ANNO II -N. 5 MAGGIO 1949 

RASSEGNA MENSILE 


D~t~VVOCATURA DELLO 


:....J"' DI

PUBBLICJA.ZIONE SERVIZIO 

~. 

' 

BOTTINO DI GUERRA E PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO 


SoMMARIO. -1. Impo�stazione del problema. -2. L'opi� 
nione del Moreilli sul c. d. adattamento automatico. 


3. L'art. 53 della Convenzione dell'Aja. -4. Influenza 
della �cattura ;paissiva sulla situazione ,giuridica dei beni 
patrimonia:li indis.ponibili. -5. conclusio�ni. 
1. Il problema � se l'ordinamento giuridico italiano 
contempli il bottino di guerra (cattura passiva, 
subita cio� dallo Stato italiano) come modo 
di perdita della propriet� dello .Stato sul bene catturato, 
e come modo di acquisto in favore dello 
Stato cattore; ~ se quindi, secondo il nostro 
ordinamento, il cattore possa validamente ed efficacemente 
trasferire la propriet� della cosa catturata 
a cittadino italiano, nei cui confronti resti 
precluso all'Amministrazione l'esercizio dei 
mezzi coattivi o giudiziari per il recupero di beni 
gi� appartenenti al suo patrimonio indisponibile 
(1). 
~impostazione del problema si restringe necessariamente 
a far que�stione dei beni patrimoniali indispensabili, 
dato elle i beni demaniali non possono essere 
oggetto di bottino di guerra in quanto siano immobili, 
e, ;per le categorie di beni mobili contemplati dalla legge 
come demaniali (raccolte di musei, pinacoteclle, arcllivi, 
bibliotedie), si tratta di beni anclle e1S1S�i esclusi peir l}eig~e 
internazionale �all'apprensione per bottino, .percll� non 
idonei all'uso della guerra. Un �caso limite po0trebbe 
esser dato dalla apprensione di beni mobili formanti 
pertinrenze di beni demani.a1li: in tal caso Vi sa.r� una 
ragione di ;pi� per .pervenire alla soluzione che in questo 
;;tudio si accoglie della irrilevanza nell'ordinamento italiano 
della cattura .passiva, e quindi della recuperabilit� 
cli tali beni nei confronti del cittadino comunque venutone 
in possesso. La �categoria dei beni del patrimonio 
disponibile merita minore attenzione essendo per lo pi� 
costituita� di immobili e del loro arredamento, mentre 
per i beni mobili disponibili l'alienazione dal non proprietario, 
accompagnata dal titolo idoneo e dalla buona 
fede potrebbe sortire gli effetti dell'art. 1153 Codice civile. 
Lo s-tesso non pu� dirsi dei beni mobili destinati a 
pnbbHco servizio, facenti quindi parte del patrimonio 
indisponibile dato elle la regola generale dell'art. 1153 
sa1r�ebbe cte,rngata da que:l1la speciale dell'828 Codice dville. 
Per� anche per i beni mobili disponibili pu� darsi una 
ercezionale disciplina derogativa (vedi il decreto legislativo 
luogotenenziale 1� febbraio 1945, n. 32J. 

Per decidere sul diritto dello Stato alla rivendica 
di un autocarro militare, oggetto di cattura 
da parte tedesca, e da quel comando militare venduto 
a cittadino italiano, la Oorte cl'Appello di 
Roma con una pregevole senternza, (v. in questa 
Rassegna 1948, 4, 17) ha posto e risolto in senso 
neg1ttivo il quesito suesposto. 

Ha ritenuto la Corte che una. norma che attrilmisca 
valore di modo d'acquisto della propriet� 
alla cattura esercitata dallo �Stato nemico non 
esiste nel nostro ordinamento. Questo contempla 
il bottino di guerra come modo di acquisto della 
propriet� solo con la legge di guerra. 8 luglio 1938, 

n. 1415, che disciplina l'attivit� dello Stato italiano 
come occupante, e quindi d� valore giuridico 
alla cattura in senso attivo e non al fatto 
contrario (cattura passiva). 
La Corte ha inoltre ritenuto fuor di luogo il 
richiamo all'art. 53 della Convenzione dell'Aja del 
189'9, che contempla la facolt� degli Stati belligeranti 
di appropriarsi di determinate cose di 
pro1>riet� dello �Stato nemico (tra queste i mezzi 
di trasporto), in quanto detta norma, appartenendo 
all'ordinamento internazionale, non � capace 
di spiegare effetti giuridici in un ordinamento 
da esso separato e distinto, quale � quello 
dello Stato italiano_, Ha infine negato che la norma. 
internazionale in questione sia passata nel 
nostro ordinamento per effetto della ratifica data 
con regio decreto 9 dicembr�e 1900, n. 504 alla 
conyenzione dell'Aia. 

II Morelli in una breve acuta nota alla sentenza 
in esn,me (2), riconoscendo che la Corte di Appello 
ha mosso dall'esatto concetto della separazione 
tra ordinamento internazionale e ordinamenti interui, 
consente che la norma dell'art. 53 della 
Convenzione dell'Aia non sia passata nel nostro 
ordinamento per effetto del regio decreto 9 dicembre 
rnoo, cit., opportunamente rettificando sul 
punto la motivazione datane dalla Oorte (3). Egli 

(2) " Efficacia del bottino di .guerra nell'ordinamento 
italiano " in " F.or. It. " 1948, I, 533. 
(:~) Inesattame111te la Corte ha attribuito al regio decreto 
in questione il valore di pura e semplice ratifica 
nei confronti degli altri Stati aderenti alla� Convenzione. 
Si tratta invece di un ordine di esecuzione, elle per�, 
conie osserva il Morelli, essendo stato dato con norma 



l'ithine tuttavia che, se pure non per effetto del 
regio decreto 9 dicembre 1900 cit., sj � posta nell'oi:
dinamento giuridico dello Stato italiano una 
norma che attrib:ui.sce alla cattura, in suo danno 
esercitata dallo .Stato nemico belligerante, il valore 
di modo di acquisto della propriet�. Tale 
noi'ma egli !'itiene posta col procedimento ,speciale 
di adattamento automatico del diritto inter-
n� a�~ norme consuetudinarie di diritto internazionale. 
Questo modo di produzione giuridica 0 

:espiressamente contemplato da una norma della vigente 
Oostituzione italiana. (art. 10 comma 1, che 
recita: �l'ordinamento giuridico italiano si confo1~
ma alle norme di diritto internazionale unive1�sahnente 
riconosciute ))' norme analog.he esistono 
in altre recenti costituzioni (4), e si ritiene gi� im. 
plicitamente esistesse una norma del genere nella � 
Costituzione itailiana albrogata (5). � 

L'Autore premessa la dimostrazione che l'articolo 
53 della Convenzione dell'Aia � codificazione 
di :una norma consuetudinaria di diritto internazionale, 
trae la conseguenza che il diritto interno, 
per lo adattamento previsto dalla sua legge 

r.:,.,, co~tituzionale dev�e -in relaz.ione alla facolt� che 
iLdiritto internazionale concede agli stati bellige. 
ranti di effettuare la cattura su determinate cose 
di propriet� dell'altro Stato (a:utorizzandoli perci� 
a disciplinarla nel proprio diritto come modo 
di acquisto della propriet�) ,,_..,, attribuire ad essa 
un effetto corrispondente a quello che �si produce 
nell'ordinamento dello Stato cattore, cio� l'acqui. 
sto della propriet� da parte di quello �Stato, con 
l'estinzione del diritto di propriet� nello Stato, 
cui la cosa apparteneva prima della cattura. Vi � 
secondo l'opione del Morelli. un vero e proprio obbligo, 
posto dalla norma internae.ionale, che lo 
Stato catturato attribuisca nel proprio diritto interno 
alla catt:ura lo stesso valore di acquisto della 
propriet�. che gli attribuisce l'ordinamento dello 
Stato cattore (6). 
Di fronte a tale obbligo ~ per adattamento 
automatico -s�'introdurrebbe nel nostro ordinamento 
la regola giuridica che attribuisce validit� 

regolamentare, non poiteva incidere sulla disciplina del 
diritto di pr.opriet� e dei relativi modi di 8/C.quisto. Sulla 
idoneit� dell'ordine di esecuzione a� porre le sole norme 
della cui produzione � c81pace l'atto normativo in cui 
si concreta .cfr. anche PERASSI: Lezioni di diritto internazionale, 
Roma, 1938, vol. II, iIJag. 33. 

�(4) Costituzione germani�ca 1919, art. 4; Spagnola 1931, 
ar.t. 7; Austriaca� 1934, art. 8; Estone 1937, art. 4. 

(5) MORELLI: Adattamento del diritto interno al diritto 
internazionale in alcune recenti costituzioni, in "Riv. di 
diritto internazionale ", 1933, pag. 7, e autori ivi citaiti in 
nota 1. Cfr. anche PERASSI: Lezioni, cit. voi. II, pag. 27. 
(6) MORELLI: Efftcacia del bottino, cit. -Sulla� esistenza 
di un tale obbligo internazionale il Morelli si richiama 
alle affermazioni dello HUBER, in La propri�t� publtque 
en cas die guerre swr terre!, in � Revue-g�n�rale de droit 
international, publique 1913, pag. 663, 664. Ma le 
pur generiche affermazioni dell' H. sul punto si it'lestringono 
neU',affermazione di questo solo principio che 
lo Stato, rhe subisce la cat'�ura, non pu� tlfasferi.rne 
all'acquisto, fatto dal nemico con la cattura di 
guerra, di cose di propriet� dello �Stato italiano. 

Il Tribunale di Roma con sentenza del 25 giugno 
1948 ha. seguito l'opinion<:l del Morelli, senza tuttavia, 
ci sembra, coglierne il valore. Tra l'altro 
� giunto all'eterodossa affermazione che, attraverso 
l'adatta.mento automatico del diritto interno 
al diritto internazionale il cittadino diviene 
titolare degli obblighi e dei diritti creati dalla 
norma internazionale. 

2. La questione che il Morelli ha con magistrale 
concisione trattata nella nota citata tocca un 
proQlema arduo e delicato, e la tesi dall'A. sviluppata 
risulta chiara e suggestiva. Di fronte ad 
essa tuttavia crediamo di poter giustificare il nostro 
contrario convincimento. 
Innanzi tutto in cl.te consist<:l l'adattamento automatico 
del diritto interno al diritto internazionale? 
E' pacifico che l'ordinamento interno, in relazione 
a norme che impegnano lo �Stato sul piano 
internazionale, deve creare proprie norme non pe1� 
l'applica,zione -all'interno -della norma internazionale 
(che si applica nei rapporti tra gli Stati) 
ma per disciplinare l'atti_vit� dei propri soggetti 
nel modo conforme a dare esecuzion~ agli 
impegni internazionali (7). 

Alla posizione di tali norme si potr� provveder-e 
con l'attivit� normativa ordinaria: in tal caso la 
norma emanata verr�t di volta in volta a soddisfare 
l'esigenza di adattamento del diritto interno alle 
regole che impegnano lo �Stato nel piano internazionale. 


il danno sul proprio cittadino in contrad_9-izione al prin


cipio di _inviola~ilit� della pLrop_riet~ _priva~a posto _da1Af7 
norma mternaz1onale. In appl1caz10ne d1 tal enter~ 
lo H. ritiene che lo Stato occupato deve riconoscere la 
forza liberatoria di pagamenti fatti al nemico occupante 
(o a chi da lui ebbe ceduti i tiitoli di credito) sostituitosi 
al .creditore Stato occupato nella riscossione, iIJerch� 
aHn:imenti ignorando tali ris�cas�sioni lo Stato oocupato 
farebbe ricadere sul cittadino gli effetti del bottino (che 
internazionalmente pu� esercitarsi sul denaro e sui titoli 
di credito dello Stato). Il suenunciato princi[lio di 

inviolabilit� in guerra della [Jropriet� privata posito 
dalla norma internazionale, si pu� senz'altro riconoscere 
.che passi per via di adattamento nel diritto interno; 
� dunque accoglibile in tali limiti la proposizione 
d<eUo Huber. Peraltro lo stesso A. -rHeva che� non vi sarebbe 
contraddizione al principio della� inviolabilit� della 
proprie1t� privata quando lo Stato occupato disponesse 
l'invalidit� dell'acquisto fatto dal cittadino, senza essere 
in buona fede, di oggetti e di valori, al cui acquisto 
non poteva essere costretto dal nemico (rpag. 664). Una 
tale ammissione esclude che la cattura bellica sia senz'altro 
ititolo di a�cquisto in favore del cattore e pertant�
o, al di fuo.ri della gLustificazione sopra accolta, 
nulla fonda l'affermazione che lo Sta.to. catturato debba 
riconoscere, come sembra ritenere lo Huber., al fatto Jn 
s� della cattura� passiva il valore di acquisto della propriet� 
in favore del caittore. 

(7) PERASSI: Lezioni, cit. Il, pag. 22 e segg.; MORELLI: 
Adattamento, cit., pag. 7. 
;;;; &&&&&t&JM 


-135


Si potr� provvedere inoltre con un atto normativo 
speciale, chiamato ordine di �esecuzione, col 
quale si introducono nel diritto interno le norme 
necessarie al fine di rendere eseguibili gli impegni 
assunti dallo Stato con trattati internazionali (8). 

Infine si potl"� provvedere, jn modo specialiss_imo 
con un procedimento che introduca nel diritto interno 
le norme neces�sarie alla osservanza delle 
consuetudini internazfonali, automaticamente, 
senl7Ja bisogno cio� di una apposita-specifica attivit� 
normativa (10'). � 

A tale �scopo � ispirata la norma dell'art. 10 della 
IOostituzione italiana. Proclamando che l'ordinamento 
giurid�co italiano si conforma alle norme 
di diritto internazionale universalmente riconosciute 
(nornne consuetudinarie costituenti il diritro 
internazionale generale o comune) la legge costituzionale 
esprime una volont� concreta, costantemente 
operativa-, che si compiano nel diritto interno 
lQ variazioni necessarie a metterlo in armonia 
con la osservanza delle consuetudinj internaz.ionali, 
attraverso la posizione (modificazione o abrogazione) 
di norme che impongano ai soggetti del 
proprio ordinamento determinati comportamen. 
ti (10). 

A tutta prima pu� sembrare che l'art. 10 della 
Oostituzione appa1�tenga a �quel Upo di norme co-stituzionali 
c. d. direttive, che non hanno immediato 
contenuto di norme giuridiche ma contengono 
enunciazioni di principio e orientamenti 
all'indiriziZo del legislatore (11). Ma ci� pu� escludersi 
considerando i precedenti storici della norma 
nelle pi� recenti costituzioni, l'interpretazione 
concorde di essa da parte degli internazionalisti 
(12), l'opinione della gi1:J.r1sprudenza (13), e infine 
la precisa e concordante intenzione del legi@
Wiatore, quale appare dai lavori preparatori della 
"'"�iQQstituzione, di creare immediatamente con la 
norma dell'art. 10 un procedimento per l'adattamento 
automatico del diritto interno al diritto 

(8) PERASSI: Leziorn:t, cit. I.I, pag. 28. 
(9) MORELLI: Adatta�men~o. cit. p.ag. 7; 
(10) PERASSI e MORELLI: ut supra; ANZILOITI: Corso di 
diritto inte.rnazionaie, Roma, 1928, pag. 00; ROMANO: 
Corso di diritto internazionaie, Padova, 1929, pa-g. 44 e 
Corso di diritto costiJtuzionaie, Padova, 1931, pag. 316. 
(11) Suna questione de'1le norme 'Precettive e direttiVTe 
nella Costituzione da ultimo AZZARITI: La nuova Costituzione 
e ie Leggi anteriori, in " Foro It. >>, 1948, IV, 8!1, 
con .citazioni di dottrina; e IANNITII PIROMALW in nota a 
sentenza in " Foro It. �, 1948, IV, 137. 
(12) Vedi autori �citati in nota 11. II T!RiIPEL invece in 
VOLke.rrecht und Landesrecht, Leipzig, 1889, pag. 387, 
ritiene che al complesso delle consuetudini internazionali 
.corrisponde un complesso di consuetudini interne 
con esse armoniz1zarnti. La tesi � criticata dal MORELLI 
Adattamento, cit. pag. 7). 
(13) II TriibunaJ.e l�i Chierti mel.la sentenza 11 giugno 
1947, in " Frnro It. �, 1948, I, 373, non esita affermare� 
�che in tema di consuetudini internazionali � univeirsalmeinte 
amme,sis�a l'esistenza di nrnrmie che hanno vigOO'e 
nei sing1oli nrdinamenti ,giuridici ter.ritori.ali e che assicurano 
l'osservanza del'le cons'll�etudini medresime. 
internazionale (14). E, d'altra parte, interpretando 
la norma come pura dichiara~ione di principio, 
sarebbe ingiustificatamente limitata �e m.tila per 
il solo riferimento alle norme internazionali consuetudine 
(universalmente riconosciute). � � 

Ma come si attuer� la volont� della legge costitu2ionale 
che nel diritto interno si compiano le 
variazioni normative necessarie a metterlo in armonia 
con la osservanza d�elle consuetudini internazionali? 
Detta volont�, per il suo valore concreto 
e attuale, esclude il ricorso a un'ulteriore attivit� 
normativa, diretta a quel fine, e quindi postula 
una neces,sit� di adattamento del diritto 
interno al diritto internazionale generale, che � 
immediatamente creativa delle norme giuridiche 
necessarie al fine di rendere legittimamente eseguibili 
all'interno gli impegni contemplati dalle consuetudini 
internazionali. 

La norma costituzionale (che potremo chiamar�e 
norma sullo adattamento) ha quindi il valore e la 
funzione di norma sulla produzione giuridica, che 
contempla la necessit� di adattamento come fonte 
di produzione delle norme idonee a cr-eare la vo


luta conformit� (norme che chiameremo di adat-:n 

tamento) (15). 

1( l4) 1Qfr. FALZONI, SALERNO e CclSENTINI: La Costituzione 
deUa RepubbU.ca Italiana iUustrata con i Lavori preparatori, 
Roma, 1948, pag. 4.-0. 


(15) Il PERASSI (Leiz�ioni, cit. voL II, 1p.ag. 27), sos.tiene 
che la norma costituzdonale sull'adattamento sia norrna 
sulla p.roctuzione giur�tdi�ca, ma noin pre�c.isa la font.e di 
produzione da essa� qualificata. 
Ritiene trattar.si di un.a norrma sulla pirnduzionre giuridica 
di tipo singolare, in quanto non contempla un atto 


o un fatto come idoneo a creare norme giuridiche, ma 
d� luogo eis�sa stessa .al nasceire -o allo estingue�rsi di 
norme di adattamento. Ma in tal caso osserva il MORELLI 
(Adattamento, ci>t., pag. 14) la norma costituzionale � 
essa stessa atto di produzione giuridka delle norme di 
adattamento, che immediatamente essa ponte, anche �se 
il contenuto non � determinato, ma determinabile con 
rinvio alle consuetudini in-ternazionali. 
Senonch� il chiarissimo A., osservato che ci� pu� essere 
vero solo in relazione alle � consuetudini gi� esistenti 
.alll.a data di e�ntr:ata in v:igme della costttuzione, 
ritiene che per quelle sopravvenienti lai norma costituzione, 
ritiene che per quelle sopravvenienti la norma 
costi�tuzionale funziona come vera e propria norma sulla 
produzione giuridica che collega al fatto del sorgere di 
nuova �consuetudine internazionale l'effetto di creare le 
norme necessari'e per la� sua esecuzione. Ma non sembra 
g}ustifl.c.ato -data l'unkit� deU.a e-sigenza e.spressa dalla 
norma costituzionale di adattare il diritto interno a 
quello internazionale generale e la� volont� indifferenziata 
che l'adattamento si abbia indipendentemente dal 
momento in .cui � sorta la normai internazionale ~attribuire 
alla norma una tale molteplicit� di cont.~nuto e 
di volont� e una duplice funzione facendola -a volta a -� 
volta atto di produzione o norma sulla produzione. Per 
giunta rrel primo caso si � costretti a� fare riferimento a 
un equivoco concetto di rinvio dal diritto interno al diritto 
internazrionale per determinare il contenuto della 
norma costituzionale, ed inoltre le norme di adattamento 

= 




-136 -


Oon ci� le consuetudini internazionali non saranno 
in alcun modo chiamate a integrare il diritto 
interno e in esso non si rifletteranno, in quanto 
atti di produzione giuridica appartenenti ad altro 

posite immediatamente da quella costituzionale avrebbero 
tutte a� loro volta, senza alcuna giustificazione, la natura 
e il valore di norme costituzionali, che non si riscontrerebbero 
invece nelle norme di adattamento rispetto 
alle quali la legge costituzionale. funziona carne 
norma 1sulla pmduzione giuridica. Le, norme di adattarnB'nto 
.aventi caratter.e costituzionale non potrebbero, 
poi, esse.re abrogate' o modificate, in costituzione rigida, 
se non con le-forrme pr�estabiUte, mentl'e � ce�rto 
ehie le :norme 1di .aid.attamento dev;on.o vari.are in 
re'1azione al variare de11e consuetudini int.ernazionali, 
ch� anzi � queist.a :La ca.ratteristica dell'adattamento 
automafico: �Cml'S�entire con ca1~atteil'ie di continuit� 
d.i imme-diatezza ,e di completezza l' adeguamento 
del diritto interno a quello internazionale consue�tudinario 
(PERASSI: Lezioni, dt., vol. II', pag. 25). Per altro 
verso attribuire al fatto del sorgere di nuova consuetudine 
internazionale (o del rnodi,ficarsi di una preesistente) 
il valore di fonte di produzione giuridica' nel diriitto interno 
� ancora insufficiente per determinare quale deve 
essere il contenuto della norma interna. Il fatto del sorgere 
della consuetudine � di P�er se stesso una fonte 
cieca, dato che, .per stabilire il contenuto della norma 
interna, bisogna. guarda�re agli. obblighi e ai diritti che 
la consuetudine istituisce e a cui si deve dare esecuzione, 
n� pi� n� meno come dev.e farsi per stabilire il 
contenuto delle norme di adattamento relative a consuetudini 
gi� e�sistenti. E come il fatto �de1Ua ie1sistenza della 
consuetudine non � e.levato .a .fonte dalla norma costituzion:
ale, cos� non de.v.e esser.Lo .H fatto diel .so1p�r:avvenire, bastando 
in 01gni caso a produ!ITe l:a noil'ma interna la necessit� 
che immediatamente -di ll'ronte a impregni derivanti 
da conisueiudini in1�ernazionali (non importa quando �sorti) 
-.si compiano neJ di.ritto interno le variazioni necessarie 
a renderJ.i eseguibili. Tanto � vero che pu� ben sorgere 
una norma consuetudinaria che non imi[longa alcuna 
variazione del diritto interno in quanto questo gi� contenga 
sue norme concordanti con la� consuetudine nuova, 

o in quanto quest'ulitima esaurisca tutti i suoi effetti sul 
piano internazionale. Dunque non il solo fatto del sorgere 
di nuova .consuetudine � fonte di norme interne ma 
so.lo la necessit� di adattamento., allo stesso modo che 
per le consuetudini preesistenti alla Co'Stituzione vi saranno 
variaz'ioni del diritto interno solo in relazione ad 
una effettiva esigenza di norme di adattamento. Supponiamo 
anzi che al momento della entrata in vigore 
della� costituzione vi sia una norma speciale gi� in armonia 
colla consueitudine internazionale, se tal norma 
venisse poi abrogata nessuna norma di adattamento vi 
si potrebbe sostituire, dato che la norma costituzionale 
dopo il momento della sua� entrata in vigore non potrebbe 
funzionare se non risi[letto al sorgere di nuove 
consuetudini. Ci sembra quindi elle solo la necessiit� di 
adattamento possa rappresentarsi come adeguata fonte 
delle norme di adattamento, una fonte capace di mantenere 
la perfetta aderenza tra diritto i111terno e vi�cenda 
delle norme inteTnazion.ali consuetudinarie, �e cos� capace 
di riflettere le caratteristiche della completezza-e 
della continuit� dell'adatJtamento che sono essenziali all'Istituto. 
ordinamento (16), bens� nel diritto interno si porranno 
le norme non scritte, introdotte dalla necessit� 
di una� regolamentazione idonea e confe. 

renfo aU'esecuztiorne degli impegni contemp[ati 
dalla norma internazionale. 

La necessit� di adattamento esprimendo, come 
fonte giuridica (17), le norme interne di adattamento, 
ne esprime insieme i limiti e il contenuto, 
cl.te sar� solo quello necessario e sufficiente, come 
mezzo al fine (18), di rendere operante nel diritto 
interno un obbligo contemplato dalla consuetudine 
internazionale, o di rendere esercitabile una fa.colt� 
(19), o li porre la qualifica giuridica di situa,
zioni e rapporti non altrimenti disciplinati dal 
diritto interno e insorgenti dall'esercizio di una 
attivit� dello S'tato sul piano internazionale (20). 

Giova soltanto aggiungere che la esigenza di 
conformit� espressa dalla norma costituzionale, 
cl.te qp.alifica la necessit� di adattamento come 
fonte di produzione giuridica, � di indole del tutto 
interna, corrispondente a una finalit� tutta propria 
dello ordinamento territoriale (unica apprezzabile 
in una norma costituzionale) che cio� in 
esso non manchino le norme che valgano a rendere 
eseguibili gli ohbliglti ed esercitabili le facolt� 
contemplate dalla consuetudine internazionale. 
Il contenuto perci� della norma di adattamento 
non sar� uguale a quello della norma internazionale, 
sia perch� diretta a soggetti diversi, sia per 
la diversit� della funzione, sia perch� il collegamento 
delle due norme sta solo nel rapporto di 
proporzione al fine dell'adattamento. 

L'interprete pertanto nella ricerca delle norme 
poste col procedimento dell'adattamento automatico 
dovr� tener presente che tali norme afferisco-

r 

(16) 1PERASSr: ne1zioni, cit., pa,g. 26. 
(17') Non 1a nece-s.sit� in 1srenso asso�luto � fonte di diritto 
(vedi PERASSI: Necessit� e stato di necessit� nella 
teoria dommait�Lc'a della produzione giuridiia., in " Riv. 
Dir. Pub.�, 1917, pag. 269, 302; Mrnrn: Le situazioni di 
necessit� dello Stato, in " Archivio Dir. Pubbl. '" !1936, 
pag. 377-435; contro RmaANO: Sui decreti legge e lo stato 
di assedio in �ccasione del terremoto d.i Messina; in 
� Riv. Dir. Pub. '" 1909, I, 2:5'1. Corso Wi! diritto costituzionale, 
Padova, 1933, pag. 306), ma la necessit� di adattamento 
implicitamente contemplata come fonte dalla 
norma costituz'ionale sull'adattamento. 

(18) MolliELLI: Ada.ttamento, cit., p.ag. 7 e PERASSI, cit., 
pag. 27. 
(19) Solo in relazione� ane norme consue'udinari.e internazionali 
� contemplata la necessit� di adattamen~o 
come fonte di norme interne idonea a mantenere la conformit� 
voluta dalla� costituzione dell'ordinamento giuridico 
italiano ad esse. In relazione invece a norme 
internazionali non consuetudinarie l'adaittamento del 
diritto interno potr� avvenire per atto legislativo autonomo 
o con ordine di esecuzione del trattato. In tal 
caso si sar� fuori dell'ipotesi dell'affatitamento ne�cessario, 
automatico, contemplato nel testo. -


(20) H valore, di quest'ultima ipotesi, deU'estiensione 
de[la norma di .adattamento. alla quailifl.cazione di fatti 
e rappovti eccez1ionali non altrimenti valutati dall'ordinamento 
giuridico interno � sviluppato in nota 37. 

-137 


no immediatamente al diritto interno e devono ar. 
monizzare con tutto il suo sistema e che inoltre 
esse hanno un contenuto autonomo rispetto a quelle 
internazionali, non trattandosi di un rinvio e 
comunque di richiamo della norma internazionale 
nel diritto interno (21), e che pertanto non vi � 
necessaria coincidenza tra la valutazione che di 
un fatto faccia la norma internazionale, e quella 
che ne debba fare l'ordinamento interno. 

