ANNO Illij-N. 5 
MAGGIO 1950 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


L'ATTO POLITICO E L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE 


SOMMARIO. -1. Posizione del problema. -2. Cenni sulla 
teoria degli atti politici. -3. �Gli atti politici e la funz,
ione di governo. -Autonomia dl detta funzione. 


4. Loro esclusione �al sindacato giurisdizionale.~ 5. Loro 
assogg�ettamento ail. sinda.cato !l)01itico. 
1. Fra i principi d.ella nuova Oostituzione, che 
ra:ppresentano una pi� decisa reazione al sistema 
costituzionale abrogato, assumono 1Particolaire 
importanza quelli diretti a sottoporre la attivit� 
degli �organi dello Stato ad un vasto controllo, 
s� che di fronte a tale attivit� gli interessati abbiano 
la pi� ampia tu-tela. 
I principi dettati a questo scopo sono diversi, 

ma noi intendiamo sofformarci sull'esame di quel


lo posto dall'art. 113 della� Costituzione, per cui 

contro gli atti della 1pubblica amministrazione � 

sempre ammessa. la tutela giurisdizfona1e dei di


ritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli or


gani di giurisdIBione ordinaria od amministrativa 

e che tale tutela non pu� essere. :esclusa o limitata� 
-a parrticolari mezzi di impugnazion~ o per deter.
minate categorie di atti. 

Questo prin�ipio, che, come si � detto, ha inteso 

reagire al siste1D1.a� invalso di sottrarre alla tu


tela giurisdizionale deter,minat~ categorie di atti, 

pone all'interprete il 1prob1ema della sua esten
�. sione quando venga posto in relazione agli atti 
politici. 
�Stante la particolare natura di questa. categoria 
.di atti, difatti, che si presenta� con caratteristi


che proprie per gli interessi fondamentali dello 

Stato che stanno alla base di essi, sorge il !Pro


. blema, int()so 
a stabilire se la tutela giurisdizion;
a1e sancita dal costituente sia ammessa anche 
relativamente a qu�egli atti. 

2. Per la esa.tta. determinazione del contenuto 
.. dell'art. 113 della Costituzione � necessario sta


bilire la lineru di demarcazion~ della categoria 

degli atti politici e la loro '.Jl'Osizione nel quadro 

degli atti dello Stato. 

Trattandosi di argomento largamente esaminato 

dalla� dottrina moderna, ci limit()remo a pochi ac


cenni onde risulti pi� chiara la risoluzione del 

problema propostoci. 

La teorfa degli, atti politici ebbe origine in 
Francia nell'interpretazione dell'art. 47 della 
Legge 3 marzo 1849 sul Consiglio di !Sfato ed ha 
avuto un notevole svilU'ppo in Italia. onde definire, 

ad incomincia.re dalla legge 22 giugno 1889 sul 
Consiglio di S'tato, gli atti politici che, per effetto 
dell'.a�rt. 24 di detta-legge (che � riprodotto nell'art. 
31 di .quella vigente), erano sotJtratti al 
sindacato giurisdizionale amministrativo. 

La P'rimitiva dottrina poneva-il criterio di qualificazione 
nel movente, considerando come politico 
l'atto det()rminato da motivi politici (1). 

Quest'opinione, che ha trovato scarsissimo seguito 
in Italia (2), s'� mostr:ata;� \Presto tutt'altro 
che soddisfacente 1perch� prescinde da� un criterio 
obbiettivo e permette che � qualunque atto del 
potere esecutivo pu� cessa1Te d~ essere un atto 
a1D1ministrativo soggetto al sindacato giurisdizionale 
di legittimit� per divenire un insind:acabile 
atto politico, se l'organo che lo emana lo dichiari, 
indipendentemente dal contenuto, ispirato alle 
esigenze d~lla. difesa dello Stato (3). 

(1) Intorno a questa dottrina, ohe in Francia venne 
abbandonata dopo il 1872, ofr. bibliografia citata in 
RANELLETTI: Principi di diritto amminiBtrativo, Napoli, 
1912, I, p. 335 segg.; Lruzzr: Sulla nozione degli atti di governo, 
in �Foro Am,m,inistrativo>>, 1927, IV, Col. 51 segg. 
(2) Sull'influsso di quest'opinione nella dottrina e 
nella giurisprudenza italiana ofr. GurcCIARDI: L'atto 
politico, in Archivio di diritto pubblico, 1937, p. 271 
nota 1 e 273 segg. Merita poi di essere ricordata, anche 
per gli scritti che suscit�, la senten-.a 27 gennaio 1927, 
Ministero marina c. FALZONE in �Foro Amministrativo 
�, ;I. 927, II, 111, nella quale la Corte di Cassazione, 
ispirandosi a tale opinione, afferro � che � ogni atto 
posto in essere dalla pubblica amministrazione, nell'esplicazione 
della sua com,plessa attivit�, � atto am� 
rn.inistrativo � e ohe acquista natura politica �se trae 
origine da moventi di ordine politico �, Fra gli scritti 
cui dette luogo .questa sentenza ofr. Lruzzr, op. cit; 
SIOTTO-PINTOR: Intorno al concetto di potere politico, 
in �Foro Italiano�, 1927, I, 1073 segg.; Coco: L'atto 
di potere politico negli idierni atteggiamenti della dot� 
trina e della giuriBprudenza, in cc Rivista di diritto pub� 
blico �, 1927, I, p. 286 segg.; !EMOLO: La 0aBBazione 
e l'atto amminiBtrativo emeBBO dal Governo nell'eBercizio 
del potere politico, in cc .Rivista di diritto P1!1Jblico �, 
1927, I, p. 391 segg. � 
(3) GurccrARDI: L'atto politico, cit. p. 273. Nello st�sso 
senso ofr. pure, RANELLETTI: Principi di diritto amministrativo 
oit., p. 236; Le guarentigie della giustizia 
nella pubblica amministrazione; Milano -1936, pp. 57-58. 

-122 


Pu� considerarsi poi del tutto su1perata� l'aHra 
primitiva doti:Tina, secondo cui gli atti politici 
sono caratterizzati dal fatto� che costituiscono 
estrinsecazione di imperium e di discre.zionalita 
o:v:veJ:'o siano manifestazioni dir,ette della. Costitu-~
one, poggiando essa su criteri tutt'altro che 
sicuri, dato che tali caratteristiche non sono soltantOlie-
gli�atti polit�ci (4). 

L'indirizzo dottrinale attu:ale � scisso �in due 
.tendenze_ .Menme. alcuni scrittori rinunzia-no. ad 
'un criterio di determinazione degli atti politici e 
limitano questa categoria. a taluni :atti che per le 
lo�ro qualit�, intrinseche sfuggono necessariamente 
�I sindacato giurisdizionale (5), :aHri, in numero 
�i gran lunga. prevalente, pongono il criterio di 
dis�riminazione nella causa obbiettiva dell'atto. 

Per questa dottrina ci� che attribuisce carattere 
politico ad un atto � il fatto che. esso sia 
causato�da interessi fondamentali dello Stato unitariamente 
intesi. �E' questa considera.?Jione uni� 
tari:a� dell'interesse generale dello Stato -come 
scrive il Ranelletti -nei momenti fondamentali 
�e supremi della sua vita, che d�, caratt�ere poli� 
.tico all'atto, che da� quella. c.onside1�azione � de


(4) RANELLETTI, Principi-cit. pp. 326-327; Le guarentigie 
cit. pp. 58-59; CARuso-lNGHILLERI: Politica, 
amministrazione e giurisdizione amministrativa, in � Il 
�Consiglio 
di Stato '" Studi per H Centenario, Roma 
1932, II, p. 3'35; GuICCIARDI: op. cit. p. 278. 

(5) Secondo questi scrittori la teoria degli atti politici, 
creata dalla giurispruden'la .francese per parti;
colari contingenze che ormai non sussistono, non ha 
.pi�� alcuna giustificazione. Gli atti, politici, per questo 
indirizzo, non sono contraddistinti da un particolare 
.atteggiamento della loro causa oggettiva o soggettiva, 
ma sono degli atti amministrativi particolari in quanto 
su di essi non pu� esplicarsi il sindacato giurisdizionale 
per i:m.possibilit� giuridica, m,ancando taluno dei presupposti 
�processuali neces.sari onde si eserciti quel 
.sindacato. In merito.. cfr. MrnHoun: Des actes de gou.
vernerh,ent, in "Annales de l'Eni;ieignement sup�rieur 
.de Gr�noble >>, 1889, I, p. 216 e segg.; BREMOND: Les 
actes de gouvernement, in cc Rev.. de droit pubblic >>, 1896, 
. p. 23 segg.; GRos:, Survivance de la raison d'Etat, Paris 
.J932, p. �370 segg.; CARuso-lNGHILLERI: Atto politico 
e giurisdizione amministrativa, in cc Rivista di diritto 
pubblico>>, 1915, II, p. 67 segg. Su quest.o stesso piano 
, r;ii muovono, sia, pure con visioni particolari del. pro. 
blema in esame, DE V ALLES: Sulla teoria degli atti po"
litici, in .An,nali dell'Universit� di Macerata, vol.. V, 
. ;Macerata 1929, p. 5, segg., il quale, considerato che 
. l'atto politico non sia qualificabile obbiettivamente 
�e che, pertantp, l'indagine per accertare se unatto sia 
"stato emii,nato nell'esercizio del potere politico co.-
stituisce non la pr,emessa m,a il contenuto dell'attivit� 
del giudice amministrativo, conclude che non 
,riman� (lhe considerare come atti politici quelli che 
.fa giurisprudenza ritiene tali: LIUZZI : Sulla nozione 

degli atti di governo, cit. col. 88, segg. negando qual:
siasi. .valore alle varie teorie. 

terminato, che in essa, cio�, trova la sua cau


sa � (6). 

Al primo indirizzo si avvicina sostanzialmente 
la giU:risprudenz.a, la� quale nega l'esistenza di un 
criterio obbiettivo per determina.re. gli atti politici, 
ch�e essa disting�e in d�e cate.go-rie: quell� 
extra juris ordin�em (decreti legge, decTeti legislativi, 
ecc.) e quelli che, pur esse.ndo _fQr1Ilf!il: 
mente amministrativi, vanno qualificati di volta 
in volta. come politici in relazione al loro scopo, 
. .che :va desunto sulla. bas~ di crite.J:!.i-p-0l.i.tici .(-7}. 

3. Da .questo schem:atico esame risulta� che l'atto 
politico, si definisca in base ad un criterio ob: 
biettivo ovvero in relazione alla sua particolare 
natura che vieta l;a.1 possibilit� di un controllo 
giurisdizionale, rientra nella c. d; attivit� politica 
o di governo, la cui esistenza .� starta ammess:a 
anche prima� che una parte della. pubblicistica mo~ 
derna la� facesse assurgere a� fun.zione aut�noma. 
E difatti, che vi siano degli atti che pr�ecedono 
e superano gli atti delle tre funzioni tradizionali 
� ammesso generalmente dalla dottrina. Per�, 
mentre taluni scrittori da �que.sta osservazione 
pa.ssano a� formulare una funzione autonoma, 
com prend.en te gli �atti che pongono le linee direttive 
dell'azione statale �e che sono connessi con 
quelle direttive si da. rappresenta�re una loro immediata. 
realizzazione, !Pi� precisamente un'atti-. 
vit� diretta a realizzare in manier:a-immediata la 
fondamentale unit� dello Stato: (8), altri, pur 
non negando l'esistenza di una ta1e. c1Megoria 
sotto l'aspetto sostanziale, affermano che essa non 
integra. una funzione autonoma perch� non quali


(6) RANELLETTI: Principi cit. p. 341 segg.; Le guarentigie 
cit. p. 69; ROMANO: Corso di diritto amministrativo, 
Padova 1932, p. 5; SrnTTo-PINTOR: Intorno 
al concetto del potere politico, cit. p. 1076 segg.; RoEHRSSEN: 
L'atto di potere politico e la sua insindacabilit�, 
in cc Rivista di diritto pubblico>>, 1936, I, p. 557 nota 
4; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, vol. I, 
Milano 1944, p. 7; VITTA: Diritto amministrativo, I, 
Torino 1948, pp. 289-290 . 
(7) Per un esame della giurisprudenza cfr. CARusolNGHILLERI; 
Politica, amministrazione e giurisdizione 
amministrativa cit. p. 3.40 segg.; GurncIARDI: op. cit., 
p. 286 segg.; Il Consiglio di Stato nel sesseruiio 19411946, 
Rom.a, 1949, II, p. 1 segg. ' 
(8) MoRTATI: L'ordinamento di gove,r'J'kQ nel nuovo 
diritto pubblico italiano, Rom.a, 1931, p. 7 segg.; LES� 
SONA: La potest� di governo nello Stato. fascista.. in 
�Rivista di diritto pubblico>>, 1934, I, p. ,32 segg.; 
Istituzioni di diritto pubblico, settima ediz. Roma 
1941, pp. 97-98; PANUNZIO: Teoria generale dello Stato 
fascista, seconda ediz., Padova 1939, p. 110 segg., il 
quale esaminando la funzione corporativa nello Stato 
fascista, aveva a,ccennato ad una funzione distinta 
dalle tre tradizionali, nel volume cc Il .s~ntj.mento dello 
Stato>>, Rom.a, 1929, p. 168 segg.; 1.76-17-8, 207-segg.;.FERRI: 
'La funzione di Governo e il Gran Consiglio del 
Fascismo, Roma, 1939, p. 62 segg.; CERETI: Corso 
di diritto costituzionale italiano, '!'orino, 19-;!9, seconda 
edizione, pp. 145-146. 



-:123 


ficabile in base al .criterio formale e soggettivo, 
ponendo in rilievo eh~ gli atti in questione sono 

� emanati dagli organi �pre.posti all'esercizio delle 
f�nzioni t~adizionali �e particolarmente di quella 
esecutiva (9), 

�Senza aver~ la pretesa di esamin,are afondo un 
problema su cui orma.i si � forma�ta una notevole 
. bibliografia, limitandoci a poche osservazioni, ci 
sembra che le obbiezioni mosse alla dottrina che 
considera come autonoma la funzione di gov�erno 
non siano decisive. 

Ed invero, non pu� attribuirsi importanza al 
criterio formale dal momento che la uguaglianoo 
di forma-adottata nell'emanazione di atti sostanzialmente 
diversi trnva la sua giustificazion~ in 
ra.gioni tradizionali. E' spiegabile, difatti, che 
organi preposti all'esercizio di determina-te filnzioni 
non si allontanino da v�ecchi schemi formali 

��quando la traditZione giuridica non attribuisce 
natura� giuridicamente rilevante ad atti sostanzi.
almente diversi rientranti nella loro com[petenza. 

�Non ci sffillbra, poi, che abbia valore decisivo 
il criterio soggettivo quando sono note le numerose 
eccezioni che esso presenta nel nostro sistema 
giuridico. 

A ci� si aggiung;a� che, se, per distinguer.e taluni 
atti da altri, si assume non l'organo in s�, ma 
l'organo con la potest� di cui � munito -potest� 
che 1pu� essere d�erminafa con limiti legislativamente 
stabiliti qu:anto al contenuto degli 
atti cui essa. si riferisce o'Vvero al di fuori di 
qualsiasi limite, salvo quello proveniente dall'indiriz.
zo politico, ovvero, quando si verta in un mo1mento 
anteriore e precisamente si tratti di un 
atto, di formazione dell'indiriz.zo politico medesimo, 
quello costituzfonale di legittfanit�i al regime 
1politico (10) deriva. che anche il criterio sog


. gettivo pu� assumersi come elemento �di distinzione. 
Il :P�rohlema. relativo al limite imposto dal prin


. cipio costituzionale di 
legittimit� degli atti dello 
Sfato al regime politico n�n interessa, secondo 
noi, gli atti politici di cui ci occupiamo, i quali 

(9) Cfr. specialmente CRISAFULLI: Per una teoria 
giuridica dell'indirizzo politico, Urbino 1939, p. 30 segg. 
(10) Il GuELI: Il regime politico, Roma 1949,pp. 6768) 
ritiene che l'atto politico sia compreso nel quadro 
dell'ordinam.ento giuridico per essere cc vincolato all'osservanza 
del m.assim.o e primo principio giuridico 
che in questo vige �, il principio costituzionale della 
legittimit� degli atti dello Stato al regime politico. Ci 
sembra per�, come � spiegato nel testo, che ci� valga 
solo per gli atti di indirizzo politico, mentre per gli 
� atti politici di cui si occupa l'art. 31 .del T. U. sul Consiglio 
di Stato (atti cio� che provengono dal Governo 
nel suo significato pi� ristretto e danno luogo alla le


. sione di interessi) debba farsi riferim.ento all'indirizzo 
politico, che costituisce la norma base per l'esplicazione 
del potere politico. 

Sulla nozione di regime politico, che� stata oggetto 
di accurate ricerche da parte della dottrina recente, 
" rimandiamo al volume del Gueli ed alla bibliografia 

in esso citata specialmente a p:�17 e segg. 

si pongono come atl� di immediata realiiZzazione 
dell'indirizzo politico. Solo in OTdine a questa 
manifestazione 1prfanigenia entra in funzione l'ac.cennato 
principio costituzionale, mentre rela.tivamente 
agli atti politici che c'interessano. la, nor, 
ma sulla cui base si estrinseca l'attivit� di governo 
� data. dall'indirizzo politico. 

Se si � accennato, pertanto, a questo principio 
� perch� non venga frainteso il collegamento 
fra gli atti politici e l'indirizzo politico, di cui 
in seguito si trarranno le conclusioni. 
� A questo 1proposito � bene chiarire che, sebbene 
dalla� formulazione della funzione di governo 
data dalla dottrina risulti che essa comprende, 
oltre che atti provenienti dagli organi preposti 
all'attivit� amministrativ:a� an�he taluni atti d<Cl 
potere legisla.tivo, noi abbiamo di mira, per tenerci 
nei limiti dei problemi connessi al tema in 
esame, solo gli atti politici posti in essere al Governo 
inteso nella, sua� accezione pi� ristretta e 
che siano lesivi direttallllente d'interessi, senza 
con ci� volere limitare tale funzione a questa categO'ria 
di atti, che di essa ra1ppresenta solo un 
settore. � 

V;a�, peraltro, posto in rilievo che in tale categoria 
vanno compresi gli atti �politici che possono 
essere emanati dal Oapo dello 'Stato. 

Questi atti, che sono classificati fra� quelli complessi 
ineguali, in quanto, pur essendo form:ati 
dalla cooperazione di due organi, sono attribuiti 
ad uno solo di questi e precisamente al coopera�tore 
p�rincipale sotto l'aspetto formale, dal punto 
di vista mat�eriale sono atti dei ministri controfirmanti, 
i quali effettivamente ne hanno determinato 
il contenuto e come tali sono ad essi imputabili 
sostanzialment.e (11). 

La, determinazfone del soggetto degli atti politici, 
difatti, non va. effettuata� sotto il profilo formale, 
ma avendo Tiguardo all'organo cui si riporta 
sostanzialmente �e che ne assume diretta�mente 
l:;t� responsabilit�. 

Il che dimostra ancora che nell'attivit�, di Governo 
vanno pure compresi quegli atti del Prefetto 
i quali siano attribuiti alla competenza di 
quest'organo, ma in m:a�niera che alla formazione 
di essi! non sia ,estranea una cooperazione del 
Govemo (12). 

4. Se la funzione di governo, cui si riportano 
gli atti politici, va distinta, come a noi .sembra, 
da� �quella amministrativa, bisogna concludere che 
l'accennato principio dell'art. 113 non si riferisce 
agli atti politici. 
Statuendo questa norma la tutela giurisdizionale 
contro gli atti della p. a., evidentemente ha 
inteso occup:arsi degli atti rientranti nell'attivit� 
amministra.tiva, n,on di quelli della funzione di 
governo, la cui autonomia non permette che 
venga. compresa in quella� amministrativar.. 

