ANNO XXIX -N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1977 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1977 




ABBONAMENTI 


ANNO � � � � � . � . � . . � � . . . . � � . . . . . . . � . . � L. 12.750 
UN NUMERO SEPARATO . � . . . � � . � . . . . . . . � 2.250 
' 

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia -Printed in Ital,y 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(7219083) Roma, 1977 -istituto Poligrafico dello Stato P.V. 



Da questo numero la sezione di giurisprudenza 
comunitaria ed internazionale viene curata dal collega 
OSCAR FIUMARA. 

Al collega Arturo Marzano, che lascia l'incarico, 
va il pi� vivo ringraziamento per la proficua attivit� 
svolta, con la certezza che continuer� a dare alla 
Rassegna, anche in avvenire, la sua utile collaborazione. 


LA REDAZIONE 


INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a curo 
del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco 
Favara} pag. 351 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(o curo del/'ovv. Oscar Fiumara} � 374 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdel/'
avv. Carlo Carbone} � 391 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE 
cato Adriano Rossi} � . � 
(o curo 
� 
de/l'avvo� 
� 404 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura 
del/'avv. Ugo Gargiulo e del/'avv. Raffaele Tamiozzo} 
� 434 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
vocato Carlo Bafile} 
(a cura dell'av
� 449 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA 
APPALTI PUBBLICI 
toria} . 
IN MATERIA DI ACQUE ED 
(a cura de/l'avv. Paolo Vit
� 46 O 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (o cura del/'ovv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte} � � � 471 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

LEGISLAZIONE pag. 69 
CONSULTAZIONI � sr

\ 

la pubblicazione � diretta dall'avvocato 
UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE 


I


I 


MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; RAFFAELE TAMIOZZO, Firenze; Francesco 
Gu1cc1ARDI, Genova; Adriano Rossi, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, 
Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio 
DE FRANCHIS, Tre~to; Paolo Sco<TI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


BAFILE,C., Osservazioni sull'azione di condanna dell'Amministrazi�ne 
finanziaria al rimborso dell'imposta . . I, 449 
GARGIULO U., Se spetta il premio allo scopritore nel caso di omessa 
denuncia delle.. cose storiche o artistiche ritrovate . I, 420 
LAMBERTI G., Annotazioni in merito alle modifiche introdotte dalla 
legge 11 agosto 1973, n. 533, al regime delle opposizioni nel processo 
esecutivo I, 425 
VITALIANI E., La giurisdizione nelle controversie inerenti al premio 
corrisposto in occasione di ritrovamenti di cose artistiche, storiche, 
archeologiche I, 408 


PARTE PRIMA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
PARTE PRIMA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Giudizio e procedimento -Giudizio 
con pluralit� di parti -Sentenza che 
pronunzi sulla giurisdizione in confronto 
di una parte e rigetti la domanda 
in confronto delle altre -Regolamento 
preventivo di giurisdizione 
-Decisione -Incidenza sul giudizio 
proseguito in grado di appello 
-Fattispecie, 466. 

ASSOCIAZIONE 

-Associazioni sindacali -Ordini professionali 
-Consiglio nazionale dei 
geometri -Elezione -Posizione dei 
singoli Collegi provinciali -Controinteressati 
-Limiti, 437. 

-Ordini professionali -Consigli nazionali 
dei geometri -Elezione -Giorno 
festivo -Legittimit�, 437. 

AVVOCATI E PROCURATORI 

-Previdenza sociale -Pensioni -Hanno 
carattere retributivo, 366. 

~ 
Procuratori legali -Limiti territoriali 
all'esercizio della professione Legittimit� 
costituzionale, 364. 

-Ultrasettantenni iscritti all'albo -Decurtazione 
delle pensioni -Illegittimit� 
costituzionale, 366. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Sospensione della patente -Ad opera 
del giudice, 363. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Controversia riflettente assegno mensile 
d'invalidit� -Natura di assegno 
alimentare -Competenza in primo 
grado del Pretore -In secondo grado 
del Tribunale, 404. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Atti di controllo negativo 

della Commissione di controllo sulle 
regioni ordinarie: impugnabilit� da 
parte del privato, con nota di C. 
CARBONE, 396. 

-Giurisdizione ordinaria e amm1mstrativa 
-Contratti di guerra -Sistemazione 
e liquidazione -Provvedimenti 
del commissario -Risoluzione 
per sopravvenuta impossibilit� di 
esecuzione -Effetti -Compenso per 
le opere eseguite -Giurisdizione del 
giudice ordinario, 460. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Contributi dell'A.I.M.A.: 
domanda giudiziale -Giurisdizione 
dell'A.G.O., 391. 

-Giurisdizione ordinaria e amministrativa 
-Obbligazioni di diritto 
pubblico -Diritto soggettivo e interesse 
legittimo -Criterio discretivo, 

376. 
- 
Recesso di enti membri di un consorzio 
di natura privata -Natura 
della controversia -Giurisdizione del 
giudice amministrativo -Non sussiste 
-Fattispecie relativa al Consorzio 
Nazionale per la ricerca medica, 

438. 
COMUNIT� EUROPEE 

-Agricoltura -Organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali Esportazione 
di farine fuori dalla 
Comunit� -Restituzioni all'esportazione 
-Diritto soggettivo, 376. 

-Agricoltura -Organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali Esportazione 
di farine fuori dalla 
Comunit� -Restituzioni ell'esportazione 
-Modalit� e termini di pagamento 
-Disciplina comunitaria -Ipcompiutezza 
di contenuto dispositivo 
-Inapplicabilit� -Riferimento al 
diritto interno -Necessit�, 376. 

-Atti delle istituzioni comunitarie Controllo 
di legittimit� -Difetto o 
insufficienza di motivazione -Pre




INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

vedibile conferma del provvedimento 
impugnato -Interesse a ricorrere 
Esclusione, 374'. 

-C�rte di Giustizia -Competenza pregiudiziale 
-Interpretazione -Norme 
di diritto interno degli Stati membri 
-Esclusione, 376. 

-Politica della Comunit� -Aiuti concessi 
agli Stati -Pr.ovvidenze a favore 
dei lavoratori licenziati dalle 
miniere di zolfo -Assicurazione invalidit�, 
vecchiaia e superstiti -Prosecuzione 
volontaria -Decisione 12 
maggio 1967 della Commissione -Sostituzione 
del Ministero Iav. e prev.. 
soc. ai datori di lavoro -Controversie 
-Litisconsorzio con l'INPS, 388. 

CONSORZI 

-Consorzi costituiti fra enti pubblici 
-Mancanza di una disciplina specifica 
-Natura privata -Sussiste, 

438. 
CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Esigibilit� di crediti verso lo Stato Interessi 
-Decorrenza, 376. 

-Esigibilit� di crediti verso Io Stato 
-Interessi -Decorrenza -Disciplina 
-Contrasto .con l'art. 3 Cost. Questione 
di illegittimit� costituzionale 
manifestamente infondata, 

376. 
CORTE COSTITUZIONALE 

-Decreto legge statale -Presupposti 
della urgenza e della necessit� -Insindacabilit�, 
365. 

-Principio di eguaglianza -Pronunce, 

356. 
DEMANIO 

-Demanio storico Accordo sul premio 
per ritrovamento -Impugnativa 
per vizio di consesso -Giurisdizione 
dell'A.G.O. -Sussiste, con nota di 

E. VITALIANI, 408. 
-Demanio storico -Rinvenimento Premio 
-Omissione della denuncia Non 
spetta, con nota di U. GARGIULO, 
408. 

FALLIMENTO 

-Liquidazione coatta amministrativa 
-Aziende di credito -Modalit� 
di accertamento dei crediti chirografari 
-Sono costituzionalmente 
legittime, 351. 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

-Danno in genere -Risarcimento fatto 
illecito -Liquidazione del danno 
Poteri del giudice giudizio civile Poteri 
del giudice -Autorit� di cose 
giudicate, 406. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Regolamento di competenza -Istanza 
-Deposito presso il T.A.R. -Necessit�, 
439. 

-Ricorso in appello -Decisione del 

T.A.R. di annullamento dell'atto amministrativo 
-Esecuzione da parte 
della P.A. -Cessazione della materia 
del contendere -Esclusione, 436. 
-T.A.R. -Art. 42 legge n. 1034 del 1971 
-Contrasto con l'art. 24 Cost. -Manifesta 
infondatezza, 442. 

-T.A.R. -Competenza -Criteri di competenza 
previsti dall'ultimo comma 
dell'art. 3 della legge n. 1034 del 
1971 -Competenza funzionale -Esclusione, 
443. ' 

-T.A.R. -Competenza -Spostamenti 
di competenza per ragione di connessione 
come ipotesi di competenza 
funzionale -Fattispecie, 443. 

-T .A.R. -Domanda di fissazione di 
udienza -Ricorsi pendenti davanti 
ad altre autorit� -Trasmissione ai 

T.A.R. -Avviso alle parti -Parti costituite 
da un unico procuratore 
Avviso unico -Legittimit�, 442. 
GUERRA 

-Contratti di guerra -Normativa sull'esecuzione 
anticipata -Applicabilit� 
-Limiti -Appalto -Impossibilit� 
sopravvenuta di completamento dell'opera 
in pendenza di approvazione 
-Applicazione della normativa 
speciale -Esclusione, 460. 

-Sistemazione e liquidazione dei contratti 
-Contratti di guerra -Nozione, 
460. 


X 

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Avventizi -Inquadramento -Rapporto 
fra l'art. 21 c.p.v. 1. 18 marzo 
1968, n. 249 e l'art. 2 d.l.vo 7 aprile 
1948, n. 262 -Effetti, con nota di R. 
TAMIOZZO, 434. 

-Avventizi -Inquadramento nei ruoli 
speciali transitori -Art. 21 1. 18 
marzo 1968, n. 249 -Applicabilit� 
Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 434. 

- 
Avventizi -Titoli di studio -Art. 21 

1. 18 marzo 1968, n. 249 -Interpretazione 
-Effetti -Limiti, con nota di 
R. TAMIOZZO, 434. 
-Concorso -Valutazione dei titoli Art. 
1 1. 11 dicembre 1969, n. 910 .
Interpretazione -Limiti, con nota di 

R. TAMIOZZO, 434. 
-Ex combattenti -Domanda di collocamento 
a riposo -Rinuncia -Inammissibilit�, 
436. 

- 
Insegnanti non di ruolo -Indennit� 
di fine rapporto -Compete, 373. 

-Statuto dei lavoratori -Inapplicabilit�, 
con nota di R. TAMIOZZO, 434. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Competenza e giurisdizione -Commissioni 
delle imposte dell'abolito 
ordinamento -Decisione di condanna 
dell'Amministrazione -Difetto di 
potere, con nota di C. BAFILE, 449. 

- 
Principio della capacit� contributi


V.t -Non concerne le tasse, 366. 
-Procedimento dinanzi alle commissioni 
tributarie -Onere del solo contribuente 
di domandare la trattazione 
del ricorso -Non viola n� il diritto 
di difesa, n� il principio di 
eguaglianza, 371. 

-Procedimento dinanzi alle commissioni 
tributarie -Ordinanza presidenziale 
di estinzione Reclamabilit� 
�l collegio, 371. 

-Procedimento dinanzi. 'alle commissioni 
tributarie -Perdita di capacit� 
Proroga dei termini, 371. 

-Procedimento innanzi alle Commissioni 
-Impugnazione incidentale Caratteri 
-Termini, 453. 

-Societ� di persone -Societ� di fatto 
-Giudicato nei confronti della 

societ� -Estensione ai singoli soci, 

457. 
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

-Composizione dei tribunali -Supplenza 
-Non viola il principio della 
precostituzione del giudice naturale, 

364. 
- 
Magistrati ordinari -Provvedimento 
di collocamento a riposo -Impugnabilit� 
in primo grado dinanzi al 

T.A.R. -Ammissibilit�, 436. 
PARTE CIVILE 

-Impugnazioni.-Cassazione -Interessi 
civili -Provvedimenti ricorribili Sentenza 
-Di proscioglimento in genere 
-Formula di proscioglimemo 
non preclusiva dell'azione civile Interesse 
al ricorso per la risarcibilit� 
dei danni morali -Intangibilit� 
del giudicato penale, 474. 

PENSIONI 

-Pensioni militari -Indennit� � una 
tantum � -Esclusione dal cumulo 
con la pensione normale -Incostituzionalit�, 
357. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Principio di eguaglianza -Esclusione 
da innovazione migliorativa -Limiti, 
356. 

PREZZI 

-Comitato provinciale prezzi -Natura 
giuridica -Non � autorit� di controllo, 
442. 


PROCEDIMENTO CIVILE 

-Giudizio di rinvio -Materia e funzione 
-Rapporti con il giudizio di 
cassazione e le precedenti fasi del 
processo, 405. 


-Lavoro -Controversie -Opposizione 
all'esecuzione -Competenza -Coincidenza 
tra giudice dell'esecuzione e 
giudice del lavoro, con nota di G. 
LAMBERTI, 425. 


! 

-Per recupero credito di lavoro �e Pignoramento 
presso terzi -Giudizio 


! 


I 

I 

I

I 

-



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

di accertamento dell'obbligo del terzo 
-Natura di autonomo giudizio Competenza 
ordinaria, con nota di 

C. LAMBERTI, 425. 
PROCEDIMENTO PENALE 

-Appello -Interessi civili -In genere 
-Provvedimenti appellabili e inappellabiil 
-Sentenza su reati connessi 
-Principio della concentrazione 
in appello delle impugnazioni Ricorso 
della parte civile contro sentenza 
di proscioglimento -Applicabilit� 
del principio, 472. 

-Cassazione -Interessi civili -Provvedimenti 
ricorribili -Sentenza -Di 
proscioglimento in genere -Formula 
di proscioglimento non preclusiva 
dell'azione civile -Interesse al ricorso 
per la risarcibilit� dei danni 
morali -Intangibilit� del giudicato 
penale, 473. 

-Cassazione -Sentenza istruttoria di 
proscioglimento -Ricorso della parte 
civile -Inammissibilit�, 471. 

-Difensore della parte civile -Propria 
legittimazione a proporre impugnazione 
-Esclusione, 473. 

-Parte civile -Impugnazioni -Legit-' 
timazione e interesse -Sentenza 
istruttoria di proscioglimento -Impugnazione 
-Inammissibilit�, 471. 

-Scritti anonimi -Parit� tra accusa 
� e difesa -Lesione del diritto di difesa 
-Non sussiste, 354. 

REATO 

-Reato continuato e concorso formale 
di reati -Reati puniti con pene 

di diverso genere -Determinazione 
della pena, 354. 

REGIONE 

-Associazioni e fondazioni di diritto 
privato -Riconoscimento della personalit� 
giuridica -Spetta allo Stato, 
359. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Immissioni di scarichi in corso 
d'acqua in base ad autorizzazione 
amministrativa -Danni a terzi -Colpa 
del soggetto autorizzato -Esclusione 
-Limiti, 466. 

RICORSO GIURISDIZIONALE 

-Giudizio di appello -Questione di 
giurisdizione -Rilevabilit� d'ufficio, 

438. 
-Intervento � ad adiuvandum � -Destinatario 
di un provvedimento di 
contenuto analogo gravato di autonoma 
impugnativa ma precluso alla 
discussione -Legittimazione -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 434. 

SICILIA 

-Assistenza sanitaria -Incarichi ospedalieri 
temporanei -Proroga, 355. 

SICUREZZZA PUBBLICA 

-Stranieri -Permesso di soggiorno 
E' previsto da norma regolamentare. 
362. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
CORTE COSTITUZIONALE 
INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
CORTE COSTITUZIONALE 
14 gennaio 1977, n. 26 
18 gennaio 1977, n. 29 
18' gennaio 1977, n. 34 
18 gennaio 1977, n. 36 
18 gennaio 1977, n. 37 
20 gennaio 1977, n. 38 
20 gennaio 1977, n. 42 
20 gennaio 1977, n. 46 
20 gennaio 1977, n. 47 
20 gennaio 1977, n. 48 
30 marzo 1977, n. 52 
30 marzo 1977, n. 54 
30 marzo 1977, n. 55 
20 aprile 1977, n. 62 
20 aprile 1977, n. 63 
20 aprile 1977, n. 65 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

2q settembre 1976, nella causa 9/76 . . . . . . . . . . . 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. III, 14 febbraio 1976, n. 476 

Sez. III, 17 marzo 1976, n. 998 

Se~. II, 13 dicembre 1976, n. 4626 

Sez. I, 14 gennaio 1977, n. 174 . 

26 gennaio 1977, n. 399 . . . . 

Sez. Un., 27 gennaio 1977, n. 401 

Sez. I, 10 febbraio 1977, n. 605 

Sez. Un., 14 marzo 1977, n. 1009 

Sez. I. 4 aprile 1977, n. 1286 

Sez. Un., 21 aprile 1977, n. 1473 

Sez. Un., 26 aprile 1977, n. 1561 

Sez. I, 28 aprile 1977, n. 1615 . 

Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1643 

Sez. Un., 28 maggio 1977, n. 2184 

pag. 351 
)) 354 
)) 354 
)) 355 
)) 356 
)) 359 
)) 356 
)) 362 
)) 363 
)) 357 
)) 364 
)) 364 
)) 365 
)) 366 
)) 371 
373 

pag. 374 

pag. 425 
)) 425 
)) 404 
)) 405 
)) 406 
)) 408 
)) 449 
)) 391 
)) 453 
)) 460 
)) 376 
)) 457 
388 
)) 396 

1:
i: 
f: 
I: 

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE DI APPELLO 

Roma, 4 ottobre 1976 . 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

12 ottobre 1976, n. 16 . . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Pl., 10 dicembre 1976, n. 6 . 

Sez. IV, 9 novembre 1976, n. 1043 
Sez. IV, 14 dicembre 1976, n. 1298 
Sez. IV, 17 dicembre 1976, n. 1419 
Sez. VI, 5 novembre 1976, n. 396 
Sez. VI, 16 novembre 1976, n. 405 

Sez. VI, 17 dicembre 1976, n. 451 

Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. II, 4 marzo 1974, n. 575 
Sez. II, 10 dicembre 1975, n. 1547 
Sez. IV, 12 marzo 1976, n. 10564 
Sez. V, 6 ottobre 1976, n. 1750 . . 
Sez. III, 12 dicembre 1976, n. 11094 

Xli! 

pag. 408 

pag. 466 

pag. 434 
)) 436 
)) 437 
)) 438 
439 
)) 442 
)) 443 
)) 443 

pag. 471 
)) 471 
)) 472 
)) 473 
)) 473 


PARTE SECONDA 

llv7JICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 

ACQUE PUBBqCHE 

-Concessione di escavazioni di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordine di 
sospensione disposto dal sindaco � 
Carenze assolute di potere, 81. 

-Concessipne di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente autorit� statale � Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Conflitto tra amministrazione 
statale e comunale � Risoluzione, 

81. 
- 
Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale � Ordinanza 
sindacale di sospensione dei lavori � 
Ricorso al T.A.R. da parte dell'amministrazione 
statale � Esclusione, 

81. 
-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentita dalla 
competente autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Ricorso al T .A.R. da parte 
del concessionario -Intervento dell'amministrazione 
statale concedente 
-Legittimit�, 81. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

-Concessione di escavazioni di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente autorit� statale -Ordine 
di sospensione disposto dal sinda� 
co -Carenze assolute di potere, 82. 

-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Conflitto tra amministrazione 
statale e comunale -Risoluzione, 

82. 
-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla com


petente autorit� statale ��Ordinanza 
sindacale di sospensione dei lavori . 
Ricorso al T.A.R. da parte dell'amministrazione 
statale � Esclusione, 

82. 
-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentita dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di. sospensione dei lavori . 
Ricorso al T.A.R. da parte del concessionario 
-Intervento dell'amministrazione 
statale concedente � Legittimit�, 
82. 

-Opera pubblica statale su terreno demaniale 
-Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Carenza assoluta 
di potere, 83. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Conflitto tra 
amministrazioni statale e comunale Risoluzione, 
83. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'amministrazione 
statale -Esclusione, 83. 
--' Urbanistica -Ricostruzione -Piano 
particolareggiato � Immobile destinato 
a pubblico servizio statale -Conflitto 
di interessi pubblici -Modi di 
risoluzione, 83. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Carenza assoluta 
di potere, 83. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Conflitto tra 
~mministrazioni statale e comunale . 
Risoluzione, 84. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'amministrazione 
statale -Esclusione, 84. 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

/ 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'appaltatore -Intervento 
dell'amministrazione statale 
-Legittimit�, 84. 
COMMERCIO 

-Sostanze radioattive -Produzione, 
lavorazione, detenzione -Controlli Distinzione 
in categorie -Estensione 
dei controlli previsti per la cat. 
B alla cat. A, 84. 

COMPETENZA 

-Dipendenti F.S. -Assicurazione obbligatoria 
infortuni sul lavoro -Controversie 
concernenti il grado di invalidit� 
-Giurisdizione dell'A.G.O., 

85. 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Conflitto tra amministrazione 
statale e comunale -Risoluzione, 

85. 
--' Concessione di escavazione 
di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Ricorso al T.A.R. da parte 
dell'amministrazione statale -Esclusione, 
85. 

-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentita dalla 
competente autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Ricorso al T.A.R. da parte 
del concessionario -Intervento dell'amministrazione 
statale concedente 
-Legittimit�, 85. 

-Concessione di escavazioni di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente autorit� statale -Ordine 
di sospensione disposto dal sindaco 
-Carenze assolute di potere, 

86. 
CORTE DEI CONTI 

-� Giurisdizione domestica � -Ricorso 
straordinario al Presidente della Re


pubblica avverso il provvedimento 
di esclusione dal concorso di referendario, 
86. 

COSTITUZIONE 

-Dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
di una norma di legge -Effetti 
-Rapporti �esauriti� e rapporti 
per i quali opera un fatto giuridico 
di preclusione -Art. 136 Cost., 86. 

-Professori universitari incaricati -Disciplina 
del trattamento economico 
per cumulo di impieghi -Dichiarazione 
di illegittimit� costituzionale 
della normativa di cui ai commi 2� 
e 3� del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 Pretesa 
di pagamento della maggior 
retribuzione dovuta per gli anni accademici 
anteriori -Alla pronunzia 
della Corte Costituzionale -Ammissibilit� 
-Limite della prescrizione 
biennale, 86. 

-Pubblico dipendente -Pretesa a maggior 
retribuzione che trae fondamento 
di norma di legge -Onere della 
tempestiva impugnazione dell'atto 
autoritativo che costjtuisce o disciplina 
il rapporto esplicando la misura 
della retribuzione -Esclusione, 
87. 

-Vizio di illegittimit� costituzionale 
di norma di legge -Incidenze sulla 
decorrenza del termine di prescrizione 
del diritto disconosciuto o limitato 
dalla norma ovvero sul termine 
di decadenza per l'esercizio del 
diritto -Esclusione, 87. 

DANNI 

-Immissione colposa di sostanze inquinanti 
nelle acque marine -Danni 
risarcibili, 87. 

DEMANIO 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Carenza assoluta 
di potere, 87. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Conflitto tra 
amministrazioni statale e comunale Risoluzione, 
88. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'amministrazione 
statale -Esclusione, 88. 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Rapporti tra Stato e Regione -Delega 
di funzioni statali -Piani di ricostruzione 
-Competenza residua 
dello Stato -Espropriazione per 

p.u. -Legge sulla casa -Applicabilit�, 
88. 
-Rapporti tra Stato e Regione -Delega 
di funzioni -Statali -Piani di 
ricostruzione -Limiti, 88. 

-Urbanistica -Ricostruzione -Piano 
particolareggiato : Immobile destinato 
a pubblico servizio statale -Conflitto 
di interessi pubblici -Modi di 
risoluzione, 88. 

-Urbanistica -Ricostruzione -Piano 
particolareggiato Immobile destinato 
a pubblico servizio statale Interessi 
pubblici contrastanti -Prevalenza, 
89. 

-Urbanistica -Ricostruzione -Piano 
particolareggiato -Immobile destinato 
a pubblico servizio statale Trasferimento 
delle funzioni alle Regioni 
-Conflitto di attribuzioni, 89. 

FERROVIE 

-Dipendenti F.S. -Assicurazione obbligatoria 
infortuni sul lavoro -Controversie 
concernenti il grado di invalidit� 
-Giurisdizione dell'A.G.O., 

89. 
GIURISDIZIONI SPECIALI 

-Giurisdizione domestica -Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
-Avverso il provvedimento 
di esclusione dal concorso di referendario, 
89. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentito dalla 
competente Autorit�: statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Conflitto tra Amministrazione 
statale e comunale -Risoluzione, 

90. 
-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente Autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Ricorso al T.A.R. da parte 
dell'Amministrazione statale -Esclusione, 
90. 

-Concessione di escavazione di ghiaia 
da alvei di fiumi assentita dalla 
competente Autorit� statale -Ordinanza 
sindacale di sospensione dei 
lavori -Ricorso al T.A.R. da parte 
del concessionario -Intervento dell'Amministrazione 
statale concedente 
-Legittimit�, 90. 

-Concessione di escavazioni di ghiaia 
da alvei di fiumi assentite dalla 
competente Autorit� statale -Ordine 
di sospensione disposto dal Sindaco 
-Carenze assolute di potere, 

90. 
-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Carenza assoluta 
di potere, 90. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Conflitto tra 
Amministrazioni statale e comunaleRisoluzione, 
91. 

-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale� -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'amministrazione 
statale -Esclusione, 91. 
-Opera pubblica statale su terreno 
demaniale -Ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'appaltatore -Intervento 
dell'amministrazione statale 
-Legittimit�, 91. 

INDICE DELLE LEGISLAZIONI xvn 
LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non fondate 
III -Questioni proposte 
pag. 
� 
)} 
69 
70 
i2 


PARTE PRIMA 



I 

I 

i1 

~ 

I 
i: 
~ 
I 

.. -I 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1977, n. 26 -Pres. Rossi -Rel. 
Astuti -Banco di Milano e Banca Privata Italiana (avv. Guarino), soc. 
Eurocurt (avv. Pinotti, Cattaneo e Marone), soc. costruzioni aereonautiche 
G. Agusta (avv. Monti), e Presidente Consiglio dei Ministri 
(vice avv. gen. Chiarotti). 

Fallimento -Liquidazione coatta amministrativa -Aziende di credito . 
Modalit� di accertamento dei crediti chirografari -Sono costituzionalmente 
legittime. 
(Cast., artt. 3 e 24; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209; legge 7 marzo 1938, n. 141, 

art. 78). 

Le speciali modalit� di accertamento dei crediti chirografari nella 
liquidazione delle imprese esercenti il credito sono giustificate, oltre che 
dall'esigenza di tutelare il segreto bancario, dalla considerazione del numero 
e della qualit� dei creditori, dalla natura documentale dei rapporti, 
e dalla esigenza di speditezza della procedura. D'altro canto, la mancanza 
di una fase prel�ninare dinanzi ad un giudice istruttore e lo svolgimento 
del giudizio unicamente dinanzi al collegio non contrasta con la garanzia 
del diritto di difesa. Pertanto, gli artt. 209 ult. comma del r.d. 16 marzo 
1942, n. 267 (legge fallimentare) e 78 secondo comma della legge 7 marzo 
1938, n. 141 (legge bancaria) non contrastano con gli artt. 3 e 24 Cast. 

(Omissis). -Nelle due ordinanze, con motivazioni nella sostanza conformi, 
si osserva anzitutto che l'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare, 
facendo salve le speciali disposizioni della legge bancaria relative 
all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese 
esercenti il credito, avrebbe determinato una ingiustificata discriminazione 
e disparit� di trattamento per questa categoria di creditori, 
rispetto ai creditori privilegiati, che sono assistiti dalle diverse forme e 
garanzie di procedimento previste, per la formazione dello stato passivo, 
dai primi tre commi dello stesso art. 209. Tale disparit� sarebbe accentuata 
dalla circostanza che il procedimento regolato dagli artt. 76 e seguenti 
della legge bancaria rappresenterebbe per i creditori chirografari 
una effettiva menomazione del diritto di difesa, in quanto nel giudizio sui 
loro reclami da~anti al tribunale, causa la sommariet� del procedimento 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

delineato dal secondo comma dell'art. 78 di detta legge, essi sarebbero 
privati della possibilit� di una piena ed organica tutela delle foro pretese, 
per la mancanza di una fase istruttoria prima dell'udienza di trattazione, 
e la difficolt� dell'ulteriore istruzione probatoria eventualmente occorrente, 
davanti al Collegio. -(Omissis). 

La questione non � fondata. Per quanto concerne, anzitutto, la denunciata 
discriminazione, occorre considerare che le speciali forme e 
modalit� di accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle 
imprese esercenti il credito, stabilite dagli artt. 77 e seguenti della legge 
bancaria, e confermate dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare 
del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, 
di quest'ultima legge, hanno una precisa giusdficazione nelle diverse 
esigenze che si presentano, di regola, nella definizione delle posizibni dei 
creditori chirografari -ossia generalmente dei clienti dell'azienda di 
credito -rispetto a quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti 
reali. Scopo della speciale disciplina normativa non � soltanto la tutela 
del segreto bancario, a cui � fatto espresso richiamo nell'ultimo comma 
dell'art. 78 (continuando ovviamente i clienti ad avervi interesse anche 
quando una banca venga posta in liquidazione), ma anche e soprattutto 
la considerazione del numero e della qualit� dei creditori: trattasi invero 
di numerosi rapporti, aventi la loro fonte nei contratti bancari, ossia 
nelle diverse forme di deposito d'uso comune, e nelle altre operazioni passive 
delle aziende di credito. Rapporti tipici, di natura documentale, rispetto 
ai quali, nella normalit� dei casi, le scritture contabili, schede, do<;;umenti 
e titoli in possesso dei commissari liquidatori e dei clienti, contengono 
sicura prova sull'an e sul quantum dei diversi crediti, e solo ecceiionalmente 
possono dar luogo a contestazioni che richiedano laboriosi accertamenti, 
con acquisizione di prove o perizie. D'altra parte, alla speciale 
natura di questa categoria di .rapporti, la cui rigorosa disciplina risponde 
a ben note esigenze di certezza giuridica, fa riscontro la opportunit� 
di assicurare la massima speditezza nella loro definizione, anche in sede 
di liquidazione coatta delle imprese creditizie, nel fine di soddisfare con 
ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, sia per 
doverosa tutela del risparmio,-a. cui la Costituzione d� precisa garanzia 
in tutte le sue forme, sia per considerazione degli importanti interessi 
economici e finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio 
della funzione creditizia e dei servizi bancari. -(Omissis). 

Scendendo all'esame della-questione sollevata con riguardo al combinato 
disposto dell'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare e 
dell'art. 78, secondo comma, della legge bancaria, deve preliminarmente 
osservarsi che rimane estranea all'oggetto del presente giudizio la soluzione 
dei dubbi esegetici ricordati dalle ordinanze di rinvio, circa il preciso 
ambito di applicazione della disposizione derogativa contenuta nel



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

l'art. 209, ultimo comma, interpretata in correlazione con quelle dell'art. 
194, primo e secondo comma, della stessa legge. � infatti controverso' 
in dottrina, mancando altres� sul punto una consolidata giurisprudenza, 
se il rinvio dell'art. 209 alle norme speciali della legge bancaria debba 
ritenersi operante 'per la sola fase amministrativa di accertamento dei 
crediti chirografari, ovvero si estenda anche alla fase giurisdizionale, 
ossia ai procedimenti di impugnazione dello stato passivo, che per detti 
crediti risulterebbero disciplinati, anzich� dalle norme dei commi secondo 
e terzo dell'art. 209 (e quindi da quelle ivi richiamate degli artt. 98 e 
seguenti), solo dalle speciali disposizioni degli artt. 77 e seguenti della 
legge bancaria. 

Accogliendo questa seconda interpretazione, le ordinanze di rinvio ravvisano 
nel precetto dell'art. 78, secondo comma, della legge speciale una 
violazione del diritto di difesa delle parti, in quanto la norma per cui il 
presidente del tribunale, scaduto il termine per il deposito in cancelleria 
dei reclami dei creditori, da decidere in unico giudizio, stabilisce, su 
richiesta dei commissari, la sezione e l'udienza per la discussione della 
causa, si porrebbe � in aperta e non conciliabile antitesi con �l'intero. 
vigente sistema processuale civile �. Si osserva al riguardo che nel sistema 
processuale vigente nel 1938 detta norma non costituiva ostacolo all'espletamento 
di eventuali iniziative istruttorie, mentre nell'odierno sistema non 
sarebbe dato rinvenire, tra le norme regolanti il processo ordinario di 
cognizione, disposizioni idonee ad assicurare una organica possibilit� di 
esercizio del diritto di difesa, con adeguata istruzione dei reclarrii in 
regolare contradittorio. 

A giudizio di questa Corte, il procedimento previsto dalla legge bancaria 
per la verifica giurisdizionale dei crediti chirografari, anche dovendosi 
escludere, secondo la prospettazione del giudice a quo, l'applicabilit� 
delle disposizioni degli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare, non 
comporta tuttavia l'asserita inammissibile lesione del diritto di difesa. Si 
deve al riguardo considerare che l'accertamento dei crediti chirografari, 
crediti assistiti di regola da titolo documentale, data la speciale natura, 
gi� sopra ricordata, dei tipici rapporti intercorsi tra un'azienda di credito 
e i suoi clienti, richiede generalmente una istruzione pi� semplice, che gi� 
si avvale delle risultanze dell'esame compiuto dai commissari liquidatori 
sulla base degli atti contabili e dei documenti in possesso dell'azienda o 
esibiti dai creditori, sotto il controllo del comitato di sorveglianza e secondo 
le direttive di un organo pubblico qualific�to per autorit� e competenza 
tecnica, quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio. Nel caso di 
reclami, il sindacato del tribunale sulla regolarit� delle operazioni effettuate 
in sede di formazione dello stato passivo si svolge di regola mediante 
riesame delle prove documentali gi� acquisite nella fase amministrativa 
o prodotte in causa dagli interessati, trattandosi piuttosto di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

354 

interpretarne e valutarne giuridicamente il contenuto, che di disporre nuovi 
incombenti istruttori. 

Per questo la legge speciale non ha previsto la nomina di un giudice 
istruttore e una fase di trattazione probatoria prima della rimessione 
al collegio, disponendo che il presidente del tribunale, sulla richiesta dei 
commissari, possa senz'altro fissare l'udienza per la discussione e decisione 
sui reclami, e che nello stesso modo debba procedersi anche nell'eventuale 
giudizio sulle contestazioni circa l'ammissibilit� di domande 
tardive, e nel giudizio di appello (artt. 79 e 80 della stessa legge). Nel 
vigente ordinamento processuale civile non � questo il primo n� il solo 
caso in cui il giudizio, anche di primo grado, debba svolgersi direttamente 
e per intero davanti al collegio; n� pu� dirsi che la mancanza 
di una fase preliminare di cognizione davanti al giudice istruttore comporti 
di per s� lesione del diritto di difesa. Anche davanti al tribunale � 
infatti consentita la ricihesta e l'ammissione di eventuali ulteriori provvedimenti 
istruttori, secondo i princ�pi stabiliti dagli artt. 277 e seguenti 
del codice di procedura civile. (Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1977, n. 29 -Pres. Rossi -Rel. 
De Stefano. 

Procedimento penale -Scritti anonimi -Parit� tra accusa e difesa -Lesione 
del diritto di difesa -Non sussiste. 
(Cost., artt. 2, 24 e 25; c.p.p., artt. 8 e 141). 

Poich� la delazione anonima � radicalmente inidonea a provocare 
l'apertura di un procedimento penale, il diritto a difendersi del soggetto 
indicato come autore del fatto sorger� solo se, in conseguenza delle indagini 
di polizia e per esclusivo effetto delle loro risultanze, egli verr� ad 
assumere la posizione di indiziato; pertanto; non � fondata la questione 
di legittimit� costituzionale degli artt. 8 e 141 c.p.p. 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1977, n. 34 -Pres. Rossi -Rel. 
Reale -Freguglia e altri (n.p.) e Presidente Consigl�o dei Ministri (sost. 
avv. gen. Azzariti). 

Reato -Reato continuato e concorso formale di reati -Reati puniti con 

pene di diverso genere -Determinazione della pena. 

(Cost., artt. 3, 13 e 25; cod. pen. art. 81 come modificato da art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99). 

Va esclusa l'applicazione dello speciale criterio di determinazione 
della pena, stabilito nei primi due commi dell'art. 81 c.p. nei casi in cui 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 355 

il concorso formale e la continuazione si pongono rispetto a reati puniti 
con pene eterogenee, e non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, 
le questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 81, primo e secondo 
comma, del codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto 
legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, 

n. 220), sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, 
della Costituzione. 
(Omissis). -La Corte, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni 
proposte con le ordinanze in epigrafe, non' si nasconde che l'interpretazione 
dell'art. 81 c.p., che ha ritenuto di dover accogliere, comporta, per 
l'applicabilit� del cumulo giuridico alle sole pene omogenee, notevoli limitazioni 
della portata della novella. Ma d'altro canto deve rilevare che � 
rimesso unicamente al legislatore un eventuale intervento mediante opportuna 
normativa la quale, nel rispetto dei principi costituzionali, consenta 
di valutare contestualmente agli effetti della pena reati per i� quali 
siano previste pene diverse per genere o per specie. E ci� secondo chiari 
ed univoci criteri che valgano ad evitare il pericolo di diverse ed eventualmente 
arbitrarie interpretazioni in sede applicativa. -(Omissis). 

(>1) La motivazione della sentenza '� pubblicata in Foro it., 1977, I, 776, con 
ampia nota di richiami. Cfr. anche Cass. S.U. pen. 23 ottobre 1976, ivi, 1977, II, 105, 
con nota di precedenti. 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1977, n. 36 -Pres. Rossi; Rel. 
De Marco -Commissario dello Stato per la Sicilia (sost. avv. gen. 
Gozzi) e Regione Sicilia (avv. Villari). 

Sicilia � Assistenza sanitaria � Incarichi ospedalieri temporanei � Proroga. 
(Statuto, Sic., art. 17). 

La disposizione di cui all'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 
1969, n. 130 enuncia un �principio generale cui si informa la legislazione 
dello Stato �, per il quale -peraltro -gli incarichi nel settore 
ospedaliero debbono essere temporanei e di durata breve e predeterminata 
ma non necessariamente semestrali (1). 

(1) La sentenza � pubblicata in Foro it., 1977, I, 774, con nota di richiami. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

356 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1977, n. 37 -Pres. Rossi -Rel. ' 
Rocchetti -Bertolini (avv. Agostini) e I.N.P.S. (avv. Vario). 

Previdenza e assistenza -J,>rincipio di eguaglianza -Esclusione da inno


vazione miglior~tiva -limiti. 

(Cost., art. 3; I. 30 aprile. 1969, n. 153, art. 9). 

I

Se pu� ammettersi, che un trattamento migliorativo possa non essere 
esteso a soggetti che hanno anteriormente gi� definita la propria 
posizione di quiescenza, non pu� ammettersi che soggetti i quali maturano 
il diritto relativo in data posteriore possano r'icevere un tratta


I mento deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente 
maturato. Pertanto, contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 9 della legge 30 aprile 
1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della 
previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per 

cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 �dicembre 1968 e che 
sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 
1� maggio 1968 (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 42 -Pres. Rossi -Rel. 
Volterra -Rinaldini (avv. G. Vassalli e E. Tosato). 

Corte costituzionale -Principio di eguaglianza -Pronunce. 
(Cost., art. 3; legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. I, 9, 12, 13 e 2lY. 

La Corte costituzionale non pu�, nella materia penale, sottrarre alcune 
fattispecie alla disciplina generale per ricondurle in una disciplina special�, 
tanto meno quando ci� comporti un� aggravamento di pena; ed � 
dubbio possa eliminare dall'ordinamento nonne penali di favore allo scopo 
di restaurare il vigore generale delle norme incriminatrici derogate (2). 

(1-3) Le sentenze n. 37 e n. 48 del 1977 sono pubblicate in Foro it., 1977, I, 
773 e 762. 

Nelle tre controversie decise con le sentenze in esame � stato invocato il 
principio di eguaglianza. Nella sentenza n. 37 la Corte ha applicato l'art. 3 Cost. 
dopo avere reperito, sia pure senza indicarlo esplicitamente, un criterio di giudizio 
che le ha consentito di far prevalere una disposizione non certo enunciativa 
di un principio generale di diritto n� comparativamente pi� prossima ai �valori� 
costituzionali, su un'altra disposizione, per cos� dire di pari livello; tale criterio 
� stato reperito in una sorta di presunzione di continuo miglioramento nel tempo 
dei trattamenti previdenziali, e quindi di maggior � valore � del trattamento sue




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 357 

III 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 48 -Pres. Rossi -Rel. 
Oggioni -Loreti e altro (n.p.). 

Pensioni . Pensioni militari � Indennit� � una tantum � � Esclusione dal 
cumulo con la pensione normale � Incostituzionalit�. 

(Cast., art. 3; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). 

Il legislatore non pu� attribuire trattamenti diversi a situazioni che, 
egli stesso, ha reso omogenee; contrasta con l'art. 3 Cast. l'art. 69, primo 
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente all'inciso 
�purch� non gli spetti la pensione normale� (3). 

II 

(Omissis). -Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la costituzione 
nel presente giudizio del dott. Willy De Luca, che risulta estraneo 
al procedimento penale instaurato avanti il pretore di Roma a carico 
di Francesco Rinaldini, nel corso del quale � stata sollevata avanti questa 
Corte la questione di legittimit� costituzionale. 

Il giudice a quo, partendo dalla constatazione che l'art. 1 della legge 
sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, fa riferimento esclusivamente a stampe 
e stampati, cio� alla riproduzione di pi� esemplari di un medesimo scritto, 
che il complesso delle disposizioni della legge stessa appare diretto a regolare 
la stampa in senso tradizionale, mancando in essa qualunque riferimento 
alla diffusione di notizie con mezzi diversi da questa, afferma 
la non applicabilit� agli autori di � un telegiornale delle norme speciali 
che prevedono per gli autori dei giornali quotidiani e della stampa in 
genere l'obbligo di rettifica (art. 8), l'obbligo della pubblicazione della 

cessivo. Nella sentenza n. 42, invece, la Corte ha utilizzato il noto crit'erio per cui 
una disciplina speciale non pu� essere ritenuta di maggior � v�lore �, ai fini della 
applicazione dell'art. 3 Cost., di una disciplina generale. Infine nella sentenza 

n. 48 la Corte ha ritenuto sussistere una contraddizione all'interno di un atto 
legislativo, ma non ha indicato il criterio che l'ha condotta a far prevalere 
una norma su un'altra norma: la differenza di disciplina ha, di per s�, operato 
a vantaggio del �privato�, e non v'� una esplicita pronuncia sulla maggiore 
�bont�� della norma ritenuta prevalente (sul punto, cfr. in questa Rassegna, 
1976, 12, in nota). 
Nella sentenza n. 42 la Corte ha avuto cura di non escludere la possibilit� di 
portare il proprio sindacato sulle disposizioni penali � di favore � per l'imputato: 
del resto, dichiarativa della illegittimit� costituzionale di una disposizione siffatta 
� stata la sentenza 23 gennaio 1974 n. 17 (in questa Rivista, 1974, 303). Sul problema� 
della rilevanza di questioni relative a norme penali di favore, PIZZETTI-ZAGREBELSKY, 

Non manifesta infondatezza e rilevanza nella instaurazione incidentale del giudizio 
sulle leggi, 1974, 119, e PIZZORUSSO, Foro it., 1974, I, 606. 



358 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
sentenza (art. 9), l'obbligo della riparazione pecuniaria (articolo 12), l� 
maggior pena per il reato di diffamazione (articolo 13), la competenza 
del tribunale e il giudizio col rito direttissimo (art. 21), la responsabilit� 
a titolo di colpa del direttore (art. 57 del codice penale). Afferma pertanto 
che la disparit� di trattamento conseguente alla indicata situazione 
legislativa previsto per gli autori di una diffamazione commessa a mezzo 
stampa e quello per gli autori del medesimo reato commesso a mezzo 
di diffusione radiofonica, sottoposti invece al regime comune, non avrebbe 
ragionevole giustificazione e contrasterebbe con il principio costituzionale 
di uguaglianza. 
Per eliminare la segnalata disparit� di trattamento, il giudice a quo, 
pur affermando di non avere onere di scelta, indica alla Corte due vie 
da seguire. La prima, che egli ritiene quella costituzionalmente corretta 
� in quanto ispirata al favor libertatis, che trova nella Costituzione una 
specifica tutela (art. 21) � consisterebbe nella dichiarazione di incostituzionalit� 
degli artt. 9, 12, 13, 21 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 
del codice penale con la conseguente sottoposizione dei reati commessi 
a mezzo stampa alla disciplina comune. -(Omissis). 
Ma inammissibile si palesa anche la questione sollevata nella seconda 
prospettazione, di estendere cio� ai reati commessi a mezzo radiodiffusione 
la disciplina pi� grave prevista per i reati commessi a mezzo 
stampa. Anche a ritenere che questa Corte possa eliminare dall'ordinamento 
norme penali di favore allo scopo di restaurare il vigore generale 
delle norme incriminatrici derogate, restando riservato ai giudici di merito 
valutare l'efficacia di una simile pronunzia nei giudizi penali in 
corso, � certo che essa, invece, non pu�, sempre nella materia penale, 
sottrarre alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle in una 
disciplina speciale che si ritiene pi� congruamente tutelare gli interessi 
coinvolti e tanto meno quando ci� comporti un aggravamento di pena. 
Simile scelta, che deve essere definita eminentemente politica, � infatti 
riservata dall'art. 25 della Costituzione al solo legislatore, restando esclusa 
ogni possibilit� di intervento attraverso sentenze cosidette additive. 
Ora, nel caso in esame, l'inammissibilit� della questione � palese 
domandandosi di sottrarre alla disciplina comune della diffamazione, la 
diffamazione commessa attraverso la diffusione radiotelevisiva delle informazioni, 
per comprenderla nella regolamentazione della diffamazione a 
mezzo stampa contenuta nella legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
Ne consegue che la Corte, pur augurando che il legislatore, cos� come 
ha fatto con l'art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103, provveda sollecitamente 
a colmare nella sua discrezionalit� lacune eventualmente esistenti, 
non pu� sostituirsi ad esso e tanto meno pu� estendere norme legislative 
previste per un'attivit� determinata ad altra attivit� obbiettivamente 
diversa. -(Omissis). ~ 
~ Ei 
f: I> 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 359 

III 

(Omissis). -... a �mente dell'art. 67 della legge 29 dicembre 1973, 

n. 1092, � previsto un trattamento economico di quiescenza pi� elevato 
rispetto a quello normale di riposo gi� acquisito dall'interessato, nel 
caso di cui egli risulti affetto da un'infermit�, contratta per causa di 
servizio, elencata nella tabella A. Nel caso, invece, che egli sia affetto 
soltanto da infermit� compresa nella tabella B, e a parit� delle altre 
condizioni soggettive, in applicazione della norma impugnata, non gli. 
viene riconosciuto nessun vantaggio economico. In altri termini, in base 
alle norme menzionate, il soggetto, gi� avente diritto a pensione di riposo, 
non consegue nessun beneficio economico ulteriore, nel caso in cui risulti 
affetto d~ determinate infermit�, e consegue, invece, una maggiorazione 
dell'importo della pensione di riposo spettantegli, ove risulti affetto da 
altre infermit�. La differenza esiste fra le infermit� elencate nelle due 
ricordate tabelle, peraltro, investe sostanzialmente soltanto la gravit� 
delle stesse, cio� la loro incidenza rispetto alle condizioni del soggetto 
che ne � affetto, ma non riguarda in alcun modo altre differenze di 
natura ontologica, trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della 
persona del pubblico dipendente, ed insorte in tutti i casi in dipendenza 
di fatti di servizio. Ne consegue il riconoscimento che trattasi di situazioni 
sostanzialmente rese omogenee dal comune elemento della sussistenza 
di condizioni patologiche soggettive collegate all'attivit� di servizio, situazioni 
cui il legislatore ha, tuttavia, attribuito trattamenti diversi. E mentre 
il legislatore stesso ha riconosciuto l'esigenza di principio di attribuire 
un corrispettivo economico collegato all'esistenza delle infermit� 
elencate tanto nella tabella A che nella B, prevedendo i due trattamenti 
correlativi, differenziati solo nel modo di corresponsione (cio� appunto 
la pensione maggiorata e l'indennit� una tantum), il caso in esame si 
sottrae invece all'osservan.za del principio suddetto senza che sia identificabile 
alcuna razionale giustificazione al riguardo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 38 -Pres. Rossi -Rel. 
Rossano -Regione Lombardia (avv. Pototschnig) e Presidente Consiglio 
dei Ministri. 

Regione -Associazioni e fondazioni di diritto privato -Riconoscimento 
della personalit� giuridica -Spetta allo Stato. 

Appartiene esclusivamente allo Stato la potest� legislativa in tema di 
diritto privato, e spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalit� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

360 

giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di 
carattere pr.ivato, ed emanare in concreto i singoli atti di riconoscimento 
(1). 

(Omissis). -Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione 
Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato 
in relazione al provvedimento 27 marzo 1975, con il quale la Commissione 
regionale di controllo per la Lombardia ha annullato, per incompetenza, 
la deliberazione 4 marzo 1975 della Giunta regionale, avente per oggetto 
il riconoscimento della personalit� giuridica della fondazione privata 
� Giovanni Cova �, e l'approvazione del relativo statuto. 

La ricorrente chiede che sia dichiarata la sua competenza a disporre 
il riconoscimento giuridico di fondazioni private che operino esclusivamente 
o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito delle materie 
di cui all'art. 117 della Costituzione; e che sia in conseguenza annullato 
il provvedimento della Commissione regionale di controllo sopra indicato, 
siccome invasivo della sua competenza. 

Il ricorso non � fondato. 

Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalit� giuridica delle 
associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, 
ed emanare in concreto i singoli atti di riconoscimento, secondo quanto 
dispone il codice civile, agli articoli 12 e seguenti. 

Per quanto concerne lo potest� legislativo, va sottolineato che la materia 
dello stato e della capacit� delle persone giuridiche private attiene 
precipuamente all'�mbito del diritto privato: la relativa regolamentazione 
rientra, pertanto, nella competenza istituzionale dello Stato. Questa Corte, 
con la sentenza n. 154 del 1972, ha gi� affermato che appartiene esclusivamente 
allo Stato la potest� legislativa in tema di diritto privato, e le 
ragioni allora addotte (esigenze di unit� e di eguaglianza, che possono 
essere salvaguardate solo se il potere di emanare norme in proprio venga 
riconosciuto esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettivit� 
nazionale) si attagliano puntualmente alla disciplina delle persone giuridiche 
private, le quali, una volta riconosciute, acquistano, alla medesima 

(1) Le sentenze 18 maggio 1970, n. 70 e 27 luglio 1972, n. 154 menzionate in 
motivazione sono in questa Rassegna, rispettivamenthe 1970, 502, e 1972, 1041. 
Sulla riserva allo Stato della disciplina dei rapporti di diritto privato, cfr. 
anche le sentenze n. 7 del 1956, in Giur. cast. 1956, 596 ss.; la n. 35 del 1957, ivi, 
1957, 437, con nota di MORTATI, Ancora in tema di competenza normativa delle 
Regioni sulla materia di rapporti tra privati; la n. 123 del 1957, ivi, 1957, 1118, 
con nota di PALADIN, Diritto privato e leggi regionali; la n. 6 del 1958, ivi, 1958, 40, 
con nota di MoRTATI, Disciplina dei rapporti privati e interesse regionale; la n. 34 
del 1962, ivi, 1962, 269; la n. 53 del 1962, ivi, 1962, 631; la n. 72 del 1965, ivi, 1965, 895; 
la n. 60 del 1968, ivi, 1968, 923, con nota di BARTOLE, Recessivit� o separazione della 
legge regionale nei confronti di quella statale?, la n. 160 del 1969, ivi, 1969, 2397. 

ffe. 

I 


~ 


I 
I
r, 
I 


l 

I 
I 


I 

I 

I 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

stregua delle persone fisiche, piena e generale capacit� giuridica e di 
agire nell'�mbito dell'intero ordinamento statuale. 

La Regione ricorrente, peraltro, non rivendica tale potest� legislativa, 
ma assume che, pur essendole questa preclusa, egualmente le spetti l'esercizio 
della funzione amministrativa di riconoscimento di persone giuridiche 
private, in quanto essa sia riconducibile ad una materia compresa 
nell'art. 117 della Costituzione (nella specie, la materia dell'istruzione artigiana 
e professionale), ed in quanto le sia stata in concreto trasferita 
(nella specie, in virt� dell'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, che ha 
appunto trasferito �alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, 
ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli 
organi centrali e periferici dello Stato, in ordine agli altri enti, istituzioni 
ed organizzazioni locali operanti nella Regione, nella materia dell'istruzione 
artigiana e professionale �). 

Siffatto assunto non pu� esser condiviso. L'attivit� amministrativa, che 
gli organi dello Stato pongono in essere concedendo con loro decreti il 
riconoscimento della personalit� giuridica, si esplica per sempre con riferimento 
all'�mbito del diritto privato; il procedimento concessorio, che 
si conclude con l'atto di riconoscimento, presuppone, infatti, negozi giuridici 
che sono manifestazione di autonomia privata (quali gli accordi 
associativi ed i negozi di fondazione) e postul.a atti d'iniziativa (le istanze 
di riconoscimento), che sono anche essi manifestazione di autonomia privata. 
La potest� discrezionale, che in proposito i suddetti organi esercitano, 
ha come preminente limite il rispetto della libert� di associazione 
e dell'autonomia priva~a. e si concreta, oltre che nel controllo della legittimit� 
degli atti costitutivi e nella valutazione della consistenza patrimoniale, 
attuale o potenziale, degli enti erigendi, nell'accertamento della insussistenza 
di una manifesta irrazionalit� del loro scopo. �, dunque, una 
funzione la quale, lungi dal venir teleologicamente attratta nell'�mbito 
di specifiche ~aterie, a seconda dell'oggetto dell'attivit� che l'ente costituendo 
si prefigga, postula una sistematica unitariet� nei criteri dell'esercizio, 
che va anch'esso riservato allo Stato. Non pu�, dunque, affermarsi 
che essa sia stata implicitamente trasferita alla Regione per 
effetto della formula adoperata nel richiamato art. 5 del decreto n. 10 
del 1972. 

N� va taciuto che, ove tale funzione fosse riconosciuta trasferita alla 
Regione, l'esistenza di persone giuridiche private �regionali�, con sfera 
di competenza necessariamente circoscritta ad un settore oggetto di potest� 
amministrativa della Regione medesima, ed in quei limiti territoriali, 
mal si concilierebbe con l'acquisto di una capacit� che, di per s�, 
travalica potenzialmente l'�mbito regionale. 

La eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di determinate 
categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso 
subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti dall'ordina



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento costituzionale, di tale potere dallo _Stato alla Regione, mediante 
l'attribuzione a quest'ultima di competenza legislativa, e corrispondentemente 
amministrativa. � quanto si � appunto verificato -secondo ritenuto 
da questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1970, cui si richiama la 
ricorrente Regione Lombardia -per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il 
cui statuto speciale, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, 

n. 1, attribuisce alla stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potest� legislativa 
primaria ed amministrativa nella materia delle �istituzioni sportive�, 
e dunque anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche 
private. 
La ipotesi suddetta non ricorre, invece, nel caso in esame, per la 
Regione Lombardia; n� ricorre l'altra possibile ipotesi, di una specifica 
delega legislativa di tale funzione amministrativa, ai sensi dell'art. 118, 
comma secondo, della Costituzione. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 46 -Pres. Rossi -Rel. 
Oggioni -Tuominen (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. 
avv. gen. Azzariti). 

Sicurezza pubblica -Stranieri -Permesso di soggiorno� -� previsto da 

norma regolamentare. 

(Cast., artt. 2, 3 e 10; d.P.R. 6 maggio 1940, n. 635, art. 142). 

