ANNO IX -N. 5-6 l\IAGG10-GIUGNO 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTJOOLI ORIGINALI Appunti per uno atudio aul coaiddetto negozio in frode della legge fiacale. dell'Avv. B. BACCARI, p. 119. ' II. NOTE DI DOTTRINA 1) L. MONTESANO: I provvedimenti di urgenza nel proceaao civile, Napoli, Jovine, 1955. Recensione critica dell'Avv. G. del GRECO, p. 124. 2) Boletim do Miniat�rio da Juati�a n. 52, Janeiro 1956, Lisboa. Recen sione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 124. 3) L'Avvocatura Regia del Granducato di Toacana, dell'Avv. L. PACI� NOTTI, p. 125. _,. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale -Intervento del Presidente del Consiglio -Leggi anteriori alla costituzione Competenze -Art. 113 della legge di P. S. (Corte Costituzionale), p. 126. 2) Cassazione civile -Ricorso principale non depositato -Controricorso -Ammissibilit� (C. Cass.), p. 128. 3) Imposta di registro -Agevolazioni fiscali -Opposizione ad ingiunzione (C. Cass.), p. 129. 4) Imposte e tasse -Imposta fabbricati -Beni demaniali -Reddito imponibile effettivo o presunto (C., Cass.), p. 130. 5) Imposte e tasse -Legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 35 -Esonero dalle sopratasse e pene pecuniarie -Condizioni (C. Cass.), p. 131. 6) Locazione -Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le riparazioni edilizie -Natura di rapporto locatizio -Proroga (Corte Cass.), p. 128. 7) Locazione -Blocco legale dei canoni -Aumenti -Domanda -Decorrenza (C. Cass.), p. 132. 8) Omissione di atti di ufficio -Ordine dato dal superiore -Annullamento per illegittimit� -Irrilevanza dell'annullamento ai fini penali, (C. Cass.), p. 133. IV. ORIENTA#,ENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI MERITO 1) Atti amministrativi -Provvedimenti generali del C.I.P. -Natura regolamentare -Legittimit� -Atti di accertamento costitutivi -Giurisdizione del Consiglio di Stato (Trib. Roma), p. 137. 2) Imposta di registro -Solidariet� delle parti contraenti (Tribunale Genova), p. 138. V. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA <JORTE DI OASSAZIONE, p. 140. VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 144. VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMPARATA, p. 150. I ANNO IX -N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO PUBBLifJA.ZIONE DI SERVIZIO APPUNTI PER UNO STUDIO SUL COSIDDETTO NEGOZIO IN FRODE DELLA LEGGE FISCALE A proposito di una recente sentenza del Tribunale di �Milano 1. Lo spunto per queste brevi note � stato offerto da un caso di specie (1), che ha richiamato l'attenzione su un fenomeno oggi molto frequente .in pratica, e, peraltro, in principio, scarsamente considerato ai fini di un esatto inquadramento, che ne consenta la concreta repressione. Accennare al problema, impostarlo possibilmente nei suoi esatti limiti e, prospettarne gli effetti � lo scopo di queste note, cui potr� seguire l'esame delle varie e numerose applicazioni nei diversi campi, nei quali il fenomeno si attua, assumendo, talvolta, aspetti peculiari. 2. In genere, le attivit� negoziali caratterizzate dall'intenzione delle parti di evitare l'applicazione di ogni o di un maggior onere tributario (3) vengono qualificate in frode della legge fiscale con una formula, sulla cui propriet� si avr� modo di tornare. Intanto, va preliminarmente rilevato che l'attivit� negoziale posta in essere dalle parti consiffatta intenzione pu� mirare a creare una situazione fittizia, nel senso che la volont� dell'atto non � sorretta dalla volont� negoziale, o che questa non esiste (1) Il caso di specie, sottoposto al Tribunale di Milano o da questo deciso con la sentenza n. 5716, in data 21 ottobre- 2 dicembre 1954, era il seguente: Il giorno prima della morte di N.M., avvenuta per adenocarcinoma bronchiale, tra i figli e la moglie di lui si costituiva una societ� per azioni, alla quale, alcune ore prima del decesso, veniva venduto da N.M. l'intero complesso aziendale di sua propriet�. Il contratto, mediante il quale era stata trasferita la propriet� dell'azienda, veniva regolarmente registrato e la relativa imposta percetta. (2) Che, nel caso di specie, cui si � accennato, si � in presenza di un'attivit� negoziale svolta dalle parti al fine di ottenere il risultato di trasferire la titolarit� dei diritti sull'azienda diN.M. ai figli ed alla moglie di questi, senza pagare l'Imposta sulle successioni mortis causa o quella sulle donazioni, corrispondendo al fisco soltanto l'imposta sulla compravendita di minor importo, si pu� ritenere gi� in base alla schematica esposizione dei fatti. Tale intenzione delle parti, poi, nella specie, si rivelava esclusiva determinante della loro complessa attivit� anche attraverso una serie di altre circostanze di fatto. La stessa previa costituzione della societ� tra quelli, cui sarebbe spettato per successione mortis .causa il patrimonio di N.M. evitava, d'altra parte, l'applicazione della norma, di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90. perch� nulla le parti hanno voluto o che questa � diretta alla produzione di altri effetti e si estrinseca in un altro atto perch� questi effetti le parti vogliono che si producano. Ma pu� anche accadere che le parti mirino a creare una situazione reale nel senso che la volont� dell'atto esiste ed � diretta alla produzione di quegli effetti propri dell'atto posto in esse1;e. 3. L'indagine, di solito particolarmente delicata e complessa (3), in un caso concreto pu� condurre ad accertare il ricorrere tanto della prima che della seconda ipotesi. Nel primo caso si sar� in presenza di un fenomeno di simulazione (4), assoluta o relativa che (3) Tanto delicata che, in pratica -a parte la non sempre precisa distinzione delle varie categorie, a cui si accenna (e giustamente � stata rilevata in proposito la non felice sistemazione in uso nei nostri pi� accreditati repertori), e la conseguente confusa applicazione dei concetti relativi -� stata opportunamente adottata la formulazione di tesi e di conclusioni principali, e subordinate, adattamento, autorevolmente avallato, mediante il quale si rende possibile l'esperimento di azioni profondamente diverse tra loro. (4) Ed appunto di simulazione ha deciso trattarsi per il caso di specie riportato il Tribunale di Milano ed esattamente, in quanto numerosi elementi dimostravano in modo esauriente che le parti avevano inteso creare una situazione fittizia. Situazione fittizia, che poteva caratterfazare anche il contratto costitutivo di societ�, inquadrabile, per quanto si � rilevato circa il disposto dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, nell'attivit� svolta dalle parti al fine di non essere tenuti alla maggior imposta. Ma -a parte la tesi, pur autorevolmente sostenuta della impossibilit� della impugnativa di simulazione di un contratto di societ�, regolarmente costituita dal punto di vista formale e registrata -va osservato che difficilmente un negozio costitutivo di societ� appare configurabile come simulato. Nella specie, poi, sembrava che la costituzione di societ� era realmente voluta, sia pure per il raggiungimento di uno scopo trascendente la causa del contratto; o, almeno, poteva esserlo -dati gli estremi di fatto -con la conseguente impossibilit� di fornire la prova della simulazion!'l, . gi� difficile in principio. D'altra parte, si sarebbe trattato pur sempre di un negozio mezzo, che, se, con la sua presenza, serviva a dimostrare ulteriormente il�fondamen,to dell'attacco al negozio fine, non richiedeva nella specie un'impugnazione ex se, tanto pi� che, caduto il contratto di compravendita, si concretava gi� il dirittoalla maggior imposta. -120 sia, .e la disciplina potr� essere quella prevista dagli articoli da 1414 a 1417 del Codice civile. L'Amministrazione finanziaria come terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla simulazione potr� farla valere (5) in confronto delle parti. 4. Di interesse indubbiamente maggiore si presenta, per�, l'altra ipotesi: quella, cio�, di una situazione reale, voluta dalle parti, con l'intento, tuttavia, di evitare l'applicazione di ogni o di un maggior onere tributario. Se e di quali mezzi pu� giovarsi l'Amministrazione finanziaria di fronte ad una attivit� negoziale del genere � 5. La presenza di questa intenzione delle parti, che costituisce uno scopo ulteriore rispetto alla causa del negozio prescelto -od a quella dei pi� negozi adottati -richiama la figura dell'attivit� negoziale indiretta. Tale categoria, sulla cui utilit� dommatica si � molto discusso, non appare dotata di una propria autonomia, nel senso che il motivo, che va oltre la causa del negozio -o le cause dei pi� negozi attraverso i cui effetti tipici, per necessaria conseguenza, si raggiunge lo scopo ulteriore (6), che le parti si proponevano, non � preso inconsiderazione per s� nel nostro ordinamento giuridico, ma solo in quanto esso si presenti suscettibile di una particolare � qualificazione, in relazione alla quale soltanto l'ordinamento prevede determinati effetti. Dire, quindi, che si � in presenza di un'attivit� negoziale indiretta significa dire tutto e dire niente, nel senso che ci� non indica quali conseguenze possano riconnettersi ad una tale. conclusione, se non attraverso un'ulteriore indagine, che conduca ad una qualificazione del motivo e, quindi, ad un'eventuale sistemazione di siffatta attivit� in una delle categorie prese in considerazione e disciplinate dalla legge (7). (5) Nella causa relativa al caso riportato venne anche sollevata la questione dell'interesse dell'Amministrazione :finanziaria, sostenendosi che, prima della morte di N.M., il credito di essa non poteva dirsi sorto. La questione suscettibile di pi� ampie considerazioni, che porterebbero lontano. dall'argomento in esame, a parte il fatto che, nella specie, si sarebbe potuto trattare di simulazione relativa, con l'esistenza di una donazione, sottoposta ad un onere tributario pari a quello della successione mortis causa, ci offre, intanto, lo spunto per chiarire che all'espressione usata nell'art. 1415 Codice civile, comma 20, deve attribuirsi un significato diverso e pi� ampio che all'espressione cc creditore >l. (6) Risultato che non deve dipendere, in modo immediato e diretto, da clausole e condizioni contrattuali, ma ha da essere piuttosto conseguenza, sia pure connaturata al negozio, del quale, tuttavia, non dovrebbe costituire un effetto tipico. (7) Va, qui subito, intanto, precisato che non sembra possibile -per quanto tale affermazione meriterebbe un pi� lungo discorso, che il carattere di queste note non consente,come nonconsente una esauriente giustificazione di altre affermazioni -che l'intenzione delle parti nel senso precisata possa condurre all'ipotesi prevista dall'articolo 1343 Codice civile: e ci� non solo quando viene adottato un negozio nominato, ch� in tal caso sembra inconcepibile l'esistenza di una causa� illecita, ma anche quando viene adottato un negozio tipico, perch�, quella intenzione non potrebbe mai assurgere a causa del negozio stesso, ma costituirebbe pur sempre un motivo. 6. In tale ricerca va, innanzitUtto, preso in esame il negozio in frode della legge, contemplato nell'art. 1344 Codice civile, non tanto per l'accostamento terminologico, quanto per un'identit� del meccanismo usato, cui potrebbe corrispondere l'applicabilit� del principio. In effetti, con il negozio in frode della legge fis.cale si tenta di eludere l'applicazione della norma tributaria, che prevede l'imposta od una maggior imposta, ottenendo un risultato giuridicamente analogo a quello preso in considerazione da siffatta norma, e, comunque, realizzando ugualmente lo interesse, che si intendeva perseguire. E, del pari, non si pu� dubitare che la norma tributaria, la quale collega ad un certo atto o ad una certa situazione il sorgere del rapporto tributario sia una norma imperativa, nel senso che essa non pu� essere derogata. Va, per�, considerato se l'espressione �norma imperativa � � stata usata nell'art. 1344 Codice civile con l'identico significato, con il quale � stata ora usata per qualificare imperativa la norma tributaria, di eui si � scritto, o, in altri termini, se sussiste, per ci�, una differenza tra il negozio in frode della legge, quale si � andato delineando nella pi� recente dottrina ed il negozio in frode della legge fiscale. Orbene, del duplice significato che all'espressione �norma imperativa � pu� attribuirsi, quello formale per cui essa comprende solo quelle norme, che prescrivono un comportamento positivo, i:ri. contrapposto alle norme cosiddette proibitive, le quali vietano un determinato comportamento, e quello sostanziale, per cui essa comprende tutte le norme inderogabili, impongano queste o vietino un determinato comportamento, in contrapposto alle norme derogabili, l'art. 1344 Codice civile non pu� che riferirsi a quest'ultimo, con una accezione comprensiva sia delle norme anche in senso formale imperative, sia di quelle in senso formale proibitive (8). Pu�, dunque, ritenersi che sotto quest'aspetto -ne sembra possibile introdurre tra le norme imperative ulteriori distinzioni -il negozio in frode della legge fiscale sia inquadrabile nella particolare categoria del negozfo in frode della legge. � stato, peraltro, rilevato che nel negozio in� frode della legge fiscale mancherebbe, fosse pure soltanto, l'elemento obiettivo del danno alla vita sociale, che la legge, con il disposto dell'art. 1344 Codice civile, si propone di impedire, e che, perci�, non si tratterebbe di frode alla legge in senso tecnico. Oggetto della elusione sarebbe l'interesse dello Stato alla percezione del tributo piuttosto che una norma posta a tutela di un interesse sociale: dunque, frode ai� terzi e non frode alla legge. L'osservazione �, senza dubbio, profonda, ma sembra possibile rilevare che pure nel negozio in (8) N� pu� ritenersi che il negozio in frode della legge va individuato in una certa relazione..c0n una norma proibitiva e non con una norma imperativa in general'2, perch� ci�, oltretutto, sarebbe in contrasto con le norme esaminate, dove si fa menzione di leggi imperative in generale, con un significato che, pure in considerazione dei precedenti legislativi, va inteso come comprensivo di tutte le norme inderogabili, comunque formalmente espresse e dovunque poste. -121 frode della legge :fiscale � l'elusione di una norma, che si tenta, e che costituisce il motivo di qu�lla determinata attivit� negoziale; che, poi, quella norma, ponendo un comando, tuteli l'interesse di un soggetto determinato non sembra escludere quel danno alla vita sociale, che si ritiene, inv�ce, sussistere anche nella elusione di una norma imperativa di natura tributaria; come, d'altra parte, pure negli esempi comunemente addetti di negozi in frode della legge non � possibile escludere la sussistenza dell'interesse di un determinato soggetto, tutelato da quella norma imperativa, che si �tenta di eludere. Diversa potr� essere la posizione, in cui, secondo i casi, questi due aspetti vengono in rilievo, il che potrebbe, per�, solo contribuire a spiegare la distinzione, che si vorrebbe introdurre, ma non anche a giustificarla. N� all'inquadramento del negozio in frode della legge fiscale nella categoria del negozio in frode della legge, prevista e disciplinata dall'art. 1344 Codice civile, potrebbe essere di ostacolo la gravit� della sanzione di nullit� -che potrebbe colpire l'intero negozio -una volta riscontrato anche in siffatti negozi quel danno sociale, cui si � accennato, accanto al danno della mancata percezione del tributo, accanto, cio�, a quel danno del terzo, che sussiste anche se meno evidente, negli altri negozi in frode della legge (9). D'altra parte, se si escludesse Papplicabilit� dell'art. 1344 Codice civile (10) in molti casi non si vedrebbe la possibilit� di percepire il tributo altrimenti (11). (9) E nemmeno sembra lecito invocare l'autonomia privata, se di essa si fa uso maliziosamente. Del resto, la volont� privata, in tanto � abilitata alla produzionedi determinati effetti, in quanto essa sia socialmente utile, in quanto, cio�, tenda alla realizzazione di un interesse, che l'ordinamento consideri meritevole di tutela; ove, quindi, le parti si determinino ad un negozio, o ad un certo negozio, per eludere una norma tributaria, � facilmente spiegabile la stessa sanzione dell?-nullit�, prima � che per la presenza del danno sociale, per l'assenza di un fine, che sia socialmente utile, in vista dell'interesse, che le parti intendono realizzare, e dell'intento perseguito. Altra e diversa � la difficolt� di provare nei casi concreti la presenza di un motivo fraudolento, nel senso accennato, ma � ovvio che ci� non pu� influire sulla questione di principio. (10) Degli effetti di alcune norme tributarie, e, tra queste, in primo piano, quella dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si dir� pi� oltre. Qui � sufficiente anticipare che esse non sembrano in� alcun modo inficiare la validit� della osservazione sopra riportata. (11) Diversa � la sfera di applicabilit� dell'art. 1345 Codice civile -del quale pure andrebbe esaminata la rilevanza ai fini tributari in uno studio completo sull'argomento -in relazione al peculiare fondamento della norma, la cui stessa distinta formulazione postula una autonomia rispetto a quella dell'art. 1344 Codice civile, atteso che il motivo fraudolento va considerato illecito, sia pure in un senso particolare. Intanto, la illeceit� del motivo fraudolento � caratterizzato da una certa relazione con una norma imperativa, mentre la illeceit�, di cui all'art. 1345 Codice civile pu� consistere nella contrariet� ad una norma imperativa non solo, ma anche all'ordine pubblico ed al buon costume. Questo, per�, naturalmente, � un aspetto meramente formale, di rilevanza marginale, in quanto servirebbe� a dimostrare solo che l'ipotesi prevista dall'art. 1345 Codice civile � pi� ampia di quella prevista dall'art. 1344 Codice civile. Gi� le altre differenze, cui ora si accenner�, appaiono di maggior rilievo e consistono nella non necessaria comunanza alle parti del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344 7. N� sembra che il venire in primo piano del danno di un determinato soggetto possa, peraltro, facilitare, con le relative conseguenze, un accostamento alla attivit� in frode dei creditori, la cui distinzione dalla frode alla legge � statavista appunto nella presenza in essa di un danno in sem;o proprio. Ed, invero, l'attivit� in frode dei creditori, che pu�. considerarsi una particolare applicazione del negozio indiretto, presa in considerazione dall'ordinamento precipuamente a tutela di interessi di determinati soggetti, non di un proprio iflteresse, costituisce pur sempre un sottrarsi ad una norma, ma non ad una norma imperativa, nel che � l'essenza della frode alla legge. E gi� per queste. considerazioni potrebbe essere ostacolato l'accostamento prospettato, in quanto si � ritenuto che la norma tributaria sia una norma imperativa e costituisca anzi tra le cosiddette norme materiali un prototipo. Senonch� un rilievo sembra ancor pi� decisivo e, cio�, che pur non essendo richiesta dall'art. 2901 Codice civile, anche se a determinate condizioni, la priorit� del credito, per l'applicabilit� dell'azione revocatoria resta, comunque, sempre essenziale il pregiudizio al soddisfacimento del credito. Nei casi, che qui si considerano, invece, non si tende a pregiudicare il soddisfacimento del credito ma ad impedire l'applicazione della norma tributaria, che ad un certo presupposto collega il sorgere del rapporto di imposta, ad impedire, cio�, il sorgere stesso del credito; e non � possibile, quindi, applicare i rimedi previsti per la frode ai creditori, perch� si � al di fuori di tale figura. Questa ricorrer� e i relativi rimedi si applicheranno se la obbligazione tributaria sia gi� sorta, o-, anche prima che essa sorga, per la particolare ipotesi prevista nell'art. 2901 Codice civile, sempre che vi sia una attivit� preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito ed in presenza di tutte le altre condizioni richieste: in tal caso, l'ente creditore potr� avvalersi dell'azione revocatoria, come qualsiasi altro soggetto di diritto, non sembrando che la natura pubblicistica di esso consenta una posizione, comunque, diversa da quella degli altri creditori. Per questa ipotesi, forse, sarebbe preferibile, anche al fine di una diversificazione terminologica, Codice civile, comunanza che � requisito essenziale per la rilevanza del motivo illecito previsto nell'art. 1345 Codice civile, e nel carattere di � esclusivo determinante " che il motivo illecito, di cui all'art. 1345 Codice civile, deve avere per essere rilevante, carattere, invece, che non risulta richiesto per la rilevanza del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344 Codice civile, pure questi aspetti ora considerati, che possono anche valere a giustificare la sussistenza di due distinte norme, non costituiscono la essenza della diversit�. La verit� � che che si tratta di due diversi fenomeni: in ambedue sussiste di comune la rilevanza eccezionale di un motivo, rimasto, nel senso in cui lo resta ogni motivo, fuori del negozio concreto, ma niente altrro. Pu� estendersi questo carattere comune alla presenza di un motivo particolarmente qualificato dalla illeceit�; ma, gi� dicendo questo, bisogna� distinguere, come si accennava, tra la illeceit� presa in consi. derazione dall'art. 1345 Codice civile che consiste in una �contrariet� alla norma imperativa, all'ordine pubblico, od al buon costume "� e la illeceit� del motivo fraudolento, che consiste in una relazione particolare con la norma imperl!:tiva, che non � propriamente di contrariet�. -122 conservare la espressione di cc frode al fisco ii, da distinguersi, comunque, sostanzialmente dalla frode alla legge fiscale, di cui solo si tratter� ancora. 8. In campo tributario l'applicazione dei principi, cui si � accennato, sar� contenuta in determinati limiti dalla esistenza di una serie di particolari norme, che, in vista appunto della frequenza, con cui si usa tentare la cosiddetta frode alla legge fiscale, per certi casi, nei quali, alla stregua della' esperienza, pi� probabile appare un siffatto intento delle parti, dettano delle disposizioni in forza delle quali possono aversi particolari effetti, come, ad esempio, la sottoposizione di quegli atti al trattamento tributario proprio di altri atti. Non si ritiene, tuttavia, convincente la tesi, secondo la quale l'applicazione in campo tributario dei principi sin qui considerati sia inipotizzabile in relazione alla disposizione dell'art. 8 della legge fondamentale sulla imposta di registro. In proposito, se anche pu� sostenersi che l'articolo 8, anzi richiamato, oltre a dettare in campo tributario una norma di ermeneutica, che � gi� fondamentale nella interpretazione, a tutti gli effetti, dei negozi giuridici, attribuisca all'Amministrazione finanziaria particolari poteri per l'accertamento, sembra debba pur sempre ammettersi la esistenza di limiti, oltre i quali all'ufficio finanziario non � consentito di andare. Questi limiti sono normalmente rappresentati dallo stesso atto e non si ritiene che dall'atto sia di norma possibile prescindere per andare alla ricerca della reale volont� delle parti o, addirittura, dei motivi, che le parti hanno guidato al negozio od alla scelta di un determinato negozio. Ma, come si � accennato, perch� possa ipotizzarsi l'applicazione dell'art. 1344 Codice civile � necessario, per ipotesi, che il motivo fraudolento non risulti dall'atto, almeno nel senso cio� che sia penetrato nell'atto esteriorizzandosi in qualche modo. Cosi come la simulazione, sia essa assoluta o relativa, non pu�, almeno di massima, desumersi dall'atto simulato ma soltanto dalla contraddizione con altro atto, in ipotesi, nascosto, o, comunque, da elementi estranei all'atto. Di guisa che, in principio, non potr� l'Ufficio. finanche nel campo stesso dell'imposta di registro, invocando il motivo fraudolento o la simulazione, applicare, ad esempio, iil considerazione del solo effetto economico del negozio posto in essere dalle parti, la tariffa propria di un diverso negozio, caratterizzato dallo stesso risultato in senso economico, perch� dall'atto presentato alla registrazione non si potrebbe prescindere, anche se dovesse ritenersi che l'imposta di registro tende a colpire il fatto economico, che attraverso il negozio si realizza e che attraverso il negozio viene colpito (12). (12) L'esistenza di numerose voci nella tariffa allegata alla legge fondamentale sull'imposta di registro, corrispondentemente ai diversi effetti giuridici, in confronto al numero, relativamente scarso dei fenomeni economici, cui essa si riferisce, sicch� ad uno stesso fatto economico corrispondono, in relazione ai distinti effetti giuridici, differenti imposizioni, sembra argomento di rilevante importanza a sostegno di quanto si � osservato. N�, infine, � convincente la tesi che l'intento fraudolento delle parti, nel senso indicato, sia irrilevante, perch� le parti per realizzare quell'intento non avrebbero pienamente soddisfatto il proprio interesse. Ed, infatti, la frode alla legge fiscale nelle articolazioni, cui si � accennato, deve consentire, in ogni caso, per ipotesi, il soddisfacimento pieno dell'interesse, che le parti si proponevano di realizzare, sia pure in modo indiretto, attraverso un risultato solo giuridicamente analogo (13). 