A ANNO IX -N. 3-4 
:MARZO-APRILE 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO 1STATO 

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. NOTE DI DOTTRINA 
1) 
M. CECOVINI: La giustizia negli Stati Uniti d'America, in Rass. Giuliana 
di Dir. e Giur. 1955, p. 63. 
2) M. DUNI: Le locazioni degli immobili urbani, Ed. Giuffr�, Milano, 1955, 

p. 64. 
3) Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile diretta da Rosario Nicol� L. 
IV, T. II a cura di Angelo De Martino e Carlo Giannattasio -Editore 
Giu:ffr�, 1956, p. 64. 
Ancora sulla riforma del capitolato genera.le di appalto per le Opere pubbliche, 
p. 65. 

II. 
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) Amministrazione Pubblica -Natura giuridica della G.R.A. -Controversia 
relativa a rapporto d,i impiego -Difetto di giurisdizione del 
Consiglio di Stato (Consiglio di Stato), p. 68. 

2) Commercio -Provvida -Gestore -Licenza di Commercio (Corte di 
Cass. ), p. 70. . , 

3) Competenza e giurisdizione -Tribunale stlperiore AA.PP. -Controversie 
relative ai diritti esclusivi di pesca -Giurisdizione di legittimit� Revisione 
decreti di disconoscimento -Possesso -Decadenza per non 
uso. (Trib. Sup. AA.PP.), p. 71. 

4) 
Contratti di guerra -Deliberazione commissariale -Natura -Effetti 
-Retroattivit� -Obbligazioni in moneta estera -Conversione in lire 
secondo il cambio in vigore al giorno della scadenza. (Corte di Cass.), 

p. 72. 
5) Responsabilit� civile -Liquidazione dei danni -Capitalizzazione di 
rendita vitalizia -Adozione delle tariffe -Detrazione per compensare 
lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Corte di Cass.), p. 72. 

6) Spese giudiziali-Soccombenza del Pubblico Ministero -Condanna 
alle spese -Non � ammessa (Corte di Cass.), p. 73. 

7) 
Trasporto -Contratto di trasporto ferroviario -Danno alla persona 
trasportata -Prescrizione -Sospensione -Reclamo -Osservanza delle 
forme stabilite dall'art. 15 del D. L. 1948 del 1934 (Corte di Cass.), 

p. 74. 
III. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI 
MERITO 
1) Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia. (Tribunale 
Genova), p. 77. 

2) Imposte e tasse -Opera Nazionale Combattenti-R. D. L. 16 settembre 
1926, n. 160G -Esenzione soggettiva tributaria (Corte App. 
Genova), p. 78. 

IV. 
SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 80. 
V. 
INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 105. 
VI. 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 
CO.'IIPARATE, p. 110. 

......_ 


. 
M

ANNO IX -N. 3-4 
ARZO��.PRILE 1956 

RASSEGNA MENSILE 

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PUBBLI()AZIONE DI SERVIZIO 

NOTE DI DOTTRINA 

�-------------------------------------------


M. 
0Ecovrnr: La giustizia negli Stati Uniti d'America, 
in �Rass. Giuliana di Dir. e Giur. n, 1955, 
estratto. 
La particolare struttura costituzionale degli 

Stati Uniti d'America si manifesta in modo pene


trante anche nel campo dell'amministrazione della 

giustizia ove coesistono i due sistemi della giustizia 

federale e della giustizia statale o dei singoli Stati 

della Confederazione. 

Il Cecoviniha avuto cura, nell'esporre con estrema 
chiarezza e semplicit� i principi e gli istituti propri 
dei due tipi di giustizia considerati, di offrire una 
costante analisi comparativa onde consentire al 
lettore di operare quella necessaria separazione dei 
due sistemi che talvolta viene meno per le affinit� 
che pur si riscontrano nella disciplina dei due 
ordinamenti. 

Iniziando l'esposizione dall'esame degli istituti 
della giustizia federale, l'.A., nel richiamare il principio 
della divisione dei poteri, rigorosamente 
osservato negli Stati Uniti, e nell'indicare il complesso 
delle garanzie rivolte a presidiare l'indipendenza 
assoluta del potere giudiziario, indica gli 
organi giudiziari federali (Corte Suprema, Corti di 
appello, Corti federali distrettuali, Corti del Distretto 
di Columbia, Cqrti dei territori, Corti speciali, 
Corpi amministrativi). 

Il sistema processuale � articolato su tre istanze, 
di cui l'ultima alla Corte Suprema �, peraltro, 
sottoposta al giudizio discrezionale di ammissibilit� 
della Corte stessa, la quale pu� �rifiutare n la 
istanza, non costituendo essa la manifestazione di 
un diritto processuale delle parti. 

Le Oorti predette sono suscettibili di essere 

classificate in corti costituzionali (Corte Suprema, 

Oorti di appello, Corti distrettuali), in quanto pre


vista la loro istituzione dalla Carta costituzionale, 

e Corti legislative, le altre, in quanto istituite con 

atto legislativo del Congresso. 

Quale completamento del principio della asso


luta indipendenza della magistratura, � posto il 
. sistema dell'autogoverno degli Uffici giudiziari, 
esercitato dai Consigli giudiziari e dalle Conferenze 
giudiziarie, i quali provvedono alle normali esi


genze amministrative attraverso un complesso di 
funzionari. 

Del tutto distinto dagli organi della giustizia 
federale si pone i� Dipartimento della giustizia, 
diretto dall'.Attorney General, il quale esplica molteplici 
funzioni (consulenza legale per il Governo; 
rappresentanza in giudizio del Governo federale; 
esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei 
processi penali; ecc.) per il che, il �cecovini, sintetizza 
la figura dell'.Attorney General nell'affermare 
che egli cc � insiem� un Ministro. della giustizia 
senza controllo sull'autorit�� giudicante -
che in .America si autogoverna -un .Avvocato 
generale secondo il tradizionale concetto nostro, 
e un collaboratore del Presidente degli Stati 
Uniti in tanti campi che secondo i principi europei 
ricadrebbero sotto il controllo di vari Ministeri�. 

L'.Attorney General � coadiuvato dal Solicitor 
General, che si occupa del contenzioso federale, 
dal Deputy .Attorney General, che attende alla 
direzione generale del Dipartimento, e da nove .Assistant 
.Attorneys General, ai quali � affidata la direzione 
degli Uffici di cui il Dipartimento � costituito. 

Esaminando, poi, l'organizzazione della giustizia 
statale, l'.A., nel porre in rilievo la molteplicit� 
delle strutture organiche in cui si articola, nei singoli 
Stati, il sistema giudiziario, indica, tuttavia, 
i principi uniformemente seguiti. 

Distinte le Oorti statali nelle due categorie di 
corti di merito o di prima istanza e corti di appello, 
e le prime in corti con competenza generale 
e corti con competenza speciale, il Oecovini si sofferma 
sulla funzione dello State .Attorney Geueral, 
analoga a quella delle United States .Attorney General 
del Governo federale, e. su quella dei Public 
Prosecutors, che sono i collaboratori dello State 
.Attorney General. 

.Ai Public Prosecutors spetta .il promovimento 
dell'azione penale attraverso la sottoposizione dell'atto 
di accusa (indictment) ad una giuriBJ (grand 
jury), la quale ha poteri istruttori in ordine ai-�� 
capi di imputazione formulati dal public prosecutor. 

In alcuni casi, non vi � l'intervento della giuria 
in fase istruttoria, spettando soltanto al Public 
Prosecutor l'esercizio dell'azione penale attraverso 



~ 
~ 


~

. 

-tl4 


la formulazione dell'imputazione che prende il 

nome di information. 

Dopo brevi cenni sul particolare sistema giudiziario 
vigente nello Stato del New Jersey, l'.A. 
tratta il tema del processo americano. 

Rilevata la identit� strutturale delle due forme � 
processuali -civile e penale -il Cecovini si 
soffernia sulle caratteristiche pi� particolari, quali 
la presenza della giuria in fase istruttoria (grand 
jury) e nello stadio del dibattimento (petit fury), 
il principio dell'esame diretto ed incrociato dei testi, 
e. l'inesistenza in capo alla pubblica accusa del 
potere di impugnativa, �vigendo il principio comune 
a tutto il diritto anglosassone che nessuno 
pu� essere sottoposto due volte al rischio di un 
processo penale per lo stesso fatto �. 

Esaminati, poi, i sistemi di scelta dei giudici 
�(la nomina e l'elezione: la prima per i gradi pi� 
alti, la seconda per i giudici di prima istanza); i 
criteri per la formazione della giuria in dibattimento 
(petit jury); i principi che regolano la proposizione 
delle impugnazioni collegata al sistema 
dell'espressa riserva da formulare nel corso del giudizio 
di prima istanza e accennato, infine, alla giu:
dsdizione d� equit� e alla competenza per i giudici 
di rendere pareri su richiesta del Governo e delle 
Camere legislative, il Cecovini esamina le fonti 
del diritto americano, e cio� gli statutes e il common 
law. 

I primi si concretano negli atti emanati dagli 
organi legislativi, il secondo si sostanzia <e nel diritto 
creato dalla giurisprudenza quale esso � oggi 
dopo un secolo di vita nazionale americal10 �. 

L'esposizione termina con un accenno ai sistemi 
dell'insegnamento delle discipline giuridiche presso 
le universit� statali e private degli Stati Uniti, 
avendo cura l'.A. di porre in rilievo le differenze 
di esso rispetto a quello impartito nelle nostre 
Universit� (frequenza obbligatoria e controllo 
quotidiano del rendimento degli studenti, empirismo 
dell'insegnamento e diverso sistema di vita 
praticato dagli studenti presso gli istituti di istruzione). 


.A. T. 

M. 
DuNI: Le locazioni degli immobili urbani, commento 
alla legge 1� maggio 1955, n. 368. Ed. 
.A. Giuffr�, Milano, 1955. 
Questo nuovo lavoro del prof. Mario Duni, che 
da anni partecipa attivamente alla elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinaria dei principi che 
regolano le locazioni d'immobili urbani in regime 
vincolistico, s'impone all'attenzione del lettore non 
solo per gli ampi e precisi riferimenti ai lavori preparatori 
della legge ed alla giurisprudenza e alla 
dottrina, formatesi sotto l'imperio delle precedenti 
leggi, ma che dell'ultima rappresentano il logico 
presupposto, quanto per l'esegesi minuziosa e penetrante, 
fatta con riferimento ai singoli articoli, che 
lo rendono sicura guida per l'interprete. 

Fra le varie questioni trattate meritano, a nostro 
avviso, particolare menzione quella dell'applicabilit� 
della nuova proroga ai contratti almeno 
quadriennali stipulati in base al secondo comma 

dell'art. 15 della legge n. 253 del 1950, che l'.A1itore, 
dopo un acuto e penetrante esame dei testi 
legislativi e dei lavori parlamentari risolve negativamente, 
e quella dell'adattamente legale delle norme 
contenute nella legg~ n. 253 . q~l 1950 e non 
abrogate dalla legge n. 368 del 1955, alle nuove 
situazioni giuridiche. 

Particolarmente minuzioso, infine, � l'esame d.eUe 
norme contenute negli articoli 2 e 3, con le quali il 
legislatore ha cercato di attuare �l'equo contemperamento 
delle ragioni dei locatori e di quelle dei 
conduttori alla luce di un principio di solidariet� 
sociale)). 

G. GUGLIEI.iMI 
Rassegna di giurisprudenza sul Cndice civile diretta 
da ROSARIO NICOL�. Libro IV, titolo II, a cura 
di .Angelo De Martino e Carlo Giannattasio. 
Ed. Giuffr�, 1956. 

La Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile 
diretta da Rosario Nicol� ed edita da Giuffr�, con 
la pubblicazione del volume relativo al libro IV, 
titolo II, a cura di .Angelo De Martino e Carlo 
Giannattasio si avvia rapidamente al suo termine. 
Manca infatti per completare l'opera, che ha raggiunto 
un posto di primo piano fra le pubblicazioni 
giuridiche, il volume relativo allo stesso libro IV, 
titolo III-IX che � in preparazione a cura di G. Pescatore 
e .A. Torrente. 

Nel volume che si recensisce, di recentissima 
pubblicazione, oltre alle caratteristiche comuni ai 
volumi che lo hanno preceduto e relative alla ricchezza 
dei richiami giurisprudenziali dottrinari e 
legislativi per ogni singolo istituto, quale si � venuto 
affermando nell'applicazione fattane dalla 
giurisprudenza in relazione alla elaborazione che 
dell'istituto stesso aveva fatto la dottrina, si rinviene 
con .nettezza di contorni anche maggiore 
l'�ttuazione dello scopo dell'opera, di fornire cio� 
al lettore non una interpetrazione puramente giurisprudenziale 
delle norme del Codice civile, ma una 
interpetrazione dottrinaria storico sistematica delle 
norme stesse ancora prima che giurisprudenziale, 
con la esposizione critica del processo evolutivo 
subito dallo istituto, che nell'applicazione concreta 
della norma ha trovato il suo epilogo. 

L'orientamento della giurisprudenza pertanto 
riportato nella Rassegna rappresenta il punto di 
arrivo in cui con l'opera del giudice hanno confluito 
gli sforzi della dottrina ed i precedenti storici-legislativi 
dei singoli istituti, con la individuazione 
chiara e precisa degli eventuali punti di frizione. 

Tale pregio fondamentale dell'opera � accompagnato 
da una facilit� di consultazione per la razionale 
esposizione, che, eseguita articolo� per articolo 
� preceduta da un sommario dei punti oggetto 
di particolare esame, � arricchita dal rinvio a note 
recensive ed a monografie di dottrii;i.a} � seguita 
da un doppio vario e razionale indice, completo _ 
sotto ogni aspetto. 

Degli istituti che toccano da vicino la Pubblica 
.Amministrazione nel volume in esame gli .A.A. 
affrontano decisivamente il problema della responsabilit� 
precontrattuale degli enti pubblici e della 


-65 


risoluzione per eccessiva onerosit� dei contratti in 
cui � parte la Pubblica .Amministrazione. Per 
l'una gli .A.A. affermano che trovando la culpa in 
contrahendo la sua radice nella responsabilit� extra 
contrattuale condividendone i caratteri ed i presupposti, 
sarebbe discutibile la pronunzia 12 luglio 
1951, n. 1912, della Corte Suprema di Cassazione 
che ha ritenuto non concepibile una colpa siffatta 
nel comportamento della Pubblica .Amministrazione. 
Per l'altra affermano che per i contratti di 
diritto privato stipulati dalla Pubblica .Amministrazione. 
la particolare forma di risoluzione � 
fuori dubbio. 

La prima affermazione, che fa della responsabilit� 
per culpa in contrahendo della Pubblica .Amministrazione 
un corollario della responsabilit� 
della stessa per fatto illecito colposo dei propri 
dipendenti, � sorretta da argomentazioni che non 
tengono nel dovuto rilieV'o il fatto che attuando 
la Pubblica .Am:qtlnistrazione anche nel campo dei 
contratti e particolarmente nella fase anteriore al 
momento perfezionativo degli stessi, scopi di carattere 
eminentemente pubblicistici, che richiedono 
la massima libert� di determinazione, secondo ie 
mutevoli esigenze pubbliche, la indagine che Il 

. giudice ordinario dovrebbe operare invaderebbe il 
campo dell'opportunit� amministrativa e costituirebbe 
un sindacato di poteri discrezionali riservati 
in via esclusiva al potere esecutivo. Il potere 
di autodeterminazione infatti della Pubblica .Amministrazione 
si manifesta nella forma nel tempo 
e nei modi che meglio corrispondono all'interesse 
pubblico che si vuole tutelare, e conseguentemente, 
come � detto nella sentenza della Corte Suprema 
che nel volu}Ile si censura, la Pubblica .Ammini


strazione non pu� essere vincolata ad una attivit� 
in cui essa ha piena libert� di determinarsi 
s~condo che lo consigli o meno l'interesse pubblico 
da apprezzarsi naturalmente con piena discrezionalit�. 


In vista di tali peculiari motivi, la incondliabilit� 
dello istituto con la posizione oggettiva e soggettiva 
della Pubblica .Amministra.zione contraente 
ha trovato ingresso non solo nella SEntenza 12 luglio 
1951, n. 1912, che si legge per esteso nella G. Comp. 
di Cassazione 1951, 3, pp. 1-5, ma in altre pronuncie 
sia della stessa Corte di Cassazione (sent. 4 agosto 
1945, n. 674, Iannaccone, c. Provincia di Napoli), 
sia delle Corti di Merito, sentenza 13 febbraio 1950, 
.Aulisi e Valle c . .AR.AR, Corte di .Appello Napoli, 
e sentenza 23 luglio 1954, Baldi c. Finanze, Corte 
di .Appello Firenze, riportate nella Relazione �.Avvocatura 
dello Stato >>, vol. I, n. 59 e nella � Giurisprudenza 
Toscana n, 1954, p. 820. 

Per quanto riguarda l'applicabilit� dell'art. 1467 
ai contratti della Pubblica .Amministrazione ci 
sembra di poter rilevare che l'affermazione degli 
.A.A. che quest'articolo sia applicabile ai contratti 
di diritto privato nei quali sia parte lo Stato non 
tenga conto sufficientemente della� forza derogante 
che le norme della legge di contabilit� generale 
hanno nei confronti di quelle del Codice civile. Gli 
.A.A. citano a sostegno della propria tesi la sentenza 
della Corte Suprema n. 2116/52, ma com'� noto 
ai lettori della Rassegna questa sentenza, che rappresentava 
una deviazione dall'indirizzo costante 
della giurisprudenza della Cassazione � stata successivamente 
corretta con sentenza n. 2146'/53 
delle Sezioni Unite. Rinviamo in proposito a quanto 
abbiamo scritto nella Rassegna, 1953, pp. 96 e 191. 

L. CORRE.ALE 
ANCORA SULLA RIFORMA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO. 
PER LE OPERE. PUBBLICHE 


(A proposito di due articoli sul �Corriere dei Costruttori ii) 

Il nuovo testo del capitolato generale di appalto 
per le 00. PP. non � ancora ufficialmente conosciuto, 
ma gi� sul Corriere dei Costruttori del 19 aprile 1956, 

n. 16 � apparso un testo che viene indicato come quell� 
definitivo ed in corso di approvazione con decreto del 
Ministro dei LL. P P. 
Com'� noto, il Corriere dei Costruttori � il periodico 
ufficiale della organizzazione dei costruttori edili 
e, particolarmente, degli appaltatori di opere pubbliche. 
Ed � certo il giornale che ne difende con il 
maggjor impegno gli interessi i quali, ovviamente, 
spesse volte, non solo non collimano, ma vengono a 
trovarsi in aperto contrasto, con quelli della Pubbli�a 
Amministrazione. 

Trattandosi di un settimanale di categoria, il quale, 
oltre a non avere alcuna veste di pubblicazione giitridica, 
persegue fini, del resto legittimi, di tutela di 
interessi particolari, ci siamo astenuti costantemente 

dal dare rilievo a tesi ed argomentazioni giuridiche 
che, di tanto in tanto, si sono sostenute nel suddetto 
periodico, 'anche quando si � tentato di chiamarci direttamente 
in causa. 

Per questa ragione, non abbiamo neppure dato 
rilievo alla ricostanza che il Corriere dei Costruttori 
ha pubblicato, come si � detto, il preteso testo definitivo 
del nuovo capitolato generale. di appalto del Ministero 
dei LL. PP., anche perch� tutto faceva ritenere 
che esso non avesse alcun carattere di autenticit�, 
in quanto, non essendo stato ancora n� approvato 
dal Ministro, n� reso pubblico ufficialmente, il 
testo autentico, se esistente, doveva, come �aavrebbe__ 
tuttora, essere considerato atto interno dell'Amministrazione, 
e, come tale, coperto dal segreto di ufficio. 

Una circostanza speciale, ci induce, peraltro, a 
fare una eccezione alla regola da noi adottata. In_ 
fatti, recentemente, sul detto settimanale sono com_ 



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parsi due articoli del dott. Guglielmo Roherssen, che 
il periodico qualifica come suo collaboratore e che 
riveste altresi le cariche di Presidente di Sezione del 
Consiglio di Stato e di Capo dell'Ufficio Legislativo 
del Ministero dei LL. PP. � 

Il predetto Magistrato ha iniziato il commento al 

nuovo Capitolato Generale di appalto nel presupposto 

che il testo autentico sia appunto quello pubblicato, 

prima ancora dell'approvazione ministeriale, dal 

Corriere dei Costruttori, conferendo cos� a questa indi


screzione giornalistica il carattere di una, sia pur 

prematura, autenticit�. 

Prescinden.do dal primo dei due articoli, che ha 

carattere di introduzione illustrativa su considera


zioni storico-sociali relative ai rapporti tra Ammini


strazione ed appaltatori e alla necessit� di porli su 

basi diverse da quelle attuali, interessa qui ricordare 

il secondo articolo nel quale l'Autore trascrive inte


gralmente una parte del parere reso dal Consiglio di 

Stato, in sede di preparazione del nuovo testo del 

Capitolato, pubblicazione da ritenersi assentita ai 

sensi dell'art. 32 del Regolamento 26 giugno 1924, 

n. 1055 cos� da acquistare anch'essa carattere, non 
di indiscrezione, ma di autenticit�. 
Leggendo tale parere abbiamo dovuto constatare 

con sorpresa che per sostenere la tesi della natura 

contrattualistica del capitolato, non si � trovato di 

meglio che seguire il sistema gi� adottato da altri, 

quello, cio�, di ignorare o svalutare le numero


sissime sentenze d�lla Corte di Cassazione che hanno 

pi� volte ribadito e con adeguata motivazione la natura 

regolamentare dei capitolati generali d'oneri, per ci


tare e valorizzare quella unica sentenza che il mas


�imo organo giurisdizionale pronunci� nel 1945, 

nella cui motivazione e senza alcuna necessit� che 

fosse determinata dalla ragione del decidere, venne � 

inserita una frase nella quale si affermava la natura 

contrattuale dei detti capitolati. 

Ci sembra, infatti, che n� il predetto parere del 

Consiglio di Stato, n� le poche parole di commento 

che vi aggiunge il Roehrssen, contengano argomenti 

nuovi ai quali gi� non� si sia adeguatamente risposto 

nell'articolo pubblicata in questa Rassegna, 1955, 

pag. 177 e segg.; ch� anzi, non possiamo non con


statare come alle argomentazioni fondamentali da 

noi avanzate contro la .tesi contrattualistica, non si 

sia data alcuna seria confutazione. 

In queste. condizioni, non possiamo che riaffermare 
il punto di vista gi� espresso nello scritto sopra citato e, 
cio�, che di fronte ad un indirizzo giurisprudenziale 
cos� costante della Corte di Cassazione, cui spetta in 
ultima istanza di decidere sulle controversie tra ap-� 
paltatori ed amministrazione pubblica, e quindi, 
sulla natura giuridica delle norme del capitolato che 

-discende dalla esatta interpretazione di norme di 
legge (art. 45 e segg. Reg. Contabilit� Generale), non 
possa l'Amministrazione decidere, tenendo in non 
cale l'opinione determinante del supremo Orgvno 
giurisdizionale, qulla quale appunto si fonda la 
nostra tesi che le norme del capitolato generale debbono 
avere natura 1�egolamentare e non contrattuale. 

N � si dica, come vuole l'Autore, che anche se si 
seguisse il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato 
e si approvasse il nuovo testo del capitolato con decreto 
presidenziale, questo non basterebbe ad attribuirgli 
carattere regolamentare se �le sue norme non 

avessero effettivamente tale natura, perch� tale argo


mento si ritorce facilmente. 

Infatti, � certamente almeno altrettanto vero che, 
anche se il nuovo testo verr� approrato con decreto 
ministeriale, ci� non baster� a togl�we a quelle norme 
il carattere regolamentare, se questa � la loro natura. 
Ci si trover�, tuttavia, in tal caso, di fronte ad un 
regolamento non emanato dall'organo competente ai 
sensi dell'art. 87 della Costituzione e, in conseguenza, 
mentre le sue norme non avranno alcun valore vincolante 
per i contraenti, la loro emanazione, pure 
portando ad una nuova ed integrale disciplina della 
materia, non varr� ad abrogare il precedente capitolato 
generale, che avendo invece natura regolamentare, 
come la giurisprudenza della Corte Suprema 
costantemente ritiene, non potr� essere abrogato che 
da un atto normativo di grado pari o superiore 
(reg. ex art. 15 preleggi). 

Prima di chiudere queste brevi note, ci sembra poi 
opportuno formulare alcuni rilievi sulle norme che, 
secondo il predetto nuora testo del Capitolato Generale, 
dovrebbero regolare il modo di risolvere le controversie 
tra Amministrazione e appaltatori. 

Viene mantenuto l'arbitrato, con tutti i difetti del 
sistema attuale e con una esplicita norma che stabilisce 
la non impugnabilit� del lodo per vizio di inosservanza 
delle regole di diritto, pur disponendosi nell'art. 
49 che gli arbitri sono obbligati, nel giudicare, 
a conformarsi a tali regole. 

Nel precedente articolo abbiamo messo in rilievo 
le ragioni che secondo noi escludono la legittimit� 
delle norme del capitolato che istituiscono in via 
generale ed obbligatoria uno speciale tipo di arbitrato 
per le controversie in materia di opere pubbliche. 

Tali ragioni possano cosi riassumer.si: Poich� la 
possibilit� della risoluzione in arbitri delle controversie, 
in materia di diritti, in cui � parte la Pubblica 
Amministrazione � da considerare come una 
eccezione di fronte alla regola generale che fin dalla 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, attribuisce tali 
controversie alla autorit� giudiziaria ordinaria, 
l'autorizzazione all'Amministrazione di stipulare compromessi 
od inserire nei contratti clausole compromissorie 
deve risultare da espresse norme di legge da 
interpretarsi restrittivamente. . 

Per le controversie in materia di appalti di 

00. PP. l'autorizzazione � contenuta nell'art. 349 
della legge sui lavori pubblici che prevede, come abbiamo 
detto, la clausola compromissoria solo come 
facoltativa e da inserire nei singoli capitolati speciali, 
in ci� adeguan~osi al sistema� seguito dal codice di 
procedura civile che disciplina appunto il deferimento 
delle liti agli arbitri solo come una manifestazione 
concreta e specifica dell'autonomia contrattuale delle 
parti. 
Ora, di fronte alla suddetta norma di legge � almeno 
da dubitarsi fortemente della legittimit� di una 
norma gerarchicamente inferiore che trasformi la 
facolt� di compromettere in arbitri le controversie 
derivanti da un �determinato contratto . in obbligo 
di compromettere tutte le controversie per tutti-i oon-.tratti 
aventi ad oggetto appalti di opere pubbliche, 
quali che siano in concreto le parti e le condizioni 
del singolo contratto. 

Altrettanto dubbia appare la legittimit� della 
norma del Capitolato che regola la composizione del 

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-67


Collegio arbitrale in modo diverso da quello previsto 
dal Codice di procedura civile, istituendo cos�, sostanzialmente, 
una specie di giurisdizione speciale 
e comunque derogando ad una disciplina normale 
senza che tale d1Jroga trovi fondamento almeno nella 
legge (cit. art. 349 legge sui LL. PP.). 

Ma quella che � certamente illegittima � la norma 
che esclude l'impugnabilit� del lodo per inosservanza 
delle regole di diritto con ci� attribuendo agli arbitri, 
pur obbligati ad osservare tali regole (art. 49), il 
sostanziale potere di giudicare secondo equit�, e cio� 
secondo criteri che non possono essere controllati in 
base alla obiettiva interpretazione delle norme giuridiche. 


Come � noto, la prassi arbitrale formatasi in base 
al capitolato vigente che contiene norma a,naloga 
(art. 49) � proprio nel senso sopra ricordato e, non 
infrequentemente, lo� stesso lodo arbit1�ale afferma 
esplicitamente che la decisione � fondata su motivi 
di equit�, il che significa che essa sarebbe stata diversa 
ove fossero stati adottati criteri puramente 
giuridici. 

Ora una tale prassi, che � resa possibile s�lo dalla 
citata norma che sancisce la non impugnabilit� del 
lodo, ai sensi dell'uUimo comma dell'art. 829 c.p.c., 
appare manifestamente contraria al principio stabilito 
nell'art. 12 della legge di contabilit� generale 
dello Stato e nell'art. 111 del regolamento, in base 
ai quali l'onere finanziario che dal singolo contratto 
deriva a carico del bilancio dello Stato dev'essere 
certo, intesa questa espressione nel senso che deve 
essere o determinato o almeno determinabile in base 
ai criteri obiettivi desunti da norme giuridiche o 
tecniche e non in base a criteri di mera opportunit� 
e del tutto subiettivi, quali sono i criteri di equit�. 

Infatti, dall'analisi dei predetti articoli, e specialmente 
dell'art. 111 del Regolamento, risulta chiaro 
che ogni variazion,e nella spesa stabilita nel contratto 
� subordinata a complesse formalit� di procedura 
tali da garantire che l'ulteriore carico deri


vante al bilancio sia veramente ed obiettivamente 
giustificato; un tale sistema sarebbe evidentemente 

�inconcepibile se poi le norme che regolano i contratti 
dello Stato in un settore cos� importante e delicato 
come quello delle opere pubbliche cons.entissero all'Amministrazione 
di rimettere in ogni OOJfSQ ad 'l.tn 
Collegio arbitrale formato di elementi per la maggioranza 
ad essa estranei il potere di variare, sotto il pre� � 
testo dell'equit� ed in una misura che pu� essere anche 
rilevantissima (come talvolta � avvenuto), la previsione 
di spesa sulla cui base il contratto � stato approvato 
e il relativo decreto registrato alla Corte dei Conti. 

Ed � a questo punto che alle considerazioni puramente 
giuridiche che, secondo noi, si oppongono alla 
introduzione della norma ohe sancisce la non impugnabilit� 
del lodo per violazione delle regole di diritto, 
possono aggiungersi le considerazioni di carattere 
etico, che discendono dall'ovvio rilievo che 
troppe volte la malintesa equit� dei Collegi arbitrali 
viene assunta da appaltatori poco scrupolosi come 
dato di� valutazione economica per offrire ribassi di 
asta eccessivi, dando luogo a quel fenomeno, pi� 
volte giustamente lamentato dalle stesse imprese appaltatrici 
di accaparramento di appalti importanti 
da parte di imprese sforni te di adeguate attrezzature 
e finanziamenti con danno sia delle imprese pi� serie 
sia dell'Amministrazione. 

P. S. -Apprendiamo dal Numero 20 del 17 mag� 
gio del Corriere dei Costruttori che il nuovo Capitolato 
Generale � stato ora firmato dal Ministro dei 
LL. PP. Questa notizia conferma quanto dicevamo 
in ordine al carattere di mera indiscrezione del testo 
gi� pubblicato, mentre la stessa precisazione dell'ufficio 
stampa del Ministero ohe non pu� ancora 
dirsi con certezza quando tale Capitolato entrer� in 
vigore, conferma la opportunit� e la tempestivit� di 
questo nuovo ulteriore intervento, non essendo esclusa, 
prima della perfezione dell'atto, una sua parziale 
'tnodifica. 
2 



Mb Vi?;; 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZ�A 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA � Natura giuridica 

della G.R.A. � Controversia relativa a rapporto di im


piego -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato 

(Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria n. 23-27giugno-
20 dicembre 1955 -Ferrazzano ed altri c. G.R.A.). 

La Gestione Raggruppamento .Autocarri � una 
gestione di fatto e non un Ente pubblico economico. 
Essa rientra fra quelle �gestioni fuori bilancio n 
autorizzate per legge, non confondibili con le gestioni 
proprie dello Stato, e che le vigenti disposiz'ioni 
sulla contabilit� generale dello Stato prendono 
in considerazione a determinati effetti finanziari 
(cfr. art. 170, 4� comma del Regolamento 23 maggio 
1924, u. 827). 

Il rapporto d'impiego del personale assunto a 
termini dell'art. 12, lett. B del D. L. 13 aprile 1948, 

n. 321, non costituisce rapporto di pubblico impiego 
e le relative controversie rientrano nella 
giurisdizione dell'.A.G.O. 
I. Con la presente sentenza il Consiglio di Stato 
in Adunan.za plenaria ha affrontato anzitutto il 
problema della natura giuridica della Gestione Raggruppamenti 
A utoaarri, ed ha dato risoluzione diversa 
da quella oggetto della sentenza della Cassazione 
a Sezioni Unite del 14 aprile 1953, n. 964, G.R.A. 
c. Remorino, secondo la quale la G.R.A. � un Ente 
pubblico economico C<Yn propria personalit� giuridica. 
Il Supremo Consesso amministrativo per vero non 
aveva mai condiViso il sopracennato orientamento, 
propendendo per la definizione di azienda statale, 
bench� � non avesse avuto occasione nelle precedenti 
sentenze di operare una completa disamina della 
questione stessa (l), quindi il deferimento del ricorso 
all'Adunanza� plenaria appare sia stato tanto pi� 
opportuno. � 

Dopo aver passato in ra_ssegna le varie norme del 

R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502, e del successivo 
D. L. 13 aprile 1948, n. 321 (testi legislativi che 
riguardano la G.R.A.), la decisione annotata si sofferma 
a considerare i compiti affidati alla Gestione, 
la particolarit� dei quali considera quale causa della 
autonomia data alla Gestione stessa.� 
Il rilievo � senza dubbio esatto. L'intervento dello 
Stato nella economia nazionale si manifesta talvolta 
con assunzioni di compiti di produzione o di distribuzione 
di beni o di servizi di prima necessit�, che 

(1) Sez. VI, n. 223, 15 maggio 1951, Remorino e 
G.R.A. in �Il Consiglio di Stato�, 1951, p. 599; Sez. VI,. 
n. 502, 22 ottobre 1951, Perini c. G.R.A., ivi 1951, 
p. 1279; Sez. VI, n. 67, 24febbraio1953, Bardi c. G.R.A., 
ivi 1953, p. 136; Sez. IV, n. 648, 22 ottobre 1954, Agolini 
o. G.R.A. 
la attivit� privata non sia in grado di assolvere a! 
prezzo ritenuto opportuno. L'organizzazione all'uopo 
creata dallo Stato dovendo avvicinarsi necessariamente 
alle forme aziendali privatistiche non pu� 
che assumere caratteristiche proprie ed esser dotata 
di autonomia pii�, o meno accentuata. 

Crediamo invece di poter sollevare qualche riserva 
riguardo al giudizio dato dalla sentenza sulla natura 
dei compiti attribuiti dalla legge alla G.R.A. Essi 
non sarebbero del tutto con8oni ai fini istitu.zionali 
dello Stato, giacch�, a sensi dell'art. 2 del D. L. 
13 aprile 1948, n. 321, consisterebbero nella manuten.
zione e conservazione del materiale automobilistico 
alleato, allo scopo di effettuare trasporti di pubblica 
utilit� e per conto' di privati, mentre le �attuali finalit� 
n riconfermate dalla stessa norma non sarebbero 
altro che l'intendimento di procedere alla futura vendita 
dei Centri Autocarri giusta le disposizioni del 
precedente R. D. L. 2 giugno 1946, n. 502. 

Se � vero che tale decreto prevedeva una futura 
liquidazione dei Centri Autocarri non pare per� 
che possa confondersi il detto intendimento con la 
finalit� perseguita medio tempore dai centri stessi, 
tanto pi� che l'art. 1 del citato decreto del 1946 accennava 
a �trasporti di essenziale necessit� per il 
Paese n . e l'art. 2 allo �esercizio dei trasporti essenziali 
alle necessit� alimentari e di ricostruzione del 
Paese n, tanto che in caso di avvenuta vendita, la 
legge dava al Ministero dei Trasporti la facolt� di 
sostituire un suo commissario all'acquirente ove 
questi indirizzasse la gestione del Centro acquistato 
a scopi puramente speculativi. 

� evidente quindi che le �attuali finalit� n cui 
si riferisce il precitato art. 2 del D. L. del 1948 
sono quelle poc'anzi ricordate, ed � evidente la accentuata 
pubblicit� delle finalit� stesse, invero affatto 
contrastanti con le finalit� statali. L'esame dei due 
testi legislativi induce nella convinzione che il profilo 
finanziario o di lucro � del tutto riflesso ed eventuale 
mentre lo scopo effettivo � l'utilit� sociale del 
Paese e dei privati, che del Paese sono cittadini. 

II. Proseguendo nella sua disamina la sentenza 
annotata passa a considerare il grado di autonomia 
della gestione in questione, ed esclusa l'ipotesi di una 
gestione diretta dello Stato perviene alla conclusione 
che si tratta di una di quelle gestioni di fatto (( extra 
bilancio )) autorizzate per legge, quali le norme della 
Contabilit� di Stato prendono in considerazione a 
determinati effetti finanziari (art. 170, 4� comma 
del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827). 
L'affermazione, che costituisce il fulcro della decisione, 
in sostanza nega una soggettivit� giuridica 
autonoma della Gestione e restringe tale autonomia 



-69 


al mero profilo contabile-amministrativo, con il che 
pregiudizialmente (per cos� dire) contesta la possibilit� 
che la G.R.A. sia da qualificarsi Ente pubblico 
economico con propria personalit� giuridica. 

Non possiamo che condividere l'opinione manifestata 
dal Consiglio di Stato circa il limite di autonomia 
assegnato dalla legge alla G.R.A. ed alla correlativa 
assenza di motivi idonei per la qualificazione 
di Ente pubblico economico. Peraltro a prescindere 
dal motivo illustrato in sentenza, ci sembra sia da 
porre in luce che caratteristica degli Enti pubblici 
economici � che la finalit� prossima � il raggiungimento 
di scopi di lucro, e la pubblicit� di tali Enti 
consiste nel fatto che gli utili sono destinati a fini 
pubblici (vedi ad es. Casse di risparmio, Banche di 
Napoli e di Sicilia, ecc. ed in altro settore Azienda 
Carboni Italiani, ecc.); viceversa, conformemente a 
quanto gi� osservato, le finalit� perseguite dalla 

G.R.A. sono direttamente rivolte alla soddisfazione 
di esigenze pubbliche. 
Quindi, non Ente pubblico economico ma gestione 
dello Stato �extra bilancio n, affermazione codesta che 
comporta la conseguenza del patrocinio dell'Avvocatura 
dello Stato in sede giudiziaria. 

III. Il termine � gestione extra bilancio � induce 
per� a considerare il concetto sotto il duplice profilo 
oggettivo da un lato, soggettivo dall'altro. 
In senso oggettivo la gestione fuori bilancio costituisce 
un complesso di operazioni finanziarie, le 
quali non vengono dimostrate nel bilancio dello Stato 
e si sottraggono cos� al tassativo principio della unit� 
e della universalit� dello stesso; quindi � ovvio che 
tali operazioni debbano essere autorizzate per legge; 
� compito infatti, delle Ragionerie centrali presso i 
va,.ri Ministeri di vigilare perch� non sorgano gest�'oni 
fuori bilancio, non autorizzate da leggi, le cui 
operazioni sfuggano agli ordinari sindacati e controlli 
del Parlamento e della Corte dei conti (vedi 
art. 170, 4� comma del Regolamento di contabilit� 
citato dalla sentenza). 

Il controllo peraltro seppur non nei modi consueti 
"viene anche per queste operazioni finanziarie eser.
citato con le modalit� previste caso per caso dalle 
leggi speciali, istitutive delle singole gestioni extra 
:bilancio. � A prescindere dal disposto dell'ultimo 
comma dell'art. 146 del Regolamento di contabilit�, 
che prescrive l'allegazione alla II parte del Rendiconto 
generale dello Stato dei conti speciali dimostrativi 
dei risultati delle singole aziende ed operazioni 
nei quali sia impegnata la Finanza dello Stato, le 
singole -leggi speciali sopracitate dettano norme particolari. 
Talvolta nell'organo deliberante della gestione 
fuori bilancio entra a far parte un funzionario 
della Corte dei conti, tal'altra il Ministero competente 
distacca presso la Gestione suoi funzionari con compiti 
direttivi o � il Ministro che assume le funzioni 
di qapo dell'Ufficio, talvolta ancora la gestione viene 
posta sotto il controllo di un Ministero o di Organismosottoposto 
a sua volta al sindacato della Corte 
dei conti. 

� quindi con l'osservanza di questi concetti che si 
spiega come la G.R.A. a sensi dell'art. 1 del D. L. 
13 aprile 1948, n. 321, sia stata dal legislatore posta 
alle dipenderpze del Ministero dei Trasporti e sotto 

Come sopra dicevamo, al concetto di operazion� 
finanziaria in senso oggettivo si contrappone il concetto 
soggettivo di un organismo, di un ufficio cio�, 
che tale operazione finanziaria esegua in adempimento 
delle finalit� da perseguire. 

