VIII -N. 3-4 
'.MARZO�APRILE 1955 

RASSE'GNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
ARTICOLI ORIGINALI 
Il 
�valore indeterrr.inabile � quale criterio di competenza, dell'avv. E. VITA.
LIANI, p. 49. 
Nota redazionale, p. 55. 

II. 
NOTE DI DOTTRINA 
1) WIDAR CESARINI SFORZA: Filosofia del diritto, recensione critica dell'avv. 
F. CASAMASSIMA, '!'� 57. 
2) A. ZEMA: Natura giuridWa del Capitolato Generale per l'appalto dei lavori 
del Genio Militare con tparticolare riferimento agli artt. 50 e 46, recensione 
critica, p. 59. � � 

m. 
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) 
Antichit� e Belle Arti -Legge 1 giugno 1939, n. 1089 -Premio allo 
scopritore di cose di interesse storico ed artistico e dal proprietario 
del fondo, ove avviene il rinvenimento (Corte di Cassazione), p. 62. 

2) 
Competenza e giurisdizione -Azione possessoria -Controversie fra 
privati -Art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E (Corte di 
Cassazione) p. 63. 

3) Comuni e Provincie -Regolamenti edilizi -Inapplicabilit� ai beni 
demaniali marittimi -Regolamentazione da parte della Amministrazione 
della Marina :Mercantile -Consorzio del Comune di Genova 
(Corte di Cassazione), p. 64. 

4) 
Guerra -Occupazione alleata -Preda bellica -Vendita di beni 
dello Stato a cittadini italiani -Invalidit� (Corte di Cassazione), 

p. 
67. 
5) 
Impiego pubblico -RappresenJ;anza e difesa degli impiegad dello 
Stato a termini art. 44, R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611 -Ricorso 
per Cassazione notificato presso Avvocatura Distrettuale -Nullit� Art. 
11, R. D. n. 1611 (Corte di Cassazione), p. 67. 

6) 
Profitti eccezionali di speculazione -Reddito derivante da lavori eseguiti 
a regia per conto dello Stato (Corte di Cassazione), p. 68. 

7) 
Responsabilit� civile -Prescrizione del diritto al ris.arcimento del df1llllO 
per un fatto illecito costituente reato -Interruzione della prescrizione 
per costituzione di parte civile -Amnistia (Corte di Cassazione), p. 69. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI 
MERITO 
1) 
Amministrazione pubblica Registro -Rappresentanza in giudizio Art. 
147 L. Registro -Abrogazione per effetto delle norme contenute 
nel R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. (Corte di Appello Napoli), 

p. 
72. . 
2) 
Contrabbando -Contrabbando doganale -Vendita all'asta di merce 
confiscata -Diritto di marchio di terzi in ordine alla merce stessa 
(Tribunale di Genova), p. 72. 

3) 
Imposta di registro -Ricostruzione opere danneggiate dalla guerra Benefici 
fiscali di cui ai DD. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, 

n. 
221 (Corte Appello e Tribunale Bologna), p. 74. 
V. 
SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 76 
VI. 
INDIOE SISTEMATIOO DELLE CONSULTAZIONI, p. 85. 
VII. 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 
COMPARATE, p. 89. 

ANNO VIII .... N. 3-4 MARZO-�PRILE 1955 

RASSEGNA. MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STA�TO 


PUBBLIClA.ZIONE DI SERVIZIO 

IL �VALORE INDETERMINABILE� QUALE CRITERIO DI COMPETENZA 


Una interessante sentenza della Oorte di Oassa


zione (I Sezione 14 luglio 1953, n. 1953) � stata 

pubblicata nel numero di settembre 1954 della 

Giurisprudenza Italiana (I, 1, 848). 

Il caso proposto all'esame del Supremo Oollegio 
� sintetizzato con queste parole: � . . . . il quesito 
che questa Oorte � chiamata a risolvere si concreta 
nello stabilire se la parte, che abbia adito il conciliatore 
o il pretore, affinch�, con sentenza costitutiva, 
pronunzino la risoluzione del contratto per 
inadempimento del convenuto e la condanna generica 
ai danni, da �liquidarsi in separato giudizio, 
possa, dopo la sentenza che decida in conformit�, 
chiedere al giudice superiore (pretore o tribun11le) 
la liquidazione del danno per una somma che non 
sarebbe rientrata nella competenza del giudice 

�primo adito �. 

La decisione � la seguente: � a parere di questa 

Oorte il quesito deve essere risolto affermativamente. 

Oome altre volte � stato affermato, quando con la 

stessa domanda si provoca il simultaneus processus 

sull'an e sul quantum, si ha un giudizio unico gover


nato dai principi che discendono dalla unit� del 

rapporto processuale, e che non consentono che 

sulla stessa lite vi siano due giudici funzionalmente 

competenti a decidere in primo grado, e, pertanto, 

nell'azione riparatoria non � possibile che il pretore 

decida sull'an ed il tribunale sul quantum debeatur. 

Tale regola, per�, non trova applicazione, quando 

il giudizio di responsabilit� e quello di liquidazione 

si manifestano come due entit� autonome per essere 

la prima domanda limitata alla dichiarazione di 

responsabilit�, mentre con la successiva si chiede 

la liquidazione quantitativa della lesione (confronta 

sentenza 386del14 febbraio 1952 e 672 del 5 maggio 

1947, in cc Mass. Giur. It. >> 1952, 108 e 1947, 193) >>. 

cc Oi� posto ris�lta ormai evidente che la compe


tenza tanto per territorio che per valore, nel caso 

di separati giudizi di accertamento e di liquidazione, 

vada autonomamente determinata, a norma delle� 

disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti del codice 

di procedura civile e se, quindi, la parte abbia 

domandato la risoluzione del contratto ed il valore 

del rapporto in contestazione (art. 12, c.p.c.) rientri 

nella competenza del pretore, la condanna generica 

pronunciata dal pretore stesso non preclude la 

facolt�' di-adire il tribunale per la liquidazione su 

valore superiore. 

cc Oo_ncludendo, la domanda generica di risarci


mento di danni, proposta in via autonoma, non 

altera il valore della causa risultante dagli' altri 
capi di conclusione e nulla vieta che l'interessato, 
il quale abbia chiesto ed ottenuto la pronuncia 
generica di risarcimento dinanzi al pretore, domandi 
la liquidazione dei danni anteriori e successivi a 
tale pronuncia dinanzi al Tribunale e viceversa �. 

Due sono le questioni giuridiche affrontate dalla 
Suprema Oorte: 

a) l'applicabilit� dell'art. 14 c.p.c., al fine di 
decidere la competenza, quando la dichiarazione 
di responsabilit�, con conseguente condanna generica 
al risarcimento, e la liquidazione quantitativa 
del danno siano oggetto di due separati giudizi; 

b) quale sia il giudice competente per valore a 
decidere sulla domanda di condanna generica al 
risarcimento del danno. 

Esattamente risolta in senso negativo � la prima 
questione. Inapplicabile � stato dichiarato l'articolo 
14 c.p.c., perch� il giudizio di responsabilit� 
e quello di liquidazione, quando sono separatamente 
instaurati, si manifestano come due entit� � 
autonome. 

Una pronuncia in tal senso poneva, per�, inevitabilmente 
il secondo problema, in quanto l'opinione 
comune e la costante giurisprudenza hanno da 
tempo affermato e ripetuto l'applicabilit� dell'articolo 
14 con la testuale ripetizione di questa massima, 
che � possibile ritrovare in innumerevoli decisioni 
(1): �pur mirando la domanda di condanna 
generica al risarcimento del danno ad una condanna 
di mero accertamento del diritto spettante all'attore, 
tale diritto � sempre relativo al risarcimento dei 
danni liquidabili in valuta e, se l'attore ba adito il 
pretore deve riten:ersi che egli ha inteso limitare le 
sue pretese nei limiti di L. 100.000 .....; pertanto, 
non di valore indeterminabile si tratta, ma di valore 
indeterminato all'inizio della lite, suscettibile per� 
di determinazione ........; consegue ~~che il principio 
di diritto da applicarsi in materia agli effetti 
di stabilire la competenza a decidere � quelle. stabilito 
dall'art. 14 c.p.c. >>. 

(1) Fra le altre: Cass. 9 luglio 1953, n. 2198, in ccRep. 
Giur. It. � 1953, col. 429; Cass. 15 giugno 1951, n. 1540 
in � Rep. Foro It. �, 1951, col. 355; Cass. 17 gennaio 
1948, n. 60, in cc Raccolta Completa Giurisprudenza 
Cass. Civile�, anni 1942-1953, col 601; Trib. Milano 
30 maggio 1942, in cc Foro It. � 1942, I, 933; Cass. 30 giugno 
1939, n. 2268, in cc Rep. Foro It. � 1939, col. 312; 
Cass. 28 novembre 1929, n. 3519, in e< Rep. Foro It. >>, 
1929, col. 248. 

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� La dichiarazione di inapplicabilit� dell'art. 14 

e.p.c. poneva, quindi, l'esigenza della sua sostituzione 
e della identificazione del nuovo principio di 
diritto, sulla cui base avrebbero dovuto essere inquadrate, 
ai fini della competenza per valore, le cause 
di condanna generica al risarcimento del danrto. 
Questo problema � stato eluso dalla Corte, la 
quale, giovandosi del fatto che pi� di una erano le 
domande proposte nella causa, si � limitata a dichiarare 
che cc la controversia relativa al risarcimento 
dei danni assume un valore pecuniario solo nella 
fase di liquidazione e, pertanto, quando la domanda 
generica � proposta in via autonoma non altera il 
valore della causa, risultante dagli altri capi di conclusione 
� (2) Il che � quanto dire che la domanda 
di condanna generica al risarcimento non ha valore, 
anzi, pi� esattamente, non � valutabile ai fini della 
competenza per valore; che non esiste, quindi, alcuna 
norma, alcun principio di diritto sulla cui base 
possa essere inquadrata in ordine a tale competenza, 
con il singolare risultato che, quando non ha la 
ventura di essere avanzata, come nel caso specifico, 
insieme ad altre domande, dalle quali la competenza 
resti fissata, pu� essere proposta indifferentemente 
dinanzi al conciliatore, al pretore, al tribunale e 
viene a costituire un genere di cause, assolutamente 
nuovo nel nostro sistema processuale, extravagantes 
al di fuori di ogni regola di competenza per 
valore. 

Questa soluzione, la cui paternit�. spetta al 
Mortara, che peraltro la presentava, in maniera 
pi� accettabile, come non conforme ai principi, 
ma postulata da ragioni di equit� e di carattere 
pratico (3), appare manifestamente evasiva ed 

(2) Conformi: App. Milano 20 novembre 1929, in 
cc Rep. Foro It. � 1929, col. 244; Cass. 28 febbraio 1927, 
n. 710, in cc Rep. Foro It. � 1927, col. ::96; App. Bologna 
9 giugno 1925, in cc Rep. Foto It. '" 1925, col. 295; App. 
Bologna 20 maggio 1924, in cc Rep. Foro It. '' 1924, 
col. 299; App. Milano 18 ottobre 1922, in cc Rep. Foro 
It. >>, 1922, col. 214. Contraria. la. pi� recente giurisprudenza 
in quanto cc la. domanda di risarcimento danni, 
proposta unitamente ad altra. domanda principale, non 
pu� considerarsi come accessoria di questa, mentre si 
trova. con essa in rapporto di cumulo obiettivo i>. Cass. 
13 agosto 1950, n. 2451, in cc Raccolta citata�, col. 613; 
Cass. 22 giugno 1948, n. 992, in cc Raccolta >i, col. 612; 
Cass. 27 ottobre 1943, n. 2620, in cc Foro It. �, 1943, I, 
209; Cass. 22 giugno 1942, n. 1738, in cc Raccolta ii, col. 610; 
Trib. Milano 30 maggio 1942, in ccForo It.ii 1942, I, 933; 
Cass. 17 luglio 1941, n. 2221, in cc Rep. Foro It. '' 1941, 
col. 272; Cass. 5. agosto 1940, n. 2'849, in cc Rep. Foro 
It. '' 1940, col. 269; Cass. 7 marzo 1939, n. 769, in cc Rep. 
Foro It. '' 1939, col. 312; Cass. 20 febbraio 1935, n. 644, 
in cc Rep. Foro It. '' 1935, col 307; Cass. 6 dicembre 1933, 
n. 3487, 28 aprile 1933, n. 1472, e 6 febbraio 1933, n. 488, 
in cc Rep. Foro It. '' 1933, col. 243; Cass. 15 maggio 1930, 
n. 1693, in cc Rep. Foro It. � 1930, col. 232; Cass. Roma 
31 luglio 1922, in cc Rep. Foro It. �, 1922, col. 200. 
(3) MORTARA: Commentario Il, p. 42: cc La attribuzione 
effettiva dell'indennizzo richiede, in questo caso, 
un nuovo giudizio, nel quale dovr� essere discusso e stabilito 
se ed in quale misura il danno sia.si verificato; la 
c,ontroversia acquista dunque un valore pecuniario soltanto 
i.n questa fase successiva, nella quale, naturalmente, 
le regole ordinarie� della competenza dovranno essere 
osservate. Ne si obietti ohe, intanto, la domanda proposta 
rappresenti un valore indeterminato da non potersi 
trascurare nel calcolo di quello dell'azione. Quantunque 
a tutto rigore l'obbiezione possa apparire. giusta, noi 
stimiamo che sia da. respingere per ragioni di convenienza 
pratica manifesta i>. 
incongruente, e legittime, anche se dirette nel senso 
opposto a quello giusto, sono le critiche e le osserzioni 
di Virginio Rognoni che, in nota alla sentenza, 
contrappone alla nuova pronuncia la solida, anche 
se approssimativa organicit�. 'd�i vecchi luoghi 
comuni, in virt� dei quali � stata per tanto tempo 
sostenuta l'applicabilit�. dell'art. 14 c.p.c. 

�La domanda giudiziale -dice il nostro autore 
.-o � di valore determinato o, quanto meno, 
passibile di determinazione, oppure di valore indeterminabile. 
. . . . . tertium non datur; a questa 
alternativa non sfugge neppure la domanda di 
condanna generica �. 

Questa la questione fondamentale. Se si esclude 
che la domanda di condanna generica al risarcimento 
cade sotto l'impero dell'art. 14 c.p.c., � 
necessario includerla fra le cause regolate dall'articolo 
9 c.p.c. ed attribuite alla competenza del tribunale. 
� opportuno allora esaminare se il concetto 
di causa di valore indeterminabile, quale da tempi 
remoti � stato tramandato, sia ancora valido o 
debba essere criticamente riveduto. 

La tesi di coloro che sostengono l'applicabilit� 
dell'art. 14 c.p.c. � contraria in modo cos� pale.:e 
ai principi ed alle norme che regolano il procedimento 
civile, che la pronunzia della Corte a questo 
riguardo deve essere salutata come elemento di 
necessaria chiarificazione. 

L'art. 14 c.p.c. � dettato per le cause relative 
a somme di denaro e a beni mobili. Non � tale il giudizio 
diretto alla condan;na generica, che tende ad 
una sentenza dichiarativa del diritto al risarcimento 
del danno. Ne consegue, gi� per questo 
motivo, la inapplicabilit�. della norma invocata. 

Questa immediata conseguenza, che discende 
dalla . definizione della natura della causa, viene 
superata obiettando che il diritto al risarcimentJ 
si concreta sempre, prima o poi, in una somma di 
denaro. Sulla stessa linea e determinata dallo stesso 
errore �� l'altra conclusione secondo cui cc non di 
valore indeterminabile si tratta, ma di valore indeterminato 
all'inizio della lite�. 

Tali obiezioni non tengono presente, evidentemente, 
che tutte le norme di procedura, e non soltanto 
l'art. 10 c.p.c. -come riconosce la sentenza 
-sono dettate in ordine ai casi di simultaneus 
processus, perch�, in quanto norme processuali, 
hanno lo scopo di regolare lo svolgimento della 
causa e la loro efficacia normativa non va oltre il 
singolo rapporto processuale, che si costituisce con 
la domanda giudiziale, si estingue con la pronuncia 
definitiva del giudice, qualunque ne sia il contenuto 
e lo scopo e, quindi, anche nel caso che rappresenti 
una tappa soltanto di una pi� vasta azione di carattere 
giudiziario, tendente al conseguimento di un 
fine determinato. 

La natura di una causa deve essere definita 
entro i limiti del singolo rapporto processuale e la 
causa per condanna generica al ris�rcimento non � 
certo, se in questi limiti considerata, causa relat�va 
a somma di denaro o a beni mobili. 

Ugualmente il concetto di lite, qual'� disivoltamente 
delineato nella massima precedentemente 
riportata (non di valore indeterminabile si tratta, 
ma di valore indeterminato all'inizio della� lite) 

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e che andrebbe dal momento in cui sorge il diritto 
a quello in cui il diritto stesso viene soddisfatto 
e sarebbe, pertanto, comprensivo di tutte le azioni 
giudiziarie ed extragiudiziarie, che tendono ad 
ottenere alte soddisfacimento, � concetto estraneo 
al nostro ordinamento processuale, per il quale lite 
altro non significa che causa, processo, rapporto 
e:iuridico processuale. 

Il valore della causa di condanna generica al 
risarcimento � indeterminato all'inizio ed � anche 
indeterminr,to alla fine della lite (4 ), e, qualora, si 
tenga formo -come la Suprema Omte ha dimostrato 
di fare -l'autonomia ed indipendenza di 
tale giudizio rispetto a quello successivo ed eventuale 
sulla liquidazione dei danni, ne deriva la 
impossibilit� che �il valore dichiarato o presunto 
rimanga fissato, anche agli effetti del merito, nei 
limiti della competenza del giudice adito �. A meno 
che non si voglia sostenere che queste varie sentenze 
di condanna generica al risarcimento che, 
si dice, potrebbero essere emesse rispettivamente 
dal conciliatore, dal pretore e dal tribunale, pur 
essendo identiche nel dispositivo non lo siano nella 
efficacia. Nel primo caso il diritto accertato non 
potrebbe avere un contenuto pecuniario superiore a 

L. )0.000, nel secondo a L. 100.000, solo nel terzo 
la pronuncia dell'autorit� giudiziaria varrebbe 
pienamente per quel che dispone e per quello che 
ne � il contenuto (art. 2909 e.e.). 
L'ipotesi � sufficientemente paradossale e non 
merita ulteriore confutazione. 
Qual'�, d'altra parte, lo scopo ed il funzionamento 
della norma in questione? 

L'art. 14 c.p.c. rappresenta una deroga al principio 
secondo il quale le questioni relative alla competenza 
del giudice, ed in generale ai presupposti 
processuali, debbono sussistere ed essere esaminate 
al momento della domanda (5). 

Non occorre, quindi, che la domanda sia di 
valore determinato e neppure immediatamente 
determinabile sulla base delle regole dettate dal 
codice (art. 11 e seguenti c.p.c.), ma, istaurata 
la causa dinanzi ad un giudice, si presume che 
rientri nella sua competenza (art. 14, comma 1a), 
si presume, cio�, che l'attore tale la ritenga ed 
in quei limiti di competenza intenda esercitare la 
sua azione. 

La proposizione della domanda giudiziale ad una 
determinata autorit� giudiziaria costituisce, in tal 
caso,.una tacita manifestazione di volont� in ordine 
alla determinazione del suo valore che, se non 
contestato, rimane fissato, anche agli effetti del 
merito, nei. limiti della competenza del giudice adito 

(ultimo comma). 

Questa p.isposizione, sulla cui interpretazione 
molti equivoci e contraddizioni si sono avuti nella 
giurisprudenza, rappresenta semplicemente una 
applicazione del principio che sancisce la corrispondenza 
fra il chiestp ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) 

(4) CHIOVENDA: Principi di Diritto Processuale Civile, 
Napoli 1923, pag. 499: �il valore di una domanda consiste 
nell'interesse economico immediato che si persegue 
con la domanda �. 
(5) CHIOVENDA: Istituzioni di Diritto Processuale Civile, 
Napoli 1933, I, pag. 61. 
e non gi�, come esattamente osserva. il Redenti (6), 
una eccezione alla regola che il valore determinato 
ai fini della competenza non vincola il giudice agli 
effetti del merito; regola che trova ilsuo fondamento 
in un principio cardine del nostro procedimento 
civile: la indipendenza del rapporto processuale dal 
rapporto sostanziale, che ne costituisce l'oggetto. 

L'art. 14 c.p.c. � norma meramente processuale, 
dettata al solo sc~po di regolare lo svolgimento del 
processo e che non incide, non pregiudica il diritto 
che nella causa viene fatto valere (7). Corno tt>,le 
va interpretata. 

L'ultimo comma dell'articolo dice soltanto che 
la pronuncia non pu� in ogni caso, andare oltre i 
limiti della competenza dell'autorit�. giudiziaria 
cui � stata chiesta. 

Tale presunzione, come ogni decisione e pronuncia 
sulla competenza, ha carattere preliminare e 
non preclude la possibilit�., in base alle risultanze 
istruttorie, all'attore di eccepire la incompetenza 
ed al giudice di declinare la sua durante tutto il 
procedimento di primo grado (art. 38 c.p.c.) nelle 
forme previste dall'art. 34 c.p.c. (8). 

Ma, affinch� l'art. 14 c.p.c. sia, cosi interpretato, 
applicabile, affinch� la regola processuale, in questi 
termini precisata, possa funzionare, � necessario 
che la sentenza, che si chiede al giudice, riguardi 
una somma di denaro o beni mobili e non gi� 
l'accertamento di un diritto, che costituisca il presupposto 
per una futura azione in ordine, questa si, 
ad una somma di denaro. 

Tale � la situazione che si presenta quando si 
chiede la condanna generica al risarcimento dei 
danni ed affermare in questo caso l'applicabilit� 
dell'art. 14 c.p.c. signific11 sostenere che le condizioni 
poste dalla domanda di un determinato giudizio 
possano influire sulla decisione di un'altra causa, e 
quindi, su un r.Qipporto processuale diverso ed autonomo; 
significa sostenere che il magistrato successivamente 
adito per la determinazione del quantum 
possa dichiarare la incompetenza del giudice che 
ha deciso sull' an debeatur; che tale incompetenza 
dichiari non gi� sulla base della domanda di quel 
primo giudizio, ma su quella che � stat.a a. lui proposta 
per la liquidazione del danno; che, infine, 
accertata tale strana specie di incompetenza, abbia 
il potere di ridurre la liquidazione nei limiti di 

(6) REDENTI: Diritto Processuale Civile, Milano, 1947, 
I, pag. 275 -CHIOVENDA: Principi, pag. 503. 
(7) Vedi CHIOVENDA: Principi, pag. 505, in nota (1) 
�se rivendico un passero davanti al tribunale; se rivendico 
un famoso cavallo davanti al pretore; e il convenuto 
accetta il giudice adito, la conseguenza non � gi� 
che il passero valga ad ogni effetto pi� di 1500 lire cd 
il cavallo valga ad ogni effetto meno di 1500 lire�. 
(8) Conforme: Cass. 29 luglio 1942, n. 2264, in �Rac-� 
colta>>, col. 597; C\joss. 8 agosto 1942, n. 2524, ibid, col. 
597 -Cass. 5 maggio 1947, n. 672, ibid., col. 601; Contra: 
Cass. 11 novembre 1950, n. 2589, ibid, col. 634 �Il 
secondo comma dell'art. 38 c.p.�., secondo il quale Tincompetenza 
per valore pu� essere rilevata anche d'ufficio �in 
ogni momento del giudizio di primo grado, non � 
applicabile nelle cause concernenti somme di denaro o 
beni mobili, attesa la manifesta in�Onciliabilit� della 
norma con quella contenuta nell'art. 14 stesso Codice�; 
nonch�: Cass. 29 novembre 1950, n. 2651, ibidem, col 
634; Cass. 31 luglio 1952, n. 2450, ibid, col. 711; Cass. 
12 dicembre 1952, n. 3161, ibid, col. 711. 

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valore stabiliti per il magistrato che ha giudicato 
nella prima causa. Tale potere non avrebbe conseguenze 
esclusivamente processuali, ma inciderebbe 
sul rapporto sos.tanziale, acquisterebbe necessariamente 
carattere di sanzione, invece di essere semplicemente 
l'applicazione della regola che vuole la 
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato. 

Queste conseguenze contrastano nel modo pi� 
chiaro con il principio di autonomia dei singoli rapporti 
processuali fra loro e del rapporto processuale 
da quello di diritto sostanziale, che nella causa 
viene fatto valere. 

Non possono, quindi, sussistere dubbi sulla infondatezza 
della tesi, di cui la sentenza della Corte 
ha fatto opportunamente giustizia. 

ll secondo problema, consistente nel definire 
la competenza per valore a decidere nelle cause 
relative a condanna generica al risarcimento, era 
pi� delicato, ma senza dubbio pi� importante. 

.Alla conclusione che competente a decidere sia 
il tribunale si poteva agevolmente pervenire sol che 
fossero state portate a termine le premesse poste 
nell� sentenza. 

cc Risulta ormai evidente -dice infatti la moti


vazione -che la competenza tanto per territorio 

che per valore, nel caso di separati giudizi di accer


tamento e di liquidazione, vada autonomamente 

determinata, a norma delle disposizioni di cui agli 

artt. 7 e seguenti del codice di procedura civile n. � 

La competenza del tribunale era dunque postulata 
dalla semplice constatazione che la domanda 
di condanna generica al risarcimento non � assimilabile 
ad alcuna di quelle enumerate negli artt. 7, 
�8 e 16 del codice di rito, i quali definiscono la competenza 
del conciliatore e del pretore, e dal fatto che 
l'art. 9 c.p.c. attribuisce al tribunale tutte le cause 
che non sono di competenza del conciliatore o del 
pretore. 

Ma a questa conclusione sarebbe stato pi� opportuno 
pervenire non per via di esclusione, ma esaminando 
in modo specifico quali siano le controversie 
attribuite dalla legge alla cognizione del tribunale 
in ordine al loro valore ed indagare se anche le 
cause per condanna generica al risarcimento, le 
quali, come si � detto, sono di valore indeterminato 
non solo all'inizio, ma anche alla fine della lite, 
non possano essere comprese fra quelle di valore 
indeterminabile. 

A tal fine sarebbe sufficiente che il concetto di 
indeterminabilit� accolto dal codice non fosse 
quello di indeterminabilit� assoluta, per natura, 
come si esprimeva il codice sardo (art. 41), in 
quanto la controversia riguardi diritti che mai 
possono essere soddisfatti con pagamento in denaro, 
ma di indeterminabilit� relativa al rapporto pro
�cessuale. 

Una prima indicazione in tal senso � costituita 
dalla natura processuale della norma, la quale non 
ha la funzione di stabilire categorie assolute, ma, pi� 
modestamente, di regolare lo svolgimento del processo 
e di conseguenza, fissare concetti relativi e 
limitati al rapporto processuale, la cui validit� 
non � necessario ne logico che vada oltre il suo 
scopo, che da tale rapporto � appunto rappresentato. 


Una interpretazione autentica del concetto di 
causa di valore indeterminabile � data, poi, dall'art. 
15 c.p.c., il quale, dopo aver stabilito, uniformemente 
al corrispondente art. 79 del codice del 
1865, che il valore delle cause relative a beni immobili 
si determina sulla base del tributo erariale, 
aggiunge che, se l'immobile non � sottoposto .a 
tributo, il giudice determina il valore della causa 
secondo quanto risulta dagli atti e, se questi non offrono 
elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. 
Indeterminabilit� questa evidentemente 
ed esclusivamente processuale, indeterminabilit� 
sulla base degli atti e non gi� assoluta, per natura, 
perch� il valore di un fondo � sempre economicamente 
valutabile. 

La nostra legge, come � dimostrato da questo 
esempio, fornito dall'art. 15 c.p.c., applica il principio 
della indipendenza del rapporto processuale 
dal rapporto sostanziale, al fine di evitare che la 
determinazione del valore di una lite costituisca 
l'oggetto di un'altra lite (9). Stabilisce, pertanto, 
un concetto di determinabilit� esclusivamente 
processuale, allo stesso modo che quando detta 
i criteri di valutazione di un valore determinabile, 
ci� fa ai soli effetti processuali, in modo che la 
valutazione possa essere effettuata nel modo pi� 
semplice e pronto. 

Il sistema del codice, infine, fornisce un argomento 
ulteriore. 

Il principio generale da cui occorre partire � 
quello dell'art. 10 c.p.c.: il valore della causa, ai 
fini della competenza, si determina dalla domanda 
con riguardo allo stato di fatto esistente al momento 
della proposizione della domanda stessa (art. 5 c.p.c.). 

Se il valore � indicato o pu� desumersi dall'atto 
introduttivo, la competenza � precisamente stabilita 
e, per il principio della corrispondenza fra il chiesto 
ed il pr�nunciato (art. 112), la decisione non pu� 
andare oltre i limiti di competenza del giudice 
adito. 

Se il valore non � indicato e non pu� desumersi 
dalla domanda, il codice detta, per un notevole 
numero di casi, le regole per la sua determinazione 
(art. 11 e seguenti c.p.c.). 

Tutte le altre cause venivano comprese dal Mattirolo 
(10) in due categorie: 
a) cause non suscettive di valutazione, perch� 
volgenti sopra oggetti non estimabili in denaro; 

b) cause di valore legalmente indeterminabile, 
vale a dire per le quali il codice non detta le regole 
per la determinazione del valore. 

Ambedue queste categorie il Mattirolo riteneva 
rientrassero nella competenza del tribunale (11). 
Ambedue, indubbiamente, sono comp�'ese nella 
dizione cause di valore indeterminabile dell'art. 9 
del codice di rito. 

(9) CHIOVENDA: Principi, pa.g. 503. 
(10) MATTIROLO: Trattato di Diritto .. Gfudiziario Civile, 
Torino 1902, I, pag. 319 e segg. .. _ 
(11) Conformi: CHIOVENDA: Principi, pag. 499 � quando 
il valore di una causa non si pu� tra.durre in cifre, 
o non si potrebbe farlo con i criteri forniti dalla legge, 
la causa si considera di valore superiore alle lire 1500 
ossia di competenza. del tribunale �; D'ONOFRIO: Commentario 
al Codice di Procedura Civile, 3a ed., Torino 1953, 
I, pag. 23. 

-53


Qualora poi si consideri che la seconda categoria 
� comprensiva della prima, perch� anche le cause 
volgenti sopra oggetti non estimabili in denaro 
(sub-a) sono di valore legalmente indeterminabile 
(sub-b), in quanto il codice non detta, ne potrebbe 

�dettare, le regole per la determinazione del loro 
valore, si deve concludere che la indeterminabilit� 
stabilita dal codice � indeterminabilit� processuale, 
legale, secondo la definizione del Mattirolo, e non 
si comprende per quale ragione da circa novanta 
anni dottrina e giurisprudenza vadano ripetendo, 
senza rielaborarla criticamente, la massima secondo 
cui cause di valore indeterminabile sono quelle riguardanti 
controversie sopra diritti che mai possono essere 
soddisfatti con un pagamento in denaro (12). Massima 
questa che poteva essere giustificata sulla base 
del codice sardo del 1859 (art. 41), il quale sanciva 
che cc le quistioni di stato, le quistioni di tutela, le 
quistioni per diritti onorifici e quelle altre il cui 
valore sia per natura indeterminabile, sono trattate 
sempre come se eccedessero il valore di lire 
mille�; non lo era pi� su quella dell'art. 81 c.p.c. 
del 1865, che attribuiva al tribunale la decisione 
delle cc controversie di stato, di tutela, di diritti 
onorifici ed altre di valore indeterminabile �; e 
meno ancora sulla base dell'art. 9 del codice 
vigente che, con formulazione pi� ampia, stabilisce 
che il tribunale � competente cc in generale, per 
ogni causa di valore indeterminabile �. 

Questa erronea interpretazione restrittiva � la 
sola cagione delle infondate accuse che commentatori 
antichi e recenti hanno rivolto al legislatore 
per aver concepito la disposizione dell'art. 81 del 
codice del 1865 e dell'articolo 9 dell'attuale come 
regola di competenza per valore, mentre, trattandosi 
di pretese non valutabili in denaro, la devoluzione 
del giudizio ai tribunali costituire doveva una regola 
di competenza per ragioni di materia (13), 
mentre il fatto che come tale la regola sia stata 
concepita avrebbe dovuto postulare una pi� ampia 
e diversa interpretazione del concetto di indeterminabilit� 
del valore della causa, intesa come 
indeterminabilit� processuale, sulla cui base viene 
a cadere ogni dubbio di sistematica legislativa. 

Da quanto precede deve esser tratta la conclusione 
che il difetto non sia nella legge, ma nella 
interpretazione. 

