A ANNO IX -N. 3-4 :MARZO-APRILE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO 1STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. NOTE DI DOTTRINA 1) M. CECOVINI: La giustizia negli Stati Uniti d'America, in Rass. Giuliana di Dir. e Giur. 1955, p. 63. 2) M. DUNI: Le locazioni degli immobili urbani, Ed. Giuffr�, Milano, 1955, p. 64. 3) Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile diretta da Rosario Nicol� L. IV, T. II a cura di Angelo De Martino e Carlo Giannattasio -Editore Giu:ffr�, 1956, p. 64. Ancora sulla riforma del capitolato genera.le di appalto per le Opere pubbliche, p. 65. II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Amministrazione Pubblica -Natura giuridica della G.R.A. -Controversia relativa a rapporto d,i impiego -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato), p. 68. 2) Commercio -Provvida -Gestore -Licenza di Commercio (Corte di Cass. ), p. 70. . , 3) Competenza e giurisdizione -Tribunale stlperiore AA.PP. -Controversie relative ai diritti esclusivi di pesca -Giurisdizione di legittimit� Revisione decreti di disconoscimento -Possesso -Decadenza per non uso. (Trib. Sup. AA.PP.), p. 71. 4) Contratti di guerra -Deliberazione commissariale -Natura -Effetti -Retroattivit� -Obbligazioni in moneta estera -Conversione in lire secondo il cambio in vigore al giorno della scadenza. (Corte di Cass.), p. 72. 5) Responsabilit� civile -Liquidazione dei danni -Capitalizzazione di rendita vitalizia -Adozione delle tariffe -Detrazione per compensare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Corte di Cass.), p. 72. 6) Spese giudiziali-Soccombenza del Pubblico Ministero -Condanna alle spese -Non � ammessa (Corte di Cass.), p. 73. 7) Trasporto -Contratto di trasporto ferroviario -Danno alla persona trasportata -Prescrizione -Sospensione -Reclamo -Osservanza delle forme stabilite dall'art. 15 del D. L. 1948 del 1934 (Corte di Cass.), p. 74. III. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia. (Tribunale Genova), p. 77. 2) Imposte e tasse -Opera Nazionale Combattenti-R. D. L. 16 settembre 1926, n. 160G -Esenzione soggettiva tributaria (Corte App. Genova), p. 78. IV. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 80. V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 105. VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA CO.'IIPARATE, p. 110. ......_ . M ANNO IX -N. 3-4 ARZO��.PRILE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI()AZIONE DI SERVIZIO NOTE DI DOTTRINA �------------------------------------------- M. 0Ecovrnr: La giustizia negli Stati Uniti d'America, in �Rass. Giuliana di Dir. e Giur. n, 1955, estratto. La particolare struttura costituzionale degli Stati Uniti d'America si manifesta in modo pene trante anche nel campo dell'amministrazione della giustizia ove coesistono i due sistemi della giustizia federale e della giustizia statale o dei singoli Stati della Confederazione. Il Cecoviniha avuto cura, nell'esporre con estrema chiarezza e semplicit� i principi e gli istituti propri dei due tipi di giustizia considerati, di offrire una costante analisi comparativa onde consentire al lettore di operare quella necessaria separazione dei due sistemi che talvolta viene meno per le affinit� che pur si riscontrano nella disciplina dei due ordinamenti. Iniziando l'esposizione dall'esame degli istituti della giustizia federale, l'.A., nel richiamare il principio della divisione dei poteri, rigorosamente osservato negli Stati Uniti, e nell'indicare il complesso delle garanzie rivolte a presidiare l'indipendenza assoluta del potere giudiziario, indica gli organi giudiziari federali (Corte Suprema, Corti di appello, Corti federali distrettuali, Corti del Distretto di Columbia, Cqrti dei territori, Corti speciali, Corpi amministrativi). Il sistema processuale � articolato su tre istanze, di cui l'ultima alla Corte Suprema �, peraltro, sottoposta al giudizio discrezionale di ammissibilit� della Corte stessa, la quale pu� �rifiutare n la istanza, non costituendo essa la manifestazione di un diritto processuale delle parti. Le Oorti predette sono suscettibili di essere classificate in corti costituzionali (Corte Suprema, Oorti di appello, Corti distrettuali), in quanto pre vista la loro istituzione dalla Carta costituzionale, e Corti legislative, le altre, in quanto istituite con atto legislativo del Congresso. Quale completamento del principio della asso luta indipendenza della magistratura, � posto il . sistema dell'autogoverno degli Uffici giudiziari, esercitato dai Consigli giudiziari e dalle Conferenze giudiziarie, i quali provvedono alle normali esi genze amministrative attraverso un complesso di funzionari. Del tutto distinto dagli organi della giustizia federale si pone i� Dipartimento della giustizia, diretto dall'.Attorney General, il quale esplica molteplici funzioni (consulenza legale per il Governo; rappresentanza in giudizio del Governo federale; esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei processi penali; ecc.) per il che, il �cecovini, sintetizza la figura dell'.Attorney General nell'affermare che egli cc � insiem� un Ministro. della giustizia senza controllo sull'autorit�� giudicante - che in .America si autogoverna -un .Avvocato generale secondo il tradizionale concetto nostro, e un collaboratore del Presidente degli Stati Uniti in tanti campi che secondo i principi europei ricadrebbero sotto il controllo di vari Ministeri�. L'.Attorney General � coadiuvato dal Solicitor General, che si occupa del contenzioso federale, dal Deputy .Attorney General, che attende alla direzione generale del Dipartimento, e da nove .Assistant .Attorneys General, ai quali � affidata la direzione degli Uffici di cui il Dipartimento � costituito. Esaminando, poi, l'organizzazione della giustizia statale, l'.A., nel porre in rilievo la molteplicit� delle strutture organiche in cui si articola, nei singoli Stati, il sistema giudiziario, indica, tuttavia, i principi uniformemente seguiti. Distinte le Oorti statali nelle due categorie di corti di merito o di prima istanza e corti di appello, e le prime in corti con competenza generale e corti con competenza speciale, il Oecovini si sofferma sulla funzione dello State .Attorney Geueral, analoga a quella delle United States .Attorney General del Governo federale, e. su quella dei Public Prosecutors, che sono i collaboratori dello State .Attorney General. .Ai Public Prosecutors spetta .il promovimento dell'azione penale attraverso la sottoposizione dell'atto di accusa (indictment) ad una giuriBJ (grand jury), la quale ha poteri istruttori in ordine ai-�� capi di imputazione formulati dal public prosecutor. In alcuni casi, non vi � l'intervento della giuria in fase istruttoria, spettando soltanto al Public Prosecutor l'esercizio dell'azione penale attraverso ~ ~ ~ . -tl4 la formulazione dell'imputazione che prende il nome di information. Dopo brevi cenni sul particolare sistema giudiziario vigente nello Stato del New Jersey, l'.A. tratta il tema del processo americano. Rilevata la identit� strutturale delle due forme � processuali -civile e penale -il Cecovini si soffernia sulle caratteristiche pi� particolari, quali la presenza della giuria in fase istruttoria (grand jury) e nello stadio del dibattimento (petit fury), il principio dell'esame diretto ed incrociato dei testi, e. l'inesistenza in capo alla pubblica accusa del potere di impugnativa, �vigendo il principio comune a tutto il diritto anglosassone che nessuno pu� essere sottoposto due volte al rischio di un processo penale per lo stesso fatto �. Esaminati, poi, i sistemi di scelta dei giudici �(la nomina e l'elezione: la prima per i gradi pi� alti, la seconda per i giudici di prima istanza); i criteri per la formazione della giuria in dibattimento (petit jury); i principi che regolano la proposizione delle impugnazioni collegata al sistema dell'espressa riserva da formulare nel corso del giudizio di prima istanza e accennato, infine, alla giu: dsdizione d� equit� e alla competenza per i giudici di rendere pareri su richiesta del Governo e delle Camere legislative, il Cecovini esamina le fonti del diritto americano, e cio� gli statutes e il common law. I primi si concretano negli atti emanati dagli organi legislativi, il secondo si sostanzia <e nel diritto creato dalla giurisprudenza quale esso � oggi dopo un secolo di vita nazionale americal10 �. L'esposizione termina con un accenno ai sistemi dell'insegnamento delle discipline giuridiche presso le universit� statali e private degli Stati Uniti, avendo cura l'.A. di porre in rilievo le differenze di esso rispetto a quello impartito nelle nostre Universit� (frequenza obbligatoria e controllo quotidiano del rendimento degli studenti, empirismo dell'insegnamento e diverso sistema di vita praticato dagli studenti presso gli istituti di istruzione). .A. T. M. DuNI: Le locazioni degli immobili urbani, commento alla legge 1� maggio 1955, n. 368. Ed. .A. Giuffr�, Milano, 1955. Questo nuovo lavoro del prof. Mario Duni, che da anni partecipa attivamente alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria dei principi che regolano le locazioni d'immobili urbani in regime vincolistico, s'impone all'attenzione del lettore non solo per gli ampi e precisi riferimenti ai lavori preparatori della legge ed alla giurisprudenza e alla dottrina, formatesi sotto l'imperio delle precedenti leggi, ma che dell'ultima rappresentano il logico presupposto, quanto per l'esegesi minuziosa e penetrante, fatta con riferimento ai singoli articoli, che lo rendono sicura guida per l'interprete. Fra le varie questioni trattate meritano, a nostro avviso, particolare menzione quella dell'applicabilit� della nuova proroga ai contratti almeno quadriennali stipulati in base al secondo comma dell'art. 15 della legge n. 253 del 1950, che l'.A1itore, dopo un acuto e penetrante esame dei testi legislativi e dei lavori parlamentari risolve negativamente, e quella dell'adattamente legale delle norme contenute nella legg~ n. 253 . q~l 1950 e non abrogate dalla legge n. 368 del 1955, alle nuove situazioni giuridiche. Particolarmente minuzioso, infine, � l'esame d.eUe norme contenute negli articoli 2 e 3, con le quali il legislatore ha cercato di attuare �l'equo contemperamento delle ragioni dei locatori e di quelle dei conduttori alla luce di un principio di solidariet� sociale)). G. GUGLIEI.iMI Rassegna di giurisprudenza sul Cndice civile diretta da ROSARIO NICOL�. Libro IV, titolo II, a cura di .Angelo De Martino e Carlo Giannattasio. Ed. Giuffr�, 1956. La Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile diretta da Rosario Nicol� ed edita da Giuffr�, con la pubblicazione del volume relativo al libro IV, titolo II, a cura di .Angelo De Martino e Carlo Giannattasio si avvia rapidamente al suo termine. Manca infatti per completare l'opera, che ha raggiunto un posto di primo piano fra le pubblicazioni giuridiche, il volume relativo allo stesso libro IV, titolo III-IX che � in preparazione a cura di G. Pescatore e .A. Torrente. Nel volume che si recensisce, di recentissima pubblicazione, oltre alle caratteristiche comuni ai volumi che lo hanno preceduto e relative alla ricchezza dei richiami giurisprudenziali dottrinari e legislativi per ogni singolo istituto, quale si � venuto affermando nell'applicazione fattane dalla giurisprudenza in relazione alla elaborazione che dell'istituto stesso aveva fatto la dottrina, si rinviene con .nettezza di contorni anche maggiore l'�ttuazione dello scopo dell'opera, di fornire cio� al lettore non una interpetrazione puramente giurisprudenziale delle norme del Codice civile, ma una interpetrazione dottrinaria storico sistematica delle norme stesse ancora prima che giurisprudenziale, con la esposizione critica del processo evolutivo subito dallo istituto, che nell'applicazione concreta della norma ha trovato il suo epilogo. L'orientamento della giurisprudenza pertanto riportato nella Rassegna rappresenta il punto di arrivo in cui con l'opera del giudice hanno confluito gli sforzi della dottrina ed i precedenti storici-legislativi dei singoli istituti, con la individuazione chiara e precisa degli eventuali punti di frizione. Tale pregio fondamentale dell'opera � accompagnato da una facilit� di consultazione per la razionale esposizione, che, eseguita articolo� per articolo � preceduta da un sommario dei punti oggetto di particolare esame, � arricchita dal rinvio a note recensive ed a monografie di dottrii;i.a} � seguita da un doppio vario e razionale indice, completo _ sotto ogni aspetto. Degli istituti che toccano da vicino la Pubblica .Amministrazione nel volume in esame gli .A.A. affrontano decisivamente il problema della responsabilit� precontrattuale degli enti pubblici e della -65 risoluzione per eccessiva onerosit� dei contratti in cui � parte la Pubblica .Amministrazione. Per l'una gli .A.A. affermano che trovando la culpa in contrahendo la sua radice nella responsabilit� extra contrattuale condividendone i caratteri ed i presupposti, sarebbe discutibile la pronunzia 12 luglio 1951, n. 1912, della Corte Suprema di Cassazione che ha ritenuto non concepibile una colpa siffatta nel comportamento della Pubblica .Amministrazione. Per l'altra affermano che per i contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica .Amministrazione. la particolare forma di risoluzione � fuori dubbio. La prima affermazione, che fa della responsabilit� per culpa in contrahendo della Pubblica .Amministrazione un corollario della responsabilit� della stessa per fatto illecito colposo dei propri dipendenti, � sorretta da argomentazioni che non tengono nel dovuto rilieV'o il fatto che attuando la Pubblica .Am:qtlnistrazione anche nel campo dei contratti e particolarmente nella fase anteriore al momento perfezionativo degli stessi, scopi di carattere eminentemente pubblicistici, che richiedono la massima libert� di determinazione, secondo ie mutevoli esigenze pubbliche, la indagine che Il . giudice ordinario dovrebbe operare invaderebbe il campo dell'opportunit� amministrativa e costituirebbe un sindacato di poteri discrezionali riservati in via esclusiva al potere esecutivo. Il potere di autodeterminazione infatti della Pubblica .Amministrazione si manifesta nella forma nel tempo e nei modi che meglio corrispondono all'interesse pubblico che si vuole tutelare, e conseguentemente, come � detto nella sentenza della Corte Suprema che nel volu}Ile si censura, la Pubblica .Ammini strazione non pu� essere vincolata ad una attivit� in cui essa ha piena libert� di determinarsi s~condo che lo consigli o meno l'interesse pubblico da apprezzarsi naturalmente con piena discrezionalit�. In vista di tali peculiari motivi, la incondliabilit� dello istituto con la posizione oggettiva e soggettiva della Pubblica .Amministra.zione contraente ha trovato ingresso non solo nella SEntenza 12 luglio 1951, n. 1912, che si legge per esteso nella G. Comp. di Cassazione 1951, 3, pp. 1-5, ma in altre pronuncie sia della stessa Corte di Cassazione (sent. 4 agosto 1945, n. 674, Iannaccone, c. Provincia di Napoli), sia delle Corti di Merito, sentenza 13 febbraio 1950, .Aulisi e Valle c . .AR.AR, Corte di .Appello Napoli, e sentenza 23 luglio 1954, Baldi c. Finanze, Corte di .Appello Firenze, riportate nella Relazione �.Avvocatura dello Stato >>, vol. I, n. 59 e nella � Giurisprudenza Toscana n, 1954, p. 820. Per quanto riguarda l'applicabilit� dell'art. 1467 ai contratti della Pubblica .Amministrazione ci sembra di poter rilevare che l'affermazione degli .A.A. che quest'articolo sia applicabile ai contratti di diritto privato nei quali sia parte lo Stato non tenga conto sufficientemente della� forza derogante che le norme della legge di contabilit� generale hanno nei confronti di quelle del Codice civile. Gli .A.A. citano a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte Suprema n. 2116/52, ma com'� noto ai lettori della Rassegna questa sentenza, che rappresentava una deviazione dall'indirizzo costante della giurisprudenza della Cassazione � stata successivamente corretta con sentenza n. 2146'/53 delle Sezioni Unite. Rinviamo in proposito a quanto abbiamo scritto nella Rassegna, 1953, pp. 96 e 191. L. CORRE.ALE ANCORA SULLA RIFORMA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO. PER LE OPERE. PUBBLICHE (A proposito di due articoli sul �Corriere dei Costruttori ii) Il nuovo testo del capitolato generale di appalto per le 00. PP. non � ancora ufficialmente conosciuto, ma gi� sul Corriere dei Costruttori del 19 aprile 1956, n. 16 � apparso un testo che viene indicato come quell� definitivo ed in corso di approvazione con decreto del Ministro dei LL. P P. Com'� noto, il Corriere dei Costruttori � il periodico ufficiale della organizzazione dei costruttori edili e, particolarmente, degli appaltatori di opere pubbliche. Ed � certo il giornale che ne difende con il maggjor impegno gli interessi i quali, ovviamente, spesse volte, non solo non collimano, ma vengono a trovarsi in aperto contrasto, con quelli della Pubbli�a Amministrazione. Trattandosi di un settimanale di categoria, il quale, oltre a non avere alcuna veste di pubblicazione giitridica, persegue fini, del resto legittimi, di tutela di interessi particolari, ci siamo astenuti costantemente dal dare rilievo a tesi ed argomentazioni giuridiche che, di tanto in tanto, si sono sostenute nel suddetto periodico, 'anche quando si � tentato di chiamarci direttamente in causa. Per questa ragione, non abbiamo neppure dato rilievo alla ricostanza che il Corriere dei Costruttori ha pubblicato, come si � detto, il preteso testo definitivo del nuovo capitolato generale. di appalto del Ministero dei LL. PP., anche perch� tutto faceva ritenere che esso non avesse alcun carattere di autenticit�, in quanto, non essendo stato ancora n� approvato dal Ministro, n� reso pubblico ufficialmente, il testo autentico, se esistente, doveva, come �aavrebbe__ tuttora, essere considerato atto interno dell'Amministrazione, e, come tale, coperto dal segreto di ufficio. Una circostanza speciale, ci induce, peraltro, a fare una eccezione alla regola da noi adottata. In_ fatti, recentemente, sul detto settimanale sono com_ -66 parsi due articoli del dott. Guglielmo Roherssen, che il periodico qualifica come suo collaboratore e che riveste altresi le cariche di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei LL. PP. � Il predetto Magistrato ha iniziato il commento al nuovo Capitolato Generale di appalto nel presupposto che il testo autentico sia appunto quello pubblicato, prima ancora dell'approvazione ministeriale, dal Corriere dei Costruttori, conferendo cos� a questa indi screzione giornalistica il carattere di una, sia pur prematura, autenticit�. Prescinden.do dal primo dei due articoli, che ha carattere di introduzione illustrativa su considera zioni storico-sociali relative ai rapporti tra Ammini strazione ed appaltatori e alla necessit� di porli su basi diverse da quelle attuali, interessa qui ricordare il secondo articolo nel quale l'Autore trascrive inte gralmente una parte del parere reso dal Consiglio di Stato, in sede di preparazione del nuovo testo del Capitolato, pubblicazione da ritenersi assentita ai sensi dell'art. 32 del Regolamento 26 giugno 1924, n. 1055 cos� da acquistare anch'essa carattere, non di indiscrezione, ma di autenticit�. Leggendo tale parere abbiamo dovuto constatare con sorpresa che per sostenere la tesi della natura contrattualistica del capitolato, non si � trovato di meglio che seguire il sistema gi� adottato da altri, quello, cio�, di ignorare o svalutare le numero sissime sentenze d�lla Corte di Cassazione che hanno pi� volte ribadito e con adeguata motivazione la natura regolamentare dei capitolati generali d'oneri, per ci tare e valorizzare quella unica sentenza che il mas �imo organo giurisdizionale pronunci� nel 1945, nella cui motivazione e senza alcuna necessit� che fosse determinata dalla ragione del decidere, venne � inserita una frase nella quale si affermava la natura contrattuale dei detti capitolati. Ci sembra, infatti, che n� il predetto parere del Consiglio di Stato, n� le poche parole di commento che vi aggiunge il Roehrssen, contengano argomenti nuovi ai quali gi� non� si sia adeguatamente risposto nell'articolo pubblicata in questa Rassegna, 1955, pag. 177 e segg.; ch� anzi, non possiamo non con statare come alle argomentazioni fondamentali da noi avanzate contro la .tesi contrattualistica, non si sia data alcuna seria confutazione. In queste. condizioni, non possiamo che riaffermare il punto di vista gi� espresso nello scritto sopra citato e, cio�, che di fronte ad un indirizzo giurisprudenziale cos� costante della Corte di Cassazione, cui spetta in ultima istanza di decidere sulle controversie tra ap-� paltatori ed amministrazione pubblica, e quindi, sulla natura giuridica delle norme del capitolato che -discende dalla esatta interpretazione di norme di legge (art. 45 e segg. Reg. Contabilit� Generale), non possa l'Amministrazione decidere, tenendo in non cale l'opinione determinante del supremo Orgvno giurisdizionale, qulla quale appunto si fonda la nostra tesi che le norme del capitolato generale debbono avere natura 1�egolamentare e non contrattuale. N � si dica, come vuole l'Autore, che anche se si seguisse il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e si approvasse il nuovo testo del capitolato con decreto presidenziale, questo non basterebbe ad attribuirgli carattere regolamentare se �le sue norme non avessero effettivamente tale natura, perch� tale argo mento si ritorce facilmente. Infatti, � certamente almeno altrettanto vero che, anche se il nuovo testo verr� approrato con decreto ministeriale, ci� non baster� a togl�we a quelle norme il carattere regolamentare, se questa � la loro natura. Ci si trover�, tuttavia, in tal caso, di fronte ad un regolamento non emanato dall'organo competente ai sensi dell'art. 87 della Costituzione e, in conseguenza, mentre le sue norme non avranno alcun valore vincolante per i contraenti, la loro emanazione, pure portando ad una nuova ed integrale disciplina della materia, non varr� ad abrogare il precedente capitolato generale, che avendo invece natura regolamentare, come la giurisprudenza della Corte Suprema costantemente ritiene, non potr� essere abrogato che da un atto normativo di grado pari o superiore (reg. ex art. 15 preleggi). Prima di chiudere queste brevi note, ci sembra poi opportuno formulare alcuni rilievi sulle norme che, secondo il predetto nuora testo del Capitolato Generale, dovrebbero regolare il modo di risolvere le controversie tra Amministrazione e appaltatori. Viene mantenuto l'arbitrato, con tutti i difetti del sistema attuale e con una esplicita norma che stabilisce la non impugnabilit� del lodo per vizio di inosservanza delle regole di diritto, pur disponendosi nell'art. 49 che gli arbitri sono obbligati, nel giudicare, a conformarsi a tali regole. Nel precedente articolo abbiamo messo in rilievo le ragioni che secondo noi escludono la legittimit� delle norme del capitolato che istituiscono in via generale ed obbligatoria uno speciale tipo di arbitrato per le controversie in materia di opere pubbliche. Tali ragioni possano cosi riassumer.si: Poich� la possibilit� della risoluzione in arbitri delle controversie, in materia di diritti, in cui � parte la Pubblica Amministrazione � da considerare come una eccezione di fronte alla regola generale che fin dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, attribuisce tali controversie alla autorit� giudiziaria ordinaria, l'autorizzazione all'Amministrazione di stipulare compromessi od inserire nei contratti clausole compromissorie deve risultare da espresse norme di legge da interpretarsi restrittivamente. . Per le controversie in materia di appalti di 00. PP. l'autorizzazione � contenuta nell'art. 349 della legge sui lavori pubblici che prevede, come abbiamo detto, la clausola compromissoria solo come facoltativa e da inserire nei singoli capitolati speciali, in ci� adeguan~osi al sistema� seguito dal codice di procedura civile che disciplina appunto il deferimento delle liti agli arbitri solo come una manifestazione concreta e specifica dell'autonomia contrattuale delle parti. Ora, di fronte alla suddetta norma di legge � almeno da dubitarsi fortemente della legittimit� di una norma gerarchicamente inferiore che trasformi la facolt� di compromettere in arbitri le controversie derivanti da un �determinato contratto . in obbligo di compromettere tutte le controversie per tutti-i oon-.tratti aventi ad oggetto appalti di opere pubbliche, quali che siano in concreto le parti e le condizioni del singolo contratto. Altrettanto dubbia appare la legittimit� della norma del Capitolato che regola la composizione del �.�...�.��.� .. ��.�..... ��. �.�.� ...�::.�..�.�.�.�.-i!:.>--:�.�.�.�.��:�:����.�=:�� ~ .!'._��_. ....., ../1 ....... �:���� :-~---=��:�:����-:)!f..:�:�:�����--:::;-.-..�.�. ���:�.�.������...��.-�:�.��� �.�... ..�..�.���:�.� .....f.::'.-:-:::...���:������:�.�.�.��.��.-.�� -67 Collegio arbitrale in modo diverso da quello previsto dal Codice di procedura civile, istituendo cos�, sostanzialmente, una specie di giurisdizione speciale e comunque derogando ad una disciplina normale senza che tale d1Jroga trovi fondamento almeno nella legge (cit. art. 349 legge sui LL. PP.). Ma quella che � certamente illegittima � la norma che esclude l'impugnabilit� del lodo per inosservanza delle regole di diritto con ci� attribuendo agli arbitri, pur obbligati ad osservare tali regole (art. 49), il sostanziale potere di giudicare secondo equit�, e cio� secondo criteri che non possono essere controllati in base alla obiettiva interpretazione delle norme giuridiche. Come � noto, la prassi arbitrale formatasi in base al capitolato vigente che contiene norma a,naloga (art. 49) � proprio nel senso sopra ricordato e, non infrequentemente, lo� stesso lodo arbit1�ale afferma esplicitamente che la decisione � fondata su motivi di equit�, il che significa che essa sarebbe stata diversa ove fossero stati adottati criteri puramente giuridici. Ora una tale prassi, che � resa possibile s�lo dalla citata norma che sancisce la non impugnabilit� del lodo, ai sensi dell'uUimo comma dell'art. 829 c.p.c., appare manifestamente contraria al principio stabilito nell'art. 12 della legge di contabilit� generale dello Stato e nell'art. 111 del regolamento, in base ai quali l'onere finanziario che dal singolo contratto deriva a carico del bilancio dello Stato dev'essere certo, intesa questa espressione nel senso che deve essere o determinato o almeno determinabile in base ai criteri obiettivi desunti da norme giuridiche o tecniche e non in base a criteri di mera opportunit� e del tutto subiettivi, quali sono i criteri di equit�. Infatti, dall'analisi dei predetti articoli, e specialmente dell'art. 111 del Regolamento, risulta chiaro che ogni variazion,e nella spesa stabilita nel contratto � subordinata a complesse formalit� di procedura tali da garantire che l'ulteriore carico deri vante al bilancio sia veramente ed obiettivamente giustificato; un tale sistema sarebbe evidentemente �inconcepibile se poi le norme che regolano i contratti dello Stato in un settore cos� importante e delicato come quello delle opere pubbliche cons.entissero all'Amministrazione di rimettere in ogni OOJfSQ ad 'l.tn Collegio arbitrale formato di elementi per la maggioranza ad essa estranei il potere di variare, sotto il pre� � testo dell'equit� ed in una misura che pu� essere anche rilevantissima (come talvolta � avvenuto), la previsione di spesa sulla cui base il contratto � stato approvato e il relativo decreto registrato alla Corte dei Conti. Ed � a questo punto che alle considerazioni puramente giuridiche che, secondo noi, si oppongono alla introduzione della norma ohe sancisce la non impugnabilit� del lodo per violazione delle regole di diritto, possono aggiungersi le considerazioni di carattere etico, che discendono dall'ovvio rilievo che troppe volte la malintesa equit� dei Collegi arbitrali viene assunta da appaltatori poco scrupolosi come dato di� valutazione economica per offrire ribassi di asta eccessivi, dando luogo a quel fenomeno, pi� volte giustamente lamentato dalle stesse imprese appaltatrici di accaparramento di appalti importanti da parte di imprese sforni te di adeguate attrezzature e finanziamenti con danno sia delle imprese pi� serie sia dell'Amministrazione. P. S. -Apprendiamo dal Numero 20 del 17 mag� gio del Corriere dei Costruttori che il nuovo Capitolato Generale � stato ora firmato dal Ministro dei LL. PP. Questa notizia conferma quanto dicevamo in ordine al carattere di mera indiscrezione del testo gi� pubblicato, mentre la stessa precisazione dell'ufficio stampa del Ministero ohe non pu� ancora dirsi con certezza quando tale Capitolato entrer� in vigore, conferma la opportunit� e la tempestivit� di questo nuovo ulteriore intervento, non essendo esclusa, prima della perfezione dell'atto, una sua parziale 'tnodifica. 2 Mb Vi?;; RACCOLTA DI GIURISPRUDENZ�A AMMINISTRAZIONE PUBBLICA � Natura giuridica della G.R.A. � Controversia relativa a rapporto di im piego -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria n. 23-27giugno- 20 dicembre 1955 -Ferrazzano ed altri c. G.R.A.). La Gestione Raggruppamento .Autocarri � una gestione di fatto e non un Ente pubblico economico. Essa rientra fra quelle �gestioni fuori bilancio n autorizzate per legge, non confondibili con le gestioni proprie dello Stato, e che le vigenti disposiz'ioni sulla contabilit� generale dello Stato prendono in considerazione a determinati effetti finanziari (cfr. art. 170, 4� comma del Regolamento 23 maggio 1924, u. 827). Il rapporto d'impiego del personale assunto a termini dell'art. 12, lett. B del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, non costituisce rapporto di pubblico impiego e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'.A.G.O. I. Con la presente sentenza il Consiglio di Stato in Adunan.za plenaria ha affrontato anzitutto il problema della natura giuridica della Gestione Raggruppamenti A utoaarri, ed ha dato risoluzione diversa da quella oggetto della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 14 aprile 1953, n. 964, G.R.A. c. Remorino, secondo la quale la G.R.A. � un Ente pubblico economico C<Yn propria personalit� giuridica. Il Supremo Consesso amministrativo per vero non aveva mai condiViso il sopracennato orientamento, propendendo per la definizione di azienda statale, bench� � non avesse avuto occasione nelle precedenti sentenze di operare una completa disamina della questione stessa (l), quindi il deferimento del ricorso all'Adunanza� plenaria appare sia stato tanto pi� opportuno. � Dopo aver passato in ra_ssegna le varie norme del R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502, e del successivo D. L. 13 aprile 1948, n. 321 (testi legislativi che riguardano la G.R.A.), la decisione annotata si sofferma a considerare i compiti affidati alla Gestione, la particolarit� dei quali considera quale causa della autonomia data alla Gestione stessa.