ANNO X -N. 5-6 
MAGGIO-GIUGNO 1957. 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO 


I SOGGETTI NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE 


SOMMARIO. -CENNI INTRODUTTIVI. -SEZ. I: I SOGGETTI NEI GIUDIZI DI LEGITTIMIT� 
COSTITUZIONALE (in genere): I. I sistemi di sindacato di legittimit� costituzionale delle 
leggi e degli atti aventi forza di legge. -2. Carattere del �contenzioso legislativo,, nel 
sindacato di legittimit� in via incidentale. -3. Carattere distintivo del sindacato di 
legittimit� incidentale (procedimento su questione pregiudiziale) o in via principale (regolamento 
giurisdizionale di competenza normativa). -SEz. II: I SOGGETTI NEL GIUDIZIO DI 
LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE PROMOSSO DA AUTORIT� GIURISDIZIONALE (1� tipo di pro. 
cedimento): I. Caratteristiche del procedimento in via incidentale. -2. Le parti del 
processo principale come soggetti del giudizio ddegittimit�. -3. Il Pubblico Ministero. 


4. Gli organi delle P. A. parti del processo principale. -5. L'intervento degli organi 
dello Stato e delle Regioni. -6. Il Presidente del Consiglio. -7. I rappresentanti delle 
Camere e dei Consigli Regionali. -8. L'intervento di terzi. -9. Il controinteressato. 10. 
Sostituti processuali. -SEz. III: I SOGGETTI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
PROMOSSO DALLO STATO, DALLE REGIONI E DALLE PROVINCIE (2� tipo di procedimento): 
1. I presupposti. -2. I soggetti: Stato, Regioni e Provincie del Trentino-Alto 
Adige. -3.Litisconsorzio. -4. L'intervento degli organi dello Stato e delle Regioni. 5. 
L'intervento di terzi. -6. Sostituzione processuale. -SEz. IV: I SOGGETTI NEL REGOLAMENTO 
DI ATTRIBUZIONI FRA LE CAMERE LEGISLATIVE E LA CORTE COSTITUZIONALE. -
SEz. V: I SOGGETTI NEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: I. Natura dei (( conflitti)) (Rinvio). 2. 
Conflitti fra poteri dello Stato .. . 3. in ordine ad attribuzioni dei �poteri-ordini ,, ... 
4. definite da norme costituzionali. -5. L'attivit� della Corte come coordinamento di 
�poteri-funzioni".� -6. 7. La soggettivazione unitaria dei poteri-ordini. -SEz. VI: I SOGGETTI 
NEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI� 1. Limiti, 
oggetto, natura della funzione della Corte Costituzionale, nei conflitti di attribuzione 
fra Stato e Regioni e fra Regioni. -2. Capacit� di essere parte nei predetti conflitti. 3. 
Rappresentanza dello Stato e delle Regioni. -4. Autorizzazioni a proporre il conflitto. 
-SEz. VII: I GIUDIZI SULLE ACCUSE. -SEz. VIII: I DIFENSORI. 
Cenni introduttivi 

1. L'espressione contenzioso costituzionale vuol 
designare, senza anticipare la collocazione dogmatica 
delle varie attivit� decisorie della Corte Costituzionale, 
l'insieme dei procedimenti previsti per 
la risoluzione delle controversie, alla Corte deferite 
dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Tale 
espressione si presta, invero, a designare -genericamente 
-procedimenti con pi� o meno ampie 
garanzie di contraddittorio (elemento formale della 
giurisdizione), senza impegnare la qualificazione 
dell'attivit� sostanziale prestabilita per la definizione 
delle controversie relative. 
Nella legislazione e in dottrina, sono state, infatti, 
ricomprese nel concetto di � contenzioso �: 

a) autolimitazioni del potere esecutivo, rivolte 
a garantire la scrupolosa osservanza del diritto, 
nella risoluzione di controversie con la P. A.; funzione 
accessoria, dunque, della stessa ammnnstrazione 
attiva, pi� che guarentigia dei cittadini 
di fronte alla P . .A. 

Tali le caratteristiche del �contenzioso amministrativo 
�nelle sue varie fasi, prima dell'abolizione 

attuata con la L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato 
E (1); 

b) controversie di tipo non giurisdizionale, 
. mediante ricorsi amministrativi, gerarchici -pro


pri e impropri; 

c) controversie, di competenza di organi sin


goli o collegiali, di incerta collocazione (contenzioso 

doganale, contenzioso militare);. 

d) procedimenti con fasi amministrative e giurisdizionali 
in successione (contenzioso elettorale, 
contenzioso tributario) (2). 

Con l'istituzione di un organo interpotestativo competente 
a conoscere delle guarentigie per la 

(1) Sui precedenti e gli sviluppi storici del c. d. 
�contenzioso amministrativo'" cfr. per tutti, O. RANELLETTI: 
Contenzioso amministrativo, n. 1, in �Nuovo 
Digesto Italiano '" 
(2) Le espressioni citate si trovano in ViTTA: Diritto 
Amministrativo, 1955, Il, 742 segg. Cfr., in vario sen86, 
sul concetto di �contenzioso�: BENVENUTI, Funzione am. 
ministrativa, procedimento, processo, in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl. 1952, 118; GASPARRI, Corso di diritto amministra� 
tivo, 1955, Il, 213. 

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scrupolosa osservanza della Costituzione (3), attraverso 
procedimenti, la cui qualificazione dogmatica 
si presenta differenziata dalla �giurisdizione� in 
senso tecnico, e ricollegabili, per criterio di prevalenza 
(4), ora all'una ora all'altra delle funzioni 
fondamentali dello Stato (5), si profila un conten


(3) Non pare che la Corte si presenti, subiettivamente, 
come organo legislativo; ma non pu� nemmeno, ritenersi 
che essa offra la fisionomia tipica dell'organo giurisdizionale. 
La Corte Costituzionale, ha, invero una somma 
di attribuzioni: normative, di controllo sulla legittimit� 
delle leggi (di controversa qualificazione) e giurisdizionali, 
(conflitti, accuse) in relazione alle quali il criterio della 
prevalenza � assorbito dalla situazione che esse conferiscono 
alla Corte stessa, con inconfondibili connotati di 
organo interpotestativo e (ovviamente), come tale, organo 
costituzionale: (cfr,. in ordine alla situazione costituzionale 
della Corte, BARILE : Oorte Oostituzionale organo 
sovrano, in Giurispr. Cost. 1957, 907, la cui concezione 
appare peraltro, troppo g�nerica. V. infra, nota 5). 
Le sue funzioni consistono, infatti, oltre che nella disci


plina normativa e organizzativa, nelle seguenti attivit�.: 

a) nella delimitazione del potere legislativo, rispetto 

alla Costituzione, attuata attraverso funzioni, per lo 

appunto, interpotestative in quanto investono il potere 

legislativo, direttamente in via repressiva (questione 

di legittimit�) o preventiva (ammissibilit� del referen


dum abrogativo); e indirettamente l'esecutivo e il giudi


ziario (v. infra I, 2, lett. d); 

b) nella delimitazione dei poteri fra loro (conflitti); 
c) nella straordinaria cognizione di responsabilit� 
connesse all'esercizio del potere esecutivo. 

LA POSIZIONE DELLA CORTE NON � DI GRADO SUPE� 
RIORE A QUELLA DEI POTERI DELLO STATO; SI PONE, 
CIO�, SUL MEDESIMO LORO PIANO (come la bussola cardanica 
fra gli altri strumenti di bordo, sul piano della 
nave) E MANTIENE PROPORZIONI, DISTANZE, EGUAGLIANZE. 

(4) La posizione di indipendenza conferita alla Corte, 
dal nostro ordinamento, non consente di seguire il criterio 
estrinseco e formale dell'appartenenza di detto organo 
all'uno piuttosto che all'altro ordine (inteso come 
sistema di organi) di ciascun potere delle Stato. Del 
resto � ormai troppo nota la relativa importanza dogmatica 
circa la c. d. divisione dei poteri in senso soggettivo, 
realizzandosi la potest� (imperium) dello Stato attraverso 
funzioni (poteri in senso oggettivo), rispettivamente, 
esercitate in prevalenza, da determinati gruppi di organi 
o "ordini>> (poteri in senso soggettivo), attivit� che 
si presentano nelle corrispondenti forme tipiche ( elem. 
formale): legge, atto, sentenza. Sul triplice profilo di 
ciascuna attivit�, cfr. RANELLETTI: Principi di diritto 
amministrativo, 1912, 240 ss; 281 ss.; 310 ss. sulle cui 
argomentazioni si � modellata la dottrina successiva. 
Sul criterio distintivo, secondo la prevalenza delle 
funzioni, cfr. le fondamentali trattazioni di RANELLETTI: 
Istituzioni di diritto pubblico, 1955, 62 ss.; 137 ss.; LES� 
SONA: La divisione dei poteri (appunti terminologici) 
in �Riv. dir. pubbl.n 1944-46 I, p. 11; RoMANo; Principi 
di diritto costituzionale generale, 1945, 21, 212, 241. 

(5) Dal punto di vista oggettivo, le funzioni (legislazione, 
amministrazione e giurisdizione) come categorie 
logiche originarie di una ripartizione concettuale (non 
organica) (cfr. in arg. per tutti: RAv�: Oompendio di 
zioso costituzionale, che, nel nostro ordinamento, 
giusta la ripartizione contenuta nell'art. 134 della 
� Costituzione � assume le forme: 

.A) del contenzioso legislativo: controversie rela


tive alla legittimit� costit�zionale delle leggi e degli 

atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, 

compreso il Regolamento di attribuzione fra le Camere 

legislative e la Corte Costituzionale; 

B) dei confiitti di attribuzione, tra i poteri dello 

Stato; tra lo Stato e le Regioni; tra le Regioni; 

C) dei giudizi sulle accuse promosse contro il 

Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma 

della Costituzione. 

Un quarto tipo di controversia, previsto dall'art. 
2, L. Oostit. 11 marzo 1953, n. 1, � : 

D) il giudizio sull'ammissibilit� del referendum 
abrogativo di cui all'art. 75, comma 2 Costit., ma 
esso pu� essere ricondotto al concetto di � contenzioso 
legislativo �. 

Il giudizio di legittimit� costituzionale (di cui 
alla lett. A) presenta, peraltro, tre figure distinte 
di procedimento, a seconda,: a) che la �questione� 
sia rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti in 
via incidentale -nel corso di un giudizio (6) 

storia delle dottrine politiche, 1933, 186; FILOMUSI GUELFI: 

Enciclopedia giuridica 1917, 545, nota 2; ROMANO: 

Principi di diritto costituzionale generale, 1945, 243 segg.) 

presentano una comune causa fondamentale: imperium, 

e si differenziano in ordine al modo di esercizio e alla causa 

secondaria Cfr. MORTATI: Esecutivo e legislativo nell'at


tuale fase del diritto costituzionale, in �Rivista di Diritto 

Pubblico>>, 1940, 1, 301). Cos� le funzioni della Corte 

Costituzionale e i relativi cc procedimenti>> (unificati 

sotto tale comune generico denominatore) presentano 

elementi di prevalenza che qualificano, rispettivamente: 

a) il sindacato di legittimit� costituzionale in via 
incidentale e quello sull'ammissibilit� del referendum 
abrogativo, come funzione complementare o sussidiaria 
della funzione legislativa, in quanto modificativa dello 
ordinamento giuridico: 

b) il sindacato di legittimit� costituzionale, in 
via di azione, come funzione giurisdizionale; 

c) i giudizi di regolamento per conflitto di interessi 
fra Stato e Regione o fra Regioni, e i giudizi sui 
conflitti, come funzione interpotestativa; 

d) i giudizi sulle accuse, del pari, come funzione 
giurisdizionale. 
Le suesposte tesi troveranno sviluppo in ciascuna 
ripartizione della materia. . 

Siffatta possibilit� di specificazione e limitazione delle 
funzioni della Corte � la necess'l.ria guarentigia, in uno 
Stato di diritto. � questo il criterio non esaminato da 
BARILE : La O orte Oostituzionale cit.. che riconosce 
nella Corte natura generica di �organo che partecipa 
alla funzione di indirizzo politico centrale>>, (p. 911) 
la cui attivit� �, prevalentemente, di controllo, ma non 
rigidamente vincolata, sebbene cc vincolata solo nel fine, e 
tanto pi� accentuatamente discrezionale �quanto pi� 
elevato (e quindi generico) � il fine vincolante�� {p. 917) -


(6) Nel corso di questo studio, le espressioni: giudizio 
-controversia -processo -procedimento -sentenza decisione 
-pronuncia e cos� via, saranno adottate per 
quanto possibile -seguendo la terminologia che, 

-67 

e non sia ritenuta dal giudice manifestamente 
infondata (art. 1 L. Costit. 9 febbraio 1948), 

n. 1). Veramente, l'art. 1 L. Costit. 9 febbraio 1948, 
n. 1 ricomprende in tale ipotesi, soltanto, la contestazione 
di legittimit� di leggi ordinarie della Repubblica. 
Tuttavia nell'art. 23, lett. a) L. 11 marzo 
1953, n. 87, nella stessa ipotesi, � previsto anche 
il promuovimento, in via incidentale, della questione 
di legittimit� costituzionale di legge regionale o 
atto avente forza di legge regionale; h) che la �questione 
�sia promossa, in via principale, dal Governo 
della Repubblica in ordine ad una legge regionale, 
che ecceda la competenza della Regione o contrasti 
con gli interessi nazionali o di altre Regioni 
(art. 127 Cost. nell'ipotesi di controllo preventivo; 
art. 2, comma 20, L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1, 
nell'ipotesi di controllo successivo) (7) ovvero sia 
promossa �azione � di legittimit� costituzionale 
da una Regione, in ordine a legge della Repubblica, 
che invada la sfera della competenza ad essa 
assegnata dalla Costituzione (art. 2, comma 1, 
L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1) o da una Regione 
che ritenga lesa da altra legge regionale la sfera 
della propria competenza (art. 2, comma 20, L. 
Costit. 9 febbraio 1948, n. 1); e) che sia promossa 
questione di merito, dal Governo della Repubblica, 
contro una Regione, per contrasto di interessi 
dinanzi alle Camere, e la Corte debba decidere 
in ordine alla competenza propria di legittimit� e 
quella delle Camere (Regolamento di attribuzione 
artt. 127 u. c. Costit. e 35 L. 11 marzo 1953, n. 87). 
In definitiva, dunque, i tipi di procedimento del 
contenzioso costituzionale sono tre, relativi � ai 
giudizi di legittimit� costituzionale, ed altri tre, 
relativi ai confiitti di attribuzione, alle accuse e al 
referendum abrogativo. 

In questo studio, sar� esaminato quel presupposto 
processuale che attiene alla capacit� di essere 
soggetto, per ciascuno dei procedimenti ordinati 
alla risoluzione delle controversie suddette, nonch� 
la disciplina della rappresentanza processuale, 
ricomprendendo nella accezione di soggetto quella 
di parte in senso sostanziale e processuale (8) la 
quale ultima richiama -tuttavia -pi� particolarmente 
il carattere giurisdizionale del procedimento 
(9). 

in corrispondenti situazioni, offrono la Costituzione e le 
leggi costituzionali o ordinarie, ma non esprimono una 
qualificazione tecnica delle situazioni stesse. II legislatore 
costituente e ordinario ha, invero, nella subietta 
materia, costruito un sistema composito nel quale l'individuazione 
della natura dell'organo e delle funzioni � 
tutt'altro che facilitata dalla assunzione -in blocco di 
tutti i casi, sotto una terminologia, di tipo processuale 
varia e talora corrente. Contra: BRUNORI: La Corte 
Costituzionale, 1952, 9, c), in relazione alla tesi, che l'A. 
segue, sul carattere giurisdizionale della Corte e di tutte 
le sue funzioni. 

(7) Per siffatta distinzione, in ordine al controllo di 
legittimit�, circa la competenza normativa e circa il 
contrasto di interessi, v. ESPOSITO: Il controllo giurisdizionale 
sulla costituzionalit� delle leggi in Italia, in � La 
Costituzione Italiana -Saggi�, 1954, 267, 268. 
I 

I soggetti nei giudizi di legittimit� costituzionale 
(in gener.e) 

1. I sistemi di sindacato di legittimit� costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge. -2. Carattere 
del �contenzioso legislativo� nel sindacato di legittimit�, 
in via incidentale. -3. Carattere distintivo del sindacato 
di legittimit� incidentale (procedimento su questione pregiudiziale) 
e in via principale (regolamento giurisdizionale 
di competenza normativa). 
1. .Al legislatore costituente si prospettavano 
due soluzioni, in ordine al sindacato di costituzionalit� 
delle leggi: il sistema del sindacato in via 
principale e quello del sindacato in via incidentale 
(10). 

Gli artt. 134 e segg. della Costituzione lasciavano 
aperto il problema. Lo risolveva la I.i. Costit. 
9 febbraio 1948, n. 1, con l'adozione di un sistema 
misto: con un tipo di procedimento incidentale in 
via di eccezione, per le questioni di legittimit� 
costituzionale in genere (art. 1 L. Costit. cit.; 
artt. 23 a 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) ed un tipo di 
procedimento principale in via di azione, per le 
questioni di legittimit� costituzionale in ordine 
alla competenza normativa o ad eventuale contrasto 
di interessi fra Stato e Regione (art. 127 u. c. 
Costit.; art. 2, comma 1� e 20 L. Costit. 9 febbraio 
1948, n. 1; artt. 31, 32 L. 11 marzo 1953, 

n. 87) o fra Regioni (art. 2, comma 20 L. Costit. 
febbraio 1948, n. 1; art. 22 L. 11 marzo 1953, n. 87). 
A sua volta, il procedimento in via di eccezione 
di natura incidentale, veniva costruito con l'ado: 
zione di un tipo intermedio, onde il processo di 
merito si sospende in attesa che si pronunci un organo 
costituzionale in applicazione del principio 
generale dell'art. 34 c. p. c. Ma il giudizio di legittimit� 
non � fase o prosecuzione del processo di 
merito, sibbene una controversia autonoma (11), 
cui deve riconoscersi natura contenziosa di diritto 

(8) In ordine ai concetti ed alle qualificazioni di 
parte in detto duplice significato v. CARNELUTTI: Istituzioni 
del nuovo diritto processuale civile italiano, 1942, 
100 segg.; !AEGER: Diritto processuale civile, 1943, 261; 
ZANzuccm: Diritto processuale civile, 1948, 29; SATTA: 
Diritto processuale civile, 1948, 51; REDENTI: Diritto 
processuale civile, 1952, I, 156 ss. 
(9) La materia che forma oggetto di questo studio 
� un osservatorio di particolare importanza in quanto 
il problema delle � parti � nel � procedimento >> rappresenta 
l'elemento qualificativo o -almeno -un elemento 
qualificativo circa la natura dei procedimenti 
stessi: ci� che involge il pi� ampio tema, in ordine alla 
natura della Corte Costituzionale e al carattere delle 
sue funzioni. (v. infra nota 19). 
(10) Cfr. sulla dicotomia, BISCARETTI DI RUFFIA: 
Diritto Costituzionale, 1956, 454 ss.; CAPPELLETTI: La 
giurisdizione costituzionale della libert�, 1955, 1 ss. (
11) Sulla natura pregiudiziale del giudizio di legittimit�, 
v. infra n. 2 note 21, 22, 28; sdla separazione fra 
giudizio di merito e giudizio di legittimit�, cfr. sent. Costit. 
26 gennaio 1957, n. 30, in <<Giur. Cost.�, 1957, n. 407. 

-68 

oggettivo (12), (13) com'� reso palese dall'assenza di 
un conflitto di diritti soggettivi o interessi legittimi; 
dall'essere la controversia affatto svincolata da 
quella rimasta sospesa, pur nel caso di cessazione 
per rinunzia ecc. (art. 22 Norme Integrative); dalla 
attribuzione alla decisione, della efficacia erga omnes. 

2. Nel giudizio incidentale, non sono configurabili 
�parti� nello stesso senso in cui esse erano costituite 
nel processo principale rimasto sospeso (14). 
Il processo di svolge su un piano di rapporti interorganici: 
poich� esso � promosso dal giudice che 
riconosce di non poter applicare una legge, senza 
grave pericolo per la Costituzione, e sollecita quindi 
una declaratoria, la quale risolver� bens� la lite ma 
determiner� sopratutto limiti, per il giudice stesso, 
nell'applicazione della legge ed oneri per il potere 
esecutivo e per il potere legislativo (art. 30 L.11 marzo 
1953, n. 87). 

Quando, infatti, la Corte dichiara ..la legittimit� 
costituzionale della norma di legge o di atto avente 
forza di legge,� il giudice �� tenuto all'applicazione 
della norma secondo l'interpretazione di costituzionalit� 
che la Corte ne ha fatto (15). 

(12) CALAMANDREI: L'illegittimit� costituzionale delle 
leggi nel processo civile, 1950, 34, 67. 
Vi aderisce, in teoria, CARUSI, Gli effetti delle pronunzie 
della C. C. in �La Corte Costituzionale� Suppl. 
alla �Rass. Avv. Stato� 1957, 216. 

Per una critica al carattere oggettivo della giurisdizione, 
nella giustizia amministrativa, v. CAMMEO, Commentario, 
I, 279 segg., ROVELLI, Sui caratteri delle Sez. 
giurisdiz. del C. d. S. in �Riv. Dir. Pubbl.� 1915, I, 208 
e la quasi unanime dottrina successiva. v. RIBOLZI, La 
azione nel diritto processuale amministrativo, 1956, 39 e 
bibl. ivi cit. p. 40 nota 35. 

(13) Oggetto della controversia di legittimit� costituzionale, 
secondo ANDRIOLI: L'intervento nei giudizi 
incidentali di legittimit� costituzionale, in �Giur. Cost. �, 
1957, 282, 283, � la validit� costituzionale di una norma, 
non in riferimento alla sua concreta applicabilit� ad un 
dato rapporto controverso, ma nella sua portata astratta. 
(14) CALAMANDREI: L'illegittimit�, cit., pag. 52 a 62. 
In senso conforme cfr. STENDARDI: La Corte Costituzionale, 
1957, 39, 52, 88 (ma l'A. non trae da tale elemento 
la conseguenza dell'inconfigurabilit� del conflitto 
e della giurisdizione); CAPPELLETTI: Pronuncie di rigetto 
nel processo costituzionale delle libert� e cosa giudicata, 
in� Riv. proc. civ.�, 1956, I, 145, 151, 152; e La giurisdizione 
costituzionale delle libert�, 1955, 90, 117 (L'A. ravvisa 
nel procedimento in esame una parte unica -il 
giudice). ANDRIOLI: L'Intervento nei giudizi incidentali 
di legittimit� costituzionale, cit. p. 282, ponein evidenza, 
come antecedente dell'oggetto delle pronuncie della Corte, 
che la posizione di parte nel giudizio di merito non si 
riproduce nel giudizio di legittimit� (v. infra nota 64). 
(15) � questo un aspetto assai delicato dei rapporti 
fra le competenze della Corte e delle autorit� giurisdizionali. 
Non c'� dubbio che spetti alla prima di interpretare 
la norma ordinaria, sotto il mero profilo della coesistenza 

o non con le norme della Costituzione. Ovviamente, per 
potere istituire tale controllo, la Corte deve previamente 
Pi� arduo si prospetta il problema, allorquando 
la Corte delimita la sfera di efficacia della norma 
ordinaria in relazione ad una norma costituzionale 
(16). 

Il potere esecutivo e� il legislativo potranno, a 
seguito di una decisione di legittimit�, rispettivamente 
proporre e deliberare nuovi provvedimenti 
legislativi (17). 

interpretare -sotto il profilo del denunciato contrasto 
costituzionale -il precetto ordinario; interpretazione 
destinata a restar ferma e vincolativa, per qualunque 
giudice, a guisa di interpretazione autentica, nell'ipotesi 
in cui la sentenza della Corte non dichiari l'illegittimit� 
costituzionale della norma (ovviamente nella 
ipotesi inversa, la norma cesserebbe addirittura, di avere 
efficacia). � questo un riflesso della rilevata natura oggettivamente 
contenzioso-legislativa della funzione della 
Corte, in tale materia. N� a questa concezione contraddice 
il criterio enunciato (cfr. ord. 21 luglio 1956, nn. 24, 
25, 27, 28 in � Giur. Costituzionale�, 1956, 1022 ss.) -
ormai -pi� volte dalla Corte stessa, circa l'astratta 
possibilit� della riproposizione della questione di legittimit�. 
Anzi, il fatto che le decisioni di rigetto, per manifesta 
infondatezza della proposta questione nunquam 
transeunt in rem iudicatam ne riconferma la natura non 
giurisdizionale strictu sensu. La possibilit� di riproposizione 
pu� ammettersi, invero, sul presupposto della 
regola rebus sic stantibus, ossia dello stato (al tempo 
della pronuncia) dell'ordinamento giuridico. La mutabilit� 
di questo e la sua continua evoluzione, per l'arricchirsi 
di principi e norme nuove, in perpetuo e vivo 
movimento, possono �giustificare, anche un riesame della 
questione di legittimit�, proprio in virt� del principio 
di ermeneutica ricordato da FADDA e BENSA, in cc Windscheid 
>>, �Pandette�. Nota, vol. I, 113: Entro questi 
limiti, le decisioni di rigetto non acquistano efficacia 
di cosa giudicata erga omnes (se di cosa giudicata, impropriamente, 
si potesse parlare, nella soggetta materia) 
e correttamente la Corte ha dichiarato, nei casi esaminati, 
la manifesta infondatezza anzich� la cessazione 
della materia del contendere (cfr. in arg., ma in senso 
dubitativo, CHIEPPA: Ordinanza di manifesta infondatezza 
e questioni gi� decise dalla Corte Costituzionale, in 

cc Giurispr. Costit. >>, 1956, 1015, nota 2). 

Non pare che alla Corte spetti di compiere una disamina 
interpretativa del precetto ordinario, in tutta la 
sua portata, s� da trarne conclusioni che soltanto al 
giudice sono riservate. 

(16) La questione � stata implicitamente risolta 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza cost. 26 gennaio 
1957, n. 5, con la quale, ritenuta la legittimit� 
della norma punitiva della apologia del fascismo (art. 4, 
L. 20 giugno 1952, n. 645), ne ha peraltro, limitato la sfera 
di applicazione ai soli fatti idonei alla ricostituzione del 
p. n. f., in quanto, solamente, un'attivit� di tal genere 
sarebbe sanzionata dalla Costituzione (disp. XII). In 
effetti, atttraverso siffatta statuizione, si � proceduto alla 
declaratoria parziale di illegittimit� detla� norma, onde 
essa avrebbe dovuto risultare dal dispositivo benpofon~dosi 
non ritenere vincolante per il giudice una riserva 
espressa in motivazione. 
(17) � quanto accade, in tema di cc responsabilit� 
del direttore di giornale periodico "� Nonostante il pre

-69 

Quando invece la Corte dichiara la illegittimit� 
costituzionale della norma di legge, la norma 
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione (art. 136, comma I, 
Costit.); la decisione della Corte � comunicata alle 
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinch�, 
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle 
forme costituzionali (art. 136, comma 2 Costit.) 
all'emanazione di precetti normativi in sostituzione 
di quelli caducati per effetto della pronuncia 
della Corte (18). .A tale proposito fu notata, nella 
stessa Relazione De Gasperi al Senato, sul disegno 
della L. 11 marzo 1953, n. 87, la differenza fra 
notifiche dell'ordinanza al Presidente del Consiglio 
dei Ministri o della Giunta Regionale e comunicazioni 
ai Presidenti dei due rami del Parlamento; 
adempimenti prescritti, rispettivamente, agli effetti 
dell'eventuale difesa della norma (attraverso l'intervento), 
e agli effetti di eventuali iniziative parlamentari 
sulla proposta questione (Lex 1953, II, 
49 segg.). 

La Corte, infine, pu� pronunciare anche senza 
la costituzione di alcuna parte (art. 26, comma I, 

L. cit.). 
Riprendendo, pertanto, l'accennato tema, in 
ordine alla non configurabilit� di parti (nel giudizio 
incidentale di legittimit� costituzionale) si osserva 
cl:te essa � evidente riflesso della natura, sostanzialmente, 
legislativa di questa funzione della Corte, 
pur nella limitata sfera dell'abolitio legis (19) (19-a), 
attuata attraverso un'attivit� di � controllo �, 

ciso contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 
23 giugno 1956, n. 3, � stato presentato un progetto, di 
iniziativa governativa, per una pi� blanda disciplina 
di detta responsabilit� (cfr. la mia nota a sentenza cit., in 
�Rass. mensile dell'Avvocatura dello Stato�, 1956, 168). 

(18) A seguito di una decisione di illegittimit�, le 
Camere o i Consigli dovranno o ridurre I~ legge � in condizioni 
di legittimit� costituzionale � ovvero �tendere 
all'approvazione di una modifica della Costituzione o 
di una nuova legge costituzionale� v. CERETI: Corso 
di diritto costituzionale, 1955, p. 462. 
(19) Concorre alla corretta collocazione dei� soggetti� 
del contenzioso costituzionale, nella dogmatica giuridica, 
il rilievo circa il carattere sostanzialmente legislativo 
dell'attivit� della Corte in subiecta materia. 
Se tralaticiamente caratteristica della legislazione � 
la <<posizione di norma giuridica nuova� (anche se 
abrogante), pi� correttamente puo parlarsi di �modificazione 
dell'ordinamento giuridico>>, ora che questo 
pu� subire, per effetto di una decisione (che non � legge 
in senso formale) la eliminazione con effetti di abrogazione 
di una legge la quale ha pur avuto vigore (art. 136 
della Costituzione). 

L'importanza del fenomeno di eliminazione della 
legge, erga omnes, non sfugge all'AzzARITI Gli effetti delle 
pronunzie sulla costituzionalit� delle leggi, in �Problemi 
attuali di diritto costituzionale�, 1951, 150 ss., il quale 
osserva, tuttavia, che questo effetto nuovissimo non 
esclude che le pronunzie producano anche i loro effetti 
normali in confronto delle parti in causa (p. 151); che 
anzi la questione �conserva il suo carattere di controversia 
tra le medesime parti, perch� la soluzione di essa 

ma di tipo omogeneo rispetto all'attivit� controllata 
(19-b). 

L'interorganicit� della rilevata funzione, di controllo 
legislativo della Cor~e, rispetto ai poteri dello 

� totale o parziale della causa che tra loro si dibatte� 

(p. 174). Cfr. dello stesso AzZARITI: La dichiarazione di 
legittimit� costituzionale di una legge, in �Foro Pad. �, 
1950, IV, 89; cfr. anche GARBAGNATr: Sull'efficacia delle 
decisioni della Corte Costituzionale, in �Studi per Carnelutti 
�, 1950, IV, 191. 
Non concordo. 

a) Invero, per quanto attiene alla declaratoria di 
illegittimit�, � tale la portata della decisione abolitiva 
della legge che gli effetti, nella lite che l'ha provocata, 
sono affatto secondari e riflessi. Per quanto attiene alla 
declaratoria di legittimit�, essa si risolve in una decisione 
di �non luogo �che non pu� avere nessun effetto, neppure 
parziale, nella lite in corso davanti al giudice ordinario o 
speciale, al quale la causa torner� assolutamente integra 
-nei limiti della sua competenza -non solo per 
l'interpretazione della norma costituzionale, ma perfino� 
per l'eventuale illegittimit� che potr� nuovamente essere 
proposta sulla base di argomenti nuovi (v. supra nota 15). 

Sul concetto, di abrogazione, concordano: CALAMANDREI: 
La illegittimit� costituzionale, cit. p. 61; AzZARITI: 
Gli effetti delle pronunzie, cit., p. 169 segg.; GUARINO, 
Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime, in 
Ius, 1951, 356; MoRTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 
1955, 648; CERETI, Corso di diritto costituzionale italiano, 
cit. 466. Contra, ma senza riferimento al problema accennato 
nel testo, e sopratutto a quello di cui a nota� 
precedente, BRUNORI: La Corte Costituzionale, cit. p. 11. 

L'efficacia regolatrice della legge per il periodo �in 
cui essa non era stata ancora dichiarata illegittima � 
ossia la inestensibilit� della dichiarazione di illegittimit� 
ai rapporti sorti anteriormente e gi� definiti per giudicato 

o esecuzione spontanea, � stata rilevata, in dottrina da 
AzZARITI: Gli effetti delle pronunzie, cit. p. 159 ss.; EsPO� 
SITO: Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalit� 
delle leggi in Italia, cit. p. 27; ma non quale argomento 
per riconoscere natura sostanziale di ordine legislativo 
alla funzione in esame della Corte Costituzionale; mentre 
non pu� disconoscersi valore (se non decisivo) rilevante 
alla ritenuta efficacia della iegge medio tempore, 
e sopratutto per le leggi anteriori alla Costituzione, ai 
fini della qualificazione della funzione .che detta legge 
esclude dall'ordinamento giuridico ponendo cos� uno 
fus novum. Cfr. CALAMANDREI: Corte Costituzionale e Autorit� 
giudiziaria, in �Riv. dir. proc. civ.�, 1956, 7 ss. 
Un moderato accenno a tale problema vedasi in EULA: 
Compiti e responsabilit� della magistratura, in � La 
Stampa�, 28 dicembre 1955, n. 307. Essa non ripristina, 
invero, la situazione dell'ordinamento, qual'era 
al tempo della emanazione della legge, per i rapporti 
definiti, e crea invece una c. d. lacuna legis, che sar� 
colmata con i soliti criteri, per i rapporti non definiti. 
La funzione dichiarativa dell'illegittimit� costituzionale 
si presenta peraltro con una propria struttura, la 
quale, da un lato, ne consente la collocazione nel sistema�dei 
controlli, dall'altro ne impedisce la qualificazione 
come �controllo giurisdizionale �. 

b) Infatti, i controlli si atteggiano di regola, nel 
nostro ordinamento, secondo il criterio dell'omogeneit� 


-70 


Stato o delle Regioni, e l'accennata situazione dei 
soggetti non consentono, pertanto, di configurare 
esercizio di giurisdizione in senso tecnico, ossia attivit� 
sostitutiva di quella delle parti, ad opera di 
organo che si ponga, rispetto ad esse, in posizione di 
supremazia, ol~re che d'indipendenza. (19 c, e segg). 

fra attivit� controllata e attivit� di controllo: cos� i 
controlli sull'attivit� della P. A., anche quando si manifestano 
atttraverso decisioni, conservano di regola,natura 
di attivit� amministrativa. Parallelamente doveva atteggiarsi 
il con&rollo dell'attivit� attraverso un'omogenea 
attivit� che -pur assumendo la forma e la solennit� 
delle pi� alte magistrature -non poteva dimettere la 
sostanziale natura legislativa pur nella sua limitata 
sfera di abolitio legis. (Per un'ulteriore specificazione, 

o infra, nota 25). 
c) I controlli assurgono ad attivit� giurisdizionale, 
soltanto, allorquando subentra l'elemento tipico della 
giurisdizione, elaborato in specie per la differenziazione 
di questa dall'attivit� esecutiva. 

Secondo l'opinione dominante nella moderna dogmatica 
giuridica, l'attivit� amministrativa si dirige alla 
soddisfazione di pubblici interessi speciali -assunti 
nei fini dello Stato -attraverso l'esercizio di pubbliche 
funzioni in relazione a casi concreti e lo svolgimento di 
pubblici servizi; l'attivit� giurisdizionale � rivolta alla 
oggettiva garanzia dell'osservanza di norme giuridiche, 
in relazione a determinati fatti. 

Una dettagliata rassegna di tutte le tendenze manifestatesi, 
in argomento, nella dottrina italiana e straniera, 
trascenderebbe i limiti della trattazione. I concetti 
adottati, nel testo, muovono da CAMMEO: Corso di 
diritto amministrativo, 1914, I, p. 24, 28; MORTARA: Commentario 
del codice e delle leggi di procedura civile, I, n. 16, 

p. 17; ORLANDO: In&roduzione di diritto amminis&rativo, 
in �Trattato dell'Orlando�, I, 69; RANELLETTI: Le guarentigie 
della giustizia nella p. a. 1937, 8 ss.; 23 ss.; RoMANO: 
Principi di diritto costituzionale generale, cit. p. 241, 
1421 ss.; MIELE: Principi di diritto amminis&rativo, 1945, 
55; ZANOBINT: Corso di diritto amministrativo, 1954, I, 
p. 10, 14, 24, 25. 
Una pi� penetrante indagine rivela, per�, che l'attivit� 
amministrativa e l'attivit� giurisdizionale presentano 
un carattere comune in quanto sia la �cura degli 
interessi pubblici >> sia la � difesa del diritto � si attuano 
mediante l'applicazione di norme giuridiche, in casi 
concreti; con la differenza che, nell'attivit� amministrativa, 
l'applicazione � del tutto contingente e talora 
negativa (nel senso che la norma funziona come limite); 
mentre,nell'attivit� giurisdizionale essa costituisce l'oggetto 
principale. (Preferisco tale criterio esposto da ROMANO: 
Principi di diritto costituzionale generale, cit. p. 421, 
ed accolto da ZANOBINI: Corso di diritto amminis&rativo, 
cit. p. 24 a quello di FORTI: Diritto amminis&rativo, 1931, 
I, 17, secondo�)! quale, per I'amminist::azione, l'ordinamento 
giuridico � il mezzo: per il giud' Je, l'ordinamento 
giuridico � il fine). 

