IO XX -N. 4 LUGLIO -AGOSTO 1968 


RASSEGNA 


ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1968 


ABBONAMENTI 

ANNO L. 7.500 
UN NUMERO SEPARATO � . . . � . . . � . . . . . . . . . � 1.300 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO , PIAZZA G. VERDI, 10 , ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia , Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(72153(:}3) Roma, 1968 -Istituto P~ligrafico dello Stato P.V. 


Con questo numero la sezione quinta � curata dal collega 
Geonida Correale. 

Al collega Fanelli, che lascia l'incarico va il pi� vivo ringra~
iamento per la proficua attivit� svolta, nella certezza che egli 
:ontinuer� a dare, anche in avvenire, al periodico la sua utile 
:ollaborazione. 

LA REDAZIONE 



INDICE 


Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPIRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNA


ZIONALE pag. 525 
Sezione seconda: GIURl5PRUDENZA SU QUESTIONI DI Gl.URISDIZIONE 
)) 545 
Sezione terza: GIURl1SPIRUDENZA CIVILE . )J 563 
Sezione qua�rta: GI URI.SP,RUDENZA AMMINISTRATIVA )) 603 

Sezione quinta: 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )) 611 

Sezione sesta: 
GIURISPRUDENZA IN MAT�ERIA DI ACQUE PUSBLICHE, 
AIPIPALTI E FO~NITURiE )) 647 

Sezione sett.ima: 
GIURISPRUDENZA 1PENAILE )) 659 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

RASSEGNA DI DOTTRINA )) 129 
R�ASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 132 
CONSULTAZIONI )) 154 
NOTIZIARIO )) 171 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


Le sezioni della parte prima .sono curate, nell'ordine, dagl�i avvocati: 


Michele Savarese, Benedetto Baccari, Pietro De Francisci, Ugo Gargiulo, Leonida 
Correale, Franco Carus�i, Antonino� Terrano.va� 

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: 
Luigi Mazzella e Arturo Marzano 



l!RTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

\.RGAN F., Spunti in tema di condotta omissiva, nesso di causalit� 
con l'evento dannoso e colpa per inosservanza di ordini 
o disc'ipline � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 525 
~ORREALE L., Ancora sul trattamento di favore fiscale previsto 
dall'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 con norme 
per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed 
artistico della citt� e del territorio di Assisi . . . . . . . I, 563 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Concessione e derivazione -Con�essio:
�.e di utenza per uso irriguo 
-Diniego della P. A. di rinnovo 
della concessione alla scadenza 
-Obbligo di motivazione 
del provvedimento -Sussiste Portata 
-Diniego di rinnovo della 
concessione, motivato sul precedente 
mancato esercizio della 
concessione -Legittimit� -Sussiste, 
654. 

-Demanio idrico -Carattere necessariamente 
statale -Sussiste, 

647. 
-Demanio idrico -Concessione di 
derivazione -Decadenza dalla 
concessi�ne per mancata esecuzione 
delle opere -Necessit� della 
pronuncia dell'autorit� amministrativa 
-Sussiste; 647. 

-Demanio idrico -Concessione di 
derivazione lesiva di diritti di 
terzi -Necessit� di impugnativa 
del provvedimento concessorio 
nel termine di sessanta giorni 
dalla pubblicazione del provvedimento 
medesimo nella G.U. Sussiste, 
647. 

-Demanio idrico -Dichiarazione 
di demanialit� di una sorgente Diritti 
dei terzi sull'acqua dichiarata 
pubblica -Caducazione Sussiste 
-Atto di disposizione 
dell'acqua da parte dei precedenti 
titolari -Inopponibilit� allo 
Stato -Sussiste, 647. 

- 
Giudizi in sede di legittimit� innanzi 
al Tribunale Superiore delle 
acque pubbliche -Procedimento 
-Interrogatorio formale 
e prova testimoniale -Ammissibilit� 
-Limiti. 654. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 
E DEGLI ENTI PUBBLICI. 

-Circolari -Efficacia -Idoneit� a 
far sorgere 'diritti soggettivi nei 

terzi -Esclusione, con note di 

F. 
ARGAN, 572. 
-Ente pubblico -Liquidazione Domanda 
di risarcimento di crediti 
-Presentazione prima dell'entrata 
in vigore della I. n. 
1404 del 1956 -Effetti, 563. 

- 
Ente pubblico -Liquidazione Domanda 
di risarcimento di crediti 
-Termine previsto dall'articolo 
8, 1. 4 dicembre 1956, n. 
1404 -Natura -Perentoriet�, 

563. 
APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche Appalto 
di costruzione di un 
oleodotto con attraversamenti di 
fiumi mediante posa in opera di 
tubazioni � in terreno di golena 
e greto ghiaioso e sabbioso � ovvero 
� nell'alveo, con eventuale 
presenza di acqua dinamica in 
superficie � -Acque pubbliche Alveo, 
golena e greto -Nozioni, 

657. 
-Appalto di opere pubbliche Appalto 
di lavori del Genio militare 
-Maggiori compensi riconosciuti 
all'appaltatore in sede 
arbitrale -Interessi -Decorrenza 
-Fattispecie, 657. 

-Appalto di opere pubbliche Appalto 
di lavori del Genio militare 
-Risarcibilit� all'appaltatore 
dei danni da sospensione dei 
lavori per fatto dell'Amministrazione 
-Necessit� di immediata 
iscrizione di riserva nel libretto 
delle misure e di tempestiva 
esplicazione della riserva -Sussiste, 
657. 

- 
Appalto per l'esecuzione di lavori 
lungo una linea ferroviaria 
-Responsabilit� dell'appaltatore 
-Danni dipendenti dall'esecuzione 
dei lavori c�ommessi in appalto 
e danni connessi all'esercizio 
ferroviario -Obbligo dell'Amministrazione 
ferroviaria di adotta



INDICE VII 

re cautele e misure di sicurezza 
per il servizio ferroviario, con 
nota di V. FIDUCCIA, 567. 

~TTO AMMINISTRATIVO 

-V. Amministrazione dello Stato, 
Competenza e Giurisdizione. 

JELLEZZE NATURALI 

-V. Demanio. 

;INEMATOGRAFIA 

-Apertura o ampliamento di sale 
cinematografi.che -Nulla osta Natura 
-Accertamento -Presupposti 
-Momento cui occorre far 
riferimento -Data della presentazione 
della domanda,� 609. 

;OMPETENZA E GIURISDIZIONE 


-Assistenza e previdenza -Spese 
di spedalit� -Controversie -Decisione 
del Prefetto -Natura, 
estensione ed effetti -Giurisdizione 
esclusiva del Consiglio di 
Stato, 551. 

-Sanit� pubblica -Chiusura di 
esercizio -Norme di azione Giurisdizione 
del Giudice amministrativo 
-Sentenza penale di 
assoluzione -Irrilevanza ai fini 
della giurisdizione, 559. 

-Trattati internazionali -Atti politici 
-Inammissibilit� di sindacato 
giurisdizionale, 545. 

-Trieste -Zona B dell'ex territorio 
libero -Situazione soggettiva 
dei titolari di diritti reali 
sui beni esistenti in detta zona Diritto 
all'indennizzo -Mero interesse 
ad una sistemazione definitiva, 
545. 

-V. anche Imposte e Tasse Indirette. 


;oNCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-V. Acque Pubbliche. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizi di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Questione 
sollevata nel corso di attivit� 
istruttoria -Inammissibilit�, 

525. 
Giudizio di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Regolamenti 
-Inammissibilit�, 525. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-Corte Costituzionale, Imposta 
generale sull'entrata, Imposte e 
Tasse, Leggi e deoreti, Ordini 
Professionali, Reato, Sardegna, 
Sicilia, Trentino-Alto Adige. 

DANNI DI GUERRA 

-Beni perduti all'estero per trattato 
di pace -Esclusione dall'indennizzo 
-Incertezza sulla propriet� 
-Illegittimit�, 608. 

DEMANIO E PA'J;'RIMONIO 

-Bellezze naturali -Costruzione 
in violazione di vincolo panoramico 
-Ordine di demolizione Motivazione 
limitata alla incompatibilit� 
dei lavori con l'ambiente 
-Sufficienza, 607. 

-Bellezze naturali -Costruzione 
in violazione di vincolo panoramico 
-Ordine di demolizione Necessit� 
di precedente ordine 
di sospensione -Esclusione, 607. 

-Bellezze naturali -Costruzione 
in violazione di vincolo panoramico 
-Ordine di demolizione del 
Ministero della P. I. -Necessit� 
di concerto con altre amministrazioni 
-Esclusione, 607. 

-Bellezze naturali -Costruzioni 
non autorizzate -Scelta dei provvedimenti 
sanzionatori -Discrezionalit� 
-Sindacato di legittimit� 
-Esclusione, 607. 

-Bellezze naturali -Costruzioni 
non autorizzate -Valutazione del 
pregiudizio al panorama -Sinda



vm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cato di legittimit� -Esclusione, 

607. 
- 
Bellezze naturali -Provvedimenti 
di vincolo -Pubblicit� eseguita 
ai sensi della 1. 11 giugno 1922, 

n. 778 -Funzione ed effetti, 606. 
-Bellezze naturali -Provvedimenti 
di vincolo -Requisiti di validit�, 
606. 

-Demanio idrico -Antica utenza 
d'acqua pubblica -Riconoscimento 
di fatto da parte dell'autorit� 
amministrativa -Possibilit� 
-Esclusione, 647. 

-Demanio storico e artistico Vincolo 
storico e artistico -Coesistenza 
dei pregi storico e artistico 
-Legittimit�, 610. 

-Demanio storico e artistico -Vincolo 
storico e artistico -Presupposti, 
610. 

- 
V. anche Acque Pubbliche. 

DOGANA 

- 
V. Imposte Doganali. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E 
POLITICHE 

- 
V. Sicilia. 

ESATTORIA 

- 
V. Imposta Generale sull'Entrata. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

-Accordi amichevoli concernenti 
il trasferimento dei beni espropriabili 
-Natura giuridica -Ne


' gozi di diritto pubblico -Presupposti 
-Accordi intervenuti 
prima dell'approvazione del piano 
di esecuzione -Negozi di diritto 
privato, 584. 

-Espropriazione parziale -Criterio 
di stima differenziale per la 
determinazione dell'indennit� Presupposti, 
585. 

-Espropriazione parziale -Legge 
regionale Trentino Alto-Adige 17 
maggio 1956, n. 7 -Determina


zione della indennit� -Maggior 
valore acquisito dal residuo fondo 
in dipendenza dell'opera pubblica 
-Irrilevanza, 581. 

-Giunta speciale presso la Corte 
d'Appello di Napoli -Indennit� Termine 
di decadenza per l'opposizione 
-Non sussiste, 587. 

-Stima -Opposizione -Domanda 
riconvenzionale da parte dello 
espropriante -Riscossione della 
indennit� -Non sussiste, 592. 

-Stima -Opposizione da parte 
dell'espropriante -Posizione proC
�essuale dell'espropriato -Richiesta 
da parte di quest'ultimo di 
una indennit� pi� elevata -Domanda 
riconvenzionale -Necessit� 
-Scadenza del termine previsto 
dall'art. 51 legge espropriativa 
-Irrilevanza ai fini della 
ammissibilit� della riconvenzionale, 
592. 

-Stima -Terreni agricoli -Suscettibilit� 
edificatoria -Condizioni 
-Ammissibilit�, 593. 

-Verbale di consistenza dei fondi 
occupati per lavori di ampliamento 
del porto di Napoli Equiparazione 
alla perizia di cui 
all'art. 32 della legge 25 giugno 
1865, n. 2359 -Limiti, 588. 

- 
V. anche Occupazione. 

FERROVIE 

-V. Appalto, Responsabilit� civile. 


GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 


- 
V. Corte Costituzionale. 

GUERRA 

-V. Danni di guerra, Imposta 
straordinaria sul patrimonio, Profitti 
di regime. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Stipendi, assegni e indennit� Cumulo 
con la pensione -Divie



INDICE 
IX 

to -Dipendenti di enti pubblici 
disciplinati da contrattazione 
collettiva -I. 12 aprile 1949, 

n. 149 -Inapplicabilit�, 609. 
MPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni tributarie per le 
nuove costruzioni edilizie -Legge 
regionale Siciliana 18 gennaio 
1949, n. 2 -Trasferimenti 
di appartamenti di nuova costruzione 
-Necessit� della dichiarazione 
di abitabilit� -Equipollenti 
-Esclusione, 636. 

Dichiarazione estimativa ex art. 
17 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 
-Casi in cui pu� essere richiesta, 
con nota di R. SEMBIANTE, 621. 

Dichiarazione estimativa ex art. 
17 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 Invito 
a rendere -Estremi Sufficienza, 
con nota di R. SEMBIANTE, 
621, 

-Usufrutto -Consolidazione -Ufficio 
al quale va denunciata Prescrizione 
-Decorrenza, con 
nota di R. SEMBIANTE, 621. 

-Vendite fra parenti -Liberalit� 
presunte tassate a norma dell'art. 
5 del d. I. lgt. 8 marzo 
1945, n. 90 -Imposta sul valore 
globale a norma dell'art. 9 del 
citato d. I. lgt. 8 marzo 1945, 

n. 90 -Operativit� nel caso di 
tassazione con imposta progressiva 
sulle successioni e donazioni, 
627. 
MPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-'Denunzia ai fini del pagamento 
dell'imposta -Omissione -Denunzia 
ex art. 2 d. P. R. 14 dicembre 
1961, n. 1315 -Finalit�, 

637. 
-Denunzia dei vini ex art. 2 d. 
P. R. n. 1315 del 1961 -Obbligatoriet� 
ai sensi dell'art. 7 stesso 
decreto -Illegittimit� costituzionale 
per eccesso di delega legislativa 
-Manifesta infondatezza, 
638. 
- 
Esazione commessa agli incaricati 
ed agli appaltatori delle imposte 
di consumi -Aggio e rim


borso di spesa attribuiti ai me., 
desimi -Illegittimit� costituzionale 
-Manifesta infondatezza, 

638. 
IMPOSTA IPOTECARIA 

-Credito fondiario -Trasferimento 
iscrizione ipotecaria su altro 
immobile -Tassa fissa ex art. 27 

t. u. 16 luglio 1905, n. 646 Inapplicabilit�, 
617. 
IMPOSTA STRAORDINARIA SUL 
PATRIMONIO 

-Danni di guerra -Cespiti danneggiati 
dalla guerra -Ripristino con 
mezzi propri del contribuente -
Valore accertato ai fini della 
imposta -Detrazione di somma 
pari al valore del ripristino Cespiti 
non danneggiati, ma acquistati 
per sostituire cespiti distrutti 
da eventi bellici -Detrazione 
di somma pari al valore del 
bene acquistato -Esclusione, 619. 

IMPOSTE DOGANALI. 

-Agevolazioni fiscali concesse alle 
imprese artigianali e industriali 
nel territorio di Assisi dall'articolo 
15 della I. 9 ottobre 1957, 

n. 976 -Operativit�, con nota di 
L. CORREALE, 611. 
IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Contributo di miglioria -Procedimenti 
-Compilazione dell'elenco 
dei proprietari dei beni Controversie 
-Giurisdizione del 
Consiglio di Stato -Sussiste Fattispecie, 
603. 

-Imposta complementare progressiva 
sul reddito -Esenzione dei 
redditi minimi -Detrazioni per 
franchigia fissa -Violazione della 
capacit� contributiva -Esclusione, 
535. 

-Presunzione di liberalit� dei trasferimenti 
immobiliari a titolo 
oneroso fra parenti in terzo grado 
-Violazione dei principi di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

eguaglianza e della capacit� con


tributiva -Esclusione, 542. 

-Procedimenti dinanzi le Commissioni 
-Impugnazioni -Atti 
impugnabili -Impugnabilit� autonoma 
all'organo di grado superiore 
dei provvedimenti di carattere 
ordinario -Esclusione Norme 
del Codice di procedura 
civile -Operativit� nel procedimento 
contenzioso tributario Limiti, 
644. 

-Procedimento dinanzi le Commissioni 
-Impugnazioni -Atti 
impugnabili -Provvedimento di 
sospensione ex art. 295 c.p.c. Esclusione, 
644. 

LEGGI E DECRETI 

-Decreto-legge recante convalida 
di precedenti norme -Eccesso di 
delega -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 529. 

- 
V. anche Corte Costituzionale. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-V. Amministrazione dello Stato, 
Appalto, Espropriazione per p.u. 

OCCUPAZIONE 

-Occupazione preordinata alla 
espropriazione -Verbale di consistenza 
-Scopo -Efficacia probatoria 
circa l'occupazione dell'intero 
immobile descritto -Valore 
di presunzione iuris tantum 
-Prova contraria -Onere, 

585. 
ORDINI PROFESSIONALI 

-Ordine dei giornalisti -Norme 
che escludono che possano essere 
nominati direttori o vice direttori 
di organi di stampa giornalisti 
non professio:p.isti o non iscritti 
all'albo -Illegittimit� costituzionale, 
539. 

Ordine dei giornalisti -Norme 
disciplinanti l'accesso all'albo Violazione 
del principio della libera 
manifestazione del pensiero 
-Esclusione, 539. 

PENSIONE 

- 
V. Impiego Pubblico. 

PRESCRIZIONE 

-V. Imposte di registro, Profitti di 
regime. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Astensione e ricusazione del giudice 
-Mancato esercizio -Effetti, 

587. 
- 
V. anche Acque pubbliche, Espropriazione 
per P. u., Imposte e 
tasse in genere. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Nullit� concernenti l'imputato o 
la difesa -Pluralit� di imputati 
-Non estensione della nullit� a 
imputati diversi da quello cui 
si riferisce -Eccezioni, con nota 
di P. DI TARSIA, 661. 

PROFITTI DI REGIME 

-Avocazione dei profitti di guerra 
-Autonomia rispetto alla imposta 
straordinaria sui profitti di guerra 
-Liquidazione definitiva Prescrizione 
ordinaria .ex art. 
1946 cod. civ. -Applicabilit�, 631. 

-Avocazione dei profitti di guerra 
-Liquidazione definitiva -Termine 
di 60 giorni ex art. 27 t.u. 
3 giugno 1943, n. 598 -Inapplicabilit�, 
631. 

REATO 

-Onere del mantenimento in carcere 
dei detenuti -Prelievi sulle 
retribuzioni per le attivit� lavorative 
dei detenuti -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 526. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Cartelli segnalatori -Obbligo di 
apporli lungo la linea ferroviaria 


INDICE XI 

-Sussiste, con nota di V. FmucCIA, 
568. 

-Condotta omissiva -Principio di 
neminem laedere -Applicabilit� 
-Limiti, con nota di F. ARGAN, 

572. 
-Nesso di causalit� tra omissione 
ed evento dannoso -Obbligo giuridico 
di impedire l'evento dannoso 
-Necessit� -Fattispecie in 
tema di appalto per recupero ordigni 
bellici, con nota di F. ARGAN, 
572. 

-Norme di comune prudenza Applicabilit� 
in tema di esercizio 
ferroviario, con nota di V. FinuccIA, 
568. 

Strade di montagna -Cartelli segnalatori 
di pericolo -Manutenzione 
delle strade di montagna 
-Limiti -Caduta massi per 
distacco dal dosso della montagna 
-Responsabilit� della p. a. -Non 
sussiste, 598. 

SALUTE PUBBLICA 

-V. Competenza e Giurisdizione. 

SARDEGNA 

-Legge concernente interventi fitosanitari 
-Attribuzione di indennit� 
al personale dell'osservatorio 
-Illegittimit� costituzionale, 
528. 

SENTENZA 

-Prove -Assoluzione per insufficienza 
di prove -Sussistenza di 

indizi non sufficienti a fornire 
una sicura certezza -Legittimit�, 
con nota di P. DI TARSIA, 659. 

-V. anche Competenza e Giurisdizione. 


SICILIA 

-Elezione dei consigli provinciali Scheda 
di votazione recante all'esterno 
l'indicazione del Comune 
e della percentuale dei voti 
riportati dai consiglieri elett<>ri 
-Violazione della segretezza del 
voto -Illegittimit� costituzionale, 

533. 
-Elezione dei Consigli provinciali 
-Voto plurimo attribuito ai consiglieri 
comunali elettori -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
533. 

-V. anche Imposte di registro. 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 


-V. Competenza e Giurisdizione, 
Danni di guerra. 

TRENTINO ALTO-ADIGE 

-Legge regionale recante autorizzazione 
di suesa uer la costruzione 
della sede del corpo VV.FF. 
di Bolzano -Violazione dell'articolo 
81 Cost. -Esclusione, 529. 

-V. anche Espropriazione per p.u. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

5 luglio 1968, n. 90 pag. 525 
10 luglio 1968, n. 91 525 
10 luglio 1968, n. 93 528 
10 luglio 1968, n. 94 529 
10 luglio 1968, n. 95 529 
10 luglio 1968, n. 96 533 
10 luglio 1968, n. 97 535 
10 luglio 1968, n. 98 539 
16 luglio 1968, n. 99 542 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 7 giugno 1966, n. 1485 pag. 563 
Sez. III, 4 dicembre 1967, n. 2940 567 
Sez. III, 27 marzo 1968, n. 957 . 572 
Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1079 . 611 
Sez. I, 14 maggio 1968, n. 1520 617 
Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1582 619 
Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1584 621 
Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1792 581 
Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1796 584 
Sez. I, 18 giugno 1968, n. 2001 585 
Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2040 587 
Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2045 626 
Sez. I, 22 giugno 1968, n. 2077 631 
Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2146 635 
Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2156 637 
Sez. I, 27 giugno 1968, n. 2177 644 
Sez. I, 10 luglio 1968, n. 2402 592 
Sez. Un., 12 luglio 1968, n. 2452 545 
Sez. I, 19 luglio 1968, n. 2598 (in nota Cass. 27 giugno 1968, 

n. 2177). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 645 
Sez. Un., 20 luglio 1968, n. 2613 . . . . . . . . . . . . . . 551 
Sez. Un., 22 luglio 1968, n. 2617 (in nota a Cass. 20 luglio 1968, 

n. 2613) ........ . 551 
Sez. Un., 29 luglio 1968, n. 2721 . . . . . . . . . . . . . . 559 

CORTE D'APPELLO 

Roma, 21 luglio 1967, n. 1341 ........ pag. 598 


TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

18 aprile 1968, n. 9 . pag. 647 
7 giugno 1968, n. 14 . . . . . . . . . . 654 


INDICE XIII 

l.ODI ARBITRALI 
~5 marzo 1968, n. 10 (Roma) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 657 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

::!ONSIGLIO DI STATO 

\.d. Plen., 5 luglio 1968, n. 16 pag. 603 
l\.d. Plen., 9 luglio 1968, n. 21 606 
:lez. IV, 10 luglio 1968, n. 447 607 
:lez. IV, 10 luglio 1968, n. 452 608 
:lez. IV, 12 luglio 1968, n. 455 609 
:lez. IV, 12 luglio 1968, n. 463 609 
)ez. IV, 12 luglio 1968, n. 465 610 

GIURISDIZIONI PENALI 

~ORTE DI CASSAZIONE 

)ez. II, 23 novembre 1966, n. 607 pag. 659 
)ez. II, 31 dicembre 1966, n. 1099 661 


SOMMARIO�DELLA PARTE SECONDA 


RASSEGNA DI DOTTRINA 

Annali della Facolt� di Giurisprudenza dell'Universit� degli Studi 
di Bari -Serie III, vol. I (Anno accademico 1965-66), 1968 pag. 130 
CARUGNo P., L'Espropriazione per pubblica 1-Ltiiit�, Giuffr� editore, 
Milano, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Rassegna di Giurisprudenza sulle forme di tutela previdenziale 
gestite dall'INPS, 1942-66, a cura del Servizio Legale del-
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma, 1968 . . 131 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

LEGGI E DECRETI (segnalazioni) ..... pag. 132 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

-Norme dichiarate inaostituzionali: 

codice civile, art. 2120, primo comma . . . . . . . pag. 132 
codice procedura civile, art. 713, primo comma, secondo 
periodo . . ....... . 133 
codice penale, art. 28, secondo comma, n. 5 . 133 
codice penale, art. 708 . . . . . . . 133 
codice procedura penale, artt. 225 e 232 133 

r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 187 133 
legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, secondo comma, 
terzo comma . . . . . . . . . 134 

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 28 134 

r. d. 1. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 6 . 134 

r. d. 27 febbraio 1936, n. 645, art. 13 . . 134 
legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 91 . . . 134 
legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 10 134 
legge 3 febbraio 1963, n. 69; art. 46, primo comma, 
art. 47, terzo comma . . ......... . 135 
legge reg. sarda 11 luglio 1967, riapprov. 19 ottobre 
1967, artt. 2 e 4 . . 135 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 102 . . . . . . 135 

-Norme delle quali � stata dichiarata non fondata la questione 
di legittimit�: 


codice civile, art. 2450, terzo comma . pag. 135 
codice penale, art. 26, secondo comma 135 
codice penale, art. 145 . . . . . . . 136 
codice penale, art. 341 . . . . . 136 
codice procedura penale, art. 356, primo comma . 136 


I


INDICE 
xv �

i 

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 317, secondo 

! 

comma ................. . pag. 136 
legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, secondo comma, ! 

I

terzo comma, art. 3, quinto comma . . . . . . 136 

r. d. 10 maggio 1923, n. 1792, art. 1 . . . . . . . 136 

r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, primo comma 137 

r. d. 1. 6 luglio 1931, n. 981, legge 24 marzo 1932, 

n. 355, art. 6 . . . . . . . . . . 137 

r. 
d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 12, secondo comma 
e 72 ................ . 137 

r. 
d. 1. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 
1940, n. 762, art. 52 . . . 137 
d.. 1. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5 . . . . . . . . 137 

d. 1. lgt. 21 agosto 1945, n. 535, art. 1 . . . . . . . 137 
legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5, secondo comma, n. 3 138 
legge 31 marzo 1956, n. 294, art. 4, quarto comma, 
seconda parte nel testo sostituito dall'art. 6 della 
legge 5 luglio 1966, n. 526 ,138 
legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 7 . 138 
legge .2 aprile 1958, n. 399 . . . . . . . . 138 

d. 
P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 130, 138, primo 
comma, e 139, secondo comma . . . . . . 138 

d. P. R. 25 settembre 1960, n. 1433, articolo unico 138 
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8 . 139 
legge 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 1 139 

d. 1. 29 marzo 1966, n. 128 . . . . . 139 
legge 26 maggio 1966, n. 311, articolo unico 139 
legge 20 dicembre 1966, n. 1114, articolo unico 140 
legge 28 luglio 1967, n. 641, nella sua integrit� e nei 
suoi articoli 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 e 25 140 
legge reg. Trentino-Alto Adige 15 novembre 1967, riapprov. 
6 dicembre 1967 . . . . . . . . . . . . 140 

-Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

-Norme delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pronun1ce di estinzione, di inammissibilit�, 
di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti 
al giudice di merito . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

NDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Agricoltura e Foreste . pag. 154 Imposta di registro pag. 161 
Amministrazione Pub-Imposta di successione 162 
blica . 154 Imposte e Tasse 162 
Antichit� e Belle Arti 155 Imposte varie 164 
Caccia e Pesca ' . 155 Militari . 165 
Circolazione stradale 155 Miniere. 165 
Compravendita . 156 Mutuo 165 
Comuni e Provincie. 156 Nave e Navigazione 165 


XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Confisca. 
Contabilit� Generale 
dello Stato 
Costituzione . 
Danni di guerra 
Dazi doganali 
Demanio 
Difesa dello Stato 
Elettricit� . 
Esecuzione fiscale 
Espropriazione per p.u. 
Fallimento . 
Ferrovie 
Igiene e Sanit� 
Impiego privato 
Impiego pubblico . 
pag. 
> 
156 
156 
157 
157 
158 
158 
158 
159 
159 
159 
160 
160 
160. 
160 
161 
Imposta di bollo 
Opere Pubbliche 
Patrimonio 
Pensioni 
Poste e Telegrafi 
Previdenza e Assistenza 
Procedimento penale 
Propriet� . 
Pubblico Ufficiale 
Regioni . 
Responsabilit� civile 
Riforma fop:diaria 
Sequestro 
Servit� 
Societ� . 
pag. 
> 
161 
166 
166 
166 
167 
167 
167 
167 
168 
168 
168 
168 
169 
169 
169 
NOTIZIARIO 
Convegno di studi 171 

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PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 


:!ORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1968, n. 90 -Pres. Sandulli Rei. 
Bonifacio. 

:::orte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale 
-Questione sollevata nel corso di attivit� istruttoria Inammissibilit�. 


(Cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). 

� inammissibile la questione di legittimit� costituzionale della 
~agge 15 aprile 1951, n. 291, e dell'art. 8 della legge 2 marzo 1963, 
ri. 320, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai 
~omponenti delle Sezioni specializzate agrarie, sollevata dal Consi7Liere 
Istruttore delZa Sezione specializzata agraria, poich� egli non 
Leve adottare alcuna decisione suila quale possa esercitare influenza 
~'accertamento de.zl'eventuale illegittimit� costituzionale deUe disposi~
ioni impugnate (1). 

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 16 gennaio 1968 
lel Consigliere Istruttore della Sezione Specializzata agraria della Corte 
ii Appello di Milano (Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1968, n. 113) e decisa 
:on procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione 
li parti. 
La Corte conferma il proprio orientamento, nel senso che il giudice 
i quo, ancorch� investito di funzioni esclusivamente istruttorie, deve poter 
1dottare una pronuncia a contenuto decisorio, che sia condizionata dalla 
1uestione di legittimit� solleva.ta. Cfr., in proposito, le sentenze 10 giu~
no 1966, n. 62, e 2 luglio 1966, n. 83, in questa Rassegna, 1966, rispettivamente, 
755 e 780. 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 91 -Pres. Sandulli -
Rel. Oggioni -Fantin (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti). 

Corte Costituzionale -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale 
-Regolamenti -Inammissibilit�. 
(Cost., art. 134). 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Reato -Onere del mantenimento in carcere dei detenuti -Prelievi sulle 
retribuzioni per le attivit� lavorative dei detenuti -Ille~ittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., artt. 1. 3, 4, 27 e 36; c. p., art. 145). 

� inammissibile, perch� proposta relativamente ad un atto avente 
natura regolamentare, la questione di legittimit� costituzionale degli 
artt. 124, 125, 126, 327 r. d. 18 giugno 1931, n. 787, recante il regofamento 
per gli istituti di prevenzione e pena (1). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 145 
codice penale, che fissa l'ordine dei prelievi per le spese di mantenimento 
in carcere dei detenuti, in quanto tale disposizione si innesta 
nel sistema secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul 
condannato (2). 

(Omissis). -La questione di costituzionalit� proposta dal tribunale 
di Varese ha, anzitutto, per oggetto gli artt. 124, primo comma, 
125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 321, secondo 
comma, del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena di 
cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 787. 

Ma, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione 
� inammissibile in quanto proposta, contrariamente al disposto 
dell'art. 134 della Costituzione, nei riguardi di un atto non avente 
veste e forza di legge. 

Come gi� questa Corte ha affermato e ribadito, condizione della 
azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale � che oggetto 
della denuncia sia una legge ovvero un decreto legislativo od un 
decreto legge: mai un Regolamento che, per sua natura, � privo di 
quei caratteri intrinseci ed estrinseci, che possano conferirgli forza 
di legge. 

(1-2) La questione era stata proposta con ordinanza 26 luglio 1966 
del Tribunale di Varese (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1966, n. 299). 

La Corte con la prima massima conferma una sua costante giurisprudenza 
sull'inammissibilit� del sindacato in via incidentale sugli atti-aventi 
natura regolamentare. Cfr. da ultimo, sent. 3 luglio 1967, n. 83, in questa 
Rassegna, 1967, I, 513 e sent. 28 marzo 1968, n. 18, ivi 1968, 162. -Cfr. in 
dottrina, CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, 
1967. 

In ordine alle ritenute sulla retribuzione sp-ettante al detenuto per il 
recupero delle spese dell'Erario, cfr. App. Firenze 29 aprile 1966, Giust. 
tosc., 1966, 691. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 527 

Tale il Regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, 
~manato, come � detto espressamente nel preambolo, in dipendenza 
~ correlazione con l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, auto:
izzativo del potere regolamentare del Governo e preceduto, come 
>rescritto per atti del genere, dal parere del Consiglio di Stato. 

2. -Residua, dopo la dichiarazione di inammissibilit� della que;
tione come sopra proposta, l'esame della questione di costituzionalit� 
:ollevata con riferimento agli artt. 145 e 213 del codice penale. 
Di questi due articoli, il secondo riguarda il regime cui sono 
:ottoposti gli internati negli stabilimenti destinati alla esecuz'ione 
lelle misure di sicurezza detentive ed i ricoverati nei manicomi giudi:
iari: entrambe queste ipotesi sono estranee a quella che ha originato 
1 sorgere della questione da parte dell'ordinanza di rinvio consistente 
iel rimborso delle spese di mantenimento in carcere da parte del 
:ondannato a pena detentiva. 

Di conseguenza, la questione in quanto posta in relazione al'
art. 213 del codice penale va dichiarata inammissibile per difetto 
lei requisiti di rilevanza, difetto tanto manifesto che l'ordinanza nep-� 
mre motiva particolarmente sul punto, limitandosi ad un semplice 
ichiamo dell'articolo predetto. 

In relazione all'art. 145 del codice penale l'ordinanza prospetta 
a questione di costituzionalit� nel senso che, data l'incompleta attuaione 
dell'organizzazione del lavoro negli istituti di pena, non a 
utti i detenuti sarebbe offerto il mezzo di poter contribuire, merc� 
a retribuzione del lavoro eseguito (lavoro che ha anche una finalit� 
�tica e rieducativa) alle spese di mantenimento in carcere: da ci� 
i trae l'ulteriore rilievo che l'insoddisfacente sistema vigente andrebbe 
orretto con l'attribuire soltanto allo Stato l'intero onere delle spese 
li mantenimento in carcere dei detenuti. 

La questione di costituzionalit� � proposta e motivata soltanto 
on richiamo all'art. 145 che, in applicazione del principio del rim1orso 
allo Stato delle spese di mantenimento (n. 2 .dell'articolo) regola 

prelievi dalla remunerazione del lavoro prestato ai fini di detto 
imborso nonch� ad altri fini, ivi elencati. 

Tale questione, nei limiti in cui risulta proposta, non � fondata 

.ei confronti di alcuno degli indicati articoli della Costituzione. Non 

ell'art. 1 che dichiara il lavoro base della Repubblica: non del


art. 3 che consacra il principio di eguaglianza n� dell'art. 4 che 

onsa�cra il diritto al lavoro: e nemmeno degli artt. 27 e 36 che 

iguardano rispettivamente il carattere e la finalit� delle .pene e la 

etribuzione proporzionata del lavoro. 

Il campo d'azione dell'art. 145 del codice penale � ben pi� circo~
ritto nei confronti di quello su cui si riflettono principi come 
>pra enunciati dalla Costituzione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione 
e la riserva del peculio. E quanto si osserva nell'ordinanza 
di rinvio circa l'attuazione, fin qui solo parziale, delle disposizioni 
concernenti l'organizzazione del lavoro negli stabilimenti di pena 
potrebbe bensi trovare qualche riscontro nella situazione reale cui 
sembra non corrispondano tuttora le aspettative di � graduale attuazione 
� preveduta fin dall'art. 327 dell'antico Regolamento, ma non 
pu�, di per s�, avere alcuna influenza sulla costituzionalit� della 
norma. Questa ha un contenuto che prescinde dal modo con cui in 
via generale � regolato l'ordinamento e s'innesta nel sistema, peraltro 
qui non sottoposto ad alcuna censura, secondo il quale le spese di 
mantenimento gravano sul condannato. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 93 -Pres. Sandulli -
Rel. Benedetti -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. 
Stato Savarese) c. Presidente Regione �Sardegna (avv. Gasparri). 

Sardegna -Legge concernente interventi fitosanitari -Attribuzione di 

indennit� al personale dell'osservatorio -Illegittimit� costitu


zionale. 

(St. spc. Sardegna, art. 3, ~ett. a; d. P. R. 19 maggio 1950, n. 327; 1. reg. 19 ottobre 
1967, artt. 2 e 4). 

Sono costituzionalmente iLleigittimi, per violazione della competenza 
statutmia della Regione Sarda, gli artt. 2 e 4 della legge regionale 
13 ottobre 1967 che .attribuiscono al personale dell'osservatorio 
fitopatologico della Sm�degna una indennit� mensile, dato che si tratta 
di personale rimasto alie dipendenze dello Stato, la cui disciplina 
giuridica ed economica � riservata al legislatore nazionale (1). 

(1) La Corte ha riconosciuto valida la prospettazione dell'Avvocatura 
in ordine al fatto che la dipendenza funzionale del personale della Regione 
non era sufficiente a considerarlo passato organicamente nella competenza 
di questa. In precedenza, sull'interpretazione della formula � La Regione 
si avvale�, cfr. le sentenze 23 novembre 1967, n. 122, in questa 
Rassegna, 1967, 937, e 19 dicembre 1966, n. 120, ivi, 1966, 1203. 
La Corte ha anche confermato il principio che l'acquiescenza ad una 
legge analoga a quella impugnata non importa preclusione all'impugnativa: 
cfr. sent. 12 luglio 1967, n. 113, e, in dottrina, SANDULLI, Il giudizio sutle 
foggi, Milano, 1967, 44. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 529 

::ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 94 -Pres. Sandulli -
Rel. Verzi -Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. 
Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. 
Ballardini). 

rrentino-Alto Adige -L_egge regionale recante autorizzazione di spesa 
per la costruzione della sede del corpo VVFF di Bolzano -Violazione 
dell'art. 81 Cost. -Esclusione. 

(Cost. art. 81; 1. reg. 6 dicembre 1967). 

Non � fondata, con riferimento all'art. 81 Cost., la questione di 
egittimit� costituzionale della legge regionale 6 dicembre 1967 recan
�e autorizzazione di spesa per la costruzione della sede del corpo 
!V. FF. di Bolzano, dato che la copertura della spesa, prevista in 
in mutuo, � assicurata dalla sopravvenienza attiva rappresentata dalla 
istinzione di un precedente mutuo (1). 

(1) Sull'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione, nella giurispru!
enza pi� recente della Oorte, cfr. la sentenza 20 marzo 1968, n. 17, in 
1uesta Rassegna, 1968, 161. 
Pi� specificamente, per la possibilit� che la copertura finanziaria di 
ma legge regionale possa essere assicurata anche mediante la previsione 
.i un mutuo, ancorch� non ancora formalmente stipulato, cfr. Corte Cost. 
7 aprile 1968, n. 22, in questa Rassegna, 1968, 170. 

:ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 95 -Pres. Sandulli -
Rel. Chiarelli -Brenna ed altl'li (Avv. Allorio, Carpinelli, Colombo, 
Orsenigo) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. 
dello Stato Albisinni). 

,eggi e decreti -Decreto-legge recante convalida di precedenti norm.e Eccesso 
di delega -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(r. d. I. 10 maggio 1923, n. 1792; r. d. 19 novembre 1921, n. 1592; d. m. 8 luglio 
1924 sugli spiriti; I. 3 dicembre 1922, n. 1601). 
Non � fondata, con riferimento ai principi che regolavano, al 
empo della loro emanazione, la conversione dei decreti-legge, la quetione 
di legittimit� costituzionale del r. d. 10 maggio 1923, n. 1792 che 
�onvalidava il r. d. 19 novembre 1921, n. 1592, suUe imposte di produ:
ione e di consumo, in quanto il Governo, in esecuzione della delega 
�onferitagli dal Parlamento con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, ben 


530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

poteva sia modificare che mantenere immutate le norme preesistenti, 
servendosi, in quest'ultima ipotesi, della formula della � convalida �, 
usata nella disposizione impugnata (1). 

(Omissis). -La questione che la Corte � chiamata a decidere � 
se l'art. 1 del decreto 10 maggio 1923, n. 1792, emanato in virt� della 
delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 
1922, n. 1601, sia viziato da illegittimit� costituzionale per eccesso 
dalla delega. Con tale articolo si convalidavano, secondo l'espressione 
ivi adoperata, i decreti legge n. 1592 e 1593 del 1921; ma si assume 
nell'ordinanza di rimessione, e si sostiene dalle parti priv�te, che la 
delega di cui alla detta legge non aveva per oggetto la convalida di 
decreti legge, la quale, secondo i principi costituzionali del tempo, non 
poteva avvenire che attraverso la conversione in legge, ad opera del 
Parlamento. 

La disposizione impugnata avrebbe perci� superato i limiti della 

delega. 

2. -In precedenti sentenze, la Corte, nell'affermare la propria 
competenza a giudicare sulla legittimit� dei decreti delegati anteriori 
all'entrata in vigore della Costituzione, ha fissato i termini in cui va 
condotta l'indagine sulla costituzionalit� di essi (sentenze n. 37 e 54 
del 1957, sentenza n. 53 del 1961). 
Nelle ricordate decisioni si � �rilevato che, nell'ordinamento costituzionale 
precedente l'attuale, due principi fondamentali, generalmente 
validi, condizionavano la legittimit� dei decreti delegati: l'esistenza di 
una delega del Parlamento, con oggetto chiaramente definito, e l'osservanza, 
da parte del legislatore delegato, dei limiti segnati con la delega. 

Sulla base di tali principi, l'esame della presente questione deve 
essere rivolto ad accertare il contenuto della delega, di cui alla legge 
3 dicembre 1922, n. 1601, e quello della norma impugnata, per stabilire, 
attraverso il loro raffronto, se quest'ultima si � mantenuta nei 
limiti della prima. 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 marzo 1966 del 
Tribunale di Monza (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1966, n. 299). 
La Corte ha richiamato le sue precedenti decisioni relative al sindacato 
dei decreti delegati anteriori alla entrata in vigore della Costituzione 
(sent. 26 gennaio 1957, n. 37, e sent. 17 aprile 1957, n. 54, Giur. Cost. 
1957, rispettivamente 454 e�643; nonch�, pi� recentemente, sent. 11 luglio 
1961, n. 53, Giur. Oost., 1961, 1051). 

La Corte, nella fattispecie sottoposta al suo esame, relativa ad una 
norma anteriore anche alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolt� 
del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, ha pienamente accolto 
la tesi prospettata dall'Avvocatura sul significato peculiare dell'espressione 

� convalida � usata nel decreto impugnato. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 531 

3. -La legge 3 dicembre 1922 conferiva al Governo, come dice 
suo titolo, una delegazione di pieni poteri per il riordinamento del 
istema tributario e della pubblica amministrazione. L'art. 1 specifi:
ava che al Governo era attribuita la facolt� di emanare disposizioni 
Lventi vigore di legge � per riordinare il sistema tributario allo scopo 
li semplificarlo, di adeguarlo alle necessit� del bilancio e di meglio 
listribuire il carico delle imposte ., nonch� per una generale riorgalizzazione 
della pubblica amministrazione. Dell'uso della facolt� coneritagli 
il Governo doveva dar conto al Parlamento entro il marzo 
.924 (art. 2). 

La vastit� della delega e gli scopi di essa implicavano una revifone, 
nelle materie indicate, dell'ordinamento normativo allora vigente. 
>ertanto, nei limiti delle predette materie, il Governo poteva emanare 
1orme, aventi vigore di legge, innovative, abrogative, o modificative 
l�lle norme preesistenti; il �che non escludeva che potesse emanare 
lisposizioni confermative di alcune di esse. Nel riesame, a cui il Gorerno 
era tenuto, dell'intero sistema tributario, poteva ben presentarsi 
'opportunit� di lasciare immodificate alcune norme, considerate non 
:ontrastanti con le esigenze di semplificazione del sistema e di una 
nigliore distribuzione del carico delle imposte. 

La volont� di lasciare immutate tali norme, dopo averle conside
�ate nel complesso del sistema in via di riordinamento, poteva esprinersi 
con la loro testuale riproduzione in uno dei decreti emanati in 
>ase alla delega, o con un richiamo ad esse, formulato ob relationem. 
'l"el render conto al Parlamento del proprio operato, il Governo era 
:osl in grado di dimostrare la corrispondenza del suo .esame alla esten;
ione della materia delegata e di indicare quali norme, nel riordinato 
dstema, aveva modificate o introdotte o abrogate e quali invece aveva 
nantenute. 

Ai fini della presente indagine � inoltre da osservare, per quanto 
da ovvio, che la revisione dell'ordinamento normativo affidato al Go�� 
1erno comprendeva indiscriminatamente tutte le norme allora vigenti 
1elle materie oggetto della delega, indipendentemente dalla loro na;
ura formale; vale a dire, sia che fossero contenute in leggi formali, 
;ia che fossero contenute in decreti legislativi o decreti legge; ed � 
1oto quanta materia, nella legislazione del tempo, fosse disciplinata da 
iecreti legge. � superfluo aggiungere che, rispetto alle norme in questi 
:ontenute, il Governo aveva gli stessi poteri, innanzi indicati, di abro~
are, modificare o conservare. 

4. -Le considerazioni innanzi esposte valgono a chiarire il signicicato 
della formula, adoperata nell'art. 1 del decreto 10 maggio 1923, 
1. 1792: � Sono convalidati i regi decreti � 19 novembre 1921, n. 1592, 
~ 16 novembre 1921, n. 1593. 

532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� fuori dubbio che tale espressione non pu� essere intesa con riferimento 
alla nozione di convalida, elaborata sulla base del diritto privato 
(art. 1423 e 1444 cod. civ.) e del diritto amministrativo, secondo 
la quale la convalida presuppone un atto invalido (negozio annullabile; 
atto amministrativo illegittimo), di cui si eliminano i vizi. Come 
esattamente ha rilevato la difesa delle parti private, i decreti legge 
di cui trattasi non erano atti invalidi, secondo l'ordinamento del� tempo, 
n� erano soggetti a un termine di conversione. 

Nel momento dell'emanazione del decreto delegato, le norme in 
essi contenute erano pertanto validamente in vigore, e come tali rientravano 
nel complesso di norme di cui era stata affidata al Governo la 
revisione e il riordinamento. 

Gi� si � visto che il Governo, nelle materie oggetto della delega, 
poteva modificare o mantenere in vigore le norme preesistenti: nel 
caso in esame, ritenne di mantenerle immutate, e si serv� ellitticamente 
di una forma di richiamo ( � sono convalidati i decreti �, ecc.), alla 
quale non pu� attribuirsi altro significato se non quello di affermare 
che le norme dei due decreti erano conservate nel loro contenuto e nel 
loro vigore, ed entravano a far parte del riordinato sistema tributar�o, 
essendosi riconosciuta la loro rispondenza agli scopi per cui la delega 
era stata conferita. 

Nel far questo, il Governo esercitava, pertanto, un potere che era 
compreso nella delega, e non si sostituiva al Parlamento nel suo potere 
di conversione in legge. 

Se ne ha una conferma nella considerazfohe che, se nella cosiddetta 
convalida si ravvisasse un atto eccedente i limiti della delega, si 
dovrebbe ritenere che il Governo non avrebbe potuto neanche modificare 
alcuna norma dei decreti legge in vigore al momento dell'esercizio 
della delega e non ancora convertiti, in quanto, con .tale modifica, 
si sarebbe sostituito al Parlamento nel potere di apportare emendamenti 
in sede di conversione. Ma ci� vorrebbe dire considerare quei decreti 
legge sottratti a quel riordinamento del sistema tributario e dell'organizzazione 
della pubblica amministrazione per la cui attuazione la 
delega era stata concessa. 

La semplice enunciazione di queste proposizioni rivela come una 
simile interpretazione della legge delega, oltre a non trovare giustificazione 
nell'ordinamento del tempo, in cui, come si � ripetuto, avevano 
il medesimo vigore leggi formali e decreti legge, indipendentemente 
da limiti temporali di conversione, sarebbe in contrasto con i 
fi.J?-i di riordinamento generale a cui la delega era diretta, e ne altererebbe 
l'oggetto, che era costituito dall'intero sistema delle norme tributarie 
e delle norme relative all'organizzazione della pubblica amministrazione, 
in quel momento vigenti. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 533 

Deve pertanto concludersi che con la convalida del decreto legge 
ri. 1592 del 1921 il Governo non oltrepass� i limiti della delega, dando 
luogo a. una conversione in legge di competenza del Parlamento, e che 
legittimamente le norme di quel decreto furono mantenute invariate, 
e continuarono ad aver vigore, nell'ordinamento tributario, riordinato 
in attuazione della delega. -(Om?.ssis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 96 -Pres. Sandulli -

Rel. De Marco -Mazzola (n. c.) c. Presidente Regione siciJiiana 

(avv. Ottaviano). 

Sicilia -Elezione dei consigli provinciali -Voto plurimo attribuito ai 

consiglieri comunali elettori -Illegittimit� costituzionale -Esclu


sione. 

(Cost. art. 48; 1. reg. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 7). 

Sicilia -Elezione dei cortsigli provinciali -Scheda di votazione recante 
all'esterno l'indicazione del Comune e della percentuale dei voti 
riportati dai consiglieri elettori -Violazione della segretezza del 
voto -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 48; 1. reg. 7 febbraio 1957, n. 16, art. 10). 

Non � fondata, in relazione al principio costituzionale della segretezza 
del voto, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 7 
della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, che stabilisce la 
partecipazione dei consiglieri comunali all'elezione di secondo grado 
dei consigli provinciali in misura proporzionale ai voti validi portati 
nella lista nella quale sono stati eletti (1). 

� costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio della 
segretezza del voto, applicabile anche alle elezioni di secondo grado, 
l'art. 10 della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, che stabilisce 
il tipo di scheda di votazione, recante all'esterno la denominazione 
del Comune e l'indicazione dei voti validi riportati da ciascuna 
lista nella quale sono stati eletti i consiglieri comunali partecipanti alla 
elezione di secondo grado dei consigli provinciali (2). 

(Omissis). -La provincia �, per sua natura ente territoriale e 
tale � anche la provincia siciliana, la quale, sia pure con l'attuale 

(1-2) La questione era stata proposta con ordinanza 1� luglio 1966 
del Tribunale di Palermo (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1967, n. 12). 

Sulla libert� e .segretezza del voto, cfr. le precedenti sentenz�e della 
Corte 10 maggio 1963, n. 60, 12 febbraio 1963, n. 6, 11 luglio 1961, n. 43, 
tutte riportate nella Relazione: I giudizi di costituzionalit�, 1961-65, 
I, 158. 

In dottrina, 1sul voto plurimo, cfr. MORTATI, Ist. dir. pubblico, Padova, 
1967, 342. 


534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

regime di � amministrazione straordinaria �, sopravvive fino a quando 
verranno creati i liberi consorzi tra comuni (art. 266 dell'ordinamento 
amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana). 

Il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo 
degli enti territoriali � strumento essenziale dell'autonomia, cui hanno 
riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione. 

Inoltre, la elettivit� di tali organi � principio generale dell'ordinamento, 
al quale, per l'art. 128 della Costituzione e per gli artt. 14 
e 15 dello Satuto siciliano, la Regione deve uniformarsi. 

In m�teria di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma, della 
Costituzione ha, poi, carattere universale ed i principi, con esso enunciati, 
vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere 
esercitato. 

Non pu� ritenersi, invero, �che quei principi non possano osservarsi, 
anche in caso di elezioni di secondo grado e, conseguentemente, 
non pu� escludersi la possibilit� di siffatte elezioni, che, del resto sono 
prevedute dalla Costituzione proprio per la pi� alta carica dello 
Stato (art. 83). 

4. -Alla stregua degli esposti principi, � agevole risolvere le 
questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio: 
a) Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 non � in contrasto col 
principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma risulta, 
anzi, manifestamente preordinato alla pi� esatta osservanza di 
quel principio, per una completa salvaguardia ded diritti delle minoranze. 


Per l'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16, infatti: 

� I consiglieri delle provincie regionali sono eletti dai consiglieri in 
carica dei comuni, che compongono. la provincia regionale, col sistema 
proporzionale, a scrutinio di lista... �. 
Ma per l'art. 1 del T. U. delle leggi per la elezione dei consigli 
comunali nella Regione siciliana, approvato con D. Pres. reg. 20 agosto 
1960, n. 3: �La elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti si effettua col sistema maggioritario a 
scrutinio di lista con voto limitato � mentre, per l'art. 2 dello stesso 

t. u. nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la elezione 
dei consiglieri comunali � fatta a scrutinio di lista con rappresentanza 
proporzionale. 
Senza il voto plurimo, pertanto, i consiglieri di minoranza dei 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si troverebbero in 
grave condizione di inferiorit�, non soltanto nei confronti dei colleghi 
di maggioranza degli stessi comuni, ma anche nei confronti dei colleghi 
di minoranza eletti col, sistema proporzionale nei comuni con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 535 

lVon solo, ma, per tale sperequazione il sistema proporzionale adotato 
per l'elezione del consiglio provinciale risulterebbe insanabilmente 
alsato. 

D'altra parte � evidente che il principio di eguaglianza, affermato 
lall'art. 48 della Costituzione, si ricollega � a quello pi� ampio affer11ato 
dall'art. 3. Cosicch�, quando nelle elezioni di secondo grado l'eletorato 
attivo � attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rap


�resentanza, non contrasta col principio di uguaglianza, ma anzi vi si 
onforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli 
onferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia. 
Per quanto si riferisce all'art. 7, la questione sollevata con l'ordi.
anza di rinvio risulta, pertanto, non fondata. 
b) Fondata �, invece, la questione sollevata in relazione all'artiolo 
10. 

La garanzia di segretezza del voto, che, poi, si risolve anche in 
aranzia di libert� ed � perci� assolutamente inderogabile, non risulta 
ssicurata dal sistema adottato con l'articolo in esame. 

Come lo stesso patrocinio della Regione ammette, infatti, sia pure 
i casi marginali pu� accadere -ed � accaduto proprio nella fattispeie, 
che ha dato origine a questo giudizio -che col sistema suddetto 
. votante venga ad essere identificato. 

Tanto basta perch� la norma che lo ha adottato sia in con~
asto con l'art. 48 della Costituzione. 

Va, al riguardo, notato che, contrariamente a quanto deduce il pa:
ocinio della Regione, anche nell'esercizio della carica di consigliere 
omunale, il segreto del voto � garantito, quando si tratta di delibe:
izioni concernenti persone o elezioni a cariche (art. 184 del t. u. pi� 
olte citato). 

Inoltre non � inutile osservare che, senza la garanzia della segre!
zza del voto, il divieto di mandato imperativo (art. 166 stesso t. u.) 
ifficilmente potrebbe essere osservato. -(Omissis). 

ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 97 -Pres. Sandulli -
Rel. Bonifacio -Montalboldi (n. c.) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

nposte e tasse -Imposta complementare progressiva sul reddito 


Esenzione dei redditi minimi -Detrazioni per franchigia fissa 


Violazione della capacit� contributiva -Esclusione. 

(Cost. art. 53; d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 130, 138, 139). 

Non � fondata, con riferimento al principio della capacit� contri!.
Ltiva, la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 130, 138 


536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e 139 del Testo Unico sulle imposte dirette, che, rispettivamente, stabiiiscono 
l'esenzione dei redditi inferiori a L. 960.000 annua, e fissano 
le detrazioni di franchigia fissa di L . .240.000 per il contribuente e di 

L. 50.000 per ogni persona a carico (1). 
(Omissis). -In forza dell'art. 130 del testo unico sulle imposte 
dirette approvato con d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (modificato 
dalla legge 28 maggio 1959, n. 361 e dalla legge 1� marzo 1964, 

n. 113) non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il 
cui reddito complessivo, al lordo delle quote esenti previste dal successivo 
art. 138, non ecceda la misura annua di lire 960 mila. Il 
secondo comma dell'art. 139 -modificato dalla legge 18 aprile 1962, 
n. 209 e dalla citata legge n. 113 del 1964 -stabilisce che in ogni 
caso l'importo dovuto a titolo di imposta non pu� superare la differenza 
tra l'intero reddito e la predetta somma. 
Ad avviso della Commissione distrettuale di Viterbo le descritte 
norme violerebbero l'art. 53 della Costituzione per un triplice motivo: 
a) perch� i soggetti con reddito inferiore al minimo non contribuiscono 
affatto alle spese pubbliche; b) perch� i soggetti con reddito di 
poco superiore al minimo vedono assorbita dall'imposta l'intera differenza; 
c) perch� la quota minima, costituendo il presupposto della 
imposta tributaria, dovrebbe essere in ogni caso esclusa dal computo 
dei redditi. 

2. -La Corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti 
profili� prospettati dall'ordinanza di rimessione. 
(1) La questione era stata proposta con ordinanza 24 ottobre 1966 
della Commissione Provinciale delle Imposte di Vdterbo (Gazzetta Ufficiale 
14 gennaio 1967, n. 12). 
Con le precedenti sentenze 31 marzo 1965, n. 16 (in questa Rassegna, 
1965, 262) e 16 giugno 1964, n. 45 (ivi, 1964, 643) la Corte aveva stabilito 
che la capacit� contributiva va riferita al sistema tributario nel suo complesso 
�ed al presupposto al quale la JlTestazione tributaria � effettivamente 
collegata. 

In dottrina, viceversa, per una qualificazione soggettiva del principio 

della capacit� contributiva, cfr. D'AMATI, La soggezione ail'imposta com


plementare _come posizione giuridica qualificata dalla capacit� contributiva, 

Dir. e prat. trib., 1966, I, 381 segg.; MANZONI, Il principio deUa capacit� 

contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965, 72). 

Sulla giustificazione teorica dell'esenzione dei redditi minimi cfr. 

EINAUDI, Saggi sul risparmio e l'imposta, Torino, 1941, 56 segg.; MoRSELLI, 

Corso di scienza della finanza pubblica, Padova, 1949, 209; GIARDINA, Le 

basi teoriche del principio della capacit� contributiva, Milano, 1961, 449. 

Sulla interdipendenza, infine, tra progressivit� del sistema tributario 
e �capacit� contributiva, cfr. la sentenza della Corte 29 dicembre 1966, 

n. 128, in questa Rassegna, 1966, 1216. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 537 

I!

La tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che 
a Costituzione prescriva che ad ogni reddito debba necessariamente 

I! 

:orrispondere un prelievo di imposta. � vero, invece, che l'art. 53 
Lella Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla 
pesa pubblica, fa riferimento alla � capacit� contributiva � dei sog; 


!

retti, e con d�, mentre da un lato impone che a maggiore capacit� 
:orrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della prorressivit� 
al quale il sistema tributario deve ispirarsi, esclude, dal'
altro, che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacit� manchi 

i

lel tutto. In altri termini, come � stato affermato dalla giurispru


lenza di questa Corte, la capacit� contributiva costituisce presupposto 

I!

li legittima imposizione e, solo ove sia presente, diventa metro di 

leterminazione della quantit� di imposta dovuta. Da ci� 'deriva che 

�ssa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi reddito e 

l

he vi � soggezione all'imposizione solo quando sussista una dispo


I

libilit� di mezzi economici che consenta di farvi fronte. Di tal che 

l 

'esenzione dall'imposta complementare dei soggetti che godano di 

:n reddito minimo appare pienamente legittima, collegata come essa 

ad una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacit� 

ontributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa � 

ddirittura doverosa, perch� il legislatore, se pu� discrezionalmente 

liabilire, in riferimento a complesse valutazioni economiche e sociali, 

.uale sia la misura minima al di sopra della quale sorge la capacit� 

ontributiva, non pu� non esentare dall'imposizione quei soggetti che 

ercepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti-a sod


isfare i bisogni elementarii della vita: se cos� non disponesse, la legge 

lnirebbe con l'imporre un obbligo di imposta anche l� dove una 

apacit� contributiva � inesistente. 

Va pure rilevato che tale esenzione costituisce attuazione del fon


amentale principio di eguaglianza sostanziale, al quale lo Stato deve 

;pirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale. La rimozione degli 

stacoli che di fatto limitano la libert� e l'eguaglianza dei cittadini 

on solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare [n misura 

rogressivamente maggiore sui soggetti economicamente privilegiati, 

la presuppone altresi che a nessuno l'imposizione tributaria tolga 

uei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze 

ell'uomo. 

