ANNO Illij-N. 5 MAGGIO 1950 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO L'ATTO POLITICO E L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE SOMMARIO. -1. Posizione del problema. -2. Cenni sulla teoria degli atti politici. -3. �Gli atti politici e la funz, ione di governo. -Autonomia dl detta funzione. 4. Loro esclusione �al sindacato giurisdizionale.~ 5. Loro assogg�ettamento ail. sinda.cato !l)01itico. 1. Fra i principi d.ella nuova Oostituzione, che ra:ppresentano una pi� decisa reazione al sistema costituzionale abrogato, assumono 1Particolaire importanza quelli diretti a sottoporre la attivit� degli �organi dello Stato ad un vasto controllo, s� che di fronte a tale attivit� gli interessati abbiano la pi� ampia tu-tela. I principi dettati a questo scopo sono diversi, ma noi intendiamo sofformarci sull'esame di quel lo posto dall'art. 113 della� Costituzione, per cui contro gli atti della 1pubblica amministrazione � sempre ammessa. la tutela giurisdizfona1e dei di ritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli or gani di giurisdIBione ordinaria od amministrativa e che tale tutela non pu� essere. :esclusa o limitata� -a parrticolari mezzi di impugnazion~ o per deter. minate categorie di atti. Questo prin�ipio, che, come si � detto, ha inteso reagire al siste1D1.a� invalso di sottrarre alla tu tela giurisdizionale deter,minat~ categorie di atti, pone all'interprete il 1prob1ema della sua esten �. sione quando venga posto in relazione agli atti politici. �Stante la particolare natura di questa. categoria .di atti, difatti, che si presenta� con caratteristi che proprie per gli interessi fondamentali dello Stato che stanno alla base di essi, sorge il !Pro . blema, int()so a stabilire se la tutela giurisdizion; a1e sancita dal costituente sia ammessa anche relativamente a qu�egli atti. 2. Per la esa.tta. determinazione del contenuto .. dell'art. 113 della Costituzione � necessario sta bilire la lineru di demarcazion~ della categoria degli atti politici e la loro '.Jl'Osizione nel quadro degli atti dello Stato. Trattandosi di argomento largamente esaminato dalla� dottrina moderna, ci limit()remo a pochi ac cenni onde risulti pi� chiara la risoluzione del problema propostoci. La teorfa degli, atti politici ebbe origine in Francia nell'interpretazione dell'art. 47 della Legge 3 marzo 1849 sul Consiglio di !Sfato ed ha avuto un notevole svilU'ppo in Italia. onde definire, ad incomincia.re dalla legge 22 giugno 1889 sul Consiglio di S'tato, gli atti politici che, per effetto dell'.a�rt. 24 di detta-legge (che � riprodotto nell'art. 31 di .quella vigente), erano sotJtratti al sindacato giurisdizionale amministrativo. La P'rimitiva dottrina poneva-il criterio di qualificazione nel movente, considerando come politico l'atto det()rminato da motivi politici (1). Quest'opinione, che ha trovato scarsissimo seguito in Italia (2), s'� mostr:ata;� \Presto tutt'altro che soddisfacente 1perch� prescinde da� un criterio obbiettivo e permette che � qualunque atto del potere esecutivo pu� cessa1Te d~ essere un atto a1D1ministrativo soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimit� per divenire un insind:acabile atto politico, se l'organo che lo emana lo dichiari, indipendentemente dal contenuto, ispirato alle esigenze d~lla. difesa dello Stato (3). (1) Intorno a questa dottrina, ohe in Francia venne abbandonata dopo il 1872, ofr. bibliografia citata in RANELLETTI: Principi di diritto amminiBtrativo, Napoli, 1912, I, p. 335 segg.; Lruzzr: Sulla nozione degli atti di governo, in �Foro Am,m,inistrativo>>, 1927, IV, Col. 51 segg. (2) Sull'influsso di quest'opinione nella dottrina e nella giurisprudenza italiana ofr. GurcCIARDI: L'atto politico, in Archivio di diritto pubblico, 1937, p. 271 nota 1 e 273 segg. Merita poi di essere ricordata, anche per gli scritti che suscit�, la senten-.a 27 gennaio 1927, Ministero marina c. FALZONE in �Foro Amministrativo �, ;I. 927, II, 111, nella quale la Corte di Cassazione, ispirandosi a tale opinione, afferro � che � ogni atto posto in essere dalla pubblica amministrazione, nell'esplicazione della sua com,plessa attivit�, � atto am� rn.inistrativo � e ohe acquista natura politica �se trae origine da moventi di ordine politico �, Fra gli scritti cui dette luogo .questa sentenza ofr. Lruzzr, op. cit; SIOTTO-PINTOR: Intorno al concetto di potere politico, in �Foro Italiano�, 1927, I, 1073 segg.; Coco: L'atto di potere politico negli idierni atteggiamenti della dot� trina e della giuriBprudenza, in cc Rivista di diritto pub� blico �, 1927, I, p. 286 segg.; !EMOLO: La 0aBBazione e l'atto amminiBtrativo emeBBO dal Governo nell'eBercizio del potere politico, in cc .Rivista di diritto P1!1Jblico �, 1927, I, p. 391 segg. � (3) GurccrARDI: L'atto politico, cit. p. 273. Nello st�sso senso ofr. pure, RANELLETTI: Principi di diritto amministrativo oit., p. 236; Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione; Milano -1936, pp. 57-58. -122 Pu� considerarsi poi del tutto su1perata� l'aHra primitiva doti:Tina, secondo cui gli atti politici sono caratterizzati dal fatto� che costituiscono estrinsecazione di imperium e di discre.zionalita o:v:veJ:'o siano manifestazioni dir,ette della. Costitu-~ one, poggiando essa su criteri tutt'altro che sicuri, dato che tali caratteristiche non sono soltantOlie- gli�atti polit�ci (4). L'indirizzo dottrinale attu:ale � scisso �in due .tendenze_ .Menme. alcuni scrittori rinunzia-no. ad 'un criterio di determinazione degli atti politici e limitano questa categoria. a taluni :atti che per le lo�ro qualit�, intrinseche sfuggono necessariamente �I sindacato giurisdizionale (5), :aHri, in numero �i gran lunga. prevalente, pongono il criterio di dis�riminazione nella causa obbiettiva dell'atto. Per questa dottrina ci� che attribuisce carattere politico ad un atto � il fatto che. esso sia causato�da interessi fondamentali dello Stato unitariamente intesi. �E' questa considera.?Jione uni� tari:a� dell'interesse generale dello Stato -come scrive il Ranelletti -nei momenti fondamentali �e supremi della sua vita, che d�, caratt�ere poli� .tico all'atto, che da� quella. c.onside1�azione � de (4) RANELLETTI, Principi-cit. pp. 326-327; Le guarentigie cit. pp. 58-59; CARuso-lNGHILLERI: Politica, amministrazione e giurisdizione amministrativa, in � Il �Consiglio di Stato '" Studi per H Centenario, Roma 1932, II, p. 3'35; GuICCIARDI: op. cit. p. 278. (5) Secondo questi scrittori la teoria degli atti politici, creata dalla giurispruden'la .francese per parti; colari contingenze che ormai non sussistono, non ha .pi�� alcuna giustificazione. Gli atti, politici, per questo indirizzo, non sono contraddistinti da un particolare .atteggiamento della loro causa oggettiva o soggettiva, ma sono degli atti amministrativi particolari in quanto su di essi non pu� esplicarsi il sindacato giurisdizionale per i:m.possibilit� giuridica, m,ancando taluno dei presupposti �processuali neces.sari onde si eserciti quel .sindacato. In merito.. cfr. MrnHoun: Des actes de gou. vernerh,ent, in "Annales de l'Eni;ieignement sup�rieur .de Gr�noble >>, 1889, I, p. 216 e segg.; BREMOND: Les actes de gouvernement, in cc Rev.. de droit pubblic >>, 1896, . p. 23 segg.; GRos:, Survivance de la raison d'Etat, Paris .J932, p. �370 segg.; CARuso-lNGHILLERI: Atto politico e giurisdizione amministrativa, in cc Rivista di diritto pubblico>>, 1915, II, p. 67 segg. Su quest.o stesso piano , r;ii muovono, sia, pure con visioni particolari del. pro. blema in esame, DE V ALLES: Sulla teoria degli atti po" litici, in .An,nali dell'Universit� di Macerata, vol.. V, . ;Macerata 1929, p. 5, segg., il quale, considerato che . l'atto politico non sia qualificabile obbiettivamente �e che, pertantp, l'indagine per accertare se unatto sia "stato emii,nato nell'esercizio del potere politico co.- stituisce non la pr,emessa m,a il contenuto dell'attivit� del giudice amministrativo, conclude che non ,riman� (lhe considerare come atti politici quelli che .fa giurisprudenza ritiene tali: LIUZZI : Sulla nozione degli atti di governo, cit. col. 88, segg. negando qual: siasi. .valore alle varie teorie. terminato, che in essa, cio�, trova la sua cau sa � (6). Al primo indirizzo si avvicina sostanzialmente la giU:risprudenz.a, la� quale nega l'esistenza di un criterio obbiettivo per determina.re. gli atti politici, ch�e essa disting�e in d�e cate.go-rie: quell� extra juris ordin�em (decreti legge, decTeti legislativi, ecc.) e quelli che, pur esse.ndo _fQr1Ilf!il: mente amministrativi, vanno qualificati di volta in volta. come politici in relazione al loro scopo, . .che :va desunto sulla. bas~ di crite.J:!.i-p-0l.i.tici .(-7}. 3. Da .questo schem:atico esame risulta� che l'atto politico, si definisca in base ad un criterio ob: biettivo ovvero in relazione alla sua particolare natura che vieta l;a.1 possibilit� di un controllo giurisdizionale, rientra nella c. d; attivit� politica o di governo, la cui esistenza .� starta ammess:a anche prima� che una parte della. pubblicistica mo~ derna la� facesse assurgere a� fun.zione aut�noma. E difatti, che vi siano degli atti che pr�ecedono e superano gli atti delle tre funzioni tradizionali � ammesso generalmente dalla dottrina. Per�, mentre taluni scrittori da �que.sta osservazione pa.ssano a� formulare una funzione autonoma, com prend.en te gli �atti che pongono le linee direttive dell'azione statale �e che sono connessi con quelle direttive si da. rappresenta�re una loro immediata. realizzazione, !Pi� precisamente un'atti-. vit� diretta a realizzare in manier:a-immediata la fondamentale unit� dello Stato: (8), altri, pur non negando l'esistenza di una ta1e. c1Megoria sotto l'aspetto sostanziale, affermano che essa non integra. una funzione autonoma perch� non quali (6) RANELLETTI: Principi cit. p. 341 segg.; Le guarentigie cit. p. 69; ROMANO: Corso di diritto amministrativo, Padova 1932, p. 5; SrnTTo-PINTOR: Intorno al concetto del potere politico, cit. p. 1076 segg.; RoEHRSSEN: L'atto di potere politico e la sua insindacabilit�, in cc Rivista di diritto pubblico>>, 1936, I, p. 557 nota 4; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, vol. I, Milano 1944, p. 7; VITTA: Diritto amministrativo, I, Torino 1948, pp. 289-290 . (7) Per un esame della giurisprudenza cfr. CARusolNGHILLERI; Politica, amministrazione e giurisdizione amministrativa cit. p. 3.40 segg.; GurncIARDI: op. cit., p. 286 segg.; Il Consiglio di Stato nel sesseruiio 19411946, Rom.a, 1949, II, p. 1 segg. ' (8) MoRTATI: L'ordinamento di gove,r'J'kQ nel nuovo diritto pubblico italiano, Rom.a, 1931, p. 7 segg.; LES� SONA: La potest� di governo nello Stato. fascista.. in �Rivista di diritto pubblico>>, 1934, I, p. ,32 segg.; Istituzioni di diritto pubblico, settima ediz. Roma 1941, pp. 97-98; PANUNZIO: Teoria generale dello Stato fascista, seconda ediz., Padova 1939, p. 110 segg., il quale esaminando la funzione corporativa nello Stato fascista, aveva a,ccennato ad una funzione distinta dalle tre tradizionali, nel volume cc Il .s~ntj.mento dello Stato>>, Rom.a, 1929, p. 168 segg.; 1.76-17-8, 207-segg.;.FERRI: 'La funzione di Governo e il Gran Consiglio del Fascismo, Roma, 1939, p. 62 segg.; CERETI: Corso di diritto costituzionale italiano, '!'orino, 19-;!9, seconda edizione, pp. 145-146. -:123 ficabile in base al .criterio formale e soggettivo, ponendo in rilievo eh~ gli atti in questione sono � emanati dagli organi �pre.posti all'esercizio delle f�nzioni t~adizionali �e particolarmente di quella esecutiva (9), �Senza aver~ la pretesa di esamin,are afondo un problema su cui orma.i si � forma�ta una notevole . bibliografia, limitandoci a poche osservazioni, ci sembra che le obbiezioni mosse alla dottrina che considera come autonoma la funzione di gov�erno non siano decisive. Ed invero, non pu� attribuirsi importanza al criterio formale dal momento che la uguaglianoo di forma-adottata nell'emanazione di atti sostanzialmente diversi trnva la sua giustificazion~ in ra.gioni tradizionali. E' spiegabile, difatti, che organi preposti all'esercizio di determina-te filnzioni non si allontanino da v�ecchi schemi formali ��quando la traditZione giuridica non attribuisce natura� giuridicamente rilevante ad atti sostanzi. almente diversi rientranti nella loro com[petenza. �Non ci sffillbra, poi, che abbia valore decisivo il criterio soggettivo quando sono note le numerose eccezioni che esso presenta nel nostro sistema giuridico. A ci� si aggiung;a� che, se, per distinguer.e taluni atti da altri, si assume non l'organo in s�, ma l'organo con la potest� di cui � munito -potest� che 1pu� essere d�erminafa con limiti legislativamente stabiliti qu:anto al contenuto degli atti cui essa. si riferisce o'Vvero al di fuori di qualsiasi limite, salvo quello proveniente dall'indiriz. zo politico, ovvero, quando si verta in un mo1mento anteriore e precisamente si tratti di un atto, di formazione dell'indiriz.zo politico medesimo, quello costituzfonale di legittfanit�i al regime 1politico (10) deriva. che anche il criterio sog . gettivo pu� assumersi come elemento �di distinzione. Il :P�rohlema. relativo al limite imposto dal prin . cipio costituzionale di legittimit� degli atti dello Sfato al regime politico n�n interessa, secondo noi, gli atti politici di cui ci occupiamo, i quali (9) Cfr. specialmente CRISAFULLI: Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico, Urbino 1939, p. 30 segg. (10) Il GuELI: Il regime politico, Roma 1949,pp. 6768) ritiene che l'atto politico sia compreso nel quadro dell'ordinam.ento giuridico per essere cc vincolato all'osservanza del m.assim.o e primo principio giuridico che in questo vige �, il principio costituzionale della legittimit� degli atti dello Stato al regime politico. Ci sembra per�, come � spiegato nel testo, che ci� valga solo per gli atti di indirizzo politico, mentre per gli � atti politici di cui si occupa l'art. 31 .del T. U. sul Consiglio di Stato (atti cio� che provengono dal Governo nel suo significato pi� ristretto e danno luogo alla le . sione di interessi) debba farsi riferim.ento all'indirizzo politico, che costituisce la norma base per l'esplicazione del potere politico. Sulla nozione di regime politico, che� stata oggetto di accurate ricerche da parte della dottrina recente, " rimandiamo al volume del Gueli ed alla bibliografia in esso citata specialmente a p:�17 e segg. si pongono come atl� di immediata realiiZzazione dell'indirizzo politico. Solo in OTdine a questa manifestazione 1prfanigenia entra in funzione l'ac.cennato principio costituzionale, mentre rela.tivamente agli atti politici che c'interessano. la, nor, ma sulla cui base si estrinseca l'attivit� di governo � data. dall'indirizzo politico. Se si � accennato, pertanto, a questo principio � perch� non venga frainteso il collegamento fra gli atti politici e l'indirizzo politico, di cui in seguito si trarranno le conclusioni. � A questo 1proposito � bene chiarire che, sebbene dalla� formulazione della funzione di governo data dalla dottrina risulti che essa comprende, oltre che atti provenienti dagli organi preposti all'attivit� amministrativ:a� an�he taluni atti d<Cl potere legisla.tivo, noi abbiamo di mira, per tenerci nei limiti dei problemi connessi al tema in esame, solo gli atti politici posti in essere al Governo inteso nella, sua� accezione pi� ristretta e che siano lesivi direttallllente d'interessi, senza con ci� volere limitare tale funzione a questa categO'ria di atti, che di essa ra1ppresenta solo un settore. � V;a�, peraltro, posto in rilievo che in tale categoria vanno compresi gli atti �politici che possono essere emanati dal Oapo dello 'Stato. Questi atti, che sono classificati fra� quelli complessi ineguali, in quanto, pur essendo form:ati dalla cooperazione di due organi, sono attribuiti ad uno solo di questi e precisamente al coopera�tore p�rincipale sotto l'aspetto formale, dal punto di vista mat�eriale sono atti dei ministri controfirmanti, i quali effettivamente ne hanno determinato il contenuto e come tali sono ad essi imputabili sostanzialment.e (11). La, determinazfone del soggetto degli atti politici, difatti, non va. effettuata� sotto il profilo formale, ma avendo Tiguardo all'organo cui si riporta sostanzialmente �e che ne assume diretta�mente l:;t� responsabilit�. Il che dimostra ancora che nell'attivit�, di Governo vanno pure compresi quegli atti del Prefetto i quali siano attribuiti alla competenza di quest'organo, ma in m:a�niera che alla formazione di essi! non sia ,estranea una cooperazione del Govemo (12). 