In dottrina i trattati ed i commentari di carattere 
generale (14) hanno ripetuto l'insegnamento del 
Mortara, senza spingere oltre la loro indagine e 

(12) MORTARA: Commentario, II, pa.g. 74, in nota 2 
Conforme: Cass. cii Napoli 12 maggio 1874, in "La 
legge�, XIV, 730 "Nell'art. 81 c.p.c. la. legge.... non 
riguarda il valore commercia.le o permutabile, che sebbene 
indeterminato pu� sempre determinarsi, ma unicamente 
quello che non pu� ragguagliarsi ad una. somma 
di denaro�; Cass. 9 luglio 1953, n. 2198, in "Rep. Giur. 
It. "� 1953, col. 429. 
(13) MORTARA: Commentario, pag. 73; vedi analogamente 
REDENTI: Dir. Proc. civ., I, pag. 270. 
(14) CHIOVENDA: Principi, pag. 503; Istituzioni, II, 
pag. 150; MORTARA: Commentario, II, pag. 74; CARNELUTTI: 
Sistema del Diritto Processuale Civile, Padova 1936, 
I, pag. 606; REDENTI: Dir. Proc. Civ., I, pag. 270; 
D'AMELIO: Il nuovo Codice di Procedura Civile commentato, 
Torino 1943, pag. 63; ZANZUCOHI: Dir. Proc. Civ., 
Milano 1947, I, pa.g. 244; Rocco U.: Corso di teoria e 
chiedersi se vi siano e quali siano le norme, che 
stabiliscano la competenza per valore a decidere 
sulle domande che, pur riguardando diritti di carattere 
patrimoniale, non siano suscettibili d'immediata 
:valutazione sulla base degli atti di causa e delle 
regole dettate dal codice. Che �1a cognizione di 
queste controversie rientri nella competenza del 
tribunale � stato intuito da eminenti processualisti 
(15), che non ne hanno fatta per� derivare, 
come era implicito, una definizione diversa del 
concetto di causa indeterminabile. 

Trattazioni di carattere particolare sull'argomento 
non ve ne sono. I brillanti studi effettuati 
sull'azione per condanna generica al risarcimento del 
danno (16), che avrebbero potuto dare occasione 
ad una r,evisione dei vecchi concetti, non hanno 
esaminato questa specifica questione processuale 
e sono privi di ogni indicazione in merito. 

La giurisprudenza si � consolidata nell'interpretazione 
tradizionale e l'ha mantenuta anche quando 
la pratica applicazione ne mostrava chiaramente 
l'insufficienza ed i casi concreti si presentavano 
irriducibili al vecchio schema in numero sempre 
maggiore, quanto pi� l'epicentro di applicazione 
della norma, per l'evoluzione dei rapporti economici 
e sociali, si spostava dalle controversie riguardanti 
diritti non valutabili in moneta a quelle che, pur 
vertendo su diritti valutabili, siano di valore indeterminabile 
in corso di giudizio. 

Di fronte a questi casi, molto �numerosi a giudi


care dai repertori, la giurisprudenza non ha mai 

affrontato la qu�stione di principio. 

La vecchia regola che valore indeterminabile 

non � gi� il valore commerciale o permutabile, che, 

sebbene indeterminato, pu� sempre determinarsi, 

ma unicamente quello che non pu� ragguagliarsi 

ad una somma di denaro (17) � sempre viva e verde, 

anche se puntualmente dimenticata ogni volta 

che non .faccia quadrare i conti per la soluzione 

di una singola fattispecie. 

Valgano alcuni esempi tratti dalla recente giu


risprudenza.

� stato giudicato che: il valore di una domanda 

di rendiconto di una gestione sociale � indetermina


bile perch� � insuscettibile, nel momento in cui essa 

� proposta, di valutazione pecuniaria, esigendosi 

per stimarla l'accertamento e la determinazione quan


titativa delle operazioni sociali, nella loro entit� 

economica, e dei risultati attivi e passivi cui hanno 

dato luogo (18). 

Un'altra sentenza ha deciso che: qualora venga 

impugnata una deliberazione dell'assemblea condomi


pratica del processo civile, Napoli 1951, I, pa.g. 368; 
. D'ONOFRIO: Commentario, I, pag. 53; BATTA: Dir. Proc. 

Civ., Padova 1954, pag. 17. 

(15) MATTIROLO: Trattato, I, pag. 319 e segg.; CHIOVENDA: 
Principi, pag. 499; D'ONOFRIO: Commentario, 
I, pag. 23. . . 
(16) CALAMANDREI: La condanna generica ai danni, in 
Studi sul Processo Civile, III, pag. 221; VASSALLI F.: 
Sulla condanna ai danni salvo liquidazione, in Q~rte di 
Cass. 1924, pag. 424. 
(17) Cass. di Napoli 12 maggio 1874, in "La Legge� XIV, 
730; Cass. 20 febbraio 1953, n. 421, in" Rep. Giur. 
It. '" 1953, col. 433. 
(18) Cass. 4 aprile 1952, n. 915, in cc Rep. Foro It. � 
1952, col. 432, Contra: Cass. 26 aprile 1949, n, 1002, 
in cc Raccolta '" col. 602. 


-54 


niale rifiettente i contributi imposti ai condomini pro


prietari di vari terranei, trattasi di causa relativa 

a rapporti obbligatori, in cui, ai fini della competenza, 

i criteri per la determinazione del valore della 

causa sono dati dagli artt. 12 e 14 c.p.c.; ove una 

determinazione esatta di tale valore non sia possibile, 

la cognizione della causa stessa spetta al tribunale 

a norma dell'art. 9 c.p.c. (19). 

Un'ulteriore sentenza dice: se il convenuto ecce


pisca che la scadenza convenzionale del contratto 

coincida con un avvenimento futuro (nella specie: 

assegnazione di un altro alloggio al conduttore da 

parte di una cooperativa edilizia tale da non potersi 

determinare a priori la durata del contratto stesso, 

la causa deve considerarsi come di valore indetermi


nabile e come tale di competenza del tribunale (20). 

� stato poi deciso che: nell'ipotesi di locazione 

d'una cava ove il fitto sia stato stipulato parte in 

canone fisso, parte in quota proporzionale alla quan


tit� di materiale estratto e venga in contestazione l'in


tera locazione, il valore della causa non potr� deter


minarsi col cumulo dei fitti, mancando in atti la 

precisazione degli stessi e dovr� perci� la causa rite


nersi di valore indeterminato (21). 

Dove finisce la famosa massima secondo cui sono 

di valore indeterminabile solo le controversie su 

diritti non valutabili in moneta7 

Ma la prova pi� luminosa della mancanza di un 
preciso indirizzo interpretativo della norma � dato, 
come si � visto, dalle decisioni di cause per risarci.
mento dei danni, quando siano proposte in due 
fasi distinte, la prima tendente alla condanna genetica, 
la seconda alla liquidazione 'quantitativa d�l 

danno. 

Fino a che si � in fase di condanna generica 

l'affermazione di applicabilit�. dell'art. 14 c.p.c. 

� perentoria. Non appena si trasmigra nella seconda 

fase altrettanto perentoria ne � la esclusione di 

applicabilit�.. Non meno infida, la questione se I.a 

domanda per condanna generica sia accessoria o 

meno, cumulabile o non cumulabile, al fine di sta


bilire il valore della causa, con le altre domande 

insieme alle quali venga eventualmente proposta. 

Altrettanto incerta la determinazione dell'esatta 

portata dell'ultima parte dell'art. 14 c.p.c., in cui 

� stabilito che il valore non contestato rimane 

fissato, agli effetti del merito, nei limiti della compe


tenza del giudice adito. 

Questa variet�. di decisioni contraddittorie arric


chisce -i massimari di giurisprudenza di sempre 

nuove formule, adatte agli usi pi� disparati e ci� 

rende, da una parte, sempre pi� compromessa la 

certezza del diritto, dall'altra, sempre pi� difficile 

la possibilit�. di vedere acquisiti, mediante una revi


sione dei vecchi concetti, principi pi� solidi e sicuri. 

Il problema, infatti, non si pone in termini di 

pura argomentazione dottrinale. 

Una revisione della giurisprudenza � ostacolata 

dall'attuale uso e funzione del massimario quale 

strumento di lavoro, quale formulario degli organi 

(19) Cass. 26 maggio 1953, n. 1562, in �Raccolta>>, 
col. 713. 
(20) Cass. 27 giugno 1950, n. 1643, in" Rep. Foro It. n, 
col. 344. 
(21) Cass. 14 novembre 1942, n, 1661 e 1662, in� Rep. 
Foro It, � 19421 col. 260, 
giudiziari. Quanto maggiore � la contradditoriet�. 
e la variet�. delle pronuncie, tan~o pi� la raccolta 
delle massime diventa una cabala delle opinioni 
probabili, tanto pi� si rivela come l'ostacolo principale 
ad una elaborazione critica e scientifica 
del diritto. Il moltiplicarsi delle regulae iuris, 
lungi dallo stimolare la ricerca del principio certo 
e valido, favorisce la soluzione caso per caso, affievolisce 
l'esigenza, in chi di simili ricettari si giova, 
di fondare le proprie tesi su una interpretazione 
critica e diretta delle norme di legge. 

In questa situazione l'argomentatore pi� provveduto 
rischier�. sempre di vedersi opporre alla tesi 
pi� limpida le parole che il � buon padre gesuita >>, 
secondo quanto riferisce Pascal, oppose a Louis de 
Montalte, immaginario mittente delle sue lettere 
provinciali: << Ne parler� ai nostri padri. Essi troveranno 
certament!3 qualche risposta; ne abbiamo 
qui ,di molto sottili n (22). 

Solo nel quadro generale della dottrina e della 
giurisprudenza � possibile misurare la portata 
della sentenza di Cassazione. 

La pronuncia, come si � visto, non presenta alcuna 
affermazione, alcuna soluzione nuova. Non fa 
che ripetere vecchie massime, esatte alcune, inesatte 
altre, tutte affermate e contraddette innumerevoli 
volte. 

La conclusione positiva, cui la sentenza perviene, 
� costituita dalla recisa dichiarazione di inapplicabilit�. 
dell'art. 14 c.p.c., quando il giudizio sulla 
responsabilit�. e quello sulla liquidazione del danno 
siano separatamente proposti. 

L'affermazione inesatta � quella secondo cui la 
domanda per condanna generica al risarcimento non 
altererebbe il valore della causa, risultante da altri 
capi di domanda e sarebbe, quindi, possibile ottenere 
la relativa pronuncia dal pretore o dal conciliatore 
e adire poi il tribunale in sede di liquidazione 
del danno. 

Una volta accolti questi principi, il frazionamento 
del giudizio per risarcimento danni in due cause 
distinte, non sarebbe .diretto a far unicamente 
aumentare le spese del giudizio con dannosa dispersione 
di attivit� processule (23), ma altres� ad 
eludere la competenza del giudice collegiale in 
cause che, per l'entit�. degli interessi economici in 
gioco, il legislatore ha .voluto fossero al medesimo 
attribuite. 

Nei riguardi, poi, della pubblica amministrazione 
le conseguenze si presentano pi� gravi. Lo spostamento 
di competenza dal giudice collegiale al 
giudice singolo, sottrarrebbe queste controversie 
alla cognizione del foro erariale, con il risultato 
che l'amministrazione sarebbe costretta a difendersi, 
in cause di rilevante entit�. economica, fuori delle 
sedi delle avvocature distrettuali. 

Queste le conseguenze, cui, tenendo ferma la 
interpretaziope restrittiva del concetto di causa � 
di valore indeterminabile e seguendo l'indicazione 
della sentenza della Corte, si p.erviene inevitabilmente. 


(22) BLAISE PASCAL: Le provinciali, quarta lettera. 
(23) Cass. 10 giugno 1949, n. 1436, in � Riv. Respon. 
Civ, e Prev." 1950, pag. 68. 

ey 


-.55 


IT H 

Di queste soluzioni e di questi elementi positivi 
e negativi della sentenza non � per� il caso di rallegrarsi 
o rammaricarsi eccessivamente. Essi non 
�rappresentano nulla. di nuovo, nulla che garantisca 
che siano il risultato di un ripensamento, di un riesame 
completo della materia e che possano considerarsi, 
quindi, stabilmente acquisiti alla giuri


sprudenza. 

Di fronte a tanto pullulare di opinioni probabili, 

il consiglio migliore � quello di limitarsi alla pru


dente obiezione che al �buon, casuista � oppose 

Louis de Montalte: � �Padre non pos~o prendere 

sul serio questa regola. Ohi mi garantisce che, nella 

libert� che si prendono i vostri autori di esaminare 

le cose con la ragione, ci� che appare sicuro ad uno 

debba apparire sicuro anche agli altri~ La diversit� 

dei giudizi � cos� grande .......>> (24). 


ENRICO VITALIANI 

(24) BLAISE PASCAL: Le provinciali, quinta lettera 
NOTA 

Nel fascicolo di maggio 1955 de cc Il Foro Padano� 

{I, 575), pervenuto quando i caratteri del presente nu


mero della cc Rassegna '" erano gi� stati composti, sono 

pubblicate le massime e buona parte delle motivazioni 

di due sentenze in argomento, pronunciate nel corso 

della stessa causa. 

La prima, della Corte di Cassazione (1), afferma: 

Nel giurlizio di liquidazione del danno, la competenza 
per valore non spetta allo stesso giurlice che ha accertato 
la responsabilit�: pertanto, l'azione sul quantum debeatur, 
deve essere proposta innanzi al Tribunale, se rientra nella 
competenza di quest'ultimo, anche se il Pretore abbia deciso 
sull' an debeatur. 

La seconda sentenza, che � quella cassata dalla Corte, 
� del Tribunale di Roma (2) e contiene una pronuncia 
esattamente contr�ria: 

Nel giurlizio di liquidazione del danno, la competenza 
per valore spetta allo stesso giurlice che ha accertato la 
responsabilit�: pertanto l'azione sul quantum debeatur 
�non pu� essere proposta innanzi al tribunale, se il pretore 

abbia deciso sull' an debeatur. 

Delle due decisioni appare indubbiamente pi� corretta, 
per quanto concerne l'applicazione della norma particolare 
(art. 7 e segg. e non gi� art. 14 Cod. proc. civ.), 
quella della Corte di Cassazione, che � cos� motivata: 

rinosciuto il potere dispositivo della parte di proporre 
separati giudizi, l'uno per l'accertamento della responsabilit� 
e l'altro per la liquidazione del danno, ne consegue, 
che la competenza, sia per territorio che per valore, deve 
autonomamente determinarsi, a. norma delle disposizioni 
di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice di procedura civile. 
La decisione della Corte, costituisce, tuttavia, un documento 
veramente notevole di angustia interpretativa. 
Enunciato il principio che precede, rimane, infatti, da 
dimostrare in che modo possa ammettersi, in base 'agli 

(1) Sez. III, 17 dicembre 1954, n. 4529; Petraccone, pres., Natale 
est., Marmo, p. m. (concl. conf.) Leardi (avv. Porreca; c � .A.tac 
(avv. Biancini). 
(2) Sez. V, 13 febbraio �1954, Mazzieri, pres., Raspini, est., Leardi 
(avv. Porreca) c � .A.tac (avv. Biancinl). 
artt. 7 e seguenti Codice procedura civile, la competenza 
del pretore a decidere sulla domanda di condanna 
generica al risarcimento. Competenza affermata a tutte 
lettere e senza perplessit� nella sentenza, che, a differenza 
della precedente del 14 luglio 1953, non aveva 
modo di giustificarla argomentando che la .domanda 
generica al risarcimento di danni, proposta in via autonoma 
non altera il valore della causa risultante dagli altri 
capi di conclusione. 

La causa comportava, infatti, un unico capo di domanda, 
costituito dalla richiesta di condanna generica al 
risarcimento dei danni. 

� necessario rilevare, inoltre, che l'affermazione della 
competenza pretorile nel giudizio di responsabilit� non 
era neppure richiesta per la decisione della controversia, 
portata dinanzi ai giudici della Corte, i quali avrebbero 
potuto trincerarsi, e sarebbe stata la motivazione pi� 
corretta, dietro gli effetti preclusivi e definitivi della 
sentenza del pretore, passata in giudicato. 

N� la sentenza della Corte si da carico delle conseguenze 
inevitabili, che derivano dalle conclusioni accolte 
per l'intero sistema che regola la competenza per valore. 

Dalla massima in. essa affermata si evince, infatti, che 
nel nostro ordinamento processuale sarebbe possibile, 
in base ad una sentenza di condanna generica emessa 
dal pretore, e quindi anche dal conciliatore, chiedere 
nel successivo giudizio dinanzi al tribunale un �risarcimento 
senza limiti di valore. In altri termini sarebbe 
po�ssibile, attraverso il ~razionamento del giudizio in 
due fasi distinte, eludere tutte le norme di competenza 
per valore e pertanto, la famosa causa che l'Associazione 
Calcio Torino, intent� contro la Societ� Ali Flotte Riunite, 
a seguito della catastrofe di Superga, nella quale 
per� l'intera squadra di calcio del Torino, ben avrebbe 
potuto essere instaurata dinanzi al giudice conciliatore. 

L'enormit� di questa conclusione, che, qualora corrispondesse 
ad una retta interpretazione della legge, 
postulerebbe l'immediata presentazione alle Camere 
di un progetto di riforma del Codice di procedura civile, 
� stata invece pienamente avvertita dai giudici del 
Tribunale di Roma. 
, Dalla motivazione della seconda sentenza emerge, 
infatti, chiaramente che i giudici hanno avvertito la 
necessit� di un principio, sulla cui base fosse possibile 
salvaguardare il sistema che regola l'attribuzione delle 
cause in ordine al loro valore. 

Tale principio hanno ritenuto di far discendere dal 
fatto che fra le due domande esiste un rapporto di connessione 
che meglio si direbbe di progressione nel senso che la 
domanda di liquidazione costituisce il logico svolgimento 
di quella concernente l'accertamento. 

Pertanto: 

cc Non pu�, quindi ritenersi, come invece assume l'attore, 
che il secondo giurlizio sia del tutto indipendente dal primo, 
e possa perci� proporsi davanti a giurlice diverso. 

Una tale affermazione non pu� essere fondata che su 
di un equivoco: quello di considerare il giurlizio relativo 
all'an bedeatur come diretto ad una declaratoria di astratta 
responsabilit� per fatto illecito, a una declaratoria, cio� 
che prescinda dalla sussistenza in concreto di un anno. 

� vero invece che -anche a voler ritenere, conJ'a,ttore, 
che la azione diretta all'accertamento della responsabilit� ._ 
sia un'azione di carattere meramente dichiarativo -la 
pronunzia sulla responsabilit� per fatto illecito presuppone 
necessariamente l'accertamento di un danno. Ci�, in quanto 
non vi pu� essere fatto illecito, e quindi responsabilit� per 



i m ]J i@fiifili!Ifil 


-56


tal fatto, se non si � verificato un danno come conseguenza 
del fatto (art. 2043 Ood. civ.). Oosicch� la domanda concernente 
l'an debeatur, anche se proposta autonomamente, 
� pur sempre una domanda diretta all'accertamento di un 
danno, senza del quale non v'� diritto al risarcimento. 
Esattamente, pertanto, l'art. 278 Codice procedura civile 
qualifica sentenza di condanna (generica) alla prestazione 
la pronunzia limitata all'an debeatur che, secondo lo 
stesso articolo, pu� emettersi solo e quando � gi� accertata 
la sussistenza di un diritto. 

Orbene, se il giudizio sull'an debeatur � un giudizio 
sulla sussistenza di un danno, e se il posteriore giudizio 
sul quantum non pu� che riguardare la liquidazione del 
danno accertato nel primo, pu� ben dirsi che oggetto dei 
due giudizi � l'accertamento dello stesso danno, prima 
nella sua entit� naturalistica, e poi nel suo valore monetario. 
In sostanza, giudizio sull'an e giudizio sul quantum 
come del resto avviene normalmente con la proposizione 
simultanea di due domande, sono due fasi complementari 
di un unico giudizio. 

Le ragioni per cui non � possibile seguire nella sua 
tesi il Tribunale di Roma sono nelle pagine' che precedono. 


Il rapporto di connessione o, se si vuole, di progressione, 
che intercorre indiscutibilmente fra le due fasi del 
giudizio, � di carattere sostanziale, riguarda l'oggetto 
dei due procedimenti, le questioni che si controvertono 
dinanzi al giudice: prima la responsabilit�, poi la liquidazione 
del risarcimento; ambedue riguardanti un unico 
fatto dannoso. 

Ma, affinch� da questa connessione di carattere sostanziale 
possano farsi derivare conseguenze processuali, 
sarebbe necessaria una norma, un principio, che non esiste 
nel costro ordinamento, il quale, come gi� � stato 
rilevato, si fonda invece sul principio opposto di autonomia 
del rapporto processuale da quello di diritto 
sostanziale che ne costituisce l'oggetto. 

Nella pubblicazione de cc Il Foro Padano�, oltre la 
gi� nota sentenza 14 luglio 1953 della Corte di Cassazione, 
sono indicate in argomento la sentenza 15 marzo 
1954 del Tribunale di Roma (3), la quale si conforma 
al nuovo indirizzo segnato dalla Corte Suprema, ripro


(3) Sez. V, Mazzieri, pres., Mirabile, est., Di Filippo (avv. Por� 
reca) o � .A.tao (avv. Marcello) in �Diritto Automobilistico>, 1955, 113. 
ducendo testualmente la massima della setenza 14 luglio 
1953, nonch� la sentenza 29 dicembre 1954 del 
Tribunale di Torino (4), che tratta, per� una questione 
particolare: azione intentata a norma dell'art. 96, 
Codice procedura civile per il risarcimento dei danni 
derivanti da lite temera:ria. 

Al fine di dare un'id�a pi� precisa dello stato di involuzione 
che l'uso acritico delle formule del massimario 
determina nella giurisprudenza, � utile aggiungere, a 
questo punto, che la stessa quinta sezione del Tribunale 
di Roma, con sentenza 15 febbraio 1954 (5), ha respinto 
un appello, proposto dall'Avvocatura Generale dello 
Stato contro una sentenza per condanna generica al 
risarcimento, emessa dal Pretore di Roma (6). Appello 
fondato sugli argomenti, prospettati peraltro anche in 
primo grado, precisati nelle pagine che precedono. 

I giudici del Tribunale, non dissimulando un senso 
di fastidio per le questioni, peregrine a loro giudizio, 
solievate nell'atto di appello, hanno giudicato, con la 
ripetizione delle� ben no~e formule (vedi nota 1), che 

se l'attore ha adito il Pretore, deve ritenersi che egli ha 
inteso limitare le sue pretese nei limiti di L. 100.000; e, 
siccome mai egli attore (erano davvero inequivocabili le 
massime della Suprema Corte regolatrice su questo 
punto!) avrebbe potuto chiedere in sede di liquidazione 
una somma superiore, ecco dimosr.rata l'inconsistenza 
delle doglianze defatigatorie, che la difesa della Pubblica 
amministrazione andava sollevando e riguardo alle quali 
il massimario non forniva, d'altra parte, il minimo lume. 

Se la sentenza fosse passata in giudicato, intentato 
dinanzi al Tribunale il giudizio di liquidazione per somma 
superiore, gli stessi giudici, adeguatisi successivamente 
al nuovissimo insegnamento, sarebbero pronti ora ad 
accogliere la domanda con una seconda decisione, motivata 
nel senso esattamente contrario. 

Ma la sentenza non � passata in giudicato. La questione 
� stata portata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale 
per la prima volta avr� modo di esaminare il problema 
in tutti i suoi aspetti. 

E.V. 
(4) Roma, pres., Giuliano, est., Ombreaux, (avv. Maggiora) o. 
Costa (avv� .A.gn�s) in �Foro Padano "� 1955, 508. 
(5) Mazzeri, pres., Iapiohino, est.; Amministrazione della Difesa 
Marina o. Ercoli (avv. Porreoa). 
(6) Sez. VI, 30 aprile 1953, pretore Lo Curzio; stesse parti. 

NOTE DI DOTTRINA 


��------------------------------------------------------------------------------------


WIDAR �ESARINI SFORZA: Filo3ofia del Diritto, Giuffr�, 
Milano, 1955. 

Nella considerazione comune la filosofia del 
diritto non occupa un posto di gran rilievo fra le 
scienze giuridiche e ci� sul presupposto che essa � 
priva di pratica efficacia, perch� staccata in definitiva 
dal mondo reale dove il diritto vive e si 
estrinseca. Ed in effetti tale valutazione non � del 
tutto priva di fondamento, in quanto trova la sua 
ragione prima nel modo di trattazione della materia; 
nel criterio che, in generale, regola quelle 
opere che si intitolano di Filosofia del Diritto. 

Tali trattazioni, in genere, si presentano con un 
carattere ibrido: non sono filosofia e neppure scienza 
propriamente giuridica: consistono esse in un coacervo 
di definizioni, in un affastellamento di problemi, 
i pi� disparati, non connessi necessariamente 
fra loro, staccati anzi, o solo collegati in una visione 
pretesamente storica, che ha sapore per contro prettamente 
cronachistico. 

Alla filosofia del diritto, cio�, � toccata la stessa 
sorte che alla pedagogia, come scienza a s�. 

Anche quest'ultima, infatti, o si risolve totalmente 
nella filosofia ed allora � filosofia, ovvero si 
dimostra come una pseudo scienza, un miscuglio di 
concetti e classificazioni empiriche. 

In sostanza, dinanzi a certe trattazioni di filosofia 
del diritto c'� da chiedersi quale giustificazione 
esse abbiano, quale utilit�, anche intesa in senso 
meramente teoretico, possano avere per coloro che 
del diritto hanno fatto una ragione di vita e ad esso 
dedicano tutta la loro migliore attivit�. A tale 
interrogativo non c'� risposta; se non forse quella 
che quei libri servono ai loro autori come titolo per 
ottenere una cattedra universitaria. 

Tale giudizio negativo, che � ormai entrato nel 
comune convincimento, trova la sua migliore conferma, 
a contrasto, nell'opera di recente pubblicata 
dal prof. Cesarini Sforza, docente di filosofia del 
Diritto presso l'Universit� di Roma. 

Si tratta di un breve e solido lavoro, che dimostra 
ottimamente, nel fatto, che la filosofia del diritto � 
e deve essere anzitutto filosofia. L'opera � intitolata: 
Filosofia del Diritto; ma potrebbe benissimo recare 
come titolo quello di Filosofia della Pratica, o di 
Dialettica del Volere. 

Si tratta, cio�, di un lavoro non di filosofia del 
diritto (di quella scienza, cio�, che abbiamo definito 
ibrida), ma di filosofia bella e h1;wna. In esso non 
si troveranno, quindi, quei problemi che finora 
hanno costituito il bagaglio polveroso, il tema d'obbligo, 
dei trattatisti della materia; come, i rapporti 
fra diritto e morale, se il diritto abbia un fondamento 
naturale, ecc.; n� tantomeno dissertazioni 

di carattere pseudo-storico; come : i sofisti hanno 
detto, Platone ha sostenuto, ma .Aristotele ha affermato, 
ecc., giungendo cos� di parola in parola fino 
ai moderni epigoni. 

L'opera � invece saldamente ancorata ad un maturo 
pensiero filosofico; le tesi, che non trovano la 
loro giustificazione dall'esterno, ma la hanno invece 
in s�, si snodano necessariamente, speculativamente, 
cio�, l'una dall'altra, formando un tutto, in cui 
ciascuna delle parti trova rispondenza nelle altre 

. . '

"

fino ad elevarsi a sistema, ad avere, cio�, la forma 
necessaria del pensamento filosofico. 

Ed il tutto � sorretto da una visione storicistica 
dei problemi, anche se alla parte storico descrittiva 
l'A. non ha dato gran risalto, limitandosi, laddove 
l'affermazione di una tesi lo richiedeva, a porre 
in luce i necessari riallacci storici. 

Ma che il pensiero dell'A. tragga origine e si 
muova nell'ambito dello storicismo, e cio� della pi� 
profonda visione filosofica che il nostro tempo abbia 
espressa, risulta chiaro dalla impostazione dei problemi, 
dai presupposti speculativi, che anche se inespressi 
regolano di se tutta la materia; e in modo 
forse pi� appariscente, dal tono pacato, che � 
l'espressione immediata della visione storicistica 
delle cose, col quale anche i problemi pi� vivi e 
pi� scottanti della dialettica giuridica sono affrontati. 

Si veda ad es.: l'ultimo capitolo intitolato: � Le-. 
galit� e giustizia �, ove con poche e semplici parole 
trova la esatta formulazione e soluzione quello che 
per molti giuristi costituisce un problema angoscioso 
e cio�, � la crisi del diritto �. 

N � la �semplicit�, o addirittura la ;povert� della 
espressione (la dizione non ha, come � ovvio, un 
carattere reprobativo, ma, per converso, elogiativo, 
perch� significa difetto di retorica), pu� trarre in 
inganno facendo credere ad una sorta di estraneit� 
dell'A. nei confronti degli aspetti drammatici che il 
diritto pu� offrire. Il fatto � che egli tende alla 
comprensione dei fenomeni, e belli o brutti che ad 
altri possano apparire, li considera in s�, con quel 
distacco e con quella serenit�, che il pensiero ha 
dinanzi alle manifestazioni spirituali che ha fatto 
oggetto di s� stesso. 

La consapevolezza, cio�, dei termini dei vari 

problemi, che non sono sempre e solo prettamente 

giuridici, ma che si svelano spess~ come etico-poli


tici, non induce l'A. a manifestazioni ed espressioni 

pessimistiche od ottimistiche; appunto perch� egli 

ha la consapevolezza, diciamo pure rassegnata, �ma 

chiaroveggente che se tale e non altra � la dialettica ~ 

di un momento dello spirito, � vano contro di essa 

accasciarsi o ribellarsi; per cui nostro unico dovere � 

quello di intenderla perch� solo cos� possiamo 

farla nostra e superarla. E questa pacatezza di 



w mwww:. 

-DB


linguaggio che, ripetiamo, riflette pienamente la 
serenit� dell'atto del comprendere, ci si manifesta 
in ogni parte del lavoro, che assume perci� un andamento 
staccato ed obiettivo. 

Il libro, come lo stesso .A. avverte, non � nato di 
getto, ma trae la sua origine da studi precedenti 
e soprattutto dai corsi tenuti nell'Universit� di 
Roma (chi scrive segui uno di quei corsi e ne ha 
riportata impressione incancellabile); conserva, 
quindi, come il Cesarini Sforza nota, un certo carattere 
scolastico, che appare forse evidente solo in 
alcune definizioni. 

In esso ha risalto, perch� ne costituisce la tesi 
fondamentale ed originaria dalla quale tutte le 
altre discendono, il concetto moderno dello spirito 
come libera creativit�; dello spirito concepito come 
fare, che non trova cio� un limite nella realt� o 
nelle cose poste come preesistenti, ma che pone s� 
stesso e le cose, e sempre le supera, trovando in s� 
l'origine e la giustificazione del tutto. 

Da tale posizione nettamente filosofica (l'.A. si 
richiama a Vico, a Kant, ai grandi idealisti tedeschi 
dell'ottocento, nonch� ai moderni maestri dell'idealismo, 
Croce e Gentile), discendono l'ulteriore tesi 
del diritto come momento dialettico della volont�, 
come dialettica del volere, distinto ed insieme 
unito al momento del pensiero; e tutte le successive 
tesi cb,e sono lo sviluppo necessario, speculativamente 
necessario, e l'articolazione, condotta al particolare, 
della tesi principale: la socialit� e la sua 
duplice forma; la norma giuridica; il principio 
della autorit� e quello di propriet�; la distinzione, 
cosi usuale ma cosi malferma nella sua formulazione 
teorica, fra diritto pubblico e diritto privato, 
che qui � limpidamente posta; il rapporto giuridico 
nei suoi polivalenti aspetti; il diritto soggettivo; il 
torto e la sanzione; il rapporto processuale inteso 
come giudizio, ecc. 

Non sembra opportuno n� tantomeno possibile 
esaminare partitamente lo sviluppo dell'opera. Una 
volta che si sia fissato il concetto informatore di un 
lavoro, il compito del recensente pu� considerarsi 
terminato. D'altro canto non si potrebbe n� si saprebbe 
fare meglio, in questo caso particolare, di 
quello che lo stesso .A. ha fatto, cosicch� nella migliore 
delle ipotesi si finirebbe per parafrasare il 
testo originario, �il che non sembra per vero una 
utile o intelligente fatica. C'� solo da augurarsi, 
quindi, che le presenti brevi note suscitino nel lettore 
il desiderio di conoscere direttamente l'opera, 
il che sarebbe poi un effetto non piccolo. 

Piuttosto ci sia consentita una osservazione che 
v.uole esprimere un dubbio di carattere teoretico. 

Essa attiene alla definizione ed alla distinzione 
che l'.A. ha posto fra principio costitutivo e principio 
regolativo del diritto. Non si vuole certo affermare 
che le definizioni o fo distinzioni debbano essere 
abolite. Definire significa distinguere, e distinguere 
significa pensare; perch� non si pu� pensare che distinguendo, 
e non si pu� distinguere che pensando. 
Ma la distinzione cosi come posta suscita perplessit�. 


La definizione di principi regolativi � stata adottata 
per indicare il principio ispiratore, il criterio 
determinante di un dato ordinamento giuridico. Ci 
si riferisce, cio�, ad una fase determinata, positiva 

cioe storica, e si fanno in essa rientrare tutte le 
concezioni generali etico-politiche che sono la 
espressione mediata o immediata delle concezioni 
filosofiche e delle credenze di un popolo in un particolare 
momento della sua vita storica. La definizione, 
cio�, risponde 'ad un reale contenuto ed � 
perspicua e chiara, si da non ingenerare dubbiezze. 