Il cosidetto permesso di soggiorno � previsto da una norma regolamentare 
e non dall'art. 142 t.u.l.p.s.; � pertanto non fondata la questione 
di legittimit� costituzi@nale di detto articolo. 

(Omissis). -Senonch�, deve osservarsi m proposito che l'art. 142 
t.u.l.p.s., per la parte che interessa, pone soltanto l'obbligo dello straniero 
di presentarsi, entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato, 
all'autorit� di pubblica sicurezza del luogo ove si trova � per dare contezza 
di s� e fare la dichiarazione di soggiorno�. Tale disposizione �, 
poi, seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del t.u., 
che indicano la. forma ed il c�ntenuto della dichiarazione di soggiorno, 
nonch� la documentazione da allegare alla stessa, e prescrivono che l'autorit� 
di pubblica sicurezza, esaminata la documentazione, rilasci allo 
straniero �ricevuta della dichiarazione qualora nulla osti alla permanenza 
di lui nella Repubblica �. 

Ora, a parte ogni considerazione circa la natura giuridica di tale 
ricevut�, cio� se essa costituisca una vera e propria autorizzazione al 
soggiorno, o debba piuttosto considerarsi una mera certificazione del



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

l'avvenuta dichiarazione di soggiorno che l'autorit� di pubblica sicurezza 
deve rilasciare, salvo che non sussistano motivi per promuovere l'espulsione 
dello straniero a norma dt;:lle successive disposizioni contenute negli 
artt. 150, 151 e 152 t.u.l.p.s., sembra indubitabile che il documento in parola 
ed i relativi poteri dell'autorit� cui ne � affidato il rilascio trovino 
la loro base normativa diretta non gi� nell'art. 142 t.u.l.p.s., bens� nelle 
disposizioni regolamentari ora citate. Queste ultime soltanto invero, det;
tano il particolare criterio di verifica del �nulla osta� alla � permanenza
� dello straniero nella Repubblica, criterio che, d'altra parte, costituisce 
il .punto su cui essenzialmente convergono le censure di illegittimit� 
sollevate dal pretore il quale, come si � detto, collega alla discrezionalit� 
attribuita all'autorit� di pubblica sicurezza i lamentati vizi 

di illegittimit�. 

In sostanza, quindi, la legittimit� dell'art. 142 t.u.l.p.s. � messa in 
dubbio nel presupposto che la facolt� discrezionale di cui assume il con'
trasto con la Costituzione, sia attribuita all'autorit� di pubblica sicurezza 
da tale norma, il -che peraltro � inesatto, per i motivi sopra esposti. � 
stata cos� sollevata questione di legittimit� costituzionale in relazione 
ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata, 
e, pertanto, la questione stessa deve essere dichiarata infondata. 

Tale conclusione, ovviamente, prescinde da qualsiasi giudizio circa 

la rispondenza ai principi costituzionali delle menzionate norme regola


mentari, che, per loro natura, secondo costante giurisprudenza, sono sot


tratte al sindacato di legittimit� in questa sede. 

La Corte ritiene, tuttavia, di dover affenpare che la materia in esame, 

per la delicatezza degli interessi che coinvolge, merita un riordinamento 

da parte del legislatore, che tenga conto della esigenza di consacrare in 

compiute ed organiche norme le modalit� e� 1e garanzie di esercizio delle 

fondamentali libert� umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli 

stranieri in Italia. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 47 -Pres. Rossi -Rel. 
Amadei -Patscheider e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. 
gen. Gozzi). 

Circolazione stradale . Sospensione della patente � Ad opera del giudice. 

(Cost., art. 3, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91). 

La sospensione della patente pronunciata con sentenza deriva dal 
potere riconosciuto alla autorit� giudiziaria ordinaria di irrogare, in una 
con la pena principale, delle pene accessorie; si tratta cio� di un potere 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

364 

autonomo e diverso da quello riconosciuto all'autorit� amministrativa 
di concedere, sospendere o revocare la patente. Non contrasta con l'art. 
3 Cast. l'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n., 393, nella parte in cui collega 
l'obbligo per il giudice di disporre la sospensione della patente alla 
gravit� dell'evento e non alla gravit� della colpa del conducente (1). 

(1) La sentenza � pubblicata in Foro it., 1977, I, 763. 
CORTE COSTITUZIONALE, 30 marzo 1977, n. 52 -Pres. Rossi -Rel. 
Volterra --Pezzolati (n.c.). 

Ordinamento giudiziario -Composizione dei tribunali -Supplenza -Non 
viola. il principio della precostituzione del giudice naturale. 

Non contrastano con l'art. 25 Cast. gli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 
1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), i quali consentono e disciplinano 
la supplenza nella composizfone delle sezioni dei tribunali, considerato 
anche che eventuali abusi di tale normativa possono essere repressi 
attraverso i controlli previsti dall'ordinamento (1). 

(1) La motivazione si rif� ai precedenti Corte cost. n. 156 del 1963 (in Foro it., 
1964, I, 16, con nota di FoscHINI), n. 173 del 1970 (ivi, 1970, I, 2988), n. 245 del 1974 
(ivi, 1974, I, 3569) e n. 71 del 1975 (ivi, 1975, I, 1050). 
CORTE COSTITUZIONALE, 30 marzo 1977, n. 54 -Pres. Rossi -Rel. Reale 
-Cazzara (n.p.). 

Avvocati e procuratori -Procuratori legali -Limiti territoriali all'esercizio 
della professione -Legittimit� costituzionale. 
(Cost., artt. 3, 4 e 41; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 5 e 6). 

L'art. 41 Cast. difficilmente pu� essere adottato come parametro della 
legittimit� costituzionale di norme disciplinanti l'attivit� di professionisti 
intellettuali, che nell'ordinamento vigente � differenziata da 'quella imprenditoriale. 
N� contrastano con l'art. 3 Cast. le norme che pongono limiti 
territoriali all'attivit� dei procuratori legali, giacch�, salvo eventuali future 
scelte legislative e perdurando il principio della separazione delle due 
professioni, le norme in vigore mirano a garantire il regolare adempimento 
delle specifiche funzioni demandate ai procuratori legali. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

365 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 marzo 1977, n. 55 -Pres. Rossi -Rel. Elia -

Zecchieno (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. 

Gozzi). 

Corte costituzionale -Decreto legge statale -Presupposti della urgenza e 

della necessit� -Insindacabilit�. 

(Cost., art. 77; d.!. 11 aprile 1974 n. 99, .artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12). 

Posto che i decreti legge statali perdono efficacia in caso di mancata 
conversione in legge, la valutazione del sussistere dei presupposti dell'urgenza 
e della necessit� � riservata al Parlamento. � pertanto inammissibile 
la questione di costituzionalit� di un decreto legge, con la quale 
� dedotta l'assenza di detti presupposti (1). 

(Omissis). -Il Pretore di Napoli, in definitiva, solleva questione di 
costituzionalit� relativamente agli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 d.l. 11 aprile 
1974, n. 99, dubitando che non ricorressero, con riguardo a q.el che 
dispongono, i presupposti di straordinaria necessit� ed urgenza che soli, 
alla stregua dell'art. 77 Cost., possono legittimare l'adozione di un decretolegge 
e dunque che soli avrebbero potuto legittimare l'adozione dell'atto 
in cui sono contenuti. 

Ma la questione cos� posta � irrilevante. In realt�, operano congiuntamente 
nella fattispecie i principi del sistema a proposito di successione 
delle leggi penali nel tempo ed il precetto costituzionale che ricollega 
soltanto alla mancata conversione in legge la perdita di efficacia ab initio 
delle norme adottate con decreto ex art. 77 Cost.; orbene, la congiunta 
operativit� di queste normative rende in questo caso comunque inevitabile 
l'applicazione nel processo a quo della disciplina contenuta negli 
artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in quanto convertito con 
la legge 7 giugno 1974, n. 220. 

Pertanto, risultando la questione irrilevante, essa deve essere dichiarata 
inammissibile. -(Omissis). 

(1) Il sindacato giurisdizionale sul sussistere della necessit� e dell'urgenza 
presupposte per l'emanazione dei decreti legge era escluso esplicitamente, prima 
dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, dall'art. 3 della legge 31 gennaio 
1926 n. 100. In argomento, cfr.: Alta Corte Sicilia, 8 dicembre 1951 n. 42, in 
Alta Corte R.S. Decisioni, 1954, Il, 716; PALADIN, Decreto legge, in N.mo Dig. It., V, 
289, e in Riv. trim. dir. pub., 1958, 554; PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir., 
X, 901; SORRENTINO F., La Corte costituzionale tra decreto legge e legge di conversione, 
in Dir. e societ�, 1974, 524 e 534. 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

366 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1977, n. 62 -Pres. Rossi -Rel. Oggioni 
-Associazione nazionale avvocati pensionati (avv. Ungaro e Fazzalari), 
Grenga (avv. Fazzalari), Bussi (avv. Cavalieri), Tonde e altri 
(avv. Flora), Bartoletti e altri (avv. Lessona e Sandulli), Cassa nazionale 
presidenza avvocati (avv. Nigro) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(avv. Angelini Rota). 

Avvocati e Procuratori -Previdenza sociale -Pensioni -Hanno carattere 
retributivo. 
(Cost., art. 3; .legge 22 luglio 1975, n. 319). 

Imposte e tasse -Principio della capacit� contributiva � Non �concerne 

le tasse. 

(Cost., art. 53; legge 22 luglio 1975, n. 319). 

Avvocati e Procuratori -Ultrasettantenni iscritti all'albo -Decurtazione 
delle pensioni -Illegittimit� Costituzionale. 
(Cost., artt. 3 e 38; legge 22 luglio 1975, n. 319, artt. 4 e 9). 

Posto che le pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza 
avvocati e procuratori hanno carattere retributivo e non contributivo, non 
� irrazionale, in relazione all'art. 3 Cost., la mancata corrispo_ndenza tra 
oneri personali contributivi e misura della pensione. 

Il _principio della �capacit� contributiva� di cui all'art. 53 Cost. concerne 
le prestazioni tributarie indirizzate al conseguimento di finalit� 
generali e non anche le contribuzioni relativa a prestazioni di servizi il 
cui costo si pu� determinare divisibilmente; la contribuzione mediante 
marche (cosidette Cicerone) rimane fuori dell'ambito dell'art. 53 Cost., 
a differenza della contribuzione diretta proporzionale al reddito professionale 
prevista dalla tab. A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319. 
Peraltro, quest'ultima costituzione non contrasta con l'art. 53 Cost., non 
essendo arbitraria la separata considerazione dei redditi professionali 
operata dal legislatore cui discrezionalmente � riservato di valutare la 
sussistenza e la rilevanza degli indici rivelatori di ricchezza (1). 

Contrastano con gli artt. 3 e 38 Cost. gli artt. 4 e 9 della predetta 
legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), 
nella parte in cui, per le pensioni di anzianit� agli ultrasettantenni e per 

(1) La esclusione, dall'ambito di applicazione del princ1p10 della capacit� 
contributiva, delle � contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo si 
pu� determinare divis,ibi>lmente � � stata affermata dalla Corte costituzionale, in 
precedenza, nelle sentenze 2 aprile 1964, n. 30 (in Foto it., 1964, I, 690), 17 aprile 1968, 
n. 23 (in questa Rassegna, 1968, 170), e 18 maggio 1972, n. 91 (ivi, 1972, 753). � questa 
una nozione che appare, nella sostanza, coincidente con la tradizionale nozione 
di �tassa�. 
: 

111r1111111till11:r111111~1111r1r11111tirlfr111"1rr1:111~11r1111111l1111111J1���A 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

le pensioni di invalidit�, � stabilita una decurtazione di pensione per coloro, 
che conservano l'iscrizione agli albi; ci� anche considerato che la differenza 
di trattamento de qua non trova appagante giustificazione negli 
atti dei lavori parlamentari. 

(Omissis). -Anzitutto, va considerata la questione, prospettata particolarmente 
dalle ordinanze pretorili di Vercelli, Massa e Firenze, secondo 
cui il sistema normativo in esame sarebbe, nella sua fondamentale 
struttura, inficiato da illegittimit�, secondo l'art. 3 primo comma Cost., 
in quanto, indipendentemente dalla diversit� quantitativa delle prestazioni 
contributive, la pensione viene, in definitiva, ad essere, per ciascun 
soggetto, livellata, con la conseguente irrazionale unicit� di trattamento, 
nonostante la suddetta diversit�. 

La questione non � fondata. 

Va rilevato che le fonti di finanziamento per l'erogazione delle pensioni 
sono qui di origine e natura distinte. Tali fonti consistono: 1) in 
contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti alla Cassa per 
scaglioni di reddito professionale (tabella A); 2) in contributi non ripetibili 
dalle parti, la corrispondersi alla Cassa da ogni avvocato o procuratore 
in relazione all'esercizio del proprio ministero in qualsiasi procedimento 
giurisdizionale (tabella B); 3) in contributi, definiti come � oggettivi 
� e ripetibili nei confronti della parte soccombente, dovuti alla 
Cassa in relazione a �qualsiasi provvedimento giurisdizionale� (tabella C); 
4) in contributi, parimenti definiti come �oggettivi� dovuti in relazione 
al rilascio di certificati penali (tabella D); 5) in contributi relativi ad incarichi 
retribuiti conferiti dall'Autorit� giudiziaria (tabella E). 

Ci� premesso, e riconosciuta in via di principio la differenza tra pensioni 
cosiddette c�ntributive e pensioni retributive, caratterizzate queste 
ultime da un sistema di liquidazione che � prescinde dall'ammontare delle 
contribuzioni accreditate sul conto individuale� (sentenza n. 30 del 1976) 
va osservato che, nella situazione in esame, si � dato luogo ad un sistema 
che ha abolito i conti individuali per dar luogo ad una gestione collettiva. 
La natura di gestione collegata meramente a individuali prestazioni 
contributive qui non ricorre, ove si consideri che a costituire il 
fondo concorrono notevoli apporti, mediante applicazione di marche, da 
parte di utenti del servizio giudiziario per rilascio di certificati (tabella 
D) e, altres�, che, per larga parte, si tratta di contributi ripetibili dalla 
parte soccombente (tabella D). Pertanto, la pensione viene qui ad assumere 
carattere di pensione di categoria, che rientra, nel fine e nei mezzi, 
nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidariet� sociale, cui 
si richiama l'art. 2 della Costituzione. 

La Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori risponde a 
questi fini generali nell'ambito della categoria, sicch� per essa resta 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

superato il concetto stesso di semplice mutualit� �per espandersi, appunto, 
in quello della previdenza. E questa Corte, con la sentenza n. 146 del 
1972 ha gi� precisato che �la previdenza sociale unitariamente concepita 
abbraccia tutte le manifestazioni della mutualit� ed attua una collaborazione 
per la difesa contro l'invalidit� e la vecchiaia. Il contributo va 
a favore di tutti gli iscritti �. 

Ne consegue che l'assunto di irrazionalit�, ai sensi dell'art. 3 Cost., 
del sistema vigente per mancata proporzionale corrispondenza tra oneri 
personali contributivi e misura della pensione, non � accoglibile. N�, per 
ritenere il contrario, ha rilievo il paragone, accennato particolarmente 
nella ordinanza del pretore di Firenze, secondo cui altri sistemi previdenziali 
(I.N.P.S. -Casse di previdenze per professionisti diversi) riconoscono 
proporzionalit� tra contribuzioni � pensioni. Difetta, invero, l'omogeneit� 
tra sistema e sistema. Per l'I.N.P.S. si � nel campo del lavoro 
subordinato e non di quello autonomo. Per altre Casse possono sussistere 
e sussistono diverse -calcolazioni derivanti, sia dalle fonti di finanziamento, 
sia dal numero e dall'.et� degli iscritti. Questa Corte, con 
sentenza n. 91 del 1972, proprio a proposito della Cassa Nazionale Avvocati 
e Procuratori in relazione alle percentuali d<?vute per incarichi retributivi 
conferiti dall'Autorit� giudiziaria, ha statuito che ogni valutazione 
vada ricondotta all'interno e non all'esterno della singola categoria. 

Con le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa e Firenze, sempre con 
riguardo al generale sistema normativo in esame, viene sollevata sotto 
diversi profili altra questione di legittimit�, in riferimento all'art. 53 Cost. 
Sotto un primo profilo si assume che il sistema di contribuzione indiretta, 
a mezzo marche, previsto dalJa legge in misura indifferenziata rispetto 
alle tariffe professionali, darebbe luogo a pregiudizio per coloro 
che trattano cause di modesto valore economico ed, invece, darebbe luogo 
a vantaggio per coloro che, svolgendo prevalentemente attivit� stragiudiziale, 
sfuggirebbero al pagamento delle marche, dovute soltanto per l'eser.
dzio del ministero difensivo davanti agli uffici giudiziari: ci�, quindi, 
senza che il contributo venga ad essere corrisposto � in ragione della 

capacit� contributiva�. 

Al riguardo, va ricordato, anzitutto, che, secondo la giurisprudenza di 

questa Corte, i tributi lato sensu giudiziari gravanti su soggetti che 

fruiscono divisibilmente (cfo� in modo misurabile per ogni singolo atto) 

del servizio giudiziario in rapporto o all'esercizio del proprio ministero 

davanti ad organi giurisdizionali o all'emanazione di provvedimenti giu


risdizionali, sono stati ritenuti esclusi dall'assoggettamento al principio 

della capacit� contributiva, che ha appunto riguardo soltanto alle contri� 

buzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si pu� determi


nare divisibilmente (sent. n. 23 del 1968, relativa al versamento delle 

marche cosiddette Cicerone e n. 91 del 1972 relativa al versamento alla 

f 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Cassa avvocati di percentuali progressive sulle singole retribuzioni di incarichi 
conferiti dall'Autorit� giudiziaria). Sono state invece ritenute incluse 
nella garanzia del citato art. 53 Cost. quelle prestazioni contributive che 
sono caratterizzate d.al conseguimento di finalit� generali distinte da quelle 
particolari relative al compimento di singoli atti. 

La censura sollevata investe le contribuzioni dovute dai professionisti 
in relazione alla prestazione della loro attivit� professionale, mediante 
l'applicazione di marche di valore proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione 
e per ogni grado di giurisdizione. � chiaro quindi che, nella 
specie, ci si trova di fronte ad una contribuzione richiesta in relazione 
alla prestazione di un servizio, identificabile in ogni grado della giurisdizione 
adita, il cui costo giudiziario viene determinato divisibi1mente, 
in funzione dell'intervento del singolo professionista. Si � pertanto fuori 
dell'ambito di applicazione della invocata garanzia costituzionale, alla 
stregua della ricordata giurisprudenza di questa Corte. 

Sotto un diverso profilo, si lamenta la violazione dello stesso art. 53 
Cost. perch� questa norma esigerebbe il rispetto della progressivit� dell'imposizione 
solo per quanto riguarda le imposte personali, di carattere 
globale, e non gi� per le .altre imposte, tra cui bisognerebbe annoverare 
la contribuzione diretta, proporzionale al reddito professionale, cos� come 
prevista dalla tabella A allegata alla legge. 

Secondo i criteri gi� chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte 
(citata sentenza n. 91 del 1972) questa imposizione, di indubbia natura 
tributaria, � certament�\ soggetta alla regola dell'art. 53, nella quale rientra, 
osservandola, ed inquadrandosi nel sistema previdenziale stabilito 
dalla legge, caratterizzato dal conseguimento di finalit� generali, distinte 
da quelle particolari (come si � detto, divisibili), relative al compimento 
di singoli atti o serie di atti, e rivestendo cos� quel carattere di indivisibilit� 
che � stato ritenuto presupposto necessario per l'operativit� 
del principio di proporzionalit� contributiva sancito dalla Costituzione. 
Tale principio, come ha costantemente affermato la giurisprudenza di 
questa Corte, riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi 
forma di imposizione, purch� di natura tributaria, con la idoneit� 
del soggetto passivo all'obbligazione tributaria (sent. nn. 45 del 1964; 
16 del 1965; 89 del 1966; 97 del 1968; 91 del 1972) desumibile dalla concreta 
esistenza del presupposto economico relativo. D'altra parte, quest'ultimo 
� identificabile con qualsiasi indice concretamente rivelatore 
di ricchezza (Corte cost. sent. nn. 91, 120, 144 del 1972 e numerose altre) 
senza che spetti al giudice di legittimit� delle leggi valutare l'entit� e 
la proporzionalit� dell'onere tributario, trattandosi di compito riservato 
al legislatore, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrariet� delle 
norme. La pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe 
dalla scomposizione settoriale dei proventi del professionista, ope



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rata commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale, indipendentemente 
dalla considerazione di altri redditi eventuali, non urta 
contro i criteri sopra enunciati, trattandosi in ogni caso, di contribuzioni 
commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente 
esistente. L'event�ale considerazione globale degli altri redditi rientra 
nella valutazione discrezionale del legislatore circa l'entit� e la proporzionalit� 
dell'imposizione che, d'altra parte, nella specie, come � evidente, 
non riveste i denunciati caratteri di arbitrariet�. -(Omissis). 

Con l'ordinanza del pretore di Roma viene sottoposto altro profilo 
di illegittimit�, con riferimento all'art. 3 Cast. e in relazione alla normativa 
che impone la riduzione della pensione di anzianit� qualora il 
professionista ultrasettantenne mantenga l'iscrizione all'albo. Si assume 
che, mentre, da un lato, � stabilita � a priori � una pensione maggiore 
per gli ultrasettantenni, in confronto a quella degli infrasettantenni {che 
siano iscritti o non iscritti all'albo), viceversa viene poi equiparato il 

trattamento pensionistico degli uni e degli altri (L. 150.000 mensili) qualora 
perduri per gli ultrasettantenni l'iscrizione all'albo, presupponendo 
irrazionalmente per questi ultimi la conservazione di pari capacit� lavorativa 
(confronto tra i numeri 1 e 3 della tabella F). 

La questione � fondata. 

A situazioni, gi� dapprima riconosciute diseguali per diversit� di et� 
e, come tali, incidenti sulla misura della pensione di base (rispettivamente, 
L. 150.000 e L. 220.000) si fa poi seguire un trattamento inferiore 
livellato, contrastante con la premessa di una differente capacit� di lavoro 
produttivo, dovuta al naturale regresso di questa capacit� per l'avanzare 
dell'et�. Il dato esteriore dell'iscrizione o meno all'albo, privo di p~r s� 
solo, di importanza sintomatica, non pu� eliminare la suaccennata differenza 
di base. N� va trascurato, nel calcolo compressivo tra ricavi ed 
oneri, la circostanza che rimane intatto, per l'ultrasettantenne iscritto, 
l'obbligo di versare alla Cassa i corrispettivi contributi. 

Ci� d� luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di 
interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto. 
Sicch� risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile 
parit� di trattamento nonostante situazioni diseguali. 

Parimenti risulta di riflesso, violato, in questo caso, secondo in proposito 
gi� prospettato, anche l'art. 38 Cost. in quanto l'irrazionale abbassamento, 
per decurtazione, del livello normale della pensione, viene ad 
alterare i confini della congruit� e dell'adeguatezza. 

� anche da rilevare che la precedente legge n. 991 del 1959 sull'adeguamento 
delle pensioni degli avvocati e procuratori non conteneva alcuna 
distinzione conseguente, per gli ultrasettantenni, alle ipotesi di iscrizione 

o meno agli albi. La differenza di trattamento disposta dalla successiva 
legge n. 319 del 1975 non trova appagante giustificazione negli atti dei 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

lavori parlamentari dai quali risulta essersi soltanto ritenuto, a sostegno, 
che il compimento degli anni settanta costituirebbe sostanzialmente il 
limite biologico all'esercizio della attivit� professionale lavorativa. 

Le considerazioni e le conseguenze suesposte valgono ugualmente, 
stante l'identit� di motivi, per quanto riguarda le pensioni d'invalidit� 
espressamente richiamate e anch'esse dalla legge condizionate, nell'ammontare, 
alla iscrizione o meno negli albi. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1977, n. 63 -Pres. Rossi -Rel. Astuti 
-Ferri ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. 
gen. Angelini Rota). 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle commissioni tri


butarie -Onere del solo contribuente di domandare la trattazione 

del ricorso -Non viola n� il diritto di difesa, n� il principio di 

eguaglianza. 

(Cost., artt. 3 e 24; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44). 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie 
� Ordinanza presidenziale di estinzione -Reclamabilit� al 

col~egio. 

Imposte e tasse in genere � Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie 
� Perdita di capacit� -Proroga dei termini. 

La garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore, 
nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la 
facolt� di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti 
in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando l'ulteriore 
prosecuzione dei giudizi stessi. D'altro canto, il principio di eguaglianza 
non preclude al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con 
riguardo alle particolarit� dei rapporti da regolare, e ci� con espresso 
riferimento al rapporto che si stabilisce tra lo Stato creditore e il contribuente. 
E pertanto non fondata la questione di legittimit� costituzionale 
dell'art. 44 primo e terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 

Avverso l'ordinanza del presidente di Commissione tributaria, con la 
quale � dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del citato art. 44, � 
ammesso reclamo alla Commissione predetta. Contrasta con gli artt. 3 
e 24 Cast. l'art. 31 comma primo del citato d.P.R., nella parte in cui non 
estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte del contribuente, 
anche al caso di perdita della capacit�. 


372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -La questione non � fondata. Per quanto concerne la 
denunziata violazione dell'art. 24 Cost., si deve anzitutto notare che -in 
linea di principio -la garanzia costituzionale del diritto di difesa non 
preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento 
processuale, la facolt� di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, 
nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando 
l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Questa Corte ha pi� volte affermato 
che il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa 
conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i 
medesimi effetti, e non vieta qui:i;idi che la legge possa subordinare l'esercizio 
dei diritti a controlli o condizioni, purch� non vengano imposti 
oneri tali Q non vengano prescritte .modalit� tali da rendere impossibile 

o estremamente �difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento 
dell'attivit� processuale (sentenze n. 113 del 1963, n. 47 del 1964, n. 214 
del 1974). 
Nel caso in esame, la disposizione transitoria dell'art. 44 del d.P.R . 

I

. n. 636 del 1972 ha stabilito che il contribuente, entro un termine peren~ 


f

torio dalla data di insediamento della commissione competente, � tenuto @ 

r,

a chiedere la trattazione del ricorso �o della propria impugnazione con 

~ 

istanza per fissazione d'udienza, nella quale deve anche indicare la resi


i� 

denza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui al


~ 

l'art. 15. Indubbiamente trattasi d'un atto di impulso processuale, in 

~ 

difetto del quale � comminata la estinzione del processo. Ma in questo 
speciale onere non pu� ravvisarsi un adempimento vessatorio, di difficile 11 
osservanza, n� una insidiosa complicazione processuale, tale da ledere il ~~ 
diritto di difesa dei contribuenti. 


f 

L'onere consiste, in effetti, nella presentazione di una semplice istan-f: 
za, che non richiede alcuna motivazione e si riduce al richiamo del 

I

ricorso o dell'impugnazione pendente, con l'indicazione della residenza 

o del domicilio eletto: adempimento di facile esecuzione ... -(Omissis). 
(Omissis). -Occorre non dimenticare al riguardo che una condizione 
imprescindibile per l'avvio del nuovo sistema tributario, anche sotto il 

I profilo dei procedimenti contenziosi, era la ricognizione dei giudizi pendenti 
in gran numero e spesso da lunghi aI).ni, nel. fine di smaltire e per 
quanto possibile eliminare rapidamente la massa dei procedimenti arretrati, 
imputabile in parte aila inerzia o al sovraccarico degli uffici fiscali, 

I

ma in non minor misura dovuta anche ai contribuenti, per l'abituale ed ! 

abusiva prassi dei ricorsi senza indicazione di motivi, proposti solo a 

f 

scopo interruttivo o dilatorio, nelle diverse istanze consentite dalla legI 


ge. -(Omissis). 1f 
( 

Le ordinanze denunciano, in correlazione con quella dell'art. 24, la 
violazione dell'art. 3 Cost., per la disparit� di trattamento tra i contribuenti 
e gli uffici fiscali, nei confronti dei quali il legislatore delegato 

I 


I 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

non ha imposto alcun onere per la procedibilit� delle loro impugnazioni. 
Ma anche questa censura si rivela priva di fondamento, considerando 
la diversa situazione delle parti nel processo tributario, processo di impugnazione 
degli accertamenti fiscali -assistiti dalla presunzione cli 
legittimit� -da parte dei contribuenti, per ottenere un definitivo accertamento, 
giurisdizionale dei loro debiti di imposta. 

Questa Corte ha gi� avuto occasione di di�hia1i'are che il principio 
di eguaglianza non preclude al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale 
con riguardo alle particolarit� dei rapporti da regolare, e con 
con espresso riferimento al rapporto che si stabilisce tra lo Stato creditore 
e il contribuente (sentenza n. 87 del 1962). Anche per quanto concerne 
i giudizi promossi davanti alle Commissioni di 2� grado o alla 
Commissione centrale, l:imposizione dell'onere della istanza per fissazione 
di udienza ai soli contribuenti trova adeguata giustificazione, per le considerazioni 
gi� svolte, nel fine contingente di stabilire, in correlazione 
con la riforma tributaria, l'effettiva persis.tenza dell'interesse alla continuazione 
del giudizio, anche con rigua11do alla facolt� accordata ai contribuenti 
di chiedere l'applicazione del condono; ossia in ordine a situazioni 
direttamente note ai singoli contribuenti, pi� che ,agli uffici nella 
loro complessa organizzazione, e non facilmente conoscibili dalle stesse 
Commissioni tributarie nella loro autonoma competenza. L'onere di produrre 
istanza .per la trattazione delle proprie impugnazioni, qualora fosse 
stato imposto agli uffici, avrebbe determinato la presentazione dell'istanza 
per tutti i giudizi pendenti, data la ovvia impossibilit� pratica in cui gli 
uffici stessi si sarebbero trovati, di compiere una selezione dei ricorsi 
meritevoli di essere ulteriormente coltivati. 

Non senza motivo, dunque, l'art. 44 e altre norme (si vedano in 
particolare gli artt. 17, secondo comma, 22, secondo e sesto comma, 25, 
terzo e sesto comma), hanno condizionato la procedibilit� dei ricorsi 
ad adempimenti richiesti esclusivamente ai contribuenti.� -((Jmissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1977, n. 65 -Pres. Rossi -Rel. 
Roehrssen -Ottaviano e altro (avv. Costa). 

Impiego pubblico -Insegnanti non di ruolo -Indennit� di fine rapporto 


Compete. 

(Cost., art. 3; d.l. 4 aprile 1947, n. 207). 

Contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 18 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, 
nella parte in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 
della legge 28 luglio 1961, n. 831; l'indennit� di fine rapporto prevista 
dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947. 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 29 settembre 1976, 
nella causa 9/76 -Pres. Kutscher -Avv. gen. Mayras -Morello (avv. 
Gr�goire e Lebrun) c. Commissione delle Comunit� europee (ag. Cusack 
e van Soligne). 

Comunit� europee -Atti delle istituzioni com~itarie -Controllo di legittimit� 
-Difetto o insufficienza di motivazione -Prevedibile conferma 
del provvedimento impugnato -Interesse a ricorrere -Esclusione. 

(Trattato CEE, art. 173; statuto del personale, art. 25). 

Deve escludersi la ravvisibilit� di un interesse legittimo all'annullamento, 
per difetto o insufficienza di motivazione., di un provvedimento 
di esclusione da concorso quando sia certo che tale atto verrebbe in' 
sostanza confermato, senza alcun errore di diritto o di fatto, da una 
nuova commissione giudicatrice costituita dopo un eventuale annullamento 
(1). 

(Omissis). Il ricorso mira all'annullamento della decisione della commissione 
giudicatrice dei concorsi interni della Commissione COM/ 
668/74 e COM/669/74, che esclude dai concorsi il ricorrente e, di conseguenza, 
all'annullamento dei concorsi stessi nonch� delle nomine che 
ne sono conseguite. 

A tal fine il ricorrente deduce due mezzi e cio� il difetto o almeno 
l'insufficienza della motivazione e il fatto che la decisione impugnata � 
fondata su valutazioni errate. Poich� i mezzi sono strettamente connessi 
fra loro, � opportuno esaminarli congiuntamente. 

I concorsi di cui trattasi, come risulta dai relativi bandi, avevano 
ad oggetto due posti vacanti della carriera A 5/A 4 presso l'Ufficio di 

(1) La decisione non pu� essere condivisa, sia perch� condiziona in effetti 
alle valutazioni del giudice la necessit� o meno della motivazione del provvedimento 
impugnato (s� che un interesse all'annullamento viene ad essere ammesso 
o escluso a posteriori ed a seconda dell'apprezzamento di merito del giudice), sia 
in quanto la rilevanza attribuita alla previsione degli eventuali ulteriori provvedimenti 
comporta una inammissibile sostituzione del giudice in valutazioni di 
merito riservate agli organi amministrativi. 
I 
I 
�: 
1:. 


~: 

1 

r. 
i: 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

sicurezza della Commissione a Bruxelles. Le mansioni inerenti a tali 
posti consistono, in particolare, nel garantire l'osservanza della normativa 
in materia di sicurezza e nell'elaborare le proposte ed i provvedimenti 
necessari in tale settore. I candidati dovevano possedere, fra l'altro, 
una � profonda esperienza nelle mansioni da svolgere �. 

Con lettera 3 novembre 1975, l'amministrazione comunicava al ricorrente 
la decisione con la quale la commissione giudicatrice lo escludeva 
dai concorsi. 

Solo con lettera 12 febbraio 1976, cio� in epoca posteriore alla presentazione 
del ricorso, la Commissione faceva sapere al ricorrente che 
la decisione impugnata era motivata �principalmente� dal fatto che, 
secondo la commissione giudicatrice, egli non possedeva il requisito 
suddetto. Il ricorrente contesta tale giudizio sostenendo che, com'� specificato 
nell'atto di candidatura, egli ha esercitato, dal 1966 al 1973, le 
funzioni di segretario comunale in taluni comuni italiani -si trattava 
di comuni di dimensioni molto modeste e tale circostanza non � contestata 
dal ricorrente -e dal 1973 in poi quelle di amministratore alle 
dipendenze della Commissione, con l'incarico di effettuare ispezioni presso 
imprese degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione degli artt. 
85 e 86 del Trattato CEE. 

Secondo il ricorrente, il segretario comunale, a norma del diritto 
italiano, ha, fra l'altro, attribuzioni in materia di polizia, nonch� la 
responsabilit� della conservazione dei documenti del Comune; le mansioni 
da lui esplicate al servizio della Commissione, poi, comportano 
l'accesso a tutti i libri ed i documenti delle imprese, nonch� l'obbligo 
di custodire tali documenti onde evitare ogni indiscrezione. 

I bandi di concorso stabiliscono criteri attitudinali molto specifici, 

che risultano tanto dalla descrizione delle mansioni inerenti ai posti og


getto dei concorsi, quanto dal requisito di una congrua esperienza nel 

settore di cui trattasi. Tenuto conto di tali requisiti, appare chiaro che 

il ricorrente, viste le funzioni esercitate in precedenza nell'ambito nazio


nale e le mansioni attualmente espletate alle dipendenze della Commis


sione, non era in alcun modo idoneo a svolgere le mansioni inerenti ai 

posti in questione. Di conseguenza, la commissione giudicatrice, escludendo 

il ricorrente dai concorsi, non ha ecceduto l'ambito dei poteri di valu


tazione attribuibile dai bandi di concorso. 

Cos� stando le cose, il ricorrente non pu� avere un interesse legit


timo all'annullamento -per difetto o insufficienza di motivazione 


della decisione impugnata: � certo infatti che tale atto verrebbe in so


stanza confermato, senza alcup. errore di diritto o di fatto, da una 

nuova commissione giudicatrice costituita dopo un eventuale annulla


mento. Il ricorso pertanto, va respinto. -(Omissis). 


376 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 aprile 1977, n. 1561 -Pre~. Caporaso 
-Est. Alibrandi -P. M. Del Grosso (parz. diff.) -Muustero delle 
finanze (avv. Stato Zagari) c. Ditta Grassi (avv. Vitali, Astolfi e 
Cappelli). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria e amministrativa Obbligazioni 
di diritto pubblico -Diritto soggettivo e interesse legittimo 
-Criterio discretivo. 

Comunit� europee � Agricoltura � Organizzazione comune dei mercati 
nel settore dei cereali � Esportazione di farine fuori dalla Comunit� 
� Restituzioni all'esportazione � Diritto soggettivo. 
(Regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, art. 16, nn. 1, 2 e 5; regolamento del 

Consiglio 21 giugno 1967, n. 139; regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041). 

Comunit� europee � Agricoltura � Organizzazione comune dei mercati 
nel settore dei cereali � Esportazione di farine fuori dalla Comunit� 
� Restituzioni all'esportazione � Modalit� e termini di pagamento 
-Disciplina comunitaria � Incompiutezza di contenuto dispositivo 
� Inapplicabilit� � Riferimento al diritto interno �.Necessit�. 
(Regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, art. 16, nn. 1, 2 e 5; regolamento del 

Consiglio 21 giugno 1967, n. 139; regolamento della C.ommissione 21 dicembre 1967, n. 1041). 

Comunit� europee � Corte di giustizia � Competenza pregiudiziale -Interpretazione 
� Norme di diritto interno degli Stati membri . Esclusione. 
(Trattato CEE, art. 177) . 

Contabilit� generale dello Stato � Esigibilit� di crediti verso lo Stato � 
Interessi � Decorrenza. 
(Cod. civ., artt. 1224 e 1282; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54 e 55; r.d. 23 maggio 1924, 

n. 827, art. 270). 
Contabilit� generale dello Stato � Esjgibilit� di crediti verso lo Stato � 
Interessi � Decorrenza � Disciplina � Contrasto con l'art. 3 Cost. � 
Questione di illegittimit� costituzionale manifestamente infondata. 
(Cosf., art. 3; r ,d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 269 e 270). 

In tema di obbligazioni di diritto pubblico, le norme che ne dettano 
la disciplina vanno qualificate come di relazione o di azione a seconda 
che ricolleghino la nascita dell'obbligazione al verificarsi di una situa


. zione giuridica analiticamente descritta, senza che in ordine ad essa 
residui alcun margine per l'apprezzamento discrezionale dell'autorit� 
amministrativa, ovvero lascino a questa un margine .di discrezionalit� sia 
nel valutare se la fattispecie legale, solo genericamente delineata, si � in 
concreto verificata, sia nel determinare la misura. della prestazione a 
carico dell'ente pub'lzlico. Nel primo caso la norma attribuisce un diritto 
soggettivo alla prestqzione da parte della P.A. fin dal momento in cui 


377

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

il fatto genetico si � verificato e la giurisdizione spetta al giudice ordinario; 
nel secondo la norma, in quanto diretta a disciplinare l'organizzazione 
dell'ente, il contenuto dell'attivit� amministrativa o il procedimento, 
dttribuisce al privato un interesse legittimo e la giurisdizione spetta al 
giudi�e amministrativo (1). 

Il regolamento del Consiglio n. 120/67/CEE del 13 giugno 1967 relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il successivo 
regol'amento del Consiglio n. 139/CEE del 21 giugno 1967 e quello 
della Commissione n. 1041/61/CEE del 21 dicembre 1967, nel disciplinare 
le restituzioni accordate per le esportazioni di farine fuori dalla Comunit�, 
escludono, in ordine sia alla fattispecie genetica sia alla determinazione 
dell'ammontare delle restituzioni sia infine alla relativa documentazione 
probatoria, ogni residuo spazio di discrezionalit� dei competenti 
enti pubblici degli Stati membri, tenuti .a porre in essere un'attivit� di 
mero accertamento delle condizioni richieste per la delimitazione quantitativa 
dell'intervento a favore degli esportatori. L'anzidetta disciplina 
va perci� considerata, nell'ordinamento giuridico italiano, come attributiva 
di diritti soggettivi (2). 

I regolamenti CEE 120/67 e 139/67 del Consiglio e 1041/67 della Commissione, 
che disciplinano le restituzioni all'esportazione dovute per le 
esportazioni di farine fuori della Comunit�, non dispongono in ordine 
alle modalit� ed ai tempi del pagamento, cui sono perci� applicabili le 
norme interne (3). 

(1-2) Con identica motivazione le Sezioni unite (14 marzo 1977 n. 1009, Giust. 

civ. 1977, I, 738) hanno affermata la giurisdizione del giudice ordinario in materia 
di aiuti alla produzione di grano duro previsti dai regolamenti del Consiglio 
13 giugno 1967, n. 120, 13 giugno 1967, n. 135 e 29 maggio 1968, n. 652. 
Nelle fattispecie decise la Corte� non ha tralasciato l'indagine sulla natura 

degli scopi della disciplina comunitaria, ,nella prospettiva per cui il carattere 

interamente vincolato dell'attivit� amministrativa non � decisivo per qualificare 

l'interesse del privato come diritto soggettivo, essendo invece necessario che fun


zione immediata della legge non sia la consecuzione di fini di pubblico interesse 

e che perci� la norma da cui rileva l'interesse del privato non sia da qualificare 

come norma d'azione e non di relazione (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 1964 n. 894, 

Giust. civ. 1964, I, 1825). La Corte ha finito per� con l'attribuire preminente rilievo 

alla completezza della disciplina normativa relativa al fatto genetico ed al conte


nuto dell'obbligazione e perci� all'assenza, nei poteri pur attribuiti dalle norme 

all'Amministrazione, di aspetti di discrezionalit�, cos� da attribuire agli atti della 

stessa Amministrazione la funzione di rendere il credito liquido ed esigibile 

anzich� quella di costituirlo. 

Nello stesso senso, cfr. Cass., sez. Un., 18 settembre 1970 n. 1572, Foro it. 1970, 
I, 2333 e Giust. civ. 1970, I, 1148 ed ivi la requisitoria del P.G. DI MAJo, Obbligazioni 
pubbliche e giurisdizione. 

In dottrina, in tema di obbligazioni pubbliche e giurisdizione, GIANNINI M.S.


PIRAS, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della 
pubblica amministrazione, Encicl. del diritto, Milano, 1970, XIX, 229 e 286 ss.; 
GIANNINI M.S., Le obbligazioni pubbliche, Roma, 1964, 45 ss. e 52 ss. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

378 

La corte di giustizia delle comunit� europee � priva di competenza 
a pronunciarsi sull'interpretazione del diritto interno degli Stati membri 
(4). 

Alle restituzioni all'esportazione previste dai regolamenti CEE 120/67 
e 139/67 del Consiglio e 1041/67 della Commissione, di cui non � disciplinato 
il tempo del pagamento, si applica il principio per cui i debiti 
pecuniari dello Stato, in deroga all'art. 1282 cod. civ., divengono liquidi 
ed esigibili e come tali generano l'obbligo del pagamento degli interessi 
a carico dell'Amministrazione soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata 
dalla competente amministrazione con l'emissione del relativo titolo 
di spesa (5). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 
degli artt. 269 e 270 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilit� generale dello Stato approvato con r.d. 23 maggio 1924, 

n. 827, per contrasto con l'art. 3 Cast. La diseguaglianza del trattamento 
riservato ai creditori dello Stato rispetto a quello dei creditori di sog(
3-4) Le sentenze 18 marzo 1971 n. 792 e 15 dicembre 1971 n. 721, rispettivamente 
del Tribunale e della Corte d'appello di Brescia, intervenute in questo 
giudizio, sono riassunte nella Relaz. Avv. Gener. 1971-1975, II, 23 ss.; ivi � anche 
riassunta la decisione 15 giugno 1972 in causa 5/72 Grassi, della Corte di giustizia, 
relativa all'interpretazione del regolamento 4 aprile 1962, n. 19, rimasto in vigore 
sino al 30 giugno 1967 e poi sostituito dal regolamento 13 giugno 1967, n. 120. 

Per altro precedente in materia, cfr. App. Brescia 18 aprile 1973, Foro it. 1974, 
I, 544 ed ivi nota di richiami: la decisione, che ha affermato esser dovuti gli 
interessi di mora, � resa con riguardo al mancato pagamento di premi di macellazione 
di cui ai regolamenti del Consiglio 6 ottobre 1969, n. 1975 e della Commissione 
4 novembre 1969, n. 2195, contenenti peraltro la disciplina del tempo dell'adempimento. 


Chiamata a risolvere la q1:1estione della spettanza di interessi corrispettivi 
sulle restituzioni dovute nel vigore del regolamento 120/1967, la Corte ha osservato 
che, non disponendo la disciplina comunitaria in ordine al tempo del pagamento 
delle restituzioni, dovevano applicarsi _le norme interne e non v'era spazio per 
una questione di interpretazione rientrante nella competenza pregiudiziale della 
Cort"' di giustizia, cui sono estranee le questioni di interpretazione del diritto 
interno. 

Alla stessa soluzione sembra si sarebbe potuti pervenire anche per altro 
verso, considerando che, pur in presenza d'una disciplina comunitaria del tempo 
del pagamento delle restituzioni, il dare o meno luogo tale credito a interessi 
corrispettivi costituiva una diversa questione, estranea al diritto comunitario e 
soggetta al diritto interno, perch� attinente ad un effetto ricollegato a fattispecie 
rappresentata non dai fatti costitutivi del diritto alla restituzione, ma dal diritto 
venuto in essere (cfr., con riguardo alla disciplina del risarcimento dei danni per 
fatto in lesione di situazione giuridica attribuita da norma comunitaria, Corte 

giust. europea 22 gennaio 1976, in causa 60/75 Russo, in questa Rassegna 1976, I, 
36 con nota di MARZANO). 

Sulla terza massima, per il riferimento al diritto interno, quale fonte di 

disciplina di aspetti' di situazioni soggettive non regolati da norme comunitarie, 

quando queste intervengono con funzione integratrice di istituti previsti dallo 

stesso diritto interno, cfr. Corte giust. europea 12 novembre 1974, in causa 35/74 


379

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

getti privati o pubblici non destinatari delle norme di contabilit� di Stato 
non pu� infatti dirsi irragionevole, considerata la natura dell'ente debitore, 
la cui attivit� � diretta al soddisfacimento di interessi generali (6). 

(Omissis). -Al ricorso principale del Ministero delle Finanze deve 
essere riunito in unico processo quello incidentale della ditta Fratelli 
Grassi, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza 
(art. 355 c.p.c.). 

Va subito rilevato che il ricorso incidentale � inammissibile, perch� 
tardivamente notificato. 

Infatti, mentre il ricorso principale � stato notificato il 13 dicembre 
1972 e depositato il 28 dello stesso mese, quello incidentale proposto 
dalla ditta Fratelli Grassi � stato notificato all'Amministrazione finanziaria 
il 19 febbraio 1973 e quindi, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 
370 c.p.c. E, stante la tardivit� del controricorso, non pu� prendersi 
in esame la memoria della resistente del 10 giugno 1975 (art. 370, primo 
comma, c.p.c.). 

Alliance Nationale des Mutualit�s Chr�tiennes, Foro it. 1975, IV, 65; sui limiti del 
ricorso ad altre fonti per l'interpretazione di norme di diritto comunitario, cfr. 
Corte giust. europea 9 ottobre 1973, in causa 12/73 Muras, Foro it. 1974, IV, 66 
e 30 gennaio 1974, in causa 159/73 Hannoversche Zucker, in questa Rassegna 
1974, I, 137. 

Ad un diverso limite della competenza pregiudiziale danno luogo, seconda 
la giurisprudenza della Corte di giustizia, i casi in cui, in mancanza di una disciplina 
comunitaria, si profila un problema non di interpretazione ma di applicazione 
della norma alla fattispecie concreta, di competenza del giudice nazionale: 
28 novembre 1973, in causa 138/73 Codrico, Foro it. 1974, IV, 88 relativa alla applicabilit� 
di metodi di analisi per l'acclaramento della natura di una merce in mancanza 
di disciplina comunitaria di tali metodi; 30 gennaio 1974, in causa 158/73 
Kampffmeyer, Foro it. 1974, IV, 145, sulla determinazione in concreto della normale 
diligenza richiesta dal regolamento 1373/70, in tema di spedizione di licenze 
di importazione ed in mancanza di parametri fissati da norme comunitarie. 

In relazione alla quarta massima, l'affermazione secondo cui l'interpretazione 

delle norme di diritto interno degli Stati membri esula dalla competenza della 

Corte di giustizia discende in modo non controvertibile dalla delimitazione della 

competenza pregiudiziale della Corte, quale � configurata dall'art. 177 del Trat


tato CEE. 

La Corte di giustizia, alla affermazione della propria incompetenza ad inter


pretare norme di diritto interno (16 novembre 1972, in causa 16/72 Allgemeine 

Ortskrankenkasse, Foro it. 1973, IV, 44; 27 novembre 1973, in causa 130/73 Van


deweghe, Foro it. 1974, IV, 134, concernente un caso di accordo internazionale tra 

Stati membri) o a stabilirne la compatibilit� con norme di diritto comunitario 

(17 dicembre 1970, in causa Scheer, Riv. dir. internaz. 1973, 652) accompagna 

peraltro la riaffermazione della propria competenza a fornire al giudice nazionale 

elementi di interpretazione del diritto comunitario, idonei ad orientarlo circa 

la valutazione degli effetti della norma interna. 

(5) La sentenza, nell'escludere che l'Amministrazione potesse esser tenuta 
al pagamento di interessi corrispettivi, ha richiamato la propria giurisprudenza 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Con i primi due motivi del ricorso principale -che � opportuno 
esaminare congiuntamente, contenendo censure connesse e convergenti l'Amministrazione 
delle Finanze, denunziando in relazione all'art. 36D n. 1 

c.p.c. difetto assoluto di giurisdizione e improponibilit� assoluta della 
domanda, ex artt. 2 e 3 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, sostiene che 
la pretesa risarcitoria della ditta Fratelli Grassi non si ricollega alla 
lesione di una posizione di diritto soggettivo. Deduce, in particolare, che 
la disciplina normativa delle c.d. restituzioni all'esportazione, che costituiscono 
un premio all'esportazione, si inquadra fra gli strumenti .di 
incentivazione e di sostegno dell'economia nazionale nel campo di quella 
comunitaria, onde, tenuta presente la funzione di comando legislativo 
rispetto all'azione della pubblica amministrazione, deve ritenersi che, 
nella soggetta materia, si � in presenza di una norma di azione, volta 
ad indirizzare la attivit� amministrativa al perseguimento di scopi di 
generale interesse, con la conseguenza che al privato, destinatario della 
suddetta normativa, va riconosciuta una posizione di solo interesse legittimo. 
Aggiunge la ricorrente che le menzionate finalit� di interesse nazionale 
e comunitario, qua�e specifico scopo della normativa che viene 
in considerazione nella presente controversia, emergono con tutta sicurezza 
dalla disciplina delle restituzioni all'esportazione, quale risulta sia 
dalle norme interne (artt. 9 e 10 d.l. 20 febbraio 1968, n. 59 convertito in 
legge 18 marzo 1968, n. 224), sia da quelle comunitarie (art. 16 regolamento 
n. 120/67 /CEE del Consiglio del 13 giugno 1967). 
in tema di rapporti tra la disciplina degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie 
e quella sulla erogazione della spesa da parte degli enti pubblici astretti all'osservanza 
delle leggi di contabilit� di Stato. 

Tra le pi� recenti manifestazioni di questo indirizzo giurisprudenziale, cfr.: 
Cass. 10 dicembre 1976 n. 4607, Giust. civ. Mass. 1976, 1911 (restituzione di deposito 
cauzionale relativo a contratto di locazione); Cass. 11 novembre 1974 n. 3523, in 
questa Rassegna 1975, I, 1028 (pagamento di indennizzi a seguito di delibera del 
commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra); Cass. 
16 maggio 1973 n. 1339, ivi, 1973, I, 885 (restituzione di ige erron,eamente corrisposta); 
Cass. 12 maggio 1971 n. 1352, Giust. civ. 1971, I, 1001 (pagamento del corrz1. 
spettivo di una fornitura di medicinali ad un comune); Cass. 10 maggio 1968 

n. 1428, Foro it. 1968, I, 1821 (pagamento di contributi assicurativi e inapplicabilit� 
della sanzio.ne civile della somma aggiuntiva per mancata emis;sione dell'ordine 
di pagamento nel termine per l'adempimento dell'obbligazione assicurativa); 
Cass. 19 aprile 1966 n. 990, in questa Rassegna 1966, I, 595, e Cass. 2 febbraio 1965 
n. 172, Foro it. 1965, I, 417, Giust. civ. 1965, I, 965 e in questa Rassegna 1965, I, 135 
(indennit� di occupazione di urgenza, purch� non liquidata da sentenza); Cass. 
26 marzo 1964 n. 686, Giur. it. 1965, I, 1, 638 (indebito arricchimento); e, nella 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, Ad. pl. 22 ottobre 1968, n. 25, Foro it. 1968, 
III, 489. 
Per talune affermazioni contrastanti, cfr. Cass. 27 settembre 1974, n. 2527, in 
questa Rassegna 1975, I, 528 con osservazione di RossI, e, sulla base della distinzione 
tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, escludendo questi dall'aro



381

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COM;UNITARIA E INTERNAZIONALE 

Sostiene, poi, l'amministrazione ricorrente che la domanda risarci


toria della .ditta Fratelli Grassi, limitata in questa sede al periodo suc


cessivo al 1� luglio 1967, per le esportaziori.i verificatesi nella frazione di 

tempo compresa fra tale data e quella dell'entrata in vigore della norma 

interna (d.I. n. 59 del 1968) � priva di riferimento normativo e deve essere 

dichiarata improponibile per difetto assoluto di giurisdizione. 

I riassunti motivi non sono fondati. 

In via preliminare, va rilevato che a seguito della sentenza della 

corte costituzionale n. 205 del 28 luglio 1976, emessa in questo processo 

e richiamata nella narrativa del suo svolgimento, la questione di giuri


sdizione deve essere presa in esame in base alle norme comunitarie e in 

particolare, ai regolamenti n. 120/67 del 13 giugno 1967 e n. 139/67 en


trambi del Cc;msiglio della C.E.E. ed a quello n. 1041/67 della Commis


sione e non gi� in base alla citata norma interna riproduttiva, della quale 

� stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale nella parte in cui ha sosti


tuito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei predetti 

regolamenti comunitari. Da ci� discende la conseguenza 'che la censura 

formulata dalla ricorrente principale nel secondo motivo resta superata, 

come, del resto, la stessa difesa dell'Amministrazione delle finanze rico


nosce in memoria. 

Pure in via preliminare all'esame della questione in giurisdizione, ya 
osservato che le censure mosse dall'Amministrazione ricorrente, anche 
se riferite a norme interne, riproduttive di quelle comunitarie, non sono 
�inammissibili. Infatti, tali censure possono essere valutate -per loro 

bito di operativit� della regola, Cass., sez. un., 6 ottobre 1971 n. 2737, Gi~t. civ. 

1971, I, 1733. 

Sull'argomento dell'obbligazioni di interessi in rapporto alla P. A., cfr. LI


BERTINI, Interessi, Enciclopedia del diritto, Milano, 1972, XXII, 95 e n. 18, pag. 120 ss. 

ed ivi richiallli della dottrina, com'� noto orientata in senso contrario a quello 

della giurisprudenza. 

Con riguardo al caso controverso va ancora segnalato -il rilievo � operato 

dalla Corte nella parte finale della motivazione sul punto -che nella specie si 

� ritenuto esser in presenza di un'obbligazione ex lege, di cui non era regolato 

il tempo dell'adempimento. 

In ipotesi siffatte, non pu� non ritenersi che la disciplina altrimenti appli


cabile, quella prevista dall'art. 1183 cod. civ., trovi deroga in quella di contabilit� 

di Stato (cfr., sul punto, GIANNINI M.S., Le obbligazioni pubbliche, cit., pag. 89 ss.). 

