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ANNO XI -N. 5-6 M:A.GGIO-GIUGNO 1958 



RASSEGNA MENSILE 


... 

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLIVA.ZIONE DI SERVIZIO 


L'INTERVENTO DELLO STATO PER LA RESPONSABILITi\ ' 
DE.I DANNI CAGIONATI DAGLI IMPIANTI NUCLEARI 


I. -L'impiego ad usi pacifici dell'energia nucleare 
a mezzo di reattori per la produzione di 
energia elettrica, che non pu� ulteriormente essere 
ritardato in tutti i Paesi nei quali si manifesta la 
carenza delle fonti classiche di energia (energia 
termoelettrica, per il costo crescente del carbone 
o per le difficolt� di approvvigionamento degli 
idrocarburi, ed energia idraulica, per essere tutte 
le risorse gi� sfr.uttate od in via di sfruttamento) 
in relazione ai crescenti bisogni di energia, impone 
al legislatore ed al� giurista in genere nuovi problemi. 
Per quanto i pi� autorevoli tecnici affermino, 
in base alle esperienze acquisite, che il grado 
di pericolosit� dell'impiego pacifico dell'energia 
nucleare non sia maggiore di quello di altre industrie 
pericolose, non pu� certamente escludersi 
a priori la possibilit�, certamente remota, date 
le misure di sicurezza adottate, che lo scoppio 
di un reattore (emballement de la pile) provochi 
una vera e propria catastrofe atomica. La nube 
radioattiva per effetto del vento potrebbe contaminare 
l'ambiente circostante all'installazione con 
gravissimi effetti dannosi per le persone e per le 
cose. 

In tal caso anche ad escludere che il reattore 
possa funzionare come una bomba atomica vi � 
la possibilit� della estesa contaminazione dell'ambiente 
per effetto di diffusione di radioelementi 
a� notevole distanza. Se si considerano gli effetti 
sui pescatori giapponesi della bomba americana 
esplosa in una sperduta isoletta del pacifico, sar� 
facile considerare i terrificanti effetti di una esplosione 
nucleare, certamente assai improbabile, ma 
che si verificherebbe in una zona popolata, con 
centri abitati a non grande distanza. 

Al legislatore, fra i tanti problemi che l'impiego 
ad uso pacifico dell'energia nucleare impone di 
risolvere (monopolio statale o esercizio privato 
dell'attivit�, regime giuridico della detta attivit�, 
regime della propriet� dei materiali fissili e dei 
materiali fonti, norme di sicurezza �per la protezione 
delle popolazioni e dei lavoratori), s'impone 
anche il problema della responsabilit� giuridica 
dell'utilizzatore degli impianti nucleari verso i 
terzi. 

Il problema � allo studio in sede internazionale 
(presso l'O.E.C.E. un gruppo di esperti sta elaborando 
il testo di una convenzione internazionale, 
che dovrebbe regolare la materia). Esso � anche 
allo studio dei vari legislatori, che intendono 
disciplinare sul piano nazionale le attivit� nucleari. 

Generalmente si riconosce l'inadeguatezza delle 
norme vigenti nei vari Paesi per la responsabilit� 
delle industrie pericolose, dovendo contemperarsi 
esigenze in s� contraddittorie: � infatti necessario 
contemperare l'esigenza di assicurare in tutti i 
casi un risarcimento alle vittime e nel tempo 
stesso non aggravare il costo dell'energia prodotta 
con gli impianti nucleari, che per lo meno nel 
momento attuale � pi� elevato di quello dell'energia 
prodotta dalle fonti classiche (1). 

II. -Il problema, che dal punto di vista giuridico 
intendiamo esaminare nel presente studio, 
� un aspetto particolare del problema della responsabilit� 
per gli incidenti nucleari. 
Nel caso di una catastrofe nucleare -ipotesi 
che, pur essendo assai improbabile, non pu� escludersi 
a priori -nessun utilizzatore di impianti 
nucleari potr� essere in grado di provvedere allo 
integrale risarcimento dei danni alle persone ed 
alle cose. Si pensi all'incidente di Chalk River 
nel Canad� del 1952, nel quale si ebbe l'uscita di 
controllo di una pila, con la fuoriuscita di una 
nube radioattiva: per la disinfestazione dei luoghi 
�ontaminati occorsero due anni e si ebbe la for-� 
tuna che il vento spinse la nube verso zone deser


(1) Cfr. BELLI: Responsabilit� civile delle imprese utilizzatrici 
di energia nucleare cc Atomo ed . industria '" 
1957, n. 4. -BELLI: Relazione al Convegno sul problema 
delle assicurazioni nucleari in cc Atti del Congresso 
scientifico -Sezione nucleare>>, 1958. -SACERDOTI: Il 
rischio di danni a terzi nello sfruttamento pacifico della 
energia nucleare, in cc Energia nucleare"� -CrNOOTTI: 
Le realizzazioni dell'industria .asBicurativa nel �anpo 
dei rischi atomici, <<Energia nucleare>>, aprile 1958. GRAZIADEI: 
Atomo e diritto, cc Foro It. >>, 1956, IV, p. 219. BELSER: 
Les risques atomiques: r�sponsabilit� civile et 
assurante, in � L'industrie devant l'�nergie nucleaire >>, 
vol. II, OECE, 1958; 


-54


tiche. Se la stessa avesse investito citt�, come Toronto 
ed Ottawa, l'ammontare dei danni sarebbe 
stato incalcolabile. 

Nessun utilizzatore privato -per ogni impianto 
nucleare sar� normalmente costituita una societ� 
ad hoc -sar� in grado di poter provvedere al 
risarcimento dei danni alle persone e alle cose�. 

� ovvio che nel caso di disastri, che importassero 
cos� gravi conseguenze, la collettivit� non 
potrebbe rimanere indifferente, cos� come nel caso 
di catastrofi naturali. In tali casi non mancherebbe 
certo l'intervento del legislatore per un concorso 
nella ripartizione dei danni. 

Ma tale intervento a posteriori, cio� a disastro 
avvenuto, non � da molti ritenuto sufficiente. 
S'invoca da molti l'adozione di una norma la quale, 
nel mentre stabilisca il limite di responsabilit� 
dell'utilizzatore, che provveder� normalmente 
alla copertura dei rischi con una assicurazione, 
sancisca oltre tali limiti la responsabilit� dello Stato. 

L'Atomic Energy .A.et of 1954 non conteneva 
alcuna disposizione sulla responsabilit� civile dello 
utilizzatore di impianti nucleari, pure ammettendo 
che l'utilizzazione per fini pacifici potesse avve
�nire da parte di privati su licenza della Commissione 
atomica. 

La lacuna � stata colmata dal Price Anderson 
nel 1957 (il testo della legge americana � tradotto 
dal Napione. La legislazione sui rischi nucleari 
negli Stati Uniti -Ed. Soc. Elettronucleare, 
1957), che ha stabilito la responsabilit� dell'utilizzatore 
di impianti nucleari secondo il diritto 
comune. Per la concessione di una licenza per un 
impianto nucleare l'utilizzatore deve dimostrare 
di possedere la � protezione finanziaria ii. Il ter


_mine �protezione finanziaria ))' secondo la legge, 
significa: �capacit� di rispondere per i danni della 
pubblica responsabilit� e di far fronte alle spese 
per accertare e controbattere i reclami e per 
rispondere alle citazioni >i. 

L'ammontare della protezione finanziaria �, in 
linea di principio, il massimo di assicurazione per 
responsabilit� ottenibile da fonti private. Successivamente 
la Commissione atomica ha; con norme 
di applicazione, stabilito �il limite minimo per 
protezione finanziaria in 150.000 dollari per ogni 
1000 Kw. termici, con un massimo assoluto per 
reattore di dollari 250:000. 

Per il limite eccedente la protezione finanziaria, 
la Commissione atomica pu� concludere dei contratti 
d'indennizzo, impegnandosi a risarcire i danni 
non coperti dala protezione finanziaria fino ad 
un massimo di 500 milioni di dollari per incidente 
(300 miliardi di lire italiane). La Commissione 
esiger� un contributo di 30 dollari per ogni 1000 Kw. 
di potenza prodotta dalle persone con cui � stipulato 
il contratto d'indennizzo. 

Per ottenere la licenza l'utilizzatore �deve stipulare 
il contratto d'indennizzo con la Commissione 
atomica. 

Le altre legislazioni atomiche vigenti, inglese e 
francese -le legislazioni atomiche dei Paesi del 
Commonwealth sono modellate su quella inglese non 
contengono norme sulla responsabilit� dello 
utilizzatore e sulla responsabilit� dello Stato. 

Il progetto di legge atomica tedesco del 1957, 
decaduto per la fine della legislatura, prevedeva 

. 'Bttn limitazione di responsabilit� per i danni alle 
persone e alle cose, con un ma~simo di responsabilit� 
di D.M. 15 milioni. Oltre tale limite, il progetto 
di legge prevedeva l'intervento dello Stato, 
ma riservava ad un'111teri_or~~. l~gge,di J.lr~ciS!t!~ l~ 
modalit� ed i limiti dell'intervento dello Stato (1). 
L'avan-progetto di legge federale svizzero del 
1957, presentato per l'esame ai Cantoni .ed alle 
associazioni professionali (l'avan-progetto � stato 
poi ritirato e sembra imminente la pubblicazione 
di un nuovo avan-progetto), prevedeva che, nel � 
caso in cui la capacit� finanziaria dell'utilizzatore 
fosse insufficiente a risarcire tutti i danni, l'Assemblea 
federale avrebbe potuto stanziare dei fondi 
supplementari per la riparazione dei danni coperti 
da assicurazione. 

III. -I sostenitori dell'intervento dello Stato 
per l'indennizzo dei danni non risarcibili perch� 
eccedenti la capacit� finanziaria dell'utilizzatore 
dell'impianto -i vari pool assicurativi potranno 
provvedere all'assicurazione della responsabilit� 
degli impianti per cifre limitate ad alcuni miliardi sostengono 
che, anche per le legislazioni che non 
riservano allo Stato o ad enti da esso creati l'impiego 
pacifico dell'energi� nucleare, lo Stato non pu� 
mai dirsi �del tutto estraneo all'attivit� dell'utilizzatore. 
Infatti, avvenga la detta attivit� in un 
regime di concessione o di autorizzazione, i progetti 
di costruzione degli impianti, la loro ubicazione, 
ecc., saranno sempre soggetti ad un controllo 
statale. Dallo Stato promanano sempre le norme 
di sicurezza, che codificano i risultati dell'esperienza 
tecnica, nonch� ad organi statali sar� affidata la 
vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza .. 
L'argomento � certamente suggestivo, ma esso 
mostra il pericolo d'introdurre nel sistema del 
diritto pubblico una profonda deviazione dei principi. 
Esso costituirebbe un precedente assai pericoloso 
che pone, oltre certi limiti, a carico dello 
Stato le conseguenze di attivit� pericolose, o che 
si svolgano in regime di concessione o di autorizzazione 
amministrativa. Lo Stato risponde per il 
fatto proprio: l'esistenza di un atto di concessione 

o di autorizzazione non esclude per l'utilizzatore 
di impianti industriali l'obbligo di adottare tutte 
le cautele, che la tecnica impone, anche se tali 
cautele non son�o specificatamente prescritte nell'atto 
di autorizzazione. 
N� la responsabilit� dello Stato � in relazione 
alla limitazione della responsabilit�, che da molti 
si auspica sia introdotta nelle leggi nucleari. La 
detta limitazione � riconosciuta gi� dal diritto 
marittimo e dal diritto aereo (la convenzione di 
Roma non ratificata lo prevede per il danno a. 
terzi in seguito a sinistri aerei); non si � mai chiesto 
che nei detti casi venisse introdotta una responsabilit� 
dello Stato. 

(1) Il testo del disegno di legge tedesco � pubblicato 
in cc Notiziario del Comitato nazionale ricerche nucleari>>, 
p. 75-88. 

-55 -� 


Se si esamina a fondo la legge americana, deve 
concludersi che la stessa esclude una responsabilit� 
sussidiaria dello Stato. Il contratto d'in-. 
dennizzo tra l'utilizzatore e la Commissione costituisce, 
infatti, la Commissione nella posizion� di 
un assicuratore dei rischi eccedenti le capacit� 
assicurative private. I contributi pagati dalle imprese 
hanno in sostanza la funzione di un premio 
.assicurativo. Ben vero che non vi � alla base del 
rapporto un calcolo delle probabilit� e del rischio, 
cosi come avviene nell'assicurazione, ma il pagamento 
del contributo e l'imposizione del contratto 
d'indennizzo per legge dimostrano che la 
garanzia dello Stato � una controprestazione del 
contributo pagato .dalle imprese. � 

L'avan-progetto svizzero riserva, invece, a catastrofe 
avvenuta, un intervento degli organi legislativi 
per lo stanziamento dei fondi, per il risarcimento 
dei danni che non potessero essere risarciti. Trattasi 
di una norma di carattere puramente politico, 
dalla quale non nasce alcun diritto soggettivo al 
risarcimento verso lo Stato federale: l'attivit� 
del Parlamento nel votare i fondi supplementari 
� un'attivit� discrezionale che non pu� essere 
soggetta a controllo giurisdizionale. Anche senza 
tali norme per catastrofe naturali o sociali, nei 
Paesi civili dopo un evento dannoso di vaste 
proporzioni, vi � stato sempre un intervento legislativo 
per le vittime, che non abbiano potuto 
essere indennizzate. 

L'impostazione del problema, pertanto, secondo la 
legge americana e quella svizzera finisce con l'escludere 
una vera e propria responsabilit� dello Stato. 

Se si ritenesse, poi, che il rischio dell'attivit� 
nucleare sia cos� grande che nessun utilizzatore 

privato pu� assumerlo adeguatamente, l'unica logica 
conseguenza dovrebbe essere il monopolio di 
tale attivit� per lo Stato: non sarebbe n� logico, 
n� giuridico addossare allo Stato le conseguenze di 
una catastrofe, ponendo a vantaggio ~ei privati 
utilizzatori i vantaggi dell'attivit�. 

Per fortuna la possiilbit� di eventi catastrofici 
deve ritenersi assai improbabile. Gli incidenti 
verificatisi casualme,nte (ultimo quello di Windscale 
in Inghilterra) e quelli provocati artificialmente 
proprio .al fine di studiare i possibili effetti 
di essi, hanno dimostrato che il rischio normale 
dell'utilizzazione pacifica non eccede certi limiti. 
Una ulteriore conferma � nella misura dei premi 
richiesti dagli assicuratori, premi che sono stati 
studiati iri sede internazionale e che non sono 
molto pi� elevati di quelli per altre industrie pericolose. 


Riteniamo quindi, di concludere che per gli incidenti 
nucleari non sia opportuna una deviazione 
dai principi della respansabilit� dello Stato. 

Altro problema � se nell'interesse dello sviluppo 
delle industrie nucleari, premessa necessaria per 
l'elevazione del tenore di vita dei popoli, sia opportuna,, 
nell'�mbito di organismi internazionali (es. 
Euratom) la creazione di uno speciale fondo, alimentato 
con contributi delle imprese utilizzatrici, 
per il risarcimento dei danni ai terzi, che non 
trovino possibilit� di indennizz<;> nella copertura 
finanziaria delle singole imprese. 

Il rischio verrebbe, in tal caso, ripartito su un 
gran numero di utilizzatori e con la gestione del 
detto fondo la comunit� assolverebbe uno dei 

suoi 
delle 
compiti, 
popolazioni. 
quello di assicurare la sicurezza 
GIUSEPPE BELLI 
A.VVOOATO DELLO STATO 

_J I 


NOTE DI D O T T RIN .A 


E. 
�NTONINI �: Rassegna di giurisprudenza sulla 
Imposta Generale sull'Entrata ( 1940-1957). �Diritto 
e pratica Tributaria�, 1958, n. 2-3). 
Con diligenza, scrupolosa precisione, adeguati 
criteri sistematici e piacevole esposizione, l'.Antonini 
ha compiuto un lavoro la cui conoscenza � 
assolutamente indispensabile per chiunque si occupi, 
sia dal punto di vista teorico, sia dal punto 
di vista pratico, delle questioni che sorgono dalla 
applicazione di quel tributo che rappresenta la 
pi� notevole fonte di entrata dello Stato. 

Pu� dirsi, senza esagerare che si tratta di una 
rassegna veramente compl�ta, sia della giurisprudenza 
sia della dottrina in materia di I.G.E., si che 
si peccherebbe oramai di leggerezza e superficialit� 
se nel risolvere quesiti o preparare difese giudiziarie 
in vertenze concernenti l'applicazione della 
I.G.E., non ci si preoccupasse di consultare questo 
prezioso studio per aggiornarsi. 

Pu� forse rimproverarsi ali' .A. di essere eccessivamente 
ed unilateralmente critico nei confronti 
delle manifestazioni giurisprudenziali favorevoli alle 
tesi fiscali, ma non pu� negarsi che si tratta di 
critiche molto acute le quali impongono un riesame 
delle questioni trattate impedendo che ci 
si possa adagiare puramente e semplicemente su 
richiami ad una giurisprudenza che, anche per 
il fatto di non avere il collaudo di un tempo abbastanza 
lungo, pu� essere ancora fonte di spiacevoli 
sorprese. 

Dato il tipo di studio, appare evidente che non 
possiamo farne una recensione particolareggiata, 
ri� richiamare l'attenzione su uno piuttosto che 
sull'altro dei temi trattati. � chiaro, infatti, che 
tutti gli argomenti sono interessanti in relazione 
alla specifica questione da esaminare. 

L. 
RAGGI -E. GuICCIARDI: Codice Amministrativo. 
3a ed., C.E.D . .A.M., Padova, 1957. 
Le nuove edizioni dei Godici contengono natu


ralmente un maggior numero di disposizioni rispetto 

alle precedenti; ma siffatta eventualit� �, per cosi 

dire, elemento puramente naturale al tipo stesso 

della pubblicazione. 

