
dei dazi e dei diritti di confine a norma dell'articolo 
16 delle disposizioni preliminari alla Tariffa approvata 
con D.P. 7 luglio 1951\ n. 442 (n. 11). 

IMPOSTA DI BOLLO 
ESENZIONI. -Se il decreto di espropriazione e le 
relative note di trascrizione debbano scontare la imposta 
di bollo in forza del combinato disposto degli articoli 
2 D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e 48 della tariffa all. A 
(parte II) anche nel caso in cui espropriante sia un'Am� 
ministrazione dello Stato o altro ente equiparato agli 
effetti tributari (n. 8). 

IMPOSTA DI REGISTRO 
BENEFICI FISCALI. -I) Se, ai sensi dell'art. 29 legge 
12 maggio 1950, n. 230, per l'applicazione dei benefici 
fiscali inerenti agli atti di assegnazione di terreni espropriati, 
la specifica, contestuale dichiarazione di essere 
in possesso dei requisiti voluti dalla legge per diventare 
assegnatario debba essere contenuta in un'apposita 
clausola o se sia invece sufficiente che in una parte 
qualsiasi dell'atto risulti la constatazione che sussistono 
le condizioni imposte dalla legge per l'assegnazione 

(n. 131). 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA. II) 
Se il particolare trattamento tributario, riservato 
dall'art. 46, tab. A, alleg. D della legge del Registro ai 

contratti di abbonamento o di somministrazione di 
acqua, gas e energia elettrica, debba intendersi limitato 
ai consumatori di tali beni oppure esteso a coloro che 
ne facciano commercio (n. 132). 

REGISTRAZIONE D'UFFICIO. -III) Se la Finanza 
possa procedere a registrazione di ufficio di un atto che, 
in hiogo di pervenirle in virt� di legittima procedura 
di accertamento, si trovi in suo accidentale possesso 

(n. 133). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 
DANNI DI GUERRA. -Se l'indennizzo per danni di 
guerra, liquidato 1mccessivan1ent.e alla morte del danneggiato, 
debba ritenersi sottratto all'imposta di successione 
(n. 22). 

IMPOSTE E TASSE 
PENE PECUNIARIE. -I) Se l'obbligo del pagamento 
delle pene pecuniarie previste per la violazione di una 
legge finanziaria sia trasmissibile oltre che nel caso di 
successione per atto tra vivi, anche nel caso di successione 
mortis causa ed a titolo universale o particolare 

(n. 293). 
II) Se la trasmissibilit� dell'obbligo di corrispondere 
una pena pecuniaria per una infrazione alle leggi finanziarie, 
debba ritenersi limitata soltanto al caso in cui 
tale obbligo sia stato accertato dall'Amministrazione 
con un provvedimento definitivo prima della morte 
del trasgressore (n. 293). 

III) Se, ai sensi dell'art. 19 legge 7 gennaio 1929, 

n. 4, il cessionario di un'azienda commerciale sia obbligato 
a corrispondere una pena pecuniaria per una violazione 
delle leggi finanziarie commessa dal cedente che 
sia morto quando ancora non era stato espletato il procedimento 
di accertamento relativo alla predetta pena 
pecuniaria (n. 293). 
INFORTUNI SUL LAVORO 
DIPENDENTI PUBBLICI. -Se l'azione di surrogazione 
prevista dall'art. 1916 e.e., spetti alle Amministrazioni 
dello Stato o all'I.N.A.I.L., che per conto di queste 
ultime presti assistenza sanitaria al dipendente statale 
infortunato o corrisponda allo stesso dipendente indennit� 
o rendite, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, 

R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dei DD.MM. 19 gennaio 
1939 e 27 settembre 1940 (n. 39). 
LAVORO 
CoLLOCATORI COMUNALI. -Se il Ministero del Lavoro 
possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali 
relativi a reati commessi dai collocatori comunali nello 
espletamento del servizio di pagamento delle indennit� 
e dei sussidi straordinari di disoccupazione (n. 14). 

LOCAZIONI 
ALLOGGI FERROVIARI. -I) Se, per ottenere il rilascio 
degli immobili da parte dei propri agenti in attivit� di 
servizio o in pensione, che li occupino, l'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato possa avvalersi della 
procedura amministrativa (n. 102). 