(11) DONATI: Atto complesso, autorizzazione, approvazione, 
in Archivio giuridico 1903, estratto p. 11. 
(12) GuIOOIARDI: L'atto politico, cit. p. 305. 

-1?4 


A questa stessa conclusione, d'altra, parte, si 
giunge anche se non voglia assumersi come autonoma 
l'attivit� del governo. 

Questa, difatti, -che, coillle si � detto, per 
talune sue caratteristiche varticolari � considerata 
quale categoria a s� anch{l dm coloro che la comprendono 
nel campo dell'attivit�, rumministrativa 
-nel nostro sistema giuridico � qu:alificata, in 
modo diverso dm quest'ultimai. Mentr.~ si [larla di 
amministrazione o amministrazione generale dello 
iSfato o di pubblica amministrazione peT design:are 
l'attivit� amministrativa, vera< e �propria, si indicano 
degli organi posti al v�ertice dello Stato e si 
specifica� la relativa azione con espressioni che la 
riportano su un piano sostanziaLmente diverso 
da quello amministrativo Jller determinare l'arttivit� 
di governo. 

Un'esempfo di questo linguaggio, per fermarci ar 
norme che pi� interessano il problema in esame, si 
ha nel T. U. sul Oonsiglio di Sta.fo. 

Ed invero, mentre nell'art. ,2'6 si afferma, che 
sono sottoposti �l sindaca.to giurisdizionale amministrativo 
�gli atti emanati dall'autorit� amministrativa 
o da un corpo amministrativo deliberante 
�, nell'art. 31 si dispone che sono sottrartti 
a tale sindacato gli � atti emanati dal governo 
nell'esercizio di un poter.e, politico >>. 

Il fatto che, in quest'ultima norma, sia indicato 
un orgaino ;posto la1 verti<J1e d�e]JL' Amministra.
zione dello Stato e sia determinata la. relativa 
azione con un'�espressione che pone quest'ultima 
nell'oTbita dell'.attivit� politica o di gov�erno, dimostra. 
che il legislatore si � attenuto ad una tecnica 
gi� in uso nella nostra tradizione legislativa. 

Da questi rilievi, e limitandoci per il momento 
.ad un esame d�el problema in relalZione al citato 
art. 31 ed all'art. 113 della Costituzione, si p�ossono 
trarre le prime conclusioni. 

La, noorma costituzionale, ponendo il principio 
che � contro gli atti della i:pubblica amministrazione 
� sempre ammess.a� la tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi �, usa un'espressione 
che, seeondo. l'accennata tradizione 1egislativa, 
esclude gli atti politici, che vengono denomi.nati 
diversamente. 

N,ell'\inter1pretaz.id,nli di una norma giuridiic:a� 
alle parol,e di essa va attribuito il significato che 
� proprio del s'istema, legislativo cui fa n01,ma 
stessa .appartiene. Non i� dalla norma in s�, difatti, 
che � dato dedurre il suo preciso significato, 
ma dalla relazione di essa con il sisterna� giuridico 
generale merc� l'assunzione. di tutti quegli ,elementi 
giuridici e metagiuridici che car,a.Uerizizano 
il sistema medesimo (13). 

Di conseguenza, 1poich� l'espressione usata� dall'art. 
113 si riporta.a quella dell'art. 2'6 c1el T. U. 
sul Consiglio di Stato, bisogna, escludere che il 
costituente, non potendo ignorare una distin.zione 

. (13) Sulla logica della lingua che deve essere assunta 
dall'interprete per cogliere, nel procedimento 
d'interpretazione, il primo aspetto della norma v. da 
ultimo BETTI: Interpretazione della legge e degli atti 
giuridici, Milano, 1949, p. 173 segg. 

che aveva una base legislativa, oltre che scientifi


ca, abbia voluto escludere dal suo campo di Rp


plicazione gli atti di governo di cui si occup,a il 

citato art. 31. 

Il problema, poi, oltre che in �questi motivi di 

carattere letterale che si deducono dal nostro si


stema legislativo, trova una, decisa risoluzione in 

ragioni che discendono dalla, natUTa stessa degli 

atti politi�i. 

Questi, come si � accennato, vengono emanati 

per la immediata� realiz,zazione di quegli interessi 

fondamentali '.Per l'unit� dello �Sfato determinati 

o riaffermati dall'indirizzo p�olitico e, pertanto, 
costituiscono una, estrinsecazione di funzioni p1rettamente 
costituzionali, che il Govern� ,esercita assieme 
a, �quelle amministrative. 
L'indirizzo pol�tico � eminentemente generale 

e non sempr,e caratterizzato dai una netta de


te1;minazione di controrni (14); per ciu � con atti 

largamente discTezionali, adottati sulla bas!) di 

un ap1prez,zamento dei principi direttivi di esso, 

che� si verifica la immediata realizizazione di in


teressi che attengono all'unit� dello Stato. 

In questa attivit� discrezionale -che � di ca�


rattere costituzionale in quanto � svolta da organi 

costituzionali in relazione alle lin�e direttive del-. 

l'indirizzo 'politico e determina. particolari rap


porti giuridici con altri organi costituzionali 


� possibile che si attui una integrazione od un 

deviamento dell'indirizzo politico qualora questo 

nelle linee fissate non venga r�e1putato idon�o a 

soddisfare quel generale interesse diello Stato, 

che � il principio bas~ dell'indirizzo medesimo. 

Quando ci� si 'Verifichi si ipotr� avere assentimento 

da 1prurte dell'organo c�mpetente 'a. sindacare l'at


tuazione dell'indirizzo politico ovvero disappro


vazione da parte di quell'organo, con la conse


guenza, in questo ultimo caso, dell'entl'ata� in 

funzione di uno degli istituti di diritto costitu


zionale, rimpasto ministeriale, crisi, scioglimento 

delle Camere, che sono pr11wisti per la risolu


zione di disaccordi in seno al Govgrno � fra que


sto ed il Parlamento. � � 

Nel continuo mutare di esigenze sociali, difatti, 

nel sopravvenire di necessit� improvvise 'possono 

manifestarsi situa.7,ioni che consigliano dei cam


biamenti ane linee dir,ettive dell'indirizzo poli


' tico, 
fa valutazione dei quali, di natura politica, 
con la conseguente accetta�zione o disapprovazfone, 
sono di competenza del PaJ>lamento {15) e, 

(14) Sull'indirizzo politico cfr. specialmente CRISA� 
FULLI: Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico, 
cit.; FERRI: La funzione di Governo, cii. p. 53 segg. 
(15) Il che avviene anche nel caso di rimpasto ministeriale 
poich�, pur essendo il Presidente del Consiglio 
dei Ministri ad agire per la sostituzione di uno o 
di pi� membri, per divergenze circa l'indirizzo politico 
o per altre ragioni che minacciancda compattezza 
del Gabinetto, vi � sempre il controllo del Parlrunento,. 
dovendo il Gabinetto, dopo il rimpasto, presentarsi 
alle Camere per ottenere il voto di fiducia. In merito 
cfr. VIRGA: Le crisi e le dimissioni del Ga~inetto, 1\Hlano, 
1948 p. 5 segg. 
i . 
. 
~......~ 



-125 


talvolta, quando il disaccordo fra quest'organo ed 

il Governo abbia radici pi� 1profonde, dello stesso 
�Corpo elettorale. 

Il fatto che l'indiriz.zo politico possa ess1eTe 
integrato o anche modificato senza che per questo 
~oltanto possa dirsi che vi sia stata violal'Jione 
di esso � i,ma chiara dimostrazione che il 
sindacato che si attua sugli atti politici ha una 
natura particolare e non pu� �essere esercitato 
dagli organi giurisdizionali.. 

Pertanto, senza soffermarsi in un esame degli 
accennati rap1porti costituzionali, il cui richiamo 
� sufl'iciente per tra.rre delle conclusioni, ci sembra 
che, a parte il contenuto dell'art. 31 del T. U. 
sul Oonsiglio di Stato, che, come si � detto) non 
� stai.o abrogato dall'art. 113 della Costituzione, 
� per la loro stessa natura che gli atti �politici si 
sottraggono a qualsiasi sindacato giurisdizionale. 

Sebbene si siano prese le mosse da un esame 
degli atti politici in relazione al sindacato giu 
risdizionale amministrativo, la conclusione cui s 
� giunti ha una� portata molto pi� vasta. riflettendo 
il sindacato giurisdizionale in genere. 

Anche in ordine al sindacato giurisdizionale 
ordinario, difatti, che \Peraltro assai difficilmente 
potrebbe attuarsi stant'!l la� natura eminentemente 
discrezionale degli atti poltici, secondo noi 
valgono le osservaz.ioni svolte (16). 

In questa ipotesi la norma che tutela il diritto 
sog-gettivo no� pu� essere scissa ~ai p:incipi. di 
indiriz.zo politico per la� cui reallzzaz.1one s1 � 
agito e che permettono la relativa azione nella 
particolare situazione. Si versa, in sostanza, i~ 
una situazione di necessit�, connessa a SU\P1rem1 
inter.essi dello Stato, in dipendenza della quale 1~ 
stato adotta.to l'atto politico, che, pertanto, non 
potrebbe esser~ assunto dal Magistrato che come 
legittimo. Il chti conduce a Ticonoscere che anche 
in questa situazione gli atti in esame sono soggetti 
al solo sindacato politico. 

5. Dopo quanto si � detto risulta chiaro che la 
sottrazione degli atti politici al sindacato giurisdizionale 
non significa che essi stiano al di fuori 
(16) Mentre alcuni scrittori, (FERRARIS: Il potere 
discrezionale tlella pubblica amministrazione e l'autorit� 
giudiziaria, in "Rivista di diritto pubblico ,,,1924, 
I, p. 205 segg.; ScAVoNETTI: L'atto politico come limite 
alla funzione giurisdizionale, in � Gim. It. "� 1927, IV, 
Col. 22-23) ritengono che gli atti politici non siano sindacabili 
da parte del giudice ordinario perch� eminentemente 
discrezionali, altri: Coco: op. cit. p. 282 segg.; 
RoEHRSSEN: op. cit. p. 568 segg.; CARuso-INGHILLERI: 
Atto politico e giurisdizione, cit. p. 80) escludono tale 
sindacato per la natura stessa di quegli atti. 
Contro, ammettendo quel sindacato, CAMMEO: Commentario 
delle leggi sulla giustizia amministrativa, 
Vol. I, Milano, 1910, p. 825; ScIOTTo-PINToR: op. 
cit. col. 1082; DE VALLES: op. cit. p. 13 segg.; RANEL� 
LETTI: Le guarentigie cit. p. 332 segg.; Guwc1ARDI: 
op. cit. p. 265 segg.; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 
Milano, 1942, Vol. II, p. 159. 

dell'ordinamento giuridico (17) ovvero che sfano 

necessariamente legittimi, com~ si � sostenuto da. 

un acuto scrittore (18). 

L'atto politico, difatti, se non �. soggetto alla 

osservanza c1i esplicite no�rme giuridiche, � sotto-. 

posto, come si � visto, all'oss�crv�nz.a d�i !Precet


ti dell'indiriz,zo politico. La. natura di quell'aHo, 

anzi � manifestata proprio dal fatto che esso tu


t�eli interessi fondamentali dello Stato in relazione 

ai principi delll'indirizzo :politico. 

I fini dello Stato hanno una disciplina. legale 

in singole norme giuridiche quanto al modo del . 

loro conseguimento, .ma la� detemninaz.ione del


l'azione di Governo in ordine alla assistenza dei 

pTesupiposti �i fatto, ond~ abbia� luogo quel con


seguimento, non pu� che attuarsi secondo l'indi


rizzo politico, che in definitiva permette di stabi


lire se una circostanza di fatto incida su interessi 

fondamentali dello Stato unitariamente intesi e, 

di conseguenza, determina il relativo comporta


mento. 

Ci� avviene anche quando la legge :preveda-la 
� esplicaz.ion(l di un;a1 determinata attivit�, di go


verno in occasione di talune circostanze di fatto, 

p,oich�-� semp�re sulla� bas!) dell'indirizzo politico 

che � dato accertar�e se queste sussistano e sc~


gliere il comportamento da adottar(;). 

Il precetto della norma giuridica, in questo 

caso, riguarda< la competenza e la potest� del


l'organo (19), ma il contenut�� dell'atto � detel'


minato dall'indirizzo politico in relazione al quale 

� dato stabilire se debba o meno farsi uso di tale 

potest�. 

Da ci� discende eh~ l'atto politico � compreso 

nel quadro dell'ordinamento giuridico attuandosi 

in ossel'Vanza. dell'indiriz,z.o 1politicoJ il quale, se


condo una dottrina� cui aderiamo, si inserisce nel 

sistema giuridico posto che ha� natura vincolante 

per gli organi cui compete oss-ervaTlo (2'0~. 

L'emana,zione degli atti in esame, difatti, in 

contrasto con i principi dell'indirizzo politico d� 

origine ad una responsabilit� politica dell'organo 

autore di essi, responsabilit� che ha natura pre.t. 

(17) Vedi fra gli altri, Coco: L'atto di potere politico 
cit. p. 278; RoEHRSSEN: op. cit. p. 558 e p. 562. 
(18) GUICOIARDI, op. cit. 510. 
(19) � intuitivo che quando manchi il requisito 
della competenza ovvero l'organo eserciti una potest� 
politica che non gli compete si � al di fuori della categoria 
degli atti politici e non possono invocarsi le garanzie 
proprie di essa. In merito cfr. SANDULLI A.: 

Atto politico ed eccesso di potere, in Giurisprudenza 

completa della Corte di Cassazione, 1946, II sem., 

p. 522 segg. 
(20) Sull'inserimento dei principi dell'indirizzo politico 
nel sistema giuridico cfr. specialmente MoRTA'fi: 
La costituzione in senso materiale, Milano, 1940 pa-�gina 
166 segg. e bigliografia ivi citata; Le leggi future ed 
i progetti di legge nell'applicazione del diritto vigente, 
in �Stato e Diritto ,,, pp. 61-63. 



-126


tamente giuridica sebbene venga deteTminata. secondo 
criteri di convenienza 1politica (21). 

Per stabilire se l'indirizzo politico sia stato 
attuato bene o male nel singolo atto � necessario 
rifarsi a quei motivi di natura politica su cui 
poggia l'indirizz,o medesimo. Oom~ l'atto amministrativo 
discrezionale va valutato alla stregua 
dei motivi di convenienza amministrativa che nel 
loro insieme costituiscono l'interesse pubblico che 
deve stare a base di quell'atto, cos� l'atto politico 
va esaminato in relazione a motivi di convenienza; 
politica� eh.e integrano l'indiri.zzo politico e 
che vanno assunti nell'emanazione di quell'atto 
medesimo. Entrambi gli atti stanno nel quadro 
dell'ordinamento giuridico (22), ma quelli politici 
si differiscono dagl~ altri ,sfa per gli interessi 
tutelati, sia per la norma in base a cui vanno valutati, 
sia iper l'organo cui competa questa valu


(21) Sulla responsabilit� politica cfr. VACCHELLI: 
La responsabilit� ministeriale, Cremona, 1896; BARILLARI: 
Responsabilit� costituzi�male, in �Nuovo Digesto 
Italiano�, Vol. XI p'. :{62 segg.; MELONI: I 
poteri del Capo dello StlJ;to.e l�i, r~sponsabilit� individuale 
dei Ministri, in �Rassegna di diritto pubblico�, 1948, 

p. 281 segg. 
(22) Contro: RoEHRSSEN: op. cit. p. 564, per il quale 
l'atto discrezionale si mantiene sempre entro il diritto, 
mentre l'atto politico sta al di sopra del diritto. 
tazione sia�, infine, per la diversa forma di sanzione 
giuridica (23). 

Queste brevi considerazioni, elle non vengono 
sviluppate con un �esame particolare del sindacato 
deg�li atti politici e dei.rimedi ad esso commessi 
per non allargare i limiti eni:To i quali vuole essere 
contenuto questo scritto, bastano, a nostro 
giudizio, per potere concludere che gli atti politici 
si svolgono nel campo del diritto costituzionale 
e con le forme da� �esso 1previste e che, peTfanto, 
la relativa. teoria appartiene a questo campo del 
diritto e non si distingue da quella di numerosi 
atti che vengono �emanati dal Governo nell'esercizio 
di funzioni costituzionali. � 

(23) Il GuIOCIARDI, mentre pone in rilievo che il 
controllo sugli atti in questione � politico e che politica 
� la responsabilit� in cui si ip.corre per il cattivo 
uso del potere politico (op. cit. p. 540), aggiunge che 
l'emanazione degli atti medesimi ha luogo con libert� 
di apprez amento dei fatti e della valutazione dei motivi 
ed in virt� -di un potere giuridicamente irrilevante 
(p. 545). Ma queste ultime affermazioni ci sembrano in 
contrasto con quelle precedenti poich�, in tanto si 
incorre in responsabilit�, in quanto vi sia un principio 
alla cui osservanza si sia tenuti. Principio che, pur 
essendo valutato, per la sua esatta portata, in base a 
precetti di indole politica, ha natura giuridica, vincolando 
gli organi destinatari, che per la sua inosservanza 
incorrono in una forma di responsabilit� prevista 
dall'ordinamento giuridico. 
CARMELO CARBONE 

AVVOCATO DELLO STATO 



NOTE DI DOTTRINA 


O. 
BENTIVENG.A: L'inesecuzione del giudicato amministrativo 
di annull�mento �e i possibili interventi 
della Corte dei Conti. 
La questione dell'obbligo dell'Amministrazione 
Pubblica di dare es(lcuzione al giudicato � stata, 
come � noto, diffusamente trattata dalla dottrina 
u'i ogni paese, nonch� da copiosissima giurisprudenza, 
ma sia l'una che l'altra non hanno fornito 
criteri soddisfacenti �per la sua soluzione. 

Nel chiarire questa esatta premessa, l'A. precisa 
che l'unica. pos�sibilit� giuridica offerta a�l 
cittadino per ottenere d.aua Pubblica� Amministrazione 
l'esecuzione del giudicato dei Tribunali 
� l'art. 217, n. 4, del T. U. delle leggi sul Oonsiglio 
di Stato. Questo articolo, letteralmente dettato 
per la esecuzione delle sole sentenze dell'Autorit� 
giudiziaria ordinari1a � stato poi dalLa� giurisprudenza 
esteso anche alla esecuzione del 
giudicato dell.� giul'isdiz.ioni ~mministryi,tive, e 
particolarmente� del Consiglio di Stato, rtutful,via, 
secondo l'A., nemmeno l'art. 2'7, n. 4, risolve 
il problema di garantire al cittadino �sanzioni 
giurisdizionali dirette � 1per l'esecuzion~ del 
giudicato amministt.:;1.tivo, e, in definitiva, questa 
resta affidata allo �spontaneo assoggettamento 
della Amministra.zione alla p�ronuncia del magistrato. 
Una qualsiasi diversa soluzione, mediante 
la quale, cio�, si attribu.isce al magistr:ato il 'P'Otere 
di obbligare concretamente e direttamente 
l'Amministrazione alla esecuzione del giudicaito, 
si risolverebbe in una. violazion_e del fondamentale 
principio costituzionale della divisione dei 
poteri. 

Se peraltro �se:m,brano impossibili sanzioni giurisdizionali 
dirette, appa.iono, invece, perfettam�nte 
attuabili delle � sanzioni indirette �, alle 
qua.li, secondo l'A. non si � dat~ finor.a1 la dovuta 
importanza. 