3. -Se tale � il fondamento dell'esenzione disposta dall'art. 130, 
evidente che essa non deve affatto tradursi, come invece afferma 
giudice a quo, in una detrazione fissa per tutti i contribuenti, quale 
!le sia la quantit� dei loro redditi. Essenziale, invece, � che in nessun 
:tso. l'imposta complementare colpisca e riduca il minimo vitale, ed 
ci� provvede puntualmente il secondo comma dell'art. 139 del testo 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

unico (modificato, per quanto riguarda la misura della somma esentata, 
dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, e dalla legge 1� marzo 1964, 

n. 113), in virt� del quale, come si � gi� detto, l'importo dovuto a 
titolo di imposta complementare non pu� mai superare la differenza 
fra il reddito complessivo e le 960 mila lire. Che da ci� derivi che 
chi percepisce un reddito di poco superiore a tale cifra veda assorbita 
l'intera differenza, � conseguenza ovvia, ma non certo illegittima: ai 
fini della valutazione costituzione della norma � sufficiente che il 
meccanismo dell'imposizione sia tale da impedire che U prelievo 
tributario vada al di l� del limite intangibile del reddito minimo. 
4. -La Commissione distrettuale di Viterbo ha impugnato anche 
l'art. 138 dello stesso testo unico: l'illegittimit� costituzionale sarebbe 
determinata dalla circostanza che le detrazioni di una quota fissa di 
lire 240 e di lire 50 mila per ogni familiare a carico, stabilito in 
anni lontani e non pi� aggiornate, apparirebbero � meramente simboliche 
e non idonee ad un'effettiva discriminazione tra le varie 
categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia >. La violazione 
dell'art. 53, a parere di quel giudice, risulterebbe ancora pi� evidente 
dal confronto con la ben diversa disciplina dettata dall'ultimo 
comma della stessa disposizione per l'ipotesi di intervenuta separazione 
personale tra i coniugi. 
La Corte osserva che nel sistema dell'imposta complementare 
le suddette quote detraibili non vengono in considerazione come 
parte del c. d. minimo vitale. Le detrazioni, infatti, spettanto a tutti 
i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, e 
l'art. 130 stabilisce che al lordo di esse yada calcolato il reddito 
minimo, al di sotto del quale vi � esenzione dall'imposta: il che 
vuol dire che la legge ha fissato la cifra di quel reddito in base ad 
una valutazione media dei mezzi occorrenti per i bisogni elementari 
della vita, ser�.za riferimento a circostanze variabili ed idonee a rdvelare 
esigenze minime differenziate. Da ci� risulta, dunque, che la 
detrazione di lire 50 mila per ogni familiare a carico, al pari della 
detrazione fissa di lire 240 mila, costituisce un'agevolazione tributaria 
diretta ad incidere solo sulla quantit� di reddito imponibile, sicch� 
per la sua legittimit� costituzionale basta che nel rispetto del principio 
di eguaglianza essa sia concessa, come in effetti � concessa, a 
tutti i contribuenti che si trov<ino nelle stesse condizioni. N� la Corte 
pu� sindacarne la misura: la determinazione di questa, infatti, scaturisce 
da una complessiva valutazione della situazione economica del 
paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'inciidenza che sulle 
finanze statali pu� produrre la concessione di maggiori detrazioni, 
vale a dire da una valutazione discrezionale affidata alla competenza 
e responsabilit� del legislatore. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 539 

Anche questa questione, dunque, appare non fondata. E tale con:
lusione non � scossa dal l'ilievo che, ai sensi dell'ultimo comma dello 
:tesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a 
:orrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro 
:oniuge al quale i figli siano stati affidati � ammesso a detrarla per 
'intero ammontare. La norma, invero, stabilisce anche che la predetta 
tnnualit� venga computata fra i redditi del coniuge che la riceve, 
icch� � evidente che questa complessiva disciplina non si pone affatto 
n �contrasto con il primo comma. Essa risolve, infatti, un ben diverso 
1roblema, che trova la sua premessa nel pvincipio secondo il quale i 
�edditi della moglie separata non si cumulano con quelli del marito, 
na costituiscono patrimonio autonomo imponibile (art. 131, secondo 
:omma). In presenza di tale regime il legislatore doveva necessarianente 
stabilire se le somme dovute dall'uno all'altro coniuge debbano 
1ssere calcolate fra i redditi del soggetto che ne � debitore ovvero :lira i 
edditi del soggetto che ha diritto a percepirle: la norma impugnata 
ta scelto questa seconda soluzione. Quel che importa ai fini di un egual 
rattamento dei contribuenti � che il coniuge al quale il figlio sia stato 
1ffidato, e nel cui reddito, come si � visto, vanno computate le somme 
lovute dall'altro coniuge, possa detrarre la normale quota fissa di 
ire 50 mila, in applicazione della regola generale contenuta nel primo 
:omma della disposizione. -(Omissis). 

~ORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1968, n. 98 -Pres. .Sandulli -
Rel. Bonifacio -Circolo culturale � Salvemini � (n. c.) c. Presidente 
Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato-Peronaci). 


>rdini professionali -Ordine dei giornalisti -Norme disciplinanti 
l'accesso all'albo -Violazione del principio della libera manifestazione 
del pensiero -Esclusione. 

(Cost. art. 21; I. 3 febbraio 196i3, n. 69, artt. 29, 34, 35). 

>rdini professionali -Ordine dei giornalisti -Norme che escludono 
che possono essere nominati direttori o vice direttori di organi 
di stampa giornalisti non professionisti o non iscritti all'albo Illegittimit� 
costituzionale. 

(Cost. art. 21: I. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 46). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costitu:
ionale degli artt. 29, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sull'ordine dei giornalisti, con riferimento alla libert� di manifestazione 
del pensiero stabilita dall'art. 21 d,ella Costituzione (1). 

Sono costituzionalmente ilLegittime, per violazione del principio 
della libert� della manifestazione del pensiero, le disposizioni degli 
artt. 46, comma primo, e 47, comma terzo della legge 3 febbraio 1963, 

n. 69, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che il direttore o 
vice direttore responsabile di giornale quotidiano o di periodico o di 
agenzia di stampa possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti, e 
che possano essere nominati direttore di quotidiano un giornalista pubblicista 
o vice direttore di periodico un giornalista professionista (2). 
(Omissis). -1. -Con sentenza n. 11 del 21 marzo 1968 questa 
Corte ha escluso che gli artt. 29, 34 e 35 della legge sull'ordinamento 
della professione giornalistica 3 febbraio 1963, n. 69, contrastino con 
l'art. 21 della Costituzione. Poich� non sono stati addotti dall'ordinanza 
di rimessione n�, comunque, sussistono motivi che possano 
indurre ad una diversa conclusione, la questione deve essere dichiarata 
manifestamente infondata. 

2. -Nella ricordata precedente occasione venne dichiarata inammissibile, 
per difetto di rilevanza, la questione di legittimit� costituzionale 
concernente l'art. 46 della citata legge. Su tale disposizione, 
ritualmente impugnata dal tribunale di Vibo Valentia che ha proposto 
l'attuale giudizio, la Corte deve ora portare il suo esame, al fine di 
accertare in primo luogo se -a parte le sue ulteriori specificazioni 
che saranno pi� innanzi valutate -l'obbligo dell'iscrizione nell'albo 
giornalistico del direttore e del vice direttore responsabile dei giornali 
quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa violi il principio 
costituzionale secondo il quale � tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione� (art. 21 Cost.). 
A tal proposito deve essere preliminarmente �chiarito che il precetto 
contenuto nell'art. 46 va preso in considerazione non solo in 
riferimento alla libert� di chi intende svolgere un'attivit� giornalistica, 
ma anche quale limite alla libert� di chi voglia dar vita ad un 

(1-2) La questione era stata sollevata con ordinanza del Tribunale di 
Vibo Valentia 28 novembre 1967 (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1968, 

n. 
50). 
La Corte si era gi� pronunciata sulla medesima legge con la sentenza 
23 marzo 1968, n. 11, in questa Rassegna, 1968, 152, con nota di richiami. 
Giova sottolineare la seconda massima, con la quale la Corte � riempie 
� le esclusioni sancite dal legislatore nelle disposizioni impugnate, 
e opera vera e propria creazione di diritto, per la parte uguale e contraria 
al � vuoto � cancellato dall'ordinamento. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 541 

I

I 

iornale: limite che deriva da quella disposizione e dall'art. 5, comma 
9condo, n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -del pari impunato 
dal giudice a quo -, in virt� del quale la registrazione di un 
iornale o d� periodico viene subordinata alla produzione di � un 
ocumento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi 
i cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale �. 

3. -Nonostante la diversit� del suo oggetto e la maggiore ampiez:
t del suo contenuto, anche l'attuale questione deve essere decisa alla 
ice dei principi enunciati nella sentenza n. 11 del 1968 e delle ragioni 
b.e indussero la Corte ad escludere che il divieto di esercizio della 
rofessione giornalistica per i non iscritti nell'albo comporti la violaione 
dell'art. 21 della Costituzione. Venne allora accertato che la 
:tituzione dell'Ordine, della quale quel divieto � corollario, garansce 
il rispetto della personalit� e della libert� dei giornalis.ti perch�, 
el complesso modo della stampa e dei rapporti fra giornaisti ed 
:iitori, essa assicura la vigilanza �sulla rigorosa osservanza di quella 
ignit� professionale che si traduce, an2litutto e soprattutto, nel non 
bdicare mai alla libert� di informazione e di critica e nel non cedere 
sollecitazioni che possano .comprometterla �. In altri termini, la 

orte ritenne che la funzione affidata all'Ordine non compromette, 

ta rafforza quella libert� di manifestazione del pensiero che � cardine 

ell'ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall'art. 21 

ella Costituzione. 

Sulla base di questa conclusione l'obbligo imposto dall'art. 46 

ella legge -nei limiti in cui viene prescritto che direttore e 

icedirettore responsabili siano iscritti nell'albo -risulta legittimo 

t entrambi gli aspetti sotto i quali, come si � detto, esso va valutato. 

d infatti la funzione dell'Ordine -funzione, giova ripeterlo, che 

� giustificazione costituzionale alla sua istituzione e disciplina -, 

sulterebbe frustata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, 

i un periodico o di un'agenzia potessero essere assunti da un sog


~tto (non importa che si tratti dello stesso proprietario o di altri) 

ie per il fatto di non essere iscritto nell'albo non possa essere 

iiamato a rispondere di fronte all'Ordine per eventuali comporta


Lenti lesivi della dignit� sua e dei giornalisti che da lui dipendono: 

:tle a dire per inadempienza al primo e fondamentale dovere di 

uantire che l'attivit� affidata alla sua direzione e responsabilit� si 

rolga in quel clima di libert� di informazione e di critica che la 

�gge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera 

ampa. 

4. -Se queste sono le ragioni che rendono costituzionalmente 
:tlido l'obbligo di cui si discorre, si deve riconoscere che esse appaiono 
1ddisfatte dall'iscrizione del direttore e del vicedirettore nell'albo, 
Ldipendentemente dal fatto eh~ si tratti di professionisti o di pubbli-~ 


a 

1 


i 

' 


542 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cisti: nell'uno e nell'altro caso, infatti, si rende possibile la vigilanza 
dell'Ordine, nella quale, secondo quanto si � detto, si deve ravvisare 
il solo fondamento di legittimit� di quell'obbligo. Aggiungere come 
fa il primo comma dell'art. 46 per i quotidiani, per i periodici 
e le agenzie di stampa di cui all'art. 34 -l'ulteriore vincolo di 
scelta del direttore e del vicedirettore responsabile fra gli iscritti 
nell'elenco dei professionisti significa aggravare il limite posto alla 
libert� garantita dall'art. 21 della Costituzione, e ci� senza un'adeguata 
giustificazione costituzionale. Ed invero, escluso che l'attivit� 
direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la 
circostanza che il pubblicista non esercita il giornalismo in modo 
esclusivo (tanto � vero che, secondo quanto dispone il capoverso dello 
stesso art. 46, egli pu� assumere la direzione o la vicedirezione responsabile 
dei periodici e delle agenzie diversi da quelli considerati nel 
primo comma), si pu� anche convenire sulla opportunit� che, ove si 
tratti di quotidiani e di periodici ed agenzie di particolare importanza, 
le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente 
al giornalismo e possegga i particolari requisiti che si esigono per la 
iscrizione nell'elenco dei professionisti: ma � certo che non ci si 

trova qui in presenza di un pubbli.co �interesse n�, a maggior :ragione, 
di un interesse generale di grado tale da giustificare l'intervento 
della legge, la quale, quando si tratti di disciplinare l'esercizio di 
una libert� fondamentale, non pu� porre limitazioni che, come quella 
in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente 

riuevanti sul piano costituzionale (cfr. sent. n. 11 del 1968). 

Per questa parte, dunque, il primo comma dell'art. 46 deve essere 
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 

5. -Per gli stessi motivi, in applicazione dell'art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87, deve essere Q.ichiarata l'illegittimit� costituzionale 
del terzo comma dell'art. 47, nella parte in cui si esclude che, 
nell'ipotesi in cui la direzione di un quotidiano o di un periodico 
che sia organo di partito o movimento politico o organizzazione sindacale 
venga affidata a persona non iscritta nell'albo, vicedirettore del 
quotidiano possa essere un iscritto nell'elenco dei pubblicisti e vicedirettore 
del periodico possa essere un iscritto nell'elenco dei professionisti. 
-(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 99 -Pres. Sandulli -
Rel. Verz� -Caruso (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. dello Stato Coronas). 

Imposte e tasse -Presunzione di liberalit� dei trasferimenti immobiliari 
a titolo oneroso fra parenti in terzo grado -Violazione dei 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 543 

principi di eguaglianza e della capacit� contributiva -Esclu


sione. 

(Cost. art. 3, 53; d. I. I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5). 

Non � fondata, sia con riferimento al principio costituzionale di 
guaglianza, sia con riferimento al principio della capacit� contribuiva, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5 del d. l. l. 

marzo 1945, n. 90, in quanto la presunzione legale ivi stabilita 
'iova ad evitare che, attraverso un facile espediente, gli interessati 
i sottraggano al pagamento della particolare imposta di registro douta 
per i trasferimenti a titolo gratuito dei beni immobili (1). 

(Omissis). -La questione non � fondata. 

La norma impugnata consente all'Amministrazione finanziaria di 
ccertare, ai fini fiscali, ed indipendentemente dalle dichiarazioni del~ 
parti risultanti dall'atto pubblico, il vero contenuto del negozio 
iuridico e la sussistenza della effettiva volont� delle parti di stipu:
tre un atto di trasferimento a titolo oneroso piuttosto che a titolo 
ratuito. Ritenendo che per tutti gli atti dalle parti qualificati come 
tti di compravendita sussistano eguali rapporti giuridici, l'ordinanza 
on considera che esistono pur atti, nei quali la effettiva volont� delle 
arti contraenti � difforme da quella manifestata nell'atto pubblico, e 
on considera che il vero scopo della norma impugnata � quello di 
onsentire la indagine se sussista tale difformit�" dalla quale deriva la 
iversit� del trattamento tributario. 

Due elementi sono posti a fondamento della presunzione in esame: 
a un lato il fatto normale, di comune esperienza, che fra parenti 
i un certo grado, discrezionalmente valutato dal legislatore, gli 
nmobili vengono trasferiti a titolo gratuito; e dall'altro la notevole 
ifferenza della imposizione fiscale a seconda che si tratti di atti di 
onazione oppure di compravendita, sicch� le parti possono essere 
:teilmente indotte a simulare un atto di contenuto diverso, allo scopo 
i pagare una imposta minore. Di fronte alla difficolt� per il fisco 
i provare che le parti hanno voluto concludere un contratto diverso 
a quello apparente, la presunzione legale giova ad evitare che, attra


(1) La questione era stata proposta con ordinanza 17 maggio 1965 
ell'Ufficio registro di Monreale (Gazzetta Ufficiale 29 attobre 1966, n. 271). 
Con le precedenti sentenze 16 giugno 1964, n. 45 (in questa Rassegna, 
~64, 643) e 26 giugno 1965, n. 50 (ivi, 1965, 867), la Corte aveva esaminato 
risolto positivamente il problema dell'ammissibilit� delle presunzioni nel 
impo tributario. 
In dottrina, sulla norma in esame, RASTELLo, Il tributo di registro, 
orna, 1955, 709. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

verso un facile espediente, gli interessati si sottraggano al pagamento 
della particolare imposta di registro dovuta per i trasferimenti a 
titolo gratuito dei beni immobili. 

Sulla legittimit� costituzionale delle norme che stabiliscono delle 
presunzioni in materia fiscale, questa Corte ha gi� avuto occasione 
di pronunciarsi in altri casi, affermando che rappresentano e una 
verit� giuridica avente come substrato fatti reali di difficile accertamento 
>, e che, e nei casi in �cui la legge �ncora ad un sistema di 
prove legali la determinazione della esistenza del presupposto della 
obbligazione tributaria e della sua entit�, non viola il principio della 
capacit� contributiva del singolo obbligato �. 

Corretto appare anche il sistema adottato dal legislatore; il quale, 
creando una presunzione iuris tantum, accorda alle parti la possibilit� 
di dare la prova contraria e determina entro limiti precisi ed 
obiettivi -discrezionalmente e non irrazionalmente valutati -, i 
mezzi idonei allo scopo : dimostrazione del pagamento del prezzo (prezzo 
che � uno degli elementi essenziali della compravendita, senza 
del quale il contratto non � pi� a titolo oneroso) e prova della 
provenienza della somma pagata e della disponibilit� di essa da parte 
dell'acquirente, risultante da atti aventi data certa a sensi del codice 
civile. 

La norma risponde ad innegabili esigenze fiscali e vale altresi siccome 
bene osserva lAvvocatura generale dello Stato -a evitare 
che, attraverso l'elusione dell'imposta -nel caso di donazioni di 
beni immobili fra parenti -si determinino disparit� di trattamento. (
Omissis). 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


:!ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1968, n. 2452 -Pres. 
Scarpello -Rel. Mirabelli ~ P. M. Di Majo (conf.). -De Langlade 
(avvocati Andreicich e De Martini) c. Ministero del Tesoro (avv. 
Stato Vitucci). 

;ompetenza e giurisdizione -Trattati internazionali -Atti politici � 
Inammissibilit� di sindacato giurisdizionale. 

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 31). 
;ompetenza e giurisdizione -Trieste -Zona B dell'ex territorio libero 


atuazione soggettiva dei titolari di diritti reali sui beni esistenti in 
detta zona -Diritto all'indennizzo -Mero interesse ad una sistemazione 
definitiva. 

. (1. 18 marzo 1958, n. 269; I. 6 marzo 1968, n. 193). 

Netla categoria degli atti poiitici rientrano senz'altro ed in primo 
uogo gli atti compiuti datlo Stato per regolare le situazioni interna:
ionali, i quali, quindi, si sottraggono totalmente al sindacato sia deZla 
riurisdizione amministrativa sia deZla giurisdizione ordinaria (1). 

I titolari di diritti 1�eaU su beni situati netla zona B detl'ex terriorio 
libero di Trieste con la cessione di tali beni fatta aUo Stato itaiano, 
onde abilitarlo ad esercitare direttamente nei confronti deZZo 
1tato jugoslavo le rispettive pretese, acquistano il diritto a ricevere 
~n indennizzo aZLe condizioni e neUa misura stabilita daZle leggi che lo 
>revedono: nessun'altra posizione giuridica, di diritto soggettivo o di 
nteresse leg'ittimo, � loro finora attribuita per ottenere ulteriori pretazioni 
(2). 

(Omissis). -Le censure sollevate con i sei motivi di ricorso si 
ncentrano su due ordini di questioni, che entrambi attengono, oltre 

(1-2) La situazione in cui si sono venuti a trovare i beni appartenenti 
cittadini italiani e siti nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste ha 
rovato una regolamentazione in complessi accordi internazionali. Lo Stato 


546. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
che alla fondatezza della domanda, anche, e sopratutto, alla configurabilit� 
di un diritto soggettivo nelle posizioni che, alternativamente, 
il ricorrente fa valere in questo giudizio, e conseguentemente alla sussistenza 
della giurisdizione dell'autorit� giudiziaria a decidere sulle 
pretese da lui esercitate. 

Da un canto, infatti, il ricorrente sostiene, sotto vari aspetti e con 
varie motivazioni (motivi 1-4 del ricorso), che lo Stato italiano, nel 
partecipare alla formazione del memorandum d'intesa del 5 ottobre 
1954, in Londra, relativo all'assetto del territorio fino allora denominato 
Territorio Libero di Trieste, ha compiuto attivit� illegittima, 
lesiva dei diritti soggettivi che i cittadini gi� residenti nella zona B 
di tale territorio vantavano sui beni ivi situati ed in relazione alle 
attivit� economiche ivi correnti; dall'altro (motivi 5 e 6) sostiene che, 
a seguito della cessione dei diritti correlativi, da lui stipulata a favore 
dello Stato italiano, in attuazione della legge 18 marzo 1958, n. 269, 
al fine di ottenere l'acconto di indennizzo ivi previsto, egli sia divenuto 
titolare del diritto di ricevere, o a titolo di risarcimento od a 
titolo di corrispettivo, una somma equivalente al valore dei diritti 
ceduti. 

Entrambe le tesi sono del tutto prive di fondamento e sotto entrambi 
gli aspetti deve essere negato che il ricorrente sia titolare di 
una posizione di diritto soggettivo, che possa fare valere in giudizio. 

Le ragioni addotte a fondamento di tali pretese ed il contenuto di 
queste rendono, inoltre, priva di rilevanza e di fondatezza l'eccezione 
di carenza temporanea di giurisdizione, sollevata nelle ultime difese 
dall'amministrazione controricorrente, di cui, pertanto, si tratter� in fine. 

In relazione al primo punto va rilevato che. l'atto sulla cui asse


rit!l illegittimit� e~ illiceit� � fondata la pretesa risarcitoria � un ac


cordo, stipulato tra il Governo italiano ed i Governi di altri Stati al 

fine di regolare una situazione internazionale. 

Orbene, quale che sia la nozione di � atto politico � che si ritenga 

di accogliere sul piano dogmatico od applicativo, sia in relazione alla 

espressa previsione contenuta nell'art. 31 del t. u. delle leggi sul Con


siglio di Stato, sia in relazione ad ogni altra implicazione che possa 

concernere tale branca di attivit� statuale, per quanto ridotti siano i 

limiti entro i quali si ritenga di dovere restringere la insindacabilit� 

italiano, mentre divenendo cessionario di quei beni ha avuto veste per trattare, 
si � preoccupato di concedere, intanto, degli indennizzi agli interessati 
con appositi provvedimenti i.egislativi. In tutto ci� si inquadra la sentenza, 
di cui alle massime surriportate. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 547 

:legli atti, che vengono solitamente ricondotti a tale categoria, da parte 
iegli organi giurisdizionali, � principio costantemente accolto senza 
~ontestazione dalla dottrina e dalla giurisprudenza che nella categoria 
:legli atti politici rientrano, senz'altro ed in primo luogo, gli atti che 
v-engono compiuti dallo Stato nel regolamento delle relazioni internadonali 
e che tali atti si sottraggono totalmente al sindacato sia della 
g-iurisdizione amministrativa che della giurisdizione ordinaria. 

Ed invero, la preminenza assoluta degli interessi della collettivit� 
Jrganizzata a 'stato, che con tali atti vengono tutelati, vieta che nel 
~ompimento degli atti medesimi sia imposto il minimo limite alla di;
crezionalit� degli organi, che li pongono in essere. 

L'attribuzione di tale piena ed incondizionata discrezionalit� impedisce 
di considerare configurabili, nei confronti degli atti medesimi, 
!ia posizioni di interesse legittimo, condizionatamente od indirettamente 
protetto, sia, ed a maggior ragione, posizioni di diritto soggettivo, giac~
h� l'interesse del singolo rimane pienamente sacrificato di fronte all'interesse 
della collettivit� che lo Stato tutela, appunto ed in primo 
luogo con l'attivit� nei rapporti interstatuali. 

La responsabilit� degli organi di Governo in relazione a tali atti 
!lOn si pone sul piano n� delle norme di azione n� delle norme di reladone, 
che regolano lo svolgimento dell'attivit� degli organi della PubJlica 
Amministrazione; la responsabilit� degli organi di Governo per 
gol.i atti internazionali si pone esclusivamente sul piano politico, e pu� 
~ssere fatta valere non dinanzi agli organi della giurisdizione, ma con 
l mezzi ed attraverso gli istituti nei quali si concreta il controllo politico 
sull'attivit� di governo. 

In applicazione di tali principi, intrinseci nell'ordinamento costituzionale 
italiano, deve essere escluso che nei confronti di un atto 
~ompiuto dal Governo nei rapporti internazionali, e quindi anche, quale 
~he se ne ritenga la natura e la qualificazione, nei confronti del Memorandum 
di Londra del 5 ottobre 1954, possa essere configurata� 1a 
tutelabilit� di interessi di singoli cittadini, quali diritti soggettivi od 
lnteressi legittimi, e la proponibilit� di pretese indennitarie o risar~
itorie. 

I primi quattro motivi del ricorso, che muovono tutti dal presupposto 
della configurabilit� di tale tutela, devono essere, pertanto, tutti 
respinti. 

Non meno infondati si palesano, peraltro, i residui due motivi, 
~on i quali il ricorrente sostanzialmente pretende che venga affermato 
~he la cessione di diritti, prevista dall'art. 3 della legge 18 marzo 1958, 
!l. 269, sia qualificata contratto di diritto privato a prestazioni corrispettive 
e che l'indennizzo previsto dalla legge medesima venga conCigurato 
come acconto di prezzo indeterminato, determinabile ad opera 
:lel giudice a sensi dell'art. 1474 cod. civ., e, per l'ipotesi di diversa 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

interpretazione delle disposizioni ivi contenute, ne prospetta la illegittimit� 
costituzionale. 

La legge �Citata, appunto sul presupposto che i titolari di beni e 
diritti situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste non fossero 
titolari di pretese indennitarie nei confronti dello Stato italiano, 
ma che, peraltro, la situazione degli stessi non potesse non essere favorevolmente 
valutata sul piano politico, ha disposto l'attribuzione a questi 
di un indennizzo. 

Tuttavia, nella i;>revisione che tale situazione possa trovare adeguato 
regolamento in futuro, attraverso accordi internazionali, ha attribuito 
a tale indennizzo il carattere della provvisoriet� ed ha predisposto 
i mezzi ritenuti opportuni perch� lo Stato italiano possa far 
valere le posizioni da tutelare nel contesto internazionale. 

A �questo scopo la legge, in luogo di determinare la misura totale 
e definitiva dell'indennizzo, ne ha rimesso la fissazione a provvedimenti 
ulteriori, prevedendo la liquidazione immediata secondo coefficienti 
di rivalutazione parziale, e, in pari tempo, ha condizionato la 
concessione dell'indennizzo alla cessione allo Stato dei diritti corrispondenti, 
in modo da abilitare questo ed esercitare direttamente nei 
confronti dello Stato jugoslavo le rispettive pretese, ove possibile. 

La cessione dei diritti non ha, dunque, contenuto e natura di contratto 
sinallagmatico, ma � soltanto atto del procedimento amministrativo, 
attraverso il quale il soggetto � venuto �ad acquistare, nei confronti 
dello Stato, una posizione giuridica attiva, di avente diritto ad 
indennizzo, che precedentemente non esisteva. 

A questa posizione ben pu� essere attribuita la natura di diritto 
soggettivo, che ad essa � stata riconosciuta dai primi giudici in questa 
causa, nel senso che, una volta che �sia stato posto in essere l'atto di 
cessione e sia stata presentat!l la domanda nei modi e nei termini previsti, 
il cittadino acquista il diritto a ricevere l'indennizzo nella misura 
prevista dalla legge, e quindi sulla base del valore dei beni e diritti 
nell'anno 1938, come statuito nell'art. 1 della legge stessa, e con l'applicazione 
dei coefficienti ivi specificati. 

Nessuna altra posizione giuridica sorge, per�, da tale provvedimento 
legislativo e dall'atto di cessione, compiuto in attuazione di 
questo, n� di diritto soggettivo ad ottenere una ulteriore prestazione 
e neppure di interesse legittimo. 

Ed invero, l'interesse alla sistemazione definitiva, in considerazione 
del quale la legge � stata emanata, non ha ricevuto dalla legge 
stessa alcuna tutela e rimane, quindi, un mero interesse semplice, che 
potr� essere fatto valere sul piano politico, ma al quale non corrisponde 
un rapporto giuridico. 

Invece, nel presente giudizio, il ricorrente pretende di far valere 

una posizione giuridica diversa da quella creata dalla legge suddetta, 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

ciualificandola come diritto soggettivo al prezzo od al risardmento, 
laddove la legge nessun'altra posizione giuridica ha introdotto nello 
ordinamento, al di fuori di quella di titolarit� del credito di indenriizzo 
ivi previsto, che lo stesso ricorrente riconosce essere stato gi� 
soddisfatto. 

La posizione di diritto soggettivo ipotizzata dal ricorrente non 
esiste e, pertanto, la pretesa da lui avanzata � priva di qualsivoglia 
fondamento. 

Da quanto si � esposto intorno all'effettivo contenuto della presente 
controversia si deducono le ragioni che permettono di ritenere 
sia la manifesta infondatezza della questione di legittimit� costituzioriale, 
adombrata nel sesto motivo del ricorso, sia l'irrilevanza e l'infondatezza 
dell'eccezione di carenza temporanea di giurisdizione, sollevata, 
come si � accennato, dall'Amministrazione controricorrente. 

In relazione alla prima va rilevato, infatti, che il ricorrente ha 
prospettato la tesi che la legge citata, prevedendo coefficienti di in:
lennizzo in misura decrescente con riferimento all'entit� dei beni e 
:iiritti considerati, abbia violato il principio della parit� dei diritti tra 
~ittadini, sancita dall'art. 3 della Costituzione, ed il principio della 
parit� di carico fiscale, sancito dall'art. 53 della stessa carta costituzionale. 


Tale tesi, per�, � fondata, appunto su una inadeguata visione della 
situazione di cui si discute. 

La citata legge 18 marzo 1958, n. 269, infatti, non ha regolato posizioni 
giuridiche esistenti, ma, come si � detto, ha attribuito ai soggetti 
interessati una posizione giuridica che precedentemente non esisteva, 
e tale posizione ha attribuito non in considerazione di loro spe~
ifici interessi, assunti e valutati come tali, ma nella contemplazione 
:ii generali valutazioni della collettivit�, nel cui seno era sentita l'esigenza 
di offrire a quei soggetti un sollievo del pregiudizio economico 
mbito �in conseguenza della particolare situazione internazionale. 

La situazione regolata da tale legge non rientra, pertanto, tra 
ciuelle previste nell'art. 3 della Costituzione, ed anzi pu� dirsi che ne 
rappresenti l'opposto, in quanto la legge stessa ha attribuito ad una 
certa categoria di cittadini diritti e pretese che ad altri cittadini, che 
si trovino eventualmente in situazioni similari, non vengono ricoriosciuti. 


Orbene, il legislatore ordinario, quando con speciali provvedi-� 
menti prende in considerazione e soddisfa interessi che non ricevono 
tutela generale dall'ordinamento, non pu� ritenersi vincolato al principio 
della parit� di diritti, giacch�, appunto, con tali provvedimenti, 
esso attua una tutela differenziata di singolari interessi, in relazione a 
'lalutazioni politiche contingenti. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Parimenti la situazione, che si esamina, non presenta alcun elemento 
comune con quella in relazione alla quale l'art. 53 della Costituzione 
ha sancito il principio della parit� tributaria, giacch� la legge 
citata contempla non un'imposizione, ma un'attribuzione; tuttavia :non 
pu� non essere rilevato che i criteri che il legislatore ha seguito nel 
provvedimento in esame appaiono ispirati allo stesso principio generale 
da cui muove la regola della � progressivit� � nell'imposizione, 
sancita nel secondo comma dello stesso articolo. 

La questione di legittimit� costituzionale � priva, dunque, di ogni 
fondamento. 

Del pari infondata � l'eccezione di carenza temporanea di giurisdizione, 
sollevata dall'Amministrazione controricorrente, la quale, rilevando 
che con la recente legge 6 marzo 1968, n. 193, � stata disposta 
la maggiorazione dei coefficienti previsti nella citata legge n. 269 del 
1958 e che tale maggiorazione si applica a tutti coloro che abbiano presentato 
domanda di indennizzo, a sensi della legge precedente, ha 
espresso l'avviso che la nuova legge abbia riaperto il procedimento amministrativo 
e, conseguentemente, abbia reso provvisoriamente non esercitabili, 
fino alla nuova liquidazione, le pretese di indennizzo fondate 
su tale legge. 

Ma, come si � esposto innanzi, il ricorrente non ha esercitato in 
questo giudizio la pretesa nascente della legge 18 marzo 1958, n. 269, 
giacch� egli non ha fatto valere quel diritto all'indennizzo che la legge 
ha previsto e che risulta gi� attuato a suo favore, ma ha sostenuto di 
aver diritto ad un risarcimento o ad un corrispettivo in attuazione di 
diritti soggettivi che egli ritiene gli spettino indipendentemente dalle . 
previsioni di quella legge. 

Le pretese che possano essere avanzate in relazione alla legge numero 
269 del 1958, alla legge n. 193 del 1968 e ad ogni altro successivo 
provvedimento che regoli il soddisfacimento della posizione 
giuridica di diritto all'indennizzo, posta in essere dalla prima, restano 
del tutto estranee alla presente controversia, che concerne il quesito se 
i cittadini, ai quali quella legge� ha attribuito il particolare �diritto ad 
indennizzo, fossero titolari, o meno, di altre posizioni di diritto soggettivo, 
oltre a questa. Sulla soluzione di tale quesito nessuna influenza 
ha lo svolgimento del procedimento di liquidazione dell'indennizzo, e 
quindi non � ravvisabile la prospettata carenza temporanea della giurisdizione. 


La domanda proposta dal ricorrente � stata, pertanto, esattamente 
respinta dai giudici del merito, perch� improponibile, essendo fondata 
sull'affermazione di gosizioni giuridiche, non solo inesistenti in concreto, 
ma non configurabili neppure in astratto. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 551 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez: Un., 20 luglio 1968, n. 2613 -Pres. 
Scarpello -Rel. Speziale -P. M. Di Majo (conf.). -1.N.A.I.L. (avvocati 
Flamini, Radonich ed Ung�aro) c. Cassa mutua malattie per 
i coltivatori diretti (avv. Putzolu) e Prefetto di Udine (avv. Stato 
Foligno). 

::lompetenza e ~iurisdizione -Assistenza e previdenza -Spese di spedalit� 
-Controversie -Decisione del Prefetto -Natura estensione ed 
e:ffetti -Giurisdizione esclusiva del Consi~lio di Stato. 

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29 n. 6; 1. 26 aprile 1954, n. 251, artt. 2 e 3),. 
Nell'elenco dei soggetti, fra i quali possono insorgere le controver1ie 
relative al rimborso delle spese di spedalit� la cui decisione' � demandata 
al Prefetto, sono inclusi gli istituti mutualistici ed assicurativi 
::li diritto pubblico e, quindi, anche l'I.N.A.I.L.; la anzidetta decisione 
ia natura di atto amministrativo ed � soggetta alla giurisdizione esclu1iva 
del Consiglio di Stato (1). 

(Omissis). -La questione di giurisdizione, sollevata col primo 
nezzo, � pregiudiziale rispetto a quella di illegittimit� costituzionale 
�ella legge 26 aprile 1954, n. 251, sollevata col secondo mezzo, poich� 
mlo ove si ritenga che le disposizioni di questa legge siano applica:>
ili anche nei confronti dell'I.N.A.l.L. diventa rilevante, nell'attual� 
;>rocesso, la questione di costituzionalit�, prospettata dal ricorrente uni!
amente con riferimento alla predetta ipotesi. 

Il ricorrente contesta, col primo mezzo, che la citata legge abbia 
1ttribuito al Prefetto il potere di decidere in via amministrativa le 
!ontroversie per rimborso di spese di spedalit� in cui sia parte l'I.N.A. 
[.L. e conseguentemente contesta la giurisdizione del Consiglio di 
:>tato, al quale si pu� ricorrere, secondo la stessa legge, contro il provvedimento 
del Prefetto. Al riguardo deduce che fino all'emanazione 
�ella legge n. 251 del 1954 i rapporti degli Ospedali con gli Enti assimrativi 
diversi dall'I.N.A.I.L. avevano base contrattuale, mentre quelli 
!On l'l.N.A.I.L. era!}.o previsti e regolati da specifiche norme di legge, 

� (1) La sentenza, di cui si tratta, come l'altra delle stesse sezioni unite, 
n data 22 luglio 1968, n. 2617, di analogo contenuto, pi� che per la solu:
ione delle questioni riportate in massima appare interessante per l'ampia 
lisamina di alcune norme della Costituzione. Benvero, tale disamina, �effetuata 
al fine di dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di 
egittimit� costituzionale sollevate dal ricorrente, fissa o ribadisce con 
nolta �hiarezza la portata di taluni principi, suscettibili di applicazione 
mche in altri campi. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parte integrante della legislazione infortunistica, con la conseguenza 
che le controversie inerenti a questi ultimi rapporti dovevano ritenersi 
inderogabilmente comprese -a differenza dl caso di ricovero di assistiti 
da altri Enti previdenziali -in quelle � derivanti dall'applicazione 
di norme relative alle assicurazioni sociali ., per le quali � stabilita, 
dagli artt. 459 e 461 cod. proc. civ., la competenza funzionale del 
giudice ordinario collegiale (tribunale); e trasferire queste controversie 
dalla competenza dei tribunali ordinari, assistiti o sostituiti, in parte, 
dagli speciali organi tecnici di cui agli artt. 441, 453 e 455 e ss. cod. 

. proc. civ., alla competenza di giudici amministrativi, tecnicamente non 
attrezzati a risolvere le complesse questioni, medico-legali e di fatto, 
che in esse normalmene si agitano senza che sia consentito al riguardo 
un pieno contraddittorio tecnico, non pu� essere stato nelle intenzioni 
del legislatore del 1954. Inoltre, per il ben noto principio che la � lex 
posterior generalis � non deroga a quella precedente ma particolare, e 
data l'assenza di un'abrogazione e~pressa nonch� degli elementi previsti 
dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al cod. civ. per l'abrogazione 
tacita, si deve escludere che la legge del 1954 avesse l'intento, o l'effetto, 
di sostituirsi alle norme sopracitate. D'altra parte una competenza 
del Consiglio di Stato potrebbe ammettersi solo ove si configuri 
una ipotesi di ricorso � in materia di spedalit� � (art. 29 t. u., n. 6, 26 
giugno 1924, n. 1054), mentre nella specie si trattava di decidere, come 
oggetto specifico della controversia e non gi� come questione pregiudiziale 
da affrontare ad altri fini, se, in base alle norme sull'assicurazione 
infortuni e sull'assicurazione malattie coltivatori diretti, la prestazione 
assicurativa in questione dovesse essere erogata dall'Ente di 
gestione della prima o da quello dell'altra assicurazione sociale. Infine 
non potevano il Prefetto e il Consiglio di Stato esimersi dall'esaminare 
la questione, debitamente prospettata qall'I.N.A.I.L., se si trattasse o 
meno di lavoratore in istato di bisogno, giacch� solo nel primo caso la 
controversia avrebbe potuto sorgere fra ospedale ed ente assicurativo, 
dovendosi diversamente instaurare una procedura giudiziaria dall'Ospedale 
verso l'infortunato abbiente e poi eventualmente da questo verso 
l'istituto assicurativo. 

Per giudicare della fondatezza di tali censure, giova ricordare che, 

secondo l'art. 80 della 1. 17 luglio 1890, n. 6972, le controversie fra 

provincie, comuni e istituzioni pubbUche di assistenza e beneficenza 

relative a � rimborsi di spese di spedalit� � dovevano essere decise in 

via amministrativa, entro l'ambito di una stessa provincia, dalla Giunta 

provinciale amministrativa e, nei rapporti fra enti di diverse provincie, 

dal Ministero dell'Interno, con provvedimenti immediatamente esecu


tivi, salvo il ricorso al Consiglio di Stato o al giudice ordinario.secondo 

la rispettiva competenza. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Con il successivo r. d. 30 dicembre 1923, n. 2841 il citato art. 80 
venne in parte modificato. Si precis� che la speciale procedura riguardava 
le spese di spedalit� rese obbligatorie da speciali disposizioni di 
Legge; rimase fermo il sistema della decisione in via amministrativa, 
ma venne sostituito alla Giunta provinciale amministrativa, per le controversie 
fra enti della stessa provincia, il Prefetto; contro i provvedimenti 
del Prefetto o del Ministero si ammise soltanto il ricorso per 
motivi di legittimit�, ovviamente al giudice amministrativo, senza far 
pi� cenno alla competenza concorrente dell'Autorit� giudiziaria ordinaria. 


� intervenuta, infine, la 1. 26 aprile 1954, n. 251, che ha apportato 
ulteriori modifiche alla disciplina anteriore. Per quanto concerne le 
questioni che qui interessano, con l'art. 2 si � stabilito che, quando 
all'atto del ricovero risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da 
parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico, il 
ricovero deve essere notificato, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione, 
oltre che al Comune del domicilio di soccorso, anche all'istituto 
competente; e, nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione 
ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalit� 
entro il termine di 30 giorni da quello della notifica del ricovero, tale 
onere si ritiene assunto dall'istituto stesso. Con l'art. 3, l'art. 80 della 
Legge n. 6972 del 1890, gi� modificato dal r. d. n. 2841 del 1923, � 
stato sostituito dal seguente: � Le controversie fra Province, Comuni, 
istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali 
antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
per il rimborso di spese di spedalit�, di soccorso e di assistenza rese 
obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese 
\!.Uelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del 

r. d. I. 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa 
dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato 
il ricovero, su parere conforme di una Commissione composta dal 
~onsigliere di prefettura incaricato della vigilanza delle opere pie, 
dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del la11oro. 
La decisione del Prefetto � definitiva. Contro di essa � ammesso 
ricorso soltanto per motivi di legittimit� �. 
Come si vede, nell'elenco dei soggetti, fra i quali possono insorgere 
le controversie relative al rimborso delle spese di spedalit� la cui . 
decisione � demandata al Prefetto, sono inclusi gli � istituti mutualistici 
ed assicurativi di diritto pubblico �. 

Cionondimeno, il ricorrente sostiene che fra gli istituti, a cui la 
Legge ha inteso riferirsi, non possa essere compreso l'I.N.A.I.L. L'assunto 
involge indubbiamente un problema di giurisdizione, perch�, se fosse 
;!satto quanto assume il ricorrente, si dovrebbe escludere la competenza 
del Prefetto a decidere le controversie di cui si tratta nei rapporti con 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'I.N.A.I.L. e, conseguentemente, la competenza del Consiglio di Stato 
a decidere i ricorsi contro le decisioni prefettizie. 

Ma l'assunto, a giudizio di questa Suprema Corte, non pu� essere 
atteso. Si deve infatti ritenere -conformemente all'opinione espressa 
dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata e in altre conformi 
(Sez. V, n. 661 del 1961; n. 179 e 193 del 1965; n. 332 del 1966) -che 
-'lette disposizioni si applichino anche alle controversie relative al rimborso 
di spese di spedalit� in cui sia parte l'I.N.A.I.L. 

Depone in tal senso, innanzi tutto, la lettera della legge che, secondo 
regole dell'ermeneutica, deve in primo luogo essere riguardata 
dall'interprete. La legge parla di istituti mutualistici ed assicurativi 
di diritto pubblico, senza fare alcuna distinzione; e fra gli istituti assicurativi 
di diritto pubblico deve indubbiamente ricomprendersi anche 
l'I.N.A.I.L., al quale � ~ffidato uno dei pi� importanti settori delle assicurazioni 
sociali. 

Tale interpretazione �, poi, confortata dai lavori preparatori, che, 
come questa Suprema Corte ha. pi� volte affermato, possono ben servire 
a chiarire il contenuto e le finalit� di una norma. 

Nella relazione al Senato (alla Camera il disegno di legge non fu 
accompagnato da relazione) si afferma che l'art. 3 � ispirato alla visione 
unitaria della disciplina dell'assistenza ospedaliera, tenendo presente 
che ad una medesima controversia possano essere interessati diversi e 
anche tutti gli Enti di diritto pubblico tenuti per legge ad assumere 
oneri rilevanti all'assistenza; e si sottolinea che tra gli scopi del disegno 
di legge � di porre rimedio al dispendio di tempo e di denaro a 
cui davano luogo le trattativ�e, le discussioni e i giudizi per la determinazione 
del soggetto tenuto al carico della spesa. 

Ognun vede che le finalit� delle leggi, rimarrebbero, in gran 
parte, frustrate, se le disposizioni da essa dettate non dovessero trovare 
applicazione nei confronti dell'I.N.A.I.L., essendo tutt'alro che infrequenti 
i casi in cui si pone il problema se una determinata infermit�, 
per la quale � avvenuto il ricovero, sia dipendente oppur no da 
infortunio sul lavoro. 

� ben vero che, in precedenza, le controversie di cui si tratta erano 
demandate ad organi giurisdizionali diversi; ma a questa mancanza di 
uniformit�, e agli inconvenienti che ne derivavano, la nuova legge ha 
voluto rimediare, unificando il procedimento e le garanzie giurisdizionali. 
N� vale addurre la maggior complessit� delle indagini richieste 
p'er accertare se l'infermit� rientri fra quelle, per le quali l'assistenza 
� a carico dell'I.N.A.I.L. Gli interessi delle persone, fisiche e giuridiche, 
sono tutelati nei limiti e nella misura in cui il legislatore 'li ritiene 
meritevoli di protezione; e non si pu� contestare al legislatore il potere 
di ridurre, modificando una legge anteriore, le garanzie previste 
dalla legge medesima (salvo che la nuova disciplina risulti in contra



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 555 

to con le norme della Costituzione: ma di questo si dir� esaminando 
l secondo motivo del ricorso). 

La nuova legge, unificando la disciplina per la risoluzione delle 
ontroversie relative al rimborso delle spese di spedalit� fra gli Enti da 
ssa indicati, ivi compresi gli istituti mutualistici e assicurativi di diitto 
pubblico, senza alcuna eccezione, ha implicitamente abrogato la 
ormativa anteriore che riguardava specificamente l'I.N.A.I.L. Si velfica, 
quindi, una delle ipotesi di abrogazione tacita previste dall'ar.
colo 15 delle disposizioni preliminari al cod. civ.: l'emanazione di 
na nuova legge che regola l'intera materia gi� regolata da leggi pre:
identi, con conseguente abrogazione delle norme, sostanziali e proessuali, 
che siano con essa in contrasto. 

Non si vede, poi, come possa contestarsi che l'attuale controversia 
lentri tra quelle � in materia di spedalit� � che, a norma dell'art. 29 
. 6 del t. u. 26 giugno 1924, sono demandate alla giurisdizione esclu.
va del Consiglio di Stato. Se � vero che la formula usata nella I. 26 
prile 1954, n. 251 ( � controversie per il rimborso delle spese di spealit� 
�) � diversa da quella usata �nel citato t. u. sul Consiglio di 
tato ( � ricorsi in materia di spedalit� � ), a quest'ultima formula non 
ll� non riconoscersi un'ampiezza maggiore, tale da ricomprendere il 
mtenuto della prima. Questa Suprema Corte ha gi� pi� volte affertato 
che le controversie per rimborso di spese di spedalit� fra gli Enti 
llbblici indicati nell'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 e successive 
todificazioni, rientrano fra quelle che, a norma dell'art. 29 n. 6 del 
tenzionato t. u., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Consilio 
di Stato, per soli motivi di legittimit� (v. sentt. n. 2123 del 1962, 
. 896 del 1964, n. 347 del 1966, n. 662 del 1968). E non pu� certo 
tdurre a contrario avviso la circostanza che, nei casi precedentemente 

)nsiderati, fosse in causa non l'I.N.A.I.L., ma un istituto assicurativo di 
lritto pubblico diverso, una volta stabilito che fra. gli istituti assicuravi 
di diritto pubblico indicati nell'art. 80 va ricompreso anche lo 
N.A.I.L., in condizione di parit� con gli altri istituti. 

Si duole, infine, il ricorrente che n� il Prefetto n� il Consiglio di 
tato abbiano esaminato la questione, prospettata dall'I.N.A.I.L., se il 
reteso infortunato versasse in istato di bisogno, essendo condizionato 
la sussistenza di tale requisito, nel caso in esame, l'obbligo, da parte 
ell'I.N.A.I.L., di rimborsare all'Ospedale le spese di degenza. 

� da rilevare, in proposito, che la questione, del cui omesso esame 

ricorrente si duole, non ha �alcuna incidenza sulla giurisdizione, per1� 
la mancanza dello stato di bisogno avrebbe potuto portare (in iposi) 
ad escludere, in tutto o in parte, che le spese di degenza doves~
ro essere sopportate dell'I.N.A.I.L.; ma non a disconoscere il potere 

decidere da parte del Prefetto. Si tratta, in .sostanza, di una queione 
che attiene al merito. Ed � risaputo che il controllo di questa 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Suprema Corte, sulle decisioni del Consiglio di Stato, � circoscritto all'osservanza 
dei soli limiti esterni della giurisdizione del Consiglio stesso 
e non pu� estendersi al contenuto della decisione. 

La Corte deve limitarsi ad accertare se il Consiglio di Stato abbia 
esorbitato dai limiti della propria funzione, giudicando sopra materie 
riservate ad altre autorit� giurisdizionali, ordinarie o speciali, 
ovvero sopra materie sottratte ad ogni organo giurisdizionale: ipotesi 
che, per quanto s'� detto, nella specie non si v,erificano. 

Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 

Con il secondo mezzo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalit� 
della legge 26 aprile 1954, n. 251 -nell'ipotesi che essa sia ritenuta 
applicabile nei confronti dell'I.N.A.I.L. -per contrasto con gli artt. 3, 
24, 25, 32, 38, 102, 103 e 113 della Costituzione, in quanto si viene a 
sottrarre la controversia al giudice naturale e si nega, in pratica, tutela 
giurisdizionale a diritti soggettivi; inoltre si viene a creare una disparit� 
di trattamento fra Enti che esplicano i compiti assistenziali loro 
deferiti in base a metodi tecnico-assicurativi e quelli che diversamente 
si provvedono e si limitano eccessivamente le possibilit� di difesa. 

L'eccezione �, sotto tutti i profili, manifestamente infondata. 

Non si vede, innanzi tutto, come possa dirsi violato l'art. 3 della 

Costituzione, che sancisce il principio della uguaglianza di tutti i cit


tadini davanti alla legge, dal momento che le norme di cui si discute 

non hanno creato alcun previlegio n� alcuna discriminazione soggettiva, 

ma, se mai, hanno eliminato una disparit� di trattamento, equiparando 

la posizione dell'I.N.A.I.L. a quella degli altri Enti di diritto pubblico 

che agiscono nei vari settori delle assicurazioni sociali. 

� parimenti da escludere l'asserito contrasto con l'art. 102 della 

Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali e 

con l'art. 25, il quale stabilisce che nessuno pu� essere distolto dal suo 

giudice naturale. 

Invero, l'attribuzione ad Prefetto del potere di decidere in ordine 

al rimborso delle spese di spedalit� non implica la istituzione di un 

giudice speciale, perch� il Prefetto agisce quale organo dell'ammini


strazione e il suo provvedimento ha carattere non giurisdizionale ma 

amministrativo, come risulta dalla stessa formula legislativa (. le con


troversie... sono decise in via amministrativa dal Prefetto � ) e come � 

stato gi� chiarito da questa Corte Suprema in precedenti pronuncie 

(v. sentt. n. 2113 del 1962, n. 896 del 1964, n. 347 del 1961). 
L'art. 25 della Costituzione stabilisce, bensl, che nessuno pu� ess'ere 
distolto dal suo giudice naturale, ma aggiunge � precostituito per 
legge �. � chiaro che qui si fa riferimento alla .legge ordinaria, alla 
quale la Costituzione affida, anche per il futuro, la determinazione del 
giudice competente a giudicare nelle varie materie. Non pu�, quindi, 
dirsi in contrasto con la Costituzione una legge che trasferisca la tu



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 557 

~eia dei diritti da uno ad un altro organo giurisdizionale, non esistendo, 
1ella Costituzione, una norma dalla quale possa desumersi che essa 
ibbia voluto, per cosi dire, cristallizzare le forme di tutela esistenti 
ill'atto della sua emanazione. 

Per analoghe considerazioni va escluso il contrasto con gli artt. 24, 
L03 e 113 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che tutti 
;>ossono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi le~
ittimi e fissano le modalt� d� tale tutela, con indicazione degli organi 
~iurisdizionali che vi provvedono. Anche l'art. 103, nello stabilire che 
.I Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela nei confronti della 
?ubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, �in particolari 
naterie indicate dalla legge � dei diritti soggettivi, si riferisce alla 
.egge ordinaria; sicch� non si pu� escludere che con legge ordinaria 
:i possa trasfedre la tutela di un diritto soggettivo dagli organi della 
P,urisdizione ordinaria a quelli della giustizia amministrativa, anche 
:e, per le particolari regole che disciplinano l'esercizio della giurisdi:
one da parte di questi ultimi, la tutela ne possa risultare, per qualche 

rerso, attenuata. La valutazione, da parte del legislatore, della misura 

i delle modalit� in cui un determinato diritto o interesse � meritevole 

li tutela, pu� varip.re nel tempo e portare ad una modificazione delle 

iorme vigenti, con quest'unico limite: che siano rispettate le garanzie 

ninime che, in relazione alle varie situazioni, la Costituzione ha inteso 

tssicurare, con effetto vincolante per il legislatore ordinario. 

Sotto questo profilo vanno, quindi, esaminate le ulteriori dedu


:ioni del ricorrente, circa il contrasto della nuova disciplina con due 

tltre prescrizioni degli artt. 24 e 113 della Costituzione: quella del 

econdo comma dell'art. 113, ove � stabilito che la tutela giurisdizionale 

ton pu� essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, 

! quella del secondo comma dell'art. 24, che sancisce la inviolabilit� 

lei diritto di difesa. 

Secondo il ricorrente, la prima prescrizione sarebbe stata violata 

>erch� il controllo del Consiglio di Stato, sul provvedimento del Pre


etto,� !;imitato al solo profilo della legittimit�, con esclusione del 

riudizio di merito; la seconda, per il fatto che le possibilit� di difesa 

lell'I.N.A.I.L. risulterebbero eccessivamente compresse. 

Ora, per quanto concerne la prima questione, il divieto di limitare 

a tutela giurisdizionale � a particolari mezzi di impugnazione � � stata 

empre intesa nel senso che l'impugnazione di un atto amministrativo 

!inanzi al Consiglio di Stato non pu� essere ristretta ad alcuni sol


anto dei tre noti vizi dell'atto amministrativo (incompetenza, eccesso 

li potere, violazione di legge); e nessuna limitazione del genere viene 

1osta dalla legge n. 251 del 1954, di cui si discute. La esclusione 

lei giudizio di merito non costituisce una limitazione dei mezzi di 

mpugnazione, ma circoscrive i poteri di cognizione e di decisione del 


558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Consiglio di Stato, nel senso che, quando esso ha anche giurisdizione 

di merito, pu� esaminare (ove ne sia il caso) anche la rispondenza 

dell'atto impugnato alle norme extragiuridiche che l'amministrazione 

� tenuta ad osservare (ad esempio, l'opportunit� dell'atto) e pu� non 

solo annullare l'atto, ma anche modificarlo, mentre tutto questo non � 

consentito nei casi in cui il Consiglio ha solo giurisdizione di legit


timit�. 

Ci�, peraltro, non significa (come sembra ritenere il ricorrente) 

che in tali casi il Consiglio di Stato non possa compiere indagini 

di fatto. Questa Suprema Corte ha pi� volte affermato che la distinzione 

tra la giurisdizione di legittimit� e quella di merito dei giudici ammi


nistrativi non corrisponde a quella che si fa, nella giurisdizione ordi


naria, fra giudici di merito, competenti all'accertamento del fatto, 

(Pretore, Tribunale, Corte di Appello) e giudici di legittimit� (Cassa


zione), al quale in linea di massima tale accertamento � interdetto. 

Anche quando la giurisdizione dei giudici amministrativi � di mera 

legittimit�, essi possono accertare i presupposti di fatto da cui la pretesa 

illegittimit� viene fatta dipendere (v. sentt. n. 1514 del 1955, n. 2961 

del 1960, n. 850 del 1961, n. 259 del 1963). 

Giova rilevare che, se la esclusione del giudizio di merito fosse 

in contrasto con la Costituzione, risulterebbe abolita la giurisdizione 

di mera legittimit� del Consiglio di Stato e degli altri giudici ammi


nistrativi, in quanto essi avrebbero, in ogni caso, anche giurisdizione 

di merito: il che (per quanto risulta) non � mai stato sostenuto. 

L'asserita mancanza di adeguate garanzie di difesa deriverebbe 

dalla brevit� del termine concesso per contestare l'onere delle spedalit� 

(30 giorni dalla comunicazione del ricovero), dalla disparit� di tratta


mento fra Enti ,che esplicano i compiti assistenziali in base a metodi 

diversi, dalla limitazione dei mezzi di difesa rispetto a quelli previsti 

in sede di giurisdizione ordinaria. 

Non sembra alla Corte che il detto termine sia cos� breve, da 
, pregiudicare le possibilit� di difesa anche se, richiedendo la legge una 

� motivata contestazione ., si rende talora necessaria la previa risoluzione 
di complesse questioni. D'altra parte le difese possono essere 
integrate nell'ulteriore corso della pratica in sede amministrativa. 
Le altre limitazioni, di cui il ricorrente si duole, derivano dalle 
particolari regole che disciplinano l'esercizio della giurisdizione da 
parte dei giudici amministrativi; e il fatto che l'I.N.A.I.L. disponesse, 
secondo la normativa anteriore, di maggiori garanzie, non costituisce 
una ragione sufficiente per ritenere che tali regole, valide per tutti, 
non lo siano nei confronti dell'I.N.A.I.L. Tanto pi� se si considera 
che (come ebbe a rilevare il Consiglio di Stato in una delle ricordate 
decisioni) si tratta di un Ente che amministra denaro pubblico, per 
scopi di pubblico interesse, ed � quindi naturale che, nello stabilire 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 559 

entro quali limiti i suoi diritti dovessero essere tutelati, il legislatore 
abbia tenuto conto della esistenza di contrapposte esigenze, egualmente 
attinenti a finalit� di interesse pubblico, come quella di rendere pi� 
semplice e rapida la procedura per la risoluzione delle controversie 
relative al rimborso delle spese di spedalit�, fra tutti gli Enti indicati, 
con risparmio di tempo e di denaro. 

� inconferente il richiamo fatto dal ricorrente ad una sentenza 
della Corte Costituzion�le (n. 70 del 1961) con la quale � stata 
dichiarata l'incostituzionalit� dell'art. 10, nn. 1 e 2, della I. 23 maggio 
1950, n. 253, nella parte in cui demanda al Genio civile l'accertamento 
delle condizioni tecniche dell'immobile locato e della necessit� 
dello sgombero, in determinate situazioni, da parte dell'inquilino. La 
Corte ha ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa garantito 
dall'art. 24 della Costituzione, perch�, secondo la interpretazione 
data dalla giurisprudenza alla detta norma, l'accertamento compiuto 
dal Genio civile era da ritenersi vincolante per l'Autorit� giudiziaria, 
sicch� l'interessato veniva ad essere privato dei mezzi di difesa normalmente 
consentiti nei giudizi davanti ai giudici ordinari. 

La situazione � sostanzialmente diversa nel caso in esame, poich�, 
se � vero che in sede amministrativa il Prefetto deve conformarsi al 
parere di una Commissione all'uopo istituita, in sede giurisdizionale, e 
cio� nel successivo giudizio avanti al Consiglio di Stato, la funzione 
del controllo si esplica con piena autonomia, senza altri limiti che 
quelli, derivanti dalle regole proprie di quella particolare forma di 
giurisdizione. N� � in contrasto con la Costituzione che la decisione del 
Consiglio di Stato sia impugnabile in Cassazione solo per motivi inerenti 
alla giurisdizione, trattandosi di una limitazione sancita dalla stessa 
Costituzione (art. 111). 

�, infine, da escludere l'asserito contrasto della legge n. 251 del 
1954 con gli artt. 32 e 38 della Costituzione, che dettano norme in 
favore degli indigenti e i lavoratori, anche per quanto concerne la 
tutela della loro salute. La legge in questione, rendendo pi� semplice 
e rapido il procedimento per la risoluzione delle controversie relative 
al rimborso delle spese di cura, non ostacola, ma, se mai, favorisce 
il concreto raggiungimento delle finalit� che la Costituzione persegue, 
eliminando remore e intralci. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 luglio 1968, n. 2721 -Pres. 
Scarpello -Rel. Speziale -P. M. Tavolaro I. (conf.). -Bonzi e Masina 
(avvocati Carriello e De Meo) c. Ministero della Sanit� (avv. 
Stato Foligno). 

Competenza e giurisdizione -Sanit� pubblica -Chiusura di esercizio Norme 
di azione -Giurisdizione del Giudice amministrativo 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sentenza penale di assoluzione -Irrilevanza ai fini della ~iurisdizione. 


(t. u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 243; 1. 13 marzo 1958, n. 296). 
n potere di disporre la chiusura di un esercizio per la tutela delta 
sanit� pubblica spetta aUa pubblica Amministrazione in forza di norme 
di azione, non di relazione: pertanto, la violazione di queUe norme 
non pu� importare, di per s�, il diritto al risarcimento dei danni, ma 
solo pu� consentire l'annullamento da parte del Giudice amministrativo 
del provvedimento viziato da illegittimit�; n� tale provvedimento pu� 
considerarsi annullato a seguito di una pronuncia emessa dal Giudice 
penale (1). 