3. Con quanto osservato se effettivamente l'articolo 
53 della Convenzione dell'Aia contemplasse, 
come ritiene il Morelli, un obbligo dello ,Stato 
catturato di attribuire nel proprio ordinamento 
dello Stato cattore, vi sar�ebbe in relaz.ione a tale 
obbligo la necessit� di adattare il diritto interno, 
attribuendo alla cattura passiva il valore di modo 
di perdita della propriet� per lo 'Stato catturato 
e di modo di acquisto per lo Stato cattore. 
Ma non ci sembra che l'art. 5,3 della citata Oonv
�enzione contempli un obbligo del genere a carico 
degli Stati. 

Postulata l'esistenza di un tale obbligo, il chiarissimo 
Autore � costretto a ritenere che esso si 
riferisca allo 'Stato, non tanto come a soggetto di 
diritto internazionale, quanto come a g�store di 
un ordinamento giuridico, il cui modo di essere 
viene disciplinato dalla norma internazionale. Ora, 
pur essendo certo che esistono norme di diritto 
internazionale che si rivolgano agli ,stati al fine 
di determinare, un modo di essere del loro ordinamento 
interno, tali norme hanno, per�, la 
caratteristica di esigere una varia~ione del diritto 
interno che immediatamente risponda a una esigenza 
di diritto internazionale, cui gli Stati pos" 
sano soddisfa.re s olo eseguendo tale varia~io


~e'(22). 

m@)a 
ci� la conseguenza che la mancata osservanza 
dell'obbligo di atteggiare in certo modo il proprio 
ordinamento costituisce per s� illecito interna


(2.1) PERASSI: Lezioni, cit., val. II, ,pag. 26. Cfr . .anche 
ROMANO: L'ordinamento giuridico I in "Annali delle Universit� 
Toscane'" 1917, pag. 146. Sulla tesi del rinvio, 
ANZILWTTI: Corso di dir~tto internazionale, 11928, pag. 37, 
che tuttavia insiste sulle trasformazioni formali e materiali 
che la forma initernazionale subisce nel passare 
' nel diritto interno. Il Morelli � costretto ad usare, sia 
pure in senso empirico, l'espressione di rinvio rper spiegare 
come si completi di ,contenuto la norma sull'ada.t. 
tamento che egli ritiene atto di produzione giuridica. 

La norma. di ada1Jta.mento -si � gi� osservato -non 
riproduce quella internazionale, ma ad essa si informa. 
per la determinazione del suo contenuto che � per cos� 
dire ,complementare sul .piano del diritto interno alla 
norma internazionale. 

(22) Poil'remmo i1n dubbio che la norma intell'nazionale 
sul bottino di guerra si preoccutPi di imporre una. corrispondente 
valu~azione del fatto della cattura tra due 
distinti ordinamenti giuridici, imponendo tra. essi una. 
connessione di funzionamento in modo che la norm� 
inte,rna dreno Stato catturato debba. 'cieterminarsi con rinvio 
forma1'e (non ricettizio) a. queHa dell'ordinamento 
deillo Stato ca.tto11e. Ci sembra che� la Qegge internazionale 
zionale da parte degli Stati obbligati (23). Pertanto 
tali norme internaz.ionali hanno per oggetto 
specifico dell'obbligo un'attivit� dello Stato diretta 
a porre (o mantenere, modificare, o abrogare) 
norme giuridiche rrel suo ordinamento. E' evidente 
invece che la norma deil'�rt. 53, e tutte 
quelle internazionali che riguardano la guerra, 
non disciplinano l'attivit� normativa degli Stati. 
Invero l'esigenza di diritto internazionale cui si 
ispira la norma internazionale in esame, non � 
quella che gli �Stati pongano certe norme di diritto 
interno (il 1qual fatto resta irrilevante di fronte 
al diritto internazionale, e solo pu� rispondere 
a una esigeooa interna di adattamento), ma 
che si comportino in un certo modo nel fare la 
guerra, sicch� sul piano internazionale acquista 
rilevanza solo il comportamento degli 1Stati in 
guerra, e non la disciplina giuridica che ~ssi diano 
nel loro ordinamento a fatti di guerra. 

Quando per� si � escluso che la norma internazionale 
in esame contenga un obbligo di produzione 
giuridica, e miri direttamente a disciplinare 
la valutazione che i singoli .Sfati devono fare nel 
proprio ordinamento del fatto della cattura, si 
deve riconoscere che non � ancora dimostrato che 
detta norma non contempli altri obblighi, in relazione 
ad alcuno dei quali si ponga un esigenza di 
adattamento nel senso voluto dal Morelli. 

Sar� perci� necessario vedere quali obblighi (o 
facolt�) contempli la norma dell'art. 53 della convenzione 
dell'Aia, per valutare quali variazioni di 
diritto interno si debbano ritenere necessarie ri


in questionie, iper la materia che� disci1pHna'possa �1s.sere 
pienamente osservata senza che gli Stati disciplinino in 
qualche modo la cattura ;passiva nel proprio ordinamento. 
SJ pensi invece alla consuetudine internazrionale 
che fissa il principio dell'immunit� diplomatica. Essa' 
esige netta;mente un modo di essere del diri1Jto interno, 
perch� senza l'esistenza in questo di una norma di esenzione, 
i diplomaUci sarebbero soggetti ai normali poteri 
di polizia che lo Stato eser:cita .sullo straniero residente 
nell suo tell'ritorio. 1La. 'soggezione, s�olo virtua�le', a tale 
,potere di polizia � gi� violazione della norma internazionale 
sull'immunit�; e, ;peggio, una norma di diritto 
interno contraria al principio dell'immunit� sarebbe 
essa. stessa violatrice della consuetudine interna,zionale. 
Se invece una. norma di diritto interno negaS'se, nell'ambiito 
dell"ordinamento territoriale valore alla cattura 
passiva non potrebbe essere considerata violativa della 
consuetudine internazionale (V. Huber: op. cit., n. 664). 
La diff'erenza � che mentre la consuetudine internazionale 
sulla immunit� contempla un rnppo.rto tra Stato 
e Agenti diplomatici, che deve essere disciplinaito dal 
diritto interno dello Stato in cui l'Agent.e si trova, la 

consuetudine internazionale relativa al bottino di guerra 
contempla una relazione tra ,Stato e Stato che non pu� 
essere oggetto di va.lutazione nel diritto interno non potendo 
uno Stato. derivare diritti e doveri dalla legge di 
un altro Sta,to. Cosicchi� menitre il diplomatico god.e di 
un vero diritto di immunit�, lo Stato che esercita. la 
cattura non ,gode ,alcuna protezione e. non deriva alcun 
diritto dall'ordinamento dello Stato caitturato. 

(23) PERASSI: Lezt.onii, cit., 1pag. 21. 

Iiik mm� Iiik mm� 
-138


spetto ad essa ai fini dell'adattamento automatico. 


La norma intE)rnazionale contempla .\In dovere 
di rispettare in guerra la propriet� privata, in 
via assoluta, �e i beni di propriet� dello Stato nemico, 
in quanto non �siano beni mobili idonei a 
essere impiegati per la guerra (24). 

Su questi ultimi concede invece una facolt� di 
cattura, consentendo peraltro allo �Stato cattore 
di appropriarsi definitivamente la cosa catturata, 
in quanto lo esenta dalla restitooione e da obbligo 
di indennizzo a cessazione delle ostilit�. 

In relazione a.J.l'obbli.go di non appropriarsi dellu, 
propriet� privata e dei beni dello 1Stato diversi da 
quelli mobili idonei allo impiego bellico, si pone 
manifestamente un'esigenza di adattamento del 
diritto interno per rendere tale obbligo operante 
in es�so con opportuni comandi e divieti necessari 
al fine che i singoli e gli organi dello Stato, in 
particolare delle forze armate, agiscano in conformit� 
dell'obbligo sancito dalla norma internazionale: 
l'esigenza di adattamento in talg senso � 
superata nel nostro diritto interno che, legiferando 
appositamente sulla guerra (legge citata del 
1938) ha posto norme che su tal punto sono in armonia 
con la consuetudine internazionale. 

Similmente, in relazione alla facolt� concessa 
di eseguire la cattura in guerra di determinate 
cose dello Stato nemico -ove non vi sia del diritto 
interno una norma ad hoa (come vi � per la 
nostra legge di glJ,erra) -ve ne sar� una di 
adattamento che contempla la cattura attiva come 
modo di acquisto della propriet� in favore dello 
Stato. 

Ritiene il Morelli che la norma la quale concede 
tale facolt� sebbene l'attribuisca allo Stato, 
come soggetto di diritto internazionale, ha tuttavia 
per oggetto l'ordinamento interno dello Stato, 
che cosi viene autoriwato a porre una norma di 
adattamento che contempli nel suo ordfoamento 
la cattura come modo di acquisto. L'opinione che 
il potere �ttribuito dalla norma internazionale 
abbia 1per oggetto l'ordinamento interno dello Stato 
non ci sembra giustificata. Norme di diritto internazionale 
che abbiano per oggetto l'ordinamento 
territoriale non possono essere altre, come sopra 
si � ritenuto, di quelle aventi per specifico contenuto 
l'obbligo dello �Stato (meno che mai l'autorizzazione) 
di atteggiare in certo modo il diritto 
interno. Ora n� qui ricorre tale ipotesi, n� ha 
valore dire che lo Stato � autorizzato a porre una 
norma, perch�, per la sua sovranit�, es:sa ha un 
potere autonomo di porre norme giuridiche, salvo 
un limite negativo che esso riconosca, ma senza 
bis-ogno di alcuna facultazione estranea al suo po. 
tere di produrre norme giuridiche. Il fenomeno 
di adattamento del diritto interno (nel senso di 
qualificare il fatto della cattura, permesso dal diritto 
inrerna.zionale, come modo di acquisto della 
propriet�) si verificher� non perch� voluto dalla 

(24) Sui Ii�eni delilo �Stato che .possono ess�ere ogg.etto 
di bottino di guerra cfr. Htl'BER: La propriet�, cit., 
pag. 667 e segg. 
norma internazionale, ma solo perch� necessario 
alla esigenza di rendere legittimamente operante 
nel diritto interno la facolt� che lo Stato ha sul 
piano i.nternazionale. 

Ma, si p�� domandare se, come Jo �Stato, in relazione 
al potere (o facolt�) di cattura conferitogli 
dalla norma internazionale, ne pone una che 
att:ribuisce all'esercizio di tale potere il valore di 
modo di acquisto della propriet�, non debba riconoscere 
al poter,e legittimamente esercitato dallo 
Stato nemico ai suoi danni, lo stesso valore giuri-. 
dico. Ma qui bisogna tenere presente la distinzione 
tra ordinamento i.nternazionale e ordinamento interno..
Sul piano del primo la cattura� � nei confronti 
dello �Stato catturato un fatto lecito in 
quanto eserc!zio di un legittimo potere. Ma agli 
effetti del diritto interno non � necessario n� sufficiente 
qualificare giuridicamente tale fatto per 
connestare una situazione di diritto in favore di 
un soggetto estraneo alla economia del proprio 
ordinamento. Esercitata la cattura, lo Stato nemico 
conseguir�, certi effetti di diritto civile secondo 
.il proprio ordinamento, indipendentemente 
da un riconoscimento giuridico che debba prestargli 
il diritto dello Stato catturato, di fronte al 
quale il cattore non � destinatario di norme giuridiche, 
da cui possa trarre beneficio o nocumento. 

N� pu� ritenersi che l'obbligo dello Stato catturato 
di attribuire la qualificazione di modo di 
acquisito della propriet� alla cattura passiva nasca 
dal suo asS'oggettamento sul piano internazional.
e al legittimo esercia.io del potere di cattura da 
parte dello Stato nemico. , 

E' ben noto che, in relazfone ad un potere, non 
si pone mai un obbligo dell'assoggettato al potere 
stesso. I soggetti che stanno di fronte al titolare 
del potere, e che possono qualificarsi i sogget~ 
passivi, ne risentono soltanto gli effetti S�vantagWtlf 
giosi, senza giuridica possibilit� di sfuggirli: vi 
� per loro una ~ecessit� e non un obbligo. Questo 
vincola la volont�, non la sopprime, anzi' presuppone 
che essa intervenga ; invece il potere si esercita 
nonostante la volonti1 contraria del .soggetto 
passivo, che non � tenuto neppure ad un pat� (25). 
Oosicch� di fronte allo esercizio del potere di cattura 
non nasce alcun obbligo (� assurdo pensare 
a un concorso di volont� o ad una tolleranza) nello 
S'tato catturato, e quindi manca ogni giustificazione 
per supporre .n adattamento del diritto interno 
al diritto internazionale, per attribuire all'esercizio 
di quel potere il valore di modo di acquisto 
della propriet� in favore del cattore. 

� Ma un'altra obbiezione giova eliminare. Si pu� 
dire che la cattura � esercizio di un vero .e proprio 
diritto, del diritto di bottino tradizionalmente 
riconosciuto dall'ordinamento internazionale in favore 
degli Stati: di fronte al diritto vi sarebbe un 
obbligo che potrebbe giustificare l'adattamento del 
diritto interno dello. Stato obbligato. 

Ma non ci sembra vero che il dir-itto internazionale 
contempli es.so stesso l'esercizio della cattura 

(25) ROMANO: Friarmrnenti. di un d'tzionario giuridico, 
Milano, 1947, voce: Poteri-Potesit�, pag. 187. 

TCT TCT 
-139


come modo di acquisto della propriet� della cosa. 
Vero � che si parla tradizionalmente di diritto di 
.bottino, che si riconosce la facolt� dello S'tato cat. 
tore di utilizzare le cose oggetto di bottino, di spe. 
dirle nel suo Pa;ese, di venderle, di distruggerle 
(26). Ma tali facolt� attengono al diritto interno 
dello ,Stato cattore, ~ sono possibili soltanto 
in quanto esso attribuisca nel proprio ordinamento 
alla cattura il valore di modo di acquisto della 
propriet�. Parlando di diritto e delle facolt� (come 
manifestazioni di esso) summenzionate sul 
piano dell'ordinamento internaz.ional<;l si cade, a 
nostro avviso, in una erronea trasposizione, �portando 
valutazioni di diritto interno in un ordinamento 
che non pu� contemplare fenomeni E)stranei 
alla sua sfera di disciplina. Sul piano internazionale 
la facolt� di catturare e quella di usare (dal 
punto di vista internazionale l'alienazione della, 
cosa � puro modo di uso) o di distruggere le cose 
� oggetto di bottino, esiste solo come limitata legittimazione 
della violenza sulle cose in guerra. 

La norma che contempla tale facolt� non solo 
pone in rigido limite rispetto alla facolt� indiscriminata 
di appropriaz.ione concessa secondo l'antico 
diritto di guerra, quando si considerava che 
il nemico (Stato e cittadino) non godesse alcun diritto, 
e che per conseguenza ogni propriet� pubblica 
e privata potesse essere distrutta o occupai-a 
come cosa nulll{i1us (28); ma muta l'a�pprezzamenfo 
giuridico del fatto non pi� assolutamente basata 
su tale o analoghe concezioni (29). � 

Le norme internazionali che disciplinano la condotta 
della guerra non hanno in nessun modo di 
mira la creazione di diritti per sanzionare vantag. 
gi patrimoniali conseguiti dai belligeranti, bench� 
mirano soltanto a disciplinare il fenomeno storico 

econtenibile della guerra con l'intento di tempe. 
i��>;~fa.re lo sconfinato ricorso ad ogni forma di violenza. 
(29'). 
In tempo di guerra l'ordinamento internazionale 
non vieta il compimento di certe azioni, ma nemmeno 
interviene con le sue norme a proteggerle e 
a garantirle, n� riconosce agli stati alcun diritto 
soggettivo al riguardo (30). La norma internazionale 
di guerra mira a stabilire entro quali limiti 
la violenza pu� ess,ere esercitata: � consentito uccidere, 
ferire, distruggere, vite ed averi, catturare 
persone impadronirsi di cose, insomma ogni mezzo 
violento pu� dirsi lecito (31) purch� esercitato nei 
limiti previsti dalla norma internaz.ionale. Pertanto 
nel diritto internazionale la sottrazione al 
nemico dei beni che gli possono servire per fare 

(26) HtlBER: La P'ropriet�, cit. e autori ivi citati, a 
pag. 662. 
(27) HtlBER: op. C'it., pa,g. 600. .Si ripensi alla di1stinzione 
di GoozIANA: Memoria tra guerra iure naturali e iure gentium. 
(28) BALLADORE�PALLIERI: La guerra in (( Trattato di 
diritto initernaz1onale ,, diretto da Fedozzi, pag. 167. 
(29) CAVAGLIERI: Diritto e vioiienza nei rapvporti internazionali 
in " Riv. rnr. Int. ", r1933, pag. 
(30) BALLADORE-PAGLIERI: orp. ctit., pag. 163. 
(31) BALLADORE�PALLIERI: ibidem, pag. 188. 
la guerra, al fine di fiaccarne la resistenza, anche . 
col rivolgerli contro di lui (o col distruggerli o 
con lo scambiarli con altri beni), � un meztZo lecito, 
non esercitZio di diritto, come non � esercizio di 
diritto alcuna altra forma di violenza bellica. Gi� 
si � molto concesso rappresentando la cattura come 
esercizio di un potere s:ul piano internazionale, 
quando si dovrebbe parlare solo di compimento di 
un fatto di violenza, entro certi limiti, legittimato 

dalla consuetudine internazionale. 

Tale fatto si colora della veste del diritto (soggettivo) 
solo attraverso la qualifica che l'ordinamento 
interno degli Stati gli assegna di acquisto 
della proipriet�, fenomeno che verificandosi nell'or 
dinamento interno di ciascun Stato quivi esaurisce 
i suoi effetti, e non pu� condizionare la qualifica 
giuridica che a tal fatto dia l'ordinamento dello 
Stato catturato. 

Vi � soltanto di vero che il diritto internazionale, 
non contemplando, nel caso della cattura 
delle cose indicate al primo comma dell'art. 53 
della Convenzione dell'Aia, un obbligo di restitu-, 
,zione a ,fine guerra., permette c'he nel diritto interno 
la cattura possa essere qualificata come modo di 
acquisto della propriet�. La norma internazionale 
cio� rimuove un limite negativo, ma non fonda il 
diritto positivamente: vi � soltanto una condizione 
di compatibilit� tra la disciplina internazionale 
della cattura e l'acquisto della propriet� che avviene 
sul 1piano del diritto interno (32). 

Nessun obbligo vi � per ~l diritto interna,zionale 
che lo Stato catturato assicuri il riconoscimento 
del diritto di propriet� al cattore nel proprio ordinamento 
(33) n� aI momento in cui la cattura si 
esercita (in quanto questa si attua in linea di 
fatto, e meglio di forza resistita) n� in momenti 
successivi, ch� anzi lo Sfato catturato t.ender�, 
nel corso della guerra, al riacquisto della cosa per. 
duta, e non potr� attribuire a un fatto del tutto 
precario -specie finch� la guerra � combattuta 
-un val01�,e giuridico definitivo. 

Cosicch� riacquistando lo Stato la cosa cattu


rata non si potr� ritenere che l'acquisti ew novo a 

titolo originario, ma eserciter� una reazione a uno 

(32) Tale effetto ,di diritto interno che si realizza negli 
ordinamenti territoriali, quanto meno per consueitudine, 
non importa per� I'esisten,za di una norma consuetudi� 
naria internazionale che attribuisca al fatto della cattura 
la ,quaiifica di modo di Mquisto della propriet�. Le 
affermaziorni che in tal senso 1pos'Sono trovarsi ,s,tanno 
suMo equivoco di trasporve eft!etti di rdiritto interno sul 
piano internazionale specialmente in dipendenz'a del 
fatto pur certo che lo ac,quisto della propriet� si rifletter.
� a sua voltai sul piano irnternazionale, ma solo per 
le relazioni da Stato a Stato, ad es. nave catturata che 
alzi la bandiera dello Stato cattore (beninteso che lfl' 
preda nella guiena sul mare sia tuttaltva r:egolamentazione 
internazionale). 


1

(33) Sul princi1pio che l'ordinamento intemo dello Stato _ 
occupato non debba mai riconoscere n� garantire allo 
Stato, oc.cupante quanto consegue con l'esevcizio della 
violenza, legittimo secondo il diriuto internazionale vedi 
BALLADORJi,-PAGLIERI: La guerr:a, cit., pa.g. 163. 

fili Li iJ,illifubiii 'WWW�& :::@ff fili Li iJ,illifubiii 'WWW�& :::@ff 
-140 


spossessamento (legittimo sul piano internazionule), 
a.ttraverso la ,quale rivivr� il suo diritto di 
propriet� sulla cosa (34). 

In conclusiione manca ogni esigenza di adattamento 
del diritto interno al diritto internazionale, 
perch� la norma consuetudinaria in esame non contempla 
obblighi dello Stato catturato che debbano 
riflettersi in disposizioni del diritto interno che 
investano di alcuna giuridica qualifica la cattura 
passiva. Questa resta di fronte al nostro ordinamento 
un puro fatto, che non ottiene il valore di 
modo di acquisto della propriet� a favore dello 
Stato cattore (35). 

4. Si � gi� visto che non vi � necessaria coincidenza 
tra la valutazione che di un fatto faccia la 
norma internazionale, e quella che debba farne il 
diritto interno, e ci� particolarmente in quanto 
certi fatti o rapporti, regolati dalla consuetudine 
inte1�nazionale, non possono per se 'Stessi essere 
oggetto di valutazione di diritto interno. 
C�s� una norma internazionale che �qualifichi una 
relazione tra �Sfati, non pu� diventare per adattamento 
norma di diritto interno, perch� �, per definizione, 
sottratto all'ordinamento territoriale di 
regolare rapporti tra soggetti sovrani dotati di 
personalit� giuridica internazionale. Da ci� consegue 
che il diritto interno non pu� contenere al


{34) �Se inv1ece si dovesse riten:ere chre lo .Stato catturato 
sia obbligato a ri,conoscere nel proprio diritto interno la 
cattura come modo di acquisto deHa propriet� deI nemico 
si legittimerebbe una conseguenza che nessuno 
Stato pu� essere disposto ad accettare, perch� in tal caso 
baster� che il nemico oc�cupante ceda la propriet� delle 
cose 'catturate a un qualsiasi ciittadino anche dello s.tato 
oCCU[lato, perch� questo non possa recuperarle nel corso 
della guerra essendo vietata l'apprensione di cose di 
propriet� privata . .Con l'aggravante che sar� favorita 
in momenti di ,crisi bellica la vendita di cose catturate 
sullo stesso territorio occupato ricevendo il nemico in 
cambio denari e valori di facile asportazione e reimpiego 
in guerra. 

(35) 1Con ci� non s,i vuol dire che l'acquisto dre.Ha propriet� 
della. cosa� verificatosi nell'ordinamento dello 
Stato cattore non possa mai spiegare effetti o trovare 
riconoscimento nello Stato italiano. 
CePto � che 11 rapporto tra Stato rivendicante e cittadino 
va risolto solo in relazione all'ordinamento giuridico 
.italiano, e chJe, dal punto di vista di que:s1o, ipoich� 
il cattore non acquista la proprtet� della cosa ,catturata 
non ha la capacit� di alienarla. E' peraltro certo che la 
validit� di un conitratto in cuiintervengono parti appartenenti 
a diversi o.rdinamenti giuridici va. guardata dal, 
ipunto di vista �Che al riguar�do occorre praticamentre, conoscere 
(MORELLI: Lezioni, cit., pag. 6). La rivendica invece 
non potr� essere esercitata contro il cittadino straniero 
(� superfluo e incongruente notare che non potr� 
esercitarsi verso lo Stato cattore) ac<quirente dal cattore, 
in quanto la controversia tra Stato italiano e cittadino 
straniero andrebbe risol>ta secondo le norme di diritto 
internazionale privato vigenti nel nostro ordinamento, 
ed allora per decidere della validit� dell'alienazione si 
dovr� fare riferimento alla legge nazionale dell'alienante 

(afr. MORElLLI: Lezioni, cit., paig. 68, n. 29�). 

cuna norma che contempli la cattura passiva come 
modo d'acquisto della propriet� per lo Stato cattore, 
dato che in tal caso la norma interna qualificherebbe 
un rapporto tra Stato catturato e Stato 
cattore, rapporto che per la na,tura dei soggetti 
non pu� essere oggetto di valutazione da parte di 
una norma interna, ma solo di una norll).a internazionale. 


Invece � evidente che la cattura attiva pu� essere 
valutata dall'ordinamento interno in quanto 
questo non prende in considerazfone una relazione 
con l'altro Stato, ma puramente e semplicemente 
gli obblighi dei soggetti di diritto interno -(per 
esempio quello rivolto ai cittadini e agli organi 
dello Stato di rispettare in guerra la propriet� privata 
nemica), e gli effetti che in esso consegue la 
cattura con l'attribuzione della propriet� del bene 
catturato allo Stato, ad esclusione di ogni altro 
soggetto del suo ordinamento, e con la conseguenza 
che possa legittimamente esercitare tutte� le facolt� 
che derivano dall'acquisi,zione della propriet�. 

Neanche si pu� ritenere che la norma interna 
debba considerarsi po�sta in relazione alla neces'sit� 
di disciplinare un rapporto non altrimenti 
qualificabile, e che invece pu� trarre la sua valutazione 
con riferimento alla norma internazionale 
(36). 

(36) La voluta conformit� tra ordinamento inte�rno ,e 
diritto initernazionale generale pu� valere anche a porre 
le no:rrne necessarie per valuta.re situazioni, fatti e rapporti 
non altrimenti disciplinati dal diritto interno per 
il carattere di eccezionalit� e imprevedibilit� che li caraitterizza, 
e connessi a quel particolare momento di crisi 
che in uno Stato induce l'occupazione bellica. Quale la 
valutazione che l'ordinamento dovr� fare quando, ce~) 
sata la crisi dell'occupazione, dovr� riassorbire e valu-' 
tare tali fatti e circostanze? Lungi dal volere affrontare 
questo tema (vedi sull'argomento GIANNINI: Norme deUe 
auto>rit� 01ccupanti e, dirit/to dei priv'ati in " Griur. cass. 
civ. �, 45, n. II, 353; Mo:t-!ACO: La revoca degli atti amministrativi 
emessi durante i'occ'upazione di armis1tiz�o, 
ibidem, pag .... ; CAP.OTORTI: suua valutazione........... ) si 
vuol sottolineare il ruolo importante che pu� spettare 
nreiHa rfoerca �deHe norme idonee a disciplinare la materia, 
il principio dello ,adattamento del diritto interno 
alla� norma internazionale. 
Un caso interessante si offre nella situazione del cittadino 
che si � visto costretto in regime di occupazione 
a pagare il suo debito verso lo Stato al nemico occupante. 
E' il p�gamento liberatorio secondo il diritto interno? 
La risposta � data alla nota (6) pag.... seguendo il criterio 
dello HUibe�r: lo Stato 1deve attribuir.e re1mcacia liberatoria 
a tale pagamento per il princiipio della inviolabilit� 
della propriet� privata accolto per adattamento 
nel suo ordinamento. Ma non si deve cadere nell'equiv.
oco di rife.rirs,i direttamente alla norma. internazionale, 


anzich� alla correla;tiva norma di adattamento. Far 
dipendere la di5ciplina del diritto inte:r:no dal fatto che 
lo Stato occupante avesse o non interna,zionalmente JI 
potere di pretendere il pagamento � valutazione di diritto 
internazionale e non di diriitto interno la soluzione :negativa 
pu� riflettersi solo nei confronti dello Stato che 
h�t �ommesso l'illecito internazionale e nei cui con-


hm� .W: tm&DLA 22i& 

-141


Si potrebbe dire cio� che se il diritto italiano 
non qualificasse in alcun m~do la cattura passiva 
non si potrebbero al suo confronto giudicare gll 
effetti dell'atto di disposizione che lo Stato cattore 
faccia di cosa catturata in favore di cittadino italiano. 