9. La cosiddetta frode della legge fiscale, che va distinta da un diverso fenomeno, al quale potrebbe essere riservato il nome di <e frode al fisco,>> comprende, dunque, due �categorie, giuridicamente differenti in modo profondo (14). Per sottrarsi, in tutto o in parte, all'onere tributario afferente ad un determinato atto o ad una determinata situazione, infatti, le parti possono far ricorso alla simulazione, assoluta o relativa, nascondendo una violazione alla norma, od anche ad un negozio realmente voluto, ma illecito, nel senso precedentemente chiarito. � E, come, nel caso di simulazione, deve ammettersi, in principio, l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad agire per ottenere la relativa declaratoria, quando non ricorrano gli estremi per l'applicazione, dei particolari poteri riconosciuti alla stessa Amministrazione finanziaria dalle leggi tributarie, cos� non si ritiene posibile negare che al negozio realmente voluto dalle parti, caratterizzato, per�, dalla esistenza di un motivo fraudolento in relazione ad una norma tributaria, che stabilisca una imposizione sia applicabile la disciplina stabilita dall'art. 1344 Codice civile. Con la conseguenza che anche in questa ipotesi l'interesse dell'Amministrazione finan ziaria pu� realizzarsi, pur se non in vista di esso la norma � stata posta, di guisa che la realizzazione di quell'interesse, che, altrimenti, porebbe restare privo di ogni tutela, si appalesi come un effetto riflesso della norma, ma non per questo meno importante. BENEDETTO BACCARI Avvocato dello Stato (13) � evidente, del resto, che se le parti soddisfino un diverso interesse, non pu� ritenersi che si � in presenza di un negozio in frode della legge fiscale. In tal senso la preoccupazione da taluno avanzata circa un pericolo di completa invadenza dell'autonomia privata si rivela inconsistente. (14) Che frode e simulazione siano categorie giuridiche, tra le quali va assolutamente evitata ogni confusione, non sembra possa contestarsi. Ci� che si � osservato precedentemente ed il carattere di queste note esimono dall'insistere sulla distinzione e sui criteri, che a tale distinzione conducono. Ci� nonostante, la espressione cc frode della legge fiscale ii, nel senso lato e non proprio tecnico, che suole attribuirsi ad essa, � stata usata come comprensiva dei due distinti fenomeni giuridici, e, con la precisazione ora indicata, pu� anche continuare ad essere usata in tal modo. E, per vero, essa non si appalesa del tutto ingim:tificata, in quanto serve ad indicare-efficacemente l'intenzione delle parti di sottrarsi all'onere tributario ed al maggior onere tributario, pure ugualmente realizzando il proprio interesse, intenzione sempre identica, che esse perseguono e possono perseguire in modo tanto diverso. ._ 123 Per la redazione di queste note sono stati particolarmente tenuti presenti: SANTORO-PASSARELLI: Dottrine generali del diritto civile. BETTI: Teoria generale del negozio giuridico. CARIOTA-FERRARA: Il negozio giuridico nel diritto civile italiano. GIANNINI A. D.: Elementi iJ,i diritto finanziario. GIANNINI A. D.: Istituzioni di diritto tributario. MESSINEO: Dottrina generale del contratto. CARRARO: Il negozio iri frode della legge. ROTONDI: Gli atti in frode della legge. FERRARA: Della simulazione dei negozi giuridici, FERRARA: Teoria del negozio illecito. RUBINO: Il negozio giuridico indiretto. FERRARA: Costituzione di persona giuridica in frode della legge, in " Scritti giuridici vari �, vol. I, p. 415. AscARELLI: Sulla simulazione di modificazione statutaria, in �Riv. trim. di dir. e proc. civ.>>, 1950, p. 829. SANTORO-PASSARELLI: Interposizione di persona, negozio indiretto e successione della prole adulterina, in �Foro It. '" 1931, I, p. 176. DE MARTINO: Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, in �Giur. Compl. Cass. Civ.�, 1946, II, p. 1-705. CARRARO: Essenza del negozio in frode della legge, in" Dir. e Giur. � 1946, p. 97. OPPO: Recensione a <<il negozio in frode della legge� di Oarraro in "Riv. di dir. comm. 1944, I, p. _177. CARRARO: Valore attuale della massinna � fraus omnia corrumpit �, in "Riv. trim. di dir e proc. civ.�, 1949, p. 782. CALVOSA: La frode alla legge nei negozi giuridici, in �Dir, e Giur. �, 1949, p. 321. CESSARI. La struttura della "fraus legi �, in� Riv. trim. di dir. proc. civ.�, 1953, p. 1071. CARRARO: Mandato e sinnulazione in danno del fisco, in "Giur.-Compl. Cass. Civ. n, 1948, II, p. 49. CosATTINI: La revoca degli atti frauda�enti. MINOLI: Il fondamento dell'azione revocatoria, in� Riv. di dir. proc. �, 1953, I, p. 105. VANONI: Natura ed interpretazione delle leggi tributarie D'ANGELILLO: Le frodi fiscali. UKMAR: La legge del registro. BERLIRI~ Le leggi di registro . .��.�=��.�=�=�������=:-��..�:-�.-.".:-:�.�.����=:�:������:-:-:-� NOTE DI DOTTRINA .,----------------------------------------------------------------------------~--------- Lurnr MoNTESANO: I provvedimenti d'urgenza nel processo civile. Napoli, Jovine, 1955, pp. 158. L'accurato lavoro del Montesano giunge estremamente opport-o.no, non risultando ancora ben delimitato n� valiaamente impostato, l'ambito di applicazione degli articoli 700 e 702 Codice procedura civile. L'Autore inquadra i provvedimenti di urgenza tra le misure cautelari, e li considera come l'unico mezzo idoneo ad anticipare, in via provvisoria, gli e:ffet~i della tutela giurisdizionale desiderata dall'istante, ogni qualvolta tali effetti -a causa delle more del giudizio di merito __,risulterebbero in definitiva concretamente frustrati. Cosi la funzione del provvedimento di urgenza si identifica nella provvisoria risoluzione di un conflitto d'interessi, che attraverso la prevalenza dell'interesse esposto al pericolo di essere irreparabilmente leso, assicura all'eventuale definitivo rieonoscimento del diritto, la possibilit� di trovare piena attuazione. Con le accennate caratteristiche i P.rovvedimenti in esame nettamente si distinguono dalle misure dirette a conservare un bene o garantire un credito (come i sequestri, e i provvedimenti su denunzia di nuova opera o di danno temuto); e si rivelano concretamente efficienti specie nelle violazioni degli obblighi di fare o di non fare, esclusi, naturalmente, gli obblighi di fare infungibili. Il saggio, che si apre con cenni informativi sulle analoghe misure rintracciabili nel diritto angloamericano, ed in quello tedesco ed austriaco, dedica il capitolo centrale alla diligentissima analisi del testo dell'art. 700' Codice procedura. civile ed attraverso l'accurata interpretazione delle singole espressioni della norma, individua i rapporti, le affinit� e le differenze tra i provvedimenti d'urgenza e le altre misure cautelari; considera le categorie di diritti tutelabili; esamina tra i vari tipi di sentenze, quelle suscettibili di essere precedute dai provvedimenti medesimi; stabilisce la portata della locuzione cc pregiudizio imminente ed irreparabile n. Particolarmente curato � il terzo capitolo, che si occupa del procedimento di urgenza. In proposito meritano la massima attenzione le considerazioni svolte circa la durata dei provvedimenti di urgenza; che operando sul complesso di una situazione di .fatto in evoluzione, devono potersi adeguare -attra'Verso una serie indeterminata di valutazioni -alle mutevoli concrete circostanze di pericolo per il diritto dell'istante; pericolo che potr� essere maggiore o minore con lo scorrere del tempo ed il mutare degli eventi, e che talvolta potr� pure risultare in tutto o in parte scomparso. L'Autore ci trova del tutto consenzienti nei rilievi relativi all'inammissibilit� dei provvedimenti di urgenza nei riguardi della Pubblica Amministrazione; e ci� tanto nel caso in cui il richiedente miri a paralizzare gli effetti di un atto amministrativo, come nel caso in cui -attraverso il provvedimento d'urgenza -sostanzialmente si giunga ad imporre un determinato comportamento all'Amministrazione. Tale inammissibilit� trova naturalmente fondamento nel disposto dell'art. 4 dell� legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, e nella riconosciuta efficacia non solo costitutiva, ma anche dispositiva dei provvedimenti d'urgenza. Va aggiunto che in proposito ed al fine di superare almeno in parte l'eccepita inammissibilit�, non sarebbe affatto possibile distinguere tra attivit� pubblica ed attivit� di gestione della Pubblica Amministrazione, poich� anche nel caso in cui questa operi iure privatorum, permane l'impotenza del giudice a condannare l'Amministrazione ad un fare specifico, dato che un adempimento di tal genere presuporrebbe sempre un atto deliberativo dell'Amministrazione, e cio� un atto amministrativo al quale essa non pu� invece mai essere costretta dal giudice. G.d.G. Boletim do Minist�rio da Justi�a, n. 52, janeiro 1956, Lisboa, p. 708. A cura del Ministero della Giustizia portoghese viene edita la pubblicazione mensile di cui recensiamo il numero di gennaio di quest'anno. In questo numero sono contenuti studi dottrinari, relazioni su progetti di legge portoghese e di diritto internazionale, una vasta rassegna di giurisprudenza e di bibliografia giuridiche, e la pubblicazione di alcuni pareri resi dalla Procura generale della Repubbli�a su richiesta delle Amministrazioni dello Stato portoghese. Particolare importanza assume un pregevole studio di Adriano Paes da Silva Vaz Serra sulle obbligazioni pecuniarie (pp. 5-336). L'A., dopo aver dato la definizione di obbligazione pecuniaria, intesa quale obbligazione generica avente per oggetto il denaro, si sofferma sul di'Verso significato che questo ultimo termine pu� assumere e sul concetto di cc valore della moneta n (valore nominale, valore intrinseco, valore de troca interno ed esterno cio� potere di acquisto e valore corrente o commerciale). Premessi taluni cenni di diritto comparato (legislazioni portoghese, francese, tedesca;�svizzera~ bra-_ siliana, greca, italiana) l'A. tratta il problema della svalutazione monetaria in relazione al principio nominalistico consacrato nell'art. 727 del Codice civile portoghese. -�125 Le altre parti della trattazione concernono problemi di alto interesse economico-finanziario esaminati dal punto di vista della loro rilevanza giuridica (validit� delle stipulazioni in� moneta specifica; alterazioni interne ed esterne del sistema monetario; operazioni di garanzia; contratto di acquisto di moneta estera; diritto di pagare e diritto di esigere il pagamento in moneta nazionale; compensazioni fra crediti espressi in sistemi monetari differenti; rischio valutario nell'ipotesi di obbligazione di restituire; operazioni con mezzi di pagamento stranieri; ecc.). L'esposizione, particolarmente informata, e arricchita da un'ampia indicazione bibliografica e legislativa consente di cogliere a pieno i vari aspetti delle singole questioni trattate. Vanno, poi, segnalati i pareri emessi dalla Procura della Repubblica che attende, fra l'altro, ai compiti di rappresentanza e di difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato portoghese. Presso la Procura generale della Repubblica � costituito il Consiglio consultivo per lo svolgimento dell'attivit� di consultazione a favore delle stesse amministrazioni; I pareri pubblicati concernono la questione dell'ammissione di concorsi nell'Amministrazione d'oltremare dei candidati di sesso femminile; questioni in materia di promozioni dei funzionari; un caso di espropriazione per pubblica utilit� e la qu~stione della utilizzazione dei proventi del lavoro carcerario da parte dei reclusi. I singoli elaborati, in cui � frequente il richiamo alla dottrina pubblicistica italiana, d�nno occasioni di acquisire, per il modo esauriente con cui sono stilati, un'ampia informazione sugli istituti giuridici considerati. . A.T. L'Avvocatura regia del Granducato di Toscana Com'� noto, l'Avvocatura dello Stato (che fino al 1930 si chiam� R. Avvocat�ra Erariale) fu fondata da Giuseppe Mantellini, ultimo avvocato regio del Granducato di Toscana, sul modello appunto dell'Avvocatura regia di Toscana (v. Relazione sulla R. Avvocatura Erariale per gli anni 1926-29, pp. 3-4). Pu� essere perci� interessante conoscere l'origine, la formazione ed i compiti di quell'Ufficio legale da cui, in certo modo, nacque il nostro. Salito al trono di Toscana� nell'anno 1765, il granduca Leopoldo I di Lorena inizi� una lunga serie di grandiose riforme: liber� le terre dai vincoli del feudalesimo, del fedecommesso, della manomorta; riform� l'ordinamento amministrativo e quello giudiziario e il diritto ecclesiastfoo. Ci� a prescinnere dalle bonifiche dei terreni paludosi e dall'apertura d'importanti strade di comunicazione, fr� cui quella Pistoia-Modena, oggi via statale dell'Abetoh\) e del Brennero. Fra le innovazioni del grande sovrano riformatore nel campo amministrativo e giudiziario, non pu� considerarsi ultima l'istituzione, sancita con motuproprio 27 maggio 1777, della carica di avvocato regio. � qui da ricordare che gli uffici pubblici del Granducato, dato il titolo di altezza imperiale e reale che spettava ai granduchi della dinastia Asburgo-Lorena, in quanto arciduchi di Austria, principi imperiali d'Austria e principi reali d'Ungheria, si chiamavano regii, nonostante che non facessero parte di un Regno, ma di un Granducato. In base al detto motuproprio l'avvocato regi.o aveva l'incarico di �difendere e sostenere davanti � giudici e tribunali competenti tutte le cause meramente civili della R. Depositeria generale, dell'Uffizio del Fisco, dello Scrittoio delle Reali Possessioni, delle Fabbriche e Giardini, della Posta, del Monte Comune, del Mote di Piet�, delle Decime granducali, della Tassa di macine, del Lotto, e di tutti gli Uffizii compresi nell'Amministrazione generale � (art. 2). Doveva inoltre soprintendere agli Archivi di Stato, come pi� oltre si dir�. L'avvocato regio �ogni qual _volta dovr� comparire davanti ai Giudici o Tribunali dovr� godere della distinzione del posto e sedia sopra ogni altro difensore o interessato in causa � (art. 6). Il primo avvocato regio (da cui dipendevano sostituti avvocati e procuratori) fu Giuliano Tosi; ma essendo egli nell'anno successivo stato nominato auditore alla Consulta, fu sostituito da Giuseppe Vernaccini. Anche questi resse la carica per poco tempo, essendo nel 1778 passato auditore alla Ruota di Firenze. Gli successe Giovan Battista Cellesi, che tenne l'alto seggio fino al 1792; poi vennero Bernardo Lessi (1792-1805), Tommaso Magnani (1806-08); Francesco Cempini (1815-25) (*), Capitolino Mutti (1825-51), e infine Giuseppe Mantellini. � da notare che fin dal 1818 era stata affidata all'avvocato regio la direzione dell'Archivio Mediceo e di quello dei Dipartimenti delle Regie Rendite nonch� la custodia dei trattati e convenzionf internazionali e degli � istrumenti e atti solenni interessanti la Famiglia Reale e il Governo >>, Nel 1852 ebbe anche la direzione e_ custodia degli atti � sparsi negli archivi dei Ministeri�, nonch� l'Archivio detto delle Riformazioni, al quale era unito l'Archivio dei Confini giurisdizionali. Nell'Almanacco ufficiale del Granducato si legge che l'avvocato regi� trattava gli � affari interessanti gli eminenti diritti della Corona sopra i rispettivi territori del Granducato. Le materie interessanti lo stato civile delle persone, perci� che concerne le naturalizzazioni, adozioni, legittimazioni, interdizioni, e tutti i negozi relativi a trattati ed interessi dello Stato con gli Esteri, ed alle confinazioni con gli Stati limitrofi>> e finalmente trattava ��tutti i negozi relativi agli interessi della Corona per le Regie rendite, e per il Patrimonio privato, etutti gli affari di Nobilt� e di Cittadinanza�. Da questi cenni riassuntivi � facile rendersi conto del grande prestigio che godeva in To~cana l'Avvocatura regia. E questo prestigio, unito a quello personale dell'avv. Giuseppe Mantellini (che fu anche deputato di Firenze al primo Parlamento dell'Italia unita) fu probabilmente il motivo principale per cui il Governo nazionale, il quale, com'� noto, ebbe sede in Firenze dal 1865 al 1871, dette incarico proprio al Mantellini di �formare l'Avvocatura erariale. LUIGI PACINOTTI (*) Occorre aver presente che, dal 1808 al 1815, al Toscana fu annessa all'Impero napoleonico. ;;~~~fmf~lmffiVU~~~Atl'f, RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA I I I CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit� costituzionale -Intervento del Presidente del Consiglio -Leggi anteriori alla Costituzione -Competenza Art, 113 della legge di P, S. -Illegittimit� costituzionale. (Corte Costituzionale, Sent. n. 1 del 5-14 giugno 1956 -Pres. de Nicola; Rel. Azzariti). In qualsiasi giudizio di legittimit� costituzionale relativo a leggi dello Stato � ammesso l'intervento in causa .del Presidente del Consiglio. La Corte Costituzionale ha competenza esclusiva a giudicare sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati sia anteriormente sia posteriormente alla Costituzione. L'art. 113 della legge di P. S. � viziato di illegit-� timit� costituzionale nei comuni 1�, 20, 30, 40, 6� e 70, Trascriviamo il testo integrale della motivazione in diritto della sentenza: CONSIDERATO IN DIRITTO cc Poich�, come si � detto, unica � la questione di legittimit� costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con una sentenza. <e � superfiuo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la discussione orale per constestare l' intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 �sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimit� costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimit�, ma anche -quale che sia il contenuto della legg� impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri -del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte Costituzionale � destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga omnes. Appunto per questo l'art. 23 della stessa legge impone la notificazione dell'ordinanza che promuove il giudizio cos� alle dette parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli articoli 20 e 25 regolano~ insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche la rappresentanza e l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si distin gue nettamente dall'istituto dell'intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. N� dall'uno n� dalle altre � lecito perci� dedurre qualsiasi elemento che possa valere per l'intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale e vano riesce qualsiasi sforzo dialettico in senso contrario. cc In ordine alla questione di competenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, � innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte Costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, come � stabilito nell'art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimit� costituzionale di una legge non pu� essere fatta che dalla Corte Costituzionale in conformit� dell'art. 136 della stessa Costituzione. <e L'assunto che il nuovo istituto della" illegittimit� costituzionale" si riferisce solo alle leggi posteriori alla Qostituzione e non anche a quelle anteriori, non pu� essere accolto, sia perch�, dal lato testuale, tanto l'articolo 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febb'l'aio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimit� costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perch�, dal lato logico, � innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente sp�tta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzionerigida, deve prevalere s'IJ,lla legge ordinaria. � cc Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con nor.me della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua di princip'i generali fermati nell'art. 15 delle disp. prel. al Codice civile. I due istituti dell'abrogazione e della illegittimit� costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre � pi� ristretto, in confronto di quello della illegittimit� costituzionale, e i requisiti richiesti percM ,si abbia abrogazione per incompatibilit� secondo i princip'i generali sono assai pi� limitati di quelli che 'possan_q qonsentire 'la dichiarazione di illegittimit�,eostituzionale di una-legge. cc Affermata la competenza di �questa Corte, si pu� passare all'esame della questione di legittimit� costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate. cc Se le disposizioni dell'art. 113 della legge di p. s. possano coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21 -127 della Costituzione � questione che gi� ha formato oggetto di moltissime pronuncie della Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi. � Ma la questione � stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell'art. 113 per incompatibilit� con l'art. 21 della Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o programmatiche. �Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse n� ricordare la giurisprudenza formatasi in proposito, perch� la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche pu� essere bens� determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non � decisiva nei giudizi di legittimit� costituzionale, potendo la illegittimit� costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilit� con norme che si dicono programmatiche, tanto pi� che in q�esta categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perch� subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se cos� si voglia denominarlo, ha concretezza che non pu� non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principt fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione. �Pertanto � il contenuto concreto delle" norme dettate nell'art. 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p. s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimit� costituzionale di queste ultime disposizioni. <<Per escludere che contrasto vi sia, � stato da qualcuno asserito che qisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non � menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non � consentita da alcuna norma costituzionale. � Tuttavia � da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell'esercizio di esso. � Una disciplina delle modalit� di esercizio di un diritto, in modo che l'attivit� dell'individuo rivolta ' al perseguimento dei proprt fini si concm con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perci� da considerare di per s� violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio pu� anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite � insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessit� limitarsi reciprocamente, perch� possano coesistere nell'ordinata convivenza civile. � � evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto .di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite attivit� le quali turbino la tranquillit� pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. � Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimit� costituzionale dell'art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorit� di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impe-. dire fatti che siano costitutivi di reati o cker 8econdo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. � Ma � innegabile che nessuna determinazione in tal senso vi � nel detto articolo, il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'Autorit� di pubblica sicurezza il diritto, chel'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta Autorit� poteri discrezionali illimitati, tali � cio� che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillit� e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione pu� significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero. � � vero che questa ampiezza di poteri discrezionali � stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procutato're della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorit� di pubblica sicurezza che abbiano negata l'autorizzazione disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta. � Ma, ci� nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi cos� per l'autorit� di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivit� a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva �stensione di poteri discrezionali, non essendo in alc~n 1nodo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l'attivit� di polizia e l'uso dei poteri di �questa. �La Corte Costituzionale deve perci� dichiarare la illegittimit� costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di p. s., fatta eccezione per il comma 5�, dove � disposto che " le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorit� competente '', la quale ultima disposizione non � comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e pu� mantenere la sua efficacia. � Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo la dichiarazione di illegittimit� non implica che esse non possono essere sostituite da altrf pi� adeguate le quali, senza lesione del �diritto di libera manifestaziine del pensiero enunciato nell'art. 21 della Costituzione, ne regolino l'esercizio in modo da evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell'ultimo comma dello stesso art. 21, e in generale, per la prevenzione dei reati. � stato gi� osservato che la disciplina dell'esercizio di un diritto non � per s� stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principt e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha gi� da molto tempo indotto gli organi competenti e studiare una conveniente revisione della legge di p. s.; e parecchi disegni di legge (sono stati a questo scopo presentati cos� alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l'ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l'esame della competente Commissione senatoria. � quindi desiderabile che una materia cos� delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione. << La dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 113 della legge di p. s. si ripercuote natural mente sull'art. 1 del decreto legislativo 8 novem bre 1947, n. 1382, che � con esso strettamente collegato; mentre non pu� ess-ere dichiarata altres� l'illegitti mit� costituzionale dell'art. 663 del Codice penale e dell'art. 2 del menzionato decreto legislativo 1947, che lo ha modificato, perch� le sanzioni stabilite nel detto art. 663 C. p. si riferiscono non gi� esclu sivamente al caso di fatti compiuti senz(J, l'autorizza zione richiesta dall'art. 113 della legge di p. s., ma in generale � alla inosservanz,a delle varie leggi che espressamente lo richiamano. � � peraltro chia;rissimo che le disposizioni del detto art. 663 C. p., in quanto son riferibili al precetto dell'art. 113 della legge di p. s., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di incostituzionalit� delle disposizioni del medesimo .articolo, anche agli effetti particolari indicati nell'ultimo comma dell'art. 30 della legge 11 mar zo 1953, n. 87. �Per questi motivi la Corte Costituzionale, pro nunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: 1� �Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione. 2� Dichiara l'illegittimit� costituzionale delle norme contenute nei comuni 10, 20, '30, 40, 60 e 70 dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto 18 giugno� 1931, n. 773 -per la violazione delle quali la sanzione penale � preveduta dall'art. 663 Codice penale modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 -e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione>>. CASSAZIONE CIVILE -Ricorso principale non depositato -Controricorso -Ammissibilit� -Iscrizione della causa nel registro generale -Irrilevanza Ricorso incidentale tardivo da parte di chi abbia gi� proposto ricorso in via principale -Inammissibilit�. LOCAZIONE -Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le riparazioni edilizie -Natura di rapporto locatizio -Proroga -Obblighi del proprietario durante il regime vincolistico. (Cass. III, n. 936 del 30 marzo 1955 -Pres. Mastropasqua, Est. Prestamburgo, P.M. Pettinari; -Bandini Eredi Valdes c. Genio Civile). La parte, a cui sia stato notificato il ricorso prin cipale, non depositato nei termini, pu� proporre controricorso, che deve essere notificato e deposi tato nei termini rispettivamente previsti dal 10 e 30 comma dell'art. 370 O. p. c. al fine di ottenere la declaratoria d'improcedibilit� del ricorso princi pale. La certificazione apposta dalla Cancelleria sul l'originale controricorso, attestante l'avvenuto deposito, � la sola a far fede della data dell'eseguito deposito, mentre l'iscrizione della causa nel registro generale � soltanto unadempimento interno d'ufficio. Il ricorso incidentale tardivo � dato soltanto alla parte, che non abbia proposto ricorso in via principale, ed a quella, che sia chiamata ad integrare il contraddittorio. Il ricorso proposto in via principale, se validamente e tt'lmpestivamente notificato e depositato, sostituisce quello, che a norma di legge avrebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso incidentale; ma, ove sia inficiato da vizio di nullit�, inammissibilit� o improcedibilit�, preclude irrimediabilmente la via del ricorso incidentale tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione principale fuori termine. Le requisizioni-assegnazioni a favore degli sfollati e dei senza tetto, siano state esse disposte dal cessato Commissariato degli alloggi o dai Comitati per le riparazioni edilizie, sono tramutate ex lege in rapporti locatizi soggetti al regime vincolistico. Perdurando il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione gli articoli 1575, n. 2 e 1576 O.e., con esso incompatibili, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo e in istato da servire all'uso, cui � destinata. La prima massima rappresenta giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione n. 3139 e 3490 del 1953, n. 2163 del 1954); la seconda � di ovvia esattezza e non ha bisogno di commento. Sulla terza massima, con la quale � stata decisa una interessante e piuttosto complessa questione procedurale, sulla quale non constano precedenti in termini riteniamo opportuno ripor.tare integralmente la motivazione: � Invero, af/�nch� la parte che � stata intimata di impugnazione principale possa, oltrech� difendersi da questa con controricorso, investire con ricorso incidentale, la medesima sentenza nei confronti di altro litis consorte, per dolersi contro costui di una statuizione che non forma oggetto ed � estranea al ricors� principale, � condizione essenziale che essa non avesse, a sua volta, proposto su tal punto impugnazione i.n via autonoma. � Ch� se, invece, si era avvalsa del rimedio principale, allora questo, se validamente e tempestivamente notificato e depositato, sostituisce, come � stato ripetutamente deciso, adottandosi un criterio formalmente meno rigoroso, quello che a norma di legge (art. 371 p.p., C.p.c.) avrebbe dovuto essere proposto nella forma di un ricorso incidentale, ma ove sai inficiato da vizio di nullit�, inammissibilit� o improcedibilit� resta irrimediabilmente preclusa la via del ricorso incidentale tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione principale fuori termine. La parte accorgendosi in tempo del vizio della sua impugnazione principale, avrebbe potuto questa rinnovare, se in termine ancora util.e, cio� entro i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ma non pu� farla rivivere, scaduto tal termine, con un ricorso incidentale, a. meno che non si versi in ipotesi di necessit� di integrazione del.__ contraddittorio, per inscindibilit� delle cause. �Il sistema della legge si impronta al principio di concentrare in unico processo tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, ma non vuole consentire che si salvi con un'impugnazione inci -129 dentale tardiva l'impugnazione nulla o inammissibile; il vizio di questa ha le sue conseguenze inevitabili anche sul ricorso incidentale. cc L'art. 334 0.p.c. d� l'impugnazione incidentale tardiva alla parte che aveva fatto acquiescenza alla sentenza, nel presupposto, appunto, che l'acquiescenza stessa aveva potuto essere determinata e subordinata alla mancanza di impugnazione principale della altra parte, non per� alla parte che aveva gi� usato del suo potere dispositivo proponendo impugnazione principale. Si noti la particolarit� della fattispecie, nella quale non e' � ricorso principale prevalente e altro successivo, essendo stati entrambi notifica.ti lo stesso giorno. cc In altre parole, il ricorso incidentale tardivo � dato alla parte non impugnante e a quella che sia chiamata per integrare il contraddittorio. <<Se diversamente si opinasse, si avrebbe l'assurdo che il ricorso incidentale tardivo, che perde la sua efficacia ove l'impugnazione principale avversaria sia dichiarata inammissibile (art. 334, comma 2�), � la manterrebbe s.e l'inammissibilit� (come nel caso di specie) riguardasse il proprio ricorso principale. <<Non trova poi luogo la norma dell'art. 371, comma 20 O.p.c., che si applica alla parte chiamata ad integrationem del contraddittorio: tale diverrebbe nel caso di specie, se si ritenesse� versarsi in ipotesi di causa inscindibile, l'Amministrazione, alla quale il ricorso principale Bandini non era stato notificato (del resto essa �, per effetto della riunione, gi� parte nell'unico processo) >J. Oon le ultime due massime la Oorte ha ribadito, ulteriormente precisandola, la precedente giurisprudenza, che pu� dirsi ormai consolidata. L'interesse, che indubbiamente suscitano le questioni decise, c'inducono a riportare integralmente la parte motiva della sentenza: << Gi� con sentenza n. 1241 del 1951 era stato deciso che le requisizioni -assegnazioni a favore degli sfollati e dei senza tetto, pur dando luogo a rapporti con carattere contingente e transitorio, ove al beneficiario fosse stato imposto un corrispettivo erano in tutto e per tutto assimilabili alle locazioni. Il principio � stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 58 del 1952, ribadito e meglio precisato dalle sezioni unite con sentenza n. 3584 del 1953, la quale ha statuito che la equiparazione e parificazione del trattamento di disciplina di pro.roga delle locazioni che la nuova legge fa alle assegnazioni disposte dai Comitati comunali per le riparazioni edilizie. sta a significare che, scaduto il quinquennio di cui alle leggi n. 305 del 1945 e n. 261 del 194 7, il godimento degli assegnatari permane e la relazione giuridica sorta per effetto dell'assegnazione tra proprietario e beneficiario segue la stessa sorte attribuita alle locazioni comuni: << il legislatore ha voluto unificare e regolare con disciplina uniforme, tutti i rapporti locativi, pur se traggono origine da diverse e svariate fonti)). In sostanza, alla luce dell'aggiunta specifica che la legge del 1952 ha fatto al testo del comma 3� dell'art. I del D.L. 21dicembre1951, n. 1356, aggiunta che il Guardasigilli nella relazione alla Camera disse << interpretativa della preesistente disciplina ))' la discriminazione tra assegnazione del cessato Commissariato degli alloggi e assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie � del tutto arbitraria: le une e le altre sono tramutate ex lege in rapporti locatizi. w� cc Ma, cos� rettificata la motivazione della sentenza denunciata, questa dev'essere tenuta. ferma nel suo dispositivo, che � conforme a dir#to. .... cc �, per vero, da ribadire il principio, gi� accolto da alcune Oorti di merito e approvato da questa Oorte Suprema con sentenza n. 654 del 1954, secondo il quale, sotto il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione gli articoli 1575, n. 2 e 1576 O.e., che sono ontologicamente incompatibili con la disciplina di blocco, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo e in istato da servire all'uso cui � destinata: il conduttore pu� continuare nel godimento dell'immobile cos� come esso si trova, o pu�, se lo preferisca, rinunciare alla proroga e risolvere il contratto, senza per altro poter vantare contro il locatore diritto a risarcimento di danni per tale risoluzione,� o pu�, infine, avvalersi della facolt� di frir ricorso alla procedura stabilita dall'art. 41 della legge n. 253 del 1950, per farsi autorizzare dal pretore ad eseguire le opere di conservazione che siano riconosciute necessarie, importanti ed improrogabili, entro il limite massimo di spesa che il pretore stesso fisser� e con diritto a rimborso nei confronti del locatore, con le modalit� sta bilite dalla legge stessa. Esclusa, come � jus receptum, l'applicabilit� alle locazioni vincolate della norma dell'art. 1467 O.e. (in dottrina si � anche discusso se siano ad esse assoggettate le locazioni libere), � da ritenere fermamente che il legislatore della disciplina di proroga e di blocco, mentre ha imposto al locatore un non indifferente s.acrificio economico, lo ha, al tempo stesso, esonerato dagli obblighi .riguardanti la conservazione della cosa in buono stato d'uso. << Risponde a principio di somma giustizia ed equit� che la grave compressione del diritto di propriet� abbia una contropartita nella esenzione dall'obbligo di manutenzione, che imporrebbe al locatore spese oggi assai spesso notevoli e delle quali solo in minima parte avrebbe modo di rivalersi durante la permanenza dell'ormai lungo regime di vincolo''� IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni fiscali previste dai DD. LL. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 -Attestazione del sindaco sull'entit� del danneggiamento -Efficacia, -Poteri dell'Amministrazione finanziaria di accertare successivamente l'entit� del danneggiamento -Esclusione dei benefici per la compra-vendita della parte di fondo non danneggiata -Accertamento dell'entit� del danneggiamento rispetto al valore dell'intero immobile�-Giu �risdizione dell'Autorit� giudiziaria ordinaria -Giudizio di opposizione -Abbreviazione dei termini Irrilevanza della fissazione del termine di comparizione non abbreviato. (Cass., Sez. I, sent. n. 1593/56 -Pres. Oggioni, Est. Laurora, P.M. Maccarone (conf.) -Raffi Giuliano c. Finanze). L'esibizione da parte degli interessati �deU'attestato del sindaco costituisce -al pari della dichia" razione che essi sono tenuti ad inserire nell'atto di trasferimento dell'immobile, sul loro intendimento di uniformarsi alle finalit� dei provvedimenti legislativi -un onere inerente all'esercizio del diritto 130 di c~;mseguire le agevolazioni tributarie: vale a dire la condizione preliminare perch� l'istanza possa essere presa in esame per dar luogo alla determinaziane provvisor:ia del tributo. L'attestazione del sindaco non vincola l'Amministrazione finanziaria. e, quindi, non le impedisce di accertare, posteriormente, se sussistano in definitiva gli estremi per l'applicazione degli invocati benefici fiscali. Essa .non attesta solo un fatto, ma esprime, in ordine all'entit�. dei danni, un giudizio tecnico, che esula dalla previsione dell'art. 2700 O.e., per cui non le si pu� attribuire efficacia di prova legale, recando elementi presuntivi di cognizione soggetti alla eventuale rivalutazione dell'Amministrazione finanziaria e da tenersi presenti dal giudice per Ja formazione del suo convincimento. Il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di ricorrere alle nozioni di comune esperienza non � denunciabile in Oassazione, rientrando-l'esercizio stesso nella discrezionalit�. di lui. I benefici tributari, concessi dalle leggi speciali intese ad agevolare la ricostruzione, spettano quando sia venduto l'intero immobile, distrutto o danneggiato, o, quanto meno, la quota distrutta o danneggiata e non gi� l'altra, che non ha subito menomazioni. L'accertamento che il giudice di merito compie per determinare se il fondo compra-vendita sia stato danneggiato per pi� di un terzo del valore, non � questione di estimazione semplice, ilvalore del fondo essendo fuori di ogni contestazione e trattandosi di accertare soltanto la sussistenza di una circo- stanza (entit� del danneggiamento, cui la legge attribuisce conseguenze giuridiche). I termini per la comparizione non possono essere inferiori a quelli fissati dall'art. 163-bis O.p.c., che sono posti a tutela del diritto di difesa del convenuto. Di conseguenza nulla vieta che � si eccedano i detti termini, salva la facolt�. al convenuto medesimo di ottenere, alle condizioni e nelle forme, di cui al 3� comma del menzionato art. 163-bis, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo sull'altra indicata dall'attore. I suesposti principi valgono anche per l'appello e, inoltre, rispetto ai giudizi d'ingiunzione, nei quali � prevista l'abbreviazione a met� dei termini di comparizione, sia per l'opposizione al decreto ingiuntivo, sia per la successiva impugnazione. Con questa sentenza, che conferma la precedente n. 2758 del 4 ottobre 1955, pronunciata sull'analogo ricorso di Raffi Raniero, la Corte ha deciso alcune importanti questioni in tema di benefici fiscali concessi dalle leggi speciali intese ad incrementare la ricostruzione edilizia. Particolare segnalazione merita il principio, che esclude d�i benefici la compra-vendita della sola parte dell'immobile non danneggiata. .Esattamente la Corte ha affermato che, se i benefici sono concessi per incrementare la ricostruzione, essi� spettano solo quando sia alienato -e al fine della ricostruzione -o l'intero immobile o la sola parte distrutta o danneggiata. Altro importante principio affermato � quello, se.condo il quale l'entit� della distruzione o del dan neggiamento, che, com'� noto, deve superare il terzo per dar diritto alle agevolazioni fiscali, va commisurata non a~la superficie o al volume e, cio�, alla quantit� del� bene, ma al suo valore. In relazione a tale prinqipio, da .r.wi sostenuto e dalla Corte accolto, andava, per�, a nostro avviso, dichiarata improponibile su tale punto l'opposizione, involgendo esso una questione di valutazione. La Corte, invece, ha dato ingresso all'azione, precisando, per�, che il valore del fonda rimane fuori contestazione. Tale pronunzia, secondo noi, pu� essere accettata soltanto ove si precisi ulteriormente che restano fuori di ogni contestazione non solo il valore dell'intero edificio, ma anche i valori delle singole parti di esso, attribuiti dai competenti organi �finanziari e convalidati dagli organi di giurisdizione speciale (Commissione distrettuale e provinciale). Il principio pi� importante affermato, a nostro avviso, � quello, secondo il quale l'attestazione del sindaco, prevista originariamente e poi esclusa, come quella dell'Ufficio del Genio Civile o dello stesso ufficio finanziario rappresenta soltanto un onere per avere ingresso alla registrazione a tassa fissa, ma non preclude il riesame degli elementi presi originariamente a base del giudizio di valutazione, che nella attestazione � insito, da parte dei competenti organi finanziari. Questo giudizio � necessariamente provvisorio ed � soggetto a riesame non solo quando sia intervenuto un nuovo accertamento di valore, totale o parziale, ma anche in base ad una pura e semplice rivalutazione degli elementi posti a: base di esso. In questi sensi si era gi� pronunziata la Commis sione centrale (VI, n: 20951 del 23 febbraio 1951, in cc Riv. Leg. fisc. n 1951, p. 1039). Con l'ultima massima la Corte ha riaffermato la validit� della citazione e dell'appello, con cui sia fissato un termine a comparire superiore a quello fissato dalla legge, ordinaria o speciale. Per il combinato disposto degli artt. 163-bis u.p. e 164 C.p.c. il convenuto o l'appellato � in tal caso� soltanto autorizzato a chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione. Con tale decisione la Corte ha ritenuto assorbita l'altra eccezione, da noi dedotta, dell'inapplicabilit� del principio sancito, i'lf tema di procedimento monitorio, dall'art. 645 C.p.c. al giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, che � regolato in via autonoma dagli artt. 144 e segg. della legge di registro e dal T. U. n. 639 del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato� e che, comunque, deve considerarsi giudizio esecutivo e non di cognizione. (Cass. III, n. 54 del 12 gennaio 1953, in questa Rassegna, 1953, pag. 64). G. GUGLIELMI IMPOSTE E TASSE -Imposta fabbricati -Beni demaniali -Produttivit� -Reddito imponibile effettivo o presunto. (Cass., I Sez., Sentenza n. 1820/55 -Pres. Acampora, Est. Stella Richter, P.M. Martucci (diff.) Finanze c. Consorzio del Porto di Genova).. L'applicabilit�. dell'imposta fabbricati risp�tt�ad un bene demaniale, � esclusa solo quando il bene sia per sua natura. improduttivo, ovvero quando, pur essendo produttivo, sia espressamente dichiarato esente da legge speciale. -131 Per i beni demaniali il reddito imponibile va riferito all'utilit� economica, paragonabile ai canoni di locazione, che pu� essere ritratta dai beni medesimi, vale a dire ai canoni delle concessioni-contratto in atto o in potenza. La stazione marittima del porto di Genova � soggetta all'imposta sui fabbricati perch� le relative costruzioni, di natura demaniale, sono in parte date in concessione dal Consorzio del Porto, ad amministrazioni o privati, che corrispondono un canone annuo, ed in parte tenute in uso diretto dal Consorzio medesimo. Il quesito sottoposto all'esame della Suprema Corte consisteva nello stabilire se i �beni demaniali possano o meno ess�re assoggettati all'imposta sui fabbricati. La tesi sostenuta dalla Finanza, ed intesa alla soluzione affermativa, deriva dalla r_etta interpretazione di due disposizioni, rispettivamente racchiuse negl~ articoli 1 e 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136. In particolare l'art. 1 stabilisce: �I fabbricati ed ogni stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito, ad un'imposta. � E l'art. 2: cr Saranno esenti dalla detta imposta: 10 i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; 2� i cimiteri con le loro dipendenze; 3� i fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze .... �. Il carattere generale della prima disposizione e la correlazione, che nella stessa � evidente, tra il bene e la capacit� da parte di questo�, di produrre un reddito, sta a dimostrare che � proprio la produttivit� l'elemento caratteristico ed essenziale che costituisce presupposto per l'assoggettabilit�, di un determinato bene, all'imposta in questione. Il che riceve conferma dall'art. 2, il quale, pi� che introdurre eccezioni alla regola generale -come potrebbe a prima vista sembrare dal significato non troppo preciso della espressione usata (saranno esenti) -sta invece a rafforzare la regola stessa, peroh� le cosiddette esenzioni, rappre sentano invece altrettanti casi di impossibilit� di assoggettamento all'imposta, rispetto a beni che, per loro intrinseca natura, sono del tutto improduttivi di reddito. Ora la Suprema Corte ha appunto posto in rilievo che la legge, nel citato art. 2, parlando di esenzioni, usa un'espressione imprecisa e giuridicamente impropria, �in quanto la non assoggettabilit� al tributo non dipende da una disposizione di carattere eccezionale, che sottragga quei beni all'imposizione, cui sarebbero per loro natura sottoposti, ma dipende invece dall'improduttivit� dei beni. medesimi, cui consegue l'inapplicabilit� del bributo, secondo le regole generali �. � L'esattezza della quale conclusione riceve ulteriore conferma dall'art. 5 del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, che ribadisce che cc le esenzioni (anche in questo caso il termine � improprio) dalle imposte dirette, previste dalle norme in vigore, per i beni del demanio pubblico, non sono applicabili ai beni od alle parti dei medesimi che siano produttivi di reddito immobiliare, secondo le leggi concernenti le imposte fondiarie. cc Restano ferme, per tali beni, ancorch� produttivi, le esenzioni (in questo caso in senso tecnico) stabilite dalle leggi speciali >l. Dunque � espressamente prevista l'assoggettabilit� all'imposta fabbricati dei beni demaniali, e tale assoggettabilit� deve ritenersi esclusa solo quando, per sua specifica natura, il bene sia improduttiv.o, ovvero sussista espressa norma di favo re, che introduca vera e propria esenzione dalla imp�sta. � � Quanto all'accertamento in concreto della produttivit�, e cio� della idoneit� a produrre reddito, � evidente che, anche rispetto ai beni demaniali, l'accertamento stesso non pu� non seguire la disciplina generale stabilita dalla legge n. 2136 del 1865 e che la imposta debba essere commisurata al reddito effettivo o presunto del bene (art. 6). Va solo rilevato ch�, non essendo i beni demaniali suscettibili di formare oggetto di negozi di diritto privato, .per gli stessi il concetto di reddito effettivo va riferito all'utilit� economica che � in corrrelazione e pu� paragonarsi ai canoni di locazione, e cio� all'utilit� economica che deriva dalle concessioni-contratti. In quanto ai redditi presunti, poi, cio� ai redditi relativi ai beni in uso diretto, per i quali deve escludersi l'effettiva esistenza del reddito, riconoscendosi tuttavia una spesa risparmiata, l'imponibile deve ritenersi costituito, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 citato, dal reddito eh(} si potrebbe ricavare, in via di concessione- contratto, cc comparativamente � ad altri beni cc posti in simili condizioni e circostanze >l. T. L. G. IMPOSTE E TASSE -Legge 11 gennaio 1951, n. 25 art. 35 -Esonero dalle sopratasse e pene pecuniarie Condizioni. (Cass., Sez. I, Sent. n. 1148/56 -Pres. Piacentini, Est. Fassanisi, P.M. Tavolaro, conf. Mora c. Finanze). I1'esonero disposto dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 � ricollegato ad una definitiva sistemazione tributaria del contribuente, non ad un atto di cl.emenza o di condono che il legislatore non intese accordare. Conseguentemente, il pagamento del tributo in ogrii caso ha carattere definitivo ed irrevocabile e non pu� essere eseguito sotto condizione e tanto meno quella di ripetere quanto si paga, perch� verrebbe meno il presupposto precisato e ben noto al contribuente e che costituisce lo scopo unico dello esonero. A completamento di quanto gi� rilevato sull'argomento nel commentare la sentenza n. 3296/54 (Rassegna, 1954, p. 276 e segg.), riteniamo opportuno riprodurre la chiara e perspicua motivazione della sentenza sopra indicata, con la quale la Suprema Corte ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla D-ifesa dello Stato. � La questione se il pagamento effettuato allo scopo di beneficiare dell'esonero delle penalit� ai sensi dell'art. 35 della legge 11gennaio1951, n. 25, precluda al contribuente la possibilit� di ripetizione del tributo indebitamente pagato, � stata decisa in sensv affermativo da questa Corte Suprema con la sentenza n. 3296 del 5 ottobre 1954, in materia di imposta sull'entrata Tale insegnamento va riaffermato nella specie, anche se trattasi di imposta erariale sugli spettacoli -tributo che � considerato come un'imposta indiretta sul -132" consumo -in quanto il ricordato art. 35 si riferisce genericamente all'adempimento delle operazioni e formalit� prescritte dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari. "Il citato art. 35, nella parte che interessa dispone: cc I contribuenti, che.... , adempiano alle operazioni e formalit� prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi... sono esonerati dal pagamerito delle sopratasse e. pene comminate per le infrazioni alle leggi stesse ,�. cc Tale disposizione � compresa nel titolo 50 intestato~ .Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie. Questa intitolazione, i lavori preparatori e il contenuto di norme riguardanti altre specie di imposte, consente di risalire al sistema voluto dal legislatore e convincono l'interprete che la norma in esame pone, senza eccezione di sorta, il divieto assoluto di ogni ulteriore contestazione, inibendo ogni discussione od impugnativa in ordine alla esistenza ed all'ammontare del tributo stesso e conseguentemente anche ogni richiesta diretta ad ottenere la restituzione di quanto si � pagato sotto il profilo della mancanza di causa. La ricorrente crede di poter validamente contrastare il preciso testo delle varie relazioni alla citata legge, affermando che nella discussione innanzi alla Camer<J, ed al Senato, i vari oratori abbiano parlato di amnistia fiscale. In proposito basta ricordare che le qualifiche date dai vari oratori in sede di discussioni parlamentari non possono sminuire il valore decisivo delle relazioni scritte, in perfetta armonia con il contenuto oggettivo della norma ed in "connessione con il sistema nuovo, che senza alcun dubbio ha voluto attuare la legge sulla perequazione tributaria ,,, nota anche come legge Vanoni;' " sistema nel quale si inquadrano le norme, del titolo 5�, intese unicamente a sistemare e definire non solo ogni contestazione gi� sorta, ma che poteva sorgere in ordine ai fatti commessi fino al 31 dicembre 1949 ,,. Presupposto dell'esonero disposto dall'art. 35 � "l'eliminazione di ogni contestazione. Il pagamento del tributo ha carattere definitivo ed irrevocabile e non pu� essere eseguito sotto condizione; e tanto meno quella di ripetere quanto si paga, perch� verrebbe meno il presupposto precisato e ben noto al contribuente che costituisce lo scopo unico dell'esonero ,,. Il contribuente consegue il beneficio di pagare soltanto il tributo, il cui ammontare, �, come nella specie (L. 145.000), inferiore alla pena pecuniaria (L. 2.856.560), mentre lo Stato rinuncia al pagamento di questa, pur di conseguire immediatamente sia il pagamento del tributo sia lo scopo di eliminare una contestazione gi� sorta o che pu� sorgere. Scopo tenuto oggi in gran conto, dato il rilevantissimo numero di ricorsi amministrativi pendenti avanti alle varie commissioni ed alla Commissione centrale, la cui sollecita decisione di preminente interesse per lo Stato, sarebbe ritardata, facendo conseguire all'erario, con notevole ritardo, i tributi. << Si tratta, in sostanza, di una " transazione legale della controversia tributaria gi� sorta o che pu� sorgere,,, che l'Amministrazione delle Finanze � autori~zata a fare quando la legge la dispone, non essendole consentito di solito di rinunciare a tutto ci� che le � dovuto. cc Ne deriva che i.l pagamento, per poter conseguire lo scopo stabilito (e eio� la tra,nsazione legale della controversia tributaria sul debito d'imposta), deve essere un atto spontaneo del contribuente, compiuto transactionis causa e non sottoposto a riserve o condizioni incompatibili con l'anzidetto scopo stabilito dal legislatore. cc Consegue da quanto si � esposto l'evidente improponibilit� della domanda intesa ad �ottenere la restituzione del tributo pagato�. LOCAZIONE -Blocco legale dei canoni -Aumenti Domanda -Decorrenza. (Cass., Sez. III, 8 luglio 1955, n. 2146 -Pres. Mancini, Est. Prestamburgo, P. M. Criscuoli -Vaccaro c. Cordova). Gli aumenti di pigione previsti dalla legge 23 mag-� gio 1950, n. 253, decorrono, come stabilito dallo art. 12 della stessa legge, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, qualunque sia la data in cui il locatore ne faccia richiesta nei modi prescritti dall'art. 16. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha mutato il suo indirizzo giurisprudenziale sulla questione riguardante la decorrenza degli aumenti dei canoni, dovuti per le lo'cazioni bloccate, di cui alla legge 23 maggio 1950 n. 253 e alle successive in materia (art. 4 decreto-legge 21dicembre1951, n. 1356, convertito in legge 16 febbraio 1952, n. 58; art. 7, legge 10 maggio 1955, �n. 368). E gi� stato segnalato in questa Rassegna (1952; p. 4 7), in relazione agli aumenti di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 e a quelli della suddttta legge e successivi il diverso insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass., n. 931 del 27 marzo 1954; n. 1793 del 29 maggio 1954 e n. 806 del 22 marzo 1954) secondo cui per tutto il tempo in cui il locatore non avesse richiesto, nelle forme di legge, gli aumenti, vi fosse tacita rinunzia ad essi, in quanto la decorrenza doveva ritenersi regolata dall'art. 8 del decreto legislativo lgt. 12 ottobre 1945 n. 669, richiamato dai decreti del 1947 n. 39 (art. 11) e n. 1461 (art. 3) e del 1948 n. 1471 (art. 1). Con la sentenza annotata, invece, il Supremo Collegio, in conformit� di quanto ritenuto dalla dottrina (cfr. per tutti M. DUNI: Le locazioni degli immobili urbani, Giuffr�, 1955, pp. 60-63 e 150} con perspicua motivazione, ha ritenuto il principio indicato nella massima, rilevando, principalmente, che. mentre l'art. 12 della legge n. 253 del 1950, a differenza delle norme prima vigenti, non contiene alcun termine entro il quale la richiesta di aumento deve essere fatta non fu trasfusa, nel testo definitivo dell'art. 16 della legge del 1950, la disposizione dell'art. 9 del progetto ministeriale, secondo cui se la richiesta degli aumenti non veniva fatta entro un certo termine, la decorrenza, anzi che fissata dalla .legge, aveva luogo da quella successiva alla richiesta. Tanto pi� che mentre la rinuncia agli aumenti deve risultare da un atto unico e concludente e non pu� presumersi per il solo fatto che il 'lo�atore sia stato inerte per un certo tempo non stabilendo la legge una sanzione per il ritardo, i precedenti testi legislativi dicevano che cc i canoni possono essere aumentati � laddove l'art. 12 della legge del 1950 dice senza altro che essi cc sono aumentati �. -133 - Oos� che, pur restando fermo l'obbligo della richiesta degli aumenti da parte del locatore una volta che egli ha esercitato tale suo diritto potestativo; gli aumenti stessi decorrono sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge. G. S. P. OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO -Ordine dato dal superiore -Annullamento per illegittimit� -Irrilevanza dell'annullamento ai fini penali. (Cass., Sez. III, Sent. n. 2018 del 10 aprile 1956 -Pres. Ricciardelli, Est. Rosso, P. M. Pedote -Imp. Staccioli). � respomsabile del delitto previsto dall'art. 328 C.p. il pubblieo ufficiale che rifiuti un attQ dello ufficio di cui il compimento gli � stato ordinato dal � superiore, anche se questi annulli successivamente l'ordine per illegittimit�. I. Per comodit� del lettore si espongono brevemente i termini della fattispecie di cui alla pregevole sentenza della Oorte Siiprema che, in parte qua, si annota. Tizia, direttrice di una .scuola di avviamento professionale femminile, riceve, dal Mi??-istero della Pubblica Istruzione da cui dipende, l'ordine di dare esecuzione ad un atto di ufficio emanato dal Provveditorato agli Studi in sua sostituzione e non vi provvede (non interessa qui esaminare le ragioni della omissione). Denunciata al magistrato, viene imputata del delitto di cui all'art. 328 Codice penale e condannata in primo grado. In pendenza del giudizio di appello, conseguente ad impugnazioni} della sentenza di primo grado da parte di Tizia, il Ministero, rilevata la illegittimit� dell'ordine a suo tempo dato, lo annulla. Il giudice di appello, al quale in sede di discussione orale (il provv�dimento ministeriale di annullamento dell'ordine � successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione nei motivi della quale nulla quindi � detto al riguardo), viene fatta rilevare, dalla difesa di Tizia, la nuova situazione venutasi a determinare e chiesta l'assoluzione dell'imputata perch� il fatto non sussiste in applicazione dell'art; 152, 1�� comma, Codice procedura penale, respinge la richiesta pur ritenendo legittimo il provvedimento di annullamento ed assolve Tizia per insufflcienza di prove in accoglimento di uno dei motivi di impugnazione alla sentenza di primo grado proposti nell'interesse dell'imputata. Avverso la sentenza di appello viene proposto ricorso alla Oorte Suprema, lamentandosi la mancata applicazione della norma suddetta. I termini del ricor.so (che investe anche altre parti della sentenza, i quali peraltro qui non interessano) possono essere sinteticamente espressi come segue: ritenuta la legittimit� del provvedimento di annullamento dell'ordine (illegittimo) precedentemente impartito dal Ministero, poich� l'annullamento ha efficacia retroattiva, decorre ex tunc, dalla data cio� del provvedimento annullato, il debito dell'atto omesso doveva considerarsi insussistente sin dal tempo in cui era stata posta in essere la pretesa omissione dell'atto di ufficio. La Corte Suprema ha respinto il ricorso: � nostro intendimento di esaminare se il Supremo Giudice di legittimit� abbia giudicato in termini non suscetti bili di critica una fattispecie che � di interesse, non solo teorico, pari alle difficolt� che presenta, e che non ha, per quanto ci risulta, n� precedenti giurisprudenziali, n� il conforto di elaborazioni dottrinarie. Occorre, per la soluzione di essa, far ricors,o ai principi che regolano la materia la quale ha riferimento a due branche del diritto penale ed amministrativo: il ricercare come tali principi siano stati applicati sar� oggetto dell'indagine che segue. II. Gli argomenti con i quali la Cassazione ha sostenuto la tesi della persistenza della responsabilit� penale del pubblico ufficiale, nonostante sia venuto meno il debito dell'atto di ufficio omesso", sono sostanzialmente due, chiaramente identificabili, nonostante la sinteticit� della loro esposizione, propria delle sentenze del Supremo Giudice di legittimit� con cui sono risolte questioni di diritto . . Il primo investe la identificazione del bene oggetto della tutela penale dell'art. 328 Codice penale: prevedendo questa norma un delitto di inadempimento di doveri funzionali, non sembra dubbio, e sotto questo aspetto il pensiero della Oorte � pienamente da condividersi, che tal bene coincida con l'interesse che la Pubblica Amministrazione ha all'adempimento regolare delle pubbliche funzioni o dei pubblici servizi, offeso dall'inerzia o dalla lentezza dolosa dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio in relazione ad un determinato atto di ufficio o di servizio (1). � Ohe tale offesa sussista quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi un atto dell'ufficio ordinatogli dal (1) Cons. MANzINI: Tratt. dir. pen. it., Torino, 1950, V, p. 281; LEVI: Delitti contro la Pubblica Amministrazione, in Tratt. dir. pen. del FLORIAN, p. 262. Il Levi si prospetta l'ipotesi del pubblico ufficiale che, richiesto da un superiore di un atto la cui legittimit� non sia da parte sua suscettibile di sindacato, si rifiuti ed afferma che il delitto previsto dall'art. 328 C. p. esiste anche se l'atto1o che cos� si sarebbe posto in essere, sarebbe stato censurabile dal punto di vista della legittimit� da parte di altri soggetti (Op. cit., p. 364). L'affermazione � esatta: non � il caso peraltro di indugiare nel rilievo che la fattispecie non ha nulla a che vedere con la nostra in esame, in cui viene presa �in considerazione la situazione determinatasi in conseguenza dell'annullamento dell'ordine da parte del superiore. Per quanto riguarda la identificazione della natura del delitto sopradetto (se cio� sia reato di lesione o di pericolo) � da condividersi la tesi del Manzini (Op. cit., p. 290) il quale esattamente rileva che esso implica sempre una positiva vi.olazione dei doveri di ufficio e del servizio (dell'interesse cio� che la Pubblica Amministrazione ha che tali doveri siano osservati). Che poi dal reato possa derivare un pregiudizio all'interesse dei privati, non perci� esso pu� intendersi come reato di pericolo, nessuna rilevanza sulla identificazione della natura di esso esercitando la possibilit� di un danno eventuale a tali interessi: l'affermazione sul punto della sentenza che si annota sembra conseguenza di un equivoco (cons. anche ANTOLISEI: Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 1954, vol. II, p. 636, il quale; con l'espressione <e il rifiuto, l'omissione o il ritardo, per cadere sotto la sanzione penale, debbono essere giuridicamente rilevanti e cio� tali da pQter cagionare un danno alla Pubblica Amministrazione o ledere legittimi interessi dei privati �sembra ritenere col richia: mo alla possibilit� di determinazione del danno e alla direzione di questo nei due sensi, Pubblica Amministrazione e privati, di cui il secondo � sicura espressione di mero pericolo, che si verte in ipotesi di reato di pericolo). --134 - superiore sembra egualmente certo (2)J � evidente per� che l'ordine deve conservare non solo la sua esistenza come fatto storico, ma anche la sua rilevanza giuridica. Si vuol con ci� dire che, mentre non pu� dubitarsi che dal punto di vista storico l' ordine in un primo tempo emanato e poi successivamente annullato sia esistito, esso dal punio di vista giuridico non ha rilevanza alcuna. Se � vero che l'.interesse che la Pubblica Amministrazione ha aU'adempimento regolare della pubblica funzione viene offeso dall'inerzia del pubblico u;fficiale, � altrettanto vero che tale inerzia � in relazione al debito dell'atto: se questo debito non esiste o illegittimam�nte posto viene annullato con efficacia retroattiva, decorrente cio� dal tempo della sua illegittima posizione, non si vede come tale interesse possa ritenersi offeso. Non sembra che iJulla soluzione nell'uno piuttosto che nell'altro senso della questione che ci occupa infiuisca la nozione pi� o meno rigorosa che si abbia della esigenza della salvaguardia del principio di autorit�; a parte la differenza che questo principio suscita in chi � chiamato a valutarne le pretese offese, esso pu� ritenersi turbato sol quando abbia una materiale manifestaz�one di persistente consistenza giuridica. L'atto amministrativo (tale � l'ordine nella specie che ci occupa) deve presumersi legittimo e come tale deve avere attuazione fin quando la� illegittimit� non sia giu�dizialmente accertata: ma se esso non esiste, anche nel senso che manchi di rilevanza giuridica fin dal tempo in cui ha avuto esistenza merameinte storica, non � idoneo alla valida determinazione di un debito di ufficio di cui il mancato soddisfacimento comporti una responsabilit� penale. � Nella gamma delle fattispecie che in pratica si possono verificare, quella oggetto di esame, in cui l'annullamento dell'ordine interviene in dipendenza di giudizio penale, sta a met� fra due estremi, ad uno dei quali potrebbe porsi l'ipotesi in cui lo annullamento medesimo sia antecedente all'esercizio dell'azione penale ed all'altro il caso in cui sia succes sivo al passaggio in giudicato della sentenza di con danna dell'imputato del delitto previsto dall'art. 328 Oodice penale: riservandoci di esprimere in seguito il nostro avviso anche su questo caso, � agevole con statare come la coscienza umana non potrebbe non ribellarsi avverso l'accertamento della rilevanza penale di un comportamento che stesse al primo dei due estremi test� indicati. Eppure le due ipotesi, questa e quella oggetto di questa nota, non presentano diffe renza alcuna nella loro consistenza giuridica: se il senso di equit�, prima ancora che il rigore giuridico ci spinge ad avversare tale accertamento, � chiaro che, l'interprete deve servirsi degli strumenti che il diritto gli offre per respingere la soluzione che urta contro le esigenze di giustizia sostanziale. III. A conforto della tesi sostenuta dalla Oassazione si dovrebbe aggiungere poi che in un problema (2) I limiti al dovere verso il superiore sono indicati all'art. 7 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17, in cui � detto che l'impiegato ha il dovere di dare esecuzione all'ordine del superiore salvo che l'atto sia vietato dalla legge penale. � analogo (dichiarazione di nullit� del matrimonio contratto precedentemente dal bigamo ovvero annullamento del secondo matrimonio per causa diversa della bigamia), avendo il legislatore sentito l'esigenza della previsione specifica di :una cauQa. di estinzione del reato, ci� dirrf,()strerebbe che non pu�� farsi applicazione, nella soluzione del nostro caso, dei principi che stanno a sostegno della tesi contraria alla predetta. L'argomento, che � il secondo di quelli indicati in sentenz�r,, appare, di primo acchito, decisivo: sotto posto ad indagini pi� approfondite, si rileva non idoneo alla definizione della questione che ci occupa per la sostanziale diversit� delle fattispecie, la quale non -pu� poi comportare diverse valutazioni e da parte del legislatore, in sede di attuazione di politica legislativa, e da parte dell'interprete in sede di appli cazione di principi generali, l� dove manchino norme specifiche adatte a risolvere i molteplici casi che la pratica giuridica presenta. La ragione invero della previsione specifica della causa di non punibilit�, sub specie di estinzione del. reato, di cui all'ultimo comma dell'art. 556 Oodice penale appare chiara, se si consideri che la sentenza di annullamento del matrimonio pu� essere .limitata nei .suoi effetti, sia dal punto di vista del tempo, sia dal punto di vista sostanziale. Quanto al momento nel quale tali effetti si producono, occorre distinguere secondo lo stato soggettivo in cui si trovano i coniugi rispetto all'esistenza de_l motivo di nullit� quando fu �elebrato il matrimonio, secondo che essi fossero a quel tempo in buona o in mala fede. Limitando l'indagine al coniuge che poi contrae � secondo matrimonio, se �questi era in buona f�de, restano salvi gli effetti del matrimonio prodottisi sino al momento della sentenza che pronunzia la nullit� (nullit� quindi ex nunc, senza retroattivit�). Eviden temente il legislatore, in questa ipotesi, poteva tutto al pi� prevedere specificatamente una causa di estin zione del re.ato: mai l'interprete avrebbe potuto rite nere che il fatto di bigamia in tale situazione non sussistesse, se due matrimoni, aventi entrambi effetti civili (3), erano stati contratti e quello annullato era annullato senza retroattivit�. Se detto coniuge era invece in mala fede, poich� in questo caso la nullit� spiega il suo normale effetto retroattivo, la previsione di una causa di estinzione del reato si giustifica col fatto che il legislatore ha voluto che il matrimonio annullato conservasse rile. vanza agli effetti penali (cos� come la conserva nei (3) � da notare che, nella nozione del delitto di bigamia, mentre il Codice penale del 1889 esigeva che il precedente matrimonio foi;ise valido, cio�, non solo esistente al momento del fatto, ma altres� non annullabile, la legge ora richiede che si tratti di matrimonio produttivo di effetti civili. La formula ora usata, al fine di impedire che la repressione del delitto di bigamia rimanesse subordinata alla volont� di privati interessi (cons. BRIOHETTI: L'atto invalido nel diritto penale italiano, Napoli, 1933, p. 225 in nota) comporta come conseguenza che in caso di inesistenza di uno dei due matrimoni (per uguaglianza di esso; mancata prestazione del consenso degli sposi; mancata celebrazione dinanzi allo ufficiale dtillo-stato civile o al ministro del culto; mancata trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile) non vi � luogo a materia punibile, cos� come nella fattispecie in esame, per la insussistenza del debito dell'atto di ufficio, il pubblico ufficiale non � punibile per non aver commesso il fatto (di pretesa omissione). 135 l'onfronti dell'altro coniuge se e in buona fede, ed i figli che sono conyiderati legittimi, a tutti gli effetti senza limiti di tempo, rispetto a ciascuno degli ex coniugi i quali sono per essi rispettivamente, padre legittimo e madre legittima, purch� uno almeno dei coniugi fosse in buona fede, o, quanto meno, figli naturali riconosciuti, se ambedue i coniugi erano in mala fede). L'essersi il legislatore determinato in questi sensi � conseguenza di una valutazione di politica legislativa, pi� o meno apprezzabile, ma in ogni caso da accettarsi nella sua efficacia; e nelle ipotesi in cui la nullit� opera ex nunc a quella soluzione, e non ad altra, si ripete, si doveva addivenire (4). Sembra quindi si possa rilevare come anche il secondo argomento riportato in sentenza non appaia risolutivo, a favore della tesi accolta dalla Suprema Corte. IY. Argomento favorevole alla tesi da noi sostenuta pu� essere tratto, a nostro avviso, dal principio che regola i limiti di efficacia del diritto penale nel tempo, nel caso in cui una legge posteriore non consideri pi�' come reato un fatto antecedente punito come tale. � noto che in questa ipotesi si ha una eccezione alla regola tempus regit actmn e si riconosce la retroattivit� della legge pi� favorevole. Ci� � sancito nel 1� capoverso dell'art. 2 del Codice penale: � nessuno pu� essere punito per un fatto che, per una legge posteriore non costituisce reato, e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali�. Il fonda'f!bento razionale della disposizione � intuitivo: se la coscienza etico-giuridica non considera pi� un fatto come reato, sarebbe incongruo punire l'autore del fatto stesso. (4) Nelle ipotesi di coniuge in m~la fede, per il quale l'annullamento del matrimonio ha efficacia retroattiva, sarebbe ortodossa, dal punto di vista legislativo, quella soluzione che prevedesse inesistenza di reato (e tale soluzione potrebbe anche non essere scritta, ad essa essendo consentito di addivenire, ricorrendosi ai principi che regolano gli istituti che trovano applicazione in quei casi). Il coniuge in mala fede avrebbe in tal modo un trattamento pi� favorevole che non il coniuge in buona fede, ma ci� non dovrebbe stupire se si considerasse che, mentre quello contrae due matrimoni sapendo che uno di essi � soggetto ad annullamento, il coniuge in buona fede, agli effetti della responsabilit� per bigamia, dal punto di vista psicologico versa in situazione pi� grave, ritenendo che ambedue i matrimoni siano validi. In dottrina la distinzione dei casi ai quali sarebbe applicabile l'ultimo comma dell'art. 556 Codice penale � stata fatta secondo criteri diversi: cos� il FRISOLI (L'oggetto della tutela. penale nei reati contro il matrimonio, Pola, 1942, p. 40 e segg.) ritiene che l'annullamento del precedente matrimonio comporterebbe inesistenza del reato, venendo meno lo stesso presupposto della bigamia, mentre l'annullamento del secondo matrimonio comporterebbe estinzione del reato, in quanto la eliminazione del legame, sia pure con efficacia retroattiva, non riesce in nessun caso a travolgere l'evento della contrazione delle nozze ulteriori in cui si identifica l'aspetto oggettivo dell'illecito. La tesi � accolta dal PrsAPIA in Delitti contro la famiglia, (Torino, 1953, p. 476). La distinzione proposta sembra suscettibile di critica, in quanto, come abbiamo rilevato nel testo, non sempre l'annullamento del precedente matrimonio ha efficacia retroattiva, mentre, per altro verso, l'annullamento del secondo matrimonio potrebbe comportare (in linea astratta, al di fuori cio� della diversa previsione legislativa) anche inesistenza di reato se il coniuge era in mala fede all'atto della celebrazione del secondo matrimonio, nella quale Il f andamento razionale della non punibilit� nel caso in esame, in cui la eliminazione del debito dell'atto retroagisce al momento nel quale si � posto in essere l'omissione o il rifiuto dell'atto di ufficio, � identico a quello della non punibilit� dell'autore di un fatto ritenuto criminoso dalia legge in' vigore al tempo della commissione del fatto medesimo e penalmente lecito da una legge successiva: per la retroattivit� di questa legge, ~n eccezione alla regola contenuta nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il testo del Codice civile, secondo la quale �la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo �, il fatto viene considerato penalmente lecito sin dal tempo della commissione di esso, come nel nostro caso il debito dell'atto viene ritenuto insussistente fin dal momento in cui � stata commessa l'omissione od il r�ifiuto dell'atto di ufficio. Nessun argomento contrario al raffronto test� fatto pu� dedursi dalla eccezione che lo stesso art. 2 del Codice penale al 4� comma ha al principio di cui al primo capoverso: nel caso di leggi eccezionali o temporan, ee (o finanz.iarie, per l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), la legge posteriore pi� favorevole non ha efficacia retroattiva. Quale sia la ragione per la quale in queste ipotesi la deroga al principio fondamentale della irretroattivit� della legge non � ammessa � chiaro: il divieto penale sarebbe altrimenti inefficace _in quanto, conoscendosi in antecedenza la prossima ces8azione, la norma che lo contiene potrebbe essere violata con la certezza di non subire la sanzione penale. Tale ratio, � ev�dente; non ricorre certo nelle fattispecie in cui il debito dell'atto di ufficio sia illegittimamente posto e, in tempo successivo, venga legittimamente annullato (!)). ipotesi l'evento della contrazione delle nozze ulteriori viene travolto (quanto meno per il coniuge in mala fede imputato di bigamia, e senza che residuino effetti civili se anche l'altro coniuge delle seconde nozze era in mala fede e da queste non � venuta prole). Il criterio di distin~ zione in linea teorica consiste nello stato soggettivo del coniuge che contrae due matrimoni e non, a nostro modesto avviso, nel fatto che sia dichiarato nullo il matrimonio contratto precedentemente piuttosto che sia annullato il secondo. Il Frisoli ritiene, inoltre, che l'estinzione del reato sia soluzione teoricamente ortodossa anche in alcune ipotesi di dichiarazione di nullit� del matrimonio contratto precedentemente, se. dopo questo si siano contratti altri due matrimoni, anzich� uno solo. Questa tesi non � accolta dal Pisapia, ed a buona ragione, secondo quanto a noi sembra. Posto che colui il quale, legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae altri due, verrebbe imputato di due reati di� bigamia (non sembra configurabile la figura del reato continuato per la difficolt� della identificazione di un medesimo disegno criminoso) dai quali verrebbe assolto, in caso di dichiarazione di nullit� del primo matrimonio, in applicazione dello stesso principio, a seconda che all'atto della celebrazione di questo matrimonio versasse in � buona fede piuttosto che in mala fede (stato psicologico questo che si riverserebbe, con le stesse conseguenze, sul secondo e sul terzo matrimonio): salvo il problema della responsabilit� che ne deriverebbe per un terzo reato di bigamia, inizialmente non contestato dovendo necessariamente il secondo ed il terzo matrimo).lio essere riferiti al primo, per essere stato celebrato un terzQ matrimonio in pendenza del secondo avente effetti civili, problema al quale sono connesse alcune questioni di ordine procedurale relative alla contestazione del terzo reato che non interessa qui esaminare. (5) L'ultimo comma' dell'art. 2 Codice penale � coerente alla disciplina dei decreti-legge, secondo la legge -136 - V. Quid juris se, riferendoci ancora alla fattispecie in esame, l'ordine emanato dal superiore fosse annullato per illegittimit� dopo che la sentenza di condanna del pubblico ufficiale che ha omesso l'atto di ufficio in precedenza ordinato � divenuta irrevocabile ? A nostro avviso, in applicazione dei principi sostenuti, in particolare delle considerazioni esposte al par. 2, si dovrebbero trarre le conseguenze della tesi da noi 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolt� del potere esecutivo di emanare norme giuridiche: per questa legge, in caso di decadenza o di mancata ratifica, il decreto legislativo cessava di avere vigore ex nunc (cio� dal termine di decadenza od allo scadere dei due anni dalla pubblicazione nell'ipotesi di mancata ratifica). � logico quindi che nel caso in cui il fatto commesso fosse ritenuto reato da un decreto legge-eccezionale o temporaneo in vigore al tempo della commissione del fatto medesimo poi decaduto o non ratificato, l'autore fosse punito, cessando il decreto-legge di aver vigore come si � detto, ex nunc e, nella ipotesi in cui ad una legge considerante un fatto come reato, succedesse un decreto-legge considerante il fatto medesimo penalmente lecito, poi decaduto e �non ratificato, l'autore andasse esente da pena, per lo �stesso motivo, per la decorrenza cio� di cessazione di validiM del decreto-legge. accolta: il condannato potrebbe domandare la revisione per il n. 3 dell'art. 554 Codice procedura penale, in quanto il provvedimento di annullamento configurerebbe, secondo noi, un nuovo fatto sopravvenuto dopo la condanna che re'f!,iJ,e evidenk .che il fatto non sussiste (per la insussistenza del debito dell'atto di ufficio). Il giudice di rinvio per revisione dovrebbe quindi emettere sentenza di assoluzione. F. C. Incidentalmente vien qui dato di osservare come la norma esaminato non sia pi� coerente con l'art. 77 della Costituzione, il quale, al terzo comma dispone che i provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo sotto la sua responsabilit� in casi straordinari di necessit� e di urgenza, perdono efficacia fin dall'inizio, se sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. In questa ipotesi tali provvedimenti � come se non fossero mai esistiti: � evidente quindi che gli esempi pi� sopra formulati comportano una soluzione contraria a quella. voluta dalla disciplina dei decreti legislativi secondo la legge n. 100 del 1926 (sue integrazioni -o sostituzioni, come vuole una corrente dottrinaria -del 1939: leggi n. 129 e 860), nel senso che l'autore, .nella prima fattispecie, andrebbe esente da pena, e, nella seconda, dovrebbe essere ugualmente punito. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ATTI AMMINISTRATIVI -Provvedimenti generali del .C.l.P. -Natura regolamentare -Legittimit� -Prov~ vedimenti di ammissione a contributo integrativo per energia elettrica prodotta da nuovi impianti -Atti di accertamento cost:tutivi -Giurisdizione del Consiglio di Stato (Trib. Roma, Sez. I, n. 1766 del 17 marzo 1956 -Pres. Elia, Est. Mani -Soc. E~iso!). c. C.I.P.), I provvedimenti d'ordine generale del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.), organo centrale della Amministrazione, hanno natura di regolamenti speciali, pienamente ammissibili secondo la vigente Costituzione. Da essi possono sorgere obblighi, immediatamente vincolanti, e diritti soggettivi perfetti per i privati. I provvedimenti particolari, con i quali il C.I.P. ammette le imprese elettriche a contributo � integrativo per l'energia prodotta da nuovi impianti e determina la misura del contributo in concreto dovuto, rappresentano atti di accertamento costitutivo (ammissioni), impugnabili soltanto col ricorso di legittimit� al Consiglio di Stato. Il diritto soggettivo del privato, infatti, non preesiste al provvedimento di ammissione, ma nasce da esso e, fra l'altro, dev'essere fatto valere verso la Cassa conguaglio tariffe elettriche .e non verso il O.I.P. Sull'ammissibilit�, nel vigente ordinamento costituzionale, dei regolamenti speciali, non emanati, cio�, dal Governo, ma dai singoli Ministri o da altri organi centrali dell'Amministrazione statale, non riteniamo che possano sussistere dubbi e siamo sicuri che i giudici di merito vorranno adeguarsi, come con questa pregevole sentenza ha fatto il Tribunale di Roma, all'insegnamento della Corte di Cassazione (in questa Rassegna, 1955, p. 24). Non sar�, forse, inutile notare che sulla legittimit� costituzionale dei regolamenti continueranno a pronunziars �i, entro i limiti della rispettiva competenza, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, non essendo ipotizzabile nei loro riguardi il ricorso, in via principale o incidentale, alla Corte costituzionale, che � ammesso soltanto per le questioni di legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, intesa in senso formale, fra i quali non possono comprendersi i regolamenti. Nella specie, per�, non riteniamo di poter seguire il Tribunale di Roma nella qualificazione data ai provvedimenti generali del C.I.P., che, a nostro avviso, e secondo la concorde e ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consi� glio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 957 del 7 dicembre 1955; A.O.E.A., Selt. Valdarno, S.R.E. e C.I.P. e Societ� Terni) non hanno natura regola" mentare. � nota la distinzione fatta dalla dottrina fra i regolamenti e gli atti amministrativi generali: i primi rappresentano l'esercizio di un'attivit� legislativa, intesa in senso sostanziale, propria della Pubblica Amministrazione ed hanno contenuto normativo; gli altri, pur avendo carattere di generalit�, sono atti amministr�,tivi concreti, non astratti, e riducibili ad una somma, per quanto numerosa, di atti particolari. I provvedimenti di ordine generale del C.I.P. hanno questa natura e sono� riducibili ad una somma di provvedimenti concreti, per mezzo dei quali � esercitato il potere di determinazione di prezzi e di tariffe, ad esso attribuito dai decreti-legge 19 ottobre 1944 n. 347 e 15 settembre 1947, n. 896. � Con essi, dunq�e, non si pongono norme giuridi~ che astratte, di cui i successivi provvedimenti singoli costituiscano esecuzione; essi, invece, pongono in essere le premesse d'ordine generale, comuni ad una generalit� di casi, per la emanazione dei provvedimenti singoli, che con i primi s'incorporano. Il provvedimento perfetto risulta dalla loro combinazione con la quale si -estrinsec,a il potere del C.I.P. Alla stregua delle suesposte premesse riesce agevole, a nostro avviso, determinare la natura dei provvedimenti di ammissione a contributo e la consistenza dell'interesse al contributo medesimo. Esattamente il Tribunale ha affermato che dal provvedimento di ammissione al contributo, che ha efficacia costitutiva, sorge un rapporto obbligatorio fra il produttore di energia e la Cassa conguaglio tariffe elettriche, che, per effetto del suddetto provvedimento, � costituita debitrice di quello per la somma corrispondente al. contributo concesso. Naturalmente, trattandosi di provvedimento costitutivo, il produttore potr� far valere verso la Cassa tutti e soltanto i diritti nascenti da esso. Ma la questione, indubbiamente pi� interessante, risolta dal Tribunale consisteva nella qualificazione dell'interesse all'ammissione al contributo, che certamente non ha la consistenza del diritto soggettivo perfetto. Il potere discrezionale del O.I.P. � innegabile ed esso � esercitato, come si � detto, con l'emanazione del provvedimento d'ordine generale e di quello singolo, che nel primo trova le premesse; non si esaurisce nel primo, di cui l'altro rappresenti la mera esecuzione. D'altra parte, il contributo � concesso per fini di interesse generale, diretti ad incrementare la nuova produzione di energia, ed � determinato con -rifer�: mento a vari elementi, la oui valutazione � riniessa alla discrezionalit�, in gran parte tecnica, del C.I.P. e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, chiamato a dar parere sulla classificazione, sulla potenza e sulla producibilit� del nuovo impianto. -138 Non trattasi, quindi, di un'� atto di accertamento, da cui esuli ogni discrezionalit� e che si fondi sopra un giudizio di su~sistenza di fatti tassativamente prestabiliti�. L'accertamento ha certamente un conte nuto diYcrezionale ed i fatti da accertare sono presta biliti dallo stesso O.I.P. nel provvedimento d'ordine generale, che� costituisce una concreta premessa del provvedimento individuale e nel quale si estrinseca in parte il potere discrezionale attribuito al O.I.P. Si aggiunga che nella specie trattavasi d'impianti costruiti in parziale sostituzione d'impianti prece denti ed il O.I.P. doveva, ai sensi dei provvedimenti generali n. 348 e n. 354, stabilire la riduzione da apportare al contributo ordinario in relazione alla potenza dei vecchi impianti; l'esistenza di un potere discrezionale era, dunque, innegabile. A nostro avviso, quindi, alla sol'tfzione adottata dal Tribunale, che � sostanzialmente esatta e conforme a quella da noi sostenuta, .doveva pervenirsi qua. lificando interesse legittimo e n<m diritto potenziale la situazione giuridica del produttore. di energia anteriormente al provvedimento di ammissione al contributo. G. G. IMPOSTA DI REGISTRO -Solidariet� delle parti con� traenti. (Trib. Genova, Sez. I, sent. 13 giugno 1956 - Pres. Secco, Est. Scaduto -; Finanze dello Stato c. Fall.to Carsini). L'amministratore, che ha partecipato ad un atto in rappresentanza di una societ�, � solidalmente tenuto alla imposta di registro quale parte contraente a sensi dell'art. 93 della legge del registro. La responsabilit� gravante �sul contraente in senso puramente formale, che abbia preso parte ad un con tratto nell'interesse di altri, � un effetto particolare della solidariet� fiscale. In questi ultimi tempi la giurisprudenza �ha avuto occasione di riesaminare con profondit� di indagine altri aspetti di questa solidariet�,. sia in relazione alla procedura di accerta mento (Oass., 30 settembre 1955, n. 2717, �Foro Pad. n, 1956, I, 152; Oass., 28 aprile 1956, n. 1335, cc Mass. Foro It. n, 1956, 248) sia in relazione alla pluralit� di parti contraenti con interessi autonomi (Oass., 18 maggio 1955, n. 1468, � Riv. Leg. Fisc, �, 1956, 78). Fondamento comune del particolare rigore della soli.dariet� fiscale, t�nto processuale quanto sostanziale, � il rapporto di rappresentanza reciproca che lega tutte le parti contraenti; e questo rapporto, osserva la Cassazione nella sentenza n. 2717 del 1955, cc � alla base del particolare atteggiarsi della �solida riet� fiscale e impedisce l'applicazione dei principi di diritto comune �. I peculiari aspetti della solidariet� fiscale, giusti ficati dalla necessit� di assicurare la riscossione del tributo, si manifestano non solo in intensit�, ma anche in estensione, coinvolgendo nell'obbligo tribu tario tutte le parti contraenti e coloro nel cui interesse fa richiesta la formalit� della registrazione (art. 93 legge di registro). E la qualifica di cc parte contraente� va attribuita, secondo una giurisprudenza costante della Oorte Suprema, sia alla parte in senso sostan ziale, sia alla parte in senso formale: cio�, anche a colui che partecipa all'atto per conto di altri (Oass., 13 gennaio 1928, cc Giur. It. n, 1928, I, l, 621; Oass., 22 novembre 1932, cc Dir. prat. trib. n, 1934, 60; Oass., 14 gennaio 1933, cc Riv. leg. fisc. n, 1933, 204; Oass., 18 dicembre 1934, cc Giur. It. n, 1935, I, 1, 204; Oa8s., 4 agosto 1936, cc For-o It. n, 1937, 92; Appello Milano 16 febbraio 1934, cc Foro It �, 1934, 1553; Appello Bologna, 17 giugno 1955, Mariani Tosatti r.: Finanze, inedita). In linea generale, pu� dirsi che la stessa distinzione fra parte formale e parte sostanziale sia ignota alla leg(Je di registro. Anzi, se il fondamento di una siffatta distinzione si volesse porre, come ritiene una accreditata dottrina, nel di'IJerso atteggiarsi dello interesse negoziale (per cui si distingue l'autore del negozio dall'interessato al negozio), sarebbe facile rilevare come l'art 93 della legge del registro, facendo gravare solidalmente l'imposta sia sulle parti contraenti, sia su, coloro (( nel cui interesse fu richiesta la formalit� della registrazione�, dimostri in modo non equivoco di voler porre sullo stesso piano, appunto, l'autore del negozio (in senso formale) e l'interessato (in senso sostanziale). Del resto, anche nella terminologia del diritto privato m genere, la qualifica di cc contraente � viene �indifferentemente riferita sia al rappresentante, sia al rappresentato. � noto, infatti, che il rappresentante non � portatore di una volorit� altrui, come il semplice nuncius: cc il rappresentante dichiara la propria volont�, non quella del rappresentato: il rappresentante � contraente, perch� sua � la paternit� della dichiarazione di volont� (arg. 1389, 1930, 1931), . ancorch� non sia soggetto dell'interesse� (MESSINEO: Dottrina generale del contratto, ed.. 1948, p. 141). Questa lata accezione del termine risponde pienamente alla ratio dell'imposta di registro, che non pu� colpire il negozio se non nei suoi .aspetti, anche formxli, quali risuUano dall'atto come documento. Appunto per questo motivo la Fmanza non ha diritto (ma neppure obbligo) di ricercare il vero interessato, nel caso di una interposizione gestatoria: e colpisce (e deve colpire) la parte contraente la cui volont� si manifesta nell'atto, indipendentemente dal rapporto retrostante. Il che non toglie, ovviamente, che la dichiarazione di rappresentanza, risultante dall'atto, permetta alla Finanza di considerare soggetto passivo anche il rappresentato, ogni qualvolta il rapporto interno non venga contestato. La equiparazione del rappresentante alla parte non �, del resto, una anormalit� della legge del registro, giacch� una analoga equiparazione affiora in varie disposizioni di quella tipica legge sulla disciplina formale degli atti, che � la legge sul notariato. Le norme, infatti, che impongono la sottoscrizione delle parti, il controllo della loro identit� (in genere, tutte le norme del titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89), vanno riferite per intero anche ai rappresentanti delle parti, che partecipano all'atto con manifestazioni di volont�, e non di semplice conoscenza, come i testi e i fidefacienti. Nonostante, perci�, la contraria opin,iorie di una parte della dottrma (cfr. richiami in GRECO: Imposta di registro -Atti a contenuto molteplice e parti contraenti, in cc Riv. dir. fin. n, 1953, II, p. 120 e GIANNINI: Istituzioni, ed. 1956, n. 135, p. 413) non pu� disconoscersi il buon fondamento della giurisprudenza prevalente, che pone sullo stesso -139 ~ piano, ai fini della solidariet�, sia il rappresentante della parte sia la parte in senso sostanziale. .Recentemente, tuttavia, si � voluta introdurre una suddistinzione nella categoria delle parti in senso formale, scindendola nelle due sottospecie del cc rappresentante- mandatario n e del cc rappresentante-organo �, per negare a quest'ultimo la qualifica di parte contraente. I'artendo da questa distinzione, un diligente compilatore, basandosi sul rilievo ohe l'organo non esprime una volont� propria, ma solo la volont� della persona ohe agisce per suo mezzo, ha creduto di poter oonoludere ohe �l'amministratore di una societ� ohe interviene in un contratto non rientra fra le parti, contraenti di oui parla la legge del registro>> (RASTELLO: Il tributo del registro, p. 173). La sentenza annotata ha respinto questa conclusione; e in senso analogo si � recentemente pronunciata anehe la Oommissione centrale, ohe ha considerato soggetto del negozio l'amministratore di una societ�, insieme oon la societ� medesima (deois. 15 luglio 1954, n. 63775, cc Riv. leg. fiso. n, 1955, 66); mentre nella giurisprudenza meno recente, su un piano del tutto analogo, la sentenza 21 giugno 1933 della Oorte di �appello di Brescia consider� parte contraente� anche il curatore del minore, ohe era intervenuto nell'atto per integrare la volont� dello ernanoipato �Dir. prat. trib. �, 1934, 60). In realt�, la distinzione fra rappr�sentante in senso stretto e rappresentante organo, distinzione su oui si vorrebbe fondare la tesi ripudiata dal Tribunale di Genova nella sentenza annotata, non trova rispondenza nelle leggi fiscali. Al contrario, pi� di una disposizione permette di affermare ohe il termine di e< rappresentante n � usato dal legislatore indifferentemente per indicare sia il rappresentante puro e semplice, sia il rappresentante-organo (ofr. � art. 10 legge 6 gennaio 1929, n. 4; art. 80, n. 4 legge del registro)., Ma soprattutto inesatto � il presupposto ohe la volont� dell'organo si immedesimi totalmente oon la volont� della persona rappresentata, dal ohe si vorrebbe dedurre l'impossibilit� di configurare una sogget tivit� dell'organo, separata da quella della persona rappresentata. Que~ta deduzione � ineooepibile, quando si tratti di organi inoapaoi di vita propria: oos�, non v'� dubbio ohe una assemblea operi ed agisca solo in funzione e in dipendenza della societ� di oui forma organicamente parte. Ma quella deduzione �, invece, del tutto arbitraria, quando si tratti di organo dotato di una oapaoit� di vita autonoma, e quindi di una volont� autonoma, anche se cospirante oon quella della persona rappresentata. In tal oaso, l'organo rappresentativo partecipa all'atto oon un apporto di volont�, ohe conserva, almeno in parte, una propria auton�mia rispetto . alla volont� del rappresentato. In altri termini, l'a aprioristica coincidenza della sfera giuridica dell'organo oon quella della persona rappresentata sussiste solo entro i limiti precisati dal Betti: vale, oio�, solo cc quanto l'organo non sia una persona singola, ohe possa, astrattamente parlando, oonoludere un negozio per s� n (Il negozio giuridico, pp. 558-559). In questo oaso, non solo la volont� dell'organo-rappresentante oontribuisoe al �sorgere del negozio, ma, per di pi�, configura inevitabilmente un interesse parallelo del rappresentante alla oonolusione del negozio stesso. Questo vuol dire la sentenza annotata, quando (ripetendo le parole della Oassazione, SS. UU., nella sentenza 23 gennaio 1956, n. 202, c<Foro It. n 1956, I, 515), aooenna ad una sfera patrimoniale del rappresentante, variamente toooata dal rapporto contrattuale al quale esso rappresentante partecipa. cc s� ohe la formalit� della registrazion deve ritenersi richiesta anche nel suo interesse �. Questo profilo presenta lineamenti pi� o meno marcati a seconda delle fattispecie; ma non pu� negarsi un interesse proprio .dell'amministratore di una societ� per azioni in tutte le operazioni oompiute in rappresentanza della Societ�, quando (oome nel oaso della S.A.I.A. preso in esame dalla Oommissione centrale nelle decisioni 25 febbraio 1953, n. 45113, cc Riv. leg. fiso. n, 1954, 1489) l'amministratore � retribuito oon alte percentuali sugli utili (in quella fattispecie, 10 %); e analoghe considerazioni vanno fatte per lo stesso curatore di un fallimento, la oui veste di organo non lo priva di un interesse proprio nelle operazioni fallimentari, ohe ne proporzionano la retribuzione (decreto ministeriale 4 giugno 1949). Interesse, si noti bene, ohe collima oon l'interesse della procedura fallimentare, oos� oome nel oaso precedente l'interesse dell'amministratore collimava -oon l'interesse della societ�, pur conservando una evidente autonomia. In tutti questi oasi non v'� ragione alcuna di distinguere, ai fini della solidariet� stabilita dall'art. 93 della legge del registro, il rappresentante puro e semplice dal rappresentante-organo. Per l'uno e per l'altro, l'esistenza di una autonoma soggettivit� giuri-� � dica, oon conseguente autonomia patrimoniale, permette di configurare nell'attivit� della persona -organo una volontaria partecipazione all'atto, oon riflessi, sia pure indiretti, anche sulla sua sfera patri . moniale. Oi� � sufficiente per far rientrare anche il rappresentante-organo nella categoria delle parti contraenti: di tutte le parti contraenti, secondo la latissima espressione adottata dalla legge del registro. .A. CHICCO MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Rappresentanza e difesa in giudizio. 1. Nelle controversie in materia di imposte per profitti di contingenza la rappresentanza legale in giudizio della Amministrazione finanziaria spetta all'intendente di finanza del luogo ove risiede l'Autorit� giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile, ferme restando le norme di competenza relative al foro erariale. (Sezione I, Sent. 589/56, Pres. Pasquera, Est. Perrone, P. M. Caldarera ( conf.) -Stroili c. Finanze). 2. Sebbene la personalit� giuridica dello Stato sia unica, tuttavia l'ordinamento vigente riconosce a ciascun Ministero e ad ogni Amministrazione autonoma dello Stato la rappresent:;i,nza legale dei propri interessi e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, la legge. designa l'organo o il funzionario che, in relazione alla materia che forma oggetto della controversia, ha il potere di compiere atti giudiziali con effetti giuridici per l'Amministrazione stessa. Conseguentemente, se il processo venga istituito nei confronti di chi non ha la rappresentanza legale della Amministrazione interessata, la vacatio in ius, anche se fatta con atto notificato all'Avvocatura dello Stato, � affetta da nullit� assoluta ed insana bil13, come quella che attiene al contenuto ed alla sostanza e non al modo della notificazione, di guisa che il rapporto processuale non si costituisce validamente. �. pertanto inammissibile il ricorso in Cassa zione in materia di imposta. di registro notificato al Ministro per le Finanze anzich� all'Intendenza di Finanza del luogo ove risiede l'Autorit� giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile, ferme le norme di competenza relative al foro erariale, come risulta dall'art. 52 del R. D. 30 novembre 1933, n. 1611 in relazione � ai RR. DD. 25 giugno 1865 n. 2361 e 26 settembre 1869, n. 4286 (tuttora in vigore). (Sezione I, Sent. n. 59�/56 -Pres. Pasquera, Est. Perrone, P. M. Caldarera ( conf.) -Ist. Case Popolari Biella c. Finanze). 3. Il D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134,�sull'avocazione dei profitti di regime, non detta una precisa designazione sull'organo cui � affidata la rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze nel giudizio di Cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per l'avocazione dei profitti di regime. Quindi sia che il giudizio venga proposto nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, sia che invece venga instaurato nei con-fronti dell'Intendente di Finanza, in nessun caso possono dirsi violate le norme che regolano il contraddittorio. (Sez. Unite, Sent. 1503/56 -Pres. Piacentini, Est. Vistoso, P. M. Fragali (conf.) Del Giudice c. Finanze): 4. � inammissibile il ricorso per Cassazione ove in esso non siano indicati gli organi che devono costituirsi in giudizio in nome dell'Amministrazione pubblica contro la quale il ricorso � diretto. Detta nullit� non � sanata dal fatto che il gravame sia stato notificato a;l competente Uffido dell'Avvocatura dello Stato, mentre la costituzione della stessa in nome dell'Amministrazione nella persona del suo effettivo organo rappresentativo spiega i suoi effetti solo ex nunx, senza pregiudizio dei diritti anteriormente quesiti. (Sezione I, Sent. n. 1651/56 -Pres. Oggioni, Est. Civiletti, P. M. Berri ( conf.) -Marsoni c. Difesa Esercito). 5. La rappresentanza in giudizio del Ministero dei Lavori Pubblici da parte del Pr�vveditorato regionale alle opere pubbliche, prevista dall'art. 8 D. L. 18 gennaio 1945, n. 16, deve ritenersi esclusa q�ando l'Amministrazione sia convenuta in giudizio per rispondere su una sua attivit� illegittima, spettando in tal �caso la legittimazione processuale al suo massimo organo centrale. (Sezioni Unite. Sent. n. 1702/56 -Pres. Brunelli, Est. Stella R. P. M. Fragali (conf.) -Amministrazione LL. PP. -Mugione). 6. Nelle controversie sulla applicazione dell'imposta di registro, la rappresentanza sostanziale in giudizio spetta all'Intendente di finanza. �, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione notificato ad organo diverso dall'Intendente di finanza. (Sezione I, Sent. n. 1753/56 -Pres. Oggioni -Est. Prato, P. M. Caruso -Soc. C. Pugliese di Elettricit� c. Ufficio Regi.str,o Barletta). 7. Al gravame che, ai sensi dell'art. 52 legge 9 maggio 1940 n. 2, il contribuente propone, in tema di imposta generale sull'entrata, dinanzi alla Autorit� giudiziaria in sede civile, legittimato a contradire � l'Intendente di Finanza, non il Ministro, -141 ' A che ha emesso il decreto. (Sezione I, Sent. n. 1945/ 56 -Pres. Oggioni, Est. Caporaso, P. M. Marmo . (conf.) -Berti c. Min. Finanze). 8. � inammissibile il ricorso per Cassazione, in controversie in materia di imposte, notificato al Ministro delle Finanze, anzich� all'Intendente di finanza, cui spetta in via esclusiva, nella stessa materia, la rappresentanza in giudizio della Amministrazione finanziaria dello Stato. (Sezione I, Sent. n..2006/56 -Pres. Brunelli, Est. Vistoso, P. M. Berri (conf.) -Rangoni c. Finanze). 9. � inammissibile il ricorso per Cassazione notificato all'Avvocatura distrettuale, anzich� alla Avvocatma generale dello Stato in Rom.a. Lo stesso . principio vale anche quando a termini dell'art. 43 del R. D. 30 dicembre 1933 n. 1611, l'Avvocatura dello Stato assume facoltativamente la rappresentanza e la difesa, in giudizio attivo o passivo, di amministrazioni pubbliche non statali o enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato. (Sezioni Unite, Sent. n. 1976/ 56 -Pres. Brunelli, Est. Duni, P. M. Fragali (conf.) -Cavallo -Sez. Spec. Rif. Fond. Puglia e Lucania). 10. A norma dell'art. 11 del R. D. 30ottobre1933 n. 1611, la notificazione del ricorso per Cassazione, se non sia eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato � colpita da nullit� non sanabile dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente. (Sezione I, Sent. n. 1823/56 -Pres. Pasquera, Est. Albanese, P. M. Oriscuoli (conf.) -Giaquinta c. Min. Pubblica Istruzione). 