Anche sotto questo profilo le situazioni sono le 
pi� varie; esclusa la ipotesi costituita dalla attribuzione 
di autonoma personalit� giuridica con nascita 
_di autonomo Ente di diritto pubblico, le a.lire situazioni 
crediamo di poter raggruppare in tre schemi. 

Nel primo gruppo poniamo le gestioni extra bilancio 
per l'amministrazione delle quali il Ministero 
competente provvede incaricandone un determinato 
Ente, .che a lui risponde del suo operato. 

Nel secondo gruppo trovano posto quelle gestioni 
per la amministrazione delle quali lo Stato nomina 
un suo funzionario coadiuvato da collaboratori scelti 
tra il personale del Ministero ed anche altrove. 

Esempio del primo caso � dato dalle 3 gestioni istituite 
dal D. L. L. 22 febbraio 1945, n. 38, per la 
amministrazione delle quote di sovraprezzo del pane, 
e cio� gestione quota per spese di trasporto, gestione 
quota spese gestione ammassi, gestione quota per 
variazioni di prezzo dei prodotti. Nel caso considerato 
l'Ente che amministra i fondi dello Stato � la Federazione 
Italiana Consorzi Agrari. Esempio del 
secondo tipo � dato 'dalla amministrazione dei beni 
gi� dotazione della Corona, che � curata da un funzionario 
dell'Amministrazione finanziaria nominato 
con decreto del Ministro per le Finanze; altro caso 
del tipo considerato � la gestione del fondo per massa 
vestiario del personale .del Corpo Guardie di Gusto.
dia, la cui amministrazione � retta dal direttore dello 

Stabilimento di pena; 

Il terzo gruppo della classificazione � composto 
dalle Aziende autonome dello Stato, nelle quali il 
sistema di organizzazione � pi� completo, talch� pi� 
vasta � la autonomia delle determinazioni dei relativi 
Organi, sia pur avvertendo che tale autonomia incontra 
il limite fissato dalle singole leggi speciali che 
che le riguardano. 

Se ben interpretiamo il pensiero dell'Adunanza 

plenaria, la sentenza, dopo aver escluso che la G.R.A. 

sia Ente con autonoma personalit� giuridica, pone 

la stessa tra gli esempi del secondo tipo. Essa � se


condo il dettato del Consiglio di, Stato una gestione di 

fatto, che non si identifica quale distinto Organo dello 

Stato, ma non � neppure una vera e propria Azienda 

autonoma dello Stato, bench� essa si comporti nei 

modi propri a tale categoria per espresso volere del 

legislatore. Crediamo che a tale opinione abbia sin


golarmente concorso la dizione dell'art. 1 del pi� 

volte citato D. L. 13 aprile 1948, n. 321, il quale 

suona testualmente cos�: �La gestione di fatto G.R.A. 

opera quale azienda autonoma dipendente dal Mi


nistero dei Trasporti, � sottoposta alla vigilanza e 

controllo del Ministero del Tesoro n, nonch� dal fatto 

che la Gestione, a sensi dell'art. 12 successivo, si 

avvale per il suo funzionamento in via primaria di 

�personale comandato dal Ministero dei frq,sporti 

e dalle altre Amministrazioni itatali i>. � __ 

Che la G.R.A. sia da definirsi Azienda autonoma 

nel senso tecnico oppure organismo, che si comporta 

nel medesimo modo, ma operante nel seno del Mi


nistero dei Trasporti con autonomia di gestione e 

la vigilanza ed il controllo del Ministero del Tesoro. di amministrazione, non sembra possa indurre a 


-m�ru1nr�m�n&-==.------, 


-70 


rilevanti conseguenze pratiche, giacch� sia nella 
prima che nella seconda ipotesi la G.R.A. sar� sempre 
partecipe della personalit� dello Stato; peraltro 
� da porsi in rilievo che l'acuta osservazione della 
motivazione, se soddisfa l'interpretazione del citato 
art. 1 (la cui poco chiara formulazione � la fonte 
delle incertezze), crea una figura la quale pu� apparire 
alquanto anomala e conduce la sentenza alla 
fine dei suoi considerando a negare alla G.R.A. anche 
la qualifica di Autorit� amministrativa. 

IV. Propendiamo personalmente nel ravvisare nella 
G.R.A. una vera e propria Azienda autonoma. Significativo 
� infatti il rilievo che la G.R.A. � retta 
da organi speciali stabiliti dalla legge, ai quali � 
affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria 
della Gestione, l'adozione dei programmi di attivit��, 
le predisposizioni delle tariffe e del bilancio. Con 
il che ci pare che la compiutezza della organizzazione 
postuli la definizione di Ufficio con sue proprie 
caratteristiche, e cio� di Azienda autonoma dello 
Stato. 
V ero � che, a sensi dell'art. 10 del citato decreto, 
il numero e le specifiche competenze dei servizi e 
degli uffici sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti 
di concerto con quello del Tesoro, e che sussiste il 
rapporto di dipendenza verso il primo ll<Iinistero e di 
controllo verso il secondo, ma queste sono particolarit� 
che, se militano contro la tesi di una distinta 
personalit� giuridica, sono altres� indice del collegamento 
dell'Amministrazione centrale con l'Azienda 
che dalla legge ha conseguito autonomia contabile e 
amministrativa. 

La dizione dell'art. 1 soprariportato invece si spiega 
considerando che prima del D. L. 13 aprile 1948, 

n. 321, la G.R.A. si presentava quale una amministrazione 
sorta di fatto a raggruppare i vari Centri 
Autocarri parzialmente disciplinati dal R. D. L. 
2 giugno 1946, n. 502, e quindi � logico che il legislatore 
l'abbia chiamata �Gestione di fatto G.R.A. �, 
non gi� per attribuire ad essa tale definizione ma 
per indicare il soggetto in ordine al quale intendeva 
provvedere; la successiva espressione �opera quale 
azienda autonoma � a nostro avviso sta ad indicare 
che il legislatore, lungi dal voler creare una figura di 
ibrida natura, volle all'organismo gi� di fatto esistente 
dar la veste giuridica di una Azienda autonoma 
dello Stato. 
La presente interpretazione non � invero di ostacolo 
alla successiva statuizione dell'Adunanza plenaria 
che dichiar� il difetto di giurisdizione in tema 
di rapporto di impiego di personale assunto dalla 

G.R.A. a termini dell'art. 12, lett. B del D. L. del 
1948 sopracitato. Infatti l'espressione adoperata 
dalla norma �personale che a tutti gli effetti non � 
da considerarsi personale statale i>, � efficace anche 
agli effetti della tutela giurisdizionale con deroga alla 
giurisdizione del Consiglio di Stato ed attribuzione 
delle vertenze all'A.G.O. a sensi dell'art. 429, n. l, 
C. p. c., rilievo questo che esclude la 'giurisdizione 
del Consiglio di Stato in tema di rapporto di impiego 
rispetto all'art. 29, n. l, del T. U. 26 giugno 1924, 
n. 1054, e con efficacia assorbente rispetto al precedente 
art. 26. 
. L'espressione usata dall'art. 12 sopra considerato 
� posta in risalto nella sentenza annotata, ma sotto 

il profilo che mancherebbe perci� l'esisten.za di una 
massa impiegatizia dello Stato; ci� non ci sembra 
esatto per le ragioni sopradette, trattandosi invece, 
a nostro avviso, dell'effetto di specifica norma, che 
volle soltanto negare al personale aFJWtllfbto dalla G.R.A. 
lo status giuridico di impiegati dello Stato per attribuire 
allo stesso personale la disciplina giuridica 
ed anche processuale dell'impiego privato. 

P. PERONAOI 
COMMERCIO � Provvida � Gestore -Licenza di commer


cio (Corte qi Cass., Sez. III Penale -Sent. n. 369/56 


Ricorrente Maliandi Giuseppe). 

Il gestore della Provvida, Azienda di Stato dipendente 
dal Ministero dei Trasporti, non � obbligato 
a munirsi della licenza di commercio per vendere 
al pubblico. 

Riportiamo integralmente la interessante motivazione: 


cc Il D. L. L. n. 111 del 1945, che stabilisce le 
sanzioni per l'esercizio del commercio senza licenza, 
ha il proprio presupposto nel R. D. L. 16 dicembre 
1926, n. 217 4, il quale decreto stabilisce l'obbligo di 
tal� licenza. 

Detto decreto stabilisce all'art. 1 che sono soggetti 
al rilascio della licenza gli enti privati o persone che 
esercitano il commercio. 

Ne restano esclusi gli enti pubblici e no1i vi ha 
dubbio che tra questi ultimi rientri la Provvida. 

Questo ente � stato istituito col D. L. L. 5 marzo 
1925, n. 342, che (art. l) conferiva al Ministro per 
le Comunicazioni cc la facolt� di provvedere alla i~tuzione 
di un apposito servizio per il rifornimento a 
pagamento di viveri al personale dipendente dal proprio 
dicastero ed alle loro famiglie fino a quando 
ci� sar� ritenuto opportuno nell'interesse del personale
�. 

N � la situazione � stata mutata sostanzialmente, 
per quanto si riferisce alla natura pubblicistica 
dell'ente, in seguito alle modifiche di detto regio 
decreto col successivo D. L. L. 15 marzo� 1945, n. 
160, il quale l'ha riaffermata disponendo (art. 1): 

cc La gestione viveri cc La Provvida � costituisce un 
servizio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato con gestione autonoma�. 

Unica diff e;�enziazione �, pertanto, tale autonomia 
di gestione, caratterizzata dal fatto che, mentre per 
il decreto del 1925 (art. 2): <<La gestione del servizio 
di cui all'articolo precedente � affidata alla Direzione 
generale delle Ferrovie dello Stato, la quale vi provveder� 
a mezzo di un ufficio speciale alla diretta 
dipendenza del capo del servizio approvvigionamenti�, 
ora (art. 2 del D. L. L. del 1945) la Provvida � retta 
da un comitato di amministrazione nominato dal 
Ministro per i Trasporti. 

Del Comitato fa parte con funzioni di �vice presi


dente il Sottosegretario di Stato per i trasporti��. 

In conclusione, pertanto, alle fatte premesse, non 
� possibile disconoscere che, a causa della innegabile 
natura pubblica della Provvida, quale risultante dalla 
legge che la istituisce e dalla formazione pubblicistica 
della sua amministrazione, si tratta di ente pubblico, 


-71 

come tale non tenuto alla licenza di esercizio di commercio. 


N �, ci� premesso, sembra esatto il pensiero del 
Pretore, il quale mostra di ritenere che, non potendo 
la Provvida vendere a tutti, essendo per la legge 
istitu.zionale posta come sua finalit� l'assistenza del 
personale ferroviario qualora detto ente venda indiscriminatamente 
al pubblico �si pone nella condizione 
di un privato che eserciti il commercio in proprio 
e come tale deve munirsi della prescritta licenza 
di commercio. 

Ci� sarebbe giuridicamente corretto ove risultasse 
che l'addetto allo spaccio Provvida vendesse merci 
al pubblico � per proprio conto �. 

In tale caso la di lui attivit� avrebbe nel rapporto 
pubblicistico solo una occasione, ma non potrebbe 
ritenersi pubblica, in quanto non nell'interesse dell'ente 
medesimo. 

Qualora, invece, come nella specie ha ritenuto il 
Pretore, si verta pur sempre di attivit� per conto 
dell'ente, � la personalit� di quest'ultimo che deve 
considerarsi, con esclusione che possa. configurarsi 
un'attivit� privata. 

A ci� � da aggiungere che la finalit� assistenziale 
di un ente pubblico per determinate categorie di personale, 
non costituisce necessariamente limitazione 
dell'attivit� dell'ente nei rapporti esteriori. 

Oomunque, l'esorbitanza dei preposti all'ente 
medesimo opera, nell'ambito della sfera pubblicistica 
della conseguenza di eventu�li sanzioni disciplinari 
nell'interno dell'amministrazione, ma senza 
privazione della qualit� pubblicistica dell'ente e 
dei suoi rappresentanti, come erroneamente ha 
ritenuto il pretore. 

Non � risultato che per l'attivit� espletata dal 
M aliandi fasse necessaria licenza di commercio al 
pubblico e, pertanto, il fatto a lui ascritto non � 
preveduto come reato)), 

M. S. 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Tribunale Superiore 
delle acque pubbliche -Controversie relative ai 
diritti esclusivi di pesca -Giurisdizione di legittimit� Interessi 
legittimi -Revisione dei decreti di riconoscimento 
-Possesso legittimo -Decadenza per non uso. 
(Trib. Super. AA. PP. -Sent. n. 31/1955: Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro -Larco -Ministero Marina Mercantile). 


La giurisdizione del Tribunale superiore delle 
Acque pubbliche in materia di diritti esclusivi di 
pesca (marittimi), ai sensi dell'art. 143 c) T. U. 
11 dicembre 1933, n. 1775, � di mera legittimit�. 

I cosiddetti diritti esclusivi di pesca trovano il 
loro titolo su concessioni amministrative perpetue, 
delle quali � prevista la cessazione per decadenza 
nelle ipotesi di non uso o di cattivo uso del diritto, 
in contrasto col pubblico interesse (art. 18 T. U. 
sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604). Essi, pertanto, 
sono interessi legittimi, che godono una 
protezione condizionata al pubblico interesse. 

. I fatti e i motivi, che possono giustificare la 

revoca del decreto di riconoscimento del diritto 

esclusivo di pesca non debbono essere previamente 

contestati al titolare di esso. 

Il giudizio di revisione dei decreti di riconoscimento 
dei diritti esclusivi di pesca, ai sensi dello 
art. 23 del T. U. sulla pesca, si concreta nella rivalutazione 
degli elementi gi� presi in considerazione 
dal prefetto, che l'Amministrazione pu� ovviamente 
valutare diversamente, pur essendo tenuta 
a dare congrua motivazione delle sue determinazioni. 


Il possesso si presume legittimo, ai sensi dello 
art. 2 R: D. 15 maggio 1884, n. 2503, quando sia 
continuato pel tempo utile a compiere la prescrizione; 
n� alla sussistenza di esso osta la circostanza 
che il titolare abbia per qualche tempo tollerato 
che altri pescasse nelle acque formanti oggetto 
del diritto di esclusiva. 

Nell'accertamento, ai fini della pronunzia� di 
decadenza, del non uso trentennale non pu� prescindersi, 
quando si tratti di un genere di pesca 
che presupponga complesse attrezzature, qual'� 
quella del tonno, della persistenza d'impianti fissi 
e degli eventuali atti di disposiZione dei medesimi, 
a nulla rilevando la circostanza che per alcun 
tempo i predetti impianti (tonnare) siano state 
usate per la cattura di altri pesci (palamiti). 

Segnaliamo questa pregevole sentenza, con la quale 
il Tribunale superiore delle Acque pubbliche ha 

� esattamente deciso alcune delle pi� interessanti questioni, 
che si agitano sulla materia e sulle quali non 
constano precedenti in termini. Aderiamo pienamente 
alla qualificazione d'interesse legittimo, data al 
cosiddetto diritto esclusivo di pesca (uso eccezionale 
del demanio marittimo), che � tutelato in occasione 
del pubblico interesse,_ tanto che ne � prevista la decadenza 
per non uso quinquennale o per cattivo uso 

o abituale negligenza ovvero inosservan.za delle leggi 
e dei regolamenti. N� a questa classificazione � di 
ostacolo la circostan.za che i predetti diritti di pesca, 
avendo natura patrimoniale e carattere perpetuo, 
siano soggetti ad espropriazione quando non vengano 
esercitati in proporzione alla potenzialit� delle 
acque, su cui si estendono, o quando l'esercizio di essi 
sia contrario ad esigenze di interesse� generale. In 
tal caso, com'� noto, l'indennit� determinata dal 
Ministro per la Marina mercantile, � commisurata 
alle imposte pagate nell'ultimo decennio. 
Trattasi, in sostanza, di una forma anomala di 
espropriazione che trova riscontro in analoghi istituti 
previsti dal T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, 
sulle acque e gli impianti elettrici. 

Esatta, a nostro avviso, � anche la definizione dell'istituto 
della revisione dei decreti di riconoscimento; 
prevista dal T. U. 8 ottobre 1931, e la concreta determinazione 
dei poteri in tale occasione spettanti 
all'Autorit� amministrativa. 

L'ultima massima, per�, ci trova decisamente 
dissen.zienti perch�, quando il diritto esclusivo di 
pesca sia limitato non solo in relazione alla estensione 
delle acque, sulle quali si esercita, ma anche con 
riferimento ad una determinata specie di pesce (tonni, 
palamiti, ecc.), l'avere usato gl'impianti ''fissi per 
l'esercizio di una pesca diversa da quella concessa 
in esclusiva, non pub avere alcuna rilevanza ai fini 
dell'accertamento dell'uso continuo di quest'ultima. 


rrnwrnwzwwmwwmrnwmrwrsmalliifM.t~fifDffiliEITWFifiWAMm7AW~~AWWW'~ 


-72 


CONTRATTI DI GUERRA -Deliberazione commissariale 
-Natura -Effetti -Retroattivit� � Obbligazioni 
in moneta estera � Conversione in lire secondo il 
cambio in vigore al giorno della scadenza. (Cass., 
Sez. Un.. Sent. n. 2956/55 � Lo Presti. Tesoro -Pres. 
Eula, Est. Pece, P. M. Manca). 

La deliberazione del Commissario per la liquidazione 
e sistemazione dei contratti di guerra, non 
ha il carattere di un'offerta di transazione, n� di 
altro atto negoziale privatistico; ma � l'espressione 
unilaterale di un potere deliberativo attribuito 
direttamente dalla legge al commissario quale 
organo amministrativo. Il privato pu� prestare ad 
essa acquiescenza o impugnarla; ma non concorre 
al procedimento formativo del provvedimento. 

Il provvedimento col quale il Ministro del Tesoro 
d� esecuzione alla � deliberazione commissariale 
non attiene n� alla perfezione, n� all'efficacia di 
questa, ma solo alla fase della sua esecuzione amministrativa. 


Con le norme contenute nel D. L. 25 marzo 1948, 

n. 674, e nella legge 24 ottobre 1949, n. 810, il 
legislatore, se da un lato intese agevolare, attraverso 
la possibilit� di una liquidazione equitativa, 
i privati, ai quali le vicende della guerra avrebbero 
presumibilmente resa difficile la prova rigorosa 
dei loro diritti verso lo Stato, volle, d'altra parte, 
tener indenne lo Stato stesso dalle conseguenze 
dannose eventualmente subite dal privato per il 
ritardo nella liquidazione, che, ancotch� tardiva 
viene riportata imperativamente al momento in 
cui avrebbe dovuto normalmente verificarsi, e 
viene resa insensibile ad ogni eventuale aggravio 
subito dal contraente privato in conseguenza del 
ritardo. 
La deliberazione commissariale sostituisce, assorbendoli, 
gli accertamenti e adempimenti in genere 
imposti� dalla normale disciplina legislativa in 
materia contrattuale (collaudo, certificato di regolare 
esecuzione, ecc.); essa ha efficacia retroattiva 
a tutti gli effetti e quindi anche al fine di determinare 
la scadenza dell'intera obbligazione della 
Amministrazione, che, ove sia espressa in moneta 
straniera, va convertita in lire secondo il cambio 
in vigore non al momento della liquidazione, ma 
alla data di scadenza dell'obbligazione come sopra 
determinata. 

Oon questa sentenza le Sezioni Unite della O orte 
di Cassazione hanno sostazialmente confermato le 
decisioni dei giudici di merito (in questa Rassegna, 
1952, p. 192), tutte favorevoli all'Amministrazione, 
dandosi carico, altres�, di dimostrare l'infondatezza 
dell'ultima tesi sostenuta ex adverso e secondo la quale 
il mancato collaudo dell'opera non aveva reso liquido 
ed esigibile il credito che pertanto sarebbe scaduto 
soltanto con la delibera.zione commissariale. La Oorte, 
interpretando esattamente lro lettera e lo spirito della 

i 
~ 

legislazione speciale, ha, a nostro avviso esattamente, 
affermato che la deliberazione commissariale sostitui


1 

sce, ora per allora, qualunque adempimento e deter


'~ 

mina, con efficacia retroattiva, il momento di sca


I 
' 
denza dell'obbligazione, che bisogna tener presente 
per determinare il cambio da adottare per la conversione 
in lire dei debiti orginariamente espressi in 
valuta straniera (vedi pure Rassegna 1955, p. 247).

Ii 

. 

Oon questa. sentenza, per�, la Oorte ha escluso, in 
contrasto con l'avviso pi� volte espresso dall'Avvocatura 
(Relazione 1942-50, III, p. 310, Rassegna 
1952, p. 192 e1954, p. 149), che la deliberazione 
commissariale resti caducata per la.. mancata accettazione 
da parte del contraente privato, il quale, pertanto, 
pur impugnandola, non � tenuto a dare la 
prova rigorosa del suo credito se non quando voglia 
ottenere pi� di quanto gli abbia equitativamente 
liquidato il commissario. 

Questa conseguenza discende dalla natura di provvedimento 
amministrativo riconosciuta alla deliberazione 
commissariale e non pare che su questa premessa 
possa essere contestata. 

Naturalmente, resta escluso che l'autorit� giudiziaria 
possa procedere ad una liquidazione equitativa 
del contratto diversa da quella effettuata dal commissario, 
per cui, come sostenemmo in prime cure, 
una domanda che tendesse a tale riesame non potrebbe 
non essere dichiarata improponibile. 

G. G. 
RESPONSABILITA CIVILE � Liquidazione dei danni � 
Capitalizzazione di rendita vitalizia -Adozione delle 
tariffe � Detrazione per compensare lo scarto tra vita 
fj.sica e vita lavorativa -Legittimit�. (Cass., Sez. III, 
Sent. n. 2442/55 � Pres. Zappulli � Est. Duni � Comune 
di Fano_ c. Morini). 

In materia di liquidazione di danni alla capacit� 
lavorativa della persona, i risultati delle tabelle 
approvate con R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, concepite 
in funzione della durata della vita umana, 
vanno rettificate tenendo presente che la vita 
lavorativa dell'individuo. dura� meno della vita 
fisica, in quanto, normalmente, ad una certa et�, 
l'uomo cesssa dalla propria attivit�. 

Segnaliamo questa sentenza che riveste notevole 

interesse dato il gran numero di controversie di respon


sabilit� civile, nelle quali sono interessate le A mmi


nistrazioni dello Stato. 

Oome � noto, per procedere alla liquidazione del 

danno derivante da morte o da diminuzione perma


nente della capacit� lavorativa dell'infortunato i 

giudici adottano, generalmente, il criterio della capi


talizzazione anticipata del danno: per far ci� ven


gono normalmente utilizzate le tabelle per la costitu


zione delle rendite vitalizie approvate con R. D. 

9 ottobre 1922, n. 1403. 

Al risultato, ottenuto applicando al danno annuo 

i coefficienti previsti da tali tabelle, veniva general


mente appertato un correttivo in considerazione del 

fatto ohe la durata della vita umana non coincide 

per/ ettamente �con la durata della attivit� lavorativa, 

posto che, nella normalit� dei casi, l'uomo, giunto a 

vecchiaia, diminuisce notevolmente, se non inter


rompe del tutto, il proprio lavoro e quindi il proprio 

guadagno. 

Per compensare questo scarto tra la vita fisica 

e la cos� detta vita lavorativa, al risultato ottenu_to _ 

con l'applicazione delle ripetute tabelle i giudici 

hanno sempre apportato una riduzione aggirantesi 

tra il 15 ed il 30 % (v. Trib. di Firenze 9 ottobre 

1952 in cc Giur. It. �, 1953, I, 2, 251; Trib. di Roma, 

8 febbraio 1952 in cc Riv. Autom. �, 1952, 420; Oorte 

-. 


I. 
-



App. di Firenze, 10 settembre 1951 in �Resp. Civ. 

e Prev. �, 1952, 250; Corte App. di Firenze, 23 gen


naio 1948 in <<Foro Pad. �, 1948, II, 45; v. anche 

i. 
GENTILE: Tabelle di capitalizzazione per la liquidazione 
del danno alla persona con, in nota a p. 28, 
l'indicazione di altri precedenti giurisprudenziali). 
Sembrava trattarsi di un principio ormai pacifico 
ed indiscutibile, tanto pi� che esso era stato affermato 
anche in una sentenza a Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione (Sent. n. 1656 del 1950 in �Resp. civ. 
e prev. �, 1950, 398). Senonch�, pi� recentemente, la 
stessa Corte Suprema, Sez. III civ., con sentenza 

n. 3766 del 1954, aveva ritenuto che: �In tema di 
risarcimento del danno extra-contrattuale, qualora 
si adotti il criterio di capitalizzazione in base alle 
tariffe per l� costituzione delle rendite vitalizie approvate 
�con il R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non � lecito 
apportare alcuna riduzione al capitale determinato 
in base alle tariffe stesse per Za differenza tra vita 
vegetativa e vita lavorativa; nella determinazione 
del coefficiente di capitalizzazione, stabilito in relazione 
all'et� dell'infortunato, � gi� calcolata la differenza 
tra vita vegetativa e vita lavorativa, onde� 
un'ulteriore decurtazione per tale motivo si risolve 
in una duplicazione�. 
La motivazione di tale sentenza non era pi� ampia 
della massima sopra trascritta, limitandosi essa a 
richiamare quale �precedente in terminis un'altra 
decisione della Corte Suprema: la sentenza n. 2478 
del 19 agosto 1950. Palese era peraltro l'errore che 
inficiava la sentenza n. 3766 del 1954: invero le 
tabelle pubblicate con il R. D. n. 1403 del 1922 
dovevano servire per la capitalizzazione immediata 
delle rendite vitalizie, di rendite cio� che, per definizione, 
si protraggono durante t?ttta la vita naturale 
del beneficiario, e non solamente per il periodo della 
sua attivit� lavorativa. Ne deriva che, logicamente, 
nella compilazione della tabella in parola dovette 
tenersi conto esclusivamente della vita vegetativa e 
non anche della vita lavorativa. 

N � era esatto il richiamo alla pi� antica sentenza 

n. 2478 del 19 agosto 1950 della stessa Corte di Cassazione. 
Nel caso allora deciso, infatti, dovendosi 
liquidare il risarcimento del danno derivato dalla 
morte del coniuge, la capitalizzazione era stata eseguita 
in base alla et� pi� avanzata del coniuge superstite, 
anzich� a quella del defunto; onde la Corte di, 
Cassazione ritenne che lo scarto si era operato automaticamente 
attraverso al differenza di et� dei due 
soggetti per aver preso per base il minor coefficiente 
dell'avente diritto superstite. Pu� anzi dirsi che, 
escludendo la riduzione in parola per lo specifico 
motivo sopra esposto, la Cassazione. ritenne che, in 
via generale, la riduzione stessa dovesse operare, ci� 
tanto pi� se si considera che nella motivazione di 
tale sentenza (pubblicata in �Resp. civ. e prov. �, 
1950, 503) si legge, contrariamente a quanto poi affermato 
con la sentenza n. 3766 del 1954, che le tabelle 
del R. D. n. 1403del1922 sono calcolate in base �alla 
durata probabile e presunta della vita vegetativa �. 
Malgrado le sopra illustrate contraddizioni, la 
sentenza n. 3766 del 1954, era gi� divenuta fonte di 
pericolosa incertezza, in quanto qualche giudice di 
merito si era prontamente adeguato a quello che sembrava 
un nuovo indirizzo giurisprudenziale della 
Corte Suprema. 

La isentenza che ora annotiamo nella quale sono 
richiamati e sottoposti a critica i precedenti sopra 
ricordati, vale a ridare pieno valore di jus receptum 
al principio per il quale al risultato ottenuto con l' aP.plicazione 
delle Tabelle di cui al R. D. 9 ottobre 
1922, n. 1403, va apportata una� riduzione-� in relazione 
alla scarto tra la vita fisica e vita lavorativa. 

~ 
. 

SPESE GIUDIZIALI -Soccombenza del Pubblico Ministero 
-Condanna alle spese -Non � ammessa. 

(Cass., Sez. I, Sent. n. 346/56 -Pres. Piacentini, 
Est. Stella Richter, P. M. Cutrupia (conf.) -Proc. Gen. 
Cassazione c. Langella; Min. Grazia e Giustizia e 
Tesoro controricorrenti adesivi). 

Il pubblico ministero, ancorch� svolga nel processo 
un'attivit� analoga .a quella delle parti, non 
� parte ovvero pu� essere considerato tale solo in 
senso meramente formale. 

Pertanto, in caso di soccombenza, il pubblico 
ministero non pu� essere condannato alle spese 
del giudizio. 

In questa Rassegna (1953, p. 30-31) si ebbe gia 
occasione di esprimere il dissenso della Avvocatura 
in ordine alla contraria tesi enunciata dalla Corte di 
Appello di Napoli. 

Quelle ragioni sono state ora sostanzialmente accolte 
dalla Corte Suprema nella sentenza surriferita, 
emessa a seguito di impugnativa proposta contro la 
sentenza della Corte di Napoli dal Procuratore Generale, 
nell'interesse della legge; a quel ricorso ader� piena-
mente l'Avvocatura nell'interesse dei Ministeri di 
Grazia e Giustizia e del Tesoro (Erario dello Stato); 
e qui di seguito si trascrive ora la motivazione adottata 
dal Supremo Collegio per la risoluzione della 
notevole questione di principio: 

�Il sillogismo in base al .quale l'impugnata sentenza 
ha affermato la legittimit� della condanna alle 
spese del pubblico ministero, e per esso dell'Erario 
dello Stato, � il seguente: la parte che soccombe deve 
sopportare le spese della lite; il pubblico ministero, 
quale organo amministrativo preposto a far valere 
in giudizio diritti pertinenti al patrimonio (anche 
morale) dello Stato, � parte; quindi il pubblico ministero. 
che soccombe deve sopporta.re le spese della lite. 

�Tale sillogismo � viziato nella premessa minore. 
Infatti il pubblico ministero non � un organo amministrativo 
e non � parte: quindi non pu� soccombere. 
La posizione del pubblico ministero nell'ordinamento 
giudiziario ha subito una evoluzione nel senso di una 
sempre maggiore indipendenza rispetto al potere 
esecutivo e di una sempre pi� completa equiparazione 
ai magistrati giudicanti. 

�L'appartenenza alla magistratura ordinaria non 

� stata mai messa in dubbio. Peraltro l'ordinamen:to 

giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, definiva 

il pubblico ministero come il rappresentante del 

potere esecutivo presso l'Autorit� giudiziaria, e lo 

poneva sotto la direzione del Ministro della giustizia. 

�Questa norma, riprodotta dall'ordinamento del 

30 dicembre 1923, n. 2786, � stata modificata dal-


l'art. 
69 dello ordinamento 30 gennaio 1941, n. 12, 

secondo il quale � il pUbblico ministero esercita, sotto 

la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le 

funzioni che la legge_ gli attribuisce�. 


�--~ 


-74 

�Un'ulteriore innovazione si � apportata con l'arti. 
colo 39 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, 
il quale stabilisce che e< il pubblico ministero esercita, 
so.tto la vigilanza del Ministro per la grazia e la 
giustizia, le funzioni che la legge gli attribuislJe )). 

�Come si vede, dapprima � stata eliminata la funzione 
di rappresentanza del potere esecutivo, fermo 
restando il rapporto di dipendenza dal Ministro; 
poi � stato soppresso anche questo rapporto e sosti;.; 
tuito da quelle inerente all'esercizio della vigilanza. 

e< Non meno notevole � l'evoluzione per quanto 
riguarda le guarentigie dei magistrati requirenti. 
L'inamovibilit�, prima riconoscuta soltanto ai magistrati 
giudicanti (art. 69 dello Statuto del 1848, 
ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, 
legge 24 luglio 1908, n. 438; ordinamento 30 gennaio 
1941, n. 12), � stata estesa, sia pure in forma attenuata, 
al pubblico ministero dal decreto legislativo 
31 maggio 1946, n. 511, il quale ha escluso il trasfeerimento 
ad altra sede o la destinazione ad altre f unzioni 
indistintamente dei magistrati giudicanti e 
requirenti, salvo che essi siano consenzienti ovvero che 
ricorra una ragione di incompatibilit� o comunque di 
impossibilit� di amministrare giustizia, nella sede occupata, 
nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Autorit� 
giudiziaria; e sia stato sentito il parere del 
Consiglio superiore della Magistratura, parere che � 
vincolante per i magistrati giudicanti. 

cc La Costituzione della Repubblica ha confermato 
il principio generale dell'inamovibilit� nei sensi 
suddetti, rimandando alla legge ordinaria di regolare 
le garanzie del pubblico ministero. La stessa Costituzione 
sancisce peraltro l'autonomia della Magistratura, 
demandando al Consiglio superiore di provvedere 
sulle assunzioni, le assegnazioni, le promozioni 
e le sanzioni disciplinari. Essa tr�ccia quindi 
una via che consente al legislatore, in sede di ordinamento 
giudiziario e di attuazione del Consiglio 
superiore, di giungere anche ad una parificazione perfetta 
delle guarentigie dei magistrati requirenti e di 
quelli giudicanti. 

�Posto ci�, sembra incontestabile che al pubblico 
ministero non possa attribuirsi la qualit� di organo 
amministrativo. 

<e Esso ha bens� delle funzioni amministrative (come 
in materia di vigilanza sugli istituti di prevenzione 
e di pena, sul servizio notarile, su quello dello stato 
civile, ecc.), ma queste sono secondarie rispetto alle 
funzioni istituzionali, di carattere giudiziario. 

<e Ed i poteri di vigilanza del Ministro sono giustificati 
e perci� ammissibili proprio in riferimento 
alle dette � fun.zioni giudiziarie, giacch� l'esercizio 
dell'azione penale o civile � compiuto dal pubblico 
ministero in assoluta indipendenza e in adempimento 
di un. tassativo dovere impostogli direttamente 
dalla legge. Il Ministro non pu� sindacare codeste 
funzioni, n� interferire in esse, ma solo pu� e deve 
sorvegliare il regolare svolgimento della attivit� giudiziaria, 
cos� ad opera dei magistrati requirenti 
come ad opera di quelli giudicanti. 

�Se si procede poi all'analisi delle funzioni di 
istituto del pubblico ministero, si rileva che esse 
tendono bens� alla tutela di interessi dello Stato, ma di 
interessi nettamente distinti da quelli amministrativi 
e del tutto simili a quelli affidati al giudice, vale a

' 

i dire gli interessi inerenti alla osservanza della legge. 

II . 
cc Egli non rappresenta alcuna amministrazione 
dello Stato e quindi il suo operato non � riferibile 
allo Stato come amministratore, ma svolge, al pari 
dei giudici, una attivit� puramente giuridica. Il 
pubblico ministero si differenzia dal giudice, perch� 
ha nel processo la qualit� di soggetta' agente o concludente, 
mentre il giudice deve per sua natura restare 
al di fuori e al di sopra delle contestazioni per poterle 
imparzialmente risolvere. Ma ci� non esclude che 
anche il pubblico ministero tenda alla attua.zione 
della volont� della legge, che sia estraneo al rapporto 
giuridico controverso e che non sia perci� soggetto 
al giudicato. Da ci� deriva la ulteriore conseguenza 
che egli non pu� mai essere soccombente: qualunque 
sia la decisione del giudice, la propulsione dell'attivit� 
giurisdizionale � sempre realizzata e quindi 
l'azione del pubblico ministero non � mai esercitata 
invano. 

�Pertanto il pubblico ministero, ancorch� svolga 
nel processo un'attivit� analoga a quella delle parti, 
non � parte ovvero pu� essere considerato tale in 
senso meramente f armale 

<e La causa in oggetto fornisce una chiara conferma 
della esattezza delle esposte considerazioni: poich� 
la decisione sull'esistenza del reato di alterazione di 
stato dipendeva dalla risoluzione della controversia 
sullo stato del minore, l'esercizio dell'azione penale 
rimase sospeso fino a che su detta controversia non 
si fosse pronunciato il giudice civile competente 
(art. 19 c. p. p.), e tale decisione doveva essere 
provocata dal pubblico ministero. L'interesse pubblico 
da esso tutelato era che venisse accertato il vero stato 
del minore, fosse questo difforme o meno da quello 
risultante dall'atto di nascita. Non era configurabile 
perci� una pos�zione simile a quella della parte, la 
quale persegue interessi propri e riesce vittoriosa o 
soccombente dalla lite, secondo che ne ottenga o 
meno il riconoscimento. 

�Per tali ragioni il ricorso al Procuratore generale 
nell'interesse della legge deve essere accolto )). 

N. GRAZIANO 
TRASPORTO -Contratto di trasporto ferroviario Danno 
alla persona trasportata -Prescrizione� Sospensione 
-Reclamo -Osservanza delle forme 
stabilite dall'art. 15 D. L. 19!18 nel 1934. (Cass., Sez. I, 
Sent. n. 1945/55 -Pres. Acampora, Est. Pece, P. M. 
Tavolaro -� Petrillo c. Amministrazione Ferrovie 
dello Stato). 

Alle azioni nascenti dal contratto di trasporto 
ferroviario, fondate s1� danno alla persona dei 
viaggiatori, che prima erano soggette, a norma 
dell'art. 16 D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, alla 
pr,~scrizione ordinaria commerciale di dieci anni, si 
applica ora l'art. 2951 Codice civile, il quale stabilisce 
che si prescrivono in un anno i diritti derivanti 
da contratto di trasporto. 

In tema di trasporto ferroviario, ai fini degli 
articoli 15 e 16 D. L. 11 ottobre 1934, � n. 1948, e 
salva la ipotesi eccezionale di che agli artt. 1348 
Codice civile 1865 e 2724 Codice civile vigente, 
sia ai fini della procedibilit� dell'azione per danno 
alle cose, sia ai fini della sospensione del termine 
di prescrizione (e per l'azione di danno alle cose), 

. . 


L-----



-75 


l'efficacia del reclamo preventivo da parte del 
danneggiato � condizionata alla osservanza delle 
forme di che al citato art. 25 della legge speciale. 

Riportiamo integralmente la motivazione della 
sentenza relativa alle due massime sopra trascritte: 

� Con il primo mezzo il ricorrente afferma che inesattamente 
la Corte di merito ha ritenuto applicabile 
all'azione di danno alle persone in occasione del 
trasporto ferroviario, il termine di prescrizione di 
un anno, di che all'art. 2951 Codice civile, anzich� 
quello di dieci anni dell'art. 16 decreto-legge 11 ottobre 
1934, n. 1948. 

La censura � infondata. 

Nel silenzio, al riguardo, dei codici �del 1865 
l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza 
si era quello di ricavare il termin~ di prescrizione, 
applicabile in tema di trasporto delle persone, dalle 
regole sulla prescrizione civile o commerciale, a 
seconda che potesse ritenersi, nelle singole fattispecie, 
avuto riguardo soprattutto alla attivit� del vettore, il 
carattere civile o commerciale del trasporto stesso. 
. Poich� stante la diretta gestione statale dei servizi 
ferroviari, erano sorti dubbi .sull'applicabilit� dei 
concetti di che sopra al trasporto ferroviario, il 
decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, nel regolamentare 
il trasporto ferroviario delle persone, con 
l'art. 16 stabil� testualmente: 

�Le azioni derivanti dal contratto di trasporto 
delle persone e delle altre operazioni contemplate 
dalle presenti Condizioni e Tariffe, salvo quelle per 
danno alle persone, si prescrivono in un anno. 

� Tali termini decorrono dal giorno della scadenza 
della validit� del biglietto. 

�Le azioni nascenti dal contratto stesso, fondate 
sul danno alla persona dei viaggiatori sono soggette 
alla prescrizione ordinaria comm.erciale ed il termine 
decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa 
del danno�. 

Le ragioni che determinarono il legislatore alla 
esplicita disciplina dell'art. 16 e consistenti, come si � 
detto, nella opportunit� di eliminare ogni perplessit� 
sulla applicabilit� della legge commerciale; il testuale 
ed espresso richiamo alla �ordinaria prescrizione 
commerciale �, convincono che l'art. 16, non intese 
assoggettare ad uno speciale termine ad hoc le azioni 
per danno alle persone in dipendenza del contratto 
di trasporto ferror,iario (il che si sarebbe potuto 
pensare ove l'art. 16 avesse dettato un termine autonomo 
e numerico di 10 anni) ma intese invece, pi� 
semplice.mente consacrare legislativamente il preesistente 
indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, assog� 
gettando espressamente le azioni in questione alla 
comune prescrizione commerciale. 

Di qui la conseguenza che, ricondotti nell'ambito 

del Codice civile gran parte degli istituti gi� regolati 

dal Codice di commercio, unificati i termini di pre


scrizione in materia civile e in materia commerciale; 

fissati, per determinati istituti, dei termini speciali 

di prescrizione, anche il termine di prescrizione in 

materia di trasporto ferroviario va ricavato dalla nuova 

regolamentazione del Codice civile, e precisamente, 

dall'art. 2951, il quale -tra l'altro -ha unifi


cato il termine prescrizionale in tema di trasporto 

di cose e in tema di trasporto di persone. 