Un tale rapporto invece � gi� regolato nel diritto 
interno da tutto il sistema delle norme che 
disciplinano la condizione giuridica dei beni 'dello 
Stato e che si risolvono in maniera -sistematica 
nel cosiddetto regime amministrativo (l.ei beni pub. 

fronti pi� solo giocare la sanzione di illegittimit� di 
cui virtualmente almeno � tenuto a rispondere mentre 
del diritto interno varr� invece il criterio su enunciato 
di non trasferibilit� del danno di bottino dallo S1tato sul 
c!ttadino, non importa se l'eserciz.io del bottino illegittimo 
dal .punto di vista internazionale. Diverso il caso, 
ma valevoli le suesposte considerazioni per l'ipotesi di 
requisizione di un credito di ;privato cittadino quando 
la-norma internazionale non la consentiva. Anche in 
tal caso l'ordinamento interno, per ada;ttamento, di 
fronte al potere di requisizione (bene o male esercitato 
d.al. soggetto internazionale) deve attribuire valor giuridico 
al fatto del privato che subendo tale potere pag� 
il credito re�quisito. Il caso � stato deciso in senso contrario 
dal Tribunale di Firenze, sentenz1a 31 luglio 1945 
in � Riv. Cass. Civ. '" 1945, Il', 403, come se il compor


tamento del .priva.to ,potes�se essere qualificato alla stregua 
della legge internazionale. 

L'Alessi annotando la sentenza nella-citata Rivista, 
c~~sura tale decisione affermando appunto il valore giurid~
co del pagamento. In �tema di requisizioni vi � poi 
una diffusa giurisprudenza (vedi sentenza Tribunale 
~irenze 10 dicembre 1945 con nota critica, di Capotarti 
m � Foro It. �, 1947; Tribunale Ancona 15 dicembre 19�47 

�.'.' ~oro It. I, 48,. I, 371; Tribunale Chieti 11 giugno n947: 
ib~dern, 372; Tribunale Pesaro 7 febbraio 1947, " Foro 
It. � , 48, I, 180) che risolve il problema della rivendi-cabilit� 
della cosa requisita nei confronti dello attuale 
~assessore secondo che ]a re�quisizione fu operata legi1ttimamente 
nel qual caso si ritiene valesse ad attribuire 
il titolo di proprietario al requisitore oppure no nel 
qua'l caso infatti vie-nei qualificata come razia. Ma ci sembra 
che �qut>ste valutazioni che iPOSsono incidere tra 
soggetti internazionali non sono idonee a risolvere i ra�pporti 
di� diritto interno. Il risultato pratico pu� essere 
che chi ebbe .cosa male requisita sia esposto alla rivendica 
anche se l'ebbe in pagamento di un bene a sua 
v_olta requisitogli, mentre chi possiede cosa bene re.quis1ta, 
an1che se l'acquist� :per speculazione s�rebbe garnntito 
dalla .rivendica. In linea di principio non sembra 
che agli effetti del diritto interno la requisizione anche 
se inraiion�!Jlmente legittima attribuisca la prorp:riet� .al 
requisitore. Altro � �che la requisizione effettuata secondo 
le norme del diritto interno produca certi effetti da esso 
disciplinati, altro � che un istituto solo analogo, ispirato 
da diversi criteri e ragioni pratiche e radicato in 
un altro ordin.amento possa sortire gli stessi effetti. Il 
diritto interno si limiter� ad attribuire giuridicit� al 
fatto (in se stesso) della requisizione a diversi fini che 
qui non � possibile valutare e al conseguito pagamento 

de~ bene requisito, ma n�n vi � ragione ;perch� attribmsca 
a 1quel fatto il valore di ac.quisto della propriet�. 
Del resto tale effetto non ci sembra ;possa desumersi 

blici (37). Tale sistema normativo non solo non 
consente, ma ripudia l'ammissione nel diritto interno 
di una norma che contempli la cattura passiva 
come modo di perdita dello 1Stato della propriet� 
di beni indisponibili e come modo di 
acquisto in favore dell'altro , Stato, tanto pi� 
quando si voglia trarne la conseguenza del valido 
acquisto in favore del cittadino italiano acquirente 
dallo Stato nemico cattore. 

I beni dello Stato si distig1.10no in demaniali, e 
p~trimoniali indisponibili e disponibili. Si � gi� 
visto (cfr. nota 1) che il problema in esame non 
pu� praticamente riguardare che i beni del patrimonio 
indisponibile. La condizione giuridica di 
1questi � fissata dall'art. 828 Codice civile, con ri 
chiamo alle norme amministrative speciali. E' 
pacifico in dottrina che i beni del patrimonio �ndisponibile 
sono soggetti al regime della propriet� 
privata (38), e non a quello della propriet� pubblica 
(beni demaniali), e quindi per essi non si pu� 
parlare in linea assoluta di inalienabilit�, intrasmissibilit� 
e imprescrittibilit�. Ma � altresi vero 
che rispetto alla categoria del patrimonio indisponjbile 
sussistono regole particolari, prima fra tutte 
quella dell'828 . Codice civile, che costituiscono 

iu8 singulare rispetto alla� disciplina comune della 
propriet� privata (39). 

L'art. 828, pur avendo limitato il principio di 
assoluta inalienabilit� dei beni del patrimonio indispensabile 
fi�ssato dalle leggi amministrative anteriori 
(art. ,9. del Regolamento 23 maggio 1924, 

n. 827), ha mantenuto per essi una inalienabilit� 
relativa, 0he dura finch� sia mantenuto in atto, 
per volont� dell'Amministrazione, la destinazione 
del bene a pubblico servizio. 
La differenza tra inalienabilit� del bene demaniale 
e quella del bene patrimoniale indisponibile 
(40) sta nel fatto che la prima � assoluta, cio� 
non consente in alcun modo e in nessun momento 
che i beni demaniali siano oggetto di negoe.i giuridici 
privati, e ci� per l'appartenenza necessaria 
del lbene in �quanto demaniale allo 1Stato (42) : la 
seconda � relativa, per la ma�ncanza di necessariet� 
dell'appartenenza del bene, ed il vincolo di indisponibilit� 
(inalienabilit�, cio� intraStferibilit� del 
bene per negozio giuridico privato) nasce solo dalla 
volont� amministrativa cli destinazione del bene 

neppure dalla norma internazionale che tra i limiti che 
prevede dovrebbe escludere. la frucolt� di fare commercio 
de]Ja1 cosa requisita (art. �i2 convenzione dell'Aia.). Il 
limite alla rivendi1cabilit� sar� piuttosto talvolta nell'art. 
1153 Codice civile ma non sembra possa sootoscriversi 
alla sentenza citata del Tribunale di Pesaro 
secondo la quale se il nene fu requisito regolarmente 
pass� in propriet� dell'occupante e chiunque ne venne 
poi in ;possesso � garantito contro la rivendica dell'originario 
proprietario. 

(37) ZANOBINI: Corso di Diritto amministratrlvo, Milano, 
1946, Vol. IV, Capo I. 
(38) ZANOBINI : ibidem, pag. 100. 
(391) ZANOBINI : ib'tdern, ipa1g. 101. 
(40) GUICCIARDI: IL Demanio, Padova, 1934, pag. 375. 
(41) GUICCIARDI: op. ci.t., rpag. 8. 
rm.:::::xwx;;;;;;m;;~s :::::: 


&Libi 



-142


a pubblico servizio. Tale volont� � pi� o meno discrezionale, 
andando da un massimo di vincolo 
come per le foreste, le miniere, ecc. (dove per� 
l'Amministrazione pu� sempr�e far cessare l'indisponibilit� 
quando il bene non sia pi� idoneo al 
fine che ne richiede il vincolo, (v. _regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 107, 109; legge 
1� giug.Q-o 1939, n. 1089, articoli 23, 24) ad un 
mas�simo di discrezionalit�, che consiste nella destinazione 
di cose mobili a un pubblico servizio. 

L'effetto di tale d~screizionale vincolo della cosa 
alla destina.zione � che, fincM questa dura, essa 
� inalienahile (indisponibile), in �,quanto non � lecito 
n� possibile che muti destinazione se non dopo che 
questa sia cessata nei modi previsti dalle leggi am. 
ministrative (43). Non a caso lo Zanobini afferm11 
che il mutamento di destinazione non � n� lec~to 
n� possibile per la sanzione dell'art. 828 Codice 
civile. 

E' noto che le norme che pongono divieti non 
operano soltanto nel campo del lecito, ma altres� 
in quello del possibile giuridico (44). La sanzione 
dell'impossibile giuridico non impedisce che il 
fatto si compia, ma che esso sia capace di produrre 
effetti giuridici : dunque l'alienazione di un 
bene indisponibile, in costanza del vincolo posto 
dalla volont� amministrativa col destinarlo a pub. 
blico servizio, anche se si verifica, non solo � affetta 
dalla sanzione dell'illecito, ma altres� da 
quella dell'impossibile giuridico, cio� non � produttiva 
di effetti giuridici per l'ordinamento italiano. 
La vendita fatta dal nemico cattore di un 
bene indisponibile dello Stato mutandone cos� violentemente 
la destinazione, � improduttiva di ogni 
effetto giuridico nel nostro ordinamento (44). 

N� pu� pensarsi che tale vendita sia semplice


mente annullabile, su iniziativa dell'Amministra: 

zione, e non radicalmente nulla, in quanto tale 

tesi se anche potrebbe trovare una certa giustifi


cazione in relazione alle vendite di beni del pa


trimonio indi�sponibile compiute da organi della 

Amministrazione italiana senza l'osservanza delle 

pa�rticolari disposizioni delle leggi di contabilit�, 

come ritiene ad esempio lo Zanobini (45) non po


trebbe in alcun modo essere accolta nei casi in 

cui le V�endite stesse non seguono per manifesta


zione di volont� di organi dell'Amministrazione 

italiana, ma per volont� dell'organo dello Stato 

(42) ZANOBINI: op. ctt., pag. 101. 
(43) 1Sul1e categocrie del ,iicere e del posse nel diritto 
cfcr. AUGUSTO THON: Rechtsnorm und subjectivesrecht, 
trad. it., �Cedam, 1939, pag. 20. 
(44) Il Tribunale di Roma nel�a citata sen1Jenza 25 giugno 
1948 ha ritenuto che poich� le norme dello Stato 
occupato non vincolano lo Staito oc.cupante, questo non 
�era tenuto ad osservare. per ['aJiooazione di un hene 
indisponibile catturato le forme e i modi previsti dalla 
leg:ge itaili.a,n.a. Ci� i� del tutto p!lcifico ma non toglire che 
i'l j'atto �C�omrunque e da chiunque pos.to in 'e:S's,ere' di mutare 
de-stinazione al bene, senza re in contraddizione alla volont� 
dell'Amministrazione, 1~esta improduttivo di effetti 
gimidid i:li fronte al nostro ordinamento, [)8r aa ricOirdata 
impossibilit� giuridica sancita dall'art, 828 Codice �ivile, 
occupante, che a tale Amministrazione � estraneo 
e che giustifica il suo potere solo per il fatto 
della violenza bellica. 

5. Oosicch.,� la cattura eseguita dallQ Stato nemico 
su bene del patiimonio indisponibile non � 
capace di rendere il bene trasferibile secondo l'ordinamento 
giuridico italiano, perch� l'atto di violenza 
bellica non pu� essere nel nostro diritto sostitutivo 
della volont�, amministrativa, che � sola 
idonea a far cessare la condizione di inalienabilit� 
dei beni creata dal vincolo amministrativo 
della destinazione del bene stesso al pubblico servizio 
; ed appena l'Amministrazione sar� in grado 
di reagire allo spossessamento potr� riacquistare 
il bene presso il cittadino italiano che.senza effetti 
giuridici, per il nostro ordinamento, l'ha acquistato 
dal cattore. 
Oome bene accenna la Corte d'Appello di Roma, 
nessuno pu� essere costretto ad acquistare qualcosa 
dal nemico, e il rapporto da lui contratto col 
nemico, non solo non consegue effetti giuridici nel 
nostro diritto, ma neppure dal punto di vista morale 
e da quello del buon costume (inteso in senso 
ampio) merita protezione giuridica, perch� il cittadino 
italiano con Io scambio di cose ha evidentemente 
e liberamente prestato al nemico, in danno 
del suo Paese, un'utilit� da ,quello a1mbita. 
Quindi neppure il principio, che per adattamento 
si pone nel nostro ordinamento, ,della inviolabilit� 
della propriet� privata, � applicabile nella specie 
a protezione dell'acquirente. 

Da ultimo si osserva che la cattura passiva non 
pu� essere contemplata dal nostro ordinamento 
come modo di perdita, di diritto, dela cosa. Lo 
Zanobini (46) dopo avere enumerato i modi d'acq1;
1isto di dir~tto pu~blico, includen~ovi il bottino. 
di guerra (pi� precisamente del Vitta che parla 3" 
di modo d'aoquisto di diritto internazionale) (49L 
non lo considera affatto tra i modi di perdita, e 
non foss'altro per parallelismo, l'ipotesi non poteva 
sfuggire al chiarissimo Autore. E' che i modi 
di perdita di diritto pubblico consistono nell'assoggettamento 
dello stato ad altrui fondate pretese 
giuridiche, si tratta cio� di casi in cui le r1;1gioni 
di iproprieUt dello �Sfato devono cedere allo 
altrui diritto. Cos� � per la retrocessione, l'espropria1Lione 
per pubblica utilit�, l'espropriazione 

(45) ZANOBINI: OIP. loc: cit., pag. 102. Il VITTA neRa 
nuova edizione del Corso di Diritto Amministrativo, To� 
rino 1948, pag. 270, a�ccede all& tesi dello Zanobini contro 
l'opinione anteriormente sostenuta. 
(46) 1La cont~aria ;aff&maziorne neHa citata nuova edizione 
del Corso di Diritto Amministrativo del Vitta 
non � in alcun modo giustificata dan'autore e sembra 
portare a conseguenze non consentite l'accettazlione della 
tesi ,dell'annullabilit� e non nullit� dellia vendita viziata 
nel modo e neiLle forme. Lo ZANOBIN� ammette� �_D'IO_ 
l'acquisto per usucapione dei beni �indisponibili (op. loc. 
civ., pagg. 100 e 134). 
(47) ZANOBINI: op. ioc. cit., 1pag, 129. 
(48) VlTTA: op. cit., iPagg. 259. 

aam.222&? =====m=== aam.222&? =====m=== 
-143


esecutiva, che sono i modi di perdita della propriet�., 
di diritto pubblico, contemplati dal nostro 
ordinamento (50'). Al contrario il nemico cattore 
non ha alcuna pretesa giuridica che l'ordinamento 
italiano gli assicuri, n� acquista la cosa 
in virt� di diritto, ma di fatto, in quanto l'ordinamento 
italiano non contempla un conflitto fra 
i due Stati dando a uno dei due la protezion('.l che 
si risolve nell'attribuzione di un diritto soggettivo. 
La cattura non � che violento spossessamento 
cui lo Stato non Ila avuto la forza di reagire, e 
contro il quale non ha sul piano internazionale il 
diritto di reagire, trattandosi di fatto legittimo di 
gu~ra. . 

La riprova � elle la situazione non cambia agli 
effetti del diritto interno se lo Stato venga spossessato 
di cosa che, secondo la legge internazionale, 
non poteva essere oggetto di bottino di 
guerra. . 

Non � che in tal caso non perda la cosa (se la 
retrocessione � infondata, se l'esecuz.ione non ha 
giusto titolo, se l'espropriazione � viziata, lo Sta: 
to non perde la propriet� perch� questi sono veri 
modi di perdita di diritto), la perde ugualmente, 

(50) ZANOBINI: op. loc. cit., pag. 132 e seguenti. 
ma solo perch� di fatto ne � spossessato. Contro 
questo fatto non ha in nessun caso rimedi giuridici 
di ordine interno (che non potrebbero mancare 
se il fatto fosse disciplinato dal diritto interno) 
e solo pu� per la via diplomatica o avanti 
le competenti Autorib1 internazionali far valere 
le sue ragioni radicate solo nell'ordinamento internazionale 
(51). 

(51) Nell'opinione sostenuta sul testo sembra conforti 
il .considerare a qua:li effetti potrebbe condurre la tesi 
che la cattura passiva, per obbligo internazionale, debba 
esser consideraita dal nostro ordinamento come attributiva� 
della .propriet� delle cose catturate allo Stato cattore 
se ad es. verghe d'oro costituenti tesoro dello stato 
fossero cattur.ate e poi dal e.attore cedute� a c.ittadino italiano, 
lo Stato dovrebbe riconoscere quest'ultimo legittimo 
proprietario, e non potrebbe, neppure con legge 
speciale disporre il recupero del tesoro, perchi� una tale 
norma annuUerebb�e �gli effetti del regolare tr.aipasso di 
propriet� e violerebbe l'obbligo internazionale, che lo 
S�tato ha di riconoscere nel suo ordinamento la cattura 
passiva come modo di perdita del suo diritto sulla cosa 
e �come modo di acquisto in favore del Cattore (contra 
vedi Hii'BER: op, Ci.t., pag. 664). 
Avv. GIUSEPPE MANZARI 



i1 i1 i1 i1 
NOTE D I DOTTRINA 


G. 
AULETTA: Risarcimento del danno e prezzo di 
imperio.� (cc Riv. Dir. Comm. 1949. I, 1 �). 
Premette anzitutto l'A. come profondo sia il 
contrasto in gimisprudenza fra le Magistrature 
di merito e la Oorte Suprema sull'argomento: le 
prime (App. Genova 3.1 g'ennaio 1946, in � Giur. 
It. �, 1946, I, 2, 304; Tribunale Torino, 16 febbraio 
1946, ivi 1946, I, 2, 2166.; Tribunale Napoli 
22! luglio 194-6, � Foro It. � 1946, I, 829; Tribunale 
ll�rgwmo 31 luglio 1946, � Mon .. Trib.>> 1946, 245, 
App. Milano, 8 luglio 1947, ivi, 1947, 277) sono 
dedsamente odentate nel senso che per la determinazione 
del risarcimento del danno -�contrattuale 
od extra contrattuale -si debba tener con


to dei prezzi di mercato nero, e ci� sostengono facendo 
appello soprattutto a ra1gioni eiquitative; h 
seconda ha invece statuito in senso del tutto opposto 
(Oa.ss. Brescia, 12 agosto Hl44, in � Ginr 
It., �, ed. Torino 1944, I, 1 87; Oass. 25 maggio 
1948, n. 811, in� Riv. Dir. Comm.�, 194:9, II, 10 e 
� Foro It. �, 1948, I, 921). 

La dottrina (GRASSETTI, in � Giur. It. �, 1947, 

I, 2, 265, e 1AIMORTH, in �Temi >> 1947, 423) dal suo 

canto S'egue la opinione della Oassazione, pur ma


nifestando dei dubbi e facendo presente che la so


luzione non appaga del tutto e non sempre appare 

soddisfacente. 

In Francia si nota invee.e un rovesciamento del


le posizioni: mentre la giurisprudienza appare 

orientata verso una larga valutazione, nel senso 

che i prezzi bloccati non possono riguardare la 

determinazione dei danni, che vanno calcolati se


condo il valore effettivo dei beni di cui il ipatri 

monio � stato privato, la dottrina invece � divh::a1 

fra le opposte tesi. 

L'A. critica sia la posizione della dottrina che 

quella manifestata dal S.C. 

Il 
Grassetti e l'Amorth fanno una distinzione 

fra due casi: 1) il bene si trova sul mercato, ed 

in 
tal caso il danno deve essere valutato secondo 

il 
prezzo di imperio; 2) il bene non si trova sul 

mercato (per una qualsiasi ragione), ed allora 

deve soccorrere una valutazione equitativa del 

giudice; se poi il bene � contingentato il danneg


giato deve dar la prova di aver ricevuto la merce 

in regolare ass.egnazione. E l'A. � d'accordo per 

il primo ca�so, non per il secondo, perch� un valore 

del bene esiste, ed � il valore di uso, al qna.le bi


sogna perci� rifarsi. 

Quanto agli argomenti addotti dal �Supremo Col 
legio nella citata sentenza 29 maggio 1948, n. 811, 
l'A. ritiene non siano consistenti. Non il primo 
(i prezzi di imperio vengono fissati non solo per 
determinare il prez.zo contrattuale, ma anche per 
determinare il risarcimento del danno derivante 
dal mancato godimento o dalla perdita del bene), 
perclt� � una non dimostrata affermazione circa 
una pretesa ratio leg�is, mentre � chiaro che il legislato1'
e voleva soltanto limitare l'ascesa dei preze.:i. 
E neppure il secondo (i prezzi di mercato nero 
sono illeciti, e il danneggiato, ricorrendo a tale 
mercato compie un atto illecito, del quale non 
pu� giovarsi). 

Ora da un lato si pu� osservare che non sempre 
� necessario che il danneggiato proceda all'acquisto 
d,el bene perduto, mentre il prezzo di mercato 
nero serve solo come riferimento per la valutazione 
del danno; dall'altro � agevole notare secondo 
l'A -che nessun illecito sarebbe compiuto 
dall'acquirente. 

Non un illecito penale, salvo che non abbia egli 
indotto il venditore a cedergli la merce (e a qu~sto 
riguardo numerose son le pronuncie giurispruO 
denziali); e neppure un i1lecito civile, posto che, 
a sensi dell'art. 2033 e.e., egli ha anzi diritto alla 
restituzione del sovrapprezzo (che peraltro spesso � 
stato negato, in molte fattispecie, proprio in funzione 
della illiceit� dell'atto di acquisto avvenuto 
in spregio delle norme sul blocco dei prezzi). 
Lo stesso A. non nega 1peraltro che la sua. tesi poi>sa 
cagionare perples1sit�: essa non pu� trovare ap. 
plicazione in tutti i casi, e certo ne rimangono 
escluse le ipotesi di acquisto di merci conting.entate, 
perch� in questo caso l'attivit� dell'acquirente 
� senza dubbio illecita. �� 

Ma la soluzione del problema, secondo l'A sca


turisce da una diversa s:ua impostazione. 

Nella valutazione del danno per la perdita di 

un bene occorre riferirsi all'interesse che il dan


neggiato aveva a godere del bene perduto, inte


resse misurato dal valore che per il patrimonio del 

danneggiato presentava quel bene, e cio� dal 

suo valore d'uso. In tempi normali questo valore 

e 
quello di scambio coincidono, e quindi la que. 

stione non sorge. 
.. 

Ma quando si stabiliscono prezzi di imperio, .pe:i: 

sottrarli al gioco della domanda e dell'offerta, i 

due valori pi� non coincidono: quello di scambio 

resta basso, perch� proprio questo � lo scopo che 



-145 


si vuol raggiungere con la imposizione del prezzo, 
mentre il valore d'uso � �sempre in funzione della 
possibilit� di trovar la merce sul mercato, e aumenta 
col dimin.ire delle possibilit�. 

Ed � propirio il prezzo di mercato nero che con1misura 
tale valore di uso, restandone anzi talvolta 
al di sotto; perch� se qualcuno comprava era-segno 
che trovava che il valore di uso di quella 
merce era, almeno per lui, superiore al prezzo del 
mercato nero. 

Questo prezzo,, adunque, sia pur illegale, costituisce 
un ottimo criterio per misurare quel valore 
d'uso, al quale deve adeguarsi il risarcimento del 
danno. 

Tale soluzione, peraltro, non pu� valere per i 
casi in cui il danneggiato faccia commercio del 
bene perduto: in questo caso la sua attivit� � 
certamente illecita, se egli voglia vendere a prezzo 
superiore a quello di imperio, e l'ordinamento 
giuridico non pu� consentirgli quel vantaggio che 
gli sarebbe derivato da un illecito. 

Resta il problema proc~ssuale dell'onere della 
prova.: � il creditore che deve provare di non 
aver potuto trovare la merce al prezzo di imperio, 
ovvero � il debitore che deve dar la prova che tale 
possibilit� c'era, onde sottrarsi al pagamento sulla 
base dei prezzi di mercato nero? Ritiene l'A., 
sia pur dubitativamente, che in ba�se all'art. 1�518 
(in quanto applicabile) la prova dovrebb'�essere a 
carico del danneggiato, perch� il non aver trovato 
la merce al prezzo corrente fissato dalle autorit� 
costituisce un maggior danno, la prova del quale, 
ai sensi del citato articolo, fa carico al creditore. 

La quewtione ohe ha formato oggetto dello stuclio 
dell' Aul,etta � grave ed interessante, e per 

~anta gi� sia stata segnalata (vedi retro, 27) pitre 
non appare imitil� richiamare su di e8sa a.ncora. 
le Pub.bl!iche Amministrazioni. 
A~ riguardo, oome ha esattamvente ricordato l' A._. 
il.oontrasto tra le Magistrat�ure di m1erito e la Su 
prevma Corte non potrebbe essere pi� vivo : q�uesta 
ancora di recente ha riibadito la �propria giurispruden.
za, con la sentenza .31 dicembre 1948, n. 1954, 
Guerra contro Pacini_, in � Mmss. Foro It. �, 1948, 

406. E' per� dri segnal'are che anche la Corte di 
Appello di Roma -pur in fattispecie diversa ed 
assai pi� grave, sot'to certi aspetti ha riaffer-------
1 

mato il principio che in niun caso si possa far 
riferimento ai prezzi di rneT"cato nero o, se meglio 
piace, libero (App. Roma, 24 febbraio 1948, De 
Sanctis contro Societ� Chimica Tiberina, in 
� Giiw. It. l>, 1948, I, 2, 582); mentre negli ste1S:si 
.<tensi ebbe a deciderei sostalfl)zialmente anche l'a 
Corte di Appello di Milano, con l'a s�entenza 
25 marz'o 1947, in. causa S.c.e.a. c1ontro Gondrwnd, 
di poi d.ecisa dalla Corte S-uprema oon la oitata 
8enteriza 29 tnaggio 1948, n. 811. 

Sembra che la tesi etti si i8pira la pi� rigida 
giurisprudenza del Supremo Collegio sia da. approvare. 


Lasciando pur da pdrt,e l:a questione relativa 
alla illiceit� penale non soltanto della vendita, 
ma. anche dell'acq1tisto a prezzo siiperiore a qiiel


Z:o fissato di imperio) co% norme che attengono 
all'ordine pubblico, oome queU(} ohe sono emesse 
per porre una az1ione calmieratrice al mercatoJ in 
difesa del potere di acquiS'to della moneta, e qu<indi 
di tutta la eco1:1romia pubbl'i<J.o,,;,� certo � ohi} t!U;t1� 
ta l'attivit� inerente alla compra-vendita di beni 
a prem~i diversi da quelli fissati d'imperio � una 
attivit�J illeo�ta; che si svolge extra juris ordinem, 
quindi non p~� esser(} inrvocata o presa a base per 
ottenere il ri_sarcimento del danno. 
E poich� a~ risarcimento del danno deve procedersj 
con riguardo al prezzo corrente dei beni sul 
rnercato, tale prezzo, come risulta ool 3� comma 
de~t.'art. 1515 e.e., non pl/1� esser c.he,. queUo �stabilito 
per atto della pubblica w1itorit� �, ove a ci� 
questa wbb'ia in effetti provve�duto (che il prezzo 
corrente a. qitesti (}ffetti sia quello fi.ssato di imperio 
� stato afferniato anohe dal GRECO: Lezioni 
di diritto commerciale, n. 20 e segg.). 

E la dis'tinzi0t11e) introwotta dall'A~letta�, fra 
ralore di sc:ainbio e valore d'uso, che possono fra 
loro non ooincidere) s� che a questo e non a queUr; 
bisogna aver riguardo, non con.vince, non: foss'altro 
clbe per questo: che essendo il valore d'uso ovviamen.
te variabile da persona a persona, si V'errebbe 
ad introdurre nei criteri da tener pre-senti 
per il risarcimerito del d,anno un elemernto eminentemente 
soggettivo, per cui lo stesso danno inferto 
ne�lo stesso momento a persone diverse, in ordiine 
agli stessi beni debba essere risarcito in 
maniera estremainente� diversa a. seconda d,el valore 
d'itso ohl} ciascuna di esse .attrib~isoe ai beni, 
la cui perdita o menatna(siowe ha cagionato il 
danno. � 

E d' a.ltra p01rt-e non va.rreb be dire che i prezz1i, 
di impe1�io o non,, non possono 1venire: in considerazione, 
in qiianto il danneggiato pu� astenersi 
clal riacquistare il bene, sia al mercato libero che 
a qiw~lo ufficiale. ArHJor qiii, ci sembra, viene introdotto 
nella va.lu.tazione un elemento squ;i,sitamente 
1:mgg�etti1:0., Non interessa sapere, infwtti. 
che cosa falf'�: o non farc� il danneggia:to : qitel che 
necessita � reintegrarlo �nella si:tuaz1ione patrjmoniale 
preesistente. L'optimum di tale reinteg�razione 
si raggi1mge m.ediante l'adempim,ento in forma 
specifica., che il danneggiato pu� sempre richiedere, 
sia in campo contrattuale mediante la 
richiesta dii adernJpimento della obbligazione 

(art. 1453 c. o.) che in campo extracontrattuale 
(art. 2058 c. c.). Ed � sol:tanto q~ando Ulfl, tale 
ad,empimento non sia richiesto o non sia possibile 
che si provvede al risarcimento per eqiiivalente. 
Ma ima s:iffa.tta forma di risarcimento non pu� 
certo mai esser per il debitore pi� gravosa dell'altra. 