Queste-sanzioni indirette consistono nella possibilit�. 
di far valere la responsabilit� personale 
dei funzionari che omettano di provvedere allo 
adempimento d!:ll giudicato, nella. possibilit� del 
risarcimento dei danni patrimoniali da� tparte del1'
Amministraz.ione inadempiente, e, infine, nello 
intervento di �utorit� amministr.a�tive superiori. 

Tuttavia, obietta l'A., non 1sono quest!:l le sanzioni 
indirette pi� efficaci; egli vede questa. efficacia 
nella� possibilit� �di sviluppare, su un piano 
permanente, il controllo 1parlamentare che, attualmente 
rimane una forma saltuaria: e non 
coordinata di pressione� sui ministri responsa~ 
bili, per ottenere da essi, qua.li capi dei singoli 
rami dell'Amministrazione, 1'1a1dozione di pro~vedimenti 
ch13 consentano l'esecuzione del giu


I 

i 
i 
dicato. 


Questa possibilit� di sviluppo il B. la riscontra 
nell'intervento della Corte dei Conti, la 
quale, 1proprio come longa manus del Parlamento 
pu�, nell'esercizio delle sue due funzioni di persecuzione 
giudizia�le di funzionari che siano incorsi 
in responsabilit� amministrativa a danno 
della .Aimministrazione e. di controllo della legittimit� 
degli atti amministrativi, 1efftc'acemente 
influire perch� l'Amministrazione attiva� si conformi 
concretamente al giudicato. 

Per quanto riguarda la prima funzione, osserva-
l'A. che, di solito, l'inesecuzione del giudicato 
importa una responsahilit� paitrimonial�e della 
Amministrazione verso la parte vincitrice nella 
lite definita dal giudicato stesso: ora, ap1pare 
evidente che questa respons�a1bilit� patrimoniale 
pu� derivar~ solo dalla colpa o dal dolo del funzionario 
il quale non ha curato di dare esecuzione 
al giudicato. Ricorrono quindi gli estremi per 
l'intervento, .anche contro la� volont� dell'Amministrazione-, 
della. Procura generale della Oorte 
dei Oonti, la quale intenter� giudizio di responsabilit� 
a carico del funzionario, negligente o 
comunque colpevole, ai sensi d~ll'art. 82 del T. U. 
delle leggi di cont!;!.bilit� dello Stato. 

Bench�, secondo l'A., l'efficacia di questo mezzo 
sia evi-dente, tuttavia egli non si pu� nascondere 
il pericolo dl:llle inevitabili lungaggini p�rocessuali, 
che il1e att~nuerebhero la for,z.a;. 

Pi� operante, invece, � in quanto pi� stretta.mente 
connesso col provvedimento concr!:lto che 
l'Amministrazio'.lle avrebbe dovuto prendere e non 
prese � � il rimedio che deriva dall'esercizio della 
funzione di controllo di legittimit�, consistente, 
�nel diniego, da parte -della Corte dei Conti, del 
visto di e.seoutoriet� agli �atti dell'Ammi�nistrazione 
che0 �siano� in contrasto con la P�ronuncia 
ineseguita. Ohe ci� rientri nel campo dell'indagine
� della legittimit� demandata alla Corte � 
fuor di dubbio, giacch� l'inadempimento del giudicato 
� inademtpimento della legge, in quanto 
ogni giudicato � presunto conforme a legge, e 
perta.nto 113 Amministrazioni che lo disconoscono 
si pongono apertamente contro di e�ssa� �. 

A chiarimento dell'efficacia di questo rimedio 
il B. '.llarra di un caso recentemente capitato di 
un direttore generale, collocato a riposo illegittimamente, 
il quale, malgrado l'a.nnullamento da 
parte del Consiglio di �Stato di tale provvedimento 
non riusciva ad ottenere di esser-~ riammesso 
i�n serviz\io. Avendo egli notifica_to. a.Ua 
Corte la decisione del Consiglio di Stato, la Cor-_ 
te ne prese atto e, in bas�~ ~d essa, neg� il visto 
di legittimit� ad un Q_ecreto col quale si disponeva 
la nomina di un altro funzionario a direttore 
generale. Per negare il visto di es-ecutoriet� 

I a:rnmrnmmczDL&Lt z:m m &t?&JiL Il& &lJJ I& &t &&&&F&m'R&J �I&MJLLLi&Li&filWila 


-128 


la Oorte si fond� sul presupposto che, essendosi 
col giudicato del Consiglio di Sitato annullato il 
collocamento a riposo del precedente direttore 
generale, il posto da costui occupato nel ruolo 
doveva ritenersi tuttora coperto, derivandone la 
impossibilit� della nomina di un altro funzionario 
.allo stesso posto. 

Dai i�ilievi sopra e.sposti il B. trae due conseguenze: 


1� anzitutto la necessit� e la insostituibilit� 
dei � cont:r;'Olli esterni ii sull'Amministrazione attiva; 


2� la oprportunit� di regolare legislativamente 
la facolt�. dei cittadini di inoltrare denuncie amministrative 
alla Corte dei Conti, nell'esercizio 
dei suoi poteri di controllo, perch� la Corte di 
taH denuncie possa tener conto per la esplicazione 
dei poteri suddetti. 

M (}ntre non poss�amo non concordare con l'4.. 
nel ric:onoscere ohe non. esis'tono) in quanto sarebbero 
incompatibili con il nostro ordinam�nto 
costituzionale) � sanzioni giurisdizion,ali dirette ii 
pd!r ottenere che l'A_m,ministrazione esegua con<
Yretamente itn giudicato con,tenente un obbiigo 
di facere, dobbiamo esprimere il nostro dissenso 
in ordine a1lla legittimit� di quel rimedio indiretto 
che l'A. indica nell'inte'rv�ento della Corte 
dei Conti nell'(}sercizio delle_ site fitnzioni di controllo. 


Il presupposto 8tti cui si fonda la tesi del B. 
� che la contrariet� al giitdicato, �, perci� solo, 
co�ntrariet� alla legge e'. pertanto oostititisce vizio 
di legittimit� rilevabile in sede di control'lo da 
parti} della Curte d�i Conti. Non oi sembra che 
questa tesi) formula.ta troppo semplicisticament,e, 
.costituis'ca un fol'(/;d,amc~nto 1nolto solido per le 
ulteriori gravi conseguenze che i& B. 1w vuoie 
dedurre. Infatti) dire ohe la contrariet� al giudioato 
� oonitra.riet� al7a1 legge, significa attr:~bu,
ire al giudicato la. stessa forza di 1.tna norma 
di legge, c.i� cihe\ esso non ha, in quanto, se � 
vero che :per il caso deciso col giudicato Za1 volont� 
della l?gge � qu.ella da essO' affermata, questa 
volor1;t� cos� interpretata, vincola solo le parti 
nel gciu,dizio. Ora., ,w men.o di ritBne're che la Corte 
dei Conti d'ebba considerarsi sempre vincolata da 
un giudicato costituitosi in un giudizio vertitO' 
oon una qualsiasi branca dell'Amministrazione 
stat.ail(}, ci sem.b1'a che la eqWiivalenza � c'Ontrariet� 
al giudicato= contrariet� aUa legge ii non 
possa affermarsi. N� si dica che la Corte dei 
Conti) pur non e.ssendo v1inoolata dal giudfoaito, 
pu� tuttavia tenerng conto legitt"imam�nte per 
l'esercizio d(}i suoi potd!ri di controllo, in quanto 
questo potere) essen,do vincolato) � un potere-dov(}
re) nel senso che in tanto esso :pu� essere esercitato) 
in quanto deve ooserlo, 

Notiam,o subito che a qu(}sta ta:_si la stessa 
Gortg dei Col'(/;ti si � quasi sempre opposta) detfwminando 
anch�e delle re1azion.i abbaistanza viv�aai 
da parte degli Organi giu'r'isdizionali, ohe vedono 
in questo suo atteg1giamento una intollerrabil? 
resistenza a.nai sovrarnit� della giurisdizione J. si 
t'eaa in proposito la deoisione della IV Sezimie 

del Consiglio di Stato) n. 300 del 2.6 agosto 1949 
in oai�sa RiRJZo in �Foro Aniministrativo� 1950, I) 
43 e segg. Si trattai'a) in que8ta 0aiusa) df}l rifiwto 
da partet della Corte dei Conti d� r�g�strare un 
decreto col quale l' Amm~n.istraziof?eJ in adempimento 
di un giudicato amministrativo) attribuiva 
un determinato grad.o ad 1m impiegato j la 
Corte n(}ga!Via la registr:aziO'ne sostenendo essere 
tale giudioa:to contrario alle norme di legge. L'inte't'essato 
ricorreva allora al Consiglio di Stato 
contro quello che, in sostanz.a diventava un atto 
amministrativo nega1tivo dell'Am1ministrazione, e 
cio� con.tra il rifiuto di porlo nella posizione giuridica 
riconosciutagli dall,a, decisione giudiziale. 

Giudicando diretta�mente di talct .atto negativo 
il Con8iglio di Stato diohiarava illegittimo il rifiuto 
d1e'lla registrazione della Corte dei ConU) 
affermando che � tra .la interpretazione che faccia. 
l' Amm.inistrazione, e) per essa, l'organo di 
controllo, e quella che stabilisce l'organo giurisdizionale 
'(],i una s;tessa dis1po1#z~one iM legg1e) 
pare ohe la seconda do.bba prevaler(}) e a�d essa 
la prima conformarsi) p.er quanto riguarda la 
sp�cie decisa ii. 

Abbiamio voluto sottolinea't'e la frase � per essa, 
>J, in q'llJ,anto, secondo noi l'errore del Consiglio 
di Stato si a.nnida proprio in questa con�sidera.
zionf!:;, nel ritenere, cio�, che il potere di 
controllo della Corte dei Conti non sia altro che 
u,n accessorio del po'tere esec�utivo) 8icch� debba 
ritener.S'i che, esS'a� lo eserr;<iti solo in v�eoo e per 
conto deili'A�mministrazion.e1 attiva e non come 
potere auto:no�mo. Basta invece ieggere la Costituzione 
per convin.cersi che il potere di controllo 
della Oort[} dei Conti ha carattere costituzioniwie1j 
se esso � esercitato per conto di qualcuno) que8to 
qu.alcitno) non � certo il potere esec'llltivo, ma il 
Parl�armento. Pertarnto) 8olo la legg(}) in quan.to 
vincola tuUi) vincola anche la Corte dei Colf/;ti; 
mentre il giudi�Jato) che vincola 8olo l'Amm�iistrazione 
attivia parte in caus.a non. pu� vincolare 
solo per qu.esto lai Corte dei Conti. 

D'altra parte lo stesso Consiglio di Stato n.on 
poteva non render8i conto della gravit� delle c1onseguenze 
cui avrebb�e condotto la sita tesi ed ha 
allora precisa.to e limita1to .za sil(a portata COI/'/; 
questa che ci.1embra la aff~mazione fondamentale 
della deoision(} j � nel conoorso dei due poteri, 
l'esecutivo e il g.iurisdizionale, egualmente 
in funzione di tutela del diritto obief}.tivo) ma 
il primo nell'eseroizio di un,'at~ivit� di oontrollo 
attinent(} al funzionamento e aU!efficacia della 
a,zione a,m,ministrativa) ed il secondo quale interprete 
ed assertore; deUa volont� della legg'e) al 
d�i fuori e al di sopra dell'ir1;terei.~se delle parti, 
private O' pubbliche che .siano) non pill� sembrare 
inesatto afferrnar"e che de1bba il pri1no spontaneamente 
uniformarsi) per quanto rifiettf l1a1 qu'r(J. 
stion.e obiettivamentl} decisa) al principio di diritto 
accolto e �ichiarato dal swonrlo j senza C'he 
debba., caso pe'r' caso, e.sservi in via. politic:a. e-o-stretto 
nella forma d(}lla registrazione con riserva 
... ii. Dalla quabe proposizione si desume chiarmmente 
come il Con.siglio di Sta1to sia cooointo 
che la questione della esl'tcruzio'ne del giudicato 



-129 


� 

da parte della Pttbblica Amrnin-istmzionf}, sia, in 
sostanza, una question.e di rapporti jr.a, poteri 
�dello Stato, che pu� trovare la stJJa soluzione unicamente 
in via prolitica. 

Ed. anche a noi., tornando allo sc11"itto del B., 
q�uf!f.sta sembra, che dovrebbe essere l'unica so'luzione 
possibilf]. Essa oltre ohe in, quanto si � gi� 
detto trova appoggio, invero, nel principio affermato 
nell'art. 88 del Regolamento d.i procedurra 
avanti il Consiglio di Stato, secondo il quale le 
decisioni d,el Consiglio stesso def>bono eseguirsi 
in via amrninistmtiva. l!Jsse, cio�, impongono, 
per la loro� esecuzion,e Veman.a�z;ione di un atto 
amministrativo, -il quale, come tWtti gli altri atti 
am,ministra:tfoi, presuppone la esistenza in croncreto 
di un pubblico inter(�sse che lo giu,stifichi. 
Certo, pu� ritf}ners'i in via gen,(trale, che l'interesse 
pubblico ooinoida con la escjcuzione del 
giud.icato, ma ci� non deve essere semprf} vero. 
Pu� avvenire che tale coinoiden;za non s'!l.ssista, 
e allo1'a' pretendere ch,e l'Ammi'l'l!istrazione esf]gua 
egualmente la decisione, senza curarsi dei riflessi 
di essa sul pubblico interesse, sarebbe non s,olo 
inopportun,o, ma antigiuridico, in qu,anto verrebOe 
a risolvere il problema d,f3l'i mppo'r'ti fra poteri, 
oon l'affermazione della supiremazia di uno dei 
poteri sugl'i altri contro i principi fondamentali 
della aostit'llWionfJ. 

RENATO .ALESS!: La responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione nella evoluzione legislativa pi� 
recente. (�Rassegna di Diritto Pubblico �, n. 3-4 
del 1949, p:\,g. 218-237). 

In questa monogra.fia, il prof. Alessi, il quale, 
com'� noto, ha sempre dedicato particolare attenzione 
al gr�a�ve problema della responsabilit� 
della Pubblica� Amministrazione, prende lo spun


.to dai recenti mutamenti costitutZionaH e dal progetto 
di riforma della legge sulla Pubblica Amministrazione, 
per porre in luce alcuni aspetti 
nuovi della� questione. 

Premette l'A. dei cenni sintetici sullo stato attuale 
del problema, rilevam.do che, pur essendosi 
avuti notevoli contra,sti in dottrina e in giurisprudenza, 
ormai �si rpoteva� dire sostanzialmente 
raggiunto l'accordo sui punti fondamentali e sostanzia.
Ii dell'istituto. 

Questi punti sono: 

1� La responsabilit� della Amministrazione 
per i danni, pur derivanti d.a. un comportamento 
materialmente !proprio d(ii s:uoi funzicmat1:i ha 
carattere di responsabilit� diretta, carattere che 
deriva da. due distinti ordini di considerazioni: 

a) da un lato dal fatto che il rapporto che 
lega l'ente ai suoi funzionari � un rarpporto di rappresentanza. 
organica, s� che gli effetti dell'esplicazione 
della funzion�e, lecita o illecita che sia, 
sono direttamente rife1�ibili all'ente; 

b) dall'altro lato dal fatto che il danno cagionato 
al soggetto privato deriva da11a violazione 
di un obbligo incombente sull'ente pubblico, violazione 
che non pu� non riferirsi al titolare dell'obbliga' 
cio� .all'ente stesso. Questa responsabilit� 
diretta valf.'.l ad escludere concettualmente 

la. possibilit� di una contemporanea responsabilit� 
diretta del funzionario come soggetto autonomo. 


2� L':altro punto, ugua�lmente essenziale, che 
poteva dirsi pacifico, era dato ,'dal fatto. che il 
fondamento della responsabilit� dell'Amministrazione 
pubblica �era pacificamente ritenuto risied
�ere nena violazione di un diritto soggettivo pertinente 
al soggetto danneggiato ed avente a suo 
contenuto appunto la. entit� economica la� cui privazione 
o menomazione costituisce il danno risentito 
�. 

Da questo discende che � nel caso dei c. d. di� 
ritti :affievoliti, una. responsabilit� della Aromi-� 
nistrazione per il �danno conseguente alla loro 
lesione, rpotrebbe affermarsi unicamente allorch� 
essi vengano in considerazione sotto il loro profilo 
tutelato vale a dire sotto l'aspetto di diritti 
veri e propri e non gi� .sotto l'aspetto di interessi, 
il che avviene allorch� la lesione� sia cagionata 
fuori del possibile campo di azione della sfera 
discrezfona~e 1riservat1a; 'all' Amministrazlione �. 

Secondo l'A., questi punti ormai pacificamente 
ammessi dalla� dottrina e dalla giurisprudenza, 
come fondamentali dell'istituto, dovrebbero ora 
essere rimessi radicalmente in discussione in seguito 
alla entrata in vigore della Costituzione 
della Repubblica e pacrticolarmente del suo articolo 
28 e della: tendenza nettamente manifestatasi 
in occasione della preparazione del progetto di 
legge generale sulla Pubblica. Amministrazione, 
tendenza, che ha trovato una� concreta formula� 
zione nell"art. 68 del progetto stesso. 

Infatti, l'art. 28 della Costituzione, nella sua 

formulae;ione definitiva, vicine, s:econdo l'A., a 

sancire due principi, in contrasto con il primo dei 

punti sopraesposti, e rpr�ecisamente il principio 

della responsa.bilit� diretta, dei funzionari, :ac


canto a quella della Pubblica Amministrazione, 

e della re!sponB!abilitci indir.ertta 'deUw Pubblica 

Amministrazione per i f.atti commessi dai dipen


denti non funzionari. 

A sostegno di questa sua opinione l'A., pre


messa una analisi storica relativa alla formula


zione dell'.art. 28 (nato in un primo tempo per 

garantire, rendendo responsabili personalmente i 

funzionari, il rispetto dei diritti di libert� san


citi daUa� Costituzione, e successivamente per 

creare una responsabilit� principale del funzio


nario e del dipendente ed una 'Sola sussidia,ria 

dell'Amministrazione), rprecisa come l'intenzione 

del Iegislatore di creare una nuova figura. di re


sponsabilit� a ca�rico del funziorn1rio si sia, nella 

formulazione definitiva. dell'articolo, ridotta alla 

semplke creazione di una diretta� responsabilit� 

del funzionario nei confronti del danneggiato,, la� 

sciando sopravvivere. la. responsabilit� dell'ente 

pubblico sulla base dei principi preesistenti. 

Oltre l'analisi storica dell'art. 2'8, anche la 

sna esegesi, in relazione specialmente ad arliri ar� 

ticoli della Costituzione, e rprecisamente all'ar-


ticolo 113, conferma l'interpretazione suesposta, 

secondo la quale.la responsabilit� diretta dei fun


zionari � collate1,a1e alla responsabilit� dirf]tta 

della Pubblica Amministrazione. 



-130 


.. 


Invero, sostiene l'A., <<la. �p.ossibilit� di una azione 
diretta del cittadino leso avanti all'autorit� 
giudiziaria contro la Pubblica Amministrazione 
per la tutela� del suo diritto violato -po�sto il fatto 
pacifico che l'a.zione giudiziaria non pu� avere 
altro fine che il risarcimento del danno (oltre, naturalmente, 
alla mera dichiarazion~ della illegittimit�. 
<1el comportamento lesivo) -sta a 1provare 
indiscutibilmente la, sopravvivenza della responsa-
bilit� !diretta. dell' Amminisrtrazii0ne �stessa in 
caso di d�a�nno derivante da un comportamento illecito 
dannoso da parte� d�ei suoi funzionari. S.e, 
infatti, il cittadino danneggiato con violazione di 

�un suo diritto (danno giuridico) a tutelar del diritto 
medesimo pu� agire �d�rettiamente contro 
l'Amministrazione avanti l'Autorit� giudiziaria 
al fine di ottenere il risarcimento del danno, � 
chia�ro che deve sussistere tuttora. la responsabilit� 
diretta� ed fanmedi;afa dell'Amministrazione 
stessa per i danni che in definitiva promanano dall'operato 
dei funzionari, dato che responsabilit� 
� a.ppunto il dover.e da parte di colui dial quale 
un danno promana, di provvedere. al suo risarcimento>>. 