11. � inammissibile il ricorso che manchi di ogni indicazione circa l'organo che rappresenta l'Am.m.inistrazione. (Sezione I, Sent. n. 1753/56 -Pres. Oggioni, Est. Prato, P. M. Caruso (conf.) -Soc. Gen. Pugliese Elettricit� c. Ufficio Registro Barletta). COMPETENZA E GIURISDIZIONE Ministro Giudice 1. La decisione delle controversie relative alla revisione dei prezzi pattuiti con le pubbliche amministrazioni per i contratti di appalto o di fornitura, � devoluta, ai sensi dei R. D. n. 1296 del 1938, n. � 1137 del 1940, e 907 del 1940, alla competenza di uno speciale organo giurisdizionale nella persona del Ministro com.petente, che pertanto, in tali casi, assume la veste di Ministro-giudice. Contro le sue decisioni, in conseguenza � ammesso in tutti i casi, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ricorso in Cassazione per violazione di legge (Sezione I, Sent. n. 1690/56 -Pres. Oggioni, Est. Favara, P. M. Cutrupia (conf.) -Impresa Garcie c. Min. Lavori Pubblici). 2. Ha carattere giurisdizionale la decisione del Ministro delle Finanze nelle controversie in materia di imposte doganali sulle questioni di qualificazione e classificazione delle merci, ai sensi del T. TI. 9 aprile 1911, n. 330, modificato dal D. L. 8 giugno 1936 n. 1234, e dalla legge 4 dicembre, 1939, n. 2026. Pertanto non � consentito al contribuente di proporre azione dinanzi al giudice ordinaricr perch� decida sulla qualificazione delle merci e sul conseguente diritto al rimborso dell'imposta doganale. Contro il provvedimento del Ministro, in seguito alla entrata in vigore della Costituzione (che con l'art. 111 ha abrogato il capv. dell'art. 26 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054), � am.m.esso ricorso in Cassazione per violazione di legge, impugnazione la quale com.prende ed assorbe quella di contenuto pi� limitato al Consiglio di Stato. (Sezioni Unite, Sent. 1141/56 -Pres. Piacentini, Est. Stella R., P. M. Caruso (conf,) -S. P. A. -I.R.E. c . .Amministrazione Finanze). IMPOSTE E TASSE Accertamento -Age'l)olazioni 1. Ai fini delle agevolazioni tributarie (imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa) previste dai DD. LL. n. 322 del 1945 � 221 del 1946 relativamente alle compravendite di immobili da ricostruirsi, distrutti o danneggiati da eventi bellici, l'attestazione del sindaco circa il grado di danneggiamento dell'immobile per eventi bellici (la cui esibizione, da parte dell'interessato, costituisce un onere inerente all'esercizio del diritto di conseguire le suddette agevolazioni, e quindi la condizione preliminare perch� la istanza possa essere presa in esame per dar luogo alla determinazione provvisoria del tributo), non ha efficacia di prova legale fino a querela di falso, m.a; reca soltanto elementi presuntivi di cognizione soggetti all'eventuale � rivalutazione dell'amministrazione finanziaria (cui non � pertanto inibito di accertare, posteriormente, se sussistano, in definitiva gli estremi per l'applicazione degli invocati benefici fiscali), e da tenersi presenti dal giudice per la formazione del suo convincimento. (Sezione I, Sent. n. 1593/56 -Pres. Oggioni, Est. Lanzara, P. M. Maccarone (conf.) -Raffi c. Min. Finanze). 2. L'Amministrazione finanziaria, che, per errore di diritto, abbia concesso una non dovuta agevolazione fiscale (nella specie, contemplata dalla legge 7 giugno 1945, n. 322 sui finanziamenti occorrenti per le opere di ricostruzione edilizia), pu� ben riparare all'errore in sede di accertamento della imposta principale revocando la agevolazione mediante imposizione suppletiva. (Sezione I, Sent. 1698/56 -Pres. Piacentini, Est, Bartolom.ei, P. M. Criscuoli ( conf.) -Amministrazione Finanze. c. Garzanti). 3. In materia di accertamento di im.pos.te sui redditi di ricchezza mobile, la competenza terri--toriale dell'ufficio delle imposte ((la quale determina, a sua volta, la competenza per territorio delle Commissioni distrettuale e provinciale) � determinata dal luogo ove il contribuente ha il suo domi 142 . . - cilio nel tempo in cui deve essere fatta la dichiarazione sui redditi, intendendosi per domicilio quello fiscale, a norma dell'art. 11 del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge con la legge n. 10 giugno del 1937. (Sezione I, Sent. n. 2023/56 - Pres. Oggioni, Est. Perrone Oapano, P. M. Oaruso (conf.) -Mazza.curati c. Finanze). Tributi vari. 4. L'avocazione dei profitti di contingenza, secondo la disciplina dett�ta dalle leggi istitutive che regolano l'avocazione stessa, costituisce una .vera e propria imposta (R. D. L. 27 maggio 1946 n. 436 e D. L. P. 28 aprile 1947, n. 330). (Sezione I, Sent. 1019/56 .... Pres. Oataldi, Est. Favara, P. M. Berri (conf.) -Oalcagni c. Finanze). 5. L'art. 1 del R. D. 3 giugno 1943, n. 452, nel dichiarare che sono soggette all'imposta generale sull'entrata le somme introitate dalle Provincie, dai Oomuni e dagli Enti richiamati nell'art 1 della legge 7 giugno 1940, n. 762, si riferisce a quelle prestazioni di detti enti, attraverso le quali venga a realizzarsi. quello scambio economico che costituisce il fondamento stesso della imposta sulla entrata. Oondizione imprescindibile perch� ci� s'avveri � che di fronte al versamento eseguito dal privato stia un servizio reso individualmente allo st.esso. privato cui il versamento � diretto. (Sezione I, Sent. n. 1065/56 -Pres. Oataldi, Est. .Albanese, P. M. Oriscuoli (conf.) -Finanze c. Sezione provinciale Oacciat. Venezia) .. 6. Le quote associatiVe versate alle Sezioni della Federcaccia non sono soggette alla imposta generale sulla entrata. (Sezione I, Sent. 1065/56 - Pres. Oataldi, Est. .Albanese, P. M. Oriscuoli (conf.) -Finanze c. Sezione provinciale Oacciat. Venezia). 7. L'accertamento dei profitti di regime pu� anche farsi per mezzo di presunzioni, se queste hanno i requisiti prescritti dall'art. 2729 Oodice civile.. (Sezione I, Sent. 1783/56 -Pres. Oggioni, Est. Gabrielli, P. M. Rossi (conf.) -Fall. Oupolo c. Finanze dello Stato). Ingiunzione fiscale. 8. Non � nulla l'ingiunzione fiscale ove manchi la certificazione dell'ufficiale giudiziario circa la corrispondenza della copia all'originale. (Sezione I, Sent. n. 1473/56 -Pres. Oataldi, Est. .Albanese, P. M. Oolli (conf.) -Soc. I. O. S. c. Finanze). 9. Se � vero che l'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 144 della legge di registro deve contenere l'indicazione dei fatti che ne legittimano la emissione da parte dell'organo amministrativo e, tra l'altro, l'indicazione� della causa dell'obbligazione tributaria (essendo ovvio che il contribuente, cui l'ordine � diretto sappia perch� il pagamento gli viene richiesto) tuttavia l'omissione della esplicita menzione della causa� del debito non produce la nullit� dell'atto ingiuntivo, qualora detta causa sia facilmente desumibile dal complesso degli i l elementi . indicati nell'atto stesso. (Sezione I, ~ Sent. n. 1520/56 -Pres. Pasquera, Est. Gabrieli, P. M. Oaldarera (parz. di:ff.) -Bolognesi c. Finanze). Contenzioso 10. Il ricorso all'Autorit� giudiziaria avverso le decisioni delle Oommissioni provinciali per le imposte relative alla valutazion� dei beni oggetto di imposte indirette sui trasferimenti deve,� a norma del terzo comma dell'art. 29 del R. D. n. 1639 del 1936 (convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016 � e dell'art. 42 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516), intendersi ammesso solo nel caso di evidente errore di apprezzamento, ovvero per mancato o insufficiente calcolo nella determinazione del valore; tale pu� ravvisarsi soio in quei casi nei quali sussistano nelle decisioni errori di fatto gravi ed evidenti, oppure nei casi in cui la decisione stessa sia frutto di criteri di valutazione non conformi a legge e, infine, quando, dalla motivazione non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili. (Sezione I, Sent. n. 828/56 - Pres. Oggioni, Est. Novelli, P. M. Berri (conf.) Finanze c. Fietta). 11. Sono nulle le decisioni delle Oommissioni tributarie e provinciali nelle controversie relative alla valutazione in materia di imposta sui trasferimenti, quando dalla motivazione di esse non risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dell'imponibile, e cio� i dati in base ai quali si � proceduto alla determinazione del valore dell'iinmobile per emettere il giudizio di stima. (Sezione I, Sent. n. 1169/56 -Pres. Pasquera, Est. .Arras,. P. M. Oollo (eonf.) -Finanze, c. Fall. Turotti). 12. Si ha giudizio: di estimazione semplice quando, esclusa ogni questione di diritto, l'indagine � limitata ai fatti materiali costituenti il presupposto della imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di estimazione complessa, attribuito alla cognizione del giudice ordinario, quando l'apprezzamento dei fatti involge la risoluzione di questioni d'indole giuridica, come avviene allorch� per stabilire la sussistenza della causa che legittima l'imposizione, si vede interpretare una legge, un regolamento o un negozio giuridico. (Sezione Unite, Sent. Ii. 1760/ 56 -Pres. Brunelli, Est. .Arras, P. M. Podoro (conf.) -Finanze c. O. Valiani). 13. Il giudizio emesso in secondo grado dalle Oommissioni provinciali sulla determinazione del valore in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza, � definitivo, salvo ricorso all'autorit� giudiziaria per grave ed evidente errore di �apprezzamento ovvero per mancanza od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore. . .Al riguardo, l'art. 42 R. D. 8luglio�1937, consente bensi alle commissioni di limitarsi, sulle questioni relative alla valutazione, a una sommaria motivazione, ma richiede, senza affatto distinguere fra decisioni di conferma e decisione di riforma di quelle di primo grado, che da essa risultino gli ele -143 menti di fatto presi in considerazione per la determinazione dei valori imponibili. (Sezione I, Sent. n. 1171/56 -Pres. Pasquera, Est. Celentano, P. M. Oriscuoli ('conf.) -Pianezza c. Finanze). 14. L'omessa specificazione dei motivi del gravame che investe una decisione della commissione provinciale _delle imposte in sede di avocazione di profitti di regime, non � causa di nullit� dell'impugnazione dinanzi alla Sezione speciale della Commissione centrale la quale, chiamata a pronunciare in grado di appello nella predetta materia decide anche in merito -previa se del caso, l'audizione personale del contribuente -sulla base dei motivi di gravame addotti davanti alla Commissione di primo grado e da questa non attesi. (Sezione I, Sent. 1507 /56 -Pres. Pasquera, Est. Rossano, P. M'.. Colli (conf.) -Castelli c. Finanze). 15. Il termine per ricorrere contro le decisioni delle Commissioni per imposte dirette e indirette sugli affari compresa la Commissione centrale, decorre dalla notificazione della parte dispositiva della decisione effettuata a cura dell'ufficio delle imposte e del registro. Lo stesso principio � applicabile anche in caso di ricorso per revocazione proposta alla Commissione centrale. (Sezione I, Sent. ' n. 1781/56 -Pres. -Piacentini, Est. Perrone C., P. M. Pettinari (conf.) -Soc. Acciaieria Stra.mezzi c. Intendenza di Finanza Cremona). LOCAZIONE Ordinanza di sfratto Una ordinanza di convalida di sfratto, pronunciata nei confronti di un conduttore che non sia stato citato, equivale nella sostanza ad una sentenza -di risoluzione del contratto per morosit�, o di dichiarazione di cessazione di esso per sca-_ den.l'Ja del termine stabilito dalle parti o dalla eventuale legge di proroga, e, quale provvedimento emanato fuori della previsione della legge, essa pu� quindi essere impugnata con appello. In tal caso e sempre al fine di ottenere che sia dichiarata nulla la citazione, �deve altres� rit�nersi proponibile avverso il cennato provvedimento, senza che ne derivi ostacolo alla proposizione dello appello, anche la opposizione tardiva poich�, non pu� escludersi che nella ampia previsione di cui allo art. 668 C. p. c. rientri anche il caso che il conduttore non abbia avuto conoscenza della intimazione per irregolarit� non della notificazione bens� della citazione, ed anche se il giudice della convalida si sia pronunciato al riguardo. (Sezione III, Sent. n. 1440/56 -Pres. Zappulli, Est. Duni, P. M. Pettinari (diff.) -Cipriani c. Finanze). PRESCRIZIONE Usucapione La sospensione del corso dei termini di pres~ rizione, stabilita dal R. D. L. 3 gennaio 1944 n. 1 (art. 1, commi 1 e 8) e prorogata dal D. L. L. 24 dicembre 1944, n. 392, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra (fissata al 15 aprile 1946 dall'art. 1 D. L. Lgt. 3 febbraio 1946, n. 49) devesi ritenere operante anche per il corso dei termini di usucapione. La_ sospensione . dei termini di che trattasi � rilevabile �di ufficio anche 'in Cassazione. (Sezione II, Sent. n. 1727 /56 -Pres. Di Leva, Est. Boccia, P. M. Marmo ( conf.) -Cara.pezzi c. Abati). RESPONSABILITA' CIVILE Danni non patrimoniali La dichiarazione di non doversi procedere, emessa dal giudice penale, per essere rimasti ignoti �coloro che hanno commesso il reato, non esclude che l'Amministrazione militare debba rispondere, in sede civile, oltre che dal danno patrimoniale, anche di quello non patrimoniale, cagionato dalla circolazione dell'autoveicolo di sua propriet�, pur mancando la identificazione del conducente, risulti che questi era certamente un militare da essa Amministrazione dipendente, del quale non sia contestata la imputabilit�, e vi sia la prova di avere egli agito con coscienza e volont� contr.a legem. (Sezione III, Sent. n. 1546/56 -Pres. Zappulli, Est. Natale, P. M. Berri (conf.) -Min. Difesa Esercito c. Giardina). Infortunio a .dipendente statale La legge 3 marzo -1950, n. 104, abrogativa del D. L. 6 febbraio 1936, n. 313, non ha efficacia retroattiva e non pu� quindi essere applicabile ai rapporti giuridici sorti sotto l'impero della legge anteriore abrogata. (Sezioni Unite, Sent. n. 1614/ 56 -Pres. Brunelli, Est. Gabrielli, P. M. Fragali (conf.) -Min. Difesa Aeronautica c. Carfagnini). SVALUTAZIONE MONETARIA Debito di valore. ' Per debiti di valore, in contrapposto ai debiti pecuniari soggetti al principio nominalistico fissato dall'art. 1277 (Codice Civile, debbono intendersi quelli che vengono a tradursi in una prestazione in danaro solo attraverso il processo di liquidazione di un'obbligazione primaria non costituita in danaro. Un'obbligazione che si traduce in un mero rimborso di spese non pu� andare qualificata come obbligazione di valore, perch� la sua espressione in moneta non � la risultante di un processo di aestimatio rei essendo aprioristicamente determinata nella qualit� l'importo delle spese che si debbono rimborsare. Nella specie, rimborso da parte del Ministero dei Lavori Pubblici delle spese e_i:icessive sostenute da un privato per lo spostamento di un _ elettrodotto, ai sensi dell'art. 126 T. U. delle leggi sulle acque e sulle condutture elettriche approvato con R. D. n. 1775 del 1933. (Sezione I, Sent. n. 869/ 56 -Pres. Cataldi, Est. Civiletti, P. M. Colli (conf.) -Ente Volturno c. Ministero dei LL. PP.). L_____ ~W'~�-�OOtl?&bfilfilm::ifilOOffiiEEJEi!ID�filffilfifil~--5. -~JJ.~����.--m,m.n�wi INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE !N ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA PRESA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' BACINI IMBRIFERI MONTANI. -Se la legge 27 dicembre 1953 n. 959 sia applicabile all'Amministrazione delle FF. SS. e, in genere, alle Amministrazioni statali, che utilizzano le acque demaniali per la produzione di energia elettrica (n. 41). AGRICOLTURA CONFEDERAZIONI. -Se il rapporto intercorrente tra la Confederterra nazionale e le Confederterre provinciali possa. ravvisarsi come un vero e proprio rapporto organico per cui la Confederterra nazionale potrebbe essere chiamata in causa quale responsabile degli atti economici compiuti dalle proprie organizzazioni provinciali (n. 9). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. -I) Quali siano i poteri del Collegio dei revisori del Poligrafico dello Stato in materia di bilancio (n. 192). -II) Se la gestione, da parte dell,'Istituto Poligrafico della Libreria dello Stato, che non ha personalit� giuridica ed � uno dei servizi del Provveditorato, curando la vendita al pubblico delle pubblicazioni statali, pu� significare assunzione da parte del Poligrafico di attivit� editoriale esclusa dallo Statuto e dalla legge istitutiva (n. 193). PARTECIPAZIONE A SODALIZI. -III) Se l'Ufficio Italiano Cambi possa partecipare in qualit� di socio all'Istituto per l'edilizia economica al fine di consentire ai dipendenti, con il concorso dei benefici statali, di ottenere un alloggio in locazione con patto di futura vendita o di riscatto (n. 194). PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA. -:-IV) Quale sia la natura giuridica del Provveditorato al Porto di Venezia (n. 195). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (REATI CONTRO) TURBATIVA D,INOANTO -V) Se nel .fatto di un unico procuratore il quale rappresenti contemporaneamente pi� ditte, concorrenti tutte alla stessa gara per l'aggiudicazione della medesima fornitura, e sottoscriva, a norme di ciascuna delle ditte rappresentate, tante offerte quante sono appunto le ditte che rappresenta, possano ravvisarsi integrati gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 353 C. p. (turbata libert� degli incanti) (n. 196). ASSICURAZIONI RISERVE MATEMATICHE. -Se possano entrare a far parte delle riserve matematiche dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito Comunicazioni, i crediti che .l'Ist.ituto stesso deve riscuotere dal Ministero dei Trasporti per mutui fatti ai dipendenti di questo ai sensi del Regolamento 4 luglio, 1925, n. 63 (n. 45). AUTOVEICOLI E AUTOLINEE AUTOVEICOLI PUBBLICI. -I) Se sia possibile, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, agli autoveicoli in servizio di piazza per trasporto merci, caricare merci fuori della propria provincia (n. 50). II) Se, ai sensi della suddetta legge, un autoveicolo addetto al servizio di piazza per trasporto merci, una volta assun,to il carico nell'ambito provinciale, possa trasportarlo in qualsiasi localit�, anche al di fuori della provincia stessa (n. 50). DISCO CONTRASSEGNO. -III) Se sia viziato di eccesso di potere giurisdizionale il provvedimento del giudice istruttore del Tribunale che ha autorizzato il sequestro giudiziale del disco contrassegno apposto su un autocarro, costituente un accessorio dell'autorizzazione concessa dall'Ispettorato civile della motorizzazione ad una ditta di effettuare trasporto merci per conto terzi (n. 51). AVVOCATI E PROCURATORI TRANSAZIONE. -Se il vincolo della solidariet� stabilito nell'art. 68 del R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, debba estendersi ai casi in cui la transazione abbia per oggetto una lite non dedotta in giudizio (n. 30). CERTIFICAZIONI UFFICIALE PUBBLICO. -Se gli amministratori delle societ� per azioni, i quali certificano la conformit� agli originali delle copie dei documenti, che devono deposi-. tare presso la Cancelleria del Tribunale, assumano, sia pure temporaneamente, la qualifica di pubblici ufficiali (n. 1). COMPETENZA E GIURISDIZIONE NAVIGAZIONE. -Se la norma, contenuta nell'articolo 1328 del Codice della navigazione che stabilisce la competenza dei comandanti di porto a conoscere delle contravvenzioni previste dal citato Codice, sia applibile alla navigazione interna (n. 13). CONFISCA ORO. -Se competa agli ufficiali giudiziari la percentuale del 15 % sul ricavo della vend~ta di oro confiscato come corpo di reato (n. 18). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO DmITTI CASUALI. -I) Se per la effettuaz��ne�-di-trattenute sui mandati diretti a norma della legge 17 luglio 1951, n. 575, debba tenersi conto del momento dell'ammissione a pagamento dei mandati da parte della Direzione generale del Tesoro o dei momenti successivi, quali quelli della effettiva riscossione o anche solo della riscuotibilit� dei mandati (n. 140). -145 OFFERTE. -II) Se nel fatto di un unico procuratore, il quale rappresenti contemporaneamente pi� ditte, � concorrenti tutte alla stessa gara per l'aggiudicazione della medesima fornitura, e sottoscriva, a norma di ciascuna delle ditte rappresentate, tante offerte quante sono appunto le ditte ohe rappresenta, possano ravvisarsi integrati gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 353 C. p. (turbata libert� degli incanti) (n. 141). PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA. -III) Se il Provveditorato al Porto di Venezia possa, a norma dell'art. 69 della legge sulla Contabilit� generale dello Stato sospendere il pagamento dei propri debiti in dipendenza dell'apposizione del fermo amministrativo (n. 142). RECUPERO DI PAGAMENTI. -IV) A ohi spetti la competenza a disporre l'abbandono di un credito a carico delle Ferrovie dello Stato (n. 143). CONTRABBANDO ' POLIZIA. -I) Se possa ritenersi legittimo l'uso, da parte della Guardia di Finanza, di cani poliziotti particolarmente addestrati al fermo delle persone che esercitano il contrabbando nei valichi di frontiera (n. 28). II) Se l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile dell'uso dell'animale e del danno dallo stesso cagionato nel caso cui questo, nonostante l'addestramento, aggredisca il contrabbandiere dopo ohe lo stesso abbia desistito dal contrabbando, cio� nei oasi in cui non sia pi� legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (n. 28). CONTRIBUTI DELLO STATO MUTUI ALL'INDUSTRIA. -Se, concesso dal Ministero dell'Industria e Commercio, ai sensi del D. L. L. 8 maggio 1946, n. 449, un finanziamento ad una Societ� e consentito il prolungamento del termine di rimborso della suddetta operazione, gli interessi di mora gi� addebitati non debbano pi� essere considerati tali (n. 11). DANNI DI GUERRA OccUPAZIONE DI BENI. -I) Se le occupazioni di immobili attuate abusivamente dalle Forze Armate, senza alcuna disposizione dell'Amministrazione, cio� senza alcun ordine dei Comandi militari dai quali esse dipendono, concretino fatti di guerra, ove siano state occasionate dalle operazioni di guerra (n. 55). DANNO RISARCIBILE. -II) Se,. nell'ipotesi affermativa soltanto i danni derivati da queste occupazioni militari diano luogo a danni di guerra giusta le previsioni di cui al D. L. 6 settembre 1946 n. 226 (n. 55). -III) Se i danni relativi ad occupazione di immobili, irregolari solo per la forma, ma sostanzialmente volute dalla Amministrazione siano risarcibili quali danni da requisizione, anche se le occupazioni siano state compiute per impellenti necessit� belliche (n. 55). PRESCRIZIONE. -IV) Se il termine di prescrizione triennale, per i pagamenti previsti dalla nuova legge per i danni di guerra, si applica anche ai pagamenti in acconto disposti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa con decorrenza dalla data in vigore di essa (n. 56). DEMANIO E PATRIMONIO MARE. -I) Se, ai sensi dell'art. 32 del Codice navigazione competa al Capo del Compartimento marittimo promuovere il procedimento per la delimitazione tra demanio marittimo e propriet� privata in contraddittorio con i privati interessati (n. 125). -II) Se, ai sensi dell'art. 58, 3� oapov. Regolamento navigazione marittima, la Commissione possa procedere, alla data stabilita, alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato (n. 125). -III) Se, per recuperare le somme dovute dai privati confinanti a titolo di spese per la delimitazione prevista dall'art. 32 del Codice navigazione, ed ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, la Capitaneria di porto possa procedere con le forme ed i modi previsti dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 125). PORTO. -IV) Se le acque portuali siano da considerarsi localit� del demanio marittinio o� mare.ii (n. 126). DIRITTO INTERNAZIONALE LEGGE. -I) Se per il riconoscimento della qualit� di eredi di un pensionato statale, cittadino italiano dece� duto in Jugoslavia prima del Trattato di pace, debba essere applicata la legge italiana o quella jugoslava (n. 1). DocUMENTI. -II) Se possano essere accettati, qua� !ora debba applicarsi la legge italiana, i documenti rilasciati nel luogo di attuale residenza degli eredi, non potendo i medesimi ottenere presentemente il rilascio dei documenti nel luogo ove si apr� la successione (n. 1 ). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE INA-CASA. -I) Se possono rientrare nella! ettera e nello spirito dell'art. 1 del D. P. R. 16 settembre 1951, n. 1089, relativo alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi INA-Casa, i lavoratori ricoverati in dormitori pubblici ovvero in alberghi a spese del Comune o di un ente di assistenza o in via precaria (n. 58). REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE. -II) Se, revocata ad un mutuatario l'assegnazione di un alloggio cooperativo costruito con i fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, per difetto delle condizioni previste dall'art. 8 della legge stessa, l'alloggio debba essere assegnato ad altra persona dello stesso Comune che abbia presentata domanda di mutuo e sia in possesso dei requisiti necessari (n. 59). -III) Se il nuovo assegnatario debba rimborsare al precedente concessionario le somme da questo spese in proprio (n. 59) . ....: IV) Se, nell'ipotesi che non venga rintracciato altro soggetto in possesso delle condizioni di legge che richieda il mutu� e sia disposto a subentrare al precedente concessionario, sia possibile considerare questo come rinunciante al mutuo entro il primo quinquennio e quindi lasciare l'alloggio in sua disponibilit� (n. 59). ESAZIONE L'EREDE DELL'ESATTORE. -I) Se l'erede non continuatore della gestione esattoriale debba rispondere anche oltre il valore dei ben,i a lui pervenuti, dei debiti dipendenti dalla gestione svolta da de cuius, come in genere, di ogni debito ereditario (n. 2). -II) Se nei riguardi del detto erede possano trovare applicazione le norme particolari di procedura per l'esecuzione sulla cauzione (n. 2). ESECUZIONE FORZATA PENSIONI. -Se possa procedersi a pignoramento a carico della pensione di riversibilit� goduta dalla vedova per debiti del defunto marito di cui abbia accettato l'eredit� (n. 15). ESPROPRIAZIONE PER P. U. ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE. -I) Se l'Ente delle Tre Venezie possa esercitare il potere di esproprio, riconosciutogli dall'art. 3 della legge ~7 :r;i.ovembre 1939, n. 1780, per conto di altro ente, di cui sia l'unico. azionista (n. 122). � FORESTE. -II) Se il diritto di pascolo sui terreni demaniali possa essere espropriato in base all'art. 111 della legge 30 dicembre 1933, n. 3267 (n. 123). OCCUPAZIONE -INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. -III) Se i prefetti possano emettere decreti -146 di occupazione di urgenza a favore di proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni della legge 14 febbraio 1947, n. 1598, quando la occupazione debba avvenire nei confronti di occupanti che detengono l'immobile in base a rapporto di natura obbligatoria (n. 124). FERROVIE PASSAGGI A LIVELLO. -I) Se .l'Amministrazione ferroviaria possa pretendere il rimborso, da parte del Comune, delle spese di presenziamento, ai sensi dello art. 231 della legge sui lavori pubblici per la custodia di pi;i,ssaggi a livello su strade private dove il traffico sia aumentato sensibilmente (n. 242). -II) Se l'Amministrazione ferroviaria, allorch� decide di provvedere direttamente alla custodia di un passaggio a livello gi� affidato ad un privato. possa stipulare particolari convenzioni che impegnino i privati utenti a partecipare alla spesa, in proporzione della utilit� che a ciascuno .di essi deriva (n. 242). � RECUPERI DI PAGAMENTI. -III) A chi spetti la competenza a disporre l'abbandono di un credito a carico deile Ferrovie dello Stato (n. 243). FERROVIE (TRASPORTO). TRASPORTO CUMULATIVO PER MARE. -IV) Se il termine prescrizionale del diritto di rivalsa nei rapporti tra vettore ferroviario e vettore marittimo quando si presenti il caso di dover risarcire un'avaria o una perdita verificatasi alle cose che hanno formato oggetto del trasporto cumulativo, debba considerarsi regolato dall'art. 2951 o dall'art. 2946 del C. c. (n. 244). FORESTE DmITTI DI PASCOLO. -Se il diritto di pascolo sui terreni demaniali possa essere espropriato in base all'art.Hl della legge 30 dicembre 1933, n. 3267 (n. 2). GUERRA BENI SEQUESTRATI AL CITTADINO. -I) Se sia dovuta l'imposta di successione sui crediti vantati verso il Governo egiziano per titoli di credito, gi� appartenenti al de ouius, sequestrati in Egitto come beni ex nemici, in applicazione dell'art. 20 della legge tributaria sulle successioni .n. 3270 del 1923 (n. 130). CENSURA. -II) Se, c�ssato lo stato di guerra, per la corrispondenza e i valori, per i quali non si sia provveduto a denunzia o non � intervenuto sequestro, la Commissione di censura sia tenuta alla restituzione della stessa corrispondenza e dei valori all'Amministrazione postale (n. 131). INVALIDI DI GUERRA. -III) Se, a termini dell'art. 33 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il ricovero degli invalidi di guerra, di et� minore, in appositi istituti che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale, sia affidato all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra (n. 132). -IV) Se l'onere delle rette di ricovero dei suddetti minori debba restare a carico dell'O.N.I.G. con decorrenza dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 648 (n. 132). RICOVERI ANTIAEREI. -V) Se si debba provvedere all'esproprio ed al passaggio al Demanio, ai sensi del � D. L. 11 marzo 1948, n. 409, delle grotte naturali o costruite da privati, che, durante l'ultimo conflitto, siano state requisite e adattate a ricoveri pubblici antiaerei e che sia.no gi� state restituite ai legittimi proprietari (n. 133). -VI) Se l'Amministrazione possa, a mezzo di atto convenzionale, ottenere dai proprietari delle suddette grotte l'impegno di non modificare i luoghi onde permetterne, in caso di emergenza, l'immediata utilizzae:ione a ricoveri antiaerei (n. 133). IMPIEGO PUBBLICO AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DELLA SOMALIA. -I) Se l'ordinamento del personale statale in servizio presso l'Amministrazione :fiduciaria della Somalia, quale risulta dal D. P. R. 9 dicembre 1952, n: 23�59, preveda una disciplina uniforme per i civili e i militari (n. 406). II) Se tutte le norme, relative agli assegni, alle competenze, alle indennit� speciali, alla disciplina al congedo ordinario, alle missioni, all'aspettativa per motivi di salute, siano dettate cumulativamente e indistintamente per l'una e per l'altra categoria del suddetto personale (n. 406). CONDIZIONI DELL'ASSUNZIONE. -III) Se, nel caso di condanna e riabilitazione rispettivamente subita ed ottenuta prima della costituzione del rapporto di impiego per reati che avrebbero, se accertati, comportato la destituzione, l'Amministrazione debba ritenere l'aspirante all'impiego privo del requisito della buona condotta (n. 407). MARINA. -IV. Se possa considerarsi rapporto di pubblico impiego l'assunzione, da parte del Ministero della Marina, di sottufficiali in congedo con un determinato incarico come lavoratori autonomi (n. 408). -V) Se possa configurarsi un onere assicurativo a carico dello Stato per chi non ha e non pu� avere la qualifica di dipendente statale e il correlativo rapporto di impiego pubblico (n. 408). -VI )Se possano competere ai suddetti sottufficiali le assicurazioni sociali e le relative prestazioni connesse (n. 408). QUOTE COMPLEMENTARI DI CAROVITA. -VII) Se le dipendenti statali vedove conservino il diritto a percepire le quote complementari di carovita spettanti per i figli minorenni a carico, ancorch� passino a seconde nozze (n. 409). POLIZIA. -VIII) Se e in che limiti Rpetti un'indennit� di buonauscita agli agenti provenienti dalle formazioni irregolari dj polizia ferroviaria che non siano stati in seguito inquadrati nell'organico delle Guardie di pubblica sicurezza (n. 410). PREVIDENZA. -IX) Se il contributo INADEL dovuto, ai sensi dell'art. 15 legge 13 marzo 1950, n. 120, su tutti gli emolumenti a carattere continuativo spettanti al personale, si applichi sull'assegno perequativo e sulla indennit� di funzione (n. 411). -X) Se a norma dell'art. 26, lett. b del vigente regolamento per il personale, l'Istituto per il commercio estero possa ottenere l'esonero dal versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione, nei riguardi del proprio personale di ruolo (n. 412). SALARIATI. -XI) Se una condanna passata in giudicato per bigamia sia preclusiva dell'ammissione al lavoro, in qualit� di salariati dello Stato, ai sensi della lett. a) dell'art. 16 del Regolamento generale salariati dello Stato (n. 413). STIPENDIO (CESSIONE DI QUOTE). -XII) Se, per la concessione di mutuo, da estinguersi, con cessione di quote di stipendio o di salario, sia necessario che il dipendente comprovi di aver sana costituzione fisica ai sensi dell'art. 24 lett. o) del T. U. n. 180 del 1950 (n. 414). XIII) Se, una volta acquisita nei modi di legge la documentazione comprovante l'esistenza di tale requisito (in mancanza di elementi specifici che comprovino l'intento fraudolento del dipendente) nell'ipotesi di decesso � dell'impiegato in conseguenza di uno stato patologico che doveva preesistere, ma che non era stato diagnosticato, la concessione del prestito debba ritenersi per s� stessa illegittima e nulla, autorizz�ndo il recupero delle somme versate (n. 414). STIPENDIO (PIGNORABILIT�). -XIV) Se possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 2, n. 2 D. L. P. 5 gennaio 1950, n. 180, il sequestro o il pignoramento di un quinto dello stipendio di un impiegato per il recupero del credito erariale per assegni di pensione indebitamente percepiti dalla madre dello stesso, successivamente defunta (n. 415). ~�--TIW.~~~~ 147 IMPOSTA DI BOLLO Uso DELL'ATTO. -I) Se gli amministratori delle societ� per azioni, i quali certificano la conformit� agli originali delle copie dei documenti, che devono depositare presso la Cancelleria del Tribuanle, assumano, sia pure temporaneamente, la qualifica di pubblici ufficiali (n. 1). -II) Se, agli effetti tributari, debba considerarsi caso d'uso l'inserzione dei predetti documenti nel verbale di deposito redatto dal cancelliere (n. 1). -III) Se, agli effetti tributari, possa escludersi il caso d'uso, quando si tratti di formalit� imposta per legge (n. 1). IMPOSTA DI REGISTRO INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. -!) Se le agevolazioni disposte c�n l'art. 15 del D. L. C. p. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, in materia di imposta di registro sui trasferimenti ai propriet�, siano applicabili ai soli trasferimenti a titolo oneroso, ovvero anche alle donazioni (n. 120). NEGOZIO CONDIZIONATO. -II) Se sia dovuta la sopratassa per omessa denuncia in ipotesi di avveramento di condizione sospensiva apposta a un atto di donazione, nel caso che la notizia del verificarsi della condizione stessa sia pervenuta all'Ufficio, non in virt� della formale denuncia di cui all'art. 79 della legge di registro, ma a seguito di dichiarazione della parte, con la quale essa, accettando la donazione, faccia presente che la condizione voluta dalla donante si � verificata (n. 121). IMPOSTA DI SUCCESSIONE BENI TASSABILI. -I) Se sia dovuta l'imposta di successione sui crediti vantati verso il Governo egiziano per titoli di credito, gi� appartenenti al de cuiua, sequestrati in Egitto come beni ex ex nemici, in applicazione dell'art. 20 della legge tributaria sulle successioni n. 3270 del 1923 (n. 19). VALUTAZIONE DELL'ASSE. -II) Se le quote di eredit� sulle quali si deve liquidare l'imposta di successione debbano essere calcolate in base al valore risultante dall'asse ereditario dedotta !,imposta globale liquidata, o con la detrazione dell'imposta globale realmente percetta (n. 20). � IMPOSTA SUL PATRIMONIO STRAORDINARIA PROGRESSIVA. PRIVILEGIO. -Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del 'r. U. 9 maggio 1950, n. 203, che assiste la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio abbia efficacia anche per 111 riscossione delle sopratasse e degli accessori (n. 2). IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI OLI COMMESTIBILI. -Se la violazione dell'art. 34 del D. P. R. 11 luglio 1953, n. 495, costituisca reato (n. 2). IMPOSTE E TASSE IN GENERE AGEVOLAZIONI MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA. -I) Se tra le particolari agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 legge 22 giugno 1950, n. 445, per le operazioni compiute dagli istituti di credito per i finanziamenti alle medie e piccole industrie, sia compreso anche l'esonero dal::: pa.gamento della imposta ipotecaria nei finanziamenti effettuati dietro rilascio di cambiali ipotecarie (n. 270). IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. -II) Se il privilegio, sancito dall'art. 24 del D. L. 3 gennaio 1947, n. 1, per crediti dello Stato a titolo di imposta di fabbricazione sui. filati, abbia natura di privilegio generale o speciale (n. 271). -Hl) Se, ai sensi del D. L. 3 gennaio 1947. n. I. debitore dell'imposta di fabbricazione sui filati sia il fabbricante, o vi sia responsabilit� sussidiaria da parte di eventuali cessionari della ditta (n. 271). RICOSTRUZIONE. -IV) Se le norme di agevolazione fiscale di cui ai DD; LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 si applichino esclusivamente ai contratti di appalto :veri e propri per riparazioni di opere pubbliche danneggiate dalla guerra od anche alla fornitura dei materiali (nel caso materiale bituminoso) per l'effettuazione dei lavori stessi (n. 272). -V) Se la ditta fornitrice dei suddetti materiali possa ottenere la rivalsa da parte dell'ANAS per le imposte pagate, avendo l'Amministrazione ottenuto i materiali a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovuto pagare se non fosse stata prevista, nella determinazione del prezzo, l'esenzione da ogni tributo (n. 272). ISTRUZIONE PUBBLICA MEDIA -INSEGNANTI. -I) Se gli insegnanti, che, a seguito di accoglimento di ricorsi siano stati con provvedimenti successivi alla data di approvazione delle graduatorie di merito inseriti tra i vincitori, abbiano diritto ad ottenere la destinazione a sedi vacanti alla data delle prime nomine in ruolo (:r�. 4). RESPONSABILIT� CIVILE. -II) Se trova fondamento nelle vigenti norme giuridiche la richiesta di indennizzo a carico dell'Amministrazione per danni subiti durante una manifestazione di studenti (n. 5). LAVORO ASSEGNI FAMILIARI. -Se la Provincia sia obbligata a corrispondere gli assegni familiari ai prestatori d'opera assunti con carattere straordinario per l'esecuzione di. lavori stradali in economia (n. 4). LOCAZIONI VINCOLI. -I) Se il locatore pu� far cessare, ai sensi dell'art. 4, n. 1, legge 23 maggio 1950, n. 253, la proroga del contratto ove dimostri la urgente ed improrogabile necessit� di esercitare nell'immobile la propria normale attivit� (n. 92). -II) Se detta norma possa ritenersi invocabile non soltanto dai locatori che siano persone fisiche ma anche dalle persone giuridiche, pubbliche e private, che esercitano una attivit� commerciale, senza necessit� di offrire al conduttore un altro immobile a sensi dell'art. 2, n. 2 della legge n. 253 (n. 92). NAVE E NAVIGAZIONE DEMANIO. -I) Se, ai sensi dell'art. 32 del Codice della navigazione competa al capo del Compartimento marittimo promuovere il procedimento per la delimitazione tra demanio marittimo e propriet� privata in contraddittorio con i privati interessati (n. 73). -II) Se, ai sensi dell'art. 58, 30 capov. Regolamento navigazione marittima. La Commissione possa procedere alla data stabilita, alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato (n. 73). NAVIGAZIONE INTERNA. -III) Se la norma, contenuta nell'art. 1328 del Codice della navigazione, che stabilisce la competenza dei comandanti di porto a conoscere delle contravvenzioni previst.e. nel citato Codice, sia applicabile alla navigazione interna (n. � 74). PIGNORAMENTO DI CARATI. -IV) Se l'Autorit� marittima possa impedire la partenza di nave sottoposta a pignoramento o di nave i cui carati siano stati pignorati (n. 75). �� .. RELITTI -PREMIO DI RITROVAMENTO. -V) Quali siano i caratteri differenziatori del recupero e del ritrovamento (n. 76). -VI) Se una ditta, che durante i lavori di recupero dell'ancora e delle catene perdute in un porto, apprenda del materiale di propriet� della Marina mercantile abbia diritto al premio previsto dall'art. 510 Codice della navigazione (n. 76). 148 OCCUPAZIONE ABUSIVA. -Se le occupazioni di immobili attuate abusivamente dalle Forze Armate, senza alcuna disposizione dell'Amministrazione, cio� senza alcun ordine dei Comandi militari dai quali esse dipendono, concretino fatti di guerra, ove siano state occasionate dalle operazioni di guerra (n. 1). PATRIMONIO (REATI CONTRO) APPROPRIAZIONE INDEBITA.' -Se una ditta, che durante i lavori di recupero dell'�ncora e delle catene perdute in un porto, apprenda del materialedipropriet� della Marina mercantile abbia diritto al premio previsto dall'art. 510 Codice della navigazione (n. 1). PENSIONI .PIGNORABILIT�. -:-I) Se sia legittimo il provv~dimento emesso dal giudice istruttore del Tribunale, a: sensi dell'art. 700 C. p. c., che ordini all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di disporre con effetto immediatd il fermo degli arretrati di pensione spettanti ad un ex agente delle Ferrovie su istanza della moglie separata (n. 73). -II) Se gli assegni integrativi spettanti ai pensionati possano essere ceduti, pignorati o sequestrati nei limiti in cui possono esserlo gli altri assegni in base alle norme ordinarie (n. 73). -III) Se possa procedersi a pignoramento a carico della pensione di riversibilit� goduta dalla vedova per debiti del defunto marito di cui abbia accettato l'er�dit� (n. 74). TRATTENUTE D'ADDEBI'.I'.O. -IV) Se possano operarsi trattenute sulla pensione di un ex agente delle Ferrovie al fine di recuperare un credito vantato nei confronti di questo dallo Stato per pena pecuniaria in seguito a contravvenzioni per reato valutario (n. 75). POLIZIA CANI POLIZIOTTI. -I) Se possa ritenersi legittimo l'uso, da parte della Guardia di Finanza, di cani poliziotti particol_armente addestrati al fermo delle persone che esercitano il contrabbando nei valichi di frontiera (n. 15). -II) Se l'Amministrazione possa essere tenuta responsabile dell'uso dell'animale e del danno dallo stesso ca,gionato nel caso in cui questo, nonostante l'addestramento, aggredisca il contrabbandiere dopo che lo stesso abbia desistito dal contrabbando, cio� nei casi in cui non sia pi� legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazion�_ fisica (n. 15). FERROVIARIA. -III) Se spetti e che in limiti un'indennit� di buonuscita agli agenti provenienti dalle formazioni ir;regolari di Polizia ferroviaria che non siano stati in seguito inquadrati nell'organo delle Guardie di P. S. (n. 16). POSTE E TELECOMUNICAZIONI CONVENZIONE TELEGRAFICA. -I) Se ad un'Agenzia che abbia stipula~o una convenzione con il Ministero delle PP. e TT. per la concessione diunalinea telegrafica a sensi della legge 1� agosto 1949, n. 482, debba revocarsi la concessione stessa per aver permesso o tollerato che un'altra Societ� usufruisse per finalit� diverse, del circuito che le era stato concesso (n. 52). -II) Se tanto l'Agenzia concessionaria quanto la Societ� che ha usufruito della concessione, siano tenute solidalinente al pagamento delle sopratasse a norma dell'art. 178 Codice postale e della legge 14 marzo 1952, n. 196 (n. 52). III) Se tale trasgressione abbia carattere di reato ai sensi dell'art. 17 del Codice penale onde sia necessario denunziare i fatti all'A. G. O. (n. 52). PRESCRIZIONE DECORRENZA. -I) Se possa ritenersi iniziato un termine di prescrizione quando manchi la certezza che l'interessato abbia avuto conoscenza della liquidazione dell'acconto (n. 25). -II) Se ronere di t�1e prova incomba �su l'Amministrazione o su l'interessato (n. 25). RADIOAUDIZIONI. -III) Se, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato debba ritenersi applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 o non piuttosto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 (n. 26). PREVIDENZA ENTI LOCALI. -I) Se il contributo INADEL dovuto. ai sensi dell'art. 15 legge 13 marzo 1950, n. 120, su tutti gli emolumenti a carattere continuativo spettanti al personale, si applichi sull'assegno perequativo e sulla indennit� di funzione (n. 18) � IMPIEGO PUBBLICO. '--II) Se a norma dell'art. 26 lett. b del vigente regolamento per il personale, l'Istituto per il Commercio estero possa ottenere lesonero dal versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione, nei riguardi del proprio personale di ruolo (n. 19). -III) Se possa configurarsi un onere assicurativo a carico dello Stato per chi non ha e non pu� avere laqualifica di dipendente statale e il correlativo rapporto di impiego pubblico (n. 20). -IV) Se possano competere ai sottufficiali in congedo, assunti con un determinato incarico come lavoratori autonomi, le assicurazioni sociali e le relative prestazioni connesse (n. 20). PROPRIETA' OccUPAZIONI. -I) Se l'accesso di truppe su fondi privati e la sost&, anche per brevissimo spazio di tempo con o senza attendamenti di uomini o accantonamento di mezzi, debbano essere consentiti dal proprietario (n. 20). -II) Quali siano le modalit� da seguire nel caso di mancato accordo con i proprietari dei fondi necessari alle esercitazioni (n. 20). RADIOAUDIZIONI CANONI. -Se, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato debba ritenersi applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 o non piuttosto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 (n. 4). REGIME FASCISTA GtOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO. -Se, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione Siciliana che dispone l'assegnazione, a favore dell'Ente Regione, dei beni patrimoniali dello Stato, la su�detta norma sia applicabile ai beni della ex G.I.L. nel territorio della Regione Siciliana (n. 1). ' REGIONI PATRIMONIO. -Se, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione Siciliana che dispone l'assegnazione, a favore dell'Ente Regione, dei beni patrimoniali dello Stato, la� suddetta norma sia applicabile ai beni della ex G.I.L. nel territorio della Regione Siciliana (n. 54)� REQUISIZIONE DANNO RISARCIBILE. -I) Se i danni relativi ad occupazione di immobili, irregolari solo per la forma, ma sostanzialmente volute dalla Amministrazione, siano risarcibili quali danni da requisizione, anche se le occu -149 pazioni siano state compiute per impellenti necessit�. belliche (n. 113). PRESCRIZIONE. -II) Se alle richieste di danni da requisizione sia applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 C. c. (n. 113). RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'Anuninistrazione possa essere tenuta responsabile dell'uso dei cani poliziotti, impiegati per la repressione del contrabbando, e del danno dagli stessi cagionato nel caso in cui questi, nonostante l'addestramento, aggrediscano il contrabbandiere dopo che lo stesso abbia desistito dal .contrabbando, cio� nei casi in cui non sia pi� legittimo l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (n. 171). -II) Se trova fondamento nelle vigenti norme giuridiche la richiesta di indennizzo a carico dell'Amministrazione per danni subiti durante una manifestazione di studenti (n. 172). -III) Se una ditta, proprietaria di terreni in una zona soggetta a servit� aeronautiche, che abbia iniziato lavori dicostruzione senza la prescritta autorizzazione, abbia diritto al risarcimento danni in seguito alla sospensione dei lavori ed alla occupazione d'urgenza degli immobili stessi '(n. 173). RIABILITAZIONE IMPIEGO PUBBLICO. -Se, nel caso di condanna e riabilitazione, rispettivamente subita ed ottenuta prima della costituzione del rapporto di impiego, per reati che avrebbero, se accertati, comportato la destituzione, l'A:mministrazion� debba ritenere l'aspirante all'impiego privo del requisito della buona condotta (n. 1). RICOSTRUZIONE ESENZIONI TRmUTARIE. -I) Se. le norme di agevolazione fiscale di cui ai DD. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, si applichino esclusivamente ai contratti di appalto veri e propri per riparazioni di opere pubbliche danneggiate dalla guerra od anche a~la fornitura dei materiali (nel caso, materiale bituminoso) per l'effettuazione dei lavori stessi (n. 5). -II) Se la ditta fornitrice dei suddetti materiali possa ottenere la rivalsa da parte dell'A.N.A.S. per le imposte pagate, avendo l'A:nuninistrazione ottenuto i materiali a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovutq pagare se non fosse stata prevista, nella determinazione del prezzo, l'esenzione da ogni contributo (n. 5). RISCOSSIONE COATTIVA SPESE DI DELIMITAZIONE. ~ Se, per recuperare le somme dovute dai privati confinanti a titolo di spese per la delimitazione prevista dall'art. 32 del Codice di navigazione ed ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, la Capitaneria di porto possa procedere con le forme ed i modi previsti dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 2). SERVITU' PUBBLICHE AERONAUTICA. -I) Se una ditta proprietaria di terreni in una zona soggetta a servit� aeronautiche, che abbia iniziato lavori di costruzione senza la prescritta autorizzazione, abbia diritto al risarcimento danni in seguito alla sospensione. dei lavori ed .alla � o��upazione di urgenza degli immobili stessi (n. 17). -II) Se l'Amministrazione aeronautica possa imporre, ai sensi dell'art. 4, penultimo conuna della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, un divieto di costruzione in una zona di rispetto per un centro radiotelegrafico A. M. (n. 18). MILITARI IN GENERE. -III) Quale sia l'interpretazione dell'art. 3 lett. h, D. M. 5 aprile 1933, contenente norme esecutive per l'applicazione della legge io giugno 1931 n. 886 sul regime giuridico delle propriet� in zone militarmente importanti (n. 19). SOMALIA IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se l'ordinamento del personale statale in servizio presso l'Anuninistrazione fiduciaria della Somalia, quale risulta dal D. P. R. 9 dicembre 1952 n. 2359, preveda una disciplina uniforme per i civili e i. militari (n. 1). -II) Se tutte le norme, relative agli assegni, alle competenze, alle indennit� speciali, alla disciplina, al congedo ordinario, alle missioni, alla aspettativa per motivi di salute siano dettate cumulativamente e indistintamente per l'una e per l'altra categoria di personale (n. 1 ). STAMPA EDITORIA. -Quale sia la differenza dall'attivit� tipografica di stampa in genere, dalla attivit� editoriale (n. 4). STRADE CLASSIFICAZIONE. -Se la trasformazione di una strada da privata in pubblica possa desumersi unicamente dal fatto che il traffico su di essa abbia subito un certo, maggiore o minore, accrescimento (n. 22). SUCCESSIONI DIRITTO INTERNAZIONALE. -I) Se per il riconoscimento della qualit� di eredi di un pensionato statale, cittadino italiano, deceduto in Jugoslavia prima del Trattato di pace, debba essere applicata la legge italiana o quella jugoslava (n. 48). -II) Se possano essere accettati, qualora debba applicarsi la legge italiana, i docu, menti rilasciati nel luogo di attuale residenza degli eredi, non potendo i medesimi ottenere presentemente il rilascio dei documenti nel luogo ove si apr� la successione (n. 48). E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL .. MONDO A CURA DI SAL V �TORE SICA BRASILE I. -PREMESSE Ci troviamo con l'Unione del Brasile (Rep�bblica dos Estados Unidos do Brasil) e con i suoi Stati (Estados), di fronte all'esempio tipico in cui la difesa della Pubblica Amministrazione,. federale e degli Stati, � affidata non ad un Corpo organico di avvocati, ma al Pubblico Ministero, inquadrato nella Costituzione nella materia concernente il potere giudiziario (poder judiciario). La Costituzione 18 settembre 1945 tratta il potere legislativo (Do poder legislativo, cap. II), il potere esecutivo (Do poder �executivo, cap. III), il potere giudiziario (Do poder judiciario, cap. IV). Tali capitoli della Costituzione fanno parte del titolo I, che concerne l'organizzazione federale (organiza�ao federai). Il titolo II � dedicato alla giustizia negli Stati dell'Unione (Da justi�a dos Estados). Il titolo III della Costituzione � dedicato al Pubblico Ministero (Do Ministerio Publico ). . Mentre il potere giudiziario � assolto da alcuni tribunali determinati per l'Unione (Supremo Tribunal federal; Tribunal federal de recursos; Juizes e tribunais militares; juices e tribunais eleitorais; juices e tribunais do trapalho) (art. 94) e dei tribunali stabiliti dai singoli Stati secondo riserve predeterminate (art. 124), non vi � per la Repubblica che un solo Ministerio P�blico, � organizzato poi dall'Unione (art. 125) e dagli .Stati (art. 128). ' ' Il concetto di Pubblico Ministero � quindi inscindibile e rappresenta l'unit� ideale della Repubblica: di esso non pu� variare che l'organizzazione. II. -L'UNIONE 1. Generaliter. -Il Ministerio P�blico della Unione (o Ministerio P�blico da Uniao) sar� organizzato dalla legge assieme alla giustizia comune, a quella militare, a quella elettorale ed a quella del lavoro (art. 125); la Costituzione non parla del Pubblico Ministero presso il Tribunal de contas. Il Ministerio Publico dell'Unione ha membri: 1) per l'Unione; 2) per il distretto federale e cio� per 1a zona della capitale federale (capitai da Uniao, art. 1); per i territori (quelle zone non considerate ancora Stati, art. 1 e art. 127). L'Unione � rappresentata in giudizio dai pro curatori della Repubblica (procuradores da Rep�blica, art. 126, par. unico). Il Ministerio P�blico federale ha per capo il Procuratore generale della Repubblica (Procurador geral da Rep�blica). Il Procuratore generale � nominato dal Presidente della Repubblica, dopo che il Senato federale ne abbia approvato la designazione o scelta (escolha) fatta tra persone aventi gli stessi requisiti dei giudici (ministros) del Supremo Tribunal federai (art. 126; art. 99); esso pu� essere allontanato dalla carica (demissivel) ad nutum (art. 126). I membri del Ministerio P�btico dell'Unione, del Distretto federale e dei Territori sono assunti nei gradi iniziali della carriera (cargos iniciais da carreira) mediante concorso (articolo 126). Dopo due anni di esercizio, essi non possono essere allontanati (demitidos) se non mediante sentenza giudiziale o mediante procedimento amministrativo in cui possono per� godere di ampio diritto di difesa; non possono peraltro essere rimossi (removidos) se non mediante decreto (representa�ao) motivato, del capo del Ministerio �P�blico, e fondato sulla convenienza del servizio (art. 127). La legge 1341 del 30 gennaio 1951 ha organizzato il Ministerio Publico da Uniao. Il titolo I della legge concerne l'organizzazione in genere. Il titolo II concerne il Ministerio Publico presso la Giustizia ordinaria; jl titolo III concerne il Ministerio P�blico presso la Giustizia militare; il titolo IV cpncerne il Ministerio Publico presso la Giustizia del lavoro; il titolo V concerne il Ministerio Publico presso la Giustizia elettorale. La legge 830 del 23 settembre 1949 tratta il Ministerio P�blico presso il Tribunal de Contas da lTniao (art. 29-33). 