Ci�, peraltro, no11, signifioa che1 in ogni caso il 
prezzo di imperio debba segnar(} il limite del risaroimvento: 
p~i� darsi, ad es. che da�l mancato it80 
della cos�a sian d)erit;ati altri dan.ni, che do'!?_ranno 
pur essi ess,ere: risarciti, con una valutazione che _ 
non potr� esser che� equita�tiva (art. 1226 c. c.). 
E ci� 8i pit� veri.ficar so7Jra.ttutto in temu. di 
rnercc contingentata, ottenuta in assegnazione, e 
drl{a, qnale riesca poi sommamente difficil,e o i 

I 

. I 

____J 


::::::::::: 


-146 


addirittura. impossibile avere una n.nova asse


gnazione. 

In sosfan.zia si ritiene preferibile la soluz:ione pi� 
rigorosa, pur oon qual'che attenuazione, quando 
sia data la prova di un danno maggiore, ch� si 
produce per direitta. rolazione con l'evento dannoso; 
le tesi esposte su,ll,argmnento dal (}rassetti 
(nota e riv. cit.) appaiono quindi pi� soddisfacenti,
� ed alle stes8o si rif� anche il DISTAso, in 
una recente nota (Prezzi di imperio e prezzi di 
mercato nero), apparsa in <~ Giiir. Com.pl,. Ca8saz. 
Civ.�, 1948, 2� quadriJnestre, 162. 

Qiianto alfultima questione sollevata daU' A., 
di diritto prooessuale, sem.bra ohe essa debba esser 
risolt,a secondo i principi g�enerali : al danneggiato 
ohe ohiede il ris.arcirnento del danno inoombe 
l,onerc di provare -quando beninteso non 
chieda il risarcim�nto in forma spooifioa -la entit� 
del danrno in astratto e l'ammontare di esso in 
concreto,� m.a � questione che non dovrebbe neppur 
poter sorgere, ove ci si attenga alla tesi propugnata 
dalla Ca.ssaz'ione e seg1tita da,lla prevalente dottrina, 
giacch� se pure, in qualche oaso, ci si possa 
SDincolare dai prezzi d�i imperio, ci� si potr�� fare 
soltanto attraverso iina valutazione equitativa.. del 
danno, ma senz1a far rn�ai ricorso al prezzo di mercato 
nero, che, per essere illegale, rnon pu� 
a?1ere alouna rilct1anza nell'ordirvamcnto giuridioo. 

(N. G.). 
A.. BERLIRI : In tema di tassa di registro sulle 
sentenze di annullamento di donazioni fra coniugi 

(�Foro It. �, 1949, III, 42). 

4 

La Oommissione centrale delle imposte con decisione 
8 aprile 1948 (Riv. loco cit., nonch� � Riv. 
Leg. Fisc. �, i948, 855 con nota di richiami) ha dichiarato 
soggetta all'imposta p1Y"oporzional(! di registro 
la sentenza che, annullando una� donazione 
fra coniugi, dichiari di propriet� del marito i benL 
aoquistati dalla moglie con danaro da �quegli donatole. 


La decisione surriferita si � basata su ci�: che,' 
dichiarata nulla la donazione del danaro, la sent.
enza viene ad operare in concreto una rettificazione 
dell'atto di acquisto, sostituendo allo 
acquirente fittizio (coniuge donatario) l'acquirente 
reale (coniuge donante). 

S'i attua, cos�, con efficacia cx nunc e con valore 
erga omnes la retrocessione dell'immobile, sostituendo 
al negozio giuridico simulato nell'atto di 
acquisto, il negozio dissimulato. Pertanto a questa 
retrocessione, che importa trasferimento, dev,e es. 
sere applicata la tassa proporzionale. 

Il B. concorda nelle conclusiioni cui perviene 
la surriferita decisione; ma allo stesso risultato 
giunge per altra strada. 

Esamina aTuZitutto quale possa essere, teoricamente, 
il contenuto della s�entenz�a che annulli 
una donazione fra coniugi, quando il danaro do: 
nato sia servito per acquistare immobili; in astrat. 
to la sentenza pu�: 

1) ordinare la restituzione del danaro, ferma 
restando la propriet� dello immobile; 

2') condannare il coniuge donatario a restituire 
al coniuge donante l'immobile; 
3) dichiarare senz.'altro di propriet� del donante 
i beni acquistati col danaro donato. 

La questione tributaria � di faeile soluzione nei 
primi due casi indicati : nel primo caso la sentenza 
porta condanna a pagare una somma di danaro, ed 
� quindi soggetta a tassa graduale, a sensi dell'art. 
68 legge di registro; nel secondo caso la sentenza 
contiene condanna ad una obbligazione di 
fare, e sar� quindi sog�getta a tas,sa fissa, ma, per 
converso, l'atto con il quale, in esecuzione della 
sentenza, si provveder� al trasferimento dell'immobile 
sar� soggetto alla normale tassa di trasferimento. 


Pi� complesso il terzo caso. Il B. esclude che si 
possa parlare qui di negozio simulato; perch� il 
venditore (che � poi l'altra parte del negozio stes�so) 
non � partecipe della simulazione, e la vendifa 
� per costui (e per i terzi) ~pienamente valida, in 
quanto i rapporti interni fra i coniugi non li riguardano. 
In rquesta, situazione non pu� il ,giudice 
dichiarare che la propriet� del bene � del 
coniuge donante, perch� tale dichiarazione presuppone 
la sussistenza di un trasferimento fra il venditore 
e il donante, il che � fuori della realt� delle 
cose. A rigore, quindi, una siffatta sentenza non 
avrebbe giuridico fondamento, S�e non considerando 
che il giudice provveda esso stesso ante li.ttcrarn 
a� emettere quella sentenza che, a sensi dell'art. 
2932 c. c.,. tiene luogo dell'atto non s.tipulato, 
nel presupposto che il donatario, oblbligato 
ad operare il trasferimento, a tale obbligo non 
ottemperi. 

Or una sentenza siffatta. deve essere sottoposta 
alla tassa proporzionale per il combinato disposto 
degli articoli 68 della legge di registro, e 114 e 19' 
della tariffa alleg. A; in quanto si tratterebbe d1, 
una � sentenza. portante trasmissione a titolo one 
roso�. 

E poich� il coniuge in favore del quale avvieue 
il trasferimento nulla paga all'altro, il B. supera 
la postzione, ravvisa1ndo la onerosit� in �questo : 
ammesso il carattere ellittico della sentenz�a (obbligo 
di restituzione, dichiarazion~ di trasferimento), 
la prima proposizione, che dell'altra � un 
antecedente logico, fa sorgere nel patrimonio di 
chi deve restituire una passivit�, e correlativamente 
un credito nell'altra parte; il trasferimento 
estingue ques.ta obbligazione, e quindi trova in ci� 
quel corrisp.ettivo che costituisce lo elemento oneroso 
della� trasmissione. 

Avverte infine il B. che queste consid.erazioni non 
riguardano le sentenze che, sulla base della cos� 
detta presunzione muciana, avochino al ~allimento 
del marito i beni della moglie ; sentenze soggette a 
sola tass.a fissa (cfr. Cass. 4 giugno 1946, n. 708, � 
in �Foro It. ))' 1947, I, 684). 

La tesi del B. � senza dubbio ingegnosa,_ e._Q01J:� 
ditoe a risultati 8oddisfaoenti. M.a sembra fors�e 
pi� a.derente alla conc1reta realt� la via seguita, in 
modo seinplice e piano, d�alla Commissione centrale. 
Dichiarata nul,la ln donazione del danaro oc.. 



-147 "'-


corso JJJr l'acqnisto d.ell'immobile, ne consegue C:he 
-qua(/f''f}.[J,e sia la posfa1ione dcl venditore -fittizio 
era l'acquisto da parte dcl donatario, mentre il 
vero acquirente era il' donante. In qnesta situazione 
sem1bra clhe a ra.g�ione il giudice �possa senz'altro 
dichiarare essere di propriet� del donante il 
bene �e quo, operando itna retroeiessione di questo 
dall'acqniren..te fittizio all'a.cquirente reale. 

E poich� tale trasferimento opera ex nunc, giacch� 
fin quando la donazione non venga dichiarata 
nu~l'a l'a.cqu.isto det'C gittrirlicamente erga� omnes 
ritenersi valido, si � in presenza di un doppio trasferimento. 


Si rientra quindi nel normale oaso di trasferimento 
di un bene, dopo che � stato riconosci�uto il 
cara.ttere fil.tizio di un atto d,i aompra-vend!ita j 
onde � dov�uta, com.e � costante giurisprud.enza, 
nna seconda tassa di trasferimento (cfr. Cas8a� 
zione 14 gennaio 1946, n. 2'7, in � Foro It. �, 1'946, 
I, 467). 

f;a que1stione spe1oifica qui esaminata � st.ata peraltro 
decisa in se11so difforme dalla Cassazione 
21 luglio 1936, n. 21629 (in � Foro It. �, 1936, I, 
1197). 

Sulle conseguenze del'la niillit� delle donw21ioni 
di danaro fra aoniugi, quando il da.naro sia servito 
r>er aequistare iin immobile, si reda, nel senso ohe 
il donante ha diritto all''immobile, Cass. 27 mar.
zo 19J8, n. 467, in �Foro Jt., �, 1948, I, 604; 
contra App. Torino 2.6 aprile 1947, ivt 1948, I, 
7114, (quest�a ul'tima sentenza nega anche ohe in 
nn caso del genere possa parla.rsi di negozio simulato). 


� 
� 
In ordine ane qnestioni cihe sorgon�o in tema di 
presunzione muciana, s�i veda questa Rassegna. 
19-!8, faso. 9, pag. 13. (N. G.). 

L. 
RAGGI : I limiti soggettivi dell'efficacia di cosa 
giudicata delle decisioni deHe giurisdizioni amministrative 
(� Glur. Compl. Cass. Civ.�, 1948, 
10 quadr. 418). 
In una nota alla decisione 31 marzo 1948, numero 
159 della IV Sezione del Consiglio di Stato 
(Riv. citata, 416, noncli� � Riv. Ann. >> 1949, lO!l), 
il Raggi ritorna sull'argomento, sempre controverso, 
della estensibilitti extra partes del giudicato 
amminis.trativo. 

In contrasto con il GmccIAHDI (La giu8tizia amministratJiva, 
238), che sembra incline a conside� 
rare l'esercizio della giurisdizione amministrativa 
come attuazione di una volont� di legge rivolta 
alla tutela del pubblico interesse (ed in questo caso 
le decisioni degli organi della giurisdizione ammi. 
nistratiYa dovrebbero avere efficacia erga omlfies, 
giacch� il pubblico interesse non pu� �esser insieme 
tutelato nei confronti di alcuno e non tutelato nei 
confronti di altri), il Raggi riafferma il principio, 
del resto prevalente, che anche questa particolare 
giurisdizione � rivolta alla tutela �.i interessi indi. 
"viduali, dal che discende che le decisioni hanno 
forza di giudicato soltanto fra le parti. 

Oerto l'Amministrazione ha sempre la facolt� 
di applicare il principio fis�sato dalla decisione 
giurisdizione anche a coloro che non hanno preso 
parte al processo ; ma questa � pur sempre una 
mera facolt� e non un obbligo.. 

Il R., a questo proposito, � assai perplesso di 
fronte ai criteri ed alle distinzioni adottate dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina: secondo cui il 
giudicato estenderebbe i suoi effetti extra partes 
in quei c..asi in cui la nullit� del provvedimento che 
ha portato allo accoglimento del ricorso contro un 
atto collettivo sia indivisibile( si direbbe meglio, 
forse: quando l'atto sia indivisibile). Tale indivisibilit� 
la decisione annotata hai rinvenuto, 
esemplificando, << quasi esclusivamente nel caso di 
annullamento dell'atto col �quale si scioglie un corpo 
organiz,ziato allo scopo di sopprimerlo o di riordinarne 
radicalmente la struttura e le funzioni, o 
di annullamento di una g-raduatoria >>; e lo ZANOBINI 
(Corso di dir. amm., vol. II, pag. 374-375) 
aggiunge gli atti wmministrativi generali (regolamenti). 


Il Ranelletti, a sua volta (Le gnarentigie, 5H) 
parla di � vizi indivisibili �, pi� che di � atti indivisibili 
))' per risalire poi da quelli a questi; ma 
neppure ques.ta dottrina pu� appagare del tutto; 
perch� non segue neppure essa una netta demarca. 
zione, che pur sarebbe necessaria. E la mat.eria 
diventa poi ancora pi� complessa quando si intrecciano 
provvedimenti diretti ed atti di tutela. 

Di fronte a tali e tante incertez.ze, che le varie 
tesi addotte non risolvono affatto, il Raggi inclina 
nettamente verso la pi� rigorosa teoria del Bons1 
(Gin8tizia Amminisotratfoa, 324): � se di cosa giudicata 
deve parlarsi, tale cosa giudicata deve risponde
�re perfettamente agli estremi della cosa 
giudicata del diritto civile, senza, ambagi e senza 
tentennamenti >>. E ci� tanto pi� in quanto ormai 
in un vasto settore gli organi cli giustizia amministrativa 
hanno una competenza esclusiva ed esercitano 
quindi la giurisdizione anche in materia di 
diritti, onde la efficacia del giudicato non pu� 
esser diversa per le due giurisdizioni. 

La tesi del R., pi� rigida delle altre, potrebbe 
forse risponder� maggiormente al principio in base 
al qUJale il legisla.torc ha fi88Wto dei brevi termini 
d,i deoadenz'a per impugnare i provvodimenti wmministrativi: 
la neoe.~sit� che la Pubblica Ammini.
strazione non rimanga a lung�o c8'posta alla possibilit� 
ohe i suoi atti sian po8'ti nel nulla j il cihe 
8ignifica anche ohe l'Amministrazione deve essere 
in condizion.e di sapere, in modo ehiaro e preoiso, 
nei oonfront.i di chi un determinato atto pu� esser 
posto nel nulla dagri organi giurisdizionali. 

Peraltro non pare che teoria sostenuta dal R. 
possa risolvere in toto la� questione. E' noto infatti 
che �anche il giud.foato civile -per d�irla col R. pu� 
in determinati casi spiegare i .COS'� detti' effetti 
riflessi, e val'ere, entro quo8'ti limiti, erga omnes 
(si vedano a questo proposito: Cass. 13 mag�g'io 
1941, n. 1430 e 10 dicembre 1941, n. 21977, in 
� JJ!as, Foro It. >> 1941, 352 e 737; 1�feb�braio1943, 


mF [�] 1&& ;2M ;; @;;;;; ili'.&i t@( ==r-f;?REtmWMR ;;;l;@_tawf�&mil& fili 

-148 


n. 247 e 5 rnaggio 1943, n. 1047; ivi, 1943, 63 e 261; 
e da ultimo 19 maggio 1'947, n. 770, ivi, 1947, 175). 
E del resto lo st�esso .R. amm@tte ohe anehe il 
giitdicato civile ha wna sua forza espansiva � qttando 
esiste un 1iesso giuridico insuperabile �tra persone 
diverse (com.e talvolta nei rapporti di fid�eius8ione, 
di looaK!'ione, eco.)�. Ognun vede che in tal 
modo la questione viene ad essere spostata, ma 
non risoUa pereh� poi si tratter� in definitiva di 
vedere quand'� ohe questi effetti riflessi verso i 
terzi pos�sono prodursi. Ond'�. che appare meglio 
rispondente allo s1oopo proplf'io l'a te,~i fatta propriri 
dalla deoisione annotata: funiea eccezione al 
principio della soggettivit� del giudiaato �'riguarda 
quei casi neil qual-i vi � impossibilit�� di eseguire 
il provvedimento annullato nei confronti di 
al'owni soltanto dei soggetti, ai quali l'atto si dirideva 
nel loro complesso. Si tratta di provved�imenti 
i q1iali, pur incidendo nella sfera giuridica 
di pi� persone, si presentano come una nullit� intrinseca 
ed indivisibile:, talch� non � pensabile 
che, a segwjto dello annullamento, possano venir 
meno nei ()Onfronti di taluni destinatari, a restare 
in vita rispetto ag1li altri �. E' una indagine delioata, 
certo, ma non v'ha dubbio che il sup1�em:o 
organo della giurisdizione amministrati1;a la condurr� 
sempre o�n senso di vigile e penetrante giustizia. 


Sit.Z punto ohe anche gli organi della giustizia 
amministrativa esercitano una. gi�iirisdfa�ione di diritto 
subbietti1io, si veda per tt(tti il VITTA (Diritto 
amministrativo, tiol. Il, n. 128) il quale aff(!lJ�mJa 
ohe � i ricorsi. al. Consiglio rli Stato non son.o 
1�ioorsi popolari, nell'interesse della collettivit�, 
rna sibbene riaonosciuti e dfacip~inatd dal reg�i8latore 
nelrinteresse del solo ricorrente >>. 

La questione (sulla qqiale esiste nna ampia bi bliografia: 
la si veda in ZANOBINI: op. oit., 371 e 
segg.) � stata gi� segnalata in questa Rassegna, 
1948, n. 5, 19; 1na non sar�: stato inopportwno, per 
la delicatezza della questione, richiamare ancora 
una 1:0Ma l:'attenzione St!: d�i essa. (N. G.). 

.A. VARANESE: Codice delle leggi sui lavori pubblici. 

La collana della �Collezione Legislativa� edita 
�al Giuffr� si � arricchita di un nuovo � Oodiee >>: 
quello della legge sui lavori pubblici, opera, veramente 
pregevole e meritoria di un valoroso funzionario 
dell'Am:mi'nistrazione dei hvori pubbli 
ci gi� favorevolmente noto fra gli studiosi per una 
bella monografia sulla � Revisione dei prezzi nei 
contratti di appalto dj opere pubbliche �. 

Non � una fras.e fatta tlire che il � Codice � ora 
apparso colma una lacuna; la legislazione sui lavori 
pubblici, quanto mai vasta e frammentaria, 
non ha alcuna effettiva base organica, ed abbraccia 
i pi� di.sparati campi di attivit�; in essa, 
accanto a' tahme leggi fondamentali, che fi)'er' il passare 
degli anni Slempre pi� brillano di vivida luce 

per la loro squisita completezza e formulazione 
tecnica (e vogliamo qui ricordare la legge 20 marzo 
1865, n. 2248 all. F sulle opere pubbliche; 
quella del 2'5 giugno 1865, n. 2�369 sulle espropria:
doni' per pubblica utiJit�; l'altra del 2fi luglio 
1904, n. 523 s:ulle opere idraul'iche), si incontra. una 
congerie notevole di provvedimenti presi sotto 
l'assillo dell:ao urg1en,z,a nei periodi di una. convulsa 
attivit� dovuta a particolari situazioni contingenti. 


E chi ha bisogno di usare in continuazione questi 
ferri del mestiere sa, a, prova quanto sia, faticoso 
orientarsi in tutta questa legislazione, soggetta 
a continui cambiamenti e modifiche. 

Va quindi data ampia lode a.l Varanese che lia 
tentato, e in grandissima parte raggiunto, una 
accettabile sistemazione della materia, mettendo 
ordine in una selva cos� intricata di disposizioni, 
accortamente contemperando le esigenze. di una 
certa sistematica con quelle di ordine pratico, da 
cui una, 1r1accoltai del genere non pu� prescindere. 

Il V. lta diviso l'opera in due parti fondamentali: 
la prima, di carattere generale, co.mprende 
quattro libri (L'amministrazione dei lavori pubblici; 
I lavori pubblici in genera1e; Contratti e 
Albo nazionale degli appaltatori -ma l'Albo � 
poi cosa di tauto basila.re importanza� da. dov1erlrn 
segnalare nella intestazione del libro? -; Espropriazioni); 
la seconda, di carattere speciale, � ripartita 
in S�ette libri (Strade e ferrovie; Acque 
ed i1m1pia,nti elettrid: Opere mra-rittime; 'Edi1ill'lia 
statale e Erovvenziona,ta: Urlbanistica� ed 01pere igie. 
niche; Ca:lamit� pubbliche; Bonifiche) ; e tutte 
rispondono allo scopo, nel chiaro disegno di lavoro, 
quale delineato dall'autor1e, nella breve e limpida 
prefazione. $ 

Vorremmo so.Jtamto rileva1r1e, come potrebbe a1pparire 
opportuno raggruppare in un unico libro 
(od anche in unico titolo del libro IX -Urbanistica 
-o X -Calamit� pubbliche) le numerose 
disposizioni relative alle ricostruzioni per danni 
cagionaH dagli evernti bellici, e co1!11e sarebbe necessario 
inserire, accanto alle norme sui lavmi del 
genio militare, anche quelle sui lavori ferroviari, 
che pur~ hanno una propria autonomia e distinta 
disciplina giuridica. 

N� a noi sembra opportuno lo spezzettamento di 
uno stesso testo di legg.e in varie parti del � Co� 
dice � : non sarebbe preferibile inserire il tesito 
compleio nella sedes materiae, .e nei libri e titoli 
cui pur qualche norma di esso si riferisce farne 
richiamo e rinvio? 

Ma queste fugaci osservazioni di dettaglio non 
infirmano in nulla l'operai: che � viva e vitaJe, in 
tutto rispondente allo scopo che l'autore e l'editore 
si p1r1efiggevano:. Essa -per il suo. va:lore intrinseeo, 
�e per la. stessa facilit� e: ch.~arewai di consultazione, 
facilitata da tre ampi e limpidijng_ici_ 
-avr� certo ogni meritato succes1so, quale il Varanese 
merita per la seriet� .e la preparazione con. 
cui si � accinto a'l lavoro, per la.o c:o1m1pfotezza con 
cui l'ha condotto a termine. (N. G.). 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI-Reato annonario 
-Confisca -� misura di sicurezza patrimoniale 
-Presuppone in ogni caso la sentenza di 
condanna -Mezzi appartenenti a terzi estranei al 

rea~o. (I. Corte di Cass., Sez. unite penali 14 febbra
�~ 194~ -P. Pres.: Pagano; Rel.: Borragine, Est.: 
Trasunem, P. M.: Fornari (conel. <lift), Rie. Donati 


II. Oorte di Cass., Sez. III, 4 dicembre 1948 -Pres.: 
Di Blasi,, Rel.: Raineri, P. M.: Lo S<hiavo, (conel. 
eonf.), Rie. Capare:ieo, da sent. Trib. Napoli. 
I. ----' La sistema.zfone della confisca disposta nelle 
leggi relative alla disci11lina dei consumi e del 
.. commercio di prodotti soggetti a vincolo non coinride 
perfettamente rolla ronfigurazione della confisca 
regolata dall'art. 240 c.p., in quanto pur 
1�imanendo misura di sicurezza patrimoniale: presuppone 
in ogni caso per la sua applicabilWt la 
esistenza della sentenza di condanna. 

~ Pe.rt~nto nell,'ipotesi di estinzione del reato per 
ammsha propria la confisca annonaria non � mai 
applicabile. 

Nel caso di condanna o di assoluzione ai sensi 
dell'art. 478 c.p.p. la confisca � sempre obbligatoria 
anche su cosa appartenente a persona estranea 
al reato. 

II. -La confisca ohhligat01�ia dei mez,zi di trasporto 
delle merei vincolate, di cui all'art. 1 del 
decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1946, 
n. 193, riflette soltanto i mezzi appartenenti al 
rondannato e non anche quelli appartenenti a 
terz�i estranei al reato. 
Il contrasto ohe si rileva dal confronto delle 
due rnassirne1 ohe riportiamo � di minor rilievo dri 
quet che i:iembri di prrimo acchito, 8C si consideri 
che la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite 
ha affermatp la obblig1atoriet� della confi�s~a ooohe 
s1i cose appartenenti a persona estranea al 
reato in materia regolata da leggi annonarie solo 
per incidens, mentre la ste8sa Corte, Sezione seconda, 
oecupandos�i ex professo dell'argom,ernto,. 
col far salvi i diritti dei terzi, ha adottato, a nostro 
parere, la solu,zione della que8tione la pi� 
rigorosn dal pu,nto di ril'ltn giuridico. 

Forse ha influito 8U tale contrasto ln 1iotevole 
�incertezza che regna in materia di confisca pre


rista da leggi Npecriali (chi non ricordn �e molteplici 
definizoioni df!l provvedimento d�i confisoa d'ispos'to 
nella legislaz'ione contro il fascismo?), incertezza 
non solo della giurisprudernza, ma anohe 
della dottrina. 

Prima di esporre le nostre considerazioni al riguardo, 
occorre esnmrinare, sfo pure brevemente, 
le d-eci8ioni dei Giudici d�i merito ohe, sutl'argomento, 
ha.nno dnto luO'go a note di dottrina cospfou
�e. In pwrticola.re � d'uopo fnr richiamo alla 
sentenza del Tribunale di Pistoia� '20 giugno 1947 
che ha deciso nel senso di non applioabilit�J del"fJa 
confisca ad un nutomezzo, in urn caso di procacoiamento 
di olio vincolato) appartenendo esso ad 
1vn terz�o ostraneo al fatto delittuoso/ questa senten.'
Z'n � stnta annotata in mod:o degno di oons�derazione, 
per i precedenti dottrinari e gi�urisprudenziali 
riportati) dall' ARDIZZONEJ (cons. Confisca 
e diritto di propriet�, di terzi sulla cosa � Giu,s't. 
pen. ll, 1948, Il, 71 e segg.), del quale peraltro le 
conclusioni non sem�brano nooettabili. L'osservaRJione 
infatti secorido ln qua.le, avendo la legge s�pecriale 
(decreto l'egislativo p'l�esiden:tiale 5 ottobre 
1946, n. 193) stabilito l'obbligatoriet� della confisca 
per �tutto quanto sia servito d.irettnmente od 
indirett.wrriente aUa conswmazione del reato, ci� 
importa che la leg�ge s�pecial~e abbia stabilito diversamente 
dal codrice non prendendo in consid.erazione 
alouna i dir'itti dei terzi estrooei al re.ato, � 
gi� stata ritenu,ta. erronea dal �SABATINI (cons. Sul


la disciplina. giuridica della confisca annonaria. 
<< Gi'!kst. pen. ))' 1948, Il 2!58 e segg.), il quale ha 
faUo esatf(J!Jnente rilevare ohe l'aver reso obbligatoria. 
la confisea nel caso dri oondarvna dA tutto 
quanto abbia formnto ogigetto d�el reato o sia servito, 
dfret.ta.rnen'te od. indi11ettamente, a conisumnrlo 
e ad age�volare la consuma,zione, non esclude 
affat1to l'applioabilit� dei capoversi d,ell'art. 24-0 
Codice peMle. 

� Affermare ohe ln legge spe:eiale a.bbia df<rQgato 
al codier; estendendo la confisca obbligatoria dei_ 
mezzi che sinno comunque serviti per la eonsuma21ione 
del reato, non � affermnrre ohe, siasi aboUto il 
principio ohe le cose appartenenti a terzi estranei 
al rento non siano pag,sibili di confisca >> scrive il 
Sabatini, � poioh�, qu,oodo le leggi speciali hanno 


-150


inteso derogare a tale principio, o lo hanno espressamente 
stabilito ovvero la deroga si desume dalla 
particolare formulazione delre norme e dal loro 
coordinamento�. 