4. Se la funzione di governo, cui si riportano gli atti politici, va distinta, come a noi .sembra, da� �quella amministrativa, bisogna concludere che l'accennato principio dell'art. 113 non si riferisce agli atti politici. Statuendo questa norma la tutela giurisdizionale contro gli atti della p. a., evidentemente ha inteso occup:arsi degli atti rientranti nell'attivit� amministra.tiva, n,on di quelli della funzione di governo, la cui autonomia non permette che venga. compresa in quella� amministrativar.. (11) DONATI: Atto complesso, autorizzazione, approvazione, in Archivio giuridico 1903, estratto p. 11. (12) GuIOOIARDI: L'atto politico, cit. p. 305. -1?4 A questa stessa conclusione, d'altra, parte, si giunge anche se non voglia assumersi come autonoma l'attivit� del governo. Questa, difatti, -che, coillle si � detto, per talune sue caratteristiche varticolari � considerata quale categoria a s� anch{l dm coloro che la comprendono nel campo dell'attivit�, rumministrativa -nel nostro sistema giuridico � qu:alificata, in modo diverso dm quest'ultimai. Mentr.~ si [larla di amministrazione o amministrazione generale dello iSfato o di pubblica amministrazione peT design:are l'attivit� amministrativa, vera< e �propria, si indicano degli organi posti al v�ertice dello Stato e si specifica� la relativa azione con espressioni che la riportano su un piano sostanziaLmente diverso da quello amministrativo Jller determinare l'arttivit� di governo. Un'esempfo di questo linguaggio, per fermarci ar norme che pi� interessano il problema in esame, si ha nel T. U. sul Oonsiglio di Sta.fo. Ed invero, mentre nell'art. ,2'6 si afferma, che sono sottoposti �l sindaca.to giurisdizionale amministrativo �gli atti emanati dall'autorit� amministrativa o da un corpo amministrativo deliberante �, nell'art. 31 si dispone che sono sottrartti a tale sindacato gli � atti emanati dal governo nell'esercizio di un poter.e, politico >>. Il fatto che, in quest'ultima norma, sia indicato un orgaino ;posto la1 verti<J1e d�e]JL' Amministra. zione dello Stato e sia determinata la. relativa azione con un'�espressione che pone quest'ultima nell'oTbita dell'.attivit� politica o di gov�erno, dimostra. che il legislatore si � attenuto ad una tecnica gi� in uso nella nostra tradizione legislativa. Da questi rilievi, e limitandoci per il momento .ad un esame d�el problema in relalZione al citato art. 31 ed all'art. 113 della Costituzione, si p�ossono trarre le prime conclusioni. La, noorma costituzionale, ponendo il principio che � contro gli atti della i:pubblica amministrazione � sempre ammess.a� la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi �, usa un'espressione che, seeondo. l'accennata tradizione 1egislativa, esclude gli atti politici, che vengono denomi.nati diversamente. N,ell'\inter1pretaz.id,nli di una norma giuridiic:a� alle parol,e di essa va attribuito il significato che � proprio del s'istema, legislativo cui fa n01,ma stessa .appartiene. Non i� dalla norma in s�, difatti, che � dato dedurre il suo preciso significato, ma dalla relazione di essa con il sisterna� giuridico generale merc� l'assunzione. di tutti quegli ,elementi giuridici e metagiuridici che car,a.Uerizizano il sistema medesimo (13). Di conseguenza, 1poich� l'espressione usata� dall'art. 113 si riporta.a quella dell'art. 2'6 c1el T. U. sul Consiglio di Stato, bisogna, escludere che il costituente, non potendo ignorare una distin.zione . (13) Sulla logica della lingua che deve essere assunta dall'interprete per cogliere, nel procedimento d'interpretazione, il primo aspetto della norma v. da ultimo BETTI: Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, p. 173 segg. che aveva una base legislativa, oltre che scientifi ca, abbia voluto escludere dal suo campo di Rp plicazione gli atti di governo di cui si occup,a il citato art. 31. Il problema, poi, oltre che in �questi motivi di carattere letterale che si deducono dal nostro si stema legislativo, trova una, decisa risoluzione in ragioni che discendono dalla, natUTa stessa degli atti politi�i. Questi, come si � accennato, vengono emanati per la immediata� realiz,zazione di quegli interessi fondamentali '.Per l'unit� dello �Sfato determinati o riaffermati dall'indirizzo p�olitico e, pertanto, costituiscono una, estrinsecazione di funzioni p1rettamente costituzionali, che il Govern� ,esercita assieme a, �quelle amministrative. L'indirizzo pol�tico � eminentemente generale e non sempr,e caratterizzato dai una netta de te1;minazione di controrni (14); per ciu � con atti largamente discTezionali, adottati sulla bas!) di un ap1prez,zamento dei principi direttivi di esso, che� si verifica la immediata realizizazione di in teressi che attengono all'unit� dello Stato. In questa attivit� discrezionale -che � di ca� rattere costituzionale in quanto � svolta da organi costituzionali in relazione alle lin�e direttive del-. l'indirizzo 'politico e determina. particolari rap porti giuridici con altri organi costituzionali � possibile che si attui una integrazione od un deviamento dell'indirizzo politico qualora questo nelle linee fissate non venga r�e1putato idon�o a soddisfare quel generale interesse diello Stato, che � il principio bas~ dell'indirizzo medesimo. Quando ci� si 'Verifichi si ipotr� avere assentimento da 1prurte dell'organo c�mpetente 'a. sindacare l'at tuazione dell'indirizzo politico ovvero disappro vazione da parte di quell'organo, con la conse guenza, in questo ultimo caso, dell'entl'ata� in funzione di uno degli istituti di diritto costitu zionale, rimpasto ministeriale, crisi, scioglimento delle Camere, che sono pr11wisti per la risolu zione di disaccordi in seno al Govgrno � fra que sto ed il Parlamento. � � Nel continuo mutare di esigenze sociali, difatti, nel sopravvenire di necessit� improvvise 'possono manifestarsi situa.7,ioni che consigliano dei cam biamenti ane linee dir,ettive dell'indirizzo poli ' tico, fa valutazione dei quali, di natura politica, con la conseguente accetta�zione o disapprovazfone, sono di competenza del PaJ>lamento {15) e, (14) Sull'indirizzo politico cfr. specialmente CRISA� FULLI: Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico, cit.; FERRI: La funzione di Governo, cii. p. 53 segg. (15) Il che avviene anche nel caso di rimpasto ministeriale poich�, pur essendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ad agire per la sostituzione di uno o di pi� membri, per divergenze circa l'indirizzo politico o per altre ragioni che minacciancda compattezza del Gabinetto, vi � sempre il controllo del Parlrunento,. dovendo il Gabinetto, dopo il rimpasto, presentarsi alle Camere per ottenere il voto di fiducia. In merito cfr. VIRGA: Le crisi e le dimissioni del Ga~inetto, 1\Hlano, 1948 p. 5 segg. i . . ~......~ -125 talvolta, quando il disaccordo fra quest'organo ed il Governo abbia radici pi� 1profonde, dello stesso �Corpo elettorale. Il fatto che l'indiriz.zo politico possa ess1eTe integrato o anche modificato senza che per questo ~oltanto possa dirsi che vi sia stata violal'Jione di esso � i,ma chiara dimostrazione che il sindacato che si attua sugli atti politici ha una natura particolare e non pu� �essere esercitato dagli organi giurisdizionali.. Pertanto, senza soffermarsi in un esame degli accennati rap1porti costituzionali, il cui richiamo � sufl'iciente per tra.rre delle conclusioni, ci sembra che, a parte il contenuto dell'art. 31 del T. U. sul Oonsiglio di Stato, che, come si � detto) non � stai.o abrogato dall'art. 113 della Costituzione, � per la loro stessa natura che gli atti �politici si sottraggono a qualsiasi sindacato giurisdizionale. Sebbene si siano prese le mosse da un esame degli atti politici in relazione al sindacato giu risdizionale amministrativo, la conclusione cui s � giunti ha una� portata molto pi� vasta. riflettendo il sindacato giurisdizionale in genere. Anche in ordine al sindacato giurisdizionale ordinario, difatti, che \Peraltro assai difficilmente potrebbe attuarsi stant'!l la� natura eminentemente discrezionale degli atti poltici, secondo noi valgono le osservaz.ioni svolte (16). In questa ipotesi la norma che tutela il diritto sog-gettivo no� pu� essere scissa ~ai p:incipi. di indiriz.zo politico per la� cui reallzzaz.1one s1 � agito e che permettono la relativa azione nella particolare situazione. Si versa, in sostanza, i~ una situazione di necessit�, connessa a SU\P1rem1 inter.essi dello Stato, in dipendenza della quale 1~ stato adotta.to l'atto politico, che, pertanto, non potrebbe esser~ assunto dal Magistrato che come legittimo. Il chti conduce a Ticonoscere che anche in questa situazione gli atti in esame sono soggetti al solo sindacato politico. 5. Dopo quanto si � detto risulta chiaro che la sottrazione degli atti politici al sindacato giurisdizionale non significa che essi stiano al di fuori (16) Mentre alcuni scrittori, (FERRARIS: Il potere discrezionale tlella pubblica amministrazione e l'autorit� giudiziaria, in "Rivista di diritto pubblico ,,,1924, I, p. 205 segg.; ScAVoNETTI: L'atto politico come limite alla funzione giurisdizionale, in � Gim. It. "� 1927, IV, Col. 22-23) ritengono che gli atti politici non siano sindacabili da parte del giudice ordinario perch� eminentemente discrezionali, altri: Coco: op. cit. p. 282 segg.; RoEHRSSEN: op. cit. p. 568 segg.; CARuso-INGHILLERI: Atto politico e giurisdizione, cit. p. 80) escludono tale sindacato per la natura stessa di quegli atti. Contro, ammettendo quel sindacato, CAMMEO: Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, Vol. I, Milano, 1910, p. 825; ScIOTTo-PINToR: op. cit. col. 1082; DE VALLES: op. cit. p. 13 segg.; RANEL� LETTI: Le guarentigie cit. p. 332 segg.; Guwc1ARDI: op. cit. p. 265 segg.; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, Milano, 1942, Vol. II, p. 159. dell'ordinamento giuridico (17) ovvero che sfano necessariamente legittimi, com~ si � sostenuto da. un acuto scrittore (18). L'atto politico, difatti, se non �. soggetto alla osservanza c1i esplicite no�rme giuridiche, � sotto-. posto, come si � visto, all'oss�crv�nz.a d�i !Precet ti dell'indiriz,zo politico. La. natura di quell'aHo, anzi � manifestata proprio dal fatto che esso tu t�eli interessi fondamentali dello Stato in relazione ai principi delll'indirizzo :politico. I fini dello Stato hanno una disciplina. legale in singole norme giuridiche quanto al modo del . loro conseguimento, .ma la� detemninaz.ione del l'azione di Governo in ordine alla assistenza dei pTesupiposti �i fatto, ond~ abbia� luogo quel con seguimento, non pu� che attuarsi secondo l'indi rizzo politico, che in definitiva permette di stabi lire se una circostanza di fatto incida su interessi fondamentali dello Stato unitariamente intesi e, di conseguenza, determina il relativo comporta mento. Ci� avviene anche quando la legge :preveda-la � esplicaz.ion(l di un;a1 determinata attivit�, di go verno in occasione di talune circostanze di fatto, p,oich�-� semp�re sulla� bas!) dell'indirizzo politico che � dato accertar�e se queste sussistano e sc~ gliere il comportamento da adottar(;). Il precetto della norma giuridica, in questo caso, riguarda< la competenza e la potest� del l'organo (19), ma il contenut�� dell'atto � detel' minato dall'indirizzo politico in relazione al quale � dato stabilire se debba o meno farsi uso di tale potest�. Da ci� discende eh~ l'atto politico � compreso nel quadro dell'ordinamento giuridico attuandosi in ossel'Vanza. dell'indiriz,z.o 1politicoJ il quale, se condo una dottrina� cui aderiamo, si inserisce nel sistema giuridico posto che ha� natura vincolante per gli organi cui compete oss-ervaTlo (2'0~. L'emana,zione degli atti in esame, difatti, in contrasto con i principi dell'indirizzo politico d� origine ad una responsabilit� politica dell'organo autore di essi, responsabilit� che ha natura pre.t. (17) Vedi fra gli altri, Coco: L'atto di potere politico cit. p. 278; RoEHRSSEN: op. cit. p. 558 e p. 562. (18) GUICOIARDI, op. cit. 510. (19) � intuitivo che quando manchi il requisito della competenza ovvero l'organo eserciti una potest� politica che non gli compete si � al di fuori della categoria degli atti politici e non possono invocarsi le garanzie proprie di essa. In merito cfr. SANDULLI A.: Atto politico ed eccesso di potere, in Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione, 1946, II sem., p. 522 segg. (20) Sull'inserimento dei principi dell'indirizzo politico nel sistema giuridico cfr. specialmente MoRTA'fi: La costituzione in senso materiale, Milano, 1940 pa-�gina 166 segg. e bigliografia ivi citata; Le leggi future ed i progetti di legge nell'applicazione del diritto vigente, in �Stato e Diritto ,,, pp. 61-63. -126 tamente giuridica sebbene venga deteTminata. secondo criteri di convenienza 1politica (21). Per stabilire se l'indirizzo politico sia stato attuato bene o male nel singolo atto � necessario rifarsi a quei motivi di natura politica su cui poggia l'indirizz,o medesimo. Oom~ l'atto amministrativo discrezionale va valutato alla stregua dei motivi di convenienza amministrativa che nel loro insieme costituiscono l'interesse pubblico che deve stare a base di quell'atto, cos� l'atto politico va esaminato in relazione a motivi di convenienza; politica� eh.e integrano l'indiri.zzo politico e che vanno assunti nell'emanazione di quell'atto medesimo. Entrambi gli atti stanno nel quadro dell'ordinamento giuridico (22), ma quelli politici si differiscono dagl~ altri ,sfa per gli interessi tutelati, sia per la norma in base a cui vanno valutati, sia iper l'organo cui competa questa valu (21) Sulla responsabilit� politica cfr. VACCHELLI: La responsabilit� ministeriale, Cremona, 1896; BARILLARI: Responsabilit� costituzi�male, in �Nuovo Digesto Italiano�, Vol. XI p'. :{62 segg.; MELONI: I poteri del Capo dello StlJ;to.e l�i, r~sponsabilit� individuale dei Ministri, in �Rassegna di diritto pubblico�, 1948, p. 281 segg. (22) Contro: RoEHRSSEN: op. cit. p. 564, per il quale l'atto discrezionale si mantiene sempre entro il diritto, mentre l'atto politico sta al di sopra del diritto. tazione sia�, infine, per la diversa forma di sanzione giuridica (23). Queste brevi considerazioni, elle non vengono sviluppate con un �esame particolare del sindacato deg�li atti politici e dei.rimedi ad esso commessi per non allargare i limiti eni:To i quali vuole essere contenuto questo scritto, bastano, a nostro giudizio, per potere concludere che gli atti politici si svolgono nel campo del diritto costituzionale e con le forme da� �esso 1previste e che, peTfanto, la relativa. teoria appartiene a questo campo del diritto e non si distingue da quella di numerosi atti che vengono �emanati dal Governo nell'esercizio di funzioni costituzionali. � (23) Il GuIOCIARDI, mentre pone in rilievo che il controllo sugli atti in questione � politico e che politica � la responsabilit� in cui si ip.corre per il cattivo uso del potere politico (op. cit. p. 540), aggiunge che l'emanazione degli atti medesimi ha luogo con libert� di apprez amento dei fatti e della valutazione dei motivi ed in virt� -di un potere giuridicamente irrilevante (p. 545). Ma queste ultime affermazioni ci sembrano in contrasto con quelle precedenti poich�, in tanto si incorre in responsabilit�, in quanto vi sia un principio alla cui osservanza si sia tenuti. Principio che, pur essendo valutato, per la sua esatta portata, in base a precetti di indole politica, ha natura giuridica, vincolando gli organi destinatari, che per la sua inosservanza incorrono in una forma di responsabilit� prevista dall'ordinamento giuridico. CARMELO CARBONE AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA O. BENTIVENG.A: L'inesecuzione del giudicato amministrativo di annull�mento �e i possibili interventi della Corte dei Conti. La questione dell'obbligo dell'Amministrazione Pubblica di dare es(lcuzione al giudicato � stata, come � noto, diffusamente trattata dalla dottrina u'i ogni paese, nonch� da copiosissima giurisprudenza, ma sia l'una che l'altra non hanno fornito criteri soddisfacenti �per la sua soluzione. Nel chiarire questa esatta premessa, l'A. precisa che l'unica. pos�sibilit� giuridica offerta a�l cittadino per ottenere d.aua Pubblica� Amministrazione l'esecuzione del giudicato dei Tribunali � l'art. 217, n. 4, del T. U. delle leggi sul Oonsiglio di Stato. Questo articolo, letteralmente dettato per la esecuzione delle sole sentenze dell'Autorit� giudiziaria ordinari1a � stato poi dalLa� giurisprudenza esteso anche alla esecuzione del giudicato dell.