La definizione di principio costitutivo del diritto, 
che � posta quasi a contrasto con quella di principio 
regolativo (sulla distinzione e differenziazione 
si insiste da parte del'.A.), � stata invece adottata 
per significare la ragione dell'ordine giuridico, la 
fonte el'origine prima di ogni ordinamento gimidico; 
sta a rappresentare, cio�, la esigenza fondamentale, 
la legge prima ed essenziale della attivit� dello 
spirito per cui il diritto viene creato, ossia le azioni 
umane sono pensate normativamente o secondo 
norme. In altre parole principio costitutivo viene 
a significare il criterio filosofico che regge e regola 
la indagine Sl�la natura del diritto, sul posto che il 
diritto occupa nella vita dell'universo spirituale. 

� appunto questa definizione e la distinzione nei 
confronti dell'altra definizione che fa nascere perplessit� 
e dubbi. Ci sembra che si possa parlare, cio�, 
di principi regolativi, perch� cosi facendo ci si 
riferisce ad un dato di carattere storico, limitato 
nel tempo e nello spazio, contingente, cio�, perch� 
non assoluto, anche se generale. 

Ma pu� parlarsi di principio sia pure costitutivo 
riferendo l'espressione ailla indagine filoso:ficaf 

Questa, e cio� il pensiero che pensa, non solo non � 
principio, al modo che si vuole intendere, ma non 
ammette neppure alcun principio; � l'attivit� che 
pone le cose ed afferma, se cosi si vuole, i principi, 
e come tale � inattingibile perfino a se stessa, perch�, 
sempre, allorch� si crede di averla appresa, 
si � dileguata. 

Ed ancora: dov'� il rapporto di distinzione, sia 
pure solo su un piano teoretico, fra il princir.io 
regolativo e quello costitutivo del dirittof L'uno 
� un contingente, transitorio aspetto della infinita 
vita spirituale; l'altro � il pensiero che il diritto 
pensa e coglie nella attivit� stessa dello spirito, e 
che se pensa non pu� pensare che la verit�. 

La�definizione, crediamo, va intesa solo in senso 
storico, in sede, cio�, di storia della :filosofia, sia 
pure di filosofia del diritto, allorch� si voglia indagare, 
ad esempio, quale fu il concetto del diritto 
presso i neo-platonici o nella filosofia tomistica. Ma 
non sembra che possa tenersi ferma e valida nella 
attualit� del pensiero che pensa e teorizza il momento 
del diritto. 

N� potrebbe obiettarsi che con la definizione di 
principio costitutivo ci si � voluti riferire non gi� 
alla attivit� pensante, mentre pensa ed � in atto; 
ma al prodotto di quella stessa attivit�, al risultato 
che da quella attivit� consegue. Una tale obiezione 
avrebbe solo apparentemente validit�, dato 
che il pensiero ha valore solo nell'atto del pensare, 
mentre pensa, e non gi� fuori di se stesso; ed un filosofema 
intanto � valido, in quanto � r~al:rp.ente 
pensato, �, cio�, nella attualit� del pensiero; f�ori 
di questo � solo un fiatus vocis. 

Dall'aver posta la definizione di principio costitutivo 
e la distinzione fra principio costitutivo e 
principio regolativo, discende, crediamo, l'affer




-59 


mazione (che non possiamo condividere) che il Croce 
abbia negato l'esistenza nella vita dello spirito 
di un principio costitutivo del diritto e, quindi, che 
sia possibile fare della filosofia intorno al diritto. 

Nella sua Filosofia della Pratica, Economica ed 

. Etica il Croce, ci sembra, non solo ha filosofato a 
lungo e con ansia, direi, proprio su quel tema; ma 
ha posto per primo con limpida chiarezza proprio 
quello che l'A. definisce principio costitutivo del 
diritto. Riducendo il concetto del diritto sotto il 
concetto della economia, della vitalit�, della volont�, 
come momento di una delle forme o gradi dello 
spirito, quella pratica, egli non ha fatto altro appunto 
che indagare e fissare quale sia l'origine del 
diritto, la sua natura, il posto che occupa nella 
economia dell'universo spirituale; quale fondamento 
abbia, in una parola. Ha, cio�, fatto filosofia intorno 
al diritto; dato che non crediamo che possa 
altrimenti definirsi quella indagine, n� ci sembra, 
che esista altro mod� (e ne chiamiamo a teste pro'prio 
il Cesarini Sforza) di pensare intorno ad una 
manifestazione dell'attivit� dello spirito. 

Ci si potr� obiettare che quella indagine � filosofia 
e non gi� filosofia del diritto; ma a tale obiezione 
si pu� rispondere facendo notare che non esiste una 
filosofia staccata e separata dalle altre, prima delle 
altre o sopra le altre;. ma che esiste la filosofia, che 
secondo l'interesse preminente della ricerca sar� 

. l'estetica, se indaga il problema dell'arte; la logica, 
se indaga il concetto; l'etica, o la filosofia della 
pratica, se far� oggetto della sua ricerca la forma 
pratica dello spirito; ma � sempre e solo filosofia. 

Nello stesso modo per cui abbiamo ritenuto filosofia 
l'opera pubblicata dal Cesarini Sforza, che 
possiamo pure in omaggio dell'illustre A. chiamare 
filosofia del diritto; cos� ci sembra che possa chiamarsi 
filosofia del diritto l'indagine che il Croce fece 
ed espresse nel suo libro sulla Filosofia della Pratfoa. 
� ben vero che il Croce si limit� solo a fissare 
il concetto fondamentale del diritto, a stabilire che 
cosa fosse o rappresentasse il diritto, senza scendere 
ad un esame particolareggiato della dialettica 
pratico-giuridica, come invece ha fatto il Cesarini 
Sforza; ma ci sembra, purtuttavia, che quanto meno 
ai fini che egli si proponeva col suo lavoro, lo scopo 
che egli perseguiva fu pienamente raggiunto. 

Ma questo discorso ci condurrebbe troppo lontano, 
senza considerare che non � questo n� illuogo 
n� il momento per una trattazione completa ed 
adeguata dell'argomento, che rimandiamo, quindi, 
se sar� possibile, ad altro tempo. Quello che conta, 
come gi� s'� fatto notare, � che ci troviamo di fronte 
ad un lavoro che possiamo pure denominare di 
IJ'ilosofia del .Diritto, ma che �, e questo ci sembra 
il suo intrinseco valore e il suo maggior pregio, vera 
e propria filosofia. 

Ne diamo quindi notizia, con quel piacere e con 
quella soddisfazione che si accompagnano all'apparire 
di un'opera dell'ingegno, nella cerchia dei pratici, 
ai quali non spiacer� di vedersi stimolati, pur trovandosi 
immersi nelle dure battaglie del diritto, 
a rivedere teoricamente le proprie posizioni, riacquistando, 
cos�, una nuova consapevolezza di ci� 
che costituisce il loro tormentoso quotidiano lavoro. 

FRANCO CASAMASSIMA 

A. 
ZEMA: Natura giuridica del Capitolato generale per 
l'appalto dei lavori del Genio militare con particolare 
riferimento agli articoli 5 O �e 46 (� Giur. 
It. �, 1955, IV, 49). 
L'A. prende lo spunto da un lodo arbitrale di 
cui � stato estensore e che egli ritiene inedito (men-� 
tre invece � stato pubblicato sulla rivista cc Acque, 
Bonifiche e Costruzioni�, 1954, p. 86 e segg. e 
sulla rivista cc Giurisprudenza delle Opere Pubbliche
�, 1953, 163 e segg.) per compiere un rapido 
excursus nella tormentata materia della natura 
giuridica dei capitolati generali d'oneri per i contratti 
della Pubblica Amministrazione, con particolare 
riferimento al Capitolato generale di appalto 
per i lavori del Genio militare. 

Lo Zema sostiene che questo capitolato generale, 
e in genere tutti i capitolati generali d'oneri, non 
contengono norme di diritto obiettivo, perch� non 
sono n� leggi formali, n� norme aventi efficacia di 
legge, n� regolamenti governativi e nemmeno regolamenti 
ministeriali. 

Per quanto riguarda poi il Capitolato in esame che 
secondo l'A. fu cc emanato dalla allora Ministro della 
Guerra (ora della Difesa) �nessuna legge ne ha autorizzata 
la emanazione, s� che non potendo esso 
assurgere alla dignit� di un regolamento autorizzato, 
cc resta nella comune categoria di atti di volont� 
del Ministro, che, imposti all'osservanza degli 
organi e uffici dipendenti, per via del.vincolo gerarchico, 
non possono imporsi, ex sese, ;:i,i terzi �. 

A questo punto, l'A. si accorge che il Capitolato 
in questione � stato emanato con decreto reale e 
non con decreto ministeriale, ma gira disinvoltamente 
l'ostacolo affermando che questo fatto 
non deve impressionare che, anzi, cc l'essersi ritenuta 
necessaria l'approvazione del Capo dello Stato 
conferma che il regolamento mancava nella� necessaria 
particolare autorizzazione legislativa: sarebbe 
stata quanto meno ..... una superfluit� approvare 
un atto gi� autorizzato >>. 

Stabilito cos� che cc il Capitolato generale ..... 
non si inquadra in nessuna delle fonti di diritto 
indicate agli articoli 1, 2, 3 delle preleggi �, l'A. 
ne deduce che la norma dell'art. 50 la quale dispone 
che le cc riserve o. domande dell'impresa relative 
all'appalto..... saranno preliminarmente esaminate in 
via amministrativa�, non � norma obiettiva di diritto 
e pu� essere obbligatoria per l'appaltatore solo se � 
stata da lui accettata come norma contrattuale. 

E questa accettazione dev'essere specifica e 
fatta per iscritto e ci� in applicazione del capoverso 
dell'art. 1341 del Codice civile. 

Uguale soluzione lo Zema adotta per quanto 
riguarda la norma dell'art. 46 del Capitolato generale 
in questione, articolo che, com'� noto, riproducendo 
quasi letteralmente l'art. 40 del Capitolato 
generale di appalto delle opere dipendenti dal 
Ministero dei Lavori Pubblici limita la responsabilit� 
dell'Amministrazione per il ritardo rn~i pagamenti 
alla corresponsione all'appaltatore dell'inte-resse 
annuo del 5 % sulle somme dovute a decorrere 
da tre mesi dopo la data della registrazione alla Corte 
dei Conti del decreto di approvazione dell'atto di 
transazione oppure da tre mesi dopo la data della 
regolare notificazione della sentenza arbitrale. 


-60 -


Il lodo arbitrale commentato dallo Zema, pur 
facendo richiamo, per sostenere l'inapplicabilit� 
dell'art. 50 del Capitolato, agli argomenti esposti 
nell'articolo sopra riassunto, adduce, peraltro, una 
ulteriore e decisiva ragione: quella che l'Amministrazione 
non ha mai risposto alla regolare diffida fatta. 
dall'Impresa per ot.tenere la preliminare decisione 
amministrativa sulle sue riserve. E diciamo ragione 
decisiva in quanto il silenzio cos� qualificato doveva, 
per i. noti principi affermatisi in sede di giustizia 
amministrativa, ritenersi come aventi gli stessi effetti 
di una decisione contraria. Questo spiega perch� il 
lodo non � stato impugnato, come invece si sarebbe 
fatto se gli arbitri avessero adottato solo le ragioni 
esposte dall'A. 

Per quanto riguarda, invece, la questione della applicabilit� 
dell'art. 46, anche il lodo, per condannare 
l'Amministrazione a danni .ulteriori, ha purtroppo 
adottato le stesse ragioni esposte nell'articolo dello 
Zema, ma anche su. questo punto ness1J,na reazione � 
stata possibile da parte dell'Amministrazione in 
quanto, in forza dell'art. 59 del Capitolato generale il 
lodo arbitrale non � soggetto n� ad appello n� a ricorso 
per Cassazione, e come � noto, la giurisprudenza ,ha 
ritenuto che questa disposizione, identica a quella 
del Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici, 
esclude anche l'impugnativa per nullit� prevista dall'art. 
829 del Codice civile quando il lodo sia viziato 
da sola inosservanza delle regole di diritto. 

Ci� premesso, allo scopo di chiarire i motivi per 
cui l'Amministrazione � stata costretta ad accettare 
il lodo in questione, ed osservato, altres�, che anche 
questo episodio costituisce una ulteriore, prova della 
assoluta necessit� per lo Stato di evitare di sottoporre 
le controversie riguardanti i lavori e le forniture, e 
tutte le vertenze in genere, al giudizio di arbitri inappellabili, 
riteniamo opportuno formulare alcune brevi 
osservazioni intorno alle tesi sostenute nel suo studio 
dallo Zema, soprattutto per impedire che qualcuno 
possa credere che esse rappresentino il frutto di una 
meditata e .completa elaborazione di tutta la giurisprudenza 
e dottrina in materia. 

La verit� sta, invece, nel contrario. 

Lo Zema non si cura affatto di far conoscere che 
la Suprema Corte di Cassazione, dopo alcune oscillazioni, 
ha finito col tornare alla vecchia teoria, da 
essa sempre seguita fino agli anni anteriori all'ultima 
guerra, secondo la quale le norme dei capitolati generali 
sono norme di diritto obiettivo e non norme contrattuali. 
(Per una completa esposizione sull'argomento 
rinviamo alla nota del prof. Giannini, in 
cc Acque, Bonifiche e Costruzioni �, 1954, p. 256, 
nella quale il Giannini d� atto del consolidamento 
dell'attuale orientamento della Corte Suprema, sia 
pure esprimendo il suo dispiacere di autorevole 
sostenitore della tesi contraria). 

Tanto meno lo Zema si cura di far conoscere quale 
sia lo stato della giurisprudenza sulla questione dell'applicabilit�, 
non solo alle norme dei capitolati 
generali di appalto, ma in genere a tutti i contratti 
della Pubblica Amministrazione della disposizione 
dell'art. 1341 del Codice civile. 

In proposito rileviamo che una recente sentenza 

n. 317 4 del 1954 in causa Colabucci c. Ministero dei 
Lavori Pubblici ha esplicitamente affermato che 
cc la disposizione di cui al 2� comma del citato articolo 
1341 Codice civile, concernente, com'� noto, la 
necessit� della specifica approvazione per iscritto 
delle condizioni e patti contemplati in detto articolo, 
non si applica alle �clausole compromissorie inserite 
in un contratto di appalto di .opera pubblica, in 
quari,to tale clausola deriva la sua efficacia oltre che 
dalla volont� negoziale espressa dalle parti contraenti, 
dall'art. 42 del Capitolato generale per le opere pubbliche, 
che, con la imperativit� propr'ia di una norma 
di diritto obiettivo, impone la inserzione della cennata 
clausola in ogni contratto di appalto in cui contraente 
sia la Pubblica Amministrazione �. Questa 
sentenza non fa che confermare integralmente quanto 
gi� la stessa Corte Suprema aveva affermato con una 
sua precedente sentenza n. 1808/52 in causa Ditta Pace 

c. Comune di Pacentro, pubblicata in questa Rassegna, 
1952, p. 225 e segg., con ampia nota di richiamo. 
Siwcessivamente con sentenza n. 4190 del 30 ottobre 
1954 in causa Ditta Aimone c. Ferrovie dello 
Stato, la Suprema Corte ha affermato che cc le norme 
contenute negli articoli 1341 e 1342 del Codice civile 
non trovano applicazione nei contratti stipulati 
dal privato con la Pubblica Amministrazione n 

senza alcuna limitazione. 

Ed infine, per quanto riguarda in particolare la 
obbligatoriet� dell'art. 40 del Capitolato generale di 
appalto per i lavori pubblici, identico all'art. 46 del 
Capitolato generale di appalto per i lavori del Genio 
militare, la stessa Corte Suprema con sentenza 

n. 3759 del 16 ottobre 1954, in causa Trischitta c. 
Comune di Messina, ha affermato che cc i diritti e i 
doveri .delle parti dopo il collaudo, salvo gli effetti 
particolari di tale negozio, traggono sempre la loro 
origine dal rapporto di appalto e restano quindi 
regolati, oltre che dal contratto e dalle norme legislative 
in materia, dai capitolati di appalto legalmenfe 
approvati ed aventi forza di legge e, quindi, anche 
dalla norma fondamentale dell'art. 40 del Capitolato 
generale dei lavori pubblici, secondo la quale il ritardo 
nei pagamenti non d� diritto all'appaltatore di pretendere 
alcun altro indennizzo che non sia quello 
degli interessi previsti dalle norme regolamentari n. 
Come si vede, ce n'� a sufficienza per poter aff ermare 
che, per confutare tutte queste autorevoli affermazioni 
giurisprudenziali lo Zema aveva bisogno di 
molto pi� che un breve articolo, tanto pi� che in esso non 
si spiega come gli arbitri non si siano curati di vedere 
se per caso l'art. 1341 Codice civile non fosse applicabile 
anche per escludere la loro competenza a decidere. 

Sembra, infatti, evidente che o la clausola compromissoria 
si ritiene stabilita con norma di diritto 
obiettivo e allora doveva essere applicata nella sua 
interezza e cio� con la limitazione disposta nell' articolo 
51 del Capitolato (di questo articolo lo Zema non 
parla affatto n� nel lodo, n� dello studio) secondo il 
quale cc nei contratti di lavoro, le controversie tra le 
Amministrazioni e l'appaltatore di cui al precedente 
articolo non risolute in via amministrativa (se.: 
quelle per le quali si era seguito invano il procedimento 
stabilito nell'art. 50) saranno deferite al giudizio 
di arbitri �; o, invece, si ritiene che lf! cl!l-usola 
compromissoria derivi da contratto e allora, anch�-in 
questo caso, o bisogna prenderla per tutto quello che 
dice o bisogna escluderne l'applicabilit� interamente 
in forza del citato articolo 1341 Codice civile. Ma 
quello che ci sembra impossibile � servirsi di questo 


-61 


articolo solo per modificare la clausola compromissoria 
a favore dell'appaltatore. 

Senza contare che, se si diffondesse tra gli arbitri, 
oltre le molte altre tesi stravaganti contro l'Amministrazione, 
anche questa di decidere controversie 
per le qu,ali non si � sperimentata la via amministrativa 
(occorre rilevare, peraltro, che gli arbitrati per i 
lavori pubblici seguono la tesi opposta -si veda per 
tutte il lodo arllitrale pubblicato in (( Acque, Bonifiche 
e Costruzioni ))' 1952, p. 324 e segg. con nota di llfotteucci), 
il funzionamento della macchina amministra


tiva in un campo cos� delicato sarebbe addirittura 
reso impossibile. 

Tuttavia, � chiaro che l'emanazione di lodi arlJitrali 
del tipo di quello in esame, e soprattutto la pubblicazione 
di studi giuridici in appoggio a .tesi cos� 
audaci, convincono sempre pi� della necessit� di una 
radicale revisione del sistema di risoluzione delle 
controversie in materia di pubblici appalti e forniture, 
per renderlo adeguato agli interessi, non solo 
degli appaltatori, ma anche e soprattutto dell' A mministrazione 
PublJlica e cio� di tutti i contribuenti. 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


ANTICHIT� E BELLE ARTI -Legge 1� giugno 1939, 

n. 1089 -Premio allo scopritore di cose di interesse 
storico ed artistico ed al proprietario del fondo, ove 
avviene il rinvenimento. (Corte di Cass., I Sez., Sent. 
n. 3623/54 -Pres.: Acampora; Rel.: Siciliani; P. M.: 
Fragali (conci. conf.) :-Castellucci, Peruzzini c. Ministero 
Pubblica Istruzione). 
Il cc premio � stabilito dall'art. 49 della legge 
1� giugno 1939, n. 1089, a favore dello scopritore 
di cose di interesse storico e artistico, nonch� del 
proprietario del fondo, ove avviene il rinvenimento, 
ha carattere di indennizzo. 

La concessione di detto premio, conseguentemente, 
non � subordinat?, alla condizione che gli 
aventi diritto abbiano ottemperato all'obbligo della 
denuncia alla .Autorit� competente. 

Oon la sentenza n. 3623/54 la Oorte Suprema, attraverso 
uno strano raffronto tra le norme della legge speciale 
e quelle del codice, ha finito per conferire carattere 
di indennizzo al premio stabilito dall'art. 49 
della legge 1� giugno 1939, n. 1089, a favore dello 
scopritore di cose di interesse storico o artistico e del 
proprietario del fondo, ove avviene il rinvenimento. 

E tale specifico carattere la Suprema Oorte ha pi� 
particolarmente fatto derivare dalla circostanza che, 
dichiarandosi l'appartenenza allo Stato di cose che 
diversamente per il sistema della legge comune, 
sarebbero appartenenti al proprietario ed allo scopritore, 
a costoro si sarebbe inteso attribuire una riparazione 
per il sacrificio che il -loro diritto viene 
a subire nell'interesse della generalit�. Da queste 
premesse la Oorte ha tratto la conseguenza che non 
potrebbe dalla mancata denuncia farsi derivare la 
perdita del premio, cos� come invece dalla difesa 
dello Stato si era sostenuto -e con esito favorevole nei 
precedenti gradi processuali -con perfetta aderenza 
allo spirito ed alla lettera della legge speciale, 
ove la concessione del premio deve intendersi subordinata 
all'esatto adempimento, da parte degli aventi 
diritto, dell'obbligo della denuncia alla competente 
Autorit�. 

In realt� la Suprema O orte non ha tenuto conto 
che il premio, di cui parla la legge speciale, non 
ha affatto carattere di indennizzo. La legge ha appunto 
inteso premiare i proprietari e gli scopritori fedeli. 
D'altro canto il richiamo espresso che nella legge 
comune � fatto alla legge speciale, dimostra che � 
soltanto questa che regola la materia. E la legge speciale 
postula il principio dell'appartenenza allo 
Stato delle cose di interesse storico ed artistico. 

Non pu� infatti, mettersi in dubbio la propriet� 
ope legis ed a titolo originario degli oggetti artistici 
rinvenuti. Il diritto dello Stato sul sottosuolo archeolo


gico deriva inequivocabilmente dal vigente ordinamento 
che ha abolito la confisca delle cose rinvenute 
nel sottosuolo, e tale diritto ha attribuito allo Stato, 
come diritto originario, in vista della funzione svolta 
dallo Stato medesimo, nell'interesse della generalit�. 
Del resto, le disposizioni relative al ritrovamento 

in genere degli oggetti di interesse storico o artistico 

stabiliscono espressamente che questi oggetti appar


tengono allo Stato. 

cc Le cose ritrovate appartengono allo Stato �, 

stabilisce l'art. 44 e l'art. 46 lo riafferma, mentre 

l'art. 49, che pi� direttamente interessa il caso di 

specie, dispone ancora che cc le cose scoperte fortuita


mente appartengono allo Stato� (v. pure art. 47 e 67). 

E se l'acquisto allo Stato delle cose di cui si discute 

� a titolo originario, d'altro canto la natura del pre


mio a favore del proprietario � perfettamente iden


tica a quella del premio a favore dello scopritore. 

Stabilisce l'art. 49 che cc allo scopritore � corrisposto 
dal Ministero, in denaro o mediante rilascio di una 
�parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso 
non pu� superare il quarto del valore delle cose stesse. 
cc Eguale premio spetta al. proprietario della cosa 

in cui avvenne la scoperta �. 

Ora � da notare che la disposizione parla di 

proprietario della cosa e cio� del fondo in cui avrenga 

la scoperta, mentre se fosse esatta la tesi seguita 

dalla Suprema Oorte, la legge avrebbe parlato pi� 

semplicemente di proprietario delle cose scoperte e in 

ogni caso non avrebbe equiparato il premio a favo re 

dello scopritore con quello a favore del proprietario. 

Di fronte allo Stato, il proprietario del fondo, 011e 

avviene il rinveniment� e lo scopritore stanno sulla 

stessa linea ed hanno parit� di dirWi, in relazione 

al premio stabilito dalla legge. 

Ma non basta: gli stessi sono ancora in parit� 

assoluta rispetto all'obbligo della denuncia all'Auto


rit� competente. 

Ed invero, la materia degli scoprimenti fortuiti 

� regolata dagli artt. 48, 49, 50 e 69 della legge spe


ciale. 

E mentre l'art. 48 tratta degli obblighi circ1JJ la 

immediata denuncia della scoperta e della conser


vazione delle cose rinvenute, l'art. 49, dopo avere 

affermato che queste cose appartengono allo Stato, 

provvede in ordine ai premi da corrispondere dallo 

Stato medesimo. 

Ora, nel primo dei due suddetti articoli l'obbligo 

della denuncia � posto a carico dello �scopritore, come 

di ogni detentore. Ed in questa espressione generica 

non pu� non essere compreso anche il proprietario 

del fondo, ove il proprietario stesso, come appunto 

si verificava nel caso concreto, sia egli stesso detentore 

degli oggetti artistici scoperti nella sua propriet�. 



-63 


Se l'acquisto a favore dello Stato degli oggetti di 
cui si discute, avviene ope legis ed a titolo originario, 

� � ei1idente che rispetto a questi oggetti il proprietario 
del fondo, ove � avvenuta la scoperta, non pu� trovarsi 
in altra situazione giuridica se non quella di 
semplice detentore. 
Per cui il legislatore non ha ritenuto necessario di 
menzionare espressamente nello art. 48 il proprietario, 
il quale si confonde, ai fini della legge, con 
qualsiasi altro detentore. 
� solo nell'art. 49, invece, che � necessario parlare 
espressamente del proprietario del fondo, in relazione 
al premio che deve essergli corrisposto dallo Stato, 
perch�, rispetto a questa seconda disposizione, � proprio 
nella sua qualit� di proprietario che egli viene 
preso in considerazione. 
Inoltre la legge ha inteso porre un presupposto 
essenziale ed una condizione necessaria e f ondamentale 
che subordina il diritto alla percezione del premio, 
all'osservanza perfetta degli obblighi che sono imposti 
allo scopritore, come al detentore, in ordine alla 
denuncia della scoperta e alla conservazione dei beni 
scoperti. 
In sostanza le due norme, rispettivamente racchiuse 
negli artt. 48 e 49, non possono essere considerate 
separatamente. Le stesse sono in stretta connessione 
e correla.zione in quanto attuano e completano la 
disciplina degli scoprimenti fortuiti, armonizzandosi 
e completandosi fra di loro, di guisa che l'art. 49 
costituisce il conseguente logico e lo sviluppo dello 
art. 48. 
L'obbligo della de.nuncia � imposto dalla legge 
(art. 48 legge 1� giugno 1939, n.1089) cos� allo scopritore 
che ad ogni detentore degli oggetti ritrovati, 
i quali apparten,gono allo Stato (artt. 44, 46, 47, 
49 e 67 della legge e art. 624 cod. pen. ). 
Il mancato diritto al premio non costituisce affatto 
una sanzione penale (le � sanzioni � sono, infatti previste 
in altra parte della legge: art. 58 e segg.), ma 
la necessaria conseguenza del mancato presupposto 
e della mancata condizione del diritto stesso, ossia 
il volontario adempimento degli obblighi derivanti dal 
ritrovamento o dalla detenzione degli oggetti in questione. 
� Da questo unico fatto giuridico -ritrovamento derivano 
le due conseguenze giuridiche intimamente 
connesse dell'obbligo della denuncia e del diritto al 
premio; � evidentemente assurdo ed antigiuridico 
che l'una conseguenza possa verificarsi indipendentemente 
ed anzi in contrapposizione all'altra. 
In caso di mancata ottemperanza all'obbligo della 
denuncia non si tratta di perdita del premio, ma di 
inesistenza del diritto al premio. 
Del resto � da escludere che due ipotesi diametralmente 
opposte -denuncia del ritrovamento e tentativo 
di sottrazione -possano avere lo stesso trattamento 
giuridico: diritto al premio. 
Anche a voler prescindere dallo stesso significato 
della parola premio, una siffatta interpreta.zione 
contrasta con il fine della legge, che � quello di indurre 
alla denuncia, ed importerebbe, invece, il risultato 
del tutto opposto, di distogliere cio� dalla denuncia, 
se, dopo essersi tentata l'appropriazione, fosse possibile 
conseguire egualmente ed esattamente quanto 
spetta in caso di denuncia. 

T. L. G. 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Azione possessoria 
-Controversia fra privati -Riflessi su provvedimento 
amministrativo -Improponibilit� -Art. 4 
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all' E. (Cass. Sez. Un., 
sent. n. 3898/54; -Pres: Acampora; Rei.: Celentano; 

P. M. Pafundi (conf.) -Amministr!'tzione Difesa.-Aeronautica, 
Cupolo, Soc. Marmorelle, Brandizzi). 
.Anche nelle competizioni fra privati deve essere 
dichiarata improponibile l'azione possessoria, allorquando, 
con l'accoglimento dell'azione stessa, si 
viene a revocare� o a modificare un atto o un provvedimento 
legittimamente emanato dalla P . .A., 
di cui il comportamento, denunziato quale spoglio 

o turbattiva, costituisca esecuzione. 
L'appaltatore dei lavori di sistemazione di un 
terreno occupato dall'.Amministrazione, a termini 
dell'art. 71 della legge sull'espropriazione per p. u., 
� un semplice detentore in nome della P . .A; medesima 
-sia pure per interesse proprio -e come 
tale non � qualificato ad agire tn manutenzione. 

La prima massima � conseguente al costante insegnamento 
della Corte Suprema circa l'improponibilit� 
della azione possessoria nei confronti della P. A. 
Derivando tale improponibilit� dal principio racchiuso 
nell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, 
che vieta alla A.G.O. di revocare o modificare 
l'atto amministrativo, � evidente che la predetta 
improponibilit� sussiste anche nelle controversie fra 
privati sempre che l'azione abbia come obiettivo 
diretto o indiretto, o anche come semplice effetto, la. 
revoca o la modifica di un atto della P. A. Perch� 
anche in questo caso dare ingresso a tale azione 
implicherebbe violazione del principio fondamentale 
racchiuso nell'art. 4 della legge del 1865. 

In caso di specie si presentava singolare: venuto 
a mancare. lo scopo (costruzione di un campo di 
volo )per il conseguimento del quale era stato occupato 
d'urgenza un fondo privato, l'Amministrazione 
dell'Aeronautica, con regolare verbale, riconsegnava 
il fondo stesso ai proprietari. Contro diquesti ultimi 
insorgeva, con azione di manutenzione del possesso, 
l'appaltatore, al quale erano state affidate -subito 
dopo l'occupazione suddetta _:.___ le opere di sistemazione 
del terreno. La azione era poi integrata verso 
l'Amministrazione. 

Non potendo prescindere dalla circostanza 


pacifica fra le parti -che i proprietari avevano 

fondata la loro richiesta di sgombero sul verbale di 

riconsegna intervenuto con l'Amministrazione, l' ap


paltatore aveva sostenuto -e con fortuna nei 

precedenti gradi del giudizio -che la dedotta t�r


bativa ripeteva la sua origine. solo �indirettamente 

dallo atto amministrativo, in quanto questo avrebbe 

avuto funzione limitata, di semplice concorso, essendo 

esso attinente non al corpus, ma unicamente allo 

elemento form�le, quale dirimente dell'animus turbandi 

addotta dagli autori della molestia. Ohe, stante, 

perci�, siffatta funzione meramente occasionale del


l'atto amministrativo non altro occorreva che la sola 

declaratoria della sua illegittimit� e non anch� della 

sua revoca. 

Al riguardo ha rilevato la Corte che << a parte che 

l'assunto formale nella turbativa � requisito altret


tanto essenziale di quello materiale per l'esercizio 

dell'azione di manutenzione, il Tribunale non tenne 


:::;:: 

-64 

conto che l'oggetto dell'azione di manutenzione andava 
rinvenuto unicamente nella richiesta di essere mantenuto 
nel possesso del fondo, non solo nei confronti 
dei proprietari, quali autori della turbativa, ma della 
stessa Amministrazione, a tale precipuo scopo chiamata 
ad intervenire (per essere rilevato, come il 
Cupolo si espresse, dalla �molestia) la illegittimit� 
essendo da lui stata dedotta quale premessa per la 
invocata tutela soprattutto per la riservata azione 
di danno ii. 

Cos� delineato il petitum dell'azione di manutenzione, 
conseguenza logica non poteva essere altra 
che quella di dichiarare improponibile l'azione promossa, 
in quanto questa tendeva necessariamente 
alla revoca dell'atto amministrativo estrinsecatosi 
nella consegna dell'immobile ai proprietari. 

Peraltro, anche a voler considerare che il petitum 
dell'azione fosse rivolto indirettamente alla declaratoria 
di illegittimit� dell'atto amministrativo, in ogni 
caso, si sarebbe dovuto ammettere che, comunque, 
petitum sostanziale fosse sempre quello di conseguire 
il riconoscimento del possesso a favore dell'attore. 
Presupposto,. quindi, non era l'illegittimit� dell'atto, 
ma soltanto ed esclusivamente la revoca dell'atto stesso. 
Solo attraverso tale revoca, invero, era possibile per 
l'attore ottenere il riconoscimento di quel possesso che 
esclusivamente dall'Amministrazione egli derivava, 
che nel nome e nell' i'i!'teresse di questa egli aveva 
esercitato e che irrimediabilmente aveva perduto a 
seguito della dimissione dell'immobile a favore dei 
proprietari. 