La vera distinzione non sta, per�, in questo: e neanche, 
nella sanzione, che pu� essere comune a tutte e due 
le attivit� (ad es. nelle pene esecutive: Ordnungsstrafe, 
Ungehorsamstrafe, nella dottrina tedesca. Cfr. D'ALES� 
SIO: Istituzioni di diritto amministrativo, cit. II, p. 249. 
Le pene esecutive differiscono dalle altre sanzioni poi-

In altri termini, la carenza di conflitto di interessi 
e di e< parti� nella struttura del procedimento 
(mentre taluni aspetti formali della giurisdizione 
cedono di fronte alla prevalente fenomenologia 
della modificazione dell'ordinamento giuridico) 
esclude la giurisdizione. 

ch� vengono applicate dalla stessa autorit� in virt� del 
principio dell'cc autotutela�. Cfr. anche RASELLI: Alcune 
note intorno ai concetti di giurisdizione e di amministrazione, 
Roma, 1926, p. 7, e i rilievi di BRACCI, in cc Riv. dir. 
pubbl. �, 1926, I, 233): e neppure in guarentigie di solennit� 
proprie dell'attivit� processuale, ma piuttosto in ci�: 
che nell'attivit� amministrativa si ha la posizione dello 
organo come parte autoritaria rispetto al rapporto; nella 
attivit� giurisdizionale si ha sostituzione autoritaria 
dell'organo rispetto all'attivit� di altri soggetti o, pi� 
correttamente, attivit� dell'organo su ccsituazioni� di soggetti 
o su ccrapporti� fra soggetti diversi dall'organo stesso. 
Cfr: CAMMEO: Corso di diritto amministrativo, cit. II; 
p. 659 (sul concetto che la p. a. � parte necessaria nei 
rapporti amministrativi); III, p. 1211 (sul valore della 
posizione dell'organo come parte, agli effetti della distinzione 
fra attivit� amministrativa e attivit� giurisdizionale); 
CHIOVENDA: Principi di diritto processuale 
civile, Napoli, 1923, p. 91 ss. (3a ed.) Napoli, 1928, p. 266 
ss.; Istituzioni di diritto processuale civile, 1934, II, p. 4 
ss.; LruzzI: L'atto giurisdizionale, in cc Foro Amm. �, 
1924, 1, 137; C.ALAMANDREI: Limiti fra giurisdizione e 
amministrazione cc Studi� I, 1930, 231; ZANOBINI: Corso 
di diritto amminis&rativo, cit. I, 12; BISCARETTI DI 
RUFFIA: Diritto Costituzionale, cit. p. 417, (per la nozione 
di giurisdizione come attivit� sostitutiva); ROMANO: 
Principi di diritto costituzionale generale, cit. p. 422 

(sull'accentuazione del carattere oggettivo della tutela 
giurisdizionale, in opposizione all'autotutela amministrativa). 


Questo criterio costituisce ormai un punto fermo nella 
scienza giuridica. Lo stesso RASELLI: Alcune note intorno 
ai concetti di giurisdizione e amministrazione, cit. n. 2, 6, 7, 
che ne ha sottilmente criticato alcuni aspetti secondari, 
si � limitato ad aggiungervi elementi di specificazione. 


Il requisito dell'indipendenza del giudice rispetto alle 
parti sussiste anche per le giurisdizioni amministrative. 
Cfr. RoMANO: Giurisdizioni speciali amministrative, 
in �ORLANDO-Trattato�, vol. III, p. 535; e ci� non muta 
quando organi dell'amministrazione attiva siano investiti 
di funzioni giurisdizionali. Ma, in questi casi, � la 
legge stessa che fornisce gli elementi per determinare se 
l'organismo decidente si debba porre in posizione di 
assoluta indipendenza ed imparzialit�, nel tutelare le 
ragioni delle parti, anche se una di queste si identifichi 
con l'organo investito di poteri giurisdizionali. Come si 
potrebbero ripetere tali argomenti per il sindacato di 
legittimit� incidentale.? 

Accanto al requisito della indipendenza del giudice, 
si annoverano, con il RANELLETTI: Le guarentigie della 
giustizia nella p. a., cit. p. 8 ss., altri caratteri distintivi 
(che possono, per�, avere soltanto valore sussidiario�-�ed-eventuale): 


lo l'esistenza di una controversia su di una questione 
giuridica (non importano definizione di controversia 
giuridica: la giurisdizione volontaria, il processo di 


-71


La suggestivit� della proposizione che sorregge 
l'istituto di un <<Contenzioso legislaitivo� apre un 
largo campo di indagine . .A.i fini della trattazione, 

esecuzione, la polizia giudiziaria e l'applicazione di 

misure di sicurezza, eppure costituiscono attivit� giuri


sdizionali, in vista dell'intervento del giudice come 

organo di tutela del diritto oggettivo ma rispetto a 

determinati soggetti. RoMANo: Principi di diritto costi


tuzionale generale, cit. p. 424); 

20 nella quale si faccia questione di lm diritto 
subiettivo; 

3� la potest� del giudice di rintracciare, dichiarare 
e realizzare la volont� della norma per il caso concreto; 
elemento logico del giudizio secundum legem ma non de 
legibus. 

d) Ad escludere il carattere� giurisdizionale della funzione 
in esame, della Corte Costituzionale, va anche 
posta in rilievo la peculiarit� del sistema che non presenta 
termini per l'ammissibilit� della �questione�, la quale 
pu� essere proposta in qualsiasi tempo. � quindi ovvio 
che non si tratta di guarentigia giurisdizionale, dalla 
quale non pu� essere -concettualmente -disgiunto 
l'elemento temporale. 

e) L'espressione �controllo giurisdizionale� � usata 
di regola, in senso meramente empirico, in luogo di 
�sindacato � o pi� tecnicamente, di � giurisdizione � 
che gi� per s� significa dichiarazione del diritto, e concettualmente 
si riferisce a situazioni contrapposte di parti 
in conflitto. 

f) N� mi sembra configurabile -sotto l'esposto 
profilo -la distinzione fra atti aventi forza di legge 
e aventi natura di legge. (CAPPELLETTI: La giurisdizione 
costituzionale delle libert�, cit. p. 103, nota 327), e la 
collocazione delle decisioni dell'organo costituzionale fra 
gli atti della prima specie, individuando l'elementodecisivo 
degli atti giuridici, nel modo di formazione (piuttosto 
che nella loro efficacia). Se � esatto che non debba 
riguardarsi agli effetti, non � neppure vero che sia da 
eleggere ad elemento caratterizzante il modo di formazione, 
che attiene alla genesi e non alla sostanza dell'atto. 

La decisione della Corte Costituzionale sarebbe emessa 
non in regime di �autonomia � inter partes tipico del 
controllo; o in regime di cc eteronomia � (sovranit� assoluta) 
tipico della legge (CARNELUTTI: Teoria generale del 
diritto, 1951, 52 ss.), sibbene -sempre in regime di 
�eteronomia � -ma di sovranit� vincolata ossia come 
comando provocato da una �parte >>. 

La regola ricordata da CARNAOINI: Tutela giurisdizionale 
e tecnica del processo, in �Studi per Redenti �, 
II, 717: Wo Kein Kliiger ist, da ist Kein Richter, avrebbe 
quindi la sua reciproca. Ma questa tesi della � decisione 
avente forza di legge�, per quanto sostanzialmente assai 
prossima alla tesi dianzi prospettata, non persuade, 
proprio, perch� sotto il profilo sostanziale il modo di 
formazione della pronuncia (posizione dell'organo rispetto 
ai soggetti) appare rilevante quale criterio discriminativo 
fra attivit� giurisdizionale e amministrazione, e non 
anche rispetto all'attivit� legislativa. 

� stato a tale riguardo, ricordato: BRUNORI: La Corte 
Costituzionale, cit. p. 10, nota 30, il precedente della 
�sentenza� della Magistratura del Lavoro, cui si � riconosciuta 
natura giurisdizionale, nonostante che, ex legge 
(artt. 1, 5 Disp. prel. c. c.) essa fosse fonte di norme 

basti aver posto in confini, relativamente certi, 
il problema della collocazione del giudizio incidentale 
di legittimit� costituzionale escludendone 

giuridiche (CARNELUTTI: Funzio~e del proc~~so del lavoro, 
in �Riv. dir. proc. civ.>>, 1930, 1, 131 ss.; RASELLI: Appunti 
intorno alla funzione della M. d. L., in �Studi per Chio. 
venda�, 1927, 711; la Magistratura del Lavoro, 1934, 
20 ss., e bibliogr. ivi cit.). � intuitivo che le argomentazioni 
valevoli per la produzione di �atti normativi� 
di categoria, non possono estendersi alla produzione 
di �atti abrogativi delle leggi�. 

Preminente � la funzione complementare dell'attivit� 
legislativa che la Corte assolve nel processo di legittimit�, 
funzione resa necessaria dall'indeterminatezza naturale 
delle norme costituzionali, Cfr. CAPPELLETTI: La giurisdizione 
costituzionale delle libert�, cit. p. 16, nota 30. 

g) Neppure decisivo � il rilievo che si d� alla � richiesta
� del giudice, sia perch� questa non � atto di 
�parte� in senso proprio (CAPPELLETTI: op. cit. p. 4, 
individua la �parte >> nel giudice che promuove la questione 
e il �petitum>> sostanziale dedotto, in un diritto di 
libert� di natura ultraindividuale) sia perch� -se pur lo 
fosse -non avrebbe certo la virt� di snaturare l'atto della 
Corte, che, ontologicamente considerato, � caratterizzato 
dall'elemento modificativo dell'ordinamento giuridico. 

h) Piuttosto, merita di essere considerato attentamente 
il tentativo di accostamento fra giudizio di 
legittimit�, in via incidentale, e volontaria giurisdizione. 
(CAPPELLETTI: op. cit., p. 116, 117). 

In effetti, la c. d. giurisdizionale volontaria, � stata 
frequentemente classificata come attivit� oggettivamente 
amministrativa esercitata dal potere giudiziario, sicch� 
non sarebbe repugnante al sistema prospettare una 
attivit� oggettivamente legislativa, e quindi rivestita 
anche (se non prevalentemente, che un calcolo quanti. 
tativo � disagevole, per certo) di poteri giurisdizionali. 

i) Il sindacato di legittimit� costituzionale in via 
incidentale � stato ricondotto alla funzione legislativa 
da CALAMANDREI: La illegittimit�, cit. p. 59 ss.; Corte 
costituzionale e Autorit� giudiziaria, cit. p. 7; e in� Atti 
Parlam. Camera Deputati� (1950, p. 24047), che, risalendo 
a KELSEN: La garantie constitutionnelle, in �Rev. 
de droit publ. �, 1938, 224 ss., rileva la decisione della 
Corte essere atto sostanzialmente legislativo, sia quando 
dichiara la legittimit� costituzionale (interpretazione 
autentica) sia quando dichiara l'illegittimit� costituzionale 
(abrogazione). 

In ordine al primo punto, v. swpra nota 17. In ordine 
al secondo, � stato osservato, invero, da BRUNORI: La 
Corte Costituzionale, cit. p. 6, nota 22, che il Kelsen 
si riferiva all'ordinamento austriaco, diverso -sotto 
il profilo in esame -del nostro. L'A. non giustifica, 
per�, per quali ragioni la rilevata diversit� riguardi 
aspetti influenti sulla questione. 

Nello stesso senso del Calamandrei, v. GULLO, in 
�Atti Parlam. Camera Dep. �, (1950, p. 24023), che 
accenna alla politicit� dell'istituto, ma soprattuto 
pone in rilievo che esso non tende alla composizione 
di una lite; REPAOI A: Appunti in tema di Corte Costituzio-nale, 
in �Foro Padano�, 1951, IV, 66, ilquale colloca la Corte 
.Costituzionale fuori dei tre poteri, come organo costituente, 
le cui pronuncie avrebbero natura di controllo 
giurisdizionale, ma contenuto e forza di legge; COSENTINO: 


-72 


la natura giurisdizionale in senso proprio, per vari 
ma. insoddisfac0nti aspetti contra.stata o ritenuta 
in dottrina (20) e basti aver posto il problema 
-sopra.tutto -ai fini della esclusione della. 
applicabilit� delle regole proprie dei procedimenti 

Corte CoBtituzionale, organo giurisdizionale o politico? 

in �Poi. Parlam. � 1950, 1, 143. 

A tali opinioni si � replicato da AzzARITI: Gli effetti 
delle pronunzie, cit. p. 169, che �riflessi politici sono 
insiti in qualsiasi sindacato sulla costituzionalit� delle 
leggi� e che nel nostro sistema �a questo sindacato si 

� finito per dare una configurazione giurisdizionale � 
cfr. in senso conforme LUCIFREDI: La nuova CoBtituzione 
Italiana, 1952, 36, 37, 197. 

Tali argomenti, buoni per respingere la tesi di ordine 
politico, con il mero riferimento alla forma adottata nel 
nostro ordinamento, non valgono tuttavia, di fronte 
agli elementi strutturali esaminati (supra lett. b -e). 

Particolare rilievo merita la tesi di RESTA. L'illegittimit� 
dell'atto giuridico in �Riv. Trim. Dir. Pubbl. � 
1955, 42, che considera la C. C. organo BUper-legiBlativo. 

Altra tesi, circa il carattere anfibio politico-giuridico 
della Corte � stata prospettata in sede parlamentare. 
In particolare, fra gli altri interventi, cfr. TERRACINI: 
in �Atti Parlam. Senato>>, (1948-49, p. 4964), 
il quale ammette trattarsi di �organo giurisdizionale �, 
senza peraltro determinare i criteri di tale classificazione, 
ma soggiunge che esso tuttavia rappresenta come un 
punto �d'incontro dei tre poteri �; il che ha sollevato 
apprensioni, probabilmente ultronee. v. BRUNORI: La 
Corte CoBtituzionale cit. p. 7, nota 22 e Lavori preparatori, 
ivi cit.. 

Il cc punto d'incontro dei tre poteri � � concetto, tut


tavia assai differente da quello enunciato nel testo, in 

ordine al carattere inter poteBtativo della Corte (v. supra 

nota 3) Organo interpotestativo era gi�, nel nostro ordi


namento, la Corte dei Conti. 

Anche PERASSI: in Atti CoBt. pag. 2649; GROPP.ALI: 
Il diritto naturale e la Corte CoBtituzionale, in �Riv. int. 
fil. dir.�, 1953, 38 e GUARINO: Abrogazione e diBapplicazione 
delle leggi illegittime, in �Jus �, 1951, 350, hanno 
prospettato la tesi che il sindacato di legittimit� costituisca 
attivit� oggettivamente legislativa di organo 
soggettivamente giurisdizionale. 

Non affronta una qualificazione dogmatica, ma adombra 
la tesi che il sindacato di legittimit� costituisca 
garanzia coBtituzionale (e non funzione giurisdizionale), 
�diretta mediatamente a rimuovere le possibili deviazioni 
del potere legislativo� CASAMASSINA: La giuriBdizione 
coBtituzionale, in � La Corte Costituzionale �, 
Suppl. alla �Rass. Avvoc. Stato �, 1957, 99, 100. 

(20) 
Non sembrano persuasivi i criteri seguiti: 
a) da BASCHIERI, D'ESPINOSA, GIANNATTASIO: La 
CoBtituzione Italiana, 1949 (senza distinguere fra i vari 
tipi di procedimento ravvisano una funzione giurisdizionale 
della Corte; BUpra parteB) p. 434; da LIGNOLA: 
In tema di Bindacato dell'A. G. Bulla coBtituzionalit� 
delle leggi, in cc Foro Pad. �, 1951, 158; e STENDARDI: La 
Corte CoBtituzionale, cit. p. 133, i quali ritengono che 

il sindacato in esame sarebbe di tipo giurisdizionale, 
in quanto diretto a risolvere un con(iitto di norme. 
Invece, a prescindere dall'assenza della poBizione del-

giurisdizionali in tema di partecipazione dei soggetti, 
nel giudizio anzidetto. 

N� l'aver riconosciuto carattere di �pregiudizialit�>> 
al procedimento di legittimit� costituzionale 
attribuisce, invero, necessariamente carattere giu


l'organo rispetto alle parti, Bupra parteB, tipica della 
giurisdizione, non si vede perch� il � conflitto di norme 
� dovrebbe qualificare la composizione come attivit� 
giurisdizionale. Detto conflitto potrebbe ricollegarsi al 
solo �elemento logico � del giudizio. Ma questo opera 
sempre e soltanto Becundum legem e giammai attraverso 
una valutazione de legibuB, con eliminazione di 
una di queste, sia pur di grado o resistenza minore. 
Cfr. in tal senso B1scARETTI di RUFFIA: Diritto coBtituzionale 
italiano, (4o ed.), 1955, 454. 

Secondo l'A. la Corte non giudica della bont� e della 
convenienza delle leggi ordinarie (art. 28 L. Il marzo 
1953, n. 87), ma si limita ad accertare la volont� della 
legge costituzionale e ad applicarla al caso concreto; 
onde nonostante la coesistenza di elementi politici, si 
tratta di una procedura che si avvicina a quella giudiziaria. 
Tali argomenti prescindono dalla efficacia 
della decisione, che accertando l'illegittimit� costituzionale 
incide sostanzialmente sulla formazione del 
diritto positivo, come si � visto, Bupra nota 19 lett. a); 

c) da BISCARETTI di RUFFIA: Diritto COBtituzionale, 
cit. pp. 453, 460, 461. L'A. dopo aver compiutamente 
elaborato gli elementi costitutivi della giurisdizione e, 
in particolare, la posizione del giudice Bupra parteB 
nonch� l'elemento logico del giudizio (v. supra, nota 19, 
C/3) conclude poi che � giurisdizione in senso oggettivo 
cc la funzione giurisdizionale esplicata per la tutela 
di diritti o interessi fondati direttamente su norme 
formalmente costituzionali� (p. 453); ricollegando senza 
altro a siffatta attivit� quella della Corte Costituzionale, 
in tema di sindacato di legittimit� (pp. 460, 461) che, 
invece, � priva dei due elementi suddetti ; 

d) da CARUSI. Gli efietti delle pronunzie della C. C, 

cit., il quale, attraversa uno studio condotto con impec


cabili criteri scientifici, combatte la tesi della giurisdi


zione di legittimit� su atti legislativi e quella della 

ccpregiudiziabilit� � (v. infra nota 28) evitando, per�, il 

problema della cc situazione � dell'organo giudicante. 

e) da GARBAGNATI: Sull'efficacia delle deciBioni 
della Corte CoBtituzionale, in cc Studi per Carnelutti �, 
1950, IV, 191, che dissente dalla tesi di Calamandrei 


(v. Bupra, nota 31) ma con l'insufficiente argomento 
che la dichiarazione di legittimit� non sia interpretazione 
autentica, promanando da organo diverso da 
quello che ha emanato la norma, e che la dichiarazione 
di illegittimit� non significhi abrogazione, avendo 
effetto dichiarativo ex tunc, anche sul processo rimasto 
sospeso e su tutti i rapporti regolati dalla norma. Questo 
� vero, salvo che per i rapporti definiti per sentenza o 
esecuzione volontaria, cfr. ESPOSITO: Il controllo, cit. 
p. 27; AzzARITI: Gli effetti delle pronuncie, cit. p. 159 
(v. BUpra nota 19-a) per la ragione che la legge ha avuto 
pieno vigore medio tempore, tanto che l"� 'norma costituzionale 
136 non prevede affatto il regolamento legi--slativo 
di detti rapporti, come, invece, � stato ritenuto 
necessario per il caso diametralmente opposto della 
caducazione del decreto legge non convertito a sensi 
dell'art. 87 Costit.; 

-73 

risdizionale all'organo che l'accerta e all'attivit� 
occorrente (21). 

Il concetto di pregiudizialit� e di accertamento 
pregiudiziale ha subito una innegabile espansione, 
fino a ricomprendere taluni procedimenti amministrativi 
(ad es. quello per l'accertamento tributario, 
come pregiudiziale al processo penale) (22). 

Non �, pertanto, ripugnante la classificazione del 
procedimento in esame, come �pregiudiziale �, pur 
se si concreta nella risoluzione di un �dubbio� 
interpretativo (23) (in ordine ad una norma costituzionale) 
deferita ad organo titolare di funzione 
contenzioso legislativa (24) (25). 

f) da VIRGA: Diritto Costituzionale, 1952, 216 ss. 
che enuncia il carattere giurisdizionale del sindacato 
di legittimit�. senza approfondire gli elementi discriminanti: 
cos�: PIERANDREI: La decisione degli organi della 
giustizia costituzionale, in � R. I. S. G.>>, 1954, 133 e 
in �Studi per V. E. Orlando>>, 1956, II, 241, che rileva 
trattarsi di giustizia costituzionale, ossia di tipo giurisdizionale 
con speciali caratteristiche ; MoRTATI : 
Istituzioni di diritto pubblico, 1955, 639 segs. e SIMI: I 
presupposti processuali del giudizio di legittimit� costituzionale, 
in �La Corte Costituzionale� Suppl. alla �Rass. 
Avv. Stato�, cit. 1957, 107, in base al concetto di giurisdizione 
rivelata dall' indipendenza dell' organo che 
pronuncia il diritto, (criterio subiettivo inadeguato) e dalla 
efficacia della �cosa giudicata � (criterio non decicivo, 
come ha. dimostrato CASAMASSIMA op. cit. p. 87); cos�, 
infiine, BACCARI, Natura giuridica delle pronunzie della 

O. C. ecc. in �La Corte Costituzionale" cit. 191 e 
GARGIULO, Gli effetti delle pronunzie emesse dalla O. C. 
ecc. �ivi" 251, i quali ammettono il carattere giurisdizionale 
di dette pronunzie rapportato all'oggetto dedotto 
(distribuzione della funzione legislativa). 
(21) Come invece, ritiene COSTA: Manuale di diritto 
processuale civile, 1955, 98, e come riteneva ANDRIOLI: 
Profilo processuale del controllo giurisdizionale delle leggi in 
�Riv. dir. pubbl. >>, 1950, I, 27, 41 ss.; il quale, allo 
stato della legislazione del tempo, poteva formulare 
l'opinione che si trattasse di attivit�. giurisdizionale, 
in relazione alla struttura �pregiudiziale " della questione, 
con il conseguente �trasferimento " di tutti gli 
�elementi subiettivi della causa principale >>, opinione 
attenuata di recente (v. supra, note 13 e 14). 
(22) Per una completa disamina del fenomeno dell'espansione 
sostenuta nel testo, cfr. SABATINI: Trattato 
dei procedimenti incidentali nel processo penale, 
1953, 20 ss.; FoscHINI: La pregiudizialit� nel processo 
penale, 1942; cfr. altres�: S. U. Pen. 14 novembre 1953 
in� Foro it.. >>, 1954, II, 75; Trib. Milano, 25 giugno 1956 
in �Giust. Pen. >>, 1957, II, 214 (con nota di Bracci A.) 
Cfr. anche MENESTRINA: La pregiudizialit� del processo 
civile, 1904; SEQUI: Il processo civile nello Stato italiano 
in �Jus >>, 1954, 32. 
(23) PETRUCCI: La Corte Costituzionale, in� Commentario 
sistematico alla Costituzione Italiana>>, 1950, II, 455. 
(24) Detto potere � assimilabile allo fus respondendi 
(ex auctoritate principis) di talune magistrature dell'epoca 
imperiale i cui responsi venivano provocati per singoli 
casi e divenivano fonti di cognizione generale del diritto. 
(25) Trattasi del potere di vietare (come tale riconducibile 
alla tricotomia del diritto romano classico, 
3) Il conflitto di interessi (da non confondere 
con il c. d. contrasto d'interessi di che tratta 
l'art. 127 Oost. v. infra sez. IV) � ipotizzabile 
fra Stato e Regione o fra Regioni, che si pongono 
come � parti � di fronte ad un organo giudicante 
in ordine ad un obbietto (potest� legislativa) (26). 
Coerentemente, per la risoluzione del conflitto, era 
stato configurata l'azione in via principale. In 
pratica � stata ammessa la doppia tutela (implicitamente 
in sent. Oost. 24 Gennaio 1952 n. 35) 
sia incidenter senz'.1 prefissione di termini, sia 
principaliter nei termini di cui infra (sez. III, 
5, III) (26-B). 

secondo cui lex aut iubet aut vetat aut permittit) l'osservanza 
di una legge o di un atto avente forza di legge. Si manifesta, 
tale potere, quale �veto >>, in sede di controllo, 

(v. supra, nota 19-b), ben diverso dall'istituto classico 
del veto (sia nella forma dell'intercessio delle magistrature 
collegiali romane; sia in quella del �veto " spettante 
ai capi di Stato in talune Costituzioni, o a membri 
di societ� di nazioni; sia in quella del liber�m veto, 
cfr, Liberum veto, in �Nuovo Digesto It. � e bibliografia 
ivi citata). 
La DECISIONE DELLA CORTE, sebbene non sia elemento 
impeditivo di perfezione, n� dichiarazione di 
nullit�, n� �annullamento� (trattasi, quindi, di una 
abrogazione sostanziale e non apparente, come ritiene 
invece AzzARITI: Gli effetti delle pronunzie cit. pp. 159, 
162) ma declaratoria di incompatibilit�. e di conseguente 
cessazione di efficacia; � TUTTAVIA FONTE DEL DIRITTO 
IN QUANTO MODIFICATIVA DELL'ORDINAMENTO GIURI� 
DICO NELLA SUA ASTRATTEZZA E GENERALIT�; OHE � 
QUANTO BASTA PER CONFERIRLE ALLA FUNZIONE DELLA 
CORTE IL CONNOTATO DELL'ATTIVIT� LEGISLATIVA E 
PI� PRECISAMENTE, COME ATTIVIT� NORMATIVA, SVOLTA 
ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL CONTENZIOSO LEGISLATIVO. 

(26) Nel procedimento di legittimit�. in via principale, 
la decisione, pi� che modificare quantitativamente 
l'ordinamento, ripristina la distribuzione delle competenze 
normative. A tale obietto �, invero, limitato 
questo tipo di procedimento di legittimit�. in via principale, 
nelle sue tre forme: a) azione promossa dalla 
Repubblica contro una Regione, per lesione di competenza 
nell'emanazione di legge regionale: art. 127, 30 
comma Costit. e art. 31 L. 11 marzo 1953, n. 87; mentre 
sul contrasto di interessi giudicano le Camere; art. 127, 
4� comma Costit.; b) azione promossa da una Regione 
contro la Repubblica: art. 2, 1� comma L. Costit. 9 febbraio 
1948, n. 1; c) o contro altre Regioni; art. 2, 20 
comma L. Costit. cit., sempre per lesione di competenza 
(v. anche artt. 32 e 33 L. 11 marzo 1953, n. 87 
cit.). A seguito di che gli organi legislativi dello 
Stato o della Regione potrebbero, in tesi, ripetere sostanzialmente 
la identica norma caducata per effetto 
della decisione. L'ordinamento giuridico, non risulterebbe, 
comunque, modificato nell'ipotesi inversa, in 
quanto l'abolitio legis, in questa fattispeci~, opera con 
efficacia di dichiarazione di inesistenza nllturalmente 
ex time. Ci� sembrerebbe. risultare, non soltanto, d�l-l'ovvio 
motivo che l'atto legislativo emesso da organo 
sprovvisto di potere non � una legge, neppure medfo 
tempore, ma anche dall'interpretazione sistematica delle 
norme disciplinatrici della materia. 

74 


II 

I soggetti nel giudizio di legittimit� costituzionale 
promosso da autorit� giurisdizionale 

(lo tipo di procedimento) 

I. Caratteristiche del procedimento in via incidentale. 
-2. Le parti del processo principale come soggetti del 
giudizio di legittimit�. -3. Il Pubblico Ministero. 4. 
Gli organi della P. A. parti del processo principale. 5. 
L'intervento degli organi dello Stato e delle Regioni. 
-6. Il presidente del Consiglio. -7. I rappresentanti 
delle Camere e dei Consigli Regionali. -8. L'intervento 
di terzi. -9. Il controinteres1mto. -10. Sostituti proces
� uali. 
1) Sulla esclusivit� del procedimento in via incidentale 
non vi � contrasto in dottrina (27). -Trattasi 
di una soluzione di sapiente compromesso, per 
evitare, senza il previo vaglio di un giudice, il 
dilagare di azioni popolari di impugnazione avverso 
la legittimit� costituzionale delle leggi. A tale 

L'art. 136 Costit. dettava il fondamentale e carat


terizzante precetto della ceBBazione di efficacia della 

legge dichiarata incostituzionale, dal giorno succes


sivo alla pubblicazione della decisione, con riferimento 

alle controversie relative alla legittimit� costituzionale 

delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, 

e delle Regioni (art. 134 Costit.), quando ancora non 

era stato delineato l'istituto, nella nota dicotomia 

(proposizione incidenter e principali:ter) introdotta con 

la L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1. Le controversie di 

legittimit� ipotizzate dall'art. 134 erano probabilmente 

solo quelle di legittimit� Btrictu BenBu, di poi, ricomprese 

nell'art. I L. Costit. cit., e proponibili solo incidenter; 

mentre le questioni di legittimit� per lesione della com


petenza potevano, pi� correttamente, ritenersi com


prese nel conflitto di attribuzioni, se ancor oggi (ma, 

ormai, a torto) si ritiene che per dette questioni sia 

data altra doppia"'tutela (dell'azione di legittimit� prin


cipaliter e del conflitto), (v. infra nota 101). Del resto, 

la tesi della efficacia dichiarativa di inesistenza (ex 

tunc), della fattispecie in esame trova conferma nel 

sistema della L. 11 marzo 1953, n. 87, che ripete 


art. 30, 30 comma -la norma dell'art. 136 Costit., a 

conclusione della disciplina delle questioni di legittimit�. 

in via incidentale (artt. 23 a 30); mentre nella succes


siva disciplina delle questioni di legittimit� in via prin


cipale (artt. 31 a 35) manca detto richiamo; anzi, mentre 

vi si contengono rinvii alla fattispecie precedente, per 

quanto attiene agli artt. 23, 25 ,26, vi manca, invece, 

proprio il richiamo all'art. 30. 

(26-B) Cfr. GASPARRI, QueBtioni di competenza legiBlativa 
in via incidentale, in Giur. OoBt. 1958, 901. 

(27) Cfr. per tutti AzzARITI: Gli effetti delle pronuncie 
BUlla coBtituzionalit� della legge, in cc Riv. dir. proc. >>, 
1950, I, 189-190; � stato, tuttavia, rilevato che le leggi 
aventi un c~mtenuto concreto, e direttamente lesive di 
diritti o interessi, possono essere im;_Jugnate principaliter. 
Cfr. GUARINO: Profili coBtituzionali, ecc. "in Foro It." 
1952, IV, 73; BARILE; Competenza della corte coBtituzionale 
sulle leggi provvedimento, in cc Giur. Cost. >>, 1957, 
677, 678. Vedasi, altresi, l'isolato tentativo di classificare 
il procedimento come cc azione diretta " in FRAGOLA: 
esclusivit� fa eccezione, solo, l'impugnazione principale 
delle leggi regionali, da parte dello Stato, 

o delle Regioni. (v. supra, Sez. I, n. 3). 
Il procedimento si att.eggia in :rp_qdo autonomo, 
in ordine ad una pregiudiziale costituzionale, e si 
ricollega al comune sistema di accertamento di 
pregiudiziali nel processo civile (art. 34 c.p.c. e 
artt. 27 e 28 c.p.p.), nel processo penale (artt. 18 
a 21 c.p.p.), in quello amministrativo (art. 28 Testo 
unico 26 giugno 1924, n. 1054) e in genere, 
in ogni procedimento contenzioso -sulla base dei 
tre elementi (28): a) insorgenza della questione, 
nel corso di uno di detti procedimenti; b) posizione 
della questione stessa, non come problema 
meramente astratto ed accademico, ma come presupposto 
per la decisione di una controversia concreta, 
avente per oggetto diritti soggettivi o interessi 
legittimi (29); c) non coincidenza fra oggetto 
della controversia principale e questione di legittimit�. 
(29-bis) 

Il procedimento di legittimit� costituzionale, in 
via incidentale, presenta dei presupposti tipici: a) 
una richiesta (in forma di ordinanza) del giudice 
ordinario (o speciale) davanti al quale pende un 
processo; b) dei soggetti identificabili (bens�) con 
le parti del suddetto giudizio, (ma che taH non 
si presentano nel procedimento in esame) nonch� 
con il rappresentante del potere esecutivo dello 
Stato o della Regione, secondo che sia dedotta 
la illegittimit� di una legge dello Stato o della 
Regione; c) una quaestio, di legittimit� costituzionale 
(che sostituisce la causa petendi) relativamente 
ad una �norma� di legge; o di.atto avente forza di 
legge, dello Stato o della Regione (da non confondere 
con la causa petendi del giudizio principale, che �, 
se mai, l'applicabilit� della norma ad un dato rapporto); 
ossia un dubbio, riconosciuto non manifestamente 
infondato, dal giudice del processo principale, 
circa l'applicabilit� della norma a quella lite; d) la 
risoluzione di detto presupposto (res, petitum) la 
cui soluzione affermativa avr� effetti immediati 
-per quanto non assoluti, come si vedr� -rispetto 
al giudizio principale, mentre la soluzione negativa, 
avr� effetti immediati sulla lite, e mediati attraverso 
l'estensibilit� del giudicato (erga omnes). 

L'applicazione delle norme di procedura sul OonBiglio 
di Stato ai giudizi avanti la O.O., in cc Foro It." 1953, 
IV, 210. Contra BARALDI: Dei giudizi davanti la O. O., 
ivi, 1954, IV, 23. 

(28) Cfr. in tal senso Ordinanza S. U. Cass. Civ. 
9 maggio 1956, in � Giur. Cost. " 1956, 1044. Contra : 
CARUSI, Gli effetti delle pronunzie, cit, p. 216, che ritiene 
trattarsi di un frazionamento del giudizio su una stessa 
controversia (p. 238). v. infra nota 36. 
(29) In particolare, sul punto, v. ordinanza S. U. 
Cass. Civ. 25 giugno 1956 in << Giur. Cost, '" 1956, 1188. 
(29-biB) Sul punto: che l'indagine su!, titolo di propriet� 
� pregiudiziale all'azione di revindica, ..e non_ 
coincide con l'azione stessa, sicch� la questione di legittimit� 
delle leggi-provvedimento di esproprio non pu� 
dirsi cc principale" (e perci�, � proponibile) v. Sent. Cost. 
25 maggio 19&7, n. 59 in cc Giur. Cost." 1957, 676, con 
nota adesiva di BARILE, cit. supra, nota 27. 


-75


In ordine ai detti presupposti tipici sub a), c) 
e d) (la cui trattazione esorbita dal tema proposto) 
baster� osservare: ad a) che l'ordinanza del giudice, 
si inquadra nella categoria degli atti introduttivi 
dei procedimenti (30), come �richiesta� 
(31). 

Il giudizio sulla legittimit� costituzionale di 
una norma di legge o di atto avente forza di legge 
�, infatti, promosso con ordinanza del giudice 
(art. 1 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23, 
comma 2�, art. 25, comma 10, art. 29 L.11 marzo 
1953, n. 1); la ordinanza costituisce il primo . 
dei presupposti processuali per il giudizio di legittimit�, 
il �visto di entrata� (32) -e ad un 
tempo -il limite entro il quale tale giudizio dovr� 
svolgersi (33); sicch�, la competenza della Corte 
Costituzionale non sorger� se l'ordinanza sia inesistente 
o nulla, per vizi formali (fra i quali, la 
mancanza delle sottoscrizioni prescritte e, proba


(30) Particolarmente, trattasi di atto introduttivo 
di un procedimento con efficacia modificativa dell'ordinamento 
giuridico. Circa l'estensione della fenomenologia 
del procedimento giuridico a tutte le funzioni 
dello Stato, cfr. CAMMEO: Corso di diritto amministrativo, 
cit. pag. 1083 segg. ; SANDULLI: Il procedimento 
amministrativo, 1940, 14 e la dottrina ital. e german. 
ivi citata (note 24, 25). 
In ogni procedimento si distinguono la fase preparatoria, 
la fase costitutiva e quella integrativa di efficacia. 
Nella prima, si ricomprendono, di regola, atti: 
I) propulsivi (come domande, richieste, proposte), II consultivi: 
III di accertamento preliminare (cfr. SANDULLI: 
Il procedimento, cit. p. 134). 