Pu� ancora osservarsi, che le ragioni poste a fondamento dell'indirizzo giurisprudenziale 
anche questa volta ribadito -connessione dell'ordinazione della 
spesa con la situazione generale di cassa e con l'effettiva disponibilit� dei fondi 
in un determinato momento in relazione alla graduatoria da seguire per il soddisfacimento 
dei pubblici bisogni -massimamente ricorrono in casi in cui l'obbligo 
dell'Amministrazione di prestare � correlato non ad un suo fatto volontario, ma 
ad un fatto posto in essere, in condizioni date, dal creditore. 

(6) Non consta dell'esistenza di precedenti in termini. 
P.V. 

382 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

conversione, come gi� queste Sezioni Unite hanno ritenuto in analoghe 
cqntroversie -sulla base delle disposizioni regolamentari comunitarie, 
che costituiscono esclusiva fonte normativa da considerarsi ai fini della 
soluzione del problema sollevato dalla ricorrente principale. 

Poste tali premesse e considerato che il problema di riparto della 
giurisdizjone va risolto secondo il criterio del petitum sostanziale, in 
rapporto alla posizione soggettiva, fatta valere in giudizio, cio� alla ragione 
giuridica della domanda, queste Sezioni Unite osservano che la 
questione deve essere presa in esame in riferimento alla materia delle 
obbligazioni di diritto pubblico, che viene in considerazione nella presente 
controversia. Ora quando si tratta, come nella specie, di obbligazioni 
a carico della P.A. l'indirizzo giurisprudenziale di questo supremo 
Collegio � fermamente orientato nel senso che occorre accertare se le 
norme che disciplinano la materia ricollegano la nascita della obbligazione 
al verificarsi di una situazione giuridica analiticamente descritta e 
quindi tassativamente disciplinata, senza che rispetto ad essa residui alcun 
margine per l'apprezzamento discrezionale da parte dell'autorit� amministrativa. 
L'attivit� di questa, in tale ipotesi, � vincolata nell'interesse 
immediato e diretto del privato per cui si � in presenza di una norma 
di relazione, attributiva di un diritto soggettivo alla prestazione da parte 
della P.A. fin dal momento in cui il fatto genetico si � verificato. Invece, 
quando la norma lascia all'autorit� amministrativa un margine di discrezionalit�, 
sia nel valutare se la fattispecie legale, solo genericamente delineata, 
si � in concreto verificata, sia nel determinare la misura della 
prestazione a carico dell'ente pubblico, la norma va qualificata d'azione, 
e in quanto diretta a disciplinare l'organizzazione dell'ente o il contenuto 
dell'attivit� amministrativa o il procedimento per l'azione amministrativa, 
attribuisce al privato un mero interesse legittimo; 

Da tale criterio di ripartizione della giurisdizione, da tempo accolto 

in materia di obbligazioni di diritto pubblico e di recente ribadito (Cass. 

S.U. sent. 18 settembre 1970 n. 1572 e sent. 15 ottobre 1975 n. 3334) riguardo 
a fattispecie che presentano alcuni tratti comuni con quella che viene in 
considerazione, questo Collegio non ritiene di discostarsi. 
Individuato il criterio discriminatorio da impiegarsi nel caso in esame, 
va presa in considerazione la disciplina delle restituzioni all'esportazione 
delle farine, secondo la normativa comunitaria. 

Il regolamento n. 120/70/CEE del consiglio del 13 giugno 1967, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, stabilisce 
all'art. 16 punto 1), che: � nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 (tra i quali sono previste le 
farine, come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato B del 
presente regolamento), sulla base dei corsi e dei prezzi dei primi sul 
mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Comunit� pu� essere coperta da una restituzione all'esportazione �. Aggiunge 
lo stesso regolamento che la � restituzione � la stessa per tutta 
la Comunit�� (art. 16 punto 2) e dopo alcune disposizioni di carattere 
sostanziale e procedurale che disciplinano la determinazione dell'ammontare 
delle restituzioni, stabilisce che: �il Consiglio, che delibera su proposta 
della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, 
paragrafo 2, del Trattato, adotta le regole generali relative alla concessione 
delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono 
fissati i loro importi � (art. 16, punto 5). 

Il successivo regolamento n. 139/CEE del consiglio del 21 giugno 1967 
detta regole relative alla concessione, nel settore dei cereali, delle restituzioni 
all'esportazione e precisa i criteri sulla cui base viene fissato il 
loro importo. Infine, il regolamento n. 1041/67/CEE della commissione 
del ?1 dicembre 1967, stabilisce, in sede di attuazione, le modalit� di 
applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti 
sottoposti ad un regime di prezzo unico, dettando regole per l'accertamento 
della sussistenza delle condizioni -requisito necessario perch� 
possano essere accordate le restituzioni all'esportazione. 

Queste, come emerge dalla compiuta disamina della normativa comunitaria, 
non corrispondono al significato attribuitole dalla sentenza impugnata, 
quello, cio�, di restituzione di un prelievo in precedenza operato, 
ma costituiscono un premio od aiuto, in funzione di correttivo del prezzo 
realizzato, a favore deH'esportatore di Stato membro di determinati merci 
verso Paesi terzi. Risulta, inoltre, dal sistema dell'esaminata normativa 

. comunitaria -ed � quel che pi� rileva ai fini della soluzione del sollevato 
problema di giurisdizione -che resta escluso, in ordine sia alla 
fattispecie genetica della pretesa alle restituzioni all'esportazione, sia alla 
determinazione dell'ammontare delle stesse, sia alla relativa documentazione 
probatoria, ogni residuo spazio per la discrezionalit� amministrativa 
dei competenti enti pubblici degli Stati membri, tenuti a porre in 
essere un'attivit� di mero accertamento delle condizioni richieste, per la 
delimitazione quantitativa dell'intervento a favore degli esportatori di 
farine fuori dalla Comunit�. 

Ci� induce a ritenere che la posizione giuridica dei predetti esportatori, 
cui la restituzione deve essere attribuita in base alle norme comunitarie, 
sia di diritto soggettivo e non gi� di interesse legittimo, essendo 
correlata all'obbligo tassativamente imposto allo Stato membro della Comunit� 
di corrispondere l'aiuto nella misura determinata in sede comunitaria. 
Questa correlazione pone in risalto che nella soggetta materia si 
sia in presenza di una norma di relazione che disciplina, circoscrivendone 
il contenuto e segnandone i limiti esterni, l'attivit� amministrativa dell'ente 
pubblico nei confronti del privato destinatario, in base alle norme 
comunitarie, della restituzione di cui trattasi. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ci� trova precisa conferma se -per verificare il fondamento della 
soluzione del problema di giurisdizione che queste Sezioni Unite ritengono 
di accogliere -si prende in considerazione anche la funzione del 
comando normativo che regola l'attivit� della P.A. In tale prospettiva, 
� da osservare c?e la disciplina normativa dei prelievi all'importazione 

I ~ 
'f 

in provenienza dai Paes� terzi e delle restituzioni all'esportazione verso 
detti Paesi, ambedue destinate a coprire la differenza fra prezzi praticati 
all'esterno ed all'interno della comunit�, pur essendo ispirata a tutelare 

l!

il generale interesse di questa alla stabilizzazione del mercato comuni


I

tario, non prescinde tuttavia dall'avvertita esigenza di protezione degli 
interessi economici dei singoli esportatori. Invero, nel preambolo del I

!

citato regolamento 139/67 tali interessi sono considerati l� dove si pre-

I 
! 
i 
vede la necessit� di � �ssicurare agli operatori della Comunit� restitu~ 
zioni di importo sufficientemente stabile� e nel regolamento 1041/67 pure 
citato, sono previste anticipazioni a favore dell'esportatore, pari all'importo 
della restituzione o a parte di essa (art. 9). 

Tali rilievi mettono in luce .l'intento del legislatore comunitario, e 

I 

quindi, la direzione del comando normativo per ci� che concerne la rela


I

tiva attivit� dei competenti enti pubblici, nei diretti riguardi dei singoli 

!

produttori. Il che conferma, per distinto, ma convergente ordine di con~ 
siderazioni, che la posizione giuridica di questi ultimi assurge al livello ~ 
f. 

di diritto soggettivo perfetto. 

A diversa conclusione non possono indurre gli argomenti svolti, anche 
in sede di discussione orale, dalla di_fesa della ricorrente. Non fondato � 

I 

invero, quello che fa leva sul compito dello Stato membro di eseguire r: I: 

f:
determinati controlli per accertare se all'esportatore spetti la restitu~ 
zione (art. 7 del regolamento n. 139/67 sopra citato) trattandosi di attiv'it� ~ 
che non concerne il momento costitutivo della posizione giuridica del-~ 

I f. 

l'esportatore, in quanto successiva alla fase genetica, come del pari lo � 
l'attivit� amministrativa che si svolge a seguito della domanda proposta 
dall'interessato (art. 16 punto 2 regolamento 120/67). Non miglior fondamento 
assiste l'argomentazione che la ricorrente impernia sull'ultimo 
illciso del punto 2 dell'art. 16 dianzi citato, che prevede la modificabilit� 

I 

delle restituzioni a discrezione della Commissione e su richiesta di uno 

degli Stati membri. Resta, infatti, agevole rilevare che l'organo decidente 

� comunitario. E ci� conferma come la determinazione dell'an e del 

I

quantum delle restituzioni si perfezioni interamente in sede comunitaria. 

If

N� possono essere condivisi� gli argomenti che la ricorrente trae da 

�

i

sentenze di queste S.U. trattandosi di decisioni non in termini, e quindi, 

f: 
non pertinenti. Infatti, le richiamate sentenze che si riferiscono alla maf 
teria dei contributi a sostegno del settore cantieristico nazionale ed a I 
quella dei contributi e degli indennizzi per danni di guerra, enunziano l,: 
criteri non applicabili nella specie, essendo state� pronunziate rispetto a 

I ~ 

I 
I 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

materie nelle quali la disciplina normativa prevede non pochi e rilevanti 
elementi di discrezionalit� amministrativa nell'azione della P.A. 

Pertanto, essendo stata dedotta in giudizio una pretesa fondata su 
diritto soggettivo la sollevata questione di giurisdizione va risolta a favore 
del giudice ordinario, con conseguente reiezione delle censure fin 
qui esaminate. 

Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunziando, in relazione 
all'art. 360 n. 3 e 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 

c.p.c. nonch� omessa o insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza 
impugnata � affetta da vizio di ultrapetizione. Deduce, in particolare, 
che mentre la �causa petendi � dedotta dalla ditta Fratelli Grassi a fondamento 
della domanda era costituita dall'obbligo dello Stato italiano 
di risarcire i danni subiti dall'attrice a causa della ritardata corresponsione 
delle restituzioni, la Corte del merito, escluso tale obbligo risarcitorio, 
ha ritenuto configurabile, nei confronti della convenuta, una obbligazione 
di corrispondere interessi legali, quale accessorio del debito ~on 
decorrenza dalla data di proposizione della domanda in sede amministrativa. 
Il motivo non � fondato. 

La censura dell'Amministrazione statale ricorrente va presa in esame 
in base alla premessa, conforme ad un indirizzo giurisprudenziale pi� 
volte accolto, secondo cui il vizfo di ultra ed extrapetizione si configura 
rispetto al petitum non riguardo all'impostazione giuridica dei termini 
della controversia, onde non incorre nel predetto vizio il giudice 
di appello che proceda alla valutazione di profili giuridici che, riferendosi 
alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultano espressamente 
proposti, giacch� -in aderenza al principio iura novit curia -la ricerca 
e l'applicazione della norma astratta al caso concreto rientra nei 
suoi compiti istituzionali (v. Cass. sent. n. 1490 del 1972; sent. n. 48 del 
1975 e sent. n. 2475 del 1975). ' 

Ci� posto, non pu� non rilevarsi in base al diretto esame degli atti 

processuali -consentito a questa Corte Suprema, essendo stato denun


ciato un errar in procedendo -che il mutamento della causa petendi 

non era tale da importare l'obiettiva trasformazione dell'istanza proposta 

in primo grado. dalla ditta fratelli Grassi. E ci� � sufficiente, sulla base 

dei criteri accolti nell'orientamento giurisprudenziale dianzi menzionato, 

per escludere la sussistenza del lamentato vizio di extrapetizione. 

Con il �quarto ed il quinto motivo del ricorso principale -da esaminarsi 
congiuntamente, contenendo censure strettamente connesse ed 
interdipendenti -l'Amministrazione delle finanze denunzia, in relazione 
all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c~ violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 
segg. della legge di contabilit� di Stato (r.d.l. 18 novembre 1923 n. 2240), 
degli artt. 269 e segg. del regolamento di contabilit� di Stato (r.d. 23 mag



386 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gio 1924 n. 827) e dei principi in materia di obbligazioni pecuniarie della 
pubblica amministrazione, anche in riferimento agli artt. 1224 e 1282 cod. 

civ. e 8 e 9 d.l. 20 febbraio 1968 n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, 
n. 224, nonch� omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce, 
in particolare, che quand'anche un diritto soggettivo alle restituzioni sia 
configurabile ancor prima dell'atto di concessione, la sentenza impugnata, 
che ha condannato l'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi, 
� tuttavia viziata da errore, essendo incorsa nella violazione. delle 
norme dianzi richiamate, in base alle quali il credito del privato nei 
confronti dello Stato non � liquido ed esigibile -e, quindi, produttivo 
d'interessi -se non dal giorno in cui sia stata ordinata la spesa ed 
emesso l'ordinativo di pagamento. Aggiunge l'Amministrazione ricorrente 
che per l'adempimento dell'obbligazione, avente per oggetto la corresponsione 
delle restituzioni all'esportazione, non � previsto alcun termine, 
onde la sentenza impugnata, che ha dichiarato l'Amministrazione statale 
tenuta al pagamento degli interessi per l'asserito ritardo, deve considerarsi 
viziata anche in base alle norme comuni, che presidiano l'adempimento 
delle obbligazioni pecuniarie. 
Le censure contenute nei riassunti motivi si ravvisano fondate. 

Va premesso che per quanto attiene al pagamento delle restituzioni 
di cui trattasi, sono applicabili le norme interne. Infatti i regolamenti 
comunitari mentre disciplinano il diritto alla restituzione, l'ammontare 
di questa e le prove che dimostrano il diritto dell'esportatore alla restituzione 
stessa nulla dispongono in ordine alle modalit� ed ai tempi del 
suo pagamento. Ne consegue che le norme dei regolamenti comunitari, 
non avendo sul punto compiutezza di contenuto dispositivo, non hanno 
efficacia automatica nell'ordinamento italiano. 

Da ci� discende la conseguente esclusione dell'obbligo di sottoporre 
alla Corte di giustizia della C.E.E. quesiti interpretativi, non ricorrendo, 
in presenza di un problema d'interpretazione di norme interne, alcuna 
delle ipotesi rispetto alle quali l'art. 177, primo e terzo comma, del Trattato 
di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della C.E.E. (reso esecutivo 
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) prevede la competenza esclusiva in 
via pregi.diziale della suddetta Corte. Questa, peraltro, ha riconosciuto 
di essere priva di competenza a pronunciarsi sull'interpretazione di una 
norma intern,a degli Stati membri (v. Corte di Giustizia 20 febbraio 1973 

n. 54/72). 
Ci� posto, va rilevato che secondo un principio giurisprudenziale pi� 
volte affermato da questa Corte Suprema (v. Cass. sent. 7 agosto 1963


n. 2229; sent. 26 marzo 1964 n. 686; sent. 3 febbraio 1965 n. 172; sent. 
19 aprile 1966 n. 990 e sent. 16 maggio 1973 n. 1339) e di recente ribadito 
(sent. 10 dicembre 1976 n. 4607) per il complesso delle disposizioni sulla 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

contabilit� dello Stato e, in particolare, per l'art. 270 del regolamento di 
contabilit� generale dello Stato 23 maggio 1924 n. 827 i debiti pecuniari 
dello Stato, in deroga alla norma. dell'art. 1282 cod~ civ. divengono liquidi 
ed esigibili e come tali, generano l'obbligo del pagamento degli interessi 
di diritto a carico dell'Amministrazione, soltanto dopo che la spesa sia 
stata ordinata dalla competente Amministrazione con l'emissione del relativo 
titolo di spesa. 

Invero anche se, in via generale, � da riconoscere che le regole di 
diritto comune sull'inadempimento delle obbligazioni (tra cui l'art. 1224 
cod. civ.) e quelle sulle obbligazioni pecuniarie (tra cui l'art. 1282 stesso 
codice) si applicano anche ai debiti dello Stato, tali regole possono essere 
tuttavia derogate dalle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento 
sulla contabilit� di Stato. Infatti, tali disposizioni, alle quali � 
stato da tempo riconosciuto carattere di norme � esterne �, hanno forza 
di diritto obiettivo, con efficacia vincolante nei confronti ,sia dell'Amministrazione, 
sia dei creditori, per quanto attiene all'esecuzione delle obbligazioni 
pecuniarie della prima. 

Ora dal complesso delle norme sulla contabilit� generale di Stato (e, 
in particolare, da quanto dispone il citato art. 270 del regolamento n. 827 
del 1924) si evince che i debiti pecuniari dello Stato, in deroga a quanto 
dispone l'art. 1282 cod. civ. divengono liquidi ed esigibili e generano, 
come tali, l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dello 
Stato soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata dalla competente 
Amministrazione mediante l'emissione del relativo titolo di spesa. 

-Da tale costante indirizzo giurisprudenziale il cui �fondamento non 
pu� essere revocato in dubbio sulla b�'.se della normativa dianzi richiamata 
e soprattutto in riferimento ad obbligazioni pecuniarie prive di 
termine per l'adempimento, come � appunto quella d~lle restituzioni alla 
esportazione, questo Collegio non ritiene di discostarsi, anche perch� la 
resistente non ha dedotto mo:tivi che possono indurre a diversa soluzione. 

La questione di legittimit� costituzionale degli artt. 269 e 270 del 
regolamento dell'Amministrazione del patrimonio e per la contabilit� generale 
dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924 n. 827 -questione 
irritualment� sollevata dalla ditta Fratelli Grassi con il controricorso, 
tardivamente notificato, ma rilevabile d'ufficio -� manifestamente infondata. 
Infatti, la prospettata disuguaglianza di trattamento riservato ai 
creditori dello Stato rispetto a quello dei creditori verso soggetti privati 

o pubblici, non destinatari delle norme di contabilit� dianzi richiamate, 
non pu� dirsi irragionevole, considerata la natura dell'ente debitore, la 
cui attivit� � diretta al soddisfacimento d'interessi generali. D'altro lato, 
perch� una questione di costituzionalit� correlata al principio di uguaglianza 
pos~a configurarsi nei termini prospettati dalla resistente, dovrebbe 
necessariamente presupporsi un'interpretazione dell'art. 3 della 

388 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Costituzione cos� lata, quale n� la dottrina n� la giurisprud�nza costituzionale 
hanno mai adottato. 

L'accoglimento del quarto e del quinto mezzo del ricorso principale 
importa l'assorbimento del s�sto e del settimo mezzo, perch� con questi 
si sollevano questioni la cui soluzione � logicamente e giuridicamente 
subordinata a quella della questione ora esaminata. 

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi 
accolti, con rinvio della causa a giudice di pari grado che, nel riesaminarla, 
si uniformer� al principio di diritto dianzi enunziato (art. 384, 
primo comma, c.p.c.). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1643 -Pres. Pratillo 
-Est. Vela -P. M. Caristo (conf.). Fazio ed altri (avv. Agostini) 

c. Ministero del lavoro e della previdenza sociale (avv. Stato Braguglia). 
Comunit� europee -Politica della Comunit� � Aiuti concessi agli Stati � 

Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo 


Assicurazione invalidit�, vecchiaia e superstiti -Prosecuzione volon


taria � Decisione 12 maggio 1967 della Commissione � Sostituzione 

del Ministero� lav. e prev. soc. ai datori di lavoro � Controversie � 

Litisconsorzio con l'INPS. 

(Decis. 12 maggio 1967 della Commissione; !. 1� marzo 1968, n. 231; cod. proc. civ., artt. 102 
e 354). � 

Nel disporre la prosecuzione volontaria, mediante contribuzione a 
carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle assicurazioni 
per l'invalidit�, la vecchiaia e le malattie di cui godevano i dipendenti, 
poi licenziati, da imprese dedite all'estrazione di zolfo, la deci 
sione della Comunit� Economica Europea 12 maggio 1967 ha sostituito il 
Ministero ai datori di lavoro, di modo che i rapporti assicurativi hanno 
mantenuto �l loro carattere trilaterale, dato dalla. necessaria compresenza, 
in essi, dell'assicurante, dell'assicurato e dell'assicuratore. Ne deriva che 
l'accertamento del loro diritto alla prosecuzione volontaria domandato 
dai prestatori di lavoro d� luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario 
in un giudizio di cui � parte non solo il Ministero, ma anche l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (1). 

(1) Sul caso di specie non constano precedenti in termini. 
Come la sentenza ricorda, in rapporto alla individuazione di un giudizio con 
pluralit� di parti a litisconsorzio necessario ed alla necessit� di integrazione del 
contraddittorio in confronto dell'istituto assicuratore, la giurisprudenza distingue 
tm domande intese ad ottenere :la condanna del datore di lavoro al versamento 
dei contributi omessi (Cass. 18 giugno 1975 n. 2452, Giust. civ. Mass. 1975, 



389

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

(Omissis). -Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, 
a norma dell'art. 335 cod. proc. civ. Tra i due, occorre esaminare anzitutto 
quello incidentale, perch�, sebbene sia stato condizionato all'accoglimento 
del ricorso principale, esso prospetta una questione pregiudiziale, 
rilevabile anch� d'ufficio, in quanto attiene all'integrit� del contraddittorio 
(art. 102 cod. proc. civ.). 

Sostiene, infatti, il Ministero, che la Corte di merito ha violato il 
combinato disposto degli artt. 354 e 107 cod. proc. civ. per avere definito 
il giudizio malgrado non vi fosse stato convenuto anche l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale, che � uno dei tre soggetti del rapporto 
assicurativo posto a base della domanda, ed in particolare � l'ente al 
quale avrebbero dovuto farsi i versamenti dei contributi volontari pretesi 
dagli attori. 

Il motivo � fondato. 

Nel disporre la prosecuzione volontaria, mediante contribuzione a 
carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della assicurazione 
per l'invalidit�, la vecchiaia e le malattie, di cui godevano i dipendenti, 
poi licenziati, da imprese dedite all'estrazione dello zolfo, la decisione 
della Comunit� Economica Europea 12 maggio 1967 -e non la 
legge 1 marzo 1968 n. 231, che si limitava solo a costituire il fondo per 
attuare le provvidenze decise dagli organi comunitari, �con i limiti e le 
modalit� � da questi fissati: artt. 1 e 2, ultimo comma -ha sostituito 
il Ministero ai datori di lavoro, di modo che i rapporti assicurativi hanno 
mantenuto il loro carattere trilaterale, dato dalla necessaria compresenza, 
in essi, dell'assicurante, dell'assicurato e dell'assicuratore. 

Ne consegue che l'accertamento, preteso dagli attori, del loro diritto 
alla predetta prosecuzione volontaria, riguarda un'unica situazione giuridica 
sostanziale, della quale il Ministero � parte non meno dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale. L'obbligo imposto al primo, di versare 
i contributi, � correlativo all'obbligo, per l'altro, di ricevere tali contributi 
e di mantenere in corso le assicurazioni dei lavoratori. �: dunque evidente 
che non tanto sotto un profilo pratico, quanto sotto un profilo strettamente 
giuridico, non � concepibile procedere a quell'accertamento se 
non nei confronti dei tre soggetti che vi sono interessati. 

Conclusione, questa, che d'altronde trova piena conferma nella giurisprudenza 
la quale ritiene necessaria la partecipazione al giudizio dell'ente 
assicuratore, ogni qual volta si chieda, dal lavoratore, la condanna 

1144) od alla costituzione della rendita vitalizia di reversibilit� di cui all'art. 13 

l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Cass. 25 marzo 1976 n. 1901, Giust. civ. Mass. 1976, 835; 
Cass. 27 febbraio 1976 n. 661, ivi, 1976, 291; Cass. 8 maggio 1971 n. 1304, ibidem, 
1971, 706), considerate dar luogo a giudizi in cui � richiesta la presenza dell'lnps, 
e domande di condanna al risarcimento aei danni (Cass. 9 luglio 1976 n. 2638, 
Giust. civ. Mass. 1976, 1136) che non la richiedono. 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

390 

del datore di lavoro non al risarcimento del danno subito da omessa 
assicurazione, bens� al versamento dei contributi (sentt. 9 luglio 1976 

n. 2638; 18 giugno 1975 n. 2452) o alla costituzione di una rendita vitalizia 
(sentt. 25 marzo 1976 n. 1901; 27 febbraio 1976 n. 661; 8 maggio 1971 
n. 1304). 
N� in contrario vale opporre -come fa la difesa dei ricorrenti l'altro 
indirizzo giurisprudenziale che esclude la necessit� di chiam�re il 
datore di lavoro nelle controversie insorte tra lavoratore ed istituto assicuratore 
in ordine al rapporto assicurativo (sentt. 2 marzo 1974 n. 586; 
27 giugno 1973 n. 1858; 18 aprile 1972 n. 1232; 11 febbraio 1972 n. 393). 

� ben vero che anche in tali casi il rapporto di lavoro resta il presupposto 
necessario del rapporto assicurativo. 

Ma appunto perch� trattasi di due rapporti pur sempre distinti e non 
di un unico rapporto, com'� nel caso in esame, qualunque contestazione 
sul primo si configura come una mera questione insorta nel corso della 
controversia sul secondo, il cui oggetto rimane immutato. Essa quindi � 
suscettibile di una decisione incidentale, priva, cio� di autonomia, essendo 
preordinata alla definizione della contestazione principale, ed efficace solo 
nei confronti delle parti costituite in giudizio. 

La Corte d'appello, dunque, invece di pronunciarsi ._sul gravame, 
avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al primo giudice, in ottemperanza 
agli artt. 102 e 354 cod. proc. civ. Non avendolo fatto, deve a tanto 
provvedere ora questa Corte, previa cassazione dell'impugnata sentenza. 

Il ricorso principale � assorbito e, con esso, anche la questione sulla 
opportunit� -che comunque in questa sede si tramuterebbe in necessit�: 
art. 177, secondo e terzo comma, I. 14 ottobre 1957, n. 1203 -di 
chiedere alla Corte di giustizia della C.E.E. un intervento interpretativo 
che chiarisca se, a norma delle sopra richiamate' decisioni della Commissione, 
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione sociale sia possibile 
ancl;le per �queHavoratori i quall, in posse.ssd di tlltti gli altri requisiti formali 
e sostanziali, fruiscano di pensione per invalidit�. -(Omissis). 



GIURISPRUDENZA 
SU QUESTibNI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 14 marzo 1977, n. 1009 -Pres. Danzi 


Est. Alibrandi -P. Jvl. Berri (concl. conf.) -Azienda di Stato per gli 

interventi sul mercato agricolo (A.I.MA) c. De Peppo (avv. Catalano). 

Competenza ~ giQrisdizione -.G\urisdizione ordinaria ed amministrativa Contributi 
dell'A.I.M.A.: domanda giudiziale -Giurisdizione dell'A.G.O. 
(Cast., artt. 10, 11; Trattato di Roma 25 marzo 1957, reso esecutivo con 1. 14 ottobre 1957 

n. 1207, art. 177; regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 120, artt. 2, 10 e 29 maggio 1968 
n. 652). 
Nell'ipotesi di domanda proposta dal privato contro la P. A. fondata 
su norme della Comunit� economica europea, l'indagine sulla natura della 
posizione giuridica soggettiva protetta da quelle norme -diritto soggettivo 
od interesse legittimo -va condotta con esclusivo riferimento ai 
criteri dell'ordinamento giuridico nazionale (1). 

Gli interventi dello Stato italiano in favore dei produttori di grano 
duro attraverso l'A.l.M.A. sono disciplinati da norme comunitarie che 
prevedono analiticamente ed inderogabilmente i casi in cui devono essere 
corrisposti gli aiuti e l'entit� dei relativi importi; ne consegue che la domanda 
diretta ad ottenere la corresponsione di detto aiuto � devoluta 
alla cognizione dell'A.G.O. in quanto trae fondamento da norme direttamente 
ed automaticamente costitutive di un'obbligazione di diritto pubblico, 
sottratta a valutazioni od apprezzamenti discrezionali da parte della 

P.A. e, quindi, da norme di relazione, attributive al privato di una posizione 
di diritto soggettivo (2). 
(1-2) Con l'importante decisione le Sezioni Unite hanno anzitutto risolto il 
problema della qualificazione della domanda fondata su norme comunitarie escludendo 
l'esistenza di quesiti interpretativi da sottoporre alla Corte di giustizia della 
CEE (cfr. Cass. SS.UU. 10 marzo 1976, n. 814 in Foro it. 1976, I, 2688). 

Inoltre la Corte. di cassazione ha sancito che le norme regolamentari CEE 
le quali -nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato agricolo dei cereali 
-stabiliscono l'integrazione del prezzo del grano duro, hanno immediata 
applicazione nell'ordinamento giuridico italiano. 

Non essendo inoltre necessaria la loro riproduzione in norme interne e non 
consentendo esse alcun margine di discrezionalit� alla P. A., sono costitutive di 
un diritto soggettivo perfetto per il privato interessato. 

In dottrina cfr. G. DE FINA, Il rapporto fra lo Stato italiano e la struttura 
comunitaria in evoluzione: conseguenze in ordine al conflitto fra legge interna ed 
ordinamento della Comunit� economica europea, in Giust. civ., 1977, I, 738. 

' \ 



392 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con citazione notificata il 20 novembre 1969, Federico 
De Peppo, in proprio e quale procuratore generale della sorella Maria 
Anna De Peppo, convenne l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato 
agricolo (A.I.M.A.) avanti al Pretore di Lucera, chiedendone la condanna
� al pagamento di L. 341.865 quale credito proprio e di L. 292.505, 
quale credito della sorella, per differenze non percepite dell'integrazione 
di prezzo, disposta in sede comunitaria, sul .grano duro prodotto nelle 
rispettive aziende agricole, in quantit� superiore rispetto a quella accertata 
induttivamente dall'A.I.M.A., nei limiti della resa massima di produttivit� 
stabilita dalla Commissione tecnica organizzata dall'Ispettorato provinciale 
per l'alimentazione. 

L'Azienda statale convenuta si oppose alla domanda e ne chiese il 
rigetto. 

Il Pretore adito, con sentenza del 24 novembre 1973, ritenuto provato 
l'assunto dell'attore in ordine alla quantit� di grano effettivamente prodotta, 
accolse la domanda del De Peppo e condann� l'A.I.M.A. al pagamento 
delle somme richieste. 

Su impugnazione proposta dall'Amministrazione soccombente, la quale 
eccep� il difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria, la Corte 
d'Appello di Bari, con sentenza del 6 maggio -23 giugno 1975, ha rigettato 
il gravame, ponendo le spese del grado a carico dell'A.I.M.A. Ha considerato, 
in motivazione, che la norme relativa all'integrazione del prezzo 
del grano � norma di relazione e non di azione, alla quale si ricollega una 
posizione di diritto soggettivo. Ci� il Tribunale ha ritenuto non solo e 
non tanto dal fatto che la condotta della pubblica amministrazione � 
tassativamente imposta, senza alcun margine di discrezionalit�, ma anche 
e soprattutto in base al1a funzione del comando legislativo, che riconosce 
al privato una posizione autonoma, con rilevanza esterna, tale da 
esorbitare dalla sfera della pubblica .amministrazione. 

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la quantit� del prodotto risultava 
dimostrata dall'appellato in base sia alla prova documentale, sia 
a quella testimoniale. 

Contro questa sentenza l'A.I.M.A. ha proposto ricorso per Cassazione 
in base ad unico motivo. Il De Peppo, in proprio e �quale procuratore 
della sorella Maria Anna resiste con controricorso. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con l'unico rrlotivo del ricorso l'A.I.M.A., denunziando, in riferimento 
all'art. 360, n. 1, c.p.c.; la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, allegato E, in relazione alla legge 29 luglio 1968, n. 856, 
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il giudice ordinario 

llllllllillllflflJlltllllllltlllllltllltfllllllfrllllll~-''''''''''''fli~ 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 393 

ha giurisdizione sulla presente controversia. Deduce, in particolare, che 
non � sufficiente a risolvere il problema di giurisdizione di cui trattasi 
il criterio utilizzato dalla Corte del merito in ordine al ritenuto carattere 
vincolato dell'attivit� della pubblica amministrazione in materia di 
integrazione del prezzo del grano duro, perch� le norme emanate al riguardo, 
incluse quelle comunitarie, lungi dall'essere indirizzate ad assicurare 
al produttore un aiuto economico, sono dirette esclusivamente 
alla tutela di un interesse economico nazionale (o sovranazionale), rappresentato 
dalla conservazione e dal regolare funzionamento del settore 
relativo alla produzione di grano duro, cio� di un interesse generale di 
tutta la Comunit� europea. Sostiene, quindi, che si � in presenza di una 
norma di azione, alla quale si ricollega soltanto un interesse legittimo del 
privato, per cui la cognizione della controversia appartiene al giudice amministrativo. 
Aggiunge, infine, la ricorrente, che l'esclusione della giurisdizione 
del giudice ordinario � gi� stata affermata da queste Sezioni 
Unite in materia affini, quali sono quella dei contributi per nuove costruzioni 
navali, quella dei sovrapprezzi e contributi per la fornitura di energia, 
termo-elettrica e . quella degli indennizzi e dei contributi per danni 
di guerra. 

Il motivo non � fondato. 

In via preliminare, deve osservarsi che a seguito delle sentenze della 
Corte Costituzionale 27 dicembre 1973, n. 183, 30 ottobre 1975, n. 232 e 
28 luglio 1976, n. 205, che hanno dichiarato l'illegittimit� costituzionale 
delle norme legislative interne, riproduttive di quelle contenute n�i regolamenti 
comunitari, � a questi che, per risolvere il sollevato problema del 
riparto della giurisdizione, occorre fare riferimento e in particolare ai 
regolamenti C.E.E. 120/67 del Consiglio; del 13 giugno 1967, n. 135/67, del 
13 giugno 1967 e n. 652/68 del 29 maggio 1968 che, nella specie, vengono in 
considerazione. 

Ai fini dell'accennato problema, non � ne�essario, come gi� queste 
Sezioni Unite hanno ritenuto (sent. 10 marzo 1976, n. 814), sottoporre alla 
Corte di Giustizia delle Comunit� Europee, a norma dell'art. 177, primo 
e terzo comma, del Trattato di Roma del 25 marzo 1067 (reso esecutivo 
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) alcun quesito interpretativo. Infatti, 
per decidere sulla giurisdizione � sufficiente qualificare la posizione giuridica 
dedotta con il petitum sostanziale e tale qualificazione va fatta in 
base ai criteri dell'ordinamento giuridico nazionale, nulla rilevando che 
quello comunitario ignori la distinzione tra diritti soggettivi e interessi 
legittimi. 

Pure in via preliminare all'esame del fondamento del motivo dedotto 
dall'Azienda ricorrente, va osservato che le censure di questa, anche se 
rife:r;ite alle norme interne, riproduttive di quelle comunitarie, non sono 
inammissibili. Infatti, tali censure devono essere valutate -per loro 


394 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

conversione, come ha esattamente osservato all'udienza odierna il Procuratore 
Generale -sulla base delle disposizioni regolamentari comunitarie, 
che costituiscono esclusiva fonte normativa da considerarsi ai fini 
della decisione. 

Poste tali premesse e ritenuto che il problema di riparto della giurisdizione 
va risolto secondo il criterio del petitum sostanziale, in rapporto 
alla posizione soggettiva fatta valere in giudizio, cio� alla ragione 
giuridica della domanda, queste Sezioni Unite osservano che la questione 
deve essere presa in esame in riferimento alla materia delle obbligazioni 
di diritto pubblico, che viene in considerazione nella presente controversia. 
Ora, quando si tratti, come nella specie, di obbligazioni a carico 
della pubblica amministrazione, l'indirizzo giurisprudenziale di queste 
Sezioni Unite � fermamente orientato nel senso che occorre accertare 
se le norme che disciplinano _la materia siano tali da ricollegare la nascita 
dell'obbligazione al verificarsi di una situazione giuridica analiticamente 
descritta e, quindi, tassativamente disciplinata, senza che rispetto ad essa 
residui alcun margine per l'apprezzamento discrezionale da parte dell'autorit� 
amministrativa. L'attivit� di questa, in tale ipotesi, � vincolata nell'interesse 
immediato e diretto del privato, per cui si � in presenza di 
una norma di relazione, attributiva di un diritto soggettivo alla prestazione 
della P.A., fin dal momento in cui il fatto genetico dell'obbligazione 
si � verificato. Invece, quando la norma lascia all'autorit� amministrativa 
un margine di discrezionalit�, sia nel valutare se la fattispecie legale, 
solo genericamente delineata, si � in concreto verificata, sia nel determinare 
la misura della prestazione dovuta dall'ente pubblico, la norma 
va qualificata d'azione e, in quanto diretta a disciplinare l'organizzazione 
dell'ente o il contenuto dell'attivit� amministrativa o il procedimento per 
l'azione amministrativa, attribuisce al privato soltanto un interesse legittimo. 


Da tale criterio di riparto della giurisdizione, da tempo accolto in 
materia di obbligazioni di diritto pubblico e di recente ribadito (v. Cass. 

S.U. sent. 18 settembre 1970, n. 1572 e Cass. S.U. 15 ottobre 1975, n. 3334), 
riguardo a fattispecie che presentano alcuni tratti comuni con quella che 
viene in considerazione, questo Collegio non ritiene di discostarsi. 
Individuato il criterio da utilizzare, nel caso di cui trattasi, per risolvere 
l'accennato problema di giurisdizione, va presa in esame la disciplina 
della integrazione del prezzo del grano duro, secondo la normativa comunitaria. 


Il regolamento n. 120/67 CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per 
quanto si riferisce al grano duro, prevede nell'art. 2, punto 1, la fissazione 
oltre che del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento, anche di 
un prezzo minimo garantito e nel successivo art. 10, stabilisce che: � Se 



PARrE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

il prezzo d'intervento per il grano duro, valido per il centro di commercializzazione 
della zona pi� eccedentaria, � inferiore al prezzo minimo 
garantito, viene concesso un aiuto alla produzione di grano duro. L'importo 
dell'aiuto � uniforme per tutta la Comunit� e corrisponde, per tutta 
la durata della campagna di commercializzazione, alla differenza all'inizio 
della campagna tra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo d'intervento
�. 

In attuazione di tale disposizione di massima del citato art. 10, comma 
primo, il regolamento CEE n. 135/67 del 13 giugno 1967, stabilisce 
l'ammontare dell'aiuto per la campagna 1967/68 (art. 1); l'obbligo degli 
Stati membri di erogare l'aiuto per il grano duro raccolto nel loro territorio 
(art. 2); il diritto del produttore di riscuotere l'aiuto, su presentazione 
di domanda corredata dai documenti che ne giustificano il fondamento 
(art. 3 comma 1�) e il potere degli Stati membri di disporre 
delle misure di controllo necessarie per accertare il fondamento delle 
domande per impedire eventuali frodi. Il regolamento n. 652/68 del Consiglio 
della CEE del 29 maggio 1968, pure di attuazione, ha confermato, 
per la produzione di grano duro relativa alla campagna 1968/69; l'ammontare 
dell'aiuto e le altre disposizioni del regolamento n. 135/67. 

Tali rilievi mettono in evidenza che il sistema adottato dalla normativa 
comunitaria, in ordine all'aiuto previsto per la produzione di grano 
duro determina, automaticamente, l'obbligo dello Stato membro a corrispondere 
l'aiuto e l'importo di questo, calcolato per differenza, � tassativamente 
stabilito in sede comunitaria. Risulta, pertanto, escluso ogni 
residuo spazio per un'�attivit� amministrativa contraddistinta dalla discrezionalit� 
e ci� induce_a ritenere che la posizione giuridica del produttore 
di grano duro, cui l'aiuto va corrisposto in base alle predette norme 
comunitarie, sia di diritto soggettivo e non gi� d'interesse legittimo, essendo 
correlata all'obbligo tassativamente imposto allo Stato membro 
di corrispondere l'aiuto nella misura determinata in sede comunitaria. Questa 
correlazione costituisce sicuro indice, che rivela come nella soggetta 
materia si sia in presenza di una norma di relazione, che disciplina, delimitandone 
il contenuto, l'attivit� amministrativa nei confronti del privato 
destinatario, in base alle norme comunitarie, dell'aiuto di cui dianzi 
si � detto. 

Tale conclusione trova precisa conferma nella funzione del comando 
normativo. Infatti, dall'ampio preambolo del citato regolamento n. 120/67. 
risulta con tutta sicurezza che il fine del legislatore comunitario � stato 
quello di contemperare interessi di carattere generale del mercato comune 
dei prodotti agricoli con l'esigenza di �assicurare un equo tenore di vita 
alla popolazione agricola interessata � e di � offrire ai produttori di grano 
garanzie sufficienti �. Tali rilievi dimostrano che la normativa comunitaria 
nella soggetta materia non prescinde dalla tutela dei singoli pro



RASSEGNA DELL'AvVOCATURA DELLO STATO 

duttori di �grano duro, onde la loro posizione giuridica, tenuto conto 
della direzione del comando normativo, deve essere qualificata di diritto 
soggettivo. 

A diversa conelusione non possono indurre gli argomenti svolti dalla 
vigile difesa dell'Azienda ricorrente. Non fondato si ravvisa, invero, quello 
che fa leva sul compito dello Suato membro di eseguire determinati controlli 
al fine di accertare se al produttore di grano duro spetti l'aiuto 
di cui trattasi. QueH~ di controllo infatti, � un'attivit� che non� concerne 
il momento costitutivo della posizione giuridica del produttore, come del 
pari non lo � l'attivit� amministrativa che si svolge a seguito della domanda 
avanzata dall'interessato, trattandosi di attivit� successive alla 
fase genetica della pretesa di cui il produttore di grano duro � titolare. 

N� possono essere condivisi gli argomentf che la ricorrente trae da 
precedenti sentenze di queste Sezioni Unite, trattandosi di decisioni non 
in termini e, quindi, non pertinenti. Infatti, le richiamate sentenze che 
si riferiscono alla mater:ia dei contributi a sostegno �delle nuove costruzioni 
navali ed a quella dei danni di guerra, enunziano principi inapplicabili 
nel caso in esame, essendo intervenute su materie nelle quali la 
disciplina normativa prevede rilevanti e non pochi elementi di discrezionalit� 
ammini,strativa. 

Pertanto, essendo stata dedotta in giudil!)io una pretesa fondata su 
diritto soggettivo, va affermata Ia giurisdizione del giudice ordinario 
con conseguente reiezione del ricorso. In conclusione, Ia sentenza impugnata, 
il cui dispositivo � conforme a diritto, va tenuta ferma, anche se 
la m?tivazione, l� dove riferendosi al sistema dell'aiuto al produttore 
di grano duro parla di � prezzo imposto �, debba essere corretta in base 
alle considerazioni sopra svolte (art. 384, comma 2�, c.p.c.). (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 maggio 1977, n. 2184 -Pres. Danzi -

Rel. Bacconi -Est. Corasaniti -P. M. Cambogi (concl. diff.) -Com


missione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto (avv . 

.Stato Angelini) c/ Daur� Pietro (avv. Lorenzoni). � 

Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � 
Atti di controllo negativo della Commissione di controllo sulle regioni 
ordinarie: impugnabilit� da parte del privato. 
(Cost., artt. 24 e 113; I. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 45). 

L'atto di controllo negativo .emesso dalla Commissione per il controllo 
sui provvedimenti delle Regioni a statuto ordinario � impugnabile 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 397 

non solo dall'ente controllato, ma anche dal privato il quale adduca la 
lesione della propria posizione giuridica soggettiva. 

(Omissis). -La ricorrente Commissione di controllo sostiene che 
contro l'annullamento, da essa pronunciato ex art. 45 della legge 10 febbraio 
1953, n. 62, di un atto con cui la Regione Veneto aveva deliberato 
l'attribuzione di una data qualifica ad un proprio dipendente -annullamento 
impugnato davanti al T.A.R. del Veneto sia dalla Regione� che 
dal dipendente (al pari di altri numerosi annullamenti pronunciati da 
essa Commissione relativamente ad altrettante deliberazioni adottate in 
reciproca concomitanza nei confronti di altrettanti dipendenti) -non 
� data tutel� giurisdizionale n� al dipendente n� alla Regione. 

Sotto un primo aspetto, che essa denomina soggettivo (rect�us: organizzativo-
strutturale) la ricorrente nega la stessa sindacabilit� giurisdizionale 
dell'atto considerato in s�, cio� per la sua provenienza e per la 
sua natum, adducendo _che la deliberazione di annullament9, in quanto 
promana da un organo statuale (come indubbiamente � essa ricorrente, ma) 
non investito di funzioni di amministrazione attiva, non pu� considerarsi 
atto della Pubblica Amministrazione (appunto in senso soggettivo) ai f.ini 
della tutela giuvisdi~ionale. . 

In relazione a codesto primo e pi� generale profilo � da osservare 

che la ricorrente si limita a far leva su alcune proposizioni enunciate 

con la sentenza di queste Sezioni Unite 23 novembre 1974, n. 3806. La detta 

sentenza, peraltro, rigua:ridava l'ipotesi degli atti negativi di controHo 

La sentenza delle Sezioni Unite sviluppa alcune affermazioni incidentali con


tenute nella decisione Cons. Stato, IV, 6 giugno 1972, n. 501 in questa Rassegna 

1972, 1097 e, soprattutto nella sentenza Cass. SS.UU. 23 novembre 1974, n. 3806 in 

Foro it. 1975, I, 36. 

Secondo quest'ultima statuizione gli atti costituenti attuazione del potere di 

controllo attribuito alla Corte dei conti nei confronti dell'Amministrazione dello 

Stato e delle Regioni a statuto speciale, non hanno natura di provvedimenti 

amministrativi, essendo la suddetta Corte estranea all'apparato esecutivo che ha il 

suo vertice nel Governo, sia per la posizione di indipendenza garantitale dall'ar


ticolo 100 della Costituzione nei confronti del Governo rn_edesimo, sia perch� il 

controllo che le compete � esercitato da una posizione di assoluta imparzialit�, con 

esclusivo riguardo all'osservanza della legge e senza alcuna considerazione per 

gli interessi amministrativi perseguiti attraverso l'atto da controllare o per le 

finalit� che possono averlo ispirato. 

Inoltre i suddetti atti di controllo non sono suscettibili di ledere diritti o 
interessi dei privatj operando nell'ambito del procedimento di formazione dell'atto 
di amministrazione attiva ed esaurendo i loro effetti nei rapporti fra l'organo 
di controllo e l'organo controllato, al quale soltanto debbono essere, quindi, imputate 
le lesioni delle posizioni giuridiche dei terzi eventualmente causa~e dal 
rifiuto opposto dalla Corte dei conti. Ne conseguiva ~per la citata sentenza -che 
gli atti di controllo posti in essere da quest'organo fossero sottratti a qualsiasi 
sindacato giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

398 

della Corte dei Conti sui provvedimenti delle Regioni a statuto speciale 
(si trattava di un ricorso proposto dalla Sezione di controllo della Corte 
dei Conti contro una decisione del Consiglio di Stato, che aveva pronunciato 
l'illegittimit� del diniego -opposto dalla Sezione controllo -di 
visto di un provvedimento della Regione Friuli-Venezia Giulia). Sicch� 
le argomentazioni allora svolte e, rispettivamente, le conclusioni allora 
raggiunte devono intendersi riferite a quella ipotesi (posta dalla sentenza 

n. 3806 del 1974 sullo stesso piano di quella del controllo della Corte 
dei Conti sugli atti del Governo) e non possono essere senz'altro riprese 
e generalizzate, come pretende la ricorrente, per essere applicate all'ipotesi, 
oggi in esame, degli atti negativi di controllo della Commissione istituita 
con la legge n. 62 del 1953 per il controllo sui provvedimenti delle 
Regioni a statuto 011dinario. M contrario, anzi, con la stessa sentenza 
n. 3806 del 1974, non si mancava di avvertire che le deliberazioni di annullamento 
emesse dalla detta Commissione di controllo sono considerate 
dall'art. 45 della stessa legge n. 62 del 1953 provvedimenti definitivi 
� e sono quindi impugnabili in sede giurisdizionale �. 
L'esattezza della riserva -allora espressa ed anzi della soluzione contraria 
allora presupposta o preannunciata appare evidente sol che si 
consideri, per cos� dire, al negativo, la differenza tra i due organi e le 
rispettive attivit�. E' noto, infatti, che il controllo sugli atti amministrativi 
della Regione previsto dall'art. 125 della Costituzione � stato 
organizzato e strutturato diversamente a seconda che si tratti delle Regioni 
a statuto speciale o di quelle a statuto ordinario. Per le prime, tenendosi 
il debito conto delle forme e condizioni particolari di autonomia ad 
esse assicurate dalla Costituzione (art. 116), il controllo � stato modellato 

. Nella decisione in rassegna viene invece posta una netta differenziazione fra 
controllo della Corte dei conti sulle Regioni a statuto speciale e controllo sulle 
rimanenti Regioni; quest'ultimo viene assimilato dalla Suprema Corte al controllo 
statale sugli Enti territoriali minori previsto t.u. della legge comunale e provinciale 
3 marzo 1934, n. 238 e, quindi, in definitiva, esso risulta vincolato �dall'osservanza 
dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo� e, pertanto, 
soggetto a controllo giurisdizionale. 

Particolarmente importante risulta la generale afferm�zione -di cui non 
pu� al momento cogliersi la vastit�. delle conseguenze -in base alla quale 
�deve... riguardarsi con sfavore ogni asserita esclusione o limitazione della tutela. 
giurisdizionale di situazioni giuridiche che sia motivata in esclusivo riferimento 
alla posizione organico-strutturale dell'autorit� cui � imputabile la lesione, ancorch� 
sia addotto che tale posizione � di estraneit� alla P. A. o di indipendenza 
da questa�. 

Ci� comporta, innovando su concetti ormai tradizionalmente acquisiti, che 
l'esclusione o }imitazione resti consegnata in un ambito pi� teorico che pratico 
e cio� solo sussistente in ipotesi di atti sopraordinati indirizzati in via primaria 
alla sistemazione dell'ordinamento generale o dell'indirizzo politico. 

Risulta altres� dilatata nella presente decisione la finalit� dell'atto di controllo 
che, fino ad oggi, � stato considerato come un � momento � da inserire 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 399 

secondo quello sugli atti del Governo ed � stato cos� affidato aHa Corte 
dei Conti, che non � inserita nell'apparato dell'Amministrazione dello 
Stato e di cui anzi la stessa Costituzione garantisce l'assoluta indipendenza 
di fronte al Governo sia per quel che concerne l'� istituto�, sia 
per quel che riguarda i suoi componenti (art. 100). Per le Regioni a 
statuto ordinario, invece, il controllo � stato demandato, con la legge 

n. 62 del 1953, ad un organo di nuova istituzione (appunto la Commissione 
di controllo) che � inserito nell'apparato dall'Amministrazione dello 
Stato e non � provvisto di analoghe garanzie di indipendenza (i componenti 
sono in prevalenza funzionari dello Stato e ben tre di essi sono 
tratti dal personale civile dell'Amministrazione dello Stato; l'esonero dell'obbligo 
del servizio presso l'Amministrazione di appartenenza � previsto 
per questi ultimi in funzione di efficienza e non in funzione di imparzialit�). 
Ci� ha indotto la dottrina a sottolineare che mentre il controllo 
della Corte dei Conti sugli atti del Governo e delle Regioni a. statuto speciale, 
per essere svincolato dall'indirizzo politico e amministrativo del 
Governo, presenta c~ratteri di neutralit� e di imparzialit� tali da consentirne 
la riferibilit� all'ordinamento generale e persino l'assimilabilit�, 
sia pure sotto certi aspetti e a limitati effetti, alla stessa funzione giurisdizionale, 
invece per le Regioni a statuto ordinario delle quali pertanto 
alcuni autori lamentano che non sarebbe stata realizzata a pieno 
l'autonomia) il controllo, sia come organizzazione che come attivit�, non 
appare affatto svincolato dall'osservanza dell'indirizzo politico e amministrativo 
del Governo e pertanto non si discosta, nelle sue linee generali 
e nel suo assetto complessivo, dal controllo demandato all'Amministrazione 
dello Stato sugli enti territoriali minori dal t.u. della legge comunel 
procedimento formativo dell'atto di amministrazione attiva con la conseguenza 
di esaurire, proprio per siffatta dinamica, i suoi effetti fra ente controllato 
ed �ente controllato e che, viceversa, da oggi, risulta inadeguato perch� 
troppo statico � fra situazioni finali simmetricamente contrapposte e facenti 
capo rispettivamente al controllare e al controllato � mentre viceversa, esso 
viene iscritto -senza particolare indagine -in �un'area di potere (quello del 
controllore) in cui necessariamente sono incluse, oltre la posizione del controllato, 
quelle dei soggetti cui si riferisce il provvedimento da controllare�. 

p,eraltro riesce difficile comprendere come ci� possa avveri.ire dal momento 
che le commissioni di controllo non essendo organi di amministrazione attiva 
non possono provvedere a carico o a favore dei privati. 

In definitiva questa decisione discende da una concezione dottrinaria autorevole 
e recente -e con quella si allinea -tendente ad ampliare l'area della 
posizione giuridica soggettiva ed, in particolare, dell'interesse legittimo oltre i 
tradizionali limiti dell'interesse fino a giungere alla formulazione di un principio 
secondo il quale chiunque si trovi inserito -anche di fatto -in un tipo di 
organizzazione, o di rapporto, possa ritenersi portatore di una posizione legittimante 
e giuridica che lo abiliti a ricorrere contro i provvedimenti che, in 
realt�, non io riguardano direttamente. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

400 

nale e provii;iciale 3 marzo 1934 n. 238. In questo dunque l'organizzazione 
del coritrollo suhle Regioni a Statuto ordinario realizzata con la legge n. 62 
del 1953 trova il suo modello (e non gi�, come l'organizzazione del controllo 
sulle Regioni a Statuto speciale, nel controllo esercitato dalla Corte 
dei Conti sugli atti del Governo). E poich� in oJ'.1dine al modello gi� 
il t.u. 3 marzo 1934, n. 338 asskurava la tutela giurisdizionale, in quanto 
stabiliva l'assoggettamento a ricorso gerarchico � quindi ad impugnazione 
davanti al giudice amministrativo degli atti di diniego di approvazione 
e dei decreti prefettizi di annullamento deHe deliberazioni dei 
Comuni e delle Province, se vi sono mgioni attinenti al profilo organizzativo 
strutturale esse militano nel senso della, sindacabilit� giurisdizionale 
degli atti di controllo in argomento. La conclusione opposta, mentre 
non sarebbe giustificata da affinit� -palesatesi insussistensi -fra 
il controllo esevcitato dalla Corte dei Conti equello demandato alla Commissione 
di controllo, lascerebbe supporre che il legislatore, .con la legge 

n. 62 del 1953, pur dopo l'entrata in vigore della Costituzione e del prin-� 
cipio solennemente enunciato con l'art. 113 (e 24) di essa, abbia compiuto 
un regresso rispetto al regime di garanzie giurisdizionali previgente in 
riferimento al modello cui esso legislatore si � ispirato. Inte!1pretazione 
della legge, codesta, manifestamente inaccettabile, perch� contraria ad una 
linea di tenden2ia deH'o11dinamento, cui � invece conforme ritenere, come 
gi� ritenuto con la sentenza n. 3806 del 1974, che la legge, quando all'art. 45 
u.p. attribuisce carattere definitivo al provvedimento di annullamento 
deHa Commissione di controllo adopera il termine -cos� come quando, 
an'art. 63, attribuisce definitivit� alle pronunce dei nuovi organi istituiti 
per il controllo sugli enti territoriali minori -nel senso, consueto alle 
Iler le perplessit� che una siffatta soluzione comporta, cfr. �I giudizi di 
costituzionalit� e il contenzioso dello S~ato negli anni 1971-1975, voi. II, pagg. 89 
e segg. �. Ulteriori perplessit� suscita la seconda parte della decisione ove essa 
ammette una sorta di � doppia tutela � a favore della Regione per la stessa 
situazione (ricorso giurisdizionale; conflitto di attribuzione). 

