ANNO IX -N. 5-6 
l\IAGG10-GIUGNO 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
ARTJOOLI ORIGINALI 
Appunti per uno atudio aul coaiddetto negozio in frode della legge fiacale. 
dell'Avv. B. BACCARI, p. 119. ' 

II. NOTE DI DOTTRINA 
1) L. MONTESANO: I provvedimenti di urgenza nel proceaao civile, Napoli, 
Jovine, 1955. Recensione critica dell'Avv. G. del GRECO, p. 124. 
2) Boletim do Miniat�rio da Juati�a n. 52, Janeiro 1956, Lisboa. Recen


sione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 124. 
3) L'Avvocatura Regia del Granducato di Toacana, dell'Avv. L. PACI� 
NOTTI, p. 125. _,. 

III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) 
Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale -Intervento 
del Presidente del Consiglio -Leggi anteriori alla costituzione Competenze 
-Art. 113 della legge di P. S. (Corte Costituzionale), 

p. 126. 
2) Cassazione civile -Ricorso principale non depositato -Controricorso 
-Ammissibilit� (C. Cass.), p. 128. 
3) Imposta di registro -Agevolazioni fiscali -Opposizione ad ingiunzione 
(C. Cass.), p. 129. 
4) Imposte e tasse -Imposta fabbricati -Beni demaniali -Reddito 
imponibile effettivo o presunto (C., Cass.), p. 130. 
5) Imposte e tasse -Legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 35 -Esonero 
dalle sopratasse e pene pecuniarie -Condizioni (C. Cass.), p. 131. 
6) 
Locazione -Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le 
riparazioni edilizie -Natura di rapporto locatizio -Proroga (Corte 
Cass.), p. 128. 

7) 
Locazione -Blocco legale dei canoni -Aumenti -Domanda -Decorrenza 
(C. Cass.), p. 132. 
8) Omissione di atti di ufficio -Ordine dato dal superiore -Annullamento 
per illegittimit� -Irrilevanza dell'annullamento ai fini penali, 

(C. Cass.), p. 133. 
IV. 
ORIENTA#,ENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI 
MERITO 
1) 
Atti amministrativi -Provvedimenti generali del C.I.P. -Natura 
regolamentare -Legittimit� -Atti di accertamento costitutivi -Giurisdizione 
del Consiglio di Stato (Trib. Roma), p. 137. 

2) 
Imposta di registro -Solidariet� delle parti contraenti (Tribunale 
Genova), p. 138. 

V. 
MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA <JORTE DI OASSAZIONE, 
p. 140. 
VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 144. 
VII. 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 
COMPARATA, p. 150. 

I 



ANNO IX -N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO 


PUBBLifJA.ZIONE DI SERVIZIO 

APPUNTI PER UNO STUDIO SUL COSIDDETTO NEGOZIO 
IN FRODE DELLA LEGGE FISCALE 


A proposito di una recente sentenza del Tribunale di �Milano 

1. Lo spunto per queste brevi note � stato offerto 
da un caso di specie (1), che ha richiamato l'attenzione 
su un fenomeno oggi molto frequente .in 
pratica, e, peraltro, in principio, scarsamente considerato 
ai fini di un esatto inquadramento, che ne 
consenta la concreta repressione. 
Accennare al problema, impostarlo possibilmente 
nei suoi esatti limiti e, prospettarne gli effetti 
� lo scopo di queste note, cui potr� seguire l'esame 
delle varie e numerose applicazioni nei diversi 
campi, nei quali il fenomeno si attua, assumendo, 
talvolta, aspetti peculiari. 

2. In genere, le attivit� negoziali caratterizzate 
dall'intenzione delle parti di evitare l'applicazione 
di ogni o di un maggior onere tributario (3) vengono 
qualificate in frode della legge fiscale con una formula, 
sulla cui propriet� si avr� modo di tornare. 
Intanto, va preliminarmente rilevato che l'attivit� 
negoziale posta in essere dalle parti consiffatta 
intenzione pu� mirare a creare una situazione fittizia, 
nel senso che la volont� dell'atto non � sorretta 
dalla volont� negoziale, o che questa non esiste 

(1) Il caso di specie, sottoposto al Tribunale di Milano 
o da questo deciso con la sentenza n. 5716, in data 21 ottobre-
2 dicembre 1954, era il seguente: Il giorno prima 
della morte di N.M., avvenuta per adenocarcinoma 
bronchiale, tra i figli e la moglie di lui si costituiva una 
societ� per azioni, alla quale, alcune ore prima del decesso, 
veniva venduto da N.M. l'intero complesso aziendale di 
sua propriet�. Il contratto, mediante il quale era stata 
trasferita la propriet� dell'azienda, veniva regolarmente 
registrato e la relativa imposta percetta. 
(2) Che, nel caso di specie, cui si � accennato, si � in 
presenza di un'attivit� negoziale svolta dalle parti al 
fine di ottenere il risultato di trasferire la titolarit� dei 
diritti sull'azienda diN.M. ai figli ed alla moglie di questi, 
senza pagare l'Imposta sulle successioni mortis causa o 
quella sulle donazioni, corrispondendo al fisco soltanto 
l'imposta sulla compravendita di minor importo, si pu� 
ritenere gi� in base alla schematica esposizione dei fatti. 
Tale intenzione delle parti, poi, nella specie, si rivelava 
esclusiva determinante della loro complessa attivit� 
anche attraverso una serie di altre circostanze di fatto. 
La stessa previa costituzione della societ� tra quelli, 
cui sarebbe spettato per successione mortis .causa il patrimonio 
di N.M. evitava, d'altra parte, l'applicazione della 
norma, di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 
8 marzo 1945, n. 90. 
perch� nulla le parti hanno voluto o che questa � 
diretta alla produzione di altri effetti e si estrinseca 
in un altro atto perch� questi effetti le parti 
vogliono che si producano. Ma pu� anche accadere 
che le parti mirino a creare una situazione reale 
nel senso che la volont� dell'atto esiste ed � diretta 
alla produzione di quegli effetti propri dell'atto 
posto in esse1;e. 

3. L'indagine, di solito particolarmente delicata 
e complessa (3), in un caso concreto pu� condurre 
ad accertare il ricorrere tanto della prima che della 
seconda ipotesi. 
Nel primo caso si sar� in presenza di un fenomeno 
di simulazione (4), assoluta o relativa che 

(3) Tanto delicata che, in pratica -a parte la non 
sempre precisa distinzione delle varie categorie, a cui si 
accenna (e giustamente � stata rilevata in proposito la 
non felice sistemazione in uso nei nostri pi� accreditati 
repertori), e la conseguente confusa applicazione dei concetti 
relativi -� stata opportunamente adottata la 
formulazione di tesi e di conclusioni principali, e subordinate, 
adattamento, autorevolmente avallato, mediante 
il quale si rende possibile l'esperimento di azioni profondamente 
diverse tra loro. 
(4) Ed appunto di simulazione ha deciso trattarsi 
per il caso di specie riportato il Tribunale di Milano ed 
esattamente, in quanto numerosi elementi dimostravano 
in modo esauriente che le parti avevano inteso creare 
una situazione fittizia. Situazione fittizia, che poteva 
caratterfazare anche il contratto costitutivo di societ�, 
inquadrabile, per quanto si � rilevato circa il disposto 
dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, 
nell'attivit� svolta dalle parti al fine di non essere tenuti 
alla maggior imposta. Ma -a parte la tesi, pur autorevolmente 
sostenuta della impossibilit� della impugnativa 
di simulazione di un contratto di societ�, regolarmente 
costituita dal punto di vista formale e registrata -va 
osservato che difficilmente un negozio costitutivo di 
societ� appare configurabile come simulato. Nella specie, 
poi, sembrava che la costituzione di societ� era realmente 
voluta, sia pure per il raggiungimento di uno scopo 
trascendente la causa del contratto; o, almeno, poteva 
esserlo -dati gli estremi di fatto -con la conseguente 
impossibilit� di fornire la prova della simulazion!'l, . gi� 
difficile in principio. D'altra parte, si sarebbe trattato 
pur sempre di un negozio mezzo, che, se, con la sua presenza, 
serviva a dimostrare ulteriormente il�fondamen,to 
dell'attacco al negozio fine, non richiedeva nella specie 
un'impugnazione ex se, tanto pi� che, caduto il contratto 
di compravendita, si concretava gi� il dirittoalla maggior 
imposta. 

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sia, .e la disciplina potr� essere quella prevista dagli 
articoli da 1414 a 1417 del Codice civile. L'Amministrazione 
finanziaria come terzo i cui diritti sono 
pregiudicati dalla simulazione potr� farla valere (5) 
in confronto delle parti. 

4. Di interesse indubbiamente maggiore si presenta, 
per�, l'altra ipotesi: quella, cio�, di una situazione 
reale, voluta dalle parti, con l'intento, tuttavia, 
di evitare l'applicazione di ogni o di un maggior 
onere tributario. 
Se e di quali mezzi pu� giovarsi l'Amministrazione 
finanziaria di fronte ad una attivit� negoziale 
del genere � 

5. La presenza di questa intenzione delle parti, 
che costituisce uno scopo ulteriore rispetto alla causa 
del negozio prescelto -od a quella dei pi� negozi 
adottati -richiama la figura dell'attivit� negoziale 
indiretta. 
Tale categoria, sulla cui utilit� dommatica si � 
molto discusso, non appare dotata di una propria 
autonomia, nel senso che il motivo, che va oltre la 
causa del negozio -o le cause dei pi� negozi attraverso 
i cui effetti tipici, per necessaria conseguenza, 
si raggiunge lo scopo ulteriore (6), che le 
parti si proponevano, non � preso inconsiderazione 
per s� nel nostro ordinamento giuridico, ma solo 
in quanto esso si presenti suscettibile di una particolare
� qualificazione, in relazione alla quale soltanto 
l'ordinamento prevede determinati effetti. 

Dire, quindi, che si � in presenza di un'attivit� 
negoziale indiretta significa dire tutto e dire 
niente, nel senso che ci� non indica quali conseguenze 
possano riconnettersi ad una tale. conclusione, 
se non attraverso un'ulteriore indagine, che 
conduca ad una qualificazione del motivo e, quindi, 
ad un'eventuale sistemazione di siffatta attivit� 
in una delle categorie prese in considerazione e 
disciplinate dalla legge (7). 

(5) Nella causa relativa al caso riportato venne anche 
sollevata la questione dell'interesse dell'Amministrazione 
:finanziaria, sostenendosi che, prima della morte di N.M., 
il credito di essa non poteva dirsi sorto. La questione 
suscettibile di pi� ampie considerazioni, che porterebbero 
lontano. dall'argomento in esame, a parte il fatto che, 
nella specie, si sarebbe potuto trattare di simulazione 
relativa, con l'esistenza di una donazione, sottoposta 
ad un onere tributario pari a quello della successione 
mortis causa, ci offre, intanto, lo spunto per chiarire 
che all'espressione usata nell'art. 1415 Codice civile, 
comma 20, deve attribuirsi un significato diverso e pi� 
ampio che all'espressione cc creditore >l. 
(6) Risultato che non deve dipendere, in modo immediato 
e diretto, da clausole e condizioni contrattuali, 
ma ha da essere piuttosto conseguenza, sia pure connaturata 
al negozio, del quale, tuttavia, non dovrebbe 
costituire un effetto tipico. 
(7) Va, qui subito, intanto, precisato che non sembra 
possibile -per quanto tale affermazione meriterebbe 
un pi� lungo discorso, che il carattere di queste note non 
consente,come nonconsente una esauriente giustificazione 
di altre affermazioni -che l'intenzione delle parti nel 
senso precisata possa condurre all'ipotesi prevista dall'articolo 
1343 Codice civile: e ci� non solo quando viene 
adottato un negozio nominato, ch� in tal caso sembra 
inconcepibile l'esistenza di una causa� illecita, ma anche 
quando viene adottato un negozio tipico, perch�, quella 
intenzione non potrebbe mai assurgere a causa del 
negozio stesso, ma costituirebbe pur sempre un motivo. 
6. In tale ricerca va, innanzitUtto, preso in 
esame il negozio in frode della legge, contemplato 
nell'art. 1344 Codice civile, non tanto per l'accostamento 
terminologico, quanto per un'identit� del 
meccanismo usato, cui potrebbe corrispondere 
l'applicabilit� del principio. 
In effetti, con il negozio in frode della legge 
fis.cale si tenta di eludere l'applicazione della norma 
tributaria, che prevede l'imposta od una maggior 
imposta, ottenendo un risultato giuridicamente 
analogo a quello preso in considerazione da siffatta 
norma, e, comunque, realizzando ugualmente lo 
interesse, che si intendeva perseguire. E, del pari, 
non si pu� dubitare che la norma tributaria, la 
quale collega ad un certo atto o ad una certa situazione 
il sorgere del rapporto tributario sia una 
norma imperativa, nel senso che essa non pu� 
essere derogata. 

Va, per�, considerato se l'espressione �norma 
imperativa � � stata usata nell'art. 1344 Codice 
civile con l'identico significato, con il quale � stata 
ora usata per qualificare imperativa la norma tributaria, 
di eui si � scritto, o, in altri termini, se 
sussiste, per ci�, una differenza tra il negozio in 
frode della legge, quale si � andato delineando nella 
pi� recente dottrina ed il negozio in frode della 
legge fiscale. 

Orbene, del duplice significato che all'espressione 
�norma imperativa � pu� attribuirsi, quello formale 
per cui essa comprende solo quelle norme, che prescrivono 
un comportamento positivo, i:ri. contrapposto 
alle norme cosiddette proibitive, le quali vietano 
un determinato comportamento, e quello 
sostanziale, per cui essa comprende tutte le norme 
inderogabili, impongano queste o vietino un determinato 
comportamento, in contrapposto alle norme 
derogabili, l'art. 1344 Codice civile non pu� che 
riferirsi a quest'ultimo, con una accezione comprensiva 
sia delle norme anche in senso formale imperative, 
sia di quelle in senso formale proibitive (8). 

Pu�, dunque, ritenersi che sotto quest'aspetto 
-ne sembra possibile introdurre tra le norme imperative 
ulteriori distinzioni -il negozio in frode 
della legge fiscale sia inquadrabile nella particolare 
categoria del negozfo in frode della legge. 

� stato, peraltro, rilevato che nel negozio in� 
frode della legge fiscale mancherebbe, fosse pure 
soltanto, l'elemento obiettivo del danno alla vita 
sociale, che la legge, con il disposto dell'art. 1344 
Codice civile, si propone di impedire, e che, perci�, 
non si tratterebbe di frode alla legge in senso tecnico. 
Oggetto della elusione sarebbe l'interesse dello 
Stato alla percezione del tributo piuttosto che una 
norma posta a tutela di un interesse sociale: dunque, 
frode ai� terzi e non frode alla legge. 

L'osservazione �, senza dubbio, profonda, ma 
sembra possibile rilevare che pure nel negozio in 

(8) N� pu� ritenersi che il negozio in frode della legge 
va individuato in una certa relazione..c0n una norma 
proibitiva e non con una norma imperativa in general'2, 
perch� ci�, oltretutto, sarebbe in contrasto con le norme 
esaminate, dove si fa menzione di leggi imperative in 
generale, con un significato che, pure in considerazione 
dei precedenti legislativi, va inteso come comprensivo 
di tutte le norme inderogabili, comunque formalmente 
espresse e dovunque poste. 

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frode della legge :fiscale � l'elusione di una norma, 
che si tenta, e che costituisce il motivo di qu�lla 
determinata attivit� negoziale; che, poi, quella 
norma, ponendo un comando, tuteli l'interesse di 
un soggetto determinato non sembra escludere 
quel danno alla vita sociale, che si ritiene, inv�ce, 
sussistere anche nella elusione di una norma imperativa 
di natura tributaria; come, d'altra parte, 
pure negli esempi comunemente addetti di negozi 
in frode della legge non � possibile escludere la 
sussistenza dell'interesse di un determinato soggetto, 
tutelato da quella norma imperativa, che 
si �tenta di eludere. Diversa potr� essere la posizione, 
in cui, secondo i casi, questi due aspetti 
vengono in rilievo, il che potrebbe, per�, solo contribuire 
a spiegare la distinzione, che si vorrebbe 
introdurre, ma non anche a giustificarla. 

N� all'inquadramento del negozio in frode della 
legge fiscale nella categoria del negozio in frode 
della legge, prevista e disciplinata dall'art. 1344 
Codice civile, potrebbe essere di ostacolo la gravit� 
della sanzione di nullit� -che potrebbe colpire 
l'intero negozio -una volta riscontrato anche in 
siffatti negozi quel danno sociale, cui si � accennato, 
accanto al danno della mancata percezione del 
tributo, accanto, cio�, a quel danno del terzo, che 
sussiste anche se meno evidente, negli altri negozi 
in frode della legge (9). 

D'altra parte, se si escludesse Papplicabilit� dell'art. 
1344 Codice civile (10) in molti casi non si 
vedrebbe la possibilit� di percepire il tributo 
altrimenti (11). 

(9) E nemmeno sembra lecito invocare l'autonomia 
privata, se di essa si fa uso maliziosamente. Del resto, 
la volont� privata, in tanto � abilitata alla produzionedi 
determinati effetti, in quanto essa sia socialmente utile, 
in quanto, cio�, tenda alla realizzazione di un interesse, 
che l'ordinamento consideri meritevole di tutela; ove, 
quindi, le parti si determinino ad un negozio, o ad un 
certo negozio, per eludere una norma tributaria, � facilmente 
spiegabile la stessa sanzione dell?-nullit�, prima � 
che per la presenza del danno sociale, per l'assenza di 
un fine, che sia socialmente utile, in vista dell'interesse, 
che le parti intendono realizzare, e dell'intento perseguito. 
Altra e diversa � la difficolt� di provare nei casi 
concreti la presenza di un motivo fraudolento, nel senso 
accennato, ma � ovvio che ci� non pu� influire sulla 
questione di principio. 
(10) Degli effetti di alcune norme tributarie, e, tra 
queste, in primo piano, quella dell'art. 8 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3269, si dir� pi� oltre. Qui � sufficiente 
anticipare che esse non sembrano in� alcun modo 
inficiare la validit� della osservazione sopra riportata. 
(11) Diversa � la sfera di applicabilit� dell'art. 1345 
Codice civile -del quale pure andrebbe esaminata la 
rilevanza ai fini tributari in uno studio completo sull'argomento 
-in relazione al peculiare fondamento della 
norma, la cui stessa distinta formulazione postula una 
autonomia rispetto a quella dell'art. 1344 Codice civile, 
atteso che il motivo fraudolento va considerato illecito, 
sia pure in un senso particolare. Intanto, la illeceit� 
del motivo fraudolento � caratterizzato da una certa 
relazione con una norma imperativa, mentre la illeceit�, 
di cui all'art. 1345 Codice civile pu� consistere nella 
contrariet� ad una norma imperativa non solo, ma anche 
all'ordine pubblico ed al buon costume. Questo, per�, 
naturalmente, � un aspetto meramente formale, di rilevanza 
marginale, in quanto servirebbe� a dimostrare solo 
che l'ipotesi prevista dall'art. 1345 Codice civile � pi� 
ampia di quella prevista dall'art. 1344 Codice civile. 
Gi� le altre differenze, cui ora si accenner�, appaiono di 
maggior rilievo e consistono nella non necessaria comunanza 
alle parti del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344 
7. N� sembra che il venire in primo piano del 
danno di un determinato soggetto possa, peraltro, 
facilitare, con le relative conseguenze, un accostamento 
alla attivit� in frode dei creditori, la cui 
distinzione dalla frode alla legge � statavista appunto 
nella presenza in essa di un danno in sem;o proprio. 
Ed, invero, l'attivit� in frode dei creditori, 
che pu�. considerarsi una particolare applicazione 
del negozio indiretto, presa in considerazione dall'ordinamento 
precipuamente a tutela di interessi 
di determinati soggetti, non di un proprio iflteresse, 
costituisce pur sempre un sottrarsi ad una norma, 
ma non ad una norma imperativa, nel che � l'essenza 
della frode alla legge. 

E gi� per queste. considerazioni potrebbe essere 
ostacolato l'accostamento prospettato, in quanto 
si � ritenuto che la norma tributaria sia una norma 
imperativa e costituisca anzi tra le cosiddette 
norme materiali un prototipo. 

Senonch� un rilievo sembra ancor pi� decisivo e, 
cio�, che pur non essendo richiesta dall'art. 2901 
Codice civile, anche se a determinate condizioni, la 
priorit� del credito, per l'applicabilit� dell'azione 
revocatoria resta, comunque, sempre essenziale 
il pregiudizio al soddisfacimento del credito. 

Nei casi, che qui si considerano, invece, non si 
tende a pregiudicare il soddisfacimento del credito 
ma ad impedire l'applicazione della norma tributaria, 
che ad un certo presupposto collega il sorgere 
del rapporto di imposta, ad impedire, cio�, il 
sorgere stesso del credito; e non � possibile, quindi, 
applicare i rimedi previsti per la frode ai creditori, 
perch� si � al di fuori di tale figura. Questa ricorrer� 
e i relativi rimedi si applicheranno se la obbligazione 
tributaria sia gi� sorta, o-, anche prima che 
essa sorga, per la particolare ipotesi prevista nell'art. 
2901 Codice civile, sempre che vi sia una attivit� 
preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento 
del credito ed in presenza di tutte le altre 
condizioni richieste: in tal caso, l'ente creditore 
potr� avvalersi dell'azione revocatoria, come qualsiasi 
altro soggetto di diritto, non sembrando che la 
natura pubblicistica di esso consenta una posizione, 
comunque, diversa da quella degli altri creditori. 

Per questa ipotesi, forse, sarebbe preferibile, 
anche al fine di una diversificazione terminologica, 

Codice civile, comunanza che � requisito essenziale per 
la rilevanza del motivo illecito previsto nell'art. 1345 
Codice civile, e nel carattere di � esclusivo determinante " 
che il motivo illecito, di cui all'art. 1345 Codice civile, 
deve avere per essere rilevante, carattere, invece, che 
non risulta richiesto per la rilevanza del motivo fraudolento, 
di cui all'art. 1344 Codice civile, pure questi aspetti 
ora considerati, che possono anche valere a giustificare 
la sussistenza di due distinte norme, non costituiscono la 
essenza della diversit�. La verit� � che che si tratta di 
due diversi fenomeni: in ambedue sussiste di comune la 
rilevanza eccezionale di un motivo, rimasto, nel senso 
in cui lo resta ogni motivo, fuori del negozio concreto, 
ma niente altrro. Pu� estendersi questo carattere comune 
alla presenza di un motivo particolarmente qualificato 
dalla illeceit�; ma, gi� dicendo questo, bisogna� distinguere, 
come si accennava, tra la illeceit� presa in consi. 
derazione dall'art. 1345 Codice civile che consiste in 
una �contrariet� alla norma imperativa, all'ordine pubblico, 
od al buon costume "� e la illeceit� del motivo fraudolento, 
che consiste in una relazione particolare con la 
norma imperl!:tiva, che non � propriamente di contrariet�. 



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conservare la espressione di cc frode al fisco ii, da 
distinguersi, comunque, sostanzialmente dalla frode 
alla legge fiscale, di cui solo si tratter� ancora. 

8. In campo tributario l'applicazione dei principi, 
cui si � accennato, sar� contenuta in determinati 
limiti dalla esistenza di una serie di particolari 
norme, che, in vista appunto della frequenza, con 
cui si usa tentare la cosiddetta frode alla legge 
fiscale, per certi casi, nei quali, alla stregua della' 
esperienza, pi� probabile appare un siffatto intento 
delle parti, dettano delle disposizioni in forza delle 
quali possono aversi particolari effetti, come, ad 
esempio, la sottoposizione di quegli atti al trattamento 
tributario proprio di altri atti. 
Non si ritiene, tuttavia, convincente la tesi, 
secondo la quale l'applicazione in campo tributario 
dei principi sin qui considerati sia inipotizzabile in 
relazione alla disposizione dell'art. 8 della legge 
fondamentale sulla imposta di registro. 

In proposito, se anche pu� sostenersi che l'articolo 
8, anzi richiamato, oltre a dettare in campo 
tributario una norma di ermeneutica, che � gi� 
fondamentale nella interpretazione, a tutti gli 
effetti, dei negozi giuridici, attribuisca all'Amministrazione 
finanziaria particolari poteri per l'accertamento, 
sembra debba pur sempre ammettersi 
la esistenza di limiti, oltre i quali all'ufficio finanziario 
non � consentito di andare. Questi limiti 
sono normalmente rappresentati dallo stesso atto 
e non si ritiene che dall'atto sia di norma possibile 
prescindere per andare alla ricerca della reale 
volont� delle parti o, addirittura, dei motivi, che le 
parti hanno guidato al negozio od alla scelta di un 
determinato negozio. Ma, come si � accennato, 
perch� possa ipotizzarsi l'applicazione dell'art. 1344 
Codice civile � necessario, per ipotesi, che il motivo 
fraudolento non risulti dall'atto, almeno nel senso 
cio� che sia penetrato nell'atto esteriorizzandosi in 
qualche modo. Cosi come la simulazione, sia essa 
assoluta o relativa, non pu�, almeno di massima, 
desumersi dall'atto simulato ma soltanto dalla 
contraddizione con altro atto, in ipotesi, nascosto, 
o, comunque, da elementi estranei all'atto. 

Di guisa che, in principio, non potr� l'Ufficio. 
finanche nel campo stesso dell'imposta di registro, 
invocando il motivo fraudolento o la simulazione, 
applicare, ad esempio, iil considerazione del solo 
effetto economico del negozio posto in essere dalle 
parti, la tariffa propria di un diverso negozio, caratterizzato 
dallo stesso risultato in senso economico, 
perch� dall'atto presentato alla registrazione non si 
potrebbe prescindere, anche se dovesse ritenersi 
che l'imposta di registro tende a colpire il fatto 
economico, che attraverso il negozio si realizza e 
che attraverso il negozio viene colpito (12). 

(12) L'esistenza di numerose voci nella tariffa allegata 
alla legge fondamentale sull'imposta di registro, 
corrispondentemente ai diversi effetti giuridici, in confronto 
al numero, relativamente scarso dei fenomeni 
economici, cui essa si riferisce, sicch� ad uno stesso fatto 
economico corrispondono, in relazione ai distinti effetti 
giuridici, differenti imposizioni, sembra argomento di 
rilevante importanza a sostegno di quanto si � osservato. 
N�, infine, � convincente la tesi che l'intento 
fraudolento delle parti, nel senso indicato, sia irrilevante, 
perch� le parti per realizzare quell'intento 
non avrebbero pienamente soddisfatto il proprio 
interesse. Ed, infatti, la frode alla legge fiscale 
nelle articolazioni, cui si � accennato, deve consentire, 
in ogni caso, per ipotesi, il soddisfacimento 
pieno dell'interesse, che le parti si proponevano 
di realizzare, sia pure in modo indiretto, attraverso 
un risultato solo giuridicamente analogo (13). 

9. La cosiddetta frode della legge fiscale, che va 
distinta da un diverso fenomeno, al quale potrebbe 
essere riservato il nome di <e frode al fisco,>> comprende, 
dunque, due �categorie, giuridicamente differenti 
in modo profondo (14). 
Per sottrarsi, in tutto o in parte, all'onere tributario 
afferente ad un determinato atto o ad una 
determinata situazione, infatti, le parti possono 
far ricorso alla simulazione, assoluta o relativa, 
nascondendo una violazione alla norma, od anche 
ad un negozio realmente voluto, ma illecito, nel 
senso precedentemente chiarito. � 

E, come, nel caso di simulazione, deve ammettersi, 
in principio, l'interesse dell'Amministrazione finanziaria 
ad agire per ottenere la relativa declaratoria, 
quando non ricorrano gli estremi per l'applicazione, 
dei particolari poteri riconosciuti alla stessa Amministrazione 
finanziaria dalle leggi tributarie, cos� 
non si ritiene posibile negare che al negozio realmente 
voluto dalle parti, caratterizzato, per�, dalla 
esistenza di un motivo fraudolento in relazione ad 
una norma tributaria, che stabilisca una imposizione 
sia applicabile la disciplina stabilita dall'art. 1344 
Codice civile. Con la conseguenza che anche in 
questa ipotesi l'interesse dell'Amministrazione finan 
ziaria pu� realizzarsi, pur se non in vista di esso 
la norma � stata posta, di guisa che la realizzazione 
di quell'interesse, che, altrimenti, porebbe restare 
privo di ogni tutela, si appalesi come un effetto 
riflesso della norma, ma non per questo meno 
importante. 