*** 

. La seconda massima costituisce retta applicazione 

dei principi in materia di possesso. 

Innanzi tutto, alla stregua del rapporto che si sta


bilisce fra P. A. e appaltatore di opera pubblica � da 

escludere che questi abbia sull'immobile sul quale 

deve eseguire i lavori commessigli, quell'assoluto ed 

esclusivo potere di fatt~, nel quale va configurato il 

corpus possessionis. E noto come l'elemento mate


riale del possesso si integra nel potere di fatto del 

soggetto sulla cosa, cui si riconnette la funzione di 

far conoscere ai terzi resistenza del possesso sulla 

cosa stessa da parte del titolare. 

Ora non � sostenibile che l'appaltatore di una 

opera pubblica abbia e, soprattutto, debba avere eff et


tivamente un siffatto potere sull'immobile per ese


guire i lavori a'ffidatigli. L'immobile resta pur sempre 

nella sfera di disposizione dell'Amministrazione, 

la quale, anche durante l'esecuzione dell'opera, con


serva ed esercita concretamente il relativo potere 

di fatto sull'immobile stesso. La facolt� dell'appalta


tore in ordine al potere di disposizione, quindi, � da 

intendersi non assoluta, ma in funzione della neces


sit�, sia pur ampia, di poter liberamente estrinse


care l'attivit� occorrente per l'esecuzione dei lavori; 

il che postula, certo, quella relazione di fatto sulla cosa 

in cui, come si � detto, si concreta il corpus. Questo, 

resta, tuttavia sempre all'appaltante. N � varrebbe obiet


tare che l'Amministrazione appaltante, tra i suoi . 

obblighi, ha inizialmente appunto quello che attiene 

alla consegna dei lavori in cui rientra proprio 

la messa a disposizione dell'immobile sul quale devono 

eseguirsi i lavori e la garenzia da ogni molestia, onde 

consentire all' appaltatqre l'esecuzione dei lavori stessi. 

Da un tale obbligo, infatti, non consegue per 
nulla che l'Amministrazione sostituisca a se stessa, 
sia pure nel solo rapporto di semplice disposizione 
di fatto (corpus) l'appaltatore. Al contrario, garantendo 
quest'ultimo da .ogni mole.stia, e, obbligandosi 
in tal senso, essa conserva il corpus del suo possesso 
anche dopo la consegna dei lavori durante l'appalto. 

T. L. G. 
COMUNI E PROVINCIE �Regolamenti edilizi -Inap


plicabilit� ai beni demaniali marittimi -Demanio 

marittimo del Pprto -Regolamentazione da parte della 

Amministrazione della Marina Mercantile -Consorzio 

del Porto di Genova -Sua autonomia nei confronti 

del Comune -Giurisdizione del Giudice ordinario 


Difetto di giurisdizione. (Cass., Sez. Un. 25 ottobre 1954 

-Pres.: Galizia; Est.: Di Pilato; P. M.: De Martino 


Comune di Genova c. S.E.G.M.A. -Consorzio Auto


nomo del Porto di Genova -Ministero Marina Mer


cantile. 

Il Comune non ha diritto di imporre allo Stato, 
per quanto riguarda il demanio marittimo, il rispetto 
di quelle particolari norme del regolamento 
edilizio che disciplinano la licenza per le costruzioni, 
le distanze, le altezze delle costruzioni medesime 
e simili. 

Anche in confronto del Consorzio del Porto di 

Genova il Comune di Genova non pu� pretendere 

l'osservanza del regolamento edilizio comunale per 

costruzioni erette sul suolo demaniale marittimo; 

avendo il Consorzio la medesima autonomia giuri


dica spettante allo Stato nei confronti del Comune 

ed avendo i Concessionari esercitato un diritto pro


prio dello Stato, e, per esso, dello stesso Consorzio. 

Mancando il diritto del Comune di imporre allo 

Stato l'osservanza del regolamento edilizio comu


nale nell'ambito del Porto di Genova e dei beni 

demaniali marittimi, manca la giurisdizione della 

autorit� giudiziaria ordinaria. 

1. Con l'annotata sentenza (riportata per esteso in 
Temi Genovese, 1954, col. 425) le Sezioni Unite 
hanno posto fine ad una combattuta vertenza, nella 
quale -sotto il falso scopo della tutela dei diritti 
subbiettivi pubblici inerenti all'autarchia dei Comunisi 
era preso di mira il potere di supremazia dello 
Stato nella disciplina del demanio marittimo. 
Il� Comune di Genova sosteneva che i suoi regolamenti 
edilizi dovessero valere anche nell'ambito del 
demanio marittimo, nei confronti dei Concessionari 
del Consorzio autonomo del Porto. Intervenne in 
causa, ad adiuvandum i concessionari, il Ministero 
della Marina Mercantile, titolare originario dei 
diritti demaniali concessi dal Consorzio del Porto 
a terzi. La P. A. sostenne in causa la piena indipendenza 
dei beni del demanio marittimo anche di fronte 
ai regolamenti edilizi comunali; correlativamente; 
rilev� il difetto di giurisdizione del giudice ordinario 
a conoscere della vertenza, nella !J.Uale si profilava 
un vero e proprio confiitto di attribuzioni ..fra.. Stato 
e Comune. 

La Corte di Genova, con la perspicua sentenza 
4 settembre 1952 (commentata, con ampie citazioni, 
dall'Albano, in �Riv. dir. navig. JJ, 1953, II, 114 
e in �Foro It. ii 1953, I, 840) esattamente neg� effe



-65


cacia ai regolamenti comunali nell'ambito del demanio; 
ma in pari tempo afferm� la giurisdizione dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria, come quella cui era 
devoluta, in base all'art. 2 della legge sul contenzioso, 
la cognizione di ogni controversia nella quale si 
facesse questione di diritti subiettivi, anche pubblici. 
Questa parte della sentenza � stata riformata dalle 
Sezioni �Unite con la sentenza annotata, in base alla 
considerazione che, negata l'esistenza di un diritto 
subiettivo pubblico del Comune alla osservanza dei 
regolamenti edilizi da parte del demanio, veniva a 
difettare l'azione; e, con essa, la giurisdizione. 

Per giungere a questa conclusione, la Suprema 
Corte dovette previamente vagliare le conclusioni cui 
era giunta la Corte di appello circa l'inesistenza del 
diritto subiettivo vantato dal Comune: e questa 
inesistenza conferm� integralrnente. 

Fra gli argomenti addotti dal Comune di Genova, 
al fine di dimostrare un assoggettamento dei beni 
demaniali ai regolamenti edilizi, era il richiamo al 
nuovo testo dell'art. 879 Cod. civ., il quale non precisa 
pi� come, invece, faceva l'art. 572. del Cod. civ. 
1865 che le disposizioni relative alle distanze non si 
applicano agli edifici destinati ad uso pubblico. 

Da questa omissione, con un semplice argomento 
a contrariis volevasi dedurre un assoggettamento 
dei beni demaniali alle norme regolamentari comunali. 
(Cfr. in senso analogo SANDULLI, in Giur. 
Cass. Civ.� 1947, II, p. 211 in nota alla sent. 3 luglio 
1947 n. 1048 della Cassazione, riportata anche 
su questa Rassegna 1948, fase. 10-11, p. 29. Giova 
nota.re che tale sentenza applic� ancora l'art. 572 
Cod. oiv. 1865). 

Su questo punto l'attuale sentenza non ha preso 
esplicita posizione, limitandosi ad osservare che 
�l'eventuale applicazione dell'art. 879 ai beni del 
demanio pubblico statale ricadrebbe bell' ambito dei 
poteri dello Stato, in relazione alla pubblica funzione 
esplicata da beni del demanio statale�. La questione 
venne, invece, esaminata dall'Albano (loc. cit.) il 
quale concluse che, indipendentemente dalla mancata 
menzione dell'esonero dalle distanze nel codice 
civile, l'inesistenza di un obbligo del genere, a carico 
degli edifici derrtaniali, potevasi dedurre dagli articoli 
29 e 32 della legge urbanistica. Su tali norme gi� erasi 
fondata la Corte dt Appello, per negare l'assoggettamento 
dello Stato alle norme dei regolamenti; ma 
forse � possibile giungere ad uguale conclusione, 
approfondendo la ratio dello art. 879 Cod. civ. 
rispetto all'art. 572 Cod. civ. 1865. Preziosa, a tale 
riguardo, � la sentenza 3 agosto 1951 n. 2350 
della Corte Suprema, che cos� si esprime: cc Dalla 
lacuna che si rileva dalla dizione dell'art. 879. 
in rapporto all'art. 572 .vecchio Codice, non sembra 
possa fondatamente dedursi con argomento a contrario 
l'imposizione di un obbligo siffatto a carioo degli 
edifici demaniali, mentre nessuna ragione sostanziale 
starebbe a suffragare un s� importante mutamento 
legislativo, che non trova giustificazione alcuna 
nei 'lavori preparatori (� Giur. Comp. Cass. Civ.� 
1951, III quadrimestre, vol. II, p. 1524; �Foro 
It. n, 1951, I, 1940). 

I beni demaniali, in realt�, sono di per s� soggetti 
ad una particolare disciplina che li esonera automaticamente 
dagli obblighi propri degli altri beni di 
propriet� privata o pubblica. Allorquando l'art. 823 

Cod. civ. afferma che i beni demaniali non possono 

formare oggetto. di diritti a favore dei terzi, se non 

entro i limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, � 

ribadisce in sostanza che i terzi privati non possono 

far valere illimitatamente sul bene deman.iale quei 

diritti che invece vincolano il�bene di propriet� privata. 

In altri termini la ragione giustificativa dell'esonero 

stabilito dall'art. 572 Cod. civ. del 1865 per gli edifici 

demaniali (il rinvio alle leggi e regolamenti partico


lari che li riguardano) � rimasta inalterata nel nuovo 

codice, e semplicemente trasfusa in altro articolo, di 

portata generale, organicamente pi� idoneo (art. 823 

Cod. civ.: � I beni che fanno parte del demanio pub


blico non possono formare oggetto di diritti a favore 

dei terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle 

leggi che li riguardano�). Ma se il fondamento della 

norma � rimasto immutato, l'art. 823 ci consente di 

affermare che anche per il regolamento del caso spe


cifico delle distanze non sono state introdotte innova


zioni. 

N� sembra fondata l'obiezione derivante dal fatto 

che per le distanze non venne ripetuto l'esonero, 

mentre esiste un(l, disposizione espressa per il caso 

della comunione forzosa (879 Cod. civ.). 

L'obiezione avrebbe peso se l'art. 879 regolasse 

unicamente gli edifici demaniali, ma cos� non �. Il 
citato articolo � storicamente spiegato dalla opportunit� 
di dettar:e una precisa e testuale disposizione 
che potesse eliminare le discussioni sorte per l'ambigua 
dizione dell'ultimo comma dell'art. 556 Cod. civ. 1865 
(edificio destinato all'uso pubblico). In definitiva 
l'art. 879 � una norma chiarificatrice, �d � ben comprensibile 
come questo suo carattere abbia portato 
. ad una formulazione piuttosto ampia e ad una elen


cazione necessariamente completa. 

Comunque, quale che sia l'interpretazione che si 

voglia dare all'art. 879 del Cod. civ., 1942, va avvertito 

che la questione dell'assoggettamento o meno dei beni 

demaniali marittimi ai regolamenti edilizi dei Comuni 

ha una portata ben pi� estesa, giacch� investe senza 

dubbio una questione di supremazia. Si pu� infatti 

affermare che la regolamentazione specifica dei beni 

demaniali, fatta in vista di interessi collettivi di 

maggiore e pi� rilevante portata, debba senz'altro 

prevalere sui regolamenti di enti minori, indipen


dentemente dal richiamo delle particolari norme vigenti 

per i beni demaniali in genere. 

V a anzitutto osservato che nelle concess.ioni di 

aree demaniali marittime si esplica certamente una 

tipica potest� di imperio. 

L'art. 30 del Codice della navigazione afferma che . 

l'Amministrazione della Marina Mercantile regola 

l'uso del demanio marittimo, e vi. esercita la polizia, 

il che presuppone evidentemente un potere pubblico 

ed esclusivo di cui si trovano manifestazioni nel suc


cessivo art. 54 (rimozione d'ufficio delle opere non 

concesse) e nell'art. 42 (revoca della concessione). Di 

tale potest� si ha pure un riconoscimento nella stessa 

Relazione al Re sul Codice della navigazione (p. 27, 

n. 38), in cui si osserva che, essendo i beni il:,<;l .demamio 
marittimo � destinati� a soddisfare gli interessi._ 
concernenti la navigazione ed il traffico marittimo, � 
naturale che essi debbono essere soggetti di potere, 
per quanto concerne l'Amministrazione, da parte 
dell'organo che provvede in via generale alla tutela 
di quest� interessi �. 

-66 


Dopo di che, sarebbe inutile ricercare un testuale 

. riconoscimento dello jus imperli. inerente ai poteri 
di concessione delle aree demaniali: ma l'art. 130 
del Regolamento 11 aprile 1926, n. 736 ne d� letterale 
conferma: e< Tutte le concessioni sia per contratto 
che per licenza delle pertinenze demaniali 
marittime e delle opere, manufatti, meccanismi ed 
impianti diversi, stabiliti o da stabilirsi sulle pertinenze 
stesse, hanno sempre carattere di atti di 
imperio�. 

Di fronte ad atti di tal genere, in cui si esplica la 
potest� dello Stato come ente sovrano, i� regolamenti 
comunali non possono in alcun modo imporre limiti 

o restrizioni. Vengono qui opportune alc1ine prof onde 
osservazioni del Borsi: �L'attivit� del Comune deve 
essere sempre subordinata e coordinata dell'attivit� 
dello Stato: l'unit� giuridica di questo e la pienezza 
della sua sovranit� necessariamente lo esigono. Perci�, 
comunque e da chiunque stabilita, purch� in modo 
legittimo, la norma statuale non pu� venire contradetta 
dalla norma comunale, ma soltanto pu� dalla 
medesima essere svolta, ampliata, integrata�. Cos� 
i regolamenti comunali non potranno efficacemente 
portare disposizioni che urtino con quelle di regolamenti 
ohe emanano dalla Autorit� governativa centrale 
(regolamenti regi e ministeriali), sia che debbano 
avere applicazione in tutto il territorio dello 
Stato, sia che valgano soltanto per quella zona, 
regione, provincia, nella quale � compreso il Comune 
disponente od anche (ed anzi, per evidenza, a fortiori) 
per quel Comune medesimo; n� che urtino con disposizioni 
di regolamenti emanati, o da autorit� governative, 
per es. da Prefetti, o da Giunte provinciali 
amministrative� (Trattato dell'Orlando, Vol. II, . 
parte II, p. 96). 
E. tanto pi� inapplicabili appaiono, nel caso di 
speci�, le norme dei regolamenti comunali, in quanto 
le concessioni relative al demanio marittimo sono gi� 
regolate da norme legislative minuziose e complete, 
entro le, quali non v'� evidentemente posto per altre 
norme di carattere regolamentare: al quale proposito 
non � fuori luogo rilevare� che perfino alla Regione � 
tolto ogni potere legislativo sulla navigazione ed i 
porti marittimi (117 Cost. ). _ 
Del tutto fondate si palesano quindi le osservazioni 
del Ragnisco, il quale -in un ampio commento 
sulla decisione 10 gennaio 1950 del Consiglio di 
Stato (a.Riv. Dir. nav.� 1950, II, 184.) -riconobbe 
che l'interesse pubblico marittimo deve avere la 
preminenza su tutti gli altri interessi pubblici, escludendo 
che autorit� comunali possano interferire 
nell'amministrazione e nell'utilizzazione del demanio 
marittimo. Concetto poi nuovamente� ribadito dal 
citato autore (�Riv. Dir. nav. �, 1951, 2, p. 36), che 
in base ad un riesame dei rapporti insjstenti sui beni 
demaniali in genere cos� conclude: : E pertanto evidente 
che nessun'altra autorit� che non abbia il 
predetto potere discrezionale, potrebbe intervenire 
nell' ammin1istrazione del demanio . . . . 

Se si riconosce che un bene demaniale possa formare 
oggetto di limitazioni o vincoli per fini privati, o 
comunque contrastanti, con le finalit� pubbliche 
perseguite dal demanio, o interferenti col potere 
discrezionale dalle leggi speciali attribuite all'autorit� 
che amministra il bene demaniale, si lederebbe 
il principio dell'inalienabilit�, che � parte integrante 

del concetto del demanio; si inciderebbe, cio�, come ha 
giustamente affermato la decisione succitata (Cons . 
di Stato, 18 marzo 1950), sulla ragione stessa di 
demanialit� �. 

Per chiudere l'argomento, �1 infine, opportuno 
segnalare che questa giurisprudenza del Consiglio di 
Stato � stata recentemente riconfermata dalla decisione 
7 luglio 1954, n. 506, sez. VI (cc Foro It. n, 1955, 
III, 41; �Riv. Amm. n, 1954, 408), la cui importanza 
� stata giustamente rilevata anche dall'autorevole 
cc Giur. It. � (1955, III, 41), che peraltro sembra 
ignorare i precedenti. � 

Con grande chiarezza il Supremo consesso amministrativo 
avverte, ponendosi da un diverso angolo 
di visuale, che non esistono tante zone di demanio 
marittimo quanti sono i comuni su di essi prospicenti, 
con particolari interessi, eventualmente in 
contrasto non quelli di altri Comuni conterranei: ma 
esiste solo il demanio marittimo nella sua integrit�, 
alla cui disciplina l'Amministrazione provvede nel 
modo ritenuto pi� conveniente per la realizzazione 
di pubblici interessi. Dal che il Consiglio di Stato 
esattamente deduce che cc i regolamenti comunali e i 
piani regolatori non possono vincolare l'Amministrazione 
della Marina nell'esercizio dei suoi poteri sul 
demanio marittimo �. 

2. Dall'inesistenza del diritto subiettivo pubblico 
del Comune di veder rispettate dallo Stato, per gli 
edifici del demanio marittimo, le norme dei regolamenti 
edilizi, la Corte Suprema ha tratto la conseguenza 
dell'assoluto difetto di giurisdizione della 
Autorit� giudiziaria ordinaria. E la conseguenza. 
� ineluttabile, secondo il sistema accolto nel diritto 
positivo. In questi ultimi tempi si � tentato di sostituire 
al criterio del petitum sostanziale il nuovo 
criterio della cc prospettazione n, secondo il quale la 
negazione in radice del potere della P. A. porterebbe 
sempre la controversia all'esame del giudice ordinario. 
Alla luce di questo criterio, negandosi dal Comune la 
esistenza di un potere autonomo dello Stato sui beni 
demaniali di fronte alle norme regolamentari edilizie 
sulle distanze, la controversia avrebbe potuto rientrat�e 
nella competenza del giudice ordinar~o. Accettandosi, 
infatti, la teoria della (( prospettazione � la sola contestazione 
del potere statale avrebbe dovuto mantenere 
ogni pienezza al diritto subiettivo pubblico vantato 
dal Comune contro lo Stato. 
Ma la teoria della cc prospettazione � gi� assoggettata 
(come si esprime la autorevole nota redazionale 
della �Rivista Amministrativa� 1954, p. 723) alle 
cc penetranti critiche � contenute nella Relazione 
dell'Avvocatura. dello Stato 1942-1950, vol. I, 

p. 95, � stata recentemente ripudiata anche dalla 
decisione 16 giugno 1954 n. 20 della adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato: ed � ripudiata anche 
dalla sentenza annotata, che individua nella esistenza 
o inesistenza del potere -e non solo nell'affermazione 
della inesistenza -il criterio discriminatore della 
giurisdizione. 
3. Un ultimo punto merita di essere segnalato 
e cio� l'identit� di posizioni fra il concedente ed il 
concessionario, per la difesa contro i terzi dei poteri 
inerenti alla natura demaniale del bene dato in concessione. 
Questa identit� � stCJ,ta gi� affermata dalla 

-67 


dottrina, che ha esattamente osservato come �il collegamento 
(della concessione) col potere discrezionale 
della pubblica amministrazione, che ne � la fonte 
giuridica, non s'infrange in nessun momento della 
durata della concessione ..� La signoria della P. A. 
sui beni � confermata alla necessit� pubblica della 
destinazione insopprimibile di essi a funzione pubblica, 
che imprime ad essi i caratteri che la distinguono 
dal diritto di propriet� privata: tale natura 
essa non muta per il fatto che sia esercitata dal privato, 
e non direttamente dalla P. A. � (INGROSSO, in 
cc Giur. It. � 1937, I, I, 632). 

Una applicazione recente di questo principio � 
stata fatta dalla Corte Suprema nei riguardi delle 
azioni possessorie promosse da terzi contro il concessionario 
di beni demaniali, azioni che vennero 
dichiarate improponibili, in quanto con il loro accoglimento 
si verrebbe a revocare o modificare il provvedimento 
legittimamente emesso dalla P. A., di cui 
il comportamento del privato concessionario costituisce 
esecuzione (Sez. Un. 20 ottobre 1954 n. 3898). 

Il principio ha innegabile importanza, ma � bene 
avvertire che contiene in se stesso i limiti della sua 
applicazione. Una parit� di posizioni del concessionario 
e del concedente acquista significato solo in 
funzione dell' esecutorit� dell'atto amministrativo di 
concessione, e dello interesse pubblico che lo sottende. 
Da ci�, l'improponibilit� di ogni azione diretta contro 
il concessionario, vulnerante le finalit� perseguite 
con la concessione. Ma il diritto del concessionario 
di non pati non potrebbe mai assurgere ad un vero e 
proprio diritto di autot11'tela, giacch� nei rapporti 
fra concessionari e terzi (art. 1145 Ood. civ.) la legge 
accorda unicamente le azioni di spoglio e di manutenzione. 


.ADRIANO CHICCO 

GUERRA -Occupazione alleata -Preda bellica -Vendita 
di beni dello Stato a cittadini italiani -Invalidit�. 

(Cass., Sez. Un., Sent. n. 1199/54 Pres.: Galizia; Est.: 
Gabrielli; P. M.: Pittiruti; Ministero-Difesa-Esercito 

c. Saddemi). 
In base all'art. 53 della Convenzione dell'.Aja 
del 1889, da considerarsi recepita nell'ordinamento 
italiano anche in base all'art. 10 della Costituzione, 
l'appropriazione e la vendita di beni dello Stato 
occupato da parte dell'esercito dello Stato occupante, 
sono legittime solo se determinate da esigenze 
di carattere militare connesse alle operazioni 
di guerra e non pure se determinate da finalit�. 
di speculazione. 

Difetta di buona fede colui che acquista dallo 
esercito occupante cose appartenenti allo Stato 
occupato, e pertanto non � applicabile l'art. 1153 
nei confronti di queste cose. 

Si trattava nella specie della compravendita di 
un trattore militare Breda alla ditta Saddemi da 
parte dell'Autorit� militare� alleata, che del trattore 
s'era impadronita come preda bellica. Gessata l'occupazione 
alleata l'Autorit� italiana aveva recuperato 
il trattore sostenendo l'invalidit� della vendita. 

La Corte d'Appello di Catania aveva invece, su 
azione degli acquirenti, riconosciuto piena validit� 
all'atto di disposizione degli alleati. 

La presente sentenza, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale 
quasi costante della Suprema Corte, ha 
negato che allo Stato occupante competa la facolt� 
illimitata di appropriarsi e di disporre dei beni 
mobili dello Stato occupato, ammettendo tale f aco"f:t� 
solo se corrispondesse ad esigenze di carattere militare. 

Abbiamo detto � giurisprudenza quasi costante � 
perch� infatti una precedente sentenza delle Sezioni 
Unite n. 2644/51 ha ammesso la validit� della vendita 
da parte dell'Armata occupante di beni mobili 
(nella specie due muli) appartenenti allo Stato occupato, 
"Con manifesta deviazio?J,e dai principi sempre 
seguiti nelle precedenti sentenze� (si veda in questa 
�Rassegna >>, 1950, 108; 1951, 205) e riconfermati 
con la pronuncia annotata. 

Tuttavia, appunto in nota alla sentenza n. 2644/51 
(in �Rassegna�, 1951, 205) mettevamo. in rilievo 
come la deviazione dai principt consolidati dovesse 
attribuirsi alle suggestioni equitative della fattispecie. 

La presente sentenza conferma l'esattezza del 
nostro rilievo; ci� anche se non pu� dirsi completamente 
soddisfacente la tesi secondo la quale la vendita 
di beni di preda bellica a cittadini dello Stato occupato 
sarebbe giustificata ove fosse determinata da 
esigenze di carattere militare. � invero difficilmente 
ipotizzabile che una situazione del genere si verifichi, 
a meno di non ammettere che lo Stato occupante debba 
procurarsi denaro mediante tali vendite allo scopo 
di sostenere il suo sforzo bellico, tesi questa manifestamente 
assurda. 

Attendiamo perci�, con fiducia, che la Corte Suprema 
torni agli esatti principt da essa gi� perspicuamente 
affermati nella sentenza 774/50 in causa 
Oolorni c./ Ministero Difesa-Esercito (in questa cc Rassegna
� 1950, 108). 

IMPIEGO PUBBLICO -Rappresentanza e difesa degli 
impiegati dello Stato a termini dell'art. 44 R. D. 
30 ottobre 1933, n. 1611 -Ricorso per Cassazione 
notificato presso Avvocatura Distrettuale -Nullit� Art. 
11 R. D. n. 1611. (Cass. I Sez., Sent. 30 dicembre 
1954; Pres.: Acampora; Rei.: Vistoso; P .M.: Martucci 
(conf.) -Unione Amministrazioni Comunali Provincia 
Cremona c. Gaboardi). 

L'art. 11 R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611 -a 
norma del quale il ricorso per Cassazione contro 
un'amministrazione dello Stato deve essere notificato 
presso l'Avvocatura generale dello Stato 
e non gi�. prest'lo l'.Avvocatura distrettuale, nel 
cui territorio fu emessa la sentenza impugnata, e 
ci� sotto pena di inammissibilit�. del ricorso rilevabile 
anche d'ufficio e non sanabile con la costituzione 
del resistente -� applicabile anche quando 
la detta .Avvocatura assume fa rappresentanza 
e la difesa degli impiegati ed agenti delle .Amministrazioni 
dello Stato a termini dell'art. 44 dello 
stesso decreto. 

Oon questa decisione la S. O. ha ricondotto -sotto 
la disciplina dell'art. 11 del R. D. n. 1611 del 1933 �tutti 
i casi nei quali l'Avvocatura dello Stato si 
presenta in giudizio nell'esercizio del patrocinio 
legale, equiparando le ipotesi in cui la rappresentanza 
e difesa �� attribuita con carattere di stabilit� 
(art. 1) con quelle in cui � pi� semplicemente facol



-68


tativo avvalersi di detto patrocinio. (art. 43 e 44). 
Perch� anche in questi ultimi casi, una volta che di 
detta facolt� sia stato fatto uso, e fi'Y!:o a quando non 
sia intervenuta una contraria volont�, sussiste la 
stessa ratio legis che indusse il legislatore a dettare, 
e non solo per le .Amministrazioni dello Stato, 
la norma eccezionale di cui trattasi. 

Cos� come avvertito in casi analoghi, la sentenza 
del'# Suprema Corte acquista particolare rilevanza, 
in quanto ogni chiarimento in materia attiene alla 
certezza dei rapporti processuali. 

In particolare la Corte ha osservato che � � sufficiente 
considerare che ogni distinzione al riguardo sarebbe 
da parte dell'interprete arbitraria, nessuna contenendone 
la legge, e che d'altronde essa non potrebbe 
trovare giustificazione in una ragion pratica, unica 
essendo in entrambi i casi -e cio� tanto nel caso 
in cu.i l'Avvocatura assuma ex lege la rappresentanza 
e la difesa dell'Amministrazione per la diretta 
tutela dei suoi interessi, quanto nel caso in cui, attraverso 
la rappresentanza e la difesa degli impiegati 
ed agenti della stessa .Amministrazione tuteli indirettamente 
gli interessi di questa ultima -la finalit� 
che il legislatore intese raggiungere con la norma 
eccezionale: quella cio� di evitare che, a causa di eventuali 
ritardi nella trasmissione degli atti, l'ufficio 
cui spetta di provvedere alla difesa venga tardivamente 
a conoscenza della impugnazione>> (omiss'�s). 

cc Non pu� contestarsi, che gli impiegati ed agenti 
delle .Amministrazioni dello Stato e degli Enti sopraindicati, 
i quali siano convenuti in giudizio per fatti 

o causa ricollegantisi al servizio che forma oggetto 
del rapporto impiegatizio abbiano soltanto la facolt�, 
non gi� l'obbligo di farsi assistere dall'Avvocatura 
dello Stato, potendo la pubblica amministrazione, 
nel caso in cui essi preferiscono ricorrere ad una 
difesa di fid�ucia, tutelare ugualmente i suoi interessi 
mediante il diretto intervento� nella causa. 
cc E neppure pu� contestarsi che tale facolt� gli 
stessi impiegati ed agenti abbiano in tutti i gradi 
del giudizio, di modo che alla difesa da parte della 
Avvocatura dello Stato, accettata o richiesta in primo 
grado possano, nei gradi successivi, sostituire altra 
fiducia. 

cc Ma dal fatto che nel caso particolare previsto 
dall'art. 44 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la 
rappresentanza e difesa in giudizio non possono dirsi 
attribuite all'Avvocatura dello Stato con carattere 
di stabilit�, non pu� certamente derivare la conseguenza 
che la resistente ne trae circa il luogo di notificazione 
della impugnazione. 

cc Poich� gli avvocati dello Stato, anche quando 
assumono la difesa degli impiegati ed agenti, non 
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali � 
le norme ordinarie richiedono il mandato speciale 
(art. 45 R.D. 30ottobre1933, n. 1611). Certo �, infatti, 
che la loro qualit� di rappresentanti e difensori, 
.una volta assunta, permane per tutti i gradi del 
giudizio, indipendentemente da qualsiasi ulteriore 
manifestazione di volont� degli impiegati .ed agenti 
stessi, fino a quando questi, avvalendosi della loro 
facolt� di scelta, non abbiano nominato un difensore 
di fiducia n. 

�E, se cos� �, finch� quest'ultima ipotesi non siasi 
'/Jerificata, nessuna deviazione possono subire le 
norme. particolari in materia di notificazione dettate 

dalla legge eccezionale ed espressamente richiamate 
dall'art. 144 Codice procedura civile per tutti i casi di 
assunzione di rappresentanza e di difesa da parte 
dell'Avvocatura dell.o Stato. 

cc Dovendosi in altri termini, aver riguardo alla 
situazione processuale del momento in cui il ricorso 
viene notificato, la semplice eventualit� (nella specie, 
peraltro, non verificatosi), che, in un tempo successivo, 
l'impiegato ed agente possa sostituire a qitella della 
Avvocatura dello Stato una difesa di fiducia, non pu� 
costituire un motivo di deroga alla norma dell'articolo 
11 Testo Unico 30 ottobre 1933 n. 1611 n. 

PROFITTI ECCEZIONALI DI SPECULAZIONE -Red


dito derivante da lavori eseguiti a regia per conto 

dello Stato. (Cass. Sent. 3690/54 -Sez. I, Pres.: Acam


pora; Rel. : Siciliani; P. M.: Fragali (eone!. conf.) 


Finanze c. Ditta Puccini). 

Devono considerarsi profitti eccezionali di speculazione, 
avocabili in base all'art. 18 del D. L. 
27 maggio 1946, n. 436 e all'art. 1, 2� comma, del 

D. I;. 27 aprile 1947, n. 330, quelli realizzati da 
una ditta che abbia eseguito lavori a regia per 
conto dello Stato. 
La Commissione distrettuale, la provinciale e la 
Centrale concordemente avevano escluso nella fattispecie 
gli estremi del profitto di speculazione, secondo 
l'ipotesi dell'art. 1, comma 2�, del D. L. 28 aprile 
194 7 n. 330: � profitti eccezionali di contingenza 
che . . . . prendano origine .da ogni attivivit� diretta 
a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle 
priva.zioni determinate dalla guerra n. 

Ed all'uopo la Commissione centrale avetJa rilevato 
che cc l'eventuale connessione dei lavori a regia 
con gli eventi bellici >> non pu� avere importanza ai 
fini dell'accertamento dei profitti di contingenza in 
quanto tali lavori costituivano dei mezzi previsti 
dalle leggi e messi in esecuzione dalle Autorit� governative 
per fronteggiare la piaga della disoccupazione 
e quindi pi� per dar da v.ivere ai disoccupati e venire 
incontro ai loro bisogni e privazioni che per sfruttare 
questi ultimi n. 

Prodotto ricorso dall'Amministrazione avverso tale 
decisione della Commissione centrale in base all'art. 
111 della Costituzione, il ricorso � stato accolto. 

Ha rilevato fra altro la Corte Suprema: <<Quei 
lavori, invero per la loro natura, per le cause che 
si determinarono, per le condizioni in cui vennero 
eseguiti, non potevano non essere considerati strettamente 
collegati ai bisogni ed alle privazioni determinati 
dalla guerra e dagli eventi con la medesima 
connessi, bisogni e privazioni che venivano 
cos�' a costituire la fonte dei sopradetti eccezionali 
guadagni. 

