n Cl&& ANNO XI -N. 5-6 M:A.GGIO-GIUGNO 1958 RASSEGNA MENSILE ... DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIVA.ZIONE DI SERVIZIO L'INTERVENTO DELLO STATO PER LA RESPONSABILITi\ ' DE.I DANNI CAGIONATI DAGLI IMPIANTI NUCLEARI I. -L'impiego ad usi pacifici dell'energia nucleare a mezzo di reattori per la produzione di energia elettrica, che non pu� ulteriormente essere ritardato in tutti i Paesi nei quali si manifesta la carenza delle fonti classiche di energia (energia termoelettrica, per il costo crescente del carbone o per le difficolt� di approvvigionamento degli idrocarburi, ed energia idraulica, per essere tutte le risorse gi� sfr.uttate od in via di sfruttamento) in relazione ai crescenti bisogni di energia, impone al legislatore ed al� giurista in genere nuovi problemi. Per quanto i pi� autorevoli tecnici affermino, in base alle esperienze acquisite, che il grado di pericolosit� dell'impiego pacifico dell'energia nucleare non sia maggiore di quello di altre industrie pericolose, non pu� certamente escludersi a priori la possibilit�, certamente remota, date le misure di sicurezza adottate, che lo scoppio di un reattore (emballement de la pile) provochi una vera e propria catastrofe atomica. La nube radioattiva per effetto del vento potrebbe contaminare l'ambiente circostante all'installazione con gravissimi effetti dannosi per le persone e per le cose. In tal caso anche ad escludere che il reattore possa funzionare come una bomba atomica vi � la possibilit� della estesa contaminazione dell'ambiente per effetto di diffusione di radioelementi a� notevole distanza. Se si considerano gli effetti sui pescatori giapponesi della bomba americana esplosa in una sperduta isoletta del pacifico, sar� facile considerare i terrificanti effetti di una esplosione nucleare, certamente assai improbabile, ma che si verificherebbe in una zona popolata, con centri abitati a non grande distanza. Al legislatore, fra i tanti problemi che l'impiego ad uso pacifico dell'energia nucleare impone di risolvere (monopolio statale o esercizio privato dell'attivit�, regime giuridico della detta attivit�, regime della propriet� dei materiali fissili e dei materiali fonti, norme di sicurezza �per la protezione delle popolazioni e dei lavoratori), s'impone anche il problema della responsabilit� giuridica dell'utilizzatore degli impianti nucleari verso i terzi. Il problema � allo studio in sede internazionale (presso l'O.E.C.E. un gruppo di esperti sta elaborando il testo di una convenzione internazionale, che dovrebbe regolare la materia). Esso � anche allo studio dei vari legislatori, che intendono disciplinare sul piano nazionale le attivit� nucleari. Generalmente si riconosce l'inadeguatezza delle norme vigenti nei vari Paesi per la responsabilit� delle industrie pericolose, dovendo contemperarsi esigenze in s� contraddittorie: � infatti necessario contemperare l'esigenza di assicurare in tutti i casi un risarcimento alle vittime e nel tempo stesso non aggravare il costo dell'energia prodotta con gli impianti nucleari, che per lo meno nel momento attuale � pi� elevato di quello dell'energia prodotta dalle fonti classiche (1). II. -Il problema, che dal punto di vista giuridico intendiamo esaminare nel presente studio, � un aspetto particolare del problema della responsabilit� per gli incidenti nucleari. Nel caso di una catastrofe nucleare -ipotesi che, pur essendo assai improbabile, non pu� escludersi a priori -nessun utilizzatore di impianti nucleari potr� essere in grado di provvedere allo integrale risarcimento dei danni alle persone ed alle cose. Si pensi all'incidente di Chalk River nel Canad� del 1952, nel quale si ebbe l'uscita di controllo di una pila, con la fuoriuscita di una nube radioattiva: per la disinfestazione dei luoghi �ontaminati occorsero due anni e si ebbe la for-� tuna che il vento spinse la nube verso zone deser (1) Cfr. BELLI: Responsabilit� civile delle imprese utilizzatrici di energia nucleare cc Atomo ed . industria '" 1957, n. 4. -BELLI: Relazione al Convegno sul problema delle assicurazioni nucleari in cc Atti del Congresso scientifico -Sezione nucleare>>, 1958. -SACERDOTI: Il rischio di danni a terzi nello sfruttamento pacifico della energia nucleare, in cc Energia nucleare"� -CrNOOTTI: Le realizzazioni dell'industria .asBicurativa nel �anpo dei rischi atomici, <<Energia nucleare>>, aprile 1958. GRAZIADEI: Atomo e diritto, cc Foro It. >>, 1956, IV, p. 219. BELSER: Les risques atomiques: r�sponsabilit� civile et assurante, in � L'industrie devant l'�nergie nucleaire >>, vol. II, OECE, 1958; -54 tiche. Se la stessa avesse investito citt�, come Toronto ed Ottawa, l'ammontare dei danni sarebbe stato incalcolabile. Nessun utilizzatore privato -per ogni impianto nucleare sar� normalmente costituita una societ� ad hoc -sar� in grado di poter provvedere al risarcimento dei danni alle persone e alle cose�. � ovvio che nel caso di disastri, che importassero cos� gravi conseguenze, la collettivit� non potrebbe rimanere indifferente, cos� come nel caso di catastrofi naturali. In tali casi non mancherebbe certo l'intervento del legislatore per un concorso nella ripartizione dei danni. Ma tale intervento a posteriori, cio� a disastro avvenuto, non � da molti ritenuto sufficiente. S'invoca da molti l'adozione di una norma la quale, nel mentre stabilisca il limite di responsabilit� dell'utilizzatore, che provveder� normalmente alla copertura dei rischi con una assicurazione, sancisca oltre tali limiti la responsabilit� dello Stato. L'Atomic Energy .A.et of 1954 non conteneva alcuna disposizione sulla responsabilit� civile dello utilizzatore di impianti nucleari, pure ammettendo che l'utilizzazione per fini pacifici potesse avve �nire da parte di privati su licenza della Commissione atomica. La lacuna � stata colmata dal Price Anderson nel 1957 (il testo della legge americana � tradotto dal Napione. La legislazione sui rischi nucleari negli Stati Uniti -Ed. Soc. Elettronucleare, 1957), che ha stabilito la responsabilit� dell'utilizzatore di impianti nucleari secondo il diritto comune. Per la concessione di una licenza per un impianto nucleare l'utilizzatore deve dimostrare di possedere la � protezione finanziaria ii. Il ter _mine �protezione finanziaria ))' secondo la legge, significa: �capacit� di rispondere per i danni della pubblica responsabilit� e di far fronte alle spese per accertare e controbattere i reclami e per rispondere alle citazioni >i. L'ammontare della protezione finanziaria �, in linea di principio, il massimo di assicurazione per responsabilit� ottenibile da fonti private. Successivamente la Commissione atomica ha; con norme di applicazione, stabilito �il limite minimo per protezione finanziaria in 150.000 dollari per ogni 1000 Kw. termici, con un massimo assoluto per reattore di dollari 250:000. Per il limite eccedente la protezione finanziaria, la Commissione atomica pu� concludere dei contratti d'indennizzo, impegnandosi a risarcire i danni non coperti dala protezione finanziaria fino ad un massimo di 500 milioni di dollari per incidente (300 miliardi di lire italiane). La Commissione esiger� un contributo di 30 dollari per ogni 1000 Kw. di potenza prodotta dalle persone con cui � stipulato il contratto d'indennizzo. Per ottenere la licenza l'utilizzatore �deve stipulare il contratto d'indennizzo con la Commissione atomica. Le altre legislazioni atomiche vigenti, inglese e francese -le legislazioni atomiche dei Paesi del Commonwealth sono modellate su quella inglese non contengono norme sulla responsabilit� dello utilizzatore e sulla responsabilit� dello Stato. Il progetto di legge atomica tedesco del 1957, decaduto per la fine della legislatura, prevedeva . 'Bttn limitazione di responsabilit� per i danni alle persone e alle cose, con un ma~simo di responsabilit� di D.M. 15 milioni. Oltre tale limite, il progetto di legge prevedeva l'intervento dello Stato, ma riservava ad un'111teri_or~~. l~gge,di J.lr~ciS!t!~ l~ modalit� ed i limiti dell'intervento dello Stato (1). L'avan-progetto di legge federale svizzero del 1957, presentato per l'esame ai Cantoni .ed alle associazioni professionali (l'avan-progetto � stato poi ritirato e sembra imminente la pubblicazione di un nuovo avan-progetto), prevedeva che, nel � caso in cui la capacit� finanziaria dell'utilizzatore fosse insufficiente a risarcire tutti i danni, l'Assemblea federale avrebbe potuto stanziare dei fondi supplementari per la riparazione dei danni coperti da assicurazione. III. -I sostenitori dell'intervento dello Stato per l'indennizzo dei danni non risarcibili perch� eccedenti la capacit� finanziaria dell'utilizzatore dell'impianto -i vari pool assicurativi potranno provvedere all'assicurazione della responsabilit� degli impianti per cifre limitate ad alcuni miliardi sostengono che, anche per le legislazioni che non riservano allo Stato o ad enti da esso creati l'impiego pacifico dell'energi� nucleare, lo Stato non pu� mai dirsi �del tutto estraneo all'attivit� dell'utilizzatore. Infatti, avvenga la detta attivit� in un regime di concessione o di autorizzazione, i progetti di costruzione degli impianti, la loro ubicazione, ecc., saranno sempre soggetti ad un controllo statale. Dallo Stato promanano sempre le norme di sicurezza, che codificano i risultati dell'esperienza tecnica, nonch� ad organi statali sar� affidata la vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza .. L'argomento � certamente suggestivo, ma esso mostra il pericolo d'introdurre nel sistema del diritto pubblico una profonda deviazione dei principi. Esso costituirebbe un precedente assai pericoloso che pone, oltre certi limiti, a carico dello Stato le conseguenze di attivit� pericolose, o che si svolgano in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa. Lo Stato risponde per il fatto proprio: l'esistenza di un atto di concessione o di autorizzazione non esclude per l'utilizzatore di impianti industriali l'obbligo di adottare tutte le cautele, che la tecnica impone, anche se tali cautele non son�o specificatamente prescritte nell'atto di autorizzazione. N� la responsabilit� dello Stato � in relazione alla limitazione della responsabilit�, che da molti si auspica sia introdotta nelle leggi nucleari. La detta limitazione � riconosciuta gi� dal diritto marittimo e dal diritto aereo (la convenzione di Roma non ratificata lo prevede per il danno a. terzi in seguito a sinistri aerei); non si � mai chiesto che nei detti casi venisse introdotta una responsabilit� dello Stato. (1) Il testo del disegno di legge tedesco � pubblicato in cc Notiziario del Comitato nazionale ricerche nucleari>>, p. 75-88. -55 -� Se si esamina a fondo la legge americana, deve concludersi che la stessa esclude una responsabilit� sussidiaria dello Stato. Il contratto d'in-. dennizzo tra l'utilizzatore e la Commissione costituisce, infatti, la Commissione nella posizion� di un assicuratore dei rischi eccedenti le capacit� assicurative private. I contributi pagati dalle imprese hanno in sostanza la funzione di un premio .assicurativo. Ben vero che non vi � alla base del rapporto un calcolo delle probabilit� e del rischio, cosi come avviene nell'assicurazione, ma il pagamento del contributo e l'imposizione del contratto d'indennizzo per legge dimostrano che la garanzia dello Stato � una controprestazione del contributo pagato .dalle imprese. � L'avan-progetto svizzero riserva, invece, a catastrofe avvenuta, un intervento degli organi legislativi per lo stanziamento dei fondi, per il risarcimento dei danni che non potessero essere risarciti. Trattasi di una norma di carattere puramente politico, dalla quale non nasce alcun diritto soggettivo al risarcimento verso lo Stato federale: l'attivit� del Parlamento nel votare i fondi supplementari � un'attivit� discrezionale che non pu� essere soggetta a controllo giurisdizionale. Anche senza tali norme per catastrofe naturali o sociali, nei Paesi civili dopo un evento dannoso di vaste proporzioni, vi � stato sempre un intervento legislativo per le vittime, che non abbiano potuto essere indennizzate. L'impostazione del problema, pertanto, secondo la legge americana e quella svizzera finisce con l'escludere una vera e propria responsabilit� dello Stato. Se si ritenesse, poi, che il rischio dell'attivit� nucleare sia cos� grande che nessun utilizzatore privato pu� assumerlo adeguatamente, l'unica logica conseguenza dovrebbe essere il monopolio di tale attivit� per lo Stato: non sarebbe n� logico, n� giuridico addossare allo Stato le conseguenze di una catastrofe, ponendo a vantaggio ~ei privati utilizzatori i vantaggi dell'attivit�. Per fortuna la possiilbit� di eventi catastrofici deve ritenersi assai improbabile. Gli incidenti verificatisi casualme,nte (ultimo quello di Windscale in Inghilterra) e quelli provocati artificialmente proprio .al fine di studiare i possibili effetti di essi, hanno dimostrato che il rischio normale dell'utilizzazione pacifica non eccede certi limiti. Una ulteriore conferma � nella misura dei premi richiesti dagli assicuratori, premi che sono stati studiati iri sede internazionale e che non sono molto pi� elevati di quelli per altre industrie pericolose. Riteniamo quindi, di concludere che per gli incidenti nucleari non sia opportuna una deviazione dai principi della respansabilit� dello Stato. Altro problema � se nell'interesse dello sviluppo delle industrie nucleari, premessa necessaria per l'elevazione del tenore di vita dei popoli, sia opportuna,, nell'�mbito di organismi internazionali (es. Euratom) la creazione di uno speciale fondo, alimentato con contributi delle imprese utilizzatrici, per il risarcimento dei danni ai terzi, che non trovino possibilit� di indennizz<;> nella copertura finanziaria delle singole imprese. Il rischio verrebbe, in tal caso, ripartito su un gran numero di utilizzatori e con la gestione del detto fondo la comunit� assolverebbe uno dei suoi delle compiti, popolazioni. quello di assicurare la sicurezza GIUSEPPE BELLI A.VVOOATO DELLO STATO _J I NOTE DI D O T T RIN .A E. �NTONINI �: Rassegna di giurisprudenza sulla Imposta Generale sull'Entrata ( 1940-1957). �Diritto e pratica Tributaria�, 1958, n. 2-3). Con diligenza, scrupolosa precisione, adeguati criteri sistematici e piacevole esposizione, l'.Antonini ha compiuto un lavoro la cui conoscenza � assolutamente indispensabile per chiunque si occupi, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico, delle questioni che sorgono dalla applicazione di quel tributo che rappresenta la pi� notevole fonte di entrata dello Stato. Pu� dirsi, senza esagerare che si tratta di una rassegna veramente compl�ta, sia della giurisprudenza sia della dottrina in materia di I.G.E., si che si peccherebbe oramai di leggerezza e superficialit� se nel risolvere quesiti o preparare difese giudiziarie in vertenze concernenti l'applicazione della I.G.E., non ci si preoccupasse di consultare questo prezioso studio per aggiornarsi. Pu� forse rimproverarsi ali' .A. di essere eccessivamente ed unilateralmente critico nei confronti delle manifestazioni giurisprudenziali favorevoli alle tesi fiscali, ma non pu� negarsi che si tratta di critiche molto acute le quali impongono un riesame delle questioni trattate impedendo che ci si possa adagiare puramente e semplicemente su richiami ad una giurisprudenza che, anche per il fatto di non avere il collaudo di un tempo abbastanza lungo, pu� essere ancora fonte di spiacevoli sorprese. Dato il tipo di studio, appare evidente che non possiamo farne una recensione particolareggiata, ri� richiamare l'attenzione su uno piuttosto che sull'altro dei temi trattati. � chiaro, infatti, che tutti gli argomenti sono interessanti in relazione alla specifica questione da esaminare. L. RAGGI -E. GuICCIARDI: Codice Amministrativo. 