3 

Il termine di un anno fissato dal citato art. 2951 
coincide con quello gi� fissato dall'art. 16 del R. L. 

n. 1948 del 1934 per il trasporto ferroviario di cose; 
per quanto attiene, specificamente al trasporto f�rroviario 
di persone, va rilevato in aggiunta a quanto 
gi� detto, che il richiamo dell'art. 2951 Om�ice civile 
all'arrivo a destinazione della persona, come momento 
di decorren.za del termine di prescrizione, o, 
in caso di sinistro, al giorno di questo ultimo, convince 
(e su ci�, del resto,. non consta siano stati affacciati 
dubbi) che il termine di prescrizione di un anno si 
applica anche alle azioni per danno alle persone. 
Stante ci�, non si spiegherebbe, nel caso di danno 
alle persone in occasione di trasporto ferroviario, la 
sovravvivenza di un termine di prescrizione pi� 
lungo di ben nove anni rispetto al termine di prescrizione 
applicabile alle azioni per danno alle persone in 
occasione di trasporto curato da vettori privati. 

E tale anomalia sarebbe anche in contrasto con 
l'indirizzo generale, consacrato nella legislazione 
speciale in genere e nelle stesse condizioni e tariffe 
in particolare, tendente a rendere possibile una pi� 
sollecita definizione delle vertenze nelle quali � interessata 
la Pubblica Amministrazione. 

Per tutto quanto detto, deve quindi concludersi 
che la disposizione dell'art. 2951 si applica anche ai 
diritti derivanti dal contratto di trasporto ferroviario 
delle persone. 

Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta che la 
Corte, ritenuto applicabile il termine di prescrizione 
di un anno, abbia negata efficacia interruttiva alla 
lettera con cui il legale di esso ricorrente aveva, a 
suo tempo, sollecitata la liquidazione del danno da 
parte dell'Amministrazione delle ferrovie. 

Anche tale censur�, deve� essere disattesa. 

Giova tener presente il disposto degli articoli 15 
e 16 del gi� citato decreto-legge, n. 1934, nella parte 
che interessa la questione in esame: 

Art. 15. 

1. Obbligo di reclamo. -Salvo il caso di danno 
alla persona del viaggiatore, non possono essere 
promosse contro le Amministrazioni le azioni basate 
sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non 
abbia presentato reclamo in via amministrativa e 
non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione 
del reclamo stesso. 
L'avente diritto pu�, per�, proporre l'azione 
subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo, 
se l'Amministrazione la fornisse prima della scadenza 
dei 120 giorni. � 

2. Formalit�. -Il reclamo deve riflettere un 
solo trasporto e deve essere presentato in rlue originali 
su carta libera al capo stazione od al capogestione 
del luogo di partenza o di arrivo. 
3. Documenti da allegarsi al reclamo. -Il reclamo 
non pu� essere sostituito da alcun altro documento. 
Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti 
che possono giustificarlo ed al biglietto di viaggio. 
'l'ali documenti possono essere presentati anche in 
copia, con la debita legalizzazione, qualora l'Amministrazione 
la richieda. 

In tal caso, all'atto della liquidazione del reclamo; 
l'Amministrazione pu� esigere la restituzione del 
biglietto. 

4. Prova della presentazione del reclamo. -Il 
Il capostazione o il capogestione re,�tituisce al recla

W M::ff:::::: 


-76 

mante uno dei due originali del reclamo dopo avervi 
apposto la data del ricevimento e la sua firma. 

L'avente diritto pu� provare di avere ottemperato 
alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la 
produzione dell'esemplare del reclamo da lui restituito, 
salvo il disposto dell'art. 1348 Codice civile 
(in oggi art. 2724 Codice civile vigente). 

Articolo 16. 

1. Prescrizione delle azioni. -'.l'ermini (omissis). 
2. Sospensione del termine. -I termini di cui al 
paragrafo 1 cessano di decorrere dal giorno in cui 
l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto 
dall'art. 15, fino al giorno in cui l'Amministrazione 
gli rende nota la sua decisione, e, se il reclamo � 
respinto, gli restituisce i documenti presentati. 
I successivi reclarni non hanno effetto sul corso 
della prescrizione�. 

Dalle trascritte disposizioni si ricava ohe, in tema 
di trasporto ferroviario la presentazione del reclamo 
preventivo � obbligatoria e, anzi, assurge a vera e 
propria condizione di proponibilit� dell'azione se si 
tratta di azione per danno alle cose, che la presenta� 
zione del reclamo � invece f aaoltativa nel caso di 
azione per danni alla persona del viaggiatore; che il 
reclamo ha efficacia nei confronti dell'Amministrazione, 
in quanto avvenga con le modalit� specificamente 
indicate dall'art. 15, essendo dettato espressamente 
che il reclamo non pu� essere sostituito da 
alcun , altro documento e che la sua presentazione 
pu� essere provata soltanto con la produzione dell'esemplare 
restituito, vistato e datato, dal capostazione 
all'interessato, salva la ipotesi eccezionale 
dell'articolo 2724 Codice civile. 

Tutto ci� si spiega con la duplice finalit�, perse


guita dalla legge speciale di mettere l'Amministra


zione nella possibilit� di esaminare documental


mente la pretesa del privato in linea amministrativa 

onde evitare, se ritenuto di convenienza per l'Ammi


nistrazione stessa, la controversia giudiziaria; nonah� 

di troncare preventivamente ogni possibilit� di discu


ssione sull'avvenuta presentazione e sul contenuto del 

reclamo.� 

E poich� il successivo articolo 16 espressamente 
condiziona la efficacia sospensiva del reclamo sul 
termine di prescrizione al particolare ohe il reclamo 
stesso sia stato presentato con le richiamate modalit� 
dell'art. 15, deve concluderne: 


1) In linea teorica e su un piano generale, che, 
in tema di trasporto ferroviario, ai fini degli articoli 
15 e 16 del I)ecreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, 
e salva l'ipotesi eccezionale di che agli articoli 1348 
Codice civile 1865 e 2724 C.odiae aivilf vigente, sia ai 
fini della procedibilit� dell'azione per danno alle 
cose, sia ai fini della sospensione del termine per 
prescrizione (e per l'azione di danno alle cose), l'efficacia 
del reclamo preventivo da parte del danneggiato 
� condizionata dalla osservanza delle forme di 
ohe al citato articolo 15 della legge speciale. 

2) In linea di specie, ai fini della presente causa, 
che esattamente la Corte di merito ha negata efficacia 
sospensiva, del termine df prescrizione, alla lettera 
generica del legale dell'odierno ricorrente, ohe chiedeva 
la liquidazione del �danno, essendo pacifico 
ohe era mancata la presentazione di alcun reclamo 
a sensi degli articoli 15 e 16 della legge speciale e 
non ricorrendo, d'altra parte, alcuna delle cause di 
sospensione previste dal Codice civile. 

E ci� tanto pi� che ripetutamente questa Corte 
Suprema ha sottolineato il carattere tassativo e la 
insusaettibilit� di applicazione analogica delle norme 
di legge in tema di sospensione della prescrizione. 
(sentenza n. 1306 del .1953 e n. 1088 del 1947). 

Il ricorrente lamenta ancora che la sentenza impu


gnata abbia ritenuta la prescrizione nonostante ohe 

alla lettera, gi� accennata, del legale di esso ricor


rente dovesse attribuirsi efficacia interruttiva del 

termine relativo. 

A nahe tale d-oglianza non � fondata. 

Al riguardo, � sufficiente rilevare che una volta 

ritenuta applicabile al rapporto de quo la prescri


zione di un anv,o ed una volta escluso che il detto 

termine fosse restato sospeso alla data della lettera 

in questione fino ad una decisione dell'Amministra


zione sulla lettera stessa, questa ultima in quanto 

avrebbe potuto impedire il maturarsi di un nuovo 

termine di prescrizione, in quanto tra la sua data 

e quella della citazione non fosse trascorso pi� di un 

anno. 

� pacifico inv�ce, che la �lettera � del 3 febbraio 

1947 mentre la citazione � del 3 giugno 1948 e cio� 

successiva di oltre un anno rispetto alla prima. 

Giustamente, quindi, la Corte di merito ha rite


nuta la prescrizione debitamente eccepita dell'Am


ministrazione. 



-------,
I

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


IMPOSTA DI REGISTRO � Agevolazioni per la rico� della legge e quella dei contratti relativi a lavori, la cui 

struzione edilizia (Tribunale di Genova, Sez. I, Sent. 

attinenza alla riparazione o ricostruzione � soltanto 

17 dicembre 1955 -Pres. ed est. Secco . Soc. Cemen


eventuale o mediata. A questa seconda categoria

tifer c. Finanze). 

l'agevolazione non compete. 
I contratti di appalto, aventi per oggetto lavori Di questa esigenza ebbe a rendersi esatto conto il 
Tribunale di Genova, il quale, occupandosi dello


parziali, godono delle agevolazioni di cui ai decreti 

legge 7 gennaio 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, specifico caso della rimozione delle macerie, ebbe cos� 

a 
modo univoco e diretto, il fine della riparazione o (( � noto infatti che la rimozione pu� avvenire 
ricostruzione. .indipendentemente dalla ricostruzione dell'edificio, 

n. 221, solo quando concorrono a realizzare, in motivare: 
basta pensare alle molteplici ipotesi, per cui il pro


Questa sentenza del Tribunale di Genova merita prietario dell'area pu� avere interesse ad usufruirla 
di essere segnalata, perch� contiene alcune necessarie per scopi diversi da quello di adibirla a costruzione 
prescrizioni circa la connessione che deve esistere e comunque servirsene per costruzioni completamente 
tra i lavori parziali e la ricostruzione ai fini delle diverse per fini e tipo da quelle precedenti, perch� 
agevolazioni tributarie di cui ai citati decreti. appaia evidente che l'attivit� della rimozione delle 

Com'� noto la giurisprudenza della Commissione macerie di un fabbricato distrutto, non fa presumere 
centrale fu per lungo tempo orientata nel senso che i la ricostruzione dello stesso. 
lavori parziali fossero da escluderesi dalle agevolacc 
� quindi del tutto contrario ai pi� elementari 
zioni di cui ai sopra menzionati decreti, in quanto dettami della logica comune e giuridica, procedere � 
condizione essenziale per godere dell'agevolazione, � ad un'induzione da un fatto, che ha una pluralit� 
che i lavori, oggetto dell'appalto, realizzino la compotenziale 
di fini, traendone conclusioni che il fatto 
pleta riparazione o ricostruzione dell'edificio o non legittima. 
dell'opera danneggiata da eventi bellici. cc Nella specie non � sufficiente, come l'attrice fa, 

Quando quindi la fattispecie concreta solo in sostenere l'assurdo. di un'attivit� che non potrebbe 
parte la previsione legislativa, e tale � il caso dei essere fine a se stessa, perch� la presunzione aff accosidetti 
contratti di appalto frazionari, l'agevolaciata 
possa essere ritenuta valida, perch� tale assurdit� 
zione non compete, giacch� diversamente opinando, non pu� essere affermata per la plausibilit� dell'iposi 
verrebbe ad allargare la sfera di applicazione della tesi di una rimozione di materiali fine a se stessa. 
legge oltre i casi previsti. �N � si dica in contrario che esiste la prova che 

Eppertanto a� suddetti lavori pu� riconoscersi le prestazioni, di cui al contratto, sono una fase necescompetere 
l'agevolazione nel solo caso es.si siano consaria 
della ricostruzione, giacch� tale rapporto non 
templati nello stesso contratto di appalto e assunti risulta dal�'atto stesso sottoposto a tassazione. 
dallo stesso appaltatore, cui � stata affidata la ripacc 
Rettamente l'Amministrazione convenuta invora.
zione o ricostruzione dell'opera, perch� solo in ca il principio, pi� volte affermato dal Supremo 
questa ipotesi la, loro connessione con la ricostruzione, Collegio, e che del resto trova piena aderenza a tutto 
come mezzo al fine, risulta indubbia dallo stesso conil 
sistema dell'imposta di registro, per cui la natura 
tratto. e gli effetti dell'atto sottoposto alla registrazione deb-

In un secondo tempo tuttavia la stessa Commis. 
vano essere determinati unicamente in base al suo 
sione centrale ritenne eccessivo e non conforme alla contenuto senza che sia possibile integrarne le risullegge 
richied�nte in ogni caso l'unicit� contrattuale tanze aliunde �. 
oggettiva e soggettiva e con la nota decisione n. 46648, � Tale motivazione � pienamente conforme ai prinresa 
il 1� aprile 1953 a sezioni unite, statu� che cipi, che valgono in tema di interpretazione e applicc 
quando la pluralit� dei contratti di appalto con cazione di disposizioni di legge di carattere ecceziola 
stessa o con pi� imprese appaltatrici concorre nale, quali sono, per unanime consenso dottrinale e 
all'unico fine della ricostruzione di un medesimo giurisdizionale, le norme di agevolazione tributaria. 
immobile, tali appalti plurimi rientrano tutti ;,,ella Come � stato rilevato nell'ultima Relazione sul 
previsione della legge ll. Contenzioso dello Stato (val. I, p. 675) per potersi 

Nella stesso senso ebbe a decidere per implicito applicare ad una fattispecie concreta una prevista 

la Suprema Corte con la sentenza 28 aprile 1954, agevolazione, occorre che esista cr una connessione 

n. 1308 ed esplicitamente con la sentenza 29 aprile diretta dell'oggetto del negozio con l'ipotesi .. di rid'.U1954, 
n. 1332. zione prevista dalla legge�. 
Data questa evoluzione giurisprudenziale appare Deve esistere, in altre parole, un rapporto di coinciineliminabile 
l'esigenza di distinguere i contratti denza o di contenenza tra la fattispecie astratta e 
di appello frazionari, in due categorie: quella dei quella concreta, tale per cui quest'ultima contenga 
contratti in cui sono contemplati lavori, che concorin 
s� tutti gli elementi costitutivi, ipotizzati dalla 
rono a realizzare, in modo univoco e diretto, il fine prima, sia nella loro entit� obiettiva che teleologica. 




-78 



Fatti ed ipotesi, che, per la loro equivocit�, non 
realizzino in modo univoco e diretto il fine della legge, 
esulano dalla ratio della norma, e non possono quindi, 
allorch� trattasi di disposizioni di natura eccezionale, 
essere fatti rientrare nella stessa, perch� ci� 
importerebbe un'illegittima estensione analogica. 

Tra le pi� recenti sentenze che hanno fatto applicazione 
di questi principi vedasi, in particolare, .la 
sentenza della Suprema Corte 7 febbraio 1952, n. 291, 
(� Giur. It. �, 1952, I, 1.718) la quale, sia pure in 
altra ipotesi, giustamente limita l'agevolazione soltanto 
a quegli atti che << hanno in s� una destinazione 
diretta, in modo categorico ed irrevocabile, con l'esecuzione 
dell'opera �. 

A. R. 
IMPOSTE E TASSE -Opera Nazionale Combattenti 


R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606 -Esenzione soggettiva 
tributaria (Corte di Appello di Genova, Sez. I, 26 
novembre 1955 -Pres. Verde, Est. Minerbi -Ministero 
Finanze c. O.N.C.). 
1 o La distinzione tra esenzioni soggettive ed 
esenzioni oggettive attiene solo alla causa della 
esenzione, non alla sua ampiezza. 

2� Presupposto della esenz'ione soggettiva � che 
l'atto, di per s� assoggettabile al tributo, ne vada 
esente in considerazione della qualit� del soggetto 
passivo dell'imposta e dei fini di pubblica utilit� 
che esso persegue. � 

3'Nei riguardi dell'O.N�.O. non pu� parlarsi di esenzione 
soggettiva totale ed assoluta in grazia della 
sola qualit� dell'Ente, costituito per il conseguimento 
di finalit� di pubblico interesse, ma di esenzione 
soggettiva limitata alle categorie di atti e di 
beni, indicati nell'art. 34 del Regolamento del 1926. 

40 Non difetta nell'O.N.O. la qualit� di 'SOggetto 
passivo di imposta e di contribuente. � contribuente, 
secondo il nostro ordinamento giuridico 
tributario, ogni persona contro cui � fatta valere 
una pretesa tributaria, perch� l'iscrizione a ruolo 
ha natura di titolo esecutivo, cui inerisce una presun.
z'ione juris et de jure dell'esistenza del debito. 

50 Nella espressione<' interesse dell'Opera�, usata 
dalla legge nella fo.rmula terminale del primo 
comma nell'art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, 

n. 1606, deve ravvisarsi l'interesse giuridico del-� 
l'Ente, sotto un profilo puramente formale, alla 
operativit� degli atti e dei contratti in cui � parte, 
senza che la parola cc interesse >> possa essere riferita 
direttamente alla concreta realizzazione delle finalit� 
che con gli atti stessi l'Ente intende attingere. 
60 Nonostante la disposizione dell'art. 8 legge 
registro, il criterio che deve presiedere alla tassazione 
non � preclusivo dell'indagine diretta ad 
accertare la natura dell'atto ad altri effetti, e, 
nel caso di specie, all'effetto della sua eventuale 
iscrizione nello schema della attivit� propria ed 
istituzionale dell'O.N.O. 

La sentenza, che affronta il delicato argomento 
delle . esenzioni soggettive tributarie, in genere, e 
della esenzione tributaria a favore dell'O.N.C., in 
ispecie, merita di essere segnalata come indice di un 
orientamento verso una auspicabile revisione dei 
concetti espressi in proposito dalla Cassazione (S. U., 

Sent. 23 gennaio 1948, n. 130, in cc Giur. Oompl. 
Cass. �, 1948, I, 24; cc Rassegna Avv. Stato>> 1948, 3, 
13; cc Foro It. >> id: 1948, I, 752; cc Riv. leg. fisc. �, 
1948, 174). 

La Suprema Corte ebbe . allora ad.. affermare che 
cc l'O.N.C., alla stregua delle particolari disposizioni 
che la riguardano, non � soggetto di obbligazione tributaria>>. 


La eccessiva ampiezza di tale massima fu messa 
in luce da A. SALVATORI (Limiti delle esenzioni 
soggettive tributarie, nota alla detta sentenza, in 
cc Giur. Compl. Cass. >> cit.), il quale indic� le assurde 
conseguenze che da quella affermazione, cos� ampia, 
sarebbero potute derivare . . 

Opportunamente osserv� il Salvatori che la Cassazione 
per giungere a quella pronuncia aveva escogitata 
una sottile costruzione, secondo la quale tutte le 
leggi tributarie non sarebbero scritte per la generalit� 
delle persone fisiche e giuridiche ma solo per quei 
soggetti che possano considerarsi <<contribuenti�, 
tali ritenendo solo coloro che si trovino effettivamente 
in quelle condizioni di fatto �che la legge assume 
come presupposto economico della imposizione, sicch� 
laddove nelle leggi tributarie � scritto << contribuente 
�, sarebbe necessario, allo scopo di stabilire 
se debba applicarsi la relativa norma, determinare 
in precedenza se quelle condizioni di fatto possano 
sussistere in relazione al soggetto considerato. 

A questa costruzione il Salvatori oppose che la 
ratio di tutto l'ordinamento giuridico tributario � 
quella di attribuire prevalente importanza all'elemento 
strutturale del rapporto giuridico di imposta, piuttosto 
che all'elemento funzionale. 

Invero nelle leggi tributarie, contribuente � non 
solo colui che si trova nelle condizioni di fatto suddette, 
ma anche colui contro il quale sia stata comunque 
fatta valere una pretesa tributaria, come � d.imostrato 
dal fatto che, costituendo l'accertamento titolo 
esecutivo �(secondo la dottrina dominante), deve ritenersi 
certamente << valido � qualsiasi accertamento tributario, 
anche se non <<giusto�, che sia divenuto 
definitivo o perch�. le impugnazioni relative siano 
state rigettate, o perch� siano trascorsi i termini per 
proporle. (In proposito v. anche il << Cont. Stato�, 

v. I, n. 253, p. 520). 
� sembrato� pertanto opportuno portare di nuovo 
la questione all'esame dell'autorit� giudiziaria, per 
ottenere una rettifica di quella pronuncia. 

A tal fine si � osservato che non esiste nel nostro 

ordinamento tributario nessuna esenzione soggettiva, 

generale ed assoluta, come quella che la Suprema Corte 

ha riconosciuto all'O.N.C. 

Ta;,,to ci� � vero che anche lo Stato, come � noto, 
� in alcuni casi soggetto passivo di imposta (cfr. 

GIANNINI; Istitu.z'ioni, 1948, p. 82). 

D'altra parte,� la stessa norma che sancisce la esen


zione tributaria a favore dell'O.N.C., e cio� l'art. 34 

del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, esclude che 

la esenzione stessa possa essere interpretata in modo 

tanto ampio laddove, al suo settimo comma, pur 

esentando da altre imposte le obbligazioni'dell'Operf!!, 

assoggetta le stesse al bollo di centesimi dieci per 

ogni titolo. 

E non � fuor di luogo osservare che il citato art. 34, 

aggiungendo alla corri.spondente norma del precedente 

Regolamento dell'O.N.C. (art. 55 R. D. 31 dicem




-79 

bre 1923, n. 3258), la espressione �per quanto concerne 
l'interesse �lell'Opera stessa�, sembra manifestare 
l'intenzione del legislatore di porre con ci� 
un limite alla esenzione stessa. 

Tenendo conto di ci� � interessante rilevare che 
diversamente si � espressa la Cassazione nei confronit 
di altri Enti, anch'essi tributariamente agevolati 
con esenzioni formulate in termini ampi, del tutto 
corrispondenti a quelli usati dal legislatore, per 
l'O.N.C. nel citato regolamento del 1923. 

Si veda, per esempio, quanto varificatosi per l'Istituto 
Nazionale di Credito per il lavoro italiano 
all'estero, costituito con il R. �D. 15 dicembre 1923, 

n. 3148. 
Detto Istituto, salvo una lieve quota annua in 
abbonamento, � agevolato con una amplissima 
esenzione tributaria, che, come quella dell' O.N.C., 
potrebbe apparire generale ed assoluta, in quanto 
contempla le << operazioni, atti e contratti relativi alla 
attivit� esplicata dall'Istituto�. 

Orbene, nonostante tale ampiezza della esenzione, 
corrispondente all'ampiezza dell'esenzione concessa 
all'O.N.C. (che anzi con il successivo regolamento 
del 1926 fu limitata, come si � visto), nessuno ha 
mai dubitato, e meno di tutti lq, Corte di Cassazione, 
che debbano essere distinti tra gli atti del detto Istituto 
quelli che possono da quelli che non possono 
fruire dell'esenzione (Cass. 16 luglio 1945, n. 562, 
in� JJ1ass. Giur. Imposte Dir. Reg. �,ecc. 1940-1950, 

p. 234, n. 1081). 
Analogamente � a dirsi per gli istituti esercenti il 
credito agrario, anch'essi agevolati con una estesissima 
esenzione, salva una tenua quota annua in 
abbonamento (art. 21, legge 5 luglio 1928, n. 1760), 
per i quali le Sezioni Unite della Commissione centrale 
hanno recentemente deciso: 

�L'agevolazione dell'abbonamento per imposte e 
tasse concessa a favore degli Istituti esercenti il credito 
agrario � di carattere misto, in parte soggettiva 
(perch� riferita agli Enti autorizzati dalla legge 
sul credito agrario) e in parte obiettiva perch� 
circoscritta alle operazioni di credito agrario (decisione 
n. 63951 del 19 luglio 1954, in cc Le Massime 
del Registro� 1955, p. 9). 

D'altra parte nei confronti della stessa O.N.C. 
la Commissione Centrale ha escluso che possa parlarsi 
di esenzione �soggettiva di carattere generale, 
avendola ritenuta soggetta �ll'imposta sul bestiame 
(30 marzo 1943, n. 68900, in �Rep. Riv. leg. fisc. �, 
1941-45, 301). 

Ed in sostanza ad uguale conclusione � recentemente 
pervenuta anche la Cassazione, nonostante la 
sua pronuncia del 1948, ritenendo l' O.N.C. non 
esente dal deposito per multa per ricorrere in Cassa 
zione (27 aprile 1954, n. 1828, in cc Riv. leg. fisc. �, 
1954, n. 1519). 

Riteniamo anche opportuno a questo punto mettere 
in rilievo che si tratta qui di una indagine di 
carattere strettamente giuridico, volta allo scopo di 
precisare, sul piano tributario, la posizione dell'O. 
N.C., senza che della stessa, com'� naturale, si intendano 
menomamente porre in dubbio gli altissimi 
meriti. 

D'altra parte, anche in altro settore, sempre nel 
campo tributario, si sono rese necessare analoghe 
precisazioni dei confronti dell'O.N.C. 

Cos�, ad esempio, per quanto riferentesi alla perdurante 
esenzione dall'imposta fondiaria dei beni 
non pi� di propriet� dell'O.N.C. 

La questione � stata oggetto di un �elaborat� parere 
del Consiglio di Stato (n. 538 del 7 aprile 1953, in 
cc Riv. leg. 'fisc. � 1954..885) dal quale srapprende 
che l'Amministrazione, nel rivolgersi al Supremo 
Organo consultivo, poneva in rilievo che l'O.N.C., 
dopo aver adempiuto i compiti ad essa spettanti, trasferiva 
i terreni a persone fisiche con contratto tipo 
concluso con scrittura privata, debitamente registrata, 
da tradursi in atto pubblico � non appena le operazioni 
di revisione del catasto nella zona saranno portate 
a termine dai competenti uffici statali o saranno 
divenute definitive agli effetti fiscali �. 

Poich� le dette scritture private, osservava ancora 
l'Amministrazione, non potevano, giuste le norme 
che regolano la conservazione del catasto dar luogo 
alla voltura catastale degli immobili al nome degli 
acquirenti, ne conseguiva che, figurando i terreni ed i 
redditi relativi sempre in catasto al nome dell'O.N.C., 
gli stessi continuavano ad essere considerati esenti 
da imposte e sovrimposte, mettendo materialmente 
in essere, in tal modo, una agevolazione in realt� 
non spettante agli acquirenti dei detti immobi"li. 

Il Supremo Consesso espresse il parere che i beni 
venduti, con le forme di cui sopra, non potevano pi� 
essere considerati esenti e che la circostanza della 
avvenuta. vendita poteva essere accertata dall'Ammi-� 
nistrazione indipendentemente dalla intestazione catastale 
dei beni stessi. 

La conclusione � poi contenuta nella Circolare numero 
201520 del 29 marzo 1954 (in �Riv. leg. Ji,sc. �, 
1954, 960) con la q'IJ,ale l'Amministrazione, in base 
al detto parere del Consiglio di Stato, impart� istruzioni 
agli Uffici dipendenti perch� l'O.N.C. fosse 
invitata ad esibire, entro breve termine, copia degli 
atti privati di vendita. � � 

�Ovviamente�, termina la detta circolare, cc non 
aderendo a tale invito l'Opera dovr� essere iscritta 
a ruolo per tutte le partite intestate a suo nome, 
salvo a procedere, in un secondo tempo, al rimborso 
dei tributi che risultassero non dovuti>>. 

Nel che � un'ulteriore conferma della impossibilit� 
di concepire come generale ed assoluta la esenzione 
tributaria a favore dell'O.N.C. di cui all'art. 34 
del vigente suo Regolamento. 

Sembra pertanto che l'attuale pronuncia della�. 
Corte di Appello di Genova possa essere valutata in 
senso positivo, quale contributo, come dicevamo in 
principio, alla revisione dei concetti espressi dalla 
Cassazione nella sentenza del 1948. 

La questione, invero, ha importanza di massima 
in quanto la sua soluzione si riif,ette sulla molteplice 
attivit� dell'O.N.C. ed inoltre pu� valere a precisare 
il significato e l'ampiezza delle numerose esenzioni 
tributarie sancite dalla legge in termini uguali o 
corrispondenti a quelli usati per l'esenzione disposta 
a favore dell'O.N.C. (cfr. Tabella all. C alla legge 
Registro). 

Le altre massime della sentenza annotata;�non sembrano, 
invece, accettabili. Il punto di vista dell'Avva" 
catura al riguardo, � gi� stato esposto nel � Cont. � 
Stato�, vol. I, n. 344, p. 674, e a quelle osservazioni 
� sufficiente far richiamo. 

F. CEROCCHI 

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' (1/56) 

Vedi: Imposta Registro n. 17 (agevolazioni). 

ACQUE SOTTERRANEE 

6. I poteri dell'Amministrazione ex art. 105 
T. U . .A.A. PP. nelle zone soggette a tutela sono 
limitati ai provvedimenti di ordine tecnico volti 
al buon regime delle acque, e sono estranei alle 
controversie patrimoniali fra coloro che dispongono 
delle acque sotterranee di cui � stata autorizzata 
la ricerca -quindi il giudice investito di un'.azione 
di danno temuto ben pu� sospendere le opere di 
ricerca senza violare le norme sul contenzioso 
ammfoistrativo. (Trib. Siracusa, 30 novembre 1955 
-Esposito ed altri -Barresi ed altri �-.Amministrazione 
LL. PP. -Cont. 19239, Avv. Catania). 
CANONI (n. 2) 

7. Sull'opposizione ad ingiunzione-amministrativa 
per canoni di utenze di acque pubbliche �, 
indipendentemente dal valore, competente il Tribunale 
regionale delle acque non il giudice ordinario. 
(Pret. Bressanone, 23 novembre 1955 Cassa 
Risp. Bolzano c. Finanze, -Cont. 1210, 
Avv. Trento). 
8. L'ingiunzione amministrativa per canoni di 
utenza idra1�ica riguarda un'entrata patrimoniale. 
(Pret. Rocca S. Casciano, 25 novembre 1954 -
Cont. 9795, Avv. Bologna). 
CONCESSIONE 

9. Nei ricorsi contro i provvedimenti di concessione 
di acque pubbliche, unico contraddittore 
legittimo, oltre il concessionario, � il Ministero dei 
LL. PP., mentre quello delle Finanze � carente di 
legittimazione. ('rrib. Reg . .A.A. PP. Torino, 16 settembre 
1955 -Cons. La Can� -Poggi ed altri 
c. Min. LL. PP. e Finanze -Cont. 1988, Avv. 
Torino). 
RISARCIMENTO DANNI 

10. Compete al Tribunale delle Acque pubbliche 
la causa di risarcimento di danni per l'occupazione 
parziale di un fondo e per la parziale 
captazione delle acque pubbliche che vi scorrono. 
(Trib. Caltagirone, 28 aprile 1955 -Di Benedetto 
ed altri c. Ente Acq. Sic. -Cont. 17641 Avv. 
Catania). 
Uso DELLE ACQUE 

11. La Pubblica Amministrazione non ha un 
interesse attuale e concreto a intervenire nel giudizio 
fra privati vertente sull'uso delle acque sotterranee. 
(Trib. Siracusa, 30 novembre 1955 Saporito 
ed altri c. Barresi ed altri c. Amministrazione 
LL. PP. -Cont. 19239, Avv. Catania). 
UTEN'L'E DI FA'rTo 

12. All'utente di fatto per uso ab. immemorabili 
di acqua pubblica non � dato ricorso al Tribunale 
Regionale .A.A. PP. contro il provvedimento che 
abbia ad altri riconosciuto l'utenza, ma solo al 
Tribunale Superiore per eventuale lesione di interesse 
legittimo oltre alla tutela possessoria. (Trib. 
Reg . .A.A. PP. Torino, 16 settembre 1955, Cons. 
La Can� -Poggi ed altri c. Min. LL. PP. e Fin. 
Cont. 1988, Avv. Torino) 
AEROMOBILE E TRASPORTO PER ARIA (1/56) 

AGRICOLTURA (1/56) 

Vedi: Costituzione Stato n. 2 (sindac. giurisd.); 
Esecuz. forzata n. 11 (Opposizione); Possesso az. 
possess. n. 5 (az. poss. Amm. Pubblica). 

RIFORMA BENI COMPRESI (n. 11) 

16. La presenza di fabbricati sia isolati che 
agglomerati nel comprensorio di trasformazione 
fondiaria, non comporta l'inespropriabilit� di esso, 
ci� perch� le costruzioni che sono sopra il suolo 
costituiscono di esso un accessorio. (Trib. Potenza, 
26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente 
Rif. Bari -Cont. 723 -1573, .Avv. Potenza). 
17. La quota da scorporare si riferisce alla 
intera propriet� e non solo all'entit� dei beni 
esistenti nella zona soggetta a riforma. (Trib. 
Bologna, 28 luglio 1955 -Patrignani -Ente Delta 
Padano -Pres. Cons. -.Agr. For. -Cont. 87658766, 
.Avv. Bologna). 
18. Al fine di determinare l'estensione, la classe 
e la qualit� dei fondi soggetti a scorpor� � amm.esim 
il ricorso alla Commissione Censuaria Centrale 
solo contro le risultanze del vecchio catasto, mentre 
quelle del nuovo catasto sono vincolanti. (Trib. 
Bari, 30 giugno 1955, Jatta -Ente Puglia Lucania, 
Cont. 15801, .Avv. Bari). 

.--..-:;:;;---.


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RIFORMA -DECRETO D'ESPROPRIO (n. 12) 

19. Il decreto presidenziale di scorporo � costituzionale 
pi� per l'art. 42 che per l'art. 44 della 
Costituzione. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 -
Patrignani -Ente Delta Padano -Pres. Cons. 
Agr. For. -Cont. 8765-8766, Avv. Bologna). 
20. La legge di riforma agraria tacendo sulla 
indennit� di esproprio non pu� avere escluso i 
fabbricati rurali da ogni valutazione; il decreto di 
esproprio se su tal punto non contempla alcun 
indennizzo � illegittimo e lo � parimenti la conseguita 
occupazione. (Trib. Bologna, 28 luglio 1955 -
Patrignani c. Ente Delta Padano -Pres. Cons. 
Agr. For. -Cont. 8765-8766, Avv. Bologna). 
RIFORMA-ENTI 

21. L'Ente di Riforma fondiaria e!!ercita una 
pubblica attivit� con potere di supremazia in 
attuazione di fini statuali ad esso delegati concretantisi 
nella espropriazione, bonifica, trasformazione 
e assegnazione dei terreni ai contadini. 
(Trib. Potenza, 26 novembre 1955 -Doria Pamphili 
c. Ente Rif. Bari -Cont. 723, Avv. Potenza). 
22. Il Direttore di un ente di colonizzazione 
non ha la rappresentanza processuale di un ente 
di riforma. (Pret. Stigliano 31 gennaio 1956 Del 
Monte c. Ente Rif. Bari -Cont. 1954, Avv. 
Potenza). 
RIFORMA -OCCUPAZIONE DI FONDI 

23. Non ricorrendo in sede di riforma fondiaria 
n� l'incostituzionalit� della legge delega o del 
decreto di esproprio, n� la arbitrariet� della condotta 
dell'ente non � proponibil� azione di manutenzione 
contro l'operato dell'Ente. (Trib. Potenza, 
26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. 
Bari -Cont. 723, Avv. Potenza). 
RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (n.15) 

24. Dovendosi eseguire opere di trasformazione 
non � compatibile la permanenza dell'affittuario 
nel fondo di terzo residuo, per cui appare fondata 
la domanda di diniego della proroga. (Trib. Matera, 
22 settembre 1955 -Berlingeri -Grieco c. Ente 
Rif. Bari -Cont. 1904, Avv. Potenza). 
25. Ai sensi dell'art. 5 legge n. 435 del 1951 
che modificando l'art. 6 legge n. 505 del 1950 non 
ha distinto fra coltivatori diretti e non, l'Ente 
di Riforma pu� far escludere a sua ,richiesta dalla 
proroga dei contratti agrari anche i coltivatori 
diretti del fondo espropriato. (Trib. Matera, 24 novembre 
1955 -Ente Rif. Bari c. Alberigo e altri" 
216 -Cont. da 1996 a 2343, Avv. Potenza). 
26. Conforme (Trib. Potenza, 12 novembre 1955 
-Ente Rif. Bari c. Bochicchio ed altri 35 -Cont. 
da 2356 a 2395, Avv. Potenza). 
27. Conforme (Trib. Matera, 2 febbraio 1956 Ente 
Rif. Bari c. Buonanata -Cout. 1990, Avv. 
Potenza) Altre trenta sentenze conformi. 
28. Nel caso di domanda di diniego di proroga 
proposta dal proprietario del terzo residuo dei 
beni espropriati l'Ente di\ Riforma � legittimato 
ad intervenire avendo interesse a veder negata la 
proroga dovendo parte dei terreni passare in propriet� 
di esso Ente. (Trib. Matera, 22 settembre 
1955 -Berlingieri -Grieco c. Ente Rif. &ri 
Cont. 1904, Avv. Potenza). 

RIFORMA -SOGGETTO passivo . 

29. Soggetto passivo dell'espropriazione per la 
attuazione della riforma fondiaria � ove si tratti di 
beni concessi in enfiteusi non il concedente ma 
l'enfiteuta. (Trib. Bari, 15 luglio 1955 -Cianciotta 
-O. P. Conserv. S. Croce -Ente Rif. 
Puglia Luc., Cont. 15647, Avv. Bari; Foro It. 1955, 
1, 1402. 
30. L'art. 4 della legge stralcio � costituzionalmente 
legittimo. (Trib. Bari 15 luglio 1955 -
Cianciotta -O. P. Conservatorio S. Croce -Ente 
Rif. Puglia Luc. -Cont. 1564 7, A vv. Bari; Foto 
it. 1955r I, 1402. 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56) 

Vedi: Reato 1 (imputabilit�) 

ENTE PUBBLICI VARI 

3. La G.R.A. pur non essendo organo dello Stato 
rientra fra gli enti pubblici economici ch� perseguendo 
finalit� di interesse generale svolgono funzioni 
ed attivit� nel campo economico e commerciale 
nello stesso piano e in concorrenza con similari 
imprese private (Trib. Melfi -19 ottobre 1955 
-Bruno c. G.R.A. ...., Cont. 214, Avv. Potenza)� 
MATERIE DIVERSE (n. 1) 

4. Dagli atti di cui i privati possono ottenere 
copia dalla Amministrazione, vanno esclusi quelli 
interni, e specificamente la copia della perizia 
nosologica, non essendovi a ci� diritto soggettivo 
del privato, come conferma l'art. 108 Reg. disc. 
mil. (Trib. Potenza, 13 febbraio 1956 -Dif. Esercito 
c. Pagliuso -Cont. 2409, Avv. Potenza). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) 
(1/56) 

Vedi: Proced. pen. 5 (parti private). 

OLTRAGGIO 

2. Commette oltraggio a pubblico ufficiale chi 
inveisce contro una guardia forestale che l'ha 
fermato per averlo sorpreso in atteggiamenti 
sospetti in zona vicina a una foresta demaniale. 
(Trib. Melfi, 9 novembre 1955 -Imp. Modello 
Farrone -Cont. 1890, Avv. Potenza). 
ANTICHITA' E BELLE ARTI (1/56) 

CONTRATTI NON DENUNCIATI 

3. La ma,ncata denuncia al Ministero della P. I� 
di un contratto di locazione di un immobile sottoposto 
a vincolo ex lege n. 364 del 1909 e n. 1089 

-82 


del 1939, importa ex art. 30 e 61 di questa ultima 
legge nullit� di pieno diritto del rapporto locativo. 
(Trib. Bergamo, 2 ottobre 1955 -OR.AL Lovere -
Ist. Tudini -Min. P. I. -Cont. 3236, .Avv. Brescia). 


.APP .ALTO E FORNITURE (1/56) 

Vedi: Imposta di registro 30, 31, 32, 33 (mat. 
tassabili); Ricostruzione 5, 6, 7, 8, 9 (agevolazioni 
tributarie). 

COLLAUDO 

3. Il richiamo contrattuale ai capitoli generali 
d'oneri per le provviste di materiale automobilistico 
dell'Amministrazione della Difesa esclude 
contro i risultati del collaudo ogni azione giudiziaria 
e riserva ogni altra controversia a un arbitrato 
(Trib. Torino, 14 giugno 1955 -.Autorecucuperi 
-Fiara -Difesa -Cont. 810, .Avv. Torino) 
PREZZI 

4. Quando un contratto di appalto prevede un 
prez�zo dell'opera che non � quello del comune 
commercio, ma di quello, diminuito delle imposte 
di registro ed I.G.E. per ritenuta esenzione, la 
condizione negativa in base a cui fu attuata la 
determinazione del prezzo non si � adempiuta 
se poi il contratto venne contro le previsioni assoggettato 
ai gravami fiscali, e pertanto la parte 
beneficiata della detrazione condizionata ossia 
l'appaltante, � tenuta a �corrispondere all'altra 
in base al contratto quanto da questa sia stato 
pagato al fisco a titolo di tributi. (Corte .App. � 
Bologna, 16 giugno 1955 -LL. PP. c. Soc. Italscambio 
-Cont. 8390 bfa, .Avv. Bologna). 
.APPELLO (1/56) 

Vedi: Dif. Amm. in giud. n. 55 (notifiche) Spese 
giudiz. n. 2 (questione di registro). 