BENEDETTO BACCARI 

Avvocato dello Stato 

(13) � evidente, del resto, che se le parti soddisfino 
un diverso interesse, non pu� ritenersi che si � in presenza 
di un negozio in frode della legge fiscale. In tal senso la 
preoccupazione da taluno avanzata circa un pericolo di 
completa invadenza dell'autonomia privata si rivela 
inconsistente. 
(14) Che frode e simulazione siano categorie giuridiche, 
tra le quali va assolutamente evitata ogni confusione, 
non sembra possa contestarsi. Ci� che si � osservato precedentemente 
ed il carattere di queste note esimono dall'insistere 
sulla distinzione e sui criteri, che a tale distinzione 
conducono. Ci� nonostante, la espressione cc frode 
della legge fiscale ii, nel senso lato e non proprio tecnico, 
che suole attribuirsi ad essa, � stata usata come comprensiva 
dei due distinti fenomeni giuridici, e, con la precisazione 
ora indicata, pu� anche continuare ad essere usata 
in tal modo. E, per vero, essa non si appalesa del tutto 
ingim:tificata, in quanto serve ad indicare-efficacemente 
l'intenzione delle parti di sottrarsi all'onere tributario ed 
al maggior onere tributario, pure ugualmente realizzando 
il proprio interesse, intenzione sempre identica, che 
esse perseguono e possono perseguire in modo tanto 
diverso. 

._ 123 


Per la redazione di queste note sono stati particolarmente tenuti presenti: 

SANTORO-PASSARELLI: Dottrine generali del diritto civile. 
BETTI: Teoria generale del negozio giuridico. 
CARIOTA-FERRARA: Il negozio giuridico nel diritto civile 

italiano. 
GIANNINI A. D.: Elementi iJ,i diritto finanziario. 
GIANNINI A. D.: Istituzioni di diritto tributario. 
MESSINEO: Dottrina generale del contratto. 
CARRARO: Il negozio iri frode della legge. 
ROTONDI: Gli atti in frode della legge. 
FERRARA: Della simulazione dei negozi giuridici, 
FERRARA: Teoria del negozio illecito. 
RUBINO: Il negozio giuridico indiretto. 
FERRARA: Costituzione di persona giuridica in frode della 

legge, in " Scritti giuridici vari �, vol. I, p. 415. 
AscARELLI: Sulla simulazione di modificazione statutaria, 
in �Riv. trim. di dir. e proc. civ.>>, 1950, p. 829. 

SANTORO-PASSARELLI: Interposizione di persona, negozio 
indiretto e successione della prole adulterina, in �Foro 
It. '" 1931, I, p. 176. 

DE MARTINO: Negozio fiduciario, negozio indiretto e 
negozio simulato, in �Giur. Compl. Cass. Civ.�, 1946, 
II, p. 1-705. 

CARRARO: Essenza del negozio in frode della legge, in" Dir. 
e Giur. � 1946, p. 97. 

OPPO: Recensione a <<il negozio in frode della legge� di 
Oarraro in "Riv. di dir. comm. 1944, I, p. _177. 

CARRARO: Valore attuale della massinna � fraus omnia 
corrumpit �, in "Riv. trim. di dir e proc. civ.�, 1949, 

p. 782. 
CALVOSA: La frode alla legge nei negozi giuridici, in �Dir, 
e Giur. �, 1949, p. 321. 
CESSARI. La struttura della "fraus legi �, in� Riv. trim. 
di dir. proc. civ.�, 1953, p. 1071. 
CARRARO: Mandato e sinnulazione in danno del fisco, in 
"Giur.-Compl. Cass. Civ. n, 1948, II, p. 49. 
CosATTINI: La revoca degli atti frauda�enti. 
MINOLI: Il fondamento dell'azione revocatoria, in� Riv. di 

dir. proc. �, 1953, I, p. 105. 

VANONI: Natura ed interpretazione delle leggi tributarie 
D'ANGELILLO: Le frodi fiscali. 
UKMAR: La legge del registro. 


BERLIRI~ Le leggi di registro . 

.��.�=��.�=�=�������=:-��..�:-�.-.".:-:�.�.����=:�:������:-:-:-� 

NOTE DI DOTTRINA 


.,----------------------------------------------------------------------------~---------


Lurnr MoNTESANO: I provvedimenti d'urgenza nel 
processo civile. Napoli, Jovine, 1955, pp. 158. 

L'accurato lavoro del Montesano giunge estremamente 
opport-o.no, non risultando ancora ben delimitato 
n� valiaamente impostato, l'ambito di 
applicazione degli articoli 700 e 702 Codice procedura 
civile. 

L'Autore inquadra i provvedimenti di urgenza 
tra le misure cautelari, e li considera come l'unico 
mezzo idoneo ad anticipare, in via provvisoria, gli 
e:ffet~i della tutela giurisdizionale desiderata dall'istante, 
ogni qualvolta tali effetti -a causa delle more 
del giudizio di merito __,risulterebbero in definitiva 
concretamente frustrati. Cosi la funzione del provvedimento 
di urgenza si identifica nella provvisoria 
risoluzione di un conflitto d'interessi, che attraverso 
la prevalenza dell'interesse esposto al pericolo di 
essere irreparabilmente leso, assicura all'eventuale 
definitivo rieonoscimento del diritto, la possibilit� 
di trovare piena attuazione. Con le accennate 
caratteristiche i P.rovvedimenti in esame nettamente 
si distinguono dalle misure dirette a conservare 
un bene o garantire un credito (come i 
sequestri, e i provvedimenti su denunzia di nuova 
opera o di danno temuto); e si rivelano concretamente 
efficienti specie nelle violazioni degli obblighi 
di fare o di non fare, esclusi, naturalmente, gli 
obblighi di fare infungibili. 

Il saggio, che si apre con cenni informativi sulle 
analoghe misure rintracciabili nel diritto angloamericano, 
ed in quello tedesco ed austriaco, dedica 
il capitolo centrale alla diligentissima analisi del 
testo dell'art. 700' Codice procedura. civile ed attraverso 
l'accurata interpretazione delle singole espressioni 
della norma, individua i rapporti, le affinit� 
e le differenze tra i provvedimenti d'urgenza e le 
altre misure cautelari; considera le categorie di 
diritti tutelabili; esamina tra i vari tipi di sentenze, 
quelle suscettibili di essere precedute dai provvedimenti 
medesimi; stabilisce la portata della locuzione 
cc pregiudizio imminente ed irreparabile n. 

Particolarmente curato � il terzo capitolo, che 
si occupa del procedimento di urgenza. In proposito 
meritano la massima attenzione le considerazioni 
svolte circa la durata dei provvedimenti di 
urgenza; che operando sul complesso di una situazione 
di .fatto in evoluzione, devono potersi adeguare 
-attra'Verso una serie indeterminata di 
valutazioni -alle mutevoli concrete circostanze 
di pericolo per il diritto dell'istante; pericolo che 
potr� essere maggiore o minore con lo scorrere del 
tempo ed il mutare degli eventi, e che talvolta 
potr� pure risultare in tutto o in parte scomparso. 

L'Autore ci trova del tutto consenzienti nei rilievi 
relativi all'inammissibilit� dei provvedimenti di 

urgenza nei riguardi della Pubblica Amministrazione; 
e ci� tanto nel caso in cui il richiedente miri 
a paralizzare gli effetti di un atto amministrativo, 
come nel caso in cui -attraverso il provvedimento 
d'urgenza -sostanzialmente si giunga ad 
imporre un determinato comportamento all'Amministrazione. 
Tale inammissibilit� trova naturalmente 
fondamento nel disposto dell'art. 4 dell� 
legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, 
e nella riconosciuta efficacia non solo costitutiva, 
ma anche dispositiva dei provvedimenti 
d'urgenza. Va aggiunto che in proposito ed al fine 
di superare almeno in parte l'eccepita inammissibilit�, 
non sarebbe affatto possibile distinguere 
tra attivit� pubblica ed attivit� di gestione della 
Pubblica Amministrazione, poich� anche nel caso 
in cui questa operi iure privatorum, permane l'impotenza 
del giudice a condannare l'Amministrazione 
ad un fare specifico, dato che un adempimento 
di tal genere presuporrebbe sempre un atto 
deliberativo dell'Amministrazione, e cio� un atto 
amministrativo al quale essa non pu� invece mai 
essere costretta dal giudice. 

G.d.G. 
Boletim do Minist�rio da Justi�a, n. 52, janeiro 1956, 
Lisboa, p. 708. 

A cura del Ministero della Giustizia portoghese 
viene edita la pubblicazione mensile di cui recensiamo 
il numero di gennaio di quest'anno. 

In questo numero sono contenuti studi dottrinari, 
relazioni su progetti di legge portoghese e di diritto 
internazionale, una vasta rassegna di giurisprudenza 
e di bibliografia giuridiche, e la pubblicazione di 
alcuni pareri resi dalla Procura generale della 
Repubbli�a su richiesta delle Amministrazioni dello 
Stato portoghese. 

Particolare importanza assume un pregevole 
studio di Adriano Paes da Silva Vaz Serra sulle 
obbligazioni pecuniarie (pp. 5-336). L'A., dopo 
aver dato la definizione di obbligazione pecuniaria, 
intesa quale obbligazione generica avente per 
oggetto il denaro, si sofferma sul di'Verso significato 
che questo ultimo termine pu� assumere e sul concetto 
di cc valore della moneta n (valore nominale, 
valore intrinseco, valore de troca interno ed esterno 
cio� potere di acquisto e valore corrente o commerciale). 


Premessi taluni cenni di diritto comparato (legislazioni 
portoghese, francese, tedesca;�svizzera~ bra-_ 
siliana, greca, italiana) l'A. tratta il problema della 
svalutazione monetaria in relazione al principio 
nominalistico consacrato nell'art. 727 del Codice 
civile portoghese. 



-�125 


Le altre parti della trattazione concernono problemi 
di alto interesse economico-finanziario esaminati 
dal punto di vista della loro rilevanza giuridica 
(validit� delle stipulazioni in� moneta specifica; 
alterazioni interne ed esterne del sistema 
monetario; operazioni di garanzia; contratto di 
acquisto di moneta estera; diritto di pagare e 
diritto di esigere il pagamento in moneta nazionale; 
compensazioni fra crediti espressi in sistemi monetari 
differenti; rischio valutario nell'ipotesi di obbligazione 
di restituire; operazioni con mezzi di pagamento 
stranieri; ecc.). 

L'esposizione, particolarmente informata, e arricchita 
da un'ampia indicazione bibliografica e legislativa 
consente di cogliere a pieno i vari aspetti 
delle singole questioni trattate. Vanno, poi, segnalati 
i pareri emessi dalla Procura della Repubblica 
che attende, fra l'altro, ai compiti di rappresentanza 
e di difesa in giudizio delle amministrazioni dello 
Stato portoghese. 

Presso la Procura generale della Repubblica � 
costituito il Consiglio consultivo per lo svolgimento 
dell'attivit� di consultazione a favore delle stesse 
amministrazioni; 

I pareri pubblicati concernono la questione 
dell'ammissione di concorsi nell'Amministrazione 
d'oltremare dei candidati di sesso femminile; questioni 
in materia di promozioni dei funzionari; 
un caso di espropriazione per pubblica utilit� e la 
qu~stione della utilizzazione dei proventi del lavoro 
carcerario da parte dei reclusi. 

I singoli elaborati, in cui � frequente il richiamo 
alla dottrina pubblicistica italiana, d�nno occasioni 
di acquisire, per il modo esauriente con cui 
sono stilati, un'ampia informazione sugli istituti 
giuridici considerati. . 

A.T. 
L'Avvocatura regia del Granducato di Toscana 

Com'� noto, l'Avvocatura dello Stato (che fino 
al 1930 si chiam� R. Avvocat�ra Erariale) fu fondata 
da Giuseppe Mantellini, ultimo avvocato 
regio del Granducato di Toscana, sul modello appunto 
dell'Avvocatura regia di Toscana (v. Relazione 
sulla R. Avvocatura Erariale per gli anni 1926-29, 
pp. 3-4). Pu� essere perci� interessante conoscere 
l'origine, la formazione ed i compiti di quell'Ufficio 
legale da cui, in certo modo, nacque il nostro. 

Salito al trono di Toscana� nell'anno 1765, il 
granduca Leopoldo I di Lorena inizi� una lunga 
serie di grandiose riforme: liber� le terre dai vincoli 
del feudalesimo, del fedecommesso, della manomorta; 
riform� l'ordinamento amministrativo e 
quello giudiziario e il diritto ecclesiastfoo. Ci� a 
prescinnere dalle bonifiche dei terreni paludosi e 
dall'apertura d'importanti strade di comunicazione, 
fr� cui quella Pistoia-Modena, oggi via 
statale dell'Abetoh\) e del Brennero. 

Fra le innovazioni del grande sovrano riformatore 
nel campo amministrativo e giudiziario, non 
pu� considerarsi ultima l'istituzione, sancita con 
motuproprio 27 maggio 1777, della carica di avvocato 
regio. � qui da ricordare che gli uffici pubblici 
del Granducato, dato il titolo di altezza imperiale 
e reale che spettava ai granduchi della dinastia 

Asburgo-Lorena, in quanto arciduchi di Austria, 
principi imperiali d'Austria e principi reali d'Ungheria, 
si chiamavano regii, nonostante che non facessero 
parte di un Regno, ma di un Granducato. 

In base al detto motuproprio l'avvocato regi.o 
aveva l'incarico di �difendere e sostenere davanti 
� giudici e tribunali competenti tutte le cause 
meramente civili della R. Depositeria generale, 
dell'Uffizio del Fisco, dello Scrittoio delle Reali 
Possessioni, delle Fabbriche e Giardini, della Posta, 
del Monte Comune, del Mote di Piet�, delle Decime 
granducali, della Tassa di macine, del Lotto, e di 
tutti gli Uffizii compresi nell'Amministrazione generale
� (art. 2). Doveva inoltre soprintendere agli 
Archivi di Stato, come pi� oltre si dir�. 

L'avvocato regio �ogni qual _volta dovr� comparire 
davanti ai Giudici o Tribunali dovr� godere 
della distinzione del posto e sedia sopra ogni altro 
difensore o interessato in causa � (art. 6). 

Il primo avvocato regio (da cui dipendevano 
sostituti avvocati e procuratori) fu Giuliano Tosi; 
ma essendo egli nell'anno successivo stato nominato 
auditore alla Consulta, fu sostituito da Giuseppe 
Vernaccini. Anche questi resse la carica per poco 
tempo, essendo nel 1778 passato auditore alla Ruota 
di Firenze. Gli successe Giovan Battista Cellesi, 
che tenne l'alto seggio fino al 1792; poi vennero 
Bernardo Lessi (1792-1805), Tommaso Magnani 
(1806-08); Francesco Cempini (1815-25) (*), Capitolino 
Mutti (1825-51), e infine Giuseppe Mantellini. 

� da notare che fin dal 1818 era stata affidata 
all'avvocato regio la direzione dell'Archivio Mediceo 
e di quello dei Dipartimenti delle Regie Rendite 
nonch� la custodia dei trattati e convenzionf internazionali 
e degli � istrumenti e atti solenni interessanti 
la Famiglia Reale e il Governo >>, Nel 1852 
ebbe anche la direzione e_ custodia degli atti � sparsi 
negli archivi dei Ministeri�, nonch� l'Archivio 
detto delle Riformazioni, al quale era unito l'Archivio 
dei Confini giurisdizionali. Nell'Almanacco 
ufficiale del Granducato si legge che l'avvocato 
regi� trattava gli � affari interessanti gli eminenti 
diritti della Corona sopra i rispettivi territori del 
Granducato. Le materie interessanti lo stato civile 
delle persone, perci� che concerne le naturalizzazioni, 
adozioni, legittimazioni, interdizioni, e tutti 
i negozi relativi a trattati ed interessi dello Stato 
con gli Esteri, ed alle confinazioni con gli Stati 
limitrofi>> e finalmente trattava ��tutti i negozi 
relativi agli interessi della Corona per le Regie 
rendite, e per il Patrimonio privato, etutti gli affari 
di Nobilt� e di Cittadinanza�. 

Da questi cenni riassuntivi � facile rendersi 
conto del grande prestigio che godeva in To~cana 
l'Avvocatura regia. E questo prestigio, unito a 
quello personale dell'avv. Giuseppe Mantellini 
(che fu anche deputato di Firenze al primo Parlamento 
dell'Italia unita) fu probabilmente il motivo 
principale per cui il Governo nazionale, il quale, 
com'� noto, ebbe sede in Firenze dal 1865 al 1871, 
dette incarico proprio al Mantellini di �formare 
l'Avvocatura erariale. 

LUIGI PACINOTTI 

(*) Occorre aver presente che, dal 1808 al 1815, al 
Toscana fu annessa all'Impero napoleonico. 



;;~~~fmf~lmffiVU~~~Atl'f, 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 

I 

I

I 

CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit� 
costituzionale -Intervento del Presidente del Consiglio 
-Leggi anteriori alla Costituzione -Competenza Art, 
113 della legge di P, S. -Illegittimit� costituzionale. 
(Corte Costituzionale, Sent. n. 1 del 5-14 giugno 
1956 -Pres. de Nicola; Rel. Azzariti). 

In qualsiasi giudizio di legittimit� costituzionale 
relativo a leggi dello Stato � ammesso l'intervento 
in causa .del Presidente del Consiglio. 

La Corte Costituzionale ha competenza esclusiva 
a giudicare sulle controversie relative alla legittimit� 
costituzionale delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge emanati sia anteriormente sia posteriormente 
alla Costituzione. 

L'art. 113 della legge di P. S. � viziato di illegit-� 
timit� costituzionale nei comuni 1�, 20, 30, 40, 
6� e 70, 

Trascriviamo il testo integrale della motivazione 
in diritto della sentenza: 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

cc Poich�, come si � detto, unica � la questione di 
legittimit� costituzionale che forma oggetto dei trenta 
giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte 
ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti 
abbia luogo con una sentenza. 

<e � superfiuo fermarsi sulle argomentazioni fatte 
durante la discussione orale per constestare l' intervento 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le 
disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 �sono 
chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimit� 
costituzionale promossi con ordinanza si svolgano 
in contraddittorio non solo di coloro che sono 
parti nella causa che ha dato origine alla questione 
di legittimit�, ma anche -quale che sia il contenuto 
della legg� impugnata, se pure relativo a materie 
di competenza di singoli Ministeri -del Presidente 
del Consiglio, in relazione al duplice effetto 
che la pronuncia della Corte Costituzionale � destinata 
ad avere, sia specificamente per la causa in 
corso, sia generalmente erga omnes. Appunto per 
questo l'art. 23 della stessa legge impone la notificazione 
dell'ordinanza che promuove il giudizio cos� 
alle dette parti come al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e gli articoli 20 e 25 regolano~ insieme con 
la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche 
la rappresentanza e l'intervento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Questo intervento ha quindi 
un carattere suo proprio, come mezzo di integrazione 
del contraddittorio prescritto dalla legge, e si distin


gue nettamente dall'istituto dell'intervento regolato 
dal codice di procedura e dalle norme processuali della 
giustizia amministrativa. N� dall'uno n� dalle altre 
� lecito perci� dedurre qualsiasi elemento che possa 
valere per l'intervento del Presidente del Consiglio 
nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale e vano 
riesce qualsiasi sforzo dialettico in senso contrario. 

cc In ordine alla questione di competenza sollevata 
dall'Avvocatura dello Stato, � innanzi tutto da considerare 
fuori di discussione la competenza esclusiva 
della Corte Costituzionale a giudicare sulle controversie 
relative alla legittimit� costituzionale delle leggi 
e degli atti aventi forza di legge, come � stabilito nell'art. 
134 della Costituzione. La dichiarazione di 
illegittimit� costituzionale di una legge non pu� 
essere fatta che dalla Corte Costituzionale in conformit� 
dell'art. 136 della stessa Costituzione. 

<e L'assunto che il nuovo istituto della" illegittimit� 
costituzionale" si riferisce solo alle leggi posteriori alla 
Qostituzione e non anche a quelle anteriori, non pu� 
essere accolto, sia perch�, dal lato testuale, tanto l'articolo 
134 della Costituzione quanto l'art. 1 della 
legge costituzionale 9 febb'l'aio 1948, n. 1, parlano 
di questioni di legittimit� costituzionale delle leggi, 
senza fare alcuna distinzione, sia perch�, dal lato 
logico, � innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie 
e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente 
sp�tta nella gerarchia delle fonti non mutano 
affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori 
a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto 
nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca 
natura nel sistema di Costituzionerigida, deve 
prevalere s'IJ,lla legge ordinaria. � 

cc Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in 
quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con 
nor.me della Costituzione sopravvenuta possa configurare 
un problema di abrogazione da risolvere alla 
stregua di princip'i generali fermati nell'art. 15 delle 
disp. prel. al Codice civile. I due istituti dell'abrogazione 
e della illegittimit� costituzionale delle leggi 
non sono identici fra loro, si muovono su piani 
diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. 
Il campo dell'abrogazione inoltre � pi� ristretto, in 
confronto di quello della illegittimit� costituzionale, 
e i requisiti richiesti percM ,si abbia abrogazione 
per incompatibilit� secondo i princip'i generali sono 
assai pi� limitati di quelli che 'possan_q qonsentire 'la 
dichiarazione di illegittimit�,eostituzionale di una-legge. 

cc Affermata la competenza di �questa Corte, si pu� 
passare all'esame della questione di legittimit� costituzionale 
proposta con le ordinanze sopra indicate. 

cc Se le disposizioni dell'art. 113 della legge di p. s. 

possano coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21 



-127 

della Costituzione � questione che gi� ha formato oggetto 
di moltissime pronuncie della Magistratura ordinaria 
e di numerosi scritti di studiosi. 

� Ma la questione � stata posta, quasi esclusivamente, 
sotto il profilo della abrogazione dell'art. 113 
per incompatibilit� con l'art. 21 della Costituzione 
e le discussioni si sono svolte principalmente sul 
punto se le norme dettate in questo ultimo articolo 
fossero da ritenere precettive di immediata attuazione 

o programmatiche. 
�Anche nel presente giudizio queste discussioni 
sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi 
su di esse n� ricordare la giurisprudenza formatasi 
in proposito, perch� la nota distinzione fra norme 
precettive e norme programmatiche pu� essere bens� 
determinante per decidere della abrogazione o meno 
di una legge, ma non � decisiva nei giudizi di legittimit� 
costituzionale, potendo la illegittimit� costituzionale 
di una legge derivare, in determinati casi, 
anche dalla sua non conciliabilit� con norme che si 
dicono programmatiche, tanto pi� che in q�esta categoria 
sogliono essere comprese norme costituzionali 
di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare 
programmi generici di futura ed incerta attuazione, 
perch� subordinata al verificarsi di situazioni 
che la consentano, a norme dove il programma, se cos� 
si voglia denominarlo, ha concretezza che non pu� 
non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi 
sulla interpretazione della legislazione precedente 
e sulla perdurante efficacia di alcune parti 
di questa; vi sono pure norme le quali fissano principt 
fondamentali, che anche essi si riverberano 
sull'intera legislazione. 

�Pertanto � il contenuto concreto delle" norme dettate 
nell'art. 21 della Costituzione e il loro rapporto 
con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p. s. 
che dovranno essere presi direttamente in esame, per 
accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimit� 
costituzionale di queste ultime disposizioni. 

<<Per escludere che contrasto vi sia, � stato da qualcuno 
asserito che qisogna distinguere tra manifestazione 
del pensiero, la quale deve essere libera, e la 
divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non � 
menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione 
non � consentita da alcuna norma costituzionale. 

� Tuttavia � da rilevare, in via generale, che la 
norma la quale attribuisce un diritto non escluda il 
regolamento dell'esercizio di esso. 

� Una disciplina delle modalit� di esercizio di un 
diritto, in modo che l'attivit� dell'individuo rivolta 

' al perseguimento dei proprt fini si concm con il 
perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perci� 
da considerare di per s� violazione o negazione del 
diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio 
pu� anche derivare indirettamente un certo 
limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il 
concetto di limite � insito nel concetto di diritto e che 
nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche 
devono di necessit� limitarsi reciprocamente, perch� 
possano coesistere nell'ordinata convivenza civile. 

� � evidentemente da escludere che con la enunciazione 
del diritto .di libera manifestazione del pensiero la 
Costituzione abbia consentite attivit� le quali turbino 
la tranquillit� pubblica, ovvero abbia sottratta alla 
polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei 
reati. 

� Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare 
della legittimit� costituzionale dell'art. 113, se il 
conferimento del potere ivi indicato all'Autorit� di 
pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impe-. 
dire fatti che siano costitutivi di reati o cker 8econdo 
ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. 

� Ma � innegabile che nessuna determinazione in 
tal senso vi � nel detto articolo, il quale, col prescrivere 
l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da 
una concessione dell'Autorit� di pubblica sicurezza 
il diritto, chel'art. 21 della Costituzione conferisce a 
tutti, attribuendo alla detta Autorit� poteri discrezionali 
illimitati, tali � cio� che, indipendentemente 
dal fine specifico di tutela di tranquillit� e di prevenzione 
di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione 
pu� significare praticamente consentire o 
impedire caso per caso la manifestazione del pensiero. 


� � vero che questa ampiezza di poteri discrezionali 
� stata notevolmente ridotta dal successivo decreto 
legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente 
ricorso al Procutato're della Repubblica contro i 
provvedimenti dell'Autorit� di pubblica sicurezza che 
abbiano negata l'autorizzazione disponendo che la 
decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca 
a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta. 

� Ma, ci� nonostante, la indeterminatezza originaria 
rimane e quindi cos� per l'autorit� di pubblica 
sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne 
l'attivit� a seguito di ricorso continua a sussistere 
una eccessiva �stensione di poteri discrezionali, non 
essendo in alc~n 1nodo delineata la sfera entro la 
quale debbano essere contenuti l'attivit� di polizia 
e l'uso dei poteri di �questa. 

�La Corte Costituzionale deve perci� dichiarare 
la illegittimit� costituzionale dell'art. 113 del testo 
unico delle leggi di p. s., fatta eccezione per il comma 5�, 
dove � disposto che " le affissioni non possono farsi 
fuori dei luoghi destinati dall'autorit� competente '', 
la quale ultima disposizione non � comunque in contrasto 
con alcuna norma costituzionale e pu� mantenere 
la sua efficacia. 

� Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato 
articolo la dichiarazione di illegittimit� non implica 
che esse non possono essere sostituite da altrf pi� 
adeguate le quali, senza lesione del �diritto di libera 
manifestaziine del pensiero enunciato nell'art. 21 
della Costituzione, ne regolino l'esercizio in modo da 
evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa 
disposizione dettata nell'ultimo comma dello stesso 
art. 21, e in generale, per la prevenzione dei reati. 
� stato gi� osservato che la disciplina dell'esercizio 
di un diritto non � per s� stessa lesione del diritto 
medesimo. Del resto, la scarsa aderenza di alcune 
disposizioni della legge di p.s. ai principt e alle norme 
della Costituzione sopravvenuta ha gi� da molto 
tempo indotto gli organi competenti e studiare una 
conveniente revisione della legge di p. s.; e parecchi 
disegni di legge (sono stati a questo scopo presentati 
cos� alla Camera dei Deputati come al Senato della 
Repubblica, l'ultimo dei quali ha pure recentemente 

avuto l'esame della competente Commissione senatoria. 
� quindi desiderabile che una materia cos� 
delicata sia presto regolata in modo soddisfacente 
con una disciplina adeguata alle nuove norme della 
Costituzione. 


<< La dichiarazione di illegittimit� costituzionale 

dell'art. 113 della legge di p. s. si ripercuote natural


mente sull'art. 1 del decreto legislativo 8 novem


bre 1947, n. 1382, che � con esso strettamente collegato; 

mentre non pu� ess-ere dichiarata altres� l'illegitti


mit� costituzionale dell'art. 663 del Codice penale e 

dell'art. 2 del menzionato decreto legislativo 1947, 

che lo ha modificato, perch� le sanzioni stabilite nel 

detto art. 663 C. p. si riferiscono non gi� esclu


sivamente al caso di fatti compiuti senz(J, l'autorizza


zione richiesta dall'art. 113 della legge di p. s., ma 

in generale � alla inosservanz,a delle varie leggi che 

espressamente lo richiamano. 

� � peraltro chia;rissimo che le disposizioni del 
detto art. 663 C. p., in quanto son riferibili al 
precetto dell'art. 113 della legge di p. s., non solo 
diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate 
anche esse travolte dalla dichiarazione di 
incostituzionalit� delle disposizioni del medesimo 
.articolo, anche agli effetti particolari indicati nell'ultimo 
comma dell'art. 30 della legge 11 mar


zo 1953, n. 87. 

�Per questi motivi la Corte Costituzionale, pro


nunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti 

indicati in epigrafe: 

1� �Afferma la propria competenza a giudicare 

sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale 

delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se 

anteriori alla entrata in vigore della Costituzione. 