� Il rilievo � senza dubbio esatto. L'intervento dello Stato nella economia nazionale si manifesta talvolta con assunzioni di compiti di produzione o di distribuzione di beni o di servizi di prima necessit�, che (1) Sez. VI, n. 223, 15 maggio 1951, Remorino e G.R.A. in �Il Consiglio di Stato�, 1951, p. 599; Sez. VI,. n. 502, 22 ottobre 1951, Perini c. G.R.A., ivi 1951, p. 1279; Sez. VI, n. 67, 24febbraio1953, Bardi c. G.R.A., ivi 1953, p. 136; Sez. IV, n. 648, 22 ottobre 1954, Agolini o. G.R.A. la attivit� privata non sia in grado di assolvere a! prezzo ritenuto opportuno. L'organizzazione all'uopo creata dallo Stato dovendo avvicinarsi necessariamente alle forme aziendali privatistiche non pu� che assumere caratteristiche proprie ed esser dotata di autonomia pii�, o meno accentuata. Crediamo invece di poter sollevare qualche riserva riguardo al giudizio dato dalla sentenza sulla natura dei compiti attribuiti dalla legge alla G.R.A. Essi non sarebbero del tutto con8oni ai fini istitu.zionali dello Stato, giacch�, a sensi dell'art. 2 del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, consisterebbero nella manuten. zione e conservazione del materiale automobilistico alleato, allo scopo di effettuare trasporti di pubblica utilit� e per conto' di privati, mentre le �attuali finalit� n riconfermate dalla stessa norma non sarebbero altro che l'intendimento di procedere alla futura vendita dei Centri Autocarri giusta le disposizioni del precedente R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502. Se � vero che tale decreto prevedeva una futura liquidazione dei Centri Autocarri non pare per� che possa confondersi il detto intendimento con la finalit� perseguita medio tempore dai centri stessi, tanto pi� che l'art. 1 del citato decreto del 1946 accennava a �trasporti di essenziale necessit� per il Paese n . e l'art. 2 allo �esercizio dei trasporti essenziali alle necessit� alimentari e di ricostruzione del Paese n, tanto che in caso di avvenuta vendita, la legge dava al Ministero dei Trasporti la facolt� di sostituire un suo commissario all'acquirente ove questi indirizzasse la gestione del Centro acquistato a scopi puramente speculativi. � evidente quindi che le �attuali finalit� n cui si riferisce il precitato art. 2 del D. L. del 1948 sono quelle poc'anzi ricordate, ed � evidente la accentuata pubblicit� delle finalit� stesse, invero affatto contrastanti con le finalit� statali. L'esame dei due testi legislativi induce nella convinzione che il profilo finanziario o di lucro � del tutto riflesso ed eventuale mentre lo scopo effettivo � l'utilit� sociale del Paese e dei privati, che del Paese sono cittadini. II. Proseguendo nella sua disamina la sentenza annotata passa a considerare il grado di autonomia della gestione in questione, ed esclusa l'ipotesi di una gestione diretta dello Stato perviene alla conclusione che si tratta di una di quelle gestioni di fatto (( extra bilancio )) autorizzate per legge, quali le norme della Contabilit� di Stato prendono in considerazione a determinati effetti finanziari (art. 170, 4� comma del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827). L'affermazione, che costituisce il fulcro della decisione, in sostanza nega una soggettivit� giuridica autonoma della Gestione e restringe tale autonomia -69 al mero profilo contabile-amministrativo, con il che pregiudizialmente (per cos� dire) contesta la possibilit� che la G.R.A. sia da qualificarsi Ente pubblico economico con propria personalit� giuridica. Non possiamo che condividere l'opinione manifestata dal Consiglio di Stato circa il limite di autonomia assegnato dalla legge alla G.R.A. ed alla correlativa assenza di motivi idonei per la qualificazione di Ente pubblico economico. Peraltro a prescindere dal motivo illustrato in sentenza, ci sembra sia da porre in luce che caratteristica degli Enti pubblici economici � che la finalit� prossima � il raggiungimento di scopi di lucro, e la pubblicit� di tali Enti consiste nel fatto che gli utili sono destinati a fini pubblici (vedi ad es. Casse di risparmio, Banche di Napoli e di Sicilia, ecc. ed in altro settore Azienda Carboni Italiani, ecc.); viceversa, conformemente a quanto gi� osservato, le finalit� perseguite dalla G.R.A. sono direttamente rivolte alla soddisfazione di esigenze pubbliche. Quindi, non Ente pubblico economico ma gestione dello Stato �extra bilancio n, affermazione codesta che comporta la conseguenza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in sede giudiziaria. III. Il termine � gestione extra bilancio � induce per� a considerare il concetto sotto il duplice profilo oggettivo da un lato, soggettivo dall'altro. In senso oggettivo la gestione fuori bilancio costituisce un complesso di operazioni finanziarie, le quali non vengono dimostrate nel bilancio dello Stato e si sottraggono cos� al tassativo principio della unit� e della universalit� dello stesso; quindi � ovvio che tali operazioni debbano essere autorizzate per legge; � compito infatti, delle Ragionerie centrali presso i va,.ri Ministeri di vigilare perch� non sorgano gest�'oni fuori bilancio, non autorizzate da leggi, le cui operazioni sfuggano agli ordinari sindacati e controlli del Parlamento e della Corte dei conti (vedi art. 170, 4� comma del Regolamento di contabilit� citato dalla sentenza). Il controllo peraltro seppur non nei modi consueti "viene anche per queste operazioni finanziarie eser. citato con le modalit� previste caso per caso dalle leggi speciali, istitutive delle singole gestioni extra :bilancio. � A prescindere dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 146 del Regolamento di contabilit�, che prescrive l'allegazione alla II parte del Rendiconto generale dello Stato dei conti speciali dimostrativi dei risultati delle singole aziende ed operazioni nei quali sia impegnata la Finanza dello Stato, le singole -leggi speciali sopracitate dettano norme particolari. Talvolta nell'organo deliberante della gestione fuori bilancio entra a far parte un funzionario della Corte dei conti, tal'altra il Ministero competente distacca presso la Gestione suoi funzionari con compiti direttivi o � il Ministro che assume le funzioni di qapo dell'Ufficio, talvolta ancora la gestione viene posta sotto il controllo di un Ministero o di Organismosottoposto a sua volta al sindacato della Corte dei conti. � quindi con l'osservanza di questi concetti che si spiega come la G.R.A. a sensi dell'art. 1 del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, sia stata dal legislatore posta alle dipenderpze del Ministero dei Trasporti e sotto Come sopra dicevamo, al concetto di operazion� finanziaria in senso oggettivo si contrappone il concetto soggettivo di un organismo, di un ufficio cio�, che tale operazione finanziaria esegua in adempimento delle finalit� da perseguire. Anche sotto questo profilo le situazioni sono le pi� varie; esclusa la ipotesi costituita dalla attribuzione di autonoma personalit� giuridica con nascita _di autonomo Ente di diritto pubblico, le a.lire situazioni crediamo di poter raggruppare in tre schemi. Nel primo gruppo poniamo le gestioni extra bilancio per l'amministrazione delle quali il Ministero competente provvede incaricandone un determinato Ente, .che a lui risponde del suo operato. Nel secondo gruppo trovano posto quelle gestioni per la amministrazione delle quali lo Stato nomina un suo funzionario coadiuvato da collaboratori scelti tra il personale del Ministero ed anche altrove. Esempio del primo caso � dato dalle 3 gestioni istituite dal D. L. L. 22 febbraio 1945, n. 38, per la amministrazione delle quote di sovraprezzo del pane, e cio� gestione quota per spese di trasporto, gestione quota spese gestione ammassi, gestione quota per variazioni di prezzo dei prodotti. Nel caso considerato l'Ente che amministra i fondi dello Stato � la Federazione Italiana Consorzi Agrari. Esempio del secondo tipo � dato 'dalla amministrazione dei beni gi� dotazione della Corona, che � curata da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato con decreto del Ministro per le Finanze; altro caso del tipo considerato � la gestione del fondo per massa vestiario del personale .del Corpo Guardie di Gusto. dia, la cui amministrazione � retta dal direttore dello Stabilimento di pena; Il terzo gruppo della classificazione � composto dalle Aziende autonome dello Stato, nelle quali il sistema di organizzazione � pi� completo, talch� pi� vasta � la autonomia delle determinazioni dei relativi Organi, sia pur avvertendo che tale autonomia incontra il limite fissato dalle singole leggi speciali che che le riguardano. Se ben interpretiamo il pensiero dell'Adunanza plenaria, la sentenza, dopo aver escluso che la G.R.A. sia Ente con autonoma personalit� giuridica, pone la stessa tra gli esempi del secondo tipo. Essa � se condo il dettato del Consiglio di, Stato una gestione di fatto, che non si identifica quale distinto Organo dello Stato, ma non � neppure una vera e propria Azienda autonoma dello Stato, bench� essa si comporti nei modi propri a tale categoria per espresso volere del legislatore. Crediamo che a tale opinione abbia sin golarmente concorso la dizione dell'art. 1 del pi� volte citato D. L. 13 aprile 1948, n. 321, il quale suona testualmente cos�: �La gestione di fatto G.R.A. opera quale azienda autonoma dipendente dal Mi nistero dei Trasporti, � sottoposta alla vigilanza e controllo del Ministero del Tesoro n, nonch� dal fatto che la Gestione, a sensi dell'art. 12 successivo, si avvale per il suo funzionamento in via primaria di �personale comandato dal Ministero dei frq,sporti e dalle altre Amministrazioni itatali i>. � __ Che la G.R.A. sia da definirsi Azienda autonoma nel senso tecnico oppure organismo, che si comporta nel medesimo modo, ma operante nel seno del Mi nistero dei Trasporti con autonomia di gestione e la vigilanza ed il controllo del Ministero del Tesoro. di amministrazione, non sembra possa indurre a -m�ru1nr�m�n&-==.------, -70 rilevanti conseguenze pratiche, giacch� sia nella prima che nella seconda ipotesi la G.R.A. sar� sempre partecipe della personalit� dello Stato; peraltro � da porsi in rilievo che l'acuta osservazione della motivazione, se soddisfa l'interpretazione del citato art. 1 (la cui poco chiara formulazione � la fonte delle incertezze), crea una figura la quale pu� apparire alquanto anomala e conduce la sentenza alla fine dei suoi considerando a negare alla G.R.A. anche la qualifica di Autorit� amministrativa. IV. Propendiamo personalmente nel ravvisare nella G.R.A. una vera e propria Azienda autonoma. Significativo � infatti il rilievo che la G.R.A. � retta da organi speciali stabiliti dalla legge, ai quali � affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Gestione, l'adozione dei programmi di attivit��, le predisposizioni delle tariffe e del bilancio. Con il che ci pare che la compiutezza della organizzazione postuli la definizione di Ufficio con sue proprie caratteristiche, e cio� di Azienda autonoma dello Stato. V ero � che, a sensi dell'art. 10 del citato decreto, il numero e le specifiche competenze dei servizi e degli uffici sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti di concerto con quello del Tesoro, e che sussiste il rapporto di dipendenza verso il primo ll<Iinistero e di controllo verso il secondo, ma queste sono particolarit� che, se militano contro la tesi di una distinta personalit� giuridica, sono altres� indice del collegamento dell'Amministrazione centrale con l'Azienda che dalla legge ha conseguito autonomia contabile e amministrativa. La dizione dell'art. 1 soprariportato invece si spiega considerando che prima del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, la G.R.A. si presentava quale una amministrazione sorta di fatto a raggruppare i vari Centri Autocarri parzialmente disciplinati dal R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502, e quindi � logico che il legislatore l'abbia chiamata �Gestione di fatto G.R.A. �, non gi� per attribuire ad essa tale definizione ma per indicare il soggetto in ordine al quale intendeva provvedere; la successiva espressione �opera quale azienda autonoma � a nostro avviso sta ad indicare che il legislatore, lungi dal voler creare una figura di ibrida natura, volle all'organismo gi� di fatto esistente dar la veste giuridica di una Azienda autonoma dello Stato. La presente interpretazione non � invero di ostacolo alla successiva statuizione dell'Adunanza plenaria che dichiar� il difetto di giurisdizione in tema di rapporto di impiego di personale assunto dalla G.R.A. a termini dell'art. 12, lett. B del D. L. del 1948 sopracitato. Infatti l'espressione adoperata dalla norma �personale che a tutti gli effetti non � da considerarsi personale statale i>, � efficace anche agli effetti della tutela giurisdizionale con deroga alla giurisdizione del Consiglio di Stato ed attribuzione delle vertenze all'A.G.O. a sensi dell'art. 429, n. l, C. p. c., rilievo questo che esclude la 'giurisdizione del Consiglio di Stato in tema di rapporto di impiego rispetto all'art. 29, n. l, del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, e con efficacia assorbente rispetto al precedente art. 26. . L'espressione usata dall'art. 12 sopra considerato � posta in risalto nella sentenza annotata, ma sotto il profilo che mancherebbe perci� l'esisten.za di una massa impiegatizia dello Stato; ci� non ci sembra esatto per le ragioni sopradette, trattandosi invece, a nostro avviso, dell'effetto di specifica norma, che volle soltanto negare al personale aFJWtllfbto dalla G.R.A. lo status giuridico di impiegati dello Stato per attribuire allo stesso personale la disciplina giuridica ed anche processuale dell'impiego privato. P. PERONAOI COMMERCIO � Provvida � Gestore -Licenza di commer cio (Corte qi Cass., Sez. III Penale -Sent. n. 369/56 Ricorrente Maliandi Giuseppe). Il gestore della Provvida, Azienda di Stato dipendente dal Ministero dei Trasporti, non � obbligato a munirsi della licenza di commercio per vendere al pubblico. Riportiamo integralmente la interessante motivazione: cc Il D. L. L. n. 111 del 1945, che stabilisce le sanzioni per l'esercizio del commercio senza licenza, ha il proprio presupposto nel R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 217 4, il quale decreto stabilisce l'obbligo di tal� licenza. Detto decreto stabilisce all'art. 1 che sono soggetti al rilascio della licenza gli enti privati o persone che esercitano il commercio. Ne restano esclusi gli enti pubblici e no1i vi ha dubbio che tra questi ultimi rientri la Provvida. Questo ente � stato istituito col D. L. L. 5 marzo 1925, n. 342, che (art. l) conferiva al Ministro per le Comunicazioni cc la facolt� di provvedere alla i~tuzione di un apposito servizio per il rifornimento a pagamento di viveri al personale dipendente dal proprio dicastero ed alle loro famiglie fino a quando ci� sar� ritenuto opportuno nell'interesse del personale �. N � la situazione � stata mutata sostanzialmente, per quanto si riferisce alla natura pubblicistica dell'ente, in seguito alle modifiche di detto regio decreto col successivo D. L. L. 15 marzo� 1945, n. 160, il quale l'ha riaffermata disponendo (art. 1): cc La gestione viveri cc La Provvida � costituisce un servizio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con gestione autonoma�. Unica diff e;�enziazione �, pertanto, tale autonomia di gestione, caratterizzata dal fatto che, mentre per il decreto del 1925 (art. 2): <<La gestione del servizio di cui all'articolo precedente � affidata alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la quale vi provveder� a mezzo di un ufficio speciale alla diretta dipendenza del capo del servizio approvvigionamenti�, ora (art. 2 del D. L. L. del 1945) la Provvida � retta da un comitato di amministrazione nominato dal Ministro per i Trasporti. Del Comitato fa parte con funzioni di �vice presi dente il Sottosegretario di Stato per i trasporti��. In conclusione, pertanto, alle fatte premesse, non � possibile disconoscere che, a causa della innegabile natura pubblica della Provvida, quale risultante dalla legge che la istituisce e dalla formazione pubblicistica della sua amministrazione, si tratta di ente pubblico, -71 come tale non tenuto alla licenza di esercizio di commercio. N �, ci� premesso, sembra esatto il pensiero del Pretore, il quale mostra di ritenere che, non potendo la Provvida vendere a tutti, essendo per la legge istitu.zionale posta come sua finalit� l'assistenza del personale ferroviario qualora detto ente venda indiscriminatamente al pubblico �si pone nella condizione di un privato che eserciti il commercio in proprio e come tale deve munirsi della prescritta licenza di commercio. Ci� sarebbe giuridicamente corretto ove risultasse che l'addetto allo spaccio Provvida vendesse merci al pubblico � per proprio conto �. In tale caso la di lui attivit� avrebbe nel rapporto pubblicistico solo una occasione, ma non potrebbe ritenersi pubblica, in quanto non nell'interesse dell'ente medesimo. Qualora, invece, come nella specie ha ritenuto il Pretore, si verta pur sempre di attivit� per conto dell'ente, � la personalit� di quest'ultimo che deve considerarsi, con esclusione che possa. configurarsi un'attivit� privata. A ci� � da aggiungere che la finalit� assistenziale di un ente pubblico per determinate categorie di personale, non costituisce necessariamente limitazione dell'attivit� dell'ente nei rapporti esteriori. Oomunque, l'esorbitanza dei preposti all'ente medesimo opera, nell'ambito della sfera pubblicistica della conseguenza di eventu�li sanzioni disciplinari nell'interno dell'amministrazione, ma senza privazione della qualit� pubblicistica dell'ente e dei suoi rappresentanti, come erroneamente ha ritenuto il pretore. Non � risultato che per l'attivit� espletata dal M aliandi fasse necessaria licenza di commercio al pubblico e, pertanto, il fatto a lui ascritto non � preveduto come reato)), M. S. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Tribunale Superiore delle acque pubbliche -Controversie relative ai diritti esclusivi di pesca -Giurisdizione di legittimit� Interessi legittimi -Revisione dei decreti di riconoscimento -Possesso legittimo -Decadenza per non uso. (Trib. Super. AA. PP. -Sent. n. 31/1955: Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro -Larco -Ministero Marina Mercantile). La giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque pubbliche in materia di diritti esclusivi di pesca (marittimi), ai sensi dell'art. 143 c) T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, � di mera legittimit�. I cosiddetti diritti esclusivi di pesca trovano il loro titolo su concessioni amministrative perpetue, delle quali � prevista la cessazione per decadenza nelle ipotesi di non uso o di cattivo uso del diritto, in contrasto col pubblico interesse (art. 18 T. U. sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604). Essi, pertanto, sono interessi legittimi, che godono una protezione condizionata al pubblico interesse. . I fatti e i motivi, che possono giustificare la revoca del decreto di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca non debbono essere previamente contestati al titolare di esso. Il giudizio di revisione dei decreti di riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca, ai sensi dello art. 23 del T. U. sulla pesca, si concreta nella rivalutazione degli elementi gi� presi in considerazione dal prefetto, che l'Amministrazione pu� ovviamente valutare diversamente, pur essendo tenuta a dare congrua motivazione delle sue determinazioni. Il possesso si presume legittimo, ai sensi dello art. 2 R: D. 15 maggio 1884, n. 2503, quando sia continuato pel tempo utile a compiere la prescrizione; n� alla sussistenza di esso osta la circostanza che il titolare abbia per qualche tempo tollerato che altri pescasse nelle acque formanti oggetto del diritto di esclusiva. Nell'accertamento, ai fini della pronunzia� di decadenza, del non uso trentennale non pu� prescindersi, quando si tratti di un genere di pesca che presupponga complesse attrezzature, qual'� quella del tonno, della persistenza d'impianti fissi e degli eventuali atti di disposiZione dei medesimi, a nulla rilevando la circostanza che per alcun tempo i predetti impianti (tonnare) siano state usate per la cattura di altri pesci (palamiti). Segnaliamo questa pregevole sentenza, con la quale il Tribunale superiore delle Acque pubbliche ha � esattamente deciso alcune delle pi� interessanti questioni, che si agitano sulla materia e sulle quali non constano precedenti in termini. Aderiamo pienamente alla qualificazione d'interesse legittimo, data al cosiddetto diritto esclusivo di pesca (uso eccezionale del demanio marittimo), che � tutelato in occasione del pubblico interesse,_ tanto che ne � prevista la decadenza per non uso quinquennale o per cattivo uso o abituale negligenza ovvero inosservan.za delle leggi e dei regolamenti. N� a questa classificazione � di ostacolo la circostan.za che i predetti diritti di pesca, avendo natura patrimoniale e carattere perpetuo, siano soggetti ad espropriazione quando non vengano esercitati in proporzione alla potenzialit� delle acque, su cui si estendono, o quando l'esercizio di essi sia contrario ad esigenze di interesse� generale. In tal caso, com'� noto, l'indennit� determinata dal Ministro per la Marina mercantile, � commisurata alle imposte pagate nell'ultimo decennio. Trattasi, in sostanza, di una forma anomala di espropriazione che trova riscontro in analoghi istituti previsti dal T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici. Esatta, a nostro avviso, � anche la definizione dell'istituto della revisione dei decreti di riconoscimento; prevista dal T. U. 8 ottobre 1931, e la concreta determinazione dei poteri in tale occasione spettanti all'Autorit� amministrativa. L'ultima massima, per�, ci trova decisamente dissen.zienti perch�, quando il diritto esclusivo di pesca sia limitato non solo in relazione alla estensione delle acque, sulle quali si esercita, ma anche con riferimento ad una determinata specie di pesce (tonni, palamiti, ecc.), l'avere usato gl'impianti ''fissi per l'esercizio di una pesca diversa da quella concessa in esclusiva, non pub avere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'uso continuo di quest'ultima. rrnwrnwzwwmwwmrnwmrwrsmalliifM.t~fifDffiliEITWFifiWAMm7AW~~AWWW'~ -72 CONTRATTI DI GUERRA -Deliberazione commissariale -Natura -Effetti -Retroattivit� � Obbligazioni in moneta estera � Conversione in lire secondo il cambio in vigore al giorno della scadenza. (Cass., Sez. Un.. Sent. n. 2956/55 � Lo Presti. Tesoro -Pres. Eula, Est. Pece, P. M. Manca). La deliberazione del Commissario per la liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, non ha il carattere di un'offerta di transazione, n� di altro atto negoziale privatistico; ma � l'espressione unilaterale di un potere deliberativo attribuito direttamente dalla legge al commissario quale organo amministrativo. Il privato pu� prestare ad essa acquiescenza o impugnarla; ma non concorre al procedimento formativo del provvedimento. Il provvedimento col quale il Ministro del Tesoro d� esecuzione alla � deliberazione commissariale non attiene n� alla perfezione, n� all'efficacia di questa, ma solo alla fase della sua esecuzione amministrativa. Con le norme contenute nel D. L. 25 marzo 1948, n. 674, e nella legge 24 ottobre 1949, n. 810, il legislatore, se da un lato intese agevolare, attraverso la possibilit� di una liquidazione equitativa, i privati, ai quali le vicende della guerra avrebbero presumibilmente resa difficile la prova rigorosa dei loro diritti verso lo Stato, volle, d'altra parte, tener indenne lo Stato stesso dalle conseguenze dannose eventualmente subite dal privato per il ritardo nella liquidazione, che, ancotch� tardiva viene riportata imperativamente al momento in cui avrebbe dovuto normalmente verificarsi, e viene resa insensibile ad ogni eventuale aggravio subito dal contraente privato in conseguenza del ritardo. La deliberazione commissariale sostituisce, assorbendoli, gli accertamenti e adempimenti in genere imposti� dalla normale disciplina legislativa in materia contrattuale (collaudo, certificato di regolare esecuzione, ecc.); essa ha efficacia retroattiva a tutti gli effetti e quindi anche al fine di determinare la scadenza dell'intera obbligazione della Amministrazione, che, ove sia espressa in moneta straniera, va convertita in lire secondo il cambio in vigore non al momento della liquidazione, ma alla data di scadenza dell'obbligazione come sopra determinata. Oon questa sentenza le Sezioni Unite della O orte di Cassazione hanno sostazialmente confermato le decisioni dei giudici di merito (in questa Rassegna, 1952, p. 192), tutte favorevoli all'Amministrazione, dandosi carico, altres�, di dimostrare l'infondatezza dell'ultima tesi sostenuta ex adverso e secondo la quale il mancato collaudo dell'opera non aveva reso liquido ed esigibile il credito che pertanto sarebbe scaduto soltanto con la delibera.zione commissariale. La Oorte, interpretando esattamente lro lettera e lo spirito della i ~ legislazione speciale, ha, a nostro avviso esattamente, affermato che la deliberazione commissariale sostitui 1 sce, ora per allora, qualunque adempimento e deter '~ mina, con efficacia retroattiva, il momento di sca I ' denza dell'obbligazione, che bisogna tener presente per determinare il cambio da adottare per la conversione in lire dei debiti orginariamente espressi in valuta straniera (vedi pure Rassegna 1955, p. 247). Ii . Oon questa. sentenza, per�, la Oorte ha escluso, in contrasto con l'avviso pi� volte espresso dall'Avvocatura (Relazione 1942-50, III, p. 310, Rassegna 1952, p. 192 e1954, p. 149), che la deliberazione commissariale resti caducata per la.. mancata accettazione da parte del contraente privato, il quale, pertanto, pur impugnandola, non � tenuto a dare la prova rigorosa del suo credito se non quando voglia ottenere pi� di quanto gli abbia equitativamente liquidato il commissario. Questa conseguenza discende dalla natura di provvedimento amministrativo riconosciuta alla deliberazione commissariale e non pare che su questa premessa possa essere contestata. Naturalmente, resta escluso che l'autorit� giudiziaria possa procedere ad una liquidazione equitativa del contratto diversa da quella effettuata dal commissario, per cui, come sostenemmo in prime cure, una domanda che tendesse a tale riesame non potrebbe non essere dichiarata improponibile. G. G. RESPONSABILITA CIVILE � Liquidazione dei danni � Capitalizzazione di rendita vitalizia -Adozione delle tariffe � Detrazione per compensare lo scarto tra vita fj.sica e vita lavorativa -Legittimit�. (Cass., Sez. III, Sent. n. 2442/55 � Pres. Zappulli � Est. Duni � Comune di Fano_ c. Morini). In materia di liquidazione di danni alla capacit� lavorativa della persona, i risultati delle tabelle approvate con R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, concepite in funzione della durata della vita umana, vanno rettificate tenendo presente che la vita lavorativa dell'individuo. dura� meno della vita fisica, in quanto, normalmente, ad una certa et�, l'uomo cesssa dalla propria attivit�. Segnaliamo questa sentenza che riveste notevole interesse dato il gran numero di controversie di respon sabilit� civile, nelle quali sono interessate le A mmi nistrazioni dello Stato. Oome � noto, per procedere alla liquidazione del danno derivante da morte o da diminuzione perma nente della capacit� lavorativa dell'infortunato i giudici adottano, generalmente, il criterio della capi talizzazione anticipata del danno: per far ci� ven gono normalmente utilizzate le tabelle per la costitu zione delle rendite vitalizie approvate con R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403. Al risultato, ottenuto applicando al danno annuo i coefficienti previsti da tali tabelle, veniva general mente appertato un correttivo in considerazione del fatto ohe la durata della vita umana non coincide per/ ettamente �con la durata della attivit� lavorativa, posto che, nella normalit� dei casi, l'uomo, giunto a vecchiaia, diminuisce notevolmente, se non inter rompe del tutto, il proprio lavoro e quindi il proprio guadagno. Per compensare questo scarto tra la vita fisica e la cos� detta vita lavorativa, al risultato ottenu_to _ con l'applicazione delle ripetute tabelle i giudici hanno sempre apportato una riduzione aggirantesi tra il 15 ed il 30 % (v. Trib. di Firenze 9 ottobre 1952 in cc Giur. It. �, 1953, I, 2, 251; Trib. di Roma, 8 febbraio 1952 in cc Riv. Autom. �, 1952, 420; Oorte -. I. - App. di Firenze, 10 settembre 1951 in �Resp. Civ. e Prev. �, 1952, 250; Corte App. di Firenze, 23 gen naio 1948 in <<Foro Pad. �, 1948, II, 45; v. anche i. GENTILE: Tabelle di capitalizzazione per la liquidazione del danno alla persona con, in nota a p. 28, l'indicazione di altri precedenti giurisprudenziali). Sembrava trattarsi di un principio ormai pacifico ed indiscutibile, tanto pi� che esso era stato affermato anche in una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1656 del 1950 in �Resp. civ. e prev. �, 1950, 398). Senonch�, pi� recentemente, la stessa Corte Suprema, Sez. III civ., con sentenza n. 3766 del 1954, aveva ritenuto che: �In tema di risarcimento del danno extra-contrattuale, qualora si adotti il criterio di capitalizzazione in base alle tariffe per l� costituzione delle rendite vitalizie approvate �con il R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non � lecito apportare alcuna riduzione al capitale determinato in base alle tariffe stesse per Za differenza tra vita vegetativa e vita lavorativa; nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione, stabilito in relazione all'et� dell'infortunato, � gi� calcolata la differenza tra vita vegetativa e vita lavorativa, onde� un'ulteriore decurtazione per tale motivo si risolve in una duplicazione�. La motivazione di tale sentenza non era pi� ampia della massima sopra trascritta, limitandosi essa a richiamare quale �precedente in terminis un'altra decisione della Corte Suprema: la sentenza n. 2478 del 19 agosto 1950. Palese era peraltro l'errore che inficiava la sentenza n. 3766 del 1954: invero le tabelle pubblicate con il R. D. n. 1403 del 1922 dovevano servire per la capitalizzazione immediata delle rendite vitalizie, di rendite cio� che, per definizione, si protraggono durante t?ttta la vita naturale del beneficiario, e non solamente per il periodo della sua attivit� lavorativa. Ne deriva che, logicamente, nella compilazione della tabella in parola dovette tenersi conto esclusivamente della vita vegetativa e non anche della vita lavorativa. N � era esatto il richiamo alla pi� antica sentenza n. 2478 del 19 agosto 1950 della stessa Corte di Cassazione. Nel caso allora deciso, infatti, dovendosi liquidare il risarcimento del danno derivato dalla morte del coniuge, la capitalizzazione era stata eseguita in base alla et� pi� avanzata del coniuge superstite, anzich� a quella del defunto; onde la Corte di, Cassazione ritenne che lo scarto si era operato automaticamente attraverso al differenza di et� dei due soggetti per aver preso per base il minor coefficiente dell'avente diritto superstite. Pu� anzi dirsi che, escludendo la riduzione in parola per lo specifico motivo sopra esposto, la Cassazione. ritenne che, in via generale, la riduzione stessa dovesse operare, ci� tanto pi� se si considera che nella motivazione di tale sentenza (pubblicata in �Resp. civ. e prov. �, 1950, 503) si legge, contrariamente a quanto poi affermato con la sentenza n. 3766 del 1954, che le tabelle del R. D. n. 1403del1922 sono calcolate in base �alla durata probabile e presunta della vita vegetativa �. Malgrado le sopra illustrate contraddizioni, la sentenza n. 3766 del 1954, era gi� divenuta fonte di pericolosa incertezza, in quanto qualche giudice di merito si era prontamente adeguato a quello che sembrava un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Corte Suprema. La isentenza che ora annotiamo nella quale sono richiamati e sottoposti a critica i precedenti sopra ricordati, vale a ridare pieno valore di jus receptum al principio per il quale al risultato ottenuto con l' aP.plicazione delle Tabelle di cui al R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, va apportata una� riduzione-� in relazione alla scarto tra la vita fisica e vita lavorativa. ~ . SPESE GIUDIZIALI -Soccombenza del Pubblico Ministero -Condanna alle spese -Non � ammessa. (Cass., Sez. I, Sent. n. 346/56 -Pres. Piacentini, Est. Stella Richter, P. M. Cutrupia (conf.) -Proc. Gen. Cassazione c. Langella; Min. Grazia e Giustizia e Tesoro controricorrenti adesivi). Il pubblico ministero, ancorch� svolga nel processo un'attivit� analoga .a quella delle parti, non � parte ovvero pu� essere considerato tale solo in senso meramente formale. Pertanto, in caso di soccombenza, il pubblico ministero non pu� essere condannato alle spese del giudizio. In questa Rassegna (1953, p. 30-31) si ebbe gia occasione di esprimere il dissenso della Avvocatura in ordine alla contraria tesi enunciata dalla Corte di Appello di Napoli. Quelle ragioni sono state ora sostanzialmente accolte dalla Corte Suprema nella sentenza surriferita, emessa a seguito di impugnativa proposta contro la sentenza della Corte di Napoli dal Procuratore Generale, nell'interesse della legge; a quel ricorso ader� piena- mente l'Avvocatura nell'interesse dei Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro (Erario dello Stato); e qui di seguito si trascrive ora la motivazione adottata dal Supremo Collegio per la risoluzione della notevole questione di principio: �Il sillogismo in base al .quale l'impugnata sentenza ha affermato la legittimit� della condanna alle spese del pubblico ministero, e per esso dell'Erario dello Stato, � il seguente: la parte che soccombe deve sopportare le spese della lite; il pubblico ministero, quale organo amministrativo preposto a far valere in giudizio diritti pertinenti al patrimonio (anche morale) dello Stato, � parte; quindi il pubblico ministero. che soccombe deve sopporta.re le spese della lite. �Tale sillogismo � viziato nella premessa minore. Infatti il pubblico ministero non � un organo amministrativo e non � parte: quindi non pu� soccombere. La posizione del pubblico ministero nell'ordinamento giudiziario ha subito una evoluzione nel senso di una sempre maggiore indipendenza rispetto al potere esecutivo e di una sempre pi� completa equiparazione ai magistrati giudicanti. �L'appartenenza alla magistratura ordinaria non � stata mai messa in dubbio. Peraltro l'ordinamen:to giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, definiva il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorit� giudiziaria, e lo poneva sotto la direzione del Ministro della giustizia. �Questa norma, riprodotta dall'ordinamento del 30 dicembre 1923, n. 2786, � stata modificata dal- l'art. 69 dello ordinamento 30 gennaio 1941, n. 12, secondo il quale � il pUbblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge_ gli attribuisce�. �--~ -74 �Un'ulteriore innovazione si � apportata con l'arti. colo 39 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale stabilisce che e< il pubblico ministero esercita, so.tto la vigilanza del Ministro per la grazia e la giustizia, le funzioni che la legge gli attribuislJe )). �Come si vede, dapprima � stata eliminata la funzione di rappresentanza del potere esecutivo, fermo restando il rapporto di dipendenza dal Ministro; poi � stato soppresso anche questo rapporto e sosti;.; tuito da quelle inerente all'esercizio della vigilanza. e< Non meno notevole � l'evoluzione per quanto riguarda le guarentigie dei magistrati requirenti. L'inamovibilit�, prima riconoscuta soltanto ai magistrati giudicanti (art. 69 dello Statuto del 1848, ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, legge 24 luglio 1908, n. 438; ordinamento 30 gennaio 1941, n. 12), � stata estesa, sia pure in forma attenuata, al pubblico ministero dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale ha escluso il trasfeerimento ad altra sede o la destinazione ad altre f unzioni indistintamente dei magistrati giudicanti e requirenti, salvo che essi siano