CHIAMATA IN CAUSA 

6. La chiamata in causa della Finanza fatta 
dall'esattore per 1a prima volta in appello � irrituale 
non potendosi ammettere che l'Amministrazione 
chiamata sia privata �di un grado di giudizio, 
n� che la chiamata ad istanza di parte si identifichi � 
con l'intervento del terzo in appello ex art. 344 
c.p.c. (Corte .App. Messina, 20 maggio 1955 -
Esatt. Taormina c. Fin. -Cont. 42/54, .Avv. Messina). 
IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE 

7. Spiegata dal priyato azione di indebito arricchimento 
verso l'.Ammin�strazione per aver sostenuto 
oneri fiscali che nel contratto fra esse parti 
intercorso erano stati ritenuti non dovuti, ma che 
poi erano stati chiesti dalla Finanza e giudizialmente 
erano stati ritenuti legittimi, non oecorre 
che il magistrato esamini la questione � sotto il 
profilo dell'azione di locupletazione come avesse 
fatto il primo giudice, ma pu� il giudic~ di appello 
risolvere la vertenza alla stregua delle norme contrattuali. 
Corte .App. Bologna, 16 giugno 1955 LL. 
PP. c. Soc. Italscambio -'-Cont. 8390-bis .
Avv. Bologna. 

PRECLUSIONE 

8. Se la sentenza fu dall'attore notificata ai 
condebitori solidali tranne uno nei confron.ti del 
quale l'istanza fu dichiarata improcedibile, il termine 
di appello contro il prosciolto decorre dalla 
data della notifica fatta agli altri condebitori e col 
decorso di tale termine si forma il giudicato sul 
punto della dichiarata improcedibilit�; n� l'attore 
pu� a cau.sa della preclusione invocare l'art. 332 
C. p. c. se la sentenza sia stata appellata dagli 
altri condebitori dichiarati responsabili, per la 
parte che li riguardava. Corte .App. Messina, 
21 luglio 1955, Caccamo c. FF. SS. -Cont. 5330, 
.Avv. Messina. 
.ARBITRI ED .ARBITRATO 

Vedi: Lavoro n. 2 (Infortuni) 

.ATTO .AMMINISTRATIVO (1/56) 

Vedi: Metano 16 (contrib. bombole -riscoss.); 
Riscossione coattiva n. 9 (ing. amm. -requisiti 
formali). 

RINNOVAZIONE 

2. Un'ordinanza illtendentizia (nella specie per 
I.G.E.) che corregga una precedente emessa per 
lo stesso rapporto ma viziata da errore materiale 
sulla pena pecuniaria non � innovativa e quindi 
impugnabile ex se, ma confermativa; se esista 
innovazione parziale, il nuovo provvedimento � 
impugnabile ex se solo per la parte innovativa, 
mentre il vecchio rimane valido per la parte non 
innovata, e negli stessi limiti rimane valida l'opposizione 
contro di esso proposta. (Trib. Lecce, 
29 novembre 1955 -Lezzi c. Finanze -Cont. 
2783, .Avv.. Lecce). 
.AUTOVEICOLI E TRASPORTO 

Vedi: Difesa Amm. in giud. n. 35 (Avv. Stato), 

n. 52 (citaz. Amm. varie); Riscossione coattiva n. 5 
(enti pubblici econ.). 
.AVVOC.ATO E PROOUR.ATORE (1/56) �~ 

Vedi: Difesa Amm. in giudizio n. 55, 58 (notifiche). 




83 


.AZIONE 

Vedi: Amm. Pubblica n. 4 (mat. diverse); chiesa 
asse, eccles. n. 1, 2 (Mat. varie); Esecuzione forzata 

n. 10 (opposizioni), n. 13 (precetto). 
ACCERTAMENTO 

7. In base all'art. 742-bis Codice procedura civile 
il provvedimento � del Presidente del Tribunale 
che ordini all'.Ammin�strazione il rilascio di copia 
di atti da essa detenuti � reclamabile al giudice 
�superiore, ma tale reclamabilit�. non comporta 
che l'.Amministrazione non possa agire per una 
pronuncia dichiarativa della legittimit� del suo 
rifiuto al rilascio di copia. (Trib. Potenza, 13 febbraio 
1956-Dif. Eserc. c. Pagliuso -Cont. 2409, 
.Avv. Potenza). 
DIRITTO E INTERESSE 

8. Un diritto di propriet�. si affievolisce solo se 
il diritto sia sottoposto ad esproprio: se non lo sia, 
l'.Amministrazione violandolo � carente di potere. 
(Corte .App. Potenza, 8 febbraio 1956 -Berlingieri 
c. Ente Rif. Bari, .Agr. For. -Cont. 496, 
A vv. Potenza). 
LEGITTIMAZIONE 

Vedi: Metano n. 6, 7 (contrib. bomb. -contestaz.). 


9. Le Federazioni Provinciali del P. S. I. possono 
stare in giudizio quali associazioni non riconosciute 
e vanno chiamate in giudizio in persona 
del segretario. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955Uff. 
Stralcio Conf. Ind. c. Fed. Prov. Massa Carrara 
P.S.I. -Cont. 18710, Avv. Genova. 
RICONVENZIONALE 

10. I/opposizione ad ingiunzione amministrativa 
d� vita ad un normale processo di cognizione 
sul quale pu� spiegarsi domanda riconvenzionale 
di merito da parte dell'.Amministrazione opposta, 
non per� quando l'ingiunzione sia inesistente 
perch� si darebbero effetti processuali ad atti 
giuridicamente inesistenti. (Trib. Bologna, 16 agosto 
1955 -Dist. Mil. Reggio Emilia c. Togninelli 
-Cont. 7458, Avv. Bologna). 
BONIFICHE 

Vedi: Imp. contrib. diversi %. 1 (consumo). 

CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO 

MATERIE V .ARIE 

1. Alle chiese cattedrali � legittimamente preposto 
l'ordinario diocesano, quindi � improponibile 
l'azione proposta dal parroco di una chiesa 
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cattedrale. (Trib. Genova, 31 dicembre 1955, 

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Mons. Catterata -Com. La Spezia -Prefett. La 
Spezia -Cont. 20899, Avv. Genova) 

2. Le chiese sono rappresentate dall'ordinario 
diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote 
che con qualsiasi denominazione o titolo sia legittimamente 
ad esse preposto. (Trib. Genova, 31 dicembre 
1955 -Mons. Oatterata -Com. La Spezia, 
Pref. La Spezia -Cont. 20899, Avv. Genova). 
CIRCOLAZIONE STRADALE (1/56) 

Vedi: Proc. pen. n. 6 (procedib.). 

ANIMALI 

13) Il proprietario di un carro trainato da buoi 
che imbizzarriti abbiano investito un motociclista 
� tenuto al risarcimento dei danni, senza poter 
addurre .il caso fortuito o la forza maggiore specie 
se abbia affidato il traino ad un conducente giovane 
e poco esperto. (Pret. Chiusa -ANASS c. Torggler -
Oont. 1127, Avv. Trento) .. 

0.ARTELLI STRADALI 

14. Se manchi il cartello indicatore della precedenza 
alla circolazione su strada statale di grande 
comunicazione ed avvenga ad un incrocio uno 
scontro per cui sia accertata penalmente la respon-� 
sabilit�. di entrambi i conducenti per inosservanza 
del codice stradale, non pu� uno dei danneggiati 
invocare la corresponsabilit�. dell'ANASS per omissione 
del cartello sia. per non avere, a questo, un 
diritto soggettivo, sia per carenza del nesso di 
causalit�.. (Trib, Bologna, 18 novembre 1955, 
Frebboni c. ANASS -Cont. 10351, Avv. Bologna). 
CONDOTTA (n. 8) 

15. L'essere fuori mano il veicolo proveniente 
da destra non � causa unica o concorrente dello 
evento, se il comportamento del conducente del 
veicolo proveniente da sinistra, su cui gravava 
la precedenza, fa presumere che l'urto si sarebbe 
egualmente verificato con maggiore spazio. (Trib. 
Bologna, 12 luglio 1955 -Masetti c. Difesa -
Oont. 9462, Avv. Bologna. 
16. � legittimo lo spostamento sulla banchina 
pedonale quando l'incrocio di un veicolo con altro 
sia malagevole, n� incomba l'obbligo del rallentamento 
perch� la via sia rettilinea e i paracarri al 
di l� del margine della banchina facciano presumere 
la normale transitabilit�. dell'intera platea 
stradale; e se il veicolo sprofondi nel fossato per 
cedimento della banchina rialzata recentemente 
con materiale non ancora rassodato e reso molle 
da pioggia, senza che vi siano cartelli indicatori 
del pericolo, la responsabilit�. � soltanto dall 'AN ASS. 
(Trib. Bologna, 18 febbraio 1956 -Perlini c. 
ANASS -Oont. 9053, Avv. Bologna):� � 
17. Dei danni causati ad un altro veicolo fermo 
da parte di un camion retrocesso su strada in discesa 
risponde con chi abbia determinato il movimento 
dello autoveicolo investitore, in solido, ilguidatore 
che ne abbia abbandonato momentaneamente la 

lim 


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guida. (Corte App. Trento, 29 novembre 1955 Difesa 
c. Nencetti -Cont. 1306, Avv. Trento). 

18. Il conducente del veicolo che deviando a 
sinistra per portarsi in un cortile privato abbia 
segnalato tempestivamente la manovra non � 
responsabile dello scontro con altro veicolo sopraggiungente 
da tergo e intento al sorpasso, perch� 
non egli deve preoccuparsi dei veicoli che seguono 
ma questi devono prestare attenzione alle segnalazioni 
di chi li precede purch� tempestive. (Pret. 
Bolzano, 21 novembre 1955 -Difesa-Esercito c. 
Volcau -Cont. 1107, Avv. Trento). 
19. Il conducente del veicolo che deviando a 
sinistra abbia segnalato la manovra all'ultimo 
momento � responsabile in modo prevalente dello 
scontro con altro veicolo che non ostante tale 
manovra tenti il sorpasso, il conducente del quale 
� anche in colpa se abbia marciato con velocit� 
eccessiva in centro abitato. (Corte App. Trento, 
14 giugno 1955, Difesa-Esercito c. Assic. d'Italia -
Cont. 595, Avv. Trento). 
20. Non � punibile per stato di necessit� il 
conducente dell'automezzo dei vigili del fuoco che 
proceda a velocit� -eccessiva per adempiere il 
dovere impostogli dall'ordine legittimo dell'autorit� 
di accorrere al pi� presto sul luogo dell'incendio. 
(Pret. Montepulciano, 29 novembre 1954 -
Imp. Melconi -Cont. 16687, Avv. Firenze). 
21. In deroga all'art. 25 Cod. Strada, compete 
agli automezzi muniti di sirena come quello dei 
Vigili del Fuoco la precedenza agli incroci. (Corte 
App. Trento, 22 novembre 1955 -VV. FF. Trento 
c. Salvioni -Cont. 892, Avv. Trento). 
DIFETTO DI COSTRUZIONE 

22. Ove il giudice penale accertando il mancato 
funzionamento dei freni dell'auto investitore abbia 
usato il termine �fortuito � impropriamente, negando 
tuttavia che il mancato funzionamento 
dipendeva da difetto di manutenzione, l'anomalia 
va imputata a difetto di costruzione, tuttavia a 
carico del proprietario dell'automezzo. (Corte App. 
Bologna, 15 luglio 1955, Difesa-Esercito c. Sbaraglia 
-Cont. 7043, Avv. Bologna). 
PRESUNZIONE DI COLPA (n. 12) 

23. La presunzfone di colpa pari nello scontro � 
esclusa se si dimostri che uno solo dei conducenti 
abbia tenuto eccessiva velocit� ed abbia ingombrato 
la mezzaria spettante all'altro automezzo 
proveniente dall'incontrario. (Trib. Trento, 3 dicembre 
1955, Dif. Eserc. c. Bonomi, Cont. 1050 Avv. 
Trento. 
CITAZIONE (1/56) 

Vedi: .Acque Pubbliche Elettr. n. 9 (Ooncessioni): 
Difesa .Amm. n. 37 (Oitaz . .Amm. Dogane), n. 38, 
40, 44, 46, 47 (citaz . .Amm. Finanze), n. 49, 50, 51 
(Oitaz . .Amm. in genere), n. 56, 57 (notifiche). 

ISCRIZIONE A RUOLO 

4. L'omissione di alcune indi�azioni prescritte 
dall'art. 71 dispos. att. C. P. C. nella nota di iscri-
I 

i 

zione a ruolo non rende nullo il giudizio. (Corte 
App. Lecce, 19 gennaio 1956 -Uff. Autotrasp. -
Pisanello -Cont. 1815, Avv. Lecce). 

INDICAZIONE DELL'ORGANO 

5. Quando sia attrice un'Amministrazione dello 
Stato la omessa indicazione dell'organo (persona 
fisica) che ne ha la rappresentanza in giudizio 
non comporta nullit� della citazione quando sia 
indicato oltre il ramo dell'Amministrazione lo 
Ufficio che sta in giudizio. (Trib. Cagliari, 18 luglio 
1955, Fin. c. Piras, -Cont. 256/53 -A vv. 
Cagliari. 
RINNOVAZIONE 

6. La rinnovazione della citazione ordinata dal 
giudice ex art. 162 C. p. c. non � possibile in caso 
di nullit� assoluta insanabile e radicale che incide 
sulla costituzione del rapporto processuale. (Trib. 
Genova, 31 dicembre 1955, Cardile c. Fin., Cont. 
21429, Avv. Genova. 
SOTTOSCRIZIONE 

7. La citazione pu� essere sottoscritta per sigla 
anzich� per esteso. (Corte App. Lecce, 19 gennaio 
1956, U:ff. Autrotrasp. c. Pisanello -Cont. 
1815, Avv. Lecce). 
COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE 

REQUISIZIONI 

1) .Ai Comitati di Liberazione Nazionale non 
pu� essere riconosciuta una potest� Idi requisizione 
se non prima della istituzione del G.M.A. nei singoli 
territori. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 -U:ff. 
Stralcio Confed. Industr. c. Fed. Prov. Massa Carrara 

P.S.I. -Cont. 18710, Avv. Genova). 
COMODATO (1/56) 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE (1/56) 

Vedi: .Acque Pubbliche elettr. n. 7 (Oanoni), 
id. n. 10 (risarc. danni), id. n. 12 (utente di fatto); 
Esecuzione forzata n. 11 (opposizione); Imp. Gen. 
Entrata n. 30 (sanzioni); Imp. Registro n. 44, 45, 
46; 47 (valutaz. impugnaz.); Imp. Oontributi diversi 

n. 2, 3 (prof. guerra contingenza); Imp. Tasse in 
genere n. 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Oont. giudiz.); 
Locupletazione 2 (.Amm. Pubblica), 3 (sussidiariet�); 
Metano 8, 9, 11, 12, 13 (contrib. bomb. contestaz.); 
Requisizioni n. 1 (Oontenz.); Riscossione coattiva 
n. 8 (img. amm. requisiti formali); Valuta n. 3 
(sindac. giudiz.). 
COMUNI, PROVINCIE, ENTI PUBBLICI (1/56) 

Vedi: Imp. Registro n. 22, 23 (esenzioni); Istruzione 
Pubblica n. 1, 2 (palestre). 

I

L 



85 


ELEGGIBILIT� 

2. La pronuncia di decadenZ'a dalla carica di 
Consigliere comunale, ancorch� congiunta a quella 
di Sindaco, spetta agli organi indicati nell'art. 160 
Regol. n. 297 del 1911; e cio� Oonsiglio comunale G.
P..A. e Corte d'Appello, e non a quelli indicati 
nell'art. 149 T. U. n. 148 del 1915. (Corte .App. 
Torino, 3 marZ'o 1955 -Simonetti c. Pref. Torino 
-Cont. 2153, .Avv. Torino). 
3. La pendenZ'a avanti il Oonsiglio di Prefettura 
di un giudiZ'io di responsabilit� � causa tanto di 
ineleggibilit� che di decadenZ'a del Consigliere 
Comunale. (Corte .App. Torino, 3 marZ'o 1955 -
Simonetti c. Pref. Torino -Cont. 2153, .Avv. 
Torino). 
CONFISCA (1/56) 

CONSUMO E PRODUZIONE 

Vedi: Difesa Amm. in giud. n. 53 (citaz. amm. 
varie); Imp. Contributi diversi n. 3 (prof. guerra 
conting.), n. 4 (SEPR.AL). � 

CONT.ABILIT.A' GENERALE DELI.JO STATO 
(1/56) 

.APPROVAZIONE (n. 2) 

13. Il contratto con cui l'.AmniinistraZ'ione d� 
in locaZ'ione un immobile non � obbligatorio per 
l'.AmministraZ'ione se non sia stato approvato; e 
non ha rilievo che il contratto abbia avuto esecuZ'ione 
con la consegna dell'immobile o con la riscossione 
del canone: la prova dell'intervenuta approvaZ'ione 
incombe, se in contestaZ'ione, al privato che 
chiede l'esecuZ'ione del contratto. (Trib. Genova, 
31 dicembre 1955 -FinanZ'e c. Costa Ma:ffei, -
Cont. 18664, .Avv. Genova). 
14. Il privato locatario di un immobile dello 
Stato non ha diritto al godimento di esso, finch� 
il contratto non sia stato approvato, nonostante 
l'anticipata esecuzione e il pagamento dei canoni. 
(Trib. Genova, 31 dicembre 1955, FinanZ'e c. Costa 
Ma:ffei ed altri -Cont. 18664, .Avv. Genova). 
15. Mancata l'approvaZ'ione di un contratto 
locatiZ'io, il privato locatario che durante l'anticipata 
esecuZ'ione abbia eseguito nell'immobile locato 
dei lavori non ha diritto al risarcimento dei danni. 
(Trib. Genova, 31 dicembre 1955 -Finanze c. 
Costa Ma:ffei ed altri -Cont.18664, .Avv. Genova). 
16. La prova dell'intervenuta approvazione di 
un contratto con la P . .A. incombe al privato, che 
detenendo l'immobile oggetto del contratto, sia 
convenuto in giudizio pel rilascio. (Trib. Genova, 
31 dicembre 1955, Finanze c. Costa Ma:ffei ed altri, 
-Cont. 18664, .Avv. Genova). 
CAPITOLATI GENERALI 

17 . .Ai contratti stipulati con la Pubblica .Amministrazione 
con richiamo ai capitolati generali 
d'oneri non si applicano gli artt. 1341 e 1342 C. c. 
(Trib. Torino, 14 giugno 1955 -.Autor�cuperi -
Fiara c. Difesa -Cont. 810, .Avv. Torino). 
FORMA (n. 5) 

18. La rinnovazione tacita di un contratto di 
locazione non � ammissibile per l'.Amministraz-ione 
dello Stato, n� si verifica se dopo la scadenza l'ufficio 
incaricato della riscossione di canoni continui 
a riscuoterli per il periodo di occupazione ulteriore. 
(Trib. Genova, 9 agosto 1955, Finanze c. SeZ'. 
Villa P.C.I. -Cont. 19646, .Avv. Genova). 
FORMAZIONE DEIJ CONTRATTO 

19. L'aggiudicazione in una licitazione privata 
vincola immediatamente il privato anche se il 
contratto non sia stato successivamente redatto. 
(Trib. Lecce, 27 ottobre 1955, Finanze c. Carluccio 
-Cont. 2012, .Avv. Lecce). 
20. L'appalto di orrere pubbliche si perfeziona 
con l'aggiudicazione, e la successiva stipula e firma 
del documento formale in cui il contratto viene 
trascritto � adempimento di un obbligo derivante 
dal contratto gi� perfeZ'ionatosi con l'aggiudicazione. 
(Trib. Potenza, 15 dicembre 1955, Preziuso 
c. Finanze -Cont. 1530, .Avv. Potenza. 
MORA DELL'AMMINISTRAZIONE (n. 7) 

21. Il potere dell'a.g.o. di condannare l'.Ammi-. 
nistrazione pubblica se risulti debitrice non � 
escluso dalla necessit� di un iter amministrativo 
per erogare una pubblica spesa, il quale [tuttavia 
vale ad escludere la mora dell'.AmministraZ'ione 
prima che gli atti prescritti siano compiuti. (Trib. 
Lecce, 28 dicembre 1955 -Faranda c. Difesa 
.Aeronautica -Cont. 2599, .Avv. Lecce). 
CONTRABBANDO (1/56) 

Vedi: Sequestro n. 2 (custode). 

DEFINIZIONE DEL REATO (n. 2) 

3. � contrabbando ex' art. 97 legg. d. legge 
dogan. e non contravvenzione ex art. 118 detta, 
l'evasione dai diritti ottenuta presentando una 
dichiarazione falsa corroborata da documenti, 
nelle specie fatture estere, falsi; trattandosi di 
falso ideologico in scrittura privata non sussiste 
l'aggravante ex art. 110 lett. C della legge. (Trib. 
Pen. Imperia, 23 gennaio 1956 -Imp. Oliva ed 
altri -Cont. 20984, .Avv. Genova). 
CONTRATTI DI GUERRA (1/56) 

COSTITUZIONE DELLO STATO (1/56) 

Vedi: Agricoltura n. 19, 20 (riforma, decreto 
d'espropr.), n. 29 (soggetto pass.); Possesso e az. 
possess. n. 4 (az. possess. Amm. Pubhq. 

SINDACATO GIURISDIZIONALE (n. 1) 

2. L'illegittimit� di una legge formale dedotta 
in via-meramente incidentale, pu� essere conosciuta; 

-86 


dall'A.G.O., e nella specie, in caso di revindicadi 
beni scorporati dall'Ente di Riforma agraria. (Trib. 
Bologna, 28 luglio 1955 -Patrignani c. Ente Delta 
Padano -Pres. Consigl. Agr. Foreste -Cont. 8765 
8766, Avv. Bologna). 

3. L'A.G.O. pu� esaminare se la legge delegata 
sia nei limiti della delega, poich� se questi sono 
inosservati la legge � incostituzionale. (Corte App. 
Potenza, 8 febbraio 1956, Berlingeri C. Ente Rif. 
Bari, Agr. Foreste, Cont. 496, .Avv. Potenza). 
4. L'eccezione di incostituzionalit� della legge 
� ritualmente proposta in giudizio in via incidentale, 
tanto risultando dalla dichiarazione VII della 
Costituzione che conserva al giudice la cognizione 
della questione di costituzionalit� fino alla andata 
in funzione della Corte Costituzionale. (Trib. 
Potenza, 26 novembre 1955, Doria Pamphili c. 
Ente Rif. Bari -Cont. 1573, Avy. Potenza). 
DANNI (1/56) 

Vedi: Contab. Gen. dello Stato n. 15 (approvaz.); 
Esazione n. 4 (esemiz. esatt.); Locazione n. 11 (riconsegna), 
n. 12 (ripristini). 

INDENNIT� (n. 1) 

11. Nella valutazione del reddito di un conducente 
di autotreno non rientra l'indennit� per pasti 
fuori sede, rimborso di spese, ma vi rientra quella 
di disagio notturno per i giorni in media, e presumibilmente, 
in cui l'infortunato viaggiava di notte. 
(Trib. Bologna, 5 novembre 1955 -Lodi c. Difesa 
-Cont. 9024, Avv. Bologna). 
12. Dal calcolo dell'indennit� per invalidit� 
permanente capitalizzata a mezzo tabelle � da 
detrarre una congrua percentuale (del 20 % per 
un individuo di anni 47) per la differenza fra la 
vita vegetativa e quella lavorativa. (Trib. Bologna, 
5 novembre 1955, Lodi c. Difesa, -Cont. 9024, 
Avv. Bologna). 
13. Il giudice pu� liquidare il danno per spese 
di riparazione sulla base di un preventivo essendo 
di comune� esperienza che preventivo e consuntivo 
divergono di molto poco. (Trib. Bologna, 18 febbraio 
1956 -Perlini c.ANASS, -Cont. 9053. Avv. 
Bologna). 
INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE 

(n. 3) 
14. La improponibilit� ex R. D. n. 313 del 1936 
dell'azione di risarcimento del dipendente contro 
l'Amministrazione pi� non sussiste quando questa 
abbia definitivamente manifestata la propria decisione 
di non accordare alcuna indennit� in base 
alla legge sugli infortuni. (Trib. Genova, 13 ottobre 
1955 -Cipollini c. FF. SS. -Cont. � 20412, 
Avv. Genova). 
15. La possibilit� di un risarcimento del danno 
subito da un dipendente dell'Amministrazione in 
base alla legge infortunistica non eclude il ricorso 
alle comminazioni predisposte dal C. c. (Trib. 
Genova, 13 ottobre 1955 -Cipollini c. FF. SS., 
-Cont. 20412, Avv. Genova. 
INTERESSI 

16. Nella liquidazione dei danni futuri gli interessi 
decorrono solo dalla. data della sentenza. 
(Corte App. Torino, 17 novembre 1955 -Gazzano 
c. G.R.A. -Cont. o5, Avv. 'Torino). 
DEMANIO E PATRIMONIO (1/56) 

DELIMITAZIONE 

16. Nella determinazione di confine, incerto 
fra demanio stat::i.le, argine di fiume, e demanio 
comunale, pu� accettarsi quella del consulente tecnico 
che delimita il primo ad una striscia di larghezza 
di quattro metri lungo l'argine, specie se l'accertamento 
� suffragato dal ritrovamento dei cippi 
confinari. (Trib. Trento, 17 aprile 1955 -Com. 
Moena c. Demanio -Cont. 438, Avv. Trento). 
MARE 

17. Il provvedimento con cui l'Amministrazione 
consente la discarica di materiali nel mare, colla 
quale si attua un uso anormale o eccezionale del 
demanio marittimo (spiaggia e lido) � una licenza 
revocabile ad nutum: mancando un diritto soggettivo 
l'azione del privato per ottenere la declaratoria 
di illegittimit� della revoca della licenza � 
improponibile per carenza di giurisdizione. (Trib. 
Genova, 13 gennaio 1956 -Soc. Ricostr. Colombo, 
Soc. Parodi, Edil. S. Fruttuoso c. Min. Marina 
Mere. -Cont. 21555, Avv. Genova). 
PATRIMONIO-INDISPONIBILE 

18. Un bene per essere di patrimonio indisponibile 
deve avere avuto di fatto la destinazione a 
un pubblico servizio. (Corte App. Catania, 19 dicembre 
1955 -Com. Catania c. Comm. G. I. -Cont. 
16589, Avv. Catania). 
19. I beni di patrimonio indisponibile possono 
formare oggetto di private contrattazioni sempre 
che queste non contraddicano alla destinazione di 
quelle. (Corte App. Catania, 19 dicembre 1955, 
Com. Catania c. Cornm G. I. -Cont. 16589, Avv. 
Catania. 
DIFESA DELLE AMMINISTRAZIONI 
. IN GIUDIZIO (1/56) 

Vedi: Agricol. n. 22 (Rif.-enti) 

AVVOCATURA DELLO STATO 

34. L'Avvocatura dello Stato � fornita di jus 
postulandi per gli Enti di Riforma. (Pret. Stigliano, 
31 gennaio 1956 -Del Monte c. Ente �Rif. Bari -
Cont. 1954, Avv. Potenza. �-� 
35. La G.R.A. come azienda autonoma dello 
Stato dipendente dal Ministero dei Trasporto e 
sottoposta al controllo di quello del Tesoro � rappresentata 
e difesa in giudiz;io dell'Avvocatura 

-87 

dello Stato. (Pret . .Alessandria, 28 settembre 1955 
-Pagella Falabrino c. G.R..A. -Cont. 9892, .Avv. 
Torino. 

CITAZIONE -�MMINISTRAZIONE DIFESA (n. 3) 

36. La citazione del Ministro della Difesa senza 
indicazione dell'.Amministraz'ione per cui esso � 
citato non comporta nullit� se dal contesto � possibile 
desumere l'.Amministrazfone evocanda. (Trib. 
Bologna, 12 luglio 1955 -Masetti c. Difesa -
Cont. 9462, .Avv. Bologna). 
CITAZIONI -�MMINISTRAZIONE DELLE DOGANE (n. 6) 

37. Poich� la rappresentanza dell'Amministrazione 
delle Dogane spetta al Direttore Superiore 
e non al Ricevitore Capo,� la citazione intimata a 
quest'ultimo � nulla. (Corte .App. Torino, 9 novembre 
1955 -Dogane Torino c. Barberis, Bider -
Cont. 1888, .Avv. Torino). 
CITAZIONE -�MMINISTRAZIONE FINANZE (N. 22) 

38. La citazione di un organo diverso da quello 
che ha la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
Finanziaria importa irregolarit� della 
citazione in conseguenza della quale va dichiarata 
l'improponibilit�. relativa alla domanda per mancata 
legittimazione processuale della persona convenuta. 
(Trib. Bari, 21 gennaio 1955 -S.AFIV 
c. Uff. Reg. Bari -Cont. 14093, .Avv. Bari). 
39. La rappresentanza processuale dell'Amministrazione 
delle Finanze spetta all'Intendente di 
Finanza e non al Procuratore del Registro. (Trib. 
Bologna, 30 ottobre �1955, Zuccardi -Finanze -
Cont. 9754, .Avv. Bologna). 
40. � insanabilmente nulla la citazione della 
.Amministrazione delle Finanze in persona del 
Procuratore del Registro anzicb.� dello Intendente 
di Finanza; e non pu� ammettersi l'integrazione 
di contraddittorio mediante domanda nello stesso 
giudizio, gi�! affetto da nullit�, contro l'organo 
legittimo. (Trib. Potenza 7 dicembre 1955, Pomari�co 
c. Finanze -Cont. 646, .Avv. Potenza). 
41. La rappresentanza dell'Amministrazione 
delle Tasse ed imposte indirette sugli affari spetta 
all'Intendente di Finanza del luogo ove siede il 
giudice competente secondo le norme del O. p. c. 
e quelle sul foro dello Stato. (Trib. Torino, 14 luglio 
1955 -Cerchi c. proc. Uff. Reg. Tortona -
Cont. 1835, .Avv. Torino). 
42. Conforme (Trib. Torino, 14 luglio 1955 Fossati 
c. Prcc. Reg. Tortona -Cont. 1834, 
Avv. Torino). 
43. L'opposizione ad ingiunzion(j per imposta 
suppletiva di registro � nulla se l'Amministrazione 
sia cb.iamata in giudizio in persona del Procuratore 
del Registro anzich� in quella dell'Intendente di 
Finanza. (Trib. Messina, 31 gennaio 1955, Coop. 
Misaglia c. Finanze -Cont. 5412, Avv. Messina). 
44. La rappresentanza organica delle Finanze 
spetta solo all'Intendente non al Ministro la cui 
citazione attua nullit� assoluta dell'atto. (Trib. 
Firenze, 28 novembre 1955 -Banti c. Finanze,
~ 

Cont. 65/55, .Avv. Firenze). 

~ 

45. In tema di impoi;ta di registro, la rappresentanza 
legale in giudizio dell'Amministrazione 
spetta all'Intendente di Finanza, non al Ministro 
la cui chiamata comporta nullit� insanabile della 
citazione. (Trib. Lecce, 17 gennaio 1956, Laterza 
c. Finanze -Cont. 2819, Avv. Lecce). ��� 
46. Il Direttore dell'Ufficio del Bollo straordinario 
non ha nelle controversie valutarie la rappresentanza 
del Ministero del Tesoro: la sua chiamata, 
affetta perci� la citazione di nullit�. assoluta ed 
insanabile. (Trib. Genova, 22 novembre 1955, 
Humond e Dal Pozzo c. Uff. Bollo Genova -
Cont. 20829, Avv. Genova). 
47. Il Procuratore del Registro convenuto con 
l'Intendente di Finanza in giudizio di opposizione 
di terzo ad esproprio mobiliare, va estromesso, 
con le conseguenze di legge, �non avendo legittimazione 
processuale. (Pret. Muro Lucano, 7 novembre 
1955, Massari c. Finanze -Cont. 662 e 2412, 
Avv. Potenza). 
CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 


48. La rappresentanza dell'.Amministraz'ione dei 
LL. PP. � passata dai Prefetti ai Provveditori 
Regionali alle 00. PP. per tutto quanto attiene 
alle controversie dipendenti dalla gestione tecnicoamministrativa 
ed economica dei lavori pubblici 
approvati dal Ministero in ciascuna Regione. 
(Corte App. Potenza, 22 giugno 1955 -Lapolla c. 
Min.. LL. PP. -Cont. 688, .Avv. Potenza). 
CITAZIONE -�M:MINISTRAZIONI IN GENERE (n. 23) 

49. L'erronea chiamata i� giudizio di organo 
incompetente essendo priva di effetti a determinare 
per la pubblica Amministrazione la legittimit�. del 
contraddittorio importa nullit�. sostanziale dello 
atto introduttivo. (Corte App. Potenza, 22 giugno 
1955 -Lapolla c. Min. LL. PP; -Cof.tt. 688, 
Avv. Potenza). 
50. Per la chiamata in giudizio della Amministrazione 
� indispensabile l'indicazione inscindibile 
dell'Amministrazione e dell'organo che la rappresenta, 
e la indicazione di un organo diverso (nella 
specie procuratore del registro anzich� intendente 
di Finanza) produce la nullit�. insanabile della 
vacatio in ius. (Trib. Trento, 15 settembre 1955, 
Sez. Merano P.C.I. c. Uff. Reg. Merano -Cont. 
1146, .Avv. Trento). 

51. La citazione di un'Amministrazione dello 
Stato in persona di un organo che non ne ha la � 
rappresentanza � nulla e non sanabile per la costituzione 
dell'Avvocatura. (Trib. Torino, 25 maggio 
1955 -Coraglia c. SEPRAL -Cont. 9462, 
Avv. Torino). 
CITAZIONE -�MMINISTRAZIONI VARJ:E (n. 29) 

52. Poich� la GRA � amministrata da'uil Comitato 
di Gestione presieduto dal Ministro dei Trasporti, 
di diritto, e tale Comitato ha tutti i poteri, 
senza esclusione, per l'amministrazione ordinaria 
e straordinaria, lo scioglimento del detto Comitato 
di Gestione e la nomina di un commissario straordi~ 
�

L______ 



-88 


nario con tutti i compiti ed i poteri del Comitato 'cosi l'acquirente acquistato validamente, non pu� 
trasferisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente il terzo acquirente successivo avvalersi della norma 
dal Ministro dei trasporti al detto Commissario ex art. 2652 n. 6 C. c. ancorch� sia acquirente 
straordinario; la citazione pertanto in cui l'ente in forza di confisca non essendo il bene validamente 
sia stato convenuto in giudizio in persona del entrato nel patrimonio del confiscato..(Trib. BoloMinistro, 
� nulla in vfa assoluta. (Corte App. Bari, gna, 21 luglio 1955 -Marchi ed altri c. Finanze. 
29 agosto 1955, GRA c. Ventafridda -Cont. 15493, Com. Riccione -Mussolini -Cont. 6030, Avv. 
Avv. Bari). Bologna. 

53. La r�appresentanza in giudizio di una SEPRAL 
spetta al Prefetto non al suo direttore. (Trib. ECCEZIONE 
Torino, 25 maggio 1955, Coroglia c. SEPRAL -PROPONIBILIT� 
Cont. 9462, Avv. Torino. 
1) Le eccezioni non proponibili ex art.184 C.P.C. 
FORO DELLO STATO dopo la rimessione della causa al collegio sono quelle 
�stricto sensu � cio� quelle esaminabili solo se la 

54. L'effetto del volontario intervento delle parte interessata le abbia proposte per paralizzare 
Amministrazioni dello Stato pel quale vengono l'azione avversaria. (Corte App. Genova 23 febristabilite 
le norme ordinarie di competenza susbraio 
1956, Com. S. Remo c. Finanze -Cont. 
siste ap,che nel caso di intervento iussu judicis 18998, Avv. Genova). 
se l'Amministrazione accetti di stare in-giudizio 2. La prescrizione pu� essere eccepita in primo 
davanti al giudice adito. (Trib. Bergamo 2 ottogrado 
solo fino alla rimessione della causa al Collebre 
1955, CRAL di Lovere, Ist. Badini c. Min. gio e ci� pur con la riforma ex lege n. 581 del 1950. 
P. I. -Cont. 3236, Avv. Brescia. 
(Trib. Bologna, 26 gennaio 1956, Fall. Conc. Pellami 
c. Finanze -Cont. 10207, Avv. Bologna). 
NOTIFICHE (n. 33) 

55. La eventuale elezione di domicilio presso il EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 
procuratore delegato ex art. 2 del T.U. n. 1611 
del 1933, � assolutamente ininfluente eppertanto Vedi: Imposte e tasse in genere n. 13 (agevolal'atto 
di appello che presso tale eletto domicilio zioni ed esoneri). 
venisse notificato � effetto da nullit� insanabile. 
(Trib. Ravenna, 16 maggio 1955, ANPI c. Finanze ENFITEUSI 
-Cont. 9509, Avv. Bologna). 
56. La citazione notificata direttamente ad una Vedi: Agricol .. n. 29 (Riforma -soggetto passivo).� 
Amministrazione dello Stato contro il dettato 
dell'art. 11 del T.U. n. 1611 del 1933 � radicalmente 
nulla ed insanabile per la costituzione in ESAZIONE (1/56) 
giudizio dell'Amministrazione a mezzo dell'Avvocatura 
dello Stato. (Trib. Genova 31 dicembre 1955, Vedi: Imposte R. M. n. 3 (redd. tassabile). 
Cardile c. Finanze -Cont..21429, Avv. Genova. 
57. L'atto di citazione notificato alla AmmiESECUZIONE 
ESATTORIA (n. 3)
nistrazione non presso l'Avvocatura dello Stato 
e davanti al giudice collegiale � affetto da nullit� 4. La domanda di danni introdotta� col rito delle 
assoluta ed insanabile. (Corte App. Torino, 9 novemopposizioni 
ad esecuzione, anzich� direttamente 
bre 1955 -Dogane Torino c. Barberis-Bider -in sede di cognizione e prima che l'eccezione esattoCont. 
1888, Avv. Torino). riale sia stata compiuta, � per l'art. 73 T.U. n. 1401 

58. Rimesso il giudizio dal Pretore al Tribunale del 1922, inammissibile. (Trib. Genova, 12 novemin 
base alla competenza per valore, bene l'atto di bre� 1955 -Esatt. Genova c. Marenco -Pastorino 
riassunzione � notificato presso il procuratore del -Finanze -Cont. 16985, Avv. Genova) . 
. Registro incaricato dalla Avvocatura dello Stato . 5. L'opposizione del contribuente in sede giudidelle 
funzioni procuratorie nel giudizio pretorile. ziale, in pendenza dell'esecuzione esattoriale � 
(Corte App. Torino, 9 novembre 1955 -Barberis c. inammissibile per l'art. 72 T. U. n. 1401del1922 il 
Dogana -Cont. 1888, Avv. Torino. quale attribuisce in materia solo all'Intendente di 
Finanza, che ha facolt� di sospendere con ordinanza 
motivata gli atti esecutivi dell'esattore, una pote


DIVISIONE (1/56) 
st� decisoria. (Trib. Genova -12 novembre 1955 -
Esatt. Genova, Marenco -Pastorino -Finanze 
Cont. 16985, Avv. Genova). 

DONAZIONE (l/56) 

SPECIE VARIE 
ESECUZIONE FORZATA (l/56) 

3. La cessione di un'area a prezzo assolutaVedi: 
Dif. Arnm. in giudiz. �n. 47 (Citazione 
mente esiguo non � compravendita ma donazione Arnm. Finanze); Esa.zione n. 4 (esecu.z. esatt.); Riimsta, 
e il contratto � nullo insanabilmente se sia scossione coattiva n. 7 (ing. amm. -vizi formal'~) 
mancato l'intervento di due testimoni: non avendo n. 11 (opposizione). 

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89 -


OPPOSIZIONE (n. 4) 

10. Con l'opposizione all'esecuzione si istituisce 
un giudizio di cognizione nel quale l'opponente � 
attore processualmente e sostanzialmente. (Corte 
App. Lecce, 19 gennaio 1956, Uff. Autotrasp. c. 
Pisanello -Oont. 1815, Avv. Lecce). 
11. In tema di opposizione a precetto di rilascio 
di fondi rustici ex art. 3 legge n. 765 del 1952 �. 
competente il giudice ordinario (Pret. Matera, 
29 novembre 1955, Giordano c. Ente Rif. Bari -
Oont. 1385, Avv. Potenza. 
PRECETTO {n. 7) 

12. Se manchi la data nella relata di notifica 
del precetto si ha n�Uit� assoluta :p.on sanabile 
per comparizione dello intimato. (Pret. Matera, 
29 dicembre 1955, Giordano c. Ente Rif. Bari -
Oont. 1385, Avv. Potenza). 

