ANNO VII -N. 3-4 MARZO-APRILE 1954 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVI.ZIO 


IN TEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE ESENTENZA COSTITUTIVA 


SOMMARIO. -I. Critica di una recente opinione dottrinale. 
-II. Spunti ricostruttivi. -III. Il problema 
nei confronti della P. A. 

I. In una recente monografia (1) si � compiuto 
il tentativo di armonizzare l'interpretazione dell'art. 
2932 codice civile con la funzione e la disciplina 
proprie dell'accertamento giurisdizionale contenzioso 
e sulla premessa che se gli � effetti del 
contratto non concluso � avessero la loro fonte 
giuridica nel contratto definitivo : �in caso. di 
mancata conclusione di questo si dovrebbe con la 
sentenza porre una diversa fonte giuridica degli 
effetti da costituirsi, i quali perci� non tanto non 
sarebbero esattamente gli stessi producibili dal 
contratto, quanto non avrebbero affatto la disciplina 
propria degli effetti negoziali � (2), si � affermato 
che : �gli effetti negoziali in esame hanno nel 
contratto preliminare la fonte giuridica, o meglio 
il comando che li. disciplina, n~l cosiddetto contratto 
definitivo una mera condizione, o meglio un 
presupposto della loro materia, e nella sentenza 
prevista dall'art. 2932 e.e. un comando che rimuove 
tale condizione o presupposto � (3). 
Se non ci inganniamo, il tema era uno dei pi� 
impegnativi, uno di quelli la cui trattazione pi� 
segnatamente richiede, per dirla col CARNELUTTI, 
� l'integrazione della dogmatica con la clinica del 
diritto � (4). 

Che l'A. lo abbia affrontato servendosi fondamentalmente 
di strumenti di teoria generale (5) 
non ci ha sorpresi, ma vieppi� interessati alla lettura 
del saggio. � 

Non sembra, per�, che i risultati dell'indagine 
siano particolarmente convincenti. 

II primo dubbio che si presenta spontaneamente 
al lettore � che quella asserta incompatibilit� fra 
esercizio del potere e adempimento dell'obbligo, 

(1) MONTESANO: Contratto preliminare e sentenza costitutiva. 
Napoli, 1953. 
(2) ID. op. cit., p. 133. 
(3) ID. op. cit., p. 135. 
(4) CARNELUTTI : Discorsi intorno al diritto. Padovi>., 
1937, pp. 128 e 185; Istituzioni del nuovo processo civile 
italiano, Vol. I, Roma, 1951, p. xxxu. 
(5) Sul rapporto fra teoria generale e giurisprudenza 
(�elaborazione delle norme positiv~ �), v. GUARIN? .G.: 
Oggetto, funzione e metodo della teoria generale del diritt_o, 

in �Rass. di Diritto pubblico�, 1953, I, p. 1 e segg., m 
particolare p. 15. 

da cui il M. prende le mosse per le sue ulteriori 

argomentazioni, nonostante lo sforzo dimostrativo 

dell'A., non sia pi� di un apriorismo. . 

L'obiezione appare particolarmente grave, ove s1 

pensi che proprio la teoria generale avrebbe dovuto 

avvertirlo della profonda esigenza costruttiva che 

sta alla base del concetto da lui ripudiato. 

Gi� a proposito del pagamento, nei casi ordinari 

in cui la prestazione sia diversa da un'attivit� nego


ziale, non sembra facilmente accettabile l'afferma


zione della �assoluta� inconciliabilit� fra subordi


nazione dell'interesse del debitore ed esecuzione 

del contenuto dell'obbligo come esercizio di un 

potere del debitore. 

Che nel caso dell'obbligo manchi il potere giuri


dico di impedire la concreta soddisfazione dell'in


teresse del creditore non implica necessariamente 

l'illazione che, ove il debitore tenga fede al suo 

impegno ed esegua la prestazione, il suo comporta


mento non sia giuridico e, se lo sia, non vada 

qualifica,to quanto meno come attivit� di disposi


zione (6). 

Non dovrebbe, invero, esser privo di significato 

il valore dispositivo che ha certamente e in primo 

luogo l'applicazione della sanzione repressiva in 

caso di inadempimento, nella sua specie designata 

come restituzione diretta o restituzione .in senso 

stretto (7). 

Cosi non si capirebbe perch�, se il pagamento di 

una somma di danaro non fosse atto di esercizio 

del potere di disposizione (8) di tale somma e si 

riducesse invece ad una mera operazione materiale, 

l'esecuzione forzata dell'obbligazione pecuniaria 

non si traduca in una mera consegna forzata at


traverso il procedimento previsto dall'art. 606 

C.p.c., ma supponga, invece, l'emissione di un 

(6) CARNELUTTI: Processo di esecuzione, III, 1931, 
� p. 196 alludeva addirittura ad attivit� negoziale, affermando 
che cc il contE;inuto dell'obbligo � precisamente 
l'esercizio del diritto i>. 

(7) CARNELUTTI: Teoria generale del diritto. Roma, 
1951,p.28. . 
(8) CARNELUTTI, in Teoria gen. cit., p. 210,.parla di 
fatto costitutivo del dominio a favore del creditore; ma 
a p. 226 spiega tr~ttarsi .~i atto dovuto-ol?erazi~ne! 
cio� ne fa un atto cc intransitivo >>, salvo che si tratti di 
adempimento di un obbligo di contrarre, nel qu~l caso 
si ha un atto dovuto -dichiarazione e cc la figura intransitiva 
dell'atto dovuto si combina con la figura transitiva 
del negozio giuridico � (p. 227). 

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provvedimento giurisdizionale di valore costitutivo 
(9). 

Nonostante i dubbi altra volta da noi stessi 
manifestati (10), non ci pare che la norma contenuta 
nell'art. 1191 O.e. debba indurre inevitabilmente 
l'interprete a qualificare il pagamento come mero 
fatto dispositivo (11). 

L'ostacolo non � insuperabile, ove si tenga anzitutto 
presente che anche l'incapace di agire deve 
ritenersi soggetto di poteri giuridici (12). 

Quella norma, dunque, si pu� bene interpretare 
nel senso che l'atto dispositivo non possa essere 
�impugnato� (cfr. cit. art. 1191 O. c.), quando 
l'incapace ha eseguito esattamente la prestazione 
dovuta, per la rilevanza decisiva che ha in tal caso 
l'avvenuto soddisfacimento dell'interesse del creditore 
(13-14). La stessa norma, comunque, sarebbe 
inapplicabile all'ipotesi di adempimento dell'obbligo 
di contrarre, poich� qui la prestazione dovuta � il 
consenso legittimo, ossia precisamente, fra l'altro, 
quello espresso nei modi e con l'osservanza delle 
forme abilitative previste dalla legge. 

D'altra parte, mentre il pagamento di un debito 
scaduto non � soggetto normalmente a revocatoria 
(art. 2901, 5� comma, O. c.), il fallimento rende 
possibile l'esperimento della speciale revocatoria 
ex art. 67 Legge fall. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267) 
relativamente ai pagamenti di debiti liquidi ed 
esigibili effettuati dal fallito entro l'anno anteriore 
alla dichiarazione di fallimento, se il curatore prova 
che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza 
del debitore. 

Ad ogni modo, ammesso pure in ipotesi che il 
pagamento sia normalmente atto << intransitivo �, 
cio� non costituisca esercizio di alcun potere (15), 
sembra strano che, pur accettando il concetto di 
potere elaborato dalla teoria generale a cui il M. 
ha attinto la pi� parte delle sue cognizioni, 1'A. 
possa affermare che anche la conclusione del negozio 
promesso, consistendo nell'atto che pone il � comando
� negoziale, sia incompatibile con l'adempimento 
dell'obbligo. Secondo quella teoria generale, 
invece, ponendosi in rilievo la differenza. fra le due 
specie di potere, aventi come contenuto l'una 
l'agere e l'altra l'iubere, si osserva che mentre 
rispetto all'agere il potere � solo un licere, rispetto all'iubere 
esso pu� essere sia un lioere che un debere : 
�infatti quand'anche il soggetto di esso debba 

(9) CARNELUTTI : Istituzioni cit., I, p. 89 e seg.; DALMARTELLO: 
La prestazione nell'obbligazione di dare, in 
� Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.>>, 1947, p. 231. 
(10) Ne L.a causa dei negozi giuridici e l'�tutonomia 
della volont� nel diritto privato italiano. Napoli, 1947, 
p. 248. 
(11) Sul punto vedi RESCIGNO : Incapacit� naturale e 
adempimento. Napoli, 1950, p. 126 e seg. 
(12) SANTI ROMANO: Frammenti di un dizionario 
giuridico. Milano, 1947, p. 195 (contro l'opinione del 
MIELE G., in: Principi di diritto amm., I, Padova 1953, 
p. 46); BETTI: Teoria generale del negozio giuridico, 2a 
ed., Torino 1950, p. 571. 
(13) Vedi le considerazioni del VoN TuHR, Allg. Teil 
des schweiz. Obligationenrechts, II, Tiibingen, 1925, pacomandare, 
ci� non esclude che comandi e comandando 
eserciti un potere)) (16). 

Non sembra abbia particolare significato il rilievo 
dell' A. che, a proposito delle �potest� )) o 
�funzioni)) in diritto privato� (li):�� non si hanno 
poteri che siano insieme doveri, ma si hanno doveri 
che la legge impone a chiunque sia titolare di un 
certo potere )) (18). �, infatti, evidente che il 
potere concettualmente non si confonde col dovere, 
cos� come � altrettanto ovvio che si dice cosa ben 
diversa quando si ammette che con un solo atto 

I 

possa contemporaneamente esercitarsi un potere 
e adempiersi a un dovere (o ad un obbligo). ~ 

Resta parimenti impregiudicata l'ipotesi concettuale 
che la legge attribuisca il potere proprio 
come mezzo di adempimento del dovere. In questo 

I

senso sembra meriti un serio approfondimento la 
proposizione che: �l'obbligo vincola la volont� 
ma non la sopprime, anzi presuppone sempre che 
essa intervenga)) (19). 

Il sostenere poi che l'organo della persona giuridica 
non eserciti:y mai un potere, perch� esso 
sarebbe solo soggetto di un obbligo di fare (20), 
implica anzitutto una confusione fra rapporto di 
servizio e rapporto organico (21). L'organo e l'ente 
all'esterno si immedesimano : il potere dell'ente � 
un tutt'uno col potere che l'organo in concreto � 

chiamato ad esercitare (22). 

Il problema si ripropone, quindi, anche qui allo 
stesso modo e basta pensare agli innumerevoli casi 
di atti vincolati nel campo del diritto amministrativo, 
per convincersi che il concetto di esercizio 
obbigatorio di un potere � di importanza tecnicocostruttiva 
fondamentale ! 

Passando al fenomeno contrattuale nel diritto 
privato, innumerevoli sono i casi in cui la legge 
stessa statuisce un obbligo di contrattare a carico 

di certi soggetti ed a favore di altri (23). 

(16) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., p. 151. 
(17) Sul concetto di � ufficio di diritto privato '" vedi 
BETTI, op. cit., p. 571 e seg. 
(18) MONTESANO, op. cit., p. 46. 
(19) SANTI ROMANO: Frammenti, cit., p. 182; con 
diversa prospettiva e cio� guardando addirittura ai due 
termini del rapporto si esprime la stessa idea della strumentalit� 
del potere rispetto al dovere dal CARNELUTTI, 
in Arte del Dirz'.tto, Padova, 1949, p. 108. 
(20) MONTESANO, op. cit., pp. 46-47. 
(21) Sulla distinzione cfr. ALESSI: Diritto amministrativo, 
Milano, 1949, p. 99; sul rapporto di gerarchia, 
id., op. cit., p. 111 e segg. vedi anche SANTI ROMANO: 
Corso di Diritto Amm., I, Padova 1930, p. 102 e segg.; 
Framm., cit. p. 145 e segg. 
(22) SANTI ROMANO: Framm. cit., p. 167, ove peraltro 
rileva che �sono atti dell'ente pure quelli compiuti 
dall'organo fuori dei limiti della sua competenza a meno 
che non siano radicalmente nulli�. Secondo il DONATI D.: 
Atto complesso, autorizzazione, approvazione in �Archivio 
Giuridico� LXXI (1903), p. 13 esegg. il poterenudoela 
facolt� di esercizio del potere sono due figure elementari 
che si combinano nel concetto di potere giuridico. 
(23) NIPPERDEY: Kontrahierungszwang und diktierter 
Vertrag, Jena 1920, che sistema i casi� in due grandi 
gruppi, vedi p. 36 e segg. e p. 67 e segg. La dichiaraz-ione 
della volont� di obbligarsi nell'obbl. legale di contratgina 
412 (dolo facil qui petit quod redditurus est) Sulla tare non � sostituita dalla norma, la quale .al contravalidit� 
dell'adempimento dell'� incapace naturale� vedi: rio la richiede, p. 88; respinge l'opinione di RIEZLER 
R:EscIGNO, op. cit., p. 125. . (STAUDINGER Comm., I, pp. 559-560) vedi p. 89 nota 1; 
.. (14) Sulla natura di atto giuridico del pagamento SALANDRA: I contratti di adesione, in Riv. dir. comm. 1928, 
vedi nostra Causa cit. p. 247 e segg. � I, p. 428 e segg. e citaz. ivi in nota 3; CALAMANDREI: 

(15) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 219 e 225. La sentenza come atto di esecuzione forzata, in Studi in 
j 


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L'obbligo di compiere negozi o in genere atti 
giuridici pu� essere imposto per testamento (modus, 
legato) (24). 

L'art. 1703 O. c. testualmente definisce il mandato 
: �il contratto col quale una parte si obbliga 
a compiere uno o pi� atti giuridici per conto dell'altra 
n. 

L'apriorismo della tesi sostenuta dal M. balza 
subito evidente dagli sforzi dialettici che egli deve 
compiere, quando vuol dare ragione di istituti di 
diritto positivo. Cos� proprio a proposito del mandato 
e precisamente del mandato senza rappresentanza 
ad acquistare, il M. sostiene (25) che non 
solo non c'� a carico del mandatario un obbligo 
di trasferire al mandante (esso sarebbe, invece, 
obbligo di creare una prova confessoria documentata 
avente ad oggetto il negozio di trasferimento 
gi� perfetto e solo inefficace all'atto della conclusione 
del contratto di mandato ; l'efficacia di tale 
negozio di trasferimento sarebbe condizionata agli 
eventi della creazione della predetta prova e della 
individuazione del bene oggetto del trasferimento) 
(26); ma non c'� neppure obbligo di acquistare 
dal terzo, dato che il mandatario acquista in nome 
proprio. Quest'obbligo vi sarebbe solo nel caso di 
mandato con rappresentanza, poich�, agendo in 
tale ipotesi il mandatario. nel nome del mandante, 
sarebbe possibile imputare lo stesso comportamento 
ad un soggetto come adempimento dell'obbligo ed 
all'altro come eserciziq del potere (27). Oosicch� 
nella rappresentanza il �fare >> del rappresentante 
non costituirebbe esercizio di un suo potere, non si 
estrinsecherebbe in atti giuridici, ma in mere operazioni. 
Non si capisce, allora, perch� l'art. 1387 

O. c. parli di cc potere di rappresentanza n (28), e 
sovrattutto, per non fermarsi ad astratte enunciazioni, 
a prescindere dal presupposto della capacit� 
naturale del rappresentante, pur richiesta dalla legge 
(art. 1388 O. c.), perch� gli artt. 1389 e 1390 O. c. 
dispongano che, salvo si tratti di elementi predeterminati 
dal rappresentato, il contratto rappresentativo 
� annullabile se � viziata la volont� del rappresentante 
e che, nei casi di rilevanza degli stati 
soggettivi di buona o di mala fede, di scienza o di 
ignoranza di determinate circostanze, debba aversi 
riguardo alla persona del rappresentante. 
Ma lo sforzo dimostrativo dell' A. tradisce purtroppo 
la fallacia dell'intero assunto, quando 
dovendo pur spiegare, a proposito del mandato 
senza rappresentanza ad a,cquistare, in che si 
sustanzi l'impegno del mandatario nei confronti 
del mandante, allude ad un obbligo di cc ottenere n 

onore di A. Ascoli, Messina, 1931, p. 225eseg.;STOLFIM. 
L'obbligo legale a contrattare, in Riv. dir. civ. 1932; p. 148 
e segg. MESSINEO, Manuale di dir. civ. e comm., II, Milano 
1950, p. 450; CARIOTA-FERRRA: L'obbligo di trasferire, 
in �Annuario di Diritto comparato, ecc. '" vol. XXVI, 

p. 205 ; BARASSI : Teoria gen. delle obbl., II, Milano, 
1948, p. 132 e segg. 
(24) ScuTo : Il modus nel Diritto civile italiano '" 
Palermo, 1909, p. 261 e segg.; GANGI: I legati nel diritto 
civile italiano, I, Roma, 1908, p. 115 e segg.; BARASSI, 
op. cit. p. 134; CARIOTA FERRARA, op. cit., p. 207. 
(25) Op. cit., p. 107 e segg. 
(26) MoNTESANo, op. cit., p. 108. 
(27) ID., op. loc. cit. 
(28) Sul concetto BETTI: Teoria gen. cit., p. 559 e segg. 
la cosa altrui come limite del potere di negoziare 
col terzo : quando il mandatario negozia col terzo 
esercita un suo potere, ma non lo esercita nell'interesse 
del mandante, sibbene tale interesse: cc segna 
un limite sostanziale della potest� >� (29). Ohe il 
contenuto di un comportamento come quello del 
mandatario sia pi� o meno vincolato non dimostra 
per il M. l'esistenza di un obbligo di esercitare il 
potere: cc l'obbligo infatti non contiene l'esercizio 
del potere, ma ne costituisce il limite, segna il 
punto dove il potere finisce>> (30). Questa proposizione, 
a ben vedere, non considera un punto decisivo 
e cio� che il potere non si identifica mai con i singoli 
atti del suo esercizio (31), ma se questo � vero, come 
del resto altrove il M. mostra di intendere, quando 
afferma che il potere � fuori dell'atto (32), non si 
vede perch� contenuto dell'obbligo non possa essere 
l'esercizio del potere (33), n� il significato della 
distinzione fra esercizio del potere nell'interesse 
del creditore ed esercizio del potere limitato dall'interesse 
del creditore. Evidentemente il potere 
non pu� essere limitato che appunto in quanto i 
singoli atti del suo esercizio costituiscano contenuto 
di un obbligo. 

Altra conseguenza inaccettabile di quel denunciato 
apriorismo del saggio � la .necessit� per il M., 
nel sostituire alla figura tradizionale dell'obbligo 
di contrarre quella di un obbligo di confessare e documentare 
un contratto gi� concluso, di trasformare 
la confessione in un fatto materiale... come il suicidio 
o la distruzione della cosa ad opera del proprietario 
(34). Considerato che precedentemente il 
M., in altri diligenti studi, dedicati specificamente 
all'argomento (35), non ha mai dubitato che la 
confessione fosse un atto giuridico (35), questo 
mutar d'opinione, ora, ha tutta l'aria dell'espediente 
costruttivo. La difformit� delle conclusioni 
raggiunte sull'argomento nel saggio di cui qui si 
discorre �, per�, in definitiva, solo apparente. Dire 
che il soggetto � giuridicamente libero di non con!
essare e che tale libert� gli � assicurata da una 
facolt� disponibile, e cio� da un diritto (36), significa 
riconoscere che il soggetto � altrettanto libero, 
in senso giuridico, .di confessare (il che val quanto 
dire essere anche in grado di disporre nel singolo 
caso, immediatamente, dell'interesse protetto da 
quel diritto) com'� libero di obbligarsi a confessare. 
Nell'una e nell'altra ipotesi saremmo certo al 
cospetto di un atto di esercizio di un potere giuridico 
e il M. non lo contesta per la seconda ipotesi, 
ch� anzi proprio su questa fonda la sua figura 
di contratto �eseguibile n a sensi dell'art. 2932 

O. c. (37). Per la prima, invece, concede solo che 
si tratti dell'esercizio di un potere: << di fronte al 
(29) MoNTESANO, op. cit., p. 109. 
(30) ID., op. loc. cit. 
(31) SANTI ROMANO: Frammenti cit., pp. 180, 186 
e seg., 197. 
(32) MoNTESANO, op. cit., p. 44 nota 18. 
(33) MIELE : Principi cit., p. 47. 
(34) MONTESANO, op. cit., p. 81. 
(35) MoNTESANO: Note sulla natura giuridica della 
confessione, in � Giur. Compl. Cass. Civ.�, vol. XXVII, 
1948, 3a quadr., p. 139; Sull'animus confitendi, ecc. in 
�Riv. Dir. Process. '" 1950, II, p. �14. � 
(36) MoNTESANO : Contratto preliminare cit., p. 80. 
(37) ID. op. cit., p. 84 e segg. 

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quale non ci sono n� obbligo n� soggezione e quindi 

di un potere non giuridico n (38). Ohi confessa non 

dispone di nulla ma distrugge un bene economico 

(39). Ohi si obbliga a confessare, invece, dispone 

della sua facolt� giuridica di non confessare ( 40). 

Qui si vede quale uso poco convincente faccia 

1'A. del concetto carneluttiano di atto meramente 

economico, in contrapposto all'esercizio della fa


colt� che � sempre atto giuridico (41). 

N � si rivela particolarmente felice quell'idea di 

fare della confessione documentata una condizione 

potestativa-obbligatoria dell'efficacia del contratto 

(definitivo, gi� concluso col c. preliminare). A ben 

vedere, anche qui la costruzione � solo conseguenza 

di un apriorismo, per logica coerenza al quale l'A. 

� costretto ad affermare categoricamente che : 

�non c'� mai un obbligo di trasferire la propriet� 

o il diritto reale o il possesso o un potere di godimento 
n (42). 
Le radici di tale apriorismo affondano lontano, 
nientedimeno che nel terreno infido della teoria 
generale del negozio giuridico, la quale, com.e si sa, 
� oggi sottoposta al travaglio di un continuo ripensamento. 


Ripudiata la dottrina tradizionale del negozio 
giuridico, il M. dalle teorie non certo collimanti del 
KELSEN e di S.A.NTr' ROM.A.No trae doversi qualificare 
il negozio com.e l'atto che pone una norma, la quale, 
sola, disciplina i rapporti dell'autonomia privata. 
Il contenuto del negozio � norma, comando (l'.A. 
usa indifferentemente i termini norma, comando, 
precetto). � questa norma a disciplinare la fattispecie 
degli effetti negoziali e a produrli, non l'atto 
negoziale (43). Ne trae ancora la necessit� di una 
revisione delle nozioni di fatto costitutivo; di 
fatto condizionante, di condicio juris e condicio 
f acti, di condizione cc parzialmente n potestativa e 
� meramente n potestativa. Il M. invoca l'autorit� 
del KELSEN per avvertire che solo il diritto pu� esser 
fonte di diritto e soggiunge col S.A.TT.A. che la 
nozione di fatto costitutivo s'identifica con l'esistenza 
dell'interesse da tutelare o soddisfare col 
negozio (44); dichiara poi di abbandonare la nozione 
di fatto costitutivo per distinguere solo tra fonte 
giuridica ed elemento o presupposto della materia 
degli effetti.negoziali (45). Ne consegue, ad esempio, 
che nella compravendita: cc non ci sono fatti costitutivi 
del trasferimento che siano oggetto di ob


(38) ID. op. cit., p. 82. Per l'inesattezza di tale ragionamento 
cfr. SANTI ROMANO: Frammenti cit., p. 181 
e segg. 
(39) MONTESANO, op. ult. cit., p. 81. 
(40) ID., op. loc. cit. 
(41) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 167 e 222: la 
confessione � atto transitivo facoltativo, consiste in 
una cc asseverazione �, Teoria gen. cit. p. 282, Istituz. cit., 
I,p. 297. 
(42) MONTESANO, op. cit., p. 54. 
(43) MONTESANO, op. cit., p. 36 e segg., 50, 84. Contro 
la concez�one dell'autonomia privata come fonte di norme 
giuridiche vedi le considerazioni di LEVI A.: Teor�ia generale 
del diritto, Padova, 1950, p. 305 e segg,: il negozio � 
forma ma non anche fonte di diritto oggettivo, op. cit., 
p. 305; sulla distinzione: op. cit., p. 81 e segg.; vedi anche 
CARIOTA-FERRARA: ll negozio giuridico nel diritto privato 
italiano, Napoli, 1949, p. 48 e segg. e p. 76 e segg. 
(44) MONTESANO, op. cit., p. 50, nota 31. 
(45)-ID., op. cit., p. 53, nota 32. 
bligoii; ma: � si hanno invece da un lato un comando 
diretto al trasferimento della propriet�, dall'altro 
elementi o presupposti di fatto indispensabili perch� 
l'interesse del soggetto attivo possa essere tutelato 
con la situazione giuridica strumentale che si definisce 
propriet� ii, alla fine : � si pu� dire che il 
trasferimento della propriet� avviene in virt� del 
solo consenso delle parti nel. senso che il comando 
negoziale pu� essere la sola fonte giuridica dell'effetto 
traslativo � (46). 

Da un punto di vista generale, ne consegue che 
le com.uni nozioni di condicio juris e condicio facti 
sono inadeguate ed erronee. Non si tratta di elementi 
costitutivi della fattispecie degli effetti negoziali 
; ma o di requisiti iU validit� del comando negoziale, 
costituenti il contenuto delle norme strumentali 
che conferiscono il potere negoziale e prevedono 
un negozio da creare (possono anche esser 
posti da un altro comando negoziale com.e oneri 
per l'uso del potere negoziale con effetti impegnativi) 
( 4 7), o si tratta di condiciones f acti, necessarie a 
determinare la materia sottoposta all'efficacia del 
comando negoziale e la loro previsione suppone un 
negozio gi� creato in vista dell'insorgere di un conflitto 
di interessi non ancora in atto (48). Esse 
possono venir dettate da una norma di legge, 
com.e da una norma negoziale e non sono fatti costitutivi 
dell'effetto giuridico (49), bens� elementi o 
presupposti (non degli effetti, ma) della materia 
degli effetti, ossia, se abbiamo ben capito, del 
conflitto d'interessi (50). Condizione del negozio 
significa, insomma : cc condizione dell'esistenza di 
un conflitto di interessi su cui operi l'effetto negoziale 
n (51). 

Se il fatto dipende esclusivamente dalla volont� 
di una o di entrambe (52) le parti esso, secondo il 
M., intanto potrebbe costituire una condizione, 
in quanto sia obbligatorio: �se cos� non fosse, 
infatti, sarebbe ancora rimesso alla volont� della 
parte lo stabilire non quando e in relazione a quali 
avvenimenti debba essere com.posto giuridicamente 
un determinato conflitto di interessi, ma se debba 
essere com.posto giuridicamente un determinato 
conflitto di interessi ii (53). 

A prescindere da qualsiasi critica delle idee sovra 
esposte, tutto ci� non spiega a nostro avviso perch� 
�il fenomeno giuridico che si suole definire com.e 
contratto preliminare che stabilisce tutti i requisiti 
del contratto definitivo e che obbliga le parti a 
concluderlo n debba necessariamente considerarsi 
com.e contratto definitivo di cui solo gli effetti 
siano condizionati (ex nunc) �ad una nuova obbli


(46) ID., op. it., p. 54, nota 32. 
(47) ID., op. cit., p. 77-78 e p. 96. 
(48) MoNTESANO, op. cir., pp. 50 e 95. 
(49) Ma a p. 39 dell'op. cit. lo ha affermato (?) 
(50) MNTESANO, op. cit., p. 50. 
(51) ID., op. cit., p. 51. 
(52) Ma quando dipende dalla volont� di entrambe 
le parti di un contratto la condizione non � maLmexamente 
potestativa, s� da provocare la nullit� prevista 
dall'art. 1355 Codice civile, cfr. sull'argomento CARIOTAFERRARA: 
Il negozio giuridico cit., pp. 618 e 622; FADDA 
e BENSA in Note in app. al libro II delle Pandette del 
WINDSCHEID, Torino, 1902, p. 963 e segg.; in particolare, 
BETTI : Teoria gen. cit., p. 521 e ivi in nota 4. 
(53) MONTESANO, op. cit., P� 52. 

-45


gatoria documentazione del negozio stesso � (54), 
non spiega, cio�, perch� l'attivit� prevista come 
contenuto dell'obbligo derivante dal c. preliminare, 
quando non sia attivit� (precontrattuale) di trattare 
per la conclusione del c. definitivo (� il secondo 
tipo di c. preliminare delineato dall'A.), 
debba divenire attivit� materiale, integrante un 
� element� o presupposto della materia degli effetti
� e come tale condizionante, in forma obbligatoria 
per giunta (55), l'unico <<comando� negoziale 
da ritenersi gi� prodotto co~ c. preliiminare 
medesimo (56). 

-Ben appare che tale conseguenza sia in contrasto 
con la stessa premessa kelseniana che la creazione 
del diritto sia in pari tempo applicazione del diritto 
(57). Dovrebbe infatti essere agevole da tale 
premessa e tenuto conto del principio d'autonomia 
sancito nel nostro diritto privato positivo 
(art. 1322 c. c.) nonch� delle norme del codice che 
prevedono espressamente come tipo di c. preliminare 
la promessa di contrarre (art. 1351 e 2932 e.e.) 
pensare che il c. preliminare altro non sia formalmente 
se non una norma individuale superiore 
rispetto a quella posta dal c. definitivo, una norma, 
cio�, che disciplini l'emanazione di un'altra norma, 
stabilendo o meno che tale emanazione sia obbligatoria. 


N� si vede, d'altra parte, perch� debba essere 
inevitabile considerare l'attivit� negoziale volta a 
concludere il c. definitivo come un mero fatto, 
presupposto o elemento, ecc. 

Sostituendo al concetto tradizionale di � voluto � 
quello di <<comandato � non si evita certo l'obiezione 
che la condizione potestativa, come ogni altra 
condizione, prima di essere evento, accadimento, 
fatto condizionante, � appunto .e sovrattutto modo 
di essere del voluto o del comando o comandato 
che dir si voglia (58), onde riesce impossibile o 
per lo meno arbitrario considerarla solo come un 
presupposto o elemento della materia degli effetti 
negoziali, estranea al �comando� ed appartenente 
alla realt� economico-sociale su cui il � comando 
>> medesimo � destinato ad operare. E 
se ci� � vero, la costruzione del M. riceve un fiero 
colpo. Dire che voglio (o comando) sotto condizione 
meramente potestativa significa sempre dire : � voglio 
(o comando), se vorr� (o comander�)�; come 
dire che voglio (o comando) sotto condizione potestativa-
obbligatoria significa sempre dire: �voglio 

(54) ID. op. cit., p. 84. 
(55) Sfugge al MoNTESANO l'essenziale incompatibilit� 
fra i concetti di obbligo e di condizione: Oonditio 
nihil disponit, sed eventum saltim exprimit, in quem 
disponitur aliquid (RIPER) vedi ScuTo: Il modus cit., 
pp. 77-78; NATOLI: Della condizione nel contratto, in 
� Cornm. D'Amelio>>, Libro delle obbligazioni, voi. I, 
Firenze 1948, p. 446. 
(56) MoNTESANO, op. cit., pp. 37, 84, 85. 
(57) Per la nota concezione cc graduale" dell'ordinamento 
giuridico vedi KELSEN: Teoria generale del diritto 
e dello Stato, Milano, 1952, p. 134 e segg. 
(58) Cfr. SANTORO-PASSARELLI: Istituzioni di diritto 
civile, I, Napoli, 1946, p. 137; BARASSI: La teoria gen. 
delle obbligazioni, .voi. II, Milano, 1948, p. 160; Vedi 
anche nostra Causa cit., p. 168; il BETTI : Teoria gen. 
cit., p. 507, avverte che la previsione ipotetica dell'evento 
� collegata al precetto della privata autonomia, 
entra a far parte integrante del negozio. 
(o comando) se vorr� (o comander�) in adempimento 
del mio obbligo�, il che si riduce alla volont� 
(o al comando) di obbligarsi a volere (o a comandare), 
ossia, precisamente, al solo c... preliminare 
(volont� attuale ed incondizionata di obbligarsi a 
volere)! E, si noti bene, ad evitare malintesi, tutto 
ci� si dice in rapporto al voluto, al contenuto del 
contratto, che, secondo il KELSEN (59) invocato 
dal M., non va confuso con l'atto di volont� e secondo 
il M. ne sarebbe solo il prodotto rilevante (60). 
Il modo di essere del volere o del � comandare � � 
rilevante per il diritto privato, se lo � (come avviene 
nel caso della condizione, vedi art. 1353 
e segg. O.e.), precisamente come modo di essere 
del voluto o del � comandato � ossia della norma o 
comando nel senso dell' A. 

Pi� particolarmente, il sussumere, nella specie, 
la confessione documentata: <<che s'� voluto (o 
comandato) � entro lo schema di una condizione da 
ritenere necessariamente apposta al c. preliminare 
contenente tutti gli elementi del c. definitivo, 
come condizione dell'efficacia dell'unico contratto 
in c'ui i primi due si fonderebbero, a parte la manifesta 
inesattezza del paragone col caso di vendita 
di cosa generica, (61) fa rientrare dalla porta quanto 
s'era cacciato via dalla finestra e cio� l'ipotesi che 
si debba riconoscere esistente solo la volont� di 
concludere appunto.. un c. preliminare e niente 
altro. Se Tizio e Caio si limitano a confessare in un 
nuovo documento che il giorno X si impegnarono 
a stipulare la compra vendita della cosa A per il 
prezzo B e che a ci� fu stabilito, con reciproco impegno, 
occorrere la redazione di un atto pubblico, 
da f~rsi, magari, entro un certo termine, essi non 
faranno altro che asseverare un fatto. Che tutti 
gli elementi della futura volizione siano stati predeterminati 
nel c. preliminare non significa che, 
ove tale fatto sia confessato, quegli elementi risultino 
altres� voluti in tesi col preliminare medesimo, 
n� la sola indicazione della materia logica di una 
futura volizione, per dirla col CALAMANDREI (62), 
si trasforma necessariamente in una volizione. (63) 
Il pensiero dell' A. che il conflitto di interessi regolato 
dal c. preliminare sia quello medesimo regolato 
dal c. definitivo e che perci� non possano esservi 
due comandi �materiali� (64) a disciplinarlo, 
onde quello successivo non possa rilevare per H 
diritto che come mero elemento o presupposto di 
fatto dell'unico conflitto, contiene una petizione di 
principio, poich� bisogna appunto dimostrare che 
non possa concepirsi come oggetto di un distinto 
conflitto .d'interessi proprio l'emanazione di un 
<< comando � negoziale, n� basta affermare che il 
<< comando � negoziale non sia un bene deducibile 
in obbligazione. Questa si presenta struttura!