2� Dichiara l'illegittimit� costituzionale delle 

norme contenute nei comuni 10, 20, '30, 40, 60 e 70 

dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza approvato con decreto 18 giugno� 1931, 

n. 773 -per la violazione delle quali la sanzione 
penale � preveduta dall'art. 663 Codice penale modificato 
con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 
1947, n. 1382 -e di conseguenza dell'art. 1 
del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, 
salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto 
riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione>>. 
CASSAZIONE CIVILE -Ricorso principale non depositato 
-Controricorso -Ammissibilit� -Iscrizione 
della causa nel registro generale -Irrilevanza Ricorso 
incidentale tardivo da parte di chi abbia gi� 
proposto ricorso in via principale -Inammissibilit�. 

LOCAZIONE -Assegnazione di alloggi da parte dei 
Comitati per le riparazioni edilizie -Natura di rapporto 
locatizio -Proroga -Obblighi del proprietario 
durante il regime vincolistico. (Cass. III, n. 936 del 
30 marzo 1955 -Pres. Mastropasqua, Est. Prestamburgo, 
P.M. Pettinari; -Bandini Eredi Valdes c. Genio 
Civile). 

La parte, a cui sia stato notificato il ricorso prin


cipale, non depositato nei termini, pu� proporre 

controricorso, che deve essere notificato e deposi


tato nei termini rispettivamente previsti dal 10 e 30 

comma dell'art. 370 O. p. c. al fine di ottenere la 

declaratoria d'improcedibilit� del ricorso princi


pale. 

La certificazione apposta dalla Cancelleria sul


l'originale controricorso, attestante l'avvenuto 

deposito, � la sola a far fede della data dell'eseguito 

deposito, mentre l'iscrizione della causa nel registro 

generale � soltanto unadempimento interno d'ufficio. 

Il ricorso incidentale tardivo � dato soltanto alla 
parte, che non abbia proposto ricorso in via principale, 
ed a quella, che sia chiamata ad integrare 
il contraddittorio. Il ricorso proposto in via principale, 
se validamente e tt'lmpestivamente notificato 
e depositato, sostituisce quello, che a norma di 
legge avrebbe dovuto essere proposto nella forma 
del ricorso incidentale; ma, ove sia inficiato da 
vizio di nullit�, inammissibilit� o improcedibilit�, 
preclude irrimediabilmente la via del ricorso incidentale 
tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione 
principale fuori termine. 

Le requisizioni-assegnazioni a favore degli sfollati 
e dei senza tetto, siano state esse disposte dal 
cessato Commissariato degli alloggi o dai Comitati 
per le riparazioni edilizie, sono tramutate ex lege 
in rapporti locatizi soggetti al regime vincolistico. 


Perdurando il regime vincolistico delle locazioni 
degli immobili urbani non possono trovare applicazione 
gli articoli 1575, n. 2 e 1576 O.e., con 
esso incompatibili, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo 
del locatore di mantenere la cosa in buono 
stato locativo e in istato da servire all'uso, cui � 
destinata. 

La prima massima rappresenta giurisprudenza 
ormai consolidata (Cassazione n. 3139 e 3490 del 
1953, n. 2163 del 1954); la seconda � di ovvia esattezza 
e non ha bisogno di commento. 

Sulla terza massima, con la quale � stata decisa 
una interessante e piuttosto complessa questione procedurale, 
sulla quale non constano precedenti in 
termini riteniamo opportuno ripor.tare integralmente 
la motivazione: 

� Invero, af/�nch� la parte che � stata intimata di 
impugnazione principale possa, oltrech� difendersi 
da questa con controricorso, investire con ricorso incidentale, 
la medesima sentenza nei confronti di altro 
litis consorte, per dolersi contro costui di una statuizione 
che non forma oggetto ed � estranea al ricors� 
principale, � condizione essenziale che essa non 
avesse, a sua volta, proposto su tal punto impugnazione 
i.n via autonoma. 

� Ch� se, invece, si era avvalsa del rimedio principale, 
allora questo, se validamente e tempestivamente 
notificato e depositato, sostituisce, come � stato ripetutamente 
deciso, adottandosi un criterio formalmente 
meno rigoroso, quello che a norma di legge (art. 371 
p.p., C.p.c.) avrebbe dovuto essere proposto nella forma 
di un ricorso incidentale, ma ove sai inficiato da vizio 
di nullit�, inammissibilit� o improcedibilit� resta 
irrimediabilmente preclusa la via del ricorso incidentale 
tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione 
principale fuori termine. La parte accorgendosi 
in tempo del vizio della sua impugnazione principale, 
avrebbe potuto questa rinnovare, se in termine ancora 
util.e, cio� entro i sessanta giorni dalla notificazione 
della sentenza, ma non pu� farla rivivere, scaduto tal 
termine, con un ricorso incidentale, a. meno che non 
si versi in ipotesi di necessit� di integrazione del.__ 
contraddittorio, per inscindibilit� delle cause. 

�Il sistema della legge si impronta al principio di 
concentrare in unico processo tutte le impugnazioni 
proposte avverso la medesima sentenza, ma non vuole 
consentire che si salvi con un'impugnazione inci



-129 


dentale tardiva l'impugnazione nulla o inammissibile; 
il vizio di questa ha le sue conseguenze inevitabili 
anche sul ricorso incidentale. 

cc L'art. 334 0.p.c. d� l'impugnazione incidentale 
tardiva alla parte che aveva fatto acquiescenza alla 
sentenza, nel presupposto, appunto, che l'acquiescenza 
stessa aveva potuto essere determinata e subordinata 
alla mancanza di impugnazione principale della 
altra parte, non per� alla parte che aveva gi� usato 
del suo potere dispositivo proponendo impugnazione 
principale. Si noti la particolarit� della fattispecie, 
nella quale non e' � ricorso principale prevalente e 
altro successivo, essendo stati entrambi notifica.ti 
lo stesso giorno. 

cc In altre parole, il ricorso incidentale tardivo � 
dato alla parte non impugnante e a quella che sia 
chiamata per integrare il contraddittorio. 

<<Se diversamente si opinasse, si avrebbe l'assurdo 
che il ricorso incidentale tardivo, che perde la sua 
efficacia ove l'impugnazione principale avversaria 
sia dichiarata inammissibile (art. 334, comma 2�), � 
la manterrebbe s.e l'inammissibilit� (come nel caso di 
specie) riguardasse il proprio ricorso principale. 

<<Non trova poi luogo la norma dell'art. 371, 
comma 20 O.p.c., che si applica alla parte chiamata 
ad integrationem del contraddittorio: tale diverrebbe 
nel caso di specie, se si ritenesse� versarsi in ipotesi 
di causa inscindibile, l'Amministrazione, alla quale 
il ricorso principale Bandini non era stato notificato 
(del resto essa �, per effetto della riunione, gi� parte 
nell'unico processo) >J. 

Oon le ultime due massime la Oorte ha ribadito, 
ulteriormente precisandola, la precedente giurisprudenza, 
che pu� dirsi ormai consolidata. L'interesse, 
che indubbiamente suscitano le questioni decise, c'inducono 
a riportare integralmente la parte motiva 
della sentenza: 

<< Gi� con sentenza n. 1241 del 1951 era stato deciso 
che le requisizioni -assegnazioni a favore degli 
sfollati e dei senza tetto, pur dando luogo a rapporti 
con carattere contingente e transitorio, ove al beneficiario 
fosse stato imposto un corrispettivo erano in 
tutto e per tutto assimilabili alle locazioni. 

Il principio � stato, dopo l'entrata in vigore della 
legge n. 58 del 1952, ribadito e meglio precisato dalle 
sezioni unite con sentenza n. 3584 del 1953, la quale 
ha statuito che la equiparazione e parificazione del 
trattamento di disciplina di pro.roga delle locazioni 
che la nuova legge fa alle assegnazioni disposte dai 
Comitati comunali per le riparazioni edilizie. sta a 
significare che, scaduto il quinquennio di cui alle 
leggi n. 305 del 1945 e n. 261 del 194 7, il godimento 
degli assegnatari permane e la relazione giuridica 
sorta per effetto dell'assegnazione tra proprietario e 
beneficiario segue la stessa sorte attribuita alle locazioni 
comuni: << il legislatore ha voluto unificare e 
regolare con disciplina uniforme, tutti i rapporti 
locativi, pur se traggono origine da diverse e svariate 
fonti)). In sostanza, alla luce dell'aggiunta specifica 
che la legge del 1952 ha fatto al testo del comma 3� 
dell'art. I del D.L. 21dicembre1951, n. 1356, aggiunta 
che il Guardasigilli nella relazione alla Camera disse 
<< interpretativa della preesistente disciplina ))' la 
discriminazione tra assegnazione del cessato Commissariato 
degli alloggi e assegnazioni dei Comitati 
per le riparazioni edilizie � del tutto arbitraria: 

le une e le altre sono tramutate ex lege in rapporti 
locatizi. 
w� cc Ma, cos� rettificata la motivazione della sentenza 
denunciata, questa dev'essere tenuta. ferma nel suo 
dispositivo, che � conforme a dir#to. .... 

cc �, per vero, da ribadire il principio, gi� accolto 
da alcune Oorti di merito e approvato da questa Oorte 
Suprema con sentenza n. 654 del 1954, secondo il 
quale, sotto il regime vincolistico delle locazioni degli 
immobili urbani non possono trovare applicazione gli 
articoli 1575, n. 2 e 1576 O.e., che sono ontologicamente 
incompatibili con la disciplina di blocco, dovendosi 
ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere 
la cosa in buono stato locativo e in istato da 
servire all'uso cui � destinata: il conduttore pu� continuare 
nel godimento dell'immobile cos� come esso si 
trova, o pu�, se lo preferisca, rinunciare alla proroga 
e risolvere il contratto, senza per altro poter 
vantare contro il locatore diritto a risarcimento di 
danni per tale risoluzione,� o pu�, infine, avvalersi 
della facolt� di frir ricorso alla procedura stabilita 
dall'art. 41 della legge n. 253 del 1950, per farsi 
autorizzare dal pretore ad eseguire le opere di conservazione 
che siano riconosciute necessarie, importanti 
ed improrogabili, entro il limite massimo di 
spesa che il pretore stesso fisser� e con diritto a rimborso 
nei confronti del locatore, con le modalit� sta


bilite dalla legge stessa. 

Esclusa, come � jus receptum, l'applicabilit� alle 
locazioni vincolate della norma dell'art. 1467 O.e. 
(in dottrina si � anche discusso se siano ad esse assoggettate 
le locazioni libere), � da ritenere fermamente 
che il legislatore della disciplina di proroga e di 
blocco, mentre ha imposto al locatore un non indifferente 
s.acrificio economico, lo ha, al tempo stesso, 
esonerato dagli obblighi .riguardanti la conservazione 
della cosa in buono stato d'uso. 

<< Risponde a principio di somma giustizia ed equit� 
che la grave compressione del diritto di propriet� 
abbia una contropartita nella esenzione dall'obbligo 
di manutenzione, che imporrebbe al locatore spese 
oggi assai spesso notevoli e delle quali solo in minima 
parte avrebbe modo di rivalersi durante la permanenza 
dell'ormai lungo regime di vincolo''� 

IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni fiscali previste 
dai DD. LL. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 
1946, n. 221 -Attestazione del sindaco sull'entit� del 
danneggiamento -Efficacia, -Poteri dell'Amministrazione 
finanziaria di accertare successivamente 
l'entit� del danneggiamento -Esclusione dei benefici 
per la compra-vendita della parte di fondo non danneggiata 
-Accertamento dell'entit� del danneggiamento 
rispetto al valore dell'intero immobile�-Giu
�risdizione dell'Autorit� giudiziaria ordinaria -Giudizio 
di opposizione -Abbreviazione dei termini 


Irrilevanza della fissazione del termine di comparizione 
non abbreviato. (Cass., Sez. I, sent. n. 1593/56 
-Pres. Oggioni, Est. Laurora, P.M. Maccarone (conf.) 
-Raffi Giuliano c. Finanze). 

L'esibizione da parte degli interessati �deU'attestato 
del sindaco costituisce -al pari della dichia" 
razione che essi sono tenuti ad inserire nell'atto di 
trasferimento dell'immobile, sul loro intendimento 
di uniformarsi alle finalit� dei provvedimenti legislativi 
-un onere inerente all'esercizio del diritto 



130 


di c~;mseguire le agevolazioni tributarie: vale a dire 
la condizione preliminare perch� l'istanza possa 
essere presa in esame per dar luogo alla determinaziane 
provvisor:ia del tributo. 

L'attestazione del sindaco non vincola l'Amministrazione 
finanziaria. e, quindi, non le impedisce 
di accertare, posteriormente, se sussistano in definitiva 
gli estremi per l'applicazione degli invocati 
benefici fiscali. 

Essa .non attesta solo un fatto, ma esprime, in 
ordine all'entit�. dei danni, un giudizio tecnico, che 
esula dalla previsione dell'art. 2700 O.e., per cui 
non le si pu� attribuire efficacia di prova legale, 
recando elementi presuntivi di cognizione soggetti 
alla eventuale rivalutazione dell'Amministrazione 
finanziaria e da tenersi presenti dal giudice per Ja 
formazione del suo convincimento. 

Il mancato esercizio, da parte del giudice, del 
potere di ricorrere alle nozioni di comune esperienza 
non � denunciabile in Oassazione, rientrando-l'esercizio 
stesso nella discrezionalit�. di lui. 

I benefici tributari, concessi dalle leggi speciali 
intese ad agevolare la ricostruzione, spettano quando 
sia venduto l'intero immobile, distrutto o danneggiato, 
o, quanto meno, la quota distrutta o danneggiata 
e non gi� l'altra, che non ha subito menomazioni. 


L'accertamento che il giudice di merito compie per 
determinare se il fondo compra-vendita sia stato 
danneggiato per pi� di un terzo del valore, non � 
questione di estimazione semplice, ilvalore del fondo 
essendo fuori di ogni contestazione e trattandosi 
di accertare soltanto la sussistenza di una circo-
stanza (entit� del danneggiamento, cui la legge 
attribuisce conseguenze giuridiche). 

I termini per la comparizione non possono essere 
inferiori a quelli fissati dall'art. 163-bis O.p.c., che 
sono posti a tutela del diritto di difesa del convenuto. 
Di conseguenza nulla vieta che � si eccedano 
i detti termini, salva la facolt�. al convenuto medesimo 
di ottenere, alle condizioni e nelle forme, di 
cui al 3� comma del menzionato art. 163-bis, la 
fissazione dell'udienza per la comparizione delle 
parti con congruo anticipo sull'altra indicata dall'attore. 
I suesposti principi valgono anche per 
l'appello e, inoltre, rispetto ai giudizi d'ingiunzione, 
nei quali � prevista l'abbreviazione a met� dei termini 
di comparizione, sia per l'opposizione al decreto 
ingiuntivo, sia per la successiva impugnazione. 

Con questa sentenza, che conferma la precedente 

n. 2758 del 4 ottobre 1955, pronunciata sull'analogo 
ricorso di Raffi Raniero, la Corte ha deciso alcune 
importanti questioni in tema di benefici fiscali concessi 
dalle leggi speciali intese ad incrementare la 
ricostruzione edilizia. 
Particolare segnalazione merita il principio, che 
esclude d�i benefici la compra-vendita della sola parte 
dell'immobile non danneggiata. 

.Esattamente la Corte ha affermato che, se i benefici 
sono concessi per incrementare la ricostruzione, 
essi� spettano solo quando sia alienato -e al fine 
della ricostruzione -o l'intero immobile o la sola 
parte distrutta o danneggiata. 

Altro importante principio affermato � quello, 
se.condo il quale l'entit� della distruzione o del dan


neggiamento, che, com'� noto, deve superare il terzo 
per dar diritto alle agevolazioni fiscali, va commisurata 
non a~la superficie o al volume e, cio�, alla quantit� 
del� bene, ma al suo valore. 

In relazione a tale prinqipio, da .r.wi sostenuto e 
dalla Corte accolto, andava, per�, a nostro avviso, 
dichiarata improponibile su tale punto l'opposizione, 
involgendo esso una questione di valutazione. 

La Corte, invece, ha dato ingresso all'azione, precisando, 
per�, che il valore del fonda rimane fuori 
contestazione. Tale pronunzia, secondo noi, pu� 
essere accettata soltanto ove si precisi ulteriormente 
che restano fuori di ogni contestazione non solo il 
valore dell'intero edificio, ma anche i valori delle 
singole parti di esso, attribuiti dai competenti organi 
�finanziari e convalidati dagli organi di giurisdizione 
speciale (Commissione distrettuale e provinciale). 
Il principio pi� importante affermato, a nostro 
avviso, � quello, secondo il quale l'attestazione del 
sindaco, prevista originariamente e poi esclusa, 
come quella dell'Ufficio del Genio Civile o dello stesso 
ufficio finanziario rappresenta soltanto un onere per 
avere ingresso alla registrazione a tassa fissa, ma 
non preclude il riesame degli elementi presi originariamente 
a base del giudizio di valutazione, che nella 
attestazione � insito, da parte dei competenti organi 
finanziari. Questo giudizio � necessariamente provvisorio 
ed � soggetto a riesame non solo quando sia 
intervenuto un nuovo accertamento di valore, totale 

o parziale, ma anche in base ad una pura e semplice 
rivalutazione degli elementi posti a: base di esso. 
In questi sensi si era gi� pronunziata la Commis


sione centrale (VI, n: 20951 del 23 febbraio 1951, 

in cc Riv. Leg. fisc. n 1951, p. 1039). 

Con l'ultima massima la Corte ha riaffermato la 

validit� della citazione e dell'appello, con cui sia 

fissato un termine a comparire superiore a quello 

fissato dalla legge, ordinaria o speciale. Per il combinato 
disposto degli artt. 163-bis u.p. e 164 C.p.c. 
il convenuto o l'appellato � in tal caso� soltanto autorizzato 
a chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione. 


Con tale decisione la Corte ha ritenuto assorbita 
l'altra eccezione, da noi dedotta, dell'inapplicabilit� 
del principio sancito, i'lf tema di procedimento monitorio, 
dall'art. 645 C.p.c. al giudizio di opposizione 
ad ingiunzione fiscale, che � regolato in via autonoma 
dagli artt. 144 e segg. della legge di registro e dal T. U. 

n. 639 del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali 
dello Stato� e che, comunque, deve considerarsi 
giudizio esecutivo e non di cognizione. (Cass. III, 
n. 54 del 12 gennaio 1953, in questa Rassegna, 1953, 
pag. 64). 
G. GUGLIELMI 
IMPOSTE E TASSE -Imposta fabbricati -Beni demaniali 
-Produttivit� -Reddito imponibile effettivo 

o presunto. (Cass., I Sez., Sentenza n. 1820/55 -Pres. 
Acampora, Est. Stella Richter, P.M. Martucci (diff.) Finanze 
c. Consorzio del Porto di Genova).. 
L'applicabilit�. dell'imposta fabbricati risp�tt�ad 
un bene demaniale, � esclusa solo quando il 
bene sia per sua natura. improduttivo, ovvero 
quando, pur essendo produttivo, sia espressamente 
dichiarato esente da legge speciale. 


-131 

Per i beni demaniali il reddito imponibile va 
riferito all'utilit� economica, paragonabile ai canoni 
di locazione, che pu� essere ritratta dai beni medesimi, 
vale a dire ai canoni delle concessioni-contratto 
in atto o in potenza. 

La stazione marittima del porto di Genova � 
soggetta all'imposta sui fabbricati perch� le relative 
costruzioni, di natura demaniale, sono in 
parte date in concessione dal Consorzio del Porto, 
ad amministrazioni o privati, che corrispondono 
un canone annuo, ed in parte tenute in uso diretto 
dal Consorzio medesimo. 

Il quesito sottoposto all'esame della Suprema 
Corte consisteva nello stabilire se i �beni demaniali 
possano o meno ess�re assoggettati all'imposta sui 
fabbricati. La tesi sostenuta dalla Finanza, ed intesa 
alla soluzione affermativa, deriva dalla r_etta interpretazione 
di due disposizioni, rispettivamente racchiuse 
negl~ articoli 1 e 2 della legge 26 gennaio 
1865, n. 2136. In particolare l'art. 1 stabilisce: �I 
fabbricati ed ogni stabile costruzione saranno soggetti, 
in proporzione del loro reddito, ad un'imposta. � 
E l'art. 2: cr Saranno esenti dalla detta imposta: 
10 i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; 2� i 
cimiteri con le loro dipendenze; 3� i fabbricati demaniali 
dello Stato, costituenti le fortificazioni e le 
loro dipendenze .... �. 

Il carattere generale della prima disposizione e la 
correlazione, che nella stessa � evidente, tra il bene 
e la capacit� da parte di questo�, di produrre un reddito, 
sta a dimostrare che � proprio la produttivit� 
l'elemento caratteristico ed essenziale che costituisce 
presupposto per l'assoggettabilit�, di un determinato 
bene, all'imposta in questione. Il che riceve conferma 
dall'art. 2, il quale, pi� che introdurre eccezioni alla 
regola generale -come potrebbe a prima vista sembrare 
dal significato non troppo preciso della espressione 
usata (saranno esenti) -sta invece a rafforzare la 
regola stessa, peroh� le cosiddette esenzioni, rappre 
sentano invece altrettanti casi di impossibilit� di 
assoggettamento all'imposta, rispetto a beni che, per 
loro intrinseca natura, sono del tutto improduttivi 
di reddito. 

Ora la Suprema Corte ha appunto posto in rilievo 
che la legge, nel citato art. 2, parlando di esenzioni, 
usa un'espressione imprecisa e giuridicamente impropria, 
�in quanto la non assoggettabilit� al tributo 
non dipende da una disposizione di carattere eccezionale, 
che sottragga quei beni all'imposizione, cui 
sarebbero per loro natura sottoposti, ma dipende 
invece dall'improduttivit� dei beni. medesimi, cui 
consegue l'inapplicabilit� del bributo, secondo le 
regole generali �. � 

L'esattezza della quale conclusione riceve ulteriore 
conferma dall'art. 5 del R.D.L. 7 dicembre 1942, 

n. 1418, che ribadisce che cc le esenzioni (anche in 
questo caso il termine � improprio) dalle imposte 
dirette, previste dalle norme in vigore, per i beni del 
demanio pubblico, non sono applicabili ai beni od 
alle parti dei medesimi che siano produttivi di reddito 
immobiliare, secondo le leggi concernenti le 
imposte fondiarie. 
cc Restano ferme, per tali beni, ancorch� produttivi, 
le esenzioni (in questo caso in senso tecnico) stabilite 
dalle leggi speciali >l. 

Dunque � espressamente prevista l'assoggettabilit� 
all'imposta fabbricati dei beni demaniali, e tale assoggettabilit� 
deve ritenersi esclusa solo quando, per sua 
specifica natura, il bene sia improduttiv.o, ovvero 
sussista espressa norma di favo re, che introduca vera 
e propria esenzione dalla imp�sta. � 
� Quanto all'accertamento in concreto della produttivit�, 
e cio� della idoneit� a produrre reddito, � evidente 
che, anche rispetto ai beni demaniali, l'accertamento 
stesso non pu� non seguire la disciplina generale 
stabilita dalla legge n. 2136 del 1865 e che la 
imposta debba essere commisurata al reddito effettivo 

o presunto del bene (art. 6). Va solo rilevato ch�, non 
essendo i beni demaniali suscettibili di formare oggetto 
di negozi di diritto privato, .per gli stessi il concetto di 
reddito effettivo va riferito all'utilit� economica che � 
in corrrelazione e pu� paragonarsi ai canoni di 
locazione, e cio� all'utilit� economica che deriva dalle 
concessioni-contratti. In quanto ai redditi presunti, 
poi, cio� ai redditi relativi ai beni in uso diretto, 
per i quali deve escludersi l'effettiva esistenza del 
reddito, riconoscendosi tuttavia una spesa risparmiata, 
l'imponibile deve ritenersi costituito, in 
applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 citato, 
dal reddito eh(} si potrebbe ricavare, in via di concessione-
contratto, cc comparativamente � ad altri beni 
cc posti in simili condizioni e circostanze >l. 
T. L. G. 
IMPOSTE E TASSE -Legge 11 gennaio 1951, n. 25 

art. 35 -Esonero dalle sopratasse e pene pecuniarie 


Condizioni. (Cass., Sez. I, Sent. n. 1148/56 -Pres. 

Piacentini, Est. Fassanisi, P.M. Tavolaro, conf. 


Mora c. Finanze). 

I1'esonero disposto dall'art. 35 della legge 11 gennaio 
1951, n. 25 � ricollegato ad una definitiva 
sistemazione tributaria del contribuente, non ad un 
atto di cl.emenza o di condono che il legislatore non 
intese accordare. 

Conseguentemente, il pagamento del tributo in 
ogrii caso ha carattere definitivo ed irrevocabile e 
non pu� essere eseguito sotto condizione e tanto 
meno quella di ripetere quanto si paga, perch� 
verrebbe meno il presupposto precisato e ben 
noto al contribuente e che costituisce lo scopo unico 
dello esonero. 

A completamento di quanto gi� rilevato sull'argomento 
nel commentare la sentenza n. 3296/54 (Rassegna, 
1954, p. 276 e segg.), riteniamo opportuno 
riprodurre la chiara e perspicua motivazione della 
sentenza sopra indicata, con la quale la Suprema 
Corte ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla 
D-ifesa dello Stato. 

� La questione se il pagamento effettuato allo scopo 
di beneficiare dell'esonero delle penalit� ai sensi 
dell'art. 35 della legge 11gennaio1951, n. 25, precluda 
al contribuente la possibilit� di ripetizione del tributo 
indebitamente pagato, � stata decisa in sensv affermativo 
da questa Corte Suprema con la sentenza n. 3296 
del 5 ottobre 1954, in materia di imposta sull'entrata 
Tale insegnamento va riaffermato nella specie, anche 
se trattasi di imposta erariale sugli spettacoli -tributo 
che � considerato come un'imposta indiretta sul 



-132"


consumo -in quanto il ricordato art. 35 si riferisce 
genericamente all'adempimento delle operazioni e 
formalit� prescritte dalle leggi sulle tasse ed imposte 
indirette sugli affari. 

"Il citato art. 35, nella parte che interessa dispone: 
cc I contribuenti, che.... , adempiano alle operazioni e 
formalit� prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte 
indirette sugli affari e paghino i tributi... sono esonerati 
dal pagamerito delle sopratasse e. pene comminate 
per le infrazioni alle leggi stesse ,�. 

cc Tale disposizione � compresa nel titolo 50 intestato~ 
.Norme per agevolare la sistemazione di determinate 
situazioni tributarie. Questa intitolazione, i 
lavori preparatori e il contenuto di norme riguardanti 
altre specie di imposte, consente di risalire al sistema 
voluto dal legislatore e convincono l'interprete che 
la norma in esame pone, senza eccezione di sorta, 
il divieto assoluto di ogni ulteriore contestazione, inibendo 
ogni discussione od impugnativa in ordine 
alla esistenza ed all'ammontare del tributo stesso e 
conseguentemente anche ogni richiesta diretta ad 
ottenere la restituzione di quanto si � pagato sotto il 
profilo della mancanza di causa. La ricorrente crede 
di poter validamente contrastare il preciso testo delle 
varie relazioni alla citata legge, affermando che nella 
discussione innanzi alla Camer<J, ed al Senato, i vari 
oratori abbiano parlato di amnistia fiscale. In proposito 
basta ricordare che le qualifiche date dai 
vari oratori in sede di discussioni parlamentari 
non possono sminuire il valore decisivo delle relazioni 
scritte, in perfetta armonia con il contenuto 
oggettivo della norma ed in "connessione con il sistema 
nuovo, che senza alcun dubbio ha voluto attuare la 
legge sulla perequazione tributaria ,,, nota anche 
come legge Vanoni;' " sistema nel quale si inquadrano 
le norme, del titolo 5�, intese unicamente a sistemare e 
definire non solo ogni contestazione gi� sorta, ma 
che poteva sorgere in ordine ai fatti commessi fino al 
31 dicembre 1949 ,,. Presupposto dell'esonero disposto 
dall'art. 35 � "l'eliminazione di ogni contestazione. 
Il pagamento del tributo ha carattere definitivo ed 
irrevocabile e non pu� essere eseguito sotto condizione; 
e tanto meno quella di ripetere quanto si paga, perch� 
verrebbe meno il presupposto precisato e ben noto al 
contribuente che costituisce lo scopo unico dell'esonero 
,,. Il contribuente consegue il beneficio di pagare 
soltanto il tributo, il cui ammontare, �, come nella 
specie (L. 145.000), inferiore alla pena pecuniaria 

(L. 2.856.560), mentre lo Stato rinuncia al pagamento 
di questa, pur di conseguire immediatamente sia il 
pagamento del tributo sia lo scopo di eliminare una 
contestazione gi� sorta o che pu� sorgere. Scopo 
tenuto oggi in gran conto, dato il rilevantissimo numero 
di ricorsi amministrativi pendenti avanti alle 
varie commissioni ed alla Commissione centrale, 
la cui sollecita decisione di preminente interesse 
per lo Stato, sarebbe ritardata, facendo conseguire 
all'erario, con notevole ritardo, i tributi. 
<< Si tratta, in sostanza, di una " transazione legale 
della controversia tributaria gi� sorta o che pu� 
sorgere,,, che l'Amministrazione delle Finanze � 
autori~zata a fare quando la legge la dispone, non 
essendole consentito di solito di rinunciare a tutto 
ci� che le � dovuto. 

cc Ne deriva che i.l pagamento, per poter conseguire 
lo scopo stabilito (e eio� la tra,nsazione legale della 

controversia tributaria sul debito d'imposta), deve 
essere un atto spontaneo del contribuente, compiuto 
transactionis causa e non sottoposto a riserve o condizioni 
incompatibili con l'anzidetto scopo stabilito 
dal legislatore. 

cc Consegue da quanto si � esposto l'evidente improponibilit� 
della domanda intesa ad �ottenere la restituzione 
del tributo pagato�. 

