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ANNO VIII -N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1955 

RASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 
SOMMARIO 
I. ARTICOLI ORIGINALI 
1) Trieste e la Costituzione, dell'avv. MANLIO CECOVINI, p. 97-99. 
2) L'appartenenza 'J'l,ei pi� recenti sviluppi della dottrina e della giurisprudenza, 
dell'avv. FRANCO CHIAROTTI, p. 100-104. 
II. NOTE DI DOTTRINA 
1) U. FRAGOLA: Manuale di diritto amministrativo, recensione critica, 
p. 105. 
2) G. PROVINI: L'ingiunzione fiscale: natura giuridica e incompatibilit� 
con la procedura fallimentare, recensione critica dell'avv. G. ScIARELLT, 
p. 106. 
III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
l) Ammillistrazione pubblica Capacit� 
di donare -Comuni e Provincie 
-Necessit� dell'atto notarile (Corte di Cass.), p. 107. � 
2) Consiglio di Stato -Adunanza plenaria -Appello avverso le decisioni 
del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana 
(Cons. Stato), p. 107. 
3) Imposte e tasse -Reddito derivante dall'esercizio di una riserva di 
caccia -� soggetto ad imposta di R. M. (Corte di Cass.), p. 108. 
4) Prescrizione -Prescrizione penale -Contravvenzioni finanziarie -
Art. 157 C. P. -Applicabilit� (Corte di Cass.), p. 108. 
5) Procedimento civile -Termi'ne di costituzion� per l'attore ed il convenuto 
-Perentoriet� -Opposizione a decreto di ingiunzione (Corte 
di Cass.), p. 108-109. 
6) Requisizioni Indennizzi 
per requisizioni effettuate dalle forze al'Tu11te 
alleate -Diritti soggettivi -Difetto di giurisdizione del Consiglio di 
Stato (Cons. Stato), p. 110. 
IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI 
MERITO 
1) Amministrazione dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Controversia 
tributaria -Ingiunzione doganale (Corte di Appello di Roma), 
p. 111. 
2) Imposte e tasse -Imposta globale sulle donazioni -Pi� donazioni 
a diversi donatari (Trib. Palermo), p. 111-112. 
3) Notificazione -Tempo della notificazione presso l'Avvocatura dello 
Stato -Notificazione fuori dell'orario di ufficio a mani del vicino -
Nullit� relativa (Trib. Palermo), p. 111-112. 
4) Polizia -Iscrizione lapidaria -Oratorio non autorizzato -Art. 113 
Legge di P. S. (Trib. di Roma), p. 112-114. 
V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p.115-125. 
VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE CONSULTAZIONI, p. 126-130, 



ANNO VIII - N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1955 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI4JA.ZIONE DI SERVIZIO 


TRIESTE E LA 

La recente pubblicazione d'un decreto del Commissario 
generale del Governo italiano per il territorio 
di Trieste (decreto n. 100 del 3 marzo 1955, 
� Principi generali del diritto vigenti nel Territorio 
di Trieste� (1) e la diramazione di poco successiva 
da parte del Presidente della Corte d'appello 
di quella citt� di una circolare ai propri magistrati 
(Prot. n. 850, dd. 30 marzo 1955: cc Adeguamento 
della legislazione vigente nel Territorio di 
Trieste alla legislazione italiana�), segnano nella 
storia giuridica della citt� adriatica un data che 
non si pu� passare sotto silenzio. 

La situazione in cui era venuta a trovarsi ri


. spetto al resto d'�talia la parte della Venezia. Giulia 
occupata dalle forze anglo-americane, per effetto 
della evoluzione dell'ordinamento giuridico 
itaiiano e specialmente della promulgazione della 
Costituzione repubblicana entrata in vigore il 10 
gennaio 1948, � generalmente nota. Si tratt� di un 
progressivo isolamento, d'una sempre pi� decisa 
differenziazione che, se anche non trovava motivo 
_nella maggioranza delle disposizioni introdotte dal 
Governo militare alleato (le quali riproducevano 
nella sostanza, se non esattamente nella forma, 
corrispondenti norme italiane), era tuttavia giustificata 
dalla presenza di alcune norme fondamentali 
originate a Trieste che non trovavano corrispondenza 
alcuna in analoghe disposizioni italiane 
e, per converso, dalla mancata estensione di altre 
norme, non meno fondamentali, emanate frattanto 
nella Repubblica italiana; per cui non senza ragione 
si poteva affermare avere vigore a Trieste 
un.ordinamento giuridico diverso da quello vigente 
nella Repubblica italiana (2). 

(1) Nel� Bollettino Ufficiale del Commissariato generale 
per il Territorio di Trieste n. 9 dd. 21 marzo 1955. 
Ecco il testo dell'art. 1: "I principi generali di diritto 
vigenti nel Territorio di Trieste sono quelli dell'ordinamento 
giuridico dello Stato Italiano, al quale � affidata 
l'amministrazione del Territorio�. 
(2) Col Proclama n. 1 del generale Alexander, dd. 12 
giugno 1945, poi confermato dal Proclama n. 1 del generale 
Airey del 15 settembre 1947, era stato stabilito 
infatti �he restavano in vigore nella Venezia Giulia 
occupata dalle forze anglo-americane tutte le leggi italiane 
anteriori all'8 settembre 1943 (data dell'armistizio), 
mentre .quelle successive, per avere vigore a Trieste, 
dovevano esservi cc estese � con provvedimento del 
Comandante militare della Zona e Capo del Governo 
Militare Alleato. Questa situazione, che contribu� a 
distinguere il corpus juris triestino da quello italiano, 
venne convalidata al passaggio della zona dall'Ammi-
COSTITUZIONE 


Come esattamente rileva la citata circolare ai 
magistrati, il Commissario generale, sin dal momento 
dell'assunzione del potere, ebbe cura di 
uniformarsi al criterio politico e tecnico di un graduale
� e intelligente adeguamento della legislazione 
locale a quella della Repubblica, provvedendo 
all'cc estensione� di numerose norme italiane, anche 
non recentissime, che erano state pretermesse dal 
legislatore alleato, ed alla contemporanea abrogazione 
delle disposizioni del G. M. A. che erano 
state pubblicate in luogo di quelle (3). Veniva cosi, 
tra l'altro, ripristinato il ricorso alla Cassazione 
romana contro le sentenze pronunciate dalle autorit� 
giudiziarie di Trieste (decreto commissariale 

n. 2 dd. 29 ottobre 1954), ricorso che era stato 
impedito prima dall'occupante tedesco e poi dal 
G.M.A. coll'Ordine generale n. 6 dd. 12 luglio 
1945; venivano estese le guarentigie della magistratura 
(decreto n. 32 dd. 22 novembre 1954); 

riordinati i giudizi d'assise (decreto n. 62 dd. 
11 novembre 1955); introdotte le disposizioni italiane 
sulla stampa (decreto n. 13 dd. 13 dicembre 
1954 e n. 92 dd. 17 dicembre 1954); apportate 
ai vari codici le variazioni frattanto adottate 
nella Repubblica (decreto n. 26 dd. 20 novembre 
1954 per il Codice civile; decreto n. 77 dd. 21 febbraio 
1955, n. 88 dd. 8 marzo 1955 e n. 95 
dd. 15 marzo 1955 per il Codice penale; decreto 

n. 29 dd. 26 febbraio 1955 per il Codice procedura 
penale; decreto n. 72 dd. 21 febbraio 1955 
nistrazione alleata a quella italiana dal Proclama del 
generale De Renzi alla Popolazione del Territorio di 
Trieste (26 ottobre 1954, paragrafo 2: "le leggi, i regolamenti 
e gli ordini in vigore in questa zona continueranno 
ad avere efficacia �) e dal decreto n. 1 dd. 29 
ottobre 1954 del Commissario generale del Governo 
(cc Nel territorio di Trieste posto sotto la responsabilit� 
del Governo italiano, continuano ad aver efficacia le 
leggi, i regolamenti e gli ordini vigenti nel Territorio 
stesso, salvo eventuali successive abrogazioni o modifiche
�). 

(3) In quest'opera squisitamente politica ma non 
dissociabile da criteri tecnico-giuridici, il Commissario 
� stato ed � tuttora assistito da una Commissione legislativa 
presieduta dal Primo Presidente della Corte di 
Appello di Trieste e composta dal Rettore dell'-Universit� 
o, per sua delega, un professore ordinario di materie 
giuridiche, e dall'Avvocato distrettuale dello Stato: 
come dire le massime autorit� giuridiche nella zona. 
" Spetta alla Commissione di esaminare i progetti dei 
decreti commissariali che le sono sottoposti dal Commissario 
generale per il parere � (art. 2 del decreto n. 36 
dd. 24 novembre 1954). 
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-98 


e n. 98 dd. 16 marzo 1955 per il Oodice della 
navigazione e relativo regolamento); estese tutte 
le disposizioni italiane relative agli ordinamenti 
professionali (decreto n. 105 dd. 17 dicembre 1954; 

n. 103 e 104 dd. 20 dicembre 1954; n. 32 dd. 20 
gennaio 1955; n. 51, 52, 53, 54 e 55 dd. 28 gennaio 
1955; n. 131 dd. 18 aprile 1955 ), ecc. 
Singolare rilievo assumeva, per ci� che si dir� 
pi� avanti, in quest'opera di raddrizzamento della 
legislazione triestina, il decreto n. 23 dd. 7 gennaio 
1955, recante �Norme di attuazione della 
XII disposizione transitoria e finale della Oostituzione 
� (con cui veniva estesa la legge italiana 
20 giugno 1952, n. 645), nel quale per la prima 
volta -e indirettamente -veniva menzionata 
la Oostituzione della__,_Repubblica italiana come 
fonte di diritto. 

Il riferimento si prestava a due diverse interpretazioni, 
sostenendosi da alcuni che, attraverso 
questo esplicito richiamo, dovesse intendersi implicitamente 
recepita nell'ordinamento giuridico tr.iestino 
l'intera Oostituzione italiana; obiettandosi 
dai sostenitori della tesi contraria, che proprio 
il richiamo ad una specifica norma escludeva la. 
recezione dell'intero testo (ed a questa interpretazione 
si portavano numerosi argomenti, fra cui 
non ultimi la diversa intestazione delle sentenze, 
che a. Trieste si pronunciavano ancora � In nome 
della legge>> (4); l'estensione mediata -attraverso 
provvedimenti commissariali -delle leggi italiane; 
il memorandum d'intesa di Londra del 5 
ottobre 1954 che aveva si ammesso l'Italia ad amministrare 
il Territorio di Trieste gi� amministrato 
dal Governo militare alleato, ma non aveva per� 
soppresso il Territorio stesso come entit� giuridica). 

D'altra parte, proprio la restituita amministrazione 
italiana a Trieste rendeva pi� acuto il disagio 
di certe situazioni di contrasto fra i due ordinamenti; 
come nel caso del giudice a quo triestino, 
che, investito del giudizio di ammissibilit� del 
ricorso per cassazione contro un provvedimento 
non soggetto, secondo il Oodice di procedura penale 
a impugnazione, non sapeva se rifarsi a questo 

o non piuttosto all'art. 111 della Costituzione italiana, 
che innovando in materia aveva ~perto la 
strada al ricorso in Oassazione per ogni violazione 
di legge; e nel caso di connessione di reati militari 
con reati comuni, o di rea.ti commessi da militari 
in correit� con civili: ipotesi nelle quali, per 
effetto dell'art. 103 ultimo comma della Oostituzione 
(secondo l'interpretazione datane dalla Suprema 
Oorte), � competente l'Autorit� giudiziaria 
ordinaria, mentre secondo l'art. 49 Codice procedura 
penale sarebbero tuttora competenti i tribunali 
militari. Mancando a Trieste un tribunale 
militare e rifiutandosi, sul fondamento del citato 
art. 103, il tribunale militare di Padova di conoscere 
di tali reati, si produceva una singolarissima 
sorta d'impunit� per l'impossibilit� di risolvere 
il eonflitto negativo di competenza. 
(4) Solo col decreto n. 184 dd. 7 giugno 1955 � stata 
introdotta nel Territorio di Trieste la norma contenuta 
nell'art. 6 del D L. P. 19 giugno 1946, n l Dal 26 
giugno I 955, anche a Trieste pertanto le sentenze sono 
pronunciate cc in nome del popolo italiano '" 
Questi gli esempi pi� clamorosi; ma ogru giorno, 
si pu� dire, gli , operatori del diritto si trovano 
di fronte a problemi pratici, all'applicazione di 
leggi nuove (cio� di nuove leggi italiane �estese� 
con Ordine del G.M ..A. o con. decreto commissariale) 
che potevano trovare una diversa e a volte 
contrastante interpretazione a seconda che tale 
interpretazione si avvalesse d�i nuovi iJidii'�Zzi 
giurisprudenziali della Suprema Oorte, conseguenti 
all'emanazione della Oostituzione italian3!,_~) ip.yece 
tali nuovi indirizzi continuasse a ignorare. 

Oi� che mancava, evidentemente, nell'ordinamento 
giuridico triestino, rendendo imbarazzato 
e perplesso il passo della giustizia, era la comunanza 
dei propri principi generali con quelli dell'ordinamento 
italiano. 

Da questa esigenza di comunanza traggono 
appunto origine il decreto commissariale n. 100 
del 3 marzo 1955 e la circolare esplicativa del 
Presidente Oonsalvo ai magistrati di Trieste. 

Il decreto n. 100 � importante specialmente per 
la esplicita dichiarazione che contiene, che, cio�, 
i principi generali del diritto vigenti nel Territorio 
di Trieste sono quelli dell'ordinamento giuridieo 
della Repubblica italiana, alla quale � affidata 
l'amministrazione del Territorio: enunciazione 
ehe risolve con l'Autorit� legislativa i conflitti 
finora lamentati. Infatti, se mai prima �potevano 
sussistere dei dubbi circa la validit� a Trieste 
della Oostituzione italiana oggi tali dubbi dovrebbero 
essere assolutamente ingiustificati, se si pone 
mente al fatto che la Oostituzione stessa, essendo 
una sintesi organica oltre che di principi morali, 
sociali eccetera, anche di veri e propri principi 
generali espressi dell'ordinamento giuridico italiano, 
almeno in questa parte -che � la parte 
che interessa -� stata certamente recepita nell'ordinamento 
giuridico triestino attraverso il decreto 
n. 100. 

Ci si potrebbe chiedere perch� mai il Oommissario 
generale del Governo, che in virt� del D. 

P. R. 27 ottobre 1954 (5), esercita a Trieste oltre 
che la potest� di governo anche quella legislativa 
(pur con molti limiti), abbia usato la forma implicita 
e indiretta di estensione anzich� quella diretta. 
Ma la risposta � ovvia: anzitutto per ragioni di 
opportunit� politica (l'estensione espressa della 
Oostituzione italiana a. Trieste avrebbe significato 
infatti l'annessione di Trieste all'Italia, e ci� in 
contrasto col memorandum d'intesa di Londra del 
5 ottobre 1954); in secondo luogo perch� non tutte 
le materie regolate dalla Oostituzione potrebbero 
trovare ancora pratica applicazione nel Territorio. 
La soluzione adottata, invece, ispirandosi a 
criteri ormai comunemente accettati (come quello 
secondo cui ai principi: generali � riconosciuta la 

(5) Pubblicato, senza numero, nella Gazzetta Ufficiale 
n 249 dd 28 ottobre 1954. Eccone iJ t~sto: �Il prefetto 
dott. Giovanni Palamara � nominato Commissario Gene� 
rale del Governo, alla diretta dipendenza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, per il territorio di Trieste 
posto sotto la responsabilit� del Governo Italiano, con 
i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione 
del territorio, nonch� con i poteri gi� esercitati 
nel territorio predetto dal cessato Governo Militare 
Alleato>>. 
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-99 -� 


qualifica di norme di diritto, e l'altro per il quale 
l'interpretazione del diritto pu� essere regolata 
con norme di diritto positivo) risolve il grosso 
problema dell'unicit� dei due ordinamenti giuridici 
nel pieno rispetto del rigore scientifico e senza 
toccare scottanti questioni politiche che l'estensione 
espressa della Costituzione a Trieste avrebbe 
reso inevitabili. 

Perch�, per quanto su questo punto ci possano 
essere dei dissensi, sembra ragionevolmente sostenibile 
che il decreto n. 100 abbia valore dichiarativo 
anzich� precettivo, nel senso che esso costituirebbe 
piuttosto un intervento interpretativo 
del legislatore triestino, diretto a rendere inequivocabilmente 
certa una realt� giuridica preesistente, 
mentre non introdurrebbe nessun jus novum. 
Di guisa che gli inconvenienti o le confusioni 
prima lamentate -che avrebbero appunto mosso 
il legislatore in sede interpretativa -andrebbero 
attribuite a difetto degli interpreti meglio che a 
deficienza della legge: merito non piccolo d'una 
disposizione che, per ragioni politiche, volesse raggiungere 
il suo massimo effetto col minimo rumore 
possibile. 

CJmunque sia non pare ormai dubbio che tutti 
quei conflitti, impedimenti, esitazioni che affiggevano 
sin qui la giustizia triestina debbano intendersi 
composti ed eliminati nel pi� vasto quadro 
. dei principi generali dell'ordinamento giuridico 
italiano, ivi comprese in primo luogo le norme 
di carattere precettivo contenute nella nuova 
Costituzione, come risultano interpretate, chiarite 
ed elaborate dalla giurisprudenza regolatrice della 

Corte di Cassazione. 

A questo proposito non pu� non sottolinearsi 

l'utilit� pratica della pi� volte menzionata circo


lare ai magistrati triestini, la quale, nel dare una 

sintesi sistematica del materiale elaborato dalla 

Suprema Corte, giunge ad affermare con quella 

che, non solo la Costituzione non � priva di giuri


dicit� -come in un primo tempo si era addirit


tura affermato da alcuni -ma �, nella parte pre


cettiva, addirittura una superlegge con efficacia 

imperante ed abrogatrice. Ne consegue che in 

quelle parti in cui essa detta norme valide erga 

omnes e immediatamente applicabili, e non si limita 

invece ad esprimere comandi al legislatore a guida 

della sua attivit� futura, essa deve intendersi 

espressamente operante a Trieste in virt� del decreto 

commissariale n. 100, con efficacia abrogativa delle 

norme precedenti con essa incompatibili. E cosi, 

ad esempio, per l'art. 17 della Costituzione (diritto 

di riunione), deve considerarsi ormai parzialmente 

abrogato anche a Trieste l'art. 18 della legge di 

P. S., nel senso che l'obbligo del preavviso alla 
Autorit� di polizia � limitato alle sole riunioni in 
luogo pubblico e non riguarda invece quelle in 
luogo aperto al pubblico; per l'art. 40 della Costituzione, 
deve intendersi abrogato l'art. 502 Codice 
penale, nella parte che prevedeva lo sciopero come 
delitto anche se messo in atto per fini economici; 
per l'art. 103 Costituzione � ormai modificato 
anche nel Territorio l'art. 49 Codice procedura 
penale riconoscendosi anche qui come nel resto 
della Repubblica la vis attractiva della giurisdizione 
ordinaria nei confronti dei reati connessi 
che sarebbero altrimenti appartenuti alla giurisdizione 
militare; per l'art. 111, comma secondo, Costituzione, 
sono abrogate tutte quelle norme, ovunque 
contenute, che impediscano il ricorso per cassazione 
contro qualsiasi sentenza o altro provvedimento 
decisorio viziato di violazione di legge; per 
l'art. 113 Costituzione, infine, sono abrogate tutte 
le disposizioni che escludono la tutela giurisdizio-. 
nale contro gli atti della pubblica amministrazione. 
Alla luce della circolare, come si vede, l'aggiornamento 
operato dal decreto commissariale n. 100, 
appare in tutta la sua estensione: un aggiornamento 
�di fondo�. Ora se ne dovrebbero vedere 
gli effetti nella giurisprudenza degli organi giudiziari 
triestini, che pi� di tutti avevano sinora sofferto 
dell'attrito fra i due ordinamenti, cercando 
spesso di ovviare coll'ingegno alle lacune e ai conflitti 
del diritto positivo. . 

Naturalmente non siamo ancora alla perfetta 
uguaglianza legislativa col resto della Repubblica 
italiana, perch� varie norme di dettaglio vi sono 
ancora diverse; n� forse, finch� perdura a Trieste 
un'amministrazione italiana mediata, � possibile 
fare molto di pi� e di meglio. In tutti i casi alla 
opera di ulteriore adeguamento, che riguarda per 
lo pi� ormai soltanto campi tecnico-amministrativi, 
� bene presieda il prudente criterio del Commissario 
Generale del Governo, che ha il potere 
e i mezzi per attuarlo gradualmente e col minimo 
degli attriti. Solo quando Trieste sar� restituita, 
oltre che all'amministrazione ordinaria, anche alla 
sovranit� formale italiana, potr� dirsi veramente 
chiuso il periodo della sua lunga separazione giuridica, 
dei suoi istituti speciali, della sua speciale 
legislazione: � previlegi � ai quali i triestini -� 
da credersi -avrebbero ben volentieri rinunciato, 
potendolo, perch� anche nel loro caso, e a prescindere 
da ovvi motivi di ordine sentimentale e 
patriottico, la �specialit� )) di una situazione comporta 
certamente pi� pesi che vantaggi. 

MANLIO CECOVINI 



-100 


L'APPARTENENZA NEI PI� RECENTI SVILUPPI 
DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA 


l. Generalit� sull'argomento. -II. Indicazione dei punti di cor� 
rispondenza fra la tesi sostenuta dal Riccio e da. noi. -nr. Il cri� 
terio della disponibilit� come identificazione dell'appartenenza. nella 
giurisprudenza. -IV. La ricerca di un elemento idoneo alla deter� 
minazione della sussistenza della disponibilit�. -V. Il criterio della 
destinatariet� come qualificante la natura della cosa oggetto di di� 
ritto. -VI. La nozione di appartenenza nella distinzione ha peculato 
militare e malversazione a danno di militari. 
I. Un recente studio del Riccio sulla nozione di appcir� 
tenenza nel diritto penale (1) ci ha consigliato di rivedere 
i risultati conseguiti nell'analogo studio condotto alcuni 
anni or sono in una nostra monografia (2) e particolarmente 
di considerare se tali risultati siano suscettibili di 
una qualche revisione od e_voluzione, in relazione alle pi� 
recenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali sullo 
argomento. 
� d'uopo rilevare che la nostra indagine sar� condotta 
principalmente sulle considerazioni che il citato Autore 
ha espresso al riguardo, dovendosi riconoscere al Riccio 
il merito di aver affrontato l'esame della nozione di appartenenza 
in termini pi� ampi di quelli che abitualmente 
rilevansi dai manuali di diritto penale o dalle poche note 
a sentenza che esclusivamente se ne occupano in sede 
di definizione della distinzione tra il delitto di peculato 
e quello di malversazione; e per quanto riguarda la giurisprudenza, 
pochi elementi nuovi sar� dato riscontrare 
nelle sentenze che verranno indicate rispetto a quelli, 
alquanto imprecisi, gi� segnalati nel nostro studio, in 
cui venne allora riportata una sentenza della Corte 
Suprema (3) la quale, abbandonando i soliti luoghi comuni, 
aveva finalmente tenuto conto, con l'unanime 
viva soddisfazione di tutti gli a,nnotatori, del preciso significato 
della nozione, in seguito purtroppo nuovamente 
svisato con il ricorso a ben note in.esatte definizioni. 

II. Da un primo esame dello studio del Riccio sembra 
potersi dedurre che questo A. giunga alle stesse conclusioni 
alle quali siamo pervenuti nella nostra monografia: 
la esposizione dello sviluppo delle elaborazioni della 
dottrina civilistica sull'istituto, sottoposte alle identiche 
critiche da noi formulate, fino all'accoglimento della 
definizione del Carnelutti, che identifica la nozione nella 
titolarit� di un diritto avente per oggetto un bene (4); la 
indicazione delle stesse norme da noi scelte, fra le altre 
del Codice civile vigente, quale espressione del concetto 
di appartenenza usato in senso tecnico, distinte da quelle 
in cui la nozione � usata nel significato che ha nel linguaggio 
comune (5); la rappresentazione degli identici casi, 
(1) Lo studio � stato pubblicato in estratto in Archivio penale, 
1954, I, 153 e segg. A questo estratto ci riferiamo nei successivi 
richiami alla �nonografia del Riccio. 
(2) La nozione di appartenenza nel diritto penale, Milano, 1950. 
(3) Cass., 9 novembre 1948, in �Archivio Penale�, 1949, II, 
106 e segg. La sentenza � stata pubblicata in molte altre Riviste. 
(4) CARNELUTTI: Processo di esecuzione, Padova, 1929, I, n. 93 
(487), pag. 173-174; il passo � riportato in Sistema di diritto proces� 
suale civile, Padova, i936, voi. I, pagg. 234-235. 
(5) Si confrontino le pagine 39-42 della nostra monografia con 
le pagine 158-160 dello studio del Riccio. A proposito� per� della 
nozione di appartenenza di cui all'art. 652 Codice civile, questo A. 
da noi scelti fra molti, in cui l'istituto si presenta, nella 
sua accezione, suscettibile di sicura applicazione (6) ma, 
principalmente, l'affermazione categorica con cui il Riccio 
esordisce (�la nozione di appartenenza si identifica nel 
diritto civile ed in quello penale�), ci confortano in questa 
opinione., 

Opinione la quale trova ripetuti suff;"ragi, a prescindere 
dalla corrispondente impostazione del problema, in 
diversi passi dello studio del Riccio, nei quali il riferimento 
alla nosta definizione data all'appartenenza 
dal Carnelutti appare inequivocabile. Cos� nei punti in 
cui il Riccio aff;"erma che l'appartenenza esprime �un 
legame giuridico fra due persone e una cosa o un diritto, 

o meglio, un legame giuridico fra il titolare di un diritto 
e un bene o l'utilit� che ne � l'oggetto" (7); od �un rapporto 
che pu� essere pi� ampio di quello derivante dal 
diritto di propriet� o da altro diritto reale, rientrando 
nel suo ambito la cosa, su cui � esercitato un potere, 
del quale � riconosciuta la titolarit� e che importa un 
ritiene che essa sia usata in senso tecnico sia nell'ipotesi in cl� � 
prevista la validit� di un legato quando al testatore appartenga 
un diritto sulla cosa legata limitatamente a questo diritto, sia in 
quella nella quale � prevista la disciplina del legato di una cosa 
quando appartenga solo in parte al testatore. Probabilmente al 
Riccio � sfuggito il rilievo contenuto nella nota 22 di p. 42 del 
nostro studio, nella quale abbiamo segnalato che nella seconda 
ipotesi (quando la cosa appartenga solo in parte al testatore), la 
nozione � richiamata. in senso improprio, essendo evidente il rife� 
rimento al diritto di propriet�. Non abbiamo motivo di abbando� 
nare la distinzione che abbiamo a suo tempo rilevato: se invero 
nel caso di legato di cosa appartenente solo in parte al testatore il 
legislatore si fosse riferito alla nozione in senso tecnico dell'appar� 
tenenza, cio� alla titolarit� di un diritto avente per oggetto un bene, 
avrebbe dato luogo ad una inutile ripetizione (il che non deve 
ritenersi), essendo l'ipotesi gi� regolata da quella parte della norma 
che prevede la disciplina del legato quando al testatore appar� 
tenga un diritto sulla cosa legata limitatamente a questo diritto. 

