ANNO VII -N. 3-4 MARZO-APRILE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVI.ZIO IN TEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE ESENTENZA COSTITUTIVA SOMMARIO. -I. Critica di una recente opinione dottrinale. -II. Spunti ricostruttivi. -III. Il problema nei confronti della P. A. I. In una recente monografia (1) si � compiuto il tentativo di armonizzare l'interpretazione dell'art. 2932 codice civile con la funzione e la disciplina proprie dell'accertamento giurisdizionale contenzioso e sulla premessa che se gli � effetti del contratto non concluso � avessero la loro fonte giuridica nel contratto definitivo : �in caso. di mancata conclusione di questo si dovrebbe con la sentenza porre una diversa fonte giuridica degli effetti da costituirsi, i quali perci� non tanto non sarebbero esattamente gli stessi producibili dal contratto, quanto non avrebbero affatto la disciplina propria degli effetti negoziali � (2), si � affermato che : �gli effetti negoziali in esame hanno nel contratto preliminare la fonte giuridica, o meglio il comando che li. disciplina, n~l cosiddetto contratto definitivo una mera condizione, o meglio un presupposto della loro materia, e nella sentenza prevista dall'art. 2932 e.e. un comando che rimuove tale condizione o presupposto � (3). Se non ci inganniamo, il tema era uno dei pi� impegnativi, uno di quelli la cui trattazione pi� segnatamente richiede, per dirla col CARNELUTTI, � l'integrazione della dogmatica con la clinica del diritto � (4). Che l'A. lo abbia affrontato servendosi fondamentalmente di strumenti di teoria generale (5) non ci ha sorpresi, ma vieppi� interessati alla lettura del saggio. � Non sembra, per�, che i risultati dell'indagine siano particolarmente convincenti. II primo dubbio che si presenta spontaneamente al lettore � che quella asserta incompatibilit� fra esercizio del potere e adempimento dell'obbligo, (1) MONTESANO: Contratto preliminare e sentenza costitutiva. Napoli, 1953. (2) ID. op. cit., p. 133. (3) ID. op. cit., p. 135. (4) CARNELUTTI : Discorsi intorno al diritto. Padovi>., 1937, pp. 128 e 185; Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Vol. I, Roma, 1951, p. xxxu. (5) Sul rapporto fra teoria generale e giurisprudenza (�elaborazione delle norme positiv~ �), v. GUARIN? .G.: Oggetto, funzione e metodo della teoria generale del diritt_o, in �Rass. di Diritto pubblico�, 1953, I, p. 1 e segg., m particolare p. 15. da cui il M. prende le mosse per le sue ulteriori argomentazioni, nonostante lo sforzo dimostrativo dell'A., non sia pi� di un apriorismo. . L'obiezione appare particolarmente grave, ove s1 pensi che proprio la teoria generale avrebbe dovuto avvertirlo della profonda esigenza costruttiva che sta alla base del concetto da lui ripudiato. Gi� a proposito del pagamento, nei casi ordinari in cui la prestazione sia diversa da un'attivit� nego ziale, non sembra facilmente accettabile l'afferma zione della �assoluta� inconciliabilit� fra subordi nazione dell'interesse del debitore ed esecuzione del contenuto dell'obbligo come esercizio di un potere del debitore. Che nel caso dell'obbligo manchi il potere giuri dico di impedire la concreta soddisfazione dell'in teresse del creditore non implica necessariamente l'illazione che, ove il debitore tenga fede al suo impegno ed esegua la prestazione, il suo comporta mento non sia giuridico e, se lo sia, non vada qualifica,to quanto meno come attivit� di disposi zione (6). Non dovrebbe, invero, esser privo di significato il valore dispositivo che ha certamente e in primo luogo l'applicazione della sanzione repressiva in caso di inadempimento, nella sua specie designata come restituzione diretta o restituzione .in senso stretto (7). Cosi non si capirebbe perch�, se il pagamento di una somma di danaro non fosse atto di esercizio del potere di disposizione (8) di tale somma e si riducesse invece ad una mera operazione materiale, l'esecuzione forzata dell'obbligazione pecuniaria non si traduca in una mera consegna forzata at traverso il procedimento previsto dall'art. 606 C.p.c., ma supponga, invece, l'emissione di un (6) CARNELUTTI: Processo di esecuzione, III, 1931, � p. 196 alludeva addirittura ad attivit� negoziale, affermando che cc il contE;inuto dell'obbligo � precisamente l'esercizio del diritto i>. (7) CARNELUTTI: Teoria generale del diritto. Roma, 1951,p.28. . (8) CARNELUTTI, in Teoria gen. cit., p. 210,.parla di fatto costitutivo del dominio a favore del creditore; ma a p. 226 spiega tr~ttarsi .~i atto dovuto-ol?erazi~ne! cio� ne fa un atto cc intransitivo >>, salvo che si tratti di adempimento di un obbligo di contrarre, nel qu~l caso si ha un atto dovuto -dichiarazione e cc la figura intransitiva dell'atto dovuto si combina con la figura transitiva del negozio giuridico � (p. 227). -42 provvedimento giurisdizionale di valore costitutivo (9). Nonostante i dubbi altra volta da noi stessi manifestati (10), non ci pare che la norma contenuta nell'art. 1191 O.e. debba indurre inevitabilmente l'interprete a qualificare il pagamento come mero fatto dispositivo (11). L'ostacolo non � insuperabile, ove si tenga anzitutto presente che anche l'incapace di agire deve ritenersi soggetto di poteri giuridici (12). Quella norma, dunque, si pu� bene interpretare nel senso che l'atto dispositivo non possa essere �impugnato� (cfr. cit. art. 1191 O. c.), quando l'incapace ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, per la rilevanza decisiva che ha in tal caso l'avvenuto soddisfacimento dell'interesse del creditore (13-14). La stessa norma, comunque, sarebbe inapplicabile all'ipotesi di adempimento dell'obbligo di contrarre, poich� qui la prestazione dovuta � il consenso legittimo, ossia precisamente, fra l'altro, quello espresso nei modi e con l'osservanza delle forme abilitative previste dalla legge. D'altra parte, mentre il pagamento di un debito scaduto non � soggetto normalmente a revocatoria (art. 2901, 5� comma, O. c.), il fallimento rende possibile l'esperimento della speciale revocatoria ex art. 67 Legge fall. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267) relativamente ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Ad ogni modo, ammesso pure in ipotesi che il pagamento sia normalmente atto << intransitivo �, cio� non costituisca esercizio di alcun potere (15), sembra strano che, pur accettando il concetto di potere elaborato dalla teoria generale a cui il M. ha attinto la pi� parte delle sue cognizioni, 1'A. possa affermare che anche la conclusione del negozio promesso, consistendo nell'atto che pone il � comando � negoziale, sia incompatibile con l'adempimento dell'obbligo. Secondo quella teoria generale, invece, ponendosi in rilievo la differenza. fra le due specie di potere, aventi come contenuto l'una l'agere e l'altra l'iubere, si osserva che mentre rispetto all'agere il potere � solo un licere, rispetto all'iubere esso pu� essere sia un lioere che un debere : �infatti quand'anche il soggetto di esso debba (9) CARNELUTTI : Istituzioni cit., I, p. 89 e seg.; DALMARTELLO: La prestazione nell'obbligazione di dare, in � Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.>>, 1947, p. 231. (10) Ne L.a causa dei negozi giuridici e l'�tutonomia della volont� nel diritto privato italiano. Napoli, 1947, p. 248. (11) Sul punto vedi RESCIGNO : Incapacit� naturale e adempimento. Napoli, 1950, p. 126 e seg. (12) SANTI ROMANO: Frammenti di un dizionario giuridico. Milano, 1947, p. 195 (contro l'opinione del MIELE G., in: Principi di diritto amm., I, Padova 1953, p. 46); BETTI: Teoria generale del negozio giuridico, 2a ed., Torino 1950, p. 571. (13) Vedi le considerazioni del VoN TuHR, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, II, Tiibingen, 1925, pacomandare, ci� non esclude che comandi e comandando eserciti un potere)) (16). Non sembra abbia particolare significato il rilievo dell' A. che, a proposito delle �potest� )) o �funzioni)) in diritto privato� (li):�� non si hanno poteri che siano insieme doveri, ma si hanno doveri che la legge impone a chiunque sia titolare di un certo potere )) (18). �, infatti, evidente che il potere concettualmente non si confonde col dovere, cos� come � altrettanto ovvio che si dice cosa ben diversa quando si ammette che con un solo atto I possa contemporaneamente esercitarsi un potere e adempiersi a un dovere (o ad un obbligo). ~ Resta parimenti impregiudicata l'ipotesi concettuale che la legge attribuisca il potere proprio come mezzo di adempimento del dovere. In questo I senso sembra meriti un serio approfondimento la proposizione che: �l'obbligo vincola la volont� ma non la sopprime, anzi presuppone sempre che essa intervenga)) (19). Il sostenere poi che l'organo della persona giuridica non eserciti:y mai un potere, perch� esso sarebbe solo soggetto di un obbligo di fare (20), implica anzitutto una confusione fra rapporto di servizio e rapporto organico (21). L'organo e l'ente all'esterno si immedesimano : il potere dell'ente � un tutt'uno col potere che l'organo in concreto � chiamato ad esercitare (22). Il problema si ripropone, quindi, anche qui allo stesso modo e basta pensare agli innumerevoli casi di atti vincolati nel campo del diritto amministrativo, per convincersi che il concetto di esercizio obbigatorio di un potere � di importanza tecnicocostruttiva fondamentale ! Passando al fenomeno contrattuale nel diritto privato, innumerevoli sono i casi in cui la legge stessa statuisce un obbligo di contrattare a carico di certi soggetti ed a favore di altri (23). (16) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., p. 151. (17) Sul concetto di � ufficio di diritto privato '" vedi BETTI, op. cit., p. 571 e seg. (18) MONTESANO, op. cit., p. 46. (19) SANTI ROMANO: Frammenti, cit., p. 182; con diversa prospettiva e cio� guardando addirittura ai due termini del rapporto si esprime la stessa idea della strumentalit� del potere rispetto al dovere dal CARNELUTTI, in Arte del Dirz'.tto, Padova, 1949, p. 108. (20) MONTESANO, op. cit., pp. 46-47. (21) Sulla distinzione cfr. ALESSI: Diritto amministrativo, Milano, 1949, p. 99; sul rapporto di gerarchia, id., op. cit., p. 111 e segg. vedi anche SANTI ROMANO: Corso di Diritto Amm., I, Padova 1930, p. 102 e segg.; Framm., cit. p. 145 e segg. (22) SANTI ROMANO: Framm. cit., p. 167, ove peraltro rileva che �sono atti dell'ente pure quelli compiuti dall'organo fuori dei limiti della sua competenza a meno che non siano radicalmente nulli�. Secondo il DONATI D.: Atto complesso, autorizzazione, approvazione in �Archivio Giuridico� LXXI (1903), p. 13 esegg. il poterenudoela facolt� di esercizio del potere sono due figure elementari che si combinano nel concetto di potere giuridico. (23) NIPPERDEY: Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag, Jena 1920, che sistema i casi� in due grandi gruppi, vedi p. 36 e segg. e p. 67 e segg. La dichiaraz-ione della volont� di obbligarsi nell'obbl. legale di contratgina 412 (dolo facil qui petit quod redditurus est) Sulla tare non � sostituita dalla norma, la quale .al contravalidit� dell'adempimento dell'� incapace naturale� vedi: rio la richiede, p. 88; respinge l'opinione di RIEZLER R:EscIGNO, op. cit., p. 125. . (STAUDINGER Comm., I, pp. 559-560) vedi p. 89 nota 1; .. (14) Sulla natura di atto giuridico del pagamento SALANDRA: I contratti di adesione, in Riv. dir. comm. 1928, vedi nostra Causa cit. p. 247 e segg. � I, p. 428 e segg. e citaz. ivi in nota 3; CALAMANDREI: (15) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 219 e 225. La sentenza come atto di esecuzione forzata, in Studi in j -43 L'obbligo di compiere negozi o in genere atti giuridici pu� essere imposto per testamento (modus, legato) (24). L'art. 1703 O. c. testualmente definisce il mandato : �il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o pi� atti giuridici per conto dell'altra n. L'apriorismo della tesi sostenuta dal M. balza subito evidente dagli sforzi dialettici che egli deve compiere, quando vuol dare ragione di istituti di diritto positivo. Cos� proprio a proposito del mandato e precisamente del mandato senza rappresentanza ad acquistare, il M. sostiene (25) che non solo non c'� a carico del mandatario un obbligo di trasferire al mandante (esso sarebbe, invece, obbligo di creare una prova confessoria documentata avente ad oggetto il negozio di trasferimento gi� perfetto e solo inefficace all'atto della conclusione del contratto di mandato ; l'efficacia di tale negozio di trasferimento sarebbe condizionata agli eventi della creazione della predetta prova e della individuazione del bene oggetto del trasferimento) (26); ma non c'� neppure obbligo di acquistare dal terzo, dato che il mandatario acquista in nome proprio. Quest'obbligo vi sarebbe solo nel caso di mandato con rappresentanza, poich�, agendo in tale ipotesi il mandatario. nel nome del mandante, sarebbe possibile imputare lo stesso comportamento ad un soggetto come adempimento dell'obbligo ed all'altro come eserciziq del potere (27). Oosicch� nella rappresentanza il �fare >> del rappresentante non costituirebbe esercizio di un suo potere, non si estrinsecherebbe in atti giuridici, ma in mere operazioni. Non si capisce, allora, perch� l'art. 1387 O. c. parli di cc potere di rappresentanza n (28), e sovrattutto, per non fermarsi ad astratte enunciazioni, a prescindere dal presupposto della capacit� naturale del rappresentante, pur richiesta dalla legge (art. 1388 O. c.), perch� gli artt. 1389 e 1390 O. c. dispongano che, salvo si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto rappresentativo � annullabile se � viziata la volont� del rappresentante e che, nei casi di rilevanza degli stati soggettivi di buona o di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, debba aversi riguardo alla persona del rappresentante. Ma lo sforzo dimostrativo dell' A. tradisce purtroppo la fallacia dell'intero assunto, quando dovendo pur spiegare, a proposito del mandato senza rappresentanza ad a,cquistare, in che si sustanzi l'impegno del mandatario nei confronti del mandante, allude ad un obbligo di cc ottenere n onore di A. Ascoli, Messina, 1931, p. 225eseg.;STOLFIM. L'obbligo legale a contrattare, in Riv. dir. civ. 1932; p. 148 e segg. MESSINEO, Manuale di dir. civ. e comm., II, Milano 1950, p. 450; CARIOTA-FERRRA: L'obbligo di trasferire, in �Annuario di Diritto comparato, ecc. '" vol. XXVI, p. 205 ; BARASSI : Teoria gen. delle obbl., II, Milano, 1948, p. 132 e segg. (24) ScuTo : Il modus nel Diritto civile italiano '" Palermo, 1909, p. 261 e segg.; GANGI: I legati nel diritto civile italiano, I, Roma, 1908, p. 115 e segg.; BARASSI, op. cit. p. 134; CARIOTA FERRARA, op. cit., p. 207. (25) Op. cit., p. 107 e segg. (26) MoNTESANo, op. cit., p. 108. (27) ID., op. loc. cit. (28) Sul concetto BETTI: Teoria gen. cit., p. 559 e segg. la cosa altrui come limite del potere di negoziare col terzo : quando il mandatario negozia col terzo esercita un suo potere, ma non lo esercita nell'interesse del mandante, sibbene tale interesse: cc segna un limite sostanziale della potest� >� (29). Ohe il contenuto di un comportamento come quello del mandatario sia pi� o meno vincolato non dimostra per il M. l'esistenza di un obbligo di esercitare il potere: cc l'obbligo infatti non contiene l'esercizio del potere, ma ne costituisce il limite, segna il punto dove il potere finisce>> (30). Questa proposizione, a ben vedere, non considera un punto decisivo e cio� che il potere non si identifica mai con i singoli atti del suo esercizio (31), ma se questo � vero, come del resto altrove il M. mostra di intendere, quando afferma che il potere � fuori dell'atto (32), non si vede perch� contenuto dell'obbligo non possa essere l'esercizio del potere (33), n� il significato della distinzione fra esercizio del potere nell'interesse del creditore ed esercizio del potere limitato dall'interesse del creditore. Evidentemente il potere non pu� essere limitato che appunto in quanto i singoli atti del suo esercizio costituiscano contenuto di un obbligo. Altra conseguenza inaccettabile di quel denunciato apriorismo del saggio � la .necessit� per il M., nel sostituire alla figura tradizionale dell'obbligo di contrarre quella di un obbligo di confessare e documentare un contratto gi� concluso, di trasformare la confessione in un fatto materiale... come il suicidio o la distruzione della cosa ad opera del proprietario (34). Considerato che precedentemente il M., in altri diligenti studi, dedicati specificamente all'argomento (35), non ha mai dubitato che la confessione fosse un atto giuridico (35), questo mutar d'opinione, ora, ha tutta l'aria dell'espediente costruttivo. La difformit� delle conclusioni raggiunte sull'argomento nel saggio di cui qui si discorre �, per�, in definitiva, solo apparente. Dire che il soggetto � giuridicamente libero di non con! essare e che tale libert� gli � assicurata da una facolt� disponibile, e cio� da un diritto (36), significa riconoscere che il soggetto � altrettanto libero, in senso giuridico, .di confessare (il che val quanto dire essere anche in grado di disporre nel singolo caso, immediatamente, dell'interesse protetto da quel diritto) com'� libero di obbligarsi a confessare. Nell'una e nell'altra ipotesi saremmo certo al cospetto di un atto di esercizio di un potere giuridico e il M. non lo contesta per la seconda ipotesi, ch� anzi proprio su questa fonda la sua figura di contratto �eseguibile n a sensi dell'art. 2932 O. c. (37). Per la prima, invece, concede solo che si tratti dell'esercizio di un potere: << di fronte al (29) MoNTESANO, op. cit., p. 109. (30) ID., op. loc. cit. (31) SANTI ROMANO: Frammenti cit., pp. 180, 186 e seg., 197. (32) MoNTESANO, op. cit., p. 44 nota 18. (33) MIELE : Principi cit., p. 47. (34) MONTESANO, op. cit., p. 81. (35) MoNTESANO: Note sulla natura giuridica della confessione, in � Giur. Compl. Cass. Civ.�, vol. XXVII, 1948, 3a quadr., p. 139; Sull'animus confitendi, ecc. in �Riv. Dir. Process. '" 1950, II, p. �14. � (36) MoNTESANO : Contratto preliminare cit., p. 80. (37) ID. op. cit., p. 84 e segg. -44 quale non ci sono n� obbligo n� soggezione e quindi di un potere non giuridico n (38). Ohi confessa non dispone di nulla ma distrugge un bene economico (39). Ohi si obbliga a confessare, invece, dispone della sua facolt� giuridica di non confessare ( 40). Qui si vede quale uso poco convincente faccia 1'A. del concetto carneluttiano di atto meramente economico, in contrapposto all'esercizio della fa colt� che � sempre atto giuridico (41). N � si rivela particolarmente felice quell'idea di fare della confessione documentata una condizione potestativa-obbligatoria dell'efficacia del contratto (definitivo, gi� concluso col c. preliminare). A ben vedere, anche qui la costruzione � solo conseguenza di un apriorismo, per logica coerenza al quale l'A. � costretto ad affermare categoricamente che : �non c'� mai un obbligo di trasferire la propriet� o il diritto reale o il possesso o un potere di godimento n (42). Le radici di tale apriorismo affondano lontano, nientedimeno che nel terreno infido della teoria generale del negozio giuridico, la quale, com.e si sa, � oggi sottoposta al travaglio di un continuo ripensamento. Ripudiata la dottrina tradizionale del negozio giuridico, il M. dalle teorie non certo collimanti del KELSEN e di S.A.NTr' ROM.A.No trae doversi qualificare il negozio com.e l'atto che pone una norma, la quale, sola, disciplina i rapporti dell'autonomia privata. Il contenuto del negozio � norma, comando (l'.A. usa indifferentemente i termini norma, comando, precetto). � questa norma a disciplinare la fattispecie degli effetti negoziali e a produrli, non l'atto negoziale (43). Ne trae ancora la necessit� di una revisione delle nozioni di fatto costitutivo; di fatto condizionante, di condicio juris e condicio f acti, di condizione cc parzialmente n potestativa e � meramente n potestativa. Il M. invoca l'autorit� del KELSEN per avvertire che solo il diritto pu� esser fonte di diritto e soggiunge col S.A.TT.A. che la nozione di fatto costitutivo s'identifica con l'esistenza dell'interesse da tutelare o soddisfare col negozio (44); dichiara poi di abbandonare la nozione di fatto costitutivo per distinguere solo tra fonte giuridica ed elemento o presupposto della materia degli effetti.negoziali (45). Ne consegue, ad esempio, che nella compravendita: cc non ci sono fatti costitutivi del trasferimento che siano oggetto di ob (38) ID. op. cit., p. 82. Per l'inesattezza di tale ragionamento cfr. SANTI ROMANO: Frammenti cit., p. 181 e segg. (39) MONTESANO, op. ult. cit., p. 81. (40) ID., op. loc. cit. (41) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 167 e 222: la confessione � atto transitivo facoltativo, consiste in una cc asseverazione �, Teoria gen. cit. p. 282, Istituz. cit., I,p. 297. (42) MONTESANO, op. cit., p. 54. (43) MONTESANO, op. cit., p. 36 e segg., 50, 84. Contro la concez�one dell'autonomia privata come fonte di norme giuridiche vedi le considerazioni di LEVI A.: Teor�ia generale del diritto, Padova, 1950, p. 305 e segg,: il negozio � forma ma non anche fonte di diritto oggettivo, op. cit., p. 305; sulla distinzione: op. cit., p. 81 e segg.; vedi anche CARIOTA-FERRARA: ll negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, p. 48 e segg. e p. 76 e segg. (44) MONTESANO, op. cit., p. 50, nota 31. (45)-ID., op. cit., p. 53, nota 32. bligoii; ma: � si hanno invece da un lato un comando diretto al trasferimento della propriet�, dall'altro elementi o presupposti di fatto indispensabili perch� l'interesse del soggetto attivo possa essere tutelato con la situazione giuridica strumentale che si definisce propriet� ii, alla fine : � si pu� dire che il trasferimento della propriet� avviene in virt� del solo consenso delle parti nel. senso che il comando negoziale pu� essere la sola fonte giuridica dell'effetto traslativo � (46). Da un punto di vista generale, ne consegue che le com.uni nozioni di condicio juris e condicio facti sono inadeguate ed erronee. Non si tratta di elementi costitutivi della fattispecie degli effetti negoziali ; ma o di requisiti iU validit� del comando negoziale, costituenti il contenuto delle norme strumentali che conferiscono il potere negoziale e prevedono un negozio da creare (possono anche esser posti da un altro comando negoziale com.e oneri per l'uso del potere negoziale con effetti impegnativi) ( 4 7), o si tratta di condiciones f acti, necessarie a determinare la materia sottoposta all'efficacia del comando negoziale e la loro previsione suppone un negozio gi� creato in vista dell'insorgere di un conflitto di interessi non ancora in atto (48). Esse possono venir dettate da una norma di legge, com.e da una norma negoziale e non sono fatti costitutivi dell'effetto giuridico (49), bens� elementi o presupposti (non degli effetti, ma) della materia degli effetti, ossia, se abbiamo ben capito, del conflitto d'interessi (50). Condizione del negozio significa, insomma : cc condizione dell'esistenza di un conflitto di interessi su cui operi l'effetto negoziale n (51). Se il fatto dipende esclusivamente dalla volont� di una o di entrambe (52) le parti esso, secondo il M., intanto potrebbe costituire una condizione, in quanto sia obbligatorio: �se cos� non fosse, infatti, sarebbe ancora rimesso alla volont� della parte lo stabilire non quando e in relazione a quali avvenimenti debba essere com.posto giuridicamente un determinato conflitto di interessi, ma se debba essere com.posto giuridicamente un determinato conflitto di interessi ii (53). A prescindere da qualsiasi critica delle idee sovra esposte, tutto ci� non spiega a nostro avviso perch� �il fenomeno giuridico che si suole definire com.e contratto preliminare che stabilisce tutti i requisiti del contratto definitivo e che obbliga le parti a concluderlo n debba necessariamente considerarsi com.e contratto definitivo di cui solo gli effetti siano condizionati (ex nunc) �ad una nuova obbli (46) ID., op. it., p. 54, nota 32. (47) ID., op. cit., p. 77-78 e p. 96. (48) MoNTESANO, op. cir., pp. 50 e 95. (49) Ma a p. 39 dell'op. cit. lo ha affermato (?) (50) MNTESANO, op. cit., p. 50. (51) ID., op. cit., p. 51. (52) Ma quando dipende dalla volont� di entrambe le parti di un contratto la condizione non � maLmexamente potestativa, s� da provocare la nullit� prevista dall'art. 1355 Codice civile, cfr. sull'argomento CARIOTAFERRARA: Il negozio giuridico cit., pp. 618 e 622; FADDA e BENSA in Note in app. al libro II delle Pandette del WINDSCHEID, Torino, 1902, p. 963 e segg.; in particolare, BETTI : Teoria gen. cit., p. 521 e ivi in nota 4. (53) MONTESANO, op. cit., P� 52. -45 gatoria documentazione del negozio stesso � (54), non spiega, cio�, perch� l'attivit� prevista come contenuto dell'obbligo derivante dal c. preliminare, quando non sia attivit� (precontrattuale) di trattare per la conclusione del c. definitivo (� il secondo tipo di c. preliminare delineato dall'A.), debba divenire attivit� materiale, integrante un � element� o presupposto della materia degli effetti � e come tale condizionante, in forma obbligatoria per giunta (55), l'unico <<comando� negoziale da ritenersi gi� prodotto co~ c. preliiminare medesimo (56). -Ben appare che tale conseguenza sia in contrasto con la stessa premessa kelseniana che la creazione del diritto sia in pari tempo applicazione del diritto (57). Dovrebbe infatti essere agevole da tale premessa e tenuto conto del principio d'autonomia sancito nel nostro diritto privato positivo (art. 1322 c. c.) nonch� delle norme del codice che prevedono espressamente come tipo di c. preliminare la promessa di contrarre (art. 1351 e 2932 e.e.) pensare che il c. preliminare altro non sia formalmente se non una norma individuale superiore rispetto a quella posta dal c. definitivo, una norma, cio�, che disciplini l'emanazione di un'altra norma, stabilendo o meno che tale emanazione sia obbligatoria. N� si vede, d'altra parte, perch� debba essere inevitabile considerare l'attivit� negoziale volta a concludere il c. definitivo come un mero fatto, presupposto o elemento, ecc. Sostituendo al concetto tradizionale di � voluto � quello di <<comandato � non si evita certo l'obiezione che la condizione potestativa, come ogni altra condizione, prima di essere evento, accadimento, fatto condizionante, � appunto .e sovrattutto modo di essere del voluto o del comando o comandato che dir si voglia (58), onde riesce impossibile o per lo meno arbitrario considerarla solo come un presupposto o elemento della materia degli effetti negoziali, estranea al �comando� ed appartenente alla realt� economico-sociale su cui il � comando >> medesimo � destinato ad operare. E se ci� � vero, la costruzione del M. riceve un fiero colpo. Dire che voglio (o comando) sotto condizione meramente potestativa significa sempre dire : � voglio (o comando), se vorr� (o comander�)�; come dire che voglio (o comando) sotto condizione potestativa- obbligatoria significa sempre dire: �voglio (54) ID. op. cit., p. 84. (55) Sfugge al MoNTESANO l'essenziale incompatibilit� fra i concetti di obbligo e di condizione: Oonditio nihil disponit, sed eventum saltim exprimit, in quem disponitur aliquid (RIPER) vedi ScuTo: Il modus cit., pp. 77-78; NATOLI: Della condizione nel contratto, in � Cornm. D'Amelio>>, Libro delle obbligazioni, voi. I, Firenze 1948, p. 446. (56) MoNTESANO, op. cit., pp. 37, 84, 85. (57) Per la nota concezione cc graduale" dell'ordinamento giuridico vedi KELSEN: Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1952, p. 134 e segg. (58) Cfr. SANTORO-PASSARELLI: Istituzioni di diritto civile, I, Napoli, 1946, p. 137; BARASSI: La teoria gen. delle obbligazioni, .voi. II, Milano, 1948, p. 160; Vedi anche nostra Causa cit., p. 168; il BETTI : Teoria gen. cit., p. 507, avverte che la previsione ipotetica dell'evento � collegata al precetto della privata autonomia, entra a far parte integrante del negozio. (o comando) se vorr� (o comander�) in adempimento del mio obbligo�, il che si riduce alla volont� (o al comando) di obbligarsi a volere (o a comandare), ossia, precisamente, al solo c... preliminare (volont� attuale ed incondizionata di obbligarsi a volere)! E, si noti bene, ad evitare malintesi, tutto ci� si dice in rapporto al voluto, al contenuto del contratto, che, secondo il KELSEN (59) invocato dal M., non va confuso con l'atto di volont� e secondo il M. ne sarebbe solo il prodotto rilevante (60). Il modo di essere del volere o del � comandare � � rilevante per il diritto privato, se lo � (come avviene nel caso della condizione, vedi art. 1353 e segg. O.e.), precisamente come modo di essere del voluto o del � comandato � ossia della norma o comando nel senso dell' A. Pi� particolarmente, il sussumere, nella specie, la confessione documentata: <<che s'� voluto (o comandato) � entro lo schema di una condizione da ritenere necessariamente apposta al c. preliminare contenente tutti gli elementi del c. definitivo, come condizione dell'efficacia dell'unico contratto in c'ui i primi due si fonderebbero, a parte la manifesta inesattezza del paragone col caso di vendita di cosa generica, (61) fa rientrare dalla porta quanto s'era cacciato via dalla finestra e cio� l'ipotesi che si debba riconoscere esistente solo la volont� di concludere appunto.. un c. preliminare e niente altro. Se Tizio e Caio si limitano a confessare in un nuovo documento che il giorno X si impegnarono a stipulare la compra vendita della cosa A per il prezzo B e che a ci� fu stabilito, con reciproco impegno, occorrere la redazione di un atto pubblico, da f~rsi, magari, entro un certo termine, essi non faranno altro che asseverare un fatto. Che tutti gli elementi della futura volizione siano stati predeterminati nel c. preliminare non significa che, ove tale fatto sia confessato, quegli elementi risultino altres� voluti in tesi col preliminare medesimo, n� la sola indicazione della materia logica di una futura volizione, per dirla col CALAMANDREI (62), si trasforma necessariamente in una volizione. (63) Il pensiero dell' A. che il conflitto di interessi regolato dal c. preliminare sia quello medesimo regolato dal c. definitivo e che perci� non possano esservi due comandi �materiali� (64) a disciplinarlo, onde quello successivo non possa rilevare per H diritto che come mero elemento o presupposto di fatto dell'unico conflitto, contiene una petizione di principio, poich� bisogna appunto dimostrare che non possa concepirsi come oggetto di un distinto conflitto .d'interessi proprio l'emanazione di un << comando � negoziale, n� basta affermare che il << comando � negoziale non sia un bene deducibile in obbligazione. Questa si presenta struttura! (59) KELSEN, op. cit., p. 139. (60) MONTESANO, op. cit., p. 37. (61) ID., ip. cit., p. 53. (62) La sentenza, ecc. cit., p. 228. (63) Vedi BETTI: Teoria gen. cit., p. 14 e segg. (64) In contrapposto a quelli cc strumentali" che cc conferiscono al soggetto o ai soggetti della situazione attiva il potere di emettere altre norme o altri �Comandi>>, i comandi cc materiali " sono diretti alla composizione immediata dei conflitti di interessi: MoNTESANO, op. cit., p. 41 e segg.; cfr. CARNELUTTI: Teoria gen. cit. p. 44 e segg., 145 e segg. -46 mente come una obbligazione di fare (65) e non solo non � vietata, ma � espressamente ammessa dalla legge positiva (artt. 1351 e 2932 C. C.)