� giul'isdiz.ioni ~mministryi,tive, e particolarmente� del Consiglio di Stato, rtutful,via, secondo l'A., nemmeno l'art. 2'7, n. 4, risolve il problema di garantire al cittadino �sanzioni giurisdizionali dirette � 1per l'esecuzion~ del giudicato amministt.:;1.tivo, e, in definitiva, questa resta affidata allo �spontaneo assoggettamento della Amministra.zione alla p�ronuncia del magistrato. Una qualsiasi diversa soluzione, mediante la quale, cio�, si attribu.isce al magistr:ato il 'P'Otere di obbligare concretamente e direttamente l'Amministrazione alla esecuzione del giudicaito, si risolverebbe in una. violazion_e del fondamentale principio costituzionale della divisione dei poteri. Se peraltro �se:m,brano impossibili sanzioni giurisdizionali dirette, appa.iono, invece, perfettam�nte attuabili delle � sanzioni indirette �, alle qua.li, secondo l'A. non si � dat~ finor.a1 la dovuta importanza. Queste-sanzioni indirette consistono nella possibilit�. di far valere la responsabilit� personale dei funzionari che omettano di provvedere allo adempimento d!:ll giudicato, nella. possibilit� del risarcimento dei danni patrimoniali da� tparte del1' Amministraz.ione inadempiente, e, infine, nello intervento di �utorit� amministr.a�tive superiori. Tuttavia, obietta l'A., non 1sono quest!:l le sanzioni indirette pi� efficaci; egli vede questa. efficacia nella� possibilit� �di sviluppare, su un piano permanente, il controllo 1parlamentare che, attualmente rimane una forma saltuaria: e non coordinata di pressione� sui ministri responsa~ bili, per ottenere da essi, qua.li capi dei singoli rami dell'Amministrazione, 1'1a1dozione di pro~vedimenti ch13 consentano l'esecuzione del giu I i i dicato. Questa possibilit� di sviluppo il B. la riscontra nell'intervento della Corte dei Conti, la quale, 1proprio come longa manus del Parlamento pu�, nell'esercizio delle sue due funzioni di persecuzione giudizia�le di funzionari che siano incorsi in responsabilit� amministrativa a danno della .Aimministrazione e. di controllo della legittimit� degli atti amministrativi, 1efftc'acemente influire perch� l'Amministrazione attiva� si conformi concretamente al giudicato. Per quanto riguarda la prima funzione, osserva- l'A. che, di solito, l'inesecuzione del giudicato importa una responsahilit� paitrimonial�e della Amministrazione verso la parte vincitrice nella lite definita dal giudicato stesso: ora, ap1pare evidente che questa respons�a1bilit� patrimoniale pu� derivar~ solo dalla colpa o dal dolo del funzionario il quale non ha curato di dare esecuzione al giudicato. Ricorrono quindi gli estremi per l'intervento, .anche contro la� volont� dell'Amministrazione-, della. Procura generale della Oorte dei Oonti, la quale intenter� giudizio di responsabilit� a carico del funzionario, negligente o comunque colpevole, ai sensi d~ll'art. 82 del T. U. delle leggi di cont!;!.bilit� dello Stato. Bench�, secondo l'A., l'efficacia di questo mezzo sia evi-dente, tuttavia egli non si pu� nascondere il pericolo dl:llle inevitabili lungaggini p�rocessuali, che il1e att~nuerebhero la for,z.a;. Pi� operante, invece, � in quanto pi� stretta.mente connesso col provvedimento concr!:lto che l'Amministrazio'.lle avrebbe dovuto prendere e non prese � � il rimedio che deriva dall'esercizio della funzione di controllo di legittimit�, consistente, �nel diniego, da parte -della Corte dei Conti, del visto di e.seoutoriet� agli �atti dell'Ammi�nistrazione che0 �siano� in contrasto con la P�ronuncia ineseguita. Ohe ci� rientri nel campo dell'indagine � della legittimit� demandata alla Corte � fuor di dubbio, giacch� l'inadempimento del giudicato � inademtpimento della legge, in quanto ogni giudicato � presunto conforme a legge, e perta.nto 113 Amministrazioni che lo disconoscono si pongono apertamente contro di e�ssa� �. A chiarimento dell'efficacia di questo rimedio il B. '.llarra di un caso recentemente capitato di un direttore generale, collocato a riposo illegittimamente, il quale, malgrado l'a.nnullamento da parte del Consiglio di �Stato di tale provvedimento non riusciva ad ottenere di esser-~ riammesso i�n serviz\io. Avendo egli notifica_to. a.Ua Corte la decisione del Consiglio di Stato, la Cor-_ te ne prese atto e, in bas�~ ~d essa, neg� il visto di legittimit� ad un Q_ecreto col quale si disponeva la nomina di un altro funzionario a direttore generale. Per negare il visto di es-ecutoriet� I a:rnmrnmmczDL&Lt z:m m &t?&JiL Il& &lJJ I& &t &&&&F&m'R&J �I&MJLLLi&Li&filWila -128 la Oorte si fond� sul presupposto che, essendosi col giudicato del Consiglio di Sitato annullato il collocamento a riposo del precedente direttore generale, il posto da costui occupato nel ruolo doveva ritenersi tuttora coperto, derivandone la impossibilit� della nomina di un altro funzionario .allo stesso posto. Dai i�ilievi sopra e.sposti il B. trae due conseguenze: 1� anzitutto la necessit� e la insostituibilit� dei � cont:r;'Olli esterni ii sull'Amministrazione attiva; 2� la oprportunit� di regolare legislativamente la facolt�. dei cittadini di inoltrare denuncie amministrative alla Corte dei Conti, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, perch� la Corte di taH denuncie possa tener conto per la esplicazione dei poteri suddetti. M (}ntre non poss�amo non concordare con l'4.. nel ric:onoscere ohe non. esis'tono) in quanto sarebbero incompatibili con il nostro ordinam�nto costituzionale) � sanzioni giurisdizion,ali dirette ii pd!r ottenere che l'A_m,ministrazione esegua con< Yretamente itn giudicato con,tenente un obbiigo di facere, dobbiamo esprimere il nostro dissenso in ordine a1lla legittimit� di quel rimedio indiretto che l'A. indica nell'inte'rv�ento della Corte dei Conti nell'(}sercizio delle_ site fitnzioni di controllo. Il presupposto 8tti cui si fonda la tesi del B. � che la contrariet� al giitdicato, �, perci� solo, co�ntrariet� alla legge e'. pertanto oostititisce vizio di legittimit� rilevabile in sede di control'lo da parti} della Curte d�i Conti. Non oi sembra che questa tesi) formula.ta troppo semplicisticament,e, .costituis'ca un fol'(/;d,amc~nto 1nolto solido per le ulteriori gravi conseguenze che i& B. 1w vuoie dedurre. Infatti) dire ohe la contrariet� al giudioato � oonitra.riet� al7a1 legge, significa attr:~bu, ire al giudicato la. stessa forza di 1.tna norma di legge, c.i� cihe\ esso non ha, in quanto, se � vero che :per il caso deciso col giudicato Za1 volont� della l?gge � qu.ella da essO' affermata, questa volor1;t� cos� interpretata, vincola solo le parti nel gciu,dizio. Ora., ,w men.o di ritBne're che la Corte dei Conti d'ebba considerarsi sempre vincolata da un giudicato costituitosi in un giudizio vertitO' oon una qualsiasi branca dell'Amministrazione stat.ail(}, ci sem.b1'a che la eqWiivalenza � c'Ontrariet� al giudicato= contrariet� aUa legge ii non possa affermarsi. N� si dica che la Corte dei Conti) pur non e.ssendo v1inoolata dal giudfoaito, pu� tuttavia tenerng conto legitt"imam�nte per l'esercizio d(}i suoi potd!ri di controllo, in quanto questo potere) essen,do vincolato) � un potere-dov(} re) nel senso che in tanto esso :pu� essere esercitato) in quanto deve ooserlo, Notiam,o subito che a qu(}sta ta:_si la stessa Gortg dei Col'(/;ti si � quasi sempre opposta) detfwminando anch�e delle re1azion.i abbaistanza viv�aai da parte degli Organi giu'r'isdizionali, ohe vedono in questo suo atteg1giamento una intollerrabil? resistenza a.nai sovrarnit� della giurisdizione J. si t'eaa in proposito la deoisione della IV Sezimie del Consiglio di Stato) n. 300 del 2.6 agosto 1949 in oai�sa RiRJZo in �Foro Aniministrativo� 1950, I) 43 e segg. Si trattai'a) in que8ta 0aiusa) df}l rifiwto da partet della Corte dei Conti d� r�g�strare un decreto col quale l' Amm~n.istraziof?eJ in adempimento di un giudicato amministrativo) attribuiva un determinato grad.o ad 1m impiegato j la Corte n(}ga!Via la registr:aziO'ne sostenendo essere tale giudioa:to contrario alle norme di legge. L'inte't'essato ricorreva allora al Consiglio di Stato contro quello che, in sostanz.a diventava un atto amministrativo nega1tivo dell'Am1ministrazione, e cio� con.tra il rifiuto di porlo nella posizione giuridica riconosciutagli dall,a, decisione giudiziale. Giudicando diretta�mente di talct .atto negativo il Con8iglio di Stato diohiarava illegittimo il rifiuto d1e'lla registrazione della Corte dei ConU) affermando che � tra .la interpretazione che faccia. l' Amm.inistrazione, e) per essa, l'organo di controllo, e quella che stabilisce l'organo giurisdizionale '(],i una s;tessa dis1po1#z~one iM legg1e) pare ohe la seconda do.bba prevaler(}) e a�d essa la prima conformarsi) p.er quanto riguarda la sp�cie decisa ii. Abbiamio voluto sottolinea't'e la frase � per essa, >J, in q'llJ,anto, secondo noi l'errore del Consiglio di Stato si a.nnida proprio in questa con�sidera. zionf!:;, nel ritenere, cio�, che il potere di controllo della Corte dei Conti non sia altro che u,n accessorio del po'tere esec�utivo) 8icch� debba ritener.S'i che, esS'a� lo eserr;<iti solo in v�eoo e per conto deili'A�mministrazion.e1 attiva e non come potere auto:no�mo. Basta invece ieggere la Costituzione per convin.cersi che il potere di controllo della Oort[} dei Conti ha carattere costituzioniwie1j se esso � esercitato per conto di qualcuno) que8to qu.alcitno) non � certo il potere esec'llltivo, ma il Parl�armento. Pertarnto) 8olo la legg(}) in quan.to vincola tuUi) vincola anche la Corte dei Colf/;ti; mentre il giudi�Jato) che vincola 8olo l'Amm�iistrazione attivia parte in caus.a non. pu� vincolare solo per qu.esto lai Corte dei Conti. D'altra parte lo stesso Consiglio di Stato n.on poteva non render8i conto della gravit� delle c1onseguenze cui avrebb�e condotto la sita tesi ed ha allora precisa.to e limita1to .za sil(a portata COI/'/; questa che ci.1embra la aff~mazione fondamentale della deoision(} j � nel conoorso dei due poteri, l'esecutivo e il g.iurisdizionale, egualmente in funzione di tutela del diritto obief}.tivo) ma il primo nell'eseroizio di un,'at~ivit� di oontrollo attinent(} al funzionamento e aU!efficacia della a,zione a,m,ministrativa) ed il secondo quale interprete ed assertore; deUa volont� della legg'e) al d�i fuori e al di sopra dell'ir1;terei.~se delle parti, private O' pubbliche che .siano) non pill� sembrare inesatto afferrnar"e che de1bba il pri1no spontaneamente uniformarsi) per quanto rifiettf l1a1 qu'r(J. stion.e obiettivamentl} decisa) al principio di diritto accolto e �ichiarato dal swonrlo j senza C'he debba., caso pe'r' caso, e.sservi in via. politic:a. e-o-stretto nella forma d(}lla registrazione con riserva ... ii. Dalla quabe proposizione si desume chiarmmente come il Con.siglio di Sta1to sia cooointo che la questione della esl'tcruzio'ne del giudicato -129 � da parte della Pttbblica Amrnin-istmzionf}, sia, in sostanza, una question.e di rapporti jr.a, poteri �dello Stato, che pu� trovare la stJJa soluzione unicamente in via prolitica. Ed. anche a noi., tornando allo sc11"itto del B., q�uf!f.sta sembra, che dovrebbe essere l'unica so'luzione possibilf]. Essa oltre ohe in, quanto si � gi� detto trova appoggio, invero, nel principio affermato nell'art. 88 del Regolamento d.i procedurra avanti il Consiglio di Stato, secondo il quale le decisioni d,el Consiglio stesso def>bono eseguirsi in via amrninistmtiva. l!Jsse, cio�, impongono, per la loro� esecuzion,e Veman.a�z;ione di un atto amministrativo, -il quale, come tWtti gli altri atti am,ministra:tfoi, presuppone la esistenza in croncreto di un pubblico inter(�sse che lo giu,stifichi. Certo, pu� ritf}ners'i in via gen,(trale, che l'interesse pubblico ooinoida con la escjcuzione del giud.icato, ma ci� non deve essere semprf} vero. Pu� avvenire che tale coinoiden;za non s'!l.ssista, e allo1'a' pretendere ch,e l'Ammi'l'l!istrazione esf]gua egualmente la decisione, senza curarsi dei riflessi di essa sul pubblico interesse, sarebbe non s,olo inopportun,o, ma antigiuridico, in qu,anto verrebOe a risolvere il problema d,f3l'i mppo'r'ti fra poteri, oon l'affermazione della supiremazia di uno dei poteri sugl'i altri contro i principi fondamentali della aostit'llWionfJ. RENATO .ALESS!: La responsabilit� della Pubblica Amministrazione nella evoluzione legislativa pi� recente. (�Rassegna di Diritto Pubblico �, n. 3-4 del 1949, p:\,g. 218-237). In questa monogra.fia, il prof. Alessi, il quale, com'� noto, ha sempre dedicato particolare attenzione al gr�a�ve problema della responsabilit� della Pubblica� Amministrazione, prende lo spun .to dai recenti mutamenti costitutZionaH e dal progetto di riforma della legge sulla Pubblica Amministrazione, per porre in luce alcuni aspetti nuovi della� questione. Premette l'A. dei cenni sintetici sullo stato attuale del problema, rilevam.do che, pur essendosi avuti notevoli contra,sti in dottrina e in giurisprudenza, ormai �si rpoteva� dire sostanzialmente raggiunto l'accordo sui punti fondamentali e sostanzia. Ii dell'istituto. Questi punti sono: 1� La responsabilit� della Amministrazione per i danni, pur derivanti d.a. un comportamento materialmente !proprio d(ii s:uoi funzicmat1:i ha carattere di responsabilit� diretta, carattere che deriva da. due distinti ordini di considerazioni: a) da un lato dal fatto che il rapporto che lega l'ente ai suoi funzionari � un rarpporto di rappresentanza. organica, s� che gli effetti dell'esplicazione della funzion�e, lecita o illecita che sia, sono direttamente rife1�ibili all'ente; b) dall'altro lato dal fatto che il danno cagionato al soggetto privato deriva da11a violazione di un obbligo incombente sull'ente pubblico, violazione che non pu� non riferirsi al titolare dell'obbliga' cio� .all'ente stesso. Questa responsabilit� diretta valf.'.l ad escludere concettualmente la. possibilit� di una contemporanea responsabilit� diretta del funzionario come soggetto autonomo. 