(6) Si confrontino le pagine 43-45 della nostra monografia con 
la pagi�la 59 dello studio del Riccio, che ugualmente ricorda il 
rapporto che intercorre fra il titolare dell'azienda co=erciale 
od agricola e l'azienda medesima e quello fra la corporazione dei 
piloti e le navi destinate al servizio della corporazione. Quando 
per� il Riccio, a proposito delle dizioni usate nel regolamento di 
cui al R. D. 26 aprile 1926, nel quale, relativamente alle corpora� 
zioni dei piloti, si parla di 'beni di corpo � (art. 16), di �beni di 
pertinenza del corpo ' (art. 29) e di �beni appartenenti al corpo ' 
(art. 32), afferma che nella citata nornia si avrebbe �una specifica 
indicazione differenziale tra la pertinenza e lappartenenza, la quale 
� esatta e va accolta � dice cosa assolutamente inesatta. Che la 
nozione di pertinenza sia diversa da quella di appartenenza � cosa 
a tutti nota (p. 45 della nostra monografia), ma � errato dire 
che pertinenza nell'art. 29 del regolamento citato sia usato in senso 
tecnico e non nel senso di appartenenza, errato perch� in questa 
norma non si fa richiamo ad un rapporto fra due cose, conseguente 
alla destinazione permanente attuale ed effettiva della pertinenza 
alla cosa principale, per accrescerne la produttivit� o la comodit� 
o il pregio, ma . ad un rapporto fra una persona (giuridica) ed 
una cosa in cui configurarsi la nozione dell'appartenenza. 
(7) Op. cit., pag. 162. La prima parte della definizione contiene 
per� una imprecisione, propria del Riccio, forse causata-� dalla .-dimostrazione 
della distinzione fra pertinenza ed appartenenza, 
la quale fa contrapporre l'esattamente accertato legame fra due 
cose nella pertinenza ad un inesistente legame fra due persone ed 
una cosa nell'appartenenza. Il rapporto � nell'appm�tenenza inter� 
corre fra il titolare di un diritto (e non fra due persone) ed il bene 
che � oggetto del diritto medesimo. 

& & 
-101


vincolo di natura anche soltanto personale " (8); e che 

l'appartenenza non � "soltanto titolarit� di un diritto 

reale, potendo essere titolarit� di un diritto personale" (9). 

Affermazione questa categoricamente ribadita nel 

punto in cui il nostro A., richiamata ancora una volta 

la tesi del Carnelutti, secondo il quale � il lato attivo 

dell'appartenenza, si risolve nella titolarit� di un diritto 

avente per oggetto un bene ed il lato passivo nell'essere 

oggetto di un diritto avente per soggetto quella persona " 

scrive che cc questo diritto pu� contenere o non il diritto 

di propriet�; pu� essere un ius in re al1:ena; pu� essere 

un diritto pubblico o privato, personale o patrimo


niale" (10). 

III La nostra opm10ne per�, consistente nella rite


nuta (per errore, si vedr� subito dopo) corrispondenza 

delle tesi sostenute dal Riccio e da noi, � stata di breve 

momento: pur confortata dai numerosi passi da noi fedel


mente riportati con premurosa cura che, tra l'altro; enu


cleati dal resto dell'esposizione, non assumessero signifi


cato diverso da quello che � loro attribuibile in base allo 

intero contesto, � categoricamente smentita dal nostro 

A , secondo il quale il definire il concetto di appartenenza 

come titolarit� di un diritto avente per oggetto un bene 

in materia penale "� porre un'affermazione generica, 

vaga" 

Pur nella contestazione di un'evidente incertezza di 

sistemazione al nostro egregio contraddittore, non ci 
.esimiamo dal ricercare in qual modo egli abbia ritenuto 
di poter sostituire alla nostra nozione (che � poi applicazione 
nel campo del diritto penale dei risultati della 
ricerca condotta dal Carnelutti, risultati apprezzatissimi 
non solo da noi ma anche dal Riccio secondo i rilievi che 
� agevole fare in relazione ai punti dello studio di questi 
sopra riportati), definita "in s� esatta ma insufficiente,,, 
altra nozione, "integrata con la specificazione del conte� 
nuto della relazione tra il bene ed il soggetto che � tito


lare del diritto" (11) 

Nella qual ricerca occorre procedere con molta cau


tela. Se si pensasse di trovar la chiave del problema in 

quei punti in cui il Riccio accenna al potere di disponi


bilit�, si cadrebbe in errore, risultando da un attento 
.(anche se non agevole) esame che anche questo A. attribuisce 
al criterio della disponibilit� �il difetto di voler 
definire l'appartenenza con carattere giuridicamente 
vago ed impreciso" (12) 

(8) Op. cit., p. 170. Se per ampiezza del rapporto derivante dal 
diritto di propriet� sono da intendere come si dovrebbe dedurre 
dalla espressione UBata, le facolt� riconosciute dalla legge al titolare 
del diritto, � da rilevare che non esiste diritto pi� ampio di 
quello di propriet� onde detta espressione sembra significare piuttosto 
diverso anzich� pi� ampio. 
(9) �p cit., p. 172. Titolarit� dunque sempre di un diritto avente 
per oggetto un bene. 
(10) Op. cit., p. 174. L'appartenenza intesa come titolarit� di un 
diritto anche personale (contrapposto a patrimoniale) � nozione valida 
per il diritto civile da cui � sUBsunta: � da ricordare per� che in 
materia penale, ogni qual volta si ha richiamo a detta nozione, si 
fa riferimento alla titolarit� di un diritto esclUBivamente di natura 
patrimoniale. Il che non comporta che la nozione di appartenenza 
ricevuta nel diritto penale dal diritto civile sia diversa, perci�, 
da quella originaria: significa esclUBivamente che la titolarit� del 
diritto che le si riferisce investe solo i diritti di natura patrimoniale 
e non anche quelli di natura personale. 
(11) Op. cit., p. 169. 
(12) Fra gli scrittori che avrebbero �accolto senza riserva il 
criterio della disponibilit� come idoneo a definire l'appartenenza, 
il RICCIO cita il NUVOLONE (Il possesso nel diritto penale, Milano, 
1942, p. 166), ma la citazion� � errata. Questo A., nella citata 
Quale sviluppo abbia avuto nella dottrina meno recente 
la tesi secondo la quale il criterio della disponibilit� 
sarebbe elemento non equivuco adatto a definire l'appar� 
tenenza delia cosa alla Pubblica. Amministrazione, gi� 
abbiamo rilevato nel nostro studio .e non �. certo il caso 
qui di ripeterci e quali siano le critiche a cui va soggetta 
tale tesi abbiamo gi� detto a suo tempo (13): sostanzialmente 
esse consistono nella impossibilit� di definire con 
sicurezza il contenuto della disponibilit�, ragion per cui 
ad una nozione non si fa che sostituirne un'altra che, 
non sapendosi bene ip. che consista, non offre certo gli 
strumenti per delimitare il contenuto della prima 

Secondo la tesi gi� criticata, la lettera delle varie 
norme che richiamano la nozione di appartenenza potrebbe 
modificarsi nei sensi della sostituzione a questa 
dizione dell'altra disponibilit�: cosi nell'art 314 Codice 
penale l'azione criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato 
di un pubblico servizio consisterebbe nell'appropriazione 
(o distrazione a profitto proprio o di altri) di 
denaro o di altra cosa mobile di cui la Pubblica Amministrazione 
abbia la disponibilit�. 

monografia, non affronta Il problema della definizione della nozione 
di appartenenza: nel punto indicato dal Riccio accenna solo (il 
che � cosa ben diversa) al criterio della disponibilit� (quale conseguenza 
della relazione di fatto fra il soggetto del reato e la cosa), 
come idon90 alla identificazione del possesso, presupposto dei 
delitti di peculato e di malversazione (ed anche nei casi in cui 
un potere giuridico appare essere penalmente rilevante quale presupposto 
dei citati reati non � � perch� tale, bensl in quanto idoneo 
a sboccare in quel potere di fatto che costituisce il nucleo centrale 
intorno al quale si sviluppa l'istituto del possesso nel diritto penale �: 
con.S.: GALLO: Sul possesso nel delitto di peculato, �Arch. pen. �, 
1952, II, 387. Circa il significato della nozione di possesso in quei 
delitti si consulti da pagina 111 a 11 7 la nostra monografia ripetutamente 
citata: in particolare la constatazione, a termine del paragrafo 
nel quale sono stati da noi esaminati i rapporti intercorrenti 
tra la nozione di possesso e quella di appartenenza rispetto alle norme, 
funzionalmente considerate, di cui agli artt. 314 e 315 Codice penale 
che, in tutte le ipotesi, il peculato e la malversazione costituiscono 
una inversione di titolo nel caso dell'appropriazione e una deviazione 
negli altri casi; e' che in essa l'an~mus dell'agente subisce 
un mutamento essenziale. che costui, quando dipende dall'Ammi. 
nistrazione per quanto riguarda la relazione con la cosa, si svin� 
cola dal rapporto organico che lo lega all'ente, ci consente di rilevare 
agevolmente l'errore del ragionamento di recente condotto da ADOR� 
NATO, in Il possesso nel reato di malver?azione, � Giust. Pen. � 1954�, 
II, 512 e segg., nel punto in cui, per contestare l'esattezza di un 
sillogisma seguito dalla Corte Suprema nella dimostrazione della 
sUBsistenza del reato di malversazione nell'ipotesi di appropriazione 
di merce trasportata di propriet� di privati da parte di un capotreno 
delle Ferrovie dello Stato -espresso in questi termini: 
le Ferrovie dello Stato hanno il possesso, le Ferrovie agiscono a 
mezzo dei loro organi, ergo, gli organi hanno il possesso, Cass., 
11 maggio 1953, in Rivista e !oc. cit. -, afferma che, accettandosi 
tale sillogismo, si dovrebbe ritenere, in tema di peculato, che il 
dipendente della Pubblica Amministrazione, identificandosi con 
l'Ente da cui dipende, abbia la propriet� dei beni dell'Ente stesso, 
non possa cio� appropriarsi di cosa propria! L'Adornato, con ragionamento 
spinto al paradosso, evidentemente dimentica che l'organo, 
quando pone in essere la sua attivit� a favore e per il conseguimento 
dei fini propri dell'Ente, non agisce come soggetto autonomo, ma 
come elemento integrante dell'Ente stesso -e 1a nozione al nostro 

A. � pur nota-; quando invece eccede dai poteri conferitigli spezza 
il rapporto organico esistente, ed anche questo concetto ali'Adornato 
� noto, ma ne viene trascurata la necessaria applicazione. Applicazione 
la quale � la seguente: al pubblico ufficiale, come organo 
della Pubblica Amministrazione, la cosa appartiene in. quanto 
opera a favore e per il conseguimento dei fini propri di questa, ._ 
ma quando l'agente si svincola da rapporto organico che lo lega 
all'Ente, eccedendo dai poteri conferitigli, si viene a determinare 
una situazione di contrasto, per quanto riguarda l'appartenenza 
della cosa, tra l'organo e l'Ente, situazione che consente il muta� 
mento dell'animus nell'agente e l'inversione di titolo nel rapporto 
con la cosa). 
(13) Op. cit.," pp. 60�61. 

-102 


Appare agevole rilevare. come in questo caso si verserebbe 
in indeterminatezza assoluta, dovendosi stabilire 
cosa � la disponibilit� e non sapendosi con quale metro 
accertarne la consistenza. 

Nella gamma delle varie possibili consistenze si oscillerebbe 
da un minimo ad un massimo, rappresentati il 
primo dalla semplice materiale conseguenza della relazione 
di fatto fra il soggetto del reato e la cosa (concetto 
che si riferisce sostanzialmente al possesso) ed il secondo 
dall'esercizio di una delle.facolt� fondamentali inerenti 
al diritto di propriet�, massimo questo che comporterebbe 
che numerose fattispecie, sempre ritenute configurare 
il delitto di cui all'art. 314 Codice penale non sarebbero 
pi� considerate tali non potendosi riconoscere alla Pubblica 
Amministrazione la facolt� suddetta: unica cosa 
certa � che entrambi gli estremi offrono una soluzione 
errata e, quando ci si avvia ad identificare il punto intermedio 
sul quale con sicurezza immorare, si cade in 
difficolt� insuperabili. Ci� praticamente perch�, ad una 
nozione avente un sicuro significato giuridico, se ne 
sostituisce un'altra che tale significato non ha. 

Solo la giurisprudenza insiste sulla; nozione cosi intesa: 
� da ritenere evidentemente per una specie di inerzia 
mentale, che non solo giunge a ripetere sempre gli stessi 
luoghi comuni ed a trascurare i risultati ai quali la dottrina 
perviene nelle sue elaborazioni, ma anche, ed � 
ancor meno commendevole, a non considerare quelle 
rarissime pronunce che hanno innovato con soffio vivifi~ 
catare a viete identificazioni, ormai da abbandonarsi 
d'urgenza (14). 

IV. Le critiche al concetto di disponibilit� come identificazione 
della nozione di appartene,nza di cui al precedente 
paragrafo, hanno consigliato l'integrazione di 
esso con �un criterio dogmaticamente fondato e prati(
14} Abbiamo gi� ricordato in nota la sentenza 9 novembre 1948., 
con la quale per la prima volta la Corte Suprema ha accolto il 
significato tecnico della nozione, sentenza che � stata accolta in 
dottrina, principalmente per il suo carattere innovatore alla solita 
ripetuta definizione, con viva soddisfazione. Sia pure col rilievo di 
una certa imprecisione di linguaggio e del solito richiamo al potere 
di disponibilit�, quale salvagente che il pavido navigante tiene 
ben caro per ogni evenienza, � da ricordare la sentenza 16 giugno 
1952, in � Giust. Pen. �, 1952, II, 909, n. 768, nella quale il riferimento 
alla sentenza 9 novembre 1948 pare sussista con la definizione 
dell'appartenenza non solo come propriet� o altro diritto 
reale sulla cosa, ma anche come titolarit� di un bene (rectius: di 
un diritto avente per oggetto un bene �, qualificata dallo scopo del 
conseguimento dei fini pubblici cui il bene � destinato (alla critica 
di questa qualificazione si proceder� oltre nel testo). Per quanto 
riguarda le altre sentenze, ossequio completo alla... riposante tradizione, 
espressa dall'equivalenza appartenenza-disponibilit�, magari 
confortata, con manifestazioni di coraggio proprie di chi sa 
di brancolare nel buio, da atl'ermazioni categoriche assolutamente 
inesatte come la seguente: � � pacifico in dottrina e in giurisprudenza 
che l'accezione di appartenenza abbia senso volgare nell'art. 314 
Codice penale e che la nozione di tal requisito nel peculato sia pi� 
ampia di quella desumibile dal concetto civilistico di propriet� � 
(Cass., Sez. Un.pen. 1� luglio 1950, �Giust. pen. �, 1951; III, 1 
e segg.). In dottrina non � atl'atto pacifico che tale accezione abbia 
senso volgare, ch� anzi pacifico � proprio il contrario, che la nozione 
cio� abbia quel significato tecnico che la giurisprudenza si ostina 
a non voler apprendere (si ricordino le parole del PETROOELLI: 

J)el possesso nel diritto penale e della cosa custodita in involucro 

chiuso, �Giust. Pen." 1947, 2, 17, a propos_ito dei contrastanti 

orientamenti giurisprudenziali nella definizione del possesso nel 

diritto penale: orientamenti che �per essere privi di ogni elabora


zione� provano �come il problema lungi dall'esser risolto non � 

neanche veramenteimpostato'� Ilrilievo si attagliain pieno anche agli 

orientamenti giurisprudenziali sulla nozione di appartenenza, meno 

contrastanti, ma non certo meglio motivati). Per altri pre� cedenti 

vedasi anche: Cass., 20 marzo 1951, � Giust. pen. �, 1951' II, 940 e segg. 

camente sicuro per stabilire quando esiste la disponibilit� 
�. E si � ritenuto che questa esista ogni qual volta 
la Pubblica Amministrazione abbia un diritto d'uso 
ottenuto per il conseguimento dei suoi fini (15). 

A parte che tale soluzione del pr9blema appare senza 
altro risentire del limitato angolo di visuale col. quale ci 
si pone per addivenirvi (essa cio� si preoccupa esclusivamente 
di offrire un criterio idoneo ad una accettabile 
distinzione dell'elemento -appartenenza o non -qualificante 
l'oggetto della tutela penale nei delitti di peculato 
e malversazione, senza considerare che la nozione 
in esame � richiamata in altre norme penali -es.: 
artt. 240 e 638 Codice penale -nelle quali certo non 
si pu� fare riferimento ad un diritto d'uso ottenuto per 
il conseguimento dei fini della Pubblica Amministrazione), 
troppo evidente �, nel criterio cosi adottato, il 
riferimento alla nozione del Levi che ha ritenuto, quale 
vincolo tra l'oggetto ed il soggetto idoneo a qualificare 
la cosa come di appartenenza dell'Amministrazione, non 
solo un diritto reale qualsiasi, ma anche la semplice 
destinazione in atto della cosa dalla Pubblica Amministrazione 
al proprio servizio o all'attuazione dei suoi fini�. 
Quali siano gli aspetti positivi e quelli negativi della 
tesi del Levi abbiamo a suo tempo detto (16) non � 
certo il caso qui di ripeterci: ci basti osservare come il 
dire che si ha l'appartenenza di una cosa alla Pubblica 
Amministrazione ogni qual volta questa abbia un diritto 
di uso ottenuto per il conseguimento dei suoi fini, � la 
stessa cosa che affermare che basta la semplice destinazione 
della cosa della Pubblica Amministrazione al 
proprio servizio o all'attuazione dei suoi fini (il che 
comporta il diritto d'uso, come inteso dal Punzo) per 
qualificare la appartenenza. A nessuna elaborazione 
quindi ilPunzo ha convenientemente sottoposto la tesi del 
Levi ch� anzi, se mai questa, a parte il pregio della originalit� 
rispetto all'altra, ha anche il vantaggio di non 
essere di applicazione limitata alla distinzione dei delitti 
previsti dagli artt. 314 e 315 Codice penale, in quanto, 
con il richiamo al concetto di vincolo dovuto ad un diritto 
reale qualsiasi, la soluzione del Levi appare suscettiva di 
applicazione nei richiami di cui all'articolo 638 Codice penale 
e nella delimitazione del contenuto del diritto di confisca 
(art. 240 Codice penale; salve le critiche naturalmente 
a cui tale nozione anche in quest'B ipotesi va soggetta). 

Nulla di nuovo, quindi, e con gli stessi aspetti negativi 
della tesi a suo tempo esaminata, consistenti principalmente 
nell'eccessivo ampliamento della nozione, dovuto 
alla particolare ampiezza del concetto della destinazione 
di una cosa al raggiungimento dei fini dell'Amministrazione 
i quali, per essere sempre pi� numerosi e pi� estesi 
nella evoluzione sociale della vita moderna, comporterebbero 
che, ogni qualvolta una cosa sia in possesso 
di un pubblico ufficiale e di un incaricato di pubblico 
servizio, e di essa questi si appropri, si abbia, in tutti 
i casi, per la sussistenza dell'elemento dell'appartenenza 
della cosa all'Amministrazione, il delitto di peculato e 
mai quello di malversazione. 

' V. La critica da noi fatta � accettata dal Riccio (17) 
il quale si serve del concetto della de~pinatariet� (propria 
a quella cosa �che si trova in posizione di de.titin~zio..ne 

(15) PuNzo: L'appartenenza del denaro e della cosa alla Pubblica 
Amministrazione quale elemento differenziale fra peculato e malversazione, 
� Giust. Pen. �, 1951, II, 940 e segg. 
(16) Op. cit., p. 68 e segg. 
(17) Op. cit., p. 166. 

-103 


ad un fine proprio del soggetto, che ha un diritto soggettivo 
su di essa �) per meglio identificare la natura della 
�cosa oggetto del diritto avente per soggetto la persona 

che ne � titolare. 

Come la nozione sull'appartenenza del Levi abbia 
anche su tale definizione, esercitato la sua influenza� 
appare evidente, pur essendo dato di rilevare che essa� 
gi� da quell'A. non limitata all'applicazione che pu� 
avere nella distinzione tra peculato e malversazione, 
abbia avuto dal Riccio un'ulteriore generalizzazione resa 
necessaria dal contenuto ben diverso delle varie norme 
penali che si richiamano a tale nozione. 

Ci� premesso, occorre considerare la consistenza delle 
critiche che il Riccio muove alla nostra tesi. Ammette 
il nostro contraddittore (e l'abbia.mo in precedenza 'rilevato) 
che appartenenza significhi titolarit� di un diritto 
avente per oggetto un bene e nonostante affermi che la 
nozione � identica nel diritto civile ed in quello penale, 
definisce ugualmente generica e vaga la nozione da noi 
accettata (generico e vago quindi il concetto di appartenenza 
della migliore dottrina civilistica pur da lui approvata: 
cio� la nozione di titolarit� di un diritto avente 
per oggetto un bene), integrandola con la qualificazione 
della natura della cosa oggetto del diritto avente per 
soggetto la persona che ne � titolare. 

La critica del Riccio appare per� essere conseguenza 

della tendenza, dalla quale talvolta si � inavvertitamente 

influenzati, di voler dire qualcosa di diverso ad ogni 

costo, anche se sostanzialmente� non si fa altro che cadere 

in evidente tautologia. 

� mai possibile infatti pensare che si possa avere la 
titolarit� di un diritto avente per oggetto un bene senza 
che questo bene sia in ogni caso caratterizzato dalla 
deatinatariet� ad un fine proprio del soggetto? Ed allora 
se cos� � (e non pu� essere altrimenti in quanto non esiste 
bene oggetto di un diritto che non sia caratterizzato 
dalla destinatariet� ad un fine del soggetto che ne � titolare), 
la qualificazione del bene al quale l'appartenenza si 
riferisce, proposta dal nostro contraddittore, � del tutto 
superflua, come rappresentazione di un quid che � gi� 
evidente nella definizione originaria. Il Riccio insomma 
ha aggiunto parole alla nozione di appartenenza identitificata 
dalla miglior dottrina civilistica, ma non concetti 
che siano espressione di un'ulteriore pi� approfondita 
identificazione. 

VI. Qualche osservazione infine ci resta da fare sulla 
sussistenza di una nozione di appartenenza unitaria nel 
diritto penale. 
A nostro avviso la nozione di appartenenza ricevuta 
dagli articoli 215, 216 e ~18 del Codice penale militare 
non coincide con quella propria della dottrina civilistica, 
ricevuta da tutte le altre norme penali' consistenti nei 
termini ben noti, che non � il caso di ulteriormente ripetere. 
Quali siano le ragioni che stanno a fondamento 
della nostra opinione, abbiamo gi� a suo tempo indicato 
(18) e, ripetendoci solo nei limiti resi necessari 
dalle contestazioni che al riguardo il Riccio ci muove, 
ci basta ricordare come, mentre nella distinzione fra 
peculato e malversazione comuni (previsti cio� dalla 
legge penale comune) � fondamentale l'appartenenza o 
non della cosa alla Amministrazione, in quella fra peculato 
e malversazione previsti dal Codice penale militare 
� determinante l'appartenenza della cosa all'Ammi


(18) Op. cit., p. 83. 
nistrazione Militare piuttosto che ad altro militare 
(nella malversazione si ricordi che il titolo dell'articolo 
che la considera � " malversazione a danno di militari �) 
diverso da quello che � autore del reato di cui all'art. 216 
Codice penale militare di pace. 

Se anche in questa ipotesi appartenenza significasse 
titolarit� di un diritto avente per oggetto un bene, sia 
pure qualificata dalla deatinariet� secondo la pretesa 
revisione del Riccio (che, insistiamo nel ritenere, nulla 
aggiunge a quanto gi� si deduce dalla definizione di base), 
si avrebbero, in pratica, ipotesi che non si saprebbe definire 
se peculato o malversazione. 

Checch� si dica, il dilemma esisterebbe ed irrisolvibile: 
il militare, incaricato di funzioni di comando, ufficiale di 
polizia giudiziaria che si appropriasse di un oggetto 
sequestrato ad altro militare di propriet� di questi, come 
corpo di un reato da costui commesso, del quale l'ufficiale 
di polizia giudiziaria avesse per ragioni del suo ufficio 
il possesso, dovrebbe essere responsabile del delitto 
di peculato militare o di quello di malversazione a danno 
di altrQ militare? � questo l'esempio che gi� abbiamo 
portato nel nostro studio, chiediamo venia della ripet,
izione, ma essa � necessaria per contestare l'esattezza 
di una categorica affermazione che il nostro contraddittore 
fa al riguardo. 

Secondo il Riccio si avrebbe nella specie peculato 
militare ed il nostro esempio sarebbe del tutto inconferente, 
per la erroneit� della nostra opinione di fondo. 
Peculato perch�� sull'oggetto, di cui all'esempio sopra 
riportato, " cade un vincolo, per cui appartiene alla 
Pubblica Amministrazione� (19). 