3a ed., C.E.D . .A.M., Padova, 1957. Le nuove edizioni dei Godici contengono natu ralmente un maggior numero di disposizioni rispetto alle precedenti; ma siffatta eventualit� �, per cosi dire, elemento puramente naturale al tipo stesso della pubblicazione. Ci� che importa, invece, � accertare se la nuova edizione si palesi migliorata rispetto alla prece dente e il miglioramento va riscontrato soltanto in sede di comparazione fra le parti del Oodice le quali gi� contengono la legislazione relativa alle materie considerate nella precedente edizione. Se vi � traccia, pi� o meno intensa, di questo ulteriore lavoro dei compilatori, la successiva edi zione non si traduce in un mero aggiornamento, al quale pu� provvedersi anche l.n altro modo, ma in un codice del tutto nuovo. Ci sembra che questa 3a edizione del Codice .Amministrativo di Raggi e Guicciardi mostri l'ampiezza, ed in limiti sensibili, del rifacimento operato, per il che non ci si trova di fronte ad un lavoro di mero (seppur necessario) aggiornamento, ma ad un'opera che pu� essere qualificata, nel senso sopraindicato, nuova. E l'ulteriore lavoro �appare ancor pi� generoso nella parte pi� utile dell'opera: l'indice alfabeticoanalitico, il quale rende ancor pi� agevole la consultazione del Oodice. .A. T. Giurisprudenza italiana (.Annata 1957). Segnaliamo brevemente gli articoli che trattano questioni di particolare interesse per il contenzioso statale, la conoscenza dei quali appare india.pensabile per aggiornarsi sullo stato della giurisprudenza e della dottrina. S. Se.ARCELLA: Ancora sulla posizione dei creditori pecuniari della Pubblica Amministrazione (I, 1, 286). -� una nota alla sentenza resa in causa Barberini c. Ministero della Pubblica Istruzione, nella quale la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio che un credito verso lo Stato, ancorch� determinato nel suo ammontare non� pu� dirsi esigibile finch� non venga emesso mandato di pagamento in conformit� delle disposizioni sulla Contabilit� Generale dello Stato. Si veda in proposito in questa Rassegna: 1952, 143 e 157. C. CELORI.A.: Il regime fiscale dei contratti verbali di trasporto (I, 1, 1381). -Nota alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione in causa Finanze c. ditta Visinoni nella quale, a conferma della precedente giurisprudenza, si afferma che i contratti verbali di trasporto sono sottoposti a registrazione solo in caso d'uso e non sono soggetti al regime fiscale dei contratti di appalto. G. GRECO:Sull'applicazionedel T. U.14aprile 1910, n. 639 (I, 2, 3). -Interessante e documentata nota alla sentenza del Tribunale di Milano resa nella causa Societ� Officine Gazzetta c. Istituto per il Commercio Estero, nella quale si afferma che la procedura dell'ingiunzione amrriinistrativa ai sensi del T.U. del 1910 � applicabile anche per��1ariscossione dei crediti degli enti pubblici in genere e non solo di quelli indicati nell'art. 1 del T.U. predetto. -57 A. Cmcco: Questioni nuove in tema di notificazione ad .Amministrazioni Statali (I, 2, 45). -Nota alla sentenza resa dal Tribunale di Firenze nella causa Soc. Caritas c. Finanze, in cui si afferma che le notificazioni da effettuare presso l'Avvocatura dello Stato debbono essere eseguite durante le ore di ufficio e che a tale notificazione non pu� mai applicarsi l'art. 140 del c.p.c. Superfluo sottolineare l'importanza della n�ta, specie in relazione all'netrata in vigore della legge 25 marzo 1958, n. 260. E . .ALLORIO: Ripetizione dell'imposta di bollo indebitamente pagata (I, 1, 77). -Nota alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia nella causa Comune di Cremona contro Finanze nella quale si afferma che sotto l'impero della legge sul bollo del 1923 poteva ripetersi l'imposta di bollo pagata indebitamente, non solo quando fosse stata corrisposta in modo virtuale ma anche quando fosse stata corrisposta mediante visto per bollo. L'interesse della nota sta nel _fatto che l'Allorio riti~ne che tali principi valgano anche nel vigore della legge del 1953, pure in presenza dell'art. 45 della legge stessa. E. GuICCI.ARbI: Interesse occasionalmente protetto ed inerzia amministrativa (III, 21). -Nota alla decisione resa dalla V sezione del Consiglio di Stato su ricorso Mariotti c. Comune di Venezia, nella quale si afferma l'obbligo del Comune di provvedere sulla istanza del privato che chieda l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 della legge urbanistica. L'annotatore ritiene di dedurne il principio generale secondo il quale l'Amministrazione ha il dovere giuridico di intervenire coi suoi poteri repressivi contro le attivit� individuali arbitrariamente poste in essere a danno del pubblico interesse, e perl'adempimento di questo dovere giuridico il titolare di un interesse occasionalmente protetto in coincidenza con Pinteresse pubblico avrebbe titolo a ricorrere in via giurisdizionale. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA. CORTE COSTITUZIONALE .Art. 17 1) LEGGE DI P.S. -RIUNIONI. IN LUOGO PUB.. BLICO. (Art. 18 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 9 del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Castelli Avolio). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 18 del T.U. della legge di P.S., per la parte regolante le riunioni in luogo pubblico, e l'art. 17 della Costituzione. 2) LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Ai't. 156 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 17 della Costituzione. 3) LEGGE DI P.S. -ESERCIZIO DEL CULTO IN FORMA ASSOCIATA. (Art. 25 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli). L'art. 25 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte in cui questo implica l'obbligo del preavviso anche per le riunioni non pubbliche, relative a cerimonie, funzioni o pratiche religiose, � costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 17 della Costituzione. 4) LEGGE DI P.S. -RIUNIONI IN LUOGO NON PUBBLICO. (Art. 18 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 27 del 31 marzo 1958. Pres. Azzariti -Rel. Cosatti). L'art. 18 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, � costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 17 della Costituzione. .Art. 18 LEGGE D: P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FON . DI, COLLETTE E QUESTUE.� (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 18 della Costituzione. .Art. 19 LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FON.. DI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la . pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 19 della Costituzione. .Art. 21 1) LEGGE DI P.S. -STAMPA -AFFISSIONI. (Art. 113 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 1 del 5 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Azzariti). L'art. 113, commi 1�, 2�, 30, 40, 60 e 70, del T.U. delle leggi di P.S., per la parte regolante le pubbliche affissioni, � costituzionalmente illegittimo perch� in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. 2) LEGGE DI P.S. -POTERI DEL PREFETTO. (Art. 2 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 8 del 20 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'art. 2 del T.U. delle leggi di P.S., e l'art. 21 della Costituzione. 3) LIBERT� DI PENSIERO -APOLOGIA DEL FASCISMO. (Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 4). (Sentenza n. 1del16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Cosatti). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra la norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che prevede l'apologia del fascismo, e l'art. 21, primo comma, della Costituzione . 4) LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit�costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 21 della Costituzione. j ...,... 59 5) STAMPA -OBBLIGO DELLA REGISTRAZIO.. NE PER GIORNALI E PERIODICI. (Art. 5 e art. 16, legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 31 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Manca). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra le norme contenute negli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 e l'art. 21, secondo comma, della Costituzione. 6) LEGGE DI P.S. -VENDITA AMBULANTE DI SCRITTI O DISEGNI. (Art. 121 delle leggi di P.S.). (Sentenza n. 33 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Azzariti). Non sussiste ccmtrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., regolante l'esercizio dei mestieri ambulanti, e l'art. 21 della Costituzione 7) STAMPA -GIORNALI MURALI. (Art. 10, secondo comma, legge 8 febb_raio 1948, n. 47). (Sentenza n. 115 del Io luglio 1957. Pres. Azzariti -Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'art. 10, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla. stampa, e l'art. 21 della Costituzione. 8) LEGGE DI P.S. -LIBERT� DI MANIFESTA.. ZIONE DEL PENSIERO. (Art. 68 del T.U. delle leggi di P.S.). (Sentenza n. 121 del 3 luglio 1957. Pres. Azzariti -Rel. Cappi). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale fra l'1:1irt. 68 del T. U. delle leggi di P.S., regolante gli spettacoli ed i trattenimPnti, e l'art. 21 della Costituzione. -~~~~�-����������-�������������----���� mw =::::2 :i.wwn== mw =::::2 :i.wwn== RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Donazione modale di un'area da parte di un Comune al soppresso p.n.f.Successiva devoluzione del bene allo Stato -Natura dell'acquisto ed effetti. (Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 422/58; Pres. Petrella; Est. Tamburriri.o; P.M. Caruso (conf.); Comune di Roma c. Finanze). Pur nel vigore del Codice civile 1865 era pienamente concepibile la donazione da parte di un ente pubblico, sempre che sussistessero tutti gli elementi della donazione e questa fosse diretta al conseguimento di un fine di pubblico interesse apprezzabile dall'ente stesso o dagli organi esercitanti su di esso attivit� di controllo. Il modus � elemento accidentale e accessorio del negozio gratuito inter vivos e mortis causa,. onde, per gravoso che sia, non pu� mai costituire un corrispettivo (concepibile solo nel sinallagma e quindi nei negozi a titolo oneroso) e non snatura le caratteristiche e l'essenza del negozio cui accede, che resta pur sempre atto di liberalit�. Pertanto, quando sia in fatto accertato che l'attribuzione patrimoniale da parte del disponente ha come causa unica lo spirito di liberalit�, il peso od onere imposto all'onorato non pu� che configurarsi quale modus indipendentemente dalla sua entit� e dalla sua misura e quindi anche se notevolmente gravoso. Non pu� parlarsi di risoluzione di contratto per inadempimento di un onere eontrattuale (quale � certamente quello d(lrivante dal modus apposto ad un contratto di donazione), in caso di assenza di clausola risolutiva espressa e di mancanza di termine essenziale per l'adempimento, quando non vi sia stata diffida ad adempiere. Con l'attuazione della soppressione del partito fascista si � attuata non gi� una successione dello Stato al disciolto partito, con sopravvivenza delle sue finalit� e possibilit� di attuazione delle stesse, ma solo la devoluzione dei beni dell'ente al patrimonio dello Stato, che ne pu� liberamente e discrezionalmente disporre secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura le finalit� dell'uno e dell'altro fossero similari e analoghe. Pertanto deve considerarsi di impossibile attuazione il modus apposto a un contratto di donazione in favore del partito fascista per sopravvenuta soppressione del partito stesso. La nullit� della donazione per impossibilit� del modus, prevista dall'art.. 794 O.e. vigente � concepibile esclusivamente nei limiti in cui � ammissibile la nullit�, e cio� quando la impossibilit� sia esistente al momento della stipulazione, laddove deve invece escludersi qualsiasi incidenza sull'atto di donazione della impossibilit� sopravvenuta del modus, la quale far� solo s� che il modus stesso si abbia per non apposto. La sentenza della Corte di Cassazione, della quale abbiamo sopra riprodotto le principali massime, ha accolto integralmente le tesi sostenute dall'Avvo catura dello Stato e si presenta di particolare inte resse oltre che per la novit� di alcune affermazioni anche per le conseguenze che essa determiner� rela tivamente ad eventuali vertenze similari. A seguito della devoluzione allo Stato del patri monio del disciolto p.n.f. � stato dato infatti notare l'insorgenza di aspirazioni da parte di privati o di enti pubblici che a suo tempo avevano donato beni immobili al disciolto partito di riotten(}rne la propriet�. Il mezzo che pi� facilmente poteva pre starsi a tale scopo, appariva essere quello della riso luzione del contratto per inadempimento dell'onere modale, in considerazione che quasi sempre le dona zioni risultavano di tal natura e che talvolta i detti oneri non risultavano essere stati dal suddetto par tito adempiuti; inoltre stava il rilievo che, ove il contratto fosse stato stipulato vigente il O.e. 1865, l'art. 1080 del predetto prevedeva tassativa disposi zione di risoluzione, senza il temperamento dello art. 793, ultimo comma, O.e. vigente, che subordina la risoluzione alla esistenza di specifica clausola inserita nel contratto. Nella specie il Comune di Roma aveva donato al soppresso p.n.f. un'area con l'obbligo del dona tario di costruirvi un edificio da destinare a fini conformi a quelli del cessato partito politico; devo luto il bene allo Stato, senza che il fabbricato fosse stato costruito, il Comune donante articolava la do manda di nullit� o in subordine di risoluzione della donazione sotto tre profili: impossibilit� giu ridica dei Comuni di donare -inadempimento dell'onere da parte del p.n.f. e da parte dello Stato -efficacia dell'art. 794 O.e. vigente, trattandosi di onere di natura determinante, nel caso si dovesse ritenere l'onere essere divenuto oramai di impossi bile esecuzione. La prima tesi del Comune non appariva potesse avere alcuna possibile fortuna, ch� la questione pi� volte all'esame della �Suprema Corte aveva costante mente incontrato giurisprudenza ad essa contraria. La Corte, difatti, ha, anche in questo caso, ribadito i suoi precedenti deliberati, richiamandoli anzi espressamente nella motivazione (vedi anche Corte di Cassazione, S. U., Sent., 3540/53 in questa cc Rassegna n 1954, p. 59. Ben � vero che il Comune aveva �anche .. ten_tato di contestare che il contratto fosse donazione, pro: spettando la ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive in considerazione della gravosit� dell'onere �ma anche questa subordinata formulazione non potMJa r ITT' ] ;Ji&illFYi&n !ITf�.& rn ?P -61 incontrare miglior sorte della principale, una volta che la Corte d'Appello, giudicando sulla interpretazione della volont� delle parti nel contratto, aveva statuito con giudizio non pi� censurabile in Cassazione, che la causa del contratto era consistita nella liberalit� del Comune. La terza e quarta massima attengono al secondo motivo del ricorso del Comune, nel quale si sosteneva un inadempimento del modus sia da parte del p.n.f. (fino al giorno if,ella sua esistenza) cM dello Stato nuovo proprietario del bene. La mancata prefissione nel contratto di un termine ad adempiere toglieva consistenza alla doglianza nei confronti del p.n.f., maggiore attenzione richiedeva viceversa la questione nei rispetti dello Stato e a tal proposito giova riportare integralmente la motivazione della Suprema Corte: �Invero, con le norme del D.L. 2 agosto 1943, n. 704 e del D.L.L. 27 luglio 1944, n; 159, si � provveduto alla totale e completa soppressione del partito fascista e si �. disposto (art. 38 del D.L. del 1944) che i beni del partito �venivano devoluti allo Stato, il quale li avrebbe destinati a servizi pubblici od a scopi di interesse generale. Quindi non pi� si prendono in considerazione i fini parti. colari del par~ito: soppresso l'Ente �non pu� concepirsi sussistenza delle finalit� proprie dello stesso. D'altra parte le citate disposizioni di legge importano l'immediato e incondizionato passaggio dei beni di quell'Ente ai patrimoni dello Stato, che ne pu� liberamente e discrezionalmente disporre, secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura in concreto ed in qualche caso le finalit� dell'uno e dell'altro fossero similari ed analoghe: la destinazione dei beni ai nuovi scopi rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione,� con il solo limite che essi siano compresi tra quelli di interesse pubblico perseguiti dalla stessa .Amministrazione. Onde, con l'attuazione del regime della soppressione del partito fascista non pu� pi� nell'ambito dell'ordinamento giuridico parlarsi di possibilit� di attuazione dei �fini del disciolto partito. Ci� tanto pi� in quanto, certamente, non pu� con il ricorrente ritenersi che lo Stato sia � successore � del partito alla stessa stregua dell'erede rispetto al defunto: la devoluzione od avocazione allo Stato del patrimonio dell'ente soppresso non pu� assimilarsi alla-successione nel senso privatistico di un soggetto ad un altro, ma costituisce un atto con il quale il patrimonio dell'ente soppresso passa -solo per volont� della legge e per niun altro titolo -a far parte del patrimonio di altro soggetto, che