Ci� che importa, invece, � accertare se la nuova 

edizione si palesi migliorata rispetto alla prece


dente e il miglioramento va riscontrato soltanto 

in sede di comparazione fra le parti del Oodice 

le quali gi� contengono la legislazione relativa 

alle materie considerate nella precedente edizione. 

Se vi � traccia, pi� o meno intensa, di questo 

ulteriore lavoro dei compilatori, la successiva edi


zione non si traduce in un mero aggiornamento, al 

quale pu� provvedersi anche l.n altro modo, ma 
in un codice del tutto nuovo. 

Ci sembra che questa 3a edizione del Codice .Amministrativo 
di Raggi e Guicciardi mostri l'ampiezza, 
ed in limiti sensibili, del rifacimento operato, per 
il che non ci si trova di fronte ad un lavoro di mero 
(seppur necessario) aggiornamento, ma ad un'opera 
che pu� essere qualificata, nel senso sopraindicato, 
nuova. 

E l'ulteriore lavoro �appare ancor pi� generoso 
nella parte pi� utile dell'opera: l'indice alfabeticoanalitico, 
il quale rende ancor pi� agevole la consultazione 
del Oodice. 

.A. T. 

Giurisprudenza italiana (.Annata 1957). 

Segnaliamo brevemente gli articoli che trattano 
questioni di particolare interesse per il contenzioso 
statale, la conoscenza dei quali appare india.pensabile 
per aggiornarsi sullo stato della giurisprudenza 
e della dottrina. 

S. Se.ARCELLA: Ancora sulla posizione dei creditori 
pecuniari della Pubblica Amministrazione (I, 1, 286). 
-� una nota alla sentenza resa in causa Barberini 
c. Ministero della Pubblica Istruzione, nella 
quale la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio 
che un credito verso lo Stato, ancorch� determinato 
nel suo ammontare non� pu� dirsi esigibile 
finch� non venga emesso mandato di pagamento 
in conformit� delle disposizioni sulla Contabilit� 
Generale dello Stato. Si veda in proposito in questa 
Rassegna: 1952, 143 e 157. 
C. CELORI.A.: Il regime fiscale dei contratti verbali 
di trasporto (I, 1, 1381). -Nota alla sentenza della 
Corte Suprema di Cassazione in causa Finanze c. 
ditta Visinoni nella quale, a conferma della precedente 
giurisprudenza, si afferma che i contratti 
verbali di trasporto sono sottoposti a registrazione 
solo in caso d'uso e non sono soggetti al regime 
fiscale dei contratti di appalto. 
G. GRECO:Sull'applicazionedel T. U.14aprile 1910, 
n. 639 (I, 2, 3). -Interessante e documentata 
nota alla sentenza del Tribunale di Milano resa 
nella causa Societ� Officine Gazzetta c. Istituto 
per il Commercio Estero, nella quale si afferma che 
la procedura dell'ingiunzione amrriinistrativa ai 
sensi del T.U. del 1910 � applicabile anche per��1ariscossione 
dei crediti degli enti pubblici in genere 
e non solo di quelli indicati nell'art. 1 del T.U. 
predetto. 

-57 


A. Cmcco: Questioni nuove in tema di notificazione 
ad .Amministrazioni Statali (I, 2, 45). -Nota alla 
sentenza resa dal Tribunale di Firenze nella causa 
Soc. Caritas c. Finanze, in cui si afferma che le 
notificazioni da effettuare presso l'Avvocatura dello 
Stato debbono essere eseguite durante le ore di 
ufficio e che a tale notificazione non pu� mai applicarsi 
l'art. 140 del c.p.c. Superfluo sottolineare 
l'importanza della n�ta, specie in relazione all'netrata 
in vigore della legge 25 marzo 1958, n. 260. 
E . .ALLORIO: Ripetizione dell'imposta di bollo indebitamente 
pagata (I, 1, 77). -Nota alla sentenza 
resa dal Tribunale di Brescia nella causa Comune 
di Cremona contro Finanze nella quale si afferma 
che sotto l'impero della legge sul bollo del 1923 
poteva ripetersi l'imposta di bollo pagata indebitamente, 
non solo quando fosse stata corrisposta 
in modo virtuale ma anche quando fosse stata 
corrisposta mediante visto per bollo. L'interesse 
della nota sta nel _fatto che l'Allorio riti~ne che 
tali principi valgano anche nel vigore della legge del 
1953, pure in presenza dell'art. 45 della legge stessa. 

E. GuICCI.ARbI: Interesse occasionalmente protetto 
ed inerzia amministrativa (III, 21). -Nota alla 
decisione resa dalla V sezione del Consiglio di 
Stato su ricorso Mariotti c. Comune di Venezia, 
nella quale si afferma l'obbligo del Comune di 
provvedere sulla istanza del privato che chieda 
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 
della legge urbanistica. L'annotatore ritiene di dedurne 
il principio generale secondo il quale l'Amministrazione 
ha il dovere giuridico di intervenire 
coi suoi poteri repressivi contro le attivit� individuali 
arbitrariamente poste in essere a danno del 
pubblico interesse, e perl'adempimento di questo dovere 
giuridico il titolare di un interesse occasionalmente 
protetto in coincidenza con Pinteresse pubblico 
avrebbe titolo a ricorrere in via giurisdizionale. 

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA. CORTE COSTITUZIONALE 


.Art. 17 

1) LEGGE DI P.S. -RIUNIONI. IN LUOGO PUB.. 
BLICO. (Art. 18 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 9 
del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Castelli 
Avolio). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 18 del T.U. della 
legge di P.S., per la parte regolante le riunioni in 
luogo pubblico, e l'art. 17 della Costituzione. 

2) LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI 
FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Ai't. 156 T.U. 
legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. 
Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle 
leggi di P.S., regolanti la pubblica raccolta di 
fondi, collette e questue, e l'art. 17 della Costituzione. 


3) LEGGE DI P.S. -ESERCIZIO DEL CULTO IN 
FORMA ASSOCIATA. (Art. 25 T.U. leggi di P.S.). 
(Sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola -
Rel. Petrocelli). 

L'art. 25 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte 
in cui questo implica l'obbligo del preavviso 
anche per le riunioni non pubbliche, relative a 
cerimonie, funzioni o pratiche religiose, � costituzionalmente 
illegittimo per contrasto con l'art. 17 
della Costituzione. 

4) LEGGE DI P.S. -RIUNIONI IN LUOGO NON 
PUBBLICO. (Art. 18 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza 

n. 27 del 31 marzo 1958. Pres. Azzariti -Rel. 
Cosatti). 
L'art. 18 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte 
relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, 
� costituzionalmente illegittimo per contrasto con 
l'art. 17 della Costituzione. 

.Art. 18 

LEGGE D: P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FON


. DI, COLLETTE E QUESTUE.� (Art. 156 T.U. 
leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. 
Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle 
leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di 
fondi, collette e questue, e l'art. 18 della Costituzione. 


.Art. 19 

LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FON.. 
DI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi 
di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. 
De Nicola -Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi 
di P.S., regolante la . pubblica raccolta di fondi, 
collette e questue, e l'art. 19 della Costituzione. 

.Art. 21 

1) LEGGE DI P.S. -STAMPA -AFFISSIONI. 

(Art. 113 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 1 del 
5 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Azzariti). 


L'art. 113, commi 1�, 2�, 30, 40, 60 e 70, del T.U. 
delle leggi di P.S., per la parte regolante le pubbliche 
affissioni, � costituzionalmente illegittimo 
perch� in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. 


2) LEGGE DI P.S. -POTERI DEL PREFETTO. 

(Art. 2 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 8 del 20 giugno 
1956. Pres. De Nicola -Rel. Papaldo). 


Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 2 del T.U. delle 
leggi di P.S., e l'art. 21 della Costituzione. 

3) LIBERT� DI PENSIERO -APOLOGIA DEL 
FASCISMO. (Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 4). 
(Sentenza n. 1del16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -
Rel. Cosatti). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra la norma contenuta nell'art. 
4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che prevede 
l'apologia del fascismo, e l'art. 21, primo 
comma, della Costituzione . 

4) LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI 
FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. 
leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. 
Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). 


Non sussiste contrasto determinante illegittimit�costituzionale 
fra l'art. 156 del T.U. delle leggi 
di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, 
collette e questue, e l'art. 21 della Costituzione. 


j 


...,... 59 


5) STAMPA -OBBLIGO DELLA REGISTRAZIO.. 
NE PER GIORNALI E PERIODICI. (Art. 5 e 
art. 16, legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 31 
del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Manca). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra le norme contenute negli 
artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 
1948, n. 47 e l'art. 21, secondo comma, della 
Costituzione. 

6) LEGGE DI P.S. -VENDITA AMBULANTE DI 
SCRITTI O DISEGNI. (Art. 121 delle leggi di 
P.S.). (Sentenza n. 33 del 23 gennaio 1957. Pres. 
De Nicola -Rel. Azzariti). 

Non sussiste ccmtrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 121 del T.U. delle 
leggi di P.S., regolante l'esercizio dei mestieri 
ambulanti, e l'art. 21 della Costituzione 

7) STAMPA -GIORNALI MURALI. (Art. 10, secondo 
comma, legge 8 febb_raio 1948, n. 47). (Sentenza 

n. 115 del Io luglio 1957. Pres. Azzariti -Rel. 
Battaglini). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 10, secondo comma, 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla. stampa, 
e l'art. 21 della Costituzione. 

8) LEGGE DI P.S. -LIBERT� DI MANIFESTA.. 
ZIONE DEL PENSIERO. (Art. 68 del T.U. delle 
leggi di P.S.). (Sentenza n. 121 del 3 luglio 1957. 
Pres. Azzariti -Rel. Cappi). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'1:1irt. 68 del T. U. delle leggi di 
P.S., regolante gli spettacoli ed i trattenimPnti, e 
l'art. 21 della Costituzione. 


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RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Donazione modale 
di un'area da parte di un Comune al soppresso p.n.f.Successiva 
devoluzione del bene allo Stato -Natura 
dell'acquisto ed effetti. (Corte di Cassazione, Sez. II, 
Sent. n. 422/58; Pres. Petrella; Est. Tamburriri.o; P.M. 
Caruso (conf.); Comune di Roma c. Finanze). 

Pur nel vigore del Codice civile 1865 era pienamente 
concepibile la donazione da parte di un 
ente pubblico, sempre che sussistessero tutti gli 
elementi della donazione e questa fosse diretta 
al conseguimento di un fine di pubblico interesse 
apprezzabile dall'ente stesso o dagli organi esercitanti 
su di esso attivit� di controllo. 

Il modus � elemento accidentale e accessorio 
del negozio gratuito inter vivos e mortis causa,. 
onde, per gravoso che sia, non pu� mai costituire 
un corrispettivo (concepibile solo nel sinallagma 
e quindi nei negozi a titolo oneroso) e non snatura 
le caratteristiche e l'essenza del negozio cui accede, 
che resta pur sempre atto di liberalit�. Pertanto, 
quando sia in fatto accertato che l'attribuzione 
patrimoniale da parte del disponente ha come 
causa unica lo spirito di liberalit�, il peso od onere 
imposto all'onorato non pu� che configurarsi quale 
modus indipendentemente dalla sua entit� e dalla 
sua misura e quindi anche se notevolmente gravoso. 

Non pu� parlarsi di risoluzione di contratto per 
inadempimento di un onere eontrattuale (quale � 
certamente quello d(lrivante dal modus apposto 
ad un contratto di donazione), in caso di assenza 
di clausola risolutiva espressa e di mancanza di 
termine essenziale per l'adempimento, quando non 
vi sia stata diffida ad adempiere. 

Con l'attuazione della soppressione del partito 
fascista si � attuata non gi� una successione dello 
Stato al disciolto partito, con sopravvivenza delle 
sue finalit� e possibilit� di attuazione delle stesse, 
ma solo la devoluzione dei beni dell'ente al patrimonio 
dello Stato, che ne pu� liberamente e discrezionalmente 
disporre secondo i suoi bisogni e per 
il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente 
da quelli del soppresso partito, anche se per avventura 
le finalit� dell'uno e dell'altro fossero similari 
e analoghe. Pertanto deve considerarsi di 
impossibile attuazione il modus apposto a un contratto 
di donazione in favore del partito fascista 
per sopravvenuta soppressione del partito stesso. 

La nullit� della donazione per impossibilit� del 
modus, prevista dall'art.. 794 O.e. vigente � concepibile 
esclusivamente nei limiti in cui � ammissibile 
la nullit�, e cio� quando la impossibilit� sia 
esistente al momento della stipulazione, laddove 
deve invece escludersi qualsiasi incidenza sull'atto 
di donazione della impossibilit� sopravvenuta del 

modus, la quale far� solo s� che il modus stesso 
si abbia per non apposto. 

La sentenza della Corte di Cassazione, della 

quale abbiamo sopra riprodotto le principali massime, 

ha accolto integralmente le tesi sostenute dall'Avvo


catura dello Stato e si presenta di particolare inte


resse oltre che per la novit� di alcune affermazioni 

anche per le conseguenze che essa determiner� rela


tivamente ad eventuali vertenze similari. 

A seguito della devoluzione allo Stato del patri


monio del disciolto p.n.f. � stato dato infatti notare 

l'insorgenza di aspirazioni da parte di privati o 

di enti pubblici che a suo tempo avevano donato 

beni immobili al disciolto partito di riotten(}rne la 

propriet�. Il mezzo che pi� facilmente poteva pre


starsi a tale scopo, appariva essere quello della riso


luzione del contratto per inadempimento dell'onere 

modale, in considerazione che quasi sempre le dona


zioni risultavano di tal natura e che talvolta i detti 

oneri non risultavano essere stati dal suddetto par


tito adempiuti; inoltre stava il rilievo che, ove il 

contratto fosse stato stipulato vigente il O.e. 1865, 

l'art. 1080 del predetto prevedeva tassativa disposi


zione di risoluzione, senza il temperamento dello 

art. 793, ultimo comma, O.e. vigente, che subordina 

la risoluzione alla esistenza di specifica clausola 

inserita nel contratto. 

Nella specie il Comune di Roma aveva donato 

al soppresso p.n.f. un'area con l'obbligo del dona


tario di costruirvi un edificio da destinare a fini 

conformi a quelli del cessato partito politico; devo


luto il bene allo Stato, senza che il fabbricato fosse 

stato costruito, il Comune donante articolava la do 

manda di nullit� o in subordine di risoluzione 

della donazione sotto tre profili: impossibilit� giu


ridica dei Comuni di donare -inadempimento 

dell'onere da parte del p.n.f. e da parte dello Stato 

-efficacia dell'art. 794 O.e. vigente, trattandosi 

di onere di natura determinante, nel caso si dovesse 

ritenere l'onere essere divenuto oramai di impossi


bile esecuzione. 

La prima tesi del Comune non appariva potesse 

avere alcuna possibile fortuna, ch� la questione pi� 

volte all'esame della �Suprema Corte aveva costante


mente incontrato giurisprudenza ad essa contraria. 

La Corte, difatti, ha, anche in questo caso, ribadito 

i suoi precedenti deliberati, richiamandoli anzi 

espressamente nella motivazione (vedi anche Corte 

di Cassazione, S. U., Sent., 3540/53 in questa 

cc Rassegna n 1954, p. 59. 

Ben � vero che il Comune aveva �anche .. ten_tato 
di contestare che il contratto fosse donazione, pro: 
spettando la ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive 
in considerazione della gravosit� dell'onere 
�ma anche questa subordinata formulazione non potMJa 


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ITT' ] ;Ji&illFYi&n !ITf�.& rn ?P 

-61 

incontrare miglior sorte della principale, una volta 
che la Corte d'Appello, giudicando sulla interpretazione 
della volont� delle parti nel contratto, aveva 
statuito con giudizio non pi� censurabile in Cassazione, 
che la causa del contratto era consistita nella 
liberalit� del Comune. 

La terza e quarta massima attengono al secondo 
motivo del ricorso del Comune, nel quale si sosteneva 
un inadempimento del modus sia da parte 
del p.n.f. (fino al giorno if,ella sua esistenza) cM 
dello Stato nuovo proprietario del bene. 

La mancata prefissione nel contratto di un termine 
ad adempiere toglieva consistenza alla doglianza nei 
confronti del p.n.f., maggiore attenzione richiedeva 
viceversa la questione nei rispetti dello Stato e a 
tal proposito giova riportare integralmente la motivazione 
della Suprema Corte: 

�Invero, con le norme del D.L. 2 agosto 1943, 

n. 704 e del D.L.L. 27 luglio 1944, n; 159, si � 
provveduto alla totale e completa soppressione del 
partito fascista e si �. disposto (art. 38 del D.L. 
del 1944) che i beni del partito �venivano devoluti 
allo Stato, il quale li avrebbe destinati a servizi 
pubblici od a scopi di interesse generale. Quindi 
non pi� si prendono in considerazione i fini parti. 
colari del par~ito: soppresso l'Ente �non pu� concepirsi 
sussistenza delle finalit� proprie dello stesso. 
D'altra parte le citate disposizioni di legge importano 
l'immediato e incondizionato passaggio dei 
beni di quell'Ente ai patrimoni dello Stato, che ne 
pu� liberamente e discrezionalmente disporre, secondo 
i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, 
indipendentemente da quelli del soppresso partito, 
anche se per avventura in concreto ed in qualche 
caso le finalit� dell'uno e dell'altro fossero similari 
ed analoghe: la destinazione dei beni ai nuovi scopi 
rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione,� 
con il solo limite che essi siano compresi tra quelli 
di interesse pubblico perseguiti dalla stessa .Amministrazione. 
Onde, con l'attuazione del regime della 
soppressione del partito fascista non pu� pi� nell'ambito 
dell'ordinamento giuridico parlarsi di possibilit� 
di attuazione dei �fini del disciolto partito. 
Ci� tanto pi� in quanto, certamente, non pu� 
con il ricorrente ritenersi che lo Stato sia � successore 
� del partito alla stessa stregua dell'erede rispetto 
al defunto: la devoluzione od avocazione allo Stato 
del patrimonio dell'ente soppresso non pu� assimilarsi 
alla-successione nel senso privatistico di un 
soggetto ad un altro, ma costituisce un atto con il 
quale il patrimonio dell'ente soppresso passa -solo 
per volont� della legge e per niun altro titolo -a 
far parte del patrimonio di altro soggetto, che automaticamente, 
e non derivativamente, ne dispone�. 