Ci sia consentito intanto far rilevare l'assoluta genericit� 
della espressione � cade �n vincolo >> che, nel punto 
in esame, sembrerebbe configurare secondo il Riccio la 
nozione di appartenenza. Abbiamo gi� visto come tale 
nozione, sia per questo A. ben diversa: una dizione cos� 
vaga, quale quella sopra ricordata, � conseguenza forse 
pi� di una sintesi di un momento che di ponderata analisi 
degli elementi costitutivi del concetto. 

Che significa infatti cade un vincolo? Forse perch� 
l'Amministrazione � titolare di un diritto avente per 
oggetto quel bene sequestrato? Non pu� essere altrimenti: 
ma anche nell'interesse del militare a cui � stato 
sequestrato cade un vincolo su detto bene ed addirittura 
il pi� stretto di tutti, quale quello che consegue al persistente 
diritto di propriet� di cui � titolare e che non 
viene meno per il solo fatto del sequestro. 

Comunque, a parte tale sintesi del tutto insoddisfacente, 
se anche si usano gli strumenti pi� precisi di cui 
alla nozione di appartenenza sostenuta dal Riccio, il 
risultato non cambia. Infatti, se l'Amministrazione Militare 
ha la titolarit�, a seguito del sequestro, di un diritto, 
avente per oggetto la cosa sequestrata, caratterizzata 
dalla deatinatariet� (nella specie: ai fini di un regolare 
svolgimento del processo penale che consegue al reato 
commesso dal militare che ha subito il sequestro), forse 
che questi non ha contemporaneamente la titolarit� di 
un altro diritto, quello di propriet� che conserva fino 
all'eventuale confisca, ugualmente caratterizzata dalla 
deatinatariet� (al conseguimento dei fini che la propriet� 
consente di soddisfare?). 

Ed allora: configura l'ipotesi in esame il delitto di 
peculato militare o quello di malversazione a danr o 
di altro militare? 

(19) Op. cit., p. 169. 

� � 
-104 -� 


Il vero � che dai rilievi che precedono due sono le 
conclusioni che possono trarsi: una investe la identificazione 
della chiave della soluzione del dilenuua e l'altra 
la ricerca del motivo per il quale il Riccio � caduto 
in errore. 

Circa la prima: appartenenza per il Codice penale militare 
significa, agli artt. 215, 216 e 218, propriet�. La 
nostra fattispecie sarebbe malversazione perch� il militare 
al tempo del sequestro non perde la propriet� della 
cosa sequestratagli. 

Circa la seconda: l'errore del Riccio � dovuto a non 
aver tenuto in considerazione il punto di identificazione 
dei delitti previsti dagli articoli 314 e 315 Codice penale. 
Se infatti � esatto affermare che la distinzione non si 
pone in rapporto alla appartenenza o alla non appartenenza 
della cosa alla Amministrazione Militare, � del 
tutto errato dire che la differenza fra il delitto di peculato 
militare e di malversazione a danno di militari � 
uguale a quella tra� peculato e malversazione comuni 
(�la differenza tra il delitto di peculato militare e di ma,1versazione 
a danno di militari � costituita dalla .diversa 
appartenenza della cosa o del denaro; nel peculato alla 

Amministrazione Militare -in quello, previsto dall'art. 
314, alla Pubblica Amministrazione in genere e 
nella malversazione ad altri militari -� a privati nel 
codice comune) (20). 

La sottolineatura � nostra e sta.aci indicare il punto 
di grave confusione nella quale il Riccio � caduto (nella 
malversazione comune la cosa non appartiene alla pubblica 
Amministrazione, ma non � esatto dire che appartiene 
a privati; anche nel delitto di cui all'art. 314 Codice 
penale la cosa pu� appartenere a privati, eppure non 
per ci� si ha malversazione invece che peculato), proprio 
al momento della contestazione della nostra tesi sul 
diverso significato dell'appartenenza nelle ricordate norme 
penali militari, confusione che, avendogli impedito di 
rilevare una differenza di cui sembra contestare la esistenza 
nella sua pi� importante espressione, l'ha spinto 
a concludere in sensi che, per la loro evidente infondatezza 
non possono essere accettati. 

FRANCO CHIAROTTI 

(20) Op. cit., p. i6u. 

NOTE D I DOTTRINA 


U. 
FRAGOLA: Manuale di diritto amministrativo, 
V edizione, Ed. 13ellerano e Del Gaudio, Napoli. 
Nelle varie prefazioni all'opera il Fragola avverte 
che il libro � destinato ad un pubblico � di 
funzionari, studenti, avvocati e candidati ai concorsi 
statali. In questi limiti, l'opera pu� dirsi 
che risponda allo scopo che si � prefisso, quello, 
cio�, di fornire ai pratici del diritto, o a coloro 
che devono compiere un'affrettata preparazione 
istituzionale, un utile strumento di consultazione, 
.che pu� anche apparire completo a chi non vada 
tanto per il sottile. 

Il manuale � diviso in sei parti delle quali quella 
pi� accuratamente trattata �� certamente l'ultima 
concernente la giustizia amministrativa. Nella 
trattazione di questo argomento, infatti, l'A. profonde 
la sua preziosa esperienza di attivissimo e 
fortunato avvocato amministrativista, il quale, 
pu� dirsi ben a ragione, ha vissuto tutto il travaglio 
della giurisprudenza del Consiglio di Stato 
in questi ultimi anni. 

L'importanza che lo stesso autore attribuisce a 
questa parte dell'opera � dimostrata dal fatto che 
essa da sola occupa quasi la met� dell'intero volume. 

Riteniamo che la con�scenza di essa sia utilissima 
anche per noi, che, quali avvocati dello Stato, 
ci troviamo normalmente dall'altra parte della 
barricata .a contrastare le tesi che il Fragola segue 
e sostiene. 

Ci� detto, non possiamo, tuttavia, omettere di 
rilevare, in linea generale, che la trattazione pecca 
in qualche punto di imprecisione, 

Rileviamo, ad esempio, che nelle 200 pagine 
circa, dedicate all'argomento, non risulta citato 
-neppure una sola volta -l'art. 26 del T. U. 
delle leggi sul Consiglio di Stato che pure costituisce 
il fondamento della giurisdizione di legittimit� 
di questo organo. Come pure, non si comprende 
per quale inesplicabile motivo l'A. eviti 
eostantemente di fare menzione dell'art. 3 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E,. dal quale, 
come � risaputo, ha avuto origine il sistema di 
tutela giurisdizionale degli interessi legittimi e lo 
stesso concetto di questi. Va, inoltre, accennato 
a tal riguardo alla trattazione relativa alla (( esecuzione 
forzata sul denaro dello Stato n (p. 358) 
nella quale la iscrizione di una somma nel bilancio 
statale viene considerata quale atto amministrativo, 
deducendosene la conseguenza che se ne possa 
pretendere, sia pure sotto forma di storno, la emanazione 
da parte della Pubblica Amministrazione 
condannata al pagamento di un debito, eon la 

procedura dell'art. 27, n. 4, senza tenere adeguato 
conto della natura di legge formale del bilancio 
stesso, che ne esclude la modifica con atto non 
avente pari forza. Pi� grave aneora la imprecisione 
contenuta nella trattazione dei conflitti di 
attribuzione (p. 387) nella quale si ammette che 
il eonfl.itto possa avanti la Corte costituzionale 
essere sollevato anche dal privato, prescindendo 
evidentemente dalla esplicita norma della legge 

n. 87, dell'll marzo 1953. 
Con la stessa obiettivit� dobbiamo, peraltro, riconoscere 
che le parziali deficienze riscontrate non 
sono certo tali da giustificare un giudizio negativo 
su questa parte dell'opera, la quale, come si � 
detto, appare di utile consultazione, anche in 
ordine a quei problemi le cui soluzioni proposte 
dal Fragola, contrastano nettamente con le tesi 
seguite dalla difesa della Pubblica Amministrazione. 

Rileviamo, infine, che a nostro parere, il Fragola 
nel sostenere le sue tesi pi� audaci si mostra 
sollecitato pi� dalla sua funzione di avvocato che 
da quella di studioso dando la sensazione precisa 
di preoccuparsi sopratutto di sviluppare sottili. 
ragioni, forse utili per sostenere certe tesi in giudizio 
senza considerare che generalizzando certi 
suoi punti di vista, l'azione dell'Amministrazione 
ne risulterebbe praticamente paralizzata. Si veda, 
per esempio, ci� che l'A. sostiene circa l'intervenuta 
abolizione in forza dell'art. 113 della Costituzione 
dell'istituto del ricorso amministrativo 

(p. 268), con la conseguente moltiplicazione delle 
possibilit� d'accesso alle vie giurisdizionali (se. 
anche contro atti non definitivi); la gi� accennata 
tesi sulla proponibilit� di azione ex art. 27, n. 4, 
per ottenere la modificazione del bilancio statale; 
l'ammissibilit� dell'ordinanza di sospensione, da 
parte del Consiglio di Stato, dell'atto impugnato 
anche quando sia stato proposto regolamento preventivo 
di giurisdizio'1e. 
Le altre -parti dell'opera, sono da giudicarsi, 
a nostro parere, su un piano inferiore alla parte, 
fin qui, recensita. 

Valga qui ricordare, la definizione dei regolamenti 
delegati di cui si dice soltanto che sono 
emessi su delegazione del potere legislativo (p. 43); 
l'affermazione che i regolamenti sono emanati 
con decreto del Ministro competente previa. deliberazione 
del Consiglio.,.. dei Ministri (p. 44); h considerazione 
che gli ~molumenti dei pubblic\i 
impiegati sono impignorabili perch� hanno cani~. tere 
alimentare (p. 135); l'incongruenza di assumere 
come esempio di responsabilit� per gli atti 
della Pubblica Amministrazione la sottrazione 



-106


di somme depositate presso uffici postali ad opera 
di impiegati degli uffici stessi (p. 202), senza tener 
conto che la fattispecie prescelta � proprio quella 
che meno si presta a definire la teoria generale 
della responsabilit� della Pubblica Amministrazione. 
Su questa stessa linea rileviamo, inoltre, 
l'affermazione che le clausole onerose o vessatorie 
dei capitolati d'oneri devono essere specificamente 
approvate per iscritto (p. 217), affermazione questa 
accompagnata da una citazione giurisprudenziale 
puntualmente contrastante con sentenze 
della Oorte di Oassazione ripetutamente emanate 
in questa materia in senso contrario (si veda per 
tutte la sentenza n. 317 4/54 in causa Oolabucci 
contro Ministero dei Lavori Pubblici). Segnaliamo, 
infine, !'assolutamente non motivata affermazione 
di una pretesa abrogazione dell'art. 13 della legge 
del 1885 per le espropriazioni da compiersi per 
il risanamento della citt� di Napoli, in seguito 
alla emanazione di leggi di approvazione dei piani 
regolatori, in forza della legge urbanistica del 17 
agosto 1942, n. 1150 (p. 256). 

Abbiamo voluto mettere in rilievo queste mende 
perch� riteniamo che curando maggiormente la 
sua opera, specialmente dal lato documentale, 
1'A. potr� veramente fare del suo volumetto un 
prezioso strumento di consultazione rapida, sia 
pure nei limiti che egli stesso ha prefissi. 

PROVINI G.: L'ingiunzione fiscale: natura giuridica 
e incompatibilit� con la procedura fallimentare. 
(� Riv. di Diritto e Pratica Tributaria �, n. 1, 
1955, II, 122). 

Nella nota che si segnala I'A. d� la sua adesione 
alla tesi svolta dal Tribunale. Ohe, cio�, apertasi 
la procedura fallimentare, l'accertamento delle 
ragioni creditorie non pu� essere effettuato che 

nel modo tassativamente stabilito dall'art. 52 della 
legge fallimentare (verifica dei crediti); dal che 
discende l'inammissibilit� del ricorso ad altre 
forme di accertamento giudiziale, siano quelle ordinarie, 
o quelle di altri procedimenti .speciali, ivi 
comprese le ingiunzioni fiscali. 

Ma la nota, per altro verso ancora, si raccomanda. 
L'A. ha colto l'occasione, infatti, per affrontare 
e risolvere egregiamente il problema della 
natura dell'ingiunzione fiscale e delvisto pretorile. 

Dopo avere esposto le contrastanti dottrine, 
egli si � allineato con la tesi sempre prospettata 
dall'Avvocatura e che continua a trovare consenziente 
la giurisprudenza_. 

Il T. U. del 1910 non farebbe, secondo l'A., 
che regolare in una delle sue molteplici manifestazioni 
la �facolt� di proced~re � della Pubblica 
Amministrazione, e precisamente nel campo delle 
obbligazioni pecuniarie. A mezzo di tale norma 
il principio dell'esecutoriet� degli atti amministrativi 
viene tradotto sotto forma di speciali privilegi 
di procedura, improntata a maggior speditezza. 
� E sotto tali effetti il principio della esecutoriet� 
abbraccia non soltanto le pretese di diritto pubblico 
dell'Amministrazione, ma benanche quelle 
di diritto privato, valendo per entrambi i medesimi 
motivi, fra cui la presunzione di legittimit� �. 

Quanto al pretore esso esercita, con l'apposi


zione del visto, una funzione di natura prettamente 

amministrativa, non dissimile. a quella dell'Inten


dente di Finanza, chiamato ad apporre il visto di 

esecutivit� ai ruoli delle imposte dirette (art. 4 

legge 16 giugno 1939, n. 492). L'intervento del 

Pretore si riduce, cio� a un controllo meramente 

formale (conforme: �Relazione� 1930-1941, voi. I, 

p. 201 e segg. <<Rassegna � 1949, pp. 22-23, �Rassegna
� 1950, p. 132 e segg.; �Giurisprudenza completa 
della Oassazione )) 1.950, II, p. 370 e segg.; 
<<Diritto e Pratica tributaria � 1954, II, p. 184 
e segg.). 
G. S. 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Persona giuridica 
pubblica -Capacit� di donare -Comuni e Provincie Necessit� 
delt'atto notarile. (Cass., Sez. Un., Sent. 

n. 470/55 -Pres. Eula; Est. Duni -Finanze c. Comune 
di Foggia). 
La capacit� di dona.re degli Enti pubblici non 
pu� essere posta in dubbio nel nostro sistema. 
giuridico, mancando una norma che, anche indiretta.
mente, la vieti e non essendo tale capacit� 
contra.ria. a.i principi fonda.menta.li, che regola.no 
l'a.ttiv,it� della Pubblica. .Amministrnzione. 

L'atto di donazione, fatta da un Comune, deve 
essere rogato, a pena di nullit� assoluta., da un 
notaio, non trattandosi di �atto nell'esclusivo 
interesse del Comune >>, solo rispetto al qua.le sussiste 
la competenza. del segreta.rio comunale, a.i 
sensi degli articoli 87 e 89 T. U. leggi comunali 
e provincia.li. 

.Alla prima massima, che rappresenta giurisprudenza 
ormai consolidata della Corte di Cassazione 
(cfr. sentenza n. 3540/53, in questa Rassegna, 1954, 

p. 59) pienamente aderiamo. 
La seconda, ci lascia, in verit�, molto perplessi. 
A prescindere dalla considerazione generale, altra 
volta fatta, secondo la quale i bontratti degli enti pubblici 
non sempre possono inquadrarsi nelle comuni 
categorie di contratti di diritto privato, ancorch� vi 
corrisponda la forma apparente, a nostro avviso 
la cessione gratuita di aree da parte del Comune 
ad altro ente pubblico, quale all'epoca era il partito 
fascista, al fine della costruzione di un'opera pubblica, 
che soddisfaceva in via diretta ed immediata 
anche un interesse del Comune cedente, non poteva 
e non pu� qualificarsi donazione. Alla costruzione 
della casa del fascio il Comune aveva un diretto 
interesse, come oggi potrebbe averlo alla costruzione 
di una cattedrale monumentale o di un padiglione 
per mostre od esposizioni, di uno stadio sportivo 

o di un ospedale. Come i contributi in denaro dati 
dai Comuni per il raggiungimento di queste finalit� 
non possono qualifi�arsi donazioni; cos� restano 
. 
fuori di questo paradigma le cessioni gratuite di 
suolo comunale, che possono considerarsi contributi 
in natura. In questi casi il Comune non dona per 
spirito di liberalit�, ma contribuisce alla costruzione 
dell'opera, che soddisfa anche suoi interessi 
estetici, di viabilit�, turistici, ecc. 

L'altro punto sul quale non possiamo concordare 
� quello relativo all'incompetenza del segretario 
comun(:f;le a rogare i predetti atti. A prescindere 
dal fatto che nella specie il contratto si era perf ezionato 
attraverso la comunicazione delle rispettive deliberazioni, 
atti pubblici per eccellenza, non poteva 

contestarsi che l'atto de quo fosse stipulato nell' esclusivo 
interesse del Comune. Contrariamente opinando, 
come ha fatto la Corte, l'espressione usata dall'articolo 
89 T. U. leggi comunali e provinciali si restringe 
fino a comprendere solo gli atti a vantaggio del Comune, 
mentre � noto che sono ricevuti dal segretario 
comunale, come dagli ufficiali roganti delle varie 
Amministrazioni dello Stato, tutti. i contratti, attivi 
e passivi stipulati dalla rispettiva A. mministrazione 
e, fra gli altri, gli atti di transazione e liquidazione 
di danni, che sono a carico dell'Amm�nistrazione 
e non a loro vantaggio. 

Confidiamo, pertanto, in un riesame della questione, 
la cui importanza trascende il caso di specie. 

G. GUGLIELMI. 
CONSIGLIO DI STATO -Adunanza plenaria -Appello 
avverso le decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa 
per la Regione Siciliana. � legittimato a 
proporlo solo chi sia stato parte nel giudizio di primo 
grado. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 

n. 29/54 -Comune di Enna c. Savoca e nei confronti 
della Commissione mandamentale elettorale di Enna 
e� altri). 
Il Comune, che non sia stato parte nel giudizio 
a.vanti il Consiglio di Giustizia amministrativa. 
per la Regione Siciliana., non � legittimato a proporre 
appello al Consiglio di Stato in adunanza. 
plenaria avverso la relativa. decisione. 

La massima, a nostro avviso, � ineccepibile e negli 
stessi sensi si � pronunciata, fra le stesse parti, la 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 
20 ottobre 1954. Il Comune, infatti, nel dubbio, non 
del tutto infondato, che la decisione del C. G. A. 
fosse inappellabile, aveva proposto contemporaneamente 
ricorso per Cassazione e ricorso in appello. 
Entr.ambi sono stati dichiarati inammissibili per lo 
stesso motivo, ma � rimasta insoluta l'altra e pi� 
grave questione se il Comune, come tale, abbia un 
interesse giuridicamente protetto alla regolare costituzione 
dei suoi organi e possa farlo valere in giudizio. 
A nostro avviso il Comune non � titolare di 
un tale interesse e non pu� essere parte nei giudizi 
elettorali, anche perch� questi sono attribuiti in primo 
grado alla giuridizione del Consiglio comunale e non 
� concepibile che questo, da organo giudicante, -si 
trasformi in parte per sostenere negli ulteriori gradi 
di giudizio le ragioni della sua decisione (per qualche 
riferimento vedi in questa Rassegna 1954, p. 61 
e 188). 

G. G. 

-108 


IMPOSTE E TASSE -Reddito derivante dall'esercizio 
di una riserva di caccia. � soggetto ad imposta di 
di R. M. (Casa., Sez. I, Sent. n. 175/55 -Pres. Acampora; 
Est. Novelli -Salviati e/ Finanze). 

Quando il concessionario di una riserva di caccia 
la organizzi industrialmente, adottando tutti i 
metodi razionali d'incremento e sfruttamento 
della selvaggina col proposito di ricavarne un guadagno, 
il reddito derivante dall'affitto della riserva 
e, cio�, dalla cessione del suo diritto soggettivo pubblico 
di esercitare la caccia con esclusiva � soggetto 
ad imposta di R. M. sempre che il canone di affitto 
non rappresenti soltanto un rimborso di spese. 

Segnaliamo all'attenzione degli studiosi questa 
veramente pregevole senten~a, con la quale la Corte 
di Cassazione ha esaminato e deciso i molti e complessi 
aspetti non solo tributari dell'interessante questione. 
Dal punto di vista tributario non pu� che 
aderirsi alla suenunciata massima, conforme alla 
giurisprudenza della Corte e della Commissione ceri.trale 
ed alla� prevalente dottrina. Una riserva di caccia, 
organi~zata dal concessionario industrialmente 
con l'apporto ,di capitali e lavoro, rappresenta una 
fonte di produzione di ricchezza del tutto diversa dal 
fondo, che non P'lf� andare esente da imposi'. ione, il 
s1w reddito non potendo, comunque, essere compreso 
in quello fondiario o agrario. Come esattamente ha 
affermato la Corte, il diritto di caccia � un diritto 
soggettivo pubblico, non patrimoniale, che si sostanzia 
nel potere di procedere alla cattura di animali 
selvatici a scopo essenzialmente sportivo v di svago; 
esso, perci�, non costituisce attributo n� esplicazione 
del diritto di propriet�. Anche nel caso, in cui sia 
organizzato indu$trialmente lo sfruttamento della selvaggina, 
il diritto di caccia non discende n� dalla propriet� 
n� dal possesso del fondo e gli animali, catturati 

o uccisi, non possono considerarsi frutti o accessori 
del terreno e rispetto ad essi il proprietario del suolo 
ha gli stessi diritti del cacciatore non proprietario. 
Costituendo, in linea generale, la caccia un esercizio 
sportivo, l'utile che da essa ne ricavi il proprietario 
del fondo o il terzo va esente da imposta. Se, 
invece, la caccia sia esercitata non come svago, ma 
come industria, ovvero sia organizzata per l'esercizio 
di essa da parte di terzi allo scopo di trarne un 
profitto, il reddito relativo d� luogo all'applicazione 
dell'imposta di R. M., tanto se si tratti del proprietario-
concessionario di una riserva, quanto se si 
tratti di terzi non proprietari. 

G. GUGLIELMI 
PRESCRIZIONE -Prescrizione penale -Contravvenzioni 
finanziarie -Art. 151 Codice penale -Applicabilit�. 
(Corte di Cass., Sez. I penale, Sent. n. 1626/1953. 

Alle contravvenzioni prevedute dalle leggi :finanziarie 
si applica il normale termine di prescrizione 
di diciotto mesi previsto dall'art. 157 Codice penale 
e non quello triennale stabilito dall'art. 16 della 
legge 7 gennaio 1929. 

Con la citata sentenza la Suprema Corte risolve 
in senso negativo, sia pure senza affrontarla espressamente, 
la questione se, in materia di contravvenzioni 
alle leggi finanziarie, sia applicabile la 

prescrizione triennale prevista dall'art. 16 della legge 
7 gennaio 1929. Prescrizione pi� lunga di quella 
normale, prevista� dall'art. 157 del Codice penale in 
diciotto mesi. 

La decisione allo stata della legislazione, non pare 
censurabile.� � vero, infatti, che parte della dottrina 
(Lampis, Galiano, De Matteis, Giannini) opta per 
l'applicabilit� del primo termine. Ma essa parte, 
di solito, dal principio dell'ultrattivit� della legge 
finanziaria, ricavandolo dall'art. 20 della legge del 
1929, nella specie non conferente. 

Perch� il campo di applicazione di tale articolo 
e quindi anche del cennato, eccezionale principio, 
� ristretto all'ipotesi di reato consumato sotto l'impero 
di una legge finanziaria successivamente abrogata. 

Nella specie, invece, occorre risolvere un problema 
del tutto diverso: se cio� la disposizione contenuta 
nell'art. 16 della legge del 1929 deve ritenersi tuttora in 
vita, dopo la promulgazione del vigente Codice penale. 

A prima vista potrebbe conchiudersi in senso aff ermativo, 
in virt� dell'art. 15 del Codice penale che stabilisce 
che cc quando pi� leggi penali regolano la stessa 
materia la legge speciale deroga alla legge gene,rale �. 

Senonch� �il legislatore, nel dettare con il R. D. 
28 maggio 1931, n. 601 le disposizioni di coordinamento 
e transitorie per il Oodice penale, h,a stabilito, 
proprio in materia di prescrizione, una deroga al 
principio generale fissato dall'art. 15 Codice penale. 

L'art. 41 di detto decreto cos� recita: cc Quando le 
disposizioni del codice penale concernetbti la estinzione 
del reato per prescrizione e quelle stabilite dalle 
leggi anteriori per la prescrizione dell'azione penq,le 
sono diverse, si applicano le disposizioni pi� favorevoli 
al reo �. 

� il favor rei che ancora. una volta si manifesta 
in una disposizione di legge penale. 

Poich� dunque esiste un'espressa norma derogatrice, 
la legge del 1929, nel particolare punto in esame, 
deve ritenersi abrogata dalla generale disciplina 
data dal Codice penale in materia di prescrizione ed 
esattamente la Corte di Cassazione, in adesione ad 
un'autorevole corrente della dottrina (Escobedo, Olivari, 
Simondini e, in special modo Spinelli che, 
nel suo trattato sulle repressioni delle violazioni delle 
leggi finanziarie, particolarmente si raccomanda per 
la completezza delle citazioni di dottrina e giurispudenza) 
ha ritenuto applicabile il normale termine 
di prescrizione di diciotto mesi a una violazione del 

R. D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, contenente norme 
sulla detenzione di apparecchi radio. 
-G. SCIARELLI 

PROCEDIMENTO CIVILE -Termine di costituzione 
per l'attore e il convenuto -Perentoriet� -Opposizione 
a decreto d'ingiunzione -Riduzione a met� dei 
termini di costituzione -Non sussiste a termine dell'art. 
646 C. P. C. modificato dalla legge 14luglio1950, 

n. 151. (Corte di Cass.: Sez. I -Pres. Acampora; 
Est. Bianchi d' Espinosa; Sent. 18 ottobre 1954, 
10 gennaio 1955, cfr. Ranzi). 
10 La costituzione dell'attore deve avvenire 
nel termine fissato dall'a1't. 165 codice pro.cedura 
civile; se avviene oltre, anche se prima della scadenza 
del termine stabilito per il convenuto, � 
inefficace, se il convenuto non si sia costituito, 


-109


avendo il termine assegnato a oiascuna delle parti 
carattere di perentoriet�. 