automaticamente, e non derivativamente, ne dispone�. Non vi � dubbio che in genere la destinazione di un bene a determinato fine da parte di un Ente sia un fatto direttamente riconducibile alla volont� dello stesso, cos� che tal destinazione non possa andar oltre. la vita del medesimo, e che, questo soppresso, l'Ente (nella specie lo Stato) al quale il bene � dovuto, non deve in alcun modo ritenersi 1Jincolato, ma pu� liberamente disporne per i .propri fini. � Senonch� nella specie la destinazione aveva avuto effetto in virt� dell'accettazione della donazione e dell'onere modale da parte del p.n.f., e si poneva pertanto la questione oltre che sotto il profilo di una tuttora esistente destinazione conforme alla volont� del donante, anche sotto il riguardo della permanenza dell'onere modale a carico dello Stato, non adempiuto, e quindi legittimamente in ipotesi la risoluzione del contratto per inadempimento. La soluzione non poteva rinvenirsi altro che nell'esame delle disposizioni legislative relative allo scioglimento del p.n.f. ed alla devoluzione dei beni allo Stato, appartenendo infatti al legislatore il compito di decretare lo scioglimento di un Ente Pubblico e di dettare la disciplina e la sorte del relativo patrimonio. � A termini delle superiori considerazioni, l'evidente volont� del legislatore di addivenire allo scioglimento. del p.n.f., risultato incompatibile con l'ordinamento giuridico dello Stato, dimostra la concettuale contraddizione di una .affermazione, che considerasse la sopravvivenza di alcuna delle finalit� perseguite dal partito, le quali facesse carico allo Stato di adempiere; per altro -verso l'espresso volere del legislatore, sancito nell'art. 38, II parte del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, con il quale � stata decisa la sorte e l'utilizzazione del patrimonio del disciolto p.n.f., � da considerarsi essersi sovrapposto all'onere . modale, caducandone con fatto del Principe il contenuto e l'oggetto. Conseguenza di ci� � stata pertanto la constatazione. che le sopracitate volont� della legge avevano avuto l'effetto di creare un acquisto del bene da parte dello Stato .a titolo originario e non derivativo e di caducare l'onere modale. La decisione annotata riporta alla memoria la precedente sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite su ricorso Mani c. Finanze (vedi in questa � Rassegna �, 1955, p. 189), nella quale veniva riconosciuta la incidenza della destinazione impressa ai beni de quo dal citato art. 38 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, sui rapporti di diritto privato, dei quali detti beni fossero oggetto, con la conseguenza della sottoposizione di tali rapporti alla disciplina del diritto pubblico. Alla stregua della soprariportata considerazione l'ultimo motivo del Comune ricorrente avrebbe potuto invero essere dichiarato assorbito da parte del Supremo Collegio. � Posto che il ricorrente non assumeva che l'onere di costruire l'edificio fosse di impossibile esecuzione ab initio, che anzi risultava esse.re stato il progetto elaborato ed approvato a suo tempo, inutile poteva esser giudicato indagare quale potesse essere la con" seguenza, ai sensi. dell'art. 794 O.e. vigente, di una impossibilit� sopravvenuta di esecuzione dell'onere. Difatti non tanto di impossibilit� dell'onere si trattava nella specie, ma di caducamento dello stesso. � Ci� nonostante la sentenza ha ritenuto per maggior compiutezza di esaminare anche �quest'ultimo profilo, ponendo massima la esattezza della quale non offre luogo a u.lteriori precisazioni o commenti. P. PERONAOI -62 DAZI DOGANALI -Inasprimento delle tariffe -Limiti di applicazione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 829/58. Pres. Cataldi; Est. Jannuzzi; P.G. Pedote (conf.) -Finanze c.� Matarrese). Nel caso di aumento di dazi doganali si applicano le pi� favorevoli tariffe anteriori solo alle merci che, all'atto dell'aumento, gi� si trovavano in temporanea o diretta custodia della dogana e per le quali era stata consegnata la dichiarazione di introduzione pel consumo; non anche a quelle esistenti nei depositi privati, ma non estratte da essi, ancorch� fosse stata presentata detta dichiarazione. L'art. 5 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con D.P. 7 luglio 1950, n. 442 (che riproduce esattamente l'art. 6 delle disposizioni preliminari della vecchia tariffa doganale, allegato A al R.D.L. 9 giugno 1922, n. 473) stabilisce che �nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano) � alle merci provenienti da paese estero, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti� quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la dichiarazione di introduzione in consumo e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come �presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea o in diretta custodia della dogana, nonch� quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purch� sia stato consegnato il manifesto ii. Questa disposizione prevede, adunque, la appli cazione dei dazi preesistenti solo per le merc�i per le quali sia stata non solo dichiarata la destinazione, ma effettuata la presentazione in dogana. E poich� la stessa disposizione precisa che si considera pre sentata la merce che trovasi in temporanea o d�retta custodia della dogana, mentre il deposito presso magazzini privati � cosa ben diversa, bene a ragione la Dogana ha insistito per l'imposizione del nuovo dazio nel caso di specie, ove era intervenuto un ina sprimento fiscale prima dello sdoganamento della merce, di provenienza estera, introdotta in deposito presso magazzini privati. A termini di legge, la custodia in magazzini p1�ivati � nettamente distinta dalla custodia presso i depositi doganali. E questa distinzione non poteva non ess,ere presente al legislatore quando dett� la norma racchiusa nell'art. 5 delle disposizioni preli minari alla tariffa doganale. In sostanza la legge 25 settembre 1940, n. 1424, considera tre forme di depositi doganali: quella in custodia diretta, l'altra in magazzini co11.cessi dalla Dogana in fitto ed infine l'ultima in� magazzini di privata propriet�. Il primo caso � disciplinato dall'art. 60, mentre gli altri sono regolati dall'art. 72 della legge doganale. Nel predetto primo caso la merce � affidata in custodla alla stessa Amministrazione, il che comporta, oltre alla responsabilit� a carico dell'Amministrazione stessa pei danni che non dipendono da avarie o depe rimenti naturali �vvero da forza maggiore (art. 71), che nessuna imposta sia dovuta per la merce in altro modo perduta (art. 4). Negli altri casi, invece, la merce � custodita da chi � concessionario del magaz zino. E solo la legge, al fine di evitare frodi, dispone una serie di misure precauzionali (fra cui. quella della doppia chiave), le quali, pur consentendo alla Amministrazione un controllo sulle merci depositate, non forniscono quella piena e completa garanzia della prima forma. L'art. 72, inf,atti, dopo avere sancito una serie di obblighi a carico del concessionario, onde rendere operante la misura precauzionale della doppia chiave, ipotizza il caso di violazione di tali obblighi e commina la decadenza del concessionario per tali inadempienze. Ma ci� che soprattutto � l'indice della maggiore circospezione usata dal legislatore per il caso in esame � che la merce introdotta in magazzini privati sconta l'imposta anehe in caso di perdita o deterioramento e persino in caso di perdita dovuta a caso fortuito (art. 4). A ben vedere, le ragioni che hanno indotto il legislatore con l'art. 5 del D.L.L. 7 luglio 1950 a fare usufruire dei dazi preesistenti le .merci depositate in eustodia diretta e non anche quelle giacenti in deposito dati in fitto o di propriet� privata, sono le stesse per le quali l'art. 4 della legge doganale esclude il pagamento dell'imposta per la perdita di merci solo quando si trovino in custodia della Dogana. Questo sistema, invero, offre tale completa garanzia, da farlo equiparare a quello della presentazione alla Dogana. A parte poi che il deposito in custodia diretta come gi� rilevato, ha sue proprie. struttura e disciplina, esattamente distinte da quelle che presiedono alle altre forme di depositi doganali, per cui � da escludere che il legislatore, riferendosi espressamente all'uno, possa aver compreso anche gli altri. E tanto pi� ci� � da escludere ove si consideri che l'art. 5 fa richiamo alle merei provenienti, oltre che da paese estero, depositi franchi e magazzini general�i, anche dai depositi doganali in genere, per poi riservare il particolare trattamento in esso previsto alle merci che si trovano in custodia diretta mostrando in tal modo palesemente di avere tenuto ben presenti le varie forme di depositi doganali, e di averne tuttavia intenzionalmente presa in considerazione, per gli effetti avuti di mira, quella particolare forma di depo sitodoganale, che ricorre nella custodia diretta. * * * Da quanto precede deriva che l'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, si inquadra perfettamente nel sistema del diritto doganale. � pi� che evidente {n particolare -e lo abbiamo gi� sottolineato -l'accostamento fra detto articolo e la norma racchiusa nell'art. 4 della legge doganale. Se lo Stato acquista il diritto alla percezione dell'imposta col passaggio della merce attraverso la linea doganale, tuttav�ia, poich� la merce, pur dopo tale passaggio, pu� trovarsi in una situazione di incertezza sulla destinazione doganale, � previsto che tanto la liquidazione, che il pagamento della imposta siano protratti in un momento successivo, e cio� al momento in cui, presentata la dichiarazione di introduzione della merce al consumo, si procede alla visita corrispondente, restando� cos� fermo, senza possibilit-� dli ulteriore mutamento (art. 19 legge doganale), la destinazione della pierce all'importazione (vedi Relazione ministeriale del Consiglio dei Ministri sul disegno delle leggi doganali). mrn2 mrn2 -63 In conseguenza di tale sistema, l'art. 17 delle disposizioni preliminari all'odierna tariffa esplicitamente provvede che per i dazi ad valorem nel caso di variazioni sui valori della merce, occorre tener presenti, ai fini della liquidazione della imposta, quelli del momento dello sdoganamento. E l'art. 5 delle disposizioni preliminari in parola si attiene ad un criterio analogo, allorch� pone come regola generale che il dazio dovuto � quello dal momento in cui � presentata la dichiarazione di introduzione al consumo ed � eseguita la verifica, dal momento, cio�, in cui si procede alla liquidazione. Del resto, esigendo detto art. 5 la dichiarazione per introduzione al consumo e inoltre la presentazione della merce, rivela il concetto che tale presentazione sia quella che rifiette la dichiarazione in con . sumo, conseguente all'uscita delle merci dal deposito e non la presentazione, cui � condizionata la immissione nei magazzini. Il quale concetto riceve ancora maggiore luce e rilievo dalla considerazione che, uscendo le merci dai depositi doga~ali assoggettate necessariamente alla visita al momento della introduzione, non avrebbe base logica la condizione della ulteriore presentazione, se questa dovesse coincidere con quella gi� avvennta al momento della immissione al deposito. L'art. 5 pone poi un'agevolazione di carattere generale, che completa il criterio cui la norma si ispira e fornisce una riprova dell'esattezza della tesi esposta. Secondo tale agevolazione, anche quando per essersi verificate le condizioni dell'art. 5 � applicabil~ il dazio precedente, pu� tuttavia applicarsi il dazio nuovo, se � pi� favorevole. Si � detto innanzi che l'art. 5 � ispirato alle stesse esigenze pratiche, che hanno indotto il legislatore ad ammettere la situazione di incertezza sulla destinazione doganale. Una di queste esigenze pratiche � quella di avvicinare il momento (e i criteri) della liquidazione a quella del consumo. Sono ispirati a questa esigenza pratica, sia l'art. 17 delle disposizioni preliminari della tariffa, gi� indicato, sia la regola fondamentale cui si informa l'art. 5. Ma appunto in considerazione di questa esigenza pratica, lo stesso art. 5 ha aggiunto che, pur dopo intervenuta la liquidazione, se subentra un nuovo dazio pi� favorevole, se ne possa invocare� ugualmente l'applicazione. Si � evidentemente considerato che, pur essendo intervenuta la liquidazione la merce tuttavia � destinata all'importazione in un . momento in cui il nuovo dazio pi� favorevole infiuenza il mercato; e si � ritenuto opportuno far giovare del nuovo dazio pi� favorevole anche tale merce. Ma con ci� stesso resta fermo che l'agevolazione di cui si discute � applicabile nei limiti rigorosi ivi stabiliti, in virt� dei quali le merci soggette al dazio preesistente sono ammesse ad usufruire del nuovo dazio pi� favorevole. L'agevolazione dell'art. 5 non � invece applicabile nell'ipotesi inversa, e quindi non possono le merci soggette al nuovo dazio usufruire del dazio preesistente pi� favorevole. In questo caso non si tratterebbe pi� di adeguare il dazio ai prezzi correnti di mercato, ma solo di consentire all'importatore un guadagno ingiustificatq. Infine, come abbiamo visto, la norma in questione tsabilisce un trattamento speciale per le merci in custodia diretta o temporanea della dogana e per le merci a bordo, quando sia stato presentato il manifesto di carico. In questi casi basta che vi sia la dichiarazione di introduzione della merce al consumo e non occorre che sia compiu(a la v.�dta. relatina, perch� si applichi il dazio preesistente, salvo naturalmente a poter usufruire di quello nuovo pi� favorevole. Ma � evidente che � da esclu�ere nel modo pi� assoluto la possibilit� di estensione di questo trattamento speciale, n� la lettera dell'art. 5 lascia luogo a dubbi che il suddetto �trattamento si riferisca alle merci dei magazzini di custodia diretta o temporanea, ovvero alle merci a bordo, quando sia presentato il manifesto di carico. E sul punto valgono le precedenti osservazioni. Parimenti non lascia adito a dubbi l'elemento intenzionale, la precisa intenzione cio� del legislatore di contenere quel trattamento speciale nei limitf suddetti. Giova, peraltro, rilevare che di contro alla pri'Y�1fa parte della norma, in cui si parla di depositi doganali in genere, sta la seconda parte, in cui il suddetto trattamento speciale � stabilito per le merci in custodia diretta o temporanea. Mentre poi la ratio legis del suddetto trattamento speciale, le ragioni pratiche cio� che hanno indotto il legislatore ad adottarlo, discostandosi dalla regola generale, sono evidenti. Per i magazzini di custodia diretta o temporanea la ratio legis sta nella tendenza legislativa di considerare con maggior favore tale forma di deposito doganale rispetto alle altre; e per le merci a bordo essa riposa su esigenze del commercio internazionale, poich� per rendere commerciabile e . trasferibile la polizza di carico � necessario che sia quanto maggiormente sottratta alla oscillazione dei dazi doganali e quindi a nuovi dazi pi� onerosi. � certo comunque, che la norma in esftme, che gi� di per se stessa ed isolatamente presa � chiara, tanto pi� lo diventa e tanto pi� ne diviene agevole l'interpretazione, ove la si inquadri nel sistema della legge doganale. . Giova ricordare, infine, che la tesi della Ammini strazione delle Finanze era sorretta da un autorevole precedente e cio� dalla sentenza della SuprerrJ-a Corte 19 dicembre 1934 in causa Stuki-Finanze (in << Giur. It. �, 1935, I, 1, 180 e �Foro It. �, 1935, I, 446). T. L. G. IMPOSTA DI REGISTRO -Imposte complementari e suppletive -Distinzione -Immobili danneggiati dalla gu~rra -Agevolazioni fi.scali -Errore sulla imposizione per infedele dichiarazione basata su certifi.cato del Sindaco non rispondente a verit� Accertamento di rettifi.ca e successiva imposizione Carattere complementare. (Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 831/58; Pres. Zappulli; Est. Passanisi; P.M. Caruso (coni.) -Lombardi c. Finanze). La tassa od imposta complementare :postula un errore oggettivo, in quanto il tributo veramente dovuto � accertato successivamente alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione; la tassa od imposta suppletiva ricorre invece nella 64 ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso l'ufficio, bench� fin da principio fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per l'accertamento. Ai fini della agevolazione fiscale relativa alle compravendite di immobili gravemente danneggiati dalla