(Omissis). -Con atto di citazione notificato il 27 aprile 196.4 i 
coniugi Elio Bonzi e Ivonne Masina covenivano dinanzi al Tribunale 
di Bari il Ministero della Sanit�, esponendo che il 18 aprile 1962 il 
Veterinario Provinciale di Foggia, a seguito di certificato di analisi di 
pari data del Laboratorio di igiene e profilassi di Foggia, che aveva 
rilevato l'esistenza di solfito di sodio su un campione di carne bovina 
prelevato nella macelleria gestita in Foggia dai predetti coniugi, aveva 
disposto la chiusura dell'esercizio per la durata di un mese, ai sensi 
dell'art. 243 del t. u. delle leggi sanitarie, approvato con r. d. 27 luglio 
1934, n. 1265; che in sede di revisione dell'analisi, disposta nel 
procedimento penale a carico della Masina, titolare della macelleria, 
l'Istituto Superiore di Sanit� di Roma aveva escluso la presenza di 
sostanze chimiche nella carne in questione e il Pretore di Foggia, 
con sentenza del 31 agosto 1963, aveva assolto l'imputato per l'insussistenza 
del fatto; che frattanto, per�, su istanza di tale Giuseppe Longobardo, 
creditore in base a cambiiali scadute nel periodo aprile-maggio 
1962, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 1� marzo 1963, aveva 
dichiarato il fallimento della societ� dei coniugi Bonzi e Masina, chiusosi 
poi, con decreto del 27 dicembre 1963, per insufficienza di attivo. 
Ci� premesso, ed assumendo che l'ingiusto p:rovvedimento di chiusura 
dell'esercizio, per l'irreparabile discredito che ne era conseguito, aveva 

(1) Circa la irrisarcibilit� del danno in materia cfr. Cass., sez. un., 
12 apri1e 1965, n. 657, richiamata nella sentenza, di cui si tratta, e relativa 
a un caso nel quale il provvedimento era stato ann,ullato; cfr. pure su 
questa Rassegna, 1965, I, 319, la nota 1 alla citata sentenza. � del tutto 
rispondente, poi, ai principi che la sentenza penale non possa incidere su 
tale situazione, pure quando, come nella specie, disponga l'assoluzione dei 
prevenuti per insussistenza del fatto, posto a base del provvedimento amministrativo. 
Peraltro, sembrando il caso in questione un vero caso limite, 
si ritiene opportuno pubblicare la intera motivazione della sentenza. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 561 

mpedito la ripresa dell'attivit� commerciale, determinando con la ces;
azione dei pagamenti il fallimento della societ� fra essi costituita, 
~li istanti chiedevano la condanna del Ministero della Sanit� al risarcinento 
dei danni cagionati dal provvedimento di chiusura, nella com>
lessiva somma di lire 37.000.000, di cui lire 10.000.000 per danni non 
>atrimoniali. 

Costituitasi in giudizio, 1'Amministrazione convenuta eccepiva, tra 
.'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorit� giudiziaria ordinaria, 
>er avere il privato, autorizzato all'esercizio di uno spaccio di carni, 
m semplice interesse legittimo di fronte al potere discrezionale riserrato 
all'Autorit� amminitrativa a tutela dell'igiene e della sanit� 
mbblica. 

Con sentenza 12 settembre 1966 il Tribunale dichiarava il proprio 
lifetto di giurisdizione. 

I coniugi Bonzi e Masina hanno proposto ricorso per regolamento 
li giurisdizione, illustrato da memoria. Il Ministero della Sanit� ha 
>resentato controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I ricorrenti sostengono che erroneamente il Tribunale di Bari ha 
potizzato, nella specie, una lesione di interessi legittimi e non di 
liritti soggettivi. Al riguardo osservano �che nella specie difettava il 
>resupposto della pretesa infrazione, cio� di aver venduto carne sofisti:
ata anzich� genuina; e poich� il provvedimento di chiusura dell'eser:
izio non sarebbe stato emesso se le indagini fossero state compiute 
:on maggior seriet� e diligenza, la Pubblica Ami;ninistrazione � tenuta 
Lrisarcire il danno che ne � derivato e la relativa azione non. poteva 
:he essere proposta dinanzi all'Autorit� giudiziaria ordinaria. 

Pur non potendosi disconoscere l'esattezza di alcune affermazioni 
lei ricorrenti, le conclusioni, a cui essi pervengono, non possono essere 
tccettate. 

� ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema 

~orte, la giurisdizione spetta al giudice ordinario non soltanto nella 

potesi in cui si denunzi la insussistenza di elementi o presupposti che 

Lttengono, sotto il profilo soggettivo, alla appartenenza di un potere 

tlla Pubblica Amministrazione, ma anche nel caso che si alleghi la 

nsussistenza di presupposti o l'inosservanza di limiti che, pur non 

�iferendosi all'astratta attribuzione o configurazione del potere, siano 
:ontemplate da una norma di relazione ai fini della diretta e specifica 
utela di un interesse del privafo, cosi da conferire a tale interesse 
a consistenza di un diritto soggettivo perfetto (v. da ultimo: Cass., 
). U., 25 febbraio 1967, n. 431). Ma � da escludere che una siffatta 
potesi si verifichi nel caso in esame. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La chiusura dell'esercizio � stata disposta in base all'art. 243 del 
citato t. u. delle leggi sanitarie, che cosi stabilisce: � Il Prefetto, 
indipendentemente dal procedimento penale, pu� disporre la chiusura 
dell'esercizio da un mese ad un anno contro chiunque detiene per il 
commercio, pone. in commercio ovvero distribuisce per il consumo 
sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute non genuine 
o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute 
pubblica�. 

Tale potere, a seguito della costituzione del Ministero della sanit� 
e delle disposizioni all'uopo impartite con 1. 13 marzo 1958, n. 296, � 
stato demandato al veterinario provinciale. 

Orbene, la predetta norma appare chiaramente diretta a disciplinare 
l'attivit� della Pubblica Amministrazione per assicurarne la conformit� 
all'interesse dell'Amministrazione stessa, in vista del conseguimento 
delle finalit� (tutela della sanit� pubblica) che la norma persegue. 
Si tratta, quindi; non di una norma di relazione, ma di una norma 
di azione, la cui violazione non pu� importare, di per s�, il diritto al 
risarcimento dei danni, ma solo la possibilit� di adire il competente 
giudice amministrativo, per ottenere l'annullamento del provvedimento 
che risulti illegittimamente adottato. In tal senso queste Sezioni Unite 
si sono gi� pronunciate, in una fattispecie analoga, con sentenza 
12 aprile 1965, n. 657, alla quale il Tribunale di Bari si � richiamato 
nella sua sentenza; e non vengono addotte, dai ricorrenti, ragioni che 
possano indurre ad andare in contrario avviso. 

Resta fuori dell'ambito dell'attuale giudizio il problema delle conseguenze 
che avrebbero potuto derivare da un eventuale annullamento, 
nella competente sede, del provvedimento di cui si discute. � ovvio 
che tale provvedimento non pu� considerarsi annullato in conseguenza 
della pronuncia emessa dal giudice penale, il quale si � limitato a 
rilevare che, in base al risultato della revisione dell'analisi, si doveva 
escludere, o quanto meno ritenere non provato, che le carni fossero 
state trattate con solfito di sodio; ma non ha annullato -n� lo 
poteva _:_ il provvedimento di chiusura dell'esercizio. Ci� avrebbe 
potuto avvenire solo a seguito dell'impugnazione del provvedimento 
nella competente sede giurisdizionale amministrativa. 

Devesi, pertanto, concludere che esattamente il Tribunale di Bari 
ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria, 
per la inesistenza di un diritto soggettivo azionabile nei confronti 
dell'Amministrazione convenuta. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

::ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 giugno 1966, n. 1485 -Pres. Vistoso 
-Est. A. Rossi -P. M. De Marco (conf.) -Ministero Tesoro 
(Avv. Stato Lancia) c. Societ� C.L.A.I.P.A. (Avv. Segni). 

\.mministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Ente pubblico Liquidazione 
-Domanda di riconoscimento di crediti -Termine 
previsto dall'art. 8, 1. 4 dicembre 1956, n. 1404 -: Natura Perentoriet�. 


\.mministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Ente 'pubblico Liquidazione 
-Domanda di riconoscimento di crediti -Presentazione, 
prima dell'entrata in vigore della legge n. 1404 del 1956 Effetti. 


A norma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, conteiente 
la disciplina generale relativa alla soppressione, liquidazione e 
ncorporazione di enti pubblici, ai fini della conservazione dei crediti 
ierso l'ente soppresso, posto in liquidazione o incorporato (nella specie, 
;estione raggruppamento autocarri), i creditori sono tenuti a presenare 
la propria domanda di riconoscimento di crediti all'Ufficio liquiiazioni 
istituito presso il Ministero del Tesoro nel termine perentorio 
:tabilto dal primo comma dell'articolo, tranne che l'abbiano gi� pre:
entata a precedente gestione di liquidazione dell'ente, gi� in corso 
~iza data di entrata in vigore della legge (1). 

Sono, pertanto, irrilevanti, ai fini predetti, le richieste di paganento 
rivolte all'ente prima che ne sia stata disposta la liquidazione 
~ il riconoscimento del debito da parte dell'ente stesso (2). 

(Omissis). -Con il primo mezzo del ricorso si deduce la viola:
ione degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, e si cenura 
la sentenza denunciata per avere ritenuto idonei a impedire la 
lecadenza della societ� ricorrente dal proprio diritto la domanda di 

(1-2) Con la sentenza del 20 ottobre 1960, n. 2840 (in Foro it., 1960, I, 
962), e con le successive del 12 luglio 1961, n. 1668 (ivi, 1961, I, 1301) e 
:el 18 giugno 1964, n. 1568 (ivi, 1964, I, 1976), la Corte di Cassazione aveva 
ffermato il principio, secondo cui, qualora all'atto della messa in liquiazione 
di un Ente, fosse gi� pendente un procedimento giurisdizionale 
1er il riconoscimento di crediti nei confronti dell'Ente stesso, ovvero fosse 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pagamento presentata alla GRA prima che l'ente fosse posto in liquidazione 
e l'asserito riconoscimento di debito avvenuto prima di tale 
momento, senza considerare che la conservazione e realizzazione di 
un credito verso la GRA sono, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 
dell� menzionata legge, subordinati alla presentazione della refativa 
domanda a � precedenti gestioni di liquidazione �, gi� in corso all� 
entrata in vigore della legge, nei termini prescritti per la procedura 
di liquidazione. 

La censura � fondata. 

La Gestione raggruppamenti autoveicoli, di cui al p. L. Leg. 
13 aprile 1948 n. 321, � stata posta in liquidazione con la legge 16 novembre 
1957 n. 1122 secondo le norme della legge 4 dicembre 1956 

n. 1404, che, all'art. 1, ha disposto la soppressione e messa in liquidazione, 
con le modalit� stabilite dalla legge stessa ovvero la loro incorporazione 
in enti similari degli enti di diritto pubblico e degli altri enti 
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti 
comunque la finanza statale, i cui scopi fossero cessati o non .; 
pi� perseguibili, o che si trovassero in condizioni economiche di grave 
dissesto o fossero nell'impossibilit� concreta di attuare i propri fini 
statutari. 

La legge n. 1404 del 1956, nell'art. 8 primo comma, impone a 
coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti pubblici, 
la liquidazione dei quali � affidata (come � stato disposto per la GRA 
mediante decreto ministeriale 19 dicembre 1957) allo speciale ufficio 
liquidazioni istituito con l'art. 1 della legge presso il Ministero per il 
tesoro, l'obbligo di presentare al Ministro la domanda di riconoscimento 
di crediti e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose 
entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui � stato adottato il 
provvedimento di soppressione, liquidazione o incorporazione dell'ente. 

A norma del secondo comma dell'articolo, conservano, peraltro, 
tutti i loro effetti � le domande presentate nei termini prescritti alle 
precedenti gestioni di liquidazione �. 

gi� intervenuta una pronuncia definitiva di riconoscimento, verrebbe meno, 
per l'interessato, l'onere di presentare la domanda di cui all'art. 8 della 
legge n. 1404 del 1956. 

La motivazione delle sentenze richiamate poteva indurre a ritenere che, 
secondo il pensiero della Suprema Corte, non solo una precedente domanda 
giudiziale, ma anche qualunque richiesta avanzata all'Ente, prima della sua 
messa in liquidazione, fosse sufficiente a superare l'onere posto dall'art. 8. 

La precisazione contenuta nella sentenza in Rassegna (che pu� leggersi 
in Foro it., 1966, I, 1012) si presenta, perci�, molto opportuna, per evitare 
indebite amplificazioni dei principi affermati dalla precedente giurisprudenza. 


La chiara ed esatta individuazione della ratio dell'art. 8, consistente, 
non gi� neWesigenza di fornire all'Ufficio Liquidazioni un mezzo di cono



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 565 

L'art. 9 della legge stabilisce, poi, che l'ufficio liquidazioni forma, 
ntro novanta giorni dalla data di presa in consegna del patrimonio 
ell'ente, l'elenco dei creditori ammessi o non ammessi, dandone comu.
icazione agli interessati, i quali possono proporre ricorso all'autorit� 
iudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione. 

La conservazione del diritto di credito �, quindi, subordinata al 
reventivo esperimento della menzionata procedura precontenziosa, la 
uale ha inizio con la presentazione delle domande di riconoscimento 
ei crediti nel termine di sessanta giorni, la perentoriet� del quale, 
nche se non dichiarata espressamente dalla legge, emerge dal fatto 
h trattasi di termine per compiere un atto destinato alla conservazione 
i un diritto gi� esistente, con conseguente decadenza dal diritto 
tesso in caso di mancata osservanza. 

Non sono tenuti a presentare la domanda di cui al primo comma 
ell'art. 8 i creditori (il secondo comma dell'articolo si riferisce alle 
Jotesi, contemplate nell'art. 2 della legge, di enti di cui la liquidazione 
Jsse gi� in �orso alla data di entrata in vigore della legge n. 1404 del 
956) che abbiano gi� presentato la domanda di riconoscimento di 
rediti alle gestioni di liquidazio indisposte anteriormente alla data 
redetta, nei termini prescritti per tale procedura. Nel caso concreto, 

Tribunale aveva respinto l'eccezione di decadenza, sollevata dalla 
'inanza, attribuendo valore di domanda ex art. 8 secondo comma 
ella legge alla domanda di pagamento inviata il 13 dicembre 1955 
alla CLAIPA all'agenzia di Bergamo della GRA, la quale aveva 
omunicato alla societ� di essere stata incaricata dello �stralcio di 
itte le pendente contabili amministrative dell'agenzia di Mantova, 

b.e era stata chiusa. 
La Corte ha giudicato fondato il rilievo dell'Amministrazione apellante, 
nel senso che la richiesta di pagamento presentata dalla creitrice 
alla agenzia di Bergamo non rientrava nella previsione delart. 
8 secondo comma, non potendo tale agenzia considerarsi preposta 
lla liquidazione -che non era ancora stata disposta -dell'agenzia 

Mantova. 

:enza della situazione patrimoniale passiva dell'Ente, ma nella necessit� 

i condizionare ad, una tempestiva richiesta -nell'interesse di un sollecito 

>mpimento delle questioni di liquidazione -la possibilit� di far valere, 

l fronte all'Organo liquidatore, qualunque credito (anche se certo e, co


mnque, riconosciuto), dovrebbe, inoltre, indurre a riesaminare le massime 

lottate dalla precedente giurisprudenza, non sembrando del tutto giusti


cata la netta distinzione di effetti fra la domanda giudiziale e la richiesta 

ragiudiziale rivolta all'Ent� prima della messa in liquidazione. 

Per quanto attiene al carattere perentorio del termine di cui all'arti


>lo 8, cfr., in senso conforme: Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1962, n. 122 

.n Foro Amm., 1962, I, 589) e Trib. Brescia, 6 giugno 1962 (in Foro Pad., 

l63, I, 488). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tuttavia, La Corte ha ritenuto che la richiesta �presentata all'ente 
quando questo era ancora in vita� esimeva la CLAIPA dal rinnovare 
la domanda in sede di liquidazi�me, sul duplice riflesso che 
l'ufficio liquidazioni ministeriale, all'atto della presa in consegna del 
patrimonio dell'ente, non poteva non essere venuto a conoscenza delle 
domande di riconoscimento di crediti proposte anteriormente alla 
messa in liquidazione dell'ente, e che il credito della CLAIPA era 
stato riconosciuto dalla GRA di Bergamo con la promessa, in data 
23 dicembre 1955, di un pronto pagamento. 

Ma, attribuendo valore anche alla domanda presentata all'ente 
debitore prima che ne fosse aperta la liquidazione (l'accertamento della 
sentenza denunciata, che l'agenzia GRA di Bergamo non era preposta 
alla liquidazione dell'agenzia di Mantova, non ha costituito oggetto 
di ricorso da parte della CLAIPA) e deducendo a sostegno della propria 
decisione il riconoscimento (peraltro contestato dalla Finanza) 
che l'ente, ancora in vita, avrebbe fatto del proprio debito, la Corte 
non si � bene attenuta alle norme di legge. 

Questa, invero, non pone in discussione l'esistenza del C�redito, ma 
contiene, nell'art. 8, una disposizione tassativa, all'osservanza della 

quale � condizionata la possibilit� di far valere il credito stesso in 

I 
I 
.� 

sede di liquidazione. 

Ai fini della conservazione e realizzazione del credito, non hanno, 
quindi, rilevanza la richiesta di pagamento rivolta dal creditore all'ente 
prima che ne venga disposta la liquidazione e nemmeno il riconoscimento 
che l'ente abbia fatto del proprio debito, solo valendo a evitare 
la decadenza dal diritto la domanda di riconoscimento di credito 
proposta a una gestione di liquidazione dell'ente stesso, sia che trattisi 
della gestione dell'ufficio ministeriale liquidazioni (art. 8 primo comma) 
sia di altra precedente (art. 8 secondo comma). 

N� alla soluzione accolta nella sentenza denunciata pu� arrecare 
conforto il principio affermato da questo Supremo Collegio con sentenza 
20 ottobre 1960 n. 2840, secondo cui, qualora sia stata presentata 
nei confronti di un ente pubblico (nella specie considerata, GRA) 
domanda giudiziale di riconoscimento di crediti o di rivendicazione o 
restituzione di cose, e nelle more del processo l'ente sia posto in liquidazione, 
i terzi interessati non sono tenuti a presentare alcun'altra 
domanda o istanza in forma amministrativa, ai sensi del secondo comma 
dell'art. 8 della legge n. 1404 del 1956, per il riconoscimento del 
loro diritto rispettivo. 

Il principio, di specie, � stato, invero, affermato � per l'ovvia considerazione 
che, esistendo gi� una domanda in forma contenziosa, 
l'ente pubblico, e per esso l'ufficio liquidazioni che gli succede, � gi� 
a conoscenza sia della esistenza del credito (o di denaro o di" cosa) sia 
della relativa richiesta del creditore �, ma, contrariamente a quanto 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

a ritenuto la Corte di appello, non � suscettibile di applicazione al 
aso concreto, in cui la CLAIPA nessuna domanda contenziosa ha 
roposto nei confronti dell'ente debitore. 

Non giustificato appare, perci�, l'accoglimento della domanda della 
~LAIPA, dal momento che la richiesta di pagamento alla GRA e 
asserito riconoscimento del credito sono anteriori alla legge 16 noembre 
1957 n. 1122, che ha disposto la liquidazione dell'ente, e la 
>ciet� ha richiesto il pagamento al Ministero per il tesoro con domanda 
1 agosto 1960, quando era scaduto il termine previsto, a pena di 
ecadenza, dal citato art. 8. 

L'accoglimento del primo mezzo importa l'assorbimento della semda 
censura, con cui, lamentando violazione dell'art. 1988 c. c. in 
~!azione all'art. 8 della legge n. 1404 del 1956, l'Amministrazione 
:corrente deduce l'irrilevanza del riconoscimento del credito della 
LAIPA, che la Corte del merito avrebbe erroneamente ravvisato in 
ota inviata il 23 dicmbre 1955 dall'agenzia GRA di eBrgamo alla 
i ciet�. 

La sentenza denunciata dev'essere, pertanto, cassata, con rinvio 
ella causa, per nuovo esame, ad altra Corte di appello, la quale si 
tterr�, decidendola, al seguente principio di diritto: � A norma delart. 
8 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, contenente la disciplina 
~nerale relativa alla soppressione, liquidazione e incorporazione di 
1ti pubblici, ai fini della conservazione dei crediti verso l'ente sopresso, 
posto in liquidazione o incorporato (nella specie, Gestione ragmppamenti 
autoveicoli), i creditori sono tenuti a presentare la propria 
omanda di riconoscimento di crediti all'Ufficio liquidazioni istituito� 
resso il Ministero per il tesoro nel termine perentorio stabilito dal 
rimo comma dell'articolo, tranne che l'abbiano gi� presentata a pre~
dente gestione di liquidazione dell'ente, gi� in corso alla data di 
1trata in vigore della legge. 

Sono, pertanto, irrilevanti, ai fini predetti, le richieste di pagaLento 
rivolte all'ente prima che ne sia stata disposta la liquidazione 
il riconoscimento del debito da parte dell'ente stesso .. -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III civ., 4 dicembre 1967, n. 2940 -
Pres. Giansiracusa -Est. De Santi's -P. M. Caccioppoli -Ministero 
dei Trasporti (avv. Stato Albisinni) c. Bonazzi e Vaghezzani (avv. 
Barillaro). 

ppalto -Appalto per l'esecuzione di lavori lun~o una linea ferroviaria Responsabilit� 
dell'appaltatore -Danni dipendenti dalla esecuzione 
dei lavori commessi in appalto e danni connessi all'esercizio ferro



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

viario -Obbligo dell'Amministrazione ferroviaria di adottare cau


tela e misure di sicurezza per il servizio ferroviario. 

(I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, art. 347; Capitolato per 
la esecuzione di lavori e ;forniture per conto dell'amministrazione delle FF. SS.; 
r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 2; art. 2043 c. c.). 
Responsabilit� civile -Norme di comune prudenza -Applicabilit� in 
tema di esercizio ferroviario. 

Responsabilit� civile -Cartelli segnalatori -Obbligo di apporli lungo 
la linea ferroviaria -Sussiste. 

Le norme della legge sui lavori pubblici (art. 347, legge 20 marzo 
1965, all. F) e del capitolato per l'esecuzione di lavori e forniture pe.r 
conto dell'Amministrazione delle Ferrovie delo Stato (artt. 18 e 19), 
attribuenti all'impresa aggiudicataria di un appalto qualsiasi responsabilitd 
per danni sia a terzi che a propri dipendenti, che possano verificarsi 
durante il corso dei lavori, trovano applicazione solo per i danni 
dipendenti dalla esecuzione dei lavori commessi in appalto. Nel caso 
di appalto concesso dall'Amministrazione ferroviaria per l'esecuzione 
di lavori lungo una linea ferroviaria, non possono considerarsi dipendenti 
dalla esecuzione dei lavori commessi in appalto i danni per fatti 
verificatisi in str�tta dipendenza dell'esercizio ferroviario (1). 

L'art. 2, comma 10 del Reg., r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, attua, 
nella specifica materia detl'esercizio ferroviario, il precetto generale 
che imp0ne a chiunque di conformare la propria attivitd alla comune 
prudenza, in modo tale da salvaguardare l'altrui incolumitd, precetto 
la cui inosservanza determina la responsabilitd per danni a norma 
.dell'art. 2043 c. c. (2). 

L'apposizione di cartelli segnalatori della presenza di operai lungo 

una linea ferroviaria rientra nelle misure di sicurezza e cautele volte 

(1-3) Nel senso che la concessione in appalto da parte delle FF. SS. 

dei lavori di manutenzione delle linee ferroviarie, con l'obbligo assunto 

dalla ditta appaltatrice di assumere a suo carico le conseguenze dei danni 

prodotti dai propri dipendenti o dal materiale impiegato, non esonera la 

amministrazione ferroviaria dalla responsabilit� per i danni subiti dagli 

operai della ditta appaltatrice per il fatto delittuoso imputabile ai dipen


denti delle FF. SS.: Trib. Genova, 3 aprile 1963, Riv. Inf. e Mal. Profess., 

1964, II, 97. 

Sulla responsabilit� solidale tra appaltatore e p. a. per danni derivati 

da fatto illecito dell'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori a lui appal


tati dalla pubblica amministrazione: Trib. Perugia lo giugno 1963, Rass. 

giur. Umbra, 1964, 71. 

Conf. Cass. 22 giugno 1966, n. 1604, Mass. Giur. it., 1966, 716 e Cass. 

23 giugno 1964, n. 1640, Mass. Giur. it., 1964, 540, le quali precisano che 

la noi;ma � riconducibile al generale obbligo del � neminem laedere � ed 

importa che il giudice ordinario, nel caso di danni subiti da terzi a causa 

dell'esercizio ferroviario, pu� accertare se ricorra la colpa dell'ammini



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 569 

: garantire la sicurezza del servizio ferroviario e, conseguentemente, ad 
!V�itare sinistri, e costituisce un obbligo di chi tale servizio gestisce e 
fo� dell'Amministrazione ferroviaria, che non pu� liberarsene trasfe
�endolo ad altri, trattandosi in sostanza di obbligo derivante da norma 
li ordine pubblico e perci� inderogabile, quale � quella dell'articolo 
~043 c. c. L'Amministrazione ferroviaria pu�, in base a norme contratuali 
e regolamentari, imporre all'appaltatore di curare l'apposizione 
li cartelLi segnalatori della presenza di operai, ma con effetti meranente 
interni e senza che da ci� possa derivare esonero di responsa>
ilit� verso i terzi, nei cui confronti continua ad essere obbligata alla 
idozione delle misure e delle cautele suggerite dalla scienza e dalla 
watica dell'e.sercizio ferroviario (3). 

(Omissis). -Con il primo mezzo di annullamento, la ricorrente 
~mministrazione denunzia la violazione e la falsa applicazione del'
art. 347 legge 20 marzo 1865 aU. F e degli artt. 18 e 19 del Capitoato 
per la esecuzione dei lavori e forniture per conto della Amminitrazione 
delle Ferrovie dello Stato, approvato con dd. mm. 3 maggio 
~ 14 luglio 1922, con le successive aggiunte e varianti, nonch� la vioazione 
e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c. c. 
A fondamento della predetta denunzia di errori giuridici si sostiene 
he le disposizioni della legge sui lavori pubblici (art. 347) e del Ca>
itolato (art. 18 e 9) sopra enunciati escludano la configurabilit� di 
ma obbligazione dell'Amministrazione ferroviaria, attribuendo all'im>
resa aggiudicataria qualsiasi responsabilit� per danni sia a terzi che 
.i propri dipendenti, che possano verificarsi durante il como dei lavori. , I 
' La censura � infondata. Essa poggia invero su di un presupposto 
nconsistente ed escluso, in fatto, dalla sentenza impugnata, quello 
io� che i danni del cui risarcimento si discute, abbiano origine e causa 
trazione, ossia sindacare l'idoneit� o non delle misure adottate e dei 
aezzi impiegati a tutela di un normale svolgimento del servizio; con 
iferimento alla sindacabilit� della idoneit� delle misure adottate, nel 
aso di danni subiti da terzi, Cass. 15 giugno 1961, n. 1390, Giust. civ., 
, 1120; App. Genova, 13 ottobre 1955, Temi genovesi, 124. -In altre 
entenze si afferma che la norma pone un limite al potere discrezionale 
lella pubblica amministrazione: Cass. 9 aprile 1954, n. 1117, e Cass. 
:9 maggio 1954, n. 1781, Resp. civ., 1954, 508; nel senso invece che l'acceramento 
della colpa dell'amministrazione deve essere rapportato alle pecuiari 
e concrete emergenze del caso e che esso non pu� condurre a sindaare 
perfino il campo tecnico, riservato alla discrezionalit� dell'amminitrazione; 
Cass. 8 maggio 1952, n. 1306, Resp. civ., 1952, 507. 
Sempre sull'_art. 2 r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, App. qagliari, 
:4 agosto 1957, Rass. giur. sarda, 1959, 351; App. Firenze, 9 gennio 1956, 
lep. Foro it., 1956, 1059; App. Firenze, 18 aprile 1955, Rep. Foro it., 
955, 893. 
V. FIDUCCIA 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nei lavori che la Amministrazione ferroviaria aveva commesso in appalto 
alla mpresa Massai. 

Solo per i danni dipendenti dalla 'esecuzione dei lavori possono 
invero trovare applicazione le norme, di cui si lamenta la disapplicazione, 
che ne addossano la responsabilit� alla impresa appaltatrice. Del 
resto la stessa Amministrazione ha riconosciuto nel ricorso e pi� ancora 
nella memoria e nella discussione ora.le, che restano fuori delle fattispecie 
legali delle norme citate, le ipotesi di danni per fatti interessanti 
l'esercizio ferroviario in s� e per s� inteso. 

Orbene nel caso in esame � pacifico, e si trova affermato espressamente 
nella sentenza impugnata, sicch� ha potuto essere enunciato 
anche nella esposizione dei fatti che precede queste considerazioni, che 
il Vaghezzani fu investito e travolto da un treno in corsa. 

Si tratta dunque di fatto verificatosi in stretta dipendenza ed a 
causa dell'esercizio ferroviario, senza che questo dato di fatto incontrovertibile 
possa subire alterazione o modifica per la circostanza che 
il Vaghezzani si trovava lungo la linea ferroviaria per eseguire dei 
lavori commess iin appalto alla impresa Massai, di cui era dipendente. 

Le precedenti considerazioni rendono superata ogni altra questione, 
in particolare sulla esattezza delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata. 


Con il secondo motivo di ricor.so, la Amministrazione dei trasporti, 
Ferrovie dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione delle 
stesse norme enunciate nel primo mezzo, nonch� dell'art. 17 del Capitolato 
Generale Amministrativo di appalto per le ferrovie dello Stato 
e dell'art. 75 del regolamento sui segnali delle Ferrovie dello Stato, 
e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi 
dell'art. 360, n. 3 e 5 c. p. c. sostenendo quanto appresso. 

La Corte di Bologna ha ravvisato la colpa della Amministrazione 
nel non avere esercitato la necessaria sorveglianza per assicurare, 
da un lato, il collocamento dei cartelli di segnalazione � S � lungo 
il tratto della linea ferroviaria interessata dall'esecuzione dei lavori 
affidati alla impresa Massai, finch� vi fossero operai inviati a lavorare 
sulla linea, come appunto nel giorno del sinistro e, dall'altro, per 
impedire l'accumulo di pietrame in mezzo ai binari ed il persistere 
di detto accumulo, che il Vaghezzani ed un altro operaio stavano eliminando 
al momento del sinistro. 

Nel configurare in tal modo la colpa della Amministrazione, la 
corte di merito ha innanzi tutto errato nel ravvisare un obbligo di 
sorveglianza sull'operato dell'appaltatore in base all'art. 17 del Capitolato, 
laddove tale disposizione dava una facolt� ma non sanciva un 
obbligo di sorveglianza a carico delle Ferrovie dello Stato. 

La corte di Bologna ha inoltre errato in quanto che non ha considerato 
che la apposizione dei cartelli segnalatori della presenza di 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

perai addetti ai lavori lungo la linea incombeva all'appaltatore, a 
.orma dei citati artt. 18 del Capitolato e 75 del Regolamento segnali. 

Se avesse tenuto presente ci� ed avesse considerato che, a causa 
.ell'inosservanza di tale obbligo, due dipendenti della impresa Massai 
rano stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo, la corte avrebbe 
ovuto necessariamente escludere la responsabilit� della Amminitrazione. 


Anche queste censure vanno disattese in quanto che se � vero 
he la motivazione della corte di Bologna non � esente da qualche 
1enda, si tratta tuttavia di vizi che non inficiano nella sostanza la 
ecisione impugnata. 

Come si � gi� ricordato, occupandosi del primo mezzo di annulla1ento, 
l'evento di danno che ha dato origine alla causa si verific� nel 
e>rso ed a causa dell'esercizio ferroviario. 

Orbene l'art. 2, comma 1, del Regolamento approvato con r. d. 31 
ttobre 1873, n. 1687, prescrive che nell'esercizio delle ferrovie si 
ebbano prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite 
alla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque 
cnistro. 

Questa disposizione non fa che attuare, nella specifica materia 

ell'esercizio ferroviario, il precetto generale che impone a chiunque 

i .conformare la propria attivit� alla comune prudenza, in tal modo da 

1lvaguardare �l'altrui incolumit�, precetto la cui inosservanza deter


tina la .responsabilit� per danni a norma dell'art. 2043 c. c. 

Tra le misure e le cautele per prevenire ed evitare sinistri va com


resa la apposizione di cartelli segnalatori della presenza di operai 

mgo la linea ferroviaria, per determinazione della stessa Ammini


:razione oltre che per il disposto del regolamento relativo ai segnali. 

La apposizione di cartelli suddetti, volta a garantire la sicurezza 

el servizio ferroviario e, conseguentemente, ad evitare sinistri costi


1isce pertanto un obbligo di chi tale servizio gestisce e cio� della 

mministrazione ferroviaria, che non pu� liberarsene trasferendolo ad 

ltri, trattandosi in sostanza di obbligo derivante da norma di ordine 

llbblico e perci� inderogabile, quale � quella dell'art. 2043 c. c. 

Ne consegue che non ha violato alcuna norma di legge ma questa 

:i esattamente applicata, la corte di Bologna rilevando che la Am


.inistrazione poteva imporre, in base a norme contl'attuali e regola


.entari, come fece nella specie all'appaltatore di curare la apposizione 

~i cartelli segnalatori della presenza di operai, ma con effetti mera


ente interni e senza che da ci� potesse derivare esonero di responsa


lit� verso i terzi. 

Nei confronti di questi e per garantirne la incolumit�, la Ammi


strazione continuava ad essere obblig.ata alla adozione delle misure e 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

delle cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica nell'esercizio ferroviario. 


La Amministrazione avrebbe dovuto assicura~si quindi che gli 
obblighi imposti all'appaltatore venissero adempiuti ed, in mancanza, 
adottare diretamente le cautele necessarie, evitand~ che vuoi per il 
modo in cui i lavori erano eseguiti vuoi per la mancata segnalazione 
degli stessi, l'esercizio ferroviario si svolgesse in situazione di insicurezza 
sa dei viaggiatori sia di quanti, per ragion di lavoro o per altro 
motvo si trovavano lungo la linea percorsa dai treni. 

Da quanto innanzi consegue la irrilevanza del fatto che altri dipendenti 
della impresa Massai fossero stati ritenuti colpevoli di omicidio 
colposo. 

La responsabilit� penale di costoro e la correlativa responsabilit� 
civile della impresa Massai non escludono invero la concorrente responsabilit� 
della Amministrazione. 

Ed � anche irrilevante che la corte di merito abbia ravvisato un 

generale obbligo di vigilanza sull'operato dell'appaUatore desumen


dolo dall'art. 17 del Capitolato �che faculta, ma, in verit�, non obbliga 

la amministrazione appaltante a nominare un sorvegliante pe11ch� invi


gili sulla esecuzione delle opere commesse all'appaltatore. 

Invero, come � opportuno ribadire, la Amministrazione pu� o non 
pu� nominare :il sorvegliante a ,sua scelta, ma � tenuta comunque ad 
adottare tutte le misure necessarie per evitare sinistri derivanti dall'esercizio 
ferroviario. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 marzo 1968, n. 957 -Pres. Boccia 
-Est. Cusani -P. M. Caccioppoli (conf.). -Lehner. (avv. Merlino) 
c. Ministero Difesa Esercito (avv. Stato Salto). 

Responsabilit� civile -Nesso di causalit� tra omissione ed evento dannoso 
-Obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso -Necessit� Fattispecie 
in tema di appalto per recupero ordigni bellici. 

(c. c., art. 2043; c. p., artt. 40, 43). 
Responsabilit� civile -Condotta omissiva -Principio di neminem laedere 
-Applicabilit� -Limiti. 

(c. c., art. 2043). 
Am.ministrazione pubblica -Circolari -Efficacia -Idoneit� a far sorgere 
diritti soggettivi nei terzi -Esclusione. 

Una condotta meramente omissiva pu� e'ssere considerata come 
causa dell'evento dannoso, e quindi fonte di responsabilit� per danni, 
soltanto quando sussista un obbtigo giuridico di impedire l'evento me



I 
l 
' 

t 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 

:esimo. Si deve escludere pertanto lo stesso nesso di causalit� mateiale 
tra la omissione, da parte degli organi dell'Amministrazione comri,
ittente, di un'attivit� di vigi'Lanza in ordine ai rispetto delle misure 
:i sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice di 'Lavori di disattivaione 
di ordigni beliici e l'evento dannoso (scoppio di un ordigno), 

!Uando non sia dimostrata l'esistenza di uno specifico obbligo giuidico 
di impedire l'evento medesimo, gravante sull'Amministrazione 
iei diretti confronti del titolare dell'interesse del'La cui lesione si 
ratta (1). 

Il principio del neminem laedere non implica, di per s�, anche 
in generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione dei 
'.iritti assoluti dei terzi con 't'interrompere serie causati originate e 
viluppantisi al di fuori della propria sfera (2). 

Un siffatto obbligo dell'Amministrazione non pu� neppure farsi 
:iscendere da una circolare con 'La quale erano state impartite agli 
rgani dell'Amministrazione medesima istruzioni di esercitare una 
ri,tensa vigilanza sui cantieri delle ditte appaltatrici, perch� le circoiri 
esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i 
'ari uffici ed i loro funzionari e non sono fonti di diritti soggettivi 

favore dei terzi, n� di obblighi a carico dell'Amministrazione (3). 

(Omissis). -Nel formulare, poi, le rimanenti doglianze -seondo 
le quali nel comportamento del personale militare cui competeva 

:1 vigilanza sull'operato dell'appaltatore sarebbero da ravvisarsi in 
gni caso gli estremi della colpa per essere essi venuti meno all'osseranza 
sia del generico dovere di .cautela derivante dalla regola del 
neminm 'La.edere � sia delle specifiche disposizioni per un'intensa 
igilanza sui cantieri gestiti dai privati, contenute nella ricordata cirolare 
ministeriale -i ricorrenti in buon sostanza si riportano alla 
OTmula adottata dall'art. 43 c. p. per definire l'elemento psicologico 

(1-3) Spunti in� tema di condotta omissiva, nesso di causalit� con l'eento 
dannoso e colpa per inosservanza di ordini o discipline. 

1. -La sentenza in rassegna rappresenta notevole interesse soprattutto 
er la singolarit� della fattispecie, che ha offerto alla Cassazione l'occaione 
di puntualizzare alcuni concetti in tema di causalit� e di colpa "in 
elazione ad una condotta meramente omissiva. 
I fatti rilevanti della causa possono cosi sintetizzarsi. L'Amministraione 
della Difesa aveva affidato ad una impresa privata l'appalto dei 
1vori per la disattivazione ed il recupero di ordigni esplosivi. Nel corso 
i tali lavori uno degli ordigni esplose producendo danni. Nelle :liasi di 
ierito del giudizio per risarcimento instaurato dai danneggiati fu accertato 
on giudizio incensurabile in Cassazione che il rapporto intercorso fra la 
.mministrazione e l'Impresa suaccennata aveva natura di appalto e non di 

locatio operarum � e fu esclusa la sussistenza di un obbligo contrattuale 
ell'Amministrazione di presiedere alle misure atte ad assicurare l'incolu1it� 
del personale. In Cassazione i privati danneggiati deducevano che la 


574: RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
del delitto colposo, nella quale l'antidoveroS'it� della condotta risulta 
collegata alla inosservanza non solo di leggi o regolamenti ma anche 
di ordini o discipline. Essi, infatti, deducono o presuppongono, che, 
quali che siano la natura, il carattere e la sfera di applicazione delle 
invocate disposizioni ministeriali, queste non possono non essere ricomprese 
fra gli � ordini � di cui al citato art. 43 c. p. 

Per vero l'assunto dei ricorrenti trova riscontro nella dottrina 

e nella giurisprudenza formatesi nei primi tempi di applicazione del 

Codice Zanardelli, nel quale la formula adottata in quello francese 

ed in quello sardo, che prevedeva l'inosservanza di regolamenti, fu am


pliata con la ulteriore indicazione di � ordini e discipline �. 

Sulla base di una sentenza del 6 dicembre 1899, nella quale si 

insegn� che la nuova formula era comprensiva di �ogni e qualsiasi 

disposizione di carattere pubblico o privato intesa a fissare norme di 

Amministrazione, la quale si era contrattualmente riservata la facolta di 

controllare i lavori per il solo fine della tutela lei propri interessi, aveva, 

con una circolare, disposto che propri tecnici qualificati dovessero svol


gere opera di controllo, anche a fini di sicurezza, sui cantieri delle private 

ditte appaltatrici. Nel mancato espletamento di tale funzione di vigilanza 

da parte dei dipendenti dell'Amministrazione i ricorrenti ravvisavano un 

comportamento colposo degli organi dell'Amministrazione medesima, ed in 

tale comportamento, delle cui conseguenze quest'ultima era tenuta a rispon


dere, individuavano una delle cause del'incidente verificatosi. 

La Corte di Cassazione ha inquadrato la censura sollevata dai ricor


renti nell'ambito della nozione, contemplata dall'art. 43 c. p., di colpa 

per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ed ha proceduto 

ad una duplice indagine, innanzitutto sulla possibilit� di qualificare la 

circolare invocata dai ricorrenti come � ordine o disciplina � ex art. 43 c. p. 

ed in secondo luogo sulla configurabilit� -a prescindere dall'imputazione 

psicologica dell'evento dannoso -di un nesso di causalit� tra l'omissione 

consistente nella dedotta inosservanza della cennata circolare e l'incidente 

verificatosi. 

Per comodit� espositiva sembra opportuno commentare prima breve


mente le considerazioni svolte nella sentenza in ordine alla seconda delle 

due questioni predette. 

2. -La Corte Suprema ha esattamente rilevato che la condotta ascritta 
ai dipendenti dell'Amministrazione si concretava in una omissione di vigilanza, 
consistente non tanto in un � aliud agere � ma piuttosto in una mera 
inerzia. Ed ha osservato che, con carattere di .priorit� rispetto alla qualificazione 
di detta condotta come colposa o meno, si poneva il problema di 
stabilire la esistenza di un rapporto di causa ad effetto tr� la condotta 
medesima e l'evento dannoso. Trattandosi di mera omissione, tale nesso di 
causalit� non poteva essere accertato -ha ritenuto la Cassazione -mediante 
un semplice criterio naturalistico, applicabile soltanto in relazione 
ad un comportamento attivo, ma mediante un giudizio di valore in ordine 
alla sussistenza della violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento 
dannoso, incombente sui dipendenti dell'Amministrazione. 
La Corte Suprema, richiamandosi all'art. 40 c. p., si � rifatta pertanto 
alla concezione normativa dell'omissione. L'opinione che di causalit� della 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 575 

�rudenza e di cautela dell'operato umano�, si ritenne che nella previione 
della norma rientrasse qualsiasi ordine volto a disciplinare atti
�it� individuali o sociali, qualunque ne fosse -privata o pubblica a 
fonte o -di polizia o di servizio -il �carattere. 
Peraltro tale nozione delle cautele da ritenersi doverose indipen:
entemente da regole di circospezione suggerita dall~ comune espeienza 
� stata via via attenuata, �anche se non dichiaratamente, dalla 
tessa dottrina che l'aveva recepita all'inizio del secolo. In quella pi� 
ecente ed autorevole poi, ogni riferimento ad ordini privati o di serizio 
� stato abbandonato indicandosi, invece, come fonte delle cautele 

specifiche. o tipizzate� solo l'Autorit� facendo esplicito riferimento 
Ila loro � efficacia cogente�. 

Ma nella specie tale questione non assume rilievo posto che non 
l'imputazione psicologica dell'evento dannoso che viene in consideazione, 
bensi quella materiale. Non si tratta, cio�, di verificare se 

missione possa parlarsi soltanto in senso normativo, come mancato impeimento 
di un evento che�si aveva l'obbligo giuridico di impedire, �, almeno 
ll piano del diritto positivo, pressoch� unanime, concernendo le divergen~ 
tra i vari autori soprattutto la nozione di omissione in senso extra o 
1eta giuridico (cfr. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, Milano, Giuffr�, 1947, 
ol. 2�, p. 42 segg.; VANNINI, Manuale di dir. penale, Parte generale, 
irenze, 1948, p. 133 segg.; MAGGIORE, Diritto Penale, Bologna, 1955, vol. 10, 
>mo 10, p. 260 segg.; PANNAIN, Manuale di dir. Penale, Torin,o, 1950, 
ol. 1, p. 214, 215; ANTOLISEJ, Manuale di dir. penale, Milano, 1949, p. 145 
~gg.; MANZINI, Trattato di dir. penale italiano. Torino, 1948, vol. 10, p. 600 
!gg.; SALTELLI e ROMANO DI FALCO, Commento teorico pratico del nuovo 
>dice penale, Roma, 1930, voL Io, n. 107; ROVELLI, La responsabilit� civile 
:i fatto illecito, Torino, 1964, p. 187; MAIORCA, La colpa civile, in Encicloedia 
del diritto, vol. VII, p. 603 segg.). Akuni Autori (SALTELLI e ROMANO, 
;>. e luogo cit.; PANNAIN), ritengono tuttavia che la fattispecie contemplata 
~ll'art. 40 cpv. c. p. (mancato impedimento di un evento che si ha 
lbbligo giuridico di impedire) costituisce soltanto un caso particolare di 
nissione causale, disciplinata invece, in via g�enerale, dal primo comma 
~Ilo stesso articolo. PANNAIN formul�a l'esempio di un ferroviere che omette, 
~ima della partenza di un treno, di chiudere lo sportello di una vettura, 

che un viaggiatore appoggiandovisi precipita e muore, e di un milite 
,rroviario, il quale, passando per la vettura, omette di impedire che il 
.aggiatore si appoggi allo sportello lasciato aperto dal ferroviere. Nel 
:imo caso, il ferroviere avrebbe cagionato l'evento omettendo di chiudere 
sportello (e si rientrerebbe nell'ipotesi del primo comma dell'art. 40 
p.), mentre nel secondo caso il milite ferroviario non avrebbe cagionato 
!Vento, ma semplicemente omesso di impedirlo �e, poich� aveva il dovere di 
1pedirlo, � punito come se lo avesse cagionato (in applicazione del capo~
rso dell'art. 40 c. p.) .. Tale distinzione non � condivisa da altri Autori 
}RISPIGNI, op. e loc. cit.); comunque, la sentenza in rassegna afferma che 
!rch� l'omissione possa assurgere a rilevanza causale occorre individuare 
un vero e proprio obbligo di impedire l'evento l�amentato, gravante sul 
1ggetto cui si imputa l'omissione, cio� di una situazione soggettiva passiva 
lui nei diretti confronti del titolare dell'interesse della cui lesione si 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

una condotta produttica di un evento dannoso sia o meno antidoverosa; 
ma deve, invece, accertarsi innanzitutto se il lamentato evento 
potesse ritenersi o meno causalmente rapportabile al denunciato comportamento 
omissivo dei dipendenti della P. A. 

Invero, come si � gi� accennato, ai dipendenti della P. A. convenuta 
viene ascritta una omissione di attivit�; di vigilanz ae non gi� � 
una azione. E ~almeno quando, come nella specie, l'omissione consiste 
in una vera e propria inazione piuttosto che in un � aliud agere � 
-il problema riguardante la fonte e la natura del dovere di agire che 
si assume violato incide sul momento oggettivo del fatto prima ancora 
che sulla qualificazione della condotta; cio� sul rapporto di causalit� 
materiale prima che sull'elemento psicologico. 

Il riconoscimento del rapporto da effetto a causa tra un fenomeno 
ed una antecedente e condizionante condotta dell'uomo trova base sul 

tratta, per la quale egli fosse tenuto a prestare attivit� volta a proteggere 

proprio ,quel medesimo interesse �. 

Pur senza volersi addentrare nella cennata questione relativa all'interpretazione 
dell'art. 40 c. p., la surriferita affermazione della Corte Suprema 
pu� ritenersi senz'altro esatta, per lo meno con riferimento alla fattispecie 
sottopostale. Invero, non si trattava qui di una omissione inerente alle 
modalit� di svolgimento di una determinata attivit� intrapresa dall'Amministrazione, 
come nel caso esemplificato dal PANNAIN del ferroviere che 
omette di chiudere la porta della carrozza di un treno. In una siffatta 
ipotesi l'omissione acquista il carattere di connotato di un comportamento 
attivo, nel quale (trattandosi di materia in cui operano criteri di cosiddetta 
discrezionalit� tecnica e non amministrativa) l'Amministrazione, e 
per essa i ,suoi organi, sono tenuti all'osservanza delle regole di comune 
prudenza e diligenza e delle eventuali norme regolamentari e disciplinari, 
dovendo tale attivit� svolgersi nel rispetto del precetto del neminem laedere 

(cfr., da ultimo, Cass. 25 luglio 1966, n. 2039, Rep. Foro it., 1966, voce 

responsabilit� civile n. 225; Cass. Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2482, in 

questa Rasserma, 1966, 1, 46, e, in dottrina, QUARANTA, Osservazioni in tema 

di discrezionalit� e di responsabilit� della pubblica amministrazione, ivi, 

1966, 1, 47). � chiaro che, in questo caso, l'omissione di un � jacere � 

imposto, oltre che da norme regolamentari, anche da semplici principi di 

comune prudenza, � idonea non soltanto a qualificare il comportamento 

sotto il profilo dell'imputabilit� psicologica ma anche sotto il profilo del 

semplice rapporto di causalit� materiale. A ben vedere, per�, il dovere di 

osservare le cennate regole di prudenza e norme tecniche trova a sua 

volta e primieramente radice nell'obbligo di rispettare il procetto del nemi


nem laedere nello svolgimento di una determinata attivit�. 

Ma ben diversa � la situazione esaminata dalla Corte Suprema, nella 
quale l'omissione si riferiva non alle modalit� dello svolgimento di una 
attivit� ma alla totale astensione da qualsiasi attivit� in un determinato 
settore. � allora evidente la necessit� di individuare in primo luogo la 
esistenza di un obbligo giuridico per i'Amministrazione di. svolgere tale 
attivit� che, nella specie, per le dedotte sue caratteristiche di vigilanza 
e di controllo, avrebbe dovuto essere diretta proprio al fine di impedire 
eventi dannosi. Ovviamente, l'obbligo di impedire siffatti eventi non poteva 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 577 

>iano naturalistico solo se essa consiste in un �comportamento attivo 
lirettamente produttivo di una modificazione del mondo circostante. 
;e, al contrario, si risolve in mera inerzia, essa pu� essere assunta 
:ome causa di un evento soltanto supplendo al dato naturalistico con 
m giudizio normativo di equivalenza, che nel nostro ordinamento poitula 
la violazione di un � obbligo giuridico � di impedire l'evento 
nedesimo, potendo eventualmente le acute critiche mosse autorevolnente 
in dottrina alla norpia di cui al'art. 40 c. p. essere condivise 
ie iure condendo ma non sul piano del diritto positivo, nel quale la 
lozione normativa della causalit� dell'omissione � esplicitamente an:
orata all'inadempimento di un obbligo. 

Ci� comporta che in caso di inazio;ne la precisa definizione del 
apporto di contraddizione fra comportamento e norma .condiziona es


caturire per l'Amministrazione dal semplice precetto del neminem laedere, 
1otendo tale precetto acquistare rilevanza, in relazione ai principi di co1une 
prudenza ed ille norme tecniche di sicurezza da osservarsi nello 
volgimento dell'attivit� di controllo, soltanto una volta che si fosse 
-rima accertata l'esistenza dell'obbligo di esercitare l'attivit� medesima, 
bbligo che si immedesimava poi (data la rilevata natura di detta atti"
it�) nel dovere giuridico di impedire l'evento, di cui al capoverso del'
art. 40 c. p. (di ~ui pertanto la menzionata irrilevanza, a questi effetti, 
ella questione di interpretazione di tale norma, dibattuta in dottrina). 
,'obbligo di cui trattasi doveva conseguentemente trovare necessario fon:
amento, sul piano contrattuale o extra contrattuale, in un precetto 
iverso da quello generico del neminem laedere. E naturalmente, perch� 
i violazione di un siffatto precetto potesse far sorgere nei terzi il diritto 
1 risarcimento del danno, era necessario che si trattasse di un obbligo 
ui corrispondesse nei terzi interessati una posizione di diritto soggettivo 
erfetto (1). 

3. -La Corte Suprema, dopo aver dato �atto che, in base alle insindaabili 
statuizioni di�fatto dei giudici di merito, era da escludersi un obbligo 
ontrattuale dell'Amministrazione della Difesa di esercitare l'attivit� di 
ontrollo di cui trattasi, ha esaminato se un siffatto obbligo potesse trarre 
rigine dalla circolare invocata dai ricorrenti. Tale possibilit� � stata 
sattamente esclusa dalla Cassazione in applicazione del ben noto principio 
(1) Sul problema qui trattato si segnalano, anche se non esattamente in termini, 
pronunce citate nella sentenza annotata (Cass., 10 novembre 1952, SAITTA, Riv. 
�en,. 1953, 2, 56; Cass. 4 febbraio 1960, n. 171, Resp. civ., 1960, 1, 402; Cass. 24 genaio 
1966, n. 296, Rep. Foro it., 1966, voce Responsabilit� civile, n. 352; Cass.. , 31 lulio 
1956, n. 3005, Faro pad., 1957, 1, 411; e, da ultimo, la sentenza Cass. 10 giuno 
1967, n. 1306 (in questa Rassegna, 1967, 1, 991, ed ivi ampia nota di precedenti). 
fr. pure, per notevoli analogie, Cass., 14 febbraio 1966, n. 440 (in questa Rassegna, 
~66, 1, 124), ove si afferma che il mancato esercizio da parte dell'Amministrazione, 
l violazione di una circolare, della facolt� di sospendere l'esecuzione di un contratto 
l appalto in corso nel luglio 1943 non pu� essere posto (per l'inidoneit� di una 
ircolare a far sorgere diritti soggettivi privati) in rapporto di causalit� con l'evento 
annoso, consistente nella requisizione e distruzione del cantiere dell'impresa appal1trice. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

senzialmente la possibilit� di comprendere il .primo nella serie causale 
dell'evento. Consegue ancora che l'indagine relativa non pu� essere 
limitata alla ricerca di un generico connotato di non qualificata antidoverosit� 
o riprovevolezza, ma deve tendere alla precisa individuazione 
di un vero e proprio � obbligo � di impedire l'evento lamentato, 
gravante sul soggetto cui si imputa l'omissione, cio� di una situazione 
soggettiva passiva di lui nei diretti confronti del titolare dell'interesse 
della cui lesione si tratta per la quale egli fosse tenuto a prestare attivit� 
volta a proteggere proprio quel medesimo interesse. Ed un tale 
orientamento, infatti, ha gi� avuto occasione di manifestare questa 

S. C. in sede penale con la sentenza 10 novembre 1952 rie. Saitta 
(cifr. anche, per qualche riflesso. Cass. 171/60 e 296/66). 
Sul punto va intanto rilevato che il principio del � menimen laedere 
� mentre importa il dovere di improntare le proprie azioni alla 

che le circolari esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni 

tra gli uffici ed i loro funzionari e non fanno sorgere nei terzi alcun 

diritto soggettivo (cfr., al riguardo, in giurisprudenza, i precedenti citati 

nella sentenza in Rassegna: Cass., 18 marzo 1957, n. 936, Giust. civ., 1958, 

1, 339; Cass. 29 gennaio 1960, n. 125, ivi, 1960, 1, 1233; Cass., 16 gen


naio 1962, n. 64, Foro pad., 1962, 1, 310; Cass., 17 dicembre 1962, n. 3385, 

Rep. Foro it., 1962, voce circolare n. 2; Cass., 28 ottobre 1966, n. 2693, 

Giust. civ., 1967, 1, 14; da ultimo, in questa Rassegna, Cass., 14 febbraio 

1966, n. 440, ivi, 1966, 1, 124; Cass. 12 luglio 1966, n. 1846, ivi, 1966, 1, 

1003. In dottrina, cfr. GIANNINI, M. S., voce Circolare, Enciclopedia del 

diritto, voi. VII, pag. 1). 

A ragione la Corte Suprema ha poi sottolineato che l'attivit� di vigi


lanza prescritta al personale militare con la menzionata circolare rientrava, 

comunque, nell'esercizio di un funzione di polizia genericamente demandata 

all'Amministrazione in subiecta materia, e quindi nell'esplicazione di poteri 

tipicamente discrezionali (nel senso di discrezionalit� amministrativa vera 

e propria e non di mera discrezionalit� tecnica). Talch� neppure sotto que


sto profilo era configurabile un vincolo giuridico dell'Amministrazione, cui 

corrispondesse un diritto soggettivo del privato interessato (cfr., al riguardo, 

Cass., 30 maggio 1966, n. 1417, Rep. Foro it., 1966, voce responsabilit� civile, 

n. 226. In dottrina, cfr. ALESSI, La responsabilit� della pubblica amministrazione, 
Milano, Giuffr�, 1951, p. 349). 
4. -La sentenza in rassegna lascia aperto il problema se, nel caso che 
fosse stato configurabile un obbligo giuridico dell'Amministrazione di svolgere 
la attivit� di controllo di cui trattasi e fosse stata quindi ipotizzabile 
una omissione rapportabile come causa all'evento dannoso, la violazione 
delle disposizioni della menzionata circolare sarebbe stata idonea a qualificare 
la condotta dei dipendenti dell'Amministrazione siccome colposa per 
inosservanza di ordini o discipline. La Corte Suprema si � infatti limitata 
ad accennare ad alcuni orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi a 
siffatta forma di colpa senza poi prendere posizione sulla questione, ritenuta 
assorbita dalla affermata mancanza di un nesso di causalit� materiale 
tra omissione ed evento. 
In dottrina alcuni autori hanno ritenuto che la nozione di � ordini � e 

� discipline � ai sensi dell'art. 43 c. p. comprenda le norme disciplinari det

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 579 

autela necessaria ad evitare che le modificazioni del mondo esterno 
a esse prodotte abbiano risultati pregiudizievoili per i diritti assoluti 
ei terzi -non implica, di per s�, anche un generale ed incondizioato 
dovere di a protezione di quegli stessi diitti 
con l'interrompere serie causali originate e sviluppantisi al di 
llori della propria sfera (cfr. Cass. 3005/56). Non � quindi ad esso 
he pu� farsi riferimento per l'individuazione di un obbligo di interento 
la cui inosservanza possa integrare la nozione normativa di causa 
i un evento lesivo. Al contrario si deve caso per caso accertare la 
sistenza di un vincolo giuridico -derivante o direttamente dalla 
~gge o da uno specifico rapporto -intercorrente tra il titolare delinteresse 
leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione per 

on averla impedita. 

Una diversa impostazione -attraverso il meccanismo della re


ponsabilit� indiretta -avrebbe come assurdo corollario di rendere 

1te sia da pubbliche che private Amministrazioni ai propri dipendenti 

cfr. SALTELLI e ROMANO, op. cit., vol. 10, n. 125, p, 269; MANZINI, op. cit., 

ol. 1�, p. 701; ANTOLISEI, op. cit., p. 194). Altri ha osservato che �se fra 

regolamenti, gli ordini, le discipline richiamate nella formula normativa 

. considerano anche (e sembra impossibile contestarlo) i regolamenti ecc. 

on giuridici, una data condotta sar� colposa a cagione dell'inosservanza 

i una di tali regole, solo se la trasgressione si sostanzi in un difetto 

i precauzioni doverose. Solo, cio�, se alla stregua dei criteri della rappre


mtabilit� e dell'evitabilit�, al regolamento, all'ordine, alla disciplina vada 

iconosciuta una finalit� preventiva e l'evento realizzato rientri tra quelli 

lle in tal modo si mira a prevenire. Chi pensasse diversamente, finirebbe 

Jll'attribuire al privato, per esempio all'imprenditore nell'ambito della 

lienda, il potere di estendere l'ambito di una incriminazione a suo piaci


1ento � (GALLO, Colpa penale, Enciclopedia del diritto, vol. VII, 641). 

Nel caso concreto, ove si tenga presente quanto � stato autorevolmente 

Efermato circa l'impossibilit� di precisare la nozione di circolare in senso 

>stanziale data la variet� degli atti che possono essere notificati mediante 

ircolare (GIANNINI, op. cit., p. 3), sembra che la soluzione del problema 

i la violazione della menzionata circolare nello svolgimento della ipotizzata 

ttivit� di controllo potesse rendere la condotta dei dipendenti dell'Ammi


istrazione colposa per inosservanza di ordini o discipline non possa pre


:indere dalla conoscenza e dall'esame dello specifico contenuto della circo


1re di cui trattasi. In via di principio, una volta che sussistesse il presup


osto dell'esistenza di un obbligo giuridico allo svolgimento dell'attivit� di 

mtrollo, non sembra che potrebbe negarsi alle istruzioni tecniche impartite 

all'Amministrazione ai propri dipendenti l'efficacia propria di ordine o 

isciplina in relazione alla qualificazione psicologica della condotta dei 

ipendenti medesiini, quanto meno, se non in virt� della sola forza cogente 

ella norma in quanto tale, quale codificazione di massime di comune 

rudenza e perizia tecnica, idonea ad attribuire a queste ultime particolare 

alidit� ed attendibilit� per l'autorevolezza e la competenza tecnica del-

L fonte. 
FRANCESCO ARGAN 


580 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un soggetto (padrone o committente) civilmente responsabile di. un 
evento nonostante che egli non avesse alcun obbligo di impedirlo; cio� 
di addebitargli le conseguenze del fatto .fil un terzo o anche quelle di 
un fortuito in base ad una inazione del tutto lecita �se rapport�ata alla 
sua personale condotta; e ci� solo in ragione della mancata attuazione 
da parte di un suo �dipendente di uno spontaneo e magari puramente 
filantropico suo intento di intervento protettivo. Ancor pi� insormontabili 
ostacolii concettuali e dogmatici si frappongono nel caso, che qui 
interessa, dell'ente pubblico, giacch� la dinamica della rappresentanza 
organica non consente in alcuna guisa di ipotizzare in capo ad un suo 
organo (in quanto tale) un obbligo giuridico verso i consociatli che non 
sia la proiezione di un identico obbligo gravante sull'ente stesso. 