2� L'art. 645 codice procedura civile, nel testo 
modificato dall'art. 13 decreto legge 17 ottobre 
1950, n. 857, ha disposto la riduzione alla met�, 
nel procedimento di opposizione del decreto di 
ingiunzione, dei soli termini per la comparizione 
stabiliti dall'art. 163-bis; non dei termini per la 
costituzione delle parti, i quali perci� rimangono, 
anche per il detto procedimento, quelli ordinari 
assegnati rispettivamente all'attore ed al convenuto 
negli articoli 165 e 166 codice procedura civile. 


L'art. 645 codice procedura civile, nel testo anteriore 
alla legge 14 luglio 1950, n. 581, stabiliva che 
il giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione 
si svolge secondo le norme del procedimento ordinario 
davanti al giudice ordinario, ma i termini di costizione 
sono �ridotti. a met�. 

La mancata costituzione nei termini dell' opponente 
importava la estinzione immediata del processo 
di opposizione. Derivava da ci� la grande rilevanza 
pratica della questione se fosse da ritenersi valida 
la costituzione dell'opponente nel termine concesso 
al convenuto, se cio� il termine di costituzione fosse 
unico o duplice. 

La Oorte di cassazione con la sentenza� a Sezioni 
unite 19 giugno 1949, n. 1458, accolse l'interpretazione 
pi� favorevole, ritenendo il carattere perentorio 
del termine di costituzione riguardo all'unica termine, 
cio� a quello stabilito p�r la costituzione del convenuto. 


Le modifiche all'art. 171 codice procedura civile, 
riportate dalla legge n. 581 del 1.950, con l'inserzione 
dell'avverbio rispettivamente (nel termine rispettivamente 
a lei assegnato) riaprirono la questione, non 
prendendosi pi� la lettera d<;lla disposizione di legge 
a favore della tesi giuridica, sulla quale la Oorte suprema 
aveva fondato la sua interpretazione. 

Risorse, pertanto, l'incertezza giurisprudenziale 
sul se potesse ritenersi valida la costituzione dello 
opponente al decreto d'ingiunzione nel termine di 
costituzione assegnato al convenuto (cfr.: per ampie 
citazioni di dottrina e giurisprudenza la diligente 
rassegna �La giurisprudenza sulle leggi di riforma 
del codice di procedura civile in Rivista: Diritto 
processuale, 1953, II, yag. 294). 

Il Tribunale e la Oorte d'Appello di Milano, male 
interpretando la disposizioni del Oodice di procedura 
civile secondo la riforma del 1950, avevano ritenuto 
che anche con le nuove norme sussistesse la 
riduzione a met� dei termini di costituzione e, quindi, 
dichiararono esecutivo un decreto ingiuntivo, perch� 
l'amministrazione opponente si era costituita nel 
sesto giorno dell'opposizione. 

La Oorte di cassazione, coordinando le varie disposizioni 
del Oodice secondo il testo modificato, ha posto 
in rilievo il carattere perentorio dei termini di costituzione 
assegnati a ciascuna delle parti, che l'articolo 
645 codice di procedura civile riduce a met� 
rilevando, per altro che nel caso di opposizione soltanto 
i termini di �omparizione e non anche quelli 
di costituzione sono ridotti a met�. 

Oome � noto, i termini di comparizione hanno 
natura ordinatoria: per cui la inosservanza delle 

norme nel caso sia fissato un termine di comparizi~
ne pi� lungo di quello minimo da parte dell' opponente 
non pu� portare ad altra conseguenza, se non 
la facolt� dell'opposto di controcitare per una udienza 
pi� breve (Oass. Sez. II 30 settembre 19531 n. 3106, 
S elletta-0 apozzi). 

Il termine iJ,i costituzione, pure essendo quindi 
unico per ciascuna delle parti, non � abbreviato per 
i giudizi di opposizione a decreto di ingiunzione, 
dato che la riduzione a met� � prevista soltanto per 
i casi di abbreviazione dei termini di comparizione 
fatta con decreto del presidente della corte, del Tribunale 
o del pretore per motivi d'urgenza. 

Sulla questione riportiamo le parti essenziali della 
sentenza della corte di cassazione � La questione, 
che si presenta per la prima volta all'esame di questa 
corte si riferisce all'interpretazione dell'art. 645, 
anche esso modificato nella riforma del 1950. Il 
testo originario di tale articolo, richiamando per il 
procedimento di� opposizione a decreto d'ingiunzione 
le norme del procedimento ordinario, disponeva, quale 
unica eccezione, che i � termini di costituzione sono 
ridotti alla met� )). A �seguito dell'introduzione, del 
nuovo sistema della citazione ad udienza fissa (per 
la quale il termine, che nella citazione veniva assegnato 
per la costituzione del convenuto viene ora 
sostituito dall'indicazione dell'udienza in cui il convenuto 
deve comparire, con l'osservanza dei termini 
minimi stabiliti dall'art. 163-bis), il decreto presidenziale 
17 ottobre 1950; n. 857, in sede di coordinamento, 
modific� (art. 13), il testo su riferito dell'art. 
645, disponendo che � i termini di comparizione 
ysono ridotti alla met� )). 

�La modifica non appare certo felice, dal punto di 
vista tecnico e della sua efficacia in pratica � lecito 
dubitare: ove si pensi -che dal momento che i termini 
di comparizione di cui all'art. 163-bis hanno 
carattere dilatorio e che nessun termine massimo � 
stabi1ito, poich� nel giudizio di opposizione f ormalrnente 
attore � il debitore (opponente), l'attore nella 
maggioranza dei casi avr� interesse a differire, e non 
ad abbreviare, il �momento della decisione e perci� 
non si varr� della facolt� a lui concessa di assegnare 
all'opposto per la comparizion�, un termine pi� 
breve (fino alla met�) di quello ordinario. Oome quindi 
ha osservato altra volta questa corte (sentenza 30 settembre 
1953, n. 3106), nessuna conseguenza produce 
la mancata riduzione alla met� dei ripetuti termini 
da parte dell'opponente; salva la facolt�, per l'opposto, 
che si sia costituito prima della scadenza del 
termine, di ottenere dal presidente, con le forme dell'art. 
163-bis, ultima parte, l'anticipo dell'udienza 
di comparizione (fino alla misura del termine minimo 
ridotto alla met�). 

cc La tesi adottata dalla corte in merito � invece 
che la disposizione dell'art. 645 (nel testo modificato) 
abbia inteso disporre anche l'abbreviazione dei 
termini di costituzione, oltre che dei termini per la 
comparizione; riducendo cio� a 5 giorni dalla notificazione 
della citazione� il termine per la costituzione 
dell'opponente, ed a tre giorni prima deii'udienza_ 
di comparizione� il termine per la costituzione del 
convenuto in opposizione. La tesi si fonda su un 
unico argomento, dell'analogia cio� del caso in esame 
con l'ipotesi disciplinata dall'art. 163-bis, 1� capoverso 
(abbreviazione fino alla met� dei termini ordi



-110


nari per comparire, disposta con decreto motivato 
del presidente nelle cause urgenti), ipotesi per la 
quale gli articoli 165 e 166 prevedono appunt� i 
termini di costituzione abbreviati di cui si � detto. 

((Ma questa interpretazione dell'art. 645 non pu� 
essere condivisa, sia di fronte alla lettera della legge 
ohe non menziona i termini di costituzione, sia, sopratutto, 
di fronte alla considerazione ohe la legge di 
riforma ha espressamente sostituito la dizione originaria 
del testo, ohe menzionava l'abbreviazione dei 
((termini di costituzione�, con l'altra, ohe menziona 
i soli (( termini per la oomparizion& �; mentre, se avesse 
voluto disporre l'abbreviazione alla met� degli uni 
e degli altri, avrebbe potuto e dovuto menzionarli 
espressamente. La soppressione del riferimento ai 
termini di costituzione nella norma in questione � 
dunque decisiva, per affermare ohe la volont� della 
legge (art. 13 Decreto provvisorio 17 ottobre 1950) 
� quella di escludere l'abbreviazione di tali termini. 
N � potrebbe valere -come ha ritenuto la sentenza 
impugnata -il riferimento all'ipotesi dell'abbreviazione 
dei termini per decreto del presidente: si 
tratterebbe, infatti, di una interpretazione analogica, 
la quale non � certo lecita in una disposizione che 
costituisce norma eccezionale, e ohe importa notevole 
limitazione nei diritti di difesa di una delle 
parti (la mancata costituzione nel termine, nel procedimento 
in questione, a differenza che nell'ordinario 
giudizio di cogniziqne, ha per effetto, ai sensi 
dell'art. 647, la improcedibilit� dell'opposizione, e 
quindi praticamente il passaggio in giudicato del 
decreto ingiuntivo impugnato). N� del resto, sembra 
che si possa neanche parlare di situazioni analoghe; 
ben diversa, infatti, � l'ipotesi dei termini abbreviati 
gi� in concreto, su istanza dell'attore, con decreto del 
presidente del Tribunale (ed in cui, perci�, � certo 
che l'udienza di comparizione sar� fissata entro un 
termine dimidiato di fronte a quello normale); e di 
termini, di cui l'abbreviazione costituisce una facolt� 
per l'opponente (e di cui, come si � precisato, questi 
in pratica per lo pi� non vorr� servirsi). 

(( Non si nasconde con ci�, ed in questo appare 
la deficienza di tecnica legislativa della modifica apportata 
con l'art. 13 del decreto n. 857 che, dalla mancata 
abbreviazione dei termini di costituzione possa 
sorgere qualche difficolt� pratica. Se, infatti, eventualmente 
l'opponente si sar� valso delle facolt� di 
abbreviare alla met� il termine per la comparizione 
(fissando, quindi, nel caso di notificazione avvenuta 
nella circoscrizione del tribunale adito, l'udienza di 
comparizione al 16� giorno della notificazione), il 
termine per l'attore scadr� il 10� giorno dopo la notificazione; 
e quello per il convenuto il 5� giorno prima 
dell'udienza; e cio� l'll giorno dopo la notificazione, 

con un solo giorno di intervallo fra i due termini. 
Ma questi eventuali inconvenienti, od altri analoghi 

� meno gravi (il caso ipotizzato costituisce evidentemente 
il caso-limite), possono essere ovviati, dalla facolt� 
che ha il convenuto, nel caso di. costituzione tempestiva 
dell'attore, di costituirsi all'udienza di comparizione 
(art. 171, 1� capoverso), con alcuni giorni 
liberi, quindi, per la difesa. In ogni caso, quegli 
inconvenienti pratici non possono autorizzare ad 
introdurre, nel sistema della legge, un'abbreviazione 
di termini che non figura nell'art. 645, e che anzi 
� testualmente esclusa dal confronto fra il testo originario 
dell'articolo e quello modificato; quanto poi 
all'inosservanza di tali termini la legge riconduce 
addirittura la decadenza dalla impugnazione e il 
passaggio in giudicato, del decreto impugnato. Il 
termine assegnato all'opponente per la costituzione, 
deve perci� ritenersi quello ordinario di 10 giorni 
(e nel caso concreto, la G.R.A. si costitu� in giudizio 
il 6� giorno dopo la notificazione) �. � 

G. B. 
REQUISIZIONI -Indennizzi per requisizioni effettuate 
dalle forze armate alleate -Diritti soggettivi -Difetto 
di giurisdizione del Consiglio di Stato. (Consiglio 
di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1954 -Rimandi e/ 
Ministero Tesoro -Consigli� di Stato, Sez. IV, 8 giugno 
1954 -Colosimo e/ Ministero Tewro. 

L'indennizzo per le requisizioni effettuate dalle 
forze armate alleate e per�i danni da esse arrecati 
alle cose requisite, costituisce, per i cittadini interessati, 
a norma della legge 9,gennaio 1951, n. 10, 
diritto soggettivo azionabile dinanzi al magistrato 
ordinario, salva la �competenza del Comitato giurisdizionale 
centrale per le controversie in materia 
di requisizioni, ove ne, ricorrano i presupposti. 

Con queste decisioni il Consiglio di Stato, pur 
senza entrare nella questione della sopravvivenza 
alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, della speciale giurisdizione 
dei Comitati per le requisizioni che, d'altronde, 
non era rilevante ai fini del decidere, ha 
dichiarato inammissibili i ricorsi, riconoscendo, in 
accoglimento delle tesi sostenute dall'Avvocatura e 
in conformit� della pi� recente giurisprudenza della 
Corte di Cassazione (Sezioni Unite 1908/53; id. 723/ 
53; id. 2150/53, in questa Rassegna 1953, p. 27 e 
152, 1954, p. 189), che la pretesa agli indennizzi 
per requisizioni effettuate dalle forze armate alleate 
ha natura di diritto soggettivo perfetto e le controversie 
relative, pertanto, sfuggono alla sua giurisdizione. 


G. G. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI ME.RITO 


AMMINISTRAZIONE DELLO STATO -Rappreseptanza 
in giudizio -Controversia tributaria -Opposizione 
ad ingiunzione del ricevitore di dogana relativa 
ad imposta di fabbricazione. Nullit� della citazione 
intimata al Ministro per le 'finanze. (Corte di 
App. Roma, Sez. I, 26 ottobre 1954~ 10 febbraio 1955 -
Pres. Siniscalchi; Est. Salemi: Societ� Bombrini Parodi 
Delfino c. Finanze). 

L'Amministrazione delle dogane � rappresentata 
in giudizio esclusivamente dal� Direttore compartimentale
� (ora sostituito dal Direttore superiore 
della Dogana), e, pertanto, � nulla la citazione intimata 
al Ministro per le Fin3'nze, che non � legittimato 
a stare in giudizio in sostituzione dell'organo 
designato dalla legge. 

Con questa pregevole sentenza la Corte d'Appello 
di Roma ha esattamente applicato alla particolare f at


. tispecie principi che costituiscono ormai giurisprudenza 
consolidata della Corte di Cassazione (vedi sotto, 
1954, p. 188). Per le imposte doganali, per l'im-. 
posta di fabbricazione e, in genere, per tutti i tributi, 
che rientrano nella, competenza dell'Amministrazione 
doganale e che sono riscossi mediante ingiunzione 
dei ricevitori di dogana, l'opposizione deve essere 
intimata esclusivamente al Direttore superiore 
della Dogana, che, come l'intendente di Finanza per 
gli altri tributi, � l'unico organo legittimato a rappresentare 
l'Amministrazione (negli stessi sensi cfr. Tribunale 
Napoli 13 agosto 1951, in � Vita doganale�� 
1951, 523 e Rep. �Foro It. �, 1951, 650, 43). 

NOTIFICAZIONE -Tempo della noti'f�cazione presso 
l'Avvocatura dello Stato -Noti'f�cazione fuori dell'orario 
di Uf'f�cio, a mani del vicino -Nullit� relativa 

IMPOSTE E TASSE -Imposta globale sulle donazioni 
-Pi� donazioni a diversi donatari -Calcoli 
dell'imponibile -Esclusione del coacervo. (Trib. 
Palermo, Sent. 2 febbraio 1955 -D'Ara c. Finanze 
dello Stato). 

1. � nulla la notificazione di un atto ad una Pubblica 
Amministrazione presso l'Avvocatura dello 
Stato, eseguita fuori dell'orario di ufficio, mediante 
rilascio della copia a mani di un vicino. Tale nullit� 
� pero relativa, e rimane sanata dalla costituzione 
dell'Anministrazione convenuta. 
2. Nel caso di pi� donazioni a diversi donatari, 
ai fini dell'imposta globale sulle donazioni non 
possono cumularsi nel valore imponibile le varie 
donazioni a diversi donatari, ma solo le donazioni 
fatte ad uno stesso donatario. 
1. Questione curiosa, quella risolta dal Tribunale 
di Palermo. Ohe il tempo delle notificazioni (147 
Codice procedura civile) sia sostituito, per i pubblici 
uffici, dal rispettivo orario, sembra a tutta prima 
affermazione discutibile; ma essa si trasforma in un 
principio di ovvia esattezza, se si pone mente al 
fatto che anche ricevere un atto rientra nelle mansioni 
di ufficio; e il pubblico impiegato non solo nonpu�, 
ma non deve espletare mansioni del suo servizio, 
per il pubblico, fuori dell'orario di ufficio. La 
stessa sentenza richiama l'�rt. 527 Codice procedura 
civile del 1865, che sanciva l'inefficacia del deposito 
del ricorso per Cassazione fuori dell'orario della Oan.
celleria. Puntuale � an()he il richiamo alle norme che 
regolano la presentazione degli atti all'ufficio del 
Registro, presentazione che deve avvenire nelle ore 
stabilite per il servizio al pubblico (cfr. UCKMAR. 
Le leggi del registro, ed. 1953, vol. III, p. 31). Possono 
aggiungersi altri numerosi esempi: la richiesta 
di notificazione di atti va presentata all'ufficiale 
giudiziario nel suo ufficio, e quindi durante un prestabilito 
orario (art. 87 legge 10 ottobre 1951, n. 1128); 
gli atti della procedura penale vanno effettuati in 
Cancelleria durante le ore di apertura (181 Codice 
procedura penale), ed � nulla una impugnazione pervenuta 
per posta alla Cancelleria e da questa ricevuta 
dopo l'ora di chiusura (Oass. 5luglio1954, �Foro It. ii, 
1955, II, 75); il conservatore dei registri immobiliari 
non pu� ricevere atti fuori dell'orario stqbilito per 
il pubblico (art. 2677 Codice civile): e cos� via. 

L'applicazione di questi principi al caso di una 
notificazione all'Avvocatura fuori dell'orario di ufficio, 
con materiale rimessione della copia al vicino, 
non avrebbe dovuto offrire difficolt� di sorta, se il 
Tribunale di Palermo avesse tenuto presente il tenore 
del 10 comma dell'art. 144 Codice procedura civile. 
Poich� ogni atto compiuto fuori dell'orario di 
ufficio � inefficace, e poich� il 1� comma dell'art. 144 
(a differenza del 2� comma, che regola le notificMioni 
da fare direttamente alle Amministrazioni) rion ammette 
mezzi sostitutivi della consegna all'Avvocatura, 
la notificazione presso l'Avvocatura doveva considerarsi 
pi� che nulla, inesistente. E nessuna sanatoria 
pu� i1erificarsi per un atto inesistente. 

2. La questione di merito, sulla quale esistono numerosi 
precedenti delle commissioni amministrative(
cfr. richiami in nota alla decisione 14 novembre 
1952, n. 40981, << Riv. Leg. fisch. 1953, col. 921)
ii 

con interventi dottrinali anche autorevoli (cfr. ultimamente 
SERRANO, in � Riv. dir. e prat. trib. �, 
1954, 2, 237) � pi� delioat�r,. Es.c;a si risolve (ed in 


-112 -


.. 


senso contrario a quello seguito dalla sentenza annotata) 
solo considerando il particolare carattere della 
imposta globale sulle donazioni, che colpisce l'entit� 
obbiettiva del patrimonio di cui ha disposto il donante, 
indipendentemente dal valore della singola 
donazione sottoposta alla tassazione. L'imposta globale, 
infatti, � una imposta progressiva che, come 
tale, richiede una aliquota crescente in rapporto alla 
entit� delle donazioni quali risultano uscite dal patrimonio 
del donante, non quali entrano nel patrimonio 
del donatario. Da ci� viene la logica conseguenza 
del coacervo delle donazioni pregresse, per 
stabilire la consistenza complessiva (globale) del patrimonio 
trasferito per atti di liberalit�: coacervo che 
deve essere eseguito non solo nell'ipotesi di pi� donazioni 
ad uno stesso donatario, ma anche nell'ipotesi 
di pi� donazioni a diversi donatari (art. 8 e 9 

D. L. 8 marzo 1954 n. 90). 
La sentenza annotata ha osservato che un concorso 
di donatari � inconcepibile, in caso di pi� atti di donazione 
a pi� donatari distribuiti nel tempo, perch� 
-a differenza di quanto accade per il concorso di 
eredi nell'imposta globale sulle successioni -il patrimonio 
donato manca. di quel carattere unitario, 
che ha invece l~universum jus del defunto nel momento 
della morte. L'osservazione non tiene conto del fatto 
che la legge fiscale pu� configurare, e configura realmente, 
un concorso fittizio delle donazioni pregressi& 
nel momento dell'ultima: appunto perch� opera .non 
sulla capacit� contributiva dei soggetti, ma sull'entit� 
obbiettiva dell'oggetto, e cio� del patrimonio donato. 
E questo oggetto va calcolato cumulando fittiziamente, 
allo scopo di stabilire l'aliquota, le donazioni 
anteriori: perch� solo in tal modo pu� commisurarsi 
l'entit� globale del patrimonio di cui si � 
disposto con atti di liberalit�. In tal senso � la giurisprudenza 
delle commissioni .amministrative, ed 
in tal senso sono le istruzioni ministeriali (31 maggio 
1952, n. 170408, � Riv. Leg. fisc, � 1952, 
col. 1247), che appaiono conformi allo spirito della 
legge ed alla particolare struttiwa di questa imposta. 

A. Cmcco 
POLIZIA -Iscrizione lapidaria -Oratorio non autorizzato 
-Art. 113 legge P. S. (Trib. di Roma, Giud. 
Istrutt. Pecchiai -Sent. 25 gennaio 1955 -Imp. De 
Ruvo). 

L'apposizione di una iscrizione lapidaria indicante 
la sede di una confessione religiosa acattolica, 
apposta da un ministro di quel culto di cui la nomina 
non � stata approvata dall'Autorit� governativa, 
non attiene all'esercizio pubblico del culto: essa 
non � soggetta a licenza dell'Autorit� di P. S. 

�. illegittimo il comportamento del funzionario 
di P. S. che disponga l'asportazione coattiva di 
tale iscrizione lapidaria: esso peraltro deve essere 
assolto dal reato di abuso di ufficio (art. 323 Codice 
penale) per difetto di dolo, se abbia agito con 
l'intenzione di far rispettare una disposizione di 
legge erroneamente ritenuta applicabile. 

� I. Nell'ottobre 1953, il Commissariato di P. S. 
Piazza d'Armi in Roma, segnalava alla Questura che, 
sulla facciata d(}l viHfoo ili Via Achille Papa n. 25, 

sede della missione americana di una confessione 
religiosa acattolica, era stata apposta una grossa 
scritta con la dicitura Chiesa di Cristo. 

Poich� il rappresentante della predetta missione 
evangelica, Paden Cline Rex cittadino stat1knitensc, 
la cui nomina quale ministro di culto acattolico non 
era stata approvata dalle Autorit� italiane, non aveva 
chiesto n� ottenuto la licenza, di cui all'art. 113 del 

T. U. delle leggi di P. S., la Questura dava incarico 
al dirigente il predetto ufficio sezionale di P. S., di 
diffidare a verbale il Paden a togliere, entro cinque 
giorni, la targa, perch� abusiva. 
Il Paden non ottemperava e, dopo una serie di colloqui 
senza esito, detto funzionario disponeva per _ 
l'asportazione coattiva della targa, alla quale veniva 
provveduto. 

L'Autorit� di P. S. denunciava al Magistrato il 
Paden per la contravvenzione di cui all'art. 113, 20 
comma, del T. U. delle leggi di P. S. in relazione 
all'art. 650 Codice penale ed il Paden denunciava 
invece il funzionario di P. S. per il reato previsto 
dall'art. 323 Codice penale (abuso di ufficio). 

JYIentre pende tuttora il procedimento penale a 
carico del Paden, il Giudice istruttore di Roma, con 
sentenza di cui si annota la massima, ha assolto il 
funzionario denunciato perch� il fatto non costituisce 
reato, per difetto di dolo nel comportamento tenuto 
dall'imputato il quale avrebbe erroneamente, ma in 
buona fede, ritenuto di agire legittimamente ai fini 
dell'applicazione della legge. Di conseguenza detto 

Giudice ha ritenuto legittimo il comportamento del 
Paden. In tali termini � la fattispecie della quale si 
� diffusamente occupata anche la stampa italiana. � 

II. Gli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica 
Italiana: 
a) riconoscono a tutte le confessioni religiose 
ugual posizione avanti alla legge: esse sono tutte 
ugualmente liibere; 

b) riconoscono inoltre alle confessioni religiose 
diverse dalla cattolica (di cui i rapporti con lo Stato 
sono regolati, secondo quanto ricorda il precedente 
art. 7, dai Patti Lateranensi) il diritto di organiz


zarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino 
con l'ordinamento giuridico italiano; 

c) dispongono che i rapporti di dette confessioni 
religiose siano regolati per legge sulla base di intese 
con la relative rappresentanze; � 

d) riconoscono infine a tutti il diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 
forma individuale o associata, di farne propaganda 
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purch� 
non si tratti di riti contrari al buon costume. 

Secondo (a legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente 
disposizioni sull'esercizio di culti ammessi nello 
Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri 
dei culti medesimi e secondo il R. D. 28 febbraio 
1930, n. 289, contenente norme per l'attuazione di 
detta legge: 

a) sono ammessi. nella Repulihlica culti diversi 
dalla religione Cattolica Apostolica Romana purch� 
non professino principi e non seguano riti contrari 
all'ordine-pubblico e al buon costume; 

b) l'esercizio, anche pubblico, di tali culti � libero 
ed i fedeli possono avere un proprio tempio od 
oratorio; 


-113


e) l'apertura di un tempio od oratorio al culto 
deve essere autorizzata con decreto del Presidente 
della Repubblica e deve essere chiesta dal ministro 
del rispettivo culto di cui la nomina sia stata debitamente 
autorizzata dal Ministro per l'Interno. 