! D'altra parte resta sempre aperto il problema della possibilit� che il medesimo conflitto d'inte ressi ammetta una composizione giuridica per gra di (66). Il fare, comunque, del c. preliminare un c. defi nitivo condizionato perde di vista le fondamentali differenze di effetti che il nostro diritto positivo annette alle due ipotesi (67). N� pare che una condizione non retroattiva (questo � ammissibile nel nostro ordinamento, com'� vero che dai pi� si nega in teoria che la retroattivit� sia un carattere connaturale al concetto), la quale sia reciprocamente obbligatoria per le parti contraenti, resti una condizione e non si trasformi nel contenuto di un contratto incondizionato. Gli � che il M., come ci ha avvertiti all'inizio del saggio, � mosso dall'esigenza, da noi perfettamente condivisa, di riuscire a superare la nozione di una sentenza che costituisca gli effetti di un negozio, nozione implicante: �una singolarissima contraddizione tra la funzione del comando giurisdizionale e la disciplina sostanziale dei suoi effetti n. (68) Epper�, nel suo lodevole ed interessante sforzo dialettico di costruire la sentenza prevista dall'articolo 2932 C.c. in modo da spiegare come quegli effetti possano ad essa conseguire senza venir da essa stessa costituiti, non ha ritenuto di trovare altra soluzione accettabile che quella, confortata da una notevole corrente dottrinale scettica, (68-bis) di assorbire la figura del c. definitivo in quella del c. preliminare che contenga tutti gli elementi del �futuro n contratto. Posto che l'obbligo di contrarre si riduca in tal caso all'obbligo di creare la documentazione condizionante gli effetti contrattuali e dato che esso, cos� come quello di trattare, ha � ad oggetto un fare infungibile n, onde la sua violazione � non pu� dar luogo ad una specifica esecuzione forzata, ma fa (65) Vedi citazioni in CICALA R.: Gancetto di divisibilit� e di indivisibilit� dell'obbligazione, Napoli 1953, pp. 71-72 nota 135, il quale per� avverte che dare e fare sono comportamenti funzionalmente differenti, op. cit., p. 73 e seg. (66) Cfr. CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 356-357. Per quanto riguarda almeno la promessa di alienare � significativo rilevare che proprio il BECHMANN, il quale pure va ascritto fra gli avversari del concetto di c. preliminare, abbia in epoca meno recente messo in rilievo che la indifferenza del mezzo dell'attribuzione rispetto all'intenzione empirica dell'attribuzione medesima non significa che l'ordinamento debba disinteressarsi dei casi in cui la volont� si determini univocamente : � tra obbligazione e alienazione v'� in genere un contrapposto della rappresentazione o intenzione empirica e si avrebbe una coartazione insopportabile di tale intenzione se l'ordinamento volesse sanzionare senz'altro come alienazione l'obbligazione� in rapporto a Sachleistungen, vedi SYSTiJllM nES KAUFS, ecc., II, Erlangen, 1884, p. 51; vedi per� anche a p. 55. (67) Basterebbe pensare ad es. alla retroattivit� reale ch'� normale della condizione verificata, sul che vedi le considerazioni del BETTI, op. cit., pp. 531-532. ~ (68) MONTESANO, op. cit., p. 29. i ?.53 (68-bis) Per la verit� neppure chi scrive fu immune d� un eccessivo rigorismo logico e dalla simpatia per la tendenza scettica in: La Causa, cit., p. e 252 e segg. nascere il diritto al risarcimento dei danni n (69), se ne trae che il rimedio previsto dall'art. 2932 e.e. debba essere collocato al di fuori del campo dell'esecuzione forzata (70}. .Anche SlJ. questa conclusione siamo d'accordo, per le ragioni che tenteremo di spiegare fra breve, ma sull'ulteriore ~ Non trattandosi pi� di trovare un � surrogato >> del contratto nella sentenza, questa, ad avviso del M., serve solo a cc rimuovere ... quella disposizione contrattuale che subordina la produzione degli effetti, gi� interamente disciplinati dal comando negoziale, alla creazione di una certa prova, normalmente documentata, del contratto n (71). Poich� il c. definitivo non � un contratto, ma una prova confessoria documentata che funziona come mero presupposto materiale degli effetti del contratto gi� esistente (72) e poich� non � possibile che il giudice confessi egli stesso o faccia confessare da un terzo, al posto del contraente inadempiente, la sentenza prevista dall'art. 2932 C.c., cc risolvendo l'obbligo di concludere il contratto definitivo, rimuove la condizione e quindi permette il prodursi degli effetti contrattuali n (73); cc in definitiva, anche se gli autori del codice non ne sono stati consapevoli, con l'art. 2932 si applica in un'ipotesi particolare il generale principio sancito dall'art. 1453 e.e. )) (74). Dobbiamo nettamente ripudiare siffatta concezione, la quale porta a fraintendere il concetto di risoluzione per inadempimento. Ai sensi dell'art. 1453 C. c. non si concepisce e non si giustifica una cc risoluzione giurisdizionale parziale n (75) del contratto. Che sorta di risoluzione sarebbe questa, in virt� della quale si finisce proprio per ottenere... l'adempimento~ La risoluzione trova posto al di fuori dell'ipotesi che si conseguano gli effetti del contratto inadempiuto, nel campo della riparazione in senso meramente economico (76). Escludere anzitutto che nella specie possa ricorrersi alla c.d. finzione di adempimento della condizione a sensi dell'art. 1359 e.e., (77), per affermare la necessit� di agire giudizialmente per la <e rimozione n della condizione sospensiva significa, in definitiva, pretendere che si agisca per ottenere che tale condizione si consideri, in sostanza, �verificata in seguito a un adempimento che ... non potr� aver mai luogo, dato che l'obbligo di adempiere � stato contemporaneamente risolto, ma che dovr� tuttavia produrre gli stessi effetti di un concreto adempimento, dato che dal contratto, alla fin fine, scaturiscono precisamente gli effetti prima sospesi! La tesi, non solo non ha in conto la sostanziale unit� della volont� condizionata e, in particolare, la funzione specifica della risoluzione prevista dall'art. 1453 C.c. ; ma neppure si mostra, a nostro (69) In., op. cit., p. 122. (70) ID., ip. cit., p. 56 e segg., 62 e segg. .. (71) ID., op. cit., p. 126. (72) In., op. loc. cit. (73) In., op. loc. cit. (74) In., op. cit., p. 127. (75) MONTESANO, op. cit., p. 128. (76) Vedi CARNELUTTI: Processo di esecuzione, I, Pado;va, 1929, p. 12 e seg. (77) MONTESANO, op. cit., p. 124. -47 - avviso, conseguente con quell'idea sopra vista che la � confessione . documentata n costituisca un elemento integratore della materia su cui � destinato ad operare ilcontratto. Se � vero, infatti, che quando l'attivit� del debitore � entra in considerazione nello svolgimento del rapporto obbligatorio, costituisce il bene oggetto del credito cio� la materia del rapporto medesimo n (78) e che, d'altra parte, cc non � funzione della stessa esecuzione forzata integrare la materia del rapporto obbligatorio, produrre il bene destinato a soddisfare... l'interesse n del creditore (79), bisogna chiedersi come pu� il contratto, alfi.ne, produrre mediante la sentenza ex art. 2932 O.e. i suoi effetti finali, se non si supponga appunto previamente integrata la materia su cui quelli devono operare, se non si supponga, cio�, realizzato quell'elemento o presupposto del conflitto d'interessi da comporre. Deve allora riconoscersi che la condizione sospensiva non � stata � rimossa n, ma viceversa s'� realizzata e ci� proprio in virt� di un'attivit� del giudice. Si ritorna cosi, inconsciamente, alla costitutivit� della sentenza o addirittura alla negazione della stessa funzione dell'esecuzione forzata~ II. Se c'� consentito esprimere il nostro avviso, saremmo dell'idea che l'art. 2932 O.e. non ponga all'interprete difficolt� insormontabili. Non par nulla di eccessivo nell'ammettere la natura di accertamento costitutivo del provvedimento che il giudice � �hiamato ad emanare ai sensi di quella norma. N� pare debba condividersi l'opinione, pur finemente sostenuta (80), che la sua codificazione abbia sovvertito il concetto di c. preliminare, di guisa che l'impostazione del problema ne risulti cc assolutamente c�povolta n (81). Riteniamo, per�, che abbia ragione il SATTA, quando afferma (82) che l'art. 2932 O.e. non ha nulla a vedere �con l'esecuzione forzata in forma specifica. � certo degno di riflessione il concetto del OmoVENDA che, nel (78) ID., op. cit., pp. 61, 65. (79) ID., op. cit., p. 61. (80) SATTA: L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in cc Foro It. n, 1950, p. IV, col. 73 e segg. e L'esecuzione forzata, Torino, 1952, p. 250 e segg., secondo il quale, stante l'art. 2932 e.e., non si pu� parlare pi� di una prestazione di volont� come oggetto del c. preliminare, n� di questo come c. obbligatorio. La forza e il valore di tale contratto sta invece in ci� che : � per esso sorge il titolo per la costituzione di una situazione giuridica finale� (Esecuz. cit., p. 254), ossia una di quelle che realizzano un'immediata relazione fra il soggetto e il bene (op. ult. cit., p. 4), tipica fra tutte la propriet� (la concezione opposta circa i rapporti materiali e strumentali � sostenuta, com'� noto, dal CARNELUTTI, Teoria gen. cit., p. 143 e segg.). Se il contratto ha necessariamente effetti obbligatori (es. preliminare di vendita di cosa generica}, nel caso di inadempimento per m�ncata consegna delle cose a titolo di vendita si potr� ottenere direttamente una pronunzia di condanna e non gi� la sentenza ex art. 2932 O.e. (op. ult. cit., p. 254). Di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso pu� parlarsi solo quando vi sia un contratto che esprima gi� la volont� che si verifichi in futuro un effetto giuridico e questo possa seguire (es. trasferimento) indipendentemente da alcun altro fatto che eventualmente si sia obbligati a compiere (es. un cc dare>>, un fare): �perch� allora l'obbligo di contrarre avrebbe per oggetto quel dare o quel fare e nessuna sentenza potrebbe produrre gli effetti che da essi dipendono '" (81) SATTA, op. ult. cit., p. 253. (82) In., op. ult. cit., p. 252. caso : cc la sentenza non sar� costitutiva perch� costituisca il contratto, ma perch� costituisce direttamente il fuitto a cui si tende n (83), ma con questa ulteriore avvertenza, che neppure l'e,ffetto si consideri costituito in virt� di un'attivit� funzionalmente preordinata ad applicare la sanzione del processo esecutivo, cos� come sarebbe stato per la sentenza di aggiudicazione, a cui ricorreva, a titolo di esempio, il OmoVENDA medesimo (84). � evidente che il OmoVENDA concepisse il p1roblema proprio in termini di esecuzione forzata, quando, invocando il principio generale che �il processo deve dare per quanto � possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire n (85), spiegava che � mentre dunque il diritto d'obbligazione anche dopo l'inadempimento conserva la sua direzione verso la prestazione dell'obbligato, il diritto d'azione aspira al conseguimento del bene garantito dalla legge con tutti gli altri possibili mezzi, e il processo, dove debbono esperirsi questi altri possibili mezzi, non serve a ottenere l'adempimento dell'obbligazione, ma si al conseguimento del bene garantito dalla legge coi mezzi possibili all'infuori dell'obbligazione che si rivela strumento insufficiente ii (86); ma � altresi evidente che tale concezione si esponeva a giuste critiche, quando si trattava di spiegare dove se ne andasse a finire, in tal modo, la funzione caratteristica del c. preliminare. Si osserv�, infatti, contro il rilievo della perfetta fungibilit� giuridica di una prestazione di fare cc quando il risultato pratico del fare o l'effetto giuridico del volere pu� conseguirsi mediante una attivit� diversa da quella dell'obbligato n (87), che cc il concetto della fungibilit� di una prestazione presuppone la sostituzione di una prestazione ad un'altra, non la soppressione della prestazione stessa ii (88). Il vero � che la teoria del Ohiovenda, risolvendo il problema della costituzione degli effetti in virt� di sentenza del giudice, lasciava aperto il problema della funzione di tali effetti, o meglio lo superava proprio col ritenere che, ad es., in caso di inadempimento di una promessa di vendere, il giudice espropriasse (89) il diritto del promittente. In tal modo, la disciplina degli effetti del contratto non concluso non poteva trovare altra fonte che precisamente nel regime giuridico dell'atto giurisdizionale. Il problema, invece, si rivela pi� esattamente esser quello di produrre gli effetti conservando loro la funzione negoziale e, secondo noi, esso pu� considerarsi risolto precisamente dall'art. 2932 O.e., ove si escluda che tale norma sia un'applicazione (83) CHIOVENDA: Dell'azione nascente dal contratto preliminare, in � Riv. Dir. comm. ii, 1911, I, p. 102. (84) In., op. cit., pp. 102-103. (85) CHIOVENDA, op. cit., p. 103. (86) In., op. cit., pp. 106-107. (87) ID., op. cit., p. 105. (88) CARNELUTTI: Ancora sulla forma della promessa bilaterale, ecc., in cc Riv. Dir. Oomm. '" 1911, II, p. 620. (89) Questo rilevava il CARNELUTTI, op. cit., p. 621; per il PuGLIATTI la nozione di trasferimento coattivo non si accorda con l'obbligo di trasferire, cfr. Trasf. coattivo, in cc Nuovo Dig. It. '" vol. XII, p. 2, p. 306. -48 del princ1p10 della responsabilit� patrimoniale ex art. 2740 Codice civile. � All'applicazione di tale ultimo principio, pel caso di inadempimento del c. preliminare, non potrebbe servire che la sanzione immediata dell'obbligo del risarcimento del danno, il quale solo renderebbe possibile il funzionamento della responsabilit� patrimoniale, nel suo particolare atteggiamento di �soggezione all'esecuzione per espropriazione (90). N� con questo si potrebbe negare la giuridicit� del rapporto scaturente dal c. preliminare, assumendo ad es., come s'� visto, che il precetto negoziale non � un bene che possa formare ogg�tto di obbligazione. � solo vero che esso non � un bene che possa costituire oggetto di esecuzione forzata in forma specifica. A questa non si pu� pervenire se non mediatamente, attraverso l'imputazione al soggetto inadempiente della medesima modificazione giuridic� che si sarebbe prodotta ove egli avesse stipulato nella realt� il c. definitivo. Ma allora � chiaro che parlare di responsabilit� patrimoniale del debitore del c. preliminare come di soggezione all'esecuzione in forma specifica (oltre che come soggezione all'esecuzione p'er espropriazione in relazione all'obbligazione del risarcimento del danno) � problema ulteriore, che suppone sia stato risolto previamente il diverso problema di una responsabilit� extrapatrimoniale del debitore, come soggezione non alla sanzione esecutiva, ma a diversa sanzione, consistente nella imputazione di un precetto, precisamente di quello stesso che egli aveva l'obbligo di produrre e non ha prodotto. Che una tale soggezione possa esser fondata dal diritto, vale a dire che, accanto alla responsabilit� come soggezione alla sanzione esecutiva, possa ammettersi anche una forma di autoresponsabilit�, non � fenomeno per nulla strano, n� nuovo. Il principio dell'autoresponsabilit� � stato elaborato, fin dai tempi meno recenti, in dottrina, precisamente come sostitutivo di quello della volont� (nella sua accezione famigerata di �dogma della volont� �) nella conclusione dei negozi giuridici. Se � vero, per�, che la responsabilit� � soggezione alla sanzione esecutiva (91) e se � altresi vero che secondo le varie specie di sanzioni esecutive civili la responsabilit� pu� essere responsabilit� per risarcimento del danno ovvero responsabilit� per restituzione (92), si comprende come il concetto di autoresponsabilit� non possa essere inquadrato che in una distinta figura di soggezione, precisamente quella che la teoria generale ha contrapposto alla soggezione alla sanzione e ha designato come soggezione al precetto : � la soggezione al precetto ha la sua massima espressione di fronte alla legge (90) Su questi concetti vedi NICOL�: Della responsabilit� patrimoniale, in � Comment. del Codice Civile � a cura di ScIALOJA A. e BRANCA, Libro sesto, BolognaRoma, 1945, p. 7 e seg. (91) CARNELUTTI: Diritto e processo nella dottrina delle obbligazioni, in Studi in onore di Chiovenda, Padova, 1927, p. 308 e seg., NICOL�: L'adempimento; dell'obbligo altrui, Milano, 1936, p. 48, 112 e seg.: ID., Della r-esponsabilit� cit., p. 3. (92) CARNELUTTI : Teoria gen. cit., p. 170 ed anche p. 28 e seg. ; Proce880 di esecuz., I cit., p. 14 e segg. contro la quale il subditus non pu� far nulla se non obbedire �; ma acquista evidenza e significato specifico <rper i comandi concreti, i quali, in quanto tali, ammettono la di!ltinzione tra coloro che vi sono e coloro che non vi sono soggetti �, ad esempio la sentenza o un contratto. In tema di contratto la soggezione al precetto (art. 1372 C. c.) non sempre si verifica in quanto esso venga imputato al soggetto perch� fu voluto, ma pu� aversi anche quando la legge espressamente disponga che, in presenza di certe circostanze, in luogo della volont� del precetto abbia valore determinante un diverso comportamento positivo o a volte addirittura una omissione. In tali casi si parlava una volta, pi� specificamente, di autoresponsabilit�, per alludere alle conseguenze di una colpa che dal quadro delle circostanze potesse ascriversi al soggetto; nei tempi pi� recenti, invece, per la prevalenza del momento sociale nell'ammissione dell'autonomia privata, al concetto della colpa s'� sovrapposto quello dell'incolpevole affidamento altrui e perci� di responsabilit� come soggezione al precetto si � parlato addirittura in senso obiettivo (93). I termini del problema vanno, comunque, messi a fuoco esattamente in tal senso: �libert� ossia cosciente iniziativa prima dell'atto; autoresponsabilit� ossia necessit� di sopportare le conseguenze dopo compiuto l'atto impegnativo, senza altro limite e correttivo che la buona fede .... tutta la dialettica del negozio giuridico s'impernia su questa antinomia fra libert�. che � prima ed autoresponsabilit� che vien dopo ... )) (94). Nel quadro di tali concetti, trova la sua collocazione anche il particolare problema del silenzio come comportamento impegnativo sul piano negoziale e fin dall'inizio del secolo buona parte della dottrina era d'avviso che la violazione di un dovere di buona fede nella fase precontrattuale potesse valere a trasformare l'inerzia in consenso (95). Ci� posto, ci pare che di autoresponsabilit� nella formazione di un contratto possa ugualmente e a maggior ragione continuare a parlarsi, quando tale formazione sia essa stessa contenuto di un obbligo, scaturente non pi� da un precetto di carattere generale (dovere di comp. secondo buona fede, cfr. art. 1337 C. c.), ma da un precetto individuale, specificamente vincolante il soggetto, come quello derivante dal c. preliminare gi� concluso. In questa ipotesi, la soggezione a tale precetto, traducendosi in concreto, pel vincolo generato dal contratto, nella diversa figura dell'obbligo, non viene pi� in discussione, ma emerge, per l'ipotesi di inadempimento, la figura della soggezione alla sanzione, ossia la responsabilit�; e poich� la sanzione esecutiva in forma specifica non potrebbe questa volta realizzarsi sul patrimonio, si rivelerebbe possibile solo quella per equivalente (risarcimento del danno), se la legge non stesse qui ad avvertire che, pure, al contraente deluso dall'inadempimento dell'altra parte � assicurato il soddisfaciment_q i;ipecifico delle sue ragioni, ~ale a dire il godimento della situazion~ (93) SANTORO-PASSARELLI : Istituz. cit., p. 104. (94) BETTI, Teoria gen. cit., pp. 160-161. (95) Vedi la lunga serie di autori citati da OsILIA: Sul silenzio come dichiarazione di volont�, in � Riv. Dir. Comm >>, 1925, II, p. 1. -49 vantaggiosa rappresentata proprio dagli effetti del contratto non concluso. Ma ci� non pu� avvenire, se non imputando tali effetti contrattuali al soggetto che era obbligato a farli verificare col concorso della sua dichiarazione e non ha adempiuto a tale obbligo. .Allora, perch� si tratti proprio dell'imputazione degli effetti contrattuali, posto che deve assicurarsi all'altra parte, ohe vuole concludere tale contratto, precisamente la situazione giuridica contrattuale, altro non resta che considerare il soggetto in istato di soggezione rispetto al precetto medesimo del1' autonomia privata (96), ossia la responsabilit� per l'esecuzione specifica del suo obbligo di contrarre diviene segnatamente autoresponsabilit�! Dall'art. 2932 O. c. pare a chi scrive possa ricavarsi una statuizione di autoresponsabilit� del contraente inadempiente ; autoresponsabilit� che insieme con la volont� contrattuale manifestata dalla parte attrice, con la domanda giudiziale, viene accertata dal giudice con valore costitutivo. L'attivit� del giudice in quanto tale non � costitutiva : la soggezione al precetto negoziale non abbisogna, invero, di attivit� costitutiva, ma � effetto spontaneo del" l'ordinamento. Quell'attivit� consiste, invece, in un accertamento; precisamente accertamento della volont� contrattuale della parte attrice e dell'autoresponsabilit� del convenuto, vale a dire: accertamento dell'avvenuta formazione del c. definitivo per la particolare qualificazione giuridica che assume, nel concorso� delle condizioni previste dalla norma, l'inerzia di una delle parti nel momento stesso in cui si fa constare giudizialmente la volont� contrattuale dell'altra (97). Questa qualificazione dell'omissione dell'atto dovuto consiste nella trasformazione ope legis dell'omissione in comportamento contrattuale, per un principio di equivalenza giuridica: cc l'evento in senso giuridico si concreta -infatti -in un atteggiamento del mondo esteriore, qualificato dalla differenza sia rispetto a qi;tel che era prima, (96) L'imputazione delle conseguenze giuridiche negoziali avviene prescindendosi da una reale manifestazione di volont�, in virt� del particolare significato che assume il comportamento omissivo del soggetto inadempiente. Poich�, come si vedr� subito in appresso, ci� � possibile per una regola di equivalenza giuridica, fondata su una norma di diritto positivo, il problema agitato in dottrina, a proposito dei comportamenti con valore legale tipico, circa l'applicabilit� o meno al comportamento considerato delle regole proprie delle dichiarazioni di volont� negoziali qui trova la sua soluzione, a nostro modesto avviso, nel congegno stesso di quella norma, che tale equivalenza rende possibile solo in virt� di un accertamento giurisdizionale. Costituito regolarmente il rapporto processuale, tutto ilproblema si riduce, allora, nell'accertare la fondatezza della domanda., ossia l'esistenza di un inadempimento imputabile al convenuto. Sulle "dichiarazioni legalmente tipizzate>>, vedi CARIOTAFERRARA, Il negozio giuridico, cit., p. 381 e segg., con citazioni a p. 381 no a 31 e, da ultimo, ScoGNAMIGLIO : Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, p. 179 e segg. (97) Contro la tesi del diritto potestativo vedi gi� NIPPERDEY (per l'obbl. leg. di contr.), op. cit., p. 113; e SATTA : Premesse generali alla dottrina della esecuzione forzata, in << Riv. Dir. Process. �, 1932, I, p. 347 e seg.; vedi anche HELLWIG: Anspruch und Klagrecht, Jena, 1900, p. 444 e segg. sia rispetto a quel che avrebbe dovuto o potuto (per obbligo o per onere) esser dopo � (98). Il fenomeno della conclusione di un contratto mediante l'unione di una dichiarazione di volont� con un equivalente dell'altra fu, gi� iii iempi meno . recenti, segnalato dal 0ARNELUTTI, che, nel campo generico degli atti convenzionali, deline� le figure dell'accordo omissivo e, in particolare, del contratto che si perfeziona con un'accettazione per omissione (da non confondere con la c. d. accettazione tacita) (99). E precisamente il 0ARNELUTTI ha sottolineato che cc ... in quanto si combina con una dichiarazione il silenzio pu� valere una dichiarazione � (100) e che cc la dichiarazione altrui... qualifica e colora il contegno di chi tace di fronte ad essa� (101). Se pu� dirsi da un punto di vista di logica giuridica che perch� ilfenomeno si verifichi cc deve correre tra chi agisce e chi non agisce e cosi tra chi parla e chi tace tal rapporto da doversene desumere secondo l'esperienza che, se chi tace non avesse la medesima volont� di chi parla, esprimerebbe il suo dissenso >> (102), a fortiori il fenomeno si giustifica, quando l'ordinamento giuridico, richiedendo che l'obbligato (a contrarre) adempia la sua obbligazione, postula l'esclusione di una volont� dell'obbligato diversa da quella di contrarre in adempimento del suo. obbligo e tale postulato esprima in una norma positiva che statuisca la necessit� che gli effetti del contratto non concluso, in .determinate circostanze, siano ugualmente prodotti! � evidente, infatti, che se le parti non avessero gi� concretato nel contratto preliminare la �materia logica � della futura volizione, ossia il contenuto del precetto, o si fossero riservate di completarla con ulteriori determinazioni, non potrebbe neppure, a rigore, parlarsi di obbligo di contrarre (ma solo di obbligo di trattare) e il fenomeno non si verificherebbe, cos� come neppure potrebbe verificarsi (98) BETTI: Teoria gen., cit., p. 138; cfr. CARNELUTTI: . Sistema del Diritto proc. civ., II, Padova, 1938, p. 165: " come rientra nel concetto giuridico di azione tanto la azione positiva quanto l'azione negativa e cosi tanto. la commissione quanto la omissione, del pari va concepito giuridicamente come evento non solo il mutamento ma anche il non mutamento di uno status [naturae] ossia la sua permanenza, onde il concetto giuridico di evento anzich� nel mutamento si risolve in un atteggiamento del mondo esteriore qualificato dalla differenza o rispetto a ci� che era prima o rispetto a ~i� ?h~ sarebbe dovu~o o potuto essere"; vedi anche sull omis~10ne e sul,neg?zi~ omissivo op. ult. cit. p. 163, ove spiega che 1antitesi non va posta tra azione e omissione, ma tra commiss~on.e e omissione, integranti le due specie del concetto giuridico di azione. Rispetto all'inadempimento del c. preliminare il. fenomeno era stato gi� indicato dal CHIRONI, il quale (L'obbl. di dare, in� Riv. Dir. Comm >i, 1911, II, p. 638), mettendo in rilievo come la non equivalenza naturale fra due fatti possa �diventare equivalenza giuridica col sussidio di un altro elemento che � estraneo al volere e tuttavia ne integra la deficienza ... la responsabilit� � (op. loc. cit), pensava tuttavia ad una sorta di .trasformazione successiva della stessa promessa d� dare m dare, onde si spiega la critica che del concetto fece il CovrnL, LO N. nel trattato Della Trascrizicne, I, Napoli, 1914, p. 309, in nota. . (99) CARNELUTTI: Forma degli atti complessi, in "Riv. Dir. Comm �, 1937, I, pp. 460, 473 e segg. (100) !D., op. cit., p. 473. (101) !D., op. loc. cit. (102) !D., op. cit., pp. 473-474. 