Orbene nella specie � da escludersi la sussistenza di un obbligo 
di intervento della P. A. nelle operazioni eseguite dall'appaltatore, 
anche se ci si riferisce all'invocato Foglio d'Ordine della Direzione 
Generale di Artiglieria. 

Ed, infatti, come � stato gi� statuito da questo S. C. (2693/66; 
3385 e 64/7; 125/60 e 936/57) le istruzioni amministrative, anche 
quando sono emanate nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono 
la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici 
ed i loro funzionari e, non trattandosi di attivit� normativa, come non 
vincolano i terzi non sono fonti di diritti a favore degli stessi, n� di 
obblighi a carico dell'Amministrazione. 

N�, infine, pu� omettersi il rilievo che l'attivit� .di vigilanza prescritta 
al personale militare col citato Foglio d'Ordini asteneva allo 
esercizio della funzione di polizia �emandata nella specifica materia 
a quel ramo dell'Amministrazione. Onde ad escludere l'esistenza di 
un obbligo della P. A., oltre al carattere di atto meramente interno 
delle istruzioni, che perci� davano luogo solo a rapporti interocganici 
e non intersoggettivi, concorre anche la natura della funzione cui esse 
si riferivano, che rientra nei poteri discrezionali della P. A. Ed anche 
su tal punto non v'� che da richiamare la giurisprudenza di questa 

S. C. (da ult. 1417/66) secondo la quale il mancato o cattivo esercizio 
dei poteri inerenti alla funzione di polizia, va considerato pur �sempre 
come esplicazione di una pubblica funzione discrezionale in relazione 
alla quale l'astratto dovere di provvedere non si concreta in un obbligo 
in senso tecnico che vincolii l'Amministrazione nei confronti del 
privato. 
Escluso, dunque, l'obbligo della convenuta, e, per essa, dei suoi 
dipendenti di impedire il sinistro ;per cui � causa, non pu� non riconoscersi 
la cairenza del necessario rapporto di causalit� giuridica tra 
questo e il comportamento di quelli. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 58� 

:-!ORTE D !CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1792 -Pres. Stella 

Richter -Est. Usai -P. M. Di Majo (conf.) -Provincia di Trento 

(avv. Stato Cavalli) c. Florio (avv. Ped� e Andreotti). 

~spropriazione per p. u. -Espropriazione parziale -Legge regionale 
Trentino-Alto A,dige 17 maggio 1956, n. 7 -Determinazione della 
indennit� -Maggior valore acquisito dal residuo fondo in dipendenza 
dell'opera pubblica -Irrilevanza. 

(1. reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 26; 1. 25 giugno 1865, 
n. 2359, art. 41). 
Nel caso di espropriazione parziale per p. u., eseguita a norma 
lella legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, l'indeniitd 
deve essere calcolata, secondo il disposto dell'art. 26, nella diffe
�enza tra il valore dell'immobile avanti l'occupazione ed il diminuito 
'alore della parte r�esidua dopo l'occupazione, senza tener conto degli 
mentuali vantaggi derivati dall'esecuzione dell'opera pubblica, in 
zuanto la legge regionale, allo scopo di favorire l'espropriato, non ha 
�iprodotto Za disposizione contenuta nell'art. 4.1 deila legge generale 
:ulla espropriazione per p. u. 25 giugno 1865 n. 2359 (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo la ricorrente, deducendo la viola~
ione dell'art. 26 della legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, sulle 
ispropriazioni per causa di pubblica utilit� non riguardanti opere a 
:arico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige, e 
iell'art. 1223 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., censura 
a sentenza impugnata per aver ritenuto che, nel caso di espropriazione 
>arziale di un immobile eseguita a norma di citato art. 26, l'indennit� 
loveva essere calcolata nella differenza fra il valore dell'immobile 
1vanti l'occupazione e il diminuito valore che avrebbe avuto la parte 
�esidua dopo l'occupazione, senza tenere conto del vantaggio derivante 
tlla parte non espropriata dall'esecuzione dell'opera pubblica; ci� in 
:ontrasto con l'effettivo significato della disposizione in concreto appli!
ata, in quanto il diminuito valore della residua parte del fondo non 
>oteva essere ottenuto che calcolando quale sarebbe stato il valore di 
!omune mercato da attribuire a tale parte per effetto della espropria:
ione e, cio�, tenendo presente anche l'aumento di valore conseguente 

(1) Non risultano precedenti in termini. Come posto in rilievo nella 
notivazione della sentenz�a che si annota, dai lavori preparatori si desume 
:he l'analoga disposizione di cui all'art. 41 della legge organica sull'espro>
riazione per p.u., recepita in un primo tempo, fu di poi eleminata dal testo 
!ella legge al fine di avvantaggiare l'espropriato. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

alla realizzazione dell'opera pubblica, nonch� in contrasto col principio 
generale che vieta la locupletazione senza causa e con quello della 

� compensatio lucri cum danno ., il cui fondamento poteva rinvenirsi 
nel disposto dell'art. 1223 cod. civ. 

Il motivo � infondato. 

La sentenza impugnata, invero, servendosi anche dei lavori preparatori, 
ha chiarito che la legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, pur 
proponendosi di snellire il procedimento di espropriazione regolato 
dalla legge nazionale del 1865, aveva ricalcato, salvo poche modifiche, 
proprio detta legge del 1865, che aveva avuto il crisma di una quasi 
secolare esperienza, ragione per cui le disposizioni della nuova legge, 
ricalcate da quella pi� antica, dovevano essere interpretate come le 
corrispondenti norme di quest'ultima. 

Conseguentemente l'art. 26 della legge regionale doveva interpretarsi 
come l'art. 40 della legge nazionale del 1865, il quale non 
consentiva, senza l'aggiunta del successivo art. 41, dettato proprio a 
tal fine, che si tenesse conto dell'aumento di valore derivante alla parte 
non espropriata dalla esecuzione dell'opera pubblica. 

Di ci�, aggiungeva la Corte d'Appello, erano ben convinti gli 
artefici della legge regionale, tanto che, seguendo anche qui pedissequamente 
la legge del 1865, avevano, in un primo tempo, esaminato 
l'opportunit� di inserire nel progetto anche un art. 27, nella sostanza 
del tutto uguale all'art. 41 della legge del 1865, in virt� del quale nella 
liquidazione dell'indennit� si sarebbe dovuto tenere conto anche dei 
vantaggi che l'espropriato avrebbe tratto dall'esecuzione dell'opera 
pubblica. Ma dalla discussione sugli artt. 26 e 27 del progetto fatta 
dal Consiglio Regionale nella seduta del 25 novembre 1955 risultava 
che, allo scopo di favorire l'espropriato, considerato la parte pi� 
debole e, in ogni caso, quella i cui interessi dovevano ritenersi, sul 
piano umano, prevalenti, era stato eliminato l'art. 27 e, con l'intento 
di ottenere una maggiore chiarezza (purtroppo male realizzato), avevano 
aggiunto il participio � diminuito � alla parola � valore ., appunto 
per affermare che non si poteva e doveva ten�re conto degli aumenti 
dipendenti dalla esecuzione dell'opera pubblica subiti dalla residua 
parte del fondo. 

E sempre in coerenza a tale indizzo era stato in seguito (seduta 
del 6 dicembre 1955) soppresso tutto il capo X del progetto che negli 
artt. dal 58 al 61, conformemente agli artt. 77 e segg. della legge 
nazionale, trattava delle espropriazioni con obbligo di contributo. 

La sentenza impugnata concludeva che l'interpretazione data dai 
primi giudici alla norma dell'art. 26 della legge regionale, era, dunque, 
conforme alla lettera e allo spirito della legge, quale risultava dai 
lavori preparatori, ed era, inoltre, confermata dalla mancanza, nella 
legge regionale, dei temperamenti adottati dalla legge del 1865 allor



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 583 

h�, con l'art. 41, consente che si calcolino gli aumenti di valore pro.
otti dall'opera pubblica, dato che, senza tali temperamenti, si dorebbe 
pervenire alla assurda conseguenza che ogni qualvolta l'aumento 
ella parte residua fosse uguale o maggiore del prezzo stabilito per la 
orzione espropriata, il proprietario dovrebbe restare pago di tale 
umento di valore senza percepire alcunch� a titolo di indennit�, in 
ontrasto persino con quanto stabilito dall'art. 42 della Costituzione. 

Avverso tale ineccepibile motivazione la ricorrente ha obiettato 
he essa urtava contro l'interpretazione letterale e logica dell'art. 26 
ella legge regionale che disponeva: � Venendo espropriata solo una 
arte di un immobile, la indennit� consiste nella differenza fra il 
alore che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il dimiuito 
valore che potr� avere la residua parte di esso dopo l'occupaione 
�. Ci� in quanto il valore della residua parte dell'immobile dopo 
occupazione non poteva essere determinato che in base a tutti gli 
tementi obiettivi che influivano, per il giuoco della domanda e delofferta, 
sul valore di comune mercato da attribuire alla detta parte 
~sidua, e fra tali elementi doveva essere necessariamente compreso, 
erch� non poteva non influire sulla domanda, anche il vantaggio alla 
arte stessa derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica. N� potevano 
i contrario invocarsi i lavori preparatori, dato che la ricerca della 
olont� degli autori della norma non poteva condurre al risultato di 
ttribuirle un significato diverso da quello risultante dalle parole usate. 

Senonch� la Provincia di Trento ha omesso di considerare che i 

antaggi alla parte residua del fondo, che essa vorrebbe fossero cal


)lati, non derivano dall'occupazione, n� dall'espropriazione, dell'altra 

arte, bens� esclusivamente dall'esecuzione dell'opera, esecuzione che 

1TViene in un momento successivo, spesso non prossimo, e che pu� 

ersino non essere iniziata o compiuta mentre l'art. 26 della legge 

~gionale, come il corrispondente art. 40 della legge nazionale, stabili


:ono che l'indennit� venga determinata nella differenza tra il valore 

ell'immobile avanti l'occupazione e il valore della parte residua dopo 

occupazione e non dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, alla quale 

essuna delle due norme fa in alcun modo riferimento. 

Dell'aumento di valore conseguente all'esecuzione dell'opera si 

!cupa, invece, specificamente, disponendo che di esso debba tenersi 

mto nella determinazione del'indennit�, l'art. 41 della legge nazio


:i.le del 1865, il quale ben quattro volte, una volta per ognuno dei 

:iattro comma, istituisce espressamente un rapporto tra l'indennit� 

tlcolata tenendo conto .del vantaggio derivante dall'esecuzione del


)pera e l'indennit� calcolata a norma del precedente articolo 40, ossia 

~escindendo da tale vantaggio. 

Da ci� consegue che la soppressione nella legge regionale della 
)rma del progetto corrispondente all'art. 41 della legge nazionale, 


584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non solo dimostra in modo chiaro, come del resto attestano espressamente 
i lavori preparatori, la volont� del legislatore di prescindere 
nel calcolo della indennit� dell'aumento di valore della parte residua 
conseguente all'esecuzione dell'opera, ma � anche servita ad adeguare 
il significato letterale e logico delle norme della legge regionale ed 
in particolare dell'art. 26, facendo corrispondere tale significato alla 
dedotta volont� del legislatore. 

Erra, dunque, la ricorrente quando invoca l'esatto principio che i 
lavori preparatori non possono fare attribuire alla norme una portata 
diversa da quella che risulta dal suo testo, dato che la legge, una 
volta formulata, vive di vita propria ed ha il contenuto intrinseco che 

_risulta dalla sua formulazione.. Si �, infatti, visto che nella specie 
esiste perfetta corrispondenza tra il testo della. legge e la volont� 
espressa dai legislatori regionali nel corso dei lavori preparatori e 
quindi dovrebbe, se mai, invocarsi il diverso, ma non meno esatto 
principio, che i lavori preparatori possono offrire utili lumi per l'interpretazione 
di una norma poco chiara (Cass. 3 marzo 1965 n.. 347 e 
Cass. Sez. Un. 12 febbraio 1963 n. 260). 

Non pu�, infine, riconoscersi valore agli argomenti che la Provincia 
di Trento pretende di dedurre dai principi sulla locupletazione senza 
causa e sulla � compensatio lucri cum danno ., perch� il legislatore non 
era obbligato ad osservare tali principi, anche ad ammettere che fossero 
applicabili, mentre ci� � stato espressamente contestato nel corso 
dei lavori preparatori osservando, tra l'altro, che il bene colpito dalla 
espropriazione possedeva gi�, virtualmente, come tutti gli altri immobiff 
circostanti, quegli elementi per una maggiore valorizzazione, che 
vorrebbero ingiustamente imputati in diminuzione del suo valore commerciale 
solo perch� una parte di esso era stato assoggettato ad espropriazione. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugn0 1�968, n. 1796 -Pres. Favara 
-Est. Gambogi -P. M. Silocchi (parz. diff.) -Aldobrandini 
(avv. !annetti Del Grande, Cervati) c. Comune di Roma (avv. Rugo, 
Ferrani). 

Espropriazione per p. u. -Accordi amichevoli concernenti il trasferimento 
dei beni espropriabili -Natura giuridica -Negozi di diritto 
pubblico -Presupposti -Accordi intervenuti prima dell'approvazione 
del piano di esecuzione -Negozi di diritto privato. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 28). 
Gli accordi tra la p. a. espropriante e l'espropriando concernenti 
i beni espropTiabHi, hanno natura di negozi di diritto pubbLico ove 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

iano intervenuti dopo il deposito del piano particolareggiato di ese�cuione, 
in quanto sono integrativi deZ procedimento espropriativo in 
tto; costituiscono invece negozi di diritto privato qualora intervengano 
ri un momento precedente (1). 

(1) La motivazione � pubblicata nel Foro it., 1968, I, 1733. 
In senso conforme cfr. Cass., 27 ottobre 1966, n. 2712, Mass. Giuris. It.; 
~ luglio 1961, n. 1840, Foro it., 1961, I, 1663, oon le quali la Cassazione 
lbadisce il principio, puntualizzando il momento della procedura di esprorio 
a partire dal quale gli accordi intervenuti tra le parti debbono consierarsi 
atti complementari della steissa e, come tali, negozi di diritto 
ubblico. 

Tuttavia, se indiscutibile deve ritenersi il rilievo che, a tal fine, co;
ituisce indefettibile presupposto non la mera possibilit� della espropria.
one o la previsione delle parti sibbene la effettiva destinazione del 
ene alla soddisfazione del pubblico interesse, qualche perplessit� sussi;
e invece in ordine alla identificazione di un tal momento della procedura 
i esproprio, ove il principio affermato nella sentenza che si annota sia 
a intendersi in senso assoluto. 

Se infatti, come ritenuto dalla C:assazione interpretando in tal senso 
t norma di �cui all'art. 28 della legge 1865, n. 2359, gli accordi sulla indenit� 
e 1sull'acquisto dei beni intervenendo prima della approvazione del 
lano di esecuzione integrano in ogni caso un negozio di diritto privato, 
ando in altri termini luogo ad una compravendita ormai perfezionata 
all'acooirdo sulla cosa e sul prezzo ,cfr. Cass., 10 ottobre 1956, n. 3482, 
oro It. Rep., 1956, Vendita, n. 28), non � dato intendere il prosieguo 
ella procedura di esproprio, di cui � cenno nella medesima norma di cui 
l'art. 28. 

La questione andrebbe piuttosto esaminata relativamente a ciascuna 
Lttispecie, onde acclarare l'effettivo contenuto della volont� delle parti, 
1 relazione anche allo stato della procedura coattiva. 

In dottrina cfr. ARnrzzoNE, Espropriazione per p. u., in Enciclopedia 
~Z diritto. Per a:rtri profili, conseguente agli accordi in tema di espropriaone 
cfr. GIARDINI, in nota, in questa Rassegna, 1967, I, 1013. 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1968, n. 2001 -Pres. Rossano 
-Est. Berarducci -P. M. Chir� (conf.) -Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade (Avv. Stato Peronaci) c. Tognella Pier 
Mario ed altri (avv. De Benedetti). 

spropriazione per p. u. -Espropriazione parziale -Criterio di stima 
differenziale per la determinazione dell'indennit� -Presupposti. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39, 40, 41). 
ccupazione -Occupazione preordinata all'espropriazione -Verbale 
di consistenza -Scopo -Efficacia probatoria circa l'occupazione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'intero immobile descritto -Valore di presunzione iuris tantum 
-Prova contraria -Onere. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71; e.e., artt. 2729, 2697). 
Nella espropriazione di parte di un immobile, per determinare 
la indennit� da corrispondersi all'espropriato, deve farsi ricorso al 
criterio di stima differenziale previsto daU'art. 40 della legge 25 giugno 
1865 n. 2359 solo se tra le due parti del bene sussista un vincolo 
di connessione tale, che il distacco di queUa espropriata influisca sulla 
utilizzazione dell'altra con conseguente danno o vantaggio della medesima 
(1). 

La formazione dello stato ,cli consistenza costituisce un atto preparatorio 
del proce,dimento di espropriazione per p. u. e di quello di 
occupazione di urgenza ed ha lo scopo di identificare l'immobile, rilevandoine 
in loco le carateristiche, in vista della commisurazione delle 
indennit� dovute (2). 

(1) In senso conforme cfr. Tribunale Superiore delle Acque 5 agosto 
1966, n. 23, in questa Rassegna 1966, I, 1133-con nota; 12 ottobre 1965, n. 21, 
ivi 1966, I, 210 con nota; Cass. 29 luglio 1965, n. la90; 18 maggio 1964, 
n. 1213, ivi 1964, I, 719 con nota di commento; 15 maggilo 1964, n. 1184; 3 
marzo 1962, n. 396; 31 maggio 1961, n. 1284. 
La giurisprudenza, s.econdo un orientamento ormai pacifico, ritiene che 
le disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 della legge organica 25 giugno 1865, 

n. 2359 riflettano non la sola unit� materiale del fondo sibbene anche 
quella economica, ove tra i vari enti sussista un vincolo di carattere 
obbiettivo. 
� stata cosi ritenuta parziale l'espropriazione di una striscia del giardino 
che circonda una villa padronale (App. Genova 30 marzo 1939, Rep. 
Forto it. 1940 voce � Espropriazione p.u. � n. 60}; e del su�lo antistante una 
osteria (Giunta esprop. Napoli 15 luglio 1937, Rep. Foro it. 1938 voc. cit. 

n. 50}. 
In dottrina cfr. FORTE O. in nota a sentenza Trib. Sup. Acque 1966, n. 19 
in Riv. giur. Edil. 1967, I, 462; CARUGNO, Espropriazioine per p. u. 1958, 
230 e segg. 

(2) Cfr. Cass. 10 maggio 1962, n. 1328, Foro amm., 1952, Il, 1, 106, la 
quale aveva per� precisato che lo stato di consistenza dell'immobile espropriato 
mira non gi� ad identificare i beni oggetto della espropriazione sibbene 
ad indicarne la consistenza e lo stato di conservazione, onde la omessa 
descrizione, nel relativo verbale, di una pertinenza del bene espropriato, 
non toglie che quest'ultima sia compresa nell'espropriazione, risolvendosi 
in un errore attiente alla liquidazione dell'indennit�. 
Il verbale di consistenza non costituisce infatti elemento essenziale 
della procedura di esproprio (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic. 30 settembre 
1966, n. 461, Rep. Foro it. 1966 voce �Espropriazione per p. u., n. 100) sibbene 
un adempimento prescritto solo nel procedimento di occupazione 
(Cons. Stato, Ad Plen. 13 luglio 1967, n. 10, Foro amm. 1967, 1, 2, 987) 
talch�, per l'autonomia dei due procedimenti, ben pu� il decreto di espro



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 587 

Dal relativo verbale, sebbene redatto prima della effettiva occupaone, 
legittimamente � dato al giudice di desumere, con presunzione 
lris tantum, che l'immobile sia stato occupato per tutta la estensione 
~scritta, sicch� l'onere della prova contraria incombe in chi eccepisca 
ie la occupazione sia stata invece effettuata per una estensione di~
rsa da quella di risulta dal predetto verbale (3). 

'io concernere una superficie maggiore di quella occupata, purch� cor;
pondente a quella del piano parcellare pubblicato nei modi di legge 
~ons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 628, Rep. Foro it., 1967 voce 
l!:spropriazione p. u. � n. 106). 

La omissione del verbale di consistenza invece nella procedura di occu1zione, 
ne determina un vizio di legittimit� da farsi valere dinanzi al 
iudice amministrativo (Cass. 1� luglio 1966, n. 1700, Giur. it. 1966, I, 1, 
:15). 

(3) Sul principio che il giudice possa attingere gli elementi per la 
rmazione del proprio convincimento delle rtsultante probatorie ritenute 
� attendibili ed idonee, e ben possa fondare una presunzione sul compormento 
di terzi direttamente connesse per vincolo di interdipendenza 
. attribuire quindi a tale presunzione valore determinante del proprio 
1nvincimento cfr. Oass. 10 ottobre 1966, n. 2430 in Mass. F. I. 
Sulla natura di atto pubblico del verbale di consistenz�a, e pertanto sul~
fficacia probatoria fino a querela di falso dei soli fatti che il p. u. attesta 
�venuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 
1vembre 1965, n. 703, Rep. Foro it., 1966 voce � Espropriazione p. u. 

101 �. 

Sul punto che l'atto pubblico possa per� fornire elementi di giudizio, 
>eramente apprezzabili, anche per gli altri fatti materiali attinti o desunti 
11 p. u. nell'espletamento della sua attivit� cfr. Cass. 21 maggio 1966, 

1318; 19 
aprile 1956, n. 1188. 
Circa il criterio di ripartizione della prova e la regola reus in excipien1fi,
t actor cfr. Cass. 1968, n. 807; 1965, n. 1272; 1964, n. 1987 ecc. 

DRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2040 -Pres. Scarpello 
-Est. Jannuzzi -P. M. Pascalino� (conf.) -Ministero LL. PP. 
(avv. Stato Carusi) �c. Par.rocchia � Ave Gratia Plena � (avv. Di 
Fusco e Tirone) -Mobil Chimica Italiana s.p.a. (avv. Budetta e 
Vitiello). 

~ocedimento civile -Astensione e ricusazione del giudice -Mancato 
esercizio -Effetti. 

(c.p.c. art. 51). 
;propriazione per p. u. -Giunta speciale presso la Corte d'Appello 
di Napoli -Indennit� -Termine di decadenza per l'opposizione Non 
sussiste. 

(d.1.1. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 12, 17). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per p. u. -Verbale di consistenza dei fondi occupati 
per i lavori di ampliamento del porto di Napoli -Equi:parazione 
alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 Limiti. 


(r.d. 25 marzo 1923, n. 1018, art. 5). 
SaZvo che it Giudice abbia un interesse proprio e diretto nella 
causa, per essere destinata la decisione ad incidere su di una sua personale 
posizione, la qual cosa determina la nullit� della sentenza per 
venir meno, con presunzione assoluta, della imparzialit� del giudice, 
in ogni altro caso in cui si deduca un diverso ed indiretto interesse 
nella causa, la inosservanza dell'obbligo della astensione non inficia 
la sentenza e non pu� essere dedotto come motivo di gravame, ove la 
parte non si sia avvalsa, nelle forme di rito, della facolt� di ricusazione 
(1). 

In mancanza di un accordo tra le parti, la determinazione dell'indennit� 
di esproprio per le opere contemplate dal d. l. i. 27 febbraio 
1919, n. 219 a favore della citt� di Napoli, � devoluta alla Giunta speciale 
presso quella Corte di Appello, senza che sussista termine di decadenza 
per l'esercizio del diritto di opposizione' al provvedimento 
prefettizio di provvisoria determinazione. 

La equiparazione alla perizia di stima di cui all'art. 32 della legge 
generale sull'espropriazione per p. u. 25 giugno 1865, n. 2359, del ver


(1) Giurisprudenza concorde; cfr. Cass. 5 gennaio 1967, n. 32; 30 maggio 
1967, n. 1211, Foro it., 1967, Rep., voce � Ricusa, astensione e responsabilit� 
del giudice, mi. 1, 2. 
Sulla previs~one di cui al n. 1 dell'art. 51 c. p. c., circa l'obbligo del 
giudice di astenersi allorch� abbia un interesse nella causa, non vi sono 
nella prevalente dottrina e giurisprudenza sostanziali difformit� di vedute, 
convenendosi che sussiste un tale interesse ove la decisione della 
causa sia destinata a riverbarsi su di una pe11sonale posizione del giudice. 

In tal caso si verifica una sostanziale identificazione di costui con una 
delle parti, �onde la conseguente sua assoluta incapacit� a giudicare per 
il venir meno, con presunzione iuris et de iure, di quella esigenza di 
imparzialit� che identifica la funzione giurisdizionale. 

Sul concetto di interesse indiretto, che d� luogo ad una incapacit� 
relativa cfr. SATTA, in Enciclopedia del diritto, voce � Astensione e ricusazione�. 


Non sembra invece che in detta ,previsione dell'art. 51, c. p. c., possa 
accogliersi anche la ipotesi della identit� della persona del giudice con 
la parte, perocch� in tal caso � lo stesso rapporto processuale che non 
sorge, per il non verificarsi della condizione essenziale, costituita della 
trilateralit� del rapporto medesimo, conf. CosTA, Astensione e ricusazione 
in Nuovissimo Digesto. 

In particolare poi, �SUI problema della revocabilit� della astensione, 
cfr. FARANDA, in Giur. it., 1965, I, 2, 43. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

ale di consistenza dei fondi da espropriare per l'esecuzione dei lavori 
rierenti tl porto di Napoli, disposta dall'art. 5 del r. d. 25 marzo 1923, 
.. 1018, deve ritenersi limitata alla descrizione della s.ituazione dei 
::mdi con esclusione della determinazione dell'indennit�, effettuata poi 
al Prefetto in via provvisoria (2). 

(Omissis). -� preliminare l'esame del primo motivo del ricorso 
ella societ� predetta, con il quale si denuncia la nullit� assoluta ed 
lsanabile della sentenza, per avere partecipato alla decisione l'ing. Ezio 
toppoloni, ispettore generale dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, 
. quale aveva precedentemente espresso in una nota diretta all'Avocatura 
dello Stato, il parere dell'ufficio stesso in ordine al valore 
enale del suolo espropriato, determinandolo in L. 4.000 al metro 
uadrato. La Societ� deduce che, se � vero che la mancata astensione 
el giudice non importa la nullit� della sentenza, nella specie si tratta, 
lvece, di nullit� assoluta o di inesistenza, perch� uno dei giudici, apartenenti 
alla amministrazione dello Stato che � parte del processo, 
ra chiamato a giudicare in una lite instaurata in ordine ad un giudizio 
~cnico da lui stesso precedentemente espresso. 

La Corte di cassazione osserva che la nullit� della sentenza dedotta 
er il motivo suindicato sussiste solo nei casi in cui il giudice abbia 
n interesse proprio e diretto nella causa, tale che egli potrebbe essere 
lnsiderato parte del processo poich� la decisione � destinata ad inciere 
su una posizione personale del giudice stesso. In tali casi la 
tancata astensione determina la nullit� assoluta della sentenza, per 
impossibilit� giuridica che alcuno sia giudice in causa propria: non 
tanca il giudice quale soggetto del processo distinto dalle parti; man1, 
per presunzione assoluta, l'imparzialit� che pone il giudice super 
irtes e costituisce la caratteristica essenziale di una decisione che 
ev'essere ispirata soltanto alla applicazione della legge nel caso 
mcreto. 

Quando, invece, sussiste o viene dedotto un qualsiasi interesse 

lverso ed indiretto del giudice, idoneo ad ingenerare il dubbio che 

;so possa agire come motivo della decisione con l'effetto di influen


(2) Sulla prima parte della massima giurisprudenza pacifica, cfr. le 
ntenze della Cassazione citate in motivazione. 
Alla Giunta, la quale costituisce una giurisdizione speciale (cfr. S. U., 

' giugno 1956, n. 2341), sono attribuiti poteri di revisione e di rettifica 

~ dati oggettivi raccolti dagli organi tecnici (cfr. S. U., 28 ottobre 1961, 

2479) ed � demandata la determinazione dell'indennizzo dovuto, con 

:elusione per�, a causa della sua peculiare natura, di ogni altra domanda, 

tche connessa (Cass., 24 giugno 1967, n. 2419). 

Sulla seconda parte della massima non si rinvengono precedenti. 


590 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zarla, incidendo sfavorevolmente sull'indipendenza del giudizio, in tali 
casi l'inosservanza dell'obbligo della astensione non influisce sulla 
validit� della sentenza e non pu� essere dedotta come motivo di gravame 
se la parte non si sia avvalsa della facolt� della ricusazione. 

Nella specie la prima ipotesi � esclusa, perch� la Societ� non denuncia 
un interesse proprio e diretto del giudice, bensi un interesse 
collegato alla sua posizione di funzionario o di organo della .pubblica 
amministrazione, il quale non era neanche chiamato a giudicare, nella 
presente causa, di un atto del suo ufficio, bensi di un atto di un ufficio 
diverso. Oggetto del processo �, infatti, l'indennit� di espropriazione, 
che � stata determinata dal prefetto con un provvedimento tipico, 
autonomo e diverso, per la natura e per gli effetti, dal parere espresso, 
con un atto interno, dall'ufficio dir�tto dall'ing. Stoppoloni alla Avvocatura 
dello Stato, che aveva sostanzialmente il valore di un'informazione 
diretta ad� orientare la difesa dell'Amministrazione nel presente 
giudizio. Pertanto il primo .motivo del ricorso della Societ� Mobil 
Chimica deve essere respinto. -(Omissis). 

(Omissis). -Con il secondo motivo del ricorso dell'Amministrazione 
e con il terzo motivo della Societ� Mobil Chimica si denunzia 
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51 della legge generale 
sull'espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 5 del r. d. 25 
marzo 1923, n. 1018, per non avere la Giunta Speciale dichiarato improponibile 
la domanda perch� tardiva, essendo stata proposta oltre 
il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione. 


� � vero che, deducono le ricorrenti, questa Corte Suprema, nel 
fare applicazione del d. 1. 1. 27 febbraio 1919, n. 219, ha �deciso (sentenza 
n. 3022 del 23 novembre 1963 e n. 2004 del 27 gennaio 1959) 
che non � previsto alcun termine di decadenza per provocare la determinazione 
dell'indennit� da parte della Giunta Speciale istituita presso 
la Corte d'appello di Napoli; ma le ricorrenti osservano che tale interpretazione 
non si adatta ai casi in cui l'espropriazione � promossa in 
virt� del r. d. 25 marzo 1923, n. 1018. Invero la citata giurisprudenza 
� fondata sulla premessa che sia mancata una stima del bene espropriato, 
in quanto, a norma dell'art. 12 del r. d. n. 219 del 1919, (i.J.

1

prefetto determina solo in via provvisoria la somma da depositare per 
la indennit� di espropriazione, mentre la determinazione definitiva � 
fatta dalla Giunta arbitrale, espressamente richiamata a tal fine nella 
stessa disposizione. Invece l'art. 5 del r. d. n. 1018 del 1923, non solo 
non fa alcun accenno alla Giunta arbitrale per la determinazione dell'indennit�, 
ma contiene un preciso richiamo all'art. 32 della legge generale 
sulle espropriazioni dis:i;>onendo che � il verbale di consistenza 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 591 

i cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 
865, n. 2359 �. 

Pertanto, concludono le ricorrenti, lo stato di consistenza e la de~
rminazione dell'indennit� sostituiscono, in questa particolare proceura, 
la perizia di stima di cui all'art. 32 ora citato: v'� una stima e 
uindi sussiste il presupposto per l'opposizione da proporsi in mancanza 
i deroga espressa, nei modi e nei termini previsti dalla legge ordinaria. 

La Corte osserva che la situazione regolata, rispettivamente, nelle 
itate disposizioni di legge non � diversa. Entrambe prevedono, infatti, 
uali atti delle eccezionali procedure espropriative, l'immissione nel 
ossesso dell'immobile, previa compilazione dello stato di consistenza, 
1 base al quale il prefetto determina la somma che, sempre in via 
rovvisoria, dovr� depositarsi per l'indennit� di espropriazione. 

Ci� posto, l'equivalenza del verbale di consistenza alla perizia di 
ui all'art. 32 della legge del 1865, n. 2359, ammessa dal r. d. del 1923, 
. 1018, deve bens� sussistere in virt� della norma espressa di legge, 
ia essa si pu� ammettere solo per quanto lo stato di consistenza possa 
mere luogo della perizia. Il verbale di consistenza equivale alla peizia 
solo per quanto esso pu� dare e provare, cio� in quanto fissa la 
ltuazione dei fondi al momento dell'occupazione, ma non per quanto 
ttiene alla determinazione dell'indennit�, che � fatta dal prefetto in 
ia provvisoria. Ora ci� esclude che si tratti di un atto definitivo, come 
lle soggetto ad impugnazione; ma, prima ancora della parola della 
!gge, una considerazione realistica, e perci� quasi elementare, impeisce 
di considerre la mera descrizione dell'immobile come equivalente 
lla perizia che il tribunale dispone ai sensi dell'art. 32 della legge 
enerale sulle espropriazioni. 

Non vi sono elementi per stabilire se il legislatore ha inteso tenere 
istinta la perizia dalla stima nell'art. 32 della legge del 1865�, l'una 
itesa come descrizione dell'immobile e l'altra come valutazione di 
;so, e perci� se l'art. 5 del decreto del 1923, che fa accenno alla � pe.
zia � di cui all'art. 32, abbia stabilito l'equivalenza solo con questa 

non con la stima. Certo � �che il verbale di consistenza � una parte 
ella stima, alla quale non pu� equivalere, poich� costituisce solo la 
l'emessa di fatto per la determinazione del valo�re venale dell'imtobile. 
A tal fine l'art. 5 del decreto del 1923 richiama gli artt. 12 e 
~ della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, i quali dettano precisi criteri 
er il calcolo dell'indennit� di espropriazione; e non pare che si possa 
.tenere, almeno secondo l'id quod ple.rumque accidit, che il prefetto 
roceda a detto calcolo sulla base della media del valore venale del 
mdo e dei fitti ecc., quando fissa in via provvisoria la somma da 
epositarsi per l'indennit�. 

Le suesposte considerazioni inducono a ritenere, anche per quanto 
mcerne la determniazione dell'indennit� dovuta per l'espropriazione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI,O STATO 

operata ai sensi del citato r. d. del 1923, n. 1018, trovi applicazione 
il principio, costantemente affermato da questa Corte Suprema in relazione 
al d. 1. n, 219 del 1919, che, cio�, non � prev~sto alcun termine 
di decadenza �per provocare la determinazione stessa della indennit� 
da parte della Giunta Speciale istituita presso la Corte d'appello di 
Napoli. A favore di tale interpretazione si pu� ancora addurre la considerazione 
che, ogni qual volta, per la determinazione dell'indennit�, 
di espropriazione, una legge speciale richiama puramente e semplicemente 
la competenza ed il procedimento davanti alla Giunta Speciale, 
si applicano integralmente le norme dettate dal d. d. 1. n. 219 del 1919, 
secondo l'interpretazione che ne ha fatto questa Corte Suprema in ordine 
alla mancanza di un termine di decadenza per proporre la domanda. 
La quale conclusione � confortata da un'altra considerazione, 
che importa ad escludere l'applicazione dell'art. 51 della legge generale 
delle espropriazioni per quanto attiene alla prescrizione del termine 
per l'opposizione alla stima: che, cio�, questa disposizione pu� trovare 
applicazione quando vi sia stata una regolare stima nel senso che la 
determinazione dell'indennit� sia stata fatta previa descrizione e valutazione 
dell'immobile secondo i criteri fissati dalla legge a tutela del 
diritto dell'espropriato. 

Quando, invece, sia stato redatto solo il verbale di consistenza e 
manchi la certezza che siano state preservate le garanzie predette 
nella determinazione della somma da depositarsi a titolo di indennit�, 
la norma generale di rigore relativa al termine per proporre l'opposizione 
alla stima non pu� trovare applicazione. -(Omis~is). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1968, n. 2402 -Pres. 
Rossano -Est. Boselli -P. M. Cacciopoli (conf.). -Ministero DifesaAeronautica 
(avv. dello Stato Gargiulo) c. Pinzari Giandomenico 
ed altri (avv. Carugno). 

Espropriazione per p. u. -Stima -Opposizione da parte dell'espropriante 
-Posizione processuale dell'espropriato -Richiesta da 
parte di 9uest'ultimo, di una indennit� pi� elevata -Domanda 
riconvenzionale -Necessit� -Scadenza del termine previsto dall'art. 
51 le~~e espropriativa -Irrilevanza ai fini dell'ammissibilit� 
della riconvenzionale. 

Espropriazione per p. u. -Stima -Opposizione -Domanda riconvenzionale 
da parte dell'espropriante -Riscossione dell'indennit� Non 
sussiste. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

spropriazione per p. u. -Stima -Terreni agricoli -Suscettibilit� edi� 
ftcatoria -Condizioni -Ammissibilit�. 

Nel giudizio di opposizione alla stima, relativa all'indennit� di 
:proprio, la posizione processuale di ciascuna parte deve essere indi~
duata alla stregua delle domande ed eccezioni rispettivamente propoe, 
con la conseguenza che, se l'opponente (nella specie l'espropriante) 
i impugnato la stima chiedendo una riduzione di indennit�, l'opposto 
'espropriato) che intende ottenere una liquidazione pi� vantaggiosa, 
we formulare domanda riconvenzionale, la quale pu� ritenersi ammisbile 
anche se proposta oltre il termine prescritto dall'art. 51 della 
gge espropriativa (1). 

L'opposizione alla stima, redatta dai periti per la determinazione 
~ll'indennit� di esproprio, non � un gravame avverso il decreto del 

�efetto, bensi � una azione giudiziaria, la quale pu� ritenersi preclusa 
illa intrapresa procedur� di svincolo e conseguente riscossione della 
.dennit� (acquiescenza), solo quando a tale iniziativa faccia riscono, 
da parte dell'espropriante, l'astensione dall'esercitare l'identica 
ione (2). 
Nella valutazione dei terreni, ancorch� destinati al momento del~
sproprio a coltura agricola, pu� tenersi conto, ai fini della determiizione 
dell'indennit�, della loro suscettibilit� edificatoria qualora essi 
entrino in una zona di sviluppo, nella quale l'iniziativa, pubblica e 

�ivata, abbia 
svolto una attivit� intesa a modificarne la struttura e 
camtterisiche (3). 
(Omissis). -Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione della 
ifesa, denunziando la violazione degli artt. 34 e 51 della 1. 25 giu10 
1865, n. 2359 e 360 n. 3, c. p. c., lamenta che la Corte d'appello 
m abbia esattamente individuato la tesi sostenuta da essa ricorrente 
.torno alla natura ed ai caratteri del giudizio previsto dall'art. 51 
~lla legge predetta e conseguente alle impugnazioni proposte avverso 

(1-2) Giurisprudenza costante: cfr. Cass. 25 luglio 1933, n. 2869, Riv. 
ibblici appalti, 1934, 82; 15 maggio 1940, n. 1580, Giuris. 00. PP., 1941, 
5; 8 aprile 1962, n. 753, Foro it., Mass., 1963, 433; 3 giugno 1963, n. 1483, 
i, 1963, 225; RossANO, L'espropriazione per p.u., 297; contra. CARUGNO, 
~spropriazione per p.u., ed. sesta, 1967, 370. 

La seconda massima si riferisce ad una specie particolare, nella quale 
~spropriato aveva prima riscosso l'indennit� e, poi, convenuto nel giudizio 
opposizione promosso dal'espropriante, ha formulato domanda ricon


~nzionale. 

(3) Massima di particolare interesse, giacch� ammette la suscettibilit� 
lificatoria di terreni agricoli. 

594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 


la stima assunta dal Prefetto a base del decreto di pronuncia della 

I


espropriazione. 

Invero, essa ricorrente non aveva inteso affatto contestare che un 
tal giudizio, ancorch� conseguente alle impugnative sia dell'espropriato 
che dell'espropriante, fosse formalmente e sostanzialmente unico, per 
l'identit� dei soggetti e del thema decidendi, tendente in ogni caso alla 
determinazione del giusto prezzo dell'immobile espropriato. 

Ma aveva sostenuto che, nell'identico giudizio, la posizione processuale 
delle parti avrebbe dovuto pur sempre essere indivuata -a 
norma degli artt. 99 e 100 c. p. c. -sulla base delle domande e delle 
eccezioni da ciascuna distintamente proposte; e che pertanto -di 
fronte alla opposizione dell'espropriante -si rendeva necessario per 
l'espropriato, che non avesse voluto limitarsi a resistere alla opposizione 
ma avesse inteso chedere la fissazione della indennit� in misura 
pi� elevata di quella determinata dalla stima del perito, di formulare 
domanda riconvenzionale: domanda che nella specie i Pinzari non 
avevano proposto e non potevano pi� proporre, dal momento che, con 
la istanza di svincolo della indennit� depositata presso la Cassa DD. 
PP., essi avevano prestato acquiscienza alla determinazione della indennit�, 
quale risultava ormai dalla stima del dott. Damiani. 

La Corte invece, nel confutare -sia pure col suffragio di una 
recente dottrina -una affermazione che essa ricorrente non aveva 
mai fatto (e cio� che l'impugnazione prodotta dall'espropriato e quella 
prodotta dall'espropriante dava luogo a due distinti giudizi), aveva 
finito per trarre il principio della unicit� ed identicit� della lite a conseguenze 
assolutamente inaccettabili, avendo errom~amento affermato: 

1) che, diventando automaticamente comune ad entrambe le parti 
la domanda. di revisione della indennit� di esproprio proposta da una 
di esse, l'altra non aveva bisogno di formulare nella comparsa di risposta 
un'apposita domanda (riconvenzionale) allo scopo di ottenere una 
liquidazione in misura superiore a quella stimata dal perito; 

2) che, infatti, degradando al ruolo di mere precisazioni della 
domanda originaria, le indicazioni re~ative allo specifico ammontare 
della indennit� richiesta bene potevano essere avanzate anche in corso 
ulteriore di causa (artt. 183 e segg. c. p. c.); 

3) e che nella subbietta materia l'acquiscienza, divenendo operativo 
solo nel concorso della volont� delle parti, rendeva irrilevante il 
comportamento eventuale spiegato da uno solo dei soggetti. 

Sebbene affidata a motivi in parte plausibile, questa complessa 
censura � tuttavfa, infondata. 

Nella premessa introduttiva concernente la natura e l'inquadramento 
del giudizio previsto dall'art. 51 della 1. 25 giugno 1865., n. 2359, 
la Corte di merito non solo ha attribuito alla odierna ricorrente una 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Jpinione che questa non aveva affatto espresso, ma ha travisato anche 
iJ pensiero di quella stessa dottrina alla quale aveva dichiarato di volersi 
:spirare nel prospettare il carattere unitaro (per identit� di soggetti, 
:li oggetto e di pretese) della lite, e quindi del giudizio conseguente 
:tlla impugnazione del decreto di espropriazione. 

Una pi� attenta disamina della concreta formulazione di codesto 
;iensiero avrebbe infatti consentito ai giudici del merito di avve(lersi 
!ome dalla affermata -e peraltro incontestabile -identit� di detta 
lite, la dottrina riferita non si proponesse di trarre altra conclusione 
;e non quella che � il termine per il convenuto, di proporre domanda 
riconvenzionale, non pu� ritenersi precluso dal fatto che sia inutilnente 
trascorso il termine di legge prescritto per . impugnare il 
:lecreto �. 

Conclusione questa che, riaffermando in modo esplicito la necessit� 
li una domanda riconvenzionale della parte convenuta che intenda non 
;olo resistere alla impugnazione di controparte ma impugnare a sua 
volta la stima dei periti per ottenere una liquidazione pi� vantaggiosa, 
!Ontraddice apertamente alla soluzione adottata in argomento dalla 
::orte d'appello, nel mentre aderisce perfettamente alla fondamentale 
~sigenza -ribadida dagli artt. 34 e 55 della legge espropriativa e 
;iui invocata dalla difesa della Amministrazione -che nella impu~
ativa di cui si tratta -come del resto in ogni altro giudizio -la 
;iosizione processuale di ciascuna parte debba pur sempre essere individuata 
alla stregua delle domande ed eccezioni rispettivamente 
;>roposte. 

Ci� chiarito, devesi peraltro riconoscere che le affermazioni di 
!ui ai precedenti nn. 1) e 2) della sentenza impugnata, per quanto 
;>alesemente erronee, restano ugualmente prive di efficacia ai fini del.
a cassazione della decisione medesima, dal momento che la Corte, pur 
ivendo affermato -in linea di principio -che i Pinzari non avevano 
Jisogno di formulare alcuna domanda riconvenzionale per conseguire 
ma pi� vistosa liquidazione della indennit� di esproprio, ha ritenuto 
!he, in concreto, una tale esigenza era stata ugualmente e pienamente 
;oddisfatta dai medesimi, dal momento che essi chiedendo in comparsa 
li risposta che, per l'ipotesi di ammissione di una nuova consulenza 
;ecnica, questa fosse espletata con l'osservanza dei crediti stabiliti dal.'
art. 40 della legge del 1865 (trattandosi di espropriazione parziale) 
mzich� con quelli, seguiti dal Dott. Damiani, dell'art. 39, av�evano con 
!i� stesso -seppure implicitamente -reclamato la attribuzione di 
.ma somma superiore a quella che era stata liquidata dal predetto 
;>erito. 

E non v'ha dubbio che tale statuizione, attenendo alla interpretadone 
del contenuto delle domande, ed in genere delle deduzioni e tesi 
iifensive delle parti ai fini della loro qualificazione e del loro inqua



596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dramento sul piano .giuridico, ed essendo sorretta da motivazione adeguata 
ed immune da errori di diritto, si sottragga -al. pari di ogni altro 
apprezzamento di fatto -al sindacato di legittimit� di questo Supremo 
Collegio (sentenze nn. 1316 del 1967 e n. 1697 del 1966). 

Sicch� a definitivo sostegno di questo primo mezzo� di gravame 
non resta se non la censura con la quale l'amministrazione ricorrente 
assume che la domanda riconvenzionale dei Pinzari avrebbe dovuto 
essere giudicata improponibile perch� preclusa dalla acquiscienza, ossia 
dal fatto dell'avere costoro iniziato innanzi tempo e condotto a ermine 
la procedura di svincolo della indennit� liquidata dal dott. Damiani. 

La censura � infondata. 

Essa riposa infatti sulla trasposizione, nel campo di �applicazione 
dell'art. 51 legge �sulle espropriazioni per p. u. della disciplina della 
acquiscienza, che � invece proprio delle impugnazioni in senso tecnico 
(art. 329 c. p. c.). 

Il decreto col quale il prefetto pronuncia, a norma dell'art. 48 
della 1. 25 giugno 1865, n. 2359, l'espropriazione dei beni non ha 
natura di sentenza suscettibile -in difetto di impugnazione -di 
passare in giudicato, ma � un atto amministrativo che, in difetto della 
opposizione di cui al successivo art. 51, rende definitiva e vincolante 
per tutti la perizia eseguita a norma degli artt. 32 e 34 (Cass. 3 giugno 
1963, n. 1483). 

Ed a sua volta l'opposizione di cui al citato art. 51 non si configura 
come gravame in senso tecnico avverso il decreto del prefetto, ossia 
come esercizio di un potere processuale attribuito al fine di rimuovere 
tutte le determinate cause della eventuale ingiustizia di un provvedimento 
giurisdizionale, bensi come azione diretta sostanzialmente contro 
la stima fatta dai periti. 

Al pari, dunque, di ogni altra azione, essa, ove non sia preclusa 
dall'inutile decorso del termine di cui all'art. 51, non pu� ritenersi 
impedita se non da quei fatti od atti che, eliminando lo stato di 
insoddisfazione del diritto in vista del quale � consentito di promuovere 
l'intervento dell'organo giudiziario, facciano venir meno nel titolare 
l'interesse ad agire (art. 100 c. p. c. ). 

Ora, uno di. codesti atti potrebbe benissimo ravvisarsi nel fatto 
che l'espropriato abbia dato inizio alla procedura di svincolo della 
indennit� fissata dai periti. 

Ma poich� il pagamento della somma depositata non pu� essere 

autorizzata fino a quando la determinazione della indennit� non sia 

divenuta definitiva rispetto a tutti (art. 55 della legge), e poich� tale 

determinazione non acquista carattere definitivo e vincolante qualora 

contro di essa sia stata fatta opposizione da taluno degli interessati 

(sentenza n. 1483 del 1963), ne discende che la procedura di svincolo 

intrapresa dall'espropriato non pu� reputarsi idonea ad eliminare lo 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 597 

;ato di insoddisfazione del relativo diritto (ed �a privarlo quindi delinteresse 
a promuovere l'azione di cui si tratta) se non quando a tale 
liziativa faccia riscontro l'astensione, da parte dell'espropriante, dalesercizio 
della identica azione. 

A ragione dunque la Corte di merito ha ritenuto che -richiedenosi 
nella soggetta materia il concorso della duplice volont� delespropriato 
e dell'espropriante -la unilaterale iniziativa dei Pinzari 
>sse irrilevante ed inidonea a precludere loro l'esercizio, in via riconenzionale, 
della opposizione di cui si tratta; anche se, per esprimere 
n tal concetto, quei giudici abbiano parlato -meno esattamente i 
e acquiscienza unilaterale � (in contrapposto ad una � acquiscienza 
Uaterale >). 

Il primo motivo di gravame deve pertanto essere respinto, con la 
1ssazione della motivazione ai sensi su espressi. 

Col secondo mezzo di gravame, denunziando violazione degli artt. 39 

40 della legge sulle espropriazioni (in relazione all'art. 360, nn. 3 

5 c. p. c.), 1'Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte di 
terito ha ritenuto che i terreni espropriati avevano natura edifica1ria 
con motivazione contraddittoria, in quanto fondata sulla ammisone 
della coesistenza di caratteri fra loro antitetici (ossia tanto del 
1rattere agricolo che di quello edificatorio) e comunque senza riferitento 
a dati di fatto concreti, obbiettivi ed attuali. 

Neppure questa censura � fondata. 
Che nella valutazione dei terreni espropriati, ancorch� destinati al 
tomento dell'espropriazione a coltura agricola, la Corte -seguendo 

parere del collegio peritale -abbia ritenuto che non si potesse 
rescindere dalla considerazione della particolare suscettibilit� edifi1toria 
della zona nella quale gli stessi si trovavano, non pare seriatente 
ravvisabile la contraddizione logica denunziata dalla Ammini;
razione ricorrente; ma, al contrario, una ragione di completezza 
ella indagine condotta e di maggior rigore del metodo a tal fine 
:lottato: completezza e rigore tanto pi� apprezzabili, legittimi e persua.
vi, in quano la rilevata � suscettibilit� edificatoria � (e qui si passa 
i esaminare il secondo aspetto della censura), lungi dal costituire 
'Utto di mere congetture o, peggio, di apodittiche affermazioni della 
mtenza, scaturisce dal rilievo obbiettivo ed ampiamente documentato 
1e la predetta zona costituiva � zona di sviluppo nella quale l'azione 
ubblica e privata avevano svolto un'ampia attivit� intesa a modificarne 
i strutture e le caratteristiche �. 

Risultando pertanto condotta in base a criteri conformi alla legge 

sorretta da congrua motivazione, la liquidazione della indennit� di 
;proprio effettuata dalla sentenza impugnata si sottrae al sindacato 
i questa Suprema Corte. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI APPELLO DI ROMA, 21 luglio 1967, n. 1341 -Pres. Pisano 
Giunta -Rel. Grella -Causa Raffaele (avv. Soddu Chiacchio e 
Belmonte) c. A.N.A.S. (avv. Stato Peronacci). 

Responsabilit� civile -Strade di montagna -Cartelli segnalatori di 
pericolo -Manutenzione delle strade di montagna -Limiti -Caduta 
massi per distacco dal dosso della montagna -Responsabilit� 
della p. a. -Non susiste. 

(r.d.l. 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. 1, 13). 
La viabilit� lungo le strade di montagna reca insita in se stessa 
un elemento di pericolo, in vista del quale sono prescritti appositi cartelli 
segnalatori, tra cui quelli indicanti la � caduta di massi �, destinati 
a richiamare in modo specifico l'attenzione deil'utente. Ove pertanto 
si verifichi la caduta di massi per distacco dal dosso della montagna, 
da un luogo cio� posto oltre la scarpata e la ripa e per il quale 
non sussiste alcun obbligo di manutenzione per la p. a., quest'ultima 
non pu� esser chiamata a rispondere degli eventuaii danni subiti dall'utente 
della strada (1). 

(Omissis). -Osserva la Corte che l'appello � infondato e non 
merita perci� accoglimento. L'appellante ha anzitutto affermato che � 
errata l'argomentazione del Tribunale secondo la quale -in considerazione 
del fatto che il masso caduto sulla auto guidata da esso 
appellante, con la conseguente morte della di lui moglie, e lesioni del 
figlio, � ebbe a staccarsi non dalla scarpata (della strada statale Cassino-
Montecassino), ma presumibilmente da una massa rocciosa denominata 
Montevenere, situata a duecento metri dal piano stradale � non 
sussiste la conclamata responsabilit� dell'appellata ANA:S la quale, 

(1) Non risultano precedenti in termini, ma la decisione � aderente ai 
pi� generali principi in tema di Tesponsabilit� della p. a. nella manutenzione 
delle strade, per i quali tale responsabilit� sussite le quante V'olte il danno 
possa essere ricollegato, con nesso di causalit�, ad una violazione di legge, 
di regolamenti o di norme di comune prudenza da parte dell'Ente cui tale 
obbligo incombe (Cass. 8 ottobre 1953, n. 212, Foro It. 1954, I, 457). 
La sentenza della Corte di Appello sottolinea all'uopo, che frane di 
terreno o distacco di massi, nelle zone a monte delle strade di montagna, 
sono geneTativi di responsabilit� per la p. a. le quante volte conseguano ad 
un difetto delle opere necessarie alla sicurezza della strada e che facciano 

I

carico all'Ammin:Lstrazione. 
In conformit� di tali principi, la Corte di Cassazione (s~ntenza 12 luglio 
1961, n. 1659, Riv. giur. cir. e trasp. 1962, 444) aveva ravvisato la respon


I 

sabilit� della p. a. per distacco di un masso da una punta rocciosa sovra::: 
stante la sede stradale, sotto il profilo che gli obblighi per il proprietario 
del terreno laterale, di provvedere alla manutenzione delle ripe (art. 13 


I 

r. d. 1933, n. 1740), sono limitati ad ovviare, mediante la normale attivit� 
agraria, agli scoscendimenti del teTreno, mentre ogni altra opera di so-
I 

!' 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 599 

nel caso di strade montane � tenuta non solo alla manutenzione del 
iano stradale, ma anche della scarpata, ... con precisi doveri di con~
ollo, di sorveglianza, di apprestamenti di opere �, ma non pu� di 
~rto ritenersi tenuta ad esercitare la manutenzione � oltre la scarpata 
:radale ed oltre il prevedibile �. La tesi non pu� essere condivisa. 
�ell'atto di citazione notificato il 4 luglio 1961 l'attuale appellante as~
riva che � allorch� l'autovettura fu giunta alla pietra ettometrica 
I dopo il 51=0 Km. della strada, repentinamente un pesantissimo masso, 
)tolato dalla sovrastante scarpata, si abbatteva sulla macchina, ne 
!hicciava il tetto, e ne sfondava la portiera anteriore�. Nell'udienza 
truttoria 25 maggio 1962 chiedeva che venisse nominato un consumte 
tecnico per accertare � se effettivamente lo stato delle scarpate 
tcombenti sulla carreggiata stradale fosse idoneo, nell'assenza di 
11alunque protezione, a costituire fonte di pericolo per i passanti � : e 
ella udienza istruttoria 19 febbraio 1963 chiedeva che venisse amtessa 
prova per testi per dimostrare in primis: � Vero che il 25 aprile 
}59 verso le 19,30 � . . . un masso rotolato dalla sovrastante scarpata 

I 

abbatteva sulla Fiat 1100 . . . �. L'appellante ha quindi dedotto e 
chiesto di provare genericamente che il masso era � rotolato � dalla I 
:arpata, senza nemmeno indicare di dove provenisse, se cio� dalla 

!

:arpata stessa, o da altro sito pi� lontano e diverso. Per converso 

I 

:tl rapporto redatto il 28 aprile 1959 dal Comando Distaccamento 

I

olizia Stradale di Cassino, esibito in copia fotostatica dall'appellante, 
evince tra l'altro che � dal sopralugo come sopra effettuato e dagli 

l

!Certamenti esperiti, si presume che il masso, di forma rotondeggiante, 

l 

asi staccato da una massa rocciosa denominata Monte Venere, il quale 

I

parte delle pendici meridionali di Montecassino, e trovasi a circa 
IO metri di altitudine rispetto al piano stradale ove si � verificato 


~gno fa capo alla p. a., cui incombe di provvedere alla stabilit� e con


rvazione del complesso stradale e vigilare per prevenire pericoli non 

trimenti evitabili, con la comune prudenza, dell'utente della strada. 

Circa l'ambito entro cui si estende un siffatto obbligo di manutenzio


:, devesi considerare che, ai sensi dell'art. 22 legge 20 marzo 1865, 

2248, alleg. F sui lavori pubblici e dell'art. 1 del r. d. 8 dicembre 1933, 

1740, la strada � costituita non soltanto dalla parte destinata al trim


;o dei veicoli, ma altres� da quella destinata al transito dei pedoni, nonch� 

.i fossi laterali, controbanchine, scarpate di rialzo ed in genere da tutte 

opere insistenti sulla strada medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 

1rile 1960, n. 250, Foro It. Rep 1960, col 2554, n. 46). 

La Corte di Appello, con la sentenza che si annota, mentre ha sotto


1eato l'elemento di pericolo che, per la natura dei luoghi � insito nel 

:rcorso lungo le strade di montagna, ove i cartelli segnalatori richiamano 

i� specificatamente l'attenzione su taluni peculiari pericoli, che l'utente 

Lindi affronta con consapevolezza, ha puntualizzato entro, quale ambito 

t obbligo di manutenzione possa addossarsi alla p. a., limitandolo alle 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'incidente. Il masso deve essere rotolato dal costone roccioso seguendo 
una pendenza di 45�, come denunciano alcune tracce di terra smossa 
e di arbusti spezzati negli ultimi 45-50 metri del percorso. Il Monte 
Venere ... appartiene all'Abbazia Benedettina di Montecassino�. 

Dalle fotografie esibite in atti dall'appellante, si rileva che il masso 
di forma rotondeggiante e irregolare, non � squadrato, sia pure rozzamente, 
come quelli che in certi punti, costituiscono la scarpata; che 
l'auto � stata colpita proprio sul bordo laterale del tetto della carrozzeria; 
e che, dal momento che procedeva in salita verso Montecassino 
tenendo la sua destra, l'auto � stata investita mentre si trovava nella 
mezzeria stradale adiacente al parapetto verso valle, e perci� opposta 
a quella contigua alla scarpata verso monte. In base a tali elementi 
univoci e concordanti, deve ritenersi che in effetti il masso non si sia 
staccato dalla scarpata, ma da una localit� molto pi� lontana, sita, 
come presume la Polizia Stradale, a ben circa 200 metri pi� in alto della 
strada, tanto da lasciare tracce del suo rovinoso passaggio almeno negli 
ultimi 40 o 50 metri, e da piombare, non gi�, rotolando dalla scarpata, 
nella mezzeria a questa adiacente, bensl a perpendicolo, e chiss� da 
quale altezza, addirittura nei pressi del parapetto 'verso valle, che recinge 
la mezzeria .stradale opposta alla scarpata. Esattamente, di conseguenza, 
il Tribunale ha considerato nella motivazione della sua sentenza, 
� appare evidente che il masso non si stacc� dalla scarpata stradale, 
bensl da un terreno roccioso a notevole distanza dalla strada, e 
in ogni caso, non di propriet� dell'ANAS �. N� appare meritevole di 
censura l'opinione del Tribunale secondo cui non pu� affermarsi la responsabilit� 
dell'Ente proprietario della strada in ordine agli � incidenti 
cagionati dal rotolamento di massi staccatisi dalle lontane dme de1 
monti ., in quanto trattasi in tal caso di eventi imprevedibili che rientrano 
nel fortuito. 

scarpate, cio� a quella parte del terreno in ascesa che costituisce pertinenza 
del complesso stradalle con funzione tecnica di consolidamento 
(art. 1 n. 10, r. d. 1933, n. 1740; art. 22, 1. 1865, all. F), ed alle ripe (art. 13, 

r. d. 1933, n. 1740) le quali, seppure di propriet� privata, interferendo 
intimamente con il detto complesso, impongono del pari alla p. a. l'onere 
delle necessarie opere di consolidamento e difesa della strada, non potendosi 
porre a carico dei proprietari, oltre i limiti specificati dalla Cassazione 
nella su richiamata sentenza. 
Sul punto infine che la p. a. non possa, in genere, essere ritenuta 
obbligata ad eliminare situazioni di pericolo che si svolgono oltre la sede 
stradale, al di l� degli argini e dei paracarri, salvo l'obbligo delle opportune 
segnalazioni di pericolo (cfr. Cass. 7 aprile 1964, n. 782, Giur. It. 
1964, I, 1, 965; 12 giugno 1963, n. 1562). 