Abbiamo ritenuto opportuno richiamar ordinatamente 
le disposizioni che precedono per comodit� del 
lettore, all'attenzione del quale viene, proposta la 
prima questione, ohe � poi quella fondamentale, tra 
le altre ohe sono state esaminate nella valutazione 
fattispecie ohe stiamo 'considerando. Essa consiste 
in questi termini: quale � il valore delle norme della 
Oostituzione pi� sopra richiamate in materia di esercizio 
pubblico di culto non cattolico rispetto a quelle 
nella stessa materia contenute nella ricordata legge 

n. 1159 del 1929 e nel regolamento esecutivo di questa 
legge di cui al R. D. n. 289 del 1930 '? 
La sentenza del Giu�foe istruttore del Tribunale 
di Roma, si richiama sul punto, a due sentenze della 
Oorte Suprema (3a Sezione penale, 7 maggio 1953, 

n. 1522 e 30 novembre 1953, n. 2550), la q'!fale, sulla 
,base della ormai ben nota distinzione, per quanto 
riguarda le norme della Oostituzione, tra norme programmatiche 
direttive e norme precettive di immediata 
o di non immediata applioalliione, ha ritenuto ohe il 
quesito di cui sopra debba essere risolto nel senso di 
considerare gli articoli 8 e 19 della Oarta dello Stato 
non di applicazione immediata, non essendo ancora 
stata emanata la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 
8 citato, destinata a regolare i rapporti tra lo 
Stato e le confessioni religios� diverse dalla cattolica. 
In particolare nella citata sentenza n. 1522 del 
1953 � detto: � � evidente infatti ohe ildiritto di tali 
confessioni religiose di organizzarsi secondo i rispettivi 
statuti ed il diritto dei loro f e�eli di esercitare 
dovunque il proprio pulto, importano, come � logico 
corollario, la libera facolt� di adibire edifici al pubblico 
svolgimento delle ,pratic,he particolari ad ogni 
singolo rito, come, del resto, gi� consentito dal decreto 
del 1930. � 

Ma non � meno evidente ohe la esplicazione di 

questa faoolt�, ,non potendo essere lasciata comple


tamente indisciplinata, deve necessariamente essere 

sottoposta ad opportuna regolamentazione, la quale, 

rifiettendosi sui rapporti tra lo Stato e le suddette 

confessioni, deve avvenire per legge, sulla base di 

intesa con le rappresentanze delle confessioni stesse, 

come previsto dall'art. 8 della Oostituzione. � quindi 

indubbio che, in attesa della emanazione della prean


nunziata legge, l'apertura di templi ed oratori con


tinua ad essere regolata dalle disposizioni della legge 

del 1929 e del decreto del 1930 �. 

Non � certo nostra intenzione affrontare qui il 
problema della esattezza della tripartizione delle norme 
della Oostituzione a cui � pervenuta la Suprema Oorte: 
a parte che il problema sarebbe di gran mole, non 
propria a questa nota, la soluzione data ad esso � 
comunemente accettata, di guisa che qualsiasi diversa 
che volesse esserne offerta, sarebbe priva di risultati 
pratici. Preme piuttosto rilevare che, ammessa 
tale tripartizione, non appare dubitabile che in materia 
di esercizio pubblico di culto non cattolico le 
norme esaminate della Oostituzione non siano di applicazione 
immediata: del resto anche la sentenza di 
cui si annota la massima ritiene esatta l'affermazione 
ed il nostro dissenso con questa sentenza (ch�, 

di dissenso, avvertiamo sin d'ora, si tratta) consiste 
piuttosto sulla diversa applicazione che riteniamo 
debba farsi del principio. 

III. Secondo ii Giudice istruttore del Tribunale 
a.i Roma l'iscrizione' su pietr� Chiesa di Cristo a 
lato della porta esterna di un villino in cui ha sede 
la missione americana di detta confessione che, secondo 
notizie pubblicate sui giornali, sarebbe professata 
da 14 missionari americani e 10 missionari 
italiani, ai quali � affidata la cura ,dei membri di 
essa, che ammonterebbero in Italia approssimativamente 
a 1000 persone, (di cui la maggioranza cittadini 
italiani) dovrebbe essere considerata � quale semplice 
indicazione del luogo in cui � situata la sede 
della confessione religiosa rispondente a quel nome�: 
nel caso in esame, secondo il nostro Giudice, � non 
viene in considerazione la liceit� o meno dell'esercizio 
pubblico del culto della Chiesa di Cristo bens� 
quella della apposizione della iscrizione Chiesa di 
Cristo che, come sopra � detto, pur essendo una indicazione 
relativa all'esistenza della sede di una confessione 
religiosa acattolica non attiene all'esercizio 
esterno del culto �. 
Non sarebbe quindi applicabile l'art. 113, 2� comma, 
del T. U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di 

P. S. (che vieta senza licenza dell'autorit� locale di 
polizia collocare iscrizioni lapidarie in luogo pubblico, 
aperto o esposto al pubblico) perch� si verterebbe 
in materia ecclesiastica non suscettibile della 
applicazione di detta disposizione, �n� la disciplina 
di cui alla legge n. 1159 del 1929 ed al R. D. n. 289 
del 1930, non investendo il nostro caso materia di 
esercizio pubblico di culto acattolico. 
Oonferma alla tesi si troverebbe, � detto nella sentenza 
che si annota, nel fatto che in altre citt� d,'Jtalia 
esisterebbero sedi di tale culto (cio� della Chiesa 
di Cristo e le autorit� locali non avrebbero vietato 
l'apposizione delle iscrizioni indicanti l'ubicazione 
delle stesse; e nel fatto ancora che l'Autorit� di P. S. 
non avrebbe ritenuto di denunciare alla Autorit� 
giudiziaria l' appositore della iscrizione lapidaria per 
la contravvenzione di cui all'art. 113 di detto T. U. 
in relazione all'art. 650 Oodice penale. 

� evidente ohe il primo dei due argomenti portati 
a conforto della tesi sostenuta non presenta alcuna 
consistenza: il fatto che un reato non sia denunciato 
dalla polizia giudiziaria non comporta affatto come 
conseguenza che esso non sia ... reato. Nella specie 
se � avvenuto quanto rilevato dal Giudice istruttore, 
ci� pu� significare solo un'inerzia della poli~ia, magari 
nella risoluzione di un problema che pu� presentarsi, 
a nostro avviso, erroneamente, secondo alcuni 
organi di essa, opinabile; ma nulla pi�. N� 
maggior rilievo merita il secondo argomento, fondato 
oltretutto su inesatta circostanza di fatto: contro lo 
appositore suddetto pendeva, e pende tuttora, procedimento 
penale proprio per il reato sopraindicato. 

Ohe poi la Procura della Repubblica di Roma abbia, 
con decreto 20 marzo 1953, su ricors_'? proposto 
nell'i.nteresse della Chiesa di Cristo contro in propvedimento 
negativo dell' A�utorit� di P. S. autorizzato 
l'affissione di un manifesto riguardante 'l'esercizio 
di tale culto alla porta esterna del noto villino, notizia 
questa riportata in sentenza ad adiuvandum la rappresentazione 
di illegittimit� deZ comportamento com



-114 


plessivamente considerato tenuto dalla Polizia, significa 
nulla: a noi sembra che o nella specie l'art. 3 
del R. D. n. 289 del 1930 non era applicabile, in 
quanto l'atto riguardante il governo spirituale dei f edeli 
(se di tale atto, come pare logico opinare, si trattava) 
non era pubblicato da un ministro di un culto 
ammesso nella Repubblica di cui la nomina avesse 
ottenuto l'approvazione governativa, o tale articolo 
era applicabile provenendo la pubblicazione da un 
ministro di .culto approvato (la qual cosa per� ci 
sembra molto dubbia). Se anche fosse vera questa 
seconda ipotesi, nessun argomento potrebbe essere 
tratto a favore dP-lla illegittimit� della apposizione 
della iscrizione su pietra da parte di un ministro di 
culto approvato (come nella specie) indicante la presenza 
della sede di una confessione religiosa acattolica, 
costituita, tra l'altro, anche di una sala per 
la riunione dei fedeli. 

IV. n vero � che in sentenza non. si � penetrato 
suffecientemente nella materia, onde, come spesso avviene, 
le conclusioni che sono state tratte da un principio, 
pure esatto, non sono altrettanto esatte, per 
essersi fatta erronea applicazione del principio 
medesimo. 
Se invero la dizione Chiesa di Cristo stesse ad 
indicare solo la presenza amministrativa (ci si 
passi questa espressione, di cui il senso sar� agevolmente 
percettibile per quello che si dir� in seguito) 
di una confessione religiosa, senza che nell'immobile 
ad essa destinato ci sia locale adibito alla riunione 
dei fedeli, che si raccolgono anche per l'esercizio di 
pratiche consigliate o imposte dalla confessione, per 
l'esercizio insomma del culto, si potrebbe anche convenire 
nella tesi seguita dal Giudice istruttore del Tribunale 
di Roma, essendoci ben noto che, per l'art. 17 
della Costituzione (norma ritenuta di immediata applicazione), 
� legittimo riunirsi in luogo aperto al 
pubblico (e tale � da considerarsi una ,�ala a cui si 
pu� liberamente accedere) anche per l'esercizio di un 
culto acattolico, senza peraltro che la riunione comporti 
attribuzione al luogo di essa della qualifica 
tempio o oratorio, secondo i significati tecnici che 
questi termini hanno per la legislazione ecclesiastica. 

n fatto � per� che, nella specie, tale dizione stava 
ad indicare anche la presenza di un oratorio, intendendosi 
per oratorio qualsiasi luogo in cui i fedeli 
si riuniscono per l'esplicazione di attivit� inerente 
alla confessione praticata. Ora, per la legislazione 
vigente, non abrogata, in parte de qua dalla Costituzione, 
non solo l'apertura dell'oratorio deve essere 
autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 
e deve essere chiesta da un ministro del rispettivo 
culto di cui la nomina sia stata debitamente apvata 
(il che, nella nostra ipotesi, non era avvenuto) 
ma qualsiasi segnalazione della .presenza dello oratorio, 
investe l'esercizio pubblico del culto, in quanto 
segnala all'attenzione del cittadino, chiunque esso sia, 
che in quello immobile, si pratica pubblicamente 
(nel senso cio� che vi pu� accedere chiunque voglia) 
1Jn culto. 

Vero � che nella sentenza che si annota si confonde 
l'esercizio pubblico di un culto con l'esercizio esterno 
di esso: per qy1an1tQ f�'la ifiiffecile interprP-tare il signi


. . 

cato di questi termini, � agevole osservare che se per 
esercizio esterno si intende l'esercizio praticato con 
manifestazioni esteriori (parole, gesti), la pretesa 
corrispondenza non esiste, essendo la pratica religiosa 
che ciascuno di noi pu� esplicare in casa sempre esercizio 
di culto non pubblico in quanto l'accesso alla 
propria abitazione non � libero; se poi si intende 
l'esercizio che avviene al di fuori di un immobile, � 
inesatto ritenere che esercizio pubblico �ai culto non 
possa essere anche quello che si attua fra quattro 
pareti, l'accesso alle quali per� sia aperto al pubblico. 

L'iscrizione, quindi, su pietra che stava ad indicare 
la presenza di un oratorio (che segnalava la 
possibilit� cio� dell'esercizio pubblico di un culto), 
attiene a materia tuttora regolata dalle leggi ricordate: 
e poich� per materia ecclesiastica, che, secondo il 
primo comma dell:art. 113 del T. U. delle leggi di 

P. S., comporta un'eccezione all'obbligo in certi casi 
della licenza da parte dell'autorit� locale di P. S., 
non pu� non intendersi se non quella che trova riscontro 
e sviluppo nell'ambito delle leggi regolatrici 
in vigore, essendo nell'ipotesi in esame illegittimo 
l'esercizio pubblico in oratorio del culto di cui alla 
confessione religiosa acattolica Chiesa di Cristo non 
ricorrendo i necessari requisiti, la segnalazione della 
presenza di un oratorio del genere non investe la 
materia ecclesiastica nel senso rigorosamente richiesto 
che questa dizione non pu� non avere nella cennata 
disposizione della legge di P. S. 
Tale segnalazione deve essere considerata una 
iscrizione lapidaria, in pretesa materia ecclesiastica 
perchi la pone, ma non tale per la legge, per nulla 
diversa da quelle altre iscrizioni, magari pubblicitarie 
o reclamistiche (non appaia irriverente il �paragone), 
se pure non necessariamente pubblicitarie 

o reclamistiche, ohe esigono, per, poter essere apposte, 
la licenza di polizia. 
V. Ed allora, se sono esatte, come sembra, le considerazioni 
ohe prec�dono, � evidente che le illazioni 
che il Giudice istruttore ha ritenuto di trarre sulla 
pretesa illegittimit� del comportamento tenuto dalla 
Polizia non sono fondate. 
L'esecuzione coattiva � consentita, infatti, dall'ultimo 
comma dell'art. 113 delle leggi di P. S.; non � 
dubbio, checch� si opini in contrario in sentenza, ohe 
le iscrizioni lapidarie sono da considerarsi comprese 
nella generica dizione di avvisi che non ha specifici 
riscontri nei commi precedenti e che, nella sua genericit�, 
sta appunto ad indicare quella qualsiasi comunicazione 
a scopo� interessato (e non proprio a certi 
fini di utilit� generale, cui soddisfa ad esempio il 
numero civico indicante l'ubicazione di una abitazione 
in una strada, per il quale nessuno pensa certo 
di pretendere la licenza di polizia) che deve essere 
autorizzata. La teoria contraria, insistendo in una 
differenza di trattamento, sembrerebbe quasi indulgere 
a pretese diffecolt� materiali di asportazione di 
iscrizione lapidaria da parte della Autorit� di P. S.! 

N � occorre, per tale esecuzione, la ..preventiva emanazione 
di un atto scritto, legittimando l~. nor'J'Y!dk 
legislativa direttamente, senza l'esigenza di un formale 
provvedimento, l'azione di asportazione posta 
in essere da quella autorit�. 

F. C. 

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURIS PRUDENZA 


AGRICOLTURA 

1. I decreti presidern;iali in sede di riforma fondiaria 
costituendo atti legislativi non sono assoggettabili 
alle norme di pubblicit� degli atti civili, 
come la trascrizione. (Corte App. Lecce, 28 luglio 
1954, Cont. 1828, Avv. Lecce). 
2. Per l'accertamento dei requisiti delle aziende 
modello escluse dallo scorporo, l'indagine posa 
oltre che su criteri tecnici anche su. criteri politici 
e sociali rimessi al potere discrezionale della Pubblica 
Amministrazione che dichiari l'esonero dall'espropriazione. 
Quindi � improponibile la domanda 
diretta alla dichiarazione di esonero sul 
presupposto dell'esistenza dei requisiti di azienda 
modello. (Trib. Brindisi, 16 giugno 1954, Cont. 1849, 
Avv. Lecce). 
3. L'azione per esclusione dalla proroga di con� 
tratti agrari ex art. 5 legge n. 435 del 1951. sulla 
riforma fondiaria, a differenza di quella ex art. 1 
dem�eto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
n. 273 del 1947, non consente al giudice la 
verifica .. della compatibilit� della trasformazione 
con la continuazione del contratto, essendo sufficiente 
la richiesta dell'Ente. (Trfb. Brindisi, Sez. 
Agr., 31 agosto 1954, Cont. 2511, Avv. Lecce). 
4. Poich� ai fini della riforma fondiaria la propriet� 
� congelata al 15 novembre 1949, nessun 
effetto ha una sentenza che dichiari appartenere 
ad altri i beni espropriati se la domanda di accertamento 
fu. trascritta dopo la pubblicazione del 
decreto di esproprio. (Corte App. Lecce, 28 luglio 
1954, Cont. 1828, Avv. Lecce). 
5. La clausola . esecutoria alla sentenza che 
esclude la proroga di contratto agrario in corso 
di applicazione di riforma fondiaria, non � ostacolata 
dall'art. 3 legge n. 765 del 1952, norma generale 
incompatibile col regime speciale della legge 
n. 841 del 1950. (Trib. Brindisi, Sez. Agr., 31 agosto 
1954, Cont. 2511, Avv. Lecce). 
6. Iia legge regionale sicula di riforma agraria 
non attribuisce alla Pubblica Amministrazione 
alcun potere discrezionale. (Corte App. Caltanissetta, 
4 giugno 1954, Cont. 477, Avv. Caltanissetta). 
7. Se una comunione ereditaria esista gi� prima 
della legge di riforma agraria sicu~a e successivamente 
avvenga la divisione, si deve aver riguardo 
per lo scorporo alle quote di condominio e non 
alle attuali porzioni dei condividenti, e nel calcolo 
della propriet� complessiva ai fini delle quote di 
scorporo si deve tener conto delle vendite e concessioni 
enfiteutiche effettuate fino al 20 maggio 
1951. (Corte App. Caltanissetta 4 giugno 1954, 
Cont. 477, Avv. Caltanissetta). 

ALBERGID 

(Vedi: Imposte in genere, 6). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. L'Amministrazione comunale � obbligata ad 
osservare le circolari dell'Autorit� governativa, 
essendo ad essa legata da uno speciale vincolo di 
dipendenza comprendente il potere di quella di 
impartire istruzioni ed esigerne la osservanza. 
(Corte App. Brescia, 11 febbraio 1955, Cont. 3080, 
Avv. nrescia). 
2. Il decreto 29 ottobre 1937 del comandante 
della G.I.L. avente sostanziale valore di legge, 
richiama le norme di contabilit� generale dello 
Stato, per l'Amministrazione del patrimonio dell'Ente. 
(Trib. Lecce, 22 giugno 1954, Cont. 2113, 
Avv. Lecce). 
(Vedi: 
Possesso, 1, 2; Responsabilit� civile, 2; Societ�, 
1). 

APPALTO 

1. Tutte le controversie insorte in relazione 
ad un contratto di appalto opere pubbliche sia in 
corso che al termine e sino alla approvazione ministeriale 
del collaudo, spettano al Collegio arbitrale. 
(Trib. Lecce, 22 giugno 1954, Cont. 2113, A vvocatura 
Lecce). 
2. Nei' contratti di appalto opere pubbliche l'articolo 
1341 Codice civile circa l'approvazione specifica 
delle clausole generali, non si applica, per 
gli articoli 59 e 99 Regolamento di contabilit� 
generale dello Stafo, nella specie riguardo la competenza 
arbitrale. (Trib. Lecce, 22 giugno 1954, 
Cont. 2113, A vv. J;ecee. ), 

-116 


3. L'organizzazione dei mezzi e i relativi rischi 
in un appalto opere pubbliche sono a car;co dell'appaltatore. 
(Trib. Lecce, 22 g;ugno 1954, Oontenzioso 
2113, avv. Lecce). 
(Vedi: Eseouzione, 1; Imposte in genere, 7). 

ARBITRATO 

(Vedi: Appalto, 1, 2). 

ATTO AMMINISTRATIVO 

1. PoiCh� la sospensione dell'esecutoriet� di un 
atto amministrativo equivale a modifica dell'atto, 
il giudice non pu� ordinare la sospensione o la 
revoca di una ordinanza ammihlstrativa nella 
specie sloggio da casa ex p.n.f., ma deve limitarsi 
a conoscere della legittimit� del provvedimento 
e degli effetti di esso. (Pret. Oremona, 9 agosto 
1954, Oont. 3461, Avv. Brescia). 
(Vedi: 
Gi_ustizia [reati oontro la], 1; Propriet� [reati 
oontro la], 1). 

.AUTOVEIOOJ,I 

(Vedi: Imposta di registro, 8). 

0ANOELLIERE 

(Vedi: Leg~ttimazione, 1). 

0ASERMA 

1. Per l'art. 5 della legge n. 703 del 1952 lo Stato 
assumendo l'onere dell'accasermamento delle forze 
di polizia gi� gravante sulla provincia, � succeduto 
in tutti i' contratti con i terzi in vigore al momento 
della legge. (Trib. Oatania, 12 ottobre 1954, Oontenzioso 
18514, Avv. Oatania). 
(Vedi: Looazione, 1). 

0ASINQ 

(Vedi: Imposta generale entrata, 3) 

OEREALI 

(Vedi: Prezzi, 1). 

0ESSIONE 

(Vedi: Imposta di registro, 9). 

CITTADINANZA 

1. Poich� a sensi dell'art. 6 Oodice civile del 
1865, � reputato cittadino chi abbia servito nell'armata 
nazionale senza invocare esenzioni per 
la qualit� di straniero, il figlio di costui acquista 
a sua volta la cittadinanza e la trasmette al figlio 
se questi al momento in cui il padre ha acquistato 
la cittadinanza era minorenne e risiedeva nel territorio 
nazionale. (Corte App. Genova, 25 febbraio 
1955, Cont. 18626, Avv. Genova). 


COMPETENZA 

1. Il giudice civile, anche dopo la chiusura del 
procedimento penale, � incompetente a liquidare 
le spese di conservazione e custodia delle cose 
penalmente sequestrate, competendo ci� al giudice 
penale. (Trib. Messina, 18 marzo 1954, Cont. 5598, 
Avv. Messina). 
(Vedi: Danno di guerra, 1). 

. COMUNI E PROVINCIE 

1. Poich� il segretario comunale non. pu� rogare 
un atto di donazione del Comune, essendo limitata 
la sua capacit� rogante agli atti a titolo oneroso 
preceduti perci� dalla gara (art. 87 legge 
com. e prov.), e poich� non sussiste neppure in 
una fattispecie di �donazione di suolo al partito 
nazionale fascista per l'edificazione della casa del 
fascio l'interesse esclusivo del Comune sussistendo 
se mai solo un interesse morale mediato e di riflesso, 
manca all'atto la forma solenne chiesta ad 
substantiam e la donazione � radicalmente nulla. 
(Trib. Lecce, 30 giugno 1954, Cont. 2005, A vvocatura 
Lecce). 
(Vedi: Amministrazione Pubblioa, 1). 

CON�ESSIONE 

1) Il diritto di revoca da parte dell'autorit� 
concedente si applica ai beni di patrimonio indisponibile 
non diversamente che ai beni d~maniali. 
(Trib. Torino, 24 dicembre 1954, Cont. 401, .Avvo" 
catura Torino). 

00NFISOA 

1. Poich� pregiudiziale al provvedimento di confisca 
� quello per avocazione di profitti di regime, 
dovendosi intendere il patrimonio confiscabile al 
netto di altri debiti verso lo Stato, il giudice della 
confisca deve sospendere il provvedimento sino a 
definizione di quello per avocazione di profitti� 
di regime (Trib. Oremona, Ord .. 11dicembre1954, 
Cont. 2107, Avv. Brescia, questione aperta). 
CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

1. L'affranco stipulato tra l'ufficio del registro 
e l'enfiteuta, se l'Intendente di Finanza abbia 
negato l'approvazione, non spieg~. alcuna efficacia. 
(Oorte :A.pp. Messina, 30 aprile 1954, Oont...5594, 
Avv. Messina). 
2. Il diritto a recupero di anticipazioni a militari 
non dovute, si prescrive in dieci anni e non 
in cinque non trattandosi di mancata correspon

-117 


sione di somme dovute periodicamente; in caso 
di eredit� beneficiata non pu� in difetto della particolare 
procedura concursuale o della correlativa 
pubblicit� dal codice imposta opporsi la prescrizione 
triennale, ex art. 502 Oodice civile. (Pret. 
Tortona, 12 luglio 1954, Oont. 721, Avvocatura 
Torino). 

00NVITTI NAZIONALI 

(Vedi: Impiego pubblico, 1). 

DANNI 

1. Debbono corrispondersi gli interessi compensativi 
dalla data del fatto illecito se nella valutazione 
o rivalutazione del danno non si sia tenuto conto 
degli interessi. (Oorte App. Genova, 15 dicembre 
1954, Oont. 19801, Avv. Genova). 
2. Il caso di morte, per incidente, di dipendente 
di ente pubblico con diritto a pensione, la percentuale 
di scarto fra vita fisica e vita lavorativa 
si aggira sul 12 % non sul 20 %� (Trib. Torino, 
10 novembre 1954, Dont. 805, Avv. Torino). 
DANNO DI GUERRA 

1. La liquidazione del danno conseguente a 
fatto di guerra, individuato secondo le norme della 
relativa legge, � sottratta al giudice ordinario ed 
� devoluta agli appositi organi costitutivi. (Tribunale 
di Lecce, 22 giugno 1954, Oont. 2113, A vvocatura 
Lecce). 
DEMANIO 

1. Il detentore senza titolo di un alloggio patrimoniale 
disponibile dello Stato va condannato 
oltre che al rilascio al risarcimento dei danni, per 
l'occupazione e pel mancato rilascio, e il danno 
� in re ipsa in base all'art. 2403 Oodice civile (T""ibunale 
Oatania, 10 dicembre 1954, Oont. 15408, 
Avv. Oatania). 
�(Vedi: Responsabilit� civile, 3): 

DEPOSITO 

1. Malgrado il carattere di realt� nel. deposito la 
consegna della cosa non � necessaria per la perfezione 
del contratto ove la cosa stessa sia gi� 
detenuta dal depositario. (Oorte di App. ~rescia, 
11 febbraio 1955, Oont. 3080, Avv. Brescia). 
DIFESA DELLO STATO 

1. L'opposizione ad ingiunzione amministrativa 
per imposta di registro, va per l'evoluzione storica 
dell'art. 145 legge di registro notificata presso 
l'Avvocatura dello Stato. (Trib. Lecce 25 maggio 
1954, Oont. 1936, Avv. Lecce). 
2. La notifica della citazione in giudizio pretoriale 
fatta all'Avvocatura dello Stato anzich� al1'
Amministrazione direttamente � nulla: rilevata 
perci� la nullit� eccepita in appello dall'Amministrazione 
non costituitasi nel primo giudizio, la 
causa va rimessa al primo giudice. (rr�b. Messina, 
24 maggio 1954, Oont. 4976, Avv. Messina). 
DIRIT'l'O E INTERESSE 

(Vedi: Imposte in genere, 4). 

DISCREZIONALIT� 

(Vedi: Agricoltura, 2; Violazioni tributarie, 1). 

DONAZIONE 

(Vedi: Oomuni e Provincie, 1). 