consenzienti ovvero che ricorra una ragione di incompatibilit� o comunque di impossibilit� di amministrare giustizia, nella sede occupata, nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Autorit� giudiziaria; e sia stato sentito il parere del Consiglio superiore della Magistratura, parere che � vincolante per i magistrati giudicanti. cc La Costituzione della Repubblica ha confermato il principio generale dell'inamovibilit� nei sensi suddetti, rimandando alla legge ordinaria di regolare le garanzie del pubblico ministero. La stessa Costituzione sancisce peraltro l'autonomia della Magistratura, demandando al Consiglio superiore di provvedere sulle assunzioni, le assegnazioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari. Essa tr�ccia quindi una via che consente al legislatore, in sede di ordinamento giudiziario e di attuazione del Consiglio superiore, di giungere anche ad una parificazione perfetta delle guarentigie dei magistrati requirenti e di quelli giudicanti. �Posto ci�, sembra incontestabile che al pubblico ministero non possa attribuirsi la qualit� di organo amministrativo. <e Esso ha bens� delle funzioni amministrative (come in materia di vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena, sul servizio notarile, su quello dello stato civile, ecc.), ma queste sono secondarie rispetto alle funzioni istituzionali, di carattere giudiziario. <e Ed i poteri di vigilanza del Ministro sono giustificati e perci� ammissibili proprio in riferimento alle dette � fun.zioni giudiziarie, giacch� l'esercizio dell'azione penale o civile � compiuto dal pubblico ministero in assoluta indipendenza e in adempimento di un. tassativo dovere impostogli direttamente dalla legge. Il Ministro non pu� sindacare codeste funzioni, n� interferire in esse, ma solo pu� e deve sorvegliare il regolare svolgimento della attivit� giudiziaria, cos� ad opera dei magistrati requirenti come ad opera di quelli giudicanti. �Se si procede poi all'analisi delle funzioni di istituto del pubblico ministero, si rileva che esse tendono bens� alla tutela di interessi dello Stato, ma di interessi nettamente distinti da quelli amministrativi e del tutto simili a quelli affidati al giudice, vale a ' i dire gli interessi inerenti alla osservanza della legge. II . cc Egli non rappresenta alcuna amministrazione dello Stato e quindi il suo operato non � riferibile allo Stato come amministratore, ma svolge, al pari dei giudici, una attivit� puramente giuridica. Il pubblico ministero si differenzia dal giudice, perch� ha nel processo la qualit� di soggetta' agente o concludente, mentre il giudice deve per sua natura restare al di fuori e al di sopra delle contestazioni per poterle imparzialmente risolvere. Ma ci� non esclude che anche il pubblico ministero tenda alla attua.zione della volont� della legge, che sia estraneo al rapporto giuridico controverso e che non sia perci� soggetto al giudicato. Da ci� deriva la ulteriore conseguenza che egli non pu� mai essere soccombente: qualunque sia la decisione del giudice, la propulsione dell'attivit� giurisdizionale � sempre realizzata e quindi l'azione del pubblico ministero non � mai esercitata invano. �Pertanto il pubblico ministero, ancorch� svolga nel processo un'attivit� analoga a quella delle parti, non � parte ovvero pu� essere considerato tale in senso meramente f armale <e La causa in oggetto fornisce una chiara conferma della esattezza delle esposte considerazioni: poich� la decisione sull'esistenza del reato di alterazione di stato dipendeva dalla risoluzione della controversia sullo stato del minore, l'esercizio dell'azione penale rimase sospeso fino a che su detta controversia non si fosse pronunciato il giudice civile competente (art. 19 c. p. p.), e tale decisione doveva essere provocata dal pubblico ministero. L'interesse pubblico da esso tutelato era che venisse accertato il vero stato del minore, fosse questo difforme o meno da quello risultante dall'atto di nascita. Non era configurabile perci� una pos�zione simile a quella della parte, la quale persegue interessi propri e riesce vittoriosa o soccombente dalla lite, secondo che ne ottenga o meno il riconoscimento. �Per tali ragioni il ricorso al Procuratore generale nell'interesse della legge deve essere accolto )). N. GRAZIANO TRASPORTO -Contratto di trasporto ferroviario Danno alla persona trasportata -Prescrizione� Sospensione -Reclamo -Osservanza delle forme stabilite dall'art. 15 D. L. 19!18 nel 1934. (Cass., Sez. I, Sent. n. 1945/55 -Pres. Acampora, Est. Pece, P. M. Tavolaro -� Petrillo c. Amministrazione Ferrovie dello Stato). Alle azioni nascenti dal contratto di trasporto ferroviario, fondate s1� danno alla persona dei viaggiatori, che prima erano soggette, a norma dell'art. 16 D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, alla pr,~scrizione ordinaria commerciale di dieci anni, si applica ora l'art. 2951 Codice civile, il quale stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti derivanti da contratto di trasporto. In tema di trasporto ferroviario, ai fini degli articoli 15 e 16 D. L. 11 ottobre 1934, � n. 1948, e salva la ipotesi eccezionale di che agli artt. 1348 Codice civile 1865 e 2724 Codice civile vigente, sia ai fini della procedibilit� dell'azione per danno alle cose, sia ai fini della sospensione del termine di prescrizione (e per l'azione di danno alle cose), . . L----- -75 l'efficacia del reclamo preventivo da parte del danneggiato � condizionata alla osservanza delle forme di che al citato art. 25 della legge speciale. Riportiamo integralmente la motivazione della sentenza relativa alle due massime sopra trascritte: � Con il primo mezzo il ricorrente afferma che inesattamente la Corte di merito ha ritenuto applicabile all'azione di danno alle persone in occasione del trasporto ferroviario, il termine di prescrizione di un anno, di che all'art. 2951 Codice civile, anzich� quello di dieci anni dell'art. 16 decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948. La censura � infondata. Nel silenzio, al riguardo, dei codici �del 1865 l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza si era quello di ricavare il termin~ di prescrizione, applicabile in tema di trasporto delle persone, dalle regole sulla prescrizione civile o commerciale, a seconda che potesse ritenersi, nelle singole fattispecie, avuto riguardo soprattutto alla attivit� del vettore, il carattere civile o commerciale del trasporto stesso. . Poich� stante la diretta gestione statale dei servizi ferroviari, erano sorti dubbi .sull'applicabilit� dei concetti di che sopra al trasporto ferroviario, il decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, nel regolamentare il trasporto ferroviario delle persone, con l'art. 16 stabil� testualmente: �Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e delle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe, salvo quelle per danno alle persone, si prescrivono in un anno. � Tali termini decorrono dal giorno della scadenza della validit� del biglietto. �Le azioni nascenti dal contratto stesso, fondate sul danno alla persona dei viaggiatori sono soggette alla prescrizione ordinaria comm.erciale ed il termine decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa del danno�. Le ragioni che determinarono il legislatore alla esplicita disciplina dell'art. 16 e consistenti, come si � detto, nella opportunit� di eliminare ogni perplessit� sulla applicabilit� della legge commerciale; il testuale ed espresso richiamo alla �ordinaria prescrizione commerciale �, convincono che l'art. 16, non intese assoggettare ad uno speciale termine ad hoc le azioni per danno alle persone in dipendenza del contratto di trasporto ferror,iario (il che si sarebbe potuto pensare ove l'art. 16 avesse dettato un termine autonomo e numerico di 10 anni) ma intese invece, pi� semplice.mente consacrare legislativamente il preesistente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, assog� gettando espressamente le azioni in questione alla comune prescrizione commerciale. Di qui la conseguenza che, ricondotti nell'ambito del Codice civile gran parte degli istituti gi� regolati dal Codice di commercio, unificati i termini di pre scrizione in materia civile e in materia commerciale; fissati, per determinati istituti, dei termini speciali di prescrizione, anche il termine di prescrizione in materia di trasporto ferroviario va ricavato dalla nuova regolamentazione del Codice civile, e precisamente, dall'art. 2951, il quale -tra l'altro -ha unifi cato il termine prescrizionale in tema di trasporto di cose e in tema di trasporto di persone. 3 Il termine di un anno fissato dal citato art. 2951 coincide con quello gi� fissato dall'art. 16 del R. L. n. 1948 del 1934 per il trasporto ferroviario di cose; per quanto attiene, specificamente al trasporto f�rroviario di persone, va rilevato in aggiunta a quanto gi� detto, che il richiamo dell'art. 2951 Om�ice civile all'arrivo a destinazione della persona, come momento di decorren.za del termine di prescrizione, o, in caso di sinistro, al giorno di questo ultimo, convince (e su ci�, del resto,. non consta siano stati affacciati dubbi) che il termine di prescrizione di un anno si applica anche alle azioni per danno alle persone. Stante ci�, non si spiegherebbe, nel caso di danno alle persone in occasione di trasporto ferroviario, la sovravvivenza di un termine di prescrizione pi� lungo di ben nove anni rispetto al termine di prescrizione applicabile alle azioni per danno alle persone in occasione di trasporto curato da vettori privati. E tale anomalia sarebbe anche in contrasto con l'indirizzo generale, consacrato nella legislazione speciale in genere e nelle stesse condizioni e tariffe in particolare, tendente a rendere possibile una pi� sollecita definizione delle vertenze nelle quali � interessata la Pubblica Amministrazione. Per tutto quanto detto, deve quindi concludersi che la disposizione dell'art. 2951 si applica anche ai diritti derivanti dal contratto di trasporto ferroviario delle persone. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta che la Corte, ritenuto applicabile il termine di prescrizione di un anno, abbia negata efficacia interruttiva alla lettera con cui il legale di esso ricorrente aveva, a suo tempo, sollecitata la liquidazione del danno da parte dell'Amministrazione delle ferrovie. Anche tale censur�, deve� essere disattesa. Giova tener presente il disposto degli articoli 15 e 16 del gi� citato decreto-legge, n. 1934, nella parte che interessa la questione in esame: Art. 15. 1. Obbligo di reclamo. -Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro le Amministrazioni le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto pu�, per�, proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo, se l'Amministrazione la fornisse prima della scadenza dei 120 giorni. � 2. Formalit�. -Il reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere presentato in rlue originali su carta libera al capo stazione od al capogestione del luogo di partenza o di arrivo. 3. Documenti da allegarsi al reclamo. -Il reclamo non pu� essere sostituito da alcun altro documento. Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo ed al biglietto di viaggio. 'l'ali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione, qualora l'Amministrazione la richieda. In tal caso, all'atto della liquidazione del reclamo; l'Amministrazione pu� esigere la restituzione del biglietto. 4. Prova della presentazione del reclamo. -Il Il capostazione o il capogestione re,�tituisce al recla W M::ff:::::: -76 mante uno dei due originali del reclamo dopo avervi apposto la data del ricevimento e la sua firma. L'avente diritto pu� provare di avere ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare del reclamo da lui restituito, salvo il disposto dell'art. 1348 Codice civile (in oggi art. 2724 Codice civile vigente). Articolo 16. 1. Prescrizione delle azioni. -'.l'ermini (omissis). 2. Sospensione del termine. -I termini di cui al paragrafo 1 cessano di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'art. 15, fino al giorno in cui l'Amministrazione gli rende nota la sua decisione, e, se il reclamo � respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclarni non hanno effetto sul corso della prescrizione�. Dalle trascritte disposizioni si ricava ohe, in tema di trasporto ferroviario la presentazione del reclamo preventivo � obbligatoria e, anzi, assurge a vera e propria condizione di proponibilit� dell'azione se si tratta di azione per danno alle cose, che la presenta� zione del reclamo � invece f aaoltativa nel caso di azione per danni alla persona del viaggiatore; che il reclamo ha efficacia nei confronti dell'Amministrazione, in quanto avvenga con le modalit� specificamente indicate dall'art. 15, essendo dettato espressamente che il reclamo non pu� essere sostituito da alcun , altro documento e che la sua presentazione pu� essere provata soltanto con la produzione dell'esemplare restituito, vistato e datato, dal capostazione all'interessato, salva la ipotesi eccezionale dell'articolo 2724 Codice civile. Tutto ci� si spiega con la duplice finalit�, perse guita dalla legge speciale di mettere l'Amministra zione nella possibilit� di esaminare documental mente la pretesa del privato in linea amministrativa onde evitare, se ritenuto di convenienza per l'Ammi nistrazione stessa, la controversia giudiziaria; nonah� di troncare preventivamente ogni possibilit� di discu ssione sull'avvenuta presentazione e sul contenuto del reclamo.� E poich� il successivo articolo 16 espressamente condiziona la efficacia sospensiva del reclamo sul termine di prescrizione al particolare ohe il reclamo stesso sia stato presentato con le richiamate modalit� dell'art. 15, deve concluderne: 1) In linea teorica e su un piano generale, che, in tema di trasporto ferroviario, ai fini degli articoli 15 e 16 del I)ecreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e salva l'ipotesi eccezionale di che agli articoli 1348 Codice civile 1865 e 2724 C.odiae aivilf vigente, sia ai fini della procedibilit� dell'azione per danno alle cose, sia ai fini della sospensione del termine per prescrizione (e per l'azione di danno alle cose), l'efficacia del reclamo preventivo da parte del danneggiato � condizionata dalla osservanza delle forme di ohe al citato articolo 15 della legge speciale. 2) In linea di specie, ai fini della presente causa, che esattamente la Corte di merito ha negata efficacia sospensiva, del termine df prescrizione, alla lettera generica del legale dell'odierno ricorrente, ohe chiedeva la liquidazione del �danno, essendo pacifico ohe era mancata la presentazione di alcun reclamo a sensi degli articoli 15 e 16 della legge speciale e non ricorrendo, d'altra parte, alcuna delle cause di sospensione previste dal Codice civile. E ci� tanto pi� che ripetutamente questa Corte Suprema ha sottolineato il carattere tassativo e la insusaettibilit� di applicazione analogica delle norme di legge in tema di sospensione della prescrizione. (sentenza n. 1306 del .1953 e n. 1088 del 1947). Il ricorrente lamenta ancora che la sentenza impu gnata abbia ritenuta la prescrizione nonostante ohe alla lettera, gi� accennata, del legale di esso ricor rente dovesse attribuirsi efficacia interruttiva del termine relativo. A nahe tale d-oglianza non � fondata. Al riguardo, � sufficiente rilevare che una volta ritenuta applicabile al rapporto de quo la prescri zione di un anv,o ed una volta escluso che il detto termine fosse restato sospeso alla data della lettera in questione fino ad una decisione dell'Amministra zione sulla lettera stessa, questa ultima in quanto avrebbe potuto impedire il maturarsi di un nuovo termine di prescrizione, in quanto tra la sua data e quella della citazione non fosse trascorso pi� di un anno. � pacifico inv�ce, che la �lettera � del 3 febbraio 1947 mentre la citazione � del 3 giugno 1948 e cio� successiva di oltre un anno rispetto alla prima. Giustamente, quindi, la Corte di merito ha rite nuta la prescrizione debitamente eccepita dell'Am ministrazione. -------, I ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO IMPOSTA DI REGISTRO � Agevolazioni per la rico� della legge e quella dei contratti relativi a lavori, la cui struzione edilizia (Tribunale di Genova, Sez. I, Sent. attinenza alla riparazione o ricostruzione � soltanto 17 dicembre 1955 -Pres. ed est. Secco . Soc. Cemen eventuale o mediata. A questa seconda categoria tifer c. Finanze). l'agevolazione non compete. I contratti di appalto, aventi per oggetto lavori Di questa esigenza ebbe a rendersi esatto conto il Tribunale di Genova, il quale, occupandosi dello parziali, godono delle agevolazioni di cui ai decreti legge 7 gennaio 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, specifico caso della rimozione delle macerie, ebbe cos� a modo univoco e diretto, il fine della riparazione o (( � noto infatti che la rimozione pu� avvenire ricostruzione. .indipendentemente dalla ricostruzione dell'edificio, n. 221, solo quando concorrono a realizzare, in motivare: basta pensare alle molteplici ipotesi, per cui il pro Questa sentenza del Tribunale di Genova merita prietario dell'area pu� avere interesse ad usufruirla di essere segnalata, perch� contiene alcune necessarie per scopi diversi da quello di adibirla a costruzione prescrizioni circa la connessione che deve esistere e comunque servirsene per costruzioni completamente tra i lavori parziali e la ricostruzione ai fini delle diverse per fini e tipo da quelle precedenti, perch� agevolazioni tributarie di cui ai citati decreti. appaia evidente che l'attivit� della rimozione delle Com'� noto la giurisprudenza della Commissione macerie di un fabbricato distrutto, non fa presumere centrale fu per lungo tempo orientata nel senso che i la ricostruzione dello stesso. lavori parziali fossero da escluderesi dalle agevolacc � quindi del tutto contrario ai pi� elementari zioni di cui ai sopra menzionati decreti, in quanto dettami della logica comune e giuridica, procedere � condizione essenziale per godere dell'agevolazione, � ad un'induzione da un fatto, che ha una pluralit� che i lavori, oggetto dell'appalto, realizzino la compotenziale di fini, traendone conclusioni che il fatto pleta riparazione o ricostruzione dell'edificio o non legittima. dell'opera danneggiata da eventi bellici. cc Nella specie non � sufficiente, come l'attrice fa, Quando quindi la fattispecie concreta solo in sostenere l'assurdo. di un'attivit� che non potrebbe parte la previsione legislativa, e tale � il caso dei essere fine a se stessa, perch� la presunzione aff accosidetti contratti di appalto frazionari, l'agevolaciata possa essere ritenuta valida, perch� tale assurdit� zione non compete, giacch� diversamente opinando, non pu� essere affermata per la plausibilit� dell'iposi verrebbe ad allargare la sfera di applicazione della tesi di una rimozione di materiali fine a se stessa. legge oltre i casi previsti. �N � si dica in contrario che esiste la prova che Eppertanto a� suddetti lavori pu� riconoscersi le prestazioni, di cui al contratto, sono una fase necescompetere l'agevolazione nel solo caso es.si siano consaria della ricostruzione, giacch� tale rapporto non templati nello stesso contratto di appalto e assunti risulta dal�'atto stesso sottoposto a tassazione. dallo stesso appaltatore, cui � stata affidata la ripacc Rettamente l'Amministrazione convenuta invora. zione o ricostruzione dell'opera, perch� solo in ca il principio, pi� volte affermato dal Supremo questa ipotesi la, loro connessione con la ricostruzione, Collegio, e che del resto trova piena aderenza a tutto come mezzo al fine, risulta indubbia dallo stesso conil sistema dell'imposta di registro, per cui la natura tratto. e gli effetti dell'atto sottoposto alla registrazione deb- In un secondo tempo tuttavia la stessa Commis. vano essere determinati unicamente in base al suo sione centrale ritenne eccessivo e non conforme alla contenuto senza che sia possibile integrarne le risullegge richied�nte in ogni caso l'unicit� contrattuale tanze aliunde �. oggettiva e soggettiva e con la nota decisione n. 46648, � Tale motivazione � pienamente conforme ai prinresa il 1� aprile 1953 a sezioni unite, statu� che cipi, che valgono in tema di interpretazione e applicc quando la pluralit� dei contratti di appalto con cazione di disposizioni di legge di carattere ecceziola stessa o con pi� imprese appaltatrici concorre nale, quali sono, per unanime consenso dottrinale e all'unico fine della ricostruzione di un medesimo giurisdizionale, le norme di agevolazione tributaria. immobile, tali appalti plurimi rientrano tutti ;,,ella Come � stato rilevato nell'ultima Relazione sul previsione della legge ll. Contenzioso dello Stato (val. I, p. 675) per potersi Nella stesso senso ebbe a decidere per implicito applicare ad una fattispecie concreta una prevista la Suprema Corte con la sentenza 28 aprile 1954, agevolazione, occorre che esista cr una connessione n. 1308 ed esplicitamente con la sentenza 29 aprile diretta dell'oggetto del negozio con l'ipotesi .. di rid'.U1954, n. 1332. zione prevista dalla legge�. Data questa evoluzione giurisprudenziale appare Deve esistere, in altre parole, un rapporto di coinciineliminabile l'esigenza di distinguere i contratti denza o di contenenza tra la fattispecie astratta e di appello frazionari, in due categorie: quella dei quella concreta, tale per cui quest'ultima contenga contratti in cui sono contemplati lavori, che concorin s� tutti gli elementi costitutivi, ipotizzati dalla rono a realizzare, in modo univoco e diretto, il fine prima, sia nella loro entit� obiettiva che teleologica. -78 Fatti ed ipotesi, che, per la loro equivocit�, non realizzino in modo univoco e diretto il fine della legge, esulano dalla ratio della norma, e non possono quindi, allorch� trattasi di disposizioni di natura eccezionale, essere fatti rientrare nella stessa, perch� ci� importerebbe un'illegittima estensione analogica. Tra le pi� recenti sentenze che hanno fatto applicazione di questi principi vedasi, in particolare, .la sentenza della Suprema Corte 7 febbraio 1952, n. 291, (� Giur. It. �, 1952, I, 1.718) la quale, sia pure in altra ipotesi, giustamente limita l'agevolazione soltanto a quegli atti che << hanno in s� una destinazione diretta, in modo categorico ed irrevocabile, con l'esecuzione dell'opera �. A. R. IMPOSTE E TASSE -Opera Nazionale Combattenti R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606 -Esenzione soggettiva tributaria (Corte di Appello di Genova, Sez. I, 26 novembre 1955 -Pres. Verde, Est. Minerbi -Ministero Finanze c. O.N.C.). 1 o La distinzione tra esenzioni soggettive ed esenzioni oggettive attiene solo alla causa della esenzione, non alla sua ampiezza. 2� Presupposto della esenz'ione soggettiva � che l'atto, di per s� assoggettabile al tributo, ne vada esente in considerazione della qualit� del soggetto passivo dell'imposta e dei fini di pubblica utilit� che esso persegue. � 3'Nei riguardi dell'O.N�.O. non pu� parlarsi di esenzione soggettiva totale ed assoluta in grazia della sola qualit� dell'Ente, costituito per il conseguimento di finalit� di pubblico interesse, ma di esenzione soggettiva limitata alle categorie di atti e di beni, indicati nell'art. 34 del Regolamento del 1926. 40 Non difetta nell'O.N.O. la qualit� di 'SOggetto passivo di imposta e di contribuente. � contribuente, secondo il nostro ordinamento giuridico tributario, ogni persona contro cui � fatta valere una pretesa tributaria, perch� l'iscrizione a ruolo ha natura di titolo esecutivo, cui inerisce una presun. z'ione juris et de jure dell'esistenza del debito. 50 Nella espressione<' interesse dell'Opera�, usata dalla legge nella fo.rmula terminale del primo comma nell'art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, deve ravvisarsi l'interesse giuridico del-� l'Ente, sotto un profilo puramente formale, alla operativit� degli atti e dei contratti in cui � parte, senza che la parola cc interesse >> possa essere riferita direttamente alla concreta realizzazione delle finalit� che con gli atti stessi l'Ente intende attingere. 60 Nonostante la disposizione dell'art. 8 legge registro, il criterio che deve presiedere alla tassazione non � preclusivo dell'indagine diretta ad accertare la natura dell'atto ad altri effetti, e, nel caso di specie, all'effetto della sua eventuale iscrizione nello schema della attivit� propria ed istituzionale dell'O.N.O. La sentenza, che affronta il delicato argomento delle . esenzioni soggettive tributarie, in genere, e della esenzione tributaria a favore dell'O.N.C., in ispecie, merita di essere segnalata come indice di un orientamento verso una auspicabile revisione dei concetti espressi in proposito dalla Cassazione (S. U., Sent. 23 gennaio 1948, n. 130, in cc Giur. Oompl. Cass. �, 1948, I, 24; cc Rassegna Avv. Stato>> 1948, 3, 13; cc Foro It. >> id: 1948, I, 752; cc Riv. leg. fisc. �, 1948, 174). La Suprema Corte ebbe . allora ad.. affermare che cc l'O.N.C., alla stregua delle particolari disposizioni che la riguardano, non � soggetto di obbligazione tributaria>>. La eccessiva ampiezza di tale massima fu messa in luce da A. SALVATORI (Limiti delle esenzioni soggettive tributarie, nota alla detta sentenza, in cc Giur. Compl. Cass. >> cit.), il quale indic� le assurde conseguenze che da quella affermazione, cos� ampia, sarebbero potute derivare . . Opportunamente osserv� il Salvatori che la Cassazione per giungere a quella pronuncia aveva escogitata una sottile costruzione, secondo la quale tutte le leggi tributarie non sarebbero scritte per la generalit� delle persone fisiche e giuridiche ma solo per quei soggetti che possano considerarsi <<contribuenti�, tali ritenendo solo coloro che si trovino effettivamente in quelle condizioni di fatto �che la legge assume come presupposto economico della imposizione, sicch� laddove nelle leggi tributarie � scritto << contribuente �, sarebbe necessario, allo scopo di stabilire se debba applicarsi la relativa norma, determinare in precedenza se quelle condizioni di fatto possano sussistere in relazione al soggetto considerato. A questa costruzione il Salvatori oppose che la ratio di tutto l'ordinamento giuridico tributario � quella di attribuire prevalente importanza all'elemento strutturale del rapporto giuridico di imposta, piuttosto che all'elemento funzionale. Invero nelle leggi tributarie, contribuente � non solo colui che si trova nelle condizioni di fatto suddette, ma anche colui contro il quale sia stata comunque fatta valere una pretesa tributaria, come � d.imostrato dal fatto che, costituendo l'accertamento titolo esecutivo �(secondo la dottrina dominante), deve ritenersi certamente << valido � qualsiasi accertamento tributario, anche se non <<giusto�, che sia divenuto definitivo o perch�. le impugnazioni relative siano state rigettate, o perch� siano trascorsi i termini per proporle. (In proposito v. anche il << Cont. Stato�, v. I, n. 253, p. 520). � sembrato� pertanto opportuno portare di nuovo la questione all'esame dell'autorit� giudiziaria, per ottenere una rettifica di quella pronuncia. A tal fine si � osservato che non esiste nel nostro ordinamento tributario nessuna esenzione soggettiva, generale ed assoluta, come quella che la Suprema Corte ha riconosciuto all'O.N.C. Ta;,,to ci� � vero che anche lo Stato, come � noto, � in alcuni casi soggetto passivo di imposta (cfr. GIANNINI; Istitu.z'ioni, 1948, p. 82). D'altra parte,� la stessa norma che sancisce la esen zione tributaria a favore dell'O.N.C., e cio� l'art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, esclude che la esenzione stessa possa essere interpretata in modo tanto ampio laddove, al suo settimo comma, pur esentando da altre imposte le obbligazioni'dell'Operf!!, assoggetta le stesse al bollo di centesimi dieci per ogni titolo. E non � fuor di luogo osservare che il citato art. 34, aggiungendo alla corri.spondente norma del precedente Regolamento dell'O.N.C. (art. 55 R. D. 31 dicem -79 bre 1923, n. 3258), la espressione �per quanto concerne l'interesse �lell'Opera stessa�, sembra manifestare l'intenzione del legislatore di porre con ci� un limite alla esenzione stessa. Tenendo conto di ci� � interessante rilevare che diversamente si � espressa la Cassazione nei confronit di altri Enti, anch'essi tributariamente agevolati con esenzioni formulate in termini ampi, del tutto corrispondenti a quelli usati dal legislatore, per l'O.N.C. nel citato regolamento del 1923. Si veda, per esempio, quanto varificatosi per l'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero, costituito con il R. �D. 15 dicembre 1923, n. 3148. Detto Istituto, salvo una lieve quota annua in abbonamento, � agevolato con una amplissima esenzione tributaria, che, come quella dell' O.N.C., potrebbe apparire generale ed assoluta, in quanto contempla le << operazioni, atti e contratti relativi alla attivit� esplicata dall'Istituto�. Orbene, nonostante tale ampiezza della esenzione, corrispondente all'ampiezza dell'esenzione concessa all'O.N.C. (che anzi con il successivo regolamento del 1926 fu limitata, come si � visto), nessuno ha mai dubitato, e meno di tutti lq, Corte di Cassazione, che debbano essere distinti tra gli atti del detto Istituto quelli che possono da quelli che non possono fruire dell'esenzione (Cass. 16 luglio 1945, n. 562, in� JJ1ass. Giur. Imposte Dir. Reg. �,ecc. 1940-1950, p. 234, n. 1081). Analogamente � a dirsi per gli istituti esercenti il credito agrario, anch'essi agevolati con una estesissima esenzione, salva una tenua quota annua in abbonamento (art. 21, legge 5 luglio 1928, n. 1760), per i quali le Sezioni Unite della Commissione centrale hanno recentemente deciso: �L'agevolazione dell'abbonamento per imposte e tasse concessa a favore degli Istituti esercenti il credito agrario � di carattere misto, in parte soggettiva (perch� riferita agli Enti autorizzati dalla legge sul credito agrario) e in parte obiettiva perch� circoscritta alle operazioni di credito agrario (decisione n. 63951 del 19 luglio 1954, in cc Le Massime del Registro� 1955, p. 9). D'altra parte nei confronti della stessa O.N.C. la Commissione Centrale ha escluso che possa parlarsi di esenzione �soggettiva di carattere generale, avendola ritenuta soggetta �ll'imposta sul bestiame (30 marzo 1943, n. 68900, in �Rep. Riv. leg. fisc. �, 1941-45, 301). Ed in sostanza ad uguale conclusione � recentemente pervenuta anche la Cassazione, nonostante la sua pronuncia del 1948, ritenendo l' O.N.C. non esente dal deposito per multa per ricorrere in Cassa zione (27 aprile 1954, n. 1828, in cc Riv. leg. fisc. �, 1954, n. 1519). Riteniamo anche opportuno a questo punto mettere in rilievo che si tratta qui di una indagine di carattere strettamente giuridico, volta allo scopo di precisare, sul piano tributario, la posizione dell'O. N.C., senza che della stessa, com'� naturale, si intendano menomamente porre in dubbio gli altissimi meriti. D'altra parte, anche in altro settore, sempre nel campo tributario, si sono rese necessare analoghe precisazioni dei confronti dell'O.N.C. Cos�, ad esempio, per quanto riferentesi alla perdurante esenzione dall'imposta fondiaria dei beni non pi� di propriet� dell'O.N.C. La questione � stata oggetto di un �elaborat� parere del Consiglio di Stato (n. 538 del 7 aprile 1953, in cc Riv. leg. 'fisc. � 1954..885) dal quale srapprende che l'Amministrazione, nel rivolgersi al Supremo Organo consultivo, poneva in rilievo che l'O.N.C., dopo aver adempiuto i compiti ad essa spettanti, trasferiva i terreni a persone fisiche con contratto tipo concluso con scrittura privata, debitamente registrata, da tradursi in atto pubblico � non appena le operazioni di revisione del catasto nella zona saranno portate a termine dai competenti uffici statali o saranno divenute definitive agli effetti fiscali �. Poich� le dette scritture private, osservava ancora l'Amministrazione, non potevano, giuste le norme che regolano la conservazione del catasto dar luogo alla voltura catastale degli immobili al nome degli acquirenti, ne conseguiva che, figurando i terreni ed i redditi relativi sempre in catasto al nome dell'O.N.C., gli stessi continuavano ad essere considerati esenti da imposte e sovrimposte, mettendo materialmente in essere, in tal modo, una agevolazione in realt� non spettante agli acquirenti dei detti immobi"li. Il Supremo Consesso espresse il parere che i beni venduti, con le forme di cui sopra, non potevano pi� essere considerati esenti e che la circostanza della avvenuta. vendita poteva essere accertata dall'Ammi-� nistrazione indipendentemente dalla intestazione catastale dei beni stessi. La conclusione � poi contenuta nella Circolare numero 201520 del 29 marzo 1954 (in �Riv. leg. Ji,sc. �, 1954, 960) con la q'IJ,ale l'Amministrazione, in base al detto parere del Consiglio di Stato, impart� istruzioni agli Uffici dipendenti perch� l'O.N.C. fosse invitata ad esibire, entro breve termine, copia degli atti privati di vendita. � � �Ovviamente�, termina la detta circolare, cc non aderendo a tale invito l'Opera dovr� essere iscritta a ruolo per tutte le partite intestate a suo nome, salvo a procedere, in un secondo tempo, al rimborso dei tributi che risultassero non dovuti>>. Nel che � un'ulteriore conferma della impossibilit� di concepire come generale ed assoluta la esenzione tributaria a favore dell'O.N.C. di cui all'art. 34 del vigente suo Regolamento. Sembra pertanto che l'attuale pronuncia della�. Corte di Appello di Genova possa essere valutata in senso positivo, quale contributo, come dicevamo in principio, alla revisione dei concetti espressi dalla Cassazione nella sentenza del 1948. La questione, invero, ha importanza di massima in quanto la sua soluzione si riif,ette sulla molteplice attivit� dell'O.N.C. ed inoltre pu� valere a precisare il significato e l'ampiezza delle numerose esenzioni tributarie sancite dalla legge in termini uguali o corrispondenti a quelli usati per l'esenzione disposta a favore dell'O.N.C. (cfr. Tabella all. C alla legge Registro). Le altre massime della sentenza annotata;�non sembrano, invece, accettabili. Il punto di vista dell'Avva" catura al riguardo, � gi� stato esposto nel � Cont. � Stato�, vol. I, n. 344, p. 674, e a quelle osservazioni � sufficiente far richiamo. F. CEROCCHI SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' (1/56) Vedi: Imposta Registro n. 17 (agevolazioni). ACQUE SOTTERRANEE 6. I poteri dell'Amministrazione ex art. 105 T. U . .A.A. PP. nelle zone soggette a tutela sono limitati ai provvedimenti di ordine tecnico volti al buon regime delle acque, e sono estranei alle controversie patrimoniali fra coloro che dispongono delle acque sotterranee di cui � stata autorizzata la ricerca -quindi il giudice investito di un'.azione di danno temuto ben pu� sospendere le opere di ricerca senza violare le norme sul contenzioso ammfoistrativo. (Trib. Siracusa, 30 novembre 1955 -Esposito ed altri -Barresi ed altri �-.Amministrazione LL. PP. -Cont. 19239, Avv. Catania). CANONI (n. 2) 7. Sull'opposizione ad ingiunzione-amministrativa per canoni di utenze di acque pubbliche �, indipendentemente dal valore, competente il Tribunale regionale delle acque non il giudice ordinario. (Pret. Bressanone, 23 novembre 1955 Cassa Risp. Bolzano c. Finanze, -Cont. 1210, Avv. Trento). 