guerra, stipulate per la ricostruzione, la attestazione del sindaco del comune dove gli immobili sono situati, circa l'entit� dei danni da questi subiti (art. 1 D.L. n. 322 del 1945 e 2 D.L. n. 221 del 1946), non pu� essere equiparata all'accertamento fiscale con il quale l'ufficio pu� valutare in via autonoma l'entit� dei danni stessi. Pertanto l'errore nella imposizione del tributo dovuto a infedele denuncia dei contraenti e alle inesatte attestazioni dei sindaci, riscontrate in sede di accertamento di ufficio, fa s� che la successiva imposizione da parte dell'ufficio, in base ai nuovi accertament�, e rappresentante il tributo realmente dovuto, abbia carattere complementare, come tale soggetta al precetto del solve et repete. La sentenza in esame merita di essere segnalata per la partieolarit� della fattispecie decisa, e per la precisa e puntuale applicazione che dei princ'ipi che regolano la materia ha fatto la Oorte Suprema. Dopo aver ribadito che� la cc vera natura del tributo deve essere attribuita, senza tener conto delle espressioni usate, secondo i principi, i soli che possono condurre ad una esatta interpretazione della legge ed alla conseguente applicazione al caso concreto n, la sentenza ha cos� motivato sul punto che interessa: � Risulta evidente che la tassa od imposta complementare postula un errore oggettivo, in quanto iz tributo veramente dovuto � accertato successivamente .alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione, e che la tassa od imposta suppletiva ricorre nell'ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso l'ufficio malgrado che fin da principio fosse in possesso di tutti gli elementi necessari all'accertamento. � � Gome � noto, l'agevolazione fiscale della registrazione con tassa fissa, anzich� con qU,ella proporzionale,. dei c�ntratti di compravendita di immobili gravemente danneggiati da fatti di guerra � accordata, al fine di favorire in tutti i modi possibili l'urgente e necessaria ricostruzione edilizia, dal D.L. 7 giu . gno 1945, n. 322. Tale agevolazione � stata subordinata all'espressa dichiarazione dei contraenti che la vendita veniva stipulata al fine della ricostruzione (art. 6) ed alla prova dell'avvenuto grave danneggiamento per fatto di guerra degli immobili, oggetto del negozio, mediante attestazione, in carta libera, del Sindaco del Gomune nel quale erano situati gli immobili stessi, o mediante attestazione dei capi degli uffici del Genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio (art. 1). Successivamente ilD.L.L. 26marzo1946, n. 221 disponevq, cne si doveva intendere, ai fini di godere dell'anzidetta agevolazione fiscale, gravemente danneggiato l'immobile distrutto per un terzo nella complessiva consistenza (art. 2). � Nella specie � pacifico che al momento della registrazione dell'atto pubblico 23 novembre 1945 furono esibiti i certificati dei sindaci competenti per terri torio, attestanti che gli immob-ili erano stati danneggiati nella m'�sura richiesta per ottenere la ricordata agevolazione fiscale e conseguentemente l'ufficio del registro veniva dalle parti posto nell'assoluta impossibilit� di applicare e liquidare l'fmposta normale di registro, dato che flal contratto e dagli altri documenti esibiti non risultava alcun elemento che potesse smentire le affermazioni dei contraenti e le attestazioni dei sindaci circa l'entit� dei danni subiti dagli immobili, ed aveva, pertanto, dovuto liquidare la sola tassa fissa. Liquidazione. che non precludeva all'ufficio stesso di accertare con i mezzi consentiti dall'ordinamento giuridico in materia fiscale, nel sistema della denuncia controllata, la reale entit� dei danni subiti dagli immobili. Infatti, la attestazione del Sindaco non pu� essere equiparata allo accertamento ufficiale fiscale non essendo affatto ammissibile che si sia voluto attribuire a quella attestazione il valore di un giudizio definitivo che � sempre disciplinato e regolato con ogni cautela. Ne consegue che l'errore nell'imposizione del tributo, come esattamente ed incensurabilmente hanno ritenuto i giudici di merito, � dovuto ad infedele denuncia dei contraenti, i quali, per ottenere l'agevola~zione fiscale chiesta ed alla quale non avevano diritto, hanno maliziosamente prospettato una situazione di fatto diversa da quella �reale, secondo i regolari accertamenti compiuti dal competente Ufficio finanziario. Non pu�, quindi, minimamente dubitarsi che, esattamente, la decisione impugnata ha qualificato -secondo i principi esposti ed accolti dalla giurispr. udenza di queste Sezioni Unite civili, anche in epoca� recente con la sentenza n. 3491. del 10 ottobre 1956, che ha deciso la medesima questione -complementare l'imposta di registro oggetto della ingiunzione fiscale intimata all'attuale ricorrente '" � Conseguenza inderogabile della esatta qualificazione della imposta era l'applicazione e l'osservanza del principio solve et repete. La sentenza 3491/56 ricordata nella sopratra-. scritta motivazione � stata pubblicata in questa cc Rassegna n 1957, p. 10. Per completezza di informazione si deve aggiungere essere ormai giurisprudenza costante della Gorte Suprema che l'attestazione del Sindaco, circa l'entit� dei danni subiti dall'immobile, non ha efficacia di prova legale .che fa fede fino a querela di falso, contenendo soltanto elementi presuntivi di cognizione soggetti ad esame e rivalutazione da parte della Amministrazione .Finanziaria (Gass. 15 maggio 1956, n. 1593, Raffi c. Finanze; 18 marzo 1957, n. 935, Soc. toscana agricola industriale c. Finanze; 5luglio1957, n. 2630, Moretti c. Finanze). N. G. TRASPORTO -Trasporto di persone -Danni alle persone trasportate -Azione extracontrattuale Prescrizione biennale. (Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 4585/57 -Pres. Mancini; Est. Marra; P.M. Silocchi ( conf:) -Peruzzi c. Ferrovi�. d~llo St~to)_. Il termine di prescrizione da applicare all'azione aquiliana per danni sofferti dalle persone trasportaite � quello di due anni di cui al secondo comma . / i -65 dell'art. 2947 e.e., non gi� quello di cinque anni di cui al primo. comma dello stesso articolo. Ammesso, dalla ormai costante giurisprudenza, la possibilit� ohe la persona trasportata, ohe durante il trasporto abbia subito danni, possa esperire nei confronti del vettore sia l'azione contrattuale ohe quella extracontrattuale; e fermo restando ohe l'azione contrattuale � regolata, quanto alla prescrizione, dall'articolo 2951 o.o., � sorta discussione se il .termine di prescrizione da applicare all'azione extracontrattuale sia quello ordinario per risarcimento di danni da illecito ovvero quello biennale, relativo ai danni cagionati dalla circolazione dei veicoli. La questione aveva dato luogo a contrastanti pronunoie da parte delle magistrature di merito; s� ohe la questione fu, per la sua importanza di massima, sottoposta al vaglio della Corte Suprema a Sezioni Unite: e queste, con sentenza 20 ottobre 1956, n. 3785 (Azienda filotranviaria comune di Napoli o. Pelosi, in � Resp. civ. prev. �, 1957, 22), affermarono ohe il termine di prescrizione ohe nella �specie trova appli-� oazione � quello biennale, portato dal secondo comma dell'art. 2947 o.o., cassando la sentenza 23 agosto 1955 della Corte di Appello di Napoli, ohe era andata in contrario avviso. All'arresto delle Sezioni Unite si � conformata la sentenza in rassegna della III Sezione civile (in � Resp. civ. prev. �, 1957, 364), ohe ha cos� motivato sul punto ohe interessa: �Infondata deve ritenersi anche la censura, di oui al secondo motivo, col quale si sostiene ohe il termine di prescrizione da applicare all'azione aquiliana per danni sofferti durante il viaggio dalle persone trasportate sia quello di cinque anni previsto dal 1� comma dell'art. 2947 o.o. e non gi� quello di due anni, di cui al 2� comma dello stesso artioolo. � Argomento decisivo a favore di questa tesi sarebbe, seoondo i suoi sostenitori, la locuzione usata dal .legislatore, ohe nel primo capoverso della disposizione citata, per indioare il diritto colpito dalla prescrizione pi� breve, parla di � danno prodotto dalla oiroolazione �. Ne consegue, secondo il ricorrente, �he il legislatore ha inteso riferirsi non gi� �al danno verificatosi in occasione della circolazione, ma a quello unicamente dalla circolazione determinato, il ohe pu� verifioarsi soltanto nei riguardi dei terzi, estranei al trasporto, e cio� degli �utenti della strada�. Le persone trasportate invece entrano in relazione col veicolo in virt� di altro rapporto e precisamente del contratto di trasporto ohe trova nella legge particolare e dfoersa disciplina. Ta.le interpreJazione sarebbe confermata dal fatto che la stessa locuzione � risulta adottata dall'art. 2054 o.e., per stabilire la presunzione �i colpa a carico dei conducenti dei veicoli per i danni prodotti a terzi. << Ma le Sezioni Unite della Corte Suprema, dopo un aoourato esame della questione, hanno respinto con la sentenza n. 3785 del 20 �ottobre 1956 la tesi soprariportata, osservando ohe l'art. 294 7, 2� comma, nello stabilire il termine di prescrizione di due anni per il diritto al risarcimento conseguente ai fatti dannosi cagionati dalla circolazione, nessuna distinzione ha fatto tra le varie specie di veicoli, a trazione meccanica o animale, con o senza guida di rotaie, e fra �le persone ohe dalla circolazione possono rioevere pregiudizio. Ingiustificata appare pertanto la distinzione fra persone trasportate e persone estranee al rapporto, distinzione ohe si risolverebbe in un ingiusto privilegio a favore delle prime, cui la legge riconosce anche il diritto di esercitare, nel caso di un sinistro verifioatosi durante il viaggio, l'azione per responsabilit� contrattuale contro il vettore. �La oiroostanza poi ohe tale azione non possa sperimentarsi per la verifica la prescrizione annuale non pu� esercitare alcuna infiuenza sull'azione aquiliana, del tutto indipendente da quella contrattuale, e tanto meno si pu� in ipotesi del genere negare l'applicabilit� della presorizione biennale, sp.eoificatamente prevista dal 20 oomma dello art. 294 7 per il diritto al risaroimento del danno prodotto dalla. oircolazione, e ritenere invece �applicabile la prescrizione quinquennale, stabilita dal 1o comma dello stesso articolo per tutti i casi. nei quali il danno derivi da un qualsiasi fatto illecito, che nessun rapporto abbia con la circolazione. Infine arbitrario deve ritenersi il collegamento fra la norma di cui all'art. 2947, e quella contenuta nell'art. 2054, p'erch� una � la questione �della presorizione, altra e ben diversa � la questione dell'applicabilit� della presunzione di colpa. � Questa Corte non ha motivo di discostarsi dal principio sopra enunciato, che deve essere mantenuto fermo anche nella decisione della controversia in esame�. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI .MERITO GIURISDIZIONE -Legge che pone in liquidazione la G.R.A. -Procedimento amministrativo per rico� noscimento dei crediti-Azione giudiziaria in corso Improponibilit� sopravvenuta per difetto temporaneo di giurisdiziOne -Effetti. I .A seguito dell'entrata in vigore della legge 16novembre1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la G.R . .A. ed ha affidato le operazioni di liquidaziOne al Ministero del Tesoro, l'azione giudiziaria -gi� in corso -per il realizzo di un credito verso l'Ente deve essere dichiarata improponibile per sopravvenuto difetto (temporaneo) di giurisdizione fino all'esito dello speciale procedimento amministrativo di liquidazione, prescritto dagli artt. 8 �e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cui fa riferimento la citata legge del 1957). Siffatta improponibilit� si traduce e si concreta in una temporanea sospensione; e ci� in quanto il processo a'7!'� il suo ulteriore corso, solo quando sar� esaurito il procedimento amministrativo. (Corte d'Appello di Genova, Sent. �n. 314, del 30 aprile 1958. Pres. Secco; Est. Calusi -Ministero Tesoro-Ufficio Liquidazione G.R.A. c. Giardina Sameue). II La sopravvenuta legge 16novembre1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la G.R . .A. ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e il decreto di avocazione delle operazioni di liquid�zione al Ministero del Tesoro rendono improponibili le domande giudiziali anteriormente proposte contro la G.R . .A., essendo necessario esperire prilla della azione giudiziaria il procedimento previsto dallo art. 8 Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.� (Tribunale diJ Roma, 12 aprile 1958. Pres. Facchiano; Est. Sardo -Cappelli c. G.R.A.). Il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito nell'art. 5 C.p.c., non � d'ostacolo, secondo la costante giurisprudenza della Suprema. Corte, alla applicazione immediata delle norme processuali. Contrariamente alle variazioni dello stato di fatto, cui detto principio ha riguardo, le eventuali norme di procedura emanate durante il corso della causa infiuiscono sulla competenza e sulla giurisdizione, in quanto esse, attenendo all'ordine pubblico, sono applicabili in qualunque stato e grado del giudizio a tutti i rapporti processuali, anche se precedentemente instaurati, quando diversamente non provvedano disposizioni transitorie. In tal senso: Cass., 24 otto� bre 1942, � Rep. F. I.�, 1942, voce cc competenza civile>> n. 33-34; Cass., 11febbraio1947, Rep. F. I., voce cit., 29; Cass., 30 luglio 1948, Rep. F.I. 1948, voce cit., n. 16; Oass., 19 novembre 1948, cc Rep. F. I. �, 1948, voce cc contratti agrari�, n. 279; Oass., 21 febbraio 1949, cc Rep. F. I. �, 1949, voce cc corripet. civ. �, n. 61; Cass., 28 febbraio 1952, n. 1229; << Rep. Foro It. �, 1952, v. cit. n. 32; Cass., 10 gennaio 1953, n. 32, �Mass. F. I. �, 1953, col. 9 . L'applicazione dei suddetti principi ha luogo, anche quando lo jus superveniens privi -in tutto o in parte, permanentemente o temporaneamente . il giudice ordinario della giurisdizione riconosciutagli da una legge anteriore. Se, infatti, il principio della perpetuatio jurisdictionis, s{ deve considerare (Cass., sent. 15 aprile 1946, in � Giur. Cass. Civ. �, XXI, p. 92; conf. App. Milano, 14 luglio 1947, e< Rep. Foro It. �, 1947, '/Joce cc competenza civile� n. 31-32), come applicacazione della norma generale posta dall'art. 11, 1� comma, delle preleggi, secondo cui la legge sostanziale o processuale dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, deve anche ritenersi che, quando la nuova legge toglie al magistrato ordinario alcune attribuzioni e manchino disposizioni transitorie per i processi pendenti, il principio dell'applicazione immediata delle leggi di competenza e giurisdizione prevalga sul principio delle perpe1!uatio. Il principio che le norme attinenti alla competenza e alla giurisdizione sono, per la loro natura pubblicistica, d'immediata applicazione s'impone, dunque, anche nel caso di sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice adito (Cass., 26 giugno 1952, �Giur. Compl. Cass. Civ. �, 1952, vol. II, p. 673). L'applicabilit�, nelle� more del processo, dello jus superveniens in tema di giurisdizione e di compe: tenza, � preclusa -salvo contraria disposizione transitoria -SOLO da da una precedente pronunzia non pi� impugnabile, che, risolvendo la questione di giurisdizione o di competenza agitatasi fra le parti, abbia immutabilmente fissata l'una o l'altra di esse (Cass., 20 febbraio 1951 �Rep. F.I. �, 1951, voce �competenza civile � n. 378; Cass., 18 giugno 1949, id. n. 70; Cass., 20 ottobre 1949, id. n. 66; � Cass., 17 maggio 1948, id. n. 22; Cass., 17 marzo 1947, id., n. 42). La questione del difetto sopra,vvenuto di giurisdizione � stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza con particolare riguardo alla legislazionr> agraria meno recente, in ordine ai rapporti tra il giudice ordinario e le speciali commi~siorii previste dal D.L. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n.