Non vi � dubbio che in genere la destinazione 
di un bene a determinato fine da parte di un Ente 
sia un fatto direttamente riconducibile alla volont� 
dello stesso, cos� che tal destinazione non possa 
andar oltre. la vita del medesimo, e che, questo soppresso, 
l'Ente (nella specie lo Stato) al quale il bene 
� dovuto, non deve in alcun modo ritenersi 1Jincolato, 
ma pu� liberamente disporne per i .propri fini. 


� Senonch� nella specie la destinazione aveva avuto 
effetto in virt� dell'accettazione della donazione e 
dell'onere modale da parte del p.n.f., e si poneva 
pertanto la questione oltre che sotto il profilo di una 
tuttora esistente destinazione conforme alla volont� 
del donante, anche sotto il riguardo della permanenza 
dell'onere modale a carico dello Stato, non adempiuto, 
e quindi legittimamente in ipotesi la risoluzione del 
contratto per inadempimento. 

La soluzione non poteva rinvenirsi altro che nell'esame 
delle disposizioni legislative relative allo 
scioglimento del p.n.f. ed alla devoluzione dei beni 
allo Stato, appartenendo infatti al legislatore il 
compito di decretare lo scioglimento di un Ente 
Pubblico e di dettare la disciplina e la sorte del 
relativo patrimonio. � 

A termini delle superiori considerazioni, l'evidente 
volont� del legislatore di addivenire allo scioglimento. 
del p.n.f., risultato incompatibile con l'ordinamento 
giuridico dello Stato, dimostra la concettuale 
contraddizione di una .affermazione, che considerasse 
la sopravvivenza di alcuna delle finalit� 
perseguite dal partito, le quali facesse carico allo 
Stato di adempiere; per altro -verso l'espresso volere 
del legislatore, sancito nell'art. 38, II parte del D.L. 
27 luglio 1944, n. 159, con il quale � stata decisa 
la sorte e l'utilizzazione del patrimonio del disciolto 

p.n.f., � da considerarsi essersi sovrapposto all'onere . 
modale, caducandone con fatto del Principe il contenuto 
e l'oggetto. Conseguenza di ci� � stata pertanto 
la constatazione. che le sopracitate volont� della legge 
avevano avuto l'effetto di creare un acquisto del 
bene da parte dello Stato .a titolo originario e non 
derivativo e di caducare l'onere modale. 
La decisione annotata riporta alla memoria la 
precedente sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite su ricorso 
Mani c. Finanze (vedi in questa � Rassegna �, 
1955, p. 189), nella quale veniva riconosciuta la 
incidenza della destinazione impressa ai beni de quo 
dal citato art. 38 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, 
sui rapporti di diritto privato, dei quali detti beni 
fossero oggetto, con la conseguenza della sottoposizione 
di tali rapporti alla disciplina del diritto 
pubblico. 

Alla stregua della soprariportata considerazione 

l'ultimo motivo del Comune ricorrente avrebbe potuto 

invero essere dichiarato assorbito da parte del Supremo 

Collegio. � 

Posto che il ricorrente non assumeva che l'onere 

di costruire l'edificio fosse di impossibile esecuzione 

ab initio, che anzi risultava esse.re stato il progetto 

elaborato ed approvato a suo tempo, inutile poteva 

esser giudicato indagare quale potesse essere la con" 

seguenza, ai sensi. dell'art. 794 O.e. vigente, di una 

impossibilit� sopravvenuta di esecuzione dell'onere. 

Difatti non tanto di impossibilit� dell'onere si 

trattava nella specie, ma di caducamento dello 

stesso. � 

Ci� nonostante la sentenza ha ritenuto per maggior 
compiutezza di esaminare anche �quest'ultimo profilo, 
ponendo massima la esattezza della quale non 
offre luogo a u.lteriori precisazioni o commenti. 

P. PERONAOI 

-62 


DAZI DOGANALI -Inasprimento delle tariffe -Limiti 
di applicazione. (Corte di Cassazione, Sez. I, 
Sent. n. 829/58. Pres. Cataldi; Est. Jannuzzi; P.G. 
Pedote (conf.) -Finanze c.� Matarrese). 

Nel caso di aumento di dazi doganali si applicano 
le pi� favorevoli tariffe anteriori solo alle 
merci che, all'atto dell'aumento, gi� si trovavano 
in temporanea o diretta custodia della dogana 
e per le quali era stata consegnata la dichiarazione 
di introduzione pel consumo; non anche a quelle 
esistenti nei depositi privati, ma non estratte da 
essi, ancorch� fosse stata presentata detta dichiarazione. 


L'art. 5 delle disposizioni preliminari della tariffa 
doganale approvata con D.P. 7 luglio 1950, n. 442 
(che riproduce esattamente l'art. 6 delle disposizioni 
preliminari della vecchia tariffa doganale, allegato A 
al R.D.L. 9 giugno 1922, n. 473) stabilisce che 
�nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, 
si applicano) � alle merci provenienti da paese 
estero, dai depositi doganali e dai magazzini generali, 
i dazi preesistenti� quando, prima dell'attuazione 
dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la 
dichiarazione di introduzione in consumo e sia 
inoltre stata presentata la merce. Si considera come 

�presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea 
o in diretta custodia della dogana, nonch� 
quella esistente a bordo della nave ancorata 
in porto, purch� sia stato consegnato il manifesto ii. 

Questa disposizione prevede, adunque, la appli


cazione dei dazi preesistenti solo per le merc�i per 

le quali sia stata non solo dichiarata la destinazione, 

ma effettuata la presentazione in dogana. E poich� 

la stessa disposizione precisa che si considera pre


sentata la merce che trovasi in temporanea o d�retta 

custodia della dogana, mentre il deposito presso 

magazzini privati � cosa ben diversa, bene a ragione 

la Dogana ha insistito per l'imposizione del nuovo 

dazio nel caso di specie, ove era intervenuto un ina


sprimento fiscale prima dello sdoganamento della 

merce, di provenienza estera, introdotta in deposito 

presso magazzini privati. 

A termini di legge, la custodia in magazzini 

p1�ivati � nettamente distinta dalla custodia presso 

i depositi doganali. E questa distinzione non poteva 

non ess,ere presente al legislatore quando dett� la 

norma racchiusa nell'art. 5 delle disposizioni preli


minari alla tariffa doganale. In sostanza la legge 

25 settembre 1940, n. 1424, considera tre forme di 

depositi doganali: quella in custodia diretta, l'altra 

in magazzini co11.cessi dalla Dogana in fitto ed 

infine l'ultima in� magazzini di privata propriet�. 

Il primo caso � disciplinato dall'art. 60, mentre 

gli altri sono regolati dall'art. 72 della legge doganale. 

Nel predetto primo caso la merce � affidata in custodla 

alla stessa Amministrazione, il che comporta, oltre 

alla responsabilit� a carico dell'Amministrazione 

stessa pei danni che non dipendono da avarie o depe


rimenti naturali �vvero da forza maggiore (art. 71), 

che nessuna imposta sia dovuta per la merce in altro 

modo perduta (art. 4). Negli altri casi, invece, la 

merce � custodita da chi � concessionario del magaz


zino. E solo la legge, al fine di evitare frodi, dispone 

una serie di misure precauzionali (fra cui. quella 
della doppia chiave), le quali, pur consentendo alla 
Amministrazione un controllo sulle merci depositate, 
non forniscono quella piena e completa garanzia 
della prima forma. L'art. 72, inf,atti, dopo avere 
sancito una serie di obblighi a carico del concessionario, 
onde rendere operante la misura precauzionale 
della doppia chiave, ipotizza il caso di violazione 
di tali obblighi e commina la decadenza del concessionario 
per tali inadempienze. Ma ci� che soprattutto 
� l'indice della maggiore circospezione usata 
dal legislatore per il caso in esame � che la merce 
introdotta in magazzini privati sconta l'imposta 
anehe in caso di perdita o deterioramento e persino 
in caso di perdita dovuta a caso fortuito (art. 4). 

A ben vedere, le ragioni che hanno indotto il legislatore 
con l'art. 5 del D.L.L. 7 luglio 1950 a fare 
usufruire dei dazi preesistenti le .merci depositate 
in eustodia diretta e non anche quelle giacenti in 
deposito dati in fitto o di propriet� privata, sono 
le stesse per le quali l'art. 4 della legge doganale 
esclude il pagamento dell'imposta per la perdita di 
merci solo quando si trovino in custodia della Dogana. 
Questo sistema, invero, offre tale completa garanzia, 
da farlo equiparare a quello della presentazione 
alla Dogana. A parte poi che il deposito in custodia 
diretta come gi� rilevato, ha sue proprie. struttura e 
disciplina, esattamente distinte da quelle che presiedono 
alle altre forme di depositi doganali, per cui 
� da escludere che il legislatore, riferendosi espressamente 
all'uno, possa aver compreso anche gli altri. 
E tanto pi� ci� � da escludere ove si consideri che 
l'art. 5 fa richiamo alle merei provenienti, oltre che 
da paese estero, depositi franchi e magazzini general�i, 
anche dai depositi doganali in genere, per poi riservare 
il particolare trattamento in esso previsto alle 
merci che si trovano in custodia diretta mostrando 
in tal modo palesemente di avere tenuto ben presenti 
le varie forme di depositi doganali, e di averne 
tuttavia intenzionalmente presa in considerazione, 
per gli effetti avuti di mira, quella particolare forma 
di depo sitodoganale, che ricorre nella custodia diretta. 

* * * 

Da quanto precede deriva che l'art. 5 delle disposizioni 
preliminari alla tariffa doganale, si inquadra 
perfettamente nel sistema del diritto doganale. � pi� 
che evidente {n particolare -e lo abbiamo gi� sottolineato 
-l'accostamento fra detto articolo e la norma 
racchiusa nell'art. 4 della legge doganale. Se lo Stato 
acquista il diritto alla percezione dell'imposta col 
passaggio della merce attraverso la linea doganale, 
tuttav�ia, poich� la merce, pur dopo tale passaggio, 
pu� trovarsi in una situazione di incertezza sulla 
destinazione doganale, � previsto che tanto la liquidazione, 
che il pagamento della imposta siano protratti 
in un momento successivo, e cio� al momento 
in cui, presentata la dichiarazione di introduzione 
della merce al consumo, si procede alla visita corrispondente, 
restando� cos� fermo, senza possibilit-� dli 
ulteriore mutamento (art. 19 legge doganale), la destinazione 
della pierce all'importazione (vedi Relazione 
ministeriale del Consiglio dei Ministri sul disegno 
delle leggi doganali). 


mrn2 mrn2 
-63 


In conseguenza di tale sistema, l'art. 17 delle 
disposizioni preliminari all'odierna tariffa esplicitamente 
provvede che per i dazi ad valorem nel caso 
di variazioni sui valori della merce, occorre tener 
presenti, ai fini della liquidazione della imposta, 
quelli del momento dello sdoganamento. 

E l'art. 5 delle disposizioni preliminari in parola 
si attiene ad un criterio analogo, allorch� pone come 
regola generale che il dazio dovuto � quello dal momento 
in cui � presentata la dichiarazione di introduzione 
al consumo ed � eseguita la verifica, dal momento, 
cio�, in cui si procede alla liquidazione. 

Del resto, esigendo detto art. 5 la dichiarazione 
per introduzione al consumo e inoltre la presentazione 
della merce, rivela il concetto che tale presentazione 
sia quella che rifiette la dichiarazione in con


. 
sumo, conseguente all'uscita delle merci dal deposito 
e non la presentazione, cui � condizionata la immissione 
nei magazzini. Il quale concetto riceve ancora 
maggiore luce e rilievo dalla considerazione che, 
uscendo le merci dai depositi doga~ali assoggettate 
necessariamente alla visita al momento della introduzione, 
non avrebbe base logica la condizione della 
ulteriore presentazione, se questa dovesse coincidere 
con quella gi� avvennta al momento della immissione 
al deposito. 

L'art. 5 pone poi un'agevolazione di carattere 
generale, che completa il criterio cui la norma si 
ispira e fornisce una riprova dell'esattezza della 
tesi esposta. Secondo tale agevolazione, anche quando 
per essersi verificate le condizioni dell'art. 5 � applicabil~ 
il dazio precedente, pu� tuttavia applicarsi 
il dazio nuovo, se � pi� favorevole. Si � detto innanzi 
che l'art. 5 � ispirato alle stesse esigenze pratiche, 
che hanno indotto il legislatore ad ammettere la situazione 
di incertezza sulla destinazione doganale. Una 
di queste esigenze pratiche � quella di avvicinare 
il momento (e i criteri) della liquidazione a quella 
del consumo. Sono ispirati a questa esigenza pratica, 
sia l'art. 17 delle disposizioni preliminari della 
tariffa, gi� indicato, sia la regola fondamentale cui 
si informa l'art. 5. Ma appunto in considerazione 
di questa esigenza pratica, lo stesso art. 5 ha aggiunto 
che, pur dopo intervenuta la liquidazione, se subentra 
un nuovo dazio pi� favorevole, se ne possa invocare� 
ugualmente l'applicazione. Si � evidentemente considerato 
che, pur essendo intervenuta la liquidazione 
la merce tuttavia � destinata all'importazione in un 

. 
momento in cui il nuovo dazio pi� favorevole infiuenza 
il mercato; e si � ritenuto opportuno far giovare del 
nuovo dazio pi� favorevole anche tale merce. 

Ma con ci� stesso resta fermo che l'agevolazione 
di cui si discute � applicabile nei limiti rigorosi 
ivi stabiliti, in virt� dei quali le merci soggette al 
dazio preesistente sono ammesse ad usufruire del 
nuovo dazio pi� favorevole. 

L'agevolazione dell'art. 5 non � invece applicabile 
nell'ipotesi inversa, e quindi non possono le merci 
soggette al nuovo dazio usufruire del dazio preesistente 
pi� favorevole. In questo caso non si tratterebbe 
pi� di adeguare il dazio ai prezzi correnti 
di mercato, ma solo di consentire all'importatore un 
guadagno ingiustificatq. 

Infine, come abbiamo visto, la norma in questione 
tsabilisce un trattamento speciale per le merci in 

custodia diretta o temporanea della dogana e per le 
merci a bordo, quando sia stato presentato il manifesto 
di carico. In questi casi basta che vi sia la 
dichiarazione di introduzione della merce al consumo 
e non occorre che sia compiu(a la v.�dta. relatina, 
perch� si applichi il dazio preesistente, salvo naturalmente 
a poter usufruire di quello nuovo pi� favorevole. 
Ma � evidente che � da esclu�ere nel modo pi� assoluto 
la possibilit� di estensione di questo trattamento 
speciale, n� la lettera dell'art. 5 lascia luogo a dubbi 
che il suddetto �trattamento si riferisca alle merci 
dei magazzini di custodia diretta o temporanea, 
ovvero alle merci a bordo, quando sia presentato il 
manifesto di carico. E sul punto valgono le precedenti 
osservazioni. 

Parimenti non lascia adito a dubbi l'elemento 
intenzionale, la precisa intenzione cio� del legislatore 
di contenere quel trattamento speciale nei limitf 
suddetti. Giova, peraltro, rilevare che di contro alla 
pri'Y�1fa parte della norma, in cui si parla di depositi 
doganali in genere, sta la seconda parte, in cui il 
suddetto trattamento speciale � stabilito per le merci 
in custodia diretta o temporanea. 

Mentre poi la ratio legis del suddetto trattamento 
speciale, le ragioni pratiche cio� che hanno indotto 
il legislatore ad adottarlo, discostandosi dalla regola 
generale, sono evidenti. Per i magazzini di custodia 
diretta o temporanea la ratio legis sta nella tendenza 
legislativa di considerare con maggior favore tale 
forma di deposito doganale rispetto alle altre; e per 
le merci a bordo essa riposa su esigenze del commercio 
internazionale, poich� per rendere commerciabile e . 
trasferibile la polizza di carico � necessario che sia 
quanto maggiormente sottratta alla oscillazione dei 
dazi doganali e quindi a nuovi dazi pi� onerosi. 

� certo comunque, che la norma in esftme, che gi� 
di per se stessa ed isolatamente presa � chiara, 
tanto pi� lo diventa e tanto pi� ne diviene agevole 
l'interpretazione, ove la si inquadri nel sistema della 
legge doganale. . 

Giova ricordare, infine, che la tesi della Ammini


strazione delle Finanze era sorretta da un autorevole 

precedente e cio� dalla sentenza della SuprerrJ-a Corte 

19 dicembre 1934 in causa Stuki-Finanze (in << Giur. 

It. �, 1935, I, 1, 180 e �Foro It. �, 1935, I, 446). 

T. L. G. 
IMPOSTA DI REGISTRO -Imposte complementari 

e suppletive -Distinzione -Immobili danneggiati 

dalla gu~rra -Agevolazioni fi.scali -Errore sulla 

imposizione per infedele dichiarazione basata su 

certifi.cato del Sindaco non rispondente a verit� 


Accertamento di rettifi.ca e successiva imposizione 


Carattere complementare. (Corte di Cassazione, Sez. 

Un., sent. n. 831/58; Pres. Zappulli; Est. Passanisi; 

P.M. Caruso (coni.) -Lombardi c. Finanze). 
La tassa od imposta complementare :postula 
un errore oggettivo, in quanto il tributo veramente dovuto 
� accertato successivamente alla liquidazione 
eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi 
materiali necessari per la liquidazione; la 
tassa od imposta suppletiva ricorre invece nella 


64 

ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso 
l'ufficio, bench� fin da principio fosse in possesso 
di tutti gli elementi necessari per l'accertamento. 