50 se il contegno dovuto dovesse consistere in un'azione materiale come la consegna della cosa richiesta ad contrahendum nei contratti reali (103), ovvero se il contratto definitivo dovesse a priori "� risultar nullo (perimento della cosa (104), espr. per pubblica utilit�: difetto di oggetto o di causa). Sembra appena necessario avvertire che l'opinione qui sostenuta non porta ad escludere la possibilit� che il fenomeno si verifichi nei confronti degli eredi del promittente (a meno che la prestazione di cui al cor;tratto definitivo non abbia natura fiduciaria). La disputa sulla fungibilit� o meno della prestazione di un'attivit� negoziale sembra, infatti, a sommesso avviso di chi scrive, frutto di un equivoco. Il problema non � di fungibilit� o infungibilit� della prestazione, ma di legittimazione al negozio! (105). Ma se � cos�, non sembra appagante partire a proposito dell'interpretazione dell'art. 2932 C. c. dall'autorevole rilievo che: �l'esecuzione forzata non � tanto e non � sempre impiego della forza materiale sulla persona del debitore o sulle cose ad esso appartenenti quanto � prima di tutto e in ogni caso invasione della sua sfera giuridica, menomazione di quella esclusivit� di potere di disposizione � (106), per trarne la conseguenza che tutto il problema si riduca ad un problema di legittimazione a disporre dei beni del debitore. Qui il problema � precisamente di legittimazione al negozio, n� pu� dirsi che il giudice si sostituisca (107) all'obbligato �nell'eseguire in sua vece un precetto di cui questi e non il giudice era il diretto destinatario � (108), se non supponendo che il precetto di cui l'obbligato era il diretto destinatario fosse quello di eseguire la prestazione finale, scaturente dal contratto definitivo e non invece quello di contrarre l'oblibgo di compiere tale prestazione. Ma in tal modo, come si vede, il problema si supera ... eliminandolo. Se esso resta quello della produzione di effetti con funzione e disciplina negoziali e se, d'altra parte, � da escludersi che il processo previsto dall'art. 2932 C. c. abbia natura volontaria (109) o dispositiva (110), (103) Esclude la separabilit� della consegna dalla dichiarazione il CARIOTA-FERRARA, Neg. giur. cit., p. 271; da ultimo vedi SIMONETTO : I contratti di credito, Padova, 1953, p. 227 e seg. Sul carattere essenziale della realit� p. 209 e segg. (104) Non intende tale punto FERRI, in � Riv. trim. Dir. e Prov. civ. '" 1951, p. 225. (105) Vedi BETTI: Teorfo gen. cit., p. 39 e segg., 542 e segg.; in genere, sulla legittimazione, p. 220 e segg. (106) CALAMANDREI: La sentenza, cit., p. 230. (107) BETTI: Teoria gen. cit., p. 572: �l'idea di una rappreserltanza necessaria non serve a spiegare i fenomeni di disposizione dei diritti del debitore che si verificano nel processo di esecuzione forzata "� Il potere del giudice di influire coi propri provvedimenti sul patrimonio soggetto a esecuzione non � il potere di disposizione del cui uso il debitore debba essere espropriato. (108) CALAMANDREI, op. cit., p. 229. (109) MoNTESANO : Oontr. prelim. cit., p. 30, anche in nota 53 e p. 69 segg. (llO) Il processo previsto dall'art. 2932 C. c. deve comporre una lite, ossia un conflitto d'interessi qualificato da una pretesa resistita (CARNELUTTI : Istituz., I cit., p. 7), pi� specificamente insoddisfatta (si veda l'importante rilievo del CALAMANDREI, op. cit. p. 229, che a differenza delle altre s. costitutive quella ex art. 2932 C. c. realizza un diritto che postulava in via primaria un adempimento). La composizione avviene non con l'emissione da parte del giudice d'un comando giuridico autonomo non resta altra soluzione che quella di riconoscere la natura dichiarativa di quella sentenza. L'accertamento che ricorrano le condizioni secondo le quali per volont� di legge il contratto.definitivo deve ritenersi giuridicamente concluso (in contrapposto alla sua mancata conclusione di fatto, che � l'ipotesi a cui allude la lettera di quella norma) ha valore costitutivo, poich� esso � indispensabile condizione d'efficacia del contratto in tal modo accertato. Il giudicato copre allora solo tale accertamento, ossia le condizioni di esistenza e validit� del contratto definitivo, ma non anche, implicitamente, le questioni di efficacia. L'efficacia del contratto definitivo � esterna al processo (111) e si riannoda alla sentenza come ad un fatto di diritto materiale: precisamente, col passaggio della medesima in giudicato, l'accertamento giurisdizionale si pone come un fatto costitutivo non del negozio, ma della fattispecie degli effetti negoziali (112). Diversamente, invece, per il � 894 della ZPO germanica (� 367 EO austriaca) la sentenza del giudice accerta non gi� l'esistenza del contratto definitivo, ma la legittimit� e la fondatezza della pret�sa dell'attore, la quale � una comune pretesa ad una prestazione obbligatoria. Processualmente l'attore ha il diritto di ottenere un � comando di adempiere la prestazione n (113) a carico del convenuto. La sentenza che contiene tale comando non si distingue in s� e per s� dalle altre sentenze di condanna (114). Essa non d� per verificato il mutamento giuridico dipendente dalla dichiarazione di (processo contenz. dispositivo, CARNELUTTI, op. cit., p. 33), ma complementare. Il giudice: �comanda che il comando della legge sia applicato al caso dedotto nel processo" (CARNELUTTI, op. cit., p. 35); compie un accertamento, il quale consiste �nella dichiarazinone che � accaduto un fatto, al quale la norma giuridica ricollega un effetto giuridico" (CARNELUTTI, op. cit. ibidem). Tale accertamento � costitutivo perch� solo esso, in mancanza dell'adempimento del convenuto, vale a rendere operativa la volont� di legge che da �quel " fatto derivino �quegli " effetti. (lll) � merito del MoNTESANO l'aver sottolineato la necessit� che gli effetti prodotti in virt� della sentenza ex art. 2932 O.e. si concepiscano, in quanto effetti negoz1: ali, come prodotti fuori del processo previsto da quell'articolo; vedi Aut. cit., Oontr. prelim. cit. p. 29 e segg. e passim. (ll2) Sulla distinzione fra negozio e fattispecie degli effetti negoziali vedi da ultimo ScoGNAMIGLIO : Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, pagina 271 e segg., di cui, per�, non si condividono molte affermazioni, che non si possono qui esaminare. Sulla sentenza come fatto vedi CALAMANDREI, Appunti sulla sentenza come fatto giuridico, in" Ri.v. Dir. Process. >>, 1932, I, p. 15 e segg. (ll3) Un Leistungsbefehl, in relazione all'accertamento di una Leistungspfiicht, cfr. HELLWIG, Anspruch, ecc. cit., pp. 445, 447, 459. (114) HELLWIG, op. cit., p. 445 e segg. e p. 459, il quale confuta l'opinione del LANGHEINECKEN (cit. a p. 445, nota 5) che la sentenza sia costitutiva dl::tettamente del mutamento giuridico e quella pi� o meno analoga del KIPP, Verurteilung zur Abgabe einer Willenserkli.irung, 1892, p. 14 e seg., secondo il quale si tratta di sentenza solo �apparentemente" di condanna, il cui unico contenuto -op. cit. p. 31 -consiste nel comando che la situazione si consideri identica a quella che si avrebbe se il convenuto avesse realmente emesso la dichiarazione di volont�. Cfr. HELLWIG, op. cit., p. 447, nota 14 e p. 451. -51 volont�, n� dispop.e che tale dichiarazione valga come emessa (115). Ci� ch'� singolare di tale sentenza � solo il modo onde essa trova esecuzione. Questa non si realizza con l'intervento degli organi statali a ci� preposti (116). Non v'� bisogno di tale intervento, poich� � per virt� di legge che 1'esecuzione, se il condannato non esegue la prestazione prima del passaggio in giudicato della sentenza medesima (117), trova un perfetto surrogato (118), nel momento stesso in cui la sentenza acquista efficacia esecutiva (119). � in questo momento, che normalmente coincide col passaggio in giudicato, ma pu� essere anche successivo (cfr. � 894 ZPO cit., 2� comma) (120), che essa viene elevata a fatti specie di diritto materiale (121). Il mutamento giuridico che ne segue � soggetto, allora, a tutte le regole del diritto negoziale (122-123). La differenza fondamentale :fra il diritto tedesco e il nostro si pu� dire, allora, consistere in ci� che, nel primo, la conclusione del contratto definitivo per equivalente avviene al di fuori del processo di accertamento, mentre nel secondo � essa stessa oggetto dell'accertamento giurisdizionale. Il punto comune � costituito dal fatto che, in entrambi gli ordinamenti, gli effetti della fattispecie sono esterni al processo e seguono la sorte dei comuni effetti negoziali. Ci� posto e tornando al nostro art. 2932 O.e., si comprende di leggieri come, mentre rispetto all'esistenza ed alla validit� del contratto definitivo la sentenza prevista da quella norma dispieghi l'autorit� e l'immutabilit� della cosa giudicata, ci� non avvenga rispetto all'efficacia del contratto �non concluso n (leggi: di fatto) (124). Le conseguenze sono rilevanti e non possiamo, dati i limiti di questo scritto, che accennarvi bre (115) HELLWIG, op. cit., p. 447. (116) ID., op. cit., p. 459. (117) Il che � perfettamente possibile, vedi HELLWIG, op. cit., p. 452 contro la tesi di KIPP, op. cit., p. 14 e seg. (118) VoN TuHR: Allg. Teil des schweiz. ObUgationenrechts, II, TU.bingen 1925, p. 490, parla di "finzione che serve come surrogato dell'esecuzione�; vedi anche, dello stesso A. Der Allge,meine Teil des deutschm Burg. Rechts, vol. II, p. ia, Miinchen u. Leipzig, 1914 p. 426, n. 7. (119) HELLWIG, op. cit., pp. 456 e 459. (120) ID., op. cit., p. 453 e segg. ove si indicano varie ipotesi, ivi compresa quella di una condanna alternativa a pi� prestazioni (di dich. di vol.) a scelta del debitore. (121) ID., op. cit., p. 450 e seg.; VoN TUHR: Der Allg. Teil des d. B. R., cit., p. 426, parla di Tatsache che deve operare allo stesso modo di una dich. di vol. del debitore di contenuto corrispondente. (122) HELLWIG, op. cit., p. 458 e seg.; VON TUHR, op. ult. cit., p. 426, il quale avverte che si applicano anche te prescrizioni in materia di acquisto di buona fede. E richiesto il potere di disposizione nella persona del debitore, ma non, ovviamente, i requisiti che attengono all'emissione stessa di una dich. di vol. valida; vedi anche op. cit., p. 432. Sulla capacit� di agire vedi, per�, HELLWIG, op. cit., pp. 449 e 450 nota 23. (123) La dichiarazione di volont� vale come "emessa'" n� v'� bisogno che essa pervenga al destinatario, ove questi sia l'attore, poich� la necessit� di tale momento (Zugehen, in contrapposto all'Abgabe) � superata dalla. notifica della sentenza fatta dall'attore medesimo, che perci� ne ha previa conoscenza: VoN TuHR, op. ult. cit., p. 426, nota 143. (124) L'art. 2932 e.e. parla espressamente di �effetti del contratto non concluso � e perci� esclude che si tratti di effetti del c. preliminare. L'art. 2652, n. 2 e. c. allude espressamente ad effetti che si producono dalla data di vemente. Anzitutto, possibilit� di un cot,tratto preliminare rispetto a un contra,tto definitivo con effetti meramente obbligatori (125) o traslativi-obbligatori (cio�: effetti traslativi cumulativi agli effetti obbligatori), in armonia con quanto � dato ricavare per implicito dal capoverso dell'art. 2932 O.e. Cos� sarebbe perfettamente concepibile in astratto una promessa di vendita di cose generiche o alternativa, � eseguibile n ai sensi dell'art. 2932 O.e.; parimenti lo sarebbe la promessa di contrarre una vendita sotto condizione sospensiva, risolutiva o a termine, di una vendita con patto di riscatto o con riserva di dominio, di una vendita di cosa futura o di cosa altrui (126), senza coinvolgere alcun problema di modil�cazione degli effetti del giudicato o di modalit� della stessa sentenza. Parimenti l'impugnabilit� per revocazione (127) o risolutrascrizione della domanda diretta �a ottenere l'es.ecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre�, suppone, cio�, che con tale� esecuzione� (traslata) venga ad esistenza giuridica un nuovo e distinto contratto! La formula del eALAMANDREI (La sentenza cit., p. 229 e seg.): �sentenza oggettivamente complessa '" di condanna e di esecuzione contiene dunque un'idea utile, ma traslat~. L'unica sentenza di condanna possibile nel nostro ordinamento, pel caso di inadempimento del c. preliminare, sarebbe quella al risarcimento dei danni. (125) Sulla �concretabilit� logica e psicologica _della volont� di obbligarsi ad obbligarsi ad una determmata prestazione� vedi FRAGALI, in Codice civile -Comment. D'Amelio, I, p. 408. 1126) Perci�, a differenza del perimento de~la cos~, l'alienazione che di essa faccia ad un terzo colm che gi� l'abbia promessa in vendita a un dato soggetto non � causa d'impossibilit� della prestazione specifica e n~n esclude quindi il ricorso all'art. 2932 e.e., col vantaggio che, l.ma volta accertata l'esistenza del c. definitiv~, l'effetto traslativo si verificher� automaticamente (articolo 1478, 2� comma, e.e.), senza che occorra un ulte: riore atto di trasferimento (cfr. VoN TUHR, Allg. Teil des d. B. R. cit., II,� 60) nel momento in cui il venditore l'abbia riacquistata (egli �� Durchgangsperson �in senso logico, non temporale (VoN TuHR, op. loc. cit). (127) Si pensi all'azione revocatoria proposta da u~ creditore ai sensi dell'art. 2901 e.e. Evidentemente il creditore non sarebbe vincolato ad esperire la special~ opposizione di terzo ex art. 404, 2� comma, e.p.c. Si pensi ancora alla speciale revocatoria ex a~t. 67. R. D. 16 marzo 1942, n. 267, specie nel caso che il fallrmento sia stato dichiarato do-po il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 e.e. La revocatoria (a differenza della rescissione per lesione, che va proposta contro il c. preliminare) non pu� essere esperita contro il c. preliminare, perch� questo � sempre negozio obbligatorio e non negozio di disposizione. Sulla ovvia distinzione cfr. BETTI, Teoria gen. cit., p. 291 e :segg.; tale distinzione � appunto presupposta dall'art. 2901 e.e., BETTI, op. loc. cit. ; vedi anche eARIOTA-FERRARA: I negozi sul patrimonio altrui, 1936, p. 171. Nel caso di credito successivo al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 e.e., ove, a nostro avviso, dal contenuto del contratto preliminare potesse dimostrarsi la preordinazione dolosa del c. definitivo diretta cc al fi11e di pregiudicare... il soddisfacimento � del credito, il creditore, concorrendo le altre condizioni previste dall'art. 2901 e.e., potrebbe esperire la revocatoria sia contro il debitore alienante che contro il terzo, immediato acquirente in virt� del c. definitivo accertato con la sentenza, per ottenere la revoca 'del c. definitivo entro i limiti del pregiudizio sofferto. La revocaziene~infatti, �nella figura tipica dell'azione revocatoria... si appunta contro l'efficacia estintiva o limitativa di diritti'" dell'atto di disposizione. Tanto la revocatoria ordinaria che quella fallimentare "hanno natura recuperatoria e non di nullit�� (eass. 27 giugno 1947, in Rep. Foro, 1947, 555, n. 21) cfr. BETTI: Teoria gen. del neg. git~r. cit., pp. 485 e 486 nota 2 -52 zione (128) e il recesso unilaterale (129) non troverebbero ostacoli in tale giudicato. Quanto all'impossibilit� sopravvenuta della prestazione (finale) essa, come gi� si � accennato, non � causa di impossibilit� di adempimento del contratto preliminare, se non in quanto si risolve in una causa di nullit� del contratto definitivo per mancanza di oggetto (o, secondo le concezioni, di causa). In tal caso il processo ex art. 2932 O.e. si trasf9rmerebbe, ove l'impossibilit� siasi verificata dopo la costituzione in mora del debitore (e quindi sempre, quando essa si verifichi dopo la domanda giudiziale), da processo di accertamento cost�tutivo in processo di condanna (e si tratterebbe, beninteso, di responsabilit� contrattuale, precisamente responsabilit� del risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto preliminare) (130). � ovvio, poi, che l'impossibilit� sopravvenuta rilevi come causa di giustificazione dell'inadempimento del contratto definitivo, quando non abbia alcun rapporto con ia mora nell'adempimento del coEtratto preliminare. Tale mora cessa solo col passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda proposta a sensi dell'art. 2932 O.e. e perci� solo da tale momento pu� farsi questione di esecuzione del contratto definitivo e di applicabilit� delle norme che disciplinano la sopportazione del rischio pel caso fortuito nell'esecuzione del contratto (artt. 1463 segg. O.e.), mentre prima� dovr� applicarsi il principio dell'incidenza del rischio a carico del debitore in mora (nell'adempimento del contratto preliminare), a meno che egli non provi che l'oggetto della prestazione (del contratto definitivo) sarebbe ugualmente perito presso il creditore (nell'ipotesi che la prestazione, secondo il contenuto del contratto definitivo predeterminato nel cor.tratto preliminare, fosse gi� esigibile al momento del perimento). III. Il ripudio, per le ragioni sovraesposte, della concezione che la sentenza ex art. 2932 O.e. si inquadri nel campo dei provvedimenti giurisdizionali di esecuzione forzata (131) non reca con s� (128) Si pensi all'inadempimento del pagamento del prezzo della cosa venduta, se questo non � previsto come esigibile al momento della conclusione del c. definitivo (ipotesi chiaramente prevista dall'art. 2932, 20 comma, e.e.), ovvero all'inadempimento di qualsiasi altra pattuizione indicata nel c.. preliminare come essenziale ; si pensi ancora all'eccessiva onerosit� sopravvenuta; si pensi infine agli effetti del fallimento disciplinati dagli artt. 72 e segg. Legge Fall. (129) Si pensi al recesso ex art. 1464 C. c. o ex art. 1723 c. c. (130) Invece pel caso di obbl. legale di contrattare (qui non sarebbe applicabile l'art. 2932 C. c. per il MESSINEO: Manuale di Diritto civile e comm., II, p. 2a, Milano 1950, p. 469) il NrPPERDEY, op. cit., pp. 110-111, segnala una ipotesi di responsabilit� per culpa in contrahendo qualora la prestazione sia divenuta impossibile e l'obbligato, consapevole di ci�, concluda con l'altra parte il contratto (invalido). Sul problema della natura della responsabilit�. in caso di inadempimento dell'obbligo legale di contrattare, vedi STOLFI M., L'obbligo legale a contrattare cit., p. 134 e segg. (131) Sul tema dell'esecuzione forzata contro lo Stato vedi le considerazioni di SAvARESE in questa� Rassegna n, ottobre-novembre 1952, p. 165 e segg.; per la materia contrattuale, vedi GuGLIELMI, in questa " Rassegna >>, aprile 1951, p. 88 e seg.; sui poteri del giudice nei confronti della P. A. vedi anche recensione critica a PAL� la dimostrazione che quella sentenza possa essere emanata anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. Se � vero che quella sentenza accerta un'autoresponsabilit�,. bisogna, .invero, .subito avvertire che quell'indicato 'fenomeno di equivalenza giuridica fra omissione e commissione, mediante il quale tale �utoresponsabilit� si realizza, come vedemmo, in una soggezione al precetto negoziale (che si aveva l'obbligo di emettere) non pu� trovar luogo nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'art. 2932 O.e. � una norma di diritto privato ed espressamente allude ad ipotesi in cui dalla realt� materiale o giuridica debba trarsi l'impossibilit� di un'equivalenza giuridica tra inadempimento e adempimento e quindi l'impossibilit� del relativo accertamento giurisdizionale. � questo proprio il caso della Pubblica Amministrazione obbligata a contrarre in virt� di un contratto preliminare. Non basta che il contenuto del precetto negoziale da emettere sia stato gi� in esso predeterminato, per farsi a meno del procedimento necessario alla formazione di qualsiasi contratto della Pubblica Amministrazione (articoli 3 e segg. R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, e succ. mod. ; artt. 36 e segg. Reg. 23 maggio 1924 n. �827), eludendo l'applicazione di quelle norme di diritto pubblico� a cui, sole, � riservato il campo della disciplina di tale procedimento. Tutto quanto attiene al processo formativo della volont� del soggetto amministrativo � materia regolata dal diritto pubblico e perci� solo da questo potrebbe trarsi, ove ci fosse, la norma giustificatrice della conclusione di un contratto � per omissione � a carico della Pubblica Amministrazione (132). Non ci vuol molto a rilevare che l'essersi gi� formata con l'osservanza di quelle norme la volont� della Pubblica Amministrazione di obbligarsi a concludere un contratto di un certo contenuto non vale a render superfluo il nuovo procedimento amministrativo. Mentre nei confronti del privato un problema di imputazione della stessa determinazione alla volizione non sorge, nei confronti della Pubblica Amministrazione la determinazione volitiva � oggetto di un provvedimento amministrativo che si inquadra in un complesso procedimento insostituibile ed imprescindibile. Il giudicato ex art. 2932 O. c., coprendo la esistenza. e validit� del contratto definitivo, importerebbe una illegittima intrusione nella sfera riservata all'attivit� amministrativa, senza che nessuna norma autorizzi espressamente la deroga LOTTINO : Rif!,essioni sui limiti, ecc., in questa � Rassegna n, giugno-luglio 1953, p. 142 e segg. La Corte di Cassazione, con sentenza della I Sez. civile n. 269 in data 31 gennaio 1952 ( � Giur. compl. Cass. civ.'" 1953, volume XXXII, 1�, p. I e segg.), ha escluso che l'arti2932 C. c. possa trovare applicazione nei co:p,fronti della P. A. (132) Da un punto di vista generale � stato esattamente rilevato che " l'adempimento di un'obbligazione da parte della Pubblica Amministrazione richiede sempre l'emanazione di atti amministrativi (autorizzazioni, deliberazioni, approvazioni, iscrizioni in bilancio) che non sono mai di competenza dell'Autorit� giudiziaria� da GuGLIELMI, in questa " Rassegna n cit., aprile 1951, p..89. -03 alla regola fondamentale sancita nella legge sul contenzioso amministrativo (133). Non si dica che, facendosi questione della violazione di un diritto subiettivo del :privato (quello derivante dal contratto :preliminare), il giudice ordinario, competente a decidere della validit� del vincolo, abbia il :potere di accertare e dichiarare la legittimit�. e quindi la validit� degli atti amministrativi sui quali esso si fonda (134). Tale affermazione non farebbe che lasciare il :problema allo stesso :punto. Quel che occorre dimostrare �, infatti, che il giudice ordinario :possa altres� accertare e dichiarare che un contratto definitivo debba ritenersi validamente formato, nonostante l'inazione della Pubblica amministrazione e non :possa, invece, che limitarsi, dopo il :primo accertamento, a statuire meramente sui danni. Solo in questa direzione, invero, l'interesse del :privato, dato :pure :per ammesso quel sindacato del g. o. sulla validit� degli atti amministrativi che :portarono alla stipula del c. :preliminare, si :presenterebbe tutelato come un vero e :proprio diritto subiettivo (135). Nella direzione verso l'emanazione di un :precetto negoziale, sia esso di diritto :privato che amministrativo, l'interesse di quel soggetto non �, infatti, mai tutelato come un vero e :proprio diritto subiettivo. Di fronte all'inerzia della Pubblica .Ammininistrazione, richiesta di un certo :provvedimento (133) Sull'art. 4 Legge corit. amm. n. 2248 all. E/1865 vedi GuICCIARDI: L'obbl. dell'aut. amm. ecc., in � Arch. di Dir. Pubbl. � 1938,� p. 250 e segg. (134). Cass., Sez. Un. 22 maggio 1948 (� Riv. amm. � 1948, 563) cit. dal VITTA: Diritto Amministrativo, II, Torino, 1950, p. 722 nota 1. (135) Sulla distinzione fra diritto sogg. e interesse legittimo vedi da ultimo GUICCIARDI: La giustizia amministrativa, Padova 1954, p. 33 e segg. ; si vedano anche gli scritti di ALESSI, fo. � Riv. trim. di Diritto Pubblico �, 1953, p. 307 e segg. e di CANNADA-BARTOLI, � Riv. trim. di Diritto Pubblico>>, cit. 1953, p. 334 e segg. amministrativo (e, si ricordi, tale � quello che si rende indispensabile :per la successiva manifestazione di volont� contrattuale), il :privato non ha, invero, mai il :potere di :provocare il sorgere di effetti sostanziali a lui favor�.voli, :potendo il silenzio della Pubblica .Amministrazione di fronte al medesimo, :per generale :principio di diritto :pubblico, essere solo equivalente al rifiuto di :provvedere. L'effetto favorevole che si :produce �, allora, di natura processuale e consiste esclusivamente nel. l'aprire al :privato adito al ricorso agli organi della Giustizia .Amministrativa! (136). Tutto ci� si dice, a :prescindere dall'ulteriore rilievo che -concepita :pure l'approvazione del contratto come condizione di efficacia e non anche di validit�. (137) del medesimo, e concepita, d'altra :parte, la sentenza :prevista dall'art. 2932 O. c. come semplice elemento della fatti specie degli ef fetti del contratto accertato -ne verrebbe inevi tabile, :per la necessit�. che tale fattispecie sia inte grata dall'ulteriore elemento consistente nell'atto di approvazione, che la stessa concreta efficacia di quel :provvedimento giurisdizionale dipenderebbe dalla volont� della Pubblica Amministrazione (138), in ipotesi convenuta in giudizio e soccombente, di dare esecuzione al contratto in discorso. ! FRANCO CARUSI AVVOCATO DELLO STATO LIB. DOCENTE DI DIR. CIVILE NELL'UNIVERSIT� DI NAPOLI (136) Vedi FORTI: Il silenzio della Pubblica amministrazione ed i suoi effetti processuali, in � Riv. Dir. Process. Civ. "� 1932, I, p. 121 e segg. (137) Tale tesi � stata sostenuta da FORTI L.: Sulla formazione dei contratti dello Stato, in � Riv. ital. per le scienze giuridiche�, 1938, p.71 (estr.); sull'argomento vedi VITTA: Diritto Amm. cit., I (Torino, 1949), p. 339 e segg�. e II cit., p. 325 e segg. . (138) Sulla insostituibilit� e necessit� di tale atto: vedi CorteApp. Roma, 11gennaio1950, in � Giur. compl. Cass. civ.>>, 1950, vol. XXIX. 1�, p. 642 e segg., con nota di TORRENTE. NOTE D I DOTTRINA ENRICO GurccIARDI: La giustizia amministrativa. (Padova, 1954, pp. xm + 511). Per i tipi della Casa editrice CEDAM il Guicciardi ha pubblicato questo volume che rappresenta un notevole contributo costruttivo e uno strumento completo di informazione nella delicata materia. I pregi dell'opera sono veramente salienti: dalla sistematica organica e precisa, alla informazione dottrinaria e soprattutto giurisprudenziale completa e aggiornatissima, all'approfondimento di istituti con spunti originali che, anche se talvolta prodotti alle estreme conseguenze, sono pur sempre utili nella rielaborazione di materie tanto complesse. Il volume rappresenta cosi, al tempo stesso, un valido apporto alla elaborazione scientifica e un approfondimento di rilievo, come uno strumento utilissimo ai fini pratici forensi poich� nel dare il quadro della giurisprudenza sul tema consente di valutare ogni orientamento di singole decisioni al lume dei principi dottrinari e generali e di trovare il bandolo di un indirizzo tra il moltiplicarsi, spesso con oscillazioni, delle decisioni in materia. L'opera inizia col precisare i concetti generali sulla attivit� amministrativa e i suoi limiti in cui sono le premesse delle tesi sostenute nel corso del volume, come meglio vedremo ; segue lo studio dei rimedi contro gli atti amministrativi invalidi (ricorsi amministrativi, ricorso straordinario al Capo dello Stato, giurisdizioni amministrative); e poi quello contro gli atti amministrativi illeciti (giudice ordinario e giurisdizioni speciali); infine in un'ultima parte vengono studiati i rapporti e i confitti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Il carattere di questa Rassegna non ci consente una disamina di singole parti dell'opera, che indubbiamente sarebbe vasta ed interessante poich� i problemi messi a fuoco e gli spunti nuovi sono frequentissimi. Esso ci consiglia piuttosto l'esame delle idee che ispirano l'opera stessa in tutte le sue parti, talvolta apertamente, talvolta, per cosi dire, sotto la cenere. L'idea madre dell'opera � quella di ricercare una distinzione diversa da quella tradizionale tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo, o meglio un profilo diverso di tale distinzione, per separare la materia del controllo amministrativo, abbia esso vita attraverso il ricorso gerarchico o quello giurisdizionale, da quella del giudizio ordinario. Tale idea pu� condensarsi sotto due profili : il primo per cui l'atto amministrativo � suscettibile di tre vizi: vizio di opportunit�, vizio di legittimit� che lo rende invalido, e vizio di liceit� che lo rende illecito, e importa il diritto, in sede di giudizio ordinario, al risarcimento dei danni. La contrapposizione tra invalidit� (o illegittimit�) e illeceit�, trova riscontro nel pensiero dell'A. in quella tra norme di azione e norme di relazione. Le seconde sono quelle norme che regolano i rapporti tra l'Amministrazione ed il cittadino e si profilano come della stessa natura delle norme interindividuali. Le prime quelle che regolano l'attivit� del1' Amministrazione per l'attuazione e lo svolgimento dei rapporti gi� regolati dalle norme di relazione. Le norme di relazione sono poste a garanzia degli interessi individuali, le altre a garanzia degli interessi pubblici. La violazione della norma di azione d� luogo alla invalidit� dell'atto, cio� a quella che di solito si chiama� illegittimit� ; la violazione delle seconde d� invece luogo all'atto illecito. � palese da tale impostazione che la illiceit� e la invalidit� possono coesistere nello stesso atto amministrativo il quale pu� essere nel contempo : inopportuno, illegittimo o invalido o illecito. Da ci� il passo � breve : poich� vi � una giurisdizione diversa si potr� nello stesso tempo, secondo il pensiero dell' A., far valere contro lo stesso atto il vizio di illegittimit� avanti al Consiglio di Stato, il vizio di illiceit� avanti al giudice ordinario. Ci�, secondo l'A., sarebbe la conseguenza logica delle premesse : poich� si tratta di vizio diverso rilevabile da giudice diverso e afferente a posizione diversa, nulla dovrebbe vietare tale duplicazione di giudizio. Siamo cosi a una riedizione, scientificamente approfondita ed elaborata, della nota teorica, respinta dalla giurispwdenza e dalla dottrina, del diritto fatto valere come interesse avanti al Consiglio di Stato. Tale riedizione crede di poter trovare anche conforto nel recente indirizzo della Cassazione, per cui se si nega in radice l'esistenza del potere di[Cr()~ zionale, il giudice non dovr� indagare quale sia l'effettiva lesione subita (se di un diritto o di un interesse), ma dovr� senz'altro riconoscere la competenza del giudice ordinario. Soccorrerebbe anche quella giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui se una parte cens11ra invece l'uso del potere, il j -55 Consiglio di Stato adito dovrebbe intanto decidere su tale seconda parte, rinviando al giudice ordinario, solo per la prima (vedi in tal senso Sez. V, 8 maggio 1953 in cc Racc. Cons. Stato �, 1953, 482 ma in senso contrario Adunanza plen. 9 giugno 1952 in << Riv. .A.Inm. �, 1952, 462 con nota critica del Piccardi). E la teoria si presenta maggiormente suggestiva in quanto implicherebbe in sostanza un rafforzamento della tutela del cittadino il quale avrebbe una pili completa difesa in armonia con l'orientamento della Costituzione. Sembra, tuttavia a noi che tali teorie siano in netto contrasto, pur in apparenza, spiegandole scientificamente, con le disposizioni di legge che precisano la competenza,_ del giudice ordinario e di quello amministrativo.'� La distinzione fondamentale tra diritto e interesse potr� anche coincidere in parte con la teoria sopra illustrata, ma � sostanzialmente diversa. Bisogna tornare al vecchio concetto di diritto soggettivo come interesse tutelato direttamente (ZANOBINI, Corso, vol. I, 149 e segg.): l'Amministrazione ha nel diritto soggettivo del cittadino i suoi limiti insorpassabili, e se li sorpassa commette appunto l'illecito, per cui sono preordinate le sanzioni. Ma quando c'� l'illecito, per converso, significa che l'Amministrazione ha operato oltre i limiti, posti dalla legge; c'� quindi un vizio assorbente dell'atto che potr� essere annullato, proprio per tale vizio dopo la declaratoria del giudice, dagli organi competenti. Sarebbe, pertanto, nettamente superfluo consentire in tal caso il controllo giurisdizionale di legittimit�, poich� la legge ha gi� concesso al cittadino una tutela massima, quella del risarcimento del danno e del correlativo annullamento successivo. C'� qui una protezione diretta dell'interesse privato, in limiti fissati dalla legge, che non sembra possano superarsi dall'interessato. E c'� l'altro effetto : che il giudizio sull'annullamento o meno dell'atto viziato, � conseguenza della avvenuta declaratoria juris, poich� l'Amministrazione deve conformarsi al caso deciso e il Consiglio pu� intervenire a sensi dell'art. 27 n. 4 del T. U. Ogni tutela dell'interesse privato viene cos� ad esaurirsi coi diritti derivanti dall'accertato ille cito ed ogni tutela dell'interesse pubblico � superata dalla legge che trasforma in giudizio di opportu nit� la conservazione o meno dell'atto viziato, e d� comunque la via per ottenere l'annullamento di esso, senza necessit� di scorciatoie. Diversa �, invece, la situazione quando non sussi sta diritto soggettivo : in tal caso il cittadino non ha alcuna tutela diretta del suo interesse privato, l'unica tutela � data dalla legittimit� della azione della Amministrazione. L'interesse privato che avanti al giudice ordinario si esauriva nel diritto soggettivo, qui si converte nell'interesse alla legit timit� dell'azione amministrativa (vedi al riguardo la nota teoria del Mortara per cui si tratterebbe di diritto soggettivo alla legittimit� degli atti amministrativi). Esso viene cos� a coincidere coll'interesse pub blico che vuole tale legittimit�. Non �, come qual che volta si ritiene, che il ricorso sia dato per la tutela dell'interesse pubblico, � che la legge tiene presente la coincidenza tra i due interessi e perci� autorizza il ricorso del privato. Ma che a muovere e giustificare tale ricorso .sia PI'.OW'.