LOCAZIONE -Blocco legale dei canoni -Aumenti Domanda 
-Decorrenza. (Cass., Sez. III, 8 luglio 1955, 

n. 2146 -Pres. Mancini, Est. Prestamburgo, P. M. 
Criscuoli -Vaccaro c. Cordova). 
Gli aumenti di pigione previsti dalla legge 23 mag-� 
gio 1950, n. 253, decorrono, come stabilito dallo 
art. 12 della stessa legge, dal primo giorno del mese 
successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, 
qualunque sia la data in cui il locatore ne faccia 
richiesta nei modi prescritti dall'art. 16. 

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha 
mutato il suo indirizzo giurisprudenziale sulla questione 
riguardante la decorrenza degli aumenti dei 
canoni, dovuti per le lo'cazioni bloccate, di cui alla 
legge 23 maggio 1950 n. 253 e alle successive in 
materia (art. 4 decreto-legge 21dicembre1951, n. 1356, 
convertito in legge 16 febbraio 1952, n. 58; art. 7, 
legge 10 maggio 1955, �n. 368). 

E gi� stato segnalato in questa Rassegna (1952; 

p. 4 7), in relazione agli aumenti di cui al decreto 
legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 e a quelli della 
suddttta legge e successivi il diverso insegnamento 
della Suprema Corte (cfr. Cass., n. 931 del 27 marzo 
1954; n. 1793 del 29 maggio 1954 e n. 806 del 
22 marzo 1954) secondo cui per tutto il tempo in 
cui il locatore non avesse richiesto, nelle forme di 
legge, gli aumenti, vi fosse tacita rinunzia ad essi, 
in quanto la decorrenza doveva ritenersi regolata 
dall'art. 8 del decreto legislativo lgt. 12 ottobre 1945 
n. 669, richiamato dai decreti del 1947 n. 39 (art. 11) 
e n. 1461 (art. 3) e del 1948 n. 1471 (art. 1). 
Con la sentenza annotata, invece, il Supremo Collegio, 
in conformit� di quanto ritenuto dalla dottrina 
(cfr. per tutti M. DUNI: Le locazioni degli immobili 
urbani, Giuffr�, 1955, pp. 60-63 e 150} con perspicua 
motivazione, ha ritenuto il principio indicato nella 
massima, rilevando, principalmente, che. mentre 
l'art. 12 della legge n. 253 del 1950, a differenza 
delle norme prima vigenti, non contiene alcun termine 
entro il quale la richiesta di aumento deve essere fatta 
non fu trasfusa, nel testo definitivo dell'art. 16 della 
legge del 1950, la disposizione dell'art. 9 del progetto 
ministeriale, secondo cui se la richiesta degli aumenti 
non veniva fatta entro un certo termine, la decorrenza, 
anzi che fissata dalla .legge, aveva luogo da quella 
successiva alla richiesta. 

Tanto pi� che mentre la rinuncia agli aumenti 
deve risultare da un atto unico e concludente e non 
pu� presumersi per il solo fatto che il 'lo�atore sia 
stato inerte per un certo tempo non stabilendo la legge una 
sanzione per il ritardo, i precedenti testi legislativi 
dicevano che cc i canoni possono essere aumentati
� laddove l'art. 12 della legge del 1950 dice senza 
altro che essi cc sono aumentati �. 



-133 -


Oos� che, pur restando fermo l'obbligo della richiesta 
degli aumenti da parte del locatore una volta che 
egli ha esercitato tale suo diritto potestativo; gli 
aumenti stessi decorrono sempre dal primo giorno del 
mese successivo a quello di entrata in vigore della 
legge. 

G. S. P. 
OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO -Ordine dato dal 
superiore -Annullamento per illegittimit� -Irrilevanza 
dell'annullamento ai fini penali. (Cass., Sez. III, 
Sent. n. 2018 del 10 aprile 1956 -Pres. Ricciardelli, 
Est. Rosso, P. M. Pedote -Imp. Staccioli). 

� respomsabile del delitto previsto dall'art. 328 

C.p. il pubblieo ufficiale che rifiuti un attQ dello 
ufficio di cui il compimento gli � stato ordinato dal � 
superiore, anche se questi annulli successivamente 
l'ordine per illegittimit�. 
I. Per comodit� del lettore si espongono brevemente 
i termini della fattispecie di cui alla pregevole 
sentenza della Oorte Siiprema che, in parte qua, si 
annota. Tizia, direttrice di una .scuola di avviamento 
professionale femminile, riceve, dal Mi??-istero 
della Pubblica Istruzione da cui dipende, l'ordine 
di dare esecuzione ad un atto di ufficio emanato dal 
Provveditorato agli Studi in sua sostituzione e non 
vi provvede (non interessa qui esaminare le ragioni 
della omissione). Denunciata al magistrato, viene 
imputata del delitto di cui all'art. 328 Codice penale 
e condannata in primo grado. In pendenza del giudizio 
di appello, conseguente ad impugnazioni} della 
sentenza di primo grado da parte di Tizia, il Ministero, 
rilevata la illegittimit� dell'ordine a suo tempo 
dato, lo annulla. Il giudice di appello, al quale in 
sede di discussione orale (il provv�dimento ministeriale 
di annullamento dell'ordine � successivo alla 
scadenza del termine per l'impugnazione nei motivi 
della quale nulla quindi � detto al riguardo), viene 
fatta rilevare, dalla difesa di Tizia, la nuova situazione 
venutasi a determinare e chiesta l'assoluzione 
dell'imputata perch� il fatto non sussiste in applicazione 
dell'art; 152, 1�� comma, Codice procedura 
penale, respinge la richiesta pur ritenendo legittimo 
il provvedimento di annullamento ed assolve Tizia 
per insufflcienza di prove in accoglimento di uno dei 
motivi di impugnazione alla sentenza di primo grado 
proposti nell'interesse dell'imputata. 
Avverso la sentenza di appello viene proposto ricorso 
alla Oorte Suprema, lamentandosi la mancata applicazione 
della norma suddetta. I termini del ricor.so 
(che investe anche altre parti della sentenza, i quali 
peraltro qui non interessano) possono essere sinteticamente 
espressi come segue: ritenuta la legittimit� 
del provvedimento di annullamento dell'ordine (illegittimo) 
precedentemente impartito dal Ministero, 
poich� l'annullamento ha efficacia retroattiva, decorre 
ex tunc, dalla data cio� del provvedimento annullato, 
il debito dell'atto omesso doveva considerarsi insussistente 
sin dal tempo in cui era stata posta in essere 
la pretesa omissione dell'atto di ufficio. 

La Corte Suprema ha respinto il ricorso: � nostro 
intendimento di esaminare se il Supremo Giudice di 
legittimit� abbia giudicato in termini non suscetti


bili di critica una fattispecie che � di interesse, non 
solo teorico, pari alle difficolt� che presenta, e che 
non ha, per quanto ci risulta, n� precedenti giurisprudenziali, 
n� il conforto di elaborazioni dottrinarie. 
Occorre, per la soluzione di essa, far ricors,o ai principi 
che regolano la materia la quale ha riferimento 
a due branche del diritto penale ed amministrativo: 
il ricercare come tali principi siano stati applicati 
sar� oggetto dell'indagine che segue. 

II. Gli argomenti con i quali la Cassazione ha 
sostenuto la tesi della persistenza della responsabilit� 
penale del pubblico ufficiale, nonostante sia venuto 
meno il debito dell'atto di ufficio omesso", sono sostanzialmente 
due, chiaramente identificabili, nonostante 
la sinteticit� della loro esposizione, propria delle 
sentenze del Supremo Giudice di legittimit� con cui 
sono risolte questioni di diritto . . 
Il primo investe la identificazione del bene oggetto 
della tutela penale dell'art. 328 Codice penale: prevedendo 
questa norma un delitto di inadempimento 
di doveri funzionali, non sembra dubbio, e sotto 
questo aspetto il pensiero della Oorte � pienamente 
da condividersi, che tal bene coincida con l'interesse 
che la Pubblica Amministrazione ha all'adempimento 
regolare delle pubbliche funzioni o dei pubblici 
servizi, offeso dall'inerzia o dalla lentezza dolosa 
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico 
servizio in relazione ad un determinato atto di ufficio 

o di servizio (1). 
� Ohe tale offesa sussista quando il pubblico ufficiale 
ometta o ritardi un atto dell'ufficio ordinatogli dal 

(1) Cons. MANzINI: Tratt. dir. pen. it., Torino, 1950, V, 
p. 281; LEVI: Delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
in Tratt. dir. pen. del FLORIAN, p. 262. Il Levi si prospetta 
l'ipotesi del pubblico ufficiale che, richiesto da un superiore 
di un atto la cui legittimit� non sia da parte sua 
suscettibile di sindacato, si rifiuti ed afferma che il delitto 
previsto dall'art. 328 C. p. esiste anche se l'atto1o che 
cos� si sarebbe posto in essere, sarebbe stato censurabile 
dal punto di vista della legittimit� da parte di altri 
soggetti (Op. cit., p. 364). L'affermazione � esatta: non 
� il caso peraltro di indugiare nel rilievo che la fattispecie 
non ha nulla a che vedere con la nostra in esame, in cui 
viene presa �in considerazione la situazione determinatasi 
in conseguenza dell'annullamento dell'ordine da 
parte del superiore. Per quanto riguarda la identificazione 
della natura del delitto sopradetto (se cio� sia 
reato di lesione o di pericolo) � da condividersi la tesi del 
Manzini (Op. cit., p. 290) il quale esattamente rileva che 
esso implica sempre una positiva vi.olazione dei doveri 
di ufficio e del servizio (dell'interesse cio� che la Pubblica 
Amministrazione ha che tali doveri siano osservati). 
Che poi dal reato possa derivare un pregiudizio 
all'interesse dei privati, non perci� esso pu� intendersi 
come reato di pericolo, nessuna rilevanza sulla identificazione 
della natura di esso esercitando la possibilit� 
di un danno eventuale a tali interessi: l'affermazione sul 
punto della sentenza che si annota sembra conseguenza 
di un equivoco (cons. anche ANTOLISEI: Manuale di 
diritto penale, parte speciale, Milano, 1954, vol. II, 
p. 636, il quale; con l'espressione <e il rifiuto, l'omissione 
o il ritardo, per cadere sotto la sanzione penale, debbono 
essere giuridicamente rilevanti e cio� tali da pQter cagionare 
un danno alla Pubblica Amministrazione o ledere 
legittimi interessi dei privati �sembra ritenere col richia: 
mo alla possibilit� di determinazione del danno e alla 
direzione di questo nei due sensi, Pubblica Amministrazione 
e privati, di cui il secondo � sicura espressione 
di mero pericolo, che si verte in ipotesi di reato di pericolo). 

--134 -


superiore sembra egualmente certo (2)J � evidente 
per� che l'ordine deve conservare non solo la sua 
esistenza come fatto storico, ma anche la sua rilevanza 
giuridica. Si vuol con ci� dire che, mentre 
non pu� dubitarsi che dal punto di vista storico l' ordine 
in un primo tempo emanato e poi successivamente 
annullato sia esistito, esso dal punio di vista 
giuridico non ha rilevanza alcuna. 

Se � vero che l'.interesse che la Pubblica Amministrazione 
ha aU'adempimento regolare della pubblica 
funzione viene offeso dall'inerzia del pubblico u;fficiale, 
� altrettanto vero che tale inerzia � in relazione 
al debito dell'atto: se questo debito non esiste o illegittimam�nte 
posto viene annullato con efficacia 
retroattiva, decorrente cio� dal tempo della sua illegittima 
posizione, non si vede come tale interesse 
possa ritenersi offeso. 

Non sembra che iJulla soluzione nell'uno piuttosto 
che nell'altro senso della questione che ci occupa 
infiuisca la nozione pi� o meno rigorosa che si abbia 
della esigenza della salvaguardia del principio di 
autorit�; a parte la differenza che questo principio 
suscita in chi � chiamato a valutarne le pretese offese, 
esso pu� ritenersi turbato sol quando abbia una materiale 
manifestaz�one di persistente consistenza giuridica. 
L'atto amministrativo (tale � l'ordine nella specie 
che ci occupa) deve presumersi legittimo e come tale 
deve avere attuazione fin quando la� illegittimit� non 
sia giu�dizialmente accertata: ma se esso non esiste, 
anche nel senso che manchi di rilevanza giuridica 
fin dal tempo in cui ha avuto esistenza merameinte 
storica, non � idoneo alla valida determinazione di 
un debito di ufficio di cui il mancato soddisfacimento 
comporti una responsabilit� penale. � 

Nella gamma delle fattispecie che in pratica si 

possono verificare, quella oggetto di esame, in cui 

l'annullamento dell'ordine interviene in dipendenza 

di giudizio penale, sta a met� fra due estremi, ad 

uno dei quali potrebbe porsi l'ipotesi in cui lo 

annullamento medesimo sia antecedente all'esercizio 

dell'azione penale ed all'altro il caso in cui sia succes


sivo al passaggio in giudicato della sentenza di con


danna dell'imputato del delitto previsto dall'art. 328 

Oodice penale: riservandoci di esprimere in seguito 

il nostro avviso anche su questo caso, � agevole con


statare come la coscienza umana non potrebbe non 

ribellarsi avverso l'accertamento della rilevanza penale 

di un comportamento che stesse al primo dei due 

estremi test� indicati. Eppure le due ipotesi, questa 

e quella oggetto di questa nota, non presentano diffe


renza alcuna nella loro consistenza giuridica: se il 

senso di equit�, prima ancora che il rigore giuridico 

ci spinge ad avversare tale accertamento, � chiaro che, 

l'interprete deve servirsi degli strumenti che il diritto 

gli offre per respingere la soluzione che urta contro 

le esigenze di giustizia sostanziale. 

III. A conforto della tesi sostenuta dalla Oassazione 
si dovrebbe aggiungere poi che in un problema 
(2) I limiti al dovere verso il superiore sono indicati 
all'art. 7 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto presidenziale 11 gennaio 1956, 
n. 17, in cui � detto che l'impiegato ha il dovere di dare 
esecuzione all'ordine del superiore salvo che l'atto sia 
vietato dalla legge penale. � 
analogo (dichiarazione di nullit� del matrimonio 
contratto precedentemente dal bigamo ovvero annullamento 
del secondo matrimonio per causa diversa 
della bigamia), avendo il legislatore sentito l'esigenza 
della previsione specifica di :una cauQa. di estinzione 
del reato, ci� dirrf,()strerebbe che non pu�� farsi applicazione, 
nella soluzione del nostro caso, dei principi 
che stanno a sostegno della tesi contraria alla predetta. 

L'argomento, che � il secondo di quelli indicati in 

sentenz�r,, appare, di primo acchito, decisivo: sotto


posto ad indagini pi� approfondite, si rileva non 

idoneo alla definizione della questione che ci occupa 

per la sostanziale diversit� delle fattispecie, la quale 

non -pu� poi comportare diverse valutazioni e da 

parte del legislatore, in sede di attuazione di politica 

legislativa, e da parte dell'interprete in sede di appli


cazione di principi generali, l� dove manchino norme 

specifiche adatte a risolvere i molteplici casi che la 

pratica giuridica presenta. 

La ragione invero della previsione specifica della 

causa di non punibilit�, sub specie di estinzione 
del. reato, di cui all'ultimo comma dell'art. 556 
Oodice penale appare chiara, se si consideri che la 
sentenza di annullamento del matrimonio pu� essere 
.limitata nei .suoi effetti, sia dal punto di vista del 
tempo, sia dal punto di vista sostanziale. Quanto 
al momento nel quale tali effetti si producono, occorre 
distinguere secondo lo stato soggettivo in cui si trovano 
i coniugi rispetto all'esistenza de_l motivo di 
nullit� quando fu �elebrato il matrimonio, secondo 
che essi fossero a quel tempo in buona o in mala fede. 

Limitando l'indagine al coniuge che poi contrae � 

secondo matrimonio, se �questi era in buona f�de, 

restano salvi gli effetti del matrimonio prodottisi sino 

al momento della sentenza che pronunzia la nullit� 

(nullit� quindi ex nunc, senza retroattivit�). Eviden


temente il legislatore, in questa ipotesi, poteva tutto 

al pi� prevedere specificatamente una causa di estin


zione del re.ato: mai l'interprete avrebbe potuto rite


nere che il fatto di bigamia in tale situazione non 

sussistesse, se due matrimoni, aventi entrambi effetti 

civili (3), erano stati contratti e quello annullato era 

annullato senza retroattivit�. 

Se detto coniuge era invece in mala fede, poich� 

in questo caso la nullit� spiega il suo normale effetto 
retroattivo, la previsione di una causa di estinzione 
del reato si giustifica col fatto che il legislatore ha 
voluto che il matrimonio annullato conservasse rile. 
vanza agli effetti penali (cos� come la conserva nei 

(3) � da notare che, nella nozione del delitto di bigamia, 
mentre il Codice penale del 1889 esigeva che il 
precedente matrimonio foi;ise valido, cio�, non solo esistente 
al momento del fatto, ma altres� non annullabile, 
la legge ora richiede che si tratti di matrimonio produttivo 
di effetti civili. La formula ora usata, al fine di impedire 
che la repressione del delitto di bigamia rimanesse 
subordinata alla volont� di privati interessi (cons. BRIOHETTI: 
L'atto invalido nel diritto penale italiano, Napoli, 
1933, p. 225 in nota) comporta come conseguenza che 
in caso di inesistenza di uno dei due matrimoni (per uguaglianza 
di esso; mancata prestazione del consenso degli 
sposi; mancata celebrazione dinanzi allo ufficiale dtillo-stato 
civile o al ministro del culto; mancata trascrizione 
del matrimonio religioso nei registri dello stato civile) 
non vi � luogo a materia punibile, cos� come nella fattispecie 
in esame, per la insussistenza del debito dell'atto 
di ufficio, il pubblico ufficiale non � punibile per non aver 
commesso il fatto (di pretesa omissione). 

135 


l'onfronti dell'altro coniuge se e in buona fede, ed i 
figli che sono conyiderati legittimi, a tutti gli effetti 
senza limiti di tempo, rispetto a ciascuno degli ex 
coniugi i quali sono per essi rispettivamente, padre 
legittimo e madre legittima, purch� uno almeno dei 
coniugi fosse in buona fede, o, quanto meno, figli 
naturali riconosciuti, se ambedue i coniugi erano in 
mala fede). L'essersi il legislatore determinato in 
questi sensi � conseguenza di una valutazione di politica 
legislativa, pi� o meno apprezzabile, ma in ogni 
caso da accettarsi nella sua efficacia; e nelle ipotesi 
in cui la nullit� opera ex nunc a quella soluzione, e 
non ad altra, si ripete, si doveva addivenire (4). 

Sembra quindi si possa rilevare come anche il 
secondo argomento riportato in sentenza non appaia 
risolutivo, a favore della tesi accolta dalla Suprema 
Corte. 

IY. Argomento favorevole alla tesi da noi sostenuta 
pu� essere tratto, a nostro avviso, dal principio che 
regola i limiti di efficacia del diritto penale nel tempo, 
nel caso in cui una legge posteriore non consideri 
pi�' come reato un fatto antecedente punito come tale. 
� noto che in questa ipotesi si ha una eccezione alla 
regola tempus regit actmn e si riconosce la retroattivit� 
della legge pi� favorevole. Ci� � sancito nel 
1� capoverso dell'art. 2 del Codice penale: � nessuno 
pu� essere punito per un fatto che, per una legge 
posteriore non costituisce reato, e, se vi sia stata 
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali�. 
Il fonda'f!bento razionale della disposizione � intuitivo: 
se la coscienza etico-giuridica non considera 
pi� un fatto come reato, sarebbe incongruo punire 
l'autore del fatto stesso. 

(4) Nelle ipotesi di coniuge in m~la fede, per il quale 
l'annullamento del matrimonio ha efficacia retroattiva, 
sarebbe ortodossa, dal punto di vista legislativo, quella 
soluzione che prevedesse inesistenza di reato (e tale 
soluzione potrebbe anche non essere scritta, ad essa 
essendo consentito di addivenire, ricorrendosi ai principi 
che regolano gli istituti che trovano applicazione in quei 
casi). Il coniuge in mala fede avrebbe in tal modo un 
trattamento pi� favorevole che non il coniuge in buona 
fede, ma ci� non dovrebbe stupire se si considerasse che, 
mentre quello contrae due matrimoni sapendo che uno 
di essi � soggetto ad annullamento, il coniuge in buona 
fede, agli effetti della responsabilit� per bigamia, dal 
punto di vista psicologico versa in situazione pi� grave, 
ritenendo che ambedue i matrimoni siano validi. In 
dottrina la distinzione dei casi ai quali sarebbe applicabile 
l'ultimo comma dell'art. 556 Codice penale � 
stata fatta secondo criteri diversi: cos� il FRISOLI (L'oggetto 
della tutela. penale nei reati contro il matrimonio, 
Pola, 1942, p. 40 e segg.) ritiene che l'annullamento del 
precedente matrimonio comporterebbe inesistenza del 
reato, venendo meno lo stesso presupposto della bigamia, 
mentre l'annullamento del secondo matrimonio comporterebbe 
estinzione del reato, in quanto la eliminazione 
del legame, sia pure con efficacia retroattiva, non riesce 
in nessun caso a travolgere l'evento della contrazione 
delle nozze ulteriori in cui si identifica l'aspetto oggettivo 
dell'illecito. La tesi � accolta dal PrsAPIA in Delitti contro 
la famiglia, (Torino, 1953, p. 476). La distinzione proposta 
sembra suscettibile di critica, in quanto, come 
abbiamo rilevato nel testo, non sempre l'annullamento 
del precedente matrimonio ha efficacia retroattiva, 
mentre, per altro verso, l'annullamento del secondo 
matrimonio potrebbe comportare (in linea astratta, al 
di fuori cio� della diversa previsione legislativa) anche 
inesistenza di reato se il coniuge era in mala fede all'atto 
della celebrazione del secondo matrimonio, nella quale 

Il f andamento razionale della non punibilit� nel 
caso in esame, in cui la eliminazione del debito dell'atto 
retroagisce al momento nel quale si � posto in 
essere l'omissione o il rifiuto dell'atto di ufficio, � 
identico a quello della non punibilit� dell'autore di 
un fatto ritenuto criminoso dalia legge in' vigore al 
tempo della commissione del fatto medesimo e penalmente 
lecito da una legge successiva: per la retroattivit� 
di questa legge, ~n eccezione alla regola contenuta 
nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale 
che precedono il testo del Codice civile, secondo la 
quale �la legge non dispone che per l'avvenire: essa 
non ha effetto retroattivo �, il fatto viene considerato 
penalmente lecito sin dal tempo della commissione 
di esso, come nel nostro caso il debito dell'atto viene 
ritenuto insussistente fin dal momento in cui � stata 
commessa l'omissione od il r�ifiuto dell'atto di ufficio. 

Nessun argomento contrario al raffronto test� fatto 
pu� dedursi dalla eccezione che lo stesso art. 2 del 
Codice penale al 4� comma ha al principio di cui al 
primo capoverso: nel caso di leggi eccezionali o temporan,
ee (o finanz.iarie, per l'art. 20 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4), la legge posteriore pi� favorevole 
non ha efficacia retroattiva. Quale sia la ragione per 
la quale in queste ipotesi la deroga al principio fondamentale 
della irretroattivit� della legge non � ammessa 
� chiaro: il divieto penale sarebbe altrimenti inefficace 
_in quanto, conoscendosi in antecedenza la prossima 
ces8azione, la norma che lo contiene potrebbe essere 
violata con la certezza di non subire la sanzione penale. 
Tale ratio, � ev�dente; non ricorre certo nelle fattispecie 
in cui il debito dell'atto di ufficio sia illegittimamente 
posto e, in tempo successivo, venga legittimamente 
annullato (!)). 

ipotesi l'evento della contrazione delle nozze ulteriori 
viene travolto (quanto meno per il coniuge in mala fede 
imputato di bigamia, e senza che residuino effetti civili 
se anche l'altro coniuge delle seconde nozze era in mala 
fede e da queste non � venuta prole). Il criterio di distin~ 
zione in linea teorica consiste nello stato soggettivo del 
coniuge che contrae due matrimoni e non, a nostro modesto 
avviso, nel fatto che sia dichiarato nullo il matrimonio 
contratto precedentemente piuttosto che sia 
annullato il secondo. Il Frisoli ritiene, inoltre, che l'estinzione 
del reato sia soluzione teoricamente ortodossa 
anche in alcune ipotesi di dichiarazione di nullit� del 
matrimonio contratto precedentemente, se. dopo questo 
si siano contratti altri due matrimoni, anzich� uno solo. 
Questa tesi non � accolta dal Pisapia, ed a buona ragione, 
secondo quanto a noi sembra. Posto che colui il quale, 
legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae 
altri due, verrebbe imputato di due reati di� bigamia 
(non sembra configurabile la figura del reato continuato 
per la difficolt� della identificazione di un medesimo 
disegno criminoso) dai quali verrebbe assolto, in caso di 
dichiarazione di nullit� del primo matrimonio, in applicazione 
dello stesso principio, a seconda che all'atto 
della celebrazione di questo matrimonio versasse in 

� buona fede piuttosto che in mala fede (stato psicologico 
questo che si riverserebbe, con le stesse conseguenze, 
sul secondo e sul terzo matrimonio): salvo il problema 
della responsabilit� che ne deriverebbe per un terzo 
reato di bigamia, inizialmente non contestato dovendo 
necessariamente il secondo ed il terzo matrimo).lio essere 
riferiti al primo, per essere stato celebrato un terzQ 
matrimonio in pendenza del secondo avente effetti civili, 
problema al quale sono connesse alcune questioni di 
ordine procedurale relative alla contestazione del terzo 
reato che non interessa qui esaminare. 

(5) L'ultimo comma' dell'art. 2 Codice penale � coerente 
alla disciplina dei decreti-legge, secondo la legge 

-136 -


V. Quid juris se, riferendoci ancora alla fattispecie 
in esame, l'ordine emanato dal superiore fosse annullato 
per illegittimit� dopo che la sentenza di condanna 
del pubblico ufficiale che ha omesso l'atto di ufficio 
in precedenza ordinato � divenuta irrevocabile ? A 
nostro avviso, in applicazione dei principi sostenuti, 
in particolare delle considerazioni esposte al par. 2, 
si dovrebbero trarre le conseguenze della tesi da noi 
31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolt� del potere esecutivo 
di emanare norme giuridiche: per questa legge, in 
caso di decadenza o di mancata ratifica, il decreto legislativo 
cessava di avere vigore ex nunc (cio� dal termine 
di decadenza od allo scadere dei due anni dalla pubblicazione 
nell'ipotesi di mancata ratifica). � logico quindi 
che nel caso in cui il fatto commesso fosse ritenuto reato 
da un decreto legge-eccezionale o temporaneo in vigore 
al tempo della commissione del fatto medesimo poi 
decaduto o non ratificato, l'autore fosse punito, cessando 
il decreto-legge di aver vigore come si � detto, ex nunc e, 
nella ipotesi in cui ad una legge considerante un fatto 
come reato, succedesse un decreto-legge considerante il 
fatto medesimo penalmente lecito, poi decaduto e �non 
ratificato, l'autore andasse esente da pena, per lo �stesso 
motivo, per la decorrenza cio� di cessazione di validiM 
del decreto-legge. 

accolta: il condannato potrebbe domandare la revisione 
per il n. 3 dell'art. 554 Codice procedura penale, 
in quanto il provvedimento di annullamento configurerebbe, 
secondo noi, un nuovo fatto sopravvenuto 
dopo la condanna che re'f!,iJ,e evidenk .che il fatto non 
sussiste (per la insussistenza del debito dell'atto di 
ufficio). Il giudice di rinvio per revisione dovrebbe 
quindi emettere sentenza di assoluzione. 