Vero � che nel nostro ordinamento ogni volta che si discute della legittimit� 

o meno dell'esercizio di un potere costituzionalmente garantito .in quanto eventualmente 
lesivo di altro analogo potere spettante ad altro soggetto, la controversia 
implica necessariamente una situazione di conflitto in ordine alla 
attuazione della costituzione e della sua decisione non pu� non essere investita 
la Corte Costituzionale cui spetta di garantire l'ordine costituzionale della 
Repubblica. � � 
Diversamente opinando si introduce in questo concetto fondamentale una 
possibilit� di � prospettazione � del tutto inidonea in quanto derivante, solo, 
da una soggettiva valutazione e scelta della posizione tutelata e della conseguente 
azione da svolgere quando, si ripete, esiste una situazione normativa 
oggettiva �he � -e deve essere -di conflitto e non di interesse indirettamente 
protetto. 

e.e. 
I ~ 


~ 

t ~ 

�I

i 

I 


i f 

I 




PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

disposizioni in materia amministrativa, di immediata impugnabilit� davanti 
al giudice amministrativo. 

Le conclusioni, sfavorevoli alla tesi della ricorrente, cui porta un'argomentazione 
svolta sul filo della comparazion~ fra l'ipotesi esaminata con 
la sentenza n. 3806 del 19374 e l'ipotesi ora in esame, risultano corroborate 
se si conduca l'indagine, per cos� dire, al positivo e da un angolo visuale 
di maggiore ampiezza. Appar chiaro infatti che, anche a voler considerare 
rilevante per la soluzione dei problemi attinenti alla giurisdizion� il profilo 
dianzi indicato come organizzativo-strutturale, non pu� non riconoscersi 
che con l'entrata in vigore� del principio espresso nell'art. 113 (in 
relazione all'art. 24) della Costituzione -da considerare principio cardine 
deJ!'ordinamento -la stessa nozione di atti della Pubblica Amministrazione 
in senso soggettivo quale risulta dalle norme preesistenti� in 
tema di tutela giurisdizionale dev~ ritenersi allargata fino a ricomprendere 
in via di principio qualsiasi comportamento lesivo di diritti soggettivi 
e qualsiasi provvedimento lesivo di interessi legittimi riferibile ad 
un pubblico potere. Deve, cio�, riguardarsi con sfavore ogni asserita esclusione 
o limitazione della tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche che 
sia motivata in esclusivo riferimento alla posizone organico-strutturale 
dell'autorit� cui � imputabile la lesione, ancorch� sia addotto che tale 
posizione � di estraneit� alla Pubblica Amministrazione o di indipendenza 
da questa. Nessuna esclusione o limitazione sembra giustificabile se non 
concorrano da un lato ragioni attinenti alila detta posizione, che a tal fine 
deve essere per garanzia costituzionale di assoluta indipendenza o addirittura 
di preminenza-indipendenza, e dall'altro ragioni attinenti alla riconducibilt� 
dell'atto all'esercizio di funzioni giurisdizionali, o strettamente 
assimilabili ad esse, ovvero addirittura sovrane (incidenti in via primaria 
s�ll'ordinamento generale o sull'indirizzo politico), in vista delle quali 
appunto la posizione in parola � daUa Costituzione assicurata. 

Sotto un secondo aspett�, che essa denomina oggettivo, la ricorrente 
nega la sindacabilit� giurisdizionale dell'atto considerato per i suoi effetti, 
adducendo che la deJiberazione di annullamento, in quanto atto di controllo, 
esaurisce i suoi effetti nel rapporto tra controllore e controllato, 
senza incidere nella sfera giuridica di altri soggetti, i quali rispetto al 
rapporto di controllo sono terzi e soltanto rispetto al provvedimento emesso 
o al comportamento tenuto dalla Amministrazione controllata possono, 
semmai, vgntare situazioni giurisdizionalmente tutelabili. 

In relazione a codesto secondo profilo, che per un verso � pi� ampio 
del primo, e per altro verso � pi� ristretto, in quanto concerne la posizione 
del dipendente, destinatario del provvedimento sottoposto a controllo, 
� sufficiente osservare che la prospettazione: 

1) muove da un concetto inadeguato del cosiddetto rapporto di 

controllo, che non � una correlazione statica fra situazioni finali simme


tricamente contrapposte e facenti capo rispettivamente al controllore e 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

402 

al controllato, ma � un'area di potere (quello del controllore) in cui 
necessariamente sono incluse, oltre la posizione del controllato, quelle 
dei soggetti cui si. riferisce il provvedimento da controllare; 

2) non tiene conto della tradizi.one interpretativa remota e costante,� 
formatasi ad opera della giurisprudenza amministrativa in riferimento 
ai controHi sugli atti dei Comuni e delle Province nel senso dell'impugnabilit� 
degli atti di controllo anche da parte degli interessati diversi dall'ente 
controllato (cfr. d'altronde, la testuale conferma data dall'art. 68 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839, "modificativo dell'art. 222 T.U. legge com. 
e prov. del 1915) e nel senso che solo l'atto di controllo positivo si considera 
assorbito nel provvedimento finale ai fini dell'impugnazione riflettendosi 
i vizi del primo sulla validit� del secondo, mentre l'atto di controllo 
negativo (in quanto, a seconda dei casi, interrompe l'iter formativo 
del provvedimento o elimina questo radicitus o ne preclude l'efficacia) 
incide sull'interesse del destinatario del provvedimento stesso e� 
� pertanto da lui impugnabile. 
Per quanto riguarda la Regione, la ricorrente Commissione adduce 
che, avendo la Regione stessa denunciato l'esercizio nei propri confronti 
di un controllo esorbitante dai limiti fissati con l'art. 45 della legge n. 62 
del 1953 (in particolare che l'organo di controllo avesse apprezzato la 
validit� dell'atto controllato, riguardante; un dato dipendente, non gi� 
considerando tale atto in s� singolarmente, ma mettendolo in rapporto 
con gli altri concomitanti atti aventi analogo contenuto riguardanti altrettanti 
dipendenti, ed avesse cos� realizzato un controllo sull'� attivit� � 
dell'ente controllato, e quindi un controllo di merito non consentito dalla 
legge) la denunzia � materia di conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione 
sollevabile davanti alla Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 134 
Cost. e 39 legge 11 marzo 1953, n. 87. 

Sotto codesto ultimo aspetto � da osservare che della sperimentalit� 
della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo contro 
l'atto negativo di controllo da parte dell'ente controllato non dubita neppure 
la stessa ricorrente (� superfluo, dunque, fare anche a questo proposito 
puntuale richiamo ai Testi Unici della legge comunale e provinciale 
ed alla tradizione interpretativa formatasi in riferimento ai controlli 
sui Comuni e sulle Province). Ma tale sperimentabilit� non pu� 
ritenersi esclusa o preclusa, rispetto all'atto negativo di controllo, dal 
fatto che l'Ente controllato sia la Regione e cio� dalla sperimentabilit�, 
da parte di tale Ente, rispetto allo stesso atto, del conflitto di attribuzioni. 
Si tratta, invero, di rimedi che operano su piani diversi, giacch� 
col primo � dato anche alla Regione far valere la mera invalidit� dell'atto 
di controllo in s� considerato, laddove col secondo � dato alla sola Regione 
far valere il turbamento arrecato dall'atto di controllo alla sfera 
ad essa costituzionalmente garantita. Del resto la riferita deduzione 
della Regione non sembra riconducibile alla nozione del conflitto quale 

J

-... I 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

si desume dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nozione pur 
non limitata all'ipotesi di vindicatio potestatis spiegata in riferimento 
ad una usurpazione di potere, ma tanto ampia da comprendere l'allegazione 
di qualsiasi ostacolo frapposto dall'un Ente allo svolgimento di 
una attribuzione costituzionalmente garantita all'altro e, con particolare 
riferimento al controllo dello Stato sulla Regione, ipotesi di disconoscimento 
da parte dello Stato di un potere spettante alla Regione, di preteso 
assoggettamento a controllo di atti non soggetti a controllo o di 
atti, soggetti ad un certo controllo, a controlli di tipo diverso ecc. Infatti, 
qualunque sia l'argomentazione qualificatoria svolta, la deduzione 
ha per oggetto l'aver la Commissione apprezzato la validit� dell'atto 
mettendolo in connessione con gli altri concomitanti anzich� singolarmente, 
e nell'aver soltanto o soprattutto da tale concomitanza erroneamente 
dedotto la carenz;a dei presupposti richiesti dalla legge regionale 
per la corretta adozione dell'atto stesso (il provvedimento di amministrazione 
attiva sottoposto a controllo): un errore di giudizio, dunque, una 
violazione di 'legge, in cui la Commissione sarebbe incorsa nel pronunciare 
sulla validit� dell'atto ai fini del controllo. 

Sono dunque inconsistenti le ragioni addotte dalla ricorrente, n� vi 
sono comunque ragioni per negare la configurabilit� di interessi legittimi 
giurisdizionalmente tutelabili in capo sia al dipendente che alla 
Regione. 

Rigettandosi l'istanza della Commissione di controllo, va dunque affermata, 
in relazione al giudiz;io promosso nei suoi confronti da Pietro 
Daur�, la giurisdizione del giudice amministrativo. -:---(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 13 dicembre 1976, n. 4626 -Pres. Marchetti 
-Rel. Parisi -P. M. Pedace (conf.). Capitanio (avv. Cassola) c. 
Ministero dell'Interno (avv. dello Stato Albisinni). 

Competenza e giurisdizione -Controversia riflettente assegno mensile 
d'invalidit� -Natura di assegno alimentare -Competenza �in primo 
grado del Pretore -In secondo grado del Tribunale. 

(Cod. proc. civ. artt. 13 e 25;' 1. 30 marzo 1971, n. 118 art. 13). 

L'assegno mensile di invalidit�, previsto dall'art. 13 legge 30 marza 
1971, n. 118, ha natura di prestazione alimentare periodica a carico 
della collettivit� (1).

1 

La controversia concernente la spettanza del suddetto assegno mensile 
di invalidit� � di competenza in primo grado del Pretore e del Tribunale 
del foro erariale in sede di appello (2). 

(1-2) Con la sentenza in rassegna il S.C. afferma la natura alimentare dell'assegno 
di invalidit� riconosciuto spettante a chi, essendo mutilato o invalido 
non fruisca di altri redditi (v. art. 26 1. 30 aprile 1969, n. 153), traendone la 
cons�gmmza che Ja verteruJa appartiene 01Lla competenza in primo grado del 

Pretore ratione valoris ed in secondo grado al Tribunale del foro erariale. 

Il S. C. non ha esaminato, dichiarando anzi espressamente di poterne prescindere, 
la questione relativa al rito applicabile (quello ordinario o quello del 
lavoro). ' 

Peraltro lo stesso S. C. ha richiamato la sua precedente decisione 21 maggio 
1975, n. 2002 (in Giust. Civ. mass. 1975, 917) dalla quale sembra possibile trarre 
il principio che anche le cause afferenti a mere pensioni sociali rientrino tra 
quelle assoggettate al nuovo rito del lavoro a mente dell'art. 442 c.p.c. (secondo la 

novella del 1973, n. 533). 
Si segnala, per�,-la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 1� giugno 1975, 

in causa Ferella c. Ministeri Sanit� ed Interno� (inedita), la quale ha affermato 
che mentre spetta al giudice ordinario l'accertamento del grado di invalidit� del 
richiedente la pensione (dopo naturalmente lo svolgimento delle fasi aventi le 
commissioni sanitarie); spetta invece all'autorit� amministrativa l'attribuzione 
concreta dell'assegno pensionistico, mediante un giudizio discrezionale sulla sussistenza 
delle condizioni di bisogno, giudizio soggetto al controllo del giudizio 

amministrativo. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

405 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 gennaio 1977, n. 174 -Pres. Mirabelli 
-Rel. D'Orsi -P. M. Leo (conf.). Impresa Veggi (avv. Moraggi) 

c. Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (avv. dello Stato 
Gentile). 
Procedimento civile � Giudizio di rinvio -Materia e funzione -Rapporti 
con il giudizio di cassazione e le precedenti fasi del processo. 
(Cod. proc. civ. attt. 392 e 394). 

Il giudizio di rinvio qual'� disciplinato dall'art. 392 c.p.c. costituisce 
una sorta di procedimento � chiuso �, nel quale le parti non possono 
prendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio di provenienza, 
tranne quando, a seguito dell'accoglimento del ricorso, i termini della 
controver~ia si configurino in .modo diverso da quanto delineato dalle 
parti nelle precedenti fasi (1). 

(Omissis). -Passando, poi, all'esame delle singole richieste del Veggio, 
la Corte del merito le ha ritenute in gran parte infondate, in quanto 
non sorrette da prove. Queste, infatti, erano state dedotte dal Veggi solo 
con la citazione riassuntiva in sede di rinvio e la Corte d'appello le ha 
ritenute inammissibili, perch� i termini della controversia non avevano 
subito mutamenti rispetto alle precedenti fasi del giudizio. 

Ora non � possibile sostenere che la necessit� di prendere conclusioni 
istruttorie circa i lavori eseguiti al di fuori del contratto sia sorta 
dalla sentenza della cassazione. L'ipote.si dell'ultimo comma dell'art. 394 
cod. proc. civ., la quale costituisce una deroga al principio generale che 
v~de il giudizio di rinvio come un processo chiuso, nel quale le parti 
non possono prendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio 
nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, sorge solo quando, a seguito 
dell'accoglimento del ricorso, i termini dell:;t controversia si configurano 
in modo diverso da quanto delineato dalle parti nelle precedenti 
fasi (sent. 25 gennaio 1964 n. 182), e ci� pu� avvenire o quando sia sopraggiunto 
un jus novum o quando la sentenza della cassazione abbia 
prodotto una modificazione della materia del. contendere (come quando 
abbia definito il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso da quello 
in cui era stato configurato precedentemente ovvero abbia dato un altro 
indirizzo alla causa, fissando tesi giuridiche non prospettate dalle parti 
e quindi soltanto per questo non accolte o respinte dalla sentenza cassata, 
rendendo cos� necessario alle parti stesse di .mutare la loro linea 

(1) Il mai sopito problema della natura del giudizio di rinvio e dei suoi 
rapporti con gli stadi precedenti del processo, in particolare con la pronunzia della 
cassazione, ritorna in evidenza. La S. C. vanta in merito una tradizione fondata 
su di una solida dottrina: cfr. Cass. 25 gennaio 1964, n. 182 in Giust. Civ. Mass. 1964, 
81 con richiami e Cass. 26 settembre 1975, n. 3078, in Giust. Civ. Mass. 1975, 1446, 
cfr. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, Milano 1966, II/2, pag. 297 
e 307. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

406 

difensiva; sentt. 13 dicembre 1974 n. 4246; 26 ottobre 1973 n. 2770) o, 
infine, quando sia intervenuto un fatto impeditivo o successivo, in un 
momento posteriore a quello della sua possibile allegazione nel giudizio 
d'appello; ma non nell:jpotesi normale, in cui il giudizio di rinvio si 
presenti nella sua peculiarit� di giudizio chiuso, in relazione ad una data 
situazione di fatto e normativa immutata ed immutabile rispetto a quello 
che si sarebbe potuto e dovuto allegare e provare (sent. 26 settembre 1975 

n. 
3078). 
Il giudizio di rinvio, insomma, non pu� essere usato da una parte 
per supplire a sue precedenti negligenze processuali. 
Del resto risponde ad un principio generale del nostro sistema processuale 
quello che le conclusioni debbono essere formulate interamente, 
anche quando la causa viene rimessa al collegio per la decisione di una 
questione di merito avente carattere preliminare (artt. 187 e 189 cod. 
proc. civ.), di talch� la mancata formulazione delle conclusioni istruttorie 
da parte del Veggi nelle precedenti fasi non ha alcuna giustificazione. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 26 gennaio 1977, n. 399 -Pres. Maccarone 
-Rel. Moscone -P. M. Silocchi (conf. in parte). Ministero della 
Pubblica Istruzione (avv. dello Stato Gozzi) c. Gardini Bruno (avv. Mesiano 
e Formiggini). 

Giudizio civile e penale � Danno in genere � Risarcimento fatto illecito � 
Liquidazione del danno � Poteri del giudice giudizio civile � Poteri 
del giudice � Autorit� di cose giudicate. 

Una condanna generica al risarcimento dei danni presuppone soltanto 
l'esistenza di un fatto illecito potenzialmente produttivo di nocumento 
economico, e non preclude la possibilit� e la necessit� di verificarne, 
in sede di liquidazione, oltre che la misura, la stessa concreta 
esistenza, anche sotto l'aspetto della giuridica configurabilit� del pregiudizio 
dedotto in concreto (1). /~ 

Non � pertanto censurabile in sede di legittimit� la pronunzia del 
giudice di merito che, in sede di liquidazione del pregiudizio, indaghi 
sull'appartenenza della cosa al ricorrente, nonostante la esistenza di un 
giudicato formatosi sulla domanda generica al risarcimento del danno (2). 

(Omissis). -� opportuno porre in rilievo per prima cosa che la 
sentenza impugnata non � affatto censurabile per aver escluso, peraltro 
con adeguata motivazione, che fosse stata proposta una domanda di 
risarcimento dei danni che si pretendono causati dal mancato godimento 

(1-2) La sentenza, anche se fondata su precedenti poco sicuri in giurisprudenza 
e in dottrina, applica esattamente i principi segnati dalla dottrina in tema 
di rapporto tra giudicati. 

I 


I "
i: 

,. 
' 



PARTE I, SEZ. !V, GIURISPRUDENZA CIVILE 

artistico e dalla mancata utilizzazione diretta del polittico da parte del 
depositante. Invero nell'atto introduttivo del giudizio il Gardini si limit� 
a chiedere in modo generico il risarcimento dei danni dipendenti dall'ultraventennale 
rifiuto di restituzione della cosa depositata, insistendo 
sul fatto di non averla potuta vendere per utilizzare il prezzo ricavato, 
ma non specificando invece in alcun modo di aver subito altres� un 
pregiudizio per il suo mancato godimento e la sua mancata utilizza;z;ione 
diretta. D'altra parte, anche nell'ulteriore corso del giudizio egli non 
dimostr� una diversa intenzione, pevch�, oltre a non precisare esplicitamente 
la domanda in tale ultimo senso, non dedusse al riguardo alcuna 
prova, n� richiese quanto meno, come avrebbe potuto esser logico di 
fronte alla particolare natura di un pregiudizio siffatto, una valutazione 
equitativa a norma dell'art. 1226 cod. civ. � vero che nelle comparse 
conclusionali (dove comunque la proposizione di una domanda nuova 
sarebbe stata tardiva) si rinvengono alcuni accenni al godimento artistico 
ricavabile dalla detenzione �del polittico; ma in realt� si tratta di 
accenni controproduceqti per la tesi del ricorrente, in quanto risultano 
fatti soltanto per spiegare che il Gardini non avrebbe certo tenuto per 
s� una simile opera d'arte e che, quindi, non era possibile il dubbio 
circa l'esistenza di danni ingenti per non averne potuto effettuare la 
vendita al pi� presto. 

Circa la domanda effettivamente proposta, la sentenza impugnata 
non � censurabile per aver ritenuto che il giudicato costituito dalla domanda 
generica al risarcimento d�i danni, di cui alla sentenza 1� febbraio 
-14 marzo 1955 del Tribunale di Bologna, non impediva al giudice 
della liquidazione d'indagare se il Gardini potesse o no considerarsi proprietario 
del polittico, al fine di dedurne se la mancata vendita gli avesse 

o no provocato danni risarcibili. Invero, poich� si trattava di un giudicato 
esterno rispetto al giudizio sul quantum, essendo la condanna generica 
intervenuta in un precedente separato giudizio sull'an, la sua interpretazione 
da parte della Corte di merito si risolse in un apprezzamento 
di fatto, il quale non � sindacabile in questa sede di legitt'imit� per 
difetto dei presupposti all'uopo occorrenti. Da un lato, infatti, il ricorrente 
non si duole di mancanza, insufficienza o illogicit� della motivazione 
(ov'� detto che la sentenza del 1955 rifiut� esplicitamente ogni 
accertamento circa la propriet� del polittico e l'esistenza di danni provocati 
dall'impossibilit� della sua vendita); mentre, dall'altro,. tale motivazione 
non appare viziata in diritto, in quanto una condanna generica 
al risarcimento dei danni presuppone soltanto l'esistenza di un fatto 
illecito produttivo potenzialmente di danni e non preclude la possibilit� 
e necessit� di verificarne in sede di liquidazione, oltre che la misura, 
la stessa concreta esistenza: e ci� anche sotto l'aspetto della giuridica 
configurabilit�" del pregiudizio in concreto dedotto. -(Omissis). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

408 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 gennaio 1977, n. 401 -Pres. Mac


carone . Est. Granata � P. M. Berri (conf.). Ministero dei Beni Cul


turali (avv. Stato Vitaliani) c. Soldini (avv. Alessi). 

Demanio � Demanio storico -Accordo sul premio per ritrovamento -Impugnativa 
per vizio di consenso -Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussiste. 

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della 
domanda volta a ottenere l'annullamento, per vizio di consenso, dell'accordo 
circa la determinazione del premio relativo al ritrovamento 

I 

delle cose artistiche, storiche, archeologiche (1). 

II 

CORTE DI APPELLO DI ROMA, Sez. I, 4 ottobre 1976 � Pres. Geri � Est. 
Crudani . Fontana (avv. Cevolotto) c. Ministero Beni Culturali (avv. 
Stato Gargiulo). 

Demanio . Demanio storico � Rinvenimento � Premio -Omissione della 
denuncia -Non spetta. 

Non spetta il premio previsto dall'art. 49 legge 1� giugno 1939 n. 1089 
allo scopritore che abbia omesso la denuncia per l'avvenuto ritrovamento 
(2). 

I 

(Omissis). -Con il primo motivo di ricorso, il Ministero ripropone 
la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere 
della domanda del Soldini, volta ad ottenere l'annullamento, per vizio 
di consenso, dell'accordo circa la deter~inazione del premio relativo al 
ritrovamento della statua di cui � causa. 

{1) La giurisdizione nelle controversie inerenti al premio corrisposto 
in occasione di ritrovamenti di cose artistiche, storiche, archeologiche. 

La decisione delle Sezioni unite della Cassazione rappresenta un intervento 

decisamente demolitore della disciplina dei ritrovamenti archeologici e del regime 

giuridico delle cose di valore artistico, storico, archeologico ed etnografico ritro


vate o fortuitamente scoperte, regolato dal legislatore del -1939 sulla base di due 

capisaldi: l'appartenenza delle cose stesse allo Stato (�n dipendenza, secondo la 

relazione del Ministro, della loro appartenenza al patrimonio culturale della 

nazione) e la conseguente eliminazione nell'ambito di tutta la materia delle 

ricerche e dei ritrovamenti archeologici di diritti soggettivi di natura privata. 

L'aspetto pi� grave della sentenza non sta nelle argomentazioni giuridiche, 

che pure, sono assolutamente insignificanti, quanto nel suo fondamento ideologico, 

II


~ 


409

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Denunziando violazione degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n.' 2248, � 
all. E, nonch� dell'art. 49 legge 1� giugno 1939, n. 1089, in relazione all'art. 
360, nn. 1 e 3, c.p.c., l'Amministrazione ricorrente torna a sostenere 
la tesi, disattesa dalla Corte di merito, secondo cui le disposizioni della 
citata legge n. 1089 del 1939 -che stabilis�ono premi per il proprietario 
dei fondi, in cui le cose di. interess� storico o archeologico vengono rinvenute 
e per lo scopritore delle stesse -sono norme di azione e non 
di relazione, attributi've, quindi, di una posizione di interesse legittimo e 
non di diritto soggettivo, quest'ultima sorgendo solo dopo che la PA. 
abbia autoritativamente determinato il premio da corrispondere. Ad 
avviso della ricorrente, di tale interpretazione d� conferma il raffronto 
con le corrispondenti disposizioni della legge previgente 20 giugno 1909, 

n. 364, che, mentre questa conferiva al privato un~ parte delle cose scoperte, 
o l'equivalente in denaro, secondo una percentuale fissa sull'intero, 
legislativamente stabilita, e cos� configurava in di lui favore una posizione 
giuridica direttamente ed immediatamente tutelata, invece le vigenti 
disposizioni riconoscono al medesimo soltanto la spettanza di un 
premio, la cui misura viene stabilita attraverso un procedimento amministrativo, 
fissandosene nella fogge soltanto il limite massimo. Di qui la 
appartenenza al giudice amministrativo di tutte le controversie riguardanti 
la mancata o illegittima emissione del prov\redimento costitutivo 
evidentemente dominato da una concezione quiriitada del diritto di propriet� 

privata e dei suoi modi di acquisto, che, gi� largamente superata dalla legge 

del 1939, � in aperto contrasto con i principi della Costituzione repubblicana. 

Non c'� dubbio, infatti, che il cardine ideologico e giuridico della motiva-� 
zione � nell'affermata funzione compensativa del premio; � compensativa -spiega 
la sentenza -della diminuzione o, comunque, del mancato incremento patrimoniale, 
che, se pur non ravvisabile all'interno della disciplina speciale dettata 
per la materia, in ragione dell'attribuzione della propriet� dei reperti in via 
originaria allo Stato, si coglie con tutta evidenza ove si faccia riferimento alla 
normativa del tesoro in diritto comune>>. 

� anche sintomatico che la stella polare, che ha guidato le Sezioni unite 

all'approdo di questa loro pronuncia del 1977, � rappresentata dalla sentenza 

della prima sezione 12 ottobre 1954, n. 3263 (Foro it. 19755, I, 497), che afferm� il 

seguente principio: � La mancata denuncia all'autorit� competente dello scopri


mento di cose di interesse artistico o storico non toglie allo scopritore e al 

proprietario dell'immobile, ove la scoperta avvenne, il diritto al premio �. 

Si trascrive il motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Amministra


zione dei Beni Culturali ed Ambientali riguardante la questione di giurisdizicme. 

(Omissis). -Violazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 

all. E, nonch� dell'art. 49 della legge 1� giugno 1939, n. 1089, in relazione all'art. 360, 

n. 1 e 3, cod. proc. civile. 
1. -I:.a legge 1� giugno 1939, n. 1089, per la tutela delle cose di interesse artistic� 
e storico, disciplina nel capo quinto �(artt. '43-50) la materia .dei ritrovamenti 
e delle �scoperte ed il�principfo generale, che interessa per la decisione della 
presente controversia, � 'j:>bsto gi� nell'art.'44, c�n due disposizioni:' : " � 
a) "le cose ritrovate appartengono allo Stato� (primo comma);�� � 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

410 

del diritto al premio, con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario, 
�dalla Corte di merito invece affermata sull'erroneo presupposto 
di una relazione di corrispettivit� fra l'attribuzione allo Stato delle cose 
ritrovate ed il diritto del privato al premio, laddove -stante l'affermazione 
legislativa della propriet� originaria dello Stato sulle cose stesse � 
inconcepibile una qualificazione indennitaria del premio. Il quale, al 
pari delle sanzioni comminate per i contravventori, ha soltanto la funzione 
di incentivare l'osservanza delle disposizioni in tema di denunzia 
e consegna dei reperti, per favorirne l'acquisizione da parte della P.A. 
N�, aggiunge la ricorrente, pu� essere condiviso l'ulteriore argomento 
dalla Corte di merito desunto in favore dell'affermazione della giurisdizione 
ordinaria dalla natura della Commissione, alla quale, in caso di 
disaccordo tra le parti, � rimessa la determinazione del premio, questa 
dovendosi ricondurre alla figura della commissione amministrativa, e non 
dell'arbitrato come ritenuto invece dalla Corte di appello. 

La censura � infondata. 

b) �al proprietario dell'immobile sar� corrisposto dal Ministro, in danaro 

o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso 
non pu� superare il quarto del valore delle cose stesse � (secondo comma). 
Le stesse disposizioni sono ripetute negli articoli successivi e in particolare, 
nell'art. 49, che regola la fattispecie di scoperte fortuite. 
Come ha esattamente rilevato il Tribunale di Roma, nella sentenza di primo 
grado, la disposizione del terzo comma dell'art. 49 si inserisce in un insieme di 
altre disposizioni della stessa legge, che hanno una comune finalit� e che, da 
una parte, stabiliscono misure remunerative (artt. 44, 46 e 47), dall'altra, misure 
sanzionatorie (artt. 59, 64, 65 e 69), l'entit� delle quali � fissata con provvedimenti 
amministrativi. 

Si tratta, dunque, in ambedue le ipotesi, di obbligazioni di diritto pubblico, 
che, nel primo caso, sono a carico dell'amministrazione e, nel secondo, a carico 
del privato. 

Tra i due tipi di obbligazione, tuttavia, c'� una ulteriore differenza, parti


colarmente importante per una corretta impostazione del problema di giurisdi


zione, di cui si discute: mentre le misure sanzionatorie (a carico del privato) 

hanno carattere risarcitorio per l'amministrazione e, conseguentemente, la legge 

dispone che debbano essere stabilite sulla base del valore o della diminuzione di 

valore della cosa; le misure remunerative hanno carattere di premio, come 

espressamente risulta dalla loro denominazione legislativa, e sono dalla legge limi


tate solo per quanto attiene alla misura massima, che � evidentemente una limi


tazione fatta nell'interesse pubblico. II premio, pertanto, � stabilito discrezional


mente dall'amministrazione, la quale deve tener conto, in tale determinazione, 

dell'interesse pubblico all'acquisizione delle cose d'interesse artistico o storico e 

provocare, mediante l'assegnazione dei premi, un'adeguata incentivazione alla loro 

denuncia e consegna. 

Che le disposizioni, che stabiliscono premi per scopritori e proprietari, siano 
dettate esclusivamente nell'interesse pubblico, risulta chiaro dal confronto con 
le corrispondenti disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, che regolava in 
precedenza la stessa materia. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

411 

Che la posizione del privato proprietario (del fondo in cui le cose 
di interesse storico o artistico vengono rinvenute) o scopritore (delle 
cose stesse) rispetto al premio, in natura o in denaro, previsto nelle 
varie ipotesi (ricerche svolte direttamente dallo Stato: artt. 43 e 44; 
concessione per la ricerca in fondi altrui: artt. 45 e 46; autorizzazione 
per la ricerca in fondi propri: art. 47; scoperta in fondi propri o altrui: 
artt. 49 e 50) configurate nel capo V della legge n. 1089 del 1939 sia di 
diritto soggettivo, in quanto direttamente ed immediatamente tutelata, 
� attestato, in primo luogo, dalla lettera del dato normativo. Nel quale 
sono puntualmente adottate al riguardo le stesse espressioni impiegate 
con riferimento ad altre posizioni certamente di diritto, considerate nel 
medesimo contesto. 

Cos� si parla di � premio fissato � dal Ministero (art. 46, quarto e 
quinto comma), come di �importo fissato� ancora dal Ministero si parla 
pure per le spese da rimborsare al concessionario (art. 45, quarto e 

L'art. 15, terzo comma, di quella legge disponeva testualmente: �Le cose 
scoperte appartengono allo Stato. Di esse sar� rilasciata al proprietario del fondo 
una quarta parte oppure il prezzo equivalente a scelta del Ministero della pubblica 
istruzione �. 

L'art. 17, secondo comma, era cos� formulato: �Delle cose scoperte sar� 
rilasciata agli enti o ai privati la met� oppure il prezzo equivalente alla met�, a 
scelta del Ministero della pubblica istruzione�. 

L'art. 18, quarto comma, stabiliva, poi: �Delle cose scoperte fortuitamente 
sar� rilasciata la met� o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica 
istruzione, al proprietario del fondo, fermi restando i diritti riconosciuti al 
ritrovatore dal codice civile verso il detto proprietario�. 

Si tratta, dunque, di disposizioni completamente diverse, sia nella formulazione 
letterale, sia nel significato logico, da quelle contenute negli artt. 44, secondo 
comma, della legge vigente. Sotto l'impero della vecchia legge, al proprietario 
era attribuita una parte delle cose scoperte, in misura legislativamente stabilita, 
e si veniva cos� a configurare a suo favore una posizione giuridica direttamente 
ed immediatamente tutelata con i precisi ed incontestabili connotati del diritto 
soggettivo. 

Nelle attuali disposizioni non vi � pi� a favore del proprietario l'attribuzione 
di una parte delle cose scoperte o del loro valore, ma semplicemente il 
riconoscimento della spettanza di un premio, la cui misura viene stabilita con 
provvedimento amministrativo, con la sola indicazione legislativa del suo limite 
massimo. Evidente, dunque, la radicale modificazione operata dalla legge del 1939 
sia della formulazione letterale delle disposizioni esaminate sia del loro significato 
logico e, quindi, della loro portata normativa. Modificazione d'altra parte, non 
casuale e che nella relazfone alla Camera del Ministro proponente, in data 
24 aprile 1939, � cos� precisata: �Anche quando il premio � conferito in natura, 
esso, appunto perch� premfo, non � mai corrisposto a titolo di compenso di un 
diritto sulle cose ritrovate o scoperte, ma serve ad attuare un evidente criterio 
di giustizia retributiva � (1). 

(I) Relazione in Le leggi, 1939, pag. "!!94. 

412 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quinto comma) o aH'autorizzato (art. 47, secondo comma) nel caso di 
revoca della concessione o della autorizzazione. Cos�, ancora, il diniego 
del privato di aderire alla determinazione del premio in tal guisa compiuta 
dal Ministero � espresso in termini negativi (tra loro equivalenti) 
di �disaccordo� (art. 44, terzo comma; art. 47, ultimo comma) o di 
�non accettazione� (art. 46, quarto e quinto comma; art. 49, quarto e 
quinto comma) affatto conformi a quelli riferentisi alla determinazione, 
rispett~vamente, dalla indennit� di occupazione degli immobili per l'esecuzione 
di ricerche archeologiche di ufficio (art. 43, terzo comma), e -nuovamente 
-delle spese da rimborsare in caso di revoca della concessione 

o della autorizzazione alla ricerca (art. 45, quinto comma; art. 47, secondo 
comma). 
Le disposizioni ,considerate, quindi, hanno natura giuridica di norme di 
azione ed attribuiscono al privato un meno interesse legittimo all'emanazione del 
.provvedimento. fil dimtto sogget�ivo a:lla presta2fone (corresponsione del premio) 
sorge solo quando il provvedimento costitutivo � stato emanato da parte dell'amministrazione. 


I riflessi di questa impostazione e di queste definizioni giuridiche sui problemi 
della giurisdizione sono evidenti: appartengono al giudice amministrativo tutte 
le controversie riguardanti la mancata o illegittima emanazione del provvedimento; 
appartengono, invece, al giudice ordinario le controversie concernenti la 
sua esecuzione (2). 

Questa ripartizione delle possibili controversie fra giurisdizione ordinaria e 
giurisdizione amministrativa costituisce puntuale applicazione delle regole generali 
elaborate dalla giurisprudenza (3), che proprio in materia di obbligazioni 
di diritto pubblico, ha avuto recente conferma in una serie di sentenze della 
Cassazione, riguardanti provvedimenti di fissazione delle tariffe di servizi pubblici 
(4) e di servizi portuali (5). 

Che poi in concreto nel presente giudizio si discuta della pretesa illegittimit� 
del provvedimento, con cui l'Amministrazione ha stabilito la misura del premio 
da corrispondersi al proprietario del terreno, nel quale � stata rinvenuta la statua, 
non � contestabile sulla base delle conclusioni precisate da controparte in primo 
ed in secondo grado n� � messo in dubbio dalla interpretazione, che della domanda 
attrice hanno concordemente dato i giudici di merito. 

2. -Per giungere ad affermare la giurisdizione dell'autorit� giuc:�iziaria ordinaria, 
la Corte di merito ha sovvertito il significato e la portata dell'art. 44 con 
una interpretazione, che si riassume nei seguenti punti: 
a) �l'art.. 44, che, nel sancire l'appartenenza allo Stato delle cose ritrovate, 
attribuisce correlativamente al proprietario dell'immobile il diritto ad un premio, 

(2) M. S. GIANNINI, Le obbligazioni pubbliche, Iandi-Sapi, Roma, 1964, pag. 62. 
(3) Cass., sez. un. civ., 5 novembre 1973, n. 2856, in Foro it. mass., 1973, 802. 
(4) Cass. sez. un. civ., 22 agosto 1972, n. 2699, in Giust. Civ. Mass., 1972, 1515; Cass., 
sez. un. civ., 9 gennaio 1974, n. 61, ivi, 1974, 31. 
(5) Cass., sez. un. civ., 20 aprile 1974, n. 1094, in Giust. Civ. Mass., 1974,. 503; Cass., sez. 
un. civ., 4 giugno 1974, n. 1605, ivi, 1974, 731; Cass., sez. un. civ., 5 giugno 1974, n. 1629, ivi, 
1974, 739; Cass., sez. un. civ., 27 giugno 1974, n. 1912, ivi, 1974, 859; Cass., sez. un. civ., 
8 luglio 1974, n. 1999, ivi, 1974, 902. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

413 

Inoltre, una tutela normativa diretta ed immediata, senza la intermediazione1 
di alcuna interferenza provvedimentale della P.A. quanto al 
momento costitutivo della fattispecie, manifesta la locuzione � spetta �, 
con cui pi� volte � espressa la attribuzione del premio (al concessionario: 
art. 46, terzo comma; al proprietario: art. 49, terzo comma; allo 
scopritore: art. 50, con formulazione al negativo) letteralmente conforme 
a quella nel diritto comune usata, tra l'altro, per delineare fa posizione, 
certamente di diritto, conferita agli interessati (proprietario e ritrovatore) 
rispetto al �tesoro� (art. 714 e.e. vigente). 

N� in senso contrario pu� utilmente addursi la funzione meramente 
incentivante -attestata dalla stessa sua denominazione normativa che, 
secondo il ricorrente, � il premio � assolverebbe in favore della effettiva 
acquisizione alla mano pubblica delle cose di interesse storico ed 
archeologico rinvenute da privati. Da un lato, perch� una funzione siffatta, 
quand'anche esistente, non � certo l'unica ass�lta dall'istituto, essa 

costituisce una tipica norma di relazione, diretta a tutelare specificamente la 
posizione del privato, che trova in essa la �garanzi� immediata della propria 
sfera patrimoniale� (pag. 14); 

b) �all'amministrazione � riservato, invero, non il potere di fissare discrezionalmente 
il premio, ma di operare un giudizio estimativo del pregio e del 
vai1oI1e dei reperti e di provvedere, in v&a conseguenz1ale, aili1a oommisurazion~ 
del premio, secondo i moduli tipici della discrezionalit� tecnica � (pag. 15). 

Fulcro di questa interpretazione � l'argomento, svolto nel primo dei due 
passi precedentemente trascritti e sorretto dalla asserita correlazione tra appartenenza 
allo Stato delle cose ritrovate e diritto del proprietario al premio, il 
quale si risolve in un evidente sofisma. Infatti, l'affermazione legislativa dell'appartenenza 
allo Stato di tutte le cose ritrovate, che abbiano interesse artistico 
e storico, ha la conseguenza esattamente opposta: che nessun diritto deriva dal 
semplice fatto del ritrovamento ad alcun altro soggetto e, quindi neppure al 
proprietario dell'immobile, in cui il ritrovamento � avvenuto. E la relazione del 
Ministro proponente -come si � visto -� in questo senso assolutamente chiara. 

I giudici di appello, poi, omettono di considerare un elemento fondamentale, 
posto in evidenza dalla sentenza del Tribunale: la corrispondenza e la 
identica finalit� che le misure remunerative e quelle sanzionatorie harino nel 
contesto legislativo per quanto riguarda i ritrovamenti e le scoperte. 

L'argomentazione dei giudici di merito �, dunque, evidentemente erronea 
nella sua impostazione logica, in quanto, da una parte, mette in relazione fra 
loro, in rapporto di conseguenzialit�, due elementi (appartenenza allo Stato delle 
cose ritrovate e premio), che un corretto procedimento logico vuole in posizione 
di antitesi; d�ll'altra, omette di considerare la relazione, anzi l'identit�, esistente 
fra lo scopo di uno di questi �elementi (premio) e lo scopo di altri elementi 
(misure sanzionatorie), per cui si perverrebbe ad una opposta qualificazione. 

Erroneo, naturalmente, � anche il risultato del ragionamento, con cui viene 
attribuito al premio, oltre alla qualificazione di diritto soggettivo, anche il carattere 
di indennizzo. E questo contrasta, prima ancora che con i lavori parlamentari, 
con la stessa denominazione di premio, che gli � data dalla legge, in comune 
con l'analogo compenso riconosciuto allo scopritore e, soprattutto, con l'attribuzione 
all'autorit� amministrativa del potere di stabilire la misura con il solo 
obbligo di non superare un limite massimo legislativamente stabilito. Non c'� 



RASSEGNA DELL'AVVOCAIURA DELLO STATO

414 

risultando del tutto estranea (almeno) all'ipotesi del proprietario non 
scopritore, certamente non tenuto alla denunzia eppure egualmente beneficiario 
del premio (artt. 48 e 49). Dall'altro, perch� comunque il fine .di 
incentivazione, in s�, � neutro rispetto al tipo di strumento normativo 
adottato per realizzarlo, che pu� dunque essere anche quello del diritto 
soggettivo, come del resto � confermato dal raffronto con la disciplina 
dettata dal diritto comune per il ritr�vamento delle cose smarrite, dove 
pure � prevista, e con la medesima denominazione di j �premio�, una 
attribuzione patrimoniale con funzione incentivante in favore del ritrovatore 
(art. 718 e.e. 1865; art. 930 e.e. vigente). 

dubbio che il risultato di un'interpretazione, che sia in contrasto con la formu


lazione letterale della legge, � decisivo per rifiutarla, sia per una corretta appli


cazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, sia perch� -come 

dice Ihering -�per il diritto, come per la contabilit� � sui risultati che va 

controllata l'esattezza delle operazioni: se i primi sono sbagliati, vuol dire che 

ci deve essere un errore nelle seconde� (6). 

Nella interpretazione dei giudici di appello sono palesi i richiami e le 

suggestioni di una concezione romanistica del diritto di propriet� e, in particolare, 

dell'acquisizione del tesoro (7), che, se pur recepita dall'art. 932 cod. civ., � deci


samente opposta ai principi giuridici vigenti in materia di cose di interesse arti" 

stico e storico, che costituiscono il prodotto di una civilt� e di una cultura comple


tamente diverse e considerano tali cose, non gi� per il loro valore economico, 

destinato ad accrescere e confluire in un patrimonio privato, ma per il loro 

valore artistico, storico, archeologico, ecc., che deve restare acquisito al patri


monio della collettivit�. Ed anche su questo punto � utile consultare la relazione 

ministeriale (8). 

Per una corretta interpretazione delle disposizioni, di cui si discute, � ne


cessario invece, individuare -ed � qui la radice del contrasto tra sentenza di 

primo grado e di secondo grado -l'oggetto della tutela giuridica, in altri 

termini, l'interesse giuridico protetto ed occor,re proprio partire dal primo 

comma dell'art. 44, il quale stabilisce, come si � detto, che � le cose ritrovate 

appartengono allo Stato�. 

Tutte le ulteriori disposizioni del capo quinto della legge derivano da 
questo principio normativo, ne rappresentano i corollari e costituiscono un'analitica 
regolamentazione delle denunce, consegne, rimozioni, cui sono obbligati 
proprietari e scopritori per consentire l'acquisizione da parte della pubblica 
amministrazione delle cose ritrovate. Ed � allo scopo di favorire l'osservanza 
di queste disposizioni che la legge, da una parte, stabilisce sanzioni, dall'altra, 
premi per proprietari e scopritori. I premi, inoltre, non hannc alcun carat� 

(6) IERING, Serio e faceto nella giurisprudenza, Sansoni -Firenze, 1954, pag. 367. 
(7) � Thesauros, quos quis in suo loco invenerit, divus Hadrianus, naturalem acquitatem 
secutus, ei concessit qui invenerit... si quis in alieno loco, non data ad hoc opera, sed fortuitu 
invenerit, dimidium domino soli concessit � I. 2.1.29. 
(8) � Il principio informatore di tale disciplina � che-le cose, aventi valore artistico, 
storico, archeologico, etnografico, ritrovate in seguito a ricerche� o fortuitamente scoperte, 
appartengono in ogni caso allo Stato. Non � necessario per darsi ragione di questo principio 
ricorrere al concetto generale, che � cos� vivamente discusso, della demanialit� del sottosuolo; 
� sembrato che la speciale natura delle cose, di cui � parola, potesse bastare a giustificare 
l'appartenenza di esse allo Stato, tutore del patrimonio culturale della nazione � Relazione 
� del Ministro, in Le leggi, 1939, pag. 894. 


415

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

La verit�, peraltro, � che l'attribuzione del premio -come questa 
Corte Suprema ha gi� ritenuto (Cass. 12 ottobre 1954 n. 3623) -svolge 
quanto meno anche, se non soprattutto, una funzione in senso lato compensativa 
della diminuzione, o comunque del mancato incremento, patrimoniale, 
che, se pure non ravvisabile all'interno della disciplina speciale 
dettata per la materia in ragione dell'attribuzione della propriet� dei 
reperti in via originaria allo Stato, si coglie per� con tutta evidenza ove 
si faccia riferimento alla normativa sul tesoro in diritto comune, alla 
quale la legge speciale deroga negando, appunto, l'acquisto reale in capo 
sia al proprietario del fondo, che allo scopritore. E tale funzione lata


tere risarcitorio o di indennizzo sia per la inequivoca denominazione data 
dalla legge sia perch�, come ha rilevato il Tribunale, appartenendo le cose 
ritrovate allo Stato, non � configurabile alcun fenomeno espropriativo sia, 
infine, perch� sono stabiliti da identiche disposizioni a favore di proprietari 
e scopritori. 

Se dunque queste prestazioni patrimoniali, stabilite dalla legge a carico 
dell'amministrazione ed a favore del proprietario e dello scopritore, hanno, non 
solo il nome, ma la funzione e la natura giuridica di premio o, come ha detto 
il Tribunale, di stimolo e di tangibile riconoscimento verso chi ha denunziato 
le cose ritrovate, � chiaro che l'interesse giuridico protetto in via diretta dalla 
norma � quello dell'incremento del patrimonio artistico ed archeologico dello 
Stato, rispetto al quale l'interesse del privato alla percezione del premio � 
meramente strumentale e si presenta come interesse coincidente e, quindi, occasionalmente 
protetto. 

Questa la ragione, per cui la legge fissa esclusivamente il limite massimo 
del premio ed attribuisce all'amministrazione il potere di stabilirne in concreto, 
di volta in volta, la misura, sulla base di una valutazione discrezionale dell'interesse 
pubblico tutelato e, quindi, in una posizione di evidente supremazia 
rispetto al privato. 

:E dunque inesatta anche la seconda affermazione dei giudici di merito 
precedentemente riferita, secondo cui all'amministrazione non sarebbe attribuito 
il potere discrezionale di stabilire la misura del premio, ma solo di operare un 
giudizio estimativo del pregio e del valore dei reperti, mediante un'attivit� 
vincolata all'osservanza di canoni di natura estetica, tecnica ed economica. 

Come gi� si � accennato, questa tesi � decisamente smentita, oltrech� dal 
confronto con le disposizioni della legge precedente, in primo luogo, dalla chiara 
formulazione letterale della disposizione (�al proprietario sar� corrisposto dal 
Ministro... un premio, che in ogni caso, non pu� superare il quarto del valore
�), la quale non vincola affatto il premio ad una misura o ad un criterio 
determinato; inoltre, dalla disposizione contenuta nel comma successivo, in 
base alla quale �in caso di disaccordo, il premio � determinato insindacabilmente 
e in modo irrevocabile da una commissione�. n che pone, ancora una 
volta, un preciso riferimento all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione 
del premio ed al conseguente difetto di giurisdizione dell'autorit� 
giudiziari� ordinaria in ordine alle relative controversie. 

3. -Quest'ultima osservazione consente di passare ad esaminare un ulteriore 
argomento, con cui i giudici di appello sostengono la loro decisione. 
Essi affermano che il premio avrebbe natura di diritto soggettivo, anche 
perch� � in caso di disaccordo, ogni questione � devoluta non ad un organo di 



416 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

mente indennitaria suffraga l'interpretazione desunta dal dato letterale, 
evidenziando la ratio della tutela a livello di diritto soggettivo accordata 
al privato interessato in ordine al premio dovuto per il reperimento dei 
reperti storici ed archeologici. 

A conclusioni diverse neppure conduce l'indagine storica. 

Vero �, infatti, che mentre nella legge precedente, la quale gi� consentiva 
la corresponsione del premio secondo l'alternativa (in natura, 
cio� mediante il rilascio di una parte delle cose -ritrovate, e in denaro) 
mantenuta in quella attuale, il quantum dell'attribuzione patrimoniale 
era determinato in misura fissa, invece oggi ne � stabilito solo il limite 
massimo, in tal guisa riducendosi per il pr_ivato l'area di �certezza� del 
rapporto e correlativamente ampliandosi il potere di scelta inizialmente 
riservato alla P.A. Ma � vero anche -quanto al momento finale e risolutivo 
della vicenda, che a tale scelta segue ove il privato non aderisca 

giurisdizione speciale, ma ad una commissione, la quale, per la compoSJ.z10ne 

essenzialmente paritetica, per la natura squisitamente tecnico-economica della 

controversia, per la insindacabalit� della decisione, presenta i connotati tipologici 

di un arbitrato libero, preordinato ad una sistemazione conciliativa della vertenza, 

cio� di un� strumento, che ha incidenza risolutiva esclusivamente per la com


posizione di conflitti in materia di diritti disponibili� {pag. 11). Ed oltre �la 

rclativa va!lutazione, lungi da;lil'essere affidata ad un apprezzamento insinda


cabile... resta devoluta, in caso di disaccordo, al giudizio di una commissione 

arbitrale, alla cui costituzione le parti concorrono in forma paritetica e che, 

essendo chiamata a risolvere in modo irrevocabile ed ~nsindacabile una contro


versia di natura economica (valore dei reperti, congruit� del premio), presenta 

i requisiti strutturali ed i connotati tipici dell'arbitrato irrituale, cio� di un 

strumento guridico, che opera ed ha campo di applicazione esclusivamente nella 

sfera del diritto privato� (pag. 15 e 16). 

Il sillogismo, che con queste confuse argomentazioni la Corte di merito ha 

inteso costruire � in sostanza questo: l'arbitrato libero, irrituale � istituto del 

diritto privato, che ha la funzione di comporre conflitti in materia di diritti 

disponibili; la commissione per la determinazione del premio ha natura di arbi


trato libero; il premio rappresenta, quindi, per il privato un diritto, con conse


guente giurisdizione del magistrato ordinario. � 

Due immediate obiezioni si oppongono a questo sbrigativo ragionamento: 

a) il rapporto obbligatorio controverso non rientra sicuramente nella sfera 

del diritto privato, non solo per la natura pubblica di una delle parti, ma anche 

perch� � regolato da disposizioni, che riguardano un'attivit� amministrativa di 

interesse pubblico e che non lasciano spazio all'autonomia privata (9); questo 

non signifiq1, naturalmente che non sia ipotizzabile paritariet� di rapP,orti n� 

titolarit� di diritti soggettivi da parte del privato, � ma importa solo che queste 

norme, anche se regolano rapporti paritari, devono sempre avere come base e 

come presupposto la posizione di supremazia dei soggetti, cui si riferiscono � (10); 

(9) ROMANO S., Principi di diritto costituzionale generale, Giuffr� -Milano, 1945, pag. 115; 
ZANOBINI, Corso di Dir. Amministrativo, Giuffr� -Milano, 1954, voi. I, pag. 23; BARBERO, Sistema 
istituzionale di diritto privato, Utet -Torino, 1955, voi. I, pag. ,59; BARASSI, Manuale di dir. 
civile e comm., Giuffr� -Milano, 1947, voi. I, pag. 28. 
(10) ZANOBINI, Corso di Dir. Amministrativo, Giuffr� -Milano, 1954, voi. I, pag. 26. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

417 

ad essa -che nell'ordinamento attuale � scomparso il � richiamo al 
Consiglio superiore � per le antichit� e belle arti avverso il � giudizio 
della Commissione peritale� previsto dall'art. 15, in relazione all'art. 9, 
della legge 20 giugno 1909, n. 364. E mentre la (relativa) variabilit� del 
quantum non apporta di per s� un contributo decisivo alla costruzione 
-in chiave pubblicistica del rapporto, ben potendo essa spiegarsi anche 
con l'attribuzione di un maggiore spazio al lil;>ero esplicarsi dell'autonomia 
privata, per contro la caduta del conferimento ad un organo 

-dell'apparato pubblico del potere di dire l'ultima, parola in punto di 
determinazione del premio nettamente depone in favore di una pi� 
accentuata privatizzazione dell'istituto. 

b) nell'attivit� della comm1ss10ne, stabilita dagli artt. 44 e seguenti della 
legge 1� giugno 1939, n. 1089, non � configurabile un arbitrato libero o irrituale, 
perch� la commissione stessa non emette la sua decisione, obbligatoria per le 
parti, per effetto di un compromesso o, comunque, di un contratto intervenuto 
fra le stesse e la giurisprudenza � su questo punto assolutamente inequivocabile: 
� nell'arbitrato le parti demandano agli arbitri il compito di risolvere una controversia 
insorta fra loro o mediante esplicazione di 'una funzione-"giurisdizionale 
(arbitrato rituale) ovvero mediante una decisione, che esse parti si impegnano 
a considerare vincolante (arbitrato libero o irrituale); in entrambi i casi � necessario 
per aversi arbitrato (rituale o irrituale) che le parti si siano impegnate 
ad eseguire la decisione arbitrale� (11). 

Queste obiezioni, dunque, sono sufficienti per dimostrare che la commissione, 
stabilita dagli artt. 44 e seguenti della legge citata, non ha natura n� funzione 
di collegio arbitrale, ma non sono sufficienti per stabilire quali ne siano in 
concreto natura e funzioni. E tale indagine � molto utile -come esattamente 
ha intuito la Corte di Appello -per decidere correttamente la questione di 
giurisdizione. 

Accanto all'arbitrato rituale, disciplinato dal codice di procedura civile (articoli 
806-831) ed alle altre forme di istituti affini, sorti nella pratica ed in base 
ai quali le parti affidano a terzi l'esercizio di attivit� con efficacia nella propria 
sfera giuridica (arbitrato tl!ibero o irn:iituaJ:e, arbitraggio, perizia contrattua1e), sono 
stati stabiliti e regolati dalle leggi amministrative e dai capitolati generali analoghi 
collegi o commissioni, che la dottrina e la giurisprudenza hanno classificato nella 
categoria degli arbitrati obbligatori, distinguendoli, da una parte, dalle giurisdizioni 
speciali; dall'altra da commissioni o collegi amministrativi con poteri di 
dettare norme integrative di rapporti e fattispecie giuridiche. 

La prima distinzione tra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale non 
interessa nel nostro caso. Interessa, invece, la seconda tra arbitrato obbligatorio 
e commissione amministrativa. 