Noi vorrf}mmo aggiungere ohe in quest'ultima 
ipotesi occorre procedere alla ricerca dei casi di 
deroga con estrema oautela, se non� si vogliono 
creatre inesatte e sempre inopportune violazioni 
del princ1ipio nulla poena sine culpa con u,n'applicazione 
dell'anacronistico istituto della responsabilit�! 
oggettiva, nei confronti. del quale anche l'a 
pi� recente dottrina (cons. ANTOUSEI: La colpa 
per inosservanza di leggi � Giust. pen. �, 1948, II, 
1 e segg.) ha espresso v:ive doglianze, coU'auspic'�-o 
ohe abbiano a scomparire dalla legislaz'ione italiana 
questi che sono stati definiti � residui di incivilt�'
�. Anche la dottrina straniera chiamat,a a 
giudfoare, in politica criJn,inale, casi di leggi nelle 
qual'i � st�to sacrificato il diritto del creditore 
privilegiato a vantaggio dello Stato in sede di confisoa, 
ha� avuto espressioni molto gravi, in proposito. 
Ci� � avvenuto nella legislazione franc:ese 
nella qu,ale un'ordinanza del 30 giugno 1945 ha 
stabilito (art. 59) che � i beni confiscati o i prodotti 
della loro vendit<a sono aoquisiti dallo 8tato, 
nonostante l'esistenza di qualunque credito anohe 
privilegiato l>. Prima di questa ordinanza, siil'la 
base della legislazione aUora vigente, il credritore 
privilegiato ave�va diritto di sodrdisfare il sUo cvredito 
anche sui beni confiscati j il legi,sl�atore francese., 
per modificare il sistema, ha emanato la cen .. 
nata ordinanza nei confronti della quale leggesi 
in� dottrina la seguente validazione : � Se tale � il 
diritto pacifi,co attu.le, davanti al quale il giudice 
o l'intYFpvrete debbono inchinarsi, ci si pu� 
stupire rJ,i vedetre il legislatore adottare urna sol�uzione 
che � parimenti oontraria al principio della 
personalit� delle pene ed aUe regole le pi� elemen


tari del diritto privato, poioh� es'Sa oolpisee un 
non colpevole ed attenta al regime oivile o com,merciale 
d�elle sfourezze (A. B.mssoN, in Recueil 
Dalloz, 20 marzo 1948, p. 249). E' rli particolare 
interesse il fatto ohe si sia dov�uto emanare un 
provvedimento legisl'ativo apposito e, soprattutto, 
che questo pro1;vedimento sia sfato giudicato nel 
mod� in eui � sta.to gfudicato. 

, Lo oonsideraz1ioni che precedono ci portano per...... 
tanto a conclud.f3re ohe) dovendo delle norme p-e


nali, le qu(J;li ptrevedono ia confisea come sanzione 
conseg�uente a certi oomportam,enti, in'terpretarsi 
lo spirito seoondo la ratio dell'art. 240 c.p. fond.
amen.ta.ze in materia, ed ()8Send'o questo articolo 
applicazione del prinoipio della personalit� della 
pena, ogni qu,alvolta non sia chiara all'interprete 
la deroga al oita.to articolo del Oo�Ace penale, le 
disposizioni relative alla confisca contenute in leg. 
gi speciali debbano, indipendentemente dai risultati 
di V'alutazione letterale e grammatfoa.le del 
tu,tto 0pinabile o secondo pre�tesa intenzione del 
legisl'atore, essere esam.inati alla stregua d�l oennato 
principio su oui poggia, oome luminosa. conquista, 
tutt,a la legisla,zione penale moderna 

(F.O.). 

IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Rapporti di 
lavoro degli Enti pubblici economici -Art. 429 n. 3 

c.p.c. -Inquadramento sindacale -Risoluzione unilaterale 
del rapporto di impiego. (Corte di Cass., 
Sez. unite, Sent. n. 635-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Pasquera, 
P. M. Macaluso. -Banca.. Nazionale contro 
Scarpi). 

La competenza a giudicare delle controversie re. 

lative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di Enti 

pubblici aventi finalit� esclusivamente o prevalen. 

temente economiche, spetta, pur dopo la soppres


sione dell'ordinamento corporativo sindacale, alla 

Autorib\ giudiziaria ordinaria in sede di lavoro, 

ai sensi dell'art. 429, n. 3 c.p.c. Nell'attuale pe


riodo di transizione tale competenza � �Svincolata 

dal presupposto formalt;l dell'inquadramento sin


dacale dell'Ente, che era soltanto un indice �este


riore del riconosciuto carattere �economico dell'En. 

te pubblico. 

Il Giudice ordinario non pu� stabilire le ragioni 

di fatto e i criteri. di opportunit� in base ai quali 

l'Ente pubblico economico abbia, nei casi e nelle 

forme previsti dalla legge, esercitato il potere di 

risolvere unilateralmente il rapporto d'impiego, 

mediante licenziamento ad nutitm con la corre


sponsione delle relative indennit�; n� tanto' meno 

pu� indagare se il provvedimento sia stato preso 

per un fine non dichiarato (nella specie per un lar


vato intento epurativo), che avrebbe dovuto es


sere raggiunto per altra via, con l'intervento di 

altri organi e con presidio di altre garanzie a fa


vore dell'impiegato. N� simile indagine pu� es


sere compiuta dalla Autorit� giurisdie.ionale o am. 

ministrativa giacch�, a seguito della norma di 

competenza sancita dall'art. 429 n. 3 c.p.c. (non 

modificata dai principi dettati dall'art. 113 della 

Costituzione in tema cli tutela giurisdizionale di 

diritti e di interessi) quelli che erano interes1si le-Vw 

gittimi dei dipendenti degli Enti pubblici econo


mici vengono ad essere tutelati solo come diritti 

soggettivi davanti all'Autorit� Giudiziaria e con 

i limiti derivanti da tale nuova posizione mentre 

non sopravvive alcun margine del rapporto che sia 

ancora soggetto alla giurisdizione amministi:ativa. 

Con �i pres�ente sentenza., la Cassazione, a Se


zioni ttnite, ha oonfer-mato e completato il suo pre. 

cedente ind.iriz:zo giurisprudenziale in merito alla 

competenza sui rapporti dei dipendenti da Enti 

pubblici inquadrabili sin,dacnlm�ente, a sensi del'


l'art. 429, n. 3, c.p.c. sui poteri del Giudice ordi


nario e l'esistenza o meno d:i interessi leg1ittimi 

tutelati. 

In tre massime, sistemwticament e oonnesse, ap


pare concretato il pensiero e l'insegnamento del 

Supremo Collegio, che sembra giunto ad una for


mulazione integrale. e definitiva, almeno nel s�enso 

prescelto : 

a) La� prima massima ri'guarda il eriterio di 

determi1'1!azione d.ei rapporti soggetti�-al Giudice di 

lavoro. Ritiene la Suprnma Corte che caduto� l"tn-


quadramento sindacale indicato dalla legge, occor


re rifarsi a.l criterio inspiratore di questa e oio� 

alla particolare natura dell'Ente: � ohe quindi sia 

soggetto alla cornpetenza del Giudice del l'avaro 

ogni Ente di carattere economico, vale a �ire ogni 


?FF?F MM �&&&& ?FF?F MM �&&&& 
-151


Ente che a�bbia finalit� esolusivarnente o prevalentemente 
economica. 

Il Giudfoe perta.nto d.eve, secondo il Supremo 
Collegio, esaminare quare sia lGi finalit� dell'Ente 
e regolarsi circa la competenza a seoonda delle risitltanze 
di tale esa.rne. 

Con questa deois�ione, cos�, la Corte di Cassazione, 
tra i d-ue criteri sostanziali che le stavano 
di fronte e su 01.ti la giurisprudenza preesistente 
appariva oscil:lattite: quello aeua soggezione d-el 
rapporto alla disciplina collet�tiva e quello deUa 
natura dell'Ente ha optato decfaamente per iC secondo 
accogliendo la �tesi ma.gistralm.ente sostenuta 
da tempo in dottrina soprattutto daWAz~ariti 
(cfr. AzzARITI in � FOro Italiano', 1946, I~, 
17 e 1947, I1V, 57. Ma l'Azzariti stes�so nell'ul'timo 
stuc'tio in 1nateria in �Foro It. >> 1949, III, 98, 
8embra inclinare ver8o lGi tesi della. natura del rapporto). 


A tale tesi_, per�, a nostro avviso, possono muoi,
crsi varie obbiezioni: la prima letteral'e: l'articolo 
429, n. 3 non parla di En:ti � inquadrabili >> 
ma di Enti � inqitadrati >>; non si riferisce cio� ad 
imo stato potenziale, ma ad uno stato attuale effettivo. 
Ora con la sua tesi la Cassazione viene a 
sostituire il criterio dell'a inquadrabilit;�, a quello 
dell'inquadramento �ffettivo, cio� a nostro avviso 
della soggez'ione aUa disciplina aollettiva. n ohe 
p1t� apparire arbitrMio. 

La seconda, pi� sostanziGi~e, � collegata alla 
prima : che con la tesi .accolta il Giudice del laroro 
sar� conipetente anche quando l'Ente economico 
abbia discipl'ina�to il rapporto in posizione di 
supremazia cio� con un regolam.ento: il Giudice 
del lavoro si trover� cos� ad applicare i regolamenti 
e in 8ostanza il sistema di diritto pubblico 

� 
.i cui essi fanno capo e ohe preMtppone il controllo 
di legittimit�' solo nella parte in cui da es$i possa 
sorgere ~n diritto soggettivo, come precisato nella 
seoonila massima : cio� in minima parte, mentre 
per il resto non vi sar� nessuna forma di twtela. 
In sostanza l1a eliminaZ'ione degli interessi leg'ittimi 
e dellGi loro tu,tela presuppone il sistema contrattuale 
e la posizione di parit�, e no;,,, pu� <tttagliarsi 
ad ipotesi in cui l'Ente invece sia rimasto 
-quale ne sfa la� natura~ in posizione iU supremaz'ia. 
In tal senso del resto appariva, oltre 
alla giurisprnden.za del Consiglio di Stato, (ofr. 
,iecisionc 7 febbraio 1948, in <<Foro It. ))' 1948, 
III, 75 con nota del De Vall'es e dello Jaccarino) 
una dcoisione della stessa Cassazione, Sez. II, nurnero 
4217 del 1948 in questa Rassegna, giugno 
1948, pag�. 9 con nota di richiami. 
La terza infine che vi sono Enti che come ad es. 
la G. R. A. (cfr. art. 121 del decreto legis�lativo 
13 aprile 1948, n. 321 s�ulla regolarizzazione della 

G.R.A..) hanno una duplice categoria di personale: 
una parte statale, regolata dalle norme relative, 
ed un'�altra pa!fte d:isoiplinata dalle norme applicabili 
ai rapporti di lavoro con datori di _lavoro 
privati dell'indus'tria d�ei trasporti, per cui non 
pu� ammettersi una unicit�! del Giudice, mentre 
lo stes8o art. 20fl3 Cod�ice oivile ammette l'applicabilit� 
della disoiplina collettiva del lavoro ad 
Enti pubblici non inquadrabili � limitatam<ffl�t~ 
alle imprese (Za essi esercitate >> postulando COS'� 
chiaramente una distinzione tra. i rapporti d'impiego 
con lo stesso Ente. 

Per tali oonsiderazioni, pwr non disconoscendo 
le esigenze che hanno portato la S. C. alle affermazioni 
di CU�i $Opra, continuiamo a ritenere che 
il criterio distintivo della com.petenza si debba ricorcare 
non nella nat~a dell' Ent.e, ma nella disciplina 
sostanziale del rapporto: se esso sar� 
soggetto alla disciplina collettiva� e al sistema del 
diritto del lavoro, competente sar� il Giudicte del 
lavoro; se e8so gar�! diseiplinato da regolam.enti 
in posiziont,J di supr-emaz�ia dell'Ente e nel sistema 
del pubblico impiego, competente sar� la giustizia 
amministrativa. 

Un'impostazione diversa � data al problema nel 
recente studio dt.?ll'Azzariti citato ohe meriterebbe 
1tna disamina ben pi� ampia di quanto possa. essere 
consentito da questa breve nota a sentenza. 

L'illustre giurista fissa due regole: per gli Enti 
pubbiici ch� furono a suo t-empo inquadrati sindacalmente, 
competenza senza a.Uro del Giudice 
del lavoro ci sia o non ci sia contr.atto collettivo; 
per gli Enti pitbbliei di nuova istituzione assog�gettamento 
effettivo in atto al contratto eolle'ttfoo 
perch� sussista la� competenza. del Giud�ice del 
lavoro. Ad esse pu� aggi�unger:sene, nel pensiero 
generale dell'Az1zacriti, una terza: ohe gli Enti 
non di nuova istit1~2ione, che non ri8ultano in


1

quadrati a suo tempo, non sarebbero soggetti al 
Giudice del lavoro, neppure se fosse accertato che 
i loro rapporti di la.varo fossero in concreto disciplinati 
dal contratto colle1ttiiro. 

Distinzioni snggestive e precise che possono apparire 
dapprima definitive. Ma o'� un qualcosa in 
esse di formale che finisce col non lasciare paghi . 
Se Enti che erano sta;ti formalmente inquadrati 
non ri:-ultano disciplinati da contratti collett'ivi, 
ma tnttora dai vecchi regola.menti perch� il contratto 
relativo non � stato mai stipulato, ci sembra 
che ritenerli egualmente soggetti al Giudice 
del� lavoro sia dare all'inquadramento formale nelle 
Associazioni professionati, cio� alla sempliee rimozione 
del divieto di assogg1ettamento al contratto 
collettivo non seguita dalla stipulazione del 
contratto stes8o, ~n potere taumaturgico di trasformare 
il rapporto da. rapporto di pubblico impiego 
stato 8ino a ieri in rapporto privato di lavoro, 
senza. ohe nessitn atto della disoiplina di esso 
resti modifioato. 

Lo stesso rilievo -a contrariis -pu� farsi 

p�er l'ipotesi oppo8ta e cio� per il rapporto re go� 

lato dal contratto collettivo mentre l'Ente non � 

inquadrato, pur non essendo di nuova istituzione. 

Il 
fatto che si tratti di applicare il contratto col


lettivo nel sistema ohe esso preS'itppone e cio� in 

posizione d.i parit�: contrattuale e con le norme 

del diritto privato del lavoro, non dovrebbe avere 

nessun.a efficacia perch� st,Jtte anni fa c'� "st�to il._ 

decreto per l'inquad1�amento formale. � 

Il 
frazionamento d.ei c'Y'iteri cii sembra perci� da 

re8pingere : il criterio non pu� e:S'sere che un.ico in 

tutte z�e ipotesi compresa quella degli Enti solo 

p(J;rzialmente soggetti al contratto collettivo em 



-152 


articolo 2093 Codice civile o come la G. R. A. 
(redi art. 12 cit.). . 

E logicamente non pu� essere ohe quello sostanziale 
della disciplina del rapporto : disciplina pubblicistica 
o disciplina privata. N � a tale tesi sembra 
possa opporsi la espressione � inquadrati � sia 

perch� essa pu� considerarsi co�rne riferita all'inquadra1ncn.
to sostanziale, e oio� all'a soggezione 
del contratto collettivo, sia pernh� oossata la possibilit� 
dell'inquadramento, il criterio non pu� essere 
de8unto che dalla ratio le_gis che non � certo 
quella df, ridurre il gra,1;e problema della competenza 
a questione formale: a vedere se ricorre o 
meno l'atto di inquadramento. 

b) La seconda rnassima esclude che avanti al 
Giudice del lavoro possano farsi valere interessi 
liegittilrni e con;fignirare figure di eccesso di pot�re. 
In tal senso, la sentenza conferma l'e precedenti

del S. C. 
e) Ln terza che nccan.to alla competenza del 
Giudic:e ordinario possa continuare a sussistere 
una competenza del Giudioe amministra-tivo. 
Tnli d-ue mas�sime sembrwno es:atte perch� in sostanz�
a ln competenza del Giudice ordinario pit� 
d~r<s� e8Clusiva. 1Jtfa certo esse acquistano maggior 
fondamento se si tien conto che in effetti gli 
interessi l"egittimi non hanno pi� ragione di essere 
quando il rnpporto non sia pi� disciplinato 
dalle fonti del pubblic'O impiego, mn dai contratti 
collet.tivi e d�al sistema normale del~ diritto die'l 
lavoro. 
Onde la manaanza di loro tutela appare la consegi{
enza logica della regofomentazione sostamHale 
adottatn. Mentre nell'ipotesi int?ersn si risolve in 
un~ .strana e nrbitraria riduzione di twteln giuri.'
Sdi.'<Jionale. 
Ci se1nbra pertanto che, corne esposto sopra-, ln 
seconda e la terza massima siano in un qual:che 
contrat?to con ln prima da cui pur sembrano discendere, 
e che la soluzione ad'ottata non sia 
anoora quella definitiv�a. in quest.a cos� tormentata 
materia. 
In bnorw. sos'tnnza, la ragion.e di8oriminante non 
pu� essere che quella 808ta.nziale: 8e il rapporto 
� dfaciplinato come quello di diritto privato ben 

giusto che la competenza sia del Gindice de{ riapporti 
privati, ooi sitoi normali poteri e s'ervz�a residni 
di altre tutelo: il dipendente arr� per parte 
sua i vnn.taggi del d'ipendente privato: retribu


zione, diritti soggettivi, parit� di posizione. Mn 
se il rapporto � disciplinato dal d'iritto pubblico, 
dalle norme del pubblico impieg�o, ci sembra che 
-quale che sia l:a natura dell'Ente ~ n-on si 
possa sottrarre al Giudice amministrativo e aUe 
gnranzic correla.te. 

In caso diverso, si a,vreb be una situazione di 
profond,n ingiustizia nei confronti del dipevndente 
ohe .wnza. a1'ere � benefici del privnto, nl? avrebbe 
gli ~vnntng�gi, la qua.Ze _, se anche possa sembrare 
a prima Disfo farorevole ali'Amministrazione, 
come tittte le situnz�ioni di ingiustizia non 
tarderebbe a rjvelar8i, a chi 8i compenetri delle 
reali esigenze funzionali, al di jt{Ori dei sing'Oli 
casi e dalle singal'e cause, come foriera di inconvenienti 
gravissi.m.i e inaocettabil(}. 

REQUISIZIONI -Controversie -Competenza -Atti di 
vandalismo compiuti da truppe alleate su immobili 
re.quisiti -Decisione del �omitato giurisdizionale Ricorso. 
per Cassazione -Termini. (Corte di Cass., 
Sez. umte, Sent. n. 279-49 -Pres.: Pellegrini, Est.: 
Moscati, P. M.: Eula -.Ministero.Difesa contro San


francesco). 

L'accertamento e la liquidazione dei danni causati 
all'immobile (nella specie un albergo con la 
relativa attrea.,zatura) requisito a favore d~ll'Autorit� 
militare alleata dall'Amministrazione militare 
italiana, a seguito di esportazioni, atti di 
saccheggio, vandalismi e simili addebitabili alle 
truppe alleate che usufruivano dell'immobile 
esulano dalla competenz.a. del Comitato central~ 
giurisdizionale delle requisizioni, e sono devoluti 
agli organi amminis1::rativi indicati dal clecreto 
~1 maggio 19JG, n. 451, con il quale l'Amministrazione 
italiana assunse a proprio carico, tra 
l'altro (art. 1, lett. d) i danni dipendenti da azioni 
non di combattimento o connes�si con le requisizioni 
effettuate a favore delle truppe alleate; mentre 
restano attribuite alla competenza del Comitato, 
ai sensi dello art. 73, T. U. 18 agosto 1940, 


n. 1741, l'accertamento della indennit� ordinaria 
per l'uso normale della cosa requisita,, e dell'indennit� 
speciale per il logoramento e deterioramento 
di essa, cio� dei danni che, pur riconnettendosi 
al non uso della cosa eccedente quello normale, 
s:iano in rapporto di causalit� con la re-quisizione, 
e non in rappo�rto di semplice occasionalit�, 
come �quelli della specie sopra indicata. 
Il termine perentorio di sessanta giorni per riconere 
in cassazione contro le sentenze del Comitato. 
centrale giurisdizionale per le re1quisizioni, 
decorre solo dalla notificazione della copia integrale 
della sentenza ad istanza di parte, ed a me.zz��-Jl 
di TTfficiale giudiziario, secondo le forme ordinarie .J) 
prescritte dal c. p. c., essendo inidonea a �fare 
iniziare il decorso del termine la semplice c. d. 
(( notificazfone >> (propriamente comunica.zione) del 
r1ispositivo fatta a cura della S.egreteria all'AmmL 
nistrazione ed al ricorrente, in conformit� dell'ultimo 
.comma dell'articolo 84 del regio decr�eto 
18 agosto 1'940, n. 1741. 

L.a sentenza ha accolto in pieno la tesi sostenuta 
dnll' Am;ocatura. 
Bench� la sentenza, non abbia espressamente e�8�nminato 
ln questione della oompetenzn del Comitato 
giuri8rlizionale n conoscere d.ezze controversie relati11e 
alle indennit� per requisiz'ioni eseguite per 
conto dr,gli alleati, dm'e t�utt�avia ritenersi C'he l!a 

qnestione sia stata risolta implicitamente, in conformit� 
delZa tesi sostennta. dal'l' Avvocatnra (C'ompetenz<
a d.ei C'ornitati) tesi le cui ragioni furono 
esposte nella cirC'olare. 

D'altra parte, questa te8i ha �trovato accoglimento 
pieno presso il Comitato giitrisdizionale centrale 
nella decisione resa su ricoriso Ma~zolv,-Princi~
a ~ ~ 

Le parti della motivazione della presente sentenw, 
che si riferiscono vartfoolwrmente alle massime 
sopra descritte sono le seguenti: 

L'art. 73 del T. U. per le requisizioni, approvato 
ool decreto 18 agosto 1940, n. 1741, prevede per 


-153


� 


Fuso normale delle cose requ,i8ite, una indennit� 
normale, e per il logoramento �i e8so, eccedente il 
normale, una indennit� speciale, proporzionato a.Z 
rnaggiorc deprezza,mento. 

Le cognizione, qui'ndi, dei guasti risentiti dalla 
res requisita, riea.denti nell'una o nell'altra ipotlwi, 
� attribuita al'lo st@8SO Comitato centra�le, affirnoh� 
questo possa assofoere il compito, assegnatogli, 
di adeg�uare cio� il compenso all'intensit�, di 
godimento del bene requisito. 

Ma il legislatore non pl�'evidf! che le cose requisite 
per le neoes�sit� del'la g�u,erra., potessero divenire 
invec�e bersaglio di furti, saccheggi e vandalismi, 
cui � estraneo ogni concetto di iiso normale ed 
anormale e pertanto i danni derivati d'a tali even.ti 
non contemplati, estll'ano dall'orbita di applicazione 
dcl decreto del 1940. 

E poich� a rigore detti danni, non potevano annoverarsi 
neppure fra quelli causati direttamente 
da fatt:i bellici, il legi�s'la'tore nell'i,ntento di venire 
in soccorso dei privati cittadini che ne erano col�piti, 
ad Miitare loro un preg�iudizio a volte assai 
grave, provvide a trattenere a parte, sganciand.oli 
dal regolamento e dalla� disciplina d<'gl'in�ennizzi 
sta-biliti si.a per i danni di guerra chf! per le requisizioni. 


� Allhtopo eman� il decreto 21 maggio 1946, nurnero 
451 per effetto del quale venne addossato a.Zl'A 
mmin.istrazione ita.ziana l'onere, che altrimenti 
non poteva incomberle, di pagare gli indenniz1zi 
per i danni dipendenti da azioni non di combattimento 
e conneswj con le reqitisizioni effettuate a 
favore <Zell:e truppe all�ate, requisizioni che intuitivamente 
non potevano essere previste, con le loro 
conseguenze eccezionali, al tempo dell'emanazione 
clella legge del 1940, e dell'e altre provvidenze legi


dff.zSlative rela.tive alle riparazioni dei veri e propri 

'W<la.nni di guerra � ... 
... � Ohe il termine di 60 giorni per ricorrere in 
Oassaz'ione debba� decorrere dalla data deUa notificazione 
della sentenza che forma oggetto dell'impugnativa, 
non �, n� potrebbe es�sere, dubbio, e non 
� neppu.re controverso. 
La notifica, ad avviso del resi�stente .. � regola�ta_, 
nel caso, dall,ultimo comma de�l'art. 84 llel R. decreto 
18 agosto 19';10, n. 1741, nel quale si eletta che 
la decisione del Comitato centrale di reqttisiz�ione 
� notificatn, a cura della Segreteria, all:'Am.mdnistraz�
ione cd a�l ricorrente )). 

�.. << 08servMsi in contrario ohe all'a dizione notifica 
adottata nella rnenzionata. disposizione della 
le,gge speciale, non. pu,� assegnarsi il rigoroso signifi,
cato giuridico Ohe a tal.e' locuzione inerisce per 
il codice prooedural�e. 
Essa � 1nanifestamente ~sata nel significato generioo 
di avviso .� di comunicazione, e non gi�1 in 
quello specifico. 

Basti aWiwpo considerare che non il testo integrale 
dell'a decisione viene notificato dalla Segreteria, 
ben.si. il solo dispositivo, ed ovviamente questo 
non mette in grado le varti ai riscont�rare ed 
esaminare le rag�ioni cui � affidata la decisione per 
la oonseg�uente formulazione dei motivi del ricorso 
in Cassazione. 

E, perci� evidente ohe alla voce notifi.ca impropriamente 
usata, non pu� conferirsi a~fJra portata 

che quella relativa al similare atto previsto nell'art. 
133 c. p. c. per le 8entenze della Autorit� 
giu:diziaria ordintCLria. 


Se nessuna, riceroa del destinat,ario e nessuna. regolare 
consegna deve compier<} l'ufficio,,, se nesStMia 
formalit� per spedizione e per l'invio � prescritta, 
atta a gmra.ntirne il raggi1ingimento della 
finalit�', se, orvia�mente, non T;a data di spedizione, 
bens� quella del ricevimento da parte del destinatario 
pu� eventualmente segnare l,inizio della 
decorrenza del termine' �utile per la proposizione del 
ricorso, se, in deroga al dettato degli articoli 285 
e 170 c. p. c. la notifi.oazione � fatta, come nel 
caso, direttamente aWArnministraZ'ione e non pure 
all' A 1mooatura dello Stato a mez.zo della quale 
essa si costituisce in gi�ud.izio, torna irrefutabile 
l, ill'azione che all, invio della deci8ione non possono 
assegnarsi l'efficacia. e gli effetti che proll'lfoCe 
la notifica vera e propria, oompiuta dall,Ufficiale 
gittdiziario, il quale assume all'uopo precise re8ponsabilit� 
per la scrupolosa osservanza delle reg
�ole impostegli e connaturate all'atto appunto per 
le sosta;nziali conseguenze che lla esso scatiwiscono, 
in orrl'ine all'ulteriore svolgimento del ptrocesso. 


Conforta l'e esposte considerazioni il rilievo che 
in altri rincontri dalla speciale legislazione po.<?t� 
bellica, � s'tato adottato il medesimo sistema. per 
Ja. deci8ione d�i talune giurisdizioni speciali, e tuttavia 
questo Supremo Ool'legio ha ripetiite volte 
affermato il criterio secondo oui il termine per la 
proponibilit�' del ricorso per Cassazione va calcolato 
dalla regolare notifica delle decisioni eseg�uitr; 
dall,Ufficialc giudizoiario an.zich� dalla Oommi.~sione 
interna e di carattere amministrativo d�all'Uffioio 
di Segreteria o Cancelleria delle giurisdizioni 
che le decisioni hanno emesso )), 

E, appena il� vaso di rilevwre la notevole im.portanza 
di questa perspicua decisione la qualf! ri


. solve, una volta e per sempre, molti dubbi ohe avevano 
travagliato la g'iurisprndenza in qnesta tormentata 
materia. 