2� L':altro punto, ugua�lmente essenziale, che poteva dirsi pacifico, era dato ,'dal fatto. che il fondamento della responsabilit� dell'Amministrazione pubblica �era pacificamente ritenuto risied �ere nena violazione di un diritto soggettivo pertinente al soggetto danneggiato ed avente a suo contenuto appunto la. entit� economica la� cui privazione o menomazione costituisce il danno risentito �. Da questo discende che � nel caso dei c. d. di� ritti :affievoliti, una. responsabilit� della Aromi-� nistrazione per il �danno conseguente alla loro lesione, rpotrebbe affermarsi unicamente allorch� essi vengano in considerazione sotto il loro profilo tutelato vale a dire sotto l'aspetto di diritti veri e propri e non gi� .sotto l'aspetto di interessi, il che avviene allorch� la lesione� sia cagionata fuori del possibile campo di azione della sfera discrezfona~e 1riservat1a; 'all' Amministrazlione �. Secondo l'A., questi punti ormai pacificamente ammessi dalla� dottrina e dalla giurisprudenza, come fondamentali dell'istituto, dovrebbero ora essere rimessi radicalmente in discussione in seguito alla entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e pacrticolarmente del suo articolo 28 e della: tendenza nettamente manifestatasi in occasione della preparazione del progetto di legge generale sulla Pubblica. Amministrazione, tendenza, che ha trovato una� concreta formula� zione nell"art. 68 del progetto stesso. Infatti, l'art. 28 della Costituzione, nella sua formulae;ione definitiva, vicine, s:econdo l'A., a sancire due principi, in contrasto con il primo dei punti sopraesposti, e rpr�ecisamente il principio della responsa.bilit� diretta, dei funzionari, :ac canto a quella della Pubblica Amministrazione, e della re!sponB!abilitci indir.ertta 'deUw Pubblica Amministrazione per i f.atti commessi dai dipen denti non funzionari. A sostegno di questa sua opinione l'A., pre messa una analisi storica relativa alla formula zione dell'.art. 28 (nato in un primo tempo per garantire, rendendo responsabili personalmente i funzionari, il rispetto dei diritti di libert� san citi daUa� Costituzione, e successivamente per creare una responsabilit� principale del funzio nario e del dipendente ed una 'Sola sussidia,ria dell'Amministrazione), rprecisa come l'intenzione del Iegislatore di creare una nuova figura. di re sponsabilit� a ca�rico del funziorn1rio si sia, nella formulazione definitiva. dell'articolo, ridotta alla semplke creazione di una diretta� responsabilit� del funzionario nei confronti del danneggiato,, la� sciando sopravvivere. la. responsabilit� dell'ente pubblico sulla base dei principi preesistenti. Oltre l'analisi storica dell'art. 2'8, anche la sna esegesi, in relazione specialmente ad arliri ar� ticoli della Costituzione, e rprecisamente all'ar- ticolo 113, conferma l'interpretazione suesposta, secondo la quale.la responsabilit� diretta dei fun zionari � collate1,a1e alla responsabilit� dirf]tta della Pubblica Amministrazione. -130 .. Invero, sostiene l'A., <<la. �p.ossibilit� di una azione diretta del cittadino leso avanti all'autorit� giudiziaria contro la Pubblica Amministrazione per la tutela� del suo diritto violato -po�sto il fatto pacifico che l'a.zione giudiziaria non pu� avere altro fine che il risarcimento del danno (oltre, naturalmente, alla mera dichiarazion~ della illegittimit�. <1el comportamento lesivo) -sta a 1provare indiscutibilmente la, sopravvivenza della responsa- bilit� !diretta. dell' Amminisrtrazii0ne �stessa in caso di d�a�nno derivante da un comportamento illecito dannoso da parte� d�ei suoi funzionari. S.e, infatti, il cittadino danneggiato con violazione di �un suo diritto (danno giuridico) a tutelar del diritto medesimo pu� agire �d�rettiamente contro l'Amministrazione avanti l'Autorit� giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento del danno, � chia�ro che deve sussistere tuttora. la responsabilit� diretta� ed fanmedi;afa dell'Amministrazione stessa per i danni che in definitiva promanano dall'operato dei funzionari, dato che responsabilit� � a.ppunto il dover.e da parte di colui dial quale un danno promana, di provvedere. al suo risarcimento>>. Oi� posto, per q1rnnto riguarda. la responsabilit� dei funzionari, l'A. ritiene che non taUret, tanto possa. dirsi rper quanto riguarda la responsabilit� dei dipendenti ai quali pure si a.pplica l'art. 28. Infatti per i danni provocati da.i meri dipendenti non funzionari non si pu� ammettere una responsabilit� diretta dell'ente non 1esslendo il mero di1pendente parte integrante di un organo dell'ente, e difettando quindi quel rap.porto di rappreseiitanz�� orgranica che, come sO'pra� si � detto, costituisce il fondamento della r�esponsabilit� diretta dell'ente. � Onde., � s,e si vuol da.r vita ad una responsabilit� dell'ente pubblico per i danni cagioDiati daquesti meri dipendenti occorre configurarla come res1ponsabilit� indiretta del tutto analoga a quella dei soggetti .privati>>. Secondo l'.A:., que�sta soluzione. ti~ova-tut'tia.via decisamente ostile la giurisprudenza. e incerta la dottrina; ma nel vigore d-ell'art. 28 della Oostituzione la. suddetta ostilit� non avrebbe pi� ragione di sussistere. Se l'art. 28 ha prodotto un1a� situazione che im� porta notevoli modificazioni nei concetti gi� pacificamente ammessi in materia di responsabilit� della Pubblica Amministrazione, quello che determinerebbe un rivolgimento quasi r;adicale sarebbe la trnsformazione in legge dell'art. 68 del progietto di legge generale sulla Pubblica AmminiRtrazione. Con esso si sancirebbe la responsabilit� d~lla Pubblic1a Ammini:stmzfone, indipendentemente da� ogni colpa ritenendosi sufficiente l& mera illegittimit� dell'atto; e si ammetterebbe altres� tale res.ponsabilit� anche p�er la viola.zione di veri e propri interessi legittimi, non e�ssendo fissata nessuna-limitazione della responsabilit� stessa alLa� violazione di diritti soggettivi. s:econclo l'A. � Felem-ento in.tenzionale (colpa in senso lato) non 1pu� essere trascurato per la affermazioue della� responsabilit�.� d1e.iJ;Ammi nistra.zione cos� come cli ogni altro soggetto giuridico, che se, trattandosi di atti lesivi costituenti determinazioni volitive, praticW,mente la ricerca si presenta come superflua, data. l'inevitabile presenza. dell'elemento intenzionale sotto forma di volontariet� .(il dolo del diritto privato) al contrario la� ricerca stessa diventa� necessaria allorch� si tratti di un mero comportamento materia- le che appare come i11egittimo soltanto ove sia colposo �. Per quanto rigUJa�rda la questione della� risarcibilit� delle lesioni di interessi legittimi, l'A. rimprovera al .progetto di non aver considerato � la estrema pericolosit�, di una siffatta norma e l'estremo aggravio che ne verrebbe per l'Amministra� zione >> ritiene l'A. che l'innovazione sfo� dovuta. a,ll'intenzione di ris,a�r-cire i danni cagionati dai violazioni di diritti affievoliti, ma evidentemente la commissiorn~ redattrice det progetto non ha consider1ato che. anche la lesione di un diritto affievolito � risar�ibile quando. l'atto dell'Amministr11zione sia istaito adottato al !di fuori del potere discrezionale, e, cio�, in un campo nel quale il diritto non si p1'esentav1a� con le caratteristiche clell' a.ffrevolimento. La tesi esposta dall'A. siill'interpretazion� deU'art. 28 nei riguardi delle violazioni di diritti comm<}sse dai funzionari ci sembra pienamente da oondivid;erre. Essa 11i appoggia, non solo sw indisoutibili criteri d,i erm�eneutica, ma anche sulla storia d<Jlla norma, quale ri8ult.a1 chiaramente dai lavori pwrlamientari dell' �S8emblea costituente, anche se qu�sti non brillano certo perr la lorro perspiouit�. Con l'art. 28, in sost�anza, si � voluto soltanto aggiunger.e .alla. responsabilit� di: retta dello Sta.to, rregolata Clalle. norme v�igenti, nella interrprretazio�ne oramwi saildament� afferimat. asi dopo una. lunga e tormentosa elaiborazior1;.e dottrrinale e gi'l]}ris�pvruden,z;iale, la resvons(J)bilit� diretta avnohe dei funzionari, la qiwie veniva finora e�sclusa oome una inconcepibile duplicazione, ritenendosi assorbita neUa personalit� dello' Staito anohe la personalit� d,ei singdli f.unzionwri responsabili drJ,,Wa.tto d�aJnno8o. Non possiamo, iwveoe, co�ncordare con l'esimio wutore suli'int�rpretazfone dell'art. 28 per quanto riguard.a i d;ipendenti non funzionari. L'Alessi vorrebb�e 'Vedere in questa disposizione dell'art. 28, che estende allo Stato ea aigli enti pubblici la respO'nsabilit� degli atti oompiuti in violazione d)i diritto dai .dipen'denti l'introduzione, in contrasto con tutto quanto � stato finora ritenJu: to dalla giurisprudenza e aaua dottrina, del principio d1eUa responsabilit� indiretta dello Stato ex art. 2049� Codice civile. Un'innova:tione cos� radiicale non ci sem�bra oh(} possa solidamente't fondarsi sulZai formula generica d,ell'art. 28, anzi addirittura su un inoiso <U essa. Per giustifioare wna tale opinione bisog_1!f}r!J1bbie ritenere chfJ fiino. all'-entrata 'i'l!: vigore deliaCostituzione, l'Amministrazione sia srJ,mpre sfuggita a responsabilit� per fatti dannosi compiuti ooi s'l.lloi dtpeindenti non fun.zionairi. Basta, invece, scor,,..erf( i rep�rtori �i giurisprudenza) sP'e -131 oiWlJnentei degli ultim.i ar1ir1Ai, per rendersi conto ehe i casi pi� freq'll.enti nei quali � stata affer .mata la resp1o�n.sabilit� d�ollm Pubblica Amministraizione � sono a�ppunto quelli in cui il itarvri;o � stato cagionato dal fatto (lei dipendenti non funzionari (so�ldati, autisti, �mediO.i, tecnici iri-ge~ nere, tijcc.). A meno, infMti, <})ii, voler estendJe.re il conoetto di funziO'nario anolbe a q,wei dipende'Ati c'fl,,f31 srr).O�lga.no uri/att�r~,it�i 'l(lt�ramoote teonica, non sarebbe possibiZe; r<,ioomprendere tali casi ne.l cono6ltto di resporis.a1bilit� diretta della PWbblioa Amministraizion.ei, quale � forrnMlato dall' Al�essi, che, ca-me 8i � visto, fonda tale rf}sponsabilit� sul principio che la volont� dei fun�l< fionario � volont� del.iw stessa wrn.ministrazion.e. Ci sembra, invece, che si possa estendere il principio. della r�sponsa,bilit� diretta anche.. ai oasi di attivit� tecntica, nel sen.so oroe arnche questa, come l'attivit� voliti/va, sia d!ir�ttaJmente rifer'dbil<}. allo Stato, sempre che essro sia svolta nelVattuazione di IJU<e!i compiti ~oipere pubblfohe, trasporti, difes�a m.ilit�arre, assistenza sooiatle, eoo.) che le l�ggi vigenti attribuiscono� all'Amm.inistrazione statalfJ.. Questa �, d'altronde, la linea seguita dalla giurispruden~a, 7X1). quale nO'fl/ lba esitato a riconosc-L1r:e la res.p.o�ns'abi~it� diretta in ogni caso in cWi Vattivit� teanica si sia svolta in violazione di nor'mie legis~OJtiw; o regolmmentatri o anche di norme di diligenza, prudenza e !periziai. Oos� pre<Jisata la portata della responsabilit� direttw a.ppare evidente oo�me non vi sia alcun .bisogno if;i ricOf'rere al principio d(},lla responsabilit� indiretta, il qual@, d'altronde, se limitato a<i soli dipenderiti, sarebbe ancor meno giustificabile� logicarn; ente, che se fosse esteso a tutti, funl<fionari e d~penaenti. Qwesta� estensione � sostenuta dal Colzi (La responsabilit� dei fun.ziomwi pubblici, in � Com1. mentario siBt�matico alla Costituzione italiana >> dire_tto' da Pietro Oalarn1arnd1reii e Alessandro� Levi, vol. I, pag. 247 (31 segg.). Questo giooovne scrittore ossen'a, infatti, ohe .l'art. 28 della Costituzione ha introdotto� wel nostro ordiinamento giuridico U principno se'0ondo il qual� lo Stato risponde obiettivamente (e cio� indipendentemente da ogni colpa in eligendto o in vigilando) (f,i tutti gli atti illeciti commessi da fimzianalr'i o dipendenti, dei quwli non d!eb ba risvonder� in bas�e1 ai priJ'l<cipi vigenti in materia di responsabilit� diretta 1J;ella Pubblica Arnministrazione. Si tratt0; cio� di garia,ntire al privato "il risarci. mento dei danni subiti ad opera di fatti commessi da fwnzionari e dipendenti, non a causa del. servizio, rna solo in ocicasione d<}l se'f'l.l"iz'io. Il Colzi � l'unico aegli scrittori che si sono occ-W.pati del problema a pensarla cos� e gli airgoJnenti che egli, porta a sostegno della sivai tesi (desunti dai lavori parlamentari) non so'lio oerto dei pi� convinc~nti, quando si noti oh<} dai resoconti delle disaussioni svoltesi sull'art. 28 in seno all'Assemblea, costituente non appare che vi fosse sufficiente c�hiar<}zza di conc(:!.,tti in m.ateria (001me risillta appunto dall'a,c�curatO' es1a1me dei l(JJl)ori stessi fatto dall' Alessi). Non � cM non veda la gravit� della tesi sostenutai dal Golzi che irnp�ortorebbe, ad es., come consegitejnza imm�dfo.ta, la soppressio'fl/e del dlelitto di malversazion�e il quale�, dato che il privato potrebbe sempre ripetere d0;ll0' Stato il d�enaro illecitamente distra:tt o in suo danno. da,l fune l<fionario o dipendentr., rqstl'l.r~bbe assorbito nel reato iti peculato. Gon quest0; tesi, poi, lo Stato� sarebM posto in una oondizion.e di 'infe1�iorV.t� 'irig.iut.tificata ed intol.lembile nei confror1;ti di qualsia1Bi datore di lavoro prii,ato. Non si pu�, infatti, attribuire allo Stato la responsabilit� per qual�lnque1 fatto dannoso comm�sso dai suoi dipendenti, in OQ'ri,n.essione soltanto ocoa1sionale ool s�e'r'V'iz'io, ed al te�rn.po stesso im:porgli delle regole inderagabili sia per scegli~re. i suoi dipendenti, sia per allontanarli da.i servizio. E' ben gi1isto che il priva1to risponda ex art. 2049�, un0; volta. ohe egli pu� liberarsi df}l suo dipendente in qualsias'i momento in base al solo sospetto che possa il suo co1mportamento procurargli un qual�nqwe danno. Ma non � altre1ttanto � giusto oh?.. qu�st� responsabilit� abbia lo Stato qua.nClo l'aUontaname(iito d'ri un suo dipendente p�r un motivo Clel ge'Yl!ere sarebbe annu.llato dagli organi giurisdizio'nali sotto il profilo dell'eccesso di potere. La teoria seoond;o la qua1l� i prinoipi della responsabilit� indire.tta non via1lgono per lo Stato in quanto non � ipotizzabile a carico di questi n� culpa in eligendO' n� culpa in vigilanito � tutt'altro che infondata; n� pu� farla riUJner tale la oircostan.za che essa sia stata enunciata aa molto tempo, non essendo certo 10; novit� uno degli <J,,le.menti di maggior pregio d'elle t1eoiie giuridiahe. Di'wltro'nde � lo stesso Goki ad aooertire .la difficolt�, di fondare la sua t�Bi sul prinoipio generale che non vi sia 11esponsabilit� s1enZa colpa tamto che � oostretto a ricorrere al concetto di reisp!onsabilit� obiettiva, estraneo al nostro ordinamento gittridico. e eh.e non � affatto aliOJ bas�. d,ell'articolo 2049 Codice civile, il quale ipoti~za 'imvece un caso di colpa 1presunta ; dal che\ deriva che la re.c;ponsabilit�, da esso artiaolo stabilit�OJ non pu� s1issister.e ladd�ve manoh.ino le basi per questa presunzione di oolpa, e cio� laditove la legge esc�lu< l<} quella libert� assoluta, di sceU0; ohe solai giustifica la presunzione stessa. Oonclud.endo, noi riafferm.iamo la nostra tesi secondo la quale l'art. 28 d'ella Gostitil\e'iorve non hai fatto altro che stabilire, aocanto alla responsabilit� dello Stato, in tutti i aasi nei quali essa rJ.ra gi�, a.rrn,messa, in base ai prinoipi vig<}nti se. oondo l'interpretazione elaborata dalla1 dottrina e dalla gi�risprudenza, la responsabilit� persorva1le � diretta dei fttMionari e dei dip1endenti, ohe finora. rf}st.am�a assorbita nell0; responsabilit� deil' Amm,foistra2!,io:ne. E' gi� tiblba&tan~0; radioale questa innovazione (ohe ci pone all'Oll)anguardia iti ailtre legislazioni, e ahe, una volta attuato� il �teden.tram:ento romministrativ�o' s<i~oondo ,i'dlf'.t. 5 clella Costituzione, fornir� al cittadino una eiffi�cace difesa contro qilialsiasi arbitrio d�lla pubblioa, �wutorit�) perch� vi sia bisogno iti snaturare il significato dell'art. 2'8. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ESECUZIONE FISCALE -Entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici -Ingiunzione -Pre� costituzione del titolo non necessaria -Applicabilit� alle entrate di diritto privato. Corte di Cass., Sez. II, Sent. 30-3-1950, n. 868 -Pres.: Ferranti, Est.: Capizzi, P. M.: Criscuolo (Conf.) -Gentili contro Pilla. L'atto di ingiunzioll'e, rivestito daUe forme previste dalla legge speciale T. U. 639 del 1910 lta piena efficacia esecutiva �e pu� essere eseguito, a. 1prescinder.e dalla p:recostituzione e dichiarazione di legittimit� della corrispondente .pretesa, senza possibilit� di remore per effetto della. opposizio� ne, e salvo il diritto della dedotta iUegittimit� delfa richiesta, con le provvidenze conseguenziali. Anche dopo l'attuazione del nuovo codice proc. civ. (art. 635, 1� comma) il procedimento ingiunzionale di cui ,al T. U. 639 ipu� ess.ere adottato non solo per le entrate di diritto pubblico, ma altr�es� per quelle di diritto privato. La Corte Suprema ha ribadito, con la senternza annotata, la suar pi� recente giurispr'll:d�enza sull.a natura dell,ingiunzione. Su questo argomento la dottrina � ormai copiosa (cfr. la bibbiografia citata dal MrcHElLI, in � Giur. lt. ))' 1949, I, l, 587; inoltre A. BIDRLIRI, � Riv. it. di dir. fin. 1>, 1947, I, 47, e Le leggi del r�gistro, ed. 1947, pagina 347, n. 180; L. V. BERLIRI, � Giur. C'Ompl. cass. cfo. ))' 1946, 2� 81Bm. tomo II, pag. 738). Non meno numerose sono le pronil�ncie' giurisdi� zionali., che lenta1mente vanno orifmtando anche la dottrir1Ja verso l'acaettazione di det(1rminati prinoipf, inizialmente assai contrast.ati. Una posiziun.e chiave del dibattito � quella della natura da attribuire� aU'ingiunzione: atto amministratfoo o giurisdizional�? La ao�rte Suprema � orm1a1i costante nell'accettare la pirima alternativa, escludBn�do che l'interv�ento del pretore, il quale' rende esecil.tiva l'ingiunzione, abbia qualsiarsi carattere giurisdizionale. (Cass. 31 gennaio 1936, n. 369, �Poro /t. ll, 1936, 1, 446; Cass. 9 marzo 1942, n. 620, � Riv. Dir. Pubb. ll, 1942, 2, 32'5 con nota di BnuNEJLLI, Cass. 7 giugno lfl43, � Riv. Leg. J!'is0. ll, 1943, 634; Cass. 3 agosto 1943, n. 2029, �Mass. Foro Jt. Il, 1943, 501 e � Riv. di d�ir. pubb. ll, 1'944~6, 2, 1341; Oa8s. 27 gennaio 1949, n. 113, '� Giur. It. ))' 1949, I, l, 1 588; Cass. 27 maggio 1949, n. 1352, �Foro It. )), 1949, I, 1171). Se nella prima delle citate s�entenze la Suprema Corte appariv�a an.oora perple'~sa1 tanto da motivare la decisione sulla disamina, in via di ipotesi,. dell'opposta tesi, per contro nell'ultima deU.e S1entenze sopra citate il pensiero della Corte S�uprrema � arpparso formulato molto nettamente: �Non giova opporre che per l'artioolo 2 T. U. del 1910 � conferito al prd,tor~ il potere di vidimare e ren.der�o esecutoria l,ingiunzione ..... giacch� � agevole osservare in contrario che trattasi di pot�st� ave':nte evidenti natura e caratteri am�ministrativi, e c1he esula sicuramente dalla jurisdictio vera e propria, la cui attivit� di e1sercizio viene eecita1ta con la successiva opposizione >>. Negato il earatteir� giurisdizionale all'intervento pretorile, la conseguenza logica parrebbe quella aocolJta recentemente dal GIANNINI (Ist. di dir. trib., ed. 1948,-pag. 217), il quale vede nell'ingiun: sione '!tifi; puro �artto amministrativo, che compen.dia in s� l'atto formale di accertamento e l'atto oon il qnale si inizia a proced'limento coattivo per la riscossione del credito. Part&ndo da questo pr8'supiposto, con perfetta ooerenza, il GIANNINI esclud,e, come' � noto, che l'ingiun.zione costituisca titolo esecutivo, traend'o essa la su.a eseoutoriet� dalla 8'lla sostanza di atto am1ministrativo, indip�n,dentemente dalle. necessit� form �a1li ed eistrins-eche di un titolo avente la funzione specifi,ca di legittimare l'eseouzione. A quest'ultima conclusione la Cassazione non giu1JVge. Per qitanto possa appwrir� inconseguen. te, la Cassazion(} in8iste nell'affermare invece (Sent. 27 gennaio 194J9, n. 1113, loc. cit.) che' << l'ingiunzione ha per s�, dopo essere stata r�sa eseoutiva dal pretore, la forza intrin.seca di titolo e81,e<Y0,1tivo f!, di preoetto >>. SuU,equiparazione al precf3tto, ogni dubbio pu� considerarsi ormai ingiustificato (Cass. 2 giiigno 1936, n. 1901, << Riv. Dir. Pubbl. ll, 1937, �2, 94; Oass. 2 ago8to 1941, � Giur. /t. ll, 1942, I, l, 210 con nota di GmDco). Ma com.e possa conciliarsi il c�onferimento di esecutivit� per opera del pretore, oon l'eseciutorvet� originaria all'atto amministrativo, � do�manda alla quale la Corte Suprema non ha ancora alrn,[ Jno nelle sentenze pi� reoenti -risposto in modo esaurien.te. Ci permettiam�o di esporre, pe.roi�, qualche modesta, osserva,zione. Non v'ha dubbio che !-e pretese amministrat:ive_ _ .siano di per s� �secutorie. Oi� non to'glie, per�, � che l'esecitiione possa di fatto avvenire in diversi modi, a seconda che lo Stato si avvalga dei mezzi arnministrn.tivi, ovvero dei normali mezzi giudi� &BJ.fffTiml M m E&-J1 m&ti :� L E E i ili I Id� E E I& "2 -133 ziari. flY e'�"idente ohe l'uso df}gli uni o degli altri mezzi dipende, sotto un profilo normativo e de lege �cond�enda., da valuta.zioni di opportu1"it�. Ora, quando la pretesa amm.inistrativa hai per oggetto wna somma di danaro, il re.alizzare tale pretesa sui beni del debitore ha effetti non s.olo nei confron.ti di ques�to, ma anohe dei terz:i. cu.i viene sottra.tta, in tiitto o in partf}, una comit, ne garanzia, (2.7~0, 2741 Codioe civile). E' quindi ben spiega.bile come l'u.so iti una procedura diretta. puramente �a.rnministrativa possa essere considerato con sfavore (CAMMEO, La giust. amm., pag. 690 n. 364; � GiU.r. It. ,,, 1929, III, 1, segg., n. 12�). A tutela, d�ei terzi, il legislato're p1i� prreferire, in tal caso, di attua,re ia pretesa armmirt'istrativ'a oon �i normali me'Zzi giudiziari. E poich� questi .partono da iina, oo_mune piatta,forma d'i lancio, che l'an.tieo �d il nuovo codice d:i prrocedura individuano nel titolo esecutiv�o, f3'CCo l'opportunit�, deU'investitura,, puramente formale, dell'~secutivit�. La quale non elimina l'�secvutoriet� dell'atto amministrativo, ma sempliaem.ente la adatta, formalmentf} alle esigenze, della procedura a mezzo degli organi giudiziari. Il che non appariva, affatto strano� a ooloro ohe, come il OAMMEo, a,vevano ben piresente il sostanziale carattiere; d�i f�unzi.oni amministrative nelle a,ttribuzioni f}secntive degli organi gi'/Prisdizionali. Che questo adattamento dell'atto a1mministrati! V'O a finalit� esecutive giiuliziarie non possa avvenire per sola volont� della Pubblica Amministrazione:, � indubbio : l'�'}secutoriet� amministra.tiva1 e quf}lla giu(Ziziaria si muovono normalmente su piani diversi, ed un raccordo fra i d'ue piani pu� essere .solo legislativo. L'a,fferma,zione del BoRsI (Vesecutorieti\ degli atti amministrativi, Torino, 1901, p. 148), che � allorch� ma,nchino d�isposizioni .s:peeiali, ~, f}siecJilZ!ione amm-inis1tr.atfoa, pu�, almeno �n parte, essf}re regola.ta secondo le norime d&.l prroc�edimento stabilito per le sentenze aivili e per altri si.mili atti giu,diziari. ))' dovrebbe probabilmente ess�re invert-ita. Le normo dell'es�ecuzione comune giudiziaria po.ssono essere ad.ottatf} solo qua1Jtdo la Zegge s�peoiafo ne consenta l'applica,zione al particolare artto' ammi1Jtistra,tivo. In base a questo principio, giustamente' fu ritenuto che il prefetto non possa, di sua iniziativa dichiarare << titolo esecutivo giitdiZ'iario li un dec'l'eto ;di der:equisiziowe tJ,m:�sso� .a1 norma della legge 18 a,gosto 1940, n. 1741, e tanto farlo eseguire a mezzo degli uffioiali giudi21iari (Pretore Milano 2'4 aprile 19'46, � Rep. Foro It. ii, 1946, col. 893, n. 179-180). Tuttavia, pr�messo quiesto chiarimento, � parimenti indubbio che la legge possa attribuire aid un atto (J)mministrativo questa particolareJ, forza eseout:ipa,, senza alterarne la natnra; e d�i questo prinoipio fu fatta esaitta applicazione ai fini di df!terminare la competenza (Cass. 31 ottobre 1947, cc Rf!p. Foro It. Jl, 1947, col. 1:076, n. 167). Del resto, n�ella nostra l-egislaZione non mamcano altri ese1mpi di aitti innegabilmente amministrativi, ai quali la legge conferisce un f3secu!tivit� giudiziaria.. Gi� l'art. 5 r. d. 5 noverrnbre 1868, n. 4708, sulle riscossioni delle pene pecunia1 r-ie e deille spes? di giitstizia, stabi.liva csplic-ti,tamente che l'in.giiinzione era �<< titolo esecutivo secondo il tenore dell'art. 554, n, 2, o. p. c. Jl. Anche in t(Jma di cooperative d,dilizie a, contr-ib,uto erariale esfatono, come � noto). deterviif!.a(i provvedimenti ministeriali di indubbio carattere amministrativo, eh(} hanno � valore di titolo e.secutivo ai sensi dell"art. 554, n. 2', c. p. c. ))' .e la legge pre:cisa ehe la lo1�0 eseeuzione rimane aiffidata agli itfficiali giudiziari senza olve occorrm apposizionf} di formula e{Jecutiva1 (art. 105, 134 T. U. 28 aprile 1938, n. 1165), Un altro tipico provvedimento af/'li:min.istrativo, di cui fu!, fatta, in tempi recenti la!f"ga applicaZion�e e ohe possedev,a1 efficaoi.a e.secutiva a mez�zo deg'li 'lltfficiali giudiziari, era il decreto del com1nissario d:egli alloggi (art. 7 d. l. l. 28 d-icembre 194"1, n. 415; cfr, Cass. 21 febbraio 1947, n. 23'9, << Giur. It. ,,, 1947, I, 1, 406; Ota<Ss. 17 ma,ggio 1946, n. 604, �Foro It. ii, 1947, I, 301 con nota). In taluni c.a,si il diritto piibblioo offrie esempi di atti a�mministrativi diversamente esecutori, sf}bbene aventi oggetti cos� strettamente connessi, da, far supporre iina. identit� di esec�uzion.e. Caratteristino, a. tale rigiiardo, � il meccan.ismo stabilito p~r le ordinanz�e delle aurtoritd p1ortuali. Queste sono wmm.inistrativame'/'IJ.te f,Jsecutive per ci� che concerne i looori ordin.a,ti (i qitali vengono es1guiti d'ufficio), m�entre il r(JcUpero d'elle r�elative s�pes,e avviene in�peae med'iiam,te ingiunzione � resa �secutoria dal pretorg, competente ii (art. 84 Ood. na17.; cfr. piire l'art. 730 perr gli aeroporti). Un analogo rispetto delle forme giudiziarie per il re01tpero delle spese informa peirfino il regolamento esecutivo delle decisioni giurisdizionali am1ministrative. Nel caso di una so.spensione dell'atto amministrati'IJo e d'i succ-essivo rigetto del ricorso, la de'(Ji:sion.e del Consig�lio di fNato permette a,tltO'ma.ticamente, com'� O'�-V�O, si.ai l'esecuzione dell'a,tto gi� so.sipeso, sia il reou.pero delle spese; ma anohe ir1; qu~to caso, in. cui la legittimit� della prretesa mmministrativa � ormai fu'()ri d�iscussione, l'esecuzione si biforca in due direzioni: a:mministrativa,, per il merito; giud)izia1:ia:, per l~ sp1ese (artt. 88, 89� Reg. 17 aprile 19-07, n. 642). Sarebbe. senza ditbbio interes �s1am.te umo studio wpprofondito sii questa esecutoriet� � mi8t.a >l di determinati atti a.mministrativi, ma no11, � questo il luogo. Solo oi permettiamo di osseroa!f'e ehe questo fenomf}no (sovrapposizione di un, processo coattivo giud'iziario ad una eseciizione p�'.ramelnte ammin�tr:ativa), considerato sotto un profilo generale, i/Jo1ir6bbe' es8ere inquadrato nel pi� lato princ~pio della cu.mnlabilit� dei mezzi di tutela, della Pubblica A�mministra.zione. Stabilito ch�el t'esecutivit�. dell'ingiunzione non � che la traduzione in tm-mini giudiziari dell'esecntoriet� amministrativa, voluta dalla lf}gge, � facile rendersi ra,,gione dei limitati poteri attribuiti ai pretore in sede di vidim.azion�,-<e V'idimare lJ, coime indica, l.ar stessa, etimologia, imvlicw -un semplice riscontro for,male � q1t1J,Si visivo : 'ncssiina indagine di merito � concessa, al pretore. Perfino la formula �resa, esecntiva ii �, di p�r s�, -una forin1ila propria pi� ai provvedimenti wmmi -134 nistrativi che gi'UJdiziari (cfr. art. 77 legge comunalfJ e provindiale). In sostanza) verificata la provenienza deWingiunzione e la su.w regolarit� estrinseca (assai simile a queUa � perfezione formale � dei prom�dimcnti gittdiz1iariJ la oui verifica � dalla legg� affidat,a1 al cancelliere: art. 153 Disp. di att-uazione) il prretore ha esaurito il suo compito', Il quale compito richiede' indubbi(J;mente un minirno di cognizione: ma anche al pi� mod.esto organo esec,,,;tivo (rtifjici(t<le giudiziario) � devoluto un certo grado di cognizione) nO'n fossJaltro p�r stabilire se esista un titoloJ senza tuttavia far assurgere que:sta superfi.oiale indagine al grado ed ailla dignit� di 1lrna jurisdictio (cfr. OmoVENDA, Ist., vol. I) 282'). Vero) �) invece) non il preto'fe come giudice) ma il ptretore come autorit� preposta agli Wffici esecuti'IJ"i renda esecutoria l'ingiunzione': essendo ben notoJ d)altrond:eJ che nel nostro ordinamento sono� tutt)altro ohe rari i casi di mansion.i amrninistrativ1e affiila1te a organi giurisdizionali (cfr. Dm VALLESJ Provv-edimenti amministrativi dell'Autorit� giudiziaria in �Foro It. �, 1949, 4, 24). Apptmto mediante questo crisma autoritativo il proe�dimento piu� svolgersi nelle forme giudiziairieJ pur rirmanendo � essenzial:mente � (cos� il ROMANO, Corso, pagina 290) 11,n procedimf}nto amministrativo. La portata deU'interv1ento del pretore � tutt(J; qtli. Evidentemente .� si � ben lont�ani non solo dalFattivi# �, d-el 1giwdti<Je c�onfrr'en.te esecutiv'if� �al lodo, ma perfino daWattiv'jt� (puramente mate" riale) del giudice che dichiara firz,te!f"venuta eseoutoriet� in oq,l�e a.l decreto di ingiunzione (artioo'lo 654 c. p. o.). Quest'ultimo richia�mo) nonost{ l<nte le profonde differenz(} fra il de�creto ingiunzionale el Finigiunzione amministrativ:a) suggerisce una ulter.iore considerazio11;e. Se) nel proced'imento monritorio_, il decreto � acquis:ta efficaoia eseoutiva >> automaticamente, nei casi previsti dall(J; legge (art. 653 c. p. c.), dHviene ohiaro come il giudice non possaJ con la successiva dichiarazione, oovnfcrire una efficacia esecutiva gi� 1a.cquistata. Analogame:nte) il pretore ri81pellto all'ingi�unzicfne amministrativa si lim.ita a constatare l'esistenza deWatto amiministrativo formalme �nt� regolare, e in. ottemperanz,(J) alla legge gli d� il cris.ma formale dell'esecfU.t�V'it� giudiziaria. N � si dioa che siffa�tto eo:mpito J pi� viroprio del cancelliere che del gindice, non. si oonfaccia alla. dignit� del magistr.a,t<J. Basti ricordare, a-titolo di utile raffrontoJ qu:anto accade� in tema di oridinanze del eonsiglio di prefettura: es8~ diventano titolo' es�e1YUtivo 1a:wtom.aticl(J)merbte dopo la notificazion:e J e l'a.pposizione della formula c8ecutiva � affidata 1a� itn alto organo amministrativoJ q1ta71} il prefetto (art. 228 regio decreto 12 dicembre 1911, n. 2'97). La realt� � ohe questo adatta-mento esecutivo giudiziario di atti o d.ec"isilmi arn.ministraitive � fenomeno di n.on indifferente rilievo) e giustamente la l�gge lo circonila di i1tn minimo� (li garanzia) affidandolo a orgooi di particolare autorit�. Ma in tutti i oa1si �, riprJ.tiamoJ un adattamento wnv,ninistrativo e non giurisdizionale. Da questa conclusioneJ e dalla riconosciuta. qt1,alit� di titolo eseautivo deWingiunzione iterivano de plano i principi riaffermati dalia Corte Suprema nella seri,tenza an<notaita. Jn primo luogo, il carattere di giudiZio ili accertQ;rrH!nto negati1_; o) proprio deWopposizione. L'opponente, cfo�, � tenulto a dimostrare l'inesistenza dell'obblig�azione, fJ non gi� la Pttbblica Amministraizione � f.e11;Uta a dimostr:are la. su.a e~istenza. In. altri termini) tittti gli adempfrnenti) di ordine sostanz'iafo e formaleJ relatfoi a-ll'iaicicertamento ed� alla legittirnit� della pretes.a amministrativa si presumono osservati. Il diritto deTla Pubblica Amm. inistrazione ripos�a suU'ingiunzione) che '�'ale di per s� anche1 come atto ammin1stratfoo di acoert( J;mento (Appello� Roma) '26 mwrzo� 1946, �Foro It. �, 1947, IJ 306 particolarmente 313 in. fine). E l'effetto tipico dell'esecutivit� del titolo � (J)ppu;n,to quello_, comnne a ttttti i pr-oce�d.imenti esecutivi) di permettere al oreditore: � di procedere aWesecu. z!ione forza.ta med'iante il titolo esecutivo) e senza quin.rli essere tenuto a dimostrare fesistenza; dei fatti costitufJivi del credito del qi,uialeJ si affenma titolare) mentre rimane imposto al d1�bitore Ponere di provarne l'inesistenza nel giud'izio di opposizione � {ANDRIOLI, Commento, '�'O� lume III) pag. 6; Oass. 27 ge11;naio 1949 oit. in � Giur. It. � 1949, I) I) 588). D'allo stesso prirl!cipio deriva Fimpossibilit'�J riaffermata dalla sentenza annotata) di Un{11 paralisi au�tomatica, d1ella forz1a eseoutiv1a1 promananti} dal titolo) in seguito (J; t�empes�t'iva opposizio�ni.e. Non� l'opposiziion(}) ma solo l'ordine del giudice pu� arrestare l' esecnzione J <litialogam�ente a qul(Jffl,to avv�ien� nei n.ormali prooeitim.enti esecutivi. Questa, fa1colt� di sospension�, che l'art. 3 del T. TJ. 14 aprile 1910, n. 639, es-plicitamente attribnisce al giudice J 811 vale indiretfa,mente a confermare la maggior� vitalit� dell'ingiunzione rispetto al ilecreto ingiunzionale (ohe resolvitur in vim cita.tionis in 8eguito alla semplice opposiz'ione), fu per� sfru:ttata da alcuni aittori per ne'gavre aWin.giunzione il carattere di pro"�'V�diimento ammini8trativo. Si � obbiett.ato) cio�) con indubbio vigor.e dialettico J che solo un provve<limento giurisdlizionale p!U� essere_ sospeso dal giwdicel) non un atto a�mmini8trativo) ostandovi Fart. 4 della legge S'ttl conten.zioso. E poich� Zlordin� di p<J;gamento contenuto neWingiunzione pu� invece esser. e s�sp&.soJ risulterebbe evidente J S(}condo questi autori (BEIBLIRI, R,iv. it. dir. fin., 1937, 57; Le leggi del registro, p.ag. 354) la sua natura giurisdiz. ionale e non amministrativa. L'obbiezione non � insormontabile. FP facile rispond�reJ in primo luogo J che la Pubblfoa1 A1m. ministrazione) wdottando il prO'cedimento esebutivo normale_ e traducendo in te'f'mini giudfaia�ri l'eseoutoriet� a.mministrativa) ipso jure in�straita la procedura sui binari giuri8diz"ionali) in parte rinunziando alle prerogative della mtela squis'itarne: nte amministrativa. Eccezioni legisl<J;fiiJe al principio della irrevooabiUt� degli atti (J;mmi11;i� stmtivi non 80no ignote al nostro diritto (BoNAU� DI, La sospension~ degli atti amministrativi, piagina 50) : e queste ecc~Zioni n�on vulnerano la -135 regola generale. Ma un esame pi� pe'netriarnte dei poteri sospensivi del giwiUce risipetto all'ingiun.zione riv'f}la ohe questi poteri sono a tal pwnto circoscritti, da oo'Stituire una conferma, pi� che itna &iccezione, ileWirret:ocabil'it� degli atti amministra. tivi. Giova, infatti, ricordare che la legge del 1910 fu largarnente influenzata ilalla trailizion. ale distinzione fra atti jure imperii eil atti jure gestionis, attribuenilo solo ai primi le partfoolari tutele prdiviste pe�r gli (J!tti di diritto pubblico. A qitesta distinz�ione si ricollega probabilmente; la facolt� di sospensione attribitita al giudioe ordinario di fronte all'ingiunzione amministrativa per le entrate .pafrimoni,ali: ma la legge stessa e[bbe cura di avvertire C'he, per le entrate di schietto iliritto pubblico, come lf} tasse sugli affari, la facolt� cli sospensione. era negata (art. 31 T. U. 1910; MoFFA, Il procedimento esecutivo, pag. 38; 0APPIDLLOTTO, Le leggi del registro, vol. III, pag. 483; Decreto� 7 giitgno 19'49 dell Presidente del Tribunale di GenO'v'a su ricorso Imes-Scolari, inedito. Sul concetto di fosse. su.gli affari, cfr. D. M. 16 luglio 1926, art. 10). Ci� signifi.ca che l� dot:e, s~condo lai cilassica distinzione sopra accennata, l'atto .amministrativo investiva pretes.e di pi� accentuato diritto p1U�bblico (tributi), la lfJgge at:&va nettamente riconferma: to il principio dell'irrevocabilit� ilell'atto .am�ministrativo. Il ragionam~nto del BIDRr.mr non appare quindi, persuasivo: inecoeipibile sotto il p1"ofilo dialettico, esso parte da una prem.essa non legittimat.a dalla legge del 1910, e cio�, dail pre�supposto di una facolt� indi8criminata di sospensione ila parte del giwJ;icf}, che � invece esclusa dalla lettera della� legge. Com.unque, sia per le entrate di diritto pruibblioo comer per qttelle di diritto �prrivato, non v'ha dubibio che l'opposizione iJ,el debitore non valga, ili per s�, ,a, parali!