Ai fini della agevolazione fiscale relativa alle 
compravendite di immobili gravemente danneggiati 
dalla guerra, stipulate per la ricostruzione, la 
attestazione del sindaco del comune dove gli immobili 
sono situati, circa l'entit� dei danni da 
questi subiti (art. 1 D.L. n. 322 del 1945 e 2 D.L. 

n. 221 del 1946), non pu� essere equiparata all'accertamento 
fiscale con il quale l'ufficio pu� valutare 
in via autonoma l'entit� dei danni stessi. 
Pertanto l'errore nella imposizione del tributo 
dovuto a infedele denuncia dei contraenti e alle 
inesatte attestazioni dei sindaci, riscontrate in 
sede di accertamento di ufficio, fa s� che la successiva 
imposizione da parte dell'ufficio, in base ai nuovi 
accertament�, e rappresentante il tributo realmente 
dovuto, abbia carattere complementare, come tale 
soggetta al precetto del solve et repete. 

La sentenza in esame merita di essere segnalata 
per la partieolarit� della fattispecie decisa, e per la 
precisa e puntuale applicazione che dei princ'ipi 
che regolano la materia ha fatto la Oorte Suprema. 

Dopo aver ribadito che� la cc vera natura del tributo 
deve essere attribuita, senza tener conto delle espressioni 
usate, secondo i principi, i soli che possono 
condurre ad una esatta interpretazione della legge 
ed alla conseguente applicazione al caso concreto n, 
la sentenza ha cos� motivato sul punto che interessa: 

� Risulta evidente che la tassa od imposta complementare 
postula un errore oggettivo, in quanto iz 
tributo veramente dovuto � accertato successivamente 
.alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero 
tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione, 
e che la tassa od imposta suppletiva ricorre 
nell'ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia 
incorso l'ufficio malgrado che fin da principio fosse 
in possesso di tutti gli elementi necessari all'accertamento. 


� � Gome � noto, l'agevolazione fiscale della registrazione 
con tassa fissa, anzich� con qU,ella proporzionale,. 
dei c�ntratti di compravendita di immobili 
gravemente danneggiati da fatti di guerra � accordata, 
al fine di favorire in tutti i modi possibili l'urgente 
e necessaria ricostruzione edilizia, dal D.L. 7 giu


. gno 1945, n. 322. Tale agevolazione � stata subordinata 
all'espressa dichiarazione dei contraenti che 
la vendita veniva stipulata al fine della ricostruzione 
(art. 6) ed alla prova dell'avvenuto grave danneggiamento 
per fatto di guerra degli immobili, oggetto 
del negozio, mediante attestazione, in carta libera, 
del Sindaco del Gomune nel quale erano situati gli 
immobili stessi, o mediante attestazione dei capi 
degli uffici del Genio civile o degli uffici tecnici erariali 
competenti per territorio (art. 1). Successivamente 
ilD.L.L. 26marzo1946, n. 221 disponevq, cne si doveva 
intendere, ai fini di godere dell'anzidetta agevolazione 
fiscale, gravemente danneggiato l'immobile distrutto 
per un terzo nella complessiva consistenza 
(art. 2). 

� Nella specie � pacifico che al momento della registrazione 
dell'atto pubblico 23 novembre 1945 furono 
esibiti i certificati dei sindaci competenti per terri


torio, attestanti che gli immob-ili erano stati danneggiati 
nella m'�sura richiesta per ottenere la ricordata 
agevolazione fiscale e conseguentemente l'ufficio del 
registro veniva dalle parti posto nell'assoluta impossibilit� 
di applicare e liquidare l'fmposta normale 
di registro, dato che flal contratto e dagli altri documenti 
esibiti non risultava alcun elemento che potesse 
smentire le affermazioni dei contraenti e le attestazioni 
dei sindaci circa l'entit� dei danni subiti dagli 
immobili, ed aveva, pertanto, dovuto liquidare la 
sola tassa fissa. Liquidazione. che non precludeva 
all'ufficio stesso di accertare con i mezzi consentiti 
dall'ordinamento giuridico in materia fiscale, nel 
sistema della denuncia controllata, la reale entit� 
dei danni subiti dagli immobili. Infatti, la attestazione 
del Sindaco non pu� essere equiparata allo 
accertamento ufficiale fiscale non essendo affatto 
ammissibile che si sia voluto attribuire a quella attestazione 
il valore di un giudizio definitivo che � 
sempre disciplinato e regolato con ogni cautela. 
Ne consegue che l'errore nell'imposizione del tributo, 
come esattamente ed incensurabilmente hanno ritenuto 
i giudici di merito, � dovuto ad infedele denuncia 
dei contraenti, i quali, per ottenere l'agevola~zione 
fiscale chiesta ed alla quale non avevano diritto, 
hanno maliziosamente prospettato una situazione di 
fatto diversa da quella �reale, secondo i regolari 
accertamenti compiuti dal competente Ufficio finanziario. 
Non pu�, quindi, minimamente dubitarsi che, 
esattamente, la decisione impugnata ha qualificato 
-secondo i principi esposti ed accolti dalla giurispr.
udenza di queste Sezioni Unite civili, anche in 
epoca� recente con la sentenza n. 3491. del 10 ottobre 
1956, che ha deciso la medesima questione -complementare 
l'imposta di registro oggetto della ingiunzione 
fiscale intimata all'attuale ricorrente '" � 

Conseguenza inderogabile della esatta qualificazione 
della imposta era l'applicazione e l'osservanza 
del principio solve et repete. 

La sentenza 3491/56 ricordata nella sopratra-. 
scritta motivazione � stata pubblicata in questa 
cc Rassegna n 1957, p. 10. 

Per completezza di informazione si deve aggiungere 
essere ormai giurisprudenza costante della Gorte 
Suprema che l'attestazione del Sindaco, circa l'entit� 
dei danni subiti dall'immobile, non ha efficacia di prova 
legale .che fa fede fino a querela di falso, contenendo 
soltanto elementi presuntivi di cognizione soggetti 
ad esame e rivalutazione da parte della Amministrazione 
.Finanziaria (Gass. 15 maggio 1956, n. 1593, 
Raffi c. Finanze; 18 marzo 1957, n. 935, Soc. toscana 
agricola industriale c. Finanze; 5luglio1957, n. 2630, 
Moretti c. Finanze). 

N. G. 
TRASPORTO -Trasporto di persone -Danni alle 
persone trasportate -Azione extracontrattuale Prescrizione 
biennale. (Corte di Cassazione, Sez. III, 
sent. n. 4585/57 -Pres. Mancini; Est. Marra; P.M. 
Silocchi ( conf:) -Peruzzi c. Ferrovi�. d~llo St~to)_. 

Il termine di prescrizione da applicare all'azione 
aquiliana per danni sofferti dalle persone trasportaite 
� quello di due anni di cui al secondo comma 

. 

/ 


i 


-65 


dell'art. 2947 e.e., non gi� quello di cinque anni 
di cui al primo. comma dello stesso articolo. 

Ammesso, dalla ormai costante giurisprudenza, la 
possibilit� ohe la persona trasportata, ohe durante il 
trasporto abbia subito danni, possa esperire nei confronti 
del vettore sia l'azione contrattuale ohe quella 
extracontrattuale; e fermo restando ohe l'azione contrattuale 
� regolata, quanto alla prescrizione, dall'articolo 
2951 o.o., � sorta discussione se il .termine di 
prescrizione da applicare all'azione extracontrattuale 
sia quello ordinario per risarcimento di danni 
da illecito ovvero quello biennale, relativo ai danni 
cagionati dalla circolazione dei veicoli. 

La questione aveva dato luogo a contrastanti pronunoie 
da parte delle magistrature di merito; s� 
ohe la questione fu, per la sua importanza di massima, 
sottoposta al vaglio della Corte Suprema a Sezioni 
Unite: e queste, con sentenza 20 ottobre 1956, n. 3785 
(Azienda filotranviaria comune di Napoli o. Pelosi, 
in � Resp. civ. prev. �, 1957, 22), affermarono ohe il 
termine di prescrizione ohe nella �specie trova appli-� 
oazione � quello biennale, portato dal secondo comma 
dell'art. 2947 o.o., cassando la sentenza 23 agosto 
1955 della Corte di Appello di Napoli, ohe era andata 
in contrario avviso. 

All'arresto delle Sezioni Unite si � conformata 
la sentenza in rassegna della III Sezione civile 
(in � Resp. civ. prev. �, 1957, 364), ohe ha cos� motivato 
sul punto ohe interessa: 

�Infondata deve ritenersi anche la censura, di 
oui al secondo motivo, col quale si sostiene ohe il termine 
di prescrizione da applicare all'azione aquiliana 
per danni sofferti durante il viaggio dalle persone 
trasportate sia quello di cinque anni previsto 
dal 1� comma dell'art. 2947 o.o. e non gi� quello di 
due anni, di cui al 2� comma dello stesso artioolo. 

� Argomento decisivo a favore di questa tesi sarebbe, 
seoondo i suoi sostenitori, la locuzione usata dal 
.legislatore, ohe nel primo capoverso della disposizione 
citata, per indioare il diritto colpito dalla prescrizione 
pi� breve, parla di � danno prodotto dalla oiroolazione 
�. Ne consegue, secondo il ricorrente, �he 
il legislatore ha inteso riferirsi non gi� �al danno 
verificatosi in occasione della circolazione, ma a 
quello unicamente dalla circolazione determinato, il 
ohe pu� verifioarsi soltanto nei riguardi dei terzi, 

estranei al trasporto, e cio� degli �utenti della strada�. 
Le persone trasportate invece entrano in relazione 
col veicolo in virt� di altro rapporto e precisamente 
del contratto di trasporto ohe trova nella legge particolare 
e dfoersa disciplina. Ta.le interpreJazione sarebbe 
confermata dal fatto che la stessa locuzione � 
risulta adottata dall'art. 2054 o.e., per stabilire 
la presunzione �i colpa a carico dei conducenti dei 
veicoli per i danni prodotti a terzi. 

<< Ma le Sezioni Unite della Corte Suprema, dopo 
un aoourato esame della questione, hanno respinto 
con la sentenza n. 3785 del 20 �ottobre 1956 la tesi 
soprariportata, osservando ohe l'art. 294 7, 2� comma, 
nello stabilire il termine di prescrizione di due anni 
per il diritto al risarcimento conseguente ai fatti 
dannosi cagionati dalla circolazione, nessuna distinzione 
ha fatto tra le varie specie di veicoli, a trazione 
meccanica o animale, con o senza guida di rotaie, 
e fra �le persone ohe dalla circolazione possono rioevere 
pregiudizio. Ingiustificata appare pertanto la distinzione 
fra persone trasportate e persone estranee al 
rapporto, distinzione ohe si risolverebbe in un ingiusto 
privilegio a favore delle prime, cui la legge 
riconosce anche il diritto di esercitare, nel caso di 
un sinistro verifioatosi durante il viaggio, l'azione 
per responsabilit� contrattuale contro il vettore. 

�La oiroostanza poi ohe tale azione non possa sperimentarsi 
per la verifica la prescrizione annuale non 
pu� esercitare alcuna infiuenza sull'azione aquiliana, 
del tutto indipendente da quella contrattuale, e tanto 
meno si pu� in ipotesi del genere negare l'applicabilit� 
della presorizione biennale, sp.eoificatamente 
prevista dal 20 oomma dello art. 294 7 per il diritto 
al risaroimento del danno prodotto dalla. oircolazione, 
e ritenere invece �applicabile la prescrizione quinquennale, 
stabilita dal 1o comma dello stesso articolo 
per tutti i casi. nei quali il danno derivi da un qualsiasi 
fatto illecito, che nessun rapporto abbia con la 
circolazione. Infine arbitrario deve ritenersi il collegamento 
fra la norma di cui all'art. 2947, e quella 
contenuta nell'art. 2054, p'erch� una � la questione 
�della presorizione, altra e ben diversa � la questione 
dell'applicabilit� della presunzione di colpa. 

� Questa Corte non ha motivo di discostarsi dal 
principio sopra enunciato, che deve essere mantenuto 
fermo anche nella decisione della controversia 
in esame�. 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI .MERITO 


GIURISDIZIONE -Legge che pone in liquidazione 

la 
G.R.A. -Procedimento amministrativo per rico� 

noscimento dei crediti-Azione giudiziaria in corso 


Improponibilit� sopravvenuta per difetto temporaneo 

di giurisdiziOne -Effetti. 

I 

.A seguito dell'entrata in vigore della legge 
16novembre1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione 
la G.R . .A. ed ha affidato le operazioni di liquidaziOne 
al Ministero del Tesoro, l'azione giudiziaria 
-gi� in corso -per il realizzo di un credito 
verso l'Ente deve essere dichiarata improponibile 
per sopravvenuto difetto (temporaneo) di giurisdizione 
fino all'esito dello speciale procedimento 
amministrativo di liquidazione, prescritto dagli 
artt. 8 �e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 
(cui fa riferimento la citata legge del 1957). 

Siffatta improponibilit� si traduce e si concreta 
in una temporanea sospensione; e ci� in quanto 
il processo a'7!'� il suo ulteriore corso, solo quando 
sar� esaurito il procedimento amministrativo. 

(Corte d'Appello di Genova, Sent. �n. 314, del 30 
aprile 1958. Pres. Secco; Est. Calusi -Ministero 
Tesoro-Ufficio Liquidazione G.R.A. c. Giardina Sameue). 


II 

La sopravvenuta legge 16novembre1957, n. 1122, 
che ha posto in liquidazione la G.R . .A. ai sensi 
della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e il decreto 
di avocazione delle operazioni di liquid�zione al 
Ministero del Tesoro rendono improponibili le 
domande giudiziali anteriormente proposte contro 
la G.R . .A., essendo necessario esperire prilla della 
azione giudiziaria il procedimento previsto dallo 
art. 8 Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.� 

(Tribunale diJ Roma, 12 aprile 1958. Pres. Facchiano; 
Est. Sardo -Cappelli c. G.R.A.). 

Il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito 
nell'art. 5 C.p.c., non � d'ostacolo, secondo la 
costante giurisprudenza della Suprema. Corte, alla 
applicazione immediata delle norme processuali. Contrariamente 
alle variazioni dello stato di fatto, cui 
detto principio ha riguardo, le eventuali norme di 
procedura emanate durante il corso della causa 
infiuiscono sulla competenza e sulla giurisdizione, 
in quanto esse, attenendo all'ordine pubblico, sono 
applicabili in qualunque stato e grado del giudizio a 
tutti i rapporti processuali, anche se precedentemente 
instaurati, quando diversamente non provvedano 
disposizioni transitorie. In tal senso: Cass., 24 otto� 
bre 1942, � Rep. F. I.�, 1942, voce cc competenza 

civile>> n. 33-34; Cass., 11febbraio1947, Rep. F. I., 
voce cit., 29; Cass., 30 luglio 1948, Rep. F.I. 1948, 
voce cit., n. 16; Oass., 19 novembre 1948, cc Rep. 


F. I. �, 1948, voce cc contratti agrari�, n. 279; Oass., 
21 febbraio 1949, cc Rep. F. I. �, 1949, voce cc corripet. 
civ. �, n. 61; Cass., 28 febbraio 1952, n. 1229; << Rep. 
Foro It. �, 1952, v. cit. n. 32; Cass., 10 gennaio 
1953, n. 32, �Mass. F. I. �, 1953, col. 9 . 
L'applicazione dei suddetti principi ha luogo, 
anche quando lo jus superveniens privi -in tutto 


o in parte, permanentemente o temporaneamente . 
il giudice ordinario della giurisdizione riconosciutagli 
da una legge anteriore. 
Se, infatti, il principio della perpetuatio jurisdictionis, 
s{ deve considerare (Cass., sent. 15 aprile 
1946, in � Giur. Cass. Civ. �, XXI, p. 92; conf. 
App. Milano, 14 luglio 1947, e< Rep. Foro It. �, 1947, 
'/Joce cc competenza civile� n. 31-32), come applicacazione 
della norma generale posta dall'art. 11, 
1� comma, delle preleggi, secondo cui la legge sostanziale 
o processuale dispone per l'avvenire e non ha 
effetto retroattivo, deve anche ritenersi che, quando 
la nuova legge toglie al magistrato ordinario alcune 
attribuzioni e manchino disposizioni transitorie per 
i processi pendenti, il principio dell'applicazione 
immediata delle leggi di competenza e giurisdizione 


prevalga 
sul principio delle perpe1!uatio. 
Il principio che le norme attinenti alla competenza 
e alla giurisdizione sono, per la loro natura pubblicistica, 
d'immediata applicazione s'impone, dunque, 
anche nel caso di sopravvenuto difetto di giurisdizione 
del giudice adito (Cass., 26 giugno 1952, �Giur. 
Compl. Cass. Civ. �, 1952, vol. II, p. 673). 
L'applicabilit�, nelle� more del processo, dello jus 
superveniens in tema di giurisdizione e di compe: 
tenza, � preclusa -salvo contraria disposizione 
transitoria -SOLO da da una precedente pronunzia 
non pi� impugnabile, che, risolvendo la 
questione di giurisdizione o di competenza agitatasi 
fra le parti, abbia immutabilmente fissata l'una o 
l'altra di esse (Cass., 20 febbraio 1951 �Rep. F.I. �, 
1951, voce �competenza civile � n. 378; Cass., 18 giugno 
1949, id. n. 70; Cass., 20 ottobre 1949, id. n. 66; � 
Cass., 17 maggio 1948, id. n. 22; Cass., 17 marzo 
1947, id., n. 42). 
La questione del difetto sopra,vvenuto di giurisdizione 
� stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza 
con particolare riguardo alla legislazionr> 
agraria meno recente, in ordine ai rapporti tra il 
giudice ordinario e le speciali commi~siorii previste 
dal D.L. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n.__ 15-7, 
sulla proroga dei contratti a.grari (Oass., 28 giugno 
1948 � Rep. F. I. �, voce � compet. civ. � n. 31-33; 
Oass., 19 novembre 1948, id., voce �contratti agrari�, 


n. 280). 
"_J 



-6.7 


A tale giurisprudenza viene ora ad aggiungersi, 
in senso conforme, la recente sentenza (sopra massimata) 
della Corte d'Appello di Genova, intervenuta 
in tema di crediti verso la G.R.A. 