R:ichiamiarn,o qunnto segnalato nel fascicolo 5 
pag. 21 llella Rassegna de~ 1948 e n�l fascicolo 6, 
pag. 10. , 

TERRE INCOLTE -Vincolo forestale -Difetto del 
presupposto che si tratta di terre. incolte od insufficientemente 
coltivate -Inutilit� dell'assegnazione Concessione 
subordinata allo svincolo -Illegittimit�. 

(Consiglio di stato, V Sezione, 25 marzo-7 maggio 1949, 

n. 349 -Pres. : Severi, Est. : Sangiorgio-Mirabe!li contro 
Prefetto Cosenza e "Lega Contadini� di Melvito). 
I terreni soggetti a vincolo fores.ta.le non possono 
qualificarsi n� incolti n� insuffici~mtemente 
coltivati, 'Pei�ch� lo stato in cui si trovano dipend~ 
dalla legge, non dalla volont� del proprie�tario. 


L'assegnazione sar.ebbe comunque inutile, per.
durando il vincolo. 

Neppure � legittimo assegnare terreni soggettia 
vincolo forestale, subordinatamente allo svincolo, 
perch� difetta, s:emp�re il presupposto per l'ass:
egnaizione, in quanto bisogner�, dimos,tr1are che, 
tolto il vinco.io, il proprietario ~on aiblbia coltiva.
to. 


WW&f Dormrn I fil!� &LE fillliilitwYWWWP�Wffff:Wf 


-154


La decisione1 che appare assol'utament� esatta1 
e che perviene ai risultati sopra indioati at'traverso 
una aouta interpretazione della ratio legis, 
� cos� motivata: 

� Il presupposto intititivo della norma dell1artieolo 
1 del decreto legisl'ativo del C�tpo provvisorio 
dello Statoi 6 settembre 1946, n. 89', che consente 
la concessione1 alle associazioni di oontadini, 
di terreni di vropriet� vrivata o di Enti pubblici 
che risultino incolti o insufficientemente coltivati 1 
tal'i cio� da votervi praticare oolture o metodi cultnrali 
pi� attivi o intensivi1�in relazione anche 
a.llc ncce8sit� della prod.'lfcZione agricola nazionale, 
� che si tratti di terreni destinatri o destinaMli 
all'agricoltiira che il proprietario non coltivi o 
coltivi male >>. 

<< J, terreni soggetti a vinoolo forestale1 come 
quellf, che fttrono conc�essi alla resistente cooperativa1 
non vossono qualificarsi n� incol'ti n� insiifficientcmente 
coltivati 1 verch� lo stato in cui essi 
8� troviamo1 da.i punto d�i, viJsfa doUa ooN;ivabil).it� 
agricora1 dipende dalla legge e non dalla volont� 
del proprietario. A voler concedere detti terreni si 
co1npirebbe1 dopo tutto, Ulfl,' operazione inutile', 
perch� il concessionario verrebbe a t.rovarsi di 
fronte al vincolo1 che ha carattere reale1 nell'a 
identica s�ituazione del provrietario : neppure esso 
potrebbe modificare lo stato dei terreni da quello 
in cui li trov�erebbe. 

<< La situazione giuridic'a resta la stessa anohe 
con l' esvediente a cui hanno creduto di voter ricorrere} 
nella specie, commissione e prefetto per 
superare fimpedimento legale ohe vietava la concessione1: 
quello cio� di sitbordinare questa allo 
8Vincolo e nei limiti dello sv�incolo. I terreni svincolati 
riacquistano bens� la possibilit� di essere 
coltivati, in pieno o con le limitazioni e cautele 
imposte dall1A�utorit�l svinoolante1 ma non per 
questo possono qualificarsi �nmediatamente incolti 
o insufficienternente coltivati. 

� Questa qualificazione, che �1 come s1� detto, 
Z1 ovvio presupposto dell' a]Jplicazione della nonna 
s�ulla conoessione delle terre. incolte ai contad.ini 1 
JJOtr� cominciarre a 8US8istere solo qttando 8i dimostri 
che il provrietario, nonostante l�a recuperata 
disponibilit� dei terreni ai fini della coltjva.~ione1 
non abbia1 mitro il termine occorrente allo scopo, 
pro1yoedu.to alla loro c-oltivazione o 'Vi abbia provveduto 
in. modo ina;deguato >>. 

VENDITA -Calmieri -Blocco -Assegnazione di 

merci bloccate -Requisizione -Differenze -Auto


nomia dei singoli negozi relativi alle assegnazioni. 

(Corte di Cass., Sez. unite, Sent. n. 305-49 -Pres. : 
Ferrara, Est.: Messina I., P. M.: De Villa -Amministrazione 
Difesa contro Fadda e Manca). 

Gli acquisti disciplinati mediante assegnazione 
di merci vincolate (decreto-legge 27 dicembre 1940, 

n. 1716, 2('{ dicembre 1940, n. 172'8, 14 giugno 1940, 
n. 764) non importano r,equisizione delle merci� 
stesse da parte della Pubblica Amministrazione. 
Essi, invece, d�nno luogo ad un negozio di dirit. 
to privato (con le limitazioni stabilite dalla leg�ge) 
tra assegnatari (Ente o privato) e detentore, 

che si perfeziona nel momento in cui la richiesta 
della merce da parte dell'assegnatario viene a conoscenza 
del detentore (art. 1326� c. c.). Pertanto 
le controversie che sorgono in relazione a tali acquisti 
disciplinati son9 di competenza della A. 

G. O. e non gi� del Comitato giurisdia.ionale per 
le requisizioni. 
Per gli acquisti suddetti si applica il prezzo 
fissato dalla competente autorit� e vigente dal momento 
in cui si perfeziona il negozio tra assegnatario 
e detentore della merce vincolata. 

Ogni singola richiesta di merce assegnata d� 
vita a un negozio giuridico autonomo e per� ciascuna 
consegna di merce � regolata dal prezzo vigente 
al momento in cui si perfeziona il relativo 
negozio. 

Con questa perspioua s-entenza la Corte Suprema 
ha fis8aio, pu� dirsi es11urientemente1 i criteri 
di distinzione tm le requisfa�ioni e gli acqiiisti per 
assegnaz�one di merce vincolata. 

La Corte ha. ripetu.fo nuovamente la �tesi gi� da 
essa affermata che cc per determinare se un dato 
provvedimento costitttisca reqitisizione deve aversf, 
riguardo al s�uo contenuto sostanziale e non gi� 
agli elementi puramente formaU1nulla importando 
che la Pitbblica Am.mini8trazione non abbia fa:tto 
riferimento alcuno alle norme ohe regolano la reqitisizione, 
e non ne abbia seguito la relativa vroced.
ura o vi abbia proceduto in base a norme diverse>>. 
Essa ha� peraltro precisato che, a differenza 
del provvedimento di requisiZione1 � col vincolo 
delle merci e le conseguenti a8segnazioni la 
Pubblica Ammini8trazione non mette in essere alcitn 
tra8ferimento coatto, es�8a si limita1 invece1 
a disciplinare nell'interesse della pubblica economia 
la comvravendita, sia pu.re con lf} l'imitazioni '(fb 
stabilite dalla legge circa le versone degli acquiren'ti 
ed il' vrezz�o che viene 8tabilito con norma. generale 
dall'a ste8sa Pu.bblica Amministrazione >>. 

Gli .argomenti addotti contro questi concetti1 
erano che se il 8em.plice vincolo delle merci � insufficiente 
a.Z trasferimento coattivo del prodotto1 
f.iittai,ia tale vincolo vu� ben equipararsi al provvedimento 
di precettazione nella normale vrocedura 
di requisizione1 rnentre all'ordine di requi8izione 
verr:ebbe equiparato l,ordine di ass.egnazione 
e q1tindi di consegna del predotto il quale importa 
invece il trasferimento coattivo del prodotto stesso 
all1as.<1egnatario nel che si sostanzia il provvedimento 
di requisizione. 

A queste obiez'ioni la Corte ha replicato1 e, sembra 
convincentemente 1 dioendo chf} � come il vincolo 
non imvorta precettazione nel senso tecnico 
della parola cos� l'ordine di assegnazione non e.qui. 
vale aWordine di requisiz�ione1 verch� mentre la 
notificazione di que8to import.a ipso iure trasferimento 
nella Pubblica Amministrazione del'la pro]
Jriet� della� cosa requ.isita, invecie �rassegnazione 
non opera di per 8� alc�un trasferimento >>. -


Secondo l�a Corte, l'inquadramento giuridico dei 
rapporti che sorgono dalla di8tribuzione delle 
merci sottovoste a vincolo1 rapporti nei quali il 


-155 


diritto pttbblico si intreccia strettamente col pri. 
vato, pii� stabilirsi in questi termini : � il; blocco 
delle merci � nei riguardi del detentori} di esse un 
ordine di non disporne se non in conformit� 
delle prescrizioni dell' a'/ktorit� j limitazione, quindi, 
della libert�' di alienazione, l:a quale trova riscontro 
nel campo del diritto privato nel vincolo 
volontario della propria libert� contrattuale (proposta 
irrevocabile, opz1ione, articoli 1329 e 1331 

c. c.) o nel vincolo stabilito direttamente dalla 
legge (retraUo successorio, art. 732., prelazione del 
conoodente neWenfiteusi, art. 966 c. c.). Nei riguardi 
dei futuri acquirenti delle merci il blocco 
'l'a considerato come una offerta alla genera.lit� 
delle merci vincolwte, C'/ki fa riscontro nel campo 
prfoato o T;'offerta al pubblico (art. 1335 c. c.) che 
importa offerta di contrattare rivolta a persona 
indeterminata la quale si determina poi mediante 
l'accettazione. 
Secondo la Corte, quindi, � l'assegnazione importa 
per il detentore autorizzazione a vendere 
e consegnare, mentre per l'asgegnatario (Ente o 
prfoato) ha t7alore dj, deterrnin,azione del destina


tario della merce bloccata e quindi di concreta 
offerta di esso, ope legis, della merce stessa . 

. . . . � 80lo con la richie8ta �lella merce al 
detentore da parte dell'assegnatario che, importando 
essa l'ibera a.ccettazione dell'offerta, si vienrc 
a perfezionare il negoz�io giuridico di diritto pri1.~
ato (cornpra-1.,endita) con tutti i s�uoi effetti, il 
che si rerifica precis-amente nel momento in cui 
tale richiesta pcrniene a oonoscena del detentore 
(articolo 1326 c. c.) >>. � 

Bench� la costruz.ionc escogitata dalla Oort!} Supre,
ma po8sa sem1brare un p� macchinosa, t'f,t.t1tavia 
non pu� �ubitarsi della e'satteizza del:la tesi, 
secondo la quale l'assegn�azione non � '11!na requi8izione. 
Essa � in sostanza da. ricomprendersi nella 
categoria delle autorizz�azioni amminj,strative, le 
quali come � noto, hanno il solo effetto di rendere 
lecita una attivit� che �, in via generale, vietata. 

Ma, come � a1tiche risaputo, le a'/ktorizz,azioni, 
oltre questo effetto di tog'liere un divieto generale, 
non hanno alcuna altra influen.za sulla attivit� 
compiuta dal; privato dopo la rimozione del di11ieto, 
la quale resta regolata oompletamente dalle 
norme di diritto privato che la riguardano. 


ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI 
DELLE CORTI D�I MERITO 


PROCEDIMENTO CIVILE -Notificazioni alle Ammi


nistrazioni dello Stato -Sanatoria -Foro Erariale 


Inapplicabilit� -Permesso di ricerca per acque 

minerali -Opposizione giudiziaria contro il provve


dimento dell'Amministrazione -Improponibilit�. (Tri


bunale Massa 29 gennaio 1949 -Pres. Est.: Gatti 


Berti e Manfredi contro Bonini e ing. capo Corpo 

delle Miniere di Carrara). 

La nullit� di cui all'art. 11 del T. U. sull{ll rappresentanza 
�e difesa in giudizio dello Stato, richiamato 
dall'art. 144 c. p. c., non � n� assoluta 
n� insanabile; la medesima � sanata, quando si 
sia verifi�ata. la condizione di cui all'ultima parte 
dell'art. 156 c. p. c. (1). 

La inosservanza dell~ norme sul foro dello Stato 
� irrilernnte e pertanto non d� luogo a declaratoria 
d'incompetenza quando, non avendosi un contrasto 
diretto d'interessi fra lo Sfato �e i privati, 
la domanda giudiziale ha per tema la regolamentazione 
d'interessi privati nella quale un'Amministra,
zione dello Stato (nel caso in esame, Corpo 
delle Miniere dello �Stato) � intervenuta e doveva 
intervenire come Ente disciplinatore dei medesimi 
contrasti di interessi (2). 

L'Autorit� giudiziaria � carente di giurisdizio


ne sull'opposizione spiegata dal proprietario di un 

fondo contro un provvedimento dell'Amministra


zione mineraria che accorda ad altri il permesso 

di ricerca per acque minerali (3). 

La � ricerca J) non ha per oggetto la scaturi


gione dell'acqua -1 la quale pu� anche preesistere 

alla concessfon~ del permesso -ma bens� gli ele


menti dei quali il liquido � dotato al fine di sta


bilire se si tratti di acqua minerale e di determi


narne la sua utmz.zazione (4). 

(1) J.lfassima� in contrasto con la pi� recente 
giurisprudenza de~ Supremo Collegio. DeV�J affermarsi 
che la wu,llit� conseguenti} alla mancata notificazione 
della vocatio in ius di �una Amm-ini::fr1J,. 
R:'ione Pubblica� presso l'Avvocatura dello Sta:to (} 
assoluta ed insanabifo, ancorch� sia stato prorveduto 
alla costituzionej n� � in questione l'npplicabilit� 
dell'art. 156 ultimo capoverso c. p. c. anch11 
perch�, nulla innovando rispetto al recchio codice 
di rito circa la possibilit� d-i sanatoria della no�tifi� 
cazione attraverso la costituZJione in gi u,dizio, le 
disposizioni cui al T. D. 30 ottobre 1930, n. 1611 
devono intendersi ferme ed invariate, in qua1nto 
anzi espressarnet~te richiamati} dall'art. 144, l� 
comma c. p. c. (cfr. O orte .di Cassazione 4 marzo 
1942, n. 605; 11 luglio 1943, n. 1960; 31 luglio 1946, 

n. 1049; U agosto 1946, n. 1090; 23 maggjo 1947, 
n. 804; 12~ dicembre 1947, n. 1692, in senso contrario, 
peraltro, per itna 8pecie particolare, Cassaz. 
Brescia 11 dic�_mbre 1944, � Giur. It. >>, 1945, I, 25 
oon nota contraria di A. SALF,RNI,. (ivi, per un esalto 
inquadrnmento della questione) e tra le decisioni 
delle corti di merito: Appello Torino 1� giugn() 
1943, in Giur. Torinese 1943-358; Appello Napoli 
21 marzo 1946, in �Diritto f! Giurj,s. n. 1947, ~6; 
AppeUo Torino 24 maggio 1946, in � F'oro Padano 
)J 1946, I, 670; Appello Torino 2,5 gi-u,gno 1946, 
in � Temi ))' 1946, 644). 
(2) Massima sulla cui infondatezz.a non sembra 
possano sollevarsi dubbi. E' acquisito che le norme 
sul foro d-ello Stato (art. 25 c. p. c1� d-�nno vita ad 
una cmnJpetenza territori:ale funzionale inderogabile 
per l'espresso richiamo citi agli articoli 38 e 2se 
c. p. c. irb rel�azione agli articoli 6, �9 del T. D. 
30ottobre1930, n. 1611, (cfr. dottrina, CHIOVENDA: 
Istitu,zion~ di Diritto Procedura civile, vol. II_, 
8ez. I, paig. 183, IovINE, 1934; 0ALAMANDREI: Istituzioni 
di Diritto procedura civile, Yol. II, pagina 
128, 0EDAM, 1944; 0ARNELUTTI: Istituzioni di 
Diritto procedura civile, Yol. I, pag. 133, v F'�ro 
Ita,liano J>, 1942). 
Il Tribunale di Mnssa pernltro vorrebbe subordinare 
la declaratoria d�i incompetenza per viol'azione 
delle norme sul foro dello Sta-to alla sussistenza 
o meno di un contra-8to diretto tra lo Sta,to 
ed i privati, il che � rnwnifestamcnte erroneo per 
dlue 011dini di motivi; w.no, di carattere, generale, in 
quanto l~esame s�u una questione di competenza 
deve tas,sativamente limitarsi a questa e non coinvolgere 
il merito; l'altro attinente al:la specie poich� 
l'Amministrazione, conveniita in giudizio, in 
quanto � doveva in.terv�enire >>, qu.ale Ente diseiplinatore 
degli interessi (art. 100 c. p. c.) e non 
assume gi� la veste sing'Olare di mera spetitatrice. 
Tale veste resta esc�iusa p1�oprio dal fatto che l'Amministrazione 
� disciplina >> �gli interes8j, in ?Jiuooa


e quindi, ove sorgano controv,ersie tra privati in 
ordine a quella regolamentazione, pu� e deve intervenire 
a diretta tu,tela del dir.itto proprio e 
degli interessi della collettivit�. 



:: RR :: RR 
-157


(3) In questa part� la sentenza riconosce al provvedimento 
con cui viene accordato il permesso d'1 
ricerca di acque minerali gli estremi ed i caratteri 
inconfondibili dell'atto amministrativo strettamente 
discrez�ionale (sia che venga considerato 
�autorizzazione i> sia �concessione�. Non a diversa 
soluzione pu� corf//Unque giungersi attrav�rso 
la l'ettera della leg�ge (art. 5, regio decreto 29 luglio 
1929 n. 1443) quando stabilisc<} che il permesso 
di ricerc.a vie�ne accordato a chi ne faccia domanda 
ed a,bbia a giudizio <<insindacabile � dell'Amministrazione 
la capacit� tecnica, ed economica necessaria, 
nonch� attraverso il sistema tutto di disci]
Jlina della materia mineraria dov� il pre1ninc/'l.le 
intere8se ]Jttbblico ha COm]JOrtato che a ba.1r; delle 
di8posizioni legislative sia posto il principio <fo!lci 
pi� ampia discrezionalii�', sovmttutto nella fase 
vrelirninare d�lla � riceroa � (Consig�lio di Stato, 
16 ottobre 1940, n. 484, in.� Foro Amm.vo �, 194-0, 
I, I, 34!5; 27 gennaio 1940, n. 59, in <�Rivista dei 
Beni P1,1,bblici �, 1940, 343). 

Del resto una sorgente di .acqua minerale o terrnale 
non rientra nella sfera giuridica del proprietario 
del 8'll:Olo, costituendo ur~a propriet�1 da quella 
separata., di pertinenza dello Stato (Cort� di 
Oassazione, I Sezione, 16 gennaio 1940, in � Foro 
Italiano�, 1930, I, 477, ivi ampia nota di D. Simoncelli) 
. . 

Tale separa;;,�ione per� � aUo stato potenziale in 
q'uanto in funzione dell'avvenuto riconoscimento 
della q1talif;� di termale o minerale deffaoqua oggetto 
di ricerca; peraltro anche in questa fase al 
proprieta,r�io del fondo � precluso l'esercizio d�ei 
suoi diritti di dominus non potendo opporsi alla 
esecuzione dei lai-ori necessari alla ricerca salvo il 
risarcirnento del danno nei soli confronti del ri


@4ercatore, che pu� essere a tal fine assoggettato a 

~a'11;zione (art. 10 regio decreto citato). 
Il diritto di propriet�, diirante la fase della 
ricerca, �manifesta una rolta ancora la sita intrinseca 
elasticit�; se infatti la ri8erva � negativa, nel 
.~enso che l'acqua nnn ha aloun elem,ento che ne 
possa comportare la classifi"cazione tra quelle min"
rali o termali, il diritto di prnpriet� del dominus 
del fondo riprende pienamente vigore rest.anclo 
invece escluso, a favore dello S l a.fo, in caso 
contrario. Bene quindi il Tribunale di Mass�a ha 
negato la giurisdizione dell'Autorit� giitdiz�iaria 
ordinaria di fronte ad una domanda tendente in 
sostanza a porre nel n'11;ll'a om:ero a modificare il 
proiiredimento dell'AmminiS<tra.7tiOne (Corte di 
(Ja88aZionc Sezione Unite 16 marzo 1939, n. 892, 
in � Rivista, beni pubbliai ))' 1939, 2815). 

L'Autoril� g�udiziaria potrebbe invece esser<} investita 
di controrersie tra proprietario e ricerca. 
tare, 1/1'(/, solo nei li�rruiti poNti dall'art. 10 ii. c. 
eita.to. 

(4) Che la � ricerca )) abbia ad oggetto � gli elementi 
dei quali il liquido � dotato l> e non gi� 
l'origine dell'acqua, � questione che poteva anche 
non porsi. 
Anche la� �scoperta� di un giacimento minerario 
o di acq1ia mineral'e o termale non � atto di


retto al materiale discoprimento bens� attivit� 
spiegata ai fini della idonea valutazione della qua� 
lit� o quantit� del minerale, in senso lato, per 
l'accertamento deUa possibilit� economica ed indtustriale 
di una concreta. ittilizzazion.e. 

Nel q~tadro dell'attivit�< mineraria la � �riCerca. >l 
� la prima in ordine di tempo J ohe attraverso la 
NCOperta potr� portare al.la� coltivazione del; giacimento 
(R.G.). 

SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -Confisca di 
beni -Atti dispositivi -Sanzione d'inefl�cacia Retroattivit� 
-Costituzione -Art. 25 -Carattere 
direttivo e programmatico -Decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159 -Efl�cacia anche 
dopo il 1� gennaio 1948 -Atti dispositivi -Sanzione 
di inefl�cacia -Facolt� della P.� A.: esecuzione amministrativa 
o declaratoria giudiziale -Atti dispositivi 
-Sanzione di inefl�cacia -Limiti. (Tribunale di 
Bologna, Sez. ia, 22 marzo 1949 -Pres.: Carlozzi, 

�Est.: Sbrocca -Amministrazione delle Finanze contro 
Tondelli e Ruini). 

La sanzione �i inefficacia degli atti di disposizione 
previsti negli articoli 2 e 3 decreto legislativo 
26 marzo 1946, n. 134 ha carattere r�etroattivo 
(1). 

Le norme contenute nell'art. 25� della Costituzione 
hanno carattere direttivo e programmatico. 
Pertanto le disposizioni di carattere penale contenute 
nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 
1944, n. 159 continuano ad avere piena efficacia 
anche dopo la data del 1� gennaio 1948. (2). 

L'inefficacia degli atti �ispositivi compiuti dal 
soggetto alla confisca nei casi degli articoli 2 e 3 
del decreto legislativo luogotenenz.iale citato, opera 
j'll:re; e pertanto la Pubblica Amministrazione 
lta la scelta lli proce�ere all'esecuzione della sentenza 
o ordinanza di confisca, sui beni trasferiti, 
anche nei confronti dei terzi poss�essori o detentori, 
(in virt� del decreto intendentizio di determinazione 
dei beni salva la facolt� di opposizione 
giucli.ziale, ex post, come impugnativa d' un provvedimento 
amministrativo esecutorio) o di promuovere 
il giudizio di cognizione, per la preventiva 
declaratoria di inefficacia (3). 

Il generico richiamo all'art. 45 contenuto negli 
articoli 2, 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
26 marzo 1946, n. 184 vale soltanto per le ipotesi 
che non contrastano con le norme riflettenti la 
.confisca, ossia per le ipotesi contemplate nel 1� e 
2'0 comma dell'art. 45; non anche per quella ipotizzata 
nel 3� comma; onde gli atti di opposizione 
compiuti dal soggetto alla confisca, nei periodi indicati 
rispettivamente negli articoli 2, 3 del decreto 
legislativo luogotenenziale citato, sono inefficaci 
rispetto allo Stato, indipendentemente dalla 
scienza, del terzo, in ordine alla responsabilit� 
penale o politica del suo dante causa (4). 

Nella sentenza del Tribunale di Bologna, si contiene 
la conferma d�i principi costantemente sostenuti 
dall'Avvocatura sia dinanzi alle magistrature, 
8ia in ripetUrte direttive e consultazioni. 


7 I N 7 I N 
-158 


(1) In ordine nlla prima massima, si 1nwl rilevare 
ch� la retroattivit� -emergente del richiamo 
(al'trimenti inspieg�abile) alle date del 25 luglio 
1943 e dell'8 settembre 1943, contenute negli 
articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
26 marzo 1946, n. 134 -va considerata con 
riferimento a negozi conclusi in qualsiasi parte 
det territorio nadonale. 
In questo tipo di ca1tse, non � infrequente, da 
parte della difesa. dei privati, l'eccezione di ultrattivit� 
dei negozi conclusi nei territori soggetti 
all'occ:upazione bellica del tedosco�; ossia sotto lo 
itsbergo di un ord'inamento rilevante sul piano 
del diritto internazionale; onde, se, in regime di 
occt{pazione, continu� ad �avere vigore l'ordinamento 
italiano anteriore, escluso quelle norme 
emanate, frattanto, dal governo legittimo, queste 
itltirne non potrebbero disfare quel che fu fatto 
jure, in detto re,gime di ocoupazione) e secondo 
l'ordinamento conservato. 

Contro s.iffa;ttj argomenti) non � arduo ossernare, 
anzitutto) che� l'occupatio.bellica non sembra 
possa agevolmente configurarsi come � ordinamen. 
to giuridico >> in senso tecnico istituzionistioo; 
trattandosi) piuttosto) di un � rapporto >> fra potenxm
� ocou.pante. e potenza occupata) nell'ambito 
deWordina,mento interstatuale) entro il quale .�i 
esaurisce la rilevanza giuridica deffoccupazione 
stessa. 

Ed � proprio la sopravvivenza della legge detlo 

Stato occupato -in forza deU'art. 43 delfAn


n�me alla IV Convenzione dell' Aja,,) del 18 ottobre 

1907 -che ne fornisce la conferma. Ma) per ci� 

stesso) dopo la cessazione) l'occupatio bellica non 

pu� essere opposta come fatto (non diciamo: ordi


namento) determinante una� d'iscontinuit� nello 

ordinamento legittinio. 

E se per) ris�petto al principio della pubblica


zione della legge) le. norme emanate dal governo 

legittimo) in periodo di oooupazione) furono gra


dualmente estese anche a�i territori rioccupati, la 

pubblicazione ha determinato l'entrata in vigore 

anche di quelle aventi efficacia retroattiva. 

L'argomento non si pone, neppure) per quelle 

emarnate dopo la rioccupazione) con carattere di 

generalit� per tutto il territorio nazionale. . 

In secondo luogo) si osserva che non � la giU<ridicit� 
o non dello ordinamento anteriore (q�uello 
dell'occupante tedesco) come anoh� noi crediamo; 

o quelle della cosidetta,, r.s.i.) che possa impedire 
la retroa,,ttivit� della leg'{fe. 
Gli articol�i 2, n. 1 del deoreto legislativo luogotenenziale 
;;m mar:w 1946, n. 134 laddove richiama 
l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159; lo stesso art. 2, n. 2 e ~'M� 
ticolo 3 sarebbero come non scritti s� non dovessero 
a.pplicarsi ai trasferimenti avvenuti nei territori 
occitpati tJ,ai nazifascisti) nei quali ebbero 
luogo) per necessit� ..... geografica) _i fatti di collaborazionismo 
ipotizzati dagli articoli 5 e 9 �el 
deoreto legislativo litogotenenziale 27 T,ugbio 1'944, 

n. 159. 
E con oi� non si �isoonos'cono affatto i diritti 
quesiti dai privati l'un verso l'altro; poich�) la 
legge dichiara � privi di effetto rispetto allo >Sta


to >> gli atti di che trattasi; mentre i ra.pporti fra 
venditore e compratore restano regolati dalle norme 
sotto il cui impero vennero conclusi i relativ�i 
nego.zi. 