(31) Secondo SANDULLI: Il procedimento, cit. p. 145, 
si qualificano come richieste quelle cc istanze, le quali 
vengono da un'autorit� presentate a un'altra autorit�, 
o comunque a un agente diverso, non in vista di un 
interesse immediato suo proprio, ma piuttosto nella 
esplicazione della sua missione istituzionale� Sec. GASPARRI, 
Corso di dir. amm. cit. p. 121, la cc richiesta� � una 
dichiarazione di utilit� fatta da un organo, per la comunit� 
cui appartiene. (Cfr. in arg. l'approfondita indagine 
di KoRMANN, System der rechts geschaftlichen Staats akte, 
1910, p. 79). Come tale la richiesta esclude il concetto 
di �domanda '" ma si differenzia anche dalla proposta, in 
quanto la richiesta � configurata come cc mera manifestazione 
di volont� � e la proposta contiene sostanzialmente 
anche un <<giudizio� o un cc suggerimento�. La distinzione 
� comunque assai controversa: cfr. BRACCI: Dell'atto complesso 
in diritto amministrativo, 1927 p. 63; B1sCARETT1 DI 
RUFFIA: La proposta nel diritto pubblico, 1936, p. 41; SANDULLI: 
Il procedimento, cit. p. 146 e segg., e Manuale 
di diritto amministrativo; 1957, p. 301; BALZARINI: Atti 
e negozi di diritto corporativo, 1938, p. 178; RANELLETTI: 
Istituzioni di diritto pubblico, 1951, p. 591. A fortiori, la 
suddetta configurazione esclude il concetto di cc impugnazione'' 
sostenuto da SIMI: I presupposti' cit. p. 112. 
(32) CALAMANDREI: Illegittimit� costituzionale, cit. 
p. 34 segg. ; S1M1, op. cit. p. 118 e segg. 
(33) In tal senso, le sent. Costit. 3 luglio 1956, n. 9, 
in cc Giur. Cost. � 1956, 607: Sent. Cost. 26 gennaio 1957, 
n. 32; 18 marzo 1957, n. 45; 25 maggio 1957, nn. 64 e 80, 
in cc Giur. Cost. � 1957, 579; 713; 783. 
bilmente, delle notificazioni, trattandosi di atto 
ricettizio) o sostanziali : ad es. la omessa indicazione 
del compiuto giudizio di pregiudizialit�, il 
quale esame � bensi compito del giudice ma requisito 
indefettibile della � � richiesta � che dal 
medesimo promana, anche per evitare che sia 
proposta la questione, principaliter (34); ovvero 
l'omessa od incerta identificazione delle norme, 
che si assumono violate (35). 

Ad c) Tuttavia, prima di conchiudere questi cenni 
introduttivi, deve essere posto in evidenza agli 
effetti della tipicit� del procedimento -il 
difetto di �condizioni dell'azione� (diritto, legittimazione, 
interesse) appunto perch� a base del 
procedimento stesso si pone una � richiesta �, 
la cui cognizione � condizionata dal potere del giudice 
(e non da un diritto soggettivo o interesse 
legittimo : causa petendi) nonch� da un interesse 
astratto e pubblico, per quanto attuale in relazione 
ad un processo, e non da un interesse concreto 
e personale (proprio dell'azione) (36). 

(34) Sent. Costit. 26 gennaio 1957, n. 27, in cc Giur. 
Cost. � 1957, 395, con nota di CHIEPPA: Jus superveniens 
e rilevanza nei giudizi di legittimit� costituzionale, 
ivi. Dopo questa prima chiara pronuncia, la giurisprudenza 
della Co:-te Costit. ha ammesso, con alterna intensit�, 
un proprio sindacato sostanziale (in luogo di quello 
meramente formale) sulla motivazione del giudice a quo, 
sul punto della �rilevanza�. Cfr. Sent. Costit. 21 gennaio 
1957 n. 30; 11 marzo 1957 n. 42; Ordinanza del 
22 marzo 1957 n. 48 ; sent. costit. 5 aprile 1957 n. 49; 
25 maggio 1957 n. 60, 69, 74; Ordinanza 25 maggio 1957; 
Sent. Co.1tit. 25 maggio 1957 n. 78; in cc Giur. Costit. � 
1957, passim; Sent. Costit: 8 luglio 1957 n. 106. Qualche 
cenno 1mlla questione, con riferimento alle due prime 
pronuncie, in CATALANO: Della ccrilevanza� della questione 
costituzionale ecc., in �Rass. Avv. Stato'' 1957, p. 1. Per 
una indagine dogmatica, vedasi CRISAFULLI : Sulla sindacabilit� 
da parte della Corte Costituzionale della rilevanza 
della questione di legittimit� costituzionale, in � Giur.� 
Cost. � 1956, 607, segg. 
(35) Sent. Costit. 3 lugl10 1956, n. 11; 12 luglio 1956, 
n. 19 in �Giur. Cost. '' 1956, 612, 654; Sent. Costit. 5 Aprile 
1957, n. 49; 25 maggio 1957, n. 65 e 69, �ivi i> 1957, 
616; 720; 747. 
(36) PETRUCCI: La Corte Costituzionale, in �Commentario 
Sistematico alla Costituzione Italiana�, 1950, 
II, 455 ravvisa, nel procedimento di legittimit�, un 
interesse del giudice alla risoluzione del dubbio. 
Non sembrano ricollegabili all'identico sistema taluni 
precedenti del nostro ordinamento: il regolamento di 
competenza richiesto d'ufficio dal giudice civile (art. 45 

c. p. c.); l'ordinanza della Corte di Cassazione, in materia 
penale, interpretativa della sentenza di annullamento 
con rinvio (art. 545 c. p. p.); il procedimento per la 
dichiarazione di inapplicabilit�. di norme penali, in materia 
tributaria (artt. 1 e 23 L, 7 gennaio 1929, n. �4) di 
competenza delle Sezioni Unite della Cassaz,ione. 
In queste fattispecie, sussiste sempre un diritto 
controverso del privato, che permane anche alla base 
del procedimento incidentale (con la sola caratteristica 
che questo � promosso ex officio); e la pronuncia 
ha effetti, in ogni caso, limitati al processo principale; 


-76 

Ad d) La res, oggetto del giudizio non � un bene 
in contestazione fra le parti ma � un'entit� astratta 

(v. nota 13 e, infra, paragr. 8 lett. D, con nota 64). 
Ad b) L'altro presupposto del quale si occupa 
particolarmente questo studio, riguarda la capacit� 
processuale. 

2. Le parti del processo principale corne soggetti 
del giudizio di legittimit� costituzionale. -Le parti 
del processo principale, persone fisiche o giuridiche 
{e fra queste gli enti privati, gli enti pubblici e 
la stessa .A.mm.ne dello Stato) ovvero gli organi 
del Ministero pubblico sono legittimati processualmente 
a sollevare incidenter la questione di 
legittimit� costituzionale. Tale facolt� spetta anche 
al giudice ex officio, ma, sempre: a) in relazione 
ad una situazione attiva personale della parte 
convenuta, garantita dalla Costituzione; b) in 
presenza di una ipotizzabile lesione della parte 
stessa; c) nel corso di un processo avente ad oggetto 
una pretesa principal� non identificabile 
con la declaratori� di illegittimit� (37). 
Nessun altro lo pu�: non il cittadino uti cfois, 
non una collettivit� organizzata (persone giuridiche 
autarchiche) non un organo dello Stato, 
estranei al processo. 

L'istanza della parte � piuttosto denuncia che 
azione, poich� essa � proposta nell'interesse proprio, 
ma attraverso l'esercizio privato di pubblica 
funzione, non per un diritto proprio; tanto che 
spetta al giudice valutare il dubbio proposto, 
pronunciarne la non manifesta infondatezza, e 
dar corso al giudizio di legittimit�, sullit base 
dell'esercizio del proprio potere. 

Le parti del rapporto processuale principale, 

ed esse sole, sono soggetti (non parti) del giudi


zio di legittimit� costituzionale. 

Se, infatti, si intende per �parte � in senso 
sostanziale, il titolare del diritto sostanziale o il 
titolare dell'azione e, per �parte� in senso processuale, 
il titolare della capacit� di agire processualmente 
(distinta, poi, in legittimazione ad 
causarn e ad processurn) (38) �, ovviamente, inconfigurabile 
la presenza di parti, nel procedimento di 
legittimit� costituzionale -pur essendo esso pregiudiziale 
ad un processo fra parti -in cui manca 
la titolarit� di uno fra pi� interessi in conflitto 
avente per oggetto il modo di essere del provvedimento 
(39) di legittimit� costituzionale. 

non si possono, perci�, istituire paralleli fra dette 
ipotesi e il giudizio incidentale di legittimit�, tanto 
meno, poi, assimilandone gli effetti a quelli stabiliti 
dall'art. 384 c. p. c., come ritiene CARUSI, Gli effetti 
delle pronunzie cit. 

(37) CALAMANDREI: Corte Costituzionale e Autorit� 
giudiziaria, cit. p. 13 segg. 
(38) CARNELUTTI: Istituzioni del nuovo processo 
civile _italiano, 1942, 100, ricomprende fra le cc parti" 
tanto i soggetti della lite (p. in. senso sost.) quanto 
i soggetti del processo (p. in senso proc.); nello stesso 
senso cfr. REDENTI: Diritto processaule civile, 1951, 1, 159. 
(39) Per tale concetto, v.�TAEGER: Diritto processuale 
civile, 1943, 261. 
Titolare, in senso proprio, non �, neppure, il 
giudice che promuove la questione, e, se pur fosse 
titolare di un interesse (unico, alla soluzione 
del dubbio) non si porrebbe in posizione di conflitto 
contro altri titolari (40). 

Va ancora precisato che, se l'atto costitutivo 
del nuovo rapporto processuale, che � il giudizio 
di legittimit� costituzionale, � rappresentato dall'ordinanza 
del giudice, soltanto le parti nei cui 

. confronti essa viene pronunciata, potranno seguirne 
le vicende nel corso ulteriore del processo. 
Ogni ampliamento successivo -come si vedr� involgerebbe 
una valutazione di interessi che 
sfuggirebbe alla competenza della Corte. 

L'anzidetto principio importa, da un lato, 
che il giudice per pronunziare l'ordinanza non � 
tenuto a procedere alla previa regolarizzazione 
del contradditorio, disponendo la citazione di 
tutti i litisconsorti necessari; l'art. 23, comma 
ult. Ii. 11 marzo 1953, n. 987, prescrive, infatti, 
la notificazione dell'ordinanza alle parti� in causa�, 
e non anche a tutti i titolari del rapporto processuale; 
dall'altro lato, che soggetti del giudizio 
di legittimit� costituzionale saranno tutte le parti 
del processo principale, costituite o non costituite, 
(essendo attori e convenuti parti in causa, indipendentemente 
dalla loro costituzione e, come 
tali, destinatari dell'ordinanza) nonch� gli intervenienti: 
gi� ammessi, nel processo principale stesso. 

3. Il pubblico ministero, anche quando il suo 
intervento fosse obbligatorio nel giudizio principale, 
non pu� essere considerato soggetto del 
giudizio di legittimit� costituzionale, sia se fosse 
costituito o intervenuto in detto giudizio principale, 
sia, a fortiori, se ne fosse rimasto estraneo (tale 
la regola desumibile dagli artt. 20, 23 ult. comma 
e 25 L. 11 marzo 1953, n. 987). 
La natura della funzione dianzi illustrata, 
della Corte Costituzionale, -nei giudizi di legittimit�, 
in via incidentale -mentre legittima 
e spiega la mancanza di un ufficio del P. M. presso 
la Corte medesima, non sarebbe di ostacolo alla 
partecipazione del P. M. che fosse o dovesse essere 
parte necessaria nel giudizio principale. Tuttavia, 
l'esclusione della sua partecipazione (che infatti, 
non ha mai avuto luogo, finora, nei giudizi vertiti 
dinanzi alla Corte) � nella legge, la quale giustappone 
il �Pubblico :Ministero�, distinguendolo dalle 
parti, ai soggetti del processo principale ai quali va 
notificata l'ordinanza (e non semplicemente comunicata) 
(art. 23 ult. comma L. cit.); ma devesi ritenere 
che la notifica nei confronti del P. M. sia prescritta 
ai meri effetti della conoscenza dell'intervenuta sospensione 
dell'anzidetto processo principale. Non � 

(40) In relazione a tale struttura del procedimento, 
� stata -per l'appunto -proposta la tesi del processo 
senza parti (la questione � sottoposta ad �analisi accurata 
da CALAMANDREI: La illegittimit�, �cit. pp. 1J2, -"62--e 
STENDARDI: La Corte Costituzionale, 1957. p. 52 e 
segg.), ovvero a parte unica (il giudice) cfr. CAPPELLETTI: 
Pronuncie di rigetto, cit. p. 145; La giurisdizwne 
costitiizionale delle libert�, cit. pp. 90, 117. 

-77 


pi� menzionato, invece, il P. M. laddove la legge 
contempla le �parti � ammesse ad esaminare documenti 
o produrre deduzioni (art. 25 L. cit.) ed 
a partecipare alla discussione (art. 26). 

Evidentemente l'espressione �parte� �, in queste 
norme, adoperata nel significato che consente 
di ricomprendere nella qualificazione di parte 
soltanto quelle in senso proprio e non anche il 


P. M. che � parte pitbblica ma in senso formale, 
sia nel giudizio penale -giusta la terminologia 
adottata qal codice processuale penale vigente 
(titolo III libro I) e dai lavori preparatori (Rei. 
P. Prelim. p. 21; Rei. P. Def. p. 22; Relaz. al Re, 
p. 40) (41) -sia nel giudizio civile (42). 
Non si pu� condividere, pertanto, l'opinione 
che ravvisa nel P. M., senz'altro, la qualit� di 
�parte� se esso fosse, gi�, costituito o intervenuto 
nel giudizio principale, e, per di pi�, la facolt� 
di �intervento�, se esso non fosse stato chiamato 
nel detto giudizio (43). 

(41) � opinione contrastata se al P. M. possa riconoscersi 
detta qualit�. Ma � stato osservato che il problema 
dipende dal significato attribuito all'espressione 
�parte >>, che, in senso stretto, come identificazione di 
soggetto processuale e titolare del diritto di soggetto 
ag�nte per il titolare del diritto non potrebbe riferirsi 
al P. M., in quanto esso agisce per lo Stato, quale titolare 
di un pubblico potere (potest� punitiva o di tutela 
dell'ordine pubblico, dell'ordine delle famiglie, ecc.); 
mentre -in senso lato -come identificazione di mero 
soggetto processuale, pu� riferirsi anche al P. M., quale 
parte in senso formale, parte pubblica (cfr. in arg. FLORIAN: 
Principi di diritto processuale penale, 1932, 89; 
ROMANO DI FALCO, Soggetti e parti nel processo penale, 
in �Giust. Pen. �, 1933, IV, 12, 26; SmACUSA: Pubblico 
Ministero, n. 4, in �Nuovo Digesto It. �; SALEMI: Il concetto 
di parte e la P. A. nel processo, ecc., 1916, 76; 
CALAlliANDREI: Studi sul processo civile, II, 338: ANDRIOLI: 
Commento al c. p. c. 1954, I, 197. Contra; MANZINI: 
Trattato di diritto processuale penale italiano, 1956, 
II, 246). Analoghe questioni erano state sollevate 
anche per negare qualit� di �parte� all'imputato 
ma costui sta in giudizio per tutelare il proprio diritto 
di libert�, e il codice vigente lo comprende fra le � parti 
private� (Capo II, tit. III, libro I). 
(42) Il P. M., anche quando esercita il potere di impugnazione 
a sensi dell'art. 72 c. p. c., � parte, soltanto, 
in senso formale ed adempie ad una funzione pubblica 
(Cass. Civ. I, 19 febbraio 1957, n. 582, in �Giur.It. �, 
1957, 1, 1, 217). Cfr. BERRI: Sui poteri del pubblico 
Ministero in forza del nuovo testo dell'art. 72 cod. proc. 
civ. secondo la Giurisprudenza della Cassazione, in �Il 
Diritto ecclesiastico�, 1952, II, p. 14 e Considerazioni 
sulla giurisprudenza in materia matrimoniale della Cassazione 
dopo la riforma dell'art. 72 c. p. c., ivi, 1957, II, 
fase. I, n. 3 e note. 
(43) ANDRIOLI: L'intervento nel giudizio incidentale di 
legittimit� costituzionale, in� Giur. Cost. �, 1957, 281, 284. 
Alle ragioni sistematiche esposte nel testo non 
contraddice l'argomento addotto da Andrioli: che il 
Presidente della Corte debba constatare la regolarit� 
delle notificazioni dell'ordinanza di rimessione, prima 
di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella 

Vinteresse di cui � portatore l'organo del P.M. 
� assorbito da quello di cui � portatore il Presidente 
del Consiglio dei Ministri o della Giunta 
Regionale.

� interesse, bens�, pubblfoo ma df ordine giurisdizionale 
il primo, in quanto il P. M. nel processo 
principale (civile o penale, o amministrativo) 
persegue fini istituzionali specifici: osservanza 
delle leggi sull'amministrazione della giustizia, 
in materia penale, d'ordine pubblico, nelle 
questioni di Stato, cura di incapaci, ecc. (artt. 82, 
96 ord. giud.) assolutamente irrilevanti agli effetti 
della qualificazione di quelle leggi. � interesse 
generale e d'ordine politico-legislativo il secondo, 
in quanto il Presidente del Consiglio o della Giunta, 
non �parte � del processo principale, valuter� 
l'opportunit� di farsi rappresentare nel giudizio 
in cui � dedotta puramente e semplicemente la 
legittimit� costituzionale della legge. 

D'altronde, la rappresentanza del Pubblico Ministero, 
nel procedimento di legittimit�, dinanzi 
la Corte Costituzionale, contrasterebbe con quelle 
caratteristiche che la dottrina -risalendo ai precedenti 
storici delle legge francese 16-24 agosto 1790 
nonch� alla L. napoleonica 20 aprile 1810 -ravvisa 
nelle funzioni di rappresentanza del potere 
esecutivo presso l'autorit� giudiziaria (art. 77 
ord. giud.). Senonch� nei giudizi davanti alla Corte 
Costituzionale, lo stesso potere esecutivo (�il Governo 
�, art. 20, L. 11 marzo 1953, n. 87) � rappresentato 
esclusivamente dall'Avvocato Generale 
dello Stato. 

Si aggiunga che se pur fosse ipotizzabile una 
prosecuzione della rappresentanza di quegli interessi 
(che spetta al P. M. di tutelare in giudizio) 
anche dinanzi alla Corte Costituzionale, potrebbe 
altres� ipotizzarsi un conflitto fra il Ministro 
della Giustizia (da cui gerarchicamente dipendono 
gli uffici del P. M.) e il Presidente del Consiglio 
dei Ministri; conflitto che dovrebbe essere tuttavia 
risolto a sensi dell'art. 1 n. 8 Regio Decreto 
14 nov-embre 1901, n. 466. 

In secondo luogo difetterebbe l'organo del P. M. 

competente per la rappresentanza dinanzi alla 

Corte Costituzionale. � vero che si riconoscono 

agli uffici del P. M. i requisiti dell'unit� (come se 

costituissero un sol corpo), dell'indivisibilit� e 

dell'indipendenza; ma tale regola ha sub�to forti 

attenuazioni, nel diritto positivo, attraverso la 

ripartizione territoriale e funzionale di competenze; 

l'esclusione di dipendenza gerarchica tra uffici 

delle Procure generali delle Corti di merito e 

quella della S. C. di Cassazione; l'esclusione del 

potere di sostituzione fuor dei casi previsti dalla 

legge (ad es. artt. 203 ord. giud., 234, 241 c. p. p.). 

Ond'� che non potrebbe configurarsi una pro


rogatio competentiae degli organi del P. M. costi


tuiti presso le Corti di merito e la stessa Corte 

G. U. Tale prescrizione attiene ad una funzione mera: 
mente estrinseca e formale e non ad un sindacato sostanziale, 
ai fini della sanatoria delle eventuali irregolarit� 
nella costituzione del contradittorio, nel processo 
a quo. 

-78 


di Cassazione (questi ultimi, forniti di competenza 
assai limitata, anche per materia). 

4. Gli organi della P. A.. -Gli organi della pubblica 
amministrazione, gi� parti nel processo 
principale, banno legittimazione differenziata da 
quella del Presidente del Consiglio (44). Essi 
sono soggetti, de jure, del giudizio di legittimit� in 
persona dei rispettivi rappresentanti -secondo 
gli ordinamenti vigenti e debbono comparire con 
il patrocinio dell'.Avvocatura dello Stato, a sensi 
dell'art. 20, comma 30, L. 11 marzo 1953, n. 87, (e 
non, gi�, a sensi degli ar~t. 20, comma 1�, L. 
cit. e 1 e segg. del Testo unico 30 ottobre 1933, 
n. 1611), in quanto non � solo per l'intervento, 
ma anche per la partecipazione de jure al giudizio, 
che sono dettate le norme del 2� e 30 comma 
dell'art. 20 citato. 
5. L'intervento degli organi dello Stato e delle 
.Regioni. -L'art. 20, �comma 2� prevede, come 
si � detto, la facolt� degli organi dello Stato e 
delle Regioni di intervenire in ogni giudizio dinanzi 
la Corte Costituzionale. Tale previsione generale 
comprende tutti gli organi del potere legislativo, 
esecutivo e giudiziario dello Stato e tutti quelli 
aventi attribuzioni legislative, o amministrative 
delle Regioni, purch� sussista un interesse all'intervento. 
La designazione di � organo � � 
assunta -in detta norma -in un significato 
pi� ampio di quella dell'art. 37, e se ne differenzia 
perch� ha valore meramente programmatico. Essa 
vale, per ogni tipo di procedimento; ma non pare 
debba interpretarsi nel senso che, in ogni procedimento 
indiscriminatamente, possano intervenire 
organi dello Stato e delle Regioni. Il detto precetto 
�, invece, la mera affermazione del principio 
dell'ammissibilit� dell'intervento in genere, degli 
organi dello Stato e delle Regioni, nei procedimenti 
dinanzi la Corte, ad esclusione di ogni 
altro intervento di diversi soggetti pubblici o 
privati (45) ma salve le peculiari regole per ciascun 
tipo di procedimento, come si vedr�. 
Nel tipo di procedimento in esame, non possono 
int,ervenire n� gli organi del potere esecutivo, 
diversi dal Presidente O.M. o G.R. (v. infra n. 6), ma 
sono legittimati se parti nel giudizio principale 

(v. supra n. 4); n� gli organi del potere legislativo 
(v. infra n. 7) n�, infine quelli del potere giudiziario, 
ai quali �, unicamente, consentito di promuovere 
la questione di legittimit�. 
6. La partecipazione del Presidente del Oonsiglio 
dei Ministri o del Presidente della Giunta Regio(
44) In senso contrario v. Sent. Cost. 26 gennaio 
1957, n. 6, in � Giur. Cost. �, 1957, 39, ma, vedasi, 
anche l'annotazione crit!ca ivi p. 40. 
(45) La norma ha inteso sancire � per tutti gli organi 
dello Stato e delle Regioni la possibilit�, che non � concessa 
alle altre parti, di intervenire direttamente nel 
giudizio� (Relazione TESAURO, alla Camera, sul progetto 
di legge 11 marzo 1953, n. 87, in Lex 1953, II, 
p. 80). 
nale non era prevista nel progetto governativo 
(art. 21). La Commissione Senatoriale contempl�, 
invece, l'intervento di detti organi (art. 23). 

Nella discussione al Senato l'intervento fu legittimato 
sotto il profilo �che a detti organi 
spetta la prevalente iniziativa dell'attivit� legislativa 
(46). 

Nella Relazione alla Camera fu osservato che 
l'intervento di detti organi, rappresentativi del 
Governo, espressione del Parlamento, esaurisce e 
compendia ogni interesse -anche dei cittadini interesse 
che, altrimenti, avrebbe potuto farsi valere 
in via di azione popolare o di intervento in una 
questione nella quale tutti i cittadini sono controinteressati. 
Fu precisato che !'.Assemblea avrebbe 
valutato se non fosse opportuno dettar norme per 
l'intervento ad adiuvandum (47) ma tale introduzione 
non vi fu e fu cosa saggia, ispirata all'esigenza 
di non moltiplicare all'infinito il numero 
delle parti e di non trasformare il giudizio in una 
assise politica . 

L'intervento del Presidente del C. M. o della 

G. R. si ricollega anche alla loro funzione di organi 
coordinatori dell'attivit� della pubblica amministrazione 
(48), i cui molteplici servizi abbracciano 
s� vasta gamma di rapporti e situazioni, che ogni 
modificazione dell'ordinamento giuridico, direttamente 
o indirettamente, non potrebbe non involgere 
un interesse dell'amministrazione stessa. 
Tale intervento, previsto dall'art. 25 u. c. L. cit., 
se rientra nella previsione generale dell'art. 20, 
comma 30,-dettata per ogni tipo di procedimento 
e condizionata, come si � detto, alla sussistenza di 
un interesse, giusta i principi generali -se ne 
differenzia, per il giudizio di legittimit� costituzionale, 
perch� il Presidente del O. M. o della G. R. 
sono chiamati ad intervenire �a seconda che sia 
in questione una legge o un atto avente forza di 
legge dello Stato o di una Regione � (art. 23 ultimo 
comma L. cit.). Tale la qualificazione legislativa 
dell'interesse ad intervenire, che non potr�, pertanto, 
essere posto in discussione. Del resto la 
legittimazione de jure all'intervento � agevole desumere 
dalla stessa norma che prescrive la notificazione 
dell'ordinanza (art. 23 ult. comma L. cit.) 
ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e delle 

G. R. 
La norma dell'art. 25 u. c. va, dunque, interpretata 
in coordinamento con quella dell'art. 23 

u. c., ed ha -da un lato -il limitato valore di 
segnare il termine per l'esercizio della prevista 
(46) Cfr. Relazione PERSICO, sul disegno di legge 
Il marzo 1953, n. 87 (in �Lex �, 1953, II, 61) e la discusI


sione al Senato, nella tornata del 18 febbraio 1949 

I fa 

(in �Atti� 1948-49, CLVI, vol. IV, 5513). m 

(47) Cfr. I Relazione TESAURO, sul disegno di legge 
1:.-: 

cit. (in � Lex >>, 1953, II, 83). t 

(48) Cfr. PREDIERI: Lineamenti della posizione costi:;) 
tuzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1951; 
passim, sulla funzione coordinatrice di detto organo, 
in relazione alla sopravvivenza della L. 24 dicembre 1925, 
n. 2263, soltanto, modificata e non abrogata dal R. D. 
16 maggio 1944. n. 136. 

-79 

facolt� e per il deposito di deduzioni -dall'altro 
-il pi� ampio significato di stabilire tassativamente 
che nel giudizio incidentale di legittimit� 
costituzionale � ammissibile un solo intervento: 
quello del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che esclude ogni altro intervento. 

Una diversa opinione era stata insinuata, a 
proposito della qualificazione dell'intervento del 
Presidente C. M. in quanto tale intervento non 
avrebbe carattere proprio e generale, ma dovrebbe 
sottostare alle consuete condizioni di ammissibilit� 
dettate per l'istituto similare del diritto processuale 
comune; tanto che, in luogo del Presidente, 
dovrebbe ritenersi legittimato il Ministro preposto 
al competente ramo della P. A.. (49). 

(49) GIANNINI M. S.: Sull'intervento nel processo 
dinanzi alla Corte Costituzionale (giudizi di legittimit�. 
costituzionale), in � Giur. Cost. >>, 1956, 240 segg., si 
pone, anzitutto, il problema circa la �figura generale 
dell'intervento dinanzi alla Corte ,,, avvertendo la �lacunosit�. 
" delle norme piuttosto che la non configura� 
bilit�. dell'istituto, E mentre non appare persuasivo 
l'argomento: che l'intervento adesivo dipendente (ricollegabile 
alla nota giurisprudenza del Consiglio di Stato, in 
virt� degli artt. 22 L. 11 marzo 1953, n. 87 e 37, Regol. 
proc. C. Stato) potrebbe talora essere precluso da mancanza 
di parte adiuvata; decisiva � l'osservazione (per 
cui esclude le altre due forme d'intervento) ed � valevole 
per rendere inoperante l'istituto: �che nel processo 
dinanzi la Corte Costituzionale non si fanno valere diritti 
o altre situazioni soggettive "� 
L'A. indugia invece nel ricollegare l'intervento 
alla (< tutela di un interesse generale della collettivit�. " 
e pi� precisamente � a tutela di interpretazioni sezionali 
di interessi"� A questo principio ricollega la facolt�. 
d'intervento degli organi dello Stato e della Regione e 
la stessa facolt�. di intervento del Presidente C. M. o 
della G. R.; tesi pericolosa rivolta a snaturare l'intervento 
del Presidente C. M. o G. R. che, invece, elide 
ed assorbe l'intervento di ogni altro soggetto (organo, 
ente o privato) se ad esso si riconosce la natura accennata 
nel testo. L'A. ritiene invece che al Presidente 
spetti soltanto di informare gli organi o gli enti ai quali 
� commessa la cura �degli interessi pubblici implicati 
dall'impugnativa (p. 245) o d'intervenire soltanto per 
questioni afferenti la propria attribuzione di funzioni " 

(p. 247) in virt� del principio di legittimazione sostanziale 
(o secondo l'attribuzione di funzioni). Altrimenti 
la facolt�. d'intervento spetterebbe ad altro dicastero 
(p. 248) in persona del titolare o rappresentato da avvocato 
libero professionista e non dall'Avvocatura Generale 
dello Stato (!!) (p. 243). Se invece si attribuisse 
al Presidente C. M. o G. R. una facolt�. di intervento, 
in virt� del principio di legittimazione formale, l'intervento 
comporterebbe una scelta politica. 
Tutte queste argomentazioni prescindono dal pi� semplice 
rilievo: che in relazione alla natura del giudizio, nel 
quale �non si fanno valere diritti o altre situazioni soggettive" 
ma si controverte di una modificazione dell'o.g. il 
Presidente C. M. � facultato a intervenire per gli interessi 
della collettivit�., e per i riflessi sull'iniziativa del potere 
legislativo. N� la previsione legislativa, relativa 
all'intervento, contenuta nella L. ord. 11 marzo 1953 

Tesi siffatta � stata respinta, giustamente dalla 
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 del 
14 giugno 1956 (in � Giur. Cost. �, 1956, p. 6 e 
in �Foro Pad. �, 1956, IV, 53) con semplici argomentazioni 
che confermano Ja suesposta tesi. 

�Le disposizioni della L. 11 marzo 1953, n. 87, 
sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di 
legittimit� costituzionale promossi con ordinanza 
si svolgano in contradittorio non solo di coloro 
che sono parti nella causa che ha dato origine 
alla questione di legittimit�, ma anche -quale 
che sia il contenuto della legge impugnata se pure 
relativa a materie di competenza dei singoli Ministeri 
-del Presidente del Consiglio. 

Questo intervento ha quindi un carattere suo 
proprio come mezzo di integrazione del contradittorio 
prescritto dalla legge e si distingue nettamente 
dall'istituto dell'intervento regolato dal 
codice di procedura e dalle norme processuali 
della giustizia amministrativa�. 

Orbene, se � escluso l'intervento del Ministro, 
quando secondo le regole ordinarie sarebbe, anzi, 
esso legittimato in luogo del Presidente C. M., 
sotto l'indicato profilo che l'intervento di questo 
� istituto sui generis, fondato su una capacit� originaria 
di diritto o di interesse pubblico, ci� esclude 
non solo l'intervento di altri organi della P. A.. che 
altrimenti avrebbero potuto allinearsi accanto 
al Presidente C. M. -ma qualunque intervento. 

7. I rappresentanti del Parlamento o dei Consigli 
regionali. -La regola generale dell'art. 20, 
comma 2'), soffre qui un'ulteriore eccezione, in 
senso inverso: ossia, nel senso che gli organi del 
potere legislativo non possano partecipare al giudizio, 
neppure con interventi. 
Dai lavori preparatori risulta che nella Relazione 
Governativa al Senato, sul disegno di legg-e 
legge 11 marzo 1953, n. 87 (50), era stato osservato 
che ai rappresentanti dei due rami del Parlamento 
e dei Consigli regionali, la ordinanza del 
giudice dovesse essere semplicemente �comunicata� 

(v. art. 20 u. c. L. cit.), affinch� fossero adottati, 
se del caso, i provvedimenti di competenza. La 
dottrina mosse, al riguardo, qualche riserva (51). 
Nella I Relazione Persico, venne formulata, infatti, 
la proposta che la � comunicazione � ai due rami 
del Parlamento fosse convertita in �notificazione �, 
per consentire anche ai Presidenti delle due Camere 
n. 87, potrebbe trovare difficolt�. di applicazione per 
divergenze da norme della Cost. o delle leggi Costituzionali 
9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 1, le quali non 
disciplinano af'~atto la materia ; sicch�, per detta previsione, 
non potrebbe ripetersi quanto � stato affermato 
dalla C. Cost. con sent. 17 Aprile 1956 n. 57, che: la L. 
ordinaria n. 87 non pu� modificare le norme costituzionali 
attinenti la sostanza del proc�;sso costituzionale e quelle 
relative alla legittimazione dei soggetti...M;a, nel caso, 
norme costituzionali non esistono; sicch� la dbciplin_a _ 
dell' intervento pu� farsi rientrare fra i compiti di �
attuazione"� 

(50) Cfr. Relazione De Gasperi (in �Lex "� 1953, II, 9). 
(51) CALAMANDREI: lllegitWrn,it,� oo8tituzionale, p. 64. 

-80 


di intervenire nei giudizi di legittimit� costituzionale; 
e ci� perch� secondo il progetto senatoriale 
�il contradittorio si stabilisce solo col 
Presidente del Consiglio dei Ministri, cio� col rappresentante 
del potere esecutivo che � un organo 
estraneo all'esercizio della legislazione, anche se 
per lo pi� ne abbia l'iniziativa � (52). 

Nonostante ci�, nel testo definitivo rimase la 
espressione �comunicata�, con l'evidente significato 
dell'esclusione degli organi del potere legislativo, 
dal giudizio. 

8. L'intervento di terzo. Si � detto che il 
processo di legittimit� costituzionale non � una 
fase, una prosecuzione del processo principale, ma 
procedimento su questione pregiudiziale, e perci� 
autonomo, con propri presupposti che sono delimitati 
dalla legge e, quanto alle parti, dalla norma, 
la quale assume come soggetti del giudizio quelli 
del processo principale, oltre ad altri soggetti 
eventuali. (Pres. C. M. o del Cons. Reg.). 
Terzo, rispetto al giudizio di legittimit� costituzionale, 
� dunque ogni soggetto che, non essendo 
parte attrice o convenuta o interveniente, o P. M., 
nel processo principale, e non essendo, quindi, contemplato 
nell'ordinanza di rimessione, non � soggetto 
originario del giudizio di legittimit�. 

L'intervento di terzo non �, testualmente, previsto 
dalle leggi relative al contenzioso costituzionale. 
Conviene, pertanto, esaminare il problema 
secondo i principi. 

La situazione del terzo, di fronte a qualunque 
tipo di procedimento pu� essere triplice: 

a) indifferente; 

b) soggetta a ricevere effetti riflessi dalla decisione; 
e) soggetta a subire l'estensione della decisione 
(53). 

� ovvio che di fronte alle questioni di legittimit� 
costituzionale non ci sono terzi indifferenti 
in senso assoluto. Il problema � questo. Possono 
legittimarsi interventi per prevenire o provocare 
effetti riflessi, ovvero il sistema esige che tutti i 
terzi siano soltanto soggetti a subire l'estensione 
del giudicato ? Questa seconda proposizione � la 
sola -come si vedr� -che si giustifica, secondo 
il sistema adottato dal legislatore costituente. 

A) Non � certamente consentita l'indagine sulla 
base di un �diritto di intervento � valevole come 
azione popolare (poich� l'ordinamento giuridico 
concede l'azione popolare soltanto in casi determinati) 
o come istituto comune ad ogni tipo di 
processo (mancando un diritto processuale generale). 

Ogni singolo tipo di processo pu�: 

a) prevedere l'intervento, testualmente (cos� 
nel processo civile o in quello dinanzi al Consiglio 
di Stato) o mediante rinvio (in taluni processi 
speciali) (54); 

b) ammettere l'intervento, secondo un rinvio 
costruito dalla dottrina (cos� nel processo tribu


(52) Cfr. I Relaz. PERSICO (in cc Lex n, 1953, II, 61). 
(53) COSTA: L'int,ervento in causa, 1953, p. 42. 
(54) Cfr. CosTA.: L'intervento in causa, cit., passim. 
tario, si ipotizza un intervento principale e adesivo) 
(55); 

e) escludere l'intervento, per disposizione 
espressa o per incompatibilit� (e tale � il caso del 
giudizio penale, pur senza che � fr legisl�tore ne 
sancisca il divieto; tale anche il caso del giudizio 
di legittimit� costituzionale, come si vedr�). 

B) Non � configurabile, nel procedimento di 
legittimit� costituzionale, un rinvio alle norme del 
rito civile, per l'esclusione dettata dall'art. 22 

L. 11 marzo 1953, n. 87, che rinvia invece alle 
norme del Regolamento di procedura per il Consiglio 
di Stato, in quanto applicabili (56). 
Tuttavia, fermando, per un momento l'indagine, 
in via sperimentale, sulla ipotesi dell'applicabilit�, 
per analogia, dei principi dell'intervento di terzo 
nel processo civile, ci� potrebbe valere soltanto 
per i procedimenti di legittimit� promossi dalla 
autorit� giudiziaria in materia civile, mentre per 
quelli promossi dalla stessa autorit� in materia 
penale, sussisterebbe l'impossibilit� di un'estensione 
di detti principi. Quanto, poi, ai procedimenti 
promossi dalle giurisdizioni speciali conservate, 
dovrebbero per armonia metodologica tornare 
applicabili le norme sull'intervento dettate 
dai rispettivi ordinamenti. 

� pertanto evidente che siffatto metodo porterebbe 
ad una frantumazione del problema e non 
potrebbe soddisfare l'elementare esigenza di una 
uniforme disciplina dell'istituto nel procedimento 
in esame. 

Ci�, del resto, � gi� stato rilevato nella giurisprudenza 
della stessa Corte Costituzionale, trattando 
dell'intervento del Presidente C. M., configurato 
come istituto sui generis, che esclude non 
solo l'intervento di altri organi della P . .A., ma 
qualunque intervento (v. supra n. 7). 

O) Non � configurabile, tuttavia, neppure la 
applicazione degli artt. 37 e segg. del detto Regolamento, 
perch� l'intervento di terzo � impedito 
dal presupposto tipico del rapporto processuale 
di legittimit� costituzionale. 