Come � noto, con la legge 16 novembre 1957, 

n. 1122, la Gestione Raggruppamenti Autocarri � 
stata posta in liquidazione con le norme .di cui 
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Gli artt. 8, 
prima parte, e 9, prima parte e 1� capoverso, di. 
quest'ultima legge prevedono uno speciale procedimento 
amministrativo di liquidazione quale presupposto 
dell'azione giudiziaria di tutti cc coloro che 
hanno diritti da far valere nei confronti degli enti 
la liquidazione dei quali � affidata all'Ufficio istituito 
con l'art. 1 ))' �e cio� all'Ufficio Liquidazioni 
presso il Ministero del Tesoro. 
La Corte di Appello di Genova, chiamata a decidere 
sull'appello proposto dalla G.R.A. contro una 
sentenza del Tribunale di Genova, portante con-� 
danna al ,pagamento di una certa somma in favore di 
Giardina Samuele, ha ravvisato un caso di improponibilit� 
sopravvenuta (per mutamento dello stato 
di diritto) della domanda del Giardina, pf!r cui ha 
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione fino 
all'esito del predetto procedimento amministrativo. 

Tale declaratoria � da considerarsi esatta, ma non 
altrettanto esatta pu� ritenersi la �statuizione (2� 
punto della massima) secondo cui l'improponibilit� 
temporanea si tradurrebbe in . una cc sospensione )) 
che darebbe adito, a suo tempo, ad wna cc prosecuzione)) 
del processo. 

Gli artt. 295 e 297 del C.p.c. sono espliciti, e non 
sembra possibile una applicazione analogica di essi 
al caso qui considerato, nel quale la controversia 
(amministrativa) pregiudiziale deve essere definita 
da un organo amministrativo e non �a un giudice. 

Pare, per�, che le parole abbiano tradito il reale 
pensiero della Corte. La quale, in effetti, avrebbe 
inteso dire che, dopo .la definizione del procedimento 
amministrativo, l'azione giudiziaria potr� essere nuovamente 
instaurata (con che si sarebbe sostanzialmente 
verificata una sospensione); e non pure che 
il processo conclusosi con la declaratoria d'impro


. ponibilit� potr� essere proseguito a norma dell'articolo 
297 C.p.c. 

U. OORON.AS 
. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI-Negotiorum gestio Vendita 
di. immobile -Nullit�. (Tribunale di Forl�, 
Sent. 12 dicembre 1957. Pres. ed Est. Giovannelli Finanze 
c. Fina e Morganti). 

La negotiorum gestio � incompatibile con l'alienazione 
di un dirittto di propriet� immobiliare, in 
quanto manca nel gestor la disponibilit� del diritto 
altrui, che si legittima solo attraverso un mandato 
nelle forme prescritte dall'art. 1392 O.e. in relazione 
all'art. 1350 O.e. 

Il nuovo Codice civile, avendo soppresso l'equivoco 
istituto del quasi-contratto dalle fon ti delle obbligazioni 
sostituendovi la legge ed avendo negli artt. 2028 
e segg. determinato con maggiore esattezza i requisiti 
della gestione di affare altrui, ha eliminato 

molti dei dubbi e delle dispute che in passato avevano 
tormentato suZZ:argomento la dottrina e la giurisprudenza; 
ha lasciato peraltro impregiudicata la 
questione della estensione della locuzione cc affare ))' 
se in essa cio� possano comprendersi o m,~no anche 
atti eccedenti�l'ordinaria amministrazione e nel caso 
affermativo se fra tali atti siano altres� da includersi 
le alienazioni immobiliari. 

� noto che in sede di lavori preparatori venne 
volutamente abbandonato il proposito di limitare 
la legittimazione ilel cc gestor � ai soli atti di ordinaria 
amministrazione, il che farebbe supporre nel legislatore 
la volont� di autorizzare questi a tutti gli atti 
che, nell'impossibiUt� di essere compiuti dal dominus, 
tornino, per lo meno inizialmente, a suo vantaggio, 
ivi comprese quindi le alienazioni. 

Tale infatti � stata l'interpretazione della giurisprudenza 
del Supremo Collegio, la quale tuttavia 
in un primo tempo ha ritenuto che il potere dispositivo 
del gestor fosse limitato alle alienazioni per 
le quali non era prescritta dalla legge una forma 
solenne (art. 1350 e 1392 e.e.), affermando che in 
questo ultimo caso, per il difetto di una rappresentanza 
risultante ad substantiam da atti formali, 
non operi il fenomeno, in effetti abnorme, di riversibilit� 
in testa al dominus degli effetti giuridici 
attivi e passivi conseguenti alla azione di un terzo 
estraneo (gestor); (Cass., 31 marzo 194 7, in cc Foro It. � 
1948, I, 20 ed in cc Giur. It. �, 1948, I, 1, 28; Cass., 
16 febbraio 1949, in cc Foro It. �, 1949, I, 329; 
Cass., 16 ottobre 1951, in cc Foro It. �, 1952, I, 
325). 

Tale giurisprudenza � stata tuttavia vivacemente 
ed in pi� sensi criticata dalla dottrina, ritenendo 
alcuni (Eutera, Stolfi, ecc.) che non potesse parlarsi 
di utile gestione per atti eccedenti la ordinaria 
amministrazione, altri (Dejana, Simoncelli, Scialoja, 
Messineo, ecc.) invece che non solo dovessero rientrarvi 
gli atti di straordinaria amministrazione, ma 
anche, fra gli atti dispositivi, quelli per i quali 
fosse prescritta la forma solenne. Argomentavano 
questi ultimi in sostanza non essere giustificata, 

�per escludere questi, l'estensione alla .negotiorum 
gestio della norma propria della rappresentanza 
volontaria (procura scritta), dato che la fonte della 
rappresentanza in detto is.tituto � la stessa legge e 
sorgendo la rappresentanza in parola col solo ricorrere 
dei requisiti dell'absentia domini, dell'utiliter 
coeptum e dell'animus negotia aliena gerendi: la 
gestione di .affari � un fatto giuridico cui la legge 
stessa riconnette il sorgere di obbligazioni (art. 1173 
O.e.) a carico del dominus, con la sola sussistenza 
dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni 
sua manifestazione di volont�, che anzi esso � imp�os.sibilitato 
ad emettere (absentia domini). 

Con sentenza 3 marzo 1954 in cc Giur. Compl. 

Cass. �, 1954, II bim. sent. 1256 a p. 94, la Cassa


zione, ampliando la sua precedente giurisprudenza, 

ha aderito a questa ultima tesi, cui si � adeguata 

anche la Corte di Appello di Firenze (spntenza 

16 agosto 1955, in cc Foro It. �, 1956, I, 92). La sen-__ 

tenza che si annota invece ha seguito la Cassazione 

nella sua iniziale. giurisprudenza: il Tribunale di 

Forl� peraltro non aveva alcuna necessit� di affrontare 

(di ufficio, come ha fatto) il discusso problema, dato 


nmww nmww 
6~ 


che nella specie sottoposta al suo giudizio, come era modalit� che, ne�i tratti salient-i ai fin�i che ne riguarstato 
prospettato nelle difese svolte dall'Avvocatura, dano,. sono caratterizzate oltre che da finalit� sociali 
l'asserito gestor, erede putativo apparente, non aveva di percezione intuitiva, dalla obbligatoriet� del seralienato 
l'immobile ereditario coll'animus negotia vizio con organizzazione interna predeterminata da 
aliena gerendi, bens� aveva creduto di gestire un norme di legge e di regolamento;. dallo approntaaffare 
proprio. Non quindi gli artt. 20!.!8 e segg. del mento dei servizi amministrativi e tecnici la cui 

O.e. venivano in discussione, ma l'art. 2032, e scelta � riservata in via esclusiva alla P .A. secondo 
mancando la ratifica dell'erede reale (lo Stato), la le norme predette ed in mancanza secondo il suo 
compravendita doveva necessariamente caducare. prudente apprezzamento discrezionale (art. 31 e 78 
legge 17 luglio 1890 delle Istituzioni pubbliche di

M. FAZIO 
assistenza e beneficenza); dall'accettazione dei pazienti 
non in base a particolari pattuizioni e contrattaRESPONSABILIT� 
CIVILE -Cure mediche in Pubzioni, 
ma in base a norme di leggi o regolamenti 
blico Istituto Ospedaliero -Natura della prestazione -(art. 79 e segg. R.D. 30 settevibre 1938, n. 1631; 
Limiti della responsabilit�. art. 13 D.M. 24 agosto 1940 in relazione all'art. 6 
del Reg. 24 maggio 1954, n. 11164) dalla determi


A) II rapporto che si costituisce fra degente nazione della retta ospedaliera e di degenza da parte 
ed Istituto pubblico ospedaliero non ha natura . della sola Amministrazione Ospedaliera con provcontrattuale 
ma extra contrattuale perch� l'Ente, vedimento approvato dal Prefetto della Provincia 
istitu,ito per esercitare funzioni di assistenza e di (art. 83 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 e 37 D.M. 
beneficenza nell'interesse generale della collettivit�, citato). 
fornisce le sue prestazioni per un obbligo che sorge Tali elementi, oltre ad essere indicativi dello 
da norme di legge di carattere cogente e non da interesse generale oggetto di tutela dell'assistenza 
una manifestaz�one negoziale delle parti. sanitaria in questione, escludono che il pagamento 

della� retta sia determinante per il carattere contrat


Corte di Appello di Firenze -Pres. Notarbartolo; Est. 

tuale del rapporto ad analogia di quanto avviene

Calamari, Sent. 6/5 9 settembre 1955 -Pegoraro c. 

per l'assistenza richiesta e prestata dalle Case di

Universit� agli Studi di Firenze. 

cura private. 
L'essere la retta pagata al Pubblico Istituto Ospe


B) Nella prestazione del servizio sanitario, alla 

daliero determinata autonomamente dall'Ammini


P . .A. competono poteri discrezionali in ordine alla 
strazione con l'intervento dell'Autorit� di vigilanza

organizzazione del servizio ed alla scelta dei metodi 

e di tutela e l'essere il servizio per cui la retta � predi


di cura da adottare. Ne consegue che la responsa


sposta e pagata una estrinsecazione della funzione

bilit� per danni dell'Amministrazione � configu


di pubblica assistenza, fanno si che essa costituisca

rabile solo se i dann� dipendono dalla violazione 

un prezzo pubblico in corrispettivo di un servizio

di legge e di regolamenti ovvero dalle regole di 

chiesto ed ottenuto nelle forme e nel contenuto rego


elementare prudenza. 

late da norme di legge, ed in mancanza, dal prudente 
'l<ribunale di Firenze -Pres. Est. Poggi, Sent. 28 agosto criterio discrezionale della Pubblica Amministra1957 
-Pegoraro� c. Universit� agli Studi di Fire~ze. zione che vi � preposta . 

.A) Il carattere extra contr~ttuale nel rapporto B) Precisata la natura extra contrattuale del rapdegente-
Pubblico Istituto in opposto al carattere conporto, 
la indagine che le sentenze annotate hanno 
trattuale degente-Gasa di cura privata, � di sicuro esattamente condotto e risolto, � quella diretta a stafondamento. 
bilire quando nel settore particolare dell'assistenza � 

L'adozione e la esecuzione di una cura medicosanitaria 
i limiti che la discrezionalit� della P.A. 
chirurgica infatti, se attuata in un Pubblico Istituto incontra nell'attuazione di un pubbli�o servizio posOspedaliero, 
costituisce una estrinsecazione tipica sano ritenersi . superati, con il conseguente obbligo 
delle funzioni di assistenza e di beneficenza che la del risarcimento del danno. 
P ..A. attua nell'interesse generale della collettivit� Tale indagine, data la peculiarit� del particolare 
con la osservanza di norme legislative garantite da settore, tiene conto da un lato della discrezionalit� 
appositi controlli. tecnica degli organi della P.A. nella organizzazione 

Tali norme, nelle quali � di. ogni evidenza la tutela e nello espletamento dell'assistenza sanitaria e daldiretta 
ed immediata di un interesse generale e solo l'altro della discrezionalit� tecnico professionale nella 
in via indiretta e mediata dell'interesse individuale estrinsecazione dell'arte sanitaria. 
del singolo (art. 78 della legge base delle Istituz~oni � ius receptum -e la Corte Fiorentina lo ha 
di Assistenza e beneficenza) creano, condizionandolo, riconosciuto nel caso della ricordata sentenza il 
diritto del singolo alle prestazioni ed escludono, che la esecuzione dei pubblici servizi costituisce 
perci� stesso, che fonte della prestazione possa essere compito esclusivo della P.A.; che la discrezionalit� 
una manifestazione negoziale delle� parti, dalla quale che la caratterizza cessa allorch�, in caso d'i danno 
non sarebbe dato prescindere per uscire dalla sfera alla persona� .che si serva del serviziQ, la P.A. violi 
ambientale della responsabilit� extra contrattuale ed norme positive di legge e di regolamento poste. lL 
entrare in quella contrattuale. L'assistenza invero presidio del particolare servizio ovvero norme di 
che il Pubblico Istituto pratica al cittadino che versi comune elementare prudenza. 
in determinate condizioni di salute, � richiesta volonDi 
immediata percezione la violazione di norme 
tariamente, � accettata in blocco e si estrinseca in di legge e di regolamento attraverso l'esame compa



69 

rativo fra la norma e la condotta ad essa contraria, 
la violazione di norme �di comune elementare prudenza, 
in rapporto eziologico con un lamentato 
evento dannoso, pu� apparire, ad un esame in superficie, 
di percezione meno immediata per la difficolt� 
di valutare i canoni della prudenza della diligenza 
e della perizia in relazione alle concrete manifestazioni 
del particolare settore che caratterizza il servizio 
pubblico. Pu� apparire, si diceva, di perceziorJe. 
meno immediata, perch� in realt� il criterio 
informatore, nelle valutazioni del genere, � dato 
dalla ricerca del punto in cui, in caso di danno 
al privato, la P.A. non ha usato di poteri discrezionali 
nella organizzazione e' nello espletamento del 
servizio, ma, sotto la parvenza di tali poteri ha, 
in effetti sconfinato nell'arbitrio: ha cio� non vedendo 
ci� che tutti avrebbero .visto, e non avvertendo ci� 
che la coscienza comune molto facilmente avverte, 
posto in essere o lasciato sussistere una situazione 
abnorme, incandescente atta a ledere gli altrui diritti 
alla incolumit�. Si ha cos� che nel servizio di costruzione 
e manutenzione di opere pubbliche la discrezionalit� 
con la conseguente irresponsabilit� per 
danni, cessa in presenza di un'insidia imprevedibile 
ed ineliminabile con la diligenza dell'uomo 
medio; nel servizio dei trasporti in presenza di una 
anormalit� del servizio; nel servizio sanitario in 
presenz�a if,i una evidente incuria o �di una palese 
insipienza. Elementi tutti, che, cos� precisati per 
vari settori, sono accomunati dall'essere tali da escludere 
quella garanzia minima necessaria alla salvaguardia 
di quei beni che dalla legge ricevono protezione. 
Garanzia minima perch� essa soltanto � lo 
elemento certo per stabilire, senza violare i limiti 
delle rispettive competenze (amministrative e giurisdizionali) 
che � stata superata la linea di confine 

fra poteri discrezionali e arbitrio e che il precetto 
del neminem laedere esige protezione. 

Nei casi del genere,. infatti, la giurisprudenza del 
Supremo �Collegio e la Dottrina hanno sempre parlato, 
di norme di elementare prudenza, specificando 
che sotto il velo della discrezionalit� non � dato 
spingersi oltre quella prudenza che si impone, quale 
guida costante a chiunque debba operare nel mondo 
esterno e .aulla quale si ha diritto di fare sicuro affidamento. 
. 

La Corte Suprema a Sezioni Unite ed a Sezioni 
singole nelle sentenze in tale materia pronunciate 
dopo avere precisato che il settore sanitario << � il 
campo in. cui l'Amministrazione opera con poteri 
del tutto discrezionali � ha individuata una condotta 
censu'Pabile, con conseguente obbligo al risarcimento 
dei danni, nel caso del chirurgo che dimentica la 
pinza nell'addome del paziente (Oass., 12 maggio 
1938, cit.); del medico che opera la trasfuzione del 
sangue senza le normali cautele (Gass., 26 giugno 
1936, cit.) dell'infermiere che invece di chiamare 
un medico somministri ad un malato un medicinale 
e lo accechi per avere usato un corrosivo anzich� un 
collirio; del malato che in stato di eccitazione febbrile 
tale da dimostrare la necessit� di una sorveglianza 
speciale, viene abbandonato a se stesso e, 
inosservato, si allontana andandosi a gettare sotto 
il treno (Gass., 8 marzo 1937, n. 712, in <<Mass. 
Foro It. �, 1937, 161). 

La Dottrina � andata (lii pari passo: 1J� JEMOLO 

in nota alla sentenza delle Sezioni Unite 19 giugno 
1936, in << Giur. lt. �, 1936, I, l, 865 e LEGA, Libera 
Professione ed. 1952, p. 377. Per tali A.A. la linea 
di demarcazione di cui � cenno � superata allorch� 
. il fatto che ha prodotto la le8ione di un diritto soggettivo 
(nel caso, il diritto alla salute) abbia <<violato 
quelle norme di elementare prudenza che a tutti s�i 

impongono per il rispetto di quel diritto �. 