Pi� in generale, in tema di discrezionalit� e di responsabilit� della 

p. a. nel settore delle opere pubbliche, cfr. QUARANTA, in questa Rassegna, 
1966, I, 47). 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 601 

A sostegno della sua doglianza l'appellante ha richiamato preceenti 
decisioni di merito del Tribunale di Genova -I Sez. -Boggiano 
. ANAS -in data 7 agosto-28 settembre 1956 e della Corte di Appello 
i Genova, I Sez. -Pasini c. ANAS; ma � agevole rilevare che in 
:ili fattispecie la responsabilit� dell'ANAS � stata ritenuta perch� 
ra rimasto accertato che i massi si erano staccati rispettivamente da 
na alta e ripidissima ripa immediatamente sovrastante la strada, e 
a un costone sovrastante la strada, e non gi�, come nella specie, da 
na localit� molto lontana. L'appellante ha inoltre sostenuto che nel 
!lSO in esame l'evento dannoso si sarebbe potuto e dovuto evitare 
all'ANAS, perch� la caduta del masso doveva considerarsi assoluta1ente 
prevedibile, per la natura stessa del terreno; per il fatto che 
ra stato apposto dall'ANAS il cartello � Caduta di massi �; perch� 
al rapporto della Polizia Stradale risulta che anche per il passato 
erano verificati nella zona rotolamenti di massi; e perch� dalla deosizione 
resa al Sost. Proc. della Rep. dal Capo Cantoniere Di Stefano 
.ntonio si rileva che � la strada che porta a Montecassino � soggetta 
frequenti cadute di massi . . . la zona pi� pericolosa � costituita 
roprio da quel tratto sottostante il Monte Venere . . si tratta di un 
lto costone roccioso in cui si trovano grossi massi sciolti, i quali sono 
>ggetti a staccarsi dalla montagna per le cause pi� diverse: infiltra� 
oni di acqua, passaggi di viandanti . . . prima dell'incidente del 25 
;>rile, ed esattamente il 17 aprile, un altro grosso masso si stacc� dal 
[onte Venere, precipitando sulla sottostante strada �. In particolare ha 
~dotto l'appellante che i cartelli � caduta di massi � non stanno a 
gnificare la inibizione di percorrere la strada � bensl a richiamare 
:ittenzione del conducente affinch�, guidando con vigile prudenza, 
riti l'incontro col masso gi� caduto �. Tali assunti non possono essere 
vorevolmente considerati. Giustamente nella comparsa di risposta in 
~imo grado la appellata ha in contrario sottolineato il fatto che la 
rada che da Cassino conduce all'Abazia di Montecassino, tagliata come 
a mezza costa sul fianco del monte, classificato bacino montano � Ra.
do-Cori� ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, � da conside1rsi 
in tutto e per tutto strada di montagna, e quindi � di per s� stessa 
iricolosa �, perch� � di normalissima accezione il concetto che � nella 
:cesa in montagna sia a piedi . . . sia per strada, a piedi o in vettura, 
insito e connaturato un elemento di pericolo �; che proprio in vista 
questa naturale pericolosit� lungo la strada sono stati � apposti carlli 
segnalatori di pericolo � con la dicitura � caduta massi �, in modo 
Le, a prescindere dalla normale cognizione della pericolosit� delle 
rade montane, � fosse particolarmente risvegliata l'attenzione di chi 
tende percorrere la strada per giungere alla Abbazia �; e che � coloro 
[!Uali -ciononostante usano la strada in vettura . . . fanno ci� di loro 
Jera elezione, avvertiti del pericolo � -l'appellante ha ancora con



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

testato che le ripe di cui all'art. 13 del r. d. 8 dicembre 1933, n. 17 40, 
siano da considerare �sottratte alla manutenzione dell'ANAS � e affidate 
invece ai relativi proprietari, (come ha ritenuto il Tribunale nella 
sentenza impugnata) sostenendo, sulla base della motivazione della sentenza 
del Tribunale di Genova sopra citata, Ghe � il cennato decreto 
del 1933 impone all'ANAS di vigilare che il proprietario adempia agli 
obblighi che gli spettano e le conferisce altres� il potere di sostituirsi 
a lui �, e che � anche sotto quest'ultimo profilo il comportamento della 
convenuta (ANAS) era censurabile per non avere . . . mai intimato 
all'Abbazia di Montecassino la esecuzione di opere idonee ad eliminare 
i massi pericolanti �. Ma, come � stato precisato dall'ANAS nelle 
note 30 maggio 1963 in primo grado, occorre ricordare che nella strada 
montana il fianco verso il monte � costituito da diversi elementi: in 
primo luogo pu� aversi, come nella specie, una scarpata (art. 1 r. d. 
citato), e �cio� un tratto di terreno in ascesa che � parte, quale pertinenza, 
del complesso stradale, in quanto svolge una funzione tecnica 
di consolidamento del Corpo stradale �; in secondo luogo, oltre la 
scarpata, � ove esiste, ha inizio la ripa . . . che non fa parte del demanio 
stradale, ma � di propriet� privata� ed � contemplata dall'art. 
13 stesso r. d.; in terzo luogo vi � il dosso della montagna, che 
non � affatto contemplato dal detto r. d.. Nella fattispecie, come si 
� gi� enunciato, il masso si � distaccato dal dosso della montagna, 
in localit� distante centinaia di metri dal piano stradale, e quindi 
sicuramente al di l� ed al di fuori non solo della scarpata, ma anche 
della ripa, che ovviamente � costituita dall'argine o dalla sponda del 
terreno, immediatamente sovrastante il piano stradale. 

L'appellante ha infine asserito che il Tribunale avrebbe dovuto 

� accogliere tutte le richieste istruttorie, massime quelle formulate per 
la determinazione del quantum �. Si � gi� per� diffusamente esposto 
come dalle risultanze dei documenti alligati al processo deve ritenersi 
con certezza dimostrato che il masso si stacc� dal dosso della montagna 
e non gi� dalla scarpata: di tale che generico e comunque superato 
dalle risultanze documentali appare il 1� capitolo della prova per testi 
sopra riportato. Come poi correttamente ha ritenuto il Giudice Istruttore 
in prime �cure, nella ordinanza riservata 28 novembre 1963, la 
prova per testi �. superflua nei capitoli b-c-d-e perch� riguarda circostanze 
che non costituiscono oggetto di contestazioni fra le parti; � intempestiva 
e ultronea per quanto riguarda il quantum dei danni, stante 
la pronuncia di rigetto della domanda; mentre l'ispezione giudiziale 
dei luoghi e la consulenza tecnica a loro volta sono ultronee, perch� 
gi� risultano acquisiti agli atti in via documentale tutte gli elementi che 
potrebbero scaturire da esse. La appellata sentenza deve essere pertanto 
integralmente confermata. -(Omissis). 

l

SEZIONE QUARTA 

i 

1 

i 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

I

l 

ONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 5 luglio 1967, n. 16 -Pres. Bozzi 

I

C. -Est. Mezzanotte -Aldobrandini (Avv. Cervati) c. Ministero 
Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti). 
I 
l 

nposte e tasse in genere -Contributo di miglioria -Procedimento 


! 

Compilazion~ dell'elenco dei proprietari dei beni -Controversie -I 
Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste -Fattispecie. 

La imposizione del contributo di miglioria comporta l'esp'tetaento 
di un procedimento amministrativo, che � rivolto' a individuare, 
apposito elenco e per ciascun comune, i beni che hanno subito, per 
fetto dell'esecuzione delL'opera pubblica, un incremento di valore 
relazione al quale va commisurato ii tributo. Le posizioni di tali 
�oprietari di fronte alla p. A .. che, nel deliimitare le zone beneficiate 
~ll'opera pubblica e nell'individuare i beni, esercita un'attivit� tecco-
discrezionale, hanno consistenza di interessi le�gittimi, la cui vioz:
ione rientra nella giurisd.izione del Consiglio di Stato. Rientra, in 
~rticolare, in tale giurisdizione la controversia che ha per oggetto 
corretto esercizio del potere amministrativo, laddove si assume che 
medesimo abbia a;c,certato l'incremento di valore quando, sia scaduto 
triennio successivo all'ultimazione dell'opera pubblica previsto dal~
rt. 8 del d. l. 28 novembre 1938, n. 2000 (convertito nella l. 2 giu


~o 1939, n. 739) (1). 

(Omissis). -L'art. 1 del d. 1. 28 novembre 1938, n. 2000 (con:
rtito nella 1. 2 giugno 1939, n. 739) prevede che quando in dipennza 
di un'opera pubblica eseguita dallo Stato e con il �suo concorso, 


(1) Giurisprudenza pacifica sul criterio della giurisdizione; cfr. S-ez. V, 
aprile 1968, n. 440, Il Consiglio di Stato, 1968, I, 664. Ai fini dell'impoione 
del contributo di miglioria non occorre che l'opera pubblica sia 
:ittimamente ,eseguita; Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 20, Riv. giur. ed., 
56, I, 945. Sulla esenzione dal contributo prevista dall'art. 24 d. I. cit. 
2000 cfr. C:ass. 27 settembre 1965, n. 2046, Foro it., 1966, I, 752. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente 
valutabili a beni immobili, l'amministrazione dello Stato impone a carico 
dei rispettivi proprietari un contributo di migliora, da determinare 
in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto 
dell'esecuzione dell'opera pubblica. L'art. 5 dello stesso decreto dispone 
che l'incremento di vafore � determinato ad opera compiuta con riferimento 
alla data di ultimazione dell'opera stessa ed in relazione allo 
incremento di valore va commisurato il contributo di miglioria, la 
cui imposizione (ai sensi del successivo art. 8) deve essere notificata ai 
proprietari dei beni immobili nel periodo intercorrente tra l'inizio 
dell'opera e il triennio successivo alla ultimazione dell'opera stessa o 
del complesso organico di opere se la miglioria � determinata da tale 
complesso. Peraltro la stessa norma dispone che ove ciascuna opera del 
complesso sia tale da determinare per se stessa un incremento di valore 
degli immobili compresi nella zona di influenza la imposizione del tributo 
in dipendenza di tale opera possa E;)Ssere fatta entro il triennio 
successivo alla sua ultimazione. 

Il ricorso, oltre ad altri motivi, censura l'operato dell'Amministrazione 
che avrebbe effettuato la imposizione tributaria oltre il triennio 
previsto dalla legge. In relazione a tale comportamento dell'Amministrazione 
� sorta questione se sussista o meno 1a giurisdizione di questo 
Consiglio. 

Occorre precisare �che la imposizione tributaria di cui trattasi comporta 
l'espletamento di un procedimento amministrativo che pu� essere 
suddiviso sostanzialmente in due fasi. L'art. 10 del decreto citato dispone 
che per le opere eseguite dallo Stato, direttamente o per concessione, 
il contributo � imposto a cura delle Intendenze di Finanza 
competenti per territorio. La prima fase comporta una serie di adempimenti 
amministrativi che consistono (come prevede l'art. 9 del decreto) 
nella compilazione, per ciascun Comune sul cui territorio abbia 
influenza l'opera pubblica o il complesso di opere pubbliche, dell'elenco 
dei proprietari soggetti al �contributo. 

La legge precisa : � tale elenco deve recare la indicazione degli 
immobili da sottoporre a �contributo e per ciascun immobile elencato 
il nome del proprietario, l'ubicazione, la natura e la consistenza del 
bene nonch� i relativi dati catastali �. La Intendenza di finanza in base 
agli elementi in proprio possesso incarica l'ufficio tecnico erariale di 
compilare l'elenco dei proprietari dei beni (art. 11) e l'elenco stesso, 

sempre a cura dell'Intendenza di finanza, � depositato per 30 giorni 
nell'ufficio comunale e del deposito � dato avviso al pubblico con apJ 
posito manifesto, mentre i singoli interessati vengono avvisati della 
loro inclusione nell'elenco mediante notificazione da effettuarsi per 
;mezzo del messo comunale o per mezzo della posta. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

Gli interessati entro il termine di 30 giorni dalla notificazione 
>ssono ricorrere tramite "l'Intendenza di finanza al Ministero delle 
rianze. 

Si tratta di un procedimento amministrativo comportante lo svolmento 
di una attivit� amministrativa di fronte alla quale le posizioni 
ii proprietari dei beni sono posizioni di interesse legittimo. Difatti 

Pubblica amministrazione individua con una valutazione di caratre 
tecnico-amministrativo le zone che 'ricevono beneficio dall'opera 
ibblica e nelle zone stesse individua i beni che, ricevendo il beneficio 
~n'opera pubblica, dovranno essere successivamente sottoposti al pa1mento 
del contributo di miglioria. 

Nell'espletamento di questa attivit� amministrativa che � svolta 
~!l'interesse pubblico generaJ.e non possono ravvisarsi posizioni di 
ritto soggettivo, giacch� l'attivit� dell'Amministrazione � soltanto 
�eordinata alla individuazione e definizione del presupposto di im1sta. 
Soltanto successivamente dopo individuato il presupposto delmposta 
ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria subentrano 
1rme di relazione che comportano la applicazione in concreto delmposta. 
In quest'ultima fase di accertamento in concreto dell'im-
sta dovuta da ciascun proprietario dei beni individuati la giurisdime, 
siccome attinente a posizione di diritti soggettivi, spetta alla 
.torit� giudiz~aria ordinaria. Difatti l'art. 14 del decreto citato dispone 
e J.'uffcio tecnico erariale comunica all'Intendenza di finanza l'entit� 
gli incrementi di valore e la misura dei contributi pertinenti a cia


l:m. immobile, e questa provvede a farla notificare ai rispettivi intessati; 
e il secondo comma dello stesso articolo prevede anche che 
ll'entit� dei singoli incrementi di valore notificati � ammesso il conrdato 
da sperimentare presso l'ufficio del registro competente per 
:-ritorio ed a sua volta il terzo comma dello stesso articolo dispone 
e in caso di controversia � ammesso ricorso agli organi di cui ai 
mma secondo e terio dell'art. 29 del d. m. 7 agosto 1936, n. 1639, 
n le modalit� vigenti per le controversie che si riferiscono alle imste 
indirette sui trasferimenti della ricchezza. � evidente quindi che 
stesso legislatore, individuando gli organi di giustizia tributaria, in 
lazione alla comunicazione dell'incremento di valore ed alla misura 
i contributi, ha precisato che questa fase attinente all'accertamento 
L tributo in concreto, in relazione al presupposto individuato nella 
ie amministrativa, sussiste una vera e propria controversia tributaria. 
Il ricorso pertanto in quanto proposto contro il provvedimento miiteriale 
che, pronunciando sul ricorso amministrativo pt'oposto dal1teressato 
contro l'elenco compilato dalla Intendenza di finanza, solra 
censure attinenti all'uso de potere amministrativo ed ai suoi limiti 
v-e essere sottoposto alla giurisdizione di questo Consiglio ai sensi 


606 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'art. 26 del t. u. del 1924, n. 1054. Anche l:a questione se l'autorit� 
amministrativa abbia provveduto o me:rw nel termine triennale previsto 
dall'art. 8 del decreto attiene al corretto �esercizio del potere, sicch� 
la violazione del termine costituisce violazione di legge censurabile 
sotto il profilo della legittimit� dell'azione amministrativa. 

LI Consiglio, ritenuta l:a propria giurisdizione, osserva peraltro che 
debbano essere effettuati accertamenti in ordine all'epoca in �cui l'opera 
� stata ultimata ai fini di individuail."e se la censura svolta dal ricocrente 
sul rispetto dei termini previsti dall'art. 8 pi� volte citato sia 
fondata o meno. 

Al riguardo l'Amministrazione � invitata a redigere una dettagliata 
relazione dalla quale risulti la data di ultimazione dei lavori 
con particolare riferimento alla data di consegna dell'opera da parte 
della ditta appaltatrice, della data in cui si � svolto il coll.audo e quando 
� stato approvato e dalla data in cui la strada fu aperta alla circolazione. 
L'Amministrazione inoltre dovr� chiarire se vi furono opere di 
completamento a cui si riferisce il provvedimento 11 novembre 1955 
e se tali opere di completamento erano necessarie per rendere le opere 
gi� compiute in precedenza ai fini della determinazione dell'incremento 
di valore degli immobili compresi nella zona di influenza dell'opera 
pubblica cosi come previsto dall"art. 8 del d. I. 28 novembre 
1938, �n. 2000; occorre inoltre precisare se anche indipendentemente da 
opere suppletive le opere gi� compiute consentivano o meno la utilizzazion 
con riferimento anche ai benefici che potevano detvarre i fondi 
compresi nella zona di influenza. -(Omissis). 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 9 luglio 1968, n. 21 -Pres. Bozzi C. 
-Est. Bartolotta -Coop. Edile impiegati erariali e del catasto 
dell'Aquila (avv. Gualtieri) c. Ministero pubblica istruzione (avv. 
Stato Cerocchi). 

Demanio -Bellezze naturali -Provvedimenti di vincolo -Pubblicit� 
eseguita ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778 -Funzione ed 
effetti. 

Demanio -Bellezze naturali -Provvedimenti di vincolo -Requisiti 
di validit�. 

Ai sensi deUa legge 11 giugno 192.2, n. 778, la trascrizione nei 

I 


registri della Conservatoria delLe ipoteche e ia iscrizione nei registri 

I 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 607 

ztastali non incide suti'efficacia del provvedimento di vincolo, il 
uale diviene operativo nei confronti dei terzi non appena viene emaato, 
con la conseguenza che la inesattezza della tmscrizione non 
Jmporta la inefficacia del provvedimento agli effetti della legge 29 

~ugno 1939, n. 1497 (1). 

� validamente costituito ii vincolo di notevole interesse pubblico 
i un immobile quando il decreto relativo sia completo dei dati ca~
stali e di ogni altro elemento per la individuazione dei beni� (2). 

(1-2) Cfr. pi� ampiamente, Sez. VI, 10 novembre 1964, n. 801, in 
2esta Rassegna, 1964, I, 1126, con nota. 

ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 447 -Pres. Potenza 
-Est. Laschena -Azienda autonoma soggiorno e turismo 
di Marina di Massa (avvocati Costa e Baratta) c. Ministero pubblica 
istruzione e Prefetto di Massa Carrara (avv. Stato Peronaci), 
Cerri e Comune di Massa (n. c.). 

~manio -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo 
panoramico -Ordine di demolizione del Ministero della P. I. Necessit� 
di concerto con altre amministrazioni -Esclusione. 

~manio -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo 
panoramico -Ordine di demolizione -Necessit� di precedente ordine 
di sospensione -Esclusione. 

imanio -Bellezze naturali -Costruzione in violazione di vincolo 
panoramico -Ordine di demolizione -Motivazione limitata alla 
incompatibilit� dei lavori con l'ambiente -Sufficienza. 

I 

imanio -Bellezze naturali -Costruzione non autorizzata -Valutazione 
del pregiudizio al panorama -Sindacato di legittimit� Esclusione. 


'manio -Bellezze naturali -Costruzioni non autorizzate -Scelta 
dei provvedimenti sanzionatori -Discrezionalit� -Sindacato di 
legittimit� -Esclusione. 

L'ordine di demolizione di opere abusivamente costruite in zona 
ttoposta a vincolo panoramico rientra nella competenza del Mini



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stero della Pubbica Istruzione, senza la necessit� del previo concerto 
con le altre amministrazioni statali interessate (1). 

L'ordine di �demolizione di opere costruifle senza l'auto1Tizzazione 
della Sopraintendenza a1. monumenti in zona soggetta a vincolo panoramico 
pu� esse1�e emesso senza il precedente �O'l"dine di sospens.ione 
dei lavori (2). 

n provvedimento di demolizione di opere abusivamente costruite 
iin �zona soggetta a vincolo pano'Tamico � legittimamente mo,tivato con 
il richiamo alla assoluta incompatibilit� dei lavori col particolare ambiente 
nel quale si inquadrano (3). 

La valutazione dell'entit� del pregiudizio derivante dalla costruzione 
abusiva alle caratteristiche ambientali della zona tutelata riveste 
carattere discrezionale e non � perci� sindacabile in sede di legittimit� 
(4). 

La scelta tra l'ordine di demolizione di opere abusivamente costruite 
in zona soggetta a vincolo panoramico e la irrogazione di una 
sanzione pecuniaria � insindacabile in sede di 'Legittimit�, e, allorch� 
nel giudizio espresso dalla p. a. � stata tenutai presente la possibilit� 
di scelta, � legittima l'adozione deila prima soluzione (5). 

(1-5) Sulla prima massima cfr. Sez. IV, 7 giugno 1967, n. 215, Foro it., 
1968, III, 29, con nota. Sulla seconda massima cfr. Sez. IV, 18 maggio 1966, 

n. 416, Foro it., Rep. voce Bellezze naturali, n. 32; sulla terza Sez. IV, 
21 febbraio 1968, n. 96, Foro amm., 1968, n. 126, ivi, 1968, I, 2, 279; sulla 
quarta Sez. IV, 1� marzo 1968, n. 126, ivi, 1968, I, 2, 279; sulla quinta 
Sez. IV, 12 marzo 1968, n. 126, ivi, 1968, I, 2, 279. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 452 -Pres. Potenza 
-Est. Bernardinetti -Guglielminotti (avvocati Biamonti E. e 
F.) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Peronaci). 

Danni di guerra -Beni perduti all'estero per trattato di pace -Esclusione 
dall'indennizzo -Incertezza sulla propriet� -Illegittimit�. 

� Hlegittima l'esclusione di alcuni beni dall'indennizzo previsto 
dalla legge 29 ottobre .1954, n. 105�0 ove essa sia giustificata dal dubbio 
che i beni stessi possano appartenere ad altri e che comunque 
possano trovarsi ad altro titolo nel locale del danneggiato (1). 

(1) Massima di specie, ed esatta. 
I 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 609 

:ONSlGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 luglio 1968, n. 455 -Pres. Potenza 
-Est. Pezzana -Manca (avvocati Falcioni e De Paolis) c. 
Ministero Turismo e Spettacolo e rappresentante del Governo 
nella Regione sarda (avv. Stato Peronaci). 

linematografi.a -Apertura o ampliamento di sala cinematografi.che Nulla 
osta -Natura -Accertamento -Presupposti -Momento 
cui occorre far riferimento -Data della presentazione della domanda. 


I provvedimenti in materia di apertura, ampliamento e trasfornazione 
di sale cinematografiche non hanno natura di concessione, 
iel quale caso sarebbe necessario, secondo i principt generali, far 
�iferimento alla situazione (incremento delle frequenze degli spetta~
oli) vigente �l momento di emanazione dell'atto amministrativo, ma 
>iuttosto di autorizzazione o di ammissione; e in entrambe queste due 
~ventualit� l'esigenza di far riferimento alta situazione esistente alla 
iata del provvedimento pu� essere esclusa, dovendo invece tenersi 
>resente, secondo la speciale normativa, la situazione esistente aZ 
nomento della presentazione della domanda per il rilascio del nulla 

>Sta (1). 

(1) Cfr. S'ez. IV, 8 ottobre 1965, n. 576, Il Consiglio di Stato, 1965, 
' 1586. 
~ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1968, n. 463 -Pres. Chiofalo 
-Est. Battara -Falzacappa Benci (avv. Resta) c. Ministero 
Tesoro (avv. Stato Casamassima). 

mpiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Cumulo con la pensione 
-Divieto -Dipendenti di enti pubblici disciplinati da contrattazione 
collettiva -L. 12 aprile 1949, n. 149 -Inapplicabilit�. 

Le retribuzioni, gli stipendi e le indennitd dei dipendenti da enti 
>ubblici, disc.iplinati da contrattazione collettiva (nella specie, dipenienti 
da Istituto Autonomo Case Popolari), sono esclusi dagli aggioriamenti 
previsti dalia legge 12 aprile 1949, art. 9, giacch� il trattanento 
economico di tale personale non pu� essere stabilito con provJedimenti 
a carattere autoritativo; tuttavia ad esso � applicabile iL diJieto 
di cumulo del trattamento di servizio attivo con quello di pen:
ione, previsto dal successivo art. 14 (1). 

(1) Cfr. in tal senso, Sez. IV, 21 ottobre 1966, n. 777, Il Consiglio di 
�tato, 1966, I, 1824. 

610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1968, n. 465 -Pres. Chiofalo 
-Est. Santaniello -Soc. Coop. Famiglia Cooperativa di Cavalese 
(avv. Paompeati e Cavasola) c. Ministero pubblica istruzione 
(avv. Stato Lancia). 

Demanio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico Presupposti. 
Demanio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico Coesistenza 
dei pre~i, storico e artistico -Le~ittimit�. 

Il provvedimento che dichiara un fabbricato di interesse particolarmente 
importante Clii sensi deit'art. 2, l. 1� giugno 1939, n. 1089, � 
congruamente motivato, ove in esso siano contenuti gli elementi che 
concernono l'interesse artistico e l'importanza storica del fabbricato (1). 

Nel medesimo immobile possono coesistere i due pregi, artistico 
e storico, di natura diversa, richiesti dagli artt. 1 e 2, l. 10 giugno 
1939, n. 1089: l'uno di ordine intrinseco e diretto (consistente nel rilievo 
che il bene presenta e interesse artistico�, art. 1), l'altro di carattere 
estrinseco e indiretto (attraverso il riferimento aila � storia 
politica, miiitare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere �: 
art. 2); pertanto � legittimo il provvedimento che, nel dichiarare un 
i.fabbricato di particoLare interesse storico e artistico, esprime adeguatamente, 
nella motivazione, le ragioni che concernono entrambi i 
pregi, rilevando, per un verso, che l'edificio � di nobile impronta artistica 
e, per altro verso, che l'indubbio carattere storico si riferisce al 
pi� alto esponente artistico della Valle di Fiemme e di Cavalese (l'Alberti), 
la cui nota scuola pittorica fior� ed ebbe lustro in Cavalese (2). 

(1-2) Decisione di particolare interesse, in quanto ammette J.a possibilit� 
che uno stesso edificio possa presentare pregi di ordine artistico e 
di ordine storico, ed esamina i diversi criteri per accertarli; cfr. anche 
Sez. IV, 29 settembre 1965, n. 609, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1424. 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1079 -Pres. Rossano 
-Rel. Lori-a -P. M. Gedda (conf.) -S.A.S. Biscotti Colussi 
Perugia (avvocati Fr�, Scandale, Carboni) c. Ministero delle Fiinan-� 
ze (avv. Stato Foligno). 

1poste doganali -Agevolazioni fiscali concesse alle imprese artigianali 
e industriali nel territorio di Assisi dall'art. 15 della legge 
9 ottobre 1957 n. 976 -Operativit�. 

(l. 9 ottobre 1957, n. 976, artt. 15, 5; I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 7). 
L'esenzione de.cennale dalle imposte erariali provinciali e comunali 
daUe relative sovrimposte, prevista dall'art. 15 della legge 9 ottoe 
1957, n. 976, con provve:dimento per la salvaguardia de�l carattere 
>rico, monumentale ed artistico della citt� e del territoriio di Assisi 
r le imprese artigiane ed industriali che abbiano cittuato i relativi 
>pianti nelle zone. indicate nel precedente art. 14, concerne tutte� le 
.poste erariali, sia dirette che indirette (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso, denunciasi la violame 
degli art. 9 e seg. della legge 9 ottobre 1957, n. 976 e dell'art. 12 
Ile diisposizioni prelinllnari c. c. in relazione con l'art. 360 c. p. c. 

Secondo le critiche rivolte alla sentenza impugnata, questa, di 
mte alla precisa ed inequivocabile dizione dell'art. 15 della citata 
~ge concederute l'esenzione da ogni imposta erariale, non poteva 

(1) Ancora sul trattamento di favore fiscale previsto dall'art. 15 della 
,ge 9 ottobre 1957 n. 976 con norme per la salvaguardia del carattere 
irico, monumentale. ed artistico della citt� e del territorio di Assisi. 
Il sistema indiscriminato di esenzi.one tributaria che fa sentenza in nota 
�l'ibui!sce alle noTme recate dall'art. 15 della legge 9 ottobTe 1957, n. 976, 
1 provvedimenti per ila salvaguardia del carattere storico, monumentale 
artistico deilla ci>tt� e del territorio di Assisi -tutte le imposte erariali 
dirette che indivette -non pu� essere 1condiviso. L'attl'azione, tout 
'J,rt, nella economia del ricordato art. 15 dell'ind~scriminato sistema di 
:nzione, se pu� trovare una suggestiva spiegazione nella formulazione 
terale, non certo felice, della norma, non la trova affatto e resta giuri:
amente limitata, neHa interpretazione logico-finalistica e sistematica 
~ si faccia segui!l.'e a quella puramente letterale. Non pare, infatti, suffinte 
soffermarsi preV'alentemente sul testo lette�rale della norma aggiun1do, 
per non riconoscere fondamento giuridico alle opposte argomentani, 
che un'eventuale deficienza di tecnica legislativa non rileva sullera 
dell'interprete. � proprio la non felice formulazione del testo 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

attraverso la ricerca di una diversa supposta mens legis, introdurvi, 
come vi ha introdotto, delle inesistenti distinzioni volte �a limitare il 
beneficio tributario, espresso dn termiini di assoluta chia<rezza cosi 
vastamente comprensivi, aJ.le sole imposte dirette escludendone quelle 
indirette. 

Le censure sono fondate. 

I giudici di merito, .ililvero, pur muovendo dalla osservazione che 

�.n significato letterale dell'espressione impiegata dal legislatore per 
Assisi, nel concedetre alle imprese industriali o artigiane che si fossero 
stabilite nelle zone previste dall'art. 14, l'esenzione da o.gni imposta 
erariale, provinciale e comunale, � effettivamente di tale chLarezza e 
latitudine da non consentire n� dubbi n� la distinzione che l'Amministrazione 
appellante vorirebbe istituire sulla diversirt� fra l'aggettivo 
� ogni e tutto, hanno tuttavia ritenuto che fosse necessario far rico!I'so 
al sussidio di altri mezzi .ililterpretativi per determinare la Teale portata 
della legge. 

E tali mezzi interpretativi, dopo avere inizialmente negato che dai 
lavori prepa.ratori si potessero ricavare validi elementi i quali aiutassero 
a ricostruire il pensero del legislatore, hanno fatto �considerare in 
una serie di considerazioni. 

Ma gli sviluppi� esegetici dell'indagine propostasi non sono quanto 
alle conclusioni che se ne son volute trarre e che si risolvono in una 

che esige un esame approfondito, �CompaTativo �con altre norme .di favore 
fiscale, nella costante considerazione del sistema generale tributario e 
delle conmpatibiut� di un determinato significato delle norme con il 
sistema generale o particoJ.aTe. 

La norma in esame (v. retro 1965, p. 564), inquadrata nel sistema della 
legge e nelle ragioni di politica legislativa che ne hanno richiesto la posizione, 
non tarda a precisare che essa non reca affatto lo svincolo da qualsiasi 
tassazione delle attivit� �economiche e dei conseguenziali rapporti costituiti 
in quel!la zona di Assisi che, �attra\'erso la delimitazione indicata dall'art. 14 
della �stessa legge, � riservata aUa attivit� artigiana ed industriale. Lungi, 
infatti, dall'istituire una zona di franchigia fiscale, l'aTt. 5 pone, soltanto, 
una esenzione, di carattere soggettivo e temporaneo, degli oneri tributari 
afferenti la produttivit� ed il reddito e lascia in vigore, per fil resto, fil 
normale trattamento tributario. � salva, ovviamente, l'applicazione �di leggi 
diverse, p'.t'eesistenti, recanti agevolazioni particolari. 

Nel caso deciso, inoltre, la interpretazione data all'art. 15 del 976/57 

si pone in aperto contrasto con fil vigente sistema doganale, si�a nei suoi 

riflessi interni che internazionali. La materia controversa, infatti, concerne 

dazi doganali e diritti di confine quale l'IGE riscossa dalla Dogana e le 

imposte �di fabbricazione riscosse in via surrogatoria come sovrimposte di 

�Confine (art. 7 legge doganail.e). Un esame comparativo con altri provve


dimenti di 1egge diretti effettivamente alla �esenzione dei dazi doganali 

in determinate zone, avT'ebbe di necessit� portato ad escludere H carattere 

indiscriminato deUa esenzione recata dal pi� v.olte ricordato art. 15 (es. 


.t'ARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 613 

rberpretazione restrittiva della formula adottata dal legislatore, in alllll 
modo accettabili. 

Non giova, anziutto, argomentare dalla menzione delle sovrimpo;
e in relazione alle imposte -nella sua letterale locuzione il testo 
igislaitivo sancisce � l'esenzione da ogni imposta �erariale, provinciale 

comwnale, e relative sovrimposte � per desumerne che, accedendo 
! sovrimposte a soli tributi erariali aventi natura di imposte dfu:-ette, 
uel riferimento starebbe a significa11e la estraneit� delle imposte indi~
tte alla prevista esenzione. L'indicazione delle sovrimposte, accanto 

quella delle imposte comunali e provmciali, � riferibile sul piano 
>gico al fine di precisare che, oltre 'a queste ultime, in quanto isti1ite 
da comuni; �e province nell'esercizio di un immediato e diretto 
otere tributario, l'esenzione �comprendeva altresi quegli altri prelievi 
scali costituenti appunto le sovrimposte, la cui applicazione � demanata 
alla facolt� di detti enti e viene bensi normalmente attuata sotto 
>rma di addizionale a determinati tributi era<riali, in un rapporto quindi 
i mera ac.cessoriet�, ma .iin �taluni casi pu� anche �essere disposta fil 
>rma autonoma. 

Inconferenti, poi, sono le considerazioni che �si leggono n�ella senmza 
impugnata circa le finalit� che con l'accordato beneficio fiscale la 
lgge si sarebbe proposta di 11aggiungere, nel senso, cio�, che attesa la 
;essa intestazione del documento legislativo ( � Provvedimenti per la 

lo dicembre 1948, n. 1438, per i terreni di Gorizia; L Cast. 26 febbraio 
~48, n. 4, Tit. IV, art. 14 per i terreni del.ila Valle d'Aosta; I. per il 
�ajont 31 maggio 1964, n. 357, artt. 29, 32). 

La legge 976 del 1957 -fu precisato retro, loco citato -ha ilo scopo 
~chiarato di .salvaguardare la citt� di Assisi ed il �suo territorio, sia attraerso 
il restauro ed il .consolidamento delle opere monumentali �ed ~l perfe.
onamento deHe vie di accesso, sia attraverso fa regofamentazione dello 
riluppo delle attivit� artigiane ed industriali ile quali, in mancanza, avrebero 
comportato, per le loro essenziali caratteristiche, ripercussioni negative 
il carattere �storico della �Citt� e sulla beMezza del paesaggio circostante. 
,Ha previ�sione, infatti, delle opere di restauro e di 'Consolidamento dei 
Lonumenti e dell.a l'e1ativa �spesa, segue, neHa ricordata legge, la posizione 
i una serie di divieti. A talle ftne, data la necessit� obiettiva di contempe:
ire le esigenze suddette 'con quelle dello sviluppo delle attivit� artigiane 
:i industriali, � prevista la predeterminazione da parte del Comune, di 
itesa con la Sovrintendenza ai monumenti 'ed in armonia con i piani 
articolareggiati e con H. piano paesistico, di una zona industriale. Tale 
redeterminazione, per�, comporta una serie di difficoJ.t� nel!l'impianto e 
el trasferimento delle attivit� artigiane ed industriali sia per l'ubicazione 
)atta �che per i mezzi 'di comunicazione stradali e ferroviari in atto, con 
mseguenti maggiori onexi a carico dei tito:lari deHe attivit� stesse. Da 
i� la necessit� obiettiva �di andare incontro ,ai rkordati titolari, per il 
lmpo presumibUmente necessario a1l'attuazione del nuovo assetto, con un 
Lleggerimento. del carico fiscale idoneo a compensare 1e ripercussioni eco



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citt� 
e del territorio di Assisi nonch� per coru>eguenti opere di interesse 
igienico e� turistico �) sia da di:sconoscere l'intendimento di favo:rire la 
industrializzazione della zona allo scopo di risollevarla dal suo stato di 
depressione economica. Molteplici, invero, a parte la intitolazione della 
legge, sono nella enunciazione delle varie disposizioni onde la stessa 
componesi, le finalit� cui queste si indirizza.no, e fra tali finalit� non 
pu� escludersi quella dell'incremento o della incentivazione indUSltriale, 
significativamente espressa, insieme con l'altra pirecipua di evitar-e il 
deturpamento del carattere storico e monumentale e il paesaggio della 
citt� e del .territorio di Assisi, dalla frase in cui si indica lo � scorpo 
di agevolare � non solo il trasferimento ma anche il nuovo impianto di 
impa:-ese artigiane e industriali nelle localit� prescelte per-il libero 
sviluppo delle relative attivit� (a(l"t. 14 e 15). 

Ingiustificata, qu'.indi, � l'affermaziione che non l'intero processo. 
produttivo si � voluto� favorire mediante le disposte agevolazioni fiscali 
ma moltanto le impa:-ese. soggettivamente considerate e del pari ingiustificata 
presentasi l'illazione, tratta dalle considerazioni sulle pretese 
finalit� della legge, che dette agevolazioni non possano riguardare se 
non quei tributi che si !fiferiscqno a dei soggetti in quanito produttori 
e portatori di un reddito imponibile. 

Ispirata come � a codesto presupposto, secondo cui nel caso in 
esame il beneficio .sarebbe concesso in co!Il!templazoine del soggetto piut


nomiche negative incontrate. Da ci� la limitazione della esenzione agli 
oneri relativi al reddito e, pi� precisamente, ag'li oneri che avrebbero inciso 
sugli utili della produzione nel periodo di rodaggio delle attivitd pi� 
volte dette. 

La il.ettera de�l!l'a!rt. 15 poo:ta decisamente a tale conclusione: l'esenzione 
ha la durata di 10 anni, ha lo scopo dichiarato di agevolare il trasferimento 

o il nuovo impianto delle attivit� artigiane ed industriali nella zona all'uopo 
predeterminata; concerne i soli imprenditori che provvedono al t!rasf.
erimenito ovvero al nuovo impianto nel te!rffiine di cinque anni dall'entrata 
in vigore della legge, ed ha inizio dalla data in ,cui � avvenuta, in realt�, 
l'istituzione nelle zone dell'impianto predetto. 
Destinatari della esenzione, numero chiuso degli stessi, durata della 
esenzione e sua data di inizio sono dati obiettivi .diretti a Umitare iii. trattamento 
�di favore a quei tributi che colpiscono direttamente e definitivamente 
l'Impresa nello �Stadio dinamico della propria attivit� imprenditoriale. 

La sistematica dell'art. 15 ne fornisce chiara conferma. Le norme in 
detto articolo contenute, infatti, sono seguite da quelle poste dagli artt. 19 
e 20, le quali derogano alla disciplina della normale tassazione per rapporiti 
diversi da quelli presi in esame dall'art. 15. L'art. 19 precisa che gli edifici, 
i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con 
parziale o �Completo rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo 
svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 615 

�sto che dell'oggetto del rapporto tributario, la sentenza impugnata. 
m potendo tuttavia disconoscere l'ampiezza della disposizione ove si 
:irla senza specificazione alcuna di � ogni imposta erariale � perviene 
ravvisare in tale disposizione, in quanto comprensiva dell'esenzione 
ille imposte indirette, non pi� che una norma programmatica, abbi~
gnevole, per essere applicata in quel senso, dell'emanazione di u1teori 
norme di attuazione �e rimasta quindi, per la mancanza di queste, 
~aticamente inoperante. Esprime quindi, a conforto di una simile idea, 
~sigenza, per il no�stro sistema tributario, quando si tratti di stabilire 
1enzioni da tributi ii.ndiretti, della promulgazione di leggi speciali, le 
iali determinino individuamente i rapporti da agevolare e indichino 
' formalit� e i modi necessari alla loro attuazione ed alla prevenzione 
. eventuali evasioni. 

Ora, � agevole obiettare che il carattere della specialit� non manca 
!rto alla legge di cui trattasi, 1:a quale, proprio per questo suo caratTe 
�di legge speciale, ha. potuto apporta;re le pi� ampie ec�cezioni alle 
,ggi di generale portata disciplinanti �le varie imposte, non solo dirette 
a anche indirette, come, per quel �che concerne la fattispecie, la 
!lposta di fabbricazione, l'imposta generale sulla entrata, l'imposta 
tlla forza motrice, i dazi doganali. 

Che se in essa, n� in altro successivo provvedimento legisla,tivo, 
m � stata dettaita alcuna specifica e particolareggiata il"egolamentaone 
�sulla �esenzione da questi singoli tributi e da altri cui, nella sua 
npiezza, la norma in questione sia �concretamente applicabile, ci� si 
tppresenta solo sotto lo aspetto di una deficienza di tecnica legisla


.uri divisori, pavimenti o soffitti, avrebbero goduto di � tutte le agevozioni 
tributa!l:ie vigenti nel medesimo periodo di tempo ., purch� l'esenone 
fosse stata richiesta in appli,cazione de1la legge in oggetto. Il 20, 
sua volta, precisa che i passaggi di propriet� al Comune di Assisi, a seguito 

i. espropriazione o di acquisto di immobili, a norma semp'l'e della legge 
~edetta, savebbero stati soggetti al pagamento delle imposte fisse minime 
! registro ed ipotecarie. Il richiamo espresso alle agevolazioni tributarie 
!Cate da altre norme di legge per i rapporti diversi da quelli dei quali 
� fatto cenno �ai fini deH'art. 15 �e la deroga alla normafo tassazione 
:!r i soli passaggi di propriet� al Comune di Assisi, sono dati obiettivi 
liaramente indicativi di due ordini di fattori: uno, dato dal fatto che 
ll"t. 15 non ha posto affatto una zona di franchigia fiscale, per.ch� in caso 
mtrario non vi ;sarebbe ,stato alcun bisogno di richiamare, per i rapporti 
:ferenti le costruzioni �e le ricostruzioni fatte in esecuzione de11a legge in 
~getto il trattamento di f.avore recato da altre norme di legge; l'altro 
:i.to dal fatto che appaiono estranee all'economia delle norme di favore 
sca!l.e e contrarie oltre che al vigente sistema doganale nei suoi riflessi 
tterni ed internazionali, anche ai principi dell'uguaglianza dell'onere fisca' 
le esenzioni delle imposte indirette afferenti materie prime o prodotti da 
cvorare negli stabilimenti. 

L. CORREALE 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tiva, la quale non autorizza l'interprete ad attribuire alla legge un 
significato diverso e pi� ristretto �di quello che, secondo la loro connessione, 
le parole adoprate abbiano voJuto esprimere in piena aderenza 
con la ratio della legge stessa, e tanto meno a negarle la sua 
immediata efficacia. 

Di nessuna decisivit�, a sostegno della .tesi accolta dalla Corte di 
appello di Perugia, �, per ultimo, il raffronto dell'art. 15 col successivo 
art. 17; nel quale disponesi che ai nuovi impianti alberghieri ed a 
quelli preesistenti �cui sia apportato un ampliamento in miSIUra superiore 
al cinquanta per cento del loro vafore � �CO~peter� l'esenzione 
da ogni imposta. o tributo erariale �. 

In questa locuzione i giudici di merito hanno ravvisato J.a concessione 
di un beneficio di pi� ampia po;rtata espresso dal termine 

� tributo � in aggiunta a quello di � imposta �, rilevando a1t11esi come, 
ove mai fosse stato intendimento del legislatore �di favorire in egual 
grado e l'industria alberghiera e le 1a1tre industrie, non vi sarebbe stata 
necessit� di dettare nei riguardi della prima una norma a parte poich� 
� le attivit� alberghiere sarebbero pur sempre rientrate fra J.e :imposte 
genericamente previste nell'art. 15 �. 
Nemmeno appropriato � quest'ultimo rilievo, stante che i benefici 
conc�essi alle imprese industriali in genere riguardano le imprese sorte 

o trasferitesi nelle apposite zone extraurbane, laddove una eguale dislocazione 
non � rcichiesta per g.li impianti alberghieri, i quali possono 
aver sede, anzi � preferibile la abbiano, nell'ambito del centro cittadino 
o nelle sue vicinanze. 
Quanto poi, al termine � tributo � che starebbe a significare il 
pi� ampio contenuto della esenzione concessa all'industria alberghiera 
a paragone di quella accordata alle altre industrie, se pur non lo si 
possa considerare come una semplice espressione tautologica, esso si 
presta ad essere inteso come iriferentesi ai tributi divevsi dalle imposte. 
Solo in questo senso sarebbe riconoscibile una .diversit� nel trattamento 
accordato dalla legge per .&ssisi alle imprese alberghiere, 1ch�, per il 
resto, l'identit� dell'espressione � ogni imposta �erariale� che leggesi 
nelle due norme non consente una differente valutazione e tanto meno 
autorizza di trarre da una di esse alcun argomento per la ti.nterpretazione 
dell'altra. 

In definitiva, dunque, poich� nessuna ragione soccorre a che venga 
attribuito al citato art. 15 della legge in questione un contenuto che 
si di:scosti da quello �chiaramente .ed :inequivocamente desumibile, nel 
loro significato grammaticale e logico, dalle parole in cui esso � formulato, 
devesi ritenere che l'esenzione concessa alle imprese artigiane o 
i.industriali nel territorio di Assisi, concorrendo le condizioni prescritte 
dalla legge stessa, si riferisca e vada applicata a tutte le imposte erariali, 
sia dirette che indirette. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 617 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 maggio 1968, n. 1520 -Pres. Rossano 
-Est. Pascasio -P. M. Cutrupia -Vaglio Beni (avv. Bellite) 

c. Ministero Finanze (avv. Stato FoJ.igno). 
1posta ipotecaria -Credito fondiario -Trasferimento iscrizione 
ipotecaria su altro immobile -Tassa fissa ex art. 27 T. U. 16 
lu~lio 1905 n. 646 -Inapplicabilit�. 

(t. u. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27). 
Connessi con ii contratto agevolato sono da ritenere gli atti necesri 
e sufficienti per attuare l'operazione di mutuo fondiario; dipen'
nti sono gli atti che, del pari necessariamente, seguono al contratto, 
r farne cessare gli effetti, non gli atti che, per raggiungere tali fini 
,,trebbero essere evitati e che sono posti in essere senza alcun cattere 
di strumentalit� ,per raggiungere ie finaiit� perseguite dal 
;,islatore (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo si deduce la falsa applicazione 
U'art. 27 del t. U. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario e del1rt. 
12 de'1le disposizioni sulla legge in generale, in <l"elazlone all'ar:
olo 360, n. 3 e 5 c. p. c. in quanto l'interpretazione logica e letterale 
Ua norma avrebbe dovuto far ritenere l'atto compreso nell'abbo1mento. 


(1) La pronuncia in esame, pur se relativa ad una fattispecie partilare, 
ricorda l'avviso precedentemente e ripetutamente espresso dalla 
irte Suprema in tema di interpretazione finalistica delle norme agevolaci 
fiscali (vedasi in proposito Relazione Avvocatura dello Stato, 1961, 
II, 584 ss, 517 st. ed in questa Rassegna, 1967, I, 863, 666 con nota di 
WELINI ROTA). 
La sentenza pl'esenta per� un partkolare interesse per avere puntua


;zato i!l ,concetto di ,strumenrtalit� individuandolo nelle necessit� relative 

l'arttuazione del 'contratto agevolato, per quanto concerne gli atti che 

ecedono, e nel rapporto di dipendenza, per quanto riguarda g;li atti che 

guono, chiarendo, a tale ultimo proposito, che detto rapporto sussiste 

Lando le parti intendano far ,cessare gli effetti del contratto agevolato. 

Escluso nel ,caso in esame che ricorresse una ipotesi della prima specie 

i,ttandosi di atto susseguente, la Corte ha escluso anche H rappocto di 

pendenza osservando ,che l'artto in quesrt1one non ,era diretto a far cessare 

i effetti del contratto agevolato ma a trasferirli ,su un altro oggetto. 

Pu� peraltro osservarsi che, atteso il concetto srtesso di interpretazione 

ialistica il quale si richiama ail principio del � mezzo al fine ., ogni atrto 

sseguente H contratto agevolato non pu� godere del beneficio fiscale 

,vendosi in tale ipotesi escludere in radice ogni possibile strumentalit� 

;petto all'atto agevolato. 

� quanto in fattispecie analoga ha deciso la Clorite Suprema con [a 
ntenza 20 febbraio 1967, n. 417 (in questa Rassegna, 1967, I, 666 dianzi 
;ata), laddove si �trattava appunto di applicare il beneficio fiscale ad un 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La censura � infondata. 

Dispone il citato art. 27 che i mutuatari pagano all'Istituto mutuante, 
oltre ad un compenso annuo fisso per diritti di commissinne 
e ,spese �di ammin1strazione, anche una somma da versare al pubblko 
erario, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie per 
il contratto e le cartelle fondiarie. 

Aggiunge poi che l'abbonamento comprende una serie di atti che 
elenca specificamente (n. 1 a 6) e � tutti gli altri atti che siano connessi 
col contratto o da esso nec�ssairiamente dipendenti �. 

Ora, il trasferiniento ,consensuale da uno ad altro immobile dell'ipoteca 
originariamente 'concessa a garanzia di un mutuo fondiario 
non � compresa fra gli atti sopraelencati, sicch� il quesito giuridico che 
nella specie si pone � limitato a stabilire se detta operazione possa o 

�meno rientrare fra quelle di cui alla generica espressione ora ripor


tata e la Corte ritiene esatta la soluzione negativa adottata al il"iguardo 

dai giudici di merito. 

Connessi col cOilltratto sono da ritenere infatti gli aitti necessairi 

e sufficienti per attuare l'operazione di mutuo fondiario; dipendenti 

sono gli atti che, del pari necessariamente, seguono al contratto, per 

farne cessare gli effetti. Ma gli atti che per il"aggiungere tali fini po-

atto che per essere risolutivo del contratto agevolato era necessariamente 

a questo susseguente e diretto a farne cessa'l'ie gli effetti. 

La ma,ncanza in tal caso del termine di riferimento -atto fine 


per essere questo gi� stato stipulato, conferma la inaccettabilit� del prin


cipio oggi affermato dalla Corte Suprema. 

Non � possibile in:liatti �estendere agli atti �successivi a quello cui � stato 

accordato il beneficio H. criterio della interpretazione estensiva delle norme 

agevolatrici perch� difetta in ital caso quel rapporto di mezzo al fine che 

rappresenta il presupposto indeclinabirle per l'impiego del criterio medesimo. 

Il contratto diretto a far cessare gli effetti di un precedente negozio, 

contrariamente a quanto ritenuto da11a Corte Suprema, nella sentenza in 

Rassegna, non � in rapporto di dipendenza con questo ultimo ma piena


mente autonomo rispetto ad esso perch� diretto non gi� a ,consentirne la 

stipulazione ma, al contrario, a farne venire meno gli effetti. Vi � quindi 

un Tapporto di .susseguenza che non � affatto caratterizzato dal principio 

della strumentaUt� necessaria ma da un diverso fine quale � quello appunto 

di risolverlo. 

Ora tale rapporto per la sua diversit� sostanziale con quello finalistico 

non presenta nessuna delle caratteristiche fogico-giuridi,che atte a giustifi


carne l'estensione in virt� del principio finalistico,dell'agevolazione fiscale. 

Se infatti pu� logicamerute riteneTsi ,che la ratio della norma di fav;ore 

ricorra anche rispetto al contratto necessariamente posto in essere per fa 

stipulazione di quello agevolato, dev�e del pari escludersi che la medesima 

ratio ricorra rispetto al contratto diretto a faT cessare gli efetti del secondo 

dovendosi in tal 'caso escluder.e in .tesi che �questo sia stato necessariamente 

concluso all'unico scopo di porre in essere quello agevolato. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 619 

~bbero essere evitati e che sono posti in essere senza alcun �carattere 

strumentalit� per raggiungere la finalit� perseguita daJ legislatoil."e 

realizzare il mutuo e poi di liberare gli immobili oggetto della 
ranzia dopo l'adempimento degli obblighi del debitore, non rientrano 
Ua speciale forma di abbonamento concessa per agevola�re il. credito 
ridiario ma, ovviamente, �entro i limiti del necessario. 

L'atto di cui si discute venne invece posto in essere quando il.'operame 
di credito fondiario era gi� perfezionata, n� derivava da questa 
i dall'esigenza -accertata dalla Corte d'appello con apprezzamento 
n censurabile in questa sede di sola legittimi:t� -del debitore di 
t&ferire fa ga�ranzia che gi� esisteva e che l'Istituto aveva ritenuta 
fficiente, su immobili diversi da quelli assoggettati a vincolo con 
riginario .contratto, in modo da liberare detti beni, nell'interesse 
ilo stesso debit01:re prima ancoca dell'adempimento. Pertanto, il rapr:
to dell'atto medesimo col contratto di mutuo non era n� di conssione 
ne di.dipendenza nel senso voluto dalla norma ma �di semplice 
::asionalit� che lo escludeva dalla speciale forma di abbonamento 
evolato. -(Omissis). 

I 

I 

i j 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1582 -Pres. Fai 


l i 

vara -Est. Pascasio -P. M. Tavolaro (.conf.) -Insom (avv. Leone) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) . 
.posta straordinaria sul patrimonio -Danni di guerra -Cespiti 
danneggiati dalla guerra -Ripristino con mezzi propri del contribuente 
-Valore accertato ai fini dell'imposta -Detrazione di 
somma pari al valore del ripristino -Cespiti non danneggiati, ma 
acquistati per sostituire cespiti distrutti da eventi bellici -Detrazione 
di somma pari al valore del bene acquistato -Esclusione. 


(t. u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 71). 
La norma recata dall'art. 71 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203 con le 
posizioni relative all'imposta straordinaria sul patrimonio, per la 
ile nel caso di cespiti danneggiati in dipendenza di eventi bellici e 
ristinati alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte con mezzi 
1pri del contribuente, � dovuta la detrazione dal valore definitivo 
:ertato ai fini del tributo diritto a norma del precedente art. 69, di 
1 somma pari. al valcwe del ripristino, opera soltanto per i cespiti 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

danneggiati e non anche per quelli non danneggiati, ma acquistati per 
rimpiazzare il cespite distrutto in epoca anteriore aLL'acquisto (1). 

(Omissis). -L'art. 71 Clitato statuisce che, nel caso in cui un 
cespite danneggiato in dipendenza ,di eventi bellici sia stato, alla data 
del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinato dal contribuente 
con mezzi p�ropri, si detrae del valore definitivo accertato ai fini dell'imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio a norma dell'art. 69 
della legge medesima, una somma pari ru valore del ripristino. 

La norma dunque � applicabile soltanto ai cespiti che risultino danneggiati 
da eventi bellici ,e non in riferimento a cespiti non danneggiati 
ed acquistati -come il natante di cui trattasi -per rimpiazzare 
cespiti distrutti da eventi bellici prima dell'acquisto. N� pu� -come si 
assume -in tale ipotesi i1 danneggiam~to essere riferito all'azii.eo:ida 
nel cui patrimonio rientrava il cespite ,distrutto da eventi bellici (nave), 
per la diversit� del cespite tassabile in tale distinta ipotesi, .estranea 
per altro alla specie. 

Infatti, in concreto l'accertamento dell'Ufficio � riferito al cespite 

acquistato prima della data anzidetta del 28 marzo 1947 e non alla 

azienda nella quale, ormai, a quella data, il bene era staito gi� ri


pristinato. 

Mancando, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 71, 

essa esattamente � stata 'esclusa dalla Commissione centrale. 

(Omissis). 

(1) Statuizioni di indubbia esattezza. La lettera della legge, che nella 
motivazione dei giudizi di diritto spiega un ruolo determinante, � di tale 
chiarezza, nel combinato disposto degli artt. 69 e 71 del t. u. 9 maggio 1950, 
n. 203 -determinazione del valore imponibile dei cespiti danneggiati da 
eventi bellici e detrazione di una somma pari al valore del ripristino per 
iil cespite danneggiato e ripristinato con mezzi propri del contribuente alla 
data del 28 marzo 1947 -da non consentire deviazioni di sorta e trova 
sicuro riscontro nella finalit� della particolare norma di favore fiscale. Allo 
scopo, infatti, di incoraggiare le ricostruzioni e le riparazioni dei cespiti 
danneggiati da eventi bellici, il legislatore ha fatto ricorso all'accorgimento 
della detrazione dall'imponibile, accertato a sensi dell'art. 69 del t. u. citato, 
di una somma pari non alla spesa sostenuta dal contribuente, ma al valore 
venale assunto dall'immobile dopo la ricostruzione o riparazione totale o 
parziale. Pertanto, da un verso l'accorgimento predetto impedisce l'esenzione 
dal tributo di rilevanti ,capitali ed altri beni mobili ,che, non investiti o 
adoperati neUa ricostruzione sarebbero stati assoggettabili al tributo stesso 
e dall'altro costituisce un vantaggio per �coloro che soHecitamente hanno 
provveduto alla riparazione dei danni di guerra utilizzando appunto i 
capitali anzidetti. Cfr. SALERNI, Le imposte straordinarie sut Patrimonio, 
in questa Rassegna, 1951, p. 644. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 621 

::>RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1584 -Pres. Fa


vava -Est. Milano -P. M. Cutrupia (conf.). -Ministero Finanze 

(avv. Stato Soprano) c. Baldelli (avv. Neri). 

1posta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Ufficio al quale 
va denunciata -Prescrizione -Decorrenza. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 79, 90, 137). 
1posta di registro -Dichiarazione estimativa ex art. 17 r. d.1. 7 agosto 
1936, n. 1639 -Casi in cui pu� essere richiesta. 

(r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 17). 
1posta di registro -Dichiarazione estimativa ex art. 17 r. d. 7 agosto 
1936, n. 1639 -Invito a rendera -Estremi -Sufficienza. 

(r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 18). 
La prescrizione deU'azione della finanza per il pagamento dell'im1sta 
di consolidazione decorre dal giorno in cui siasi fatta la dichiarame 
della riunione dell'usufrutto alla nuda propriet� e, dovendo la 
~ova liquidazione integrare la precedente, trova del pari piena giu~
ficazione il disposto dell'art. 90 della legge di registro, alla stregua 
�l quale la riunione dell'usufrutto alla nuda propriet� deve essere 
nunciata all'Ufficio del registro che provvide alla registrazione del'
tto costitutlivo dell'usufrutto (1). 

L'art. 17 de�l r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, nel disciplinare la pro


dura per ottenere dalla parte la c. d. dichiarazione estimativa, pre


de non soltanto l'ipotesi in cui l'atto o iL contratto presentato alla 

gistrazione sia privo dell'indicazione del valore per determinare l'im


(1) Con la prima massima 1];a Corte di Cassazione ha esattamente 
ordinato il disposto degli artt. 79, 90 e 137 delila legge di registro per 
canto attiene alla questione in argomento, rilevando che per esplicita 
;posizione dell'ultimo comma della norma citata il termine di prescrizione 
,ennail.e decorre, per quanto �attiene all'imposta dovuta per la consolida1ne 
dell'usufrutto, dalla denuncia prevista dall'art. 79. 
Peraltro non ogni dichiarazione di denunzia � idonea a soddi-sfare le 
lgenze della normativa in esame, ma solo quella presentata aU'Ufficio 
1 registro e nel quale fu registrato ... il passaggio della nuda propriet� � 
ci� perch� solo detto Ufficio, avendo in carico il c. d. campione unico 
.ativo all'imposta esigibile al momento della consolidazione, dispone di 
tti. gli elementi necessari per la nuova liquidazione. 

La decisione in rassegna conferma indirettamente il principio, valele 
all'occor�enza anche nell'ambito tributario, della inderogabiUt� della 
mpetenza degli Uffici della p. a. nelle ipotesi in cui questa sia attribuita, 
r ragioni inerenti a specifiche funzioni attribuite dalla legge, agli uffici 

~desimi. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ponibHe, ma anche il caso che �tate omiss.ione si riferisca alla denunzia 
prescritta dall'art. 79 delLa Legge di registro (2). 