VINCOLI. -II) Se, con l'emanazione del la legge 7 
maggio 1955, n. 368, relativa alla proroga delle locazione 
degli immobili urbani, debba ritenersi abrogata 
l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 13 Iegge ,23 
maggio 1950, n. 253 (n. 103). 

VINCOLI -ONERI. -III) Se nel caso in cui il corrispettivo 
di una locazione sia stato originariamente determinato 
dalla parte, tenendo conto oltre che del pa



PTifRTIE ~~~~1fruWWWW1fru1fru1fru1fmmru?1<Tru<T1,,m,� 
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-50


gamento del canone locativo, anche della imposizione 
a carico del conduttore di determinati oneri relativi 
alle spese per il servizio portierato e per l'amministrazione 
condominale, debba ritenersi applicabile, riguardo 
a tali spese, ove il contratto sia soggetto a proroga legale, 
l'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 104). 

NOBILTA' ED ORDINI CAVALLERESCHI 

Se abbia diritto all'uso di uno stemma corrispondente 
ad un titolo nobiliare chi abbia ottenuto dall'Autorit� 
Giudiziaria non gi� la declaratoria del diritto al titolo 
nobiliare suddetto, ma soltanto il riconoscimento del 
predicato nobiliare come parte del nome (n. 10). 

POSTE E TELEGRAFI 

AoooRDI INTERNAZIONALI. -I) Se la clausola di 
irresponsabilit� stabilita nell'accordo interceduto tra 
l'Italia e gli Stati Uniti d'America approvato e reso 
esecutivo con R.D. 19 maggio 1930, n. 910, secondo cui 
(art. XXII) i due Stati non rispondono tanto nei confronti 
dei mittenti che dei destinatari per la perdita dei 
pacchi postali ordinari (non assicurati) o per la deficienza 
o il deterioramento del contenuto dei pacchi 
stessi debba ritenersi tuttora valida ed efficace, tenuto 
conto di quanto disposto dagli articoli 68 e 70 del vigente 
Codice postale nonch� dell'art. 9 della Convenzione 
Universale di Bruxelles stipulata l'11 luglio 1952 
e resa esecutiva con D.P.R. 25 aprile 1953, n. 764 (numero 
65). 

ASSICURAZIONI. -II) Se le Imprese concessionarie 
di autolinee pubbliche dovendo provvedere alla assicurazione 
obbligatoria degli effetti postali trasportati, ai 
sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano 
liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, invece, 
vincolati a stipulare con l'Istituto Postelegrafonici 
(n. 66). 

TRASPORTO AEREO. -III) Come debba essere calcolata 
la lunghezza dei percorsi sulla rete interna, per 
quanto concerne il trasporto aereo degli effetti postali, 
ai sensi dell'art. 5 della relativa Convenzione (n. 67). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

PERSONALE DELL'l.P.S. -I) Se l'Istituto Poligrafico 

dello Stato abbia natura giuridica di Ente pubblico 

economico (Azienda industriale) (n. 29). 

II) Se, in conseguenza, il personale dirigente debba 

essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, al 

l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di 

aziende industriali, ai sensi della legge 27 dicembre 

1953, n. 967 (n. 29). 

PREZZI 

APPALTI -REVISIONE. -I) Se in materia di revisione 
dei prezzi, le norme del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, 

n. 1501, si applichino anche ai lavori che debbono essere 
eseguiti da enti pubblici diversi dallo Stato (n. 38). 
II) Se le domande di revisione prezzi avanzate dagli 
appaltatori contraenti con la Gestione INA-Casa, debbano 
seguire la particolare procedura prevista dal D.L. 
6 dicembre 1947, n. 1501 (n. 39). 

REGIONI 

REGIONE SARDA. -I) Se sussista la illegittimit� 

costituzionale di una legge regionale sarda che abbia 
distribuito la competenza amministrativa in materia 
'di acque pubbliche e d'energia elettrica tra gli organi 
della Regione con esclusione degll. organi d�llo Stato 

(n. 61). 
REGIONE SICILIANA. -II) Se il termine di tre mesi, 

previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge Re


gionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, per fruire del 

beneficio della registrazione a tassa fissa dell'atto costi


tutivo, debba considerarsi perentorio (n. 62). 

III) Se la rappresentanza �e la difesa della Regione 

Siciliana da parte dell'Avvocatura dello Stato sia obbli


gatoria o soltanto facoltativa ai sensi dell'art. 1, primo 

e secondo comma D. Lgt. 2 marzo 1948, n. 142 (n. 63). 