�O_ l'interesse privato � palese da due rilievi: prima di tutto dalla qualificazione che si richiede dalla legge perch� il ricorso possa avere ingresso; poi dalla possibilit� che l'interesse privato si ponga, a lato della Amministrazione, a difesa del provvedimento attraverso l'obbligatorio contraddittorio nei confronti del controinteressato o l'intervento volontario in giudizio di chi ha interesse di difendere il provvedimento. A questo proposito va rilevato che finora la pienezza di tutela giuridica era misurata in base al criterio della possibilit� di annullamento dell'atto amministrativo lesivo della sfera giuridica �del cittadino, si che da taluni si riconosceva una tutela pi� piena agli interessi che ai diritti. Ma ora, l'art. 113 della Costituzione ha posto le basi per un riordinamento della giustizia amministrativa tale da eliminare nel Consiglio di Stato e negli altri organi di giurisdizione amministrativa quel carattere di giurisdizione generale di annullamento che prima veniva loro comunemente riconosciuto. L'ultima parte di detto articolo, infatti, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione degli organi giurisdizionali che possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione, e questa norma deve interpretarsi chiaramente nel senso che n� un tale potere di annullamento spetti pi� in via generale al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa, n� che l'uso di tale potere sia inibito agli organi di giurisdizione ordinaria. Nulla esclude, quindi, che la futura riforma della giustizia amministrativa preveda l'ipotesi di annullamento da parte del giudice ordinario di atti lesivi di diritti e limiti l'annullamento da parte del giudice amministrativo di atti lesivi di interessi legittimi. Del resto che l'accento sia stato sempre posto sulla tutela dei cittadini appare provato storicamente perch�, come ricorda il Vitta (VITTA: Diritto amministrativo, Utet, 1933, p. 554) la legge del 1889 intese dare una forma minore di tutela anche agli interessi legittimi << che sino ad allora erano sforniti di ogni protezione ii, mentre i diritti soggettivi erano gi� tutelati. E risulta -quello che � pi� rilevante dalla Costituzione che all'art. 103 parla di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e che nell'art. 113 ripete la stessa espressione << tutela � sia per i diritti che per gli interessi. Si tratta dunque di dare una tutela al cittadino contro la Pubblica Amministrazione: e tale tutela pu� essere piena, dove � garantito il diritto, e meno piena, dove � riconosciuta la esistenza di un interesse legittimo. Restano comunque privi di ogni tutela gli i11te.~ _ ressi non qualificati e nessun controllo su campa-� nello di allarme del privato (giusta l'espressione ben nota dello Spaventa) viene ad attuarsi per tutti quegli atti che non toccano un interesse di tal genere, a cui � riconosciuta la tutela da parte del legislatore. C'� quindi un settore amplissimo in cui non sussiste nessun controllo giurisdizionale, in cui cio� nessuno pu� far valere la illegittimit� dell'atto amministrativo, e in tale settore pu� ben farsi rientrare il controllo di legittimit� su atti che ledono un diritto soggettivo del privato, e che trovano- gi� protezione ~piena attraverso il giudice ordinario ed~eventualmente il successivo ricorso al Consiglio di Stato. N� pare logico est�ndere il sistema trovato per dare una qualche protezione anche a interessi qualificati sforniti sino ad allora di tutela a quegli interessi che erano gi� assunti alla tutela piena del diritto soggettivo. L'argomento fondamentale per negare la tesi della doppia protezione � appunto ancora questo argomento storico esegetico che prende nuova luce e vigore dalle disposizioni della Costituzione. C'� tuttavia anche un rilievo di natura pi� strettamente teorica da tener presente: l'interesse legittimo non � che un interesse di fatto qualificato che viene preso in considerazione dal diritto : il diritto soggettivo invece � un �nteresse giuridico. Per far valere il diritto soggettivo coine interesse legittimo, per trasformare cio� quello che � diritto in un interesse legittimo, occorre prima di tutto ridurlo a interesse di fatto, come chi dicesse togliergli ogni qualifica giuridica. Le posizioni giuridiche non si possono annullare per carpirne il substrato di fatto che c'� in tutte e farlo valere autonomamente. La veste giuridica � ormai, nell'ordine giuridico costituito, inseparabile dalla posizione di fatto che non pu� pi� tornare ad essere tale. Non vi � quindi possibilit� di trasformare il diritto soggettivo in interesse, togliendo la veste giuridica, la qualifica giuridica per far valere la posizione di fatto che � insita in essa. Ma c'� di pi�. Una volta che vi � un diritto soggettivo riconosciuto, non solo non vi � l'interesse di fatto del titolare del diritto che possa farsi valere autonomamente, ma neppure gli interessi di fatto di altri soggetti, non titolari del diritto, ma semplicemente interessati !lilla esistenza del diritto -possonQ farsi valere in maniera autonoma. Anche tali posizioni o si colorano della veste giuridica data al titolare o perdono ogni rilevanza come posizioni di fatto ; ne consegue che o possono coagire nella sede del diritto soggettivo (cos�, ad esempio, il conduttore danneggiato pu� intervenire nel procedimento per la impugnazione della liquidazione delle indennit� avanti al Giudice ordinari�), oppure non hanno pi� alcun interesse da far valere, non raggiungono pi� la posizione qualificata dell'interesse legittimo. Tali rapporti meriterebbero un esame pi� vasto di quello che pu� farsi in�una semplice nota di recensione, ma l'aver richiamato l'attenzione su essi ci pare confermi ancora una volta che l� dove c'� stato il riconoscimento del diritto soggettivo non possono pi� configurarsi interessi legittimi e le azioni degli altri interessati e dei controinteressati seguono la via del diritto soggettivo coi relativi principi. Ritiene il Guicciardi di poter scorgere un avvicinamento alla sua tesi in alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato le quali hanno affermato che la posizione di interes~e costitwta~i nell1esercizio della attivit� amministrativa non viene assorbita nella posizione di diritto soggettivo che sorger� quando tale attivit� sar� compiutamente esercitata (vedi Adunanza plen. 17 dicembre 1951 in cc Foro Amm. n, 1952, I, 3, 215; Sez. Un., 24 novembre 1952 in cc Racc. Cons. Stato �, 1952, 1544; Sez. IV, 8 aprile 1953 in � Racc. Cons. Stato �, 1953, 297). Ora, come � noto, tali sentenze hanno posto in luce che prima che sorga il diritto soggettivo il quale sorger� quando l'attivit� amministrativa si sar� compiutamente spiegata con l'identificazione dei titolari del diritto soggettivo (cosi in materia tributaria quando ci sar� il rapporto tributario), possono profilarsi degli interessi qualificati meritevoli di tutela i quali possono legittimare il ricorso contro gli atti amministrativi che li hanno determinati. Presupposto di tali decisioni � per� pur sempre che il diritto soggettivo non sia stato leso, per es. nel campo tributario, non vi sia stata l'imposizione con l'identificazione del contribuente, perch� se il diritto � stato leso non pu� pi� farsi valere quella posizione di interesse legittimo che si intende tutelare. Tali decisioni perci�, finiscono col riconfermare il concetto che quando c'� il diritto con la sua tutela piena, non � possibile farlo valere come interesse legittimo: la posizione di diritto � assorbente di quella di interesse, mentre quando il diritto non � ancora sorto, se un atto amministrativo appare come-autonomo e impugnabile ex s�, esso pu� impugnarsi da quei portatori di un interesse qualificato che solo in seguito potr� diventare, espletata tutta l'attivit� amministrativa e posti in essere nuovi atti, un diritto soggettivo. C'� da aggiungere che in sostanza non si tratta di impugnare con due tutele lo stesso atto amministrativo, bens� due atti amministrativi diversi, distinti ed autonomi, anche se uno � una tappa necessaria dell'altro. Nel che � la legittimazione del ricorso. Infine la Cassazione, pur ammettendo la teoria in generale, � venuta a precisarla e limitarla richiedendo due requisiti : da un lato che non vi fossero ancora atti esecutivi, ma solo il provvedimento generale di imposizione del tributo; e dell'altro che l'interesse fosse diretto e attuale in quanto personalmente riferibile (vedi Cass., Se?'. Un., 14 agosto 1951, n. 2519, Motti contro Comune di Roma, in cc Mass. Foro It. �, 1951, 602). Non c'� quindi in tale orientamento il riconoscimento della tesi che le due posizioni del diritto e quella dell'interesse possono essere contemporaneamente tutelate, ma semmai vi � proprio il principio opposto che l� dove non vi sia ancora la tutela del diritto, contro l'atto cio� che non leda ancora il diritto, pu� farsi valer~, _ove sussista, l'int�resse legittimo. Ma si tratta sempre di un .l;!itt<_> diverso e l'interesse legittimo viene a cadere, perch� subentra la piena ed assorbente tutela, non appena si passi ad atti ulteriori che pongono in gioco il diritto soggettivo (vedi comunque su tale orientamento le precisazioni critiche e le riserve di A. Chicco in questa Rassegna, 1952, p. 41). -01 Da tali osservazioni discende, a nostro avviso, la soluzione del problema della competenza e si palesa l'errore di quella giurisprudenza, approvata dall'.A., che ritiene che il Consiglio di Stato possa trattenere la causa per i motivi che presuppongono l'atto amministrativo discrezionale e l'interesse legittimo (vedi Sez. V, 8 maggio 1953 in cc Racc. Cons. Stato �, 1953, 482 cit.). Infatti, tale indirizzo finisce praticamente a configurare la duplice tutela, poich� il Consiglio di Stato viene a decidere sulla causa prima che sia accertato dal giudice competente se esiste un diritto soggettivo. Viene cos� da un lato emessa una decisione che se risulta l'esistenza del diritto soggettivo si trova in aperto stridente contrasto con la pronuncia del giudice ordinario, e viene d'altro lato tolto al giudice amministrativo il potere di esaminare se ricorrano i presupposti della azione. Delle due l'una : o il giudice �mministrativo esamina se vi sia l'interesse legittimo, e cio� se non vi sia il diritto soggettivo, e allora si hanno in sostanza due contemporanee pronunce di due autorit� giurisdizionali diverse : il giudice ordinario e il Consiglio di Stato ; oppure non esamina tale questione, e allora si arriva all'assurdo che il giudice amministrativo d� ingresso a una azione senza accertare il presupposto indeclinabile dell'esistenza di un interesse legittimo che renda ammissibile� il ricorso. Da ci�, a nostro avviso, si trae una necessit� logica prima anche che giuridica : che quando � invocato il diritto soggettivo il Consiglio di Stato deve rinviare tale decisione al giudice ordinario e quindi rinviare ad esso tutta la causa. Se poi, invece, pur non essendo invocato diritto soggettivo, ma pretesi interessi legittimi, il Consiglio di Stato ritiene invece che in realt� vi sia un diritto soggettivo, esso deve egualmente declinare la propria giurisdizione, poich� manca uno dei presupposti dii essa. La soluzione cos� � logica: perch� nel primo caso l'invocazione del diritto soggettivo fatta dall'attore, non ha necessit� di esame in quanto il ricorrente agisce in nome di un diritto, sia esso sussistente o meno, e quindi si pone da s� fuori della giurisdizione del Consiglio di Stato, mentre nel secondo caso pur invocando egli l'interesse legittimo, spetta al giudice amministrativo controllare se tale presupposto del ricorso sussista o meno in realt�. Ci sembra, pertanto, che non vi siano motivi per abbandonare la tesi tradizionale che riposa solidamente sulla lettera e lo spirito della legge. D'altra parte gli stessi corollari che il Guicciardi fa discendere dalla sua tesi centrale appaiono discutibili: cos� l'affermazione che solo nel diritto affievolito il privato difende il suo interesse, mentre negli altri casi insorge perch� non sia� ampliata, a suo danno, la sfera altrui, lascia perplessi solo che si rifletta che in molti casi, es. licenziamento, non pu� ritrovarsi nessun ampliamento di sfera altrui per opera del provvedimento, mentre tale ampliamento � comunque da escludersi per l'azione del controinteressato, il quale scende in lizza, accanto al provvedimento, in difesa di un suo interesse qualificato e non di un suo diritto. 2 I tentativi di aprire nuove strade a dare ampio respiro alla tutela dei cittadini di fronte alla .Amministrazione non possono prescindere dal diritto positivo e non ci sembrano da seguire quando, senza una persuasiva costruzione, pur con suggestive argomentazioni, si scostino dal testo della legge il quale vin~ola ancora e sempre l'interprete sul terreno del diritto positivo. Infine nella questione sopra esaminata ci sembra che le esigenze di tutela siano ampiamente e completamente rispettate dalla teoria tradizionale, la quale non pu� ripudiarsi n� superarsi per una pretesa discutibile esigenza di sistemazione scientifica, la quale si avvolge nel filo indistricabile di un vano tentativo di dissociazione del diritto soggettivo, per sua natura (come ogni status e ogni posizione giuridica) indissociabile nei suoi elementi di fatto. V .ALENTE SIMI .AcmLLE SALERNI : Saggi di diritto finanziario e di diritto tributario. Giuffr�, 1954. I quattro brevi saggi (le spese jiello Stato e i servizi pubblici; le entrate dello Stato, i tributi; il rapporto giuridico d'imposta; il contenzioso civile) sono tutti legati da un medesimo filo conduttore: esporre brevemente lo stato della dottrina e della giurisprudenza su alcune delle questioni principali e quasi si direbbe fare il punto nelle stesse. Il volume potrebbe, pertanto, definirsi una introduzione al diritto tributario. Di ogni questione � presentato l'essenziale con stile piano e sobrio, per cui mentre pu� considerarsi una vera trettazione istituzionale delle materie per l'inquadramento dei complessi problemi di questo ramo del diritto, non minore ile � l'utilit� per coloro che vogliono rimeditare i problemi stessi. � un libro che tiene particolare conto non soltanto dei principi teorici, ma delle soluzioni della giurisprudenza della Cassazione e della Commissione centrale, sobriamente richiamata in nota, il che rende assai utile il volume. G. B. Sou.rr G. : La Provincia nell'ordinamento amministrativo vigente. CEDAM, Padova, 1952. Con la istituzione della Regione da pi� parti s'� levata la voce contro l'istituto della Provincia, considerandosi che questa non risponde a ragioni storiche e naturali. Mentre la Regione ed il Comune, s'� detto, sono enti che hanno una fisionomia particolare, per caratteristiche della collettivit� in essi compresa, per tradizione e, talvolta anche, per configurazione del territorio, ci� non ha loogo per la Provincia. Sulla base di queste considerazioni --s'�-proposta da parte di alcuni studiosi l'abolizione della Provincia ed il trasferimento delle sue attribuzioni agli altri due enti. Il Solmi, dopo un accurato esame della evoluzione storica della Provincia con riferimento ad istituti -58 analoghi vigenti in altri paesi, critica quest'indirizzo, ponendo in rilievo che la Provincia ha una individuazione propria, che � caratterizzata dalla esigenza di soddisfare � bisogni e interessi locali e speciali riguardanti la popolazione di pi� comuni organicamente disposti n. Per l' A., in sostanza, la Provincia risponde ad esigenze naturali e trova la sua giustificazione nella identit� d'interessi e di esigenze di un complesso di comuni, analogamente a ci� che accade, in una visione pi� larga, per la Regione. L'A. quindi descrive l'organizzazione amministrativa della Provincia: tratta degli organi che hanno la rappresentanza dell'Ente (Consiglio provinciale, Giunta provinciale, Presiden.te della Giunta provinciale), degli impiegati della Provincia, che egli qualifica come organi ausiliari, ed infine della responsabilit� degli organi, che viene esaminata sotto il profilo penale, civile, contabile e disciplinare. Segue una parte dedicata alle forme dell'attivit� dell'Ente, in cui sono oggetto di esame gli atti che manifestano ta volont� provinciale (deliberazioni, regolamenti, ordinanze, attestazioni) ed i modi merc� i quali � attuata tale volont�. Vengono poi trattate le funzioni della Provincia relativamente all'assistenza, alla sanit� pubblica ed all'igiene, alla viabilit�, alle prestazioni a favore dello Stato e di altri. enti autarchici. Le ultime due parti sono dedicate rispettivamente alle entrate della Provincia ed ai controlli cui essa � soggetta. La giustificazione politica che l' A. d� della Provincia non ci pare convincente. Invero, pu� acca dere che pi� comuni abbiano momentaneamente interessi uguali, ma ci� non basta per ritenere cbe la Provincia costituisca un ente naturale, o meglio un ente sociale, un ente cio� caratterizzato da identit� di costumi, di diaJetto, eco. e da uniformit� di interessi per ragioni storiche, climatiche e di territorio. D'altra parte, non basta l'identit� momentanea di alcuni interessi per creare un ente pubblico a carattere permanente. A questo scopo basta l'istituzione di un consorzio fra comuni. Alcuni capitoli dell'opera, come quelli sulla classificazione in generale degli organi della Provincia, sulla responsabilit� di quegli organi e sui controlli in generale, contengono una esposizione di principi di diritto amministrativo, ormai quasi pacificamente accolti dalla pubblicistica moderna, che vengono riassunti per farne applicazione relativamente all'istituto della Provincia. Ci� appesantisce l'opera e fa perdere spesso quella �visione panoramica dell'istituto che, in studi come quello in esame, rappresenta, a nostro giudizio, uno dei pregi migliori. Assai utili, invece, si mostrano i capitoli sulle attribuzioni della Provincia, sulle sue entrate e sui controlli cui essa � soggetta. In queste materie la trattazione, pur avendo carattere in linea di massima espositivo, ha una notevole importanza, illustrando tutti gli aspetti della complessa attivit� della Provincfa. L'esposizione � condotta con sicura padronanza della materia, con molta diligenza e con frequenti richiami a recenti indirizzi giurisprudenziali, s� che l'opera si presenta come un buono strumento di lavoro per chi tratta problemi giuriridici interessanti la Provincia. c. o. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Persona g.iuridica pubblica -Capacit� di donare -Comuni e Provincie Donazioni -Donazioni alla G.I.L. -Autorizzazione ad acquistare. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 3540/53 - Pres.: Anichini: Est. Di Liberti; P. M.: De Martino Comune di Castiglion Fiorentino contro Finanze). Le persone giuridiche pubbliche hanno la capacit� generica d� donare, non essendovi una norma di legge che sancisca il contrario. Tuttavia nelle donazioni compiute da enti pubblici i consueti motivi che formano l'animus donandi devono presentarsi necessariamente in. funzione di un interesse pubblico, vale a dire sotto l'esclusivo riflesso dell'off�cium largamente inteso anzich� sotto il generico riflesso di un puro beneficium o di una pura e semplice utilitas. I Comuni possono compiere donazioni malgrado �'che nella legge comunale e provinciale non si faccia menzione delle donazioni tra gli atti giuridici che detti enti territoriali possono effettuare. Per compiere validamente una donazione il Comune non ha bisogno dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 53 n. 3 del T. U. della legge comunale e provinciale, perch� tale autorizzazione � richiesta soltanto per gli acquisti, per l'accettazione o per il rifiuto di lasciti e dorii e non pu� essere estesa a casi non previsti. La G.I.L., come tutti gli enti dipendenti dal cessato p.n.f., per accettare donazioni non aveva bisogno dell'autorizzazione governativa prevista dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, ma era sufficiente per tali accettazioni l'autorizzazione del segretario del p.n.f. ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 2484. La presente sentenza ci sembra che dica una parola definitiva sulla controversa questione della pretesa nullit� delle donazioni effettuate dai Comuni e da Enti pubblici in genere alle organizzazioni giovanili ed alle altre organizzazioni dipenenti dal cessato p.n.f. Precedentemente la Corte Suprema si era gi� occupata di questione analoga con la causa decisa con sentenza n. 157 del 22 gennaio 1953 (Monte dei Paschi di Siena contro Finanze), nella quale la Corte stessa aveva affermato che la nullit� della donazione effettuq,ta dal Monte dei Paschi ad organizzazione dipendente dal cessato p.n.f. derivava dal fatto che nello Statuto del Monte dei Paschi (avente natura regolamentare come tutti gli statuti degli enti pubblici) era contenuta una norma che vietava a detto ente pubblico di compiere atti che comunque portassero una diminuzione del suo patrimonio. La Corte, peraltro, aveva escluso che esistesse un principio generale in base al quale si potesse affermare la incapacit� generica degli enti pubblici a compiere donazioni. Tale giurisprudenza � confermata dalla presente sentenza e riteniamo opportuno trascrivere integralmente la motivazione relativa al punto in� discussione : � Non pu� anzitutto sostenersi che un Comune e cos� pure ogni altro ente pubblico manchi in modo assoluto di capacit� a compiere atti di donazione. �In proposito deve rilevarsi che non solo per le persone fisiche ma anche per le persone giuridiche la regola � la capacit� ed eccezione la incapacit�, quindi, anche la incapacit� a donare per le persone giuridiche in genere o per quelle pubbliche in particolare dovrebbe essere sancita da una norma di legge. Ma tale norma del nostro diritto positivo non esiste perch� i limiti posti alla capacit� di donare dall'art. 1052 del Codice civile del 1865 sotto l'impero del quale fu fatta dal Comune ricorrente la donazione di cui si controverte, ed oggi dall'arti . calo 774 del nuovo Codice civile, sono riferibili in modo evidente alle sole persone fisiche, n� queste norme limitative della capacit� di donare per le persone giuridiche si potrebbero trarre indirettamente dal fatto stesso che nel Codice civile abrogato e in quello vigente le norme pi� tipiche che regolano l'istituto della donazione come ad esempio quelle riguardanti i casi di revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza d� figli appaiono come dettate nel naturale presupposto che la donazione sia l'atto giuridico che non altri che la persona fisica possa compiere. Ed invero, contro questo rilievo pu� agevolmente osservarsi che. la legge nel porre le sue norme si riferisce sempre al quod plerumque accidit e quindi non pu� sorprendere che abbia voluto regolare determinati casi che possono verificarsi solo quando il donante sia persona fisica, ma ci� non � un decisivo argomento per dimostrare che nel sistema legislativo sia implicita la incapacit� a donare delle persone giuri~ diche. �Per giustificare questa incapacit� delle persone giuridiche si � anche detto che la legge la quale ha avuto cura di dettare norme per stabilire in qual modo tali persone possono ricevere una do.nazione _n�'{!> avrebbe manQato di intervenire per regolare� il caso, ancora pi� meritevole di considerazione, in cui la persona giuridica volesse compiere una donazione anzich� riceverla. Non es_sendo stato regolato tale� caso si vorrebbe arguire da questo silenzio del� legisla -60 tore il principio implicito della impossibilit� guridica di un atto di donazione da parte di persona giuridica. cc Per quel che riguarda poi in particolare le persone giuridiche pubbliche si � affermato che la loro inca pacit� giuridica a compiere atti di donazione si por rebbe a guisa di postulato tenendo presenti che tali enti hanno capacit� giuridica soltanto per quegli atti che risultino necessari al conseguimento dei loro fini o che con questi fini abbiano un rapporto di ade renza, mentre l'atto di liberalit�, salvo che per le isti tuzioni di pubblica beneficienza, la cui eccezione confermerebbe la regola, non solo non rappresenterebb� mai una utilit� per l'ente pubblico, ma determinerebbe la dispersione dei beni che ad esso servono per il rag giungimento dei propri fini e sarebbe quindi sempre contrario all'interesse pubblico perch� potrebbe costi tuire un ostacolo per l'attuazione degli scopi dell'ente. cc Si aggiunge che la conferma di questo principio si avrebbe nel fatto che la legge comunale e provinciale non contiene alcuna disposizione che contempli e regoli atti di liberalit� per Comuni e Provincie. cc Neppure questi argomenti sono validi per esclu dere in modo assoluto la capacit� giuridica di donare delle persone giuridiche in generale e di quelle pub bliche in particolare. <e Il fatto che la legge abbia regolato per predisporre le cautele ritenute convenienti la sola ipotesi che la persona giuridica debba ricevere una donazione e non si sia preoccupata di prospettarsi per dettare uguali se non maggiori cautele l'altra ipotesi che la persona giuridica voglia compiere una donazione, non fornisce una utile indicazione per la soluziorie della questione di cui trattasi specie se si considera che le cautele imposte dalla legge per l'accettazione di donazioni da parte delle persone giuridiche sono dirette a salvaguardare soltanto gli interessi generali dello Stato che vuole impedire com'� noto un ecces sivo accrescimento patrimoniale specialmente di carattere immobiliare per dette persone. cc Quanto alle persone giuridiche pubbliche non si pu� asserire a priori che la donazione sia sempre un atto non aderente agli scopi che esse debbono perseguire e si ponga quindi da per s� fuori di quella attivit� giuridica che a detti enti � consentita esplicare. cc Affermando ci� si tengono evidentemente presenti i soli interessi economici e patrimoniali della Pubblica Amministrazione, interessi che sono certamente ragguardevoli ma non gli unici da prendersi in considerazione se della Pubblica Amministrazione si vuole cogliere l'intima ed essenziale funzione. � Infatti, pur essendo vero che lo Stato e tutti gli enti pubblici minori che esso crea per il raggiungimento dei suoi scopi si presentano nella loro organizzazione amministrativa come enti cui � affidato un complesso di beni economici da conservare per destinarli inalterati nella loro base patrimoniale a quegli scopi che l'ordinamento giuridico assegna a tali enti non � meno vero che tali scopi non si svolgono n� si esauriscono tutti nella sfera degli interessi puramente materiali. cc Lo Stato nella sua essenza � soprattutto un organismo etico e di questa essenziale eticit� partecipano naturalmente tutti gli Enti pubblici che indirettamente concorrono a svolgere funzioni statali ed in particolar modo i cos� detti enti autarchici quale la Regione, la Provincia e il Comune la cui attivit� pubblica, anche svolta in nome proprio e con mezzi propri, � attivit� amministrativa destinata ad attuare finalit� statali. cc Questo carattere dello Stato e degli organismi pubblici minori che ne affiancano l'opera si rivela maggiormente tutte le volte che v"attivit� amministra tiva � diretta a promuovere opere di civilt� o a creare le condizioni per la elevazione morale ed economica della vita collettiva o a lenire in occasione dipubbliche calamit� le sofferenze della generalit� dei cittadini o in genere a dare un pubblico e concreto riconosci mento a quei valori umani e sociali che sono alla base della civile convivenza. cc Ora in questa opera della Pubblica Amministra zione possono talvolta non essere sufficienti i criteri ordinari di cui essa si avvale per realizzare i normali scopi amministrativi. In sostanza se intervengono fat tori straordinari che rendono necessario per l'ente pub plico compiere un atto diretto a soddisfare interessi pubblici non materiali non potr� pi� valere la comune misura della utilitas per giudicare se l'atto stesso sia pi� o meno aderente allo scopo della Pubblica A mmini strazione. Trattasi infatti di atti che possrno trovare giustificazione soltanto in quel mondo di valori ideali che come si � detto non pu� reputarsi estraneo alla attivit� pubblica ed allora nulla v'� di strano che per compierlo si ricorra alla donazione che � ap punto l'atto giuridico che nel suo concetto f ondamen tale � destinato ad attuare per il donante fini spiri tuali attinti al beneficiurn, alla liberalitas vale a dire a motivi da cui nella generalit� dei casi � ban dita ogni idea di cc utilitas n. cc Soltanto deve osservarsi a questo punto che, mentre nella donazione fatta dal privato il benefi cium e la liberalitas si presentano come gli elementi subbiettivi tipici in cui si concreta l'animus do nandi, invece nei confronti dell'ente pubblico tali motivi perdono ogni rilevanza se non sono collegati con un interesse pubblico poich� l'ente pubblico nel suo agire non pu� inspirarsi che a motivi attinenti all'interesse pubblico che costituiscono la condizione indispensabile della legittimit� dei suoi atti. In so stanza pu� affermarsi che nella donazione compiuta dall'ente pubblico i consueti motivi che formano l'ani mus donandi devono presentarsi necessariamente in funzione di un interesse pubblico vale a dire sotto l'esclusivo rifiesso dell'officium largamente inteso anzich� sotto il generico rifiesso di un puro benefi cium o di una pura e semplice utilitas. cc Ci� posto non � possibile, nel silenzio della legge, negare senz'altro la capacit� a donare delle persone giuridiche pubbliche in generale e dei Comuni in particolare perch� negarla sarebbe porre un limite a quelle valutazioni del pubblico interesse che la realt� varia e complessa in cui si svolge la loro azione pu� talora suggerjre al concreto operare di tali enti n. Per quant/J riguarda la questione relativa all'applicabilit� dell'art. 53, n. 3 del T. U. comunale e provinciale, in materia di donazioni, il pensiero della Corte che ha accolto la tesi dell'Amministrazione, � sostanzialmente quello riportato nelia massirf!