<izare l'efjicaoia dr�ll'ingiunzione, co�me accade invieee per il decreto-monitorio normale opposto� irb termine;: e q'lliesto principio fu O!pportunamente ribadUo dalla Corte Suprema nf}lla sentenza che� si annota. AUrettarbto opportwnamente la Corte Supretni.a' ha riconffJrmato che l'ingiunzione amministrativa pu�, anche secondo il nuovo oodice, mpplicarsi alle r�ntrate di d.iritto pr�ivato. La dottrfo.m pi� recertte riconosce che � l'esec1ltoriet� degli atti amm.inistrativi pii� riguardare non soltanto lei pretese di diritto pubblico dell' hmministrazione Pubbliaa, nia bf}n�ainohe quelle di diritto prii,ata, v�alendo per queste ultime gU stessi motivi ohe per le prime. Infatti il nostro legislatore col T. U. 14 aprile 19'10, n. 6.39, ha concessa nn'esecuzione privifogia.ta anche per la riscossionf) delle entrate patrimoniali dello Stato e dregli ailtri Enti pubblici, ofo� per la riscossione dei crediti che lo Stato o tali Enti vantino aontro il singolo a puro titolo di diritto privato... Nella sua .ampiezza questa l!1igg(} pu� comprendere la riscossionf} di ogni sort,m di crediti in ilenaro dell'Amministraziowe Pubblfoa. v�erso privati, che non sia precedut�a da legge div�rsa )) (VrTrA, Dir. amministrativo, val. I, ed. 1948, pag. 396 e 398; O'ass. 9 marzo 19421 �Rii-, Dir. P'lt�"b. �, 1942, 2, 32'5 co'flt richiai mi). S.�i pu� ricordare, df}l re.sto, che questa estensione di de�terminate Plf'OCedure plf'ivilegiate alla riseossion!} di crediti di natura privata si rioonnette ad antiohe leggi degli Stati italiani1 aimpiamente riahiwrnate. dal CAMMEO (La giustizia� amministratfra, da pag�. 696 a� pag: 705). farlegge �el 1910 non fece qitindi che riordinare il '(IWteriale lfgislativo gi� in vigore : .n� U nuovo codice ha apportato modificazioni al riguardo, av~ndO' atriZi esprressamente fatte salv�e le disposiz'ioni spediali della legge 8Ulla risc�ssione delle entrate patrimoniali dello St.mto (art. 635 c. p. o.). Una completa disamina ilf}lle conseguenze dei principi, confermati dalla Cassazione cO'n la presente sentenza, esula dai confini dell'attulmle nota. Tuttavia ci sia permesso di ricordare ahe, la natura di a.tto amministrativo dell'ingiunz�ion.e, non altermta dal visto di esecutoriet�, esclude sictUramente la necessit� della notifica in copia conforme,. autenticata dal cancelliere. Questi no'n pu� r"ilasciare cop~a conforme n� dell'ingiunzione n.� della vidimazione a1pposta ila,l pr(}tore, per la smnplicie ragione che l'ingiunzione non � atto giud;f,ziario, e non � quindi un atto detenuto dJal canceUiere (art. 743 c. p. c.). Il solo originale � firmato dal pretore, ed il solo originale � c�ontrofirrn�mto� (e. r1Aon. a pena di nullit�) dal cancf)lliere. Questa piccola questione, del tutto marginale, fu recentemente soll�vata davanti al Tribunale di Genova dall'UcKMAR (il qtwle1 sia detto per in oiso, si ponev�a in contrad)d.izione con la tesi d.a, lui sastenuta in dottrina: Le leggi del registro, vo liume IlI, pag. 430 ; CAI':PIDLLoovro, Le leggi del re g�istro, vol. III, pag. !468). Nella disciissione orale si assistette a un fatto insolito: mentre il rapipre sentante della Finarnza sosteneva l'insussistenza dell'obbligo (e della facolt�) d�lla Cancelleria di vistare per autentioa la coipia da r1Aotifi.care�, si vide il cancelliere d'udienz,m fare visiibili cenni d.i assenso alla tesi dell.a Finanza. Ooilesta t!}si col limava infatti, con: la prassi segu�ta dall'egr�gio funziion�a'lf'io, ohe ai tempi del suo servizio nella pretwra aveva costantemente negato il rilascio di tali copie. Una t'olta ta1ito, la prassi aveva indi cato z;m via giusta. (A:. O.). IMPOSTE E TASSE -Profitti di regime -Competenza delle sezioni speciali -Duplicazione di imposizione. (Corte di Cass., Sez. Unite, sent. n. 276/50 -Pres.: Pellegrini; Est.: D'Apolito; P. M.: Macaluso -Scattolin contro Finanze). � A norma degli articoli 2'1 e 23 del d. 1. 1. 26 .febbraio 1946, n. 134, � escluso tassativamente il ricorso all'Autorit� giudiziaria ordinaria P'er la risoluzione delle vertenze re1ative all'accertamento dei rprofitti di regime. Tali v�ertenz.e sono devolute alla competenza esclusiva di sezioni speciali, in primo grado della Commissione provinciale e in secondo grado della Commissione centrale' delle imposte. La competenza dei "detti or_:_ gani speciali include. ogni questione anche di legittimit� sul punto se una data utilit�, entrata nel patrimonio del contribuente, debba essere, e in che misura, avornta allo Stato, e quindi anche -136 se eventualmente l'utilit� predetta. sia sta,ta assoggettata ad altra imposizione (nella specie a quella dell'imposta sui .profitti di guerra) e non possa esEere avocata per il residuo. Da senten.za ha accolto la tesi aezr Avvocatura ed ha stronaato netta,rnentf3 il tentativo di far pas 4are C�Otn�e vizio di difetto di giibrisdizfone qm'llo che potev�a essere solo una violazione di iogge. l1a sent�enza ha anche riaff�rma1to il oarattere di giurisdizione speciale che indiscutibilrnentP spetta alle Sezioni delle Commissioni provinciali delle Imposte (come alla corris�pionden.te sezione aella Commissione centrale) competenti in materia di profitti di regiime. Alle loro decisioni � atpplicabile l'art. 111 della Costit1izion�. S�mbra ahe i ricorsi per cassazione sulla base dt1l citato art. DU p�oss.runo �CIO'nsliderarsli come vere e proprie azioni giiidiziarie agli effetti di dedurne l'obbligo del solve �et repete a carico d.el contribuf}nt�. I. -REQUISIZIONI -Domanda nei confronti dell'autorit� requirente per danni causati da un terzo possessore dell'immobile requisito: competenza del Comitato giurisdizionale centrale -Domanda nei confronti del terzo: competenza del magistrato ordinario Irrilevanza della connessione -Cessazione della efli.cacia delle requisizioni: giurisdizione del Comitato per le relative controversie. (Cass., Sez. Unite 2-1-1950 Pres.: Pellegrini; Est.: Cataldi; P. M.: Eula'(Conf.) Santuario Pontificio di Pompei e avv. Guido Azzone contro Ministero Difesa e Comune di Bari). I. La competenza del Comitato giurisdizionale per le requisizioni � determinata soltanto dalla n�tura della controversia, indi,pendentemente dalle modalit� form.a1i del provvedimento da cui essa tragga origine, si che anche un semplice comportamento dell'Amministra.zione, che non si traduca in un atto notificato, pu� determinare una� contestazione, la cui cognizione appartenga all'organo predetto. La mancanza di un atto formale, suscettibile di notifica, 1pu� importare eventualmente la necessit� di ricercare equipollenti � di questa al fine di sta�bilire se� siasi verificata decadenza dall'azione, per decorso del termine di cui all'art. 80 del decreto 18 agosto 1940, n. 1741, ma non pu� mai incid�ere sulla competenza. per spostarla d.al giudice speciale al giudice ordinario. II. La norma dell'art. 7�6 del decreto n. 1741 del 1940 in relazione all'art. 1 del r. d. 1. 2 dicembre 1941, n. 1670, e all'articolo unico della legge 3 dic�embre 1942, n. 1819', se l'Amministrazione Militare, una; volta� cessato lo scopo per cui aveva disposto, }a. requisizione di un immobile (nella s�pecie fornire la sede ad un coma.udo militare alleato), non .provveda alla derequisizione e .alla riconsegna dell'immobile, in conformit� dell'art. 67 del citato decreto del 1940 e trasferisca invece il possesso dello stabile al Comune, perch� l'adibisca ad alloggio di sinistrati, l'azione del proprietario diretta ad ottenere d,all'Amministrazione l\'1ilitare il risarcimento dei danni, sia sotto il profilo dell'ab11siva protrazione dell'indisponibilit� dell'immobile, sia. sotto il profilo dei dete riora,mentii dell'immobile medesimo sofflerti ad opera dei ricoverati, s1petta. alla competenza del Comitato centrale giurisdizionale per le requisi zioni non a quella dell'Autorit� giudiziaria or dinaria, dovendosi detti aanni rifor�ersi dipen denti, con diretto rapporto di causalit� d,aUa requisizione e quindi compresi nell'ambito' di ap plicazione del decreto del 1940. Esula invece dall'ambito della giurisdizione del l'organo s.peciale ed aippartiene a quella. del giu dice ordinario, la domanda di rilascio e di risar cimento dei danni proposta da-1 proprietario con tro il Comune, qu,a.Je i11egittimo possessore del beneficio della facolt� di disporre sia pure per soddisfare esigenz�e delle vittime di una pubblica calamit�. L'eventuale connessione con le doman 1 de pro.poste contro l'Amministrazione MHitare non verrebbe in pro�posito a rendere inefficienti le norme ordinarie di competenza. III. Lia'. giurisdiz:ione del Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni non � �stata affatto soppr.essa da.i decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 533, del 23 dicembre 1946, n. 264, e del 216 aprile 1947 che hanno limitato nel tempo . l'efficacia delle requisizioni ,avvenute in base al �ecreto n. 1741 del 1940; a tal.e organo pertanto continuano ad essere devolute tutte le controversie per le quali � stabilita la sua competenza, pure se relative ,a, requisizioni che in virt� dei decreti del 1946-47 abbiano cessato di avere efficacia. II. -REQUISIZIONI -Competenza -Cessazione di efli.cacia delle requisizioni di guerra -Azione contro il beneficiario dell'assegnazione -Competenza dell'Autorit� Giudiziaria (Corte di Cass., Sez. Unite, sent. n. 795/50 -Pres.: Pellegrini; Est.: Bova; P. M.: MacaIuso --Antoniodi contro Pavesi). Cessata, a decorrere dal 31 maggio 1947, in virt� dell'art. 1, .primo comma del d. 1. 26 aprile 1947, n. 2'64, l'effic,a�cia delle requisizioni decurtate dalle autorit� civili in applicazione dell'articolo 34 r. d. 18 agosto 1940, n. 1741, la successiva azione del conduttore di un immobile per riottenerne la disponibilit� nei confronti del privato a cui favore l'immobile era stato requisito in base a detto art. 36, spetta alla competenza dell'Autorit� gindizia�ria� ordin,a�ria, e non a �quella del Comit. ato giurisdizionale centrale .per le requisizioni, anche S�e siano dedotte l'illegittimit� e l'inefficacia originaria del provvedimento di requisizione. Ci sem.bra ohe dalle massime aelle d!ue1 sentenze sopra riportate si possa dedurre ohe secondo la Oorte Suprema di Oassa1zionf} il crit�erio di distinzione delle co1mpcJ.tenze giurisdizionali in materia ai requisizione � il segu�ente: in tuitte le C'()V/1'trover8ie nelle quali controparte � la Pi(!Jqlioa Amministrazione, la comtpetenza spt?itta al Comitn,to_ _ giiirisdizion'(1,,le; qiiando inveioe la controparte � � il terzo berwficiario della reqiiisizione, nei. corifronti del qual<} si chieda o la restituzion,el <};ella cosa requisita, per sc<.adenza. de~la 'Y'equisizione -137 stessa) o il risarcimento di dan.ni arreaa.ti alla oosa) oompetente � il giudice ordinario. Il criterio ci se1mbra pienament� da approvarsi). esso � in contrasto con la giit'f'isprudenza del Comitato giitrisdizionale) il quale ha nf3gato la propria competenza) riconoscendo quella dell)Autorit� giudiziaria) in controversie promosse da prrivati proprietari dlella cosa requisita in �uso) i quali ne avevano richiesto la derequisizione) dopo la scadenzia, del termine. previsto dal d. l. 26 aprile lfl47, n. 264. l nvero) ove si consideri c-lhe l'azione t�end�nte ad ottenere la restituzionei di un immobile requisito si risolve nella pretesa di i�mpiorre g~udiziariamf3nte all'amministrazione tln comportamento positivo specifi.cv) � evidente come la compeitenza non possa ahe spettare al Comitato) il quaile � un organo giurisdizionale avente i poteri sia della giurisd~ip~e ordinaria ohe della giurisdizione amministrativa, Esso cio� � dotato di una vera f3 proprria giwrisdizione esclusiv�a (nel senso in cui ba.le espressione si applica al Consiglio di Stato) in rn,ateria di reqiiisfoioni per oausa di guerra. RESPONSABILITA CIVILE -Colpa civile e colpa penale -Differenza -Insussistenza. (Corte di Cass., Sez. II, rnnt. n. 2035/49 -Pres.: Ferranti, Est.: Biccheddu; P. M.: Vitanza -F. S. contro Chialti). E' da escludersi ogni distinzione tra co~pa civile e colpa penale, e in specie ogni differenza di grado, nei confronti della. colpa civile, e della colpa penale, quale elemento costitutivo del reato, essendo tale differenza �contraria al concetto di unicit� di giurisdizi�ne, e non avendo alcuna base nei vigenti codici penali e di procedura penale. I. La. massima Chf3 si a;nnota risol'Ge ancora un.a voltai il problema relativo al significato della nozione di colpa (in senso stretto) in dirito penale ed in diritto civile : al qu,esito se debba escludersi ogni distinzione tra colpa penale f3 cl()l1pa civile) la Corte Sitprema ha ris-posto affermativamente. Quale .siai l'importanza della solu<:,'ione nei sensi suesposti appare evidente : f3SSa oomporta che la sentenza irrevocabile con la quale il giudice abbia accertato la rn,w1icanza della colpa o la in.sufficienza della 1pvrova su di essa) pur av�endo accertato oh� l'imputato sia antore del fatto considera �to nel suo aspetto materiale) costituisca plf"eolusione all'accertamento della sussistenza della colpa in se<fo civile. In contrasto alla tesi ohe si p11� dire sia armati costanf;�mente adottata dalla O'orte Supre:ma (cons. fra i preoedenti Oass. 30 aprile 1942, �Rassegnw circolazione stradale ))' col. 302, con nota di Bottero; 13 (J;gosto 1945, Massimario edito a cu�ra dell'Istituto di studi legislativi) vol. XVIII) 1 pag. 62'8, n. 512; in dottrina CoLASso) Unit� di concetti sulla colpa�, in � Rass. circol. stradale Jl, 1942�, col. 4196; PIDRNl'TI GRIVA) Interferenze tra giudizio .penale e giudizio civile nel c.ampo della responsabilit�, in. � Diritto Automobilistioo �, 1940, col. 281; RoMANo-Dr FALCO) Processo penale e azioni civili ed amministrative secondo i nuovi codici, Milano) 1943; pag. 89 e segg.), si � affermato che, per quanto riguarda il reato colposo) nel diritto penale) ai differenza di quel che avviene nel campo del diritto divile in cui si risponde di qualivnque fatto colposo ohe ()flgiona aa. altri '!ln danno ingiusto (art. 2.:043 c. c.), colpa agli efff3tti della punibilit� dell'a1g�nte non � qualunque colpa dell'nomo) ma solo la oolpa che abbia una particolare rilevanza) l'inosservanz�a insomma delle cantele doverose ch� abbia un particolare grado (cos� il MORTARA) che nelle prime edizioni del Oommentarrio del codice e delle l�ggi di procedura civ'ile ritenne) in relazion.e all'art. 6 del codice di prooedura penale d�l 1865, possibile l'eserciziio dell'azione c-ivile di re.sponsabilit� per colpa) nonostante l'assoluzione pronunciata dal giudice penale). La aorrente contraria alla tesi della Oass.azione pn� ritenersi orni.ai di nessuna consistenza: tra reato ed illecito civile) si � esattamente osservato) �vi � distinzione purament� quantitativa e non qitalitatfoa: e da ci� discende il principio unitario diella nozione di oolpa che ben s'inqitadra rnel pr~ncipio deUa uni~ar'i(3t� dell(J; gi'ltrrisdizionei � (HOMANo-Dr FALco, op. cit., prag. 90). Se nel Go dic� di procedura penale del 1913 all'art. 12. il if3gislator(3 aggiunse espressamente l'inciso � neppure per ragione di colpa civile ll ad escludere categoricam�nte che l'azione civile potesse essere promossa) proseg'llita o riproposta quan-rfo in seguito a gfo.dizio pen,aile fosse' stata dichiarata la non sussisten.za o la non commissione del fatto da parte dell'impntato od affermata la insufficienza di prov�e sulfo, sussistenz�a o sulla commissione pr�edetf.a,) ci� fu (J)ovuto alla necessit� di superare legislativarnente le incertezze di interpvreitazione a oui avepa dato lnogo il codice di rito penal� del 1865 (dal qnale era1 derivata la cennata interpretazione del CARRARA) da questo poi abbandon.ata coll'entratai in vigore del codicie del 1913: con8. Oomment. cit. 5a ediz.) n. 517 e segg.; � Giur. It. lY, 1930, parte I) 1027) : il fatto che l'inciso sopradetto non sia stato ripetuto nel codice del 1930 non. giustificherebbe un ritorno alle incertezz1e del codice del 1865, rese impossibili dalla nozione di fatto agli effetti dell'art. 25 o. p. P�) comprensiva degli elementi obiettiv-i � soggettivi che lo cost-itui8cono) e dalla evolit:iione scientifica attraverso la quale si � rigorosamente affermato il principio della unitariet�, della1 giurisdizione. II. L'affermazione seaondo la quale la nozione di fatto di cui all'art. 25, c. p. P�) complf'ensiv�a degli elementi soggetti'l'i ed oggettivi che lo ciostituiscono) concolJ"re a sosten!3re l(J; corrispondenza delle nozioni � colpa penaile ll e � �olpa civile ))' merita di essere chiarita : i chiarimenti anzi da darsi sono due) il primo relativo alle consegu�nze che a�bbiamo tratto dalla premessa) il s�cowd)o sulla consistenza della noz'ione di fatto.