Infatti, se, come � stato rilevato, il giudizio di 
legittimit� costituzionale si propone incidenter ed 
� vietata la proposizione di esso principaliter; se 
l'ordinanza del giudice � presupposto, tessera di 
ingresso, per detto giudizio assimilabile alla � richiesta 
� ed ha valore di presupposto oggettivo 
che trasferisce ed eleva le parti del processo principale 
a soggetti di quello di legittimit� e, perci�, 
solo quelle (57); consegue che il soggetto, non 
intervenuto o non ammesso nel giudizio principale, 
farebbe valere (intervenendo nel giudizio di 
legittimit�) direttamente ossia principaliter la que


(55) Cfr. in tal senso ALLORIO: Dir-itto processuale 
tributario, 1953, 87,; GIANNINI A. D.: Istituzioni di 
diritto tributario, 1956, 211. 
(56) In tal senso, v. ANDRIOLI: L'intervento nei giudizi 
incidentali di legittimit� costituzionale, cit. p-: 2t>2,.dove 
osserva trattarsi di cc rinvio )) che (( non � incondizionato 
'" 

(57) Onde giustamente si � detto che questo giudizio 
si svolge senza parti, v. supra nota 14. 

-81


stione di legittimit�, sia pur parallelamente alla 
questione incidentale. Il che, a prescindere dalla 
esistenza o meno di un interesse del terzo (di 
che in appresso) � inibito dal sistema accolto dal 
legislatore (58). 

Se, per converso, il terzo avesse partecipato ad 
altro giudizio, nel corso del quale l'eccezione di 
illegittimit� costituzionale non fosse stata proposta 
od esaminata, o fosse stata respinta, daccapo, 
sorgerebbe la preclusione derivante dalla mancata 
pronuncia del giudice a quo, circa la pregiudizialit� 
e la non manifesta infondatezza, e si ripeterebbe 
per essa il divieto della proposizione principaliter. 
N� varrebbe la tesi della estensibilit� 
del processo incidentale (aperto da un giudice, 
rispetto alle parti di un processo principale) ad 
altri soggetti, ai quali, in rispettivi processi principali 
similari, fosse stato sbarrato il giudizio di 
legittimit�. In questa variet� e contradittoriet� 
di pronuncie, che sono il segno della stessa autonomia 
della magistratura, ravvisa la dottrina il 
piano di equilibrio del sistema adottato (59). 

D) Altri presupposti del procedimento incidentale 
di legittimit� costituzionale impediscono 
l'intervento di terzi. L'oggetto immediato del 
giudizio di legittimit� � l'applicabilit� della norma 
ad una lite (salvi gli effetti estensivi del giudicato 
di incostituzionalit�), la quale resta fissata nei 
limiti e nei termini e fra le parti che risultano 
al momento dell'ordinanza di rimessione, quali 
non possono venire modificati nel corso del procedimento 
costituzionale. Infatti condizione di ammis-� 
sibilit� dell'intervento, in generale (60), � che il 
processo si svolga relativamente ad una causa petendi 
(diritto subiettivo o interesse legittimo) in ordine 
alla quale il terzo accampi una sua pretesa, contraria 
a quella di almeno una delle altre parti (61). 

Orbene, nel procedimento di legittimit� costituzionale, 
non potrebbe configurarsi interesse quale 
fine di ottenere un bene come proprio n� 
causa petendi, in ordine �alla quale il terzo possa 
accampare una propria pretesa contraria. 

Non � configurabile infatti intervento principale 
(62) fondato sull'incompatibilit� nei con


(58) Siffatto argomento esclude la possibilit�. di 
qualsiasi costruzione dogmatica ricercata da GIANNINI 
M. S. L'intervento cit. 
(59) CALAMANDREI: O orte costituzionale e Autorit� 
Giudiziaria in �Riv. dir. proc. civ.�, 1957, p. 42. 
(60) Intervente � l'ingresso di un terzo in un processo 
fra altre parti (CosTA: L'intervento in causa, cit. p. 1 
segg.; SATTA: L'intervento volontario, in �Riv. trim. dir. 
proc. civ. >>, 1956 542). 
(61) In tal senso per quanto riguarda l'intervento 
nel processo civile, cfr. Cass. Civ. 2a, 28 gennaio 1955, 
n. 213 in cc Giur. compi. C. Cass. � 1955 n. 191. 
(62) Da questo punto saranno menzionate, nel testo, 
le varie fattispecie di intervento e precisamente: 
a) l'intervento volontario (che si distingue in I principale; 
II adesivo autonomo o litisconsortile e III adesivo 
dipendente); b) l'intervento coatto o d'uffecio. 

Nel << principale >>, la legittimazione ad agire sussiste, 
principaliter, sulla base di un diritto di azione 

s 

fronti delle altre parti (ad infringendum jura 
utriusque competitoris) (63), per l'ovvia ragione 
che la � res �, oggetto mediato del giudizio di 
legittimit� costituzionale non � un � bene � in 
contestazione fra �parti�, � una entit� astratta 
(� la risoluzione di un presupposto) che non pu� 
essere rivendicata come propria da nessuno, 
neppure fra i soggetti costituiti, in ordine alla 
quale -in una parola -nessuno pu� fare valere 
un interesse proprio per un diritto proprio (64). 
Analogia con questa situazione non presentano, 
neppure, i regolamenti di competenza o di giurisdizione 
(che non soffrirebbero intervento, dinanzi 
al Supremo Collegio) n� i procedimenti in questioni 
pregiudiziali (stato, falso) nei quali dinanzi 
a giudici di merito -sarebbero ammissibili 
interventi e configurabili interessi di terzi 
a legittimarli. 


Diversa � la situazione del Presidente O. M. o 

G. R., il quale, legittimato da ragioni di ordine 
pubblico, interviene per far valere l'interesse 
proprio, per la difesa di un potere proprio (quello 
della iniziativa della funzione legislativa). 
Neppur potrebbe prospettarsi l'interesse proprio, 
per la difesa di un interesse legittimo elevato 
al piano della costituzionalit�, e configurando 
quella della Corte come una giurisdizione 
di legittimit� di interessi costituzionali, poich� 
� -pur sempre -inconciliabile un intervento 
ad infringendum, in tema di interessi legittimi. 


Lo stesso deve dirsi per l'interesse che mira 
ad assicurare un bene ad una parte contro o verso 
la quale si far� poi valere un diritto (intervento 
adesivo, dipendente) sulla base di un interesse 
proprio, per un diritto altrui. 


contro le parti principali; nell'adesivo dipendente, 
la legittimazione sorge invece, dalla esistenza di un rapporto 
fra le parti principali e quindi nell'interesse proprio 
a sostenere l'azione di queste (cfr. in arg. SEGNI: 
Intervento in causa, in �Nuovo Dig. it. �; n. 9 lett. E; 
COSTA: L'intervento in causa, cit.p. 7, 8 segg.). 


Nel cc litisconsortile>>, la legittimazione ad agire 
sussiste principaliter, ma sulla base dell'azione gi�. 
proposta, onde l'interveniente � soggetto della lite e 
non dell'azione (ALLORIO: Intervento litisconsortile, in 
�Riv. dir. proc. civ.>>, 1935, I, 183). 


(63) Questa ipotesi vale, ovviamente, soltanto per 
i giudizi promossi dall'A. G. ordinaria in materia 
civile. 
(64) Cfr. ANDRIOLI: L'intervento nei giudizi incidentali 
di legittimit� costituzionale cit. pp. 282, 283. 
Secondo l'A. �obietto delle pronuncie della C.C. � non 
una volont�. concreta di legge, ma la validit�. costituzionale 
di una norma di legge assunta nella sua portata 
astratta, rispetto alla quale la posizione di parti, 
del giudizio di merito, non trae coloro che ne sono investiti 
fuori della folla indiscriminata dei destinatari�. 
Si pu� aggiungere che quella interpretazibrie di legge 
che, in un giudizio, pu� giovare alla parte in c��sa; potrebbe 
nuocerle domani. La causa petendi (che nel giudizio 
incidentale di legittimit�. non � c. p. in senso tecnico, 
� come si � visto supra, cap. II, n. 1) non interessa, dunque, 
singolarmente, alcuno. 

-82 


L'assistenza e la sorveglianza sulla parte (65), della �partecipazione al giudizio di legittimit� 
legittimat� dall'interesse alla vittoria di questa non pu� ritenersi portatore neppure la parte 

(66) ossia dalla c.d. �subordinazione di sorte�, od altro soggetto ammesso dalla legge alla detta 
sono contemplate dalla legge ordinaria come partecipazione; trattandosi di u,n interesse alla 
elementi per l'ingresso del terzo, nella lite, sotto definizione di una res dubia per il giudice (jura 
il profilo che l'ausilio di costui possa concorrere novit curia), onde manca quella condizione della 
ad aumentare le probabilit� di decisione secondo azione, che � l'interesse nel giudizio ordinario, 
giustizia (67). l'interesse alla partecipazione trovasi sussunto 
Ma, nel caso, siffatta subordinazione non sused 
assorbito nella elevazione della ordinanza a 
siste, rispetto al conseguimento della res in conpresupposto 
del giudizio di costituzionalit�. 
testazione, n� sotto il profilo della subordinazione L'interesse dei privati resta sempre, e soltanto, 
ad un diritto, n� sotto quello della subordinazione ancorato a quello del giudizio principale, rispetto 
ad un interesse legittimo, in contestazione, non al quale il giudizio di legittimit� � un processo 
incidendo la decisione della questione e la risoluassolutamente 
autonomo. � 
zione del ditbbio direttamente su diritti o inteQuell'interesse 
di fatto, insieme con gli interessi 
ressi legittimi. di tutta la collettivit�, � tutelato attraverso l'inter


Resta a dire dell'intervento adesivo litisconsorvento 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
tile, che sarebbe, daccapo, fondato sull'interesse La giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
proprio per la tutela di un diritto o interesse dopo aver risolto, in limine, un caso di intervento 
legittimo proprio, e per il quale varrebbero le sprovvisto perfino dei requisiti formali (Ordin. 
stesse ragioni dianzi esposte. Peraltro, la questione 30 aprile 1956 di reiezione, per inosservanza di 
merita pi� approfondito esame, poich� la figura del termini e forme dettati dall'art. 38 Regol: di 
litisconsorte volontario si affaccia -nei giudizi di procedura del Consiglio di Stato, in relaz. all'artilegittimit� 
-in maniera suggestivai e, in concreto, colo 25 L. 11 marzo 1953, n. 87, e all'art. 31 delle 
l'analogia di situazione richiama facilmente questa norme integrative) (69), ha ritenuto inammisforma 
di intervento. Ma essa, nel procedimento sibile l'intervento di terzo in genere, sia nel giudinanzi 
al Consiglio di Stato, � esclusa sotto il dizio di legittimit� costituzionale proposto prinprofilo 
che non possa intervenire, nel giudizio, cipaliter (ord. 30 maggio 1956 s. n.) (70) sia nel 
chi avrebbe potuto proporre impugnativa princigiudizio 
di legittimit� costituzionale proposto, 
pale (Ad. Plen. 25 maggio 1954, n. 18; 40, 28 ago1n 
via di eccezione, ossia incidenter (ord. 21 lusto 
1954 n. 494, ecc.). Ora, tale preclusione si glio 1956, n. 25 e 5 dicembre 1956 s. n.) (71). 
verifica -a fortiori ~ nel giudizio di legittimit� L'ordinanza 30 maggio 1956, chiaramente moticostituzionale, 
nel quale non solo vige detto prinvata, 
enuncia principi valevoli per ogni forma di 
cipio, in virt� del richiamato rinvio; ma il divieto intervento, e per ogni tipo di procedimento di 
risulta inasprito dal fatto che, mentre il ricorso legittimit�, osservando che detto istituto � incom-� 
al Consiglio di Stato � atto di parte e la preclupatibile 
con il carattere del giudizio di legittimit�, cui 
sione suddetta opera come sanzione per l'inerzia partecipano soltanto i soggetti indicati dalla legge. 
della parte stessa; nel giudizio di legittimit�, 
l'atto introduttivo � l'ordinanza della autorit� 9. Il controinteressato. -Gli argomenti suesposti 
giurisdizionale, la cui mancanza (o perch� non (concordanti, nei risultati, con la giurisprudenza 
provocata in giudizio, o perch� la relativa istanza della Corte) valgono a fortiori per la figura del 
fosse stata reietta) renderebbe improponibile anche controinteressato (72). 
l'autonomo giudizio (68). Aggiungasi che l'interesse 
all'intervento litisconsortile sarebbe -comun


que -un mero interesse di fatto (sostituito dal (69) Vedasi il testo in <<Giurisprudenza Costituziolegislatore 
con l'interesse alla estensione del nale� 1956, p. 10, 11. 
giudicato) perch� dell'interesse che sta alla base (70) Ivi, p. 12; ved. anche in �Foro It. � 1956, 1, 
1015 con nota. 

(71) Ved. il testo della prima, in �Giurisprudenza Co(
65) SEGNI: L'intervento adesivo 1920, passim. stituzionale �, 1956, 1025, con nota redaz. nella quale si 
(66) In questa fattispecie si richiede un interesse pone in rilievo che il problema dell'intervento nel giudizio 
non di fatto ma giuridicamente tutelato onde la sua incidentale avrebbe meritato approfondita trattazione, 
soddisfazione possa dipendere dalla decisione in un mentre l'ordinanza citata si � limitata a richiamare 
senso piuttosto che nell'altro. Cfr. Cass. Civ. 30, 25 mar-quella del 30 maggio 1956, emessa in �giudizio prinzo 
1955, n. 887 in � Giur. compl. � cit. 1955 n. 766. cipale �. Il rilievo non pare del tutto ingiusto, pur po(
67) CoSTA: L'intervento, cit. p. 41 segg. tendosi~ come osservo nel testo -riscontrare nell'or(
68) Sul concetto di improponibilit� della questione dinanza 30 maggio 1956 principi generali e sufficientedi 
legittimit� costituzionale, per difetto di �materia del mente chiari. 
contendere�, v. Sent. Costit. 12 luglio 1956, n. 19; ovvero, La seconda (ined.) pronunziata nel giudizio fra la 
perch� la �questione� concerne la illegittimit� di un Ditta F.lli Marine la Pres. C. M. ha f\Sc"i�uso l'intt;)!'ve11to_ 
�regolamento� v. Sent. Costit. 18 marzo 1957 n. 47. dell' E. N. I., con riferimento generico alla natura e alle 
L� formulazione della questione ha invece diversi finalit� del giudizio incidentale di legittimit� costitueffetti: 
pu� provocare l'inamWissibilit�, con o senza rin-zionale. 
vio quando difetti l'esauriente esame sulla pregiudizialit�. ' (72) Su di che vedasi, oltre le ordinanze 30 mag


v. supra nota 34. gio 1956 cit. a nota 70 e 21 luglio 1956, cit. a nota 71. 

-83


Nel processo di legittimit� costituzionale, non 
appare configurabile � controinteressato � e per 
questa parte non trovano applicazione, quindi per 
incompatibilit� -le relative regole dettate 
per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato. 

Infatti, se controinteressato � chi ha interesse 
alla conservazione dell'atto; se, peraltro, la legge 
di che si contende, in sede di legittimit� e non di 
gravame, non pu� essere equiparata ad un atto 
amministrativo direttamente impugnabile; � evidente 
che la sola figura controinteressata pu� 
essere il Presidente del Consiglio dei Ministri o 
della Giunta Regionale, la cui partecipazione al 
giudizio � prevista testualmente, e lasciata alla 
valutazione discrezionale dei detti organi titolari 
dell'iniziativa. 

10. Sostituzione processuale. -Pi� delicato appare 
il problema circa l'ammissibilit� della sostituzione 
processuale nel giudizio di legittimit�. 
Il fenomeno della sostituzione processuale, nel 
giudizio incidentale di legittimit� costituzionale, 
pu� venire in esame allorch� nel corso di questo 
giudizio, ossia dopo la pronuncia dell'ordinanza 
dell'autorit� giurisdizionale che ha promosso il 
giudizio stesso, soggetti che nel giudizio principale 
erano rappresentati da sostituti processuali intendano 
o debbano comparire in luogo di costoro, 
e viceversa sostituti processuali intendano o d~bbano 
comparire in luogo di soggetti che erano 
parti nel giudizio principale. 

a) Il concetto di sostituzione (Prozess-handschaft) 
fu adottato dal Kohler, come ricorda �l 
D'Alessio, �per piegare l'antica concezione materiale 
della parte ai bisogni del diritto processuale 
moderno� (73) e consisterebbe �nel potere 
di una persona che conduce un processo riguardante 
il diritto materiale di una altra persona, 
e cos� che la cosa giudicata colpisca non solo la 
parte che conduce il processo, ma anche il vero 
interessato �. 

� dunque una qualitas ad agire nel processo. 

L'estensione data in dottrina a questo fenomeno 
� assai varia. Il Redenti (74) vi ricomprende il 
solo caso di sostituzione � agli effetti dello stare 

in giudizio in un determinato processo e ai suoi 
fini particolari senza che ci� dipenda da un ufficio, 
compito o potere di carattere sostanziale di cui 
il sostituto sia gi� investito�. �Nella sostituzione 
(meramente) processuale la parte in senso sostan~ 
ziale conserva inalterata la sua posizione di titc;>lare 
del diritto e dell'azione e la facolt� di disporne 
personalmente, anche se si lascia o si faccia sostituire 
da altri nelle attivit� processuali, ecc.�. 

Vi ricadrebbe, quindi, soltanto l'ipotesi della sostituzione 
del chiamato in garanzia alla parte garantita 
che abbia ottenuto l'estromissione dal giudizio. 

G. CHIARELLI: Su la configurabilit� di un controinteresBato 
nel con-fl,itto di attribuzione davanti alla Corte CoBtituzionale, 
in cc Giur. It. �, 1957, 1-1. 337. 
(73) D'ALESSIO: lBtituzioni di diritto amminiBtrrativo, 
1949 II, n. 639. 
(74) REDENTI: Diritto procesBuale civile, 1952, I, p. 178. 
Sotto questo aspetto, � evidente che nel giudizio 
di legittimit� costituzionale non potrebbe farsi 
luogo all'ammissione del garantito, gi� estromesso, 
sol perch� l'art. 108 c. p. c. ad esso estende gli 
effetti della sentenza emananda; �, �del pari, evidente 
che, generalizzando il suesposto concetto, si 
potrebbe ravvisare un sostituto in ogni �parte 1>, 
rispetto a tutti i cittadini, i cui interessi coincidano 
con quelli della �parte �. Ma � ovvio che questa 
costruzione urterebbe con le esposte ragioni che 
vietano l'intervento. 

b) Ma, la dottrina e la pratica giudiziaria hanno 
ricompreso in questo fenomeno altre figure delle 
quali occorre trattare, particolareggiatamente, per 
esaminare se esse possano ammettersi nel giudizio 
di cui ci stiamo occupando. 

Conviene, a questo punto, ricordare che la partecipazione 
dei soggetti al giudizio di legittimit� 
� limitata all'identit� con le parti del giudizio 
principale e che, a tal proposito, � stata posta 
in rilievo (supra I n. 2) la distinzione fra capacit� 
di essere parte sostanziale nel processo (in virt� 
della titolarit� nel rapporto sottostante di diritto 
sostanziale, o in virt� della titolarit� nell'azione) 
(75); capacit� di agire processualmente (ossia di essere 
parte in senso processuale) o legitimatio ad causam; 
e capacit� di stare in giudizio o legitimatio ad processum. 
� stato, altres� rilevato che -ai fini della 
partecipazione al procedimento di legittimit� costituzionale 
-� decisiva la capacit� di agire processualmente, 
sicch� tale regola pu� ritenersi necessaria 
e sufficiente anche per la verificazione dell'identit� 
soggettiva ai fini della sostituzione processuale. 

Ci� � da tener presente perch� i casi di sostituzione 
processuale, impropriamente detti: o si 
risolvono in sostituzioni processuali apparenti 
(in quanto trattasi, invece, di . fenomeni �di rappresentanza 
che rendono quindi possibile l'identit� 
dei soggetti), ovvero si risolvono in ipotesi di interventi 
di terzo (e non potrebbero quindi essere 
presi in esame, per l'inammissibilit� dell'intervento 
di terzo nel giudizio di legittimit�). 

Discendendo alla disamina delle fattispecie del 
primo gruppo, si rileva che, sotto il precetto dell'art.
� 805 c. p. c., sono stati ricollegati al concetto 
di s'ostituzione processuale: 

I) i rappresentanti di societ�, comitati e associazioni 
non riconosciute. -Essi stanno in giudizio 
con effetti per il fondo sociale; ma, a differenza 
di quanto avviene per le persone giuridiche, 
le persone fisiche componenti detti enti sono 
responsabili in proprio con tutti i loro beni (come� 
accade per le societ� di persone). Tuttavia, non 
pare possa ritenersi che la legitimatio ad causam 
sia qui sorretta da pi� soggetti, in formale concorso 
con il rappresentante, il quale � soltanto 
legittimato ad processum. 

(75) La distinzione fra titolarit� nel i'app�rto sottostante 
e titolarit� dell'azione trova riscontro in rare .situazioni; 
ad es. nelle c. d. gestioni patrimoniali autonome 
e nelle associazioni, spettando l'azione a soggetti 
diversi (e non collegati da rapporto organico) rispetto 
ai titolari del diritto. 

-84 


Gli anzidetti soggetti sono invece titolari, semplicemente, 
di un diritto di intervento. Deve 
escludersi; quindi la fungibilit� soggettiva, fra 
essi ed il rappresentante di detti enti, nel processo 
costituzionale; 

II. i rappresentanti di gestioni patrimoniali 
autonome (curatori di fallimenti, eredit� giacenti, 
dote, ecc.) Essi sono rappresentanti ew lege di soggetti 
noti od ignoti (legittimati ad causam) ond'� 
che, per tali fattispecie, � configurabile sostituzione 
attiva o passiva di costoro nel procedimento 
di legittimit� costituzionale, tosto che siano sorte 
o cessate le cause dell'anzidetta rappresentanza; 
III. il mandatario ad negotia munito di procura. Esso 
ha capacit� di stare in giudizio per conto 
della parte legittimata ad agire processualmente. 
Il mandante pu�, ovviamente, prendere il posto 
del mandatario che era in parte in giudizio nella 
causa principale e viceversa. Il mandatario suddetto, 
stando in giudizio in nome e per conto 
altrui, l'identit� soggettiva, nella legittimazione 
ad causam, non muta (� anche questo un fenomeno 
di rappresentanza). 

IV. Dispone l'art. 92 del Regolamento 17 agosto 
1907, n. 642, per la procedura dinanzi al Oonsiglio 
di Stato, che � la morte o il cangiamento di 
stato di una delle parti non sospende la procedura� 
e, pi� ampiamente l'art. 22 �Norme Integrative� 
per i giudizi avanti la O. O. � statuisce che le 
norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione 
del processo non si applicano� ai giudizi davanti 
alla O. O. neppure nel caso in cui, per qualsiasi 
causa, sia venuto a cessare il giudizio principale �. 
Ma ci� non importa che alla parte in senso 
processuale, gi� costituita od in causa, non possa 
sostituirsene altra. 

Bisogna, naturalmente, distinguere: 

a) nell'ipotesi di cambiamento di stato, � 
ovvio che la cessazione dell'ufficio di tutore o 
curatore, dopo la ordinanza di rimessione, non 
priva della qualit� di parte il soggetto titolare 
del rapporto dedotto nel giudizio principale, quindi, 
nel giudizio di legittimit�. Per l'ammissione alla 
presentazione delle difese e della discussione, sar� 
sufficiente che esso faccia constare l'avvenuta 
cessazione del fatto impeditivo della sua capacit� 
d'agire in giudizio. 

Similmente, nel caso di perdita di tale capacit�, 
il tutore o il curatore potranno sostituirsi al soggetto 
che era parte nel giudizio principale. 

Nell'uno e nell'altro caso, per�, il detto cambiamento 
non avr� effetto se non dal momento 
in cui sar� dichiarato, nel senso che le notificazioni 
sia dell'ordinanza del giudice davanti al 
quale pende la causa principale, sia degli atti 
ordinatori della Oorte Oostituzionale, dovranno 
essere eseguite al rappresentante dell'incapace. 

Ma in nessun caso, il cambiamento di stato 
potr� arrestare o ritardare il giudizio per ovvia 
applicazione del principio circa il carattere oggettivo 
della giurisdizione di legittimit� costituzionale 
ribadito dalla specifica disp. 22 �Norme � cit. 

(76) REDENTI: Diritto processuale civile, cit. p. 181. 
b) Nell'ipotesi di decesso di una delle parti, 

vige la stessa regola. Trattasi in effetti, di un caso 

di successione (pi� che di sostituzione, proces


suale) (76) perch� la successio in universum jus 

trae seco anche detta successione nella posizione 

di parte processuale. 

Tuttavia un'ipotesi di sostituzione processuale 

si verifica allorch� il diritto per cui pende una 

causa, sia stato trasferito al legatario. Gli eredi, 

.in tal caso, in giudizio per il loro autore, potranno 

essere sostituiti dal legatario~ Non pare.. Essi 

non rappresentano i legatari, ma potranno costoro 

intervenire volontariamente o coattivamente (77). 

Pertanto la sostituzione sarebbe impedita nel 

procedimento di legittimit� costituzionale. 

Se gli eredi avranno dichiarato la intervenuta 

morte del loro autore, il processo di legittimit� si 

svolger� nei loro confronti. 

c) Una fattispecie singolare si � presentata 

all'esame della Oorte Oostituzionale, nella quale 

avrebbe potuto dedursi la sostituzione proces


suale, allorch� l'Ufficio del Registro di Mestre che 

aveva agito, esecutivamente, per la riscossione 

coattiva dei contributi dovuti all'E.N.I. (art. 10 L. 

8 luglio 1950, n. 640, in relazione al testo unico 

14 aprile 1910, n. 639), fu convenuto in giudizio 

dai concessionari delle bombole di metano, non 

soltanto per la dedotta illegittimit� della azione 

esecutiva (in ordine alla quale non avrebbe potuto 

dubitarsi che l'Ufficio del Registro fosse convenuto 

vi muneris sui sia pure per attivit� e'iX: lege nell'in


teresse dell'E.N.I.), ma anche per la dedotta 

ihcostituzionalit� della pretesa; laddove evidente


mente l'Ufficio era convenuto quale rappresen


tante dell'E.N.I.: falsus procurator, senza dubbio, 

poich� � inconcepibile che l'Ufficio del Registro 

abbia la rappresentanza organica di persona 

fisica o giuridica diversa dallo Stato, ma nondi


meno convenuto come sostituto processuale; onde, 

finch� il giudice competente non avesse dichiarato 

il difetto di rappresentanza, il preteso rappresen


tato avrebbe, pur, avuto la facolt� di costituirsi 

in luogo del sostituto. � opinabile se, in siffatta 

situazione, il giudice ordinario potesse sollevare 

la questione di legittimit� in un processo irrego


larmente costituito: ma una volta sollevata, 

l'Ente avrebbe potuto coniparire. 

Non pare che la questione sia stata prospettata 

sotto questo profilo. Prospettata invece, sotto il 

profilo d.i interesse all'intervento, questo fu dichia


r~to inammissibile (Ord. 5 dicembre 1956 s. n., 

ined. V. supra nota 71). 

.Altra fattispecie analoga potrebbe ipotizzarsi 

nel caso di azione di risarcimento proposta in relazione 
ad atti esattoriali (art. 73 Testo unico 17 ottobre 
1922, n. 1401), laddove, venuta in questione 
la legittimit� del tributo, non fosse stata chiamata 
� ancora in giudizio la P.A. (art. 17 cap. Norm. 

D.M. 18 settembre 1923), al momento in cui fosse 
stata disposta la rimessione di qli�stione costituzionale 
alla Oorte. Sarebbe -in tal caso :_ . 
evidente la facolt�. di sostituzione della P. A . 
. (77) REDENTI: op. cit., p. 182. 


85 


III 

I soggetti nel giudizio di legittimit� costitu� 
zionale promosso dallo Stato, dalle Regioni 
e dalle Provincie 

(20 tipo di procedimento) 

1. I presupposti. -2. I soggetti: Stato, Regioni e 
Provincie del Trentino Al~o Adige. -3. Litisconsorzio. 
-4. L'intervento degli organi dello Stato e delle Regioni. 
-5. L'intervento di terzo. -6. Sostituzione processuale. 
1. I presupposti. -Nei giudizi di legittimit� 
costituzionale promossi, in via principale, fra 
Stato e Regioni, o fra Regioni, i presupposti 
sono quelli tipici di ogni processo principale: 
a) soggetti, necessari la cui legitimatio ad causam 
risulta testualmente dalle norme che saranno 
di seguito esaminate; ed ~ventuali (in particolare: 
il Presidente del C.M. o delle Giunte Regionali 
o Provinciali); b) la causa petendi, ossia l'eccedenza 
di competenza normativa (art. 127 Costituzione; 
art. 2 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1; artt. 31, 32, 
L. 11 marzo 1953, n. 87); mentre sul �contrasto 
di interessi� pronunciano le Camere; c) l'oggetto, 
consistente nella declaratoria di illegittimit� (per 
incompatibilit� costituzionale della norma denunciata) 
e sostanzialmente, nell'accertamento di 
competenza in relazione alla potest� legislativa. 
(Sull'alternativit� di tale impugnazione con la 
questione sollevata incidenter v. supra, Sez. I 
n. 3, e nota 26-b). 
2. I soggetti: Stato, Regioni e Provincie del 
Trentino Alto Adige. -Nei giudizi di questo tipo, 
a differenza di quelli di legittimit� in via di eccezione, 
sono configurabili anzi necessari (e non 
eventuali): le �parti�, nel significato tradizionale 
e il �conflitto di interessi� sia pur in relazione 
alla suddetta potest�; determinandosi cos� l'esercizio 
di un'attivit� giurisdizionale. 
Il processo non si svolge su un piano di rapporti 
interorganici, ma fra persone giuridiche distinte. 
Esso � promosso da una di queste nei confronti 
dell'altra, non gi� per ottenere una declaratoria 
rivolta direttamente al giudice di un dato processo e 
indirettamente al legislatore, ma per ottenere una 
sentenza di accertamento costitutiva negativa, in 
ordine alla potest� di emanare una norma di legge 

o 
un atto avente forza di legge. 
La Corte non potrebbe, in questi casi, pronunciare 
senza la costituzione delle parti. 
L'azione � proposta, anche qui, sulla base dell'esercizio 
di un potere, ma dall'ente titolare 
dell'interesse alla declaratoria di illegittimit�, 
poich� dall'eliminazione della norma denunciata 
trarr� il bene della attuazione della norma propria. 

Nei giudizi di legittimit� costituzionale, in 
materia di competenza normativa, lo Stato � 
rappresentato dal Governo della Repubblica,. in 
persona del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(artt. 31, 32, 33 L. 11 marzo 1953, n. 87); dal 
Commissario dello Stato per l'impugnativa di 
leggi della Regione Siciliana (art. 27 Sta~. SIOIL: 

v. Sent. Cost. 9 marzo 1957 n. 38) ; la Regione 
� rappresentata dal Presidente della� Giunta Regio


nale e la Provincia (limitatamente a quelle del 

Trentino-Alto .Adige) dal Presidente della Giunta 

Provinciale (art. 36 L. cit. in relazione agli artt. 82 

e 
83 L. Costit. 28 febbraio 1948, n; 5. �Statuto 

speciale per il Trentino .Alto .Adige �) (78). 

� da notare che, in siffatte controversie, riguardanti 
la sfera del potere legislativo, lo Stato e gli 
Enti minori, forniti di potest� legislativa, sono 
rappresentati da organi del potere esecutivo, 
ovviamente perch�, nei rapporti esterni, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri rappresenta l'unit� 
dello Stato per la nomina derivata dal Presidente 
della Repubblica (art. 87, 10 comma e 92, 2� comma 
Cost.) e il Presidente della Giunta Regionale o 
Provinciale rappresentano l'autonomia delle rispetc 
tive Regi-0ni o Provincie. 

3. Litisconsorzio. -Il princ1p10 illustrato 
nel paragrafo 2 importa che la Corte Costituzionale 
non sia tenuta a procedere alla previa regolarizzazione 
del contraddittorio, disponendo la citazione 
di tutti i soggetti litisconsorti necessari. 
.A tale riguardo, � stato osservato che, nel processo 

di legittimit� costituzionale, in via principale, non � 

ammissibile la figura del controinteressato (79). 

Non diversa � la figura del litisconsorte neces


sario, giusta i principi della giurisprudenza ammi


nistrativa. 

D'altra parte, anche secondo la dottrina processualistica, 
trattasi di un antico problema, che � 
ormai risolto -quasi unanimemente -nel senso 
che, oltre a specifiche fattispecie legali rispondenti a 
principi diversi, litisconsorzio necessario si verifichi 
ogni qualvolta sia dedotta una pretesa (o di 
accertamento, o di creazione o di modificazione 
di rapporti giuridici tali) che non possa attuarsi 
se non nei confronti di tutti gli interessati (80); 
situazione inconfigurabile in tema di controllo 
�repressivo� circa l'eccedenza dell'esercizio della 
competenza normativa, la cui decisione non 
potrebbe pregiudicare la competenza di altro Ente. 

4. L'intervento degli organi dello Stato e delle 
�Regioni. 
-L'art. 20, comma 2� L. 11 marzo 
1953, n. 87, prevede, come si � detto, la facolt� 
degli organi dello Stato e delle Regioni, di intervenire 
in ogni giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale 
(v. supra II, n. 5). 

(78) Vedasi, in arg. la sent. Costit. 26 gennaio 1957, 
n. 6, in cc Giur. Cost. � 1957, 39 e l'annotazione, ivi, 
p. 40. La deliberazione degli organi regionali o provinciali, 
di proporre ricorso giurisdizionale, non � soggetta 
ad autorizzazione (Art. 45, L. 1� febbraio 1953, n. 62). 
La Giunta Reg. o prov. pu� adottare, in caso di urgenza, 
l'anzidetta delibera salvo ratifica del Consiglio. Per la 
Giunta Provinciale, v. sent._Costit. 17 aprile 1957, n. 57, 
in ccGiur. Cost.� 1957, 657. 
(79) Vedasi in arg. Ordin. C. Costit. 30 maggio U156�,in 
cc Giur. Cost. >>, 1956, 12 e in cc Foro It. �,1956, 1, 1015 
sul cui contenuto v. supra note 72, e 73. 
(80) Cfr. CHIOVENDA: Sul litisconsorzio necessario, 
in cc Saggi di dir. proc. civ.� 1931, II, 427, 

-86


Si � osservato, altres�, che detto precetto � affermazione 
del principio dell'ammissibilit� dell'intervento 
-in genere -degli organi dello Stato e 
delle Regioni, nei procedimenti dinanzi la Corte, 
ad esclusione di ogni altro intervento di diversi 
soggetti pubblici o privati, ma salve le peculiari 
regole per ciascun tipo di procedimento. 

5. L'intervento di terzo. -Come per il procedimento 
di legittimit� costituzionale, in via di 
eccezione, l'intervento di organi diversi dai Presidenti 
del C.M. e delle Giunte Regionali va escluso, 
anche nel procedimento in esame, relativo al conflitto 
in materia di competenza normativa (81). 
a) Il problema non si pone per l'intervento dello 
Stato, nelle controversie fra Regioni previste dallo 
art. 2, comma 2�L. Costit.1omarzo 1948, n. 1, e dall'art. 
33 L. 11 marzo 1953, n. 87, essendo prescritta 
da quest'ultima norma, la notificazione del ricorso 
anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

b) La questione si pone, invece, per l'ipotesi 
di intervento della Regione nelle controversie 
promosse dallo Stato contro altra Regione, o da 
altra Regione contro lo Stato, o, infine, nelle 
controversie fra altre due o pi� Regioni. 

L'intervento, in tali ipotesi, � da ritenere ammissibile, 
secondo il principio generale enunciato 
dall'art. 20 L. 11 marzo 1953, n. 87, nelle forme 
stabilite dall'art. 38 del Regolamento di procedura 
davanti al Consiglio di Stato (per rinvio 
dell'art. 22 L. cit. ), e nei termini dell'art. 31 delle 
Norme Inte.grative 16 marzo 1956 (82). 