. (2) In ordine all' effi.r;acia dell� legislazione sanziona,,
toria contro il fascismo) anche dopo l'entrata 
in vigore della Costituzione � da rilevare che il 
Tribunale abbia omesso di distinguer� fra norme 
sanzionatorie civili e penali. L'art. 25 della Costit
�ziz:ione -che dfohiara l'irretroa.ttivil'�; della legge 
pena,,le -non potre;bbe spiegare alcuna influenza 
su norme, come quelle degli articoli 2 e 3 del 
decreto legislativo l�l{ogotenenziafo 26 marzo 1946, 

n. 134, di natura fiscale e relativa all/ineffioacia di 
negozi civili. 
In ogni ca.so) a voler anche discendere all' interpretaziOne 
della nor1na oostitttzionale citata) � 
noto quanto � sta,,to sostentUto d'a CARNIBLUTTI : 
Abrogazione del reato di collaborazione, in � R.iv. 
Pen. �, 1948, 2'8; UNGAHO e AuGIDNTI: Nota a sent. 
Sez�ioni Unite 7 febbraio 1948 rie. Marcian�, ivi 
1'948, 358 ; GnosA : Nofa a sentenza citata) in 
� Giur. !tal. �, 1948, Il) 129 ; e) in contrario) 
quanto � sta.to autorevolmente soritto da AzzARITI: 
La Nuova Costituzione e le leggi anteriori, 
in �Foro !tal. �, 1948, IV) 81; ESPOSITO: 
Efficacia dell� regole della nuova costituzione, 
in � Giur. ltal �, 1948, III) 146, con 
ampia disamina sulla distinzione fra. norme direttive 
o programmatiche e norme precettive. 

E' noto) aitres�) che l'art. 25 Costituzione fu 
escluso dal novero delle norme precettive e di immediata 
applicazione�) con la,, menzionata sentenza 
Sezioni Unite 7 febbraio 1948, rie. Maroian�) (in 
�Foro Ital. �, 1948, Il) 57, con not�a adesiva di 
Azzariti) e in � ]}'oro Pada.no >>, 1948, IV) con not%? 
adesiva di Battagz.ini) e con z�a sent. Cass. Pen. 281f'..# 
23marzo1949, rie. 1'ringali Casanova ered~ (ined.) 
proprio in tema,, di confisca. 

Cfr. iri senso conforme) sotto il profilo dell'in


sindacabilit� della. costituzionalit� della ~egge) da 

parte del giudice ordin.ario) J ANNITTI PIROMALLO : 

Sull'applicazione deUe norme della Costituzione, 

in �Foro Padano�, 1948, IV) 3; GUARNERA: 1Sulla 

abroga.zione delle norme penali relative ai delitti 

fascisti e: di collaborazione, in � Giust. Pen. �, 

1948, Il) 228; PrnRANDREI: Validit� e invalidit� 

di legg�i anteriori alla Costituzione, in � Giur. 

/tal. �, 1949, 1, Il) 178. 

In tema di distinzione fra norme prec�tt�V'e e 
direttive) vedasi anohe la decisione del Consiglio 
di Stato) V) 26 miaggio 1'948, n. 303, in� Foro It. >l, 
1948, III, 113. 


Ma a pre,scindere dalla quasi unanime soluzione 
che la riferita disputa ha ricevuto sotto il profilo 
�ella natitra direttiva o programmatica dell'art. 2'5 
�ella Costituzione) si irnpone) per it suo carattere 
preminente sotto il profilo estetico o dell'interpretazione 
log,ico-storioa (di notevole� influenza per 
la stessa dignit� degli istituti che i~ Gi~dice �e 
chiamato ad applicare) l'argomento addotto dall'Azzariti: 
che gran parto delle norme penali contenute 
nel decreto legisz�atfoo luogotenenziale 2r{ lu 


-159


glio 1944, n. 159 non abbiano cara'ttere retroattivo, 
,contemplando specie di reati gi� previsti dal c.p. 
. m.g. (art. 51, 54, 58) e del c.p. (art. 246, 247, 265). 

(3) La terza massima richiama l'attenzione del 
giurista per il valore scientifico del problema. 
Non vi � dtubbio che nel decreto intendentwio 
di determinazione d�ei beni, previsto dall'art. 4 
del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392, 
possano comprendevrsi anohe i beni che la leg�ge 
considera appartenenti az: soggetto alla confisoa: 
cos� quelli acquistati ital coniuge nel q�inquennio 
anteriore al 2�5 luglio 1943, trattandosi di un'applicazione 
della presunzione muciana, la qua.le 
opera di diritto (art. 2 penultimo ed� 'lltltimo. comma, 
del decreto leg�islativo luogotenenziale 26 mwrzo 
1946, n. 134), senza uopo d'i dec~lwratoria giudiziale; 
ci� oh� o,.vviene a.nche in altri casi (ad es. : 
in materia fallimentare). 

Difatti, ogni qual 1~olta nel nostro ordinamento 
la riferita presunzione � riohiamata, l'acquisizione 
del bene a� patrimonio del coniuge debitore non 
si opera attravers�o una deolaratoria dell' Autorib�1 
giudiziaria b�ens� mediwnte diretta apprensione, 
non confi.g�urandosi la acquisizione stessa qua.le 
effetto di itichi(J/rwzione di nullit� (per doppia presu,
nzione di simulazione) o quale effetto di revocatoria; 
8� che non importa una retrocessione dtal;l' 
uno all'altro coniuge,� sibbene, rappresenta u,na 
mera es'tensione dell'eseouzione, quale mezzo processuale 
�acco.rdato dalla legge per casi specifici e 
determinati (Sf!zioni Unite 4 giugno 1946, in 
� Giur. It. �, 1946, 1, 1, 459). 

L� controversia pu� sorgere, soltanto, se il coniuge 
contesti ohe il bene sia entrato nel suo patrimonio 
nel periodo iti tempo ohe la legg� assu,me 

amo sospetto. Ora, anche nel caso in esame � d.a'ta 
Wf:te pos&ibilit�, dopo l'esecuzione dtel decreto (artioolo 
5 decreto legislativo 19 novembre 1946, 

n. 392). 
Per gli atti dispositivi, compiuti dal soggetto 
alla confisca nei casi indicati negli articoli 2 e 3 
de~ decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 
1946, n. 134, la facolt� di inclwsione dei beni trasferiti, 
nel decr�to intendentizio, va rioolleg.ato ad 
altro principio: ossia a q�uello� dell'autotutela. 
Correttamente, osserva il Tribunale che la confisca 
si distingue dalla avocaZione, sia sotto il profilo 
giu.ri<J;ico, sia per la disciplina positiva; ne 
consegu,e una div�rsa configurazione anche delle 
azioni di inefficacia rispettivamente prevista dagl'i 
articoli 29 del decreto legislatfoo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 1159 e 2, 3, del decreto legislativo 
26 marz�o 1946, n. 134. Nel primo caso, la 
azione di ineffi.cacia � possibile solo quando il patrimonio 
de~ debitore sia insuffioiente a pagare le 
somme dovute allo Stato; � l'art, 45 del decreto 
legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 
presuppone, appunto, che si verta nell'ipotesi di 
un diritto di cre�ito, di un'obbligazione tra debitore 
di profitti e Stato; e eh(} si trat'ti dti agire, 
in via S'tfssidiariaJ sui beni di terzi. In tema di 
confisoo, invece, '[;'iniziativa spetta all' Autor'it� 
amministrativa, in forma di autotutela. L'art. 4 

del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392 

affir�a. all'Intendente di Finanza l'ese�cuzione del


la sentenza o dell'ordinanza di oon fisca, anche nei 

confronti dei terzi possessori o detentori, salvo 

opposizione da parte di costoro, come impugna


tiva di un provvedimento amm�nistraltivo eseau


torio (art. 5, decreto legislativo cit.). 

La Stato ha quindi la scelta se promuovere pre


viamente il giudizrio dichiarativo o eseguire la con


fisoa. e attendere l'opposizione. 

(4) Da. tali premess�e, il Tribunale perviene, 
egregiamen�te, �a risolvere U dolicato problema dei 
rapporti fra �gli articoli 2, 3 � 45, del decreto legislativo 
luogotenenziale 1946, n. 134, osservando 
ohe: � Se quanto si � <:sposto vale a mettere in 
rilievo una indubbia differenza tra il regime della 
confisca e quello dell'avocazione, questa ste's�s�a 
differenza porta ad escludere l'integrale applicazione 
alla aonfisoa dell'art. 45,, Il terzo comma di 
qu,e-sta norma, con esplicito riferimento all'arrt. 2!9 
del deoreto legisl�ativo luogotenenziale 1944, n. 159 
stabili8ce infatti che gli atti dispositivi, non a titolo 
gratuito, intanto sono prfoi di effetto, in 
quanto il proprietario o possessore dei beni gi� 
posseduti dalla persona debitrice �i profitti (J//�ucati 
sapeva o poteva sapere, al momento in cui 
acquistava la propriet� o il possesso ili tali beni, 
ohe tra i suoi danti oa.usa esistess.e detta persona 
e ohe essa avesse real'izzato profiUi di regime. Per 
trasferire t.ale norma alla oonfisoa, si dovrebbe 
innanzi ttitto sopprime-ne il riferimento all'art. 29 
ehe non avrebbe senso per la� confisca; inoltre si 
dovrebbe sostituire all'espressione: persona debi. 
trice di profitti avocati e che avesse realir:izato 
profitti di regime l'altra ben �foersa: persona 
soggetta alla confisca e che avesse commes:s-o delitti 
o gi� riportato condanne per i delitti previ-� 
�sti da.gli articoli 2., 3, 5, 9, del decreto legislativo 
luogotenenziale 1944, n. 159. 

Non pare, tuttavia, fosse indispensabil�e -ai limitati 
fi.ni della lite -prendere le mo8se da quelle 
lontane premesse sistematiche, tanto efficace, convin.
cente e scientifi.camente decisiva era l'individ,
uazione -nel tenta'tivo di trasferire la norm,a 
deU'art. 45 comlfna 3�, alla� confisca -di un procedimento 
a carattere ~nterpolativo, il quale non 
potr,ebbe non cons�lerarsi ad�iritt-ura rivoluZ'ionario 
nel sistema dtella nostra ermeneutica, c10me 
quello che altererebbe e sviserebbe le norme della 
legge. Tale arbitrariet�; risu,lterebe anche evidente 
dal fatto che l'art. 45 comma 3� del decreto legislativo 
luogotenenziale 1946, n. 134 contempla vari 
momenti, in cui i trasferimenti (inefficaci) potrebbero 
'essere avvenuti; e per taluno di tali momenti 
non sarebbe neppur possibile ipotir<:,zare l'a scienza, 
da parte itel terzo acquirente, in ordine a reati, 
per q'lltel tempo o quel periodo, inescogitabfli. 

Infine il termine di dtue anni, previsto dall'ultimo 
comma dell'art. 45 non swrebbe mai applicabile 
alla confisca, se non sostituendo alla espressione 
del testo legisla.tivo altra di �genere e significato 
completamente diverso. Devesi pertanto conclud.
ere ohe il generico rich�iamo all'art. 45, conte



-160 


n14to negli articoli 2 e 3 dcl decreto legislativo 
luogotenenziale 134 val'r; soltanto per le ipotesi non 
contrastanti con le norme riflettenti la confisca, 
ossia per quelle contempl�ate nei primi dur; comm.i 
dell'articolo stesso, ridiiedenti �accertamenti di 
carattere obiettivo per identificare la causalr; del 
trasferimento (D.A. Foligno). 

TRASPORTI -Trasporti cumulativi -Intervento in 
causa di uno dei vettori -Ammissibilit�, (Tribunale 
di Brescia 23 dicembre 1948 '-Bonomi Martino contro 
Soc. Nazionale Ferrovie e Tranvie e Ministero 
dei Trasporti). 

La disposizione del Codice civile che d� facolt� 
al destinatario od al mittente (a seconda dei casi) 
di far valere, in caso di trasporti cumulativi, i 
propri diritti di risarcimento del danno, per perdita 
o avaria, nei confronti del primo o dell'ultimo 
vettor�e, � una norma emanata per agevolare 
il destinatario o il mittente della merce, ma non 
apporta alcuna modifica alle norme generali del 
diritto civile in forza delle quali ognuno deve personalmente 
rispondere del fatto proprio: e ci� 
appare chiaramente dal disposto dell'art. 1700 
Codice civile (1). 

Conseguentemente, deve essere ammesso l'intervento 
volontario delle FF.SS., a sensi dell'art. 105 

c.p.c. (2). 
(1-2) I. Con gli articoli 1700 e 8egg., il nuovo 
Codice civile ha disciplinato, con qualche mod.ifica 
rispetto al codice di commercio, la materia del 
contratto di trasporto cumu:lativo. 

Si ha eontraUo di trasporto quanilo pi� vettori 
s�uccessit?i assurnono l'esecuzione del trasporto, dal 
l14ogo orig�inario di parten:<ia fino al lnogo di destinazione, 
con un unfoo con tratto, e venga all'uopo 
indicato nella lettera di vettura., rilasciata ital 
mittente al primo vettore, il luogo terminale del 
trasporto. 

Nel contratto di ricarteggio, invece, il vettore 
si obbliga di far proseguire le cose trasportate oltre 
le proprir; linee per mezz10 di v�ettori succes�sivi, 
senza farsi rilasciUtre dal mittente una lettera di 
vettura con l'indicazione del liwg�o terminalr; del 
trasporto. 

La distinzione, agevole a cogliersi fra le d14e 
figure di contratto di trasporto, risiede appunto 
ne~ fatto che il mittente, nel contra.tto di corrispondenza 
o di ricarteg'gio, entra in rapporto con 
un solo vettore, il quale as8ume la ve8te di 8pedizioniere 
relativamente al tra8porto delle co8e ol
�tr;e l'e proprie linee, mentre nel contratto di tra8porto 
cumulativo, lo stes8o 1nittente entra succe88i1:
amente in rapporto con gli .altri vettori appenach� 
que8ti, oon l'accet'tare il carico 8Ulle proprie 
linee, accedono al contratto stipudato fra l'o 
stesso mittente e il. primo vettore (ofr. LORDI: Ist. 
dir. comm. II, 303). 

Ampie discus8ioni 8orsero, sotto l'impero del 
vecchio codice di commercio, in ordine a.lla natwra 

gi�uridica del contratto di trasporto cumulativo, 
e mentr�e il VIVANTE (cfr. Trattato dir. comm .. , 
vol. IV, 684), ripudiate tutte le varie costruzioni 
gi�uridiche, aveva finito por ritenere che � il fonda 
mento immediato di que15to 8ingolare ra�pporto 
giU;ridico � dove88e r��ercar8'i nella z�egge, l'AsQUINI 
(efr. Contratto d.i trasporto in Ood. comm., 
comrmentato, 1935, val. VIII), acced.endo alla teoria 
del VALER! (cfr. Trasporti cumulativi, Milano, 
1913) aveva ritenuto che tale 8peoie di contratto 
dove8se qualificarsi come un contratto a formaz,
ione s'ucOe>Ssiva (efr. anohe WRDI, op. cit., ivi). 

Be difformit� vi era fra le varie costruzioni giuridiohe 
dr;gli 8orittori precertenti, l'accordo t�uttavia 
8i raggiungeva. nella coml'Utne constatazione ohe 
la caratteristioa peculiare di 'tale tipo di contratto 
con8i8teva nello unicum della pr;estazione, la quale 
non differiva obiettiv.amente da. quel'la mede8ima 
di cui al contratto a88'Unto interamente da un solo 
vettore. 

Tale caratteristica av,eva re8o con.oorde la dottrina 
precedente nell'ammettere la creaz1ione di 
un vincolo 8olidale fra i dfoersi e 8U:ecessivi vetto1
�i per quanto rifletteva gl'i obblighi as8unti nei 
oonfronti del mittente e del de81tinatario e, sia 
pure in un primo �temvo, da un solo vettore. 

Senoneh�, la forrnulaz'ione e il contenuto dell'articolo 
411 del Codice di commercio, sembravano 
o8taeolare la cone�zione del vincolo solidale fra i 
vari vettori; in quanto la norma limitava la pro. 
ponibilit� dell'azione di risaroimento 8olo verso 
il primo o l'ultimo vettore, o ne condizionava la 
proponibilit�, contro il vettore intermedio, alla 
preventiva dimostrazione ohe il danno si era verificato 
dU:ran'te il trasporto da lui e8eguf,to. 

In relazione, infatti, al disposto dell'art. ~J.< 
Codice commercio il VIVANTE (ofr. op. cit., pa'U{# 
na 687), pur ritenen.do che la caratteri8tiea d�ell'indivi8ibilit� 
dell'opus conduoeva neces8ariamente 
ad amme'ttere l'e8i8tenza, di un vincol'O 8olidale 
fra i vari vettori, o8servava per�, ohe, in questn 
ipote8i, il vincolo 8olidale si manife8tava in pi� 
Uev�e m.i8ura di quell'o comune, in quanto esso 1)eniva 
a ce8sare q14and� il mittente o il de8tinatario 
ave�88ero fatto la 8celta dcl vet'tore 8U cui far ricadere 
la responsabilit:�; del trasporto. Da ci� traeva 
la oon8eguen.za che, fatta la scelta�, ove il vettore 8i 
fo8se rivelato in8olvibiie, il danrneggiato, avendo 
esa-urito l'azione, non avrebbe pi� potuto far valere 
il suo oredito contro gli altri vettori (efr. contra 
AsQUINI: op. cit., pa�g. 497). 

Con la nuova regolamentazione del tra8porto cumulativo, 
� scomparsa la limitazione proce8'8ual'e 
dell'art. 411 Co<Uce commercio, limitazione che 
l'AsQUINI: (ofr. D'AMI%IO: Comm. Obbl. p. p�., 
Val. II, pag. 450) defini8ee �non sorretta da alc14na 
rcigione logica o pratica>>. 

n nuovo Godioe, non 8olo ha d;efinito espressamente 
il contratto di trasporto oumulativv, d;efitnizione 
che 8i integra, per argomentazione a contrario, 
con contenU:to dell'art. 1699' Oodic(} commercio 
ma ha posto l'acoento logico dell'istituto proprio 


--..161 


sul vincolo soNdale che lega tutti i vettori partecipanti 
al contratto ciimulativo, solidariet� che, oltre 
a� risultare expressis verbis dal testo d'i legge, 
� 'tflteriormente confermata dal richiamo al; requisito 
dell'unicit� del contratto chte costituisce la 
caratteristica originale del; tras�porto citmulativo. 

Ne cons�egue ohe il mitt,ente o il destina.tari<), liberi 
perfirno dalla limitazione processuali} di cui al 
cita'to art. 411 Codice commercio, potranno ora 
esperire l'azione di risa,.rcimento, non solo contro 
il primo o l'ultimo rettore, ma, singolarmente o 
o'tfmttlativamente, contro tutti i vettori. 

Oi� posto, inesatta appare la considerazione conter1;
ut.a nella m.assima tratta dalla sentenza del Tribunale 
di Brescia ohe la disposizione del Codice civUe 
chi} d� facolt� a~ mittente o al desti'Ybatwrio 
di far valere i propri diritti al risarcimento dei 
danni nei oonfronti del primo e dell'ultimo ve�ttore, 
� una norma emanata per agevolare il des�tinatario 
o il mittente, sia, in quanto la pred'etta 
facol't,� non incontra pi� alcuna limitazione, e pu� 
farsi valere corntro anche tutti i vettori, sia perch� 
tale facolt� non costituisce altro che una ooncreta 
applicazione dei principi in materia di obbligazioni 
solidali. � 

La preocc'tfpazione, ohi} traspare dalla mass�ima 
e, consistente nel fatto che possa apparire che il 
principio generale della responsabilit� per fatto 
proprio s�ubisca deroga. in materia di trasporto cumulativo, 
si rivela del tutto priva di consistenza. 

Alcuna deroga la disoiplina dell'art. 1700 Godici} 
commercio apporta in real~�J al pred:etto principio, 
il quale, come esattamente si sottolinea nella 
massima, viene ribadito dal disposto dello stesso 
art. 17-00. 

In altri termini, altro � l"aspetto esterno del 
~a~porto cu_mulativo! (rappo:ti mittente o des~ina: 
� tario-vettori) altro il lato interno (rapporti dei 
vettori tra di loro). 

Il primo � dis�ciplina'to dalle norme che regolano 
la responsabilit� solidale, e quindi ognuno � personalmente 
responsabile in quanto direttamente 
ha assunto l'obbli'go del trasporto, il second'o, sia 
p'tfre con qualche deroga, dalle norme della responsabilit� 
personale ed individuale. 

Ed infatti il capoverso dell'art. 1700 Codice 
civile concede al vettore chiamato a rispondere 
di un fatto non proprio l'aziione di regresso contro 
gli altri vettiori, ma singol�armente o oumulat�vamen 
te, spezzando, in tal modo, la disciplina 
delle obbligazioni solidali. La precisazione in ordine 
alla proponibilit� dell'azione di regresso si 
rendeva necessaria dopo l'affermazione di principio 
contenuta nel primo comma d.ello stesso articolo 
1700, poich�, in caso contrario, la preocicu.pa.
zione contenuta nella massima, si sarebbe tradotta 
in realt�. 

Ciascun vettore, difatti, avrebbe d'avuto rispondere 
per una quota eguale, anche se i~ fat'to dannoso 
si fosse verificato su di un percorso aHrui, 
e neppure la deroga di C'llci all'ultima parte dell'art. 
12'98 Codice eom.mercio sarebbe stata invocabile, 
in quanto l'obbligazione di trasportare era 
stata assunta nell'interesse di tutti i vettori. 

Pertanto, con l'aver concesso l'a.zione di regres80 
al vettore irresponsabile contro �gli altri vet.tori, 
sia singolarmente che cumulativamente, il 
Codice � venuto sostanzial�mente ad attribuir!} a 
qu,ello la stessa posizione aocor:data dal .mittente 

o al destinatario, ed ha di conseguenz.a eliminato 
il cosiddetto regresso ascendente-di cui al capoverso 
dell'art. 411 Codice oomme.rcio, che costituiva 
la seconda, per quanto meno grave, limitaz�
ione processuale che la vecchia legge conteneva 
in materia di trasporto ottmu�ativo. 
Nell'ipotesi poi che venga accertato ch� il fatto 
dannoso � avvenuto nel percorso di uno dei vettori, 
questi solta-nto sar� tenuto al risarcimento 
integrale, mentre, in caso contrario, al risarc�


. mento saranno tenuti t'llctti i vettori in parti proporzionali 
ai percorsi, seoondo, quind!i, un criterio 
puramen�te meccanico, il qua.io, peraltro, non 
si discosta sostanzial:mente da quello adottato dal 
Codice, in sede di obbligazioni solidal'i, per la ipotesi 
della insolvenza di uno dei condebitori (articolo 
1299 cpv.). 

D-isoiplinati in ta�l moifo i rapporti interni del 
trasporto cumulativo, ne.cessariamente it Tribu.nale 
doveva ritenere ammissibile l'intervento in 
cau_sa di ttno dei vettori, nf3lla specie le Ferrovie. 

II. Alcuni oasi possono p'Y'esentarsi in pra.tica 
e di, qualche interesse, in materia di contratto di 
trasporto cumulativo. 
a) Ove il mittente o il destinatario abbia ottenuto 
nei confronti di un sol'.o vettore una senten
�za di condanna al risarcimento del danno, e 
il debitore si riveli insolvente, non potr� il creditore 
rivolgersi verso �glf, altri vettori per ottenere 
il pagamento di quanto stabilito in sentenza, 
ostandovi il disposto dell'art. 1306 Codice di 
commereio j 

b) Nell'ipotesi che sia convenu:to in giudi;}io 
'!fn vettore l}d un altro vi facoia intervento, non 
potr� il Gi-udice, ove si aceerti che il fatto dannoso 
si � 1Jerificato nel percorso �del vettore interveniente, 
assolvere il veUore convenuto, ostandovi 
il principio dell'a responsabilit� solidale di 
tutti i vettori nei confronti del mittente o del 
de8tinatario, salvo ohe, beninteso, l' a'ttore st�esso 
non consenta espressamente la estromissione 
da.l processo d:el convenutoj 

e) L'accertamento giudiz'iale che il fatto dannoso 
� avvenuto sul percorso di un dato vettore, 
non pu� fare stato in im S'llcocessivo gi-udizio, promosso 
dal: vettore ohe precedentemente il mittente 
ha convenuto, contro il vettore del cui accertam1ento 
giudiziale si tratta, in quainto � itn accertamern.
to incidenter tantum; 

d) [/azione di regresso pu� ben esperirsi nello 
stesso giudiz<io in oui � stato convenuto d�al mittente 
o dal destinatario un d.ato vettore, i1'!_ quanto, 
atte8a la formula adottata anche dal nuovo Co-__ 
dice di � vettore chiama:to a rispondere))' non 
si richiede, come presupposto, la formazione del 
giudicato nei rapporti fra mittente e vettore che 
agisce in regresso contro altro vettore. (A. T.). 


-162 


TRUFFA-Falsa dichiarazione di disoccupato all'Ente 
Comunale di Assistenza -Idoneit� dell'artificio Esistenza 
del reato. (Tribunale di Roma 21 dicembre 
1948 -Pres.: Figno, P. M.: Gamberala (concl. 
dii!.) -Imputati Lispi ed altri). 

La falsa dichiarazione di disoccupato fatta ad 
un Ente comunale di assisten2a al fine di ottenere 
indebitamente il sussidio di disoccupazione costituisce 
artificio idoneo alla commissione del reato 
di truffa. 

Si riporta. la massitna che 1irecede affermata in 
itna sentenza emessa da.l Tribunale di Roma. per 
l'importa.nza della fattispecie ohe si � ripetuta.. 
mente veriffoata in d�iverse citt� e per 1tna sintetica 
valutazione della tesi sostenuta in U:dienza dal� 

P. M. che conclude chiedendo l'assoluzione d.egli 
imputati perch� il fatto non co8t�tuisoe reato. 
L'episodio gi1td.foato � noto: esso si riferisce ad 
un periodo di tempo in citi, a seguito di moti di 
piazz�a di preoccupante imponenza, gli organi com .. 
petenti di8posero che fossero eorrispo8ti, d'urgenz1a, 
at'traverso g�li Enti oomi(nali di assistenza, 
sussidi ai disoec1tpati,� �e poich� z�a urgenz.a 
della situazione, che non tollerava dilazioni, non 
permetteva di procedere ad approfondite va-lutazioni 
dei singoli casi, detti organi disposero inoltre 
che il siissidio fosse per intanto conoesso a 
tutti coloro ohe ne fa.cevano istar//Za dichiarando, 
sU:lla loro responsa:bil;i't�, la qualit� di disooeupato, 
salvo reeupern delle somme indebitamente pagate 
e denuncia dei responsabili alla Autorit�! giudiziaria. 
Avvenne che, come suole avvenire in momenti 
eccezionali, fra molti veri dAsocoupati beneficiassero 
dez: sussidio molti ohe� esercitavano una 
attivit� di lavoro, accerta.ta la quale furono denimziati 
per tr'tkffa. 

Rinviati a� giuitizio il P. M. it'udienza chiese 
l'assoluzione degli imputati perch� il fatto da loro 
oomm�s8o non costituisci} rea�to sulle seguenti argoment,
az�ioni: 

a) quando il privato cittadino rivolge ulna 

istanza alla. Pubblica Amministrazione � faeul


tizzato ad esporre la situazione che lo riguarda 

come erede meglio, se d�el caso anche in modo non 

conforme al vero. Un esempio dell'a es.attezza d�i 

questo principio lo si rileverebbe da.l comporta


mento ahe la legge penale rieonosae lecito alt'im


putato, il quale si pu� difender!} come creite, di


cendo anche il falso ; 

b) se il comportamento tenuto da;gli impU:tati 

si fosse rivolto 'Verso altri priv:a'ti avrebbe con


figurato il reato di truffa; verso la Pubblioa Am


ministrazione non eost.ituisce invece tale reato 

perch� q1testa ha l'obbligo di prooedere ad accer


tamenti. Se non lo fa (e non interess.a quali sono 

i �motivi per cui non ~o fa) imputet sibi : ogni re


sponsabilit� penale che. si voglia di conseguenza 

imputare al falsario non ha fondamento. 

Seoonwo la tesi insomma sostenuta dal P. M. 
nella fattispecie sa.rebbe mancato il requisito dell' 
a;rtificio idoneo, non sussistendo pertanto i~ r.ea
�to di truffa�; ma. essa non venn� accolta d.al Tribunale. 