IV) �Se nel caso in cui siano convenuti in giudizio la 

Regione Siciliana e lo Stato (litisconsorzio passivo) e 

tra gli stessi non vi sia in atto, relativamente a tale 

giudizio, alcun conflitto di interessi, la Regione Sici


liana possa essere rappresentata e difesa ai sensi del


l'art. I, 40 comma D.Lgt. 2 marzo 1948, n. 142, dall'Av


vocatura dello Stato (n. 63). 

REGIONE TRENTINo-ALTo ADIGE. -IV) Se, in sede 
di interpretazione dell'art. 16, 1� comma, dello Statuto 
Speciale per il Trentino-Alto Adige, i poteri di polizia 
relativi alla organizzazione di gare sportive debbano 
intendersi trasferiti ai Presidenti delle Giunte provinciali 
(n. 64). 

REGISTRO 

REGIONE SICILIANA. -Se il termine di tre mesi, 
previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 legge regionale 
20 marzo 1950, n. 29, per fruire del beneficio della registrazione 
a tassa fissa dell'atto costitutivo, debba considerarsi 
perentbrio (n. 1). 

RIFORMA FONDIARIA 

Se la esenzione fiscale disposta dalle leggi di Riforma 
fondiaria sui titoli del debito pubblico emessi in pagamento 
delle espropriazioni, nel caso di trasferimento 
mortis causa o a titolo gratuito, debba applicarsi, �quanto 
meno in tema di imposta di successione, al credito del 
de cuius versci lo Stato, tutte le volte che la successione 
si apra nell'intervallo tra la emanazione del decreto di 
espropriazione e la materiale consegna dei titoli (n. 1). 

SCAMBI E VALUTE 

INFRAZIONI VALUTARIE. -Se il processo verbale di 
infrazioni valutarie redatto dalla Polizia Tributaria 
investigativa faccia fede fino a querela di falso (n. 16). 

SOCIETA' 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. --I) Se l'atto 
con il quale un Comune deliberi di sovvenzionare, me-.-diante 
contributi, una Societ� privata per l'organizzazione 
degli spettacoli durante la stagione turistica, possa 
dar vita ad un rapporto di societ� o di associazione in 
partecipazione tra l'Ente privato e il Comune (n. 72) 


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CONSORZI AGRARI. -II) Se al Commissario Governativo, 
nominato in caso di irregolare funzionamento di 
un Consorzio agrario, possa esser conferito dall'autorit� 
statale il potere di promuovere l'azione di responsabilit� 
contro gli Amministratori del Consorzio e di transigere 
relativamente a tale responsabilit� (n. 73). 

III) Se in conseguenza del conferimento di tale potere, 
possa il suddetto Commissario costituirsi parte 
civile in giudizi penali concernenti frodi che gli Amministratori 
del Consorzio abbiano commesso relativamente 
all'ammasso facoltativo del granturco ed all'ammasso 
del grano per contingente (n. 73). 

DANNI DI GUERRA. -IV) Se sia dovuto l'indennizzo 
per danni di guerra ad una Societ� per il trasferimento 
coatto, su ordine delle autorit� tedesche, del proprio 
stabilimento industriale e per il successivo ritrasferimento 
alla sede originaria (n. 74). 

STAMPA 

I) Se la tutela giuridica del titolo di un giornale 
abbia lo scopo di conservare la funzione identificatrice 
propria di tale titolo presso la pubblica opinione (n. 6). 

II) Se, pur dopo che sia decorso il termine biennale 
stabilito dall'art. 100 legge 22 aprile 1941, n. 633 possa 
promuoversi l'azione di revindica contro chi abbia imitato 
il titolo di un giornale, qualora tale titolo costituisca 
anche l'elemento distintivo della azienda industriale 
e questa abbia sempre continuato la sua attivit� 

(n. 6). 
STRADE 

IMPIANTO TELEFONICO. -Se all'Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade Statali sia dovuto tm canone 
per le occupazioni della sede stradale che si rendono 
necessarie ai fini dell'impianto delle linee telefoniche 
gestite direttamente dallo Stato (n. 27). 

SUCCESSIONI 

PAGAMENTO PENE PECUNIARIE. -I) Se l'obbligo del 
pagamento delle pene pecuniarie previste per la violazione 
di una legge finanziaria sia trasmissibile oltre che 
nel caso di successione per atto tra vivi, anche nel caso 
di successione mortis causa ed a titolo universale o particolare 
(n. 53). 