13. Per l'efficacia della rinuncia a precetto 
occorre che l'intimante convenuto in opposizione 
rinunci a tale giudizio. (Corte App. Lecce, 19 
gennaio 1956 -Uff. Autotrasp. c. Pisanello -Cont. 
1815, Avv. Lecce). 
14. La prova dell'identit� fra debitore e persona 
intimata col precetto incombe in caso di opposizione 
al precettante non all'opponente. (Corte App. 
Lecce 19 gennaio 1956 -Uff. Autotrasp. c. Pisanello 
-Oont. 1815, Avv. Lecce). 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. E OCCUPAZIONI 
D'URGENZA (1/56) 

INDENNIT� 

11. Ai fini di classificare come suolo edificatorio 
un terreno espropriato per p.u. !!attualit� non va 
intesa in senso restrittivo ma occorre tener conto 
della potenzialit� del terreno con riferimento al 
prossimo futuro di esser destinato� a costruzione 
edilizia. (Trib. Bari, 8 giugno 1955 -Nitti ed 
altri c. FF. SS. -Oont. 13231, Avv. Bari). 
INDENNIT� -IMPUGNAZIONE 

12. La notifica al Prefetto di una impugnativa 
di una indennit� di espropriazione avviene per 
notizia: il Prefetto convenuto in causa va estromesso 
col favore delle spese. (Trib. Bologna, 15 giugno 
1955 -Cavallini c. Rom. Elettr. -Pref.. 
Bologna, Oont. 8065, Avv. Bologna). 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 

13. Il piano particolareggiato di esproprio ha lo 
scopo specifico di individuazione dei beni1 da espropriare, 
e i dati catastali all'uopo utilizzati vanno 
controllati con i rilievi diretti sul posto. (Trib. Potenza, 
26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. 
Ente Rif. Bari, Cont. 1573, Avv. Potenza). 
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONO. 
(1/56) 

INSOLVENZA 

2. L'insolvenza, presupposto. della dichiarazione 
di fallimento, � cosa diversa dalla temporanea 
difficolt� di adempiere alle obbligazioni, presuppo~ 
sto della Amministrazione controllata: se nel corso 
di quest'ultima venga dichiarato il fallimento, � 
ammissibile l'opposizione del fallito cb.e contesti 
la propria insolvenza. (Corte App. Genova, 19 gennaio 
1956 -Maggi c. Fall. Maggi, Min. Tesoro 
e IMI -Oont. 19516, Avv. Genova. 
FARMACIA 

DmITTO 

1) La farmacia � un ente incommerciabile unico 
con commistione inscindibile di elementi patrimoniali 
e tecnici; la comunione ereditaria per successione 
del titolare di una farmacia legittima cessa 
dopo un biennio con conversione ex lege della com propriet� 
dei coeredi sugli elementi patrimoniali 
in un diritto di credito rispetto al nuovo titolarj:l 
talch� fa sentenza che verifichi a fa,vore di uno dei 
coeredi un siffatto stato non � tassabile con imposta 
di titolo fondandosi non sulla convenzione ma sulla 
legge. (Trib. Bologna, 3.0 ottobre 1955 -Zuccardi 

c. Finanze -Cont. 9754, .A.vv. Bologna. 
MATERIE VARIE 

2. In virt� della convenzione del 1949 fra 
l'ENPAS e la Federazione dell'ordine dei farmacisti, 
questi sono tenuti a corrispondere mensilmente 
all'ENPAS un abbuono del 5 %sull'importo 
delle ricette spedite a favore degli assistiti. (Trib. 
Messina, 19 agosto 1955 -ENP.A.S c. Terranova -
Oont. 5468, .A.vv. Messina. 
FEDE PUBBLICA (REATI CONTRO) 

Vedi: Contrabbando n. 3 (definiz. del reato). 

FERROVIE E TRANVIE (1/56) 

Vedi: Lavoro n. 2 (infortuni). 

FERROVIE (TRASPORTO) (1/56) 

O.I.M. 
9) La Ferrovia ha facolt� ex art. 23 par. 1, 

C. I.M. di istradare le merci per altra via;�quando 
la normale sia interrotta e di percepire le maggiorr 
tasse di porto, n� a ci� � di ostacolo l'art. 15, 
par. 4-b che � norma interna di servizio. (Trib. 
Trento 6 dicembre 1955 -Transalpe -FF. SS. -
Cont. 1075, .A.vv. Trento). 

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GIUDIZI (RAPPORTO TR.A.) (1/56) 

Vedi: Circolazione stradale n. 22 (difetto di 
costruz.). 

EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE 

6. Se il giudice penale prosciolga l'imputato dal 
reato di danneggiamento per difetto dell'estremo 
psicologico senza nulla statuire sui fatti materiali 
dedottj, tal giudicato non preclude il giudizio 
civile. (Trib. Bologna, 18 febbraio 1956, Perlini c. 
. ANASS -Oont. 9053, Avv. Bologna). 

7) L'autorit� del giudicato penale vale solo in 
riferimento ai fatti materiali e non anche alla loro 
definizione giuridica. (Corte App. Bologna, 15 luglio 
1955 -Dif. Eserc. c. Sbaraglia -Oont. 7043, 
Avv. Bologna. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1/56) 

IMPIEGATO PUBBLICO (1/56) 

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 

MATERIE VARIE 

1. Il reato ex art. 11 del R.D. n. 1923 del 1926 
-importazione abusiva di pneumatici custoditi 
sotto vigilanza doganale -non � reato finanziario 
e pertanto beneficia dell'amnistia ex D.L. n. 922 
del 1953. (Corte App. Pen. Trento, 19 settembre 
1955 -Imp. Dal Borgo e Puntin -Oont. 1095, 
Avv. Trento -riforma Trib. Bolzano). 
2. Ohi asporti da un magazzino, pneumatici ivi 
'depositati dal proprio coniuge sotto vigilanza doganale, 
quale merce in attesa di autorizzazione 
alla importazione e li alieni nel territorio nazionale 
compie non furto aggravato ma il reato ex art. 11 
del R.D. n. 1923 del 1926. (Trib. Pen. Bolzano, 
13 marzo 1955 -Imp. Dal Borgo e Puntin -
Cont. 1095, Avv. Trento). 
IMPOSTA SUL BOLLO 

CAMBIALI 

1. J_,a tassa di bollo sulle cambiali, come indica 
la nota a carattere interpretativo e non innovativo 
ex art. 2 della legge n. 261 del 1953 � sostitutiva di 
quella di registro. (Trib. Torino, 19 dicembre 1955 
Carneri c. Finanze -Cont. 2313, Avv. Torino). ' 
IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO 
(1/56) 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (1/56) 

Vedi: �Solve et repete � n. 14, 15 (forme di pagam.); 
Spese giudiz. n. 3 (quest. di registro). 

90 


CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

16. Per le violazioni tributarie (nella specie 
I.G.E) il verbale di constazione e quello successivo 
di accertamento redatti dalla polizia tributaria 
si integrano a vicenda ai fini di contestare al contribuente 
l'addebito. (Trib. Bologna; 21 novembre 
1955, Oiocchini c. Finanze -Oont. 9863, Avv. 
Bologna). 
17. L'invio a mezzo posta di un ricorso al Ministero 
avverso una ordinanza �di condanna dell'Intendente 
in materia di evazione ad I.G.E. � da ritenersi 
irrituale e nulla in quanto il ricorso deve essere 
presentato all'Intendenza personalmente o a mezzo 
di procuratore speciale e ci� anche se nella prassi 
ordinaria l'invio a mezzo posta viene tollerato. 
(Trib. Bologna, 18 luglio 1955, Soc. ARMA c. 
Finanze -Oont. 9015, Av:v. Bologna). 
18. Il ricorso al Ministero avverso un'ordinanza 
dell'Intendente in materia di evasione ad I.G.E. 
notificato a mezzo posta (dubbiamente) � comunque 
tardivo se pervenga all'Intendenza dopo il trentesimo 
giorno della notifica della ordinanza anche se 
sia stato presentato all'Ufficio Postale entro il 
detto termine. (Trib. Bologna 18 luglio 1955 Soc. 
ARMA c. Fin. -Oont. 9015, Avv. Bologna). 
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO ... 

19. L'irritualit� o tardivit� di un ricorso al Ministro 
contro l'ordinanza della Intendenza in materia 
di evasione ad I.G.E. rende definitiva l'ordinanza 
dell'Intendente per cui non � pi� consentito ricorrere 
all'Autorit� giudiziaria n� contro il provvedimento 
del Ministro che dichiara inammissibile 
il ricorso n� contro l'ordinanza intendentizia. 
(Trib. Bologna 18 luglio 1955, Soc. ARMA c. 
Finanze -Oont:90l5, Avv. Bologna). 
CONTESTAZIONE (n. l)� 

20. Il ricorrente gerarchico contro una ordinanza 
intendentizia in materia I.G.E. ha diritto che il 
suo ricorso pur se inammissibile sia deciso, decorrendo 
dalla notifica della decisione ministeriale il 
termine per adire l'a.g.o. (Trib. Lecce, 21 dicembre 
1955, Pisi c. Finanze -Oont. 2890, Avv. 
Lecce). 
DILAZIONE 

21. La rateizzazione dell'I.G.E. a facolt� dell'Amministrazione 
presuppone che il contribuente 
ac~etti l'accertamento; ove invece insorga, anche 
l'Amministrazione � liberata dalla rateizzazione. 
(Trib. Lecce, .28 febbraio 1955, Ourto -Finanz�a, 
Cont. 2398, Avv. Lecce). 
GENERALIT� (n. 4) 

22. Il Ministro delle Finanze pu.�;� ex art. 10 
del D.L.L. n. 348 del 1944 e art. 12 del D.L.:P�: n. 
469 del 1946, regolare con suo decreto la corresponsione 
dell'I.G.E. in relazione a varie entrate; 
il caso di commercianti contemporaneamente al 
minuto e all'ingrosso fu regolato dal D.M. n. 60138/. 

-91


1947; 71568/1947; 76172/1948; 66390/1949 nel 
senso che per le vendite al minuto l'I.G.E. venisse 
corrisposta in modo normale, e quindi anche in 
abbonamento, e per quelle all'ingrosso sempre in 
base al prescritto documento: e l'art. 13 del D.M. 

n. 76172/1948 che contiene la nozione della vendita 
all'ingrosso ha natura interpretativa e non inno" 
vativa... (Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c .. 
Finanze -Cont. 2890, .Avv. Lecce). 
INTERMEDIARI 

23. Non � prova dell'incarico dato ad un intermediario 
di commercio una lettera presentata al 
visto dall'Ufficio del Registro nel termine ex legge 
n. 952 del 1953, ove si ritenga non trattarsi di un 
documento preesistente all'attivit� dell'intermediario 
poi regolarizzato ai sensi di tale legge ma di 
un documento fittizio creato dopo presa visione 
della legge. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 -Fil. 
Botto Tonetti c. Finanze -Cont. 1216, .Avv. 
Torino. 
MATERIE TASSABILI (n. 10) . 

24. L'I.G.E. sugli atti economici relativi al 
commercio di olii vegetali per alimentazione � 
per gli artt. 5-6 del D.L.L. n. 348 del 1944 dovuta 
una tantum assorbendo ogni altro atto di commercio 
compreso il passaggio dallo stabilimento 
di produzione a quello di rettificazione: il diritto 
a tale trattamento sorge quando l'olio sia destinato 
alla alimentazione, e il relativo pagamento assorbe 
ogni passaggio senza distinguere se precedente o 
successivo. ('rrib. Lecce, 29 novembre 1955 Lezzi 
c. Finanze -Oont. 2783, .Avv. Lecce). 
25. La norma ex art. 5 D.L.L. n. 348 del 1944 e 
circolare interpretativa n. 88600, per cui nelle vendite 
di frumento l'imposta Gen. Entrata � del 4 % 
una tantum e si corrisponde all'atto della vendita 
da parte del produttore, non si applica alle vendite 
a mercato nero effettuate in frode alla legge: nelle 
quali l'acquisto del grano da parte di commercianti 
� oggetto all'I.G.E. (Trib. Torino, 29 agosto 1955, 
Caffaro c. Finanze -Cont. 1760, .Avv. Torino). 
26. La spartizione del fico fresco affinch� secchi 
al sole (e poi sia imbottito cotto e incestinato per 
la vendita) � solo una modalit� di conservazione 
del frutto alla stato naturale, non una manipolazione 
industriale e pertanto l'I.G.E. per gli anni 
dal 1945 al 1949 deve essere corrisposta solo una 
tantum all'atto della immissione al consumo del 
prodotto e non per ogni singolo passaggio economico. 
(Trib. Bologna, 21novembre1955, Ciocchetti 
c. Finanze -Cont. 9863, .Avv. Bologna). 
MOMENTO DELLA TASSAZIONE (n. 11) 

27. Per il grossista che proceda alla lavorazione 
del prodotto (fichi spaccati) l'immissione al consumo 
� costituita dall'acquisto che esso fa .dei 
prodotti allo stato naturale; l'I.G.E. relativa a 
tale immissione si paga dopo la lavorazione e 
cio� al momento della rivendita ed � assorbente di 
quella che sarebbe dovuta per gli eventuali passaggi 
anteriori, fino e compreso l'acquisto del 
grossista ma non dei successivi a cominciare dalla 
rivendita dei prodotti stessi dopo le manipolazioni 
industriali. (Trib. Bologna, 21 novembre 1955, 
Ciocchetti c. Finanze -Cont. 9863, .Avv. Bologna). 

PRIVILEGIO 

28. Il privilegio generale sui mobili del debitore 
per I.G.E. e relativa sopratassa non soggiace ai 
limiti di tempo ex art. 2752 O.O. (Trib. Taranto 
4 gennaio 1956, FaB. Capozza c. Finanze -Cont.. 
2988 .Avv. Lecce). 
SANZIONI (n. 15) 

29. I/ingiunzione pel recupero I.G.E. evasa � 
solo atto di riscossione, perch� l'accertamento del 
tributo e la determinazione della pena sono contenuti 
nell'ordinanza infiittiva divenuta definitiva. 
(Trib. Lecce, 21 dicembre 1955, Pisi c. Finanze -
Cont. 2890, .Avv. Lecce. 
30. L'ammontare della pena pecuniaria per 
evasione I.G.E. � determinata discrezionalmente 
dall'Amministrazione e sfugge al. sindacato del-
1'.A.G.O. (Trib. Lecce, 21 dicembre 1951 -Pisi c. 
Finanze -Cont. 2890, .Avv. Lecce. 
IMPOSTA DI REGISTRO (1/56) 

Vedi: Dif. Amm. in giudizio n. 41, 42, 43, 45 
(citaz. Amm. Fin.); Farmacia 1 (diritto); Imp. 
Bollo 1 (cambiali). 

�GEVOLAZIONI (n. 2) 

17. L'imposta fissa per l'acquisto di aree necessarie 
per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, 
comprende gli atti di acquisto di terreni per 
la costruzione del canale di scarico della centrale. 
(Corte .App. Trento, 11 gennaio 1956, Idr. Sarca 
Molveno c. Finanze -Cont. 1102, .Avv. Trento). 
18. Il termine fiscale per applicare le agevolazioni 
tributarie agli atti di trasfo1mazione delle societ� 
anonime in alcuno dei tipi previsti dal nuovo Codice 
civile �, con l'art. 6 del D.L. n. 1057 �del 1948, 
stato abbandonato e l'agevolazfone � stata collegata 
al termine di cui alle disposizioni di attuazione 
termine sempre aperto talch� le societ� non trasformate 
non sono mai incorse nella sanzione di 
scioglimento. (Trib. Bologna, 22 febbraio 1956 -� 
Finanze c. Mons. Scalabrini MS -Cont. 9703, .Avv. 
Bologna). 
19. Nell'agevolazione ex art. 6 del D. L. n. 1057 
del 1948 � incluso il periodo di carenza della legge 
fiscale che va dal 30 giugno 1947 (cessazione 
d'efficacia del D.L. n.192del1942) al 13 agosto 1948 
(entrata in vigore del D. L. n. 1057 del 1948); 
pertanto l'agevolazione decorre ininterrott::tmente 
secondo il termine previsto dalle dispQ.Sizioni di 
attuazione del C. C. e loro modifiche e proroghe, � 
colmandosi la lacuna col collegamento dell'agevolazione 
fiscale al detto termine. (Trib. Bologna, 
22 febbraio 1956 -Finanze c. Mons. Scalabrini 
MS -Oont. 9703, .Avv. Bologna. 

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-92 

ESENZIONI 

20. La distinzione fra esenzioni soggettive ed 
oggettive attiene alla causa non all'ampiezza 
dell'esenzione. (Corte App. Genova, 26 novembre 
1955 -Finanze c. Op. Naz. Comb. -Cont. 18954, 
Avv. Genova. 
21. Presupposto dell'esenzione soggettiva � che 
l'atto sebbene in s� assoggettabile a tributo ne vada 
esente per la qualit� del soggetto passivo dell'imposta 
e per i fini di pubblica utilit� da esso perseguiti. 
Corte App. Genova, 26 novembre 1955 Finanze 
c. Mons. Scalabrini M.S. -Cont. 9703, 
Avv. Genova). 
22. L'esenzione soggettiva dell'Opera Nazionale 
Combattenti non � totale ed assoluta, in grazia 
della sola qualit� dell'ente, ma � limitata alla sola 
categoria di atti e di beni indicati nell'art. 34 del 
R. D. n. 1606 del 1926; quindi non dif�tta in tale 
ente la quaHt� di soggetto passivo dell'imposta e di 
contribuente. (Corte App. Genova, 26 novembre 
1955 -Finanze c. Op. Naz. Comb. -Cont. 
18954, Avv. Genova). 
23. La formula �interesse dell'O.N.C. �ex art. 34 
del R.D.L. n. 1606 del 1926 ai fini dell'esenzione 
soggettiva del tributo intende un interesse alla 
�operativit� 
degli atti e contratti sotto un profilo 
puramente formale, e non si riferisce direttamente 
alla concreta realizzazione delle finalit� che l'Ente 
con tali atti intende raggiungere. (Corte App. 
Genova, 26 novembre 1955 -Finanze c. Op. 
Naz. Comb. -Cont. 18954, Avv. Genova). 

MATERIE TASSABILI (n. 8) 

24. Legittimamente viene assoggettata ad imposta 
di registro una convenzione enunciata nel 
ricorso per decreto ingiuntivo quando il decreto 
contenga, con la motivazione di stile ��letto il 
ricorso ed esaminati gli atti n, un riferimento a 
tutti gli atti prodotti che divengono elementi 
integratori dello iter logico dell'organo giudicante 
talch� si debba ritenere che il decreto ingiuntiv~ 
sia stato emesso sulla base della enunciazione del 
ricorrente. (Trib. Genova, 13 dicembre 1955 -
Soc. Odero Terni Orlando c. Finanze -Cont. 20022, 
Avv. Genova). 
25. Nei trasferimenti a titolo oneroso di beni 
mobili e immobili, perch� si applichino ex art. 46 
legge Reg. le due distinte aliquote mobiliare ed 
immobiliare, occorre che l'indicazione dei prezzi 
particolari corrisponda alla realt� contrattuale 
e non sia fatta nei soli confronti della Finanza per 
scontare una tassa minore: quindi non basta che 
fissato un prezzo unico e indistinto i contraenti 
dichiarino di attribuire del prezzo una parte agli 
immobili e l'altra ai mobili, ma occorrono due 
diverse e separate stipulazioni in corrispondenza 
a due distinti e autonomi negozi. (Trib. Messina, 
Avv. 22 febbraio 1955 -Maiuri c. Finanze -
Cont. 5637, Avv. Messina). 
26. Per applicare l'aliquota ex art. 45 Tariffa 
all. D occorre una compravendita scritta; per le 
convenzioni verbali l'aliquota � quella ex art. 34 
lett. a Tariffa, all. A. (Trib. Bologna, 28 giugno 
1955 -Finanze c. Gallinari -Cont. 7589, Avv. 
Bologna). 
i. 
27. La sentenza cbe definisce la causa in sede di 
opposizione ad ingiunzione promossa dal venditore 
per il saldo prezzo di una fornitura assunta con 
convenzione verbale di vendita fra commercianti 
soggiace a tassa di titolo per l'intero ammontare 
delle convenzioni e non soltanto sul residuo credito, 
perch� la decisione si fonda sull'esistenza di tutte 
le convenzioni verbali intercorse, causa petendi. 
(Trib.' Bologna, 28 giugno 1955 -Finanze c. 
_Gallinari -Cont. 7589, Avv. Bologna). 
28. Una cessione di crediti verso la P.A. deve 
per godere delle aliquote di favore dell'imposta di 
registro ex art. 1 D.L. n. 2170 del 1936, essere in 
relazione ad un pregresso finanziamento delle 
opere cui i crediti si riferiscono, ma la prova di 
questo � data quando nell'atto si dica che esso � 
regolato dal predetto decreto e si invochi nel 
contesto la norma di favore. (Corte App. Trento, 
14 novembre 1955 -Finanze c. SALP -Cont. 
862, Avv. Trento). 
29. Nel caso di rilascio di cambiali ad una banca 
garentito dalla cessione di credito verso una Pubblica 
Amministrazione non si ha un finanziamento 
garentito da cambiali, le quali non rappresentano 
la garenzia separata di un mutuo, ma un negozio 
unico in cui la cambiale � il vero titolo dell'obbligazione. 
(Trib. Torino, 19 dicembre 1955 -Carnesi 
c. Finanze -Cont. 2313, Avv. Torino). 
30. Se in luogo di un contratto formale a prova 
di un appalto gi� concluso con l'aggiudicazione, 
si forma un nuovo contratto tra l'Amministrazione 
e un terzo cui l'aggiudicatario ha ceduto l'appalto 
gi� concluso, e ci� col consenso dell'Amministrazione, 
interviene.una seconda convenzione soggetta 
ad autonoma imposizione fiscale. (Trib. Potenza, 
15 dicembre 1955 -Preziuso c. Finanze -Cont. 
1530, Avv. Potenza). 
31. Il criterio distintivo fra appalti e contratti 
di vendita, ai fini dell'imposta di registro va desunto 
solo dall'art. 1 della legge n. 771 del 1941, in forza 
della quale � appalto e non vendita il contratto 
con cui siano affidate a ditte diverse di quella 
costruttrice la fornitura e la messa in opera di 
serramenta o di gelosie avvolgibili, o di accessori 
occorrenti per i fabbricati in costruzione. (Trib. 
Genova, 17 dicembre 1954, ed altre tre sentenze -
Soc. It. Ed. Economica c. Finanze -Cont. 19931 
ed altre tre contenz. Avv. Genova). 
32. L'Amministrazione non pu� sostenere in 
sede di applicazione della L. n. 771 del 1941 e 
compiuta l'opera, che il prezzo dei materiali prevale 
su quello dei materiali, in quanto avrebbe 
dovuto provocare tempestivamente il giudizio di 
congruit� ex art. 4. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 
1955, Soc. SIMMA c. Finanze -Cont. 7 408, 
Avv. Bologna). 
33. Il criterio della produzione ordinaria ex 
art. 771 del 941 � applicabile quando si debbano 
fornire cose singole in uno o pi� esemplari, non 
quando si tratti di complesso costitugn~e opera 
compiuta o considerata unitariamente. (Corte App. .. 
Bologna, 20 dicembre 1955, Soc. SIMMA c. Fin. -
Cont. 7408, Avv. Bologna). 
34. In tema di appalto la legge n. 771 del 1941 
ha determinato quali negozi debbano ritenersi 
tributariamente tali, e quali no, anche se per la 

-93 , 


legge civile la qualifica sarebbe diversa. (Cor-te 42. Conforme. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 -

App. Bologna, 16 giugno 1955, . Italscambio c. 
. Finanze -Cont. 8390, Avv. Bologna). 

35. Civilisticamente � vendita e non appalto il 
contratto di fornitura di apparecchi, macchine, ecc. 
prodotte normalmente in serie, e da parte non del 
diretto produttore ma di chi ne fa commercio, 
ancorch� il contratto comprenda l'obbligo di 
istallazione e prova di buon funzionamento: a 
fortiori il contratto � vendita anche tributariamente 
in forza della legge n. 771 del 1941 applicabile 
in materia. (Trib. Catania, 31 maggio 1955, 
Cavallaro c. Finanze -Cont. 18459, Avv. Catania). 
TASSABILIT� (n. 10) 

36. La natura e gli effetti dell'atto sottoposto a 
registro devono essere determinati unicamente in 
base al suo contenuto, senza che sia possibile integrarne 
aliunde le risultanze. (Trib. Genova, 13 
dicembre 1955 -Soc. Cementefer c. Finanze -
Cont....., Avv. Genova). 
37. Nonostante l'art. 8 legge di registro il criterio 
che deve presiedere alla tassazione non preclude 
l'indagine sulla natura degli atti o altri effetti 
come quello della eventuale iscrizione dell'atto 
nello schema delle attivit� propria ed istituzionale 
dell'ente .soggetto passivo dell'imposta. (Corte App. 
Genova, ~6 novembre 1955 -Finanze c. Op. Naz. 
Comb., -Cont. 18954, Avv. Genova). 
38. L'imposta dovuta su scrittura privata non 
registrata avente per oggetto compravendita di 
immobili, ha natura principale con onere solidale 
verso tutti i contraenti. (Trib. Bologna, 11 giugno 
1955 -Cavoli c. Finanze -Cont. 9449, Avv. Bologna). 
39. Un contratto di vendita di. trattrici con 
iscrizione privilegiata di gitranzia cambiaria, attua 
sul patto di rinnovo delle cambiali un rapporto 
indipendente da quello principale e fa nascere la 
tassazione separata ex art. 9 legge Registro. (Trib. 
Bologna, 26 gennaio 1956 -Ghinazzi c. Finanze -
Cont. 9545, Avv. Bologna). 
VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE (n. 16) 

40. La decisione della Commissione Provinciale 
che in sede di valutazione commetta evidenti 
errori di apprezzamento, come il tener conto di 
un immobile inesistente, e si astenga comunque� 
da una sufficiente motivazione � illegittima. (Trib. 
Trento, 10 novembre 1955 -Kofier c. Finanze -
Cont. 1167, Avv. Trento). 
41. Si ha mancanza o insufficienza di calcolo a 
sensi dell'art. 29 del R.D.L. n. 1639 del 1936, 
quando manchi o sia insufficiente la motivazione 
della decisione della Commissione di imposta in 
sede di valutazione, motivazione che deve indicare 
anche sommariamente i dati per individuare i 
beni da valutare considerati o singolarmente o nel 
loro complesso e chiarire il metodo di stima ad()ttato, 
gli elementi di valutazione, i calcoli che giustificano 
il risultato, cio� l'imponibile complessivo. 
(Corte App. Genova, 2 febbraio 1956 -De Galleani 
c. Finanze -Oont. 19301, Avv. Genova. 
Finanze c. Torraca -Cont. 2774, Avv. Lecce) . 

43. La decisione della Commissione Amministrativa 
in sede di valutazione che si limiti a dar ragione 
del valore con la formula �tenuto conto della consistenza 
dell'azienda trasferita e dei materiali in 
essa esistenti � � nulla per mancanza di calcolo. 
(Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 -Finanze c. Piras -
Cont. 256/53, Avv. Cagliari). 
44. In sede di impugnazione contro una decisione 
della Commissione Amministrativa per difetto di 
calcolo o grave ed evidente errore il giudice pu� 
dichiararne la nullit� se ravvisa l'esistenza dei 
denuncianti vizi, ma non dar rilievo agli errori in 
procedendo incorsi nel giudizio davanti alle Commissioni. 
(Trib. Cagliari, 18 luglio 1955 -Finanze 
c. Piras -Cont. 256/53, Avv. Cagliari). 
45. L'art. 29 del R.D.L. n. 1639 del 1936 attua 
consentendo eccezionalmente il ricorso al giudice 
contro la decisione delle Commissioni Provinciali 
delle Imposte in sede di valutazione, una interferenza 
fra giurisdizione speciale ed ordinaria e una 
deroga all'autonomia dei procedimenti: il controllo 
dell'A.G.O. si concreta in un sindacato di mera 
legittimit� esclusa la determinazione dei valori 
imponibili. (Corte App. Genova, 2 febbraio 1956 De 
Galleani c. Finanze-Cont.19301, Avv. Genova). 
46: Conforme. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 Finanza 
c. Torraca -Cont. 2774, Avv. Lecce). 
47. Ove si chieda al giudice l'annullamento di 
una decisione della Commissione Provinciale delle 
imposte in tema di valutazione nonch� la determinazione 
del valore dei beni il giudice deve provvedere 
solo sulla prima domanda, e se l'attore abbandona 
la seconda domanda, il giudice, mancando 
la sua giurisdizione, nessuna pronuncia deve 
emettere su quest'ultima. (Trib. Cagliari, 18 luglio 
1955 -Finanze c. Piras -Cont. 256/53, Avv. 
Cagliari). 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

MOMENTO DELLA TASSAZIONE 

1. Nella tassazione di enti imponibili in base a 
bilancio pur sempre occorre che l'imposta incida 
sulla fonte del reddito e lo colpisca nell'atto in cui 
sorge. (Trib. Bologna, 11 giugno 1955 -Cassa 
Risp. Vignola c. Finanze -Cont. 9144, Avv. 
Bologna). 
REDDITO TASSABILE 

2. L'esplicazione di due attivit� che rappresentano 
due entit� differenziate, conduce a tassazione 
separata bench� dal debitore fuse in unico bilancio, 
n� questo fatto che dipende dall'arbitrio del contribuente 
pu� togliere legittimit� alle tassazioni separate. 
(Trib. Bologna, 11 giugno 1955 -Cassa Risp. 
Vignola c. Finanze -Cont. 9144, Avv. Bologna). 
3. La gestione esattoriale, anche se attuata da 
una banca� e fusa nel bilancio di questa � azienda a 
s� stante assoggettata a separata tassazione. 
(Trib. Bologna, 11 giugno 1955, Cassa Risp. Vignola 
c. Finanze -Oont. 9144, Avv. Bologna). 
='ffffAiWY#7/..'J7.TffeZW/JJZW/J?//Wffi'ffffff~AiWY.##Wff..:W'ff~~&Yff~ffi7h�:4tWJ&':7..W-.;,m,:.-,::::::>;.>'..W;,>.;;:.@'~~~~.PU/.W'ArE..:�~� 


94 


IMPOSTA DI SUCCESSIONE (1/56) 

PASSIVIT� 

2. Poich� non sono equipollenti alle prove richieste 
dalla legge fiscale, non hanno rilevanza le 
risultanze di fatto che non integrino gli estremi 
previsti dalla legge. sulle successioni per la deduzione 
delle passivit�, come le risultanze di una liquidazione 
di eredit� beneficiata da Cl� si ricavi che 
l'eredit� � passiva. (Trib. Genova, 9 novembre 
1955 -.Alati Piergentili c. Finanze -Cont..... 
.Avv. Genova). 
PRIVILEGI 

3) Il credito per imposta di successione � preferito 
ai crediti di coloro che non hanno concretamente 
o singolarmente esercitato il diritto di separazione, 
perch� il commodum separationis non si 
estende ai creditori non separatisti, n� � sufficiente 
che il patrimonio del defunto sia stato distinto da 
quello dell'erede in virt� dell'accettazione con 
beneficio di inventario, sebbene l'imposta gravi 
sull'erede e non sull'eredit�; per� il privilegio 
assiste solo !'.imposta non le sopratasse e le penalit�. 
(Trib. Genova, 9 novembre 1955. -.Alati, Piergentili 
c. Finanze -Cont....., .Avv. Genova). 

IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI 

CONSUMO 

1. Per la costruzione di strade di bonifica, strade 
interpoderali destinate al miglioramento dei fondi. 
pu� invocarsi l'esenz'ione da imposta di consumo 
ex art. 30 n. 6 T.U. Finanza locale e art. 42 regol. 
(Trib. Potenza, 29 dicembre 1955 -Imp. Cons. 
Bella c. Ente Rif. Bari, e Cassa Mezzog. -Cont. 
2400, .Avv. Potenza). 
PROFITTI DI GUERRA E CONTINGENZA 

2 . .Anche nei profitti di contingenza l'azione del 
contriuente � proponibile solo quando sia intervenuta 
una . decisione definitiva della Commissione 
.Amministrativa e il contributo sia stato iscritto a 
ruolo. (Trib. Bologna, 7 dicembre 1955 -Ferruzzi, 
Benini c. Fina:nze -Cont. 8671, .Avv. Bologna). 
3. L'indagine se la vendita libera di grano da 
seme senza corrispondente versamento all'ammasso 
di eguale quantit� di grano comune costituisca 
profitto di contingenza, costituisce estimazion� 
semplice con conseguente improponibilit� dell'azione 
del contribuente in sede di impugnazione. 
(Trib. Bologna, 7 dicembre 1955 -Ferruzzi, Benini 
c. Finanze -Cont. 8671, Avv. Bologna). 
SEPR.AL 

4. Le competenze Sepral siccome anticipi richiesti 
dall'Amministrazione pel funzionamento del 
pubblico servizio della Sepral sono imposte, e 
soggiacciono per le opposizioni al salve et repete. 
(Trib. Cagliari, 24maggio1955 -Lotto c. SEPRAL 
-Cont. 19&/54, .Avv. Cagliari) .. 
SOCCORSO INVERNALE 

5. Deve qualificarsi come mancato versamento la 
trasgressione all'obbligo di versare il sovraprezzo 
di soccorso invernale entro gli otto giorni dalla 
riscossione, quando l'obbligato ttbbia versato il 
sovraprezzo dopo l'accertamento. (Trib. Genova, 
16 novembre 1955 -Soc. .AT.A c. Finanze -
Cont. 20691, .Avv. Genova). 
6. La legge n. 1571 del 1952 circa il sovraprezzo 
per soccorso invernale, da versarsi per le ditte 
esercenti casin� da giuoco entro otto giorni dalla 
riscossione ha richiamato per l'accertamento e la 
repressione delle trasgressioni le norme dei diritti 
erariali sili pubblici spettacoli. (Trib. Genova, 
16 novembre 1955 -Soc. -.AT.A c. Finanze -
Cont. 20691, .Avv. Genova). 
IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA 
(1/56) 

DIRITTI DI LICENZA (n. 4) 

8. L'indicazione ex art. 7 legge doganale dei 
diritti di confine, essendo tassativa esclude che in 
essi sia compreso il diritto di licenza che� av.eva 
fini perequatori in relazione ad una particolare 
capacit� contributiva dell'obbligato, in relazione 
con la disciplina degli scambi con l'estero. (Corte 
.App. Bologna, 26 gennaio 1956 -Finanze c. Prod. 
.Al. .Arrigoni -Cont. 9332, .Avv. Bologna). 
9. Il diritto di licenza ex R.D.L. u. 894 del 1935, 
non avendo natura di corrispettivo per un servizio 
non � tassa di concessione ma speciale tributo 
doganale. (Corte .App. Bologna, 26 gennaio 1956 Finanze 
c. Prod. .Al. .Arrigoni -Cont. 9332, .Avv. 
Bologna). 
10. Nel silenzio della legge circa il momento 
generativo del diritto di licenza, e non fpotendos! 
applicare l'art. 4 legge dog. che riguarda solo i 
diritti di confine, vige il principio generale per cui 
il debito d'imposta sorge quando si verifichi la 
situazione di fatto che ne � il presupposto; pe} 
diritto di licenza con l'importazione definitiva 
della merce (nazionalizzazione) risultante da relative 
bollette. (Corte .App. Bologna, 26 gennaio 
1956 -Finanze c. Prod. .A. .Arrigoni -Cont. 
9332, .Avv. Bologna). 
11. L'istituto della temporanea importazione si 
applica solo ai diritti di confine e non ai diritti 
� doganali 
in genere, e di licenza in specie: quindi 
per questi non pu� affermarsi che il debito di 
imposta in caso di temporanea importazione sorga 
nel momento d'ingresso della merce e sia sottoposto 
a condizione sospensiva. . (Corte .App. Bologna, 
26 gennaio 1956 -Finanze c. Prod. .Al. .Arrigoni -
Cont. 9332, .Avv. Bologna). 

IMPOSTE D� F.ABBRIO.AZIONE (1/56) 

TESSILI 

3. I feltri, siccome tessili, devono pagare l'addizionale 
6 % ex D.L.L. n. 530 del 1945 ancorch� 
non essendo tipizzati fossero esenti dall'addizio

-95 


, A 

nale 10 %ex R.D.L. n. 765 del 1943. (Corte .App. 

Torino, 9 dicembre 1955 -Feltrific. Subapl. c. 

Finanze -Cont. 1583, �.Avv. Torino). 

.IMPOSTE E T.ASSE IN GENERE (1/56) 

Vedi: Esazione n. 5 (esecuz. esatt.); Importaz. 
esportaz. n. 1 (materie varie); Imp. Gen. Entrata n. 1 
(contenz. amm.): Imposta Contributi Diversi n. 2, 3 
(profitti guerra conting.); Proc. civile n. 18 (prova); 
Ricostruzione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (agevolaz. 
tributarie). 

.AGEVOLAZIONI ED ESONERI (n. 4) 

13 . .Alle societ� per azioni costituite per costruire 
col concorso dello Stato e senza fine di lucro case 
popolari ai sensi del T.U. n. 1165 del 1938 modificato 
con la legge n. 408 del 1949, non competono 
le agevolazioni tributarie dell'art. 153 del T.U. 
n. 1165 del 1938 stabilite solo per gli istituti per le 
case popolari, neppure col richiamo dell'art. 37 
citato T.U. contenuto nell'art. 2 del D.L. n. 1600 
del 1947, il quale non ha modificato l'art. 2 del 
D.L.C.P.S. n. 399 del 1947 per cui solo i Comuni 
ed altri enti pubblici godono delle agevolazioni 
dell'art. 153 del T.U. n. 1165 del 1938. (Trib. 
Genova, 17 dicembre 1954, ed altre tre sentenze -
Soc. Ist. Ed. Econom. c. Finanze -Cont. 19931 
ed altre tre contenz., ~.vv. Genova). 
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (n. 5) 

14. Le decisioni delle Commissioni Tributarie 
attesa la loro natura giurisdizionale devono essere 
motivate. (Trib. Lecce, 15 novembre 1955 -Finanze 
c. Torraca -Cont. 2774, Avv. Lecce). 
15. Non pu� integrarsi la motivazione di una 
decisione di una Commissione Imposte di secondo 
grado, con quella di primo grado, anche se vi sia 
fatto espresso riferimento. (Trib. Lecce, 15 novembre 
1955 -: Finanze c. Torraca -Cont. 2774, 
.Avv. Lecce). 
CONTENZIOSO GIUDIZIALE (n. 8) 

16. L'autorit� giudiziaria non pu� essere adita 
dal contribuente in materia di imposte dirette 
prima che sia intervenuta una decisione definitiva 
delle Commissioni .Amministrative. (Trib. Genova 
12 novembre 1955 -Esatt. Genova c. Marenco, 
Pastorino -Finanze -Cont. 16985, .Avv. Genova). 
17. Non � definitiva una decisione della Commissione 
Centrale impugnata per revocazione, e 
pertanto la domanda giudiziale contro l'accertamento 
di ricchezza mobile � improponibile. (Trib. 
Bologna, 15 febbl'.afo 1956 -Manodori Galliani c. 
Finanze -Cont. 7380, Avv. Bologna). 
18..Non sono sindacabili dal giudice gli eventuali 
errori incorsi . nel processo amministrativo di 
accertamento di una imposta (IGE) se attinenti 
alla determinazione dell'entrata imponibile ossia 
al giudizio di semplice estimazione. (Trib. Torino, 

19 . .Avanti all'.A.G.O. non possono dalla Amministrazione 
Finanziaria proporsi eccezioni o questioni 
sollevate avanti le Commissioni .Amministrative 
per rispetto al principio del contraddittorio. (Trib. 
Bolegna, 20 dicembre 1955 -Finanze c. Neri -
Cont. 9100, .Avv. Bologna) . 
20. Conforme. (Tribunale Bologna, 27 dicembre 
1955 -Finanze c. Mercuri -Cont. 9158, .Avvocatura 
Bologna). 
21. Nelle questioni di estimazione complessa 
l'esame del giudice si estende a tutti gli elementi 
di fatto e di diritto, ipotesi che ricorre quando si 
debba determinare il valore probatorio, quanto 
alla data, di un contratto di appalto al fine della 
sussistenZ'a o meno della causa giuridica di una 
� imposizione 
tributaria. (Trib. Bologna, 26 gennaio 
1956 -Fall. Conceria Pellami c. Finanze -
Cont. 10207, .Avv. Bologna). 