O) Se tale � la conclusione. sotto -il rifiesso della 

discrezionalit� tecnica degli organi delle P .A. pre


posti al servizio, non diversa � sotto quello della 

discrezionalit� tecnica professionale nella estrinseca


zione dell'arte sanitaria, alla quale ultima la P.A., 

non potendo acquisire responsabilit� maggiori del 

sanitario suo dipendente, non pu� non unifor


marsi. 

� La natura essenzialmente sperimentale della scienza 

medica, gli essenziali fini che essa si propone, la 

necessit� del suo sviluppo da una parte e la consta


tazione che un criterio di rigore avrebbe finito con 

il comprimere l'attivit� sanitaria a danno del malato 

e della scienza medica dall'altro, hanno determinato 

la esigenza che nella valutazione della colpa prof es


sionale non si dovesse prescindere dalle incertezze 

che ineriscono, per forza naturale, agli apprezza


menti del prof essionista e non s�i dovesse pretendere 

da questo ultimo la previsione di quanto � riposto 

nei campi, alquanto remoti, del possibile. 

Di qui, il fatto che, 'dovendosi la responsabilit�, 

del professionista valutare in funzione della natura 

dell'attivit� professionale in concr'Cto esercitata 


art. 1176 O.e. -la norma che il legislatore del 

42 ha posto nell'art. 2236 O.e. per la quale si risponde 

in caso di dolo o di colpa grave quando la presta


zione implica la soluzione di problemi tecnici di 

speciali difficolt�, nel campo sanitario, � stata ele


vata a regola di generale applicazione. 

� infatti nel campo sanitario in particolare, che 

ci si imbatte ad ogni pi� sospinto in soluzioni di 

problemi tecnici di speciali difficolt� se non altro 

per ridurre al minimo quel quid di imponderabile 

che, avolte, pu� essere decisivo a far capovolgere 

una situazione per le pi� svariate reazioni che pu� 

determinare l'organismo umano. 

N � in contrario pu� addursi che, con il passare 

degli anni tale regola ha subito dei temperamenti 

e che la valutazione della colpa professionale nel 

campo sanUario � stata ispirata ad un maggior 

rigore: � del 1949 la de.scrizione che il Procuratore 

Generale Tiburzio nella requisitoria di un noto 

processo a carico di un medico -appello Milano 

7 giugno 1949 in <<Minerva Medica�, 1949, n. 35, 

p. f)05 -ha fatto dei caratteri di un profession'ista 
come tipo di comparazione per valutare la condotta 
dello stesso, allorch� gli si �imputa un errore: 
<< Non � imperito chi non sa, ma chi non sa 
quello che un medico mediocre avrebbe dovuto sapere: 
non � negligente chi trascura alcune norme tecniche, 
ma chi trascura quelle norme che gli altri oss~r'Vano; 
non � imprudente chi usa tentativi terapeutici peri-colosi, 
ma chi li usa senza necessit�; non � inosservante 
dei regolamenti chi ne prescinde, ma chi ci� 
fa, nonostante che dalla pratica degli altri medici, 


-70



risulti che quelle norme sono note e non sono cadute 
in disuso�. � 

Nella stesso senso il LEGA loco citato, p. 344: 
ed il PALMIERI, in cc Medicina Forense))' p. 66 per il 
quale cc gli estremi della colpa si possono riscontrare 
soltanto� in quella condotta (positiva o negativa) la . 
quale risulti incompatibile con il minimo di cultura 
che � legittimo pretendere da un individuo abilitato 
all'esercizio della medicina�. 

D) La peculiarit� .del settore in cui si esplica 
il servizio suggerisce ancora qualche osservazione. 

Fattore determinante l'obbligo del risarcimento, �, 
nel campo sanitariq l'errore professionale che nella 
accez~one logica e giuridica costituisce la resultante 
della condotta che il sanitario assume per la risoluzione 
di un dato problema tecnico, ed, in quanto 
contraria alle regole acquisite e consolidate dalla 
prassi e dalla scienza, in caso di danno, assurge 
a fo.nte di responsabilit�. Di conseguenza la valutazione 
della capacit� lavorativa del sanitario va condotta 
tenendo d'occhio costantemente la natura della 
attivit� in concreto spiegata o che si vuole spiegare 
non solo ma soprattutto il modo in cui tale attivit� si 
manifesta nel tempo, al fine� di distinguere, con largo 
margine di sicurezza, l'errore professionale, nella sua 
triplice forma di errore di diagnosi, errore di prognosi 
ed errore di cura, dal cosidetto errore della 
scienza. E ci� perch� in tanto ci sar� errore professionale 
fonte di danno, in quanto, tenuto conto 
dello stadio scientifico dell'attivit� esplicata in concreto 
e dei modi di manifestarsi nel tempo, esso 
resti tale dopo che sia stato, per cos� dire, setacciato 
attraverso la fragilit� delle opinioni, i progressi 
della scienza, le incertezze obiettive del metodo di 
cura ed il rischio. 

Sempre infatti che� la scienza, per la soluzione 

di un determinato problema, appresta diverse strade, 

diversi rimedi, pi� o meno imprecisi o obbiettiva


mente non del tutto sicuri, � da escludere che un 

insuccesso o un effetto lesivo che segua alla strada 

prescelta ed ai rimedi adoperati costituisca un errore 

professionale e per forza di cose una colpa perseguibile 

nel sanitario. 

� da escludere perch� i lamentati eventi non 
sono una conseguenza di una personale ignoranza 
della letteratura medica o di un proprio errato convincimento, 
ma la conseguenza di una imperfetta 
conoscenza obiettiva della malattia o -�come dice 
L'ALTAVILLA, La Colpa ed. 1950, p. 465 -della potenza 
non facilmente dominabile di alcuni mezzi 
offerti dalla scienza e di cui il carattere morboso 
del male ha richiesto l'applicazione. Sono cio� la 
conseguenza di un autentico errore della scienza che 
non assurge, perch� non lo pu�, a fonte di danno. 

Del pari � a dirsi per il metodo di cura e per la 

esecuzione di quest'ultima: sempre che sia l'uno 

che l'altra siano adottati non per incapacit� tecnica 

e per ignoranza delle regole comuni di terapia, gli 

effetti dannosi che eventualmente residuano sono 

da attribuirsi a reazioni inusitate del paziente, 

a incertezza obiettiva dei metodi, a preesistenza, 

allo stato latente e non accertabile, di fattori incom


patibili con la cura, a reazione, a volte, paradossale 

di medicamenti o anche soltanto a quel quid di impon


derabile che � conosciuto comunemente come rischio 
professionale, configurandosi anche in tali casi un 
errore della scienza e non un errore professional&. 

� perci� da ritenere necessario che nella ricerca 
della colpa nel settore sanitario, la indagine, nei 
limiti e con i caratteri di cui si �il discu8'so, vada 
condotta senza perdere d'occhio: 

la presunzione di una normale capacit� prof essionale 
del sanitario, fino a quando non si constati 
che qv,esto ultimo non abbia visto e seguito le elementari 
regole della prassi e della tecnica professionale 
quali si siano consolidate, nel particolare ramo esercitato, 
con il crisma della definitivit�. 

l'aleatoriet� del resultato concreto in relazione 
alle difficolt� tecniche del caso e dei metodi di cura; 

lo stato delle. cognizioni scientifiche vigenti al 
tempo della cura ed applicate in via generale e di 
principio. 

L. OORRE.ALE 
RESPONSABILIT� CIVILE -S.S. che attraversano 

l'abitato -Manutenzione da parte dell'A.N.A.S. 


Responsabilit� per mancata segnalazione di alberi. 

(Tribunale di Genova, Senti. 22 gennaio 1958 -Pres. 
Est. Vasetti --Baduini c. A.N..A.S.). 

L'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 547 -nello 
stabilire che l'A.N.A.S. � autorizzata a provvedere, 
direttamente, alla manutenzion~ e sistemazione dei 
tratti di strade statali compresi nell'abitato del 
Comune -produce l'effetto di far ricadere ogni 
responsabilit� esclusivamente sulla detta Azienda 
ove risulti che la manutenzione, di fatto, era da 
essa curata. 

� responsabile l'.A.N.A.S., in caso di sinistro, 
se questo sia stato causato dal fatto che l'Azienda 
non abbia in alcun modo provveduto alla segnalazione 
di un albero sito e.ntro fa carreggiata asfaltata 
della strada. 

Il Tribunale di Genova ha ritenuto che l'art. 2 
del D.L. 17 aprile 1948, n. 54 7 abbia senz'altro 
trasferito, de jure, all'A.N.A.S. l'obbligo e conseguentemente 
la responsabi�it� della manutenzion�e dei 
cc tratti di strade statali che traversano gli abitati �. 

Prescindendo dall'esame della fattispecie decisa nella-
quale pare che la responsabilit� dell'A.N.A.S. 
esulasse per altri motivi di carattere particolare 
(tra l'altro, perch� v'era stata gravissima ed assorbente 
imprudenza del danneggiato; perch� l'illuminazione 
stradale curata dal Comune era insufficiente; 
infine, perch� l'albero sito entro la aarreggiata era 
di propriet� del Comune stesso, al quale incombevano 
gli oneri di cui all'art. 15 del C. s.) -riteniamo 
di non poter convenire nell'interpretazione 
data dal Tribunale. 

Riconosciamo che la norma non � di facile inter


pretazione per chi non ne conosca i precedenti; 

tuttavia, le parole stesse usate dal fogislatore sono 

indicative di un significato diverso da quello ri:tenut1r 

dal Tribunale. 

La norma stabilisce, infatti, nel primo comma, 

che cc l'Azienda (A.N.A.S.) � autorizzata a provvedere 



-71 


direttamente alla manutenzione ..... , nonch� alla sistemazione..... 
semprech� questa sia� diretta a stabilire 
omogeneit� di buone condizioni di transito delle 
strade statali' delle quali le traverse fanno parte �. 
Nel secondo comma, precisa che cc in tal caso i comuni 
interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti 
corrisponderanno all'Azienda un contributo 
annuo riferito alle normali spese di manutenzione 
che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione 
ordinaria delle strade stesse indipendentemente 
dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni 
di strade statali,. rimanendo a loro carico ogni spesa 
relativa agli impianti e servizi urbani comunque 
esistenti in corrispondenza della sede stradale ed 
alla nettezza urbana �. 

Pare evidente -secondo il cc senso fatto palese 
dalle parole secondo la connessione di esse � che 
l'obbligo della manutenzione non viene trasferito 
senz'altro, de jure, dai comuni (e da tutti i 
Comuni) all'A.N.A.S., ma viene trasferito soltanto 
in casi determinati e attraverso l'assunzione di 
reciproci obblighi fra gli enti interessati; per ci� 
stesso attraverso formali manifestazioni di volont� 
(deliberazioni) e attraverso formali verbali di consegna, 
d'impegno ed in genere di trapasso di gestione. 
Le espressioni cc semprech� �, cc in tal caso �, cc normali 
spese che dovrebbero (e �non cc avrebbero dovuto �) 
sopportare �, sono tutte sufficientemente indicative 
della ratio legis. � 

Siffatta interpretazione logico-letterale � avvalorata 
dai precedenti normativi in materia di propriet� e 
obblighi di manutenzione delle traverse stradali di 
cui ci stiamo occupando. 

La giurisprudenza della Oorte Suprema (sent. 12 dicembre 
1939, n. 3296, in cc Mass. F. I. n, 1939, 
col. 368) e delle Oorti di merito (App. L'Aquila, 
12 agosto 1943, in cc Giur. It. �, 1946, I, 2, col. 365 
e segg. e in� Riv. Amm. �, 1947, p. 28; App. Genova, 
14 febbraio 1938, inedita, in causa Oomune-Prov. 
Genova-A.N.A.S.) ha sempre ritenuto che per la 
determinazione del diritto di propriet� (su questo 
punto sembrerebbe essere d'accordo anche il Tribunale 
di Genova) sul suolo pertinente alle varie 
categorie di strade, e conseguentemente per la determinazione 
degli obblighi diretti (e relative spese) 
di manutenzione, dovesse r.icorrersi (vedasi o'ra, invece 
la legge 12 febbraio. 1958, n. 126, con nuove 
disposizioni per la classificazione delle strade) alle 
disposizioni generali sulle opere pubbliche del 20 marzo 
1865, n. 2248, Allegato F (vedasi, in senso conforme, 
il parere riportato nella cc Riv. Amm. �, anno 
1954, p. 75). 

L'ultimo comma dell'art. 22 di detta legge dispone 
che cc i tronchi delle strade nazionali� e provinciali 
compresi nell'abitato di un comune fanno parte 
dell'abitato comunale, salvo il concor~o dello Stato 
o della Provincia nelle spese 'di manutenzion� o 
miglioramento�. E l'art. 41 stabilisce che cc la sistemazione 
e la manutenzione di detti tronchi sono a 
carico dei rispettivi Comuni,. restando a carico 
dello Stato (o della Provincia) di corrispondere ai 
comuni stessi una indennit� annua pari alla spesa 
di manutenzione di un tronco contiguo di strada 
d'eguale lunghezza fuori dell'abitato e posto in condizione 
analoga�. 

Di fronte a questi precedenti, ben si comprende 
come l'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 1547, fermi 
restando la propi'ieti comunale delle traverse e 
l'obbligo di manutenzione spettante ex lege ai Oom�ni, 
abbia autorizzato l'A.N.A.S., in casi determinati 
e previa regolarizzazione amministrativa (delibere, verbali 
di trapasso di gestione, ecc.) -che deve precedere 
ogni impegno di spesa (art. 46 stesso D.L. in relazione 
all'art. 50 della Legge sulla contabilit� generale 
dello Stato) -a provvedere direttamente (cos� 
si spiega l'avverbio), anzich� col semplice concorso 
nella spesa o con la semplice indennit�, alla rnanu�� 
tenzione delle traverse in questione. 

Consegue da quanto esposto che l'obbligo di detta 
manutenzione non pu� considerarsi direttamente 
discendente dalla legge a carico dell'A.N.A.S. ('vero 
�, invece, che l'obbligo spetta per legge ai Oomuni), 
ma solamente pu� discendere -sia pure attraverso 
la legge -dagli atti amministrativi di assunzione 
d'impegno e di trapasso di gestione, debitamente 
emessi dagli Enti interessati. 

Finch� la regolarizzazione amministrativa dello 
impegno e del trapasso non sia avvenuta (e nel caso 
deciso dal Tribunale di Genova non era avvenuta), 
non pu� affermarsi -secondo noi -che gli obblighi 
della manutenzione e le conseguenti responsabilit� 
dirette verso terzi per l'OMISSIONE di taluno 
di detti obblighi (non -ben s'intende -per una condotta 
OOMMISSIVA, giacch�, in tal caso, subentrerebbe 
la responsabilit� diretta dell'autore mate-� 
riale del danno) spettino per legge all'A.N.A.S. 
e non ai Oomuni. 

Oome si � gi� accennato, la legislazione � ora 
parzialmente mutata (Legge 12 febbraio 1958, n. 126, 
in G.U. 12 marzo 1958, n. 62); ma ci� sembra che 
non infirmi le considerazioni sopra svolte, riferite 
com'esse sono ad una precedente situazione normativa. 


U. CORON.AS 

I �N DICE SIS1,EMATICO 


I 

DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL. QUESITO NON RIFLETTE IN .J.LOUN MODO L.J. SOLUZIONE OHE NE � ST.J.TA DATA 

ACQUE PUBBLICHE 

AI,VEO. -1) Se, anche quando l'alveq dei corsi 
d'acqua e dei laghi si ingrandisca per effetto delle opere 
dell'uomo, la demanialit� si estenda alla parte di alveo 
nuovo, quantunque lasciata libera dall'acqua in periodi 
di magra (n. 53). 

DERIVAZIONE AD uso INDUSTRIALE. -2) Se il richiedente 
una concessione di derivazione d'acqua per uso 
fudustriale � obbligato ad effettuare il versamento 
delle somme richieste per spese di istruttoria, nel termine 
fissato dall'Amministrazione (n. 54). 

3) Se nel computare il termine fissato dall'Amministrazione 
a pena di decadenza per lo svolgimento delle 
attivit� istruttorie, debba osservarsi il principio secondo 
cui, ove il terrp.ine scade in giorno "festivo, esso � prorogato 
di diritto al giorno seguente non festivo (n. 54). 

AERONAUTICA E AEROMOBILI 

DmITTI AEROPORTUALI. -Se i funzionari della F.A.O. 
godano delle stesse guarentigie e degli stessi privilegi 
riconosciuti agli agenti diplomatici e consolari, in relazione 
agli impegni assunti dal Governo italiano con 
l'Accordo di Washington 31 ottobre 1950, approvato e 
reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951, n. 11; 
ed in particolare se i predetti funzionari quando prendono 
imbarco su un aeromobile e sono diretti all'estero, 
debbano corrispondere il diritto d{ cui all'art. 6 della 
legge 9 gennaio 1956, n. 24 (concernente i diritti per 
l'uso di aerodromi aperti al traffico aereo civile), nella 
misura in concreto determinata dall'art. 2 del D.P.R. 
19 ottobre 1956 (n. 6). 

AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI 

Se i funzionari della F.A.0. godano delle stesse guarentigie 
e degli stessi privilegi riconosciuti agli agenti 
diplomatici e consolari, in relazione agli impegni assunti 
dal Governo italiano con l'Accordo di Washington 31 
ottobre 1950, approvato e reso esecutivo in Italia con 
legge 9 gennaio 1951, n. 11; ed in particolare se i predetti 
funzionari quando prendono imbarco su un aeromobile 
e sono diretti all'estero, debbano corrispondere 
il dir!tto di c.i all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, 

n. 24 (concernente i diritti per l'uso di aerodromi aperti 
al traffico aereo civile), nella misura in concreto determinata 
dall'art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1956 (n. 1). 
AGRICOLTURA 

AGEVOLAZIONI FISCALI. -1) Se le agevolazioni fiscali 
previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti 
inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della 
piccola propriet� contadina, siano applicabili anche quando 
acquirente, permutante o denfiteuta dei fondi indicati 
nell'art. 1 della legge stessa sia non il capofamiglia, 
ma un qualsiasi componente del nucleo familiare (n. 15). 