Anche a voLer ritenere che, nel caso 'contemplato iLaWart. 18, 
L'omissione da parte deWUfficio dell'invito al contribuente di emettere 
la dichiarazione estimativa comporbi, nonostante la mancanza di qualsiasi 
comminatoria al riguardo, La nullit� dell'accertamento tributario, 
devesi, per�, senza altro, escludere che costituisca causa di nullit� dello 
stesso accertamento la semp1J.ice omissione, nella richiesta della .dichiara~
ione estimabiva, dell'avvertenza di procedere di ufficio in caso di 
rifiuto anche tacito (3). 

(Omissis). -I due ricorsi vanno riuniti perch� investono la stessa 
sentenza e, nell'ordine logico, va esamirriato anzitutto l'unico motivo 
del 1ricorso propo,sto dai germani Baldelli in via irncidentale. Con esso 
i ricorrenti denunciano la violazione ed erronea applicazione degli articoli 
79 e 137 della legge di registro e tornano a riproporre .in questa 
sede la ;tesi seccmdo la� quale, agli effetti della decorrenza del termine 

(2) Con fa seconda massima la Corte ha applica�to puntualmente l'articolo 
17 del r. d. 1. n. 1639 del 1936 laddove la denunzia, e quindi anche 
quella ex art. 79 i. o. r., � espUcitamente menzionata insieme con l'atto 
o �contratto. 
P.era1tro il testo della motivazione, dalla quale � tratta la massima, � 
di particolar�e interesse perch� afferma il principio che, quand'anche la 
denunzia non sia stata presentata sui moduli all'uopo forniti dalla p. a., 
cosi come prevede la legge, ma sia invece ricavabile da istanza presentata 
ad altri fini dal contribuente, incomba al giudice di merito l'onere di 
esaminare se questa contenga o meno i dati essenziali indicati dalla legge 
al fine di �stabilire, nell'affermativa, l'equipollenza tra denunzia su modulo 
e denunzia informale. ln altre parole la Clorte ha affermato che l'esigenza 
posta dall'art. 79 va considerata soddisfatta quando gli elementi sostanziali 
della denuncia sono �comunque portati, a 'conosceriza dell'ufficio competente 
indipendentemente dall'impiego dell'uso degli appositi moduli. Si introduce 
in rtal modo, nell'ambito di alcuni adempimenti imposti dalla legge di 
registro, un principio analogo a quello civilistico della libert� delle forme 
a condizione che �siano rispettate ie esigenze di fondo cui la norma intende 
soddisfare. Tutto d� risponde ad un'esigenza �di adeguamento potenziale 
alle disposizioni di legge e non pu� non essere .condiviso. Ci� peraltro 
importa per gli Ufftci l'onere di .vagliare attentamente ile istanze presentate 
dai collltribuenti dovendosi tener presente �che, ammesso iJ. principio 
della libert� della forma di adempimento di alcuni obblighi accessori nascenti 
dal rapporto giuridico d'imposta, le conseguenze di un mancato esame 
dalla esatta natura �di dette istanze pu� portare a �Conseguenze pregiudiziali 
per fa p. a..specie sotto il profilo della prescrizione. 

(3) L'ultima massima rappresenta, nel pensiero della Suprema Corte, 
l'applicazione del principio generale, valevole anche nell'ambito del procedimento 
di accertamento dell'imposta, sancito dall'art. 156 c. p. c. Qualora 
l'atto dell'Ufficio non manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungi

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 623 

.prescrizione triennale per la richiesta dell'imposta di consolidazione, i 
registrazione dell'atto operativo della riunione dell'usufrutto alla I

' 

1da 'propriet� pu� <tener luogo della denuncia prescritta dall'art. 79 ), 
I 
~ua legge di registro, in quanto con tale registrazi()[le l'Ammhlistra1; 
:>ne finanziaria viene a conoscenza del fatto che fa sorgere il dirirtto i 
l'imposizione. ' 

I

Il motivo � palesemente infondato. 

I !

La precisa ed inequivoca determinazione legisilartiva della decornza 
deUa prescrizione dell'azione della Finanza per il pagamento 
.U'imposta di consolidazione dal giorno in cui siasi fatta la dichiara>
ne della riunione .dell'usufrutto alla nuda propriet� ha indubbio 

I 

ndamento nel riconoscimento che soltanto da tale giorno l'Ammini


~azione ha la possibilit� di individua,re, alla stregua del documento 

I 

esentatole, coloro a cui :llavore l'usufrutto si devo1ve, ed � posta ~er


> in grado diJ agire nei Joro confronti per U recupero del rtributo. 

dovendo la nuova liquidazione integrare la precedente, trova del 

ci piena giustificazione il disposto dell'art. 90 della legge di :regi


�o, alla stre.gua del quale la riunione dell'usu:llrutto aUa nuda pro


iet� deve essere denunciata all'Ufficio del registro che provvide alla 

~istrazione dell'atto costitutivo dell'usufrutto e che, avendo iscritto 

c. d. Campione Unico l'imposta �esigibile al momento della consoli-
2:i.one, dispone di tutti gli altri elementi necessari per fa nuova liquizione. 
Dal che emerge inequivocabilmente �come la registrazione della 
ira rinuncia al diritto di usufrutto, tanto pi� se effettuata, come nella 
~cie, presso un ufficio ai fini della denuncia di consolidamento incom.
nto del suo scopo, eventuali difetti formali di esso non hanno natura 
ralidante. 
D'altronte il risultato cui � pervenuta la Corte avrebbe anche potuto 
iursi dal coordinamento sistematico dell'art. 18 con l'art. 17 delfo stesso 


l. L n. 1639 del 1936 laddove � previsto espressamente che il rifiuto anche 
ito del contribuente a rendere la dichiarazione estimativa, importa autoticamente 
il potere dell'Ufficio di procedere alla determinazione del 
ore. 
Identica essendo la ratio delle due norme, quella cio� di consentire a� 
1tribuente di attribuire ad un determinato trasferimento un valore altrinti 
ignoto all'Ufficio, � logico che, indipendentemente dall'esplicito 
riso in proposito, l'Ufficio medesimo abbia il potere-dovere di procedere, 
:lifetto, alla determinazione de1l'imponibile. In altre parole l'automatismo 
la valutazione, conseguente al silenzio del contribuente, non � collegato, 
sistema della legge, aH'esplicito avviso rivolto in proposito dall'Ufficio, 


aH'esatta individuazione del trasferimento cui la sanzione si riferisce 
le, quando tale esigenza sia soddisfatta mediante gli estremi contenuti 
L'invito a rendere la dichiarazione estimativa, nulla vieta che si faccia 
go alla determinazione del valore da parte dell'Ufficio medesimo. 


R. SEMBIANTE 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

petente, non possa, in alcun modo supplire, ai. fini della decorrenza 
del termine di prescrizione di cui all'art. 137 legge di registro, alla 
omessa denuncia prescritta dall'art. 79 della stessa legge e �che irappresenta 
il solo atto che pone l'Amministrazione nella possibilit� legale 
di agire per la richiesta del tributo. 

In questi sensi, del r,esto si sono gi� pronunciarti non solo la Commissione 
Centrale delle Imposte (dee. n. 15280 del 28 aprile 1939, 

n. 24387 del 4 maggio 1942 e n. 15280 del 24 giugno 1946), ma sopratutto 
questa �stessa Suprema Corte con la sentenza n. 1619 del 13 
maggio 1936, con la quale, in una specie identica, si � appunto enunciato 
il principio che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione 
triennale di ,cui all'art. 137 della legge di registro, alla omessa 
denuncia non pu� supplire la registrazione del rogito con :H quale sia 
posta in essere la riunione dell'usufrurtto alla nuda propriet�, :tanto 
pi� quando tale registrazione sia stata fatta presso un ufficio territorialmente 
incompetente a liquidare l'imposta di consolidazione (Riv. legisL. 
fiscale, 1936, 541). Da tale indirizzo giurisprudenziale non vi � ragione 
di discostarsi, essendo esso aderente a precise diJSposizioni della legge 
tributaiia ed al fondamentale principio consaovato dall'art. 2935 c. c. 
Passando, dopo ci�, all"esame del ricorso principale osservasi che, 
com il primo motivo, l'Amminis:trazoine finanziaria, denunciando violazione 
degli ar:tt. 17 e 18 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, nonch� 
omessa motivazione su punto decisivo, si duole che la Come di merito, 
nell'affermare che nella fattispecie ricocreva, anzich� l'ipotesi prevista 
dall'art. 17 del citato decreto n. 1639 del 1936, quella del successivo 
art. 18, oltre ad avere em-oneamente �interpretato le suddette disposizioni 
di legge, abbia del tutto omesso di considerare che nella richiesta 
di certificato presentata dai germani Baldelli all'Ufficio del registro 
di Minturno era sostanzialmente contenuta la �dichiarazione di cessazione 
dell'usufrutto a seguito ,di rinuncia da parte degli aventi diritto 
e, cio�, quella denuncia di consolidazione sufficiente per mettere in 
moto il procedimento �di ac.certamento ad istanza �di parte, cocru conseguente 
applicazione dell'art. 17, non ,contenendo la denuncia stessa 
l'indicazione del valore del cespite consoUdatosi. 

Con il secondo motivo, poi, l'Amministrazione, denunciando la 

violazione delle medesime disposizioni, nonch� difetto di motivazione, 

sostiene che, in ogni caso, anche, cio�, a voler .ritenere applicabile 

alla fattispecie l'art. 18, dalla mancanza, nella richiesta a rendere la di


chia!I'azione estimativa, dell'avvertenza che, in caso di rifiuto, si sarebbe 

proceduto all'accertamento di ufficio, non pote~a inferirsene la nullit� 

del procedimento fiscale, e lamenta che l'impugnata sentenza abbia del 

tutto omesso di motivare su tale punto decisivo. 

I due mezzi vanno esaminati congiuntamente perch� si completano 
l'un l'altro per le loro inter;ferenze intrinseche e, poich� le censure con 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

si formulate sono fondate in pa.rte, ne va disposto l'accoglimento 
~r qua:n:to di ragione. 

Premes~o �che l'art. 17 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, nel disciinare 
la procedura per ottener�e dalla parte la c. d. dtchiarazione �estiativa, 
fa dichiarazione, cio�, �di valore dei beni che formano oggetto 

trasferimento, prevede non soltanto, come si afferma dai resistenti, 
potesi in cui l'atto o il contratto prr.esentato alla �registrazione sia privo 
~ll'indicazione del valore per determinare J.'imponibile, ma anche il 
.so che tale omissione si riferisca alla denuncia prescil'itta dall'art. 79 
fila legge di registro, non pu� non riconoscersi che la impugnata sennza, 
al fine di accertare se la fattispecie dovesse ricondursi all'iposi 
dell'art. 17 o a quella dell'art. 18, ha omesso di compiere ogni 
dagine sulla porlafa dell'istanza presentata all'Ufficio del registro di 
intllil'Ilo dai germani BaJdelli, a�l fine di ottenere U!l1 certificato attemte 
l'avvenuto pagamento dei tributi sull'atto costitutivo dell'usuutto. 


In proposito, l'Amministrazione finanziaria, fin dall'inizio del giuzio, 
aveva sostenuto che quella istanza, anche se non redatta sui 
�escritti modeJ.li bollati, ben poteva integ.rare gli esitremi della demda 
di consolidazione per essere nella stessa contenuta la esplicita 
chiarazione della cessazione dell'usufrutto a seguito �di rinuncia, della 
iale erano stati indicati i .precisi estremi. 

Tale tesi era indubbiamente meritevole di considerazione, ove si 
nga presente che, pure essendo dilrertta ad altri fini, quella istanza 
�oveniva proprio da coloro a cui favore l'usufrutto si devolveva ed 
a stata presentata all'Ufficio presso il quale era stato registrato l'atto 
aslativo della nuda .propriet� e, quindi, a norma dell'art. 90 della 
gge di registro, territorialmente competente a liquidare l'imposta di 
usolidazione. 

S'imponeva, quindi, una diligente indagine su tale punto, indane 
che � invece completamente mancata, essendosi la Corte di merito 
nitata ad affermare che, avendo l'Amm.IDistrazione :proceduto all'acrtamento 
dell'atto prescindendo dalla presentazion:e dell'atto, fa fat~
ecie rientrava nell'ipo.tesi prevista dall'art. 18 del T. d. n. 1639 del 
136, �senza tuttavia riJevare che quand'anche, attTaverso una nuova 
dagine, venisse esclusa 1a possibilit� di considerare fistanza in queione 
come una denuncia dell'intervenuta riunione dell'usufrutto alla 
ida propriet� e s:i ritenesse che la fattispecie rientri invece nell'iposi 
dell'art. 18, come Titenuto �dall'impugnafa sentenza, le conclusi-Oni 
�Cui i giudici di merito sono giU!llti non potrebbero egualmente rima~
re ferme. 

Al riguardo � infatti da teneTe presente che, nella specie, l'Ufficio 
!l registro, prima di procedeoc-e all'accertamento �di ufficio, non omise 
richiedere ai germani Baldelli la dichiarazione estimativa, ma tra



626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scur� soltanto di avvertire gli intimati che, nel caso in cui non fosse 
stata resa quella dichiarrazione entro i dieci giorni succes1sivi, si sarebbe 
proceduto di ufficio all'accertamento del valore. 

Ora, anche a voler ritenere che, nel caso conitemplarto dall'art. 18, 
l'omissione da parte dell'ufficio dell'invito al contribuente ad emettere 
la dichiaraziooe estimativa comporrti, nonostante la mancanza di qualsiasi. 
comminatoiria al riguardo, la nullit� dell'accertamento tributario, 
devesi per� senz'altro escludere che costituisca causa di nulliit� dello 
stesso a.ccertamento la semplice omissione, nella richiesta della dichiarazi-
O!!le estimativa, dell'avvertenza di 1procedere di ufficio in caso di 
rifiuto, anche tacito. 

Scopo, :invero della richiesta nel caso contemplato dall'art. 18 
(.come, del resto, anche nel .caso dell'art. 17) � unicamente di avvertire 
il C()([l,tribuenrte che � in corso un aocertamento presuntivo fondato sulla 
esistenza di determinati fatti e, quindi, di metterlo in condizioni di 
poter fornire �l'eventuale proiva contraria e di consentirgli di dichiarare 
il valore imponibile nel caso che egli riconosca l'esistenza di quel 
trasferimento. E non vi � dubbio che questo scopo viene raggiunto 
anche se, nell'invito alla dichiarazione, l'Ufficio abbia omesso di richiamare 
l'attenzione dell'intimaito sulle conseguenze del manca.to adempimento, 
posto che l'omissione di fa.le avvertenza non preclude affatto 
all'intimato stesso di conoscere qua.le � il trasferimento cui s:i 1riferisce 
l'accertamento tributario e, quindi, non gli impedisce di contestare 
l'esistenza di quel trasferimento che l'Ufficio ha ritenuto di voler 
presumere. 

Nessun pregiudizio e nessuna nullit� quindi, deriva al contribuente 
da un invito alla dichiarazione privo della prevista avvertenza, 
per cui ben ;pu� ritenersi (anche alla stregua del .principio enunciato 
dall'art. 156 capov. c. p. c. per il processo civile e fa cui applicazione 
anche al processo amministrativo e tributario � cosa lecita) che l'iirregolarit� 
dello invito non abbia alcuna rilevanza sulla validit� dell'ac-~ 
certamento che, nel caso in cui la dichiarazione estimativa non sia 
resa, l'Ufficio abbia eseguito (come nella specie) dopo la scadenza del 
termine indicato dall'a<I1t. 18. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2045 -Pres. Pece 
-Est. Berarduoci -P. M. Gentile (conf.). -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Soprano) .c. Scha.rplatz Fernanda (avv. Galli). 

Imposta di registro -Vendite fra parenti -Liberalit� presunte tassate 
a norma dell'art. 5 del d. l. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 -Imposta sul 
valore globale a norma dell'art. 9 del citato d. l. lgt. 8 marzo 1945, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

n. 90 -Operativit� nel caso di tassazione con imposta progressiva 
sulle successioni e donazioni. 
(d. I. 8 marzo 1945, n. 90, artt. 5 e 9). 
Gli atti di liberalit� presunta che a norma deWart. 5 del d. l. 

marzo 1945, n . .90 sono tassati con l'imposta progressiva prevtista per 
~ successioni, donazioni e liberalit� in genere, sono soggetti anche 
lZa imposta sul valore globale per le successioni, donazioni e liberalit� 
1�eviste dal successivo art. 9 del citato d. l. (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del ricoil'so principale, denuncian~ 
osi violazione e falsa applicazione degli ;:irticoli 5, 6 e 9 del d. l. l. 

marzo 1945, n. 90, in relazione agli arti.coli 1 e 3 dello stesso decreto, 
d omessa ed insufficiente motivazione, si Lamenta che la Corte d'apello 
abbia ritenuto che gli atti che si presumono . di liberalit� ex 
rt. 5 del sopra menzionato decreto, non siano soggetti all'imposta sul 
alore globale dei trasferimenti a titolo gratuito. Tale decisione -si 
fferma --� errata, pereh� la presunzione di legge posta dal citato 

(1) La soluzione data daUa Corte di Cassazione al problema relativo 
!la imposta sul valore globale sulle liberalit� presunte, che, a norma 
~ll'art. 5 del d. 1. n. 90, sono tassate con l'imposta progressiva prevista per 
~successioni, J.e donazi.oni e le liberalit� in genere, � di indubbia esattezza. 
a sentenza in nota ha condotto l'indagine, con ineccepibile rigore giuri-
1co,'1sul piano letterale logico e finalistico della particolare disciplina norativa 
ed ha posto le ragioni del decidere su argomentazioni della cui 
nearit� e pertinenza non � dato dubitare. 
H d. L �1gt. n. 90/1945 nel disciplinare il :regime della imposta di suc


issione e di donazione, colpisce i beni caduti in successione o aggetta di 

mazione con l'imposta progressiva �e con quella sul valore globale. Con 

~ssolvimento di questi due tipi d'imposta il regime giuridico dei beni 

tddetti conclude il suo ciclo, unitario ed inscicndibi�le (art. 1 e 9). Lo 

esso d. il. lgt all'art. 5 posto nel capo relativo all'imposta progressiva 

~ecisa: � le trasmissioni a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado 

presumono liberalit� e come tali sono soggette all'imposta quando la 

~ovenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi 

Lta certa ai sensi del codice civile e sempre che la imposta di trasferimento 

tiitolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a 

;010 gratuito �. 

Il successivo art. 9, posto nel capo !l'elativo alla imposta sul valore 

obale, precisa a �sua volta che: � alla imposta prevista dal presente capo 

no soggette anche le donazioni e le liberalit�, comprese le costituzioni di 

1te e dei patrimoni familiari, con .l'osservanza delle disposizioni contenute 

~gli artt. 6, 7 e 8 �. 

La lettera, 1e finalit� e la posizione topografi.ca delle riportate norme, 
1to il sistema che .caratterizza il regime fiscale dei beni �caduti in succesme 
o oggetto di donazione, portano univocamente a ritenere che, ai fini 


628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

art. 5 concerne, come si desume dalla stessa lettera della norma, in via 
esclusiva il negozio giuridico in s� cons1derato che catalogato in una 
determinata categoria, J:'ichiama, senza limirtazioni, eccezioni o discriminazioni, 
il regime fiscale proprio della categoria nella quale � stato 
recepito. Ci�, peraltro, trova conferma -si aggiunge -nella finalit� 
della norma in questione, che � intesa ad impedire che, a me,zzo di 
negozi simulati, si possa �eludere il maggior onere fiscale riservato alle 
trasmissioni a titolo gratuito nonch� nella posizione topografica della 
norma dell'art. 9 dello stesso decreto, Lia quale pone l'obbligo .dell'imposta. 
globale per �le donazioni e le liberalit�. Si fa .dlevare, infatti, 
che tale norma � �collocata dopo la regolamentazione dei trasferimenti 
a titoili gratuiti in generale, per causa d:i mor.to o inter vivos, e nel 
d:hsciplinare l'operativit� della imposta per questi ultimi, elenca una 
serie di limitazione, senza per�, alcun .cenno di diff.erenziazione tra le 
trasmissioni gratuite dichiarate e quelle presunte. 

La censura � fondata. 

La tesi accolta dalfa sentenza impugnata � nel sell!SO che, anche 
nell'ipotesi che sia operante la presunzione di liberalit� posta dall'art. 5 
del d. 1. 8 marzo 1945, n. 90, l'atto conserva pur sempre la sua natura 
di atto oneroso �e, come tale, non � assoggettabile all'imposta sul valore 
globale, stabilita unicamente per gli atti a titolo gratuito. 

Tale tesi non pu� essere condivisa. 
� indubhiamente esatto -essendo conforme anche alla giur:hsprudenza 
di questa Corte Suprema -che la presunzione di liberalit� posta 

del regime predetto, non � dato procedere a discriminazioni fra liberalit� 
di�hiarate e UberaJ.it� presunte. 

La lettera, perch� la presunzione di legge posta nell'art. 5, per le trasmissioni 
di immobili a titolo oneroso per le quali ricorrono le condizioni 
nel!lo articolo stesso previste (prova delfa provenienza del prezzo e differenza, 
in difetto, della proporzionale rispetto alla progressiva), concel'ne 
in via esclusiva il negozio giuridko in s� considerato, che catalogato in 
una determinata categoria, richiama, senza ilimitazioni, eccezioni o descriminazioni, 
il regime fiscale propTio della categoria nella quale � stato 
recepito. Detto regime, infatti, applicato solo in paTte, non assolverebbe 
alla esigenza che la caratterizzazione presuntiva del negozio ha voluto 
attuare. L'istitut() della presunzione, data ila sua struttura e gli effetti da 
quest'ultimo determinati, incide sulle determinazioni delle parti e, nel 
concorso delle Ticordate condizioni, attribuisce al negozio natura 'ed effetti 
diversi, nella loro obiettivit� giuridica, da quelli dichiarati dalle parti 
contraenti. La finalit� perch�, data la rilevante differenza di onere tributario 
che, ai fini delle imposte di Tegistro, ricorre tra i trasferimenti a 
titolo oneroso e quelli a titolo gratuito, e dato che fra stretti parenti (entro 
il terzo grado) la donazione in vita � H mezzo abituale, se non esclusivo, 
delle trasmissioni di beni, la presunzione posta dall'art. 5 vuol impedire 
che a mezzo di negozi simulati si possa eludere il maggior onere� fiscale 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 629 

al citarto art. 5, intesa a far pagare, sopra determinati trasferimenti, 
'imposta di donazione anzich� quella d.i trasferimento a titolo oneroso, 
e la prima risulti pi� gravosa della seconda, non opera una converione 
del negozio giuridico, trasformandolo da negozio a titolo oneroso 
1 negozio a titolo gratuito. La ,conseguenza che ne ha tratto la sentenza 
mpugnata appare, tuttavia, affatto arbiraria, siccome in aperta violaione 
della legge .in questione, sia sotto il profilo letterale, che siste1atico 
e logico. 

� da rilevare, invero, che la lettera della norma dell'art. 9 del 
.. 1. 1. del 1945, n. 90, nell'assoggettare all'imposta sul valore globale 
.ei trasferimenti a titolo gratuito, � le donazioni e le liberalit� ., non 
'orita alcuna distinzione tra atti espressi ed atti presunti di liberalit�, 
.i guisa che, in difetto della formulazione �di una qualsiasi �discriminaione, 
deve ritenersi che n legislatm"e abbia inteso ricomprendere nel 
.ettato legislativo tutti, indistintamente, gli atti di liberalit�, anche 
ueHi, pertanto, ritenuti tali ai soli fi�ni fisc:ali. 

Confortano, peraltro, in questa opinione, da un lato, la consideraione 
che il silenzio del legislatore sul punto in questione non pu� 
mvare giustificazfone �che in una ritenuta irrilevanza di una qualsiasi 
pecificazione, atteso il principio che un negozio giuridico, una volta 

iservato alle trasmissioni a titolo gratuito. La presunzione, infatti, non � 

~discriminata, collegata cio� alla sola posizione sogg.ettiva dei contraenti, 

ia, J.asciando la strada alla dimostrazione del pagamento del prezzo e 

articolarmente, potendo anche tale pagamento ,essere artificioso, della 

isponibilit� del pl'ezzo stesso e della sua provenienza da parte del!l'acqui


ente, � limitata ai soli casi in cui la tassazione a titolo �gratuito � assistita 

a concreti elementi di fatto �che univocamente portano alla diversifica


ione del negozio nella sua interezza. Dato ci� � fogico e naturale che le 

nalit� suddette intanto sono attuate in quanto il negozio dissimulato 


:i.le infatti, � il risultato della presunzione di legge -venga nella sua 

1terezza attratto nel regime fiscale ontologicamente ad esso riservato 

all'ordinamento giuridico tributari.o. Un'attrazione solo parziale non Tag


iungerrebbe lo scopo e determinerebbe una sperequazione di trattamento 

ra liberalit� dichiarata e liberalit� presunta, sfornita di qualsiasi spiega


ione �logica, giuridica ed economica. 

La posizione topografica delle norme, infine, perch� l'art. 9 della ;Legge 

. 90/45, ,che pone l'obbJ.ig.o della imposta sul valore globale, � collocato 

opo la !regolamentazione dei trasferimenti a titolo gratuito in generale, 

er causa di more o inter vivos e nel disciplinare la operativit� della 

nposta per questi ultimi, elenca una serie di limitazioni, senza per�, alcun 

enno di differenziazione fra le trasmissioni gratuite dichiarate e quelle 

resunte. Due ordini di motivi, aggiungendosi alle considerazioni svolte, 

liminano in radice ogni possibile dubbio che ancora potesse sussistere. 

,'uno � dato dal fatto che comportando la presunzione di liberalit� l'appli


azione di un tipo di imposta diversa da quella che comporterebbe la figura 

pparente del negozio, non � dato parlare, nella economia della legge 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

considerato appartenente, ai fini fiscali, ad una detEllnilinata categoria, 

resta assoggettato all'integrale regime fiscale stabilito per tutti gli atti 

compresi in tale categoria, e, dall'altro, la sistemazione data; nella 

legge, alla norma che assoggetta alla imposta sul valore globale gli 

atti di liberalit�. Considerato, infatti, che tale norma � stata collocata 

dal J.egi:slatore nell'art. 9, dopo cio� la norma dell'art. 5; che dispone 

che, ai fini fiscali, vanno considerati atti di liberalit� tutti gli atti di 

trasferimento a titofo oneroso posti in essere tra parenti entro il terzo 

grado, ove rico!ITano le condizioni nello stesso articolo specificate, non 

pu� non rttenersi che, con la generica locuzione � le donazioni e le 

liberalit�� adoperata nella norma dell'arit. 9 lo stesso legislatore abbia 

inteso. riferirsi anche agli atti da ritenersi di liberalit� in virt� del 

precedente art. 5. 

In altri termini, la norma dell'art. 9, interpretata organicamente, 

in relazione alla precedente norma dell'art. 5, non lascia dubbi sul 

significato nel senso sopra specificato. 

D'altra parte, la confe:rnna dell'esattezza delle considerazioni in


nanzi esposte � fornita dalla ratio della norma dell'art. 5, la quale, 
. come i �suoi precedenti legislativi in materia (art. 4 del r. d. iluog. 27 
agosto 1916; n. 1058, e art. 7 deil r. d. 1. 26 settembre 1935, n. 1749, 
all. B), � palesemente volta ad evitare una evasione fiscale, ad evitare 
cio� �che, nei casi in �Cui l'onere fiscale cui sono sottoposte le donazioni 
� pi� gravoso di quello cui sono sottoposti i trasferimenti a titolo oneroso, 
i contraenti, �parenti entro il terzo grado, ricorrano, al fine di 
eiludere l'onere pi� gravoso, all'espediente di dissimulare la donazione 
sotto la veste di una compravendita. � infatti, di, intuitiva evidenza che 
tale scopo deilla legge risulterebbe non compiutamente realizzabile 
ove il regime fiscale stabilito per le donaz~oni e le liberalit� non fosse 
applicabile nella sua interezza agli atti che proprio per la realizza


90/45, di misura di aliquota. In luogo della proporzionale, infatti riservata 
dalla legge ai trasferimenti a titolo oneroso, nella economia della legge 
predetta, si applica per �le liberalit� presunte, la progressiva, riservata ai 
trasferimenti a titolo �gratuito. L'aliquota � istituto �che opera nell'ambito 
di un determinato tipo di imposta, e vaTia sia per la proporzionale che per 
la progressiva, talch� il passaggio dall'uno tipo all'aif.tro di imposta esclude 
che l'adottato sistema possa risolversi, in un criterio, che attenga alla sola 
o:nisua:a dell'aUquota da applicarsi. L'altro � dato dal fatto che la esclusione 
per la liberalit� presunta dalla imposta �sul valore glqbale, si risolverebbe 
in uno strumento sicuro di evasione fiscale, rendendo possibile, per altro 
verso, .ci� che il legislatore del 45 ha v-0luto decisamente evitaTe. �, infatti, 
di intuitiva evidenza che, dato il minor onere, nessuno porrebbe in essere 
donazioni fra parenti, in forma espressa, preferendosi, ovviamente, segUire 
la prassi della compravendita, che, costituendo liberalit� in via presunta, 
assolverebbe fa solo progressiva. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

done di detto scopo, si presimono di liberalit�. Ci� implica ,che la tesi 
iella resistente urta contro la :logica, la quale; porta, ovviamente, ad 
:?Scludere che il legislatore, dopo aver posto una norma intesa ad assi:
urare la osservanza del regime fiscale stabilito per gli atti di liberalit�, 
1bbia, con una successiva norma, offerto ,il mezzo di eludere, quanto 
neno in parte, itale regime. 

Non giova pertanto, invocare l'argomento secondo cui fa seconda 
:ondizione posta dall'art. 5 per la ~perativit� della presunzione di libe~
alit�, la condizione, cio�, che l'imposta di trasferimento a titolo oneroso 
;ia inferiore a quella sitabilita per i trasferimenti a titolo g.ratuito ~
ivelerebbe chiaramente che la legge avrebbe inteso fissare soltanto 
m criterio attinente alla misura dell'aliquota da applicarsi agli atti 
ii volta in volta soggetti a tributo; tanto pi�, poi, che tale argomento, 
>Ltre che alla luce delle considerazioni sopra esposte, apprure errato 
mche tenendo presente che l'anzidetta condizione � posta per chiarire 
:he, quando essa norn ricorre, lo Stato non ha alcun interesse, per 
l.ifetto di evasiorne fiscale, a considerare atto di liberalit�, do� in frode 
lel fisco, l'atto di compravendita. -(Omissis). 

:!ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1968, n. 2077 -Pres. 
Favara -Rel. Falcone -P. M. GentHe (conf.) Pellecchia (a:vv. De 
Matteis e Salerno) c. Ministero delle Finanze (a:vv. Stato Castiglione 
Morelli). 

'rofitti di regime -Avocazione dei profitti di guerra -Liquidazione 
definitiva -Termine di 60 giorni ex art. 27 t. u. 3 giugno 1943 n. 598 
-Inapplicabilit�. 

(r. d. I. 27 maggio 1946, n. 436, art. 3; t. u. 3 �giugno 1943, n. 598, art. 27, 
modificato con l'art. 14 del r. d. I. 10 agosto 1944, n. 199). 
'rofitti di regime -Avocazione dei profitti di guerra -Autonomia 
rispetto alla imposta straordinaria sui profitti di guerra -Liquidazione 
definitiva -Prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ. Applicabilit�. 


(r. d. I. 27 maggio 1946, n. 436; t. u. 3 giugno 1943, n. 598; c. c., art. 2946). 
L'art. 3 del r.d.l. n. 436 del 1946 sull'avocazione allo Stato dei 

�rofitti di guerra regola esclusivamente la liquidazione provvisoria della 
ruota avocabile di questi profitti richiamando, nel secondo comma, per 
ti notificazione di tale liquidazione, il termine di 60 giorni fissato dal'
art. 27 del t. u. n. 598 del 1943 per l'analoga fase del provvedimento 
n tema di imposta strao1�dinaria sui maggiori utili relativi allo stato 

fi32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di, guerra. � pertanto inammissibiie l'estensione del termine anzidetto 
anche aHa successiva fase di Liquidazione definitiva della quota avocabite 
(1). 

L'avocazione dei maggiori utiti di guerra presenta autonomia di 
struttura e di normazione rispetto aH'imposta straordina1�ia sui profitti 
di guerra onde atta notificazione delLa liquidazione definitiva della quota 
avocabile non pu� essere applicato un termine previsto per detta ultima 
imposta, ma deve, invece, applicarsi, il termine di prescrizione ordinaria 
di cui alt'art. 2946 c. c. (2). 

(Omissis). -Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa 
applicazione dell'art. 27 del r. d. 3 giugno 1943, n. 598, richiamato 
dall'art. 3 del �r. d. 1. 27 maggio 1946, n. 436, la ricorrente censura 
la decisione impugnata per avere affarmato che il termine di 60 giorni 
di cui al citafo art. 27 vale solo per la notifrcaziorne della liquidazione 
provvisoria della quota avocabile dei profitti di guerra, e sostiene che, 
poich� la liquidazione provvisoria delle quote avocabili era prevista 
dal legislatore per consentire una pi� rapida riscossione del tributo, 
costituendo, cosi, un maggior aggravio peir il �COntribueo:i.te, il termine 
in questione non poteva non ritenersi applicabile, ricorrendo la stessa 
ratio, anche alfa liquidazione definitiva. 

Argomenta ancora la irkorrente, che l'art. 3 del d. 1. n. 436 del 

1946 non distingue, in realt�, una prima liquidazione provvisoria, a cui 

sarebbe applicabile l'anzidetto termine di 60 giorni, da una successiva 

(1) Non constano precedenti in materia. La distinzione tra liquidazione 
provvisoria e .definitiva � �Chiaramente prevista dagli ar.tt. 3 e 4 del r. d. 1. 
27 maggio 1946, n. 436. Ora mentre la prima �di dette norme contiene al 
secondo comma un esplicito richiamo ai termini ed alle modalit� di cui 
all'art. 27 del t. u. 3 giugno 1943, n. 598, la seconda si limita a sancire 
l'obbligo dell'Ufficio di notificare al contribuente la liquidazione �di conguaglio 
senza stabilire all'uopo alcun specifico termine. 
La decisione in nota non poteva pertanto che-adeguarsi al chiaro dettato 
legislativo iresplingendo il tentativo di controparte di confondere i 
precisi contorni delle due �diverse fattispecie. 

(2) Il pregio della massima sta nell'�avere affermato la netta distinzione 
tra evocazione dei maggiori utili di guerra ed imposta sui medesimi. Sulla 
natura tributaria della prima vedasi �Relazione Avvocatura dello Stato� 
1961-65, II, 276 ed, a proposito dell'avocazione, per pi� versi analoga, dei 
profili di contingenza, pu� richiamBII'si, sempre a proposito della natura 
tributaria di essa, fa sentenza della Cassaz. 7 aprile 1956, n. 1019, Riv leg. 
fisc., 1956, 800. 
La Corte suprema ha poi riaffermato il principio secondo cui in materia 
tributaria, laddove manchi una norma specifica, debba applicarsi la 
prescrizione ordinaria disciplinata dallo art. 2946 c. c. (cfr., a proposito 
dell'imposta di registro, Oass. 10 novembre 1966, n. 2749 ed 11 luglio 1966, 

n. 1826, ambedue in questa Rassegna, 1966, I, 1357 e 939). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 633 

quidazione definitiva, da compiere -come ha ritenuto la decisione 

npugnata -nel termine prescrizionale ordinario, ma disciplina una 
rocedura unica che si conclude con la liquidazione della quota; con 
serva di eventuali �conguagli, a favore del contribuente, e sostiene che 
questa procedura unitaria deve essere rifea:-ito il termine di decadenza 

cui si discute. 

La censura � priva di fondamento. 

L'art. 3 del r. d. 1. n. 436 del 1946 sull'avocazione allo Stato dei 
rofitti di guevra regola, infatti, esclusivamente la liquidazione prov~
soria della quota avocabile di questi profitti, richiamando, nel secondo 
>mma, per la notificazione di tale liquidazione, il termine di 60 giorni 
ssato dall'art. 27 del t. u. n. 598 del 1943 per l'analoga fase del proceimento 
in tema di imposta strao1dinaria sui maggiori utili �relativi 
Ilo stato di guerra. 

Di fronte alfa portata cos� chiaramente limitata di questo rinvio 

.dimostra, pertanto, inammissibile l'estensione del ,termine anzidetto 
1che alla successiva fase di liquidazione definitiva della quota avocalle, 
che non risulta disciplinata dall'art. 3 e per la� quale, proprio in 
msiderazione della sua na:tura definitiva, la ratio legis di assicurare 
1 rapida riscossione del tributo, del resto gi� soddisfatta attraverso la 
use di liquidazione provvisoria, non pu� essere utilmente invocata 
l'effetto di estendere l'applicazione �di quel termine. 

La tesi, poi, 'che il d. 1. n. 436 del 1946 disciplini, in realt�, una 
lica liquidazione (con riserva di eventuali conguagli per il contri.:
tente) alla quale sarebbe applicabile il termine pi� volte richiamato 
. 60 giorni, non pu� essea:-e condivisa, perch� contrasta .con la disciplina 
:ita dal legislatore alla materia. 

La liquidazione di �conguaglio, e cio� definitiva, viene, infatti, 

>nfigurata (artt. 1, 2, 3, 4 r. d. n. 436 del 1946) come fase �distinta e 

Lccessiva alle singole liquidazioni provvisorie operate per ciascun anno, 

l � compiuta per tutto il periodo 1939-1945 dopo che siano �divenuti 

~finitivi nel merito tutti gli accertamenti relativi al periodo anzi


:ltto. Essa non consiste, poi, in una mera operazion�e contabile sulla 

:ise dei risultati di accertamenti gi� compiuti, come � dimostrato, a 

.cer d'altro, dalla considerazione che solo in tale fase si procede, 

fettuandone la detrazione dall'intea:-o ammontare della quota avoca


le, all'accertamento delle perdite .dichiarate ai sensi dell'art. 2, le 

lali, nel computo della liquidazione provvisoria, sono �sta,te calcolate 

1ll'Ufficio nella misura ritenuta provvisoriamente ammissibile. 

Ne �consegue �che, risultando distintamente previste �e disciplinate 

� due fasi di liquidazione, provvisoria e definitiva, la tesi della ricor


mte, che sulla premessa dell'unicit� della procedura tende ad applicare 

la notificazione della liquidazione definitiva il termine espressamente 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stabilito crune si � visto -solo per la .liquidazione provvisoria, 
si dimostra palesemente inaccoglibile. 

Sulla individuazione del termine proprio della notificazione della 
liquidazione definitiva verte il secondo motivo del ricorso, dolendosi 
la ricorrente che fa Commissione Centrale abbia ritenuto applicabile 
il termine decennale di prescrizione sulla considerazione che l'autonomia 
strutturale dell'avocazione dei profitti di guerra, regolata dal 

r. d. 1. 27 maggio 1946, n. 436, rispetto all'imposta sui profitti di guerra, 
esclude, nel silenzio della legge, il irife.rimento all'art. 9 della 1. 8 giugno 
1936, n. 1231. 
Deduce la Pelecchia, a sostegno della censura, che l'avocazione 
delle quote dei profitti di guerra, gi� dichiarate indisponibili dall'articolo 
25 del r. d. n. 598 del 1943, avrebbe dato luogo ad un semplic.e 
aggravio della esistente imposta strao11dinaria su tali profitti sicch� 
sarebbe ad essa applicabile l'art. 9 del d. 1. 8 giugno 1936, n. 1231 
(;richiamarto ,dall'art. 19 del r. d. n. 598 del 1943), che fisim i rtermini 
per \l'accertamento ,e la riscossione in materia �di imposte di ricchezza 
mobile. Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che il termine 
per la notificazione della liquidazione della quota avocabile in via definitiva, 
dovrebbe ritenersi fissato in cinque o in due anni successivi a 
quello in cui sia stato de.finito l'ultimo accertamento per profitti di 
guerra, a norma, �rispettivamenrte, del secondo o del quarto comma del 
citato art. 9, a seconda che si consideri la liquidazione di cui si discute 
come un nuovo accertamento o, invece, come una iscrizione a ruolo. 

Il motivo di ricorso non � fondato. 

� opportuno premettere che la legge sull'avocazione dei profitti 
di guerra non contiene una norma espressa che imponga all'amministrazione 
finanziaria un termine per la notificazione della liquidaziooe 
definitiva, e non detta nemmeno, in materia, una norma di rinvio alle 
disposizioni della legge sui profitti di guerra (n. 598 del 1943), norma 
che permetta di applicare, attraverso il rinvio contenuto nell'art. 13 
(per l'accertamento) e 19 (per la riscossione) �di questa legge, i .termini 
stabiliti per il compimento di atti dalla legge sull'imposta di ricchezza 
mobile. 

Allo stato di questa normativa � chiaro che la tesi della ricorrente 
potrebbe essere accolta soltanto sulla premessa, illustrata nel ricorso 

o ribadita nella discussione orale, che la disciplina dell'avocazion,e integrerebbe 
e completerebbe quella sull'imposta straordinaria sui pirofitti 
di guerra, rappresentandooe, in sostanza, una semplice modificazione 
diretta a disporre l'avocazione .di quelle quote dei profitti anzidetti che 
erano state gi� 'dichiarate indisponibili. 
Ma cosi non �. 
L'avocazione dei profitti di guerra e l'imposta straordinaria su 


~ 

questi profitti appaiooo, infatti, strutturalmenrte autonome anche se, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

a un punto di vista dl politica tributaria, la prima si ,presenta come 
n completamento della seconda, mtrodutto per raggiungere quegli 
~opi di perequazione tributaria che, di fronte agli imponenti fenoLeni 
di rapido arricchimento verificatisi nel periodo bellico, non erano 
ati .conseguiti n� con il sistema �di imposte ordinarie n� con l'imposta 
:raordinaria anzidetta. 

L'autonomia strutturale che, in linea di principio, non viene esclusa 
~r il solo fatto che un'imposta venga calcolata con riferimento ad 
rra base imponibile accertata ai fini di altra imposta -baster� ricor-� 
~re la di:sposizione dell'art. 141 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, ,sugli 
fetti autonomatici dell'accertamento dei II'edditi soggetti ad imposta 
1 ricchezza mobile o sui fabbricaiti ai fini della imposta complementare, 
tiposte la cui autonomia � fuori di ogni discussione -risulta evidente 
re si consideri: ,che la quota avocabile pu� coincidere, ma non neces1riamente, 
con la somma delle quote gi� rese indisponibili per effetto 
~1l:a J.egge sull'imposta strao11dinaria sui profitti di guerra relativi agli 
l!IJ.i 1939-1945: che, per la determinazione della quota avocabile, viene 
nmessa la detrazione, dalle quote gi� indisponibili, dei mancati utili 
. di sorbto del creddito normale (art. I, 3� c. d. I. n. 436 del 1946), e 
~lle perdite (art. I, 4� c.) verificatisi in uno o pi� esercizi compresi 
~l periodo considerato; che l'avocazione pu� mancare, anche se siasi 
tto luogo all'appUcazione dell'imposta straordinaria (art. 1 c. c.), 
iando l'ammontare dei rp11ofitti non superi le lire 100.000; che infine, 
1ccertamento e la liquidazione della quota avoc�abile, la quale ha caratire 
unitario per il sessennio ,considerato, avvengono attraverso due 
adi ,di liquidazione una provvisoria ed una definitiva e che � prevista 
ir quest'ultima una specifica fase contenziosa (art. 4). 

Da questa autonomia �di struttura e di normazion� discende che alla 

>tificazione della liquidazione definitiva della quota avocabile dei mag


ocri utili di guerra non possa essere applicato un termine previsto per 

tra diversa imposta e ,che debba, invece, applicarsi il termine di pre


rizione ordinaria, �di cui all'art. 2946 c. c., cosi come esattamente ha 

benuto la Commissione Centrale delle imposte .dirette nella decisione 

1pugnata. -(Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2146 -Pres. Stella 
Richter -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia (conf.) -Arrigo Giovanni 
(avv. Sangiorgi) c. Ministero delle Finanze (avv. Srtato Foligno). 

iposta di registro -Agevolazioni tributarie per le nuove costruzioni 
edilizie -Legge regfonale Siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 -Trasfe



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rimenti di appartamenti di nuova costruzione -Necessit� della 
dichiarazione di abitabilit� -Equipollenti -Esclusione. 

(1. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 10). 
La dichiarazione di abitabiUt� prevista daU'art. 10 della legge Reg. 
sic. 18 gennaio .1949, n. 2 per L'.applicazione del beneficio fiscale deLla 
registrazione a tassa fissa degli atti di compravendita di nuova co�struzione, 
� indispensabile e non ammette equipoUenti. Le denunce prescritte 
daWart. 1 del Reg. 29 aprile 1949, n. 10, per l'esecuzione della 
Legge n. 2 del 1949, nel testo modificato dal decreto della Regione' in 
data 25 maggio 1950, n. 22, non sostituiscono ia dichiarazione di abitabiLit� 
e sono previste al diverso scopo di costituire la prova den'inizio 
e della ultimazione deit'edificio (1). 

(Omissis). -Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione 
degli artt. 1, 2, 9 e 10 della legge 18 gennaio 1949, n. 2, �e 
degli artt. 4, 6, 7 del regolamento 26 aprile 1949, n. 10, modificato 
con decreto 25 maggio 1950, h. 22 del Presidente della Regione siciliana, 
lamenta che la Corte di merito abbia ritenuta inapplicabile l'agevolazione 
tributaria, mentre a tal fine era sufficiente che risultasse 
l'effettiva abitazione, �comprovata dai documenti allegati all'atto. 

La censura n001 � fondata. 

L'art. 1 della citata legge regionale n. 2 del 1949 statuisce che, per 
le costruzioni di edifici destinati a civile abitazione, sono applicabili 
le agevolazioni tributarie di cui agU al'lticoli s:uccess�ivi, fra cui quella 
delle imposte di registro e di trascrizione degli atti di compravendita 
in misura fissa, prevista dall'art. 2. 

L'art. 10 estende tale beneficio alle compravendite degli apparta


menti .costruiti su tali aree, che rispondano ai requisiti stabiliti dal 

procedente art. 9, ma l'estensione � limitata al primo trasferimento 

che avvenga entro un anno dalla dichiarazione �di abitabilit� rilasciata 

dalla competente autorit� comunale. 

C001 ci� l'estensione del beneficio � espressamente e chiaramente 

condizionata, oltre che a specifid requisiti di destinazione, di costru


(1) Decisione di incontestabile esattezza del tutto �conforme alla decisione 
attuata in precedenza �Con sentenza 19 luglio 1965, n. 1620 della 
Cassazione riportata in questa Rassegna, 1965, 1214 con nota di MAND�. 
L'uniformit� delle stesse decisioni e le puntuali p'l"ecisazioni fatte dalla 
Suprema Corte sulla materia controversa, portano decisamente a iritenere 
il principio affermato ius receptum. Il maggior rigore che si rinviene nella 
legislazione regionale rispetto alla legislazione nazionale, nella quale o1tre 
al termine maggiore per il trasferimento, la dichiarazione di abitabilit� � 
alternativa con la effettiva abitazione, trova fa sua ragione legittimante 
nella maggiore ampiezza del trattamento di favore fiscale riconosciuto dalla 
legislazione g:-egionale (tassa fissa rispetto alla riduzione del 2,50 % della 
imposta di registro e un quarto della imposta ipotecaria). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Loo:i:e e di abitabilit� ,che qui non intereS1Sano e 'che sono indicati negli 
rticoli 9 ed 1, anche all'effettivo rilascio della dichtaxazione di abitailit� 
da parte della competente autorit� comunale, da cui decorre al:
es� il termine di un anno che segna il rtempo nell'ambito del quale il 
eneficio � dl'coscritto. 

Se dunque le norme esaminate impongono a chi aspira ad ottenere 
agevolazione l'obbligo di ottenere la dichiarazione anzidetta, obbligo 

b.e deve risultare adempiuto alla stipula dell'atto; � manifesto che la 
rova di un simile adempimento non pu� essere data altrimenti che 
Uegando all'atto stesso copia della dichiarazione preventivamente 
t:tenuta. Inoltre, il testo delle norme in esame non prevede di sostitlre 
la dichiarazione coo equipollenti, n� tali possono ritenersi le deuncie 
prescritte dall'art. 1 del regolamento 29 aprile 1949, n. 10, 
er l'e,secuzione della legge, ,come modificato dal decreto del Capo 
ella Regione in data 25 maggio 1950, n. 22, al ben diverso scopo di 
Jstituire la prova dell'inizio e della ultimazione �dell'edificio, ma non 
i documentare il rilascio della dichiarazione di abitabilit� e neppure 
effettiva abitazione: requisito questo� che noo � indicato dalla �legge 
l fini del beneficio di cui tra�ttasi e che, pertanto, non pu� sostituire 
altro testualmente richiesto. 
Del resto, questa Corte suprema ha gi� avurto occasione .di pun1alizzare 
che la registrazione a tassa fissa degli atti �di compravendita 
i appartamenti di nuova costruzione nella Regione siciliana -prelsto 
dall'art. 1 della legge in esame -spetta soltanto agli appartamenti 
1e siano starti venduti per la prima volta entro un anno dalla �dichia1zione 
di abitabilit�; e che la mancata produzione del certificato da 
li Tisulti l'esistenza di tale dichiarazione fa perdere il diritto al beeficio: 
conclusione questa che rimane ferma anche dopo la sostitu,
one del regolamento ,di esecuzione 26 aprile 1949, n. 10 con quello 
'i maggio 1950, n. 22 (sent. 19 luglio 1965, n. 1620). -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1968, n. 2156 -Pres. Favara 
-Est. Elia -P. M. Del Grosso (conf.) -Frare Angelo (avv. 
Potzolu) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas). 

nposta generale sull'Entrata -Denunzia ai fini del pagamento del 
l'imposta -Omissione -Denunzia ex art. 2 d. P. R. 14 dicembre 
1961 n. 1315 -Finalit�. 

(d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, art. 2; 1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 37). 
nposta generale sull'entrata -Denuncia dei vini ex art. 2 d. P. R. 

n. 1315 del 1961 -Obbligatoriet� ai sensi dell'art. 7 stesso decreto. 

638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Illegittimit� costituzionale per eccesso di delega legislativa. Manifesta 
infondatezza. 

(d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, artt. 2, 7; Cost. art. 3, 23, 76, 77). 
Imposta generale sulla entrata -Esazione commessa agli incaricati 

ed agli appaltatori delle imposte di consumo -Aggio e rimborso 

di spesa attribuiti ai medesimi -Illegittimit� costituzionale 


Manifesta infondatezza. 

(Cost. art. 23; d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, art. 5). 

L'obbligo di denuncia sancito daWart. 2 del d. P. R. 14 dicembre 
1961, n. 1315, essendo stato detto articolo emanato in virt� della delega 
conferita al governo daU'art. 8 n. 3 deUa legge 19 dicembre 1959, numero 
1079 per salvaguardare la riscossione dell'IGE sui vini, ha finaiit� 
fiscaLi atteso il richiamo contenuto nel successivo art. 7 alla norma 
della legge 19 giugno 1940, n. 762 (1). 

L'obbligo di denunzia, avendo natura di avviso di accertamento 
del tributo, costituisce un presupposto per l'accertamento dell'imposta, 
pertanto poich� la delega legislativa conferita con l'art. 8 n. 3 della 
legge n. 1079 del 1959 autorizzava l'emanazione di norme rivolte� alla 
salvaguardia della riscossione del tributo (IGE), gli artt. 2 e 7 del 

d. P. R. n. 1315 del 1961 rientrano senza possibiltit� di dubbio nella 
finalit� e nei limiti della delegazione legislativa (2). 
L'art. 5 del d. P. R. n. 1315 del 1961 che attribuisce agli incaricati 
ed agli appaltatori delle imposte di consumo l'aggio del due per cento 

(1) Come � noto la legge 18 dicembre 1950, n. 1079, ha abolito l'imposta 
di consumo sul vino. L'art. 8, che ha disposto detta abolizione, ha per� 
fatta esplicitamente salva l'applicabilit� dell'IGE delegando al Governo 
l'emanazione delle norme dirette appunto a salvaguardare l'esazione di 
tale imposta. A ci� si � provveduto con d. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315, 
che, all'uopo, ha imposto a coloro che trasformano uve e mosti in vino o 
detengono mosti non ancora trasformati, l'obbligo della denuncia agli uffici 
delle imposte di consumo incaricati della riscossione dell'IGE. 
(2) Esattamente la Corte ha riconosciuto che detta denuncia va inquadrata 
tra quelle previste e sanzionate dall'art. 37 della legge 19 giugno 1940, 
n. 762, non solo in virt� del r'khiamo a dette no'l'.'me contenuto nell'airt. 7 
d. P. R. n. 1315/1961, ma anche in 'l'.'elazione al disposto dehl'art. 1 stesso 
decreto laddove � delineato il sistema di riscossione dell'IGE. Giusta tale 
articolo l'imposta � dovuta una tantum il che equivale a dire che la sua 
esazione avviene in modo virtuale iJ. che � quanto appunto prevede �il 
citato art. 37. 
Di qui l'indubbio inser-imento della denuncia nel sistema di accedamento 
della materia imponibile ai fini dell'IGE e, quindi, delle sue finalit� 
fiscali. 

Che la nO!l:'ma, in Telazione agli scopi previsti dal n. 5 del citato art. 5 
legge n. 1079 del 1959, abbia anche lo scopo di prevenire e reprimere frodi 
e sofisticazioni nella preparazione dei vini, non toglie che essa abbia anche 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA ,TRIBUTARIA 639 

~tre ad un rimbol!"so di spese non viola l'art. 23 della Costituzione pell"i�, 
nei limiti della delega, la legge delegata pu� impoll"re prestazioni 
:itrimoniali, n� occOll"ll"e, per la noll"ma costituzionale, che� la legge 
lsciplini tutti gli oneri accessori dell'imposta (3). 

(Omissis). -Col primo mortivo del ricoi'!So si denuncia la vioJ.aone 
degli ar�ticoli 7 d. p. 14 dicembre 1961, lll. 1316 (in irelaziooe agli 
~ticoli 37 1. 19 giugno 1940, n. 762, ed 1, 3, 4 1. 7 gennaio 1929, n. 4, 
l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed all'art. 360, 
3 c. p. c., deducendosi dal ricorrente: a) l'estensione delle sanzion.i 
7eviste dalla legge sull'IGE (art. 37 del d. 1. 9 gennaio 1940, n. 2, 
mver.rtito in 1. 19 giugno 1940, n. 762) alla ipotesi di violazione del1rt. 
2 d. p. 14 dicembre 1961, n. 1315, � illegittima, in quanto manca 
dichiarazione espressa di applicabilit�, richiesta, per potersi avere 
1a tale estensione, .sia dal principio generale di cui all'art. 12 di�
oprel. c. c.) e sia dall'art. 1 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, mentre la 
m:na sanzionatoria non pu� essere appltcata analogicamente e la pre


soprattutto il fine di consentire l'attivit� di accertamento degli uffici 
�cali agli effetti dell'appUcazione dell'IGE. 
La Corte ha posto con molta appropriatezza in risalto la natma auto1ma 
di tale obbligo rispetto a quello del pagamento dell'imposta; trattasi 

I!

!illa specie di un adempimento forma�le accessorio; ma distinto, da quello 
!l pagamento dell'imposta e che, apunto perch� tale, pu� gravaxe anche 
eoloro che, in ipotesi, non sarebbero tenuti al pagamento dell'IGE. 

lI

Atteso tale carattere proprio della denuncia in questione la sentenza 

rassegna ha .giustamente dichiarato manifestamente infonda�ta la que


.one di legittimit� costituzionale per eccesso di delega sollevata dal I 

ntribuente. 

Infatti tra gli scopi della delega prevista dall'art. 8 � prevista esplici


I 

mente, come dianzi rilevato, la finalit� di salvaguwdare la riscossione j 

lJ.'IGE al che appunto i<l governo ha provveduto tra l'altro anche mediante 
tnposizione della .denuncia. Di �conseguenza non pu� assolutamente par
�si di eccesso di delega essendosi, al contrario, l'autorit� delegata tenuta 
�ettamente aderente aJ.le finalit� ed ai limiti delle legge delegante limi:
idosi a predisporre lo strumento ritenuto pi� appropriato per garantire 
riscossione del tributo fatto salvo dalla legge n. 1079 del 1959. La sentenza 
Ila Corte Costituzionale citata in motivazione (10 gennaio 1964, n. 6) 
eva gi� confermato la �legittimit� costituzionale del d. P. R. n. 1314/1961 
tto il diverso profilo della aderenza ai principi sanciti nel n. 5 de1l'aTt. 8 
Ila il.egge delegante. Peraltro, attesa la diversit� delle censure rivolte al 
creto delegato, il richiamo a detta sentenza non aggiunge nulla alle 
risiderazioni svolte e che da sole sono sufficienti a giustificare fa decla:
oria di manifesta infonda.tezza della questione di legittimit� costituzionale. 

(3) Del tutto appropriato invece il richiamo alla sentenza 26 gennaio 
57, n. 4 della Cbr.te Costituzionale in virt� del quale fa Cassazione ha 
enuto che anche l'art. 5 del d. P. R. n. 1315/61 non ha violato l'art. 23 
Ila Costituzione. Con tale sentenza � stato chiarito che la prestazione 
trimoniale deve �consideraTsi imposta � in base alla legge " anche se la 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scrizione del citato art. 2 del d. p. n. 1315 del 1961 ha finalit� non 
fiscali, ma d{ repressione delle frodi alimentari, e, dunque, ogg.etto 
diverso; b) nel richiamo dell'art. 7 d. p. n. 1315 del 1961 alle norme 
del r. d. 1. n. 2 del 1940, nonch� alla legge di ,conversione n. 762 del 
1940 non pu� intendersi ,contenuto il richiamo anche al citato art. 37 
del r. d. 1. n. 2 del 1940, perch� le dichiarazioni annuali p1reviste dal 
citato d. 1. sull'IGE e sanzionate dall'art. 37 dello stesso d. 1., hanno 
finalit� diverse dalle denuncie prescritte dall'art. 2 d. p. n. 1315 del 
1961, che non perseguono finalit� fi.scali, ma solo di rep�ressione di 
frodi alimentari. In sostanza, col primo motivo, il ricorrente deduce 
l'inapplicabilit� dell'art. 37 del d. 1. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in 
legge 19 giugno 1940, n. 762, e della sanzione ivi ,comminata, alla violazione 
dell'obbligo �di denuncia prescritto da1l'art. 2 d. p. 14 �dicembre 
1961, n. 1315, obbligo che sarebbe stato privo di sanzione, e lamenrta 
che, invece, i giudici �di merito abbiano ritenuto applicabile la 
detta sanzione alla omissione di denuncia �suddetta. La censura � infondata. 
Con l'art. 3 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, fu prevista l'applicazione 
di pena pecuniaria, per le violazioni alle leggi finanziarie. L'articolo 
37 del d. 1. 9 gennaio 1940, :n. 2, sull'IGE e l'ami.colo unko della 
legge di conversione 19 giugno 1940, n. 762, previdero l'applicabilit� 
delle dette sanzioni, nella misura ivi prevista, per la omessa presentazione, 
nei termini, delle denuncie prescritte ai fini del pagamento dell'imposta 
(IGE). Con legge 18 dicembre 1959, n. 1079 (art. 8) essendosi 
decisa l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, fu delegato il 
Governo ad ,emettere norme aventi forza di legge per salvaguardare la 
riscossione dell'IGE :sui vini, come espressamente previsto al n. 3 del 
citato articolo. In eseouzione della delega contenuta nella citata legge 
1079 del 1959, fu emanato il d. p. 14 dicembre 1961, n. 1315, il quale, 

legge delegante attribuisca a11'auto.rit� delegata un certo potere di,screzionale 
ne11a. determinazione del limite massimo della prestazione imposta 

� che � solo uno dei possibili limiti �che pu� stabilire il legislatore �. 
La .conseguenza ,che laddove, come nella specie, la legge delegante 
abbia altrimenti determinato i confini .entro i quali deve operare il provvedimento 
delegato questi pu� il.iberamente stabilire il limite massimo della 
prestazione imposta. D'altronde, almeno per quanto riguarda l'aggio da 
attribuire agli esattori ed appaltatori delle imposte di consumo per quanto 
concerne la riscossione dell'IGE in subiecta materia, deve rhlevarsi che esso 
� determinato dalla legge stessa (art. 5 legge n. 1079 del 1959). Pertanto 
la �questione sollevata dal contribuente poteva riguardare solo ed esclusivamente 
il rimborso spese forfetizzato nella misura dell'otto pe�r cento 
dell'imposta. 