__ 15-7, sulla proroga dei contratti a.grari (Oass., 28 giugno 1948 � Rep. F. I. �, voce � compet. civ. � n. 31-33; Oass., 19 novembre 1948, id., voce �contratti agrari�, n. 280). "_J -6.7 A tale giurisprudenza viene ora ad aggiungersi, in senso conforme, la recente sentenza (sopra massimata) della Corte d'Appello di Genova, intervenuta in tema di crediti verso la G.R.A. Come � noto, con la legge 16 novembre 1957, n. 1122, la Gestione Raggruppamenti Autocarri � stata posta in liquidazione con le norme .di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Gli artt. 8, prima parte, e 9, prima parte e 1� capoverso, di. quest'ultima legge prevedono uno speciale procedimento amministrativo di liquidazione quale presupposto dell'azione giudiziaria di tutti cc coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali � affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 ))' �e cio� all'Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro. La Corte di Appello di Genova, chiamata a decidere sull'appello proposto dalla G.R.A. contro una sentenza del Tribunale di Genova, portante con-� danna al ,pagamento di una certa somma in favore di Giardina Samuele, ha ravvisato un caso di improponibilit� sopravvenuta (per mutamento dello stato di diritto) della domanda del Giardina, pf!r cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione fino all'esito del predetto procedimento amministrativo. Tale declaratoria � da considerarsi esatta, ma non altrettanto esatta pu� ritenersi la �statuizione (2� punto della massima) secondo cui l'improponibilit� temporanea si tradurrebbe in . una cc sospensione )) che darebbe adito, a suo tempo, ad wna cc prosecuzione)) del processo. Gli artt. 295 e 297 del C.p.c. sono espliciti, e non sembra possibile una applicazione analogica di essi al caso qui considerato, nel quale la controversia (amministrativa) pregiudiziale deve essere definita da un organo amministrativo e non �a un giudice. Pare, per�, che le parole abbiano tradito il reale pensiero della Corte. La quale, in effetti, avrebbe inteso dire che, dopo .la definizione del procedimento amministrativo, l'azione giudiziaria potr� essere nuovamente instaurata (con che si sarebbe sostanzialmente verificata una sospensione); e non pure che il processo conclusosi con la declaratoria d'impro . ponibilit� potr� essere proseguito a norma dell'articolo 297 C.p.c. U. OORON.AS . OBBLIGAZIONI E CONTRATTI-Negotiorum gestio Vendita di. immobile -Nullit�. (Tribunale di Forl�, Sent. 12 dicembre 1957. Pres. ed Est. Giovannelli Finanze c. Fina e Morganti). La negotiorum gestio � incompatibile con l'alienazione di un dirittto di propriet� immobiliare, in quanto manca nel gestor la disponibilit� del diritto altrui, che si legittima solo attraverso un mandato nelle forme prescritte dall'art. 1392 O.e. in relazione all'art. 1350 O.e. Il nuovo Codice civile, avendo soppresso l'equivoco istituto del quasi-contratto dalle fon ti delle obbligazioni sostituendovi la legge ed avendo negli artt. 2028 e segg. determinato con maggiore esattezza i requisiti della gestione di affare altrui, ha eliminato molti dei dubbi e delle dispute che in passato avevano tormentato suZZ:argomento la dottrina e la giurisprudenza; ha lasciato peraltro impregiudicata la questione della estensione della locuzione cc affare ))' se in essa cio� possano comprendersi o m,~no anche atti eccedenti�l'ordinaria amministrazione e nel caso affermativo se fra tali atti siano altres� da includersi le alienazioni immobiliari. � noto che in sede di lavori preparatori venne volutamente abbandonato il proposito di limitare la legittimazione ilel cc gestor � ai soli atti di ordinaria amministrazione, il che farebbe supporre nel legislatore la volont� di autorizzare questi a tutti gli atti che, nell'impossibiUt� di essere compiuti dal dominus, tornino, per lo meno inizialmente, a suo vantaggio, ivi comprese quindi le alienazioni. Tale infatti � stata l'interpretazione della giurisprudenza del Supremo Collegio, la quale tuttavia in un primo tempo ha ritenuto che il potere dispositivo del gestor fosse limitato alle alienazioni per le quali non era prescritta dalla legge una forma solenne (art. 1350 e 1392 e.e.), affermando che in questo ultimo caso, per il difetto di una rappresentanza risultante ad substantiam da atti formali, non operi il fenomeno, in effetti abnorme, di riversibilit� in testa al dominus degli effetti giuridici attivi e passivi conseguenti alla azione di un terzo estraneo (gestor); (Cass., 31 marzo 194 7, in cc Foro It. � 1948, I, 20 ed in cc Giur. It. �, 1948, I, 1, 28; Cass., 16 febbraio 1949, in cc Foro It. �, 1949, I, 329; Cass., 16 ottobre 1951, in cc Foro It. �, 1952, I, 325). Tale giurisprudenza � stata tuttavia vivacemente ed in pi� sensi criticata dalla dottrina, ritenendo alcuni (Eutera, Stolfi, ecc.) che non potesse parlarsi di utile gestione per atti eccedenti la ordinaria amministrazione, altri (Dejana, Simoncelli, Scialoja, Messineo, ecc.) invece che non solo dovessero rientrarvi gli atti di straordinaria amministrazione, ma anche, fra gli atti dispositivi, quelli per i quali fosse prescritta la forma solenne. Argomentavano questi ultimi in sostanza non essere giustificata, �per escludere questi, l'estensione alla .negotiorum gestio della norma propria della rappresentanza volontaria (procura scritta), dato che la fonte della rappresentanza in detto is.tituto � la stessa legge e sorgendo la rappresentanza in parola col solo ricorrere dei requisiti dell'absentia domini, dell'utiliter coeptum e dell'animus negotia aliena gerendi: la gestione di .affari � un fatto giuridico cui la legge stessa riconnette il sorgere di obbligazioni (art. 1173 O.e.) a carico del dominus, con la sola sussistenza dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni sua manifestazione di volont�, che anzi esso � imp�os.sibilitato ad emettere (absentia domini). Con sentenza 3 marzo 1954 in cc Giur. Compl. Cass. �, 1954, II bim. sent. 1256 a p. 94, la Cassa zione, ampliando la sua precedente giurisprudenza, ha aderito a questa ultima tesi, cui si � adeguata anche la Corte di Appello di Firenze (spntenza 16 agosto 1955, in cc Foro It. �, 1956, I, 92). La sen-__ tenza che si annota invece ha seguito la Cassazione nella sua iniziale. giurisprudenza: il Tribunale di Forl� peraltro non aveva alcuna necessit� di affrontare (di ufficio, come ha fatto) il discusso problema, dato nmww nmww 6~ che nella specie sottoposta al suo giudizio, come era modalit� che, ne�i tratti salient-i ai fin�i che ne riguarstato prospettato nelle difese svolte dall'Avvocatura, dano,. sono caratterizzate oltre che da finalit� sociali l'asserito gestor, erede putativo apparente, non aveva di percezione intuitiva, dalla obbligatoriet� del seralienato l'immobile ereditario coll'animus negotia vizio con organizzazione interna predeterminata da aliena gerendi, bens� aveva creduto di gestire un norme di legge e di regolamento;. dallo approntaaffare proprio. Non quindi gli artt. 20!.!8 e segg. del mento dei servizi amministrativi e tecnici la cui O.e. venivano in discussione, ma l'art. 2032, e scelta � riservata in via esclusiva alla P .A. secondo mancando la ratifica dell'erede reale (lo Stato), la le norme predette ed in mancanza secondo il suo compravendita doveva necessariamente caducare. prudente apprezzamento discrezionale (art. 31 e 78 legge 17 luglio 1890 delle Istituzioni pubbliche di M. FAZIO assistenza e beneficenza); dall'accettazione dei pazienti non in base a particolari pattuizioni e contrattaRESPONSABILIT� CIVILE -Cure mediche in Pubzioni, ma in base a norme di leggi o regolamenti blico Istituto Ospedaliero -Natura della prestazione -(art. 79 e segg. R.D. 30 settevibre 1938, n. 1631; Limiti della responsabilit�. art. 13 D.M. 24 agosto 1940 in relazione all'art. 6 del Reg. 24 maggio 1954, n. 11164) dalla determi A) II rapporto che si costituisce fra degente nazione della retta ospedaliera e di degenza da parte ed Istituto pubblico ospedaliero non ha natura . della sola Amministrazione Ospedaliera con provcontrattuale ma extra contrattuale perch� l'Ente, vedimento approvato dal Prefetto della Provincia istitu,ito per esercitare funzioni di assistenza e di (art. 83 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 e 37 D.M. beneficenza nell'interesse generale della collettivit�, citato). fornisce le sue prestazioni per un obbligo che sorge Tali elementi, oltre ad essere indicativi dello da norme di legge di carattere cogente e non da interesse generale oggetto di tutela dell'assistenza una manifestaz�one negoziale delle parti. sanitaria in questione, escludono che il pagamento della� retta sia determinante per il carattere contrat Corte di Appello di Firenze -Pres. Notarbartolo; Est. tuale del rapporto ad analogia di quanto avviene Calamari, Sent. 6/5 9 settembre 1955 -Pegoraro c. per l'assistenza richiesta e prestata dalle Case di Universit� agli Studi di Firenze. cura private. L'essere la retta pagata al Pubblico Istituto Ospe B) Nella prestazione del servizio sanitario, alla daliero determinata autonomamente dall'Ammini P . .A. competono poteri discrezionali in ordine alla strazione con l'intervento dell'Autorit� di vigilanza organizzazione del servizio ed alla scelta dei metodi e di tutela e l'essere il servizio per cui la retta � predi di cura da adottare. Ne consegue che la responsa sposta e pagata una estrinsecazione della funzione bilit� per danni dell'Amministrazione � configu di pubblica assistenza, fanno si che essa costituisca rabile solo se i dann� dipendono dalla violazione un prezzo pubblico in corrispettivo di un servizio di legge e di regolamenti ovvero dalle regole di chiesto ed ottenuto nelle forme e nel contenuto rego elementare prudenza. late da norme di legge, ed in mancanza, dal prudente 'l<ribunale di Firenze -Pres. Est. Poggi, Sent. 28 agosto criterio discrezionale della Pubblica Amministra1957 -Pegoraro� c. Universit� agli Studi di Fire~ze. zione che vi � preposta . .A) Il carattere extra contr~ttuale nel rapporto B) Precisata la natura extra contrattuale del rapdegente- Pubblico Istituto in opposto al carattere conporto, la indagine che le sentenze annotate hanno trattuale degente-Gasa di cura privata, � di sicuro esattamente condotto e risolto, � quella diretta a stafondamento. bilire quando nel settore particolare dell'assistenza � L'adozione e la esecuzione di una cura medicosanitaria i limiti che la discrezionalit� della P.A. chirurgica infatti, se attuata in un Pubblico Istituto incontra nell'attuazione di un pubbli�o servizio posOspedaliero, costituisce una estrinsecazione tipica sano ritenersi . superati, con il conseguente obbligo delle funzioni di assistenza e di beneficenza che la del risarcimento del danno. P ..A. attua nell'interesse generale della collettivit� Tale indagine, data la peculiarit� del particolare con la osservanza di norme legislative garantite da settore, tiene conto da un lato della discrezionalit� appositi controlli. tecnica degli organi della P.A. nella organizzazione Tali norme, nelle quali � di. ogni evidenza la tutela e nello espletamento dell'assistenza sanitaria e daldiretta ed immediata di un interesse generale e solo l'altro della discrezionalit� tecnico professionale nella in via indiretta e mediata dell'interesse individuale estrinsecazione dell'arte sanitaria. del singolo (art. 78 della legge base delle Istituz~oni � ius receptum -e la Corte Fiorentina lo ha di Assistenza e beneficenza) creano, condizionandolo, riconosciuto nel caso della ricordata sentenza il diritto del singolo alle prestazioni ed escludono, che la esecuzione dei pubblici servizi costituisce perci� stesso, che fonte della prestazione possa essere compito esclusivo della P.A.; che la discrezionalit� una manifestazione negoziale delle� parti, dalla quale che la caratterizza cessa allorch�, in caso d'i danno non sarebbe dato prescindere per uscire dalla sfera alla persona� .che si serva del serviziQ, la P.A. violi ambientale della responsabilit� extra contrattuale ed norme positive di legge e di regolamento poste. lL entrare in quella contrattuale. L'assistenza invero presidio del particolare servizio ovvero norme di che il Pubblico Istituto pratica al cittadino che versi comune elementare prudenza. in determinate condizioni di salute, � richiesta volonDi immediata percezione la violazione di norme tariamente, � accettata in blocco e si estrinseca in di legge e di regolamento attraverso l'esame compa 69 rativo fra la norma e la condotta ad essa contraria, la violazione di norme �di comune elementare prudenza, in rapporto eziologico con un lamentato evento dannoso, pu� apparire, ad un esame in superficie, di percezione meno immediata per la difficolt� di valutare i canoni della prudenza della diligenza e della perizia in relazione alle concrete manifestazioni del particolare settore che caratterizza il servizio pubblico. Pu� apparire, si diceva, di perceziorJe. meno immediata, perch� in realt� il criterio informatore, nelle valutazioni del genere, � dato dalla ricerca del punto in cui, in caso di danno al privato, la P.A. non ha usato di poteri discrezionali nella organizzazione e' nello espletamento del servizio, ma, sotto la parvenza di tali poteri ha, in effetti sconfinato nell'arbitrio: ha cio� non vedendo ci� che tutti avrebbero .visto, e non avvertendo ci� che la coscienza comune molto facilmente avverte, posto in essere o lasciato sussistere una situazione abnorme, incandescente atta a ledere gli altrui diritti alla incolumit�. Si ha cos� che nel servizio di costruzione e manutenzione di opere pubbliche la discrezionalit� con la conseguente irresponsabilit� per danni, cessa in presenza di un'insidia imprevedibile ed ineliminabile con la diligenza dell'uomo medio; nel servizio dei trasporti in presenza di una anormalit� del servizio; nel servizio sanitario in presenz�a if,i una evidente incuria o �di una palese insipienza. Elementi tutti, che, cos� precisati per vari settori, sono accomunati dall'essere tali da escludere quella garanzia minima necessaria alla salvaguardia di quei beni che dalla legge ricevono protezione. Garanzia minima perch� essa soltanto � lo elemento certo per stabilire, senza violare i limiti delle rispettive competenze (amministrative e giurisdizionali) che � stata superata la linea di confine fra poteri discrezionali e arbitrio e che il precetto del neminem laedere esige protezione. Nei casi del genere,. infatti, la giurisprudenza del Supremo �Collegio e la Dottrina hanno sempre parlato, di norme di elementare prudenza, specificando che sotto il velo della discrezionalit� non � dato spingersi oltre quella prudenza che si impone, quale guida costante a chiunque debba operare nel mondo esterno e .aulla quale si ha diritto di fare sicuro affidamento. . La Corte Suprema a Sezioni Unite ed a Sezioni singole nelle sentenze in tale materia pronunciate dopo avere precisato che il settore sanitario << � il campo in. cui l'Amministrazione opera con poteri del tutto discrezionali � ha individuata una condotta censu'Pabile, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni, nel caso del chirurgo che dimentica la pinza nell'addome del paziente (Oass., 12 maggio 1938, cit.); del medico che opera la trasfuzione del sangue senza le normali cautele (Gass., 26 giugno 1936, cit.) dell'infermiere che invece di chiamare un medico somministri ad un malato un medicinale e lo accechi per avere usato un corrosivo anzich� un collirio; del malato che in stato di eccitazione febbrile tale da dimostrare la necessit� di una sorveglianza speciale, viene abbandonato a se stesso e, inosservato, si allontana andandosi a gettare sotto il treno (Gass., 8 marzo 1937, n. 712, in <<Mass. Foro It. �, 1937, 161). La Dottrina � andata (lii pari passo: 1J� JEMOLO in nota alla sentenza delle Sezioni Unite 19 giugno 1936, in << Giur. lt. �, 1936, I, l, 865 e LEGA, Libera Professione ed. 1952, p. 377. Per tali A.A. la linea di demarcazione di cui � cenno � superata allorch� . il fatto che ha prodotto la le8ione di un diritto soggettivo (nel caso, il diritto alla salute) abbia <<violato quelle norme di elementare prudenza che a tutti s�i impongono per il rispetto di quel diritto �. O) Se tale � la conclusione. sotto -il rifiesso della discrezionalit� tecnica degli organi delle P .A. pre posti al servizio, non diversa � sotto quello della discrezionalit� tecnica professionale nella estrinseca zione dell'arte sanitaria, alla quale ultima la P.A., non potendo acquisire responsabilit� maggiori del sanitario suo dipendente, non pu� non unifor marsi. � La natura essenzialmente sperimentale della scienza medica, gli essenziali fini che essa si propone, la necessit� del suo sviluppo da una parte e la consta tazione che un criterio di rigore avrebbe finito con il comprimere l'attivit� sanitaria a danno del malato e della scienza medica dall'altro, hanno determinato la esigenza che nella valutazione della colpa prof es sionale non si dovesse prescindere dalle incertezze che ineriscono, per forza naturale, agli apprezza menti del prof essionista e non s�i dovesse