E ila distinzione consiste i!I1. questo: che Q'airbilitrato obbiigatorfo deve necessariamente 
avere lo scopo di definire una controversia, mediante la funzione 
1Jipica del giudice, che � quella di acceDtarie i(con efl�et1lo obhligatorio per 1e parti) 
una situazione giuridica esistente e gi�. completamente disciplinata da legge o da 
contratto. Quando la funzione del collegio o commissione non � quella di accer


(11) Cass., sez. 1 civ., 21 marzo 1972, n. 854, in Giust. Civ. Mass., 1972, 455, con nota� di 
richiami; BIAMONTI L., Arbitrato, diritto processuale civile, in Enciclopedia del Diritto, Giuffr� . 
Milano, 1958, voi. I, pag. 934. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A conferma della quale giuoca, d'altro canto, proprio lo strumento 
predisposto dalla legge vigente per la composizione dell'eventuale � disaccordo
� fra P.A. e privato: ch�, invero, l'attribuzione di siffatto compito 

ad una commissione, strutturata secondo una composizione che denota 
il riconoscimento normativo .di un pari peso all'interesse della prima 
e del secondo (pur se non riSolutiva, di per s�, non essendo ignote figure 
similmente composte inserite in procedimenti amministrativi: Cass. S.U. 
14 luglio 1971 n. 1824), ulteriormente conforta, correlata con le indicazioni 
ermeneutiche letterali e logiche gi� menzionate, la costruzione del 
rapporto in chiave paritaria, cio� con l'esclusione di qualsiasi posizione 
autoritativa della parte pubblica. N� varrebbe opporre che l'analoga 
commissione, prevista dalla stessa legge n. 1089 del 1939 per la determi


tare una situazione giuridica esistente, con effetto obbligatorio tra le parti e con 
Io scopo di definire una controversia, ma � quella di determinare un elemento 
del rapporto, in forza di un potere stabilito dalla legge, il risultato della sua 
attivit� non � un lodo arbitrale, ma un atto amministrativo; e non si � in presenza 
di un collegio arbitrale, ma di una commissione amministrativa (12). 

La differenza � la stessa che intercorre fra arbitrato, rituale o irrituale, ed 
arbitraggio, con il quale le parti non tendono in alcun modo alla decisione di 
una controversia, ma alla determinazione di un elemento del rapporto, cui consensualmente 
hanno dato vita. Ma, mentre l'obbligatoriet� della decisione dell'arbitratore 
deriva da contratto ed ha, quindi, la sua radice nell'autonomia privata, 
l'obbligatoriet� della decisione dell'organo amministrativo deriva dalla legge 
e, precisamente, dal potere di supremazia, che all'organo stesso conferisce l'ordinamento 
giuridico. 1 

Questa conclusione, che ravvisa nella commissione un organo amministrativo, 
e non un collegio arbitrale, e nella determinazione del premio un atto amministrativo, 
e non un lodo, non � minimamente ostacolata dalla composizione della 
commissione stessa (13), cui la Corte di merito ha ritenuto, invece, di dare importanza 
determinante. Non � infatti infrequente che la composizione di organi 
e collegi amministrativi sia stabilita in modo da assicurare garanzie di imparzialit� 
(14). Ma ci� che conta per individuarne la natura giuridica � essenzialmente 
la funzione esercitata. 

Questa conclusione, d'altra parte, � avvalorata sia dal rilievo che la commissione 
svolge, in seconda istanza, la stessa attivit� gi� posta in essere dal Ministro 
sia dalla stessa formulazione letterale dell'art. 44, terzo comma, il quale, oltre a 
non far cenno della natura arbitrale della commissione, dice espressamente che 
la determinazione del premio � insindacabile, il che chiaramente comporta l'esercizio 
di un potere discrezionale. 

(12) CAPACCIOLI, L'arbitrato nel dir. amministrativo -I, Le fonti, C.E.D.A.M., Padova, 1957, 
pag. 102 e seguenti. 
(13) Art. 44, terzo comma, legge 1� giugno 1939, n. 1089: �In caso di disaccordo, il premio 
� determinato insindacabilmente ed in modo irrevocabile da una commissione composta di 
tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario e il terzo dal presidente 
del Tribunale �. 
(14) Decreto legge 22 luglio 1923, n. 1633; decreto legge 4 marzo 1926, n. 681: decreto 
legge 25 gennaio 1920, n. 50; testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

419 

nazione del prezzo di prelazione ex art. 31, � stata di recente qualificata 
organo amministrativo c;la questa Corte Suprema a sezione semplice 
(Cass. 17 febbraio 1976 n. 514), sia perch� pu� dubitarsi -come gi� .� 
stato osservato in sede di commento critico alla decisione citata -della 
coerenza di tale valutazione con la conclusione in quell'occasione attinta 
in punto di individuazione del giudice competente a conoscere della relativa 
impugnativa; sia perch� la molteplicit� delle soluzioni normative 
dalla legge speciale apprestate, al di l� della apparente identit� formale 
degli schemi adottati, per le varie situazioni regolate � un dato ermeneutico 
ben presente alla giurisprudenza pi� recente (Cons. Stato, Sez. VI, 
5 marzo 1965, n. 128, in tema di art. 59), che ha recepito gli spunti critici 
in tal senso svolti dalla dottrina in occasione di precedenti arresti di 
questa Corte Suprema (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1959, n. 3165, in tema 
di art. 64), nei quali sembravano potersi cogliere accenni contrari, lasciati 
poi cadere in successive pronunzie (Cass., Sez. Un., 3 maggio 1974, 

n. 1235, ancora in tema di art. 64). 
La configurazione paritaria dalla legge data al rapporto �, appunto, 
quanto basta per negare il difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria 
ordinaria sotto il profilo prospettato dall'Amministrazione ricorrente (in 
conformit�, del resto, di quanto per implicito ritenuto dalle precedenti 
pronunzie di questa Corte Suprema, che mai ha dubitato in passato della 
configurabilit� di un vero e proprio diritto soggettivo al premio: Cass., 
Sez. Un., 31 marzo 1942, n. 886; Cass., 24 maggio 1943, n. 1251; Cass., 

n. 3623 del 1954 citata). 
In conclusione, la determinazione del premio � fatta per mezzo di due provvedimenti, 
che hanno lo stesso scopo (stabilire la misura dell'obbligazione dell'Amministrazione) 
e la stessa natura giuridica (atto amministrativo): il primo, 
necessario ed insopprimibile, posto in essere dal Ministro; il secondo, eventuale, 
posto in essere dalla commissione, la cui nomina e la cui attivit� � effetto della 
mancata accettazione da parte del privato del premio stabilito con il provvedimento 
ministeriale. � 

Tale procedimento non comporta, dunque, alcun accordo con il privato n� 
alcuna sua cooperazione nella determinazione del premio, che �, sia nel primo 
che nel secondo caso, stabilito unilateralmente dal Ministro e dalla commissione. 
Nel procedimento la volont� del privato ha unicamente rilevanza in quanto si 
manifesti nel diniego di accettazione del premio fissato dal Ministro, il che d� 
luogo alla nomina ed al provvedimento della commissione. 

Che, infine, ambedue i provvedimenti abbiano carattere discrezionale deriva 
proprio dalla loro natura giuridica e dal loro scopo; � stato inoltre, ampiamente 
dimostrato nelle pagine precedenti e, per il provvedimento della commissione, 
� espressamente affermato dalla legge. Di qui il difetto di giurisdizione del 
magistrato ordinario, relativamente a tutte le controversie, concernenti la misura 
del premio. 

ENRICO VITALIANI 



RASSEGNA DELI:'AVVOCATURA DELLO STATO 

D'altro canto, una volta negata la natur� amministrativa della commissione, 
attributaria del potere di comporre il �disaccordo� tra le parti 
in .ordine alla determinazione convenzionale del premio, e conseguentemente 
esclusa la possibilit� di inferire dalla presenza di essa argomenti 
contrari alla configurazione privatistica del rapporto ex lege istituito tra 

P.A. e privati in ordine al premio, estranea al problema ora in discussione 
-il quale si risolve riconoscendo alla determinazione consensuale 
del premio natura e sostanza di contratto, stipulato dalla P.A. sul piano 
del diritto privato secondo un procedimento, normativamente tipizzato, 
che muove dall'offerta della parte pubblica e si conclude con l'accettazione 
della parte privata -� la individuazione al positivo dell'esatta 
natura dell'intervento esplicato dalla Commissione stessa. Non importa, 
cio�, stabilire se, non raggiunto l'accordo o caduto, in via di impugnativa, 
l'accordo stipula:to in ordine alla determinazione del premio, l'inter(
2) Se spetta il premio allo scopritore nel caso di omessa denuncia 
delle cose storiche o artistiche ritrovate. 
La Corte di appello ha affermato che non spetta il premio allo scopritore 
cbe abbia omesso di denunciare le cose storiche o artistiche ritrovate. Tale principio, 
sulla cui esattezza non sussistono dubbi come dimostreremo, � in contrasto 
con la sentenza 12 ottobre 1953 n. 3623 della Corte di Cassazione, pure richiamata, 

di recente dalle sezioni unite. 
Per criticare tale sentenza occorre individuare le ragioni che l'hanno giustificata. 


Va precisato che all'esame della Corte Suprema erano state sottoposte due 
posizioni distinte, anche se connesse: quella del proprietario dell'immobile ove 
avvenne la scoperta (il quale era anche detentore) e quella dello scopritore, e la 
Cassazione ha riconosciuto il diritto al premio al proprietario tenendo conto delle 
disposizioni speciali della legge n. 1089, in base alle quali, appartenendo allo 
Stato le cose che per la legge generale (art. 932, 2� comma e.e.) spetterebbero 
al proprietario del fondo, a costui col riconoscimento� del premio si � inteso 
attribuire �una quasi riparazione per il sacrificio che il suo diritto � venuto 
a subire nell'interesse della generalit� �. E la Cassazione ha poi aggiunto che, 
non avendo il proprietario alcun obbligo di denuncia, non si pu� porre nei suoi 
confronti la questione se il premio spetta nel caso di inadempimento dell'obbligo. 

Tale statuizione, limitata al proprietario, � da condividersi. A prescindere 

dalla natura del diritto al premio (di cui poi si dir�) � certo che al proprietario 

il premio spetta senza che abbia rilevanza la denuncia cui egli non � obbligato. 

Nessuna questione o dubbio pu� sorgere nei suoi confronti. Il premio spetta al 

proprietario dell'immobile solo se, a sua insaputa, sia avvenuta la scoperta, che 

� appunto fortuita ai sensi dell'art. 49, cos� come spetta al proprietario dell'immo


bile ove sia avvenuto il ritrovamento in seguito a concessione ai sensi degli 

artt. 45 e 46 o in seguito ad autorizzazione ai sensi dell'art. 47 di ricerche archeolo


giche. Se nessuna violazione dell'obbligo della denuncia, per le ragioni ora dette 

pu� compiere il proprietario dell'immobile, questi � e resta titolare del diritto 

al premio. 

Non pu� escludersi, tuttavia, che egli sia anche detentore delle cose scoperte 

e come tale obbligato alla denuncia ai sensi dell'art. 48, 3� comma, o anche scopri



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

421 

vento della commissione si collochi sul piano giurisdizionale su quello 
negoziale, e se, nel primo caso, essa operi in veste di giudice speciale 
oppure -come questa Corte Suprema, sia pure in via meramente incidentale, 
ha gi� mostrato di opinare con riferimento alla legge previgente 
(Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1933) -in sede di arbitrato obbligatorio, 
e, nel secondo caso, come arbitro irrituale, o arbitratore, o perito. Trattasi~ 
invero, di profili, che afferiscono ad una (eventuale) fase successiva 
a quella che ne occupa -nella quale occorre stabilire soltanto se debba 
il privato rimanere vincolato, oppur no, alla determinazione convenzionale 
cui � addivenuto con la P.A. -e che, ferma la competenza, lato 
sensu intesa, della Commissione a provvedere alla determinazione sostitutiva 
di quella negoziale, non raggiunta o caducata, comunque attengono 
alla individuazione dei successivi rimedi giurisdizionali esperibili contro 
la pronunzia della stessa Commissione. 

tore e come tale pure obbligato alla denuncia ai sensi dell'art. 48, 2� comma. Ma 
entrambe le eventualit� che nell'uno e nell'altro caso gli derivano dalla diversa 
qualit� di detentore o di scopritore incidono sulla sua posizione di proprietario 
(e sui diritti relativi), trattandosi di un unico soggetto che pu� acquisire il diritto 
al premio solo se abbia adempiuto le formalit� che la legge prescrive (di cui 
poi si dir�). Pertanto, ove mai egli sia in commissum, perch� abbia violato la 
legge, divenendo penalmente responsabile, in quanto abbia omesso l'obbligo della 
denuncia ai sensi dell'art. 63 ovvero si sia impossessato di cose antiche ai sensi 
dell'art. 67 (sia da solo sia in concorso con altri), codesta responsabilit� penale 
esclude l'acquisizione del diritto al premio, senza che sia possibile considerare 
in modo autonomo e diverso Ja sua posizione di proprietario, trattandosi di un 
solo soggetto penalmente perseguibile (contrariamente all'avviso espresso dalla 
Cassazione). 

Diverso discorso occorre fare per lo scopritore nei cui confronti � sancito 

l'obbligo della denunzia. La Cassazione ha affermato che in base alla legge gene


rale (art. 932) lo scopritore acquisterebbe la propriet� d�lla cosa a titolo di inven


zione e se la legge speciale gli attribuisce tale diritto, il premio ha il caratter~ 

dell'indennizzo e quindi lo stesso fondam�nto giuridico del diritto che spetta al 

proprietario dell'immobile. 

Tale ragionamento non pu� condividersi, e ne va dimostrata la inconsistenza 

giuridica se si vuole ottenere una soluzione giudiziaria diversa della questione 

prospettata. 

Non vi � dubbio che il rinvio dell'art. 932 e.e. alla legge n. 1089 fa s� che, da 

un punto di vista sistematico la scoperta fortuita di cose artistiche o storiche 

si inquadra nell'istituto giuridico del tesoro, ma tale inquadramento non esclude 

che la legge speciale possa derogare alla legge generale, conferendo alla disciplina � 

della scoperta proprie caratteristiche che la distinguono da quella del tesoro, cui 

non pu� ritenersi subordinata (la. giurisprudenza e la dottrina, un tempo orien


tate in senso diverso: App. Trieste 21 marzo 1901, Foro lt. 1901, I, 1236; GABBA, 

Giurispr. 1901, I, 2, 563, possono ritenersi superate). 

Se un presupposto � comune al tesoro e alla s�operta di cose artistiche, 

e cio� l'assenza del proprietario (cfr. per tale criterio la sentenza della Cassa


zione sulla Niobide, 26 marzo 1918, Foro lt. 1910, I, 682), tale da giustificare 

l'accennato inquadramento, la disciplina speciale �, tuttavia, diversa da quella 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Ci� che in questa sede unicamente conta, � -come gi� si � sottolineato 
-individuare quale sia il giudice giurisdizionalmente competente 
a conoscere della domanda proposta dal Soldini affinch� sia annullato, 
per asserito vizio del consenso, l'accordo raggiunto con la P.A. per la 
determinazione del premio dovutogli in relazione al rinvenimento della 
nota statua. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Ci� premesso, il Fontana lamenta che il primo giudice 
abbia ritenuto insussisten~e il diritto al premio previsto dalla legge 1� giugno 
1939, n. 1089, nei confronti dello scopritore che abbia omesso di 

generale: per la prima, in assenza di un proprietario attuale, le cose scoperte 
appartengono allo Stato originariamente; per le seconde il tesoro appartiene 
per met� al proprietario del fondo, per met� allo scopritore: in entrambi i casi 
l'acquisto � a titolo di invenzione. 

In seguito all'inventio sorge il diritto di propriet� dello Stato (Demanio), 
che esclude, per incompatibilit�, altri diritti reali. Si � discusso in passato sul 
fondamento e sulla legittimit� di tale diritto, che ancora oggi viene da taluni 
criticato (DE MARTINO, Commetario a cura di Branca e Sc�aloja, Della propriet�, 
380, sulle orme del Perozzi); ma, ormai in virt� dell'espressa disposizione della 
legge n. 1089, la discussione ha solo un valore storico. Lo scopritore non ha un 
diritto reale: non ha un diritto dominicale per invenzione, contrariamente a 
quanto ritenuto dalla Cassazione, e quindi non pu� pretendere alcun indennizzo. 
In seguito alla inventio, Io scopritore ha solo un diritto di credito (cfr. Sez. Un. 
24 maggio 1943, Giurispr. It. 1943, I, l, 384 sulla interpretazione della legge n. 364 
del 1909). Poich� le cose scoperte fortuitamente ,appartengono allo Stato, allo 
scopritore (come al proprietario del fondo) spetta un premio. � su tale aspetto 
che occorre insistere. 

La inventio, ai fini della creazione di tale diritto, si inserisce in una fattispecie 
complessa, la quale � costituita da un fatto, consistente nella scoperta 
fortuita, da un atto materiale, consistente nel possesso della cosa con l'obbligo 
della conservazione, e da un atto volitivo, cio� da una dichiarazione di scienza, 
consistente nella denunzia alla Autorit� (cfr. BuccISANO, L'invenzione di cose 
perdute, Ed. 1963, pag. 53). L'effetto che ne deriva � l'acquisto del diritto al 
premio che sorge nei confronti dello Stato proprietario della cosa scoperta (da 
tale aspetto � evidente una diversit� riguardo al tesoro, per il quale la fattispecie 
si perfeziona col mero rinvenimento, art. 932, senza altre formalit�). 

Il diritto al premio non sorge solo in seguito alla inventio, ma � correlativo 
all'obbligo della denunzia (o alla restituzione), nel senso cio� che l'imposizione 
dell'obbligo indipendentemente dalla preesistenza di un rapporto giuridico col 
proprietario della cosa ed alla leceit� del possesso della cosa stessa, riesce 
incomprensibile se non � collegato all'attribuzione del diritto al premio (cfr. 
BuccISANO, op. cit., 56). E il collegamento consiste nel fatto che l'adempimento 
dell'obbligo costituisce il presupposto necessario per l'acquisto del diritto. Tale 
diritto trova, cio�, il suo fondamento nella qualit� di scopritore ed il suo sorgere 

i. 
e condizionato all'esistenza di due elementi, il ritrovamento e la denunzia (o la 

I ! 

f 

R 

' ~ 

I� 

f 


423

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

denunciare l'avvenuto ritrovamento, impossessandosi dei beni e parzialmente 
disperdendoli. 

Secondo il Fontana il diritto al premio non sarebbe condizionato 
alla denuncia del ritrovamento, ma solo alla circostanza che i beni finisc;;;
no col pervenire allo Stato. 

Ci� in quanto dovrebbe in ogni caso applicarsi la normativa prevista 
dall'art. 932 secondo comma e.e., per la quale qualunque cosa mobile 
di pregio, nascosta o sotterrata, della quale nessuno pu� provare di 
essere il pr"oprietario, appartiene al proprietario del fondo su cui si 
trova. 

L'assunto � palesemente errato. 

restituzione) (NICOL�, Le Banconote del Nizam: configurazione giuridica del recupero, 
Riv. Dir. Nag. 1937, I, 172). 

Pi� precisamente il diritto di cui si discute sorge nello scopritore non 
iure inventionis, che pu� invocarsi solo sulle cose che non hanno padrone (nella 
specie le cose sono dello Stato), bens� ex lege e cio� se egli si � uniformato alle 
disposizioni di legge, concorrendo i presupposti che la legge prevede. 

Confortano tale soluzione la indagine storica, il raffronto con analoghi istituti 
e la natura del diritto. 

Nel passato si escludeva la propriet� dello Stato sulle cose scoperte (il che 
trova riscontro nel diritto romano e nello Stato pontificio, dove erano lasciate 
libere le antichit� classiche -lo stesso Editto Pacca non attribu� alcun diritto 
allo Stato sui ritrovamenti, salvo i diritti fiscali sul tesoro -e trova applicazione 
con la sentenza della Corte di appello di Roma 28 luglio 1906 per la Fanciulla 
di Anzio, Foro It. 1906, I, 1335). Successivamente si � affermata tale propriet�, e 
nello stesso tempo � stata eliminata la confisca prevista dall'art. 35 dalla legge 
del 1909 come sanzione (oltre alla multa) contro i trasgressori degli obblighi di 
legge e specialmente dell'obbligo dell'immediata denunzia all'Autorit� delle scoperte 
fortuite ed � stato attribuito il premio allo scopritore (art. 49 della legge 

n. 1089) (la necessit� per lo scopritore di conseguire il premio a condizione che 
faccia la denunzia era sancito dall'Editto di Pacca: �l'inventore che non adempie 
alle presenti disposizioni perde ogni diritto�). Sotto l'imperio della legge del 1909 
si � sostenuto, e la tesi � stata talvolta accolta in giurisprudenza, che la estinzione 
per amnistia del reato di omessa denunzia comportava il riconoscimento 
della propriet� dello Stato sulle cose scoperte, mentre il proprietario del fondo 
non aveva il diritto alla met� o prezzo equivalente delle cose stesse (cfr. Giur. cit. 
in GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte, 469). 
Se poi il diritto al premio viene posto a raffronto con analoghi istituti 
privatistici, ove esso � pi� compiutamente disciplinato (ad esempio con il premio 
spettante al ritrovatore di cose smarrite nel quale la inventio, ai fini del sorgere 
del diritto, si inserisce in una fattispecie complessa, di cui fa parte l'obbligo 
della denunzia) si deve osservare come il premio spetta solo ove concorrano i 
vari elementi della fattispecie. 

Pi� precisamente, per le cose smarrite il premio spetta solo se il ritrovatore 
ha adempiuto agli obblighi di legge: cfr. DE RuGGIERO, Istituzioni di diritto civile, 
I, 572: dottrina pacifica). Anche la giurisprudenza � pacifica in tal senso (Cass. 
9 dicembre 1941 n. 2901, Foro lt. 1942, I, 137, motiv.: "la cosa smarrita appartiene 
al ritrovatore ex lege, se si � uniformato alle disposizioni di legge, e non gi� 
iure inventionis, che non pu� invocarsi se non sulle cose le quali non hanno. 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Se � vero, infatti, che il tesoro appartiene al proprietario del fondo, 
non potendosi provare l'esistenza di alcun altro titolare del diritto di 
propriet�, nella specie si concreta una diversa ipotesi, quella prevista 
dall'art. 826 secondo comma e.e., per la quale fanno parte del patrimonio 
indisponibile dello Stato �le cose d'interesse storico, archeologico, paletonologico, 
paleontologico ed artistico, da chiunque e in qualunque modo 
ritrovate nel sottosuolo�. 

Nessuna natura di indennizzo per il sacrificio di un diritto non esistente 
pu� quindi riconoscersi alla pretesa del Fontana, che neppure 
pu� sostenere un diritto al premio previsto dalla legge speciale. Tale 
premio infatti vuole essere soltanto un incentivo ed una ricompensa 
allo scopritore, ove questo abbia tempestivamente denunciato l'avvenuto 
ritrovamento e proceduto alla consegna delle cose tr�vate, in adempimento 
alle finalit� del legislatore di prevenire la ,dispersione, l'occultamento 
e l'impossessamento di cose di particolare interesse storico ed 
artistico. Detto comportamento, meritevole d'essere premiato, non pu� 
davvero ravvisarsi; come � pacifico, in quello tenuto dal Fontana. 


(Omissis). 

padrone�; cos� espressamente Cass. 17 luglio 1952, n. 2217, Foro lt. 1953, I, 16, 
che giustifica l'acquisto del diritto di propriet� da parte del ritrovatore solo se 
si � uniformato alla legge, giacch� in tal caso non pu� subire l'azione di restituzione, 
e cos� giustificata anche l'acquisto del diritto al _premio; v. anche Cass. 
20 agosto 1953, n. 2807, Foro It. 1954, �. 168). Se la giurisprudenza ora citata sr 
applica in via analogica all'art. 49, sembra potersi affermare che il diritto al 
premio si inquadra nella legge n. 1089 e nella procedura ivi prevista, e il premio 
spetta se si � adempiuto all'obbligo della denunzia (la cui violazione costituisce 
delitto: Cass. 30 marzo 1967, Foro It. 1968, II, 8), in contrasto con quanto ritenuto 
dalla Cassazione nella sentenza n. 3623 ed in conformit� all'orientamento gi� 

espresso in sede consultiva da questa Avvocatura (rel. 1942-~0. I, 385). 

Tale soluzione � confortata anche da esame sulla natura del diritto al premio, 
il quale -come rilevasi dalla relazione Romano alla legge del 1939 -� appunto 
perch� premio, non � mai corrisposto a titolo di comp�nso di un diritto sulle 
cose ritrovate o scoperte, ma serve ad attuare un evidente criterio di giustizia 
distributiva�. Comunque, anche se controversa � la sua natura (esaminata in 
modo ampio e preciso dalla Cass. nella sentenza n. 2807 cit.), deve escludersi 
che esso abbia natura di indennizzo per il sacrificio, che, nei confronti dello 
scopritore, viene a subire il diritto di propriet�; cos� come per analogia si 
sostiene per altre figure (premio per i ritrovamenti di relitti di mare, art. 510 
cod. nav.; e di cetacei, art. 512). 

UGO GARGIULO 


425

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVTI..E 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 marzo 1976, n. 998 -Pres. Toro � 
Est. Archidiacono -P. M. Pedace (conf.). Ministero del Tesoro (avv. 
dello Stato Bruno) c. Vell.a (avv. Gorrone Querini). 

Procedimento civile -Lavoro -Controversie ~ Opposizione all'esecuzione Competenza 
-Coincidenza tra giudice dell'esecuzione e giudice del 
lavoro. 
(cod. proc. civ., art. 61~ bis). 

La norma dell'art. 618 bis c.p.c. rifiettente l'opposizione all'esecuzione 
e agli atti esecutivi, nelle esecuzioni traenti titolo da controversie di 
lavoro innova anche in tema di competenza, ed implica coincidenza tra 
giudice dell'opposizione e giudice del lavoro. 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 14 febbraio 1976, n. 476 -Pres. Toro Est. 
Archidiacono -P. M. Pedace (conf.). Ministero del Tesoro (avv. 
dello Stato Bruno) c. Velia (avv. Gorrone Querini). 

Procedimento civile � Per recupero credito di lavoro � Pignoramento 
presso terzi . Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo � Natura 
di autonomo giudizio � Competenza ordinaria. 
(Cost., proc. civ., artt. 548 e 618 bis). 

Poich� il giudizio di accertamento dell'obbligo del terza risponde 
alla finalit� di chiarire, in contraddittorio delle parti, la sussistenza del 
debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, che riveste funzione 
strumentale e pregiudiziale rispetto all'esecuzione, non esercita 
alcuna infiuenza di esso la disciplina speciale dettata dall'art. 618 bis: ne 
discende pertanto l'applicabilit� delle regole previste in via ordinaria 
dall'art. 7 e seguenti del Cod. proc. civ. 

Annotazioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 1973, 

n. 533, al regime delle opposizioni nel processo esecutivo. 
Le sentenze riportate toccano uno dei punti pi� delicati della nuova disci


. 
plina del processo del 1avoro: non pu� infatti ancora dirsi, nonostante la massiccia 
applicazione di cui � stata oggetto, che la legge 11 agosto 1973, n. 533 abbia 
regolato la difficile materia delle opposizioni nel procedimento esecutivo in 
maniera agevole e chiara. 

Pare, anzi, che il nuovo legislatore abbia voluto ripetere gli stessi errori 
del precedente, raccogliendo le varie forme di opposizione in una disposizione 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

426 

I 

(Omissis). -Con l'unico motivo di censura, il Ministero ricorrente 
osserva che l'ammontare del credito per cui si procede indica senz'altro 
la competenza del Tribunale, per ragione di valore. N�, in contrario, 

pu� obiettarsi che ai sensi dell'art. 618 bis sussista la competenza per 
materia del Pretore, come giudice del lavoro. Il secondo comma di detto 
art. 618 bis, infatti, per l'opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione 
-come nella specie -lascia ferma la competenza del giudice 
dell'esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c.; ossia, a 
conferma della regola ex art. 615, comporta che il giudice dell'esecuzione 
trattenga o non la causa di opposizione secondo che sia o no competente 

di carattere generale, traendone peraltro, gli stessi inconvenienti (1) che le caratterizzano 
nell'ambito della disciplina ordinaria. 
In sostanza, anche il regime della riforma continua -almeno in apparenza 


�' 

a distinguere le opposizioni all'esecuzione da quelle agli atti esecutivi, facendo 
poi, uso, nell'ambito di entrambe, del concetto di � presecutivit� dell'opposizione>>, 
quando riserva alla competenza del giudice ordinario dell'esecuzione le 
opposizioni di cui agli articoli 615 2� comma e 617 2� comma, ed a quella del 
giudice specializzato� tutte le altre. 

Al di l� dei dibattiti che l'introduzione dell'art. 618 bis ha suscitato in sede 
di elaborazione (2), il momento caratterizzante la discriminazione di competenza 
rimane fissato nell'� inizio dell'attivit� di esecuzione� (3), essendo, prima di 
questo, l'intero processo ancora nelle mani del giudice del lavoro anche per 
quanto riguarda la fase dell'opposizione. 

Peraltro la genericit� della formulazione che devolve -almeno in linea di 
principio -al giudice del lavoro la competenza a decidere delle opposizioni 
nella fase esecutiva, apre una vasta gamma di problemi la cui esatta soluzione 
non si presenta agevole almeno sul piano teorico: sar� ancora compito della 
giurisprudenza fornire un esatto inquadramento delle singole fattispecie concrete. 
� 

Due appaiono comunque i parametri cui � necessario far riferimento nella 

interpretazione della disposizione innovatrice: il primo che subordina l'applica


bilit� della disciplina speciale alla compatibilit� di quest'ultima con la normativa 

ordinaria del processo di esecuzione; l'altro, che trae origine dal mutamento di 

natura dell'opposizione, susseguito alla riforma (4). 

2. -La Corte di Cassazione, investita solo di recente della questione (5) si 
� mantenuta su di un piano di letterale interpretazione della normativa di riforma, 
statuendo la � devoluzione al Pretore, indipendentemente dal loro valore, delle 
(1) S. SATTA, Commentario dal Codice di Procedura civile Volume III, l'Esecuzione, 
Milano 1966, 458. 
(2) Un esauriente riassunto pu� leggersi in: PROTO-PISANI, PEZZANA, BARONE, ANDRIOLI, Le 
controversie in materia di lavoro, Comm. Scialoja, Milano-Bologna 1974, 552. 
(3) Problema peraltro ancora dibattuto in dottrina, cfr. S. SATTA, Commentario, cit. Disposizioni 
Generali, Milano 1966, 132. 
(4) Sul punto, cfr. PROTO-PISANI ed altri cit. 560. 
(5) Un precedente che pare sinora unico, rimane Cass. 19 dicembre 1975, n. 421, Foro it. 
Mass. 1975, 1204. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

427 

per valore. Il Pretore di Roma, pertanto, si sarebbe dovuto limitare a 
prendere atto della sua incompetenza e avrebbe dovuto trasmettere la 
causa di opposizione al Tribunale. 

Il ricorso non � fondato. 

Osserva la Corte che la disposizione di cui all'art. 618 bis c.p.c., a 
proposito delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nelle esecuzioni 
traenti titolo da controversi� di lavoro, innova anche in tema di 
competenza, e implica coincidenza tra giudice dell'opposizione e giudice 
del lavoro. In particolare, per l'opposizione all'esecuzione -quale pacificamente 
� quella in esame -l'art. 618 bis comporta che la competenza 
spetta al Pretore come giudice del lavoro, salva la competenza del giudice 
dell'esecuzione a ricevere l'opposizione proposta -come nel caso 

cause di opposizione in materia di lavoro, previdenza e assistenza �: ed analogo 
assunto ha riaffermato nella prima decisione che sopra � dato leggere. 

Il principio non ha bisogno di ulteriori chiose; alla sottrazione di materia 
della opposizione di rito al giudice ordinario, dovrebbe corrispondere una pi� 
celere e sostanziale giustizia. 

La prosecuzione della fase esecutiva innanzi allo stesso giudice da cui origina 
il titolo, si presenta idonea a realizzare i canoni cui � ispirato l'intero processo 
del lavoro: il magistrato unico, l'oralit�, il contatto diretto tra le parti ed il 
giudice, la concentrazione e lo snellimento delle fasi processuali (6), tutte dirette 
alla definizione sollecita di rapporti in cui la tutela del � bene della vita � assume 
primaria rilevanza. 

Sotto questo profilo la normativa innovatrice per� nasconde il primo pericolo, 
quando conserva all'ordinario giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere 
della opposizione a procedimento esecutivo gi� iniziato, sottraendola al Pretore, 
irr funzione del giudice del lavoro. 

Rimane cos� salva l'esigenza che la validit� del titolo e dei singoli atti del 
processo esecutivo vengano vagliati da un organo � istituzionalmente ,, diverso da 
quello che vi ha dato vita: ma, data la farragine in cui si dibatte l'ordinario 
processo di esecuzione (7), la fase satisfattiva diviene soggetta agli stessi rallentamenti, 
che avevano indotto la legge innovativa a .sottrarre la materia alla 
ordinaria competenza esecutiva. 

� da chiedersi a questo punto, se anche il giudice ordinario-dovr� almeno, 
per quanto riguarda i principi dell'immediatezza e dell'oralit�, seguire i criteri 
stabiliti dal legislatore del nuovo processo del lavoro, qualora investito dell'opposizione 
in base al secondo comma dell'art. 618 bis, eliminando ogni ostacolo processuale 
che rappresenti per il lavoratore un aggravio eccessivo, sia dal punto 
di vista delle spese, che dell'arco di tempo occorrente per la decisione della 
materia del contendere: e ci�. appare possibile per la latitudine della formula 
legislativa. 

D'altra parte il rinvio �elastico� al Codice di procedura civile operato 
dall'art. 618 bis postula che !;applicabilit� delle singole norme sia solo e semplicemente 
subordinata alla � compatibilit�� di queste con la disciplina innovata, 
alla quale, pertanto, il giudice ordinario o specializzato che sia dovr� comunque 

(6) M. VELLANI, Appunti sul nuovo proceso del lavoro R.T.D.P.C. 1973, 1551. 
(7) Cfr. le osservazioni del CONVERSO, Intervento nell'incontro sul progetto di riforma del 
nuovo processo del lavoro, Bologna, 12-13 giugno, Milano 1971. 
4 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

presente -dopo finizio dell'esecuzione stessa. Nella specie, poich� il 
Pretore di Roma � nel contempo giudice dell'esecuzione e giudice del 
lavoro, esattamente ha affermato la sua competenza a riceve l'atto di 
opposizione e a decidere (per ragioni di materia) sull'opposizione medesima, 
esclusa comunque la competenza per valore del Tribunale. 


(Omissis). 

II 

(Omissis). -Con l'unico motivo il ricorrente Ministero si duole della 
dichiarazione di competenza del Pretore, il quale avrebbe errato nel confondere 
il giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo con 

ispirarsi qualora si trovi a giudicare di rapporti attinenti alla materia del lavoro. 

3. -In questo contesto, la pi� importante. delle innovazioni, concerne 
anzitut~o la generalizzazione del ricorso come (( forma � dell'opposizione anche 
quando nel procedimento ordinario � prevista la citazione con le formalit� di 
cui all'art. 163 e segg. c.p.c.: il sistema � speciale � del rito del lavoro postula 
infatti la necessit� del ricorso �da notificare con pedissequo decreto nelle forme 
dell'art. 414 e seguenti: strumento senz'altro pi� idoneo al fine di assicurare una 
pi� rapida giustizia (9) perch� richiede il compimento di una minor quantit� 
di attivit� processuali (10). 
Si � cos� venuta a realizzare, almeno per ci� che concerne la forma dell'atto 
introduttivo del procedimento in opposizione, la sua applicazione gi� da tempo 
auspicata dalla dottrina, che addirittura proponeva di unificare i due tipi di 
opposizione, stante la pi� volte rilevata difficolt� di distinguere quando essa fosse 
diretta contro l'esecuzione nel suo complesso, e quando contro i singoli atti (11). 

� d'uopo rilevare come oltre alla forma degli atti, il procedimento di unificazione 
operatosi con la nuova disciplina si sia esteso anche ai termini per la 
proposizione dell'opposizione, dovendosi ritenere il 2� comma dell'art. 615 ed 
il 2� comma dell'art. 617 assorbiti, per ci� che concerne i termini, dal regime 
stabilito dall'art. 414 c.p.c. 

Cos�, nel caso di opposizione all'esecuzione in materia di lavoro, sar� onere 
dell'opponente depositare il ricorso della cancelleria del Pretore, con le indicazioni 
(per quanto possibili). di cui all'art. 414; il Pretore stesso, come dal successivo 
art. 415 dovr� fissare la udienza di discussione a non oltre sessanta giorni 
dal deposito, con proprio decreto, da notificare all'opposto, in uno con il ricorso. 

Per le opposizioni agli atti esecutivi, dovrebbe peraltro ritenersi salvo il 
termine di cinque giorni dalla notifica del titolo o del precetto di cui al 1� comma 
dell'art. 617 stabilito per la notifica della citazione (nella fattispecie del processo 
del lavoro sar� da intendersi per la proposizione del ricorso) in quanto volto ad 
accelerare il corso della procedura (12) e pertanto pi� che compatibile con il 
carattere della nuova disciplina. 

(9) A. PROTO-PISANI, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro, Foro it. 
1973, V, 231; nonch�: relazione LosPI.NOSO-SEVERINI, Commissioni riunite Giustizia e Lavoro 
delle Camere 21 marza e 18 giugno 1971. 
(10) ANDRIOLI, PROTO-PISANI, Il nuovo processo del lavoro, cit. 157. 
(11) ANDRIOLI, PROTO-PISANI, Il nuovo processo del lavoro, cit. 457. 
(12) Sul termine di cinque giorni e la sua finalit�, cfr. S. �� SATTA, Commentario, cit. 478. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 429 

' 

quello esecutivo o con quello di opposizione. Si tratta di un giudizio 
autonomo, il cui oggetto non ha riferimento alcuno ai rapporti ex art. 409 

c.p.c. e si riferisce, invece, al rapporto bancario tra la Banca Nazionale 
del Lavoro e il Ministero del Tesoro. Tale giudizio, in considerazione 
dell'entit� del credito per cui si procede, spetta per ragione di valore al 
Tribunale di Roma. 
Replica, ilresistente Vella, che il giudizio de quo � una fase incidentale 
del giudizio di espropriazione presso terzi, cui � strettamente connesso. 
Sicch�, essendo stato azionato un credito di lavoro, ed essendo 
stata fatta opposizione all'esecuzione, ex art. 618 bis c.p.c., la struttura 
unitaria del rapporto processuale di esecuzione comporterebbe la com


4. � Se agevole si presenta la problemativa per ci� che riguarda la forma ed 
i termini dell'opposizione, pi� delicata esso diviene quando si versi in materia 
di determinazione del giudice che dovr� conoscerne, data la formulazione dell'art. 
618 'bis, 2� comma, che lascia salve le regole ordinarie di competenza qualora 
l'esecuzione sia gi� iniziata. 
Per quanto concerne il valore, l'unica deroga pare essere quella sopra menzionata, 
per l'opposizione proposta a procedimento gi� iniziato, ove il criterio 
applicabile dovr� intendersi quello �ordinario � di cui agli artt. 8 e 9 del Codice 
di rito, non sussistendo alcuna riserva di competenza per materia a favore dell'organo 
specializzato del lavoro. 

Agevole si presenta anche l'individuazione del giudice competente per materia 
nelle opposizioni cd. � preesecutive �, stante la devoluzione espressamente stabilita 
al Pretore-giudice del lavoro di ogni causa di opposizione salvo quando il 
procedimento esecutivo abbia gi� avuto inizio. 

Pi� complesso � invece stabilire il � foro � territoriale innanzi a cui il ricorso 
dovr� essere presentato: deve infatti la: competenza del giudice dell'esecuzione 
di cui all'art. 27 o quella sussidiaria stabilita all'art. 480 del Codice di Procedura 
ritenersi derogata a favore di quella stabilita all'art. 413 che designa territorialmente 
competente il giudice nella cui circoscrizione � sorto il rapporto o l'azienda� 
ha sede? � 

Quest'ultimo appare senza dubbio il criterio pi� rispondente alla nuova 
discipl,ina, stainte il 11invio generico w~le norme sul processo del favoro operato 
dall'art. 618 bis, oltre che allo spirito della normativa di agevolare il lavoratore 
a costituirsi in contradittorio anche nel processo di esecuzione. 

Del resto, data la natura di � incidente cognitorio � (13) del processo di 
opposizione, per cui, in talune ipotesi, esso si presenta quasi una continuazione 
del procedimento da cui ha tratto origine il titolo, il pi� idoneo a conoscere di 
questa ulteriore vicenda, dal punto di vista .del territorio, dev� considerarsi 
senz'altro il giudice del luogo ove l'intero rapporto ha trovato il proprio svolgimento. 


Lo stesso criterio potrebbe essere di guida nella determinazione dell'organo 
competente nell'ipotesi prevista all'art. 618 bis 1� comma, qualora la causa sia 
devoluta ali'� ordinario� giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che il legislatore 
non abbia voluto imporre lo spostamento di competenza territoriale nel caso 
di opposizione ad esecuzione gi� iniziata: conseguenza che senz'altro si verifi


(13) Circa detto carattere la dottrina � tralatiziarnente pacifica; cfr. S. SATTA, Commentario, 
cit. 458 e segg. 

430 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

petenza pretoria anche per l'opposizione nonch� per l'accertamento pregiudiziale 
dell'obbligo del terzo. 

Il ricorso � fondato. 

Va in primo luogo ribadito che altro � l'opposizione all'esecuzione, 
con la quale l'esecutato contesta l'an dell'azione esecutiva proposta contro 
di lui, altro � l'accertamento dell'obbligo del terzo, in cui si tratta di 
chiarire in contraddittorio delle parti se sussista o no il debito del terzo 
in confronto del debitore esecutato: ben potrebbe esistere detto debito 
e non sussistere il diritto di procedere in executivis, cos� come, al contrario, 
ben potrebbe sussistere quest'ultimo diritto nei rapporti tra ese


cherebbe, a tutto scapito di una sollecita conclusione del procedimento, se la 
norma si dovesse interpretare nel senso di un'applicazione �in blocco � delle 
regole ordinarie di competenza. 

5. -Ma i problemi di coordinamento non si arrestano alla competenza; � 
infatti dato leggere all'art. 616 che � ... il giudice provvede all'istruzione della 
causa a norma dell'art. 175 e seguenti�: ed all'art. 618 che ... �il giudice d� nei casi 
urgenti, i provvedimenti opportuni; rimane da chiarire come queste norme si 
coordinino con la nuova formulazione del rito del lavoro. 
Sul primo degli incisi richiamati non pare debba sorgere alcuna questione: 
gli articoli 175 c.p.c. e successivi devono intendersi sostituiti, in tutto o in parte 
(cio� per ci� che attiene alla concentrazione, all'immediatezza, alla semplificazione 
dell'attivit� istruttoria) dalle norme di cui all'art. 420 e seguenti, s� da pervenire 
ad un sollecito inquadramento della materia del contendere sin dalla prima 
udienza. 

Pi� complessa � la sistemazione interpretativa dell'art. 618, che assegna al 
giudice il compito di provvedere con ordinanza su quanto egli ritenga indilazionabile: 
e ci� significa stabilire (14) anzitutto se anche nella subjecta materia 
debba riconoscersi al giudice un potere di sospendere l'esecuzione. Impregiudicato 
rimanendo il problema, posto in dottrina per l'opposizione agli atti esecutivi nel 
rito ordinario, dell'effetto sospensivo automatico dell'esecuzione (15). 

Sul punto � da ritenere che l'opinione negativa (16) trovi pi� che mai applicazione 
nella materia del processo del lavoro: l'opposizione non sospende l'esecuzione 
n� conferisce al giudice una vera e propria facolt� di sospenderla, potendo 
determinare soltanto nell'organo il potere di non far compiere l'atto se ci� si 
manifesta inopportuno dato il vizio del medesimo: e questo -inutile dirlo equivale 
ad una sospensione. 

Per evitare simili conseguenze � necessario postulare che in quest'ultima, 
come nell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione, deve, in linea di principio, ritenersi 
che il potere discrezionale del giudice abbia subito nella nuova normativa 

U:n ampliamento con riguardo alla possibilit� di ordinare la rinnovazione d� 
quegli atti che si presentino inficiati da nullit�, e si sia ristretto per ci� che 
attiene alla facolt� di sospendere l'esecuzione: nel contemperamento dell'interesse 
dell'opponente, che fa valere difetti del titolo o del procedimento esecutivo, 
e dell'opposto, che tende a conseguire il bene della vita, non v'� dubbio che la 
ratio della nuova normativa abbia voluto privilegiare proprio quest'ultimo. 
(14) S. SATTA, cit. 481. 
(15) S. SATTA, cit. 482. 
(16) S. SATTA, cit. 482. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 431 

cutato ed esecutante e mancare invece il credito dell'esecutato verso il 
terzo (cfr. Cass. 15 luglio 1972, n. 2443). 

Ora si discute, per l'appunto, dell'esistenza del credito pignorato. 
presso il terzo; e la connessione dell'accertamento, in funzione strumentale 
e pregiudiziale, rispetto all'esecuzione, non pu� fare trascurare che 
si tratta di cause distinte, per le quali espressamente il legislatore detta 
una diversa disciplina quanto alla competenza. Disciplina non influenzata 
dall'art. 618 bis, richiamato nel provvedimento impugnato, posto 

6. -Fonte di ulteriori dubbi � infine il disposto dell'ultimo inciso dell'art. 618 
comma 2� che sancisce la non impugnabilit� delle sentenze rese dal giudice cui 
� devoluta la cognizione dell'opposizione agli atti esecutivi: quid juris con la 
disciplina del nuovo processo? 
Da pi� parti infatti il disposto della norma veniva criticato come limitativo 
del diritto di difesa (17) unico temperamento essendo costituito dal fatto che 
l'opposizione, non toccando il titolo nella sua essenza (vale a dire la ragione 
giustificatrice dell'intero procedimento) nulla toglieva alle possibilit� del procedente 
di iniziare una nuova esecuzione, nella ipotesi di sentenza favorevole 
all'opponente, e cio� di accoglimento delle ragioni di nullit� del processo 
esecutivo. 

D'altra parte, conseguenze cos� gravi postulano la necessit� di distinguere 

quando le doglianze fatte valere con l'opposizione concernono un solo atto della 

procedura, che potrebbe essere agevolmente rinnovato, o la procedura esecutiva 

nel suo insieme. 

Nel primo caso, il mantenimento della regola dell'inoppugnabilit� poco pre


giudicherebbe le ragioni del prestatore, risolvendosi il provvedimento di annul


lamento di un atto del procedimento esecutivo nella perdita -per il soddisfa


cimento deHe propI1ie ragioni -del tempo necessario aHa rinnovazione del 

medesimo. 

Qualora, invece, la sentenza del giudice dell'opposizione coinvolga la proce


dura esecutiva nel suo complesso, l'annullamento, e la conseguente reiterazione 

della stessa, potrebbe risolversi in un aggravamento delle posizioni del lavoratore 

in sede esecutiva, oltre che nella vanificazione dei diritti affermati con la celerit� 

che il legislatore ha inteso imprimete al processo del lavoro. 

Una simile distinzione implicherebbe peraltro il disagio di stabilire una 

casistica in ordine agli atti -vale a dire alla loro importanza e connessione 

nell'ambito del processo esecutivo sulla scorta dell'art. 159 c.p.c. -che compli


cherebbe oltremodo l'intera materia aggiungendo incertezza ad incertezza: di 

qui la necessit� di un principio generale in merito all'impugnabilit� o meno della 

sentenza del giudice cui � rivolta l'opposizione agli atti esecutivi. 

In assenza di una pronunzia in merito del Supremo Giudice pu� ritenersi 

per ora accoglibile il principio enunciato dalla dottrina (18) che ammette nel 

nuovo regime, l'inammissibilit� della regola dell'inoppugnabilit� delle sentenze 

del giudice dell'opposizione per un duplice ordine di ragioni: 

-uniformit� della materia del processo del lavoro che concepisce � per 
principio � l'impugnabilit� delle sentenze, da qualsiasi giudice essa vengano 
emanate; 

(17) Cfr. ANDRIOLI, PROTO-PISANI, cit. 559. 
(18) ANDRIOLI, PROTO-PISANNI, cit. 559. 

432 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELL!J STATO 

che detto art. 618 bis riguarda l'opposizione all'esecuzione e agli atti 
esecutivi, ma non l'accertamento dell'obbligo del terzo. N�, per analogia, 
� consentito estendere detta previsione speciale al di fuori delle ipotesi 
dalla stessa contemplate. 

Resta quindi da stabilire quale sia, nella specie, il giudice competente 
per la causa che si delinea ove il terzo non renda la dichiarazione (o la 
dichiarazione sia contestata), ex art. 548 c.p.c. Ebbene, va senz'altro disattesa 
l'argomentazione del resistente Velia secondo la quale, procedendosi 
in executivis per un credito di lavoro subordinato, il diritto in questione 
si ricondurrebbe pur sempre nell'ambito della materia contemplata dal


-parit� di regime di tutte le opposizioni nel processo esecutivo e pertanto 
assimilazione delle sentenze emanate dal giudice ex art. 618 2� comma a quelle 
adottate ex art. 616 (19). � 

7. -La Cassazione ha poi affrontato la difficile questione, anche se per 
implicito, della natura del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, 
risolvendo in conformit� alle proposizioni enunciate dalla dottrina tradizionale, 
nel senso della estraneit� di questo al processo di opposizione nel suo insieme 
(20). � 
Tutto ci� riproduce senz'altro la intentio legis dei compilatori della riforma, 
che, hanno chiaramente voluto escluderne dalla portata i meri processi di � accertamento
�, come peraltro si desume dall'assoggettamento del processo di opposizione 
di terzo (619 c.p.c.) al regime � ordinario � stabilito da Codice. 

In questo senso, si era gi� orientata la maggior parte degli studiosi di diritto 
processuale con qualche voce discorde (21) e pare che, allo stato, debba considerarsi 
l'opinione pi� avveduta e rispondente alle� nozioni di accertamento accolte 
dai classici del processo civile (22). 

8. -Le brevi osservazioni svolte dimostrano gi� da ora la difficolt� di trarre 
un costrutto circa la portata della riforma nella materia della opposizione al 
processo esecutivo: da deplorare senz'altro la scarsa opera di chiarificazione 
del legislatore, che ha lasciato insoluti diversi problemi riguardanti il modus 
procedendi, non apparendo sufficiente �il rinvio generico alle norme previgenti 
nel codice di procedura con il solo limite della compatibilit� a segnare una via 
di interpretazione agevole ed univoca. 
Appaiono, d'altro canto, venuti meno molti dei formalismi che caratterizzavano 
il procedimento di opposizione, da cui � stato sinora tratto spunto per 
una casistica quanto mai varia e minuta diretta a paralizzare il titolo esecutivo, 
e, quindi, in definitiva, il soddisfacimento del diritto del creditore, a tutto vantaggio 
di chi traeva danno dalla formazione del titolo e dalla subitanea esecuzione 
dello stesso. 

L'unificazione -almeno dal punto di vista del procedimento, se non della 
natura -tra opposizione all'esecuzione ed opposizione ai singoli atti, e, nell'ambito 
di quest'ultima il venir meno della regola dell'inoppugnabilit� delle 
sentenze del giudice dell'esecuzione rappresenta un notevole passo in avanti sulla 

(19) ANDRIOLI, PROTO-PISANI, op. cit. 560. 
(20) E. REDENTI, Diritto Processuale Civile, Milano 1957, 245. 
(21) S. SATTA, Commentario, cit. 323. 
(22) E. REDENTI, op. cit. 245. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

433 

l'art. 409 c.p.c. Il diritto di cui si discute -secondo costante giurisprudenza 
(cfr. Cass. 21 marzo 1963, n. 678; 5 settembre 1963, n. 2432; 4 maggio 
1960, n. 988; 15 luglio 1972, n. 2443) -riguarda il rapporto tra la 
Banca del Lavoro e il Ministero, titolare di un conto e, pertanto, nulla 
ha a che fare coi rapporti ,ex art. 409 c.p.c. 

Ne discende, di conseguenza, la competenza del "Tribunale per ragione 
di valore -secondo i criteri ordinari -stante l'ammontare del credito 
in questione. -(Omissis). 

strada del rapido soddisfacimento del diritto del creditore, agevolato anche dall'applkazione 
�in b1occo � dei pdnoipi caratterizzant:i il processo del ~avoro, postulanti 
una conclusione pi� sollecita che nel processo ordinario di cognizione. 

Manca indubbiamente in materia l'opera chiarificatrice della giurisprudenza: 
essa si presenta per� �legata al tempo; e troppo breve ancora � stato il periodo 
di applicazione della riforma. 

CESARE LAMBERTI 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. PL, 10 dicembre 1976 n. 6 -Pres. Vetrano Est. 
Pignataro. Gelormino ed altri (avv. Prosperetti W.) c. Ministero 
Finanze (avv. Stato Vitucci), con intervento ad adiuvandum di Pandolfi. 
(avv. D'Audino). 

Ricorso giurisdizionale -Intervento � ad adiuvandum � � Destinatario di 
un provvedimento di contenuto analogo gravato di autonoma impu� 
gnativa ma pre�luso alla discussione � Legittimazione � Sussiste. 

Pubblico impiego � Concorso � Valutazione dei titoli � Art. 1 l. 11 dicembre 
1969, n. 910 � Interpretazione � Limiti. 

Pubblico impiego � Avventizi � Inquadramento � Rapporto fra l'art. 21 

c.p.v. l. 18 marzo 1968, n. 249 e l'art. 2 d.l.vo 7 aprile 1948, n. 262 � 
Effetti. 
Pubblico impiego � Avventizi � Inquadramento nei ruoli speciali transitori 
� Art. 21 I. 18 marzo 1968, n. 249 � Applicabilit� � Limiti. 

Pubblico impiego � Statuto dei lavoratori -Inapplicabilit�. 

Pubblico impiego � Avventizi � Titoli di studio � Art. 21, I. 18 marzo 1968, 

n. 249 � Interpretazione � Effetti � Limiti. 
� inammissibile l'intervento ad adiuvandum nel giudizio amministrativo 
da parte del destinatario di un provvedimento di analogo contenuto 
che possa essere gravato di autonoma impugnativa, laddove non sussiste 
preclusione all'intervento da parte del soggetto che non possa discutere 
il proprio ricorso in quanto il decreto analogo (autonomamente impugnato) 
non risulti registrato da parte dell'organo di controllo (1). 

Ai sensi dell'art. 1 legge 11 dicembre 1969 n. 910 � stata stabilita una 
parit� di condizioni tra i possessori dei titoli di studio ivi contemplati ai 
fini della iscrizione a qualsiasi corso di laurea, limitatamente all'ambito 
universitario e in particolare fino alla attuazione della riforma universitaria, 
senza peraltro che tale par condicio possa minimamente configurare 
una equivalenza di titoli di studio ad altri effetti e, in particolare, per 

(1-5) Come � noto, nel processo amministrativo � consentito solo l'intervento 
adesivo, mentre restano esclusi in linea di principio sia l'intervento principale 
che quello litisconsortile. ! 

> 

~ 

.,_ ~ 


PART.E I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

435 

quanto concerne la normativa di valutazione dei titoli necessari per accedere 
a pubbliche carriere (2). 

L'art. 21 c.p.v. legge 18 marza 1968, n. 249 stabilisce che spetta agli 
avventizi del Ministero delle Finanze collocati nella qualifica di diurnista 
il trattamento giuridico e quello economico previsto per gli impiegati non 
di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento; per detti avventizi 
trova applicazione la normativa prevista dal decreto legislativo 7 apri.
le 1948, n. 262, espressamente richiamato dall'art. 21 predetto ai fini del 
trattamento giuridico ed economico applicabile una volta completata la 
fase del collocamento nella qualifica di diurnista, non gi� nella fase preliminare 
del collocamento nella qualifica di diurnista, la quale risulta, invece, 
disciplinata dall'art. 2, legge 4 febbraio 1966, n. 62 (3). 

� preclusa ogni possibilit� di interpretazione estensiva o analogica 
dell'inquadramento degli avventizi nei ruoli speciali transitori, ci� anche 
con riferimento all'inquadramento nella qualifica di diurnista degli avventizi 
in servizio presso il Ministero delle Finanze. 

Lo statuto dei lavoratori non trova applicazione rispetto agli impiegati 
dello Stato (4). 