(59) KELSEN, op. cit., p. 139. 
(60) MONTESANO, op. cit., p. 37. 
(61) ID., ip. cit., p. 53. 
(62) La sentenza, ecc. cit., p. 228. 
(63) Vedi BETTI: Teoria gen. cit., p. 14 e segg. 
(64) In contrapposto a quelli cc strumentali" che cc conferiscono 
al soggetto o ai soggetti della situazione attiva 
il potere di emettere altre norme o altri �Comandi>>, i 
comandi cc materiali " sono diretti alla composizione immediata 
dei conflitti di interessi: MoNTESANO, op. cit., 
p. 41 e segg.; cfr. CARNELUTTI: Teoria gen. cit. p. 44 
e segg., 145 e segg. 

-46 


mente come una obbligazione di fare (65) e non solo 
non � vietata, ma � espressamente ammessa dalla 
legge positiva (artt. 1351 e 2932 C. C.)! 

D'altra parte resta sempre aperto il problema 

della possibilit� che il medesimo conflitto d'inte


ressi ammetta una composizione giuridica per gra


di (66). 

Il fare, comunque, del c. preliminare un c. defi


nitivo condizionato perde di vista le fondamentali 

differenze di effetti che il nostro diritto positivo 

annette alle due ipotesi (67). 

N� pare che una condizione non retroattiva 
(questo � ammissibile nel nostro ordinamento, 
com'� vero che dai pi� si nega in teoria che la 
retroattivit� sia un carattere connaturale al concetto), 
la quale sia reciprocamente obbligatoria 
per le parti contraenti, resti una condizione e non 
si trasformi nel contenuto di un contratto incondizionato. 


Gli � che il M., come ci ha avvertiti all'inizio del 
saggio, � mosso dall'esigenza, da noi perfettamente 
condivisa, di riuscire a superare la nozione di 
una sentenza che costituisca gli effetti di un negozio, 
nozione implicante: �una singolarissima contraddizione 
tra la funzione del comando giurisdizionale 
e la disciplina sostanziale dei suoi effetti n. (68) 
Epper�, nel suo lodevole ed interessante sforzo 
dialettico di costruire la sentenza prevista dall'articolo 
2932 C.c. in modo da spiegare come quegli 
effetti possano ad essa conseguire senza venir da 
essa stessa costituiti, non ha ritenuto di trovare altra 
soluzione accettabile che quella, confortata da 
una notevole corrente dottrinale scettica, (68-bis) di 
assorbire la figura del c. definitivo in quella del 

c. preliminare che contenga tutti gli elementi del 
�futuro n contratto. 
Posto che l'obbligo di contrarre si riduca in tal 
caso all'obbligo di creare la documentazione condizionante 
gli effetti contrattuali e dato che esso, cos� 
come quello di trattare, ha � ad oggetto un fare 
infungibile n, onde la sua violazione � non pu� dar 
luogo ad una specifica esecuzione forzata, ma fa 

(65) Vedi citazioni in CICALA R.: Gancetto di divisibilit� 
e di indivisibilit� dell'obbligazione, Napoli 1953, 
pp. 71-72 nota 135, il quale per� avverte che dare e fare 
sono comportamenti funzionalmente differenti, op. cit., 
p. 73 e seg. 
(66) Cfr. CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 356-357. 
Per quanto riguarda almeno la promessa di alienare � 
significativo rilevare che proprio il BECHMANN, il quale 
pure va ascritto fra gli avversari del concetto di c. preliminare, 
abbia in epoca meno recente messo in rilievo 
che la indifferenza del mezzo dell'attribuzione rispetto 
all'intenzione empirica dell'attribuzione medesima non 
significa che l'ordinamento debba disinteressarsi dei 
casi in cui la volont� si determini univocamente : � tra 
obbligazione e alienazione v'� in genere un contrapposto 
della rappresentazione o intenzione empirica e si avrebbe 
una coartazione insopportabile di tale intenzione se 
l'ordinamento volesse sanzionare senz'altro come alienazione 
l'obbligazione� in rapporto a Sachleistungen, 
vedi SYSTiJllM nES KAUFS, ecc., II, Erlangen, 1884, 
p. 51; vedi per� anche a p. 55. 
(67) Basterebbe pensare ad es. alla retroattivit� reale 
ch'� normale della condizione verificata, sul che vedi 
le considerazioni del BETTI, op. cit., pp. 531-532. ~ 
(68) MONTESANO, op. cit., p. 29. i ?.53 
(68-bis) Per la verit� neppure chi scrive fu immune d� 
un eccessivo rigorismo logico e dalla simpatia per la tendenza 
scettica in: La Causa, cit., p. e 252 e segg. 

nascere il diritto al risarcimento dei danni n (69), 
se ne trae che il rimedio previsto dall'art. 2932 e.e. 
debba essere collocato al di fuori del campo dell'esecuzione 
forzata (70}. 

.Anche SlJ. questa conclusione siamo d'accordo, 
per le ragioni che tenteremo di spiegare fra breve, 
ma sull'ulteriore ~ Non trattandosi pi� di trovare 
un � surrogato >> del contratto nella sentenza, 
questa, ad avviso del M., serve solo a cc rimuovere ... 
quella disposizione contrattuale che subordina la 
produzione degli effetti, gi� interamente disciplinati 
dal comando negoziale, alla creazione di una 
certa prova, normalmente documentata, del contratto 
n (71). Poich� il c. definitivo non � un contratto, 
ma una prova confessoria documentata che 
funziona come mero presupposto materiale degli 
effetti del contratto gi� esistente (72) e poich� 
non � possibile che il giudice confessi egli stesso o 
faccia confessare da un terzo, al posto del contraente 
inadempiente, la sentenza prevista dall'art. 2932 
C.c., cc risolvendo l'obbligo di concludere il contratto 
definitivo, rimuove la condizione e quindi 
permette il prodursi degli effetti contrattuali n (73); 
cc in definitiva, anche se gli autori del codice non 
ne sono stati consapevoli, con l'art. 2932 si applica 
in un'ipotesi particolare il generale principio sancito 
dall'art. 1453 e.e. )) (74). 

Dobbiamo nettamente ripudiare siffatta concezione, 
la quale porta a fraintendere il concetto di 
risoluzione per inadempimento. Ai sensi dell'art. 
1453 C. c. non si concepisce e non si giustifica 
una cc risoluzione giurisdizionale parziale n (75) 
del contratto. Che sorta di risoluzione sarebbe questa, 
in virt� della quale si finisce proprio per ottenere... 
l'adempimento~ La risoluzione trova 
posto al di fuori dell'ipotesi che si conseguano gli 
effetti del contratto inadempiuto, nel campo della 
riparazione in senso meramente economico (76). 
Escludere anzitutto che nella specie possa ricorrersi 
alla c.d. finzione di adempimento della condizione 
a sensi dell'art. 1359 e.e., (77), per affermare 
la necessit� di agire giudizialmente per la <e rimozione 
n della condizione sospensiva significa, in 
definitiva, pretendere che si agisca per ottenere 
che tale condizione si consideri, in sostanza, �verificata 
in seguito a un adempimento che ... non potr� 
aver mai luogo, dato che l'obbligo di adempiere 
� stato contemporaneamente risolto, ma che dovr� 
tuttavia produrre gli stessi effetti di un concreto 
adempimento, dato che dal contratto, alla fin 
fine, scaturiscono precisamente gli effetti prima 
sospesi! 

La tesi, non solo non ha in conto la sostanziale 
unit� della volont� condizionata e, in particolare, 
la funzione specifica della risoluzione prevista 
dall'art. 1453 C.c. ; ma neppure si mostra, a nostro 

(69) In., op. cit., p. 122. 
(70) ID., ip. cit., p. 56 e segg., 62 e segg. .. 
(71) ID., op. cit., p. 126. 
(72) In., op. loc. cit. 
(73) In., op. loc. cit. 
(74) In., op. cit., p. 127. 
(75) MONTESANO, op. cit., p. 128. 
(76) Vedi CARNELUTTI: Processo di esecuzione, I, 
Pado;va, 1929, p. 12 e seg. 
(77) MONTESANO, op. cit., p. 124. 

-47 -


avviso, conseguente con quell'idea sopra vista che 
la � confessione . documentata n costituisca un elemento 
integratore della materia su cui � destinato 
ad operare ilcontratto. Se � vero, infatti, che quando 
l'attivit� del debitore � entra in considerazione 
nello svolgimento del rapporto obbligatorio, costituisce 
il bene oggetto del credito cio� la materia 
del rapporto medesimo n (78) e che, d'altra parte, 
cc non � funzione della stessa esecuzione forzata integrare 
la materia del rapporto obbligatorio, produrre 
il bene destinato a soddisfare... l'interesse n del 
creditore (79), bisogna chiedersi come pu� il contratto, 
alfi.ne, produrre mediante la sentenza ex 
art. 2932 O.e. i suoi effetti finali, se non si supponga 
appunto previamente integrata la materia su cui 
quelli devono operare, se non si supponga, cio�, 
realizzato quell'elemento o presupposto del conflitto 
d'interessi da comporre. Deve allora riconoscersi 
che la condizione sospensiva non � stata � rimossa n, 
ma viceversa s'� realizzata e ci� proprio in virt� 
di un'attivit� del giudice. Si ritorna cosi, inconsciamente, 
alla costitutivit� della sentenza o addirittura 
alla negazione della stessa funzione dell'esecuzione 
forzata~ 

II. Se c'� consentito esprimere il nostro avviso, 
saremmo dell'idea che l'art. 2932 O.e. non ponga 
all'interprete difficolt� insormontabili. Non par 
nulla di eccessivo nell'ammettere la natura di 
accertamento costitutivo del provvedimento che 
il giudice � �hiamato ad emanare ai sensi di quella 
norma. N� pare debba condividersi l'opinione, pur 
finemente sostenuta (80), che la sua codificazione 
abbia sovvertito il concetto di c. preliminare, di 
guisa che l'impostazione del problema ne risulti 
cc assolutamente c�povolta n (81). Riteniamo, per�, 
che abbia ragione il SATTA, quando afferma (82) 
che l'art. 2932 O.e. non ha nulla a vedere �con l'esecuzione 
forzata in forma specifica. � certo degno di 
riflessione il concetto del OmoVENDA che, nel 
(78) ID., op. cit., pp. 61, 65. 
(79) ID., op. cit., p. 61. 
(80) SATTA: L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere 
un contratto, in cc Foro It. n, 1950, p. IV, col. 73 e segg. 
e L'esecuzione forzata, Torino, 1952, p. 250 e segg., secondo 
il quale, stante l'art. 2932 e.e., non si pu� parlare pi� 
di una prestazione di volont� come oggetto del c. preliminare, 
n� di questo come c. obbligatorio. La forza e 
il valore di tale contratto sta invece in ci� che : � per 
esso sorge il titolo per la costituzione di una situazione 
giuridica finale� (Esecuz. cit., p. 254), ossia una di quelle 
che realizzano un'immediata relazione fra il soggetto e 
il bene (op. ult. cit., p. 4), tipica fra tutte la propriet� 
(la concezione opposta circa i rapporti materiali e strumentali 
� sostenuta, com'� noto, dal CARNELUTTI, Teoria 
gen. cit., p. 143 e segg.). Se il contratto ha necessariamente 
effetti obbligatori (es. preliminare di vendita di 
cosa generica}, nel caso di inadempimento per m�ncata 
consegna delle cose a titolo di vendita si potr� ottenere 
direttamente una pronunzia di condanna e non gi� la 
sentenza ex art. 2932 O.e. (op. ult. cit., p. 254). Di sentenza 
che produca gli effetti del contratto non concluso 
pu� parlarsi solo quando vi sia un contratto che esprima 
gi� la volont� che si verifichi in futuro un effetto giuridico 
e questo possa seguire (es. trasferimento) indipendentemente 
da alcun altro fatto che eventualmente si 
sia obbligati a compiere (es. un cc dare>>, un fare): �perch� 
allora l'obbligo di contrarre avrebbe per oggetto quel dare 
o quel fare e nessuna sentenza potrebbe produrre gli 
effetti che da essi dipendono '" 
(81) SATTA, op. ult. cit., p. 253. 
(82) In., op. ult. cit., p. 252. 
caso : cc la sentenza non sar� costitutiva perch� 
costituisca il contratto, ma perch� costituisce direttamente 
il fuitto a cui si tende n (83), ma con questa 
ulteriore avvertenza, che neppure l'e,ffetto si consideri 
costituito in virt� di un'attivit� funzionalmente 
preordinata ad applicare la sanzione del processo 
esecutivo, cos� come sarebbe stato per la 
sentenza di aggiudicazione, a cui ricorreva, a titolo 
di esempio, il OmoVENDA medesimo (84). 

� evidente che il OmoVENDA concepisse il p1roblema 
proprio in termini di esecuzione forzata, 
quando, invocando il principio generale che �il 
processo deve dare per quanto � possibile praticamente 
a chi ha un diritto tutto quello e proprio 
quello ch'egli ha diritto di conseguire n (85), spiegava 
che � mentre dunque il diritto d'obbligazione 
anche dopo l'inadempimento conserva la sua direzione 
verso la prestazione dell'obbligato, il diritto 
d'azione aspira al conseguimento del bene garantito 
dalla legge con tutti gli altri possibili mezzi, e il 
processo, dove debbono esperirsi questi altri possibili 
mezzi, non serve a ottenere l'adempimento 
dell'obbligazione, ma si al conseguimento del 
bene garantito dalla legge coi mezzi possibili all'infuori 
dell'obbligazione che si rivela strumento 
insufficiente ii (86); ma � altresi evidente che tale 
concezione si esponeva a giuste critiche, quando si 
trattava di spiegare dove se ne andasse a finire, 
in tal modo, la funzione caratteristica del c. preliminare. 
Si osserv�, infatti, contro il rilievo della 
perfetta fungibilit� giuridica di una prestazione di 
fare cc quando il risultato pratico del fare o l'effetto 
giuridico del volere pu� conseguirsi mediante una 
attivit� diversa da quella dell'obbligato n (87), che 
cc il concetto della fungibilit� di una prestazione 
presuppone la sostituzione di una prestazione ad 
un'altra, non la soppressione della prestazione 
stessa ii (88). 

Il vero � che la teoria del Ohiovenda, risolvendo 
il problema della costituzione degli effetti in virt� 
di sentenza del giudice, lasciava aperto il problema 
della funzione di tali effetti, o meglio lo superava 
proprio col ritenere che, ad es., in caso di inadempimento 
di una promessa di vendere, il giudice 
espropriasse (89) il diritto del promittente. 

In tal modo, la disciplina degli effetti del contratto 
non concluso non poteva trovare altra fonte 
che precisamente nel regime giuridico dell'atto 
giurisdizionale. 

Il problema, invece, si rivela pi� esattamente 
esser quello di produrre gli effetti conservando loro 
la funzione negoziale e, secondo noi, esso pu� considerarsi 
risolto precisamente dall'art. 2932 O.e., 
ove si escluda che tale norma sia un'applicazione 

(83) CHIOVENDA: Dell'azione nascente dal contratto preliminare, 
in � Riv. Dir. comm. ii, 1911, I, p. 102. 
(84) In., op. cit., pp. 102-103. 
(85) CHIOVENDA, op. cit., p. 103. 
(86) In., op. cit., pp. 106-107. 
(87) ID., op. cit., p. 105. 
(88) CARNELUTTI: Ancora sulla forma della promessa 
bilaterale, ecc., in cc Riv. Dir. Oomm. '" 1911, II, p. 620. 
(89) Questo rilevava il CARNELUTTI, op. cit., p. 621; 
per il PuGLIATTI la nozione di trasferimento coattivo 
non si accorda con l'obbligo di trasferire, cfr. Trasf. 
coattivo, in cc Nuovo Dig. It. '" vol. XII, p. 2, p. 306. 

-48


del princ1p10 della responsabilit� patrimoniale ex 
art. 2740 Codice civile. � 

All'applicazione di tale ultimo principio, pel 
caso di inadempimento del c. preliminare, non potrebbe 
servire che la sanzione immediata dell'obbligo 
del risarcimento del danno, il quale solo renderebbe 
possibile il funzionamento della responsabilit� 
patrimoniale, nel suo particolare atteggiamento 
di �soggezione all'esecuzione per espropriazione 
(90). 

N� con questo si potrebbe negare la giuridicit� 
del rapporto scaturente dal c. preliminare, assumendo 
ad es., come s'� visto, che il precetto negoziale 
non � un bene che possa formare ogg�tto di 
obbligazione. � solo vero che esso non � un bene che 
possa costituire oggetto di esecuzione forzata in 
forma specifica. A questa non si pu� pervenire se 
non mediatamente, attraverso l'imputazione al 
soggetto inadempiente della medesima modificazione 
giuridic� che si sarebbe prodotta ove egli 
avesse stipulato nella realt� il c. definitivo. 

Ma allora � chiaro che parlare di responsabilit� 
patrimoniale del debitore del c. preliminare come 
di soggezione all'esecuzione in forma specifica (oltre 
che come soggezione all'esecuzione p'er espropriazione 
in relazione all'obbligazione del risarcimento 
del danno) � problema ulteriore, che suppone sia 
stato risolto previamente il diverso problema di una 
responsabilit� extrapatrimoniale del debitore, come 
soggezione non alla sanzione esecutiva, ma a diversa 
sanzione, consistente nella imputazione di un precetto, 
precisamente di quello stesso che egli aveva 
l'obbligo di produrre e non ha prodotto. 

Che una tale soggezione possa esser fondata dal 
diritto, vale a dire che, accanto alla responsabilit� 
come soggezione alla sanzione esecutiva, possa ammettersi 
anche una forma di autoresponsabilit�, 
non � fenomeno per nulla strano, n� nuovo. 

Il principio dell'autoresponsabilit� � stato elaborato, 
fin dai tempi meno recenti, in dottrina, 
precisamente come sostitutivo di quello della volont� 
(nella sua accezione famigerata di �dogma 
della volont� �) nella conclusione dei negozi giuridici. 
Se � vero, per�, che la responsabilit� � soggezione 
alla sanzione esecutiva (91) e se � altresi vero 
che secondo le varie specie di sanzioni esecutive 
civili la responsabilit� pu� essere responsabilit� per 
risarcimento del danno ovvero responsabilit� per 
restituzione (92), si comprende come il concetto di 
autoresponsabilit� non possa essere inquadrato 
che in una distinta figura di soggezione, precisamente 
quella che la teoria generale ha contrapposto 
alla soggezione alla sanzione e ha designato come 
soggezione al precetto : � la soggezione al precetto 
ha la sua massima espressione di fronte alla legge 

(90) Su questi concetti vedi NICOL�: Della responsabilit� 
patrimoniale, in � Comment. del Codice Civile � a 
cura di ScIALOJA A. e BRANCA, Libro sesto, BolognaRoma, 
1945, p. 7 e seg. 
(91) CARNELUTTI: Diritto e processo nella dottrina 
delle obbligazioni, in Studi in onore di Chiovenda, Padova, 
1927, p. 308 e seg., NICOL�: L'adempimento; dell'obbligo 
altrui, Milano, 1936, p. 48, 112 e seg.: ID., Della r-esponsabilit� 
cit., p. 3. 
(92) CARNELUTTI : Teoria gen. cit., p. 170 ed anche 
p. 28 e seg. ; Proce880 di esecuz., I cit., p. 14 e segg. 
contro la quale il subditus non pu� far nulla se non 
obbedire �; ma acquista evidenza e significato specifico 
<rper i comandi concreti, i quali, in quanto 
tali, ammettono la di!ltinzione tra coloro che vi 
sono e coloro che non vi sono soggetti �, ad esempio 
la sentenza o un contratto. In tema di contratto la 
soggezione al precetto (art. 1372 C. c.) non sempre 
si verifica in quanto esso venga imputato al soggetto 
perch� fu voluto, ma pu� aversi anche quando 
la legge espressamente disponga che, in presenza 
di certe circostanze, in luogo della volont� del precetto 
abbia valore determinante un diverso comportamento 
positivo o a volte addirittura una omissione. 
In tali casi si parlava una volta, pi� specificamente, 
di autoresponsabilit�, per alludere alle 
conseguenze di una colpa che dal quadro delle circostanze 
potesse ascriversi al soggetto; nei tempi pi� 
recenti, invece, per la prevalenza del momento sociale 
nell'ammissione dell'autonomia privata, al 
concetto della colpa s'� sovrapposto quello dell'incolpevole 
affidamento altrui e perci� di responsabilit� 
come soggezione al precetto si � parlato addirittura 
in senso obiettivo (93). I termini del problema 
vanno, comunque, messi a fuoco esattamente in 
tal senso: �libert� ossia cosciente iniziativa prima 
dell'atto; autoresponsabilit� ossia necessit� di sopportare 
le conseguenze dopo compiuto l'atto impegnativo, 
senza altro limite e correttivo che la buona 
fede .... tutta la dialettica del negozio giuridico s'impernia 
su questa antinomia fra libert�. che � prima 

ed autoresponsabilit� che vien dopo ... )) (94). 

Nel quadro di tali concetti, trova la sua collocazione 
anche il particolare problema del silenzio 
come comportamento impegnativo sul piano negoziale 
e fin dall'inizio del secolo buona parte della 
dottrina era d'avviso che la violazione di un dovere 
di buona fede nella fase precontrattuale potesse 
valere a trasformare l'inerzia in consenso (95). 

Ci� posto, ci pare che di autoresponsabilit� nella 
formazione di un contratto possa ugualmente e a 
maggior ragione continuare a parlarsi, quando tale 
formazione sia essa stessa contenuto di un obbligo, 
scaturente non pi� da un precetto di carattere generale 
(dovere di comp. secondo buona fede, cfr. 
art. 1337 C. c.), ma da un precetto individuale, specificamente 
vincolante il soggetto, come quello derivante 
dal c. preliminare gi� concluso. In questa 
ipotesi, la soggezione a tale precetto, traducendosi 
in concreto, pel vincolo generato dal contratto, 
nella diversa figura dell'obbligo, non viene pi� in 
discussione, ma emerge, per l'ipotesi di inadempimento, 
la figura della soggezione alla sanzione, 
ossia la responsabilit�; e poich� la sanzione esecutiva 
in forma specifica non potrebbe questa volta realizzarsi 
sul patrimonio, si rivelerebbe possibile solo 
quella per equivalente (risarcimento del danno), 
se la legge non stesse qui ad avvertire che, pure, 
al contraente deluso dall'inadempimento dell'altra 
parte � assicurato il soddisfaciment_q i;ipecifico delle 
sue ragioni, ~ale a dire il godimento della situazion~ 

(93) SANTORO-PASSARELLI : Istituz. cit., p. 104. 
(94) BETTI, Teoria gen. cit., pp. 160-161. 
(95) Vedi la lunga serie di autori citati da OsILIA: 
Sul silenzio come dichiarazione di volont�, in � Riv. Dir. 
Comm >>, 1925, II, p. 1. 

-49 

vantaggiosa rappresentata proprio dagli effetti del 
contratto non concluso. Ma ci� non pu� avvenire, 
se non imputando tali effetti contrattuali al soggetto 
che era obbligato a farli verificare col concorso 
della sua dichiarazione e non ha adempiuto a tale 
obbligo. 

.Allora, perch� si tratti proprio dell'imputazione 
degli effetti contrattuali, posto che deve assicurarsi 
all'altra parte, ohe vuole concludere tale contratto, 
precisamente la situazione giuridica contrattuale, 
altro non resta che considerare il soggetto in istato 
di soggezione rispetto al precetto medesimo del1'
autonomia privata (96), ossia la responsabilit� 
per l'esecuzione specifica del suo obbligo di contrarre 
diviene segnatamente autoresponsabilit�! 

Dall'art. 2932 O. c. pare a chi scrive possa ricavarsi 
una statuizione di autoresponsabilit� del contraente 
inadempiente ; autoresponsabilit� che insieme 
con la volont� contrattuale manifestata dalla parte 
attrice, con la domanda giudiziale, viene accertata 
dal giudice con valore costitutivo. L'attivit� del 
giudice in quanto tale non � costitutiva : la soggezione 
al precetto negoziale non abbisogna, invero, 
di attivit� costitutiva, ma � effetto spontaneo del" 
l'ordinamento. Quell'attivit� consiste, invece, in 
un accertamento; precisamente accertamento della 
volont� contrattuale della parte attrice e dell'autoresponsabilit� 
del convenuto, vale a dire: accertamento 
dell'avvenuta formazione del c. definitivo 
per la particolare qualificazione giuridica che assume, 
nel concorso� delle condizioni previste dalla 
norma, l'inerzia di una delle parti nel momento 
stesso in cui si fa constare giudizialmente la volont� 
contrattuale dell'altra (97). 

Questa qualificazione dell'omissione dell'atto dovuto 
consiste nella trasformazione ope legis dell'omissione 
in comportamento contrattuale, per 
un principio di equivalenza giuridica: cc l'evento 
in senso giuridico si concreta -infatti -in un 
atteggiamento del mondo esteriore, qualificato 
dalla differenza sia rispetto a qi;tel che era prima, 

(96) L'imputazione delle conseguenze giuridiche negoziali 
avviene prescindendosi da una reale manifestazione 
di volont�, in virt� del particolare significato che assume 
il comportamento omissivo del soggetto inadempiente. 
Poich�, come si vedr� subito in appresso, ci� � possibile 
per una regola di equivalenza giuridica, fondata su una 
norma di diritto positivo, il problema agitato in dottrina, 
a proposito dei comportamenti con valore legale tipico, 
circa l'applicabilit� o meno al comportamento 
considerato delle regole proprie delle dichiarazioni di 
volont� negoziali qui trova la sua soluzione, a nostro 
modesto avviso, nel congegno stesso di quella norma, 
che tale equivalenza rende possibile solo in virt� di un 
accertamento giurisdizionale. Costituito regolarmente 
il rapporto processuale, tutto ilproblema si riduce, allora, 
nell'accertare la fondatezza della domanda., ossia l'esistenza 
di un inadempimento imputabile al convenuto. 
Sulle "dichiarazioni legalmente tipizzate>>, vedi CARIOTAFERRARA, 
Il negozio giuridico, cit., p. 381 e segg., con 
citazioni a p. 381 no a 31 e, da ultimo, ScoGNAMIGLIO : 
Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, 
p. 179 e segg. 
(97) Contro la tesi del diritto potestativo vedi gi� 
NIPPERDEY (per l'obbl. leg. di contr.), op. cit., p. 113; 
e SATTA : Premesse generali alla dottrina della esecuzione 
forzata, in << Riv. Dir. Process. �, 1932, I, p. 347 e seg.; 
vedi anche HELLWIG: Anspruch und Klagrecht, Jena, 
1900, p. 444 e segg. 
sia rispetto a quel che avrebbe dovuto o potuto 
(per obbligo o per onere) esser dopo � (98). 

Il fenomeno della conclusione di un contratto 
mediante l'unione di una dichiarazione di volont� 
con un equivalente dell'altra fu, gi� iii iempi meno . 
recenti, segnalato dal 0ARNELUTTI, che, nel campo 
generico degli atti convenzionali, deline� le figure 
dell'accordo omissivo e, in particolare, del contratto 
che si perfeziona con un'accettazione per omissione 
(da non confondere con la c. d. accettazione tacita) 
(99). E precisamente il 0ARNELUTTI ha sottolineato 
che cc ... in quanto si combina con una dichiarazione 
il silenzio pu� valere una dichiarazione
� (100) e che cc la dichiarazione altrui... 
qualifica e colora il contegno di chi tace di fronte 
ad essa� (101). Se pu� dirsi da un punto di vista 
di logica giuridica che perch� ilfenomeno si verifichi 
cc deve correre tra chi agisce e chi non agisce e cosi 
tra chi parla e chi tace tal rapporto da doversene 
desumere secondo l'esperienza che, se chi tace non 
avesse la medesima volont� di chi parla, esprimerebbe 
il suo dissenso >> (102), a fortiori il fenomeno 
si giustifica, quando l'ordinamento giuridico, richiedendo 
che l'obbligato (a contrarre) adempia la sua 
obbligazione, postula l'esclusione di una volont� 
dell'obbligato diversa da quella di contrarre in adempimento 
del suo. obbligo e tale postulato esprima 
in una norma positiva che statuisca la necessit� 
che gli effetti del contratto non concluso, in .determinate 
circostanze, siano ugualmente prodotti! 

� evidente, infatti, che se le parti non avessero 
gi� concretato nel contratto preliminare la �materia 
logica � della futura volizione, ossia il contenuto 
del precetto, o si fossero riservate di completarla 
con ulteriori determinazioni, non potrebbe neppure, 
a rigore, parlarsi di obbligo di contrarre (ma solo 
di obbligo di trattare) e il fenomeno non si verificherebbe, 
cos� come neppure potrebbe verificarsi 

(98) BETTI: Teoria gen., cit., p. 138; cfr. CARNELUTTI: . 
Sistema del Diritto proc. civ., II, Padova, 1938, p. 165: 
" come rientra nel concetto giuridico di azione tanto la 
azione positiva quanto l'azione negativa e cosi tanto. la 
commissione quanto la omissione, del pari va concepito 
giuridicamente come evento non solo il mutamento ma 
anche il non mutamento di uno status [naturae] ossia la 
sua permanenza, onde il concetto giuridico di evento 
anzich� nel mutamento si risolve in un atteggiamento 
del mondo esteriore qualificato dalla differenza o rispetto 
a ci� che era prima o rispetto a ~i� ?h~ sarebbe dovu~o 
o potuto essere"; vedi anche sull omis~10ne e sul,neg?zi~ 
omissivo op. ult. cit. p. 163, ove spiega che 1antitesi 
non va posta tra azione e omissione, ma tra commiss~on.e 
e omissione, integranti le due specie del concetto giuridico 
di azione. 
Rispetto all'inadempimento del c. preliminare il. fenomeno 
era stato gi� indicato dal CHIRONI, il quale 
(L'obbl. di dare, in� Riv. Dir. Comm >i, 1911, II, p. 638), 
mettendo in rilievo come la non equivalenza naturale 
fra due fatti possa �diventare equivalenza giuridica 
col sussidio di un altro elemento che � estraneo al volere 
e tuttavia ne integra la deficienza ... la responsabilit� � 
(op. loc. cit), pensava tuttavia ad una sorta di .trasformazione 
successiva della stessa promessa d� dare m dare, 
onde si spiega la critica che del concetto fece il CovrnL, 
LO N. nel trattato Della Trascrizicne, I, Napoli, 1914, 

p. 309, in nota. . 
(99) CARNELUTTI: Forma degli atti complessi, in "Riv. 
Dir. Comm �, 1937, I, pp. 460, 473 e segg. 
(100) !D., op. cit., p. 473. 
(101) !D., op. loc. cit. 
(102) !D., op. cit., pp. 473-474. 

50 


se il contegno dovuto dovesse consistere in un'azione 
materiale come la consegna della cosa richiesta 
ad contrahendum nei contratti reali (103), 
ovvero se il contratto definitivo dovesse a priori 

"� risultar nullo (perimento della cosa (104), espr. per 
pubblica utilit�: difetto di oggetto o di causa). 
Sembra appena necessario avvertire che l'opinione 
qui sostenuta non porta ad escludere la possibilit� 
che il fenomeno si verifichi nei confronti degli eredi 
del promittente (a meno che la prestazione di cui 
al cor;tratto definitivo non abbia natura fiduciaria). 
La disputa sulla fungibilit� o meno della prestazione 
di un'attivit� negoziale sembra, infatti, a sommesso 
avviso di chi scrive, frutto di un equivoco. Il problema 
non � di fungibilit� o infungibilit� della prestazione, 
ma di legittimazione al negozio! (105). 
Ma se � cos�, non sembra appagante partire a 
proposito dell'interpretazione dell'art. 2932 C. c. 
dall'autorevole rilievo che: �l'esecuzione forzata 
non � tanto e non � sempre impiego della forza 
materiale sulla persona del debitore o sulle cose ad 
esso appartenenti quanto � prima di tutto e in 
ogni caso invasione della sua sfera giuridica, menomazione 
di quella esclusivit� di potere di disposizione 
� (106), per trarne la conseguenza che tutto il 
problema si riduca ad un problema di legittimazione 
a disporre dei beni del debitore. Qui il problema � 
precisamente di legittimazione al negozio, n� pu� 
dirsi che il giudice si sostituisca (107) all'obbligato 
�nell'eseguire in sua vece un precetto di cui questi 
e non il giudice era il diretto destinatario � (108), 
se non supponendo che il precetto di cui l'obbligato 
era il diretto destinatario fosse quello di eseguire la 
prestazione finale, scaturente dal contratto definitivo 
e non invece quello di contrarre l'oblibgo di 
compiere tale prestazione. Ma in tal modo, come 
si vede, il problema si supera ... eliminandolo. Se 
esso resta quello della produzione di effetti con funzione 
e disciplina negoziali e se, d'altra parte, � da 
escludersi che il processo previsto dall'art. 2932 C. c. 
abbia natura volontaria (109) o dispositiva (110), 

(103) Esclude la separabilit� della consegna dalla dichiarazione 
il CARIOTA-FERRARA, Neg. giur. cit., p. 271; 
da ultimo vedi SIMONETTO : I contratti di credito, Padova, 
1953, p. 227 e seg. Sul carattere essenziale della 
realit� p. 209 e segg. 
(104) Non intende tale punto FERRI, in � Riv. trim. 
Dir. e Prov. civ. '" 1951, p. 225. 
(105) Vedi BETTI: Teorfo gen. cit., p. 39 e segg., 
542 e segg.; in genere, sulla legittimazione, p. 220 e segg. 
(106) CALAMANDREI: La sentenza, cit., p. 230. 
(107) BETTI: Teoria gen. cit., p. 572: �l'idea di una 
rappreserltanza necessaria non serve a spiegare i fenomeni 
di disposizione dei diritti del debitore che si verificano 
nel processo di esecuzione forzata "� Il potere 
del giudice di influire coi propri provvedimenti sul patrimonio 
soggetto a esecuzione non � il potere di disposizione 
del cui uso il debitore debba essere espropriato. 
(108) CALAMANDREI, op. cit., p. 229. 
(109) MoNTESANO : Oontr. prelim. cit., p. 30, anche in 
nota 53 e p. 69 segg. 
(llO) Il processo previsto dall'art. 2932 C. c. deve comporre 
una lite, ossia un conflitto d'interessi qualificato 
da una pretesa resistita (CARNELUTTI : Istituz., I cit., 

p. 7), pi� specificamente insoddisfatta (si veda l'importante 
rilievo del CALAMANDREI, op. cit. p. 229, che a differenza 
delle altre s. costitutive quella ex art. 2932 C. c. 
realizza un diritto che postulava in via primaria un adempimento). 
La composizione avviene non con l'emissione 
da parte del giudice d'un comando giuridico autonomo 
non resta altra soluzione che quella di riconoscere 
la natura dichiarativa di quella sentenza. L'accertamento 
che ricorrano le condizioni secondo le quali 
per volont� di legge il contratto.definitivo deve 
ritenersi giuridicamente concluso (in contrapposto 
alla sua mancata conclusione di fatto, che � l'ipotesi 
a cui allude la lettera di quella norma) ha 
valore costitutivo, poich� esso � indispensabile 
condizione d'efficacia del contratto in tal modo 
accertato. Il giudicato copre allora solo tale accertamento, 
ossia le condizioni di esistenza e validit� 
del contratto definitivo, ma non anche, implicitamente, 
le questioni di efficacia. 