pretendere da questo ultimo la previsione di quanto � riposto nei campi, alquanto remoti, del possibile. Di qui, il fatto che, 'dovendosi la responsabilit�, del professionista valutare in funzione della natura dell'attivit� professionale in concr'Cto esercitata art. 1176 O.e. -la norma che il legislatore del 42 ha posto nell'art. 2236 O.e. per la quale si risponde in caso di dolo o di colpa grave quando la presta zione implica la soluzione di problemi tecnici di speciali difficolt�, nel campo sanitario, � stata ele vata a regola di generale applicazione. � infatti nel campo sanitario in particolare, che ci si imbatte ad ogni pi� sospinto in soluzioni di problemi tecnici di speciali difficolt� se non altro per ridurre al minimo quel quid di imponderabile che, avolte, pu� essere decisivo a far capovolgere una situazione per le pi� svariate reazioni che pu� determinare l'organismo umano. N � in contrario pu� addursi che, con il passare degli anni tale regola ha subito dei temperamenti e che la valutazione della colpa professionale nel campo sanUario � stata ispirata ad un maggior rigore: � del 1949 la de.scrizione che il Procuratore Generale Tiburzio nella requisitoria di un noto processo a carico di un medico -appello Milano 7 giugno 1949 in <<Minerva Medica�, 1949, n. 35, p. f)05 -ha fatto dei caratteri di un profession'ista come tipo di comparazione per valutare la condotta dello stesso, allorch� gli si �imputa un errore: << Non � imperito chi non sa, ma chi non sa quello che un medico mediocre avrebbe dovuto sapere: non � negligente chi trascura alcune norme tecniche, ma chi trascura quelle norme che gli altri oss~r'Vano; non � imprudente chi usa tentativi terapeutici peri-colosi, ma chi li usa senza necessit�; non � inosservante dei regolamenti chi ne prescinde, ma chi ci� fa, nonostante che dalla pratica degli altri medici, -70 risulti che quelle norme sono note e non sono cadute in disuso�. � Nella stesso senso il LEGA loco citato, p. 344: ed il PALMIERI, in cc Medicina Forense))' p. 66 per il quale cc gli estremi della colpa si possono riscontrare soltanto� in quella condotta (positiva o negativa) la . quale risulti incompatibile con il minimo di cultura che � legittimo pretendere da un individuo abilitato all'esercizio della medicina�. D) La peculiarit� .del settore in cui si esplica il servizio suggerisce ancora qualche osservazione. Fattore determinante l'obbligo del risarcimento, �, nel campo sanitariq l'errore professionale che nella accez~one logica e giuridica costituisce la resultante della condotta che il sanitario assume per la risoluzione di un dato problema tecnico, ed, in quanto contraria alle regole acquisite e consolidate dalla prassi e dalla scienza, in caso di danno, assurge a fo.nte di responsabilit�. Di conseguenza la valutazione della capacit� lavorativa del sanitario va condotta tenendo d'occhio costantemente la natura della attivit� in concreto spiegata o che si vuole spiegare non solo ma soprattutto il modo in cui tale attivit� si manifesta nel tempo, al fine� di distinguere, con largo margine di sicurezza, l'errore professionale, nella sua triplice forma di errore di diagnosi, errore di prognosi ed errore di cura, dal cosidetto errore della scienza. E ci� perch� in tanto ci sar� errore professionale fonte di danno, in quanto, tenuto conto dello stadio scientifico dell'attivit� esplicata in concreto e dei modi di manifestarsi nel tempo, esso resti tale dopo che sia stato, per cos� dire, setacciato attraverso la fragilit� delle opinioni, i progressi della scienza, le incertezze obiettive del metodo di cura ed il rischio. Sempre infatti che� la scienza, per la soluzione di un determinato problema, appresta diverse strade, diversi rimedi, pi� o meno imprecisi o obbiettiva mente non del tutto sicuri, � da escludere che un insuccesso o un effetto lesivo che segua alla strada prescelta ed ai rimedi adoperati costituisca un errore professionale e per forza di cose una colpa perseguibile nel sanitario. � da escludere perch� i lamentati eventi non sono una conseguenza di una personale ignoranza della letteratura medica o di un proprio errato convincimento, ma la conseguenza di una imperfetta conoscenza obiettiva della malattia o -�come dice L'ALTAVILLA, La Colpa ed. 1950, p. 465 -della potenza non facilmente dominabile di alcuni mezzi offerti dalla scienza e di cui il carattere morboso del male ha richiesto l'applicazione. Sono cio� la conseguenza di un autentico errore della scienza che non assurge, perch� non lo pu�, a fonte di danno. Del pari � a dirsi per il metodo di cura e per la esecuzione di quest'ultima: sempre che sia l'uno che l'altra siano adottati non per incapacit� tecnica e per ignoranza delle regole comuni di terapia, gli effetti dannosi che eventualmente residuano sono da attribuirsi a reazioni inusitate del paziente, a incertezza obiettiva dei metodi, a preesistenza, allo stato latente e non accertabile, di fattori incom patibili con la cura, a reazione, a volte, paradossale di medicamenti o anche soltanto a quel quid di impon derabile che � conosciuto comunemente come rischio professionale, configurandosi anche in tali casi un errore della scienza e non un errore professional&. � perci� da ritenere necessario che nella ricerca della colpa nel settore sanitario, la indagine, nei limiti e con i caratteri di cui si �il discu8'so, vada condotta senza perdere d'occhio: la presunzione di una normale capacit� prof essionale del sanitario, fino a quando non si constati che qv,esto ultimo non abbia visto e seguito le elementari regole della prassi e della tecnica professionale quali si siano consolidate, nel particolare ramo esercitato, con il crisma della definitivit�. l'aleatoriet� del resultato concreto in relazione alle difficolt� tecniche del caso e dei metodi di cura; lo stato delle. cognizioni scientifiche vigenti al tempo della cura ed applicate in via generale e di principio. L. OORRE.ALE RESPONSABILIT� CIVILE -S.S. che attraversano l'abitato -Manutenzione da parte dell'A.N.A.S. Responsabilit� per mancata segnalazione di alberi. (Tribunale di Genova, Senti. 22 gennaio 1958 -Pres. Est. Vasetti --Baduini c. A.N..A.S.). L'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 547 -nello stabilire che l'A.N.A.S. � autorizzata a provvedere, direttamente, alla manutenzion~ e sistemazione dei tratti di strade statali compresi nell'abitato del Comune -produce l'effetto di far ricadere ogni responsabilit� esclusivamente sulla detta Azienda ove risulti che la manutenzione, di fatto, era da essa curata. � responsabile l'.A.N.A.S., in caso di sinistro, se questo sia stato causato dal fatto che l'Azienda non abbia in alcun modo provveduto alla segnalazione di un albero sito e.ntro fa carreggiata asfaltata della strada. Il Tribunale di Genova ha ritenuto che l'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 54 7 abbia senz'altro trasferito, de jure, all'A.N.A.S. l'obbligo e conseguentemente la responsabi�it� della manutenzion�e dei cc tratti di strade statali che traversano gli abitati �. Prescindendo dall'esame della fattispecie decisa nella- quale pare che la responsabilit� dell'A.N.A.S. esulasse per altri motivi di carattere particolare (tra l'altro, perch� v'era stata gravissima ed assorbente imprudenza del danneggiato; perch� l'illuminazione stradale curata dal Comune era insufficiente; infine, perch� l'albero sito entro la aarreggiata era di propriet� del Comune stesso, al quale incombevano gli oneri di cui all'art. 15 del C. s.) -riteniamo di non poter convenire nell'interpretazione data dal Tribunale. Riconosciamo che la norma non � di facile inter pretazione per chi non ne conosca i precedenti; tuttavia, le parole stesse usate dal fogislatore sono indicative di un significato diverso da quello ri:tenut1r dal Tribunale. La norma stabilisce, infatti, nel primo comma, che cc l'Azienda (A.N.A.S.) � autorizzata a provvedere -71 direttamente alla manutenzione ..... , nonch� alla sistemazione..... semprech� questa sia� diretta a stabilire omogeneit� di buone condizioni di transito delle strade statali' delle quali le traverse fanno parte �. Nel secondo comma, precisa che cc in tal caso i comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali,. rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana �. Pare evidente -secondo il cc senso fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse � che l'obbligo della manutenzione non viene trasferito senz'altro, de jure, dai comuni (e da tutti i Comuni) all'A.N.A.S., ma viene trasferito soltanto in casi determinati e attraverso l'assunzione di reciproci obblighi fra gli enti interessati; per ci� stesso attraverso formali manifestazioni di volont� (deliberazioni) e attraverso formali verbali di consegna, d'impegno ed in genere di trapasso di gestione. Le espressioni cc semprech� �, cc in tal caso �, cc normali spese che dovrebbero (e �non cc avrebbero dovuto �) sopportare �, sono tutte sufficientemente indicative della ratio legis. � Siffatta interpretazione logico-letterale � avvalorata dai precedenti normativi in materia di propriet� e obblighi di manutenzione delle traverse stradali di cui ci stiamo occupando. La giurisprudenza della Oorte Suprema (sent. 12 dicembre 1939, n. 3296, in cc Mass. F. I. n, 1939, col. 368) e delle Oorti di merito (App. L'Aquila, 12 agosto 1943, in cc Giur. It. �, 1946, I, 2, col. 365 e segg. e in� Riv. Amm. �, 1947, p. 28; App. Genova, 14 febbraio 1938, inedita, in causa Oomune-Prov. Genova-A.N.A.S.) ha sempre ritenuto che per la determinazione del diritto di propriet� (su questo punto sembrerebbe essere d'accordo anche il Tribunale di Genova) sul suolo pertinente alle varie categorie di strade, e conseguentemente per la determinazione degli obblighi diretti (e relative spese) di manutenzione, dovesse r.icorrersi (vedasi o'ra, invece la legge 12 febbraio. 1958, n. 126, con nuove disposizioni per la classificazione delle strade) alle disposizioni generali sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F (vedasi, in senso conforme, il parere riportato nella cc Riv. Amm. �, anno 1954, p. 75). L'ultimo comma dell'art. 22 di detta legge dispone che cc i tronchi delle strade nazionali� e provinciali compresi nell'abitato di un comune fanno parte dell'abitato comunale, salvo il concor~o dello Stato o della Provincia nelle spese 'di manutenzion� o miglioramento�. E l'art. 41 stabilisce che cc la sistemazione e la manutenzione di detti tronchi sono a carico dei rispettivi Comuni,. restando a carico dello Stato (o della Provincia) di corrispondere ai comuni stessi una indennit� annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada d'eguale lunghezza fuori dell'abitato e posto in condizione analoga�. Di fronte a questi precedenti, ben si comprende come l'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 1547, fermi restando la propi'ieti comunale delle traverse e l'obbligo di manutenzione spettante ex lege ai Oom�ni, abbia autorizzato l'A.N.A.S., in casi determinati e previa regolarizzazione amministrativa (delibere, verbali di trapasso di gestione, ecc.) -che deve precedere ogni impegno di spesa (art. 46 stesso D.L. in relazione all'art. 50 della Legge sulla contabilit� generale dello Stato) -a provvedere direttamente (cos� si spiega l'avverbio), anzich� col semplice concorso nella spesa o con la semplice indennit�, alla rnanu�� tenzione delle traverse in questione. Consegue da quanto esposto che l'obbligo di detta manutenzione non pu� considerarsi direttamente discendente dalla legge a carico dell'A.N.A.S. ('vero �, invece, che l'obbligo spetta per legge ai Oomuni), ma solamente pu� discendere -sia pure attraverso la legge -dagli atti amministrativi di assunzione d'impegno e di trapasso di gestione, debitamente emessi dagli Enti interessati. Finch� la regolarizzazione amministrativa dello impegno e del trapasso non sia avvenuta (e nel caso deciso dal Tribunale di Genova non era avvenuta), non pu� affermarsi -secondo noi -che gli obblighi della manutenzione e le conseguenti responsabilit� dirette verso terzi per l'OMISSIONE di taluno di detti obblighi (non -ben s'intende -per una condotta OOMMISSIVA, giacch�, in tal caso, subentrerebbe la responsabilit� diretta dell'autore mate-� riale del danno) spettino per legge all'A.N.A.S. e non ai Oomuni. Oome si � gi� accennato, la legislazione � ora parzialmente mutata (Legge 12 febbraio 1958, n. 126, in G.U. 12 marzo 1958, n. 62); ma ci� sembra che non infirmi le considerazioni sopra svolte, riferite com'esse sono ad una precedente situazione normativa. U. CORON.AS I �N DICE SIS1,EMATICO I DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL. QUESITO NON RIFLETTE IN .J.LOUN MODO L.J. SOLUZIONE OHE NE � ST.J.TA DATA ACQUE PUBBLICHE AI,VEO. -1) Se, anche quando l'alveq dei corsi d'acqua e dei laghi si ingrandisca per effetto delle opere dell'uomo, la demanialit� si estenda alla parte di alveo nuovo, quantunque lasciata libera dall'acqua in periodi di magra (n. 53). DERIVAZIONE AD uso INDUSTRIALE. -2) Se il richiedente una concessione di derivazione d'acqua per uso fudustriale � obbligato ad effettuare il versamento delle somme richieste per spese di istruttoria, nel termine fissato dall'Amministrazione (n. 54). 3) Se nel computare il termine fissato dall'Amministrazione a pena di decadenza per lo svolgimento delle attivit� istruttorie, debba osservarsi il principio secondo cui, ove il terrp.ine scade in giorno "festivo, esso � prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (n. 54). AERONAUTICA E AEROMOBILI DmITTI AEROPORTUALI. -Se i funzionari della F.A.O. godano delle stesse guarentigie e degli stessi privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici e consolari, in relazione agli impegni assunti dal Governo italiano con l'Accordo di Washington 31 ottobre 1950, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951, n. 11; ed in particolare se i predetti funzionari quando prendono imbarco su un aeromobile e sono diretti all'estero, debbano corrispondere il diritto d{ cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 (concernente i diritti per l'uso di aerodromi aperti al traffico aereo civile), nella misura in concreto determinata dall'art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1956 (n. 6). AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI Se i funzionari della F.A.0. godano delle stesse guarentigie e degli stessi privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici e consolari, in relazione agli impegni assunti dal Governo italiano con l'Accordo di Washington 31 ottobre 1950, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951, n. 11; ed in particolare se i predetti funzionari quando prendono imbarco su un aeromobile e sono diretti all'estero, debbano corrispondere il dir!tto di c.i all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 (concernente i diritti per l'uso di aerodromi aperti al traffico aereo civile), nella misura in concreto determinata dall'art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1956 (n. 1). AGRICOLTURA AGEVOLAZIONI FISCALI. -1) Se le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della piccola propriet� contadina, siano applicabili anche quando acquirente, permutante o denfiteuta dei fondi indicati nell'art. 1 della legge stessa sia non il capofamiglia, ma un qualsiasi componente del nucleo familiare (n. 15). RIFORMA FONDIARIA. -2) Se, a norma degli artt. 4 �e �6 della legge stralcio, nel caso in cui un mutamento di classifica dei terreni da espropriare sia stato accer tato prima del 15 novembre 1949 in sede di revisione catastale e tale revisione sia perfezionata e sia divenuta definitiva soltanto in data 12 gennaio 1952, debba tenersi conto del suddetto mutamento di classifica nella formazione del coacervo e della aliquota di scor poro (n. �16). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ARCHIVI DI STATO. -1) Se, ai sensi degli artt. 1, lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, recante il nuovo ordinamento. degli Archivi di Stato, gli Archivi �degli Enti parastatali siano assoggettati alla vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di Stato (n. 216). 