Non vi osta il carattere del procedimento, 
nel quale prevalgono gli elementi di tipo giurisdizionale, 
n� vi osta l'impossibilit� di coincidenza 
della causa petendi in relazione ad una situazione 
attiva del soggetto (ch� si atteggia, non come 
diritto ma, come potest�) nell'intervento principale 

o nel litisconsortile; o l'impossibilit� di una �subordinazione
� di sorte� nell'intervento ad adiuvandum 
o ad opponendum (83). 
c) L'intervento di soggetti pubblici o privati, 
sprovvisti di potest� legislativa, non � ipotizzabile, 
per le stesse ragioni, gi� esaminate nel capitolo 
precedente. 

d) A differenza di quanto avviene nel proce~ 
dimento dinanzi al Consiglio di Stato, l'intervento 

(81) Nell'esposizione seguente, quanto si dir� con 
riferimento alla " Regione � varr�, altres� per le � Provincie
� della Regione Trentino-Alto Adige (art. 36 
L. 11 marzo 1953, n. 87); con la limitazione che l'intervento 
delle Provinc�a -in armonia a quanto � da 
ritenersi per l'impugnativa in via principale (Sent. Cost. 
17 aprile 1957, n. 56) -non � ammissibile se non in 
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di leggi 
Regionali. o Provinciali. 
(82) Cfr. in tal senso, limitatamente al rito dello 
intervento, ord. Cost. 30 aprile 1956 (rie. Barucco 
e altri), in � Giur. Cost, >>, 1956, 11. 
(83) Per tali concetti, v. supra, cap. II, n. 8. L'ammissibilit�, 
in tesi, dell'intervento di enti titolari di 
potest� legislativa � ammessa da Ord. Cost. 30 maggio 
1956, cit. a nota 70. 
di terzo (nei casi esaminati~sub-b) si pu� atteggiare 
in tutte le tre forme tipiche: 

I. principale o ad infringendum iura utriusque 
competitoris (in luogo di iura, leggasi potestates, 
ben s'intende di ordine normativo);.� 
. II. ad adiuvandum: reum vel actorem, allorch� 
intervenga una Regione che, in qualsivoglia guisa, 
abbia interesse alla vittoria di una delle parti in 
contestazione, per farne derivare -in via dipendente 
-conseguenze non tanto in ordine alla 
propria competenza normativa (oggetto proprio 
di intervento litisconsortile) sibbene in ordine a 
rapporti di varia natura); 
III. litisconsortile, allorch� l'intervento viene 
proposto da una Regione, quale titolare di un 
interesse diretto, analogo a quello di una delle 
parti. Nella giurisdizione di legittimit� del Consiglio 
di Stato, � stata opposta per siffattointervento, 
la preclusione derivante0dal difetto di impugnativa 
autonoma (salvi i meri effetti dell'estensione del 
giudicato); ma ci� perch�, ivi, trattasi di giurisdizione 
di tutela di situazioni giuridiche subiettive 
(interessi legittimi) e non di diritto oggettivo (84): 
mentre, nelle questioni di competenza normativa 
si versa nel caso di giurisdizione di diritto oggettivo, 
di cui � peculiare indice l'efficacia erga omnes del 
giudicato. 
L'ammissibilit� dell'intervento, sotto tale profilo, 
non �, neppure, resistita dalla perentoriet� dei 
termini stabiliti -esclusivamente -per l'impugnazione 
diretta (15 giorni, per l'azione del Governo 
della Repubblica contro la Regione: art 127, 
comma 40 Costit. e l'art. 31 L. 11 marzo 1953 

n. 87 ; 5 giorni, Ee trattasi di azione contro la 
Regione Siciliana (art. 28 Stat. SICIL: v. in arg. 
Sent. Cost. 9 marzo 1957 n. 38); 30 giorni, per 
l'azione della Regione contro il Governo della 
Repubblica : art. 2, comma 1� L. Costit. 9 febbraio 
1948, n. 21; 60 giorni, per l'azione della 
Regione contro altra Regione: art. 2, comma 2� L. 
Costit. cit. ). 
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
nel suo primo anno di attivit�, non ha avuto occasione 
di pronunciarsi, sul tema in esame. 

� stata, invero, esclusa l'ammissibilit� dello 
intervento volontario nei giudizi di legittimit� 
costituzionale promossi principaliter �non essendo 
compatibile con il carattere del giudizio di legittimit� 
costituzionale delle leggi la partecipazione 
al giudizio stesso di soggetti diversi da quelli che� 
vi sono chiamati dalla legge� (e tale principio � 
stato, nella prima parte di questo studio, ritenuto 
applicabile anche al giudizio di legittimit� proposto 
incidenter). Tuttavia va considerato che la Corte ha 
pronunciato in una fattispecie, in cui l'intervento 
era stato proposto da una persona giuridica non tito


(84) Cfr. in tal senso VITTA: La giurisdizione amministrativa 
e il diritto obbiettivo, in cc Riv. 'dir. pubbl. �, 
1921, 352; Diritto Amministrativo, 1955, II, 57:f; RA��� 
N'ELLETTI: Le guarentigie della giustizia nella p.a. 1937, 
393; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 1948, 
II, 126; -Contra -D'ALESSIO: Istituzioni, cit. II: n. 557; 
GuroOIARDI: Giustizia amministrativa, 1954, 65. 

-87 


lare di potest� legislativa (v. nota 83). Sicch�, non 
ostandovi la ricordata ordinanza, che esclude dalla 
partecipazione al giudizio soggetti diversi da quelli 
chiamati dalla legge -il che pu� ben intendersi 
quoad genus (per escludere le parti private) e 
non quoad speciem -si pu� concludere che qualunque 
Regione (soggetto titolare di potest� legislativa) 
e non solo quella che promuove o contro 
cui � promosso il giudizio possa spiegare intervento 
(anche in contemplazione della norma dell'art. 20 

L. cit., che, altrime!.l.ti, verrebbe ridotta al solo 
caso di con:fl"tto di attribuzioni fra Regioni).� 
IV. L'intervento coatto. Non � .inconfigurabile 
il caso che una controversia di competenza normativa 
sia comune ad una o pi� Regioni estranee al 
giudizio, in dipendenza di connessione di rapporti, 
sia per la causa petendi che per l'oggetto (ipotesi 
diversa dalla ratio che darebbe luogo a litiscon 
sorzio necessario, v. supra n. 3) (85). Si ponga la 
ipotesi di questioni fra Stato 'e Regione, relative 
alla disciplina della navigazione lacuale (art. 117 
Costit.) o alla utilizzazione di acque pubbliche � 
(art. 5 Statuto per ll Trentino-Alto Adige) ecc., 
nelle quali possa essere interessata altra Regione 
contermine, ovvero l'ipotesi di contestazioni di 
competenza normativa, fra Regioni, in tema di 
disciplina della pesca in acque lacuali, di turismo, 
viabilit�, acquedotti, ecc. 
In queste ipotesi, soccorrerebbe l'istituto dello 

intervento coatto, previsto dal codice di rito. 

(artt. 106 107) per ragioni di opportunit�; 

ma non � dubitabile che esso non sia applicabile, 

nel procedimento in esame, atteso il rinvio al Rego


lamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato, 

attuato dall'art. 22, L. 11 marzo 1953, n. 87. 

D'altra parte, non sarebbe applicabile il princi


pio dell'integrazione del contraddittorio nei �con


fronti di controinteressati, (cfr. ord. Costit. 30 mag


gio 1956 cit., nota 72). 

Sicch� � da ritenere che nella suddetta ipotesi, 
l'intervento sia inammissibile. 

6. Sostituzione processuale. -I cambiamenti 
di circoscrizione regionale o le modificazioni nella 
sfera di attribuzioni di competenza delle Regioni 
possono determinare situazioni analoghe al �cambiamento 
di stato�, contemplato dall'art. 92 Regol. 
di procedura, e legittimare la sostituzione delle 
parti, nel procedimento di legittimit� costituzionale, 
in via di azione, in tema di competenza normativa. 
IV 

I soggetti nel regolamento di attribuzioni fra 
le Camere legislative e la Corte Costituzionale 

L'art. 127 u. c. Costit. e l'art. 35 L. 11marzo1953, 

n. 87, attribuiscono alla Corte Costituzionale una 
competenza, davvero, singolare. 
Essa giudica sul conflitto, fra la propria competenza 
di legittimit�, in tema di competenza norma


(85) Per siffatta distinzione, cfr. D'AMELIO-Commentario: 
�ll'nuovo codice di proc. civ.�, 1943, 470. 
tiva della Regione (questione di legittimit� costituzionale, 
trattata nel capo precedente) e la competenza 
di merito, spettante alle Camere, per con� 
trasto di una legge regionale con gli interessi 
nazionali o di altre Regioni. 

La � lacunosit�, relativamente a questo tipo di 
procedimento, delle norme della Costituzione e 
delle leggi costituzionali 9 marzo 1948, n. 1e11 marzo 
1953, n. 1, nonch� della L. 11marzo1953, n. 87 
e delle Norme Integrative 16 marzo 1956, renderepbe 
necessaria una indagine sistematica che 
trascende i confini del tema proposto. � tuttavia . 
necessario accennare, brevemente, che l'aver attribuito 
la competenza a risolvere il conflitto, fra le 
Camere e la Corte stessa, attraverso un giudizio 
sulla natura di merito o di legittimit� dell'insorta 
questione, riproduce la situazione di sottoposizione 
di un potere a quello giurisdizionale, creato dalla 
.L. 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti e perpetuata 
dagli artt. 37 e 41 c.p.c. (86). Infatti essa � 
giudice di una propria competenza gi.risdizionale, 
in conflitto eventuale con quella non giurisdizionale 
di organi del potere legislativo. 

Le parti legittimate ad agire sono le Regioni, in 
confronto dello Stato e delle altre Regioni nel cui 
interesse lo Stato ha provocato la decisione di merito 
dinanzi alle Camere (art. 35, L. 11 marzo 1953, 

n. 87 (87). 
Per ogni altra questione, valgono le osservazioni 
esposte nel Capo III. 


V 

I soggetti nei conflitti di attribuzione 

1. Natura dei �conflitth (Rinvio). -2. Conflitti tra 
poteri dello Stato. -3. In ordine ad attribuzione dello 
Stato. -4. D9f�.nite da norme costituzionali. -5. L'attivit� 
della Corte come �coordinamento di "poteri-funzione 
�. -6. 7. La soggettazione unitaria dei poteri-ordini. 
1. Mentre la funzione della Corte Costituzionale, 
in tema di questioni di legittimit�, attiene alla delimitazione 
di attivit� omogenee, aventi ad oggetto 
l'esercizio del potere legislativo (o nei confronti della 
Costituzione o nella sua ripartizione fra Stato e 
Regioni), la funzione della Corte, in tema di risoluzione 
di conflitti di attribuzione ha, invece, per 
oggetto la delimitazione di attivit� eterogenee, ossia 
fra poteri dello Stato o fra i poteri dello Stato e 
quelli delle Regioni. 
Essa � diretta ad evitare lo straripamento o l'invasione 
di un potere nella sfera attribuita ad altro 
potere. 

La natura di tali conflitti dipende, ovviamente, 
dalla qualificazione e dall'estensione che si d� alla 
anzidetta previsione legislativa. 

(86) In tema di abrogazione della legge sui cQPflitti,__ 
dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile. 
del 1942, cfr. VrnG.A.: in �Foro Padano>>, 1949, IV, 1. 
(87) Cfr. STENDARDI: La Corte Costituzionale, 1957, 
p. 47. 

-88 


Il problema va trattato seguendo la distinzione che sostanzialmente non propria di detto ordine, 
enunciata dall'art. 134 Costit. e sviluppata dallo (e a questo attribuita per �attrazione�). 

art. 37, L. 11 marzo 1952, n. 87 (c. d. legge paracostituzionale, 
per rinvio dell'art. 1 L. Costit. 11 
marzo 1953, n. 1): confiitti fra poteri dello Stato e 
confiitti fra Stato e Regioni o fra Regioni. 

2. I conflitti di attribuzione della prima specie 
sono caratterizzati dalla contrapposizione di � organi
� appartenenti a poteri diversi, in ordine alla 
competenza su determinati rapporti, limitati dal 
suddetto art. 37 L. cit. 
Nella dottrina anteriore, ovviamente, attesa la 
mancanza di un organo interpotestativo il problema 
si poneva limitatamente al conflitto fra autorit� 
giudiziaria e amministrazione attiva, in ordine 
alla cognizione di rapporti giuridici. E si poneva 
nel senso che l'attribuzione esclusiva della P. A. 
funzionava come limite alla funzione giurisdizionale. 


I conflitti di giurisdizione riguardavano, invece, 
questioni di competenza fra autorit� giudiziaria e 
organi di giurisdizione speciale, o fra questi medesimi, 
e il problema si poneva nel senso che l'attribuzione 
esclusiva della P. A. funzionava come 
discriminazione fra le varie giurisdizioni (88). 

Nel sistema accolto nel vigente ordinamento, il 
problema si pone non diversamente, dal punto di 
vista ontologico ma, soltanto, pi� estesamente in 
quanto gli artt. 134 Costit. e, 37 L. 11 marzo 1953, 

n. 87, cit., definiscono i conflitti di attribuzione 
sempre come contrapposizione di organi appartenenti 
a poteri diversi e competenti a dichiarare 
definitivamente la volont� dei poteri ai quali, 
rispettivamente, appartengono. Deferendo, per�, 
alla Corte la �delimitazione della sfera di attribuzione 
-per ciascuno dei tre poteri -determinata 
da norme costituzionali � il nuovo ordinamento 
ha esteso l'istituto a tutte le possibili combinazioni 
di conflitti, ma ne ha ristretto la materia. 
3. Sul primo punto, occorre richiamare l'esposizione 
fatta a proposito dell'attuale configurabilit� 
di una divisione di poteri in senso sostanziale (89), 
per precisare che, in tesi potrebbero ipotizzarsi 
conflitti di attribuzione in senso soggettivo e in 
senso oggettivo: sotto il primo profilo (soggettivo) 
tra organi di diverso ordine (legislativo, amministrativo 
o giudiziario) e a cagione dell'esercizio di 
attivit� sostanzialmente propria di ciascun ordine; 
sotto il secondo profilo (oggettivo) tra organi di 
diverso ordine o dello. stesso ordine, ma a cagione 
dell'esercizio di attivit� sia sostanzialmente propria 
(88) Cfr. in�arg. AvvOC.A.TURA GENERALE DELLO STATO: 
Il OontenzioBo dello Stato negli anni 1942-1950, I, 
p. 64 e segg. 
(89) Cfr. supra, nota. (4) L'ideale e armonica 
corrispondenza fra �organi � e �funzioni � � stata 

accentuata, nel nuovo ordine costituzionale, nell'ambito 
dei tre ordini tradizionali, Non pu� dirsi, tuttavia, che 
detta correlazione sia stata attuata integralmente e 
senza residui ch�, anzi, la promiscuit� per talune attribuzioni 
� insopprimibile. 

Cos�, ad es., potrebbe ipotizzarsi conflitto di attribuzione 
anche fra organj dello stesso ordine giudiziario 
o fra Ministro giudice e P. A. in relazione a 
rapporti sostanzialmente amministrativi, ecc.; e 
sarebbe conflitto di attribuzione anche quello tra 
organi giurisdizionali speciali e A. G. in tema di 

I

giurisdizione. I Orbene, con l'equazione (art. 37, L. 11 mar:
�:� 

. 
zo 1953, n. 87): ,. 
dichiarazione di volont�: del potere cui appartiene 
l'organo competente ad emetterla definiti~ 


~ . 

vamente;� .::: 

controversia: delimitazione di attribuzione; 
il concetto di potere � stato ricondotto alla� nozione 
classica, ossia al suo primo significato (90-a); che, 
diversamente, anzich� designare l'organo secondo il 
�potere cui appartiene �, la legge si sarebbe riferita 
al � potere che esso 'esercita �. Tanto pi� che, -per 
effetto dell'intervenuta abolizione delle giurisdizioni 
speciali (art. 102 Costit.) all'infuori di quelle 
indicate nell'art. 103 Costit. e nella Disp. trans VI, 
e per effetto della subordinazione di quelle conservate, 
in ordine all'esercizio del potere, alle S. U. 
della Corte di Cassazione (art. 111 Costit.) -sono 
stati sostanzialmente ricondotti nell'ordine giurisdizionale 
tutti gli organi di giurisdizione. 

Sotto tale profilo; assume significato particolare 
l'espressione ccpotere�, adottata nel senso di 
equivalenza fra �potere� e �ordine�, nell'art. 104 
Cost. 

<< Potere �, in senso soggettivo, significa dunque 
potere-ordine e non potere-organo, dato che la norma 
si riferisce ad organi appartenenti ad un potere e 
non costituenti essi stessi un potere (90-b ). 

Sicch� non si potr� qualificare come poter�, 
legittimato al conflitto, se non il legislativo (con 
le due camere) e l'esecutivo (con l'organizzazione 
degli uffici dello Stato, fino al Presidente della 
Repubblica) e il giurisdizionale (con i suoi organi 
ordinari e speciali di giurisdizione). Ne restano 
escluse tutte le altre potest� soggettivate (91) ivi 
comprese quella del Capo dello Stato, per le attribuzioni 
costituzionali non ricollegabili all'esecutivo, 

(90-a) Cfr. in tal senso Rocco F.: A propoBito di alcuni 

diBBenBi interpretativi dell'art. 134 della OoBtituzione, 

in� Rass. Avv. Stato�, 1948, 9. l; G.A.SP.A.RRI: Corte OoBti


tuzionale e conf'itto di attribuzioni, in << Giur. It. >>, 1949, 

IV, 17. 

(90-b) Cfr. in senso contrario GuGLIELMI: I confiitti 
di attribuzione fra i poteri dello Stato, in �La Corte Costituzionale
�: (Supplem. alla �Rass. Avv. Stato� cit.), 

pag. 424, 425. Non sembra da condividere l'opinione, fon


data sul solo dubbio che la Costituzione, dopo aver 

�codificato, rafforzandolo, il principio della divisione dei 

poteri�, non celo abbia accolto nel senso tradizionale�, 

�se non riguardo al potere giudiziario �. 

L'analisi delle fonti -come si � visto -(art. 104;"' 

Cost. e 37, L. 11 marzo 1953, n. 87), postula una diversa 

conclusione. 

(91) Sulla soggettivazione delle potest�, cfr. ROM.A.NO: 
OorBo di diritto amminiBtrativo, 1932, 143 segg. 

-89 


e quella della Corte Costituzionale, per tutte le sue 
attribuzioni SCQl!tituzionalit�, in quanto interpotestative; 
le c. d.j istituzioni dello Stato (con che si 
indicano i pi� importanti organi dei poteri); e ne 
restano, infine, esclusi anche i soggetti di autarchia. 
D'altra parte, essendosi fatto riferimento a �conflitti 
fra poteri dello Stato� (la parte dell'art. 37, 
1� comma L ..cit.), ma ristretta la competenza della 
Corte Costituzionale ai� conflitti che insorgono 
fra � organi � dei� detti poteri competenti a dichia 
rarne definitivamente la volont�, � evidente che 
sia stata prevista l'ipotesi dei conflitti fra organi 
supremi dei poteri stessi. 

Non sarebbe proponibile quindi il conflitto fra 
organi, non anche supremi, nonostante la variet� 
delle competenze a dichiarare la volont� del potere 
in cui ogni singolo organo si inquadra (sulla base 
dei concetti di definitivit� per gli atti amministrativi 
e di competenza funzionale per quelli giurisdizionali); 
e ancorch� un conflitto fra detti organi 
possa insorgere in rel.azione a rapporti giuridici, 
non solo, interorganici (che escludano la posizione 
di parti e il conflitto di interessi) ma, anche, intersubiettivi 
(con partecipazione di soggetti privati, 
come parti in conflitto di interessi e posizione 
della Corte, come organo giurisdizionale). 

A maggior conforto di detta tesi, si osservi che la 
competenza (che per s�, involge un concetto di 
ordine gerarchico fra uffici) � qualificata nel senso 
che debba trattarsi di organi competenti a dichiarare 
definitivamente (si!), , ma la VOLONT� DEL 
POTERE (cui appartengono), ossia ad emettere atti 
rappresentativi della capacit� di volizione dello 
Stato -e non di soggetti di autarchia -propria 
di quel potere; pertanto, ad emettere atti tipici: 
leggi, atti amministrativi, sentenze. 

4. Sul secondo punto, riguardante i criteri di 
delimitazione delle attribuzioni, si deve notare che 
essi caratterizzano e distinguono l'istituto, nel 
senso che, per aversi confiitto di attribuzione occorre: 
a) non soltanto che sia controversa la sfera� 
di attribuzioni di un potere (in senso soggettivo: 

v. supra n. 3); 
b) ma che la controversia riguardi precetti 
dettati dalla Costituzione o da leggi costituzionali, 
in ordine a detta sfera di attribuzione (92-a); 

c) la. quale sia. stata violata, per effetto di 
attivit� amministrativa o di normazione subordinata 
(regolamentare), e soltanto da questa 
(92-b). 

Orbene, la seconda condizione, come ho avvertito 
dianzi (v. supra, n. 2) determina conseguenze 
assai rilevanti, in quanto esige che �causan del conflitto 
non possa essere che l'int.erpretazione di pre" 
cetti costituzionali relativi alle attribuzioni dei poteri 
(ordini) dello Stato, ed �oggetto� del conflitto, la 
delimitazione di quelle sole attribuzioni. 

(92-a) Cfr. ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 
cit. 1954, II, 410. 

(92-b) Per una disamina su questo punto, cfr. Sent. 
Costit. 26 gennaio 1957, n. 11, e 18 in � Giur. Cost.�, 
1957' 78, 335. 

A) In ordine alla �causa�, si deve richiamare il 
concetto di poteri-funzioni (attribuiti ad un dato 
potere-ordine), nel senso che i poteri-funzioni (analogamente 
a diritti soggettivi e facolt�) non sono configurabili 
se non quali situazioni attive (93), e, in 
particolare, collocabili o al di fuori di rapporti 
giuridici intersubiettivi (e con essi in mera connessione) 
(94), ovvero entro i rapporti stessi, ma 
in posizione ineguale (95): o infine, entro rapporti 
non intersubiettivi, ma interpotestativi ed eguali. 

Fra � poteri � ordini dello Stato non sussistono 
invero rapporti potestativi, perch� non sussistono 
rapporti intersubiettivi in genere; e per� si configurano, 
soltanto, rapporti interpotestativi. Sicch�, 
dal punto di vista causale vi potrebbe essere conflitto 
(sempre in relazione a questioni di competenza, 
per l'esercizio di determinate attribuzioni) in ognuno 
dei tre casi anzidetti. Ogni altro contrasto fra 
poteri si risolver� in conflitto politico, ma non giuridico. 


Non ogni dissenso, non ogni violazione di attribuzioni 
(che non sia accompagnata da una contraria 
dichiarazione di volont� di arrogazione) potrebbe 
dar luogo a conflitto, di competenza della Corte 
Costituzionale. Ad es.: l'impedimento -da parte 
del Governo -di funzioni di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica; di attivit� preparatoria 
della funzione legislativa (artt. 62, 86 Costit.) 
e cos� via, potr� dar luogo a crisi di diversa natura, 
per la cui soluzione l'ordinamento costituzionale 
appresta il rimedio della revoca della nomina dei 
Ministri, in via di crisi extraparlamentare ovvero 
le dimissioni a seguito di voto di sfiducia del Parlamento 
o, per contro, la messa del Presidente della 
Repubblica in stato di accusa. E gli esempi potrebbero 
moltiplicarsi. 

B) Dal punto di vista oggettivo, si nota, poi, che 
le attribuzioni contemplate dalla Costituzione e da 
leggi costituzionali, riguardano, non la prima, n� 
la seconda categoria di situazioni (esaminate sub. A) 
nelle quali il potere si atteggia, ab extrinseco o ab 
intrinseco in rapporti intersubiettivi; ma, esclusivamente, 
la terza categoria di situazioni nelle 
quali i poteri si giustappongono, e si coordinano, 
attraverso i loro organi supremi. 

Le attribuzioni contemplate dalla Costituzione 
sono infatti le seguenti: 

a) (art. 70 e segg. e 138 Costit.) attivit� legislativa 
delle Camere, e limitatamente, del Presidente 
della Repubblica e del Governo. Il Presidente 

(93) Sul concetto di �situazione" (Rechtslage) Cfr. 
la mia, Metodologia del diritto pubblico e privato in �Riv. 
dir. pubbl. >>, 1947, 1, 47 e la bibliografia ivi citata, 
nota 34. 
(94) Sul concetto di potest�, che non si svolgono in 
relazione a concreti rapporti giuridici, cfr. ROMANO: 
Corso di diritto amministrativo, 1932, 143 segg. 
(95) Per la teoria v. CARNELUTTI: Negozio giuridico,-atto-illecito, 
atto dovuto in <i Riv. dir. comm. >>, 1923, I, 386; 
Metodologia del diritto, 1939, 87 segg.; Teoria generale 
del diritto, 194{), 288 segg.; ROMANO: Corso di diritto amministrativo, 
cit. 143 segg. 

-90 


della Repubblica, agli effetti di un conflitto con le 
Camere, nell'esercizio di attribuzione legislativa, 
sarebbe, tuttavia, rappresentato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, come solo organo responsabile 
(art. 89, 20 comma, Costit.). 

Nel solo caso degli artt. 75 e 138 (ove si contemplano 
il Referendum abrogativo e il Referendum 
di revisione) verrebbe in esame il �Corpo elettorale 
� come soggetto di potest� legislativa diretta. 
Sarebbe disagevole, tuttavia, configurare la deliberazione 
di abrogazione come attivit� legislativa 
in senso proprio, e non piuttosto come attivit� 
di controllo sull'attivit� legislativa, del Parlamento. 
La tesi � valevole a fortiori per il referendum 
di revisione costituzionale, il quale pu� essere 
indetto per la convalidazione delle leggi costituzionali 
e funge come condizione sospensiva per 
l'entrata in vigore della legge sottoposta a referendum 
(96). 

Ad ogni modo, qualora si trattasse, pure, di 
attivit� legislativa,. un conflitto di attribuzioni 
sarebbe inipotizzabile sia perch� il Corpo elettorale 
non appartiene al potere-ordine legislativo; 
sia perch� ogni ipotesi di conflitto, in tema di 
abrogazione, � prevenuta dall'art. 2 L. Costit. 
11 marzo 1953, n. 1, in relazione all'art. 75, comma 
2� Costit.; e ogni ipotesi di conflitto di attribuzioni 
in tema di controllo di leggi costituzionali, 
gi� approvate, � inescogitabile, in relazione allo 
art. 138 Costit.; laddove l'attribuzione del corpo 
elettorale � quella che �, n� pu� essere usurpata 
da altri poteri. Potr�, come si � detto, essere impedita 
e allora soccorreranno altri rimedi, ma non si 
potr� dare invasione di siffatta tipica, insostituibile 
manifestazione di volont�; 

b) (artt. 85 a 87, 50 comma e 8� comma) attribuzioni 
del Presidente della Repubblica nei confronti 
delle Camere; 

e) (art. 87, 6� comma Costit.) attribuzioni del 
Presidente della Repubblica, nei confronti del Corpo 
elettorale (che non � un potere dello Stato, ma la 
fonte, se mai, del potere legislativo). La norma 
potrebbe originare per� conflitti con le Camere; 

(96) Cfr. sulla natura del Referendum, in genere, 
la mia voce: � R�ferendum� in "Nuovo Digesto It.,, e la 
bibliografia ivi cit. ; cfr. anche CARBONE, La corrvpetenza 
della Corte Costituzionale sull'ammissibilit� della richiesta 
di re/ erendum abrogativo, in � La Corte Costituzionale
� (Supplem. alla � Rass. Avv. Stato" cit. p. 568, 
nota 2). 
Sulla contaminazione di fini politici e normativi, nel 
Referendum, e le vaste possibilit� di applicazione come 
controllo sulla politica generale, cfr. GUARINO: Il referendum 
e la sua applicazione al regime parkinnentare, in 
� Rass. dir. pubbl. ,,, 1947, 1, 30; BALLADORE PALLIBRI: 

Sulla applicabilit� alle leggi costituzionali del referendum 

abrogativo, in cc Foro Padano� 1949, IV, 14 e Diritto 

Costituzionale 1953, 220. 

Sul carattere di organo legislativo del e< Corpo elet


torale �in sede di referendum, sia abrogativo sia di revi


sione, cfr. VmGA: La revisione costituzionale, 1948, 28 

Estr.; BoN VALSASSINA: Referendum abrogativo, 'f'evi


sione costituzionale, ecc. in ccRiv. Dir. Pubbl,,,, 1949 1, 81. 

d) art. 87, 7� comma Costit.) attribuzioni del 
Presidente della Repubblica, nei. confronti del 
potere esecutivo; 

e) (artt. 92 e segg. Costit.) attribuzioni del 
Presidente del Consiglio �e del� Governo nei confronti 
delle Camere e del Presidente della Repubblica 
(mentre le attribuzioni dei dicasteri e degli uffici 
sono rinviate alla legge ordinaria: art. 95, comma 
30 e 97); � 

/) (artt. 99, 100) attribuzioni di .organi ausiliari, 
consultivi, delle Camere o del Governo; 

g) (artt. 101 Costit. e segg.), attribuzione 
alla Magistratura, delle funzioni giurisdizionali, in 
concorso con organi di giurisdizione speciale (articolo 
103) il cui conflitto interno � di giurisdizione 
e non di attribuzione; 

h) attribuzioni del Consiglio superiore della 
Magistratura in confronto di poteri di Governo 
(artt. 107, 109, 110). 

5. Sulla base di tale constatazione appare, anzitutto, 
evidente che la funzione della Corte Costituzionale, 
per la risoluzione dei conflitti di attribuzione, 
non � attivit� giurisdizionale essendo diretta 
al coordinamento di poteri-funzioni (non in connessione 
o nell'ambito di rapporti intersubiettivi), 
ma nell'ambito di rapporti interpotestativi eguali. 
Sicch� detta funzione si atteggia, come �cura� 
e � distribuzione �della potest� unitaria dello Stato, 
modellata, ma non assimilabile alla procedura di 
regolamento di giurisdizione, pi� di quanto non 
sia assimilabile al procedimento amministrativo di 
attribuzione di potest� tributaria, in materia di 
finanza locale (v. art. 289 T. U. F. L. 14 settembre 
1931 n. 1175, modif. da art. 52 L. 2 luglio 1952, 
n. 703). 
6. La stessa constatazione (esame delle ipotesi 
sub. B) conduce alla legittimazione della corrente 
dottrinaria, la quale: 
� 1o ritiene esclusi dalla competenza della Corte, 

�nei conflitti di attribuzione, i conflitti fra giurisdizione 
e amministrazione attiva (de jure soppressi 
con la legge del 1877) perch� la P. A. in giudizio 
non � un �potere �; istituto sopravissuto soltanto 
nella fattispecie dell'art. 362 c.p.c., mai verificatasi, 
e in quella di controversa collocazione, di cui allo 
art. 368 c.p.c., pur spettanti alla competenza delle 
S. U. della Corte di Cassazione (97); 
2� ricomprende, fra i conflitti di attribuzione, 
solo quelli che insorgono fra organi supremi (nei 
quali prevale l'elemento politico) bench� in concreto 
l'identificazione di tali organi non appaia 

(97) AzZARITI; Il confUtto di attribuzioni fra i poteri 
dello Stato secondo la nuova Costituzione. in <cRiv.Amm. "� 
1948, 335; Problemi attuali di diritto costituzionale, 1951, 
199 ; La mancata attuazione della costituzione e l'opera 
della magistratura in cc Foro It. � 1956, IV:, 1; REDENTI, 
Il confiitto di attribuzione nella Costituzione e neh~odi-ce -di 
procedura in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ. ,, 1948, 247; 
PIOOARDI, La Corte Costituzionale in Italia in ccRiv. Amrn..,,, 
1951, I, 244; VITTA, Diritto Amministrativo, 1955 II, 506; 
515; SANDULLI, Manuale di dir. amministrativo, 1955, 577, 

-91


soddisfacente. Si indicano, invero, il Parlamento, 
il Presidente della Repubblica, il Governo, il 
Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro 
per la Giustizia; ancora le due Camere, il Corpo 
elettorale, 'il Consiglio Nazionale dell'Economia e 
del Lavoro, giammai la Corte di Cassazione; e 
infine la stessa Corte Costituzionale (98). 

7. Se pu� concordarsi con l'accennata teoria, 
sopratutto, per quanto attiene all'esclusione dei 
conflitti tradizionali, impropriamente detti di attribuzione, 
non pu� non rilevarsi che la configurazione 
corretta dei conflitti (detti) costituzionali, di attribuzione, 
non consenta la accennata atomizzazione 
dell'istituto (v. infra A. B. O) n� l'esclusione del-
1'.A.. G. (v. infra D). 
La compiuta analisi della norma paracostituzionale, 
dell'art. 37 L. 11marzo1953, n. 87, (sorretta 
dall'art. 104 Cost.) consente di ricapitolarne i risultati, 
nel senso: 

A) che, nell'ambito di ciascun potere-ordine, 
pu� e deve essere vagliata la questione di competenza, 
che determina l'insorgenza del conflitto, 
potendosi ridurre ad unit� gli organi rappresentativi 
di ciascun ordine nell'organo supremo; 

B) unificazione palesemente possibile, pur rispetto 
all'apparente pluralit� di organi supremi. 

I) -Quanto al potere legislativo. -La difficolt� 
di identificare la definitivit� della dichiarazione 
di volont� del potere -atteso, da un lato il sistema 
bicamerale, e dall'altro il difetto di un atto 
conclusivo del procedimento di formazione della 
legge, da parte del Capo dello Stato -� soltanto 
apparente, poich� la definitiva dichiarazione di 
volont�, trattandosi di atto complesso � quella dei 
due rami del Parlamento dopo l'approvazione, 
senza emendamenti, della legge approvata precedentemente 
dall'altro ramo. 

L'esclusione del Corpo elettorale, dagli organi 
competenti a dichiarare la volont� (v. supra n. 4 
B-a), concentra nel Parlamento l'organo capace di 
essere soggetto del confiitto. La rappresentanza s.petter� 
ai Presidenti delle Oamere, congiuntamente, o al Presidente 
della Oamera (art. 63, 20 comma Costit.) (99). 

II. -Quanto al potere esecutivo. -Gli organi 
investiti di attribuzioni costituzionali sono il Pre(
98) Per le varie tesi, cfr.: un'ampia rassegna in 
GuGLIELMI I conftitti cit. 413 segg. e, in particolare: 
BISCARETTI Dr RUFFIA, Diritto costituzionale cit. 481 
segg.; LUCIFREDI La Nuova Costituzione italiana, 1952, 
203 segg., AMoRTH; La Costituzione Italiana 1948, 139; 
CERETI Diritto costituzionale italiano, 1955, 470; VmGA, 
I conf/,itti di attribuzione, in �Foro Padano" 1949, IV, 1; 
BALLADORE p ALLIERI: Diritto Costi-tuzionale 1953, 279; 
CALAMANDREI: Corte Costituzionale e A. G. cit.; CROSA: 
Diritto costituzionale 1955, 415, 431. 
(99) � mancata, finora, elaborazione della Corte Costituzionale 
in ordine alla specifica�situazioneesaminata 
nel testo; n� si trova alcun accenno al problema, nelle 
sent. cost. 26 gennaio 1957, un. 6, 9, 12, 17, in "Giur. 
Costit." 1957, pp. 37, 58, 287, 331, emesse in giudizi su 
conflitti fra Stato e Regione. 
sidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, 
�il Presidente del Consiglio e Ministri da lui delegati. 
Conflitti di competenza fra singoli rami della 

P . .A.. non appaiono contemplati dalla-Costituzione 
(sareb ero comunque, risolti dal Consiglio dei 
Ministri, a sensi dell'art. 1, n 8 R. D. 14 novembre 
1901 n. 466). 
Ogni altro conflitto di attribuzioni costituzionali 
sarebbe risolto dal Presidente del Consiglio 
sulla base dello art. 95, comma 1� della 
Costituzione. 

Non sarebbe ipotizzabile confiitto fra Presidente 
della Repubblica e Governo, per le ragioni gi� 
esposte (v. supra n. 4 A.). 

Il potere esecutivo potr�, dunque, essere soggetto 
del confiitto di attribuzione, attraverso il Consiglio 
dei Ministri, in persona del suo Presidente o di 
un Ministro delegato. ' 

III) -Quanto al potere giurisdizionale. 
La S. C. di Cassazione, in persona del suo Presidente, 
rappresenta l'organo supremo competente 
a dichiarare la volont� del potere e propria del 
potere giurisdizionale, (anche nelle questioni di 
competenza di giudici speciali). 

O) L'unificazione � anche conseguenziale al 
principio dell'ipotizzabilit� di conflitti limitatamente 
alle questioni relative ad attribuzioni, 
specificamente e direttamente, derivanti dalla 
Costituzione sempre che si tratti di attribuzioni 
tipiche dei rispettivi poteri-ordini. 

Sicch�, ad es.: non potrebbe, giammai, insorgere 

conflitto di attribuzione: 

I) con il potere legislativo, (ma, se mai, tratterebbesi 
di conflitto politico) in ordine alla elezione 
del Presidente della Repubblica (art. 83 
Costit. ); alla messa in stato di accusa del medesjmo 
(artt. 90 -96); alla nomina dei cinque Giudici 
Costituzionali (art. 135); trattandosi di attribuzioni 
non proprie del potere legislativo, e la 
cui volont� non si manifesterebbe attraverso 
dichiarazioni in forma tipica del potere legislativo; 

II) con il potere giudiziario. Il Consiglio Superiore 
della Magistratura (art.104 della Costit.), quale 
che sar� la disciplina della legge ordinaria, non 
potr� mai rappresentare la volont� del potere 
giudiziario, bench� dei poteri giudiziari ad esso 
attribuiti taluni saranno necessariamente di giurisdizione 
speciale. Ma, per questa attivit�, lo 
eventuale straripamento di potere importerebbe 
il ricorso alle Sezioni Unite della S. C. di Cassazione 
(art. 111 Costit.), non vietando l'art. 104 
il controllo della S. C. organo dello stesso potere 
giudiziario. 

Quanto alle funzioni di amministrazione attiva, 
trattasi di materia di attribuzione non specificamente 
costituzionale, rinviata alla legge ordinaria 
(artt. 105, 107 Costit.) e, in ogni caso, di 
attribuzioni che non potrebbero c~ncretarsi in 
dichiarazioni di volont� tipiche del potere giur-isdizionale, 
nel quale quell'organo misto � ordinato. 