L'efficacia del contratto definitivo � esterna al 
processo (111) e si riannoda alla sentenza come ad 
un fatto di diritto materiale: precisamente, col passaggio 
della medesima in giudicato, l'accertamento 
giurisdizionale si pone come un fatto costitutivo 
non del negozio, ma della fattispecie degli effetti 
negoziali (112). 

Diversamente, invece, per il � 894 della ZPO 
germanica (� 367 EO austriaca) la sentenza del giudice 
accerta non gi� l'esistenza del contratto definitivo, 
ma la legittimit� e la fondatezza della pret�sa 
dell'attore, la quale � una comune pretesa 
ad una prestazione obbligatoria. Processualmente 
l'attore ha il diritto di ottenere un � comando di 
adempiere la prestazione n (113) a carico del convenuto. 


La sentenza che contiene tale comando non si 
distingue in s� e per s� dalle altre sentenze di condanna 
(114). Essa non d� per verificato il mutamento 
giuridico dipendente dalla dichiarazione di 

(processo contenz. dispositivo, CARNELUTTI, op. cit., 

p. 33), ma complementare. Il giudice: �comanda che il 
comando della legge sia applicato al caso dedotto nel 
processo" (CARNELUTTI, op. cit., p. 35); compie un accertamento, 
il quale consiste �nella dichiarazinone che � 
accaduto un fatto, al quale la norma giuridica ricollega 
un effetto giuridico" (CARNELUTTI, op. cit. ibidem). 
Tale accertamento � costitutivo perch� solo esso, in 
mancanza dell'adempimento del convenuto, vale a rendere 
operativa la volont� di legge che da �quel " fatto 
derivino �quegli " effetti. 
(lll) � merito del MoNTESANO l'aver sottolineato la 
necessit� che gli effetti prodotti in virt� della sentenza 
ex art. 2932 O.e. si concepiscano, in quanto effetti negoz1:
ali, come prodotti fuori del processo previsto da quell'articolo; 
vedi Aut. cit., Oontr. prelim. cit. p. 29 e segg. 
e passim. 

(ll2) Sulla distinzione fra negozio e fattispecie degli 
effetti negoziali vedi da ultimo ScoGNAMIGLIO : Contributo 
alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, pagina 
271 e segg., di cui, per�, non si condividono molte 
affermazioni, che non si possono qui esaminare. Sulla 
sentenza come fatto vedi CALAMANDREI, Appunti sulla 
sentenza come fatto giuridico, in" Ri.v. Dir. Process. >>, 1932, 
I, p. 15 e segg. 

(ll3) Un Leistungsbefehl, in relazione all'accertamento 
di una Leistungspfiicht, cfr. HELLWIG, Anspruch, ecc. 
cit., pp. 445, 447, 459. 

(114) HELLWIG, op. cit., p. 445 e segg. e p. 459, il quale 
confuta l'opinione del LANGHEINECKEN (cit. a p. 445, 
nota 5) che la sentenza sia costitutiva dl::tettamente del 
mutamento giuridico e quella pi� o meno analoga del KIPP, 
Verurteilung zur Abgabe einer Willenserkli.irung, 
1892, p. 14 e seg., secondo il quale si tratta di sentenza 
solo �apparentemente" di condanna, il cui unico contenuto 
-op. cit. p. 31 -consiste nel comando che la 
situazione si consideri identica a quella che si avrebbe se 
il convenuto avesse realmente emesso la dichiarazione 
di volont�. Cfr. HELLWIG, op. cit., p. 447, nota 14 e p. 451. 

-51


volont�, n� dispop.e che tale dichiarazione valga 
come emessa (115). 

Ci� ch'� singolare di tale sentenza � solo il modo 
onde essa trova esecuzione. Questa non si realizza 
con l'intervento degli organi statali a ci� preposti 
(116). Non v'� bisogno di tale intervento, 
poich� � per virt� di legge che 1'esecuzione, se il 
condannato non esegue la prestazione prima del 
passaggio in giudicato della sentenza medesima 
(117), trova un perfetto surrogato (118), nel 
momento stesso in cui la sentenza acquista efficacia 
esecutiva (119). � in questo momento, che 
normalmente coincide col passaggio in giudicato, 
ma pu� essere anche successivo (cfr. � 894 ZPO 
cit., 2� comma) (120), che essa viene elevata a fatti 
specie di diritto materiale (121). Il mutamento giuridico 
che ne segue � soggetto, allora, a tutte le 
regole del diritto negoziale (122-123). 

La differenza fondamentale :fra il diritto tedesco 
e il nostro si pu� dire, allora, consistere in ci� che, 
nel primo, la conclusione del contratto definitivo per 
equivalente avviene al di fuori del processo di accertamento, 
mentre nel secondo � essa stessa oggetto 
dell'accertamento giurisdizionale. Il punto comune � 
costituito dal fatto che, in entrambi gli ordinamenti, 
gli effetti della fattispecie sono esterni al processo 
e seguono la sorte dei comuni effetti negoziali. 

Ci� posto e tornando al nostro art. 2932 O.e., si 
comprende di leggieri come, mentre rispetto all'esistenza 
ed alla validit� del contratto definitivo 
la sentenza prevista da quella norma dispieghi 
l'autorit� e l'immutabilit� della cosa giudicata, 
ci� non avvenga rispetto all'efficacia del contratto 
�non concluso n (leggi: di fatto) (124). 

Le conseguenze sono rilevanti e non possiamo, 
dati i limiti di questo scritto, che accennarvi bre


(115) HELLWIG, op. cit., p. 447. 
(116) ID., op. cit., p. 459. 
(117) Il che � perfettamente possibile, vedi HELLWIG, 
op. cit., p. 452 contro la tesi di KIPP, op. cit., p. 14 e seg. 
(118) VoN TuHR: Allg. Teil des schweiz. ObUgationenrechts, 
II, TU.bingen 1925, p. 490, parla di "finzione 
che serve come surrogato dell'esecuzione�; vedi anche, 
dello stesso A. Der Allge,meine Teil des deutschm Burg. 
Rechts, vol. II, p. ia, Miinchen u. Leipzig, 1914 p. 426, n. 7. 
(119) HELLWIG, op. cit., pp. 456 e 459. 
(120) ID., op. cit., p. 453 e segg. ove si indicano varie 
ipotesi, ivi compresa quella di una condanna alternativa 
a pi� prestazioni (di dich. di vol.) a scelta del debitore. 
(121) ID., op. cit., p. 450 e seg.; VoN TUHR: Der Allg. 
Teil des d. B. R., cit., p. 426, parla di Tatsache che deve 
operare allo stesso modo di una dich. di vol. del debitore 
di contenuto corrispondente. 
(122) HELLWIG, op. cit., p. 458 e seg.; VON TUHR, op. 
ult. cit., p. 426, il quale avverte che si applicano anche te 
prescrizioni in materia di acquisto di buona fede. E 
richiesto il potere di disposizione nella persona del debitore, 
ma non, ovviamente, i requisiti che attengono 
all'emissione stessa di una dich. di vol. valida; vedi 
anche op. cit., p. 432. Sulla capacit� di agire vedi, 
per�, HELLWIG, op. cit., pp. 449 e 450 nota 23. 
(123) La dichiarazione di volont� vale come "emessa'" 
n� v'� bisogno che essa pervenga al destinatario, ove 
questi sia l'attore, poich� la necessit� di tale momento 
(Zugehen, in contrapposto all'Abgabe) � superata dalla. 
notifica della sentenza fatta dall'attore medesimo, che 
perci� ne ha previa conoscenza: VoN TuHR, op. ult. cit., 
p. 426, nota 143. 
(124) L'art. 2932 e.e. parla espressamente di �effetti 
del contratto non concluso � e perci� esclude che si tratti 
di effetti del c. preliminare. L'art. 2652, n. 2 e. c. allude 
espressamente ad effetti che si producono dalla data di 
vemente. Anzitutto, possibilit� di un cot,tratto preliminare 
rispetto a un contra,tto definitivo con effetti 
meramente obbligatori (125) o traslativi-obbligatori 
(cio�: effetti traslativi cumulativi agli effetti 
obbligatori), in armonia con quanto � dato ricavare 
per implicito dal capoverso dell'art. 2932 O.e. Cos� 
sarebbe perfettamente concepibile in astratto una 
promessa di vendita di cose generiche o alternativa, 
� eseguibile n ai sensi dell'art. 2932 O.e.; parimenti 
lo sarebbe la promessa di contrarre una vendita 
sotto condizione sospensiva, risolutiva o a termine, 
di una vendita con patto di riscatto o con 
riserva di dominio, di una vendita di cosa futura o 
di cosa altrui (126), senza coinvolgere alcun problema 
di modil�cazione degli effetti del giudicato 

o di modalit� della stessa sentenza. Parimenti 
l'impugnabilit� per revocazione (127) o risolutrascrizione 
della domanda diretta �a ottenere l'es.ecuzione 
in forma specifica dell'obbligo a contrarre�, suppone, 
cio�, che con tale� esecuzione� (traslata) venga ad 
esistenza giuridica un nuovo e distinto contratto! La formula 
del eALAMANDREI (La sentenza cit., p. 229 e seg.): 
�sentenza oggettivamente complessa '" di condanna e 
di esecuzione contiene dunque un'idea utile, ma traslat~. 
L'unica sentenza di condanna possibile nel nostro ordinamento, 
pel caso di inadempimento del c. preliminare, 
sarebbe quella al risarcimento dei danni. 

(125) Sulla �concretabilit� logica e psicologica _della 
volont� di obbligarsi ad obbligarsi ad una determmata 
prestazione� vedi FRAGALI, in Codice civile -Comment. 
D'Amelio, I, p. 408. 
1126) Perci�, a differenza del perimento de~la cos~, 
l'alienazione che di essa faccia ad un terzo colm che gi� 
l'abbia promessa in vendita a un dato soggetto non � 
causa d'impossibilit� della prestazione specifica e n~n 
esclude quindi il ricorso all'art. 2932 e.e., col vantaggio 
che, l.ma volta accertata l'esistenza del c. definitiv~, 
l'effetto traslativo si verificher� automaticamente (articolo 
1478, 2� comma, e.e.), senza che occorra un ulte: 
riore atto di trasferimento (cfr. VoN TUHR, Allg. Teil 
des d. B. R. cit., II,� 60) nel momento in cui il venditore 
l'abbia riacquistata (egli �� Durchgangsperson �in senso 
logico, non temporale (VoN TuHR, op. loc. cit). 

(127) Si pensi all'azione revocatoria proposta da u~ 
creditore ai sensi dell'art. 2901 e.e. Evidentemente il 
creditore non sarebbe vincolato ad esperire la special~ 
opposizione di terzo ex art. 404, 2� comma, e.p.c. Si 
pensi ancora alla speciale revocatoria ex a~t. 67. R. D. 
16 marzo 1942, n. 267, specie nel caso che il fallrmento 
sia stato dichiarato do-po il passaggio in giudicato della 
sentenza ex art. 2932 e.e. 
La revocatoria (a differenza della rescissione per lesione, 
che va proposta contro il c. preliminare) non pu� 
essere esperita contro il c. preliminare, perch� questo � 
sempre negozio obbligatorio e non negozio di disposizione. 
Sulla ovvia distinzione cfr. BETTI, Teoria gen. cit., 

p. 291 e :segg.; tale distinzione � appunto presupposta 
dall'art. 2901 e.e., BETTI, op. loc. cit. ; vedi anche 
eARIOTA-FERRARA: I negozi sul patrimonio altrui, 1936, 
p. 171. Nel caso di credito successivo al passaggio in 
giudicato della sentenza ex art. 2932 e.e., ove, a nostro 
avviso, dal contenuto del contratto preliminare potesse 
dimostrarsi la preordinazione dolosa del c. definitivo 
diretta cc al fi11e di pregiudicare... il soddisfacimento � 
del credito, il creditore, concorrendo le altre condizioni 
previste dall'art. 2901 e.e., potrebbe esperire la revocatoria 
sia contro il debitore alienante che contro il terzo, 
immediato acquirente in virt� del c. definitivo accertato 
con la sentenza, per ottenere la revoca 'del c. definitivo 
entro i limiti del pregiudizio sofferto. La revocaziene~infatti, 
�nella figura tipica dell'azione revocatoria... 
si appunta contro l'efficacia estintiva o limitativa di 
diritti'" dell'atto di disposizione. Tanto la revocatoria 
ordinaria che quella fallimentare "hanno natura recuperatoria 
e non di nullit�� (eass. 27 giugno 1947, in 
Rep. Foro, 1947, 555, n. 21) cfr. BETTI: Teoria gen. del 
neg. git~r. cit., pp. 485 e 486 nota 2 

-52


zione (128) e il recesso unilaterale (129) non troverebbero 
ostacoli in tale giudicato. Quanto all'impossibilit� 
sopravvenuta della prestazione (finale) essa, 
come gi� si � accennato, non � causa di impossibilit� 
di adempimento del contratto preliminare, se non in 
quanto si risolve in una causa di nullit� del contratto 
definitivo per mancanza di oggetto (o, secondo 
le concezioni, di causa). In tal caso il processo ex 
art. 2932 O.e. si trasf9rmerebbe, ove l'impossibilit� 
siasi verificata dopo la costituzione in mora 
del debitore (e quindi sempre, quando essa si 
verifichi dopo la domanda giudiziale), da processo 
di accertamento cost�tutivo in processo di condanna 
(e si tratterebbe, beninteso, di responsabilit� contrattuale, 
precisamente responsabilit� del risarcimento 
del danno per l'inadempimento del contratto 
preliminare) (130). � ovvio, poi, che l'impossibilit� 
sopravvenuta rilevi come causa di giustificazione 
dell'inadempimento del contratto definitivo, 
quando non abbia alcun rapporto con ia mora 
nell'adempimento del coEtratto preliminare. Tale 
mora cessa solo col passaggio in giudicato della 
sentenza che accoglie la domanda proposta a sensi 
dell'art. 2932 O.e. e perci� solo da tale momento 
pu� farsi questione di esecuzione del contratto definitivo 
e di applicabilit� delle norme che disciplinano 
la sopportazione del rischio pel caso fortuito 
nell'esecuzione del contratto (artt. 1463 segg. O.e.), 
mentre prima� dovr� applicarsi il principio dell'incidenza 
del rischio a carico del debitore in mora 

(nell'adempimento del contratto preliminare), a 
meno che egli non provi che l'oggetto della prestazione 
(del contratto definitivo) sarebbe ugualmente 
perito presso il creditore (nell'ipotesi che la prestazione, 
secondo il contenuto del contratto definitivo 
predeterminato nel cor.tratto preliminare, fosse gi� 
esigibile al momento del perimento). 

III. Il ripudio, per le ragioni sovraesposte, della 
concezione che la sentenza ex art. 2932 O.e. si 
inquadri nel campo dei provvedimenti giurisdizionali 
di esecuzione forzata (131) non reca con s� 
(128) Si pensi all'inadempimento del pagamento del 
prezzo della cosa venduta, se questo non � previsto come 
esigibile al momento della conclusione del c. definitivo 
(ipotesi chiaramente prevista dall'art. 2932, 20 comma, 
e.e.), ovvero all'inadempimento di qualsiasi altra pattuizione 
indicata nel c.. preliminare come essenziale ; 
si pensi ancora all'eccessiva onerosit� sopravvenuta; 
si pensi infine agli effetti del fallimento disciplinati dagli 
artt. 72 e segg. Legge Fall. 
(129) Si pensi al recesso ex art. 1464 C. c. o ex art. 1723 
c. c. 
(130) Invece pel caso di obbl. legale di contrattare (qui 
non sarebbe applicabile l'art. 2932 C. c. per il MESSINEO: 
Manuale di Diritto civile e comm., II, p. 2a, Milano 1950, 
p. 469) il NrPPERDEY, op. cit., pp. 110-111, segnala una 
ipotesi di responsabilit� per culpa in contrahendo qualora 
la prestazione sia divenuta impossibile e l'obbligato, 
consapevole di ci�, concluda con l'altra parte il contratto 
(invalido). Sul problema della natura della responsabilit�. 
in caso di inadempimento dell'obbligo legale di contrattare, 
vedi STOLFI M., L'obbligo legale a contrattare cit., 
p. 134 e segg. 
(131) Sul tema dell'esecuzione forzata contro lo Stato 
vedi le considerazioni di SAvARESE in questa� Rassegna n, 
ottobre-novembre 1952, p. 165 e segg.; per la materia 
contrattuale, vedi GuGLIELMI, in questa " Rassegna >>, 
aprile 1951, p. 88 e seg.; sui poteri del giudice nei confronti 
della P. A. vedi anche recensione critica a PAL� 
la dimostrazione che quella sentenza possa essere 
emanata anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
Se � vero che quella sentenza accerta 
un'autoresponsabilit�,. bisogna, .invero, .subito 
avvertire che quell'indicato 'fenomeno di equivalenza 
giuridica fra omissione e commissione, mediante 
il quale tale �utoresponsabilit� si realizza, 
come vedemmo, in una soggezione al precetto negoziale 
(che si aveva l'obbligo di emettere) non pu� 
trovar luogo nei confronti della Pubblica Amministrazione. 


L'art. 2932 O.e. � una norma di diritto privato 
ed espressamente allude ad ipotesi in cui dalla 
realt� materiale o giuridica debba trarsi l'impossibilit� 
di un'equivalenza giuridica tra inadempimento 
e adempimento e quindi l'impossibilit� del 
relativo accertamento giurisdizionale. 

� questo proprio il caso della Pubblica Amministrazione 
obbligata a contrarre in virt� di un contratto 
preliminare. Non basta che il contenuto del 
precetto negoziale da emettere sia stato gi� in 
esso predeterminato, per farsi a meno del procedimento 
necessario alla formazione di qualsiasi 
contratto della Pubblica Amministrazione (articoli 
3 e segg. R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 
succ. mod. ; artt. 36 e segg. Reg. 23 maggio 1924 

n. �827), eludendo l'applicazione di quelle norme di 
diritto pubblico� a cui, sole, � riservato il campo 
della disciplina di tale procedimento. Tutto quanto 
attiene al processo formativo della volont� del soggetto 
amministrativo � materia regolata dal diritto 
pubblico e perci� solo da questo potrebbe trarsi, 
ove ci fosse, la norma giustificatrice della conclusione 
di un contratto � per omissione � a carico 
della Pubblica Amministrazione (132). 
Non ci vuol molto a rilevare che l'essersi gi� formata 
con l'osservanza di quelle norme la volont� 
della Pubblica Amministrazione di obbligarsi a 
concludere un contratto di un certo contenuto non 
vale a render superfluo il nuovo procedimento amministrativo. 


Mentre nei confronti del privato un problema di 
imputazione della stessa determinazione alla volizione 
non sorge, nei confronti della Pubblica Amministrazione 
la determinazione volitiva � oggetto 
di un provvedimento amministrativo che si inquadra 
in un complesso procedimento insostituibile ed 
imprescindibile. Il giudicato ex art. 2932 O. c., 
coprendo la esistenza. e validit� del contratto definitivo, 
importerebbe una illegittima intrusione nella 
sfera riservata all'attivit� amministrativa, senza che 
nessuna norma autorizzi espressamente la deroga 

LOTTINO : Rif!,essioni sui limiti, ecc., in questa � Rassegna 
n, giugno-luglio 1953, p. 142 e segg. La Corte di 
Cassazione, con sentenza della I Sez. civile n. 269 in data 
31 gennaio 1952 ( � Giur. compl. Cass. civ.'" 1953, volume 
XXXII, 1�, p. I e segg.), ha escluso che l'arti2932 
C. c. possa trovare applicazione nei co:p,fronti della 

P. A. 
(132) Da un punto di vista generale � stato esattamente 
rilevato che " l'adempimento di un'obbligazione 
da parte della Pubblica Amministrazione richiede sempre 
l'emanazione di atti amministrativi (autorizzazioni, 
deliberazioni, approvazioni, iscrizioni in bilancio) che 
non sono mai di competenza dell'Autorit� giudiziaria� 
da GuGLIELMI, in questa " Rassegna n cit., aprile 1951, 
p..89. 

-03


alla regola fondamentale sancita nella legge sul 
contenzioso amministrativo (133). 

Non si dica che, facendosi questione della violazione 
di un diritto subiettivo del :privato (quello 
derivante dal contratto :preliminare), il giudice 
ordinario, competente a decidere della validit� del 
vincolo, abbia il :potere di accertare e dichiarare 
la legittimit�. e quindi la validit� degli atti amministrativi 
sui quali esso si fonda (134). Tale affermazione 
non farebbe che lasciare il :problema allo stesso 
:punto. Quel che occorre dimostrare �, infatti, che 
il giudice ordinario :possa altres� accertare e dichiarare 
che un contratto definitivo debba ritenersi 
validamente formato, nonostante l'inazione della 
Pubblica amministrazione e non :possa, invece, 
che limitarsi, dopo il :primo accertamento, a statuire 
meramente sui danni. 

Solo in questa direzione, invero, l'interesse del 
:privato, dato :pure :per ammesso quel sindacato del 

g. o. sulla validit� degli atti amministrativi che :portarono 
alla stipula del c. :preliminare, si :presenterebbe 
tutelato come un vero e :proprio diritto 
subiettivo (135). Nella direzione verso l'emanazione 
di un :precetto negoziale, sia esso di diritto 
:privato che amministrativo, l'interesse di quel 
soggetto non �, infatti, mai tutelato come un vero 
e :proprio diritto subiettivo. 
Di fronte all'inerzia della Pubblica .Ammininistrazione, 
richiesta di un certo :provvedimento 

(133) Sull'art. 4 Legge corit. amm. n. 2248 all. E/1865 
vedi GuICCIARDI: L'obbl. dell'aut. amm. ecc., in � Arch. 
di Dir. Pubbl. � 1938,� p. 250 e segg. 
(134). Cass., Sez. Un. 22 maggio 1948 (� Riv. amm. � 
1948, 563) cit. dal VITTA: Diritto Amministrativo, II, 
Torino, 1950, p. 722 nota 1. 

(135) Sulla distinzione fra diritto sogg. e interesse 
legittimo vedi da ultimo GUICCIARDI: La giustizia amministrativa, 
Padova 1954, p. 33 e segg. ; si vedano anche 
gli scritti di ALESSI, fo. � Riv. trim. di Diritto Pubblico �, 
1953, p. 307 e segg. e di CANNADA-BARTOLI, � Riv. trim. 
di Diritto Pubblico>>, cit. 1953, p. 334 e segg. 
amministrativo (e, si ricordi, tale � quello che si 
rende indispensabile :per la successiva manifestazione 
di volont� contrattuale), il :privato non ha, 
invero, mai il :potere di :provocare il sorgere di effetti 
sostanziali a lui favor�.voli, :potendo il silenzio 
della Pubblica .Amministrazione di fronte al medesimo, 
:per generale :principio di diritto :pubblico, 
essere solo equivalente al rifiuto di :provvedere. 
L'effetto favorevole che si :produce �, allora, di 
natura processuale e consiste esclusivamente nel.
l'aprire al :privato adito al ricorso agli organi 

della Giustizia .Amministrativa! (136). 

Tutto ci� si dice, a :prescindere dall'ulteriore 

rilievo che -concepita :pure l'approvazione del 

contratto come condizione di efficacia e non anche 

di validit�. (137) del medesimo, e concepita, d'altra 

:parte, la sentenza :prevista dall'art. 2932 O. c. 

come semplice elemento della fatti specie degli ef


fetti del contratto accertato -ne verrebbe inevi


tabile, :per la necessit�. che tale fattispecie sia inte


grata dall'ulteriore elemento consistente nell'atto 

di approvazione, che la stessa concreta efficacia di 

quel :provvedimento giurisdizionale dipenderebbe 

dalla volont� della Pubblica Amministrazione (138), 

in ipotesi convenuta in giudizio e soccombente, 

di dare esecuzione al contratto in discorso. 

! 

FRANCO CARUSI 

AVVOCATO DELLO STATO 
LIB. DOCENTE DI DIR. CIVILE 
NELL'UNIVERSIT� DI NAPOLI 

(136) Vedi FORTI: Il silenzio della Pubblica amministrazione 
ed i suoi effetti processuali, in � Riv. Dir. Process. 
Civ. "� 1932, I, p. 121 e segg. 
(137) Tale tesi � stata sostenuta da FORTI L.: Sulla 
formazione dei contratti dello Stato, in � Riv. ital. per le 
scienze giuridiche�, 1938, p.71 (estr.); sull'argomento 
vedi VITTA: Diritto Amm. cit., I (Torino, 1949), p. 339 e 
segg�. e II cit., p. 325 e segg. . 
(138) Sulla insostituibilit� e necessit� di tale atto: vedi 
CorteApp. Roma, 11gennaio1950, in � Giur. compl. Cass. 
civ.>>, 1950, vol. XXIX. 1�, p. 642 e segg., con nota di 
TORRENTE. 

NOTE D I DOTTRINA 


ENRICO GurccIARDI: La giustizia amministrativa. 

(Padova, 1954, pp. xm + 511). 

Per i tipi della Casa editrice CEDAM il Guicciardi 
ha pubblicato questo volume che rappresenta 
un notevole contributo costruttivo e uno strumento 
completo di informazione nella delicata materia. 

I pregi dell'opera sono veramente salienti: dalla 
sistematica organica e precisa, alla informazione 
dottrinaria e soprattutto giurisprudenziale completa 
e aggiornatissima, all'approfondimento di 
istituti con spunti originali che, anche se talvolta 
prodotti alle estreme conseguenze, sono pur sempre 
utili nella rielaborazione di materie tanto complesse. 


Il volume rappresenta cosi, al tempo stesso, un 
valido apporto alla elaborazione scientifica e un 
approfondimento di rilievo, come uno strumento 
utilissimo ai fini pratici forensi poich� nel dare il 
quadro della giurisprudenza sul tema consente di 
valutare ogni orientamento di singole decisioni al 
lume dei principi dottrinari e generali e di trovare il 
bandolo di un indirizzo tra il moltiplicarsi, spesso 
con oscillazioni, delle decisioni in materia. 

L'opera inizia col precisare i concetti generali 
sulla attivit� amministrativa e i suoi limiti in cui 
sono le premesse delle tesi sostenute nel corso del 
volume, come meglio vedremo ; segue lo studio dei 
rimedi contro gli atti amministrativi invalidi (ricorsi 
amministrativi, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, giurisdizioni amministrative); e poi 
quello contro gli atti amministrativi illeciti (giudice 
ordinario e giurisdizioni speciali); infine in 
un'ultima parte vengono studiati i rapporti e i 
confitti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
amministrativa. 

Il carattere di questa Rassegna non ci consente 
una disamina di singole parti dell'opera, che indubbiamente 
sarebbe vasta ed interessante poich� i 
problemi messi a fuoco e gli spunti nuovi sono 
frequentissimi. Esso ci consiglia piuttosto l'esame 
delle idee che ispirano l'opera stessa in tutte le sue 
parti, talvolta apertamente, talvolta, per cosi 
dire, sotto la cenere. 

L'idea madre dell'opera � quella di ricercare una 
distinzione diversa da quella tradizionale tra il 
diritto soggettivo e l'interesse legittimo, o meglio 
un profilo diverso di tale distinzione, per separare 
la materia del controllo amministrativo, abbia 

esso vita attraverso il ricorso gerarchico o quello 
giurisdizionale, da quella del giudizio ordinario. 

Tale idea pu� condensarsi sotto due profili : il 
primo per cui l'atto amministrativo � suscettibile 
di tre vizi: vizio di opportunit�, vizio di legittimit� 
che lo rende invalido, e vizio di liceit� che 
lo rende illecito, e importa il diritto, in sede di 
giudizio ordinario, al risarcimento dei danni. La 
contrapposizione tra invalidit� (o illegittimit�) e 
illeceit�, trova riscontro nel pensiero dell'A. in 
quella tra norme di azione e norme di relazione. Le 
seconde sono quelle norme che regolano i rapporti 
tra l'Amministrazione ed il cittadino e si profilano 
come della stessa natura delle norme interindividuali. 
Le prime quelle che regolano l'attivit� del1'
Amministrazione per l'attuazione e lo svolgimento 
dei rapporti gi� regolati dalle norme di relazione. 
Le norme di relazione sono poste a garanzia degli 
interessi individuali, le altre a garanzia degli interessi 
pubblici. La violazione della norma di azione 
d� luogo alla invalidit� dell'atto, cio� a quella che 
di solito si chiama� illegittimit� ; la violazione 
delle seconde d� invece luogo all'atto illecito. 

� palese da tale impostazione che la illiceit� e 
la invalidit� possono coesistere nello stesso atto 
amministrativo il quale pu� essere nel contempo : 
inopportuno, illegittimo o invalido o illecito. Da 
ci� il passo � breve : poich� vi � una giurisdizione 
diversa si potr� nello stesso tempo, secondo il 
pensiero dell' A., far valere contro lo stesso atto il 
vizio di illegittimit� avanti al Consiglio di Stato, 
il vizio di illiceit� avanti al giudice ordinario. Ci�, 
secondo l'A., sarebbe la conseguenza logica delle 
premesse : poich� si tratta di vizio diverso rilevabile 
da giudice diverso e afferente a posizione diversa, 
nulla dovrebbe vietare tale duplicazione di 
giudizio. Siamo cosi a una riedizione, scientificamente 
approfondita ed elaborata, della nota teorica, 
respinta dalla giurispwdenza e dalla dottrina, 
del diritto fatto valere come interesse avanti al 
Consiglio di Stato. 

Tale riedizione crede di poter trovare anche 
conforto nel recente indirizzo della Cassazione, per 
cui se si nega in radice l'esistenza del potere di[Cr()~ 
zionale, il giudice non dovr� indagare quale sia 
l'effettiva lesione subita (se di un diritto o di un 
interesse), ma dovr� senz'altro riconoscere la competenza 
del giudice ordinario. Soccorrerebbe anche 
quella giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui 
se una parte cens11ra invece l'uso del potere, il 

j 



-55


Consiglio di Stato adito dovrebbe intanto decidere 
su tale seconda parte, rinviando al giudice ordinario, 
solo per la prima (vedi in tal senso Sez. V, 8 maggio 
1953 in cc Racc. Cons. Stato �, 1953, 482 ma in 
senso contrario Adunanza plen. 9 giugno 1952 in 
<< Riv. .A.Inm. �, 1952, 462 con nota critica del 
Piccardi). 

E la teoria si presenta maggiormente suggestiva 
in quanto implicherebbe in sostanza un rafforzamento 
della tutela del cittadino il quale avrebbe 
una pili completa difesa in armonia con l'orientamento 
della Costituzione. 

Sembra, tuttavia a noi che tali teorie siano in 
netto contrasto, pur in apparenza, spiegandole 
scientificamente, con le disposizioni di legge che precisano 
la competenza,_ del giudice ordinario e di 
quello amministrativo.'� 

La distinzione fondamentale tra diritto e interesse 
potr� anche coincidere in parte con la teoria 
sopra illustrata, ma � sostanzialmente diversa. 
Bisogna tornare al vecchio concetto di diritto soggettivo 
come interesse tutelato direttamente (ZANOBINI, 
Corso, vol. I, 149 e segg.): l'Amministrazione 
ha nel diritto soggettivo del cittadino i 
suoi limiti insorpassabili, e se li sorpassa commette 
appunto l'illecito, per cui sono preordinate le 
sanzioni. Ma quando c'� l'illecito, per converso, 
significa che l'Amministrazione ha operato oltre 
i limiti, posti dalla legge; c'� quindi un vizio assorbente 
dell'atto che potr� essere annullato, proprio 
per tale vizio dopo la declaratoria del giudice, dagli 
organi competenti. Sarebbe, pertanto, nettamente 
superfluo consentire in tal caso il controllo giurisdizionale 
di legittimit�, poich� la legge ha gi� 
concesso al cittadino una tutela massima, quella 
del risarcimento del danno e del correlativo annullamento 
successivo. 

C'� qui una protezione diretta dell'interesse privato, 
in limiti fissati dalla legge, che non sembra 
possano superarsi dall'interessato. E c'� l'altro 
effetto : che il giudizio sull'annullamento o meno 
dell'atto viziato, � conseguenza della avvenuta 
declaratoria juris, poich� l'Amministrazione deve 
conformarsi al caso deciso e il Consiglio pu� intervenire 
a sensi dell'art. 27 n. 4 del T. U. 