�Il fatto che fra l'attivit� della Impresa Puccini 
e le priva.zioni ed i bisogni che occorr.eva fronteggiare 
ebbe ad inserirsi l'opera della Amministrazione-che 
dispose ed autorizz� i lavori in contestazione non ha 
alcuna importanza, giacch�, ai fini della applicabilit� 
della norma su riferita occorre ed � sufficiente 
che vi sia da una parte uno stato di fatto consistente 
nel disagio creato dai bisogni e dalle privazioni deter



-69 


minati dalla guerra, dall'altra una attivit� volta a 
trarre particolare vantaggio da quello stato di fatto. 

<<Se con la particolare norma si intese -come 
non � dubbio -contenere da un lato gli annuali 
guadagni di taluni e dall'altro procurare entrate 
per lo Stato chiamato a compiti gravi ed urgenti, � 
di manifesta evidenza che non pu� costituire motivo 
di discriminazione il fatto che una folla di operai 
(come si afferma negli scritti difensivi), abbia chiesto 
lavoro non gi� alla Impresa Puccini, ma al Ministero 
dei Lavori Pubblici, giacch�, in sostanza, l'attivit� 
della prima non ebbe origine se non dal fatto della 
disoccupazione, e cio� dal bisogno e dalle privazioni 
di una massa di lavoratori. 

<< N � infiuenza, in contrario, potrebbe spiegare il 
fatto, invocato dalla resistente, che i lavori in questione 
fossero disposti dalla Amministrazione dei 
Lavori Pubblici in conformit� di schemi soliti, regolarmente 
previsti dalla legfje, giacch� la liceit� del 
rapporto in base al quale i lavori, nel caso in esame, 
furono assunti, implica solo che non si contesti la 
liceit� del profitto che se "'Yte trasse, ma non implica 
anche la intangibilit� di quel profitto, ove se ne riconosca 
il carattere eccezionale e si accerti che esso 
deriv� da una attivit� diretta a trarre particolare 
vantaggio dalle circostanze del momento (bisogni e 
privazioni conseguenti allo stato di guerra). 

<<Invero, se a termini della legge precedente (R. D. 
27 maggio 1946, n. 436) che oltre a contenere una 
disposizione corrispondente a quella dianzi illustrata, 
relativa a profitti tratti dai bisogni e dalle privazioni 
derivanti dallo stato di guerra, prevedeva soltanto 
la ipotesi di profitti provenienti da attivit� svolte in 
contrasto con le disposizioni concernenti iZ conferimento 
obbligatorio o il blocco delle merci oppure la 
limitazione dei prezzi, e degli uni e degli altri profitti, 
che definiva tutti di speculazione disponeva il totale 

� incameramento a favore dello Stato, poteva ritenersi 
in qualche modo giustificata la opinione che alla 
avocazione potesse farsi luogo soltanto in presenza 
di profitti provenienti da illecita attivit� diversa 
� invece da considerare la situazione determinatasi 
a seguito della entrata in vigore del ripetuto 

D.L. 28 aprile 1947. 
<<Prevedendo, difatti, questo ultimo, una parziale 
avocazione allo Stato di profitti -gli stessi definiti 
di contingenza e non pi� di speculazione -e contemplando 
il provvedimento stesso altres�, insieme 
ad ipotesi di attivit� illecite corrispondenti a quelle 
specifiche gi� previste dal sistema preesistente, anche 
altre nelle quali l'eccezionale profitto ebbe a dipendere 
in via esclusiva dai mutamenti che, per effetto della 
cessazione dello stato di guerra ebbero a determinarsi 
in alcuni settori della attivit� mercantile e nella relativa 
disciplina, devesi senza dubbio ritenere venuta 
a cessare ogni possibilit� di riferirsi ad una eventuale 
illecita attivit� del soggetto, come ad un presupposto 
indispensabile per fare luogo in fattispecie 
come quella in esame, alla applicazione del particolare 
tributo. 

�Determinato nei sensi riferiti la ratio della 
disposizione 'che ne occupa, � evidente la inconsistenza 
della osservazione che la Impresa Puccini 
t�ratt� solo con l'Amministrazione, giacch� questo 
non esclude il rapporto di dipendenza della sua attivit�, 
e del suo profitto dello stato di fatto accennato. 

<< Se da quello stato di fatto fu imposta l'esigenza 
dei lavori e regia e se tali lavori furono assunti dalla 
Impresa Puccini, questo basta a caratterizzare e a 
qualificare l'attivit� svolta ed i profitti conseguiti 
senza che in contrario giovi fare presente che il costo 
dei lavori � fu regolarmente determinato e pagato 
dalla Amministrazione, giacch� -si ripete -la 
legge colpisce non gi� quanto abbia carattere di irregolarit�, 
ma quanto abbia carattere di eccezionalit� 
in vista delle circostanze dalle quali ha origine il 
profitto�. 

G. OALEND~~ 
RESPONSABILIT� CIVILE � Prescrizione del diritto 
al risarcimento del danno per un fatto illecito costituente 
reato -Costituzione di parte civile nel procedimento 
penale -Interruzione della prescrizione � 
Cessazione dell'effetto interruttivo nel caso di estinzione 
del reato per amnis.tia � Si verifica nel momento 
in cui interviene la causa estintiva del reato, anche 
quando sia consentita la rinuncia all'amnistia. (Corte 
di Cass., Sez. III, Sent. n: 3979 -Pres.: Cmcio; 
Est.: Bricarelli; P. M.: Berri -Molinelli c. Alfieri). 

La prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno derivante da un fatto illecito, considerato 
dalla legge come reato, � interrotta dalla costituzione 
di parte civile effettuata dal danneggiato nel 
procedimento penale. 

Nel caso che il reato sia dichiarato estinto per 
amnistia, l'effetto interruttivo della prescrizione 
non cessa nel momento in cui diviene irrevocabile 
la sentenza che dichiara l'estinzione, non essendo 
in tal caso applicabile la disposizione del secondo 
comma dell'art. 2945 Cod. civ., che presuppone 
una domanda proposta in giudizio civile, ma cessa, 
invece, nel momento in cui interviene la causa 
estintiva del reato, poich� le cause di estinzione 
d.el reato operano nel momento in cui intervengono 
(art. 183 Codice penale) ed il giudice penale non 
pu� decidere sull'azione civile quando il procedimento 
si chiude con sentenza di non doversi procedere 
o di assoluzione (art. 23 Codice di procedura 
penale), sicch�, dal momento in cui interviene la 
causa estintiva del reato, il giudice penale, come 
non pu� statuire in ordine al reato, cos� non pu� 
pi� emettere alcuna decisione sull'azione civile, 
essendo il suo potere di decidere su questa indissolubilmente 
connesso col potere di provvedere sul 
reato, pronunciando sentenza di condanna, onde 
la declaratoria di estinzione del reato non pu� 
pi� esercitare alcuna influenza sull'esercizio della 
azione civile, trattandosi di una pronuncia che 
accerta semplicemente l'avvenuta estinzione del 
reato e la cessazione di ogni potere di decidere sul 
reato stesso e, di conseguenza, sull'azione civile 
esercitata nel procedimento penale, e ci� a far 
tempo non da tale pronuncia, ma dal momento 
in cui � intervenuta la causa estintiva del reato. 

Tali principi si applicano anche nei casi in cui la 
applicazione dell'amnistia sia subordinata� a determinate 
condizioni, o all'imputato sia consentito di 
rinunciare al beneficio, poich� la legge non distingue 
tra le varie cause di estinzione del reato, quanto 
al momento in cui esse operano e ai loro effetti, 
e la facolt� consentita all'imputato di rinunciare 
all'amnistia non altera le basi giuridiche e gli 


-70


effetti essenziali dell'istituto, delineati negli articoli 
151 e 183 del Oodice penale. 

I. Della decorrenza della prescrizione biennale 
del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla 
circolazione di veicoli, qualora il fatto che ha cagionato 
il danno sia considerato dalla legge come reato 
e questo venga dichiarato estinto per amnistia, ci 
siamo gi� occupati in questa Rassegna: una prima 
volta annotando la mas.sima di una sentenza di giudice 
di secondo grado che, in mancanza di decisioni della 
Corte Suprema, e contro l'orientamento di altri giudici 
di merito, aveva accolto la tesi dell'Amministrazione 
secondo la quale detta prescrizione decorre dalla 
data del provvedimento di clemenza e non dalla 
sentenza che lo applica (Rassegna, 1951, 123-124); 
una seconda volta prendendo atto con compiacimento 
che la Cassazione, proprio per fattispecie segnalatale 
dall'Avvocatura dello Stato, aveva confermato 
l'esattezza della tesi da noi sostenuta (Rassegna, 
1953, 283-284). La Giurisprudenza della Suprema 
Corte, sul punto, p�� ormai ritenersi sicura: il 
principio � ancora confermato nella sentenza di cui 
si riporta la massima ed investe sia il caso della 
amnistia non rinunciabile sia quello (che molto pi� 
raramente si � verificato in pratica) della amnistia 
rinunciabile. 
-II. Ma la massima che si annota offre per la 
prima volta (almeno a nostra scienza) la soluzione 
di una questione che pu� presentarsi connessa alla 
altra di fondo sopraindicata: se ne~ procedimento 
penale, che si chiude con la dichiarazione di estinzione 
di reato per amnistia, si � avuta costituzione 
di parte civile, ha questa efficacia interruttiva della 
prescrizione~ Ed, in caso affermativo, quando cessa 
l'effetto__ interruttivo della prescrizione? Per comodit� 
del lettore, ai fini di una migliore identificacazione 
del contenuto dei quesiti, prospettiamo un 
esempio pratico. S'immagini che Tizio sia imputato 
di omicidio colposo, in danno di Caio, commesso 
il 30 giugno 1952; che Sempronio, il quale assume di 
essere stato danneggiato dal reato commesso da Tizio 
si costituisca parte civile il 30 settembre successivo 
nel procedimento penale iniziatosi contro costui; 
che il 30 novembre entri in vigore un decreto del Presidente 
della Repubblica di concessione di amnistia 
per il reato di omicidio colposo e che, infine, il 31 
marzo 1953 sia dichiarato non doversi procedere 
perch� il reato � estinto per amnistia. Ha la costituzione 
di parte civile efficacia interruttiva della prescrizione? 
In caso affermativo quando cessa tale 
efficacia? Il 30 novembre 1952 o il giorno del passaggio 
in giudicato della sentenza che definisce il 
giudizio? 

Al primo quesito la Cassazione risponde affermativamente 
e la soluzione appare ineccepibile: non 
v'ha dubbio che la costituzione di parte civile �, 
quanto meno, atto che vale a costituire in mora il 
debitore (art. 2943, ultimo comma Cod: civ.): a noi sembra 
che, trattandosi di atto con il quale si inizia un 
giudizio, la notificazione di esso (che, durante le 
formalit� di apertura del dibattimento, prima della 
apertura medesima, � costituita dalla notizia che 
oralmente viene data dalla persona offesa e ricevuta 
dall'imputato colla dichiarazione di voler esercitare 

l'azione civile nel procedimento penale) abbia efficacia 
interruttiva della prescrizione (art. 2943, primo 
comma Cod. civ.). 

III. Al secondo quesito la Corte Suprema risponde 
nel senso che la costituzione di parte civile, avvenuta 
in procedimento penale che si chiude con dichiarazione 
di estinzione di reato per amnistia, ha efficacia 
interruttiva dal momento di intervento della causa 
estintiva, dal momento cio� dell'entrata in vigore del 
decreto del Presidente della Repubblica che concede 
l'amnistia. 
L<1t motivazione contenuta nella massima, a coniorto 
della soluzione sostenuta, � molto succinta: la 
Cassazione si limita ad escludere l'applicabilit� del 
secondo comma dell'art. 2945 Cod. civ., in riferimento 
questo al solo secondo comma dell'art. 2943, rilevando 
che per domanda proposta nel corso di un giudizio 
deve intendersi quella proposta� esclusivamente nel 
corso di un giudizio civile. La dottrina civilistica 
ad esemplificazione suole indicare la eccezione di 
compensazione parziale di un credito, l'istanza di 
collocazione in un giudizio di graduazione, di distribuzione 
del denaro ricavato da un'ese,euzione mobiliare, 
di assegnazione di crediti, di ammissione al 
passivo di un fallimento: e su tale motivazione, nei 
limiti della sua consistenza, si pu� convenire. 

A noi sembra per� che la Corte Suprema avrebbe 
dovuto prospettarsi anche il problema della eventuale 
applicabilit� del secondo comma dell'art. 2945 Cod. 

civ. in riferimento non solo al secondo comma, ma 
anche al primo comma dell'art. 2943: non appare 
dubbio che con la notificazione della costituzione di 
parte civile nel procedimento penale si inizi un giudizio, 
che tale notificazione abbia efficacia interruttiva, 
onde l'esigenza della identificazione dei limiti 
della deduzione secondo la quale la prescrizione non 
cor.re fino al momento (o l'efficacia interruttiva cessa. 
dal momento, il che � la stessa cosa) in cui passa in 
giudicato la sentenza che definisce il giudizio 
Come � agevole rilevare, il problema si sposta 
sull'esame degli effetti della sentenza penale (che 
dichiara non doversi procedere perch� il reato � 
estinto per amnistia) sul giudizio civile avviato colla 
notificazione dell'atto di costituzione di parte civile, 
tendente ad ottenere il ristoro dei danni patiti. 

La identificazione di tali effetti � resa possibile 
dalla identificazione della decorrenza della operativit� 
della causa di estinzione in esame. 

L'art. 183, 1� comm~ Ood. pen. non lascia dubbi 
circa tale identificazione: le cause di estinzione del 
reato operano nel momento in cui esse intervengono. 
Il reato si estingue cio� coll'entrata in vigore del 
decreto presidenziale di clemenza e la sentenza del 

_giudice che ne consegue ha valore meramente dichia


rativo. Operativit� quindi ex tunc rispetto al ricono


scimento giudiziale, e non ex nunc. 

D'altra parte la competenza a provvedere sulla 
domanda di risarcimento di danni spetta, per l' avve-� 
nuta costituzione di parte civile, al.gi.udicepenale in 
quanto possa giudicare sul reato: se questa possibilit� 
viene meno, per l'intervento della causa estintiva, 
viene meno anche quella, e dal tempo della operativit� 
della causa medesima. Il provvedimento presidenziale 
di clemenza comporta per il giudice penale 
l'impossibilit� di giudicare sia del reato sia del 


-71


preteso risarcimento di danni; il riconoscimento 
giudiziale della operativit� di tale provvedimento 
nel caso di specie arresta, nel tempo, il potere del 
giudice all'entrata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica. La sentenza dichiarativa della 
causa di improcedibilit� per estinzione del reato, non 
pu� essere ritenuta sentenza che definisce il giudizio 
civil� di risarcimento di danni, proprio perch�, 
privando il Giudice penale del potere di giudicare 
del reato (e quindi del preteso sopradetto risarcimento) 
dal momento dell'intervento del provvedi� 
mento presidenziale di clemenza, a quel. momento 

fa cessare gli effetti dell'esercizio dell'azione civile 
precedentemente intentata nella stessa sede penale. 
Rispetto al giudizio civile la sentenza che dichiari 
il reato estinto ha valore di riconoscimento giudiziale 
della incompetenza del giudice p.enale al riguardo1 a 
partire dal momento della operativit� della causa di 
estinzione del reato. 

�Il principio quindi seguito dalla Oorte Suprema 
sembra esatto, ma la succinta motivazione che lo 
suffraga consente di rilevare la opportunit� di una 
pi� completa valutazione del problema del quale il 
principio sopradetto ci offre la esatta soluzione. 

F. CHIAROTTI 
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-74 


�Perch� tale violazione si verifichi, sarebbe percio 
necessario la introduzione delle merci nel territorio 
dello Stato per scopi commerciali. 

� Ma dove, escludersi che una tale condizione si 
verifichi nella specie. 

�La Dogana, per il soddisfacimento di quanto le 
spetta per diritti, multe e spese, pu� rivalersi mediante 
vendita delle merci, sulle quali ha un privilegio speciale. 

� Non viene tuttavia posto in essere, in detta ipotesi 
di vendita, un atto di commercio in senso tecnicogiuridico, 
ma un atto di natura giuspubblicistica 
consistente in un trasferimento coattivo effettuato da 
un organo dello Stato nell'esercizio dei poteri che gli 
competono. 

� La Dogana opera in forza di disposizioni legislative 
(r. d. 15 novembre 1868, n. 4708, la legge 
doganale del 1940 ed il regolamento doganale del 
1896} che non possono essere rese inoperanti neppure 
per effetto della esistenza di un diritto soggettivo assoluto 
ritenuto in contrasto con esse, n� la applicazione_ 
di tali norme pu� mai costituire un illecito. 

� Entrambi i diritti, quello privato e quello pubblico, 
hanno un incontestabile fondamento di legittimit� 
e non pit� ammettersi un confiitto fra essi. 

�Difatti, un attento esame mostra come essi possano 
coesistere senza arrecarsi vicendevolmente pregiudizi 
alcuno. 

�La vendita delle merci da parte della Dogana pu� 
benissimo conciliarsi con il rispetto del diritto di 
marchio da dette merci eventualmente portato. 

<e Intanto va considerato che non sempre la vendita 
delle merci ad opera della Dogana importa, sia pure 
indirettamente, l'immissione di esse �nel commercio 
sul territorio nazionale. 

cc Alcuno potrebbe acquistare le merci per riesportarle, 
per distruggerle o per farne uso personale e in 
tali casi non sarebbe in alcun modo violato il diritto 
di marchio. 

e< Potrebbe ancora, lo stesso titolare del diritto di 
marchio o altri d� lui autorizzato, rendersi acquirente 
delle merci. 

�I potesi, queste, che dimostrano gi� come sarebbe 
assurdo vietare senz'altro alla Pubblica Amministrazione 
la vendita coatta delle merci con marchio, 
per tutelare il diritto del privato, giacch�, come si � 
visto, non sempre il detto diritto subisce menomazione 
in conseguenza del trasferimento. 

<e Ma, anche fuori di �tali ipotesi, la cessione delle 
merci da parte della Dogana non porta mai di per s� 
come conseguenza la violazione del diritto di marchio. 

� Escluso che la Dogana alieni per fini commerciali 
e possa incidere nella sfera dei diritti protetti del privato, 
solo colui che acquista potrebbe operare succes~ 
sivamente in guisa da violare il diritto di marchio. 
8enonch� detto acquirente non ha alcun diritto di 
disporre liberamente delle merci per il solo fatto di 
averle acquistate alla pubblica asta, e dovr� provvedersi 
delle necessarie autorizzazioni qualora intenda 
porre in commercio le merci che aoquista. 

�Egli non pu� ignorare che le merci portanti 
impresso un s.egno distintivo possono essere protette 
da diritto di esclusiva, e che il commercio di esse � 
possibile solo con il rispetto di tal diritto. Prima di 
acquistare, allora, potr� accertare, col riscontro dei 
pubblici registri, la situazione giuridica della cosa 
venduta e regolarsi di conseguenza. 

cc Riff atto sistema di vendere le cose con i vincoli 
e gli oneri che su di esse gravano, non � ignoto al 
nostro diritto positivo e pu� ricordarsi che esso � seguito 
generalmente per la vendita degli immobili. 

�In tal modo si ottiene il rispetto dei due diritti, i 
quali, anche sotto un profilo pratico, non vengono a 
sopportare alcun pregiudizio. 

cc ... Concludendo, anche in via di mero accertamento, 
la pretesa attrice nei confronti dell'Amministrazione 
delle Finanze va respinta, dovendosi 
negare che il diritto di marchio del M irri possa 
essere tutelato fino al punto di impedire l'esercizio, 
da parte della Dogana, di un potere di disposizione 
delle merci concesso dalla legge, tanto pi� che l'esercizio 
di detto potere non produce la lesione di diritto 
lamentata dall'attore n. 

UMBERTO OORONAS 

IMPOSTA DI REGISTRO � Ricostruzione opere dan


neggiate dalla guerra -Benefici fiscali di cui ai DD. 

LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221. 

I. -a) La produzione del certificato del Sindaco; 
attestante la qualifica di fondo danneggiato dalla 
guerra per oltre un terzo, al fine di ottenere il ben�ficio 
della tassa fissa di registro, non esclude il 
diritto �della Amministrazione Finanziaria di compiere 
per suo conto indagini e, in caso di difformit�, 
di imporre il tributo proporzionale. 
b) A provare la qualifica di fondo danneggiato 
dalla guerra per oltre un terzo del valore non � 
sufficiente che al fondo stesso sia stata accordata 
la moderazione di imposta di cui all'art. 26 del 

D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384, perch� questa � 
concessa in relazione alla distruzione di un terzo almeno 
del prodotto, mentre i benefici fiscali di cuj al 
D.L. 322 del 1945 si applicano ai fondi che abbiano 
risentito danno con una diminuzione permanente 
del proprio valore capitale. (Corte Appello Bologna, 
Sez. I, Sent. 25 febbraio, 11 marzo 1954, 
Pres. Papa, est. Sbrocca, Finanza c/ Soc. Agr. 
S. Michele). 
II. -a) La registrazione di fatture per pagamento 
del prezzo di un appalto non equivale alla registrazione 
del contratto di appalto: perci�, presentandosi 
alla registrazione tali fatture, con richiesta 
di applica.rione dei benefici fiscali di cui ai DD.LL. 
322 del 1945 e 221 del 1946, per trattarsi di ricostruzione 
di opere distrutte dalla guerra, questi 
benefici non debbono applicarsi per non essere stato 
mai registrato il contratto. Inoltre osterebbe alla 
concessione l'articolo 110 della legge di registro. 
b) Anche dopo l'emanazione del D.J;. 221 del 
1946 la concessione dei benefici fiscali � limitata ai 
contratti scritti di appalto. 

c) La dichiarazione di cui all'art. 6 del D.L. 
322 del 1945 � necessaria anche dopo la emanazione 
del D.L. 221 dei 1946 e deve essere.contestuale e 
bilaterale, in modo che sia assicurato che nella 
determinazione del prezzo dell'appalto sia stato 
tenuto conto del minore onere della imposta. 

(Trib. Bologna Sezione 1a, Pres. Grassi, Est. 
Ruisi, Sent. 4-17 maggio 1954, Soc. I.LA.RI.S. 
c/ Finanze. 

22 

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-75


III. -L'art. 6 del D.L. 322 del 1945 non � stato 
abrogato dal successivo D.L. 26 marzo 1946, n. 221, 
eh.e, estendendo il beneficio della tassa fissa ad 
altri casi prima non previsti, non ha modificato le 
condizioni per la concessione, per cui anche dopo 
tale norma � prescritta la contestuale dichiarazione 
di entrambe le parti contraenti l'appalto di voler 
usufruire dei benefici fiscali ivi contemplati. Detto 
art. 6 va interpretato nei limiti dell'espressione 
letterale della norma, sia perch� soltanto in tal 
modo � certo ehe venga attuato lo scopo del legislatore 
che il beneficio vada a favore della ricostruzione 
e non dell'appaltatore e sia per un criterio 
generale di interpretazione delle norme eccezionali, 
qual'� quella che concede un beneficio fiscale. Ond'� 
che questo va escluso quando la contestuale dichiarazione 
prevista dall'art. 6 citato non sia espressa in termini 
chiaramente equipollente. (Corte d'Appello-Bologna, 
Sez. I, Primo Pres.: Giorgi, Est.': De Robertis, 
Sent. 23 giugno-8 luglio 1954, Grulli e/ Finanze). 
IV. -a) Versandosi in materia di facilitazioni 
tributarie, la interpretazione della norma dev'essere 
necessariamente restrittiva, per cui i DD.LL. 
322 del 1945 e 221 del 1946 non possono applicarsi 
che ai soli contratti di appalto per la ricostruzione e 
riparazione di opere danneggiate dalla guerra e non 
pure ad altri similari contratti (forniture, compra. 
vendite, ecc.), pur se tendenti allo stesso scopo. 

b) Anche ai fini, dell'applicazione della agevolazione 
in esame, per distinguere un contratto di appalto 
dai contratti similari devesi aver riguardo ai 
criteri dettati per l'imposta di registro dalla legge 
19 luglio 1941, n. 771 e non ai criteri civilistici. 
(Corte Appello Bologna-Sez. I, Pres.: Papa; Est. 
Gabrielli. Sent. 15 dicembre 1954-27 gennaio 1955, 
Soc. T.I.M.O. e/ Finanze). 

Con le sentenze sopramassimate, ed altre analoghe, 
la Corte di Appello ed il Tribunale di Bologna hanno 

assunto precisi e, a nostro parere, esatti orientamenti 
nella tormentata materia della applicazione dei benefici 
fiscali connessi alla ricostruzi<ine e riparazione 
degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi 
bellici. 

Particolarmente importanti si rivelano le. massime 

, di cui ai punti b) e e) della seconda sentenza, nonch� 
la massima della terza sentenza: sulla prima � a rilevare 
che il Tribunale � andato in avviso contrario a 
talune affermazioni giurisprudenziali della Commissione 
Centrale Imposte, sulla considerazione che l'art. 3 
del decreto 322 non � derogato o modificato, nella 
parte che limita il beneficio ai contratti di appalto 
redatti per atto pubblico o per scrittura privata, 
dall'art. 2 del successivo decreto 221, il quale 
anzi fa espresso riferimento ai contratti di appalto 
contemplati dal precedente decreto, mentre la 
relazione Ministeriale al d. 221 dichiarava che 
(( per il godimento del favore tributario debbono 
naturalmente osservarsi tutte le norme cautelative 
emanate nel richiamato decreto �, fra le qu�li 
norme, aggiunte il Tribunale, vi � quella che imponeva 
la forma scritta. 

Sulle massime di cui al punto C della seconda sentenza 
e alla terza sentenza, � da rilevare che quasi 
contemporane�mente a questa iiltima il Supremo 
Collegio (sent. 19 luglio 1954 in << RiV. Leg. Fiscale � 
1954, col. 134i) andava in contrario avviso: la 
motivaziorie peraltro della Cassazione, la cui decisione 
riteniamo dovuta ad un caso di specie, solleva 
sensibili e non ingiustificati dubbi e perplessit�, per 
cui � da attendere con interesse il riesame della questione 
che il Supremo Collegio � stato chiamato a 
compiere, su ricorso del contribuente, nella causa 
Grulli di cui alla sentenza massimata. 

Le due massime della quarta sentenza sono invece 
conformi alle pronunzie della Suprema Corte: vedasi 
infatti, per la prima, Cass. 28aprile1954 in cc Foro 
It. � 1954 -I -1098 e per la seconda Cass. 29 aprile 
1954 in Foro Italiano 1954 -I -737. 

MARIO FAZIO 



SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA 


ADDIZIONI 

(Vedi: Autoveicoli 1). 

AEROMOBILI 

1. Non � aeromobile militare, e quindi sottratto 
al cod. navig. (art. 748), l'aeromobile che pur 
appartenendo all'amministrazione militare trasporti 
una squadra di calcio: la relativa azione di danno 
pel trasporto si prescrive nell'anno di cui all'articolo 
973 Cod. nav. (Trib. Torino, 16 marzo 1954, 
Cont. 262/52, Avv. Torino). 
2. La prescrizione dell'azione di danno causata 
dagli aeromobili militari � quella biennale 
di cui all'art. 2947 I cpv. O.O. (Trib. Torino, 16 
marzo 1954, Cont. 262/52, Avv. Torino). 
.AGRICOLTURA 

(Vedi: Diritto e interesse 1). 

ALI~NTAZIONE 

1. I contributi a favore della SEPRAL di che al 
D.P.C. 31 gennaio 1945 sono tributi e soggiacciono 
pertanto al solve et repete. (Trib. Genova, 10 luglio 
1954, Cont. 20049, Avv. Genova). 
(Vedi: Contributi 1). 

APPALTO 

1. Il giudice ordinario � incompetente quando 
per un appalto � prevista solo per l'Amministrazione 
Ferroviaria la facolt� di optare per il giudice 
arbitrale e l'appaltatore non abbia messo in mora 
l'Amministrazione per tale opzione. (Trib. Bari, 
23 febbraio 1954, Cont. 15562, Avv. Bari). 
2. Il principio della invariabilit� dei prezzi, che 
vige anche per gli appalti a misura, comporta che la 
revisione dei prezzi sia solo una facolt� dell'.Ammi-� 
nistrazione (delle Ferrovie) ma non un diritto soggettivo 
dell'appaltatore, n�, trattandosi di materia 
regolata da norme speciali, possono invocarsi le 
norme sull'arricchimento senza causa. (Trib. Genova, 
10 luglio 1954, Cont. 19822, Avv. Genova). 
3. La cauzione dell'appaltatore defunto garantisce 
anche i lavori del supplente, ma, a lavori ultimati, 
spetta agli eredi dell'imprenditore o eventualmente 
ai suoi cessionari o creditori. (Corte App. 
Bari, 19 maggio 1954, Cont. 15321, Avv. Bari). 

4. Per la legge n. 406 del 1949 la liberazione del 
deposito cauzionale, l'indicazione delle persone titolari 
e il titolo della restituzione, va deliberata dal1'.
Amministrazione o dal giudice che, approvato il 
collaudo, diviene competente a pronunciare. (Corte 
App. Bari, 19 maggio 1954, Cont. 15321, Avv. 
Bari). 
5. Poich� la formula di uno svincolo cauzionale 
� all'impresa... o per essa al supplente ... )) non 
precisa il titolo del supplente, la Cassa DD. PP. 
non � tenuta a versare la cauzione al supplente. 
(Corte App. Bari, 19 maggio 1954, Cont. 15321, 
Avv. Bari). 
6. I rapporti tra la G.R.A. e un imprenditore 
per la costruzione di un edificio sono retti dal Codice 
civil�, non dalla legge sulle opere pubbliche e 
dal Regolamento di Contabilit� generale dello 
Stato. (Trib. Genova, 28 luglio 1954, Cont ... 
Avv. Genova). 
(Vedi: Imposte in genere 1, 2). 

ATTO AMMINISTRATIVO 

1. Il potere di annullamento legittimamente 
esercitato noii trova limite in diritti di terzi, perch� 
su un atto invalido non pu� basarsi alcun diritto. 
(Trib. Bologna, 22 marzo 1954, Oont. 6339, Avv. 
Bologna). 
2. Per esporre a responsabilit�. debbono essere � 
state violate dall'Amministrazione non solo le 
norme di azione (che disciplinano l'azione amminis.
trativa entro la sua sfera) ma anche quelle di 
relazione (che tutelano la sfera giuridica di terzi); 
la sola trasgressione delle norme di azione importa 
mera illegittimit� dell'atto con possibilit� di annullamento. 
(Trib. Bologna, 22 marzo 1954; Cont. 
6339, Avv. Bologna). 
(Vedi: Diritto e. interesse 2; requisizioni 3). 

AUTOVEICOLI 

1. Le parti aggiunte al telaio h�nno valore notevolmente 
superiore al telaio,. pertanto il proprieta

-77 


rio di esse acquista la propriet�. del tutto. (Trib. 
Brescia, 21gennaio1954, Cont. 2692, Avv. Brescia). 

2. Poich� un locomobile non va iscritto nel 
P.R.A., il creditore pignorl�!'nte non ha obbligo di 
esibire la documentazione relativa per i fini dell'art. 
498 c.p.c. (Trib. Potenza, 7 aprile 1954, 
Cons. 561, Avv. Potenza). 
3. La trascrizione dell'autoveicolo al P.R.A. 
ha solo valore dichiarativo e non costitutivo della 
propriet�.. (Corte App. Torino, 4 giugno 1954, 
Cont. 10188. Avv. Torino). 
(Vedi: Danni 1, 2, 3). 

AVVOCATURA DELLO STATO 

(Vedi: Imposte in genere 3). 

AZIENDA 

(Vedi: Imposta di R. M�. 1). 

CASERMA 

(Vedi: Locazioni 8). 

CAUZIONE 

(Vedi: Appalto 3, 4, 5). 

CESSIONE 

(Vedi Imposta di R. M. 2). 

CIRCOLAZIONE 

1. Ai fini del termine_ iniziale di decorrenza 
della prescrizione ex art. 2947 e.e. dall'irrevocabilit�. 
della sentenza penale, questa per le sentenze 
appellate non ritualmente si avvera non dal terzo 
giorno successivo alla sentenza, ma dall'ordinanza 
<li inammissibilita dell'appello ex art. 207 c.p.p. 
(Corte App. Brescia, 16 febbraio 1954, Cont. 3092, 
Avv. Brescia). 
2. � causa determinante del sinistro, con �ben 
scarso rilievo della velocit�. del veicolo investitore 
l'imprudenza del pedone . che improvvisamente 
scende dal marciapiede ed attraversi la strada senza 
curarsi dei veicoli sopraggiungenti (Corte App, 
Trento; 30 m;nzo 1954, Cont. 72, Avv. Trento) 
3. Il concetto di colonna sia a pie�li che autotrasportata 
pre.suppone uno sfilamento senza soluzione 
di continuo o quanto meno che l'intervallo 
fra i reparti o gli automezzi facciano chiaramente 
intendere l'unica entit�.. (Trib. Torino, 30 giugno 
1954, Cont. 11681, Avv. Torino). 
4. Nello scontro fra un veicolo deviante a sm1stra 
e un altro che ciononostante tenti il sorpasso 
� in colpa il primo se ha segnalato la direzione all'ultimo 
momento, ma anche il secondo se marci 
a velocit�. eccessiva nel centro abitato. (Trib; 
Trento, 11settembre1954, Cont. 595, Avv. Trento). 