Posto che, affinch� l'avventizio possa conseguire la qualifica di diurnista 
al medesimo propria, come previsto dall'art. 25, terzo comma, legge 
28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 21, legge 18 marza 1968, n. 249 dal primo 
richiamato, � necessario il possesso del titolo di studio che ne consi;mta 
l'utilizzazione in altro ruolo della stessa carriera o in altre Amministrazioni 
dello Stato, gli avventizi del Ministero delle Finanze, non collocabili 
come diurnisti di seconda categoria nei rami specifici indicati dall'art. 10 

d.P.R. 15 ottobre 1969, n. 1281 per mancanza di titolo di studio richiesto, 
vanno collocati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 pure 
richiamato dall'art. 25, legge 775 del 1970, e beninteso qualora sussistano 
tutti gli altri requisiti richiesti, nella qualifica di diurnista di seconda categoria 
in uno qualsiasi dei rami del Ministero stesso o di qualsiasi altra 
L'Adunanza Plenaria con decisione del 23 novembre 1971, n. 17 (in Il Consiglio 
di Stato 1971, I, 2047) ebbe ad escludere in particolare anche l'ammissibilit� 
dell'intervento ad adiuvandum spiegato da destinatari di provvedimenti a contenuto 
analogo a quello in discussione graviti con autonome impugnative e in 
attesa di fissazione di udienza presso la Sezione, non ritenendosi tale da consentire 
l'accessione (in via di intervento a parte actoris) l'interesse degli interventori 
a conseguire un precedente giurisprudenziale dell'Aduna:r�za Plenaria da 
invocare poi nel separato e distinto giudizio dai medesimi promosso. 

Per una fattispecie di intervento adesivo ad opponendum cfr. Csi 24 feb


braio 1975, n. 3, ivi, 1975, I, 190. 

In dottrina cfr. RoEHRSSEN G., Considerazioni sull'intervento nel processo am� 
ministrativo, in Nuova Rassegna, 1974, 2181; SEPE-PEs, Le nuove leggi di giustizia 
amministrativa, Milano 1972, 266 e seguenti. 

Per quanto concerne il problema del collocamento nelle qualifiche corrispondenti 
al titolo di studio prescritto cfr. Sez. IV, 15 novembre 1963, n. 843 in 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

436 

Amministrazione dello Stato per la quale il titolo di studio di cui risultino 
in possesso� sia idoneo; solo in mancanza di detto titolo di studio, 
l'avventizio dovr� essere collocato nella qualifica di diurnista inferiore (5). 

Il Consiglio di Stato 1963, I, 1638; Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1008, ivi, 1964, I, 
1649; Sez. IV, 27 novembre 1973, n. 1124, ivi, 1973, I, 1610. 

R.T. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1976, n. 1043 -Pres. Uccellatore 
-Est. Riccio. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Siconolfi) 

c. Reabaldi (~vv. Prosperetti). 
Giustizia amministrativa � Ricorso in appello � Decisione del T.A.R. di 
annullamento dell'atto amministrativo � Esecuzione da parte della 

P.A. � Cessazione della materia del contendere � Esclusione. 
Ordinamento giudiziario � Magistrati ordinari � Provvedimento di collocamento 
a riposo � Impugnabilit� in primo grado dinanzi al T.A.R. � 
Ammissibilit�. 

Impiego pubblico � Ex combattenti � Domanda di collocamento a riposo � 
Rinuncia � Inammissibilit�. 

Non cessa la materia del contendere se la P.A., che ha impugnato la 
sentenza del T.A.R. di annullamento dell'atto amministrativo, vi ha dato 
esecuzion131 trattandosi di atto dovuto, che non � indice di acquiescenza (1). 

La norma dell'art. 17 legge 24 marzo 1958, n. 195 -che prevede la 

impugnabilit� davanti al Consiglio di Stato dei provvedimenti concernenti 

i magistrati -non ha carattere di norma speciale, e come tale � derogata 

dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva del doppio grado di giu


risdizione, con la conseguenza che i T.A.R. sono competenti in primo 

grado dei ricorsi proposti dai magistrati ordinari (2). 

Le norme del d. l. 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 

1974, n. 355, che hanno disciplinato l'esodo degli ex combattenti, scaglio


(1-3) La prima massima � applicazione dei principi generali sulla nozione di 

acquiescenza, la quale deve escludersi qualora la parte soccombente esegua una 

sentenza di per s� esecutiva. Ma sulla esecutivit� delle sentenze dei T.A.R. in 

pendenza dell'appello possono esprimersi fondati dubbi, e la questione � stata 

portata all'esame delle Sezioni Unite: cfr. COSENTINO, nota in questa Rassegna, 

1975, II, 119. 

La seconda massima, pur se contraria alla tesi sostenuta nell'interesse del 

Ministero, � utile p~r indirizzare le impugnative, dopo qualche oscillazione nelle 

decisioni dei T.A.R. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

437 

nandolo nel tempo, sono state emanate nell'esclusivo interesse della P.A.; 
pertanto, la precedenza per il collocamento a riposo degli ex combattenti 
che ne hanno fatto richiesta non pu� formare oggetto di rinuncia (3). 

La terza massima dirime i dubbi che, nonostante la espressa dizione della 
legge, erano sorti sulla ammissibilit� della rinuncia alla domanda di collocamento 
a riposo degli ex combattenti. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 dicembre 1976, n. 1298 -Pres. Uccellatore 
-Est. Schinaia-Marziotta (avv. Ianocita) c. Camitano (avv. Rampinelli) 
e Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Ferri). 

Associazione -Associazioni sindacali -Ordini professionali -Consiglio 
nazionale dei geometri -Elezione -Posizione dei singoli Collegi provinciali 
-Controinteressati -Limiti. 

Associazioni sindacali -Ordini professionali � Consigli nazionali dei geometri 
-Elezione -Giorno festivo -Legittimit�. 

Nella elezione del Consiglio nazionale dei geometri e nella proclamazione 
degli eletti -come in genere nella elezione di un qualsiasi Consiglio 
di Ordine professionale -si possono distinguere due diverse posizioni 
giuridiche: quella di ogni Collegio provinciale, che ha interesse alla regolarit� 
delle operazioni 'elettorali e l'altra del Collegio provinciale i cui voti 
sono stati impugnati: solo questi ultimi sono titolari di un interesse a 
resistere alla impugnativa de� voti assunti invalidi (1). 

Nella elezione dei membri del Consiglio nazionale dei geometri, nel 
silenzio della disciplina normativa, e in applicazione dei principi che regolano 
le elezioni amministrative e politiche, le quali si svolgono necessariamente 
di domenica (per tutta la giornata) e di luned� (solo parte 
della giornata) per assicurare la partecipazione degli elettori, il termine 
finale previsto dall'art. 13 del d.l.lg. 23 novembre 1944, n. 382 deve essere 
rispettato a pena di nullit� delle votazioni, anche se tale termine scada 
m giorno festivo (2). 

(1-2) Sulla pri:q:ta .massima possono esprimersi dei dubbi, potendo ;dtenersi 
legittimati a resistere alla impugnativa dei voti ritenuti invalidi di alcuni Consigli 
provinciali anche gli altri consigli i quali hanno anche interesse alla regolarit� 
delle operazioni elettorali. D'altra parte la elezone � un atto unitario nel 
quale non possono distinguersi e differeniziarsi i voti espressi da� taluni Consigli 
provinciali. 

La seconda massima � una esatta applicazione dei princip� sulle elezioni 

politiche e amminiStrative, e sulla elezione degli ordini professionali: cfr. Cons. 

Stato, Sez. II, 14 dicembre 1971, n. 1005). 



438 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 dicembre 1976, n. 1419 -Pres. Uccellatore 
-Est. Caianiello -Istituto neurologico � C. Besta � (avv.ti Golda 
.Perini e Ferri) e Istituto nazionale studio e cura tumori (avv.ti 
Guarino e Gonnelli) c. Consorzio nazionale ricerca medica (avv.ti 
Brunetti, Sorrentino e Zammit) e Ministero sanit� (avv. Stato Ferri) Appello, 
T.A.R. Lazio, I Sez. 9 aprile 1975, n. 238, in I Tribunali Amministrativi 
Regionali 1975, I, 1039: annullamento previo difetto giurisdizione 
giudice amministrativo. 

Ricorso giurisdizionale -Giudizio di appello -Questione di giurisdizione -
Rilevabilit� d'ufficio. 

Consorzi -Consorzi costituiti fra enti pubblici -Mancanza di una disciplina 
specifica -Natura privata -Sussiste. 

Competenza e giurisdizione � Recesso di enti membri di un consorzio 
di natura privata � Natura della controversia � Giurisdizione del 
giudice amministrativo � Non sussiste -Fattispecie relativa al Consorzio 
Nazionale per la ricerca medica. 

Costituisce eccezione al principio secondo cui le questioni pregiudidiziali 
concernenti il ricorso introduttivo vanno affrontate dal giudice 
di appello solo se siano espressamente fatte valere con l'appello principale 
o incidentale, la questione relativa al difetto di giurisdizione, 
considerato che a norma dell'art. 30 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, 
essa � rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo trattandosi 
di una causa ostativa che riguarda il complesso dell'organo giurisdizionale 
adito (1). ' 

La natura giuridica del Consorzio nazionale per la ricerca medica 
(il quale risulta aver ottenuto il riconoscimento del Capo dello Stato 
con espresso richiamo all'art. 12 e.e.) resta privatistica, analogamente 
alla natura rivestita da tutti quei consorzi che, ancorch� costituiti fra 
,enti pubblici, non assumono tuttavia la natura essi stessi di enti pubblici, 
non divenendo titolari degli interessi dei consorziati, ma avendo 
il solo scopo di esplicare i compiti necessari al perseguimento degli 
interessi (in ipotesi pubblici) di cui peraltro rimangono titolari i membri 
stessi, posto che il carattere pubblico del consorzio non deriva necessariamente 
dal fatto che il consorzio sia costituito da enti pubblici, 
ma dalla previsione di una specifica disciplina positiva che attribuisca 
espressamente al consorzio stesso il carattere della pubblicit� (2). 

(1-3) Sui poteri del Consiglio di Stato in grado di appello cfr. da ultimo 
Sez. IV, 30 novembre 1976, n. 1460 in Il Consiglio di Stato 1976, I, 1227, con richiami 
in dottrina. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

439 

Poich� il consorzio per la ricerca medica � una persona giuridica 
privata riconosciuta a norma dell'art. 12'*'e.e., essendo tutti i rapporti 
fra gli enti consorziati e il consorzio disciplinati dal diritto privato (ivi 
compreso l'art. 25 e.e. che al secondo comma disciplina la facolt� di 
recesso dell'associato), la controversia relativa alla esistenza o meno delle 
condizioni e dei presupposti per il recesso di un ente consorziato, che 
non investe l'esercizio di un potere pubblico ma solo posizioni di diritto 
soggettivo, resta sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo 
(3). 

Sulla disciplina dei consorzi m dottrina cfr. FRANCESCHELLI, �Consorzi� in 
Commentario al Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Libro V, Del lavoro, 
Bologna-Roma 1947; FERRI, Consorzio (teoria gen.) in Enc. Dir. Giuffr� IX, 371; 
MIELE-STANCANELLI, � Consorzi Amministrativi �, . ivi, 408. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 novembre 1976, n. 396 � Pres. Daniele � 
Est. Virgilio. INAM (avv. Pinna) c. Zara (avv. Salis). 

Giustizia amministrativa � Regolamento di competenza -Istanza -Deposito 
presso il T.A.R. -Necessit�. 

Anche se l'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel disciplinare 
il procedimento del regolamento preventivo di competenza, non 
prevede, oltre la notifica alle parti, il deposito della istanza di regolamento, 
� tuttavia necessario tale deposito ai fini della procedibilit� del 
giudizio incidentale (1). 

Risulta dagli atti che l'istanza in premessa � stata proposta entro 
20 giorni dalla costituzione in giudizio dell'Inam con atto notificato alla 
controparte il 18 novembre 1975 nonch� � stata depositata nella Segreteria 
del T.A.R. il 26 novembre 1975 allorch� il termine anzidetto era 
gi� decorso. 

Occorre quindi in via preliminare esaminare di ufficio il problema 
della ritualit� dell'istanza in esame stabilendo se la stessa, nel termine 
di cui al secondo comma dell'art. 31 della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, 

(1) Si riporta la decisione sia per la sua precisa motivazione sia per gli 
ulteriori rilievi sulla competenza in base all'efficacia dell'atto e alla natura dell'autorit� 
emanante e sul c.d. foro del pubblico impiego (limitatamente ai dipendenti 
in servizio). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

440 

debba essere solamente notifispta a tutte le parti in causa od anche depositata 
nella segreteria del T.A.R. adito dal ricorrente. 

L'art. 31,della legge succitata nulla dispone al riguardo in quanto, 
al terzo comma, nel fissare le modalit� di proposizione della istanza,. 
ne dispone esclusivamente la notifica alle parti in causa che non vi 
abbiano aderito; D'altra parte, il deposito in segreteria � atto necessario 
per la procedibilit� del giudizio incidentale introdotto con la proposizione 
dell'istanza e ci� in quanto, solo successivamente al deposito il 
presidente del T.A.R. pu� verificare la ritualit� della proposizione, l'eventuale 
accordo tra le parti ed emettere ordinanza o di rimessione degli 
atti ad altro tribunale ovvero, in disaccordo tra le parti, al Consiglio 
di Stato. 

Ci� tuttavia non comporta, ad avviso della Sezione, contrariamente 

, a quanto ritenuto da parte della dottrina, che il deposito vada effettuato 
a pena di decadenza nello stesso termine di venti giorni previsto 
per la notificazione del secondo e terzo comma dell'art. 31. E' bens� 
vero che nel procedimento amministrativo sono comminate decadenze, 
per l'omesso deposito in termini prestabiliti, degli atti introduttivi del 
giudizio principale od incidentale (v. art. 21 secondo comma e 22 secondo 
comma I. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 36 quarto e quinto comma ed 
art. 37 .terzo comma t.u. 26 giugno 1024, n. 1054, art. 38 r.d. 17 agosto 
1907, n. 642) e che nella specie ricorre la identica ratio legis, ma � altres� 
vero innanzi tutto che nella norma difetta la prefissione di un termine 
per tale adempimento, ma soprattutto che la decadenza, siccome istituto 
di carattere eccezionale non pu� essere analogicamente esteso oltre i casi 
e le modalit� per essa espressamente previste in ossequio al principio 
generale di diritto processuale che la perdita di un diritto per inosservanza 
di termini possa pronunciarsi solo in presenza di espressa comminatoria 
della legge (v. art. 152 Cod. proc. civ.). 
In conclusione, il deposito della istanza notificata in termine alle 
parti in causa, incide non sulla ritualit� dell'istanza medesima, ma sulla 
procedibilit� del giudizio incidentale sulla competenza ritualmente introdotta, 
determinandone la temporanea improcedibilit� fino a che il deposito 
stesso non venga eseguito. Il termine ultimo per procedervi � poi 
stabilito nella stessa legge n. 1034 del 1971 all'art. 23 quarto comma e 
cio� 20 giorni liberi anteriori a quello fissato p�r l'udienza, termine posto 
non in relazione al particolare procedimento, bens� in generale riguardo 
alla facolt� delle parti di depositare atti e documenti in giudizio e che 
quindi comprende anche la specifica fattispecie in esame. 
Si potrebbe osservare che in tal modo il tempo generalmente lungo 
intercorrente tra la proposizione dell'istanza ed il suo deposito faciliterebbe 
la instaurazione di regolamenti di competenza a meri scopi 
dilatori e defatigatori in contrasto con tutto lo spirito dell'art. 31 che 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 441 

vuole risolto quanto priina il dubbio sulla competeqza territoriale del 
giudice adito. Ci� non appare tuttavia ostativo alla interpretazione che 
il Collegio ritiene di poter dedurre dalle disposizioni del citato art. 31. 

Pu� al riguardo considerarsi in primo luogo che lo stesso art. 31 
primo comma prevede che la proposizione possa essere fatta in ogni 
momento quando l'incompetenza risulti da atti depositati in giudizio 
successivamente ed inoltre che il meccanismo particolarmente rapido 
previsto dall'art. 31 commi secondo, quarto, quinto, settimo e ultimo, 
per la decisione della questione non comporta dilazioni di grande rilievo. 
Ma ci� che particolarmente occorre sottolineare � che il deposito pu� 
essere effettuato anche dalla parte cui � stata notificata l'istanza ai 
sensi del terzo comma del predetto art. 31. 

Nel quarto corri.ma successivo si prevede invero la, possibilit� che le 
parti siano d'accordo sulla remissione ad altro Tribunale e che quindi 
il Presidente del T.A.R. su loro istanza rimette gli atti al T.A.R. indicato 
ed ac:cettato come competente. Appare chiaro da tale disposto che ciascuna 
parte interessata, anche in difetto di deposito della istanza di regolamento 
di competenza, possa procedervi direttamente depositando la 
copia notificata, e proponendo nel contempo istanza al Presidente del 

T.A.R. adito con cui, nel dichiararsi d'accordo nella remissione ad altro 
T.A.R., chieda la trasmissione a quest'ultimo degli atti di causa. Negli 
altri casi, ai sensi del successivo quinto comma, la trasmissione va fatta 
d'ufficio dalla segreteria del T.A.R. al Consiglio di Stato, ma � da ritenersi 
che anche in tale ipotesi ogni parte possa eliminare l'ostacolo alla 
procedibilit� dell'istanza costituito dal mancato deposito, procedendovi 
direttamente. 
In sostanza ritiene il Collegio che il Legislatore, nel fissare il procedimento 
per la risoluzione della questione sulla competenza, abbia conferito 
la facolt� di darvi impulso processuale non solo al proponente, 
ma anche ad ogni altra parte interessata, evitando in tal modo che il 
mezzo in esame possa essere adibito a fini dilatori e defatigatori che 
si � voluto certamente escludere. 

Ci� premesso, accertata la ritualit� della presente istanza, nel merito 
occorre dichiararsene la infondatezza. 

Il richiamo dell'Istituto alla propria natura di Ente pubblico ultraregionale 
ed alla pari efficacia del provvedimento impugnato in quanto 
inteso alla attuazione in sede nazionale dell'art. 6 secondo comma D.L. 
8 luglio 1974, n. 261, appare destituito di fondamento. 

Ai sensi dell'art. 3 della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034 l'efficacia dell'atto 
e la natura dell'Autorit� emanante possono venire in considerazione, 
ai fini dello spostamento di competenza, solo ove non si tratti 
del c.d. foro del pubblico impiego, ove cio� l'atto non concerna dipen



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

denti in servizio alla data di emanazione dell'atto presso uffici posti 
nella circoscrizione del T.A.R. adito. 

Nella specie al contrario l'atto impugnato, oltre che essere emesso 
da un organo locale dell'Ente, concerneva un dipendente che all'epoca 
della sua emanazione prestava incontestabilmente la sua opera presso 
l'ambulatorio di Ozieri e quindi in un ufficio posto nella circoscrizione 
del T.A.R. adito. -(Omissis). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 16 novembre 1976, n. 405 -Pres. Daniele 
-Est. !annotta. Bucci (avv. Moscarini) c. Comitato prov. prezzi 
dell'Aquila (avv. Stato Orlando). 

Giustizia amministrativa -T.A.R. -Domanda di fissazione di udienza Ricorsi 
pendenti davanti ad altre autorit� -Trasmissione ai T.A.R. Avviso 
alle parti -Parti costituite da un unico procuratore -Avviso 
unico -Legittimit�. 

Giustizia amministrativa -T.A.R. -Art. 42 legge n. 1034 del 1971 -Contrasto 
con l'art. 24 Cost. -Manifesta infondatezza. 


Prezzi -Comitato provinciale prezzi -Natura giuridica � -Non � autorit� 
di controllo. 


Ai fini della comunicazione dell'avviso prevista dall'art. 42, quarto 

comma della legge n. 1034 del 1971, non � necessario inviare tante copie 

quanti sono i ricorrenti, assistite da un unico procuratore, ma � suffi


ciente la consegna al procuratore di una sola copia dell'atto da notifi


care, mentre ld sentenza, suscettibile di appello, va notificata in numero 

eguale al numero delle parti rappresentata da un unico procuratore (1). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 

dell'art. 43, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, in relazione al


l'art. 24 Cast., in quanto la norma prevede un termine ampio per poter 

adempiere ad un onere processuale che sorge dopo che le parti hanno 

avuto notizia della trasmissione dell'atto introduttivo del giudizio alla 

Segreteria del T.A.R. (2). 

Il Comitato dei prezzi non � autorit� di controllo, in quanto delibera, 

con competenza propria ed autonoma, nella fissazione dei prezzi, in modo 

indipendente da una precedente delibera riferibile ad altra autorit� (3). 

(1-3) La prima nomina � in applicazione dei principi di natura processuale 

sulla notifica degli awisi e delle sentenze al procuratore costituito per diverse 

parti. ~: 

Le altre due massime sono evidente esattezza. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 443 

I 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 -Pres. Levi 

Sandro -Est. !annotta -Min. Industria (avv. Stato Ferri) c. Barnaba 

(avv. Pisa) e Camera di Commercio Taranto (avv. Russo). 

Giudizio amministrativo -T .A.R. -Competenza -Spostamenti di competenza 
per ragione di connessione come ipotesi di competenza funzionale 
-Fattispecie. 

I principi di economia e di concentrazione che presiedono, nel processo 
civile, all'istituto dello spostamento di competenza per ragioni di 
connessione, devono ritenersi applicabili -pur nel silenzio della legge anche 
al processo amministrativo. La competenza individuata per ragione 
di connessione (nella specie quella del giudice della causa principale, 
che � attrae � la causa accessoria) ha natura funzionale ed il suo 
difetto � quindi deducibile e rilevabile anche al di l� dei termini e senza 
il rispetto delle forme del regolamento di competenza (1). 

II 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 6 luglio 1976, n. 286 -Pres. Daniele Est. 
Cossu -Gorgone (avv. Raggi) c. Ministero della P.I. (avv. Stato 
Cevaro). 

Giustizia amministrativa -T.A.R. � Competenza -Criteri di competenza 
previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 1034 del 1971 � 
Competenza funzionale -Esclusione. 

In tema di individuazione della competenza dei Tar, il criterio della 
competenza complessa, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 
6 dicembre 1971 n. 1034, racchiude una ipotesi di competenza territoriale 
(e non funzionale), a>zche se differenziata da quelle ordinariamente attribuite 
a ciascun Tar, compreso il Tar del Lazio; pertanto � ammissibile 
la istanza di regolamento di competenza (2). 

(1-2) Con le due sentenze sopra riportate, il Supremo Consesso amministrativo, 

nell'attesa della emanazione del regolamento di procedura previsto dall'art. 19 

della legge istitutiva dei T.A.R., prosegue in quell'opera di costruzione pretoria 

cui si accennava in questa Rassegna in nota all'Adunanza Plenaria 28 marzo 1977


19 aprile 1977, n. 5 (cfr. retro pag. I, 288). 

Delle due decisioni in rassegna una, bench� adottata in data anteriore, � stata, 

infatti, pubblicata in data di parecchio posteriore a quella dell'Adunanza Plenaria 

ora citata (il 6 luglio 1977) e ne costituisce, in qualche misura, un corollario. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

444 


I 

(Omissis). -Preliminarmente deve essere esaminata la censura 
relativa al difetto di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale 
della Puglia. 

Infatti l'eventuale fondatezza di questa censura implica l'annullamento, 
e non la riforma, della sentenza appellata, salva la instaurazione 
del giudizio davanti al giudice amministrativo di primo grado, che sia 
competente (art. 34, secondo comma, I. 6 dicembre 1971 n. 1034). 

La censura di incompetenza per altro verso non � intempestiva 
come ha controdedotto la parte appellata. Infatti nella specie non si 
tratta di competenza territoriale, ma di competenza funzionale, da riconoscersi 
al tribunale amministrativo Regionale del Lazio, a causa di 
un nesso di connessione tra il giudizio; instaurato avverso le direttive 
ministeriali impartite alle camere di commercio, e quelle concernenti 
il diniego di approvazione della deliberazione camerale. 

La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio � 
prospettabile non tanto in rapporto ai criteri di identificazione della 
competenza territoriale, fissata dall'art. 2 e 3 I. 6 dicembre 1971, n. 1034, 
quanto in relazione alla esigenza di permettere l'efficiente esplicazione 
della funzione giurisdizionale, concen,trando la cognizione di cause connesse 
presso un unico giudice. 

3) Si potrebbe concludere nel senso che non sia in alcun modo 
prospettabile un problema di competenza funzionale nel giudizio amministrativo, 
al di fuori delle ipotesi di diritto intertemporale concernenti 
il riparto di competenze tra Consiglio di Stato e T~ibunali amministrativi 
regionali (art. 38' e 42 I. citata) e di quelle attinenti alla proposizione 
dei giudizi di ottemperanza (art. 37 I. citata). 

Tale conclusione potrebbe essere sostenuta con il richiamo agli art. 2 
e 3 I. 6 dicembre 1971, n. 1034, ove � disciplinata esclusivamente la ripartizione 
di competenza territoriale tra i Tribunali Amministrativi Regionali. 
Il difetto di una disciplina generale relativa ad altre forme di 
competenze induce a ribadire tale conclusione. 

Pur con tutte le doverose cautele che incombono nella individuazione di 
orientamenti giurisprudenziali ancora allo stato nascente, sembra che, allo stato, 

0 

la �filosofia� del Consiglio di Stato in materia di competenza del giudice amministrativo 
possa cos� sintetizzarsi: accanto alla competenza territoriale -derogabile 
e sindacabile soltanto per la via di un tempestivo regolamento -esiste 
anche una competenza funzionale, non ristretta all'ipotesi del giudizio di ottemperanza, 
ma comprensiva anche di altre, quale sicuramente la competenza per 
connessione, da individuare alla stregua di principi di diritto processuale generale. 
La incompetenza funzionale � conoscibile e sindacabile a prescindere dalle forme 
e dai termini del regolamento, il quale rimane, tuttavia, proponibile anche in 
tale ipotesi, ponendosi come ulteriore strumento di nomofilachia accanto al rilievo 
d'ufficio, all'eccezione ed all'appello. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

Tuttavia un elemento di natura testuale fa dubitare della fondatezza 
di tale conclusione. Invero l'art. 34, primo comma 1. citata prevede che 
il Consiglio di Stato, qualora riconosca che una sentenza � illegittima 
per ragioni di competenza, la annulla, salva la possibilit� di riassunzion� 
del giudizio davanti ad altro Tribunale amministrativo. 

Questa norma sarebbe priva di giustificazioni se non vigessero dei 
criteri di competenza diversi da quelli concernenti la competenza territoriale. 
Infatti questioni di competenza territoriale non sono suscettibili 
di porsi come mezzo di gravame delle sentenze del giudice amministrativo. 
Tali questioni, giusta l'art. 31 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, possono 
essere solo sollevate mediante istanza di regolamento di competenza, 
che non � un mezzo di gravame e quindi si rivolge ad un giudice di 
secondo grado, ma non al giudice di appello, proprio in quanto difetta 
una sentenza da censurare. 

Se la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale pu� essere 
.appellata, tra l'altro, per motivi di competenza � da ritenere che siano 
rilevanti nel giudizio amministrativo anche altre forme di competenza 
oltre quella di cui all'art. 31. 

L'assenza di norme generali relative alla particolare forma di competenza, 
diversa da quella territoriale, applicabile al giudizio amministrativo, 
induce a fare riferimento ai principi desumibili dal codice di 
procedura civile, per la parte compatibile con l'organizzazione giudiziaria 
amministrativa. 

Il ricorso a tali principi � ulteriormente giustificabile in rapporto 
alle similitudini ravvisabili tra giudizio civile e giudizio amministrativo, 
limitatamente al fatto che sia l'uno sia l'altro possono presentare le caratteristiche 
di giudizi di impugnazione (impugnazione di provvedimenti 
amministrativi, di negozi giuridici, di deliberazioni societarie o assembleari 
in genere) o di azioni a tutela di pretese contestate o insoddisfatte 
(pretese creditorie tutelabili davanti al giudice ordinario; diritti tutelabili 
in sede di giurisdizione esclusiva). 

Pertanto quelle medesime esigenze di economicit� ed efficienza dei 
giudizi, ravvisabili nel processo civile, e che giustificano la vigenza di 
alcuni criteri di competenza tendenti alla concentrazione delle cause 
(art. 31 sef. c.p.c.) sono identificabili anche nel giudizio amministrativo. 

4) In particolare deve essere ammessa la attribuzione alla cognizione 
del giudice, competente per la causa principale, della causa accessoria, 
cos� come fissato dagli art. 31 e 40 c.p.c. 

Nella specie' in esame tale giudice � da identificare nel Tribunale 
Amministrativo regionale del Lazio, davanti al quale era stata proposta 
l'impugnazione avverso la circolare ministeriale 5 luglio 1974, n. 15; circolare 
la cui efficacia fu sospesa con ordinanza 13 gennaio 1975 della 
Sezione terza del Tribunale del Lazio, 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Per altro verso nella specie in esame non difettava la possibilit� 

del giudice di primo grado di prendere conoscenza della proposizione 

del giudizio di impugnazione avverso il decreto ministeriale citato. Infatti 

il giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia 

verteva proprio sulla ottemperanza o meno da parte del Ministro all'ordi


nanza di sospensione del Tribunale del Lazio e concernente il decreto 

ministeriale, ordinanza acquisita agli atti del giudizio di primo grado. 

Quindi necessariamente rientrava nella possibilit� di cognizione del 

giudice a quo il fatto della pendenza del giudizio avverso il decreto 

ministeriale, n� erano ravvisabili ragioni ostative alla connessione, in 

quanto la causa principale non aveva raggiunto uno stato tale da rendere 

difficile la soluzione del giudizio connesso. 

Il rapporto di connessione tra il giudizio relativo al diniego di appro


vazione e quello, instaurato presso il Tribunale Amministrativo Regio


nale del Lazio, concernente l'atto ministeriale si desume dalle seguenti 

circostanze: anzitutto il giudizio concernente il diniego di approvazione 

implica l'interpretazione dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia del


l'atto ministeriale in data 5 luglio 1974, n. 15, ordinanza emessa dal Tri


bunale Amministrativo Regionale del Lazio. Inoltre la stessa legittimit� 

del diniego pu� essere apprezzata in rapporto alla legittimit� dell'inter


pretazione data alla normativa vigente dal Ministro dell'Industria con 

l'atto 5 luglio 1974, n. 15, impugnata davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio. Il Ministro infatti con l'atto citato aveva espresso 

l'avviso che ai segretari generali delle Camere di commercio non potesse 

essere corrisposto il trattamento economico camerale in aggiunta a quello 

dirigenziale. Con il provvedimento di controllo negativo, impugnato da


vanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, il Ministro ha 

ribadito l'interpretazione a suo tempo espressa in ordine all'inapplica


bilit� della normativa dirigenziale (atto n. 15 citato) ed ha denegato 

l'approvazione della deliberazione 18 febbraio 1975, n. 78 della Giunta 

Camerale. Nel denegare l'approvazione il Ministro ha inoltre identificato 

l'ambito di efficacia dell'ordinanza di sospensione 13 gennaio 1975 in 

modo diverso da quanto aveva fatto la Giunta camerale. 

Pertanto deve essere riconosciuta la competenza per connessione 
del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a conoscere del ricorso 
avverso il provvedimento ministeriale 29 luglio 1975, n. 515181; la sen, 
tenza appellata deve essere annullata senza rinvio (art. 34, primo comma 

1. 6 dicembre 1971, n. 1034). Tuttavia, attesa la scusabilit�/dell'errore 
del ricorrente, che in assenza di norme sulla connessione 'nel giudizio 
amministrativo ha proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Puglia, � giustificata la rimessione in termini dello stesso 
ricorrente per proporre il ricorso suindicato al Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio. 
$. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

Il riconoscimento del difetto di competenza del Tribunale Amministrativo 
e quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata 
importano l'assorbimento delle altre censure dedotte dall'Amministrazione. 


Invero nella specie l'appello non ha avuto efficacia devolutiva, ma 
si � risolto in un mezzo di impugnazione mera, idonea solo ad annullare 
la sentenza censurata (art. 34, primo comma, citato). -(Omissis). 

II 

(Omissis). -L'istanza di regolamento di competenza proposta dalla 
prof.ssa Balestra � ammissibile in rito e fondata nel merito. 

Le pur pregevoli considerazioni svolte dalla Avvocatura Generale 
dello Stato -la quale non manca di sottolineare la novit� della questione 
-non possono essere condivise. 

Non vi � dubbio, infatti, che il T.A.R. per il Lazio sia stato posto 
dal Legislatore in posizione differenziata rispetto agli altri Tribunali 
Amministrativi Regionali, ma ci� non comporta che il criterio di attribuzione 
di competenza previsto dall'art. 3, III comma, della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, dia luogo ad una ipotesi di competenza funzionale 

o 
comunque non territoriale. 
Deve al riguardo osservarsi -pur senza contestare che nella 1. 
n. 1034 del 1971 possano ravvisarsi ipotesi di competenza funzionale che 
il criterio generale seguito dalla Legge per radicare la competenza 
dell'uno o dell'altro Tribunale � quello della sede dell'Ente o dell'organo 
il cui atto si impugna; altri criteri vengono utilizzati quando si tratti 
di atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici ultraregionali, 
attribuendo rilievo o alla sede di servizio del pubblico dipendente 
o all'ambito di efficacia dell'atto; ma quando -per quel. che qui 
interessa -il criterio dell'efficacia dell'atto non � pi� in grado di funzionare 
(perch� l'efficacia illimitata non potrebbe determinare la competenza 
di alcun Tribunale), si torna alla regola generale della quale � 
espressione l'art. 3, 3� comma e si indica nel T.A.R. del Lazio il Giudice 
competente, perch� nella sua circoscrizione � compresa la citt� di Roma, 
sede degli Organi Centrali dello Stato. 
La soluzione prospettata, che conduce a ritenere ammissibile il proposto 
regolamento stante la ritenuta territorialit� del criterio di attribuzione 
della competenza (e, per converso, la sua non rilevabilit� d'ufficio 
da parte del T.A.R.) circa le controversie su atti emessi da organi centrali 
dello Stato ad efficacia non territorialmente limitata, viene indubbiamente 
a restringere i limiti nei quali il Giudice conosce della propria 
competenza. Ritiene per� la Sezione che questo principio deve recedere 
di fronte all'esigenza che le questioni relative alla competenza siano 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

448 


risolte celermente ed una volta per tutte a mezzo di uno strumento 
processuale previsto dalla Legge e la cui sola esistenza dimostra come 
il principio in base al quale ogni giudice conosce, in primo luogo, della 
propria competenza, non sia assoluto. 

La soluzione prospettata dall'Amministrazione viceversa, comporterebbe 
che, trattandosi di competenza funzionale, questa potrebbe s� essere 
rilevata anche d'ufficio ma nei modi ordinari, con il rischio dunque che 
si debbano percorrere due gradi di giudizio (aventi il T.A.R. e in appello 
avanti questo Consiglio) solo per stabilJre quale sia il Giudice competente. 

Miglior partito sembra invece interpretare le norme nel senso di 
estendere -sfoo a che il tenore letterale delle norme stesse non costituisca 
ostacolo insuperabile -il regolamento di competenza a tutte 
quelle ipotesi che siano ragionevolmente riconducibili alla nozione di 
competenza per territorio. La violazione di tali criteri di competenza, 
infatti, da un lato non � rilevabile d'ufficio, dall'altro non pu� costituire 
motivo di impugnazione della sentenza e, infine, le questioni relative alla 
competenza territoriale sono suscettibili di essere risolte con il regolamento 
di competenza: si delinea cos� un sistema che attribuisce alle 
questioni di competenza il rilievo (certamente non assoluto), che ad esse 
va riservato e che consente di giungere rapidamente -o perch� le questioni 
di competenza restano precluse o perch� sono state risolte con 
il regolamento -alla pronuncia di merito, che costituisce lo sbocco 
naturale ed essenziale di ogni processo. 

Cos� stabilita l'ammissibilit� del proposto regolamento di compe


tenza, si deve rilevare che l'istanza � fondata nel merito. 

Non vi � dubbio infatti che la ricorrente abbia impugnato avanti 
il T.A.R. per la Sicilia i provvedimenti di un organo centrale dello Stato 
la cui efficacia non � limitabile ad una piuttosto che all'altra zona del 
territorio nazionale: ne consegue che deve essere affermata la competenza 
del T .A.R. per il Lazio, mentre le spese possono essere compensate. 
-(Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1977, n. 605 -Pres. Iannuzzi Est. 
Battimelli -P. M. Gambogi (conf.). Di Bernardo (avv. Mazzone) 

c. Ministerp delle Finanze (avv. ~tato Tomasicchio). 
Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Commissioni 
delle imposte dell'abolito ordinamento -Decisione di condanna dell'Amministrazione 
-Difetto di potere. 

Le Commissioni tributarie dell'abolito ordinamento avevano giurisdizione 
limitata alla verifica della legittimit� dell'operato dell'Amministrazione 
e all'eventuale potere di annullamento o sostituzione .dell'atto impugnato, 
ma non avevano il potere di condannare l'Amministrazi�ne ad 
un pagamento, essendo tale potere riservato alla giurisdizione del giudice 
ordinario (1). 

(1) Osservazioni sull'azione di condanna dell'Amministrazione finanziaria 
al rimborso dell'imposta. 
1. -La pronunzia della S. C., oltre a chiarire un importante profilo del potere 
decisorio delle abolite commissioni delle imposte, offre le premesse per esaminare 
il problema, assai dibattuto, delle decisioni di condanna dell'Amministrazione 
finanziaria a seguito della riforma del processo tributario. 
Quanto al passato, non possono sorgere dubbi su~l'inesistenza del potere delle 

commissioni di pronunciare decisioni di condanna dell'Amministrazione al paga


mento.di una somma di denaro; forse non � del tutto esatta l'affermazione che 

la giurisdizione delle commissioni fosse limitata alla verifica della legittimit� 

dell'operato dell'Amministrazione ed all'annullamento o sostituzione dell'atto im


pugnato (� questa la caratteristica della decisione del giudice amministrativo 

che pronuncia in materia di interessi legittimi), giacch� la decisione della com


missione interviene su diritti soggettivi con effetto dichiarativo di accertamento; 

ma sicuramente la decisione della commissione non solo non aveva valore di 

titolo esecutivo ma non conteneva affatto la statuizione di condanna. 

Tale statuizione avrebbe potuto contenere la sentenza del giudice ordinario, 

secondo i principi generali della giurisdizione; ma per quanto concerne i tributi, 

la sentenza ordinaria dichiarava l'obbligazione, senza liquidare in cifra il tributo 

e quindi anche senza emettere condanna per somma determinata n� per il paga


mento dell'imposta (il titolo per la riscossione � sempre costituito dall'atto ammi


nistrativo -ingiunzione, ruolo, ecc. -la cui legittimit� � confermata dalla sen


tenza) n� per il rimborso, tant'� vero� che la sentenza non mutava il titolo della 

prescrizione stabilita per il credito di imposta. 

Inoltre la sentenza del giudice ordinario, se pure avesse potuto contenere 
oltre ailiLa dichiarazione del diritto al ria:nborso anche la condanna (titolo esecutivo), 
non poteva essere pronunciata successivamente ad una decisione di commissione 
passata in giudicato; poteva cio�, se mai, essere preferita, vigendo la 
regola delle due autonome giurisdizioni, la giurisdizione ordinaria in vista della 
eventualit� della condanna, ma non era consentito dopo intervenuto il giudicato 



450 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Quanto al secondo motivo di ricorso, esso appare dovuto 
ad un'erronea interpretazione della concisa motivazione della decisione 
impugnata la quale, in realt�, non ha inteso affermare che non 
spetti al ricorrente la restituzione dell'imposta eventualmente pagata in 
pi� del dovuto a seguito dell'accertamento (come ha ritenuto il ricorrente, 
che ha inteso dimostrare il suo buon diritto alla restituzione, il 

di una commissione sulla sostanza del rapporto, travasare lo stesso giudicato 
in una sentenza del giudice ordinario per conseguire il titolo alla condanna. 

II. -Questi problemi si presentano in forma diversa nel nuovo contenzioso 
tributario. Se la giurisdizione delle commissioni � generale, ad esse deve spettare 
anche la pronunzia sulla condanna; se tale potere non � conferito alle commissioni, 
esso deve necessariamente spettare al giudice ordinario, anche nelle 
materie devolute alle commissioni: queste, riassuntivamente, le tesi contrapposte 
sul problema� (TESAURO, Sui rimedi giurisdizionali contro l'iscrizione a ruolo di 
somme non dovute, Riv. dir. f�.nanz., 1974, II, 297; Id., Limiti di esclusivit� della 
giurisdizione delle commissioni tributarie, ivi, 1976, II, 102; MrcHELI, Osservazioni 
sulla costituzionalit� del nuovo contenzioso tributario, Riv. dir. f�.nanz., 1974, II, 
100; POTITO, Azione di accertamento e ripetizione di indebito in materia tributaria, 
ivi, 1974, I, 125; GLENDI, Problemi di tutela giurisdizionale agli effetti dell'imposta 
sul valore aggiunto e connesse questioni di legittimti� costituzionale, Dir. e prat. 
trib., 1975, II, 330). 
Con una recente pronunzia delle Sezioni Unite (8 marzo 1977, n. 942, in 
qu�sta Rassegna, 1977, I, ... con nota di C. BAFILE) � stato chiarito che la giurisdizione 
delle commissioni per i tributi elencati nell'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972 
� generale e che, se pure esiste in relazione al sistema di giurisdizione speciale 
una delimitazione di materie astrattamente controvertibili, ne discende l'improponibilit� 
as.soluta della relativa domanda non gi� l'attribuzione, in via residuale, 
al giudice ordinario; � stata cos� esclusa la proponibilit� delle azioni di mero 
accertamento sia innanzi alle commissioni che innanzi all'A.G.O. Per le. stesse 
ragioni le azioni di condanna che unitamente a quelle di mero accertamento sono 
!.'oggetto prediletto degli autori che sostengono la sopravvivenza di una residua 
giurisdizione dell'A.G.O. nelle materie devolute alle commissioni, non possono 
rientrare nella giurisdizione dell'A.G.0. Sicuramente non potr� proporsi innanzi 
all'A.G.O. una domanda diretta ad accertare l'obbligazione e conseguentemente a 
condannare al rimborso; non basta domandare anche la condanna per sottoporre 
al giudice ordinario l'accertamento dell'obbligazione devoluto alle commissioni. 
Ma non pu� nemmeno domandarsi all'A.G.O. la sola condanna dopo che l'insussistenza 
dell'obbligazione � gi� stata dichiarata dalla commissione perch� ci� 
comporta pur sempre, come petutum sostanziale, una pronuncia su una controversia 
di imposta e opererebbe quel travaso di giudicato di cui si � detto, da 
ritenersi inammissibile anche sulla base di pi� generali principi processuali. 

III. -Resta a vedere se le commissioni del nuovo ordinamento abbiano il 
potere di pronunciare decisioni di condanna. Sembra doversi dare risposta negativa. 
Le innovazioni introdotte non pare che abbiano modificato sul punto i poteri 
decisori delle commissioni, s� che la sentenza che si annota si rivela valida anche 
nel nuovo processo. 
Come si � rilevato annotando la sentenza sopra citata, il processo tributario, 
che pure nella sostanza � di accertamento del rapporto, � nella forma costruito 
ad imitazione del processo amministrativo (procedimento su ricorso contro atto 
amministrativo soggetto a termine di decadenza, impulso di ufficio, istruttoria 

t 

I ~ 

1 

f. 
f. 
~..J 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 

che � assolutamente pacifico), bens� ha, pi� semplicemente, affermando 
non essere consentita la pretesa del contribuente, inteso dire che detta 
pretesa non era esercitabile nella sede in cui essa era stata proposta, 
ossia innanzi alla Commissione provinciale. Le Commissioni delle imposte, 
infatti, hanno una giurisdizione limitata alla verifica della legittimit� 
dell'operato dell'amministrazione e all'eventuale potere di annulla� 

di tipo inquisitorio e decisione pr.iva del valore di Htolo esecutivo); fa decisione 
dehla commis.siione non pu� sicuramente esserie spedita 1n forma esecutiva e 
come non sostituisce il provvedimento impugnato quale titolo per la riscossione 
contro il contribuente, cos� non pu� creare un titolo di condanna al rimborso 
contro l'Amministrazione. Sulla base della tradizione, �sembra inoltre che non 
possa riconoscersi il potere di emettere decisioni di condanna al giudice amministrativo 
e al giudice tributario in mancanza di una espressa norma innovativa; 
� vero che oggi i tribunali amministrativi possono emettere pronunce di condanna 
in materia di giurisdizi�ne esclusiva su diritti soggettivi (art. 26 I. 6 dicembre 
1971, n. 1034), ma questa � una limitata eccezione stabilita da una norma 

espressa. 
Alle commissioni che giudicano su diritti, senza annullare gli atti amministrativi, 
� sicuramente riferibile l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E; 
potrebbe essere di conseguenza concepibile la condanna della P. A. al pagamento 
di una somma di danaro; � dubbio tuttavia che in base a tale norma questo 
potere possa essere riconosciuto ad un giudice diverso da quello ordinario. 

IV. -Ma non � soltanto per ragioni di attribuzione di potest� che deve 
ritenersi esclusa la pronuncia di decisione di condanna da parte delle commissioni. 
Per lunga tradizione, ed anche rispetto al giudice ordinario, la controversia 
di imposta � concepita come accertamento dichiarativo degli elementi costitutivi 
dell'obbligazione tributaria, con esclusione della determinazione in cifra di essa; 
� lasciato all'Amministrazione, che si conformer� al caso deciso, emettere un 
nuovo atto di accertamento o di liquidazione con i conseguenti provvedimenti 
di riscossione o cti rimborso (Cass. 6 ottobre 1972, n. 2863, in questa Rassegna, 1973, 
I, 910). Per questa ragione, come si � detto, la sentenza non ha valore di titolo 
e non sostituisce l'atto amministrativo che contiene invece il titolo. Quelle stesse 
attribuzioni che spettano all'Amministrazione per l'accertamento dell'obbligazione, 
che devono precedere la domanda giurisdizionale e condizionano la giurisdizione 

(v. Relazione Avv. Stato, 1970, 75, II, 597 e segg.) ritornano all'Amministrazione 
dopo il giudicato per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione di esso. 
La pronunzia giurisdizionale, come non annulla e non modifica l'atto amministrativo, 
cos� non emette la statuizione definitiva di liquidazione dell'imposta, 
che dovr� essere contenuta in un nuovo atto amministrativo; la pronunzia giurisdizionale 
conterr� soltanto l'accertamento di quegli elementi (identificazione del 
soggetto passivo, qualificazione del presupposto, determinazione degli effetti della 
norma applicabile) che, eventualmente uniti ad altri che possono essere estranei 
al giudizio (base imponibile), saranno assunti dall'ufficio a base del provvedimento 
di esecuzione amministrativa del giudicato. Probabilmente non � stata 
estranea a tale strutturazione del processo tributario anche la considerazione 
che la liquidazione del tributo � un'operazione che, se pure semplice e quasi 
meccanica per l'ufficio tributario, � ostica per il giudice �he, tra l'altro, non 
conosce l'esatta situazione dei pagamenti che pu� essersi modificata nel corso 
del giudizio. 



452� ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento e di sostituzione dell'atto impugnato, ma non hanno il potere di 
condannare l'amministrazione ad un pagamento, essendo un potere del 
genere riservato alla giurisdizione del giudice ordinario. In concreto, ove 
l'amministrazione non disponga, nel caso di specie, la restituzione al 
Di Bernardo dell'imposta eventualmente da lui pagata in pi� del dovuto, 

� dunque riservata alla sfera dell'Amministrazione, e disciplinata con norme 
particolari, come si vedr� fra breve, l'esecuzione del giudicato anche per quanto 
concerne i rimborsi. 

Questa attribuzione, che pone l'Amministrazione in una posizione ben diversa 
dal comune convenuto, caratterizza il processo tributario anche sotto altri aspetti, 
e parti�olarmente per quanto riguarda il giudizio di terzo grado. Nel passato 
ordinamento, il giudizio di terzo grado innanzi alla Commissione centrale era di 
sola legittimit� e quindi soltanto rescindente (art. 45 e 48, r.d. 8 luglio 1937, 

n. 1516); tuttavia, ben diversamente dal giudizio di Cassazione, le decisioni di 
annullamento non sempre erano seguite d.al rinvio alla commissione provinciale, 
anzi il rinvio era piuttosto raro. Ci� poteva avvenire perch� spesso dopo l'enunciazione 
del principio di diritto (quale aliquota fosse applicabile, se fossero o no 
ammissibili determinate detrazioni e simili) quel che nel processo ordinario � 
l'oggetto del giudizio di rinvio, si trasferiva direttamente all'ufficio che aveva il 
potere di eseguire quelle operazioni di attuazione (conteggi e liquidazione) necessarie 
per dare concretezza alla statuizione di legittimit�. Molto simile era la 
situazione per il giudizio ordinario/ di contenuto corrispondente a quello innanzi 
alla Commissione centrale. Oggi nel giudizio di terzo grado (della Commissione 
centrale o della corte di appello) per espressa norma (art. 29 e 40 d.P.R. 

n. 636/1973) il rinvio pu� e deve essere disposto solo quando in conseguenza 
dell'accoglimento del ricorso � necessario rinnovare il giudizio su questioni di 
valutazione estimativa. In ogni altro caso il giudice di terzo grado pronunzia 
sul rapporto; non emette per� una vera e propria decisione di merito, ma, come 
per il passato, una statuizione sull'applicazione della legge o su questioni di fatto 
che ne costituiscono il necessario presupposto (estimazione complessa) che in 
tanto pu� produrre effetto in quanto venga integrata dai provvedimenti attuativi 
e conseguenziali dell'ufficio. 
Si pu� quindi concludere che nel processo tributario la pronunzia giurisdiz,
ionale, anche deHa corte di appello, copre uno spazio ~imitato e pi� 'ristretto 
del giudizio ordinario s� che la decisione di condanna � oggettivamente impossibile 
non rientrando nella statuizione la cognizione degli elementi che sarebbero 
il necessario presupposto della condanna stessa. 


V. -Parallelamente norme espresse disciplinano il procedimento amministrativo 
di rimborso in modo evidentemente incompatibile con la condanna al 
pagamento. Gli artt. 40 e 42 del d.P.R. n, 602/1973 stabiliscono che l'ufficio deve 
provvedere entro 60 giorni al rimborso delle imposte iscritte provvisoriamente 
a ruolo risultanti non dovute a seguito di decisione; e si deve osservare che per 
il meccanismo dell'iscrizione a ruolo provvisoria stabilito nell'art. 15, il rimborso 
va eseguito in relazione alla decisione intervenuta, non appena comunicata, anche 
se non passata in giudicato. Il rimborso si esegue con ordine sull'esattore che 
provvede immediatamente. Analogamente dispone per l'IVA l'art. 60 del d.P.R. 
n. 633/1972. Norme specifiche non si rivengono per le imposte di registro e di 
successioni ma anche per queste (mentre per le imposte suppletive, restando 
la r,iscossione sospesa dal ricorso, solitamente non si pone H problema del 
rimborso) la riscossione provvisoria avviene con un simile meccanismo (art. 54 
d.P.R. n. 634/1972; art. 44 d.P.R. n. 637/1972) s� che � implicito il dovere dell'ufficio 
di eseguire il rimborso a seguito della decisione. 
~ 

I 

I f: 


451

lZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ico), bens� ha, pi� semplicemente, affermando 
1retesa del contribuente, inteso dire che detta 
ile nella sede in cui essa era stata proposta, 
sione provinciale. Le Commissioni delle impourisdizione 
limitata alla verifica della legitti1inistrazione 
e all'eventuale potere di annulla. 

1e pr.iva del valore di titolo esecutivo); ila decislione 
sicuramente esse11e spedita 1n forma esecutiva e 
vedimento impugnato quale titolo per la riscossione 
non pu� creare un titolo di condanna al rimborso 
illa base della tradizione, 'sembra inoltre che non 
di emettere decisioni di condanna al giudice ammi1rio 
in mancanza di una espressa norma innovativa; 
amministrativi possono emettere pronunce di con:
ione esclusiva su diritti soggettivi (art. 26 L 6 dicem1 
� una limitata eccezione stabilita da una norma 

udicano su diritti, senza annullare gli atti amminibile 
l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E; 
iza concepibile la condanna della P. A. al pagamento 
~ dubbio tuttavia che in b(lse a tale norma questo 
iuto ad un giudice diverso da quello ordinario. 

D per ragioni di attribuzione di potest� che deve 
t di decisione di condanna da parte delle commissioni. 

anche rispetto al giudice ordinario, la controversia 
! accertamento dichiarativo degli elementi costitutivi 
con esclusione della determinazione in cifra di essa; 
ne, che si conformer� al caso deciso, emettere un 
, o di liquidazione con i conseguenti provvedimenti 
(Cass. 6 ottobre 1972, n. 2863, in questa Rassegna, 1973, 
come si � detto, la sentenza non ha valore di titolo 
tinistrativo che contiene invece il titolo. Quelle stesse 
'Amministrazione per l'accertamento dell'obbligazione, 
manda giurisdizionale e condizionano la giurisdizione 
70, 75, II, 597 e segg.) ritornano all'Amministrazione 
iazione dei provvedimenti di attuazione di esso. 
Jnale, come non annulla e non modifica l'atto ammi


la statuizione definitiva di liquidazione dell'imposta, 
in un nuovo atto amministrativo; la pronunzia giuril'accertamento 
di quegli elementi (identificazione del 
Jne del presupposto, determinazione degli effetti della 
ntualmente uniti ad altri che possono essere estranei 
e), saranno assunti dall'ufficio a base del provvedinistrativa 
del giudicato. Probabilmente non � stata 
Dne del processo tributario anche la considerazione 
:mto � un'operazione che, se pure semplice e quasi 
mtario, � ostica per il giudice che, tra l'altro, non 
dei pagamenti che pu� essersi modificata nel corso 

(A 453 

I 

~ndanna dell'arr�mi~
otr� e dovr� eser\ 
emettere, in quei 
dell'amministrazio


1 

tto che possa essere 

(con formula esecu


non si presume che 
all'ufficio. 

lbili rimedi contro il 
!ecisione di condanna 

i 

> risulter� non con�riicorso 
alila commishcato 
� pur sempre, 
hti dell'art. 16, d.P.R. 

hbilit� di un espresso 
:!Per un considerevole 
iazioni abnormi, non 
~ forse ricercare un 
:'.scarsamente efficace 
pttemperanza innanzi 
fl'art. 27 n. 4 del t.u. 
Ire 1971 n. 1034, che 
lo anche per l'esecui 
di denaro. t;: questo 

~pote�si.

ti, .rimedi eccezionali, 
i.ell'escuzione in sede 
:: proprio sistema del 
llla riforma ha insejda 
impiegare come 
~ rivelata necessaria 

C. BAFILE 
��l86 -Pres. Rossi t 
Franco) c. Mini-

j~

!ne Commissioni 


' 

�� c.p.c.). 

( 

)imposte sono apiugnazioni 
inciden.. 
alla Commissione 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

454 

centrale � stato proposto dall'ufficio, il successivo ricorso del contribuente, 
che � necessariamente incidentale anche se non ne ha la forma, 
pu� essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso 
del proposto ricorso principale stabilito per il deposito del 
controricorso (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del secondo ricorso, il ricorrente, 
lamentando la violazione dell'art. 48, r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione 
agli artt. 333, 371 e 360 n. 3, cod. proc. civ. critica la decisione 
impugnata per avere ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il pro


.prio ricorso sul presupposto erroneo che esso fosse principale, e proponibile, 
quindi, nei 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione 
provinciale, avvenuta il 1� marzo 1972, invece che incidentale, 
e come tale proponibile con il controricorso nel termine di 60 giorni 
dalla notificazione del ricorso dell'Ufficio. 