RIFORMA FONDIARIA. -2) Se, a norma degli artt. 4 
�e �6 della legge stralcio, nel caso in cui un mutamento 

di classifica dei terreni da espropriare sia stato accer


tato prima del 15 novembre 1949 in sede di revisione 

catastale e tale revisione sia perfezionata e sia divenuta 

definitiva soltanto in data 12 gennaio 1952, debba 

tenersi conto del suddetto mutamento di classifica 

nella formazione del coacervo e della aliquota di scor


poro (n. �16). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
ARCHIVI DI STATO. -1) Se, ai sensi degli artt. 1, 
lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, 
recante il nuovo ordinamento. degli Archivi di Stato, 
gli Archivi �degli Enti parastatali siano assoggettati 
alla vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di 
Stato (n. 216). 
2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per lo 
scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile 1941 
disciplinante �l'invio al macero degli atti contenenti 
scritture doganali ovvero l'art. 70 del Regolamento 
per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 216). 

GESTIONE INA-CASA. -3) Se eccedano la sfera di controllo 
esercitato dallo Stato sulla Gestione INACasa leprescrizioni 
a questa ultima impartite dai Ministeri del Tesoro 
El del Lavoro di trasferire una gran pi:trte dei fondi 
disponibili alla Tesoreria Centrale dello Stato (n. 217). 

GESTIONE RAGGRUPPAMENTO AUTOCARRI. -4) Se il 
personale della G.R.A. che non abbia richiesto di venire 
assunto alle dipendenze del Ministero dei Trasporti 
possa essere dispensato dal servizio -con la corresponsione 
dei relativi assegni -prima del termine di 
scadenza del rapporto di cui all'art. 1 della legge 
16 novembre 1957, n. 1121 (n. 218). 

� 5) Se la indennitfti. integrativa prevista dall'art. 6 
della stessa legge spetti anyhe a coloro che non abbiano 
chiesto di essere assunti alle dipendenze del Ministero 
dei Trasporti (n. 218). 
6) Se la indennit� di cui sopra spetti a coloro che, 
d�po aver presentata la domanda, rinuncino all'assunzione 
alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 218). 

GIOVENT� ITALIANA: -7) Se il R.D.L. 2 agosto 1943, 

n. 704 abbia operato l'immediato trasferimento dei beni 
della G.I.L. allo Stato (n. 219). 
8) Se i beni della ex G.I.L., in attesa che si dia attuazione 
al citato R.D.L., siano tuttora nella piena ed 
esclusiva propriet� dell'Ente Giovent� Italiana (n. 219). 

GRUPPO MEDAGLIE� D'ORO. -9) Se il << Gruppo Medaglie 
d'Oro � � una persona giuridica pubblica (n. 220). 

ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO. -�)) Se,.ai 
sensi del D.L.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8, sull'ordinamento 
dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, 
l'Istituto stesso sia equiparato alle Amministrazioni) 
dello Stato (n. 221). 


73 


ANTICHIT� E BELLE ARTI 

DEMANIO. -Quale sia l'Amministrazione alla quale 
spetta prqvved~re a compiere le opere necessarie affinch� 
un bene di propriet� dello Stato -che fa parte del 
Demanio monumentale o comunque artistico non 
vada in rovina, determinando danni a terzi (n. 38). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

IMPUGNAZIONE. -1) Se e da chi debba essere autenticata 
la firma dell'Avvocato dello Stato che ha redatto 
i motivi d'impugnazione di una sentenza penale da spedirs.
i per posta (n. 39). 

RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE. -2) Quale 
sia l'interpretazione dell'art. 6 della legge 31 luglio 
1956, n. 991, contenente cc modificazioni. alla legge 
8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori" 
relativamente ai funzionari ed agenti del reparto legale 
delle FF.SS., i quali, a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 
1933, n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa 
delle FF.SS. nelle cause relative al contratto di trasporto 

(n. 40). 
COMPROMESSO �ED ARBITRI 

LoDo ARBITRALE. -Se dall'erronea proposizione dell'azione 
di nullit� di un lodo arbitrale dinanzi ad un 
giudice incompetente derivi l'effetto consumativo dell'impugnazione 
(n. 12). 

.COMUNI E PROVINCIE 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA. ..:___ Se le ordinanze 
di sgombero in via coattiva di alloggi per senza 
tetto divenuti pericolanti debbano essere emesse dai 
sindaci del luogo in cui i vari stabili sono situati oppure 
dal Prefetto competente per territorio (n. 70). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

CANONI -IMPOSTA DI REGISTRO. -Se gli aumenti 
dei canoni di concessione, per quantO" disposti ope legis, 
formano oggetto di volont� negoziale e incidano nel rapporto 
contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta 
al riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto 
sottoposto a registro o precedentemente facendosene 
enunciazione in quest'ult,imo, essa� sia soggetta all'imposta 
relativa (n. 57). 

CONTRABBANDO 

PARTE CIVILE. -1) Se sia giustificata la costituzione 
di parte civile dell'Amministrazione Finanziaria 
in un processo per contrabbando al precipuo scopo di 
eccitare l'Ufficio del P.M. a procedere alla .confisca di 
una vettura utilizzata per compiere un reato (n. 31). 

CONFISCA DI AUTOMEZZO. -2) Se, per il combinato 
disposto dell'art. 116, 2� comm� legge doganale e dell'articolo 
240, 3� comma C. p., sia legittima la confisca di 
una� vettura che abbia servit,o a consumare il reato di 
contrabbando, di propriet� di persona estranea al reato, 
della quale l'imputato avesse tuttavia la libera disponibilit� 
a titolo di uso (n. 31). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

GARANZIA DELLO STATO. -Se, a norma del D.L.L. 
Io novembre 1944, n. 367 e dell'art. 5 .della legge 4 febbraio 
1956, n. 54, la garanzia prestata dallo Stato agli 
Istituti ed Enti mutuanti si estenda agli interessi maturati 
dopo il consolidamento del credito (n. 26). 

COSTITUZIONE 

LEGGI REGIONALI. -1) Se debba ravvisarsi la illegittimit� 
costituzionale della legge regionale sarda 
30 marzo 1957, l� dove questa.stabilisce che le deliberazioni 
adottate dagli appositi Comitati in ordine alla 
concessione di anticipazioni sui fondi regionali nei vari 
settori produttivi acquistano automaticamente forza 
esecutiva se non intervenga, entro venti giorni dalla 
relativa ricezione "espressa determinazione in contrario 
da parte dell'Amministrazione Regionale " (n. 6). 

LIBERT� DI DOMICILIO. -2) Se, nell'ipotesi di ispezione 
contabile di una sede aziendale da parte della 
polizia tributaria investigativa senza preventiva autorizzazione 
dell'autorit� giudiziaria, risulti violata la 
norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 o 
quella dell'art. 14 della Costitbzio~e (n. 7). 

DANNI DI GUERRA 

RICOSTRUZIONE. -Se, ai sensi dell'art. 1 del D.L.P. 
27 giugno 1946, n. 35, il Ministero dei LL..PP. debba 
provvedere -in caso di perdita di treni ospedali dell'Ordine 
di Malta -alla ricostruzione di detti treni 

(n. 83) . 
DEMANIO 

ACQUE PUBBLICHE. -1) Se, anche quando l'alveo 
dei corsi d'acqua e dei laghi si ingrandisca per effetto 
delle opere dell'uor.o, la demanialit� si estenda alla 
parte di alveo nuovo, quantunque lasciata libera dall'acqua 
in periodi di magra (n. 135). 

ANTICHIT� E BELLE ARTI. -2) Quale sia l'Amministrazione 
alla quale spetta provvedere a compiere le 
opere necessarie e affinch� un bene di propriet� dello 
Stato -che fa parte del demanio monumentale o 
comunque artistico -non vada in rovina, determinando 
danni a terzi '(n. 136). 

BENI DEL CESSATO P.N.F. -3) Se un bene immobile 
(ex casa del fascio), di cui, alla data di 'entrata in 
vigore dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto 
Adige, non risulti accertata la qualit� di " residuato " 
dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., 
possa essere considerato di propriet� di quella Regione 

(n. 137). 
CONCESSIONI -CARBURANTI. -4) Se un suolo che 
sia stato espropriato per allargare lo spazio antistante 
ad un'opera pubblica possa poi essere dato in concessione 
per l'impianto di distril;mtori di carburante (n. 138). 

PORTI. -5) Se la destinazione di una porzione del�demanio 
marittimo gestito dall'Ente Autonomo del 
Porto di Napoli non gi� ad usi pubblici propri dello 
stesso demanio marittimo ma ad altri usi interessanti 
lAmministrazione dello Stato, comporti �l'imposizione 


-74


di un canone ai sensi dl'Jll'art. 36 del regolamento sul 
Codice della Navigazione in �relazione all'art. 4 della 
legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 139). 

RIFUGI ALPINI. -6)' Se i rifugi alpini �Venna alla 
Gerla '" cc Dante alla Stua >>, e � Colciati al Tribulaum '" 
gi� costruiti e gestiti dal Club alpino austro-tedesco 
e poi presi in possesso dello Stato italiano ed assegnati 
all'amministrazione militare e concessi in uso i primi 
due al C.A.I. ed il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano 
al patrimonio indisponib�le dello Stato (n. 140). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

CooPERATIVE. -Se i sergenti maggiori in serv1z10 
permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali 
di grado e condizione corrispondenti della 
Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte 
di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa DD. e PP., 
ai sensi dell'art. 91 lett. e) del T.U. 28 aprile 1938, 
n.. 1165 sull'edilizia popolare (n. 76). � 

ENFITEUSI 

DIRITTO DI PRELAZIONE. Se il diritto di prelazione 
nel caso di alienazione del dominio utile spetti soltanto 
nel caso di vendita volontaria (n. 23). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

DANNI DI GUERRA. -Se, ai sensi dell'art. 1 del 

D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, il Ministero del Lavori 
Pubblici debba provvedere -in caso di perdita di treni 
ospedali dell'Ordine di Malta -alla ricostruzione di 
detti treni (n. 26). 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

OCCUPAZIONE D'URGENZA. -Se la occupazione d'urgenza 
disposta a norma del R.D. 8 febb~aio 1923, n. 422 
sia soggetta alla disciplina det~ata dall'art. 73 della 
legge generale sulle espropriazioni, e pertanto debba 
essere trasformata in occupazio;ne definitiva entro il 
biennio (n. 142). 

FERROVIE 

IMPIEGATI ED AGENTI. -l) Quale sia l'interpretazione 
dell'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente 
�modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. �6 � 
sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 
favore degli avvocati e procuratori>>, relativamente ai 
funzionari ed agenti del reparto legale delle FF.SS., 
i quali a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1933, 

n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa delle FF.SS. 
nelle cause relative al contratto di trasporto (n. 272). 
POLIZIA FERROVIARIA. -2) Se gli agenti ferroviari, 
non compresi tra quelli delle qualifiche indicate nell'articolo 
16 delle �Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni 
della Polizia Ferroviaria '" siano abilitati ad elevare 
il verbale di accertamento, qualora; durante lo 
espletamento del loro servizio vengano a conoscenza di 
infrazioni alla Polizia Ferroviaria (n. 273). 

FERROVIE E TRANVIE 

FERROVIE IN CONCESSIONE -DIPENDENTI. -Se la 
indennit� di buonuscita di cui. all'art. 27 del Regola


mento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, 
sul trattamento economico del personale delle ferrovie e 
tranvie e. linee di navigazione interna in regime di concessione, 
spetti solamente alla vedova ed ai figli minori 
dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun 
diritto ogni altro congiunto di �quest'ultimo (n. 274)


IMPIEGO PRIVATO 

INDENNITA DI �CAROVITA. -Se, ai sensi dell'art. 4 
del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870 ai pensionati che 
prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci debba essere corrisposta 
l'indennit� di carovita (n. 41). 

IMPIEGO PUBBLICO 

APPRENDISTI. -1) Se possa essere mantenuto in 
servizio il personale assunto in qualit� di apprendista 
presso le Ricevitorie del Lotto che all'atto dell'entrata 
in vigore del D.L. n. 262 del 1948 non aveva ancora 
raggiunto il 160 anno di et� ma solo il 14� (n. 453). 

CONCORSI. -Quale sia il comportamento che deve 
adottare l'Amministrazione nei confronti del personale 
partecipante ad� un concorso i.nterno che sia collocato 
a riposo prima dell'espletamento del concorso stesso 

(n. 454). 
IMPIEGATI PUBBLICI. -3) Se i sergenti maggiori in 
servizio permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed 
i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della 
Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di 
cooperative edilizie mutuarie della Cassa DD.PP., ai 
sensi dell'art. 91, lett. e) del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 
sull'edilizia popolare (n. 455). 

IMPIEGATO STATALE -ASSEGNO DI COMANDO. -4) Se 
l'assegno di comando inteso a far conseguire al funzionario 
gli assegni del grado superiore, debba continuare 
:id. e<;sere corrisposto dal momento in cui il funzionario 
per diritto proprio, riceve gli assegni del grado pi� elevato 
(n. 456). 

IMPIEGATO STATALE -CONDANNA PENALE. ~ 5) Se 
l'impiegato dello Stato che abbia riportato condanna 
per il reato di � istigazione alla corruzione continuata " 
incorra nella re destituzione di diritto " preveduta dallo 
art. 85 dello Statuto approvato con D.L. 10 gennaio 
1957, n. 3 (n. 457). 

IMPIEGATO STATALE -INABILIT�. -6) Se, ai sensi 
degli artt. 68, 129 e 130 del T.U. sull'impiego statale, 
l'Amministrazione abbia la facolt� di sottoporre un 
impiegato a visita medica collegiale per accertare le sue 
condizioni di salute ai fini dell'idoneit� all'impiego 

(n. 458). 
7) Quale sia la procedura da seguire ed i conseguenti 
provvedimenti da adottare da parte dell'Amministrazione, 
nel caso che l'impiegato statale si rifiuti di sottoporsi 
a detta visita medica (n. 458). 

IMPIEGATO STATALE -INFORTUNI. -.,.., 8) Se, ai sensi 
dell'art. 68 del T.U. relativo allo Statuto degli impiegati 
civili dello Stato, l'impiegato che abbia subito danni 
alla persona per fatti dipendenti da causa di servizio, 
abbia diritto ad altri risarcimenti oltre l'eventuale 
pensione ed il rimborso delle spese quando il fatto 



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-75 


lesivo sia imputabile a titolo di colpa a dipendenti della 
Pubblica Amministrazione (459). 

9) Quali siano le modalit� che l'Amministrazione 
deve seguire per l'esperimento dell'azione giudiziaria 
contro i terzi per ottenere la rivalsa di quanto erogato 
all'impiegato infortunato (n. 459). 

IMPIEGATO STATALE -SOSPENSIONI CAUTELARI. 10) 
Se siano dovuti agli eredi di un impiegato statale 
-sospeso in via cautelare dal servizio e deceduto nelle 
more del procedimento penale -gli assegni da costui 
non percepiti a far tempo dalla sospensione e fino al 
giorno della morte (n. 460). 

INDENNIT� DI CAROVITA. -11) Se, ai sensi dell'art. 4 
del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870, ai pensionati che 
prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci debba essere corrisposta 
l'indennit� di carovita (n. 461). 

INDENNIT� DI INCARICO. -12) Se l'assenza del titolare 
per qualsiasi motivo (aspettativa, richiamo alle 
. armi, od altra �causa) implichi ovviamente la vacanza 

del posto (n. 462). 

13) Se, nel�caso dell'assenza, la sostituzione del titolare 
debba avvenire senza che occorrano proVvedimenti 
formali e nell'ambito della gerarchia dell'ufficio (n. 462). 

14) Se, nel caso di vacanza, invece, sia necessario 
un provvedimento formale di scelta e di attribuzione 
che giustifichi l'indennit� di incarico (n. 462). 

MONOPOLI BANANE. -15) Se al Presidente e al 
Consigliere Delegato dell'Azienda Monopoli Banane possano 
estendersi le norme in vigore per gli impiegati 
statali che contemplano la concessione d'una mensilit� 
supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 463). 

PERSONALE G.R.A. -16) Se il personale della G.R.A. 
che non abbia richiesto di venire assunto alle dipendenze 
del Ministero dei Trasporti possa essere dispensato 
dal servizio -con la corresponsione dei relativi assegni 
-prima del termine di scadenza del rapporto di 
cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1121 

(n. 464). 
17) Se la indennit� integrativa prevista dall'art.. 6 
della stessa legge spetti anche a coloro che non abbiano 
chiesto di essere assunti alle dipendenze del Mipistero 
dei Trasporti (464). 

18) Se la indennit� di cui sopra spetti a coloro che, 
dopo aver presentata la domanda, rinuncino all'assun'
zione alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 464). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

IMP.OSTA DI FABBRICAZIONE. -1) In quali casi; ai 
sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa 
ottenersi l'esenzione dall'imposta di .fabbricazione sull'olio 
ricavabile dai semi oleosi importati destinat.i ad 
usi diversi dalla disoleazione (n. 12). 

ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE. -2) Se i sopraprezzi 
degli importatori dovuti alla Cassa Conguaglio Trasporto 
Zucchero, in dipendenza del provvedimento del 

C.I.P. 29 ottobre 1954, n. 449, siano recuperabili, quale 
imposta doganale, nei confronti del proprietario, del 
detentore o di quegli per conto del quale avviene l'importazione, 
ovvero, trattandosi piuttosto di entrata 
patrimoniale, solo nei confronti dell'importatore (n. 13). 
'.: PlfWQB&rr&iB1 E'YmllJiLJi 

IMPOSTA DI REGISTRO 

AGEVOLAZIONI FISCALI. -1) Quale sia in materia 
di imposta di registro il periodo di durata delle agevolazioni 
fiscali concesse ai Consorzi di. cooper.atiy:e di pro� 
duzione e lavoro (n. 134). 