-a. _ Per quanto rifiette, infine, l'autorizzazione ad a-ccettare le donazioni a sito tempo fatte a favore della G.I.L. o altre organizzazioni dipendenti dal cessato p.n.f., la Corte ha confermato la tesi gi� seguita nella citata sentenza n. 157 del 1953 � -61 ATTO AMMINISTRATIVO � Decreto del prefetto che annulli le deliberazioni comunali, con le quali si convalidano le elezioni o si nomina il sindaco -Non � atto de'finitivo. (Consiglio di Stato -Sez. V, n. 95 e 96 del 5 dicembre 1953 -Pres. : Gallo; Est. : Caccioppoli: Pirao -Prefetto di Cagliari e Tolu -Prefetto di Cagliari). La deliberazione del Consiglio comunale, che convalida le elezioni , ai sensi dell'art. 67 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, � soggetta al normale controllo di legittimit� da parte del prefetto. Il decreto prefettizio di annullamento della predetta deliberazione non � atto definitivo ed � impugnabile con ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 343 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sostituito dall'art. 18 della legge 9 giugno 194 7, n. 530. Il decreto prefettizio, che annulli la nomina del sindaco, ai sensi dell'art. 5, 70 comma, del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, non � atto definitivo ed � impugnabile con ricorso al Governo (art. 5 u. p.). Si era sostenuto dai ricorrenti che le deliberazioni del Consiglio comunale in materia elettorale fossero sottratte al normale controllo di legittimit� per la circostanza che la legge (artt. 74 e 75 T.U. 203/1951) appresta in questa materia uno speciale sistema di ricorsi ordinato su tre gradi (Consiglio comunale, Giunta provinciale e Corte di Appello o Consiglio di Stato). Con le annotate decisioni il Consiglio di Stato, confermando la sua precedente giurisprudenza (Sezione I, 27 gennaio 1948, n. 1636 e Sez. IV, 6 maggio 1949, n. 175), ha precisato che, anche in materia elettorale, il controllo prefettizio sulle deliberazioni del Consiglio comunale non � limitato all'accertamento dei requisiti puramente estrinseci, ma comporta l'esame di tutte le questioni di legittimit� e, come ogni altro potere di controllo, si esercita in via autonoma, indipendentemente e senza pregiudizio dei possibili successivi rimedi giurisdizionali. Malto esattamente il Consiglio di Stato ha posto in luce la natura amministrativa delle deliberazioni comunali, sostanzialmente e formalmente diverse dalle decisioni, che lo stesso Consiglio pronunzia in materia su ricorso di chi vi abbia interesse, ed ha espressamente fatta salva la questione relativa alla tutela giurisdizionale spettante all'interessato in relazione alla natura ed alla consistenza dell'interesse, di cui egli assume la lesione. G. GUGLIEI,1\U COMUNI E PROVINCIE -Sindaco -Giudizio di responsabilit� � Decadenza. (Cass., Sez. I, n. 3649 del 5 dicembre 1953 -Pres. : Cannada-Bartoli; Est.: Gabrielli ; P. M. : De Martini, conforme : Mazzola Prefetto di Milano). La pendenza davanti ai competenti organi di giurisdizione contabile di lite riguardante la responsabilit� del consigliere comunale quale am-' ministratore del Comune � causa sia di ineleggibilit� che di decadenza, ai sensi dell'art. 15 n. 6 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203. Con questa sentenza la Corte di Cassazione. ha riconfermato ancora una volta il principio, sempre sostenuto dalla Avvocatura, ma disatteso da varie Corti di merito, che il giudizio di responsabilit� davanti il Consiglio di Prefettura o la Corte dei Conti configura una causa di ineleggibilit� o di decadenza e che l'art. 15 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203 non distingue fra lite e lite, rria tutte le comprende in quanto parte del presupposto che la obiettiva consistenza di una lite, qualunque ne sia l'oggetto, rende incompatibile la qualit� di consigliere comunale (e di xindaco) con quella di litigante col Comune. (Negli stessi sensi cfr. Cass. n. 228 del 1951, menzionata nella sentenza; Sez. Un. 8 maggio 1952: Prefetto di Brindisi -Chieco Bianchi ed altri; Sez. Un. n. 3188 del 13 giugno 1953: Cuccagna -Prefetto di Perugia; Sez. I, n. 1208-1209 del 23 ottobre 1953: Comune Cinisello Balzano ed altri; contra Corte d'Appello Bologna 19 novembre-18 dicembre 1953. Prefetto di Ravenna). G. GUGLIELMI IMPOSTE E TASSE -Imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi -Esenzione subordinata al loro impiego per la produzione di energia elettrica -Inap plicabilit� di una nuova legge abolitrice dell'esenzione ai quantitativi cbe siano gi� entrati nello stabili mento di produzione, ma non siano stati ancora ado perati per la medesima. (Cass., Sez. I, Sent. n. 3853/53 Pres. : Acampora; Est. : Di Liberti; P. M. : Macaluso Amministrazione Finanze contro Societ� Edison). Sopravvenuto il D. L. 11 marzo 1950, n. 50, che abol� l'esenzione dall'imposta di fabbricazione stabilita dal D. L. 21 ottobre 1946 n. 236, per i prodotti petroliferi impiegati per generare energia elettrica, tale abolizione non opera per quei quantitativi che siano gi� entrati nello stabilimento di produzione e che siano in attesa di tale impiego. La tesi dell'Amministrazione finanziaria si adeguava ad una realt� empirica: se l'esenzione � subordinata a un determinato impiego del prodotto esentato, e se essa viene abolita in un momento nel quale il prodotto non ha ancora avuto quell'impiego, sembra corretto desumerne che a quel prodotto l'esenzione non si applichi. Ma-la Corte di Cassazione, colla sentenza suindicata � andata in diverso a'vviso. Originariamente, i prodotti petroliferi di cui si tratta erano soggetti alla tassa di vendita ridotta di cui al D. L. 17 novembre 1937 n. 1870, il quale gi� conteneva delle agevolazioni pel caso che i prodotti medesimi fassero impiegati per generale energia elettrica, e l'ultimo comma dell'art. 5 di detto decreto n. 1870, stabiliva: � Con decreto del Ministro per le Finanze saranno stabilite le norme e le condizioni per la concessione delle agevolazioni suindicate, occorrendo anche sotto forma di rimborso della maggior somma corrisposta, nonch� le misure e le modalit� pel controllo inteso ad evitare ogni possibile abuso �. Tali misure e modalit� di controllo vennero stabilite cogli articoli 4 e 5 del D.M. 15 g�nnaio 1938 (Gazzetta Ufficiale n. 30, del 1938). L'art. 4 del D. M. 15 gennaio 1938 era cos� formulato: � La tassa di vendita ridotta di cui al precedente articolo 1 si riscuote sui residui all'atto del loro Bdoganamento o della estrazione dallo stabilimento di produzione. -62 � Il trasporto dei residui stessi allo stabilimento esenzione soggetta a condizione, che gi� sarebbe un di impiego dovr� avvenire con scorta di bolletta di por male il problema: bisognerebbe dire invece che cauzione, soggetta a certificato di scarico, per la il debito d'imposta non sorge, tenendosi conto differenza tra la tassa di vendita ridotta pagata e appunto di quella destinazione del prodotto. quella normale in vigore all'atto della importazione Ad accreditare tale soluzione la sentenza .ha ricorod estrazione. dato l'art. 4 delle Disposizioni preliminari alla � Giunti i residui a destinazione dovr� essere dato Nuova Tariffa doganale (Decreto 7 luglio 1950, immediato avviso all'ufficio tecnico di finanza comn. 442) : � Nel caso di variazione alle sovrimposte petente per giurisdizione, il quale, previ negli oppordi fabbricazione e alle imposte di consumo si applituni accertamenti, ne annota il quantitativo sul regicano, alle merci estere da immettere in consumo, le stro .di carico e scarico di cui al comma seguenete sovrimposte e le imposte in vigore al momento della e rilascia il certificato di scarico per la quantit� di loro uscita dalla dogana, dai depositi generali, dai residui ricevuti dallo stabilimento. depositi doganali e dai magazzini generali n. Ed in � Il movimento dei detti residui � tenuto in eviproposito, pur riconoscendo che quella norma riguarda denza in apposito registro di carico e scarico vidimato la materia doganale e non l'imposta di fabbricazione, dall' Uff�ciO tecnico di finanza, nel quale sono segnate, ha considerato che essa esprime .un principio diretdalla parte del carico, le qualit� e quantit� dei residui tivo che consolida quanto .sopra si � rilevato circa ritirati, con gli estremi dei documenti di accompal'impossibilit� per detti tributi di spostare in alcun gnamento e, dalla parte dello scarico, le quantit� caso il momento fisso e inderogabile in cui sorge l'obvia via consumate per la produzine di energia eletbligazione tributaria n. trica, con indicazione altres� della energia prodotta. Un altr� argomento la sentenza ha desunto, per �Le spese per gli accertamenti da farsi dagli uffi'Ci tequanto di sfuggita, dall'art. 17 del ripetuto D. L. 11 cnici di finanza sono a carico dell'azienda interessata �. marzo 1950, n. 50. ', E l'art. 5: �La vigilanza sull'impiego dei residui Occorre premettere che l'abolizione dell'esenzione ammessi alla tassa di vendita ridotta � demandata in discorso risulta dalla tariffa allegata al detto deagli uffici tecnici di finanza aventi giurisdizione creto, mentre il testo del decreto vero e proprio consullo stabilimento destinatario. tiene degli aumenti di aliquota per i prodotti petro � Gli Uffici tecnici di finanza devono .... eseguire li! eri e per altri generi. Ora l'art. 17 stabilisce : cc Gli verifiche per accertare la congruit� del consumo espoaumenti �d'imposta stabiliti coll'art. 1 si applicano sto sul registro di carico e scarico �. anche sui prodotti petroli! eri che abbiano assolto le Venne poi il R. D. L. 28. febbraio 1939, n. 334, preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento che trasform� la tassa di vendita ridotta in imposta dell'entrata in vigore del presente decreto si trodi fabbricazione, e all'art. 12 stabiliva: cc I prodotti vino nei recinti o nei locali nei quali viene esercifiniti sono estratti dallo stabilimento con pagamento tata la vigilanza continuativa finanziaria nonch� di tributo. "Possono altres� essere estratti sotto vincolo sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di bolletta di cauzione per l'esportazione all'estero o di cauzione ii. per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni Non senza fondamento la sentenza ne ha ricavato fiscali, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate che il principio di �diritto transitoriQ presupposto dall'Amministrazione finanziaria ii. dal decreto in esame sia che esso deva trovare appli � in relazione e queste disposizioni che il Supremo zione solo per quei prodotti petroli! eri che ancora Oollegio, conformemente a quanto aveva fatto la Oorte si trovino soggetti alla vigilanza continuativa finan d'Appello di Genova, ha deciso la causa in base al ziaria o viaggianti con bolletta di cauzione. Tale criterio che il momento generativo dell'imposta era non era la condizione dei prodotti petroliferi cui si quello dell'uscita dallo stabilimento dove i prodotti riferiva la contestazione. Perch� per essi la bolletta vengono fabbricati. Onde se in quel momento essi di cauzione, di cui � parola nell'art. 4 dell'anzidetto godono dell'esenzione in quanto destinati a generare D. M. 15 gennaio 1938, era gi� stata scaricata col energia elettrica, con ci� il diritto all'esenzione deve l'arrivo dei prodotti nello stabilimento della ditta considerarsi consolidato, non gi� ulteriormente sogche doveva impiegarli. N � i prodotti stessi si pote getto alla condizione sospensiva dell'impiego. Non vano considerare soggetti alla vigilanza continuativa sarebbero quindi invocabili per analogia i casi come finanziaria, perch� tale � soltanto quella ai fini della quelli delle spedizioni di merci da una dogana alquale gli agenti dispongono di un locale nel posto l'altra o in transito (art. 58 e 61 Legge doganale), dove la vigilanza dev'essere effettuata, come � previsto nei quali si verifica uno stato di obbiettiva incertezza ad es. dagli articoli 65 e 72 della legge doganale, dal circa la sorte �delle merci che dovrebbero scontare il l'articolo 5 del T. U. per l'imposta sui surrogati di tributo, e che lo sconteranno se non si verificher� caff� (D. M. 8 luglio 1924) e altre disposizioni simi l'evento pel quale la temporanea esenzione � accorglianti.: mentre quella di cui all'art. 5 del ripetuto data. Qui invece, la destinazione definitiva della decreto del 1938 non � che una vigilanza di carattere merce risulterebbe dalla dichiarazione fatta all'atto saltuario. dell'estrazione dalla fabbrica. E sebbene l'art. 17 contempli espressamente gli La costruzione,. senza dubbio acuta, approvata dal aumenti di aliquota portati dal decreto stesso e non Supremo Oollegio poggia essenzialmente su questo anche l'abolizione dell'esenzione per i prodotti desti= punto: che l'evento futuro consistente in quella tale nati a generare energia, appare ragionevole l'illa destinazione del prodotto, non deve considerarsi inzione che la medesima ratio sia valevole in questo certo, non si concreta cio� in una condizione sospensecondo caso, anche se, risultando esso dalla tariffa siva cui l'esenzione sia subordinata. Quello che questa allegata invece che dal corpo del decreto, sia sfuggito costruzione respinge � addirittura che si parli di di far menzione anche di essa nell'art. 17. -63 Concludendo, per quanto opinabile sia la questione, la soluzione adottata dalla Corte d'Appello di Genova, e approvata dal Supremo Collegio colla sentenza in esame, appare pi� conforme all'esigenza teorica di una rigorosa determinazione del momento in cui l'obbligazione tributaria ha vita, onde poi ricavare da tale determinazione le ulteriori conseguenze. Se l'obbligazione nasce al momento dell'uscita dalla fabbrica e non nasce qualora il prodotto abbia quella destinazione, affinch� l'imposta sia dovuta occorre che quella destinazione venga mutata, nel qual caso sar� tale mutamento .a far sorgere il debito d'imposta. In mancanza del mutamento stesso, la nuo'lla legge sopravvenuta non pu� in mancanza di disposizione � espressa modificare la condizione giuridica del prodotto esente. G. OALENDA IMPOSTA DI REGISTRO -Sentenza dichiarativa di simulazione di compravendita -Imposta di titolo sulla retrocessione. (Cass. Civ., Sez. I, n. 184/54 - Pres. : Acampora ; Est. : Siciliani ; P. M. : 'Fragali � Amministrazione delle Finanze contro Filippini ed altri). I.a sentenza che dichiara la simulazione di un trasferimento immobiliare, mentre non d� luogo alla restituzione dell'imposta di registro pagata sull'atto simulato, rende applicabile una nuova imposta di registro in relazione al trasferimento del bene oggetto del primo trapasso. La Corte Suprema ha confermato, con la sentenza annotata, una giurisprudenza ormai costante (cfr. Relazione 1942-50, vol. I, p. 640. La sentenza massimata si legge per esteso nella cc Riv. di leg. fiscale � 1954, 431). Sono, cos�, cadute quelle speranze di un mutamento di giurisprudenza, che erano state originate dalla sentenza cassata della Corte di Brescia, con �ompiacimento segnalata, in varie riviste, da esperti di diritto tributario. La �Rii:ista di Diritto e pratica tributaria� (1953, II, 32) ne aveva messo in rilievo cc l'assoluta ed encomiabile indipendenza di pensiero �, con evidente allusione al diverso insegnamento del Supremo Consesso; la � Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze�, diretta dallo stesso illustre patrono della causa decisa con l'annotata sentenza, ne aveva messo in evidenza la cc eccezionale importanza � (1951, 2, 232). Era, infatti, sembrato ad una parte della dottrina che il caso della simulazione offrisse l'opportunit� di sottoporre a riesame tutta la questione _:_ di gran lunga pi� ampia, e in un certo senso, diversa della tassazione delle sentenze dichiarative di nullitd, di risoluzione e di rescissione di contratti. In realt�, il caso della simulazione era invece, come ha dimostrato la s~ntenza annotata, proprio il meno indicato; perch� la sentenza dichiarativa di simulazione presenta un aspetto caratteristico, che pu� anche mancare in una sentenza semplicemente dichiarativa di nullit�. Mentre, infatti, la dichiarazione di nullit� opera unicamente sul contratto annullabile, avvalendosi strumentalmente dei vizi dello stesso contratto e prescindendo, quindi, da altri elementi, per contro la simulazione � dichiarata facendo leva non sul contratto simulato, ma sulla dimostrazione di un contrario volere delle parti. In altri termini, nel caso particolare della simu �lazione si accerta e si dichiara precisamente l'accordo simulatorio, �he �, esso stesso, una convenzione (occulta, ma non per questo meno operante) che determina particolari effetti giuridici. Del che si ha conferma nella stessa lettera della legge, che -sia pure con riferimento ad una ipotesi particolare -menziona in modo esplicito il cos� detto cc accordo simulatorio � (art. 1414 Codice Civile, terzo comma). Del resto, anche coloro che ravvisano nel contratto simulato una mera apparenza, un non contratto, risultante dall'elisione delle contrarie vo lont�, devono pur riconoscere che delle contrarie volont� auto-elidentisi una sola esiste nel mondo este riore, ed � quella materializzata nel contratto simulato. La pattuizione, �invece, diretta alla. distruzione del contratto apparente rimane occulta: ed � perfet tamente conseguente che, quando essa viene dichiarata in sentenza, automaticamente ricada nella disciplina dell'art. 72 della legge di registro. E la Corte Suprema, nella sentenzu annotata, ha limpidamente colto il punto cruciale del problema, l� dove osserva : << In questo caso il titolo della imposizione risieder�, non gi� nella sentenza che quella esistenza abbia dichia rata, o quell'annullamento pron�nciato, bens� nel negozio che necessariamente devesi presumere inter venuto al fine di operare un ritrasferimento di quel bene, che, pur nel difetto di un valido titolo, la legge speciale, in contrasto di quella comune, �aveva consi derato trasferito dall'un contraente all'altro �. Appare tuttavia chiaro, da. questa argomentazione, come la Corte Suprema, tenda a riconoscere una particolare efficacia al contratto simulato solo nel l'ambito della legge speciale. Limitazione, codesta, che gi� traspariva dalla prima parte della motiva zione, l� dove la sentenza si era diffusa nell'avvertire che la legge di registro cc non sempre si adegua e spesso si discosta da quelli che sono i principi della legge comune�. In altri termini, la Cassazione riconosce che rea.l mente il contratto simulato sarebbe del tutto inesi stente per il diritto comune: ma tale non � invece per il diritto fiscale, nello speciale regolamento della im posta di registro. In realt�, non era necessario fare ricorso all'auto nomia del diritto tributario ed alla particolare confi gurazione che vi possono assumere alcuni istituti (Cass. 28 luglio 1947, n. 1194), per giungere alla conclusione che il contratto simulato non sia inesi-. stente per la Finanza. A tale conclusione si arriva, infatti, anche per le vie maestre del diritto privato, ove si consideri che il contratto simulato, creando un'apparenza giuridica, spiega tutti i suoi effetti perfino tra le parti, sino a quando non si abbia una sentenza nel processo di simulazione (MESSINEO : Dottrina generale del contratto, 1948, p. 311). Concetti, codesti, limpidamente espressi gi� dal Fer rara, il quale insegnava che cc il negozio �.creato docu mentalmente, determinando una apparenza sensibile, e questa apparenza � un dato certo obbiettivo di cui le parti non possono non tener conto, perch� la non realt� dell'atto � occulta ed impercettibile, e nessuno pu� farsi giudice delle nullit�. � una necessit� del l'ordine giuridico che gli atti giuridici in veste docu -64 mentale abbiano una presunzione di validit�, che non pu� essere scossa o distrutta che da un secondo atto (negozio o sentenza) di pari certezza. Nel tempo intermedio, l'atto spiega efficacia come se fosse vero� (cc Nuovo Dig. It. �voce cc Simulazione�, p. 317, in nota). L'affermazione, quindi, che il contratto simulato sia del tutto inesistente, � discutibile anche nei rapporti dei protagonisti del contratto, cio� delle parti; ma essa � senz'altro da respingere, se l'essere o non essere del contratto viene considerato dal punto di vista degli spettatori, cio� dei terzi. E, fra questi, va certamente inclusa la Finanza. A questo punto dell'indagine risorge il grave problema della posizione della Finanza rispetto all'atto tassato. Problema grave, per la verit�, pi� nell'apparenza che nella sostanza, che si � riacutizzato solo dopo la notissima sentenza 8 maggio 1953, n. 1280 della Corte Suprema, con la quale si decise che la Finanza non � terza, in senso tecnico, rispetto ai contraenti. Affrontando la questione dal limitato angolo di visuale della certezza della data, la Cassazione dichiar� che cc terzo in senso tecnico non va inteso qualsiasi estraneo, ma colui che � soggetto di un rapporto giuridico in confiitto con altro rapporto al quale non ha partecipato, ma che ha in comune con il primo l'altro soggetto �. Senonch� questa limitazione, sulla cui esattezza ci permettiamo di dissentire, non infi'Uisce sulla tesi che riafferma l'esistenza del contratto simulato rispetto alla Finanza: perch� questa esistenza si fonda non tanto su una qualificazione positiva (� la Finanza � terza in senso proprio, rispetto al contratto simulato �) quanto su una qualificazione negativa, e cio� sull'estraneit� della Finanza rispetto alle parti. Solo fra le parti il contratto simulato � privo di effetti (art. 1414 Codice civile); fuori delle parti, il contratto simulato � operativo, siano tali parti, o non siano, cc terzi � in senso tecnico. La verit� � che cc non esiste un concetto assoluto di terzo in senso tecnico, ma una gradazione di effetti e di cautele giuridiche � (D'ONOFRIO: Terzi in cc Nuovo Digesto� vol. XII, 2, p. 155). E l� dove gli effetti di un contratto vanno valutati nella loro operativit� esterna, al concetto di terzo si sostituisce l'altro, di gran lunga pi� ampio, di estraneo all'atto. E come nessun estraneo pu� o deve, in quanto tale, tener conto delle occulte intenzioni delle parti, cos� la Finanza deve attenersi, nell'apprezzamento degli effetti di un atto, alla materia documentale, quale risulta nel mondo della realt�. La differenza fra la Finanza e gli altri estranei risiede solo nella diversit� dei piani delle rispettive posizioni ; gli estranei in senso lato sono sullo stesso piano dei contraenti, la Finanza � sopra i contraenti (cfr. sull'argomento NAPOLITANO, in cc Riv. Dir. fin. e Se. delle finanze�, 1953, 2, p. 25). Sembra, quindi, che i soli strumenti offerti dai principi del diritto privato avrebbero dovuto permettere di ricavare, dalla materia in contestazione, la piena legittimit� della tassazione del contratto simulato, esistente ed operativo per gli estranei all'atto; e, di conseguenza, avrebbero dovuto permettere di ravvisare, nella pronuncia di simulazione, una vera e propria retrocessione. La Corte Suprema ha, invece, ritenuto insufficienti gli strumenti del diritto privato comune, pervenendo tuttavia egualmente a configurare una esistenza eil operosit� del contratto simulato, facendo leva sulle peculiarit� del diritto fiscale. Gon ci�, ha automaticamente ampliato la portata della decisione, che investe tutta la disciplina tributaria non solo della simulazione, ma dei contratti nulli, risoluti e rescissi. La sentenza annotata rileva che il mantenimento della imposta sugli atti dichiarati nulli (tranne il caso specialissimo dell'art. 14, n. 2 della legge di registro) porta, cc per logica inesorabile, alla conseguenza che una. volta verificatosi per la Jfinanza un trapasso nelle circostanze era cennate, il successivo riconoscimento ad opera del giudice della inesistenza del trapasso medesimo, o comunque il suo annullamento, pone in essere per il Fisco un ulteriore trasferimento, il quale non pu� sottrarsi al pagamento di una nuova imposta di registro �. Questa conclusione della Corte permette di general~ zare il principio, che ai fini dell'imposta di registro un atto annullato � privo di effetti solo allorquando la sua inefficacia derivi da vizi ai quali la volont� delle parti sia totalmente estranea. Allorquando, invece, la distruzione degli effetti dell'atto deriva da una contraria volont� delle parti (contemporanea all'atto, nella ipotesi della simulazione; successiva; nell'ipotesi della risoluzione o della rescissione), ovvero da una volont� insufficiente o viziata, gli effetti dell'atto permangono per la Finanza perfettamente integri. Questa particolare fictio juris si rifiette sulla portata della sentenza che dichiara la nullit�. Mentre per il diritto comune solo la sentenza che dichiara l'annullamento o la rescissione o la risoluzione � costitutiva, a differenza dell'azione di nullit� che � ritenuta azione di accertamento, per contro nel diritto tributario anche l'azione di nullit� (salvo il caso dell'art. 14, n. 2) � sostanzialmente costitutiva : essa crea una situazione giuridica nuova. Gli effetti del contratto nullo rispetto alla Finanza non vengono, quindi, distrutti ex tunc : essi riman gono come una realt� giuridica, alla quale si sosti tuiscono nuovi effetti, che debbono essere a loro volta tassati. L'obbiezione -fatta propria dalla Corte di Appello di Brescia nella sentenza cassata -che nella legge di registro non vi sia menzione di siffatte sentenze costitutive, � priva di consistenza. L'art. 120 della Tariffa all. A alla legge di registro assoggetta ad imposta proporzionale proprio le sentenze portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della propriet�, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mo bili o immobili o di altro diritto reale, di rendite, crediti o azioni. Ed � altamente sintomatico che l'art. 120 rinvii alla prima parte della tariffa, che disciplina per l'appunto la tassazione degli atti civili e dei contratti. L'effetto della sentenza che pronuncia la nullit� di un contratto �, infatti, identico a quello di una stipulazione in senso inverso promanante dalle parti. E non sembrer� fuori luogo qui ricordaFe che lo stesso BERLIRI, in una nota apparsa sul cc Fo ro It. >> 1949, III, 42, ebbe a riconoscere la portata traslativa di una sentenza che aveva dichiarata nulla una donazione di denaro fra coniugi, dichia rando di propriet� del marito l'immobile acquistato -65 dalla mogli� con il danaro donatole, appunto in base all'art. 120 della tariffa allegato A alla legge di registro. N � gioverebbe, infine, richiamare l'art. 69 lett. C, della legge di registro, che assoggetta ad imposta fissa le sentenze dichiarative di � nullit� assoluta n dei negozi giuridici. Se questa disposizione si inquadra in tutto il sistema della legge di registro (art. 11, 12, 14), appare evidente come il suo ambito sia limitato al caso di sentenze dichiarative di nullit� non derivanti in alcun modo dalla volont� delle parti. Infatti, come gi� si � visto, le sentenze pronuncianti la nullit�, sono, ai fini dell'imposta di registro, costitutive, e non possono quindi in alcun modo farsi rientrare nella categoria dell'art. 69 lett. c, circoscritta, alle sentenze che dichiarano, non creano una determinata situazione giuridica. Questa conclusione -che la sentenza annotata riconosce autorevolmente sostenuta da molti -non � stata esplicitamente ribadita dalla Corte Suprema. N � era necessario, ai fini della decisione per il caso di specie. Se si tengono infatti presenti le osservazioni esposte all'inizio dell'attuale nota, appare chiaro come la pronuncia di simulazione si fondi necessariamente sulla controstipulazione occulta, che � essa stessa una convenzione, e ricade quindi sotto la particolare disciplina dell'art. 72 della legge di registro. Ma tutta la motivazione della sentenza annotata orienta verso il pi� generale principio della portata costitutiva della pronuncia di nullit�, allorquando questa ultima sia fatta derivare, in modo diretto o indiretto, dalla volont� delle parti. A. O. TRUFFA -Truffa in danno della Pubblica Amministrazione -Contributo per la ricostruzione di edifici destinati ai senza tetto -Raggiri ed artifici -Dolo Momento del dolo. (Corte di Cass., Sez. III, 25 maggio 1953 -Pres.: Rivera; Est : Rossi; P. M. : Mattioli, concl. di:ff. -Rie. P. M. contro Pucci N.). A) In caso di truffa in danno della Pubblica Amministrazione :per indebita riscossione di contributi dello Stato relativi a ricostruzione di edifici destin.ati all'alloggio dei senza tetto, non � necessaria una intenzione fraudolenta al momento in cui sia stata fatta domanda di contributo, ma � sufficiente che il dolo sussista nel momento in cui l'agente consegue il :profitto. B) Nella ipotesi di reato suddetta � sufficiente che l'agente, :per conseguire l'ingiusto :profitto, si giovi, all'atto in cui :percepisce l'indebito contributo, di una situazione di fatto non corrispondente al :presu:p:posto del contributo stesso e serbi il silenzio in ordine alla situazione in cui � venuto a trovarsi, nonostante l'obbligo di sua esplicita dichiarazione in :proposito. I. La fattispecie � stata segnalata nel Contenzioso dello Stato negli anni 1942-1950 (vol. II, pp. 7 46-747), al punto processuale di cui la sentenza che annotiamo costituisce la definitiva (in diritto) valutazione. Per comodit� del lettore ne riportiamo i termini. Certa Pucci, provveduto alla riparazone di un fabbricato danneggiato dalla guerra, aveva iniziato la pratica per la liquidazione del contributo di cui al D. L. 10 aprile 1947, n. 261, ed aveva provveduto ad incassare detto contributo (che, come � noto, viene corrisposto solo a coloro i quali hanno effettuato la ricostruzione per dare ricovero ai senza tetto) nonostante, nel tempo intercorrente tra l'inizio e la conclusione della pratica, avesse ormai .dimostrato. di non avere pi� (forse non l'aveva mai avuta, certo non l'aveva al momento dell'incasso) intenzione di mettere a disposizione dei senza tetto il fabbricato restaurato, avendo demolito quanto poteva essere utile ai servizi domestici (acquaio, focolare) ed essendosi servita dell'immobile come rimessa di una azienda agricola. Poich� neppure ai reiterati inviti, post-incasso, fattile dalla Autorit� di P. S., di ubbidire agli obblighi impostile dalla legge, la Pucci aveva aderito, persistendo nella determinazione, che gi� appariva (a seguito naturalmente di ricostruzione a posteriori di quanto era avvenuto) sussistere al tempo dell'incasso del contributo, di non locare l'immobile a senza tetto, detta autorit� l'aveva denunziata per truffa aggravata. In primo grado l'imputata era stata condannata ma, ricorsa in appello, era stata assolta per insufficienza di prove, apparendo equivoca l'intenzione dell'imputata di trarre in inganno l' Amministrazione al momento in cui aveva presentato domanda