Secondo il ricorrente, il proprio ricorso doveva esser qualificato 
incidentale, a nulla rilevando la denominazione da lui datagli, dal momento 
che il ricorso successivo al primo in ordine di tempo va qualificato 
come incidentale. 

Le censure in cui si articola il riassunto motivo sono fondate. 

Questa Corte ha gi� avuto modo di precisare che per il principio 
dell'unit� del procedimento di gravame, le impugnazioni proposte separatamente 
contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche di ufficio, 
in un solo processo e decise contestualmente con unica pronuncia, 
secondo la regola detta dall'art. 335 cod. proc. civ. e che tale regola 
trova applicazione anche nei giudizi avanti la Commissione centrale 

(1) La decisione parte dalla premessa, indubbiamente esatta, che il sistema 
delle impugnazioni incidentali, disciplinato in via generale dal cod. proc. civ., 
vige anche nel processo speciale tributario. 
Da ci� consegue coerentemente che nel procedimento innanzi alla Commissione 
centrale entro il termine stabilito per la presentazione del controricorso 
pu� essere proposto ricorso incidentale; meno chiara � l'individuazione del 
termine per il procedimento di secondo grado. 

Del pari corretta sembra l'affermazione che la distinzione tra impugnazione 
principale e impugnazione incidentale � di ordine temporale; resta a vedere, 
tuttavia, se dopo la proposizione di una impugnazione (principale), la successiva 
debba essere proposta in via incidentale a pena di decadenza (art. 333 c.p.c.), 
se ci� l'impugnazione successiva ad altra che, oltre che nella denominazione, sia 
nella struttura principale possa godere del pi� ampio termine dell'impugnazione 

incidentale; a questo quesito, come nel processo ordinario, dovrebbe darsi rispo, 
sta negativa, perch� solo per la vera impugnazione incidentale (nello stesso processo) 
opera l'art. 334, mentre le separate impugnazioni in via principale (in 
diversi processi destinati ad essere riuniti ex art. 335) devono tutte osservare 
autonomamente il termine di decadenza. 

Le norme del nuovo rito hanno dato all'impugnazione incidentale lo stesso 
rilievo del processo ordinario (artt. 22 e 25, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) si che 
sembrano applicabili le regole di questo. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

delle imposte (ora Commissione tributaria centrale) in base al combinato 
disposto degli artt. 40 e 48 del citato r.d. n. 1516 del 1937 (sentenze 
25 maggio 1966, n. 1341; 29 luglio 1964, n. 2160; 25 luglio 1964, n. 2044; 
25 luglio 1964, n. 2049). 

Ora, deve ritenersi applicabile anche in tali giudizi il principio, affermato 
da questo S.C. con riguardo al sistema processuale civile, secondo 
cui il criterio discretivo tra impugnazione principale e quella 
incidentale va identificato in un fattore di ordine temporale, nel senso 
che l'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di 
impugnazione principale, mentre quelle proposte successivamente assumono 
natura di impugnazioni incidentali e, come tali, devono essere 
notificate nella forma e nei termini prescritti per queste ultime (sentenze 
9 febbraio 1976, n. 424; 7 giugno 1973, n. 1635; 12 gennaio 1973, 

n. 98; 24 novembre 1972, n. 3445; 25 luglio 1967, n. 1933; 24 giugno 
1967, n. 1560 ed altre). 
Da un esame analitico �del sistema normativo delle impugnazioni nel 
processo tributario, in vigore prima della recente riforma, si evince 
che, ai sensi dell'art. 40 r.d. suindicato, nei giudizi avanti le Commissioni 
provinciali era ammesso l'appello incidentale � secondo le norme 
del diritto procedurale comune � (identificabili negli artt. 333 e 343 del 
vigente codice di rito), che, a norma del successivo art. 48, quinto e 
sesto comma, anche nei giudizi avanti la Commissione centrale era 
proponibile, tanto da parte dell'Ufficio, quanto da parte del contribuente, 
il ricorso incidentale e che entrambi potevano presentare controricorsi 
non oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso 
se il ricorso principale era fatto dall'Ufficio e dal ric_evimento del ricorso 
da parte di quest'ultimo se il ricorso principale era fatto dal contribuente. 


Ora, il richiamo alle norme �lel codice di rito (da configurarsi come 

rinvio non ricettizio alle norme stesse), fatto per l'appello incidentale 

nei giudizi avanti le Commissioni provinciali, valeva anche per il ricorso 

incidentale dinanzi alla C�mmissione centrale, ancorch� non risultasse 

in modo esplicito dalle disposizioni esaminate. 

Ed invero, il vigente codice di rito (art. 333) contempla l'impugna


zione incidentale come istituto di carattere generale e, pertanto, i rela


tivi principi non potevano non riflettersi nel diritto processuale tribu


tario. 

Sul piano sistematico, il suddetto rinvio, trovava giustificazione nell'analogia 
ravvisabile tra il diritto processuale civile e il diritto processuale 
tributario, alla quale si doveva far ricorso quando si trattava 
di integrare le eventuali lacune esistenti nella normativa del primo; 
il ricorso all'analogia era, peraltro, operante nell'ambito del diritto processuale 
tributario con il limite che la normativa del processo civile 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

non fosse incompatib~le con la natura speciale di quello fiscale, e tale 
limite era valido anche nell'ipotesi, come quella in esame, di espresso 
ma generico rinvio da parte del legislatore fiscale alle norme processuali 
ordinarie. 

Orbene, non si ravvisa alcun ostacolo idoneo ad impedire che anche 
l'identificazione in un fattore di ordine temporale del criterio discretivo 
tra impugnazione principale e incidentale potesse trovare applicazione 
nel sistema del processo tributario, atteso che pure in esso � 
stata avvertita l'esigenza di mantenere l'unit� del procedimento di gravame 
e di rendere possibile la decisione sim,ultanea delle varie impugnazioni, 
e ponendosi l'identificazione di cui sopra come condizione necessaria 
per la salvaguardi~ della rilevata esigenza. 

Consegue che il ricorso dell' Aiello, essendo stato notificato il 1� aprile 
1972 cio� successivamente al ricorso dell'Ufficio, notificato il 1� marzo 
1972 deve considerarsi incidentale. 

N� pu� avere, in contrario, rilevanza che !'Aiello avesse usato per 
il suo ricorso la denominazione di � principale �: spettava, infatti alla 
Commissione tributaria centrale, in virt� del principio iura novit curia 
qualificare l'atto processuale in parola alla stregua del criterio temporale 
sopra indicato, senza, che essa dovesse tener conto della denominazione 
data dalla parte. 

Ad avviso di quest.a Corte, va risolta in senso affermativo anche 
la questione della tempestivit� dell'impugnazione incidentale proposta 
dall'Aiello, dovendosi ritenere che, nei giudizi avanti la Commissione 
tributaria centrale, il ricorso incidentale del contribuente doveva esser 
proposto insieme all'atto contenente il controricorso e, quindi, non oltre 
60 giorni dalla notifica del ricorso principale dell'Ufficio, a norma del 
citato art. 48, comma 6, nonch� in base all'art. 371 cod. proc. civ. 

Ed infatti, non disponend� espressamente l'art. 48 che il ricorso 
incidentale dovesse essere proposto con il controricorso e neppure entro 
quale termine, limitandosi a preved�re la possibilit� di presentazione 
di controricorsi (da parte del contribuente e dell'Ufficio) nel termine 
di 60 giorni, doveva intendersi richiamato anche per i giudizi avanti la 
Commissione centrale l'art. 371 cod. proc. civ. (secondo cui il ricorso 
incidentale va proposto con l'atto contenente il controricorso e ci� in 
virt� sia del combinato disposto degli artt. 40 e 48, quinto e sesto 
comma, sia dei principi generali sopra illustrati in tema di rapporti 
tra processo tributario e processo civile ordinario). 

Nel caso in esame il ricorso incidentale del contribuente, proponibile 
-come si � dimostrato -entro 60 giorni dalla notifica del 
ricorso principale dell'Ufficio, avvenuta il 1� marzo 1972, pervenne alla 
Commissione centrale il 6 aprile 1972 e pertanto deve ritenersi tempestivo 
e, quindi, ammissibile. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 aprile 1977, n. 1615 -Pres. �. 

rabelli -Est. Falletti -P. M. Leo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. 

Stato Freni) c. Ricci ed altri. 

Imposte e tasse in genere -Societ� di persone � Societ� di fatto -Giudicato 
nei confronti della societ� -Estensione ai singoli soci. 

(e.e. artt. 2256, 2266, 2297). 
La societ� di fatto non costituisce un soggetto diverso dalle persone 
dei soci che sono parte del rapporto processuale e non terzi rispetto 
alla societ�; di conseguenza il giudicato intervenuto fra stato verso 
la societ� e verso i singoli soci (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, che per connessione 
d'oggetto possono esaminarsi insieme, sia l'amministrazione 
finanziaria sia le Di Marzio lamentano che erroneamente la Corte 
d'Appello ha negato che abbiano efficacia nei confronti della Ricci le 
sentenze 12 luglio 1966 e 20 luglio 1968 del Tribunale e della Corte 
d'Appello di Roma, pronunciate nei confronti della societ� di fatto fra 
la Ricci e Luigi Vannetelli, con cui fu definitivamente accertata la legittimit� 
della pretesa tributaria e fu esclusa la fidejussione del Di Marzio 
(violazione degli artt. 1306, 2909 e 2267 e.e.). 

Le censure sono fondate. 

Come appare pacifico dal fatto processuale e come la Corte d'Ap


pello ha pure dato atto, la sentenza 12 luglio 1966 del Tribunale di Roma 

(1) La decisione, di notevole interesse, ha affrontato il problema nel pm 
ristretto ambito della societ� di fatto (art. 2297 e.e.), in base alla considerazione 
che si presume che ciascun socio ha l'amministrazione degli affari sociali e la 
rappresentanza della societ� in giudizio. Ma il principio deve essere inteso, con 
maggiore ampiezza, riferibile a tutte le societ� di person� ed a tutti i soci. Non 
� infatti soltanto con la spettanza a ciascun socio della rappresentanza in giudizio 
che pu� spiegarsi la regola dell'estensione del giudicato; anche per le societ� 
di fatto la presunzione del secondo comma dell'art. 2?.97 non riguarda tutti i soci, 
ma i soci che agiscono per la societ� e non esclude che possa essere provata la 
conoscenza da parte dei terzi dei fatti che limitano i poteri di rappresentanza 
a taluni dei soci. Tuttavia � fuori dubbio che tutti i soci, abbiano o no agito 
in rappresentanza. della societ�, non sono terzi nei confronti della societ� e sono 
vincolati al giudicato nei confronti di essa creatosi. 
Ci� discende non solo e non tanto dal principio della identificazione, per la 
societ� �di fatto, tra socio e amministratore, ma piuttosto dalla regola della 
responsabilit� sussidiaria del socio illimitatamente responsabile, che per i debiti 
tributari sussiste sempre sia per la societ� di fatto (per l'espressa norma dell'art. 
2297, primo comma), sia per la societ� in nome collettivo e in accomandita 
semplice (per le espresse norme degli artt. 2291 e 2313), sia per la societ� 
semplice, non essendo mai opponibile verso l'Amministrazio~e finanziaria il patto 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

458 

fu emessa nei confronti della societ� di fatto fra la Ricci e il Vannetelli, 
ed � passata in giudicato. � parimenti pacifico che il pagamento 
intimato dall'amministrazione finanziaria alla Ricci riguarda appunto, 
nel suo titolo e nel suo preciso ammontare, la medesima pretesa di cui 
la citata sentenza accert� la legittimit�, che cio� l'intimazione venne 
rivolta contro la Ricci quale partecipe della societ� di fatto e contestuale 
destinataria di quella pronuncia. 

Uguale situazione si riproduce relativamente alla causa fra la Ricci 
e il Di Marzio. La Ricci ha chiamato in giudizio il� Di Marzio, chiedendo 
che nel caso di sua soccombenza verso l'amministrazione intimante, il 
Di Marzio, quale asserito fidejussore della cedente Maria Cittadini, fosse 
tenuto a rivalerla di un debito tributario imputabile ancora all'esercizio 
della cedente. Ma la sentenza 20 luglio 1968, anch'essa pronunciata nei 
confronti della societ� di fatto fra i due cessionari Ricci e Vannetelli 
e passata in giudicato, respinse invece la medesima domanda di rivalsa, 
pur allora proposta contro il Di Marzio (n� importa, fuor dall'ambito 
assolutamente negativo e irreversibile di codesta pronuncia, che s'in


contrario di cui all'art. 2267. La responsabilit� personale illimitata del socio e il 
correlativo beneficio di escussione presuppongono necessariamente l'apponibilit� 
del giudicato a tutti i soci responsabili. Questa regola, non sempre sufficientemente 
chiarita nei rapporti di diritto comune, trova pi� precise enunciazioni 
nelle norme tributarie. 

Il socio illimitatamente responsabile � una delle figure tipiche del responsabile 
di imposta, obbligato al pagamento del tributo insieme ad altri per fatti 

o situazioni esclusivamente riferibili a questi (art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973 
n. 600); � questa una responsabilit� sussidiaria (non solidale) non per debito 
' proprio ma per debito altrui, subordinata al beneficio di escussione, ma nascente 
dal titolo creato verso l'obbligato principale direttamente eseguibile verso il 
responsabile. Tutto questo � contenuto nella norma dell'art. 46 quarto comma 
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che prevede la notifica al responsabile (qui 
denominato coobbligato) dell'avviso di mora; in ci� � contenuta la regola che il 
ruolo (a sua volta formato in base alla dichiarazione, all'accertamento o al giudicato) 
costituisce titolo nei confronti del responsabile di imposta e, allo stesso 
tempo, che l'esecuzione contro di esso � possibile solo dopo che il debitore, al 
quale � stata. notificata la cartella dei pagamenti, non ha adempiuto. Di conseguenza 
il responsabile non pu� contestare n� il ruolo n� i precedenti atti sui 
quali si basa, ma pu� solo opporre di non essere responsabile in via sussidiaria. 
Tutto questo vale anche per le imposte indirette se pure diverso � il procedimento 
(Cass. 28 marzo 1973 n. 824, in questa Rassegna, 1973, I, 712). 

In conclusione le norme tributarie, che nulla stabiliscono in modo specifico 
sulla responsabilit� del socio di societ� di persone, sono utili per chiarire, anche 
in relazione ai rapporti di diritto comune, che la sentenza che accerta il debito 
della societ� fa stato nei confronti dei soci i quali, se chiamati a rispondere 
in via sussidiaria del debito sociale, non possono opporre di essere terzi non 
vincolati al giudicato (diversamente il beneficio di escussione si risolverebbe in 
un ingiustificabile privilegio), ma possono tuttalpi� contestare la loro qualit� di 
responsabili in via sussidiaria di un'obbligazione oggettivamente accertata in 
modo definitivo. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

daghino i motivi della medesima, quali inconcludentemente espone la 
sentenza impugnata). 

Orbene, per entrambe le fattispecie la Corte d'Appello ha escluso 
l'efficacia, del giudicato nei riguardi della Ricci, affermando che, essendo 
allora in giudizio la societ� di fatto, diversi dovevano ritenersi i soggetti 
processuali. 

La"tesi � decisamente contraria a principi dottrinali e giurisprudenziali 
di concorde e consolidata acquisizione. Occorre pertanto ripetere, 
a critica di quella tesi e in accoglimento dei motivi in esame, che la 
societ� di fatto non costituisce un soggetto diverso dalle persone dei 
soci, dovendosi anche ad essa applicare, secondo il richiamo dell'art. 
2297 cc., le disposizioni degli artt. 2257 e 2266 cc., i quali, con riferimento 
alla societ� semplice, attribuiscono disgiuntamente a ciascun 
socio l'amministrazione degli affari sociali e quindi la rappresentanza 
della societ� in giudizio. Ne deriva che sono da wnsiderarsi parti del 
rapporto processuale, e non terzi, i soci della societ� di fatto, attrice 

o .convenuta in giudizio, per la contestazione di una pretesa i cui soggetti 
attivi o passivi sono i soci stessi e non la societ�. N� pu� essere 
invocato il principio dell'autonomia patrimoniale, quando non ricorre 
l'esigenza di tutela dei creditori della societ�; anche in tale ipotesi deve 
quindi escludersi la possibilit� di contrapporre il componente della 
societ� considerato in proprio e lo stesso considerato come socio, e . deve 
pertanto negarsi che la societ� possa ritenersi terzo rispetto ai rapporti 
'giuridici facenti capo alla persona del singolo socio (cfr. Cass. 
1956, n. 4152; 1970, n. 228; 1974, n. 3146). -(Omissis). 

SEZIONE SETTIMA 

r 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 aprile 1977, n. 1473 -Pres. Danzi Est. 
D'Orsi -P. M. Berri (conf.). -Soc. S.A.F.A.R. S.p.A. (avv. Jaia e 
Casella) c. Ministero del. tesoro (avv. Stato Mataloni). 

Guerra -Contratti di guerra -Normativa sull'esecuzione anticipata Applicabilit� 
-Limiti -Appalto -Impossibilit� sopravvenuta di completamento 
dell'opera in pendenza di approvazione -Applicazione 
della normativa speciale -Esclusione. 

(r.d.l. 21 giugno 1940, n. 856, art. 7; cod. civ., art. 1672). 
Guerra -Sistemazione e liquidazione dei� contratti -Contratti di guerra Nozione. 


(d.1.vo. 25 marzo 1948, n. 674, art. 4). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria e amministrativa Contratti 
di guerra -Sistemazione e liquidazione -Provvedimenti del 
commissario -Risoluzione per sopravvenuta impossibilit� di esecuzione 
-Effetti -Compenso per le opere eseguite -Giurisdizione del 
giudice ordinario. 

(d.1.vo. 25 marzo 1948, n. 674, artt. 5 ed 8). 

Gli effetti della impossibilit� sopravvenuta determinatasi nel corso 
della esecuzione di un contratto di guerra prima che l'appr_ovazione 
sia stata data o rifiutata non sono disciplinati dalla normativa sulla 
anticipata esecuzione dei contratti di guerra in caso di urgenza, giacch� 
tale normativa opera per le sole ipotesi espressamente previste dell'esecuzione 
in pendenza di approvazione poi concessa_ e degli effetti del 
rifiuto di approvazione sulla pregressa esecuzione (1) 

(1-3) La decisione in rassegna, per quanto ha tratto alla individuazione degli 
effetti del provvedimento commissariale che dichiara la risoluzione del contratto 
per sopravvenuta impossibilit� di esecuzione (art. 5, comma 2, lett. b, d.l.vo. 
25 marzo 1948, n. 674), ha un precedente in termini in Cass., Sez. Un., 19 settembre 
1967 n. 2179, Giust. civ. 1967, I, 1726, richiamata in motivazione. 

Rispetto alla precedente, l'attuale decisione si caratterizza, sul piano interpretativo, 
per l'affermata limitazione della portata precettiva dell'art. 7 r.d. 1. 21 giugno 
1940, n. 856, ritenuto applicabile ai soli casi ivi espressamente previsti, 

' ~ 
f 

I f 

~ 

. I f 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 461 

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla sistemazione e liquidazione 
dei contratti di guerra, vanno valutati come tali oltre i contratti stipulati 
e approvati anche quelli soltanto stipulati e perci� quelli per cui 
non fosse intervenuto un rifiuto di approvazione (2). 

Il commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di 
guerra, quando dichiara risolto un contratto per impossibilit� sopravvenuta 
della sua esecuzione, esaurisce con tale dichiarazione il suo potere 
discrezionale; conoscere della spettanza e dell'entit� del compenso per 
la parte eseguita del contratto costituisce una questione di diritto soggettivo, 
che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche in 
presenza di una determinazione al riguardo contenuta nel provvedimento 
del commissario (3). 

(Omissis). Con l'unico mezzo la ricorrente denuncia la violazione 
delle norme sulla giurisdizione, quella degli artt. 5 e 8 d.l. 25 marzo 
1948, n. 674, 7 e 21 del r.d.l. 21 giugno 1940, n. 856 e 1672 e.od. civ., 
nonch� l'omissione, l'insufficienza e la contraddittoriet� di motivazione, 
in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ. e, dopo aver ampiamente 
richiamato la sentenza 19 settembre 1967, n. 2179 di queste 
Sezioni Unite, afferma: 

a) che per le norme legislative sopra citate il carattere d'urgenza 
rendeva legittima l'esecuzione degli ordini, prima dell'approvazione dei 
contratti e che le ipotesi legislativamente prev�ste erano o quella della 
successiva approvazione o quella del diniego di approvazione (che veniva 
ad incidere solo sulla parte di contratto non ancora eseguita); 

b) che nella specie, per .il sopraggiungere dell'armistizio non si 
era �verificata n� l'ipotesi della successiva approvazione, n� quella del 
diniego di approvazione, per cui si versava in un'ipotesi di contratti 
stipulati in via d'urgenza, di ordin.i d.i esecuzione immediata assolutamente 
legittimi, di esecuzioni legittimamente iniziate da parte della 

dell'esecuzione in pendenza di approvazione e degli effetti del rifiuto di approvazione 
sulla pregressa esecuzione, con la conseguenza di attrarre sotto la disciplina 
generale, prevista per il contratto di appalto dall'art. 1672 cod. civ., il caso 
della sopravvenienza non imputabile che abbia determinato al tempo stesso l'impossibilit� 
di completare il procedimento contrattuale mediante l'approvazione od 
il suo rifiuto e quella di eseguire l'opera. 

Sulla nozione di contraHo di guerra, cfr. Cass. 29 luglio 1969 n. 2881, Giust. 
civ., 1969, I, 1969, pure richiamata in motivazione, e Cass. 14 febbraio 1967 n. 365, 
in questa Rassegna 1967, I, 391, con osservazione di MAND�. Alla giurisprudenza 
ivi richiamata sulle diverse questioni afferenti ai �ontratti di guerra, adde, con 
riguardo alla giurisdizione, Cass., Sez. Un., 31 luglio 1967 n. 2037, Giust. civ. 
1967, I, 1726. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

462 

Safar e di impossibilit� sopravvenuta sia dell'ultimazione delle commesse, 
sia del provvedimento della P.A. nel procedimento di approvazione; 

e) che si trattava di ipotesi di impossibilit� sopravvenuta regolata 
dall'art. 5, lett. b) del d.l. 25 marzo 1948, n. 674 e rientrante, come tale, 
nel potere del Commissario di dichiarare l'intervenuta risoluzione del 
contratto, determinandone e regolandone gli effetti con riguardo alle 
liquidazioni e agli indennizzi dovuti dalla P.A.; 

d) che la posizione del privato concernente i crediti relativi a 
prestazioni gi� compiute era diritto soggettivo; 

e) che era errato negare l'esistenza del diritto sotto il profilo che 
l'art. 7 ultima alinea del r.d.l. 21 giugno 1940; n. 856 stabilisce che il 
compenso all'assuntore � pu� � essere concesso, in quanto tale disposizione 
si riferiva all'ipotesi di diniego di approvazione e non a quella 
di impossibilit� sopravvenuta, ipotesi nella quale la liquidazione del 
compenso doveva essere fatta in base alle norme di diritto comune; 

f) che, in ogni caso, non essendo stati istituiti gli organi giurisdizionali 
speciali previsti dalla legge, la giurisdizione doveva necessariamente 
spettare all'Autorit� Giudiziaria Ordinaria. 

Il ricorso � fondato. 

La Corte d'Appello ha premesso che l'art. 7 del r.d.l. 21 giugno 1940, 

n. 856, prevedendo la possibilit� per l'Amministrazione di concedere, nel 
caso di mancata approvazione del contratto, un. compenso per la liquidazione 
dei manufatti non ultimati di impossibile utilizzazione totale o 
parziale, c~nferiva alla Pubblica Amministrazione un amplissimo potere 
discrezionale e poneva il privato in uno stato di soggezione incompatibile 
con la sussistenza di. un diritto soggettivo perfetto. 
Pur riconoscendo, poi, in via ipotetica la possibilit� della configurazione 
di una posizione soggettiva di diritto nel caso in cui venisse richiesto 
il pagamento delle prestazioni gi� eseguite dopo la dichiarazione 
di risoluzione di un contratto di fornitura per impossibilit� sopravvenuta, 
osservava che tale ipotesi non si era verificata nella specie, 
perch� la deliberazione commissariale non conteneva n� la determin�zione 
di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilit�, n� 
il riferimento a norme sulle quali potesse fondarsi una posizione di 
diritto soggettivo del privato. 

La Corte d'appello ha anche escluso che potesse essere rilevante 
l'affermazione che il compenso era stato gi� determinato dalla stessa 
amministrazione con l'accertamento degli stati di avanzamento, in quanto, 
trattandosi di contratto dello Stato, questo non. era vincolato se non 
con l'approvazione da parte del competente Ministero ed ha, infine, 
precisato che l'asserito errore della deliberazione commissariale, consistente 
nell'affermazione che i semilavorati dovevano reputarsi perduti 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 463 

in dipendenza di eventi bellici, onde le ragioni della SAFAR potevano 
farsi valere nella sede competente a conoscere dei danni di guerra, non 
era rilevante perch� il disconoscimento dei crediti pretesi dalla SAF AR 
trovava la sua giustificazione assorbente nel fatto che i semilavorati non 
erano passati in propriet� dell'Amministrazione e non vi era stato passaggio 
del rischio. 

Ora questi rilievi non possono essere condivisi. 

La questione che il mezzo di ricorso sottopone all'esame� di queste 
Sezioni Unite � di giurisdizione ed � quindi necessario procedere ad 
un'indagine di fatto, per poter accertare� quale sia l'intrinseca natura 
dell'interesse dedotto in giudizio. 

La delibera del Commissario per la sistemazione e liquidazione dei 
contratti di guerra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero della 
Difesa, ha precisato che la SAFAR alla data dell'armistizio aveva in corso 
cinque forniture di attrezzature militari; che per quattro di esse la 
SAFAR, essendo s,.tato gi� redatto lo stato delle commesse, aveva chiesto 
il pagamento di acconti nella misura del 50 %, pagamento, per�, 
non effettuato; che per la quinta le trattative per accertare lo stato 
di avanzamento e godere dei benefici dell'erogazione erano continuate 
fino al 10 novembre 1944, data in cui era stato redatto il verbale di 
constatazione dal 3� UTCAM di Albiate (Como). 

Ora da tale decisione e dal precedente parere del Comitato per la 
sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra appare che non vi 
fu rifiuto dell'approvazione dei contratti; ma che il loro iter esecutivo 
e perfezionativo si interruppe perch� sopraggiunse l'armistizio. 

Il r. decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, (convertito con modificazioni 
nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518) recita nell'art. 7 �he nei casi di 
urgenza l'Ufficio pubblico che aveva stipulato i~ contratto (di. guerra) 
poteva ordinarne l'esecuzione prima della relativa approvazione. Il provvedimento 
di approvazione doveva poi essere unito ad un titolo di pagamento 
e, in ogni caso, a quello di saldo. 

Si venne, cos�, a creare un procedimento eccezionale rispetto a quello 
tipico previsto dalla legge sulla contabilit� dello Stato (r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440) e relativo regolamento (r.d. 23 maggio 1924, n. 827) 
giustificato dalle particolari esigenze del paese in guerra. 

Nello schema legislativo bastava adunque che l'approvazione intervenisse 
prima del pagamento del saldo, per riconoscere carattere di regolarit� 
all'intera procedura. 

Poteva, per�, accadere che l'approvazione fosse rifiutata. In tal caso 
il legislatore si preoccup� di regolare il rapporto svoltosi fino al momento 
del rifiuto, stabilendo il diritto del contraente privato a ricevere 
il prezzo delle cose fornite o dei lavori eseguiti, in base alle condizioni 
contrattuali, escluso qualsiasi maggior compenso o indennizzo, salvo 


464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto. 
E previde anche l'ipotesi in cui per l'esecuzione del contratto (non 
approvato) fossero occorsi impianti o approvigionamenti speciali, ovvero 
fossero residuati manufatti e lavori non ultimati e insuscettibili di successiva 
utilizzazione, stabilendo la possibilit� di concessione di un compenso, 
mediante deliberazione dell'amministrazione competente. 
Per la risoluzione delle controversie fu prevista, nel decreto legge, 
l'istituzione di organi speciali di giurisdizione; ma poi nella legge di 
conversione fu, pi� semplicemente, stabilito � il ricorso a norma di 
legge� e fu soppresso l'art. 21, che prevedeva tali organi specifici. 
Come appare dalle norme sopra richiamate, il legislatore non regol� 
in modo diverso da quanto previsto in via generale per i contratti della 
p.a. tutto lo svolgimento dell'iter perfezionativo ed esecutivo dei contratti 
di guerra; ma se ne discost� solo in alcuni punti specificamente 
indicati. 
L'ipotesi di impossibilit� di esecuzione dell'opera per causa non 
imputabile ad alcuna delle parti, prevista dall'art. 1672 cod. civ., non 
poteva ritenersi assorbita nella suesposizione normativa. 
Ed � chiaro a questo punto l'errore in cui so:q.o incorsi sia il Tribunale 
che la Corte d'appello ritenendo di dover far rientrare nella normativa 
dei contratti di guerra tutto lo svolgimento di tali contratti, trasformando 
in norme generali quelle che erano chiaramente norme eccezionali 
ed applicandole al di l� dei casi espressamente previsti. 
Il d.l. 25 marzo 1948, n. 674, emanato per risolvere le questioni relative 
ai contratti di guerra rimaste in sospeso deve essere interpretato 
in funzione della normativa sopra richiamata; ed esso, infatti, nell'art. 
4, considera � contratti di guerra � oltre i contratti stipulati ed approvati, 
anche quelli soltanto stipulati, nonch� gli impegni sommari, le ordinazioni, 
i provvedimenti di autorit� e simili comunque attinenti alle 
forniture, �pere, lavori e prestazioni preordinate alla preparazione e 
alla condotta della guerra. 
Al Commissario (art. 5), cui � demandata la sistemazione e la liquidazione
� dei contratti di guerra, � stata attribuita la facolt� di adottare 
tutti i provvedimenti da lui ritenuti necessari per la sistemazione e la 
liquidazione dei contratti e in particolare: 
a) di disporre la sospensione, la proroga o la rescissione totale 
o parziale dei contratti; 
b) di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per sopravvenuta 
impossibilit� di esecuzione; 
e) di ridurre o trasformare i contratti anche quanto all'oggetto 
della prestazione, all'uopo. prorogando i termini e modificando i prezzi 
e le �condizioni contrattuali e dando alle competenti amministrazioni le 
disposizioni occorrenti; !i 
~ f 
~ 

� f 
f 


PARTE I, SEZ. VII, GHJRIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

d) di provvedere in ordine ai materiali assegnati per l'esecuzione 
dei contratti, quando siano tuttora disponibili; 

e) di eseguire la liquidazione generale del contratto e di determinare 
gli indennizzi dovuti per i provvedimenti eventualmente adottati 
ai sensi delle precedenti lettere a, e, d. 

Dall'esame di tali ipotesi appare che la posizione soggettiva del 
privato � di interesse legittimo, l� dove le facolt� del commissario comprendono 
l'esercizio di un potere discrezionale ed � invece di diritto 
soggettivo, l� dove il commissario, determinando (o negando) indennizzi 
e compensi, incide nel campo puramente patrimoniale, ove deve tener 
conto delle prestazioni eseguite e degli eventua!i altri esborsi econom1c1, 
cui il privato � andato a suo tempo incont}o, per dare esecuzione 
al contratto. 

Questa prospettiva � stata ben tenuta presente dal legislatore, il 
quale (art. 8), mentre ha previsto in via generale la possibilit� di impugnare 
davanti al Consiglio di Stato per vizi di legittimit� le deliberazioni 
del Commissario, ha stabilito che le azioni relative agli indennizzi, 
di cui alla lettera e) e ogni altra azione conseguente alla violazione 
di diritti in dipendenza dei provvedimenti adottati dal Commissario, 
dovessero essere proposte davanti al Tribunale di Roma e tra tali 
ultimi azioni rientrano ovviamente quelle conseguenti ai provvedimenti 
di cui alla lettera b), pei quali � stato escluso nel commissario ogni 
potere liquidatorio. 

Ci� posto appare evidente che nella specie il Commissario, allorch� 
ritenne risolto il rapporto a causa dell'armistizio (e quindi per impossibilit� 
sopravvenute) esaur� il suo potere discrezionale e la spettanza 

o l'entit� del compenso per la parte di contratto eseguita costituisce una 
questione di diritto soggettivo, su cui dovr� pronunciarsi il giudice .ordinario, 
non essendovi spazio per discrezionalit� alcuna nel valutare le 
conseguenze dello scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1672 cod. 
civ. E in tal senso � la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (sent. 
19 settembre 1967 n. 2179; 31 luglio 1967 n. 2037; 29 luglio 1969 n. 2881). 
In particolare la prima di tali sentenze ha opportunamente puntualizzato 
i 'poteri del Commissario, distinguendo tra le sue facolt� 
quelle che pongono in essere ipotesi (di sospensione, proroga, trasformazione 
dei contratti) che sono fuori del sistema e nelle quali il Commissario 
determina anche le conseguenze patrimoniali della mutata 
situazione, da quelle che rispecchiano ipotesi gi� previste dal diritto 
comune e nelle quali il Commissario non ha� la facolt� di determinarne 
le conseguenze patrimoniali e se le determina avverso la relativa statuizione 
ben pu� essere proposta azione davanti al giudice ordinario. 


(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

466 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 12 ottobre 1976, n. 16 -Pres. Rosso -
Rel. Granata. -Consorzio Villoresi (avv. Romanelli e Coronas) c. Ministero 
dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni), Comune di Gallarate 
e altri (avv. Mazzullo e Nonnis), Soc. Tintoria Fibre Sintetiche 
(avv. Giorgianni e Maglie), Fonderie G. B. Pozzi (avv. Colasurdo e 
Colombo), Soc. Meccanica Voghera (avv. Monti e Piga) e Tintoria 
F.lli Schiavini (avv. Campiotti e Ricci). 

Acque pubbliche ed elettricit� � Giudizio e procedimento � Giudizio con 
pluralit� di parti � Sentenza che pronunzi sulla giurisdizione in confronto 
di una parte e rigetti la domanda in confronto delle altre � 
Regolamento preventivo di giurisdizione . Decisione � Incidenza sul 
giudizio proseguito in grado di appello . Fattispecie. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 189; cod. proc. civ., art. 41). 
Responsabilit� civile � Immissioni di scarichi in corso d'acqua in base 
ad autorizzazione amministrativa � Danni a terzi � Colpa del soggetto 
autorizzato � Esclusione � Limiti. 

(Cod. civ., art. 2043). 

Proposta davanti al tribunale regionale delle acque pubbliche, in 
confronto della P.A. e di altri convenuti, una domanda di condanna al 
risarcimento dei danni cagionati da scarichi autorizzati; intervenuta una 
sentenza che riconosca in parte sussistente la giurisdizione in confronto 
della P.A. e assolva dalla domanda gli altri convenuti; impugnata dall'attore 
la sentenza per questa parte e richiesto dalla P.A. il regolamento 
preventivo di giurisdizione con riguardo alla pronuncia resa nei suoi confronti; 
la sentenza della cassazione, che affermi l'ammissibilit� del regolamento 
qualificando la pronuncia di assoluzione dalla domanda come 
relativa a causa connessa implicitamente separata, costituisce giudicato 
esterno in ordine alla estraneit� della P.A. al giudizio relativo a 
quest'ultima causa proseguita in grado di appello e determina l'inammissibilit� 
dell'appello incidentale adesivo proposto dalla P.A. (1). 

(1-2) Trib. acque Milano 30 ottobre 1970 e Cass., Sez.� Un., 23 ottobre 1973 

n. 2702, rese nella medesima vicenda processuale, sono pubblicate, rispettivamente, 
in Foro pad. 1970, I, 904 e Foro it. 1974, I, 3469. 
Sulla prima massima non constano precedenti in termini. Per qualche riferimento, 
cfr. Cass., Sez. Un., 9 gennaio 1974 n. 62, in questa Rassegna 1974, I, 720, 
anch'essa relativa ad un giudizio promosso in confronto di pi� convenuti, conclusosi 
in primo grado con una sentenza in parte non definitiva su questione pregiudiziale 
ed in parte definitiva, nel quale era stato ammesso l'appello incidentale, 
proposto peraltro in confronto dell'attore e non a sostegno dell'appello di questo 
contro l'assoluzione dalla domanda degli altri convenuti. 

In relazione alla seconda massima va osservato che, sebbene resa in una 
causa cui l'Amministrazione era stata ritenuta oramai estranea, per il rilievo 
riconosciuto all'autorizzazione -di circostanza in linea di principio idonea ad 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 467 

Il soggetto autorizzato dalla P.A. ad immettere determinati scarichi 
in un corso d'acqua pubblica legittimamente fa affidamento sulla sufficienza 
ed adeguatezza d�lle valutazioni tecniche presupposte da tale 
autorizzazione e non pu� essere considerato in colpa rispetto agli eventi 
dannosi cagionati a terzi dalle immissioni, in particolare quando la pluralit� 
di analoghe utilizzazioni del corso d'acqua rende impossibile o 
comunque estremamente difficile una visione complessiva degli effetti 
che ne derivano e sempre eh.e non sia provata la sussistenza di circostanze 
idonee, alla stregua di una valutazione secondo normale diligenza, 
a dimostra,re l'irragionevolezza dell'affidamento (2). 

(Omissis). -1. -In via preliminare, conviene brevemente riassumere 
i momenti salienti della vicenda -pi� ampiamente e dettagliatamente 
riferita nella narrativa processuale -attraverso la quale la causa � 
pervenuta alla presente fase, ci� consentendo di fissare taluni punti, utili 
sia per la individuazione dell'attuale suo ambito soggettivo ed oggettivo, 
sia per l'esatta impostazione delle questioni di merito. 

Adito dal Consorzio Villoresi, oggi appellante, per la condanna in 
solido dell'Amministrazione dei LL.PP., autrice delle autorizzazioni ad 
immettere scarichi nel torrente Arno, e dei soggetti privati e pubblici, 
autori delle immissioni di scarico, il Trib�nale regionale: a) nei confronti 
del Ministero, ha in parte negata ed in parte affermata la propria 
giurisdizione in ordine, rispettivamente, ai diversi capi, nei quali 
ha ravvisato articolata la domanda contro lo stesso proposta, riservando 
all'ulteriore corso del giudizio la pronunzia sul merito dei capi 
riconosciuti di propria competenza; b) nei confronti degli altri convenuti, 
ha pronunziato sentenza di assoluzione dalla domanda. 

Rispetto a tale sentenza, il Ministero, dopo essersi riservato l'appello 
con dichiarazione notificata in data 15~16 dicembre 1970 a tutte 
le altre parti, con istanza notificata pure a tutte le altre parti il 2 aprile 
1971 ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione; dal canto 
suo, il Consorzio Villoresi, con atto notificato il 10 dicembre 1970 ai soli 
convenuti diversi dal Ministero, ha spiegato appello dichiaratamente 
limitato alla pronunzia di assoluzione resa in favore di costoro. 

escludere la colpa dei soggetti autorizzati nell'esplicazione di un'attivit� oggettivamente 
lesiva -la decisione si inserisce nell'indirizzo giurisprudenziale che 
individua nella P.A. il soggetto, cui si imputa la responsabilit� dei danni cagionati 
dall'attivit� esplicata dai privati nei limiti di concessioni promananti dalla stessa 
Amministrazione. Da questo punto di vista appare interessante segnalare l'identit� 
di motivazione che si riscontra tra la sentenza in rassegna e Trib. sup. 
8 marzo 1968, n. 5 (in questa Rassegna 1968, I, 278) quanto al rilievo attribuito 
a:Ha situazione complesSI�vamente determ1nat:a dalla PA con una pluralit� di atti 
nel loro insieme produttivi' della lesione lamentata. 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

468 

Ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con 
sentenza 23 ottobre 1973 n. 2702, l'ammissibilit� dell'istanza per regolamento 
preventivo e dichiarata la giurisdizibne del Giudice ordinario 
rispetto all'intera domanda -come dalle stesse Sezioni Unite interpretata 
-del Consorzio contro l'Amministrazione dei LL. PP., il giudizio 
di appello, intanto sospeso, � stato riassunto dal Consorzio con 
atto notificato, questa volta, anche al Ministero predetto, il quale, nel 
costituirsi, ha proposto appello incidentale adesivo contro la assoluzione 
dalla domanda degli altri convenuti. 

2. -Alla stregua delle precisazioni riferite, � agevole cogliere la 
estraneit� della Amministrazione dello Stato al presente giudizio di 
appello. 


La citata sentenza delle Sezioni Unite ha giudicato il regolamento 
preventivo di giurisdizione richiesto dal Ministero LL. PP. non precluso 
dalla pronunzia sul merito delle domande proposte contro gli altri 
convenuti, questa testualmente ritenendo �pronunzia su altre cause (la 
cui decisione � stata preceduta da un implicito provvedimento di 
separazione)... collegate a quella fra attore e pubblica amministrazione 
dal mero rapporto di /connessione esistente fra cause proposte nello 
stesso processo contro pi� condebitori solidali �. 

Tale sentenza:, in ragione della situazione processuale da essa medesima 
cos� accertata, costituisce giudicato esterno, del quale questo 
Tribunale Superiore non pu� non tenere conto perch� sostanzialmente 
dedotto con la produzione in causa della decisione e, comunque, �perch� 
influente sul giudizio circa la ammissibilit� dell'appello incidentale 
proposto dal Ministero; ammissibilit� che va negata, proprio perch� la 
separazione delle cause (per implicito) disposta dal primo giudice non 
consente al Ministero di interloquire in quella fra il Consorzio e .gli 
altri convenuti, alla quale unicamente si riferisce l'appello del Consorzio 
stesso. 

N� pu� ritenersi che il Ministero, oltre che parte principale nella 
(ora separata) causa contro di esso instaurata dal Consorzio, sia a 
tutt'oggi anche parte accessoria nella causa tra il Consorzio e gli altri 
convenuti, di cui qui si discute. Vero �, infatti, che in primo grado: 
a) la convenuta Tintoria Fratelli Schiavini propose domanda di manleva 

,contro il Ministero; b) questo fu indicato come l'unico responsabile da 
altra convenuta, la Tintoria Fibre Sintetiche; e)� del medesimo fu chiesta 
la condanna in favore dell'attore anche dal Comune di Gazzada, 
altro convenuto. Peraltro in relazione a nessuno dei tre ricordati profili 
il Ministero pu� considerarsi (ancora) oggi parte nella causa tra il 
Consorzio e gli altri convenuti, perch�: ad �a�: trattavasi di mera causa 
dipendente per garanzia impropria, non ritualmente riprodotta in questo 
grado, essendo stata la relativa domanda ripetuta qui unicamente 

I 

l 

! i 

, . . . I 


-



PARTE I, SEZ. VI~, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 469 

nella comparsa di risposta, non notificata al Ministero, estraneo alla 
causa oggetto dell'appello del Consorzio, correttamente non proposto come 
si � gi� riferito -nei confronti del Ministero stesso; ad � b �: si 
� trattato di una argomentazione motiva meramente incidentale e 
non tradottasi in alcuna precisa domanda contro il Ministero, idonea, 
se proposta, a rendere questo, secondo un orientamento giurisprudenziale, 
litisconsorte necessario nella causa fra attore e convenuto princi


pale; ad � e �: la domanda fu, s�, proposta, ma tardivamente in sede 
di precisazione delle conclusioni e rispetto ad essa non vi fu accetta


zione del contraddittorio da parte del Ministero. 

Donde la conclusione che sotto ogni aspetto il Ministero -parte 
nella diversa causa separata dal giudice di primo grado ed estraneo 
alla causa portata in appello -non doveva essere qui citato neppure 
in riassunzione dalla sospensione (che peraltro non doveva essere disposta, 
riguardando il regolamento preventivo di giurisdizione causa, 
in tesi, diversa) e non era quindi legittimato a proporre impugnazione 
incidentale adesiva. 

3. -La citata sentenza delle Sezioni Unite ha inoltre individuato 
l'oggetto della causa contro il Ministero dei LL. PP. nella (verifica della) 
eventuale responsabilit� di questo per avere determinato con il proprio 
co_mportamento, in tesi antigiuridico e colposo, l'impinguamento e l'inquinamento 
del torrente Arno e la conseguente formazione dell'ammasso 
di acque stagnanti dal quale il Consorzio dice minacciato il proprio 
manufatto. 
Ne segue che la. eventuale corresponsabilit� degli attuali appellati, 
per la cui affermazione il Consorzio insiste, si configura in principio 
come partecipazione non iure e (quanto meno) colposa a siffatto comportamento 
della Amministrazione statale. 

Orbene, sotto l'aspetto obiettivo, un siffatto concorso -contraria


mente all'opinione espressa dal primo giudice e giustamente criticata 

dal Consorzio appellante -� ben configurabile, non potendo valere 

ad escluderlo l'atto permissivo della P.A., una volta che questo stesso, 

spoglio della qualificazione provvedimentale e considerato come mera 

manifestazione fattuale della �attivit� dell'amministrazione in relazione 

ai suoi effetti esterni� (cfr. citata sentenza n. 2702 del 1973), si pre


dica del carattere oggettivo dell'illiceit� per contraddizione con il pre


cetto del neminem laedere. 

Ci� che invece va negato -sotto tale diverso profilo pervenendosi 
alla conferma della sentenza impugnata -� la ravvisabilit� di un 
qualsiasi elemento soggettivo, anche di mera colpa, a carico dei convenuti, 
attuali appellati. 

In punto di fatto, va premesso il rilievo che la legittimit� -sotto 
il profilo pubblicistico -delle lamentate immissioni, affermata dal 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Tribunale regionale come pacifica, non pu� essere utilmente negata 
oggi dal Consorzio, la relativa contestazione risolvendosi nella allegazione 
di fatti nuovi e diversi :r:ispetto a quelli dedotti in primo grado 
a fondamento della domanda, in quella sede l'intero sistema difensivo 
dell'attuale appellante essendosi poggiato sul presupposto che, appunto, 
tutti gli scarichi, denunziati come fonte eziologica dell'evento dannoso 
lamentato, erano autorizzati e si svolgevano in confon;nit� delle rispettive 
autorizzazioni. 

Orbene, in linea di principio deve riconoscersi che il soggetto, autorizzato 
dalla P.A., istituzionalmente preposta al buon governo delle 
acque, a comportarsi in un determinato modo nella utilizzazione di un 
corso pubblico, legittimamente faccia affidamento sulla sufficienza ed 
adeguatez:Za delle valutazioni tecniche che l'esercizio del relativo potere 
necessariamente presuppone; ci�, tanto pi� quando, come nella specie, la 
pluralit� delle analoghe utilizzazioni consentite rende impossibile, o comunque 
estremamente difficile, al singolo utente quella visione globale 
della situazione e dei possibili suoi svolgimenti, che invece egli ha ragione 
di presumere essere stata doverosamente tenuta presente dalla 

P.A. autorizzante. Onde, in difetto della prova di particolari circostanze 
-: nella specie neppure allegate -idonee, alla stregua di una valutazione 
secondo normale diligenza, a dimostrare la irragionevolezza di 
siffatto affidamento, deve escludersi che il soggetto autorizzato all'immissione 
di determinati scarichi in un corso di acqua pubblica possa 
considerarsi in colpa rispetto agli eventi dannosi, che sul piano della 
causalit� oggettiva a tali immissioni si riconnettano. -(Omissis). 

SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, JO dicembre 1975, n. 1547 -Pres. Pisanogiunta 
-Rel. Napoletano -P. M. (conf.). Rie. Peranna. 

Procedimento penale -Cassazione -Sentenza istruttoria di proscioglimento 
-Ricorso della parte civile � Inammissibilit�. 

(c.p.p. artt; 99, 100, 190, 195, 378 e 524). 
� inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso della parte civile 
avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento, non essendo questa 
preclusiva dell'azione civile in sede propria (1). 

Il 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 4 marzo 1974, n. 575 -Pres. Erra -
Rel. Defalco -P. M. (conf.). Rie. Valsania. 

Procedimento penale -Parte civile -Impugnazioni -Legittimazione e 
interesse -Sentenza istruttoria di proscioglimento � Impugnazione � 
Inammissibilit�. 

(c.p.p. artt. 25, 195). 
L'effetto preclusivo, sancito dall'art. 25 cod. proc. pen., di determinate 
formule di proscioglimento nei confronti dell'ulteriore esercizio dell'azione 
civile, riguarda esclusivamente le sentenze pronunciate in seguito 
a giudizio. Del pari, l'autorit� di cosa giudicata, nel giudizio civile o 
amministrativo per le restituzioni o il risarcimento o in quello diverso 
ma relativo a un diritto dipendente dall'accertamento penale, attribuita 
dagli artt. 27 e 28 cod. proc. pen. (quest'ultimo nella residua parte di 
riconfermata legittimit� costituzionale) all'accertamento dei fatti conte


nuto nella sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, ri, 
guarda anch'essa le sentenze pronunziate in seguito a giudizio. 
Ne consegue che, anche dopo le pronunzie della Corte Costituzionale 
di parziale illegittimit� degli artt. 23 e 195 cod. proc. pen., la parte civile 

(1-2) La giurisprudenza � pacifica in questo senso: v. Cass. 21 ottobre 1974, 

n. 1406 (128643) rie. Rossi, 14 aprile 1975, n. 524 (130621) rie. Landi. La sentenza 
del 1974, che � riportata in massima si d� anche lodevolmente carico di moti

RASSEGNA DEJ.J.'AWOCATURA DELLO STATO 

non � legittimata, per difetto d'interesse, a proporre ricorso per cassazione 
contro le sentenze istruttorie di proscioglimento dell'imputato, con 
qualsiasi formula, poich� tali pronunzie non determinano alcuna preclusione 
all'esercizio dell'azione civile, che pu� essere riproposta senza limitazioni 
davanti al giudice civile, n� alcun pregiudizio o preclusione quanto 
all'accertamento dei fatti sui quali l'azione civile � fondata. 
L'esclusione delle sentenze istruttorie di proscioglimento dal sistema 
delle impugnazioni della parte civile � anche correlativa al fatto che la 
stessa non � titolare del diritto -mediante l'impugnazione -alla prosecuzione 
dell'azione penale n� alla modificazione della formula d( proscioglimento, 
essendo riservati in via esclusiva al pubblico ministero sia 
il potere d'impulso processuale (ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato, 
in luogo del proscioglimento) e sia la titolarit� del diritto ad un'esatta 
applicazione della legge penale per quanto riguarda i capi di contenuto 
esclusivamente penale della sentenza (2). 
vare in ordine al difetto di interesse della parte civile a ricorrere, richiamando 
la titolarit� dell'azione penale propria del Pubblico Ministero, il che toglie ogni 
suggestione., agli argomenti che potrebbero desumersi dalle norme di cui agli 
art. 402, 403 e 404 c.p.p. sulla riapeI'tura dell'istruzione i quali richiedono, come 
� noto, l'esistenza di nuove prove a carico o a favore dell'imputato. 
I 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 12 marzo 1976, n. 10564 -Pres. Ridola 
-Rel. Lerro -P. M. Amoroso (conf.), rie. Giugliani. 
Procedimento penale . Appello . Interessi civili � In genere � Provvedimenti 
appellabili e inappellabili -Sentenza su reati connessi � Principio 
della concentrazione in appello delle impugnazioni � Ricorso 
della parte civile contro sentenza di proscioglimento � Applicabilit� 
del principio. 
(c.p.p. artt. 23, 195 e 514). 
Il principio della cbncentrazione delle impugnazioni innanzi al giudice 
di appello, nel caso in cui la sentenza sia impugnata con appello 
per alcuni �capi e con ricorso per altri, � applicabile anche quando la 
parte civile proponga ricorso per cassazione contro una sentenza di proscioglimento 
mentre altre parti propongano l'appello (1). 
(1-2) Le due sentenze che si annotano sono chiaramente indicative di un 
principio adottato dal legislatore secondo il quale l'inserimento della pretesa 
dsarcito.r.ia nel processo penale, pur comportando !l'adattamento deH'azione civi1le 
aJJle esigenze propnie deilla sede neHa quale si svOilge (v. in questo senso la nota: 
Costituzione di parte civile: accessoriet� e immanenza in questa Rassegna � 
11 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

473 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 dicembre 1976, n. 11094 -Pres. Alicata 
-Rel. Clementedisa -P. M. Scotti (conf.), rie. Leardini. 

Procedimento penale � Difensore della parte civile . Propria legittimazione 
a proporre impugnazione � Esclusione. 

(c.p.p. art. 195). 
Il difensore della parte civile non �, �come tale, legittimato a proporre 
impugnazione perch� l'art. 195 cod. proc. pen., che detta le norme 
generali sulle impugnazioni della parte civile, non riproduce la disposizione 
contenuta nell'art. 192 ultima parte stesso codice, che riguarda l'impugnazione 
dell'imputato ed attribuisce al difensore una facolt� propria 
di interporre gravame. 

Il difensore della parte civile pu� proporre impugnazione solo quando 
gli sia stato conferito mandato speciale a tal fine� ai sensi e nelle forme 
di cui all'art. 136 cod. proc. pen. (2). 

1970, I, 332) non ha dal punto di vista sostanziale una fisionomia diversa dall'azione 
esercitata innanzi al giudice civdle, poich� si t~atta in effetti, come � 
evidente, della stessa azione. 

La prima sentenza infatti appilica, a1l'impugnazi-0ne deHa parte civHe, una 
~�go1a tipica del processo penale che, !ir1 quanto norma di procedura, non pu� 
non estendersi al modo di esercizio dell'azione civile, una volta che si sia 
scelto di esercitarla in sede penale: il principio, desumibile dell'art. 514 c.p.p., 
dehla COl!lcentrazione dellle timpugnazioni innanzi ail giudice d'appello, � regola 
tipicamente pr�cessuale e non v'� ragione di non applicarla all'impugnazione 
proposta dalla parte civile. 

Le norme invece che disciplinano il potere sostanziale di proporre impugnazione 
sono quelle rispettivamente previste per l'azione civile e per l'azione 
penale e non v'� quindi ragione di estendere al difensore della parte civile 
una facolt� espressamente prevista dall'art. 192 c.p.p per il solo difensore dell'imputato 
ed .in base oola qua:Le la dottrina ha elaborato iil concetto di parte 
complessa " �imputato -difensore � che p~ nessun motivo potrebbe essere adattato 
alla difesa di parte civile. Nello stesso senso della seconda sentenza V., Cass. 
12 maggio 1976, n. 11419 (134736) rie. Obicre. V. ~noltre Cass. 12 febbraio 1971 
riic. Cantone in Cass. pen. Mass. Annotate ,1972, 1028 n. 1397 per ~a significativa 
affermamone che aillla costituzione di parte civ.iilie si applica la norma che vieta 
l'ultrapetizione. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 6 ottobre 1976, n. 1750 -Pres. Delmese -
Rel. Melone -P. M. Montesanti (conf.). Rie. INPS. 

Procedimento penale -Cassazione � Interessi civili -Provvedimenti ricorribili 
-Sentenza -Di proscioglimento in genere -Formula di proscioglimento 
non preclusiva dell'azione civile � Interesse al ricorso per 
la risarcibilit� dei danni morali -Intangibilit� del giudicato penale. 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Parte civile -Impugnazioni -Cassazione -Interessi civili -Provvedimenti 
rb:orribili -Sentenza -Di proscioglimento in genere -Formula di 
proscioglimento non preclusiva dell'azione civile -Interesse al ricorso 
per la risarcibilit� dei danni morali -Intangibilit� del giudicato 
penale. 

Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e in applicazione dei principi 
enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 1970 e con sentenza 
n. 29 del 1972, la parte civile ha diritto di ricorrere autonomamente 
in cassazione contro le sentenza di proscioglimento a tutela dei suoi 
interessi di natura privatistica. � quindi ammissibile il ricorso per cassazione 
proposto dalla parte civile contro la sentenza con la quale l'imputato 
sia stato assolto in giudizio con una formula che non Sia di ostacolo 
all'esercizio dell'azione civile, essendo evidente il suo interesse ad 
ottenere il sindacato di legittimit� contro una pronuncia che, escludendo 
l'illiceit� penale del fatto, priva la parte civile del diritto di chiedere il 
risarcimento del danno non patrimoniale. Ma il ricorso ha effetto ai soli 
fini civili, restando ferma l'intangibilit� del giudicato penale (1). 