Ogni tutela dell'interesse privato viene cos� ad 

esaurirsi coi diritti derivanti dall'accertato ille


cito ed ogni tutela dell'interesse pubblico � superata 

dalla legge che trasforma in giudizio di opportu


nit� la conservazione o meno dell'atto viziato, e d� 

comunque la via per ottenere l'annullamento di 

esso, senza necessit� di scorciatoie. 

Diversa �, invece, la situazione quando non sussi


sta diritto soggettivo : in tal caso il cittadino non 

ha alcuna tutela diretta del suo interesse privato, 

l'unica tutela � data dalla legittimit� della azione 

della Amministrazione. L'interesse privato che 

avanti al giudice ordinario si esauriva nel diritto 

soggettivo, qui si converte nell'interesse alla legit


timit� dell'azione amministrativa (vedi al riguardo 

la nota teoria del Mortara per cui si tratterebbe 

di diritto soggettivo alla legittimit� degli atti 

amministrativi). 

Esso viene cos� a coincidere coll'interesse pub


blico che vuole tale legittimit�. Non �, come qual


che volta si ritiene, che il ricorso sia dato per la 

tutela dell'interesse pubblico, � che la legge tiene 
presente la coincidenza tra i due interessi e perci� 
autorizza il ricorso del privato. Ma che a muovere 
e giustificare tale ricorso .sia PI'.OW'.�O_ l'interesse 
privato � palese da due rilievi: prima di tutto dalla 
qualificazione che si richiede dalla legge perch� il 
ricorso possa avere ingresso; poi dalla possibilit� 
che l'interesse privato si ponga, a lato della Amministrazione, 
a difesa del provvedimento attraverso 
l'obbligatorio contraddittorio nei confronti del controinteressato 
o l'intervento volontario in giudizio 
di chi ha interesse di difendere il provvedimento. 


A questo proposito va rilevato che finora la pienezza 
di tutela giuridica era misurata in base al 
criterio della possibilit� di annullamento dell'atto 
amministrativo lesivo della sfera giuridica �del 
cittadino, si che da taluni si riconosceva una tutela 
pi� piena agli interessi che ai diritti. 

Ma ora, l'art. 113 della Costituzione ha posto le 
basi per un riordinamento della giustizia amministrativa 
tale da eliminare nel Consiglio di Stato 
e negli altri organi di giurisdizione amministrativa 
quel carattere di giurisdizione generale di annullamento 
che prima veniva loro comunemente riconosciuto. 
L'ultima parte di detto articolo, infatti, 
attribuisce alla legge ordinaria la determinazione 
degli organi giurisdizionali che possono annullare 
gli atti della Pubblica Amministrazione, e questa 
norma deve interpretarsi chiaramente nel senso 
che n� un tale potere di annullamento spetti pi� 
in via generale al Consiglio di Stato e agli altri 
organi di giustizia amministrativa, n� che l'uso di 
tale potere sia inibito agli organi di giurisdizione 
ordinaria. 

Nulla esclude, quindi, che la futura riforma della 
giustizia amministrativa preveda l'ipotesi di annullamento 
da parte del giudice ordinario di atti lesivi 
di diritti e limiti l'annullamento da parte del giudice 
amministrativo di atti lesivi di interessi legittimi. 

Del resto che l'accento sia stato sempre posto 
sulla tutela dei cittadini appare provato storicamente 
perch�, come ricorda il Vitta (VITTA: Diritto 
amministrativo, Utet, 1933, p. 554) la legge del 1889 
intese dare una forma minore di tutela anche agli 
interessi legittimi << che sino ad allora erano sforniti 
di ogni protezione ii, mentre i diritti soggettivi erano 
gi� tutelati. E risulta -quello che � pi� rilevante dalla 
Costituzione che all'art. 103 parla di tutela 
nei confronti della Pubblica Amministrazione degli 
interessi legittimi e che nell'art. 113 ripete la stessa 
espressione << tutela � sia per i diritti che per gli 
interessi. 

Si tratta dunque di dare una tutela al cittadino 
contro la Pubblica Amministrazione: e tale tutela 
pu� essere piena, dove � garantito il diritto, e meno 
piena, dove � riconosciuta la esistenza di un interesse 
legittimo. 

Restano comunque privi di ogni tutela gli i11te.~ _ 
ressi non qualificati e nessun controllo su campa-� 
nello di allarme del privato (giusta l'espressione ben 
nota dello Spaventa) viene ad attuarsi per tutti 
quegli atti che non toccano un interesse di tal 
genere, a cui � riconosciuta la tutela da parte del 
legislatore. 


C'� quindi un settore amplissimo in cui non sussiste 
nessun controllo giurisdizionale, in cui cio� 
nessuno pu� far valere la illegittimit� dell'atto 
amministrativo, e in tale settore pu� ben farsi 
rientrare il controllo di legittimit� su atti che ledono 
un diritto soggettivo del privato, e che trovano-
gi� protezione ~piena attraverso il giudice 
ordinario ed~eventualmente il successivo ricorso al 
Consiglio di Stato. 

N� pare logico est�ndere il sistema trovato per 
dare una qualche protezione anche a interessi 
qualificati sforniti sino ad allora di tutela a quegli 
interessi che erano gi� assunti alla tutela piena del 
diritto soggettivo. 

L'argomento fondamentale per negare la tesi 
della doppia protezione � appunto ancora questo 
argomento storico esegetico che prende nuova luce 
e vigore dalle disposizioni della Costituzione. 

C'� tuttavia anche un rilievo di natura pi� 
strettamente teorica da tener presente: l'interesse 
legittimo non � che un interesse di fatto qualificato 
che viene preso in considerazione dal diritto : 
il diritto soggettivo invece � un �nteresse giuridico. 


Per far valere il diritto soggettivo coine interesse 
legittimo, per trasformare cio� quello che � diritto in 
un interesse legittimo, occorre prima di tutto ridurlo 
a interesse di fatto, come chi dicesse togliergli ogni 
qualifica giuridica. 

Le posizioni giuridiche non si possono annullare 
per carpirne il substrato di fatto che c'� in tutte 
e farlo valere autonomamente. La veste giuridica 
� ormai, nell'ordine giuridico costituito, inseparabile 
dalla posizione di fatto che non pu� pi� tornare 
ad essere tale. 

Non vi � quindi possibilit� di trasformare il 
diritto soggettivo in interesse, togliendo la veste 
giuridica, la qualifica giuridica per far valere la 
posizione di fatto che � insita in essa. Ma c'� di pi�. 
Una volta che vi � un diritto soggettivo riconosciuto, 
non solo non vi � l'interesse di fatto del 
titolare del diritto che possa farsi valere autonomamente, 
ma neppure gli interessi di fatto di altri 
soggetti, non titolari del diritto, ma semplicemente 
interessati !lilla esistenza del diritto -possonQ farsi 
valere in maniera autonoma. 

Anche tali posizioni o si colorano della veste giuridica 
data al titolare o perdono ogni rilevanza come 
posizioni di fatto ; ne consegue che o possono coagire 
nella sede del diritto soggettivo (cos�, ad esempio, 
il conduttore danneggiato pu� intervenire nel 
procedimento per la impugnazione della liquidazione 
delle indennit� avanti al Giudice ordinari�), 
oppure non hanno pi� alcun interesse da far valere, 
non raggiungono pi� la posizione qualificata dell'interesse 
legittimo. 

Tali rapporti meriterebbero un esame pi� vasto 
di quello che pu� farsi in�una semplice nota di recensione, 
ma l'aver richiamato l'attenzione su essi 
ci pare confermi ancora una volta che l� dove c'� 
stato il riconoscimento del diritto soggettivo non 
possono pi� configurarsi interessi legittimi e le 
azioni degli altri interessati e dei controinteressati 
seguono la via del diritto soggettivo coi 
relativi principi. 

Ritiene il Guicciardi di poter scorgere un avvicinamento 
alla sua tesi in alcune recenti sentenze del 
Consiglio di Stato le quali hanno affermato che 
la posizione di interes~e costitwta~i nell1esercizio 
della attivit� amministrativa non viene assorbita 
nella posizione di diritto soggettivo che sorger� 
quando tale attivit� sar� compiutamente esercitata 
(vedi Adunanza plen. 17 dicembre 1951 in 
cc Foro Amm. n, 1952, I, 3, 215; Sez. Un., 24 novembre 
1952 in cc Racc. Cons. Stato �, 1952, 1544; 
Sez. IV, 8 aprile 1953 in � Racc. Cons. Stato �, 
1953, 297). 

Ora, come � noto, tali sentenze hanno posto in 
luce che prima che sorga il diritto soggettivo il 
quale sorger� quando l'attivit� amministrativa 
si sar� compiutamente spiegata con l'identificazione 
dei titolari del diritto soggettivo (cosi in materia 
tributaria quando ci sar� il rapporto tributario), 
possono profilarsi degli interessi qualificati meritevoli 
di tutela i quali possono legittimare il ricorso 
contro gli atti amministrativi che li hanno determinati. 
Presupposto di tali decisioni � per� pur 
sempre che il diritto soggettivo non sia stato leso, 
per es. nel campo tributario, non vi sia stata l'imposizione 
con l'identificazione del contribuente, 
perch� se il diritto � stato leso non pu� pi� farsi 
valere quella posizione di interesse legittimo che si 
intende tutelare. Tali decisioni perci�, finiscono col 
riconfermare il concetto che quando c'� il diritto 
con la sua tutela piena, non � possibile farlo valere 
come interesse legittimo: la posizione di diritto � 
assorbente di quella di interesse, mentre quando il 
diritto non � ancora sorto, se un atto amministrativo 
appare come-autonomo e impugnabile ex s�, 
esso pu� impugnarsi da quei portatori di un interesse 
qualificato che solo in seguito potr� diventare, 
espletata tutta l'attivit� amministrativa e posti 
in essere nuovi atti, un diritto soggettivo. 

C'� da aggiungere che in sostanza non si tratta 
di impugnare con due tutele lo stesso atto amministrativo, 
bens� due atti amministrativi diversi, distinti 
ed autonomi, anche se uno � una tappa necessaria 
dell'altro. Nel che � la legittimazione del ricorso. 
Infine la Cassazione, pur ammettendo la 
teoria in generale, � venuta a precisarla e limitarla 
richiedendo due requisiti : da un lato che non vi 
fossero ancora atti esecutivi, ma solo il provvedimento 
generale di imposizione del tributo; e dell'altro 
che l'interesse fosse diretto e attuale in 
quanto personalmente riferibile (vedi Cass., Se?'. 
Un., 14 agosto 1951, n. 2519, Motti contro Comune 
di Roma, in cc Mass. Foro It. �, 1951, 602). 

Non c'� quindi in tale orientamento il riconoscimento 
della tesi che le due posizioni del diritto e 
quella dell'interesse possono essere contemporaneamente 
tutelate, ma semmai vi � proprio il 
principio opposto che l� dove non vi sia ancora la 
tutela del diritto, contro l'atto cio� che non leda 
ancora il diritto, pu� farsi valer~, _ove sussista, 
l'int�resse legittimo. Ma si tratta sempre di un .l;!itt<_> 
diverso e l'interesse legittimo viene a cadere, perch� 
subentra la piena ed assorbente tutela, non appena 
si passi ad atti ulteriori che pongono in gioco 
il diritto soggettivo (vedi comunque su tale orientamento 
le precisazioni critiche e le riserve di 

A. Chicco in questa Rassegna, 1952, p. 41). 

-01


Da tali osservazioni discende, a nostro avviso, 
la soluzione del problema della competenza e si 
palesa l'errore di quella giurisprudenza, approvata 
dall'.A., che ritiene che il Consiglio di Stato possa 
trattenere la causa per i motivi che presuppongono 
l'atto amministrativo discrezionale e l'interesse 
legittimo (vedi Sez. V, 8 maggio 1953 in 
cc Racc. Cons. Stato �, 1953, 482 cit.). 

Infatti, tale indirizzo finisce praticamente a 
configurare la duplice tutela, poich� il Consiglio 
di Stato viene a decidere sulla causa prima che 
sia accertato dal giudice competente se esiste un 
diritto soggettivo. Viene cos� da un lato emessa una 
decisione che se risulta l'esistenza del diritto soggettivo 
si trova in aperto stridente contrasto con la 
pronuncia del giudice ordinario, e viene d'altro lato 
tolto al giudice amministrativo il potere di esaminare 
se ricorrano i presupposti della azione. Delle 
due l'una : o il giudice �mministrativo esamina se 
vi sia l'interesse legittimo, e cio� se non vi sia il 
diritto soggettivo, e allora si hanno in sostanza 
due contemporanee pronunce di due autorit� giurisdizionali 
diverse : il giudice ordinario e il Consiglio 
di Stato ; oppure non esamina tale questione, e 
allora si arriva all'assurdo che il giudice amministrativo 
d� ingresso a una azione senza accertare il 
presupposto indeclinabile dell'esistenza di un interesse 
legittimo che renda ammissibile� il ricorso. 

Da ci�, a nostro avviso, si trae una necessit� 
logica prima anche che giuridica : che quando � 
invocato il diritto soggettivo il Consiglio di Stato 
deve rinviare tale decisione al giudice ordinario e 
quindi rinviare ad esso tutta la causa. 

Se poi, invece, pur non essendo invocato diritto 
soggettivo, ma pretesi interessi legittimi, il Consiglio 
di Stato ritiene invece che in realt� vi sia un 
diritto soggettivo, esso deve egualmente declinare la 
propria giurisdizione, poich� manca uno dei presupposti 
dii essa. 

La soluzione cos� � logica: perch� nel primo 
caso l'invocazione del diritto soggettivo fatta dall'attore, 
non ha necessit� di esame in quanto il 
ricorrente agisce in nome di un diritto, sia esso 
sussistente o meno, e quindi si pone da s� fuori 
della giurisdizione del Consiglio di Stato, mentre nel 
secondo caso pur invocando egli l'interesse legittimo, 
spetta al giudice amministrativo controllare 
se tale presupposto del ricorso sussista o meno in 
realt�. 

Ci sembra, pertanto, che non vi siano motivi 
per abbandonare la tesi tradizionale che riposa solidamente 
sulla lettera e lo spirito della legge. 

D'altra parte gli stessi corollari che il Guicciardi 
fa discendere dalla sua tesi centrale appaiono 
discutibili: cos� l'affermazione che solo nel diritto 
affievolito il privato difende il suo interesse, mentre 
negli altri casi insorge perch� non sia� ampliata, 
a suo danno, la sfera altrui, lascia perplessi solo 
che si rifletta che in molti casi, es. licenziamento, 
non pu� ritrovarsi nessun ampliamento di sfera 
altrui per opera del provvedimento, mentre tale 
ampliamento � comunque da escludersi per l'azione 
del controinteressato, il quale scende in lizza, 
accanto al provvedimento, in difesa di un suo 
interesse qualificato e non di un suo diritto. 

2 

I tentativi di aprire nuove strade a dare ampio 
respiro alla tutela dei cittadini di fronte alla .Amministrazione 
non possono prescindere dal diritto 
positivo e non ci sembrano da seguire quando, 
senza una persuasiva costruzione, pur con suggestive 
argomentazioni, si scostino dal testo della 
legge il quale vin~ola ancora e sempre l'interprete 
sul terreno del diritto positivo. 

Infine nella questione sopra esaminata ci sembra 
che le esigenze di tutela siano ampiamente e completamente 
rispettate dalla teoria tradizionale, la 
quale non pu� ripudiarsi n� superarsi per una pretesa 
discutibile esigenza di sistemazione scientifica, 
la quale si avvolge nel filo indistricabile di un 
vano tentativo di dissociazione del diritto soggettivo, 
per sua natura (come ogni status e ogni posizione 
giuridica) indissociabile nei suoi elementi di fatto. 

V .ALENTE SIMI 

.AcmLLE SALERNI : Saggi di diritto finanziario e di 
diritto tributario. Giuffr�, 1954. 

I quattro brevi saggi (le spese jiello Stato e i 
servizi pubblici; le entrate dello Stato, i tributi; il 
rapporto giuridico d'imposta; il contenzioso civile) 
sono tutti legati da un medesimo filo conduttore: 
esporre brevemente lo stato della dottrina e della 
giurisprudenza su alcune delle questioni principali 
e quasi si direbbe fare il punto nelle stesse. Il volume 
potrebbe, pertanto, definirsi una introduzione 
al diritto tributario. Di ogni questione � presentato 
l'essenziale con stile piano e sobrio, per cui 
mentre pu� considerarsi una vera trettazione istituzionale 
delle materie per l'inquadramento dei 
complessi problemi di questo ramo del diritto, non 
minore ile � l'utilit� per coloro che vogliono rimeditare 
i problemi stessi. 

� un libro che tiene particolare conto non soltanto 
dei principi teorici, ma delle soluzioni della 
giurisprudenza della Cassazione e della Commissione 
centrale, sobriamente richiamata in nota, il 
che rende assai utile il volume. 

G. B. 
Sou.rr G. : La Provincia nell'ordinamento amministrativo 
vigente. CEDAM, Padova, 1952. 

Con la istituzione della Regione da pi� parti s'� 
levata la voce contro l'istituto della Provincia, 
considerandosi che questa non risponde a ragioni 
storiche e naturali. Mentre la Regione ed il Comune, 
s'� detto, sono enti che hanno una fisionomia particolare, 
per caratteristiche della collettivit� in essi 
compresa, per tradizione e, talvolta anche, per configurazione 
del territorio, ci� non ha loogo per la 
Provincia. Sulla base di queste considerazioni --s'�-proposta 
da parte di alcuni studiosi l'abolizione della 
Provincia ed il trasferimento delle sue attribuzioni 
agli altri due enti. 

Il Solmi, dopo un accurato esame della evoluzione 

storica della Provincia con riferimento ad istituti 


-58 


analoghi vigenti in altri paesi, critica quest'indirizzo, 
ponendo in rilievo che la Provincia ha una 
individuazione propria, che � caratterizzata dalla 
esigenza di soddisfare � bisogni e interessi locali e 
speciali riguardanti la popolazione di pi� comuni 
organicamente disposti n. Per l' A., in sostanza, la 
Provincia risponde ad esigenze naturali e trova 
la sua giustificazione nella identit� d'interessi e di 
esigenze di un complesso di comuni, analogamente 
a ci� che accade, in una visione pi� larga, per la 
Regione. 

L'A. quindi descrive l'organizzazione amministrativa 
della Provincia: tratta degli organi che 
hanno la rappresentanza dell'Ente (Consiglio provinciale, 
Giunta provinciale, Presiden.te della Giunta 
provinciale), degli impiegati della Provincia, che 
egli qualifica come organi ausiliari, ed infine della 
responsabilit� degli organi, che viene esaminata 
sotto il profilo penale, civile, contabile e disciplinare. 


Segue una parte dedicata alle forme dell'attivit� 
dell'Ente, in cui sono oggetto di esame gli atti che 
manifestano ta volont� provinciale (deliberazioni, 
regolamenti, ordinanze, attestazioni) ed i modi 
merc� i quali � attuata tale volont�. Vengono poi 
trattate le funzioni della Provincia relativamente 
all'assistenza, alla sanit� pubblica ed all'igiene, 
alla viabilit�, alle prestazioni a favore dello Stato 
e di altri. enti autarchici. 

Le ultime due parti sono dedicate rispettivamente 
alle entrate della Provincia ed ai controlli 
cui essa � soggetta. 

La giustificazione politica che l' A. d� della Provincia 
non ci pare convincente. Invero, pu� acca


dere che pi� comuni abbiano momentaneamente 
interessi uguali, ma ci� non basta per ritenere cbe 
la Provincia costituisca un ente naturale, o meglio 
un ente sociale, un ente cio� caratterizzato da identit� 
di costumi, di diaJetto, eco. e da uniformit� 
di interessi per ragioni storiche, climatiche e di 
territorio. D'altra parte, non basta l'identit� momentanea 
di alcuni interessi per creare un ente 
pubblico a carattere permanente. A questo scopo 
basta l'istituzione di un consorzio fra comuni. 
Alcuni capitoli dell'opera, come quelli sulla classificazione 
in generale degli organi della Provincia, 
sulla responsabilit� di quegli organi e sui controlli 
in generale, contengono una esposizione di principi 
di diritto amministrativo, ormai quasi pacificamente 
accolti dalla pubblicistica moderna, che vengono 
riassunti per farne applicazione relativamente 
all'istituto della Provincia. Ci� appesantisce l'opera 
e fa perdere spesso quella �visione panoramica dell'istituto 
che, in studi come quello in esame, rappresenta, 
a nostro giudizio, uno dei pregi migliori. 

Assai utili, invece, si mostrano i capitoli sulle 
attribuzioni della Provincia, sulle sue entrate e sui 
controlli cui essa � soggetta. In queste materie la 
trattazione, pur avendo carattere in linea di massima 
espositivo, ha una notevole importanza, illustrando 
tutti gli aspetti della complessa attivit� 
della Provincfa. 

L'esposizione � condotta con sicura padronanza 
della materia, con molta diligenza e con frequenti 
richiami a recenti indirizzi giurisprudenziali, s� 
che l'opera si presenta come un buono strumento 
di lavoro per chi tratta problemi giuriridici interessanti 
la Provincia. 

c. o. 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Persona g.iuridica 

pubblica -Capacit� di donare -Comuni e Provincie 


Donazioni -Donazioni alla G.I.L. -Autorizzazione ad 

acquistare. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 3540/53 -

Pres.: Anichini: Est. Di Liberti; P. M.: De Martino 


Comune di Castiglion Fiorentino contro Finanze). 

Le persone giuridiche pubbliche hanno la capacit� 
generica d� donare, non essendovi una norma 
di legge che sancisca il contrario. 

Tuttavia nelle donazioni compiute da enti pubblici 
i consueti motivi che formano l'animus donandi 
devono presentarsi necessariamente in. funzione 
di un interesse pubblico, vale a dire sotto 
l'esclusivo riflesso dell'off�cium largamente inteso 
anzich� sotto il generico riflesso di un puro beneficium 
o di una pura e semplice utilitas. 

I Comuni possono compiere donazioni malgrado �'che 
nella legge comunale e provinciale non si faccia 
menzione delle donazioni tra gli atti giuridici che 
detti enti territoriali possono effettuare. 

Per compiere validamente una donazione il 
Comune non ha bisogno dell'autorizzazione prefettizia 
prevista dall'art. 53 n. 3 del T. U. della legge 
comunale e provinciale, perch� tale autorizzazione 
� richiesta soltanto per gli acquisti, per l'accettazione 
o per il rifiuto di lasciti e dorii e non pu� 
essere estesa a casi non previsti. 

La G.I.L., come tutti gli enti dipendenti dal 
cessato p.n.f., per accettare donazioni non aveva 
bisogno dell'autorizzazione governativa prevista 
dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, ma era sufficiente 
per tali accettazioni l'autorizzazione del 
segretario del p.n.f. ai sensi della legge 30 dicembre 
1937, n. 2484. 

La presente sentenza ci sembra che dica una parola 
definitiva sulla controversa questione della pretesa 
nullit� delle donazioni effettuate dai Comuni e da 
Enti pubblici in genere alle organizzazioni giovanili 
ed alle altre organizzazioni dipenenti dal cessato 

p.n.f. 
Precedentemente la Corte Suprema si era gi� occupata 
di questione analoga con la causa decisa con 
sentenza n. 157 del 22 gennaio 1953 (Monte dei Paschi 
di Siena contro Finanze), nella quale la Corte 
stessa aveva affermato che la nullit� della donazione 
effettuq,ta dal Monte dei Paschi ad organizzazione 
dipendente dal cessato p.n.f. derivava dal fatto che 
nello Statuto del Monte dei Paschi (avente natura 
regolamentare come tutti gli statuti degli enti pubblici) 
era contenuta una norma che vietava a detto ente 

pubblico di compiere atti che comunque portassero 
una diminuzione del suo patrimonio. La Corte, peraltro, 
aveva escluso che esistesse un principio generale 
in base al quale si potesse affermare la incapacit� 
generica degli enti pubblici a compiere donazioni. 

Tale giurisprudenza � confermata dalla presente 
sentenza e riteniamo opportuno trascrivere integralmente 
la motivazione relativa al punto in� discussione : 

� Non pu� anzitutto sostenersi che un Comune e 
cos� pure ogni altro ente pubblico manchi in modo 
assoluto di capacit� a compiere atti di donazione. 

�In proposito deve rilevarsi che non solo per le 
persone fisiche ma anche per le persone giuridiche 
la regola � la capacit� ed eccezione la incapacit�, 
quindi, anche la incapacit� a donare per le persone 
giuridiche in genere o per quelle pubbliche in 
particolare dovrebbe essere sancita da una norma 
di legge. Ma tale norma del nostro diritto positivo 
non esiste perch� i limiti posti alla capacit� di 
donare dall'art. 1052 del Codice civile del 1865 sotto 
l'impero del quale fu fatta dal Comune ricorrente 
la donazione di cui si controverte, ed oggi dall'arti


. 
calo 774 del nuovo Codice civile, sono riferibili in 
modo evidente alle sole persone fisiche, n� queste 
norme limitative della capacit� di donare per le persone 
giuridiche si potrebbero trarre indirettamente dal 
fatto stesso che nel Codice civile abrogato e in quello 
vigente le norme pi� tipiche che regolano l'istituto 
della donazione come ad esempio quelle riguardanti 
i casi di revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza 
d� figli appaiono come dettate nel naturale 
presupposto che la donazione sia l'atto giuridico che 
non altri che la persona fisica possa compiere. Ed 
invero, contro questo rilievo pu� agevolmente osservarsi 
che. la legge nel porre le sue norme si riferisce 
sempre al quod plerumque accidit e quindi non 
pu� sorprendere che abbia voluto regolare determinati 
casi che possono verificarsi solo quando il donante 
sia persona fisica, ma ci� non � un decisivo argomento 
per dimostrare che nel sistema legislativo sia 
implicita la incapacit� a donare delle persone giuri~ 
diche. 

�Per giustificare questa incapacit� delle persone 
giuridiche si � anche detto che la legge la quale ha 
avuto cura di dettare norme per stabilire in qual modo 
tali persone possono ricevere una do.nazione _n�'{!> 
avrebbe manQato di intervenire per regolare� il caso, 
ancora pi� meritevole di considerazione, in cui la 
persona giuridica volesse compiere una donazione 
anzich� riceverla. Non es_sendo stato regolato tale� 
caso si vorrebbe arguire da questo silenzio del� legisla



-60 


tore il principio implicito della impossibilit� guridica 

di un atto di donazione da parte di persona giuridica. 

cc Per quel che riguarda poi in particolare le persone 

giuridiche pubbliche si � affermato che la loro inca


pacit� giuridica a compiere atti di donazione si por


rebbe a guisa di postulato tenendo presenti che tali 

enti hanno capacit� giuridica soltanto per quegli 

atti che risultino necessari al conseguimento dei loro 

fini o che con questi fini abbiano un rapporto di ade


renza, mentre l'atto di liberalit�, salvo che per le isti


tuzioni di pubblica beneficienza, la cui eccezione 

confermerebbe la regola, non solo non rappresenterebb� 

mai una utilit� per l'ente pubblico, ma determinerebbe 

la dispersione dei beni che ad esso servono per il rag


giungimento dei propri fini e sarebbe quindi sempre 

contrario all'interesse pubblico perch� potrebbe costi


tuire un ostacolo per l'attuazione degli scopi dell'ente. 

cc Si aggiunge che la conferma di questo principio 

si avrebbe nel fatto che la legge comunale e provinciale 

non contiene alcuna disposizione che contempli e 

regoli atti di liberalit� per Comuni e Provincie. 

cc Neppure questi argomenti sono validi per esclu


dere in modo assoluto la capacit� giuridica di donare 

delle persone giuridiche in generale e di quelle pub


bliche in particolare. 

<e Il fatto che la legge abbia regolato per predisporre 

le cautele ritenute convenienti la sola ipotesi che la 

persona giuridica debba ricevere una donazione e 

non si sia preoccupata di prospettarsi per dettare 

uguali se non maggiori cautele l'altra ipotesi che la 

persona giuridica voglia compiere una donazione, 

non fornisce una utile indicazione per la soluziorie 

della questione di cui trattasi specie se si considera 

che le cautele imposte dalla legge per l'accettazione 

di donazioni da parte delle persone giuridiche sono 

dirette a salvaguardare soltanto gli interessi generali 

dello Stato che vuole impedire com'� noto un ecces


sivo accrescimento patrimoniale specialmente di 

carattere immobiliare per dette persone. 

cc Quanto alle persone giuridiche pubbliche non si 

pu� asserire a priori che la donazione sia sempre 

un atto non aderente agli scopi che esse debbono 

perseguire e si ponga quindi da per s� fuori di quella 

attivit� giuridica che a detti enti � consentita esplicare. 

cc Affermando ci� si tengono evidentemente presenti 
i soli interessi economici e patrimoniali della 
Pubblica Amministrazione, interessi che sono certamente 
ragguardevoli ma non gli unici da prendersi 
in considerazione se della Pubblica Amministrazione 
si vuole cogliere l'intima ed essenziale funzione. 

� Infatti, pur essendo vero che lo Stato e tutti gli 
enti pubblici minori che esso crea per il raggiungimento 
dei suoi scopi si presentano nella loro organizzazione 
amministrativa come enti cui � affidato un 
complesso di beni economici da conservare per destinarli 
inalterati nella loro base patrimoniale a quegli 
scopi che l'ordinamento giuridico assegna a tali 
enti non � meno vero che tali scopi non si svolgono 
n� si esauriscono tutti nella sfera degli interessi 
puramente materiali. 

cc Lo Stato nella sua essenza � soprattutto un organismo 
etico e di questa essenziale eticit� partecipano 
naturalmente tutti gli Enti pubblici che indirettamente 
concorrono a svolgere funzioni statali ed in 
particolar modo i cos� detti enti autarchici quale la 
Regione, la Provincia e il Comune la cui attivit� 

pubblica, anche svolta in nome proprio e con mezzi 

propri, � attivit� amministrativa destinata ad attuare 

finalit� statali. 

cc Questo carattere dello Stato e degli organismi 

pubblici minori che ne affiancano l'opera si rivela 

maggiormente tutte le volte che v"attivit� amministra


tiva � diretta a promuovere opere di civilt� o a creare 

le condizioni per la elevazione morale ed economica 

della vita collettiva o a lenire in occasione dipubbliche 

calamit� le sofferenze della generalit� dei cittadini o 

in genere a dare un pubblico e concreto riconosci


mento a quei valori umani e sociali che sono alla 

base della civile convivenza. 

cc Ora in questa opera della Pubblica Amministra


zione possono talvolta non essere sufficienti i criteri 

ordinari di cui essa si avvale per realizzare i normali 

scopi amministrativi. In sostanza se intervengono fat


tori straordinari che rendono necessario per l'ente pub


plico compiere un atto diretto a soddisfare interessi 

pubblici non materiali non potr� pi� valere la comune 

misura della utilitas per giudicare se l'atto stesso sia 

pi� o meno aderente allo scopo della Pubblica A mmini


strazione. Trattasi infatti di atti che possrno trovare 

giustificazione soltanto in quel mondo di valori ideali 

che come si � detto non pu� reputarsi estraneo alla 

attivit� pubblica ed allora nulla v'� di strano che 

per compierlo si ricorra alla donazione che � ap


punto l'atto giuridico che nel suo concetto f ondamen


tale � destinato ad attuare per il donante fini spiri


tuali attinti al beneficiurn, alla liberalitas vale a 

dire a motivi da cui nella generalit� dei casi � ban


dita ogni idea di cc utilitas n. 

cc Soltanto deve osservarsi a questo punto che, 

mentre nella donazione fatta dal privato il benefi


cium e la liberalitas si presentano come gli elementi 

subbiettivi tipici in cui si concreta l'animus do


nandi, invece nei confronti dell'ente pubblico tali 

motivi perdono ogni rilevanza se non sono collegati 

con un interesse pubblico poich� l'ente pubblico nel 

suo agire non pu� inspirarsi che a motivi attinenti 

all'interesse pubblico che costituiscono la condizione 

indispensabile della legittimit� dei suoi atti. In so


stanza pu� affermarsi che nella donazione compiuta 

dall'ente pubblico i consueti motivi che formano l'ani


mus donandi devono presentarsi necessariamente in 

funzione di un interesse pubblico vale a dire sotto 

l'esclusivo rifiesso dell'officium largamente inteso 

anzich� sotto il generico rifiesso di un puro benefi


cium o di una pura e semplice utilitas. 

cc Ci� posto non � possibile, nel silenzio della legge, 
negare senz'altro la capacit� a donare delle persone 
giuridiche pubbliche in generale e dei Comuni in 
particolare perch� negarla sarebbe porre un limite a 
quelle valutazioni del pubblico interesse che la realt� 
varia e complessa in cui si svolge la loro azione pu� 
talora suggerjre al concreto operare di tali enti n. 

Per quant/J riguarda la questione relativa all'applicabilit� 
dell'art. 53, n. 3 del T. U. comunale e provinciale, 
in materia di donazioni, il pensiero della 
Corte che ha accolto la tesi dell'Amministrazione, � 
sostanzialmente quello riportato nelia massirf!-a. _ 

Per quanto rifiette, infine, l'autorizzazione ad a-ccettare 
le donazioni a sito tempo fatte a favore della 

G.I.L. o altre organizzazioni dipendenti dal cessato 
p.n.f., la Corte ha confermato la tesi gi� seguita nella 
citata sentenza n. 157 del 1953 � 

-61


ATTO AMMINISTRATIVO � Decreto del prefetto che 
annulli le deliberazioni comunali, con le quali si 
convalidano le elezioni o si nomina il sindaco -Non 
� atto de'finitivo. (Consiglio di Stato -Sez. V, n. 95 
e 96 del 5 dicembre 1953 -Pres. : Gallo; Est. : Caccioppoli: 
Pirao -Prefetto di Cagliari e Tolu -Prefetto 
di Cagliari). 

La deliberazione del Consiglio comunale, che 
convalida le elezioni , ai sensi dell'art. 67 del T. U. 
5 aprile 1951, n. 203, � soggetta al normale controllo 
di legittimit� da parte del prefetto. 