di contributo ai sensi del citato decreto legislativo. Secondo il giudice di secondo grado, non potendo con sicurezza affermarsi che la Pucci avesse avuto sin dal primo momento l'intenzione di non adibire l'immobile ricostruito ad abitazione di senza tetto, l'imputata doveva essere assolta per insufficienza di prove. Avverso la sentenza di quel Giudice il P. M. propose ricorso per cassazione. Il ricorso, con la sentenza di cui si annota la massima, � stato accolto. II. Due sono le questioni che vengono esaminate in sentenza. La prima riguard� il ragionamento compiuto dal Giudice di appello : la Corte Suprema osserva al riguardo essere errore ritenere che una truffa del genere possa dirsi integrata solo in quanto vi sia una prova certa circa un'intenzione fraudolenta da parte della istante fin dal primo momento in cui questa avanza la domanda per ottenere lo speciale contributo di cui al D. L. n. 261 del 1947, poich� � � sufficiente che il dolo sussista nel momento consumativo della truffa, vale a dire quando l'agente consegue il profitto con conseguente danno altrui �. Si comprende cosa la Corte, che si trovava nella necessit� di superare il ragionamento del Giudice di secondo grado, abbia voluto dire con queste parole : e se anche il concetto (che si intravede, che si sarebbe voluto esprimere) � esatto, non si pu� certo affermare che sia stato espresso in termini ortodossi. � proprio la deficente tecnica di terminologia che consente a la Giustizia :penale (la quale pubblica per intero la setitenza) di muovere riserve, in una nota redazionale di cui la brevit� ha impedito a detta Rivista di esaminare pi� a fondo il problema ed il conseguente quesito se non si trattasse pi� di difetto terminologico, che non di errore di soluzione. Quando invero la Cassazione aff erm.a. che � sufficiente che il dolo sussista nel momento consumativo della truffa dice cosa inesatta, la quale consente il giusto rilievo della Rivista secondo cui il dolo, che consiste anche nella consapevolezza di usare raggiri ed artifici, deve pur sussistere nel momento in cui i raggiri e gli artifici vengono usati. Se si considera -66 che il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento dell'ingiusto profitto e che questo non pu� non essere cronologicamente successivo (di poco o di molto non importa, sempre per� successivo) alla manifestazione degli artifici o dei raggiri, � inesatto dire che basta che il dolo sussista il momento del conseguimento dell'ingiusto profitto, lasciando al di fuori della intentio criminis tutta la parte del comportamento relativa alla induzione in errore mediante artifici o raggiri. Il vero � che la Oorte Suprema, dovendo superare la inesatte obiezioni del giudice di appello, e volendo esattamente significare che bastava esaminare se l'intenzione criminosa, eventualmente insussistente all'inizio della pratica, fosse sopravvenuta successivamente, al momento in cui l'Amministrazione era stata tratta in inganno col silenzio tenuto dalla Pucci quando il contributo le era pagato per un comportamento che, se mai aveva avuto intenzione di tene.re, certo non aveva pi� voluto tenere nel corso della pratica, ha usato termini imprecisi, i quali possono anche �consentire ad un osservatore, che consideri solo la lettera delle parole, di aff errriare che il principo che si legge nella parte prirria della massima (il quale riporta quanto � detto nella motivazione), cos� come � espresso, non � accettabile. Si tratta, per�, si ripete, di sintesi che ha tradito il pensiero della Oorte, il quale consiste invece nei termini sopraesposti. III. L'esame della seconda questione � stato fatto dalla Oorte Suprema non tanto per la necessit� di dimostrare l'infondatezza della sentenza del Giudice di Appello, gi� congruamente contestata, sia pure con le rilevate deficenze di terminologia, con le considerazioni esposte a riguardo del primo problema, quanto per il desiderio di rispondere alla tesi sostenuta in udienza dal P. M. il quale, nonostante il ricorso per cassazione fatto dal suo collega di secondo grado, in una fattispecie nella quale, per i profili morali che la caratterizzavano, se mai per quella valutazione di un fatto che la coscienza esige la norma possa talvolta essere forzata, questa avrebbe dovuto essere interpretata nel senso della condanna e non dell'assoluzione, aveva affermato che il comportamento, sost�nz�almente di silenfdo, tenuto dalla e Pucci al momento della riscossione del contributo, non configurava la nozione dell'artificio quale si esige per la sussistenza del delitto di truffa. � la ricorrente opinione di alcuni (per un altro caso si consulti Il contenzioso dello Stato cit., vol. II, pp. 744-745), i quali, evidentemente svisati da un'erronea valutazione degli interessi patrimoniali della collettivit� giuridicamente �rganizzata, si fanno paladini di peregrina tesi, secondo la quale il singolo ha diritto di trarre in tutti i modi in inganno l' A mmi. nistrazione nei confronti della quale qualsiasi artificio o raggiro non raggiunge mai l'idoneit� voluta il;alla legge perch� esso non rimanga allo stadio di tentativo impossibile, data l'imponenza dei mezzi con la quale l'Amministrazione medesima pu� sottoporre a controllo le affermazioni di coloro che si avviano a chiedere e ottengono qualcosa. Questa � la ragione per cui la Oorte Suprema ha, nell'esame della seconda questione, esattamente affermato che l'aver la Pucci taciuto, al momento della riscossione del contributo, di non trovarsi nella condizione di averlo, costituisce raggiro (rectius ! artificio) idoneo ad integrare la truffa. � certo artificio, agli effetti dell'art. 640 O. p., il silenzio quando si ha l'obbligo di parlare e di chiarire uno stato di fatto pregiudizievole all'offeso : e l'obbligo di parlare, che trova riscontro nella inderogabile legge morale, non pu� certo essere neutralizzata dalla pretesa illimitatezza dei mezzi con i quali l'Amministrazione non solo sarebbe in qualsiasi momento in condizioni di controllare la fondatezza delle instanze che vengono fatte, ma anche, secondo la morale di coloro ai quali lo, Oassazione ha risposto nella sentenza di cui si annota la massima, avrebbe il dovere di effettuare continui accertamenti per constatare, con intensa frequenza, la persistenza di tale fondatezza. F. C. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO IMPIEGO PUBBLICO -Atto di nomina -Contributi assicurativi. (Corte Appello di Roma, Sez. I, Sent. n. 2158 del 15 novembre� 23 dicembre 1953 -Pres.: Manca ; Est. : Tavolaro -Ministero dell'Interno contro Istitu~o Nazionale Previdenza Sociale).. La prestazione di fatto non pu� dar vita ad un rapporto di pubblico impiego per cui occorre l'atto di nomina, ma pu� solo dare diritto ad un actio de in rem verso, contro la Pubblica Amministrazione. L'obbligo di pagare contributi assicurativi sussiste in quanto sussista contemporaneamente l'obbligo di pagare il salario base poich� i contributi fanno parte del c. d. salario presidenziale. Il rapporto di lavoro subordinato non nasce dalla semplice occupazione, ma dalla accettazione tacita di essa, cio� da una tacita manifestazione di volont� della parte. � da escludersi pertanto che la Pubblica Amministrazione debba versare contributi assicurativi per il personale non ancora assunto alle proprie dipendenze nelle fornie di legge. La retroattivit� di un decreto di nomina e il correlativo obbligo di pagare contributi� assicura tivi da scadenze precedenti alla data della emana zione del decreto non obbliga l'Amministrazione a corrispondere interessi di mora, sia perch� non vi � una situazione che legittimi la mora secondo i principi generali, sia perch� secondo la legge di contabilit� i debiti pecuniari dello Stato generano interessi solo dopo che la spesa sia stata ordinata nelle forme prescritte. Notevole decisione, perspicuamente motivata che oltre a precisare come una semplice prestazione di fatto non possa dar vita ad un rapporto di pubblico impiego e a trarre da ci� le debite conseguenze (nel che � il maggior interesse per questa Rassegna), collega l'obbligo di pagare i contributi assicurativi all'obbligo di corrispondere una retribuzione respin gendo la tesi corrente, ma non approfondita, che perch� sorgano gli oneri presidenziali � sufficiente una prestazione di fatto e non occorre l'esistenza di un rapporto di lavoro. In realt� non � che tale sia il principio previden ziale, ma che la prestazione del lavoro, in genere � di per s� elemento che importa l'esistenza del rap porto di lavoro. (Nel senso della sentenza qui pubblicata, per quanto attiene ai requisiti per l'esistenza di un rap porto di pubblico impiego vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 1952 -Raia contro Ministero Lavori Pubblici, in �Racc. Cons. Stato� 1952, 25). IMPOSTE E TASSE -Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) -Contributi per l'us� delle bombole Natura -Ingiunzione di pagamento -OpposiziOne Ricorso amministrativo; facoltativit� -Soggetti passivi del contJ-ibuto: utenti di bombole. (Corte d'Appello Roma, Sez. I, Sent. n. 692 del 22 aprile 1954 - Pres.: Manca; Est.: Tavolaro -E.N.I. -Finanza -Soc. Metano Roma). Il corrispettivo giornaliero per l'uso delle bombole per metano, di cui all'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640 � dovuto all'Ente Nazionale Idrocarburi, succeduto per legge all'Ente Metano. Il <e fondo speciale bombole n, di cui agli articoli 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640 e 22 del regolamento, approvato con d. Pr. 16 dicembre 1950, n. 1121, pur essendo dotato di autonomia contabile-amministrativa, � sfornito di personalit� giuridica ed � organo dell'Ente Nazionale Idrocarburi. I corrispettivi previsti dalla legge 8 luglio 1950, n. 640 non hanno natura tributaria e relativamente ad essi, pertanto, non pu� trovare applicazione il principio del � solve et repete �. Il ricorso amministrativo contro la determinazione dell'ammontare dei corrispettivi dovuti, previsto dall'art. 21 del regolamento, rappresenta una mera facolt� e non un obbligo da osservarsi come condizione di ammissibilit� dell'azione giudiziaria. Sono tenuti al pagamento del corrispettivo, di cui all'art. 10 della legge, gli utenti di bombole e, cio�, i proprietari e le altre persone aventi titolo al possesso delle bombole, come tali iscritti nel registro degli utenti, e non i consumatori del gas in quanto tali, che non possono vantare alcuna pretesa sulle bombole, di cui dispongono solo saltuariamente. Con esauriente e pregevole motivazione la Corte ha deciso tutte le questioni agitate fra le parti, secondo un ordine logico rigoroso, integralmente rifarmando la sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto applicabile il � salve et repete >> alle cause di opposizime _ ad ingiunzione, per il pagamento del corrispettivo, ma aveva escluso che esso fosse dovuto dai distributori di gas metano, possessori di bombole e come tali risultanti dal registro degli utenti (vedi Retro 1952, pag. 148 e 1953, pag. 13lt cfr. anche <<Acque, boni -68 fiche e costruzioni�, 1953, pag. 470 con nota dell'avv. P. Carugno). Le prime due massime, per�, ci lasciano perplessi. I contributi affeuiscono al cc fondo speciale bombole �, che � amministrato da un Comitato di nomina governativa, a cui la sentenza, pur disconoscendo la natura di organo staiale, esplicitamente nonriconosce il carattere di organo dell'E.N.I. Si avrebbe, quindi, l'anomalia di un patrimonio autonomo, facente parte del patrimonio dell' E.N.I., non amministrato da organo dell'ente. . Alle successive due massime non riteniamo di poter aderire per le ragioni gi� dette, n� le argomentazioni addotte dalla Corte ci sembrano del tutto convincenti. Il corrispettivo per l'uso delle bombole, a nostro avviso, potrebbe qualificarsi prezzo pubblico soltanto se il pubblico servizio non fosse obbligatorio, come innegabilmente �. D'altra parte, � vero che l'azione giudiziaria � sempre proponibile, in materia di diritti soggettivi, contro atti definitivi della pubblica amministrazione, come la stessa sentenza riconosce, ma nella specie risulta espressamente dall'art. 21 del regolamento che definitiva � la decisione del Comitato e non l'accertamento dell'ente, di cui al .precedente art. 20. All'ultima massima, che accoglie la tesi sostenuta dall'Avvocatura e dall' E .N.I., aderiamo pienamente. La Corte, procedendo ad un accurato e profondo esame di tutte le norme della J;egge e� del� regolamento, ha posto in luce un errore materiale, in cui si � incorsi nella approvazione della legge. Gli articoli 9, 10 e 11 del testo definitivo figuravano, nel disegno di legge presentato al Parlamento, come 8�, 90 e 10�. La numerazione fu spostata, ma si omise di correggere il richiamo contenuto nell'art. 10 del progetto (11 dell'attuale legge), che si riferiva ai precedenti articoli 8 e 9, divenuti nel testo definitivo 9 e 10. Proprietari e utenti, di cui all'attuale art. 11 (gi� 10) debbono perci� considerarsi quelli indicati negli articoli 9 e 10 della legge (gi� 8 e 9 del progetto). Il testo dell'art. 10 della legge, inoltre, come risulta dall'cc errata corrige � pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 272 del 1953, pag. 3942, porta l'inciso cc ancorch� proprietario � fra due virgole, donde si evince chiaramente ch'esso si riferisce agli utenti di bombole e non agli utenti di metano. Cos� corretta, la lettera della legge risulta conforme allo spirito, fatto palese, d'altronde, dalle varie norme unitariamente considerate. G. GUGLIELMI 1 f:: ili r. i 2 I I l I j SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDEN-ZA ACQUE PUBBLICHE. 1. Il Ministro dei Lavori Pubblici non pu� sulla base dell'art. 43 T. U. acque pubbliche autorizzare la costruzione a spese comuni di opere permanenti per sistemare definitivamente le varie utenze, quand'anche con ci� si ottenga che in magre eccezionali la riduzione delle� acque gravi proporzionalmente su tutti gli utenti (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, � Foro Padano �, 1954, I, 115). 2. Il Tribunale delle acque decide con sentenza sugli incidenti da ordinanza istruttoria del giudice delegato. � tempestiva l'impugnazione di tali ordinanze fatta prima della rimessione al Collegio. Il voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici non � consulenza tecnica di parte, ma una difesa predisposta dalla stessa parte interessata, mediante un proprio organo tecnico. (Trib. Acque Venezia, 16 aprile 1953, cc Corti Brescia e Venezia�, 1954, 161 con nota del dott. A. Orengo). AGRICOLTl,JRA. 1. L'atto col quale la Sezione speciale per la Riforma fondiaria procede alla occupazione dei terreni trasferiti in sua propriet� in base alle leggi n. 230 del 1950 e n. 841 del 1950, costituisce atto di esecuzione di legge ; pertanto l'azione possessoria esperita dal privato avverso siffatta occupazione � improponibile. (Pret. Nard�, 12 novembre 1953, Oont. 2046, Avv. Lecce). 2. La trasformazione da ente pubblico economico a ente privato influisce sui rapporti d'impiego costituiti in precedenza ; cosicch� il rapporto di impiego dei reduci di guerra assunti (nella specie da un Consorzio Agrario) quando l'ente era pubblico, va poi regolato dalle leggi concernenti il mantenimento in servizio dei reduci nelle Aziende private. (Corte Cass., 21 agosto 1953 cc Mass. Giur. Lav. >>, 1953, 248; Corte App. Venezia, 12 marzo 1953, cc Riv. Giur. Lav. n, 1953, II, 431). (Vedi: Espropriazione, 3; Imposta ricchezza mobile, 2 ; Regioni, 2). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 1. Le Cooperative avieri di cui ai D. M. 15 febbraio 1928 e 7 dicembre 1928 costituiscono uno speciale servizio dell'Ente militare presso cui sono istituit~ ; tutte le obbligazioni assunte si riferiscono quindi all'Amministrazione. (Corte Cass., 15 giugno 1953, cc Giust. Civ. �, 1953, 2014). 2. Il Comitato Italiano Petroli non � inquadrato o inquadrabile sindacalmente. Le controversie d'impiego rientrano perci� nella giurisdizione amministrativa. (Corte App. Genova, 27 maggio 1953, cc Mass. Giur. Lav. n, 1953, 197). 3. L'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna � ente di diritto pubblico non economico, pertanto le controversie d'impiego rientrano nella giurisdizione amministrativa. (Corte Cass., S. U., 11 luglio 1953, cc Dir. Lav. �, 1953, II, 465; 'n Mass. Giur. Lav. n, 1953, 195). ANTICHIT� E BELLE .ARTI. 1. La concessione di un premio al rinvenitore di un'opera d'arte nella ex colonia libica (la Venere di Girene) � una facolt� discrezionale, quindi la domanda giudiziale per ottenere tal premio � improponibile. (Trib. Roma, 28 febbraio 1953, cc Temi Romana �, 1954, 260). APPALTO. 1. L'appalto di opere pubbliche e la tutela dei diritti del lavoratore, articolo del giud. D. N apolitano in � Riv. Giur. Lav. �, 1953, I, 267. 2. Il Consiglio di Stato � carente di giurisdizione se l'Amministrazione senza annullare precedenti provvedimenti di revisione dei prezzi di un appalto, ma ritenuta l'erronea applicazione della revisione abbia agito per ripetizione d'indebito, compensando una parte del proprio debito con somme dovute all'impresa ad altro titolo. (Cons. Stato, 24 novembre 1953, e< Cons. Stato �, 1953, 1069). 3. Il certificato per i pagamenti della rata di acconto stilato ai sensi dell'art. 57 Reg. n. 350 del 1895 � il documento essenziale in base al quale deve avvenire la emissione del relati:vo. mandato; in caso di divergenza fra il certificato e la lettera _ accompagnatoria, il primo prevale sulla seconda (Trib. Genova, 31 dicembre 1953, Cont. 18479, Avv. Genova). (Vedi: Gase econom. e popol., 2; Imposta di registro, 2, 3). 70 .APPELLO. 1. La mancata costituzione delle parti in appello produce solo la cancellazione della causa, da riassumere entro l'anno non l'inammissibilit� o improcedibilit� dell'appello. �(Corte App; Bari, Ord. 24 giugno 1953, � Giust. Civ. n, 1953, 2269). ASSICURAZIONI. 1. L'Unione Italiana di Riassicurazione ha nei confronti degli assicurati, nell'assicurazione obbligatoria dei rischi di guerra, la posizione di assicuratrice e non di riassicuratrice. (Trib. Roma, 24 luglio 1953 (( Assicuraz. � 1953, II, 203 con nota del cons. G. Landi e del prof. S. Ferrarini; (( Riv. Dir. Navig. �, 1953, II, 279 con nota del professore S. Ferrarini). (Vedi: Impugnazione, 3). ATTO AMMINISTRATIVO. 1. Du Pouvoir de l'Administration d'imposer unilat�ralement des changements aux dispositions des contrats administratif s �, articolo del prof. A. DE LAUBAD�RE in (( Revue Droit Public Se. Pol. ,,, 1954, 36. 2. Non sussiste obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla ricerca dell'interessato nella comunicazione di atti amministrativi, se questa sia avvenuta al recapito indicato d�ll'interessato che, trasferitosi, non abbia informato della variazione l'Amministrazione (Cons. Stato, 24 novembre 1953, (( Cons. Stato �, 1953, 1068). 3. Gli atti del Comandante militare territoriale non sono definitivi. (Cons. Stato, 30 novembre 1953, et Cons. Stato n, 1953, 1025 ). 4. L'interpretazione di una clausola in un bando di gara, fornita dal Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato prima della costituzione del rapporto contrattuale, non ha altro valore che di opinione personale priva di conseguenze giuridiche. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 930-847, Avv. Torino). 5. La Pubblica Amministrazione compie eccesso di potere se, scaduta una concessione di pubblico esercizio (navigazione sul Lago di Como) e prorogato l'esercizio con concessioni provvisorie, mentre si tratti col concessionario per un nuovo rapporto a condizioni nuove, assuma la provvisoria gestione del servizio, requisendo gli strumenti, adducendo la deficitariet� dell'esercizio e l'inottenibilit� di una proposta di migliore sistemazione, la m�ncata domanda di rinnovo della concessione provvisoria e l'abusivit� dell'esercizio successivo all'ultima scadenza. L'interesse a ricorrere del� concessionario sussiste anche se dall'accoglimento del ricorso non deriva la continuazione dell'esercizio, perch� deriva almeno l'obbligo del1' Amministrazione di pronunciarsi sulle richieste del concessionario. (Cons. Stato, 18 febbraio 1953, � Riv. Giur. Oirc. Trasp. �, 1953,-1045 con nota contraria di M. D.). (Vedi: Impugnazione, 1, 2, 4). - AUTOVEICOLI. 1. Natura giuridica dell'A. O. L e degli A. C. provinciali, articolo dell'avv. DARIO FOLIGNO in � Ri.v. Giur. Trasp. �, 1953, _1001. .� 2. Il veicolo rimorchiatore e quello rimorchiato per avaria costituiscono ai fini della respon" sabilit� ex art. 2054 C. c. un unico complesso, poich� ciascuno dei conducenti delle singole vetture, data la mancanza di autonomia delle stesse, deve attendere a tutto il convoglio. (Corte Cass., 10 luglio 1953, � Giust. Giv. "' 1953, 2451). 3. La violazione della precedenza di diritto non � elemento da s� solo sufficiente a integrare la colpa del conducente quando questa deve essere dimostrata come nel-caso dell'azione di rivalsa. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11S95, Avv. Torino). 4. Il conducente di un automezzo militare che abbia recato a terzi danni che lo Stato ha risarcito risponde verso lo Stato per i principi generali della responsabilit� aquiliana senza limitazione di dolo o colpa grave ; l'onere della prova della colpa incombe all'Amministrazione attrice per rivalsa. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11895, Avv. Torino). AVVOCATI E PROCURATORI. (Vedi: Costituzione, 2). BANCHE. 1. Ancora in tema di liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito. articolo dell'avvocato A. PALLINI in �Banca, Borsa, Titoli di cred. n, 1953, I, 509). (Vedi: Imposta di registro, 5). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI. 1. Il vincolo imposto a un bene per la tutela delle bellezze naturali non fa venir meno i diritti di servit� private ancorch� li affievolisca e ne limiti .l'esercizio. (Trib. Genova, 24 �dicembre 1952, �Foro Padano�, 1954, I, 106, con nota redaz.). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. 1. La deliberazione sull'opposizione contro la graduatoria delle domande, presa dalla Commissione provinciale Assegnazione alloggi I.N.A.-Casa, deve essere motivata. (Cons. Stato, 27 novembre 1953, � Cons. Stato �, 1953, 1020). 2. Gli appaltatori di lavori eseguiti dagli Istituti autonomi delle Case popolari non possono cedere i contributi a cui i detti Istituti hanno diritto verso lo Stato, mancando in essi appaltatori la titolarit� del credito. (Trib. Genova, 31 dicembre 1953, Cont. 18479, Avv. Genova). COMPETENZA. 1. Competente per territorio a conoscere della azione di rivalsa contro un dipendente che abbia I recato ai terzi danni risarciti dall'Amministrazione I J -71 � il Tribunale del luogo ove � avvenuto il fatto colposo a sensi dell'art. 20 cpc. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11895, .A.vv. Torino). (Vedi: Imposta di registro, 9). COMPROMESSO ED ARBITRI. 1. Solo il provvedimento di nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale � non impugnabile, Iion quello che neghi la nomina. (Ord. Pres. Trib. Torino, 31 dicembre 1952, << Temi �, 1953, 552 con nota del dott. L. Spinosa). COMUNI E PROVINCIE. (Vedi : Diritto e interesse, 2 ; I mp�ste e tasse varie, 3). CONCESSIONI AMMINIST~ATIVE. 1. Nelle concessioni-contratto con predominante elemento privatistico, e con clausola di rivedibilit�, pu� chiedersi al Giudice dal privato concessionario che ritiene inadeguata alle spese effettive e quindi rivedibile una sovvenzione accordata dalla Pubblica Amministrazione per la gestione di un servizio, l'attuazione della relativa clausola inse-. rita in contratto, perch� con ci� non viene a modificare le clausole della concessione. (Corte .A.pp. Bologna, 30 dicembre 1952, << Foro Padano �, 1954, I, 193). (Vedi: Solve et repete, 4). CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. 1. Il pagamento fatta all� persona indicata dal creditore ai sensi dell'art. 1188 C. c. non implica accettazione della cessione, anche se la persona indicata sia la stessa che figura cessionaria nell'atto di cessione in precedenza notificato ali'Amministrazione. (Trib. Genova, 31 dicembre 1953, .Cont.184 79, .A.vv. Genova). (Vedi: Appalti, 3). CONTRABBANDO. 1. Non si commette violazione per mancato pagamento dell'imposta generale sull'entrata nel caso di commercio di contrabbando di generi di monopolio, e comunque tale reato va escluso quando vi sia ia prova sicura che il detentore dei generi di monopolio non � l'importatore della merce dal-. l'estero. (Corte .A.pp. pen. Brescia, 23 novembre 1953, �Corti Ven. e Bresc. �, 1954, 117). CONTRIBUTI. (Vedi: Solve et repete, 3). COSTITUZIONE. 1. Le nuove leggi sulla Corte costituzionale, articolo dol dott. .A.. PENSOVECCmo LI BASSI. in ((Foro Padano �, 1954, IV, I). 2. A.i sensi dell'art. 111 della Costituzione pu� ricorrersi per cassazione contro l'ordinanza non impugnabile di liquidazione degli onorari di avvocato e pro�uratore. (Corte Cass., 30 luglio 1953, � Temi �, 1953, 427). (Vedi: Imposte e tasse -Contenzioso, 1). DANNI DI GUERRA. 1. L'art. 54 della nuova legge sui danni di guerra e i suoi rifiessi sul sistema della pubblicit� immobiliare, articolo del dott. O. PRIOLO (�Le Massime�, 1954, 45). 2. L'occupazione da parte di sinistrati di locali dati in affitto da un privato a un Comune e adibiti a scuola, non pu� essere ritenuto fatto di guerra, n� requisizione che annulli la locazione: il Comune locatario � responsabile quindi della mancata corresponsione dei canoni o del deterioramento della cosa. (Corte Cass:, S. U., 25 giugno 1953, � Giust. Civ. �, 1953, 2138). DIRITTO E INTERESSE. 1. Ferma la competenza del giudice ordinario quando il dipendente di un ente pubblico economico faccia valere un diritto soggettivo, tuttavia se un provvedimento amministrativo (nella specie ministeriale) si sovrapponga per virt� di legge all'atto dell'ente pubblico, il diritto si degrada a interesse, e per l'eventuale annullamento del provvedimento stesso � competente il Giudice amministrativo. (Corte Cass., S. U., 19 giugno 1953, � � Mon. Trib. �, 1953, 366). 2. Per rispetto del regolamento comunale circa una determinata sistemazione degli spazi intorno alle case, il Comune pu� procedere solo in via amministrativa non in via giudiziaria non essendo nella pretesa configurabile un diritto ma solo un interesse legittimo. (Trib. Genova, 15 dicembre 1952, � Temi �, 1953, 492 con nota del prof. M. Ghidini). (Vedi: Requisizione, 2). DISCREZIONALIT�. (Vedi: Antichit� e Belle arti, 1). DONAZIONI. (Vedi: Imposta di registro, 4). ELETTRICIT�. (Vedi: Prezzi, 1). ELEZIONI. 1. Il farmacista che pur senza essere legato da un vero contratto provvede in via continuativa a fornire medicinali ai poveri per conto del Comune � ineleggibile a consigliere comunale per potenziale conflitto di interessi. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). (Vedi : Giurisdizioni speciali, l; Giustizia amministrativa, l; Impugnazione, 5). -72 ESECUZIONE FISCALE. 1. � valida l'ingiunzione fiscale �he non sia stata preceduta in tema di tassa suppletiva dall'invito alla parte di dichiarare il valore del cespite tassabile, poich� tale valore pu� desumersi. dal corpo della ingiunzione e comunque contestarsi dal contribuente con i normali ricorsi amministrativi. (Trib. Brescia, 10 dicembre 1953, Cont. 3083, .A.vv. Brescia). ESPROPRIAZIONE. 1. I niJ,ennit� di espropriazione e svalutazione monetaria, articolo del prof. G. LAVAGGI in �Riv. Dir. Comm. �, 1953, I, 341. 2. L'annullamento in sede amministrativa del decreto prefettizio di esproprio emanato in corso della procedura d'occupazione determina l'inefficacia giuridica degli atti precedenti come atti preliminari dell'atto annullato, e legittima la domanda di restituzione del fondo e quella di determinazione dell'indennit� e conseguenti danni, non trovando �pplicazione le norme di determinazione dell'indennit� di cui all'art. 21 della legge n. 3267 del 1923. (Corte .A.pp. Messina, 7 dicembre 1953, Cont. 4535, .A.vv. Messina). 3. Nell'espropriazione per attuazione della riforma agraria, l'espropriante non ha diritto di far propri i frutti pendendi, che restano al proprietario del fondo. (Corte .A.pp. Bari, 31 luglio 1953, �Foro Padano �, 1954, I, 17 4 con nota dell'avvocato C. Ribolzi). FARMACIA. (Vedi: Elezioni, 1; Imposta successione, 1� ' Locazione, 1). FERROVIE E TRANVIE. 1. Le indennit�. ferroviarie e la loro rivalutazione, articolo del prof. .A.. .A.sQUINI in (< Riv. Giur. Circ. Trasp. �, 1953, 899. 2. L'.Amministrazione ferroviaria, non essendo responsabile della custodia del bagaglio mancando l'affidamento, non risponde del furto o smarrimento del bagaglio collocato negli appositi spazi intermedi situati nelle speciali carrozze per elettrotreno. (Trib. Firenze 26 febbraio 1953, (( Riv. Giur. Circ. Trasp. � con nota del cons. F. P. De Falco). 3. Il passaggio dei binari da parte di una bambina, in prossimit� di un soprapassaggio, espone in caso di incidente mortale l'.Amministrazione ferroviaria a responsabilit� per tolleranza e per mancata manutenzione della cancellata di recinzione, ma l'obbligo verso i genitori � diminuito dalla colpa concorrente di questi per omessa vigilanza sulla bambina. (Trib. Roma, 10 maggio 1953, <( Riv. Giur. Circ. Trasp. � con nota del dott. G. Rosso). 4. Non � nulla la citazione se � convenuto in giudizio in rappresentanza dell' .Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. il ministro dei trasporti invece del capo compartimento, specie se il capo compartimento � chiamato in proprio nello. stesso , giudizio. (Trib. Torino, 2 dicembre . 1953, Cont. 930-84 7, .A.vv. Torino). 5. Commette il reato di interruzione di pubblico servizio l'assessore comunale def servizi pubblici che vieta l'uscita di vetture tranviarie in occasione di sciopero, se il servizio sia affidato ad un'azienda autonoma. (Corte Cass., 23 aprile 1953, (( Riv. Giur. Lav. �, 1953, II, 473) . (Vedi: Atto amministrativo, 4; Omicicio e lesioni colpose, 1-2; Peculato, 1). GIURISDIZIONI SPECIALI. 1. Il Consiglio comunale svolge attivit� giurisdizionale nell'esaminare la proposta del prefetto di decadenza di un consigliere comunale. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). � GIUSTI.ZIA AMMINISTRATIVA. 1. Il termine per ricorrere in materia di eleggibilit� alla Corte 4i .Appello contro la decisione della G. P . .A.. � di venti giorni, poich� la riduzione a met� dei termini processuali di che all'art. 36 della legge n. 1058 del 194 7 riguarda solo il ricorso per Cassazione. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). 