ELE~ONI 

1. L'ineleggibilit� o la decadenza di amrmmstratori 
di Enti locali per dichiarata responsabilit� 
ex art. 15, n. 8, legge n. 203 del 1951, non 
esclude il procedimento speciale ex n. 6 stesso articolo, 
esplicabile quando il giudizio contabile non 
sia ancora definito con giudicato. (Giunta provinciale 
Amm. Ohieti, 27 agosto 1954, Oont. 478b, 
Avv. L'Aquila). 
2. Il procedimento di responsabilit� davanti il 
Oonsiglio di Prefettura costituisce lite pendente 
(valida in s� e indipendentemente dal maggiore 
o minore fondamento e gravit� delle .retese fatte 
valere, a causare l'inel(3ggibilit� o la decadenza 
di un consigliere comunale se condotto separatamente 
dall'esame e dal giudizio sui conti. (Giunta. 
Prov. e� Amm. Ohieti, 27 agosto 1954, Oont. 4788, 
Avv. L'Aquila). 
ENFITEUSI 

1. La domanda di affranco non seguita dal deposito 
a seguito dell'offerta reale del prezzo, o 
seguita da un deposito in misura arbitraria, � 
improcedibile. (Oorte App. Messina, 30 aprile 1954, 
Oont. 5504, Avv. M~ssina). 
2. La corresponsione del prezzo di affranco per 
un contratto dichiarato inefficace va imputata a 
compensazione con i canoni successivamente maturati, 
senza che possa attribuirle efficacia di deposito 
preventivo se l'enfiteuta dopo verificatasi la 
detta compensazione proponga istanza di affranco. 
(Oorte App. Messina, 30 aprile 1954, Octp.t. 5504, 
Avv. Messina). 
3. Il contratto di affranco stipulato per l'enfiteuta 
da un mandatario senza procura scritta � 
nullo. (Oorte App. Messina, 30 aprile 1954, Oontenzioso 
5504, Avv. Messina). 

--118 



4. Per l'esercizio della prelazione e del riscatto 
di cui all'art. 966 compete solo nella ipotesi di 
vendita del diritto enfiteutico. (Corte .A.pp. Catania, 
29 ottobre 1954, Cont. 17342, .A.vv. Catania). 
5. Per l'esercizio del riscatto per alienazione 
irrequisito domino non occorre la corresponsione 
delle somme a rimborso prescritta dall'art. 1503 
Codice civile. (Corte .A.pp. Catania, 29 ottobre 1954, 
Cont. 17342, .Avv. Catania). 
(Vedi: Oontabilit� generale dello Stato, 1). 

ESECUZIONE 

1. Poich� il credito dell'appaltatore per la retribuzione 
della cauzione � incerto fino al collaudo, 
ne consegue che pur potendo i terzi pignorare la 
cauzione, l'assegnazione resta subordinata alla 
liquidazione in sede amministrativa ed alla esigilit� 
della cauzione. (Trib. Catania, 23 luglio 1954, 
Cont. 1S015, .Avv. Catania). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

1. L'occupazione d'urgenza per lesecuzione di 
opere pubbliche dichiarate indifferibili e urgenti, 
come espropriazione definitiva anticipata non � 
limitata al biennio di cui all'art. 73 legge espropriazione 
pubblica utilit�. (Trib. Lecce, 28 dicembre 
1954, Cont. 2188, .A.vv. Lecce). 
2. Nelle occupazioni. d'urgenza l'indennit� va 
determinata nell'interesse annuo dell'indennit� di 
esproprio, stabilita in base al valore dell'immobile 
al momento del decreto di esproprio. (Tribunale 
Lecce, 28 dicembre 1954, Oont. 2188, .Avvocatura 
Lecce). 
FERROVIE E TRANVIE 

(Vedi: Responsabilit� civile, 4). 

G.I.L. 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 2). 

GIURISDIZIONE 

1. La giurisdizione si determina dalla domanda 
indipendentemente dalle eccezioni del convenuto 
o dalla effettiva sussistenza del diritto vantato. 
Eccepito l'affievolimento del diritto, il giudice 
non pu� indagare e se riconosca l'affievolimento 
negare la giurisdizione, ma deve in base alla domanda 
riconoscere senz'altro la prop;ria giurisdizione. 
(Corte .A.pp. Caltanissetta, 4 giugno 1954, 
Cont. 477, .A.vv. Caltanissetta -guestione aperta). 
(Vedi: Atto amministrativo, 1; Imposta profitti di 
contingenza 1; Imposta di registro, 6, 7; Imposta 
redd. agrario, 1; Imposte in genere, 10; Loca,zione, 
2; Lotto e lotterie, 2; Requisizioni, 1). 

GIUSTIZIA {REATI CONTRO LA) 

1. Non risponde al reato ex art. 388 Codice procedura 
l'Intendente di Finanza che con regolare 
provvedimento amministrativo faccia . eseguire uno 
sloggio amministrativo, anche se sospeso dal giudice, 
fin tanto che l'esecuzione sia compiuta prima 
della formale notifica del provvedimento giudiziale). 
(Trib. Brescia, Giust. Istr. 31 dicembre 1954, 
Cont. 3477, .A.vv. Brescia). 
G.R..A.. 
(Vedi: Legittimazione, 2). 

GRATUITO PATROCINIO 

(Vedi: Solve et repete, 2) 

IMPIEGO PUBBLICO 

1. Poich� i convitti nazionali sono enti pubblici 
non economici, la giurisdizione in tema di impiego 
� devoluta al giudice amministrativo. (Trib. Potenza, 
14 dicembre 1954, Cont. 737, .Avv. Potenza). 
(Vedi: Danno, 2). 

IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA 

1. Il termine di giorni 60 per impugnare davanti 
al giudice il decreto del Ministro delle Finanze 
per evasioni I.G.E. � perentorio. (Trib. Torino, 
25 gennaio 1955, Cont. 698, .A.vv. Torino). 
2. Le disposizioni sulle notificazioni di che al 
Codice procedura civile si applicano alla notifica 
del decreto del Ministro delle Finanze per evasioni 
I.G.E. (Trib. Torino, 25 gennaio 1955, Cont. 698, 
.A.vv. Torino). 
3. La quota mance di spettanza della direzione 
del _Casino di San Remo � soggetta alla I.G.E. 
(Trib. Genova, 7 dicembre 1954, Contenzioso 18998, 
.A.vv. Genova). 
4. Nell'acquisto di un determinato bene l'imposta 
� commisurata all'effettivo prezzo sborsato e 
non al valore astratto della cosa. (Trib. L'Aquila, 
30 giugno 1954, Cont. 4787, .Avvocatura L'Aquila). 
5. Il D. L. n. 221del1946 ha disposto l'esenzione 
dall'I.G.E. degli appalti per la ricostruzione di 
edifici distrutti o danneggiati dalla guerra, conclusi 
dopo il 1� luglio 1945. (Corte .App. Torfoo, 
8 gennaio 1955, Cont. 377, .A.vv. Torino). 
6. L'esistenza delle condizioni per..fruire delle 
agevolazioni di cui al D. L. n. 322. del 194& v:a riferita 
alla data del contratto, non a quella dell'offerta 
per l'aggiudicazione; pertanto se il predetto 
decreto fosse entrato in vigore nell'.Alta 
Italia il 4 agosto 1945, l'offerta fosse del luglio 
1945 e il contratto aveE?se la data del 21 settembre 

-119 


1945, questa � la data per stabilire se le parti nella 
stipulazione abbiano considerata l'esenzione dl11l'I.
G.E. di cui all'art. 3 D. L. n. 322 del 1945. 
(Corte App. Torino, 8 gennaio 1955, Cont. 377, 

A.vv. Torino). 
-7. L'art. 15 l�gge n. 4 del 1929, conciliazione 
amministrativa, produce effetto solo sulle contravvenzioni, 
non sulle violazioni all'I.G.E. che per 
le pene pecuniarie danno luogo a obbligazioni di 
carattere civile: quindi neppure � applicabile 
l'art. 90 Codice procedura penale. (Trib. L'Aquila, 
30 giugno 1954, Cont. 4787, Avv. L'Aquila). 

IMPOSTA SUI PROFITTI DI OONTINGENZA 

1. La semplice estimazione come limite alla 
competenza del giudice funziona anche pei profitti 
di contingenza, se l'accertamento riguarda la 
esistenza del reddito tassabile e il suo ammontare 
sulla base di apprezzamento di fatti; l'eccezione 
di inesistenza del reddito per insolvenza del debitore 
� di mero fatto. (Trib. Catania, 3 dicembre 
1954, Oont. 18656, Avv. Catania). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

1. Solo dal titolo e non aliunde la finanza pu� 
desumere la prova� che il titolo o la forma afferente 
dell'atto non corrisponde alla sostanza e 
agli effetti di quanto stipulato. (Trib. Catania, 7 
giugno 1954, Cont. 17824, Avv. Catania). 
2. Per assoggettare a imposta un determinato 
atto non � necessaria la presentazione al competente 
Ufficio� del registro, bastando la legale con'Oscenza 
da parte della Finanza in uno dei modi 
consentiti fra cui l'inserzione e l'enunciazione in 
altro atto come ex art. 72 legge di registro. (Trib. 
Genova, 23 gennaio 1954, Cont. 19984, Avv. 
Genova). 
3. La tassa fissa ha carattere principale e pertanto 
non consente l'applicazione del penultimo 
comma art. 7 legge di registro che dichiara principale 
la tassa richiesta su un atto registrato per 
errore gratuitamente. (Trib. Brescia, 10 febbraio 
1955, Cont. 3218-19, Avv. Brescia, Trib. Brescia, 
16 febbraio 1955, Cont. 3229, Avv. Brescia). 
4. Le caratteristiche dell'imposta suppletiva rispetto 
alla complementare sono: 1) un precedente 
accertamento definitivo; 2) un nuovo accertamento 
per errore o omissione dell'ufficio. La qualifica 
deriva dalla intrinseca natura e non dal nome 
dato dall'Ufficio. (Trib. Lecce, 25 maggio 1954, 
Cont. 1937, Avv. Lecce). 
5. Soppressa la categoria degli immobili per 
destinazione � stata tacitamente abrogata l'articolo 
46, parte I, legge di registro, e poich� il rapporto 
di pertinenza non attribuisce alla cosa mobile 
qualit� immobiliare si deduce che i macchinari 
e attrezzature di un mulino galleggiante sono 
mobili essendo riputati per l'art. 812 Codice civile 
immobili solo gli edifici ancorati alla riva. (Corte 
App. Brescia, 27 ottobre 1954, Cont. 3212, Avvocatura 
Brescia). 

6. La valutazione dei beni ai fini dell'applicazione 
dell'imposta di registro � un atto amministrativo 
non revocabile o modificabile se non dietro 
ricorso alle autorit� amministrative competenti. 
(Corte App. Brescia, 17 novembre 1954, 
Cont. 3187, Avv. Brescia). 
7. Il giudice in tema di controversia di valutazione 
non pu� sostituirsi alle Commissioni e pronunciarsi 
sul merito ma deve limitarsi ad annullare 
la decisione viziata. (Corte App. Brescia, 17 
novembre 1954, Cont. 3187, Avv. Brescia). 
8. Il beneficio fiscale di che all'art. 1 D. L. L. 
n. 399 del 1945 compete agli autoveicoli nuovi 
anche quando la carrozzeria sia stata costruita 
dal concessionario della vendita. (Trib. Genova, 
26 maggio 1954, Cont. 19527, Avv. Genova). 
9. Per l'applicazione del beneficio fiscale ex 
R. D. L. 2170 del 1936 � necessario �che le cessioni 
di credito siano collegate necessariamente ed 
esclusivamente con anticipazioni bancarie per forniture 
all'Amministrazione sicch� la garanzia non 
possa estendersi ad altri rapporti. (Trib. Catania, 
7 giugno 1954, Cont. 17824, Avv. Catania). 
10. I benefici del D. L. L. n. 322 del 1945 pur 
riguardando danneggiamenti senza altre specificazioni 
(a differenza del D. L. L. n. 221 del 1946 
che esige la misura di almeno un terzo) non sono 
applicabili per danneggiamenti di scarsa entit�. 
(Trib. Genova, 17 . dicembre 1954, Cont. 1,9209, 
Avv. Genova). 
11. Gli appalti nominati nel D. L. L. n. 322 
del 1945 vanno considerati ai fini della imposta 
di registro ai� sensi della Legge n. 771 del 1941 
che non ha inteso dare dell'appalto un concetto 
diverso ma solo stabilire che per la legge di registro 
e solo per essa vanno considerati appalti non 
tutti i contratti di appalto ma solo quelli che 
hanno certe caratteristiche. (Trib. Brescia, 16 febbraio 
1955, Cont. 3229, Avv. Brescia). 
12. Non � motivata la decisione della Commissione 
provinciale che in tema di valutazione 
faccia solo rinvio ai motivi della decisione della 
Commissione distrettuale. (Corte App. Brescia, 
17 novembre 1954, Cont. 13187, Avv. Brescia). 
13. � motivata la decisione della Commissione 
provinciale in sede di valutazione di un~azienda 
commerciale che abbia tenuto conto della scorta-merci, 
ubicazione e notoriet� della ditta, e dello 
avviamento desunto da dati obiettivi fra cui il 
giro d'affari desunto dalla tassazione I.G.E. (Tribunale 
Brescia, 20 ottobre 1954, Cont. 3305, Avvocatura 
Brescia). 

-120 


14. L'opposizione ad ingiunzione per imposta 
suppletiva se proposta oltre i 30 giorni ha come 
unica sanzione la mancata sospensione degli atti 
esecutivi. (Trib. Genova, 23 ,gennaio 1955, Oontenzioso 
19984, Avv. Genova). 
(Vedi: Difesa dello Stato, l; Solve et repete, 3). 

IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI 

1. L'accertamento della fonte della ricchezza 
(nella specie l'esistenza di un contratto agrario 
di affittanza) � indagine di fatto sottratta alla 
competenza del giudice. (Trib. Oatania, 28 luglio 
1954, Oont. 18326, Avv. Oatania). 
2. Le cantine sociali pel reddito derivante dalle 
manipolazioni e trasformazioni delle uve conferite 
dai soci, ove esso non sia stato considerato dalle 
tariffe del reddito agrario, sono soggette a ricchezza 
mobile cat. B. (Oorte App. Lecce, 10 novembre 
1954, Oont. 1354, Avv. Lecce). 
IMPOSTA DI RICOHEZZA MOBILE 

(Vedi: Solve et repete, 4). 

IMPOSTA DI� SUOOESSIONE 

1. Le scorte vive o morte sono assoggettabili a 
tassa secondo la loro intrinseca natura di cose 
mobili e secondo le norme dettate per la determinazione 
del valore. (Trib. Lecce, 28 giugno 
1954, Oont. 1612, Avv. Lecce). 
IMPOSTE DOGANALI 

1. L'errore costituito dall'aggiunta di uno zero 
agli importi del nolo e dell?assicurazione nella 
dichiarazione di importazione rientra fra gli. errori 
di calcolo nella liquidazione di cui all'art. 29 legge 
doganale, perch� la liquidazione dell'imposta � 
conseguenza anche dell'errore degli organi della 
dogana che avrebbero potuto valutare dalla polizza. 
�di carico 
e dagli altri documenti la fedelt� della 
dichiarazione. (Trib. Genova, 15 dicembre 1954, 
Oont. 20296, Avv. Genova). 

2. Poich� la vendita di merci confiscate per 
contrabbando non integra un atto di commercio 
ma un atto di natura giuspubblicistica, non viola 
il diritto di marchio (che pu� farsi valere per lo 
art. 1 R. D. n. 929, del 1942 solo su merci nazionalizzate) 
la messa in vendita delle merci confiscate 
da parte della Dogana bens�, solo; colui che 
acquistasse ad asta le merci stesse, potrebbe successivamente 
all'aggiudicazione, operare in guisa 
da violare il diritto di marchio. (Trib. Genova, 25 
febbraio 1955, Oont. 20295, Avv. Genova).. 
3. La solidariet� dello spedizioniere con gli altri 
soggetti passivi del rapporto doganale e la libera 
electio della dogana circa gli escutendi risulta 
dagli articoli 5, 16, 17 legge doganale. (Trib. Genova, 
17 dicembre 1954, Oont. 19208, Avvocatura 
Genova). 
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

1. Gravano sul produttore indipendentemente 
dalla possibilit� di rivalsa verso il consumatore. 
(Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Cont. 5657, Avvo�atura 
L'Aquila). 
2. Non si ha distruzione della merce e quindi 
possibilit� di sgravio quando la merce pur sottratta 
al produttore per. furto, saccheggio, asportazione 
manu militar.i, ecc., esista materialmente 
e possa ancora formare oggetto di scambio e consumo. 
(Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Oont. 5657, 
Avv. L'Aquila). 
3. Il D. L. n. 800 del 1948 concerne solo un esonero 
che per essere rimesso a discrezione della 
Amministrazione non pu� essere sindacato dal 
giudice. (Trib. L'Aquila, 31luglio1954, Oont. 565.7, 
Avv. L'Aquila). 
4. Sono dovute se obiettivamente � stabilita la 
produzione e l'immissione al consumo anche se 
non abbiano funzionato i controlli stabiliti per 
l'accertamento delle quantit� della merce. (Tribunale 
L'Aquila, 31 luglio 1954, Oont. 5657, Avvocatura 
L'Aquila). 
5. I feltri, come tessili, soggiacciono all'addizionale 
6 % sui tessili di cui al D. L. n. 530 del 1945 
ancorch� per non essere tipizzati fossero esenti 
dall'addizionale 10 % di cui al R. D. L. n. 765 
del 1943. (Trib. Torino, 3 febbraio 1955, Oontenzioso 
1583, Avv. Torino). 
6. L'azione dell'Amministrazione per far gravare 
l'imposta (Filati delle fibre tessili -D. L. O. 
P., S. n. 1 del 1947) sul terzo proprietario dei macchinari 
adoperati per la fabbricazione del prodotto 
gravato, � di accertamento, e devoluta alla competenza 
del giudice della sede del convenuto e 
non a quello determinato dagli articoli 20-21 Oodice 
procedura civile. (Trib. Brescia, 11 novembre 
1952, Oont. 3316, Avv. Brescia). 
IMPOSTE IN GENERE 

1. Esclusione dell'interpretazione analogica nel 
campo delle agevolazioni tributarie. (Trib. L'Aqui. 
la, 31 luglio 1954, Oont. 5657, Avv. L'Aquila). 

2. Non vi ha duplicazione quando il cespite � 
preso in considerazione agli effetti di imposte 
diverse e sotto aspetti diversi. (Trib. Lecce, 28 
giugno 1954, Oont. 1612, Avv. Lecce). 
3. Una remissione d'imposta accordata fuori 
legge � nulla e inefficace; da essa non pu� sorgere 
nemmeno una responsabilit� dell'Amministrazione 
per colpa. (Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Dofitenzioso 
5657, Avv. L'Aquila). 
4. Solo gli sgravi tributari danno luogo a diritti, 
mentre gli esoneri, in quanto rimessi a discrezione 
dell'Amministrazione, danno solo luogo a interesse 

-121


legittimo. (Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Contenzioso 
5657, Avv. L'Aquila). 

5. L'inammissibilit� della domanda di rimborso 
per essere stato il pagamento effettuato ai fini 
delle agevolazioni di cui alla legge n. 25 del 1951, 
art.. 35, non pu� essere esaminata d'ufficio trattandosi 
di eccezione in senso tecnico. (Trib. Genova, 
7 dicembre 1954, Cont. 18998, Avv. Genova). 
6. Le agevolazioni di cui al R. D. n. 1561 del 
1907 sul credito alberghiero si estendono alle ipoteche 
concesse da terzi. (Trib. Genova, 30 novembre 
1954, Cont. 20211, Avv. Genova). 
7. Dall'agevolazione tributaria a favore degli 
appalti per costruzione di case non di lucro sono 
esclusi i sub-appalti. (Corte App. Torino, 24 febbraio 
1955, Cont. 1248, Avv. Torino). 
8. Leagevolazioni tributarie di che al D. L. n. 322 
del 1945 per gli appalti relativi alla ricostruzione di 
edifici distrutti o danneggiati dalla guerra sono 
condizionate alla contestuale richiesta contenuta 
nell'atto, ma se in essa si menzionino solo alcuni 
dei tributi s'intende che le parti abbiano inteso 
beneficiare delle agevolazioni anche per gli altri. 
(Corte App. Torino, 8 gennaio 1955, Cont. 377, 
Avv. Torino). 
9. � controversia d'imposta anche quella che 
ha per oggetto l'estensione o l'esistenza dei privilegi 
fiscali. (Trib. Lecce, 11 maggio 1954, Contenzioso 
1865, Avv. Lec.ce). 
10. Poich� l'azione giudiziale non � un gravame 
avverso le decisioni delle� Commissioni amministrative 
pur aventi natura giurisdizionale non sono 
sindacabili dal giudice ordinario i vizi del procedimento 
amministrativo che possono essere fatti 
valere come gravame nella sede amministrativa, 
ed in extremis in cassazione come motivo di ricorso 
a sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Corte 
App. Lecce, 10 novembre 1954, Cont. 1354, A vvocatura 
Lecce). 
INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

1. � illegittimo il decreto del Presidente del 
Tribunale che abbia sospeso un procedimento 
coattivo per riscossione di imposta ancor prima 
che l'intim{:lito abbia proposto opposizione all'ingiunzione. 
(Trib. Brescia, 23 febbraio 1955, Contenzioso 
3405, Avv. Brescia). 
(Vedi: Solve et repete, 5). 

INTERESSI 

(Vedi: Danno, 1) 

LAVORO 

(Vedi: Prescrizione, 1). 

LEGGE 

(Vedi: Agricoltura, 1). 

LEGITTIMAZIONE 

1. � nulla la citazione del cancelliere, in causa 
di opposizione a rimborso di spese prenotate a 
campione, se non sia specificata l'Amministrazione 
(delle Finanze) che con esso si intende chiamare 
in giudizio. (Trib. Messina, 31 marzo 1954, Contenzioso 
5211, Avv. Messina). 
2. La rappresentanza della G.R.A. dopo il decreto 
interministeriale 25 settembre 1950 che 
nomina un commissario straordinario (e che come 
atto amministrativo spiega effetti indipendentemente 
dalla sua pubblicazione) spetta non al Mini. 
stro dei Trasporti 
ma al detto commissario. (Tribunale 
Genova, 17 dicembre 1954, Cont. 20500, 
Avv. Genova). 

3. La legittimazione attiva in causa di opposizione 
ad ingiunzione per pagamento di contributi 
su bombole di metano spetta all'Intendente di 
Finanza non al Procuratore del registro ingiungente. 
(Corte App. Brescia, 9 febbraio 1955, Contenzioso 
3170, Avv. Brescial� 
4. L'Amministrazione della Marina mercantile 
pu� intervenire a sostenere le ragioni di un concessionario 
di bacini e canali per la p�scicultura, 
convenuto in giudizio possessorio. (Pret. Ugento, 
3 novembre 1954, Cont. 2186, Avv. Lecce). 
5. Poich� in Sicilia l'Ispettorato regionale agrario 
� un organo dell'Assessorato dell'Agricoltura la 
rappresentanza dell'Amministrazione regionale in 
materia di agricoltura spetta all'assessore e non 
all'ispettore agrario. (Corte App. Caltanissetta, 4 
giugno 1954, Cont. 477, Avv. Caltanissetta). 
6. L'emissione dell'ingiunzione amministrativa 
da un ufficio del registro per penalit� per infra-;\ 
zioni valutarie non comporta che l'opposizione 
sia da proporre contro l'Amministrazione delle .1r� 
Finanze: essa� va proposta invece contro l'Ammi-1 I 
nistrazione del Tesoro, ma a regolarizzare la situa-' I 
zione processuale non vale l'intervento coatto del ! , 
Ministero del Tesoro, se risulti acquisita, mancan-}. , 
do una valida opposizione, la decadenza del ter-f , 
mine utile per l'opposizione. (Trib. Genova, 22 
dicembre 1954, Cont. 20317, Avv. Genova). 
LEVA 

(Vedi: Cittadinanza, 1). 

LOCAZIONE 

1. Non pu� il locatore avvalersi della clausola 
contrattuale, nelle locazioni con le Amministrazioni 
provinciali relative a caserme di carabinieri, 
di risoluzione del contratto per passaggio dell'one

-122 


re allo Stato, clausola dettata nel solo interesse NOTIFICAZIONE 

dell'ente locatario. (Trib. Catania, 12 ottobre 1954, 
Cont. 18514, .A.vv. Catania). 

2. Se una locazione si risolva per decadenza 
della proroga, !'.Amministrazione pu� essere condannata 
al rilascio; n� ha rilievo la pubblica destinazione 
dell'immobile (nella specie a Caserma della 
Guardia di Finanza) perch� trattandosi di contratto 
privato non� funziona il divieto di che all'art. 
4 legge contenzioso amministrativo. (Tribunale 
Genova, 28 giugno 1954, Cont. 20835, .Avvocatura 
Genova -questione aperta). 
3. In caso di rifiuto del proprietario a ricevere 
le somme determinate per canone d'affitto, non 
c'� morosit� per I'.Amministrazione locatrice, se 
essa depositi mensilmente le somme presso il proprio 
ufficio. (Pret. Potenza, 20 novembre 1954, 
Cont. 644, .A.vv. Potenza). 
4. Un immobile ex p.n.f. in quanto destinato 
per l'art. 38 D. L. L. n. 159 del 1944 a servizio 
pubblico o a scopi di interesse generale non pu� 
formare oggetto di locazione. (Trib. Torino, 24 
dicembre 1954, Cont. 401, .A.vv. Torino). 
5. La concessione amministrativa di un immobile 
ex p. n. f. anche se in parte diretta a sanare 
un'occupazione ante ,,1� marzo 1947, non � pattuizione 
contraria alla proroga delle locazioni in . 
quanto manca la stipulazione di una locazione 
nelle forme legittime. (Trib. Torino, 24 dicembre 
1954, Cont. 401, .A.vv. Torino). 
6. Il canone locatizio per un ufficio postale ove 
manchi contratto al momento del subentro dell'Amministrazione 
ai sensi dell'art. 98 D. P. n. 656 
del 1952, pu� ben essere determinato dall'ufficio 
tecnico erariale. (Pret. Potenza, 20 novembre 1954, 
Cont. 644, .A.vv. Potenza). 
LOTTO E LOTTERIE 

1. L'alterazione o correzione della bolletta giocata 
perch� possa produrre a sensi degli articoli 
12 e 13 legge n. 938 del 1938 l'annullamento della 
giocata, deve essere agevolmente riconoscibile dall'uomo 
di normale prudenza. (Trib. Lecce, 1� giu-� 
gno 1954, Cont. 2087, Avv. Lecce). 
2. Malgrado lo Stato realizzi con le giocate 
un tributo indiretto il rapporto fra giocatori e 
Stato � un contratto di diritto privato, aleatorio, 
peraltro sottoposto, dato il regime di privativa, 
a ius singulare: pertanto le doglianze per disconoscimento 
della �vincita da parte della Commissione 
d'archivio compete al giudice ordinario per 
essere l'illegittimit� dell'atto amministrativo dedotta 
come lesione di un diritto soggettivo. (Tri.
bunale Lecce, 
10 giugno 1954, Cont. 2087, Avvocatura 
Lecce). 