Oi� posto, per q1rnnto riguarda. la responsabilit� 
dei funzionari, l'A. ritiene che non taUret, 
tanto possa. dirsi rper quanto riguarda la responsabilit� 
dei dipendenti ai quali pure si a.pplica 
l'art. 28. 

Infatti per i danni provocati da.i meri dipendenti 
non funzionari non si pu� ammettere una 
responsabilit� diretta dell'ente non 1esslendo il 
mero di1pendente parte integrante di un organo 
dell'ente, e difettando quindi quel rap.porto di 
rappreseiitanz�� orgranica che, come sO'pra� si � 
detto, costituisce il fondamento della r�esponsabilit� 
diretta dell'ente. � 

Onde., � s,e si vuol da.r vita ad una responsabilit� 
dell'ente pubblico per i danni cagioDiati daquesti 
meri dipendenti occorre configurarla come 
res1ponsabilit� indiretta del tutto analoga a quella 
dei soggetti .privati>>. Secondo l'.A:., que�sta 
soluzione. ti~ova-tut'tia.via decisamente ostile la 
giurisprudenza. e incerta la dottrina; ma nel vigore 
d-ell'art. 28 della Oostituzione la. suddetta 
ostilit� non avrebbe pi� ragione di sussistere. 

Se l'art. 28 ha prodotto un1a� situazione che im� 
porta notevoli modificazioni nei concetti gi� pacificamente 
ammessi in materia di responsabilit� 
della Pubblica Amministrazione, quello che determinerebbe 
un rivolgimento quasi r;adicale sarebbe 
la trnsformazione in legge dell'art. 68 del 
progietto di legge generale sulla Pubblica AmminiRtrazione. 
Con esso si sancirebbe la responsabilit� 
d~lla Pubblic1a Ammini:stmzfone, indipendentemente 
da� ogni colpa ritenendosi sufficiente 
l& mera illegittimit� dell'atto; e si ammetterebbe 
altres� tale res.ponsabilit� anche p�er la 
viola.zione di veri e propri interessi legittimi, non 
e�ssendo fissata nessuna-limitazione della responsabilit� 
stessa alLa� violazione di diritti soggettivi. 


s:econclo l'A. � Felem-ento in.tenzionale (colpa 
in senso lato) non 1pu� essere trascurato per la 
affermazioue della� responsabilit�.� d1e.iJ;Ammi


nistra.zione cos� come cli ogni altro soggetto giuridico, 
che se, trattandosi di atti lesivi costituenti 
determinazioni volitive, praticW,mente la 
ricerca si presenta come superflua, data. l'inevitabile 
presenza. dell'elemento intenzionale sotto 
forma di volontariet� .(il dolo del diritto privato) 
al contrario la� ricerca stessa diventa� necessaria 
allorch� si tratti di un mero comportamento materia-
le che appare come i11egittimo soltanto ove 
sia colposo �. 

Per quanto rigUJa�rda la questione della� risarcibilit� 
delle lesioni di interessi legittimi, l'A. 
rimprovera al .progetto di non aver considerato 
� la estrema pericolosit�, di una siffatta norma e 
l'estremo aggravio che ne verrebbe per l'Amministra�
zione >> ritiene l'A. che l'innovazione sfo� 
dovuta. a,ll'intenzione di ris,a�r-cire i danni cagionati 
dai violazioni di diritti affievoliti, ma evidentemente 
la commissiorn~ redattrice det progetto 
non ha consider1ato che. anche la lesione di 
un diritto affievolito � risar�ibile quando. l'atto 
dell'Amministr11zione sia istaito adottato al !di 
fuori del potere discrezionale, e, cio�, in un campo 
nel quale il diritto non si p1'esentav1a� con le 
caratteristiche clell' a.ffrevolimento. 

La tesi esposta dall'A. siill'interpretazion� 
deU'art. 28 nei riguardi delle violazioni di diritti 
comm<}sse dai funzionari ci sembra pienamente 
da oondivid;erre. Essa 11i appoggia, non solo sw 
indisoutibili criteri d,i erm�eneutica, ma anche sulla 
storia d<Jlla norma, quale ri8ult.a1 chiaramente 
dai lavori pwrlamientari dell' �S8emblea costituente, 
anche se qu�sti non brillano certo perr la 
lorro perspiouit�. Con l'art. 28, in sost�anza, si � 
voluto soltanto aggiunger.e .alla. responsabilit� di: 
retta dello Sta.to, rregolata Clalle. norme v�igenti, 
nella interrprretazio�ne oramwi saildament� afferimat.
asi dopo una. lunga e tormentosa elaiborazior1;.e 
dottrrinale e gi'l]}ris�pvruden,z;iale, la resvons(J)bilit� 
diretta avnohe dei funzionari, la qiwie veniva finora 
e�sclusa oome una inconcepibile duplicazione, ritenendosi 
assorbita neUa personalit� dello' Staito 
anohe la personalit� d,ei singdli f.unzionwri responsabili 
drJ,,Wa.tto d�aJnno8o. 

Non possiamo, iwveoe, co�ncordare con l'esimio 
wutore suli'int�rpretazfone dell'art. 28 per quanto 
riguard.a i d;ipendenti non funzionari. 

L'Alessi vorrebb�e 'Vedere in questa disposizione 
dell'art. 28, che estende allo Stato ea aigli enti 
pubblici la respO'nsabilit� degli atti oompiuti in 
violazione d)i diritto dai .dipen'denti l'introduzione, 
in contrasto con tutto quanto � stato finora ritenJu:
to dalla giurisprudenza e aaua dottrina, del 
principio d1eUa responsabilit� indiretta dello Stato 
ex art. 2049� Codice civile. 

Un'innova:tione cos� radiicale non ci sem�bra oh(} 
possa solidamente't fondarsi sulZai formula generica 
d,ell'art. 28, anzi addirittura su un inoiso <U 
essa. Per giustifioare wna tale opinione bisog_1!f}r!J1bbie 
ritenere chfJ fiino. all'-entrata 'i'l!: vigore deliaCostituzione, 
l'Amministrazione sia srJ,mpre sfuggita 
a responsabilit� per fatti dannosi compiuti 
ooi s'l.lloi dtpeindenti non fun.zionairi. Basta, invece, 
scor,,..erf( i rep�rtori �i giurisprudenza) sP'e




-131 


oiWlJnentei degli ultim.i ar1ir1Ai, per rendersi conto 
ehe i casi pi� freq'll.enti nei quali � stata affer


.mata la resp1o�n.sabilit� d�ollm Pubblica Amministraizione
� sono a�ppunto quelli in cui il itarvri;o � 
stato cagionato dal fatto (lei dipendenti non funzionari 
(so�ldati, autisti, �mediO.i, tecnici iri-ge~ 
nere, tijcc.). A meno, infMti, <})ii, voler estendJe.re 
il conoetto di funziO'nario anolbe a q,wei dipende'Ati 
c'fl,,f31 srr).O�lga.no uri/att�r~,it�i 'l(lt�ramoote teonica, 
non sarebbe possibiZe; r<,ioomprendere tali 
casi ne.l cono6ltto di resporis.a1bilit� diretta della 
PWbblioa Amministraizion.ei, quale � forrnMlato 
dall' Al�essi, che, ca-me 8i � visto, fonda tale rf}sponsabilit� 
sul principio che la volont� dei fun�l<
fionario � volont� del.iw stessa wrn.ministrazion.e. 
Ci sembra, invece, che si possa estendere il principio. 
della r�sponsa,bilit� diretta anche.. ai oasi 
di attivit� tecntica, nel sen.so oroe arnche questa, 
come l'attivit� voliti/va, sia d!ir�ttaJmente rifer'dbil<}. 
allo Stato, sempre che essro sia svolta nelVattuazione 
di IJU<e!i compiti ~oipere pubblfohe, 
trasporti, difes�a m.ilit�arre, assistenza sooiatle, eoo.) 
che le l�ggi vigenti attribuiscono� all'Amm.inistrazione 
statalfJ.. Questa �, d'altronde, la linea seguita 
dalla giurispruden~a, 7X1). quale nO'fl/ lba esitato 
a riconosc-L1r:e la res.p.o�ns'abi~it� diretta in 
ogni caso in cWi Vattivit� teanica si sia svolta in 
violazione di nor'mie legis~OJtiw; o regolmmentatri o 
anche di norme di diligenza, prudenza e !periziai. 
Oos� pre<Jisata la portata della responsabilit� direttw 
a.ppare evidente oo�me non vi sia alcun .bisogno 
if;i ricOf'rere al principio d(},lla responsabilit� 
indiretta, il qual@, d'altronde, se limitato a<i soli 
dipenderiti, sarebbe ancor meno giustificabile� logicarn;
ente, che se fosse esteso a tutti, funl<fionari 
e d~penaenti. 

Qwesta� estensione � sostenuta dal Colzi (La responsabilit� 
dei fun.ziomwi pubblici, in � Com1. 
mentario siBt�matico alla Costituzione italiana >> 
dire_tto' da Pietro Oalarn1arnd1reii e Alessandro� Levi, 
vol. I, pag. 247 (31 segg.). Questo giooovne scrittore 
ossen'a, infatti, ohe .l'art. 28 della Costituzione 
ha introdotto� wel nostro ordiinamento giuridico 
U principno se'0ondo il qual� lo Stato risponde 
obiettivamente (e cio� indipendentemente da ogni 
colpa in eligendto o in vigilando) (f,i tutti gli atti 
illeciti commessi da fimzianalr'i o dipendenti, dei 
quwli non d!eb ba risvonder� in bas�e1 ai priJ'l<cipi 
vigenti in materia di responsabilit� diretta 1J;ella 
Pubblica Arnministrazione. 

Si tratt0; cio� di garia,ntire al privato "il risarci.
mento dei danni subiti ad opera di fatti commessi 
da fwnzionari e dipendenti, non a causa 
del. servizio, rna solo in ocicasione d<}l se'f'l.l"iz'io. 

Il Colzi � l'unico aegli scrittori che si sono 
occ-W.pati del problema a pensarla cos� e gli airgoJnenti 
che egli, porta a sostegno della sivai tesi 
(desunti dai lavori parlamentari) non so'lio oerto 
dei pi� convinc~nti, quando si noti oh<} dai resoconti 
delle disaussioni svoltesi sull'art. 28 in seno 
all'Assemblea, costituente non appare che vi fosse 
sufficiente c�hiar<}zza di conc(:!.,tti in m.ateria (001me 
risillta appunto dall'a,c�curatO' es1a1me dei l(JJl)ori 
stessi fatto dall' Alessi). 

Non � cM non veda la gravit� della tesi sostenutai 
dal Golzi che irnp�ortorebbe, ad es., come 
consegitejnza imm�dfo.ta, la soppressio'fl/e del dlelitto 
di malversazion�e il quale�, dato che il privato 
potrebbe sempre ripetere d0;ll0' Stato il d�enaro 
illecitamente distra:tt o in suo danno. da,l fune 
l<fionario o dipendentr., rqstl'l.r~bbe assorbito nel 
reato iti peculato. 

Gon quest0; tesi, poi, lo Stato� sarebM posto in 
una oondizion.e di 'infe1�iorV.t� 'irig.iut.tificata ed 
intol.lembile nei confror1;ti di qualsia1Bi datore di 
lavoro prii,ato. Non si pu�, infatti, attribuire allo 
Stato la responsabilit� per qual�lnque1 fatto dannoso 
comm�sso dai suoi dipendenti, in OQ'ri,n.essione 
soltanto ocoa1sionale ool s�e'r'V'iz'io, ed al te�rn.po 
stesso im:porgli delle regole inderagabili sia per 
scegli~re. i suoi dipendenti, sia per allontanarli 
da.i servizio. E' ben gi1isto che il priva1to risponda 
ex art. 2049�, un0; volta. ohe egli pu� liberarsi df}l 
suo dipendente in qualsias'i momento in base al 
solo sospetto che possa il suo co1mportamento procurargli 
un qual�nqwe danno. Ma non � altre1ttanto
� giusto oh?.. qu�st� responsabilit� abbia lo 
Stato qua.nClo l'aUontaname(iito d'ri un suo dipendente 
p�r un motivo Clel ge'Yl!ere sarebbe annu.llato 
dagli organi giurisdizio'nali sotto il profilo dell'eccesso 
di potere. La teoria seoond;o la qua1l� i 
prinoipi della responsabilit� indire.tta non via1lgono 
per lo Stato in quanto non � ipotizzabile a 
carico di questi n� culpa in eligendO' n� culpa in 
vigilanito � tutt'altro che infondata; n� pu� farla 
riUJner tale la oircostan.za che essa sia stata enunciata 
aa molto tempo, non essendo certo 10; novit� 
uno degli <J,,le.menti di maggior pregio d'elle t1eoiie 
giuridiahe. 

Di'wltro'nde � lo stesso Goki ad aooertire .la difficolt�, 
di fondare la sua t�Bi sul prinoipio generale 
che non vi sia 11esponsabilit� s1enZa colpa tamto 
che � oostretto a ricorrere al concetto di reisp!onsabilit� 
obiettiva, estraneo al nostro ordinamento 
gittridico. e eh.e non � affatto aliOJ bas�. d,ell'articolo 
2049 Codice civile, il quale ipoti~za 'imvece un 
caso di colpa 1presunta ; dal che\ deriva che la 
re.c;ponsabilit�, da esso artiaolo stabilit�OJ non pu� 
s1issister.e ladd�ve manoh.ino le basi per questa 
presunzione di oolpa, e cio� laditove la legge esc�lu<
l<} quella libert� assoluta, di sceU0; ohe solai giustifica 
la presunzione stessa. 

Oonclud.endo, noi riafferm.iamo la nostra tesi 
secondo la quale l'art. 28 d'ella Gostitil\e'iorve non 
hai fatto altro che stabilire, aocanto alla responsabilit� 
dello Stato, in tutti i aasi nei quali essa 
rJ.ra gi�, a.rrn,messa, in base ai prinoipi vig<}nti se. 
oondo l'interpretazione elaborata dalla1 dottrina 
e dalla gi�risprudenza, la responsabilit� persorva1le 
� diretta dei fttMionari e dei dip1endenti, ohe 
finora. rf}st.am�a assorbita nell0; responsabilit� deil' 
Amm,foistra2!,io:ne. E' gi� tiblba&tan~0; radioale 
questa innovazione (ohe ci pone all'Oll)anguardia 
iti ailtre legislazioni, e ahe, una volta attuato� il 
�teden.tram:ento romministrativ�o' s<i~oondo ,i'dlf'.t. 5 
clella Costituzione, fornir� al cittadino una eiffi�cace 
difesa contro qilialsiasi arbitrio d�lla pubblioa, 
�wutorit�) perch� vi sia bisogno iti snaturare 
il significato dell'art. 2'8. 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


ESECUZIONE FISCALE -Entrate patrimoniali dello 
Stato e di altri enti pubblici -Ingiunzione -Pre� 
costituzione del titolo non necessaria -Applicabilit� 
alle entrate di diritto privato. Corte di Cass., Sez. 
II, Sent. 30-3-1950, n. 868 -Pres.: Ferranti, Est.: 
Capizzi, P. M.: Criscuolo (Conf.) -Gentili contro Pilla. 

L'atto di ingiunzioll'e, rivestito daUe forme 
previste dalla legge speciale T. U. 639 del 1910 
lta piena efficacia esecutiva �e pu� essere eseguito, 

a. 1prescinder.e dalla p:recostituzione e dichiarazione 
di legittimit� della corrispondente .pretesa, senza 
possibilit� di remore per effetto della. opposizio� 
ne, e salvo il diritto della dedotta iUegittimit� 
delfa richiesta, con le provvidenze conseguenziali. 
Anche dopo l'attuazione del nuovo codice proc. 

civ. (art. 635, 1� comma) il procedimento ingiunzionale 
di cui ,al T. U. 639 ipu� ess.ere adottato non 
solo per le entrate di diritto pubblico, ma altr�es� 
per quelle di diritto privato. 
La Corte Suprema ha ribadito, con la senternza 
annotata, la suar pi� recente giurispr'll:d�enza sull.a 
natura dell,ingiunzione. Su questo argomento la 
dottrina � ormai copiosa (cfr. la bibbiografia citata 
dal MrcHElLI, in � Giur. lt. ))' 1949, I, l, 
587; inoltre A. BIDRLIRI, � Riv. it. di dir. fin. 1>, 
1947, I, 47, e Le leggi del r�gistro, ed. 1947, pagina 
347, n. 180; L. V. BERLIRI, � Giur. C'Ompl. 
cass. cfo. ))' 1946, 2� 81Bm. tomo II, pag. 738). 
Non meno numerose sono le pronil�ncie' giurisdi� 
zionali., che lenta1mente vanno orifmtando anche 
la dottrir1Ja verso l'acaettazione di det(1rminati 
prinoipf, inizialmente assai contrast.ati. 

Una posiziun.e chiave del dibattito � quella della 
natura da attribuire� aU'ingiunzione: atto amministratfoo 
o giurisdizional�? La ao�rte Suprema � 
orm1a1i costante nell'accettare la pirima alternativa, 
escludBn�do che l'interv�ento del pretore, il 
quale' rende esecil.tiva l'ingiunzione, abbia qualsiarsi 
carattere giurisdizionale. (Cass. 31 gennaio 
1936, n. 369, �Poro /t. ll, 1936, 1, 446; Cass. 
9 marzo 1942, n. 620, � Riv. Dir. Pubb. ll, 1942, 
2, 32'5 con nota di BnuNEJLLI, Cass. 7 giugno lfl43, 
� Riv. Leg. J!'is0. ll, 1943, 634; Cass. 3 agosto 
1943, n. 2029, �Mass. Foro Jt. Il, 1943, 501 e 
� Riv. di d�ir. pubb. ll, 1'944~6, 2, 1341; Oa8s. 
27 gennaio 1949, n. 113, '� Giur. It. ))' 1949, I, l, 

1

588; Cass. 27 maggio 1949, n. 1352, �Foro It. )), 
1949, I, 1171). Se nella prima delle citate s�entenze 
la Suprema Corte appariv�a an.oora perple'~sa1 

tanto da motivare la decisione sulla disamina, in 
via di ipotesi,. dell'opposta tesi, per contro nell'ultima 
deU.e S1entenze sopra citate il pensiero 
della Corte S�uprrema � arpparso formulato molto 
nettamente: �Non giova opporre che per l'artioolo 
2 T. U. del 1910 � conferito al prd,tor~ il 

potere di vidimare e ren.der�o esecutoria l,ingiunzione 
..... giacch� � agevole osservare in contrario 
che trattasi di pot�st� ave':nte evidenti natura e 
caratteri am�ministrativi, e c1he esula sicuramente 
dalla jurisdictio vera e propria, la cui attivit� 
di e1sercizio viene eecita1ta con la successiva opposizione 
>>. 

Negato il earatteir� giurisdizionale all'intervento 
pretorile, la conseguenza logica parrebbe 
quella aocolJta recentemente dal GIANNINI (Ist. di 
dir. trib., ed. 1948,-pag. 217), il quale vede nell'ingiun:
sione '!tifi; puro �artto amministrativo, che 
compen.dia in s� l'atto formale di accertamento 
e l'atto oon il qnale si inizia a proced'limento coattivo 
per la riscossione del credito. Part&ndo da 
questo pr8'supiposto, con perfetta ooerenza, il 
GIANNINI esclud,e, come' � noto, che l'ingiun.zione 
costituisca titolo esecutivo, traend'o essa la su.a 
eseoutoriet� dalla 8'lla sostanza di atto am1ministrativo, 
indip�n,dentemente dalle. necessit� form
�a1li ed eistrins-eche di un titolo avente la funzione 
specifi,ca di legittimare l'eseouzione. 