5. �In caso di abbagliamento il conducente abbagliato 
non deve procedere alla cieca ma. deve rallentare 
e occorrendo fermarsi, a pena di responsabilit�. 
per danni a terzi. (Corte App.1 Bologna, 
27 luglio 1954, Cont. 6415, Avv. Bologna). 
6. Il diritto dell'Amministrazione a rivalersi verso 
il dipendente, militare di leva, dei danni da circolazione 
di automezzo risarciti a terzi si prescrive 
in dieci anni, avendo base non gi�. nell'azione di 
regresso fra debitori solidali, ma nel danno direttamente 
arrecato all'Amministrazione con l'esporla 
con la propria imprudente condotta e responsabilit�.. 
(Trib. Torino, 17 febbraio 1954, Cont. 322, 
Avv. Torino). 
CITTADINANZA 

1. Non compete la cittadinanza italiana allo 
straniero nato e residente in Italia, se la sua residenza 
non sussista nel periodo fra il 210 e 220 anno 
di et�., e il servizio militare prestato all'estero per 
conto di una potenza straniera interrompe la continuit�. 
della residenza. (Trib. Bolzano, 4 maggio 
1954, Cont. 834, Avv. Trento). 
COMPETENZA: 

(Vedi: Appalto l; Contabilit� Generale Stato l; Pen 
sioni l; Requisizioni 4). 

CUMUNIONE E CONDOMINIO 

1. La norma per cui la manutenzione delle parti 
comuni di un edificio � a carico del condominio pu� 
essere derogata da patto contrario, ma non divenire 
inefficace solo perch� per alcuni anni vi abbia provveduto 
uno solo dei condomini. (Trib. Torino, 15 
aprile 1954, Cont. 9982, Avv. Torino). 
2. La trabeazione del portale di un palazzo appartiene 
ai condomini del portale e non al proprietario 
del balcone del piano nobile da essa sostenuto 
con la conseguenza che della caduta di scheggie 
dalla trabeazione risponde il condominio. (Trib, 
Torino, 15 aprile 1954, Cont. 9982, Avv. Torino). 
CONTABILIT� GEN])]RALE DELLO i;;TATO 

1. Ove si questioni se nel procedimento amministrativo 
difettino gli atti preparatori per la 
valida stipulazione di un contratto dell'Amministrazione, 
il giudice pu� giudicare sul merito. (Trib. 
Potenza, 9novembre1954, Cont. 736, Avv. Potenza). 
2. PoJch� le norme della licitazione.. privata 
sono dirette alla tutela dell'Amministrazione e non 
del concorrente, non ha questi un diritto da far 
valere per l'aggiudicazione di altro concorrente, 
ma ha solo un interesse da far valere avanti il 
Consiglio di Stato. (Trib. Catania, 11 marzo 1954, 
Cont. 18163) Avv. Catania). 

-78


3. Ove la causa del contratto dell'.An'lministrazione 
sia l'utilit�. economica e non l'attuazione di 
un fine pubblico si versa nel campo privatistico e 
propriamente in quello della locazione, per la quale � 
ammissibile la proroga legale. (Trib. Potenza, 
8 novembre 1954, Cont. 739, .Avv. Potenza). 
4. Il contratto di tipografia si perfeziona con 
l'assunzione del lavoro da parte del tipografo 
non col � visto si stampi � del committente con 
cui si riconosce la conformit�. della bozza con l'originale 
e si autorizza la stampa definitiva. (Pret. 
Catania, 29 luglio 1954, Cont. 1803.9, .Avv. Catania). 
5. Gli atti amministrativi che debbono precedere 
la stipula di un contratto di diritto privato 
dell'Amministrazione, costituiscono elementi integrativi 
della capacit�. e determinano non la nullit�, 
ma l'annullabilit�. del contratto. (Trib. Potenza, 
9 novembre 1954, Cont. 736, .Avv. Potenza). 
CVedi: Falso 1; Locazione 7; Occupazione bellica 1). 

CONTRIBUTI. 

1. I dati forniti dall,.UCOF non sono vincolanti 
per giustificare lo scarico ai fini dello speciale contributo 
sul formaggio grana 1944 previsto dall'articolo 
2 D.L. n. 553 del 1946; occorrono prove effettive 
che si ottengono anche con gli accertamenti 
della speciale Commissione. (Corte .App. Brescia, 
28 maggio 1954, Cont. 3026, Avv. Brescia). 
DANNI 

1. La liquidazione del mancato uso di un autoveicolo 
assorbe per deprezzamento una parte del 
valore del veicolo e pertanto il valore capitale dello 
stesso va liquidato al netto di tale quota. (Corte 
.App. Torino 4 giugno 1954, Cont. 10188, .Avv. Torino). 
2. Si ha il deprezzamento di un automezzo danneggiato 
in un sinistro anche se alcune parti siano 
state sostituite, specie se il telaio ha dovuto essere 
raddrizzato. (Trib. Trento, 7 gennaio 1954, 
Cont. 685, .Avv. Trento). 
3. Non compete all'Amministrazione militare 
un indennizzo di fermo macchin~ a seguito di un 
sinistro non risultando provato n� il mancato 
guadagno n� una minore spesa pel mancato uso 
dell'automezzo in sosta. (Trib. Trento, 7 gennaio 
1954, Cont. 685, .Avv. Trento). 
�4. La rivalutazione della somma dovuta non � 
di ostacolo alla concessione degli interessi. (Trib. 
Genova, 3 agosto 1954, Cont. 20244, .Avv. Genova). 


DEMANIO 

(Vedi: Foreste 1). 

DmITTO E INTERESSE 

1. Concesso un contributo per opere di miglioramento 
fondiario, sorge nel beneficiario un diritto 
tutelabile davanti al giudice ordinario. (Trib. Potenza, 
15 settembre 1954, Cons. 711, .Avv. Potenza). 
2. Non sussiste diritto del cittadino alla legittimit�. 
fiegli atti della Pubblica .Amministrazione, 
e inversamente la formale illegittimit�. di tali atti 
non crea diritto al riconoscimento della colpa 
della Pubblica .Amministrazione. (~rib. Bologna, 
22 marzo 1954, Cont. 6339, .Avv. Bologna). 
(Vedi: 
Appalto 2; Atto Amministrativo 1; Contabilit� 
Generale dello Stato 2). 

DISCREZIONALIT� 

1. Poich� l'art. 7 legge p. s. non esclude la responsabilit�. 
dell'Amministrazione per gli illeciti 
colposi dei suoi funzionari, l'indagine del giudice 
concerne piuttosto l'infondatezza del merito che la 
proponibilit�. dell'azione. (Trib. Bologna, 5 luglio 
1954, Cont. 6121, .Avv. Bologna). 
EN.AL 
(Vedi: Lavoro 1). 


ESAZIONE 

(Vedi: Fallimento 2; Imposte locali 1). 

ESECUZIONE 

1. Non � prova della propriet�. dei mobili esecutati 
in un terzo istante in separazione, una semplice 
fattura priva di data certa. (Pret. Brunico, 
23 settembre 1954, Cont. 1011, .Avv. Trento). 
2. Il marito pu� provare anche in appello con 
prova documentale (a cui � titolo idoneo la fattura 
a lui rilasciata dal falegname per l'acquisto del 
mobilio pignorato) di essere proprietario del bene 
pignorato alla moglie nella casa da ambedue abitata. 
(Trib. Potenza, 10 novembre 1954, Cont. 554, 
.Avv. Potenza). 
(Vedi: Autoveicoli 2). 

ESECUZIONE .AMMINISTRATIVA. 

~Vedi: Possesso 1). 

FALLIMENTO 

1. Nell'opposizione a sentenza dichiarativa di 
fallimento � inammissibile una delibazione n� in via 
principale n� in via incidentale degli asseriti crediti 
del fallito. (Trib. Genova, 23 febbraio 1954, 
Cont ... .Avv. Genova). 

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2. Non pu� pronunziarsi il fallimento fiscale 
contro chi sia un piccolo imprenditore o abbia cessato 
dal commercio da oltre un anno. (Trib. Catania, 
30 giugno 1954, Cont. 18352, Avv. Catania). 
3. Nell'opposizione a sentenza dichiarativa di 
fallimento non � ammesso l'intervento di singoli 
creditori del fallito. (Trib. Genova, 23 febbraio 1954, 
Cont .... Avv. Genova). 
FALSO 

1. Costituisce falso in atto pubblico la alterazione 
dolosa dei documenti contabili dell'amministrazione 
di un reparto militare. (Trib. Penale Bolzano, 
16 gennaio 1954, Cont. 907, Avv. Trento). 
FORESTE 

1. Le foreste demaniali sono patrimonio indisponibile 
assoggettato quindi alle norme del diritto 
privato salve le disJ5osizioni particolari contenute 
nelle leggi speciali (Trib. Potenza, 8 novembre 
1954, Cont. 339, Avv. Potenza). 
GIUDIZIO (rapporto) 

1. La sentenza penale costituisce giudicato in 
sede civile per quanto attiene alla sussistenza del 
fatto delittuoso e alla responsabilit�. del condannato. 
(Trib. Potenza, 22 nov-embre 1954, Cont. 669, 
Avv. Potenza). 
2. L'assoluzione perch� il fatto non costituisce 
reato non esclude l'azione di risarcimento dei danni 
se non quando si basi sugli elementi di colpa gi�. 
esaminati in sede penale, al quale riguardo il giudice 
pu� ritenere sufficienti gli elementi probatori 
assunti in sede penale. (Trib. Trento, 16 aprile 1954, 
Cont. 788, Avv. Trento). 
3. L'assoluzione per insufficienza di prove per 
dubbio sulla sussistenza dei fatti materiali speci:fici 
addebitatigli, non consente di discuterne in sede 
civile, salvo la presunzione di colpa, sotto altri 
profili, di che all'art. 2054 c. c. e l'onere della prova 
liberatoria. (Corte App. Bologna, 27 luglio 1954, 
Cont. 6415, Avv. Bologna). 
GIURISDIZIONE 

(Vedi: Imposta straordinaria immobili(J,re 1; Imposte 
in genere 5; 6). 

G.R.A. 
(Vedi: Appalto 6). 
l:MPIBGO PUBBLICO 

1. Il rapporto con le terme di Salsomaggiore � 
di impiego pubblico, e perci� di competenza del 
Consiglio di Stato, essendo il datore di lavoro una 
Amministrazione dello Stato, n� ha rilievo la circostanza 
che esso sia regolato da norme proprie dell'impiego 
privato. (Corte App. Bologna, 8 febbraio 
1954, Cont. 6181 e altri 14, Avv. Bologna). 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

1. L'imposta dovuta sullo zucchero invertito, 
liquidata a seguito di verificazione delle compiute 
operazioni di lavorazione ha natura complementare 
e soggiace perci� al solve et repete. (Corte App. Messina, 
5 maggio 1954, Cont. 5401, Avv. Messina). 
IMPOSTA RICCEEZZA MOBILE 

1. Per stabilire la diversit�. delle aziende ai fini 
di separate tassazioni, ancorch� non esistano 
separati bilanci (nella specie per il ramo bancario 
e per il ramo esattoriale) non � da riguardare l'unit�.> 
o non dell'organizzazione dei servizi ma la diversit�. 
dell'origine, della natura e' dei fini perseguiti 
per la qual cosa la banca e l'esattoria costituiscono 
aziende diverse tassabili separatamente. (Corte 
App. Bologna, 29 aprile 1954, Cont. 6284, Avv. Bologna). 
2. Non v'� cessione d'azienda ai fini della 
solidariet�. del cessionario, quando il precedente 
titolare si sia limitato a locare gli immobili e 
pertinenze. (Corte App. Trento, 19 febbraio 1954, 
Cont. 534, Avv. Trento). 
3. La rettifica di cui all'art. 4-IV comma legge 
n. 892 del 1947 � straordinaria e pertanto l'anno di 
base, in difformit�. delle rettif�che ordinarie, � 
quello dell'anno precedente la rettifica. (Corte 
App. Bologna, 3 giugno 1954, Cont. 738,5, Avv. Bologna). 
4. Se certi redditi, dopo la legge n. 976 del 1939, 
per derivare da operazioni non ritenute necessarie 
nella zona, da insindacabile gi:udizio delle Commis� 
sioni Censuarie, furono esclusi dai redditi agrari, 
rettamente sono assoggettati a ricchezza mobile, 
sia se prodotti da enti sociali e collettivi, che da 
stabilimenti aziendali. (Corte App. Bologna, 29 
aprile 1954, Cont. 7174, Avv. Bologna; Trib. Bologna, 
7 maggio 1954, Cont. 7616, Avv. Bologna). 
lMPOSTA STRAORDINARI.A IMMOBILI.ARE, 

1. La carenza di giurisdizione per mancata adizione 
preventiva del giudice amministrativo sussiste 
anche se la imposta straordinaria sia stata iscritta 
a ruolo e riscattata. (Corte App. Catania, 22 maggio 
1954, Cont. 18111, Avv. Catania). 
IMPOSTE DOGANALI 

1. Ai fini del tributo (nella specie diritti di li:_ 
cenza) chi presenta alla dogana merci da esportare 
� considerato proprietario e solidalmente tenuto 
con tutti coloro per conto dei quali la merce fu 
importata o esportata. (Trib. Bologna, 24 giugno 
1954, Cont. 7430, Avv. Bologna). 

-80 


2. Anche per le ingiunzioni doganali come per 
ogni ingiunzione amministrativa vige il principio 
che se non opposte, o tardivamente opposte, non 
si formi giudieato, e il contribuente possa validamente 
impugnare altra ingiunzione successiva. 
(Trib.. Bologna, 24 giugno 1954, Cont. 7 430, 
Avv. Bologna, massima abnorme). 
3. Non vi � tributo verso una ditta privata semplice 
destinataria della merce per ordine dei tedeschi, 
su una partita di farina importata dalla Germania 
per ordine del tedesco occupante e destinata alla 
popolazion� civile. (Corte App. Trento, 15 febbraio 
1954, Cont. 558, Avv. Trento). 
4. Il solve et repete in materia doganale si applica 
anche ai supplementi d'imposta, mancando nella 
relativa legge la limitazione che esiste per altre 
imposte. (Trib. Genova, 16 novembre 1954 Cont. 
19681, Avv. Genova). 
(Vedi: Repubblica ,sociale italiaria 1). 

IMPOSTE IN GENERE 

1. L'agevolazione tributaria per la costruzione 
delle case non di lusso concerne oltre alle opere 
murarie quelle destinate a far parte integrante 
e inscindibile della costruzione come impostazione 
di travature per il tetto e travetti pei 
solai. (Trib. Torino, 15 giugno 1954, Cont. 1248, 
Avv. Torino). 
2. Anche al subappalto si applicano le agevolazioni 
tributarie dell'appalto per la costruzione 
delle case non di lusso. (Trib. Torino, 15 giugno 
1954, Cont. 1248, Avv. Torino). 
3. In materia di imposte anche se pretese con 
ingiunzione la competenza � del tribunale del luogo 
sede di Avvocatura di Stato. (Trib. Sala Consilina, 
30 marzo 1954, Cont. 497, Avv. Potenza). 
4. L'Amministrazione quando richiede, per accertamenti 
che le diano titolo, il pagamento della 
imposta, non ha obbligo di fare riserve in quanto i 
suoi diritti di impugnativa per nullit� insanabili, 
perch� di diritto pubblico, per le quali l'Amministrazione 
ha obbligo di procedere a sensi di legge, 
sono fatti sempre salvi. (Trib. Bologna, 7 aprile 
1954; Cont. 7716, Avv. Bologna). 
5. L'impugnativa giudiziaria non pu�, trattandosi 
di giudizi di mera legittimit�, tendere a impugnare 
gli accertamenti di fatto posti a base delle 
decisioni amministrative, IJla solo a dimostrare 
che quelle circostanze non rientrano nelle previsioni 
di legge. (Trib. Bologna, 15 gennaio 1954, 
Cont. 7572, Avv. Bologna). 
6. � controversia tributaria e quindi soggetta 
alla regola della preventiva giurisdizione amministrativa 
per le imposte dirette, la questione se 
spetti una esenzione disposta per cittadini esteri, 
anche a chi abbia anche la cittadinanza. italiana. 
(Corte App. Catania, 22 maggio 1954, Cont. 18111 
Avv. Catania). . ' 
7. Il contribuente pu� proporre al giudice eccezioni 
non proposte in sede amministrativa contro 
una pena pecuniaria per evasione fiscale, ma non 
mutare il petito, come sostenere inesistente l'eva. 
sione, 
mentre in sede amministrativa si chiese solo 
la riduzione della pena. (Trib. Torino, 30 giugno 
1954, Cont. 454, Avv. Torino). 

8. Il pagamento dei tributi a sensi art. 35 legge 
n. 25 del 1951 fatto dal contribuente debitore per 
evasione e ai fini dell'esonero dalle pene pecunia-� 
rie, � definitivo e ineluttabile n� vale l'eventuale 
riserva di ripetizione formulata all'atto del pagamento. 
(Trib. Torino, 20 luglio 1954, Cont. 556, 
Avv. Torino). 
9. A differenza che per i condoni fiscali il paga-. 
mento del tributo evaso a sensi della legge n. 25 
del 1951 � irretrattabile, e non vale fare riserva 
di ripetizione, poich� gli effetti del pagamento 
derivano dalla legge. (Trib. Torino, 2 novembre 
1954, Cont. 799, Avv. Torino; id. 12 ottobre 1954, 
Cont. 368, Avv. Torino). 
10. Poich� la continuazione degli illeciti finanziari 
ex legge n. 4 del 1929 differisce da quella 
dei reati, in quanto facoltativa, non pu� per prolungarsi 
il corso della prescrizione dichiararsi la 
continuazione degli illeciti, e �i� perch� il reo ha 
diritto alla disposizione pili. favorevole (Corte App. 
Pen. Brescia, 23 marzo 1954 e 16 maggio 1954, 
Cont. 2998 e 2810, Avv. Brescia). 
IMPOS'!;E LOCALI 

l. L'occupazione di suolo pubblico si distingue 
in temporanea per cui si ammette l'ingiunzione, e 
in permanente per cui occorre il normale sistema dei 
ruoli. Pertanto per l'attraversamento con canali 
di strade comunali, non pu� emettersi dal Comune 
ingiunzione, trattandosi di occupazione permanente. 
(Trib. Torino, 10 luglio 1954, Cont. 968, Avv. Torino). 
� 
IMPUGNAZIONE 

(Vedi: Imposte in genere 4). 

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

1. Non ha rilievo la mancata distinzione nell'ingiunzione 
della parte di credito riguardante il 
tributo e quella costituente la pena pecuniaria. 
(Trib. Potenza, 20 luglio 1954, Cont. 650, Avv. Potenza). 
2. Nullit� dell'ingiunzione per contributi su bombole 
di metano emessa dal Procuratore del Registro 
anzich� dall'Intendente di Finanza.. (Trib. Brescia, 
17 maggio 1954 e 7 luglio 1954, Cont. 3170 e 
3250, Avv. Brescia). 
3. Non pu� l'Amministrazione stabilire unilateralmente 
un canone ed ingiungerlo in via amministrativa 
nel caso di occupazione senza titolo di 
un immobile dello Stato. (Pret. Merano, 31 luglio 
1954, Cont. 713, A vv. Trento). 

-81 


4. � valida l'ingiunzione ancorch� nella copia 
siano state dichiarate illeggibili le firme apposte 
nell'originale del Pretore e dal Cancelliere. (Trib. 
Torino, 14 giugno 1954, Cont. 1177, Avv. Torino). 
5. L'ingiunzione doganale � insieme titolo esecutivo 
e precetto: per quest'ultimo soltanto vige 
la preserizione dei 90 giorni. Se per� oltre tale termine 
l'ingiunzione sia rinnovata senza richiamo 
alla prima e per di pi� per importo anche lieve.
mente diverso, sussiste nuova liquidazione e ricorre 
pel contribuente un nuovo termine per opporsi. 
(Corte App. Trento, 15 febbraio 1954, 
Cont. 558, Avv. Trento)., 

6. Il termine ridotto per le opposizioni a decreto 
ingiuntivo non � applicabile alle opposizioni a 
ingiunzioni fiscali. (Corte App. Bologna, 11. marzo 
1954, Cont. 6977, Avv. Bologna). 
(Vedi: Imposte doganali 2). 

INTERESSI 

(Vedi: Danni 4). 

INTERVENTO 

(Vedi : Fallimento 3) 

LAVORO 

1. L'ENAL si identifica, mutato il nome, con 
l'O.N.D. (Corte App. Genova, 7 luglio 1954, 
Cont. 19448, Avv. Genova). 
2. Per il R.D.L. n. 582 del 1925, l'O.N.-D. aveva 
il compito di promuovere il sorgere di nuove istitu� 
zioni a favore dei lavoratori senza per� togliere a 
queste l'autonomia anzi favorendone la costituzione 
in enti morali. (Corte App. Genova, 7 luglio 
1954, Cont. 19448, Avv. Genova). 
LOCAZIONE 

1. Non competendo proroga legale alle locazioni 
post 1 marzo 1947, neppure � possibile collegare 
la locazione con una precedente abusiva detenzione 
dell'immobile ancorch� regolarizzata con un 
contratto post 1� marzo 1947. (Corte App. Genova 
30 agosto 1954, Cont. 19084, Avv. Genova). 
2. � causa di cessazione della proroga legale la 
urgente ed improrogabile necessit� del proprietario 
(parrucchiere) di adibire i. locali affitta ti a proprio 
laboratorio-salone per insufficienza e inidoneit�� 
di quelli a sua disposizione. (Trib. Trento 4 giugno 
1954, Cont. 810, Avv. Trento). 
3. Non vi � necessit� del locatore atta ad escludere 
la proroga quando uno dei due locatori abiti 
in diversa localit� per ragioni di lavoro, e l'altra 
:libiti in casa del marito. (Pret. Bolzano, 14 giugno 
1954, Cont. 800 A vv. Trento). 
4. Rientrano nella proroga legale le locazioni 
stipulate dopo il 1� marzo 1947 ma con decorrenza 
anteriore. (Pret. Genova, 21 gennaio 1954, Cont. 
19857, Avv. Genova). 
5. Il locatore che intende �avere per necessit� 
la disponibilit�, di uno dei suoi appartamenti, � 
arbitro di agire nei confronti di uno qualsiasi dei 
suoi inquilini. (Pret. Voltri, 16 maggio 1954, 
Cont. 20789, Avv. Genova). 
6. Il termine triennale dell'acquisto per far cessare 
le proroghe per necessit� del proprietario 
decorre, in caso di acquisto per donazione dall'accettazione, 
e noh dalla data dell'intavolazione nel 
libro fondiario. (Pret. Bolzano, 14 giugno 1954, 
Cont. 800, Avv. Trento). 
7. Il contratto formalmente stipulato dopo il 
10 marzo 1947 non � prorogato alla scadenza, ancorch� 
l'occupazione risalga a data anteriore, mancando 
il precedente contratto scritto, necessario 
per impegnare l'Amministrazione locatrice, del 
quale quello successivo sia novazione. (Pret. Torino 
7 ottobre 1954, Cont. 1073, Avv. Torino); 
8. Gli aumenti dei fitti bloccati per le caserme 
sono quelli degli immobili non adibiti ad abitazione. 
(Pret. Brunico, 5 aprile 1954, Cont. 967, Avv. 
Trento). 

9. L'accettazione da parte del conduttore della 
richiesta di aumento legale dal 1� giugno 1950 
non implica accettazione anche dell'aumento dal 
1� gennaio 1951. (Trib. Brescia, 27 giugno 1954, 
Cont. 2987, Avv. Brescia). 
10. In mancanza di una formale richiesta anteteriore 
la decorrenza dell'aumento del fitto in locazioni 
prorogate va dalla data della domanda che 
ha iniziato la procedura. (Pret. Brunico, 5 aprile 
1954, Cont. 967, Avv. Trento). 
11. Il riferimento per eventuali aumenti del 
fitto di un contratto post 1� marzo 1947, alle leggi 
vincolistiche non presuppone adesione al vincolismo 
(che dovrebbe essere espressa) ma solo riferimento 
a un sistema prestabilito di aumenti. (Corte App. 
Genova, 30agosto1954, Cont.19084, Avv. Genova). 
12. Non si pu� collegare ai fini della proroga una 
locazione per l'intero alloggio stipulata dopo il 
10 marzo 1947 con la sublocazione di una parte 
sola, iniziata prima di tale data, per diversit� dell'oggetto, 
dei soggetti e degli altri requisiti del 
contratto. (Trib. Ferrara, 17 maggio 1954, Cont. 
6635, Avv. Bologna). , 
13. Il proprietario. pu� agire in normale :via 
petitoria anzich� seguire lo speciale procedimento 
di che all'art. 32 legge n. 253 del 1950. (Trib. Ferrara, 
17 maggio 1954 Cont. 6635, Avv..Bologna). 
�


14. Il godimento a titolo precario di un immobile 
con attribuzione di custodia non integra un 
rapporto locatizio soggetto a vincolismo ma un 
rapporto atipico revocabile ad_ nutum. (Pret. Rapallo, 
11 giugno 1954, Cont. 20046, Avv. Genova). 

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15. La morosit�., riconosciuta dal conduttore � 
ragione sufficiente a giustificare la risoluzione della 
locazione. (Pret. Bolzano 20 maggio 1954, Cont. 914, 
A vv. Trento). 
16. La locazione stipulata durante la quiescenza 
di un'altra locazione per virt� di una requisizione � 
nulla. (Trib. Lecce, 21 luglio 1954, Cont. 117 4, 
Avv. Lecce). 
(Vedi: Contabilit� generale dello Stato 3). 

MANUTENZIONE 

(Vedi: Comunione e Condominio 1). 

METANO 

(Vedi: Ingiunzione amministrativa 2). 

. MORA 

(Vedi: Locazioni 15; Trasporto ferroviario 1-2). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

(Vedi: Contabilit� gen. Stato 4; 5). 

OCCUPAZIONE 

(Vedi: Ingiunzione amministrativa 3; Locazione 1). 

OCCUPAZIONE BELLICA 

1. A norma dell'art. 4 d.l. n. 428 del 1946 i debiti 
del tedesco invasore per forniture servizi o 
lavori non possono farsi valere, se si tratti di atti 
nell'interesse dell'esercito invasore, contro lo Stato 
italiano. (Trib. Trento, 16 maggio 1954, Cont. 585, 
Avv. Trento). 
2. Le requisizioni A.M.G. per sopperire ai bisogni 
delle Amministrazioni italiane sono rette dalla 
legge n. 10 del 1951 e rientrano sia per la misura 
dell'indennit�. che pel risarcimento di danni all'immobile 
nella competenza del giudice ordinario, 
esaurita la fase amministrativa. (Trib. Bologna, 12 
febbraio 1954, Cont. 7156, Avv. Bologna). 
(Vedi : Imposte doganali 3). 

O. N. D. 
(Vedi: Lavoro 2). 

PENSIONI 

1. Nelle cause relative a pensioni anche quando 
si ricorra contro ingiunzione amministrativa per 
recupero di ratei pagati indebitamente � sempre 
competente la Corte dei Conti. (Trib. Potenza, 
7 ottobre 1954, Cont. 678, Avv. Potenza). 
PESCA 

(Vedi: Usi Civici 2). 

P�LIZIA 

(Vedi: Discrezionalit� 1). 

POSSESSO 

1. Poich� le azioni possessorie sono esperibili 
contro la Pubblica amministrazione, quando essa 
abbia agito con attivit� meramente privata, l'Amministrazione, 
se manchi un atto di concessione che 
dia al rapporto natura pubblica, deve reintegrare 
nel possesso l'occupante di una immobile p.n.f.' 
contro cui avesse proceduto allo sgombro in via 
amministrativa. (Pret. Torino, 5 ottobre 1954, 
Cont. 2050, Avv. Torino). 
PRESCRIZIONE 

(iVedi: Aeromobili 1-2; Circolazione 1; Trasporto 
ferroviario 3 ) . 

PROCEDIMENTO CIVILE 

1. Le scritture prodotte da una parte e non disconosciute 
dall'altra nella loro autenticit�., nell'udienza 
immediatamente successiva alla produzione 
si hanno per riconosciute. (Corte App. �Torino, 4 
giugno 1954, Cont. 10188, Avv. Torino). 
2. Non pu� una domanda di risarcimento danni 
per mancata accettazione di spedizione, essere 
opposta all'Amministrazione ferroviaria come riconvenzionale 
alla azione svolta per inadempimento 
da parte del privato di una transazione, ci� per 
non essere quella pretesa dipendente dal titolo 
dell'attore o da quello eccepito. (Trib. Catania 
30 maggio 1954, Cont. 16904, Avv. Catania). 
3. Se in una opposizione a ingiunzione per pene 
pecuniarie in materia valutaria si costituisce non il 
convenuto� ufficio del Registro ma il Ministro del 
Tesoro si avvera una causa inscindibile, per cui se 
in appello non sia citata una di tali parti, deve 
disporsi l'integrazione del contraddittorio ma se 
l'atto integrativo � nullo per non eseguita notifica 
presso l'Avvocatura dello Stato l'impugnazione 
diviene inammissibile. (Corte App. Catania, 24 
luglio 1954, Cont. 17440, Avv. Catania). 
4. La dipendenza gerarchica di testi dall'Amministrazione 
parte in causa non � elemento per 
inficiarne l'attendibilit�. spe0ie quando essi siano 
i soli che per le mansioni rivestite possano fornire 
ragguagli sul fatto meglio di qualsiasi altro. (Corte 
App. Messina, 25 febbraio 1954, Cont. 3467, Avv. 
Messina). 
(Vedi : Imposte in genere 7). 

PROPRIET� 

1. Quando l'Amministrazione affermi la sussi�
Stenza di un diritto di acquisto derivato da legge, 
atto amministrativo o contratto, non � contro di 
essa ammissibile la revindica. ('-rrib. Potenza 25 ottobre 
1954, Cont. 496; Avv. Potenza). 



83 


PROPRIET� (reati contro) 

1. L'acquisto di foraggio da militari, non potendosene 
ignorare la delittuosa provenienza per le 
circostanze equivoche della vendita, � ricettaziQne. 
(Trib. Pen. Bolzano, 16 gennaio 1954, Cont. 907, 
Avv. Trento). 
2. Se manchi la prova certa della provenienza 
delittuosa delle cose ricevute e ancorch� vi siano 
motivi di sospetto pel valore delle cose, per le condizioni 
di chi dava e per la gratuit� della distribuzione, 
si ravvisa il reato di incauto acquisto non 
quello di ricettazione. (Corte App. Trento, 14 giugno 
1954, Cont. 76, Avv. Trento). 
3. Il militare che simulando una falsa consegna 
a militari di altro ente converte in suo profitto un 
automezzo dell'Amministrazione commette il reato 
di truffa militare aggravata se si tratti di ufficiale. 
(Corte App. Pen. Trento, 24 maggio 1954, Oont. 
579, Avv. Trento). 
REDDITI AGRARI 

(Vedi: Imposta di R. M. 4). 

REQUISIZIONI 

1. Un teatrino dell'O.N.B. non adattabile senza 
rilevanti modifiche ad abitazione non rientra fra 
gli immobili disponibili per requisizione di cui all'art. 
3 d.l. n. 415 del 1944. (Pret. Rapallo 11 giugno 
1954, Cont. 20046, Avv. Genova). 
2. La misura dell'indennit� di requisizion� in 
uso non � impugnabile trascorsi i 30 giorni dalla 
notifica del relativo decreto. (Corte App. Catania, 
10 luglio 1954, Cont. 17896, Avv. Catania). 
3. Un provvedimento del Commissario governativo 
per gli alloggi che manchi di ogni indicazione 
della persona a cui l'ordine � diretto e del 
canone da corrispondere, non ha gli estremi di un 
o:rdine di requisizione. (Pret. Rapallo, 11 giugno 
1954, Cont. 20046, Avv. Genova). 
4. Il giudice ordinario � competente per le 
requisizioni ex art. 7 legge n. 2359 del 1865, all. E, 
oppure per quelle avvenute dopo il 15 aprile 1946. 
(Corte App. Catania, 10 luglio 1954, Cont. 17896 
Avv. Catania). 
(Vedi: Locazione 16, Occupazione bellica 2). 

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 

1. Non sono valide circolari o istruzioni interne 
della r.s.i. di esenzione da diritti di licenza delle 
merci esportate per conto delle forze armate tedesche, 
potendo un tributo imposto da legge essere 
abolito solo da altra legge. {Trib. Bologna, 24 giugno 
1954, Cont. 7430, Avv. Bologna). 
RESIDENZA 

(Vedi: Cittadinanza 1). 

RESPONSABILIT� CIVILE 
(Vedi: Atto Amministrativo 2; Circolazione 2, 3, 4, 5; 
Comunione e Condominio 2, Giudizio (rapporto) 
2-3). 

REVINDICA 
(Vedi: Esecuzione 1-2) 


REVISIONE 

(Vedi: Imposta R. M. 3). 