8. L'ingiunzione amministrativa per canoni di utenza idra1�ica riguarda un'entrata patrimoniale. (Pret. Rocca S. Casciano, 25 novembre 1954 - Cont. 9795, Avv. Bologna). CONCESSIONE 9. Nei ricorsi contro i provvedimenti di concessione di acque pubbliche, unico contraddittore legittimo, oltre il concessionario, � il Ministero dei LL. PP., mentre quello delle Finanze � carente di legittimazione. ('rrib. Reg . .A.A. PP. Torino, 16 settembre 1955 -Cons. La Can� -Poggi ed altri c. Min. LL. PP. e Finanze -Cont. 1988, Avv. Torino). RISARCIMENTO DANNI 10. Compete al Tribunale delle Acque pubbliche la causa di risarcimento di danni per l'occupazione parziale di un fondo e per la parziale captazione delle acque pubbliche che vi scorrono. (Trib. Caltagirone, 28 aprile 1955 -Di Benedetto ed altri c. Ente Acq. Sic. -Cont. 17641 Avv. Catania). Uso DELLE ACQUE 11. La Pubblica Amministrazione non ha un interesse attuale e concreto a intervenire nel giudizio fra privati vertente sull'uso delle acque sotterranee. (Trib. Siracusa, 30 novembre 1955 Saporito ed altri c. Barresi ed altri c. Amministrazione LL. PP. -Cont. 19239, Avv. Catania). UTEN'L'E DI FA'rTo 12. All'utente di fatto per uso ab. immemorabili di acqua pubblica non � dato ricorso al Tribunale Regionale .A.A. PP. contro il provvedimento che abbia ad altri riconosciuto l'utenza, ma solo al Tribunale Superiore per eventuale lesione di interesse legittimo oltre alla tutela possessoria. (Trib. Reg . .A.A. PP. Torino, 16 settembre 1955, Cons. La Can� -Poggi ed altri c. Min. LL. PP. e Fin. Cont. 1988, Avv. Torino) AEROMOBILE E TRASPORTO PER ARIA (1/56) AGRICOLTURA (1/56) Vedi: Costituzione Stato n. 2 (sindac. giurisd.); Esecuz. forzata n. 11 (Opposizione); Possesso az. possess. n. 5 (az. poss. Amm. Pubblica). RIFORMA BENI COMPRESI (n. 11) 16. La presenza di fabbricati sia isolati che agglomerati nel comprensorio di trasformazione fondiaria, non comporta l'inespropriabilit� di esso, ci� perch� le costruzioni che sono sopra il suolo costituiscono di esso un accessorio. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari -Cont. 723 -1573, .Avv. Potenza). 17. La quota da scorporare si riferisce alla intera propriet� e non solo all'entit� dei beni esistenti nella zona soggetta a riforma. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 -Patrignani -Ente Delta Padano -Pres. Cons. -.Agr. For. -Cont. 87658766, .Avv. Bologna). 18. Al fine di determinare l'estensione, la classe e la qualit� dei fondi soggetti a scorpor� � amm.esim il ricorso alla Commissione Censuaria Centrale solo contro le risultanze del vecchio catasto, mentre quelle del nuovo catasto sono vincolanti. (Trib. Bari, 30 giugno 1955, Jatta -Ente Puglia Lucania, Cont. 15801, .Avv. Bari). .--..-:;:;;---. 81 RIFORMA -DECRETO D'ESPROPRIO (n. 12) 19. Il decreto presidenziale di scorporo � costituzionale pi� per l'art. 42 che per l'art. 44 della Costituzione. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 - Patrignani -Ente Delta Padano -Pres. Cons. Agr. For. -Cont. 8765-8766, Avv. Bologna). 20. La legge di riforma agraria tacendo sulla indennit� di esproprio non pu� avere escluso i fabbricati rurali da ogni valutazione; il decreto di esproprio se su tal punto non contempla alcun indennizzo � illegittimo e lo � parimenti la conseguita occupazione. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 - Patrignani c. Ente Delta Padano -Pres. Cons. Agr. For. -Cont. 8765-8766, Avv. Bologna). RIFORMA-ENTI 21. L'Ente di Riforma fondiaria e!!ercita una pubblica attivit� con potere di supremazia in attuazione di fini statuali ad esso delegati concretantisi nella espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari -Cont. 723, Avv. Potenza). 22. Il Direttore di un ente di colonizzazione non ha la rappresentanza processuale di un ente di riforma. (Pret. Stigliano 31 gennaio 1956 Del Monte c. Ente Rif. Bari -Cont. 1954, Avv. Potenza). RIFORMA -OCCUPAZIONE DI FONDI 23. Non ricorrendo in sede di riforma fondiaria n� l'incostituzionalit� della legge delega o del decreto di esproprio, n� la arbitrariet� della condotta dell'ente non � proponibil� azione di manutenzione contro l'operato dell'Ente. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari -Cont. 723, Avv. Potenza). RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (n.15) 24. Dovendosi eseguire opere di trasformazione non � compatibile la permanenza dell'affittuario nel fondo di terzo residuo, per cui appare fondata la domanda di diniego della proroga. (Trib. Matera, 22 settembre 1955 -Berlingeri -Grieco c. Ente Rif. Bari -Cont. 1904, Avv. Potenza). 25. Ai sensi dell'art. 5 legge n. 435 del 1951 che modificando l'art. 6 legge n. 505 del 1950 non ha distinto fra coltivatori diretti e non, l'Ente di Riforma pu� far escludere a sua ,richiesta dalla proroga dei contratti agrari anche i coltivatori diretti del fondo espropriato. (Trib. Matera, 24 novembre 1955 -Ente Rif. Bari c. Alberigo e altri" 216 -Cont. da 1996 a 2343, Avv. Potenza). 26. Conforme (Trib. Potenza, 12 novembre 1955 -Ente Rif. Bari c. Bochicchio ed altri 35 -Cont. da 2356 a 2395, Avv. Potenza). 27. Conforme (Trib. Matera, 2 febbraio 1956 Ente Rif. Bari c. Buonanata -Cout. 1990, Avv. Potenza) Altre trenta sentenze conformi. 28. Nel caso di domanda di diniego di proroga proposta dal proprietario del terzo residuo dei beni espropriati l'Ente di\ Riforma � legittimato ad intervenire avendo interesse a veder negata la proroga dovendo parte dei terreni passare in propriet� di esso Ente. (Trib. Matera, 22 settembre 1955 -Berlingieri -Grieco c. Ente Rif. &ri Cont. 1904, Avv. Potenza). RIFORMA -SOGGETTO passivo . 29. Soggetto passivo dell'espropriazione per la attuazione della riforma fondiaria � ove si tratti di beni concessi in enfiteusi non il concedente ma l'enfiteuta. (Trib. Bari, 15 luglio 1955 -Cianciotta -O. P. Conserv. S. Croce -Ente Rif. Puglia Luc., Cont. 15647, Avv. Bari; Foro It. 1955, 1, 1402. 30. L'art. 4 della legge stralcio � costituzionalmente legittimo. (Trib. Bari 15 luglio 1955 - Cianciotta -O. P. Conservatorio S. Croce -Ente Rif. Puglia Luc. -Cont. 1564 7, A vv. Bari; Foto it. 1955r I, 1402. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56) Vedi: Reato 1 (imputabilit�) ENTE PUBBLICI VARI 3. La G.R.A. pur non essendo organo dello Stato rientra fra gli enti pubblici economici ch� perseguendo finalit� di interesse generale svolgono funzioni ed attivit� nel campo economico e commerciale nello stesso piano e in concorrenza con similari imprese private (Trib. Melfi -19 ottobre 1955 -Bruno c. G.R.A. ...., Cont. 214, Avv. Potenza)� MATERIE DIVERSE (n. 1) 4. Dagli atti di cui i privati possono ottenere copia dalla Amministrazione, vanno esclusi quelli interni, e specificamente la copia della perizia nosologica, non essendovi a ci� diritto soggettivo del privato, come conferma l'art. 108 Reg. disc. mil. (Trib. Potenza, 13 febbraio 1956 -Dif. Esercito c. Pagliuso -Cont. 2409, Avv. Potenza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) (1/56) Vedi: Proced. pen. 5 (parti private). OLTRAGGIO 2. Commette oltraggio a pubblico ufficiale chi inveisce contro una guardia forestale che l'ha fermato per averlo sorpreso in atteggiamenti sospetti in zona vicina a una foresta demaniale. (Trib. Melfi, 9 novembre 1955 -Imp. Modello Farrone -Cont. 1890, Avv. Potenza). ANTICHITA' E BELLE ARTI (1/56) CONTRATTI NON DENUNCIATI 3. La ma,ncata denuncia al Ministero della P. I� di un contratto di locazione di un immobile sottoposto a vincolo ex lege n. 364 del 1909 e n. 1089 -82 del 1939, importa ex art. 30 e 61 di questa ultima legge nullit� di pieno diritto del rapporto locativo. (Trib. Bergamo, 2 ottobre 1955 -OR.AL Lovere - Ist. Tudini -Min. P. I. -Cont. 3236, .Avv. Brescia). .APP .ALTO E FORNITURE (1/56) Vedi: Imposta di registro 30, 31, 32, 33 (mat. tassabili); Ricostruzione 5, 6, 7, 8, 9 (agevolazioni tributarie). COLLAUDO 3. Il richiamo contrattuale ai capitoli generali d'oneri per le provviste di materiale automobilistico dell'Amministrazione della Difesa esclude contro i risultati del collaudo ogni azione giudiziaria e riserva ogni altra controversia a un arbitrato (Trib. Torino, 14 giugno 1955 -.Autorecucuperi -Fiara -Difesa -Cont. 810, .Avv. Torino) PREZZI 4. Quando un contratto di appalto prevede un prez�zo dell'opera che non � quello del comune commercio, ma di quello, diminuito delle imposte di registro ed I.G.E. per ritenuta esenzione, la condizione negativa in base a cui fu attuata la determinazione del prezzo non si � adempiuta se poi il contratto venne contro le previsioni assoggettato ai gravami fiscali, e pertanto la parte beneficiata della detrazione condizionata ossia l'appaltante, � tenuta a �corrispondere all'altra in base al contratto quanto da questa sia stato pagato al fisco a titolo di tributi. (Corte .App. � Bologna, 16 giugno 1955 -LL. PP. c. Soc. Italscambio -Cont. 8390 bfa, .Avv. Bologna). .APPELLO (1/56) Vedi: Dif. Amm. in giud. n. 55 (notifiche) Spese giudiz. n. 2 (questione di registro). CHIAMATA IN CAUSA 6. La chiamata in causa della Finanza fatta dall'esattore per 1a prima volta in appello � irrituale non potendosi ammettere che l'Amministrazione chiamata sia privata �di un grado di giudizio, n� che la chiamata ad istanza di parte si identifichi � con l'intervento del terzo in appello ex art. 344 c.p.c. (Corte .App. Messina, 20 maggio 1955 - Esatt. Taormina c. Fin. -Cont. 42/54, .Avv. Messina). IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE 7. Spiegata dal priyato azione di indebito arricchimento verso l'.Ammin�strazione per aver sostenuto oneri fiscali che nel contratto fra esse parti intercorso erano stati ritenuti non dovuti, ma che poi erano stati chiesti dalla Finanza e giudizialmente erano stati ritenuti legittimi, non oecorre che il magistrato esamini la questione � sotto il profilo dell'azione di locupletazione come avesse fatto il primo giudice, ma pu� il giudic~ di appello risolvere la vertenza alla stregua delle norme contrattuali. Corte .App. Bologna, 16 giugno 1955 LL. PP. c. Soc. Italscambio -'-Cont. 8390-bis . Avv. Bologna. PRECLUSIONE 8. Se la sentenza fu dall'attore notificata ai condebitori solidali tranne uno nei confron.ti del quale l'istanza fu dichiarata improcedibile, il termine di appello contro il prosciolto decorre dalla data della notifica fatta agli altri condebitori e col decorso di tale termine si forma il giudicato sul punto della dichiarata improcedibilit�; n� l'attore pu� a cau.sa della preclusione invocare l'art. 332 C. p. c. se la sentenza sia stata appellata dagli altri condebitori dichiarati responsabili, per la parte che li riguardava. Corte .App. Messina, 21 luglio 1955, Caccamo c. FF. SS. -Cont. 5330, .Avv. Messina. .ARBITRI ED .ARBITRATO Vedi: Lavoro n. 2 (Infortuni) .ATTO .AMMINISTRATIVO (1/56) Vedi: Metano 16 (contrib. bombole -riscoss.); Riscossione coattiva n. 9 (ing. amm. -requisiti formali). RINNOVAZIONE 2. Un'ordinanza illtendentizia (nella specie per I.G.E.) che corregga una precedente emessa per lo stesso rapporto ma viziata da errore materiale sulla pena pecuniaria non � innovativa e quindi impugnabile ex se, ma confermativa; se esista innovazione parziale, il nuovo provvedimento � impugnabile ex se solo per la parte innovativa, mentre il vecchio rimane valido per la parte non innovata, e negli stessi limiti rimane valida l'opposizione contro di esso proposta. (Trib. Lecce, 29 novembre 1955 -Lezzi c. Finanze -Cont. 2783, .Avv.. Lecce). .AUTOVEICOLI E TRASPORTO Vedi: Difesa Amm. in giud. n. 35 (Avv. Stato), n. 52 (citaz. Amm. varie); Riscossione coattiva n. 5 (enti pubblici econ.). .AVVOC.ATO E PROOUR.ATORE (1/56) �~ Vedi: Difesa Amm. in giudizio n. 55, 58 (notifiche). 83 .AZIONE Vedi: Amm. Pubblica n. 4 (mat. diverse); chiesa asse, eccles. n. 1, 2 (Mat. varie); Esecuzione forzata n. 10 (opposizioni), n. 13 (precetto). ACCERTAMENTO 7. In base all'art. 742-bis Codice procedura civile il provvedimento � del Presidente del Tribunale che ordini all'.Ammin�strazione il rilascio di copia di atti da essa detenuti � reclamabile al giudice �superiore, ma tale reclamabilit�. non comporta che l'.Amministrazione non possa agire per una pronuncia dichiarativa della legittimit� del suo rifiuto al rilascio di copia. (Trib. Potenza, 13 febbraio 1956-Dif. Eserc. c. Pagliuso -Cont. 2409, .Avv. Potenza). DIRITTO E INTERESSE 8. Un diritto di propriet�. si affievolisce solo se il diritto sia sottoposto ad esproprio: se non lo sia, l'.Amministrazione violandolo � carente di potere. (Corte .App. Potenza, 8 febbraio 1956 -Berlingieri c. Ente Rif. Bari, .Agr. For. -Cont. 496, A vv. Potenza). LEGITTIMAZIONE Vedi: Metano n. 6, 7 (contrib. bomb. -contestaz.). 9. Le Federazioni Provinciali del P. S. I. possono stare in giudizio quali associazioni non riconosciute e vanno chiamate in giudizio in persona del segretario. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955Uff. Stralcio Conf. Ind. c. Fed. Prov. Massa Carrara P.S.I. -Cont. 18710, Avv. Genova. RICONVENZIONALE 10. I/opposizione ad ingiunzione amministrativa d� vita ad un normale processo di cognizione sul quale pu� spiegarsi domanda riconvenzionale di merito da parte dell'.Amministrazione opposta, non per� quando l'ingiunzione sia inesistente perch� si darebbero effetti processuali ad atti giuridicamente inesistenti. (Trib. Bologna, 16 agosto 1955 -Dist. Mil. Reggio Emilia c. Togninelli -Cont. 7458, Avv. Bologna). BONIFICHE Vedi: Imp. contrib. diversi %. 1 (consumo). CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO MATERIE V .ARIE 1. Alle chiese cattedrali � legittimamente preposto l'ordinario diocesano, quindi � improponibile l'azione proposta dal parroco di una chiesa :� cattedrale. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, I 4 j L... �-���-�-�������-��������������������������~�~n~~-~~ Mons. Catterata -Com. La Spezia -Prefett. La Spezia -Cont. 20899, Avv. Genova) 2. Le chiese sono rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che con qualsiasi denominazione o titolo sia legittimamente ad esse preposto. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 -Mons. Oatterata -Com. La Spezia, Pref. La Spezia -Cont. 20899, Avv. Genova). CIRCOLAZIONE STRADALE (1/56) Vedi: Proc. pen. n. 6 (procedib.). ANIMALI 13) Il proprietario di un carro trainato da buoi che imbizzarriti abbiano investito un motociclista � tenuto al risarcimento dei danni, senza poter addurre .il caso fortuito o la forza maggiore specie se abbia affidato il traino ad un conducente giovane e poco esperto. (Pret. Chiusa -ANASS c. Torggler - Oont. 1127, Avv. Trento) .. 0.ARTELLI STRADALI 14. Se manchi il cartello indicatore della precedenza alla circolazione su strada statale di grande comunicazione ed avvenga ad un incrocio uno scontro per cui sia accertata penalmente la respon-� sabilit�. di entrambi i conducenti per inosservanza del codice stradale, non pu� uno dei danneggiati invocare la corresponsabilit�. dell'ANASS per omissione del cartello sia. per non avere, a questo, un diritto soggettivo, sia per carenza del nesso di causalit�.. (Trib, Bologna, 18 novembre 1955, Frebboni c. ANASS -Cont. 10351, Avv. Bologna). CONDOTTA (n. 8) 15. L'essere fuori mano il veicolo proveniente da destra non � causa unica o concorrente dello evento, se il comportamento del conducente del veicolo proveniente da sinistra, su cui gravava la precedenza, fa presumere che l'urto si sarebbe egualmente verificato con maggiore spazio. (Trib. Bologna, 12 luglio 1955 -Masetti c. Difesa - Oont. 9462, Avv. Bologna. 16. � legittimo lo spostamento sulla banchina pedonale quando l'incrocio di un veicolo con altro sia malagevole, n� incomba l'obbligo del rallentamento perch� la via sia rettilinea e i paracarri al di l� del margine della banchina facciano presumere la normale transitabilit�. dell'intera platea stradale; e se il veicolo sprofondi nel fossato per cedimento della banchina rialzata recentemente con materiale non ancora rassodato e reso molle da pioggia, senza che vi siano cartelli indicatori del pericolo, la responsabilit�. � soltanto dall 'AN ASS. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956 -Perlini c. ANASS -Oont. 9053, Avv. Bologna):� � 17. Dei danni causati ad un altro veicolo fermo da parte di un camion retrocesso su strada in discesa risponde con chi abbia determinato il movimento dello autoveicolo investitore, in solido, ilguidatore che ne abbia abbandonato momentaneamente la lim -84 guida. (Corte App. Trento, 29 novembre 1955 Difesa c. Nencetti -Cont. 1306, Avv. Trento). 18. Il conducente del veicolo che deviando a sinistra per portarsi in un cortile privato abbia segnalato tempestivamente la manovra non � responsabile dello scontro con altro veicolo sopraggiungente da tergo e intento al sorpasso, perch� non egli deve preoccuparsi dei veicoli che seguono ma questi devono prestare attenzione alle segnalazioni di chi li precede purch� tempestive. (Pret. Bolzano, 21 novembre 1955 -Difesa-Esercito c. Volcau -Cont. 1107, Avv. Trento). 19. Il conducente del veicolo che deviando a sinistra abbia segnalato la manovra all'ultimo momento � responsabile in modo prevalente dello scontro con altro veicolo che non ostante tale manovra tenti il sorpasso, il conducente del quale � anche in colpa se abbia marciato con velocit� eccessiva in centro abitato. (Corte App. Trento, 14 giugno 1955, Difesa-Esercito c. Assic. d'Italia - Cont. 595, Avv. Trento). 20. Non � punibile per stato di necessit� il conducente dell'automezzo dei vigili del fuoco che proceda a velocit� -eccessiva per adempiere il dovere impostogli dall'ordine legittimo dell'autorit� di accorrere al pi� presto sul luogo dell'incendio. (Pret. Montepulciano, 29 novembre 1954 - Imp. Melconi -Cont. 16687, Avv. Firenze). 21. In deroga all'art. 25 Cod. Strada, compete agli automezzi muniti di sirena come quello dei Vigili del Fuoco la precedenza agli incroci. (Corte App. Trento, 22 novembre 1955 -VV. FF. Trento c. Salvioni -Cont. 892, Avv. Trento). DIFETTO DI COSTRUZIONE 22. Ove il giudice penale accertando il mancato funzionamento dei freni dell'auto investitore abbia usato il termine �fortuito � impropriamente, negando tuttavia che il mancato funzionamento dipendeva da difetto di manutenzione, l'anomalia va imputata a difetto di costruzione, tuttavia a carico del proprietario dell'automezzo. (Corte App. Bologna, 15 luglio 1955, Difesa-Esercito c. Sbaraglia -Cont. 7043, Avv. Bologna). PRESUNZIONE DI COLPA (n. 12) 23. La presunzfone di colpa pari nello scontro � esclusa se si dimostri che uno solo dei conducenti abbia tenuto eccessiva velocit� ed abbia ingombrato la mezzaria spettante all'altro automezzo proveniente dall'incontrario. (Trib. Trento, 3 dicembre 1955, Dif. Eserc. c. Bonomi, Cont. 1050 Avv. Trento. CITAZIONE (1/56) Vedi: .Acque Pubbliche Elettr. n. 9 (Ooncessioni): Difesa .Amm. n. 37 (Oitaz . .Amm. Dogane), n. 38, 40, 44, 46, 47 (citaz . .Amm. Finanze), n. 49, 50, 51 (Oitaz . .Amm. in genere), n. 56, 57 (notifiche). ISCRIZIONE A RUOLO 4. L'omissione di alcune indi�azioni prescritte dall'art. 71 dispos. att. C. P. C. nella nota di iscri- I i zione a ruolo non rende nullo il giudizio. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956 -Uff. Autotrasp. - Pisanello -Cont. 1815, Avv. Lecce). INDICAZIONE DELL'ORGANO 5. Quando sia attrice un'Amministrazione dello Stato la omessa indicazione dell'organo (persona fisica) che ne ha la rappresentanza in giudizio non comporta nullit� della citazione quando sia indicato oltre il ramo dell'Amministrazione lo Ufficio che sta in giudizio. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955, Fin. c. Piras, -Cont. 256/53 -A vv. Cagliari. RINNOVAZIONE 6. La rinnovazione della citazione ordinata dal giudice ex art. 162 C. p. c. non � possibile in caso di nullit� assoluta insanabile e radicale che incide sulla costituzione del rapporto processuale. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, Cardile c. Fin., Cont. 21429, Avv. Genova. SOTTOSCRIZIONE 7. La citazione pu� essere sottoscritta per sigla anzich� per esteso. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, U:ff. Autrotrasp. c. Pisanello -Cont. 1815, Avv. Lecce). COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE REQUISIZIONI 1) .Ai Comitati di Liberazione Nazionale non pu� essere riconosciuta una potest� Idi requisizione se non prima della istituzione del G.M.A. nei singoli territori. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 -U:ff. Stralcio Confed. Industr. c. Fed. Prov. Massa Carrara P.S.I. -Cont. 18710, Avv. Genova). COMODATO (1/56) COMPETENZA E GIURISDIZIONE (1/56) Vedi: .Acque Pubbliche elettr. n. 7 (Oanoni), id. n. 10 (risarc. danni), id. n. 12 (utente di fatto); Esecuzione forzata n. 11 (opposizione); Imp. Gen. Entrata n. 30 (sanzioni); Imp. Registro n. 44, 45, 46; 47 (valutaz. impugnaz.); Imp. Oontributi diversi n. 2, 3 (prof. guerra contingenza); Imp. Tasse in genere n. 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Oont. giudiz.); Locupletazione 2 (.Amm. Pubblica), 3 (sussidiariet�); Metano 8, 9, 11, 12, 13 (contrib. bomb. contestaz.); Requisizioni n. 1 (Oontenz.); Riscossione coattiva n. 8 (img. amm. requisiti formali); Valuta n. 3 (sindac. giudiz.). COMUNI, PROVINCIE, ENTI PUBBLICI (1/56) Vedi: Imp. Registro n. 22, 23 (esenzioni); Istruzione Pubblica n. 1, 2 (palestre). I L 85 ELEGGIBILIT� 2. La pronuncia di decadenZ'a dalla carica di Consigliere comunale, ancorch� congiunta a quella di Sindaco, spetta agli organi indicati nell'art. 160 Regol. n. 297 del 1911; e cio� Oonsiglio comunale G. P..A. e Corte d'Appello, e non a quelli indicati nell'art. 149 T. U. n. 148 del 1915. (Corte .App. Torino, 3 marZ'o 1955 -Simonetti c. Pref. Torino -Cont. 2153, .Avv. Torino). 3. La pendenZ'a avanti il Oonsiglio di Prefettura di un giudiZ'io di responsabilit� � causa tanto di ineleggibilit� che di decadenZ'a del Consigliere Comunale. (Corte .App. Torino, 3 marZ'o 1955 - Simonetti c. Pref. Torino -Cont. 2153, .Avv. Torino). CONFISCA (1/56) CONSUMO E PRODUZIONE Vedi: Difesa Amm. in giud. n. 53 (citaz. amm. varie); Imp. Contributi diversi n. 3 (prof. guerra conting.), n. 4 (SEPR.AL). � CONT.ABILIT.A' GENERALE DELI.JO STATO (1/56) .APPROVAZIONE (n. 2) 13. Il contratto con cui l'.AmniinistraZ'ione d� in locaZ'ione un immobile non � obbligatorio per l'.AmministraZ'ione se non sia stato approvato; e non ha rilievo che il contratto abbia avuto esecuZ'ione con la consegna dell'immobile o con la riscossione del canone: la prova dell'intervenuta approvaZ'ione incombe, se in contestaZ'ione, al privato che chiede l'esecuZ'ione del contratto. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 -FinanZ'e c. Costa Ma:ffei, - Cont. 18664, .Avv. Genova). 14. Il privato locatario di un immobile dello Stato non ha diritto al godimento di esso, finch� il contratto non sia stato approvato, nonostante l'anticipata esecuzione e il pagamento dei canoni. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, FinanZ'e c. Costa Ma:ffei ed altri -Cont. 18664, .Avv. Genova). 15. Mancata l'approvaZ'ione di un contratto locatiZ'io, il privato locatario che durante l'anticipata esecuZ'ione abbia eseguito nell'immobile locato dei lavori non ha diritto al risarcimento dei danni. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 -Finanze c. Costa Ma:ffei ed altri -Cont.18664, .Avv. Genova). 16. La prova dell'intervenuta approvazione di un contratto con la P . .A. incombe al privato, che detenendo l'immobile oggetto del contratto, sia convenuto in giudizio pel rilascio. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, Finanze c. Costa Ma:ffei ed altri, -Cont. 18664, .Avv. Genova). CAPITOLATI GENERALI 17 . .Ai contratti stipulati con la Pubblica .Amministrazione con richiamo ai capitolati generali d'oneri non si applicano gli artt. 1341 e 1342 C. c. (Trib. Torino, 14 giugno 1955 -.Autor�cuperi - Fiara c. Difesa -Cont. 810, .Avv. Torino). FORMA (n. 5) 18. La rinnovazione tacita di un contratto di locazione non � ammissibile per l'.Amministraz-ione dello Stato, n� si verifica se dopo la scadenza l'ufficio incaricato della riscossione di canoni continui a riscuoterli per il periodo di occupazione ulteriore. (Trib. Genova, 9 agosto 1955, Finanze c. SeZ'. Villa P.C.I. -Cont. 19646, .Avv. Genova). FORMAZIONE DEIJ CONTRATTO 19. L'aggiudicazione in una licitazione privata vincola immediatamente il privato anche se il contratto non sia stato successivamente redatto. (Trib. Lecce, 27 ottobre 1955, Finanze c. Carluccio -Cont. 2012, .Avv. Lecce). 20. L'appalto di orrere pubbliche si perfeziona con l'aggiudicazione, e la successiva stipula e firma del documento formale in cui il contratto viene trascritto � adempimento di un obbligo derivante dal contratto gi� perfeZ'ionatosi con l'aggiudicazione. (Trib. Potenza, 15 dicembre 1955, Preziuso c. Finanze -Cont. 1530, .Avv. Potenza. MORA DELL'AMMINISTRAZIONE (n. 7) 21. Il potere dell'a.g.o. di condannare l'.Ammi-. nistrazione pubblica se risulti debitrice non � escluso dalla necessit� di un iter amministrativo per erogare una pubblica spesa, il quale [tuttavia vale ad escludere la mora dell'.AmministraZ'ione prima che gli atti prescritti siano compiuti. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955 -Faranda c. Difesa .Aeronautica -Cont. 2599, .Avv. Lecce). CONTRABBANDO (1/56) Vedi: Sequestro n. 2 (custode). DEFINIZIONE DEL REATO (n. 2) 3. � contrabbando ex' art. 97 legg. d. legge dogan. e non contravvenzione ex art. 118 detta, l'evasione dai diritti ottenuta presentando una dichiarazione falsa corroborata da documenti, nelle specie fatture estere, falsi; trattandosi di falso ideologico in scrittura privata non sussiste l'aggravante ex art. 110 lett. C della legge. (Trib. Pen. Imperia, 23 gennaio 1956 -Imp. Oliva ed altri -Cont. 20984, .Avv. Genova). CONTRATTI DI GUERRA (1/56) COSTITUZIONE DELLO STATO (1/56) Vedi: Agricoltura n. 19, 20 (riforma, decreto d'espropr.), n. 29 (soggetto pass.); Possesso e az. possess. n. 4 (az. possess. Amm. Pubhq. SINDACATO GIURISDIZIONALE (n. 1) 2. L'illegittimit� di una legge formale dedotta in via-meramente incidentale, pu� essere conosciuta; -86 dall'A.G.O., e nella specie, in caso di revindicadi beni scorporati dall'Ente di Riforma agraria. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 -Patrignani c. Ente Delta Padano -Pres. Consigl. Agr. Foreste -Cont. 8765 8766, Avv. Bologna). 3. L'A.G.O. pu� esaminare se la legge delegata sia nei limiti della delega, poich� se questi sono inosservati la legge � incostituzionale. (Corte App. Potenza, 8 febbraio 1956, Berlingeri C. Ente Rif. Bari, Agr. Foreste, Cont. 496, .Avv. Potenza). 4. L'eccezione di incostituzionalit� della legge � ritualmente proposta in giudizio in via incidentale, tanto risultando dalla dichiarazione VII della Costituzione che conserva al giudice la cognizione della questione di costituzionalit� fino alla andata in funzione della Corte Costituzionale. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955, Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari -Cont. 1573, Avy. Potenza). DANNI (1/56) Vedi: Contab. Gen. dello Stato n. 15 (approvaz.); Esazione n. 4 (esemiz. esatt.); Locazione n. 11 (riconsegna), n. 12 (ripristini). INDENNIT� (n. 1) 11. Nella valutazione del reddito di un conducente di autotreno non rientra l'indennit� per pasti fuori sede, rimborso di spese, ma vi rientra quella di disagio notturno per i giorni in media, e presumibilmente, in cui l'infortunato viaggiava di notte. (Trib. Bologna, 5 novembre 1955 -Lodi c. Difesa -Cont. 9024, Avv. Bologna). 12. Dal calcolo dell'indennit� per invalidit� permanente capitalizzata a mezzo tabelle � da detrarre una congrua percentuale (del 20 % per un individuo di anni 47) per la differenza fra la vita vegetativa e quella lavorativa. (Trib. Bologna, 5 novembre 1955, Lodi c. Difesa, -Cont. 9024, Avv. Bologna). 13. Il giudice pu� liquidare il danno per spese di riparazione sulla base di un preventivo essendo di comune� esperienza che preventivo e consuntivo divergono di molto poco. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956 -Perlini c.ANASS, -Cont. 9053. Avv. Bologna). INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE (n. 3) 14. La improponibilit� ex R. D. n. 313 del 1936 dell'azione di risarcimento del dipendente contro l'Amministrazione pi� non sussiste quando questa abbia definitivamente manifestata la propria decisione di non accordare alcuna indennit� in base alla legge sugli infortuni. (Trib. Genova, 13 ottobre 1955 -Cipollini c. FF. SS. -Cont. � 20412, Avv. Genova). 15. La possibilit� di un risarcimento del danno subito da un dipendente dell'Amministrazione in base alla legge infortunistica non eclude il ricorso alle comminazioni predisposte dal C. c. (Trib. Genova, 13 ottobre 1955 -Cipollini c. FF. SS., -Cont. 20412, Avv. Genova. INTERESSI 16. Nella liquidazione dei danni futuri gli interessi decorrono solo dalla. data della sentenza. (Corte App. Torino, 17 novembre 1955 -Gazzano c. G.R.A. -Cont. o5, Avv. 'Torino). DEMANIO E PATRIMONIO (1/56) DELIMITAZIONE 16. Nella determinazione di confine, incerto fra demanio stat::i.le, argine di fiume, e demanio comunale, pu� accettarsi quella del consulente tecnico che delimita il primo ad una striscia di larghezza di quattro metri lungo l'argine, specie se l'accertamento � suffragato dal ritrovamento dei cippi confinari. (Trib. Trento, 17 aprile 1955 -Com. Moena c. Demanio -Cont. 438, Avv. Trento). MARE 17. Il provvedimento con cui l'Amministrazione consente la discarica di materiali nel mare, colla quale si attua un uso anormale o eccezionale del demanio marittimo (spiaggia e lido) � una licenza revocabile ad nutum: mancando un diritto soggettivo l'azione del privato per ottenere la declaratoria di illegittimit� della revoca della licenza � improponibile per carenza di giurisdizione. (Trib. Genova, 13 gennaio 1956 -Soc. Ricostr. Colombo, Soc. Parodi, Edil. S. Fruttuoso c. Min. Marina Mere. -Cont. 21555, Avv. Genova). PATRIMONIO-INDISPONIBILE 18. Un bene per essere di patrimonio indisponibile deve avere avuto di fatto la destinazione a un pubblico servizio. (Corte App. Catania, 19 dicembre 1955 -Com. Catania c. Comm. G. I. -Cont. 16589, Avv. Catania). 19. I beni di patrimonio indisponibile possono formare oggetto di private contrattazioni sempre che queste non contraddicano alla destinazione di quelle. (Corte App. Catania, 19 dicembre 1955, Com. Catania c. Cornm G. I. -Cont. 16589, Avv. Catania. DIFESA DELLE AMMINISTRAZIONI . IN GIUDIZIO (1/56) Vedi: Agricol. n. 22 (Rif.-enti) AVVOCATURA DELLO STATO 34. L'Avvocatura dello Stato � fornita di jus postulandi per gli Enti di Riforma. (Pret. Stigliano, 31 gennaio 1956 -Del Monte c. Ente �Rif. Bari - Cont. 1954, Avv. Potenza. �-� 35. La G.R.A. come azienda autonoma dello Stato dipendente dal Ministero dei Trasporto e sottoposta al controllo di quello del Tesoro � rappresentata e difesa in giudiz;io dell'Avvocatura -87 dello Stato. (Pret . .Alessandria, 28 settembre 1955 -Pagella Falabrino c. G.R..A. -Cont. 9892, .Avv. Torino. CITAZIONE -�MMINISTRAZIONE DIFESA (n. 3) 36. La citazione del Ministro della Difesa senza indicazione dell'.Amministraz'ione per cui esso � citato non comporta nullit� se dal contesto � possibile desumere l'.Amministrazfone evocanda. (Trib. Bologna, 12 luglio 1955 -Masetti c. Difesa - Cont. 9462, .Avv. Bologna). CITAZIONI -�MMINISTRAZIONE DELLE DOGANE (n. 6) 37. Poich� la rappresentanza dell'Amministrazione delle Dogane spetta al Direttore Superiore e non al Ricevitore Capo,� la citazione intimata a quest'ultimo � nulla. (Corte .App. Torino, 9 novembre 1955 -Dogane Torino c. Barberis, Bider - Cont. 1888, .Avv. Torino). CITAZIONE -�MMINISTRAZIONE FINANZE (N. 22) 38. La citazione di un organo diverso da quello che ha la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria importa irregolarit� della citazione in conseguenza della quale va dichiarata l'improponibilit�. relativa alla domanda per mancata legittimazione processuale della persona convenuta. (Trib. Bari, 21 gennaio 1955 -S.AFIV c. Uff. Reg. Bari -Cont. 14093, .Avv. Bari). 