III) Oon il potere esecutivo, in ordine ad attivit� 
legislativa delegata (si tratter� se mai di 
questioni di legittimit� costituzionale delle leggi 


-92 


delegate), o ad esercizio dell'attivit� regolamentare, 
o della concessione di grazia da parte del 
Presidente della Repubblica, e cos� via; 

D) Infine, possono darsi conflitti fra: 
I) Il potere legislativo e l'esecutivo (ad es. 
in tema di approvazione di trattati); 

II) il potere legislativo e il giurisdizionale 
(ad es. nel caso di sentenza confermata dalla 
Corte di Cassazione, che pretendesse regolare 
con carattere di astrattezza e generalit� una 
serie indefinita di rapporti giuridici); 

III) ma anche fra il potere esecutivo e il 
giurisdizionale (ad es. 'in. tema di sindacato su 
atti politici). (100) 

VI 

I soggetti nei conflitti di attribuzione fra Stato 
e Regioni e fra Regioni 

I. Limiti, oggetto, natura della funzione della Corte 
Costituzionale, nei conflitti di attribuzioni fra Stato e 
Regioni e fra Regioni. -Capacit� di essere parte nei 
predetti conflitti. -3. Rappresentanza dello Stato della 
e delle Regioni. -4. Autorizzazione a proporre il conflitto. 
1. La fattispecie del conflitto di attribuzione, 
fra Stato e Regione o fra Regioni -prevista dagli 
artt. 134 Costit., 2a parte e. 39 L. 11 marzo 1953, 
n. 87 -si presenta separata e distinta, (non cumulabile 
e non alternativa) rispetto a quella 
relativa a controversie di legittimit� costituzionale 
-principaliter -proponibili a sensi degli artt. 134 
Costit., 1� al. e 31 segg. L. 11 marzo 1953, n. 87. 
La questione di legittimit�, in questa ipotesi, 
� limitata, bens�, all'esame di �competenza normativa 
�, onde � stato osservato che la questione 
� pi� assimilabile al � conflitto � che alla � controversia 
di legittimit��, (v. supra, nota 26). 
Tuttavia, derivando l'attribuzione di competenza 
normativa -direttamente -dalla Costituzione 

o da leggi costituzionali, la violazione di detta 
attribuzione si risolve nell'assorbente profilo del 
contrasto fra norma ordinaria e norma costituzionale, 
sufficiente a conferire alla controversia 
il carattere di questione di legittimit� costituzionale 
(101). 
Resta, pertanto, circoscritto l'ambito dei conflitti 
fra Stato e Regioni o fra Regioni ai soli con


(100) In tal senso, cfr. GROPPALI: La nuova Corte 
Costituzionale �in �Corte Bresciana n, 1948, I, p. 59. 
(101) Il problema dell'alternativa dei rimedi, della 
azione di illegittimit� e del conff,itto, per eccedenza di 
attivit� normativa � affrontato da ESPOSITO: La Costituzione 
Italiana, Saggi, cit. p. 268, nel senso che l'alternativa 
sarebbe stata ammissibile nel sistema dell'art. 134 
Costit. e non sarebbe pi� ammissibile nel sistema della 
L. 11 marzo 1953, n. 87 (v. supra nota 26). In tal senso, 
cfr. sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 18, in � Giur. Cost. >>, 
1957, 339. Diversa � la questione se nel giudizio sui conflitti 
possa trovar luogo la declaratoria circa l'inesistenza o 
la validit� di norme giuridiche, sulle quali si fondi il potere 
dell'autorit�. che ha emanato l'atto, da cui ha origine 
il conflitto. Co!l sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 9, in 
flitti aventi ad oggetto qualsiasi atto di amministrazione 
dello Stato o della Regione, che invada 
la sfera di competenza assegnata allo Stato ovvero 
ad altra Regione. 

Il conflitto di attribuzione denunciabile alla 
Corte Costituzionale pu� concernere -quindi soltanto 
atti amministrativi o di normazione 
subordinata (regolamenti, e non anche norme di 
legge) viziati per violazione della sfera di competenza 
dello Stato o delle Regioni, delimitata da 
norme costituzionali. (Sent. cost. 26 gennaio 1957 

n. 18 e 18 marzo 1957 n. 47). 
La qualit� dell'attivit� di amministrazione che 
d� luogo al conflitto � irrilevante, potendosi ~ 
in tesi -configurare conflitto di attribuzione 
anche relativamente all'esercizio di attivit� di 
controllo (102). 

L'attivit� della Corte Costituzionale, nella materia 
in esame, presenta le caratteristiche note della 
funzione giurisdizionale, gi� esaminate per l'analoga 
forma di procedimento, per i giudizi principali 
di legittimit� costituzion11le (v. supra Sez. III). 

2. La capacit� di essere parte processuale nei 
conflitti di attribuzione (legittimazione ad causam) 
spetta soltanto allo Stato o alle Regioni. 
La legittimazione ad agire e a contraddire in 
subiecta materia non pu�, invero, spettare se non 
agli Enti che si affermino titolari della potest� 
rispetto alla quale � sorto il conflitto (103). 

Le provincie di Bolzano e di Trento non sono 
legittimate a proporre conflitto di attribuzione 
in ordine a potest� della Regione Trentino-Alto 
Adige, contro lo Stato od altra Regione, spettando 
la legittimazione alla Regione, unitariamente considerata. 


Eccezionalmente, le Provincie sono invece legittimate 
a sollevare conflitto ""'"-direttamente per 
regolamento di attribuzioni tra le provincie 
stesse o nei confronti dell'Ente Regione (art. 42, 

L. 11 marzo 1953, n. 87 e artt. 82 u. c., 83 dello 
Statuto spec. per il Trentino A. A. approvato con 
L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 5) (104); salva, ben 
� Giur. Cost. �, 1957, 59, la questione � stata risolta 
in senso piuttosto negativo (vedasi motivazione, p. 67, 
che ricerca, nella prospettazione dell'oggetto della contestazione 
il profilo di violazione dei limiti posti all'attivit� 
amministrativa dalle leggi costituzionali). La decisione 
� invece massimata in senso positivo. Su di che vedasi 
anche l'annotazione di M. S. GIANNINI: (ivi. p. 59). 

(102) In tal senso, v. sent. Cost. 26 gennaio 1957, 
n. 20, in � Giur. Cost. >>, 1957, 346, con la quale, peraltro, 
� stato negato -in merito -che l'atto di riscontro 
possa consumare violazione della competenza dell'ente 
soggetto a controllo. 
(103) Cfr. in tal senso, sent. Cost. 26 gennaio 1957, 
n. 17, in � Giur. Cost. >>, 1957, 331. 
Si verifica, nel caso, coincidenza fra eapacit� di essere 
parte sostanziale e capacit� di essere parte proc�s-suale 
(v. supra cap. II, n. 10, lett. b). 

(104) Cfr. in tal senso, sent. Cost. 26 gennaio 1957, 
n. 22, e 17 Aprile 1957 n. 57 in� Giur. Cost. �, 1957, 
359. e 653. 

-93 


s'intende, la iegittimazione passiva della Provincia 
quando sia lo Stato che instauri il conflitto (sentenza 
Cost. 26 gennaio 1957 n. 22). 

Sono tuttavia ammissibili: 
a) l'intervento dello Stato, in ogni caso di 
conflitto fra Regioni (per rinvio dell'art. 41 

L. 11 marzo 1953, n. 87, alle disposizioni degli 
artt. 23, 25); e, e fortiori, nel conflitto fra Provincia 
e Regione e fra Provincie ; 
b) l'intervento della Regione nel conflitto 
fra altra Regione e lo Stato o fra Regioni (art. 20, 
20 comma L. cit.), nei casi e nei modi esaminati 
per i giudizi principali di legittimit� costituzionale, 
con esclusione, peraltro1 di intervento di altri 
soggetti (v. supra Sez. III); 

e) correlativamente, � da ritenere ammissibile, 
anche in questo tipo di procedimento, la 
sostituzione processuale (nei limiti esaminati, supra 
cap. III); 

d) ed �, infine, da escludere la partecipazione 
di privati o enti pubblici, quali contro-interessati 
(105). 

3. La rappresentanza (legitimatio ad processum 
-o a stare in giudizio) (106) dello Stato e delle 
Regioni in conflitto spetta, esclusivamente, per� 
(105) Cfr. sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 18 in cc Giurispr. 
Cost. �. 1957, 335. G. CHIARELLI: Su la configurabilit� 
di un controinteressato nel conff,itto di attribuzione davanti 
alla Corte Costituzionale, in cc Giur. It. �, 1957, I. I. 337 
in nota a sent. Costit. 26 gennaio 1957, n. 18, osserva 
che con questa pronuncia la Corte ha esteso al processo 
sui conflitti di attribuzione il principio dell'inammissibilit� 
di un controinteressato, gi� elaborato con ord. 
30 maggio 1956 e 21 luglio 1956, n. 25, (v. supra note 
71, 72). Rileva l'A. che in un giudizio di legittimit� 
costituzionale o in un conflitto di attribuzione originato 
da un atto normativo (regolamento) non sia individuabile 
controinteressato, attesa la natura stessa dell'atto 
e del suo contenuto generale ed astratto. Pi� 
problematico pare all'A. il caso di conflitto originato 
da atto amministrativo, in cui c'� necessariamente 
un controinteressato sostanziale, che non pu� assumere 
la figura di controinteressato processuale; anche se la 
decisione porter� l'annullamento del rapporto di cui 
egli � titolare (artt. 38 e 41, L. 11 marzo 1953, n. 87) 
ed anche se in pendenza del giudizio potr� essere disposta 
la sospensione dell'atto (art. 40 L. citata). 
La Corte ha, peraltro, bene individuato il problema 
nel senso che il titolare del rapporto non � parte nel 
conflitto, perch� l'interesse suo particolare, rispetto 
alla conservazione o rimozione dell'atto, � assorbito 
dall'interesse trascendente (alla cui difosa � preordinato 
l'istituto del conflitto) del �rispetto delle competenze
�. Orbene � evidente che l'annullamento consegue 
come corollario alla decisione sulla �competenza� del.
l'Ente e che non potrebbe essere consentito -muovendo 
dall'interesse mediato del titolare dell'atto -risalire 
all'ammissione di questo al giudizio sulle competenze. 

N� pare attendibile il rilievo dell'A., che in tal modo 
nel giudizio costituzionale si nega all'interessato quella 
tutela occasionale e indiretta che �, invece, concessa 

lo Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri 

o ad un ministro dal medesimo delegato, per 
la Regione, al Presidente della Giunta Regionale 
(107), per la Provincia al Presidente.della Giunta 
Provinciale (art. 46 Statuto Twmtino Alto Adige) 
qualunque sia l'autorit� dello Stato o della Regione 
o della Provincia che abbia emanato l'atto, dal 
quale � insorto il conflitto. 
4. L'autorizzazione a proporre il conflitto � 
prescritta, testualmente, per la Regione, dallo 
art. 39, 3� comma L. 11 marzo 1953, n. 87, che 
esige la previa deliberazione della Giunta Regionale 
(analogamente a quanto prevede l'art. 32 
L. cit. per l'autorizzazione a proporre giudizio 
principale di legittimit�) (108). Non occorre, invece, 
approvazione dell'organo di controllo (v. supra 
sez. III n. 2). Gli stessi principi valgono per la 
Provincia. 
VII 

I giudizi sulle accuse 

Soggetti, nel giudizio sulle accuse promosse contro 
il Presidente della Repubblica, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed i Ministri (artt. 134, 30 al. 
e 136 Costit.; 10 e segg. L. Costit. 11 marzo 1953, 

n. 1) sono l'organo d'accusa e l'imputato (109). 
nel giudizio amministrativo (art. 36 T. U. 26 giugno 1924, 

n. 1054). 
La ragione della differenza c'� ed � fondamentale; 
nel giudizio amministrativo � l'impugnazione del privato, 
contro l'atto, che mette in moto. il meccanismo 
della giurisdizione di legittimit� e rende tutelabile 
l'interesse generale alla intrinseca legittimit� degli atti 
della P. A.; nel giudizio sui conflitti, � conferito, invece, 
agli enti il rimedio diretto (e perci6 assorbente) del


. l'impugnazione di legittimit�. 

(106) V. supra, cap. II, n. 10 lett. b. 
(107) Cfr. sent. Cost. 26 gennaio 1957, nn. 4, 6, 9. 
11, 12 in �Giur. Cost. >>, 1957, 22, 39, 58, 78, 287. 
(108) La delicata quest,ione dell'ammissibilit� del 
ricorso per difetto di autorizzazione, � stata esaminata 
finora, soltanto nella fattispecie -analoga -della proposizione 
di giudizio principale di legittimit�; v. sent. 
Cost. 26 gennaio 1957 n. 15 in �Giur. Cost. >>, 1957, 305 
e la nota di MORTATI: Competenza amministrativa delle 
Regioni e organizzazione degli uffici, ivi p, 307, n. 1 
nella quale si ricollega la esigenza della delibera per 
i giudizi principali di legittimit�, all'art. 32 L. 11 marzo 
1953, n. 87, e all'art. 2 L. Costit. 9 febbr~io 1948, 
n. I. Tuttavia, per la fattispecie in esame (art. 39 L. 
ord. cit.), pur mancando una previsione, relativa all'autorizzazione, 
in norme costituzionali, dfl.ve ritenersi 
vincolante la citata disposizione della legge paracoati-._ 
tuzionale. 
(109) Vedasi l'accenno al fondamento dottrinario 
di tale qualificazione, supra, nota 41. All'imputato 
potranno applicarsi gli artt. 78 e segg. c. p. p. nei limiti 
del rinvio di cui all'art. 52 L. 11 marzo 1953, n. 87, 

-94 -

Bench� non risulti chiara dai testi legislativi (110), 
la previsione della partecipazione, al giudizio, 
dell'organo che promuove l'azione penale (Parlamento), 
quale era, invece --prevista sotto l'impero 
dello statuto .Albertino -sia dal Regol. Giudiziario 
per il Senato costituito in A. C. di Giustizia, 
del 7 maggio 1870 (111), sia dal successivo 
Regol. Giudiziario del Senato del 1929 (112); 
tuttavia, pu� ritenersi decisiva fa norma dell'articolo 
13, 2a comma L. Cost. 11 marzo 1953 n. 1, 
che attribuisce ai � Commissari � eletti dal Parlamento 
per sostenere l'accusa, le funzioni di P. M. 
davanti alla Oorte (113), sorratutto in relazione 
al rinvio al codice di rito, contenuto nell'art. 52 

L. 11 marzo 1953, n. 87. 
Esclusa � la costituzione di parte civile a mente 
dell'art. 51 L. cit., (114) che testualmente dispone: 
�L'azione civile derivante dal fatto che forma 
oggetto del giudizio di accusa � esercitata davanti 
all'Autorit� giudiziaria ordinaria dopo la definizione 
del giudizio dinanzi alla Corte Costitu


(110) Vedansi, in particolare, gli artt. 43, 30 comma, 
44, 2� comma, 45, 48 L. 11 marzo 1953, n. 87, dai quali 
non appare un sufficiente collegamento con l'art. 13 L. 
Cost. 11 marzo 1953 n. I. 
(111) Era, infatti, prevista la nomina di Commissione 
di accusa di Senatori o Deputati (nei casi degli 
artt. 36 e 47 Stat.) per l'istruzione a la destinazione 
di un funzionario del P. M. per la requisitoria. (cft. 
artt. 1, 5, 14, 18 segg. Regol. cit.), v. NoCITO, del Senato 
costituito in A. O. di giustizia, 1872. 
(112) La funzione di promuovere l'azione penale spettava 
alla Camera, al Governo o al P. M. costituito 
presso l' A. C. 
(113) Cfr. in tal senso: CHIAROTTI, La giurisdizione 
penale dellu Corte Costituzionale, in " La Corte Costituzionale
� (Suppi. alla �Rass. Avv. Stato� cit. p. 559)._ 
(114) Tale � l'opinione, anche di CHIAROTTI, op. oit. 
p. 560, che rileva l'opportunit� che non si trasferisca, 
in un processo di tanta importanza, esigenze di interessi 
privati. 
zionale �. Laddove, con il riferimento all'esercizio 
dell'azione civile, si �, manifestamente, voluto 
richiamare la terminologia del codice di rito, 
che prevede invece dE_ltto et)erc~zio come condizione 
necessaria e sufficiente per la costituzione 
di parte civile (artt. 22 e segg., 91 e segg. c. p. p.). 

VIII 

I difensori 

a) 
Le parti private sono rappresentate da avvo


cati iscritti nell'albo speciale della S. C. di Cas


sazione (art. 20 L. 11 marzo 1953, n. 87). 

b) Gli organi dello Stato e delle Regioni, diversi 

dal potere esecutivo, partecipano al giudizio 

in persona dei loro rappresentanti istituzionali 

o 
con il patrocinio di avvocato. 
c) Gli organi del potere esecutivo dello Stato 
partecipano con la rappresentanza dell'Avvocato 
. Generale dello Stato, non soltanto quando debba 
partecipare o intervenire il Presidente del C. M., 
ma anche quando debbano partecipare nei giudizi 
. incidentali, organi costituiti nel giudizio princi. 
pale. Tanto si evince dalla lettera dell'art. 20 
comma 3� L. cit. Non pu� ipotizzarsi conflitto, 
neppure nel caso in cui un organo della P. A. 
sia parte nel giudizio principale e la Presidenza 
del C. M. intenda spiegare intervento, in virt� 


dell'art. 25 L. 11 marzo 1953, n. 87. 

Il conflitto eventuale sarebbe, prima, composto 

a sensi del comb. disp. degli artt. 1, n. 8 R. D. 

14 novembre 1901, n. 466, e 15, 1� comma T. U. 

30 ottobre 1933, n. 1611. 

d) Gli organi della Regione non possono giam 


mai partecipare ai giudizi con la rappresentanza 

facoltativa dell'Avvocatura Generale dello Stato, 

a sensi dei rispettivi statuti, attesa la facolt� 

dello Stato di intervenire, in qualsivoglia tipo 

di procedimento, a mezzo del Presidente d~l C. M. 

con la rappresentanza dell'Avvocato Generale 

dello Stato. 

DARIO FOLIGNO 

AVVOCATO DELLO STATO 


NOTE DI DOTTRINA 


LucIFREDI-COLETTI: Decentramento amministrativo 
(Ed. U.T.E.T. 1957). 

L'opera.prende in esame l~ legge 11 marzo 1953, 

n. 150, contenente delega al Governo per l'attuazione 
di un decentramento autarchico ed amministrativo 
ed i sedici decreti legislativi che fra 
il 13 luglio 1954 e il 30 giugno 1955 furono emanati 
in attuazione della legge delega; e la trattazione 
� condotta con esemplare chiarezza, con 
precisa informazione, con assoluta padronanza 
della materia. N� poteva esser diversamente, 
ove si abbia riguardo cos� alle alte qualit� degli 
autori come alla p�rte larghissima che, sia pure 
su diverso piano, entrambi hanno avuto nell'attivit� 
legislativa svolta. 
Il libro �1 quindi, una sicura guida ed un necessario 
strumento di lavoro per quanti -funzionari, 
magistrati, avvocati -sono chiamati, ognuno per 
la propria funzione, a dare applicazione alle norme 
sul decentramento o ad interpretarle, n� a presentare 
un libro che cos� autorevolmente si raccomanda 
da s� (anche per la pregevole veste editoriale: il 
che non guasta mai), son necessarie altre parole. 

Si vuol per� aggiungere, su un piano extra 
giuridico, che, assai spesso, traspaiono dalla lettura 
l'ansia di contribuire -attraverso le attribuzioni 
di funzioni statali di interess.e locale agli 
Enti locali, e attraverso il decentramento amministrativo 
-a snellire e migliorare l'azione amministrativa, 
rendendo pi� immediati i contatti fra 
i cittadini e gli organi che debbono provvedere 
sulle loro istanze, e comunque ai bisogni della 
collettivit�, e l'amarezza per le difficolt� incontrate, 
che hanno limitato il campo di azione e 
di applicazione della legge di delega. Ma sarebbe 
ingiusto, su questo piano, svalutare l'importanza 
generale di questa prima azione di � rottura � ed 
� lecito attendersi ulteriori sviluppi sulla strada 
tracciata; � stata indicata una via che dovr� 
essere ulteriormente proseguita sia nell'�mbito del 
decentramento di servizi agli organi statali periferici 
sia in quella della attribuzione agli enti 
locali di funzioni statali di interesse esclusivamente 
locale. Il Lucifredi ha voluto ricordare forse 
con una punta di orgoglio, ma certo senza 
iattanza -�quale sforzo di pazienza e di fatica 
sia costato il lavoro per il decentramento�, aggiungendo 
che �siamo e saremo in pochissimi a saperlo�; 
ed ha fatto bene. 

In: un libro, che non vuol essere soltanto un 
arido commento di disposizioni legislative, ma che 
legittimamente ambisce a sottolineare quanto sia 

vasto e grave il problema del decentramento dei 
servizi e delle funzioni della .Amministrazione 
dello Stato (e veramente ammirevoli sono per 
la loro lucidit� le pagine dedicate all'argomento 
nei primi capitoli della Introduzione), anche 
questo �sforzo� andava ricordato e rivendicato 
a giusto titolo. 

N.G. 
.A. M. SANDUI,LI: Legge, forza di legge, valore di 
legge. � Riv. trim. dir. pubblico�, 1957, 269. 

In questo saggio, che sar� anche pubblicato nella 
� Raccolta di scritti giuridici in onore di P. Oalamandrei
�, il Sandulli, premesso che la parola �legge� 
ha nella Costituzione sia un significato aspecifico 
di atto normativo (comprendente persino i regolamenti 
ad es. nell'art. 111), sia un significato 
specifico di atto approvato dal Parlamento e 
promulgato dal Presidente della Repubblica, precisa 
che � soltanto in questo ultimo significato 
che il termine legge va inteso negli articoli della 
Costituzione che si riferiscono alla �funzione 
legislativa� o alla �potest� legislativa �. 

Il S. afferma poi che mentre la potest� legislativa 
regionale pu� estrinsecarsi solo in leggi aventi 
contenuto normativo, la funzione legislativa statale 
� non si esaurisce nella possibilit� di emanare 
norme giuridiche ma consiste nella possibilit� di 
porre in essere ogni sorta di provvedimenti vuoi 
di carattere generale ed astratto, vuoi di carattere 
singolare e concreto � (v. ad es. leggi di approvazione 
dei bilanci, legge che delibera lo stato 
di guerra, etc.). 

N� esiste nella Costituzione una riserva a favore 

di altri organi per l'emanazione di provvedimenti 

non aventi carattere normativo. 

Escluso pertanto (per quel che s'� detto sopra) 

che elemento caratterizzatore delle leggi in senso 

specifico possa essere il contenuto (normativo o no) 

di tali atti il S. afferma che occorre rifarsi per 

definire con maggiore precisione ques~a categoria 

giuridica ad elementi puramente formali che sono: 

la forza giuridica e il valore giuridico. Forza giu


ridica della legge � la sua attitudine ad innovare 

all'ordine legislativo presistente e questa forza 

l'hanno tutti gli atti approvati dal Parlamento _ 

e promulgati dal Presidente della Repubblica 

qualunque ne sia il contenuto; valore giuridico 

della legge consiste nello speciale trattamento che 

l'atto riceve in seno all'ordinamento giuridico e 

che si riassume sostanzialmente: '1� nella impos



-96 


sibilit� di essere eliminato se non per mezzo di 
altra legge o di sentenza della Corte Costituzionale; 
20 nell'obbligo per tutte le autorit� di applicarlo 
finch� esista. 

Ora, conclude il S., quando si dice che il Parlamento 
pu� delegare la sua funzione legislativa 
(ai sensi dell'art. 76 della Costituzione) si intende 
che esso pu� abilitare il Governo ad emanare atti 
aventi forza di legge e cio� aventi capacit� di 
modificare l'ordine legislativo preesistente, ma 
non che possa delegarlo ad emanare atti semplicemente 
applicativi del diritto esistente attribuendo 
ad essi non la forza di legge che per loro natura 
non possono avere ma il valore di legge. 

In altri termini, un atto non pu� avere valore 
di legge se non ne ha la forza e mentre per accertare 
se tale forza abbiano gli atti emanati dagli 
organi normali della funzione legislativa non si 
deve guardare al loro contenuto, del contenuto 
deve invece tenersi conto per stabilire se abbiano 
forza di legge gli atti emanati dagli organi della 
funzione legislativa delegata; e perci� se questi 
atti non hanno capacit� di mutare l'ordine legislativo 
preesistente non hanno forza di legge e 
non possono, quindi, averne il valore e cio� essere 
soggetti al regime tipico delle leggi. 

Opinare diversamente significherebbe ammettere, 
in sostanza, che il Parlamento pu� autorizzare 
il Governo ad emettere atti amministrativi soggetti 
al regime giuridic() delle leggi. e cio� insindacabili 
dagli organi giurisdizionali con palese violazione 
dell'art. 113 della Costituzione. 

Com'� noto la questione trattata dal S. raggiunse 
la fase acuta all'epoca della impugnazione in sede 
giurisdizionale dei decreti legislativi emanati per 
l'attuazione della riforma agraria. 

Rinviamo a quanto fu diffusamente scritto in 
proposito in questa Rassegna (1951, p. 153, 177, 
1952, p. 205). 

Ora aggiungiamo che la Corte Costituzionale con 
le sentenze n. 59, del 1957, ha a'flermat_o che quei 
decreti legislativi sono veri e propri atti aventi 
forza e valore di legge e che � proprio essa Corte l'unico 
organo competente a sindacarne la legittimit�. 

Basta leggere la motivazione delle suindicate sentenze 
(vedi specialmente la n. 59) per rendersi conto 
che gli argomenti addotti dalla Corte p<Jssono valere 
in tutti i casi di legge-provvedimento delegata, s� 
che la tesi del S. non pare che possa avere sul 
piano pratico o giurisdizionale conseguenze apprezzabili. 



RACCOLTA DI� GIURISPRUDENZA� 


APPALTO -Pubblica Amministrazione -Revisione 
dei prezzi -Controversie relative -Competenza del 
Ministro giudice. (Cass., Sez. I, Sent. n. 740/52; Pres, 
Brunelli; Est. Favara; P. M. Trotta (conf.); I. L. C. S. 

c. Lavori Pubblici). 
La decisione delle controversie relative alla revisione 
dei prezzi pattuiti con le Pubbliche amministrazioni 
per i contratti di appalti di opere pubbij.che, 
come per quelli di pubbliche forniture, � devoluta, 
ai sensi del regio decreto n. 1296 del 1938, della 
legge n. 1137 del 1940 e dei successivi decreto 
legge 23. novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 194 7, 

n. 1501, nQnch� del regio decreto 13 giugno 1940, 
n. 901, alla speciale competenza di un apposito 
organo giurisdizionale nella persona del Ministro 
competente che, in tali casi, assume pertanto la 
veste di Ministro giudice, contro le cui decisioni 
�, peraltro, sempre ammesso (ai sensi dell'art. 111 
della Costituzione) ricorso per Cassazione per violazionedi 
legge. 
Vedi in questa Rassegna 1956, p. 177. Anche la 
nota di Alessi in �Riv. Dir. Proc. �, 1957, II, 260. 
In essa � contenuta una critica a fonda della giurisprudenza 
della Corte Suprema, con la quale, premesso 
che la pretesa alla revisione dei prezzi nei 
pubblici appalti si fonda su interesse legittimo e 
non su diritti soggettivi, si esclude la natura giurisdizionale 
nel provvedimento del Ministro, per 
mancanza assoluta privo dei requisiti essenziali 
della giurisdizione e cio�, l'indipendenza del giudice, 
la forma del provvedimento, l'autoapplicazione di 
questo (il decreto del Ministro � soggetto a registrazione 
della Corte dei Conti). 

IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni fiscali Finanziamenti 
per la ricostruzione -Artt. 4 d. l. l; 
7 giugno 1945, n. 322 e 3 d. l. l. 26 marzo 1956, n. 211. 

(Cass., Sez. I. Sent. n. 1354 del 19 aprile 1957: PfeE1 
Siciliani; Est. Pace; P. M. Colli (conf.): Fallimento 
Conceria Pellami di Modena -Fnanze). 

.Ai fini delle agevolazioni fiscali, di cui al combinato 
disposto dell'art. 4 d. I. 1. 7 giugno 1945, 

n. 322 e dell'art. 3 d. l. I. 26 marzo 1946, n. 211, 
� sufficiente che il finanziamento delle opere di 
ricostruzione degli edifizi distrutti o gravemente 
danneggiati da eventi bellici sia in funzione obiettiva 
delle predette opere di ricostruzione e non � 
necessario n� che il finanziamento sia avvenuto 
prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione, n� 
che la ricostruzione stessa avvenga in forma assolutamente 
identica a quella delle opere distrutte 

o gravemente danneggiate (c.d. ricostruzione mattone 
su mattone). 
Con questa sentenza la Corte di Cassazione, 
annullando la decisione 20 giugno 1955 della Commissione 
Centrale delle imposte, ha dato una interpretazione 
meno restrittiva delle norme, che prevedono 
agevolazioni fiscali alle operazioni di finanziamento 
necessarie per la ricostruzione degli edifici 
e degli stabilimenti industriali distrutti o gravemente 
danneggiati da eventi bellici, alla quale riteniamo 
di poter aderire purch� rimanga ben ferma 
l'esigenza di una connessione obiettiva, diretta e 
immediata tra finanziamento e ricostruzione, ancorch� 
iniziata, ma certamente non esaurita, e purch� 
l'opera, ancorch� non ricalchi pedissequamente l'immobile 
distrutto o danneggiato, costituisca nuova 
costruzione di questo e non costruzione di un nuovo 
e diverso immobile. La ricostruzione, pertanto, 
pur dovendo tener conto dei nuovi ritrovati tecnici 
ed adeguar~i. alle mutate esigenze costruttive, deve 
conf armarsi nel volume e nelle caratteristiche essenziali, 
all'opera preesistente, come �, d'altronde, 
previsto da tutta la legislazione in materia e, da 
ultimo, dalla legge sul risarcimento dei danni di 
guerra e riparazione degli immobili distrutti o gravemente 
danneggiati da eventi bellici. 

G.G. 
REGISTRO -Donazione propter nuptias da parte dei 
genitori della sposa -Aliquota applicabile -Applicabilit� 
delle norme della legge tributaria sulle 
successioni -Limiti e condizioni. (Cass., I. Sez., 
16 marzo 1957, n. 921 -Pres. Oggioni; Est. Azara; 

P. M. Tavolaro; Maltoni c. Finanze), 
.A norma del combinato disposto degli articoli 
3 d. 1.1. 8 marzo 1945, n. 90 e 61 regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3296, in materia di 
donazione propter nuptias la riduzione a met� della 
imposta di registro non si applica quando fra donante 
e donatario vi sia un rapporto di parentela 
in linea retta. 

. Le disposizioni legislative dettate in materia 
di successione in tanto possono applicarsi in tema 
di atti di liberalit� fra vivi in quanto vi sia-un 
esplicito richiamo legislativo al riguardo. 

Con la sentenza soprariferita la Corte Regolatrice 
ha deciso per la prima volta su conforme richiesta 


-98 

del P. M., alcune questioni relative ai rapporti ed 
alle interferenze fra la legge di registro e le disposizioni 
portate dal d. l. l. 8 marzo 1945, n. 90. Giover�, 
quindi, riportare il testo della sentenza, che ha ampiamente 
aderito, anche nella motivazione, alle ragioni 
svolte dalla Avvocatura in difesa della Amministrazione: 


�Ool primo motivo di ricorso si denunzia la 
violazione dell'art. 3 del d. I. I. 8 marzo 1945, 

n. 90, in relazione all'art. 61 terzo comma della legge 
di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e si sostiene 
che alle donazioni fatte, in vista del matrimonio, 
agli sposi da parenti in linea retta spetti il beneficio 
della riduzione della met� della imposta di registro 
prevista per i normali atti di liberalit�, dovendo 
il citato art. 61 della legge di registro essere interpretato 
escludendo l'inciso �da persone che non siano 
parenti in linea retta � � 
� Questo motivo del ricorso non ha fondamento. 

�L'art. 3 del d. l. l. 8 marzo 1945, n. 90, sancisce 
l'applicabilit� delle disposizioni generali in 
materia di imposta di successione -contenute nel 
primo e secondo comma dell'art. 1 del medesimo 
testo legislativo -� anche alle donazioni e alle liberalit� 
comprese le costituzioni di dote civile e militare 
e del patrimonio familiare salvo il disposto del 
terzo comma dell'art. 61 della legge di registro 30 dicembre 
1923, n. 3269. � 

� A sua volta, il test� citato terzo comma dell'articolo 
61, cos� si esprime. �Le tasse sulle costituzioni 
di dote e sulle donazioni a contemplazione di certo 
e determinato matrimonio, fatte a favare degli sposi 

o della loro prole nascitura da persone che non 
siano parenti in linea retta, saranno ridotte a met� 
di quelle che sarebbero dovute per gli atti di liberalit�. 
Dal raffronto delle due riportate norme, appare 
chiaro che, riguardo alle donazioni propter nuptias, il 
legislatore ha stabilito esplicitamente che la riduzione 
dell'imposta alla met� non si applica quando 
fra donante e donataria vi sia un rapporto di parentela 
in linea retta. 
� N� la intenzione del legislatore pu� esser interpretata 
in senso diverso perch�, a parte la non equivoca 
formulazione della legge, in materia tributaria 
le disposizioni che comportano una agevolazione, 
hanno carattere di norme eccezionali, la cui sfera di 
applicabilit� � limitata ai soli casi in esse specificatamente 
previsti. 

� Col secondo motivo si assume che alle donazioni, 

f atte da parenti in linea retta, spetterebbe la esen


zione della imposta di registro fino alla quota base 

di lire 750.000 come per le successioni mortis causa 

in linea retta. 

<< Anche questo motivo non pu� essere accolto. 
� L'art. 2 del d. l. l. 8 marzo 1945, n. 90, stabiliva, 
al primo comma che cc nelle successioni in linea retta 

o fra coniugi le quote di eredit� o di legato sono esenti 
da imposta fino a lire 10.000. >> 
cc Successivamente l'art. 2 della legge 12 maggio 
1949, n. 206, ha enunciato la seguente norma:>> 
nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote 
di eredit� o di legato sono esenti da imposta fino a 
lire 750.000. i> 

� La semplice lettura dei soprariportati testi di 
legge rende evidente la infondatezza del motivo in 
esame perch� nei testi medesimi non � dato riscontrare 
alcuna espressione, che estenda .alle donazioni 
il beneficio accordato per le successioni mortis causa. 
E non pu� essere condivisa la tesi della ricorrente, 
secondo la quale non sussisterebbe alcuna differenza 
di trattato giuridico fiscale tra le donazioni e le successioni 
a causa di morte, se si considera che la disciplina 
delle donazioni e delle successioni sono contenute 
in due leggi tributarie diverse e fra loro autonome. 
Da ci� consegue che le disposizioni dettate in 
materia di successione, in tanto possono trovare 
applicazione in tema di atti di liberalit� tra vivi, 
in quanto vi sia un esplicito richiamo legislativo 
.al r.iguardo 'I 

SENTENZA -Correzione di errori materiali -Non 
applicabilit� del procedimento nel caso di omessa 
statuizione sulle spese nei precedenti gradi del giusizio. 
(Cass,, Sez. Un., Sent. n, 592/57 -Pres, Brunelli; 
Est. Laporta; P. M. Fragali; Min, Marina Mer


cantile c. Comune di Genova). 

Il procedimento di correzione delle sentenze 
pu� trovare applicazione nel caso di omissioni 
meramente materiali, rilevabili dal contenuto 
stesso della pronunzia, non anche per integrare 
la sentenza, mancante di statuizione sulle spese 
dei precedenti gradi del giudizio. In quest'ultima 
ipotesi, trattandosi di una vera e propria mancanza 
di carattere concettuale e sostanziale, alla 
medesima pu� essere riparato solo con i mezzi 
ordinari d'impugnazione, nei casi nei quali questi 
sono ammessi. (Nella specie, poi, si esclude che 
la Corte di Cassazione fosse incorsa in omissione, 
ritenendosi che la Corte stessa, limitando la con danna 
del resistente soltanto alle spese dell'ultimo 
grado, avesse, per implicito, creduto di compensare 
direttamente tra le parti le spese dei 
precedenti gradi ~el giudizio). 

Vedi la nota critica del Chicco (Omessa pronunzia 
sulle spese e correzione di sentenza �Foro it. 
1957 �, I, 1004), nella quale si sostiene: 1� che il 
procedimento di correzione di errori materiali � 

: .�l'unico ammissibile in caso di omessa pronuncia 
sulle spese in sentenza contro la quale non � ammesso 
alcun gravame (come � appunto la sentenza di cassaziane); 
2� che l'omessa pronuncia sulle spese 
non pu� equivalere a pronuncia implicita di compensazione. 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Enti di riforma 

� fondiaria -Rappresentanza e difesa in giudizio facoltativa 
da parte dell'avvocatura dello Stato -Sussistenza. 
(Corte di Appello di Bologna, Sezione I-Presidente 
Nardella; Est. De Robertis; Patrignani c. 
Ente Delta Padano -Sentenza IO dicembre 1956 21 
gennaio 1957. 