Il decreto prefettizio di annullamento della 
predetta deliberazione non � atto definitivo ed � 
impugnabile con ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, 
ai sensi dell'art. 343 della legge comunale 
e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sostituito dall'art. 
18 della legge 9 giugno 194 7, n. 530. 

Il decreto prefettizio, che annulli la nomina del 
sindaco, ai sensi dell'art. 5, 70 comma, del T. U. 
5 aprile 1951, n. 203, non � atto definitivo ed � 
impugnabile con ricorso al Governo (art. 5 u. p.). 

Si era sostenuto dai ricorrenti che le deliberazioni 
del Consiglio comunale in materia elettorale fossero 
sottratte al normale controllo di legittimit� per la 
circostanza che la legge (artt. 74 e 75 T.U. 203/1951) 
appresta in questa materia uno speciale sistema di ricorsi 
ordinato su tre gradi (Consiglio comunale, Giunta 
provinciale e Corte di Appello o Consiglio di Stato). 

Con le annotate decisioni il Consiglio di Stato, 
confermando la sua precedente giurisprudenza (Sezione 
I, 27 gennaio 1948, n. 1636 e Sez. IV, 6 maggio 
1949, n. 175), ha precisato che, anche in materia 
elettorale, il controllo prefettizio sulle deliberazioni 
del Consiglio comunale non � limitato all'accertamento 
dei requisiti puramente estrinseci, ma comporta 
l'esame di tutte le questioni di legittimit� e, 
come ogni altro potere di controllo, si esercita in via 
autonoma, indipendentemente e senza pregiudizio 
dei possibili successivi rimedi giurisdizionali. 

Malto esattamente il Consiglio di Stato ha posto in 
luce la natura amministrativa delle deliberazioni 
comunali, sostanzialmente e formalmente diverse 
dalle decisioni, che lo stesso Consiglio pronunzia 
in materia su ricorso di chi vi abbia interesse, ed ha 
espressamente fatta salva la questione relativa alla 
tutela giurisdizionale spettante all'interessato in 
relazione alla natura ed alla consistenza dell'interesse, 
di cui egli assume la lesione. 

G. GUGLIEI,1\U 
COMUNI E PROVINCIE -Sindaco -Giudizio di responsabilit� 
� Decadenza. (Cass., Sez. I, n. 3649 del 5 
dicembre 1953 -Pres. : Cannada-Bartoli; Est.: Gabrielli 
; P. M. : De Martini, conforme : Mazzola Prefetto 
di Milano). 

La pendenza davanti ai competenti organi di 
giurisdizione contabile di lite riguardante la responsabilit� 
del consigliere comunale quale am-' 
ministratore del Comune � causa sia di ineleggibilit� 
che di decadenza, ai sensi dell'art. 15 n. 6 
del T. U. 5 aprile 1951, n. 203. 

Con questa sentenza la Corte di Cassazione. ha 
riconfermato ancora una volta il principio, sempre 
sostenuto dalla Avvocatura, ma disatteso da varie 

Corti di merito, che il giudizio di responsabilit� 
davanti il Consiglio di Prefettura o la Corte dei Conti 
configura una causa di ineleggibilit� o di decadenza 
e che l'art. 15 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203 
non distingue fra lite e lite, rria tutte le comprende in 
quanto parte del presupposto che la obiettiva consistenza 
di una lite, qualunque ne sia l'oggetto, rende 
incompatibile la qualit� di consigliere comunale (e 
di xindaco) con quella di litigante col Comune. 

(Negli stessi sensi cfr. Cass. n. 228 del 1951, menzionata 
nella sentenza; Sez. Un. 8 maggio 1952: 
Prefetto di Brindisi -Chieco Bianchi ed altri; Sez. 
Un. n. 3188 del 13 giugno 1953: Cuccagna -Prefetto 
di Perugia; Sez. I, n. 1208-1209 del 23 ottobre 
1953: Comune Cinisello Balzano ed altri; 
contra Corte d'Appello Bologna 19 novembre-18 dicembre 
1953. Prefetto di Ravenna). 

G. GUGLIELMI 
IMPOSTE E TASSE -Imposta di fabbricazione sui 

prodotti petroliferi -Esenzione subordinata al loro 

impiego per la produzione di energia elettrica -Inap


plicabilit� di una nuova legge abolitrice dell'esenzione 

ai quantitativi cbe siano gi� entrati nello stabili


mento di produzione, ma non siano stati ancora ado


perati per la medesima. (Cass., Sez. I, Sent. n. 3853/53


Pres. : Acampora; Est. : Di Liberti; P. M. : Macaluso 


Amministrazione Finanze contro Societ� Edison). 

Sopravvenuto il D. L. 11 marzo 1950, n. 50, che 
abol� l'esenzione dall'imposta di fabbricazione stabilita 
dal D. L. 21 ottobre 1946 n. 236, per i prodotti 
petroliferi impiegati per generare energia 
elettrica, tale abolizione non opera per quei quantitativi 
che siano gi� entrati nello stabilimento di 
produzione e che siano in attesa di tale impiego. 

La tesi dell'Amministrazione finanziaria si adeguava 
ad una realt� empirica: se l'esenzione � subordinata 
a un determinato impiego del prodotto esentato, 
e se essa viene abolita in un momento nel quale il 
prodotto non ha ancora avuto quell'impiego, sembra 
corretto desumerne che a quel prodotto l'esenzione 
non si applichi. 

Ma-la Corte di Cassazione, colla sentenza suindicata 
� andata in diverso a'vviso. 

Originariamente, i prodotti petroliferi di cui si 
tratta erano soggetti alla tassa di vendita ridotta 
di cui al D. L. 17 novembre 1937 n. 1870, il quale 
gi� conteneva delle agevolazioni pel caso che i prodotti 
medesimi fassero impiegati per generale energia 
elettrica, e l'ultimo comma dell'art. 5 di detto decreto 

n. 1870, stabiliva: � Con decreto del Ministro per le 
Finanze saranno stabilite le norme e le condizioni 
per la concessione delle agevolazioni suindicate, occorrendo 
anche sotto forma di rimborso della maggior 
somma corrisposta, nonch� le misure e le modalit� 
pel controllo inteso ad evitare ogni possibile abuso �. 
Tali misure e modalit� di controllo vennero stabilite 
cogli articoli 4 e 5 del D.M. 15 g�nnaio 1938 
(Gazzetta Ufficiale n. 30, del 1938). 


L'art. 4 del D. M. 15 gennaio 1938 era cos� formulato: 
� La tassa di vendita ridotta di cui al precedente 
articolo 1 si riscuote sui residui all'atto del 
loro Bdoganamento o della estrazione dallo stabilimento 
di produzione. 


-62 


� Il trasporto dei residui stessi allo stabilimento esenzione soggetta a condizione, che gi� sarebbe un 
di impiego dovr� avvenire con scorta di bolletta di por male il problema: bisognerebbe dire invece che 
cauzione, soggetta a certificato di scarico, per la il debito d'imposta non sorge, tenendosi conto 
differenza tra la tassa di vendita ridotta pagata e appunto di quella destinazione del prodotto. 
quella normale in vigore all'atto della importazione Ad accreditare tale soluzione la sentenza .ha ricorod 
estrazione. dato l'art. 4 delle Disposizioni preliminari alla 

� Giunti i residui a destinazione dovr� essere dato Nuova Tariffa doganale (Decreto 7 luglio 1950, 
immediato avviso all'ufficio tecnico di finanza comn. 
442) : � Nel caso di variazione alle sovrimposte 
petente per giurisdizione, il quale, previ negli oppordi 
fabbricazione e alle imposte di consumo si applituni 
accertamenti, ne annota il quantitativo sul regicano, 
alle merci estere da immettere in consumo, le 
stro .di carico e scarico di cui al comma seguenete sovrimposte e le imposte in vigore al momento della 
e rilascia il certificato di scarico per la quantit� di loro uscita dalla dogana, dai depositi generali, dai 
residui ricevuti dallo stabilimento. depositi doganali e dai magazzini generali n. Ed in 

� Il movimento dei detti residui � tenuto in eviproposito, 
pur riconoscendo che quella norma riguarda 
denza in apposito registro di carico e scarico vidimato la materia doganale e non l'imposta di fabbricazione, 
dall' Uff�ciO tecnico di finanza, nel quale sono segnate, ha considerato che essa esprime .un principio diretdalla 
parte del carico, le qualit� e quantit� dei residui tivo che consolida quanto .sopra si � rilevato circa 
ritirati, con gli estremi dei documenti di accompal'impossibilit� 
per detti tributi di spostare in alcun 
gnamento e, dalla parte dello scarico, le quantit� caso il momento fisso e inderogabile in cui sorge l'obvia 
via consumate per la produzine di energia eletbligazione 
tributaria n. 
trica, con indicazione altres� della energia prodotta. Un altr� argomento la sentenza ha desunto, per 

�Le spese per gli accertamenti da farsi dagli uffi'Ci tequanto 
di sfuggita, dall'art. 17 del ripetuto D. L. 11 
cnici di finanza sono a carico dell'azienda interessata �. marzo 1950, n. 50. 
', E l'art. 5: �La vigilanza sull'impiego dei residui Occorre premettere che l'abolizione dell'esenzione 
ammessi alla tassa di vendita ridotta � demandata in discorso risulta dalla tariffa allegata al detto deagli 
uffici tecnici di finanza aventi giurisdizione creto, mentre il testo del decreto vero e proprio consullo 
stabilimento destinatario. tiene degli aumenti di aliquota per i prodotti petro


� Gli Uffici tecnici di finanza devono .... eseguire li! eri e per altri generi. Ora l'art. 17 stabilisce : cc Gli 
verifiche per accertare la congruit� del consumo espoaumenti 
�d'imposta stabiliti coll'art. 1 si applicano 
sto sul registro di carico e scarico �. anche sui prodotti petroli! eri che abbiano assolto le 

Venne poi il R. D. L. 28. febbraio 1939, n. 334, preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento 
che trasform� la tassa di vendita ridotta in imposta dell'entrata in vigore del presente decreto si trodi 
fabbricazione, e all'art. 12 stabiliva: cc I prodotti vino nei recinti o nei locali nei quali viene esercifiniti 
sono estratti dallo stabilimento con pagamento tata la vigilanza continuativa finanziaria nonch� 
di tributo. "Possono altres� essere estratti sotto vincolo sui prodotti comunque viaggianti con bolletta 
di bolletta di cauzione per l'esportazione all'estero o di cauzione ii. 
per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni Non senza fondamento la sentenza ne ha ricavato 
fiscali, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate che il principio di �diritto transitoriQ presupposto 
dall'Amministrazione finanziaria ii. dal decreto in esame sia che esso deva trovare appli


� in relazione e queste disposizioni che il Supremo zione solo per quei prodotti petroli! eri che ancora 

Oollegio, conformemente a quanto aveva fatto la Oorte si trovino soggetti alla vigilanza continuativa finan


d'Appello di Genova, ha deciso la causa in base al ziaria o viaggianti con bolletta di cauzione. Tale 

criterio che il momento generativo dell'imposta era non era la condizione dei prodotti petroliferi cui si 

quello dell'uscita dallo stabilimento dove i prodotti riferiva la contestazione. Perch� per essi la bolletta 

vengono fabbricati. Onde se in quel momento essi di cauzione, di cui � parola nell'art. 4 dell'anzidetto 

godono dell'esenzione in quanto destinati a generare D. M. 15 gennaio 1938, era gi� stata scaricata col


energia elettrica, con ci� il diritto all'esenzione deve l'arrivo dei prodotti nello stabilimento della ditta 

considerarsi consolidato, non gi� ulteriormente sogche 
doveva impiegarli. N � i prodotti stessi si pote


getto alla condizione sospensiva dell'impiego. Non vano considerare soggetti alla vigilanza continuativa 

sarebbero quindi invocabili per analogia i casi come finanziaria, perch� tale � soltanto quella ai fini della 

quelli delle spedizioni di merci da una dogana alquale 
gli agenti dispongono di un locale nel posto 

l'altra o in transito (art. 58 e 61 Legge doganale), dove la vigilanza dev'essere effettuata, come � previsto 

nei quali si verifica uno stato di obbiettiva incertezza ad es. dagli articoli 65 e 72 della legge doganale, dal


circa la sorte �delle merci che dovrebbero scontare il l'articolo 5 del T. U. per l'imposta sui surrogati di 

tributo, e che lo sconteranno se non si verificher� caff� (D. M. 8 luglio 1924) e altre disposizioni simi


l'evento pel quale la temporanea esenzione � accorglianti.: 
mentre quella di cui all'art. 5 del ripetuto 

data. Qui invece, la destinazione definitiva della decreto del 1938 non � che una vigilanza di carattere 

merce risulterebbe dalla dichiarazione fatta all'atto saltuario. 

dell'estrazione dalla fabbrica. E sebbene l'art. 17 contempli espressamente gli 

La costruzione,. senza dubbio acuta, approvata dal aumenti di aliquota portati dal decreto stesso e non 

Supremo Oollegio poggia essenzialmente su questo anche l'abolizione dell'esenzione per i prodotti desti= 

punto: che l'evento futuro consistente in quella tale nati a generare energia, appare ragionevole l'illa


destinazione del prodotto, non deve considerarsi inzione 
che la medesima ratio sia valevole in questo 

certo, non si concreta cio� in una condizione sospensecondo 
caso, anche se, risultando esso dalla tariffa 

siva cui l'esenzione sia subordinata. Quello che questa allegata invece che dal corpo del decreto, sia sfuggito 

costruzione respinge � addirittura che si parli di di far menzione anche di essa nell'art. 17. 


-63 


Concludendo, per quanto opinabile sia la questione, 
la soluzione adottata dalla Corte d'Appello di Genova, 
e approvata dal Supremo Collegio colla sentenza in 
esame, appare pi� conforme all'esigenza teorica di 
una rigorosa determinazione del momento in cui 
l'obbligazione tributaria ha vita, onde poi ricavare 
da tale determinazione le ulteriori conseguenze. Se 
l'obbligazione nasce al momento dell'uscita dalla 
fabbrica e non nasce qualora il prodotto abbia quella 
destinazione, affinch� l'imposta sia dovuta occorre che 
quella destinazione venga mutata, nel qual caso sar� 
tale mutamento .a far sorgere il debito d'imposta. 
In mancanza del mutamento stesso, la nuo'lla legge 
sopravvenuta non pu� in mancanza di disposizione � 
espressa modificare la condizione giuridica del prodotto 
esente. 

G. OALENDA 
IMPOSTA DI REGISTRO -Sentenza dichiarativa di 

simulazione di compravendita -Imposta di titolo 

sulla retrocessione. (Cass. Civ., Sez. I, n. 184/54 -

Pres. : Acampora ; Est. : Siciliani ; P. M. : 'Fragali �


Amministrazione delle Finanze contro Filippini ed 

altri). 

I.a sentenza che dichiara la simulazione di un 
trasferimento immobiliare, mentre non d� luogo 
alla restituzione dell'imposta di registro pagata 
sull'atto simulato, rende applicabile una nuova 
imposta di registro in relazione al trasferimento 
del bene oggetto del primo trapasso. 
La Corte Suprema ha confermato, con la sentenza 
annotata, una giurisprudenza ormai costante (cfr. 
Relazione 1942-50, vol. I, p. 640. La sentenza massimata 
si legge per esteso nella cc Riv. di leg. fiscale � 
1954, 431). 

Sono, cos�, cadute quelle speranze di un mutamento 
di giurisprudenza, che erano state originate 
dalla sentenza cassata della Corte di Brescia, con 
�ompiacimento segnalata, in varie riviste, da esperti 
di diritto tributario. La �Rii:ista di Diritto e pratica 
tributaria� (1953, II, 32) ne aveva messo in rilievo 
cc l'assoluta ed encomiabile indipendenza di pensiero �, 
con evidente allusione al diverso insegnamento del 
Supremo Consesso; la � Rivista di Diritto finanziario 
e Scienza delle finanze�, diretta dallo stesso illustre 
patrono della causa decisa con l'annotata sentenza, 
ne aveva messo in evidenza la cc eccezionale importanza 
� (1951, 2, 232). 

Era, infatti, sembrato ad una parte della dottrina 
che il caso della simulazione offrisse l'opportunit� 
di sottoporre a riesame tutta la questione _:_ di gran 
lunga pi� ampia, e in un certo senso, diversa della 
tassazione delle sentenze dichiarative di nullitd, 
di risoluzione e di rescissione di contratti. In realt�, 
il caso della simulazione era invece, come ha dimostrato 
la s~ntenza annotata, proprio il meno indicato; 
perch� la sentenza dichiarativa di simulazione presenta 
un aspetto caratteristico, che pu� anche mancare 
in una sentenza semplicemente dichiarativa di nullit�. 
Mentre, infatti, la dichiarazione di nullit� 
opera unicamente sul contratto annullabile, avvalendosi 
strumentalmente dei vizi dello stesso contratto e 
prescindendo, quindi, da altri elementi, per contro 
la simulazione � dichiarata facendo leva non sul 

contratto simulato, ma sulla dimostrazione di un 

contrario volere delle parti. 

In altri termini, nel caso particolare della simu
�lazione si accerta e si dichiara precisamente l'accordo 
simulatorio, �he �, esso stesso, una convenzione (occulta, 
ma non per questo meno operante) che determina 
particolari effetti giuridici. 

Del che si ha conferma nella stessa lettera della 

legge, che -sia pure con riferimento ad una ipotesi 

particolare -menziona in modo esplicito il cos� 

detto cc accordo simulatorio � (art. 1414 Codice Civile, 

terzo comma). Del resto, anche coloro che ravvisano 

nel contratto simulato una mera apparenza, un non


contratto, risultante dall'elisione delle contrarie vo


lont�, devono pur riconoscere che delle contrarie 

volont� auto-elidentisi una sola esiste nel mondo este


riore, ed � quella materializzata nel contratto simulato. 

La pattuizione, �invece, diretta alla. distruzione 

del contratto apparente rimane occulta: ed � perfet


tamente conseguente che, quando essa viene dichiarata 

in sentenza, automaticamente ricada nella disciplina 

dell'art. 72 della legge di registro. E la Corte Suprema, 

nella sentenzu annotata, ha limpidamente colto il 

punto cruciale del problema, l� dove osserva : << In 

questo caso il titolo della imposizione risieder�, non 

gi� nella sentenza che quella esistenza abbia dichia


rata, o quell'annullamento pron�nciato, bens� nel 

negozio che necessariamente devesi presumere inter


venuto al fine di operare un ritrasferimento di quel 

bene, che, pur nel difetto di un valido titolo, la legge 

speciale, in contrasto di quella comune, �aveva consi


derato trasferito dall'un contraente all'altro �. 

Appare tuttavia chiaro, da. questa argomentazione, 

come la Corte Suprema, tenda a riconoscere una 

particolare efficacia al contratto simulato solo nel


l'ambito della legge speciale. Limitazione, codesta, 

che gi� traspariva dalla prima parte della motiva


zione, l� dove la sentenza si era diffusa nell'avvertire 

che la legge di registro cc non sempre si adegua e spesso 

si discosta da quelli che sono i principi della legge 

comune�. 

In altri termini, la Cassazione riconosce che rea.l


mente il contratto simulato sarebbe del tutto inesi


stente per il diritto comune: ma tale non � invece per 

il diritto fiscale, nello speciale regolamento della im


posta di registro. 

In realt�, non era necessario fare ricorso all'auto


nomia del diritto tributario ed alla particolare confi


gurazione che vi possono assumere alcuni istituti 

(Cass. 28 luglio 1947, n. 1194), per giungere alla 

conclusione che il contratto simulato non sia inesi-. 

stente per la Finanza. A tale conclusione si arriva, 

infatti, anche per le vie maestre del diritto privato, 

ove si consideri che il contratto simulato, creando 

un'apparenza giuridica, spiega tutti i suoi effetti 

perfino tra le parti, sino a quando non si abbia una 

sentenza nel processo di simulazione (MESSINEO : 

Dottrina generale del contratto, 1948, p. 311). 

Concetti, codesti, limpidamente espressi gi� dal Fer


rara, il quale insegnava che cc il negozio �.creato docu


mentalmente, determinando una apparenza sensibile,


e questa apparenza � un dato certo obbiettivo di cui le 

parti non possono non tener conto, perch� la non 

realt� dell'atto � occulta ed impercettibile, e nessuno 

pu� farsi giudice delle nullit�. � una necessit� del


l'ordine giuridico che gli atti giuridici in veste docu



-64 


mentale abbiano una presunzione di validit�, che 
non pu� essere scossa o distrutta che da un secondo 
atto (negozio o sentenza) di pari certezza. Nel tempo 
intermedio, l'atto spiega efficacia come se fosse 
vero� (cc Nuovo Dig. It. �voce cc Simulazione�, p. 317, 
in nota). 

L'affermazione, quindi, che il contratto simulato 
sia del tutto inesistente, � discutibile anche nei rapporti 
dei protagonisti del contratto, cio� delle parti; 
ma essa � senz'altro da respingere, se l'essere o non 
essere del contratto viene considerato dal punto di 
vista degli spettatori, cio� dei terzi. E, fra questi, 
va certamente inclusa la Finanza. 

A questo punto dell'indagine risorge il grave problema 
della posizione della Finanza rispetto all'atto 
tassato. Problema grave, per la verit�, pi� nell'apparenza 
che nella sostanza, che si � riacutizzato 
solo dopo la notissima sentenza 8 maggio 1953, 

n. 1280 della Corte Suprema, con la quale si decise 
che la Finanza non � terza, in senso tecnico, rispetto 
ai contraenti. Affrontando la questione dal limitato 
angolo di visuale della certezza della data, la Cassazione 
dichiar� che cc terzo in senso tecnico non va 
inteso qualsiasi estraneo, ma colui che � soggetto di 
un rapporto giuridico in confiitto con altro rapporto 
al quale non ha partecipato, ma che ha in comune 
con il primo l'altro soggetto �. Senonch� questa limitazione, 
sulla cui esattezza ci permettiamo di dissentire, 
non infi'Uisce sulla tesi che riafferma l'esistenza 
del contratto simulato rispetto alla Finanza: perch� 
questa esistenza si fonda non tanto su una qualificazione 
positiva (� la Finanza � terza in senso proprio, 
rispetto al contratto simulato �) quanto su una 
qualificazione negativa, e cio� sull'estraneit� della 
Finanza rispetto alle parti. Solo fra le parti il contratto 
simulato � privo di effetti (art. 1414 Codice 
civile); fuori delle parti, il contratto simulato � 
operativo, siano tali parti, o non siano, cc terzi � 
in senso tecnico. 
La verit� � che cc non esiste un concetto assoluto di 
terzo in senso tecnico, ma una gradazione di effetti 
e di cautele giuridiche � (D'ONOFRIO: Terzi in 
cc Nuovo Digesto� vol. XII, 2, p. 155). E l� dove 
gli effetti di un contratto vanno valutati nella loro 
operativit� esterna, al concetto di terzo si sostituisce 
l'altro, di gran lunga pi� ampio, di estraneo all'atto. 


E come nessun estraneo pu� o deve, in quanto tale, 
tener conto delle occulte intenzioni delle parti, cos� 
la Finanza deve attenersi, nell'apprezzamento degli 
effetti di un atto, alla materia documentale, quale 
risulta nel mondo della realt�. La differenza fra la 
Finanza e gli altri estranei risiede solo nella diversit� 
dei piani delle rispettive posizioni ; gli estranei in 
senso lato sono sullo stesso piano dei contraenti, la 
Finanza � sopra i contraenti (cfr. sull'argomento 
NAPOLITANO, in cc Riv. Dir. fin. e Se. delle finanze�, 
1953, 2, p. 25). 

Sembra, quindi, che i soli strumenti offerti dai 
principi del diritto privato avrebbero dovuto permettere 
di ricavare, dalla materia in contestazione, la 
piena legittimit� della tassazione del contratto simulato, 
esistente ed operativo per gli estranei all'atto; e, 
di conseguenza, avrebbero dovuto permettere di ravvisare, 
nella pronuncia di simulazione, una vera e 
propria retrocessione. 

La Corte Suprema ha, invece, ritenuto insufficienti 
gli strumenti del diritto privato comune, pervenendo 
tuttavia egualmente a configurare una esistenza 
eil operosit� del contratto simulato, facendo 
leva sulle peculiarit� del diritto fiscale. Gon ci�, ha 
automaticamente ampliato la portata della decisione, 
che investe tutta la disciplina tributaria non solo 
della simulazione, ma dei contratti nulli, risoluti e 
rescissi. 

La sentenza annotata rileva che il mantenimento 
della imposta sugli atti dichiarati nulli (tranne il 
caso specialissimo dell'art. 14, n. 2 della legge di registro) 
porta, cc per logica inesorabile, alla conseguenza 
che una. volta verificatosi per la Jfinanza un 
trapasso nelle circostanze era cennate, il successivo riconoscimento 
ad opera del giudice della inesistenza del 
trapasso medesimo, o comunque il suo annullamento, 
pone in essere per il Fisco un ulteriore trasferimento, 
il quale non pu� sottrarsi al pagamento di una nuova 
imposta di registro �. 

Questa conclusione della Corte permette di general~
zare il principio, che ai fini dell'imposta di registro 
un atto annullato � privo di effetti solo allorquando la 
sua inefficacia derivi da vizi ai quali la volont� delle 
parti sia totalmente estranea. Allorquando, invece, 
la distruzione degli effetti dell'atto deriva da una 
contraria volont� delle parti (contemporanea all'atto, 
nella ipotesi della simulazione; successiva; nell'ipotesi 
della risoluzione o della rescissione), ovvero da 
una volont� insufficiente o viziata, gli effetti dell'atto 
permangono per la Finanza perfettamente 
integri. 

Questa particolare fictio juris si rifiette sulla portata 
della sentenza che dichiara la nullit�. Mentre 
per il diritto comune solo la sentenza che dichiara 
l'annullamento o la rescissione o la risoluzione � 
costitutiva, a differenza dell'azione di nullit� che � 
ritenuta azione di accertamento, per contro nel diritto 
tributario anche l'azione di nullit� (salvo il caso 
dell'art. 14, n. 2) � sostanzialmente costitutiva : 
essa crea una situazione giuridica nuova. 

Gli effetti del contratto nullo rispetto alla Finanza 

non vengono, quindi, distrutti ex tunc : essi riman


gono come una realt� giuridica, alla quale si sosti


tuiscono nuovi effetti, che debbono essere a loro volta 

tassati. L'obbiezione -fatta propria dalla Corte di 

Appello di Brescia nella sentenza cassata -che 

nella legge di registro non vi sia menzione di siffatte 

sentenze costitutive, � priva di consistenza. L'art. 120 

della Tariffa all. A alla legge di registro assoggetta 

ad imposta proporzionale proprio le sentenze portanti 

aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della 

propriet�, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mo


bili o immobili o di altro diritto reale, di rendite, 

crediti o azioni. Ed � altamente sintomatico che 

l'art. 120 rinvii alla prima parte della tariffa, che 

disciplina per l'appunto la tassazione degli atti civili 

e dei contratti. L'effetto della sentenza che pronuncia 

la nullit� di un contratto �, infatti, identico a quello 

di una stipulazione in senso inverso promanante 

dalle parti. E non sembrer� fuori luogo qui ricordaFe 

che lo stesso BERLIRI, in una nota apparsa sul cc Fo


ro It. >> 1949, III, 42, ebbe a riconoscere la portata 

traslativa di una sentenza che aveva dichiarata 

nulla una donazione di denaro fra coniugi, dichia


rando di propriet� del marito l'immobile acquistato 


-65


dalla mogli� con il danaro donatole, appunto in 
base all'art. 120 della tariffa allegato A alla legge di 
registro. 

N � gioverebbe, infine, richiamare l'art. 69 lett. C, 
della legge di registro, che assoggetta ad imposta 
fissa le sentenze dichiarative di � nullit� assoluta n 
dei negozi giuridici. Se questa disposizione si inquadra 
in tutto il sistema della legge di registro (art. 11, 
12, 14), appare evidente come il suo ambito sia limitato 
al caso di sentenze dichiarative di nullit� non 
derivanti in alcun modo dalla volont� delle parti. 
Infatti, come gi� si � visto, le sentenze pronuncianti 
la nullit�, sono, ai fini dell'imposta di registro, costitutive, 
e non possono quindi in alcun modo farsi 
rientrare nella categoria dell'art. 69 lett. c, circoscritta, 
alle sentenze che dichiarano, non creano 
una determinata situazione giuridica. 

Questa conclusione -che la sentenza annotata 
riconosce autorevolmente sostenuta da molti -non � 
stata esplicitamente ribadita dalla Corte Suprema. 
N � era necessario, ai fini della decisione per il caso 
di specie. Se si tengono infatti presenti le osservazioni 
esposte all'inizio dell'attuale nota, appare chiaro 
come la pronuncia di simulazione si fondi necessariamente 
sulla controstipulazione occulta, che � essa 
stessa una convenzione, e ricade quindi sotto la particolare 
disciplina dell'art. 72 della legge di registro. 
Ma tutta la motivazione della sentenza annotata 
orienta verso il pi� generale principio della portata 
costitutiva della pronuncia di nullit�, allorquando 
questa ultima sia fatta derivare, in modo diretto o 
indiretto, dalla volont� delle parti. 

A. O. 
TRUFFA -Truffa in danno della Pubblica Amministrazione 
-Contributo per la ricostruzione di edifici 
destinati ai senza tetto -Raggiri ed artifici -Dolo Momento 
del dolo. (Corte di Cass., Sez. III, 25 maggio 
1953 -Pres.: Rivera; Est : Rossi; P. M. : Mattioli, 
concl. di:ff. -Rie. P. M. contro Pucci N.). 

A) In caso di truffa in danno della Pubblica Amministrazione 
:per indebita riscossione di contributi 
dello Stato relativi a ricostruzione di edifici 
destin.ati all'alloggio dei senza tetto, non � necessaria 
una intenzione fraudolenta al momento in 
cui sia stata fatta domanda di contributo, ma � 
sufficiente che il dolo sussista nel momento in cui 
l'agente consegue il :profitto. 

B) Nella ipotesi di reato suddetta � sufficiente 
che l'agente, :per conseguire l'ingiusto :profitto, si 
giovi, all'atto in cui :percepisce l'indebito contributo, 
di una situazione di fatto non corrispondente 
al :presu:p:posto del contributo stesso e serbi il 
silenzio in ordine alla situazione in cui � venuto a 
trovarsi, nonostante l'obbligo di sua esplicita 
dichiarazione in :proposito. 

I. La fattispecie � stata segnalata nel Contenzioso 
dello Stato negli anni 1942-1950 (vol. II, pp. 7 46-747), 
al punto processuale di cui la sentenza che annotiamo 
costituisce la definitiva (in diritto) valutazione. Per 
comodit� del lettore ne riportiamo i termini. Certa 
Pucci, provveduto alla riparazone di un fabbricato 
danneggiato dalla guerra, aveva iniziato la pratica 
per la liquidazione del contributo di cui al D. L. 
10 aprile 1947, n. 261, ed aveva provveduto ad incassare 
detto contributo (che, come � noto, viene corrisposto 
solo a coloro i quali hanno effettuato la ricostruzione 
per dare ricovero ai senza tetto) nonostante, 
nel tempo intercorrente tra l'inizio e la conclusione 
della pratica, avesse ormai .dimostrato. di non avere 
pi� (forse non l'aveva mai avuta, certo non l'aveva 
al momento dell'incasso) intenzione di mettere a disposizione 
dei senza tetto il fabbricato restaurato, 
avendo demolito quanto poteva essere utile ai servizi 
domestici (acquaio, focolare) ed essendosi servita 
dell'immobile come rimessa di una azienda agricola. 
Poich� neppure ai reiterati inviti, post-incasso, fattile 
dalla Autorit� di P. S., di ubbidire agli obblighi 
impostile dalla legge, la Pucci aveva aderito, persistendo 
nella determinazione, che gi� appariva (a 
seguito naturalmente di ricostruzione a posteriori 
di quanto era avvenuto) sussistere al tempo dell'incasso 
del contributo, di non locare l'immobile a senza 
tetto, detta autorit� l'aveva denunziata per truffa 
aggravata. In primo grado l'imputata era stata condannata 
ma, ricorsa in appello, era stata assolta 
per insufficienza di prove, apparendo equivoca l'intenzione 
dell'imputata di trarre in inganno l' Amministrazione 
al momento in cui aveva presentato domanda 
di contributo ai sensi del citato decreto legislativo. 
Secondo il giudice di secondo grado, non potendo con 
sicurezza affermarsi che la Pucci avesse avuto sin 
dal primo momento l'intenzione di non adibire l'immobile 
ricostruito ad abitazione di senza tetto, l'imputata 
doveva essere assolta per insufficienza di 
prove. Avverso la sentenza di quel Giudice il P. M. 
propose ricorso per cassazione. Il ricorso, con la 
sentenza di cui si annota la massima, � stato accolto. 

II. Due sono le questioni che vengono esaminate in 
sentenza. La prima riguard� il ragionamento compiuto 
dal Giudice di appello : la Corte Suprema osserva 
al riguardo essere errore ritenere che una truffa 
del genere possa dirsi integrata solo in quanto vi sia 
una prova certa circa un'intenzione fraudolenta da 
parte della istante fin dal primo momento in cui 
questa avanza la domanda per ottenere lo speciale 
contributo di cui al D. L. n. 261 del 1947, poich� 
� � sufficiente che il dolo sussista nel momento consumativo 
della truffa, vale a dire quando l'agente 
consegue il profitto con conseguente danno altrui �. 
Si comprende cosa la Corte, che si trovava nella 
necessit� di superare il ragionamento del Giudice di 
secondo grado, abbia voluto dire con queste parole : 
e se anche il concetto (che si intravede, che si sarebbe 
voluto esprimere) � esatto, non si pu� certo affermare 
che sia stato espresso in termini ortodossi. � proprio 
la deficente tecnica di terminologia che consente 
a la Giustizia :penale (la quale pubblica per intero 
la setitenza) di muovere riserve, in una nota redazionale 
di cui la brevit� ha impedito a detta Rivista 
di esaminare pi� a fondo il problema ed il conseguente 
quesito se non si trattasse pi� di difetto terminologico, 
che non di errore di soluzione. 