39. La rappresentanza processuale dell'Amministrazione delle Finanze spetta all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro. (Trib. Bologna, 30 ottobre �1955, Zuccardi -Finanze - Cont. 9754, .Avv. Bologna). 40. � insanabilmente nulla la citazione della .Amministrazione delle Finanze in persona del Procuratore del Registro anzicb.� dello Intendente di Finanza; e non pu� ammettersi l'integrazione di contraddittorio mediante domanda nello stesso giudizio, gi�! affetto da nullit�, contro l'organo legittimo. (Trib. Potenza 7 dicembre 1955, Pomari�co c. Finanze -Cont. 646, .Avv. Potenza). 41. La rappresentanza dell'Amministrazione delle Tasse ed imposte indirette sugli affari spetta all'Intendente di Finanza del luogo ove siede il giudice competente secondo le norme del O. p. c. e quelle sul foro dello Stato. (Trib. Torino, 14 luglio 1955 -Cerchi c. proc. Uff. Reg. Tortona - Cont. 1835, .Avv. Torino). 42. Conforme (Trib. Torino, 14 luglio 1955 Fossati c. Prcc. Reg. Tortona -Cont. 1834, Avv. Torino). 43. L'opposizione ad ingiunzion(j per imposta suppletiva di registro � nulla se l'Amministrazione sia cb.iamata in giudizio in persona del Procuratore del Registro anzich� in quella dell'Intendente di Finanza. (Trib. Messina, 31 gennaio 1955, Coop. Misaglia c. Finanze -Cont. 5412, Avv. Messina). 44. La rappresentanza organica delle Finanze spetta solo all'Intendente non al Ministro la cui citazione attua nullit� assoluta dell'atto. (Trib. Firenze, 28 novembre 1955 -Banti c. Finanze, ~ Cont. 65/55, .Avv. Firenze). ~ 45. In tema di impoi;ta di registro, la rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione spetta all'Intendente di Finanza, non al Ministro la cui chiamata comporta nullit� insanabile della citazione. (Trib. Lecce, 17 gennaio 1956, Laterza c. Finanze -Cont. 2819, Avv. Lecce). ��� 46. Il Direttore dell'Ufficio del Bollo straordinario non ha nelle controversie valutarie la rappresentanza del Ministero del Tesoro: la sua chiamata, affetta perci� la citazione di nullit�. assoluta ed insanabile. (Trib. Genova, 22 novembre 1955, Humond e Dal Pozzo c. Uff. Bollo Genova - Cont. 20829, Avv. Genova). 47. Il Procuratore del Registro convenuto con l'Intendente di Finanza in giudizio di opposizione di terzo ad esproprio mobiliare, va estromesso, con le conseguenze di legge, �non avendo legittimazione processuale. (Pret. Muro Lucano, 7 novembre 1955, Massari c. Finanze -Cont. 662 e 2412, Avv. Potenza). CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 48. La rappresentanza dell'.Amministraz'ione dei LL. PP. � passata dai Prefetti ai Provveditori Regionali alle 00. PP. per tutto quanto attiene alle controversie dipendenti dalla gestione tecnicoamministrativa ed economica dei lavori pubblici approvati dal Ministero in ciascuna Regione. (Corte App. Potenza, 22 giugno 1955 -Lapolla c. Min.. LL. PP. -Cont. 688, .Avv. Potenza). CITAZIONE -�M:MINISTRAZIONI IN GENERE (n. 23) 49. L'erronea chiamata i� giudizio di organo incompetente essendo priva di effetti a determinare per la pubblica Amministrazione la legittimit�. del contraddittorio importa nullit�. sostanziale dello atto introduttivo. (Corte App. Potenza, 22 giugno 1955 -Lapolla c. Min. LL. PP; -Cof.tt. 688, Avv. Potenza). 50. Per la chiamata in giudizio della Amministrazione � indispensabile l'indicazione inscindibile dell'Amministrazione e dell'organo che la rappresenta, e la indicazione di un organo diverso (nella specie procuratore del registro anzich� intendente di Finanza) produce la nullit�. insanabile della vacatio in ius. (Trib. Trento, 15 settembre 1955, Sez. Merano P.C.I. c. Uff. Reg. Merano -Cont. 1146, .Avv. Trento). 51. La citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di un organo che non ne ha la � rappresentanza � nulla e non sanabile per la costituzione dell'Avvocatura. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 -Coraglia c. SEPRAL -Cont. 9462, Avv. Torino). CITAZIONE -�MMINISTRAZIONI VARJ:E (n. 29) 52. Poich� la GRA � amministrata da'uil Comitato di Gestione presieduto dal Ministro dei Trasporti, di diritto, e tale Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, lo scioglimento del detto Comitato di Gestione e la nomina di un commissario straordi~ � L______ -88 nario con tutti i compiti ed i poteri del Comitato 'cosi l'acquirente acquistato validamente, non pu� trasferisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente il terzo acquirente successivo avvalersi della norma dal Ministro dei trasporti al detto Commissario ex art. 2652 n. 6 C. c. ancorch� sia acquirente straordinario; la citazione pertanto in cui l'ente in forza di confisca non essendo il bene validamente sia stato convenuto in giudizio in persona del entrato nel patrimonio del confiscato..(Trib. BoloMinistro, � nulla in vfa assoluta. (Corte App. Bari, gna, 21 luglio 1955 -Marchi ed altri c. Finanze. 29 agosto 1955, GRA c. Ventafridda -Cont. 15493, Com. Riccione -Mussolini -Cont. 6030, Avv. Avv. Bari). Bologna. 53. La r�appresentanza in giudizio di una SEPRAL spetta al Prefetto non al suo direttore. (Trib. ECCEZIONE Torino, 25 maggio 1955, Coroglia c. SEPRAL -PROPONIBILIT� Cont. 9462, Avv. Torino. 1) Le eccezioni non proponibili ex art.184 C.P.C. FORO DELLO STATO dopo la rimessione della causa al collegio sono quelle �stricto sensu � cio� quelle esaminabili solo se la 54. L'effetto del volontario intervento delle parte interessata le abbia proposte per paralizzare Amministrazioni dello Stato pel quale vengono l'azione avversaria. (Corte App. Genova 23 febristabilite le norme ordinarie di competenza susbraio 1956, Com. S. Remo c. Finanze -Cont. siste ap,che nel caso di intervento iussu judicis 18998, Avv. Genova). se l'Amministrazione accetti di stare in-giudizio 2. La prescrizione pu� essere eccepita in primo davanti al giudice adito. (Trib. Bergamo 2 ottogrado solo fino alla rimessione della causa al Collebre 1955, CRAL di Lovere, Ist. Badini c. Min. gio e ci� pur con la riforma ex lege n. 581 del 1950. P. I. -Cont. 3236, Avv. Brescia. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Fall. Conc. Pellami c. Finanze -Cont. 10207, Avv. Bologna). NOTIFICHE (n. 33) 55. La eventuale elezione di domicilio presso il EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA procuratore delegato ex art. 2 del T.U. n. 1611 del 1933, � assolutamente ininfluente eppertanto Vedi: Imposte e tasse in genere n. 13 (agevolal'atto di appello che presso tale eletto domicilio zioni ed esoneri). venisse notificato � effetto da nullit� insanabile. (Trib. Ravenna, 16 maggio 1955, ANPI c. Finanze ENFITEUSI -Cont. 9509, Avv. Bologna). 56. La citazione notificata direttamente ad una Vedi: Agricol .. n. 29 (Riforma -soggetto passivo).� Amministrazione dello Stato contro il dettato dell'art. 11 del T.U. n. 1611 del 1933 � radicalmente nulla ed insanabile per la costituzione in ESAZIONE (1/56) giudizio dell'Amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. (Trib. Genova 31 dicembre 1955, Vedi: Imposte R. M. n. 3 (redd. tassabile). Cardile c. Finanze -Cont..21429, Avv. Genova. 57. L'atto di citazione notificato alla AmmiESECUZIONE ESATTORIA (n. 3) nistrazione non presso l'Avvocatura dello Stato e davanti al giudice collegiale � affetto da nullit� 4. La domanda di danni introdotta� col rito delle assoluta ed insanabile. (Corte App. Torino, 9 novemopposizioni ad esecuzione, anzich� direttamente bre 1955 -Dogane Torino c. Barberis-Bider -in sede di cognizione e prima che l'eccezione esattoCont. 1888, Avv. Torino). riale sia stata compiuta, � per l'art. 73 T.U. n. 1401 58. Rimesso il giudizio dal Pretore al Tribunale del 1922, inammissibile. (Trib. Genova, 12 novemin base alla competenza per valore, bene l'atto di bre� 1955 -Esatt. Genova c. Marenco -Pastorino riassunzione � notificato presso il procuratore del -Finanze -Cont. 16985, Avv. Genova) . . Registro incaricato dalla Avvocatura dello Stato . 5. L'opposizione del contribuente in sede giudidelle funzioni procuratorie nel giudizio pretorile. ziale, in pendenza dell'esecuzione esattoriale � (Corte App. Torino, 9 novembre 1955 -Barberis c. inammissibile per l'art. 72 T. U. n. 1401del1922 il Dogana -Cont. 1888, Avv. Torino. quale attribuisce in materia solo all'Intendente di Finanza, che ha facolt� di sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi dell'esattore, una pote DIVISIONE (1/56) st� decisoria. (Trib. Genova -12 novembre 1955 - Esatt. Genova, Marenco -Pastorino -Finanze Cont. 16985, Avv. Genova). DONAZIONE (l/56) SPECIE VARIE ESECUZIONE FORZATA (l/56) 3. La cessione di un'area a prezzo assolutaVedi: Dif. Arnm. in giudiz. �n. 47 (Citazione mente esiguo non � compravendita ma donazione Arnm. Finanze); Esa.zione n. 4 (esecu.z. esatt.); Riimsta, e il contratto � nullo insanabilmente se sia scossione coattiva n. 7 (ing. amm. -vizi formal'~) mancato l'intervento di due testimoni: non avendo n. 11 (opposizione). L______ r-ni~----lmffimillffilh.itiDifffiB~filERlfilfil@BERlB'"~ i i 89 - OPPOSIZIONE (n. 4) 10. Con l'opposizione all'esecuzione si istituisce un giudizio di cognizione nel quale l'opponente � attore processualmente e sostanzialmente. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, Uff. Autotrasp. c. Pisanello -Oont. 1815, Avv. Lecce). 11. In tema di opposizione a precetto di rilascio di fondi rustici ex art. 3 legge n. 765 del 1952 �. competente il giudice ordinario (Pret. Matera, 29 novembre 1955, Giordano c. Ente Rif. Bari - Oont. 1385, Avv. Potenza. PRECETTO {n. 7) 12. Se manchi la data nella relata di notifica del precetto si ha n�Uit� assoluta :p.on sanabile per comparizione dello intimato. (Pret. Matera, 29 dicembre 1955, Giordano c. Ente Rif. Bari - Oont. 1385, Avv. Potenza). 13. Per l'efficacia della rinuncia a precetto occorre che l'intimante convenuto in opposizione rinunci a tale giudizio. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956 -Uff. Autotrasp. c. Pisanello -Cont. 1815, Avv. Lecce). 14. La prova dell'identit� fra debitore e persona intimata col precetto incombe in caso di opposizione al precettante non all'opponente. (Corte App. Lecce 19 gennaio 1956 -Uff. Autotrasp. c. Pisanello -Oont. 1815, Avv. Lecce). ESPROPRIAZIONE PER P.U. E OCCUPAZIONI D'URGENZA (1/56) INDENNIT� 11. Ai fini di classificare come suolo edificatorio un terreno espropriato per p.u. !!attualit� non va intesa in senso restrittivo ma occorre tener conto della potenzialit� del terreno con riferimento al prossimo futuro di esser destinato� a costruzione edilizia. (Trib. Bari, 8 giugno 1955 -Nitti ed altri c. FF. SS. -Oont. 13231, Avv. Bari). INDENNIT� -IMPUGNAZIONE 12. La notifica al Prefetto di una impugnativa di una indennit� di espropriazione avviene per notizia: il Prefetto convenuto in causa va estromesso col favore delle spese. (Trib. Bologna, 15 giugno 1955 -Cavallini c. Rom. Elettr. -Pref.. Bologna, Oont. 8065, Avv. Bologna). PIANO PARTICOLAREGGIATO 13. Il piano particolareggiato di esproprio ha lo scopo specifico di individuazione dei beni1 da espropriare, e i dati catastali all'uopo utilizzati vanno controllati con i rilievi diretti sul posto. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari, Cont. 1573, Avv. Potenza). FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONO. (1/56) INSOLVENZA 2. L'insolvenza, presupposto. della dichiarazione di fallimento, � cosa diversa dalla temporanea difficolt� di adempiere alle obbligazioni, presuppo~ sto della Amministrazione controllata: se nel corso di quest'ultima venga dichiarato il fallimento, � ammissibile l'opposizione del fallito cb.e contesti la propria insolvenza. (Corte App. Genova, 19 gennaio 1956 -Maggi c. Fall. Maggi, Min. Tesoro e IMI -Oont. 19516, Avv. Genova. FARMACIA DmITTO 1) La farmacia � un ente incommerciabile unico con commistione inscindibile di elementi patrimoniali e tecnici; la comunione ereditaria per successione del titolare di una farmacia legittima cessa dopo un biennio con conversione ex lege della com propriet� dei coeredi sugli elementi patrimoniali in un diritto di credito rispetto al nuovo titolarj:l talch� fa sentenza che verifichi a fa,vore di uno dei coeredi un siffatto stato non � tassabile con imposta di titolo fondandosi non sulla convenzione ma sulla legge. (Trib. Bologna, 3.0 ottobre 1955 -Zuccardi c. Finanze -Cont. 9754, .A.vv. Bologna. MATERIE VARIE 2. In virt� della convenzione del 1949 fra l'ENPAS e la Federazione dell'ordine dei farmacisti, questi sono tenuti a corrispondere mensilmente all'ENPAS un abbuono del 5 %sull'importo delle ricette spedite a favore degli assistiti. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 -ENP.A.S c. Terranova - Oont. 5468, .A.vv. Messina. FEDE PUBBLICA (REATI CONTRO) Vedi: Contrabbando n. 3 (definiz. del reato). FERROVIE E TRANVIE (1/56) Vedi: Lavoro n. 2 (infortuni). FERROVIE (TRASPORTO) (1/56) O.I.M. 9) La Ferrovia ha facolt� ex art. 23 par. 1, C. I.M. di istradare le merci per altra via;�quando la normale sia interrotta e di percepire le maggiorr tasse di porto, n� a ci� � di ostacolo l'art. 15, par. 4-b che � norma interna di servizio. (Trib. Trento 6 dicembre 1955 -Transalpe -FF. SS. - Cont. 1075, .A.vv. Trento). RI~f@rnrm1!Bm1Li~JJtmm][~TM~dlfP7I~ GIUDIZI (RAPPORTO TR.A.) (1/56) Vedi: Circolazione stradale n. 22 (difetto di costruz.). EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE 6. Se il giudice penale prosciolga l'imputato dal reato di danneggiamento per difetto dell'estremo psicologico senza nulla statuire sui fatti materiali dedottj, tal giudicato non preclude il giudizio civile. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956, Perlini c. . ANASS -Oont. 9053, Avv. Bologna). 7) L'autorit� del giudicato penale vale solo in riferimento ai fatti materiali e non anche alla loro definizione giuridica. (Corte App. Bologna, 15 luglio 1955 -Dif. Eserc. c. Sbaraglia -Oont. 7043, Avv. Bologna. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1/56) IMPIEGATO PUBBLICO (1/56) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI MATERIE VARIE 1. Il reato ex art. 11 del R.D. n. 1923 del 1926 -importazione abusiva di pneumatici custoditi sotto vigilanza doganale -non � reato finanziario e pertanto beneficia dell'amnistia ex D.L. n. 922 del 1953. (Corte App. Pen. Trento, 19 settembre 1955 -Imp. Dal Borgo e Puntin -Oont. 1095, Avv. Trento -riforma Trib. Bolzano). 2. Ohi asporti da un magazzino, pneumatici ivi 'depositati dal proprio coniuge sotto vigilanza doganale, quale merce in attesa di autorizzazione alla importazione e li alieni nel territorio nazionale compie non furto aggravato ma il reato ex art. 11 del R.D. n. 1923 del 1926. (Trib. Pen. Bolzano, 13 marzo 1955 -Imp. Dal Borgo e Puntin - Cont. 1095, Avv. Trento). IMPOSTA SUL BOLLO CAMBIALI 1. J_,a tassa di bollo sulle cambiali, come indica la nota a carattere interpretativo e non innovativo ex art. 2 della legge n. 261 del 1953 � sostitutiva di quella di registro. (Trib. Torino, 19 dicembre 1955 Carneri c. Finanze -Cont. 2313, Avv. Torino). ' IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO (1/56) IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (1/56) Vedi: �Solve et repete � n. 14, 15 (forme di pagam.); Spese giudiz. n. 3 (quest. di registro). 90 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 16. Per le violazioni tributarie (nella specie I.G.E) il verbale di constazione e quello successivo di accertamento redatti dalla polizia tributaria si integrano a vicenda ai fini di contestare al contribuente l'addebito. (Trib. Bologna; 21 novembre 1955, Oiocchini c. Finanze -Oont. 9863, Avv. Bologna). 17. L'invio a mezzo posta di un ricorso al Ministero avverso una ordinanza �di condanna dell'Intendente in materia di evazione ad I.G.E. � da ritenersi irrituale e nulla in quanto il ricorso deve essere presentato all'Intendenza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e ci� anche se nella prassi ordinaria l'invio a mezzo posta viene tollerato. (Trib. Bologna, 18 luglio 1955, Soc. ARMA c. Finanze -Oont. 9015, Av:v. Bologna). 18. Il ricorso al Ministero avverso un'ordinanza dell'Intendente in materia di evasione ad I.G.E. notificato a mezzo posta (dubbiamente) � comunque tardivo se pervenga all'Intendenza dopo il trentesimo giorno della notifica della ordinanza anche se sia stato presentato all'Ufficio Postale entro il detto termine. (Trib. Bologna 18 luglio 1955 Soc. ARMA c. Fin. -Oont. 9015, Avv. Bologna). CONTENZIOSO GIUDIZIARIO ... 19. L'irritualit� o tardivit� di un ricorso al Ministro contro l'ordinanza della Intendenza in materia di evasione ad I.G.E. rende definitiva l'ordinanza dell'Intendente per cui non � pi� consentito ricorrere all'Autorit� giudiziaria n� contro il provvedimento del Ministro che dichiara inammissibile il ricorso n� contro l'ordinanza intendentizia. (Trib. Bologna 18 luglio 1955, Soc. ARMA c. Finanze -Oont:90l5, Avv. Bologna). CONTESTAZIONE (n. l)� 20. Il ricorrente gerarchico contro una ordinanza intendentizia in materia I.G.E. ha diritto che il suo ricorso pur se inammissibile sia deciso, decorrendo dalla notifica della decisione ministeriale il termine per adire l'a.g.o. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c. Finanze -Oont. 2890, Avv. Lecce). DILAZIONE 21. La rateizzazione dell'I.G.E. a facolt� dell'Amministrazione presuppone che il contribuente ac~etti l'accertamento; ove invece insorga, anche l'Amministrazione � liberata dalla rateizzazione. (Trib. Lecce, .28 febbraio 1955, Ourto -Finanz�a, Cont. 2398, Avv. Lecce). GENERALIT� (n. 4) 22. Il Ministro delle Finanze pu.�;� ex art. 10 del D.L.L. n. 348 del 1944 e art. 12 del D.L.:P�: n. 469 del 1946, regolare con suo decreto la corresponsione dell'I.G.E. in relazione a varie entrate; il caso di commercianti contemporaneamente al minuto e all'ingrosso fu regolato dal D.M. n. 60138/. -91 1947; 71568/1947; 76172/1948; 66390/1949 nel senso che per le vendite al minuto l'I.G.E. venisse corrisposta in modo normale, e quindi anche in abbonamento, e per quelle all'ingrosso sempre in base al prescritto documento: e l'art. 13 del D.M. n. 76172/1948 che contiene la nozione della vendita all'ingrosso ha natura interpretativa e non inno" vativa... (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c .. Finanze -Cont. 2890, .Avv. Lecce). INTERMEDIARI 23. Non � prova dell'incarico dato ad un intermediario di commercio una lettera presentata al visto dall'Ufficio del Registro nel termine ex legge n. 952 del 1953, ove si ritenga non trattarsi di un documento preesistente all'attivit� dell'intermediario poi regolarizzato ai sensi di tale legge ma di un documento fittizio creato dopo presa visione della legge. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 -Fil. Botto Tonetti c. Finanze -Cont. 1216, .Avv. Torino. MATERIE TASSABILI (n. 10) . 24. L'I.G.E. sugli atti economici relativi al commercio di olii vegetali per alimentazione � per gli artt. 5-6 del D.L.L. n. 348 del 1944 dovuta una tantum assorbendo ogni altro atto di commercio compreso il passaggio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione: il diritto a tale trattamento sorge quando l'olio sia destinato alla alimentazione, e il relativo pagamento assorbe ogni passaggio senza distinguere se precedente o successivo. ('rrib. Lecce, 29 novembre 1955 Lezzi c. Finanze -Oont. 2783, .Avv. Lecce). 25. La norma ex art. 5 D.L.L. n. 348 del 1944 e circolare interpretativa n. 88600, per cui nelle vendite di frumento l'imposta Gen. Entrata � del 4 % una tantum e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, non si applica alle vendite a mercato nero effettuate in frode alla legge: nelle quali l'acquisto del grano da parte di commercianti � oggetto all'I.G.E. (Trib. Torino, 29 agosto 1955, Caffaro c. Finanze -Cont. 1760, .Avv. Torino). 26. La spartizione del fico fresco affinch� secchi al sole (e poi sia imbottito cotto e incestinato per la vendita) � solo una modalit� di conservazione del frutto alla stato naturale, non una manipolazione industriale e pertanto l'I.G.E. per gli anni dal 1945 al 1949 deve essere corrisposta solo una tantum all'atto della immissione al consumo del prodotto e non per ogni singolo passaggio economico. (Trib. Bologna, 21novembre1955, Ciocchetti c. Finanze -Cont. 9863, .Avv. Bologna). MOMENTO DELLA TASSAZIONE (n. 11) 27. Per il grossista che proceda alla lavorazione del prodotto (fichi spaccati) l'immissione al consumo � costituita dall'acquisto che esso fa .dei prodotti allo stato naturale; l'I.G.E. relativa a tale immissione si paga dopo la lavorazione e cio� al momento della rivendita ed � assorbente di quella che sarebbe dovuta per gli eventuali passaggi anteriori, fino e compreso l'acquisto del grossista ma non dei successivi a cominciare dalla rivendita dei prodotti stessi dopo le manipolazioni industriali. (Trib. Bologna, 21 novembre 1955, Ciocchetti c. Finanze -Cont. 9863, .Avv. Bologna). PRIVILEGIO 28. Il privilegio generale sui mobili del debitore per I.G.E. e relativa sopratassa non soggiace ai limiti di tempo ex art. 2752 O.O. (Trib. Taranto 4 gennaio 1956, FaB. Capozza c. Finanze -Cont.. 2988 .Avv. Lecce). SANZIONI (n. 15) 29. I/ingiunzione pel recupero I.G.E. evasa � solo atto di riscossione, perch� l'accertamento del tributo e la determinazione della pena sono contenuti nell'ordinanza infiittiva divenuta definitiva. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c. Finanze - Cont. 2890, .Avv. Lecce. 30. L'ammontare della pena pecuniaria per evasione I.G.E. � determinata discrezionalmente dall'Amministrazione e sfugge al. sindacato del- 1'.A.G.O. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1951 -Pisi c. Finanze -Cont. 2890, .Avv. Lecce. IMPOSTA DI REGISTRO (1/56) Vedi: Dif. Amm. in giudizio n. 41, 42, 43, 45 (citaz. Amm. Fin.); Farmacia 1 (diritto); Imp. Bollo 1 (cambiali). �GEVOLAZIONI (n. 2) 17. L'imposta fissa per l'acquisto di aree necessarie per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, comprende gli atti di acquisto di terreni per la costruzione del canale di scarico della centrale. (Corte .App. Trento, 11 gennaio 1956, Idr. Sarca Molveno c. Finanze -Cont. 1102, .Avv. Trento). 18. Il termine fiscale per applicare le agevolazioni tributarie agli atti di trasfo1mazione delle societ� anonime in alcuno dei tipi previsti dal nuovo Codice civile �, con l'art. 6 del D.L. n. 1057 �del 1948, stato abbandonato e l'agevolazfone � stata collegata al termine di cui alle disposizioni di attuazione termine sempre aperto talch� le societ� non trasformate non sono mai incorse nella sanzione di scioglimento. (Trib. Bologna, 22 febbraio 1956 -� Finanze c. Mons. Scalabrini MS -Cont. 9703, .Avv. Bologna). 19. Nell'agevolazione ex art. 6 del D. L. n. 1057 del 1948 � incluso il periodo di carenza della legge fiscale che va dal 30 giugno 1947 (cessazione d'efficacia del D.L. n.192del1942) al 13 agosto 1948 (entrata in vigore del D. L. n. 1057 del 1948); pertanto l'agevolazione decorre ininterrott::tmente secondo il termine previsto dalle dispQ.Sizioni di attuazione del C. C. e loro modifiche e proroghe, � colmandosi la lacuna col collegamento dell'agevolazione fiscale al detto termine. (Trib. Bologna, 22 febbraio 1956 -Finanze c. Mons. Scalabrini MS -Oont. 9703, .Avv. Bologna. ~ -92 ESENZIONI 20. La distinzione fra esenzioni soggettive ed oggettive attiene alla causa non all'ampiezza dell'esenzione. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 -Finanze c. Op. Naz. Comb. -Cont. 18954, Avv. Genova. 21. Presupposto dell'esenzione soggettiva � che l'atto sebbene in s� assoggettabile a tributo ne vada esente per la qualit� del soggetto passivo dell'imposta e per i fini di pubblica utilit� da esso perseguiti. Corte App. Genova, 26 novembre 1955 Finanze c. Mons. Scalabrini M.S. -Cont. 9703, Avv. Genova). 22. L'esenzione soggettiva dell'Opera Nazionale Combattenti non � totale ed assoluta, in grazia della sola qualit� dell'ente, ma � limitata alla sola categoria di atti e di beni indicati nell'art. 34 del R. D. n. 1606 del 1926; quindi non dif�tta in tale ente la quaHt� di soggetto passivo dell'imposta e di contribuente. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 -Finanze c. Op. Naz. Comb. -Cont. 18954, Avv. Genova). 23. La formula �interesse dell'O.N.C. �ex art. 34 del R.D.L. n. 1606 del 1926 ai fini dell'esenzione soggettiva del tributo intende un interesse alla �operativit� degli atti e contratti sotto un profilo puramente formale, e non si riferisce direttamente alla concreta realizzazione delle finalit� che l'Ente con tali atti intende raggiungere. (Corte App. Genova, 26 novembre 1955 -Finanze c. Op. Naz. Comb. -Cont. 18954, Avv. Genova). MATERIE TASSABILI (n. 8) 24. Legittimamente viene assoggettata ad imposta di registro una convenzione enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo quando il decreto contenga, con la motivazione di stile ��letto il ricorso ed esaminati gli atti n, un riferimento a tutti gli atti prodotti che divengono elementi integratori dello iter logico dell'organo giudicante talch� si debba ritenere che il decreto ingiuntiv~ sia stato emesso sulla base della enunciazione del ricorrente. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 - Soc. Odero Terni Orlando c. Finanze -Cont. 20022, Avv. Genova). 25. Nei trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e immobili, perch� si applichino ex art. 46 legge Reg. le due distinte aliquote mobiliare ed immobiliare, occorre che l'indicazione dei prezzi particolari corrisponda alla realt� contrattuale e non sia fatta nei soli confronti della Finanza per scontare una tassa minore: quindi non basta che fissato un prezzo unico e indistinto i contraenti dichiarino di attribuire del prezzo una parte agli immobili e l'altra ai mobili, ma occorrono due diverse e separate stipulazioni in corrispondenza a due distinti e autonomi negozi. (Trib. Messina, Avv. 22 febbraio 1955 -Maiuri c. Finanze - Cont. 5637, Avv. Messina). 26. Per applicare l'aliquota ex art. 45 Tariffa all. D occorre una compravendita scritta; per le convenzioni verbali l'aliquota � quella ex art. 34 lett. a Tariffa, all. A. (Trib. Bologna, 28 giugno 1955 -Finanze c. Gallinari -Cont. 7589, Avv. Bologna). i. 27. La sentenza cbe definisce la causa in sede di opposizione ad ingiunzione promossa dal venditore per il saldo prezzo di una fornitura assunta con convenzione verbale di vendita fra commercianti soggiace a tassa di titolo per l'intero ammontare delle convenzioni e non soltanto sul residuo credito, perch� la decisione si fonda sull'esistenza di tutte le convenzioni verbali intercorse, causa petendi. (Trib.' Bologna, 28 giugno 1955 -Finanze c. _Gallinari -Cont. 7589, Avv. Bologna). 28. Una cessione di crediti verso la P.A. deve per godere delle aliquote di favore dell'imposta di registro ex art. 1 D.L. n. 2170 del 1936, essere in relazione ad un pregresso finanziamento delle opere cui i crediti si riferiscono, ma la prova di questo � data quando nell'atto si dica che esso � regolato dal predetto decreto e si invochi nel contesto la norma di favore. (Corte App. Trento, 14 novembre 1955 -Finanze c. SALP -Cont. 862, Avv. Trento). 29. Nel caso di rilascio di cambiali ad una banca garentito dalla cessione di credito verso una Pubblica Amministrazione non si ha un finanziamento garentito da cambiali, le quali non rappresentano la garenzia separata di un mutuo, ma un negozio unico in cui la cambiale � il vero titolo dell'obbligazione. (Trib. Torino, 19 dicembre 1955 -Carnesi c. Finanze -Cont. 2313, Avv. Torino). 30. Se in luogo di un contratto formale a prova di un appalto gi� concluso con l'aggiudicazione, si forma un nuovo contratto tra l'Amministrazione e un terzo cui l'aggiudicatario ha ceduto l'appalto gi� concluso, e ci� col consenso dell'Amministrazione, interviene.una seconda convenzione soggetta ad autonoma imposizione fiscale. (Trib. Potenza, 15 dicembre 1955 -Preziuso c. Finanze -Cont. 1530, Avv. Potenza). 31. Il criterio distintivo fra appalti e contratti di vendita, ai fini dell'imposta di registro va desunto solo dall'art. 1 della legge n. 771 del 1941, in forza della quale � appalto e non vendita il contratto con cui siano affidate a ditte diverse di quella costruttrice la fornitura e la messa in opera di serramenta o di gelosie avvolgibili, o di accessori occorrenti per i fabbricati in costruzione. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954, ed altre tre sentenze - Soc. It. Ed. Economica c. Finanze -Cont. 19931 ed altre tre contenz. Avv. Genova). 32. L'Amministrazione non pu� sostenere in sede di applicazione della L. n. 771 del 1941 e compiuta l'opera, che il prezzo dei materiali prevale su quello dei materiali, in quanto avrebbe dovuto provocare tempestivamente il giudizio di congruit� ex art. 4. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955, Soc. SIMMA c. Finanze -Cont. 7 408, Avv. Bologna). 33. Il criterio della produzione ordinaria ex art. 771 del 941 � applicabile quando si debbano fornire cose singole in uno o pi� esemplari, non quando si tratti di complesso costitugn~e opera compiuta o considerata unitariamente. (Corte App. .. Bologna, 20 dicembre 1955, Soc. SIMMA c. Fin. - Cont. 7408, Avv. Bologna). 34. In tema di appalto la legge n. 771 del 1941 ha determinato quali negozi debbano ritenersi tributariamente tali, e quali no, anche se per la -93 , legge civile la qualifica sarebbe diversa. (Cor-te 42. Conforme. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 - App. Bologna, 16 giugno 1955, . Italscambio c. . Finanze -Cont. 8390, Avv. Bologna). 35. Civilisticamente � vendita e non appalto il contratto di fornitura di apparecchi, macchine, ecc. prodotte normalmente in serie, e da parte non del diretto produttore ma di chi ne fa commercio, ancorch� il contratto comprenda l'obbligo di istallazione e prova di buon funzionamento: a fortiori il contratto � vendita anche tributariamente in forza della legge n. 771 del 1941 applicabile in materia. (Trib. Catania, 31 maggio 1955, Cavallaro c. Finanze -Cont. 18459, Avv. Catania). TASSABILIT� (n. 10) 36. La natura e gli effetti dell'atto sottoposto a registro devono essere determinati unicamente in base al suo contenuto, senza che sia possibile integrarne aliunde le risultanze. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 -Soc. Cementefer c. Finanze - Cont....., Avv. Genova). 37. Nonostante l'art. 8 legge di registro il criterio che deve presiedere alla tassazione non preclude l'indagine sulla natura degli atti o altri effetti come quello della eventuale iscrizione dell'atto nello schema delle attivit� propria ed istituzionale dell'ente .soggetto passivo dell'imposta. (Corte App. Genova, ~6 novembre 1955 -Finanze c. Op. Naz. Comb., -Cont. 18954, Avv. Genova). 38. L'imposta dovuta su scrittura privata non registrata avente per oggetto compravendita di immobili, ha natura principale con onere solidale verso tutti i contraenti. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 -Cavoli c. Finanze -Cont. 9449, Avv. Bologna). 39. Un contratto di vendita di. trattrici con iscrizione privilegiata di gitranzia cambiaria, attua sul patto di rinnovo delle cambiali un rapporto indipendente da quello principale e fa nascere la tassazione separata ex art. 9 legge Registro. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 -Ghinazzi c. Finanze - Cont. 9545, Avv. Bologna). VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE (n. 16) 40. La decisione della Commissione Provinciale che in sede di valutazione commetta evidenti errori di apprezzamento, come il tener conto di un immobile inesistente, e si astenga comunque� da una sufficiente motivazione � illegittima. (Trib. Trento, 10 novembre 1955 -Kofier c. Finanze - Cont. 1167, Avv. Trento). 41. Si ha mancanza o insufficienza di calcolo a sensi dell'art. 29 del R.D.L. n. 1639 del 1936, quando manchi o sia insufficiente la motivazione della decisione della Commissione di imposta in sede di valutazione, motivazione che deve indicare anche sommariamente i dati per individuare i beni da valutare considerati o singolarmente o nel loro complesso e chiarire il metodo di stima ad()ttato, gli elementi di valutazione, i calcoli che giustificano il risultato, cio� l'imponibile complessivo. (Corte App. Genova, 2 febbraio 1956 -De Galleani c. Finanze -Oont. 19301, Avv. Genova. Finanze c. Torraca -Cont. 2774, Avv. Lecce) . 43. La decisione della Commissione Amministrativa in sede di valutazione che si limiti a dar ragione del valore con la formula �tenuto conto della consistenza dell'azienda trasferita e dei materiali in essa esistenti � � nulla per mancanza di calcolo. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 -Finanze c. Piras - Cont. 256/53, Avv. Cagliari). 44. In sede di impugnazione contro una decisione della Commissione Amministrativa per difetto di calcolo o grave ed evidente errore il giudice pu� dichiararne la nullit� se ravvisa l'esistenza dei denuncianti vizi, ma non dar rilievo agli errori in procedendo incorsi nel giudizio davanti alle Commissioni. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 -Finanze c. Piras -Cont. 256/53, Avv. Cagliari). 45. L'art. 29 del R.D.L. n. 1639 del 1936 attua consentendo eccezionalmente il ricorso al giudice contro la decisione delle Commissioni Provinciali delle Imposte in sede di valutazione, una interferenza fra giurisdizione speciale ed ordinaria e una deroga all'autonomia dei procedimenti: il controllo dell'A.G.O. si concreta in un sindacato di mera legittimit� esclusa la determinazione dei valori imponibili. (Corte App. Genova, 2 febbraio 1956 De Galleani c. Finanze-Cont.19301, Avv. Genova). 46: Conforme. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 Finanza c. Torraca -Cont. 2774, Avv. Lecce). 