METANO 

(Vedi: Legittimazione, 3). 

1. La querela di falso � il solo mezzo anche se 
si imputi semplice errore e non dolo, per infirmare 
la dichiarazione del nesso notificante di aver consegnato 
copia dell'atto al contribuente. (Trib. Torino, 
25 febbraio 1955, Cont. 698, Avv. Torino). 
(Vedi: Imposta generale sull'entrata, 2). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. 
(Vedi: Locazione, 3). 

PERTINENZE 
(Vedi: Imposta �i registro, 5). 


PESCA 
(Vedi :Legittimazione, 4). 


4 

P. N. F. 
(Vedi: Confisca, l; Locazione, 4,5). 
POSSESSO 

1. Il generale princ1p10 della improponibilit� 
delle azioni possessorie contro la Pubblica .Amministrazione 
non � derogato nella ipotesi che non 
si insorga contro una manifestazione concettuale � 
della volont� amministratiya essendo arbitraria e 
inaccoglibile la distinzione fra atto formale e atto 
materiale di esecuzione. (Pret. Venosa, 16 febbraio 
1955, Cont. 1725 e 1770-73, Avv. Potenza). 
2. L'improponibilit� delle i;i,zioni possessorie contro 
la Pubblica .Amministrazione, non inibisce al 
giudice di accertare se il fatto da cui derivi lo 
spoglio sia contenuto nell'ambito dell'attivit� 
amministrativa istituzionale o ne esorbiti, nel qual 
caso l'azione � improponibile. (Pret. Ugento, 3 
novembre 1954, Cont. 9186, Avv. Lecce). 
3. Ricorre spoglio nel caso che taluno si immetta 
arbitrariamente nella detenzione di un immobile 
altrui forzando la porta di accesso ad un edificio. 
(Pret. Orsina, 25 gennaio 1955, Cont. 1702, Avvocatura 
Potenza). 
4. .Ad integrale spoglio o molestia non basta 
il fatto materiale, ma occorre I'animus, ossia la 
sciente volont� di mutare lo stato di fatto preesistente 
limitando l'esercizio del diritto del possessore 
contro la di lui volont� espressa o presunta. 
(Pret. Ugento, 3 novembre 1954, Cont. 2186, 
Avv. Lecce). 
POSTE E TELEGRAFI 
(Vedi: Locazione, 6). 

PRESCRIZIONE 

1. La prescrizione ex art. 2M5 Codice civile � 
applicabile .al lavoro subordinato non ai rapporti 
di locatio operis. (Trib. Genova, 15 dicembre 1954, 
Cont. 19022, .A.vv. Genova). 
(Vedi: 
Contabilit� generale. dello Stato, 2; Trasporto 
ferroviario, 4). 


123 


PREZZI 

1. Pel recupero delle differenze prezzo sui cereali 
di cui al D. L. n. 475 del 1947, si deve tener conto 
delle giacenze di fatto esistenti alla mezzanotte 
del 30 giugno 1947 a nulla rilevando se la giacenza 
sia stata aumentata coi cereali provenienti dallo 
scarto di altri quantitativi macinati in precedenza. 
(Trib. Brescia, 29 giugno 1954, Cont. 3323, A vvocatura 
Brescia). 
PROCEDIMENTO CIVILE 

1. L'interesse ad agire nell'azione di accertamento 
(incertezza del diritto) sussiste per le contestazioni 
dell'altra parte: esso deve concorrere 
non al momento della domanda ma a quello della 
pronunzia, come in genere �e condizioni dell'azione. 
(Corte App. Caltanissetta, 4 giugno 1954, Cont.4 77, 
Avv. Caltanissetta). 
2. Non pu� l'attore dopo la prima udienza di 
sua iniziativa e senza richiesta al giudice ed autorizzazione 
da parte di questi, chiamare un terzo 
in causa, e neppure il giudice pu� dare tale autorizzazione 
dopo la prima u(jienza, se in essa le 
parti abbiano richiesto mezzi istruttori e il giudice 
su di essi abbia statuito. (Trib. Messina, 31 luglio 
. 1954, Cont. 5330, Avv. Messina). 

3. Riuniti due distinti procedimenti con lo 
stesso contenuto soggettivo ed oggettivo e qualora 
l'attore faccia relativamente al primo rinuncia 
non peranco accettata, il giudice deve provvedere 
sulla prima domanda, dichiarando assorbito lo 
esame della seconda identica domanda. (Trib. Brescia, 
2 febbraio 1955, Cont. 3401, Avv. Brescia). 
4. La riunione di due procedimenti connessi ha 
carattere ordinatorio e, lasciando immutata la 
autonomia dei singoli giudizi non pregiudica le 
sorti delle rispettive azioni. (Trib. Genova, 23 
gennaio ~955, Cont. 19984, Avv. Genova). 
5. La mancata prestazione della cauzione imposta 
al subentrante comporta l'inefficacia del sequestro 
non l'estinzione del processo: tale inefficacia 
viene dichiarata dal giudice della convalida. (Tribunale 
Genova, 24 marzo 1954, Cont. 20686, A vvocatura 
Genova). 
(Vedi: 
Difesa dello Stato, 2; Ingiunzione amministrativa, 
1). 

PROCEDIMENTO PENALE 

(Vedi: Competenza, 1). 

PROPRIET� INDUSTRIALE 

(Vedi: Imposte doganali, 2). 

PROPRIET� (REATI CONTRO LA} 

1) Non risponde del reato ex art. 634 Codice 
penale, l'Intendente di Finanza che ordini uno 
sfratto amministrativo, poich� agisce per un potere 

legalmente riconosciuto, e lo sfratto avviene con 
l'osservanza delle norme di legge e con l'assistenza 
della forza pubblica. (Trib. Brescia, Giud. Istruttore 
31 dicembre 1954, Cont. 3477, Avv. Brescia). 

REGIONI 

(Vedi: Agricoltura, 6, 7; Legittimazione, 5) 

REQUISIZIONI 

1. Solo per le controversie sulla legittimit� della 
requisizione e sulla determinazione delle indennit�, 
nonch� sui danni quando vi sia un rapporto di 
casualit� fra danno e requisizione legittima sussiste 
la competenza del Comitato giurisdizionale 
centrale se invece si discute di danni per requisizione 
dichiarata illegittima sussiste la competenza 
del giudice ordinario. (Corte App. Lecce, 30 giugno 
1954, Cont. 869, Avv. Lecce). 
RESPONSABILIT� CIVILE 

1. L'attivit� del dipendente della pubblica amministra2lione 
esclude la responsabilit� diretta di 
questa che invece sussiste se gli atti illeciti siano 
stati posti in essere senza fine di personale vantaggio 
ma nell'interesse, bene o male inteso, dell'Amministrazione. 
(Corte App. Brescia, 11 febbraio 
1955, Cont. 3080, Avv. Brescia). 
2. Se l'amministrazione � responsabile di danni 
per attivit� illegittima � sufficiente la illegittimit� 
obiettiva dell'atto; se lo � per attivit� dei dipendenti 
al di fuori della formazione dell'atto amministrativo, 
occorre ricercare l'estremo della colpa . 
secondo l� norme comuni. (Corte App. Lecce, 30 
giugno 1954, Cont. 869, Avv. Lecce). 
' 3. Un ente pubblico (Acquedotto Pugliese) concessionario 
di beni demaniali non risponde verso 
il Demanio per l'uso dei beni difforme dai fini 
istituzionali, se l'ambiguit� del disciplinare e la 
inerzia del concedente giustifichino l'opinione della 
legittimit� di tale uso difforme. Mancando pertanto 
la colpa, per la quale non basta l'obiettivo 
violazione della colpa, ma occorre la coscienza e 
volontariet� dell'azione e la prevedibilit� dello 
evento dannoso, l'ente concessionario risponde 
verso il concedente solo del rendimento dei conti 
ma non dei danni. (Corte App. Lecce, 23 luglio 
1954, Cont. 986, Avv. Lecce). 

4. L'Amministrazione ferroviaria eseguita la sosta 
di isolamento lungo la sede ferroviaria non � 
responsabile dei danni da incendio sviluppatosi 
nelle adiacenze. (Pret. Potenza, 21 luglio 1954, 
Cont. 20, Avv. Potenza). 
5. Poich� l'Amministrazione della giustizia nella 
custodia di merci sequestrate per reati assume 
posizione giuridica analoga a quella del sequestratario 
l'Amministrazione stessa �. liberata dall'obbligo 
di restituire le cose solo se provi che la deten 

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zione le fu tolta per furto, malgrado l'adozione 
delle misure prescritte dalla legge o dalla diligenza 
del buon padre di famiglia. (Corte App. Lecce, 
28 luglio 1954; Cont. 2069, Avv. Lecce). 

6. Sussiste la violazione delle norme di comune 
prudenza nella custodia di corpi di reato, per aver 
tenuto le cose sequestrate nei locali in cui il portone 
d'ingresso allo stabile e la porta di accesso alla 
stanza di custodia delle cose stesse erano apribili 
per semplice spinta. (Corte App. Lecce, 28 luglio 
1954, Cont. 2069, Avv. Lecce). 
7. Denunciato un privato per occultamento di 
grano, l'autorit� amministrativa poteva di.sporre 
(D. L. L. n. 422 del 1944 e D. L. L. n. 111del1945) 
la restituzione del grano al consumo: l'imputato 
successivamente proscio!to pu� solo chiedere la 
restituzione del prezzo ricavato dalla immissione 
al consumo con gli interessi dal giorno in cui la 
somma si sarebbe dovuta costituire in deposito 
giudiziario. (Pret. Ceva, 11 maggio 1954, Contenzioso 
1100, Avv. Torino). 
(Vedi: Trasporto ferroviario, 3). 

RICOSTRUZIONE 

(Vedi: Imposta generale sull'entrata, 5, . 6; �Imposta 
di registro, 10, 11; Imposte in genere, '8). 

SENTENZA 

1. � nulla radicalmente la sentenza emessa in 
un processo in cui l'attore, prima del passaggio 
ii:t decisione della causa abbia concentrato in s� 
per successione universale in ogni diritto anche 
la qualit� di �convenuto. (Corte App. Lecce, 28 
luglio 1954, Cont. 1828, Avv. Lecce). 
(Vedi: Agricoltura, 4, 5). 

SEQUESTRO 

(Vedi: Procedimento civile, 5, Responsabilit� civile, 
5, 6, 7). 

SOOIET� 

1. Non pu� opporsi ai sensi dell'art. 2436 Codice 
civile la conoscenza da parte di un Comitato 
UNRRA tessile del mutamento delle cariche sociali 
n� chiedersi al riguardo la prova testimoniale perch� 
un ufficio statale non poteva venirne a conoscenza 
,che col sistema di pubblicit� disposto dalla legge. 
(Trib. Lecce, 6 luglio 1954, Cont. 1187, Avv. Lecce). 

2. La delibera . dell'assemblea che dispone il 
mutamento delle cariche sociali risultanti dall'atto 
costitutivo, va iscritta nel registro delle imprese. 
(Trib. Lecce, 6 luglio 1954, Cont.1187, Avv. Lecce). 
3. L'azione ex art. 2394 Codice penale pu� 
proporsi dai creditori quando il patrimonio sociale 
risulti insufficiente al soddisfo dei loro crediti. 
(Trib. Lecce, 6 lug�io 1954, Cont.1187, Avv. Lecce). 
SOLVE ET REPETE 

1. L'eccezione di solve et repete � tale in senso 
proprio e pertanto non pu� essere proposta per 
la prima volta in comparsa conclusionale. (Tribunale 
Genova, 30 novembre 1954; �ont. 20211, 
Avv. Genova, questione aperta). 
2. Non soggiace al solve et repete l'opposizione 
all'azione del cancelliere pel recupero, verso ht 
parte ricca, delle� tas13e e spese di giustizia prenotate 
a campione. (Trib. Messina, 31 marzo 1954, 
Cont. 5211, Avv. Messina). 
3. Se la tassa fissa di registro sia stata applicata 
non per errore ma per concerto fraudolento 
delle parti, la successiva tassa proporzionale richie�
sta 
ha carattere complementare malgrado la qualifica 
data di suppletiva e soggiace al solve et repete. 
(Trib. Brescia, 10 febbraio 1955, Cont. 3218-19, 
Avv. Brescia). 

4. �La rilevabilit� ictu oculi dell'infondatezza 
della pretesa tributaria non ricorre nel caso dell'acquirente 
dell'intera attrezzatura di un f:r:antoio 
che contesti la qualifica di cessionario per escludere 
la responsabilit� di cui all'art. 62 legge di 
R. M. (Trib. Lecce, 11 maggio 1954, Cont. 1865, 
Avv. Lecce). 
5. Il precetto del solve et repete, implicito per 
l'art. 6 legge n. 2248, all. E, in ogni legge tributaria, 
si applica anche quando l'Amministrazione 
si avvalga della procedura del T. U. n. 639 del 
1910. (Trib. L'Aquila, 21 settembre 1954, Contenzioso 
5797, Avv. L'Aquila). 
6. L'obbligo del solve et repete funziona anche 
per le sanzioni civili (amministrative) che hanno 
la stessa natura e struttura del debito d'imposta. 
(Trib. Catania, 10 luglio 1954, Cont. 18145, Avvocatura 
Catania). � 
TESSILI 

(Vedi: Imposte di fabbricazione, 5, 6). 

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TITOLI DI OREDITO 

1. Il possessore di un assegno girato in bianco 
non deve dimostrare la sua identit� con l'ultimo 
giratario, n� chi lo paga deve indagare sul come 
il portatore sia venuto in possesso dell'assegno, 
bens� solo deve assicurarsi dell'identit� del portatore, 
e se ci� non faccia, o venga meno a regole 
di comune prudenza, risponde dei danni verso il 
titolare che abbia smarrito l'assegno o ne sia stato 
derubato. (Corte App. Brescia, 4 febbraio 1955, 
Cont. 2941, Avv. Brescia). 
TRASPORTO FERROVIARIO 

1. Per l'applicazione della tariffa pi� favorevole 
s.tabilita per rottami di ferro, occorre che il mittente, 
ove trasporti oggetti metallici non spezzati, 

-125 


manifesti obiettivamente (e cio� per la particolare 
attivit� del destinatario che deve essere un'acciaieria 
o una fonderia) di considerare gli oggetti non 
secondo apparenze, ma come destinati alla rifusione. 
(Trib. Brescia, 11 novembre 1954, Contenzioso 
3134, Avv. Brescia). 

2. L'indennit� per perdita delle cose trasportate 
va calcolata in base al prezzo corrente al momento 
della spedizione tenuto conto della qualit� della 
merce risultante dalla lettera di vettura.. (Tribunale 
Brescia, 10 febbraio 1955, Cont. 2680, Avvocatura 
Brescia). 
3. In caso di danno alle persone la responsabilit� 
del vettore Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato � regolata dall'art. 11 C. T. non dall'articolo 
1681 Codice civile e quindi incombe al danneggiato 
di dimostrare l'anormalit� verificatasi 
nell'esercizio ferroviario, salva per l'Amministrazione 
la prova a discarico del fortuito o della forza 
maggiore. (Trib. Genova, 12 febbraio 1955, Contenzioso 
20210, Avv. Genova). 
4. TI termine di prescrizione di cui all'art. 66 
C. T. per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello 
Stato � sospeso dalla presentazione del reclamo 
alla restituzione dei documenti in uno con la decisione 
dell'Amministrazione; la semplice comunicazione 
della decisione reiettiva non � sufficiente 
alla ripresa del termine. (Trib. Brescia, 11 novem1954, 
Cont. 3134, Avv. Brescia). 
VIOLAZIONI TRIBUTARIE 

1. La determinazione della pena pecuniaria � 
compito esclusivo delle finanze e non pu� essere 
sindacata, nella misura, dal giudice. (Trib. L'Aqui.la, 
30 giugno 1954, Cont. 4787, Avv. L'Aquila). 
2. La pena pecuniaria pagata prima della legge 
Vanoni non pu� essere rimborsata pel successivo 
condono, ma sol� essere restituita se sia certa la 
illegittimit� dell'atto amministrativo. (Trib. L'Aquila, 
30 giugno 1954, Cont. 4787, Avv. L'Aquila�. 
3. TI pagamento fatto per fruire dell'oblazione o 
definizione amministrativa � irripetibile ancorch� 
nella specie l'Istituto della oblazione fosse per 
avventura inapplicabile. (Trib. Torino, 3 febbraio 
1955, Cont. 1583, Avv. Torino). 
4. Non si hanno gli effetti liberatori della conciliazione 
amministrativa1 ex art. 15, legge n. 4 
del 1929 se questa viene fatta prima della ricezione 
della contestazione da parte della Intendenza 
di Finanza o prezzo altra 1ntendenza incompetente, 
salvo il diffalco della somma da pagare, di 
quella versata presso l'ufficio incompetente. (Tribunale 
L'Aquila, 30 luglio 1954, Cont. 4787, Avvocatura 
L'Aquila). 

(Vedi: Imposta generale entrata, 7; 8olve et repete, 6). 

VIOLAZIONI VALUTARIE 

(Vedi: Legittimazione, 6), 



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' 


INDICE SISTEMATICO 
D�ELLE CONSULTAZIONI 


L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � ST�T� PRES� 

AERONAUTICA e AEROMOBILI -Se la Pubblica 
Amministrazione sia responsabile dei danni cagionati 
da aeromobili militari (3). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -I) A quale 
Amministrazione dello Stato faccia carico il pagamento 
dei compensi in favore di un procuratore libero professionista, 
delegato dall'Avvocatura dello Stato per la 
rappresentanza in una causa pendente dinanzi ad autorit� 
giudiziaria fuori della sede dell'Avvocatura stessa 

(n. 178). -II) Se l'Opera Nazionale di Assistenza alla 
Italia redenta possa qualificarsi un'istituzione per l'infanzia 
(n. 179). -III) Se il personale insegnante dipendente 
dall'Opera medesima sia obbligato all'iscrizione 
alla Cassa Pensioni per insegnanti elementari, amministrata 
dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. 
(n. 179)' -IV) Se i membri della Commissione 
provinciale per il collocamento esercitino collegialmente 
una pubblica funzione e, pertanto, debbano essere 
considerati pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 C. p. 
(n. 180). -V) Se le deliberazioni della Commissione 
provinciale per il collocamento abbiano i caratteri della 
giurisdizione o della attivit� amministrativa (n. 180). 
ASSICURAZIONI -I) Se il rapporto, avente come 
contenuto la assicurazione degli infortuni sul lavoro 
dei salariati dipendenti da Amministrazioni dello Stato, 
che l'INAIL gestisce per conto dello Stato stesso, si 
istituisca direttamente fra l'Amministrazione interessata 
e i suoi dipendenti (n. 43). -II) Se l'azione di rivalsa 
nei confronti dei civilmente responsabili per le somme 
pagate in favore degli infortunati assicurati competa 
direttamente all'Amministrazione interessata, in conseguenza 
della qualit� di assicuratore, oppure all'INAIL 
che gestisce l'assicurazione per conto dello Stato (n. 43). 

AVVOCATI E PROCURATORI -I) A quale Amministrazione 
dello Stato faccia carico il pagamento 
dei compensi in favore di un procuratore libero profes-� 
sionista, delegato dall'Avvocatura dello Stato per la 
rappresentanza in una causa pendente dinanzi ad autorit� 
giudiziaria fuori della sede dell'Avvocatura stessa 

(n. 26). -II) Se obbligato in solido con la parte per il 
pagamento delle tasse di registro giudiziali sia solo il 
procuratore in senso stretto, e cio� colui che rappresenta 
la parte in giudizio essendo iscritto all'albo dei 
procuratori o anche l'avvocato, che rappresenta la parte 
nei giudizi di Cassazione (n. 27). 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI -I) Se, in 
base alle vigenti disposizioni sull'edilizia popolare ed 
economica, una cooperativa edilizia a contributo statale, 

la quale aspiri ad ottenere il mutuo della Cassa DD. e 
PP., possa.acquistare parte di un edificio non ultimato 
(rustico) e parte del terreno sul quale l'edificio insiste 
al fine di ricavarne gli alloggi previsti per la realizzazione 
del piano costruttivo (n. 52). -II) Se all'occupazione 
di urgenza di fondi privati disposta, ai sensi 
dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 23, per la 
costruzione di case per lavoratori, sia applicabile il 
termine biennale, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale 
sull'espropriazione (n. 53). 

CINEMATOGRAFIA -I) Se la dichiarazione di 
decadenza da una autorizzazione debba, per la sua 
validit� ed efficacia, essere accettata dalla parte privata 
interessata (n. 14). -II) Se l'autorizzazione per la 
costruzione di una sala cinematografica venga rilasciata 
sulla� base di considerazioni esclusivamente soggettive 
oppure con riferimento a condizioni oggettive per un 
determin,ato locale o per una determinata area (n. 14). 
-III) Se il trasferimento della propriet� dell'area sulla 
quale doveva insorgere la sala cinematografica comporti 
l'inefficacia dell'autorizzazione all'uopo rilasciata al 
precedente proprietario (n. 14). -IV) Se il proprietario 

o i proprietari di un locale, una volta consentita la destinazione 
del locale medesimo a cinema, debbano prestare 
un ulteriore consenso perch� sia rilasciata la licenza di 
esercizio (n 15) -V) Se i lavori di semplice riparazione 
di una sala cinematografica, gi� in attivit� con 
regolare licenza, possano essere effettuati senza il preventivo 
nulla osta, previsto dall'art 21 (ultimo comma), 
della legge 29 dicembre 1949, n 958 (n. 16) 
COMPETENZA -I) Se l'azione di rilascio di un 
immobile ove manchi un conflitto di propriet� e il 
possessore vi si upponga in forza di un rapporto obbligato:
rio, importi una contestazione attorno a diritti 
di natura personale o di natura reale (n. 10). -II) In 
base a quale norma si determini la competenza per 
valore riguardo ad una domanda per rilascio di immobile 
occupato senza titolo, ove non sorgano contestazioni 
su diritti di natura reale (n. 10). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO I) 
Se un concorrente ad un'asta pubblica, il quale non 
rivesta la qualit� di commerciante soddisfi alle esigenze 
del bando circa la prova della capacit�.legale di contrattare, 
esibendo il solo certificato di capacit� civile-rilasciato 
dalla competente Procura della Repubblica (n. 128). 
-II) Se una societ� commerciale, concorrente ad una 
asta pubblica soddisfi alle esigenze suddette con la 
produzione di un certificato della Camera di Commercio 
attestante I'esisten~a. della ditta e la legale rappresentanza 



-127


di colui che per essa concorre (n. 128). -III) Se, in 
linea di massima, un concorrente ad un'asta pubblica, 
ancorch� non abbia presentato alcuna offerta, possa 
giustificare un proprio interesse e impugnare l'asta. IV) 
Se, ai fini della validit� dell'offerta possa taluno 
concorrere ad un'asta in concorrenza con la societ� 
dalla quale dipende (n. 128). -V) Se debba legalizzarsi 
la firma del funzionario delegato ai contratti, con competenza 
generale, estesa a tutto il territorio dello Stato, 
apposta sugli atti di sua competenza (n. 129). -VI) Se, 
in pendenza dell'approvazione da parte dell'autorit� 
tutoria, sia proponibile dalla controparte la domanda 
di risoluzione, per inadempimento di un contratto di 
compravendita, stipulato da una Pubblica Amministrazione 
(n. 130). -VII) Se, nel diritto pubblico, fuori 

. dell'ipotesi generale del silenzio della Pubblica Amministrazione, 
come atto negativo, possa configurarsi una 
manifestazione tacita di volont� dell'Ente, produttiva 
di efl;"etti giuridici particolari, quale l'approvazione del 
contratto (n. 130). -VIII) Se il processo verbale di 
una gara d'asta costituisca atto pubblico, avente piena 
efficacia probatoria sino a querela di falso (n. 131). IX) 
Se il termine di un'ora fissato, per la presentazione 
dell'ofl;"erta, dall'art. 69 del Regolamento di contabilit� 
generale dello Stato, debba ritenersi un termine minimo, 
nel senso che, prima della scadenza di detto termine, 
non pu� procedersi alla apertura dei pieghi (n. 131). X) 
Se, per l'art. 69 del Regolamento di contabilit� generale 
dello Stato, sia, in ipotesi, possibile la recezione 
delle offerte oltre il limite dell'ora (n. 131). -XI) Se, 
in linea di massima, costituisca vizio di illegittimit� 
sostanziale, tale da far cadere nel nulla un appaltoconcorso 
il fatto che qualcuno dei numerosi membri 
della Commissione giudicatrice non abbia partecipato 
a qualche adunanza, quando, non dovendosi in essa 
svolgere e valutare una prova sperimentale n� procedere 
ad una votazione collegiale o adottare, comunque, una 
deliberazione conclusiva, l'assenza di un componente 
non poteva spiegare decisiva influenza sul risultato 
finale della prova (n. 132). 

COSTITUZIONE -Se l'art. 7 del T. U. 18 giugno 
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sia stato 
abrogato dall'art. 113 della Costituzione (n. 2). 