2. � inammissibile il ricorso straordinario contro un provvedimento precedente impugnato avanti la G. P . .A.. in sede giurisdizionale, ancorch� questa abbia dichiarato la propria incompetenza. (Oons. Stato, S. U., parere 2 luglio 1953, (( Cons. Stato �, 1953, 1085). (Vedi: Amministrazione Pubblica, 2-3; Appalti, 2). IMPIEGO PRIVATO. (Vedi: Agricoltura, 2; Impiego pubblico, 1). IMPIEGO PUBBLICO. 1. Quando il rapporto di impiego pubblico � regolato dalle norme sull'impiego privato non � necessario per il licenziamento ad nutum l'enunciazione delle esigenze che hanno indotto l'.Amministrazione a disporlo. (Cons. Stato, 31 marzo 1952, ((Mass. Giur. Lav. �, 1953, 225). 2. La punizioni disciplinari in sede di discriminazione debbono essere inflitte con l'osservanza del normale procedimento e non ha rilievo il fatto che, trattandosi degli stessi fatti contestati in giudizio di epurazione, l'incolpato abbia gi� svolto in quella sede la sua difesa. (Oons. Stato, 10 novembre 1952, <( Cons. Stato �, 1953, 1064). 3. Vassicurazione obbligatoria �d'invalidit� e vecchiaia non assorbe o sostituisce l'indennit�-dilicenziamento, dovuta in difetto di ogni altro trattamento di quiescenza anche ai dipendenti di enti pubblici. (Cons. Stato, 26 settembre 1952, � Riv. Ist. Prev. Soc. �, 1953, 585 con nota del dottor C. Fornaro). -73 4. Il trattamento economico del personale degli enti pubblici equiparato a quello Statale dall'artfoolo 14 D. L. L. n. 722 del 1945 si applica anche al personale degli enti pubblici economici restituito dopo la decadenza dell'ordinamento corporativo al pieno esercizio della regolamentazione dei rapporti di lavoro, salvo che si tratti di enti vincolati da precedenti contratti collettivi conservati in vita. (Cons. Stato, 27 settembre 1952, � Dir. Lav. � 1953, II, 406, con nota contraria del dott. D. Bressanin). (Vedi: Diritto e interessi, 1; Infortuni sul lavoro, 1-2; Repubblica sociale italiana, 2-3). IMPOSTA DI REGISTRO. 1. La valutazione dei beni trasferiti con atti privati va fatta con riferimento al giorno della registrazione dell'atto, a meno che questo non abbia acquistato data certa in uno dei modi di cui all'art. 2704 C. c. (Comm. Centr. Imp., S. U., 16 luglio 1953, � Riv. Trib. n, 1954, 211, con nota adesiva del dott. L. Ra.stello). 2. Quando la pluralit� degli appalti con la stessa o pi� imprese concorre all'unico fine della ricostruzione di un medesimo immobile, tali appalti plurimi rientrano nella previsione della legge di agevolazione fiscale e sono tassabili tutti con imposta fissa di registro. (Comm. Centr. Imp., S. U., 1� aprile 1953, �Le Massime n, 1954, 81). 3. Poich� la cauzione negli appalti dello Stato, Provinciale e Comuni � obbligatoria, su essa � dovuta la sola tassa fissa anche se pattuita sotto forma di ritenuta a titolo cauzionale di una quota del corrispettivo dell'appalto. (Comm. Centr. Imp. 8 ottobre 1952, � Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 77). 4. Solo le successioni in linea retta e non anche le donazioni fruiscono della esenzione da imposta di registro fino a L. 750.000, di cui all'art. 2 della legge n. 206 del 1949. (Comm. Oentr. Imp., 27 giugno 1952, � Riv. Trib. n, 1954, 146). 5. Il rilascio di cambiali in relazione ad apertura di credito per commesse verso lo Stato, garantita da cessione di credito, gode del beneficio fiscale di cui al R. D. L. n. 2170 del 1936, solo se contestuale alla operazione di :finanziamento. (Corte Cass. 6 ottobre 1952 �Banca-Borsa, Tit. Cred. �, 1953, II, 388). 6. Sebbene il contratto di agenzia non costituisca una sottospecie del mandato, tuttavia agli effetti tributari possono applicarsi le norme sul mandato, se l'agente � investito di rappresentanza; in caso affermativo � esclusa l'esenzione da registrazione fino al caso d'uso. (Corte Cass., 6 luglio 1953, �Le Massime �, 1954, 69). 7. Si ha cessione di quota soggetta a tassa di trasferimento e non recesso puro e semplice quando un socio receda da una societ� a responsabilit� limitata cedendo la propria quota agli altri soci contro liberazione da ogni eventuale responsabilit� sociale ; per� la tassazione va effettuata sul valore netto e non su quello lordo. (Trib. Brescia, 10 dicembre 1953, Cont. 3083, .Avv. Brescia). 8. La vendita dell'intero pacchetto azionari odi una societ� immobiliare non soggiace all'imposta di registro per trasferimento di immobili. (Comm. Centr. Imp., S. U., 16 luglio 1952, � Banca-Borsa, Tit. Cred; ii 1953, II, 558). 9. Le controversie sull'applicazione delle pene pecuniarie per l'omessa dichiarazione di valore di cui all'art. 40 legge di registro; spettano all'Intendente di Finanza e non alle Commissioni amministrative; se la pena sia stata pagata, ogni azione restitutoria a seguito di amnistia, deve essere fatta valere davanti al Giudice ordinario. (Comm. Centr. Imp., 3 dicembre 1952, << Riv. Trib. n, 1954, 54). 10. Si ha caso d'uso per la produzione in giudizio di una convenzione non registrata ancorch� non posta a fondamento di alcuna domanda, ma la tassa di titolo � dovuta solo nei limiti dell'art. 72 legge di registro, peraltro la parte che fa uso della decisione, per esempio con la spedizione in suo favore in forma esecutiva, deve pagare la tassa sulle sentenze, compresa quella di titolo. (Oomm. Imp. Milano, 28 settembre 1953, cc Foro Padano n, 1954, I, 110). 11. L'imposta di titolo a norma dell'art. 72 legge di registro, � dovuta solo per le convenzioni (ritenute con la sentenza esistenti e valide) poste a fondamento delle domande, intese come tali quelle propriamente riconvenzionali e quelle assolutorie, quando il convenuto deduca fatti o atti da cui derivi un suo diritto contrario a quello fatto valere dall'attore. (Comm. Imp. Milano, 28 settembre 1953, cc Foro Padano n, 1954, I, 110). 12. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 D. L. L. n. 322 del 1945 sono applicabili solo ai finanziamenti stipulati prima e non a quelli stipulati dopo i lavori di ricostruzione dello stabile distrutto o danneggiato dalla guerra, e per pagare i lavori gi� eseguiti. (Comm. Centr. Imp. 13 luglio 1953, � Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 122). 13. Per la determinazione del valore venale di un immobile trasferito, ai fini della imposta di registro, il criterio di stima di che all'art. 16 D. L. numero 1639 ha solo valore indicativo, potendo l'Ufficio e le Commissioni tener conto di ogni altro elemento idoneo per l'apprezzamento. (Comm. Centr. Imp., 31 ottobre 1952, cc Riv. Trib. ))' 1954, 144). 14. La decisione della Commissione provinciale Imposte � viziata da mancanza di calcolo quando si limita ad accennare a una valutazione sintetica o complessiva senza indicare alcuno dei dati in base ai quali si � proceduto al calcolo dei valori. (Trib. Torino, 28 ottobre 1953, Cont. 598, .Avv. Torino ; Trib. Perugia 31 ottobre 1953,.Cont. 202, .Avv. Perugia). 15. � viziata da mancanza assoluta di calcolo la decisione della Commissione provinciale Imposte che confermando quella della Distrettuale si limiti a richiamarne la motivazione. (Trib. Torino, 18 novemb: i;e 1953, Cont. 587, .Avv. Torino). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 1. Ammortamento e rivalutazione monetaria riguardo i bilanci sociali e l'imposta di R. M., articolo del prof. A. GRAZIANI in cc Banca-Borsa, Tit. Cred. �, 1953, I, 453. 2. Gli avanzi di gestione di un consorzio di irrigazione non costituiscono reddito imponibile ancorch� investiti in beni che servono all'esercizio sociale. (Trib. Torino, 27 luglio 1953, � Foro Padano �, 1954, I, 214). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 1. Gli eredi del titolare di una farmacia ricevono in successione non un'azienda, disgregatasi con la morte del titolare, ma i singoli beni nell'azienda organizzati, beni. mobiliari e tassabili con le norme dell'art. 16 R. D. L. n. 1639 del 1936. (Comm. CenImp., 12 novembre 1952, cc Dir. Prat. Trib. �, 1954, II, 29 con nota del dott. F. Serrano). IMPOSTA SULL'ENTRATA. 1. Il ricorso contro l'accertamento di imposta generale sull'entrata va proposto per le annualit� anteriori al 1948 alla sezione speciale della Commis1) ione provinciale istituita col D. L. n. 469 del 1946 e alla Commissione distrettuale in primo grado, a quella provinciale in secondo grado, e alla Centrale per questioni di legittimit�, per le annualit� dal 1948 in poi. (Comm. Centr. Imp., 11 gennaio 1952, cc Riv. Trib. �, 1954, 135). 2. Individuato il soggetto passivo dell'imposta generale sull'entrata solo questi pu� definire per concordato l'imponibile; perci� se per errate indicazioni della parte interessata l'ufficio dispone un secondo accertamento verso persona estranea al precedente rapporto d'imposta, tale secondo accertamento � nullo e la sua definizione per concordato non spiega efficacia alcuna rispetto al precedente (Trib. Milano, 21 settembre 1953 << Foro Padano �, 1954, I, 211 con nota redaz.). (Vedi: Contrabbando, 1). IMPOSTE E TASSE -CONTENZIOSO. 1. Le .Commissioni . tributarie continuano ad esistere secondo il loro ordinamento anteriore alla Costituzione malgrado il decorso del quinguennio dalla entrata in vigore della Costituzione stessa. (Comm. Imp. Firenze, 12 settembre 1953, cc Foro Padano�, 1954; IV, 27, con nota avv. G. G. Stendardi). 2. Si ha estimazione semplice quando prescindendosi da ogni indagine di diritto si avvera il solo accertamento di fatti materiali che formano il presupposto dell'imposizione fiscale ; ci� anche se l'indagine oltre che la quantit� abbracci l'esistenza,. natura e qualit� del reddito, quando si procede esclusivamente con indagini probatorie contigenti e particolari. (Trib. Potenza, 15 gennaio 1954, Cont. 436, Avv. Potenza). 3. � giudizio di estimazione semplice quello sulla classificazione dei redditi secondo le circolari ministeriali n. 2160 e 4080 del 1946, tuttavia sus74 siste il sindacato di legittimit� della Commissione centrale se la pronuncia delle Commissioni inferiori si distacchi dalla valutazione delle condizioni preliminari, poste dalle dette circolari come presupposti inderogabili p�r la equitativa classificazione dei redditi. (Comm. Centr. Imp., 25 marzo 1952, cc Riv. Trib. �, 1954, 133). 4. Anche nel contenzioso tributario il ricorso in revocazione proposto alla Commissione provinciale sospende il termine per ricorrere alla Centrale fino a conclusione del giudizio di revocazione e a comunicazione del contribuente della relativa decisione. (Comm. Centr. Imp., 3 giugno 1952, cc Giust. Trib. Imp. Dir. �, 1954-64). (Vedi: Imposta sull'Entrata, 1). IMPOSTE E TASSE -GENERALIT�. 1. Il regime fiscale delle attivit� illecite, articolo di A. ROTONDI in cc Riv. Tee. prof. Corpo G. Fin.�, 1953, 609). 2. Il decreto del Ministro delle Finanze che decide sulla sussistenza della mutualit� di una cooperativa ai fini tributari, non � impugnabile davanti al Consiglio di Stato ma davanti al giudice ordinario. (Cons. Stato, 28 febbra.io 1953, e< Riv. Trib. �, 1954, 140). IMPOSTE E TASSE VARIE. 1. Le societ� costituite e aventi sede in Italia sono italiane (e soggette non all'imposta sul capitale delle societ� straniere, ma a quella di negoziazione sui titoli) anche se il capitale e i soci sono stranieri. (Corte App. Genova, 27 giugno 1953, cc Pir. Prat. Trib. �, 1954, II, 25 con nota del dott. V. Uckmar). I I 2. Se durante l'impiego della merce estratta in esenzione d'imposta di fabbricazione, l'esenzione stessa sia abolita, non sorge un obbligo tributario se la merce non sia ancora impiegata ma sia gi� stata dichiarata la destinazione esente da tribut�, ove manchi una specifica diversa norma. (Corte Cass. 10 settembre 1953, e< Dir. Prat. Trib. �, 1954, II, 72). 3. Non compete l'esenzione di cui all'art. 29 n.5 del T. U. Finanza locale, relativamente ai materiali Ida costruzione, ai lavori di pavimentazione di strade provinciali, eseguiti con fondi della cassa del mezzogiorno. (Decis. Prefett. Napoli 13 ottobre 1953, <e Imp. consumo e entrata �, 1954-45). IMPUGNAZIONI, 1. Il silenzio-rifiuto di che all'art. 5 legge com. e prov. concerne solo i casi in cui sia consentito di impugnare il provvedimento negativo di silenziorifiuto ad autorit� gerarchicamente superiore, negli altri casi vige l'ordinario termine di impugnativa che decorre dalla scadenza del termine fissato in 1 diffida. (Giunta Prov. amministrativa Cremona, 8 febbraio 1952, e< Corti Brescia Venezia�, 1954, 147 con nota del dott. E. Bevilacqua). J -15 2. Non costituisce un nuovo atto amministrativo l'avviso di rettifica di un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e non a questo ma al giorno della pubblicazione del testo del provvedimento si deve aver riguardo per stabilire la data di pubblicazione di un atto. (Oons. Stato, 30 novembre 1953, � Oons. Stato n, 1953, 1072). 3. Le imprese di assicurazione non hanno interesse legittimo ad impugnare il decreto di concessione ad altra impresa dello stesso ramo di assicurazione. (Oons. Stato, 3 agosto 1953, � Assicur. n, 1953~ II, 179 con nota). 4. � ammissibile l'impugnativa attraverso l'atto formale terminativo di un provvedimento costituente implicitamente il presupposto di quello (Cons. Stato, 20 novembre 1953, � Cons. Stato n, 1953, 1021). 5. Non � necessario che il prefetto faccia precedere il proprio ricorso alla G. P. A. avverso il rifiuto di un co'lsiglio comunale di pronunciare la decadenza dalla carica, per ineleggibilit�, di un consigliere comunale, da un provvedimento contenente la propria volont� di ricorrere (Corte App. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, Avv. Potenza). 6. � nulla la notificazione dei motivi aggiunti fatta presso l'Avvocatura dello Stato e non presso l'Amministrazione. (Cons. Stato, 26 settembre 1952, � � Mon. Trib. n, 1953, 366). 7. Chi afferma che un atto o provvedimento amministrativo sia viziato da eccesso di potere deve almeno fornire un principio di prova del proprio assunto. (Cons. Stato, 17 novembre 1953, cc Cons. Stato n, 1953, 1066). (Vedi: Atto amministrativo, 3; Case economiche e popolari, l; Trattato di pace, 1). INFORTUNI SUL LAVORO. 1. Il decesso per investimento nel viaggio di ritorno da localit� in cui l'impiegato aveva compiuto lavori dipende da causa di servizo. (Corte dei conti, 21 marzo 1952, cc Riv. It. Prev. Soc. n, 1953, 742) 2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti dello Stato comprende i sopraintendenti al lavoro anche se con qualifica di impiegati di ruolo. (Trib. La Spezia, 14 giugno 1952, cc Riv. Inf. Mal Profess. n, 1953, II, 235, con nota prof. U. Chiappelli). (Vedi: Sofoe et repete, 1). LOCAZIONE. 1. Non pu� senza previa autorizzazione prefettizia eseguirsi lo sfratto da locali adibiti a farmaci�. (Corte Oass., 17 luglio 1953, cc Giust. Civ. n, 1953, 2520). ~!ANDATO. (Vedi: Imposta di registro, 6; Obbligazione e contratti, 1). 3� NOTIFICAZIONE. 1. La residenza corrisponde ad uno stato di fatto che pu� essere differente dalle risultanze dell'anagrafe, per� la notifica nell'asserit& rnsidenza di fatto � valida solo se sia data la prova che la residenza anagrafica non corrisponda a quella elettiva. L'elezione di domicilio fatta in un contratto senza altra indicazione serve solo a fissare la competenza giudiziaria. (Corte App. L'Aquila, 22 ottobre 1953, Cont. 4488. Avv. I~'Aquila). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. 1. La Pubblica Amministrazione � tenuta ad adempiere le obbligazioni di chi abbia agito in suo nome senza averne i poteri, solo se abbia riconosciuto o riconosca in giudizio l'utilit� della gestione ma, se esiste un mandato, resta a car~co del mandatario il fatto compiuto oltre i limiti del mandato della Pubblica Amministrazione. (Corte Cass., 24 luglio 1953, cc Gi�st. Civ. >i, 1953, 2601). (Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). OCCUPAZIONE. 1. Il diritto internazionale e la nostra legge consentono allo Stato occupante di impadronirsi dei beni mobili dello Stato occupato utilizzabili per le operazioni di guerra, di disporne e quindi anche venderle a cittadini dello Stato occupato ; n� dopo l'occupazione sorge un jus postliminii a favore dello Stato occupato. (Trib. Genova, 18 aprile 1952, cc Temi n, 1953, 603 con n_ota avv.. C. Ribolzi). OMICIDIO E LESIONI COLPOSE. 1. Il Capostazione FF. SS. deve vigilare che nei sottopassaggi siano permanentemente accese le lampade di illuminazione. Se per la mancata illuminazione il sottopassaggio resta al buio e un viaggiatore cade ferendosi, il Capostazione risponde di lesioni colpose. (Pret. Terni, 13 dicembre 1953, Cont. 539, Avv. Perugia). 2. Il ferroviere che nel lavoro di riparazione di una rotaia abbia dato le dovute disposizioni anche se non ne ha sorvegliato personalmente l'esecuzione (se a ci� non sia tenuto da disposizioni disciplinari o da norme di prudenza specifica) non commette colpa. (Trib. Pen. Verona, 26 maggio 1953, cc Corti Brescia Venezia n, 1954, 119 con nota del Cons. E. Ondei). OPERE PUBBLICHE. 1. Anche se i lavori si svolgano sotto la direzione del Genio Civile l'Amministrazione appaltante non � tenuta a rispondere per responsabilit�� diretta o indiretta dei danni da cattiva manutenzione delle-opere appaltate, e ci� anche se il contratto era stato risolto avendo l'appaltatore l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere fino al collau( l.o. (Trib. L'Aquila, 29 ottobre 1953, Con. 5551, Avv. L'Aquila). 76 �RDINAMENTO GIUDIZIARIO. 1. Competente al provvedimento di sequestro conservativo penale, durante l'istruttoria formale sono rispettivamente il giudice istruttore e il presidente della Sezione Istruttoria, non il Consigliere delegato della Sezione istruttoria. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, cc Mon. Pen. n, 1954, 43). 2. Le funzioni di pubblico Ministero nei dibattimenti pretoriali possono essere esercitate da avvocati e procuratori di sesso femminile. (Corte Cass. Pen., 24 gennaio 1952, cc Foro pen. n, 1953, 443 con nota avv. G. Abbamonte). PECULATO. 1. Costituisce peculato l'appropriazione da parte del macchinista o d�l fuochista delle Ferrovie dello Stato del carbone loro consegnato per gli usi della locomotiva. (Corte Cass. Pen., 15 ottobre 1953, � Riv. Pen. )}' 1954, II, 116). POSSESSO. (Vedi: Agricoltura, 1). POSTE E TELEGRAFI. (Vedi: 8ol1'e et repete, 5). PRESCRIZIONE. 1. La sentenza di condanna generica ai danni non fa sorgere Z'actio iudicati : dopo di essa la prescrizione resta quella breve di che all'art. 2947 C. c. (Corte App. Venezia, 10 gennaio 1953, cc Temi n, 1953, 563 con nota del dott. F. Arnaboldi). 2. L'interruzione della prescrizione contro un condebitore solidale ha effetto riguardo agli altri condebitori e deriva da un atto scritto ove risulti dalla successiva corrispondenza del debitore che tale atto venne a sua conoscenza. (Pret. Bolz11no, 28 dicembre 1953, Cont. 805, Avv. Trento). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. (Vedi: Impiego pubblico, n. 3). PREZZI. 1. Il blocco dei prezzi dell'energia elettrica riguarda anche i prezzi stipulati ex novo dopo l'instaurazione del blocco di durata, pei quali il prezzo di contratto non pu� superare quello con le maggiorazioni di legge, del 1942 per forniture analoghe nella stessa zona ; per� fino a che non sia accertata dai competenti organi amministrativi l'illegittimit� del prezzo convenzionale, questo deve essere ritenuto valido dal giudice. (Corte Cass., 13 dicembre 1952, � Riv. Dir. Comm. �, 1953, II, 333 con nota del prof. G. Minervini). PROCEDIMENTO CIVILE. 1. L'I.R.O. non � assistita da immunit� gimisdizionale in quanto priva di personalit� giuridica internazionale, tuttavia pu� fissare da s� le norme - per la risoluzione delle proprie controversie col personale devolvendole validamente a un arbitrato. (Trib. Trieste, 20 luglio 1951, cc Riv. Dir. Inte:�naz. n, 1953, 470). 2. In caso di rinvio� dell'udienza collegiale di discussione � possibile comunicare entro i cinque giorni prima della nuova udienza, la conclusionale non comunicata prima della udienza originaria. (Corte Oass., 21 luglio 19ti3, cc Giust. Oiv. -)} 1953, 2563). 3. Il provvedimento del Collegio su una questione di merito con carattere pregiudiziale, resa con ordinanza sottoscritta dal solo presidente, non � sentenza, quindi il successivo esame delle questioni trattate e decise non � precluso. (Trib. Roma, 28 febbraio 1953, cc Temi Romana n, 1953, 260). 4. Anche se contenga la formula di � non luogo allo stato >> la sentenza che rigetta una domanda perch� sfornita di prova, � di merito, e preclude se passata in giudicato la riproduzione della domanda. (Corte Cass., 27 luglio 1953, cc Mon Trib. n, 1953-356). (Vedi : Acque pubbliche, 2 ; Appello, 1 ; Ferro1Jie e Tranvie, 4 ; Sindacati, 1). PROCEDIMENTO PENALE. 1. La mancata costituzione del rapporto processuale e le altre nullit� che sono causa di invalidit� della sentenza vanno dedotte con i mezzi di impugnazione ; ma le nullit� che importano la inesistenza della sentenza quale titolo esecutivo per mancanza, dei requisiti propri di quest'ultima (sentenza emessa a non indice o abnorme o non ancora irrevocabile) possono essere eccepite in sede di incidente di esecuzione. (Corte Cass. Pen., 21 aprile 1952, cc Foro Pen. n, 1953, 449). 2. Non occorre per il sequestro conservativo penale un'indagine sulla-fondatezza dell'imputazione ma bastano la formale contestazione d'un reato e il pericolo del ritardo. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, cc Mass. Pen. )}' 1954, 42). (Vedi: Ordinamento giudiziario, 2; Sequestro, 2). PROFITTI DI REGIME E DI GUERRA. 1. Gli accordi di massima tra Amministrazione delle Finanze e Confederazione degli Agricoltori di cui al concordato nazionale 1� giugno 1948 circa gli oneri fiscali in materia di maggiori utili di guerra hanno solo valore indicativo, e non hanno alcuna efficacia vincolante per i giudizi estimativi. (Trib. Potenza, 15 gennaio 1954, Cont. 436, Avv. Potenza). 2. Le sopratasse ai sensi del D. L. 28 febbraio 1948, n. 138, in caso di omessa denuncia del contribuente di maggiori utili di guerra sono condonabili purch� sia iniziata la proc12!fura diaccerta.mento e rettifica di ufficio. (Trib. Potenza1 __15_gennaio 1954, Cont. 436, Avv. Potenza). _ -~ 3. � soggetta ad avocazione per profitti di regime la societ� estera formata da cittadini delle Nazioni Unite, per le forniture fatte dal sequestratario al j tedesco. L'eccezione di non sottoposizione ad avo-~ J -77 cazione non spetta alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 83 del Trattato di pace, non vi � quindi luogo a sospensione dcl contenzioso nell'accertamento. (Comm. Centr. Imp., 19 gennaio 1952, � Riv. Trib. n, 1954, 142). 4. L'Ufficio deve dare la prova de1 negozio concluso col tedesco, ai fini dell'avocazione del profitto, non gi� deve essere il contribuente a dare la prova dell'inesistenza. (Comm. Centr. Imp., 3 maggio 1952, cc Riv. Trib. n, 1954, 134). 5. Il valore dei beni avocabili va riferito a quello corrente al momento dell'accertamento e non a quello dell'acquisto, senza che possa derivarsi dai coefficienti di legge di rivalutazione monetaria in sede fiscale. (Comm. Centr. Imp. 11 novembre 1952 � Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 114). PROPRIET� INDUSTRIALE. 1. L'indennit� per diritto di brevetto del dipendente pubblico quando lAmministrazione l'abbia, con provvedimento poi revocato, espropriata, non � tutelabile avanti al Consiglio di Stato per carenza di giurisdizione. (Corte Cass., 16 maggio 1952, << Riv. Prop. Intell. Industr. � 1952, 261). RAPPORTI DI LAVORO. 1. Il lavoro obbligatorio presso l'Organizzazione Todt non costituisce fatto di guerra n� integra gli estremi della militarizzazione. (Corte dei conti, 5 maggio 1953, � Riv. It. Prev. Soc. �, 1954, 51). (Vedi: Appalto, 1; Regioni, 1; Societ�, 1). REGIONI. 1. Sulla competenza della Regione Siciliana in materia di lavoro, articolo del dott. N. DI NAPOLI in � Sicilia al Lavoro n, 1953 (11-12), 15. 2. � costituzionale e vige nella Regione Siciliana 1!1 legge interprP,tativa dello Stato n. 1206 del 1952 circa � l'intera propriet� � da considerarsi anche nella Regione Siciliana, sia pure a certi fini soltanto. L'Alta Corte della Regione Siciliana non pu� conoscere del ricorso di illegittimit� per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo Statuto siciliano non contiene una tale norma. (A. Corte Reg. Sic. 29 aprile 1953, cc Sic. al Lav. )) 1953 (11-12), 97). REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA. 1. Il D. L. L. n. 249 del 1944 si applica anche alla zona delle prealpi perch� anche ivi, sia pure meno intensamente che altrove, si esercit� la potest� di governo della r. s. i. (Corte Cass., S. U., 18 giugno 1953, << Riv. Dir. Int. n, 1953, 461). 2. L'azione per impugnare la validit� del giuramento di fedelt� alla r.s.i. � improponibile per difetto di interesse perch� una pronuncia d'invalidit� del giuramento non potrebbe influire sui procedimenti disciplinari dell'Amministrazione presi nell'esercizio di attivit� discrezionale. (Corte App. Genova, 15 ottobre 1953, Cont. 17106, Avv. Genova). 3. La convalida dell'accettazione di dimissioni di un impiegato, gi� disposta dalla r.s.i. non serve per perfezionare il provvedimento risolutivo gi� completo in tutti i suoi elementi, ma a rendere efficace l'atto nell'ordinamento dlll .governo legittimo. (Cons. Stato, 3 novembre 1953, � Uons. Stato n, 1953, 1060). REQUISIZIONI. 1. Nella requisizione in uso la perdita della cosa � a carico del proprietario, e perch� sia a carico dell'Amministrazione occorre che il bene sia stato esposto a un rischio che non �sussisteva quando la cosa si trovava nella disponibilit� del proprietario. (Corte Cass., 11 giugno 1953, cc Giust. Civ. ), 1953, 1990). 2. Per la legge IL 10 del 1951 la pretesa d indennizzo per requisizioni alleate costituisce diritto soggettivo, . pertanto il giudice ordinario conosce, dopo il procedimento amministrativo, della domanda per la liquidazione delle indennit�, salvo i capi della decisione del Comitato giurisdizionale, che prima dello jus superveniens siano passati in giudicato per difetto di impugnazione. (Corte Cass., S. U., 8 luglio 1953, << Giust. Civ. n, 1953, 2392). RESPONSABILIT� CIVILE. 1. L'indennizzo delle lesioni cagionate a un medico dell'I.N.A. comprende anche il diminuito esercizio libero, sia perch� esso non sembra incompatibile col rapporto con l'I.N.A., sia perch� comunque una incompatibilit� potrebbe essere eccepita solo dall'I.N.A. non dal terzo danneggiato. Le spese mediche e di cure sostenute vanno risarcite col principio nominalistico salvo applicare l'art. 1224 O.e. (Corte Cass., S. U., 27 maggio 1953, � Riv. Giur. Circ. Trasp. �, 1953, 1021 con nota del Cons. F. P. de Falco). 2. Non � risarcibile il danno preteso per morte di un congiunto (a seguito di fatto illecito) fondato su una eventuale aspettativa alimentare quando vi siano obbligati di grado anteriore. (Corte Cass., 12 giugno 1953, � Mon. Trib. �, 1954, 7). (Vedi : Autoveicoli, 2 ; Ferrovie e Tran'vie, 3 ; Opere pubbliche, 1 ; Strade, 1). RICOSTRUZIONE. (Vedi : Imposta di registro, 12). RISCOSSIONE. 1. Il Collettore delle Imposte dirette, articolo dell'avv. F. SISMONDINI, cc Dir. Prat. Trib.�, 1954, I, 5. SCAMBI E VALUTE. 1. L'infrazione valutaria di cui agli art. 1 e 9 D. M. 8 dicembre 1934 sussiste anche quando vi sia stato un esborso di lire italiane fatto in Italia senza autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi a favore di una ditta italiana e per conto di una ditta estera in relazione ad un affare di commercio o internazionale (esportazione); invero in tal caso -78 sussistono gli estremi di una illecita compensazior e valutaria privata. (Corte App. Genova, 11 dicembre 1953, Cont. 18351, Avv. Genova). (Vedi: Sequestro, 1). SENTENZA. (Vedi : Imposta di registro, 10 ; Prescrizione, 1 ; Procedimento civile, 4). SEQUESTRO. 1. Il Giudice pu�, senza violare l'art. 4 della legge n. 2248 del 1865 all' E, disporre il sequestro conservativo penale della somma accreditata in regime di clearing da un debitore straniero a un creditore nazionale. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, � Mass. Pen. � 1954, 43). 2. Nel sequestro conservativo penale presso terzi non si seguono le norme del rito civile (citazione per rendere la dichiarazione); ne tiene le veci il giudizio sulle opposizioni d� cui all'art. 618 C. p. p. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953 << Mass. Pen. �, 1954, 42). . (Vedi: Ordinamento giudiziario, 1 ; Procedimento penale, 2). SERVIT�. (Vedi: Bellezze artistiche e naturali, 1). SINDACATI. 1. I poteri e le facolt� spettanti alle associazioni sindacali fasciste soppresse circa i beni loro appartenenti sono esercitati dagli Uffici Stralcio. (Trib. Torino, 25 novembre 1953, Cont. 11, Av:v. Torino). 2. I beni delle Associazioni sindacali fasciste soppresse sono tuttora di loro propriet�, e in mancanza del decreto interministeriale previsto� dall'art. 30 D. L. L. n, 369 del 1944 non possono intendersi devolute ai. nuovi ordini professionali. (Trib. Torino, 25 novembre 1953 n. 17 Avv. Torino). SOCIET�. 1. La nullit� dei contratti di lavoro fra societ� al cui capitale partecipi lo Stato per oltre met�, e pensionati statali, � soggettiva e non oggettiva o causale, perci� se il contratto ha avuto esecuzione l'impresa non pu� sottrarsi agli obblighi derivanti dal rapporto di impiego. (Corte App. Roma, Mag. Lav. 16 ottobre 1952, � Riv. Lav. �, 1953, II, 411). (Vedi : Imposta di registro, 7, 8 ; Imposta di ricchezza mobile, 1 ; Imposta e tasse V arie, 1). SOLVE ET REPETE. 1. L'imposizione dei contributi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ha natura tributaria, soggetta perci� al principio del solve et repete. (Trib. Potenza, 12 febbraio 1953, << Riv. Inf. Mal. Profess. >>, 1953 II, 242). 2. Non � attuabile il precetto del solve et repete all'impugnazione della decisione della Commissione Centrale Imposte che dichiari l'assoggettabilit� di un reddito ad imposta e rimetta gli atti all'ufficio liquidatore per l'accertamento su criteri diversi da quelli da esso adottati. (Corte Uass. S. U., 23 giugno 1953, � Corti Brescia Vem~zia � 1954, 150). 3. Costituiscono tassa e soggiacciono al solve et repete i corrispettivi dovuti dagli utenti delle bombole all'Ente Nazionale Metano; la relativa opposizione p�� proporsi senza il previ� ricorso al Comitato di cui all'art. 21 Regol. n. 1121 del 1950 (Trib. Verona, 4 settembre 1953, � Corti Brescia Venezia n, 1954 con nota). 4. Il temperamento prima facie al precetto del solve et repete � dettato da motivi di equit� e va applicato solo entro limiti molto rigorosi ; non si ha quando l'obbligato a tassa di concessione governativa contesti il suo obbligo assumendo di non essere gestore di un cinema. (Trib. Torino, 13 maggio 1953, Cont. 376 Avv. Torino). 