�L'art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 
istitutiva dell'Ente Sila, che facoltizza questo a 
farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla 
Avvocatura dello Stato, in conseguenza della recezione 
operata dagli artt. 1 e 2 della Legge Stralcio 
21 ottobre 1950, n. 841, � applicabile a tutti gli 
Enti di riforma agraria istituiti in base a questa, 
i quali pertanto sono legittimamente difesi a tutti 
gli effetti, dall'Avvocatura dello Stato�. 

Fra i numerosi motivi che le agguerrite e valorose 
difese dei proprietari espropriati hanno escogitato 
a sostegno della loro azione, � particolarmente 
notevole quella sollevata spesso in grado di appello 
onde far dichiarare la inesistenza del gravame 
.dell'Ente, di difetto di ius postulandi per conto 
dell'Ente medesimo, nell'Avvocatura dello Stato. Su 
tale eccezione sembra che non vi siano state finora 
altre decisioni ex-professo, onde' pensiamo di fare 
cosa utile col segnalare la sentenza che precede, 
la quale ha del tutto disattesa l'eccezione in parola; 
l'affermazione � tanto pi� notevole in quanto, mentre 
la gran parte delle argomentazioni degli espropriati � 
venuta a cadere dopo le recenti note decisioni della 
Corte Costituzionale, quella di difetto di ius postulandi 
dell'Avvocatura � sempre attuale. 

Cos� motiva la Corte: 

A) �Secondo il Patrignani, l'atto di appello 
dell'Ente sarebbe nullo perch� l'appellante si sarebbe 
avvalso per proporlo, cos� come se ne avvalse in 
primo grado per contraddire, dell'Avvocatura dello 
Stato, al cui patrocinio non poteva far ricorso, 
non essendovi autorizzato da alcuna disposizione di 
legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato 
con r. d. (art. 43 del Testo unico r. d. n. 1611 
del 1933). 

�Oltre la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza 
in giudizio delle Amm.ni dello Stato, anche se organizzate 
ad ordinamento autonomo, che l'Avvocatura 
deve necessariamente assumere (art. 1 Testo unico 
cit.), questa pu� assumere la rappresentanza e la 
difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorit� 

giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdiziort i 
amministrative e speciali di amministrazioni pul bliche 
non statali e enti sovvenzionati, sottoposi"i 
a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato sempre 
che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, 
di regolamento o di altro provvedimento approvai o 
con regio decreto (art. 43 citato). 

�E poich� assume il Patrignani, l'art. 31 della 
legge n. 230 del 1950 ha dato facolt� � all' Opera 
Sila di ricorrere al patrocinio ed alla assistenza 
dell'Avvocatura, ma non uguale facolt� all'Ente Delta 
padano � stata concessa con il D. P. n. 69 del 1951 
che lo istitu�, manca appunto quella norma autori>. zativa 
che � necessaria al patrocinio facoltativo 
dell'Avvocatura stessa. 

�L'atto d'impugnazione, siccome sottoscritto da 
un avvocato dello Stato privo di ius postulandi, 
sarebbe viziato e nullo, e tale nullit� impedirebbe 
il giudizio sui motivi di gravame proposti dall'Ente 
che, in definitiva, starebbe in giudizio personalmente 
e senza .il necessario ministero di procuratore legalmente 
esercente (art. 82, comma 3� c. p. c.). 

�Ritiene la Corte che lo ius postulandi sussiste, 
e che nessun vizio infirmi l'atto di appello, perch� 
la disposizione dell'art. 31 cit., in conseguenza 
della recezione operata dagli artt. 1 e 2 della legge 

n. 841 del 1950 (c. d. legge stralcio) delle norme 
della L. n. 230 dello stesso anno (c. d. legge Sila) 
nella regolamentazione e disciplina degli enti di 
di riforma o loro sezioni, si riferisce anche all'ente 
appellante istituito con il D. P. n. 69 del 1951. 
Esiste cio�, anche riguardo a questo Ente, una 
disposizione di legge che autorizza il ricorso al patrocinio 
dell'Avvocatura. Infatti la legge stralcio, in 
base alla quale venne emanato il decreto Presidenziale 
istitutivo dell'Ente Delta, con l'art. 1 oper� 
una recezione delle norme della legge Sila e con 
l'art. 2 deleg� il Governo ad estendere le norme stesse 
ad altri territori e ad istituire altri enti di colonizzazione 
e di trasformazione fondiaria con le funzioni 
gi� della L. n. 230 del 1950 attribuite all'Opera 
Sila. Il Governo fu autorizzato ad applicare ad altri 
territori, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti 
le norme della legge Sila: fra queste nor�i� � l' articolo 
31 che non risulta affatto derogato con la legge�--stralcio. 
E il Governo stesso fu delegato ad istituire 
nuovi enti o speciali sezioni di Enti gi� esistenti 
affidando loro le funzioni gi� per legge attribuite 
all'Opera Sila: il modello al quale doveva adeguarsi 

-100 


la legislazione delegata era, quanto alle funzioni 
dei nuovi enti, all'esercizio di queste ed ai mezzi 
diretti e indiretti idonei al conseguimento dei fini 
perseguiti, appunto quello istituito con l'Opera Sila. 

�A ci� si aggiunge che la rilevata recezione normativa 
ha efficacia � generale, come si desume dalla 
collocazione della norma che la sancisce (art. 1) 
a cominciamento del provvedimento legislativo, e 
dalla locuzione peculiare adoperata al fine di far 
intendere che tutte le norme della legge Sila debbono 
considerarsi permanenti disciplinatrici della materia, 
salvo solo le deroghe apportate dalla nuova legge. 
Una legge, quindi, non � in contrasto con l'altra, 
n� queste con i decreti presidenziali delegati: tutte 
le norme formano un corpus normativo, posto a disciplina 
della riforma fondiaria e della organizzazione 
degli Enti che devono attuarla. L'art. 31 perci6 -si 
ripete -dettato, per l'Opera Sila, per il richiamo 
e la conseguente recezione, vale anche per quegli 
altri Enti che vennero istituiti in virt� di delega 
dal Governo. Deroga a quella norma non solo non 
� stata apportata ma non sarebbe stata giustificata, 
una volta che si considerino la identica natura 
degli Enti di Riforma, la similarit� di funzioni 
e di struttura, e specialmente la costante ed interna 
vigilanza cui essi sono sottoposti da parte del Ministero 
delVAgricoltura, che cura anche il coordinamento 
di funzioni e compiti (art. 3 legge n. 1629 
del 194 7 art. 2, comma secondo, legge n. 841 del 1950, 
art. 3 comma secondo D. P. n. 69 del 1951). 

M. FAZIO 
DEMANIO -Opere modificanti le pertinenze stradali Concessione 
amministrativa. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Applicabilit� dell'imposta 
proporzionale di trasferimento sulla concessione 
relativa all'esecuzione di tali opere. (Trib. di Venezia 
27 marzo -27 aprile 1957 -Pres. Mastrobuono; Est. 
Carnesecchi; Esso Standard c. Finanze). 

L'atto col quale la Pubblica .Amministrazione 
consente ad un privato di eseguire sulle pertinenze 
del demanio stradale opere atte a modificarle 
al fine di rendere possibile l'accesso dalla 
strada pubblica ad una stazione di rifornimento 
di carburante ha natura di concessione amministrativa. 


Il diritto che il privato acquista in base a tale 
concessione ha carattere reale e pertanto l'atto � 
soggetto all'imposta di trasferimento di cui all'articolo 
1 della tariffa ali. A. della legge di registro. 

Il Tribunale di Venezia ha correttamente impostato 
e risoluto la questione attinente alla natura 
dell'atto della cui tassazione si discuteva. 

Dopo aver premesso che l'uso consentito dalla 

A.N.A.S. alla Soc. Esso Standard non era il semplice 
uso ordinario del demanio stradale, ma bens� 
un uso eccezionale delle pertinenze stradali �addirittura 
estraneo alla loro accessibilit� funzionale 
al demanio stradale �, la sentenza ha da tale premessa 
tratto la logica conseguenza che alla predetta 
Societ� era stato attribuito un diritto (di costruire 
per proprio uso opere particolari modificanti le 
pertinenze stradali) che prima non le spettava. Il 
che ha portato il Tribunale a ritenere esattamente 
che si era in presenza di_ una v.era.. e propria concessione 
e non gi� di una semplice autorizzazione e 
ci� in base al criterio discretivo formulato dalla 
dottrina (ZANOBINI: Corso, VII ed., vol. I, p. 263; 
VITTA -Dir. .Amm., IV ed., vol. I, p. 391; SANDULLI: 
Man. dir. amm., III ed., p. 282) ed accolto 
dalla giurisprudenza (Oass., Sent. 7 agosto 1941, 

n. 2749). 
Oi� posto, la sentenza ha ravvisato un diritto 
di natura reale in quello attribuito alla concessionaria, 
affermando che, attraverso l'atto di concessione 
si era �verificato un trasferimento di facolt� e di 
poteri giuridici analogo a quello che � effetto di una 
contrattazione privatistica nell'ambito dei diritti 
reali�. 

La configurabilit� di diritti di consistenza reale, 
acquistati su beni demaniali in virt� di concessione 
amministrativa, � stata ripetutamente affermata dal 
Suprer. v Oollegio (sent. 8 giugno 1934, n. 1985; 
30 marzo 1937, n. 903; 11 marzo 1940, n. 833; 
30 aprile 1952, n. 1218) il quale ha pur fatto salva 
la soggezione di tali diritti alle limitazioni che derivano 
dalla natura dei beni stessi ed in particolare 
al modo dalla revocabilit� e dalla temporaneit� 
della concessione, ritenendo che, ci� nonostante, la 
realit� si manifesti inalterata nei rapporti e nella 
possibilit� di difesa verso i terzi. 

�Limitazioni del genere -osserva al riguardo 
l'EULA (in �Riv. Dir. pubblico �, 1935, I, p. 276) 
-non possono dirsi completamente estranee neppure 
al regime privatistico dei diritti reali, ove 
si pensi al complesso di facolt� riconosciute al 
direttario dell'enfiteusi ed ai casi di risolvibilit� 
ammessi dalla legge per l'ipoteca convenzionale� 
Vedasi pure l'ampia nota dello stesso autore sulla 

�Ipotecabilit� delle fabbriche costruite sopra terreni 
demaniali a seguito di concessione temporanea
� (in �Foro_ It. �, 1932, I, 1096), e, per la 
temporaneit� dell�' costituzione di servit� nel diritto 
privato, si consulti: Grosso e Deiana (Le servit� 
prediali, p. 184). 

A favore della ammissibilit� della costituzione 

di diritti reali su beni demaniali attraverso conces


sioni amministrative si sono pure schierati il ROMANO 

Principi di diritto amm.vo, p. 497; lo ZANOBINI 

Corso di dir. amm.vo, IV ed., vol. IV, p. 36); 

il SANDULLI: Manuale di dir. amm.vo, III ed., 

p. 311: il MESSINEO: Man. di diritto civ., VIII 
ed., vol. I, p. 420 ed il MAROI: Servit� prediali 
pubbliche, in �Dir. dei beni pubblici �, 1938, 
p. 133. 
Ricordiamo infine che dei suesposti principi 
hanno fatto applicazione nel campo tributario, in 
senso analogo alla sentenza annotata, la Oorte di 
Appello di Roma (sent. 18 febbraio 1950, in �Foro 
It. �, 1950, I, 1450), il Tribunale 4i _Torino (sent. 
10 maggio 1954 in questa Rassegna 1954_,__ 292)i. 
nonch� la Oommissione Oentrale (dee. 9novembre1946, 

n. 85010; 4 giugno 1947, n. 90451; 20 marzo 1953, 
n. 46099, in Relaz. Avvoc. Stato 1950-55, vol. I, 
p. 594). 
L. MASINI 

-101 


FALLIMENTO -Enunciativa di societd di fatto -Imposta 
di registro sulla costituzione -� dovuta in via 
di prelievo -Forma della domanda. (Trib. Genova, 
I Sez.; Sent. 15 maggic 1957, n. 860-Pres. Nicolardi; 
Est. Scaduto -Finanze c. fallimento Poggi e Melis). 

L'imposta di registro dovuta sulla societ� di 
fatto enunciata nella sentenza dichiarativa di fallimento 
va pagata dal curatore in via di prededuzione, 
come debito della massa. 

La domanda di pagamento in prededuzione pu� 
essere presentata con ricorso al giudice delegato, 
a sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, essendo 
in ogni caso opportuno sottoporre ad un controllo 
giurisdizionale unitario la collocazione di 
crediti che devono essere soddisfatti su uno stesso 
patrimonio. 

Come � noto sulla sentenza dichiarativa di f allimento 
di una societ� di fatto si liquidano due imposte: 
l'imposta fissa giudiziale, e l'imposta sulla enunciazione 
del contratto verbale di societ�. Dopo le 
sentenze 4 luglio 1941 e 12 gennaio 1943 della Corte 
Suprema �Riv. leg. fisc. � 1941 col. 708, e 1943 
col. 257), l'assoggettamento a imposta del contratto 
societario enunciato in occasione della dichiarazione 
di fallimento costituisce prassi costante, e non ha 
dato luogo a questioni se non in ordine all'imponibile. 
(Su questo ultimo punto, nei suoi vari profili, 
vedi questa �Rassegna� 1955, 194; ROTONDI, in 
�Giur. It. �1956, 1, 2, 522; O. Oent. 23 marzo 1955, 
�Riv. leg. fisc. �, 1957, 69; Oass. 23 febbraio 1957, 

n. 670, ivi 912). 
Il problema affrontato dal Tribunale di Genova 
era, per�, un altro: e cio�, se l'imposta di titolo 
dovuta sulla sentenza dichiarativa fosse da soddisfare 
in sede di �prelevamento� (c.d. prededuzione), 
oppure in sede concorsuale con gli altri crediti 
ammessi al passivo. 

,, Il criterio differenziatore dei due sistemi di pagamento 
viene, di solito, individuato nella diversa 
natura del credito da soddisfare. Nel linguaggio 
corrente si parla, infatti, di crediti verso la massa, 
che debbono essere pagati con prelevamento, e di 
crediti verso il fallito (o i falliti) che vengono pagati 
in sede concorsuale. Ma la distinzione � tutt'altro 
che netta, ritenendo la prevalente dottrina (cfr . .AzzoLINA: 
Il fallimento, vol. I, 687, n. 386) che i cos� 
detti debiti della massa siano, in realt�, debiti del 
fallito. Comunque, la distinzione � insufficiente 
rispetto al credito tributario per l'imposta di conferimento. 
Questa, infatti, presenta la caratteristica di 
far sorgere un debito diretto dei falliti, come imposta 
dovuta dalle parti contraenti nel contratto sociale 
(art. 93, n. 1 legge di registro), e un debito diretto 
della massa, come spesa necessaria per la procedura 
fallimentare. Occorre considerare, al riguardo, che 
la societ� verbale non � soggetta a registro in termine 
fisso, s� che l'obbligo dell'imposta sorge solo nel 
momento dell'enunciazione. Da ci� deriva l'ulteriore 
conseguenza che la spesa relati'va all'imposta di 
titolo � provocata proprio dall'emanazione della sentenza; 
costituisce una spesa che viene resa necessaria 
solo in quel momento, e viene resa necessaria appunto 
ai fini di permettere la procedura fallimentare: non 

potendosi, ovviamente, dichiarare un fallimento di 
una societ� di fatto, senza enunciare la societ�. 

In tale stato di cose, l'imposta di registro viene 
a costituire una vera e propria spesa �giudiziale �, 
o, se si preferisce, una spesa �di giustizia �. E la 
esattezza di questa qualifica appare evidente, se si 
pensa che anche nei giudizi contenziosi ordinari le 
spese �giudiziali� poste a carico della parte soccombente 
comprendono anche le imposte di titolo, dovute 
sulle convenzioni la cui registrazione � divenuta 
necessaria per l'uso fattone in giudizio' (Oass., 2 febbraio 
1957, n. 397). Pu6 dirsi, perci�, che nel concetto 
di spesa �giudiziale � rientri ogni spesa resa 
necessaria dal giudizio e per il giudizio: e tale � 
certamente la spesa per la registrazione della sentenza 
dichiarativa di fallimento. Come spesa del 
giudizio fallimentare essa va appunto prelevata dai 
fondi disponibili, a' sensi degli artt. 34 e 111 legge 
fallimentare. Ohe se per avventura il fallimento non 
avesse danaro disponibile, la imposta di registro 
sulla convenzione .societaria dovrebbe essere prenotata 
a debito sul campione del fallimento, e poi 
essere ricuperata dal cancelliere, ma sempre mediante 
prelevazione (art. 91 legge fallimentare). 

Sulla questione specifica non risultano precedenti. 

Nella pratica fallimentare si deve per� avvertire che 

l'imposta di registro sulla societ� di fatto, enunciata 

dalla sentenza dichiarativa, viene di solito soddi


sfatta in prededuzione dai curatori, o immediata


mente, o previa prenotazione a debito sul campione 

del fallimento. Si pu6 qui ricordare, come indica


tivo di questa prassi, il caso del fallimento della 

societ� di fatto fratelli Maini, in cui fu regolarmente 

ordinata dal giudice delegato la prenotazione a debito 

dell'imposta di titolo sulla costituzione della societ� 

di fatto; e questa prenotazione fu ritenuta sufficiente 

dalle Sezioni Unite a far considerare ottemperato il 

precetto del solve et repete, in quanto la prenota


zione equivale a pagamento (Oass., Sezioni Unite 

24 febbraio 1934, �Riv. leg. fisc. �, 1934, 413). E 

pu� ricordarsi anche la decisione 8 maggio 1945, 

n. 75866 della Commissione centrale, che prese in 
esame la responsabilit� del cancelliere per omesso 
invio al registro della sentenza dichiarativa, con 
conseguente omissione di imposizione della tassa di 
titolo sulla costituzione della societ� di fatto. La 
Commissione centrale concluse riconoscendo la responsabilit� 
del cancelliere �per aver omesso l'invio 
della sentenza alla registrazione, che doveva essere 
eseguita o a debito o con il pagamento dell'imposta 
a cura del curatore, se fosse stato notiziato dello 
avvenuto invio, e, quindi, deve essere mantenuto 
fermo, nei suoi riguardi, l'addebito della sopratassan 
(� Riv. leg. fiso. �, 1946, 149). Questa, appunto, � 
l'alternativa accolta dalla sentenza annotata. 
Nel caso di specie, la domanda di prededuzione 
era stata abbinata alla domanda (subordinata) di 
ammissione tardiva al passivo privilegiato del fallimento. 
Cio�, era stata presentata nella forma_del_ 
ricorso, con gli adempimenti previsti dall'art. 101 
della legge fallimentare. A tutta prima, si potrebbe 
pensare che la richiesta di pagamento in via di 
prelievo, non mirando ad una ammissione al passivo 
concorsuale, ma ad itn soddisfacimento pre-concor



-102 

suale, non rientri nella speciale disciplina delle 
domande di ammissione tardiva. Dovrebbe, percio, 
valere in caso di controversia la norma generale, 
secondo cui la domanda si propone mediante citazione 
(art. 163 0.p.c.); mentre in caso di accordo, 
il provvedimento di autorizzazione al pagamento in 
prededuzione da parte del giudice delegato dovrebbe 
essere sollecitato da un semplice ricorso, e rivestire 
z~ forme di un decreto (art. 25 ultimo comma 1,.F.). 
1'1fa un esame pi� approfondito permette di affermare 
che anche il sistema degli articoli 98 e 101 � per


fettamente idoneo allo scopo, servendo a portare al 
collegio, in sede contenziosa, la domanda di prededuzione, 
e ottenendo il risultato conseguente ad una 
regolare citazione. . . 

e e 

In tal senso decise la sentenza annotata, uniformandosi 
al principio, riaffermato anche recentemente 
dalle Sezioni Unite (Oass., 19 febbraio 1957, n. 589), 
della funzionalit� di un ricorso contenente gli elementi 
di una citazione, allorquando abbia raggiunto 
lo scopo del contraddittorio. 

A. CHICCO 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA PRESA 

ACQUE PUBBLICHE 

BACINI IMBRIFERI MONTANI. -I) Se lo Stato, nello 
svolgere temporaneamente la funzione sostitutiva di 
quella demandata ai Consorzi di Comuni ai sensi della 
legge 27 dicembre 1953, n. 959, e ci� in quanto questi 
ultimi non siano sorti, possa agire per la riscossione 
dei sovracanoni a carico degli enti concessionari (n. 48). 
-II) Se lo Stato, nel procedere alla riscossione, possa 
adottare le norme del Testo unico 14 aprile 1910, n. 639 

(n. 48). 
AGRICOLTURA E FORESTE 

ENTI DI RIFORMA. -I) Se l'art. 22 della legge Sila, 
relativo all'assistenza tecnica da prestarsi agli assegnatari, 
attribuisca all'ente di riforma una generica potest� 
discrezionale di scelta dei mezzi con cui tale assistenza 
vada prestata oppure rechi un'enunciazione di 
principio da integrarsi con successive disposizioni (n. 11). 
-II) Se un Ente di Riforma possa essere assoggettato 
alla disciplina giuridica degli istituti di credito in genere, 
e di quelli di credito agrario in particolare (n. 11). 
-III) Se un Ente di riforma possa prestare l'assistenza 
finanziaria agli assegnatari, obbligatoria per legge, mediante 
fideiussione (n. 11). 

ALBERGHI 

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se lo spostamento 
di sede dell'azienda alberghiera e la sistemazione 
di detta azienda in un fabbricato gi� esistente, 
opportunamente riattato ed ampliato, costituiscano elementi 
atti ad escludere l'ammissione dell'azienda stessa 
al contributo di ricostruzione, previsto dalla legge 
13 febbraio 1952, n. 50 (n. 11). -II) Se un'eccezionale 
caduta di neve, sia pure in zone alpine, possa ricomprendersi 
in quel concetto di � calamit� pubbliche, previsto 
dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (n. 11). 

ANTICHITA E BELLE ARTI 

RINVENIMENTO DI BENI DI INTERESSE STORICO. I) 
Se tutte le cose dichiarate di interesse storico ed 
artistico a norma delle leggi in materia, da chiunque 
e comunque ritrovate o scoperte nel sottosuolo, appartengano 
allo Stato (n. 36). -II) Quali siano i poteri 
del proprietario del fondo il quale abbia ritrovato o 
scoperto fortuitamente siffatte cose (n. 36). -III) Se 
il premio, dovuto al proprietario del fondo in caso di 
rinvenimento nel sottosuolo delle cose suddette, abbia 
lo stesso fondamento del premio dovuto allo scopritore 
(n. 36). 

CITTADINANZA 

PENSIONI DI GUERRA. -I) Se l'acquisto della cittadinanza 
di uno Stato estero, la cui legislazione consenta 
la conservazione della cittadinanza italiana, faccia 
perdere il diritto alla pensione� di guerra, ove la cittadinanza 
italiana si sia, in concreto, perduta (n. 12). 

COMPROMESSO ED ARBITRI 

COLLEGIO ARBITRALE. -Se possa ritenersi incostituzionale 
la funzione giurisdizionale attribuita dall'art. 8 
della legge 27 novembre 1939, n. 1780, al Collegio arbitrale 
in materia di determinazione dell'indennit� di espropriazione 
promossa dall'Ente delle Tre Venezie (n. 11). 

COMUNI E PROVINCIE 

OccuPAZIONE suoLo PUBBLICO. -Se sia applicabile 
la tassa di occupazione di aree comunali in ordine agli 
impianti delle Societ� concessionarie telefoniche (n. 65). 

CONCESSIONI 

OPERE PUBBLICHE. -Se costituisca entrata impo� 
nibile, ai fini dell'I.G.E., l'importo corrisposto dall'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato alla Societ� 
Romana Ferrovie del Nord per la sola costruzione delle 
opere relative al raddoppio del binario e alla diramazione 
di una linea ferroviaria (n. 53). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

CESSIONE DI CREDITI. -I) Se la norma dell'art. 1248, 
cpv. C.C., la quale dispone che la cessione di credito 
non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce 
la compensazione dei crediti sorti posteriormente 
alla notificazione, sia applicabile nei confronti della 

P.A. cedente (n. 160). -II) Se sia ammissibile, da parte 
della P.A. cedente, una accettazione condizionata della 
cessione di credito (n. 160). 
OGGETTI FUORI uso -VENDITA. -III) Se, ai sensi 
dell'art. 98 del Regolamento di Contabilit� dello Stato, 
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, 
sia necessaria, per la validit� dei contratti di vendita 
di oggetti fuori uso, l'intervento di un agente dell'Amministrazione 
Finanziaria, anche nei casi irt� cui si proceda 
nelle forme della licitazione e della trattativa pri--vata 
(n. 161). -IV) Se l'intervento dell'agente della 
Finanza, previsto dagli artt. 98 e 82 del Regolamento 
di contabilit�, sia circoscritto al controllo esterno della 
mera regolarit� formale degli atti del procedimento 

(n. 161). 

104 


CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

LITI TRIBUTARIE. -I) Se il principio della inderogabilit�. 
delle disposizioni tributarie osti alla definizione 
transattiva della lite tributaria, quando sia in discussione 
il quantum dell'accertamento, cio� una questione 
di fatto (n. 1). -II) Se, nel caso di evasione fiscale, per 

.la quale la legge disponga l'applicabilit� di una pena 
pecuniaria, l'Amministrazione finanziaria abbia il potere 
di accertare il tributo e di procedere alla riscossione 
del medesimo nonch� di eventuale sopratassa (sanzione 
civile), indipendentemente dalla procedura sancita dalla 
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 1). -III) Se la norma dell'art. 
3 c.p.p., sia applicabile nel campo delle liti tributarie 
anche quando l'evasione del tributo non sia 
connesso ad un reato, ma ad una semplice infrazione 
amministrativa (n. 1). 

CONTRABBANDO 

CARTINE PER SIGARETTE. -I) Se la norma contenuta 
nell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 902, sul 
monopolio dei sali e tabacchi, sia estensibile alla disciplina 
delle cartine e tubetti per sigarette (n. 29). 2) 
Se la carta velina, ancorch� preordinata e adatta 
alla fabbricazione delle cartine, costituisca genere di 
monopolio in base alla legge 13 gennaio 1936, n. 70 

(n. 29). 
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

ALLUUVIONI. -I) Se, una volta valutato il danno, 
subito a causa dell'alluvione dalle aziende nel Salernitano 
e il relativo contributo in base ad esame analitico 
delle varie categorie di beni danneggiati, possa 
ammettersi, ai sensi delle vigenti norme, che le imprese, 
nella ricostruzione, mutino le proporzioni originarie delle 
varie categorie di beni presi in considerazione per determinare 
il contributo (n. 18). -II) Se il contr�buto 
di ricostruzione possa essere concesso a siffatte aziende, 
nel caso in cui la ricostruzione avvenga in localit� 
diversa da quella in cui era situato il bene distrutto 

(n. 18).. -Ili) Se possa ammettersi la ricostruzione o 
riattivazione si siffatte aziende in nuova localit�. col 
mutamento del tipo di attivit� o di produzione (n. 18). 
PRIVILEGI. -IV) Se il privilegio speciale, che assiste 
le operazioni di finanziamento previste dalla legge 
11 aprile 1953, n. 298, sia applicabile anche nel caso 
delle operazioni regolate dalla legge 12 febbraio 1955, 

n. 38 (n. 19). 
PUBBLICHE CALAMIT�. -V) Se lo spostamento di 
sede dell'azienda alberghiera e la sistemazione di detta 
azienda in un fabbricato gi� esistente, opportunamente 
riattato ed ampliato, costituiscano elementi atti a escludere 
l'ammissione dell'azienda stessa al contributo di 
ricostruzione previsto dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 

(n. 20). -VI) Se un'eccezionale caduta di neve, sia pure 
in zone alpine, possa ricomprendersi in quel concetto 
di cc calamit� pubblica�. previsto dalla legge 13 febbraio 
1952, n. 50 (n. 20). 
DANNI 

ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA. -Se lo Stato, 
quale esecutore di opere pubbliche di competenza di 

enti locali in virt� di particolari disposizioni di legge, 
possa essere ritenuto responsabile dei danni da atto 
illecito prodotti a terzi in corso d'opera (n. 3). 

DANNI DI GUERRA 

REQUISIZIONI ALLEATE. I) Quali siano i limiti 
di giurisdizione dell'A.G,O. a conoscere delle azioni, 
contrattuali o extra-contrattuali, nascenti dagli atti o 
dai fatti indicati nell'art. 1 della legge 9 gennaio 1951, 

n. 10 (n. 71). -II) Se il previo esperimento del ricorso 
facoltativo previsto dall'art. 5 della legge n. 10 del 
1951 sia condizione di proponibilit� dell'azione per impugnativa 
del provvedimento di liquidazione dell'indennit� 
(n. 71). 
TRATTATO DI PACE. -III) Se l'acquirente di un bene, 
che sia stato danneggiato per fatto di guerra mentre 
era in propriet� di un cittadino delle Nazioni Unite, 
possa invocare alcuno dei benefici stabiliti dalla legge 
italiana per i suoi cittadini (n. 72). 

DAZI DOGANALI 

NAVE. -I) Quando si verifichi per le navi l'attraversamento 
della linea doganale, che � presupposto 
obbiettivo dell'imposizione dei diritti di confine (n. 9). 
-II) Se le navi nazionali e quelle nazionalizzate perdano 
tale loro condizione per il solo fatto di essere 
destinate ad operare oltre i confini dello Stato (n. 9). 
-III) Se l'utilizzo di materie prime provenienti dalla 
demolizione, per vetust�, di una cosa importata in 
esenzione ai dazi doganali in vista di un solo particolare 
impiego, destinato ad assolvere ad un fine beneficiato 
dalla legge, costituisca presupposto di imposizione 
tributaria doganale (n. 9). 

ESAZIONE 

SPEDALIT�. -I) Se l'applicabilit� della sanzione di 
cui all'art. 81 del Testo unico 17 ottobre 1923, n. 1401, 
presupponga la costituzione in debito dell'esattore 

(n. 6). -II) Se, in tema di spedalit� anticipate dallo 
Stato, la costituzione in debito dell'esattore si attui 
soltanto mediante la notifica, da parte del Prefetto, 
delle anticipazioni effettuate (n. 6). 
ESECUZIONE FISCALE 

RISCOSSIONE ALL'ESTERO. -Se lo Stato italiano 
possa esigere all'estero un credito tributario (n. 36). 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

ENTE TRE VENEZIE. -I) Se possa ritenersi incostituzionale 
la funzione giurisdizionale attribuita dall'art. 
8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, al Collegio 
arbitrale in materia di determinazione dell'indennit� 
di espropriazione promossa dall'Ente Tre Venezie 

(n. 131). -II) Se, nel quadro della legge 31 marzo 1955, 
n. 240, possano essere sottoposti ad espropriO, i terreni 
gi� bonificati o in corso di bonifica (n. 131). -Ill) 
Se possa applicarsi in via analogica, per gli espropri 
previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, la speciale 
procedura disposta dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 
e 21 ottobre 1950, n. 841 (n. 131). 

105 


FERROVIE 

GESTIONE cc LA PROVVIDA �. I) Se la� gestione cc La 
Provvida � abbia effettivamente natura di cc servizio � 
dell'Amministrazione ferroviaria secondo la definizione 
di legge (n. 256). -II) Se la spesa relativa al personale 
ferroviario, comandato presso la Gestione �La Provvida
�, debba far carico alla Gestione stessa (n. 256). 

IMPIEGO PUBBLICO 

LEGGI RAZZIALI. -I) Se abbia diritto alla riassunzione, 
ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 20 gennaio 1944, 

n. 25, l'impiegato, assunto a suo tempo alle dipendenze 
di un ufficio e, quindi, licenziato per motivi razziali, 
qualora l'ufficio sia stato soppresso (n. 433). 
PERSONALE SEPRAL. -II) Se il personale della Sepral 
rientri nella categoria del personale non di ruolo dello 
Stato (n. 434). -III) Se la norma dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 
4 aprile 1947, n. 207, sia applicabile a tutte le categorie 
del personale non di ruolo, considerato nel suo complesso 

(n. 434). -IV) Se sia legittima la norma di un regolamento 
di esecuzione, la quale si trovi in contrasto con 
una disposizione legislativa (n. 434). -V) Se la disposizione 
dell'art. 1 D.L. 4 aprile 1947, n. 207, sia stata 
implicitamente abrogata dal D.P.R. 17 agosto 1955, 
n. 767, che, all'all. VII tabella I, ha determinato in 
modo autonomo la misura dei sei scatti quadriennali 
di stipendio, previsti per il personale non di ruolo 
(n. 434). 
PROPRIET� INTELLETTUALE. -VI) Se l'attivit� inventiva 
di un impiegato in servizio, determinata da uno � 
studio strettamente personale del medesimo, possa ritenersi 
trovare, nel rapporto d'impiego, la causa dell'attivit� 
stessa (n. 435). -VII) Se, mediante la concessione 
a terzi della licenza di un'invenzione brevettata 
di un suo dipendente, possa ritenersi avere l'Amministrazione 
esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 
24 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (n. 435). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

DAZI DOGANALI. -Se l'utilizzo di materie prime 
provenienti dalla demolizione, per vetust�, di una cosa 
importata in esenzione ai dazi doganali in vista di un 
suo particolare impiego, destinato ad assolvere ad un 
fine beneficiato dalla legge, costituisca presupposto di 
imposizionE;J tributaria doganale (n. 5). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

ESECUZIONE FISCALE. -Quali siano i limiti del divieto 
assoluto di pignorabilit� previsto dall'art. 514 
c.p.c., in relazione all'estensione e all'esercizio del privilegio 
speciale che assiste i crediti di R.M. di Categ. 
C/1, afferenti l'esercizio di una professione, di un'arte 

o di un mestiere, ai sensi degli articoli 62 del Testo unico 
24 agosto 1877, n. 4021 e 2759 e.e. (n. 12). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

PERTINENZE. -I) Se l'istituto della pertinenza, introdotto 
nel codice civile vigente (art. 817) abbia immutato 
l'istituto dell'immobile per destinazione del 

Codice del 1865 (n. 21). -II) Se, agli effetti tributari, 
la pertinenza possa essere assoggettata allo stesso trattamento 
previsto per gli immobili per destinazione (n. 21�) 

I.G.E. 
ENTRATA IMPONIBILE. -I) Se costituisca entrata 
imponibile, ai fini dell'I.G.E., l'importo corrisposto dall'Amm.
ne delle Ferrovie dello Stato alla Societ� Romana 
Ferrovie del Nord per la sola costruzione delle 
opere relative al raddoppio del binario e alla diramazione 
di una linea ferroviaria (n. 62). 

RIVALSA. -II) Se la fornitura di energia elettrica 
e il contributo di allacciamento costituiscano prestazione 
al dettaglio ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 
1941, n. 770 (n. 63). -III) Se i contributi di allacciamento 
per fornitura di energia elettrica costituiscano 
entrata imponibile (n. 63). 

IMPOSTE E TASSE 

LITI TRIBUTARIE. -I) Se il principio della inderogabilit� 
delle disposizioni tributarie osti alla definizione 
transattiva della lite tributaria, quando sia in discussione 
il quantum dell'accertamento, cio� una questione 
di fatto (n. 284).. -II) Se, nel caso di evasione fiscale, 
per la quale la legge disponga l'applicabilit� di una 
pena pecuniaria, l'Amministrazione finanziaria abbia il 
potere di accertare il tributo e di procedere alla riscossione 
del medesimo nonch� di eventuale sopratassa (sanzione 
civile), indipendentemente dalla procedura sancita 
dalla legge del 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 284). 
-III) Se la norma dell'art. 3 c.p.p., sia applicabile nel 
campo delle liti tributarie anche quando l'evasione del 
tributo non sia connesso ad un reato, ma ad una semplice 
infrazione amministrativa (n. 284). 

TASSA DIPLOMA DI LAUREA. -IV) Se l'obbligazione 
tributaria concernente la tassa erariale di diploma di 
laurea nasca soltanto al momento della richiesta del 
diploma stesso (n. 285). 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

TASSA DIPLOMA DI LAUREA. -Se l'obbligazione tributaria 
concernente la tassa erariale di diploma di 
laurea nasca soltanto al momento della richiesta del 
diploma stesso (n. 7). 

LAVORO 

CONTRATTO DI LAVORO CON ENTE PUBBLICO. -Se 
il contratto di lavoro a termine si converta ex lege 
in contratto a tempo indeterminato, ove la prestazione 
di lavoro continui dopo la scadenza del termine e non 
risulti una contraria volont� delle parti (n. 9). 

LEGGI E REGOLAMENTI 

SuccESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO. -I) Se il termine 
prescrizionale, previsto dall'art. 16 della legge n. 4 
del 1929, sia stato sostituito dal minor termine previsto 
dal codice penale per le contravvenzioni (n. 13). II) 
Se la legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia legge cc anteriore
� rispetto al R,D. 19 ottobre 1930 n. 1398, che 
ha approvato il codice penale (n. 13). 