A quest'ultima conclusione la Cassazione non 
giu1JVge. Per qitanto possa appwrir� inconseguen. 
te, la Cassazion(} in8iste nell'affermare invece 
(Sent. 27 gennaio 194J9, n. 1113, loc. cit.) che' 
<< l'ingiunzione ha per s�, dopo essere stata r�sa 
eseoutiva dal pretore, la forza intrin.seca di titolo 
e81,e<Y0,1tivo f!, di preoetto >>. SuU,equiparazione al 
precf3tto, ogni dubbio pu� considerarsi ormai ingiustificato 
(Cass. 2 giiigno 1936, n. 1901, << Riv. 
Dir. Pubbl. ll, 1937, �2, 94; Oass. 2 ago8to 1941, 
� Giur. /t. ll, 1942, I, l, 210 con nota di GmDco). 
Ma com.e possa conciliarsi il c�onferimento di esecutivit� 
per opera del pretore, oon l'eseciutorvet� 
originaria all'atto amministrativo, � do�manda 
alla quale la Corte Suprema non ha ancora alrn,[
Jno nelle sentenze pi� reoenti -risposto in 
modo esaurien.te. Ci permettiam�o di esporre, pe.roi�, 
qualche modesta, osserva,zione. 

Non v'ha dubbio che !-e pretese amministrat:ive_ _ 
.siano di per s� �secutorie. Oi� non to'glie, per�, � 
che l'esecitiione possa di fatto avvenire in diversi 
modi, a seconda che lo Stato si avvalga dei mezzi 
arnministrn.tivi, ovvero dei normali mezzi giudi� 

&BJ.fffTiml M

m E&-J1 m&ti :� L E E i ili I Id� E E I& "2 


-133 


ziari. flY e'�"idente ohe l'uso df}gli uni o degli altri 
mezzi dipende, sotto un profilo normativo e de 
lege �cond�enda., da valuta.zioni di opportu1"it�. 
Ora, quando la pretesa amm.inistrativa hai per 
oggetto wna somma di danaro, il re.alizzare tale 
pretesa sui beni del debitore ha effetti non 
s.olo nei confron.ti di ques�to, ma anohe dei terz:i. 
cu.i viene sottra.tta, in tiitto o in partf}, una comit,
ne garanzia, (2.7~0, 2741 Codioe civile). E' quindi 
ben spiega.bile come l'u.so iti una procedura diretta. 
puramente �a.rnministrativa possa essere considerato 
con sfavore (CAMMEO, La giust. amm., 
pag. 690 n. 364; � GiU.r. It. ,,, 1929, III, 1, segg., 

n. 12�). A tutela, d�ei terzi, il legislato're p1i� prreferire, 
in tal caso, di attua,re ia pretesa armmirt'istrativ'a 
oon �i normali me'Zzi giudiziari. E poich� 
questi .partono da iina, oo_mune piatta,forma 
d'i lancio, che l'an.tieo �d il nuovo codice d:i prrocedura 
individuano nel titolo esecutiv�o, f3'CCo l'opportunit�, 
deU'investitura,, puramente formale, 
dell'~secutivit�. La quale non elimina l'�secvutoriet� 
dell'atto amministrativo, ma sempliaem.ente 
la adatta, formalmentf} alle esigenze, della procedura 
a mezzo degli organi giudiziari. Il che non 
appariva, affatto strano� a ooloro ohe, come il 
OAMMEo, a,vevano ben piresente il sostanziale carattiere; 
d�i f�unzi.oni amministrative nelle a,ttribuzioni 
f}secntive degli organi gi'/Prisdizionali. 
Che questo adattamento dell'atto a1mministrati!
V'O a finalit� esecutive giiuliziarie non possa avvenire 
per sola volont� della Pubblica Amministrazione:, 
� indubbio : l'�'}secutoriet� amministra.tiva1 
e quf}lla giu(Ziziaria si muovono normalmente 
su piani diversi, ed un raccordo fra i d'ue piani 
pu� essere .solo legislativo. L'a,fferma,zione del 

BoRsI (Vesecutorieti\ degli atti amministrativi, 
Torino, 1901, p. 148), che � allorch� ma,nchino d�isposizioni 
.s:peeiali, ~, f}siecJilZ!ione amm-inis1tr.atfoa, 
pu�, almeno �n parte, essf}re regola.ta secondo le 
norime d&.l prroc�edimento stabilito per le sentenze 
aivili e per altri si.mili atti giu,diziari. ))' dovrebbe 
probabilmente ess�re invert-ita. Le normo dell'es�ecuzione 
comune giudiziaria po.ssono essere ad.ottatf} 
solo qua1Jtdo la Zegge s�peoiafo ne consenta 
l'applica,zione al particolare artto' ammi1Jtistra,tivo. 
In base a questo principio, giustamente' fu ritenuto 
che il prefetto non possa, di sua iniziativa 
dichiarare << titolo esecutivo giitdiZ'iario li un dec'l'eto 
;di der:equisiziowe tJ,m:�sso� .a1 norma della 
legge 18 a,gosto 1940, n. 1741, e tanto farlo eseguire 
a mezzo degli uffioiali giudi21iari (Pretore 
Milano 2'4 aprile 19'46, � Rep. Foro It. ii, 1946, 
col. 893, n. 179-180). Tuttavia, pr�messo quiesto 
chiarimento, � parimenti indubbio che la legge 
possa attribuire aid un atto (J)mministrativo questa 
particolareJ, forza eseout:ipa,, senza alterarne 
la natnra; e d�i questo prinoipio fu fatta esaitta 
applicazione ai fini di df!terminare la competenza 

(Cass. 31 ottobre 1947, cc Rf!p. Foro It. Jl, 1947, 
col. 1:076, n. 167). 

Del resto, n�ella nostra l-egislaZione non mamcano 
altri ese1mpi di aitti innegabilmente amministrativi, 
ai quali la legge conferisce un f3secu!tivit� 
giudiziaria.. Gi� l'art. 5 r. d. 5 noverrnbre 
1868, n. 4708, sulle riscossioni delle pene pecunia1


r-ie e deille spes? di giitstizia, stabi.liva csplic-ti,tamente 
che l'in.giiinzione era �<< titolo esecutivo secondo 
il tenore dell'art. 554, n, 2, o. p. c. Jl. Anche 
in t(Jma di cooperative d,dilizie a, contr-ib,uto 
erariale esfatono, come � noto). deterviif!.a(i provvedimenti 
ministeriali di indubbio carattere amministrativo, 
eh(} hanno � valore di titolo e.secutivo 
ai sensi dell"art. 554, n. 2', c. p. c. ))' .e la 
legge pre:cisa ehe la lo1�0 eseeuzione rimane aiffidata 
agli itfficiali giudiziari senza olve occorrm apposizionf} 
di formula e{Jecutiva1 (art. 105, 134 T. U. 
28 aprile 1938, n. 1165), Un altro tipico provvedimento 
af/'li:min.istrativo, di cui fu!, fatta, in tempi 
recenti la!f"ga applicaZion�e e ohe possedev,a1 efficaoi.a 
e.secutiva a mez�zo deg'li 'lltfficiali giudiziari, era il 
decreto del com1nissario d:egli alloggi (art. 7 d. l. l. 
28 d-icembre 194"1, n. 415; cfr, Cass. 21 febbraio 
1947, n. 23'9, << Giur. It. ,,, 1947, I, 1, 406; Ota<Ss. 17 
ma,ggio 1946, n. 604, �Foro It. ii, 1947, I, 301 con 
nota). In taluni c.a,si il diritto piibblioo offrie esempi 
di atti a�mministrativi diversamente esecutori, 
sf}bbene aventi oggetti cos� strettamente connessi, 
da, far supporre iina. identit� di esec�uzion.e. Caratteristino, 
a. tale rigiiardo, � il meccan.ismo stabilito 
p~r le ordinanz�e delle aurtoritd p1ortuali. 

Queste sono wmm.inistrativame'/'IJ.te f,Jsecutive per 
ci� che concerne i looori ordin.a,ti (i qitali vengono 
es1guiti d'ufficio), m�entre il r(JcUpero d'elle 
r�elative s�pes,e avviene in�peae med'iiam,te ingiunzione 
� resa �secutoria dal pretorg, competente ii 
(art. 84 Ood. na17.; cfr. piire l'art. 730 perr gli 
aeroporti). Un analogo rispetto delle forme giudiziarie 
per il re01tpero delle spese informa peirfino 
il regolamento esecutivo delle decisioni giurisdizionali 
am1ministrative. Nel caso di una 
so.spensione dell'atto amministrati'IJo e d'i succ-essivo 
rigetto del ricorso, la de'(Ji:sion.e del Consig�lio 
di fNato permette a,tltO'ma.ticamente, com'� O'�-V�O, 
si.ai l'esecuzione dell'a,tto gi� so.sipeso, sia il reou.pero 
delle spese; ma anohe ir1; qu~to caso, in. cui 
la legittimit� della prretesa mmministrativa � 
ormai fu'()ri d�iscussione, l'esecuzione si biforca 
in due direzioni: a:mministrativa,, per il merito; 
giud)izia1:ia:, per l~ sp1ese (artt. 88, 89� Reg. 17 
aprile 19-07, n. 642). Sarebbe. senza ditbbio interes
�s1am.te umo studio wpprofondito sii questa 
esecutoriet� � mi8t.a >l di determinati atti a.mministrativi, 
ma no11, � questo il luogo. Solo oi 
permettiamo di osseroa!f'e ehe questo fenomf}no 

(sovrapposizione di un, processo coattivo giud'iziario 
ad una eseciizione p�'.ramelnte ammin�tr:ativa), 
considerato sotto un profilo generale, i/Jo1ir6bbe' 
es8ere inquadrato nel pi� lato princ~pio 
della cu.mnlabilit� dei mezzi di tutela, della Pubblica 
A�mministra.zione. 


Stabilito ch�el t'esecutivit�. dell'ingiunzione non 
� che la traduzione in tm-mini giudiziari dell'esecntoriet� 
amministrativa, voluta dalla lf}gge, � 
facile rendersi ra,,gione dei limitati poteri attribuiti 
ai pretore in sede di vidim.azion�,-<e V'idimare 
lJ, coime indica, l.ar stessa, etimologia, imvlicw -un 
semplice riscontro for,male � q1t1J,Si visivo : 
'ncssiina indagine di merito � concessa, al pretore. 
Perfino la formula �resa, esecntiva ii �, di p�r s�, 
-una forin1ila propria pi� ai provvedimenti wmmi




-134


nistrativi che gi'UJdiziari (cfr. art. 77 legge comunalfJ 
e provindiale). In sostanza) verificata la 
provenienza deWingiunzione e la su.w regolarit� 
estrinseca (assai simile a queUa � perfezione formale 
� dei prom�dimcnti gittdiz1iariJ la oui verifica 
� dalla legg� affidat,a1 al cancelliere: art. 153 
Disp. di att-uazione) il prretore ha esaurito il suo 
compito', Il quale compito richiede' indubbi(J;mente 
un minirno di cognizione: ma anche al pi� mod.esto 
organo esec,,,;tivo (rtifjici(t<le giudiziario) � devoluto 
un certo grado di cognizione) nO'n fossJaltro 
p�r stabilire se esista un titoloJ senza tuttavia 
far assurgere que:sta superfi.oiale indagine al grado 
ed ailla dignit� di 1lrna jurisdictio (cfr. OmoVENDA, 
Ist., vol. I) 282'). Vero) �) invece) non il 
preto'fe come giudice) ma il ptretore come autorit� 
preposta agli Wffici esecuti'IJ"i renda esecutoria 
l'ingiunzione': essendo ben notoJ d)altrond:eJ che 
nel nostro ordinamento sono� tutt)altro ohe rari 
i casi di mansion.i amrninistrativ1e affiila1te a organi 
giurisdizionali (cfr. Dm VALLESJ Provv-edimenti 
amministrativi dell'Autorit� giudiziaria 
in �Foro It. �, 1949, 4, 24). Apptmto mediante 
questo crisma autoritativo il proe�dimento piu� 
svolgersi nelle forme giudiziairieJ pur rirmanendo 
� essenzial:mente � (cos� il ROMANO, Corso, pagina 
290) 11,n procedimf}nto amministrativo. 

La portata deU'interv1ento del pretore � tutt(J; 
qtli. Evidentemente .� si � ben lont�ani non solo dalFattivi#
�, d-el 1giwdti<Je c�onfrr'en.te esecutiv'if� �al 
lodo, ma perfino daWattiv'jt� (puramente mate"
riale) del giudice che dichiara firz,te!f"venuta eseoutoriet� 
in oq,l�e a.l decreto di ingiunzione (artioo'lo 
654 c. p. o.). Quest'ultimo richia�mo) nonost{
l<nte le profonde differenz(} fra il de�creto ingiunzionale 
el Finigiunzione amministrativ:a) suggerisce 
una ulter.iore considerazio11;e. Se) nel 
proced'imento monritorio_, il decreto � acquis:ta 
efficaoia eseoutiva >> automaticamente, nei casi 
previsti dall(J; legge (art. 653 c. p. c.), dHviene ohiaro 
come il giudice non possaJ con la successiva 
dichiarazione, oovnfcrire una efficacia esecutiva 
gi� 1a.cquistata. Analogame:nte) il pretore ri81pellto 
all'ingi�unzicfne amministrativa si lim.ita a constatare 
l'esistenza deWatto amiministrativo formalme
�nt� regolare, e in. ottemperanz,(J) alla legge 
gli d� il cris.ma formale dell'esecfU.t�V'it� giudiziaria. 
N � si dioa che siffa�tto eo:mpito J pi� viroprio 
del cancelliere che del gindice, non. si oonfaccia 
alla. dignit� del magistr.a,t<J. Basti ricordare, 
a-titolo di utile raffrontoJ qu:anto accade� 
in tema di oridinanze del eonsiglio di prefettura: 
es8~ diventano titolo' es�e1YUtivo 1a:wtom.aticl(J)merbte 
dopo la notificazion:e J e l'a.pposizione della formula 
c8ecutiva � affidata 1a� itn alto organo amministrativoJ 
q1ta71} il prefetto (art. 228 regio decreto 
12 dicembre 1911, n. 2'97). La realt� � ohe questo 
adatta-mento esecutivo giudiziario di atti o d.ec"isilmi 
arn.ministraitive � fenomeno di n.on indifferente 
rilievo) e giustamente la l�gge lo circonila 
di i1tn minimo� (li garanzia) affidandolo a orgooi 

di particolare autorit�. Ma in tutti i oa1si �, 
riprJ.tiamoJ un adattamento wnv,ninistrativo e non 
giurisdizionale. 

Da questa conclusioneJ e dalla riconosciuta. 
qt1,alit� di titolo eseautivo deWingiunzione iterivano 
de plano i principi riaffermati dalia Corte 
Suprema nella seri,tenza an<notaita. Jn primo luogo, 
il carattere di giudiZio ili accertQ;rrH!nto negati1_;
o) proprio deWopposizione. L'opponente, cfo�, 
� tenulto a dimostrare l'inesistenza dell'obblig�azione, 
fJ non gi� la Pttbblica Amministraizione � 
f.e11;Uta a dimostr:are la. su.a e~istenza. In. altri 
termini) tittti gli adempfrnenti) di ordine sostanz'iafo 
e formaleJ relatfoi a-ll'iaicicertamento ed� alla 
legittirnit� della pretes.a amministrativa si presumono 
osservati. Il diritto deTla Pubblica Amm.
inistrazione ripos�a suU'ingiunzione) che '�'ale di 
per s� anche1 come atto ammin1stratfoo di acoert(
J;mento (Appello� Roma) '26 mwrzo� 1946, �Foro 
It. �, 1947, IJ 306 particolarmente 313 in. fine). E 
l'effetto tipico dell'esecutivit� del titolo � (J)ppu;n,to 
quello_, comnne a ttttti i pr-oce�d.imenti esecutivi) 
di permettere al oreditore: � di procedere aWesecu.
z!ione forza.ta med'iante il titolo esecutivo) e 
senza quin.rli essere tenuto a dimostrare fesistenza; 
dei fatti costitufJivi del credito del qi,uialeJ si 
affenma titolare) mentre rimane imposto al d1�bitore 
Ponere di provarne l'inesistenza nel giud'izio 
di opposizione � {ANDRIOLI, Commento, '�'O� 
lume III) pag. 6; Oass. 27 ge11;naio 1949 oit. in 
� Giur. It. � 1949, I) I) 588). 

D'allo stesso prirl!cipio deriva Fimpossibilit'�J 
riaffermata dalla sentenza annotata) di Un{11 paralisi 
au�tomatica, d1ella forz1a eseoutiv1a1 promananti} 
dal titolo) in seguito (J; t�empes�t'iva opposizio�ni.e. 
Non� l'opposiziion(}) ma solo l'ordine del giudice 
pu� arrestare l' esecnzione J <litialogam�ente a qul(Jffl,to 
avv�ien� nei n.ormali prooeitim.enti esecutivi. 

Questa, fa1colt� di sospension�, che l'art. 3 del 

T. TJ. 14 aprile 1910, n. 639, es-plicitamente attribnisce 
al giudice J 811 vale indiretfa,mente a confermare 
la maggior� vitalit� dell'ingiunzione rispetto 
al ilecreto ingiunzionale (ohe resolvitur in 
vim cita.tionis in 8eguito alla semplice opposiz'ione), 
fu per� sfru:ttata da alcuni aittori per ne'gavre 
aWin.giunzione il carattere di pro"�'V�diimento ammini8trativo. 
Si � obbiett.ato) cio�) con indubbio 
vigor.e dialettico J che solo un provve<limento giurisdlizionale 
p!U� essere_ sospeso dal giwdicel) non 
un atto a�mmini8trativo) ostandovi Fart. 4 della 
legge S'ttl conten.zioso. E poich� Zlordin� di p<J;gamento 
contenuto neWingiunzione pu� invece esser.
e s�sp&.soJ risulterebbe evidente J S(}condo questi 
autori (BEIBLIRI, R,iv. it. dir. fin., 1937, 57; Le 
leggi del registro, p.ag. 354) la sua natura giurisdiz.
ionale e non amministrativa. 
L'obbiezione non � insormontabile. FP facile 
rispond�reJ in primo luogo J che la Pubblfoa1 A1m. 
ministrazione) wdottando il prO'cedimento esebutivo 
normale_ e traducendo in te'f'mini giudfaia�ri 
l'eseoutoriet� a.mministrativa) ipso jure in�straita 
la procedura sui binari giuri8diz"ionali) in parte 
rinunziando alle prerogative della mtela squis'itarne:
nte amministrativa. Eccezioni legisl<J;fiiJe al 
principio della irrevooabiUt� degli atti (J;mmi11;i� 
stmtivi non 80no ignote al nostro diritto (BoNAU� 
DI, La sospension~ degli atti amministrativi, piagina 
50) : e queste ecc~Zioni n�on vulnerano la 



-135 


regola generale. Ma un esame pi� pe'netriarnte dei 
poteri sospensivi del giwiUce risipetto all'ingiun.zione 
riv'f}la ohe questi poteri sono a tal pwnto 
circoscritti, da oo'Stituire una conferma, pi� che 
itna &iccezione, ileWirret:ocabil'it� degli atti amministra.
tivi. Giova, infatti, ricordare che la legge 
del 1910 fu largarnente influenzata ilalla trailizion.
ale distinzione fra atti jure imperii eil atti jure 
gestionis, attribuenilo solo ai primi le partfoolari 
tutele prdiviste pe�r gli (J!tti di diritto pubblico. A 
qitesta distinz�ione si ricollega probabilmente; la 
facolt� di sospensione attribitita al giudioe ordinario 
di fronte all'ingiunzione amministrativa per 
le entrate .pafrimoni,ali: ma la legge stessa e[bbe 
cura di avvertire C'he, per le entrate di schietto iliritto 
pubblico, come lf} tasse sugli affari, la facolt� 
cli sospensione. era negata (art. 31 T. U. 1910; 
MoFFA, Il procedimento esecutivo, pag. 38; 0APPIDLLOTTO, 
Le leggi del registro, vol. III, pag. 483; 
Decreto� 7 giitgno 19'49 dell Presidente del Tribunale 
di GenO'v'a su ricorso Imes-Scolari, inedito. Sul 
concetto di fosse. su.gli affari, cfr. D. M. 16 luglio 
1926, art. 10). 