�� � Circa il primo ohiar-ipiento apparn evidente ch� se. il fatto di cui all'alf"t. 25 c. p. p. � comprensivo non solo degli elementi materiali) ma anche degli elementi psicologici d!3l IJ"eato�) la ratio del di'Vieto dell'esercizio dell'azione oivi.le di risarcimento -138_! del danno1 quando 8i abbia arVuta a8soluzione con formula piena o quanto meno per insufficienza di prove S'Ulla sussist(?nza d�e.l fatto o sulla commissione de_l medesimo aa parte dell'imputatoJ trova fondamento necess.ariarn,ente ne,lla corrispondenzia delle n,ozioni � e.l�mento soggettivo dei reato � ed � elem(?nto soggettivo deU1illec"ito civile >> (in essi compresa la aolpa intesa in senso stretto): non bag.tere�bb� irw.ero� la uni~af'Y'ilettt d"plla 'Biiurisdi . zione ad esc~uaerie che. il giuiJ;izio oivile possa estendere il suo esa.me a materia diversa da qu'(3lla valutata dal giudricf} pen~aile1 se appunto le piiaterie di esame non ooincidessero1 potendo tutt'al pi� tale unitariet� informare del suo spirito la soluzione di una questiO:rl(e ohe� � imposta sostal/'ltZialmente dallai unitariet� di una no::iiione !3 solo suffragata dalla unitariet� della giuris�izion.e. La seconda questione1 quella� rel.ativa alla circostanza della nozione di fatto agli effetti d�ell'articolo 25 c. P~� e1 pri� generioomente, agli effetti prooessuali penali1 � molto im'l<portante1 soipratutto per la risol.uzione di un'aura qu�estion,e1 que;llla relativ.a a.i ra(fJporti de'll'assolu~ione per insufficienz1a1 di prove (in un giudizio di responsabilit� penalt,J) sull'f}lemento sogyettivo, de:l reato copi,messo cori/ circolazione di veioolo1 colla prresunzione di ou;?, all'art. 2054, primo comma1 c. a.1 ciroa i quali non sembra che si abbiano nozioni �molto chiare. La secon�a questione sopradetta � uno dei purnti salienti su cui i processualisti hanno posto la loro attenzione : non 8i pretende qui di a.ggiungere 1ailcunch� al JnOlto che � stato scritto in pvroposito1 ma solo di rappresentare a scopo informativo1 ai fini' deU'esamf} della t.erza questione) le tend�ena~ dottrrinaria e giurisprWde'l'l(Ziale. Secondo quanto hai osservato di reoente il GuARNERI (Nozione di fatto n~l processo penale e formula del proscioglimento in �La Oort.e bresciana �, 1948, II, 12 e segy.; Ancora sulla nozione di � :fatto >> nel diritto� processuale penale, in �La Oorte bresciana))' 194!9, 42 e Sf?g�g.; cons" a.nche: ROMANO-DI FALCO) op. cit., pag. 86 e 8eguenti)' la pr(}OO;;l:e.nte� dottrina 'ritiene cihe p~r fatto il nostro diritto pro,eessuale penale vigf}ntf) in-terida l'azione r11ella g._u;a totalit� ogg,ettivia e soggettiva, a diffe,ren-za dri quel ohre arV'Viene nel diritto penal!} sost~'iale in cui i.l fatto :� non soia non comprende in s� anch,e l'elem,ento soggettivo1 Jna � con questo in termini di net.ta se.parazione >> (GuARNERI1 Ancora sulla nozione cit., pag. 43). Oome possa� �imostrarsi ci� � fuor d1opera qwi indicare, bastandooi richiamare in proposito. lw dottrina s�gnalata �d, osservare cihe coloro i quali sostengono la tesi oontr;aria ev�J,e,ntemente (JJY'etendono di e8!tendere.� ,la no~ionQ del fatto vali@ per il diritto sostantivo al diritto prrocessual�1 con una confusione �i concetti assolutamentfi da evitarsi. Anohe la prevalen,te griwrisprudenza1 della Cassazione� ritiene ohe i~ fatto sia comprensivo di tittti gli e'le'J1'benti materiali e ps'ioologici del rea.to (cons. in proposito le sen.tenze indicate dal RoMANo-D'.r FALCO e dal GuARNERI in o.p. loc. cit.). .Su q1tale eleimento pertanto inciita la formula di assolU;Zione da adottarsi n~l caso in cui la prto'l>a sull'elemento soggettivo in un rea.to colposo sia insitfficiente1 nari. par dubbio: in base alle premesse di auri sopra accolte daUa migliore dottrina e dalia pre'/Jailente giu.risprudenza, in tal caso non � suffeoiente la prova che l!vmputato abbia com']n.esso il fatto1 essendo questo la sintesi de.ll' elernento soggettivo -nella speoi~, non, sufficientemente provato -e dell'elemento obiettivo . III. La risoluizione della s�conda questione nei termini esposti, nel pair.agrafo ohe preced(} non, lasoia dubbi sulla soluz�ione. d'ella terza questione che si esprime nec�ssariamente con questa affermaz� ione: a seguito dell'assoluzio111e di un, imputato da senten:;.,;a pa sata in giudicato per insufficienZa di pro've s�l,lla aolpa in U1'b reato commesso oon circolazione di veicolo1 riferf}t1Adosi la insuffi. cienza di prrove alla commissione dtel fatto (secondo ia n,ozione che di questo si ha per l'1art. 215 c. p. p.), � preiclusa l'azione. civile di risarcipwnto del danno patito dall'infortitnato. Non conta che il prirno comma del citato artioolo 2054 c. c. preveda unw plf'esunzio�ne �i colpa a carico de.l conr�ucente del veicolo 1 di8ponendo l'o'Uibligo per oostui1 ai fini (];e,zve:sone,ro\ d'al/),la reisponsabilit�, d'i provare di aver fatto tutto il possibil� per evitare, ii danno : tale presun-zione non pu� incidere sul cond'll.ciente predetto, in quanto non: pu� trovavr~e.. sfogo11 ci si oonsentltj l'es'Pressione, in un giudizio oivile che non pu� aver l'uogo a causa della preclusione di questo a sf}n�Si del cenriato art. 25 c. p. p. L!afferm,azion�e appare incontestabile anch�. se l1a contrasta giurisprit)�enza della Swprema Oorte (cons. Oass. 17 maggio 1946, in � Rep. F. I. l>, 1946, 488, 21; 17 agosto 1946, in � Rep. F. I.�, 1946, 488, 20) seaondo la qual� 1se si � avuta assoluzione. pf}r in.sufficienza di prove sulla colpa in se.d:e penale} il co.nduaente de�Z veicolo nel giudizio civile deve, per essere esonerato �alla rf!spo'liS.wbilit� ci1J-ile11 dimostrare di aver fatto tutto il p,ossibile per evitare il danno1 il che significa, in altri termini, swpf}rare qw,elle prove che, p'llir n:on essen.do state, sitfficienti per .la con,danna1 han.no per�} sia pure nella loro insufficienza a ta,li fin~} impedito per aUro verso l'assolul<)iOn�. oon: formula piena. E' evidente ohe in pratica1 sf}con,do l;<JJ cennat.a giurisprudenza della Cassazione, ad un1assoluzione per in.s1llj'fi1crienza di proVi@ stu1lla colpa in Sf)de penale nell� fattispecie in esa,me) � 1iormale segua) ne.i giudizio aivilv1 la con�anna al risarcimento wel danno dell'ia1ssolto in qu�llo penale: non, si pu� invero pensare1 se non in, oasi del tutto. ecoezionali1 albe oolui il qualf! sia �.tJ,. grado di superalf'e la presunzione civile) non sia stato anohe in grado di s1.D:perare in s�de penale ogni pro.va a suo oarico1 in modo da ottenere l' assoluziione piena. Legge.,r1;dosi le cennate sente'}'/,�je �:ri,otasi J!tO'~ta com.fusione di concetti e si riporta l1impression,e che sia la diffidenZ,w contro i .conducenti di veicoli1 diffusissima ini tutte. le Magistrature} a spingere anche il giud'lic1e di legittiJn,it� a soste.nere iina tesi, srn.~a eccessiva preocaupazion.~ del,a -139 motivazion.e di ess.a'. Il principio di cui alle cennate sentenze piM rritenersi esatto solo se la insufficienza di prove sulla colpa ~ei casi in e.saml non incida sulla oommission? d�el fatto da parte dell'imputato, mia sulla, circostanza secondo oui il fatto costituirebb? altrimenti reato: in questa ipotesi, non applicandosi l'art. 25 c. p. p., non ci sarebbe preclusione all'esercizio <tell'azion� civili}. Si � visto ohe, in �r�laz�ione alla noz1ione del fatto per l'art. 2'5 c. p. p., secondo la giurrispruden!Za e la dottrina com1]',m,'�, non pu� escl'IJ)f,ersi ohe la insufficierifta di prov�. sulla eolpa incida sulla corrwnisstone del fatto, onde la esaminata giurisprudenza sni rapporti dell'<J,1Ssolu.zione per insuffici? nza d~ prove ciroa l'elemento soggettivo del reato commesso con ciroolazion.e di veicolo calla presunzio.ne di cui all'art. 2:054, 1� comma, c. c., appare infor.mata a oonsider,avzioni di fooore al danneggiato e del tutto in contrasto con i pr"incipf, accolti nella risoluzione della questione principale, alla qu.al� l'�ailtra. � subordinata, sulla nozione de.z fatto agli efff!tti delle relaz�ioni tra il giudioato penale e l'azione civile riparatoria. (F. O.). SOCIET� -Fusione -Necessit� di apposito atto -Riduzione della tassa di registro -Diritto transitorio. (Corte di Cass., Sez. I, sent. n. 179/50 -Pres.: Pasquera; Est.: Stella Richter; P. M.: Caruso -Soc. Gen. Montecatini contro Finanze). Anche sotto-l'impero dell'.a;tirogato codice di commercio perclt� la fusione di du!l societ� per azioni fosse perfetta e operativa non �era sufficiente eh~ fossero state adottate e pubblicate le appo site risip�ettive deliberazioni assembleari, e c.lle decorso il termine stabilito dalla legge per le ev�entuali opposizioni dei creditori, ma era altres� necessario che interveniss~ un arpposito atto pubblico stipulato tra i rappresentarnti delle societ�, muniti dei relativi poteri. L'art. 2504 Codice civile vigente, che consacr,a. i predetti princi1pi, ha in proposito carattere interpretativo e non innovativo. Lai Corte Suprema ha cassato la senten.za della Corte di Appello di Milano che aveva <JXJcolto la tesi contra.ria, so,'l'tenut.a, dalFAm1ocatut:ra deUo Stato. 'l'utto lo sforzo della moti'V"a.ziQn� della sentenza della Corte S.uprem:a consiste nel d'imostrare che le dtu-e sue preaeden.ti sentenze (31 rnarzo 1937, n. 939 e 14 g1'.ugno 1940, n. 1069), s�condo le q11'ali a far ritenere perfetta la fusione di due societ� non era necessario l'atto pitbblico, ma bastava ia pubblioar<,1~one <'Af_lle deliberaziioni :ur'JVilaterali di fusion{J, non son,o in contrasto oon .la te:si ora affenmata. Non sem.bra che la d-imostrazione sia eccessivamen.te convincente, 'n� ooooir1,cente appare_ l'opinione, posta, dallia! aorte a fondaml}_nto della su,a pronuncia, secondo la qual~ l'art. 2504 del c. c. avrebbe carattere interpretativo e nQn inn.ovativo (vedi in oontrariO' BoNELLI: Trattato di diritto delle societ�, vol. II, ed.iz. 1948, pagine 641-642). La sentenZa � pubblicata in �Foro It. >>, 1950, l, 409. ORlENTAMENTI GIURISPR-UDENZIALI li! ])ELLE COR�TI DI MERITO COMPETENZA E GIURISDIZIONE -StJquestro .conservativo penale su somme Qersqte in plearing -~a,R~ porto tra Ufficio Italiano Cambi e contraente straniero. (Corte di Appello di Milano, �sez. V, Ordinanza 13 maggio 1950 -Incidente di esecuzione nel procedim~ nto contro Gronda Franco ed altri). . Il gi'udice ordinario' �. compe.tente ad emanare d��creto di seq'uestro conservativo penale su somme versate in� clearing, in quanto tale decreto non incide direttamente su alcun atto amministrativdj dovendosi �n base ad esso s-0ltanto prendere atto; da. parte dell'Ufficio Oambi, che il credito colpito da sequestro � indisponibile. ,Versatasi all'Ufficio Italiano Cambi, agli effetti del fun~ionamento del clea,ring una somma destinata ad un creditore 'Straniero, questi resta sempre titolare del credito relativo alla somma stessar, la qua~e ,quindi pu� essere, sequestrata .presso l'Ufficio Oambi per debiti di esso creditore straniero verso terzi. Non p�u� dirsi ohe la motivazione con la quale la Corte di .4-prpe'llo di. Milano ha respinto la ec oe'Zio11'e di difetto di giuiis.di~one del giudice or<tinario in matevria di provvedimen.ti esecuti17i e ca,utelari su somme versatf! all'Ufficio Jt,aUano Oamibi per le esigenze dei vari clearing sia sod �isfa,cente. In sostanza, llargomento unico addotto dalla Corte di Appeno � che i,l sequf)stro su t1a�li somme si risolve in una dichiarazione di indisponibilit� del credito del <Jitta,�ino stra�niero a,l quale sono definitivament~ dirette. Ora, appare ehiaro che, se, questa d,id_hiaraz�ione di indisponibilit� de'l:e intendersi nel senso che le som:me non possono essere utilizz1atei dall'Uffi.aio Cambi per le e,si genze 1lel clearing) la diohiar:a~iont;. stessa non pu� non essere consideraita come direttamente in cidente sul procedim,ento am.min,fatrMivo che co stititisce l'essenza, stessa del clearing (in questo caso, secondo la Corte di Appello, sussisterebbe il difetto di giurisdiz"ior;,,e dai parte del giudice ordinario. Se) inv,eoa.) la diohiarazfone di indispo~ nibilit� Bign,ifica soltantoi che l1 Uffido Carri.bi, pit'fJi utilizzando liberamf}'llA,te la somma. pol'lpit'a dal provvedimento d'i sequestro, deve avvertire del vincolo giudiziario l'Ufficiio Oambi del.l'altro paese col quale esiste rapporto di clearing, allora potrebbf! anche essersi di accordo oon la Corte di Appello nel rioonoscere la competenza del giudice ordinario in quanto tale dichiarazione si risolvf}rebbe in una pura e. semplice affermazione di diritto., J,n conformit� col disposto degli ar:ticoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865; n. 22~8, alc legato E. Per q�uanto� riguarda la s,econdl(I) massima notiamo che la Corte di Appello nt}ll1 affe'f'mare l'e'8istenza di un credito a favore del cittadino straniero, contro il quale � sta.to adottato il provvedimento di seq�uestro con&ervativo ha omesso di esam4nare. se quf}sto crredlito esist�.ss� nei confronti dell'Ufficio Italiano Cambi, te_rzo sequestrato. Trattandosi infatti di un sequestro presso terzi, i,l presupposto essenziale per la sua legittimit� dovev'a �ssere l'accevrt.(J;mento che il terzo era aebitore di col~i a carico del quale il se�questro veniva ordinato. Ora, qualunque siano le divergenze della dottrina' e della giurisprudenza in ordine alla natura giuridica del clearing, quello che certo � che twtti concordano nel ritf'n. ere che i contraen�ti privati dei due paesi legati dall1 accordo di clearing hanno rapporti giuridici solo con i risp�ttivi uffici cambi e nessun rapporto esiste tra il contraente di uno dei paesi e l'ufficio oambi dell1 altro paese. Sotto entra.mbi gli �W8petti ci sembra quindi che il seqitf}stro fosse illegittimo. Ci limitiamo per ora a questi brev�i cenni, riser vandoci di riesaminare a fondo la questione dopo la deci8ione della Corte Si!Jpr�ma presso la quale pende ora. ricorso. RASSEGNA. �nI LEGISLAZIONE � PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 1950 I. Legge 18 aprile 1950, n. 199 (G. U., n. 106): Norme modi, fi;ca.tive de"Ue d~siposiztoni vi.genti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. -La principale innovazione di 1questa legge consiste nella abolizione delle Commissi"Oni p,e�r l'assegnazione delle terre inc"Ol� te, sui caratte11e delle 1quaLi si era molto disputato, finendo poi la giurisp;rudenza per ri.conoscere loro carattEme CLi organi amministrativi. Non vi � dubbio ormai (art. 4) che il decreto preflettizio di assegnazione delle terre sia un atto .amministrativo. Ci s�embra che, dal punto di vista s-istematico, la presente 1egge sia la rr:igliore di tutte 1quel1e chre, si sono succedute dn materia, in quanto re:gola il pl'ooedimento per la conceS;sione delle terre incolte in modo analogo al procedimento relativo ai provvredimenti d�ell'autorit� che dispongono della propriiet� privata per ragioni di pubblico interesse. In base a que�s�ti criteri ci sembra anche ohe debbano essere risolte le �questioni relative .alla corr:.petenza degli Oirgarui giurisdizionali in �ol'dine ai provvedimenti prefettizi. OogHamo l'occasione per rileval'e come per questa legge (art. 14) cos� come per .altrn quindici leggi pubbUcate nel mese di maggio, � stata disposta una entrata in vigore speci.ale in deroga all'art. 73 deUa Costituzione, il 1quale pu� dirSJi che, per .questa parte, ,s,i avvi.a a cadere -in desuetudine. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203 (G. u., n. 107 s. o.) : Ap71rovazi0ne del Testo Unico deUe disposizioni riguardanti le imp01ste straordinarie sul patrimonio. -Sulla ,facolt� del potere esecutivo di emanare testi unici vedii in questa Rassegna, 1949, pagine 69 e segg. Per quanto riguarda l'accertamento del patrimonlio oggetto deU'irr:posta Si ritiene che possa utilizzarsi la giurisprudenza formatas�i, in relazione all'imposta stra. ordinaria sul patrimonio i-stituita con R.D.L. 5 febbraio 1922, n. 78. 3. Legge,.3 maggio 1950, n. 223(G. V., n. 113): Temporanea elevaz'ione del limite massimo di et� ver i pubblici concorsi. -Bench� te�cni.camente mal formulato, S�embi!' a che l'art. 2 debba intendersi nel senso che le di� sposiz1oni dell'art. .1 non possano applicarsi quando siano .gi� cominciate le operaziond di :soolta che formano parte della procedura di concorso, sta che si tratti di scelta per esami, sia che si tratti di scelta per titoli. 4. Legge 12 maggio 1950, n. 230 (G. V., n. 115): Provvedimenti per la colonizzazione deU'Altopiano della .sua e dei territori ionici conte'nmini. -In ordine: all'a.rt. 5, � da rilevare la stranezza di una delega legislativa per emanare provvedimenti che hanno un evidente caratteil'e di atto ammlinistrativo. Lo "S-copo i� da ritenersi sia quello di evitare la posS!ibilit� di .r,icorsi giurisdizionali contro gli .atti stessi, e sopratutto la adozione, da parte d!egli �organi di giustlizia amministrativa, di provvedirr: enti di sospens�ione, �1e cui conseguenze, se si tien conto delle 1r.agioni di urgenza che hanno ispdrato la legge, sar.e�bbero certo gravi. Per l'ar.t. 31 la difesa e ['assistenza dell'opera per ia Sila � affidata facoltativ�amente all'Avvocatura dello Stato, in applicazi�one dell'art. 43 del T. u. 30 ottobil'e 1933, n. 1611. I N D I' e E s I s.T .E M A T I e o DELLE CONSULTAZfONI L� FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4. SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA. AIMiMiINIJSTiRAZION~ PUBBLICA. -Se g.li .Ufifl,ci del Servizio contributi unJfi.cati per l'agricoltura siano uffici statali e godano deUa difesa deU'Avvocatura dello � Stato .(n. 105). APPALTO. ~ I) Se sul1e transazioni in materia di appalto di opere pubbliche il parere del Consiglio superiore dei DL. PP. debba esser.e inteso pmima di quello d:eU'Avvocatura dello Stato (n. 131) .. -III) Se in un c�ontratto di .appalto a corpo iJ debito dell'Amministrazione : debba considerarsi debito di valuta o debito di valore, .agli effetti .�[ella incidenza della svalutaz1ione della moneta �(n. 132). -� III) Se eseguitisi dall'Impresa, ,in bp,se all'art. 7 del R. D. L. 21 giugno 1940, n. 856, lavori maggior. i di quelli previsti in contratto, l'Impresa abbia di11itto, nel caso� di mancata approvazione del .contratto -stesso, al pagamento di tali maggiori lavori sulla base d-el prezzo contrattuale, o sulla base dei pr.ezzi correnti (n.132). .APPIROVVIiGIONAIMENTI E CONSUMI!. -Se l'Amrr:.inistrazione deh�a nec-e1ssariamente intervenir.e in vertenze che interessano direttamente enti accentratori dii generi contingentati {n. 20). ASSICURAZIONI. -� I) S-e il diritto al raddoppio della rendita di infortunio spettante a norma dell'art. 11 D. L. 12 aprile 1946., n. 320. sia :Soggetto alle stesse dispO'sizioni che valgono per la normale rendita di �infortunio (n. 22). -II) 1Se la maggiore indennit� attribuita dal citato art. 11 si .ac�qui'sti dai. congtlunti dell'infortunato, in cas-o di infortunio mortale jurE\ proprio (n, 22). -III) Se al fine di staJbilire Ie oondizioni per il diritto al raddoppio delle .ind@:ruit� sancito dal D. L. 1 novembre 1947, n. 1815, debba tenersi conto dello stato di bisogno dei congiunti all'oepoca del.l'infortunio o al momento della entrata in vigore del d-ecreto suddetto (22). CA:SiE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se acquistata da un Comune un'area con !'.espressa volont� di porla a disposizione del G-enio Civile per la eostruz,:one di case popolari per i senza tetto, la suc.cessiva c-essione che il Comune ne d'accia alla gestion-e� INA-Casa possa costituir-e giusta causa di risoluzione del contratto dJi acquisto (n. 23). COMMERCIO. -I) Se i grossisti op-eranti nei mercati gen-erali di Rorr:a possano part-ecipare ad aste per forniture di generi dii verdura a corpi militari (n. 4). II) Se le Hcenz-e di commercio di cui sono titolari com � mercianti e commissionari operanti nei me.reati gener�ii siano solo limitate ad operazioni di commercio da compi �ersi nell'interno dei mercati stessi (n. 5). �CONCiFJSSIONI AM'MINISTiRATIVE. -Se il D. L. 7 mag gio 1948, n. 1042, che d� al Ministro del Tes:aro la facolt� di nominare sindaci in societ� per azioni titolar,i di con ces1sioni amministrative di trasporto possa essere .appli cato nel senso di eliminare �completamente in dette so- ci�t�. i sindaci di nomina .assembloe.are (n. 24). OON1�RATTI DI GUERIRA. ~ Se il commissario liquidatore dei contratti di guerra abbia il potern nel diichiarare risorto un contratto, di dis�porreo d-elle cose che ne formano oggetto, mutandone anche la destinazione contrattuale �(n. 12). COSE RUBATE O SiMlAIRRIJTE. -I) :Se agli effetti d<:1l'applicazione delle norme di cui .agli artt. 927. e segg. del c. �C. la cosa dirr_enticata possa 1identilfi.carsi con la cosa smarrita (n. 6). -II) Se possano acquistarsi, tn forza del1e norme di cui .agli artt. 927 e segg. di cui all-e norme del c. c., titoli es�teri rinvenuti abbandonati e C�ons-egnati dal ritrovator-e ,al �sindaco, senza. che il ritrovatore abbia provveduto alla denunzia S�peciale di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 19'36, n. 103 (n. 6). DANNI DI GUEHRA. -Se il .tutore possa riscuotere somm-e spettanti al minore tutelato a titolo di danni di guerra, .con la sola autorizzazione del giudiice tutelare (n. 22). ENTI E BENI ElGCLESIASTICiL -Se tra i locali della R-ettoria �e i locali deolla Chi�esa vi sia una indissolubilit� giuridica risultante daghl artt. 18 della 1-egge 7 luglio 18166, n. 3036, ed 8 d-ella legge 27 .maggio 1949', n. 12e43 (n. 11). FERROVIE E TRANVIIE. -I) S:e l'Arr:.minj,str.azione ferrovia.ria possa p11etender.e .la rimozione o la sch-ermatura c!elle sorgenti luminose che si trovano nei pressi dell-e linee ferroviari�e, e che, a suo insindacabile giudizio costituiscano pericoli ,per la circolazione (n. 103). : II) Se in .forza del D. 1L. 7 maggio 1948, n. 1042, il Ministro del Tesoro abbia H poter:e di norrJ:nare alle societ� titolari di �concessioni di pubblici trasporti "Sindaci in num- ero tale da eliminare completamente quelli dii nmniiia -assembloear. e (n. 104). -III) iSe la nomina dei siindaci suddetti, che avvenga durante il periodo in cui sono in funzione i normali organi sindacali, importi de jure scioglimento immediato di questi (n. 104). -IV) Se la -143 nomina dei sindaci da parte del Ministero debba avvenire irr:medi.atamente, aggiungendosi questi ai sindaci di nomina assembleare (n. 104). -V) Se H cambio di qualifica stabilito per gli agenti delle FF. ss. dall'M't. 4 della legge 1'5 dicembre 1949, n. 966, sia sub.ordinato alla va-. canza dei posti in organico �(n. 105). -VI) .Se agli e.f~ etti del rilas�c~o di biglietti di abbonamento speciali per lavoratori, possa considerarsi sussistente il rapporto di lavoro tra padre -e figlio (n. 106). -VII Se l'art. 121 del T. u. 9 maggio 19112, n. 1447, possa interpretarsi nel s�enso che esiso imponga l'estensfone a tutte le categorie di impiegati dello Stato chl una facilitazione� tariffaria accordata dalla societ� concessionaria di trasporti pubblici ad una sola categoria. (n. 107'). -� VIII Se l'Amministrazione fei!'I'Oviaria risponda dei danni cag~onati da un manovale, il quale, impossessatos�i di un fucile .custodito neU'ufficio del c~postazione ne abbia esploso un colpo non per ragioni. di s.erviz,;o, 'determinando la rottura di un dtlo elettrico (n. 108). IMPlliEGO PUBBLilCO, -I) Se l'U.I.C., che ha un proprio regolarr:.ento organico del personale sia tenuto ad effettuare i versamenti al :fondo indennit� impiegati CO� stituito con R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5 (n. 230). -II) Se agli .effetti d�ell'applicazione d.eU'art. 3 del D. L. L. 21 novembre 1945, n. 722, si debba d.ist1nguere tra personai.e f.emminile coniugato in primre ed in seconde nozze (Il. 231). -Ili) -.Se possano riconoscersi v..u;di i lic�enziamenti �effettuati dai Munioipi della A. I. durante 11 periodo dell'occupazione militare britannica nei confronti di impfegati non di ruolo 1(n. 232). -IV) Se l'Amm,inistrazione possa chl sua iniziativa maggiorM'l8 la quota di stipendi traif.enuta a carico di un impiegato p.er debito alimentare gii� tfi.ssata in una sentenza dell'Autorit� .giudiziaria, per ad.eguarla alla svalutazione mon. etaria (n. )!G3). -V) Se alla pret.e~a di ripetizione da parte dell'impiegato della differnnza tra la somma da lui aovuta in basre alla sentenza chl ass.egnazione .qu.ella indebitamente pagata in pi� dall'Amministrazione, si applichi la pres�crizione� biennale (n. 233). v. I) Sie la mogL;re di un impiegato, il quale sia stato condannato per il reato di cui all'art. 553 c. p. abbia diritto a pretendere dall'Amministrazione il pagamento dir.etto delle quote �Complementari di carovita (n. 234). -VIII) Se r.equisita un'azienda con l'obbligo drel dirigente di r.irr. aner.e in servizio alle dipend.enze d�ell' Amministrazione, s�i venga a creare nei confronti di questi un rapporto di impJego pubblico (n. ~B.5). -VIII) Quali siano gli effretti del matrimonio segreto o di coscienza nei riguardi d.ello stato giuridico dei s�ottufficiali ed ufficiali dell.e forz.e armate (n. 236). IMPOSTE iE TASSE. -I) Se i contributi unificati per l'agi!1icoltura abbiano carattere tributario (n. 135). -II) Sre sia consentita l'oppo1sizione ad ingiunzione� tributaria fondata sulla tesi che la decisione della Commissione distr.ettuale in materia di stima, non impugnata avanti la Commissione provinciale, si.a inesistente perr dife�tto di motivazione (n. 136). -III) 1Se sott.oposto a trascrizionre il certif�.cato di denuncia di successione relativo ad un imrr:obile adib�to .a casa di salute l'imposta ipotecaria applicabii.le a norma della legge 25 giugno 1943, n. 540 debba riferirsi S�olo all'immobile od anche allre sue p8i!'tinenz; e (n. 137). ~ IVJ Se i c.� a:. diritti casuaiTisti~�iti con D. L. 28 gennaiff 1948, �n. 76, debbano ritenersi uri acce'sisor!o d.ell'imposta di f.abbricazione e quindi a carico di chi � tenuto a pagare l'imposta stessa (n. 138). -V) Se per stabilire Ja pertinenza di una imposta alla Regione Siciliana. sda suffi.ciente la 'formala .,sua iscrizione nel bilancJo della entrata d.eUa R.egione stessa., indipendrenternente dalla natura della imporsta (n. 139). IMPOSTA D[ RBG1STRO. -I) Se, .agli effetti della imposta di registro, una promessa di vendita rafforzata da una clausola prenale a carico dell'inadempi.ent.e, debba cons�dcrarsil vendita {n. 62). -Il) Se si.a legittirr:a l� notificazione di nuova ingiunzione deJ pagamento dell'imposta suppletiva di r�egistro in pendenza di opposizion. e giudiziaria a ingfonzion.e precedentre (n. 63). III) Se il contribuente a cui sia notificata una nuov.a ingiunzione in pendenza di opposizione giudizdaria a opposizione pr.ecedente :sia legittimato ad opporsi alla nuova ingiunzionre {n. 63). INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se il dirJtto al radd �oppio della rendita di infortunio spettant.e a norma dell'art. 11 del D. L. l2 aprile 1946, n. 320, :sia soggetto alle stesse dis�posiz.ioni che valgono perr la normale rendita �di infortunio (n. 19). -II) Se la maggiore indennit� attriibuita al citato art. 11 di acquisti dai congiunti dell'infortunato, in .caso di infortunio mortale jure proprio (n. 19). -� IIII) Se al fl.ne di stabilire le condizioni per il diritto al raddoppio delle indennit� 1sancito dal D. L. 1� novemb11e 1947, n. 1815, debba tene:�si conto drello stato di bi;sogno dei congiunti all'epoca dell'in.fmtunio o al mom.ento della entrata in vigore del decreto suddetto (n. 19). LOCAZIONI. -Se .anche per gli aumenti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1948, n. 1471, debba applicarsd la norma drell'art. 3 del D. L. 23 dicembre 1947', n. 1461 (n. 48). MATRIMONIO. -Quali siano gli effetti del matrimonio segreto o di coscienza n.ei riguardi dello stato giuridico degli ufficia.Ii e dei sottufficJali del1e Forze armate (n. 3). PENSIONE. -I) Se Ja prescrizionre a carico dei pensionati residenti nei t.erritori passati sotto sovranit� jugoslava ,cominci a decorrere d.al giorno del loro �rutorno in territorio italiano (n. 37). -II) Se possa applicarsi la norma �el D. L. 18 giennaio 1947, n. 69, net riguardi di un titolM'e di pensione di rivrers1b.ilit� conc�essa dal Comitato popolare cittadino di Fiume (n. 381). POSTE.-� Se l'Arr:ministrazione po1stale debba eseguir.e l'ordinanza di assegnazione con la quale un pretore attribuisca ad un creditor.e buoni postali fruttiferi intestati al debitorn (n. 17). REGIONI. .-I) .Se il rapp11esentante d�el Govemo �pr.esso la Regione Sarda sia un organo della Rregione o dello Stato (n. 12). -Ili) Quali siano i rapporti chl dipend.enza tra il r:appres.entante del Governo �e il Governo stesso agli effetti d~l .ricorso gerar.chico (n.. :W}, -Jil.L Sre.. P.!ll' stabilire 1a. pertin.enza di un'imposta alla Hegione Sici -144 liana sia sufificd�ente la !l'armale sua iscrizione nel bilancio deUa entrata d�ella Riegione stessa, indipendentemente dalla natura della imposta (n. 13). � 1REQUISIZTONI. -I) Se �requisita una azienda con tutto il personale, si crei un rapporto di impiego tm il beneficiario della requis.izione e il piersonale stesso (n. 80). -Iii) .Se l'indennit� di requisizione in uso di un immobile o .di una azienda debba �essere corri.sposta anche pier i giorni nei �qua1i si effettua la ricons�egna del bene requisito (n.c 81). 1111) Se il preavviso di �otto giorni stabilito dall'art. 68 del R. D. 18 agosto 1940, n. 1741; debba preced�e-re l'inizio delle operazioni di rJconsegna o la fine di esse �(n. 81). RESP�NSABILITA' CIVILE. -Se l'Amministrazione ferroviaria sia responsabile, dei danni cagionati da un manovalre il �qua1e, per .dJivertimento, abbia sparato un colpo con un fucile custodito nell'ufficio del capo stazione (n. 103). -II) Se l'Amministrazione rr:ilitare il'isponda dei danni subiti da un uf1ftciale a causa di furti commessi da un soldato ass.egnatog1i come attendente (n. 104). 1SGA.MBI E VALUTE. -Se possano aoq:uistarsi, in forza -dellie norme di cui agli artt. 927 �e� 1segg. di cui alle norme del c. c., tito1i esteri rinvenuti ab:bandonati e cons�egnati dal ritrovatore al sindaco, senza che il ritrovatOire abbJa pr�ovveduto alla denunzia specia1e �di cui all'art. 5 della .Iiegge 9 gennaio 1936, n. 103 (n. 5). SOCliETA'. -Quali siano i riflessi del D. L. 7 maggio 1948, n. 1042, sulla composizione degli organi sindacali delle societ� per azioni titolari di trasporti dn concessione� (n. 20). USO DELLE ARMI. -Quali siano le condizioni che legittimano .J'uso del.le armi da parte diella Forza pub-� blica (n. 2). (7100680) Romit. 1950 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C. ��'