22. Nel processo tributario incombe alla Finanza 
l'onere della prova della situazione a base del tributo, 
ed al contribuente quelfa della circostanza 
impeditiva (fatti che determinarono un'esenzione) 
o esentive (pagamento). (Trib. Torino, 29 agosto 
1955 -Caffaro c. Finanze -Oont. 1760, .Avv. 
Torino). 
DEBITORE D'IMPOSTA 

23. Contribuente � ogni persona contro cm e 
fatta valere una pretesa tributaria perch� l'iscrizione 
a ruolo ha natura di titolo esecutivo cui 
inerisce la presunzione juris et de jure della edstenza 
del debito. (Corte .App. Genova, 26 novembre 
1955 -Finanze-c. Op. Naz. Com. -Con~. 
18954, Avv. Genova. 
GENERALIT� 

24. La natura di un negozio giuridico si desume 
dal diritto comune solo se manchino nelle leggi 
speciali tributarie norme che la determinino diversamente 
ai fini tributari. (Corte .App. Bologna, 
16 giugno 1955 -Italscambio c. FinanZ'e -Cont. 
8390, .Avv. Bologna). 
PAGAMENTO (n. 10) 

25. Il pagamento dell'imposta per fruire dell'esonero 
da sopratasse e pene ex art. 35 della Legge 
n. 25 del 1951 � irripetibile, perch� l'esonero � 
collegato a una definitiva sistemazione tributaria, 
e pertanto il pagamento � da ritenere un atto 
negoziale di natura transattiva, con accettazione 
incondizionata della tassazione. (Corte .App. Genova 
23 febbraio 1956 -Com. S. Remo c. Finanze -
Cont. 18998, .Avv. Genova). . 
26. � irripetibile il pagamento effettuato per 
fruire dei benefici della oblazione o definizione 
amministrativa, anche se nella specie �l'istituto 
della oblazione fosse inapplicabile, ed anche se 
insieme alla domanda di oblazione il contribuente 
avesse proposto una domanda di rimborso. (Corte 
29 agosto 1955, Caffaro c. Finanze -Cont. 1760, .App. Torino, 9 dicembre 1955 -Feltrif. Subalp. c. 
.Avv. Torino). Finanze -Oont. 1583, Avv. Torino) . 

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VIOLAZIONI E SANZIONI N. 12 

27. Il momento determinante di ogni violazione 
:finanziaria � quello dell'accertamento delle violazfoni 
ex art. 30 e 34 legge n. 4 del 1929. (Trib. 
Genova, 16 novembre 1955 -Soc. ATA c. Fin. -
Oont. 20691, Avv. Genova-. 
28. L'accertamento delle violazioni tributarie 
deve necessariamente essere induttivo e pertanto 
gli organi inquirenti possono limitarsi a stabilirne 
l'entit� in base ad elementi indiretti e presuntivi, 
;salvo al contribuente dimostrarne con prove attendibili, 
prevalentemente documentali, l'infondatezza 
(Trib. Torino, 29agosto1955 -Oaffaro c. Finanze -
Cont. 1760, Avv. Torino). 
29. La Finanza ha facolt� non obbligo di appli-. 
care una sola sanzione aggravata nel caso di pi� 
violazioni della stessa legge finanziaria commessa . 
in tempi diversi ma con unicit� di risoluzione. 
(Trib. Genova, 16 novembre 1955 -Soc. ATA c. 
Finanze -Oont. 20691, Avv. Genova. 


IMPRESA (1/56) 

INDEBITO (1/56) 

INGIUNZIONE (DECRETO) (1/56) 

INTERVENTO IN OAUSA (1/56) 

Ved�~ Acque Pubbliche Elettr. n. 11 (uso delle 
acque); Agricolt. n. 28 (rif. -proroghe contr. agr.); 
Difesa Amm. in giud. n. 54 (Foro dello Stato). 

IS'IRUZIONE PUBBLICA 

PALESTRE 

1. La cessione di una palestra da un Comune 
all'O.N.B., con la quale cessione si assolveva l'obbligo 
del Oomune di fornire palestre all'O.N.B. 
ex art. 91 legge Oom. Prov. non fa perdere alla 
palestra la sua originaria destinazione essendo 
l'educazione fisica appunto compito dell'O.N.B. 
1(0orte App. Oatan.ia, 19 dicembre 1955 -Oom. 
roatania c. Oomm. G.I. -Oont. 16589, Avv. 
Catania). 
2. Il .contratto di locazione per ventinove anni, 
gratuito, di una palestra stipulata fra un Oomune 
e la G.I.L. ha natura pubblicistica e pertanto n� 
pu� essere risolto per eccessiva onerosit� o per 
inadempienza del conduttore nel provvedere allo 
arredamento convenuto n� il Oomune pu� sottrarsi 
alla prestazione in favore del Oommissariato 
Giovent� Italiana succeduto alla G.I.L. (Oorte 
App. Trento 18 ottobre 1955 -Oom. S. Oandido 
c. Oomm. G.I. -Oont. 509, Avv. Trento). 
LAVQRO (1/56) 

Vedi: Regime Fascista n. 4 (ordinan. sindacale). 

INFORTUNI 

2. Il Oollegio arbitrale obbligatorio per gli inior� 
tuni dei dipendenti delle aziende del Ministero 
delle Comunicazioni emette decisioni con natura 
di vero e proprio lodo �arbitrale � costituisce una 
deroga legale alla competenza dell'A.G.O. (Trib. 
Lecce ... -Busco c. FF. SS. -Cont. 2935, Avv. 
Lecce). 
LEGGE REGODAMENTO DEORETO (1/56) 

LOCAZIONE (1/56) 

Vedi: Oontab. Gen. Stato n. 13, 14, 15 (approvaz.); 
Istruz. Pubbl. n. 2 (Palestra); Poste e Telec. n. 2 
(ricevitorie -locaz.). 

RICONSEGNA 

11. Se dopo la scadenza contrattuale della loca�� 
zione l'immobile sia rimasto in potere del locatario 
per colpa del locatore che non ha curato di riprendersi 
le chiavi come suo obbligo, il locatario non 
� tenuto n� a pagamento di canoni, n� a risarcimento 
di danni per il periodo successivo a tale 
scadenza. (Trib. Messina, 19 agosto 1955 -Mangano 
c. FF. SS. -Oont. 102/54, Avv. Messina). 
RIPRISTINI 

12. Se l'immobile dopo la riconsegna al locatore 
sia rimasto per alcun tempo sfitto per la mancata 
ricostruzione del banco di cucina cui il locatario 
era contrattualmente�obbligato questi non � tenuto 
ai danni nella misura dei canoni per il tempo di 
sfitto perch� trattandosi di opere fungibili le 
stesse potevano essere eseguite dal proprietario 
locatore salvo rimborso della spesa da parte del 
locatario, per la qualcosa non essendo risarcibili 
i danni evitabili con ordinata diligenza, il danno 
dello sfitto va subito dal locatore. (Trib. Messina, 
19 agosto 1955 -Mangano c. FF. SS. -Cont. 
102/54, Avv. Messina). 
VINCOLI -PROROGA (n. 5) 

13. Una locazione stipulata dopo il 1� marzo 1947 
� esente da vincoli di proroga anche se in contratto 
� fissata una decorrenza dell'inizio dell'occupazione 
anteriore a tale data. (Trib. Genova, 9 agosto 
1955 -Fin. c. Sez. Villa P.0.I. -Oont. 19646, 
Avv. Genova. 
4. JJa necessit� urgente ed improrogabile del 
locatore di ottenere il rilascio dell'immobile pu� 
consistere anche nelle condizioni di dover disporre 
del locale per allogarvi persona che deve assistere 
e curare il locatore in precarie condiz:~01;d di salute, 
Pret. Tricarico, 31 ottobre 1955 -Amato c.. PP. _ 
TT., Oont. 672, Avv. Potenza). 
15) L'opposizione alla proroga della locazione 
per urgente ed improrogabile necessit� pu� esercitarsi 
anche dalle persone giuridiche purch� non si 
tratti di conseguire la disponibilit� di locali di 


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abitazione. (Pret. Firenze, 3 giugno 1955 -Ass. 
Mut. Ind. c. Un. It. Ciechi -Cont. 14535, Avv. 
Firenze). 

LOCUPLETAZIONE (1/56) 

.AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (n. 1) 

2. L'azione di locupletazione contro AmministraZ'ione 
� ammessa solo ove questa abbia riconosciuto 
l'utilit� effettiva della in rem verso. (Trib. 
Genova, 31 dicembre 1955 -Finanze c. Costa 
Maffei -Cont. 18664, Avv. Genova).. 
SUSSIDARIET� 

3. L'azione di arricchimento pel carattere sussidiario 
� imponibile se il danneggiato possa proporre 
altra aZ'ione anche contro persona diversa dall'arricchito, 
per essere indennizzato dal pregiudizio; e 
contro l'AmministraZ'ione Pubblica poi, se questa 
non abbia riconosciuto anche per implicito l'utilit� 
ritratta dall'altrui prestazione. (Trib. Lecce, 28 dicembre 
1955, Faranda c. Dif. Aeron. -Cont. 2599, 
Avv. Lecce). 
METANO (1/56) 

CONTRIBUTI BOMBOLE (n. 2) 

4. I servizi relativi alle bombole metano e{J) 
lege n. 640 del 1950 sono demandati all'E.N.I. 
in regime di monopolio, n� l'utente pu� sottrarsi 
al corrispettivo affidando la manutenzione delle 
bombole a un privato. (Trib. Bologna, 18 giugno 
1955. -Battaglini c. Finanz�e -ENI -Cont. 
10166, Avv. Bologna). 
5. I corrispettivi per bombole metano sono 
dovuti dagli utenti non tanto del gas quando delle 
bombole e pertanto oltre che dai produttori anche 
dai distributori e. persino dai privati consumatori 
i quali per� non paganp perch� non iscritti nel 
libro degli utenti per ovvie difficolt�. (Trib. Bologna, 
18 giugno 1955 -Battaglini -Finanze ENI 
-Cont. 10166, Avv. Bologna). 
CONTRIBUTI BOMBOLE -CONTESTAZIONI 

6. Nel giu.dizio di opposizione circa i corrispettivi 
per bombole di metano legittimato passivo � 
con la Finanza, l'E.N.I. che � titolare del credito, 
non il Fondo speciale bombole, o il Comitato ex 
art. 12 legge n. 640 del 1950 che determinano solo 
la misura unitaria.del corrispettivo. (Trib. Ferrara, 
18 marzo 1955 -Ciselli c. Finanze -ENI -Cont. 
9188, A"\l"v. Bologna). 
7. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 -
Battaglini c. Finanze -ENI -Cont. 10166, Avv. 
Bologna). 
8. L'opposizione per corrispettivi per bombole 
di metano � proponibile anche se non sia stato 
esperito prima del giudizio il .reclamo amministrativo 
ex art. 21 del R.D.L. n. 1121 del 1950. 
(Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 -Ciselli c. Finanze ENI 
-Cont. 9188, Avv. Bologna). 
9. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1950 -
Battaglini c. Finanze -ENI -Cont. 10166, Avv. 
Bologna). 
10. Il corrisp�ttivo dovuto dagli utenti di bombole 
per metano ex art. 10 legge n. 640 del 1950 
ha natura di entrata patrimoniale e non di tributo. 
eppertanto non vige per le controversie relative 
al pagamento di tale corrispettivo la norma del 
solve et repete. (Trib. Brescia, 14 novembre 1955 -
Scc. Ghilardi c. Finanze -Cont. 3526, Avv. Brescia). 
11. Il corrispettivo per bombole di metano e{J) 
lege n. 640 del 1950 non ha natura tributaria ma 
di entrata patrimoniale pertanto n� all'opposizione 
si applica il solve et repete; n� questa va proposta 
davanti al giudice collegiale e quindi al foro 
dello Stato, bens� davanti al giudice ex art. 3 T.U. 
n. 639 del 1910. (Trib. Bologna 19 luglio 1955 -
Dep. Regg. Metano c. Finanze -ENIT -Cont. 
9594, Avv. Bologna). 
12. Conforme (Trib. Bologna, 18 giugno 1955 -
Battaglini c. Finanze -ENI -Cont. 10166, Avv. 
Bologna). 
13. Conforme (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 -
Ciselli c. Finanze -ENI -Cont. 9188, Avv. Bologna). 
CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSIONE (n. 3) 

14. � nulla l'ingiunZ'ione emessa per corrispettivi 
di bombole metano dall'Ufficio del Registro 
e non dall'Intendente di Finanza che avendo 
competenza funZ'ionale non pu� ricorrere all'istituto 
della delega. (Trib. Ferrara, 18 marzo 1955 -CiS:elli 
c. Finanz�e -ENI -Cont. 9188, Avv. Bol�gna). 
15. Conforme (Trib. Brescia 14 novembre 1955 -
Soc. Ghilardi c. Finanze -Cont. 3526, Avv. Brescia). 
16. Per la facolt� di delega dagli Uffici superiori 
agli inferiori, normalmente praticata nell'ambito 
della Pubblica Amministrazione il fatto che una 
ingiunzione che dovrebbe essere emessa, come 
quella per contributi di bombole da metano dallo 
Intendente di Finanza, sia emessa dal Procuratore 
del Registro, viZ'ia l'atto ma non ne produce la 
giuridica inesistenza: quindi pel principio della 
conversione dell'atto amministrativo illegittimo, 
detta ingiunzione pur non potendo valere come 
titolo esecutivo, � tuttavia idoneo a sorreggere la 
pretesa della Amministrazione e a investire il 
giudice della relativa controversia, attraverso la 
opposiZ'ione del debitore. (Trib. Brescia, 14 novembre 
1955 -Soc. Ghilardi c. Finanze -Cont. 3526, 
Avv. Brescia). 
MONOPOI.iI (1/56) 

MUTUO (1/56) 

NAVE E NAVIGAZIONE (1/56) 

Vedi: Requisizione n. 2 (naviglio) 

NOTAIO E NOTARIATO 

Vedi: Donazione n. 3 (specie varie) 

. 



98 


NOTIFICAZIONE 

Vedi: Espropr. forzata n. 12 (precetto) 

GIUDIZIALE 

1. L'indicazione del richiedente la notificazione 
sussiste se nella relata si faccia richiamo all'atto 
notificato dal quale tale indicazione risulta. (Corte 
App. Lecce, 19 gennaio 1956 -Uff . .Autotrasp. c. 
Pisanello -Cont. 1815, .Avv. Lecce). 
NUOV.A OPER.A E Il.ANNO TEMUTO 

Vedi: Acque pubbl. elettr. n. 6 (acque sotterranee) 

OBBLIG.AZIONI E CONTRATTI (1/56) 

Vedi: Demanio e Patrim. n. 18 (patrim. indispon. ); 
Imposta Registro n. 24 (mat. tassab.); Successione 

n. 1 (accett. con benef.). 
.ANNULLAMENTO 

7. L'annullamento per violenza non vale verso 
il terzo che ha trascritto il proprio titolo (nella 
specie confisca di profitti di regime) prima della 
trascrizione dell'istanza, avvenuta dopo cinque 
anni dalla trascrizione dell'atto impugnato. (Trib. 
Bologna, 21 luglio 1955 -Marchi ed altri c. Finanze, 
Com. Riccione, Mussolini -Cont. 6030, .Avv. 
Bologna). 
8 . .Annullata una compravendita per violenza 
il venditore deve restituire il prezz�o ricevuto, senza 
rivalutazione. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955 Marchi 
ed altri -Finanze, Com. R.iccione, Mussolini 
-Cont. 6030, .Avv. Bologna). 
PAGAMENTO 

9..Se il debitore, concessogli il pagamento rateale, 
non adempia in una o pi� scadenze l'obbligo, il 
creditore pu� chiedere in unica soluzione il pagamento 
dell'intero capitale. (Trib. Trento, 23 febbraio 
1955 -Min. Lav. Prev. Soc. c. Dalla Mura Cont.~
881 -.Avv. Trento). 

RIDUZIONE A EQUIT� (n. 6) 

10. Se nel corso del contratto muti uno dei presupposti 
di una determinata clausola pu�, non 
limitandosi l'esame per la interpretazione della 
volont� delle parti al senso letterale delle parole, 
accordarsi alla parte pregiudicata una modifica 
che equilibri il rapporto delle rispettive prestazioni. 
(Trib. Trento, 11 novembre 1955 -Taufer c. Reg. 
Trentino .Aldo .Adige -Cont. 1053, .Avv. Trento). 
OCCUPAZIONE (1/56) 

Vedi: Oontab. Gen Stato n. 16 (approva.z.). 

DANNI (n. 2) 

5. �Se pi� persone abbiano posseduto senza alcun 
~itolo un fondo esse sono tenute in solido al risarc�-
mento dei danni per l'indebito godimento; n� ad , 
escludere la solidariet� vale il fatto che i possessori 
d'accordo fra loro abbiano goduto ciascuno un 
appezzamento distinto del fondo. (Corte .App. 
Messina, 9 novembre 1955, .Altadonna e altri c. 

E.G.E.L.I. -Cont. 5041, .Avv. Mess�na). 
OPER.A PUBBLIO.A (1/56) 

Vedi: Imp. di Registro, n. 28, 29 (mat. tassabili) 

P.ARTIGIANI (1/56) 

DEBITI PARTIGIANI (n. 2) 

3. Il criterio per la definizione dei debiti contratti 
da formazioni partigiane � identico sia per 
la fornitura di beni e servizi sia per i prestiti in 
denaro, pertanto anche a questi ultimi si applicano 
le detrazioni ex art. 13 D. L. n. 517 del 1948. (Corte 
.App. Torino, 1 o dicembre 1955 -Carano c. Tes. -
Cont. 11545, .Avv. Torino) . 
P.ATRIMONIO (reati contro) (1/56) 

FURTO 

2. � furto aggravato ex art. 61 n. 11 cp. anche 
quello di chi sia legato al derubato da un rapporto 
di lavoro saltuario; ma non � furto aggravato ex 
art. 625 n. 2 cp. quello di chi si appropria delle 
cose contenute in un magazzino aprendono la 
porta con una_ chiave legittimamente posseduta 
ancorch� essa si sia spezzata nella toppa. (Trib. 
Melfi, 1� febbraio 1956, Imp. Evangelisti -Cont. 
2396, .Avv. Potenza). 
PEN.A (1/56) 
POLIZIA 

Vedi: Respons. civile n. 9 (Amm. Pubblica) 

SINDACO 

1. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni che la 
legge di P. S. gli attribuisce, agisce come ufficiale 
di governo e quindi impegna la responsabilit� della 
.Amministrazione che rappresenta. (Trib. Bari, 
13 aprile 1955 -Milillo c. Int. -Cont. 14243, 
.Avv. Bari). 
POSSESSO E .AZIONE POSSESSORI.A (1/56) 

Vedi: Agricoltura n. 23 (Rif-occ. fondi) 

Az. POSSESSORIA -.AMM. PUBBLICA (n. 2) 

4. L'azione possessoria non � esperibile nei 
confronti della Pubblica .AmministraZ��iie quando 
l'attivit� che ha determinato la turbativa o-10 
spoglio sia l'ulteriore estrinsecazione di una pubblica 
potest� gi� manifestata in un atto amministrativo 
di cui quella sia l'esecuzione salvo per� 
che l'.Amminjstrazione non agisca in esecuzione 

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di un atto legislativo incostituzionale, perch� il 
giudice ha il potere di disapplicarlo. (Trib. Potenza, 
26 novembre 1955 -Doria Pamphili c. Ente Rif. 
Bari -Cont. 723, A.vv. Potenza) 

5. � improponibile, trattandosi di Pubblica 
Amministrazione l'azione possessoria contro un 
ente di riforma. (Pret. Matera, 29 dicembre 1955 Giordano 
c. Ente Rif. Bari -Cont. 1385, A.vv. 
Potenza). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI (1/56) 

RICEVITORIE -LOCAZIONI (n. 1) 

2. Alla data del 1� marzo 1947; tra l'Amministrazione 
postale e i ricevitori che fossero proprietari 
dell'immobile sede dell'Ufficio non poteva 
sussistere un contratto di locazione assolutamente 
vietato dall'art. 296 cod. post. che mettendo a 
carico dei ricevitori, salvo i concorsi dell'Amministrazione 
le spese di affitto e di arredamento 
dei locali di ufficio, esclude che l'Amministrazione 
sostenesse un onere cui per legge era tenuto il 
dipendente; n� il possibile concorso della Amministrazione 
equiparabile a un canone; le quali cose 
tutte impediscono all'Amministrazione di avvalersi 
delle norme vincolistiche sulle locazioni. 
(Trib. Torino, 3 novembre 1955 -Sparpaglione 
PP. TT. -Cont. 1894, A.vv. Torino). 
PRESCRIZIONE (1/56) 

Vedi: Eccezione n. ~ (proponibilit�); Reg. fascista 
n. 6 (violenza) 

PREVIDENZA. ED ASSISTENZA. 

Vedi: Farmacia n. 2 (materie varie); Respons. 

civ. n. 10 (Amministrazione Pubblica) 
PROCEDIMENTO CIVILE (1/56) 

Vedi: Dem. e Patrim. 16 (Delimitaz). 

CONCORSO DI PREGIUDIZIALI (N. 6) 

11. L'eccezione di solve et repete � pregiudiziale 
ad ogni altra sia di rito che di merito. (Trib. Trento, 
16 gennaio 1956 -Sweitzer c. Finanze -Cont. 1080, 
A.vv. Trento). 
PROVA (n. 10) 

12. L'ammissione del convenuto di un fatto 
costitutivo della azione asserito dall'attore dispensa 
quest'llitimo dalla prova. (Trib. Lecce, 27 ottobre 
1955 -Finanza c. Carluccio -Cont. 2012, 
Avv. Lecce). 
13. Sebbene, per essere la prova legale in s� 
estranea al processo tributario, la confessione in 
questo non abbia il valore di prova piena incontro} 


vertibile, e non costituisca un limite della funzione 

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decisoria, tuttavia essa rimane un'eccellente, la 
migliore prova del fatto confessato. (Trib. Torino, 
29 agosto 1955 -Caffaro c. Finanze -Cont. 1760, 
A.vv. Torino. 

14. Un'asserzione non provata, anzi resistita 
da un atto come un verbale �di aggiudicazione, 
non pu� essere attesa, specie se l'assertore non 
pi� compaia in giudizio. (Trib. Lecce, 27 ottobre 
1955 -'-Finanze c. Carluccio -Cont. 2012, A.vv. 
Lecce). 
15. Se non sia seguita istanza di verificazione 
l'esibitore non pu� valersi in giudizio di documenti 
disconosciuti nella sottoscrizione. (Trib. Lecce, 
28 dicembre 1955 -Faranda c. Dif. A.eron. Cont. 
2599, A.vv. Lecce). 
16. Se la firma in una scrittura contenente 
confessione circa la mancata riconsegna di oggetti 
affidati per il lavaggio, sia stata a seguito di verificazione 
riconosciuta falsa, non si pu� della mancata 
riconsegna dar prova per testi trattandosi di 
servizio che si svolge attraverso buoni di consegna 
e di riconsegna, ed ostandovi per il valore degli 
oggetti il limite ex art. 2721 c. c. (Trib. Messina, 
20 luglio 1955 -Dif. Esercito c. Romita -Cont. 
4963, A.vv. Messina). 
17. Fissata l'udienza di precisazione di conclusioni 
non � pi� ammissibile la deduzione di nuovi 
mezzi istruttori. (Corte A.pp. Genova, 26 settembre 
1955 -D'A.ndreis c. FF. SS. -Cont. 17"567, 
A.vv. Genova). 
18. I rapporti successivi al verbale di constatazione 
e di accertamento di violazioni tributarie, 
compilati dalla Polizia Tributaria durante la istruttoria 
riservata e interna per i ricorsi del contribuente 
presentati all'Intendenza di Finanza e al 
Ministero fanno fede fino a querela di falso nel 
procedimento giudiziario in cui vengono prodotti 
in contraddittorio con il contribuente. (Trib. 
�Bologna, 21 novembre 1955 -Ciocchini c. Finanze 
-Cont. 9863 A.vv. Bologna). 
19. Prova idonea a dimostrare la simulazione 
della data della scrittura privata sono anche le 
presunzioni semplici purch� con i requisiti di gravit� 
precisione e concordanza. (Trib. Bologna, 
26 gennaio 1956, Fall. Conc. Pellami c..Finanze -
Cont. 10207, A.vv. Bologna). 
RIASSUNZIONE 

20. Ove per nullit� della citazione sia decorso 
il termine assegnato dal Pretore per la riassunzione 
di una opposizione avanti al giudice competente 
per valore, non pu� tale secondo giudice concedere 
un nuovo termine per il rinnovo della riassunzione. 
(Corte A.pp. Torino, 9 novembre 1955 -Dogana 
Torino c. Barberis Bider -Cont. 1888, A.vv. Torino). 
PROCEDIMENTO PENALE (1/56) 

PARTI PRIVATE, (n. 3) 

5. L'Amministrazione pu� costituirsi parte civile 
per l'oltraggio recato al proprio dipendente. (Trib. 
Melfi, 9 novembre 1955 -Imp. Modello e Faraone -
Cont. 1890, A.vv. Potenza) 
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100 


PROCEDIBILIT� 

6. Se la notifica del verbale di contravvenzione a 
norme stradali non sia avvenuta nei trenta giorni 
di cui all'art. 124 Cod. Strad., termine perentorio, 
l'azione penale � improcedibile. (Pret. Penale 
Riva sul Garda 28 gennaio 1955 -imp. Brecciaroli 
-Cont. 1106, A vv. Trento). 
PROPRIETA.' E AZIONI A DIFESA (1/56) 

Vedi: Agricoltura nn. 17, 18 (riforma -beni compresi; 
Import. Esport. n. 2 (materie varie) 

ACCESSIONE 

3. Il diritto ex art. 936 C. c. a compenso a 
misura delle spese e del migliorato, a scelta del 
proprietario del suolo attua pel costruttore su 
altrui suolo un diritto di c:i;edito, che � di valuta 
ove si scelga di corrisponQ.ere le spese. (Trib. 
Bologna, 25 luglio 1955, Ganduzi e altri c. Finanze, 
e altri -Cont. 6117, Avv. Bologna). 
REATO 

Vedi: Circolazione stradale n. 20 (condotta); Import. 
Esport. n. 1; (materie varie). 

IMPUTABILIT� 

1. Il Gestore di uno spaccio viveri della Provvida 
non � personalmente tenuto per la vendita di generi 
per i quali � prescritta una speciale licenza essendo 
un semplice esecutore di ordini facendo la gestione 
capo alla Amministrazione Ferroviaria. (Pret. Pen. 
Monguelfo 22 novembre 1955 -Imp. Passi -
Cont. 1236 -A vv. Trento). 
PRESCRIZIONE 

2. Quando i termini massimi di prescrizion� siano 
diversi, per �reati commessi si applica ad entrambi 
il termine massimo pi� lungo ex art. 161 C. p. 
(Trib. Pen. Imperia, 23 gennaio 1956 -Imp. Oliva 
ed altri -Cont. 20984, A vv. Genova). 
REGIME FASCISTA (1/56) 

�RDINAMENTO SINDACALE (n. 1) 

4. I beni dei sindacati fascisti, senza distinzione 
se acquistati da sindacati prefascisti e a questi 
devoluti, o se acquistati direttamente da loro, sono 
per legge affidati all'Ufficio Stralcio per la liquidazione 
della relativa confederazione, e non possono 
essere devoluti ad enti similari se non a liquidazione 
avvenuta in quanto finch� questa duri i 
sindacati fascisti sono da ritenere tuttora in vita. 
(Pret. Parma, 8 agosto 1955 -Coll. Seom ed altri 
c. Uff. Stralcio -Conb. Proffss. Artisti -Cont. 
7821, Avv. Bologna). 
VIOLENZA (n. 3) 

5. La minaccia di espropriare un immobile ove 
se ne rifiuti la vendita se lo scopo effettivo 
dell'esproprio fosse stata non l'utilit� pubblica 
ma il creare una dimo1�a sontuosa all'ex duce, � 
illegittim�; ed � parimenti minaccia, ancorch� 
implicita, l'invito a vendere rivolto bench� in 
forma cortese da funzionari dell'OVRA. (Trib. 
Bologna, 21 luglio 1955, Marchi e altri c. Finanze, 
Com. Riccione, Mussolini -Cont. 6030, Avv. 
Bologna). 
6. La prescrizione dell'azione di annullamento 
per violenza operata dal regime fascista relativamente 
alla vendita di un immobile alla moglie 
dell'ex duce, decorre non dalla stipula ma dalla 
caduta del regime. (Trib. Bologna, 21 luglio 1955, 
Marchi ed altri -Finanze, Com. Riccione -Mus6030, 
Avv. Bologna). 
REGIONI (1/56) 

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 

ATTI 

1. La reqms1z10ne di un automezzo operata 
sotto r.s.i. da un capo della Provincia a favore di 
un ente sindacale si intende valida perch� quello 
organo svolgeva funzioni di Prefetto e la requisizione 
rientra nelle attribuzioni di questo, e pertanto 
la liquidazione dell'ente risponde ex art. 5 
del D.L.L. n. 428 del 1949 del valore dell'automezzo 
non restituito dopo la derequisizione o andato 
distrutto. (Trib. Genova, 14 giugno 1955 -Bartoli 
c. Uff. Stralcio Oonf. Lav. Ind. -Cont. 19840, 
Avv. Genova). 
REQUISIZIONI 

Vedi: Repubbl. Soc. It. n. 1 (atti). 

CONTENZIOSO 

1. Le controversie sui compensi di reqms1z10ne 
e indennit� per perdita di un piroscafo requisito 
esulano dalla competenza dell'A.G.O. ex art. 48 
della legge n. 1134 del 1949. (Trib. Genova, 31 ottobre 
1955 -Rizzuto c. Dif. Messina -Cont. 
Avv. Genova). 
NAVIGLIO 

2. Nella indennit� di reqms1z10ne di nave per 
uso temporaneo sono comprese le quote dovute 
per riparazione e manutenzione straordinaria e 
ordinarie, e le quote per i materiali di consumo 
per la coperta, e in tali categorie rientrano le SjleS~ 
degli armatori per la sostituzione di cavi danneggiati 
per forza maggiore, spese che non possono 
essere richieste alla Amministrazione della Marina. 
(Trib. Genova, 31 ottobre 1955 -Rizzuto c. Dif. 
Marina -Oont Avv. Genova). 
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101 


RESPONSABILITA' CIVILE (1/56) 

Vedi: Polizia n. 1 (Sindaco); Sequestro n. 2 
(custode) 

DELL'AMMINIS'.l'RAZIONE PUBBLICA (n. 3) 

8. L'Amministrazione pubblica risponde dello 
operato dei dipendenti solo per responsabilit� 
extracontrattuale, non per la contrattuale. (Trib. 
Lecce, 28 dicembre 1955 -Faranda c. Dif. Aeron. �Oont. 
2599, Avv. Lecce). 
9. L'art. 7 legge di P. S. esclude la responsabilit� 
dell'Amministrazione solo per i fatti legittimi dei 
suoi dipendenti. (Trib. Bari, 13 aprile 1955 -
Milillo c. Int. -Oont. 14243, Avv. Bari). 
10. L'avere il Ministero dell'Assistenza Postbellica 
incoraggiato anche con sovvenzione un E.O.A. 
a organizzare i propri assistiti in un laboratorio 
e significato ad esso Ente che tale attivit� non 
comportava versamento dei contributi integrativi 
chiesti dall'INPS non comporta obbligo di rivalsa 
verso l'EOA per le obbligazioni sorte nei confronti 
dell'INPS mancando l'assunzione volontaria da 
parte del Ministero, d()gli oneri previdenziali, e 
avendo espresso su di essi un mero parere in tema 
di prestazioni che sono per legge a carico del datore 
di lavoro. (Trib. Bologna, 8 febbraio 1956 -Oont. 
8580, Avv. Bologna). 
RICOSTRUZIONE 

Vedi: Appalto n. 4 (Prezzi) 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

1. La rimozione delle macerie e dei detriti e la 
fabbricazione di blocchetti di pietrisco e cemento 
per la costruzione ex novo di un recinto per deposito 
'di proiettili non rientrano nella nozione di 
ricostruzione o riparazione di edificio. (Trib. 
Genova, 13 dicembre 1955 -Soc. Oementefer c. 
Fi14anze -Oont. Avv. Genova). 
2. Ai fini delle esenzioni fiscali ex D. L. n. 322 
del 1945 e n. 221 del 1946 non occorre che le cose 
mobili siano incorporate nelle strutture murarie o 
siano indispensabili al ciclo produttivo della ditta 
venditrice. (Corte App. Bologna, 20 dicembre 1955 
-Soc. SIMMA c. Fin. -Oont. 7408, Avv. Bologna). 
3. La dichiarazione contestuale ex art. 6 del 
D. L. n. 322 del 1945 che.l'appalto fu stipulato in 
vista delle agevolazioni fiscali da tale legge, sussiste 
se contenuta in una postilla senza alcuna sottoscrizione 
e senza data, se sia certo trattarsi obiettivamente 
di ricostruzione di immobile sinistrato 
dalla guerra, in base alle clausole negoziali. (Trib. 
Bologna, 20 dicembre 1955 -Finanze c: Nari -
Oont. 9159, Avv.. Bologna). 
4. Conforme (Trib. Bologna, 27 dicembre 1955 
Finanze c. Mercuri -Oo'nt. 9150, Avv. Bologna) .. 
5. Le somministrazioni periodiche sono ex lege 
n. 771 del 1941 equiparate tributariamente agli 
appalti e quindi godono dei benefici ex D. L. L. 
n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, purch� l'assuntore 
dimostri di dover produrre o procurarsi posteriormente 
al contratto le cose promesse. (Corte App. 
Bologna, 16 giugno 1955, Italscambio c. Finanze -
Oont. 8390, Avv. Bologna). 

6. L'agevolazione tributaria ex art. 14 della 
legge n. 408 del 1949 spetta anche per i separati 
contratti di appalto riguardanti gli accessori dello 
edificio da ricostruire. (Trib. Genova, 17 dicembre 
1954 ed altre tre sentenze -Soc. Ist. Edil. 
Econom. c. Finanze -Oont. 19931 e altri tre sentenz., 
Avv. Genova). 
7. Ai contratti di appalto non si applica per 
ammetterli al beneficio fiscale delle ricostruzioni 
ex R. D. n. 322 del 1945 e 221del1946, il requisito 
ex art. 2 del D. L. L. del 1946, che si tratti d'immobili 
danneggiati per almeno un terzo della consistenza. 
(Trib. Bologna, 26 gennaio 1956 -Fall. 
Oonc. Pellami c. Finanze -Oont. 10207, Avv. 
Bologna). 
8. Il beneficio della registrazione a tassa fissa 
ex art. 3 D. L. n. 322 del 1945 e 2 D. L. n. 221 del 
1946 compete ai soli contratti di appalto e non 
alle vendite di cose necessarie al ripristino degli 
edifici danneggiati dalla guerra. (Trib. Catania, 
31 maggio 1955 -Cavallaro c. Finanze -Cont. 
18459, Avv. Catania). 
9. Ai fini delle esenzioni fiscali ex D. L. n. 322 
del 1945 e 221 del 1946 la distinzione tra appalto e 
vendita va fatta secondo leggi civili e non secondo 
la legge n. 771 del 1941. (Corte App. Bologna, 
20 dicembre 1955 -Soc. SIMMA c. Finanze -
Cont. 7408, Avv. Bologna). 
INTERVENTI DELl/AMMINISTRAZIONE 

10. Quando nella -esecuzione i lavori di riparazione 
di edifici: danneggiati dalla guerra per essere 
adibiti ad alloggio di senza tetto, il Genio civile 
sia intervenuto su richiesta dei proprietari, non � 
necessario l'interpello ex art. 37, 10 comma D. L. 
n. 261 del 1947, n� l'avviso al proprietario prima 
del verbale di consistenza, ex 2� comma stesso articolo 
e art. 32, 1� comma D.L.L. n. 305del1945, se 
il successivo comportamento del proprietario abbia 
convalidato l'operato del Genio civile. (Pret. Sampierdarena 
31ottobre1955 -De Foresta c. Finanze 
-Oont. 19411, Avv. Genova). 
11. Le eventuali inosservanze da parte dell'Amministrazione 
delle formalit� prescritte dai DD. LL. 
n. 305 del 1945 e n. 261 del 1947 per la esecuzione 
di riparazione ad edifici danneggiati dalla guerra 
possono intaccare la validit� del eredito vantata 
dall'Amministrazione verso il proprietario per parziale 
rimborso .di spese quando l'edificio sia adibito 
ad alloggio pei senza tetto, ma non incidono nella 
regolarit� formale della relativa ingiunzione emessa 
dal Procuratore del Registro. (Pret. Sampierdarena 
31 ottobre 1955 -De F_oresta c. Fin. -Oont. 
19411, Avv. Genova). 
RISCOSSIONE OOATTIVA (1/56.) . 

Vedi Acque Pubbl. ed Elettr. n. 7 (canoni); Azione 

n. 10 (riconvenzione). Imp. Gen. Entr. n. 29 (Sanzioni); 
Metano n. 16 (Contr. bomb. riscoss.); Ricostruzione 
n. 11 (interv. della Amministrazione); 

::: 

, 
102 

ENTI PUBBLICI ECONOMICI 

5. Gli enti pubblici economici che, come la 
G.R.A., pur perseguendo finalit� di interesse 
generale svolgono funzioni e attivit� nel campo 
economico e commerciale sullo stesso piano e in 
concorrenza con similari imprese private, non possono 
valersi d~lla riscossione coattiva ex T.U. 
n. 639 del 1910. (Trib. Melfi 19 ottobre 1955, Bruno 
c. G. R. A. -Cont. 214, Avv. Potenza). 
' 

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (n. 4) 

6. Il perfezionamento dell'ingiunzione fiscale 
come atto amministrativo complesso avviene con 
l'incontro delle volont�, degli organi preposti alla 
sua formazione; l'atto, ove risulti� perfezionato il 
processo formativo, �. esistenti e valido. (Trib. 
Bologna, 26 gennaio 1956, Ghinassi c. Finanze -
Cont. 9545, Avv. Bologna). 
INGIUNZIONE AMM. -REQUISITI FORMALI 

7. In forza della vidimazione pretoria l'ingiunz'ione 
amministrativa � idonea a valere come titolo 
esecutivo e diventa il primo atto del procedimento 
coattivo questo � un comune procedimento esecutivo 
giudiziale ancorch� di natura speciale, i cui 
atti possono essere dichiarati nulli dal giudice. 
(Trib. Potenza, 7 dicembre 1955, Pomaricco c. 
Finanze -Cont. 646, Avv. Potenza). 
8. Se l'ingiunzione amministrativa difetti dello 
ordine di pagare � inesistente, talch� per l'opposizione 
non pu� applicarsi per la competenza territoriale 
del giudice l'art. 3 del T.U. del 1910. (Trib. 
Bologna, 16 agosto 1955 -Distrett. Mil. Reggio 
Emilia c. Togninelli -Cont. 7458; Avv. Bologna). 
9. Gli errori od omissioni contenute nelle copie 
dell'ingiunzione amministrativa valida nell'originale 
potranno avere effetti limitati anche al fine 
di ostacolare eventualmente l'immediata esecutoriet� 
dell'atto ma non possono J?Ortare all'annullamento 
dell'atto originario. (Trib. Bologna, 26 gennaio 
1946 -Ghinassi c. 'Finanze -Cont. 9545, 
Avv. Bologna). 
10. La mancanza della attestazione da parte 
del cancelliere di conformit� all'originale della 
copia dell'ingiunzione fiscale destinata alla notifica 
� causa di nullit� assoluta e radicale dell'atto rilevabile 
d'ufficio; e trattandosi di nullit� rilevabile 
ictu oculi l'opposizfone non soggiace al solve et 
repete (Corte App. Lecce, 19 gennaio 1956, La 
Sorte c. Proc. Reg. Taranto -Cont. 1617, Avv. 
Lecce) (massima abnorme). 
OPPOSIZIONE 

11. Quando si eccepisca il difetto di un presupposto 
processuale (competenza dell'organo che ha 
emesso un'ingiunzione amministrativa) non pu� 
il relativo vizio formare oggetto di opposizione 
agli atti esecutivi da proporsi perci� nel termine 
di giorni cinque� dalla notifica del precetto. (Trib. 
Melfi, 18 ottobre 1955 -Bruno c. G.R.A. -Cont. 
214, A vv. Potenza). 
RISPARMIO E CREDITO (1/56) 


SENTENZA -ORDINANZA..:.. DECRETO (1/56) 

CONTENUTO DELLA DECISIONE 

2. Il giudice deve respingere le domande infondate 
in fatto e in diritto, anche con ragioni non 
specifi<~atamente dedotte dalle parti, . non solo 
quando ritenga inesistente o improduttivo di 
effetti il fatto costitutivo del giudizio, ma anche 
quando ritenga esistente un fatto impeditivo o 
estintivo del diritto. (Corte App. Genova, 23 febbraio 
1956, Com. S. Remo c. Finanze -Cont. 18998, 
Avv. Genova). 
SEQUESTRO (1/56) 

CUSTODE (n. 1) 

2. Nel caso di sottrazione di un animale contrabbandato 
e affidato in custodia nelle more del 
giudizio penale, il custode responsabile dell'illecito 
� teuut�> al risarcimento del danno verso l'Amministrazione 
Finanziaria, danno corrispondente al 
valore dell'animale quale oggetto di confisca. 
(Trib. Trento 29 settembre 1955 -Fin. c. Reinstandler 
-Cont. 1150, Avv. Trento). 
SERVIT� (1/56) 
ONERI 

2. Gli obblighi di manutenzione imposti al 
proprietario del fondo dominante, da eseguirsi 
sul fondo servente ex art. 1090 C. c. non si applicano 
alle servit� di scoli di acqua -aventi per oggetto 
l'aggravio ex art.. 913, 3� comma C. c. (Corte Appello 
Genova, 26 settembre 1955 -D'Andreis c. 
FF. SS. -Cont. 17567, Avv. Genova). 
SIMULAZIONE 

Vedi: Proc. Civile n. 19 (prova) 

SOCIET� (1/56) 

Vedi: Jmp. Reg. nn. 18, 19 (Agevolaz.); Imp. e 
tasse in genere n. 13 (agevolaz. eson). 