F. C. 
Incidentalmente vien qui dato di osservare come la 
norma esaminato non sia pi� coerente con l'art. 77 della 
Costituzione, il quale, al terzo comma dispone che i 
provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal 
Governo sotto la sua responsabilit� in casi straordinari 
di necessit� e di urgenza, perdono efficacia fin dall'inizio, 
se sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro 
pubblicazione. In questa ipotesi tali provvedimenti � 
come se non fossero mai esistiti: � evidente quindi che 
gli esempi pi� sopra formulati comportano una soluzione 
contraria a quella. voluta dalla disciplina dei decreti 
legislativi secondo la legge n. 100 del 1926 (sue integrazioni 
-o sostituzioni, come vuole una corrente dottrinaria 
-del 1939: leggi n. 129 e 860), nel senso che 
l'autore, .nella prima fattispecie, andrebbe esente da 
pena, e, nella seconda, dovrebbe essere ugualmente 
punito. 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ATTI AMMINISTRATIVI -Provvedimenti generali del 

.C.l.P. -Natura regolamentare -Legittimit� -Prov~ 
vedimenti di ammissione a contributo integrativo per 
energia elettrica prodotta da nuovi impianti -Atti di 
accertamento cost:tutivi -Giurisdizione del Consiglio 
di Stato (Trib. Roma, Sez. I, n. 1766 del 17 marzo 
1956 -Pres. Elia, Est. Mani -Soc. E~iso!). c. C.I.P.), 

I provvedimenti d'ordine generale del Comitato 
interministeriale prezzi (C.I.P.), organo centrale 
della Amministrazione, hanno natura di regolamenti 
speciali, pienamente ammissibili secondo 
la vigente Costituzione. Da essi possono sorgere 
obblighi, immediatamente vincolanti, e diritti soggettivi 
perfetti per i privati. 

I provvedimenti particolari, con i quali il C.I.P. 
ammette le imprese elettriche a contributo � integrativo 
per l'energia prodotta da nuovi impianti 
e determina la misura del contributo in concreto 
dovuto, rappresentano atti di accertamento costitutivo 
(ammissioni), impugnabili soltanto col ricorso 
di legittimit� al Consiglio di Stato. Il diritto soggettivo 
del privato, infatti, non preesiste al provvedimento 
di ammissione, ma nasce da esso e, fra 
l'altro, dev'essere fatto valere verso la Cassa conguaglio 
tariffe elettriche .e non verso il O.I.P. 

Sull'ammissibilit�, nel vigente ordinamento costituzionale, 
dei regolamenti speciali, non emanati, 
cio�, dal Governo, ma dai singoli Ministri o da altri 
organi centrali dell'Amministrazione statale, non riteniamo 
che possano sussistere dubbi e siamo sicuri 
che i giudici di merito vorranno adeguarsi, come con 
questa pregevole sentenza ha fatto il Tribunale di 
Roma, all'insegnamento della Corte di Cassazione (in 
questa Rassegna, 1955, p. 24). 

Non sar�, forse, inutile notare che sulla legittimit� 
costituzionale dei regolamenti continueranno a pronunziars
�i, entro i limiti della rispettiva competenza, 
la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, non 
essendo ipotizzabile nei loro riguardi il ricorso, in 
via principale o incidentale, alla Corte costituzionale, 
che � ammesso soltanto per le questioni di legittimit� 
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di 
legge, intesa in senso formale, fra i quali non possono 
comprendersi i regolamenti. 

Nella specie, per�, non riteniamo di poter seguire 
il Tribunale di Roma nella qualificazione data ai 
provvedimenti generali del C.I.P., che, a nostro 
avviso, e secondo la concorde e ormai consolidata 
giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consi� 
glio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 957 del 
7 dicembre 1955; A.O.E.A., Selt. Valdarno, S.R.E. 
e C.I.P. e Societ� Terni) non hanno natura regola" 
mentare. 

� nota la distinzione fatta dalla dottrina fra i 
regolamenti e gli atti amministrativi generali: i primi 
rappresentano l'esercizio di un'attivit� legislativa, 
intesa in senso sostanziale, propria della Pubblica 
Amministrazione ed hanno contenuto normativo; gli 
altri, pur avendo carattere di generalit�, sono atti 
amministr�,tivi concreti, non astratti, e riducibili ad 
una somma, per quanto numerosa, di atti particolari. 

I provvedimenti di ordine generale del C.I.P. 
hanno questa natura e sono� riducibili ad una somma 
di provvedimenti concreti, per mezzo dei quali � esercitato 
il potere di determinazione di prezzi e di tariffe, 
ad esso attribuito dai decreti-legge 19 ottobre 1944 

n. 347 e 15 settembre 1947, n. 896. � 
Con essi, dunq�e, non si pongono norme giuridi~ 
che astratte, di cui i successivi provvedimenti singoli 
costituiscano esecuzione; essi, invece, pongono in 
essere le premesse d'ordine generale, comuni ad una 
generalit� di casi, per la emanazione dei provvedimenti 
singoli, che con i primi s'incorporano. Il 
provvedimento perfetto risulta dalla loro combinazione 
con la quale si -estrinsec,a il potere del C.I.P. 
Alla stregua delle suesposte premesse riesce agevole, 
a nostro avviso, determinare la natura dei provvedimenti 
di ammissione a contributo e la consistenza 

dell'interesse al contributo medesimo. 

Esattamente il Tribunale ha affermato che dal 
provvedimento di ammissione al contributo, che ha 
efficacia costitutiva, sorge un rapporto obbligatorio 
fra il produttore di energia e la Cassa conguaglio 
tariffe elettriche, che, per effetto del suddetto provvedimento, 
� costituita debitrice di quello per la somma 
corrispondente al. contributo concesso. 

Naturalmente, trattandosi di provvedimento costitutivo, 
il produttore potr� far valere verso la Cassa 
tutti e soltanto i diritti nascenti da esso. 

Ma la questione, indubbiamente pi� interessante, 
risolta dal Tribunale consisteva nella qualificazione dell'interesse 
all'ammissione al contributo, che certamente 
non ha la consistenza del diritto soggettivo perfetto. 

Il potere discrezionale del O.I.P. � innegabile 
ed esso � esercitato, come si � detto, con l'emanazione 
del provvedimento d'ordine generale e di quello 
singolo, che nel primo trova le premesse; non si esaurisce 
nel primo, di cui l'altro rappresenti la mera 
esecuzione. 

D'altra parte, il contributo � concesso per fini di 
interesse generale, diretti ad incrementare la nuova 
produzione di energia, ed � determinato con -rifer�: 
mento a vari elementi, la oui valutazione � riniessa 
alla discrezionalit�, in gran parte tecnica, del C.I.P. 
e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, chiamato 
a dar parere sulla classificazione, sulla potenza 
e sulla producibilit� del nuovo impianto. 



-138 


Non trattasi, quindi, di un'� atto di accertamento, 

da cui esuli ogni discrezionalit� e che si fondi sopra 

un giudizio di su~sistenza di fatti tassativamente 

prestabiliti�. L'accertamento ha certamente un conte


nuto diYcrezionale ed i fatti da accertare sono presta


biliti dallo stesso O.I.P. nel provvedimento d'ordine 

generale, che� costituisce una concreta premessa del 

provvedimento individuale e nel quale si estrinseca 

in parte il potere discrezionale attribuito al O.I.P. 

Si aggiunga che nella specie trattavasi d'impianti 

costruiti in parziale sostituzione d'impianti prece


denti ed il O.I.P. doveva, ai sensi dei provvedimenti 

generali n. 348 e n. 354, stabilire la riduzione da 

apportare al contributo ordinario in relazione alla 

potenza dei vecchi impianti; l'esistenza di un potere 

discrezionale era, dunque, innegabile. 

A nostro avviso, quindi, alla sol'tfzione adottata dal 
Tribunale, che � sostanzialmente esatta e conforme 
a quella da noi sostenuta, .doveva pervenirsi qua.
lificando interesse legittimo e n<m diritto potenziale 
la situazione giuridica del produttore. di energia 
anteriormente al provvedimento di ammissione al 

contributo. 

G. G. 
IMPOSTA DI REGISTRO -Solidariet� delle parti con� 

traenti. (Trib. Genova, Sez. I, sent. 13 giugno 1956 -

Pres. Secco, Est. Scaduto -; Finanze dello Stato 

c. Fall.to Carsini). 
L'amministratore, che ha partecipato ad un atto 
in rappresentanza di una societ�, � solidalmente 
tenuto alla imposta di registro quale parte contraente 
a sensi dell'art. 93 della legge del registro. 

La responsabilit� gravante �sul contraente in senso 

puramente formale, che abbia preso parte ad un con


tratto nell'interesse di altri, � un effetto particolare 

della solidariet� fiscale. In questi ultimi tempi la 

giurisprudenza �ha avuto occasione di riesaminare 

con profondit� di indagine altri aspetti di questa 

solidariet�,. sia in relazione alla procedura di accerta


mento (Oass., 30 settembre 1955, n. 2717, �Foro 

Pad. n, 1956, I, 152; Oass., 28 aprile 1956, n. 1335, 

cc Mass. Foro It. n, 1956, 248) sia in relazione alla 

pluralit� di parti contraenti con interessi autonomi 

(Oass., 18 maggio 1955, n. 1468, � Riv. Leg. Fisc, �, 

1956, 78). Fondamento comune del particolare rigore 

della soli.dariet� fiscale, t�nto processuale quanto 

sostanziale, � il rapporto di rappresentanza reciproca 

che lega tutte le parti contraenti; e questo rapporto, 

osserva la Cassazione nella sentenza n. 2717 del 1955, 

cc � alla base del particolare atteggiarsi della �solida


riet� fiscale e impedisce l'applicazione dei principi 

di diritto comune �. 

I peculiari aspetti della solidariet� fiscale, giusti


ficati dalla necessit� di assicurare la riscossione del 

tributo, si manifestano non solo in intensit�, ma 

anche in estensione, coinvolgendo nell'obbligo tribu


tario tutte le parti contraenti e coloro nel cui interesse 

fa richiesta la formalit� della registrazione (art. 93 

legge di registro). E la qualifica di cc parte contraente� 

va attribuita, secondo una giurisprudenza costante 

della Oorte Suprema, sia alla parte in senso sostan


ziale, sia alla parte in senso formale: cio�, anche a 

colui che partecipa all'atto per conto di altri (Oass., 

13 gennaio 1928, cc Giur. It. n, 1928, I, l, 621; Oass., 
22 novembre 1932, cc Dir. prat. trib. n, 1934, 60; 
Oass., 14 gennaio 1933, cc Riv. leg. fisc. n, 1933, 204; 
Oass., 18 dicembre 1934, cc Giur. It. n, 1935, I, 1, 
204; Oa8s., 4 agosto 1936, cc For-o It. n, 1937, 92; 
Appello Milano 16 febbraio 1934, cc Foro It �, 1934, 
1553; Appello Bologna, 17 giugno 1955, Mariani 
Tosatti r.: Finanze, inedita). 

In linea generale, pu� dirsi che la stessa distinzione 
fra parte formale e parte sostanziale sia ignota 
alla leg(Je di registro. Anzi, se il fondamento di una 
siffatta distinzione si volesse porre, come ritiene una 
accreditata dottrina, nel di'IJerso atteggiarsi dello 
interesse negoziale (per cui si distingue l'autore del 
negozio dall'interessato al negozio), sarebbe facile 
rilevare come l'art 93 della legge del registro, facendo 
gravare solidalmente l'imposta sia sulle parti contraenti, 
sia su, coloro (( nel cui interesse fu richiesta 
la formalit� della registrazione�, dimostri in modo non 
equivoco di voler porre sullo stesso piano, appunto, 
l'autore del negozio (in senso formale) e l'interessato 
(in senso sostanziale). 

Del resto, anche nella terminologia del diritto 
privato m genere, la qualifica di cc contraente � viene 
�indifferentemente riferita sia al rappresentante, sia 
al rappresentato. � noto, infatti, che il rappresentante 
non � portatore di una volorit� altrui, come il 
semplice nuncius: cc il rappresentante dichiara la 
propria volont�, non quella del rappresentato: il 
rappresentante � contraente, perch� sua � la paternit� 
della dichiarazione di volont� (arg. 1389, 1930, 1931), 

. ancorch� non sia soggetto dell'interesse� (MESSINEO: 
Dottrina generale del contratto, ed.. 1948, p. 141). 
Questa lata accezione del termine risponde pienamente 
alla ratio dell'imposta di registro, che non pu� 
colpire il negozio se non nei suoi .aspetti, anche formxli, 
quali risuUano dall'atto come documento. 
Appunto per questo motivo la Fmanza non ha diritto 
(ma neppure obbligo) di ricercare il vero interessato, 
nel caso di una interposizione gestatoria: e colpisce 
(e deve colpire) la parte contraente la cui volont� si 
manifesta nell'atto, indipendentemente dal rapporto 
retrostante. Il che non toglie, ovviamente, che la 
dichiarazione di rappresentanza, risultante dall'atto, 
permetta alla Finanza di considerare soggetto passivo 
anche il rappresentato, ogni qualvolta il rapporto 
interno non venga contestato. 

La equiparazione del rappresentante alla parte 
non �, del resto, una anormalit� della legge del registro, 
giacch� una analoga equiparazione affiora in 
varie disposizioni di quella tipica legge sulla disciplina 
formale degli atti, che � la legge sul notariato. Le 
norme, infatti, che impongono la sottoscrizione delle 
parti, il controllo della loro identit� (in genere, tutte 
le norme del titolo III, legge 16 febbraio 1913, 

n. 89), vanno riferite per intero anche ai rappresentanti 
delle parti, che partecipano all'atto con manifestazioni 
di volont�, e non di semplice conoscenza, 
come i testi e i fidefacienti. 
Nonostante, perci�, la contraria opin,iorie di una 
parte della dottrma (cfr. richiami in GRECO: Imposta 
di registro -Atti a contenuto molteplice e parti 
contraenti, in cc Riv. dir. fin. n, 1953, II, p. 120 e 
GIANNINI: Istituzioni, ed. 1956, n. 135, p. 413) 
non pu� disconoscersi il buon fondamento della 
giurisprudenza prevalente, che pone sullo stesso 


-139 ~ 

piano, ai fini della solidariet�, sia il rappresentante 
della parte sia la parte in senso sostanziale. 

.Recentemente, tuttavia, si � voluta introdurre una 
suddistinzione nella categoria delle parti in senso 
formale, scindendola nelle due sottospecie del cc rappresentante-
mandatario n e del cc rappresentante-organo 
�, per negare a quest'ultimo la qualifica di parte 
contraente. I'artendo da questa distinzione, un diligente 
compilatore, basandosi sul rilievo ohe l'organo 
non esprime una volont� propria, ma solo la volont� 
della persona ohe agisce per suo mezzo, ha creduto 
di poter oonoludere ohe �l'amministratore di una 
societ� ohe interviene in un contratto non rientra 
fra le parti, contraenti di oui parla la legge del registro>> 
(RASTELLO: Il tributo del registro, p. 173). 

La sentenza annotata ha respinto questa conclusione; 
e in senso analogo si � recentemente pronunciata 
anehe la Oommissione centrale, ohe ha considerato 
soggetto del negozio l'amministratore di una 
societ�, insieme oon la societ� medesima (deois. 15 luglio 
1954, n. 63775, cc Riv. leg. fiso. n, 1955, 66); 
mentre nella giurisprudenza meno recente, su un 
piano del tutto analogo, la sentenza 21 giugno 1933 
della Oorte di �appello di Brescia consider� parte 
contraente� anche il curatore del minore, ohe era 
intervenuto nell'atto per integrare la volont� dello 
ernanoipato �Dir. prat. trib. �, 1934, 60). 

In realt�, la distinzione fra rappr�sentante in 
senso stretto e rappresentante organo, distinzione su 
oui si vorrebbe fondare la tesi ripudiata dal Tribunale 
di Genova nella sentenza annotata, non trova 
rispondenza nelle leggi fiscali. Al contrario, pi� di 
una disposizione permette di affermare ohe il termine di 
e< rappresentante n � usato dal legislatore indifferentemente 
per indicare sia il rappresentante puro e 
semplice, sia il rappresentante-organo (ofr. � art. 10 
legge 6 gennaio 1929, n. 4; art. 80, n. 4 legge del registro)., 
Ma soprattutto inesatto � il presupposto ohe la 
volont� dell'organo si immedesimi totalmente oon la 
volont� della persona rappresentata, dal ohe si vorrebbe 
dedurre l'impossibilit� di configurare una sogget 
tivit� dell'organo, separata da quella della persona 
rappresentata. Que~ta deduzione � ineooepibile, quando 
si tratti di organi inoapaoi di vita propria: oos�, 
non v'� dubbio ohe una assemblea operi ed agisca 
solo in funzione e in dipendenza della societ� di oui 
forma organicamente parte. Ma quella deduzione �, 
invece, del tutto arbitraria, quando si tratti di organo 
dotato di una oapaoit� di vita autonoma, e quindi di una 
volont� autonoma, anche se cospirante oon quella 
della persona rappresentata. In tal oaso, l'organo 
rappresentativo partecipa all'atto oon un apporto di 

volont�, ohe conserva, almeno in parte, una propria 

auton�mia rispetto . alla volont� del rappresentato. 

In altri termini, l'a aprioristica coincidenza della 
sfera giuridica dell'organo oon quella della persona 
rappresentata sussiste solo entro i limiti precisati 
dal Betti: vale, oio�, solo cc quanto l'organo non sia 
una persona singola, ohe possa, astrattamente parlando, 
oonoludere un negozio per s� n (Il negozio giuridico, 
pp. 558-559). In questo oaso, non solo la volont� 
dell'organo-rappresentante oontribuisoe al �sorgere del 
negozio, ma, per di pi�, configura inevitabilmente 
un interesse parallelo del rappresentante alla oonolusione 
del negozio stesso. Questo vuol dire la sentenza 
annotata, quando (ripetendo le parole della Oassazione, 
SS. UU., nella sentenza 23 gennaio 1956, 


n. 202, c<Foro It. n 1956, I, 515), aooenna ad una sfera 
patrimoniale del rappresentante, variamente toooata 
dal rapporto contrattuale al quale esso rappresentante 
partecipa. cc s� ohe la formalit� della registrazion 
deve ritenersi richiesta anche nel suo interesse �. 
Questo profilo presenta lineamenti pi� o meno 
marcati a seconda delle fattispecie; ma non pu� 
negarsi un interesse proprio .dell'amministratore di 
una societ� per azioni in tutte le operazioni oompiute 
in rappresentanza della Societ�, quando (oome nel 
oaso della S.A.I.A. preso in esame dalla Oommissione 
centrale nelle decisioni 25 febbraio 1953, 


n. 45113, cc Riv. leg. fiso. n, 1954, 1489) l'amministratore 
� retribuito oon alte percentuali sugli utili 
(in quella fattispecie, 10 %); e analoghe considerazioni 
vanno fatte per lo stesso curatore di un fallimento, 
la oui veste di organo non lo priva di un interesse 
proprio nelle operazioni fallimentari, ohe ne 
proporzionano la retribuzione (decreto ministeriale 
4 giugno 1949). Interesse, si noti bene, ohe collima 
oon l'interesse della procedura fallimentare, oos� oome 
nel oaso precedente l'interesse dell'amministratore 
collimava -oon l'interesse della societ�, pur conservando 
una evidente autonomia. 
In tutti questi oasi non v'� ragione alcuna di distinguere, 
ai fini della solidariet� stabilita dall'art. 93 
della legge del registro, il rappresentante puro e 
semplice dal rappresentante-organo. Per l'uno e per 
l'altro, l'esistenza di una autonoma soggettivit� giuri-� 

� 
dica, oon conseguente autonomia patrimoniale, permette 
di configurare nell'attivit� della persona -organo 
una volontaria partecipazione all'atto, oon 
riflessi, sia pure indiretti, anche sulla sua sfera patri


. moniale. Oi� � sufficiente per far rientrare anche il 
rappresentante-organo nella categoria delle parti 
contraenti: di tutte le parti contraenti, secondo la 
latissima espressione adottata dalla legge del registro. 


.A. CHICCO 


MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 



AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Rappresentanza e difesa in giudizio. 

1. Nelle controversie in materia di imposte per 
profitti di contingenza la rappresentanza legale 
in giudizio della Amministrazione finanziaria spetta 
all'intendente di finanza del luogo ove risiede l'Autorit� 
giudiziaria che sarebbe competente secondo 
le norme ordinarie della procedura civile, ferme 
restando le norme di competenza relative al foro 
erariale. (Sezione I, Sent. 589/56, Pres. Pasquera, 
Est. Perrone, P. M. Caldarera ( conf.) -Stroili 
c. Finanze). 
2. Sebbene la personalit� giuridica dello Stato 
sia unica, tuttavia l'ordinamento vigente riconosce 
a ciascun Ministero e ad ogni Amministrazione 
autonoma dello Stato la rappresent:;i,nza legale dei 
propri interessi e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, 
la legge. designa l'organo o il funzionario 
che, in relazione alla materia che forma oggetto 
della controversia, ha il potere di compiere atti 
giudiziali con effetti giuridici per l'Amministrazione 
stessa. 
Conseguentemente, se il processo venga istituito 

nei confronti di chi non ha la rappresentanza legale 

della Amministrazione interessata, la vacatio in ius, 

anche se fatta con atto notificato all'Avvocatura 

dello Stato, � affetta da nullit� assoluta ed insana


bil13, come quella che attiene al contenuto ed alla 

sostanza e non al modo della notificazione, di 

guisa che il rapporto processuale non si costituisce 

validamente. 

�. pertanto inammissibile il ricorso in Cassa


zione in materia di imposta. di registro notificato al 

Ministro per le Finanze anzich� all'Intendenza di 

Finanza del luogo ove risiede l'Autorit� giudiziaria 

che sarebbe competente secondo le norme ordinarie 

della procedura civile, ferme le norme di competenza 

relative al foro erariale, come risulta dall'art. 52 

del R. D. 30 novembre 1933, n. 1611 in relazione 

� ai RR. DD. 25 giugno 1865 n. 2361 e 26 settembre 
1869, n. 4286 (tuttora in vigore). (Sezione I, 
Sent. n. 59�/56 -Pres. Pasquera, Est. Perrone, 

P. M. Caldarera ( conf.) -Ist. Case Popolari Biella 
c. Finanze). 
3. Il D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134,�sull'avocazione 
dei profitti di regime, non detta una precisa 
designazione sull'organo cui � affidata la rappresentanza 
dell'Amministrazione delle Finanze nel giudizio 
di Cassazione avverso le decisioni della Commissione 
centrale per l'avocazione dei profitti di 
regime. 

Quindi sia che il giudizio venga proposto nei 
confronti dell'Ufficio distrettuale delle Imposte 
dirette, sia che invece venga instaurato nei con-fronti 
dell'Intendente di Finanza, in nessun caso 
possono dirsi violate le norme che regolano il contraddittorio. 
(Sez. Unite, Sent. 1503/56 -Pres. 
Piacentini, Est. Vistoso, P. M. Fragali (conf.) Del 
Giudice c. Finanze): 

4. � inammissibile il ricorso per Cassazione ove 
in esso non siano indicati gli organi che devono 
costituirsi in giudizio in nome dell'Amministrazione 
pubblica contro la quale il ricorso � diretto. 
Detta nullit� non � sanata dal fatto che il gravame 
sia stato notificato a;l competente Uffido dell'Avvocatura 
dello Stato, mentre la costituzione della 
stessa in nome dell'Amministrazione nella persona 
del suo effettivo organo rappresentativo spiega i 
suoi effetti solo ex nunx, senza pregiudizio dei 
diritti anteriormente quesiti. (Sezione I, Sent. 
n. 1651/56 -Pres. Oggioni, Est. Civiletti, P. M. 
Berri ( conf.) -Marsoni c. Difesa Esercito). 
5. La rappresentanza in giudizio del Ministero 
dei Lavori Pubblici da parte del Pr�vveditorato 
regionale alle opere pubbliche, prevista dall'art. 8 
D. L. 18 gennaio 1945, n. 16, deve ritenersi esclusa 
q�ando l'Amministrazione sia convenuta in giudizio 
per rispondere su una sua attivit� illegittima, 
spettando in tal �caso la legittimazione processuale 
al suo massimo organo centrale. (Sezioni Unite. 
Sent. n. 1702/56 -Pres. Brunelli, Est. Stella R. P. 
M. Fragali (conf.) -Amministrazione LL. PP. 
-Mugione). 
6. Nelle controversie sulla applicazione dell'imposta 
di registro, la rappresentanza sostanziale 
in giudizio spetta all'Intendente di finanza. �, 
pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione 
notificato ad organo diverso dall'Intendente di 
finanza. (Sezione I, Sent. n. 1753/56 -Pres. 
Oggioni -Est. Prato, P. M. Caruso -Soc. C. 
Pugliese di Elettricit� c. Ufficio Regi.str,o Barletta). 
7. Al gravame che, ai sensi dell'art. 52 legge 
9 maggio 1940 n. 2, il contribuente propone, in 
tema di imposta generale sull'entrata, dinanzi alla 
Autorit� giudiziaria in sede civile, legittimato a contradire 
� l'Intendente di Finanza, non il Ministro, 

-141


' A 

che ha emesso il decreto. (Sezione I, Sent. n. 1945/ 
56 -Pres. Oggioni, Est. Caporaso, P. M. Marmo 
. (conf.) -Berti c. Min. Finanze). 

8. � inammissibile il ricorso per Cassazione, in 
controversie in materia di imposte, notificato al 
Ministro delle Finanze, anzich� all'Intendente di 
finanza, cui spetta in via esclusiva, nella stessa 
materia, la rappresentanza in giudizio della Amministrazione 
finanziaria dello Stato. (Sezione I, 
Sent. n..2006/56 -Pres. Brunelli, Est. Vistoso, 
P. M. Berri (conf.) -Rangoni c. Finanze). 
9. � inammissibile il ricorso per Cassazione 
notificato all'Avvocatura distrettuale, anzich� alla 
Avvocatma generale dello Stato in Rom.a. Lo stesso 
. 
principio vale anche quando a termini dell'art. 43 
del R. D. 30 dicembre 1933 n. 1611, l'Avvocatura 
dello Stato assume facoltativamente la rappresentanza 
e la difesa, in giudizio attivo o passivo, 
di amministrazioni pubbliche non statali o enti 
sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola 
vigilanza dello Stato. (Sezioni Unite, Sent. n. 1976/ 
56 -Pres. Brunelli, Est. Duni, P. M. Fragali 
(conf.) -Cavallo -Sez. Spec. Rif. Fond. Puglia 
e Lucania). 

10. A norma dell'art. 11 del R. D. 30ottobre1933 
n. 1611, la notificazione del ricorso per Cassazione, 
se non sia eseguita presso l'Avvocatura generale 
dello Stato � colpita da nullit� non sanabile dalla 
costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente. 
(Sezione I, Sent. n. 1823/56 -Pres. Pasquera, 
Est. Albanese, P. M. Oriscuoli (conf.) -Giaquinta 
c. Min. Pubblica Istruzione). 
11. � inammissibile il ricorso che manchi di ogni 
indicazione circa l'organo che rappresenta l'Am.m.inistrazione. 
(Sezione I, Sent. n. 1753/56 -Pres. 
Oggioni, Est. Prato, P. M. Caruso (conf.) -Soc. 
Gen. Pugliese Elettricit� c. Ufficio Registro Barletta). 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

Ministro Giudice 

1. La decisione delle controversie relative alla 
revisione dei prezzi pattuiti con le pubbliche amministrazioni 
per i contratti di appalto o di fornitura, 
� devoluta, ai sensi dei R. D. n. 1296 del 1938, 
n. � 1137 del 1940, e 907 del 1940, alla competenza 
di uno speciale organo giurisdizionale nella persona 
del Ministro com.petente, che pertanto, in tali casi, 
assume la veste di Ministro-giudice. Contro le sue 
decisioni, in conseguenza � ammesso in tutti i casi, 
ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ricorso in 
Cassazione per violazione di legge (Sezione I, 
Sent. n. 1690/56 -Pres. Oggioni, Est. Favara, 
P. M. Cutrupia (conf.) -Impresa Garcie c. Min. 
Lavori Pubblici). 
2. Ha carattere giurisdizionale la decisione del 
Ministro delle Finanze nelle controversie in materia 
di imposte doganali sulle questioni di qualificazione 
e classificazione delle merci, ai sensi del T. TI. 
9 aprile 1911, n. 330, modificato dal D. L. 8 giugno 
1936 n. 1234, e dalla legge 4 dicembre, 1939, 

n. 2026. 
Pertanto non � consentito al contribuente di 
proporre azione dinanzi al giudice ordinaricr perch� 
decida sulla qualificazione delle merci e sul conseguente 
diritto al rimborso dell'imposta doganale. 