2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per lo scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile 1941 disciplinante �l'invio al macero degli atti contenenti scritture doganali ovvero l'art. 70 del Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 216). GESTIONE INA-CASA. -3) Se eccedano la sfera di controllo esercitato dallo Stato sulla Gestione INACasa leprescrizioni a questa ultima impartite dai Ministeri del Tesoro El del Lavoro di trasferire una gran pi:trte dei fondi disponibili alla Tesoreria Centrale dello Stato (n. 217). GESTIONE RAGGRUPPAMENTO AUTOCARRI. -4) Se il personale della G.R.A. che non abbia richiesto di venire assunto alle dipendenze del Ministero dei Trasporti possa essere dispensato dal servizio -con la corresponsione dei relativi assegni -prima del termine di scadenza del rapporto di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1121 (n. 218). � 5) Se la indennitfti. integrativa prevista dall'art. 6 della stessa legge spetti anyhe a coloro che non abbiano chiesto di essere assunti alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 218). 6) Se la indennit� di cui sopra spetti a coloro che, d�po aver presentata la domanda, rinuncino all'assunzione alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 218). GIOVENT� ITALIANA: -7) Se il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 abbia operato l'immediato trasferimento dei beni della G.I.L. allo Stato (n. 219). 8) Se i beni della ex G.I.L., in attesa che si dia attuazione al citato R.D.L., siano tuttora nella piena ed esclusiva propriet� dell'Ente Giovent� Italiana (n. 219). GRUPPO MEDAGLIE� D'ORO. -9) Se il << Gruppo Medaglie d'Oro � � una persona giuridica pubblica (n. 220). ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO. -�)) Se,.ai sensi del D.L.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8, sull'ordinamento dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, l'Istituto stesso sia equiparato alle Amministrazioni) dello Stato (n. 221). 73 ANTICHIT� E BELLE ARTI DEMANIO. -Quale sia l'Amministrazione alla quale spetta prqvved~re a compiere le opere necessarie affinch� un bene di propriet� dello Stato -che fa parte del Demanio monumentale o comunque artistico non vada in rovina, determinando danni a terzi (n. 38). AVVOCATI E PROCURATORI IMPUGNAZIONE. -1) Se e da chi debba essere autenticata la firma dell'Avvocato dello Stato che ha redatto i motivi d'impugnazione di una sentenza penale da spedirs. i per posta (n. 39). RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE. -2) Quale sia l'interpretazione dell'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente cc modificazioni. alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori" relativamente ai funzionari ed agenti del reparto legale delle FF.SS., i quali, a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa delle FF.SS. nelle cause relative al contratto di trasporto (n. 40). COMPROMESSO �ED ARBITRI LoDo ARBITRALE. -Se dall'erronea proposizione dell'azione di nullit� di un lodo arbitrale dinanzi ad un giudice incompetente derivi l'effetto consumativo dell'impugnazione (n. 12). .COMUNI E PROVINCIE PROVVEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA. ..:___ Se le ordinanze di sgombero in via coattiva di alloggi per senza tetto divenuti pericolanti debbano essere emesse dai sindaci del luogo in cui i vari stabili sono situati oppure dal Prefetto competente per territorio (n. 70). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE CANONI -IMPOSTA DI REGISTRO. -Se gli aumenti dei canoni di concessione, per quantO" disposti ope legis, formano oggetto di volont� negoziale e incidano nel rapporto contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta al riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto sottoposto a registro o precedentemente facendosene enunciazione in quest'ult,imo, essa� sia soggetta all'imposta relativa (n. 57). CONTRABBANDO PARTE CIVILE. -1) Se sia giustificata la costituzione di parte civile dell'Amministrazione Finanziaria in un processo per contrabbando al precipuo scopo di eccitare l'Ufficio del P.M. a procedere alla .confisca di una vettura utilizzata per compiere un reato (n. 31). CONFISCA DI AUTOMEZZO. -2) Se, per il combinato disposto dell'art. 116, 2� comm� legge doganale e dell'articolo 240, 3� comma C. p., sia legittima la confisca di una� vettura che abbia servit,o a consumare il reato di contrabbando, di propriet� di persona estranea al reato, della quale l'imputato avesse tuttavia la libera disponibilit� a titolo di uso (n. 31). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI GARANZIA DELLO STATO. -Se, a norma del D.L.L. Io novembre 1944, n. 367 e dell'art. 5 .della legge 4 febbraio 1956, n. 54, la garanzia prestata dallo Stato agli Istituti ed Enti mutuanti si estenda agli interessi maturati dopo il consolidamento del credito (n. 26). COSTITUZIONE LEGGI REGIONALI. -1) Se debba ravvisarsi la illegittimit� costituzionale della legge regionale sarda 30 marzo 1957, l� dove questa.stabilisce che le deliberazioni adottate dagli appositi Comitati in ordine alla concessione di anticipazioni sui fondi regionali nei vari settori produttivi acquistano automaticamente forza esecutiva se non intervenga, entro venti giorni dalla relativa ricezione "espressa determinazione in contrario da parte dell'Amministrazione Regionale " (n. 6). LIBERT� DI DOMICILIO. -2) Se, nell'ipotesi di ispezione contabile di una sede aziendale da parte della polizia tributaria investigativa senza preventiva autorizzazione dell'autorit� giudiziaria, risulti violata la norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 o quella dell'art. 14 della Costitbzio~e (n. 7). DANNI DI GUERRA RICOSTRUZIONE. -Se, ai sensi dell'art. 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, il Ministero dei LL..PP. debba provvedere -in caso di perdita di treni ospedali dell'Ordine di Malta -alla ricostruzione di detti treni (n. 83) . DEMANIO ACQUE PUBBLICHE. -1) Se, anche quando l'alveo dei corsi d'acqua e dei laghi si ingrandisca per effetto delle opere dell'uor.o, la demanialit� si estenda alla parte di alveo nuovo, quantunque lasciata libera dall'acqua in periodi di magra (n. 135). ANTICHIT� E BELLE ARTI. -2) Quale sia l'Amministrazione alla quale spetta provvedere a compiere le opere necessarie e affinch� un bene di propriet� dello Stato -che fa parte del demanio monumentale o comunque artistico -non vada in rovina, determinando danni a terzi '(n. 136). BENI DEL CESSATO P.N.F. -3) Se un bene immobile (ex casa del fascio), di cui, alla data di 'entrata in vigore dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige, non risulti accertata la qualit� di " residuato " dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., possa essere considerato di propriet� di quella Regione (n. 137). CONCESSIONI -CARBURANTI. -4) Se un suolo che sia stato espropriato per allargare lo spazio antistante ad un'opera pubblica possa poi essere dato in concessione per l'impianto di distril;mtori di carburante (n. 138). PORTI. -5) Se la destinazione di una porzione del�demanio marittimo gestito dall'Ente Autonomo del Porto di Napoli non gi� ad usi pubblici propri dello stesso demanio marittimo ma ad altri usi interessanti lAmministrazione dello Stato, comporti �l'imposizione -74 di un canone ai sensi dl'Jll'art. 36 del regolamento sul Codice della Navigazione in �relazione all'art. 4 della legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 139). RIFUGI ALPINI. -6)' Se i rifugi alpini �Venna alla Gerla '" cc Dante alla Stua >>, e � Colciati al Tribulaum '" gi� costruiti e gestiti dal Club alpino austro-tedesco e poi presi in possesso dello Stato italiano ed assegnati all'amministrazione militare e concessi in uso i primi due al C.A.I. ed il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano al patrimonio indisponib�le dello Stato (n. 140). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CooPERATIVE. -Se i sergenti maggiori in serv1z10 permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa DD. e PP., ai sensi dell'art. 91 lett. e) del T.U. 28 aprile 1938, n.. 1165 sull'edilizia popolare (n. 76). � ENFITEUSI DIRITTO DI PRELAZIONE. Se il diritto di prelazione nel caso di alienazione del dominio utile spetti soltanto nel caso di vendita volontaria (n. 23). ENTI E BENI ECCLESIASTICI DANNI DI GUERRA. -Se, ai sensi dell'art. 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, il Ministero del Lavori Pubblici debba provvedere -in caso di perdita di treni ospedali dell'Ordine di Malta -alla ricostruzione di detti treni (n. 26). ESPROPRIAZIONE PER P.U. OCCUPAZIONE D'URGENZA. -Se la occupazione d'urgenza disposta a norma del R.D. 8 febb~aio 1923, n. 422 sia soggetta alla disciplina det~ata dall'art. 73 della legge generale sulle espropriazioni, e pertanto debba essere trasformata in occupazio;ne definitiva entro il biennio (n. 142). FERROVIE IMPIEGATI ED AGENTI. -l) Quale sia l'interpretazione dell'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente �modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. �6 � sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e procuratori>>, relativamente ai funzionari ed agenti del reparto legale delle FF.SS., i quali a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa delle FF.SS. nelle cause relative al contratto di trasporto (n. 272). POLIZIA FERROVIARIA. -2) Se gli agenti ferroviari, non compresi tra quelli delle qualifiche indicate nell'articolo 16 delle �Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni della Polizia Ferroviaria '" siano abilitati ad elevare il verbale di accertamento, qualora; durante lo espletamento del loro servizio vengano a conoscenza di infrazioni alla Polizia Ferroviaria (n. 273). FERROVIE E TRANVIE FERROVIE IN CONCESSIONE -DIPENDENTI. -Se la indennit� di buonuscita di cui. all'art. 27 del Regola mento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento economico del personale delle ferrovie e tranvie e. linee di navigazione interna in regime di concessione, spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto ogni altro congiunto di �quest'ultimo (n. 274) IMPIEGO PRIVATO INDENNITA DI �CAROVITA. -Se, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870 ai pensionati che prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci debba essere corrisposta l'indennit� di carovita (n. 41). IMPIEGO PUBBLICO APPRENDISTI. -1) Se possa essere mantenuto in servizio il personale assunto in qualit� di apprendista presso le Ricevitorie del Lotto che all'atto dell'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 1948 non aveva ancora raggiunto il 160 anno di et� ma solo il 14� (n. 453). CONCORSI. -Quale sia il comportamento che deve adottare l'Amministrazione nei confronti del personale partecipante ad� un concorso i.nterno che sia collocato a riposo prima dell'espletamento del concorso stesso (n. 454). IMPIEGATI PUBBLICI. -3) Se i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di cooperative edilizie mutuarie della Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 91, lett. e) del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare (n. 455). IMPIEGATO STATALE -ASSEGNO DI COMANDO. -4) Se l'assegno di comando inteso a far conseguire al funzionario gli assegni del grado superiore, debba continuare :id. e<;sere corrisposto dal momento in cui il funzionario per diritto proprio, riceve gli assegni del grado pi� elevato (n. 456). IMPIEGATO STATALE -CONDANNA PENALE. ~ 5) Se l'impiegato dello Stato che abbia riportato condanna per il reato di � istigazione alla corruzione continuata " incorra nella re destituzione di diritto " preveduta dallo art. 85 dello Statuto approvato con D.L. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 457). IMPIEGATO STATALE -INABILIT�. -6) Se, ai sensi degli artt. 68, 129 e 130 del T.U. sull'impiego statale, l'Amministrazione abbia la facolt� di sottoporre un impiegato a visita medica collegiale per accertare le sue condizioni di salute ai fini dell'idoneit� all'impiego (n. 458). 7) Quale sia la procedura da seguire ed i conseguenti provvedimenti da adottare da parte dell'Amministrazione, nel caso che l'impiegato statale si rifiuti di sottoporsi a detta visita medica (n. 458). IMPIEGATO STATALE -INFORTUNI. -.,.., 8) Se, ai sensi dell'art. 68 del T.U. relativo allo Statuto degli impiegati civili dello Stato, l'impiegato che abbia subito danni alla persona per fatti dipendenti da causa di servizio, abbia diritto ad altri risarcimenti oltre l'eventuale pensione ed il rimborso delle spese quando il fatto Q TI }fil E &WWWW" Till:Ftd Mt ffCTIJC" nmm E -75 lesivo sia imputabile a titolo di colpa a dipendenti della Pubblica Amministrazione (459). 9) Quali siano le modalit� che l'Amministrazione deve seguire per l'esperimento dell'azione giudiziaria contro i terzi per ottenere la rivalsa di quanto erogato all'impiegato infortunato (n. 459). IMPIEGATO STATALE -SOSPENSIONI CAUTELARI. 10) Se siano dovuti agli eredi di un impiegato statale -sospeso in via cautelare dal servizio e deceduto nelle more del procedimento penale -gli assegni da costui non percepiti a far tempo dalla sospensione e fino al giorno della morte (n. 460). INDENNIT� DI CAROVITA. -11) Se, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870, ai pensionati che prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci debba essere corrisposta l'indennit� di carovita (n. 461). INDENNIT� DI INCARICO. -12) Se l'assenza del titolare per qualsiasi motivo (aspettativa, richiamo alle . armi, od altra �causa) implichi ovviamente la vacanza del posto (n. 462). 13) Se, nel�caso dell'assenza, la sostituzione del titolare debba avvenire senza che occorrano proVvedimenti formali e nell'ambito della gerarchia dell'ufficio (n. 462). 14) Se, nel caso di vacanza, invece, sia necessario un provvedimento formale di scelta e di attribuzione che giustifichi l'indennit� di incarico (n. 462). MONOPOLI BANANE. -15) Se al Presidente e al Consigliere Delegato dell'Azienda Monopoli Banane possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati statali che contemplano la concessione d'una mensilit� supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 463). PERSONALE G.R.A. -16) Se il personale della G.R.A. che non abbia richiesto di venire assunto alle dipendenze del Ministero dei Trasporti possa essere dispensato dal servizio -con la corresponsione dei relativi assegni -prima del termine di scadenza del rapporto di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1121 (n. 464). 17) Se la indennit� integrativa prevista dall'art.. 6 della stessa legge spetti anche a coloro che non abbiano chiesto di essere assunti alle dipendenze del Mipistero dei Trasporti (464). 18) Se la indennit� di cui sopra spetti a coloro che, dopo aver presentata la domanda, rinuncino all'assun' zione alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 464). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE IMP.OSTA DI FABBRICAZIONE. -1) In quali casi; ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta di .fabbricazione sull'olio ricavabile dai semi oleosi importati destinat.i ad usi diversi dalla disoleazione (n. 12). ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE. -2) Se i sopraprezzi degli importatori dovuti alla Cassa Conguaglio Trasporto Zucchero, in dipendenza del provvedimento del C.I.P. 29 ottobre 1954, n. 449, siano recuperabili, quale imposta doganale, nei confronti del proprietario, del detentore o di quegli per conto del quale avviene l'importazione, ovvero, trattandosi piuttosto di entrata patrimoniale, solo nei confronti dell'importatore (n. 13). '.: PlfWQB&rr&iB1 E'YmllJiLJi IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI FISCALI. -1) Quale sia in materia di imposta di registro il periodo di durata delle agevolazioni fiscali concesse ai Consorzi di. cooper.atiy:e di pro� duzione e lavoro (n. 134). 2) ~e l'aliquota di favore preyista per la compravendita di navi nell'art. 3 della tariffa Allegato A) alla legge di registro si applichi anche per la compravendita di navi destinate ad essere demolite (n: 135). ATTI DI TRASFERIMENTO. -3) Se a seguito della modifica apportata all'art. 108 della tariffa Allegato A della legge del Registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una societ� a r.l. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 136). 4) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote di una societ� a r.l. vada applicata sul valore netto delle quote trasferite, depurato cio� delle passivit� sociali (n. 136). CoNCESSIONI. -5) Se gli aumenti dei� canoni di concessione, per quanto disposti ape legis, formano oggetto di volont� negoziale e incidano nel rapporto contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta al riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto sottoposto a registro o �precedentemente facendosene enunciazione in quest'ultimo, essa sia soggetta all'imposta relativa (n. 137). MUTUO. -6) Se gravi unicamente sul mutuatario la imposta di registro relativa ad un prestito concesso dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (n. 138). 