Ci� signifi.ca che l� dot:e, s~condo lai cilassica 
distinzione sopra accennata, l'atto .amministrativo 
investiva pretes.e di pi� accentuato diritto p1U�bblico 
(tributi), la lfJgge at:&va nettamente riconferma:
to il principio dell'irrevocabilit� ilell'atto .am�ministrativo. 


Il ragionam~nto del BIDRr.mr non appare quindi, 
persuasivo: inecoeipibile sotto il p1"ofilo dialettico, 
esso parte da una prem.essa non legittimat.a dalla 
legge del 1910, e cio�, dail pre�supposto di una facolt� 
indi8criminata di sospensione ila parte del 
giwJ;icf}, che � invece esclusa dalla lettera della� 
legge. Com.unque, sia per le entrate di diritto pruibblioo 
comer per qttelle di diritto �prrivato, non v'ha 
dubibio che l'opposizione iJ,el debitore non valga, ili 
per s�, ,a, parali!<izare l'efjicaoia dr�ll'ingiunzione, 
co�me accade invieee per il decreto-monitorio normale 
opposto� irb termine;: e q'lliesto principio fu O!pportunamente 
ribadUo dalla Corte Suprema nf}lla 
sentenza che� si annota. 

AUrettarbto opportwnamente la Corte Supretni.a' 
ha riconffJrmato che l'ingiunzione amministrativa 
pu�, anche secondo il nuovo oodice, mpplicarsi alle 
r�ntrate di d.iritto pr�ivato. La dottrfo.m pi� recertte 
riconosce che � l'esec1ltoriet� degli atti amm.inistrativi 
pii� riguardare non soltanto lei pretese 
di diritto pubblico dell' hmministrazione Pubbliaa, 
nia bf}n�ainohe quelle di diritto prii,ata, v�alendo 
per queste ultime gU stessi motivi ohe per le 
prime. Infatti il nostro legislatore col T. U. 14 
aprile 19'10, n. 6.39, ha concessa nn'esecuzione 
privifogia.ta anche per la riscossionf) delle entrate 
patrimoniali dello Stato e dregli ailtri Enti pubblici, 
ofo� per la riscossione dei crediti che lo 
Stato o tali Enti vantino aontro il singolo a puro 
titolo di diritto privato... Nella sua .ampiezza questa 
l!1igg(} pu� comprendere la riscossionf} di ogni 
sort,m di crediti in ilenaro dell'Amministraziowe 
Pubblfoa. v�erso privati, che non sia precedut�a 
da legge div�rsa )) (VrTrA, Dir. amministrativo, 
val. I, ed. 1948, pag. 396 e 398; O'ass. 9 marzo 
19421 �Rii-, Dir. P'lt�"b. �, 1942, 2, 32'5 co'flt richiai


mi). S.�i pu� ricordare, df}l re.sto, che questa estensione 
di de�terminate Plf'OCedure plf'ivilegiate alla 
riseossion!} di crediti di natura privata si rioonnette 
ad antiohe leggi degli Stati italiani1 aimpiamente 
riahiwrnate. dal CAMMEO (La giustizia� amministratfra, 
da pag�. 696 a� pag: 705). farlegge �el 
1910 non fece qitindi che riordinare il '(IWteriale 
lfgislativo gi� in vigore : .n� U nuovo codice ha 
apportato modificazioni al riguardo, av~ndO' atriZi 
esprressamente fatte salv�e le disposiz'ioni spediali 
della legge 8Ulla risc�ssione delle entrate patrimoniali 
dello St.mto (art. 635 c. p. o.). 

Una completa disamina ilf}lle conseguenze dei 
principi, confermati dalla Cassazione cO'n la presente 
sentenza, esula dai confini dell'attulmle nota. 
Tuttavia ci sia permesso di ricordare ahe, la natura 
di a.tto amministrativo dell'ingiunz�ion.e, non 
altermta dal visto di esecutoriet�, esclude sictUramente 
la necessit� della notifica in copia conforme,. 
autenticata dal cancelliere. Questi no'n pu� r"ilasciare 
cop~a conforme n� dell'ingiunzione n.� della 
vidimazione a1pposta ila,l pr(}tore, per la smnplicie 
ragione che l'ingiunzione non � atto giud;f,ziario, 
e non � quindi un atto detenuto dJal canceUiere 

(art. 743 c. p. c.). Il solo originale � firmato dal 

pretore, ed il solo originale � c�ontrofirrn�mto� (e. r1Aon. 

a pena di nullit�) dal cancf)lliere. 

Questa piccola questione, del tutto marginale, 

fu recentemente soll�vata davanti al Tribunale 

di Genova dall'UcKMAR (il qtwle1 sia detto per in


oiso, si ponev�a in contrad)d.izione con la tesi d.a, lui 

sastenuta in dottrina: Le leggi del registro, vo


liume IlI, pag. 430 ; CAI':PIDLLoovro, Le leggi del re


g�istro, vol. III, pag. !468). Nella disciissione orale 

si assistette a un fatto insolito: mentre il rapipre


sentante della Finarnza sosteneva l'insussistenza 

dell'obbligo (e della facolt�) d�lla Cancelleria di 

vistare per autentioa la coipia da r1Aotifi.care�, si 

vide il cancelliere d'udienz,m fare visiibili cenni d.i 

assenso alla tesi dell.a Finanza. Ooilesta t!}si col


limava infatti, con: la prassi segu�ta dall'egr�gio 

funziion�a'lf'io, ohe ai tempi del suo servizio nella 

pretwra aveva costantemente negato il rilascio di 

tali copie. Una t'olta ta1ito, la prassi aveva indi


cato z;m via giusta. (A:. O.). 

IMPOSTE E TASSE -Profitti di regime -Competenza 
delle sezioni speciali -Duplicazione di imposizione. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, sent. n. 276/50 -Pres.: 
Pellegrini; Est.: D'Apolito; P. M.: Macaluso -Scattolin 
contro Finanze). 

� A norma degli articoli 2'1 e 23 del d. 1. 1. 
26 .febbraio 1946, n. 134, � escluso tassativamente 
il ricorso all'Autorit� giudiziaria ordinaria P'er 
la risoluzione delle vertenze re1ative all'accertamento 
dei rprofitti di regime. Tali v�ertenz.e sono 
devolute alla competenza esclusiva di sezioni speciali, 
in primo grado della Commissione provinciale 
e in secondo grado della Commissione centrale' 
delle imposte. La competenza dei "detti or_:_ 
gani speciali include. ogni questione anche di legittimit� 
sul punto se una data utilit�, entrata 
nel patrimonio del contribuente, debba essere, e 
in che misura, avornta allo Stato, e quindi anche 



-136 


se eventualmente l'utilit� predetta. sia sta,ta assoggettata 
ad altra imposizione (nella specie a 
quella dell'imposta sui .profitti di guerra) e non 
possa esEere avocata per il residuo. 

Da senten.za ha accolto la tesi aezr Avvocatura 
ed ha stronaato netta,rnentf3 il tentativo di far 
pas 4are C�Otn�e vizio di difetto di giibrisdizfone 
qm'llo che potev�a essere solo una violazione di 
iogge. 

l1a sent�enza ha anche riaff�rma1to il oarattere 
di giurisdizione speciale che indiscutibilrnentP 
spetta alle Sezioni delle Commissioni provinciali 
delle Imposte (come alla corris�pionden.te sezione 
aella Commissione centrale) competenti in materia 
di profitti di regiime. Alle loro decisioni � atpplicabile 
l'art. 111 della Costit1izion�. 

S�mbra ahe i ricorsi per cassazione sulla base 
dt1l citato art. DU p�oss.runo �CIO'nsliderarsli come 
vere e proprie azioni giiidiziarie agli effetti di 
dedurne l'obbligo del solve �et repete a carico d.el 
contribuf}nt�. 

I. -REQUISIZIONI -Domanda nei confronti dell'autorit� 
requirente per danni causati da un terzo possessore 
dell'immobile requisito: competenza del Comitato 
giurisdizionale centrale -Domanda nei confronti 
del terzo: competenza del magistrato ordinario Irrilevanza 
della connessione -Cessazione della efli.cacia 
delle requisizioni: giurisdizione del Comitato 
per le relative controversie. (Cass., Sez. Unite 2-1-1950 
Pres.: Pellegrini; Est.: Cataldi; P. M.: Eula'(Conf.) Santuario 
Pontificio di Pompei e avv. Guido Azzone 
contro Ministero Difesa e Comune di Bari). 
I. La competenza del Comitato giurisdizionale 
per le requisizioni � determinata soltanto dalla 
n�tura della controversia, indi,pendentemente 
dalle modalit� form.a1i del provvedimento da cui 
essa tragga origine, si che anche un semplice comportamento 
dell'Amministra.zione, che non si 
traduca in un atto notificato, pu� determinare 
una� contestazione, la cui cognizione appartenga 
all'organo predetto. La mancanza di un atto formale, 
suscettibile di notifica, 1pu� importare eventualmente 
la necessit� di ricercare equipollenti � 
di questa al fine di sta�bilire se� siasi verificata 
decadenza dall'azione, per decorso del termine di 
cui all'art. 80 del decreto 18 agosto 1940, n. 1741, 
ma non pu� mai incid�ere sulla competenza. per 
spostarla d.al giudice speciale al giudice ordinario. 
II. La norma dell'art. 7�6 del decreto n. 1741 
del 1940 in relazione all'art. 1 del r. d. 1. 2 dicembre 
1941, n. 1670, e all'articolo unico della 
legge 3 dic�embre 1942, n. 1819', se l'Amministrazione 
Militare, una; volta� cessato lo scopo per cui 
aveva disposto, }a. requisizione di un immobile 
(nella s�pecie fornire la sede ad un coma.udo militare 
alleato), non .provveda alla derequisizione e 
.alla riconsegna dell'immobile, in conformit� dell'art. 
67 del citato decreto del 1940 e trasferisca 
invece il possesso dello stabile al Comune, perch� 
l'adibisca ad alloggio di sinistrati, l'azione del 
proprietario diretta ad ottenere d,all'Amministrazione 
l\'1ilitare il risarcimento dei danni, sia sotto 
il profilo dell'ab11siva protrazione dell'indisponibilit� 
dell'immobile, sia. sotto il profilo dei dete


riora,mentii dell'immobile medesimo sofflerti ad 

opera dei ricoverati, s1petta. alla competenza del 

Comitato centrale giurisdizionale per le requisi


zioni non a quella dell'Autorit� giudiziaria or


dinaria, dovendosi detti aanni rifor�ersi dipen


denti, con diretto rapporto di causalit� d,aUa 

requisizione e quindi compresi nell'ambito' di ap


plicazione del decreto del 1940. 

Esula invece dall'ambito della giurisdizione del


l'organo s.peciale ed aippartiene a quella. del giu


dice ordinario, la domanda di rilascio e di risar


cimento dei danni proposta da-1 proprietario con


tro il Comune, qu,a.Je i11egittimo possessore del 

beneficio della facolt� di disporre sia pure per 

soddisfare esigenz�e delle vittime di una pubblica 

calamit�. L'eventuale connessione con le doman


1

de pro.poste contro l'Amministrazione MHitare 
non verrebbe in pro�posito a rendere inefficienti 
le norme ordinarie di competenza. 


III. Lia'. giurisdiz:ione del Comitato giurisdizionale 
centrale per le requisizioni non � �stata 
affatto soppr.essa da.i decreti legislativi 6 settembre 
1946, n. 533, del 23 dicembre 1946, n. 264, 
e del 216 aprile 1947 che hanno limitato nel tempo 
. l'efficacia delle requisizioni ,avvenute in base al 
�ecreto n. 1741 del 1940; a tal.e organo pertanto 
continuano ad essere devolute tutte le controversie 
per le quali � stabilita la sua competenza, 
pure se relative ,a, requisizioni che in virt� dei 
decreti del 1946-47 abbiano cessato di avere efficacia. 


II. 
-REQUISIZIONI -Competenza -Cessazione di 
efli.cacia delle requisizioni di guerra -Azione contro 
il beneficiario dell'assegnazione -Competenza dell'Autorit� 
Giudiziaria (Corte di Cass., Sez. Unite, sent. 
n. 795/50 -Pres.: Pellegrini; Est.: Bova; P. M.: MacaIuso 
--Antoniodi contro Pavesi). 
Cessata, a decorrere dal 31 maggio 1947, in virt� 
dell'art. 1, .primo comma del d. 1. 26 aprile 
1947, n. 2'64, l'effic,a�cia delle requisizioni decurtate 
dalle autorit� civili in applicazione dell'articolo 
34 r. d. 18 agosto 1940, n. 1741, la successiva 
azione del conduttore di un immobile per riottenerne 
la disponibilit� nei confronti del privato 
a cui favore l'immobile era stato requisito in base 
a detto art. 36, spetta alla competenza dell'Autorit� 
gindizia�ria� ordin,a�ria, e non a �quella del Comit.
ato giurisdizionale centrale .per le requisizioni, 
anche S�e siano dedotte l'illegittimit� e l'inefficacia 
originaria del provvedimento di requisizione. 


Ci sem.bra ohe dalle massime aelle d!ue1 sentenze 
sopra riportate si possa dedurre ohe secondo la 
Oorte Suprema di Oassa1zionf} il crit�erio di distinzione 
delle co1mpcJ.tenze giurisdizionali in materia 
ai requisizione � il segu�ente: in tuitte le C'()V/1'trover8ie 
nelle quali controparte � la Pi(!Jqlioa Amministrazione, 
la comtpetenza spt?itta al Comitn,to_ _ 
giiirisdizion'(1,,le; qiiando inveioe la controparte � � 
il terzo berwficiario della reqiiisizione, nei. corifronti 
del qual<} si chieda o la restituzion,el <};ella 
cosa requisita, per sc<.adenza. de~la 'Y'equisizione 


-137


stessa) o il risarcimento di dan.ni arreaa.ti alla 
oosa) oompetente � il giudice ordinario. 

Il criterio ci se1mbra pienament� da approvarsi). 
esso � in contrasto con la giit'f'isprudenza del Comitato 
giitrisdizionale) il quale ha nf3gato la propria 
competenza) riconoscendo quella dell)Autorit� 
giudiziaria) in controversie promosse da prrivati 
proprietari dlella cosa requisita in �uso) i 
quali ne avevano richiesto la derequisizione) dopo 
la scadenzia, del termine. previsto dal d. l. 26 
aprile lfl47, n. 264. 

l nvero) ove si consideri c-lhe l'azione t�end�nte 
ad ottenere la restituzionei di un immobile requisito 
si risolve nella pretesa di i�mpiorre g~udiziariamf3nte 
all'amministrazione tln comportamento 
positivo specifi.cv) � evidente come la compeitenza 
non possa ahe spettare al Comitato) il quaile � 
un organo giurisdizionale avente i poteri sia della 
giurisd~ip~e ordinaria ohe della giurisdizione 
amministrativa, Esso cio� � dotato di una vera 
f3 proprria giwrisdizione esclusiv�a (nel senso in 
cui ba.le espressione si applica al Consiglio di 
Stato) in rn,ateria di reqiiisfoioni per oausa di 
guerra. 

RESPONSABILITA CIVILE -Colpa civile e colpa penale 
-Differenza -Insussistenza. (Corte di Cass., 
Sez. II, rnnt. n. 2035/49 -Pres.: Ferranti, Est.: Biccheddu; 
P. M.: Vitanza -F. S. contro Chialti). 

E' da escludersi ogni distinzione tra co~pa civile 
e colpa penale, e in specie ogni differenza di 
grado, nei confronti della. colpa civile, e della 
colpa penale, quale elemento costitutivo del reato, 
essendo tale differenza �contraria al concetto di 
unicit� di giurisdizi�ne, e non avendo alcuna base 
nei vigenti codici penali e di procedura penale. 

I. La. massima Chf3 si a;nnota risol'Ge ancora un.a 
voltai il problema relativo al significato della nozione 
di colpa (in senso stretto) in dirito penale 
ed in diritto civile : al qu,esito se debba escludersi 
ogni distinzione tra colpa penale f3 cl()l1pa civile) 
la Corte Sitprema ha ris-posto affermativamente. 
Quale .siai l'importanza della solu<:,'ione nei sensi 
suesposti appare evidente : f3SSa oomporta che la 
sentenza irrevocabile con la quale il giudice abbia 
accertato la rn,w1icanza della colpa o la in.sufficienza 
della 1pvrova su di essa) pur av�endo accertato 
oh� l'imputato sia antore del fatto considera
�to nel suo aspetto materiale) costituisca plf"eolusione 
all'accertamento della sussistenza della colpa 
in se<fo civile. 

In contrasto alla tesi ohe si p11� dire sia armati 
costanf;�mente adottata dalla O'orte Supre:ma 
(cons. fra i preoedenti Oass. 30 aprile 1942, �Rassegnw 
circolazione stradale ))' col. 302, con nota 
di Bottero; 13 (J;gosto 1945, Massimario edito a 
cu�ra dell'Istituto di studi legislativi) vol. XVIII) 

1

pag. 62'8, n. 512; in dottrina CoLASso) Unit� di 
concetti sulla colpa�, in � Rass. circol. stradale Jl, 
1942�, col. 4196; PIDRNl'TI GRIVA) Interferenze tra 
giudizio .penale e giudizio civile nel c.ampo della 
responsabilit�, in. � Diritto Automobilistioo �, 
1940, col. 281; RoMANo-Dr FALCO) Processo penale 
e azioni civili ed amministrative secondo i nuovi 

codici, Milano) 1943; pag. 89 e segg.), si � affermato 
che, per quanto riguarda il reato colposo) 
nel diritto penale) ai differenza di quel che avviene 
nel campo del diritto divile in cui si risponde di 
qualivnque fatto colposo ohe ()flgiona aa. altri '!ln 
danno ingiusto (art. 2.:043 c. c.), colpa agli efff3tti 
della punibilit� dell'a1g�nte non � qualunque colpa 
dell'nomo) ma solo la oolpa che abbia una particolare 
rilevanza) l'inosservanz�a insomma delle 
cantele doverose ch� abbia un particolare grado 
(cos� il MORTARA) che nelle prime edizioni del Oommentarrio 
del codice e delle l�ggi di procedura civ'ile 
ritenne) in relazion.e all'art. 6 del codice di 

prooedura penale d�l 1865, possibile l'eserciziio 
dell'azione c-ivile di re.sponsabilit� per colpa) nonostante 
l'assoluzione pronunciata dal giudice penale). 