Contro il provvedimento del Ministro, in seguito 
alla entrata in vigore della Costituzione (che con 
l'art. 111 ha abrogato il capv. dell'art. 26 T. U. 
26 giugno 1924, n. 1054), � am.m.esso ricorso in 
Cassazione per violazione di legge, impugnazione 
la quale com.prende ed assorbe quella di contenuto 
pi� limitato al Consiglio di Stato. (Sezioni Unite, 
Sent. 1141/56 -Pres. Piacentini, Est. Stella R., 

P. M. Caruso (conf,) -S. P. A. -I.R.E. c . .Amministrazione 
Finanze). 
IMPOSTE E TASSE 

Accertamento -Age'l)olazioni 

1. Ai fini delle agevolazioni tributarie (imposta 
di registro ed ipotecaria nella misura fissa) previste 
dai DD. LL. n. 322 del 1945 � 221 del 1946 
relativamente alle compravendite di immobili da 
ricostruirsi, distrutti o danneggiati da eventi bellici, 
l'attestazione del sindaco circa il grado di 
danneggiamento dell'immobile per eventi bellici 
(la cui esibizione, da parte dell'interessato, costituisce 
un onere inerente all'esercizio del diritto di 
conseguire le suddette agevolazioni, e quindi la 
condizione preliminare perch� la istanza possa 
essere presa in esame per dar luogo alla determinazione 
provvisoria del tributo), non ha efficacia di 
prova legale fino a querela di falso, m.a; reca soltanto 
elementi presuntivi di cognizione soggetti 
all'eventuale � rivalutazione dell'amministrazione 
finanziaria (cui non � pertanto inibito di accertare, 
posteriormente, se sussistano, in definitiva gli 
estremi per l'applicazione degli invocati benefici 
fiscali), e da tenersi presenti dal giudice per la 
formazione del suo convincimento. (Sezione I, 
Sent. n. 1593/56 -Pres. Oggioni, Est. Lanzara, 
P. M. Maccarone (conf.) -Raffi c. Min. Finanze). 
2. L'Amministrazione finanziaria, che, per errore 
di diritto, abbia concesso una non dovuta agevolazione 
fiscale (nella specie, contemplata dalla legge 
7 giugno 1945, n. 322 sui finanziamenti occorrenti 
per le opere di ricostruzione edilizia), pu� ben 
riparare all'errore in sede di accertamento della 
imposta principale revocando la agevolazione mediante 
imposizione suppletiva. (Sezione I, Sent. 
1698/56 -Pres. Piacentini, Est, Bartolom.ei, P. M. 
Criscuoli ( conf.) -Amministrazione Finanze. c. 
Garzanti). 
3. In materia di accertamento di im.pos.te sui 
redditi di ricchezza mobile, la competenza terri--toriale 
dell'ufficio delle imposte ((la quale determina, 
a sua volta, la competenza per territorio 
delle Commissioni distrettuale e provinciale) � determinata 
dal luogo ove il contribuente ha il suo domi

142 . . 
-


cilio nel tempo in cui deve essere fatta la dichiarazione 
sui redditi, intendendosi per domicilio quello 
fiscale, a norma dell'art. 11 del R. D. L. 7 agosto 
1936, n. 1639, convertito in legge con la legge n. 10 
giugno del 1937. (Sezione I, Sent. n. 2023/56 -
Pres. Oggioni, Est. Perrone Oapano, P. M. Oaruso 
(conf.) -Mazza.curati c. Finanze). 

Tributi vari. 

4. L'avocazione dei profitti di contingenza, secondo 
la disciplina dett�ta dalle leggi istitutive 
che regolano l'avocazione stessa, costituisce una 
.vera e propria imposta (R. D. L. 27 maggio 1946 

n. 436 e D. L. P. 28 aprile 1947, n. 330). (Sezione I, 
Sent. 1019/56 .... Pres. Oataldi, Est. Favara, P. M. 
Berri (conf.) -Oalcagni c. Finanze). 
5. L'art. 1 del R. D. 3 giugno 1943, n. 452, nel 
dichiarare che sono soggette all'imposta generale 
sull'entrata le somme introitate dalle Provincie, 
dai Oomuni e dagli Enti richiamati nell'art 1 della 
legge 7 giugno 1940, n. 762, si riferisce a quelle 
prestazioni di detti enti, attraverso le quali venga 
a realizzarsi. quello scambio economico che costituisce 
il fondamento stesso della imposta sulla 
entrata. Oondizione imprescindibile perch� ci� 
s'avveri � che di fronte al versamento eseguito dal 
privato stia un servizio reso individualmente allo 
st.esso. privato cui il versamento � diretto. (Sezione I, 
Sent. n. 1065/56 -Pres. Oataldi, Est. .Albanese, 
P. M. Oriscuoli (conf.) -Finanze c. Sezione provinciale 
Oacciat. Venezia) .. 
6. Le quote associatiVe versate alle Sezioni della 
Federcaccia non sono soggette alla imposta generale 
sulla entrata. (Sezione I, Sent. 1065/56 -
Pres. Oataldi, Est. .Albanese, P. M. Oriscuoli (conf.) 
-Finanze c. Sezione provinciale Oacciat. Venezia). 
7. L'accertamento dei profitti di regime pu� 
anche farsi per mezzo di presunzioni, se queste 
hanno i requisiti prescritti dall'art. 2729 Oodice 
civile.. (Sezione I, Sent. 1783/56 -Pres. Oggioni, 
Est. Gabrielli, P. M. Rossi (conf.) -Fall. Oupolo 
c. Finanze dello Stato). 
Ingiunzione fiscale. 

8. Non � nulla l'ingiunzione fiscale ove manchi 
la certificazione dell'ufficiale giudiziario circa la 
corrispondenza della copia all'originale. (Sezione I, 
Sent. n. 1473/56 -Pres. Oataldi, Est. .Albanese, 
P. M. Oolli (conf.) -Soc. I. O. S. c. Finanze). 
9. Se � vero che l'ingiunzione di pagamento di 
cui all'art. 144 della legge di registro deve contenere 
l'indicazione dei fatti che ne legittimano la 
emissione da parte dell'organo amministrativo e, 
tra l'altro, l'indicazione� della causa dell'obbligazione 
tributaria (essendo ovvio che il contribuente, 
cui l'ordine � diretto sappia perch� il pagamento gli 
viene richiesto) tuttavia l'omissione della esplicita 
menzione della causa� del debito non produce la 
nullit� dell'atto ingiuntivo, qualora detta causa 
sia facilmente desumibile dal complesso degli 
i 

l 

elementi . indicati nell'atto stesso. (Sezione I, ~ 
Sent. n. 1520/56 -Pres. Pasquera, Est. Gabrieli, 

P. M. Oaldarera (parz. di:ff.) -Bolognesi c. Finanze). 
Contenzioso 

10. Il ricorso all'Autorit� giudiziaria avverso le 
decisioni delle Oommissioni provinciali per le 
imposte relative alla valutazion� dei beni oggetto 
di imposte indirette sui trasferimenti deve,� a norma 
del terzo comma dell'art. 29 del R. D. n. 1639 del 
1936 (convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016 � 
e dell'art. 42 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516), 
intendersi ammesso solo nel caso di evidente errore 
di apprezzamento, ovvero per mancato o insufficiente 
calcolo nella determinazione del valore; 
tale pu� ravvisarsi soio in quei casi nei quali sussistano 
nelle decisioni errori di fatto gravi ed evidenti, 
oppure nei casi in cui la decisione stessa sia 
frutto di criteri di valutazione non conformi a 
legge e, infine, quando, dalla motivazione non 
risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di 
fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei 
valori imponibili. (Sezione I, Sent. n. 828/56 -
Pres. Oggioni, Est. Novelli, P. M. Berri (conf.) Finanze 
c. Fietta). 
11. Sono nulle le decisioni delle Oommissioni 
tributarie e provinciali nelle controversie relative 
alla valutazione in materia di imposta sui trasferimenti, 
quando dalla motivazione di esse non 
risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella 
determinazione dell'imponibile, e cio� i dati in base 
ai quali si � proceduto alla determinazione del 
valore dell'iinmobile per emettere il giudizio di 
stima. (Sezione I, Sent. n. 1169/56 -Pres. Pasquera, 
Est. .Arras,. P. M. Oollo (eonf.) -Finanze, c. Fall. 
Turotti). 
12. Si ha giudizio: di estimazione semplice quando, 
esclusa ogni questione di diritto, l'indagine � limitata 
ai fatti materiali costituenti il presupposto 
della imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di 
estimazione complessa, attribuito alla cognizione 
del giudice ordinario, quando l'apprezzamento dei 
fatti involge la risoluzione di questioni d'indole 
giuridica, come avviene allorch� per stabilire la 
sussistenza della causa che legittima l'imposizione, 
si vede interpretare una legge, un regolamento o 
un negozio giuridico. (Sezione Unite, Sent. Ii. 1760/ 
56 -Pres. Brunelli, Est. .Arras, P. M. Podoro 
(conf.) -Finanze c. O. Valiani). 
13. Il giudizio emesso in secondo grado dalle 
Oommissioni provinciali sulla determinazione del 
valore in materia di imposte sui trasferimenti della 
ricchezza, � definitivo, salvo ricorso all'autorit� 
giudiziaria per grave ed evidente errore di �apprezzamento 
ovvero per mancanza od insufficienza di 
calcolo nella determinazione del valore. 
. .Al riguardo, l'art. 42 R. D. 8luglio�1937, consente 
bensi alle commissioni di limitarsi, sulle questioni 
relative alla valutazione, a una sommaria motivazione, 
ma richiede, senza affatto distinguere fra 
decisioni di conferma e decisione di riforma di 
quelle di primo grado, che da essa risultino gli ele



-143 


menti di fatto presi in considerazione per la determinazione 
dei valori imponibili. (Sezione I, Sent. 

n. 1171/56 -Pres. Pasquera, Est. Celentano, P. M. 
Oriscuoli ('conf.) -Pianezza c. Finanze). 
14. L'omessa specificazione dei motivi del gravame 
che investe una decisione della commissione 
provinciale _delle imposte in sede di avocazione di 
profitti di regime, non � causa di nullit� dell'impugnazione 
dinanzi alla Sezione speciale della Commissione 
centrale la quale, chiamata a pronunciare 
in grado di appello nella predetta materia decide 
anche in merito -previa se del caso, l'audizione 
personale del contribuente -sulla base dei motivi 
di gravame addotti davanti alla Commissione di 
primo grado e da questa non attesi. (Sezione I, 
Sent. 1507 /56 -Pres. Pasquera, Est. Rossano, 
P. M'.. Colli (conf.) -Castelli c. Finanze). 
15. Il termine per ricorrere contro le decisioni 
delle Commissioni per imposte dirette e indirette 
sugli affari compresa la Commissione centrale, 
decorre dalla notificazione della parte dispositiva 
della decisione effettuata a cura dell'ufficio delle 
imposte e del registro. Lo stesso principio � applicabile 
anche in caso di ricorso per revocazione proposta 
alla Commissione centrale. (Sezione I, Sent. 
' n. 1781/56 -Pres. -Piacentini, Est. Perrone C., 

P. M. Pettinari (conf.) -Soc. Acciaieria Stra.mezzi 
c. Intendenza di Finanza Cremona). 
LOCAZIONE 

Ordinanza di sfratto 

Una ordinanza di convalida di sfratto, pronunciata 
nei confronti di un conduttore che non sia 
stato citato, equivale nella sostanza ad una sentenza 
-di risoluzione del contratto per morosit�, 

o di dichiarazione di cessazione di esso per sca-_ 
den.l'Ja del termine stabilito dalle parti o dalla eventuale 
legge di proroga, e, quale provvedimento 
emanato fuori della previsione della legge, essa pu� 
quindi essere impugnata con appello. 
In tal caso e sempre al fine di ottenere che sia 
dichiarata nulla la citazione, �deve altres� rit�nersi 
proponibile avverso il cennato provvedimento, 
senza che ne derivi ostacolo alla proposizione dello 
appello, anche la opposizione tardiva poich�, non 
pu� escludersi che nella ampia previsione di cui 
allo art. 668 C. p. c. rientri anche il caso che il 
conduttore non abbia avuto conoscenza della intimazione 
per irregolarit� non della notificazione bens� 
della citazione, ed anche se il giudice della convalida 
si sia pronunciato al riguardo. (Sezione III, Sent. 

n. 1440/56 -Pres. Zappulli, Est. Duni, P. M. 
Pettinari (diff.) -Cipriani c. Finanze). 
PRESCRIZIONE 

Usucapione 

La sospensione del corso dei termini di pres~
rizione, stabilita dal R. D. L. 3 gennaio 1944 

n. 1 (art. 1, commi 1 e 8) e prorogata dal D. L. L. 
24 dicembre 1944, n. 392, fino a sei mesi dopo la 
cessazione dello stato di guerra (fissata al 15 aprile 
1946 dall'art. 1 D. L. Lgt. 3 febbraio 1946, n. 49) 
devesi ritenere operante anche per il corso dei 
termini di usucapione. La_ sospensione . dei termini 
di che trattasi � rilevabile �di ufficio anche 'in Cassazione. 
(Sezione II, Sent. n. 1727 /56 -Pres. Di 
Leva, Est. Boccia, P. M. Marmo ( conf.) -Cara.pezzi 
c. Abati). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

Danni non patrimoniali 

La dichiarazione di non doversi procedere, 
emessa dal giudice penale, per essere rimasti ignoti 
�coloro che hanno commesso il reato, non esclude 
che l'Amministrazione militare debba rispondere, 
in sede civile, oltre che dal danno patrimoniale, 
anche di quello non patrimoniale, cagionato dalla 
circolazione dell'autoveicolo di sua propriet�, pur 
mancando la identificazione del conducente, risulti 
che questi era certamente un militare da essa 
Amministrazione dipendente, del quale non sia 
contestata la imputabilit�, e vi sia la prova di 
avere egli agito con coscienza e volont� contr.a 
legem. (Sezione III, Sent. n. 1546/56 -Pres. Zappulli, 
Est. Natale, P. M. Berri (conf.) -Min. Difesa 
Esercito c. Giardina). 

Infortunio a .dipendente statale 

La legge 3 marzo -1950, n. 104, abrogativa del 

D. L. 6 febbraio 1936, n. 313, non ha efficacia 
retroattiva e non pu� quindi essere applicabile 
ai rapporti giuridici sorti sotto l'impero della legge 
anteriore abrogata. (Sezioni Unite, Sent. n. 1614/ 
56 -Pres. Brunelli, Est. Gabrielli, P. M. Fragali 
(conf.) -Min. Difesa Aeronautica c. Carfagnini). 
SVALUTAZIONE MONETARIA 

Debito di valore. 

' Per debiti di valore, in contrapposto ai debiti 
pecuniari soggetti al principio nominalistico fissato 
dall'art. 1277 (Codice Civile, debbono intendersi 
quelli che vengono a tradursi in una prestazione in 
danaro solo attraverso il processo di liquidazione 
di un'obbligazione primaria non costituita in danaro. 
Un'obbligazione che si traduce in un mero rimborso 
di spese non pu� andare qualificata come obbligazione 
di valore, perch� la sua espressione in 
moneta non � la risultante di un processo di aestimatio 
rei essendo aprioristicamente determinata 
nella qualit� l'importo delle spese che si debbono 
rimborsare. Nella specie, rimborso da parte del 
Ministero dei Lavori Pubblici delle spese e_i:icessive 
sostenute da un privato per lo spostamento di un _ 
elettrodotto, ai sensi dell'art. 126 T. U. delle leggi 
sulle acque e sulle condutture elettriche approvato 
con R. D. n. 1775 del 1933. (Sezione I, Sent. n. 869/ 
56 -Pres. Cataldi, Est. Civiletti, P. M. Colli (conf.) 
-Ente Volturno c. Ministero dei LL. PP.). 

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INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE !N ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA PRESA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' 

BACINI IMBRIFERI MONTANI. -Se la legge 27 dicembre 
1953 n. 959 sia applicabile all'Amministrazione delle 
FF. SS. e, in genere, alle Amministrazioni statali, che 
utilizzano le acque demaniali per la produzione di energia 
elettrica (n. 41). 

AGRICOLTURA 

CONFEDERAZIONI. -Se il rapporto intercorrente tra 
la Confederterra nazionale e le Confederterre provinciali 
possa. ravvisarsi come un vero e proprio rapporto 
organico per cui la Confederterra nazionale potrebbe 
essere chiamata in causa quale responsabile degli atti 
economici compiuti dalle proprie organizzazioni provinciali 
(n. 9).


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. -I) Quali 
siano i poteri del Collegio dei revisori del Poligrafico 
dello Stato in materia di bilancio (n. 192). -II) Se la 
gestione, da parte dell,'Istituto Poligrafico della Libreria 
dello Stato, che non ha personalit� giuridica ed � uno 
dei servizi del Provveditorato, curando la vendita al 
pubblico delle pubblicazioni statali, pu� significare 
assunzione da parte del Poligrafico di attivit� editoriale 
esclusa dallo Statuto e dalla legge istitutiva (n. 193). 

PARTECIPAZIONE A SODALIZI. -III) Se l'Ufficio 
Italiano Cambi possa partecipare in qualit� di socio 
all'Istituto per l'edilizia economica al fine di consentire 
ai dipendenti, con il concorso dei benefici statali, di 
ottenere un alloggio in locazione con patto di futura 
vendita o di riscatto (n. 194). 

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA. -:-IV) 
Quale sia la natura giuridica del Provveditorato al Porto 
di Venezia (n. 195). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (REATI CONTRO) 

TURBATIVA D,INOANTO -V) Se nel .fatto di un unico 
procuratore il quale rappresenti contemporaneamente 
pi� ditte, concorrenti tutte alla stessa gara per l'aggiudicazione 
della medesima fornitura, e sottoscriva, a norme 
di ciascuna delle ditte rappresentate, tante offerte quante 
sono appunto le ditte che rappresenta, possano ravvisarsi 
integrati gli elementi costitutivi del reato previsto e 
punito dall'art. 353 C. p. (turbata libert� degli incanti) 

(n. 196). 
ASSICURAZIONI 

RISERVE MATEMATICHE. -Se possano entrare a far 
parte delle riserve matematiche dell'Istituto Nazionale 
Previdenza e Credito Comunicazioni, i crediti che .l'Ist.ituto 
stesso deve riscuotere dal Ministero dei Trasporti 
per mutui fatti ai dipendenti di questo ai sensi del Regolamento 
4 luglio, 1925, n. 63 (n. 45). 

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE 

AUTOVEICOLI PUBBLICI. -I) Se sia possibile, ai 
sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, agli 
autoveicoli in servizio di piazza per trasporto merci, 
caricare merci fuori della propria provincia (n. 50). II) 
Se, ai sensi della suddetta legge, un autoveicolo 
addetto al servizio di piazza per trasporto merci, una 
volta assun,to il carico nell'ambito provinciale, possa 
trasportarlo in qualsiasi localit�, anche al di fuori della 
provincia stessa (n. 50). 

DISCO CONTRASSEGNO. -III) Se sia viziato di eccesso 
di potere giurisdizionale il provvedimento del giudice 
istruttore del Tribunale che ha autorizzato il sequestro 
giudiziale del disco contrassegno apposto su un autocarro, 
costituente un accessorio dell'autorizzazione concessa 
dall'Ispettorato civile della motorizzazione ad una 
ditta di effettuare trasporto merci per conto terzi (n. 51). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

TRANSAZIONE. -Se il vincolo della solidariet� stabilito 
nell'art. 68 del R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, 
debba estendersi ai casi in cui la transazione abbia per 
oggetto una lite non dedotta in giudizio (n. 30). 

CERTIFICAZIONI 

UFFICIALE PUBBLICO. -Se gli amministratori delle 
societ� per azioni, i quali certificano la conformit� agli 
originali delle copie dei documenti, che devono deposi-. 
tare presso la Cancelleria del Tribunale, assumano, sia 
pure temporaneamente, la qualifica di pubblici ufficiali 

(n. 1). 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

NAVIGAZIONE. -Se la norma, contenuta nell'articolo 
1328 del Codice della navigazione che stabilisce la 
competenza dei comandanti di porto a conoscere delle 
contravvenzioni previste dal citato Codice, sia applibile 
alla navigazione interna (n. 13). 

CONFISCA 

ORO. -Se competa agli ufficiali giudiziari la percentuale 
del 15 % sul ricavo della vend~ta di oro confiscato 
come corpo di reato (n. 18). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

DmITTI CASUALI. -I) Se per la effettuaz��ne�-di-trattenute 
sui mandati diretti a norma della legge 17 luglio 
1951, n. 575, debba tenersi conto del momento 
dell'ammissione a pagamento dei mandati da parte della 
Direzione generale del Tesoro o dei momenti successivi, 
quali quelli della effettiva riscossione o anche solo della 
riscuotibilit� dei mandati (n. 140). 


-145 


OFFERTE. -II) Se nel fatto di un unico procuratore, 
il quale rappresenti contemporaneamente pi� ditte, 

� concorrenti tutte alla stessa gara per l'aggiudicazione 
della medesima fornitura, e sottoscriva, a norma di 
ciascuna delle ditte rappresentate, tante offerte quante 
sono appunto le ditte ohe rappresenta, possano ravvisarsi 
integrati gli elementi costitutivi del reato previsto 
e punito dall'art. 353 C. p. (turbata libert� degli incanti) 

(n. 141). 
PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA. -III) Se 
il Provveditorato al Porto di Venezia possa, a norma 
dell'art. 69 della legge sulla Contabilit� generale dello 
Stato sospendere il pagamento dei propri debiti in dipendenza 
dell'apposizione del fermo amministrativo (n. 142). 

RECUPERO DI PAGAMENTI. -IV) A ohi spetti la 
competenza a disporre l'abbandono di un credito a carico 
delle Ferrovie dello Stato (n. 143). 

CONTRABBANDO 

' POLIZIA. -I) Se possa ritenersi legittimo l'uso, da 
parte della Guardia di Finanza, di cani poliziotti particolarmente 
addestrati al fermo delle persone che esercitano 
il contrabbando nei valichi di frontiera (n. 28). II) 
Se l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile 
dell'uso dell'animale e del danno dallo stesso cagionato 
nel caso cui questo, nonostante l'addestramento, 
aggredisca il contrabbandiere dopo ohe lo stesso abbia 
desistito dal contrabbando, cio� nei oasi in cui non sia 
pi� legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione 
fisica (n. 28). 

CONTRIBUTI DELLO STATO 

MUTUI ALL'INDUSTRIA. -Se, concesso dal Ministero 
dell'Industria e Commercio, ai sensi del D. L. L. 8 maggio 
1946, n. 449, un finanziamento ad una Societ� e 
consentito il prolungamento del termine di rimborso 
della suddetta operazione, gli interessi di mora gi� 
addebitati non debbano pi� essere considerati tali (n. 11). 

DANNI DI GUERRA 

OccUPAZIONE DI BENI. -I) Se le occupazioni di 
immobili attuate abusivamente dalle Forze Armate, 
senza alcuna disposizione dell'Amministrazione, cio� 
senza alcun ordine dei Comandi militari dai quali esse 
dipendono, concretino fatti di guerra, ove siano state 
occasionate dalle operazioni di guerra (n. 55). 

DANNO RISARCIBILE. -II) Se,. nell'ipotesi affermativa 
soltanto i danni derivati da queste occupazioni 
militari diano luogo a danni di guerra giusta le previsioni 
di cui al D. L. 6 settembre 1946 n. 226 (n. 55). -III) 
Se i danni relativi ad occupazione di immobili, irregolari 
solo per la forma, ma sostanzialmente volute dalla 
Amministrazione siano risarcibili quali danni da requisizione, 
anche se le occupazioni siano state compiute per 
impellenti necessit� belliche (n. 55). 

PRESCRIZIONE. -IV) Se il termine di prescrizione 
triennale, per i pagamenti previsti dalla nuova legge per 
i danni di guerra, si applica anche ai pagamenti in 
acconto disposti anteriormente all'entrata in vigore 
della legge stessa con decorrenza dalla data in vigore di 
essa (n. 56). 

DEMANIO E PATRIMONIO 

MARE. -I) Se, ai sensi dell'art. 32 del Codice navigazione 
competa al Capo del Compartimento marittimo 
promuovere il procedimento per la delimitazione tra 
demanio marittimo e propriet� privata in contraddittorio 
con i privati interessati (n. 125). -II) Se, ai sensi 
dell'art. 58, 3� oapov. Regolamento navigazione marittima, 
la Commissione possa procedere, alla data stabilita, 
alla delimitazione anche se non interviene alcun 
interessato (n. 125). -III) Se, per recuperare le somme 
dovute dai privati confinanti a titolo di spese per la 

delimitazione prevista dall'art. 32 del Codice navigazione, 
ed ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, la Capitaneria 
di porto possa procedere con le forme ed i modi 
previsti dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 125). 

PORTO. -IV) Se le acque portuali siano da considerarsi 
localit� del demanio marittinio o� mare.ii (n. 126). 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

LEGGE. -I) Se per il riconoscimento della qualit� 
di eredi di un pensionato statale, cittadino italiano dece� 
duto in Jugoslavia prima del Trattato di pace, debba 
essere applicata la legge italiana o quella jugoslava 

(n. 1). 
DocUMENTI. -II) Se possano essere accettati, qua� 
!ora debba applicarsi la legge italiana, i documenti rilasciati 
nel luogo di attuale residenza degli eredi, non 
potendo i medesimi ottenere presentemente il rilascio 
dei documenti nel luogo ove si apr� la successione (n. 1 ). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

INA-CASA. -I) Se possono rientrare nella! ettera 
e nello spirito dell'art. 1 del D. P. R. 16 settembre 1951, 

n. 1089, relativo alla graduatoria per l'assegnazione 
degli alloggi INA-Casa, i lavoratori ricoverati in dormitori 
pubblici ovvero in alberghi a spese del Comune o di 
un ente di assistenza o in via precaria (n. 58). 
REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE. -II) Se, revocata ad 
un mutuatario l'assegnazione di un alloggio cooperativo 
costruito con i fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, 

n. 715, per difetto delle condizioni previste dall'art. 8 
della legge stessa, l'alloggio debba essere assegnato ad 
altra persona dello stesso Comune che abbia presentata 
domanda di mutuo e sia in possesso dei requisiti necessari 
(n. 59). -III) Se il nuovo assegnatario debba rimborsare 
al precedente concessionario le somme da questo 
spese in proprio (n. 59) . ....: IV) Se, nell'ipotesi che non 
venga rintracciato altro soggetto in possesso delle condizioni 
di legge che richieda il mutu� e sia disposto a 
subentrare al precedente concessionario, sia possibile 
considerare questo come rinunciante al mutuo entro il 
primo quinquennio e quindi lasciare l'alloggio in sua 
disponibilit� (n. 59). 
ESAZIONE 

L'EREDE DELL'ESATTORE. -I) Se l'erede non continuatore 
della gestione esattoriale debba rispondere 
anche oltre il valore dei ben,i a lui pervenuti, dei debiti 
dipendenti dalla gestione svolta da de cuius, come in 
genere, di ogni debito ereditario (n. 2). -II) Se nei 
riguardi del detto erede possano trovare applicazione 
le norme particolari di procedura per l'esecuzione sulla 
cauzione (n. 2). 

ESECUZIONE FORZATA 

PENSIONI. -Se possa procedersi a pignoramento a 
carico della pensione di riversibilit� goduta dalla vedova 
per debiti del defunto marito di cui abbia accettato 
l'eredit� (n. 15). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE. -I) Se 
l'Ente delle Tre Venezie possa esercitare il potere di 
esproprio, riconosciutogli dall'art. 3 della legge ~7 :r;i.ovembre 
1939, n. 1780, per conto di altro ente, di cui sia l'unico. 
azionista (n. 122). � 

FORESTE. -II) Se il diritto di pascolo sui terreni 
demaniali possa essere espropriato in base all'art. 111 
della legge 30 dicembre 1933, n. 3267 (n. 123). 

OCCUPAZIONE -INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. 
-III) Se i prefetti possano emettere decreti 



-146 


di occupazione di urgenza a favore di proprietari che 
intendono avvalersi delle disposizioni della legge 14 febbraio 
1947, n. 1598, quando la occupazione debba avvenire 
nei confronti di occupanti che detengono l'immobile 
in base a rapporto di natura obbligatoria (n. 124). 