SOLIDARIET� 

Vedi: Occupazione n. 5 (danni). 

SOLVE ET REPETE (1/56)� 

Vedi: Imp. Contr. diversi n. 4 (SEPRAL); 
Metano n. 10, 11, 12 e 13 (Contr. bomb., contestaz.); 
Proc. civ. n. 11 (eone. di pregiud.); Riscoss. coattiva 
n. 10 (ing. amm. -Requis. formali). 



IMPOSTA DI REGISTRO (n. 10) 
103 


. APPLICAZIONE (N. 4) 

12. Per poter proporre azione il contribuente 
deve avere preventivamente pagato il tributo, 
ricomprendendo tutte le rate scadute secondo legge, 
anche se l'Amministrazione nella sua discrezionalit� 
abbia concesso dilazioni, le quali rappresentano 
solo una facilitazione ma non spostano la 
scadenza legale del tributo. (Trib. Genova, 12 
novembre 1955 -Esatt. Genova c. Marenco -
Pastorino -Finanze -Oont. 16985, Avv. Genova). 
13. Il solve et repete va osservato anche quando 
la Finanza si renda attrice in sede di reclamo contro 
uno stato di graduazione di eredit� accettata 
con beneficio d'inventario ove l'erede sollevi questioni 
sull'ammontare e sulla liquidazione della 
imposta. (Trib. Genova, 9 novembre 1955 -Alati 
Piergentili c. Finanze -Oont. , Avv. Genova). 
FORME DI PAGAMENTO (N. 5) 

14. Il caso di pagamento rateizzato dell'I.G.E 
non pu�' il contribuente imputare i pagamenti 
fatti ad alcune fra pi� evasioni accertate con 
unico atto, se pagando non abbia fatta alcuna 
imputazione e le singole obbligazioni siano s,tate 
unificate con la stipulazione dell'atto di dilazione; 
essendo poi tutti i debiti di epoca uguale e non 
facendosi questione di privilegio, l'imputazione 
in caso di silenzio doveva avvenire per proporzione 
e pertanto nessun debito sarebbe sfato soddisfatto 
ai fini dell'osservanza del. solve et repete. (Trib. 
Lecce, 28 febbraio 1955 -Ourto c. Finanze -
Oont. 2398, Avv. Lecce). 
15. Il pagamento rateizzato in quanto attenente 
alla fase precedente alla contestazione dell'I.
G.E. costituisce l'adempimento dell'obbligo assunto 
col verbale di dilazione, ma non il pagamento 
dell'imposta voluto dalla legge ai fini dell'osservanza 
del solve et repete. (Trib. Lecce, 28febbraio 1955 
-Ourto c. Finanze -Oont. 2398, Avv. Lecce). 
ICTUS OCULI (n. 6) 

16. Il principio dell'ictus oculi derogativo del 
precetto del solve et repete non sussiste se il giudice 
debba scendere all'esame di merito della controversia 
ancorch� esso si assuma semplice e non abbia 
bisogno di attivit� istruttoria. (Trib. Brescia, 19 
ottobre 1955 -Soc. Ragazzoni c. Finanze -Oont. 
3431, Avv. Brescia). 
17. Non risponde al temperamento dello ictus 
oculi il motivo di opposizione spiegato avverso 
l'ingiunzione fiscale per imposta di registro, fondato 
sul disconoscimento della firma apposta da 
uno dei contraenti sulla scrittura esibita. �(Trib. 
Bologna, 11 giugno 1955, Cavoli c. Finanze Finanze 
-Cont. 9449, Avv. Bologna). 
IMPOSTA GEN. ENTRATA (n. 8) 

17. Al concessionario di un'azienda che contesti 
la propria responsabilit� per il debito di I.G.E. del 
c�dente, � opponibile il solve et repete. (Trib. Genova, 
30 novembre 1955 -SICOEF c. Finanze -Cont. 
21241, Avv. Genova). 
19. Poich� il contribuente deve ex art. 4 D. L. 
n. 186 del 1942 pagare l'imposta sulla base dei valori 
determinati dalla Commissione entro trenta giorni 
dalla notifica della decisione e ci� anche� quand-0 
vi sia appello, l'opposizione ad ingiunzione emessa 
dall'Amministrazione pel pagamento� soggiace al 
solve et repete. (Trib. Trento, 16 gennaio .1956 -
Sweitzer c. Finanze -Cont. 1080, Avv. Trento). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

20. Il solve et repete deve essere osservato anche 
per le controversie sull'ammontare delle sopratasse 
e pene pecuniarie inflitte per violazione alla 
legge sulle successioni. (Trib. Genova, 9 novembre 
1955 -Alati -Piergentili c. Finanze -Cont. 
Avv. Genova). � 
IMPOSTE E CONTRIBUTI VA:ij,I 

21. Non pu� opporsi all'Ente di Riforma l'eccezione 
del solve et repete, in materia di tributi comunali, 
in quanto l'ente � pubblico, mira al raggiungimento. 
di fini dello Stato ed � fornito di potest� 
di imperio. (Trib. Potenza, 29 dicembre 1955 -
Imp. Cons. Bella c. Ente Rif. Bari e Cassa Mezz. -
Cont. 2400,. Avv. Potenza). 
SANATORIA. 

22. L'inosservanza del solve et repete non pu� 
essere sanata nel corso del giudizio. (Trib. Genova, 
12 novembre 1955 -Esatt. Genova c. Marenco -
Pastorino -Finanze -Cont. 16985, Avv. Genova). 
SPESE GIUDIZIALI (1/56) 

Vedi: Espropr. per p. u. occup. n. '12 (indenn. 
impugnaz). 

QUESTIONI DI REGISTRO 

2. Anche se appellante principale, la Finanza 
soccombente in causa di registro non va condannata 
alle spese di primo e secondo grado, se il 
contribuente non sia ricorso previamente in via 
.amministrativa contro l'ingiunzione c. C. App. Bologna, 
20 dicembre 1955 -Soc. SIMMA c. Finanze -
Cont. 7408, Avv. Bologna). 
3. In caso di opposizione di terzo per reclamo di 
propriet� in una esecuzione per recupero dell'I.G.E. 
non si applica l'art. 148 legge registro. (Pret. Muro 
Lucano, 7 novembre 1955, Massari c. Finanze -
Cont. 662 e 2412, Avv. Potenza). 
SPORT SPETTACOLI E TURISMO .(1/56) 

Vedi: Imp. Contrib. diversi n. 6 (socc. invern.). 

STRADE (1/56) 

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~ 104


1 
SUCCESSIONE 

Vedi: Farmacia n. 1 (diritto); Solve et repete n. 13 
(applicaz.) 

.ACCETTAZIONE CON BENEFICIO 

1. Il trssferimento dei diritti del de cuius allo 
erede accettante con beneficio di inventario non 
si limita ai residui attivi ma si estende a tutti i 
diritti caduti in successione; quindi l'erede, salva 
la limitazione della sua responsabilit� intra vires 
diviene nella obbligazione soggetto passivo. (Trib. 
Genova, 9 novembre 1955, .Alati -Piergentili c. 
Finanze -Cont. , .Avv. Genova). 
TESTAMENTO -SOSTITUZ. FEDECOM. 

2. La nullit� di una disposizione che comportando 
doppia o plurima chiamata in ordine successivo 
con obbligo del primo chiamato di conservare 
per restituire, � sostituzione fedecommissaria, 
importa nullit� di ogni negozio che abbia per fine 
o motivo quella sostituzione, quindi anche della 
esecuzione volontaria ancorch� l'erede abbia avuto 
presente detta nullit�. (O. .App. Potenza, 8 febbraio 
1956, Berlingieri c. Ente Rif. Bari e .Agr. 
Foreste -Cont. 496, .Avv. Potenza). 
TRANS.AZIONE (1/56) 

TRASCRIZIONE 

Vedi: Obbligaz. Oontra,tti n. 7 (annullamento). 

TRASPORTO IN GENERE (1/56) 

V.ALUT.A (1/56) 

Vedi: Dif. Amm. n. 46 (Oitaz. Amm. Finanze). 

MATERIE VARIE (n. 1) 

2. La domanda del trasgressore di norme valutarie 
di ammissione ai sensi dell'art. 8 del R. D. 
n. 1928 del 1938 al pagamento di una somma non 
eccedente il 25 % della valuta � caratterizzata 
dalla irrevocabilit� propria delle domande di 
oblazione. (Trib. Genova, 19 novembre 1955 -
Fenoglio c. Finanze -Oont. 20447, .Avv. Genova). 
SINDACATO GIUDIZIALE 

3. Tanto il decreto con cui ai sensi del R. D. L. 
n. 1928 del 1938 il Ministro del Tesoro infligge una 
pena pecuniaria per infrazioni valutarie, quanto 
quello in cui a sensi dell'art. 8 stesso decreto il 
Ministro ammette il trasgressore richiedente .al 
pagamento di una somma non eccedente il 25; % 
della valuta estera oggetto della infrazione, sono 
soggetti al mero sindacato di legittimit� da parte 
del giudice. (Trib. Genova, 19 novembre 1955 -
Fenoglio c. Finanze -Oont. 20447, .Avv. Genova). 
VENDITA (1/56) 

Vedi: Donazione n. 3 (specie varie); Imp. Reg. 
nn. 25, 26, 27, 31, 33 e 35 (mat. tass.), nn. 38, 39 
(tassab.); Ricostruz. nn. 8, 9 (agevolaz. tributarie). 

VIGILI DEL FUOCO (1/56) 

Vedi: Oircolaz. stradale nn. 20, 21 (condotta). 



~Ll?W! EL&~ ~ 

INDICE SISTEMATICO 
.DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMUJ;..AZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' 

ALVEO. -I) Se, per la ripartizione delle aree estromesse 
dall'alveo dei fiumi fra i proprietari frontisti, nel 
tirare, dai punti estremi delle linee di confine, delle perpendicolari 
sulla linea mediana del fiume, debba aversi� 
riguardo alla mediana reale o a quella risultante dalle 
mappe catastali (n. 39). 

RISERVE IDRAULICHE. -(Il) Se la Cassa per il 
mezzogiorno, tenuto conto della sua limitata durata, possa 
ritenersi direttamente abilitata a chiedere la riserva, ai 
sensi dell'art. 51 del T. U. sulle acque, o se, invece, la 
domanda debba essere presentata dagli enti, che diverranno 
gli effettivi concessionari delle acque riservate 

(n. 40). -III) Se sia o meno possibile che il Ministro 
disponga nell'interesse della Cassa, la riserva lper una 
utilizzazione complessa, nella quale, accanto all'uso potabile 
od irriguo, sia contemplata anche una utilizzazione 
idroelettrica, connessa con la irrigazione o con l'approvvigionamento 
idrico n. (40). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

CONTRATTI PUBBLICI. -I) Se l'ufficiale rogante, nell'esercizio 
delle sue funzioni, sia organo dell'Amministrazione 
(n. 189). 

DONAZIONI. -II) Se i beni di un Ente Pubblico 
possano formare oggetto di alienazione senza corrispettivo 
(n. 190). 

ScuoLE. -"III) Se lo Stato possa considerarsi titolare 
del servizio pubblico dell'istruzione elementare, esercitato 
in un edificio scolastico di propriet� comunale 

(n. 191). -IV) Se l'Amministrazione della Pubblica 
Istruzione abbia interesse giuridico a far valere l'indisponibilit� 
per altro uso di un edificio scolastico di proprieta 
comunale, destinato al servizio dell'istruzione elementare 
(n. 191). 
APPALTO 

ARBITRI. -I) Se, nell'arbitrato previsto dal Capitolato 
generale per le Opere pubbliche, l'arbitro debba ritenersi 
investito delle sue funzioni col provvedimento di 
nomina (n. 208). -Il) Se, nell'arbitrato previsto dal 
Capitolato generale per le Opere pubbliche, l'arbitro, 
dopo la nomina, debba continuare nelle sue funzioni 
anche ove, per collocamento in quiescenza o per altra 
causa, cessi dall'Ufficio che occupava al momento della 
nomina (n. 208). 

RESPONSABILIT� DELL'APPALTATORE. -III) Se la 
responsabilit� decennale dell'appaltatore, ex art. 1669 
Codice civile, sia applicabile negli appalti di opere pubbliche 
(n. 209). -IV) Se l'azione di accertamento della 
responsabilit� decennale dell'appaltatore sia deferita 
alla competenza arbitrale o al giudice ordinario (n. 209). 

.ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � ST.A.T.A. DAT.4 

RISERVE. -. V) Se sussista un diritto soggettivo dell'appaltatore 
su materia che avrebbe dovuto formare, 
e non ha formato, oggetto di esplicita riserva (n. 210). VI) 
Se nell'esame delle riserve di un'impresa appaltatrice 
di opere� pubbliche possano adottarsi soluzioni di 
equit� (n. 210). 

LEGGE REGOLATRICE. -VII) Se, in linea di massima, 
le normali disposizioni della legge comune siano applicabili 
agli appalti di opere pubbliche (n. 210). 

ARCHIVI DI STATO 

LIBRI. Se, in base al combinato disposto degli 
articoli 12 e 13 legge 22 dicembre 1939, n. 2209, l'Amministrazione 
degli archivi di Stato possa acquistare libri 
di importanza storica e scientifica appartenenti a privati 
(n. 1). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

DIFESA DELLO STATO. -1) Se la norma dell'art. 697 

C. p. c. sia applicabile nei confronti della P. A., almeno 
per quanto riguarda la designazione di liberi professionisti 
per la rappresentanza della medesima P. A., nella 
assunzione di mezzi istruttori preventivi (n. 29). II) 
Se e in quali limiti competa il compenso ai professionisti, 
nominati, ex art. 697 C. p. c. per la rappresentanza 
della P. A. (n. 29). -III) Quale sia le figura giuridica 
del procuratore nominato ai sensi dell'art. 697 C. p. c., 
se quella di procurator ad litem o di procurator ad nego-. 
ia (n. 29). 

CACCIA E PESCA 

DECADENZA. -I) Se possa pronunciarsi la decadenza 
dei diritti esclusivi di pesca nei confronti di quei titolari 
che non esercitano tali diritti da pi� di un quinquennio 

(n. 5). -Il) Se tale decadenza possa essere dichiarata 
a prescindere dalla conferma o dalla revoca del decreto 
di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca (n. 5). 
CINEMATOGRAFO. 

SALE PARROCCHIALI. Se debba considerarsi� sala cinematografica 
parrocchiale � soltanto quella, la cui apertura 
sia richiesta dal parroco, il quale ne faccia domanda 
nel perseguimento dei fini della parrocchia (n. 17). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

STRADE. Se, nella disposizione del 40 comma del�l'art. 
31 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, ai sensi 
del quale �sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi 
soltanto in caso di insufficienza della carreggiata >1, 
la dizione �insufficienza della carreggiata� debba inter




arnm 


-106 


pretarsi in rapporto all'elemento fisso del piano viabile 

o all'elemento variabile della posizione dei veicoli al 
momento dell'incrocio (n. 2). 
COMPROMESSO ED ARBITRI. 

NOMINA DI ARBITRO. -I) Se, nell'arbitrato previsto 
dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, I'arbitro 
debba ritenersi investito delle sue funzioni col provvedimento 
di nomina (n. 9). -II) Se, nell'arbitrato previsto 
dal Capitolato generale per le Opere pubbliche, 
l'arbitro, dopo la nomina, debba continuare nelle sue 
funzioni anche ove, per collocamento in quiescenza o 
per altra causa, cessi dall'ufficio che o�cupava al momento 
della nomina (n. 9). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

DEMANIO PUBBLICO. Quale sia la natura giuridica del 
rapporto di utilizzazione dell'area aeroportuale (n. 49). 

CONTRABBANDO 

PARTE CIVILE. Se sia ammissibile la costituzione di 
parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da 
reato� di contrabbando quando la merce sia stata sequestrata 
(n. 27). 

COOPERATIVA 

AGEVOLAZIONI FISCALI. -I) Se la decadenza dai 
benefici, previsti dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di 
registro, retroagisce sull'atto costitutivo della societ� 
cooperativa, in modo da renderlo assoggettabile all'imposta 
ordinaria di conferimento (n. 2). -II) Se, pronunziara 
la decadenza, per sopr�vvenuta inesistenza 
dei requisiti di legge, possa considerarsi trasformata la 
societ� cooperativa in societ� ordinaria ai sensi dello 
art. 82, Tariffa alleg. A (n. 2). 

DEMANIO E PATRIMONIO 

AEROPORTI. -I) Se, in base alle disposizioni della 
legge e del regolamento di contabilit� generale dello Stato, 
possa effettuarsi, non in base a pubblico incanto ma a 
licitazione privata l'appalto per lo sfalcio delle erbe e 
per il pascolo sedimi in aeree aeroportuali (n. 121). II) 
Quale sia la natura giuridica del rapporto di utilizzazione 
eccezionale dell'area aeroportuale (n. 121). 

BENI EX P. N. F. -III) Se i beni dell'ex p. n. f. e 
delle organizzazioni soppresse dal R. D. L. 2 agosto 1943 

ii. 704, siano entrati immediatamente ed ape legis a far 
parte del patrimonio dello Stato (n. 122). -IV) Se, in 
dipendenza del detto trapasso e in base al D. L. 27 luglio 
1944, n. 159 (art. 38), i beni stessi siano vincolati ad� 
una particE>lare destinazione (n. 122). 
FATTISPECIE PARTICOLARI. -V) Quale sia la natura 
giuridica del �diritto speciale� del Consigliono notarile dr 
Napoli sull'edificio ex conventuale dei Padri Teatini di 
San Paolo Maggiore in Napoli (n. 123). -VI) Quale sia 
la condizione giuridica del detto edificio (n. 123). 

SCUOLE. -VII) Se lo Stato possa considerarsi titolare 
del servizio pubblico dell'istruzione elementare, esercitato 
in un edificio scolastico di propriet� comunale (n. 124). 
-VIII) Se l'Amministrazi.one della Pubblica Istruzione 
abbia interesse giuridico a far valerel'hidispon,ibilit,� per 
altro uso di un edificio scolastico di propriet� comunale 
destinato al servizio dell'istruzione elementare (n. 124). 

DONAZIONI 

AMMINISTRAZIONE PUl3BLICA. Se i beni di un ente 
pubblico possano formare oggetto di alienazione senza 
corrispettivo (n. 27). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

COOPERATIVE SOVVENZIONATE. -I) Se le cooper�tive 
edilizie sovvenzionate godano della esenzione dal pagamento 
dell'i. g. e. (n. 57). -II) Se le cooperative medesime, 
in difetto di patto contrattuale contrario, debbano 
soggiacere all'azione di rivalsa per rimborso i. g. e. da 
parte delle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione 

(n. 57). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

OccuPAZIONE -INDENNIT�. -I) Se possa il prefetto 
ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
dell'indennit� di occupazione temporanea quando questa 
sia stata seguita da espropriazione (n. 118). 

INDENNIT�. -.II) Se l'anticipo sull'indennit� di esproprio, 
alla oui corresponsione l'Amministrazione � facultizzata 
ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1940, 

n. 1382, possa essere corrisposta anche nell'ipotesi che 
l'indennit� offerta non sia stata accettata dall'interessato 
(n. 119). -III) Se l'Amministrazione, nel caso sia stato 
istituito giudizio di opposizione alla determinazione della 
indennit� di esproprio, ai se:.si. dell'art. 51 della legge 
sulle espropriazioni, possa consentire allo svincolo della 
met� dell'indennit� offerta (n. 119). 
PIANI DI RICOSTRUZIONE. -IV) Se, per le opere occorrenti, 
ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per 
l'attuazione del piano di ricostruzione della citt� di Napoli, 
l'indennit� di espropriazione vada determinata 
secondo i criteri dettati in materia dalla legge fondamentale 
oppure secondo quelli stabiliti negli articoli 12 e 
13 della legge n. 2382 del 1885, con la conseguenza, nel 
secondo caso, che, sulle questioni relative, sarebbe competE.
nte la Giunta speciale per le espropriazioni presso 
la Corte di Appello di Napoli (n. 120). 

SERVITU MILITARI. -V) Se possa ricorrersi al procedimento 
di espropriazione per p. u., ai sensi della 
legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la costituzione di 
servit� (n. 121). 

FERROVIE 

DANNEGGIAMENTI. -I) Se costituisca reato di danneggiamento 
previsto e punito dall'art. 635 C. p. il 
deterioramento dei sedili delle sale di aspetto delle stazioni 
ferroviarie (n. 240). -II) Se i danni stessi p~ssano 


-107 


costituire altres� violazione della norma contenuta nel


l'art. 54 del Regolamento di polizia ferroviaria approvato 
.con R. D. 31 ottobre 1873, n. 1687 (n. 240). 

ESECUZIONI IN GENERE. -III) Se sia tuttora in vigore 
la norma dell'art. 2 del D. L. 6 aprile 1916, n. 449, secondo 
la quale gli atti diretti ad impedire il pagamento di somme 
dovute dall'Amministrazione Ferrovie Stato a terzi, 
�devono essere notificati al Direttore generale dell'Amministrazione
� (n. 241). -IV) Se il direttore generale delle 
Ferrovie Stato o gli ufficiali pagatori, ai quali siano stati 
notificati atti impeditivi del pagamento di somme dovute 
dalle Ferrovie Stato a terzi, abbiano la rappresentan:
za dell'Amministrazione nei giudizi conseguenti 

(n. 241). 
FORESTE 

ATTI DI ACQUISTO. Se le .deleghe conferite dal direttore 
dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali 
ai propri funzionari ai sensi dell'art. 13, 2� comma, del 
Regolamento 5 ottobre 1933, n. 1577, per la stipula di 
atti notarili di compravendita di terreni richiedano la 
autentica notarile della firma, in relazione all'art. 1392 

C. c. (n. 1). 
IMPIEGO PUBBLICO 

PUBBLICI UFFICIALI. -I) Se gli impiegati dell'U.I.C., 
i quali esplichino funzioni amministrative, tendenti al 
raggiungimento dei suoi fini istituzionali, possano qualificarsi 
pubblici ufficiali (n. 403). -II) Se la qualifica dei 
pubblici ufficiali competa ai funzionari delle "banche 
agenti� per conto dell'U.I.C. (n. 403). -III) Se i funzionat'i 
dell'Ufficio Italiano Cambi o di banche agenti siano 
tenuti ad accettare documenti irregolari agli effetti 
fiscali, presentati dagli interessati per comprovare operazioni 
valutarie (n. 404). 

RIMBORSO DI SPEDALIT�. -IV) Quale sia il termine 
di prescrizione del diritto dell'impiegato verso la P. A . 
al rimborso delle rette di. spedalit� incontrate per ricovero 
conseguente a causa di servizio (n. 405). 

STIPENDI. -V) Se, a seguito di annullamento del 
collocamento a riposo di un impiegato, debbano al medesimo 
corrispondersi gli stipendi e gli assegni arretrati, 
ove questi, durante lo stato di cessazione dal servizio, 
abbia percepito emolumenti di pari importo da altro 
datore di lavoro (n. 405). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

LICENZA. Se sia ammissibile la revoca di unia. licenza 
di importazione (n. 1). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

AGEVOLAZIONI. -I) Se la decadenza dai benefici, 

pt'evisti dagli at'ticoli 65, 66 e 67 della legge di registro 

retroagisca sull'atto costitutivo della societ� cooperativa, 

in mJdo da renderlo a'3soggettabile all'imposta ordinaria 

di conferimento (n. 118). -II) Se, pronunziata la deca


. den'l;a per sopravvenuta inesistenza dei requisiti di legge, 

possa considerarsi trasformata la societ� cooperativa 
in societ� ordinaria ai sensi dell'art. 82 tariffa alleg. A 

(n. 118). -III) In caso di risposta affermativa al precedente 
quesito in qual modo debba procedersi alla tassazione 
(n. 118). 
TERMINI. -IV) Se gli atti di aggiudica~ione, in 
pendenza di approvazione, vadano registrati in termine 
fisso (n. 119). 

CONTENZIOSO. -V) Se sia ammissibile il ricorso di 
un organo dello Stato alla Commissione provinciale delle 
imposte avverso l'accertamento dell'Ufficio del registro 

(n. 119). 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

� ESONERI. -I) Se le cooperative edilizi.e sovvenzionate 
godano della esenzione dal.pagamento dell'i. g. e. 

(n. 55). -II) Se le cooperative. medesime, in difetto di 
patto contrattuale contrario, debbano soggiacere alla 
azione di rivalsa per rimborso i. g. e. da parte delle ditte 
appaltatrici dei lavori di costruzione (n. 55). 
PRESCRIZIONE. -III) Se la prescrizione triennale del 
reato di infedele denunzia in materia di i. g. e. comporti 
anche la pt'escrizione del diritto della Finanza a riscuotere 
la tassa evasa (n. 56). 

IMPOSTE VARIE 

CONCESSIONI. Se una sentenza penale, che abbia escluso 
la sussistenza del reato di esercizio clandestino di locali 
di meretricio previsto dall'art. 191 del T. U. di P. S. 
valga anche ad escludere la violazione della legge tributaria 
prevista dall'art. 9 del R. D. 30 dicembt'e 1923, 

n. 3279, in rela:done all'art. 105 della tabella a.Il. A al 
D. L. 30 maggio 1947, n. 604 (n. 1). 
.IMPRESA 

SCUOLA DI APPRENDISTI. Se, ai sensi e per gli effetti 
della legge 13 febbraio 1952, n. 50, possa considerarsi 
impresa at'tigiana una scuola per apprendisti al'tigiani, 
la quale esplichi altres� un'attivit� economica, sia pure 
non principale (n. 1). 

LAVORO 

COLLOCAMENTO. -I) Se coadiutori del collocatore, 
con remunerazione a carico del Comune ai sensi dell'articolo 
unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, possano 
nominarsi solo per le frazioni del Comune o anche per 
altre esigenze di decentramento, quali quelle inerenti a 
particolarit� di categoria (n. 1). 

RETRIBUZIONE. -II) Se nel concetto d~ � retribuzione 
� sia incluso il trattamento di trasferta (n. 2). 
-III) Se la fi.t'ma della quietanza liberatoria, e lamancata 
impugnativa entro i tre mesi, ai sensi dello 
art. 2113 C. c., precludano i diritti che siano sorti dopo 
il rilascio per opera di nuove disposizioni di legge o di 
contratto (n. 3 ). 


...._ 108 


LOCAZIONI 

ACCERTAMENTI DELLA P. A. Se gli Uffici del Genio 
Civile siano tenuti a dar corso agli accertamenti, di cui 
alla legge 23 maggio 1950, n. 253, quando -per esplicita 
dichiarazione delle parti -tra le medesime non 
ricorra. alcun rapporto locativo (n. 91). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

SBARCO DI MARITTIMO. Se l'Autorit� ma:-ittima, nell'imporre 
le ((modalit�)) per l'esecuzione del deposito 
delle somme contestato al marittimo, di cui viene chiesto 
lo sbarco, ai sensi dell'art. 350 Codice della navigazione, 
possa determinare anche il termine entro il quale 
il marittimo stesso sia tenuto a promuovere azione giudiziaria 
(n. 72). 

NOTARIATO 

ATTI ��NOTARILI. Se le deleghe conferite dal Direttore 
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ai 
propri funzionari, ai sensi dell'art. 13, 2� comma, del 
Regolamento 5 ottobre 1933, n. 1577, per la stipula di 
atti notarili di compravendita di terreni, richiedano la 
autentica notarile della firma, in relazione all'art. 1392 

C. c. (n. 4). 
PENSIONI (DI GUERRA) 

PIGNORABILIT� IN GENERE. -I) Se il disposto degli 
articoli 1 e 2 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180, sui limiti 
di pignorabilit� e di sequestrabilit� di stipendi e pensioni, 
sia applicabile anche a.Ile pensioni di guerra (n. 72). 
-II) Se sia applicabile alle pensioni di guerra l'art. 3 
dello stesso T. U. n. 180 del 1950, che stabilisce l'obbligo 
di notifica presso l'Ispettorato generale per il credito 
ai dipendenti dello Stato (n. 00). � 

POLIZIA 

ATTI. -I) Se possa essere ritenuta pericolosa, agli 
effetti dell'art. 2050 C. c., un'attivit� imposta alla. P. A. 
dall'ordinamento giuridico (n. 13). -II) Se l'attivit� 
di Polizia possa essere ritenuta di per s� pericolosa ai 
sensi dell'art. 2050 C. c. (n. 13). 

OCCUPAZIONE. -III) Se il rinvenimento di quadrupedi 
abbandonati da ignoti da parte dei C. C. attribuisca 
a questi ultimi il diritto di propriet� dei quadrupedi 
stessi, una volta espletate le formalit� previste dagli 
articoli 927 e 929 e segg. del C. c. (n. 14). 

'PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

ASSEGNI INTEGRATIVI. -I) Quale sia la natura giuridica 
del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione 
dei guadagni degli operai dell'industria, di cui all'art. 8 

n. 3, del D. L. L. 9 novembre 1945, n. 788 (n. 16). II) 
Quale sia la natura giuridica del ricorso prodotto 
a tale Comitato in materia di prestazioni e di contributi 
(n. 16). -III) Se debba considerarsi sottoposto o meno 
a termine e di quale durata, il ricorso del Comitato, cui 
si d� luogo, quando si neghi il rimborso di somme pagate 
senza attendere l'a�torizzazione ovvero senza tenere 
conto di particolari condizioni alle quali l'autorizzazione 
stessa sia stata subordinata (n. 16). 

PIGNORABILIT� IN GENERE. -IV) Se l'assegno di 
previdenza, previsto dall'art. 41 �della legge 10 agosto 
1950, n. 648, possa essere assoggettato a sequestro o 
a pignoramento nei limiti indicati dall'art. 2 del T. U. 
5 gennaio 1950, n. 180 (n. 17). 

PREZZI (DISCIPLINA) 

AcQUE PUBBLICHE. Se il Comitato interministeriale 
prezzi sia competente a determinare il prezzo della 
fornitura d'acqua pubblica derivata, dovuto dai subutenti 
che utilizzano l'acqua concessa (n. 29). 

PRODUZIONE E SCAMBI 

CoNSORZI. Se l'Autorit� governativa possa attualmente 
costituire un consorzio obbligatorio di produzione 
e di scambio, ai sensi dell'art. 2616 C. C. (n. 1). II) 
Se la norma dell'art. 2616 C. c. sia compatibile con i 
principi dell'art. 41 della Costituzione (n. 1). 

PROPRIETA' 

OcouPAZIONE. Se il rinvenimento di quadrupedi abbandonati 
da ignoti da parte dei C. C. attribuisca a 
questi ultimi il diritto� alla pr9priet� dei quadrupedi 
stessi, una volta espletate le formalit� previste dagli 
articoli 927, 929 e seguenti del.C. c. (n. 19). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

ATTIVIT� PERICOLO?E. -I) Se possa essere ritenuta 
pericolosa, agli effetti. dell'art. 2050 C. c., un'attivit� 
imposta alla P. A. da un ordinamento giuridico (n. 169). 
-II) Se l'attivit� di polizia possa essere ritenuta di per 
s� pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C. c. (n. 169). 

ESERCITAZIONI MILITARI. -III) Se sia propronibile 
la domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti 
dall'esplosione di una bomba abbandonata da 
reparti militari in addestramento (n. 170). 

RICOSTRUZIONE 

PIANI. Se per le opere occorrenti, ai sensi della legge 
27 ottobre 1951, n. 1402, per l'attuazione del piano di 
ricostruzione della citt� di Napoli, l'indennit� di espropriazione 
vada determinata secondo i criteri dettati in 
materia dalla legge fondamentale oppure secondo quelli 
stabiliti negli articoli 12 e 13 della legge n. 2382 del 1885, 
con la conseguenza, nel secondo caso, che, sulle questioni 
relative, sarebbe competente la Giunta speciale per le 
espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli (n. 4). 

SCAMBI E VALUTE 

OPERAZIONI VALUTARIE. -I) Se gli impiegatCdeflo 
Ufficio Italiano Cambi, i quali esplichino funzioni amministrative, 
tendenti al raggiungimento dei suoi fini 
istituzionali, possano qualificarsi pubblici ufficiali (n. 11). 
-II) Se la qualifica di pubblici ufficiali competa ai 

. " 


-109 


funzionari delle �banche agenti� per conto dell'U.I.C. 

(n. 11). -III) Se i frmzionari dell'Ufficio Italiano Cambi 
�o di banche agenti siano tenuti ad accettare documenti 
irregolari agli effetti fiscali presentati dagli interessati 
per comprovare operazioni valutarie (n. 11). 
SERVITU' 

ESPROPRIAZIONE PER P. u. -I) Se possa ricorrersi 
al procedimento di espropriazione per p. u., ai sensi 
della iegge 25 giugno 1865, n. 2359, per la costituzione 
di servit� (n. 15). 

MILITARI. -II) Se sia possibile, in applicazione della 
legge 20 dicembre 1932, n. 1849, la imposizione di ser


vit� militari su terreni di propriet� privata goduti dalla 
Amministrazione della Difesa in forza di rm contratto 
di locazione (n. 16). 

STRADE 

CmcoLAZIONE STRADALE. Se, nella disposizione del 
40 comma dell'art. 31 del T. U. 8 dicembre 1933, 

n. 1740, ai sensi della quale �sulle banchine a livello i 
veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza 
della carreggiata '" la dizione � insufficienza della carreggiata
� debba interpretarsi in rapporto all'elemento 
fisso del piano viabile o all'elemento variabile della 
posizione dei veicoli al momento dell'incrocio (n. 21). 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DO T T R IN�A, 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL. MONDO 

A. CURA DI SA.LVA.TORE SICA. 
STATI UNITI 

Premessa. -La materia della respon8abilit� dello 
Stato, risolta dal recente statuto dei funzionari in 
Italia, � stata oggetto di tali discu8sioni in dottrina 
negli Stati Uniti, che ne anticipiamo la esposizione 
sperimentale su questa Rivista, riservandoci nei 
prossimi fascicoli di riprendere la nostra normale 
trattazione sulla responsabilit� dello Stato e sulla 
difesa dello Stato secondo l'ordine alfabetico degli 
Stati. 

1. Il principio fondamentale, per la Federazione, 
� il seguente: responsabilit� dello Stato (Federa! 
Tort .Act 1946); non c'� caso di rivalsa giudiziale 
verso il funzionario (ved. H. STREET: Governmental 
Liablity for Tort in Britain and the United States, in 
cc Michigan Law Review n, gennaio 1949) tuttavia si 
trover� rrella bibliografia qualche novit� giurisprudenziale; 
il Controllore Generale accerta le responsabilit� 
e tiene conto delle circostanze per dispensare 
(1�agosto1947, eh. 441, par. I, 61 Stat. 720); accerta 
e riferisce per le ritenute da operare. Per gli Stati 
(States) vedere in seguito.2. 
La letteratura al riguardo � imponente. 
ANTONUCCI F. R., Rights of Joinder, Gontribution 
and lndemnity under the Federal Tort Glaims 
Act, in �Loyola Law Review n, n. 2, 1952 . .ARoN 

H. G.; Federal Tort Glaims Act, in cc .American Bar 
.Ass. JoUrnal n, 1947, 33, 226. BAILEY J. B.; Basis 
of tort liability of municipal corporations in the State 
of Oklahoma, in cc Oklahoma Law Rev. n, 7,pp.1-48, 
febbraio 1954. BILLINGS R. B.; Asserting tort claims 
against the United States, in �Insurance Law Journal 
n, 1949, pp.178-186, marzo 1949. BORCHARD E.; 
Tort claims against government: municipal, state and 
federal liability, in <e American Bar Association Journal 
n, 33, pp. 221-225, marz�o 1947. BROWN J. E; 
Federal tort claims Act; an address, in cc Mississippi 
Law Journ. n, 20, pp. 469-472, ottobre 1949. 
DAwrs; Tort Liability of Governmental U nits and of 
Officers, cap. 18, p. 797, in << Administrative Law n, 
West Publishing co., St. Paul. Minn., 1951 (numerosa 
vecchia bibliografia in note). FrSHEJR E. L.; 
Federal Tort Glaims Act after five years, in <e Mercer 
Law Review n, 3, pp. 263-277, primavera 1952. 
FoLEY O. F. & HAUSERM.M.; TheFirst Year under 
the Federal Tort Glaims Act, in cc Federa! Bar Journal 
n, 1947, 9, 23. FRIEDRICH O. J.; Responsible 
Government Service under the American Gonstitution, 
in cc Problems of .American Civil Service � 
(New York), 1935, I. HAYDOCK R.; Some evidentiary 
problems posed by atomic energy security requirements, 
in cc Harvard Law Review �, 1948, 61, 

p. 468. HITCH R . .A.; Federal Tort Glaims Act and 
military personnel, in �Rutgers Law Review ))' 
8, pp. 316-343, primavera 1954. HUNTER R. M. 
e B�YER R. E.; Tort liability of local governments 
in Ohio, in <e Ohio State Law Journal �, 9, pp. 377411, 
estate 1948. KAMINs;rn L.; Torts-Application 
of Discretionary Funetion Exeeption of Federal Tort 
Glaims Act, in cc Marquette Law Review �, 1952, 
36, p. 88. KARCHER J. T.; Right to sue the United 
States under the Tort Glaims Aet, in <e New Jersey 
Law Journal n, 69, pp. 297-299, 12 settembre 1946. 
JACKSON E. J.; The tort Glaims Act -The Federal 
Government assumes liability in tort, in cc Nebraska 
Law Review n, 27, pp. 30-42, novembre 1947. 
LLOYD W. J.; Le roi est mort; vive le roi! (Municipal 
tort Iiability in New York), in cc New York Univ. 
Law Quarterly Review ))' 24, pp. 38-54, gennaio 
1949. LLOYD J. W.; Municipal tort liability in 
New York; a legislative challenge, in �New York 
Law Quarterly Review ))' 23, pp. 278-296, aprile 
1948. LONG N. E.; Publio policy and admini,stration; 
the goals_ of rationality and responsability, in 
<e Publ. .Admin. Review ))' 14, pp. 22-31, inverno 
1954. Lo\vE R. S.; Municipal tort liability in Nebraska-
defective streets and sidewalks, in <e Nebraska 
Law Review ))' 27, pp. 561-571, maggio 1948. 
MALICK O. P., TERRY v. ADAMS: Governmental 
responsability for the protection of civil rights, in 
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7, 1, marzo 1954, pp. 51-64. McLEAN J. E.; Threat 
to responsible rule, in� National Municipal Review n, 
40, pp. 411-417, settembre 1951, McNIECE H. F., 
THORNTON J. V.; Federal Tort Glaims Act and its 
application to military personnel, in �Vanderbilt 
Law Review n, 36, pp. 56-57, dicembre 1951. MINTER 
K. O.: Agency -non liability of government owned 
corporation f or act agent outside scope of 
aetual authority (Federa! Crop Insurance Corp. 