E' artificio, infatti, secondo la definizione ohe si 
rileva in dottrina, ogni astuta simulazione o dis8irnulazlone, 
atta ad indurre al,tri in errore, in 
modo che ques'ti riee'va la� immed'iata percez1one 
di una falsa apparenza materiale, pos"itfoa o negativa; 
ed ha riten.uto l�a giwri8prudenza che configura 
artificio, ai sensi dell'art. 640 c. p., il comportamento 
tenuto da colui il qual� si presenti 
con una falsa divisa, con itn falso ti�tolo o decorazione, 
con un falso noJ?ie e con una falsa qualifica 
(sentenza riportata in MANZINI: Trattato di diritto 
penale', Il ed.fa., vol. I1X, p. 5�69' in nota). 

E' certo che gli imputati si erano presentai all' 
Eca con �una falsa qualifica: si �erano diohiara.fi 
disoccupati e tali non �rano. Oon tale comportamento 
poteva ritenersi che aves'sero commesso anche1 
il reato di cui all'art. 496 c. p., per avere, interrogati 
su qualit� della, propria persona (al momento 
dell'invito loro rivol1t.o dall'Eca di compilazione 
di un'istanza nel'la quale � esplicitamente 
ehie8to se l'i8tante � o meno df,s�ooe�upato) fatte 
mendaci dichiarazioni a persona inoarieata 'di un 
pubblico servizio nell'esereiz1io dd servizio. Si 
potrebbe sostenere in contrasto ohe lo stato di disoccupato 
non � una qualit� della persona, ma, a 
nostro avviso, l}rroneamente. La formula dell'artioolo 
496 e. p. non � che una sintesi di quella pi� 
ampia contenuta nell'art. 436 c. p. 1889�, la quale 
menzionava, oltre il: nome, cognome e lo s�tato, anche 
la professione (cons. Relazione al Re sul codice 
penale, n. 165) : come dichiarazione mendace relativa 
ad� uno stato di disoccupaizione, cio� professionale, 
� quindi una d�iehiarazione mendaoe relativa 
alla qualit� di una persona. 

Gli imputa.ti, d.U:nque, per trarre in inganno 
l'Eca, avevano commesso addirittura un reato (in 
concors'O con quello di truffa e con l'aggravante d~ 
cui all'art. 61, n. 21 c. p.); second'o la pubblica accusa
�, essi invece non. avevaiio da'to luogo ad alcun 
artificio pereh� nei confronti della PU:bblica Amministrazione, 
quando le si rivolge un'istanza, si 
ha diritto (almeno 80tto t'aspetto penale) d�i dire 
anche il falso. Ed un esempio, si rileverebbe, se-� 
condo il P. M., dal d-iritto che ha l'imputato di 
dire il falso nel difendersi. 

L'esempio non calz.a ed il principio � aberrante. 

E' vero che l'imputato ha il diritto d'i dire il falso 
nel difendersi: ma a parte il fatto che questo 
.principio vale per ragioni fondamentali per una 
sola branca del driritto, quello penale, esso � (4nche 
limitato al caso in cui l'imputato, con tale comportamento 
non leda il diritto di teriH. 

L'imputa.fa, infatti, non pu� aeousare altri di 

un reato chi} sa che oostui non ha commesso; pu� 

solo dire di non essere lui l'a14tore del reato, al


trimenti commet.te il reato di calunnia. Peroh�? 

Perch� non pu� ledere il' diritto di terzi. 

Nella specie i falsi disocoupati, con le loro men


daai d.fohiarazioni' z�ed�no il dirit~9 .di un terzo' 

cio� dell'Amministrazione d.el Tesoro, che.-�._in.,_ 

dotta a pagare, pl}r mano di un suo manda'tario, 

somme non dovute. 

E poi proprio da numero8issimi �articoli conte


nuti nel~ capo IV del titolo VII del libro Il del Go




-163 


dice pf]nale (Della falsit� personale, articoli 495, 
496, eoc.) ~a tacere di altri contenuti in leggi 
speciali, sop,rattuUo in materia tributaria -si ricava 
il principio opposto: nei confronti di nes1suno, 
meno che mai nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, si ha il diritto di fare dichiarazioni 
mendaci. La ragione pratica, che sembrerebbe 
essere addotta a sostegno della tesi corvt,raria, 
� a,ssurda: il dire che l�a Pubblica Amministrazione 
ha modo di accertare il fondamen�to dellfJ 
diohiarazioni che riceve (a parte che in pratica, 
come nella fattispecie in esame, spesso non � 
cos�), e quindi l� d.ichiarazioni mendaci nei suoi 
confronti non sono mendaci, � sposta.re la valutazione 
d.e~la qualit� di un comportamento dal comportamento 
in s� alla: persona che lo subisce,� � 
come dirf! insomma., mutatis mutandis, che, poich� 
il bilancio dello Stato si a.ggira su centinaia iM 
miliard.i all'anno, il ru.bare allo Stato non � 

furto! 

E' vero che, per quanto si riferisce an'articolo 
640 c. p., la attitudine dell'atto a cagionare 
l'evento dev'esser� stabilita anche in relazione ad 
una concreta situ,az1ione di fatto, ma non solo 
in relazione a tale sit1wzione: �Un atto � artificio 
di per s�, o~tre che� in relazione alla persona che 
lo subisce. � 

Si � poi chiarito in qua-le s�ititazione sono stati 
corrisposti' i sussidi cos� come sono stati corri 
sposti: mioti di piazza premev�ano e r�e�criminare 
su-ocessivamente sul fatto che un pi� attento 
controllo � avvenuto ex post, anzich� ex ante, 

� p'll/ra accademia, � viver� fuori della realt�; d,el 
mondo. Il diritto non ha da essere qual'cosa di 
astrale: se tale fosse, povera umanit�> clhe confida 
nella giustizia/ . 

Comunque, anche se si amm�ette che ci sia. stata 
colpa del truffato (rectius: del mandatario del 
truffato), non � questa oircostarnza in base alla 
qiiale si possa escludere l'idoneit� del mezz10: 
� Se veramen'te si dovesse applicare in questa materia 
l'a massima vigila.ntibus non dormientibus 
jura succurrunt sar(}bbe assai raro trovare urna 
trttffa punibile� (MANZINI: op. cit., vol. IX, pagina 
1586). 

Di conseguenza., la circostanza che il soggetto 
passivo non abbia, ovvero abbia male o tardiva,mente 
eseguito un controllo, non escludfJ il delitto 
di tru,ffa: z:e affermazioni g�iurisprudenziali 
in questo senso sono numerosissime (cons. Gass. 
12 maggio 1937 in � Giust. pen. �, 1937, 2, ll'i5; 
per le altre sentenze cons.: MANZINI: op. loc. cit., 
pag. 587 in nota,). 

L'importanz� della tesi accolta dal Tribunale 
di Roma non esige di essere posta in particiol�wre 
rilievo per 13sserf] compres�a,, significando l'afferrnazione 
della responsabilit�; penale degli imputati 
non solo remOrf! a�l ripetersi in futuro di 
ca.si analoghi, ma anche incentivo alla restituzione 
del mal avu'to ohe altrimenti si sarebbe potuto 
ottenere solo attraverso difficolt� pressooh� 
insuperabili. (F'. G.). 



RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


1949 

1. 
Legge 9 aprile 1949, n. 161 (G. U., n. 100): Devoluzione 
all'Autorit� giudiziaria ordinaria delle .!controversie 
relative alle assicurazioni sociali ed agli 
infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata 
in vigore del Codice di proced. civile. -Si tratta 
delle controversie previste dagli articoli 459 e segg. 
del c. p. c. 
2. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, 
n. 172 (G. U., n. 103): Norme di attuazione di 
alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto 
speciale per il Trentino e Alto Adige. -I 
tributi previsti nel suddetto decreto, come devoluti 
alla Regione, e alle Provincie di Trento e Bolzano, 
debbono considerarsi tributi statali a tutti gli effetti. 
N� � consentito agli esattori versare direttamente 
l'importo di detti tributi ai suddetti enti, senza la 
osservanza delle norme di cui all'art. 3 del Decreto 
stesso. 
3. Legge 5 maggio 1949, n. 178 (G. U., n. 105 Suppl.): 
Conversione in legge, con approvazione complessiva, 
dei decreti legge che a causa degli avvenimenti successivi 
al 25 luglio 1943 non siano stati convertiti in 
legge o presentati per la conversione. -Si tratta 
di tutti quei decreti legge emanati dopo gli avvenimenti 
del 25 luglio 1943 e prima dell'entrata in vigore 
del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, 

n. 151, il quale, abbandonato il sistema dei decreti 
legge, vi sostitu� quello del decreto legislativo senza 
clausola di conversione. Come � noto, il decreto legislativo 
26 giugno 1944, n. 151 � stato a sua volta 
convertito in legge, con procedura assolutamente 
eccezionale, in forza della XV Disposizione transitoria 
della Costituzione. 
Sulla legge n. � 78 in esame, si � avuta alla Camera una 
interessante discussione. Particolarmente importante 
appare la relazione della commissione Parlamentare, 
pubblicata ne �Le leggi>>, 1949, pag. 400 
e� segg. Naturalmente la conversione in legge dei 
predetti decreti legge ha influenza soltanto sul valore 
formale di questi provvedimenti legislativi, ma non 
sul loro valore materiale nel senso che quelli di questi 
provvedimenti la cui efficacia si � ormai esaurita, 
perch� di carattere transitorio, non assumono nessuna 
nuova efficacia. 

4. Legge 
12 maggio 1949, n. 206 (G. U., n. 112): Modificazioni 
alle leggi in materia di imposta sulle successioni 
e sulle donazioni. -Si tratta in gran parte 
di adeguamento della misura della imposta in relazione 
al mutato valore della moneta. Importante 
l'art. 6 il quale regola ex novo, dal punto di vista 
tributario, l'istituto del fedecommesso, introdotto, 
com'� noto dal Codice civile vigente. Interessante 
anche l'art. 11 che contiene una deroga, peraltro 
ben giustificata, alle disposizioni vigenti in mate4 
di donazioni, secondo le quali, anche gli effetti tri-�� r 
butari, la donazione si considera perfetta al momento 
della accettazione. Si veda la relazione ministeriale 
e le relazioni parlamentari in �Le leggi >>, 
1949, pag. 390 e segg. 

5. Legge 29 aprile 1949, 
n. 221 (G. U., n. 116): Adeguamento 
di pensioni ordinarie al personale civile e militare 
dello Stato. 
6. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, 
n. 250 (G. U., n. 121 Suppl.): Norme d'attuazione 
dello Statuto speciale per la Sardegna. -Si segnala 
l'art. 55 sulle funzioni dell'Avvocatura dello 
Stato. 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE. -Quale sia la p'o1sizione giuridica 
dell'Ente, Acquedotti Pugliesi nei confronti -dei 
Comuni ;per quanto rigua11da la gestione delle fognature 
(n. 13). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se sia lecHo 
un contratto col quale un cittadino s,i impegni nei confronti 
dell'Amministr.azione comunale a sostanere le 
spese di un ricorso al Consigli:o, di Stato nel c.aso che 
esso abbia esito sfavorevole (n. 79). -II) Se la Fondazione 
per l"Istruzione .agr.aria in Perugia sia difesa dal1'
Avvocatura dello� Sta'o (n. 78). -.III) Se il fatto che un 
Ente ;pubblico 1soggetto a tute1a e vigilanza dello Stato 
stipuli un contratto, in conformit� di direttive avute 
dal Ministeiro wmpetente comporti che. il contratto stesso 
sia valido ed efficace anche senza la sucicessiva approvazione 
del Ministero medesimo (n. 80). 

@>_kNTICHITA' E BELLE ARTI. -I) S.e, l'omessa denun
�fi di ritrovamento di mone-te antiche sia reato permanente 
(n. 8). -IIJ Se in caso di confisca di cose 
soggette al vinco.io� deU.a legge 10 giugno 1939, n. 1089, 
le cose �ste1ss'e' 1dtibb.ano devolversi al Ministero� della 
pubblica istruzione o debbano subire la sorte di tutte 
le altre cose �Confisca�te (n, 9). -III) , Se il Ministero 
della pubblica istruzione possa costituirsi parte. civile 
in un �pmcedimtinto penale per tentata esportazione di 

cose antfche ed artistiche (n. 9). 

APPALTO. -I) Se nel ca1so di un contratto di fornitura 
di carne aUe forze a11mate a quantitativo variabile, 
si appUchi la no�rma della .contabi1it� deUo Stato secondo 
Ia quale l'a;ppaltatore ha diritto ad eseguire i quattro 
quinti dell'importo dei layio,ri previsti nel contratto 

(n. 105). -li) s1e un'impresa appaltatrice rpossa pretende.
re, a titolo di rise,rv.a o d.i revisione di prezzi, un 
compe.nso per aver dorvuto servirsi per i suoi trasporti, 
�Contro le sue prevdsioni di mezzi forniti da una de�terminata 
cooperativa, a seguito di impo,s.izioni di carattere 
politico sociale (n. 106). 
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -1) Se i cons.o,rzi 
agrari per i �servizi di carico e scrurico del grano ammassato 
debbano servirsi delle Cooperative facchini in applicazione 
del decreto ministeriale 7 giugno 1947 (G. U., 

n. 150 del 1947) (n. 13). 
AtSSICURAZIONE. -I) Se il responsabile civile di 
un infortunfo, subito da un impiegato dell'Ammin.istrazione 
PP. TT., vierso il quale l'Amministrazione stessa 
f1~nziona da asstcur.atore, possa .esime,rsi dalla osservanza 
dell'awt. 1916 e.e�., ptir il fatto che l'Ammin1istrazione, 
nel pagare l'indenn.izzo all'infortunato� non gli ha 
notificato riserva di r1petizrione dello sitesso (n. 12). II) 
se. perch� esista obbligo di assicurazione infortuni 
oc,corra l'e,s,istenza di un ra;pporto di lavoro sia pure. a 
carattere avvtintizio o gi.ornalitiro o se tale obbligo 
ricorra a!liche nel caso di chi, iPer un solo giorno, 
venga iJJJcarioca1Jo, di un lavoro d.a un diri.gente1 di un 
determinato ente (n. 11). 

AUTOVEICOLI. -Se il conducente. di un autocarro 
normalmente, adibito. al trasporto di -cose debba essere 
munito di patente di 3� grado quando l'autocarro stesso 
trasporti, in via eccezionale, persone (n. 18). 

CASE BCONOMIGHE E POPOLARI. -Se. possono 
essE)re venduti a soci di una coo�per,ativa edilizi.a a 
contributo statale. taluni elementi deUe, p.arti comurni del 
fabbri-cato sociale (n. 15). 

COMUNI E PROVINCIE. -I) Quale sia la posizione 
giuridica dell'Ente� A,cquedotto Pugliese nei confronti dei 
Comuni per quanto riguarda la gestione deHe fognature 

(n. i13). -II) Se sia lecito un contratito col quale un 
cittadino 1si impegni ne.i cornfronti deH'Amministr.azione 
comulliale .a s,ostenere 1e, spese di un ri-corso al Consiglio 
di Stato nel caso che esso abbia esi<to sfavorevole (n. 14). 
CONTABILITA' DI_ STATO. -Se il procedimento di 
collaudo' sia pI'evisto dalle norme sulla contabilit� dello 
Stato solo per i contratti di appalto in senso proprio 

o anche iPer i contratti di S'ornmini-strazione, fornitura 
e anche pura e semplice compravendita (n. 50J. 
DANNI DI GUERRA. -Se l'ave�r :tiiportato condanna 
per reato annonar,io da .parte del Tribun,ale, speciale per 
la difesa dello Stato, prima d:el1a entr1ata in vigore della 
legge 3 dicembre 1942, n. 1549, integri l'ipotesi deil'�rt. 4 
deUa legge 26 ottobre, 1940, n. 1543, eh�� esclude il diritto 
al risarcimento per danni di guerra 1per coQoro che abbi,
ano r1i�portato condanna per delitto contro la pe~�son,alit� 
dello Stato (n. 10-). 


I

ET"'? WWW mumsrnw cm 
-166


DEMANIO. -I) Se le s1c.arp1ate d.i strade statali facciano 
parte del demanio dello Stato (n. 56). ~ II) 8e 
l'aumento di canoni previsto dal decreto legislativo 
7 gennaio 1947, n. 24, si appUchi anche alle concessi.ani 
di aree f.atte da� Consorzio del �Po�rto di Genova ad una 
Amministrazione statale (n. 57). -III) A chi .facciano 
carico i debiti della gestione di due cC!llegi dell'opera 
di Previdenza della milizia, la cui prQp!'iet� � passata 
a due Enti assi~tenziali (n. 58). 

ENFITEUSI. ~ Se l'.atto di consenso per l'aumento di 
canoni enfiteutici debba fa'I'si pe.r iscritto ai sensi del1'
art. 1350 e.e. (n. 12). 

ESECUZIONE FiISCALE. -I) Se l'Amministrazione 
F.inanziaria abbia l'obbligo di intervenire nei giudizi 
promossi contro l'esa�ttore (n. 10). -II) Quali siano i 
diritti de<ll'esattiore verso la Finanza per il caso di danni 
da lui subiti per procedLre di espropriazione (n. 10). 

ESECUZIONE FORZATA. -Se la notificazione del 
precetto .debba pre:cedere ogni :sipecie di e�seicuzi.one, sia 
mobiliare �che immobiliare (n. 6). 

FERROVIE. -I) Se le denuncie per dnfrazione alle 
r�ergo'leo di pol.izia ferroviaria debbano essere inoltrate 
d�alla poUzia ferravi.aria per tramite degli uffici de.Ila 
Amministrazione. ferroviaria stessa o. diirettamente alla 
Autorit� gi11diziaria (n. 76). -II) Se il personale delle 
ferrovie in conce�ssione abbi.a diritto al congedo annuale 
solo dopo che ai>bia compiuto un anno di servizio (n. 77). 

GUERRA. -A chi spetti la restituzione degli 10.ggetti 
appartenenti a militari ignoti caduti o dispersi (n. 99). 

IMPIEGO PRIVATO. -Se l:a legge. suH'impiego privato 
si applichi anche a.gli impi.e,gati d�egli Enti pubblici 
il cui rappo.rto sia disciplinato da apposito regolamento 

(n. 15). 
IMPIEGO PUBBLiiQO. -I) Se la legge sull'impiego 
privato si applichi anche agli impiegati degli Enti pubblid 
il cui rr:aPJpOTto sia disciplinato dia apposito regolamento 
(n. 166). -Il) Se agli impiegati non di ruolo 
non ancora collocati nei ruoli spe.ciali transitori di cm 

a.I decreto loegislativo 7 aprile 1948, n. 262, sia consentito 
corntrarre mutui dietro cessioni di stipendio (n. 167). III) 
Se e come debba essere compensato il lavoro prestat.
o dia un impieg.a.to che. goda di trattamento di quiescenza 
P'61I' il quale. l'art. 14 della leg.ge 12 aprile 1949, 
n. 149, vieta il cumulo,. dopo l'entrata in vi.go.re dt.lla 
legge. stessa e. fino .alla dichiarazione dd o!pzione prevista 
dal citato art. 14 (n. ll73). -IV) Se nel caso !)he 
si o.pti per il tmttamento di quiescenza H rapporto di 
lavoro debba considfil.arsi risoluto' per giusta causa 
n. 173). -V) Se nel caso c1he un impiegato non di ruolo 
sia stato, priima dell'entrata in vigore del decreto legis1ativo 
4 .aprile 1947, n. 207, sos.peso cautelarmente dallo 
impiego peirch-� sotto[Josto� a proic.edimento penale, poss.a 
considerarsi licenziato, al momento della mancata riconferma 
relativa -ail primo� anno finanziario successivo 
alla sospensione (n. 168). -V'I) Se �la nullit� ai sensi 
del decreto le.g,is1ativo ru. .249 del 1944 delle promozioni 

conseguite dagli impiegati pubblici con provvedimento 

della r.s.i. sia da ritenersi con efficaci.a ex nunc o ex 

tunc� (n. 169). -V�I) Se perch� possa considerarsi estinto 

.U procedimento� di epurazione, ai sensi del decreto legi


sJativo 7 f.ebbraio 1S48, ri. 48, sia necessari.a declaratoria 

�da parte della �competente Commissione (n. 170). 


VIII) Se l'incarico .di uditore gtiudiziario oonferito ai 

vice pretori onorari, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento 

,giudiz.iario, sia compatibile con un impiego non di l!'Uolo 

presso altra Amministraz-ione dello Stato (n. 171). ~ 

IX) 'Se siano applicabili agli ufficiali in c.o;ngedo tutte 

le dis1posizioni �sull'avanzamento o solo quelle della 

legge 7 giugno 1934, lllJ. 899, e deUa legge� 9 maggio 1940, 

n. 370 (n. 172). -XJ ,Se le norme conten�.te nel T. U. 
5 giugrno� 1941, n. 874, abbiano abroigato il de1creto legislativo 
19 gennaio 1939, n. 295 (n. 174). -XI) Se la 
rit61Iluta per debiti verso lo Stato 1a carico di impiegati 
e pensionati possa �effettuarsi anche sulla indennit� di 
buona uscita (n. 174). -XII) Se un verbale di separazione 
consensuale possa costituire valddo titolo .per iniziare 
una procedura esecutiva per pignoramento di 
stipendio 1a tito�lo alimentaire, a carico di un impioegato 
dello Stato (n. 1175). -XII) S�e per fruire dei benefici 
� previsti daU'art. 10 del decreto legii:slativo 7 aprile 1948, 

n. 262, il per�sonale di ruolo che chiede i.l conocamento 
a riposo debba fare es.presso riferimento alla suddetta 
�i1s0posizione di legge (n. 176). -1Ste gli ex esonerati politici 
i quali dopo la deliberazione della lo�ro riamm1ss10ne 
in servizio irinuncino ad essa e chiedano il collocamento 
a rLposo ;possano beneficiare deUe disposizioni dell'articolo 
10 de,creto legislativo n. 26Z/IJS (n. 176). 
IMPOSTE E TASSE. -I) A chi faccia carico l'imposta 
�i consumo sui materiali da� costruzione (n. 101). -II) Se 
le norme di agevolazione trhllutar.ia per il credito agrario 
siano di caraittere soggettivo o oggettivo (n. 102) . .tfili~ 
III) Quale si.a il potere della finanza in ordine aH'acW 
certam�ento del presupposto per l'agev.o[.az.ione tributaria 
in materia di credito agrario (n. 102). -IV) Se l'art. 5 
�del decreto legis�lativo 30 maggio 1946, n. 538, abbia 
abrogato l'art. 15 del decreto legislativo 15 aprile 1926, 

11. 765 (Il. 103). 
IMPOSTA DI REGIISTHO. -I) Se un contratto col 
quale una ditta iche esercisce� l'industria della lavorazione 
del legno si impegna a fornire tavolame squadratu 
in determinate dimensioni diverse da que[le comunemente
� in uso sia vendita 10� ixwalto, agli effetti deilla 
imposta di registro (n. 55). -II) Se la clausola di 
revisione, di prezzo valga a mutare un contratto di 
vendita in contratto d� appalto ai fini deU'imposta di 
registro (n. 55). -III) Se i criteri stabHiti dall'art. 1 
della legge� 19 giugno 1941, n. 771, per la qualific.azione 
dei contratti .agli effetti dell'imposta di Tegistro debbano 
app�Ucarsi tanto ai rapprnti contrattuali tJJa pTivati 
quanto tra i rapporti tra questi e le amministrazi.oni 
dello Stato (n. 55). -IV) Se la legge 19 luglio 1941, 

n. 771, .abbia implicitamente .abrog.ato la Ie.gge 3 luglio 
1930, n. 940 (n. 55). -'V) Se relaUvamente ad un 
contratto stipulato da un'amministrazione dello sfato 
ed .avente i requtsiti precisati nell'art. 45, tabella D, del 
Testo Ulllico de'1la legge. di Registro l'uso, 1mp�1rtante 
lobbligo di registrazione possa essern costituito dalla 

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inserzione deUa scrittura contrattuale negli atti inerenti 
all'approvazione ed esecuzione de.I contratto da parte 
deH' Amministrazione contraente o deigli or.g.ani di controllo 
(n. 55). -VI) Quale sia il concetto di uso di 
documento agli effetti della imposta di registro (n. 55). 

IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se le somme riscosse 
dagli appalta.tori delle impostie di consumo a titol10 di 
imposta sull'entrata sui virui e le carni, spettanti per 
9/10 ai Comuni �ai sensi del ld~creto legislativo 26 marzo 
1948, n. 2B1, debbano consideir.arsi ap.partenenti per 
irntero all'Amministrazione dello Stato (n. 13). -II) Se 
l'a1ppalt.atore deHe imposte di consumo che v�ersi direttamente 
ad Comun.i la imposta sull'entrata suddetta 
commetta peculato per distrazione (n. 13). -IIIJ Quali 
siano i me1zzi per costringere i suddetti appaltatori a:d 
adempiere al loro �O�bbligo di versare i proventi 1CLella 

_suddetta imposta all'Ufficio del Registro e non ai Comund 
('n. 13). -IV) Se l'esercente di un macello privato 
che f.ac'Ci.a de1;mncia infede'1e dei c.a;pi di bestiame m.ac
�ellati ;per un periodo superiore ai sette giorni debb.a 
pagare l'.amme.nd1a c.aJ.co'lata per H periodo settimanale 

o per tutto il peirfodo cui si riferisce la denuncia infedele 
(n. 14). 
LOTTO E LOTTERIE. -I) Se� l'Amministrazione finanziaria 
po'Ssa .opporsi alla rtchiesta di �risoluzione dei 
contratti di locazione di locali aid1biti a ric�evitoria del 
lotto, quando al locatario s.ia subentrato altro gestore 
nei! caso che nel contratto di locazione non si.a stata 
ins�eirita I.a clausola �prevista dall'art. 240 regio decreto 
25 luglio 1940, n. 1077 (n. 6). -II) Se l'art. 1 del decreto 
legislativo �del Capo .provvisorio dello Stato 10 dic1embre 
1947, n. 1741, che ha elevato a 20 milioni il limite 

�Ile v.irncite .aJl lotto abbia effi.c8Jcia retro.attiya come 
~tte le altre norme del citato de�creito-legge (n. 7). 
NAVI. -Se la requisizione per acquisto ai sensi dell'art. 
1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, po'Ssa 
effettuar�si anche quando il grav�e danneggiamento o 
1'1mmobiHzzazione deU.a nave requi1sita siano riconnessi 
solo indirettamente ad eventi beUici (n. 36) ... 

PECULATO. -Se. possa 1ris0ontrarsi il reato di peculato 
neil fatto deil'appaltatore dell'imposta di consumo 
che ve:rsi direttamente ai Comuni i pro.venti dell'imposta 
sull'entrata sui vinli e le carni, di che al decreto 
legislativo 26 marzo 1948, n. 261 (n. 2). 

PREISCRIZIONE. -Se il termine. indica:o nell'art. 79 
del T. U. 29 gennaio 1931, n. 227/491, sia un termine di 
prescriz;ione �o di decadenza (n. 5). 

REQUISIZIONI. -Se un decreto di requisizione di 
autove.ico�IQ in mancanza di altre specificazioni debba 
intendersi come requisizione in uso (n. 67). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se l'.amministr.azione 
sia rnsponsabile dei danni� cagiOinati ad un albergo da 
.�.perai emi.granti, quando l'albergo stesso sia stato 
adibHo rdaU'AmministraziQne a questo servizio (n. 90). 
-II) Se il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, si 
applichi anche nel cas:o� di danni c.agion.ati da.gli a.J.Je.ati 
a cittadini stranieri (n. 91). 

STRADE. -Se le s,carpate Idi strade statahl appa.rtengano 
al Demanio stradale dello Stato (n. 3). 

TRATTATO DI PACE. -Se l'art. 79 del Trattato di 
par.e sia .applic.abile nei confronti di crediti italiani 
ve-rso citta,dini delle Nazioni unite o Stati appartenenti 
alle stesse (n. 6). 

VENDITA. -Se .si.a a,pplicalbi.Je nei confronti de.Ji.a 
Pubblica amministrazione l'art. 2932 e.e. per l'esecuzione 
in forma specifica d'una promessa: di vendita (n. 7). 


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(5107565) Roma. 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.