5. Le controversie sulle tasse postali e in genere su tutte le tasse riscosse in virt� di monopolio appartengono alla competenza collegiale e sono soggette al precetto del solve et repete. (Corte Cass., S. U., 11 agosto 1953, � Dir. Prat. Trib. n, 1954, II, 73). STRADE. .. 1. Sussiste la responsabilit� della Pubblica Amministrazione per l'omissione dei cartelli indicatori in caso di ponte pericolante (Corte Cass., 8 ottotobre 1953, � Mon. Trib. n, 1954, 52). TABACCHI. � 1. Il divieto di introdurre tabacchi in territorio nazionale � stabilito dalla legge sul monopolio non da quella doganale, l'introduzione con simulazione di una operazione di transito di altra merce viola l'art. 65 della legge sul monopolio ed � punito in base all'art. 27 n. 2 stessa legge. (Corte Cass. Pen., 22 aprile 1953, cc Foro Pen. n 1953, 500). TRASPORTI. 1. I titoli di trasporto ed il regime delle eccezioni casuali, articolo del dott. A. VISTOSO in �Dir. Maritt. �, 1953, 569. (Vedi: Att(J amministrativo, 5). TRATTATO DI PACE. 1. Sussistendo in Trieste l'ordinamento giuridico dello Stato � ammissibile il ricorso contro il provvedimento di un ente pubblico con sede a Trieste, e il ricorso al Comandante militare alleato non � ricorso straordinario al Capo dello Stato, bens� gerarchico, che d� luogo ad un provvedimento definitivo. (Cons. Stato, 7 ottobr~. 1953, � Rass. Giul. Dir. Giur. n, 1953, 331). 2. Un'interessante sentenza della Corte di Cassazione sullo status del territorio di Trieste, articolo del dott. G. CERIN in � Rass. Giul. Dir. Giur. �, 1953, 315. (Vedi : Profitti di regime e di guerra, 3). INDICE SISTEMATICO DELLE C O N S U L T A .z I -O N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLET'l'E IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � S'l'A'l'A PRESA ALBERGHI. -I) Se i proprietari di Aziende alberghiere conce.sse in aff�t,to possano, nell'interesse della produzione nazionale, procedere a lavori di 'ampliamento dei loro complessi industriali� senza l'assenso dell'affittuario (n. 9). -II) Se i proprietari di" Aziende alberghiere concesse in affitto possano avvalersi dei contributi di cui al D. L. L. 29 maggio 1946, n ..452 e successive modificazioni, ove non abbiano ottenuto dall'affittuario l'assenso all'esecuzione delle relative opere di ampliamento, miglioramento e ricostruzione. (n. 9) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il Commissariato per la Giovent� Italiana sia. soltanto gestore di beni, gi� per legge trasferiti ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione, o sia proprietario dei beni stessi (n. 148). -II) Se il Commissariato della Giovent� Italiana debba tuttora perseguire i fini della cessata G. I. L. a beneficio di tutta la giovent� italiana e nel quadro dei nuovi principi costituzionali (n. 148). III) Se il Commissariato della Giovent� Italiana possa legittimamente alienare un bene donato alla ex G.I.L. sub modo, ove il modus medesimo debba considerarsi caducato (n. 148). APPALTO. -I) Se le Imprese appaltatrici dei lavori di ricostruzione e di perfezionamento di impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato possano essere ritenute responsabili, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato generale amministrativo di appalto, dei furti dei materiali loro forniti dall'Amministrazione e non ancora posti in opera (n. 186). -II) Se le Imprese appaltatrici dei suddetti lavori siano responsabili dei furti di materiali gi� posti in opera e asportati durante l'esecuzione dei lavori (n. 186). -III) Se le Imprese siano responsabili dei furti dei materiali �n opera, avvenuti in periodi in cui i lavori erano sospesi per circostanze non .imputabili ad esse (n. 186). -IV) Se le Imprese siano responsabili dei furti dei materiali in opera, avvenuti dopo l'ultimazione d'una singola tratta o parte organica d'impianto e prima della effettiva messa in servizio (n. 186). -V) Se le imprese siano responsabili dei furti avvenuti dopo la messa in servizio d'una singola tratta o p�.rte di impianto, ma prima della completa ultimazione dei lavori appaltati (n. 186). -VI) Se gli appaltatori del servizio di casermaggio debbano fornire i materiali per aumento di forza organica nei limiti del quinto contrattuale (n. 187). -VI) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante, in seguito alla mancata applicazione delle previste agevolazioni tributarie (n. 188). ASSICURAZIONI. -I) Se le disposizioni dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dettate per la detenninazione degli elementi della retribuzione al fine del calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie, gestite dall'I.N.A.M., si applichino anche ai contributi dovuti all'Ente di Previdenza ed assistenza per i Dipendenti da Enti di diritto pubblico (n. 40). -II) Se, agli effetti della corresponsione del contributo assicurativo dovuto dai dipendenti della Croce Rossa Italiana all'Ente Nazionale di Previde!lza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, debba operarsi la ritenuta su ogni compenso, ordinario e integrativo, purch� continuativo (n. 40). AVVOCATI E PROCURATORI -Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dei provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici, soggetti a vigilanza governativa, quando i provvedimenti stessi, non siano conformi all'art. 9 (5� comma) della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 22). � BORSA. -Se la determinazione del cambio relativo al 19 settembre 1949, giorno in cui non fu stabilita una quotazione per la chiusura delle borse in dipendenza delle misure adottate per la svalutazione della sterlina, debba farsi con riferimento al tasso di cambio del giorno precedente (n. 6). CINEMATOGRAFIA. -Se le funzioni della Presidenza del Consiglio in materia di co.ntrollo dei films, si estendano anche alla determinazione della effettiva pertinenza dei diritti di utilizzazione dell'opera (n. 10). COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -I) Se sia-scusabile l'errore relativo alla natura dell'organo giudiziario adito (n. 8). -II) Se sia ammissibile la scusabilit� dell'errore sulla competenza tra le ordinarie Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e la Sezione per l'epurazione del Consiglio medesimo (n. 8). -80 CONFISCA. -Se la confisca dei beni disposta con sentenza gi� passata in giudicato, sia eseguibile in seguito alla declaratoria di amnistia (n. 13). CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. I) Se l'Amministrazione, la quale abbia accettato incondizionatamente la cessione dei crediti fatta da un suo creditore, possa opporre al ces'sionario la compensazione, che avrebbe potuto opporre al cedente (n. ll4). -Il) Se sia opponibile la compensazione dei crediti sorti posteriormente all'accettazione incondizionata della cessione (n. II4). -III) Se sia esperibile la procedura di cui al T. U. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero di somme indebitamente pagate a familiari di un ufficiale a titolo di assegni di prigionia (n. ll5). DANNI DI GUERRA. -Se la presunzione della dipendenza dal fatto di guerra, stabilita nell'art. 10 della legge 19 agosto 1950, n. 648, per l'ipotesi dell'esplosione di un ordigno bellico, provocata da un minorenne o da terzi, escluda la possibilit�, da parte della Amministrazione o dell'interessato, di fornire la prova contraria, e cio� che l'ordigno stesso non si sia trovato nel luogo per ragioni causalmente e logicamente connesse con il precorso stato di guerra (n. 39). DEBITO PUBBLICO. -I) Se le norme di cui agli articoli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, n. 536, si riferiscano esclusivamente alla successione nelle rendite nominative o miste (n. 8). -I) Se il criterio determinativo della competenza del Tribunale ovvero di quella della Corte di Appello, stabilite alternativamente negli articoli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, 536, si fondi esclusivamente sull'alternativa che la successione si sia aperta in Italia o all'estero (n. 8). DEMANIO. -I) Se l'acquisto, da parte dell'Amminii; trazione, della propriet� delle costruzioni eseguite da terzi su terreni facenti parte del suo patrimonio si operi in modo automatico, in virt� dei principi generali che r�golano l'accessione, ossia nel momento in cui le costruzioni stesse si incorporino nel suolo (n. 94). -Il) Se il diritto del costruttore all'indennit�, stabilita in base ai criteri di cui all'art. 936 Codice civile, possa configurarsi come un diritto di credito, la cui soddisfazione costituisca il presupposto per l'acquisto della propriet� dell'opera da parte del titolare del fondo (n. 94). _: III) Se l'obbligazione di cui all'art. 936 Codice civile si riferisca al valore della costruzione nel momento in cui questa si sia effettuata (n. 94). -IV) Se l'indennit� di cui all'articolo 936 Codice civile sia soggetta ai criteri dell'adeguamento monetario (n. 94). -V) Se una costruzione privata possa sorgere in una zona entro i trenta metri del demanio marittimo senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 55 del codice della navigazione (n. 95). VI) Se l'esistenza di una via al di l� del territorio demaniale faccia venire meno il vincolo, cui la legge sottopone la propriet� privata dei beni esistenti nella zona di trenta metri del demanio marittimo (n. 95). -VII) Se il vincolo a cui la legge sottopone l� propriet� privata dei beni esistenti nella zona di trenta metri del demanio marittimo sia posto a tutela esclusiva dell'uso del dema nio stesso da parte dell'Amministrazione (n. 95). -VIII) Se una nuova costruzione sia sempre un'opera �nuova� che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 55 Codice di navigazione, ancorch� nella medesima zona esistano precedenti costruzioni, le quali costituiscano opere diverse da quella che ora si intenda intraprendere e che da sola potrebbe, eventualmente, riuscire di pregiudizio agli interessi pubblici tutelati dalla norma stessa (n. 95). DONAZIONI. -Se il Commissariato della Giovent� Italiana possa legittimamente alienare un bene donato alla ex G.I.L. sub modo, ove il modus medesimo debba considerarsi caducato (n. 24). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se per occupare un immobile al fine di sistemarvi un pubblico ufficio possa farsi ricorso alla disposizione contenuta nell'articolo 71 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit� (n. 90). -Il) Se, nel suddetto caso, possa farsi ricorso alla norma dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo (n. 90). -III) Se i rapporti relativi a beni situati in territori sottoposti alla sovranit� dello Stato italiano debbano essere determinati e disciplinati esclusivamente dalle norme dell'ordinamento italiano (art. 23 disposizioni preliminari al Codice civile), ancorch� i soggetti di tali rapporti appartengano ad un altro Stato e l'ordinamento di tale Stato regoli i rapporti stessi in modo diverso d.a quello stabilito nelle leggi italiane (n. 91). IV) Se i cittadini jugoslavi possano porre in essere validi negozi traslativi concernenti immobili, di loro propriet�, situati in Italia, nonostante che la legge jugoslava lo vieti (n. 91). -V) Se l'Amministrazione italiana possa acquistare la propriet� di detti immobili, avval�ndosi di un procedimento di espropriazione per pubblica utilit� (n. 91). -VI) Se sia proponibile l'azione di retrocessione, di cui all'art. 60 della legge sull'espropriazione per p. u., nel caso in cui le aree, relative ad opere difensive eseguite mediante espropriazione di terreni e divenute non pi� necessarie, siano trasferite dalla Amministrazione militare a quella finanziaria (Demanio dello Stato) (n. 92). -VII) Se sia propcmibile l'azione di retrocessione, di cui all'art. 60 della legge sull'espropriazione per p. u., nel caso in cui i terreni, espropriati per la realizzazione di un'opera militare e non occupati con l'opera principale, ma ad essa connessi come pertinenza, vengano avulsi dall'opera proncipale medesima e impiegati per altra destinazione (n. 92). -VIII) Se sia proponibile l'azione di retrocessione relativamente ai beni che non vengano destinati all'opera pubblica, ove i medesimi siano acquistati consensualmente dopo la notifica del decreto di occupazione di urgenza, preordinato ai fini dell'espropriazione (n. 92). FALLIMENTO. -Se la disposizione dell'art. 65 della legge fallimentare sia applicabile ove i pagamenti dei crediti siano stati effettuati, anzich� con corresponsione di denaro, con compensazioni convenzionali o con cessioni di crediti (n. Il). FERROVIE. -I) Se i fabbricati esistenti, all'epoca della costl'.uzione della ferrovia, nelle propriet� laterali e mantenuti nello stato in cui allora si trovavano, in applicazione dell'art. 240 della legge sui Lavori Pubblici, possano essere ricostruiti, nel caso che siano andati distrutti per eventi di guerra, nello stesso. luogo in cui prima eran.o, senza,. quindi, l'osservanza delle distanze... prescritte nell'art. 235 della citata legge sui Lavori Pubblici (n. 188). -Il) Quale carattere abbia l'albo degli appaltatori tenuto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 189). -III) Se l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sia vincolata, negli inviti a gare per -81 l'esecuzione di forniture o di lavori, alle risultante del predetto Albo (n. 189). -IV) Quale sia il termine prescrizionale cui debbano consider.arsi soggette le azioni, derivanti dal contratto di trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, nei casi in cui sia stato presentato ritualm0nte, da parte dell'utente, il reclamo amministrativo prescritto dall'art. 64 CC. TT. e l'Amministrazione non vi abbia dato risposta (n. 190). -V) Se l'invito a pagamento, fatto mediante lettera raccomandata, sia sufficiente, in difetto di speciale disposizione regolamentare che prescriva una forma diversa, per costituire in mora quelli utenti del trasporto ferroviario, a carico dei quali vengano poste sopratasse o penalit� per irregolarit� di viaggio, che siano state regolarmente contestate ai medesimi (n. 191). -VI) Se all'uopo sia necessaria la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno o sia sufficiente la semplice raccomandata (n. 191). -VII) Se possa ritenersi all'uopo necessaria la notifica di diffida o di qualsiasi atto a ministero di ufficiale giudiziario (n. 191). -VIII) Se, limitandosi l'art. 1219 Codice civile a disporre che il debitore � costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, possa prescindersi, a tale effetto, dalla prova che la " richiesta fatta per iscritto � sia effettivamente pervenuta nelle mani del debitore destinatario (n. 191). -IX) Se la Gestione " La Provvida� sia responsabile, ai sensi dell'art. 1588 Codice civile, dell'incendio di locali tenuti in fitto, ove i detti locali siano di fatto occupati da una Cooperativa di ferrovieri, contro o senza la volont� della Gestione stessa (n. 192). -X) Se la presentazione del reclamo amministrativo, prevista dall'art. 64 delle CC. TT. e considerato dall'art. 66 par. 3 come causa di sospensione della prescrizione annuale cui l'azione � soggetta, dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1942 non sospenda pi�, bens� interrompa la prescrizione stessa (n. 193). -XI) Se le CC. TT. per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato costituiscano clausole contrattuali o una vera e propria legge speciale (n. 193). -XII) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato la rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante dalla mancata applicazione delle previste agevolazioni tributarie (n. 194). IMPIEGO PRIVATO. -I) Se la restitutio in integrum conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo di licenziamento, importi la corresponsione degli arretrati di tutte le competenze (n. 31). -Il) Se la restitutio in integrum legittimi la richiesta di corresponsione di un'indennit� per le ferie maturate durante l'allontanamento dal servizio (n. 31). -III) Se dalle somme dovute agli interessati in seguito alla restitutio in integrum siano da detrarre quelle che gli stessi abbiano potuto guadagnare per attivit� svolta nel periodo in cui non abbiano prestato servizio (n. 31). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se la qualificazione dei soggetti, aventi diritto a percepire l'indennit� per cessazione del rapporto di impiego, in caso di decesso del dipendente non di ruolo, contenuta nel 3� comma dell'art. 9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207, sia tassativa o sia, invece, derogabile da una diversa disposizione di ultime volont� del defunto (n. 349). -II) Se l'acquisto del diritto all'indennit� per cessazione del rapporto d'impiego, in caso di decesso del dipendente non di ruolo, avvenga da parte dei designati iure proprio (numero 349). -III) Se i dipendenti statali, per la liquida zione del risarcimento dei danni riportati in servizio che loro competa, debbano rivolgersi in ogni caso all'Amminist. razione dalla quale dipendono o all'Amministrazione che del danno debba rispondere in via civile (n. 350). IV) Quale sia la decorrenza ai fini economici, dell'inquadramento in ruolo disposto con effetto retroattivo per il personale considerato nella legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (n. 351). -V) Se la restitutio in integri.m, conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo di licenziamento, importi la corresponsione degli arretrati di tutte le competenze (n. 352). -VI) Se la restitittio in integrum legittimi la richiesta di corresponsione di un'indennit� per le ferie maturate durante l'allontanamento dal servizio (n. 352). -VII) Se dalle somme dovute agli interessati in seguito alla re8titutio i:n fritegrum siano da detrarre quelle che gli stessi abbiano potuto guadagnare per attivit� svolta nel periodo in cui non abbiano prestato servizio (n. 352). -VIII) Se il 20 comma dell'art. 2 del D. L. 9 aprile 1948, n. 486, sia applicabile alle cancellerie dei Tribunali militari (n. 353). -IX) Se il D.L.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, sia applicabile al personale non di ruolo degli Enti pubblici e dello Stato (n. 354). -X) Se gli effetti economici derivanti dalla riassunzione in servizio di un impiegato, ai sensi della legge 1079 del 1950, in seguito all'annullamento dell'atto di silenzio-rifiuto della riassunzione stessa, decorrano dalla data del provvedimento impugnato (n. 354). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se l'imposta sulle importazioni si presenti come un'imposta diversa dall'I. G.E. vera e propria (n. 42). -II) Se gli articoli 12 e 13 della legge organica sull'I.G.E. e 4 e 5 del Regolamento relativo stabiliti per l'accertamento dell'imponibile, relativamente all'I.G.E., siano applicabili all'imposta sulle importazioni (n. 42). -III) Se l'esenzione dall'I.G.E., prevista dai comma 4� e 5� della legge organica per la vendita di merci estere, purch� ricorrano determinate condizioni, concerna anche l'imposta sull'importazione, dovuta allorquando la merce sar� di fatto importata (n. 42). -V) Se sia dovuta l'I.G.E. nel caso di merce venduta � franco destino sdoganata � (n. 42). IMPOSTE E TASSE. -.I) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato, la rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante in seguito alla mancata applicazione delle previste agevolazioni tributarie (n. 228). -II) Se l'imposta sulle importazioni si presenti come un'imposta diversa dall'I.G.E. vera e propria (n. 229). -III) Se gli art. 12 e 13 della legge organica sull'I.G.E. e 4 e 5 del Regolamento relativo, stabiliti per l'accertamento dell'imponibile, relativamente all'I.G.E. siano applicabili all'imposta sulle importazioni (n. 229). -IV) Se l'esenzione dall'I.G.E., prevista dai comma quarto e quinto della legge organica per la vendita di merci estere, purch� ricorrano determinate condizioni, concerna anche l'imposta sull'importazione, dovuta allorquando la merce sar� di fatto importata (n. 229). -V) Se l'imposta sulle importazioni sia dovuta nel caso di vendita anteriore allo sdoganamento (n. 229). -VI) Se sia dovuta l'I.G.E. nel caso di merce venduta ((franco destino sdoganata)) (n. 229). -VII) Se l'imponibile dell'imposta di importazione debba determinarsi sull'importo indicato nella fattura (n. 229). -VIII) Se la Finanza possa eseguire indagini e controlli ove sorgano dubbi sulla congruit� del valore - dichiarato (n. 229). -IX) Se in caso di evasione .all'imposta di importazione, debba commina.rsi la pena pecuniaria o l'ammenda (n. 229). MONOPOLIO. -Se il reato previsto e punito dall'art. 3 capoverso de D. L. Il gennaio 1948, n. 72, rientri in alcuna delle categorie di delitti indicati, nell'articolo 55 <lei R. D. 14 giugno 1941, n. 577, come causa di indegnit� a gestire magazzini <li vendita o di rivendita di tabacchi (n. 20). NOTIFICAZIONE. I) Se, ai sensi delle vigenti norme, sia ammissibile la scusabilit� dell'errore per integrare o rinnovare le notificazioni omesse o errate, agli effetti della remissione in termini del ricorrente (n. 6). II) Se, ai suddetti effetti, sia ammissibile la scusabilit� dell'errore, quando il giudice competente sia statoadito in modo improprio, ad esempio trascurando la necessaria notifica ai controinteressati (n. 6). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se l'invito a pagamento, fatto mediante lettera raccomandata, sia sufficiente, in difetto di speciale disposizione regolamentare che prescriva una forma diversa, per costituire in mora quegli utenti del trasporto ferroviario, a carico dei quali vengano poste sopratasse e penalit� per irregolarit� di viaggio, che siano state regolarmente contestate ai medesimi (n. 33). -II) Se all'uopo sia necessaria la forma d~lla raccomandata con ricevuta di ritorno o sia sufficiente la semplice raccomandata (n. 33). -III) Se possa ritenersi ali'uopo necessaria la notifica. di diffida o di qualsiasi atto a ministero di ufficiale giudiziario (n. 33). -IV) Se, limitandosi l'art. 1219 Codice e,ivile a disporre che il debitore � costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, possa prescindersi, a tale effetto, dalla prova che la � richiesta fatta per iscritto � sia effettivamente pervenuta nelle mani del debitore destinatario (n. 33). � OPERE PUBBLICHE. -I) Se la legge 30 marzo 1942, n. 511, sia attualmente inoperante, per quanto riguarda la formazione e la tenuta del!'Albo Nazionale degli Appaltatori di opere pubbliche presso il Ministero dei Lavori Pubblici (n. 35). -II) Se i Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, regolati dagli articoli da 2602 a 2611 Codice civile abbiano capacit� di costituire con i terzi rapporti giuridicamente efficaci (n. 35). -III) Se siffatti Consorzi possano essere iscritti all'Albo degli Appaltatori di opere pubbliche (n. 35). POSTE. -I) Se le somme depositate su libretti di risparmio postale siano pignorabili (n. 38). -II) Se i buoni postali fruttiferi possano essere sottoposti a pignoramento (n. 39). PRESCRIZIONE. -Quale sia il termine prescrizionale cui debbano considerarsi soggette le azioni, derivanti dal contratto di trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, nei e.asi in cui sia stato presentato ritualmente, da parte dell'utente, il reclamo amministrativo prescritto dall'art. 64 CC. TT. e l'Amministrazione non vi abbia dato risposta (n. 20). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I) Se le disposizioni dell'art. l della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dettate per la determinazione degli .elementi della retri 82 buzione al fine del calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie, gestite daU'I.N.A.M., si applichino anche ai contributi dovuti all'Ente di Previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (n. 3). -II) Se agli effetti della .corresponsione del contributo assicurativo dovuto dai dipendenti della Croce Rossa Italiana all'Ente Nazionale per la Previdenza per i dipendenti di diritto pubblico, debba operarsi la ritenuta su ogni compenso, ordinario od integrativo, purch� continuativo (n. 3). REQUISIZIONI. -Se la requisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 di un immobile, attualmente disponibile, per l'assoluta necessit� di allogarvi nuove aule di un vicino Istituto di istruzione, stante l'impossibilit� di trovare altri locali, possa ritenersi legittima (n. 103). RESPONSABILIT� CIVILE. -I) Se l'Ammini' strazione sia tenuta a risarcire i danni alla persona subiti pei: effetto di un getto d'acqua da un tale che volontariamente sia intervenuto nell'opera di spegnimento di un incendio gi� intrapresa dai Vigili del Fuoco (numero 142). -II) Se il diritto a risarcimento \!anni da incidente mortale imssista solo a favore dei congiunti o non della vittima, verso i quali questa aveva per legge o per convenzione l'obbligo degli alimenti oppure anche a favore dei congiunti o non verso i quali si alteri unica I mente una situazione di fatto, venendo a mancare quegli aiuti economici loro concessi in via graziosa o la legittima aspettativa derivante da vincoli naturali di parentela o I~::: di sangue (n. H3). -III) Se i figli adulterini, la cui fu paternit� non sia stata riconosciuta nei modi di legge, fj abbiano diritto a risarcirr.snto danni in seguito alla morte f~ del padre naturale (n. 143). -IV) Se per la determinazione dell'indennizzo spettante alla moglie separata dal marito, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, alla stessa derivati dalla morte del marito, debba essere preso come base l'importo dell'assegno alimentare che il Tribunale abbia posto a carico del marito stesso (n. 143). I . SOCIET�. -Se i Consovzi per il coordinam�nto della II , produzione e degli scambi, regolati dagli artt. da 2602 a 2611 abbiano capacit� di costituire con i terzi rapporti I. giuridicamente efficaci (n. 51). STRADE. -Se i fabbricati esistenti, all'epoca della costruzione della ferrovia, nelle propriet� laterali e mantenuti nello stesso in cui allora si trovavano, in applicazione dell'art. 240 della legge sui lavori pubblici, possano essere ricostruiti, nel caso che siano andati distrutti per eventi di guerra, nello stesso luogo in cui prima r ! ! ~~~ erano, senza,quindi, l'osservanza delle distanze prescrittte nell'art. 235 della citata legge sui lavori pubblici (n. 8). ' SUCCESSIONI. -I) Se il diritto a risarcimento danni da incidente mortale sussista solo a favore dei congiunti o non parenti della vittima, verso i quali questa aveva 1~~ per legge o per convenzione l'obbligo degli alimenti oppure anche a favore di congiunti o non par-tlnti, versi i t.:: quali si alteri unicamente una situazione di fatto, venendo ?:~ .-~:; a mancare quegli aiuti economici loro concessi in via j' , graziosa o la legittima aspettativa derivante da vincoli naturali di parentela o di sangue (n. 38). -II) Se i figli " adulterini, la cui paternit� non sia stata riconosciuta nei modi di legge, abbiano diritto a risarcimento danni in ~ -83 ' seguito alla morte del padre naturale (n. 38). -III) Se per la determinazione dell'indennizzo spettante alla moglie separata dal marito, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, alla stessa derivanti dalla morte del marito debba essere preso come base l'importo dell'assegno alimentare che il Tribunale abbia posto .a c�arico del marito stesso (n. 38). -IV) Se le norme di cui agli arti� coli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, 536 si riferiscano esclusivamente alla successione delle rendite nominative o miste (n. 39). -V) Se il criterio determinativo della competenza del .Tribunale ovvero di quella della Corte di Appello, stabilite alternativamente negli articoli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, n. 536, si fondi esclusivamente sull'alternativa che la successione si sia aperta in Italia o all'estero (n. 39.). TRATTATO DI PACE. -I) Se le indennit� dovute dallo Stato italiano per l'occupazione di urgenza di terreni siti in Territorio ceduto alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, siano comprese tra gli oneri trasferiti alla Jugoslavia in virt� del Trattato medesimo (n. 55). II) Se la indennit� per occupazione di urgenza di terreni possano comprendersi tra gli oneri, che, essendo " localizzati � nel territorio che passa dalla sovranit� di uno Stato ad altro Stato, debbono necessariamente intendersi assunti dallo Stato successore (n. 55). -III) Se il ter� mine, rispettivamente di tre o di sei mesi previsto dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1951, n. 21, sia termine di decadenza o di prescrizione oppure termine semplicemente ordinatorio (n. 56). -IV) Se il diritto allo sfrutta. mento di un marchio tedesco in Italia, appartenente ad un tedesco residente in Italia.� sia da considerarsi bene tedesco in Italia, soggetto alle norme di cui all'art. 77 del Trattato di pace e a quelle del Memorandum d'intesa 14 agosto 1947; reso esecutivo col D. L. 3 febbraio 1948, n. 177 (n. 57). -V) Se, nel caao in cui il diritto allo sfruttamento del marchio sia esercitato da persona cui ne sia stato concesso l'uso con un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della-legge di glierra nei confronti della Germania, i diritti che derivano al concedente tedesco nei confronti del concessionario possano essere sottoposti a quelle misure cui sarebbe soggetto il diritto di sfruttamento del marchio in Italia, indipendentemente dalla sua cessione ad altri (n. 57). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. -I) Se nel termine �concentrazione� di cui all'art. 66 del Trattato per la Comunit� Europea del Carbone e dell'Acciaio, debbano comprendersi quelle grandi azien� de, che dominano larga parte del mercato nazionale, sorte anteriormente all'entrata in vigore del Trattato (n. 1). -II) Se nel termine �concentrazione� rientri l'ipotesi dell'appartenenza di fatto di pi� aziende, giuri� dicamente distinte, ad una sola persona o societ�, che ne detenga il capitale, gi� in atto alla data di entrata in vigore del Trattato (n. 1). TURISMO. -Se ai sensi delle vigenti norme, la Pubblica Amministrazione possa intervenire presso le agenzie di viaggio e di turismo in merito alle clausole relative al concorso dei viaggiatori alle spese di organizzazione, qualora il viaggio non si effettui per cause di forza maggiore (n. 5). VENDITA. -Se il divieto di alienazione senza limiti di tempo, imposto dal venditore all'acquirente, abOia alcuna efficacia reale, ai !sensi delle vigenti norme (n. 11). ~ (1109552) Roma, 1954 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.