FERROVIE 

PASSAGGI A LIVELLO. -I) Se .l'Amministrazione 
ferroviaria possa pretendere il rimborso, da parte del 
Comune, delle spese di presenziamento, ai sensi dello 
art. 231 della legge sui lavori pubblici per la custodia 
di pi;i,ssaggi a livello su strade private dove il traffico sia 
aumentato sensibilmente (n. 242). -II) Se l'Amministrazione 
ferroviaria, allorch� decide di provvedere direttamente 
alla custodia di un passaggio a livello gi� affidato 
ad un privato. possa stipulare particolari convenzioni 
che impegnino i privati utenti a partecipare alla spesa, 
in proporzione della utilit� che a ciascuno .di essi deriva 

(n. 242). � 
RECUPERI DI PAGAMENTI. -III) A chi spetti la 
competenza a disporre l'abbandono di un credito a 
carico deile Ferrovie dello Stato (n. 243). 

FERROVIE (TRASPORTO). 

TRASPORTO CUMULATIVO PER MARE. -IV) Se il termine 
prescrizionale del diritto di rivalsa nei rapporti 
tra vettore ferroviario e vettore marittimo quando si 
presenti il caso di dover risarcire un'avaria o una perdita 
verificatasi alle cose che hanno formato oggetto del 
trasporto cumulativo, debba considerarsi regolato dall'art. 
2951 o dall'art. 2946 del C. c. (n. 244). 

FORESTE 

DmITTI DI PASCOLO. -Se il diritto di pascolo sui terreni 
demaniali possa essere espropriato in base all'art.Hl 
della legge 30 dicembre 1933, n. 3267 (n. 2). 

GUERRA 

BENI SEQUESTRATI AL CITTADINO. -I) Se sia dovuta 
l'imposta di successione sui crediti vantati verso il 
Governo egiziano per titoli di credito, gi� appartenenti 
al de ouius, sequestrati in Egitto come beni ex nemici, 
in applicazione dell'art. 20 della legge tributaria sulle 
successioni .n. 3270 del 1923 (n. 130). 

CENSURA. -II) Se, c�ssato lo stato di guerra, per 
la corrispondenza e i valori, per i quali non si sia provveduto 
a denunzia o non � intervenuto sequestro, la 
Commissione di censura sia tenuta alla restituzione della 
stessa corrispondenza e dei valori all'Amministrazione 
postale (n. 131). 

INVALIDI DI GUERRA. -III) Se, a termini dell'art. 33 
della legge 10 agosto 1950, n. 648, il ricovero degli invalidi 
di guerra, di et� minore, in appositi istituti che ne 
curino la rieducazione e qualificazione professionale, sia 
affidato all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra 

(n. 132). -IV) Se l'onere delle rette di ricovero dei 
suddetti minori debba restare a carico dell'O.N.I.G. 
con decorrenza dalla data di entrata in vigore della citata 
legge n. 648 (n. 132). 
RICOVERI ANTIAEREI. -V) Se si debba provvedere 

all'esproprio ed al passaggio al Demanio, ai sensi del 
� D. L. 11 marzo 1948, n. 409, delle grotte naturali o 
costruite da privati, che, durante l'ultimo conflitto, 
siano state requisite e adattate a ricoveri pubblici antiaerei 
e che sia.no gi� state restituite ai legittimi proprietari 


(n. 133). -VI) Se l'Amministrazione possa, a mezzo di 
atto convenzionale, ottenere dai proprietari delle suddette 
grotte l'impegno di non modificare i luoghi onde permetterne, 
in caso di emergenza, l'immediata utilizzae:ione 
a ricoveri antiaerei (n. 133). 
IMPIEGO PUBBLICO 

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DELLA SOMALIA. -I) 
Se l'ordinamento del personale statale in servizio presso 
l'Amministrazione :fiduciaria della Somalia, quale risulta 
dal D. P. R. 9 dicembre 1952, n: 23�59, preveda una 
disciplina uniforme per i civili e i militari (n. 406). II) 
Se tutte le norme, relative agli assegni, alle competenze, 
alle indennit� speciali, alla disciplina al congedo 
ordinario, alle missioni, all'aspettativa per motivi di 
salute, siano dettate cumulativamente e indistintamente 
per l'una e per l'altra categoria del suddetto personale 

(n. 406). 
CONDIZIONI DELL'ASSUNZIONE. -III) Se, nel caso 
di condanna e riabilitazione rispettivamente subita ed 
ottenuta prima della costituzione del rapporto di impiego 
per reati che avrebbero, se accertati, comportato la 
destituzione, l'Amministrazione debba ritenere l'aspirante 
all'impiego privo del requisito della buona condotta 
(n. 407). 

MARINA. -IV. Se possa considerarsi rapporto di 
pubblico impiego l'assunzione, da parte del Ministero 
della Marina, di sottufficiali in congedo con un determinato 
incarico come lavoratori autonomi (n. 408). -V) 
Se possa configurarsi un onere assicurativo a carico dello 
Stato per chi non ha e non pu� avere la qualifica di 
dipendente statale e il correlativo rapporto di impiego 
pubblico (n. 408). -VI )Se possano competere ai suddetti 
sottufficiali le assicurazioni sociali e le relative prestazioni 
connesse (n. 408). 

QUOTE COMPLEMENTARI DI CAROVITA. -VII) Se le 
dipendenti statali vedove conservino il diritto a percepire 
le quote complementari di carovita spettanti per 
i figli minorenni a carico, ancorch� passino a seconde 
nozze (n. 409). 

POLIZIA. -VIII) Se e in che limiti Rpetti un'indennit� 
di buonauscita agli agenti provenienti dalle formazioni 
irregolari dj polizia ferroviaria che non siano stati 
in seguito inquadrati nell'organico delle Guardie di 
pubblica sicurezza (n. 410). 

PREVIDENZA. -IX) Se il contributo INADEL dovuto, 
ai sensi dell'art. 15 legge 13 marzo 1950, n. 120, su tutti 
gli emolumenti a carattere continuativo spettanti al 
personale, si applichi sull'assegno perequativo e sulla 
indennit� di funzione (n. 411). -X) Se a norma dell'art. 
26, lett. b del vigente regolamento per il personale, 
l'Istituto per il commercio estero possa ottenere l'esonero 
dal versamento del contributo per l'assicurazione 
contro la disoccupazione, nei riguardi del proprio personale 
di ruolo (n. 412). 

SALARIATI. -XI) Se una condanna passata in giudicato 
per bigamia sia preclusiva dell'ammissione al 
lavoro, in qualit� di salariati dello Stato, ai sensi della 
lett. a) dell'art. 16 del Regolamento generale salariati 
dello Stato (n. 413). 

STIPENDIO (CESSIONE DI QUOTE). -XII) Se, per la 
concessione di mutuo, da estinguersi, con cessione di 
quote di stipendio o di salario, sia necessario che il dipendente 
comprovi di aver sana costituzione fisica ai sensi 
dell'art. 24 lett. o) del T. U. n. 180 del 1950 (n. 414). XIII) 
Se, una volta acquisita nei modi di legge la documentazione 
comprovante l'esistenza di tale requisito 
(in mancanza di elementi specifici che comprovino l'intento 
fraudolento del dipendente) nell'ipotesi di decesso 

� dell'impiegato in conseguenza di uno stato patologico 
che doveva preesistere, ma che non era stato diagnosticato, 
la concessione del prestito debba ritenersi per s� 
stessa illegittima e nulla, autorizz�ndo il recupero delle 
somme versate (n. 414). 

STIPENDIO (PIGNORABILIT�). -XIV) Se possa essere 
autorizzato, ai sensi dell'art. 2, n. 2 D. L. P. 5 gennaio 
1950, n. 180, il sequestro o il pignoramento di un quinto 
dello stipendio di un impiegato per il recupero del 
credito erariale per assegni di pensione indebitamente 
percepiti dalla madre dello stesso, successivamente defunta 
(n. 415). 


~�--TIW.~~~~ 


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IMPOSTA DI BOLLO 

Uso DELL'ATTO. -I) Se gli amministratori delle 
societ� per azioni, i quali certificano la conformit� agli 
originali delle copie dei documenti, che devono depositare 
presso la Cancelleria del Tribuanle, assumano, sia 
pure temporaneamente, la qualifica di pubblici ufficiali 

(n. 1). -II) Se, agli effetti tributari, debba considerarsi 
caso d'uso l'inserzione dei predetti documenti nel verbale 
di deposito redatto dal cancelliere (n. 1). -III) Se, agli 
effetti tributari, possa escludersi il caso d'uso, quando si 
tratti di formalit� imposta per legge (n. 1). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. -!) Se 
le agevolazioni disposte c�n l'art. 15 del D. L. C. p. S. 
14 dicembre 1947, n. 1598, in materia di imposta di registro 
sui trasferimenti ai propriet�, siano applicabili ai 
soli trasferimenti a titolo oneroso, ovvero anche alle 
donazioni (n. 120). 

NEGOZIO CONDIZIONATO. -II) Se sia dovuta la 
sopratassa per omessa denuncia in ipotesi di avveramento 
di condizione sospensiva apposta a un atto di 
donazione, nel caso che la notizia del verificarsi della 
condizione stessa sia pervenuta all'Ufficio, non in virt� 
della formale denuncia di cui all'art. 79 della legge di 
registro, ma a seguito di dichiarazione della parte, con 
la quale essa, accettando la donazione, faccia presente 
che la condizione voluta dalla donante si � verificata 

(n. 121). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

BENI TASSABILI. -I) Se sia dovuta l'imposta di 
successione sui crediti vantati verso il Governo egiziano 
per titoli di credito, gi� appartenenti al de cuiua, 
sequestrati in Egitto come beni ex ex nemici, in applicazione 
dell'art. 20 della legge tributaria sulle successioni 
n. 3270 del 1923 (n. 19). 

VALUTAZIONE DELL'ASSE. -II) Se le quote di eredit� 
sulle quali si deve liquidare l'imposta di successione 
debbano essere calcolate in base al valore risultante 
dall'asse ereditario dedotta !,imposta globale liquidata, 

o con la detrazione dell'imposta globale realmente percetta 
(n. 20). � 
IMPOSTA SUL PATRIMONIO 

STRAORDINARIA PROGRESSIVA. PRIVILEGIO. -Se il 
privilegio speciale di cui all'art. 65 del 'r. U. 9 maggio 1950, 


n. 203, che assiste la riscossione della imposta straordinaria 
progressiva sul patrimonio abbia efficacia anche 
per 111 riscossione delle sopratasse e degli accessori (n. 2). 
IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI 

OLI COMMESTIBILI. -Se la violazione dell'art. 34 
del D. P. R. 11 luglio 1953, n. 495, costituisca reato 

(n. 2). 
IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

AGEVOLAZIONI MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA. -I) Se 
tra le particolari agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 
legge 22 giugno 1950, n. 445, per le operazioni compiute 
dagli istituti di credito per i finanziamenti alle medie 
e piccole industrie, sia compreso anche l'esonero dal::: 
pa.gamento della imposta ipotecaria nei finanziamenti 
effettuati dietro rilascio di cambiali ipotecarie (n. 270). 

IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. -II) Se il privilegio, 
sancito dall'art. 24 del D. L. 3 gennaio 1947, n. 1, 
per crediti dello Stato a titolo di imposta di fabbricazione 
sui. filati, abbia natura di privilegio generale o 
speciale (n. 271). -Hl) Se, ai sensi del D. L. 3 gennaio 
1947. n. I. debitore dell'imposta di fabbricazione sui 

filati sia il fabbricante, o vi sia responsabilit� sussidiaria 
da parte di eventuali cessionari della ditta (n. 271). 

RICOSTRUZIONE. -IV) Se le norme di agevolazione 
fiscale di cui ai DD; LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 
1946, n. 221 si applichino esclusivamente ai contratti 
di appalto :veri e propri per riparazioni di opere pubbliche 
danneggiate dalla guerra od anche alla fornitura 
dei materiali (nel caso materiale bituminoso) per l'effettuazione 
dei lavori stessi (n. 272). -V) Se la ditta fornitrice 
dei suddetti materiali possa ottenere la rivalsa da 
parte dell'ANAS per le imposte pagate, avendo l'Amministrazione 
ottenuto i materiali a prezzi inferiori a quelli 
che avrebbe dovuto pagare se non fosse stata prevista, 
nella determinazione del prezzo, l'esenzione da ogni 
tributo (n. 272). 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

MEDIA -INSEGNANTI. -I) Se gli insegnanti, che, 
a seguito di accoglimento di ricorsi siano stati con provvedimenti 
successivi alla data di approvazione delle 
graduatorie di merito inseriti tra i vincitori, abbiano 
diritto ad ottenere la destinazione a sedi vacanti alla 
data delle prime nomine in ruolo (:r�. 4). 

RESPONSABILIT� CIVILE. -II) Se trova fondamento 
nelle vigenti norme giuridiche la richiesta di indennizzo 
a carico dell'Amministrazione per danni subiti durante 
una manifestazione di studenti (n. 5). 

LAVORO 

ASSEGNI FAMILIARI. -Se la Provincia sia obbligata 
a corrispondere gli assegni familiari ai prestatori d'opera 
assunti con carattere straordinario per l'esecuzione di. 
lavori stradali in economia (n. 4). 

LOCAZIONI 

VINCOLI. -I) Se il locatore pu� far cessare, ai sensi 
dell'art. 4, n. 1, legge 23 maggio 1950, n. 253, la proroga 
del contratto ove dimostri la urgente ed improrogabile 
necessit� di esercitare nell'immobile la propria normale 
attivit� (n. 92). -II) Se detta norma possa ritenersi 
invocabile non soltanto dai locatori che siano persone 
fisiche ma anche dalle persone giuridiche, pubbliche e 
private, che esercitano una attivit� commerciale, senza 
necessit� di offrire al conduttore un altro immobile a 
sensi dell'art. 2, n. 2 della legge n. 253 (n. 92). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

DEMANIO. -I) Se, ai sensi dell'art. 32 del Codice 
della navigazione competa al capo del Compartimento 
marittimo promuovere il procedimento per la delimitazione 
tra demanio marittimo e propriet� privata in contraddittorio 
con i privati interessati (n. 73). -II) Se, 
ai sensi dell'art. 58, 30 capov. Regolamento navigazione 
marittima. La Commissione possa procedere alla data 
stabilita, alla delimitazione anche se non interviene 
alcun interessato (n. 73). 

NAVIGAZIONE INTERNA. -III) Se la norma, contenuta 
nell'art. 1328 del Codice della navigazione, che stabilisce 
la competenza dei comandanti di porto a conoscere 
delle contravvenzioni previst.e. nel citato Codice, sia 
applicabile alla navigazione interna (n. � 74). 

PIGNORAMENTO DI CARATI. -IV) Se l'Autorit� marittima 
possa impedire la partenza di nave sottoposta 
a pignoramento o di nave i cui carati siano stati pignorati 
(n. 75). �� .. 

RELITTI -PREMIO DI RITROVAMENTO. -V) Quali siano 
i caratteri differenziatori del recupero e del ritrovamento 

(n. 76). -VI) Se una ditta, che durante i lavori di 
recupero dell'ancora e delle catene perdute in un porto, 
apprenda del materiale di propriet� della Marina mercantile 
abbia diritto al premio previsto dall'art. 510 
Codice della navigazione (n. 76). 

148 


OCCUPAZIONE 

ABUSIVA. -Se le occupazioni di immobili attuate 
abusivamente dalle Forze Armate, senza alcuna disposizione 
dell'Amministrazione, cio� senza alcun ordine dei 
Comandi militari dai quali esse dipendono, concretino 
fatti di guerra, ove siano state occasionate dalle operazioni 
di guerra (n. 1). 

PATRIMONIO (REATI CONTRO) 

APPROPRIAZIONE INDEBITA.' -Se una ditta, che 
durante i lavori di recupero dell'�ncora e delle catene 
perdute in un porto, apprenda del materialedipropriet� 
della Marina mercantile abbia diritto al premio previsto 
dall'art. 510 Codice della navigazione (n. 1). 

PENSIONI 

.PIGNORABILIT�. -:-I) Se sia legittimo il provv~dimento 
emesso dal giudice istruttore del Tribunale, a: 
sensi dell'art. 700 C. p. c., che ordini all'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato di disporre con effetto immediatd 
il fermo degli arretrati di pensione spettanti ad 
un ex agente delle Ferrovie su istanza della moglie separata 
(n. 73). -II) Se gli assegni integrativi spettanti 
ai pensionati possano essere ceduti, pignorati o sequestrati 
nei limiti in cui possono esserlo gli altri assegni 
in base alle norme ordinarie (n. 73). -III) Se possa 
procedersi a pignoramento a carico della pensione di 
riversibilit� goduta dalla vedova per debiti del defunto 
marito di cui abbia accettato l'er�dit� (n. 74). 

TRATTENUTE D'ADDEBI'.I'.O. -IV) Se possano operarsi 
trattenute sulla pensione di un ex agente delle 
Ferrovie al fine di recuperare un credito vantato nei 
confronti di questo dallo Stato per pena pecuniaria in 
seguito a contravvenzioni per reato valutario (n. 75). 

POLIZIA 

CANI POLIZIOTTI. -I) Se possa ritenersi legittimo 
l'uso, da parte della Guardia di Finanza, di cani poliziotti 
particol_armente addestrati al fermo delle persone 
che esercitano il contrabbando nei valichi di frontiera 

(n. 15). -II) Se l'Amministrazione possa essere tenuta 
responsabile dell'uso dell'animale e del danno dallo 
stesso ca,gionato nel caso in cui questo, nonostante 
l'addestramento, aggredisca il contrabbandiere dopo che 
lo stesso abbia desistito dal contrabbando, cio� nei 
casi in cui non sia pi� legittimo l'uso delle armi o di altro 
mezzo di coazion�_ fisica (n. 15). 
FERROVIARIA. -III) Se spetti e che in limiti un'indennit� 
di buonuscita agli agenti provenienti dalle formazioni 
ir;regolari di Polizia ferroviaria che non siano stati 
in seguito inquadrati nell'organo delle Guardie di P. S. 

(n. 16). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

CONVENZIONE TELEGRAFICA. -I) Se ad un'Agenzia 
che abbia stipula~o una convenzione con il Ministero 
delle PP. e TT. per la concessione diunalinea telegrafica 
a sensi della legge 1� agosto 1949, n. 482, debba revocarsi 
la concessione stessa per aver permesso o tollerato che 
un'altra Societ� usufruisse per finalit� diverse, del circuito 
che le era stato concesso (n. 52). -II) Se tanto 
l'Agenzia concessionaria quanto la Societ� che ha usufruito 
della concessione, siano tenute solidalinente al 
pagamento delle sopratasse a norma dell'art. 178 Codice 
postale e della legge 14 marzo 1952, n. 196 (n. 52). III) 
Se tale trasgressione abbia carattere di reato ai 
sensi dell'art. 17 del Codice penale onde sia necessario 
denunziare i fatti all'A. G. O. (n. 52). 

PRESCRIZIONE 

DECORRENZA. -I) Se possa ritenersi iniziato un 
termine di prescrizione quando manchi la certezza che 
l'interessato abbia avuto conoscenza della liquidazione 
dell'acconto (n. 25). -II) Se ronere di t�1e prova incomba 
�su l'Amministrazione o su l'interessato (n. 25). 

RADIOAUDIZIONI. -III) Se, in mancanza di una 
espressa disposizione di legge, ai canoni di abbonamento 
alle radioaudizioni per uso privato debba ritenersi applicabile 
la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 o non 
piuttosto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, 

n. 4 (n. 26). 
PREVIDENZA 

ENTI LOCALI. -I) Se il contributo INADEL dovuto. 
ai sensi dell'art. 15 legge 13 marzo 1950, n. 120, su tutti 
gli emolumenti a carattere continuativo spettanti al 
personale, si applichi sull'assegno perequativo e sulla 
indennit� di funzione (n. 18) � 

IMPIEGO PUBBLICO. '--II) Se a norma dell'art. 26 
lett. b del vigente regolamento per il personale, l'Istituto 
per il Commercio estero possa ottenere lesonero dal 
versamento del contributo per l'assicurazione contro la 
disoccupazione, nei riguardi del proprio personale di ruolo 

(n. 19). -III) Se possa configurarsi un onere assicurativo 
a carico dello Stato per chi non ha e non pu� avere 
laqualifica di dipendente statale e il correlativo rapporto 
di impiego pubblico (n. 20). -IV) Se possano competere 
ai sottufficiali in congedo, assunti con un determinato 
incarico come lavoratori autonomi, le assicurazioni sociali 
e le relative prestazioni connesse (n. 20). 
PROPRIETA' 

OccUPAZIONI. -I) Se l'accesso di truppe su fondi 
privati e la sost&, anche per brevissimo spazio di tempo 
con o senza attendamenti di uomini o accantonamento di 
mezzi, debbano essere consentiti dal proprietario (n. 20). 
-II) Quali siano le modalit� da seguire nel caso di mancato 
accordo con i proprietari dei fondi necessari alle 
esercitazioni (n. 20). 

RADIOAUDIZIONI 

CANONI. -Se, in mancanza di una espressa disposizione 
di legge, ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni 
per uso privato debba ritenersi applicabile la prescrizione 
ordinaria di cui all'art. 2946 o non piuttosto la 
prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 (n. 4). 

REGIME FASCISTA 

GtOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO. -Se, ai sensi 
dell'art. 33 dello Statuto della Regione Siciliana che 
dispone l'assegnazione, a favore dell'Ente Regione, dei 
beni patrimoniali dello Stato, la su�detta norma sia 
applicabile ai beni della ex G.I.L. nel territorio della 
Regione Siciliana (n. 1). ' 

REGIONI 

PATRIMONIO. -Se, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto 
della Regione Siciliana che dispone l'assegnazione, a 
favore dell'Ente Regione, dei beni patrimoniali dello 
Stato, la� suddetta norma sia applicabile ai beni della ex 

G.I.L. nel territorio della Regione Siciliana (n. 54)� 
REQUISIZIONE 

DANNO RISARCIBILE. -I) Se i danni relativi ad occupazione 
di immobili, irregolari solo per la forma, ma 
sostanzialmente volute dalla Amministrazione, siano 
risarcibili quali danni da requisizione, anche se le occu



-149 


pazioni siano state compiute per impellenti necessit�. 
belliche (n. 113). 

PRESCRIZIONE. -II) Se alle richieste di danni da 
requisizione sia applicabile la prescrizione decennale 
di cui all'art. 2946 C. c. (n. 113). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'Anuninistrazione 
possa essere tenuta responsabile dell'uso dei 
cani poliziotti, impiegati per la repressione del contrabbando, 
e del danno dagli stessi cagionato nel caso in cui 
questi, nonostante l'addestramento, aggrediscano il 
contrabbandiere dopo che lo stesso abbia desistito dal 
.contrabbando, cio� nei casi in cui non sia pi� legittimo 
l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (n. 171). 
-II) Se trova fondamento nelle vigenti norme giuridiche 
la richiesta di indennizzo a carico dell'Amministrazione 
per danni subiti durante una manifestazione 
di studenti (n. 172). -III) Se una ditta, proprietaria 
di terreni in una zona soggetta a servit� aeronautiche, 
che abbia iniziato lavori dicostruzione senza la prescritta 
autorizzazione, abbia diritto al risarcimento danni in 
seguito alla sospensione dei lavori ed alla occupazione 

d'urgenza degli immobili stessi '(n. 173). 

RIABILITAZIONE 

IMPIEGO PUBBLICO. -Se, nel caso di condanna e 
riabilitazione, rispettivamente subita ed ottenuta prima 
della costituzione del rapporto di impiego, per reati che 
avrebbero, se accertati, comportato la destituzione, 
l'A:mministrazion� debba ritenere l'aspirante all'impiego 
privo del requisito della buona condotta (n. 1). 

RICOSTRUZIONE 

ESENZIONI TRmUTARIE. -I) Se. le norme di agevolazione 
fiscale di cui ai DD. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 
26 marzo 1946, n. 221, si applichino esclusivamente ai 
contratti di appalto veri e propri per riparazioni di opere 
pubbliche danneggiate dalla guerra od anche a~la fornitura 
dei materiali (nel caso, materiale bituminoso) per 
l'effettuazione dei lavori stessi (n. 5). -II) Se la ditta 
fornitrice dei suddetti materiali possa ottenere la rivalsa 
da parte dell'A.N.A.S. per le imposte pagate, avendo 
l'A:nuninistrazione ottenuto i materiali a prezzi inferiori 
a quelli che avrebbe dovutq pagare se non fosse stata 
prevista, nella determinazione del prezzo, l'esenzione 
da ogni contributo (n. 5). 

RISCOSSIONE COATTIVA 

SPESE DI DELIMITAZIONE. ~ Se, per recuperare le 
somme dovute dai privati confinanti a titolo di spese per 
la delimitazione prevista dall'art. 32 del Codice di navigazione 
ed ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, la Capitaneria 
di porto possa procedere con le forme ed i modi 
previsti dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 2). 

SERVITU' PUBBLICHE 

AERONAUTICA. -I) Se una ditta proprietaria di 
terreni in una zona soggetta a servit� aeronautiche, che 
abbia iniziato lavori di costruzione senza la prescritta 
autorizzazione, abbia diritto al risarcimento danni in 
seguito alla sospensione. dei lavori ed .alla � o��upazione 
di urgenza degli immobili stessi (n. 17). -II) Se l'Amministrazione 
aeronautica possa imporre, ai sensi dell'art. 
4, penultimo conuna della legge 20 dicembre 1932, 

n. 1849, un divieto di costruzione in una zona di rispetto 
per un centro radiotelegrafico A. M. (n. 18). 
MILITARI IN GENERE. -III) Quale sia l'interpretazione 
dell'art. 3 lett. h, D. M. 5 aprile 1933, contenente 
norme esecutive per l'applicazione della legge io giugno 
1931 n. 886 sul regime giuridico delle propriet� in 
zone militarmente importanti (n. 19). 

SOMALIA 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se l'ordinamento del personale 
statale in servizio presso l'Anuninistrazione fiduciaria 
della Somalia, quale risulta dal D. P. R. 9 dicembre 
1952 n. 2359, preveda una disciplina uniforme per 
i civili e i. militari (n. 1). -II) Se tutte le norme, relative 
agli assegni, alle competenze, alle indennit� speciali, 
alla disciplina, al congedo ordinario, alle missioni, alla 
aspettativa per motivi di salute siano dettate cumulativamente 
e indistintamente per l'una e per l'altra categoria 
di personale (n. 1 ). 

STAMPA 

EDITORIA. -Quale sia la differenza dall'attivit� 
tipografica di stampa in genere, dalla attivit� editoriale 

(n. 4). 
STRADE 

CLASSIFICAZIONE. -Se la trasformazione di una strada 
da privata in pubblica possa desumersi unicamente 
dal fatto che il traffico su di essa abbia subito un certo, 
maggiore o minore, accrescimento (n. 22). 

SUCCESSIONI 

DIRITTO INTERNAZIONALE. -I) Se per il riconoscimento 
della qualit� di eredi di un pensionato statale, 
cittadino italiano, deceduto in Jugoslavia prima del 
Trattato di pace, debba essere applicata la legge italiana 

o quella jugoslava (n. 48). -II) Se possano essere accettati, 
qualora debba applicarsi la legge italiana, i docu, 
menti rilasciati nel luogo di attuale residenza degli eredi, 
non potendo i medesimi ottenere presentemente il 
rilascio dei documenti nel luogo ove si apr� la successione 
(n. 48). 



E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL .. MONDO 


A CURA DI SAL V �TORE SICA 

BRASILE 

I. -PREMESSE 
Ci troviamo con l'Unione del Brasile (Rep�bblica 
dos Estados Unidos do Brasil) e con i suoi 
Stati (Estados), di fronte all'esempio tipico in 
cui la difesa della Pubblica Amministrazione,. 
federale e degli Stati, � affidata non ad un Corpo 
organico di avvocati, ma al Pubblico Ministero, 
inquadrato nella Costituzione nella materia concernente 
il potere giudiziario (poder judiciario). 

La Costituzione 18 settembre 1945 tratta il 
potere legislativo (Do poder legislativo, cap. II), 
il potere esecutivo (Do poder �executivo, cap. III), 
il potere giudiziario (Do poder judiciario, cap. IV). 
Tali capitoli della Costituzione fanno parte del 
titolo I, che concerne l'organizzazione federale 
(organiza�ao federai). Il titolo II � dedicato alla 
giustizia negli Stati dell'Unione (Da justi�a dos 
Estados). Il titolo III della Costituzione � dedicato 
al Pubblico Ministero (Do Ministerio Publico ). 