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27, pp. 84-85, novembre 1948. MITCHELL J. D. B.: 
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Authorities, in <e Modern Law Review ))' 13, 1950, 

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<e Univ. of Pittsblirgh Law Review JJ, 12, pp. 198


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-111


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liability to government (GILMAN v. US, 206 F (2d) 
846), in: �Boston Univ. Law Review �, 34, pp. 120123, 
gennaio 1954; �Fordham Law Review n, 23, 
pp. 107-110, marzo 1954; � Texas Law Review �, 
32, pp. 624-626, maggio 1954; �Univ. of Pennsylvania 
Law Review 'n, pp. 809-810, v. 102, aprile 
1954; <e Vanderbilt Law Review n, 7, pp. 286-289, 
febbraio 1954; �Virginia Law Review n, 40, pp. 352354, 
aprile 1954; �Yale Law Journal n, 63, 570578, 
febbraio 1954. Discretion 'as an cxception under 
the Federal Tort Claims Act (DALEHITE v. US 
73 Sup. Ot 956), in: � Northwestern Law Review �, 
49, pp. 376-383, luglio-agosto 1954; �Univ. of 
.Kansas Oity Law Review n, 22, pp. 176-178, primave:
r;a 1954. Federal Tort Claims Act -e�rceptionintentional 
torts (Moos, v. US, 118 F (Supp.) 275), 
in �Vanderbilt Law Review n, 7, pp. 283-286, 
febbraio 1954. Federal Tort Claims Act -parties impleader 
and joinder (SKuPs;rn v. Wester Nav. 
Oorp., 113 F (Supp.) 726), in <e Vanderbildt Law 
Rew. n, 7, p.p. 290-292, febbraio 1954. Federal Tort 
Claims Act -Application of discretionary function 
exception (HARRIS v. US, 205 F (2nd) 765), in 
� George Washington Law Review n, 22, pp. 496499, 
marzo 1954. Discretionary function e�rception 
in the Federal T�ort Claims Act, in �Michigan Law 
Review n, 52, pp. 733~741, marzo 1954. Federal 
Tort Claims Act -Accident held to be within discretionary 
function �xception without proof where Governement 
claims military secrecy (WILLIAMS v. 
US, 117 F (Supp.) 386), in� Harvard Law Review �, 
67, pp. 1279-1281, maggio 1954. Tort liability of 
administrative officers in New York, in �St. John's 
Law Review n, pp. 265-276, maggio 1954. Federal 
Tort Claims act-battery exception (Moos v. US, 
118 F (Supp.) 275), in <1 Minnesota Law Rev. n, 
38, pp. 890-892, giugno 1954. Liability of United 
States -Federal Tort Olaims Act-Eirception -<e discretionary 
duty >> (Mid-Oentral Fish co. v. US, 112 F 
(Supp.) 792), in <e Oregon Law Review n, 33, pp. 307309, 
giugno 1954. States -tort liability -proprietary 
function (Gurnr v. State of Oalifornia (cal.) 
262 Pac (2d) 3), in �Southern Oalifornia Law 
Review n, 27, pp. 490-492, luglio 1954. Federal 
Tort liability for experimental activity (WILLIAMS 

v. US, 115 F (Supp.) 386), in <e Stanford Law 
Review n, 6, pp. 734-740, luglio 1954. Federal Tort 
Claims Act -application of theory of liability without 
fault (US v. Praylou, 208 F (2d) 291), in �Geo. 
Washington Law Review n, 23, pp. 106-110, ottobre 
1954. Governmental tort liability symposium, 
.New York Univ., << L'aw Review n, n. 29, pp. 13211415, 
novembre 1954. Federal Tort Claims Act non 
liability of U nited States f or negligent weather 
forecast (National Mfg. co. v. US, 210 F (2d) 263), 
in <e Geo. Washington Law Review n, 23, pp. 228232, 
dicembre 1954. State Liability acts, in �Baylor 
Law Review n, 6, pp'. 135-139, Fall 1953. Absolute 
liability and the Tort Claims Act, in �Stanford 
Law Review n, febbraio 1953. Discretionary function 
and ultrahazardous activiti�s und�r �fhe � federal 
tort claims act (DALEHITE v. US, 73 Sup. 
Ot. 956), in <e Buffalo Law Review n, 3, pp. 163165, 
inverno 1953; � Oornell Law Quarterly n, 39, 
pp. 134-142, Fall 1953; �Duke Bar Journal n, 4, 
pp. 34-39, inverno 1954; �Georgetown Law Journal 
�, 42, pp. 172-174, novembre 1953; � Miami 
Law Quarterly, 9, pp. 139-142, Fall 1953; � Minnesota 
Law Review n, 38, pp. 175-178, gennaio 1954; 
�North Oarolina Law Review n, 32, pp. 118-125, 
dicembre 1953; <e Rutgers Law Review �, 8, pp. 412414, 
primavera 1954; � Sy:r;acuse Law Review n, 
5, pp. 101-103,. Fall 53; <e Tennessee Law Rev. �, 
23, pp. 243-248, febbraio 1954; �Texas Law Rev. �, 
32, pp. 474-476, aprile 1954; << Univ. of Oincinnati 
Law Rev. ))' 3, pp. 125-128, 1954; <e Utah Law 
Review n, 3, pp. 525-529, Fall 1953. Federal Tort 
Claims Act -recovery by members of the armed f orces 
(LUND v. US, 104 F (supp.) 756), in � Oatholic 
Univ. Law Review ))' 2, 132-133, maggio 1952. 

Civil Service Discharge Procedure in Illinois: Asset 
or Liabiiity to good Government, in �North-western 
Univ. Law Revi13w n, 5, novembre-dicembre 1952 

Discretionary function eirception of the Federal Tort 
Claims Act, in �Indiana Law Journal �, 27, 121130, 
Fall 1951. United States Impleaded under 
Federal Tort Claims Act -procedure (US v. Yelluw 
Oab. co., Oapital Transit co. v. US, 71 Sup. Oomt 
399), in � Oolumbia Law Review n, 50, pp. 11371349, 
dicembre 1950; �Marquette Law Review n, 
35, pp. 74-77, estate 1951; �Minnesota Law Review 
n, 35; pp. 593-596, maggio 1951; �North Da 
kota Law Rev. �, 27, pp. 307-312, luglio 1951; 
�Notre Dame Lawyer n, 26, pp. 349-352, inverno 
1951; <e Syracuse Law Review n, 2, pp. 381-383, 
primavera 1951; �Texas Law Review n, 30, pp. 529531, 
aprile 1952; << Univ. of. Pennsylvania Law 
Rev. �, 99, pp. 714-717, marz� 1951; �Yale Law 
Journal �, 59, pp. 1515-1521, dicembre 1950. Discretionary 
function exception under Federal Tort 
Claims Act, in� Illinois Law Rev. n, 45, pp. 791-797, 
gennaio-febbraio 1951. Federal Lability to personnel 
of the armed forces, in << George Washlington Law 
Review n, 20, pp. 90-107, ottobre 1951. Federal Tort 
Claims Act -applicability to military personnel 

(JEFFERSON v. United States, FERES v. United 
States, v. GRIGGS, United States 71 Sup. Oourt 
153), in �Alabama Law Review n, 3, pp. 429-431, 
primavera 1951; �Boston Univ. Law Rev. �, 30, 
pp. 285-287, aprile 1950 (M. D. KLEIN) 31, pp. 221224, 
aprile 1951; << Georgetown Law J ournal n, 38, 
pp. 508-510, marzo 1950 (G. H. HI)VIES), �Iowa 
Law Review n, 35, pp. 501-503; primavera 1950; 
<< Kentuchy Law J ourn. n, 40, pp. 438-444, maggio 
1952; <<Louisiana Law Rev. �, 11, pp. 125-131, 
novembre 1950; <e Ohio State Law Jourmtl >i, 12, 
pp. 307-309, primavera 1951; �Nebraska Law �Rev. 
n, 29, pp. 638-641, maggio 1950 (W. BECKER); 
�St. John's Law Rev. ))' 25, 388-390, maggio 1951; 
�Southern Oalifornia Law Review n, 24, pp. 502-504luglio 
1951; <e Tennessel Law Rev. n, 21, pp. 443, 



-112 


446, giugno 1950; �Univ. of Pennsylvania Law 

Rev. �, 99, pp. 1022-1025, maggio 1951; �Virginia 

Law Review �, 36, pp. 263-266, marzo 1950; �West 

Virginia Law Review n, 52, pp. 239-242, giugno 

1950. Federal Tort Olaims A.et exeludes suits against 

the Government where agent is aeting in a diseretio


nary eapacity (THOMAS v. United States, 81 F 

(supp.) 881), in �Georgetown Law Journ. �, 37; 

pp. 646-647, maggio 1949 (G. G. DAVIS). Extent 

and liability of l!'ederal Tort Olaims A.et without 

the United States (US v. Spelar, 70 Sup. Court 10), 

in �Fordham Law Review �, 19, pp. 228-231, giu


gno 1950. Validity of ministerial orders (UNDER


H�LL V. Ministry of Food, 1950, 1 .A.Il. E R 591), 

in <( Modern Law Review �, 13, pp.. 501-503, otto


bre 1950 .. Legal responsabilify of federal agencies 

(Federal Crop Insurance Corp. v. Merril, 68 Sup. 

Court 1), �Indiana Law Journal �, 24, pp. 427


437, primavera 1949, The .Federal Tort Olaims 

A.et, in �Mississippi Law Journal �, 20 pp. 354


372, maggio 1949 (D. BULFORD). � Federal Tort 

Olaims A.et rights of subrogees (United States v. 

Hill, 171, F (2nd) 404), in �Alabama Law Review �, 

1; 308-314, primavera 1949 (G. K .. WILLIAMS jr.); 

<<New York Law Review �, 24, pp. 628-631, luglio 

1949. Federal Tort Olaims A.et -servicemen not 

exeluded (BROOKS v. :US, 69 Sup. Court �918), in 

� Cornell Law Quarterly �, 35, pp. 233-236, Fall 

1949 (E. P. CLARK jr.); <fLousiana Law Review �, 

10, pp. 94-95, novembre 1949 (SToKER J. M.); 

�Michigan Law Review �, 48, pp. 534-536, febbraio 

1950 (B. J. GEORGE, jr.);� Mississippi Law Journal �, 

20, pp. 396-397, maggio 1949 (A. w. JORDAN jr.); 

�Nebraska Law Rev. �, 28, 614-616, maggio 1949 

(D. O'LEAR�y); <f North Carolina Law Rev. �, 28 pp. 
137-1,41, dicembre 1949 (J. L. TAPLEY); ({Ohio 
State Law Journ. �, 10, pp. 106-109, inverno 1949 
(A. J. PRENDE'.RGAST jr.); � Tulane Law Review �, 
24, pp. 249-251, dicembre 1949 (J. w. THOMPSON 
.jr.). 
Liability, in <e The Encyclopaedia of Social 
Sciences �, di SELIGMAN E. R. e JoHNSON A., 
vol. IX, p. 427. The Macmillan Co. New York, 
1948. 

3. Esponiamo adesso la sperimentazione giuridica 
nella Federazione e negli Stati. 
I. -FEDERAZIONE. 
Mediante il Federal Tort Claims Act 2 agosto 
1946 (tit. IV, del Legislative Reorganisation Act 
1946) si pU:� ricorrere ai Tribunali distrettuali federali 
(sedenti senza giuria) ed in appello alla Corte 
d'appello del circuito o, con il consenso di tutte le 
parti, alla Court of Claims p�r le violazioni commesse 
dagli impiegati governativi nell'esercizio 
delle funzioni per negligente od erroneo atto od 
omissione, esclusa la responsabilit� da quasi-contratto 
ed esclusi i fatti di guerra od avvenuti all'estero; 
sono esclusi i ricorsi relativi all'esercizio .. 
di funzioni discrezionali. Il Governo Federale will 
be liable (risponde) per gli atti degli impiegati di 
una Federal Corporation se la prima funzione di 
questa � quella di una agenzia o di una instrumentality 
degli Stati Uniti. Di fronte all'U0 Emenda


mento della Costituzione occorre che nei s�ngoli Stati 
venga introdotta una legge perch� si proceda senz'altro 
contro lo Stato; casi giu.risprudenziali per 
gli States per le counties, per le municipalities; in 
alcuni Stati � vietato che lo Stato compaia come 
defendant (esempio: Alabama, co"stit. 1901, par. 14, 
Code; Arkansas, Stat. 1937, par. 11980; Illinois, 
Rev. Stat. 1951, art. 4, par. 6 ecc.), in altri � lasciato 
alla Legislatura di stabilire i casi (es. Arizona, 
par. 18, Costit. 1787, Code 1939), in altri 
sono stabiliti casi di suits contro lo Stato (es. Connecticut, 
per motor vehicles, Generai Statutes, 
revision 1949, eh. 413, sez. 8297) in altri sono 
consentite suits contro la county o la municipal 
corporation entro un certo termine (es. Maryland, 
art. 52, par. 18, Code 1951), in altri � stabilito il 
sistema dello Stato come defendant (Minnesota, 
Sta. 194(), 582.13). Ved. legge 24 febbraio 1855 e 
17 marzo 1866; ved. Tucker Act 1887; ved. Declaratory 
Judgement Act 1934; per i constitutional 
writs occorre stare alla giurisprudenza e alle leggi 
. particolari degli Stati. Nei casi di questioni su diritti 
contro gli Stati Uniti, non risolvibili secondo la 
legge ma secondo equit�, il Controllore generale 
sottomette la questione al Congresso con un suo 
rapporto che spiega i motivi di equit� (10 aprile. 
1928, eh. 334, 45 Stat. 413). Per gli Stat.es tenere 
anche presente il lavoro di Robert A. Leflar e 
Ben'amin E. Kantrowitz, Tort Liability of the 
� States, p. 1363 e seg. di New York Universites 
Law Review, novembre 1954, vol. 29, n. 7, di quali 

spesse volte rinvieremo. 

II. -STATI 
�LABAMA 
N� lo. Stato n� le sue agencies possono essere 
convenuti in giudizio (art. 1, pag. 14, Costit. 1901, 
aggiorn.) e la Legislatu.ra non potrebbe non seguire 
un tale principio. � stato tuttavia creato un Board 
of Adjustment (Alabama Code Ann. tit. 55, par. 334 
(1940) per regolare eventuali reclami per danni 
ricevuti dai terzi e dagli stessi impiegati. Le municipalit� 
sono responsabili (Alabama Code Ann., 
tit. 37, par. 502, (1940), ma la giurisprudenza sembra 
aver limitato la estensione della norma. Leflar 
e Kantrowitz, concludono che nella realt�, nonostante 
la disposizione costituzionale, la Legislatura 
ha continuato a stabilire norme concernenti la 
possibilit� di chiamare lo Stato in giudizio per 
danni. 

ARIZONA 

La Costituzione 1912 (aggiorn.) si � rimessa alla 
legislatura al fine di regolare in quale modo ed in 
quali corti sarebbe stato possibile chiamare in 
giudizio lo Stato (Arizona Const. art. V, pt. 2, 
par. 18); vi � una norma che autorizza anzitutto 
a rivolgersi all'autorit� che ha provoc�to il �anp.o 
e poi allo State Auditor (Arizona Code Ann., par. 4304 
(1939); Arizona Code Ann., par. 10-926 (Cunn. 
Supp. 1952). � limitata la responsabilit� delle 
municipalit� agli atti di gestione (giurisprudenza 
nell'opera citata). 



-113 


ARKANSAS 
par. 9). Ved. De. Code Ann., tit. 20 par. 3115 (1953); 
ivi, tit. 21, par. 2901; ivi, tit. 19, par. 2309, ivi 

Lo stato non pu� essere chiamato in giudizio tit. 14, par. 2904; ivi, tit. 21, par. 41. 
dinanzi ai suoi tribunali (Ark. Const. 187 4 aggiorn. 
art. V, par. 20); la Generai Assembly � chiamata a 
regolare le obbligazioni dello Stato (ivi, art. 16, FLORIDA 

par. 2). Qualche eccezione ha portato i ricorsi 
(claims) dinanzi all'organo di controllo finanziario 
(Board of Fiscal Contro!) (Ark. Stat. .Ann. par. 13411, 
1947), poi sostituito da una State Claims 
Commission, avente carattere quasi giudiziale (Ark. 
Stat. Ann., par. 13-1401 e seg., Supp. 1953); la 
disposizione avverte che non s'intende allargare le 
responsabilit� dello Stato, in quanto la ma~eria 
rientra nella graziosa considerazione della Legislatu.
ra piuttosto che in una responsabilit� legale. 
Irresponsabilit� delle municipalit� in torts per 
gli atti non di gestione (distinzione tra governmental 
e proprietary functions). 

CALIFORNIA 

La Costituzione 1879 aggiorn. (art. XX, par. 6) 
autorizz�a la Legislatura ad autorizzare suits contro 
lo Stato. Talvolta � stato chiamato a risolvere le 
questioni lo State Board of Contro! (Cal. Govt. 
Code .Ann. par. 16041 e seg., Deering 1951; ivi, 
par. 16021) Ved. Cal. Labor Code .Ann., par. 3300 
(Deering 1953), Cal. Peu. Code par. 4900 e seg. 
(Deering 1949), Cal. Vehicle Code Ann., par. 400 
(Deering 1951), Cal. Educ. Code Ann., par. 1007 
(Deering 1952), Cal. Water Code, par. 50152 (Deeriug 
1954). Il funzionarfo, sia dello Stato che degli 
uffici locali, potrebbe essere assicurato contro la 
responsabilit� personale per negligenza (Cal. Govt. 
Code Ann. par. 1956, Deering 1951). � 

Kuchel, Should California Accept Tort Liability 

25 Calif. State B. J., 146, 1950; Ward, Require


ments for filing Claims -Against Governmental 

Units in Ca~ifornia, 38 �Calif. L. Rev. >> 259, 1950. 

COLORADO 

Non vi � norma costituzionale. � stato attribuito 
talvolta al Comptroller for Auditing la competenza 
a risolvere i claims (Colo. Stat. Ann. eh. 
153, par. 25, 1949). Ove lo Stato fosse condannato, 
si � negata tuttavia la possibilit� della esecuzione 
contro di esso (Colo. Const. art. II, par. 15). 
Ved. Colo. Stat. Ann. eh. 97, par. 287, 1952). 

CONNECTICUT 

La Costituzione non provvede. La gmr1sprudenza 
nega la possibilit� di chiamare in giudizio 
lo Stato per torts. Ved. Conn. Rev. Gen. Stat. 
par. 8297, 1949; ivi, par. 2201, par. 964 e, Cum. 
Supp. 1953; ivi par. 7 416, 1949, par. 2281 e Cum. 
Supp. 1953; ivi, par. 13; ivi, par. 7794; ivi, par. 
2126, emendato, par. 957 e, Oum. Supp. 1953 ed 
altri casi. 

DELAWARE 

Lo Stato pu� essere perseguito con il consenso 
della legislatura (Del. Const. aggiorn. 1818, art. 1, 

La Costituzione 1887, aggiorn. (art. III, par. 22) 
fa dipendere dalla legislatura l'autorizzazione a 
perseguire lo Stato e la disciplina dei relativi giudizi. 
La competenza a risolvere i claims � stata 
assegnata al Comptroller (Florida Stat. .Ann. par. 
17.03, West 1943). Ved. Florida Stat. Ann. par. 
341.25, West 1943; par. 252.18, West Supp. 1953; 
par. 374.04 (2) (e); Florida State Ann. par. 234.03 
(West 1943), par. 140.28, West Supp. 1953. Varia 
� la giurisprudenza per i municipi. 

GEORGIA 

La Costituzione 1945 aggiorn. tace. La g1ur1sprudenza. 
na negato la possibilit� di convenire 
lo Stato. Ved. Georgia Code Ann. par. 114-101, 
Harrison 1937; ivi, par. 95-1710, 95-1001; Georgia 
Code Ann. par. 32.429, 32.431, Harrison 1952. 

IDAHO 

Un Board of Examiners, composto da funzionari 
dello Stato, ha competenza ad esaminare i claims 
contro lo Stato (Const. 1890, art. I, par. 2-301). 
La Legislatura non approverebbe nessuna determinazione 
che non fosse cosi adottata (ivi, art. IV, 
par. 18); il Board � c�mposto dal Governatore, dal 
Segretario di Stato e dal Procuratore generale 
(Attorney generai). Le decisioni giudiziarie (della 
Supreme Court) non potrebbero avere altro valore 
che �di raccomandazione (recommendatory) (ivi, 
art. 10, par. 10); non ne .conseguirebbe la possibilit� 
dell'esecuzione contro lo Stato. Sono state emanate 
norme per la procedura da seguire dinanzi al Board 
(Idaho Code .Ann., par. 67.1008, 67.2001 e seg., 
1947). Ved. Idaho Code Ann. par. 72.103, 1947; 
ivi, par. 33.801) 

ILLINOIS 

La Costituzione 1870, aggiorn. (art. IV, par. 26) 
vieta che lo Stato possa essere chiamato. Nel 1903 
fu creata per� una Court of claims (Illinois Laws 
1903, pag. 140), alla quale fu attribuita poi la competenza 
di decidere anche nelle materie ex delicto 
(Illinois Laws 1917, p. 325). Resta la irresponsabilit� 
dello Stato per gli atti non di gestione (State 
governamental functious). Nel 1945 fu ammesso 
per legge che presso la Court of claims lo Stato 
avrebbe risposto (liable) anche per la negligenza 
dei suoi funzionari, agenti .ed impiegati nell'esercizio 
delle loro funzioni (of its officers, ag~p.t.s and 
employees in the course of their employment; __ 
Illinois, Rev. Stat., c. 37, par. 439.8 e, 1953). Ved. 
Illinois Rev. Stat. c. 48, par. 138. I, 138,2 (1953); 

c. 24, par. I-13, ivi, Ved. Note, Tors Liability of 
Municipal Corporation in Illinois, <' U. of III. Law 
Forum ))' 1951, 637. 

114 -� 


! 


INDIANA 

La Costituzione 1851, aggiorn. (art. IV, par. 2.4), 
lascia alle legislature d'autorizzare le suits against 
tbe State; sono vietFtti gli interventi per legge 
riferibili ad una determinata persona. � ammessa 
la responsabilit� contrattuale (Indiana Stat. Ann. 
par. 40.1218, Burns 1952), non quella extracontrattuale. 


JowA 

La Costituzione 1857 aggiorn. (art. III, par. 31) 
stabilisce che non sono ammessi claims contro Io 
Stato se non siano stati consentiti da una legge 
preesistente; per l'accoglimento di un ricorso in 
sede legislativa occorre una maggioranza dei due 
terzi. Nel 1945 � stato istituito uno State Appeal 
Board per glj atti di gestione da parte dello Stato 
(except for the fact of its sovereignity); la legislatura 
non potrebbe risolvere i claims senza che 
fosse stato udito tale Board (Jowa Code, par. 25.1, 
25-3, 25,8, 1954). Ved. Jowa Acts 1963, eh. 25, 

30. Ved. Jowa Code, par. 517 A. I, 1954. In base 
al par. 85.60 Jowa Code 1954, non richiedono la 
approvazione dello Stato Comptroller, i compensation 
claims, ivi previsti. 
KANSAS 

La Costituzione 1861 aggiorn. non dice nulla irr 
materia. La legge sull'organo di controllo in materia 
di claims (audit claims) non prevede i claims 
per materia extracontrattuale (torts) (Kansas Gen. 
Stat. Ann. par. 75.3731, Cum; Supp. 1935; ved. Kansas 
Gen. Stat. Ann. par. 75.503, 1949). Ved. Kansas 
Gen. Stat. Ann. par. 68.419,1949;ivi,par. 68.301; 
ved. Kansas Laws 1953, eh. 34-37. Sono stati 
concessi dal Legislativo indennizzi personali, nonostante 
il divieto costituzionale di procedere a regolare 
materia ad personam (Kansas Constitutionr 
.art. II, par. 17). Ved. Kansas Gen~ Stat. Ann. 
,c. 44.505,. Cum. Supp. 1953, ivi, c. 72.615. 

KENTUCKY 

La Costituzione 1891 aggiorn. (par. 231), prevede, 
che l'Assemblea generale pu�, per legge, stabilire� 
le modalit� e le competenze (in what courts) in 
base alle quali siano possibili le suits contro lo 
Stato; nel 1946 � stato istituito un Board of Olaims. 
(Kentucky Rev. Stat., par. 176.290-176.380, 1948),. 
la cui competenza � stata estesa nel 1950 (Rev.. 
Stat., par. 44.070 e seg., 1953). 

0BERST: The Board of Claims Act of 1950, cc Kentucky 
Law Journal �, 39, pag. 35, 1950. 

LOUISIANA 

La Costituzione 1921, aggiorn. (art. III, par. 35r 
emend. 1946) consente alla legislatura di regolare� 
la materia delle suits contro Io Stato. Ved. Louisiana 
Rev. Stat. Ann. par. 22.1034, West 1951~ 
ivi, par. 23.1312 (per la procedura). 

MAINE 

Non esiste norma �ost:ftuzfonale (�0st1tuzfon�' 
1820, aggio~n.). La legislatura � competente ad 
autorizzare i claims .in materia .extracontrattuale 
(torts) caso per caso; ved. Maine Rev. Stat. c. 26r 
par. 2, 1944; ved. ivi c. 84, par. 88-89, par. 1.56 
emendato da Maine Pub. Laws 1945 c. 219, par. 

15.6. Ved. Maine Public Laws 1951 c. 314, par. 84 A. 
MARYLAND 

Non vi son norme; il controllore (State comptroller) 
autorizza i pagamenti per claims legali, dopo 
aver accertato le deduzioni per crediti dello Stato 
(Maryland Ann. Code 1951, art. 19, par. 9). La 
Costituzione 1867 (art. III, par. 40) prevede soltanto 
la concessione d'indennizzi per espropri e 
non per danni. Lo Stato e gli enti pubblici minori, 
;secondo la giurisprudenza, non potrebbero pertanto 
�essere perseguiti in torts. 

MASSACHUSETTS 

Una norma del 1879 consente alla superior court 
di decidere, con effetti obbligatori all claims at 
lax or in equity contro lo Stato; � ammesso l'appello 
come nelle cause ordinarie (Massachusetts 
Laws Ann. o. 258, par. I-4, Michie 1933 and Supp. 
1953). La giurisprudenza, riportata nel lavoro 
di Robert A. Leflar e Benjamin E. Kantrowitz, 
non ha esteso la norma ai tort claims. Per gli 
enti minori si fa distinzione tra l'attivit� governmental 
e q�ella di gestione (proprietary); ved. 
Massachusetts Ann. Laws 1954, c. 84, par. 15 e 
Laws 1953, c. 229, par. I, supp.; ved. Mass. Ann. 
Laws 1949, c. 152, par. 74; ved. Mass. Ann. Laws 
1953 c. 81, par. 18 e c ..258 par. I. 

MrcmGAN 

Giurisprudenza che distingue dagli atti di governo 
gli attidi gestione (governmental-proprietary 
<dichotomy); la Costituzione 1850 (art. VIII, par. 4, 
:anche art. VI, par. 20, aggiorn. 1908) autorizz� il 
:Board of State Auditors a sentire i claims contro 
fo Stato; nel 1939 fu istituita una Court of claims 
<(Michigan Stat: Ann. par. 27.3548 (I) (25), CalJaghan 
supp. 1953) in materia di claims and demands, 
liquidi ed illiquidi, ex contractu and ex 
delicto, contro Io Stato e le sue agencies; , qualche 
dubbio ancora esistente fu allontanato con una 
legge del 1943 (Mich. Publ. Acts 1943, n. 237); 
limitazioni per� giunsero nel 1945 (Mich. Stat. 
Ann. Callaghan supp. 1953, par. 27.3548 (I). Salvo 
se non lo disponga la legislatura, non vi � responsabilit� 
per la goverumental function (Mich. Stat. 
Ann. Callaghan 1951, par. 17.145). 

MINNESOTA 

La Costituzione 1858, aggiorn., tace. La giuri:
sprudenza accoglie la tesi della immunit� dello 
Stato. La legislatura ha deciso qualche caso attraverso 
sue Commissioni. Lo State Claims Com-

I . 
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-115 


m1ss1on Act 1953 (Minnesota Stat. Ann., West 

. supp. 1953, par. 3-42-365) ha creato un'apposita 
commissione per risolvere anche i claims in materia 
extracontrattuale (torts). 
PETERSON: Governmcntal Responsability fm� torts 
in Minnesota, �Minnesota Law Review n, 26, 
pp. 293-358, 480-533, 613-19, 700-29, 854-79, 1942; 
Ved. Committee of the State (Minnesota) Bar 
Association, Olaims Against the State in Minnesota, 
� Minnesota Law Review )}' 32, p. 539 e 542, 1948 
(raccomandazioni per il miglioramento della legislazione). 


MISSISSIPI 

Non vi � disposizione costituzionale (Costituzione 
1890 aggiorn.). � ammessa in materia una prccedura, 
dopo aver sentito lo Auditor of public 
aceounts (Mississipi Code Ann. 1942, par. 4387-89. 
Vedi Miss. Code Ann. Supp. 1912, par. 8038 c. 

MISSOURI 

Manca la norma costituzionale (Costituzione 
1945). La Cost. si limita a stabilire che il Controllore 
approva previamente (preapprove) ogni domanda 
e conto, apponendo il suo visto per lo State 
Auditor per quanto concerne il pagamento (art. IV, 
par. 22). Non vi � responsabilit� dello Stato senza 
il consenso legislativo, ha detto la giurisprudenza 
riportata come sopra. Ved. Missouri Rev. Stat. 
1949 par. 226.100, ved. ivi par. 287.090. 

MONTANA 

Vi � un Board of Examiners per l'esame dei 
claims contro lo Stato prima ehe questi passino 
aila General Assembly; il Board � composto dal 
Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney 
General (Costituzione 1889, aggiorn., art. VII, 
par. 20, integrata con Mont. Rev. Code Am. par. 
82-1101, 82-1124, 1947). I detti autori ritengono 
che nella consulenza �siano compresi i torts. Gli 
enti minori sono responsabili per gli atti di gestione 
(proprietary activities e non per le governmental 
activities; ma non � ammessa poi la esecuzione. 

NEBRASKA 

I.ia Cost. 1875, aggiorn., art. V, par. 22, ammette 
che lo Stato possa chiamare ed essere chiamato 
in giudizio e che per legge si provveder� a stabilirne 
le modalit� e le competenze. Ved. Nebraska Rev. 
Stat. Ann. 1943, par. 23.1001 e 13.1009; ved. Nebraska 
Rev. Stat. Ann. 1952, par. 39.809 e 39.834. 

NEVADA 

La Costituzione 1864, art. IV, par. 22, autorizza 
la disciplina per legge della materia, prevede la 
creazlone di un Board of Examiners, composto dal 
Governatore, dal Segretario di Stato e dallo Attorney 
General, che d� pareri i quali non sono obbligatori 
per la Legislatura. 

NEW HAMPSHIRE 

La materia contrattuale (in genere ma con eccezioni) 
� risolta dai tribunali regolari (N. H. Laws 
1951, c. 243; N. H. Laws 1953 c. 83); la materia 
extracontrattuale � rimessa alla graziosa.. valutazione 
della legislatura. V ed. New Hampshire Rev. 
Laws 1942, c. 216, par. 44, 45, emend. N. H. Laws 
1947, c. 266, par. 4, 5; ivi, c. 216, 1942, emend. 
Laws 1947, c. 266, par. 6; ivi, c. 105, par. I-18. 

NEW JERSEY 

Nel 1951 una legge reciproca con lo Stato di 
New York ha ammesso la tort liability per quanto 
concerne la Port of New York Authority, gi� 
immune da responsabilit� (N. J. Stat. Ann., West 
supp. 1952, par. 34.15.43, reciprocamente in vigore 
con New York, Unconsol. Laws par. 6688-99). 
Le corti stabiliscono che il potere dello Stato �to 
sue and be sued n non crea la �tort liability n. 

NEW MEXICO 

Lo State Board of Finance pu� decidere che si 
provveda all'assicurazione degli impiegati per i 
casi� di negligenza (N. M., Stat. Ann. 1951, par. 
68.1108, 68.1109). 

"NEW YORK. 

Lo Stato assume la responsabilit� anche extracontrattuale 
dinanzi ad una Court of Claims (New 
York Const. 1894, aggiorn., art. VI, par. 23 ed 
art. III, par. 19; New York Court of Claims Act 
par. 8, integrato con sec. 8 a, New York Laws 
1953, c. 343. � ammesso l'appello; sono responsabili 
per torts anche le contee e le municipalit�. 

NORTH CAROLINA 

La Corte Suprema d� pareri in materia ma non 
� ammessa l'esecuzione; la decisione � rimessa alla 
Assemblea generale (Costituzione 1876, aggiorn., 
art. IV, par. 9). Competenza speciale ha avuto nel 
1952 una State Industrial Commission (State Tort 
Claims Act 1952; N. C. Gen. Stat. Ann. par. 143291, 
1952. Per le municipalit� ved. N. C. Laws 
1951, c. 1015. 

NORTH DAKOTA 

La Costituzione 1889, aggiorn., art. I, par. 22, 
consente alla Legislatura di autorizzare suits contro 
lo Stato. Lo Stato e le sue agencies, le contee, 
le municipalit� ed altri enti possono procedere alla 
assicurazione degli impiegati contro gli atti di 
negligenza (N. D. Code,� Cum. Supp. 1953, par. 
39.0108). . 

Omo 

La Costituzione 1851, aggiorn., prevede che con 
legge si potranno _permettere e regolare le suits 
contro lo Stato sia per le modalit� e sia per le 
competenze (art. 1, par. 16). � stato creato un 


116 -


Sundry Claims Board (Ohio Rev. Code .Ann., Page TENNESSEE 

1953, par. 127.II), il quale esamina anche i torts 
ma occorre la decisione definitiva della legislatura 
adottata a maggioranza di due terzi (Ohio Rev. 
Code .Ann. Page 1953, par. 4123.01, 4123.02). Vi 
sono casi di responsabilit� per torts da parte di 
organi locali. 

WALSH: The Ohio Sundry Olaims Board, <t Ohio 
State Law Journal �, 9, p. 437, 1948. 

OKLAHOMA 

La Costituzione 1907 vieta alla legislatura provvedimenti'ad 
personam (art. V, par. 59); una legge 
del 1953 ammette la possibilit� che lo Stato sia 
responsabile per la negligenza dei suoi impiegati 
ma subordina l'azione al consenso dello Stato 
(Oklahoma Stat. .Ann. West supp. 1953, tit. 74, 
par. 651). 

OREGON 

La Costituzione 1859, aggiorn., art. IV, par. 24, 
consente l'emanazione di una legge generale in 
materia, ma non ad personam. Ved. Ore. Reg. 
Stat. 1953, par7 373.060; ivi, par. 373.040. Necessit� 
dell'assicurazione per gli agenti autisti (ivi, 
par. 278.090). 

PENNSYLVANIA 

Possibilit� che la legislatura autorizzi in generale 
le suits (Costituzione 1874, aggiorn., art. I, par. II). 
Necessit� di assicm:are lo Stato e l'agente autista 
(Pennsyl. Stat. .Ann. 1943, tit. 71, par. 634). 

RH:oDE IsLAND 

Nel 1953 � stato creato un Permanent legislative 
Committee on accounts and claims (R. J. Pubi. 
Laws 1953, c. 3179, par. 1); si ricorre in caso di 
mancato accoglimento della domanda alla superior 
court (ivi, par. 7), che decide senza giuria 
(par. 8). 

SOUTH CAROLINA 

La Costituzione 1895, aggiorn. art. XVII, par. 2, 
consente alla Generai .Assembly di stabilire per legge 
con quali modalit� possono essere risolti i claims 
contro lo Stato. Sono state ritenute incostituzionali 
leggi ad personam. 

SOUTH DAKOTA 

La Costituzione 1889, art. III, par. 77, consente 
alla legislatura di stabilire per legge le modalit� 
e le competenze con cui si pu� convenire lo Stato. 
Lo State .Auditor, per il suo rifiuto, pu� essere 
chiamato innanzi alla Supreme Court (S. D. Code 
1939, par. 33.0604). Nel 1947 � stata creata una 
Commission of Olaims, che d� pareri in materia 
alla legislatura (S. D. Code, Cum. Supp. 1952, 
par. 33.4301-33.4308). 

La Costituzione 1870, aggiorn., art. 1, par. 17, 

stabilisce che possono essere portate� suits contro 

lo Stato con le modalit� e presso. le corti stabilite 

dalla legislatura. Per i torts vi � un Board of 

claims, al quale sono concessi stanziamenti in 

anticipo, senza che poi si ricorra alla legislatura 

(Tenn. Code .Ann., Williams supp. 1952, par. 1034


26, 1934-36 a). 

Note, Vand. Law Rev. 4, par. 875, 1950. 

TEXAS 

Proibizione costituzionale per le suits contro 
lo Stato (Costituzione 1876, aggiorn., art. 1, par. 3; 
art. III, par. 56; art. III, par.. 44). 

UTAH 

Vi � un Board of Examiners, che d� pareri alla 
legislatura (Costituzione 1896, aggiorn., art. VII,� 
par. 13; Utah Code .Ann. 1953, par. 63.6.1.). Il 
Board � formato dal Governatore, dal Segretario 
di Stato e dallo .Attorney generai. 

VERMONT 

Responsabilit� per le strade nazionali (Vt. Rev. 
Stat. 1947, par. 4962-65). Ved. Laws 1949 n. 243, 
par. 5. Le questioni che si presentano sono �sporadiche 
(autori predetti).� 

VIRGINIA 

State Highway Commission per materia speciale 
� (Virg. Code .Ann. 1950, par. 15. 714). Le leggi che 

consentono suits non si estendono ai torts (autori 

predetti) Ved . .Acts 1952, chapters 645, 655, 656, 

661, 663, 664, 665, 689. 

WASHINGTON 

La Costituzione 1889, art.. II, par. 26, consente 
alla legislatura di disporre per le suits contro lo 
Stato; � stata adottata una norma generale che 
ha consetito l'azione, esclusi i torts per alcune funzioni 
dello Stato (Wash. Rev. Code 1951, par. 4, 
92.010). Ved. Wash. Laws 1953, c. 289, par. 2; 
Wash. Laws, 2d Ex. Sess. 1951, c. 3, par. 2; ved. 
Wash. Rev.. Code 1951, par. 44.16.180. 

WEST VIRGINIA 

'La Costituzione 1872, aggiorn., art. VI, par. 35 
nega la possibilit� di convenire in giudizio lo Stato; 
l'immunit� per i torts � stata considerata assoluta. 
Le Corti hanno obbligato (nella procedura del 
mandamus) lo State .Auditor ad emettere un ordine 
di pagamento (warrant), dop0 �che egli lo 
aveva ricusato. Una legge del 1953 ha abolitff�Ia-� 
court of claims e vi ha sostituito la competenza 
dello .Attoruey generai (West Virg. Code .Ann., 
Michie Cum. supp. 1953, par. 1143, e seg.); il Procuratore 
generale (.Attorney generai) � cos� in funzione 
requirente e giudicante, notano i detti autori. 


117 


WISCONSIN 

La Costituzione 1848, aggiorn. (art. IV, par. 27), 
�consente alla legislatura di autorizzare suits contro 
lo Stato; la legislatura ha a ci� provveduto con 
generai statute (Wis. Stat. 1953, par. 285.01) ma 
la giurisprudenza non ha esteso la norma ai torts 

(autori predetti). 

WYOMING 

La Costituzione 1890 (art. 1, par. 8), consente alla 
l~gislatura di provvedere per le siuts contro lo Stato. 
Le azioni contro determinate agencies s'intendono 
dirette contro lo Stato (Wyo. Comp. Stat. .A.un. 
1945, par. 3.7601) e cos� l'azione non � concessa. 

Gli autori predetti concludono, fissando cinque 
categorie di Stati: 10 liability (rispondenza) per ogni 
tort dello Stato (Michigan; New York); 2� responsability 
(responsabilit� nella maggior parte dei casi 
(Alabama, Arkansas, esclusi gli enti locali, Illinois 
J owa, Kentucky; Minnesota, :North Carolina, Ohio, 
Oklahoma, Rhode Island, con discrezione della legislatura; 
Tennessee, West Virginia); 3� responsability 
occasiqnale (California, Connecticut, Louisiana, 
Maine, Massachusetts; Michigan, Montana, Oregon, 
South Carolina, South Dakota, Utah, Wisconsin); 
4� responsability in rari casi (Colorado, Delaware, 
Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Nebraska, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, 
Pennsylvania, Vermont, Virginia, Washington); 50 
responsability esclusa (Arizona, Idaho, Maryland, 
Mississipi, Missouri, Nevada, Texas, Wyoming). 

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(3107950) Roma 1955 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.