47. Ove si chieda al giudice l'annullamento di una decisione della Commissione Provinciale delle imposte in tema di valutazione nonch� la determinazione del valore dei beni il giudice deve provvedere solo sulla prima domanda, e se l'attore abbandona la seconda domanda, il giudice, mancando la sua giurisdizione, nessuna pronuncia deve emettere su quest'ultima. (Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 -Finanze c. Piras -Cont. 256/53, Avv. Cagliari). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE MOMENTO DELLA TASSAZIONE 1. Nella tassazione di enti imponibili in base a bilancio pur sempre occorre che l'imposta incida sulla fonte del reddito e lo colpisca nell'atto in cui sorge. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 -Cassa Risp. Vignola c. Finanze -Cont. 9144, Avv. Bologna). REDDITO TASSABILE 2. L'esplicazione di due attivit� che rappresentano due entit� differenziate, conduce a tassazione separata bench� dal debitore fuse in unico bilancio, n� questo fatto che dipende dall'arbitrio del contribuente pu� togliere legittimit� alle tassazioni separate. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 -Cassa Risp. Vignola c. Finanze -Cont. 9144, Avv. Bologna). 3. La gestione esattoriale, anche se attuata da una banca� e fusa nel bilancio di questa � azienda a s� stante assoggettata a separata tassazione. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955, Cassa Risp. Vignola c. Finanze -Oont. 9144, Avv. Bologna). ='ffffAiWY#7/..'J7.TffeZW/JJZW/J?//Wffi'ffffff~AiWY.##Wff..:W'ff~~&Yff~ffi7h�:4tWJ&':7..W-.;,m,:.-,::::::>;.>'..W;,>.;;:.@'~~~~.PU/.W'ArE..:�~� 94 IMPOSTA DI SUCCESSIONE (1/56) PASSIVIT� 2. Poich� non sono equipollenti alle prove richieste dalla legge fiscale, non hanno rilevanza le risultanze di fatto che non integrino gli estremi previsti dalla legge. sulle successioni per la deduzione delle passivit�, come le risultanze di una liquidazione di eredit� beneficiata da Cl� si ricavi che l'eredit� � passiva. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 -.Alati Piergentili c. Finanze -Cont..... .Avv. Genova). PRIVILEGI 3) Il credito per imposta di successione � preferito ai crediti di coloro che non hanno concretamente o singolarmente esercitato il diritto di separazione, perch� il commodum separationis non si estende ai creditori non separatisti, n� � sufficiente che il patrimonio del defunto sia stato distinto da quello dell'erede in virt� dell'accettazione con beneficio di inventario, sebbene l'imposta gravi sull'erede e non sull'eredit�; per� il privilegio assiste solo !'.imposta non le sopratasse e le penalit�. (Trib. Genova, 9 novembre 1955. -.Alati, Piergentili c. Finanze -Cont....., .Avv. Genova). IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI CONSUMO 1. Per la costruzione di strade di bonifica, strade interpoderali destinate al miglioramento dei fondi. pu� invocarsi l'esenz'ione da imposta di consumo ex art. 30 n. 6 T.U. Finanza locale e art. 42 regol. (Trib. Potenza, 29 dicembre 1955 -Imp. Cons. Bella c. Ente Rif. Bari, e Cassa Mezzog. -Cont. 2400, .Avv. Potenza). PROFITTI DI GUERRA E CONTINGENZA 2 . .Anche nei profitti di contingenza l'azione del contriuente � proponibile solo quando sia intervenuta una . decisione definitiva della Commissione .Amministrativa e il contributo sia stato iscritto a ruolo. (Trib. Bologna, 7 dicembre 1955 -Ferruzzi, Benini c. Fina:nze -Cont. 8671, .Avv. Bologna). 3. L'indagine se la vendita libera di grano da seme senza corrispondente versamento all'ammasso di eguale quantit� di grano comune costituisca profitto di contingenza, costituisce estimazion� semplice con conseguente improponibilit� dell'azione del contribuente in sede di impugnazione. (Trib. Bologna, 7 dicembre 1955 -Ferruzzi, Benini c. Finanze -Cont. 8671, Avv. Bologna). SEPR.AL 4. Le competenze Sepral siccome anticipi richiesti dall'Amministrazione pel funzionamento del pubblico servizio della Sepral sono imposte, e soggiacciono per le opposizioni al salve et repete. (Trib. Cagliari, 24maggio1955 -Lotto c. SEPRAL -Cont. 19&/54, .Avv. Cagliari) .. SOCCORSO INVERNALE 5. Deve qualificarsi come mancato versamento la trasgressione all'obbligo di versare il sovraprezzo di soccorso invernale entro gli otto giorni dalla riscossione, quando l'obbligato ttbbia versato il sovraprezzo dopo l'accertamento. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 -Soc. .AT.A c. Finanze - Cont. 20691, .Avv. Genova). 6. La legge n. 1571 del 1952 circa il sovraprezzo per soccorso invernale, da versarsi per le ditte esercenti casin� da giuoco entro otto giorni dalla riscossione ha richiamato per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni le norme dei diritti erariali sili pubblici spettacoli. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 -Soc. -.AT.A c. Finanze - Cont. 20691, .Avv. Genova). IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA (1/56) DIRITTI DI LICENZA (n. 4) 8. L'indicazione ex art. 7 legge doganale dei diritti di confine, essendo tassativa esclude che in essi sia compreso il diritto di licenza che� av.eva fini perequatori in relazione ad una particolare capacit� contributiva dell'obbligato, in relazione con la disciplina degli scambi con l'estero. (Corte .App. Bologna, 26 gennaio 1956 -Finanze c. Prod. .Al. .Arrigoni -Cont. 9332, .Avv. Bologna). 9. Il diritto di licenza ex R.D.L. u. 894 del 1935, non avendo natura di corrispettivo per un servizio non � tassa di concessione ma speciale tributo doganale. (Corte .App. Bologna, 26 gennaio 1956 Finanze c. Prod. .Al. .Arrigoni -Cont. 9332, .Avv. Bologna). 10. Nel silenzio della legge circa il momento generativo del diritto di licenza, e non fpotendos! applicare l'art. 4 legge dog. che riguarda solo i diritti di confine, vige il principio generale per cui il debito d'imposta sorge quando si verifichi la situazione di fatto che ne � il presupposto; pe} diritto di licenza con l'importazione definitiva della merce (nazionalizzazione) risultante da relative bollette. (Corte .App. Bologna, 26 gennaio 1956 -Finanze c. Prod. .A. .Arrigoni -Cont. 9332, .Avv. Bologna). 11. L'istituto della temporanea importazione si applica solo ai diritti di confine e non ai diritti � doganali in genere, e di licenza in specie: quindi per questi non pu� affermarsi che il debito di imposta in caso di temporanea importazione sorga nel momento d'ingresso della merce e sia sottoposto a condizione sospensiva. . (Corte .App. Bologna, 26 gennaio 1956 -Finanze c. Prod. .Al. .Arrigoni - Cont. 9332, .Avv. Bologna). IMPOSTE D� F.ABBRIO.AZIONE (1/56) TESSILI 3. I feltri, siccome tessili, devono pagare l'addizionale 6 % ex D.L.L. n. 530 del 1945 ancorch� non essendo tipizzati fossero esenti dall'addizio -95 , A nale 10 %ex R.D.L. n. 765 del 1943. (Corte .App. Torino, 9 dicembre 1955 -Feltrific. Subapl. c. Finanze -Cont. 1583, �.Avv. Torino). .IMPOSTE E T.ASSE IN GENERE (1/56) Vedi: Esazione n. 5 (esecuz. esatt.); Importaz. esportaz. n. 1 (materie varie); Imp. Gen. Entrata n. 1 (contenz. amm.): Imposta Contributi Diversi n. 2, 3 (profitti guerra conting.); Proc. civile n. 18 (prova); Ricostruzione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (agevolaz. tributarie). .AGEVOLAZIONI ED ESONERI (n. 4) 13 . .Alle societ� per azioni costituite per costruire col concorso dello Stato e senza fine di lucro case popolari ai sensi del T.U. n. 1165 del 1938 modificato con la legge n. 408 del 1949, non competono le agevolazioni tributarie dell'art. 153 del T.U. n. 1165 del 1938 stabilite solo per gli istituti per le case popolari, neppure col richiamo dell'art. 37 citato T.U. contenuto nell'art. 2 del D.L. n. 1600 del 1947, il quale non ha modificato l'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 399 del 1947 per cui solo i Comuni ed altri enti pubblici godono delle agevolazioni dell'art. 153 del T.U. n. 1165 del 1938. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954, ed altre tre sentenze - Soc. Ist. Ed. Econom. c. Finanze -Cont. 19931 ed altre tre contenz., ~.vv. Genova). CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (n. 5) 14. Le decisioni delle Commissioni Tributarie attesa la loro natura giurisdizionale devono essere motivate. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 -Finanze c. Torraca -Cont. 2774, Avv. Lecce). 15. Non pu� integrarsi la motivazione di una decisione di una Commissione Imposte di secondo grado, con quella di primo grado, anche se vi sia fatto espresso riferimento. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 -: Finanze c. Torraca -Cont. 2774, .Avv. Lecce). CONTENZIOSO GIUDIZIALE (n. 8) 16. L'autorit� giudiziaria non pu� essere adita dal contribuente in materia di imposte dirette prima che sia intervenuta una decisione definitiva delle Commissioni .Amministrative. (Trib. Genova 12 novembre 1955 -Esatt. Genova c. Marenco, Pastorino -Finanze -Cont. 16985, .Avv. Genova). 17. Non � definitiva una decisione della Commissione Centrale impugnata per revocazione, e pertanto la domanda giudiziale contro l'accertamento di ricchezza mobile � improponibile. (Trib. Bologna, 15 febbl'.afo 1956 -Manodori Galliani c. Finanze -Cont. 7380, Avv. Bologna). 18..Non sono sindacabili dal giudice gli eventuali errori incorsi . nel processo amministrativo di accertamento di una imposta (IGE) se attinenti alla determinazione dell'entrata imponibile ossia al giudizio di semplice estimazione. (Trib. Torino, 19 . .Avanti all'.A.G.O. non possono dalla Amministrazione Finanziaria proporsi eccezioni o questioni sollevate avanti le Commissioni .Amministrative per rispetto al principio del contraddittorio. (Trib. Bolegna, 20 dicembre 1955 -Finanze c. Neri - Cont. 9100, .Avv. Bologna) . 20. Conforme. (Tribunale Bologna, 27 dicembre 1955 -Finanze c. Mercuri -Cont. 9158, .Avvocatura Bologna). 21. Nelle questioni di estimazione complessa l'esame del giudice si estende a tutti gli elementi di fatto e di diritto, ipotesi che ricorre quando si debba determinare il valore probatorio, quanto alla data, di un contratto di appalto al fine della sussistenZ'a o meno della causa giuridica di una � imposizione tributaria. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 -Fall. Conceria Pellami c. Finanze - Cont. 10207, .Avv. Bologna). 22. Nel processo tributario incombe alla Finanza l'onere della prova della situazione a base del tributo, ed al contribuente quelfa della circostanza impeditiva (fatti che determinarono un'esenzione) o esentive (pagamento). (Trib. Torino, 29 agosto 1955 -Caffaro c. Finanze -Oont. 1760, .Avv. Torino). DEBITORE D'IMPOSTA 23. Contribuente � ogni persona contro cm e fatta valere una pretesa tributaria perch� l'iscrizione a ruolo ha natura di titolo esecutivo cui inerisce la presunzione juris et de jure della edstenza del debito. (Corte .App. Genova, 26 novembre 1955 -Finanze-c. Op. Naz. Com. -Con~. 18954, Avv. Genova. GENERALIT� 24. La natura di un negozio giuridico si desume dal diritto comune solo se manchino nelle leggi speciali tributarie norme che la determinino diversamente ai fini tributari. (Corte .App. Bologna, 16 giugno 1955 -Italscambio c. FinanZ'e -Cont. 8390, .Avv. Bologna). PAGAMENTO (n. 10) 25. Il pagamento dell'imposta per fruire dell'esonero da sopratasse e pene ex art. 35 della Legge n. 25 del 1951 � irripetibile, perch� l'esonero � collegato a una definitiva sistemazione tributaria, e pertanto il pagamento � da ritenere un atto negoziale di natura transattiva, con accettazione incondizionata della tassazione. (Corte .App. Genova 23 febbraio 1956 -Com. S. Remo c. Finanze - Cont. 18998, .Avv. Genova). . 26. � irripetibile il pagamento effettuato per fruire dei benefici della oblazione o definizione amministrativa, anche se nella specie �l'istituto della oblazione fosse inapplicabile, ed anche se insieme alla domanda di oblazione il contribuente avesse proposto una domanda di rimborso. (Corte 29 agosto 1955, Caffaro c. Finanze -Cont. 1760, .App. Torino, 9 dicembre 1955 -Feltrif. Subalp. c. .Avv. Torino). Finanze -Oont. 1583, Avv. Torino) . ; ~ L~---- ET -M VIOLAZIONI E SANZIONI N. 12 27. Il momento determinante di ogni violazione :finanziaria � quello dell'accertamento delle violazfoni ex art. 30 e 34 legge n. 4 del 1929. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 -Soc. ATA c. Fin. - Oont. 20691, Avv. Genova-. 28. L'accertamento delle violazioni tributarie deve necessariamente essere induttivo e pertanto gli organi inquirenti possono limitarsi a stabilirne l'entit� in base ad elementi indiretti e presuntivi, ;salvo al contribuente dimostrarne con prove attendibili, prevalentemente documentali, l'infondatezza (Trib. Torino, 29agosto1955 -Oaffaro c. Finanze - Cont. 1760, Avv. Torino). 29. La Finanza ha facolt� non obbligo di appli-. care una sola sanzione aggravata nel caso di pi� violazioni della stessa legge finanziaria commessa . in tempi diversi ma con unicit� di risoluzione. (Trib. Genova, 16 novembre 1955 -Soc. ATA c. Finanze -Oont. 20691, Avv. Genova. IMPRESA (1/56) INDEBITO (1/56) INGIUNZIONE (DECRETO) (1/56) INTERVENTO IN OAUSA (1/56) Ved�~ Acque Pubbliche Elettr. n. 11 (uso delle acque); Agricolt. n. 28 (rif. -proroghe contr. agr.); Difesa Amm. in giud. n. 54 (Foro dello Stato). IS'IRUZIONE PUBBLICA PALESTRE 1. La cessione di una palestra da un Comune all'O.N.B., con la quale cessione si assolveva l'obbligo del Oomune di fornire palestre all'O.N.B. ex art. 91 legge Oom. Prov. non fa perdere alla palestra la sua originaria destinazione essendo l'educazione fisica appunto compito dell'O.N.B. 1(0orte App. Oatan.ia, 19 dicembre 1955 -Oom. roatania c. Oomm. G.I. -Oont. 16589, Avv. Catania). 2. Il .contratto di locazione per ventinove anni, gratuito, di una palestra stipulata fra un Oomune e la G.I.L. ha natura pubblicistica e pertanto n� pu� essere risolto per eccessiva onerosit� o per inadempienza del conduttore nel provvedere allo arredamento convenuto n� il Oomune pu� sottrarsi alla prestazione in favore del Oommissariato Giovent� Italiana succeduto alla G.I.L. (Oorte App. Trento 18 ottobre 1955 -Oom. S. Oandido c. Oomm. G.I. -Oont. 509, Avv. Trento). LAVQRO (1/56) Vedi: Regime Fascista n. 4 (ordinan. sindacale). INFORTUNI 2. Il Oollegio arbitrale obbligatorio per gli inior� tuni dei dipendenti delle aziende del Ministero delle Comunicazioni emette decisioni con natura di vero e proprio lodo �arbitrale � costituisce una deroga legale alla competenza dell'A.G.O. (Trib. Lecce ... -Busco c. FF. SS. -Cont. 2935, Avv. Lecce). LEGGE REGODAMENTO DEORETO (1/56) LOCAZIONE (1/56) Vedi: Oontab. Gen. Stato n. 13, 14, 15 (approvaz.); Istruz. Pubbl. n. 2 (Palestra); Poste e Telec. n. 2 (ricevitorie -locaz.). RICONSEGNA 11. Se dopo la scadenza contrattuale della loca�� zione l'immobile sia rimasto in potere del locatario per colpa del locatore che non ha curato di riprendersi le chiavi come suo obbligo, il locatario non � tenuto n� a pagamento di canoni, n� a risarcimento di danni per il periodo successivo a tale scadenza. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 -Mangano c. FF. SS. -Oont. 102/54, Avv. Messina). RIPRISTINI 12. Se l'immobile dopo la riconsegna al locatore sia rimasto per alcun tempo sfitto per la mancata ricostruzione del banco di cucina cui il locatario era contrattualmente�obbligato questi non � tenuto ai danni nella misura dei canoni per il tempo di sfitto perch� trattandosi di opere fungibili le stesse potevano essere eseguite dal proprietario locatore salvo rimborso della spesa da parte del locatario, per la qualcosa non essendo risarcibili i danni evitabili con ordinata diligenza, il danno dello sfitto va subito dal locatore. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 -Mangano c. FF. SS. -Cont. 102/54, Avv. Messina). VINCOLI -PROROGA (n. 5) 13. Una locazione stipulata dopo il 1� marzo 1947 � esente da vincoli di proroga anche se in contratto � fissata una decorrenza dell'inizio dell'occupazione anteriore a tale data. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 -Fin. c. Sez. Villa P.0.I. -Oont. 19646, Avv. Genova. 4. JJa necessit� urgente ed improrogabile del locatore di ottenere il rilascio dell'immobile pu� consistere anche nelle condizioni di dover disporre del locale per allogarvi persona che deve assistere e curare il locatore in precarie condiz:~01;d di salute, Pret. Tricarico, 31 ottobre 1955 -Amato c.. PP. _ TT., Oont. 672, Avv. Potenza). 15) L'opposizione alla proroga della locazione per urgente ed improrogabile necessit� pu� esercitarsi anche dalle persone giuridiche purch� non si tratti di conseguire la disponibilit� di locali di ~~~tmKfillK~~TITt~df7~~~ -97 I 'j ' t' I' i ~ abitazione. (Pret. Firenze, 3 giugno 1955 -Ass. Mut. Ind. c. Un. It. Ciechi -Cont. 14535, Avv. Firenze). LOCUPLETAZIONE (1/56) .AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (n. 1) 2. L'azione di locupletazione contro AmministraZ'ione � ammessa solo ove questa abbia riconosciuto l'utilit� effettiva della in rem verso. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955 -Finanze c. Costa Maffei -Cont. 18664, Avv. Genova).. SUSSIDARIET� 3. L'azione di arricchimento pel carattere sussidiario � imponibile se il danneggiato possa proporre altra aZ'ione anche contro persona diversa dall'arricchito, per essere indennizzato dal pregiudizio; e contro l'AmministraZ'ione Pubblica poi, se questa non abbia riconosciuto anche per implicito l'utilit� ritratta dall'altrui prestazione. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955, Faranda c. Dif. Aeron. -Cont. 2599, Avv. Lecce). METANO (1/56) CONTRIBUTI BOMBOLE (n. 2) 4. I servizi relativi alle bombole metano e{J) lege n. 640 del 1950 sono demandati all'E.N.I. in regime di monopolio, n� l'utente pu� sottrarsi al corrispettivo affidando la manutenzione delle bombole a un privato. (Trib. Bologna, 18 giugno 1955. -Battaglini c. Finanz�e -ENI -Cont. 10166, Avv. Bologna). 5. I corrispettivi per bombole metano sono dovuti dagli utenti non tanto del gas quando delle bombole e pertanto oltre che dai produttori anche dai distributori e. persino dai privati consumatori i quali per� non paganp perch� non iscritti nel libro degli utenti per ovvie difficolt�. (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 -Battaglini -Finanze ENI -Cont. 10166, Avv. Bologna). CONTRIBUTI BOMBOLE -CONTESTAZIONI 6. Nel giu.dizio di opposizione circa i corrispettivi per bombole di metano legittimato passivo � con la Finanza, l'E.N.I. che � titolare del credito, non il Fondo speciale bombole, o il Comitato ex art. 12 legge n. 640 del 1950 che determinano solo la misura unitaria.del corrispettivo. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 -Ciselli c. Finanze -ENI -Cont. 9188, A"\l"v. Bologna). 7. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini c. Finanze -ENI -Cont. 10166, Avv. Bologna). 8. L'opposizione per corrispettivi per bombole di metano � proponibile anche se non sia stato esperito prima del giudizio il .reclamo amministrativo ex art. 21 del R.D.L. n. 1121 del 1950. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 -Ciselli c. Finanze ENI -Cont. 9188, Avv. Bologna). 9. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1950 - Battaglini c. Finanze -ENI -Cont. 10166, Avv. Bologna). 10. Il corrisp�ttivo dovuto dagli utenti di bombole per metano ex art. 10 legge n. 640 del 1950 ha natura di entrata patrimoniale e non di tributo. eppertanto non vige per le controversie relative al pagamento di tale corrispettivo la norma del solve et repete. (Trib. Brescia, 14 novembre 1955 - Scc. Ghilardi c. Finanze -Cont. 3526, Avv. Brescia). 11. Il corrispettivo per bombole di metano e{J) lege n. 640 del 1950 non ha natura tributaria ma di entrata patrimoniale pertanto n� all'opposizione si applica il solve et repete; n� questa va proposta davanti al giudice collegiale e quindi al foro dello Stato, bens� davanti al giudice ex art. 3 T.U. n. 639 del 1910. (Trib. Bologna 19 luglio 1955 - Dep. Regg. Metano c. Finanze -ENIT -Cont. 9594, Avv. Bologna). 12. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 - Battaglini c. Finanze -ENI -Cont. 10166, Avv. Bologna). 13. Conforme (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 - Ciselli c. Finanze -ENI -Cont. 9188, Avv. Bologna). CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSIONE (n. 3) 14. � nulla l'ingiunZ'ione emessa per corrispettivi di bombole metano dall'Ufficio del Registro e non dall'Intendente di Finanza che avendo competenza funZ'ionale non pu� ricorrere all'istituto della delega. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 -CiS:elli c. Finanz�e -ENI -Cont. 9188, Avv. Bol�gna). 15. Conforme (Trib. Brescia 14 novembre 1955 - Soc. Ghilardi c. Finanze -Cont. 3526, Avv. Brescia). 16. Per la facolt� di delega dagli Uffici superiori agli inferiori, normalmente praticata nell'ambito della Pubblica Amministrazione il fatto che una ingiunzione che dovrebbe essere emessa, come quella per contributi di bombole da metano dallo Intendente di Finanza, sia emessa dal Procuratore del Registro, viZ'ia l'atto ma non ne produce la giuridica inesistenza: quindi pel principio della conversione dell'atto amministrativo illegittimo, detta ingiunzione pur non potendo valere come titolo esecutivo, � tuttavia idoneo a sorreggere la pretesa della Amministrazione e a investire il giudice della relativa controversia, attraverso la opposiZ'ione del debitore. (Trib. Brescia, 14 novembre 1955 -Soc. Ghilardi c. Finanze -Cont. 3526, Avv. Brescia). MONOPOI.iI (1/56) MUTUO (1/56) NAVE E NAVIGAZIONE (1/56) Vedi: Requisizione n. 2 (naviglio) NOTAIO E NOTARIATO Vedi: Donazione n. 3 (specie varie) . 98 NOTIFICAZIONE Vedi: Espropr. forzata n. 12 (precetto) GIUDIZIALE 1. L'indicazione del richiedente la notificazione sussiste se nella relata si faccia richiamo all'atto notificato dal quale tale indicazione risulta. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956 -Uff . .Autotrasp. c. Pisanello -Cont. 1815, .Avv. Lecce). NUOV.A OPER.A E Il.ANNO TEMUTO Vedi: Acque pubbl. elettr. n. 6 (acque sotterranee) OBBLIG.AZIONI E CONTRATTI (1/56) Vedi: Demanio e Patrim. n. 18 (patrim. indispon. ); Imposta Registro n. 24 (mat. tassab.); Successione n. 1 (accett. con benef.). .ANNULLAMENTO 7. L'annullamento per violenza non vale verso il terzo che ha trascritto il proprio titolo (nella specie confisca di profitti di regime) prima della trascrizione dell'istanza, avvenuta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955 -Marchi ed altri c. Finanze, Com. Riccione, Mussolini -Cont. 6030, .Avv. Bologna). 8 . .Annullata una compravendita per violenza il venditore deve restituire il prezz�o ricevuto, senza rivalutazione. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955 Marchi ed altri -Finanze, Com. R.iccione, Mussolini -Cont. 6030, .Avv. Bologna). PAGAMENTO 9..Se il debitore, concessogli il pagamento rateale, non adempia in una o pi� scadenze l'obbligo, il creditore pu� chiedere in unica soluzione il pagamento dell'intero capitale. (Trib. Trento, 23 febbraio 1955 -Min. Lav. Prev. Soc. c. Dalla Mura Cont.~ 881 -.Avv. Trento). RIDUZIONE A EQUIT� (n. 6) 10. Se nel corso del contratto muti uno dei presupposti di una determinata clausola pu�, non limitandosi l'esame per la interpretazione della volont� delle parti al senso letterale delle parole, accordarsi alla parte pregiudicata una modifica che equilibri il rapporto delle rispettive prestazioni. (Trib. Trento, 11 novembre 1955 -Taufer c. Reg. Trentino .Aldo .Adige -Cont. 1053, .Avv. Trento). OCCUPAZIONE (1/56) Vedi: Oontab. Gen Stato n. 16 (approva.z.). DANNI (n. 2) 5. �Se pi� persone abbiano posseduto senza alcun ~itolo un fondo esse sono tenute in solido al risarc�- mento dei danni per l'indebito godimento; n� ad , escludere la solidariet� vale il fatto che i possessori d'accordo fra loro abbiano goduto ciascuno un appezzamento distinto del fondo. (Corte .App. Messina, 9 novembre 1955, .Altadonna e altri c. E.G.E.L.I. -Cont. 5041, .Avv. Mess�na). OPER.A PUBBLIO.A (1/56) Vedi: Imp. di Registro, n. 28, 29 (mat. tassabili) P.ARTIGIANI (1/56) DEBITI PARTIGIANI (n. 2) 3. Il criterio per la definizione dei debiti contratti da formazioni partigiane � identico sia per la fornitura di beni e servizi sia per i prestiti in denaro, pertanto anche a questi ultimi si applicano le detrazioni ex art. 13 D. L. n. 517 del 1948. (Corte .App. Torino, 1 o dicembre 1955 -Carano c. Tes. - Cont. 11545, .Avv. Torino) . P.ATRIMONIO (reati contro) (1/56) FURTO 2. � furto aggravato ex art. 61 n. 11 cp. anche quello di chi sia legato al derubato da un rapporto di lavoro saltuario; ma non � furto aggravato ex art. 625 n. 2 cp. quello di chi si appropria delle cose contenute in un magazzino aprendono la porta con una_ chiave legittimamente posseduta ancorch� essa si sia spezzata nella toppa. (Trib. Melfi, 1� febbraio 1956, Imp. Evangelisti -Cont. 2396, .Avv. Potenza). PEN.A (1/56) POLIZIA Vedi: Respons. civile n. 9 (Amm. Pubblica) SINDACO 1. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni che la legge di P. S. gli attribuisce, agisce come ufficiale di governo e quindi impegna la responsabilit� della .Amministrazione che rappresenta. (Trib. Bari, 13 aprile 1955 -Milillo c. Int. -Cont. 14243, .Avv. Bari). POSSESSO E .AZIONE POSSESSORI.A (1/56) Vedi: Agricoltura n. 23 (Rif-occ. fondi) Az. POSSESSORIA -.AMM. PUBBLICA (n. 2) 4. L'azione possessoria non � esperibile nei confronti della Pubblica .AmministraZ��iie quando l'attivit� che ha determinato la turbativa o-10 spoglio sia l'ulteriore estrinsecazione di una pubblica potest� gi� manifestata in un atto amministrativo di cui quella sia l'esecuzione salvo per� che l'.Amminjstrazione non agisca in esecuzione -ft�''ff&tm=trr~dfi@V~~~~ . I -99 di un atto legislativo incostituzionale, perch� il giudice ha il potere di disapplicarlo. (Trib. Potenza, 26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. Bari -Cont. 723, A.vv. Potenza) 5. � improponibile, trattandosi di Pubblica Amministrazione l'azione possessoria contro un ente di riforma. (Pret. Matera, 29 dicembre 1955 Giordano c. Ente Rif. Bari -Cont. 1385, A.vv. Potenza). POSTE E TELECOMUNICAZIONI (1/56) RICEVITORIE -LOCAZIONI (n. 1) 2. Alla data del 1� marzo 1947; tra l'Amministrazione postale e i ricevitori che fossero proprietari dell'immobile sede dell'Ufficio non poteva sussistere un contratto di locazione assolutamente vietato dall'art. 296 cod. post. che mettendo a carico dei ricevitori, salvo i concorsi dell'Amministrazione le spese di affitto e di arredamento dei locali di ufficio, esclude che l'Amministrazione sostenesse un onere cui per legge era tenuto il dipendente; n� il possibile concorso della Amministrazione equiparabile a un canone; le quali cose tutte impediscono all'Amministrazione di avvalersi delle norme vincolistiche sulle locazioni. (Trib. Torino, 3 novembre 1955 -Sparpaglione PP. TT. -Cont. 1894, A.vv. Torino). PRESCRIZIONE (1/56) Vedi: Eccezione n. ~ (proponibilit�); Reg. fascista n. 6 (violenza) PREVIDENZA. ED ASSISTENZA. Vedi: Farmacia n. 2 (materie varie); Respons. civ. n. 10 (Amministrazione Pubblica) PROCEDIMENTO CIVILE (1/56) Vedi: Dem. e Patrim. 16 (Delimitaz). CONCORSO DI PREGIUDIZIALI (N. 6) 11. L'eccezione di solve et repete � pregiudiziale ad ogni altra sia di rito che di merito. (Trib. Trento, 16 gennaio 1956 -Sweitzer c. Finanze -Cont. 1080, A.vv. Trento). PROVA (n. 10) 12. L'ammissione del convenuto di un fatto costitutivo della azione asserito dall'attore dispensa quest'llitimo dalla prova. (Trib. Lecce, 27 ottobre 1955 -Finanza c. Carluccio -Cont. 2012, Avv. Lecce). 13. Sebbene, per essere la prova legale in s� estranea al processo tributario, la confessione in questo non abbia il valore di prova piena incontro} vertibile, e non costituisca un limite della funzione ,i Ij ! decisoria, tuttavia essa rimane un'eccellente, la migliore prova del fatto confessato. (Trib. Torino, 29 agosto 1955 -Caffaro c. Finanze -Cont. 1760, A.vv. Torino. 14. Un'asserzione non provata, anzi resistita da un atto come un verbale �di aggiudicazione, non pu� essere attesa, specie se l'assertore non pi� compaia in giudizio. (Trib. Lecce, 27 ottobre 1955 -'-Finanze c. Carluccio -Cont. 2012, A.vv. Lecce). 15. Se non sia seguita istanza di verificazione l'esibitore non pu� valersi in giudizio di documenti disconosciuti nella sottoscrizione. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955 -Faranda c. Dif. A.eron. Cont. 2599, A.vv. Lecce). 16. Se la firma in una scrittura contenente confessione circa la mancata riconsegna di oggetti affidati per il lavaggio, sia stata a seguito di verificazione riconosciuta falsa, non si pu� della mancata riconsegna dar prova per testi trattandosi di servizio che si svolge attraverso buoni di consegna e di riconsegna, ed ostandovi per il valore degli oggetti il limite ex art. 2721 c. c. (Trib. Messina, 20 luglio 1955 -Dif. Esercito c. Romita -Cont. 4963, A.vv. Messina). 17. Fissata l'udienza di precisazione di conclusioni non � pi� ammissibile la deduzione di nuovi mezzi istruttori. (Corte A.pp. Genova, 26 settembre 1955 -D'A.ndreis c. FF. SS. -Cont. 17"567, A.vv. Genova). 18. I rapporti successivi al verbale di constatazione e di accertamento di violazioni tributarie, compilati dalla Polizia Tributaria durante la istruttoria riservata e interna per i ricorsi del contribuente presentati all'Intendenza di Finanza e al Ministero fanno fede fino a querela di falso nel procedimento giudiziario in cui vengono prodotti in contraddittorio con il contribuente. (Trib. �Bologna, 21 novembre 1955 -Ciocchini c. Finanze -Cont. 9863 A.vv. Bologna). 19. Prova idonea a dimostrare la simulazione della data della scrittura privata sono anche le presunzioni semplici purch� con i requisiti di gravit� precisione e concordanza. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Fall. Conc. Pellami c..Finanze - Cont. 10207, A.vv. Bologna). RIASSUNZIONE 20. Ove per nullit� della citazione sia decorso il termine assegnato dal Pretore per la riassunzione di una opposizione avanti al giudice competente per valore, non pu� tale secondo giudice concedere un nuovo termine per il rinnovo della riassunzione. (Corte A.pp. Torino, 9 novembre 1955 -Dogana Torino c. Barberis Bider -Cont. 1888, A.vv. Torino). PROCEDIMENTO PENALE (1/56) PARTI PRIVATE, (n. 3) 5. L'Amministrazione pu� costituirsi parte civile per l'oltraggio recato al proprio dipendente. (Trib. Melfi, 9 novembre 1955 -Imp. Modello e Faraone - Cont. 1890, A.vv. Potenza) i ~ ~-~ 100 PROCEDIBILIT� 6. Se la notifica del verbale di contravvenzione a norme stradali non sia avvenuta nei trenta giorni di cui all'art. 124 Cod. Strad., termine perentorio, l'azione penale � improcedibile. (Pret. Penale Riva sul Garda 28 gennaio 1955 -imp. Brecciaroli -Cont. 1106, A vv. Trento). PROPRIETA.' E AZIONI A DIFESA (1/56) Vedi: Agricoltura nn. 17, 18 (riforma -beni compresi; Import. Esport. n. 2 (materie varie) ACCESSIONE 3. Il diritto ex art. 936 C. c. a compenso a misura delle spese e del migliorato, a scelta del proprietario del suolo attua pel costruttore su altrui suolo un diritto di c:i;edito, che � di valuta ove si scelga di corrisponQ.ere le spese. (Trib. Bologna, 25 luglio 1955, Ganduzi e altri c. Finanze, e altri -Cont. 6117, Avv. Bologna). REATO Vedi: Circolazione stradale n. 20 (condotta); Import. Esport. n. 1; (materie varie). IMPUTABILIT� 1. Il Gestore di uno spaccio viveri della Provvida non � personalmente tenuto per la vendita di generi per i quali � prescritta una speciale licenza essendo un semplice esecutore di ordini facendo la gestione capo alla Amministrazione Ferroviaria. (Pret. Pen. Monguelfo 22 novembre 1955 -Imp. Passi - Cont. 1236 -A vv. Trento). PRESCRIZIONE 2. Quando i termini massimi di prescrizion� siano diversi, per �reati commessi si applica ad entrambi il termine massimo pi� lungo ex art. 161 C. p. (Trib. Pen. Imperia, 23 gennaio 1956 -Imp. Oliva ed altri -Cont. 20984, A vv. Genova). REGIME FASCISTA (1/56) �RDINAMENTO SINDACALE (n. 1) 4. I beni dei sindacati fascisti, senza distinzione se acquistati da sindacati prefascisti e a questi devoluti, o se acquistati direttamente da loro, sono per legge affidati all'Ufficio Stralcio per la liquidazione della relativa confederazione, e non possono essere devoluti ad enti similari se non a liquidazione avvenuta in quanto finch� questa duri i sindacati fascisti sono da ritenere tuttora in vita. (Pret. Parma, 8 agosto 1955 -Coll. Seom ed altri c. Uff. Stralcio -Conb. Proffss. Artisti -Cont. 7821, Avv. Bologna). VIOLENZA (n. 3) 5. La minaccia di espropriare un immobile ove se ne rifiuti la vendita se lo scopo effettivo dell'esproprio fosse stata non l'utilit� pubblica ma il creare una dimo1�a sontuosa all'ex duce, � illegittim�; ed � parimenti minaccia, ancorch� implicita, l'invito a vendere rivolto bench� in forma cortese da funzionari dell'OVRA. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955, Marchi e altri c. Finanze, Com. Riccione, Mussolini -Cont. 6030, Avv. Bologna). 6. La prescrizione dell'azione di annullamento per violenza operata dal regime fascista relativamente alla vendita di un immobile alla moglie dell'ex duce, decorre non dalla stipula ma dalla caduta del regime. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955, Marchi ed altri -Finanze, Com. Riccione -Mus6030, Avv. Bologna). REGIONI (1/56) REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA ATTI 1. La reqms1z10ne di un automezzo operata sotto r.s.i. da un capo della Provincia a favore di un ente sindacale si intende valida perch� quello organo svolgeva funzioni di Prefetto e la requisizione rientra nelle attribuzioni di questo, e pertanto la liquidazione dell'ente risponde ex art. 5 del D.L.L. n. 428 del 1949 del valore dell'automezzo non restituito dopo la derequisizione o andato distrutto. (Trib. Genova, 14 giugno 1955 -Bartoli c. Uff. Stralcio Oonf. Lav. Ind. -Cont. 19840, Avv. Genova). REQUISIZIONI Vedi: Repubbl. Soc. It. n. 1 (atti). CONTENZIOSO 1. Le controversie sui compensi di reqms1z10ne e indennit� per perdita di un piroscafo requisito esulano dalla competenza dell'A.G.O. ex art. 48 della legge n. 1134 del 1949. (Trib. Genova, 31 ottobre 1955 -Rizzuto c. Dif. Messina -Cont. Avv. Genova). NAVIGLIO 2. Nella indennit� di reqms1z10ne di nave per uso temporaneo sono comprese le quote dovute per riparazione e manutenzione straordinaria e ordinarie, e le quote per i materiali di consumo per la coperta, e in tali categorie rientrano le SjleS~ degli armatori per la sostituzione di cavi danneggiati per forza maggiore, spese che non possono essere richieste alla Amministrazione della Marina. (Trib. Genova, 31 ottobre 1955 -Rizzuto c. Dif. Marina -Oont Avv. Genova). ~..W--P..:W"~P~~..w-..m=:.m~..aiw~..w--~41MW...V~~ 101 RESPONSABILITA' CIVILE (1/56) Vedi: Polizia n. 1 (Sindaco); Sequestro n. 2 (custode) DELL'AMMINIS'.l'RAZIONE PUBBLICA (n. 3) 8. L'Amministrazione pubblica risponde dello operato dei dipendenti solo per responsabilit� extracontrattuale, non per la contrattuale. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1955 -Faranda c. Dif. Aeron. �Oont. 2599, Avv. Lecce). 9. L'art. 7 legge di P. S. esclude la responsabilit� dell'Amministrazione solo per i fatti legittimi dei suoi dipendenti. (Trib. Bari, 13 aprile 1955 - Milillo c. Int. -Oont. 14243, Avv. Bari). 10. L'avere il Ministero dell'Assistenza Postbellica incoraggiato anche con sovvenzione un E.O.A. a organizzare i propri assistiti in un laboratorio e significato ad esso Ente che tale attivit� non comportava versamento dei contributi integrativi chiesti dall'INPS non comporta obbligo di rivalsa verso l'EOA per le obbligazioni sorte nei confronti dell'INPS mancando l'assunzione volontaria da parte del Ministero, d()gli oneri previdenziali, e avendo espresso su di essi un mero parere in tema di prestazioni che sono per legge a carico del datore di lavoro. (Trib. Bologna, 8 febbraio 1956 -Oont. 8580, Avv. Bologna). RICOSTRUZIONE Vedi: Appalto n. 4 (Prezzi) AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 1. La rimozione delle macerie e dei detriti e la fabbricazione di blocchetti di pietrisco e cemento per la costruzione ex novo di un recinto per deposito 'di proiettili non rientrano nella nozione di ricostruzione o riparazione di edificio. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 -Soc. Oementefer c. Fi14anze -Oont. Avv. Genova). 2. Ai fini delle esenzioni fiscali ex D. L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946 non occorre che le cose mobili siano incorporate nelle strutture murarie o siano indispensabili al ciclo produttivo della ditta venditrice. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955 -Soc. SIMMA c. Fin. -Oont. 7408, Avv. Bologna). 3. La dichiarazione contestuale ex art. 6 del D. L. n. 322 del 1945 che.l'appalto fu stipulato in vista delle agevolazioni fiscali da tale legge, sussiste se contenuta in una postilla senza alcuna sottoscrizione e senza data, se sia certo trattarsi obiettivamente di ricostruzione di immobile sinistrato dalla guerra, in base alle clausole negoziali. (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 -Finanze c: Nari - Oont. 9159, Avv.. Bologna). 4. Conforme (Trib. Bologna, 27 dicembre 1955 Finanze c. Mercuri -Oo'nt. 9150, Avv. Bologna) .. 5. Le somministrazioni periodiche sono ex lege n. 771 del 1941 equiparate tributariamente agli appalti e quindi godono dei benefici ex D. L. L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, purch� l'assuntore dimostri di dover produrre o procurarsi posteriormente al contratto le cose promesse. (Corte App. Bologna, 16 giugno 1955, Italscambio c. Finanze - Oont. 8390, Avv. Bologna). 6. L'agevolazione tributaria ex art. 14 della legge n. 408 del 1949 spetta anche per i separati contratti di appalto riguardanti gli accessori dello edificio da ricostruire. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954 ed altre tre sentenze -Soc. Ist. Edil. Econom. c. Finanze -Oont. 19931 e altri tre sentenz., Avv. Genova). 7. Ai contratti di appalto non si applica per ammetterli al beneficio fiscale delle ricostruzioni ex R. D. n. 322 del 1945 e 221del1946, il requisito ex art. 2 del D. L. L. del 1946, che si tratti d'immobili danneggiati per almeno un terzo della consistenza. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 -Fall. Oonc. Pellami c. Finanze -Oont. 10207, Avv. Bologna). 8. Il beneficio della registrazione a tassa fissa ex art. 3 D. L. n. 322 del 1945 e 2 D. L. n. 221 del 1946 compete ai soli contratti di appalto e non alle vendite di cose necessarie al ripristino degli edifici danneggiati dalla guerra. (Trib. Catania, 31 maggio 1955 -Cavallaro c. Finanze -Cont. 18459, Avv. Catania). 9. Ai fini delle esenzioni fiscali ex D. L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 la distinzione tra appalto e vendita va fatta secondo leggi civili e non secondo la legge n. 771 del 1941. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955 -Soc. SIMMA c. Finanze - Cont. 7408, Avv. Bologna). INTERVENTI DELl/AMMINISTRAZIONE 10. Quando nella -esecuzione i lavori di riparazione di edifici: danneggiati dalla guerra per essere adibiti ad alloggio di senza tetto, il Genio civile sia intervenuto su richiesta dei proprietari, non � necessario l'interpello ex art. 37, 10 comma D. L. n. 261 del 1947, n� l'avviso al proprietario prima del verbale di consistenza, ex 2� comma stesso articolo e art. 32, 1� comma D.L.L. n. 305del1945, se il successivo comportamento del proprietario abbia convalidato l'operato del Genio civile. (Pret. Sampierdarena 31ottobre1955 -De Foresta c. Finanze -Oont. 19411, Avv. Genova). 11. Le eventuali inosservanze da parte dell'Amministrazione delle formalit� prescritte dai DD. LL. n. 305 del 1945 e n. 261 del 1947 per la esecuzione di riparazione ad edifici danneggiati dalla guerra possono intaccare la validit� del eredito vantata dall'Amministrazione verso il proprietario per parziale rimborso .di spese quando l'edificio sia adibito ad alloggio pei senza tetto, ma non incidono nella regolarit� formale della relativa ingiunzione emessa dal Procuratore del Registro. (Pret. Sampierdarena 31 ottobre 1955 -De F_oresta c. Fin. -Oont. 19411, Avv. Genova). RISCOSSIONE OOATTIVA (1/56.) . Vedi Acque Pubbl. ed Elettr. n. 7 (canoni); Azione n. 10 (riconvenzione). Imp. Gen. Entr. n. 29 (Sanzioni); Metano n. 16 (Contr. bomb. riscoss.); Ricostruzione n. 11 (interv. della Amministrazione); ::: , 102 ENTI PUBBLICI ECONOMICI 5. Gli enti pubblici economici che, come la G.R.A., pur perseguendo finalit� di interesse generale svolgono funzioni e attivit� nel campo economico e commerciale sullo stesso piano e in concorrenza con similari imprese private, non possono valersi d~lla riscossione coattiva ex T.U. n. 639 del 1910. (Trib. Melfi 19 ottobre 1955, Bruno c. G. R. A. -Cont. 214, Avv. Potenza). ' INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (n. 4) 6. Il perfezionamento dell'ingiunzione fiscale come atto amministrativo complesso avviene con l'incontro delle volont�, degli organi preposti alla sua formazione; l'atto, ove risulti� perfezionato il processo formativo, �. esistenti e valido. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Ghinassi c. Finanze - Cont. 9545, Avv. Bologna). INGIUNZIONE AMM. -REQUISITI FORMALI 7. In forza della vidimazione pretoria l'ingiunz'ione amministrativa � idonea a valere come titolo esecutivo e diventa il primo atto del procedimento coattivo questo � un comune procedimento esecutivo giudiziale ancorch� di natura speciale, i cui atti possono essere dichiarati nulli dal giudice. (Trib. Potenza, 7 dicembre 1955, Pomaricco c. Finanze -Cont. 646, Avv. Potenza). 8. Se l'ingiunzione amministrativa difetti dello ordine di pagare � inesistente, talch� per l'opposizione non pu� applicarsi per la competenza territoriale del giudice l'art. 3 del T.U. del 1910. (Trib. Bologna, 16 agosto 1955 -Distrett. Mil. Reggio Emilia c. Togninelli -Cont. 7458; Avv. Bologna). 9. Gli errori od omissioni contenute nelle copie dell'ingiunzione amministrativa valida nell'originale potranno avere effetti limitati anche al fine di ostacolare eventualmente l'immediata esecutoriet� dell'atto ma non possono J?Ortare all'annullamento dell'atto originario. (Trib. Bologna, 26 gennaio 1946 -Ghinassi c. 'Finanze -Cont. 9545, Avv. Bologna). 10. La mancanza della attestazione da parte del cancelliere di conformit� all'originale della copia dell'ingiunzione fiscale destinata alla notifica � causa di nullit� assoluta e radicale dell'atto rilevabile d'ufficio; e trattandosi di nullit� rilevabile ictu oculi l'opposizfone non soggiace al solve et repete (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, La Sorte c. Proc. Reg. Taranto -Cont. 1617, Avv. Lecce) (massima abnorme). OPPOSIZIONE 11. Quando si eccepisca il difetto di un presupposto processuale (competenza dell'organo che ha emesso un'ingiunzione amministrativa) non pu� il relativo vizio formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi da proporsi perci� nel termine di giorni cinque� dalla notifica del precetto. (Trib. Melfi, 18 ottobre 1955 -Bruno c. G.R.A. -Cont. 214, A vv. Potenza). RISPARMIO E CREDITO (1/56) SENTENZA -ORDINANZA..:.. DECRETO (1/56) CONTENUTO DELLA DECISIONE 2. Il giudice deve respingere le domande infondate in fatto e in diritto, anche con ragioni non specifi<~atamente dedotte dalle parti, . non solo quando ritenga inesistente o improduttivo di effetti il fatto costitutivo del giudizio, ma anche quando ritenga esistente un fatto impeditivo o estintivo del diritto. (Corte App. Genova, 23 febbraio 1956, Com. S. Remo c. Finanze -Cont. 18998, Avv. Genova). SEQUESTRO (1/56) CUSTODE (n. 1) 2. Nel caso di sottrazione di un animale contrabbandato e affidato in custodia nelle more del giudizio penale, il custode responsabile dell'illecito � teuut�> al risarcimento del danno verso l'Amministrazione Finanziaria, danno corrispondente al valore dell'animale quale oggetto di confisca. (Trib. Trento 29 settembre 1955 -Fin. c. Reinstandler -Cont. 1150, Avv. Trento). SERVIT� (1/56) ONERI 2. Gli obblighi di manutenzione imposti al proprietario del fondo dominante, da eseguirsi sul fondo servente ex art. 1090 C. c. non si applicano alle servit� di scoli di acqua -aventi per oggetto l'aggravio ex art.. 913, 3� comma C. c. (Corte Appello Genova, 26 settembre 1955 -D'Andreis c. FF. SS. -Cont. 17567, Avv. Genova). SIMULAZIONE Vedi: Proc. Civile n. 19 (prova) SOCIET� (1/56) Vedi: Jmp. Reg. nn. 18, 19 (Agevolaz.); Imp. e tasse in genere n. 13 (agevolaz. eson). SOLIDARIET� Vedi: Occupazione n. 5 (danni). SOLVE ET REPETE (1/56)� Vedi: Imp. Contr. diversi n. 4 (SEPRAL); Metano n. 10, 11, 12 e 13 (Contr. bomb., contestaz.); Proc. civ. n. 11 (eone. di pregiud.); Riscoss. coattiva n. 10 (ing. amm. -Requis. formali). IMPOSTA DI REGISTRO (n. 10) 103 . APPLICAZIONE (N. 4) 12. Per poter proporre azione il contribuente deve avere preventivamente pagato il tributo, ricomprendendo tutte le rate scadute secondo legge, anche se l'Amministrazione nella sua discrezionalit� abbia concesso dilazioni, le quali rappresentano solo una facilitazione ma non spostano la scadenza legale del tributo. (Trib. Genova, 12 novembre 1955 -Esatt. Genova c. Marenco - Pastorino -Finanze -Oont. 16985, Avv. Genova). 13. Il solve et repete va osservato anche quando la Finanza si renda attrice in sede di reclamo contro uno stato di graduazione di eredit� accettata con beneficio d'inventario ove l'erede sollevi questioni sull'ammontare e sulla liquidazione della imposta. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 -Alati Piergentili c. Finanze -Oont. , Avv. Genova). FORME DI PAGAMENTO (N. 5) 14. Il caso di pagamento rateizzato dell'I.G.E non pu�' il contribuente imputare i pagamenti fatti ad alcune fra pi� evasioni accertate con unico atto, se pagando non abbia fatta alcuna imputazione e le singole obbligazioni siano s,tate unificate con la stipulazione dell'atto di dilazione; essendo poi tutti i debiti di epoca uguale e non facendosi questione di privilegio, l'imputazione in caso di silenzio doveva avvenire per proporzione e pertanto nessun debito sarebbe sfato soddisfatto ai fini dell'osservanza del. solve et repete. (Trib. Lecce, 28 febbraio 1955 -Ourto c. Finanze - Oont. 2398, Avv. Lecce). 15. Il pagamento rateizzato in quanto attenente alla fase precedente alla contestazione dell'I. G.E. costituisce l'adempimento dell'obbligo assunto col verbale di dilazione, ma non il pagamento dell'imposta voluto dalla legge ai fini dell'osservanza del solve et repete. (Trib. Lecce, 28febbraio 1955 -Ourto c. Finanze -Oont. 2398, Avv. Lecce). ICTUS OCULI (n. 6) 16. Il principio dell'ictus oculi derogativo del precetto del solve et repete non sussiste se il giudice debba scendere all'esame di merito della controversia ancorch� esso si assuma semplice e non abbia bisogno di attivit� istruttoria. (Trib. Brescia, 19 ottobre 1955 -Soc. Ragazzoni c. Finanze -Oont. 3431, Avv. Brescia). 17. Non risponde al temperamento dello ictus oculi il motivo di opposizione spiegato avverso l'ingiunzione fiscale per imposta di registro, fondato sul disconoscimento della firma apposta da uno dei contraenti sulla scrittura esibita. �(Trib. Bologna, 11 giugno 1955, Cavoli c. Finanze Finanze -Cont. 9449, Avv. Bologna). IMPOSTA GEN. ENTRATA (n. 8) 17. Al concessionario di un'azienda che contesti la propria responsabilit� per il debito di I.G.E. del c�dente, � opponibile il solve et repete. (Trib. Genova, 30 novembre 1955 -SICOEF c. Finanze -Cont. 21241, Avv. Genova). 19. Poich� il contribuente deve ex art. 4 D. L. n. 186 del 1942 pagare l'imposta sulla base dei valori determinati dalla Commissione entro trenta giorni dalla notifica della decisione e ci� anche� quand-0 vi sia appello, l'opposizione ad ingiunzione emessa dall'Amministrazione pel pagamento� soggiace al solve et repete. (Trib. Trento, 16 gennaio .1956 - Sweitzer c. Finanze -Cont. 1080, Avv. Trento). IMPOSTA DI SUCCESSIONE 20. Il solve et repete deve essere osservato anche per le controversie sull'ammontare delle sopratasse e pene pecuniarie inflitte per violazione alla legge sulle successioni. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 -Alati -Piergentili c. Finanze -Cont. Avv. Genova). � IMPOSTE E CONTRIBUTI VA:ij,I 21. Non pu� opporsi all'Ente di Riforma l'eccezione del solve et repete, in materia di tributi comunali, in quanto l'ente � pubblico, mira al raggiungimento. di fini dello Stato ed � fornito di potest� di imperio. (Trib. Potenza, 29 dicembre 1955 - Imp. Cons. Bella c. Ente Rif. Bari e Cassa Mezz. - Cont. 2400,. Avv. Potenza). SANATORIA. 22. L'inosservanza del solve et repete non pu� essere sanata nel corso del giudizio. (Trib. Genova, 12 novembre 1955 -Esatt. Genova c. Marenco - Pastorino -Finanze -Cont. 16985, Avv. Genova). SPESE GIUDIZIALI (1/56) Vedi: Espropr. per p. u. occup. n. '12 (indenn. impugnaz). QUESTIONI DI REGISTRO 2. Anche se appellante principale, la Finanza soccombente in causa di registro non va condannata alle spese di primo e secondo grado, se il contribuente non sia ricorso previamente in via .amministrativa contro l'ingiunzione c. C. App. Bologna, 20 dicembre 1955 -Soc. SIMMA c. Finanze - Cont. 7408, Avv. Bologna). 3. In caso di opposizione di terzo per reclamo di propriet� in una esecuzione per recupero dell'I.G.E. non si applica l'art. 148 legge registro. (Pret. Muro Lucano, 7 novembre 1955, Massari c. Finanze - Cont. 662 e 2412, Avv. Potenza). SPORT SPETTACOLI E TURISMO .(1/56) Vedi: Imp. Contrib. diversi n. 6 (socc. invern.). STRADE (1/56) hw M..MMXXW:W..m:::;w. '.<W.J:m::!S�M~J.Wffi.3~��1WJl!Wf�2%ZZm'..&...-;.:&::;2ZW@Jiiiiiii!W'~- n;p: n � u= !mili x ��mm = , 1wm m tm7 == !M w f ~ 104 1 SUCCESSIONE Vedi: Farmacia n. 1 (diritto); Solve et repete n. 13 (applicaz.) .ACCETTAZIONE CON BENEFICIO 1. Il trssferimento dei diritti del de cuius allo erede accettante con beneficio di inventario non si limita ai residui attivi ma si estende a tutti i diritti caduti in successione; quindi l'erede, salva la limitazione della sua responsabilit� intra vires diviene nella obbligazione soggetto passivo. (Trib. Genova, 9 novembre 1955, .Alati -Piergentili c. Finanze -Cont. , .Avv. Genova). TESTAMENTO -SOSTITUZ. FEDECOM. 2. La nullit� di una disposizione che comportando doppia o plurima chiamata in ordine successivo con obbligo del primo chiamato di conservare per restituire, � sostituzione fedecommissaria, importa nullit� di ogni negozio che abbia per fine o motivo quella sostituzione, quindi anche della esecuzione volontaria ancorch� l'erede abbia avuto presente detta nullit�. (O. .App. Potenza, 8 febbraio 1956, Berlingieri c. Ente Rif. Bari e .Agr. Foreste -Cont. 496, .Avv. Potenza). TRANS.AZIONE (1/56) TRASCRIZIONE Vedi: Obbligaz. Oontra,tti n. 7 (annullamento). TRASPORTO IN GENERE (1/56) V.ALUT.A (1/56) Vedi: Dif. Amm. n. 46 (Oitaz. Amm. Finanze). MATERIE VARIE (n. 1) 2. La domanda del trasgressore di norme valutarie di ammissione ai sensi dell'art. 8 del R. D. n. 1928 del 1938 al pagamento di una somma non eccedente il 25 % della valuta � caratterizzata dalla irrevocabilit� propria delle domande di oblazione. (Trib. Genova, 19 novembre 1955 - Fenoglio c. Finanze -Oont. 20447, .Avv. Genova). SINDACATO GIUDIZIALE 3. Tanto il decreto con cui ai sensi del R. D. L. n. 1928 del 1938 il Ministro del Tesoro infligge una pena pecuniaria per infrazioni valutarie, quanto quello in cui a sensi dell'art. 8 stesso decreto il Ministro ammette il trasgressore richiedente .al pagamento di una somma non eccedente il 25; % della valuta estera oggetto della infrazione, sono soggetti al mero sindacato di legittimit� da parte del giudice. (Trib. Genova, 19 novembre 1955 - Fenoglio c. Finanze -Oont. 20447, .Avv. Genova). VENDITA (1/56) Vedi: Donazione n. 3 (specie varie); Imp. Reg. nn. 25, 26, 27, 31, 33 e 35 (mat. tass.), nn. 38, 39 (tassab.); Ricostruz. nn. 8, 9 (agevolaz. tributarie). VIGILI DEL FUOCO (1/56) Vedi: Oircolaz. stradale nn. 20, 21 (condotta). ~Ll?W! EL&~ ~ INDICE SISTEMATICO .DELLE CONSULTAZIONI LA FORMUJ;..AZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' ALVEO. -I) Se, per la ripartizione delle aree estromesse dall'alveo dei fiumi fra i proprietari frontisti, nel tirare, dai punti estremi delle linee di confine, delle perpendicolari sulla linea mediana del fiume, debba aversi� riguardo alla mediana reale o a quella risultante dalle mappe catastali (n. 39). RISERVE IDRAULICHE. -(Il) Se la Cassa per il mezzogiorno, tenuto conto della sua limitata durata, possa ritenersi direttamente abilitata a chiedere la riserva, ai sensi dell'art. 51 del T. U. sulle acque, o se, invece, la domanda debba essere presentata dagli enti, che diverranno gli effettivi concessionari delle acque riservate (n. 40). -III) Se sia o meno possibile che il Ministro disponga nell'interesse della Cassa, la riserva lper una utilizzazione complessa, nella quale, accanto all'uso potabile od irriguo, sia contemplata anche una utilizzazione idroelettrica, connessa con la irrigazione o con l'approvvigionamento idrico n. (40). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CONTRATTI PUBBLICI. -I) Se l'ufficiale rogante, nell'esercizio delle sue funzioni, sia organo dell'Amministrazione (n. 189). DONAZIONI. -II) Se i beni di un Ente Pubblico possano formare oggetto di alienazione senza corrispettivo (n. 190). ScuoLE. -"III) Se lo Stato possa considerarsi titolare del servizio pubblico dell'istruzione elementare, esercitato in un edificio scolastico di propriet� comunale (n. 191). -IV) Se l'Amministrazione della Pubblica Istruzione abbia interesse giuridico a far valere l'indisponibilit� per altro uso di un edificio scolastico di proprieta comunale, destinato al servizio dell'istruzione elementare (n. 191). APPALTO ARBITRI. -I) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro debba ritenersi investito delle sue funzioni col provvedimento di nomina (n. 208). -Il) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro, dopo la nomina, debba continuare nelle sue funzioni anche ove, per collocamento in quiescenza o per altra causa, cessi dall'Ufficio che occupava al momento della nomina (n. 208). RESPONSABILIT� DELL'APPALTATORE. -III) Se la responsabilit� decennale dell'appaltatore, ex art. 1669 Codice civile, sia applicabile negli appalti di opere pubbliche (n. 209). -IV) Se l'azione di accertamento della responsabilit� decennale dell'appaltatore sia deferita alla competenza arbitrale o al giudice ordinario (n. 209). .ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � ST.A.T.A. DAT.4 RISERVE. -. V) Se sussista un diritto soggettivo dell'appaltatore su materia che avrebbe dovuto formare, e non ha formato, oggetto di esplicita riserva (n. 210). VI) Se nell'esame delle riserve di un'impresa appaltatrice di opere� pubbliche possano adottarsi soluzioni di equit� (n. 210). LEGGE REGOLATRICE. -VII) Se, in linea di massima, le normali disposizioni della legge comune siano applicabili agli appalti di opere pubbliche (n. 210). ARCHIVI DI STATO LIBRI. Se, in base al combinato disposto degli articoli 12 e 13 legge 22 dicembre 1939, n. 2209, l'Amministrazione degli archivi di Stato possa acquistare libri di importanza storica e scientifica appartenenti a privati (n. 1). AVVOCATI E PROCURATORI DIFESA DELLO STATO. -1) Se la norma dell'art. 697 C. p. c. sia applicabile nei confronti della P. A., almeno per quanto riguarda la designazione di liberi professionisti per la rappresentanza della medesima P. A., nella assunzione di mezzi istruttori preventivi (n. 29). II) Se e in quali limiti competa il compenso ai professionisti, nominati, ex art. 697 C. p. c. per la rappresentanza della P. A. (n. 29). -III) Quale sia le figura giuridica del procuratore nominato ai sensi dell'art. 697 C. p. c., se quella di procurator ad litem o di procurator ad nego-. ia (n. 29). CACCIA E PESCA DECADENZA. -I) Se possa pronunciarsi la decadenza dei diritti esclusivi di pesca nei confronti di quei titolari che non esercitano tali diritti da pi� di un quinquennio (n. 5). -Il) Se tale decadenza possa essere dichiarata a prescindere dalla conferma o dalla revoca del decreto di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca (n. 5). CINEMATOGRAFO. SALE PARROCCHIALI. Se debba considerarsi� sala cinematografica parrocchiale � soltanto quella, la cui apertura sia richiesta dal parroco, il quale ne faccia domanda nel perseguimento dei fini della parrocchia (n. 17). CIRCOLAZIONE STRADALE STRADE. Se, nella disposizione del 40 comma del�l'art. 31 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, ai sensi del quale �sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata >1, la dizione �insufficienza della carreggiata� debba inter arnm -106 pretarsi in rapporto all'elemento fisso del piano viabile o all'elemento variabile della posizione dei veicoli al momento dell'incrocio (n. 2). COMPROMESSO ED ARBITRI. NOMINA DI ARBITRO. -I) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, I'arbitro debba ritenersi investito delle sue funzioni col provvedimento di nomina (n. 9). -II) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro, dopo la nomina, debba continuare nelle sue funzioni anche ove, per collocamento in quiescenza o per altra causa, cessi dall'ufficio che o�cupava al momento della nomina (n. 9). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DEMANIO PUBBLICO. Quale sia la natura giuridica del rapporto di utilizzazione dell'area aeroportuale (n. 49). CONTRABBANDO PARTE CIVILE. Se sia ammissibile la costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato� di contrabbando quando la merce sia stata sequestrata (n. 27). COOPERATIVA AGEVOLAZIONI FISCALI. -I) Se la decadenza dai benefici, previsti dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro, retroagisce sull'atto costitutivo della societ� cooperativa, in modo da renderlo assoggettabile all'imposta ordinaria di conferimento (n. 2). -II) Se, pronunziara la decadenza, per sopr�vvenuta inesistenza dei requisiti di legge, possa considerarsi trasformata la societ� cooperativa in societ� ordinaria ai sensi dello art. 82, Tariffa alleg. A (n. 2). DEMANIO E PATRIMONIO AEROPORTI. -I) Se, in base alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilit� generale dello Stato, possa effettuarsi, non in base a pubblico incanto ma a licitazione privata l'appalto per lo sfalcio delle erbe e per il pascolo sedimi in aeree aeroportuali (n. 121). II) Quale sia la natura giuridica del rapporto di utilizzazione eccezionale dell'area aeroportuale (n. 121). BENI EX P. N. F. -III) Se i beni dell'ex p. n. f. e delle organizzazioni soppresse dal R. D. L. 2 agosto 1943 ii. 704, siano entrati immediatamente ed ape legis a far parte del patrimonio dello Stato (n. 122). -IV) Se, in dipendenza del detto trapasso e in base al D. L. 27 luglio 1944, n. 159 (art. 38), i beni stessi siano vincolati ad� una particE>lare destinazione (n. 122). FATTISPECIE PARTICOLARI. -V) Quale sia la natura giuridica del �diritto speciale� del Consigliono notarile dr Napoli sull'edificio ex conventuale dei Padri Teatini di San Paolo Maggiore in Napoli (n. 123). -VI) Quale sia la condizione giuridica del detto edificio (n. 123). SCUOLE. -VII) Se lo Stato possa considerarsi titolare del servizio pubblico dell'istruzione elementare, esercitato in un edificio scolastico di propriet� comunale (n. 124). -VIII) Se l'Amministrazi.one della Pubblica Istruzione abbia interesse giuridico a far valerel'hidispon,ibilit,� per altro uso di un edificio scolastico di propriet� comunale destinato al servizio dell'istruzione elementare (n. 124). DONAZIONI AMMINISTRAZIONE PUl3BLICA. Se i beni di un ente pubblico possano formare oggetto di alienazione senza corrispettivo (n. 27). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE COOPERATIVE SOVVENZIONATE. -I) Se le cooper�tive edilizie sovvenzionate godano della esenzione dal pagamento dell'i. g. e. (n. 57). -II) Se le cooperative medesime, in difetto di patto contrattuale contrario, debbano soggiacere all'azione di rivalsa per rimborso i. g. e. da parte delle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione (n. 57). ESPROPRIAZIONE PER P. U. OccuPAZIONE -INDENNIT�. -I) Se possa il prefetto ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennit� di occupazione temporanea quando questa sia stata seguita da espropriazione (n. 118). INDENNIT�. -.II) Se l'anticipo sull'indennit� di esproprio, alla oui corresponsione l'Amministrazione � facultizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1382, possa essere corrisposta anche nell'ipotesi che l'indennit� offerta non sia stata accettata dall'interessato (n. 119). -III) Se l'Amministrazione, nel caso sia stato istituito giudizio di opposizione alla determinazione della indennit� di esproprio, ai se:.si. dell'art. 51 della legge sulle espropriazioni, possa consentire allo svincolo della met� dell'indennit� offerta (n. 119). PIANI DI RICOSTRUZIONE. -IV) Se, per le opere occorrenti, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'attuazione del piano di ricostruzione della citt� di Napoli, l'indennit� di espropriazione vada determinata secondo i criteri dettati in materia dalla legge fondamentale oppure secondo quelli stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge n. 2382 del 1885, con la conseguenza, nel secondo caso, che, sulle questioni relative, sarebbe competE. nte la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli (n. 120). SERVITU MILITARI. -V) Se possa ricorrersi al procedimento di espropriazione per p. u., ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la costituzione di servit� (n. 121). FERROVIE DANNEGGIAMENTI. -I) Se costituisca reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 C. p. il deterioramento dei sedili delle sale di aspetto delle stazioni ferroviarie (n. 240). -II) Se i danni stessi p~ssano -107 costituire altres� violazione della norma contenuta nel l'art. 54 del Regolamento di polizia ferroviaria approvato .con R. D. 31 ottobre 1873, n. 1687 (n. 240). ESECUZIONI IN GENERE. -III) Se sia tuttora in vigore la norma dell'art. 2 del D. L. 6 aprile 1916, n. 449, secondo la quale gli atti diretti ad impedire il pagamento di somme dovute dall'Amministrazione Ferrovie Stato a terzi, �devono essere notificati al Direttore generale dell'Amministrazione � (n. 241). -IV) Se il direttore generale delle Ferrovie Stato o gli ufficiali pagatori, ai quali siano stati notificati atti impeditivi del pagamento di somme dovute dalle Ferrovie Stato a terzi, abbiano la rappresentan: za dell'Amministrazione nei giudizi conseguenti (n. 241). FORESTE ATTI DI ACQUISTO. Se le .deleghe conferite dal direttore dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali ai propri funzionari ai sensi dell'art. 13, 2� comma, del Regolamento 5 ottobre 1933, n. 1577, per la stipula di atti notarili di compravendita di terreni richiedano la autentica notarile della firma, in relazione all'art. 1392 C. c. (n. 1). IMPIEGO PUBBLICO PUBBLICI UFFICIALI. -I) Se gli impiegati dell'U.I.C., i quali esplichino funzioni amministrative, tendenti al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, possano qualificarsi pubblici ufficiali (n. 403). -II) Se la qualifica dei pubblici ufficiali competa ai funzionari delle "banche agenti� per conto dell'U.I.C. (n. 403). -III) Se i funzionat'i dell'Ufficio Italiano Cambi o di banche agenti siano tenuti ad accettare documenti irregolari agli effetti fiscali, presentati dagli interessati per comprovare operazioni valutarie (n. 404). RIMBORSO DI SPEDALIT�. -IV) Quale sia il termine di prescrizione del diritto dell'impiegato verso la P. A . al rimborso delle rette di. spedalit� incontrate per ricovero conseguente a causa di servizio (n. 405). STIPENDI. -V) Se, a seguito di annullamento del collocamento a riposo di un impiegato, debbano al medesimo corrispondersi gli stipendi e gli assegni arretrati, ove questi, durante lo stato di cessazione dal servizio, abbia percepito emolumenti di pari importo da altro datore di lavoro (n. 405). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE LICENZA. Se sia ammissibile la revoca di unia. licenza di importazione (n. 1). IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI. -I) Se la decadenza dai benefici, pt'evisti dagli at'ticoli 65, 66 e 67 della legge di registro retroagisca sull'atto costitutivo della societ� cooperativa, in mJdo da renderlo a'3soggettabile all'imposta ordinaria di conferimento (n. 118). -II) Se, pronunziata la deca . den'l;a per sopravvenuta inesistenza dei requisiti di legge, possa considerarsi trasformata la societ� cooperativa in societ� ordinaria ai sensi dell'art. 82 tariffa alleg. A (n. 118). -III) In caso di risposta affermativa al precedente quesito in qual modo debba procedersi alla tassazione (n. 118). TERMINI. -IV) Se gli atti di aggiudica~ione, in pendenza di approvazione, vadano registrati in termine fisso (n. 119). CONTENZIOSO. -V) Se sia ammissibile il ricorso di un organo dello Stato alla Commissione provinciale delle imposte avverso l'accertamento dell'Ufficio del registro (n. 119). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA � ESONERI. -I) Se le cooperative edilizi.e sovvenzionate godano della esenzione dal.pagamento dell'i. g. e. (n. 55). -II) Se le cooperative. medesime, in difetto di patto contrattuale contrario, debbano soggiacere alla azione di rivalsa per rimborso i. g. e. da parte delle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione (n. 55). PRESCRIZIONE. -III) Se la prescrizione triennale del reato di infedele denunzia in materia di i. g. e. comporti anche la pt'escrizione del diritto della Finanza a riscuotere la tassa evasa (n. 56). IMPOSTE VARIE CONCESSIONI. Se una sentenza penale, che abbia escluso la sussistenza del reato di esercizio clandestino di locali di meretricio previsto dall'art. 191 del T. U. di P. S. valga anche ad escludere la violazione della legge tributaria prevista dall'art. 9 del R. D. 30 dicembt'e 1923, n. 3279, in rela:done all'art. 105 della tabella a.Il. A al D. L. 30 maggio 1947, n. 604 (n. 1). .IMPRESA SCUOLA DI APPRENDISTI. Se, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, possa considerarsi impresa at'tigiana una scuola per apprendisti al'tigiani, la quale esplichi altres� un'attivit� economica, sia pure non principale (n. 1). LAVORO COLLOCAMENTO. -I) Se coadiutori del collocatore, con remunerazione a carico del Comune ai sensi dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, possano nominarsi solo per le frazioni del Comune o anche per altre esigenze di decentramento, quali quelle inerenti a particolarit� di categoria (n. 1). RETRIBUZIONE. -II) Se nel concetto d~ � retribuzione � sia incluso il trattamento di trasferta (n. 2). -III) Se la fi.t'ma della quietanza liberatoria, e lamancata impugnativa entro i tre mesi, ai sensi dello art. 2113 C. c., precludano i diritti che siano sorti dopo il rilascio per opera di nuove disposizioni di legge o di contratto (n. 3 ). ...._ 108 LOCAZIONI ACCERTAMENTI DELLA P. A. Se gli Uffici del Genio Civile siano tenuti a dar corso agli accertamenti, di cui alla legge 23 maggio 1950, n. 253, quando -per esplicita dichiarazione delle parti -tra le medesime non ricorra. alcun rapporto locativo (n. 91). NAVE E NAVIGAZIONE SBARCO DI MARITTIMO. Se l'Autorit� ma:-ittima, nell'imporre le ((modalit�)) per l'esecuzione del deposito delle somme contestato al marittimo, di cui viene chiesto lo sbarco, ai sensi dell'art. 350 Codice della navigazione, possa determinare anche il termine entro il quale il marittimo stesso sia tenuto a promuovere azione giudiziaria (n. 72). NOTARIATO ATTI ��NOTARILI. Se le deleghe conferite dal Direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ai propri funzionari, ai sensi dell'art. 13, 2� comma, del Regolamento 5 ottobre 1933, n. 1577, per la stipula di atti notarili di compravendita di terreni, richiedano la autentica notarile della firma, in relazione all'art. 1392 C. c. (n. 4). PENSIONI (DI GUERRA) PIGNORABILIT� IN GENERE. -I) Se il disposto degli articoli 1 e 2 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180, sui limiti di pignorabilit� e di sequestrabilit� di stipendi e pensioni, sia applicabile anche a.Ile pensioni di guerra (n. 72). -II) Se sia applicabile alle pensioni di guerra l'art. 3 dello stesso T. U. n. 180 del 1950, che stabilisce l'obbligo di notifica presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato (n. 00). � POLIZIA ATTI. -I) Se possa essere ritenuta pericolosa, agli effetti dell'art. 2050 C. c., un'attivit� imposta alla. P. A. dall'ordinamento giuridico (n. 13). -II) Se l'attivit� di Polizia possa essere ritenuta di per s� pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C. c. (n. 13). OCCUPAZIONE. -III) Se il rinvenimento di quadrupedi abbandonati da ignoti da parte dei C. C. attribuisca a questi ultimi il diritto di propriet� dei quadrupedi stessi, una volta espletate le formalit� previste dagli articoli 927 e 929 e segg. del C. c. (n. 14). 