. Mentre il potere giudiziario � assolto da alcuni 
tribunali determinati per l'Unione (Supremo Tribunal 
federal; Tribunal federal de recursos; Juizes 
e tribunais militares; juices e tribunais eleitorais; 
juices e tribunais do trapalho) (art. 94) e 
dei tribunali stabiliti dai singoli Stati secondo 
riserve predeterminate (art. 124), non vi � per la 
Repubblica che un solo Ministerio P�blico, � organizzato 
poi dall'Unione (art. 125) e dagli .Stati 
(art. 128). ' ' 

Il concetto di Pubblico Ministero � quindi inscindibile 
e rappresenta l'unit� ideale della Repubblica: 
di esso non pu� variare che l'organizzazione. 


II. -L'UNIONE 
1. Generaliter. -Il Ministerio P�blico della 
Unione (o Ministerio P�blico da Uniao) sar� organizzato 
dalla legge assieme alla giustizia comune, 
a quella militare, a quella elettorale ed a quella 
del lavoro (art. 125); la Costituzione non parla 
del Pubblico Ministero presso il Tribunal de contas. 
Il Ministerio Publico dell'Unione ha membri: 
1) per l'Unione; 2) per il distretto federale e cio� 
per 1a zona della capitale federale (capitai da 
Uniao, art. 1); per i territori (quelle zone non 
considerate ancora Stati, art. 1 e art. 127). 

L'Unione � rappresentata in giudizio dai pro 
curatori della Repubblica (procuradores da Rep�blica, 
art. 126, par. unico). Il Ministerio P�blico 
federale ha per capo il Procuratore generale 
della Repubblica (Procurador geral da Rep�blica). 
Il Procuratore generale � nominato dal 
Presidente della Repubblica, dopo che il Senato 
federale ne abbia approvato la designazione o 
scelta (escolha) fatta tra persone aventi gli stessi 
requisiti dei giudici (ministros) del Supremo Tribunal 
federai (art. 126; art. 99); esso pu� essere 
allontanato dalla carica (demissivel) ad nutum 
(art. 126). I membri del Ministerio P�btico dell'Unione, 
del Distretto federale e dei Territori 
sono assunti nei gradi iniziali della carriera (cargos 
iniciais da carreira) mediante concorso (articolo 
126). Dopo due anni di esercizio, essi non 
possono essere allontanati (demitidos) se non 
mediante sentenza giudiziale o mediante procedimento 
amministrativo in cui possono per� godere 
di ampio diritto di difesa; non possono peraltro 
essere rimossi (removidos) se non mediante decreto 
(representa�ao) motivato, del capo del Ministerio 
�P�blico, e fondato sulla convenienza del 
servizio (art. 127). 

La legge 1341 del 30 gennaio 1951 ha organizzato 
il Ministerio Publico da Uniao. Il titolo I 
della legge concerne l'organizzazione in genere. 
Il titolo II concerne il Ministerio Publico presso 
la Giustizia ordinaria; jl titolo III concerne il 
Ministerio P�blico presso la Giustizia militare; il 
titolo IV cpncerne il Ministerio Publico presso la 
Giustizia del lavoro; il titolo V concerne il Ministerio 
Publico presso la Giustizia elettorale. La 
legge 830 del 23 settembre 1949 tratta il Ministerio 
P�blico presso il Tribunal de Contas da lTniao 
(art. 29-33). 

2. Il Minist�rio P�blico in generale. -Il Ministerio 
P�blico da Uniao ha per funzione di attendere 
(zelar) all'osservanza della Costituzione federale, 
delle leggi e degli atti emanati dai pubblici 
poteri (art. 1); gli organi del Ministerio P�blico 
della Unione presso la Giustizia ordinaria, presso 
quella militare, presso quella elettoraie e quelJa 
del lavoro, sono, rispettivamente per quanto con--cerne 
le singole funzioni, indipendenti tra di loro 
(art. 1, par. unico). Alla nomina per le cariche 
del Ministero Pubblico dell'Unione, salvo per 
quella di Procuratore generale, si provvede con 

-151


carattere di stabilit� (caracter efetivo); i posti 
rispettivi costituiscono carriera (art. 2). Si provvede 
peraltro alla nomina del vice Procuratore 
generale della Repubblica (sub Procurador geral 
da Republica), in base a scelta di merito (merecimiento) 
fra i procuratori collocati in una graduatoria 
disposta in modo da comprendere due terzi 
soltanto delle unit� della categmia immediatamente 
anteriore, prese per ordine di anzianit� 
(art. 2, par. 2). Si accede ai gradi iniziali delle 
car.riere mediante concorso per titoli e per esami 
(de provas e titulos), tra le pers,one laureate in 
legge (entre bachareis em direito) di comprovata 
idoneit� morale e che abbiano pi� di quattro anni 
di pratica forense e non abbiano superato i trentacinque 
anni; per i funzionari pubblici l'et� massima 
� di quarantacinque anni (airt. 3). La legge 
tratta l'ordinamento delle carriere e cio� l'espletamento 
dei concorsi (art. 3, par. 1 a� 4); i trasferimenti 
(art. 4); le pr()mozioni (art. 5); queste 
avvengono alternativamente in base all'anzianit� 
di grado (por antiguidade de classe) ed in base 
al merito. I membri del Pubblico Ministero hanno 
diritto a percentuali (percentagens) soltanto quando 
si trovino nell'esercizio delle funzjoni, salvo nei 
casi previsti dalla legge ed in quelli di vacanze 
e licenze in cui godano dello stipendio (art. 11, 
par. unico). � regolato il sistema vacativo (articolo 
13 e segg.); � regolato il sistema disciplinare 
(art. 19 e segg.). Gli organi del Ministero Pubblico 
sono solidalmente responsabili assieme con l'Erario 
nazionale (Fazenda nacional). per qualunque 
danno derivante da negligenza, omissione od abuso 
nell'esercizio delle loro funzioni (art. 24). Una 
norma, che forse avrebbe dovuto essere contenuta 
nella Costituzione, stabilisce che i promotori della 
giustizia degli Stati e dei Territori, quando rappresentino 
in gi~dizio l'Erario nazionale, non potranno, 
in nessuna forma accettare e sostenere 
la difesa contro l'Unione (art. 26). 

Il Procuratore generale della Repubblica entra 
in possesso delle funzioni dinanzi al Ministero 
della Giustizia e degli interni (Ministro da justi�a 
e negocios interiores); il Procuratore generale presso 
la Giustizia del lavoro lo far� dinanzi al Ministro 
del lavoro, industria e commercio (Ministro �do 
trabalho, industria e Com�rcio); il Procuratore 
generale presso la Giustizia militare lo far� dinanzi 
al Ministro della guerra (Ministro da guerra); ad 
essi Procuratori generali spetta di mettere in possesso 
della carica gli altri membri del Ministero 
Pubblico che ad essi sono direttamente subordinati 
(art. 10). 

3. Il Ministero Pubblico dinanzi alla Giustizia 
ordinaria . ..:__ Sono organi del Ministero Pubblico 
federale: 1) il Procuratore generale della Repubblica; 
�2) il vice Procu:r:atore generale della Repubblica; 
3) i Procuratori della Repubblica del Distretto 
federale e negli Stati (art. 27). Gli uffici 
del Pubblico Ministero (Procuradorias da Republica) 
sono classificati, agli effetti della carriera, in 
tre categorie, secondo raggruppamenti di zone in 
tutto il paese, per la difesa (e la competenza) 
dell'Unione (intesa come organo differente dagli 
Stati, aventi i loro uffici rispettivamente per la 
loro difesa (e la competenza, art. 28); sono gradi 
iniziali della carriera quelli di terza categoria 
(uno presso la zona ricadente in un singolo Stato, 
art. 28, par. 1); il grado massimo della carriera � 
quello di vice Procuratore generale della Repubblica 
(art. 8, par. 2). �� 

Per quanto concerne la difesa della Pubblica 
Amministrazione federale (trascurandosi qui altra 
competenza), spetta al Procuratore generale della 
Repubblica: 1) d'invigilare (velar) sulla esecuzione 
della Costituzione, delle leggi, trattati, regolamenti 
ed atti del potere pubblico in tutto il territorio 
nazionale; 2) rappresentare l'Unione o l'Erario 
nazionale (Fazenda nacional) nelle cause civili 
in cui questa figurasse come attrice (autora) o 
convenuta (resistente) o coadiuvante (assistente) 
od opponente od in qualunque modo fosse interessata; 
3) assolvere alle pratiche giudiziarie, con 
conclusioni orali o per iscritto, a parte la materia 
penale: a) nelle cause civili che interessino l'Unione 

o l'Erario nazionale o gli enti autarchici che eseguano 
un servizio federale o le persone incapaci; 
b) nella omologaziOne di sentenze straniere 
e nei conflitti di giurisdizione e di attribuzione; 
c) nei ricorsi ordinari in quelle cause particolari 
dette di Mandado da seguran�a (in difesa e garanzia 
delle libert� costituzionali dei cittadini, similmente 
alle procedtire di cc amparo � di altre repubbliche 
americane); d) nei ricorsi straordinari in 
cui fossero interessati detti organi e persone o si 
allegasse la violazione del testo costituzionale; e) 
nei ricorsi presso il Supremo Tribunale federale, 
in genere non a:rnmissibili che per invalidit� della 
legge od atto anticostituzionale o per denegatorie 
dell'habeas corpus o del diritto di sicurezza (mandado 
de seguran�a), di cui all'art. 120 della Costituzione; 
4) di promuovere le cause dell'Unione, 
ricadenti nella competenza in prima istanza (originaria) 
del Supremo Tribunale federale, contro 
gli Stati ed il Distretto federale e difendere l'Unione 
nei casi in cui gli Stati (dell'Unione) ed il Distretto 
federale o qualunque nazione straniera 
muovessero azione contro .l'Unione; 5) iniziare 
(suscitar) presso il Supremo Tribunale federale, 
nei casi di competenza di questo, i conflitti 
tra l'Amministrazione federale e gli Stati della 
Unione; 6) pronunciarsi sulla convenienza, opportunit� 
o legalit� di un intervento in causa da parte 
dell'Amministrazione federale; 7) intervenire oralmente 
o per iscritto, dinanzi al Supremo Tribunale 
federale; 8) richiedere dagli organi competenti 
le incombenze, ,gli accertamenti od i chiarimenti 
necessari per il disimpegno delle sue funzioni; 
9) trascuriamo qui le attribuzioni organiche. 
Il vice Procuratore della Rep~bblica � incaricato 
della difesa federale presso il Tribunale Federal 
de Recursos, la cui competenza � prevista 
dagli articoli 103-105 della Costituzione (art. 33 
36). I procuratori della Repubblica, come avvocati 
dell'Unione, ne difendono gli interessi in tutte 
le cause pendenti dinanzi ai giudici' degli �Stati 
dell'Unione, del Distretto federale e dei territori,._ 
secondo l'assegnazione ad essi delle cause, disposta 
in base alla singola regolamentazione della 
Procuradoria, ispirata alle istruzioni date dal Procuratore 
generale (art. 37). Sono elencate le at



-152 


tribuzioni dei Procuratori della Repubblica (ventuno 
ordini di competenza di difesa, art. 38) anche 
per quanto concerne le singole tre categorie di 
procuratori (art. 40). 

4. Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la 
Giustizia militare. -Sono organi del Ministero 
Pubblico presso la Giustizia militare: il Procuratore 
generale della Giustizia militare (o Procurador 
geral da Justi�a militar); 2) i Promotori militari 
(Promotores militares, art. 53). Vi sono anche qui 
tre categorie; la prima categoria � destinata presso 
la Procura generale; la seconda categoria presso 
gli Uffici (auditorias) del Distretto federale; la 
terza categoria presso le altre auditorias (art. 53, 
par. 1); sono gradi iniziali della carriera quelli 
di terza categoria (art. 53, par. 2). � stabilita la 
competenza del 'Procuratore generale della Giustizia 
militare (artt. 54-55) e dei promotori (artt. 5657). 
Il Procuratore generale della Giustizia militare 
� nominato fra i laureati in legge aventi almeno 
dieci anni di pratica forense (art. 54); la 
nomina � fatta da una Commissione. 
5. Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la 
Giustizia del lavoro. -Sono organi del Ministero 
Pubblico presso la Giustizia del lavoro: 1) il Procuratore 
generale della giustizia del lavoro (Procurador 
geral da Justi�a do trabalho); 2) i procuratori 
del lavoro di prima e seconda categoria 
(Procuradores do traballio de primera e segunda 
categoria); 3) i sostituti procuratori del lavoro 
(Procuradores do trabalho adjunctos, art. 61). 
Sor�o gradi iniziali della carriera quelli di sostituto 
Procuratore generale del lavoro (art. 63). Sono 
stabilite le competenze rispettive del Procuratore 
generale (art. 65) e dei procuratori di prima (art. 66) 
e di seconda categoria (art. 67) nonch� dei sostituti 
procuratori del lavoro (art. 68). Il Procuratore 
generale presso la Giustizia del lavoro � nominato 
fra i laureati in legge aventi almeno dieci anni 
di pratica forense; la scelta � fatta da un.a apposita 
commissione (art. 64). 
6. Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la 
Giustizia elettorale. -Sono suoi organi: 1) il Procuratore 
generale presso la giustizia elettorale 
(Procurador geral da Justi�a eleitoral); 2) i Procuratori 
regionali (Procuradores regionalis); 3) i 
Promotori pubblici (Promotores p�blicos, art. 72). 
Esercita le funzioni di Procuratore generale presso 
il Tribunale superiore elettorale (Tribuna! Superior 
eleitoral) il Procuratore generale della Repubblica 
(art. 73). Questi � il capo del Ministerio Publico 
eleitoral e ne sono classificate le attribuzioni 
in otto ordini di competenza (art. 7 4). Servir� 
come Procuratore regionale presso il Tribunale 
regional eleitoral il Procuratore della Repubblica 
destinato nel rispettivo Stato (art. 75); � definita 
la competenza dei promotores (art. 79). 
7. Il Ministerio P�blico junto ao Tribunal de 
contas. -Spetta a questo di promuovere, completare 
l'istruttoria e difendere gli interessi dell'~
Lmministrazione, della Giustizia e del. Pubblico 
Erario (art. 29, legge 830 del 23 settembre 1949). 
Esso consta di un rappresentante con la denominazione 
di procurador e di un sostituto con la 
denominazione di un sostituto Procuratore (articolo 
29). Il procuratore ed il sostituto Procuratore 
presso il Tribunal dell'Unione sono nominati dal 
Presidente della Repubblica tra i cittadini brasiliani, 
il primo avente i requisiti richiesti per la 
nomina degli stessi magistrati (ministros) di quel 
Tribunale, ed il secondo ove attesti l'esercizio. almeno 
per cinque anni della carica di magistrato 

o di pubblico ministero o dell'Avvocatura (art. 30). 
Sono elencate le attribuzioni del Procuratore 
(art. 32) e del sostituto Procuratore (art. 33). 
III -GLI STATI 

1 . .ALAGOAS. 
Costituzione 9 luglio 1947. Il Ministerio P�blico 
� costituito dal Procuratore generale dello Stato 
(Procurador geral do Estado), che ne � il capo 
ed il rappresentante presso il Tribunal de justi�a, 
presso cui siede senza� voto, e dai curadores, promotores 
e sostituti (adjuntos) dinanzi agli altri 
giudici (art. 8�). Il Procuratore generale � nominato 
dal Governatore dello Stato (art. 80, par. 1) 
e pu� essere allontanato ad nutum (art. 80, par. 2); 
gli altri membri sono nominati per concorso bandito 
dal Tribunal de justi�a con la collaborazione 
del Procurador geral do Estado e del Conselho seccional 
da Ordem dos avogados do Brasil (art. 81). 
Non vi � Tribunal de Contas. 

.�MAZONAS. 

Costituzione 14 luglio 1947. La Legge organizza 
il Ministero Pubblico dello Stato presso la Giustizia 
ordinaria, militare ed elettorale (art. 65). Sono 
organi del Ministero Pubblico: 1) il Procuratore 
generale (Procurador geral); 2) il vice Procuratore 
generale (sub Procurador); 3) i Promotori di 
giustizia (Promotores de justi�a); 4) i Curadores 
especiais; 5) gli altri funzionari designati dalla 
legge (art. 66). Il Procuratore generale ed il vice 
Procuratore sono di libera nomina da parte del 
Governatore dello Stato e sono scelti tra persone 
aventi determinati requisiti (art. 66, par. unico). 
Il Procuratore generale � il capo del Ministero 
Pubblico (art. 67). Non vi � un Tribuna! de contas. 


3. BAJiITA. 
Costituzione 2 agosto 1947. Il Procurador geral 
da justi�a, che funziona presso il Tribunal de Justi�a, 
� nominato dal Governatore dello Stato 
con approvazione del potere legislativo tra persone 
aventi determinati requisiti; esso pu� essere allontanato 
ad nutum (art. 71). Gli interessi dell'Erario 
dello Stato (Fisco), sono difesi .dalla Procuradoria 
da fazenda (art. 71, par. 2) dinanzi al Trk 
bunal da justi�a e nella comarca (divisione territoriale) 
della capitale dello Stato. Nelle altre comarcas 
vi sono uno o pi� promotores (art. 72), 
nominati dal Governatore per concorso (art. 72, 



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par. 1); possono essere creati sostituti promotori 
(ajuntos do P.romotor, art. 73). Vi � un vice Procuratore 
(sub Procurador) presso il Tribunal de 
contas, il quale rappresenta gli interessi dello 
Stato (art. 89, par. unico). 

4. CEAR�, 
Costituzione 23 giugno 1947. Sono organi del 
Ministero Pubblico: 1) il Procuratore gener;:i,le 
(Procurador geral), assistito da vice procuratori 
generali (sub procuradores gerais); 2) i curadores 
ed i Promotores de justi�a; 3) gli altri organi stabiliti 
dalla legge (art. 72). Il Procuratore gt=merale 
ed i vice Procuratori sono nominati dal Governatore 
dello Stato, previa �pprovazione del potere 
legislativo, tra persone aventi determinati requisiti 
(art. 72, par. 1). L'ammissione al grado iniziale 
avviene per concorso (art. 74). Presso il Tribunale 
de contas, rappresenta gli interessi dell'Erario 
dello Stato un Procurador, nominato liberamente 
dal Governatore tra persone aventi determinati 
requisiti (art. 85). 

5. ESPIRITO SANTO. 
Costituzione 26 luglio 1947. Il Procuratore generale 
dello Stato (Procurador geral do Estado) � 
capo del Pubblico Ministero, il quale � organo 
da lei fiscal (art. 51), e cio� ha competenza propria 
a difendere gli interessi dello Stato. Pu� essere 
nominato a tale carica soltanto colui che possieda 
i requisiti per la nomina a giudice di appello (desembargador), 
in base all'art. 124, comma V della 
Costituzione federale (art. 52). Per la difesa presso 
i mandamenti di prima istanza (comarca de primeira 
entrancia), i procuratori avranno i requisiti 
dei. giudici (juices de direito, art. 52). Non vi � 
Tribuna! de contas. 

6. GoI�S. 
Costituzione 20 luglio 1947. Il Ministero Pub� 
blico � esercitato dal Procurador geral de justi�a, 
ch� ne � il capo ed � nominato dal Governatore 
previa approvazione della Asambleia legislativa; 
l'allontanamento avviene ad nutum; dai Promotores 
de justi�a; dai sub Promotores de justi�a; 
dagli . altri organi designati dalla legge; questi 
ultimi sono nominati dal Governatore tra persone 
aventi determinati requisiti (art. 65). Presso 
il Tribunale de contas � previsto un abogado, 
nominato dal Governatore, previa approvazione 
dell'Assemblea legislativa (art. 31). 

7. MARANHAO. 
Costituzione 28 luglio 1947. Il Ministero Pubblico 
� esercitato: 1) dal Procuratore generale dello 
Stato che ne � il capo; 2) dai Promotores p�blicos; 
3) dal Procuratore degli affari erariali (Procurador 
dos feitos da fazenda); 4) dagli altri organi 
istituiti dalla legge (art. 77). Il Procuratore generale, 
di libera nomina da parte del Governatore, � scelto 
fra persone aventi determinati requisiti (art. 78); 
gli altri membri provengono dal concorso per ilgrado 
iniziale (art. 79). Non esiste Tribunal de contas. 

8. MATO GROSSO. 
Costituzione l1 luglio 1947. Sono organi del 
Ministerio P�blico estadual: 1) il Procurador geral 
de justi�a; 2) i Promotores de justi�a e le altre 
persone che esercitino le funzioni a questi spet� 
tanti (art. 56). Il Procuratore generale esercita 
presso il Tribunal de Justi�::i., � il capo del Pubblico 
Ministero ed � scelto (dal Governatore) tra 
persone aventi determinati requisiti (art. 57); esso 
pu� essere allontanato ad nutum (art. 57, par. 
unico). Non vi � Tribunal de contas. 

9. M!NAS .GERAIS. 
Costituzione 14 luglio 1947. Il Ministero Pubblico 
� esercitato: 1) dal Procurador geral do Estado 
che ne � il capo ed � nominato dal Governatore 
previa approvazione dell'Assemblea legislativa; 
2) dai sub procuradores gerais do Estado; 
3) dai Curadores; 4) dai Promotores de justi�a; 
5) dagli altri ausiliari creati dalla legge (art. 74). 
L'ingresso nella carriera avviene in base a concorso 
per esami (art. 75). Per il Tribuna! de contas 
(artt. 37-40). 

10. PAR�. 
Costituzione 8 luglio 1947. Il Ministerio Publico 
� composto dal Procurador geral do Estado, che 
ne � il capo ed � di libera nomina ed allontanamento 
ad nutum da parte del Governatore (art. 64); 
la legge stabilisce gli altri organi ausiliari, che 
dovranno essere nominati per concorso (art. 64, 
par. unico). Per il Tribuna! de cuentas (art~. 34-35). 

11. P ARA�BA. 
Costituzione 11 giugno 1947. Il Ministero Pubblico 
ha per capo il Procuratore geral do Estado, 
nominato dal Governatore tra persone aventi 
determinati requisiti (art. 67) e che da questo 
pu� essere allontanato ad nutum (art. 67) paragrafo 
unico). La legge stabilir� un Consiglio superiore 
del Ministero Pubblico (Conselho superior 
do Ministerio P�blico ), composto dal Procuratore 
generale, dal Procurador fiscal, dal Presidente da 
Ordem dos advogados (Se�ao da Paraiba) e dal 
sub Procurador (art. 68). Sono previsti promotores 
(art. 69, par. 1), sostituti ed ausiliari (art. 69, 
par. 2). Non esiste Tribunal de contas. 

12. PARAN�. 
Costituzione 12 luglio 1947. Sogo organi del 
Ministero pubblico: 1) il Procurador geral do Estado; 
2) il sub Procurador geral do Estado; 3) i promotores 
p�blicos ed i curadores; 4) gli altri organi 
stabiliti dalla legge (art. 76). Il Procuratore generale 
siede presso il Tribuna! de Justi�a-,. � il capo 
del Ministero Pubblico, � nominato dal Governa-�tore 
dello Stato tra persone aventi determinati 
requisiti (art. 76, par. 1); � dimissibile (demissivel) 
ad nutum (art. 76, par. 2). Per il Tribunal de con


. tas (ar~t. 36-40). 


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13. PERNAMBUCO. 
Costituzione 25 luglio 194 7. Il capo del Ministero 
Pubblico � il procuratore generale dello Stato, nominato 
dal Governatore tra i membri di carriera, ma 
dimissibile ad nutum (art. 97). Gli altri membri 
sono nominati mediante concorso per titoli e per 
esami (art. 99). Non esiste Tribuna! de contas. 

�� 14. PIAU�. 

Costituzione 22 agosto 194 7. Sono organi del 
Ministero Pubblico il Procurador geral de justi�a, 
il Sub Procurador de justi�a, i promotores publicos 
ed i loro rispettivi sostituti (art. 93). Procurador 
geral � nominato un Promotor p�blico, conservando 
il cargo efectivo (art. 94, par. 2). Ogni volta 
che il Tribunal de Justi�a decide la incostituzion::
iilit� di una norma di legge o di un atto governativo, 
il Procurator geral ne informa, entro 48 
ore, il Governatore (art. 96). I promotores sono 
nominati dal Governatore su designazione del 
Procuratore generale in base ad un triplice elenco 
di persone aventi determinati requisiti (art. 97); 
solo i promotores possono accedere alla carica 
di sub procurador (art. 97, par. unico). Sono previsti 
per la difesa degli affari erariali un Procurador 
dos feitos da fazenda e sostitu~i di prima e 
seconda categoria, nominati dal Governatore con 
l'osservanza delle condizioni stabilite per la nomina 
dei promotores (art. 101). Il Procurador dos feitos 
da fazenda do Estado serve presso il Tribunal 
de contas come Procurador do Estado junto ao 
Tribuna! de contas (art. 53). 

13. RIO GRANDE DO NORTE. 
Costituzione 25 settembre 1947. Il Ministero 
Pubblico � governato dallo Estatut� do Ministerio 
P�blico, distinto dalla legge della organizzazione 
giudiziaria. Esso � esercitato: 1) dal Procurador 
geral do Estado, che ne � il capo ed � di 
libera scelta del Governatore tra persone av,enti 
determinati requisiti; 2) dai promotori di giustizia 
e dai loro sostituti; 3) dagli altri organi stabilit� 
dalla legge (art. 71). L'ingresso nella carriera 
avviene per titoli e per esami (art. 79). Non � previsto 
un Tribunal de contas. 

16. RIO GRANDE DO SuL. 
Costituzione 8 luglio 1947. Il Ministero Pubblico 
difende gli interessi dello ,Stato (art. 126); il Procurador 
geral ne � il capo (art. 127); il Ministero Pubblico 
� costituito da procuradores, curadores, promotores 
de justi�a e da altri funzionari stabiliti dalla 
legge (art. 127). Il Procurador geral � nominato dal 
Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa, 
tra persone aventi determinati requisiti 
(art. 128). L'ingresso in carriera avviene per gli altri 
membri in base a concorso per titoli ed esami 
(art. 310). Per il Tribunal de contas (artt. 122-125). 

17. RIO DE JANEIRO. 
Costituzione 20 luglio 1947. La legge stabilisce 
la competenza del Ministerio P�blico in materia 
di rappresentanza e difesa degli interessi del Pubblico 
Erario (art. 69). Esercitano �l PUbblico Ministero: 
1) il Procurador geral do Estado; 2) i promotores 
de justi�a, i curatores gerais ed altre persone 
previste dalla legge (art. 60). Il Procuratore 
generale � il capo del Pubblico Ministero, esercita 
presso il Tribunal de Justf�a, � nominato dal 
Governatore, previa approvazione dell'Assemblea 
legislativa, tra persone aventi determinati requisiti 
ed � dimissibile ad nutum (art. 62, art. 24, 
VI). L'ingresso in carriera avviene per nomina 
da parte del Governatore in base a scelta su triplice 
elenco di graduazione di concorso per esami 
(art. 63). Per il Tribunal de contas (artt. 32c33), 
riforma in base alla legge costituzionale n. 1 del 
13 dicembre 1949. 

18. SANTA CATHARINA. 
Costituzione 23 luglio 1947. La legge stabilisce 
la competenza del Pubblico Ministero per la rappresentanza 
e difesa degli interessi del Pubblico 
Erario (art. 85). Sono organi del Pubblico Ministero: 
1) il Procurador geral do Estado; 2) il sub 
Procurador geral do Estado; 3) i promotores p�blicos 
e le altre persone stabilite dalla legge (articolo 
86). Il Procuratore generale esercita presso 
il Tribunal de Justi�a, � il capo del Pubblico Ministero, 
� nominato dal Governatore tra persone 
aventi determinati requisiti, � dimissibile ad nutum 
(art. 87); il sub Procurador � nominato dallo 
Chefe do poder executivo (e cio� dal Governatore) 
(art. 88); i promotori sono nominati dal Governatore 
in base a concorso per titoli {art. 89). 
Non esiste Tribunal de contas. 

19. SA.o PAULO. 
Costituzione 9 luglio 194 7. Il Ministerio P�blico 
� organizzato da una legge speciale, tenuto conto 
che l'ingresso in carriera avviene per titoli e per 
esami, dinanzi ad una Commissione presieduta 
dal Procurador geral de justi�a (art. 5Q). Per il 
Tribuna! de contas (artt. 69-70). 

20. SERGIPE. 
Costituzione in D. O. di Sergipe del 16 luglio 
1947. Il Ministero Pubblico ha per capo il Procurador 
geral do Estado che lo rappresenta presso 
il Tribunal de Justi�a (art. 84); il Procurador 
geral � nominato dal Governatore tra persone 
aventi determinati requisiti (art. 86). Il Ministerio 
P�blico � regolato dal Codigo do Ministerio P�blico, 
distinto dalla legge sull'organizzazione giudiziaria 
(art. 88). Gli altri membri accedono al 
grado iniziale con concorso (art. 88, lett. b). Nori 
vi � Tribuna} de contas. 

(4101103) Roma, 1956 -Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.