II) Se la trasmissibilit� dell'obbligo di corrispondere 

una pena pecuniaria per una infrazione alle leggi finan


ziarie, debba ritenersi limitata soltanto al caso in cui 

tale obbligo sia stato accertato dall'Amministrazione 

con un provvedimento definitivo prima della morte del 

trasgressore (n. 53). 

III) Se, ai sensi dell'art. 19 legge 7 gennaio 1929, 

n. 4, il concessionario di un'azienda commerciale o industriale 
sia obbligato a corrispondere una pena pecuniaria 
per una violazione delle leggi finanziarie commessa 
dal cedente che sia morto quando ancora non era 
stato espletato il procedimento di accertamento relativo 
alla predetta pena pecuniaria (n. 53). 
RIFORMA FONDIARIA. -IV) Se la esenzione fiscale disposta 
dalle leggi di Riforma fondiaria sui titoli del 
debito pubblico emessi in pagamento delle espropriazioni, 
nel caso di trasferimenti mortis causa o a titolo 
gratuito, debba applicarsi, quanto meno in tema di 

successione, al credito del de cuiiis verso lo Stato, tutte 
le volte che la successione si apra nell'intervallo tra la 
emanazione del decreto di espropriazione e la materiale 
consegna dei titoli (n. 54). 

TELEFONI 

CESSIONE IMPIANTI. -I) Se il disposto dell'art. 4 
legge Il dicembre 1952, n. 2529, a norma del quale sono 
ceduti alle societ� telefoniche concessionarie, competenti 
per zone, gli impianti costruiti in base a tale legge, 
configuri un'ipotesi di cessione in propriet� o soltanto 
in uso (n. 16). 

IMPIANTO LINEE. -II) Se all'Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade Statali sia dovuto un canone 
per le occupazioni della sede stradale che si rendono 
necessarie ai fini dell'impianto delle linee telefoniche 
gestite direttamente dallo Stato (n. 17). 

SERVIT� TELEFONICHE. __:_ III) Se i beni del pubblico 
demanio e del patrimonio indisponibile in vista della 
loro natura e della specifica ed attuale loro destinazione 
a fini di pubblico interesse, si sottraggono all'imposizione 
coattiva di servit� telefoniche e se in relazione a 
tali beni la realizzazione delle finalit� di pubblico interesse 
del servizio telefonico sia subordinata ad apposita 
concessione amministrativa con conseguente imposizione 
di canone e potere di revoca (n. 18). 

TRASPORTO 

AEREO. -I) Come debba essere calcolata la lunghezza 
dei percorsi sulla rete interna, per quanto concerne 
il trasporto aereo degli effetti postali, ai sensi dell'art. 
5 della relativa Convenzione (n. 42). 

PUBBLICO. -II) Se l� dove con il precetto che vieta 
di fumare sugli autobus adibiti a pubblico trasporto di 
persone non sia stata preveduta la relativa sanzione, 
l'agente del concessionario abbia il potere di allontanare 
il trasgressore dalla vettura (n. 43). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Se la clausola d'irresponsabilit� stabilita nell'accordo 
interceduto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, approvato 
e reso esecutivo con R.D. 19 maggio 1930, numero 
910, secondo cui (art. XXII) i due Stati non rispondono 
tanto nei confronti dei mittenti che dei destinatari 
per la perdita dei pacchi postali ordinari (non 
assicurati) o per la deficienza o il deterioramento del 
contenuto dei pacchi stessi, debba ritenersi tuttora 
valida ed efficace, tenuto conto di quanto disposto dagli 
articoli 68 e 70 del vigente Codice Postale nonch� dell'art. 
9 della Convenzione Universale di Bruxelles, stipulata 
1'11 luglio 1952 e resa esecutiva con D.P.R. 25 
aprile 1953, n. 764 (n. 8). 

TURISMO 

SPETTACOLI -DIRITTI ERARIALI. -Se l'atto con il 
quale un Comune deliberi di sovvenzionare, mediante 
contributi, una Societ� privata per l'organizzazione 
degli spettacoli durante la stagione turistica, possa dar 
vita ad un rapporto di Societ� o di associazione in parteci�azione 
tra l'Ente privato e il Comune (n. 7).