7) Se vada esente da imposta di registro, giusta l'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, Il; 1765, u�l deposito cauzionale costituito presso l'I.N.A.I.L. a garanzia di un mutuo concesso da tale Ente all'Amministrazione Comunale (n. 138). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ESENZIONI. -Quale sia l'interpretazione dell'articolo unico del D.L. 3 febbraio 1936, n. 287, relativo al trattamento tributario previsto per gli Istituti indicati nell'art. 14 del D.L. �29 luglio 1927, n. 1509 (n. 15). I.G.E. ESENZIONI. -1) Se debba considerarsi esente dalla imposta generale sulla entrata la ripartizione delle consistenze sociali di una societ� munita di propria personalit� giuridica (n. 68). 2) Se, ai sensi dell'art. 1, lett. 4 della legge 19 giu gno 1940, n. 762, l'entrata derivante dalle provvigioni percepite dal commissionario, che stipuli contratti per ditte estere di merci destinate all'importazione sia sog getta all'I.G.E. (n. 69). 3) Se l'esonero dall'I.G.E. previsto nell'art. 7 della legge n. 1 del 1949 per i filati acquistati direttamente dal fabbricante di tessuti che li impieghi dirett~i:n!:Jnte nella propria industria .sia applic.abile al caso di produt tore che faccia lavorare i filati da terzi (n; 70). ISPEZIONE CONTABILE. -4) Se, nell'ipotesi di ispezione contabile di una sede aziendale da parte di agenti della polizia tributaria investigativa senza preventiva ::::::::::: :w:w: MX m�.:: f:::: �fil& 727 .,........ 76 autorizzazione della autorit� giudiziaria, risulti violata la norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 o quella dell'art. 14 della Costituzione (n. 71). IMPOSTE E TASSE AGEVOLAZIONI. -1) Se le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti inerenti alla formazione e all'arrotondamento della piccola propriet� contadina, siano applicabili anche quando acquirente permutante o enfiteuta dei fondi indicati nell'art. I della legge stessa sia non il capo-famiglia, ma un qualsiasi componente del nucleo famigliare (n. 294). DmITTI CASUALI. -2) Se per i contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, soggetti a proroga legale, ai sensi del D.L.C.P.S. 20 giugno 1947, n. 545 e dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, 11. 896, sussista l'obbligo .della corresponsione dei diritti casuali anche per i mandati emessi dopo il 31 luglio 1954 (n. 295). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE. -3) Se, ai sensi della legge IO dicembre 1954, n. 1159, siano soggetti all'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi quei quantitativi dei suddetti prodotti impiegati direttamente nell'interno delle fabbriche di produzione (n. 296). 4) In quali casi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sull'olio riCavabile dai semi oleosi importati destinati ad usi diversi dalla disoleazione (n. 297). IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. 5) Se nelle societ� in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte del patrimonio dei soci (n. 298). 6) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, gravi, per l'imposta patrimoniale straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di una, societ� in nome colletivo (n. 298). TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -7) Se, ed in quali limiti, in seguito alla sentenza della Corte Costit�zionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse dall'Intendenza di Finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 299). IMPUGNAZIONE Se e da chi d�bba essere autenticata la firma dello Avvocato dello Stato che ha redatto i motivi d'impugnazione di una sentenza penale da spedirsi per posta (n. 1). LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI. -1) Se l'A.N.A.S. sia tenuta ad osservare un contratto collettivo di lavoro post corporativo alle cui disposizioni abbia in precedenza dato pratica e costante applicazione (n. 16). 2) Se al personale dipendente dalle aziende agricole gi� in dotazione della Corona, si applichi il contratto collettivo di lavoro per le aziende agricole private (n. 17). . UFFICI DI COLLOCAMENTO. -3) Se la sanzione prevista dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264, sia applicabile a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentemente presentato all'Ufficio di Collocamento una richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia scelto questi ultimi nella iista ma li �bbia adibiti a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente numerica e la scelta sarebbe spettata all'Ufficio di Collocamento (n. 18). MEZZOGIORNO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se le disposizioni concernenti il sistema di accertamento e di riscossione . in abbonamento dei tributi gravanti sull'attivit� economica della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai contratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, cui questa abbia affidato o concesso la esecuzione delle opere (n. 6). MILITARI CONDUCENTI MILITARI. -Se il disposto dell'art. 22, 20 comma, D.P. IO gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, in via analogica, ai conducenti militari (n. 8). MONOPOLI BANANE. -1) Quale sia la natura giuridica delle concessioni per lo smercio delle banane (n. 29). 2) Se la morte del concessionario dello smercio delle banane produca l'automatica decadenza del rapporto di concessione (n. 29). 3) Se la estinzione o la sostanziale modificazione statutaria delle finalit� originarie delle persona giuri dica concessionaria dello smercio delle banane produca l'automatica decadenza del rapporto di concessione (n. 30.) BANANE -IMPIEGATI. -4) Se al presidente ed al consigliere delegato della Azienda Monopoli Banane possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati statali che contemplano la concessione d'una mensilitv supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 31). NAVE E NAVIGAZIONE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -1) Se l'aliquota di favore prevista per la compravendita di navi nell'art. 3 della Tariffa allegato A alla legge di registro si applichi anche per la compravendita di navi destinate ad essere demolite (n. 90). ENTI DI PREVIDENZA MARINARA. -2) Se i crediti vantati dagli enti di previdenza marinara per contributi obbligatori a carico di navi nazionali per le quali sia stata chiesta la dismissione di bandiera debbano classificarsi fra qUelli di carattere generale per i quali � richiesta, ai sensi del terzo .comma dell'art. 156 del Codi~e della Navigazione, la presentazione di una formale opposizione (n. 91). MARINA MILITARE. -3) Se le noxme del Codice. della Navigazione e del relativo Regolamento siano applicabili alle navi militari (n. 92). 4) Se la Marina Militare sia libera di imbarcare sul suo naviglio anche persone � non iscritte nelle matricole della gent.e di mare� (n. 92). E df P P =W 7'1 ::= E df P P =W 7'1 ::= 5) Se la Marina Militare violi il disposto dell'art. 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915, con l'assumere per impiego a bordo di una nave un salariato provvisto di pensione a carico della Previdenza Marinara (n. 92)� RELITTI -RECUPERO. -6) Quando la persona che abbia identificato un relitto navale abbia diritto di essere preferita per il recupero di tale relitto (n. 93). ORFANI DI GUERRA TUTELA. -Se il giudice tutelare possa disporre lo affidamento di un orfano di guerra a determinata persona che viva altrove, con suo conseguente mutamento di residenza, anche se detto orfano abbia un genitore investito nella patria potest� su di lui (n. 1). PENA MULTA. -1) Se siano ripetibili le somme pagate a titolo di multa, quando il condannato, dopo il pagamento, sia stato graziato (n. 12). PROFITTI DI REGIME. -Se la responsabilit� per la pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, sia strettamente personale, come sanzione correlativa all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 13). PERSONA GIURIDICA Se il cc Gruppo Medaglie d'Oro� � una persona giuridica pubblica (n. 2). POLIZIA AGENZIE DI VIAGGIO. -1) Se, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Provinciale Turismo, competente per territorio (n. 22). 2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 22). 3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il ri corso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di interessi (n.. 22). TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -4) Se, ed in quali limiti, in seguito al.la sentenza della Corte Costituzionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse dall'Intendente di Finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 23) PORTI DEMANIO. -Se la cj.estinazi_one di una porzione del demanio marittimo gestito dall'Ente Autonomo del Porto di Napoli non gi� ad usi pubblici pr.opri dello stesso demanio marittimo, ma ad altri usi interessanti lAmministrazione dello Stato, comporti l'imposizione di un canone ai sensi dell'art. 36 del regolamento sui Codice della Navigazione in relazione all'art. 4 della legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 9). PRESCRIZIONE SucCESSIONI. -1) Se l'a'-v.t. 252 R.D. 30 marzo 1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di prescrizione del diritto di accetta,re l'eredit~ (n. 34)� 2) Se l'azione di petizione dell'eredit�, dichiarata imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione il diritto di accettare l'eredit� stessa ai sensi dell'art. 480 Codice civile (n. 34). PROFITTI DI REGIME PENE PECUNIARIE. -Se la responsabilit� per la pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, sia strettamente personale, .come sanzione correlativa all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 69). RAPPORTI DI LAVORO UFFICI DI COLLOCAMENTO. -Se la sanzione prevista dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264 s1a applicabile a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentement. e presentato all'Ufficio di Collocamento una richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia scelto questi ultimi nella lista ma li abbia adibiti a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente numerica e la s~lta sarebbe spettata allo Ufficio di Collocamento (n. 35). REGIONI REGIONE SARDA -LEGGI REGIONALI. -1) Se debba ravvisarsi la illegittimit� costituzionale della legge regionale Sarda 30 marzo 1957, � l� dove questa stabilisce che le deliberazioni adottate dagli appositi Comitati in ordine alla concessione di anticipazioni sui fondi regionali nei vari settori pr6duttivi acquistano automaticamente forza esecutiva se non intervenga, entro 20 giorni dalla relativa ricezione cc espressa determinazione in contrario da parte dell'Amministrazione regionale � (n. 65). REGIONE TRENTINO-ALTO-ADIGE. -2) Se un bene immobile (ex casa del fascio), di cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto Speciale per la Regione TrentinoAlto Adige, non risulti accertata la qualit� di residuato dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., possa essere considerato di propriet� di quella Regione (n. 66). REGISTRO CASSA DEL MEZZOGIORNO.. -Se le disposizioni concernenti il sistema di accertamento e di riscossione in abbonamento dei tributi gravanti sull'attivit� della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai con� tratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, cui questa abbia affidato la esecuzione� delle opere (n. 2). RESPONSABILIT� CIVILE CONDUCENTI MILITARI. -1) Se il disposto dell'art. 22, 2� comma D.L. IO gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, in via analogica, ai conducenti militari (n. 182); .,~ .,~ -78 �!NOIDENTI STRADALI. -Se, nell'espletamento di accertamenti sanitari dipendenti da incidenti stradali, nel caso che il danneggiato non voglia accettare il giudizio della Com.missione ospedaliera o dell'ufficiale medico, nel relativo verbale debba risultare che le parti non sono rimaste d'accordo. sugli accertamenti eseguiti (n. 183). RIFORMA FONDIARIA Se, a norma degli artt. 4 e 6 della legge stralcio, nel caso in cui un mutamento di classifica dei terreni da espropriare sia stato accertato prima del 15 �novembre 1949, in sede di revisione catastale e tale revisione sia stata perfezionata e sia divenuta definitiva soltanto in data 12 gennaio 1952, debba tenersi. conto del suddetto mutamento di classifica nella formazione del coacervo e della aliquota di scorporo (n'. 2). SCAMBI E V ALUTE MODULI VALUTARI. -1) Se, ai sensi degli artt. 1 lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, recante il nuovo ordinamento degli Archivi dello Stato, gli archivi degli enti� parastatali siano assoggettati alla vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di Stato (n. 17). 2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per lo scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile .1941 disciplinante l'invio al macero degli atti contenenti scritture d�ganali ovvero l'art. 70 del Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 17). SENTENZA ONORARI -SPESE. -1) Se, emessa sentenza che rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo, alle spese ed onorari liquidati con la stessa sentenza debbano aggiilngersi le spese e gli onorari liquidati col decreto ingiuntivo (n. 11). 2) Se, nell'ipotesi di cui sopra, gli interessi moratori, �eventualmente dovuti decorrano dalla data del decreto ingiuntivo (n. 11). SOCIET� AzIONARIATO DI STATO. -1) Se la semplice delega che l'Amministrazione abbia dato ad un proprio fun. zionario ad intervenire .all'assemblea, nella quale � stato deliberato l'aumento del capitale sociale, possa costituire atto che impegni l'Ente statale partecipante, qualora l'aumento stesso non risulti autorizzato o ratificato dagli organi competenti e nella forma prevista dalla legge (n. 75). IN LIQUIDAZIONE. -2) Se la messa in liquidazione di una Societ� produca alcuna estinzione dei diritti ed obblighi nascenti da rapporti precedentemente costituiti (n. 76). I.G.E. 3) Se debba considerarsi esente dall'imposta generale sull'entrata la ripartizione delle consistenze sociali di una societ� munita di propria person�lit� giuridica (n. 77). SOOIET� IN NOME OOLLETTIVO. -4) Se nelle societ� in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte del patrimonio dei soci (n. 78). 5) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 9 .maggio 1950, n. 203, gravi, per. l'i:rp.p9sta straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di una societ� in nome collettivo (n. 78). SoOIET� A R.L. -IMPOSTA DI REGISTRO. -6) Se, a seguito della modifica apportata all'art. 108 della Tariffa allegato A alla legge del registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una societ� a r.1. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 79). 7) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote di una societ� a r.l. vada applicata sul valore netto delle quote trasferite, depurato cio� delle passivit� sociali (n. 79). SUCCESSIONI DIPENDENTI FERROVIE IN CONCESSIONE. -l) Se la indennit� di buonuscita di cui all'art. 27 del Regolamento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto ogni altro congiunto di questo ultimo (n. 55). PRESCRIZIONE. -2) Se l'art. 252 .del R.D. 30 mar zo1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di pr� scrizione del diritto di accettare l'eredit� (n. 56). 3) Se l'azione di petizione dell'eredit� dichiarata imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione il diritto di accettare l'eredit� stessa ai sensi dell'art. 480 Codice civile (n. 56). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI TRATTATO DI S. GERMANO. -Se i rifugi alpini� Venna alla Gerla�,� Dante alla Stua �e� Calciati al Tribulaum �, gi� costruiti e gestiti dal Club Alpino Austro-tedesco e poi presi in possesso dallo Stato italiano ed assegnati all'Amministrazione militare e concessi in uso i primi due al O.A.I. e il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 9)� TURISMO AGENZIE DI VIAGGIO. -1) Se, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preven tivo nulla osta dell'Ente Prov. Turismo, competente per territorio (n. 8). 2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 8f. 3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il. ricorso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di interessi (n. 8).