DANNI DI GUERRA -I) Se a termine delle 
disposizioni dell'art. 40 del D. L. C. p. S. 10 aprile 
1947, n. 261, debitore dei due terzi delle spese anticipate 
dallo Stato per la riparazione di immobile sinistrato 
da eventi bellici sia soltanto il proprietario dell'epoca 
in cui venne eseguita la riparazione stessa oppure anche 
il proprietario dell'immobile succeduto a titolo particolare 
(n. 50). -II) Se il recupero delle spese anticipate 
dallo Stato per la riparazione di edifici danneggiati 
da eventi bellici costituisca riscossione di un tributo� 

(n. 50). -III) Se il richiamo alla procedura per la riscossione 
delle entrate patrimoniali prevista dal T. U. n. 639 
del 1910, possa far dedurre, di per s�, il carattere tributario 
della pretesa (n. 50). -IV) Se lo Stato abbia 
privilegio speciale sull'immobile riparato per il recupero 
delle spese anticipate (n. 50). 
DEMANIO -I) Se l'ordinanza amministrativa di 
rilascio possa emanarsi soltanto per il recupero di beni 
demaniali (n. 109). -II) Se la sola Amministrazione 
finanziaria possa gestire beni patrimoniali disponibili 

(n. 110). -III) Se la gestione di un bene non demaniale 
da parte della Amministrazione militare qualifichi il 
bene medesimo de iure tra quelli appartenenti al patrimonio 
indisponibile (n. 110). -IV) Se a qualificare 
un bene come appartenente al patrimonio indisponibile 
sia sufficiente la. semplice inserzione del. medesimo in 
un compendio destinato ad un pubblico servizio oppure 
sia necessaria l'inservienza o complementariet� della 
funzione dell'immobile rispetto a quella del complesso 
in cui si attua il pubblico servizio (n. llO). -V) Se, 
una volta procedutosi alla delimitazione dei confini tra 
propriet� privata e demanio marittimo d'accordo con 
i proprietari privati interessati, possa procedersi ad una 
nuova delimitazione sul profilo che i titoli in base ai quali 
si era proceduto alla prima delimitazione (nella specie, 
mappe catastali) non erano sufficienti a comprovare la 
propriet� privata (n. 111). -VI) Se il catasto onciario, 
nell'ex Regno delle due Sicilie, avesse natura probatoria 
(n. 112). -VII) Se la presunzione di demanialit� delle 
scarpate stradali possa essere vinta da prova contraria 
(n. 113). -VIII) Se, nonostante la eventuale propriet� 
privata delle scarpate stradali, restino salve le limitazioni 
d'ordine e di interesse pubblico stabilite dalla legge e 
sia, quindi, possibile, ove occorra, l'esecuzione d'ufficio 
per il ripristino dello statu quo ante, previsto dall'art. 20 
del Codice stradale (n. 113). -IX) Se sia ammissibile 
la sdemanializzazione tacita di un bene (n. 113). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se all'occupazione 
di urgenza di fondi privati, disposta, ai sensi 
dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 23, per la 
costruzione di case per lavoratori, sia applicabile il termine 
biennale, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale 
sull'espropriazione (n. 108). -II) Se l'Amministrazione 
militare, la quale, nel caso previsto dalliart. 2 
della legge 25 agosto 1940, n. 1382, abbia anticipato 
all'espropriando il 50 % della presunta indennit� di 
esproprio, debba assumere al riguardo particolari cautele, 
oltre l'osservanza delle norme di legge (n. 109). -III) Se, 
in rapporto all'indennit� di occupazione, depositata a 
seguito di ofl;"erta reale e non per efl;"etto dell'ordine del 
prefetto, di cui all'art. 69, comma 20, della legge sulle 
espropriazioni, il procedimento di svincolo dell'indennit� 
sia, a stretto rigore, necessario (n. llO). -IV) In qual 
modo vada computata l'indennit� di occupazione nel 
caso che l'occupazione stessa siapreordinata all'espropriazione 
(n. 111 ). -V) Se, agli efl;"etti dell'improrogabilit� 
del termine biennale, fissato per le occupazioni d'urgenza 
dall'art. 73 della legge n. 2359 del 1865, sia sufficiente 
che l'espropriazione stessa sia stata iniziata prima della 
decorrenza del termine oppure occorra che il procedimento 
espropri�tivo si sia concluso nel biennio con. la 
relativa pronunzia (n. 111). -VI) Se l'iniziativa industriale, 
diretta a realizzare i fini previsti dalle disposizioni 
per l'industrializzazione del Mezzogiorno, debba 
essere di carattere permanente per legittimare l'occupazione 
d'urgenza di un fondo privato, necessaria per 
il compimento dei lavori relativi (n. 112). -VII) Se 
sia legittimo il decreto di occupazione d'urgenza emanato 
in pendenza di una controversia tra l'Ente occupante 
e il proprietario del fondo, e avente per oggetto� ii difett2 
di titolo dell'Ente stesso ad occupare il fondo (n. 112). 

FERROVIE -I) Se l'uso della dicitura cc Fornitore 
delle FF. SS. �, o di altra similare, da parte di ditta che, 
pur essendo iscritta nell'elenco dei fornitori ferroviari, 


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solo saltuariamente abbia eseguito lavori o forniture 
per conto dell'Amministrazione, integri gli estremi dell'illecito 
civile (n. 227). -II) Se l'Amministrazione delle 
FF. SS., nella qualit� di Ente assicuratore per gli infortuni 
sul lavoro di propri dipendenti ed ai sensi, quindi, 
dell'art. 5 del R. D. L. 17 agosto 1985, n. 1765, possa 
richiedere al responsabile dell'infortunio di un proprio 
assuntore la rivalsa delle somme erogate per oggetto del 
trattamento infortunistico spettante all'assuntore stesso 

(n. 228). -III) Se l'Amministrazione delle FF. SS. 
possa richiedere al 1�esponsabile dell'infortunio del proprio 
assuntore le spese incontrate per la sostituzione 
dell'assuntore durante il periodo di assenza di questo 
ultimo (n 228). -IV) Se le striscie di t~erreno, lasciate 
ai margini della strada ferrata, oltre le cunette e le recinzioni, 
quando queste esistano, per poter effettuare lo 
spurgo delle cunette ed altri lavori di ordinaria manutenzione 
della strada ferrata senza interessare la propriet� 
privata adiacente, costituiscano parte integrante 
qella strada stessa e siano, quindi, soggette al regime 
giuridico dei beni demaniali (n. 229) 
IMPIEGO PRIVATO -I) Se, in mancanza di apposito 
regolamento per i dipendenti di un Ente pubblico, 
trovino applicazione le norme della legge sull'impiego 
privato e le norme del Codice civile, ai sensi dell'art 2l 2!l 
Codice civile '(n 37). -II) Se possa considerarsi regolamento 
del personale una deliberazione assunta a carattere 
generale, degli organi competenti, e debitamente 
approvata, la quale disciplini, in tutto o in parte, il 
rapporto di impiego (n. 37). -III) Se possa riconoscersi 
la natura di regolamento del personale nelle dedsioni, 
poste in essere dal Comitato di gestione di un ente pubblico, 
su questioni specifiche, anche se di carattere generale, 
quale quella sulla retribuzione o meno delle ferie 
non godute (n. 37). -IV) Se un Ente pubblico, mentre 
applica, per le ferie del personale. dipendente, le 
norme sull'impiego privato, possa escluderne, con una 
sua delibera, gli effetti normali, quando siano gi� maturati 
(n. 37). 

IMPIEGO PUBBLICO -I) Se la pretesa del personale 
d'un ente pubblico alle ferie sia un interesse 
legittimo, condizionato alle esigenze di servizio, .o un 

. diritto soggettivo (n. 381). ~ II) Se in mancanza di 
apposito regola:mento, per i dipendenti di un ente pubblico, 
trovino applicazione le norme della legge sull'impiego 
privato e le norme del Codice civile, ai sensi dell'articolo 
2129 Codice civile (n. 381). -III) Se possa considerarsi 
regolamento del personale una deliberazione assunta, 
a carattere generale degli organi competenti, e debitamente 
approvata, la quale disciplini, in tutto o in parte 
il rapporto di impiego (n. 381). -IV) Se possa riconoscersi 
la natura di regolamento del personale nelle decisioni, 
poste in essere dal Comitato di gestione di un 
ente pubblico su questioni specifiche, anche se di carattere 
gem1rale, quale quella sura retribuzione o meno 
delle ferie non godute (n. 381). -V) Se un ente pubblico 
possa regolare con una sua deliberazione, regolarmente 
approvata, l'istituto delle ferie del personale 
dipendente (n. 381). -VI) Se un ente pubblico, mentre 
applica, per le ferie del personale dipendente, le normE. 
sull'impiego privato, possa escluderne, con una sua delibera, 
gli effetti normali, quando siano gi� maturati 

(n. 381). -V) Se l'art. 8, 2� comma, della legge 8 aprile 
1952, n. 212, il quale dispone che le quote complementari 
di carovita per la prole minorenne spettano alla 
moglie "allorch� il marito non sia tenuto a corrispondere 
un assegno alimentare di importo eguale a quello 
delle quote complementari stesse" abbia escluso il diritto 
agli assegni per il semplice fatto che vi sia un titolo 
giuridico al conseguimento dal merito degli assegni 
medesimi, oppure abbia inteso riferirsi all'effettiva percezione 
da parte della prima dell'assegno alimentare 
spettantele (n. 382). -VI) Se uno stesso periodo di 
tempo possa computarsi per lo svolgimento di due distinti 
rapporti di impiego pubblico (n. 383). -VII) Se 
un dipendente dello Stato, gi� dispensato per motivi 
politici, la cui carriera sia stata ricostruita, possa cumulare 
il conseguente trattamento di quiescenza con quello 
derivantegli dall'iscrizione alla Cassa di previdenza per 
i dipendenti di enti locali, presso i quali abbia prestato 
Rervizio durante il periodo di esonero (n. 383). 

IMPOSTA DI REGISTRO -I) Se obbligato in: solido 
con la parte per il pagamento delle tasse di registro 
giudiziali sia solo il procuratore in senso stretto e 
cio� colui che rappresenta la parte in giudizio essendo 
iscritto all'albo dei procuratori o anche l'avvocato, che 
rappresenta la parte nei giudizi di Cassazione (n. 108). II) 
Se la sentenza, che ha riconosci�to al mediatore, nei 
confronti del solo venditore, il compenso, legittimi la 
imposizione del presunto trasferimento immobiliare 

(n. 109). -III) Se, ai fini tributari, il contratto di trasporto 
sia assimilabile a quello di appalto (n. llO). 
IMPOSTA DI R. M. -Se, nel caso di omessa dichiarazione 
annuale dei redditi di ricchezza mobile di cat. A 
di cat. B e di cat. 0-1, la complementare debba essere 
reiscritta a ruolo con� la maggiorazione automatica, per 
la componente data dai redditi di R. M., stabilita dallo 
art. 22 del T. U. 5 luglio 1951, n. 573, in caso di omessa 
denunzia di questi ultimi (n. 9). 

IMPOSTE E TASSE -I) Se le oleine detenute 
dai fabbricanti all'atto dell'entrata in vigore del D. L. 
30 ottobre 1952, n. 1323, e gi� assoggettabili ad imposta 
ai termini della precedente legislazione in materia, possano 
usufruire del pi� favorevole trattamento vigente 
al momento della relativa estrazione, in qua!ltO esse 
gi� abbiano scontato il tributo quando � entrata in 
vigore la nuova legge (n. 258). -II) Se il ritardo nella 
estrazione delle oleine dipendente dal ritardo, frapposto 
dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente, 
nella soluzione dei quesiti formulati dalle ditte 
in ordine al trattamento fiscale da applicarsi alle oleine 
da estrarre, sia fonte di responsabilit� per l'Amministrazione 
(n. 258)-III) Se le norme transitorie del D. L. 30 ottobre 
1952, n. 1323, siano applicabilialle situazioni di quei 
fabbricanti �he erano esenti dall'obbligo del pagamento 
dell'imposta al momento della estrazione dei prodotti 
secondo le vecchie disposizioni (n. 258). -IV) Se, nel 
caso di omessa dichiarazione annuale dei redditi di 

R. M. di cat. A., di cat. Be di cat. 0/1, la complementare 
debba essere reiscritta a ruolo con la maggiorazione automatica, 
per la componente data dai redditi di R. M. stabilita 
dall'art. 22 del T. U. 5 luglio 1951, n; 5'13, -in 
caso di omessa denunzia di questi ultimi (n. 259). 
INFORTUNI SUL LAVORO -I) Se il rapporto, 
avente come contenuto l'assicurazione degli infortuni sul 
lavoro dei salariati dipendenti da Amministrazioni dello 



--:-129 


Stato, che l'INAIL gestisce per conto dello Stato stesso, 
si istituisca direttamente fra l'Amministrazione interessata 
e i suoi dipendenti (n. 35). -II) Se l'azione di 
rivalsa nei confronti dei civilmente responsabili per le 
somme pagate in favore degli infortunati assicurati 
competa direttamente all'Amministrazione interessata, 
in conseguenza della qualit� di assicuratore, oppure alla 
INAIL che gestisce l'assicurazione per conto dello Stato 

(n. 35). -III) Se l'Amministrazione delle FF. SS., 
nella qualit� di ente assicuratore, per gli infortuni sul 
lavoro dei propri dipendenti ed ai sensi, quindi, dell'articolo 
5 del R. D. L. 17 agosto 1935, n. 1765, possa richiedere 
al responsabile dell'infortunio di un proprio assuntore 
la rivalsa delle somme erogate per effetto del trattamento 
infortunistico spettante all'assuntore stesso 
(n. 36). -IV) Se l'Amministrazione delle FF. SS. possa 
richiedere al responsabile. dell'infortunio del proprio 
assuntore le spese incontrate per la sostituzione dello 
assuntore durante il periodo di assenza di questo ultimo 
(n. 36). -V) Se la indennit� di infortunio sul lavoro dei 
propri agenti, corrisposta dall'Amministrazione ferroviaria, 
sia suscettibile di sequestro o di pignoramento 
(n. 37). -VI) Se il vincolo della impignorabilit� e della 
insequestrabilit� sussista, ove la prestazione assicurativa 
spetti all'avente diritto non iure proprio ma iure hereditario 
(n. 37). 
MONOPOLI -Se i crediti che si formano a favore 
. dell'Amministrazione dei Monopoli a norma degli ar


ticoli 81, 92 e 93 del Regolamento sulla coltivaziDne dei 

tabacchi indigeni debbano considerarsi liquidi ed esigibili 

sin dal momento in cui, consegnato dal concessionario 

il tabacco, il prezzo di questo si ritrovi inferiore al


l'importo della somma anticipata dall'Amministrazione 

n. 25). 
NAVI --Se l'Amministrazione sia tenuta alla restituzione 
della somma consegnata, quale corrispettivo 
da una ditta, cui siano stati 'ocati dei mezzi navali, 
regolarm~nte consegnati:, ma che la ditta medesima non 
abbia potuto usare per causa di forza maggiore (maltempo) 
(n. 67). 

NOTIFICAZIONE -Se, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 139 C. p. c. il portiere di stabile in condominio 
possa considerarsi persona addetta al servizio della 
casa (n. 12). 

PENSIONI -I) Se il personale insegnante dipende;
nte dall'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia redenta 
sia obbligato alla iscrizione alla Cassa Pensioni 
per insegnanti elementari, amministrata dalla Direzione 
generale degli Istituti di Previdenza (n. 67). -II) Se 
ai rimborsi, da parte della Cassa di Previdenza, all'Ente 
locale, che abbia anticipato al proprio dipendente, all'atto 
del collocamento a riposo, acconti �sulla pensione, 
ai sensi dell'art. 61 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 
sia applicabile la prescrizione biennale, stabilita per i 
ratei di pensione, o quale ordinaria (n. 68). 

POLIZIA -I) Se l'art. 7 del T. U. 18 giugno 1931, 

n. 773, della legge di P. S., limiti o escluda la responsabilit� 
della Pubblica Amministrazione per i soli atti 
legittimi dell'Autorit� di Polizia con conseguente possibilit� 
di declaratoria di responsabilit� per gli atti 
i.llegittimi (n. 8). -II) Se la responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione sussista nei casi di eccesso colposo 

del proprio dipendente nell'uso legittimo delle armi 

(n. 8). 
PRESCRIZIONE -Quale sia .il termine-.pr-0scrizfo. 
nale applicabile alle azioni di rivalsa da promuovere 
nei confronti dei dipendenti non legati all'Amministrazione 
da rapporto di impiego, responsabili di incidenti 
stradali (n. 22). 


PROCEDIMENTO CIVILE -Se possa ritenersi 
inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo peI' 
difetto dell'indicazione degli estremi della bolletta, 
comprovante l'esecuzione del prescritto deposito per 
il caso di soccombenza, ove il deposito stesso sia richiesto 
(art. 651 C. p. c.) (n. 21 ). 


PROPRIETA' -I) Se l'azione di rilascio di un im


mobile, ove manchi un conflitto di propriet� e il pos


sessore vi si opponga in forza di un rapporto obbliga


torio, importi una contestazione attorno a diritti di 

natura personale o di natura reale (n. 11). -II) In 

base a quale norma si determini la competenza per 

valore riguardo ad una domanda per rilascio di immobile 

occupato senza titolo, ove non sorgano contestazioni su 

diritti di natura reale (n. 11). -III) Se il proprietario 

di un edificio sia responsabile, ai sensi dell'art. 2053 

Codice civile, dei danni derivanti dalla caduta di into-_ 

naci, se non provi che i danni stessi siano dovuti a difetti 

di manutenzione o di costruzione (n. 12). -IV) Se il 

catasto onciario, nell'ex Regno delle due Sicilie, avesse 
�natura probatoria (n. 13). 

RAPPORTI DI LAVORO -Se sia perseguibile in 
via penale, per violazione del segreto di ufficio, il rappresentante 
dei l�voratori in seno alla Commissione 
provinciale per il collocamento per aver comunicato ad 
alcuni operai interessati l'esito favorevole della loro 
istanza, diretta ad ottenere il passaggio di categoria 


(n. 29). 
REQUISIZIONI -I) Se alle requisizioni fatte nell'interesse 
delle autorit� militari alleate, direttamente 
dalle autorit� stesse o indirettamente da quelle italiane, 
sia con formale richiamo alla legge n. 1741 del 1940, 
sia addirittura senza richiamo alcuno a questa ultima, 
sia applicabile la cessazione di efficacia al 31 maggio 
1947, disposta col D. P. n. 264 del 1947 (n. 108). II) 
Se nel caso di requisizioni effettuate a norma della 
legge n. 1741 del 1940, sia ammissibile un diritto di 
ritenzione ex art. 1152 Codice civile per i miglioramenti 


(n. 108). -III) Se il detto diritto di ritenzione sia 
applicabile per quanto riguarda le requisizioni alleate 
ex lege n. 10 del 1951 (n. 108). 
RESPONSABILITA' CIVILE -I) Se la Pubblica 
Amministrazione sia responsabile dei danni cagionati 
da aeromobili militari, quando il danneggiato provi 
che sono stati violati precisi ordini o disposizioni o 
le norme di comune prudenza (n. 157). -II) 813 l'articolo 
7 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di 


P. S. limiti o escluda la responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione per i soli atti legittimi dell'Autorit� 
di polizia con conseguente pDssibilit� di declaratoria 
per gl~ atti illegittimi (n. 158). -III) Se la responsabilit� 
della Pubblica Amministrazione sussista nei casi di 

-130 


eccesso colposo del proprio dipendente nell'uso legittimo 
delle armi (n. 158). -IV) Quale sia il termine prescrizionale 
applicabile alle azioni di rivalsa da promuovere 
nei confronti dei dipendenti non legati all'Amministrazione 
da rapporto di impiego, responsabili di incidenti 
stradali (n. 159). -V) Se il proprietario di un edificio 
sia responsabile, ai sensi dell'art. 2053 Codice civile, 
dei danni derivanti dalla caduta di intonaci, se non 
provi che i danni stessi siano dovuti a difetti di manutenzione 
o di costruzione (n. 160). 

RICOSTRUZIONE -I) Se a termine delle disposizioni 
dell'art. 40 del D. L. C. p. S. 10 aprile 1947, 

n. 261, debitore dei due terzi delle spese anticipate 
dallo Stato per la riparazione di immobile sinistrato da 
eventi bellici sia soltanto il proprietario dell'epoca in 
cui venne eseguita la riparazione stessa oppure anche 
il proprietario dell'immobile, succeduto a titolo particolare 
(n. 1). -II) Se il recupero delle spese anticipate 
dallo Stato per la riparazione di edifici danneggiati da 
eventi bellici costituisca riscossione di un tributo (n. 1). III) 
Se il richiamo alla procedura per la riscossione 
delle entrate patrimoniali, prevista dal T. U. n. 639 
.del 1910, possa far dedurre di per s�, il carattere tributario 
della pretesa (n. 1). -IV) Se lo Stato abbia privilegio 
speciale sull'immobile riparato per il recupero 
delle spese anticipate (n. 1). 

SCAMBI E VALUTE -I) Se il D. L. n. 462 del 
1946 sia stato abrogato implicitamente dal decreto 

n. 330 del 1947 sui profitti eccezionaJi di speculazione 
(n. 8). -II) Se sia legittimo il D. M. 21 dicembre 1941, 
il quale dopo aver affidato ad alcune ditte l'incarico di 
importare in esclusiva certe merci e di rivenderle allo 
interno alle ditte destinate, stabiliva che le ditte stesse 
avrebbero dovuto versare all'Erario una parte dell'utile 
ricavato dalla vendita (n. 8). 
SEQUESTRO -I) Se la indennit� per infortunio 
sul l�voro dei propri agenti, corrisposta dall'Amministrazione 
ferroviaria sia suscettibile di sequestro o di 
pignoramento (n. 10) -II). Se il vincolo della impignorabilit� 
e della insequestrabilit� sussista, ove la prestazione 
assicurativa spetti all'avente diritto non iure 
proprio ma iure hereditario (n. 10). 

SOCIETA' -I) Se una societ� commerciale, concorrente 
ad un'asta pubblica, soddisfi alle esigenze del 
bando circa la prova della capacit� legale di contrattare 
con la produzione di un certificato della Camera di commercio 
attestante l'esistenza della ditta e la legale rappresentanza 
di colui che per essa concorra (n. 63). Il) 
Se, per l'iscrizione in bilancio di titoli azionari quotati, 
il valore di borsa costituisca il limite massimo della 
valutazione da parte degli amministratori, in relazione 
al disposto dell'art. 2425 Codice civile (n. 64). -III) Se 
il dividendo non ancora determinato sul bilancio e non 
ancora approvato dall'assemblea, e, quindi, non esigibile, 
inerisca al titolo e, pertanto, venga trasferito con il 
titolo, salvo riserva, nonostante sia gi� maturato (n. 65). 

STAMPA -I) Se sia esperibile una procedura, 
diretta contro l'intestazione o la forma esterna di un 
giornale, in dipendenza del contenuto della pubblica


zione (n. 3). -Il) Se sia ammissibile una qualsiasi 
azione, fondata sul diritto comune, e diretta alla tutela 
dell'attributo �parlamentare�, adoperato nella testata 
di un giornale (n. 3). -III) Se la tutela dell'attributo 
�parlamentare >>, adoperato nella testata di un giornale, 
possa ipotizzarsi come tutela che compete ai poteri e 
alle funzioni svolte dallo Stato nei diversi rami della sua 
attivit� legislativa, esecutiva o giudiziaria contro l'indebita 
usurpazione altrui di tali poteri o funzioni (art. 287 
e 347 C. p.) (n. 3). 

STRADE -I) Se la manutenzione delle ripe sovrastanti 
una strada incomba sul proprietario del fondo 

IIlaterale, ai sensi dell'art. 13 Codice della strada, anche 
quando le ripe stesse si trovino in quella situazione per 
natura dei luoghi e non per fatto dell'uomo (n. 13.) 
II) Se la Pubblica Amm~istrazione possa discrezionahnente 
sopprimere una strada, trasferendola dal 
demanio al patrimonio, ove ritenga che sia cessi,tto lo 
interesse pubblico alla sua conservazione (n. 14). III) 
Se le strade militari, oltre la principale precipua 
funzione inerente alla difesa nazionale, abbiano anche 
la funzione di servire alla pubblica viabilit� (n. 14). IV) 
Se il puro e semplice fatto del venir meno dell'inte


I 
rilsse militare legittimi la soppressione della strada oppure 
sia all'uopo necessaria la perdita della sua qualit� di)tra


I 

l 
;::da militare (n. 14). -V) Se per la chiusura al traffico di 

ili 

una strada gi� militare, occorra l'ulterior requisito della 
mancanza dell'interesse pubblico all'uso di essa (n. 14). VI) 
Se la presunzione di demanialit� delle scarpate stradali 
possa essere vinta da prova contraria (n. 15). VII) 
Se, nonostante la eventuale propriet� privata delle 
scarpate stradali, restino salve le limitazioni d'ordine 
d'interesse pubblico, stabilite dalla legge e sia, quindi., 
possibile, ove occorra, l'esecuzione d'ufficio per il ri


I

pristino dello statu quo ante, previsto dall'art. 20 del 

~ 

Codice stradale (n. 15). -VIII) Se sia ammissibile 
la sdemanializzazione tacita di un bene (n. 15). -IX) Se 

I

le striscie di terreno, lasciate ai margini della strad~ 
ferrata, oltre le cunette e le recinzioni, quando queste 

I

esistano, per poter ef(ettuare lo spurgo delle cunette ed 
altri lavori di ordinaria manutenzione della strada ferrata 
senza interessare la propriet� privata adiacente, 

I 

costituiscano parte integrante della strada stessa e siano, 

I

quindi, soggette al regime giuridico dei beni demaniali 

(n. 16). !
I 

TITOLI DI CREDITO -I) Se, per l'iscrizione in 
bilancio di titoli azionari quotati, il valore di borsa costituisca 
il limite massimo della valutazione da parte degli 
amministratori, in relazione al disposto dell'art. 2425 
Codice civile (n. 10). -II) Se il dividendo non ancora 
determinato sul bilancio e non ancora approvato dalla 
assemblea, e, quindi, non esigibile, inerisca al titolo e, 
pertanto, venga trasferito con il titolo, salvo riserva, 

I

nonostante sia gi� maturato (n. 11). 

TRASPORTO -Se, ai fini tributari, il contratto di 

I 

trasporto sia assimilabile a quello di appalto (n. 35). 

USO DELLE ARMI -Se la responsabilit� 4!'Jlla_ 
Pubblica Amministrazione sussista nei casi di eccess� 

I 

colposo del proprio dipendente nell'uso legittimo delle 
armi (n. 5). 

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Ii