2) ~e l'aliquota di favore preyista per la compravendita 
di navi nell'art. 3 della tariffa Allegato A) alla legge 
di registro si applichi anche per la compravendita di 
navi destinate ad essere demolite (n: 135). 

ATTI DI TRASFERIMENTO. -3) Se a seguito della modifica 
apportata all'art. 108 della tariffa Allegato A della 
legge del Registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, 

n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una societ� 
a r.l. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 136). 
4) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote 
di una societ� a r.l. vada applicata sul valore netto 
delle quote trasferite, depurato cio� delle passivit� 
sociali (n. 136). 

CoNCESSIONI. -5) Se gli aumenti dei� canoni di 
concessione, per quanto disposti ape legis, formano 
oggetto di volont� negoziale e incidano nel rapporto 
contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta al 
riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto 
sottoposto a registro o �precedentemente facendosene 
enunciazione in quest'ultimo, essa sia soggetta all'imposta 
relativa (n. 137). 

MUTUO. -6) Se gravi unicamente sul mutuatario la 
imposta di registro relativa ad un prestito concesso 
dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, 

n. 1765 (n. 138). 
7) Se vada esente da imposta di registro, giusta 
l'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, Il; 1765, u�l deposito 
cauzionale costituito presso l'I.N.A.I.L. a garanzia di 
un mutuo concesso da tale Ente all'Amministrazione 
Comunale (n. 138). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

ESENZIONI. -Quale sia l'interpretazione dell'articolo 
unico del D.L. 3 febbraio 1936, n. 287, relativo 
al trattamento tributario previsto per gli Istituti indicati 
nell'art. 14 del D.L. �29 luglio 1927, n. 1509 (n. 15). 

I.G.E. 
ESENZIONI. -1) Se debba considerarsi esente dalla 

imposta generale sulla entrata la ripartizione delle 

consistenze sociali di una societ� munita di propria 

personalit� giuridica (n. 68). 

2) Se, ai sensi dell'art. 1, lett. 4 della legge 19 giu


gno 1940, n. 762, l'entrata derivante dalle provvigioni 

percepite dal commissionario, che stipuli contratti per 

ditte estere di merci destinate all'importazione sia sog


getta all'I.G.E. (n. 69). 

3) Se l'esonero dall'I.G.E. previsto nell'art. 7 della 

legge n. 1 del 1949 per i filati acquistati direttamente 

dal fabbricante di tessuti che li impieghi dirett~i:n!:Jnte 

nella propria industria .sia applic.abile al caso di produt


tore che faccia lavorare i filati da terzi (n; 70). 

ISPEZIONE CONTABILE. -4) Se, nell'ipotesi di ispezione 
contabile di una sede aziendale da parte di agenti 
della polizia tributaria investigativa senza preventiva 

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autorizzazione della autorit� giudiziaria, risulti violata 
la norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 

o quella dell'art. 14 della Costituzione (n. 71). 
IMPOSTE E TASSE 

AGEVOLAZIONI. -1) Se le agevolazioni fiscali previste 
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti inerenti 
alla formazione e all'arrotondamento della piccola propriet� 
contadina, siano applicabili anche quando acquirente 
permutante o enfiteuta dei fondi indicati nell'art. I 
della legge stessa sia non il capo-famiglia, ma un qualsiasi 
componente del nucleo famigliare (n. 294). 

DmITTI CASUALI. -2) Se per i contratti di fornitura 
di acqua, gas ed energia elettrica, soggetti a proroga 
legale, ai sensi del D.L.C.P.S. 20 giugno 1947, 

n. 545 e dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, 
11. 896, sussista l'obbligo .della corresponsione dei diritti 
casuali anche per i mandati emessi dopo il 31 luglio 
1954 (n. 295). 
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE. -3) Se, ai sensi della 
legge IO dicembre 1954, n. 1159, siano soggetti all'imposta 
di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati 
cementizi quei quantitativi dei suddetti prodotti impiegati 
direttamente nell'interno delle fabbriche di produzione 
(n. 296). 

4) In quali casi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 
1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta 
di fabbricazione sull'olio riCavabile dai semi 
oleosi importati destinati ad usi diversi dalla disoleazione 
(n. 297). 

IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. 5) Se nelle 
societ� in nome collettivo gli immobili sociali facciano 
parte del patrimonio dei soci (n. 298). 

6) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 
9 maggio 1950, n. 203, gravi, per l'imposta patrimoniale 
straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del 
socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di 
una, societ� in nome colletivo (n. 298). 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -7) Se, ed in 
quali limiti, in seguito alla sentenza della Corte Costit�zionale 
14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione 
debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse 
dall'Intendenza di Finanza in base alla legge 7 gennaio 
1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione 
governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 299). 

IMPUGNAZIONE 

Se e da chi d�bba essere autenticata la firma dello 
Avvocato dello Stato che ha redatto i motivi d'impugnazione 
di una sentenza penale da spedirsi per posta 

(n. 1). 
LAVORO 

CONTRATTI COLLETTIVI. -1) Se l'A.N.A.S. sia tenuta 

ad osservare un contratto collettivo di lavoro post


corporativo alle cui disposizioni abbia in precedenza 

dato pratica e costante applicazione (n. 16). 

2) Se al personale dipendente dalle aziende agricole 

gi� in dotazione della Corona, si applichi il contratto 

collettivo di lavoro per le aziende agricole private 

(n. 17). 
. UFFICI DI COLLOCAMENTO. -3) Se la sanzione prevista 
dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264, sia applicabile 
a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentemente 
presentato all'Ufficio di Collocamento una 
richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia 
scelto questi ultimi nella iista ma li �bbia adibiti a mansioni 
per le quali la richiesta doveva essere semplicemente 
numerica e la scelta sarebbe spettata all'Ufficio 
di Collocamento (n. 18). 

MEZZOGIORNO 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se le disposizioni concernenti 
il sistema di accertamento e di riscossione . in 
abbonamento dei tributi gravanti sull'attivit� economica 
della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, 
giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai contratti 
di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, 
cui questa abbia affidato o concesso la esecuzione delle 
opere (n. 6). 

MILITARI 

CONDUCENTI MILITARI. -Se il disposto dell'art. 22, 
20 comma, D.P. IO gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, 
in via analogica, ai conducenti militari (n. 8). 

MONOPOLI 

BANANE. -1) Quale sia la natura giuridica delle 
concessioni per lo smercio delle banane (n. 29). 

2) Se la morte del concessionario dello smercio delle 
banane produca l'automatica decadenza del rapporto 
di concessione (n. 29). 

3) Se la estinzione o la sostanziale modificazione 

statutaria delle finalit� originarie delle persona giuri


dica concessionaria dello smercio delle banane produca 

l'automatica decadenza del rapporto di concessione 

(n. 30.) 
BANANE -IMPIEGATI. -4) Se al presidente ed al 
consigliere delegato della Azienda Monopoli Banane 
possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati 
statali che contemplano la concessione d'una mensilitv 
supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 31). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -1) Se l'aliquota di favore 
prevista per la compravendita di navi nell'art. 3 della 
Tariffa allegato A alla legge di registro si applichi anche 
per la compravendita di navi destinate ad essere demolite 
(n. 90). 

ENTI DI PREVIDENZA MARINARA. -2) Se i crediti 
vantati dagli enti di previdenza marinara per contributi 
obbligatori a carico di navi nazionali per le quali 
sia stata chiesta la dismissione di bandiera debbano 
classificarsi fra qUelli di carattere generale per i quali � 
richiesta, ai sensi del terzo .comma dell'art. 156 del 
Codi~e della Navigazione, la presentazione di una formale 
opposizione (n. 91). 

MARINA MILITARE. -3) Se le noxme del Codice. 

della Navigazione e del relativo Regolamento siano 

applicabili alle navi militari (n. 92). 

4) Se la Marina Militare sia libera di imbarcare sul 

suo naviglio anche persone � non iscritte nelle matricole 

della gent.e di mare� (n. 92). 


E df P P =W 7'1 ::= E df P P =W 7'1 ::= 
5) Se la Marina Militare violi il disposto dell'art. 24 
della legge 25 luglio 1952, n. 915, con l'assumere per 
impiego a bordo di una nave un salariato provvisto 
di pensione a carico della Previdenza Marinara (n. 92)� 

RELITTI -RECUPERO. -6) Quando la persona che 
abbia identificato un relitto navale abbia diritto di essere 
preferita per il recupero di tale relitto (n. 93). 

ORFANI DI GUERRA 

TUTELA. -Se il giudice tutelare possa disporre lo 
affidamento di un orfano di guerra a determinata persona 
che viva altrove, con suo conseguente mutamento 
di residenza, anche se detto orfano abbia un genitore 
investito nella patria potest� su di lui (n. 1). 

PENA 

MULTA. -1) Se siano ripetibili le somme pagate a 
titolo di multa, quando il condannato, dopo il pagamento, 
sia stato graziato (n. 12). 

PROFITTI DI REGIME. -Se la responsabilit� per la 
pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 
1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, 
sia strettamente personale, come sanzione correlativa 
all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 13). 

PERSONA GIURIDICA 

Se il cc Gruppo Medaglie d'Oro� � una persona giuridica 
pubblica (n. 2). 

POLIZIA 

AGENZIE DI VIAGGIO. -1) Se, ai sensi dell'art. 1 

del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio 

e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. 

prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se 

il rilascio di tale licenza sia subordinato al preventivo 

nulla osta dell'Ente Provinciale Turismo, competente 

per territorio (n. 22). 

2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso 

ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 22). 

3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il ri


corso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale 

rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di 

interessi (n.. 22). 

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -4) Se, ed 
in quali limiti, in seguito al.la sentenza della Corte 
Costituzionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione 
debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse 
dall'Intendente di Finanza in base alla legge 7 gennaio 
1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione 
governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 23) 

PORTI 

DEMANIO. -Se la cj.estinazi_one di una porzione del 
demanio marittimo gestito dall'Ente Autonomo del 
Porto di Napoli non gi� ad usi pubblici pr.opri dello 
stesso demanio marittimo, ma ad altri usi interessanti 
lAmministrazione dello Stato, comporti l'imposizione 
di un canone ai sensi dell'art. 36 del regolamento sui 
Codice della Navigazione in relazione all'art. 4 della 
legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 9). 

PRESCRIZIONE 

SucCESSIONI. -1) Se l'a'-v.t. 252 R.D. 30 marzo 
1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di 
prescrizione del diritto di accetta,re l'eredit~ (n. 34)� 

2) Se l'azione di petizione dell'eredit�, dichiarata 
imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere 
esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione 
il diritto di accettare l'eredit� stessa ai sensi dell'art. 480 
Codice civile (n. 34). 

PROFITTI DI REGIME 

PENE PECUNIARIE. -Se la responsabilit� per la 
pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 
1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, 
sia strettamente personale, .come sanzione correlativa 
all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 69). 

RAPPORTI DI LAVORO 

UFFICI DI COLLOCAMENTO. -Se la sanzione prevista 
dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264 s1a applicabile 
a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentement.
e presentato all'Ufficio di Collocamento una 
richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed 
abbia scelto questi ultimi nella lista ma li abbia adibiti 
a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente 
numerica e la s~lta sarebbe spettata allo 
Ufficio di Collocamento (n. 35). 

REGIONI 

REGIONE SARDA -LEGGI REGIONALI. -1) Se debba 
ravvisarsi la illegittimit� costituzionale della legge regionale 
Sarda 30 marzo 1957, � l� dove questa stabilisce 
che le deliberazioni adottate dagli appositi Comitati 
in ordine alla concessione di anticipazioni sui fondi 
regionali nei vari settori pr6duttivi acquistano automaticamente 
forza esecutiva se non intervenga, entro 
20 giorni dalla relativa ricezione cc espressa determinazione 
in contrario da parte dell'Amministrazione regionale
� (n. 65). 

REGIONE TRENTINO-ALTO-ADIGE. -2) Se un bene 
immobile (ex casa del fascio), di cui, alla data di entrata 
in vigore dello Statuto Speciale per la Regione TrentinoAlto 
Adige, non risulti accertata la qualit� di residuato 
dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., 
possa essere considerato di propriet� di quella Regione 

(n. 66). 
REGISTRO 

CASSA DEL MEZZOGIORNO.. -Se le disposizioni concernenti 
il sistema di accertamento e di riscossione in 
abbonamento dei tributi gravanti sull'attivit� della 
Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta 
la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai con� 
tratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, 
cui questa abbia affidato la esecuzione� delle opere 

(n. 2). 
RESPONSABILIT� CIVILE 

CONDUCENTI MILITARI. -1) Se il disposto dell'art. 22, 
2� comma D.L. IO gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, 
in via analogica, ai conducenti militari (n. 182); 



.,~ .,~ 
-78 

�!NOIDENTI STRADALI. -Se, nell'espletamento di accertamenti 
sanitari dipendenti da incidenti stradali, nel 
caso che il danneggiato non voglia accettare il giudizio 
della Com.missione ospedaliera o dell'ufficiale medico, 
nel relativo verbale debba risultare che le parti non sono 
rimaste d'accordo. sugli accertamenti eseguiti (n. 183). 

RIFORMA FONDIARIA 

Se, a norma degli artt. 4 e 6 della legge stralcio, nel 
caso in cui un mutamento di classifica dei terreni da 
espropriare sia stato accertato prima del 15 �novembre 
1949, in sede di revisione catastale e tale revisione 
sia stata perfezionata e sia divenuta definitiva soltanto 
in data 12 gennaio 1952, debba tenersi. conto del suddetto 
mutamento di classifica nella formazione del 
coacervo e della aliquota di scorporo (n'. 2). 

SCAMBI E V ALUTE 

MODULI VALUTARI. -1) Se, ai sensi degli artt. 1 
lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, 
recante il nuovo ordinamento degli Archivi dello Stato, 
gli archivi degli enti� parastatali siano assoggettati alla 
vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di Stato 

(n. 17). 
2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per 
lo scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile 
.1941 disciplinante l'invio al macero degli atti contenenti 
scritture d�ganali ovvero l'art. 70 del Regolamento 
per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 17). 

SENTENZA 

ONORARI -SPESE. -1) Se, emessa sentenza che 

rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo, alle spese 

ed onorari liquidati con la stessa sentenza debbano 

aggiilngersi le spese e gli onorari liquidati col decreto 

ingiuntivo (n. 11). 

2) Se, nell'ipotesi di cui sopra, gli interessi moratori, 

�eventualmente dovuti decorrano dalla data del decreto 

ingiuntivo (n. 11). 

SOCIET� 

AzIONARIATO DI STATO. -1) Se la semplice delega 
che l'Amministrazione abbia dato ad un proprio fun. 
zionario ad intervenire .all'assemblea, nella quale � 
stato deliberato l'aumento del capitale sociale, possa 
costituire atto che impegni l'Ente statale partecipante, 
qualora l'aumento stesso non risulti autorizzato o ratificato 
dagli organi competenti e nella forma prevista 
dalla legge (n. 75). 

IN LIQUIDAZIONE. -2) Se la messa in liquidazione 
di una Societ� produca alcuna estinzione dei diritti 
ed obblighi nascenti da rapporti precedentemente costituiti 
(n. 76). 

I.G.E. 
3) Se debba considerarsi esente dall'imposta generale 
sull'entrata la ripartizione delle consistenze sociali di 
una societ� munita di propria person�lit� giuridica 

(n. 77). 
SOOIET� IN NOME OOLLETTIVO. -4) Se nelle societ� 
in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte 
del patrimonio dei soci (n. 78). 

5) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 
9 .maggio 1950, n. 203, gravi, per. l'i:rp.p9sta straordinaria 
progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli 
immobili facenti parte del patrimonio di una societ� 
in nome collettivo (n. 78). 

SoOIET� A R.L. -IMPOSTA DI REGISTRO. -6) Se, a 
seguito della modifica apportata all'art. 108 della Tariffa 
allegato A alla legge del registro dall'art. 36 della 
legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di 
quote di una societ� a r.1. debbano essere registrati a 
tassa fissa (n. 79). 

7) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote 

di una societ� a r.l. vada applicata sul valore netto 

delle quote trasferite, depurato cio� delle passivit� sociali 

(n. 79). 
SUCCESSIONI 

DIPENDENTI FERROVIE IN CONCESSIONE. -l) Se la 
indennit� di buonuscita di cui all'art. 27 del Regolamento 
allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento 
economico del personale delle ferrovie, tranvie 
e linee di navigazione interna in regime di concessione, 
spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente 
deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto 
ogni altro congiunto di questo ultimo (n. 55). 


PRESCRIZIONE. -2) Se l'art. 252 .del R.D. 30 mar


zo1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di pr�


scrizione del diritto di accettare l'eredit� (n. 56). 

3) Se l'azione di petizione dell'eredit� dichiarata 

imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere 

esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione 

il diritto di accettare l'eredit� stessa ai sensi dell'art. 480 

Codice civile (n. 56). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

TRATTATO DI S. GERMANO. -Se i rifugi alpini� Venna 
alla Gerla�,� Dante alla Stua �e� Calciati al Tribulaum �, 
gi� costruiti e gestiti dal Club Alpino Austro-tedesco e 
poi presi in possesso dallo Stato italiano ed assegnati 
all'Amministrazione militare e concessi in uso i primi 
due al O.A.I. e il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano 
al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 9)� 

TURISMO 

AGENZIE DI VIAGGIO. -1) Se, ai sensi dell'art. 1 

del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio 

e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. 

prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e 

se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preven


tivo nulla osta dell'Ente Prov. Turismo, competente 

per territorio (n. 8). 

2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso 

ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 8f. 

3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il. 

ricorso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale 

rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di 

interessi (n. 8).