Quando invero la Cassazione aff erm.a. che � sufficiente 
che il dolo sussista nel momento consumativo 
della truffa dice cosa inesatta, la quale consente il 
giusto rilievo della Rivista secondo cui il dolo, che 
consiste anche nella consapevolezza di usare raggiri 
ed artifici, deve pur sussistere nel momento in cui i 
raggiri e gli artifici vengono usati. Se si considera 


-66 


che il momento consumativo della truffa coincide 
con il conseguimento dell'ingiusto profitto e che questo 
non pu� non essere cronologicamente successivo (di 
poco o di molto non importa, sempre per� successivo) 
alla manifestazione degli artifici o dei raggiri, � inesatto 
dire che basta che il dolo sussista il momento del 
conseguimento dell'ingiusto profitto, lasciando al 
di fuori della intentio criminis tutta la parte del 
comportamento relativa alla induzione in errore 
mediante artifici o raggiri. 

Il vero � che la Oorte Suprema, dovendo superare 
la inesatte obiezioni del giudice di appello, e volendo 
esattamente significare che bastava esaminare se 
l'intenzione criminosa, eventualmente insussistente 
all'inizio della pratica, fosse sopravvenuta successivamente, 
al momento in cui l'Amministrazione era 
stata tratta in inganno col silenzio tenuto dalla Pucci 
quando il contributo le era pagato per un comportamento 
che, se mai aveva avuto intenzione di tene.re, 
certo non aveva pi� voluto tenere nel corso della pratica, 
ha usato termini imprecisi, i quali possono 
anche �consentire ad un osservatore, che consideri solo 
la lettera delle parole, di aff errriare che il principo 
che si legge nella parte prirria della massima (il 
quale riporta quanto � detto nella motivazione), cos� 
come � espresso, non � accettabile. 

Si tratta, per�, si ripete, di sintesi che ha tradito 
il pensiero della Oorte, il quale consiste invece nei 
termini sopraesposti. 

III. L'esame della seconda questione � stato fatto 
dalla Oorte Suprema non tanto per la necessit� di 
dimostrare l'infondatezza della sentenza del Giudice 
di Appello, gi� congruamente contestata, sia pure 
con le rilevate deficenze di terminologia, con le considerazioni 
esposte a riguardo del primo problema, 
quanto per il desiderio di rispondere alla tesi sostenuta 
in udienza dal P. M. il quale, nonostante il 
ricorso per cassazione fatto dal suo collega di secondo 
grado, in una fattispecie nella quale, per i profili 
morali che la caratterizzavano, se mai per quella 
valutazione di un fatto che la coscienza esige la norma 
possa talvolta essere forzata, questa avrebbe dovuto 
essere interpretata nel senso della condanna e non 
dell'assoluzione, aveva affermato che il comportamento, 
sost�nz�almente di silenfdo, tenuto dalla

e 

Pucci al momento della riscossione del contributo, 
non configurava la nozione dell'artificio quale si 
esige per la sussistenza del delitto di truffa. 

� la ricorrente opinione di alcuni (per un altro 
caso si consulti Il contenzioso dello Stato cit., 
vol. II, pp. 744-745), i quali, evidentemente svisati 
da un'erronea valutazione degli interessi patrimoniali 
della collettivit� giuridicamente �rganizzata, si fanno 
paladini di peregrina tesi, secondo la quale il singolo 
ha diritto di trarre in tutti i modi in inganno l' A mmi.
nistrazione nei confronti della quale qualsiasi artificio 
o raggiro non raggiunge mai l'idoneit� voluta 
il;alla legge perch� esso non rimanga allo stadio di 
tentativo impossibile, data l'imponenza dei mezzi 
con la quale l'Amministrazione medesima pu� 
sottoporre a controllo le affermazioni di coloro che si 
avviano a chiedere e ottengono qualcosa. 

Questa � la ragione per cui la Oorte Suprema ha, 
nell'esame della seconda questione, esattamente affermato 
che l'aver la Pucci taciuto, al momento della 
riscossione del contributo, di non trovarsi nella condizione 
di averlo, costituisce raggiro (rectius ! artificio) 
idoneo ad integrare la truffa. � certo artificio, 
agli effetti dell'art. 640 O. p., il silenzio quando si ha 
l'obbligo di parlare e di chiarire uno stato di fatto 
pregiudizievole all'offeso : e l'obbligo di parlare, che 
trova riscontro nella inderogabile legge morale, non 
pu� certo essere neutralizzata dalla pretesa illimitatezza 
dei mezzi con i quali l'Amministrazione 
non solo sarebbe in qualsiasi momento in condizioni 
di controllare la fondatezza delle instanze che vengono 
fatte, ma anche, secondo la morale di coloro ai quali 
lo, Oassazione ha risposto nella sentenza di cui si 
annota la massima, avrebbe il dovere di effettuare 
continui accertamenti per constatare, con intensa 
frequenza, la persistenza di tale fondatezza. 

F. C. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


IMPIEGO PUBBLICO -Atto di nomina -Contributi 
assicurativi. (Corte Appello di Roma, Sez. I, Sent. 

n. 2158 del 15 novembre� 23 dicembre 1953 -Pres.: 
Manca ; Est. : Tavolaro -Ministero dell'Interno contro 
Istitu~o Nazionale Previdenza Sociale).. 
La prestazione di fatto non pu� dar vita ad un 
rapporto di pubblico impiego per cui occorre l'atto 
di nomina, ma pu� solo dare diritto ad un actio 
de in rem verso, contro la Pubblica Amministrazione. 

L'obbligo di pagare contributi assicurativi sussiste 
in quanto sussista contemporaneamente l'obbligo 
di pagare il salario base poich� i contributi 
fanno parte del c. d. salario presidenziale. Il rapporto 
di lavoro subordinato non nasce dalla semplice 
occupazione, ma dalla accettazione tacita di 
essa, cio� da una tacita manifestazione di volont� 
della parte. 

� da escludersi pertanto che la Pubblica Amministrazione 
debba versare contributi assicurativi 
per il personale non ancora assunto alle proprie 
dipendenze nelle fornie di legge. 

La retroattivit� di un decreto di nomina e il 

correlativo obbligo di pagare contributi� assicura


tivi da scadenze precedenti alla data della emana


zione del decreto non obbliga l'Amministrazione 

a corrispondere interessi di mora, sia perch� non 

vi � una situazione che legittimi la mora secondo i 

principi generali, sia perch� secondo la legge di 

contabilit� i debiti pecuniari dello Stato generano 

interessi solo dopo che la spesa sia stata ordinata 

nelle forme prescritte. 

Notevole decisione, perspicuamente motivata che 

oltre a precisare come una semplice prestazione di 

fatto non possa dar vita ad un rapporto di pubblico 

impiego e a trarre da ci� le debite conseguenze (nel 

che � il maggior interesse per questa Rassegna), 

collega l'obbligo di pagare i contributi assicurativi 

all'obbligo di corrispondere una retribuzione respin


gendo la tesi corrente, ma non approfondita, che 

perch� sorgano gli oneri presidenziali � sufficiente 

una prestazione di fatto e non occorre l'esistenza di 

un rapporto di lavoro. 

In realt� non � che tale sia il principio previden


ziale, ma che la prestazione del lavoro, in genere � 

di per s� elemento che importa l'esistenza del rap


porto di lavoro. 

(Nel senso della sentenza qui pubblicata, per 

quanto attiene ai requisiti per l'esistenza di un rap


porto di pubblico impiego vedi Consiglio di Stato, 
Sez. IV, 10 giugno 1952 -Raia contro Ministero 
Lavori Pubblici, in �Racc. Cons. Stato� 1952, 25). 

IMPOSTE E TASSE -Ente Nazionale Idrocarburi 
(E.N.I.) -Contributi per l'us� delle bombole Natura 
-Ingiunzione di pagamento -OpposiziOne Ricorso 
amministrativo; facoltativit� -Soggetti 
passivi del contJ-ibuto: utenti di bombole. (Corte 
d'Appello Roma, Sez. I, Sent. n. 692 del 22 aprile 1954 -
Pres.: Manca; Est.: Tavolaro -E.N.I. -Finanza -Soc. 
Metano Roma). 

Il corrispettivo giornaliero per l'uso delle bombole 
per metano, di cui all'art. 10 della legge 8 
luglio 1950, n. 640 � dovuto all'Ente Nazionale 
Idrocarburi, succeduto per legge all'Ente Metano. 

Il <e fondo speciale bombole n, di cui agli articoli 13 
della legge 8 luglio 1950, n. 640 e 22 del regolamento, 
approvato con d. Pr. 16 dicembre 1950, n. 1121, 
pur essendo dotato di autonomia contabile-amministrativa, 
� sfornito di personalit� giuridica ed 
� organo dell'Ente Nazionale Idrocarburi. 

I corrispettivi previsti dalla legge 8 luglio 1950, 

n. 640 non hanno natura tributaria e relativamente 
ad essi, pertanto, non pu� trovare applicazione il 
principio del � solve et repete �. 
Il ricorso amministrativo contro la determinazione 
dell'ammontare dei corrispettivi dovuti, previsto 
dall'art. 21 del regolamento, rappresenta una 
mera facolt� e non un obbligo da osservarsi come 
condizione di ammissibilit� dell'azione giudiziaria. 

Sono tenuti al pagamento del corrispettivo, di 
cui all'art. 10 della legge, gli utenti di bombole e, 
cio�, i proprietari e le altre persone aventi titolo al 
possesso delle bombole, come tali iscritti nel registro 
degli utenti, e non i consumatori del gas in 
quanto tali, che non possono vantare alcuna pretesa 
sulle bombole, di cui dispongono solo saltuariamente. 

Con esauriente e pregevole motivazione la Corte ha 
deciso tutte le questioni agitate fra le parti, secondo 
un ordine logico rigoroso, integralmente rifarmando 
la sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto applicabile 
il � salve et repete >> alle cause di opposizime _ 
ad ingiunzione, per il pagamento del corrispettivo, 
ma aveva escluso che esso fosse dovuto dai distributori 
di gas metano, possessori di bombole e come tali 
risultanti dal registro degli utenti (vedi Retro 1952, 
pag. 148 e 1953, pag. 13lt cfr. anche <<Acque, boni



-68 



fiche e costruzioni�, 1953, pag. 470 con nota dell'avv. 
P. Carugno). 

Le prime due massime, per�, ci lasciano perplessi. 
I contributi affeuiscono al cc fondo speciale bombole �, 
che � amministrato da un Comitato di nomina 
governativa, a cui la sentenza, pur disconoscendo la 
natura di organo staiale, esplicitamente nonriconosce 
il carattere di organo dell'E.N.I. Si avrebbe, quindi, 
l'anomalia di un patrimonio autonomo, facente 
parte del patrimonio dell' E.N.I., non amministrato 
da organo dell'ente. . 

Alle successive due massime non riteniamo di 
poter aderire per le ragioni gi� dette, n� le argomentazioni 
addotte dalla Corte ci sembrano del tutto 
convincenti. Il corrispettivo per l'uso delle bombole, 
a nostro avviso, potrebbe qualificarsi prezzo pubblico 
soltanto se il pubblico servizio non fosse obbligatorio, 
come innegabilmente �. D'altra parte, � 
vero che l'azione giudiziaria � sempre proponibile, 
in materia di diritti soggettivi, contro atti definitivi 
della pubblica amministrazione, come la stessa sentenza 
riconosce, ma nella specie risulta espressamente 
dall'art. 21 del regolamento che definitiva � la decisione 
del Comitato e non l'accertamento dell'ente, di 
cui al .precedente art. 20. 

All'ultima massima, che accoglie la tesi sostenuta 
dall'Avvocatura e dall' E .N.I., aderiamo pienamente. 


La Corte, procedendo ad un accurato e profondo 
esame di tutte le norme della J;egge e� del� regolamento, 
ha posto in luce un errore materiale, in cui si � 
incorsi nella approvazione della legge. Gli articoli 
9, 10 e 11 del testo definitivo figuravano, nel disegno 
di legge presentato al Parlamento, come 8�, 90 e 10�. 
La numerazione fu spostata, ma si omise di correggere 
il richiamo contenuto nell'art. 10 del progetto 
(11 dell'attuale legge), che si riferiva ai precedenti 
articoli 8 e 9, divenuti nel testo definitivo 9 e 10. 
Proprietari e utenti, di cui all'attuale art. 11 (gi� 
10) debbono perci� considerarsi quelli indicati negli 
articoli 9 e 10 della legge (gi� 8 e 9 del progetto). 

Il testo dell'art. 10 della legge, inoltre, come risulta 
dall'cc errata corrige � pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 272 del 1953, pag. 3942, porta l'inciso cc ancorch� 
proprietario � fra due virgole, donde si evince 
chiaramente ch'esso si riferisce agli utenti di bombole 
e non agli utenti di metano. 

Cos� corretta, la lettera della legge risulta conforme 
allo spirito, fatto palese, d'altronde, dalle varie norme 
unitariamente considerate. 

G. GUGLIELMI 
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SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDEN-ZA 


ACQUE PUBBLICHE. 

1. Il Ministro dei Lavori Pubblici non pu� sulla 
base dell'art. 43 T. U. acque pubbliche autorizzare 
la costruzione a spese comuni di opere permanenti 
per sistemare definitivamente le varie utenze, 
quand'anche con ci� si ottenga che in magre eccezionali 
la riduzione delle� acque gravi proporzionalmente 
su tutti gli utenti (Corte Cass., S. U., 
19 gennaio 1954, � Foro Padano �, 1954, I, 115). 
2. Il Tribunale delle acque decide con sentenza 
sugli incidenti da ordinanza istruttoria del giudice 
delegato. � tempestiva l'impugnazione di tali 
ordinanze fatta prima della rimessione al Collegio. 
Il voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 
non � consulenza tecnica di parte, ma una difesa 
predisposta dalla stessa parte interessata, mediante 
un proprio organo tecnico. (Trib. Acque 
Venezia, 16 aprile 1953, cc Corti Brescia e Venezia�, 
1954, 161 con nota del dott. A. Orengo). 
AGRICOLTl,JRA. 

1. L'atto col quale la Sezione speciale per la 
Riforma fondiaria procede alla occupazione dei 
terreni trasferiti in sua propriet� in base alle leggi 
n. 230 del 1950 e n. 841 del 1950, costituisce atto 
di esecuzione di legge ; pertanto l'azione possessoria 
esperita dal privato avverso siffatta occupazione 
� improponibile. (Pret. Nard�, 12 novembre 
1953, Oont. 2046, Avv. Lecce). 
2. La trasformazione da ente pubblico economico 
a ente privato influisce sui rapporti d'impiego 
costituiti in precedenza ; cosicch� il rapporto di 
impiego dei reduci di guerra assunti (nella specie 
da un Consorzio Agrario) quando l'ente era pubblico, 
va poi regolato dalle leggi concernenti il 
mantenimento in servizio dei reduci nelle Aziende 
private. (Corte Cass., 21 agosto 1953 cc Mass. Giur. 
Lav. >>, 1953, 248; Corte App. Venezia, 12 marzo 
1953, cc Riv. Giur. Lav. n, 1953, II, 431). 
(Vedi: Espropriazione, 3; Imposta ricchezza mobile, 
2 ; Regioni, 2). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 

1. Le Cooperative avieri di cui ai D. M. 15 febbraio 
1928 e 7 dicembre 1928 costituiscono uno 
speciale servizio dell'Ente militare presso cui sono 
istituit~ ; tutte le obbligazioni assunte si riferiscono 
quindi all'Amministrazione. (Corte Cass., 
15 giugno 1953, cc Giust. Civ. �, 1953, 2014). 

2. Il Comitato Italiano Petroli non � inquadrato 
o inquadrabile sindacalmente. Le controversie 
d'impiego rientrano perci� nella giurisdizione amministrativa. 
(Corte App. Genova, 27 maggio 1953, 
cc Mass. Giur. Lav. n, 1953, 197). 
3. L'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna � 
ente di diritto pubblico non economico, pertanto 
le controversie d'impiego rientrano nella giurisdizione 
amministrativa. (Corte Cass., S. U., 11 luglio 
1953, cc Dir. Lav. �, 1953, II, 465; 'n Mass. 
Giur. Lav. n, 1953, 195). 
ANTICHIT� E BELLE .ARTI. 

1. La concessione di un premio al rinvenitore di 
un'opera d'arte nella ex colonia libica (la Venere 
di Girene) � una facolt� discrezionale, quindi la 
domanda giudiziale per ottenere tal premio � 
improponibile. (Trib. Roma, 28 febbraio 1953, 
cc Temi Romana �, 1954, 260). 
APPALTO. 

1. L'appalto di opere pubbliche e la tutela dei diritti 
del lavoratore, articolo del giud. D. N apolitano in 
� Riv. Giur. Lav. �, 1953, I, 267. 
2. Il Consiglio di Stato � carente di giurisdizione 
se l'Amministrazione senza annullare precedenti 
provvedimenti di revisione dei prezzi di un appalto, 
ma ritenuta l'erronea applicazione della revisione 
abbia agito per ripetizione d'indebito, compensando 
una parte del proprio debito con somme dovute 
all'impresa ad altro titolo. (Cons. Stato, 24 novembre 
1953, e< Cons. Stato �, 1953, 1069). 
3. Il certificato per i pagamenti della rata di 
acconto stilato ai sensi dell'art. 57 Reg. n. 350 
del 1895 � il documento essenziale in base al quale 
deve avvenire la emissione del relati:vo. mandato; 
in caso di divergenza fra il certificato e la lettera _ 
accompagnatoria, il primo prevale sulla seconda 
(Trib. Genova, 31 dicembre 1953, Cont. 18479, 
Avv. Genova). 
(Vedi: Gase econom. e popol., 2; Imposta di 
registro, 2, 3). 


70 

.APPELLO. 

1. La mancata costituzione delle parti in appello 
produce solo la cancellazione della causa, da riassumere 
entro l'anno non l'inammissibilit� o improcedibilit� 
dell'appello. �(Corte App; Bari, Ord. 24 
giugno 1953, � Giust. Civ. n, 1953, 2269). 
ASSICURAZIONI. 

1. L'Unione Italiana di Riassicurazione ha nei 
confronti degli assicurati, nell'assicurazione obbligatoria 
dei rischi di guerra, la posizione di assicuratrice 
e non di riassicuratrice. (Trib. Roma, 24 
luglio 1953 (( Assicuraz. � 1953, II, 203 con nota 
del cons. G. Landi e del prof. S. Ferrarini; (( Riv. 
Dir. Navig. �, 1953, II, 279 con nota del professore 
S. Ferrarini). 
(Vedi: Impugnazione, 3). 

ATTO AMMINISTRATIVO. 

1. Du Pouvoir de l'Administration d'imposer unilat�ralement 
des changements aux dispositions des 
contrats administratif s �, articolo del prof. A. DE 
LAUBAD�RE in (( Revue Droit Public Se. Pol. ,,, 
1954, 36. 
2. Non sussiste obbligo dell'Amministrazione di 
provvedere alla ricerca dell'interessato nella comunicazione 
di atti amministrativi, se questa sia 
avvenuta al recapito indicato d�ll'interessato che, 
trasferitosi, non abbia informato della variazione 
l'Amministrazione (Cons. Stato, 24 novembre 1953, 
(( Cons. Stato �, 1953, 1068). 
3. Gli atti del Comandante militare territoriale 
non sono definitivi. (Cons. Stato, 30 novembre 
1953, et Cons. Stato n, 1953, 1025 ). 
4. L'interpretazione di una clausola in un bando 
di gara, fornita dal Capo Compartimento delle 
Ferrovie dello Stato prima della costituzione del 
rapporto contrattuale, non ha altro valore che di 
opinione personale priva di conseguenze giuridiche. 
(Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 930-847, 
Avv. Torino). 
5. La Pubblica Amministrazione compie eccesso 
di potere se, scaduta una concessione di pubblico 
esercizio (navigazione sul Lago di Como) e 
prorogato l'esercizio con concessioni provvisorie, 
mentre si tratti col concessionario per un nuovo 
rapporto a condizioni nuove, assuma la provvisoria 
gestione del servizio, requisendo gli strumenti, 
adducendo la deficitariet� dell'esercizio e 
l'inottenibilit� di una proposta di migliore sistemazione, 
la m�ncata domanda di rinnovo della 
concessione provvisoria e l'abusivit� dell'esercizio 
successivo all'ultima scadenza. L'interesse a ricorrere 
del� concessionario sussiste anche se dall'accoglimento 
del ricorso non deriva la continuazione 
dell'esercizio, perch� deriva almeno l'obbligo del1'
Amministrazione di pronunciarsi sulle richieste 
del concessionario. (Cons. Stato, 18 febbraio 1953, 
� Riv. Giur. Oirc. Trasp. �, 1953,-1045 con nota 
contraria di M. D.). 
(Vedi: Impugnazione, 1, 2, 4). 

-


AUTOVEICOLI. 

1. Natura giuridica dell'A. O. L e degli A. C. 
provinciali, articolo dell'avv. DARIO FOLIGNO in 
� Ri.v. Giur. Trasp. �, 1953, _1001. .� 
2. Il veicolo rimorchiatore e quello rimorchiato 
per avaria costituiscono ai fini della respon" 
sabilit� ex art. 2054 C. c. un unico complesso, 
poich� ciascuno dei conducenti delle singole vetture, 
data la mancanza di autonomia delle stesse, 
deve attendere a tutto il convoglio. (Corte Cass., 
10 luglio 1953, � Giust. Giv. "' 1953, 2451). 
3. La violazione della precedenza di diritto 
non � elemento da s� solo sufficiente a integrare la 
colpa del conducente quando questa deve essere 
dimostrata come nel-caso dell'azione di rivalsa. 
(Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11S95, 
Avv. Torino). 
4. Il conducente di un automezzo militare che 
abbia recato a terzi danni che lo Stato ha risarcito 
risponde verso lo Stato per i principi generali della 
responsabilit� aquiliana senza limitazione di dolo o 
colpa grave ; l'onere della prova della colpa incombe 
all'Amministrazione attrice per rivalsa. 
(Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11895, 
Avv. Torino). 
AVVOCATI E PROCURATORI. 

(Vedi: Costituzione, 2). 

BANCHE. 

1. Ancora in tema di liquidazione coatta amministrativa 
delle aziende di credito. articolo dell'avvocato 
A. PALLINI in �Banca, Borsa, Titoli di cred. n, 
1953, I, 509). 
(Vedi: Imposta di registro, 5). 

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI. 

1. Il vincolo imposto a un bene per la tutela 
delle bellezze naturali non fa venir meno i diritti di 
servit� private ancorch� li affievolisca e ne limiti 
.l'esercizio. (Trib. Genova, 24 �dicembre 1952, 
�Foro Padano�, 1954, I, 106, con nota redaz.). 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. 

1. La deliberazione sull'opposizione contro la 
graduatoria delle domande, presa dalla Commissione 
provinciale Assegnazione alloggi I.N.A.-Casa, deve 
essere motivata. (Cons. Stato, 27 novembre 1953, 
� Cons. Stato �, 1953, 1020). 
2. Gli appaltatori di lavori eseguiti dagli Istituti 
autonomi delle Case popolari non possono cedere 
i contributi a cui i detti Istituti hanno diritto 
verso lo Stato, mancando in essi appaltatori la 
titolarit� del credito. (Trib. Genova, 31 dicembre 
1953, Cont. 18479, Avv. Genova). 
COMPETENZA. 

1. Competente per territorio a conoscere della 
azione di rivalsa contro un dipendente che abbia I 
recato ai terzi danni risarciti dall'Amministrazione 
I 

J 


-71 


� il Tribunale del luogo ove � avvenuto il fatto 
colposo a sensi dell'art. 20 cpc. (Trib. Torino, 2 
dicembre 1953, Cont. 11895, .A.vv. Torino). 

(Vedi: Imposta di registro, 9). 

COMPROMESSO ED ARBITRI. 

1. Solo il provvedimento di nomina dell'arbitro 
da parte del Presidente del Tribunale � non impugnabile, 
Iion quello che neghi la nomina. (Ord. 
Pres. Trib. Torino, 31 dicembre 1952, << Temi �, 
1953, 552 con nota del dott. L. Spinosa). 
COMUNI E PROVINCIE. 

(Vedi : Diritto e interesse, 2 ; I mp�ste e tasse varie, 
3). 

CONCESSIONI AMMINIST~ATIVE. 

1. Nelle concessioni-contratto con predominante 
elemento privatistico, e con clausola di rivedibilit�, 
pu� chiedersi al Giudice dal privato concessionario 
che ritiene inadeguata alle spese effettive 
e quindi rivedibile una sovvenzione accordata dalla 
Pubblica Amministrazione per la gestione di un 
servizio, l'attuazione della relativa clausola inse-. 
rita in contratto, perch� con ci� non viene a modificare 
le clausole della concessione. (Corte .A.pp. Bologna, 
30 dicembre 1952, << Foro Padano �, 1954, 
I, 193). 
(Vedi: Solve et repete, 4). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. 

1. Il pagamento fatta all� persona indicata dal 
creditore ai sensi dell'art. 1188 C. c. non implica 
accettazione della cessione, anche se la persona indicata 
sia la stessa che figura cessionaria nell'atto di 
cessione in precedenza notificato ali'Amministrazione. 
(Trib. Genova, 31 dicembre 1953, .Cont.184 79, 
.A.vv. Genova). 
(Vedi: Appalti, 3). 

CONTRABBANDO. 

1. Non si commette violazione per mancato 
pagamento dell'imposta generale sull'entrata nel 
caso di commercio di contrabbando di generi di 
monopolio, e comunque tale reato va escluso quando 
vi sia ia prova sicura che il detentore dei generi 
di monopolio non � l'importatore della merce dal-. 
l'estero. (Corte .A.pp. pen. Brescia, 23 novembre 
1953, �Corti Ven. e Bresc. �, 1954, 117). 
CONTRIBUTI. 

(Vedi: Solve et repete, 3). 

COSTITUZIONE. 

1. Le nuove leggi sulla Corte costituzionale, articolo 
dol dott. .A.. PENSOVECCmo LI BASSI. in ((Foro 
Padano �, 1954, IV, I). 
2. A.i sensi dell'art. 111 della Costituzione pu� 
ricorrersi per cassazione contro l'ordinanza non 
impugnabile di liquidazione degli onorari di avvocato 
e pro�uratore. (Corte Cass., 30 luglio 1953, 
� Temi �, 1953, 427). 
(Vedi: Imposte e tasse -Contenzioso, 1). 

DANNI DI GUERRA. 

1. L'art. 54 della nuova legge sui danni di guerra e 
i suoi rifiessi sul sistema della pubblicit� immobiliare, 
articolo del dott. O. PRIOLO (�Le Massime�, 
1954, 45). 
2. L'occupazione da parte di sinistrati di locali 
dati in affitto da un privato a un Comune e adibiti 
a scuola, non pu� essere ritenuto fatto di guerra, 
n� requisizione che annulli la locazione: il Comune 
locatario � responsabile quindi della mancata corresponsione 
dei canoni o del deterioramento della 
cosa. (Corte Cass:, S. U., 25 giugno 1953, � Giust. 
Civ. �, 1953, 2138). 
DIRITTO E INTERESSE. 

1. Ferma la competenza del giudice ordinario 
quando il dipendente di un ente pubblico economico 
faccia valere un diritto soggettivo, tuttavia se un 
provvedimento amministrativo (nella specie ministeriale) 
si sovrapponga per virt� di legge all'atto 
dell'ente pubblico, il diritto si degrada a interesse, 
e per l'eventuale annullamento del provvedimento 
stesso � competente il Giudice amministrativo. 
(Corte Cass., S. U., 19 giugno 1953, � � Mon. Trib. �, 
1953, 366). 
2. Per rispetto del regolamento comunale circa 
una determinata sistemazione degli spazi intorno 
alle case, il Comune pu� procedere solo in via amministrativa 
non in via giudiziaria non essendo nella 
pretesa configurabile un diritto ma solo un interesse 
legittimo. (Trib. Genova, 15 dicembre 1952, � Temi 
�, 1953, 492 con nota del prof. M. Ghidini). 
(Vedi: Requisizione, 2). 

DISCREZIONALIT�. 

(Vedi: Antichit� e Belle arti, 1). 

DONAZIONI. 

(Vedi: Imposta di registro, 4). 

ELETTRICIT�. 

(Vedi: Prezzi, 1). 

ELEZIONI. 

1. Il farmacista che pur senza essere legato da un 
vero contratto provvede in via continuativa a fornire 
medicinali ai poveri per conto del Comune � 
ineleggibile a consigliere comunale per potenziale 
conflitto di interessi. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 
1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). 
(Vedi : Giurisdizioni speciali, l; Giustizia amministrativa, 
l; Impugnazione, 5). 


-72 


ESECUZIONE FISCALE. 

1. � valida l'ingiunzione fiscale �he non sia stata 
preceduta in tema di tassa suppletiva dall'invito 
alla parte di dichiarare il valore del cespite tassabile, 
poich� tale valore pu� desumersi. dal corpo 
della ingiunzione e comunque contestarsi dal contribuente 
con i normali ricorsi amministrativi. 
(Trib. Brescia, 10 dicembre 1953, Cont. 3083, 
.A.vv. Brescia). 
ESPROPRIAZIONE. 

1. I niJ,ennit� di espropriazione e svalutazione 
monetaria, articolo del prof. G. LAVAGGI in �Riv. 
Dir. Comm. �, 1953, I, 341. 
2. L'annullamento in sede amministrativa del 
decreto prefettizio di esproprio emanato in corso 
della procedura d'occupazione determina l'inefficacia 
giuridica degli atti precedenti come atti 
preliminari dell'atto annullato, e legittima la domanda 
di restituzione del fondo e quella di determinazione 
dell'indennit� e conseguenti danni, non 
trovando �pplicazione le norme di determinazione 
dell'indennit� di cui all'art. 21 della legge n. 3267 
del 1923. (Corte .A.pp. Messina, 7 dicembre 1953, 
Cont. 4535, .A.vv. Messina). 
3. Nell'espropriazione per attuazione della riforma 
agraria, l'espropriante non ha diritto di far 
propri i frutti pendendi, che restano al proprietario 
del fondo. (Corte .A.pp. Bari, 31 luglio 1953, 
�Foro Padano �, 1954, I, 17 4 con nota dell'avvocato 
C. Ribolzi). 
FARMACIA. 

(Vedi: Elezioni, 1; Imposta successione, 1�

' 

Locazione, 1). 

FERROVIE E TRANVIE. 

1. Le indennit�. ferroviarie e la loro rivalutazione, 
articolo del prof. .A.. .A.sQUINI in (< Riv. Giur. Circ. 
Trasp. �, 1953, 899. 
2. L'.Amministrazione ferroviaria, non essendo 
responsabile della custodia del bagaglio mancando 
l'affidamento, non risponde del furto o smarrimento 
del bagaglio collocato negli appositi spazi 
intermedi situati nelle speciali carrozze per elettrotreno. 
(Trib. Firenze 26 febbraio 1953, (( Riv. 
Giur. Circ. Trasp. � con nota del cons. F. P. De 
Falco). 
3. Il passaggio dei binari da parte di una bambina, 
in prossimit� di un soprapassaggio, espone in 
caso di incidente mortale l'.Amministrazione ferroviaria 
a responsabilit� per tolleranza e per mancata 
manutenzione della cancellata di recinzione, 
ma l'obbligo verso i genitori � diminuito dalla colpa 
concorrente di questi per omessa vigilanza sulla 
bambina. (Trib. Roma, 10 maggio 1953, <( Riv. 
Giur. Circ. Trasp. � con nota del dott. G. Rosso). 
4. Non � nulla la citazione se � convenuto in 
giudizio in rappresentanza dell' .Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato. il ministro dei trasporti 
invece del capo compartimento, specie se il capo 
compartimento � chiamato in proprio nello. stesso ,
giudizio. (Trib. Torino, 2 dicembre . 1953, Cont. 

930-84 7, .A.vv. Torino). 

5. Commette il reato di interruzione di pubblico 
servizio l'assessore comunale def servizi pubblici 
che vieta l'uscita di vetture tranviarie in occasione 
di sciopero, se il servizio sia affidato ad un'azienda 
autonoma. (Corte Cass., 23 aprile 1953, (( Riv. 
Giur. Lav. �, 1953, II, 473) . 
(Vedi: Atto amministrativo, 4; Omicicio e lesioni 
colpose, 1-2; Peculato, 1). 

GIURISDIZIONI SPECIALI. 

1. Il Consiglio comunale svolge attivit� giurisdizionale 
nell'esaminare la proposta del prefetto 
di decadenza di un consigliere comunale. (Corte 
.A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, 
.A.vv. Potenza). � 
GIUSTI.ZIA AMMINISTRATIVA. 

1. Il termine per ricorrere in materia di eleggibilit� 
alla Corte 4i .Appello contro la decisione della 
G. P . .A.. � di venti giorni, poich� la riduzione a met� 
dei termini processuali di che all'art. 36 della legge 
n. 1058 del 194 7 riguarda solo il ricorso per Cassazione. 
(Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, 
Cont. 656, .A.vv. Potenza). 
2. � inammissibile il ricorso straordinario contro 
un provvedimento precedente impugnato avanti 
la G. P . .A.. in sede giurisdizionale, ancorch� questa 
abbia dichiarato la propria incompetenza. (Oons. 
Stato, S. U., parere 2 luglio 1953, (( Cons. Stato �, 
1953, 1085). 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 2-3; Appalti, 2). 

IMPIEGO PRIVATO. 

(Vedi: Agricoltura, 2; Impiego pubblico, 1). 

IMPIEGO PUBBLICO. 