'PREVIDENZA ED ASSISTENZA ASSEGNI INTEGRATIVI. -I) Quale sia la natura giuridica del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di cui all'art. 8 n. 3, del D. L. L. 9 novembre 1945, n. 788 (n. 16). II) Quale sia la natura giuridica del ricorso prodotto a tale Comitato in materia di prestazioni e di contributi (n. 16). -III) Se debba considerarsi sottoposto o meno a termine e di quale durata, il ricorso del Comitato, cui si d� luogo, quando si neghi il rimborso di somme pagate senza attendere l'a�torizzazione ovvero senza tenere conto di particolari condizioni alle quali l'autorizzazione stessa sia stata subordinata (n. 16). PIGNORABILIT� IN GENERE. -IV) Se l'assegno di previdenza, previsto dall'art. 41 �della legge 10 agosto 1950, n. 648, possa essere assoggettato a sequestro o a pignoramento nei limiti indicati dall'art. 2 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 17). PREZZI (DISCIPLINA) AcQUE PUBBLICHE. Se il Comitato interministeriale prezzi sia competente a determinare il prezzo della fornitura d'acqua pubblica derivata, dovuto dai subutenti che utilizzano l'acqua concessa (n. 29). PRODUZIONE E SCAMBI CoNSORZI. Se l'Autorit� governativa possa attualmente costituire un consorzio obbligatorio di produzione e di scambio, ai sensi dell'art. 2616 C. C. (n. 1). II) Se la norma dell'art. 2616 C. c. sia compatibile con i principi dell'art. 41 della Costituzione (n. 1). PROPRIETA' OcouPAZIONE. Se il rinvenimento di quadrupedi abbandonati da ignoti da parte dei C. C. attribuisca a questi ultimi il diritto� alla pr9priet� dei quadrupedi stessi, una volta espletate le formalit� previste dagli articoli 927, 929 e seguenti del.C. c. (n. 19). RESPONSABILITA' CIVILE ATTIVIT� PERICOLO?E. -I) Se possa essere ritenuta pericolosa, agli effetti. dell'art. 2050 C. c., un'attivit� imposta alla P. A. da un ordinamento giuridico (n. 169). -II) Se l'attivit� di polizia possa essere ritenuta di per s� pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C. c. (n. 169). ESERCITAZIONI MILITARI. -III) Se sia propronibile la domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti dall'esplosione di una bomba abbandonata da reparti militari in addestramento (n. 170). RICOSTRUZIONE PIANI. Se per le opere occorrenti, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'attuazione del piano di ricostruzione della citt� di Napoli, l'indennit� di espropriazione vada determinata secondo i criteri dettati in materia dalla legge fondamentale oppure secondo quelli stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge n. 2382 del 1885, con la conseguenza, nel secondo caso, che, sulle questioni relative, sarebbe competente la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli (n. 4). SCAMBI E VALUTE OPERAZIONI VALUTARIE. -I) Se gli impiegatCdeflo Ufficio Italiano Cambi, i quali esplichino funzioni amministrative, tendenti al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, possano qualificarsi pubblici ufficiali (n. 11). -II) Se la qualifica di pubblici ufficiali competa ai . " -109 funzionari delle �banche agenti� per conto dell'U.I.C. (n. 11). -III) Se i frmzionari dell'Ufficio Italiano Cambi �o di banche agenti siano tenuti ad accettare documenti irregolari agli effetti fiscali presentati dagli interessati per comprovare operazioni valutarie (n. 11). SERVITU' ESPROPRIAZIONE PER P. u. -I) Se possa ricorrersi al procedimento di espropriazione per p. u., ai sensi della iegge 25 giugno 1865, n. 2359, per la costituzione di servit� (n. 15). MILITARI. -II) Se sia possibile, in applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, la imposizione di ser vit� militari su terreni di propriet� privata goduti dalla Amministrazione della Difesa in forza di rm contratto di locazione (n. 16). STRADE CmcoLAZIONE STRADALE. Se, nella disposizione del 40 comma dell'art. 31 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, ai sensi della quale �sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata '" la dizione � insufficienza della carreggiata � debba interpretarsi in rapporto all'elemento fisso del piano viabile o all'elemento variabile della posizione dei veicoli al momento dell'incrocio (n. 21). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DO T T R IN�A, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL. MONDO A. CURA DI SA.LVA.TORE SICA. STATI UNITI Premessa. -La materia della respon8abilit� dello Stato, risolta dal recente statuto dei funzionari in Italia, � stata oggetto di tali discu8sioni in dottrina negli Stati Uniti, che ne anticipiamo la esposizione sperimentale su questa Rivista, riservandoci nei prossimi fascicoli di riprendere la nostra normale trattazione sulla responsabilit� dello Stato e sulla difesa dello Stato secondo l'ordine alfabetico degli Stati. 1. Il principio fondamentale, per la Federazione, � il seguente: responsabilit� dello Stato (Federa! Tort .Act 1946); non c'� caso di rivalsa giudiziale verso il funzionario (ved. H. STREET: Governmental Liablity for Tort in Britain and the United States, in cc Michigan Law Review n, gennaio 1949) tuttavia si trover� rrella bibliografia qualche novit� giurisprudenziale; il Controllore Generale accerta le responsabilit� e tiene conto delle circostanze per dispensare (1�agosto1947, eh. 441, par. I, 61 Stat. 720); accerta e riferisce per le ritenute da operare. Per gli Stati (States) vedere in seguito.2. La letteratura al riguardo � imponente. ANTONUCCI F. R., Rights of Joinder, Gontribution and lndemnity under the Federal Tort Glaims Act, in �Loyola Law Review n, n. 2, 1952 . .ARoN H. G.; Federal Tort Glaims Act, in cc .American Bar .Ass. JoUrnal n, 1947, 33, 226. BAILEY J. B.; Basis of tort liability of municipal corporations in the State of Oklahoma, in cc Oklahoma Law Rev. n, 7,pp.1-48, febbraio 1954. BILLINGS R. B.; Asserting tort claims against the United States, in �Insurance Law Journal n, 1949, pp.178-186, marzo 1949. BORCHARD E.; Tort claims against government: municipal, state and federal liability, in <e American Bar Association Journal n, 33, pp. 221-225, marz�o 1947. BROWN J. E; Federal tort claims Act; an address, in cc Mississippi Law Journ. n, 20, pp. 469-472, ottobre 1949. 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HI)VIES), �Iowa Law Review n, 35, pp. 501-503; primavera 1950; << Kentuchy Law J ourn. n, 40, pp. 438-444, maggio 1952; <<Louisiana Law Rev. �, 11, pp. 125-131, novembre 1950; <e Ohio State Law Jourmtl >i, 12, pp. 307-309, primavera 1951; �Nebraska Law �Rev. n, 29, pp. 638-641, maggio 1950 (W. BECKER); �St. John's Law Rev. ))' 25, 388-390, maggio 1951; �Southern Oalifornia Law Review n, 24, pp. 502-504luglio 1951; <e Tennessel Law Rev. n, 21, pp. 443, -112 446, giugno 1950; �Univ. of Pennsylvania Law Rev. �, 99, pp. 1022-1025, maggio 1951; �Virginia Law Review �, 36, pp. 263-266, marzo 1950; �West Virginia Law Review n, 52, pp. 239-242, giugno 1950. Federal Tort Olaims A.et exeludes suits against the Government where agent is aeting in a diseretio nary eapacity (THOMAS v. United States, 81 F (supp.) 881), in �Georgetown Law Journ. �, 37; pp. 646-647, maggio 1949 (G. G. DAVIS). Extent and liability of l!'ederal Tort Olaims A.et without the United States (US v. Spelar, 70 Sup. 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GEORGE, jr.);� Mississippi Law Journal �, 20, pp. 396-397, maggio 1949 (A. w. JORDAN jr.); �Nebraska Law Rev. �, 28, 614-616, maggio 1949 (D. O'LEAR�y); <f North Carolina Law Rev. �, 28 pp. 137-1,41, dicembre 1949 (J. L. TAPLEY); ({Ohio State Law Journ. �, 10, pp. 106-109, inverno 1949 (A. J. PRENDE'.RGAST jr.); � Tulane Law Review �, 24, pp. 249-251, dicembre 1949 (J. w. THOMPSON .jr.). Liability, in <e The Encyclopaedia of Social Sciences �, di SELIGMAN E. R. e JoHNSON A., vol. IX, p. 427. The Macmillan Co. New York, 1948. 3. Esponiamo adesso la sperimentazione giuridica nella Federazione e negli Stati. I. -FEDERAZIONE. Mediante il Federal Tort Claims Act 2 agosto 1946 (tit. IV, del Legislative Reorganisation Act 1946) si pU:� ricorrere ai Tribunali distrettuali federali (sedenti senza giuria) ed in appello alla Corte d'appello del circuito o, con il consenso di tutte le parti, alla Court of Claims p�r le violazioni commesse dagli impiegati governativi nell'esercizio delle funzioni per negligente od erroneo atto od omissione, esclusa la responsabilit� da quasi-contratto ed esclusi i fatti di guerra od avvenuti all'estero; sono esclusi i ricorsi relativi all'esercizio .. di funzioni discrezionali. Il Governo Federale will be liable (risponde) per gli atti degli impiegati di una Federal Corporation se la prima funzione di questa � quella di una agenzia o di una instrumentality degli Stati Uniti. Di fronte all'U0 Emenda mento della Costituzione occorre che nei s�ngoli Stati venga introdotta una legge perch� si proceda senz'altro contro lo Stato; casi giu.risprudenziali per gli States per le counties, per le municipalities; in alcuni Stati � vietato che lo Stato compaia come defendant (esempio: Alabama, co"stit. 1901, par. 14, Code; Arkansas, Stat. 1937, par. 11980; Illinois, Rev. Stat. 1951, art. 4, par. 6 ecc.), in altri � lasciato alla Legislatura di stabilire i casi (es. Arizona, par. 18, Costit. 1787, Code 1939), in altri sono stabiliti casi di suits contro lo Stato (es. Connecticut, per motor vehicles, Generai Statutes, revision 1949, eh. 413, sez. 8297) in altri sono consentite suits contro la county o la municipal corporation entro un certo termine (es. Maryland, art. 52, par. 18, Code 1951), in altri � stabilito il sistema dello Stato come defendant (Minnesota, Sta. 194(), 582.13). Ved. legge 24 febbraio 1855 e 17 marzo 1866; ved. Tucker Act 1887; ved. Declaratory Judgement Act 1934; per i constitutional writs occorre stare alla giurisprudenza e alle leggi . particolari degli Stati. Nei casi di questioni su diritti contro gli Stati Uniti, non risolvibili secondo la legge ma secondo equit�, il Controllore generale sottomette la questione al Congresso con un suo rapporto che spiega i motivi di equit� (10 aprile. 1928, eh. 334, 45 Stat. 413). Per gli Stat.es tenere anche presente il lavoro di Robert A. Leflar e Ben'amin E. Kantrowitz, Tort Liability of the � States, p. 1363 e seg. di New York Universites Law Review, novembre 1954, vol. 29, n. 7, di quali spesse volte rinvieremo. II. -STATI �LABAMA N� lo. Stato n� le sue agencies possono essere convenuti in giudizio (art. 1, pag. 14, Costit. 1901, aggiorn.) e la Legislatu.ra non potrebbe non seguire un tale principio. � stato tuttavia creato un Board of Adjustment (Alabama Code Ann. tit. 55, par. 334 (1940) per regolare eventuali reclami per danni ricevuti dai terzi e dagli stessi impiegati. Le municipalit� sono responsabili (Alabama Code Ann., tit. 37, par. 502, (1940), ma la giurisprudenza sembra aver limitato la estensione della norma. Leflar e Kantrowitz, concludono che nella realt�, nonostante la disposizione costituzionale, la Legislatura ha continuato a stabilire norme concernenti la possibilit� di chiamare lo Stato in giudizio per danni. ARIZONA La Costituzione 1912 (aggiorn.) si � rimessa alla legislatura al fine di regolare in quale modo ed in quali corti sarebbe stato possibile chiamare in giudizio lo Stato (Arizona Const. art. V, pt. 2, par. 18); vi � una norma che autorizza anzitutto a rivolgersi all'autorit� che ha provoc�to il �anp.o e poi allo State Auditor (Arizona Code Ann., par. 4304 (1939); Arizona Code Ann., par. 10-926 (Cunn. Supp. 1952). � limitata la responsabilit� delle municipalit� agli atti di gestione (giurisprudenza nell'opera citata). -113 ARKANSAS par. 9). Ved. De. Code Ann., tit. 20 par. 3115 (1953); ivi, tit. 21, par. 2901; ivi, tit. 19, par. 2309, ivi Lo stato non pu� essere chiamato in giudizio tit. 14, par. 2904; ivi, tit. 21, par. 41. dinanzi ai suoi tribunali (Ark. Const. 187 4 aggiorn. art. V, par. 20); la Generai Assembly � chiamata a regolare le obbligazioni dello Stato (ivi, art. 16, FLORIDA par. 2). Qualche eccezione ha portato i ricorsi (claims) dinanzi all'organo di controllo finanziario (Board of Fiscal Contro!) (Ark. Stat. .Ann. par. 13411, 1947), poi sostituito da una State Claims Commission, avente carattere quasi giudiziale (Ark. Stat. Ann., par. 13-1401 e seg., Supp. 1953); la disposizione avverte che non s'intende allargare le responsabilit� dello Stato, in quanto la ma~eria rientra nella graziosa considerazione della Legislatu. ra piuttosto che in una responsabilit� legale. Irresponsabilit� delle municipalit� in torts per gli atti non di gestione (distinzione tra governmental e proprietary functions). CALIFORNIA La Costituzione 1879 aggiorn. (art. XX, par. 6) autorizz�a la Legislatura ad autorizzare suits contro lo Stato. Talvolta � stato chiamato a risolvere le questioni lo State Board of Contro! (Cal. Govt. Code .Ann. par. 16041 e seg., Deering 1951; ivi, par. 16021) Ved. Cal. Labor Code .Ann., par. 3300 (Deering 1953), Cal. Peu. Code par. 4900 e seg. (Deering 1949), Cal. Vehicle Code Ann., par. 400 (Deering 1951), Cal. Educ. Code Ann., par. 1007 (Deering 1952), Cal. Water Code, par. 50152 (Deeriug 1954). Il funzionarfo, sia dello Stato che degli uffici locali, potrebbe essere assicurato contro la responsabilit� personale per negligenza (Cal. Govt. Code Ann. par. 1956, Deering 1951). � Kuchel, Should California Accept Tort Liability 25 Calif. State B. J., 146, 1950; Ward, Require ments for filing Claims -Against Governmental Units in Ca~ifornia, 38 �Calif. L. Rev. >> 259, 1950. COLORADO Non vi � norma costituzionale. � stato attribuito talvolta al Comptroller for Auditing la competenza a risolvere i claims (Colo. Stat. Ann. eh. 153, par. 25, 1949). Ove lo Stato fosse condannato, si � negata tuttavia la possibilit� della esecuzione contro di esso (Colo. Const. art. II, par. 15). Ved. Colo. Stat. Ann. eh. 97, par. 287, 1952). CONNECTICUT La Costituzione non provvede. La gmr1sprudenza nega la possibilit� di chiamare in giudizio lo Stato per torts. Ved. Conn. Rev. Gen. Stat. par. 8297, 1949; ivi, par. 2201, par. 964 e, Cum. Supp. 1953; ivi par. 7 416, 1949, par. 2281 e Cum. Supp. 1953; ivi, par. 13; ivi, par. 7794; ivi, par. 2126, emendato, par. 957 e, Oum. Supp. 1953 ed altri casi. DELAWARE Lo Stato pu� essere perseguito con il consenso della legislatura (Del. Const. aggiorn. 1818, art. 1, La Costituzione 1887, aggiorn. (art. III, par. 22) fa dipendere dalla legislatura l'autorizzazione a perseguire lo Stato e la disciplina dei relativi giudizi. La competenza a risolvere i claims � stata assegnata al Comptroller (Florida Stat. .Ann. par. 17.03, West 1943). Ved. Florida Stat. Ann. par. 341.25, West 1943; par. 252.18, West Supp. 1953; par. 374.04 (2) (e); Florida State Ann. par. 234.03 (West 1943), par. 140.28, West Supp. 1953. Varia � la giurisprudenza per i municipi. GEORGIA La Costituzione 1945 aggiorn. tace. La g1ur1sprudenza. na negato la possibilit� di convenire lo Stato. Ved. Georgia Code Ann. par. 114-101, Harrison 1937; ivi, par. 95-1710, 95-1001; Georgia Code Ann. par. 32.429, 32.431, Harrison 1952. IDAHO Un Board of Examiners, composto da funzionari dello Stato, ha competenza ad esaminare i claims contro lo Stato (Const. 1890, art. I, par. 2-301). La Legislatura non approverebbe nessuna determinazione che non fosse cosi adottata (ivi, art. IV, par. 18); il Board � c�mposto dal Governatore, dal Segretario di Stato e dal Procuratore generale (Attorney generai). Le decisioni giudiziarie (della Supreme Court) non potrebbero avere altro valore che �di raccomandazione (recommendatory) (ivi, art. 10, par. 10); non ne .conseguirebbe la possibilit� dell'esecuzione contro lo Stato. Sono state emanate norme per la procedura da seguire dinanzi al Board (Idaho Code .Ann., par. 67.1008, 67.2001 e seg., 1947). Ved. Idaho Code Ann. par. 72.103, 1947; ivi, par. 33.801) ILLINOIS La Costituzione 1870, aggiorn. (art. IV, par. 26) vieta che lo Stato possa essere chiamato. Nel 1903 fu creata per� una Court of claims (Illinois Laws 1903, pag. 140), alla quale fu attribuita poi la competenza di decidere anche nelle materie ex delicto (Illinois Laws 1917, p. 325). Resta la irresponsabilit� dello Stato per gli atti non di gestione (State governamental functious). Nel 1945 fu ammesso per legge che presso la Court of claims lo Stato avrebbe risposto (liable) anche per la negligenza dei suoi funzionari, agenti .ed impiegati nell'esercizio delle loro funzioni (of its officers, ag~p.t.s and employees in the course of their employment; __ Illinois, Rev. Stat., c. 37, par. 439.8 e, 1953). Ved. Illinois Rev. Stat. c. 48, par. 138. I, 138,2 (1953); c. 24, par. I-13, ivi, Ved. Note, Tors Liability of Municipal Corporation in Illinois, <' U. of III. Law Forum ))' 1951, 637. 114 -� ! INDIANA La Costituzione 1851, aggiorn. (art. IV, par. 2.4), lascia alle legislature d'autorizzare le suits against tbe State; sono vietFtti gli interventi per legge riferibili ad una determinata persona. � ammessa la responsabilit� contrattuale (Indiana Stat. Ann. par. 40.1218, Burns 1952), non quella extracontrattuale. JowA La Costituzione 1857 aggiorn. (art. III, par. 31) stabilisce che non sono ammessi claims contro Io Stato se non siano stati consentiti da una legge preesistente; per l'accoglimento di un ricorso in sede legislativa occorre una maggioranza dei due terzi. Nel 1945 � stato istituito uno State Appeal Board per glj atti di gestione da parte dello Stato (except for the fact of its sovereignity); la legislatura non potrebbe risolvere i claims senza che fosse stato udito tale Board (Jowa Code, par. 25.1, 25-3, 25,8, 1954). Ved. Jowa Acts 1963, eh. 25, 30. Ved. Jowa Code, par. 517 A. I, 1954. In base al par. 85.60 Jowa Code 1954, non richiedono la approvazione dello Stato Comptroller, i compensation claims, ivi previsti. KANSAS La Costituzione 1861 aggiorn. non dice nulla irr materia. La legge sull'organo di controllo in materia di claims (audit claims) non prevede i claims per materia extracontrattuale (torts) (Kansas Gen. Stat. Ann. par. 75.3731, Cum; Supp. 1935; ved. Kansas Gen. Stat. Ann. par. 75.503, 1949). Ved. Kansas Gen. Stat. Ann. par. 68.419,1949;ivi,par. 68.301; ved. Kansas Laws 1953, eh. 34-37. Sono stati concessi dal Legislativo indennizzi personali, nonostante il divieto costituzionale di procedere a regolare materia ad personam (Kansas Constitutionr .art. II, par. 17). Ved. Kansas Gen~ Stat. Ann. ,c. 44.505,. Cum. Supp. 1953, ivi, c. 72.615. KENTUCKY La Costituzione 1891 aggiorn. (par. 231), prevede, che l'Assemblea generale pu�, per legge, stabilire� le modalit� e le competenze (in what courts) in base alle quali siano possibili le suits contro lo Stato; nel 1946 � stato istituito un Board of Olaims. (Kentucky Rev. Stat., par. 176.290-176.380, 1948),. la cui competenza � stata estesa nel 1950 (Rev.. Stat., par. 44.070 e seg., 1953). 0BERST: The Board of Claims Act of 1950, cc Kentucky Law Journal �, 39, pag. 35, 1950. LOUISIANA La Costituzione 1921, aggiorn. (art. III, par. 35r emend. 1946) consente alla legislatura di regolare� la materia delle suits contro Io Stato. Ved. Louisiana Rev. Stat. Ann. par. 22.1034, West 1951~ ivi, par. 23.1312 (per la procedura). MAINE Non esiste norma �ost:ftuzfonale (�0st1tuzfon�' 1820, aggio~n.). La legislatura � competente ad autorizzare i claims .in materia .extracontrattuale (torts) caso per caso; ved. Maine Rev. Stat. c. 26r par. 2, 1944; ved. ivi c. 84, par. 88-89, par. 1.56 emendato da Maine Pub. Laws 1945 c. 219, par. 15.6. Ved. Maine Public Laws 1951 c. 314, par. 84 A. MARYLAND Non vi son norme; il controllore (State comptroller) autorizza i pagamenti per claims legali, dopo aver accertato le deduzioni per crediti dello Stato (Maryland Ann. Code 1951, art. 19, par. 9). La Costituzione 1867 (art. III, par. 40) prevede soltanto la concessione d'indennizzi per espropri e non per danni. Lo Stato e gli enti pubblici minori, ;secondo la giurisprudenza, non potrebbero pertanto �essere perseguiti in torts. MASSACHUSETTS Una norma del 1879 consente alla superior court di decidere, con effetti obbligatori all claims at lax or in equity contro lo Stato; � ammesso l'appello come nelle cause ordinarie (Massachusetts Laws Ann. o. 258, par. I-4, Michie 1933 and Supp. 1953). La giurisprudenza, riportata nel lavoro di Robert A. Leflar e Benjamin E. Kantrowitz, non ha esteso la norma ai tort claims. Per gli enti minori si fa distinzione tra l'attivit� governmental e q�ella di gestione (proprietary); ved. Massachusetts Ann. Laws 1954, c. 84, par. 15 e Laws 1953, c. 229, par. I, supp.; ved. Mass. Ann. Laws 1949, c. 152, par. 74; ved. Mass. Ann. Laws 1953 c. 81, par. 18 e c ..258 par. I. MrcmGAN Giurisprudenza che distingue dagli atti di governo gli attidi gestione (governmental-proprietary <dichotomy); la Costituzione 1850 (art. VIII, par. 4, :anche art. VI, par. 20, aggiorn. 1908) autorizz� il :Board of State Auditors a sentire i claims contro fo Stato; nel 1939 fu istituita una Court of claims <(Michigan Stat: Ann. par. 27.3548 (I) (25), CalJaghan supp. 1953) in materia di claims and demands, liquidi ed illiquidi, ex contractu and ex delicto, contro Io Stato e le sue agencies; , qualche dubbio ancora esistente fu allontanato con una legge del 1943 (Mich. Publ. Acts 1943, n. 237); limitazioni per� giunsero nel 1945 (Mich. Stat. Ann. Callaghan supp. 1953, par. 27.3548 (I). Salvo se non lo disponga la legislatura, non vi � responsabilit� per la goverumental function (Mich. Stat. Ann. Callaghan 1951, par. 17.145). MINNESOTA La Costituzione 1858, aggiorn., tace. La giuri: sprudenza accoglie la tesi della immunit� dello Stato. La legislatura ha deciso qualche caso attraverso sue Commissioni. Lo State Claims Com- I . ! ~~-~ .-......................XJo:loXJ'"...: :--...-...-..-...:: /.. ::::: -&i -115 m1ss1on Act 1953 (Minnesota Stat. Ann., West . supp. 1953, par. 3-42-365) ha creato un'apposita commissione per risolvere anche i claims in materia extracontrattuale (torts). PETERSON: Governmcntal Responsability fm� torts in Minnesota, �Minnesota Law Review n, 26, pp. 293-358, 480-533, 613-19, 700-29, 854-79, 1942; Ved. Committee of the State (Minnesota) Bar Association, Olaims Against the State in Minnesota, � Minnesota Law Review )}' 32, p. 539 e 542, 1948 (raccomandazioni per il miglioramento della legislazione). MISSISSIPI Non vi � disposizione costituzionale (Costituzione 1890 aggiorn.). � ammessa in materia una prccedura, dopo aver sentito lo Auditor of public aceounts (Mississipi Code Ann. 1942, par. 4387-89. Vedi Miss. Code Ann. Supp. 1912, par. 8038 c. MISSOURI Manca la norma costituzionale (Costituzione 1945). La Cost. si limita a stabilire che il Controllore approva previamente (preapprove) ogni domanda e conto, apponendo il suo visto per lo State Auditor per quanto concerne il pagamento (art. IV, par. 22). Non vi � responsabilit� dello Stato senza il consenso legislativo, ha detto la giurisprudenza riportata come sopra. Ved. Missouri Rev. Stat. 1949 par. 226.100, ved. ivi par. 287.090. MONTANA Vi � un Board of Examiners per l'esame dei claims contro lo Stato prima ehe questi passino aila General Assembly; il Board � composto dal Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney General (Costituzione 1889, aggiorn., art. VII, par. 20, integrata con Mont. Rev. Code Am. par. 82-1101, 82-1124, 1947). I detti autori ritengono che nella consulenza �siano compresi i torts. Gli enti minori sono responsabili per gli atti di gestione (proprietary activities e non per le governmental activities; ma non � ammessa poi la esecuzione. NEBRASKA I.ia Cost. 1875, aggiorn., art. V, par. 22, ammette che lo Stato possa chiamare ed essere chiamato in giudizio e che per legge si provveder� a stabilirne le modalit� e le competenze. Ved. Nebraska Rev. Stat. Ann. 1943, par. 23.1001 e 13.1009; ved. Nebraska Rev. Stat. Ann. 1952, par. 39.809 e 39.834. NEVADA La Costituzione 1864, art. IV, par. 22, autorizza la disciplina per legge della materia, prevede la creazlone di un Board of Examiners, composto dal Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney General, che d� pareri i quali non sono obbligatori per la Legislatura. NEW HAMPSHIRE La materia contrattuale (in genere ma con eccezioni) � risolta dai tribunali regolari (N. H. Laws 1951, c. 243; N. H. Laws 1953 c. 83); la materia extracontrattuale � rimessa alla graziosa.. valutazione della legislatura. V ed. New Hampshire Rev. Laws 1942, c. 216, par. 44, 45, emend. N. H. Laws 1947, c. 266, par. 4, 5; ivi, c. 216, 1942, emend. Laws 1947, c. 266, par. 6; ivi, c. 105, par. I-18. NEW JERSEY Nel 1951 una legge reciproca con lo Stato di New York ha ammesso la tort liability per quanto concerne la Port of New York Authority, gi� immune da responsabilit� (N. J. Stat. Ann., West supp. 1952, par. 34.15.43, reciprocamente in vigore con New York, Unconsol. Laws par. 6688-99). Le corti stabiliscono che il potere dello Stato �to sue and be sued n non crea la �tort liability n. NEW MEXICO Lo State Board of Finance pu� decidere che si provveda all'assicurazione degli impiegati per i casi� di negligenza (N. M., Stat. Ann. 1951, par. 68.1108, 68.1109). "NEW YORK. Lo Stato assume la responsabilit� anche extracontrattuale dinanzi ad una Court of Claims (New York Const. 1894, aggiorn., art. VI, par. 23 ed art. III, par. 19; New York Court of Claims Act par. 8, integrato con sec. 8 a, New York Laws 1953, c. 343. � ammesso l'appello; sono responsabili per torts anche le contee e le municipalit�. NORTH CAROLINA La Corte Suprema d� pareri in materia ma non � ammessa l'esecuzione; la decisione � rimessa alla Assemblea generale (Costituzione 1876, aggiorn., art. IV, par. 9). Competenza speciale ha avuto nel 1952 una State Industrial Commission (State Tort Claims Act 1952; N. C. Gen. Stat. Ann. par. 143291, 1952. Per le municipalit� ved. N. C. Laws 1951, c. 1015. NORTH DAKOTA La Costituzione 1889, aggiorn., art. I, par. 22, consente alla Legislatura di autorizzare suits contro lo Stato. Lo Stato e le sue agencies, le contee, le municipalit� ed altri enti possono procedere alla assicurazione degli impiegati contro gli atti di negligenza (N. D. Code,� Cum. Supp. 1953, par. 39.0108). . Omo La Costituzione 1851, aggiorn., prevede che con legge si potranno _permettere e regolare le suits contro lo Stato sia per le modalit� e sia per le competenze (art. 1, par. 16). � stato creato un 116 - Sundry Claims Board (Ohio Rev. Code .Ann., Page TENNESSEE 1953, par. 127.II), il quale esamina anche i torts ma occorre la decisione definitiva della legislatura adottata a maggioranza di due terzi (Ohio Rev. Code .Ann. Page 1953, par. 4123.01, 4123.02). Vi sono casi di responsabilit� per torts da parte di organi locali. WALSH: The Ohio Sundry Olaims Board, <t Ohio State Law Journal �, 9, p. 437, 1948. OKLAHOMA La Costituzione 1907 vieta alla legislatura provvedimenti'ad personam (art. V, par. 59); una legge del 1953 ammette la possibilit� che lo Stato sia responsabile per la negligenza dei suoi impiegati ma subordina l'azione al consenso dello Stato (Oklahoma Stat. .Ann. West supp. 1953, tit. 74, par. 651). OREGON La Costituzione 1859, aggiorn., art. IV, par. 24, consente l'emanazione di una legge generale in materia, ma non ad personam. Ved. Ore. Reg. Stat. 1953, par7 373.060; ivi, par. 373.040. Necessit� dell'assicurazione per gli agenti autisti (ivi, par. 278.090). PENNSYLVANIA Possibilit� che la legislatura autorizzi in generale le suits (Costituzione 1874, aggiorn., art. I, par. II). Necessit� di assicm:are lo Stato e l'agente autista (Pennsyl. Stat. .Ann. 1943, tit. 71, par. 634). RH:oDE IsLAND Nel 1953 � stato creato un Permanent legislative Committee on accounts and claims (R. J. Pubi. Laws 1953, c. 3179, par. 1); si ricorre in caso di mancato accoglimento della domanda alla superior court (ivi, par. 7), che decide senza giuria (par. 8). SOUTH CAROLINA La Costituzione 1895, aggiorn. art. XVII, par. 2, consente alla Generai .Assembly di stabilire per legge con quali modalit� possono essere risolti i claims contro lo Stato. Sono state ritenute incostituzionali leggi ad personam. SOUTH DAKOTA La Costituzione 1889, art. III, par. 77, consente alla legislatura di stabilire per legge le modalit� e le competenze con cui si pu� convenire lo Stato. Lo State .Auditor, per il suo rifiuto, pu� essere chiamato innanzi alla Supreme Court (S. D. Code 1939, par. 33.0604). Nel 1947 � stata creata una Commission of Olaims, che d� pareri in materia alla legislatura (S. D. Code, Cum. Supp. 1952, par. 33.4301-33.4308). La Costituzione 1870, aggiorn., art. 1, par. 17, stabilisce che possono essere portate� suits contro lo Stato con le modalit� e presso. le corti stabilite dalla legislatura. Per i torts vi � un Board of claims, al quale sono concessi stanziamenti in anticipo, senza che poi si ricorra alla legislatura (Tenn. Code .Ann., Williams supp. 1952, par. 1034 26, 1934-36 a). Note, Vand. Law Rev. 4, par. 875, 1950. TEXAS Proibizione costituzionale per le suits contro lo Stato (Costituzione 1876, aggiorn., art. 1, par. 3; art. III, par. 56; art. III, par.. 44). UTAH Vi � un Board of Examiners, che d� pareri alla legislatura (Costituzione 1896, aggiorn., art. VII,� par. 13; Utah Code .Ann. 1953, par. 63.6.1.). Il Board � formato dal Governatore, dal Segretario di Stato e dallo .Attorney generai. VERMONT Responsabilit� per le strade nazionali (Vt. Rev. Stat. 1947, par. 4962-65). Ved. Laws 1949 n. 243, par. 5. Le questioni che si presentano sono �sporadiche (autori predetti).� VIRGINIA State Highway Commission per materia speciale � (Virg. Code .Ann. 1950, par. 15. 714). Le leggi che consentono suits non si estendono ai torts (autori predetti) Ved . .Acts 1952, chapters 645, 655, 656, 661, 663, 664, 665, 689. WASHINGTON La Costituzione 1889, art.. II, par. 26, consente alla legislatura di disporre per le suits contro lo Stato; � stata adottata una norma generale che ha consetito l'azione, esclusi i torts per alcune funzioni dello Stato (Wash. Rev. Code 1951, par. 4, 92.010). Ved. Wash. Laws 1953, c. 289, par. 2; Wash. Laws, 2d Ex. Sess. 1951, c. 3, par. 2; ved. Wash. Rev.. Code 1951, par. 44.16.180. WEST VIRGINIA 'La Costituzione 1872, aggiorn., art. VI, par. 35 nega la possibilit� di convenire in giudizio lo Stato; l'immunit� per i torts � stata considerata assoluta. Le Corti hanno obbligato (nella procedura del mandamus) lo State .Auditor ad emettere un ordine di pagamento (warrant), dop0 �che egli lo aveva ricusato. Una legge del 1953 ha abolitff�Ia-� court of claims e vi ha sostituito la competenza dello .Attoruey generai (West Virg. Code .Ann., Michie Cum. supp. 1953, par. 1143, e seg.); il Procuratore generale (.Attorney generai) � cos� in funzione requirente e giudicante, notano i detti autori. 117 WISCONSIN La Costituzione 1848, aggiorn. (art. IV, par. 27), �consente alla legislatura di autorizzare suits contro lo Stato; la legislatura ha a ci� provveduto con generai statute (Wis. Stat. 1953, par. 285.01) ma la giurisprudenza non ha esteso la norma ai torts (autori predetti). WYOMING La Costituzione 1890 (art. 1, par. 8), consente alla l~gislatura di provvedere per le siuts contro lo Stato. Le azioni contro determinate agencies s'intendono dirette contro lo Stato (Wyo. Comp. Stat. .A.un. 1945, par. 3.7601) e cos� l'azione non � concessa. Gli autori predetti concludono, fissando cinque categorie di Stati: 10 liability (rispondenza) per ogni tort dello Stato (Michigan; New York); 2� responsability (responsabilit� nella maggior parte dei casi (Alabama, Arkansas, esclusi gli enti locali, Illinois J owa, Kentucky; Minnesota, :North Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, con discrezione della legislatura; Tennessee, West Virginia); 3� responsability occasiqnale (California, Connecticut, Louisiana, Maine, Massachusetts; Michigan, Montana, Oregon, South Carolina, South Dakota, Utah, Wisconsin); 4� responsability in rari casi (Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Pennsylvania, Vermont, Virginia, Washington); 50 responsability esclusa (Arizona, Idaho, Maryland, Mississipi, Missouri, Nevada, Texas, Wyoming). GELLHORN W., SCHENCK C. N.: Tort actions against the J!'ederal Government, in << Columbia Law Review �; 47, pp. 722-741, luglio 1947. 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