RICETTAZIONE 

(Vedi: Propriet� (reati contro) 1-2). 

RICONVENZIONE 

(Vedi: Procedimento civile 2). 

RIPETIZIONE 

(Vedi: Imposte in genere 8, 9). 

RIVALSA 

(Vedi : Circolazione 6). 

SCINDIBILIT� 

(Vedi : Procedimento civile 3). 

SCRITTURE 

(Vedi: Procedimento civile 1). 

SINDACATI 

1. Solo per le esecuzioni e non per i giudizi 
ordinari di cognizione il d.1.1. n. 369 del 1944 ha 
vietato le azioni individuali contro le ex confederazioni 
fasciste in liquidazione, ove n�n si effettui 
la liquidazione generale. (Trib. Genova, 4 agosto 
1954, Cont. 19840, Avv. Genova). 
SOLIDARIET� 

1. Nella ricettazione compiuta da pi� persone i 
responsabili rispondono solidalmente del danno 
nei limiti della loro azione delittuosa. (Trib. Potenza, 
22novembre1954, Cont. 669, Avv. Potenza). 
SOLVE ET REPETE 

(Vedi: Alimentazione 1; Imposta fabbricazione 1; 
Imposte doganali 4). 

SOTTOSCRIZION:jll 

(Vedi: Ingiunzione amministrativa 4). 


-84


SPESE GIUDIZIALI 

1. Possono compensarsi le spese anche in caso 
di nullit� della notifica della citazione se risulti 
che la citazione sia stata fatta ad abundantiam. 
(Corte .App. Catania, 16 luglio 1954, Cont. 16416, 
.Avv. Catania). 
2. Qualora oggetto della causa siano questioni 
controverse e dibattute le spese possono totalmente 
compensarsi. (Corte .App. Trento, 8 giugno 1954, 
Cont. 466, .Avv. Trento). 
SPESE DI GIUSTIZIA 

1. Prosciolto l'imputato per rem1ss10ne senza 
che la sentenza nulla disponga sulle spese gravanti 
sul remittente, non pu� il cancelliere ricuperare 
tali spese contro il remittente sulla base della nota 
spese resa esecutiva dal Presidente del Tribunale 
su richiesta del P. M. (Pret . .Acireale, 30 aprile 
1954, Cont. 17802; .Avv. Catania). 
TERMINE 

(Vedi: Ingiunzione Amministrativa 5, 6). 

TESTIMONI 

(Vedi: Procedimento civile 4). 

TRASCRIZIONE 

(Vedi: Autoveicoli 3). 

TRASPORTO FERROVIARIO 

1. Le tasse di sosta competono anche se la 
giacenza � dovuta a forza maggiore salva solo la 
riduzione a met�. (Corte .App. Catania, 10 febbraio 
1954, Cont. 16351; .Avv. Catania). 

2. In base ai principi del mandato il proprietario 
della ,merce spedita pu� sostituirsi al mittente nei 
diritti ed obblighi del contratto, quindi bene gli 
vengono richieste le tasse di sosta. (Corte .App. Catania, 
1� febbraio 1954, Cont. 15351; .Avv. Catania). 
3. L'art. 66 paragr. 3 CC.TT. � sempre in vigore; 
il termine prescrizionale � quello stabilito in tale 
articolo. (Corte .App. Milano, 23 febbraio 1954, 
Cont. 29595, .Avv. Milano). 
TRUFFA 

(Vedi: Propriet� (reati contro) 3). 

USI CIVICI 

1. La decadenza dell'uso CIVICO per mancata 
denuncia nel termine di che all'art. 3 legge n. 1766 
del 1927 non riguarda quello vantato su propriet� 
d_emaniali non soggetta a liquidazione. (Comm. Usi 
Civ., Torino, 12 ottobre 1954, Cont. 358, .Avv. Torino, 
questione aperta). 
2. Le affermazioni del diritto di pesca da parte 
del Demanio proprietario del bene ed anche la concessione 
alla stessa comunit� che vanta su di esso 
bene un uso civico, non � di ostacolo, stante l'imprescrittibilit� 
dell'uso civico, al I'.iconoscimento 
di esso, non avendo rilievo neppure il dubbio dei 
titolari circa la esistenza dell'uso ,civico. (Comm. 
Usi Civici, Torino 12 ottobre 1954, �O�J.t. 358, .Avv. 
Torino, questione aperta). 
VIOLAZIONI TRIBUTARIE 

(Vedi: Imposte in genere 10). 



INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.4. FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE. NE � ST4.X4 P~SA 
ACQUE PUBBLICHE -Se, per s~abilire il termine 
della annualit� in corso, ai sensi e per gli effetti dello 
art. 55 del T.U. 11dicembre1933, n. 1775, occorra rifarsi 
alla data iniziale della decorrenza effettiva del canone 
stabilito a norma dell'art. 37 oppure alla data del decreto 
di concessione (n. 30). 

AGRICOLTURA -1) Se ildecreto legislativo di espropriazione, 
conten�nte l'ordine di immediata occupazione, 
costituisce, per l'Ente di riforma, titolo sufficiente alla 
presa di possesso del terreno oppure sia, all'uopo, necesS\
trio notificare al proprietario un vero e proprio atto 
formale. (n. 7). -II) Se l'art. 6 della legge Sila possa in. 
terpretarsi come uno dei cc principi direttivi delle leggi 
delegate, recanti gli ordini di espropriazione (n. 7). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -1) Se la provincia, 
ai sensi delle vigenti norme, abbia l'onere della 
provvista e della manutenzione dei locali adibiti a sede 
dell'Archivio di Stato, anche quando la provincia stessa 
ritenga di poter richiedere l'utilizzazione di beni del Demanio 
dello Stato, nel senso che, pur in detto caso, sia 
sottoposta al pagamento del relativo canone (n. 174). Il) 
Se la provincia sia soggetta al detto onere anche 
quando la destinazione del bene demaniale a sede del1'
archivio di Stato sia avvenuta in epoca anteriore alla 
entrata in vigore della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 

(n. 174). -III) Se il.Ministro, come capo dell'Amministrazione 
possa rappresentare questa in qualsiasi controversia 
(n. 175). -IV) Se.l'Amministrazione possa esperire 
i rimedi di autotutela amministrativa per riottenere 
la disponibilit� di un bene patrimoniale indisponibile, 
da destinarsi nuovamente ad un uso di pubblico servizio 
(n. 176). -V) Se le Avvocature Distrettuali dello Stato 
possano richiedere direttamente informazioni all'Arma 
dei Carabinieri e agli altri organi di polizia (n. 177). 
ASSICURAZIONI -Se l'assicuratore di due autocarri, 
appartenenti allo stesso proprietario, i cui conducenti 
abbiano egualmente contribuito al verificarsi di un 
unico evento dannoso, sia tenuto, nei limiti del rispettivo 
massimale, alla rivalsa del danno prodotto per ambedue 
gli automezzi (n. 42). 

AUTOVEICOLI -Se il diritto dell'assegnatario alla 
propriet� del veicolo nasca ope legis, quando si siano 
verificate le due condizioni stabilite dall'art. 9 del d.l. 
22 gennaio 1948, n. 118 (n. 48). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI -I) Se, ai 
sensi dell'art. 19 della legge n. 43 del 1949, al termine 

della propria gestione l'INA Casa debba trasferire la 
propriet� degli alloggi destinati alla locazione a favore 
dell'Istituto o dell'Ente al quale sia stata in precedenza 
affidata l'amministrazione degli alloggi stessi oppure 
possa trasferire la propriet� medesima ad uno .qualsiasi 
degli enti. cui pu� essere affidata l'amministrazione. 

(n. 51). -II) Se la Gestione INA-Casa possa mutare la 
destinazione di un alloggio in locazione, gi� concesso in 
amministrazione, in quella di alloggio con patto di vendita 
(n. 51). 
CINEMATOGRAFIA -Se l'inizio della costruzione di 
edificio di cui solo una parte sia destinata a sala cinematografica, 
possa aver luogo indipendentemente dai limiti 
posti dalla legge n. 958 del 1949, con la riserva che la 
cos~ruzione sia limitata alla parte non interessante la 
sala stessa, salvi ovviamente gli elementi di questa che 
abbiano carattere strutturale rispetto alla statica dell'intero 
edificio (n. 13). 

CITTADINANZA -Se sia applicabile il beneficio pre� 
visto dalle vigenti norme legislative, nell'ipotesi di un 
danno di guerra verificatosi nelle isole egee, nei confronti 
di una cittadina greca, la quale abbia successivamente 
acquistato la cjttadinanza italiana a seguito di matrimonio 
(n. 10). 


COMMERCIO. -Se, ai sensi dell'art. 68 cod. nav., 
sia legittima l'ordinanza, con la quale il Comandante 
di un porto limiti, nell'ambito del porto stesso e del de� 
manio marittimo, la libera concorrenza nell'esercizio 
delle attivit�, artigiane, commerciali e industriali (n. 9). 


COMUNI E PROVINCIE -I) Se la provincia, ai sensi 
delle vigenti norme, abbia l'onere della provvista e della 
manutenzione dei locali adibiti a sede dell'Archivio di 
Stato, anche quando la provincia stessa ritenga di poter 
richiedere l'utilizzazione di beni del Demanio dello Stato, 
nel senso che, pur in detto caso, sia sottoposta al pagamento 
del relativo canone (n. 57)~ -II) Se la provincia. 
sia soggetta al detto onere anche quando la destinazione 
del bene demaniale a sede dell'Archivio di Stato sia 
avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della. 
legge 22 dicembre 1939, n. 2006 (n. 57). 


CONCESSIONI -I) Se le assegnazioni di alloggi ai .. 
dipendenti della P .A. per motivi di servizio o preferenziali 
costituisca sempre un atto di concessione amininistrativa, 
revocabile dall'Amministrazione per motivate 
ragioni di pubblico interesse, anche se gli alloggi stessi 
siano ubicati in immobili non demaniali (n. 43). -II) Se 


_. 86 


gli atti che dispongono la cessazione della concessione e i 
successivi ordini di rilascio, emanati dai Comandi Militari 
Territoriali, costituiscano provvedimenti definitivi 

(n. 43). -III) Se la P. A. possa attuare direttamente con 
mezzi amministrativi la tutela dei beni non demaniali, 
anche se appartengano al patrimonio indisponibile 
(n. 43). -IV) Se ogni variazione della tariffa di pubblicit� 
lungo le strade statali o in vista delle medesime, debba 
essere previamente approvata dal Comitato interministeriale 
prezzi (n. 44). -V) Se la decorrenza della validit� 
del perm3sso e, in conseguenza, della somma pagata, 
decorra dal giorno del rilascio.del buono, in base al quale 
� consentita l'opposizione del cartello pubblicitario o dal 
giorno in cui ha luogo l'effettiva utenza (n. 44). -VI) Se 
sia legittima la disposizione in base alla quale l'A.N.A.S. 
estende il proprio monopolio alla pubblicit� eseguita in 
vista delle strade statali (n. 44). -VII) Quale sia la 
natura giuridica del corrispettivo pagato per la pubblicit� 
lungo e in vista della strade statali.(n. 44). 
CONFISCA -Se la dichiarazione di inefficacia dei 
c�ntratti di trasferimento a titolo oneroso, posto in essere 
da soggetti a confisca successivamente all'8 settembre 
1943, sia subordinato alla prova, da parte della 
P.A., che l'attuale proprietario possessore dei beni trasferiti 
sapesse o potesse sapere, al momento dell'acquisto, 
che tra i suoi danti causa esistesse persona che avesse 
svolto attivit� di collaborazionismo con il tedesco invasore 
(n. 16). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. Se 
i finanziatori di formazioni partigiane, per ottenere il 
rimborso previsto dall'art. 1 del d.l. 19 aprile 1948, 

n. 517, debbano giustificare l'impiego, fatto da parte dei 
comandanti delle formazioni stesse, delle somme loro 
anticipate (n. 127). 
CONTRABBANDO -I) Se la violap;ione dell'art. 3 
del T.U. 2 febbraio 1923, n. 23 costituisca il reato di contrabbando 
represso e punito dal 2� comma dell'art. 45 
del T.U. medesimo (n. 25). -Il) Se, agli effetti penali, 
la mancanza di prova legale del pagamento dell'imposta 
sia equiparata al mancato pagamento dell'imposta medessima 
(n. 25). 

DANNI DI GUERRA -Se sia applicabile il beneficio 
previsto dalle vigenti norme legislative, nell'ipotesi di un 
danno di guerra verificatosi nelle isole egee, nei confronti 
di una cittadina greca, la quale abbia successivamente 
acquistato la cittadinanza italiana in seguito a. matrimonio 
(n. 49). 

DEMANIO -I) Se le assegnazioni di alloggi ai dipendenti 
della P.A. per motivi di servizio o preferenziali 
costituisca sempre un atto di concessione amministrativa, 
revocabile dall'Amministrazione per motivate ragioni 
di pubblico interesse, anche se gli alloggi stesf)i 
si~no ubicati in immobili non demaniali (n. 105). -Il) 
Se gli atti che dispongono la cessazione della concessione 
e i successivi ordini di rilascio, emanati dai Comandi 
Militari Territoriali, costituiscano provvedimenti definitivi 
(n. 105). -III) Se la P. A. possa attuare direttamente 
con mezzi amministrativi la tutela dei beni non 
demaniali, anche se appartengano al patrimonio indisponibile 
(n. 105). -IV) Se l'Amministrazione possa 
esperire i rimedi di autotutela amministrativa per riottenere 
la disponibilit� di un bene patrimoniale indispo


nibile, da destinarsi nuovamente ad un uso di pubblico 
servizio (n. 106). -V) Se siano impugnabili per difetto di 
giurisdizione le ordinanze, emesse dal Pretore ai sensi 
degli artt. 33 e 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in 
relazione allo sfratto, intimato dall'Amministrazione, 
da locali appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile 
dello Stato e assegnati in concessione (n,. 107). 
-VI) Se, ed in quali casi, le sponde dei laghi pubblici 
costituiscano beni demaniali (n. 108). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI -I) Se gli edifici 
destinati al culto pubblico siano compresi di per s�, tra 
i beni demaniali o tra quelli soggetti al regime proprio 
del demanio pubblico (n. 24). -Il) Se agli edifici medesimi 
si applichi la norma dell'art. 879 cod. civ., che pone 
una limitazione al diritto di appoggio o alla costruzione di 
aderenza (n. 24). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se il decreto 
legislativo di espropriazione, contenente l'ordine di 
immediata occupazione, costituisce, per l'Ente di riforma, 
titolo sufficiente alla presa di possesso del terreno, oppure 
sia, all'uopo, necessario notificare al proprietario 
un vero e proprio atto formale (n. 105). -Il) Se l'art. 6 
della legge Sila possa interpretarsi come uno dei principi 
direttivi delle leggi delegate, recanti gli ordini di espropriazione 
(n. 105). -III) Se tra espropriante ed espropriato 
le spese di perizia debbano essere ripartite in ogni 
cas� ove la differenza fra indennit� di perizia e indennit� 
offerta non sia maggiore o minore di un decimo (art. 37 39 
comma della legge 20 marzo 1865, n. 2687). (n. 106).IV) 
Se il criterio di valutazione dell'indennit� di occupazione 
preparatoria dell'espropriazione definitiva, che sia 
commisurata, cio�, all'interesse legale annuo sull'importo 
capitale dell'esproprio stesso, si applichi solo quando il 
valore economico degli immobili, determinato non tenendo 
conto delle variazioni intervenute nel potere di 
acquisto, sia rimasto invariato dalla data dell'occupazione 
(n. 107). 

FALLIMENTO -Se l'Amministrazione possa sospendere 
il pagamento dei crediti tuttora vanati da un'Impresa, 
gi� assuntrice dei lavori, in stato di fallimento, al 
fine di garantirsi il recupero della quota di risarcimento di 
danni facente carico all'Impresa fallita, essendo l'Amministrazione 
medesima, condannata in solido con la prima, 
tenuta a risarcire per intero gli aventi diritto (n. 19). 

GUERRA -I) Se il Trattato di pace concluso fra lo 
Stato itali,ano e le Potenze Alleate e le disposizioni economiche 
e finanziarie relative alla Libia, emanate dall'Assemblra 
Generale dell'O.N.U. con la Risoluzione 
del 15 dicembre 1950 abbiano modificato l'obbligo, deriv;
ante all'Amministrazione della Difesa del giudicato 
penale del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, di risa 
cire i danni derivanti dalla morte, avvenuta nel 1941, diun 
cittadino libico, rimasto vittima di un incidente ad 
opera di un trattore dell'Esercizio (n. 128). -Il) Se le 
persone fisiche o giuridiche non tedesche, interessate in 
societ� tedesche, abbiano un diritto vero e proprio a 
che i beni delle medesime non siano venduti o, dopo la 
liquidazione, alla parte di prezzo corrispondente-al-lor.e 
interesse (n. 129). -III) Quale sia il periodo in cui � richiesta 
la propriet� delle azioni, affinch� possa farsi valere 
l'interesse " indiretto � sui beni delle societ� tedesche 
da parte di persone fisiche o giuridiche non tedesche 

(n. 129). 

-87

,SE. 

1 
1 
IMPOSTE E TASSE -I) Se agli effetti penali, la 
mancanza di prova legale del pagamento dell'imposta 
~E ~� sia equiparata al mancato pagamento dell'imposta 
medesima (n. 256). -Il) Se, per effetto delle convenzioniINIS1 di abbonamento e degli atti di determinazione, la decorrenza 
dei termini di prescrizione dei tributi debba avere 
inizio dalla data degli atti stessi, ovvero dalla scadenza 
delle singole rate oppure dalla fine del periodo previsto 
nella convenzione (n. 257). -III) Da quale data decorra 
la prescrizione dell'imposta ove la convenzione sia stata 
� stipulata successivamente all'anno cui si riferisce il 

IURij 

tributo. (n. 257). -IV) :�a quale data decorra il termine

I 

prescrizionale del diritto dell'Amministrazione finanziaria 

di procedere alla liquidazione definitiva del tributo,

I fissato in via provvisoria nella convenzione di abbona


mento, in seguito agli eventi che possano determinarne 

un conguaglio in aumento o in diminuzione (n. 257).

::~u:) 

IMPIEGO PRIVATO -I) Se le forme di licenziamento 
proprio del contratto d'impiego privato a tempo inde


L delloI 

terminato, previste e regolate anche dal codice civile 

[)S .A.m~ agli articoli 2118 e 2119, siano applicabili al rapporto 

vibile; ! d'impiego pubblico nel caso in cui esso sia sottoposto 

-amm.inj alle disposizioni della legge sull'impiego privato (n. 36) 

discussJ -Il) Se i principi generali propri del rapporto pubblico 

essere vengano meno in dipendenza dell'assoggettamento alle 

i membi disposizioni della legge sull'impiego privato (n. 36). 

), Oosti1 

one deU IMPIEGO PUBBLICO -I) Se il provvedimento am


al Fis1 ministrativo con il quale si determina unilateralmente la 

cessazione di un rapporto di pubbiico impiego, pervenuto 

CARCA. 1 al carattere di stabilit�, esiga per sua natura la motiva


lere il p zione almeno generica (n. 378). -Il) Se le forme di 

L nei j licenziamento proprie del contratto di impiego privato 

,ti quelli a tempo indeterminato, previste e regolate anche dal 

,to; ilFi~ Codice civile agli articoli 2118 e 2119, siano applicabili 

irdo del! al rapporto d'impiego pubblico nel caso in cui esso sia 

~corre ~ sottoposto alle disposizioni della legge sull'impiego 

anni dii privato (n. 378). -III) Se i principi generali propri del 

Lto in ' rapporto pubblico vengano meno in dipendenza dell'as


soggettamento alle disposizioni della legge sull'impiego 

.niversi privato (n. 378). -IV) Se sia possibile il licenziamento 

l949); 1 ad nutum di un dirigente dell'Istituto Poligrafico dello 

1 Tribu Stato, atteso che il licenziamento stesso � sottoposto 

(ivi, a alla ratifica del Ministro delle Finanze (n. 378). -V) Se 

sia dovuta alcuna indennit� previdenziale o di licenzia


>BA. L~ mento all'impiegato in conseguenza della cessazione del 

a la. ist � comando � presso un Ente Pubblico disposta in seguito 
) a richiesta dell'Amministrazione di provenienza (n. 379). 
ENTES. 1 VI) Se la circostanza della permanenza in servizio del 
dere .il~ � personale senza soluzione di fatto implichi di per s� 
e priv la nullit� della risoluzione del rapporto e della rela' 
nei gi tiva liquidazione, intervenuti all'atto dell'affidamento 
quelli ij di nuovi compiti all'Ente da cui dipende il personale 
,to (art.i medesimo (n. 380). -VII) Se la riassunzione del perso-
Lato dai nale degli enti economici dell'Agricoltura presso l'Ufficio 
(art. 1~ in liquidazione debba considerarsi come assunzione ex 
' novo tutti gli effetti (n. 380). -VIII) Se la possibilit�

I di una riassunzione da parte di una Amministrazione 
i RIOS. 1 diversa, prevista dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1950, 
lere il i n. 1079; sussista solo quando si tratti di amministrazione 
be legittj dello Stato, ovvero anche quando si tratti di enti pubblici 
led in ti distinti (n. 380). -IX) Se le norme della legge n. 1079 
dello Stl del 1950 siano applicabili ove il licenziamento del perso-

tale ca~ nale sia stato non effetto di soppressione o di riduzione 

! di uffici ma della soppressione dell'Ente (n. 380). 

J__ 


LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI -Se l'art. 6 
della legge Sila possa interpretarsi come uno dei principi 
direttivi delle leggi delegate, recante gli ordini di espropriazione 
(n. 11). 

LOCAZIONI -I) Se siano impugnabili per difetto di 
giurisdizione le ordinanze emesse dal Pretore ai sensi 
degli artt. 33 e 34 della legge 23 maggio n. 253, in relazione 
allo sfratto; intimato dall'Amministrazione, da 
locali appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile 
dello Stato e assegnati in concessione (n. 84). II) 
Se le disposizioni di cui all'art. 2 (40 comma) del 

d.l. 21 dicembre 1951, n. 1358, convertito nella legge 
16 febbraio 1952, n. 58, recante norme sulle locazioni 
di immobili urbani siano applicabili anche a favore del 
proprietario di un solo immobile locato ad uso diverso 
da quello di abitazione e non destinato all'esercizio di 
attivit� artigiane (n. 85). 
MONOPOLIO -I) Se le carte �da giuoco siano assimilabili 
ai generi di monopolio (n. 24). -II) Se le infrazioni 
al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3277 sulle carte da 
giuoco, ancorch� punibili con la pena pecuniaria della 
multa, siano soggette alla definizione amministrativa, 
prevista dalla legge 3 gennaio 1951, .n. 27 (n. 24). 

NOTIFICAZIONE -I) Se, ai sensi dell'art. 139 

c.p.c. la persona cui l'Ufficiale giudiziario consegna l'atto, 
debba essere non soltanto dipendente del notificando, 
ma altres� addetta alla casa di residenza di questi 
(n. 11). -II) Se, per potersi configurare il domicilio speciale 
eletto, di cui all'art. 47 c.p.c., occorra indicare non 
solo genericamente la citt�, ma la persona o l'ufficio, che 
funge da domiciliatario o, in genere, ove si elegge domicilio 
(n. 11). 
POLIZIA -Se le Avvocature Distrettuali dello 
Stato possano richiedere direttamente informazioni 
all'Arma dei Carabinieri ed agli altri organi di polizia 

(n. 7). 
PORTI -I) Se, ai sensi dell'art. 68 cod. nav. sia legittima 
l'ordinanza, con la quale il Comandante di un 
porto limiti nell'ambito del porto stesso, e del demanio 
marittimo, la libera concorren.za nell'esercizio di attivit� 
artigiane, commerciali e industriali (n. 5). -II) Se 
le somme da versarsi alla Compagnia Portuale ai sensi 
della tariffa per lo sbarco e per l'imbarco delle merci 
nel porto di Napoli possano considerarsi comprese nella 
voce contributi, annoverata tra quelle coperte dal 24% 
a favore dell'impresa assuntrice del servizio stesso (n. 6). 

POSTE -Se sia sufficiente l'autorizzazione del giudice 
tutelare per la riscossione dei titoli postali di risparmio, 
appartenenti ad interdicendi. (n. 44). 

RAPPORTI DI LAVORO -Se le indennit� previste 
dagli artt. 2118 e 2120 cod. civ., spettino agli eredi del 
prestatore di lavoro, jure proprio o jure hereditario 

(n. 28). 
REGIONI -I) Se in base alle disposizioni del codice 
civile, siano da trascrivere gli atti, con cui, in applicazione 
delle disposizioni costituzionali degli Statuti 
speciali, viene attuato il trasferimento dei beni disponibili 
dello Stato e delle Regioni (n. 50). -Il) Se l'elenca



90 


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oinisteri 
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nistrazione (art. 109, Oost. 8 settembre 1943) Per 
essere Fiscal de Estado si richiedono le stesse 
condizioni valevoli per essere min-istro della Corte 
di Giustizia; valgono le stesse immunit�. Il Fiscal 
� designato dal Potere Esecutivo con accordo 
della Legislatura; egli pu� essere rimosso per gli 
stessi motivi e con le stesse forme stabilite per 
i magistrati del Potere giudiziar:o. II Fiscal de 
Estaio non pu� esercitare la professione di avvocato 
(art. 110, ivi). 

MENDOZA. Vi sono uno o pi� Fiscales di Stato, 
incaricati della difesa�, dinanzi ai giudici ed alle 
Amministrazioni, dei beni pubt:lici e privrti della 
Provincia e del patrimonio dello Stato; essi possono 
domandare la nullit� o incostituzionalit� di leggi, 
decreti, regolamenti, contratti o risoluzioni contrari 
alle norme costituzionali della Provincia, nel solo 
interesse della legge o in difesa degli interessi 
dello Stato provinciale. La domanda in nullit� 
non. sospende gli effetti dell'esecuzione della norma 
impugnata, salvo espressa domanda del Fiscal 
di Stato e motivata risoluzione del Tribunale. I Fiscales 
sono anche parte nelle cause dinanzi al Tribunale 
dei conti (art. 160, Oostit. 31 maggio 1949). 

SALTA. Vi � un Fiscal de Estado, incaricato di 

difendere il patrimonio dello Stato; egli � parte 
legittima nei giudizi contenzioso-amministrativi 
ed in tutti quelli che tocchino gli interessi ed i 
beni della Provincia. II Fiscal ha competenza a 
chiedere la nullit� di qualsiasi legge, decreto, 
ordinanza, contratto o risoluzione, contrari alle 
norme costituzionali o che in qualunque forma, 
possano pregiudicare gli interessi della Provincia 
-Il F'iscal � anche consulente (asesor) legale del 
�Potere Esecutivo. Vi sono anche procuratori dello 
Stato (procuratore fiscale) incaricati ad intervenire 
nei giudizi concernenti gli interessi od i beni della 
Provincia secondo le assegnazioni del Potere Esecutivo; 
essi sono nominati e rimossi da quest'ultimo 
(art. 173, Oort. 1� giugno 1943) -Per essere 
Fiscal de Estado occorrono gli stessi requisiti valevoli 
per i giudici di prima istanza: il Fiscal gode 
delle stesse immunit� dei membri del Potere giudiziario; 
egli non pu� esercitare la. professione di 
avvocato; � nominato e rimosso dal Potere Ese


cutivo, con accordo del Senato (art. 174 ivi). 

S. JUAN. L'art. 92, n. 4, della Oostit. 4 giugno 
1949, distingue chiaramente i titolari del ministero 
pubblico dal Fiscal de Estado; quelli e questo sono 
nominati dal Potere Esecutivo, con acuerdo della 
Camera dei rappresentanti. 
S. Lurs. La Oostit. 8 giugno 1949, art. 127, 
distingue il Procuratore Generale, i fiscales ed i 
difensori ufficiali, nomin.ati dal Potere Esecutivo, 
con acuerdo della Legislatura. 
SANTA F�, Vi � un Fiscal di Stato, che � il difensore 
legale della Pubblica Amministrazione; esso 
difende il patrimonio provinciale e si costituisce 
come parte legittima nei giudizi contenzioso-amministrativi 
ed in tutti quelli in cui si discutono ~nteressi 
della~ Provincia (art. 80, Oostit. 25 agosto 
1949). Il Fiscal � designato direttamente dal Go


verno con acuerdo legislativo; dev'essere argentino 
di nascita, avere trent'mJ,ni di et�, possedere laurea 
di avvocato rilasciata in una universit� nazionale 
e dieci anni di esercizio profession.ale (ivi, art. 81). 
Il Fiscal di Stato esercita le sue funzioni sino al 
giorno in cui cessi il Governatore. dal suo mandato; 
esso non pu� essere rimosso se non in seguito a 
giudizio politico, per delitto nel disimpegno delle 
sue funzioni, mancanza di adempimento ai doveri 
della sua carica o per delitti comuni; il Fiscal 
possiede le stesse immunit� ed in.compatibilit� 
dei legislatori. 

SANTIAGO DEL ESTERO. Vi � un Fiscal di Stato, 
incaricato di difendere il patrimonio dello Stato; 
esso � parte legale e necessaria nei giudizi con.ten.
zioso-amministrativi ed in tutti quelli in cui 
siano in discussione interessi dello Stato (art. 100, 
Oostit. 12 agosto 1949). Per essere Fiscal di Stato 
si richiedono le stesse con.dizioni valevoli per i 
giudici di prima istanza; il Fiscal n.on pu� essere 
rimosso che per le stesse cause e condizioni valevoli 
per i giudici di prima istanza; la nomina spetta 
al Potere esecutivo, che vi provvede con acuerdo 
del Parlamento; il Fiscal dura in carica per sei 
anni; � inamovibile solo se � confermato (art. 101). 

TucUMAN. il n. 5 dell'art. 24 della Oostit. 7 giugno 
1949 distingue il ministro fiscal, gli agen.ti 
fiscales, ed i defensores dello Stato; questi sono nominati 
dal Governatore con acuerdo del Senato. 

Il F'iscal de Estado �, negli Stati argentini, un 
istituto da non confondersi col pubblico ministero 
n� con gli agentes fiscales (finanziari); esso sostituisce 
i defensores de Estado, quando la Costituzione 
non ne parli. 

Non ci sono pervenute le Costituzioni 1952 degli 
Stati Eva Per6n e Presidente Per6n. 

AUSTRALIA 

Riesce impossibile staccare l'analisi dal corpo 
giuridico della Gran Brettagn,a e del Commonwealth 
britannico, al quale appartiene del resto il 
Commonwealth di Australia. 

Il Commowealth di Australia � composto di sei 
Stati (New South Wales, Queensland, South Australia, 
Tasmania, Victoria e Western Australia); 
ci occuperemo qui anche del territorio di Papua 
e New Guinea, il quale forma un'amministrazione 
unica (Papua and New Guinea Act, 1949), succeduta 
ad un'amministrazione unica provvisoria 
(Papua New Guinea Provisional Administration 
Act, 1945-46). L'amministrazione dell'Australian 
Capital Territory rientra in quella del Commonwealth, 
specie per quanto conc~rne il Ministero 
dell'Interno; il N orthern Territory of Australia rientra 
altresi nell'amministrazione del Commonwealth 
di Australia. 

Divideremo la trattazione, sia per quanto riguarda 
la responsabilit� dell'Amminis.trazione verso 
terzi (A) e sia per quanto ne riguarda la diresa-(E-), 
in otto capitoletti: 

1. Australia (Commonwealth of). 
2. New South Wales (State of). 
3. Q,ueensland (State of). 

91 


4. South Australia (State of). 
~ 5. Tasmania (State of). 
6. Victoria (State of). 
7. Western Australia (State of). 
8. Papua and New Guinea (Territory of). 
Il potere. esecutivo fa capo (is vested in) alla 
Corona inglese ed � esercit,ato dal Governatore 
generale per il Commonwealth di Australia (art. 61, 
Cost. 9 luglio 1900, atto del Parlamento inglese); 
da un Governatore (che non ha subordinazione gerarchica 
con il Governatore generale) in New 
South Wales (New South Wales Constitution Act, 
1855; consol. 1938), in Queensland (Constitution 
Act n. 38 del 1867; consolid. 1936), in South Australia 
(Constitution Act n. 2 del 1855-1856; consol. 
1936), in Tasmania (Constitution Act n. 17 .del 
1854; consol. 1934) ed in Western A 16stralia (We-� 
stern Australia Constitution Act 1880; consol. 1921); 
da un Amministratore in Territory of Papua and 
New Guinea (Papua and New Guinea Act, 1949). 
Per quanto riguarda le altre caratteristiche costituzionali 
rinviamo a The Statesman's Yearbook di' 

S. H. Steimberg, Mac Millan, London, 1954, per il 
Commonwealth di Australia (p. 439 e seg.), per gli 
States (p. 46.6 e seg.), per il Territory of Papua and 
New Guinea (p. 512 e seg.), ed alle bibliografie di 
Hedberg, Peaslee, Crisp, Paton. 
La teoria. ortodossa (Paton) considera attualmente 
la Corona (Crown) come una ed indivisibile; 
il Commonwealth e gli Stati hanno personalit� legale 
soltanto attraverso la Corona; � pertanto possibile 
che la Corona agisca in nome ed in favore del Commonwealth 
di Australia o degli Stati (in right of) 
contro lo stesso Commonwealth od i singoli Stati 
(:ved. The Federation anfl, Suits between Governments, 
in �Jour. of Comparative Law n, 1935, 
17, p. 163). 