La aorrente contraria alla tesi della Oass.azione 
pn� ritenersi orni.ai di nessuna consistenza: tra 
reato ed illecito civile) si � esattamente osservato) 
�vi � distinzione purament� quantitativa e non 
qitalitatfoa: e da ci� discende il principio unitario 
diella nozione di oolpa che ben s'inqitadra rnel 
pr~ncipio deUa uni~ar'i(3t� dell(J; gi'ltrrisdizionei � 
(HOMANo-Dr FALco, op. cit., prag. 90). Se nel Go 
dic� di procedura penale del 1913 all'art. 12. il 
if3gislator(3 aggiunse espressamente l'inciso � neppure 
per ragione di colpa civile ll ad escludere 
categoricam�nte che l'azione civile potesse essere 
promossa) proseg'llita o riproposta quan-rfo in seguito 
a gfo.dizio pen,aile fosse' stata dichiarata la 
non sussisten.za o la non commissione del fatto 
da parte dell'impntato od affermata la insufficienza 
di prov�e sulfo, sussistenz�a o sulla commissione 
pr�edetf.a,) ci� fu (J)ovuto alla necessit� di 
superare legislativarnente le incertezze di interpvreitazione 
a oui avepa dato lnogo il codice di rito 
penal� del 1865 (dal qnale era1 derivata la cennata 
interpretazione del CARRARA) da questo poi 
abbandon.ata coll'entratai in vigore del codicie del 
1913: con8. Oomment. cit. 5a ediz.) n. 517 e segg.; 
� Giur. It. lY, 1930, parte I) 1027) : il fatto che l'inciso 
sopradetto non sia stato ripetuto nel codice 
del 1930 non. giustificherebbe un ritorno alle incertezz1e 
del codice del 1865, rese impossibili dalla 
nozione di fatto agli effetti dell'art. 25 o. p. P�) 
comprensiva degli elementi obiettiv-i � soggettivi 
che lo cost-itui8cono) e dalla evolit:iione scientifica 
attraverso la quale si � rigorosamente affermato il 

principio della unitariet�, della1 giurisdizione. 

II. L'affermazione seaondo la quale la nozione 
di fatto di cui all'art. 25, c. p. P�) complf'ensiv�a degli 
elementi soggetti'l'i ed oggettivi che lo ciostituiscono) 
concolJ"re a sosten!3re l(J; corrispondenza 
delle nozioni � colpa penaile ll e � �olpa civile ))' 
merita di essere chiarita : i chiarimenti anzi da 
darsi sono due) il primo relativo alle consegu�nze 
che a�bbiamo tratto dalla premessa) il s�cowd)o 
sulla consistenza della noz'ione di fatto.�� � 
Circa il primo ohiar-ipiento apparn evidente ch� 
se. il fatto di cui all'alf"t. 25 c. p. p. � comprensivo 
non solo degli elementi materiali) ma anche degli 
elementi psicologici d!3l IJ"eato�) la ratio del di'Vieto 
dell'esercizio dell'azione oivi.le di risarcimento 


-138_!


del danno1 quando 8i abbia arVuta a8soluzione con 
formula piena o quanto meno per insufficienza di 
prove S'Ulla sussist(?nza d�e.l fatto o sulla commissione 
de_l medesimo aa parte dell'imputatoJ trova 
fondamento necess.ariarn,ente ne,lla corrispondenzia 
delle n,ozioni � e.l�mento soggettivo dei reato � ed 
� elem(?nto soggettivo deU1illec"ito civile >> (in essi 
compresa la aolpa intesa in senso stretto): non 
bag.tere�bb� irw.ero� la uni~af'Y'ilettt d"plla 'Biiurisdi


. zione ad esc~uaerie che. il giuiJ;izio oivile possa 
estendere il suo esa.me a materia diversa da qu'(3lla 
valutata dal giudricf} pen~aile1 se appunto le piiaterie 
di esame non ooincidessero1 potendo tutt'al pi� 
tale unitariet� informare del suo spirito la soluzione 
di una questiO:rl(e ohe� � imposta sostal/'ltZialmente 
dallai unitariet� di una no::iiione !3 solo suffragata 
dalla unitariet� della giuris�izion.e. 

La seconda questione1 quella� rel.ativa alla circostanza 
della nozione di fatto agli effetti d�ell'articolo 
25 c. P~� e1 pri� generioomente, agli effetti 
prooessuali penali1 � molto im'l<portante1 soipratutto 
per la risol.uzione di un'aura qu�estion,e1 que;llla 
relativ.a a.i ra(fJporti de'll'assolu~ione per insufficienz1a1 
di prove (in un giudizio di responsabilit� 
penalt,J) sull'f}lemento sogyettivo, de:l reato copi,messo 
cori/ circolazione di veioolo1 colla prresunzione 
di ou;?, all'art. 2054, primo comma1 c. a.1 
ciroa i quali non sembra che si abbiano nozioni 

�molto chiare. 

La secon�a questione sopradetta � uno dei purnti 
salienti su cui i processualisti hanno posto la 
loro attenzione : non 8i pretende qui di a.ggiungere 
1ailcunch� al JnOlto che � stato scritto in pvroposito1 
ma solo di rappresentare a scopo informativo1 
ai fini' deU'esamf} della t.erza questione) 
le tend�ena~ dottrrinaria e giurisprWde'l'l(Ziale. 

Secondo quanto hai osservato di reoente il GuARNERI 
(Nozione di fatto n~l processo penale e formula 
del proscioglimento in �La Oort.e bresciana
�, 1948, II, 12 e segy.; Ancora sulla nozione 
di � :fatto >> nel diritto� processuale penale, in 
�La Oorte bresciana))' 194!9, 42 e Sf?g�g.; cons" 
a.nche: ROMANO-DI FALCO) op. cit., pag. 86 e 8eguenti)' 
la pr(}OO;;l:e.nte� dottrina 'ritiene cihe p~r 
fatto il nostro diritto pro,eessuale penale vigf}ntf) 
in-terida l'azione r11ella g._u;a totalit� ogg,ettivia e 
soggettiva, a diffe,ren-za dri quel ohre arV'Viene nel 
diritto penal!} sost~'iale in cui i.l fatto :� non 
soia non comprende in s� anch,e l'elem,ento soggettivo1 
Jna � con questo in termini di net.ta se.parazione 
>> (GuARNERI1 Ancora sulla nozione cit., 
pag. 43). Oome possa� �imostrarsi ci� � fuor d1opera 
qwi indicare, bastandooi richiamare in proposito. 
lw dottrina s�gnalata �d, osservare cihe coloro 
i quali sostengono la tesi oontr;aria ev�J,e,ntemente 
(JJY'etendono di e8!tendere.� ,la no~ionQ del 
fatto vali@ per il diritto sostantivo al diritto prrocessual�1 
con una confusione �i concetti assolutamentfi 
da evitarsi. Anohe la prevalen,te griwrisprudenza1 
della Cassazione� ritiene ohe i~ fatto 
sia comprensivo di tittti gli e'le'J1'benti materiali e 
ps'ioologici del rea.to (cons. in proposito le sen.tenze 
indicate dal RoMANo-D'.r FALCO e dal GuARNERI 
in o.p. loc. cit.). 

.Su q1tale eleimento pertanto inciita la formula 

di assolU;Zione da adottarsi n~l caso in cui la prto'l>a 
sull'elemento soggettivo in un rea.to colposo sia 
insitfficiente1 nari. par dubbio: in base alle premesse 
di auri sopra accolte daUa migliore dottrina 
e dalia pre'/Jailente giu.risprudenza, in tal caso 
non � suffeoiente la prova che l!vmputato abbia 
com']n.esso il fatto1 essendo questo la sintesi de.ll' 
elernento soggettivo -nella speoi~, non, sufficientemente 
provato -e dell'elemento obiettivo . 

III. La risoluizione della s�conda questione nei 
termini esposti, nel pair.agrafo ohe preced(} non, 
lasoia dubbi sulla soluz�ione. d'ella terza questione 
che si esprime nec�ssariamente con questa affermaz�
ione: a seguito dell'assoluzio111e di un, imputato 
da senten:;.,;a pa sata in giudicato per insufficienZa 
di pro've s�l,lla aolpa in U1'b reato commesso 
oon circolazione di veicolo1 riferf}t1Adosi la insuffi.
cienza di prrove alla commissione dtel fatto (secondo 
ia n,ozione che di questo si ha per l'1art. 215 
c. p. p.), � preiclusa l'azione. civile di risarcipwnto 
del danno patito dall'infortitnato. 
Non conta che il prirno comma del citato artioolo 
2054 c. c. preveda unw plf'esunzio�ne �i colpa 
a carico de.l conr�ucente del veicolo 1 di8ponendo 
l'o'Uibligo per oostui1 ai fini (];e,zve:sone,ro\ d'al/),la 
reisponsabilit�, d'i provare di aver fatto tutto il 
possibil� per evitare, ii danno : tale presun-zione 
non pu� incidere sul cond'll.ciente predetto, in 
quanto non: pu� trovavr~e.. sfogo11 ci si oonsentltj 
l'es'Pressione, in un giudizio oivile che non pu� 
aver l'uogo a causa della preclusione di questo a 
sf}n�Si del cenriato art. 25 c. p. p. 

L!afferm,azion�e appare incontestabile anch�. se 
l1a contrasta giurisprit)�enza della Swprema Oorte 
(cons. Oass. 17 maggio 1946, in � Rep. F. I. l>, 
1946, 488, 21; 17 agosto 1946, in � Rep. F. I.�, 
1946, 488, 20) seaondo la qual� 1se si � avuta assoluzione. 
pf}r in.sufficienza di prove sulla colpa in se.d:e 
penale} il co.nduaente de�Z veicolo nel giudizio civile 
deve, per essere esonerato �alla rf!spo'liS.wbilit� 
ci1J-ile11 dimostrare di aver fatto tutto il p,ossibile 
per evitare il danno1 il che significa, in altri 
termini, swpf}rare qw,elle prove che, p'llir n:on 
essen.do state, sitfficienti per .la con,danna1 han.no 
per�} sia pure nella loro insufficienza a ta,li fin~} 
impedito per aUro verso l'assolul<)iOn�. oon: formula 
piena. E' evidente ohe in pratica1 sf}con,do 
l;<JJ cennat.a giurisprudenza della Cassazione, ad 
un1assoluzione per in.s1llj'fi1crienza di proVi@ stu1lla 
colpa in Sf)de penale nell� fattispecie in esa,me) � 
1iormale segua) ne.i giudizio aivilv1 la con�anna 
al risarcimento wel danno dell'ia1ssolto in qu�llo 
penale: non, si pu� invero pensare1 se non in, oasi 
del tutto. ecoezionali1 albe oolui il qualf! sia �.tJ,. 
grado di superalf'e la presunzione civile) non sia 
stato anohe in grado di s1.D:perare in s�de penale 
ogni pro.va a suo oarico1 in modo da ottenere l' assoluziione 
piena. 

Legge.,r1;dosi le cennate sente'}'/,�je �:ri,otasi J!tO'~ta 
com.fusione di concetti e si riporta l1impression,e 
che sia la diffidenZ,w contro i .conducenti di veicoli1 
diffusissima ini tutte. le Magistrature} a spingere 
anche il giud'lic1e di legittiJn,it� a soste.nere 
iina tesi, srn.~a eccessiva preocaupazion.~ del,a 


-139 


motivazion.e di ess.a'. Il principio di cui alle cennate 
sentenze piM rritenersi esatto solo se la insufficienza 
di prove sulla colpa ~ei casi in e.saml 
non incida sulla oommission? d�el fatto da parte 
dell'imputato, mia sulla, circostanza secondo oui 
il fatto costituirebb? altrimenti reato: in questa 
ipotesi, non applicandosi l'art. 25 c. p. p., non ci 
sarebbe preclusione all'esercizio <tell'azion� civili}. 

Si � visto ohe, in �r�laz�ione alla noz1ione del fatto 
per l'art. 2'5 c. p. p., secondo la giurrispruden!Za 
e la dottrina com1]',m,'�, non pu� escl'IJ)f,ersi ohe la 
insufficierifta di prov�. sulla eolpa incida sulla 
corrwnisstone del fatto, onde la esaminata giurisprudenza 
sni rapporti dell'<J,1Ssolu.zione per insuffici?
nza d~ prove ciroa l'elemento soggettivo del 
reato commesso con ciroolazion.e di veicolo calla 
presunzio.ne di cui all'art. 2:054, 1� comma, c. c., 
appare infor.mata a oonsider,avzioni di fooore al 
danneggiato e del tutto in contrasto con i pr"incipf, 
accolti nella risoluzione della questione principale, 
alla qu.al� l'�ailtra. � subordinata, sulla nozione 
de.z fatto agli efff!tti delle relaz�ioni tra il 
giudioato penale e l'azione civile riparatoria. 

(F. O.). 
SOCIET� -Fusione -Necessit� di apposito atto -Riduzione 
della tassa di registro -Diritto transitorio. 
(Corte di Cass., Sez. I, sent. n. 179/50 -Pres.: Pasquera; 
Est.: Stella Richter; P. M.: Caruso -Soc. Gen. Montecatini 
contro Finanze). 

Anche sotto-l'impero dell'.a;tirogato codice di 
commercio perclt� la fusione di du!l societ� per 
azioni fosse perfetta e operativa non �era sufficiente 
eh~ fossero state adottate e pubblicate le appo


site risip�ettive deliberazioni assembleari, e c.lle 
decorso il termine stabilito dalla legge per le 
ev�entuali opposizioni dei creditori, ma era altres� 
necessario che interveniss~ un arpposito atto pubblico 
stipulato tra i rappresentarnti delle societ�, 
muniti dei relativi poteri. L'art. 2504 Codice civile 
vigente, che consacr,a. i predetti princi1pi, ha 
in proposito carattere interpretativo e non innovativo. 


Lai Corte Suprema ha cassato la senten.za della 
Corte di Appello di Milano che aveva <JXJcolto la 
tesi contra.ria, so,'l'tenut.a, dalFAm1ocatut:ra deUo 
Stato. 

'l'utto lo sforzo della moti'V"a.ziQn� della sentenza 
della Corte S.uprem:a consiste nel d'imostrare che 
le dtu-e sue preaeden.ti sentenze (31 rnarzo 1937, 

n. 939 e 14 g1'.ugno 1940, n. 1069), s�condo le q11'ali 
a far ritenere perfetta la fusione di due societ� 
non era necessario l'atto pitbblico, ma bastava ia 
pubblioar<,1~one <'Af_lle deliberaziioni :ur'JVilaterali di 
fusion{J, non son,o in contrasto oon .la te:si ora affenmata. 
Non sem.bra che la d-imostrazione sia 
eccessivamen.te convincente, 'n� ooooir1,cente appare_ 
l'opinione, posta, dallia! aorte a fondaml}_nto 
della su,a pronuncia, secondo la qual~ l'art. 2504 
del c. c. avrebbe carattere interpretativo e nQn 
inn.ovativo (vedi in oontrariO' BoNELLI: Trattato 
di diritto delle societ�, vol. II, ed.iz. 1948, pagine 
641-642). 
La sentenZa � pubblicata in �Foro It. >>, 1950, 
l, 409. 



ORlENTAMENTI GIURISPR-UDENZIALI 


li! 

])ELLE COR�TI DI MERITO 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE -StJquestro .conservativo 
penale su somme Qersqte in plearing -~a,R~ 
porto tra Ufficio Italiano Cambi e contraente straniero. 
(Corte di Appello di Milano, �sez. V, Ordinanza 
13 maggio 1950 -Incidente di esecuzione nel procedim~
nto contro Gronda Franco ed altri). 

. Il gi'udice ordinario' �. compe.tente ad emanare 
d��creto di seq'uestro conservativo penale su somme 
versate in� clearing, in quanto tale decreto non 
incide direttamente su alcun atto amministrativdj 
dovendosi �n base ad esso s-0ltanto prendere 
atto; da. parte dell'Ufficio Oambi, che il credito 
colpito da sequestro � indisponibile. 

,Versatasi all'Ufficio Italiano Cambi, agli effetti 
del fun~ionamento del clea,ring una somma destinata 
ad un creditore 'Straniero, questi resta sempre 
titolare del credito relativo alla somma stessar, 
la qua~e ,quindi pu� essere, sequestrata .presso 
l'Ufficio Oambi per debiti di esso creditore straniero 
verso terzi. 

Non p�u� dirsi ohe la motivazione con la quale 

la Corte di .4-prpe'llo di. Milano ha respinto la ec


oe'Zio11'e di difetto di giuiis.di~one del giudice 

or<tinario in matevria di provvedimen.ti esecuti17i 

e ca,utelari su somme versatf! all'Ufficio Jt,aUano 

Oamibi per le esigenze dei vari clearing sia sod


�isfa,cente. 

In sostanza, llargomento unico addotto dalla 

Corte di Appeno � che i,l sequf)stro su t1a�li somme 

si risolve in una dichiarazione di indisponibilit� 

del credito del <Jitta,�ino stra�niero a,l quale sono 

definitivament~ dirette. Ora, appare ehiaro che, 

se, questa d,id_hiaraz�ione di indisponibilit� de'l:e 

intendersi nel senso che le som:me non possono 

essere utilizz1atei dall'Uffi.aio Cambi per le e,si


genze 1lel clearing) la diohiar:a~iont;. stessa non 

pu� non essere consideraita come direttamente in


cidente sul procedim,ento am.min,fatrMivo che co


stititisce l'essenza, stessa del clearing (in questo 

caso, secondo la Corte di Appello, sussisterebbe 

il difetto di giurisdiz"ior;,,e dai parte del giudice 
ordinario. Se) inv,eoa.) la diohiarazfone di indispo~ 
nibilit� Bign,ifica soltantoi che l1 Uffido Carri.bi, 
pit'fJi utilizzando liberamf}'llA,te la somma. pol'lpit'a 
dal provvedimento d'i sequestro, deve avvertire 
del vincolo giudiziario l'Ufficiio Oambi del.l'altro 
paese col quale esiste rapporto di clearing, allora 
potrebbf! anche essersi di accordo oon la Corte 
di Appello nel rioonoscere la competenza del giudice 
ordinario in quanto tale dichiarazione si 
risolvf}rebbe in una pura e. semplice affermazione 
di diritto., J,n conformit� col disposto degli ar:ticoli 
2 e 4 della legge 20 marzo 1865; n. 22~8, alc 
legato E. 

Per q�uanto� riguarda la s,econdl(I) massima notiamo 
che la Corte di Appello nt}ll1 affe'f'mare l'e'8istenza 
di un credito a favore del cittadino straniero, 
contro il quale � sta.to adottato il provvedimento 
di seq�uestro con&ervativo ha omesso di 
esam4nare. se quf}sto crredlito esist�.ss� nei confronti 
dell'Ufficio Italiano Cambi, te_rzo sequestrato. 
Trattandosi infatti di un sequestro presso 
terzi, i,l presupposto essenziale per la sua legittimit� 
dovev'a �ssere l'accevrt.(J;mento che il terzo 
era aebitore di col~i a carico del quale il se�questro 
veniva ordinato. Ora, qualunque siano le 
divergenze della dottrina' e della giurisprudenza 
in ordine alla natura giuridica del clearing, 
quello che certo � che twtti concordano nel ritf'n.
ere che i contraen�ti privati dei due paesi legati 
dall1 accordo di clearing hanno rapporti giuridici 
solo con i risp�ttivi uffici cambi e nessun rapporto 
esiste tra il contraente di uno dei paesi e l'ufficio 
oambi dell1 altro paese. 

Sotto entra.mbi gli �W8petti ci sembra quindi 

che il seqitf}stro fosse illegittimo. 

Ci limitiamo per ora a questi brev�i cenni, riser


vandoci di riesaminare a fondo la questione dopo 

la deci8ione della Corte Si!Jpr�ma presso la quale 

pende ora. ricorso. 