(1) La giurisprudenza della Suprema Corte successiva alle dichiarazioni di 
incostituzionalit� enunciata 'dalle sentenze della Corte Costituzionale ricordate 
nella massima si � andata evolvendo nel senso prospettato dalla decisione che 
si annota: gi� in tal modo il problema era stato risolto dalle Sezioni Unite con 
decisione 15 dicembre 1973, n. 6/74 (v. in questa Rassegna, 1974, I, 750). 
In precedenza era stato affermato che la sussistenza dell'interesse ad impugnare 
era evidente nelle ipotesi di assoluzione in giudizio con una delle formule, 
previste dall'art. 25 c.p.p. che precludono l'esercizio dell'azione civile riparatoria 
(Cass. 13 novembre 1972, n. 265, rie. Bernuzzi) e che viceversa non sussisteva 
tale interesse quando la formula di assoluzione fosse tale (ad es. � poich� il 
fatto non costituisce reato�) da non precludere l'esercizio dell'azione civile nella 
competente sede. Conformemente a tale tesi era stato escluso l'inter.esse a ricorrere 
anche nelle ipotesi di assoluzione per insufficienza di prove, per improcedibilit� 

o per esJinzione del reato (Cass. 5 marzo 1975, n. 2464, rie. Pilichetti). Nello 
stesso senso della sentenza che si annota si sono invece pronuciati: Cass., Sez. III, 
14 settembre 1973, n. 6157 (124907), rie. Menghini; Cass. Sez. IV, 12 marzo 1973, 
n. 9579 (125827), rie. Golfarini; Cost., Sez. II, 13 gennaio 1976, n. 7265 (133914) 
rie. Fazzini, sicch� deve ritenersi ormai consolidata l'interpretazione estensiva 
del diritto della parte civile di impugnare la sentenza penale per gli interessi 
civili. Non v'� dubbio, come � stato segnalato sia in giurisprudenza che in 
dottrina, che l'intangibilit� del giudicato penale nei confronti dell'imputato comporta 
soltanto il ne bis in idem nei suoi confronti e non anche la tutela dell'interesse 
(mero) a non veder ridiscusso e rivalutato il fatto e la condotta, ben 
potendo la parte civile chiedere un diverso accertamento ed una diversa valutazione 
in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione giuridica e 
all'imputabilit� JTiateriale e psicologica, che consentano il pieno esercizio ed il 
proseguimento dell'azione riparatoria (Cass. 5 luglio 1976, n. 2413, 135297, rie. Ancis). 

~: 

I! f� 

~ 

I I 


PARTE SECONDA 



LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice di procedura penale, 1artt. 342 e 352, nella parte in cui prevedono 
che il procuratore generale presso la corte d'appello informi il Ministro per la 
Grazia e giustizia e non il presidente del Consiglio dei Ministri e nella parte 
in cui non prevedono che il presidente del Consiglio dei Ministri debba fornire, 
entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale 
conferma del segreto. 

Sentenza 24 maggio 1977, n. 86, G.U. lo giugno 1977, n. 148. 

legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilit� 
per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai 
dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 

Sentenza 2 giugno 1977, n. 105, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

legge 3 maggio 1956, n. 392, art. unico, primo comma, nella parte in cui 
esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidit�, 
vecchiaia e per la tubercolosi di cui al r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive 
modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attivit� 
di lavoro retribuito alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e 
case religiose di cui all'art. 29, lettera a e b, del Concordato tra la Santa 
Sede e l'Italia. 

Sentenza 9 giugno 1977, n. 108, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11124, art. 74, secondo comma, nella parte in cui 
non pone, agli effetti della rendita chi � colpito da malattia professionale nella 
stessa condizione di chi � invece colpito da infortunio sul lavoro. 
Sentenza 30 maggio 1977, n. 93, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

legge 30 dicembre 1971, n. 11204, art. 34 (art. 3 della Costituzione, nella 
parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, 

n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai 
sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido 
aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971. , 
Sentenza 30 maggio 1977, n. 92, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

legge reg. 29 aprile 1974, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Sentenza 30 maggio 1977, n. 94, G.U. 8 gi�gno 19n, n. 155. 

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, nella parte in cui, statuendo 
che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di 



70 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, 
non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura 
penale. 

Sentenza 12 maggio 1977, n. 79, G.U. 18 maggio 1977, n. 134. 

Il -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

Codice civile, artt. 570 e 586 (art. 3 e 30 della Costituzione). 
Sentenza 12 maggio 1977, n. 76, G.U. 18 IJJ.aggio 1977, n. 134. 


codice di procedura civile, artt. 45 e '136 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 30 maggio 1977, n. 88, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

codice penale, artt. 89 e 169 (artt. 3 e 27 della Costituzione). 
Sentenza 20 giugno 1977, n. 120, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 


codice penale, art. 177, ultimo comma (artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione). 
Sentenza 12 maggio 1977, n. 78, G.U. 18 maggio 1977, n. 134. 

codice penale, art. 341, �primo ed ultimo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 2 giugno 1977, n. 100, G. U. 8 giugno 1977, n. 155. 

codice di procedu�ra penale; art. 43, primo e secondo comma (art. 25 della 
Costituzione). 

Sentenza 12 maggio 1977, n. 77, G.U. 18 maggio 1977, n. 134. 

codice di procedul'a penale, artt. 169, second�o comma, 173 e 268, primo 
comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 2 giugno 1977, n. 98, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

codice di procedura penale, artt. 304, 304-bis, 304-ter, 304-quater e 305 

(artt. 3 e 24 della Costituzione). � 
Sentenza 2 giugno 1977, n. 104, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 


codke penale miliitare di pace, a'rt. 270 (art. 2, 3, primo comma, 24, primo 
comma della Costituzione). 

Sentenza .2 giugno 1977, n. 106, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

legge 19 gennaio 11942, n. 23, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 2 giugno 1977, n. 99, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

r,,d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (art. 24, secondo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 30 maggio 1977, n. 95, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

. I 

-



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 1. 
Sentenza 2 giugno 1977, n. 99, G.U. 8 giugno 1977, �n. 155. 


legge il 3 febbl"'Clfo 1963, n. 151, 'art. 3 (art. 3, 5 e 128 della Costituzione). 
Sentenza 20 giugno 1977, n. 118, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 

legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, decimo e undicesimo comma (artt. 3, 
24, 41 e 43 della Costituzione). 

Sentenza 2 giugno 1977, n. 107, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

d.P.R. 30 giugno '1965, n. 111124, art. 4, pri�mo comma, n. 1 e terzo comma 
(art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 9 giugno 1977, n. 114, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 

legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 12, quarto comma (artt. 41, 43 e 33, 
J?rimo comma, della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1977, n. 109, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43, lettera d (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 2 giugno 1977, n. 103, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

d.P.R. 27 marzo 19�69, n. 129, a.rt. 3 (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 2 giugno 1977, n. 103, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 
d.P.R. 27 marzo 1969, n. '130, artt. 24 e 133 (art. 3, 4 e 76 della Costituzione). 
Sentenza,2 giugno 1977, n. 103, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49 (art. ,3 della Costituzione). 
Sentenza 9 giugno 1977, n. 113, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 


d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, artt. 44, sesto e settimo comma, 46, seconda 
parte, terzo comma (artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 30 maggio 1977, n. 91, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 39 (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 9 giugno ,1977, n. 112, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 


legge reg. Marche 22 febbraio :1973, n. 6 (art. 117 della Costituzione). 
Sentenza 12 maggio 1977, n. 72, G.U. 18 maggio 1977, n. 134. 

d.I. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1 O (artt. 3, primo comma, e 24, prima 
parte, della Costituzione). 
Sentenza 20 giugno 1977, n. 121, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civUe, 1ar-t. 1180 (artt. 1 e 35 della Costituzione). 

Tribunale di Grosseto, ordinanza 17 febbraio 1977, n. 167, G.U. 25 maggio 
1977, n. 141. 

c:.odice civile, ar-t. ar-t. 1i180 (artt. 1 e 35 della Costituzi?ne). 

Pretore di Biancavilla, ordinanza 12 febbraio 1977, n. 207, G.U. giugno 
1977, n. 148. 

codice civile, a�r-t. 2043 (artt. 3, 24 e 32 della Costituzione). 

Tribunale di Camerino, ordinanza 12 novembre 1976, n. 151, 1977, G.U. 4 
maggio 1977, n. 120. 

codice civile, ar-t. 2122, pr-imo comma (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 17 febbraio 1977, n. 177, G.U. 10 giugno 
1977, n. 148. 

codice civile, ar-t. 2948, n. 4 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanze (quattro) 7 giugno 1976, n. 198 a 201, 1977, 


G.U. lo giugno 1977, n. 148. 
codice di pr-ocedur-a civile, art. 149 dis.p. att. (come modificato dalla 

I. 11 agosto 1973, n. 533 -art. 3, primo comma della Costituzione). 
Corte d'Appello di Roma, ordinanza 11 marzo 1977, n. 242/1977, G.U. 29 
giugno, 1977, n. 176. 

codice di pr-ocedur-a civile, ar-t. 429, ter-zo comma (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Massa, ordinanza 1<> febbraio 1977, n. 161, G.U. 25 maggio 
1977, n. 141. 


codice di procedura civile, ar-t. 429, teno comma (artt. 3 e 38, secondo 
comma, della Costituzione). 


Pretore di Orvieto, ordinanza 24 febbraio 1977, G.U. 4 maggio 1977, n. 120. 

codice di pl"ocedur-a civi�le, ar-t. 460. 

Sentenza 9 giugno 1977, n. 117, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 

codice pen.ale, ar-t. 159, primo comma, e 313 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale militare territoriale -ufficio istruzione -di Padova, ordinanza 


1� giugno 1977, n. 148. 

codice penale, ar-t. 272 (art. 21 della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 5 ottobre 1976, n. 217./77, G.U. 
1977, n. 162. 

f: 
!

! 

;: 
15 giugno ~: 

~~ 

& 

~: 
~: 
~; 
~: 

.~ 

? 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice di procedura penale, art. 102, primo e secondo comma (artt. 3 e 24, 
primo e secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Torino, ordinanza 25 novembre 1976, n. 166, 1977, G.U. 25 novembre 
1976, n. 141. 

codice di procedura penale, art. 115 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di Salerno, ordinanza 20 gennaio 1977, G.U. 4 maggio 1~77, n. 120. 

codice di procedura penale, art, 131, ultimo cpv. (artt. 2, 24, e 27, della 
Costituzione). 

Corte d'appello di Napoli, ordinanza 24 settembre 1976, n. 239/77, G.U. 29 
giugno 1977, n. 176. 

codice di procedura penale, art. 177-bis (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Pret�>re di Guglionesi, ordinanza 26 marzo 1977, n. 221, G.U. 22 giugno 
1977, n. 169. 

codice di �procedura penale, a.r+t. 42�5, primo comma (artt. 1, secondo 
comma, 2, primo comma, 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione). 


Tribunale per i minorenni di Venezia, ordinanza 23 novembre 1976, n. 249/77, 

G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 
legge 13 giugno 19112, n. 555, art. 1O, secondo comma (art. 3 della Costituzione). 


Tribunale di Grosseto, ordinanza 17 febbraio 1977, n. 167, G.U. 25 maggio 
1977, n. 141. 

r..d. 5 febbraio 1928, n. '577, artt. 27, 28, 29 e 30 (artt. 3, 7, 8, 19, 21, 
29, 30, 33 e 34 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1977, n. 215, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

legge 7 gen!'aio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione) .. 

Tribunale di Parma, ordinanza 18 marzo 1977, n. 219, G.U. 22 giugno 
1977, Il. 169. 

r.d. 20 lugUo 1934, n, 1404, art. 16 (artt. 1, secondo comma, 2, primo 
��comma, 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione). 
Tribunale per i minorenni di Venezia, ordinanza 23 novembre 1976, n. 249/7.7, 

G.U. 29 giugno 1977. 
d.I. lgt. 14 aprile 1939 n. 636, art. 9 (artt. 3, 37, 2, 4 e 35 della Costituzione). 
Pretore di Pavia, ordinanza 14 ~arzo 1977, n. 179, G.U. 1 giugno 1977, n. 148. 


74 

RASSEGNA DELL'AvVOCATURA DELLO STATO 

ir.dJ.1. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13 (artt. 3, primo comma, 4, 37 �e 38 
della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 4 febbraio I977, n. I60, G.U. 25 maggio 
I977, n. I41. 

r.d. 5 giugno 1939, n. :10116, art. 32 u.c. 
Pretore di Legnano, ordinanza 2 aprile I977, n. 234, G.U. 22 giugno I977, n. I69. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, quarto comma (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Siena, ordinanza 5 febbraio I977, n. 134. 
legge 1 O giugno 1940, n. 653, art. '1 (art. 3 e 52 della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 27 gennaio I977, n. I82, G.U. I<> giugno 
1977, n. I48. 

r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, art. 3 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunal.e militare territoriale -ufficio istruzione -di Padova, ordinanza 
I0 giugno I977, n. I48. 

legge 17 .agosto 11947, n. 450, artt. 311 e 41 (artt. 3 e 42, secondo e terzo 
comma, e 9, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Nard�, ordinanza I4 marzo I877, n. 216, G.U. I5 giugno I977, n. I62. 

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lettera b (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Ivrea, ordinanza 3 marzo I977, n. 206, G.U. I~ giugno I977, n. I48. 

d.P.R. 5. gennaio 1950, n. 180, art. 2, n. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Bolz�no, ordinanza I6 marzo I977, n. 2II, . . I
G U gmgno� 
I977, n. I48. 

legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 11 (art. 44 della Costituzione). 

Corte d'Appello di Milano, ordinanza Io febbraio I977, n. 209, G.U. giugno 
I977, n. I48. 

legge 24 giugno 1950, n. 465 (artt. 3, 5I e 97 della Costituzione). 
Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ordinanza 29 ottobre I976, 


n. 23I/77, G.U. 22 giugno I977; n. I69. 
legge 11� dicembre 1956, n. 1426, artt. 2, 3 e 4 (art. 3, primo comma, della 
Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza I4 dicembre I976, n. 210, I977, G.U. Io giugno 
I977, n. I48. 


PAii.TE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lettera e (artt. 3 e 53 della 
Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 29 novembre 
� 1976, ~� 237/77, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 

d.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, artt. 80, tredicesimo comma, 87, quinto 
comma, e 94 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Milano, ordinanza 3 marzo 1977, n. 202, G.U. 1<> giugno 1977, n. 148. 

d".P.R. 16 magt)io 1960, n. 570, art. 102, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). 
� 

Pretore di Sal�, ordinanza 24 febbraio 1977, n. 175,_G.U. 25 maggio 1977, n. 141. 

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, art. unico (art. 76 della Costituzione). 
Pretore di Castelbaronia, ordinanza 17 novembre 1976, n. 204, 1977, G.U. 
lo giugno 1977, J;J.. 148. 

legge 25 genna-io 1962, n. 20, artt. 16 e 27 (artt. 3, primo comma, 25, 
primo comma e 102, primo e secondo comma, della Costituzione). 

Corte costituzionale, ordinanza 7 maggio 1977, n. 248, G.U. 18 maggio 
1977, n. 134. 

legge 12 agosto 196,2, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a (art. 3 
della Costituzione). 

Pretore di Parma, ordinanza 17 febbraio 1977, n. 172, G.U. lo giugno 1977, n. 148. 

-d.P.R. 3 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 23, 38, 76 e 77 della Costituzione). 

Tribunale di Bolzano, ordinanza 18 febbraio 1977, n. 238, G.U. 29 giugno 
1977, n. 176. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79 e 80 (artt. 3 e 38, secondo comma 
della Costituzione). 
Tribunale di Novara, ordinanza 10 marzo 1977, n. 212, G.U. 8 giugno 
1977, n. 155. 

legge 15 lugHo 1966, art. 11 (artt. 3, primo comma, 4, primo e secondo 
comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 17 dicembre 1976, n. 155, 1977, G.U. 25 maggio 
1977, n. 141. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 37, 2, 4 e 35 della Costituzione). 
Pretore di Pavia, ordinanza 14 marzo 1977, n. 179, G.U. 1� giugno 1977, n. 148. 

legge 25 luglio 1966, n. 603 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza (due) 19 gennaio 
1977, n. 157 e 158, G.U. 18 maggio 1977, n. 134. 


76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 12 febbraio 1968, n. 1312, art. 43, lettera d (art. 3 della Costituzio~e). 

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanz~\J2 gennaio 
1977, n. 203, G.U. 1<> giugno 1977, n. 148. 

�legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 1 e 32 (art. 25, secondo comma, 
della Costituzione). 

Pretore di Pisa, ordinanza 26 marzo 1977, n. 240, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 
Pretore di Pisa, ordinanze (quattro) 26 marzo 1977, n. 225, G.U. 15 giugno 
1977, n. 162. 

legge 24 dice,mbre 1969, n. 990, art. 6.. secondo comma (art. 3, primo . 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Siniscola, ordinanza 12 luglio 1976, n. 174, 1977, G.U. 25 maggio 
1977, n. 141. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, terzo comma (artt. 3 e 24, secondo 
comma, della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 20 ottobre 1976, n. 171, 1977, G.U. 18 maggio 
1977, n. 134. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 3, primo comma e 24, primo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Monza, ordinanza 8 gennaio 1977, n. 218; G.U. 15 gjugno 1977, n. 162. 

r.d. 30 giugno 1870, n. 5726 (artt. 3, 10, primo comma, e 27 della Costituzione). 
Corte d'appello di Trieste, ordinanza 17 febbraio 1977, n. 154, G.U. 11 
maggio 1977, n. 127. 

d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 2 (art. 25, secondo �comma, della 
Costituzione). 
Pretore di Pisa, ordinanza 26 marzo 1977, n. 240, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 
Pretore di Pisa, ordinanze (quattro) 26 marzo 1977, n. 225, G.U. 15 giugno 
1977, Il. 162. 

d.P.R. 2,1 marzo 1971, n. 276, art. 6 (artt. 76 e 77 della Costituzione). 
Pretore di Cecina, ordinanza 21 gennaio 1977, n. 205, G.U. 1<> giugno 
1977, Il. 148. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42 della Costituzione). 

Corte d'appello di Lecce, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 165, G.U. 18 maggio 
1977, n. 134. 

legge 29 ottobre 1971, art. 35, primo e penultimo comma (artt. 3, 35 e 38, 
secondo comma, della Costituzione). 

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 febbraio 1977, n. 250, G.U. 
29 giugno 1977, n. 176. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 626 (art. 3 e 24 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Sola Consilina, ordinanza 29 
novembre 1976, n. 173, 1977, G.U. lo giugno 1977, n. 148. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 12, primo e secondo comma (artt. 3, 
76 e 77 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 26 novembre 
1975, n. 187, 1977, G.U. lo giugno 1977, n. 148. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (art. 3, 24 e 76 della Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanze (quattro) 
3 maggio 1977, n. 226, 227, 228, 229, G.U. 15 giugno 1977, n. 262. 
Commissione tributaria di 10 grado di Imperia, ordinanza 25 novembre 
1976, n. 220/77, G.U. 15 giugno 1977, n. 162. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt.1 e 28, primo e quarto comma (artt. 21, 
primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione). 
Pretore.di San Don� di Piave, ordinanza 31 marzo 1977, n. 233, G.U. 22 giugno 
1977, n. 169. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, primo comma, artt. 7 e 15, lettera e 
(art. 76 della Costituzione). 
Costituzione tributaria di secondo grado di Trento, ordinanza 24 novembre 
1976, n. 148, 1977, G.U. 11 maggio 1977, n. 127. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di Avellino, ordinanza 27 gennaio 
1977, n. 178, G.U. l�o giugno 1977, n. 148. 
Commissione tributaria di primo grado di Vigevano, ordinanza 10 novembre 
1976, n. 213/77, G.U. 8 giugno 1977, n. 155. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). 
�commissione tributaria di primo grado di Vigevano, ordinanza 10 novembre 
1976, n. 214/77, G.U. 22 giugno 1977, n. 169. 
Commissione tributaria di primo grado di Asti, ordinanza 4 gennaio 1977, 

G.U. 4 maggio 1977, n. 120. 
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ,artt. 11, 16, 17 e 18 (art. 25, primo 
comma, e 102, primo e secondo comma e 76 della Costituzione). 
Pretore di Grosseto, ordinanza 4 marzo 1977, n. 170, G.U. 25 maggio 
1977, n. 141. 

legge reg. Marche 2,2 febbraio 1973, n. 6, art. 5, ultimo c�omma, limitatamente 
alla parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale 3 maggio 1967, 

n. 317, per la disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione che sia 
stata emessa dal presidente della regione Marche ai sensi del penultimo comma 
del medesimo art. 5. 
Sentenza 12 maggio 1977, n. 72, G.U. 18 maggio 1977, n. 134. 


78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 304 (art. 23 della Costituzione). 
Tribunale di Genova, ordinanza 20 gennaio 1977, n. 163, G.U. 11 maggio 
1977, n. 127. 

fogge M agosto 1973, n. 533, artt. 13, primo, secondo e terzo comma, e 
14, secondo comma, ultima parte (art. 24 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 17 febbraio 1977, n. 162, G.U. 18 maggio 
1977, n. 134. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art+. 53 e 54 (artt. 3, 24, 113 della Costituzione). 
Pretore di Voltri, ordinanza 17 marzo 1976, n. 176, 1977, G.U. 25 maggio 
1976, n. 141. 

legge 30 novembre 197,3, n. 766, art. unico (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 16 febbraio 1977, 

n. 241, G.U. 29 giugno 1977, n. 176. 
legge 14 giugno 1974, n. 270, ,art. 1 (art. 42, terzo comma, della Costituzione). 


Pretore di Bovino, ordinanza 7 febbraio 1977, n. 152, G.U. 18 maggio 
1977, Il. 134. 

legge 10 agosto 1974, n. 352 (artt. 11 e 3 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 10 dicembre 1976, �n. 180, 1977, G.U. 25 maggio 
197.7, n. 141. 

,legge 17 agosto 1974, n. 386, art. 7, primo c,omma (artt. 36 e 3 della 
Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ordinanza 9 novembre 
1976, n. 197, 1977, G.U. 1'" giugno 1977, n. 148. 

d.P.R. 23 ottobre 1974, n. 688, art. 14 (art. 53 della Costituzione)'. 
Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 
22 novembre 1976, n. 146, 1977, G.U. 11 maggio 1977; n. 127. 

d.P.R. 23 d'icembre 1974, ,n. 68'8 (art. 53, primo comma, della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanze 19 e 26 
novembre 1975, n. 185 a 196, 1977, G.U. 1'" giugno 1977, n. 148. 

legge 18 aprile 1975, n. HO, art. 2, terzo comma (artt. 3 e 70 della Costituzione). 


Tribunale di Firenze, ordinanza 21 gennaio 1977, n. 147, G.U. 11 maggio 
1977, n. 127. 
Corte d'appello di Torino, ordinanza 30 marzo 1977, n. 235, G.U. 22 giugno 
1977, n. 169. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 18 aprile 1975, n. 11 O, art. 1O, ottavo e decimo comma (artt. 3 e 97 
della Costituzione). 

Tribunale di Rovigo, ordinanze 14 febbraio 1977, nn. 168 e 169, G. U. 25 maggio 
1977, n. 141. 

legge 19 mag9io 1975, 1i. 151, art. 229 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Torino, ordinanza 25 febbraio 1977, n. 164, G. U. 18 maggio 
1977, n. 134. 

d.P.R. 9 9iugno 1975, n. 482 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Vigevano, ordinanza 5 aprile 1977, n. 236, G. U. 22 giugno 1977, 

n. 169. 
�legge 22 lu91io 1975, n. 3'19, e tabelle allegate A, B, C, E ed F, art+. 4, 7 e 9 

(artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanza 8 febbraio 1977, n. 183, G. U. lo giugno 1977, 

n. 148. 
'legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, secondo comma (artt. 27, secondo 
comma, 3, primo e secondo comma, della Costituzione). 

Ufficio di sorveglianza del tribunale di Bologna, ordinanza 9 dicembre 1976, 

n. 244/77, G. U. 29 giugno 1977, n. 176. 
legge 2�2� dicembre 1975, n. 685, artt. 72, primo e secondo comma, e 80, 
secondo comma (art. 25, secondo comma, della Costituzione). 

Corte d'appello di Roma, ordinanza 27 gennaio 1977, n. 208, G. U. 10 giugno 
1977, n. 148. 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 20 gennaio 1977, n. 156, .G. U. 18 maggio 
1977, n. 134. 

legge reg. Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10, art. 5 (art. 117, primo 
comma, della Costituzione). "' 

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 10 giugno 
1976, n. 230, G. U. 22 giugno 1977, n. 169. 

legge reg. umbra 22. ottobre 1976 (artt. 81 e 119 della Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 21 aprile 1977, 

n. 9, G. U. 4 maggio 1977, n. 120. 
legge 28 gennaio 1977, n. 1O, artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 (artt. 25, secondo 
comma, 3, 53 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). 

Pretore di Nard�, ordinanza 14 marzo 1977, n. 216, G. U. 15 giugno 1977, 

n. 162. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge re'g. Valle d'Aosta 31 marzo 1977 (art. 81 della Costituzione). 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 29 aprile 1977, 

n. 10, G. V. 11 maggio 1977, n. 127. 
legge reg. Liguria 4 miaggio 1977 (art. 81 della Costituzione). 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 27 maggio 1977, 


n. 11, G. V. 8 giugno 1977, n. 155. 
legge reg. Einilia-Romagna 4 maggio 1977 (artt. 117 e 134 della Costituzione). 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 30 maggio 1977, 

n. 12, G. V. 15 giugno 1977, n. 162. 
,legge reg. Valle d'A�osta 12 maggio 1977. 

Presidente del Consiglib dei Ministri, ricorso depositato 1'8 giugno 1977, 

n. 13 G. V. 22 giugno 1977, n. 169. 

CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

Concessione di escavazioni di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordine di sospensione disposto dal sindaco -Carenze assolute 
di potere -(l. 25 luglio 1904, n. 523; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8; art. 1 l. 3 novembre 
1952, n. 1902; artt. 3 e 10 l. e agosto 1967, n. 765, artt. 31 e 32 l. 17 agosto 
1942, .n. 1150). � 

Se, in caso di concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite 
dalla competente autorit� statale, l'ordinanza di sospensione dei lavori emanate 
dal sindaco a tutela della normativa del piano regolatore debba ritenersi improduttiva 
di effetti in quanto emanata in carenza di potere (n. 120). ' 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Conflitto 
tra amministrazione statale e comunale -Risoluzione -(art. 6 r.d. 3 marzo 
1934, n. 383; art. 32 l. 11 agosto 1942, n. 1150; art. 31 l. 17 agosto 1942, nulmero 
1150, artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 1952, n. 190i; 

l. 25 luglio 1904, n. 523, d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comune (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di competenza 
del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di escavazione di ghiaia da alveo di fiumi eseguiti in virt� di regolare 
concessione assentita dal competente organo statale) lo strumento diretto di 
soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di annullamento 
attribuito al Governo dall'art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 121). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Ricorso 
al T.A.R. da parte dell'amministrazione statale -Esclusione -(artt. 31 
e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 
1952, n. 1902, l .. 25 luglio 1904, n. 523, d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 

Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di com.
Petenza del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di escavazione di ghiaia da alveo di fiumi seguiti in virt� di regolare concessione 
assentita dal competente organo statale) i'amministrazione statale possa 
ricorrere al T.A.R. (n. 122). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentita dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -. Ricorso al 

T.A.R. da parte del concessionario -Intervento dell'amministrazione statale 
concedente -Legittimit� -(1. 25 luglio 1904, n. 523; art. 22, 2� comma, l. 6 di'u 
cembre 1971, n. 1034; artt. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; artt. 3 e 10 l. 6 agosto 
1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 1952, n. 1902; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se, nel caso in cui il privato concessionario dell'escavazione di ghiaia da 
alvei di fiumi abbia proposto ricorso al T.A.R. avverso l'ordinanza sindacale di 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sospensione dei lavori, l'amministrazione statale concedente possa intervenire nel 
giudizio a tutela del proprio interesse e che il concessionario adempia agli obblighi 
imposti con l'atto di concessione (e non gi� a tutela della sua sfera di attribuzioni 
(n. 123). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Concessione di escavazioni di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordine di sospensione disposto dal sindaco -Carenze assolute 
di potere -(l. 25 luglio 1904, n. 523; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8; art. 1 

l. 3 novembre 1952, n. 1902; artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; artt. 31 e 32 
l. 17 agosto 1942, n. 1150). 
Se, in caso di concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite 
dalla competente autorit� statale, l'ordinanza di sospensione dei lavori emanate 
dal sindaco a tutela della normativa del piano regolatore debba ritenersi improduttiva 
di effetti in quanto emanata in carenza di potere (n. 407). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Conflitto tra 
amministrazione statale e comunale -Risoluzione -(art. 6 r.d. 3 marzo 1934, 

n. 383; art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150; artt. 3 
e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 1952, n. 1902; l. 25 luglio 1904, 
n. 523, d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di competenza 
del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di escavazione di ghiaia da alveo di fiumi eseguiti in virt� di regolare 
concessione assentita dal competente organo statale) lo strumento direHo di 
soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di annullamento 
attribuito al Governo dall'art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 408). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'amministrazione statale -Esclusioni? -(artt. 31 e 32 
I. 17 agosto 1942, n. 1150; artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 
1952, n. 1902 l. 25 luglio 1904, n. 523; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comune (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di competenza 
del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di escavazi�ne di ghiaia da alveo di fiumi eseguiti in virt� di regolare concessione 
assentita dal competente organo statale) l'amministrazione statale possa 
ricorrere al T.A.R. (n. 409). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentita dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte del concessionario -Intervento dell'amministrazione statale 
concedente -Legittimit� -(l. 25 luglio 1904, n. 523; art. 22, 2� comma, 6 di� 
cembre 19710, n. 1034; artt. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; artt. 3 e 10 
l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 1952, n. 1902; d.p. 15 gennaio 1972, 
n. 8). 
Se, nel caso in cui il privato concessionario dell'escavazione di ghiaia da 
alvei di fiumi abbia proposto ricorso al T.A.R. avverso l'ordinanza sindacale di 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

sospensione dei lavori, l'amministrazione statale concedente possa intervenire nel 
giudizio a tutela del proprio interesse e che il concessionario adempia agli obblighi 
imposti con l'atto di concessione (e non gi� a tutela della sua sfera di attribuzioni) 
(n. 410). 

Opera pubblica statale su ~erreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Carenza assoluta di potere -(art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; 
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se, in caso di costruzione su terreno demaniale eseguita dallo Stato senza 
che 11 comune sia stato preventivamente � sentito � in ordine all'assenza di contrasti 
con le prescrizioni urbanistiche (ex art. 31 1. 17 agosto 1942, n. 1150, come 
modificato dall'art.. 10 1. 6 agosto 1967, n. 765), l'ordinanza di sospensione dei 
lavori emanata dal sindaco debba ritenersi improduttiva di effetti in quanto 
emanata in carenza di potere (n. 403). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Conflitto tra amministrazioni statale e comunale -Risoluc 
zione -(art. 6 rt.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; 
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza del primo, attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) lo strumento 
diretto di soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di annullamento 
attribuito al Governo dall'art. 6 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 404). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Ricorso al T.A.R. da parte dell'amministrazione statale -Esclusione 
-(artt. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 1. 6 agosto 1967, n. 765)'. 

Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza della prima attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) l'amministrazione 
statale possa ricorrere al T.A.R. (n. 405). 

Urbanistica -Ricostruzione -Piano particolareggiato -Immobile destinato a pubblico 
servizio statale -Conflitto di interessi pubblici -Modi di risoluzione' 
-(1. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 16, 4� comma, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; 
art. 9, r.d. 14 marzo 1901, n. 466; art. 8 1. 24 dicembre 1925, n. 2285, art. 3). 

Se insorgendo contrasto, in relazione ad uno stesso immobile, tra l'interesse 
pubblico inerente alla dichiarazione di pubblica utilit� prevista da un piano 
particolareggiato di ricostruzione e quello dato dalla destinazione a servizio 
pubblico dello stesso immobile, tale conflitto sia risolubile in sede contenziosa 
con l'impugnativa giurisdizionale del piano ovvero debba essere risolto con l'accordo 
delle amministrazioni dello Stato interessate e, in mancanza di accordo dal 
Consiglio dei Ministri in base all'art. 8 del r.d. 14 marzo 1901, n. 466 o dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 della 1. 24 dicembre 1925, 

n. 2285 (n. 418). 
Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Carenza assoluta di potere -(art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; 
art. 31 1. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 1. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se, in caso di costruzione su terreno demaniale eseguita dallo Stato senza 
che il comune sia stato preventivamente � sentito � in ordine all'assenza di con



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

84 

trasti con le prescrizioni urbanistiche (ex art. 31 I. 17 agosto 1942, n. 1150 come 
modificato dall'art. 10 I. 6 agosto 1967, n. 765), l'ordinanza di sospensione dei lavori 
emanata dal sindaco debba ritenersi improduttiva di effetti in quanto emanata 
in carenza di potere (n. 402). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Conflitto tra amministrazioni statale e comunale -Risoluzione 
-(art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; 
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza del primo, attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) lo strumento 
diretto di soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di annullamento 
attribuito al Governo dall'art. 6 del r.d. marzo 1934, n. 383 (n. 403). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Ricorso al T.A.R. da parte dell'amministrazione statale Esclusione 
-(artt. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, 

n. 765). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza della prima attraverso l'emanazione di un'.ordinanza di sospensione 
dei lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) l'amministrazione 
statale possa ricorrere al T.A.R. (n. 404). 

Opera pubblica statale su terreno demaniaie -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Ricorso al T.A.R. da parte dell'appaltatore -Intervento dell'amministrazione 
statale -Legittimit� -(art. 22, 2� comma, l. 6 dicembre 1971, 

n. 1034; artt. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 
Se nel caso in cui il privato appaltatore della costruzione di un'opera statale 
su terreno demaniale abbia proposto ricorso al T.A.R. awerso l'ordinanza del 
sindaco che ordina la sospensione dei lavori, l'amministrazione statale appaltante 
possa intervenire nel giudizio a tutela dell'interesse a che l'appaltatore adempia 
agli obblighi derivanti dal contratto di appalto (e non' gi� a tutela della sua 
sfera di attribuzioni) (n. 405). 

COMMERCIO 

Sostanze radioattive -Produzione, lavorazione, detenzione -Controlli -Distinzione 
in categorie -Estensione dei controlli previsti per la cat. B alla cat. A -(l. 31 dicembre 
1962, n. 1860; art. 14 d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185; artt. 1 e 32 d.m. 
15 giugno 1966). 

Se, in pendenza di emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 1 
del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 (emesso in attuazione della� delega conferita 
dall'art. 14 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860), decreto mediante il quale verranno 
determinate, per le attivit� di produzione lavorazione e detenzione delle 
sostanze radioattive naturali o artificiali, le quantit� di radioattivit� soggette 
alle prescrizioni dettate con la legge delegata, i controlli previsti dal d.P.R. numero 
185/64 cit. nei confronti degli esercizi commerciali di sostanze radioattive 
inquadrabili, ai sensi dell'art. 32 dello stesso d.P.R. n. 185 e del d.m. 15 giugno 
1966, nella cat. B possano essere estesi anche nei confronti degli esercizi commerciali 
inquadrabili nella cat. A (n. 36). 

I:'1:: 



PARTE II, CONSULTAZIONI Bf 

COMPETENZA 

Dipendenti F.S. -Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro -Controversie 
concernenti il grado di invalidit� -Giurisdizione dell'A.G.O. -(cod. proc. civ., 
artt. 442 e 444 l. 11 agosto 1973, n. 533; art. 1 r.d. 10 gennaio 1938, n. 1054; 
artt. 1 e 6 r.d. 17 agosto 1935, n 1765; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1125).1 

Se rientrino nella competenza giurisdizionale dell'autorit� giudiziaria ordinaria, 
e in particolare del pretore quale giudice del lavoro secondo le previsioni 
degli artt. 442 e 444 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 1 della legge 
11 agosto 1973, n. 533, ovvero in quella esclusiva del giudice amministrativo in 
materia di pubblico impiego le controversie dirette all'accertamento del grado 
di invalidit� permanente derivante da infortunio sul lavoro promosse da dipendenti 
dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato contro la stessa azienda 
quale assi�uratrice obbligatoria per gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 1 
del r.d. 10 gennaio 1938, n. 1054 (n. 38). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Confl.itto tra 
amministrazione statale e comunale -Risoluzione -(art. 6 r.d. 3 marzo 1934, 

n. 383; art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; �rt. 1 l. 3 novembre 1952, n. 1902 l. 25 luglio 
1904, n. 523; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di .sospensione dei 
lavori di escavazione di ghiaia da alveo di fiumi eseguiti in virt� di regolare 
concessioIJe assentita dal competente organo statale, lo strumento diretto di 
soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di annullamento 
attribuito al Governo dall'art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 134). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale � Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori -Ricorso al 

T.A.R. da parte dell'amministrazione statale -Esclusione -(artt. 31 e 32 l. 17 agosto 
1942, n. 1150; artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 l. 3 novembre 1952; 
n. 1902 l. 25 luglio 1904, n. 523; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di escavazione di ghiaia da alveo dei fiumi eseguiti in virt� di regolare 
concessione assentita dal competente organo statale) l'amministrazione statale 
possa ricorrere al T.A.R. (n. 135). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentita dalla competente 
autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori � Ricorso 
al T.A.R. da parte del concessionario -Intervento dell'amministrazione' 
statale concedente -Legittimit� -(l. 25 luglio 1904, n. 523; art. 22, 2� commaJ 

l. 6 dicembre 1971, n. 1034; artt. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150,� artt. 3 e 10 
1. 6 agosto 1967, n. 765; art. 1 1. 3 novembre 1952, n. 1902; d.p. 15 gennaio 1972, 
n. 8). 
Se, nel caso in cui il privato concessionario dell'escavazione di ghiaia da 
alvei di fiumi abbia proposto ricorso al T.A.R. avverso l'ordinanza sindacale di 


86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sospensione dei lavori, l'amministrazione statale concedente possa intervenire 
nel giudizio a tutela del proprio interesse e che il concessionario adempia agli 
obblighi imposti con l'atto di concessione (e non gi� a tutela della sua sfera 
di attribuzioni) (n. 136). 

Concessione di escavazioni di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
autorit� statale -Ordine di sospensione disposto dal sindaco -Carenze assolute 
di potere -(l. 25 luglio 1904, n. 523; d.p. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1 

l. 3 novembre 1952, n. 1902; artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; artt. 31 e 32 
l. 17 agosto 1942, n. 1150). 
Se, in caso di concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite 
dalla competente autorit� statale, l'ordinanza di sospensione dei lavori emanate 
dal sindaco a tutela della normativa del piano regolatore debba ritenersi improduttiva 
di effetti in quanto emanata in carenza di potere (n. 133). 

CORTE DEI CONTI 

�Giurisdizione domestica� -Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
avverso il provvedimento di esclusione dal concorso di referendario -(r.d. 
12 ottobre 1933, n. 1364; art. 8 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art' 65). 

Se sia ammissibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso� 
il provvedimento di esclusione dal concorso a posti di referendario della Corte 
dei Conti ovvero se la competenza giurisdizionale in materia, ai sensi dell'art. 65 

t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, rientri nella c.d. �giurisdizione 
domestica� della stessa Corte (n. 14). 
COSTITUZIONE 

Dichiarazione di illegittimit� costituzionale di una norma di legge -Effetti -Rapporti 
�esauriti� e rapporti per i quali opera un fatto giuridico di preclusione 
-Art. 136 Cast. -(art. 25, 2� comma, dP.R. 5 giugno 1965, n. 749; art. 25, 
3� comma, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749). 


Se la dichiarazione di legittimit� costituzionale di una norma alla stregua 
della quale sorio stati disciplinati dei rapporti gi� �esauriti� al mdmento della 
pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale (come gli incarichi per 
insegnamento universitario relativi a pregressi anni accademici) consenta il 
riesame e la rivalutazione dei rapporti medesimi ove in ordine ad essi non risulti 
operante un fatto giuridico, diretto o indiretto, di preclusione (n. 59). 


Professori universitari incaricati -Disciplina del trattamento economico per 
cumulo di impieghi -Dichiarazione di illegittimit� costituzionale della normativa 
di cui ai commi 2� e 3� del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 -Pretesa di 


I

pagamento della maggior retribuzione dovuta per gli anni accademici anteriori 
-Alla pronunzia della Corte Costituzionale -Ammissibilit� -Limite della 
prescrizione biennale -(art. 25, 2� comma, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25, 


I 

~ 

3� comma, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749; art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960; !
f 
art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295). f:: 

Se, per effetto della dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 25, 
2� e 3� comma del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, che disciplinava il trattamento 


I 
' 

economico dei professori universitari incaricati nel caso di cumulo di impieghi, 
gli stessi professori possono pretendere anche per i precedenti anni accademici 


f

f

.�� 

' f.
I� 
f 

.........,,,..~ 



PARTE II, CONSULTAZIONI 87 

la maggior retribuzione derivante dall'applicazione dell'art. 99 r.d. 30 dicembre 
1923, n. 2960 (che disciplina in via generale il trattamento economico del pubblico 
dipendente nei casi di cumulo di impieghi consentito) salvo il limite della 
prescrizione biennale di cui all'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 (n. 61). 

Pubblico dipendente -Pretesa a maggior retribuzione che trae fondamento di 
norma di legge -Onere della tempestiva impugnazione dell'atto autoritativo 
che costituisce o disciplina il rapporto esplicando la misura della retribuzione 
-Esclusione -(art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295). 

Se, qualora le pretese economiche del pubblico dipendente (nella specie professore 
universitario incaricato) trovino base in norme di legge che fissano, direttamente 
o indirettamente, una determinata retribuzione, di talch� l'atto autoritativo 
che costituisce o discipl_ina il rapporto di pubblico impiego (nella specie 
atto .di conferimento dell'incarico di insegnamento) svolga, per tale verso una 
funzione meramente esplicativa della misura della retribuzione, sussista l'onere 

'di una tempestiva impugnativa di detto atto autoritativo ovvero le pretese mede'
sime rimangono semplicemente assoggettate al termine di prescrizione (n. 62). 

Vizio di illegittimit� costituzionale di norma di legge -Incidenze sulla decorrenza 
del termine di prescrizione del diritto disconosciuto o limitato dalla norma 
�-0vvero sul termine �di decadenza per l'esercizio del diritto -Esclusione 


(art. 2934 e.e.; art. 2964 e.e.). 

Se il vizio di illegittimit� costituzionale di una norma di legge incida sulla 
.dec�rrenza del termine di prescrizione del diritto disconosciuto o limitato dalla 
�norma medesima ovvero sulla decorrenza del termine di decadenza eventualmente 

previsto per far valere detto diritto (n. 60). 

�.DANNI 

Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine -Danni risarcibili (
art. 71 ood. navigazione; art. 15 l. 14 luglio 1965, n. 9c3). 

Se il reato contravvenzionale di cui all'art. 71 cod. navigazione, (divieto di 
getto di materiali nei porti) nel caso di immissione colposa, diretta o indiretta, 
di sostanze inquinanti nelle acque marine, possa comportare come conseguenza 
immediata e diretta del fatto quegli stessi danni (risarcibili) che costituiscono 
la vera e propria violazione del bene protetto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1965, 

n. 963 (che punisce a titoli di dolo il danno alle risorse biologiche dell'acqua 
marina) e quindi possa per tale verso giustificare la costituzione di parte civile 
del Ministero della Marin~ Mercantile (n. 13). 
.. DEMANIO 

. Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Carenza assoluta di potere -(art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; 
art. 31 J. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se, in caso di costruzione su terreno demaniale eseguita dallo Stato senza 

' che il comune sia stato preventivamente � sentito � in ordine all'assenza di contrasti 
con le prescrizioni urbanistiche (ex art. 31 I. 17 agosto 1942, n. 1150 come 
modificato dall'art. 10 1. 6 agosto 1967, n. 765), l'ordinanza di sospensione dei 
lavori emanata dal sindaco debba ritenersi improduttiva di effetti in quanto 
emanata in carenza di potere (n. 279). 

7 


RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DELLO STATO 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sosplensione 
dei lavori -Conflitto tra amministrazioni statale e comunale -Risoluzione 
-(art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 31 

l. 17 agosto 1942, n. 1150; art 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera di 
competenza del primo, attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) lo strumento 
diretto d� soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di annullamento 
attribuito al governo dall'art. 6 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 280). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Ricorso al T.A.R. da parte dell'amministrazione statale -EsclUrsione 
-(art. 31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione da parte di q1:1est'ultima della sfera di 
competenza della prima attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) l'amministrazione 
statale possa ricorrere al T.A.R. (n. 281). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

Rapporti tra Stato e Regione -Delega di funzioni statali -Piani di ricostruzione Competenza 
residua dello Stato -Espropriazione per p.u. -Legge sulla casa 
-Applicabilit� (d.P.R. 15 gennaio 1972, art. 13 lett. B) -Legge 22 ottobre 
1971, n. 865, artt. 9 e 55). 

Se per la parte di competenza in materia di attuazione dei piani di ricostruzione, 
che sia eventualmente residuata allo Stato ai termini dell'art. 13 
lett. B) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, le espropriazioni per pubblica utilit� 
all'uopo necessarie siano soggette alla nuova disciplina introdotta con gli 
artt. 9 e 55. Della c.d. legge sulla casa (1. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 377). 

Rapporti tra Stato e Regione -Delega di funzioni -Statali -Piani di ricostruzione 
-Limiti (legge 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 15, d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 13, lett. B). 

Se la competenza attribuita all'amministrazione dei LL.PP. in materia di 
attuazione dei piani di ,ricostruzione con l'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, 

n. 1402 sia stata delegata, e in quali limiti, alle regioni a statuto ordinario 
in virt� dell'art. 13, lett. B) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (n. 376). 
Urbanistica -Ricostruzione -Piano particolareggiato -Immobile destinato a 
pubblico servizio statale -Conflitto di interessi pubblici -Modi di risoluzione 
-(l. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 16, 4� comma -R.D. 23 maggio 1924, 


n. 827, art. 9 -R.D. 14 marzo 1901 n. 466, art. 8 -Legge 24 dicembre 1925 
n. 2285, art. 3). 
Se insorgendo contrasto, in relazione ad uno stesso immobile, tra l'interesse 
pubblico inerente alla dichiarazione di pubblica utilit� prevista da un 
piano particolareggiato di ricostruzione e quello dato dalla destinazione a servizio 
pubblico dello stesso immobile, tale conflitto sia risolubile in sede contenziosa 
con l'impugnativa giurisdizione del piano ovvero debba essere risolto 
con l'accordo delle amministrazioni dello Stato interessate o, in mancanza 

i: 
fo 

f: 
-�-.~ 

~~ 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

di accordo dal consiglio dei Ministri in base all'art. 8 del R.D. 14 marzo 1901 

n. 466 o dalla presidenza del consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 della 
legge 24 dicembre 1925 n. 2285 (n. 379). 
Urbanistica -Ricostruzione -Piano particolareggiato -immobile destinato a 
pubblico servizio statale -Interessi pubblici contrastanti -Prevalenza 


(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 9 -Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 16, 
4� comma -d.l. 1 aprile 1971 n. 119, artt. 4 e 5 -cod. civ. art. 828, 2� comma). 
Se la destinazione all'interesse pubblico di un immobile prevista in un 
piano particolareggiato di ricostruzione (nella specie: quello del centro storico 
del comune di Tuscania) prevalga sulla destinazione a servizio pubblico (nella 
specie: sede di ufficio postale) imposta all'immobile stesso dell'amministrazione 
(n. 378). 

Urbanistica -Ricostruzione -Piano particolareggiato -Immobile destinato a 
pubblico servizio statale -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Conflitto 
di attribuzioni -(d.P.R. 15 gennaio 1';172, n. 8 -l. 17 agosto 1942, n. 1150, 
art. 16, 4� comma -r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 9). 

Se, per effetto dell'avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di 
urbanistica dallo Stato alle Regioni. Operato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8, possa profilarsi conflitto .di attribuzioni tra stato e regione in relazione 
al contrasto di interessi tra la dichiarazione di pubblica utilit� insita nella 
approvazione di un piano .particolareggiato di ricostruzione, ancorch� gi� emanata 
in precedenza dagli organi dello Stato, e la destinazione in atto a pubblico 
servizio dell'immobile compreso nel piano particolareggiato e destinato 
ad essere espropriando (n. 380). 
FERROVIE 

Dipendenti F.S. -Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro -Controversie 
concernenti il grado di invalidit� -Giurisdizione dell'A.G.O. -(cod. proc. 
civ., artt. 442 e 444 -l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1 r.d. 10 gennaio 1938, 

n. 1054, artt. 1 e 6 -r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 -d.P.R. 30 giugno 1965, 
n. 1125). 
Se rientrino nella competenza giurisdizionale dell'Autorit� giudiziaria ordinaria, 
e in particolare del Pretore quale giudice del lavoro secondo le previsioni 
degli artt. 442 e 444 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 1 della 
legge 11 agosto 1973, n. 533, ovvero in quella esclusiva del giudice amministrativo 
in materia di pubblico impiego le controversie dirette all'accertamento 
del grado di invalidit� permanente residuato da infortunio sul lavoro promosse 
da dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato contro 
la stessa azienda quale assicuratrice obbligatoria per gli infortuni sul lavoro 
ai sensi dell'ar:t. 1 del r.d. 10 gennaio 1938, n. 1054 (n. 454). 

GIURISDIZIONI SPECIALI 

Giurisdizione domestica -Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
-Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso di referendario 


(r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364, art. 8 -r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 65). 
Se sia ammissibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
avverso il provvedimento di esclusione dal concorso a posti di referendario 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della Corte dei conti ovvero se la competenza giurisdizionale in materia, ai 
sensi dell'art. 65 t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, rientri nelia 

c.d. � giurisdizione domestica� della stessa Corte (n. 4). 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
Autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori Conflitto 
tra Amministrazione statale e comunale -Risoluzione -(art. 6 

r.d. 3 marzo 1934, n. 383 -art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 -art. 31 l. 17 
agosto 1942, n. 1150 -artt. 3 e IO l. 6 agosto 1967, n. 765 -art. 1 l. 3 novem� 
bre 1952, n. 1902 -l. 25 fuglio 1904, n. 523 -d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e. 
l'Amministrazione comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera 
di� competenza del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di escavazione di ghiaia da alveo di fiumi eseguiti in virt� 
di regolare concessione assentita dal competente organo statale, lo strumento 
diret.to di soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale di 
annullamento attribuito al Governo dell'art. 6 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 12). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
Autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori Ricorso 
al TAR da parte dell'Amministrazione statale -Esclusione -(artt. 
31-32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 -artt. 3-10 l. 6 agosto 1967, n. 765 -art. 1 

l. 3 novembre 1952, l'1<, 1902 -l. 25 luglio 1904, n. 523 -d.p. 15 gennaio 1972, n. 8). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e 
l'Amministrazione comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera 
di competenza del primo attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di escavazione di ghiaia da alveo di fiumi eseguiti in virt� 
di regolare concessione assentita dal competente organo statale) l'Amministrazione 
statale possa ricorrere al TAR (n. 14). 

Concessione di escavazione di ghiaia da alvei di fiumi assentita dalla compe.tente 
Autorit� statale -Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori Ricorso 
al TAR da parte del concessionario -Intervento dell'Amministrazione 
statale concedente -Legittimit� -(l. 25 luglio 1904, n. 523 -art. 22 
2� comma l. 6 dicembre 1971, n. 1034 -artt. 31-32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 artt. 
3-10 l. 6 agosto 967, n. 765 -art. 1 l. 3 novembre 1952, n-1902 -d.p . . 
15 gennaio 1972, n. 8). 

Se, nel caso in cui il privato concessionario dell'escavazione di ghiaia da 
alvei di fiumi abbia proposto ricorso al TAR avverso l'ordinanza sindacale di 
sospensione dei lavori, l'Amministrazione statale concedente possa intervenire 
nel giudizio a tutela del proprio interesse e che nconcessionario adempia agli 
obblighi imposti con l'atto di concessione (e non gi� a tutela della sua sfera 
di attribuzioni) (n. 15). 

Concessione di escavazioni di ghiaia da alvei di fiumi assentite dalla competente 
Autorit� statale -Ordine di sospensione disposto dal Sindaco -Carenze 
assolute di potere -(l. 25 luglio 1904, n. 523 -d.p. 15 gennaio 1972, 

n. 8 -art. 1 l. 3 novembre 1952, n. 1902 -artt. 3 e 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 artt. 
31 e 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150). 
Se, in caso di concessione di escavazione di ghiaia da .alvei di fiumi assentite 
dalla competente Autorit� statale, l'ordinanza di sospensione dei la-� 

l: 
!: 

j: 
f; 

~j

" 

~ 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

vori emanate dal Sindaco a tutela della normativa del piano regolatore debba 
ritenersi improduttiva di effetti in quanto emanata in carenza di potere (n. 12). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Carenza assolutp, di potere -(art. 32 l. 17 agosto 1942, 

n. 1150 -art. 31 l. 17 agosto 1942, 71. 1150 -art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 
Se, in caso di costruzio'ne su terreno demaniale eseguita dallo Stato senza 
che il Comune sia stato preventivamente sentito in ordine all'assenza dei contrasti 
con le prescrizioni urbanistiche (ex art. 31 I. 17 agosto 1942, n. 1150 come 
modificato dall'art. 10 legge 6 agosto 1967 n. 765), l'ordinanza di sospensione dei 
lavori emanata dal Sindaco debba ritenersi improduttiva di effetti in quanto 
emanata in carenza di potere (n. 8). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Conflitto tra tra Amministrazioni statale e comunate risoluzione 
-(art. 6 r.d. 3 marza 1934, n. 383 -art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 

Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e 
l'Amministrazione comunale (per invasione da parte di quest'ultima della sfera 
di competenza del primo, attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione 
dei lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) lo 
strumento diretto di soluzione debba individuarsi nell'esercizio del potere generale 
di annullamento attribuito al governo dell'art. 6 del r.d. 3 marzo 1934, 

n. 383 (n. 9). 
Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 
dei lavori -Ricorso al T.A.R. da parte dell'amministrazione statale Esclusione 
(art. 31 e 32 legge 17 agosto 1942 n. 1150 -art. 10 legge 6 agosto 1967 

n. 765). 
Se in caso di conflitto di amministrazione tra un organo dello Stato e l'amministrazione 
comunale (per invasione� da parte di quest'ultima della sfera di competenza 
della prima attraverso l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei 
lavori di costruzione di un'opera statale su terreno demaniale) l'amministrazione 
statale possa ricorrere al T .A.R. (n. 10). 

Opera pubblica statale su terreno demaniale -Ordinanza sindacale di sospensione 

dei lavori -Ricorso al T.A.R. da parte dell'appaltatore -Intervento dell'ammi


nistrazione statale -Legittimit� (art. 22 comma secondo legge 6 dicembre 1971 

n. 1034 -Artt. 31 e 32 legge 17 agosto 1942 n. 1150 -Art. 10 legge e agosto 1967 
n. 765). 
Se nel caso in cui il privato appaltatore della costruzione di un'opera statale 
su terreno demaniale abbia proposto ricorso al T.A.R. avverso l'ordinanza del 
sindaco che ordina la sospensione dei lavori, l'amministrazione statale appaltante 
possa intervenire nel giudizio a tutela dell'interesse a che l'appaltatore adempia 
agli obblighi derivanti dal contratto di appalto (e non gi� a tutela della sua sfera 
di attribuzioni (n. 11).