Ma anche entro tali limiti si � visto che il d. P. R. n. 1315 del 1961 
non ha affatto violato il principio sancito dall'art. 23 della costituzione per 
non avere il legislatore delegante fissato alcun limite massimo alla prestazione 
imponibile con il provvedimento delegato. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 641 

ertanto, aveva finalit� fiscali. Per iJ. raggiungimento delle dette finalit� 
scali, e, precisamente, per rendere possibile la determinazione dell'IGE 
la sua riscossione in maniera virtuale, il d. p. 1315 del 1961 all'art. 2 
ispose l'obbligo di denuncia, sanzionato mediante il richiamo, conteuto 
nel successivo art. 7 dello stesso d. p. alle norme della 1. 762 del 
940 e del d. I. n. 2 del 1940, e, .cio�, anche alla norma dell'art. 37 
el citato d. 1. n. 2 del 1940, comminante sanzioni civili (pena �pecuiaria) 
per l'omissione �di den�ncie prescritte ai fini dei pagamento 
!?lla imposta IGE. Consegue che l'art. 37 del citato d. 1. n. 2 del 1940 

la sanzione ivi prevista devono 1essere applicati alla violazione del_. 
obbligo di denuncia prescritto dall'art. 2 del d. 1. 1315 del 1961. 
A nulla rileva, infatti, che col d. p. 14 dicemro-e 1961, n. 1315, oltre 

perseguire finalit� fiscali, previste dalla legge di delega 1079 del 
)59 (art. 8, n. 3), si intendesse, anche, raggiungere la respressione 
~ne :lirodi alimentari, per�ch� tale finalit� ulteriore, prevista dal n. 5 
~ll'art. 8 citato, non escludeva le finalit� fiscali, dalle quali, in relaone 
col richiamo espresso di cui all'art. 7 dello stesso ricordato d. p. 
~rivava l'applicabilit� dell'art. 37 del d. 1. n. 2 del 1940. 

N� le considerazioni pr.edette possono ritenersi resistite dal sopravmuto 
d. p. 12 febbraio 1965, n. 162, che non ha effetti retroattivi, n� 
. interpretazione autentica, e non � applicabile alla fattispecie in esame, 
�Che si limita a modificare le modalit� di denuncia (art. 21) previste 
11 d. p. 1315, n. 1961, anteriore, cui fa espresso richiamo, nonch� a 
~mminare (art. 83) un'ammenda, elevando (con evidente carattere) 
reato la omissione di denuncia, gi� sanzionata con pena pecuniar.ia 
'!!".effetto degli artkoli 7 d. p. 1315 del 1961 e 37 d. 1. n. 2 del 1940 
relazione all'art. 3 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4. Consegue �che H 

~imo motivo del ricorso non pu� essere ac�colto. 

Col secondo motivo del ricorso si deduce la illegittimit� costituonale 
dell'art. 7 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 del d. p. 14 dicembre 1961, 
1315 per violazione degli articoli 76, 77, 3 e 23 della Costituzione. 
In particolare, assume, innanzi tutto, il ricorrerute, la violazione, 
l parte del Governo, dei limiti imposti dalla delegazione legislativa, in 
tanto, anzich� limitarsi a salvaguardare la riscossione dell'IGE, in 
tse al sistema gi� esistente, avrebbe, invece, modificato tale sistema, 
abilendo, e sanzionando, atti generatori di obbligazioni tributarie a 
rico dei produttori, dei consumatori �e dei dettaglianti, �con esonero 
il .commerciante e dell'industriale, e ponendo, .comunque, a carico 

soggetti non obbligati al tributo, l'obbligo di adempimenti, diretti 
L accertare il tributo, con sanzione, in ipotesi di mancato ademmento. 


La questione di costituzionalit� cos� proposta � irrilevante, per 
tanto �attiene alla legittimit� costituzionale delle norme regolanti 
>bbligazione di imposta, della quale nel presente processo non si 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

discute, mentre oggetto della lite � l'obbligo di denuncia e la sanzione 
per omessa denuncia. Manifestamente infondata � poi la questione di 
illegittimit� costituzionale riguardante l'assunta violazione dei limiti 
della delega mediante la prescrizione di adempimenti, anche a carico 
di soggetti non obbligati all'imposta. Infartti, lo stesso ricorrente e~essamente 
in ricorso ammette (pag. 15) che tali adempimenti costituivano 

� mezzi di accertamento del tributo �. La delega legislativa autodzzava 
l'emanazione di norme volte alla salvaguardia della riscossione del tributo, 
riscossione che presuppone l'accertamento della imposta; pertanto, 
essendo rivolte, come lo stesso ricorrente ammette, all'ac,certamento 
del tributo, le norme che imponevano l'obbligo della denuncia, rientravano 
senza po,ssibilit� di dubbfo nelle finalit� e nei limiti della delegazione 
legislativa, �COS� come, correlativamente, Vi rientravano le 
norme rivolte a sanzionare, mediante il richiamo all'art. 37 del d. 1. 
n. 2 del 1940, �l'eventuale omissione della denuncia. 
Alla stregua di tali considerazioni, deve dichlarrursi irrilevante 
nel presente giudizio la questione di illegittimit� costituzionale degli 
artcoli 3, 4 e ,5 del d. p. n. 1315 del 1961 e deve dichiarairsi mainifestamente 
infondata la questione di .illegittimit� costituzionale degli 
articoli 2 e 7 del d. p. citato, in relazione agli articoli 76 e 77 della 
Costituzione, essendo evidente l'insussistenza dell'asserta violazione dei 
limiti della delegazione legislativa, .gi� esclusa, sotto aUro profilo, dalla 
Corrte Costituzionale (sent. 6 del 1964) contenuta nell'art. 8 della 1. 
18 dicembre 1959, n. 1079. 

Assume, inoltre, il ricorrente, sempre nel secondo motivo, la violazione 
dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto con le norme sopra 
dichiarate del d. p. 1315 del 1961 si imporrebbero oneri fiscali costituenti 
un trattamento pi� oneroso di quello previsto in genere per gli 
altri cittadini soggetti aU'IGE, e si ilnporrebbe un aggio del 2 % , oltre 
ad un rimboi"so spese in aggiunta all'imposta IGE ordinaria. La questione 
� irrilevante nel presente giudizio, che non ha per oggetto il 

� quantum � della imposta, n� comunque il tributo, ma solo l'obbligo 
di denuncia e la sanzione per l'omessa denuncia. 
I

La questione � inoltre manifestamente infondata, perch� l'art. 3 
esige la parit� di trattamento a parit� di situazione di fatto, mentre I 
nella specie le varie norme si riferiscono a situazioni palesemente di! 
Vei"se. Assume, ancora, il ricorrente, la violazione dell'art. 23 della 
Costituzione, avendo l'art. 5 dell:a legge delegata stabilito un aggio a I,

! 

favor,e dell'appaltatore delle imposte, mentre so1o per legge era possii 


E 

bile imporre la relativa prestazione. La questione � irrilevante, non l 
I 
avendo riferimento all'obbligo di denuncia ed alla sanzione per omessa III 
denuncia, ed � manifeistamente infondata, in quanto, nei Umiti della ~ 
delega, la legge delegata pu� imporre prestazioni patrimoniali, come 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 643 

gnj. altra legge, n� occorre, per la norma costituzionale, che la legge 
iscipJ.ini �tutti gli oneri accessori della imposta (Corte Cost. sent. 4-57). 

Anche il secondo motivo, d:i nullit� nelle varie censure, non ha 
mdamento. -(Omissis). 

URTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 giugno 1968, n. 2177 -Pres. Stella 
Richter -Est. Saja -P. M. Chiri (�coo.f.) -Campa1ini (avv. Bollati) 

c. Ministero delle finanze (avv. Stato Cavalli). 
nposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi le Commissioni -
Impugnazioni -Atti Impugnabili -Impugnabilit� autonoma 
all'organo di grado superiore dei provvedimenti di carattere ordinatorio 
-Esclusione -Norme del Codice di procedura civile -Operativit� 
nel procedimento contenzioso tributario -Limiti. 

nposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi le Commissioni Impugnazioni 
-Atti impugnabili -Provvedimento di sospensione 
ex art. 295 c. p. c. -Esclusione. 

(r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 40 e segg.). 
Nel procedimento avanti ie Commissioni Tributarie, in mancanza 
i deroga espressa o tacita, ai fini della determinazione 'dei provve1di:
enti impugnabiLi opera la medesima disciplina dell'ordinario processo 
i c.ognizione. Conseguentemente sono impugnabili me�diante ricorso 
~la Commissione Tributaria di grado superiore soltanto i provvedi:
enti decisori con i quali il giudice, al fine di dirimere una lite, pro~
de all'accertamento del regolamento giuridico di un determinato 
~pporto e, pertanto, afferma o nega l'esistenza di una concreta volontd 
~ legge che assicuri ad una delle parti il bene che costituisce l'oggetto 
?Ha contesa e sul quale si determina la contrappo&izione degli appositi 
:teressi. Non sono, invece, autonomamente impugnabili i provvedi.
enti di carattere ordinatorio perch�, essendo diretti soltanto a regolare 

corso dei procedimenti ed essendo inoltre revocabili o modificabili 
zllo stesso giudice che li ha emessi, non sono idonei a pregiudicare 
:rettamente la decisione finale ed a determinare, di conseguenza, 
io stato di soccombenza (1), 

Caratte1�e ordinatorio con conseguente esclusione di impugnabiiitd 
z il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c. p. c. essendo 
~so diretto a regolare l'attivitd processuale al fine di evitare eventuali 
nitrasti fra giudicati (2). 

(1-2) Statuizioni di indubbia esattezza. La Corte di Cassazione, infatti, 
1 fa:�atto la logica e necessaria conseguenza da due indiscutibili :principi, 
iali quelli della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie e del 
:rattere di ordine pubblico di univoca g.enerale applicazione, in mancanza 


644 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione 
degli am. 279 e 295 'c. p. c. in relazione agli artt. 25, 40 e 41 

r. d. 8 luglio 1937 n. 1516 nonch� all'art. 360 n. 3 c. p. c. sostiene 
che erroneamente la Commissione centrale delle imposte ha qualificato 
sentenza il provvedimento emesso dalla Commissione provinciale di 
Bisa, ritenendolo conseguentemente soggtto al rimedio del ricorso alla 
stessa Commissione centrale. 
La censura � pienamente fondata. 

Rileva anzitutto la Corte, la quale nell'esame del detto error in 
procedendo � anche giudice del fatto, che J.'interpretazione ,data dalla 
Commissione centrale delle imposte al provvedimento emesso dalla 
Commissione provinciale risulta palesam.ente arbitraria. Espressamente 
ed inequivocabilmente, invero, la Commissione provinciale ritenne che, 
prima di provvedere sull'istanza di sospensione del giudizio tributario 
in dipendenza di un processo penale iruziato contro i contr�ibuenti, era 
necessario stabilire i termini esatti del capo di imputazione al fine di 
accertare l'esistenza del nesso di pregiudizialit� tra i due processi 
richiesto dall'art. 3 �C. p. p., ed appunto perci� rimise gli atti all'ufficio 
delle imposte di Volterra affinch� fosse acquisita copia del capo di 
imputazione contro i contribuenti e fosse reso cos� possibile l'indispensabile 
accertamento relativo a:lla sussistenza del nesso di pregiudizialit� 
suindicato. 

Pertanto risulta evidente come il provvedimento emesso dalla 

Commissione provinciale non ,conteneva una pronuncia di sospensione 

del giudizio tributario, bens� soltanto l'ordine all'ufficio finanziario di 

provvedere all'acquisizione del documento ritenuto necessario per ded


dere sulla istanza di sospensione. La contraria opinione della Com


missione centrale, la quale ha ravvisato invece nel provvedimento una 

pronuncia �di sospensione, non trova nessuna giustificazione nella moti


vazione e nel dispositivo dell'atto e si risolve in una mera ed apodottica 

affermazione indimostrata ed arbitraria. 

Peraltro, se pur si fosse trattato di un provvedimento di sospensione, 
le conseguenze, per quanto qui interessa, non sarebbero mutate, in 

di deroga espressa o tacita, delle norme del codice di procedura civile. 

Per il processo tributario, in paTticolare, il principio, Tecepito dalla dottrina 

(cfr . .ALLORIO, Diritto processuale tributario, 1952, 457) si � consolidato nella 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso, appunto, di ritenere 

acqutsito che sia per i tributi diretti che per quelli indiretti, laddove non 

dispongono norme� derogative tratte dalle singole leggi tributarie, operino 

le norme di diritto processuale comune iper tutti gli atti afferenti il rapporto 

giuridico di imposta, sia ne1la fase di accertamento �che in quella contenziosa. 

Cf:r. Class. 10 luglio 1964, n. 1819, in �questa Rassegna, 1964, I, 783; Cass. 

15 luglio 1965, n. 1537, ivi, 1965, I, 1046, con nota di .SEMBIANTE. 

Sulla seconda massima cfr., in senso conforme, Cass. 19 luglio 1968, 

n. 2598. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 645 

uanto il provvedimento avrebbe sempre avuto natura di ordinanza 

non di sentenza e pertanto non sarebbe stato suscettibile di essere 
npugnato autonomamente e direttamente innanzi alla Commissione 
:mtrale. 

Al riguardo va ricordato che nel procedimento avanti le Commissioi 
tributarie � applicabile, ai fini della determinazione dei provvedi1enti 
impugnabili, la medesima disciplina dell'ordinaro processo di 
>gnizone, trattandosi di regole generali che, in mancanza di una deroga 
~ressa o tacita, valgono anche per il processo tributario suindicato. 
onseguentemente sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione 
�ibutaria �di grado superiore soltanto le sentenze e c.fo� i provveditenti 
decisori con i quali il giudice, al fine di derimere una lite, pro~
de all'accertamento del regolamento giuridico di un determinato raporto 
e, di conseguenza, afferma o nega l'esistenza di una concreta 
o1ont� di legge che assicuri ad una delle parti il bene �che costituisce 
oggetto della �contesa e sul quale si determina la contrapposizione degli 
pposti interessi; invece, non sono autonomamente impugnabili i provedimenti 
di carattere or.dinatorio perch�, essendo diretti soltanto a 
~golare il� corso del procedimento ed essendo inoltre revocabili e moificabili 
dallo stesso giudice che li ha emessi, non sono idonei a �preiudicare 
direttamente la decisione finale e a determinare quindi uno 
;ato di soccombenza. 

Ora, come � jus receptum, il provvedimento di sospensione del pro~
sso ai sensi dell'art. 295 c. p. c. ha carattere ordinatorio, in quanto 
on pronuncia sulla pretesa fatta valere, attribuendo a una delle parti 

bene che � in contestazione, ma regola l'attivit� processuale al fine 
i evitare eventuali contrasti tra giudicati. Appunto, in base a tali 
>nsiderazioni, questo Supremo Collegio ha ripetutamente affermato il 
irattere ovdinatorio del provvedimento di sospensione del processo, 
.levando che detto carattere permane anche se esso � stato adottato 
Jn la forma della sentenza con la conseguenza, �che in nessun caso 
mo ammessi contro di esso i rimedi dell'appello e del ricorso .per cassaone 
(cfr. Cassazione 6 febbraio 1959, n. 374; 23 marzo 1963, n. 726). 

Deve perci� concludersi che, se anche si fosse trattato �di una prouncia 
di sospensione del processo e non invece, come in effetti era, di 
n provvedimento con cui il giudice �si riservava di provvedere sulla 
~lativa istanza dopo �che a cura dell'ufficio delle imposte competente 
)Sse stato acquisito il documento �Considerato necessario ai fini di deciere 
sul nesso �di pregiudizialit�, il ricorso alla Commissione centrale 
~a parimenti inammissibile. 

L'impugnata decisione, che si � discostata da tale principio, va 
ertanto annullata con rinvio alla stessa Commissione centrale. 
Jmissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 18 aprile 1968, n. 9 -Pres. Lo� 
schiavo -Est. Jannuzzi -Severino (avv. Maglia) c. Consorzio 
di miglioramento fondiado Serra e Proviti (avv. Arcidiacono) e 
Genio Civile di Catania (avv. Stato Albisinni). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Demanio idrico -Carattere necessariamente 
statale -Sussiste. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 1; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; 
c. c. 1865, artt. 426-427; c. c. 1942, artt. 822 e 824). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Demanio idrico -Dichiarazione di 
demanialit� di una sorgente -Diritti dei terzi sull'acqua dichiarata 
pubblica -Caducazione -Sussiste -Atti di disposizione dell'acqua 
da parte dei precedenti titolari -Inopponibilit� allo Stato Sussiste. 


(r. d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 2; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. art. 3). 
Demanio e patrimonio -Demanio idrico -Antica utenza d'acqua pubblica 
-Riconoscimento di fatto da parte dell'autorit� amministrastrativa 
-Possibilit� -Esclusione. 

(r. d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 2; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 3). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Demanio idrico -Concessione di derivazione 
lesiva di diritti di terzi -Necessit� di impugnativa del 
provvedimento concessorio nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione del provvedimento medesimo nella G. U. -Sussiste. 


(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 18). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Demanio idrico -Concessione di derivazione 
-Decadenza dalla concessione per mancata esecuzione 
delle opere -Necessit� della pronuncia dell'autorit� amministrativa 
-Sussiste. 

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 55). 
� da escludere, secondo il vigente ordinamento giuridico, la sussistenza 
di un demanio idrico che non sia statale (ma, ad es., comunale). 
Solo le acque non pubbliche possono appartenere ai privati o 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 647 

zr parte del patrimonio di un Comune o di una Provincia. Le acque 
fie siano pubbliche per la loro attitudine a soddisfare un pubblico, 
enerale interesse non possono che appartenere al demanio dello 
tato (1). 

La dichiarazione di demanialit� di una sorgente, correlativa al 
)conoscimento della sua intrinseca attitudine a soddisfare un publico, 
generale interesse, importa ipso iure la caducazione di qual.
asi diritto accordato a terzi sull'acqua stessa, che si rivela incomitibile 
con i caratteri della demanialit�. Conseguentemente, tutti gli 
~ti di disposizione dell'acqua, posti in essere dai precedenti titolari, 
Z in genere tutti i rapporti, comunque costituiti sull'acqua a favore 
i terzi sul presupposto della sua natura privatistica, perdono efficacia 

diventano inopponibili allo Stato, che si considera titolare dell'ac1.
ia a titolo originario, e possono costituire soltanto condizione per 
;tenere il riconoscimento di un'utenza, secondo le modalit� stabilite 
zlla legge (2). 

� giuridicamente impossibile e, quindi, irrilevante .il riconosci.
ento di fatto di una antica utenza, tanto pi� se risulti in contrasto 
m un atto della P. A., diverso ed opposto, di concessione della stessa 
:qua ad altro soggetto (3). 

(1) V., in senso .conforme, Cass., 16 .giugno 1954, n. 2058, Foro it., Mass., 
54, 411, sub 4, ove nota di ulteriori riferimenti. 
La mesistenza di un demanio idxi.co delle Province e dei Comuni 
nerge dal coordinato disposto degli artt. 822 e 824 c. c. Per le Regioni 
tipo normale la Cbstituzione (art. 117) non apporta una fondamentale 
cezione alla regola, in quanto in materia la Regione pu� legiferare 
!tanto per le acque minerali e termali. Per le Regioni di tipo speciale 

art. 32 St. Sic.; art. 14 St. Sard.; art. 5 St. Vald. Nello Statuto del 
�entino-Alto Adige si parla soltanto degli acquedotti (art. 57), i quali, 
me emerge dal combinato disposto di cui all'art. 822, comma secondo, 
I alil'art. 824, �Comma primo, c. �c., possono costituire anche materia di dema


o provinciale e comunale. Per gli acquedotti costruiti dalla Cassa per iJ. 
ezzogiorno, v. art. 8 1. 26 giugno 1965, n. 717. 
(2) Cfr. TTib. Sup. acque,28 gennaio 1967, n. 1, in questa Rassegna, 
67, I, 160, sub 2, con nota di ulteriori riferimenti. 
(3) V., -infatti, artt. 2 e 3 t. u. n. 1775 del 1933; in giurisprudenza, Trib. 
tp. acque, 25 maggio 1937, Foro it., Rep., 1937, voce Acque pubbliche, 
31; i diritti che g1i utenti privati possono vantare all'uso delle acque 
bbliche debbono essere fatti valer�e nelle forme amministrative, secondo 
�speciale procedura determinata dalla legge, e l'A. G. non pu� giudicarne 
e successivamente, in via di opposizione ai provvedimenti che siano 
umati in detta sede: Trib. Sup. acque, 3 agosto 1940, Foro it., Rep. 
U, voce Acque pubbliche e private, n. 25. Cass., Sez. Un., 14 aprile 1964, 

'891, in questa Rassegna, 1964, I, 673, sub 2 (con nota redazionale), 
vertono alla necessit� del decreto amministrativo di riconoscimento, preando 
che �la decisione del G. O. di declaratoria del diritto soggettivo 
ll'antico utente non importa riconoscimento del diritto di utenza nei 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n terzo, che si assuma titolare di un diritto subiettivo leso da 
una concessione a terzi di utenza della stess.a acqua pubblica, deve, 
a pena di decadenza, far valere Le sue ragioni impugnando il decreto 
di concessione dell'utenza a favore dei terzo nei termine perentorio 
di sessanta giorni dalla pubblicazione dei predetto provvedimento 
neita Gazzetta Ufficiale (4). 

La decadenza dalla concessione di derivazione� di acqua pubblica, 
per mancata esecuzione deUe opere previste nei disciplinare, entro 
termini stabiliti originariamente, ovvero prorogati, non opera ipso jure, 
n� pu�, quindi, essere dichiarata daWA. G., ma deve essere pronunziata 
dati'Autorit� amministrativa ed iL ricorso aH'A. G. � ammissibile 
solo a seguito di tale pronuncia (5). 

(Omissis). -L'istante Orazio Severino si � costituito in giudizio 
nella qualit� di rappresentante del � Consorzio Difesa Strade ed Acque 
Buglio � con se�le in Adrano. Tale Consorzio risulta costituito con 
atto per notar Giardina di Adrano dell'8 dicembre 1955, n. 10390 di 
rep.; il mandato al Severino a proporre il giudizio di appello � stato 
conferito con deliberazione dell'assemblea dei soci del predetto Consorzio 
in data 1<> marzo 1964. Pertanto, dev'essere disattesa l'eccezione 
di difetto di legittimazione proposta dal Consorzio � Serra & 
Proviti �. 

confronti dell'Amministrazione, e tanto meno �Costituisce una pronuncia 
che tenga luogo del decreto di riconoscimento del diritto, dovendo intendersi 
subordinata, per una definitiva produttivit� di effetti, al sopravver�ire, 
in modo aderente, del provvedimento amministra.tivo di riconoscimento e, 
comunque, tale da doversi ulteriormente armonizzare, sul piano giuri:dicopatrimoniale, 
col modo di essere di questo. Essa � giustificata dalla esigenza 
di non lasciare senza alcuna protezione la condizione dell'antico 
utente, durante il tempo richiesto per l'emanazione da parte dei competenti 
organi del decreto di riconoscimento �. 

(4) Contra Trib. Sup. acque, 8 marzo 1968, n. 5, in questa Rassegna, 
1968, I, 278, sub 1 (con nota contraria di ALBISINNI), secondo cui il termine di 
sessanta giorni fissato dall'art. 18 t. u n. 1775 del 1933 � operntivo � solo nei 
riguardi di coloro che hanno partecipato al procedimento amministrativo 
� 
conclusosi con il decreto di �concessione, ma non anche nei confronti di 
coloro che assumano di essere stati lesi dalla concessione in un loro diritto 
soggettivo: i diritti civili perfetti, proprio appunto perch� tali, non possono 
essere menomati dalla decorrenza di un termine .collegato alla notifica o 
alla pubblicazione di un provvedimento amministrativo, .che non concerne 
direttamente il loro titolare, onde la loro tutela giurisdizionale rimane 
soggetta ai comuni termini di prescrizione�. In senso favorevole v., invece, 
ALBISINNI, in questa Rassegna, 1968, I, 280-281. 
(5) Cfr. Cass., Sez. Un., 16 maggio 1933, Riv. dir. pubbl., 1933, Il, 621. 
La decadenza delle utenze per non uso � comminata nell'esclusivo interesse 
dello Stato e non � perci� opponibile da terzi interessati, ove non sia 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 649 

Il Consorzio appellante deduce che la sorgente Buglio aveva na11ra 
demaniale, siccome appartenente al Comune di Adrano, che, con 
tto 27 giugno 1752, fece donazione alla Chiesa Madre di Adrano 
elle tenuta di terre ed ortaggi in contrada Difesa Mulini, fra i quali 
~orreva l'acqua della predetta soa:-gente, scaturente ai margini delabitato 
di Adrano; osserva che la sorgente conserv� tale carattere 

i. demanialit� anche dopo che la Chiesa Madre concesse in enfiteusi 
terreni e gli ortaggi agli originari danti causa degli attuali consoriati, 
e ci� desume dal fatto che la concedente cedette agli enfiteuti 
� uso � e non la propriet� delle acque; che, inoltre, neanche l'iscriione 
della sorgente nell'elenco delle acque demaniali della Provincia 
i Catania nell'anno 1929 era valsa ad annullare il predetto carattere 
i demanialit� comunale della sorgente stessa ed il conseguente diltto 
di uso dell'acqua attribuito ai consorziati con il predetto con
�atto di enfiteusi. Sostiene ancora il Consorzio, in via subordinata, 
1e, anche a volere ammettere che la sorgente abbia perduto il ca1ttere 
originario di demanialit�, bisogna tuttavia riconoscere ancora 
perante a favore dei conso):'ziati il diritto di � uso � dell'acqua; ci� 
erch� la dichiarazione di demanialit� conseguente all'iscrizione della 
>rgente nell'elenco delle acque pubbliche nel 1929 non poteva inci~
e sui diritti .preesistenti, che rimanevano salvi in virt� del r.d.l. 9 
ttobre 1919, n. 2161, secondo cui non occorreva alcun esplicito ricooscimento 
dei diritti di derivazione costituiti a favore dei terzi in 
lrt� di un titolo legittimo o dell'uso trentennale dell'acqua anteriore 
lla legge 10 agosto 1884, situazioni che ricorrevano entrambe a fa:>
re dei consorziati di Difesa Mulini. 

Il Tribunale Superiore osserva che la premessa della tesi del 
onsorzio appellante � destituita di fondamento, per la considerazio~ 
che il nostro ordinamento giuridico non ammette un demanio 
Irico comunale. Solo le acque private possono appartenere ai privati 

fax parte del patrimonio di. un Comune o di una Provincia; le acque, 
ie sono pubbliche per la loro attitudine a soddisfare un pubblico 
merale interesse, non possono che appartenere al demanio dello 
tato. In tal senso � costante la nostra legislazione in materia di 

ata dichiarata da1l'autorit� ,amministrativa: Trib. Reg. acque di Torino, 
luglio 1939, Foro it., Rep., 1940, voce Acque pubbliche e private, n. 68. 
!gittimamente � dichiarata la decadenza di una concessione per mancata 
:ecuzione delle opere di derivazione nei termini perentori stabiliti nell'atto 

concessione, anche senza la previa diffida o messa in mora, che sono 
~hieste solo in caso di cattivo uso delle derivazioni, di inadempimento o di 
>gligenze ai sensi delle lett. b), c) e d) dell'art. 55, terzo comma, t.u . 11 
cembre 1933, n. 1775, modificato dalla' 1. 18 ottobre 1942, n. 1434: Trib. 
tp. acque, 20 ottobre 1964, n. 26, Il Consiglio di Stato, 1964, II, 403. 


650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

acque, a cominciare dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, 

n. 2248 all. F fino al vigente t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (vedi 
in particolare l'art. 1 delle predette leggi, che attribuisce solo al Ministero 
dei Lavori Pubblici la disciplina in materia di acque pubbliche). 
L'art. 427 del codice civile 1865 annoverava fra i beni del demanio 
pubblico, e perci� dello Stato (art. 426), i fiumi ed i torrenti. 
L'art. 822, comma primo, del codice civile vigente ugualmente dispone 
che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico 
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle 
leggi in materia; il successivo art. 824 prevede inoltre che possano 
appartenere alle Province o ai Comuni solo i beni della specie di quelli 
indicati dal e secondo � comma dell'art. 822, e non anche quelli indicati 
nel e primo � comma, che riguarda le acque pubbliche. Su tale 
punto, peraltro, s'� gi� pronunciato in senso conforme questo Tribunale 
Superiore con sentenza 6 luglio 1950, n. 9 e nello stesso senso 
ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 16 giugno 1954, n. 2058. 
� del pari inesatta l'altra affermazione, che do� la dichiarazione 
di demanialit� della sorgente, conseguente all'iscrizione nell'elenco 
delle acque pubbliche nell'anno 1929, abbia lasciato in vita i diritti 
dei privati precedentemente costituiti, senza che fosse stato necessario 
alcun nuovo riconoscimento di essi .con un atto della P. A., che 
non sarebbe stato richiesto dal r. d. 1. n. 2169 del 1919. � vero, invece, 
il contrario, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione 
e di questo Tribunale Superiore: che, cio�, la dichiarazione 
di demanialit� di una sorgente, la quale � correlativa al riconoscimento 
della sua finalit� intrinseca �di avere attitudine a soddisfare run 
pubblico, generale interesse, importa ipso iure la caducazione �di qualsiasi 
diritto accordato a terzi sull'acqua stessa, che si rivela incompatibile 
�con i caratteri della demanialit�. Conseguentemente, tutti gli 
atti di disposizione delle acque, posti in essere dai precedenti titolairi, 
ed in genere tutti i rapporti comunque costituiti a favore degli utenti 
sul presupposto della loro natura privatistica perdono efficacia e divengono 
non opponibili nei confronti dello Stato, che si considera 
titolare a titolo originario, e possono costituire soltanto la condizione 
per ottenere il riconoscimento dell'uso dell'acqua secondo le modalit� 
stabilite dalla legge. Al riguardo non � esatto, in particolare, che 
il r. d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161 non prescrivesse tale riconoscimer,.to. 
Invero, l'art. 2 disponeva, con una norma sostanzialmente conforme 
a quella dell'art..3 del vigente t. u. n. 1775 del 1933, che gli utenti 
di acqua pubblica menzionati alle lett. a) e b) dell'articolo precedente 
-cio� i possessori di un titolo legittimo e gli utenti per un 
periodo ultratrentennale anteriore alla pubblicazione della legge 10 
agosto 1884, n. 2644 -dovevano chiederne il riconoscimento, �sotto 
pena di decadenza, entro certi termini. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 651 

Il Consorzio appellante deduce, in via subordinata, che tale ricooscimento 
si sarebbe gi� verificato, per avere l'autorit� amministra.
va sempre considerato il Consorzio stesso eome concessionario, sia 
::m la notificazfone di ogni atto in contraddittorio del Consorzio conenuto, 
sia consentendo l'uso pacifico dell'acqua, sia riscuotendo il 
mone in dipendenza dell'atto Sidoti del 27 giugno 1752. 

Senonch� tale situazione potrebbe solo valere ad ammettere una 
tenza di fatto o una tolleranza da parte della P. A. e giammai po
�ebbe tener luogo dell'atto amministrativo tipico di riconoscimento 
l un'antica utenza o di una nuova concessione. Pertanto, anche la 
redetta istanza subordinata deve essere respinta, per l'impossibilit� 
luridica di ammettere un riconoscimento de facto di un'utenza, spealmente 
se essa risulti in contrasto con un atto diverso ed opposto 
l concessione della stessa acqua ad altri soggetti. 

Il Consorzio ricorrente, che non av.eva proposto opposizione eon
�o l'inclusione della sorgente Buglio nell'elenco delle acque pubbli1e, 
non chiese neanche il riconoscimento del �diritto di derivazione e 
l ;utilizzazione dell'acqua della predetta sorgente ai sensi degli artt. 1 
3 del citato r. d. 1. n. 2161 del 1919. Pertanto il Consorzio non pu� 
~gi vantare un proprio diritto in conflitto con quello che spetta al 
onsorzio � Serra & Proviti � in virt� della concessione di derivazio~ 
stabilita a suo favore con decreto dell'Assessore dei Lavori Publici 
della Regione Siciliana n. 2050 del 27 novembre 1954, r.egistrato 
.la Corte dei Conti addi 20 gennaio 1955 e pubblicato nella Gazitta 
Ufficiale della stessa Regione il 21 marzo 1955, n. 12. Peraltro 
Consorzio appellante avreb.be dovuto far valere gli eventuali suoi 
iritti, che ora assume lesi dall'avvenuta concessione a favore del Con1rzio 
appellato, entro il termine perentorio di sessa..nta giorni dalla 
ibblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale, a 
lrma dell'art. 18 del vigente testo unico n. 1775 del 1933. Anche 
:le impugnativa � mancata e perci�, anche per tale ragione, si di.
ostra infondata la pretesa di inefficacia o di inopponibilit� al Con1rzio 
appellante del citato decreto di concessione a favore del Con1rzio 
appellato. Non vale osservare che nel decreto dell'Assessore 
~Ila Regione Siciliana siano stati espressamente dichiarati salvi i 
:ritti dei terzi, quando, poi, risulta che il terzo, e nella specie il Con1rzio 
appellante, non pu� vantare alcun diritto, per avere omesso di 
iiedere H .riconoscimento di un'antica utenza o di un titolo legittimo 
derivare l'acqua. L'appellante insiste su un principio er.rato, che, 
o�, con la dichiarazione di demanialit�, il diritto di propriet� sulle 
!que si trasformi in diritto d'uso con effetti ex tunc, senza che oc>
rra alcun riconoscimento. Ma s'� gi� detto che l'iscrizione nello 
.eneo delle acque pubbliche importa la caducazione di ogni diritto 
1teriore, senza alcuna possibilit� di una trasformazione in un diritto 


652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

diverso, che non potrebbe operarsi relativamente ad una situazione 
che, secondo il sistema della legge, ormai � divenuta solo idonea a 
costituire il presupposto per il riconoscimento di un diritto, che deve 
essere chiesto entro un termine di decadenza. 

Sempre in base al suddetto, errato principio, il Consorzio appellante 
sostiene che la concessione a favore del Consorzio appellato 
dovrebbe intendersi limitata e all'eccedenza dei diritti dei terzi., che 
nella specie erano ben determinati, per i consorziati di � Difesa �, 
nell'atto per notar Sidoti del 1780, secondo cui il loro diritto di uso 
comprendeva l'acqua � della pietra perciata e degli spandenti �, diritto 
che nessuno avrebbe potuto mai disconoscere. 

Deduce inoltre l'appellante, in base alle stesse ragioni, che la 
quantit� di acqua ad esso riservata deve essere elevata da litri 4,23 
m/s a litri 11 m/s; richiama la legge 18 dicembre 1951, n. 1550 e 
sostiene che il Genio Civile di Catania non avrebbe potuto limitare 
i diritti spettanti per legge, per titoli legittimi e per uso ultratrentennale 
ai consorziati di �Difesa �. 

Ora la citata legge n. 1550 del 1951 accordava la facolt� di chiedere 
il riconoscimento di un'utenza di acque pubbliche, entro il termine 
di tre anni, a favore di chi avesse dimostrato di averne usato 
per un trentennio anteriore alla pubblicazione della legge stessa. Ma 
il Genio Civile di Catania ritenne di limitare tale utenza alla predetta 
quantit� di litri 4,23 m/s e di attribuire il maggior quantitativo di 
acqua della sorgente Buglio al Consorzio appellato. E, posto che ogni 
eventuale anteriore diritto dei privati sulle acque doveva intendersi 
caducato per effetto della dichiarazione di demanialit�, i consorziati 
appellanti avrebbero potuto far valere ogni loro eccezione o pretesa 
contro il decreto di concessione del maggior quantitativo di acque al 
Ccmsor~io convenuto solo ai sensi del citato art. 18 del t. ru. 1933, 

n. 1775, cio� impugnando il predetto decreto dell'Assessore della Regione 
Siciliana entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
sua pubblicazione davanti al Tribunale delle acque. Una tardiva impugnazione 
del decreto, 'che operava la distribuzione delle acque della 
.sorgente Buglio a favore dei varii utenti, o comunque un'istanza diretta 
ad ottenere una modificazione sostanziale del suo contenuto appare 
ora chiaramente improponibile in questa sede. 
Infine � anche improponibile l'istanza diretta a far dichiarare la 
decadenza del Consorzio appellato dalla concessione, ai sensi dell'articolo 
7 del disciplinare 2 febbraio 1954, al:legato alla concessione, per 
non avere il Consorzio � Serra & Proviti � eseguito le opere previste 
nel disciplinare stesso entro i termini stabiliti o prorogati. Invero, 
detta istanza deve essere rivolta alla Pubblica Amministrazione, 
a norma dell'art. 55 del vigente t. u. n. 1775 del 1933, e non al Giudice; 
n� la decadenza. pu� operare di diritto, ma deve essere pronunziata 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 653 

11l'Autorirt� Amministrativa ed il ricorso all'Autorit� Giudiziaria � 
nmesso solo a seguito della predetta pronuncia amministrativa. 
Pertanto, le domande attrici devono essere respinte. -(Omissis). 

:UBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 giugno 1968, n. 14 -Pres. Loschiavo 
-Est. Scotto -Consorzio Irriguo Carlo Mazzucchelli (avv. 
Morvillo) c. Ministero delle Finanze ed Amministrazione Generale 
dei Canali Demaniali d'irrigazione (avv. Stato Albisinni) ed 
Associazione Irrigazione Est Sesia (avv. Compagno). 

:que pubbliche ed elettricit� -Giudizi in sede di legittimit� innanzi 

a:l Tribunale Superiore delle acque pubbliche -Procedimento Interrogatorio 
formale e prova testimoniale -Ammissibilit� Limiti. 
(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 163, 165). 
:que pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Concessione 
di utenza per uso irriguo -Diniego della P. A. di rinnovo 
della concessione alla scadenza -Obbligo di motivazione del provvedimento 
-Sussiste -Portata -Diniego di rinnovo della concessione, 
motivato sul precedente, mancato esercizio della concessione 
-Legittimit� -Sussiste. 

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28, 30). 
Nei giudizi in sede di legittimit�, innanzi al Tribunaie Superiore 
lle acque pubbliche la prova per interrogatorio e testi, pur non esndo 
del tutto preclusa, come accade per i giudizi di legittimit� in.
nzi al ConsigUo di Stato, � rigorosamente circoscritta alle circoinze 
di fatto che tendono a stabilire la legittimU� del provvedi


mto (1). 

� necessaria una specifica motivazione per negare il rinnovo 
lla concessione di un'utenza irrigua scaduta: tale motivazione � 
, ritenere sussistente, ai fini delLa legittimit� del provvedimento di 
niego, alloirch� questo sia fondato sul precedente, mancato esercizio 
ll'utenza medesima, pocich� tale mancato esercizio fa venir meno il 
ie precipuo per il quale la concessione era stata assentita (2). 

(1) Cfr. Cass., Sez. Un., 14 agosto 1951, n. 2518, Foro it., Mass., 1951, 601. 
(2) Cfr. Cass., 19 ottobre 1954, n. 3863, Acque, bonif., costruz., 1954, 576; 
anche artt. 19 e 20 Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, nonch� arg. ex art. 5�5, 
t. a), t. u. n. 1775 del 1933. Quanto alla disciplina delle concessioni di 

654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Sulla domanda di prova per interrogatorio e testi 
presentata dal ricorrente Consorzio, si rileva che nei giudizi in sede 

di legittimit� davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche 
la prova per interrogatorio e testi, pur non essendo del tutto preclusa, 
come accade per i giudizi di legittimit� davanti al Consiglio di Stato, 
ai sensi dell'art. 44 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, � .rigorosamente 
circoscritta alle circostanze di fatto che tendono a stabilire la legittimit� 
del ,pr0vvedimento (cfr. decc. T.S.A.P., 4 febbraio 1949, n. 2; 
Cass., SS. UU., 14 agosto 1951, n. 2518). 

Ora, nella specie, dsulta accertato dalla documentazione in atti 
che non si tratta di decadenza della concessione in pendenza della 
stessa, ai sensi dell'art. 55 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per 
uno dei motivi in esso indicati, bensi di mancato rinnovo della concessione 
alla scadenza di essa, a norma dell'art. 28 del medesimo t. u. 
In particolare l'Amministrazione generale dei Canali demaniali di 
irrigazione (Canali Cavour), come emerge dalle note 20 gennaio 1950, 

n. 320 e 20 marzo 1950, n. 1834, esibite dallo stesso Consorzio ricorrente, 
aveva da tempo constatate le inadempienze del .concessionario, 
minacdiandolo di dichiararne la decadenza. 
Nella prima delle note ora indicate, tra l'altro, si legge quanto 
segue: � ... non risulta che codesto Consorzio abbia mai ottemperato 
all'obbligo di presentare annualmente a questa Amministrazione concedente 
la domanda di fornitura d'acqua per irrigazione estiva e 
quindi! non risulta che sia stato mai impartito ordine di. erogarla, n� 
che siano state impartite all'A.I.E.S. le conseguenti disposizioni per 
la erogazione stessa, che a\nrebbe dovuto farsi a nome e iper conto del 
Demanio, salvo il solito conguaglio fra A.I.E.S. e Demanio che non 
pu� interessare codesto Consorzio. Allo stato degli atti la concessione 
d'acqua per irrigazione � rimasta lettera morta nei confronti con il 
Demanio e, pokh� il Regolamento approvato con r. d. 3 maggio 1937, 

n. 899 volle modific�are ed integrare le precedenti norme vigenti per 
i Canali Cavour per uniformarle il pi� possibile alla disciplina giuridica 
delle acque .pubbliche... , � necessario rammentare a codesto 
Consorzio che, ai sensi dell'art. 15 del predetto Regolamento, questa 
Amministrazione (la quale non ha mai ricevuto le domande annuali 
e non ha mai r�iscosso i relativi canoni) considera la concessione irrigua 
di che trattasi come abbandonata dal concessionario nei diretti 
rapporti con il Demanio. La presente comunicazione vale anzi �come 
derivazione di acque dai canali patrimoniali dello Stato, v. art. 16 t. u. 

n. 1775 del 1933, con l'ovvia avvertenza �Che l'acqua derivata da un corso 
pubblico � da ritenere demaniale anche se immessa in canali patrimoni1ali 
dello Stato (Trib. Sup. acque, 14 dicembre 1937, Foro it., Rep. 1938, voce 
Acque pubbliche, col. 22, n. 21). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 655 

iffi.da a codesto Consorzio di mettersi prontamente in r,egola per 
avvenire, onde evitare la emanazione del decreto �di decadenza �. 

Nella seconda nota, datata esattamente due mesi dopo, la stessa 
.mministrazione dei Canali Cavour, pur confermando le inadempienze 
el Consorzio gi� indicate nella lettera precedente, aggiunge che � come 
enne promesso di presenza, non sa�r� pronunciata la decadenza e nulla 
sta che il Consorzio continui come nel passato a chiedere l'acqua di~
ttamente alla A.I.E.S. fino a quando non si decider� ad avvalersi 
ella facolt� di chiedere annualmente e tempestivamente l'acqua a 
uesta Amministrazione �. Si precisa pertanto che: � � tuttavia chiaro 
:i.e fino a quando l'acqua sar� richiesta all'A.I.E.S. ogni rapporto di~
tto resta fra A.I.E.S. e Consorzio, con esclusione di rapporti diretti 
m il Demanio �. 

Nessun dubbio quindi che il mancato esercizio della concessione 
i acqua irrigua da fornirsi da parte dei Canali Cavour al Consorzio 
,corrente era stato constatato durante il periodo in cui la concessione 
ra stata assentita e che soltanto per atto di benevolenza dell'Ammini:
razione non era stata dichiarata la decadenza. Il che, ovviamente, 
)me sostengono i resistenti, non ha potuto impedire alla Amministra.
one stessa, una volta scaduta la ,concessione, di �esaminare, se, in base 
ll'art. 28 del t. u., essa doveva o poteva essere rinnovata. 

Ed � appunto ci� che ha fatto il Ministero delle Finanze con il 
rovvedimento impugnato, il quale � cosr� testualmente redatto: � rile:
ito che per tutto il periodo di durata della concessione, venuta a scaere 
il 28 febbraio 1962, codesto stesso Consorzio non ha mai eserei~
to il suo diritto di utente per la utilizzazione dell'acqua irrigua derimte 
dal (menzionato) atto (22 settembre 1934, n. 1360), il quale, pertntlio, 
Umitatamente alla derivazione i:ririgua dianzi cennata, non ha 
tai avuto pratica attuazione, ritenendo invece pi� consono ai suoi in~
ressi farsi somministrare direttamente l'acqua per irrigazione da un 
>ggetto diverso dallo Stato (Associazione Irrigazione Est Sesia, alla 
11ale corrispondeva i relativi canoni), � venuto nella determinazione... 
l non procedere, alla rinnovazione della concessione di cui trattasi, 
tenendo che non sussistono motivi tali da giustificare la continuaone 
di una situazione giuridica di cui codesto Consorzio non si � mai 
vvalso �. 

Il Ministero ha fatto perci� esatta applicazione del pi� volte 1ricor


~to art. 28 del t. u., il quale prescrive che ". nelle grandi derivazioni..., 

11alora, al termine della concessione, pe:r:sistano i fini della derivazione 

non ostino superiori ra.gioni di pubblico interesse, al concessionario � 

nnovata la concessione ... �. 

Nella specie, il mancato esercizio della concessione aveva fatto 

~nir meno il fine precipuo per il quale la concessione stessa era stata 

;sentita. Ond~ si era venuta a creare una situazione, ritenuta dall'Am



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ID.in:istrazione contrastante con il pubblico interesse. Di ci�, come � 
stato ora riferito, si d� atto nel decreto impugnato, del quale pertanto 
non si pu� contestare l� legittimit�. Invero, secondo la giurisprudenza 
di questo Tribunale Superiore, non � necessaria una particolare motivazione 
per dimostrare la non sussistenza di superiori ragioni di pubblico 
interesse, che ostino alla rinnovazione di un'utenza scaduta, essendo 
necessaria una specifica motivazione per negare la concessione 
(cfr. dee. 12 dicembre 1959, n. 35), motivazione che qui risulta non solo 
dal provvedimento in esame, ma, secondo quanto � stato ampiamente 
detto, da tutti i precedenti della vicenda. 

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto. -(Omissis). 

LODO ARBITRALE, 25 marzo 1968, n. 10 (Roma) -Pres. Scotto Est. 
Bonelli -Impresa Montaggi Materiali Tubolari (Montubi) 

s.p.a. c. Ministero Difesa-Aeronautica (avv. Stato Albisinni). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di costruzione di un 
oleodotto con attraversamenti di fiumi mediante posa in opera 
di tubazioni� in teITeno di golena e greto ghiaioso e sabbioso� 
ovvero �nell'alveo, con eventuale presenza di acqua dinamica in 
superficie� -Acque pubbliche -Alveo, golena e greto -Nozioni. 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di lavori del Genio 
militare -Maggiori compensi ricon�sciuti all'appaltatore in sede 
arbitrale -Interessi -DecotTenza -Fattispecie. 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di lavori del Genio 
militare -Risarcibilit� all'appaltatore dei danni da sospensione 
dei lavori per fatto dell'Amministrazione -Necessit� di immediata 
iscrizione di riserva nel libretto delle misura e di tempestiva 
esplicazione della riserva -Sussiste. 

(Cond. gen. appalto lavori G. M. appr. con r. d. 17 marzo 1932, n. 366,. artt. 33, 
34, 5Q, 51). 

L'aiveo di un fiume � io spazio cavo, compreso tra le ripe, entro 
ii quale scorrono le acque normalmente fluenti: la reiativa nozione 
ha carattere assoluto, poich� prescinde dalia fluttuazione delle acque 
(che possono ridursi sotto ia normaiit� in periodi di magra o invadere 
le rive in periodi di espansione o di piena), e si fonda sulia 
possibilit� di identificare sempre, idealmente, ia iinea di confine tra 
l'acqua fluente ed il terreno asciutto in superficie in condizioni di 
non alterazione del fiume. e Golena � �, invece, ii terreno a secco 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 657 

ra l'argine e il fiume, ossia quel tratto oltre l'alveo, che viene invaso 
talle acque solo in tempo di piena: ad essa va assimilato il e greto �, 
~he ne costituisce il primo tratto, pi� vicino all'alveo, epper� non 
>U� mai identificarsi con una parte di questo. Alla stregua di tali 
wzioni, i lavori di posa in opera di tubazioni � in alveo �, anche nei 
ratti momentaneamente asciutti in superficie, non possono� intendersi 
1 venir compensati come lavori e in terreno di golena e greto ghiaoso 
e sabbioso � (1). 

Sulle maggiori somme dovute dall'Amministrazione, in seguito 
: giudizio arbitrale, nel quale sia stata riconosciuta fondata la preesa 
dell'appaltatore, che ad una daba specie di lavoro fosse appli
�abile un pi� favorevole prezzo d'elenco, decorrono gli interessi al 
asso legale con decorrenza da tre mesi dopo la data di notifica della 
entenza arbitrale fino all'ammissione a pagamento del corrispondente 
1rdinativo (2). 

Nel caso di danni da sospensione dei lavori per fatto imputatile 
all'Amministrazione miiitare, � necessario che l'appaltatore firmi 
~on riserva il libretto delle misure e nei successivi dieci giorni sviuppi 
le ragioni della riserva e precisi l'ammontare richiesto: tutto 
i� sia per l'esame della pretesa in via amministrativa, che per la 
'roposizione della relativa domanda innanzi al Collegio Arbitrale; in 
nancanza di che si verifica preclusione della domanda (3). 

(1) Sul concetto di � alveo� e sulla sua demaniaJ.it� v. artt. 93 e 96 
. u. 25 luglio 1904, n. 523. In giuTisprudenza, v. Cass., 15 gennaio 1952, n. 71, 
~oro it., 1952, I, 1010; Trib. Sup. acque, 3 febbraio 1967, n. 2, in questa 
?assegna, 1967, I, 165, ed ivi nota (1) di ulteriori riferimenti. 
(2) V. art. 46 r. d. 17 marzo 1932, n. 366 (ma v., invece, art. 40 Cap. 
:en. opere dipendenti dal Min. ll. pp. 28 maggio 1895; art. 36 Cap. gen. oo. 
1p. appr. oon d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063; v. anche Cass., 23 gennaio 
964, n. 160, Giust. civ., Mass., 1964, 72). 
(3) A norma dell'art. 34, comma secondo, r. d. 17 marzo 1932, n. 366, 
a firma del libretto delle misure �ed il successivo memoriale da presentare 
ll'Amm.ne nei dieci giorni successivi non rendono superfluo, ma anzi preuppongono, 
�che l'appaltatore abbia gi� firmato con riserva i verbali di 
ospensione e di ripresa dei lavori. 

~EZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 23 novembre 1966, n. 607; Pres. 
D'Amario -Rel. Carasaniti -P. M. Bracci (conf.). Rie. Beato ed 
altri. 

Sentenza -Prove -Assoluzione per insufficienza di prove -Sussistenza 
di indizi non sufficienti a fornire una sicura certezza -Legittimit�. 


(C. p. p. artt. 378 Il comma, 479 m comma). 
Poich� nessuna norma esclude la prova logica per indizi dalla nozione 
giuridica generale di prova, deve ritenersi legittima l'assoluzione 
con formula dubitativa nel caso in cui a carico dell'imputato sussistano 
indizi di reit�, ritenuti dal giudice non sufficienti a fornire una sicura 
certezza (1). 

(Omissis). -Col primo dei suoi motivi Frontoni Giulio -denunziando 
violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione alla formula du


(1) Dottrina e giurisprudenza concordemente ammettono che le formule 
dubitative (di assoluzione �o di proscioglimento) possono essexe adottate 
solo quando nelle risultanze d�l processo si riscontri una serie incompleta 
di elementi di responsabilit�, ovvero un complesso di elementi probatori di 
accusa accompagnato da un complesso di elementi favorevoli che si equivalgono 
al punto da legittimar.e nell'animo del giudice il dubbio sulla responsabilit� 
dell'imputato (VANNINI, Manuale di Dir. Proc. It., 1963, 316�; 
Cass. 19 gennaio 1959 in Cass. Pen., 1959, III, 402; 14 gennaio 1961 in 
Giust. Pen., 1961, 442; 8 febbraio 1961 in Cass. Pen., 1961, 442). 
Naturalmente, questo giudizio di equivalenza va fatto ispirandosi soltanto 
al principio del libero convincimento del giudice (Oass. 1 luglio 1960, 
in Giust. Pen., 1961, 250; 17 giugno 1957, ivi 1958, 369) mentre d'altra parte 
differenze fra prova e indizio in realt� non esistono altro che nelle definizioni 
scolastiche e non agli effetti della pronuncia giudiziaria. Il convincimento 
del giudice infatti pu� basarsi tanto su prove dirette, quanto su 
prove indirette scaturenti dalla logica concatenazione degli avvenimenti 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

.tativa di assoluzione adottata nei suoi confronti per il reato in danno 
! Petrucci Remo -lamenta che l'impugnata sentenza abbia elevati 
valore di prova, sia pure insufficiente, due elementi, e cio� la dimesti1ezza 
di esso Frontoni col Beato, reo confesso del furto, e la facilit� 
m la quale esso Frontoni frequentava la casa del Beato, elementi che 
m potevano suffragare sul piano logico-giuridico l'adottata pronunzia. 

Il motivo � infondato. 

La Corte del merito, rilevato che il Frontoni era stato incriminato 
condannato per tali suoi rapporti col Beato, nella cui abitazione erano 
ati sequestrati oggetti di provenienza dal furto commesso in danno del 
etrucci, ha assolto il Frontoni per insufficienza di prove osservando che 

suo carico vi erano soltanto gli indizi sopra indicati dal ricorrente, 
ie la Corte del merito ha mostrato cos� di considerare come rilevanti, 
~ anche insufficienti (per incompletezza) a giustificare la condanna per 
>rreit�. 

Ora, poich� nessuna norma esclude la prova logica per indizi dalla 
)Zione giuridica generale di prova, deve ritenersi legittima l'assoluone 
con formula dubitativa nel caso in cui a carico dell'imputato 
1ssistano indizi di reit� ritenuti dal giudice non sufficienti a fornire 
la sicura certezza (cfr. Cass. Sez. II, 5 novembre 1957, Li Calzi, in 
iust. Pen. 1958, III, 298, 289). -(Omissis). 

pu� fondarsi tanto su prove obiettive, in cui ognuno degli elementi che 

costituisce trova la �sua base in un dato certo, quanto in un processo 

gico mediante il quale da un �fatto provato si trae per induzione logica 

la conclusione circa la esistenza o l'inesistenza del fatto da provarsi ., 

condo la definizione di indizio data dal MANZINI (Istituzioni dir. proc. pen., 

'O) e fatta propria dal VANNINI (op. cit., p. 167) (v. Cass. 7 marzo 1959, in 

iust. Pen., 1959, III, 401). 

Se quindi fra prove e indizi non v'� differenza sostanziale (tutt'al pi� 

eramente quantitativa, quando i secondi non siano gravi, precisi e con


�rdanti) ed entrambi devono essere sottoposti al vaglio critico del giudice, 
m 1si pu� escludere che anche de.gli indizi valgano a fornire quella serie 
,completa di elementi d'accusa sulla quale si basa la formula dubitativa, 
�S� come ha giustamente stabilito la sentenza che si annota e che conferma 
i indirizzo gi� affermato (v. oltre alla sentenza richiamata in motivazione, 
:iss. 24 marzo 1955, in Giust. Pen., 1955, III, 599). Naturalmente, i semplici 
�spetti o le congetture sulla colpevolezza dell'imputato, in quanto inidonei 
fornire una sicura base di deduzioni logiche, non giustificano la formula 
ibitativa onde, pe1r l'assoluta inconsistenza degli elementi d'accusa, si 
ipone l'assoluzione con formula piena, come la costante giurisprudenza 
ferma. Ed � da ritenere che il VANNINI (op. cit., p. 316) quando afferma 
te � nulla la sentenza che, sulla base di sempli.ci indizi, proscioglie per 
sufficienza di prove, usi l'espressione � semplici indizi � in senso appunto 
sospetti o congetture. 

P.D.T. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 31 dicembre 1966, n. 1099 -Pres. 
D'Arienzo -Rel. Cibrario -P. M. Reviglio Della Veneria (conf.). 
Rie. P. M. in proc. Sciomer de altro. 

Procedimento penale -Nullit� concernenti l'imputato o la difesa 


Pluralit� di imputati -Non estensione della nullit� a imputati 

diversi da quello cui si riferisce -Ec~ezioni. 

(C. p. p., art. 185, n. 3). 
La nullit� prevista dall'art. 185 cod. proc. pen., nel caso di procedimento 
contro pi� imputati, opera soltanto nei confronti dell'imputato 
rispetto al quale si � verificata la violazione cui essa si ricollega, a meno 
che la situazione processuale dei diversi imputati sia cos� strettamente 
connessa e vincolata da determinare, neti'eventualit� di una separazione 
dei procedlimenti, un grave pregiudizio ait'e,sercizio del,I'attivit� difensiva; 
in questo caso, deve ritenersi legittima la dichiarazione di nultit� emessa 
dal giudice de'll'impugnazione nei confronti di tutti gli imputati (1). 

(1) La sentenza ribadisce un principio giurisprudenziale ormai consolidato: 
v. nello stesso senso, Cass. 17 giugno 1958, in Giust. Pen., 1959, 141; 
11 gennai-o 1961, in Cass. Pen., 1961, 203; 23 febbraio 1961, in Cass. Pen., 
1961, 426; 7 luglio 1961, in Cass. Pen., 1962, 79; 19 maggio 1964, in Giust. 
Pen., 1965, li9, che .comporta la corrispondente affermazione della mancanza 
d'interesse ad opporre una nullit�, anche se di carattere assoluto, 
concernente l'interesse personale di altro coimputato, quando quella nullit� 
non abbia pregiudicato il.a propria difesa. V. Cass. 16 ottobre 1959, in Giust. 
Pen., 1960, 3; 6 febbraio 1960, ivi, 1961, 171; 7 luglio 1961, ivi, 1962, 91; 
5 luglio 1961, ivi, 1961, 864; 28 dicembre 1966 (103.023). 
A queste affermazioni, indubbiamente esatte -ben diversa infatti � 
l'incidenza delle nullit� derivanti dall'incapacit� del giudice e dalla mancata 
iruziativa del P. M. (art. 183 n. 1 e 2 c. p. p.) che colpisce in ogni sua 
paTte il o i rapporti processuali, da quella delle nullit� derivanti daHa 
violazione dei diritti di difesa -la Suprema Corte � giunta talvolta affermando, 
come in questo caso, la pluralit� di rapporti processuali autonomi, 
pur se �connessi e riuniti in un unico procedimento, talaltra distinguendo 
il motivo d'impugnazione dal !rapporto processuale e sostenendo quindi la 
non estensibilit� del motivo d'impugnazione ad aatri coimputati nonostante 
l'asserita unicit� del rapporto processuale (Cass. 28 dicembre 1966, n. 2418103.023). 
Delle due affermazioni, sembra pi� esatta la prima, non potendosi 
parlare di un unko rapporto processuale quando muti uno dei tre soggetti 
fra i quali normalmente intercorre e cio� �l'imputato �e non dovendosi confondere 
rapporto con procedimento. 

Tanto meno si avverte la conseguenziariet� dell'affermazione il rapporto 
processuale � unico in considerazione del concetto unitario det concorso 
di persone nel reato (v. Oass. 28 dicembre 1966, .citata), poich�, dato e non 
concesso che, a proposito di concorso di persone nel reato la teoria monistica 
-che raffigura nella compartecipazione un reato unico con pluralit� 
di agenti -sia da preferire, non per questo deve essere unico il rapporto 
processuale che si incardina, che anzi a pluralit� di agenti corrisponder� 
pluralit� di rapporti. 

P.D.T. 

PARTE SECONDA 




:: 


.

I


i 

J 


RASSEGNA DI DOTTRINA 


' CARUGNO. L'Espropriazione per pubblica utilit�. Giuffr�, Milano, 1967, 
pagg. 515. 

Il noto libro del C. sull'espropriazione per pubblica utilit� � alla sua 
~sta edizione. Trattandosi, ormai, di un classico della materia ben poco 
'� da aggiungere: i pregi dell'opera sono stati evidenziati da pi� parti 
d essi rimangono sostanzialmente gli stessi in questa ultima edizione riveuta 
ed ampliata. 

L'attenzione del lettore dev'essere, comunque, richiamata su alcuni temi 
ivenuti particolarmente scottanti in questi ultimi tempi. 

Oltremodo importante appare, ad esempio, il problema dell'incremento 
i valore delle aree derivante dall'opera per cui si � decretata l'espropriaione 
per pubblica utilit� anche in vista delle implicazioni di questa tematia 
riguardo ai piani regolatori ed a quelli settoriali di sviluppo (capitolo III). 
. tal proposito bisogna sottolineare che l'A. non si � mai discostato, nel 
11ccedersi delle varie edizioni del volume, dalla tesi espressa fin dal primo 
iomento sulla nozione del vantaggio speciale, arrecato alla parte residua 
on espropriata del fondo assoggettato all'espropriazione ed ha sempre 
icollegato a tale nozione la problematica sull'origine e sul concetto di 
iificabilit� del terreno. 

Notevolmente rielaborato appare il tema della riconvenzionale nel giuizio 
di opposizione all'indennit� e qui va ricordato che le pi� recenti 
mtenze della Corte di Cassazione in materia di opposizione riconoscono 
cie il proprietario espropriato rappresenta nel giudizio di opposizione non 
>lo s� stesso ma anche i terzi aventi diritti reali sul fondo espropriato; 
[fermazione implicante che dell'attribuzione all'espropriato di un'indennit� 
ippletiva beneficiano anche tali terzi e che non pu� pertanto nuocere agli 
;essi l'inutile decorso del termine stabilito nei loro confronti dall'art. 54 
ela legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Contra per� RossANo, L'espropriazione 
er pubblica utilit�, Torino, 1964, recensito in questa Rassegna 1964, II, 78). 