RASSEGNA. �nI LEGISLAZIONE 


� PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 

1950 

I. 
Legge 18 aprile 1950, n. 199 (G. U., n. 106): Norme modi,
fi;ca.tive de"Ue d~siposiztoni vi.genti in materia di concessione 
di terreni incolti ai contadini. -La principale 
innovazione di 1questa legge consiste nella abolizione 
delle Commissi"Oni p,e�r l'assegnazione delle terre inc"Ol� 
te, sui caratte11e delle 1quaLi si era molto disputato, 
finendo poi la giurisp;rudenza per ri.conoscere loro carattEme 
CLi organi amministrativi. Non vi � dubbio ormai 
(art. 4) che il decreto preflettizio di assegnazione delle 
terre sia un atto .amministrativo. Ci s�embra che, dal 
punto di vista s-istematico, la presente 1egge sia la rr:igliore 
di tutte 1quel1e chre, si sono succedute dn materia, 
in quanto re:gola il pl'ooedimento per la conceS;sione delle 
terre incolte in modo analogo al procedimento relativo 
ai provvredimenti d�ell'autorit� che dispongono della 
propriiet� privata per ragioni di pubblico interesse. In 
base a que�s�ti criteri ci sembra anche ohe debbano essere 
risolte le �questioni relative .alla corr:.petenza degli 
Oirgarui giurisdizionali in �ol'dine ai provvedimenti prefettizi. 
OogHamo l'occasione per rileval'e come per questa 
legge (art. 14) cos� come per .altrn quindici leggi 

pubbUcate nel mese di maggio, � stata disposta una 
entrata in vigore speci.ale in deroga all'art. 73 deUa 
Costituzione, il 1quale pu� dirSJi che, per .questa parte, 
,s,i avvi.a a cadere -in desuetudine. 

2. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, 
n. 203 (G. u., n. 107 s. o.) : Ap71rovazi0ne del Testo Unico 
deUe disposizioni riguardanti le imp01ste straordinarie 
sul patrimonio. -Sulla ,facolt� del potere esecutivo di 
emanare testi unici vedii in questa Rassegna, 1949, pagine 
69 e segg. 
Per quanto riguarda l'accertamento del patrimonlio 
oggetto deU'irr:posta Si ritiene che possa utilizzarsi la 
giurisprudenza formatas�i, in relazione all'imposta stra. 
ordinaria sul patrimonio i-stituita con R.D.L. 5 febbraio 
1922, n. 78. 

3. Legge,.3 maggio 1950, n. 223(G. V., n. 113): Temporanea 
elevaz'ione del limite massimo di et� ver i pubblici 
concorsi. -Bench� te�cni.camente mal formulato, S�embi!'
a che l'art. 2 debba intendersi nel senso che le di� 
sposiz1oni dell'art. .1 non possano applicarsi quando 
siano .gi� cominciate le operaziond di :soolta che formano 
parte della procedura di concorso, sta che si 
tratti di scelta per esami, sia che si tratti di scelta per 
titoli. 
4. Legge 
12 maggio 1950, n. 230 (G. V., n. 115): Provvedimenti 
per la colonizzazione deU'Altopiano della .sua e 
dei territori ionici conte'nmini. -In ordine: all'a.rt. 5, 
� da rilevare la stranezza di una delega legislativa per 
emanare provvedimenti che hanno un evidente caratteil'e 
di atto ammlinistrativo. Lo "S-copo i� da ritenersi sia 
quello di evitare la posS!ibilit� di .r,icorsi giurisdizionali 
contro gli .atti stessi, e sopratutto la adozione, da parte 
d!egli �organi di giustlizia amministrativa, di provvedirr:
enti di sospens�ione, �1e cui conseguenze, se si tien 
conto delle 1r.agioni di urgenza che hanno ispdrato la 
legge, sar.e�bbero certo gravi. 

Per l'ar.t. 31 la difesa e ['assistenza dell'opera per ia 
Sila � affidata facoltativ�amente all'Avvocatura dello 
Stato, in applicazi�one dell'art. 43 del T. u. 30 ottobil'e 
1933, n. 1611. 



I N D I' e E s I s.T .E M A T I e o 
DELLE CONSULTAZfONI 


L� FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4. SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA. 

AIMiMiINIJSTiRAZION~ PUBBLICA. -Se g.li .Ufifl,ci del 
Servizio contributi unJfi.cati per l'agricoltura siano uffici 
statali e godano deUa difesa deU'Avvocatura dello 

� Stato .(n. 105). 

APPALTO. ~ I) Se sul1e transazioni in materia di 
appalto di opere pubbliche il parere del Consiglio superiore 
dei DL. PP. debba esser.e inteso pmima di quello 
d:eU'Avvocatura dello Stato (n. 131) .. -III) Se in un c�ontratto 
di .appalto a corpo iJ debito dell'Amministrazione 

: debba considerarsi debito di valuta o debito di valore, 
.agli effetti .�[ella incidenza della svalutaz1ione della moneta 
�(n. 132). -� III) Se eseguitisi dall'Impresa, ,in bp,se 
all'art. 7 del R. D. L. 21 giugno 1940, n. 856, lavori maggior.
i di quelli previsti in contratto, l'Impresa abbia di11itto, 
nel caso� di mancata approvazione del .contratto 

-stesso, al pagamento di tali maggiori lavori sulla base 
d-el prezzo contrattuale, o sulla base dei pr.ezzi correnti 
(n.132). 

.APPIROVVIiGIONAIMENTI E CONSUMI!. -Se l'Amrr:.inistrazione 
deh�a nec-e1ssariamente intervenir.e in vertenze 
che interessano direttamente enti accentratori dii generi 
contingentati {n. 20). 

ASSICURAZIONI. -� I) S-e il diritto al raddoppio della 
rendita di infortunio spettante a norma dell'art. 11 D. L. 
12 aprile 1946., n. 320. sia :Soggetto alle stesse dispO'sizioni 
che valgono per la normale rendita di �infortunio (n. 22). 
-II) 1Se la maggiore indennit� attribuita dal citato 
art. 11 si .ac�qui'sti dai. congtlunti dell'infortunato, in cas-o 
di infortunio mortale jurE\ proprio (n, 22). -III) Se al 
fine di staJbilire Ie oondizioni per il diritto al raddoppio 
delle .ind@:ruit� sancito dal D. L. 1 novembre 1947, n. 1815, 
debba tenersi conto dello stato di bisogno dei congiunti 
all'oepoca del.l'infortunio o al momento della entrata in 
vigore del d-ecreto suddetto (22). 

CA:SiE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se acquistata 
da un Comune un'area con !'.espressa volont� di porla 
a disposizione del G-enio Civile per la eostruz,:one di 
case popolari per i senza tetto, la suc.cessiva c-essione 
che il Comune ne d'accia alla gestion-e� INA-Casa possa 
costituir-e giusta causa di risoluzione del contratto dJi 
acquisto (n. 23). 

COMMERCIO. -I) Se i grossisti op-eranti nei mercati 
gen-erali di Rorr:a possano part-ecipare ad aste per forniture 
di generi dii verdura a corpi militari (n. 4). II) 
Se le Hcenz-e di commercio di cui sono titolari com


� 
mercianti e commissionari operanti nei me.reati gener�ii 
siano solo limitate ad operazioni di commercio da compi
�ersi nell'interno dei mercati stessi (n. 5). 

�CONCiFJSSIONI AM'MINISTiRATIVE. -Se il D. L. 7 mag


gio 1948, n. 1042, che d� al Ministro del Tes:aro la facolt� 

di nominare sindaci in societ� per azioni titolar,i di con


ces1sioni amministrative di trasporto possa essere .appli


cato nel senso di eliminare �completamente in dette so-
ci�t�. i sindaci di nomina .assembloe.are (n. 24). 

OON1�RATTI DI GUERIRA. ~ Se il commissario liquidatore 
dei contratti di guerra abbia il potern nel diichiarare 
risorto un contratto, di dis�porreo d-elle cose che ne 
formano oggetto, mutandone anche la destinazione contrattuale 
�(n. 12). 


COSE RUBATE O SiMlAIRRIJTE. -I) :Se agli effetti d<:1l'applicazione 
delle norme di cui .agli artt. 927. e segg. 
del c. �C. la cosa dirr_enticata possa 1identilfi.carsi con la 
cosa smarrita (n. 6). -II) Se possano acquistarsi, tn 
forza del1e norme di cui .agli artt. 927 e segg. di cui all-e 
norme del c. c., titoli es�teri rinvenuti abbandonati e 
C�ons-egnati dal ritrovator-e ,al �sindaco, senza. che il ritrovatore 
abbia provveduto alla denunzia S�peciale di 
cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 19'36, n. 103 (n. 6). 


DANNI DI GUEHRA. -Se il .tutore possa riscuotere 
somm-e spettanti al minore tutelato a titolo di danni di 
guerra, .con la sola autorizzazione del giudiice tutelare 


(n. 22). 
ENTI E BENI ElGCLESIASTICiL -Se tra i locali della 
R-ettoria �e i locali deolla Chi�esa vi sia una indissolubilit� 
giuridica risultante daghl artt. 18 della 1-egge 7 luglio 18166, 


n. 3036, ed 8 d-ella legge 27 .maggio 1949', n. 12e43 (n. 11). 
FERROVIE E TRANVIIE. -I) S:e l'Arr:.minj,str.azione 
ferrovia.ria possa p11etender.e .la rimozione o la sch-ermatura 
c!elle sorgenti luminose che si trovano nei pressi 
dell-e linee ferroviari�e, e che, a suo insindacabile giudizio 
costituiscano pericoli ,per la circolazione (n. 103). :
II) Se in .forza del D. 1L. 7 maggio 1948, n. 1042, il Ministro 
del Tesoro abbia H poter:e di norrJ:nare alle societ� titolari 
di �concessioni di pubblici trasporti "Sindaci in num-
ero tale da eliminare completamente quelli dii nmniiia -assembloear.
e (n. 104). -III) iSe la nomina dei siindaci 
suddetti, che avvenga durante il periodo in cui sono in 
funzione i normali organi sindacali, importi de jure 
scioglimento immediato di questi (n. 104). -IV) Se la 



-143


nomina dei sindaci da parte del Ministero debba avvenire 
irr:medi.atamente, aggiungendosi questi ai sindaci di nomina 
assembleare (n. 104). -V) Se H cambio di qualifica 
stabilito per gli agenti delle FF. ss. dall'M't. 4 della 
legge 1'5 dicembre 1949, n. 966, sia sub.ordinato alla va-. 
canza dei posti in organico �(n. 105). -VI) .Se agli e.f~
etti del rilas�c~o di biglietti di abbonamento speciali per 
lavoratori, possa considerarsi sussistente il rapporto di 
lavoro tra padre -e figlio (n. 106). -VII Se l'art. 121 del 

T. u. 9 maggio 19112, n. 1447, possa interpretarsi nel s�enso 
che esiso imponga l'estensfone a tutte le categorie di 
impiegati dello Stato chl una facilitazione� tariffaria accordata 
dalla societ� concessionaria di trasporti pubblici 
ad una sola categoria. (n. 107'). -� VIII Se l'Amministrazione 
fei!'I'Oviaria risponda dei danni cag~onati da un 
manovale, il quale, impossessatos�i di un fucile .custodito 
neU'ufficio del c~postazione ne abbia esploso un colpo 
non per ragioni. di s.erviz,;o, 'determinando la rottura di 
un dtlo elettrico (n. 108). 
IMPlliEGO PUBBLilCO, -I) Se l'U.I.C., che ha un proprio 
regolarr:.ento organico del personale sia tenuto ad 
effettuare i versamenti al :fondo indennit� impiegati CO� 
stituito con R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5 (n. 230). -II) Se 
agli .effetti d�ell'applicazione d.eU'art. 3 del D. L. L. 21 novembre 
1945, n. 722, si debba d.ist1nguere tra personai.e 
f.emminile coniugato in primre ed in seconde nozze 
(Il. 231). -Ili) -.Se possano riconoscersi v..u;di i lic�enziamenti 
�effettuati dai Munioipi della A. I. durante 11 
periodo dell'occupazione militare britannica nei confronti 
di impfegati non di ruolo 1(n. 232). -IV) Se l'Amm,inistrazione 
possa chl sua iniziativa maggiorM'l8 la quota di 
stipendi traif.enuta a carico di un impiegato p.er debito 
alimentare gii� tfi.ssata in una sentenza dell'Autorit� 
.giudiziaria, per ad.eguarla alla svalutazione mon.
etaria (n. )!G3). -V) Se alla pret.e~a di ripetizione 
da parte dell'impiegato della differnnza tra la somma 
da lui aovuta in basre alla sentenza chl ass.egnazione 
.qu.ella indebitamente pagata in pi� dall'Amministrazione, 
si applichi la pres�crizione� biennale (n. 233). v.
I) Sie la mogL;re di un impiegato, il quale sia stato condannato 
per il reato di cui all'art. 553 c. p. abbia diritto 
a pretendere dall'Amministrazione il pagamento dir.etto 
delle quote �Complementari di carovita (n. 234). -VIII) Se 
r.equisita un'azienda con l'obbligo drel dirigente di r.irr.
aner.e in servizio alle dipend.enze d�ell' Amministrazione, 
s�i venga a creare nei confronti di questi un rapporto di 
impJego pubblico (n. ~B.5). -VIII) Quali siano gli effretti 
del matrimonio segreto o di coscienza nei riguardi d.ello 
stato giuridico dei s�ottufficiali ed ufficiali dell.e forz.e 
armate (n. 236). 

IMPOSTE iE TASSE. -I) Se i contributi unificati per 
l'agi!1icoltura abbiano carattere tributario (n. 135). -II) 
Sre sia consentita l'oppo1sizione ad ingiunzione� tributaria 
fondata sulla tesi che la decisione della Commissione 
distr.ettuale in materia di stima, non impugnata avanti 
la Commissione provinciale, si.a inesistente perr dife�tto di 
motivazione (n. 136). -III) 1Se sott.oposto a trascrizionre 
il certif�.cato di denuncia di successione relativo ad un 
imrr:obile adib�to .a casa di salute l'imposta ipotecaria 
applicabii.le a norma della legge 25 giugno 1943, n. 540 
debba riferirsi S�olo all'immobile od anche allre sue p8i!'tinenz;
e (n. 137). ~ IVJ Se i c.� a:. diritti casuaiTisti~�iti 

con D. L. 28 gennaiff 1948, �n. 76, debbano ritenersi uri 
acce'sisor!o d.ell'imposta di f.abbricazione e quindi a carico 
di chi � tenuto a pagare l'imposta stessa (n. 138). -V) Se 
per stabilire Ja pertinenza di una imposta alla Regione 
Siciliana. sda suffi.ciente la 'formala .,sua iscrizione nel 
bilancJo della entrata d.eUa R.egione stessa., indipendrenternente 
dalla natura della imporsta (n. 139). 

IMPOSTA D[ RBG1STRO. -I) Se, .agli effetti della 
imposta di registro, una promessa di vendita rafforzata 
da una clausola prenale a carico dell'inadempi.ent.e, debba 
cons�dcrarsil vendita {n. 62). -Il) Se si.a legittirr:a l� 
notificazione di nuova ingiunzione deJ pagamento dell'imposta 
suppletiva di r�egistro in pendenza di opposizion.
e giudiziaria a ingfonzion.e precedentre (n. 63). III) 
Se il contribuente a cui sia notificata una nuov.a 
ingiunzione in pendenza di opposizione giudizdaria a opposizione 
pr.ecedente :sia legittimato ad opporsi alla nuova 
ingiunzionre {n. 63). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se il dirJtto al radd
�oppio della rendita di infortunio spettant.e a norma dell'art. 
11 del D. L. l2 aprile 1946, n. 320, :sia soggetto alle 
stesse dis�posiz.ioni che valgono perr la normale rendita �di 
infortunio (n. 19). -II) Se la maggiore indennit� attriibuita 
al citato art. 11 di acquisti dai congiunti dell'infortunato, 
in .caso di infortunio mortale jure proprio 

(n. 19). -� IIII) Se al fl.ne di stabilire le condizioni per 
il diritto al raddoppio delle indennit� 1sancito dal D. L. 
1� novemb11e 1947, n. 1815, debba tene:�si conto drello stato 
di bi;sogno dei congiunti all'epoca dell'in.fmtunio o al 
mom.ento della entrata in vigore del decreto suddetto 
(n. 19). 
LOCAZIONI. -Se .anche per gli aumenti stabiliti dalla 
legge 30 dicembre 1948, n. 1471, debba applicarsd la norma 
drell'art. 3 del D. L. 23 dicembre 1947', n. 1461 (n. 48). 

MATRIMONIO. -Quali siano gli effetti del matrimonio 
segreto o di coscienza n.ei riguardi dello stato giuridico 
degli ufficia.Ii e dei sottufficJali del1e Forze armate (n. 3). 

PENSIONE. -I) Se Ja prescrizionre a carico dei pensionati 
residenti nei t.erritori passati sotto sovranit� jugoslava 
,cominci a decorrere d.al giorno del loro �rutorno in 
territorio italiano (n. 37). -II) Se possa applicarsi la 
norma �el D. L. 18 giennaio 1947, n. 69, net riguardi di 
un titolM'e di pensione di rivrers1b.ilit� conc�essa dal Comitato 
popolare cittadino di Fiume (n. 381). 

POSTE.-� Se l'Arr:ministrazione po1stale debba eseguir.e 
l'ordinanza di assegnazione con la quale un pretore attribuisca 
ad un creditor.e buoni postali fruttiferi intestati 
al debitorn (n. 17). 

REGIONI. .-I) .Se il rapp11esentante d�el Govemo �pr.esso 
la Regione Sarda sia un organo della Rregione o dello 
Stato (n. 12). -Ili) Quali siano i rapporti chl dipend.enza 
tra il r:appres.entante del Governo �e il Governo stesso 
agli effetti d~l .ricorso gerar.chico (n.. :W}, -Jil.L Sre.. P.!ll' 
stabilire 1a. pertin.enza di un'imposta alla Hegione Sici



-144 


liana sia sufificd�ente la !l'armale sua iscrizione nel bilancio 
deUa entrata d�ella Riegione stessa, indipendentemente 
dalla natura della imposta (n. 13). 

� 1REQUISIZTONI. -I) Se �requisita una azienda con 
tutto il personale, si crei un rapporto di impiego tm il 
beneficiario della requis.izione e il piersonale stesso (n. 80). 
-Iii) .Se l'indennit� di requisizione in uso di un immobile 
o .di una azienda debba �essere corri.sposta anche pier 
i giorni nei �qua1i si effettua la ricons�egna del bene requisito 
(n.c 81). 1111) Se il preavviso di �otto giorni stabilito 
dall'art. 68 del R. D. 18 agosto 1940, n. 1741; debba 
preced�e-re l'inizio delle operazioni di rJconsegna o la fine 

di esse �(n. 81). 

RESP�NSABILITA' CIVILE. -Se l'Amministrazione 
ferroviaria sia responsabile, dei danni cagionati da un 
manovalre il �qua1e, per .dJivertimento, abbia sparato un 
colpo con un fucile custodito nell'ufficio del capo stazione 

(n. 103). -II) Se l'Amministrazione rr:ilitare il'isponda 
dei danni subiti da un uf1ftciale a causa di furti commessi 
da un soldato ass.egnatog1i come attendente (n. 104). 
1SGA.MBI E VALUTE. -Se possano aoq:uistarsi, in forza 
-dellie norme di cui agli artt. 927 �e� 1segg. di cui alle 
norme del c. c., tito1i esteri rinvenuti ab:bandonati e 
cons�egnati dal ritrovatore al sindaco, senza che il ritrovatOire 
abbJa pr�ovveduto alla denunzia specia1e �di cui 
all'art. 5 della .Iiegge 9 gennaio 1936, n. 103 (n. 5). 

SOCliETA'. -Quali siano i riflessi del D. L. 7 maggio 
1948, n. 1042, sulla composizione degli organi sindacali 
delle societ� per azioni titolari di trasporti dn concessione� 
(n. 20). 

USO DELLE ARMI. -Quali siano le condizioni che 
legittimano .J'uso del.le armi da parte diella Forza pub-� 
blica (n. 2). 

(7100680) Romit. 1950 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.

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