1. Quando il rapporto di impiego pubblico � regolato 
dalle norme sull'impiego privato non � necessario 
per il licenziamento ad nutum l'enunciazione 
delle esigenze che hanno indotto l'.Amministrazione 
a disporlo. (Cons. Stato, 31 marzo 1952, 
((Mass. Giur. Lav. �, 1953, 225). 
2. La punizioni disciplinari in sede di discriminazione 
debbono essere inflitte con l'osservanza del 
normale procedimento e non ha rilievo il fatto che, 
trattandosi degli stessi fatti contestati in giudizio 
di epurazione, l'incolpato abbia gi� svolto in 
quella sede la sua difesa. (Oons. Stato, 10 novembre 
1952, <( Cons. Stato �, 1953, 1064). 
3. Vassicurazione obbligatoria �d'invalidit� e 
vecchiaia non assorbe o sostituisce l'indennit�-dilicenziamento, 
dovuta in difetto di ogni altro trattamento 
di quiescenza anche ai dipendenti di enti 
pubblici. (Cons. Stato, 26 settembre 1952, � Riv. 
Ist. Prev. Soc. �, 1953, 585 con nota del dottor 
C. Fornaro). 

-73


4. Il trattamento economico del personale degli 
enti pubblici equiparato a quello Statale dall'artfoolo 
14 D. L. L. n. 722 del 1945 si applica anche al 
personale degli enti pubblici economici restituito 
dopo la decadenza dell'ordinamento corporativo 
al pieno esercizio della regolamentazione dei rapporti 
di lavoro, salvo che si tratti di enti vincolati 
da precedenti contratti collettivi conservati in 
vita. (Cons. Stato, 27 settembre 1952, � Dir. Lav. � 
1953, II, 406, con nota contraria del dott. D. Bressanin). 
(Vedi: Diritto e interessi, 1; Infortuni sul lavoro, 
1-2; Repubblica sociale italiana, 2-3). 

IMPOSTA DI REGISTRO. 

1. La valutazione dei beni trasferiti con atti 
privati va fatta con riferimento al giorno della registrazione 
dell'atto, a meno che questo non abbia 
acquistato data certa in uno dei modi di cui all'art. 
2704 C. c. (Comm. Centr. Imp., S. U., 16 
luglio 1953, � Riv. Trib. n, 1954, 211, con nota 
adesiva del dott. L. Ra.stello). 
2. Quando la pluralit� degli appalti con la stessa 
o pi� imprese concorre all'unico fine della ricostruzione 
di un medesimo immobile, tali appalti plurimi 
rientrano nella previsione della legge di agevolazione 
fiscale e sono tassabili tutti con imposta 
fissa di registro. (Comm. Centr. Imp., S. U., 1� 
aprile 1953, �Le Massime n, 1954, 81). 
3. Poich� la cauzione negli appalti dello Stato, 
Provinciale e Comuni � obbligatoria, su essa � dovuta 
la sola tassa fissa anche se pattuita sotto forma 
di ritenuta a titolo cauzionale di una quota del 
corrispettivo dell'appalto. (Comm. Centr. Imp. 
8 ottobre 1952, � Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 
77). 
4. Solo le successioni in linea retta e non anche le 
donazioni fruiscono della esenzione da imposta di 
registro fino a L. 750.000, di cui all'art. 2 della 
legge n. 206 del 1949. (Comm. Oentr. Imp., 27 giugno 
1952, � Riv. Trib. n, 1954, 146). 
5. Il rilascio di cambiali in relazione ad apertura 
di credito per commesse verso lo Stato, garantita 
da cessione di credito, gode del beneficio fiscale di 
cui al R. D. L. n. 2170 del 1936, solo se contestuale 
alla operazione di :finanziamento. (Corte 
Cass. 6 ottobre 1952 �Banca-Borsa, Tit. Cred. �, 
1953, II, 388). 
6. Sebbene il contratto di agenzia non costituisca 
una sottospecie del mandato, tuttavia agli effetti 
tributari possono applicarsi le norme sul mandato, 
se l'agente � investito di rappresentanza; in caso 
affermativo � esclusa l'esenzione da registrazione 
fino al caso d'uso. (Corte Cass., 6 luglio 1953, �Le 
Massime �, 1954, 69). 
7. Si ha cessione di quota soggetta a tassa di trasferimento 
e non recesso puro e semplice quando 
un socio receda da una societ� a responsabilit� 
limitata cedendo la propria quota agli altri soci 
contro liberazione da ogni eventuale responsabilit� 
sociale ; per� la tassazione va effettuata sul valore 
netto e non su quello lordo. (Trib. Brescia, 10 dicembre 
1953, Cont. 3083, .Avv. Brescia). 

8. La vendita dell'intero pacchetto azionari odi 
una societ� immobiliare non soggiace all'imposta di 
registro per trasferimento di immobili. (Comm. 
Centr. Imp., S. U., 16 luglio 1952, � Banca-Borsa, 
Tit. Cred; ii 1953, II, 558). 
9. Le controversie sull'applicazione delle pene 
pecuniarie per l'omessa dichiarazione di valore di 
cui all'art. 40 legge di registro; spettano all'Intendente 
di Finanza e non alle Commissioni amministrative; 
se la pena sia stata pagata, ogni azione 
restitutoria a seguito di amnistia, deve essere fatta 
valere davanti al Giudice ordinario. (Comm. Centr. 
Imp., 3 dicembre 1952, << Riv. Trib. n, 1954, 54). 
10. Si ha caso d'uso per la produzione in giudizio 
di una convenzione non registrata ancorch� non 
posta a fondamento di alcuna domanda, ma la 
tassa di titolo � dovuta solo nei limiti dell'art. 72 
legge di registro, peraltro la parte che fa uso della 
decisione, per esempio con la spedizione in suo 
favore in forma esecutiva, deve pagare la tassa sulle 
sentenze, compresa quella di titolo. (Oomm. Imp. 
Milano, 28 settembre 1953, cc Foro Padano n, 1954, 
I, 110). 
11. L'imposta di titolo a norma dell'art. 72 
legge di registro, � dovuta solo per le convenzioni 
(ritenute con la sentenza esistenti e valide) poste a 
fondamento delle domande, intese come tali quelle 
propriamente riconvenzionali e quelle assolutorie, 
quando il convenuto deduca fatti o atti da cui 
derivi un suo diritto contrario a quello fatto valere 
dall'attore. (Comm. Imp. Milano, 28 settembre 
1953, cc Foro Padano n, 1954, I, 110). 
12. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 D. L. L. 
n. 322 del 1945 sono applicabili solo ai finanziamenti 
stipulati prima e non a quelli stipulati dopo 
i lavori di ricostruzione dello stabile distrutto o 
danneggiato dalla guerra, e per pagare i lavori gi� 
eseguiti. (Comm. Centr. Imp. 13 luglio 1953, 
� Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 122). 
13. Per la determinazione del valore venale di 
un immobile trasferito, ai fini della imposta di registro, 
il criterio di stima di che all'art. 16 D. L. numero 
1639 ha solo valore indicativo, potendo 
l'Ufficio e le Commissioni tener conto di ogni altro 
elemento idoneo per l'apprezzamento. (Comm. 
Centr. Imp., 31 ottobre 1952, cc Riv. Trib. ))' 1954, 
144). 
14. La decisione della Commissione provinciale 
Imposte � viziata da mancanza di calcolo quando 
si limita ad accennare a una valutazione sintetica 
o complessiva senza indicare alcuno dei dati 
in base ai quali si � proceduto al calcolo dei valori. 
(Trib. Torino, 28 ottobre 1953, Cont. 598, .Avv. 
Torino ; Trib. Perugia 31 ottobre 1953,.Cont. 202, 
.Avv. Perugia). 
15. � viziata da mancanza assoluta di calcolo la 
decisione della Commissione provinciale Imposte 
che confermando quella della Distrettuale si limiti 
a richiamarne la motivazione. (Trib. Torino, 18 novemb:
i;e 1953, Cont. 587, .Avv. Torino). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 

1. Ammortamento e rivalutazione monetaria riguardo 
i bilanci sociali e l'imposta di R. M., articolo 
del prof. A. GRAZIANI in cc Banca-Borsa, Tit. 
Cred. �, 1953, I, 453. 
2. Gli avanzi di gestione di un consorzio di irrigazione 
non costituiscono reddito imponibile ancorch� 
investiti in beni che servono all'esercizio 
sociale. (Trib. Torino, 27 luglio 1953, � Foro Padano 
�, 1954, I, 214). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 

1. Gli eredi del titolare di una farmacia ricevono 
in successione non un'azienda, disgregatasi con la 
morte del titolare, ma i singoli beni nell'azienda 
organizzati, beni. mobiliari e tassabili con le norme 
dell'art. 16 R. D. L. n. 1639 del 1936. (Comm. CenImp., 
12 novembre 1952, cc Dir. Prat. Trib. �, 1954, 
II, 29 con nota del dott. F. Serrano). 
IMPOSTA SULL'ENTRATA. 

1. Il ricorso contro l'accertamento di imposta 
generale sull'entrata va proposto per le annualit� 
anteriori al 1948 alla sezione speciale della Commis1)
ione provinciale istituita col D. L. n. 469 del 
1946 e alla Commissione distrettuale in primo grado, 
a quella provinciale in secondo grado, e alla Centrale 
per questioni di legittimit�, per le annualit� 
dal 1948 in poi. (Comm. Centr. Imp., 11 gennaio 
1952, cc Riv. Trib. �, 1954, 135). 
2. Individuato il soggetto passivo dell'imposta 
generale sull'entrata solo questi pu� definire per 
concordato l'imponibile; perci� se per errate indicazioni 
della parte interessata l'ufficio dispone un 
secondo accertamento verso persona estranea al 
precedente rapporto d'imposta, tale secondo accertamento 
� nullo e la sua definizione per concordato 
non spiega efficacia alcuna rispetto al precedente 
(Trib. Milano, 21 settembre 1953 << Foro Padano �, 
1954, I, 211 con nota redaz.). 
(Vedi: Contrabbando, 1). 

IMPOSTE E TASSE -CONTENZIOSO. 

1. Le .Commissioni . tributarie continuano ad 
esistere secondo il loro ordinamento anteriore 
alla Costituzione malgrado il decorso del quinguennio 
dalla entrata in vigore della Costituzione 
stessa. (Comm. Imp. Firenze, 12 settembre 1953, 
cc Foro Padano�, 1954; IV, 27, con nota avv. G. G. 
Stendardi). 
2. Si ha estimazione semplice quando prescindendosi 
da ogni indagine di diritto si avvera il 
solo accertamento di fatti materiali che formano il 
presupposto dell'imposizione fiscale ; ci� anche se 
l'indagine oltre che la quantit� abbracci l'esistenza,. 
natura e qualit� del reddito, quando si procede 
esclusivamente con indagini probatorie contigenti 
e particolari. (Trib. Potenza, 15 gennaio 1954, 
Cont. 436, Avv. Potenza). 
3. � giudizio di estimazione semplice quello 
sulla classificazione dei redditi secondo le circolari 
ministeriali n. 2160 e 4080 del 1946, tuttavia sus74 



siste il sindacato di legittimit� della Commissione 
centrale se la pronuncia delle Commissioni inferiori 
si distacchi dalla valutazione delle condizioni 
preliminari, poste dalle dette circolari come presupposti 
inderogabili p�r la equitativa classificazione 
dei redditi. (Comm. Centr. Imp., 25 marzo 
1952, cc Riv. Trib. �, 1954, 133). 

4. Anche nel contenzioso tributario il ricorso in 
revocazione proposto alla Commissione provinciale 
sospende il termine per ricorrere alla Centrale 
fino a conclusione del giudizio di revocazione e a 
comunicazione del contribuente della relativa decisione. 
(Comm. Centr. Imp., 3 giugno 1952, cc Giust. 
Trib. Imp. Dir. �, 1954-64). 
(Vedi: Imposta sull'Entrata, 1). 

IMPOSTE E TASSE -GENERALIT�. 

1. Il regime fiscale delle attivit� illecite, articolo di 
A. ROTONDI in cc Riv. Tee. prof. Corpo G. Fin.�, 
1953, 609). 
2. Il decreto del Ministro delle Finanze che decide 
sulla sussistenza della mutualit� di una cooperativa 
ai fini tributari, non � impugnabile davanti 
al Consiglio di Stato ma davanti al giudice 
ordinario. 
(Cons. Stato, 28 febbra.io 1953, e< Riv. Trib. �, 
1954, 140). 

IMPOSTE E TASSE VARIE. 

1. Le societ� costituite e aventi sede in Italia 
sono italiane (e soggette non all'imposta sul capitale 
delle societ� straniere, ma a quella di negoziazione 
sui titoli) anche se il capitale e i soci sono 
stranieri. (Corte App. Genova, 27 giugno 1953, 
cc Pir. Prat. Trib. �, 1954, II, 25 con nota del 
dott. V. Uckmar). 
I I

2. Se durante l'impiego della merce estratta in 
esenzione d'imposta di fabbricazione, l'esenzione 
stessa sia abolita, non sorge un obbligo tributario 
se la merce non sia ancora impiegata ma sia gi� 
stata dichiarata la destinazione esente da tribut�, 
ove manchi una specifica diversa norma. (Corte 
Cass. 10 settembre 1953, e< Dir. Prat. Trib. �, 
1954, II, 72). 
3. Non compete l'esenzione di cui all'art. 29 n.5 
del T. U. Finanza locale, relativamente ai materiali 
Ida costruzione, ai lavori di pavimentazione di strade 
provinciali, eseguiti con fondi della cassa del 
mezzogiorno. (Decis. Prefett. Napoli 13 ottobre 
1953, <e Imp. consumo e entrata �, 1954-45). 

IMPUGNAZIONI, 

1. Il silenzio-rifiuto di che all'art. 5 legge com. 
e prov. concerne solo i casi in cui sia consentito di 
impugnare il provvedimento negativo di silenziorifiuto 
ad autorit� gerarchicamente superiore, negli 
altri casi vige l'ordinario termine di impugnativa 
che decorre dalla scadenza del termine fissato in 
1 

diffida. (Giunta Prov. amministrativa Cremona, 
8 febbraio 1952, e< Corti Brescia Venezia�, 1954, 
147 con nota del dott. E. Bevilacqua). 

J 



-15 


2. Non costituisce un nuovo atto amministrativo 
l'avviso di rettifica di un provvedimento pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, e non a questo ma al giorno 
della pubblicazione del testo del provvedimento 
si deve aver riguardo per stabilire la data di pubblicazione 
di un atto. (Oons. Stato, 30 novembre 
1953, � Oons. Stato n, 1953, 1072). 
3. Le imprese di assicurazione non hanno interesse 
legittimo ad impugnare il decreto di concessione 
ad altra impresa dello stesso ramo di assicurazione. 
(Oons. Stato, 3 agosto 1953, � Assicur. n, 
1953~ II, 179 con nota). 
4. � ammissibile l'impugnativa attraverso l'atto 
formale terminativo di un provvedimento costituente 
implicitamente il presupposto di quello 
(Cons. Stato, 20 novembre 1953, � Cons. Stato n, 
1953, 1021). 
5. Non � necessario che il prefetto faccia precedere 
il proprio ricorso alla G. P. A. avverso il 
rifiuto di un co'lsiglio comunale di pronunciare la 
decadenza dalla carica, per ineleggibilit�, di un 
consigliere comunale, da un provvedimento contenente 
la propria volont� di ricorrere (Corte App. 
Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, Avv. Potenza). 
6. � nulla la notificazione dei motivi aggiunti 
fatta presso l'Avvocatura dello Stato e non presso 
l'Amministrazione. (Cons. Stato, 26 settembre 1952, � 
� Mon. Trib. n, 1953, 366). 
7. Chi afferma che un atto o provvedimento amministrativo 
sia viziato da eccesso di potere deve 
almeno fornire un principio di prova del proprio 
assunto. (Cons. Stato, 17 novembre 1953, cc Cons. 
Stato n, 1953, 1066). 
(Vedi: Atto amministrativo, 3; Case economiche e 
popolari, l; Trattato di pace, 1). 

INFORTUNI SUL LAVORO. 

1. Il decesso per investimento nel viaggio di 
ritorno da localit� in cui l'impiegato aveva compiuto 
lavori dipende da causa di servizo. (Corte 
dei conti, 21 marzo 1952, cc Riv. It. Prev. Soc. n, 
1953, 742) 
2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
dei dipendenti dello Stato comprende i sopraintendenti 
al lavoro anche se con qualifica di impiegati 
di ruolo. 
(Trib. La Spezia, 14 giugno 1952, cc Riv. Inf. 
Mal Profess. n, 1953, II, 235, con nota prof. U. 
Chiappelli). 

(Vedi: Sofoe et repete, 1). 

LOCAZIONE. 

1. Non pu� senza previa autorizzazione prefettizia 
eseguirsi lo sfratto da locali adibiti a farmaci�. 
(Corte Oass., 17 luglio 1953, cc Giust. Civ. n, 
1953, 2520). 

~!ANDATO. 

(Vedi: Imposta di registro, 6; Obbligazione e 
contratti, 1). 

3� 

NOTIFICAZIONE. 

1. La residenza corrisponde ad uno stato di fatto 
che pu� essere differente dalle risultanze dell'anagrafe, 
per� la notifica nell'asserit& rnsidenza di 
fatto � valida solo se sia data la prova che la 
residenza anagrafica non corrisponda a quella 
elettiva. L'elezione di domicilio fatta in un contratto 
senza altra indicazione serve solo a fissare 
la competenza giudiziaria. (Corte App. L'Aquila, 
22 ottobre 1953, Cont. 4488. Avv. I~'Aquila). 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. 

1. La Pubblica Amministrazione � tenuta ad 
adempiere le obbligazioni di chi abbia agito in suo 
nome senza averne i poteri, solo se abbia riconosciuto 
o riconosca in giudizio l'utilit� della gestione 
ma, se esiste un mandato, resta a car~co del mandatario 
il fatto compiuto oltre i limiti del mandato 
della Pubblica Amministrazione. (Corte Cass., 
24 luglio 1953, cc Gi�st. Civ. >i, 1953, 2601). 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). 

OCCUPAZIONE. 

1. Il diritto internazionale e la nostra legge consentono 
allo Stato occupante di impadronirsi dei 
beni mobili dello Stato occupato utilizzabili per 
le operazioni di guerra, di disporne e quindi anche 
venderle a cittadini dello Stato occupato ; n� 
dopo l'occupazione sorge un jus postliminii a favore 
dello Stato occupato. (Trib. Genova, 18 aprile 
1952, cc Temi n, 1953, 603 con n_ota avv.. C. Ribolzi). 
OMICIDIO E LESIONI COLPOSE. 

1. Il Capostazione FF. SS. deve vigilare che nei 
sottopassaggi siano permanentemente accese le 
lampade di illuminazione. Se per la mancata illuminazione 
il sottopassaggio resta al buio e un 
viaggiatore cade ferendosi, il Capostazione risponde 
di lesioni colpose. 
(Pret. Terni, 13 dicembre 1953, Cont. 539, 
Avv. Perugia). 

2. Il ferroviere che nel lavoro di riparazione di 
una rotaia abbia dato le dovute disposizioni anche 
se non ne ha sorvegliato personalmente l'esecuzione 
(se a ci� non sia tenuto da disposizioni disciplinari 
o da norme di prudenza specifica) non commette 
colpa. (Trib. Pen. Verona, 26 maggio 1953, 
cc Corti Brescia Venezia n, 1954, 119 con nota del 
Cons. E. Ondei). 
OPERE PUBBLICHE. 

1. Anche se i lavori si svolgano sotto la direzione 
del Genio Civile l'Amministrazione appaltante non 
� tenuta a rispondere per responsabilit�� diretta o 
indiretta dei danni da cattiva manutenzione delle-opere 
appaltate, e ci� anche se il contratto era 
stato risolto avendo l'appaltatore l'obbligo di provvedere 
alla manutenzione delle opere fino al collau(
l.o. (Trib. L'Aquila, 29 ottobre 1953, Con. 5551, 
Avv. L'Aquila). 

76 

�RDINAMENTO GIUDIZIARIO. 

1. Competente al provvedimento di sequestro 
conservativo penale, durante l'istruttoria formale 
sono rispettivamente il giudice istruttore e il presidente 
della Sezione Istruttoria, non il Consigliere 
delegato della Sezione istruttoria. (Corte Cass. 
Pen., 10 luglio 1953, cc Mon. Pen. n, 1954, 43). 
2. Le funzioni di pubblico Ministero nei dibattimenti 
pretoriali possono essere esercitate da 
avvocati e procuratori di sesso femminile. (Corte 
Cass. Pen., 24 gennaio 1952, cc Foro pen. n, 1953, 
443 con nota avv. G. Abbamonte). 
PECULATO. 

1. Costituisce peculato l'appropriazione da parte 
del macchinista o d�l fuochista delle Ferrovie dello 
Stato del carbone loro consegnato per gli usi della 
locomotiva. (Corte Cass. Pen., 15 ottobre 1953, 
� Riv. Pen. )}' 1954, II, 116). 
POSSESSO. 

(Vedi: Agricoltura, 1). 

POSTE E TELEGRAFI. 

(Vedi: 8ol1'e et repete, 5). 

PRESCRIZIONE. 

1. La sentenza di condanna generica ai danni 
non fa sorgere Z'actio iudicati : dopo di essa la prescrizione 
resta quella breve di che all'art. 2947 
C. c. (Corte App. Venezia, 10 gennaio 1953, cc Temi 
n, 1953, 563 con nota del dott. F. Arnaboldi). 
2. L'interruzione della prescrizione contro un 
condebitore solidale ha effetto riguardo agli altri 
condebitori e deriva da un atto scritto ove risulti 
dalla successiva corrispondenza del debitore che 
tale atto venne a sua conoscenza. (Pret. Bolz11no, 
28 dicembre 1953, Cont. 805, Avv. Trento). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA. 

(Vedi: Impiego pubblico, n. 3). 

PREZZI. 

1. Il blocco dei prezzi dell'energia elettrica 
riguarda anche i prezzi stipulati ex novo dopo l'instaurazione 
del blocco di durata, pei quali il prezzo 
di contratto non pu� superare quello con le maggiorazioni 
di legge, del 1942 per forniture analoghe 
nella stessa zona ; per� fino a che non sia accertata 
dai competenti organi amministrativi l'illegittimit� 
del prezzo convenzionale, questo deve essere 
ritenuto valido dal giudice. (Corte Cass., 13 dicembre 
1952, � Riv. Dir. Comm. �, 1953, II, 333 
con nota del prof. G. Minervini). 
PROCEDIMENTO CIVILE. 

1. L'I.R.O. non � assistita da immunit� gimisdizionale 
in quanto priva di personalit� giuridica 
internazionale, tuttavia pu� fissare da s� le norme 
-

per la risoluzione delle proprie controversie col 
personale devolvendole validamente a un arbitrato. 
(Trib. Trieste, 20 luglio 1951, cc Riv. Dir. Inte:�naz. 
n, 1953, 470). 

2. In caso di rinvio� dell'udienza collegiale di 
discussione � possibile comunicare entro i cinque 
giorni prima della nuova udienza, la conclusionale 
non comunicata prima della udienza originaria. 
(Corte Oass., 21 luglio 19ti3, cc Giust. Oiv. -)} 1953, 
2563). 
3. Il provvedimento del Collegio su una questione 
di merito con carattere pregiudiziale, resa con ordinanza 
sottoscritta dal solo presidente, non � sentenza, 
quindi il successivo esame delle questioni 
trattate e decise non � precluso. (Trib. Roma, 
28 febbraio 1953, cc Temi Romana n, 1953, 260). 
4. Anche se contenga la formula di � non luogo 
allo stato >> la sentenza che rigetta una domanda 
perch� sfornita di prova, � di merito, e preclude 
se passata in giudicato la riproduzione della domanda. 
(Corte Cass., 27 luglio 1953, cc Mon Trib. n, 
1953-356). 
(Vedi : Acque pubbliche, 2 ; Appello, 1 ; Ferro1Jie 
e Tranvie, 4 ; Sindacati, 1). 

PROCEDIMENTO PENALE. 

1. La mancata costituzione del rapporto processuale 
e le altre nullit� che sono causa di invalidit� 
della sentenza vanno dedotte con i mezzi di impugnazione 
; ma le nullit� che importano la inesistenza 
della sentenza quale titolo esecutivo per mancanza, 
dei requisiti propri di quest'ultima (sentenza emessa 
a non indice o abnorme o non ancora irrevocabile) 
possono essere eccepite in sede di incidente di 
esecuzione. (Corte Cass. Pen., 21 aprile 1952, 
cc Foro Pen. n, 1953, 449). 

2. Non occorre per il sequestro conservativo 
penale un'indagine sulla-fondatezza dell'imputazione 
ma bastano la formale contestazione d'un 
reato e il pericolo del ritardo. (Corte Cass. Pen., 
10 luglio 1953, cc Mass. Pen. )}' 1954, 42). 

(Vedi: Ordinamento giudiziario, 2; Sequestro, 2). 

PROFITTI DI REGIME E DI GUERRA. 

1. Gli accordi di massima tra Amministrazione 
delle Finanze e Confederazione degli Agricoltori 
di cui al concordato nazionale 1� giugno 1948 
circa gli oneri fiscali in materia di maggiori utili 
di guerra hanno solo valore indicativo, e non hanno 
alcuna efficacia vincolante per i giudizi estimativi. 
(Trib. Potenza, 15 gennaio 1954, Cont. 436, Avv. 
Potenza). 
2. Le sopratasse ai sensi del D. L. 28 febbraio 
1948, n. 138, in caso di omessa denuncia del 
contribuente di maggiori utili di guerra sono condonabili 
purch� sia iniziata la proc12!fura diaccerta.mento 
e rettifica di ufficio. (Trib. Potenza1 __15_gennaio 
1954, Cont. 436, Avv. Potenza). _ -~ 
3. � soggetta ad avocazione per profitti di regime 
la societ� estera formata da cittadini delle Nazioni 
Unite, per le forniture fatte dal sequestratario al j 
tedesco. L'eccezione di non sottoposizione ad avo-~ 
J 


-77 


cazione non spetta alla Commissione di conciliazione 
di cui all'art. 83 del Trattato di pace, non vi � 
quindi luogo a sospensione dcl contenzioso nell'accertamento. 
(Comm. Centr. Imp., 19 gennaio 1952, 
� Riv. Trib. n, 1954, 142). 

4. L'Ufficio deve dare la prova de1 negozio concluso 
col tedesco, ai fini dell'avocazione del profitto, 
non gi� deve essere il contribuente a dare la prova 
dell'inesistenza. (Comm. Centr. Imp., 3 maggio 
1952, cc Riv. Trib. n, 1954, 134). 
5. Il valore dei beni avocabili va riferito a quello 
corrente al momento dell'accertamento e non a 
quello dell'acquisto, senza che possa derivarsi dai 
coefficienti di legge di rivalutazione monetaria in 
sede fiscale. (Comm. Centr. Imp. 11 novembre 
1952 � Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 114). 
PROPRIET� INDUSTRIALE. 

1. L'indennit� per diritto di brevetto del dipendente 
pubblico quando lAmministrazione l'abbia, 
con provvedimento poi revocato, espropriata, non � 
tutelabile avanti al Consiglio di Stato per carenza 
di giurisdizione. (Corte Cass., 16 maggio 1952, 
<< Riv. Prop. Intell. Industr. � 1952, 261). 
RAPPORTI DI LAVORO. 

1. Il lavoro obbligatorio presso l'Organizzazione 
Todt non costituisce fatto di guerra n� integra gli 
estremi della militarizzazione. (Corte dei conti, 
5 maggio 1953, � Riv. It. Prev. Soc. �, 1954, 51). 
(Vedi: Appalto, 1; Regioni, 1; Societ�, 1). 

REGIONI. 

1. Sulla competenza della Regione Siciliana in 
materia di lavoro, articolo del dott. N. DI NAPOLI 
in � Sicilia al Lavoro n, 1953 (11-12), 15. 
2. � costituzionale e vige nella Regione Siciliana 
1!1 legge interprP,tativa dello Stato n. 1206 del 1952 
circa � l'intera propriet� � da considerarsi anche 
nella Regione Siciliana, sia pure a certi fini soltanto. 
L'Alta Corte della Regione Siciliana non 
pu� conoscere del ricorso di illegittimit� per violazione 
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo 
Statuto siciliano non contiene una tale norma. 
(A. Corte Reg. Sic. 29 aprile 1953, cc Sic. al Lav. )) 
1953 (11-12), 97). 
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA. 

1. Il D. L. L. n. 249 del 1944 si applica anche 
alla zona delle prealpi perch� anche ivi, sia pure 
meno intensamente che altrove, si esercit� la potest� 
di governo della r. s. i. (Corte Cass., S. U., 
18 giugno 1953, << Riv. Dir. Int. n, 1953, 461). 
2. L'azione per impugnare la validit� del giuramento 
di fedelt� alla r.s.i. � improponibile per 
difetto di interesse perch� una pronuncia d'invalidit� 
del giuramento non potrebbe influire sui procedimenti 
disciplinari dell'Amministrazione presi 
nell'esercizio di attivit� discrezionale. (Corte App. 
Genova, 15 ottobre 1953, Cont. 17106, Avv. Genova). 
3. La convalida dell'accettazione di dimissioni 
di un impiegato, gi� disposta dalla r.s.i. non serve 
per perfezionare il provvedimento risolutivo gi� 
completo in tutti i suoi elementi, ma a rendere 
efficace l'atto nell'ordinamento dlll .governo legittimo. 
(Cons. Stato, 3 novembre 1953, � Uons. 
Stato n, 1953, 1060). 
REQUISIZIONI. 

1. Nella requisizione in uso la perdita della cosa 
� a carico del proprietario, e perch� sia a carico 
dell'Amministrazione occorre che il bene sia stato 
esposto a un rischio che non �sussisteva quando la 
cosa si trovava nella disponibilit� del proprietario. 
(Corte Cass., 11 giugno 1953, cc Giust. Civ. ), 1953, 
1990). 
2. Per la legge IL 10 del 1951 la pretesa d indennizzo 
per requisizioni alleate costituisce diritto 
soggettivo, . pertanto il giudice ordinario conosce, 
dopo il procedimento amministrativo, della domanda 
per la liquidazione delle indennit�, salvo i 
capi della decisione del Comitato giurisdizionale, 
che prima dello jus superveniens siano passati in 
giudicato per difetto di impugnazione. (Corte Cass., 
S. U., 8 luglio 1953, << Giust. Civ. n, 1953, 2392). 
RESPONSABILIT� CIVILE. 

1. L'indennizzo delle lesioni cagionate a un medico 
dell'I.N.A. comprende anche il diminuito 
esercizio libero, sia perch� esso non sembra incompatibile 
col rapporto con l'I.N.A., sia perch� comunque 
una incompatibilit� potrebbe essere eccepita 
solo dall'I.N.A. non dal terzo danneggiato. 
Le spese mediche e di cure sostenute vanno risarcite 
col principio nominalistico salvo applicare 
l'art. 1224 O.e. (Corte Cass., S. U., 27 maggio 1953, 
� Riv. Giur. Circ. Trasp. �, 1953, 1021 con nota del 
Cons. F. P. de Falco). 
2. Non � risarcibile il danno preteso per morte 
di un congiunto (a seguito di fatto illecito) fondato 
su una eventuale aspettativa alimentare quando 
vi siano obbligati di grado anteriore. (Corte Cass., 
12 giugno 1953, � Mon. Trib. �, 1954, 7). 
(Vedi : Autoveicoli, 2 ; Ferrovie e Tran'vie, 3 ; 
Opere pubbliche, 1 ; Strade, 1). 

RICOSTRUZIONE. 

(Vedi : Imposta di registro, 12). 

RISCOSSIONE. 

1. Il Collettore delle Imposte dirette, articolo dell'avv. 
F. SISMONDINI, cc Dir. Prat. Trib.�, 1954, I, 5. 
SCAMBI E VALUTE. 

1. L'infrazione valutaria di cui agli art. 1 e 9 
D. M. 8 dicembre 1934 sussiste anche quando vi 
sia stato un esborso di lire italiane fatto in Italia 
senza autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi 
a favore di una ditta italiana e per conto di una 
ditta estera in relazione ad un affare di commercio 
o internazionale (esportazione); invero in tal caso 

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sussistono gli estremi di una illecita compensazior e 
valutaria privata. (Corte App. Genova, 11 dicembre 
1953, Cont. 18351, Avv. Genova). 

(Vedi: Sequestro, 1). 

SENTENZA. 

(Vedi : Imposta di registro, 10 ; Prescrizione, 1 ; 
Procedimento civile, 4). 

SEQUESTRO. 

1. Il Giudice pu�, senza violare l'art. 4 della legge 
n. 2248 del 1865 all' E, disporre il sequestro conservativo 
penale della somma accreditata in regime di 
clearing da un debitore straniero a un creditore 
nazionale. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, � Mass. 
Pen. � 1954, 43). 
2. Nel sequestro conservativo penale presso terzi 
non si seguono le norme del rito civile (citazione 
per rendere la dichiarazione); ne tiene le veci il 
giudizio sulle opposizioni d� cui all'art. 618 C. p. p. 
(Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953 << Mass. Pen. �, 
1954, 42). . 
(Vedi: Ordinamento giudiziario, 1 ; Procedimento 
penale, 2). 

SERVIT�. 

(Vedi: Bellezze artistiche e naturali, 1). 

SINDACATI. 

1. I poteri e le facolt� spettanti alle associazioni 
sindacali fasciste soppresse circa i beni loro appartenenti 
sono esercitati dagli Uffici Stralcio. (Trib. 
Torino, 25 novembre 1953, Cont. 11, Av:v. Torino). 
2. I beni delle Associazioni sindacali fasciste 
soppresse sono tuttora di loro propriet�, e in mancanza 
del decreto interministeriale previsto� dall'art. 
30 D. L. L. n, 369 del 1944 non possono 
intendersi devolute ai. nuovi ordini professionali. 
(Trib. Torino, 25 novembre 1953 n. 17 Avv. Torino). 
SOCIET�. 

1. La nullit� dei contratti di lavoro fra societ� 
al cui capitale partecipi lo Stato per oltre met�, e 
pensionati statali, � soggettiva e non oggettiva o 
causale, perci� se il contratto ha avuto esecuzione 
l'impresa non pu� sottrarsi agli obblighi derivanti 
dal rapporto di impiego. (Corte App. Roma, Mag. 
Lav. 16 ottobre 1952, � Riv. Lav. �, 1953, II, 411). 
(Vedi : Imposta di registro, 7, 8 ; Imposta di ricchezza 
mobile, 1 ; Imposta e tasse V arie, 1). 