La storia costituzionale della Gran Brettagna 
mostra lo sviluppo logico e giuridico del concetto 
e dell'istituto della irresponsabilit� (tortious immunity) 
della Pubblica Amministrazione (Corona), 
verso i terzi per gli atti commessi in frode o per 
negligenza (in torts) daiJ'proprifdipendenti (servants) 
nell'esercizio della funzione (duty); per la 
responsabilit� contrattuale (in contracts) veniva 
concessa una autorizzazione a procedere (fiat) dallo 
Attorney General (che non � proprio il cc Parquet 11 
francese od il nostro Procuratore generale) su domanda 
dell'interessato (Petition of Right Act, 
1860). Le aspre critiche del sistema portarono alla 
legge sulla responsabilit� della Corona sia in contracts 
e sia in torts (Crown Proceedings Act del 31 
luglio 194 7, che abol� la richiesta di autorizzazione 
a procedere contro l'Amministrazione); cadeva cos� 
il principio che la Corona non potesse sbagliare 
(The King kan do no wrong) o che non si potesse 
agire in giudizio contro la stessa fountain of justice, 
e cio� contro la stessa Corona (The sub1ect 
has no right against the K ing). 

Il sistema funzionale dello Attorney General in 
Australia (Commonwealth e States) � quello stesso 
inglese; lo Attorney General � un Officer of the� Crown; 
la Corona � presente nelle proprie corti per la difesa 
dei suoi interessi a mezzo dello Her Majesty's 
Attorney General (The King sues by his attorney; 
the Attorney sues for the King); lo Attorney General 

rappresenta la Corona in ogni materia in cui sono in 
questione diritti aventi carattere pubblico (in all 
matters in which rights of a public caracter come into 
question). 

In Inghilterra lo Attorney General � sostituito 
(per assenza o malattia) dal SoUoitor Generrai; Io Attorney 
General ed il Solicitor General sono (assieme 
al Lord Advocate per la Scozia ed il Solicitor General 
per la Scozia) law officers (carica politica) facenti 
parte del Governo, ma non sono Ministri di Gabinetto 
n� Ministri non in Gabinetto; essi sono nominati 
dalla Corona a far parte del Governo su raccomandazione 
del Primo Ministro. Nel Commonwealth 
of Australia invece lo Attorney General fa 
parte del Gabinetto ed il Solicitor General � un semplice 
funzionario (civil servant); negli Stati la posizione 
varia di poco, come vedremo. 

Occorre ricordare, per quanto andremo esponendo, 
che in Inghilterra operano, in difesa del1'
Amministrazione, Solicitors to public departments 
(per alcuni Ministeri) (Attorneys and Solicitors 
Act, 1874), un Treasury Solicitor (Trasury Solicitor 
Act, 1876); vi � poi, per le procedure criminali, un 
Director of Public Prosecutions (Prosecution of 
O:ffences Act, 1908), che opera sotto le direttive 
dello Attorney General (ved. Prosecution of O:ffences 
Regulations 1946, n. 1467); nelle cause dell'Ammiragliato 
ed in quelle matrimoniali e testamentarie la 
Corona � rappresentata da un Queen's (o King's) 
Proctor (carica tenuta dal Treasury Solicitor) (usi 
e Matrimonial Causes Act, 1950). Di fronte al 
ceppo giuridico originario vedremo la situazione del 
Commonwealth of Australia, degli Stati e dei Territori, 
appena accennando alla materia penale. 

1. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA. 
A) L'art. 78 della Costituzione del Commonwealth 
del 9 luglio 1900 (nel cap. III, relativo alla 
Judicature) stabiliva che il Parlamento avrebbe 
potuto con leggi concedere il diritto di procedere in 
giudizio contro il Commonwealth o lo Stato nelle 
materie rientranti nella competenza del potere 
giudiziario: era la prima breccia al principio della 
improcedibilit� contro la Corona, improcedibilt� 
assoluta in torts e relativa (necessit� del fiat e della 
petition of right) in contracts. La parte IX del 
Judiciary Act 1903, intitolata alle cc Azioni per 
e contro il Commonwealth e gli Stati 11 (Suits by 
and against the Commonwealth and the States) 

accogliendo il suggerimento costituzionale, concedeva 
il diritto di procedere in giudizio contro il 
Commonwealth australiano sia in materia contrattuale 
(in contracts) e sia in materia extracontrattuale 
(in torts) senza la necessit� di una apposita 
richiesta (petition of right) o della autorizzazione 
dello Attorney �General (fiat). Vedremo che non tutti 
gli Stati australiani, al 1955, si trovano nella stessa 
situazione. Il principio della procedibilit� � stato 
accolto, in ordine di tempo, dalla Unione-del Sud 
Africa (Crown Liability Act n. 1 del 1910), dallaNuova 
Zelanda (Crown Proceedings Act n. 54 del 
1950), dalla Unione del Canad�'!'(Orown Liability 
Act, 1953, eh. 30) (e precedentemente da alcuni 
Stati del Canad�); in Ceylon la Corona � ancora 


'" ' 


-92


esente da responsabilit�. in torts (art. 1034, Laws 
of England, di Halsbury, Butterworth, London, 
1953, voi. 5, p. '468); in India si distingue la procedibilit� 
contro la Corona in materia di diritto privato 
dalla improcedibilit�. in materia di diritto 
pubblico (art. 284 e seg., Costit. 1949; ved. H. 
STRET, Governmental Liability . .A comparative study, 
.At the University Press, Cambridge, 1953, p. 7). 

Seguiamo il Judiciary .Act 1903 (25 agosto) n. 6, 
con le integrazioni al 1950 (Judiciary .Act, 19031950). 
Chiunque abbia motivo di dolersi contro il 
Commonwealth, sia in contract e sia in tort, pu� per 
tale doglianza � procedere in giudizio contro il 
Commonwealth dinanzi alla Corte Suprema (High 
Court) del Commonwealth ed innanzi alla Corte Suprema 
(Supreme Court) dello Stato in cui la do~ 
glianza ha avuto origine (art. 56). Uno Stato, che 
abbia motivi di doglianza contro il Commonwealth, 
sia in contract e sia in tort, pu� per tale doglianza 
procedere in giudizio contro il Commonwealth innanzi 
alla Corte Suprema del Commonwealth 
(art. 57) Chiunque abbia motivo di doglianza contro 
uno Stato, sia in contract e sia in tort, pu�, per 
tale doglianza, ove la Corte Suprema di .Australia 
abbia nella materia giurisdizione originaria o questa 
le possa essere in seguito attribuita, procedere in 
giudizio contro lo Stato innanzi alla Suprema Corte 
dello Stato oppure d�nanzi alla Suprema Corte 
di .Australia (art. 58). Uno Stato, che abbia motivo 
di doglianza contro un altro Stato, pu� per tale doglianza 
convenire tale Stato dinanzi alla Corte Suprema 
di .Australia (art. 59). Nell'azione contro uno 
Stato dinanzi alla Corte Suprema di .Australia, 
questa pu� concedere un ordine di non far luogo a 
procedere (writ of injunction) contro lo Stato e contro 
i funzionari dello Stato e le persone che <'!igiscano 
comunque in suo nome (art. 60). Le azioni in favore 
del Commonwealth sono iniziate in nome del 
Commonwealth dallo Attorney General o da altra 
persona da questi incaricata (art. 61). Le azioni 
in favore di uno Stato sono �iniziate in nome dello 
Stato dallo Attorney General dello Stato o da altra 
persona da questo incaricata (art. 62). Ove il 
Commonwealth od uno Stato siano parti in giudizio, 
gli obblighi di procedura, in favore del Commonwealth 
o dello Stato, spettano allo Attorney General 
del Commonwealth o dello Stato, o possono essere 
affidati ad una persona da questi nominata (articolo 
63 ). Nei giudizi in cui sia parte il Commonwealth 
od uno Stato, la posizione procedurale delle parti 
� al sommo grado identica ed il giudizio seguir�, 
anche per le spese da addossare all'una od al


. l'altra parte, come si trattasse di un giudizio tra 
privati (art. 64). Non � ammessa la procedura di 
esecuzione contro i beni e le entrate del Commonwealth 
o di uno Stato per i giudizi in parola; ove una 
sentenza sia emessa contro il Commonwealth od 
uno Stato, il Registrar rilascer� un certificato attestante, 
a mezzo di apposito modulo, che la causa 
� stata definita a favore di una parte determinata 
(art. 65). Sulla avvenuta notificazione del certificato 
stesso, che attesti che il giudizio si sia concluso 
in sfavore del Commonwealth o di uno Stato, il 
Tesoriere del Commonwealth o dello Stato provveder� 
a disporre il pagamento delle somme legalmente 
disponibili (art. 66). L'esecuzione contro i pri


vati a favore del Commonwealth o di uno Stato avviene 
con le procedure valevoli tra privati (articolo 67). 

I10 stesso Judiciary .Act 1903-1950 stabilisce che 
presso la Cancelleria Principale (Principal Registry) 
della Corte Suprema di .Australia vi � un funzionario 
chiamato Principal Registrar (art. ol n. 1); 
presso le Cancellerie distrettuali vi sar� un District 
Registrar (art. 51, n. 2); altri funzionari possono essere 
aggiunti. Il Principal Registrar ed i District Registrars 
possono ricevere giuramenti ed eseguire altri 
obblighi ad essi particolarmente assegnati dai regolamenti 
( rules) o da una speciale ordinanza della 
Corte (art. 52). Un allegato dello Judiciary .Act 
regola il modulario di esecuzione al cui rilascio � 
obbligato il Registrar. 

L'art. 75 della Costituzione 1900 del Commonwealth 
riporta alla originaria competenza della 
Suprema Sorte di .Australia i giudizi in cui il Commonwealth 
� parte od i giudizi fra Stati o tra persone 
residenti nei vari Stati o tra uno Stato ed un 
residente di altro Stato; giacch� la legislazione degli 
Stati sulla procedibilit�. contro la Corona non � 
identica, � sorto il problema circa l'identificazione 
della legge applicabile. Per la discussione sull'argomento 
ved. PATON: The Commonwealth of Australia, 
Stevens, London, 1952, p. 17 e seg. 

Si riportano qui alcuni punti giurisprudenziali: 

10 Perch� il Commonwealth sia responsabile 
in tort per un suo funzionario occorre che tra il 
Commonwealth ed il suo funzionario esista un rapporto 
a cui sia applicabile il principio cc respondeat 
superior )) (in Paton, op. cit., p. 86); 20 il Commonwealth 
sfugge alla responsabilit� ove la condotta 
del funzionario abbia avuto carattere discrezionale 
sia secondo una legge e sia secondo la pratica 
giurisprudenziale (common law) (ivi, p. 86 e 87); 
30 l'esecuzione di una norma regolamentare, poi 
dichiarata ultra vires dal Privy Council, rende 
responsabile I'.Amministrazione per danno ai terzi 
(James versus Commonwealth, Cornmonw. Law 
Reports, 1939; voi. 62, p. 339; in Paton, p. 87); 
4� la Corona non � penalmente responsabile giacch� 
essa non pu� perseguire ed essere perseguita e 
giacch� essa stessa ha il diritto di rimettere la pena 
(Cain versus Doyle, Commonw. Law Reports, 1946, 

n. 72, p. 409; in Paton, p. 88; ved. Fru:EDMANN: 
Modern Law Rev., 1946, n. 13, p. 24; ved. The 
.Australian Law Journal, voi. 20, 1946-47, p. 271); 
50 il giudicato non vincola !'.Amministrazione per 
responsabilit�. contrattiiale sino alla provvista 
dello stanziamento adeguato da parte del Parlamento 
(Commonwealth and Centrai Wool Comrnittee 
v. Colonia! Combing Co. Ud, 1922, in The 
.Australian Digest, 1825-1933, voi. 6, 1935, p. 20); 
6� il contratto con I'.Amministrazione non � nullo 
ma questa non risponde sino a che il Parlamento non 
abbia consentito l'apposito stanziamento (Kidman 
v. Commonwealth, 1925, The .Australian Digest, 
1825-1933, voi. 6, 1935, p. 23); 7� le corti possono 
conoscere della condotta ministeriale soltanto nei 
casi di illegalit� e nel resto i mini'Stri sono responsabili 
v�rso la Corona ed il Parlamento (Theodore 
v. Duncan, 1919, The .Australian Digest, 18251933, 
voi. 6, 1935, p. 35). 
Per la materia giurisprudenziale concernente la 
procedibilit� contro il Commonwealth ved. p. 1062 


-93 


e seg. di The Australian Digest; ved. la voce Crown, 
in vol. 6 di The Australian Digest 1825-1933. Per 
le questioni concernenti il pubblico impiego vedere 
Paton, op. cit., p. 91; ved. la giurisprudenza citata 
da H. STREET, Governmental Liability, Cambridge, 
Univ. Press, 1953, p. 208. Importante materiale 
giurisprudenziale, per quanto concerne i public 
bodies, boards, commissions, ed in genere statutory 
instrumentalities of Crown, in J. M. JELBART; Publio 
Bodies and the Crown's Immunity from Statute, 

in The Australian Law Journal, vol. 5, 1931-32, 

p. 216 e seg.; ved. C. J. LowE: The Liability of the 
Crown in Tort, in The Australian Law J ournal, 
vol. II, 1937-38, p. 402 e seg. 
B) Lo Attorney General fa parte .del Gabinetto 
ministeriale; � scelto dal Governatore generale su 
proposta del Primo Ministro (art. 62, Costit. 1900); 
esso � il capo dello Attorney-General's Department. 
Secondo il Solicitor General Act n. 28 del 1916 il 
Governatore generale nomina il Solicitor-General 
of the Commonwealth: questi assolve alle particolari 
attribuzioni che gli conferisce la legge ed a 
quelle che gli sono conferite dallo Attorney General 
(art. 2). Lo Attorney, con apposito decreto da pubblicare 
nella Gazette, pu� delegare alcune sue funzioni 
al Solicitor General e le azioni di questo sono 
espletate come se fossero compiute direttamente 
dallo Attorney General (art. 3) .. Il Solicitor-General 
� un funzionario (civil servant) della Corona; lo 
Attorney General riveste invece una carica politica. 
In The Federal Guide (august 1953, Common,w. 
Govern. Printer, Canberra) troviamo, fra le altre, 
elencate le seguenti funzioni dello Attorney General 

(p. 35-37): 1� amministrazione della giustizia; 
20 risoluzione delle questioni concernenti ilpubblico 
impiego; 3� consulenza legale per la Pubblica .Amministrazione; 
4� azione inquisitiva e prosecuzione in 
giudizio per i delitti previsti dalla legge del Commonwealth; 
5� difesa giudiziaria del Commonwealth; 
60 massimario dei tribunali del Commonwealth. 
Oltre il Solicitor General, vi sono nel Department un 
Crown Solicitor ed un sostituto; rappresentanti del 
Crown Solicitor si trovano in Sidney, Melbourne, 
Brisbane, Adelaide, Perth, Tonsville, Darwin. In 
sos-tanza, attraverso il Solicitor General ed il Crown 
Solicitor Io Attorney General � un Avvocato generale 
dello Stato: esso � attore o convenuto e provvede a 
tutti gli obblighi di procedura (art. 61-63, Judiciary 
A.et, 1903-1950); pu� per� nominare per la difesa 
giudiziaria una qualunque persona (art. 63, Judiciary 
A.et, 1903-1950); secondo la pratica inglese, le 
corti esercitano nei suoi confronti gli stessi poteri 
che hanno verso i privati ed i loro difensori (articolo 
806, Halsbury's Laws Of England, vol. 7, 
Butterworth, London, 1954, p. 382); l'opinione dello 
Attorney Generalo del suo delegato, Solicitor General, 
vale quanto quella di qualsiasi avvocato (art. 64, 
Judiciary A.et, 1903-1950); le corti non potrebbero 
costringerlo a testimoniare. Lo Attorney General 
redige i progetti di legge a mezzo di un Parliamentary 
Draftsman e di un Principal Assistant 
Parliamentary Draftsman. Lo Attorney General del 
Commonwealth pu� intervenire, in qualsiasi stadio 
della causa presso una Corte di uno Stato, in 
materia costituzionale o d'interpretazione della 
Costituzione, chiedendo che il giudizio sia rimesso 
alla Suprema Corte di Australia (art. 40, Judiciary 
Act, 1903-1950). Il Crown Solicitor per il Commonwealth 
pu� esercitare non solo presso le Corti federali 
od una Corte che abbia giurisdizione federale, 
ma presso ogni Stato, anche se non sia iscFitto come 
Solicitor per un determinato Stato (art. 50, Judiciary 
A.et, 1903-1950). 

Gli art. 69 e seg. del Judiciary A.et 1903-1950 disciplinano 
la condotta dello Attorney General negli 
affari penali; egli nomina, sulla certificazione di 
povert�, l'avvocato di difesa dell'imputato privo di 
mezzi (n. 3, art. 69, Judiciary A.et, 1003-1950). Lo 
Attorney General agisce a mezzo di un Publio Prosecutor 
(ved. Crimes Act 1914-1941; J. V. BARRY, 

G. W. PATON and G. SAWER, An introduction 
to the Criminal Law in Australia, Mac Millan, 1948, 
vol. 6 di cc English Studies in Criminal Science 'n). 
Lo Attorney General od il Solicitor General o 
persona da essi incaricata riceve particolari attribuzioni 
di controllo sulle liti giudiziarie sia contro 
privati che contro il Commonwealth e gli Stati in 
particolari materie o questioni sorte durante la 
guerra; le liti sono soggette ad una previa autorizzazione 
da parte di quelle autorit� (ved. W ar 
Precautions Regulations ed il Legal Proceedings 
Control Act 1919). 

La consulenza per le Amministrazioni � propria 
dello Attorney General; la Suprema Corte di Australia 
ha rifiutato di dare pareri su questioni 
astratte di diritto (1921, Common Law Reports, 

n. 29, p. 257); � particolare il fatto che lo Attorney 
General di uno Stato � il difensore costituzionale 
dei cittadini di quello Stato e pu�, in loro nome, 
iniziare azione dinanzi alla Suprema Corte di Australia 
per la dichiarazione d'illegalit� di una legge 
federale interferente con la legge di uno Stato; lo 
stesso vale circa la illegalit� di una legge di altro 
Stato (Attorney Generai for Victoria versus The 
Commonwealth, 1945, n. 71, di Commonwealth 
Law Reports, p. 237; ved. nota k a p. 656 diHalsbury's 
Laws of England, vol. 5, 1953; ved. discussione 
in Paton, op. cit., p. 193). 
La giurisdizione in equit� ha sviluppato, in Inghilterra, 
due rimedi, seguiti dalla pratica australiana, 
per la dichiarazione dei limiti e dei poteri 
legali della Corona e delle pubbliche autorit� (declaratory 
judgement) e per la protezione degli interessi 
dei cittadini contro le violazioni da parte 
delle pubbliche autorit� (injonction); tali rimedi 
sono portati contro lo Attorney General; Io stesso 
Attorney General pu� agire con tali rimedi contro la 
pubblica autorit�; la giurisprudenza ha stabilito 
che la cattiva fede, la parzialit� ed il capriccio 
costituiscono un esercizio ultra vires di poteri delegati. 
Ved. High Court Rules, Order IV. La competenza 
appartiene ai giudici ordinari; in materia 
costituzionale il declaratory judgement � dato dalfo 
Suprema Corte di Australia su ricorso dello Attorney 
General dello Stato prima che la legge incostituzionale 
del. Commonwealth venga pro.clamatn, 
(Attorney Generai for Victoria, 1945, ved. sopra;Toowoomba 
Foundry Pty. Ltd versus Commonwealth, 
1945, n. 71, Commonwealth Law Reports, 

p. 545; ved. Paton, op. cit., p. 101, nota 92). 
Sulla giurisprudenza in genere riguardante lo 
Attorney General vedere Law Offecers, p. 62 e seg., di 


94 -


The Australian Digest, 1825-1933, Brisbarie, 1935, 
ed anche voce Crown. Ved. inoltre Arbitration 
Public Service Act 1920; Bills of Exchange Act 
1906-36; Bankruptcy Act 1924-48; Copyright Act 
1912-35; High Court Procedure .Act 1903-50; Matrimonial 
Causes .Act 1945; Patents .Act 1903-46; 
State and Territorial Laws and Records Recognition 
.Act 1901-1928; Statute of Westminster .Adoption 
.Act 1942). 

2. NEW SOUTH WALES 
A) � riconosciuta la responsabilit� civile della 
Pubblica .Amministrazione sia in contracts e sia in 
tor;ts (Claims against Government and Crown .Act 

n. 27 del 1912). � garantita in tal modo qualsiasi 
persona avente comunque una giusta lagnanza da 
opporre (any just claim or demand whatever) contro 
l'Amministrazione (art. 3). La Suprema Corte di 
New South Wales stabil� che la legge applicabile 
in torts a cui il Commonwealth � tenuto � quella 
applicabile in ogni Stato tra i privati cittadini al 
25 agosto 1903, data dell'entrata in vigore del Judiciary 
.Act del 1903 del Commonwealth australiano 
(ved. Musgrave versus Commonwealth, 1937, 57, 
Commonwealth Law Reports p. 514; 43, .AustralianLaw 
Reports, p. 614; 11, .Australian Law Journ., 
p.153). 
B) La posizione dello Attorney General, del Solicitor 
General e del Public Prosecutor � identica a 
quella del Commonwealth; Io Attorney General fa 
parte del Gabinetto ma le funzioni per l'amministrazione 
della giustizia spettano ad un apposito 
Ministro per la giustizia e Vicepresidente del Consiglio 
esecutivo. Il Solicitor General � un civil servant. 
Si ricorre ad una finzione, perch� si agisca contro 
l'Amministrazione pubblica; occorre infatti avanzare 
una petition of right al Governatore, il quale 
elegge un nominal defendant (resitente di nome), 
che sostituisce la Corona; il defendant non � personalmente 
responsabile (art. 8, Claims against Gov. 
and Crown .Act 27 del 1912). Nulla vieta poi che lo 
Attorney General, a mezzo del Solicitor, interponga 
il suo ufficio di difesa. La Suprema Corte di New 
South Wales � stata la prima ad affermare che lo 
Attorney General pu� comparire contro la Corona 
(Brown v. Commissioners for Railways, 1886, in 
The .Australian Digest, 1825-1933, voi. 6, p. 62). 
Sui contrasti possibili tra Attorney General ed il 
Defendant, nominato dal Governatore, ved. .Attorney 
Generai for the New South Wales v. Williams, 1910, 
in The .Australian Digest, 1825-1933, voi. 6, p. 63-64. 

Ved. Claims against Government .Act, 1857; Common 
Law Procedure .Act, 1899; Crimes .Act 19001929; 
Marriage .Act 1899-48; Mat:r:imonial Causes 
.Act 1899-1949; Supreme Court and Circuit Courts 
.Act 35 del 1900; Supreme Court Procedure .Act 1900. 

3. QUEENSLAND. 
A) � riconosciuta la responsabilit� civile della 
Pubblica .Amministrazione sia in contracts e sia 
in torts (Claims against Government .Act 1866; 

Supreme Court .Act 1866). Il termine usato � generico 
come per New South Wales (art. 2). 

B) La posizione dello Attorney General, del Solicitor 
General e del Public Prosecutor � simile ~t 
quella del Commonwealth; Io Attorney General fa 
parte del Gabinetto ministeriale. Per convenire 
I' .Amministrazione occorre una petition of right 
al Governatore, il quale designa un nominal defendant 
(art. 2, Claims against the Government .Act, 
1866); il reclamante agisce contro il defendant 
dinanzi alle corti (art. 5). Si tratta di una finzione 
per salvare la contraddizione di vedere la Corona, 
fonte della giustizia, messa contro s� stessa. Nulla 
vieta che il Crown Solicitor interponga i suoi uffici 
in difesa della Corona, che sta dietro il def endant. 
Il defendant non ha alcuna persi:male responsabilit� 
(art. 6). 

Ved. anche Criminal code 1899-1922; Matrimonial 
Causes Jurisdiction .Act, 1864 (.Amendment 1923). 

4. SOUTH .AUSTRALIA. 
A) � riconosciuta la responsablit� civile della 
Corona sia in contracts e sia in torts, e cio� in ogni 
caso di contestazione concernente una doglianza 
per motivi pecuniari (all cases of dispute and difference, 
touching any pecuniary claim, between any 
subject of H er M ajesty and Colonial Province of 
South Australia, which may have arisen, or may 
arise, within the said Province) (Claimant's Relief 
.Act n. 6 del 1853, art. l; South .Australia Supreme 
Court .Act, 1935-52). 

B) La posizione dello Attorney General, del Solicitor 
General e del Public Prosecutor � identica a 
quella che si rinviene nel Commonwealth; Io Attorney 
General � anche Ministro per l'Industria ed il 
Lavoro (.Attorney Generai and Minister of Industry 
and Employment). Lo Attorney General non siede 
in Parlamento (.Act 5 del 1873) ma le attribuzioni 
aggiunte glielo dovranno ormai permettere. Per convenire 
la .Corona (e cio� la Pubblica .Amministrazione) 
occorre avanzare al Governatore una petition of 
right; il Governatore designa un nominal defendant 
(art. 2, Claimants' Relief .Act n. 6 del 1853; South 
.Australia Supreme Court .Act, 1935-52); il defendant 
non resta personalmente responsabile. Lo Attorney 
General, a mezzo del Crown Solicitor, presta gli 
uffici di difesa. 

Ved. anche Criminal Law Consolidation .Act, 

1935-40; Matrimonial Causes .Act, 1929-41. 

5. TASMANIA. 
.A) � riconosciuta la responsabilit� della Pubblica 
.Amministrazione sia in contracts e sia in torts . 
L'art. 4 del Crown Redress .Act dei 1891 n. 24 stabiliva: 
Chiunque abbia o ritenga di avere una giusta 
lagnanza (claim) contro Sua Maest� in ordine ad un 
contratto intervenuto a nome di Sua Maest� oppure 
entro la competenza del Governo di Tasmania, od 
in dipendenza di atto od omissione, negligenza o 
colpa di un funzionario, agente o dipendente del 


M'tMfa.Af!NEITTIBE&.W.WdiJ@Ai&&J ;nn&M,,,,,,,, 


-95 

Governo di Tasmania, che avrebbe dato luogo ad 
una azione in diritto (at law) od in equit� (in equity), 
(nel senso del diritto e della procedura inglese) tra 
privati, pu� avanzare dinanzi alla Corte della competente 
giurisdizione di Tasmania una supplica 
(Supplication), per la decisione del caso. L'art. 64 
del Supreme Court Civil Procedure Act, 1932 
(Part VI) ammette le azioni contro la Corona per 
i contratti, i quasi-contratti, ed i torts. 

B) Lo Attorney General, il Crown Solicitor ed il 
Public Prosecutor hanno �le stesse caratteristiche 
che nel Commonwealth; Io Attorney General � un 
ministro del Gabinetto. Lo Attorney General presta 
la sua difesa nei giudizi contro la Corona; non 
� stabilita la finzione del nominal defendant. 

Ved. anche Criminal Code, 1924; Matrimonial 
Causes Act, 1919; Supreme Court Civil Procedure 
Act, 1932; Supreme Court Act, 1887 n. ~6. � 

6. VICTORIA. 
A) La responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
� limitata ai contratti. Una volta era 
dubbia la stessa interpretazione giurisprudenziale; 
in certi casi si volle prescindere anche dagli art. 2026 
del vecchio Crown Remedies and Liability Act, 
191~ (Daly v. Commonwealth, 1920, Australian 
Digest, voi. 6, p. 75); in altri casi si era detto che 
mancando all'Amministrazione l'autorizzazione del 
Parlamento a disporre un contratto, si sarebbe 
esclusa la stessa responsabilit� contrattuale (Alcock 
versus Fergie, 1867, Australian Digest, 6, 

p. 78). L'art. 20 del Crown Remedies and Liability 
Act, 1928 n. 3665 parla in genere di azione (claim); 
l'art. 27 vuol chiarire che non si considera lagnanza 
(claim) o richiesta (demand) se non quella che abbia 
per presupposto un contratto. Una tale riserva ha 
creato vere perplessit� quando si tratti di applicare 
la norma nei confronti di residenti in altri Stati, 
che ammettono la responsabilit� dello Stato anche 
per i torts; avviene che per un medesimo evento 
(tort) il cittadino di Victoria � escluso dal risarcimento 
mentre il cittadino danneggiato (residente 
in altro Stato) � ammesso alla valutazione del tort. 
B) Lo Attorney General, il Solicitor General ed 
il Public Prosecutor hanno la stessa posizione che 
nel Commonwealth australiano; lo Attorney General 
� un ministro del Gabinetto (Attorney Generai, 
Minister in charge of Prices, Minister in charge of 
Immigration). Per procedere contro l'Amministrazione 
occorre avanzare una petition of right 
alla suprema Corte di Victoria; � cos� iniziata la 
procedura (Crown Remedies and r~iability Act, 
1928). Il sistema, limitato ai contratti (salvo qualche 
incompatibile divagazione recente della giurisprudenza), 
deriva dal Parlamento l'autorizzazione 
a convenire la Corona e non ha bisogno della finzione 
del nominal defendant. Lo Attorney General 
presta la difesa dell'Amministrazione a mezzo del 
Solicitor General. Sulla possibilit� del Solicitor General 
di delegare un Deputy (Vice) Crown Solicitor, 
ved. decis. High Court of Australia (in appello 
dalla Suprema Corte di Victoria) 66, Commonwealth 
Law Reports, 1942, p. 43 e seg. 

Ved. anche Orimes Act, 1949; Justices Act, 1928; 
Legai Profession Practice Act, 1928; Marriage Act, 
1928; Police Offences .�.ct, 1928-49; Supreme Court 
Act, 1928. 

7. WESTERN AUSTRALI.A.. 
A) � riconosciuta la responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione sia in contracts e sia in 
torts (Crown Suits Act, 1947}; � pertanto stato 
chiarito il Crown Suits Act 1898, n. 9. 

B) Lo Attorney General, il Crown Solicitor ed il 
Public Prosecutor hanno la stessa posizione che nel 
Commonwealth australiano. Al Crown-Solicitor 
spetta la difesa della Corona; non vi � bisogno del 

nominal def endant. 

Ved. Supreme Court Act, 1950; Criminal Code, 
1945; Matrimonial Causes and Personal Status 
Code, 1948. � 

8. PAPUA AND NEW GUINEA TERRITORY. 
Bisogna distinguere: 1� periodo della separazione 
amministrativa dei due Territori. Era ammessa la 
responsabilit� dell'Amministraziine sia in contracts 
e sia in torts. In Papua vigeva la Claims by and 
against Government Ordinance del 16 maggio 1911, 
XII; il giudizio sarebbe avvenuto in una Corte del 
Territorio come between subject and subject (trf', 
privati) (art. 4). Il Tesoriere od altro incaricato del 
Luogotenente Governatore in Consiglio avrebbe 
iniziato i giudizi a favore del Territorio (art. 5). 
La difesa sarebbe appartenuta al Tesoriere od a 
persona incaricata dal Luogotenente Governatore 
in Consiglio (art. 6); il Tesoriere, in caso di soccombenza, 
avrebbe pagato su certificazione del Registrar 
Clerk of the Court (art. 8 e 9). Per New Guinea 
ved. Claims by and against the Administration 
Ordinance 1927 ed altra Ordinance 23 del 27 agosto 
193l.. 2� periodo dell'Amministrazione provvisoria. 
Sistemazione dei giudizi a norma dell'art. 15 
della Clai!lls by and agfliinst the Administration 
Ordinance 1951. 3� Unificazione dell'Amministrazione. 
In base al Papua and New Guinea Act 
1949-50, la Claims by and against the Administration 
Ordinance 1951 autorizza la procedibilit� in 
contract ed in tort contro l'Amministrazione in una 
Corte dei Territori come tra privati (art. 5). Le 
cause in cui l'Amministrazione � attrice sono condotte 
dal Crown Law Off�cer o, per i giudizi innanzi 
ad una Court of Petty Sessions o ad una District 
Court, dal Crown Law Off�cer o da persona incaricata 
dell'Amministrazione (art~ 6). Il Tesoriere paga, 
nei casi di soccombenza, su certificazione del 
Register Clerk presso la Corte che ha reso il giudizio 

(art. 10). Alla Supreme Court of the Te:i;ritory of 

Papua and New Guinea provvede il Commonwealth 

e cos� per la Supreme Court of the Australian Capi


tai Territory; altrettanto, per la Supreme Oomt 

of the Northern Territory (ved. p. 15, The Federai 

Guide, august, 1953, Canberra, Oommon. Govern, 

Printer). 


96 


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voi. 3, 1929, 30, p. 107; ivi H. T. PosTLE: OommO'Yl!Wealth 
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the Crown's Immunity /rom Statute, � The Australian 
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Per gli Stati vedere bibliografia in PATON, op. cit. 

(21110653) Roma, 1955 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.