2. Il Minist�rio P�blico in generale. -Il Ministerio P�blico da Uniao ha per funzione di attendere (zelar) all'osservanza della Costituzione federale, delle leggi e degli atti emanati dai pubblici poteri (art. 1); gli organi del Ministerio P�blico della Unione presso la Giustizia ordinaria, presso quella militare, presso quella elettoraie e quelJa del lavoro, sono, rispettivamente per quanto con--cerne le singole funzioni, indipendenti tra di loro (art. 1, par. unico). Alla nomina per le cariche del Ministero Pubblico dell'Unione, salvo per quella di Procuratore generale, si provvede con -151 carattere di stabilit� (caracter efetivo); i posti rispettivi costituiscono carriera (art. 2). Si provvede peraltro alla nomina del vice Procuratore generale della Repubblica (sub Procurador geral da Republica), in base a scelta di merito (merecimiento) fra i procuratori collocati in una graduatoria disposta in modo da comprendere due terzi soltanto delle unit� della categmia immediatamente anteriore, prese per ordine di anzianit� (art. 2, par. 2). Si accede ai gradi iniziali delle car.riere mediante concorso per titoli e per esami (de provas e titulos), tra le pers,one laureate in legge (entre bachareis em direito) di comprovata idoneit� morale e che abbiano pi� di quattro anni di pratica forense e non abbiano superato i trentacinque anni; per i funzionari pubblici l'et� massima � di quarantacinque anni (airt. 3). La legge tratta l'ordinamento delle carriere e cio� l'espletamento dei concorsi (art. 3, par. 1 a� 4); i trasferimenti (art. 4); le pr()mozioni (art. 5); queste avvengono alternativamente in base all'anzianit� di grado (por antiguidade de classe) ed in base al merito. I membri del Pubblico Ministero hanno diritto a percentuali (percentagens) soltanto quando si trovino nell'esercizio delle funzjoni, salvo nei casi previsti dalla legge ed in quelli di vacanze e licenze in cui godano dello stipendio (art. 11, par. unico). � regolato il sistema vacativo (articolo 13 e segg.); � regolato il sistema disciplinare (art. 19 e segg.). Gli organi del Ministero Pubblico sono solidalmente responsabili assieme con l'Erario nazionale (Fazenda nacional). per qualunque danno derivante da negligenza, omissione od abuso nell'esercizio delle loro funzioni (art. 24). Una norma, che forse avrebbe dovuto essere contenuta nella Costituzione, stabilisce che i promotori della giustizia degli Stati e dei Territori, quando rappresentino in gi~dizio l'Erario nazionale, non potranno, in nessuna forma accettare e sostenere la difesa contro l'Unione (art. 26). Il Procuratore generale della Repubblica entra in possesso delle funzioni dinanzi al Ministero della Giustizia e degli interni (Ministro da justi�a e negocios interiores); il Procuratore generale presso la Giustizia del lavoro lo far� dinanzi al Ministro del lavoro, industria e commercio (Ministro �do trabalho, industria e Com�rcio); il Procuratore generale presso la Giustizia militare lo far� dinanzi al Ministro della guerra (Ministro da guerra); ad essi Procuratori generali spetta di mettere in possesso della carica gli altri membri del Ministero Pubblico che ad essi sono direttamente subordinati (art. 10). 3. Il Ministero Pubblico dinanzi alla Giustizia ordinaria . ..:__ Sono organi del Ministero Pubblico federale: 1) il Procuratore generale della Repubblica; �2) il vice Procu:r:atore generale della Repubblica; 3) i Procuratori della Repubblica del Distretto federale e negli Stati (art. 27). Gli uffici del Pubblico Ministero (Procuradorias da Republica) sono classificati, agli effetti della carriera, in tre categorie, secondo raggruppamenti di zone in tutto il paese, per la difesa (e la competenza) dell'Unione (intesa come organo differente dagli Stati, aventi i loro uffici rispettivamente per la loro difesa (e la competenza, art. 28); sono gradi iniziali della carriera quelli di terza categoria (uno presso la zona ricadente in un singolo Stato, art. 28, par. 1); il grado massimo della carriera � quello di vice Procuratore generale della Repubblica (art. 8, par. 2). �� Per quanto concerne la difesa della Pubblica Amministrazione federale (trascurandosi qui altra competenza), spetta al Procuratore generale della Repubblica: 1) d'invigilare (velar) sulla esecuzione della Costituzione, delle leggi, trattati, regolamenti ed atti del potere pubblico in tutto il territorio nazionale; 2) rappresentare l'Unione o l'Erario nazionale (Fazenda nacional) nelle cause civili in cui questa figurasse come attrice (autora) o convenuta (resistente) o coadiuvante (assistente) od opponente od in qualunque modo fosse interessata; 3) assolvere alle pratiche giudiziarie, con conclusioni orali o per iscritto, a parte la materia penale: a) nelle cause civili che interessino l'Unione o l'Erario nazionale o gli enti autarchici che eseguano un servizio federale o le persone incapaci; b) nella omologaziOne di sentenze straniere e nei conflitti di giurisdizione e di attribuzione; c) nei ricorsi ordinari in quelle cause particolari dette di Mandado da seguran�a (in difesa e garanzia delle libert� costituzionali dei cittadini, similmente alle procedtire di cc amparo � di altre repubbliche americane); d) nei ricorsi straordinari in cui fossero interessati detti organi e persone o si allegasse la violazione del testo costituzionale; e) nei ricorsi presso il Supremo Tribunale federale, in genere non a:rnmissibili che per invalidit� della legge od atto anticostituzionale o per denegatorie dell'habeas corpus o del diritto di sicurezza (mandado de seguran�a), di cui all'art. 120 della Costituzione; 4) di promuovere le cause dell'Unione, ricadenti nella competenza in prima istanza (originaria) del Supremo Tribunale federale, contro gli Stati ed il Distretto federale e difendere l'Unione nei casi in cui gli Stati (dell'Unione) ed il Distretto federale o qualunque nazione straniera muovessero azione contro .l'Unione; 5) iniziare (suscitar) presso il Supremo Tribunale federale, nei casi di competenza di questo, i conflitti tra l'Amministrazione federale e gli Stati della Unione; 6) pronunciarsi sulla convenienza, opportunit� o legalit� di un intervento in causa da parte dell'Amministrazione federale; 7) intervenire oralmente o per iscritto, dinanzi al Supremo Tribunale federale; 8) richiedere dagli organi competenti le incombenze, ,gli accertamenti od i chiarimenti necessari per il disimpegno delle sue funzioni; 9) trascuriamo qui le attribuzioni organiche. Il vice Procuratore della Rep~bblica � incaricato della difesa federale presso il Tribunale Federal de Recursos, la cui competenza � prevista dagli articoli 103-105 della Costituzione (art. 33 36). I procuratori della Repubblica, come avvocati dell'Unione, ne difendono gli interessi in tutte le cause pendenti dinanzi ai giudici' degli �Stati dell'Unione, del Distretto federale e dei territori,._ secondo l'assegnazione ad essi delle cause, disposta in base alla singola regolamentazione della Procuradoria, ispirata alle istruzioni date dal Procuratore generale (art. 37). Sono elencate le at -152 tribuzioni dei Procuratori della Repubblica (ventuno ordini di competenza di difesa, art. 38) anche per quanto concerne le singole tre categorie di procuratori (art. 40). 4. Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la Giustizia militare. -Sono organi del Ministero Pubblico presso la Giustizia militare: il Procuratore generale della Giustizia militare (o Procurador geral da Justi�a militar); 2) i Promotori militari (Promotores militares, art. 53). Vi sono anche qui tre categorie; la prima categoria � destinata presso la Procura generale; la seconda categoria presso gli Uffici (auditorias) del Distretto federale; la terza categoria presso le altre auditorias (art. 53, par. 1); sono gradi iniziali della carriera quelli di terza categoria (art. 53, par. 2). � stabilita la competenza del 'Procuratore generale della Giustizia militare (artt. 54-55) e dei promotori (artt. 5657). Il Procuratore generale della Giustizia militare � nominato fra i laureati in legge aventi almeno dieci anni di pratica forense (art. 54); la nomina � fatta da una Commissione. 5. Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la Giustizia del lavoro. -Sono organi del Ministero Pubblico presso la Giustizia del lavoro: 1) il Procuratore generale della giustizia del lavoro (Procurador geral da Justi�a do trabalho); 2) i procuratori del lavoro di prima e seconda categoria (Procuradores do traballio de primera e segunda categoria); 3) i sostituti procuratori del lavoro (Procuradores do trabalho adjunctos, art. 61). Sor�o gradi iniziali della carriera quelli di sostituto Procuratore generale del lavoro (art. 63). Sono stabilite le competenze rispettive del Procuratore generale (art. 65) e dei procuratori di prima (art. 66) e di seconda categoria (art. 67) nonch� dei sostituti procuratori del lavoro (art. 68). Il Procuratore generale presso la Giustizia del lavoro � nominato fra i laureati in legge aventi almeno dieci anni di pratica forense; la scelta � fatta da un.a apposita commissione (art. 64). 6. Il Ministero Pubblico dell'Unione presso la Giustizia elettorale. -Sono suoi organi: 1) il Procuratore generale presso la giustizia elettorale (Procurador geral da Justi�a eleitoral); 2) i Procuratori regionali (Procuradores regionalis); 3) i Promotori pubblici (Promotores p�blicos, art. 72). Esercita le funzioni di Procuratore generale presso il Tribunale superiore elettorale (Tribuna! Superior eleitoral) il Procuratore generale della Repubblica (art. 73). Questi � il capo del Ministerio Publico eleitoral e ne sono classificate le attribuzioni in otto ordini di competenza (art. 7 4). Servir� come Procuratore regionale presso il Tribunale regional eleitoral il Procuratore della Repubblica destinato nel rispettivo Stato (art. 75); � definita la competenza dei promotores (art. 79). 7. Il Ministerio P�blico junto ao Tribunal de contas. -Spetta a questo di promuovere, completare l'istruttoria e difendere gli interessi dell'~ Lmministrazione, della Giustizia e del. Pubblico Erario (art. 29, legge 830 del 23 settembre 1949). Esso consta di un rappresentante con la denominazione di procurador e di un sostituto con la denominazione di un sostituto Procuratore (articolo 29). Il procuratore ed il sostituto Procuratore presso il Tribunal dell'Unione sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini brasiliani, il primo avente i requisiti richiesti per la nomina degli stessi magistrati (ministros) di quel Tribunale, ed il secondo ove attesti l'esercizio. almeno per cinque anni della carica di magistrato o di pubblico ministero o dell'Avvocatura (art. 30). Sono elencate le attribuzioni del Procuratore (art. 32) e del sostituto Procuratore (art. 33). III -GLI STATI 1 . .ALAGOAS. Costituzione 9 luglio 1947. Il Ministerio P�blico � costituito dal Procuratore generale dello Stato (Procurador geral do Estado), che ne � il capo ed il rappresentante presso il Tribunal de justi�a, presso cui siede senza� voto, e dai curadores, promotores e sostituti (adjuntos) dinanzi agli altri giudici (art. 8�). Il Procuratore generale � nominato dal Governatore dello Stato (art. 80, par. 1) e pu� essere allontanato ad nutum (art. 80, par. 2); gli altri membri sono nominati per concorso bandito dal Tribunal de justi�a con la collaborazione del Procurador geral do Estado e del Conselho seccional da Ordem dos avogados do Brasil (art. 81). Non vi � Tribunal de Contas. .�MAZONAS. Costituzione 14 luglio 1947. La Legge organizza il Ministero Pubblico dello Stato presso la Giustizia ordinaria, militare ed elettorale (art. 65). Sono organi del Ministero Pubblico: 1) il Procuratore generale (Procurador geral); 2) il vice Procuratore generale (sub Procurador); 3) i Promotori di giustizia (Promotores de justi�a); 4) i Curadores especiais; 5) gli altri funzionari designati dalla legge (art. 66). Il Procuratore generale ed il vice Procuratore sono di libera nomina da parte del Governatore dello Stato e sono scelti tra persone aventi determinati requisiti (art. 66, par. unico). Il Procuratore generale � il capo del Ministero Pubblico (art. 67). Non vi � un Tribuna! de contas. 3. BAJiITA. Costituzione 2 agosto 1947. Il Procurador geral da justi�a, che funziona presso il Tribunal de Justi�a, � nominato dal Governatore dello Stato con approvazione del potere legislativo tra persone aventi determinati requisiti; esso pu� essere allontanato ad nutum (art. 71). Gli interessi dell'Erario dello Stato (Fisco), sono difesi .dalla Procuradoria da fazenda (art. 71, par. 2) dinanzi al Trk bunal da justi�a e nella comarca (divisione territoriale) della capitale dello Stato. Nelle altre comarcas vi sono uno o pi� promotores (art. 72), nominati dal Governatore per concorso (art. 72, -153 - par. 1); possono essere creati sostituti promotori (ajuntos do P.romotor, art. 73). Vi � un vice Procuratore (sub Procurador) presso il Tribunal de contas, il quale rappresenta gli interessi dello Stato (art. 89, par. unico). 4. CEAR�, Costituzione 23 giugno 1947. Sono organi del Ministero Pubblico: 1) il Procuratore gener;:i,le (Procurador geral), assistito da vice procuratori generali (sub procuradores gerais); 2) i curadores ed i Promotores de justi�a; 3) gli altri organi stabiliti dalla legge (art. 72). Il Procuratore gt=merale ed i vice Procuratori sono nominati dal Governatore dello Stato, previa �pprovazione del potere legislativo, tra persone aventi determinati requisiti (art. 72, par. 1). L'ammissione al grado iniziale avviene per concorso (art. 74). Presso il Tribunale de contas, rappresenta gli interessi dell'Erario dello Stato un Procurador, nominato liberamente dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 85). 5. ESPIRITO SANTO. Costituzione 26 luglio 1947. Il Procuratore generale dello Stato (Procurador geral do Estado) � capo del Pubblico Ministero, il quale � organo da lei fiscal (art. 51), e cio� ha competenza propria a difendere gli interessi dello Stato. Pu� essere nominato a tale carica soltanto colui che possieda i requisiti per la nomina a giudice di appello (desembargador), in base all'art. 124, comma V della Costituzione federale (art. 52). Per la difesa presso i mandamenti di prima istanza (comarca de primeira entrancia), i procuratori avranno i requisiti dei. giudici (juices de direito, art. 52). Non vi � Tribuna! de contas. 6. GoI�S. Costituzione 20 luglio 1947. Il Ministero Pub� blico � esercitato dal Procurador geral de justi�a, ch� ne � il capo ed � nominato dal Governatore previa approvazione della Asambleia legislativa; l'allontanamento avviene ad nutum; dai Promotores de justi�a; dai sub Promotores de justi�a; dagli . altri organi designati dalla legge; questi ultimi sono nominati dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 65). Presso il Tribunale de contas � previsto un abogado, nominato dal Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa (art. 31). 7. MARANHAO. Costituzione 28 luglio 1947. Il Ministero Pubblico � esercitato: 1) dal Procuratore generale dello Stato che ne � il capo; 2) dai Promotores p�blicos; 3) dal Procuratore degli affari erariali (Procurador dos feitos da fazenda); 4) dagli altri organi istituiti dalla legge (art. 77). Il Procuratore generale, di libera nomina da parte del Governatore, � scelto fra persone aventi determinati requisiti (art. 78); gli altri membri provengono dal concorso per ilgrado iniziale (art. 79). Non esiste Tribunal de contas. 8. MATO GROSSO. Costituzione l1 luglio 1947. Sono organi del Ministerio P�blico estadual: 1) il Procurador geral de justi�a; 2) i Promotores de justi�a e le altre persone che esercitino le funzioni a questi spet� tanti (art. 56). Il Procuratore generale esercita presso il Tribunal de Justi�::i., � il capo del Pubblico Ministero ed � scelto (dal Governatore) tra persone aventi determinati requisiti (art. 57); esso pu� essere allontanato ad nutum (art. 57, par. unico). Non vi � Tribunal de contas. 9. M!NAS .GERAIS. Costituzione 14 luglio 1947. Il Ministero Pubblico � esercitato: 1) dal Procurador geral do Estado che ne � il capo ed � nominato dal Governatore previa approvazione dell'Assemblea legislativa; 2) dai sub procuradores gerais do Estado; 3) dai Curadores; 4) dai Promotores de justi�a; 5) dagli altri ausiliari creati dalla legge (art. 74). L'ingresso nella carriera avviene in base a concorso per esami (art. 75). Per il Tribuna! de contas (artt. 37-40). 10. PAR�. Costituzione 8 luglio 1947. Il Ministerio Publico � composto dal Procurador geral do Estado, che ne � il capo ed � di libera nomina ed allontanamento ad nutum da parte del Governatore (art. 64); la legge stabilisce gli altri organi ausiliari, che dovranno essere nominati per concorso (art. 64, par. unico). Per il Tribuna! de cuentas (art~. 34-35). 11. P ARA�BA. Costituzione 11 giugno 1947. Il Ministero Pubblico ha per capo il Procuratore geral do Estado, nominato dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 67) e che da questo pu� essere allontanato ad nutum (art. 67) paragrafo unico). La legge stabilir� un Consiglio superiore del Ministero Pubblico (Conselho superior do Ministerio P�blico ), composto dal Procuratore generale, dal Procurador fiscal, dal Presidente da Ordem dos advogados (Se�ao da Paraiba) e dal sub Procurador (art. 68). Sono previsti promotores (art. 69, par. 1), sostituti ed ausiliari (art. 69, par. 2). Non esiste Tribunal de contas. 12. PARAN�. Costituzione 12 luglio 1947. Sogo organi del Ministero pubblico: 1) il Procurador geral do Estado; 2) il sub Procurador geral do Estado; 3) i promotores p�blicos ed i curadores; 4) gli altri organi stabiliti dalla legge (art. 76). Il Procuratore generale siede presso il Tribuna! de Justi�a-,. � il capo del Ministero Pubblico, � nominato dal Governa-�tore dello Stato tra persone aventi determinati requisiti (art. 76, par. 1); � dimissibile (demissivel) ad nutum (art. 76, par. 2). Per il Tribunal de con . tas (ar~t. 36-40). -154 13. PERNAMBUCO. Costituzione 25 luglio 194 7. Il capo del Ministero Pubblico � il procuratore generale dello Stato, nominato dal Governatore tra i membri di carriera, ma dimissibile ad nutum (art. 97). Gli altri membri sono nominati mediante concorso per titoli e per esami (art. 99). Non esiste Tribuna! de contas. �� 14. PIAU�. Costituzione 22 agosto 194 7. Sono organi del Ministero Pubblico il Procurador geral de justi�a, il Sub Procurador de justi�a, i promotores publicos ed i loro rispettivi sostituti (art. 93). Procurador geral � nominato un Promotor p�blico, conservando il cargo efectivo (art. 94, par. 2). Ogni volta che il Tribunal de Justi�a decide la incostituzion:: iilit� di una norma di legge o di un atto governativo, il Procurator geral ne informa, entro 48 ore, il Governatore (art. 96). I promotores sono nominati dal Governatore su designazione del Procuratore generale in base ad un triplice elenco di persone aventi determinati requisiti (art. 97); solo i promotores possono accedere alla carica di sub procurador (art. 97, par. unico). Sono previsti per la difesa degli affari erariali un Procurador dos feitos da fazenda e sostitu~i di prima e seconda categoria, nominati dal Governatore con l'osservanza delle condizioni stabilite per la nomina dei promotores (art. 101). Il Procurador dos feitos da fazenda do Estado serve presso il Tribunal de contas come Procurador do Estado junto ao Tribuna! de contas (art. 53). 13. RIO GRANDE DO NORTE. Costituzione 25 settembre 1947. Il Ministero Pubblico � governato dallo Estatut� do Ministerio P�blico, distinto dalla legge della organizzazione giudiziaria. Esso � esercitato: 1) dal Procurador geral do Estado, che ne � il capo ed � di libera scelta del Governatore tra persone av,enti determinati requisiti; 2) dai promotori di giustizia e dai loro sostituti; 3) dagli altri organi stabilit� dalla legge (art. 71). L'ingresso nella carriera avviene per titoli e per esami (art. 79). Non � previsto un Tribunal de contas. 16. RIO GRANDE DO SuL. Costituzione 8 luglio 1947. Il Ministero Pubblico difende gli interessi dello ,Stato (art. 126); il Procurador geral ne � il capo (art. 127); il Ministero Pubblico � costituito da procuradores, curadores, promotores de justi�a e da altri funzionari stabiliti dalla legge (art. 127). Il Procurador geral � nominato dal Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa, tra persone aventi determinati requisiti (art. 128). L'ingresso in carriera avviene per gli altri membri in base a concorso per titoli ed esami (art. 310). Per il Tribunal de contas (artt. 122-125). 17. RIO DE JANEIRO. Costituzione 20 luglio 1947. La legge stabilisce la competenza del Ministerio P�blico in materia di rappresentanza e difesa degli interessi del Pubblico Erario (art. 69). Esercitano �l PUbblico Ministero: 1) il Procurador geral do Estado; 2) i promotores de justi�a, i curatores gerais ed altre persone previste dalla legge (art. 60). Il Procuratore generale � il capo del Pubblico Ministero, esercita presso il Tribunal de Justf�a, � nominato dal Governatore, previa approvazione dell'Assemblea legislativa, tra persone aventi determinati requisiti ed � dimissibile ad nutum (art. 62, art. 24, VI). L'ingresso in carriera avviene per nomina da parte del Governatore in base a scelta su triplice elenco di graduazione di concorso per esami (art. 63). Per il Tribunal de contas (artt. 32c33), riforma in base alla legge costituzionale n. 1 del 13 dicembre 1949. 18. SANTA CATHARINA. Costituzione 23 luglio 1947. La legge stabilisce la competenza del Pubblico Ministero per la rappresentanza e difesa degli interessi del Pubblico Erario (art. 85). Sono organi del Pubblico Ministero: 1) il Procurador geral do Estado; 2) il sub Procurador geral do Estado; 3) i promotores p�blicos e le altre persone stabilite dalla legge (articolo 86). Il Procuratore generale esercita presso il Tribunal de Justi�a, � il capo del Pubblico Ministero, � nominato dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti, � dimissibile ad nutum (art. 87); il sub Procurador � nominato dallo Chefe do poder executivo (e cio� dal Governatore) (art. 88); i promotori sono nominati dal Governatore in base a concorso per titoli {art. 89). Non esiste Tribunal de contas. 19. SA.o PAULO. Costituzione 9 luglio 194 7. Il Ministerio P�blico � organizzato da una legge speciale, tenuto conto che l'ingresso in carriera avviene per titoli e per esami, dinanzi ad una Commissione presieduta dal Procurador geral de justi�a (art. 5Q). Per il Tribuna! de contas (artt. 69-70). 20. SERGIPE. Costituzione in D. O. di Sergipe del 16 luglio 1947. Il Ministero Pubblico ha per capo il Procurador geral do Estado che lo rappresenta presso il Tribunal de Justi�a (art. 84); il Procurador geral � nominato dal Governatore tra persone aventi determinati requisiti (art. 86). Il Ministerio P�blico � regolato dal Codigo do Ministerio P�blico, distinto dalla legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 88). Gli altri membri accedono al grado iniziale con concorso (art. 88, lett. b). Nori vi � Tribuna} de contas. (4101103) Roma, 1956 -Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.