SOLVE ET REPETE. 

1. L'imposizione dei contributi di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ha natura 
tributaria, soggetta perci� al principio del 
solve et repete. (Trib. Potenza, 12 febbraio 1953, 
<< Riv. Inf. Mal. Profess. >>, 1953 II, 242). 
2. Non � attuabile il precetto del solve et repete 
all'impugnazione della decisione della Commissione 
Centrale Imposte che dichiari l'assoggettabilit� 
di un reddito ad imposta e rimetta gli atti all'ufficio 
liquidatore per l'accertamento su criteri diversi 
da quelli da esso adottati. (Corte Uass. S. U., 23 
giugno 1953, � Corti Brescia Vem~zia � 1954, 150). 

3. Costituiscono tassa e soggiacciono al solve 
et repete i corrispettivi dovuti dagli utenti delle 
bombole all'Ente Nazionale Metano; la relativa 
opposizione p�� proporsi senza il previ� ricorso al 
Comitato di cui all'art. 21 Regol. n. 1121 del 1950 
(Trib. Verona, 4 settembre 1953, � Corti Brescia 
Venezia n, 1954 con nota). 
4. Il temperamento prima facie al precetto del 
solve et repete � dettato da motivi di equit� e va 
applicato solo entro limiti molto rigorosi ; non si ha 
quando l'obbligato a tassa di concessione governativa 
contesti il suo obbligo assumendo di non 
essere gestore di un cinema. (Trib. Torino, 13 
maggio 1953, Cont. 376 Avv. Torino). 
5. Le controversie sulle tasse postali e in genere 
su tutte le tasse riscosse in virt� di monopolio 
appartengono alla competenza collegiale e sono 
soggette al precetto del solve et repete. (Corte Cass., 
S. U., 11 agosto 1953, � Dir. Prat. Trib. n, 1954, 
II, 73). 
STRADE. .. 

1. Sussiste la responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
per l'omissione dei cartelli indicatori 
in caso di ponte pericolante (Corte Cass., 8 ottotobre 
1953, � Mon. Trib. n, 1954, 52). 
TABACCHI. � 

1. Il divieto di introdurre tabacchi in territorio 
nazionale � stabilito dalla legge sul monopolio 
non da quella doganale, l'introduzione con simulazione 
di una operazione di transito di altra merce 
viola l'art. 65 della legge sul monopolio ed � punito 
in base all'art. 27 n. 2 stessa legge. (Corte Cass. 
Pen., 22 aprile 1953, cc Foro Pen. n 1953, 500). 
TRASPORTI. 

1. I titoli di trasporto ed il regime delle eccezioni 
casuali, articolo del dott. A. VISTOSO in �Dir. 
Maritt. �, 1953, 569. 
(Vedi: Att(J amministrativo, 5). 

TRATTATO DI PACE. 

1. Sussistendo in Trieste l'ordinamento giuridico 
dello Stato � ammissibile il ricorso contro il provvedimento 
di un ente pubblico con sede a Trieste, e il 
ricorso al Comandante militare alleato non � ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, bens� 
gerarchico, che d� luogo ad un provvedimento 
definitivo. (Cons. Stato, 7 ottobr~. 1953, � Rass. 
Giul. Dir. Giur. n, 1953, 331). 
2. Un'interessante sentenza della Corte di Cassazione 
sullo status del territorio di Trieste, articolo 
del dott. G. CERIN in � Rass. Giul. Dir. Giur. �, 
1953, 315. 
(Vedi : Profitti di regime e di guerra, 3). 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE C O N S U L T A .z I -O N I 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLET'l'E IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � S'l'A'l'A PRESA 

ALBERGHI. -I) Se i proprietari di Aziende alberghiere 
conce.sse in aff�t,to possano, nell'interesse della 
produzione nazionale, procedere a lavori di 'ampliamento 
dei loro complessi industriali� senza l'assenso dell'affittuario 
(n. 9). -II) Se i proprietari di" Aziende 
alberghiere concesse in affitto possano avvalersi dei 
contributi di cui al D. L. L. 29 maggio 1946, n ..452 e 
successive modificazioni, ove non abbiano ottenuto 
dall'affittuario l'assenso all'esecuzione delle relative 
opere di ampliamento, miglioramento e ricostruzione. 

(n. 9) 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il Commissariato 
per la Giovent� Italiana sia. soltanto gestore di 
beni, gi� per legge trasferiti ai Ministeri della Difesa e 
della Pubblica Istruzione, o sia proprietario dei beni 
stessi (n. 148). -II) Se il Commissariato della Giovent� 
Italiana debba tuttora perseguire i fini della cessata 

G. I. L. a beneficio di tutta la giovent� italiana e nel 
quadro dei nuovi principi costituzionali (n. 148). III) 
Se il Commissariato della Giovent� Italiana possa 
legittimamente alienare un bene donato alla ex G.I.L. 
sub modo, ove il modus medesimo debba considerarsi 
caducato (n. 148). 
APPALTO. -I) Se le Imprese appaltatrici dei lavori 
di ricostruzione e di perfezionamento di impianti elettrici 
delle Ferrovie dello Stato possano essere ritenute 
responsabili, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato generale 
amministrativo di appalto, dei furti dei materiali loro 
forniti dall'Amministrazione e non ancora posti in opera 

(n. 186). -II) Se le Imprese appaltatrici dei suddetti 
lavori siano responsabili dei furti di materiali gi� posti 
in opera e asportati durante l'esecuzione dei lavori 
(n. 186). -III) Se le Imprese siano responsabili dei 
furti dei materiali �n opera, avvenuti in periodi in cui i 
lavori erano sospesi per circostanze non .imputabili ad 
esse (n. 186). -IV) Se le Imprese siano responsabili 
dei furti dei materiali in opera, avvenuti dopo l'ultimazione 
d'una singola tratta o parte organica d'impianto 
e prima della effettiva messa in servizio (n. 186). -V) Se 
le imprese siano responsabili dei furti avvenuti dopo la 
messa in servizio d'una singola tratta o p�.rte di impianto, 
ma prima della completa ultimazione dei lavori 
appaltati (n. 186). -VI) Se gli appaltatori del servizio 
di casermaggio debbano fornire i materiali per aumento di 
forza organica nei limiti del quinto contrattuale (n. 187). 
-VI) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato, la rivalsa degli appaltatori per 
l'onere derivante, in seguito alla mancata applicazione 
delle previste agevolazioni tributarie (n. 188). 

ASSICURAZIONI. -I) Se le disposizioni dell'art. 1 
della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dettate per la detenninazione 
degli elementi della retribuzione al fine del calcolo 
dei contributi per l'assicurazione contro le malattie, 
gestite dall'I.N.A.M., si applichino anche ai contributi 
dovuti all'Ente di Previdenza ed assistenza per i Dipendenti 
da Enti di diritto pubblico (n. 40). -II) Se, agli 
effetti della corresponsione del contributo assicurativo 
dovuto dai dipendenti della Croce Rossa Italiana all'Ente 
Nazionale di Previde!lza per i dipendenti da Enti di 
diritto pubblico, debba operarsi la ritenuta su ogni compenso, 
ordinario e integrativo, purch� continuativo 

(n. 40). 
AVVOCATI E PROCURATORI -Se l'Avvocatura 
dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa 
in giudizio dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra 
dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dei provvedimenti 
di assunzione del personale presso le Amministrazioni 
dello Stato o degli enti pubblici, soggetti a 
vigilanza governativa, quando i provvedimenti stessi, 
non siano conformi all'art. 9 (5� comma) della legge 
3 giugno 1950, n. 375 (n. 22). � 

BORSA. -Se la determinazione del cambio relativo al 
19 settembre 1949, giorno in cui non fu stabilita una quotazione 
per la chiusura delle borse in dipendenza delle 
misure adottate per la svalutazione della sterlina, debba 
farsi con riferimento al tasso di cambio del giorno precedente 
(n. 6). 

CINEMATOGRAFIA. -Se le funzioni della Presidenza 
del Consiglio in materia di co.ntrollo dei films, si 
estendano anche alla determinazione della effettiva pertinenza 
dei diritti di utilizzazione dell'opera (n. 10). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -I) Se sia-scusabile 
l'errore relativo alla natura dell'organo giudiziario 
adito (n. 8). -II) Se sia ammissibile la scusabilit� dell'errore 
sulla competenza tra le ordinarie Sezioni giurisdizionali 
del Consiglio di Stato e la Sezione per l'epurazione 
del Consiglio medesimo (n. 8). 


-80 


CONFISCA. -Se la confisca dei beni disposta con sentenza 
gi� passata in giudicato, sia eseguibile in seguito 
alla declaratoria di amnistia (n. 13). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. I) 
Se l'Amministrazione, la quale abbia accettato incondizionatamente 
la cessione dei crediti fatta da un suo 
creditore, possa opporre al ces'sionario la compensazione, 
che avrebbe potuto opporre al cedente (n. ll4). -Il) Se 
sia opponibile la compensazione dei crediti sorti posteriormente 
all'accettazione incondizionata della cessione 

(n. II4). -III) Se sia esperibile la procedura di cui al 
T. U. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero di somme 
indebitamente pagate a familiari di un ufficiale a titolo 
di assegni di prigionia (n. ll5). 
DANNI DI GUERRA. -Se la presunzione della 
dipendenza dal fatto di guerra, stabilita nell'art. 10 della 
legge 19 agosto 1950, n. 648, per l'ipotesi dell'esplosione 
di un ordigno bellico, provocata da un minorenne o da 
terzi, escluda la possibilit�, da parte della Amministrazione 
o dell'interessato, di fornire la prova contraria, 
e cio� che l'ordigno stesso non si sia trovato nel luogo 
per ragioni causalmente e logicamente connesse con il 
precorso stato di guerra (n. 39). 

DEBITO PUBBLICO. -I) Se le norme di cui agli 
articoli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, n. 536, si riferiscano 
esclusivamente alla successione nelle rendite nominative 
o miste (n. 8). -I) Se il criterio determinativo 
della competenza del Tribunale ovvero di quella della 
Corte di Appello, stabilite alternativamente negli articoli 
25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, 536, si fondi esclusivamente 
sull'alternativa che la successione si sia aperta 
in Italia o all'estero (n. 8). 

DEMANIO. -I) Se l'acquisto, da parte dell'Amminii;
trazione, della propriet� delle costruzioni eseguite da 
terzi su terreni facenti parte del suo patrimonio si operi 
in modo automatico, in virt� dei principi generali che 
r�golano l'accessione, ossia nel momento in cui le costruzioni 
stesse si incorporino nel suolo (n. 94). -Il) Se il 
diritto del costruttore all'indennit�, stabilita in base ai 
criteri di cui all'art. 936 Codice civile, possa configurarsi 
come un diritto di credito, la cui soddisfazione costituisca 
il presupposto per l'acquisto della propriet� dell'opera 
da parte del titolare del fondo (n. 94). _: III) Se l'obbligazione 
di cui all'art. 936 Codice civile si riferisca al 
valore della costruzione nel momento in cui questa si 
sia effettuata (n. 94). -IV) Se l'indennit� di cui all'articolo 
936 Codice civile sia soggetta ai criteri dell'adeguamento 
monetario (n. 94). -V) Se una costruzione privata 
possa sorgere in una zona entro i trenta metri del demanio 
marittimo senza la preventiva autorizzazione prescritta 
dall'art. 55 del codice della navigazione (n. 95). VI) 
Se l'esistenza di una via al di l� del territorio demaniale 
faccia venire meno il vincolo, cui la legge sottopone 
la propriet� privata dei beni esistenti nella zona 
di trenta metri del demanio marittimo (n. 95). -VII) 
Se il vincolo a cui la legge sottopone l� propriet� privata 
dei beni esistenti nella zona di trenta metri del demanio 
marittimo sia posto a tutela esclusiva dell'uso del dema


nio stesso da parte dell'Amministrazione (n. 95). -VIII) 
Se una nuova costruzione sia sempre un'opera �nuova� 
che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 55 Codice 
di navigazione, ancorch� nella medesima zona esistano 

precedenti costruzioni, le quali costituiscano opere diverse 
da quella che ora si intenda intraprendere e che da 
sola potrebbe, eventualmente, riuscire di pregiudizio 
agli interessi pubblici tutelati dalla norma stessa (n. 95). 

DONAZIONI. -Se il Commissariato della Giovent� 
Italiana possa legittimamente alienare un bene donato 
alla ex G.I.L. sub modo, ove il modus medesimo debba 
considerarsi caducato (n. 24). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se per occupare 
un immobile al fine di sistemarvi un pubblico ufficio 
possa farsi ricorso alla disposizione contenuta nell'articolo 
71 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit� 
(n. 90). -Il) Se, nel suddetto caso, possa farsi ricorso 
alla norma dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo 
(n. 90). -III) Se i rapporti relativi a beni situati 
in territori sottoposti alla sovranit� dello Stato italiano 
debbano essere determinati e disciplinati esclusivamente 
dalle norme dell'ordinamento italiano (art. 23 disposizioni 
preliminari al Codice civile), ancorch� i soggetti 
di tali rapporti appartengano ad un altro Stato e l'ordinamento 
di tale Stato regoli i rapporti stessi in modo 
diverso d.a quello stabilito nelle leggi italiane (n. 91). IV) 
Se i cittadini jugoslavi possano porre in essere validi 
negozi traslativi concernenti immobili, di loro propriet�, 
situati in Italia, nonostante che la legge jugoslava lo 
vieti (n. 91). -V) Se l'Amministrazione italiana possa 
acquistare la propriet� di detti immobili, avval�ndosi 
di un procedimento di espropriazione per pubblica utilit� 
(n. 91). -VI) Se sia proponibile l'azione di retrocessione, 
di cui all'art. 60 della legge sull'espropriazione 
per p. u., nel caso in cui le aree, relative ad opere difensive 
eseguite mediante espropriazione di terreni e divenute 
non pi� necessarie, siano trasferite dalla Amministrazione 
militare a quella finanziaria (Demanio dello 
Stato) (n. 92). -VII) Se sia propcmibile l'azione di retrocessione, 
di cui all'art. 60 della legge sull'espropriazione 
per p. u., nel caso in cui i terreni, espropriati per la realizzazione 
di un'opera militare e non occupati con l'opera 
principale, ma ad essa connessi come pertinenza, vengano 
avulsi dall'opera proncipale medesima e impiegati per 
altra destinazione (n. 92). -VIII) Se sia proponibile 
l'azione di retrocessione relativamente ai beni che non 
vengano destinati all'opera pubblica, ove i medesimi 
siano acquistati consensualmente dopo la notifica del 
decreto di occupazione di urgenza, preordinato ai fini 
dell'espropriazione (n. 92). 

FALLIMENTO. -Se la disposizione dell'art. 65 
della legge fallimentare sia applicabile ove i pagamenti 
dei crediti siano stati effettuati, anzich� con corresponsione 
di denaro, con compensazioni convenzionali o con 
cessioni di crediti (n. Il). 

FERROVIE. -I) Se i fabbricati esistenti, all'epoca 
della costl'.uzione della ferrovia, nelle propriet� laterali 
e mantenuti nello stato in cui allora si trovavano, in 
applicazione dell'art. 240 della legge sui Lavori Pubblici, 
possano essere ricostruiti, nel caso che siano andati 
distrutti per eventi di guerra, nello stesso. luogo in cui 
prima eran.o, senza,. quindi, l'osservanza delle distanze... 
prescritte nell'art. 235 della citata legge sui Lavori 
Pubblici (n. 188). -Il) Quale carattere abbia l'albo degli 
appaltatori tenuto dall'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato (n. 189). -III) Se l'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato sia vincolata, negli inviti a gare per 


-81


l'esecuzione di forniture o di lavori, alle risultante del 
predetto Albo (n. 189). -IV) Quale sia il termine prescrizionale 
cui debbano consider.arsi soggette le azioni, derivanti 
dal contratto di trasporto di cose sulle Ferrovie 
dello Stato, nei casi in cui sia stato presentato ritualm0nte, 
da parte dell'utente, il reclamo amministrativo 
prescritto dall'art. 64 CC. TT. e l'Amministrazione non 
vi abbia dato risposta (n. 190). -V) Se l'invito a pagamento, 
fatto mediante lettera raccomandata, sia sufficiente, 
in difetto di speciale disposizione regolamentare 
che prescriva una forma diversa, per costituire in mora 
quelli utenti del trasporto ferroviario, a carico dei quali 
vengano poste sopratasse o penalit� per irregolarit� di 
viaggio, che siano state regolarmente contestate ai 
medesimi (n. 191). -VI) Se all'uopo sia necessaria la 
forma della raccomandata con ricevuta di ritorno o sia 
sufficiente la semplice raccomandata (n. 191). -VII) 
Se possa ritenersi all'uopo necessaria la notifica di diffida 
o di qualsiasi atto a ministero di ufficiale giudiziario 
(n. 191). -VIII) Se, limitandosi l'art. 1219 Codice 
civile a disporre che il debitore � costituito in mora 
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, possa 
prescindersi, a tale effetto, dalla prova che la " richiesta 
fatta per iscritto � sia effettivamente pervenuta nelle 
mani del debitore destinatario (n. 191). -IX) Se la Gestione 
" La Provvida� sia responsabile, ai sensi dell'art. 
1588 Codice civile, dell'incendio di locali tenuti 
in fitto, ove i detti locali siano di fatto occupati da 
una Cooperativa di ferrovieri, contro o senza la volont� 
della Gestione stessa (n. 192). -X) Se la presentazione 
del reclamo amministrativo, prevista dall'art. 64 delle 

CC. TT. e considerato dall'art. 66 par. 3 come causa di 
sospensione della prescrizione annuale cui l'azione � 
soggetta, dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 
1942 non sospenda pi�, bens� interrompa la prescrizione 
stessa (n. 193). -XI) Se le CC. TT. per i trasporti sulle 
Ferrovie dello Stato costituiscano clausole contrattuali 
o una vera e propria legge speciale (n. 193). -XII) Se 
sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione Ferrovie 
dello Stato la rivalsa degli appaltatori per l'onere 
derivante dalla mancata applicazione delle previste 
agevolazioni tributarie (n. 194). 
IMPIEGO PRIVATO. -I) Se la restitutio in integrum 
conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo 
di licenziamento, importi la corresponsione degli 
arretrati di tutte le competenze (n. 31). -Il) Se la restitutio 
in integrum legittimi la richiesta di corresponsione 
di un'indennit� per le ferie maturate durante l'allontanamento 
dal servizio (n. 31). -III) Se dalle somme dovute 
agli interessati in seguito alla restitutio in integrum 
siano da detrarre quelle che gli stessi abbiano potuto 
guadagnare per attivit� svolta nel periodo in cui 
non abbiano prestato servizio (n. 31). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se la qualificazione dei 
soggetti, aventi diritto a percepire l'indennit� per cessazione 
del rapporto di impiego, in caso di decesso del 
dipendente non di ruolo, contenuta nel 3� comma dell'art. 
9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207, sia tassativa 
o sia, invece, derogabile da una diversa disposizione 
di ultime volont� del defunto (n. 349). -II) Se 
l'acquisto del diritto all'indennit� per cessazione del rapporto 
d'impiego, in caso di decesso del dipendente non di 
ruolo, avvenga da parte dei designati iure proprio (numero 
349). -III) Se i dipendenti statali, per la liquida


zione del risarcimento dei danni riportati in servizio che 
loro competa, debbano rivolgersi in ogni caso all'Amminist.
razione dalla quale dipendono o all'Amministrazione 
che del danno debba rispondere in via civile (n. 350). IV) 
Quale sia la decorrenza ai fini economici, dell'inquadramento 
in ruolo disposto con effetto retroattivo 
per il personale considerato nella legge 28 dicembre 
1950, n. 1079 (n. 351). -V) Se la restitutio in integri.m, 
conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo 
di licenziamento, importi la corresponsione degli 
arretrati di tutte le competenze (n. 352). -VI) Se la 
restitittio in integrum legittimi la richiesta di corresponsione 
di un'indennit� per le ferie maturate durante l'allontanamento 
dal servizio (n. 352). -VII) Se dalle somme 
dovute agli interessati in seguito alla re8titutio i:n fritegrum 
siano da detrarre quelle che gli stessi abbiano potuto 
guadagnare per attivit� svolta nel periodo in cui non 
abbiano prestato servizio (n. 352). -VIII) Se il 20 comma 
dell'art. 2 del D. L. 9 aprile 1948, n. 486, sia applicabile 
alle cancellerie dei Tribunali militari (n. 353). -IX) Se 
il D.L.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, sia applicabile 
al personale non di ruolo degli Enti pubblici e dello 
Stato (n. 354). -X) Se gli effetti economici derivanti 
dalla riassunzione in servizio di un impiegato, ai sensi 
della legge 1079 del 1950, in seguito all'annullamento 
dell'atto di silenzio-rifiuto della riassunzione stessa, 
decorrano dalla data del provvedimento impugnato 

(n. 354). 
IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se l'imposta sulle 
importazioni si presenti come un'imposta diversa dall'I.
G.E. vera e propria (n. 42). -II) Se gli articoli 12 e 13 
della legge organica sull'I.G.E. e 4 e 5 del Regolamento 
relativo stabiliti per l'accertamento dell'imponibile, relativamente 
all'I.G.E., siano applicabili all'imposta sulle 
importazioni (n. 42). -III) Se l'esenzione dall'I.G.E., 
prevista dai comma 4� e 5� della legge organica per la vendita 
di merci estere, purch� ricorrano determinate condizioni, 
concerna anche l'imposta sull'importazione, dovuta 
allorquando la merce sar� di fatto importata 

(n. 42). -V) Se sia dovuta l'I.G.E. nel caso di merce 
venduta � franco destino sdoganata � (n. 42). 
IMPOSTE E TASSE. -.I) Se sia esperibile, nei confronti 
dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato, la 
rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante in seguito 
alla mancata applicazione delle previste agevolazioni 
tributarie (n. 228). -II) Se l'imposta sulle importazioni 
si presenti come un'imposta diversa dall'I.G.E. 
vera e propria (n. 229). -III) Se gli art. 12 e 13 della 
legge organica sull'I.G.E. e 4 e 5 del Regolamento relativo, 
stabiliti per l'accertamento dell'imponibile, relativamente 
all'I.G.E. siano applicabili all'imposta sulle 
importazioni (n. 229). -IV) Se l'esenzione dall'I.G.E., 
prevista dai comma quarto e quinto della legge organica 
per la vendita di merci estere, purch� ricorrano 
determinate condizioni, concerna anche l'imposta sull'importazione, 
dovuta allorquando la merce sar� di 
fatto importata (n. 229). -V) Se l'imposta sulle importazioni 
sia dovuta nel caso di vendita anteriore allo sdoganamento 
(n. 229). -VI) Se sia dovuta l'I.G.E. nel caso di 
merce venduta ((franco destino sdoganata)) (n. 229). 
-VII) Se l'imponibile dell'imposta di importazione 
debba determinarsi sull'importo indicato nella fattura 

(n. 229). -VIII) Se la Finanza possa eseguire indagini e 
controlli ove sorgano dubbi sulla congruit� del valore 

-

dichiarato (n. 229). -IX) Se in caso di evasione .all'imposta 
di importazione, debba commina.rsi la pena pecuniaria 
o l'ammenda (n. 229). 

MONOPOLIO. -Se il reato previsto e punito dall'art. 
3 capoverso de D. L. Il gennaio 1948, n. 72, rientri 
in alcuna delle categorie di delitti indicati, nell'articolo 
55 <lei R. D. 14 giugno 1941, n. 577, come causa di 
indegnit� a gestire magazzini <li vendita o di rivendita 
di tabacchi (n. 20). 

NOTIFICAZIONE. I) Se, ai sensi delle vigenti 
norme, sia ammissibile la scusabilit� dell'errore per integrare 
o rinnovare le notificazioni omesse o errate, agli 
effetti della remissione in termini del ricorrente (n. 6). II) 
Se, ai suddetti effetti, sia ammissibile la scusabilit� 
dell'errore, quando il giudice competente sia statoadito 
in modo improprio, ad esempio trascurando la necessaria 
notifica ai controinteressati (n. 6). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se l'invito 
a pagamento, fatto mediante lettera raccomandata, sia 
sufficiente, in difetto di speciale disposizione regolamentare 
che prescriva una forma diversa, per costituire in 
mora quegli utenti del trasporto ferroviario, a carico dei 
quali vengano poste sopratasse e penalit� per irregolarit� 
di viaggio, che siano state regolarmente contestate 
ai medesimi (n. 33). -II) Se all'uopo sia necessaria la 
forma d~lla raccomandata con ricevuta di ritorno o sia 
sufficiente la semplice raccomandata (n. 33). -III) Se 
possa ritenersi ali'uopo necessaria la notifica. di diffida 

o di qualsiasi atto a ministero di ufficiale giudiziario 
(n. 33). -IV) Se, limitandosi l'art. 1219 Codice e,ivile a 
disporre che il debitore � costituito in mora mediante 
intimazione o richiesta fatta per iscritto, possa prescindersi, 
a tale effetto, dalla prova che la � richiesta fatta 
per iscritto � sia effettivamente pervenuta nelle mani 
del debitore destinatario (n. 33). � 
OPERE PUBBLICHE. -I) Se la legge 30 marzo 
1942, n. 511, sia attualmente inoperante, per quanto 
riguarda la formazione e la tenuta del!'Albo Nazionale 
degli Appaltatori di opere pubbliche presso il Ministero 
dei Lavori Pubblici (n. 35). -II) Se i Consorzi per il 
coordinamento della produzione e degli scambi, regolati 
dagli articoli da 2602 a 2611 Codice civile abbiano 
capacit� di costituire con i terzi rapporti giuridicamente 
efficaci (n. 35). -III) Se siffatti Consorzi possano essere 
iscritti all'Albo degli Appaltatori di opere pubbliche 

(n. 35). 
POSTE. -I) Se le somme depositate su libretti di 
risparmio postale siano pignorabili (n. 38). -II) Se i 
buoni postali fruttiferi possano essere sottoposti a pignoramento 
(n. 39). 

PRESCRIZIONE. -Quale sia il termine prescrizionale 
cui debbano considerarsi soggette le azioni, derivanti 
dal contratto di trasporto di cose sulle Ferrovie 
dello Stato, nei e.asi in cui sia stato presentato ritualmente, 
da parte dell'utente, il reclamo amministrativo 
prescritto dall'art. 64 CC. TT. e l'Amministrazione non 
vi abbia dato risposta (n. 20). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I) Se le disposizioni 
dell'art. l della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dettate 
per la determinazione degli .elementi della retri


82 


buzione al fine del calcolo dei contributi per l'assicurazione 
contro le malattie, gestite daU'I.N.A.M., si applichino 
anche ai contributi dovuti all'Ente di Previdenza 
ed assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico 

(n. 3). -II) Se agli effetti della .corresponsione del contributo 
assicurativo dovuto dai dipendenti della Croce 
Rossa Italiana all'Ente Nazionale per la Previdenza per 
i dipendenti di diritto pubblico, debba operarsi la ritenuta 
su ogni compenso, ordinario od integrativo, purch� 
continuativo (n. 3). 
REQUISIZIONI. -Se la requisizione, ai sensi dell'art. 
7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 di un immobile, 
attualmente disponibile, per l'assoluta necessit� 
di allogarvi nuove aule di un vicino Istituto di istruzione, 

stante l'impossibilit� di trovare altri locali, possa ritenersi 
legittima (n. 103). 

RESPONSABILIT� CIVILE. -I) Se l'Ammini' 
strazione sia tenuta a risarcire i danni alla persona subiti 
pei: effetto di un getto d'acqua da un tale che volontariamente 
sia intervenuto nell'opera di spegnimento 
di un incendio gi� intrapresa dai Vigili del Fuoco (numero 
142). -II) Se il diritto a risarcimento \!anni da incidente 
mortale imssista solo a favore dei congiunti o 
non della vittima, verso i quali questa aveva per legge o 

per convenzione l'obbligo degli alimenti oppure anche 
a favore dei congiunti o non verso i quali si alteri unica


I

mente una situazione di fatto, venendo a mancare quegli 
aiuti economici loro concessi in via graziosa o la legittima 
aspettativa derivante da vincoli naturali di parentela o 

I~:::

di sangue (n. H3). -III) Se i figli adulterini, la cui 

fu

paternit� non sia stata riconosciuta nei modi di legge, fj 
abbiano diritto a risarcirr.snto danni in seguito alla morte f~ 
del padre naturale (n. 143). -IV) Se per la determinazione 
dell'indennizzo spettante alla moglie separata dal 
marito, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, 
alla stessa derivati dalla morte del marito, debba essere 
preso come base l'importo dell'assegno alimentare che il 
Tribunale abbia posto a carico del marito stesso (n. 143). 

I

.

SOCIET�. -Se i Consovzi per il coordinam�nto della 

II 
,

produzione e degli scambi, regolati dagli artt. da 2602 
a 2611 abbiano capacit� di costituire con i terzi rapporti 

I. 
giuridicamente efficaci (n. 51). 

STRADE. -Se i fabbricati esistenti, all'epoca della 
costruzione della ferrovia, nelle propriet� laterali e mantenuti 
nello stesso in cui allora si trovavano, in applicazione 
dell'art. 240 della legge sui lavori pubblici, possano 
essere ricostruiti, nel caso che siano andati distrutti 
per eventi di guerra, nello stesso luogo in cui prima r 

! 
! 
~~~ 

erano, senza,quindi, l'osservanza delle distanze prescrittte 
nell'art. 235 della citata legge sui lavori pubblici (n. 8). 

' 

SUCCESSIONI. -I) Se il diritto a risarcimento danni 
da incidente mortale sussista solo a favore dei congiunti 

o non parenti della vittima, verso i quali questa aveva 1~~ 
per legge o per convenzione l'obbligo degli alimenti 
oppure anche a favore di congiunti o non par-tlnti, versi i t.:: 
quali si alteri unicamente una situazione di fatto, venendo ?:~
.-~:; 

a mancare quegli aiuti economici loro concessi in via j'

,

graziosa o la legittima aspettativa derivante da vincoli 
naturali di parentela o di sangue (n. 38). -II) Se i figli " 
adulterini, la cui paternit� non sia stata riconosciuta nei 
modi di legge, abbiano diritto a risarcimento danni in 

~ 



-83


' 

seguito alla morte del padre naturale (n. 38). -III) Se 
per la determinazione dell'indennizzo spettante alla moglie 
separata dal marito, a titolo di risarcimento danni 
patrimoniali, alla stessa derivanti dalla morte del marito 
debba essere preso come base l'importo dell'assegno 
alimentare che il Tribunale abbia posto .a c�arico del 
marito stesso (n. 38). -IV) Se le norme di cui agli arti� 
coli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, 536 si riferiscano 
esclusivamente alla successione delle rendite nominative 

o miste (n. 39). -V) Se il criterio determinativo della 
competenza del .Tribunale ovvero di quella della Corte 
di Appello, stabilite alternativamente negli articoli 25 
e 28 del T. U. 17 luglio 1910, n. 536, si fondi esclusivamente 
sull'alternativa che la successione si sia aperta 
in Italia o all'estero (n. 39.). 
TRATTATO DI PACE. -I) Se le indennit� dovute 
dallo Stato italiano per l'occupazione di urgenza di terreni 
siti in Territorio ceduto alla Jugoslavia in forza del 
Trattato di pace, siano comprese tra gli oneri trasferiti 
alla Jugoslavia in virt� del Trattato medesimo (n. 55). II) 
Se la indennit� per occupazione di urgenza di terreni 
possano comprendersi tra gli oneri, che, essendo " localizzati 
� nel territorio che passa dalla sovranit� di uno 
Stato ad altro Stato, debbono necessariamente intendersi 
assunti dallo Stato successore (n. 55). -III) Se il ter� 
mine, rispettivamente di tre o di sei mesi previsto dall'art. 
3 della legge 29 gennaio 1951, n. 21, sia termine di 
decadenza o di prescrizione oppure termine semplicemente 
ordinatorio (n. 56). -IV) Se il diritto allo sfrutta. 
mento di un marchio tedesco in Italia, appartenente ad 
un tedesco residente in Italia.� sia da considerarsi bene 
tedesco in Italia, soggetto alle norme di cui all'art. 77 
del Trattato di pace e a quelle del Memorandum d'intesa 

14 agosto 1947; reso esecutivo col D. L. 3 febbraio 1948, 

n. 177 (n. 57). -V) Se, nel caao in cui il diritto allo sfruttamento 
del marchio sia esercitato da persona cui ne sia 
stato concesso l'uso con un contratto stipulato prima 
dell'entrata in vigore della-legge di glierra nei confronti 
della Germania, i diritti che derivano al concedente tedesco 
nei confronti del concessionario possano essere 
sottoposti a quelle misure cui sarebbe soggetto il diritto 
di sfruttamento del marchio in Italia, indipendentemente 
dalla sua cessione ad altri (n. 57). 
TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. 
-I) Se nel termine �concentrazione� di cui all'art. 66 
del Trattato per la Comunit� Europea del Carbone e 
dell'Acciaio, debbano comprendersi quelle grandi azien� 
de, che dominano larga parte del mercato nazionale, 
sorte anteriormente all'entrata in vigore del Trattato 

(n. 1). -II) Se nel termine �concentrazione� rientri 
l'ipotesi dell'appartenenza di fatto di pi� aziende, giuri� 
dicamente distinte, ad una sola persona o societ�, che 
ne detenga il capitale, gi� in atto alla data di entrata 
in vigore del Trattato (n. 1). 
TURISMO. -Se ai sensi delle vigenti norme, la 
Pubblica Amministrazione possa intervenire presso le 
agenzie di viaggio e di turismo in merito alle clausole 
relative al concorso dei viaggiatori alle spese di organizzazione, 
qualora il viaggio non si effettui per cause di 
forza maggiore (n. 5). 

VENDITA. -Se il divieto di alienazione senza limiti 
di tempo, imposto dal venditore all'acquirente, 
abOia alcuna efficacia reale, ai !sensi delle vigenti norme 

(n. 11). 

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(1109552) Roma, 1954 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.