-106 


MINIERE 

CANONI. -I) Se l'Amministrazione del Demanio 
abbia diritto a percepire interessi di mora sui canoni 
di ricerca mineraria, ove la proroga del permesso avvenga 
a distanza di tempo dalla relativa cessazione 

(n. 11). -Il) Se i titolari di permessi di ricerca mineraria, 
una volta richiestane la proroga, debbano continuare 
il pagamento dei canoni (n. 11). 
MONOPOLIO 

CARTINE PER SIGARETTE. -I) Se la norma contenuta 
nell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 902, 
sul monopolio dei sali e tabacchi, sia estensibile alla 
disciplina della cartine e tubetti per sigarette (n. 27). II) 
Se la carta velina, ancorch�, preordinata e adatta 
alla fabbricazione delle cartine, costituisca genere di 
monopolio in base alla legge 13 gennaio 1936, n. 70 

(n. 27). 
BANANE. -III) Se l'obbligo dei coltivatori di banane 
di cedere il prodotto allo Stato, a mente dell'art. 2 
del R.D. 2 dicembre 1935, n. 2085, faccia nascere nei 
coltivatori medesimi un diritto verso lo Stato a ven� 
dergli il prodotto (n. 28). -IV) Se le norme emanate per 
l'attuazione del monopolio banane possano oggi trovare 
applicazione nei riguardi del territorio somalo. non 
pi� sottoposto alla sovranit� dello Stato italiano (n. 28). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

DAZI DOGANALI. -I) Quando si verifichi per le 
navi l'attraversamento della linea doganale, che � presupposto 
obbiettivo dell'imposizione dei diritti di confine 
(n. 83). -II) Se le navi nazionali e quelle nazionalizzate 
perdano tale loro condizione per il solo fatto di 
essere destinate ad operare oltre i confini dello Stato 

(n. 83). -III) Se l'utilizzo di materie prime provenienti 
dalla demolizione, per vetust�, di una cosa importata 
in esenzione ai dazi doganali in vista di un suo particolare 
impiego, destinato ad assolvere ad un fine beneficiato 
dalla legge, costituisca presupposto di imposizionetributaria 
doganale (n. 83). 
MOTOSCAFI -PATENTE DI ABILITAZIONE. -IV) Se, 
a norma dell'art. 16 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, 
il divieto di condurre motoscafi ad uso privato senza 
patente di abilitazione sia tassativo (n. 84). -V) Se 
sia necessario un provvedimento di carattere legislativo 
per introdurre una modifica al divieto di cui all'art. 
16 del R.D.L. n. 813/1932, a favore di coloro 
che aspirano al conseguimento della patente di abilitazione 
alla condotta di motoscafi ad uso privato o 
sia all'uopo sufficiente una disposizione amministrativa 

(n. 84). 
OPERE PUBBLICHE 

DANNI. -Se lo Stato, quale esecutore di opere pubbliche 
di competenza di Enti locali in virt� di particolari 
disposizioni di legge, possa essere ritenuto responsabile 
dei danni da atto illecito prodotti a terzi in corso 
d'opera (n. 44). 

PENSIONI 

Dr GUERRA. -I) Se l'acquisto della cittadinanza 
di lmo Stato estero, la cui legislazione consenta la con


servazione della cittadinanza italiana, faccia perdere il 
diritto alla pensione di guerra, ove la cittadinanza italiana 
si sia, in concreto, perduta (n. 80). 

NOTIFICA DECRETI. -II) Se, in-0aso di premorienza 
del pensionato, la notifica del provvedimento ministeriale 
di concessione della pensione, fatta ad uno degli 
eredi, si intenda effettuata nei confronti di tutti gli 
eredi (n. 81). 

PRESCRIZIONE 

REATI FINANZIARI. -Se il termine prescrizionale, 
previsto dall'art. 16 della legge n. 4 del 1929, sia stato 
sostituito dal minor termine previsto dal Codice penale 
per le contravvenzioni (n. 31). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

INTERRUZIONE. -II) Se, ai fini dell'interruzione del 
processo, prevista dall'art. 300 c.p.c., sia in ogni caso 
necessaria ed inderogabile la comunicazione fatta dal 
procuratore della parte, ovvero se sia sufficiente che 
la notizia sia resa aliunde nota al magistrato ed alla 
controparte (n. 24). -II) Se la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del D.M., che pone fine alla liquidazione 
di un Ente, possa essere invocata come elemento per 
sostenere la piena conoscenza dell'avvenimento nei confronti 
d_i tutti gli interessati (n. 24). -III) Se la comunicazione 
di uno degli eventi, previsti dall'art. 299 c.p.c. 
fatta dal procuratore della controparte in udienza, valga 
a provocare l'interruzione del processo (n. 24). -IV) Se 
l'interruzione del processo, giusta il disposto dell'art. 300 
c.p.c., 20 comma, avvenga di diritto, a seguito della 
comunicazione fatta dal procuratore, senza bisogno di 
una �declaratoria juris � del giudice (n. 24). 

PROPRIETA 

PERTINENZE. -I) Se l'istituto della pertinenza, introdotto 
nel codice civile vigente (art. 817), abbia im� 
mutato l'istituto dell'immobile per destinazione del codice 
del 1865 (n. 23). -II) Se, agli effetti tributari, la 
pertinenza possa essere assoggettata allo stesso trattamento 
previsto per gli immobili per destinazione 

(n. 23). 
PROPRIETA INTELLETTUALE 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se l'attivit� inventiva di 
un impiegato in servizio, determinata da uno studio 
strettamente personale del medesimo, possa ritenersi 
trovare, nel rapporto d'impiego, la causa dell'attivit�. 
stessa (n. 15). -II) Se, mediante la concessione a terzi 
della licenza di un'invenzione brevettata di un suo 
dipendente, possa ritenersi avere l'Amministrazione esercitato 
il diritto di prelazione previsto dall'art. 24 del 

R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (n. 15). 
RAPPORTI DI LAVORO 

CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI. -1) Quale 
sia il carattere dei contratti di lavoro post-corporativi 

(n. 34). -2) Se il lavoro, prestato oltre il limite massimo 
dello straordinario, debba essere retribuito (n. 34). 

107 


REATI FINANZIARI 

PRESCRIZIONE. -Se il termine prescrizionale, previsto 
dall'art. 16 della legge n. 4 del 1929, sia stato 
sostituito dal minor termine previsto dal codice penale 
per le contravvenzioni (n. 1). 

REGIONI 

REGIONE SICILIANA -ASSEGNI cmcOL..utI -EMISSIONE. 
-I) Se fra i poteri spettanti al Comitato Regionale 
del Credito per la Regione Siciliana, quali sono 
determinati negli artt. 1 e 2 del D.P.R. 27 giugno 1952, 

n. 1133, recante le �norme di attuazione dello Statuto 
Siciliano in materia di credito e di risparmio ii sia compreso 
quello di autorizzare gli istituti e le aziende di 
credito, operanti nel territorio regionale, ad emettere 
assegni circolari (n. 56). -II) Se il Comitato interministeriale 
per il credito e il Risparmio sia competente 
ad emettere il proprio parere vincolante sulla questione 
della potest� del Comitato Regionale Siciliano per il 
credito ad autorizzare l'emissione di assegni circolari 
nel territorio della Regione (n. 56). 
REGIONE SICILIANA -IMPOSTE E TASSE. -III) Se, 
nei casi previsti dagli artt. 9, 10, Il e 12 della legge 
regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, il conseguimento 
della registrazione a tassa fissa sia subordinato 
alla emissione del decreto dell'Assessore '�lfe Firian:r.e, 
emanato in esito alla � previa istanza ii che a tale organo 
deve essere rivolta per ottenere l'agevolazione 
stessa (n. 57). 

SOMALIA 

MONOPOLIO BANANE. -Se le norme emanate per 
l'attuazione del monopolio banane possano oggi trovare 
applicazione nei riguardi del territorio somalo, non 
pi� sottoposto alla sovranit� dello Stato italiano (n.2). 

TELEFONI 

OccUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. -Se sia applicabile 
la tassa.di occupazione di aree comunali in ordine agli 
impianti delle Societ� concessionarie e telefoniche (n. 13) 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATl DEL MONDO 

.A CURA DI S.AL V .ATORE SICA 

CEYLON 

1. GENERALIT�. 
La costituzione di Ceylon � contenuta nei seguenti 
documenti: 1� Ceylon (Constitution) Order in 
Council 1946; il Governatore Generale � nominato 
dalla Corona inglese (art. 4, n. 1); vi � un Parlamento 
con due camere (Senato; House of Representatives) 
(art. 7); il potere esecutivo continua 
a risiedere nella Corona inglese ed � esercitato, 
in nome di questa, dal Governatore (art. 45). 
Il gabinetto ministeriale � nominato dal Governatore 
ed � collettivamente responsabile di fronte 
al Parlamento (art. 46 n. 1); 20 Ceylon (Constitution) 
(.A.mendement) Order in Council 1947; 
3� Ceylon (Constitution) (.A.mendment n. 2) Order 
in Council 1947; 4� Ceylon (Constitution) (.A.mendment 
n. 2) Order in Council 1947; 50 Ceylon Indipendence 
Order in Council 194 7; cessa il potere 
della Corona (in Consiglio Privato) di provvedere 
con Orders (art. 4); nessuna legge � fatta sotto 
riserva del conse:nso della Corona (art. 5); 60 Ceylon 
Indipendence .Act (del Parlamento inglese) 10 dicembre 
1947; nessuna legge inglese si consideri 
legge di Ceylon se non espressamente riservata 
(art. 1, n. 1); norme di .Acts del Parlamento inglese 
continuano a trovare applicazione in relazione a 
Ceylon, in materia di nazionalit� inglese (Second 
Schedule, 1), finanziaria (2-4), di visiting forces 
(5), di navigazione navale ed aerea (6-8), di cause 
matrimoniali (9) di copyright (10). 

L'8 febbraio 1948 � entrato in vigore il sistema 
costituzionale dello Stato di Ceylon come membro 
pienamente responsabile nel British Commonwealth 
of Nations (fully responsable status) (art. 2 del 
Ceylon Indipendence, Commencement, Order in 
Council 19dicembre1947, adottato ai sensi dell'art. 5 

n. 2 del Ceylon Indipendence .Act 1947). Il Ceylon 
Indipendence .Act 194 7 fu reso necessario ai sensi 
degli articoli 2, 6 e 11 dello Statute of Westminster 
1931; venne pertanto revocato per Ceylon il potere 
del Parlamento inglese di legiferare (Colonial Laws 
Validity .Act 1865). Le relazioni fra la Corona 
inglese ed il Governatore Generale sono regolate 
da Ceylon (Office of Governor General) Letters 
Patent 19 dicembre 194 7 e dalle Royal Instructions 
19 dicembre 1947. La sovranit� risiede quindi 
nella Corona britannica; il potere esecutivo risiede, 
come si vede, nella Corona stessa ed � esercitato 
dal Governatore Generale. Nulla � cambiato per 
l'appello al Consiglio Privato (appeal to the privy 
cuncil) dalla Corte Suprema di Ceylon in civil 
suit or action (art. 4 di Courts Ordinance n. 1 
del 1899, che conferm� l'art. 52 della Charter of 
Justice del 1833; art. 779-791 Civil Procedure Code, 
revocati dall'.Appeals Privy Concil Ordinance n. 31 
del 1909, modificata dall'Ord. 19 del 1918; eh. 85, 
Vol. II, pag. 420, revised Edition of the legisl. 
enact. of Ceylon, 1938). 

2. IL DIRITTO DI CEYLON. 
.Abbiamo presente in questa esposizione �The 
Dominion of Ceylon, The Devolopment of its 
Laws and Constitution �di Ivor Jennings ed H. W. 
Tambiah, London, Stevens and Sons Limited, 1952, 

p. 62. Notano tali autori che pochi Stati hanno 
un sistema legale cos� complicato come Ceylon. 
Vi sono cinque sistemi legali: 10 il sistema romanoolandese; 
2� il sistema detto Thesawalamai; 3� il 
sistema mussulmano; 4� il sistema Kandiano (Sinhalese); 
5� il sistema inglese; � scomparso il sistema 
Mukkuwa (vecchio diritto matriarcale) delle Provincie 
Orientali. In sostanza il diritto penale e 
la relativa procedura, la procedura civile ed il 
diritto commmerciale sono stati importati dal 
sistema inglese; il diritto contrattuale ed extracontrattuale 
ha ricevuto una profonda influenza 
dal sistema inglese a causa dei rapporti che il 
paese ha avuto con l'Inghilterra; ancora la lingua 
inglese si usa presso i tribunali di Ceylon, ancora 
in inglese � redatta la legislazione (oltre la lingua 
patria), ancora in inglese vengono pubblicati i law 
reports. Per quanto, dicono i detti autori, si applicano 
altri sistemi legali, quello inglese costituisce 
lo spirito del diritto in Ceylon. Per le obbligazioni 
extracontrattuali (in torts) si � accettato il principio 
della lex .Aquilia, introdotta nei vecchi statuti 
di Batavia, pubblicati nel luglio 1642 (ved. 
H. W. Tambiah, The Roman-Dutch Law in Ceylon, 
Ceylon Law Students' Review, 1951, p. 36) ed 
estesi a Ceylon con Risol. 3 marzo 1666 del Consiglio 
Olandese e mantenuti dagli inglesi con Proclamation 
del 1799; in tale materia, che a noi 
interessa particolarmente, il sistema della negligenza 
e della responsabilit� (intention) � risultato 
dalla pratica giurisprudenziale inglese: Per il diritto 
delle persone, si applica il sistema Kandiano-per 
� Kandiani, quello detto Thesawalamai per gli 
abitanti Tamil di Ja:ffna, o quello mussulmano 
per gli arabi; in altre zone si applica il diritto 
olandese. Per il diritto di propriet� � fondamentale 

-109 


il sistema romano-olandese; i diritti della Corona 
inglese sono governati dalla legislazione. Le relazioni 
di famiglia seguono gli usi degli abitanti 
Tamil di Jaffna (thesawalamai) o degli arabi. Gli 
usi di Thesawalamai sono stati influenzati dalla 
legge ind�, mussulmana e romano-olandese e consistono 
in due parti: diritto delle persone applicabile 
agli abitanti malabaresi delle provincie di 
Jaffna ed un diritto reale, applicabile nella provincia 
settentrionale. Ved. Corpus Juris, A digest 
of common law and statute law of Ceylon, ed. 
Batasingham, 1947. Ved. The Legislative Enactments 
of Ceylon in force on 30 June 1938, revised 
Edition, Government Press, Colombo, 1938; Ved. 
Ordinances and Subsidiary Legislation, Colombo, 
Gov. Press, �941 -Ved. Ordin. 1942-47 (ann.) 

e poi gli Acts of Ceylon (1948 e seg.). 

Ceylon � stata una ceded coloni-e; quindi vi rest� 
in vigore la legge locale. La materia delle obbligazioni, 
nei confronti della Corona (Crown), che assunse 
la sovranit� del territorio, fu governata per� dalla 
legge inglese. In seguito all'annessione da parte 
della Corona, si ebbero, fra gli altri, i seguenti 
effetti: 10 tutti i pubblici funzionari divennero 
servants of the Crown; 20 tutta la propriet� del 
Governo divenne propriet� della Corona; 30 tutti 
i contratti governativi divennero contratti con la 
Corona; 40 il sistema legale (Common law) inglese 
sostitu� per tale materia il diritto romano-olandese 
nelle Provincie Marittime ed il diritto Sinhalese 
nelle provincie Kaildiane (ved. JENNINGS e TAMBI.
AH, op. cit., p. 82). 

La responsabilit� dello Stato. implica le que


stioni circa le responsabilit� (liability) della Co


rona (per Ceylon), nella quale risiede il potere 

esecutivo, esercitato dal Governatore GeneraJ.e, 

come si � necessariamente detto di sopra. Ci occu


peremo particolarmente: a) della responsabilit� con


trattuale; b) della responsabilit� extra-contrat


tuale (torts) dello Stato. Ci occuperemo poi, secondo 

gli schemi soliti, della difesa dello Stato. 

3. LA RESPONSABILIT� DEL~O STATO. 
a) La responsabilit� contrattuale. -J ennings e 
Tambiah (op. cit., p. 82) osservano che la responsabilit� 
contrattuale della Corona (e cio� dello 
Stato di Ceylon) non avrebbe potuto essere messa 
in dubbio giacch�, in base al sistema legale romanoolandese, 
avrebbe dovuto ammettersi che il Fisco 
potesse essere perseguito in giudizio. Le corti 
ammisero che la Corona potesse essere convenuta 
(be sued) a mezzo del Queen's (K�ng's) Advocate 
e che in ogni modo tali azioni avessero potuto 
essere portate contro l'Attorney Generai (ved. 
appresso; Colombo Electric Tramway Co.v.Attorney 
Generai, The New Law Reports, 1913, 16, 177, 
cit. da Jenn. e Tam.). In proposito si era detto 
che sarebbe stato eccessivo (too late) richiedere 
la procedura inglese della concessione del fiat in 
seguito alla petition of right (Jayawardena v. 
Queen's Advocate, The Supreme Court Circular, 
1881, 4, 77, cit. da Jenn. e Tam.); fu detto anche 
che in sostanza il diritto all'azione fosse stato 
riconosciuto dalla legislazione che aveva disci


plinato la relativa procedura (Ordin. n. 9 del 
1852; n. 7 del 1856; n. 11 del 1868); la stessa affermazione, 
dicono J ennings e Tambiah, fu fatta 
nella decisione Le Mesurier v. Attorney Generai 
(The New Law Reports, 1905, 5, 65), che rinvi� 
all'ordinanza 12 del 1840; i detti autori citano 
inoltre una sentenza del Privy Council (De Soyza 

v. Attorney Generai; the New Law Reports, 1915, 
18, 430; ivi, 1917, 19, 493; Sangarapillai v. Prasad, 
Ceylon Law Weekly, 1944, 28, 5). Recentemente 
la Corte Suprema in Colombo ha escluso ancora 
la procedura della petition of right ed ha ammesso 
che il funzionario (Principal Collector of Customs), 
quale agent of the Crown, se in bona fide abbia 
contrattato nei limiti legali o su espresso ordine 
del Governo, non sia temuto ma sia temuto per 
lui la Corona rappresentata dall'Attorney Generai; 
la Corte si � fondata sulla giurisprudenza consolidata 
(Singer Serving Machine Co. v. Bowes, Ceylon 
Weekley Reporter, 1917, 4, 78; Muttupillai v. Bowes, 
The New Law Reports, 1914, 17,44 3), nella sentenza 
n. 301 del 31 maggio 1951 (The New Law 
Reports, 52, p. 481). 
�Per le azioni a favore della Corona, questa non 
ha potuto fondare le sue prerogative sul diritto 
romano-olandese ma sul sistema inglese� applicabile 
(per la Corona) a seguito dell'annessione; in 
certi casi si � resa necessaria un'apposita Ordinanza 
come l'Ord. n. 5 del 1890 (diritti sull'oro, 
argent� e pietre preziose trovate in terreno privato), 
l'Ord. n. 14 del 1843 (priorit� nelle obbligazioni e 
conseguente diritto ad ipoteca secondo il diritto 
romano-olandese; Attorney-General v. Pana Adappa 
Chetty, New Law Rep. 1928, 29, 431), l'Ord. 

n. 17 del 1887 (diritto erariale sugli oggetti preziosi 
dissepolti), l'Ord. 12 del 1840, n. 8 e 9 del 194 7 
e n. 13 del 1949 (terreni forestali coltivati) (casi 
citati in Jann. e Tam.). 
b) La responsabilit� in torts. -L'Amministrazione 
per tale parte � ancora ricoverata sotto la 
immunit� del manto della Corona, ed in pi� larga 
misura che non lo fosse in Inghilterra, prima del 
Crown Proceedings Act 1947; questo, com'� noto, 
distrusse il principio medioevale che la Corona 
non potesse sbagliare ed ��ammise la possibilit� di 
agire contro di questa in torts come contro un 
qualsiasi privato. La legge del 1947 non si applica 
per Ceylon; si tratta quindi di sapere quale sia 
la situazione per Ceylon delle suits against Crown 
in torts. Si premette che � stato accolto il principio 
generale per cui il committente risponda dei suoi 
commessi durante l'impiego di questi (Suppiah 
Pull v. Fernando, Ceylon Law Recorder, 1934, 
13, 249; Lazarus v. Simon Silva, New Law Rep. 
1927, 29, 171; Fraser Nursing Home v. Olney, 
New Law Rep. 1944, 45, 73); il Privy Council 
escluse che la Corona potesse essere chiamata in 
torts (Simon Appu v. Queen's Advocate, The Law 
Reports Appeal Cases, 1884, 9, 571) ma della 
correttezza del principio fu dubitato � (Sandfrid 

v. Warring, New Law Rep. 1896, 2, 361) e si d�ss�-che, 
essendo l'Attorney Generai il diretto discendente 
dello Advocate Fiscal, gi� rappresentante 
del fisco locale o della Tesoreria, si sarebbe potuto 
chiamare in giudizio l'Attorney Generai (Le Me

-110 


surier v. Layard, New Law Rep. 1898, 3, 277); 
tale principio fu per� definitivamente abbandonato, 
riconfermandosi l'immunit� della Corona (Le 
Mesurier v. Attorney General, 1901, gi� citata; Colombo 
Electric T ramways Co. v. Attorney General, 
1913, gi� citata; British Petroleum Co. v. Attorney 
General, Law Reports Appeal, 1916, 407) (giurisprudenza 
in Jann. e Tamb. op. cit., p. 83). 

� quindi responsabile il funzionario. La Ziability 
del funzionario � stata attenuata dalla Public 
Servants (Liabilities) Ordinance n. 2 del 1899 
(eh. 88, Legisl. Enactments of Oeylon, Revised, 
1938, II, p. 767); infatti non vi � azione contro 
un public servant per la promessa, espressa od 
implicita, di pagare denaro per obbligazione diretta 
od in garanzia (art. 1), salvo se il suo stipendio 
sorpassi trecento rupie al mese (art. 2); sono definite 
le azioni ed � definito il publio servant (art. 4) 
La giurisprudenza, riportata da Jann. e Tamb., 
ha posto dei principi circa la responsabilit� del 
public officer; non si � responsabile per il tort imputabile 
ad un giovane funzionario, salvo che il 
public officer abbia dato un ordine effettivo a 
questi (Colombo Electric Tr. Co. v. Att. Gen., 
gi� citata); l'ordine del superiore non scusa (Sangarapillai 
v. Prasad, Oeylon Law Weekly, 1944, 
28, 5 ). Pu� essere ammessa la giustificazione della 
necessit� di difendere la legge dello Stato (Nussernanjee 
v. Field, Balasingham's Reports of Oases, 
1904, 1, 13) ma non quando la legge sia stata 
applicata contro un soggetto britannico; tali norme 
si applicano anche nei confronti del Governatore 
Generale, (non essendo costui un vicer�), ma il 
Governatore � responsabile nei limiti di quanto 
faccia od abbia ordinato (Jansz v. Attorney General 
and the Governor of Oeylon, Ourrent Law Reports 
of Oeylon, 1909, 1, 185). Devesi far presente che 
recentemente si � detto che un servant of the 
Crown, che agisca nella sua capacit� ufficiale in 
nome della Corona, pu� essere impedito in tale 
condotta mediante injuotion contro di esso, quale 
persona, ove non ricorrano le circostanze speciali 
che giustifichino detta condotta, ai sensi della 
sez. 20 della Oourts Ordip. eh. 6, Rev. 1938 (W. H. 
Buddhadasa v. N. Nadaraia, Sup. O. n. 90 del 1955, 
New Law Rep. 1955, 56, p. 537). Si � detto inoltre 
che detta Public Servants (Liabilities) Ordinance 

n. 2 del 1899 non possa essere invocata nei casi 
in cui vi sia stato un indebito arricchimento, 
per accettazione senza causa, di denaro (money 
paid on a consideration which has failed) (R. M. 
Appuhamy v. B. D. Mendis, Corte Suprema 
n. 198 del 1956, p. 305 di New Law Reports, 
1957, 58). 
Il sistema anacronistico � messo in evidenza 
in Jannings e Tambiah (op. cit., p. 84) di fronte 
ai larghi rami di attivit� svolta da pubblici servizi, 
non regolati da un'apposit� legge (statutory authorities) 
come in Inghilterra (istruzione, alcuni rami 
della pubblica sanit�, ferrovie, vie aeree, trasporti 
stradali ad eccezione dei servizi di omnibus, telecomunicazioni, 
servizi postali, gran parte del servizio 
di elettricit�, varie attivit� aziendali, fattoriali 
e portuali), per quanto si vada recentemente 
provvedendo a stabilire statutory authorities. In 

materia elettorale, degna di nota � la legge 10 
marzo 1954 (The .Acts of Oeylon, 1954 n. 14), 
detta Indemnification .Act 14, diretta ad indemnity 
the Governor General against civil and criminal 
liability in respect of his no:ri~c�mpliance with 
certain provision of the Oeylon (Parliamentery 
Elections) Order in Oouncil 1946; la legge ha una 
larga motivazione di fatto. 

4. LA DIFESA DELLO STATO. 
L'Attorney Generai rappresenta e difende la 
.Amministrazione. Per quanto riguarda il suo personale, 
esso � un Head of Department (.Appendix� A, 
The Public Service Oommission Rules, 5 marzo 
1956). L'Attorney Generai include il SolicitorGeneral 
ed ogni Crown Oouncil, particolarmente 
da lui !1Utorizzato a rappresentarlo (art. 2, Oourts 
and their Powers, eh. 6, Legisl. Enact. 1938). 
Il Department of the Attorney Generai dipende 
dal Ministry of Justice. Questo Ministero include 
nei suoi servizi l'amministrazione delle corti di 
giustizia (diverse dalla Corte Suprema), le prosecuzioni 
penali, la difesa del Governo, l'attivit� 
consultiva in materia legale per le amministrazioni 
pubbliche e la progettazione della materia legislativa 
ed include le seguenti direzioni: 1 o Department 
of the Attorney Generai; 20 Department of 
the Legai Draftsman; 3� Department of the Public 
Trustee; 4� Department of the Oustodian of Enneny 
Property; 5� Fiscals' Departments of the Provinces 
of the Island; 6� District Oourts; 70 Magistrate 
Oourts; 8� Oourts of Request; 90 Rural Oourts; 
10� Department of the Headquarters Officers; 
11o Debt Oonciliation Board. 

Per I'.Attorney Generai ved. Oriminal Procedure 
Code (Oh. 16, Legisl. Enact. 1938) ed Ordin. n. 19 
del 1930. Per i Powers of Attorney ved. Oh. 104 
Legisl. Enact. 1938 (Ordin. n. 4 del 1902; n. 9 
del 1913). Per l'ammissione di Proctors and Advocates 
presso la Supreme Oourt ved. art. 37 e seg., 
Oh. 6, Legisl. Enact. 1938. Per il Fiscal's Department 
and Officers (esecuzione delle sentenze emanate 
dalle Corti dietro licenza per ogni distretto, 
adottata o revocata dal Fiscal) ved. Ohap. 8, 
Fiscals, in Legisl. Enact. 1938. Il Oeylon (Oonstitution) 
Order in Oouncil 1946 non considera come 
�public officer � un Crown Advocate diverso dal 
Crown Oouncil n� un Crown Proctor (art. 2, n. 1); 
per la posizione dei ministri e dei Parliamentary 
Secretaries, ivi, art. 69. 

Per la materia consultiva e per le azioni in favore 

o contro I'.Amministrazione (suits by and against 
the Crown) occorre seguire The Oeylon Government 
Manual of Procedure, Third Edition, 194 7 (Oeylon 
Government Press, Colombo, 1947). L'art. 73 del 
Oeylon Government Manual of Procedure regola 
la richiesta della compilazione dei progetti legislativi. 
La richiesta della compilazione di progetti 
legislativi (drafts of legislative meas"ures) � fatta 
al Legai Draftsman presso il Ministero di Gfustfaia; 
occorre inviare a questi tutte le necessarie istru� 
zioni in un apposito memorandum; il Governo 
prepara l'ordine di priorit� dei progetti; l'urgenza � 
autorizzata dal Primo Ministro (art. 73, n. 1 e 3). 

-111 


L'art. 7 4 stabilisce la procedura per richiedere 
l'assistenza consultiva dello .Attorney General. La 
nota (letter) di richiesta deve contenere una piena 
e completa esposizione dei fatti con riferimento 
ad eventuali precedenti (art. 74, i). Su casi ipotetici 
l'.Attorney General non d� pareri (art. 74, ii). 
L'.Attorney General non pu� essere consultato se 
non con riferimento ai fatti di un caso che si sia 
effettivamente imposto perch� si provveda in merito 
(art. 74, iii); esso non pu� essere richiesto per 
materie concernenti le autorit� locali od un corpo 
privato salvo che una legge non richieda al Governo 
di provvedere al riguardo (art. 74, IV); non approva 
progetti di contratto, di rinunzie o di altri istrumenti, 
i cui termini non abbiano ricevuto la sanzione 
delle competenti autorit� (art. 74, V) e le relative 
richieste non siano accompagnate da una completa 
esposizione dei termini e condizioni da parte delle 
autorit� competenti (art. 7 4, VI); in nessun caso, un 
parere legale manifestato dall'.Attorney General pu� 
essere comunicato ad una autorit� locale o ad 
un corpo privato o ad una persona senza il previo 
consenso scritto da parte dell'.Attorney General 

(art. 74, VII); non si pu� a questi richiedere pareri 
sulla legislazione ancora in progettazione (art. 74, 
VIII). 

I capi delle direzioni ministeriali (heads of 
Departments) sono tenuti a rivolgersi allo .Attorney 
General, e non al Crown Proctor, ove ritengano 
d'iniziare un'azione in nome della Pubblica .Amministrazione; 
eventuali parcelle (fees) a tali avvocati 
(Crown proctors) per la loro rappresentanza 
non possono essere corrisposti se non sia intervenuta 
la previa autorizzazione da parte dell' .Attorney 
General (art. 75). Gli agenti governativi 
sono tuttavia autorizzati ad impiegare i servizi 
dei Crown Proctors (i quali, come abbiamo detto, 
non sono funzionari e sono nominati ai sensi 
degli artt. 37 e seg. Oh 6, Legisl. Enact. 1938) 
entro i limiti territoriali delle singole Provincie 
senza rivolgersi all'.Attorney General, quando le 
esigenze del caso lo richiedano. Ci� � consentito 
purch� esista la disponibilit� dei fondi per il pagamento 
degli onorari del Crown Proctor ed alle 
condizioni seguenti: a) che il caso o la materia 
per cui si chiedano i servizi del Crown Proctor 
non abbiano carattere di poca importanza (trivial 
nature) ma comportino un interesse diretto 
e sostanziale dell'Amministrazione (Government); 
b) che l'.Attorney General non si costituisca parte 
in tal caso; e) che non si tratti di un caso le cui 
spese siano a carico di un ente pubblico semigovernativo 
(semi-government corporate body), come 
un Road Oommittee, che ha proprie entrate 

(art. 75, fine) . 

.Allorch� sia necessaria la sanzione del Governo 
prima che venga istituito un processo penale, 
la richiesta dev'essere sottoposta ali' .Attorney 
General ed essere conforme ai requisiti della 
Regulation 77 (art. 76). Le note all'.Attorney 
General con cui si chieda l'autorizzazione ad istituire 
procedimenti legali (civili o penali) debbono 
essere accompagnate da: a) una completa esposizione 
dei fatti; b) un elenco delle prove su cui 
il caso sia basato; e) un elenco di tutti i documenti 

di rilievo assieme con due copie di ogni documento; 
d) dalla esposizione delle prove (art. 77). Se le 
direzioni ministeriali prosecutrici considerano inadeguate 
le pene inflitte dai Magistrati nei giudizi 
promossi dalle direzioni st�sse, quest"� �:iferiscono 
tali casi in tutta urgenza all'.Attorney General, 
affinch� questi possa, ove lo creda, sollecitare la 
Corte Suprema a riesaminare le pene inflitte; 
le eventuali comunicazioni del processo sono fatte 
all'.Attorney General (art. 78)" 

.All'art. 75 furono apportate due integrazioni 
(75-A e 75-B) con Oorrection Slip n. 68 del 12 luglio 
1954. 

Ove pervenga al Capo di una Direzione notizia 
di un'azione contro la Corona, il Capo stesso � 
tenuto a darne immediatamente comunicazione 
all'.Attorney General, 'inviando una piena e completa 
esposizione del caso (art. 75 A, n. 1). Il Capo 
della Direzione interessata fornir� ali' .Attorney 
General tutte le necessarie informazioni per la 
difesa in giudizio (art. 75 A, n. 2); si diriger� 
altres� all'.Attorney General per consultarlo su 
qualsiasi atto che, con apposita azione, fosse 
chiamato ad adottare nella sua competenza (75 
B, n. 1). Ove l'.Attorney General ritenga che il 
Governo debba assumere ed affidargli la difesa 
della causa, il Capo della Direzione rappresenter� 
immediatamente tale decisione dell'.Attorney General 
al Segretario Permanente del Ministro affinch� 
il caso venga sottoposto all'esame del Gabinetto 
per le ulteriori decisioni (art. 75-B, n. 2). Se il 
Gabinetto decida che si provveda alla difesa, 
1'.Attorney General vi provveder� in suo nome, 
in sostituzione del Capo della Direzione oonvenuto 
(defendant) (art. 75-B, n. 3). Ove l'azione sia 
diretta contro un pubblico funzionario diverso 
dal Capo della Direzione, quegli rappresenter� 
la cosa all'.Attorney General ai sensi dello stesso 
art. n. 1 ed ove l'.Attorney ritenga che il Governo 
debba assumere la difesa del pubblico funzionario, 
il Capo della Direzione provveder� perch� la cosa 
sia comunicata al Gabinetto per la decisione 

(art. 75-B, n. 4). Ove il Governo non ritenga di 

assumere la difesa in un'azione diretta contro un 

pubblico funzionario, quest'ultimo provveder� per 

la sua difesa a mezzo di propri avvocati, ottenendo 

un anticipo, ove sia necessario, ai sensi della Regu


lation 1160 delle Financial Regulations of the 

Oeylon Government, 3a ed., 1947 (art. 75-B, n. 5). 

Tali Regulations trattano (artt. 1160-1161) della 

Financial .Assistance to Public Officers in Legal 

Proceedings, other than .Action in Oontracts, 

arising from their Official .Acts. 

La Oorrection Slip n. 76 del 5 aprile 1956 ha 

sostituito la Oorrection Slip n. 68 del 12 luglio 1954. 

Nel caso che l'.Attorney General ritenga di assu


mere l'azione per il Capo della Direzione conve


nuto, provveder� per la sostituzione del nome 

dell' .Attorney General nel nome del convenuto 

stesso (art. 75-B, n. 2); ugualmente si procede 

nel caso che si tratti di un altro funzionario con---


venuto (art. 75-B, n. 3); nel caso che l'.Attorney 

General rifiuti l'assunzione dell'azione, esso resti


tuir� le carte, motivando le ragioni del rifiuto 

al Ministero di Giustizia (art. 75-B, n. 4). 


-112 


Per l'.Attorney Generai si applicano le norme 
dettate dalle Public Service Regulations of the 
Ceylon Governm.ent 194 7 e le Public Service 
Commission Rules 1� marzo 1956. 

5. CONCLUSIONI. 
La responsabilit� dello Stato � intimamente 
legata con la difesa dello Stato. La responsabilit� 
contrattuale dello Sta.to (Corona) pu� essere perseguita 
dinanzi alle Corti; ci� � stato ammesso dalla 
giurisprudenza della Suprema Corte e dal Privy 
Council; � stato ammesso anche che la Pubblica 
.Amministrazione debba essere convenuta nella 
persona dell'.Attorney Generai, pubblico funzionario 
dipendente dal Ministro di. Giustizia. La responsabilit� 
in torts � personale del funzionario con 
le esenzioni di una apposita ordinanza, come 
abbiamo detto, e con l'eventuale aiuto e rimborso 
da parte dello Stato; decide in ogni modo il Gabinetto 
ministeriale se l'.Attorney Generai debba 
assumere la difesa del pubblico funzionario, in 
seguito a parere espresso dall'.Attorney Generai. 
Non ancora a tutt'oggi � stato seguito l'esempio del 
Crown Proceedings .Act inglese del 194 7, che invece 
� stato imitato in altri i Dominions (Canad�, Nuova 
Zelanda, Sud .Africa) mentre ii Commonwealth 
di .Australia gi� aveva soprasseduto, dall'inizio 

del secolo, alla immunit� della Corona. La stessa 
Repubblica Indiana si trova nella situazione di 
Ceylon. Per l'impero coloniale inglese abbiamo 
segnalato nel Dizionario Universale della Finanza 
Pubblica (Istit. Poligr. d�llo Stato,' 1956, Roma) 
i paesi che hanno introdotto il sistema contenuto 
nel Crown Procedings .Act 1947; aggiungiamo il 
Crown Proceedings .Act 1955 per Barbados (ved. 
Colonia! Reports, Barbados, 1954 and 1955, London, 

H.M.S.O. 1957) e, per Kenya, la Crown Procerdings 
Ordinance n. 47dal17dicembre1956. In base alla 
Revised Edition dei Legisl. Enactments of Ceylon 
1938, eh. 6, Courts and their Powers, sono corti ordinarie 
in Ceylon: a) la Corte Suprema (Supreme 
Court); b) le District Courts; e) le Courts of Requests; 
d) le Magistrates' Courts (art. 3); per queste si 
rinvia al detto Dizionario. 
BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE 

G. 
W. KEETON, General Editor, The British Commonwealth, 
the Development of its iaws arul constitutions, 
vol. 7; CEYLON: The Dominion of Oeylon, by Sir Ivor 
Jennings and H. W. Tembiah, London, Stevens and 
Sons Limited, 1952, p. 305-307; SALVATORE SICA: Dizionario 
Universale della Finanza Pubblica, Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, voi. IV, p. 397 
e segg. e p. 454. 
�' 

(5104103) Roma, 1957 -Istituto Polig:riafko dello Stato -G. C.