Una particolare menzione merita anche il tema degli accordi conclusi 
el quadro del procedimento di espropriazione per pubblica utilit�, in 
)nsiderazione del fatto che una recente sentenza della Corte Suprema 
::::ass. 4 aprile 1968 n. 1030) sembra confermare l'avviso espresso dall'A. 
n dalla prima edizione dell'opera circa la caducabilit� dell'accordo circo~
ritto alla determinazione della misura dell'indennit� nell'ipotesi di non 
rosecuzione del procedimento di espropriazione o di non compimento 
el termine prescritto e della non caducabilit�, nel medesimo caso, delaccordo 
avente carattere di atto traslativo del bene. 

Nel volume, pubblicato nel 1967, non � richiamata ovviamente la 

mtenza n. 90 del giugno 1968 della Corte Costituzionale concernente 

incoli speciali di piano regolatore e contenente la declaratoria di illegit


mit� costituzionale dei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della vigente 

!gge urbanistica; sentenza che tanto scalpore ha suscitato nel mondo del 

iritto e fuori di esso per le conseguenze di ordine politico e pratico da 

;sa derivanti. � richiamata, invece, la precedente sentenza n. 6 del 

) gennaio 1966 della stessa Corte Costituzionale corrente pi� o meno 

Illa stessa linea. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Trattando, nel capitolo XIII, della � Retrocessione dei beni espropriati � 
il C. si occupa, dedicandovi un intero paragrafo (n. 193) di un mio articolo 
apparso anni addietro sulla Rivista Acque, Bonifiche e Costruzioni. In 
realt� quello scritto � stato da me successivamente ampliato e rielaborato 
in Diritto e Giurisprudenza (1965, pagg. 160-9) ma di tale ulteriore approfondimento 
del tema il C. non si � occupato in questa edizione, cos� come 
non se ne era occupato nelle precedenti. A proposito delle critiche che l'A. 
muove alle tesi da me sostenute devo, innanzitutto, rilevare che la sentenza 
della Corte Suprema 16 marzo 1959 n. 768 aveva costituito solo lo spunto 
per l'esame di un .argomento che mi sembrava meritevole di esame. 
Ci� � tanto vero che di tale decisione non si fa alcun cenno nel successivo 
articolo pubblicato su Diritto e Giurisprudenza. i1 chiaro, quindi, 
che del problema di diritto processuale in quella sentenza risolto dalla Cassazione 
non mi sono occupato perch� non era mia intenzione occuparmene. 
Se il C. ritiene di non poter condividere le mie argomentazioni di diritto 
sostanziale non posso che prenderne atto, ma certamente non posso accettare 
il rimprovero di aver trascurato un aspetto del problema (quello processuale) 
che volutamente non rientrava nei fini della mia indagine. Questa, 
infatti, era rivolta unicamente a dimostrare che la configurazione della 
azione prevista dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 come azione 
mista, reale ex parte actoris, personale ex parte rei (SABBATINI e BIAMONTI, 
MEuccI) appariva del tutto insoddisfacente sul piano dommatico ed inaccettabile 
sul piano pratico. La diversa interpretazione proposta per l'art. 63 
ed il richiamo analogico degli artt. 2932, 2652 n. 2, 2643 n. 14 del c. c. 
miravano ad ipotizzare una ricostruzione dell'azione ex art. 63 pi� aderente 
alle linee del nostro ordinamento e pi� rispondente alla finalit� d,i tutelare 
tutte le aspettative emergenti dal rapporto. 

L. MAZZELLA 
ANNALI DELLA FACOLT� DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSIT� DEGLI STUDI DI 
BARI -Serie III, vol. 1 (Anno accademico 1965-66), 1968, pagg. 522. 

Nella Premessa al volume, il direttore responsabile della pubblicazione 

G. MOSCHETTI traccia, in rapida sintesi, la storia degli e Annali > della Facolt� 
di Giurisprudenza di Bari, ricordandone l'origine (anno 1926-27), le 
modificazioni anche formali subite a partire dal 1938 nonostante l'imperversare 
dei miti nazionalistici propri dell'epoca, le progressive contrazioni 
nelle pubblicazioni verificatesi n!:!gli ultimi anni ed, infine, la ripresa sotto 
l'influsso delle nuove energie. 
La pubblicazione, sotto l'aspetto visuale in parte anche antico, vuole 
rappresentare il pi� immediato portavoce della Facolt� e contiene oltre 
agli articoli, alle conferenze, alle prolusioni, ai testi di costruzione critica 
e dommatica, ai profili bibliografici ed alle recenzioni, anche la cronaca 
degli Istituti giuridici nella complessa vita di seminario, dell'organizzazionedei 
corsi, delle esercitazioni ecc. 

Soffermandoci �in particolare sulla prima parte -che pi� direttamente 
interessa �i lettori di questa Rassegna -ricorderemo che il volume si apre 
con due conferenze di studiosi stranieri: L'autonomia del diritto sociale di 
Gr�egoire Panayotis-Cassimatis e New devf?lopments in U.S. Costitutional 
Law di Bernard Schwartz. Segue il testo di una lezione straordinaria tenuta 
dal Giudice Costituzionale Giuseppe Chiarelli sul Diritto costituzionale del 


PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 
131 

moro che offre un'acuta analisi della posizione del diritto del Lavoro, ed 
pal'ticolare dei suoi principi e dei suoi istituti fondamentali, rispetto 
l'ordinamento costituzionale, con riferimenti storici e comparatistici. Tra 

� memorie � contenute nel libro ricordiamo: Nota sul principio del conzddittorio 
di Pasquale del Prete, Per una teoria economica dell'impresa 
:bblica di Giulio Capodaglio, ed Il concetto di reddito mobiliare sotto il 
ofilo della novitd deVla ricchezza di Nicola D'Amati. 
Caratteristica che distingue la pubblicazione in rassegna da quelle 
nsimili di altre Universit� � la deliberata accentuazione degli stretti raprti 
intercorrenti tra il ramo del diritto e quello delle scienze economicodali. 


L. M. 
�SSEGNA 
DI GIURISPRUDENZA SULLE FORME DI TUTELA PREVIDENZIALE GESTITE 
DALL'I.N.P.S., 1942-66, a cura del Se,rvizio Legale dell'Istituto Nazionale 
della �previdenza Sociale, Roma, 1968, pagg, 1835. 
I due volumi pubblicati a cura del servizio legale dell'I.N.P.S. costitui>
no un aggiornamento della � Rassegna � gi� edita nel 1958. 
L'elaborazione giurisprudenziale sulla legislazione attinente alle forme 

tutela previdenziale gestite dall'I.N.P.S. � stata notevole ed abbondante 
i 9 anni trascorsi: taluni precedenti orientamenti sono rimasti consoliti, 
altri hanno subito adattamenti, taluni indirizzi sono mutati radicalmte, 
questioni nuove sono state poste da testi di leggi emanati nella 
1teria. 

Il servizio legale dell'I.N.P.S. ha ritenuto opportuno riprodurre il mateLle 
originario (per una visione globale della giurisprudenza) ma rielabo1dolo 
e sopratutto integrandolo con la giurisprudenza pi� recente. 

L'articolazione del testo risulta notevolmente migliorata rispetto alla 
~cedente edizione: una parte espositiva della materia costituisce il con1uto 
del primo volume, il repertorio delle massime raccolte quello del 
:ondo. 

La .giurisprudenza edita � raccolta intorno a quattro argomenti princi


li: a) rapporto di lavoro ed obbligo assicurativo; b) contributi; c) presta1ni; 
d) procedimenti. La giurisprudenza relativa ai fondi speciali di prelenza 
� raccolta a parte in una quinta Sezione. 
Chiude il lavoro un indice analitico, ampiamente articolato, con riferimti, 
in ciascuna voce, alle pagine della prima parte ed alle massime della 
:onda parte (repertorio). 

L.M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI * 

d. P. R. 11 marzo 1968, n. 778. -Modificazioni del regolamento generale 
dei servizi postali (parte seconda -servizi a dana<ro), approvato 
con r. d. 30 maggio 1940, n. 775, e successive modifficazioni (G. U. 16 
luglio 1968, n. 179). 
d. I. 30 agosto 1968, n. 917. -Provvidenze a favore delle aziende 
agricole a coltura specializzata danneggiate da calamit� naturali o da 
eccezionali avv.ersit� atmosferiche (G. U. 30 agosto 1968, n. 220). 
d. I. 30 ago!i+o 1968, n. 918. -Provvidenze creditizie, agevolazioni 
fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei 
settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (G. U. 30 agosto 
1968, n. 220). 
NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEG.ITTIMIT� COSTITUZIONALE ** 


NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice civile, art. 2120 (Indennit� di anzianit�), primo comma, limitatamente 
alla parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro 
ad una indennit� proporzionale agli� anni di se<rvizio, allorquando 
la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa �di lui o da dimissioni 
volontarie. 

Sentenza 27 giugno 1968, n. 75, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanze di rimessione 4 luglio 1966 del Tribunale di Roma, 

G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 285; 
19 novembre 1966 del Tribunale di Roma, G. U. 25 febbraio 1967, 
n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 59; 4 ottobre 1967 del Tribunale 
di Siena, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, e in qruesta Rassegna, 1967, 
II, 231; 14 novembre 1967 del Tribunale di Lucca, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24 .e retro, II, 10; 10 e 17 novembre 1967 della Corte di Cassazione, 
G. U. 9 marzo 1968, n. 65, e retro, II, 44. 
(�) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 

(**) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento 

ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 133 

codice di procedura civile, art. 713 (Provvedimenti del pre�sidente in 
iateria: di interdizione o inabilitazione), primo comma, secondo periodo, 
ella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cio� 
mza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda di in~
rdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia iri� 
tliesta. 

Sentenza 5 luglio 1968, n. 87, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanza di rimessione 14 luglio 1967 del presidente del Tribuale 
di Milano, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 
967, II, 232. 

codice penale, a_rt. 28 (Interdizione dai pubblici uffici), secondo 
>mma, n. 5, per quanto attiene alle pensioni di guerra. 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 113, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ovdinanza 16 �dicembre 1966 della Corte dei conti, prima sezione 
iurisdizionale, G. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 
967, II, 151. 

codice penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), limitatatente 
alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di conannato 
per mendicit�, di ammonito, di sottoposto a misura di sicu~
zza personale o a cauzione di buona condotta. 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 110, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanze di rimessione 14 marzo 1967 del giudice istruttore 
resso il Tribunale di Torino (G. U. 27 maggio 1967, n. 132, e in 
uesta Rassegna, 1967, II, 102) e 30 settembre 1967 del Pretore di 
.ologna (G. U. 23 �dicembre 1967, n. 321, e in questa Rassegna, 1967, 
:, 232). 

codice di procedura penale, art. 225 (Sommarie informazioni) e ar� 
colo 232 (Atti di polizia giudizia'l'lia del procuratore della Repubblica), 
ella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudilara 
ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione 
egli articoli 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale. 

Sentenza 5 luglio 1968, n. 86, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanze di rimessione 30 gennaio 1967 (G. U. 24 giugno 1967, 
. 157, e in questa Rassegna, 1967, II, 102) e 31 gennaio 1967 del giudice 
:truttore del Tribunale di Bologna (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e in 
uesta Rassegna, 1967, II, 102). 

r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico deUe leggi sulle pensioni 
iviti e militari), art. 187. 
Sentenza 19 luglio 1968, n. 112, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1967 della Corte dei conti, 
~rza sezione giurisdizionale, G. U. 29 luglio 1967, n. 190, e in questa 
:assegna, 1967, II, 152. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli 
alienati), art. 2, secondo comma, limitatamente alla parte in cui non 
;permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi 
al tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo, 
e art. 2, terzo comma, limitatamente alla parte in cui dispone che l'autorit� 
di pubblica sicurezza, quando ordina il ricovero provvisorio, pu� 
riferire al procuratore della Repubblica in un termine superiore alle 
quarantotto ore. 

Sentenza 27 giugno 1968, n. 74, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanze di rimessione 30 luglio e 18 agosto 1966 del Tribunale 
di Ferrara, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 
1966, II, 287. 

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Dispo,sizioni per l'assicurazione obbligatoria 
degli infortuni sui lavoro e delle malattie professionaLi), arti� 
colo 28, nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del 
lavoratore deoeduto a causa dell'infortunio deve essere proposta, a 
pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte. 
Sentenza 5 luglio 1968, n. 85, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
01dinanza di rimessione 7 luglio 1966 del '.Dribunale di Trento, 

G. U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in questa Rassegna, 1966, II, 252. 
r. d. I. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e cooirdinamento 
deZZa previdenza sociale), art. 40, n. 6. 
Sentenza 16 luglio 1968, n. 103, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ordinanza di rimessione 18 novembre 1966 del Tribunale di Rovigo, 
G. U. 28 gennaio 1967,. n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 17. 

r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunicazioni), 
art. 13. 
Sentenza 16 luglio 1968, n. 100, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ol'dinanza di rimessione 21 giugno 1966 del Giudice istruttore 
presso il Tribunale di Bologna, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in 
questa Rassegna, 1966, II, 289. 

legge 10 agosto 1950, n. 648 (Sul riorihinamento deUe disposizioni 
suUe pensioini di guerra), art. 91. 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 113, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanza 16 dicembre 1966 della Corte dei conti, prima sezione 
giurisdizionale, G. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 
1967, II, 151. 

legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigLi delle 
prov�incie siciliane), art. 10. 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 96, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 
Ordinanza 1� luglio 1966 del Tribunale di Palermo, G. U. 14 gennaio 
1967, n. 12, e in questa Rassegna, 1967, II, 18. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 135 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento deHa professione di gior:
ilista), art. 46, primo comma, limitatamente alla parte in cui esclude 
ie il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotiiano 
o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma 
~ll'art. 34 della stessa legge possa essere iscritto nell'elenco dei publicisti, 
e art. 47, terzo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista 
il primo comma, .esclude che possa essere nominato vicediretto�re del 
iotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude 
ie possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista 
critto nell'elenco dei professionisti. 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 98, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 
Ordinanza di rimessione 28 novembre 1967 del Tribunale di Vibo 
alentia, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e retro, II, 15. 

legge reg. sarda 11 luglio 1967, riapprov. 19 ottobre 1967 (Interventi 
l;o�sanitari a cura dell'amministrazione regionale e provvedimenti con~
ssi in applicazione deHa legge regionale 2.2 aprile 1965, n. 8), �lr� 
:oli 2 e 4. 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 93, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato il 14 

>vembre 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 

167, II, 239. 

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensiostica 
di guerra), art. 102. 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 113, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

)RME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

codice civile, art. 2450 (Nomina e revoca dei liquidatori), terzo 
mma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Sentenza 27 giugno 1968, n. 77, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanze di rimessione 14 luglio 1966 del Presidente del Tribu


le di Milano, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 

67, II, 15; e 13 gennaio 1967 del Tribunale di Milano, G. U. 8 luglio 

67, n. 170, e in questa Rassegna, 1967, II, 150. 

codice penale, art. 26 (Ammenda), secondo comma (art. 3 della 
stituzione). 

Sentenza 16 luglio 1968, n. 104, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ordinanza di rimessione 8 novembre 1966 del Pretore di Iseo, 

U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 60. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice penale, art. 145 (Remunerazione ai condannati per iL lavoro 
presvato) (artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione). 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 91, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 
Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese, 


G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 285. 
codice penale, art. 341 (Oitraggio a pubbLico ufficiale), (artt. 1 e 3 
della Costituzione). 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 109, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanze di rimessione 28 novembre 1966 (due) del Pretore di 
Francavilla al Mare, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e in questa Rassegna, 
1967, II, 60. 

codice di procedura penale, art. 356 (Norme relative all'assunzione 
di determinatri, teistimoni), primo comma (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 27 giugno 1968, n. 76, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 27 dicembre 1955 del Pretore di Fermo, 


G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 100. 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, alt. F (Legge sui lavori pubblici), 
art. 317, secondo comma (artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione). 

Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 7 .giugno 1966 del Pretore di Priverno, 


G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 249. 
legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati); 
art. 2, secondo comma, (artt. 2, 3, e 32 della Costituzione), art. 2, 
terzo comma, (artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione), e art. 3, quinto 
comma (art. 13, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione), 
nelle 1pa.rti non dichiarate incostituzionali (1). 

Sentenza 27 giugno 1968, n. 74, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanze di rimessione 30 luglio e 18 agosto 1966 del Tribunale 
di Ferrara, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 
1966, II, 287. 

I 

r. d. 10 maggio 1923, n. 1792 (Convalidazione, con modificazioni, dei I! 
regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592, e 16 nov�embre 1921, n. 1593, 
sull'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica), art. 1, per ec-f 
cesso di delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601. ~ 
Sentenza 10 luglio 1968, n. 95, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

I 

Ordinanza di rimessione 14 marzo 1966 del Tribunale di Monza, f 

G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 287. j 
l 

(1) Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato la illegittimit� costituzionale ,, 
del secondo e terzo comma dell'art. 2, limitatamente alle parti indicate Tetro, 134. 
I 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 137 

r. d. 18 gJugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica si1.
t.rezza), art. 11 O, primo comma (art. 25, secondo comma, della Costi1zione). 
Sentenza 5 luglio 1968, n. 88. G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
O:r~dinanza di rimessione 23 novembre 1966 del Pretore di Imola, 

U. 
25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 66. 
r. d. I. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modifi.cazioni nella legge 24 
arzo 1932, n. 355 (Approvazione del piano regolatore di Roma, delle 
orme generali e delLe prescrizioni tecniche di attuazione), art. 6 (arti)
lo 42, terzo comma, della Costituzione). 
Sentenza 27 giugno 1968, n. 78, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanza di rimessione 7 aprile 1967 del Consiglio di Stato, 
uarta sezione, G. U. 23 dicembl'e 1967, n. 321, e in questa Rassegna, 
~67, II, 233. 

r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunica:
oni), artt. 12, secondo comma, e 72 (artt. 15 e 21 della Costituzione). 
Sentenza 16 luglio 1968, n. 100, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanza di rimessione 21 giugno 1966 del Giudice istruttore 
resso il Tribunale di Bologna, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in 
uesta Rassegna, 1966, II, 289. 

r. d. I. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale sulentrata), 
convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, in combinato 
isposto con gli artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 22 
el r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e 18 del d. lg. 3 maggio 1948, n. 799 
trtt. 3, 24 e 113 della Costituzione). 
Sentenza 5 luglio 1968, n. 83, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di Lrimessione 23 giugno 1966 del Tribunale di Brescia, 
' U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa Rassegna, 1966, II, 254. 

d. I. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni deUe imposte suile suc~
ssioni e sulle donazioni), art. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 16 luglio 1968, n. 99, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanza di rimessione 17 maggio 1965 della Commissione proinciale 
delle imposte di Palermo, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in 
uesta Rassegna, 1966, II, 255. 

d. I. lgt. 21 agosto 1945, n. 535 (Revoca delle concessioni di meda~
ie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria 
curezza nazionale e sue specialit�), art. 1 (artt. 3 e 25 della Costi,
ituzione). 
Sentenza 19 luglio 1968, n. 111, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ordinanza 3 marzo 1966 del Pretore di Roma, G. U. 14 maggio 
~66, n. 118, e in questa Rassegna, 1966, II, 161. 


138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), art. 5, secondo 
comma, n. 3 (art. 21 della Costituzione). 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 98, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

Ordinanza di rimessione 28 novembre 1967 del Tribunale di Vibo 
Valentia, G. U. 24 febbmio 1968, n. 50, e in questa Rassegna, 1968, 
II, 15. 

legge 31 ma~zo 1956, n. 294 (Provvedimenti per la salvaguardia del 
carattere lagunare e monumentale di Venezia), art. 4, quarto comma, 
seconda parte nel testo sostituito dall'art, 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 
(art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 107, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

Ordinanza di rimessione 17 novembre 1966 della Corte di appello 
di Venezia, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, 
II, 68. 

legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigli delle provincie 
siciliane), art. 7 (art. 48 della Costituzione). 

Sentenza 19 luglio 1968, n. 96, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 
Ordinanza di rimessione 1� luglio 1966 del Tribunale di Palermo, 

G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa Rassegna, 1967, II, 18. 
legge 2 aprile 1958, n. 399 (Tutela del Lavoro domestico) (art. 39, 
quarto comma, della Costituzione). 

Sentenza 16 luglio 1968, n. 101, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ordinanza di rimessione 30 maggio 1966 del Pretore di Napoli, 

G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 291. 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma (art. 53 della 
Costituzione). 
Sentenza 10 luglio 1968, n. 97, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

Ordinamento di rimessione 24 ottobre 1966 della Commissione distrettuale 
delle imposte di Viterbo, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in 
questa Rassegna, 1967, II, 18. 

d. P. R. 25 settembre 1960, n. 1433 (Norme sul trattamento economico 
e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti La produzione 
di calzature), articolo unh:o, per eccesso di delega rispetto alla 
legge 14 luglio 1959, n. 741 (artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione). 
Sentenza 17 giugno 1968, n. 66, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 22 luglio 1966 del Pretore di Trieste, 

G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, II, 258. 

PARTE II, .RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 139 

legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della 
~uola media statale), art. 8 (artt. 3 e 34, secondo comma, della Coituzione. 


Sentenza 19 luglio 1968, n. 106, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1966 del Pretore di Larino, 


I 

U. 
25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 69. 
I! 
legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (Istituzione dell'albo dei consulenti del 

I

.voro), art. 1 (artt. 3 e 4 della Costituzione). 

Sentenza 16 luglio 1968, n. 102, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 

I

Ordinanza 8 novembre 1966 del Pretore di Vittorio Veneto, G. U. 
l gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 19. 

I 

d. I. 29 marzo 1966, n. 128 (Proroga deUa efficacia dei piani partico.
reggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua 
Ij

naggia, nonch� deLl'appiicabilit� di alcune norme in materia di espro


i 

~zioni e di contributi di miglioria, contenute ne�l regio decreto-legge 
luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella l~gge 24 

i 

.arzo 1932, n. 355), convertito, con modificazioni, nella legge 26 mag.
o 1966, n. 311, art. 1, terzo comma, per la parte in cui rende applitbili 
agli articoli 4, 5, 6 e 7 del r. d. 1. 6 luglio 1931, n. 981, alle 
:propriazioni connesse alle esecuzioni dei piani particolareggiati in


l

.cati nel primo comma del suddetto articolo 1 (art. 3 della Costitzione). 


Sentenza 5 luglio 1968, n. 89, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanza 10 gennaio 1968 del Collegio arbitrale costituito presso 
Corte di appello di Roma per la determinazione delle indennit� di 
lpropriazione in esecuzione del piano regolatore, G. U. 9 marzo 1968, 

65. 
legge 26 maggio 1966, n. 311 (Conversione in legge, con modificaoni, 
del dec1�eto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga 
~ll'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano rego.
tore di Roma e della sua spiaggia, nonch� dell'applicabilit� di alcune 
Jrme in materia di esprop1'iazione e di cont1�ibuti di miglioria, connute 
nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con 
.odificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355), articolo unico, per 

parte in cui converte in legge l'art. 1, terzo comma, del d. 1. 29 

arzo 1966, n. 128 nella parte in cui rende applicabili gli articoli 4, 

6 e 7 del r. d. 1. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse 

le esecuzioni dei piani particolareggiati indicati nel primo comma del 

tddetto articolo (art. 3 della Costituzione), e per le parti in cui estende 

le espropriazioni di cui � parola l'applicazione dell'art. 11 del r. d. 1. 

luglio 1931, n. 981 (art. 102 e disp. trans. VI della Costituzione). 

Sentenza 5 luglio 1968, n. 89, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza 10 gennaio 1968 del Collegio .arbitrale costituito presso 
Corte di appello di Roma per la determinazione delle indennit� di 



140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

espropriazione i:n esecuzione del piano r,egolatore, G. U. 9 marzo 1968, 

n. 65. 
legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (Somituzrione deU'art. 13 del codice 
postale e delle telecomunicazioni), articolo unico (art. 15 della Costituzione). 


Sentenza 16 luglio 1968, n. 100, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ordinanza di rimessione 30 aprile 1967 del Pretore di Bologna, 

G. U. 15 luglio 1967, n. 177, e in questa Rassegna, 1967, II, 161. 
legge 28 luglio 1967, n. 641 (Nuove norme per l'edilizia scolastica 
e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 
1967-1971), nella sua lntegritlll e nei suoi articoli 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 
e 25 (artt. 5 e 116 della Costituzione e 4, 11, 13 e 59 dello statuto speciale 
Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 92, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato 1'11 settem


bre 1967, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa Rassegna, 1967, 

II, 202. 

legge reg. Trentino-Alto Adige 15 novembre 1967, riapprov. 6 dicembre 

1967 (Ulteri01�e autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio 

sede del corpo permanente dei vigiii del fuoco di Bolzano) (art. 81 
�della Costituzione). 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 94, G. U. 13 Luglio 1968, n. 177. 
Ricorso 29 dicembre 1967 del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
G. U. 27 gennaio 1968, n. 24, re in questa Rassegna, 1968, II, 17. 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice civile, articolo 156 (Effetti della separazione), primo comma, 
nella parte in cui, prevedendo la separazione dei coniugi per colpa 
del marito, impone al medesimo di provvedere a tutto quanto si renda 
necessario ai bisogni della vita della moglie, senza considerazione dei 
mezzi di cui questa per avventura disponga (artt. 3 e 29 della Costituzione) 
(2). 

Tribunale di Lucca, ordinanza 31 maggio 1968, G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 
Corte di appello di Bologna, ordinanza 19 gennaio 1968, G. U. 31 
agosto 1968, n. 222. 

(2) Questione gi� proposta sotto analogo profilo; per le altre numerose ordinanze, 
v. retro, II, 43. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 141 

codice di procedura civile, art. 297 (Fissazione della nuova udienza 
opo la sospensione), nella parte in cui, coordinandosi col precedente 
rt. 295 e con l'art. 3 del codice di .procedura penale, fa decorrere il 
~rmine per la riassunzione del processo sottoposto a sospensione neessaria 
dalla data della cessazione della causa della sospensione, indiendentemente 
dalla conoscenza che l'interessato alla riassunzione 
e abbia (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione). 

Tribunale di Palermo, ordinanza 8 febbraio 1968, G. U. 31 agosto 
968, n. 222. 

codice di procedura civile, art. 707 (Comparizione personale delle 
arti), primo comma, nella parte che vieta. ai coniugi di farsi assistere 
a un difensore (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 

Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 12 febbraio 
968, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

codice penale, art. 313 (Autorizzazione o richiesta di procedimento), 
~rzo comma, nella parte in cui pvescrive che per la Corte costituzionale 
:i diff.erenza che per le assemblee legislative) la autorizzazione a proedere 
deve essere concessa dal Ministro per la giustizia e non dalla 
~orte stessa (art. 3 della Costituzione). 

Corte di assise dell'Aquila, ordinanza 14 giugno 1968, G. U. 31 
gosto 1968, n. 222. 

codice ,penale, art. 330 (Abbandono collettivo di pubblici uffici, imieghi, 
servizi o lavori), in quanto sopprime ogni forma di autotutela 
elle condizioni di lavoro (artt. 3, 39 'e 40 della Costituzione) (3). 

Pretoxe di Roma, ovdinanza 7 marzo 1968, G. U. 10 agosto 1968, 

203. 
codice penale, art. 507 (Boicottaggio), in quanto configura un dolo 
pecifi�o costruito su norme di riferimento in contrasto con i principi 
o,stituzionali (artt. 18, 21, 39, 40, 41 e 49 della Costituzione) (4). 

Pretore di Roma, ordinanza 14 marzo 1968, G. U. 10 agosto 1968, 

203. 
codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio 
>lo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (5). 

(3) Questione gi� proposta dal Pretore di Roma con ordinanza 2 marzo 1968, 
~. U. 15 giugno 1968, n. 152, e retro, Il, 95. La questione di legittimit� costituzionale 
ell'art. 330 del codice penale � stata dichiarata non fondata, � ai sensi e nei Umiti 
:suitanti daita motivazione ., con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123. 
(4) Questione gi� proposta, sotto analogo profilo, dal Pretore di Ra.ma con 
~dinanza 5 giugno 1967 (G. U. 2 dicembre 1967, n. 307, e in questa Rassegna, 1967, 
e, 232) e dal Pretore di Trieste con ordinanza 17 febbraio 1968 (G. U. 15 giugno 
968, n. 152, e retro, II, 95). 
(5) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 28 dicembre 1961, n. 64. 

142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pretore di ViaTeggfo, ordinanza 23 aprile 1968, G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 
Pretore di Milano, ordinanza 13 maggio 1968, G. U. 20 luglio 
1967, n. 184. 
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 28 maggio 1968, G. U. 31 
agosto 1968, n. 222. 

codice penale, art. 570 (VioLazione degli obbLighi di assistenza famitiare), 
primo comma, in quanto la repressione del comportamento 
antigiuridico di un soggetto del nucleo familiare determina una nuova 
e forse irreparabile frattura in societ� familiari da poco ricomposte 
(art. 29 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 18. aprile 1968, G. U. 31 agosto 1968, 

n. 222. 
codice penale, art. 574 (Sottrazione di persone incapaci) (art. 29, 
secondo comma, della Costituzione) (6). 

Pretore di Roma, ordinanza 29 aprile 1968, G. U. 20 luglio 1968, 

n. 184. 
codice di procedura penale, art. 177-bis (Notificazione all'imputato 
all'estero), nella rparte in cui consente che il giudice o il pubblico 
ministero emetta il decreto pvevisto dall'art. 170 del codiee di procedura 
penale quando non si conosea la dimora all'estero dell'imputato senza 
svolgere accertamenti per conoscere tale dimora (art. 24, primo capoverso, 
della Costituzione) (7). 

Pretore di For:tl., ordinanza 28 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 1968, 
Il. 170. 

codice di procedura penale, art. 510 (GiudizJio conseguente aU'opposizione), 
secondo comma, terza proposizione, in quanto consente di porre 
a carico del condannato sia le spese anteriori, sia quelle successive alla 
proposizione dell'opposizione a decreto penale, anche nel caso in cui 
la sentenza di condanna risulti pi� favorevole per l'imputato risrpetto 
al decreto penale contro cui � proposta opposizione (artt. 3 e 24, secondo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Livorno, ordinanza 18 aprile 1968, G. U. 13 luglio 
1968, n. 177. 

(6) La norma � stata gi� dichiarata costituzionahnente illegittima nella parte 
in cui limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta (sentenza 
22 febbraio 1964, n. 9). 
(7) La norma in questione � stata gi� dichiarata costituzionalmente illegittima, 
con sentenza 23 aprile 1965, n. 31, nella parte in cui limitava la facolt� di dichiarare 
o di eleggere domicilio nel luogo ove si procede; �e, con sentenza 9 giugno 1967, n. 70, 
nei limiti in cui consentiva al giudice di emettere il decreto di irreperibilit� prima 
che fosse trascorso un congruo termine per la dichiarazione od elezione di domicilio. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 143 

codice di procedu.ra penale, art. 630 (Procedimento per gli incidenti 
~i esecuzione), capoverso -secondo periodo, seconda parte -in quanto 
LOn consente al privato detenuto in luogo diverso da quello in cui 
isiede il giudice dell'incidente di esecuzione, di presenziare alla tratazione 
dell'incidente stesso (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comria, 
della Costituzione). 

Pretore di Camposampiero, ordinanza 27 maggio 1968, G. U. 31 
gosto 1968, n. 222. 

legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F (Legge sui lavori pubblici), 
rt. 317, in quanto demanda al governo la facolt� di comminare pene 
1 polizia e .mite (art. 25, secondo comma, della Costituzione) (8). 

Pretore di Milano, ordinanza 18 gennaio 1968, G. U. 31 agosto 
968, n. 222. 

legge 22 marzo 1908, n. 105 (Sull'abolizione del lavoro notturno 
:ei fornai), in quanto opera una grave discriminazione tra i fornai 
'anificatori e le altre categorie di lavoratori (artt. 3 e 41 della Cotituzione). 


Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 2 marzo 1~68, 

r. u. 31 agosto 1968, �n. 222. 
d. I. lgt. 11 febbraio 1917, n. 249 (Recante norme per la repressione 
.ell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie deU'Italia meridio.
ale e della Sicilia), in quanto ha efficacia limitata ad alcune ed inerte 
province italiane e non � stato convertito in legge (artt. 3 e 77 
ella Costituzione). 
Tribunale di Lagonegro, ordinanza 23 aprile 1968, G. U. 20 luglio 
968, n. 184. 

r. d. 15 settembre 1923, n. 2090 (Testo unico delle leggi sulla riscosione 
delle imposte dirette), art. 98, nella parte in cui dispone che nello 
gravio dai ruoli sono compresi soltanto gli aggi dello esattore, con 
t>nseguente esclusione della indennit� di mora (art. 3 della Costiizione). 
Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 13 marzo 
968, G. U. 10 agosto 1968, n. 203. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), 
rt. 31, primo e secondo comma, in quanto la presunzione di esistenza di 
n predeterminato quantitativo di gioielli, danaro e mobilia nel pa~
imonio ereditario appare in contrasto con il principio della reale 
apacit� contributiva del cittadino (art. 53 della Costituzione) (9). 
Tribunale di Br�escia, ordinanza 25 gennaio 1968, G. U. 6 luglio 
968, n. 170. 

(8) Questione dichiarata inammissibile con sentenza 27 giugno 1968, n. 73. 
(9) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. 

144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria suUe successioni), 
art. 45, in quanto non consente l'ammissione al passivo della quota di 
imposta complementare ancora da definire (art. 3 della Costituzione). 
Commissione provinciale delle imposte di Modena, ordinanza 31 
maggio 1967, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione deUe 
violazioni delle 'Leggi finanziarie), art. 56, in quanto attribuisce efficacia 
di titolo esecutivo alla ordinanza dell'intendente di finanza nel caso in 
cui nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione il trasgressore non 
abbia proposto ricorso al Ministro delle Finanze, art. 58, in quanto attribuisce 
efficacia di titolo esecutivo al decreto del Ministro per le 
finanze che determina in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria 
(artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). 

Tribunale di Locri, ovdinanza 28 maggio 1968, G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico sulla finanza locale), 
art. 66, in riferimento agli articoli 55, 59 e 90 del medesimo testo unico, 
in quanto attribuisce piena ed incontrollata discrezionalit� all'autorit� 
amministrativa nell'ammissione all'oblazione in materia di trasgressioni 
riguardanti le imposte di consumo (artt. 3, 24, 102, 112 e 113 
della Costituzione). 
Pretore di Recanati, ordinanza 24 aprile 1968, G. U. 6 luglio 1968, 

n. 170. 
r. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delter disposizioni sull'edi'
Lizia popolare ed economica), art. 32, in quanto il trattamento privilegiato 
in favore degli istituti per le case popolari appare sproporzionato 
rispetto alla rilevanza pubblica dell'interesse perseguito (artt. 3 e 24 
della Costituzione) (10). 
Pretore di Salerno, ordinanze 4 giugno 1968 (tre), G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 

d. I. 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso impiegati e 
pensionati e pre-scrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), 
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 2, prift!o 
comma, in quanto consente rche la prescrizione del diritto alla retribuzione 
decorra durante il rapporto di lavoro (artt. 3 e 36 della Costituzione). 
Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 23 maggio 1967, G. U. 
10 agosto 1968, n. 203. 

(10) Questione gi� proposta dal giudice conciliatore di Napoli con ordinanza 
7 novembre 1967 (G. U, 18 maggio 1968, n. 127, e retro, II, 97). 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 145 

d. I. lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore 
.ei dipendenti statali), art. 2, in quanto rispetto ad una identica situaione 
di merito, quale il profitto scolastico, stabilisce una disparit� di 
rattamento con la legge 14 febbraio 1963, n. 80 (artt. 3 e 34 della 
~ostituzione). 

Giudice conciliatore di Vico Equense, ordinanza 11 maggio 1968, 
~. U. 10 agosto 1968, n. 203. 

d. lg. 1 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri 
apolidi), in quanto ratificato, con legg.e 22 aprile 1953, n. 342, dopo 
i scadenza del termine firmato con l'art. 6 del d. lg. lgt. 16 marzo 
946, n. 98 (artt. 76 e 77 della Costituzione). 

Pretore di Bolzano, ordinanza 26 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 
968, n. 170. 

legge 22 aprile 1953, n. 342 (Ratifica di decreti legislativi concerenti 
il Ministero dell'Interno emanati dal Governo dm~ante il periodo 
eU'Assemblea costituente), artt. 1 e 2, per avere attribuito ex post al 
. lg. 11 febbraio 1948, n. 50 una efficacia temporale eccedente i limiti 
ntro cui la funzione legislativa del Governo doveva �essere contenuta 
!l!rtt. 76 e 77 della Costituzione). 

Pretore di Bolzano, ordinanza 26 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 
968, n. 170. 

d. P. R. 24 giugno 1954, n. 342 (Nuove norme sulla imposta di publicitd), 
nota all'art. 4 della tariffa all. A, per eccesso di delega rispetto 
ll'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596 (artt. 76 e 77 della 
~ostituzione). ' 
Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanz�e 7 febbraio 
968 (due), G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

legge 31 luglio 1954, n. 570 (Restituzione dell'imposta generale sulentrata 
sui prodotti esportati ed istituzione .di un diritto compensa:
vo sulle importazioni), artt. 1 e 3, in quanto la circostanza che, fra 
itti i prodotti in astratto suscettibili di importazione, la pubblica am1inistrazione 
sia chiamata ad effettuare una scelta, completamente 
utonoma, in modo da far sorgere il fenomeno dell'imposta in dati casi 

di escluderlo in altri, attribuisce alla stessa pubblica amministratone 
un an:i:pio potere di determinazione relativo alla stessa esistenza 
ell'imposizione (art. 23 della Costituzione). 

Corte �di appello di Napoli, ordinanza 5 gennaio 1968, G. U. 6 lulio 
1968, n. 170. 

legge 31 marzo 1956, n. 294 (Provvedimenti per la salvaguardia del 
rLrattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanaiento 
civico e d'interesse turistico), art. 4, quarto comma, secondo inciso, 


146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nel testo di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, .per la disparit� 
di trattamento che la disposizione determina per i titola<ri di licenze 
edilizie rilasciate .prima dell'entrata in vigore del piano regolatore ed 
in contrasto con la nuova disciplina -e rispettivamente per i diritti 
di vicinato dei proprietari dei fondi limitrofi -a seconda che siano 
state o meno eseguite le costruzioni e a seconda delle zone del territorio 
comunale alle quali si riferiscono le licenze edilizie (art. 3 della 
Costituzione) (11). 

Tribunale di Venezia, ordinanza 1� febbraio 1968, G. U. 10 agosto 
1968, n. 203. 

legge 14 aprile 1956, n. 307 (Determinazione o modifiicazione delle 
misure dei contributi e deUe tariffe dei premi per le assicurazioni 
sociaU obbUgatorie), art. 1, in quanto non determina principi e criteri 
direttivi atti a delimitare la discrezionalit� del potere di imposizione 
(artt. 23 e 76 della Costituzione) (12). 

Tribunale di Imperia, ordinanza 10 aprile 1968, G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti 
detie peirsone pericolose per la sicurezza e per la moraiit� pubblica), 
art. 1, nella parte in cui con la dizione e possono essere diffidati dal questore 
� conferisce all'autorit� amministrativa un potere discrezionale 
(artt. 3, primo comma, .e 13, secondo comma, della Costituzione) 
(13). 

Pretore di Lentini, ordinanza 28 marzo 1968, �G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 

r. d. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 87, 89, 127 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Commissione distrettuale delle imposte di Lecce, ordinanza 10 
marzo 1968, G. U. 10 agosto 1968, n. 203. 

r. d. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 198, nella parte in cui dispone che nello sgravio dai ruoli 
(11) Questione gi� proposta dalla Corte di appello di Venezia con ordinanza 
17 dicembre 1966 (G. U. 25 febbraio 1967, n. 51 e in questa Rassegna, 1967, II, 
68 e 72). 
(12) Questione gi� proposta dal Tribunale di Milano con ordinanze 6 dicembre 
1967 (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e. retro, II, 14) e 14 gennaio 1968 (G. U. 1� giu1gno 
1968, n. 139, e retro, II, 98). 
(13) Questione gi� proposta sotto analogo profilo dal Pretore di Genova con 
due ordinanze 1� febbraio 1968 ( G. U. 20 aprile 1968, e retro, II, 47), e dal Pretoire 
di Sestri Ponente, con ordinanza 13 febbraio 1968 (G. U. 18 maggio 1968, e retro, 
II, 99). 

PARTE II, RASSEGNA nt LEGISLAZIONE 147 

mo compresi soltanto gli aggi esattoriali, con conseguente esclusione 
~Ila indennit� di mora (art. 3 della Costituzione). 

Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 13 marzo 1968, 

U. 10 agosto 1968, n. 203. 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
.rette), art. 207, lettera b, nella parte in cui consente l'opposizione del 
rzo velativamente a beni costituiti in dote, con atto anteriore alla 
�esentazione della dichfa.razione annuale o alla notifica dell'avviso 
accertamento di imposta (art. 3, comma primo, 24, comma primo, 
I, comma primo, 30, comma primo, e 42, comma secondo, della Coituzione) 
(14). 

Tribunale di Ancona, ordinanza 5 luglio 1967, G. U. 6 luglio 1968, 

170. 
d. P. R. 2 ottobre 1960, n. 1378 (Norme sul trattamento economico 
normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la pro~
zione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di 
mento, calce e gesso), articolo unico, per la parte in cui rende obblitorio 
il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 50 del contratto 
llettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli � intermedi � (art. 76 della 
>stituzione). 
Tribunale di Palermo, ordinanza 26 �aprile 1968, G. U. 31 agosto 
68, n. 222. 

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 740 (Norme sul trattamento economico e 
rmativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle 
ovincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, 
:via, Sondrio e Varese), articolo unico, in quanto rende obbligatoria 
':ja omnes la clausola conc�ernente la Cassa .edile di cui all'a�rt. 7, 
~zo comma, dell'accordo integrativo 22 settembre 1959 per la pro1cia 
di Milano (artt. 76 e 77, .primo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Milano, ordinanza 21 settembr.e 1967, G. U. 10 ago~ 
1968, n. 203. 

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 868 (Norme sul trattamento economico e 
rmativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle 
Jvincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro), articolo unico, 
quanto rende obbligatoria erga omnel'! la clausola, concernente la 
ssa edile di cui all'art. 12 dell'accordo integrativo collettivo 1� otto


(14) Sulla legittimit� costituzionale della prima parte della disposizione cfr. la 
.tenza 16 giugno 1964, n. 42. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia della provincia 
di Macerata (art. 76 della Costituzione). 

Pretore di Camerino, ordinanza 4 maggio 1968, G. U. 10 agosto 
1968, n. 203). 

legge 28 luglio 1961, n. 830 (Disposizio1ii in materia di previdenza per 
gLi addetti ai pubblici esercizi di trasporto in concessione), art. 15, 
terzo comma, in quanto l'assistenza malattia ai pensionati costituisce un 
compito particolare dello Stato che, pertanto, � tenuto a :provvedervi 
a proprie spese (artt. 32, primo comma, e 38 della Costituzione). 

Tribunale di Como, ordinanza 5 marzo 1968, G. U. 6 luglio 1968, 

n. 170. 
legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il :finanziamento delle 
prestazi01ii per l'assistenza di malattie ai pensionati) art. 5, in quanto 
non determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discrezonalit� 
del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (15). 

Tribunale di Milano, ordinanza 10 gennaio 1968, G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 
Tribunale di Imperia, ordinanza 10 aprile 1968, G. U. 31 agosto 
1968, n. 222. 
Corte di appello di Caltanissetta, 011dinanza 22 maggio 1968, G. U. 
31 agosto 1968, n. 222. 

legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il finanziamento delle 
prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati), art. 5, in quanto 
l'assistenza malattia ai pensionati costituisce un compito particolare 
dello Stato che, pertanto, � tenuto a provvedervi a proprie spese (articoli 
32, primo comma, e 38 della Costituzione). 

Tribunale di Como, 011dinanza 5 marzo 1968, G. U. 6 luglio 1968, 

n. 170. 
d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194 (Determinazio1ie dell'addizionale 
al contributo per l'assiC'ILrazione contro. le malattie ai pensio1iati, ai 
sensi dell'art. 5, terzo comma, delta legge 31 gennaio 1961, n. 1443), 
in quanto l'assistenza malattia ai pensionati costituisce un compito particolare 
dello Stato che, pertanto, � tenuto a provvedervi a proprie 
spese (artt. 32, primo comma, 'e 38 della Costituzione). 
Tribunale di Como, 011dinanza 5 marzo 1968, G. U. 6 luglio 1968, 

n. 170. 
legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (Ripartizione dei .prodotti agricoli) 
(artt. 3, 41, 117 della Costituzione) (16). 

(15) Questione gi� proposta, sotto analogo profilo. Per le altre numerose ordinanze 
v. retro, II, 15, 47 e 100. 
(16) Questione dichiarata non provata con sentenza 6 giugno 1968, n. 60. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 149 

Tribunale di Catania, ordinan2)a 6 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 
168, n. 170. 

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delLe disposizioni per 
zssicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
�ofessionali), art. 199, secondo comma, in quanto esclude talune cate>
rie di lavoratori (commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle im>
Ste di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso d. P. R. 
L24/65) dall'assicurazione contro gli infortuni inerenti all'uso abituale 
. veicoli a motore per il periodo anteriore al 1� gennaio 1966 (art. 3 
~Ila Costituzione). 
Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 5 febbraio 
168, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 1 O maggio 1966, n. 5 (Estensione a 
~tto il territorio della provincia di Udine delle facolt� riservistiche 
~lla zona delle Alpi), art, 1, in relazione all'art. 25, secondo comma, 
~l r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, in quanto, estendendo all'intero terri
�rio della provincia di Udine lo speciale regime giuridico della zona 
unistica delle Alpi previsto dal r. d. del 1939, lede il principio di 
serva allo Stato della legge penale. 

Pretore di Palmanova, ordinanza 14 marzo 1968, G. U. 6 luglio 
168, n. 170 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di San Vito �al Tagliamento, ordinanza 13 maggio 1968, 
. U. 10 agosto 1968, n. 203 (artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della 
ostituzione). 

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agri1li) 
(artt. 3, 41, 117 della Costituzione) (17). 

Tribunale di Catania, ordinanza 6 febbraio 1968, G. U. 6 luglio 
168, n. 170. 

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), 
�t. 10, in quanto implicitamente .esclude gli apprendisti dall'ambito 
~Ila tutela della legge e in particolare dal beneficio di cui all'art. 9 
1rt. 3 della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 16 maggio 1968, G. U. 31 agosto 
168, n. 222. 

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), 
�t. 11, in quanto opera una discriminazione fra i lavoratori, a seconda 
ie gli stessi prestino la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro 

(17) Questione dichiarata non fondata con sentenza 6 giugno 1966, n. 60. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che occupino fino a trentacinque dipendenti o di datori di lavoro 
che ne occupino un maggior numero (art. 3 della Costituzione) (18). 

Pretore di Cuneo, ordinanza 29 aprile 1968, G. U. 31 agosto 1968, 

n. 
222. 
Pretore di Roma, ordinanza 3 maggio 1968, G. U. 31 agosto 1968, 
n. 222. 
legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), artt. 4, 5, 6 e 7 (artt. 3 e 24 della Costituzione) 
(19). 

Pretore di Torre del Greco, ordinanza 22 maggio 1968, G. U. 31 
agosto 1968, n. 222. 

legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni ai sistema sanzionatorio 
delle norme in tema di circolazione stradale e delle 1ioTme di regolamenti 
iocaLi), art. 9, comma quarto e seguenti, in quanto non solo attribuisce 
al giudice un generico e lato potere �di sospensione, capace 
indirettamente di paralizzare la esecutoriet� dell'ordinanza, ma anche 
non specifica il contenuto della pronuncia definitiva del .giudizio (articolo 
113 della Costituzione). 

Pretore di Prato, ordinanze 27 maggio 1968 e 6 giugno 1968, 

G. U. 31 agosto 1968, n. 222. 
legge reg. sarda 22 agosto 1967, n. 16 (Riduzione dei canoni di affitto 
dei pascoli per L'annata agraria 1966-67 in Sardegna), per il contrasto 
con la legge nazionale 12 giugno 1962, n. 567 (art. 3 della Costi


i

tuzione). 

Sezione specializzata agraria del Tribunale di Oristano, ordinanza 
23 aprile 1968, G. U. 10 agosto 1968, n. 203. 

I

legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento deUa scuoia materna) 

I f: 

(artt. 5, 6 e 116 della Costituzione, e 5, 12, 13, 15, 92 e 95 dello Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige). 

Ricorso 20 maggio 1968 della Giunta regionale del Trentino-Alto 

I ~ 

Adige, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

legge reg. sic:. 11 luglio 1968 (Istituzione dei ruoti organici dell'Assessorato 
regionale dello sviluppo economico). 

I 

i ~ 

(18) Questione gi� proposta dal Pretore di Vicenza con ordinanza 31 maggio 
1967 (G. U . .14 ottobre 1967, n. 258, e1 in questa Rassegna, 1967, Il, 198), dal Pretore i 
di Napoli con ordinanza 3 giugno 1967 (G. U. 11 novembre 1967, n. 282 e in questa 
Rassegna, 1957, Il, 238); e dal Pretore di Pistoia con ordinanza 20 luglio 1967 (G. U. 
11 novembre 1967, n. 283, e in questa Rassegna, 1967, Il, 238). 
I 

1

(19) Questioni gi� proposte; per le altre numerose ordinanze v. in questa Ras; 
segna, 1967, Il, 72-73, 108-109, 157-161, 238 e retro, Il, 17 e 101. i 
II

I

I 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 151 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
8 agosto 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. 

legge reg. sic. 26 luglio 1968 (Esercizio della caccia nel territorio 
tella Regione siciliana). 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
l 19 agosto 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222. 

WRME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITU:
IONALE � STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, 
>I INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE 
DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO 

Codice civile, art. 2068 (Rappol/"ti di lavoro sottratti a contratto colettivo), 
secondo comma (art. 39, quarto comma, della Costituzione). 
nammissibilit�. 

Sentenza 16 luglio 1968, n. 101, G. U. 20 luglio 1968, n. 184. 
Ovdinanza di rimessione 30 maggio 1966 del Pretore di Napoli, 
~-U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 285. 

codice penale, art. 213 (Stabilimenti destinati alla esecuzione delle 
iisure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavol/"o) 

art. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione) -Inammissibilit�. 

Sentenza 10 luglio 1968, n. 91,.. G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 
Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese, 
~-U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II,. 289. 

codice di procedura .penale, art. 392 (Forme, avocazione e tmsforiazione 
dell'istruzione sommaria), primo comma, e art. 395 (Richiesta 
i proscioglimento e sentenza del giudice istruttore), ultimo comma (aricoli 
3 e 24 della Costituzione) -Manifesta infondatezza. 

Sentenza 5 luglio 1968, n. 86, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanze di rimessione 30 e 31 gennaio 1967 del giudice istrut)
re presso il Tribunale di Bologna, G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e 

i. questa Rassegna, 1967, II, 102. 
codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procediiento 
con istruzione sommaria), primo comma, in relazione all'art. 231, 
rimo comma, dello stesso codice (art. 24, secondo comma, della Cotituzione) 
-Manifesta infondatezza. 

Or�dinanza 17 giugno 1968, n. 70, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 14 giugno 1967 del Pretore di Bisacquino, 
~-U. 11 novembre 1967, n. 282, e in questa Rassegna, 1967, II,233. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (Legge sui Lavo'l'i pubbLici), arti� 
colo 317, secondo c�omma (artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 
25, secondo comma, 70, 76 �e 77 della Costituzione (20) -Inammissibilit�. 


Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanze di rimessione 7 giugno 1966 del Pretore di Priverno 

(G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rasseg-p.a, 1966, II, 249); 
13 gennaio 1967 del Pretore di Pavia (G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e 
in questa Rassegna, 1967, II, 62); 9� febbraio 1967 del Pretore di Borgo 
San Lorenzo (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa Rassegna, 1967, 
II, 62); 25 febbraio 1967 del Pretore di Caltanissetta (G. U. 24 giugno 
1967, n. 157, e in questa Rassegna, 1967, II, 104); .e 10 novembre 1967 
del Pretore di Ca.gli (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e retro, II, 12). 
r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687 (RegoLamento c>irca la polizia, la sicurezza 
e La regoLaritit deWesercizio deHe strade ferrate), artt. 51 e 64 
(artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione) -Inammissibilit�. 
Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 7 giugno 1966 del Pretore di Priverno, 

G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 250. 
r. d. I. 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazioni aH'orario di lavoll"O per gLi 
operai ed impiegati deUe aziende industriali o commerciati di qualunque 
natura), convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 9, se� 
condo comma (art. 25, secondo comma, della Costituzione) -Inammissibilit�. 
Sentenza 27 giugno 1968, n. 73, G. U. 6 luglio 1968. 
Ordinanza di rimessione 5 ottobre 1966 del Pretore di Busto Arsizio, 
G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 287. 

r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di pll"evenzione 
e pena), art. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 
126, primo c�omma, 327, secondo comma (artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione) 
-Inammissibilit�. 
Sentenza 10 luglio 1968, n. 91, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 
Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese, 

G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 289. 
r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di pll"evenzione 
e pena), art. 142 -Inammissibilit�. 
Sentenza 27 giugno 1968, n. 72, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanza di rimessione 4 agosto 1966 del Giudice di sorveglianza 
presso il Tribunale di Varese, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in 
questa Rassegna, 1966, II, 289. 

(20) Questione dichiarata non fondata, con la stessa sentenza, in riferimento 
agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 153 

d. I. 5 marzo 1942, n. 186 (Sull'applicazione delle imposte indirette 
ui trasferimenti deZla ricchezza), art. 4, secondo comma -Manifesta 
:ifondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Ordinanza 27 giugno 1968, n. 81, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanze di rimessione 18 ottobve 1966 (due) della Commissione 
'rovinciale delle imposte di Milano, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in 
uesta Rassegna, 1967, II, 66). 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali 
e.i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali) (art. 39, primo 
omma, della Costituzione) -Manifesta infondatezza. 
Ordinanza 27 giugno 1968, n. 79, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanze di rimessione 24 �e 25 ottobre 1967 del Tribunale di 
f.enova, G. U. 27 gennaio 1968, n. 24, e retro, Il, 14. 

legge 15 aprile 1961, n, 291 (Trattamento economico di missione e 
i trasferimento dei dipendenti statali) nella parte relativa al tratta1ento 
di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giu� 
iziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie (artt. 2, 24, primo 
omma, e 104, primo comma, della Costituzione) -Inammissibilit�. 

Sentenza 5 luglio 1968, n. 90, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 16 gennaio 1968 del consigliere istruttore 
ella sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano, 

~. U. 4 maggio 1968, n. 113, e TetTO, ll, 100. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di gioraiista), 
art. 45 (art. 21 della Costituzione) -Manifesta infondatezza. 

Ordinanza 27 giugno 1968, n. 80, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 
Ordinanza di rimessione 13 dicembre 1967 del Tribunale di Milano, 
~. U. 30 maTzo 1968, n. 84, e in questa Rassegna, 1968, II, 47. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento deila professione di gioralista), 
artt. 29, 34 e 35 (art. 21 della Costituzione) -Manifesta inmdatezza. 


Sentenza 10 luglio� 1968, n. 90, G. U. 13 luglio 1968, n. 177. 

Ordinanza di rimessione 28 novembre 1967 del Tribunale di Vibo 
�alentia, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa Rassegna, 1968, 
., 15. 

legge 2 marzo 1963, n. 320 (Disciptina deile controversie innanzi 
~ie Sezioni speciaLizzate agrarie) art. 8 (artt. 24, primo comma, 104, 
rimo comma, e 2 della Costituzione) -Inammissibilit�. 

Sentenza 5 luglio 1968, n. 90, G. U. 6 luglio 1968, n. 170. 

Ordinanze di rimessione 16 gennaio 1968 del consiglier.e istruttore 
ella sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano, 
. U. 4 maggio 1968, n. 113, e retro, II, 100. 


CONSULTAZIONI 


AGRICOLTURA E FORESTE 

Agevolazioni tributarie per l'agricoltura. 

Se nell'ipotesi di trasferimento di beni immobili a destinazione agricola, 
verificandosi la rivendita del terreno prima del compimento delle opere di 
valorizzazione agraria previste dall'art. 2 L. 18 novembre 1964, n. 1271, 
possa farsi luogo alla riscossione della normale imposta di registro e della 
sopratassa prevista dalla legge anche nel caso in cui l'originario acquirente 
provveda a portare a compimento le opere di valorizzazione con le modalit� 
ed entro il termine fissati dall'Ispettorato Agrario (n. 56). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Edilizia -Costruzione di fabbricati per alloggi di servizio fatta dalle FF. SS. 
nell'ambito di un impianto ferroviario -Licenza edilizia del sindaco. 

Se il controllo preventivo del Ministro LL. PP. della conformit� delle 

opere da eseguirsi da parte di Amm.ne Statale alle prescrizioni del piano 

regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui 

esse ricadono esplicatosi nell'approvazione del relativo progetto a norma 

dell'art. 29, L. 17 agosto 1942, n. 1150, sia sostitutivo della licenza edilizia 

di cui all'art. 31, L. n. 1150 del 1942 (n. 335). 

Se ai sensi della 1. 13 marzo 1958, n. 296, in mancanza di diversa dispo


sizione di legge, competa al Ministero della Sanit� adottare i provvedimenti 

in materia di sanit� ed all'Ufficiale sanitario, quale organo periferico di 

detto Ministero, direttamente dipendente dal Medico Provinciale, adottare 

� i provvedimenti in materia di sanit� pubblica che non comportino impegni 
di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune � (n. 335). 
Se nel rispetto di tale competenza, occorre che la licenza di abitabilit� 
di cui all'art. 221 t. u. n. 1265, del 1934, venga richiesta anche per gli 
edifici costruiti da Pubbliche Amministrazioni per essere destinati ad alloggi 
di servizio (n. 335). 

Natura giuridica dell'ISES -Applicabilit� della l~ 15 luglio 1966, n. 604, 
ai suoi impiegati. 

Se l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (ISES), istituito con 

la legge 15 febbraio 1963, n. 133, abbia natura di ente pubblico non econo


mico (n. 336). 

Se la legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti indi


viduali, sia applicabile agli impiegati degli enti pubblici rion economici in 

generale, ed agli impiegati dell'ISES in particolare (n. 336). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 155 

lisarcibilit� di un danno conseguente a fatto illecito tra Amm.ni dello 
Stato. 

Se tra diverse Amministrazioni dello Stato possano sorgere rapporti 
:iuridici secondo il diritto comune (n. 337). 

Se tra diverse Amministrazioni dello Stato aventi ordinamento autolOmo 
possano sorgere rapporti interorganici anche in relazione a fatti 
lleciti (n. 337). 

Se una Amministrazione dello Stato sia tenuta a risarcire i danni cagiolalti 
ad altra Amministrazione statale (n. 337). 

1.NTICHIT� E BELLE ARTI 

~coperta fortuita di cose di interesse artistico o storico -Premio allo 
scopritore. 

Se l'art. 49 della 1. lo giugno 1939, n. 1089, nel prevedere la correponsione 
di un premio allo scopritore nell'ipotesi di scoperta fortuita di 
ose di interesse artistico o storico, abbia riguardo soltanto alla posizione 
i chi materialmente abbia effettuato la scoperta (n. 61). 

Se, quando lo scopritore lavori alle dipendenze o per incarico altrui, 
. suo materiale operato sia riferibile, agli effetti dell'attribuzione del pre1io 
di rinvenimento, al datore di lavoro o committente (n. 61). 

Se, agli effetti dell'attribuzione del premio di rinvenimento, assuma 
ilievo la posizione di chi abbia dato precise disposizioni circa il luogo 

le modalit� di esecuzione dei lavori di scavo -effettuati ovviamente 
on a scopo di ricerca (ad esempio, per fondazioni edilizie) -che. hanno 
:mdotto al rinvenimento fortuito (n. 61). 

Se, per l'attribuzione del premio spettante al proprietario del terreno, 
ebba tenersi conto delle risultanze dei registri immobiliari (n. 61). 

ACCIA E PESCA 

rentino Alto-Adige -Legislazione sulla caccia. 

Se con la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, sulle riserve di caccia, 

t Regione Trentino-Alto Adige abbia oeprato un rinvio recettizio al t. u. 

giugno 1939, n. 1016, sulla caccia, e se, in generale, sia ammissibile per la 

egione il rinvio recettizio a norme statali (n. 38). 

IRCOLAZIONE STRADALE 

epenalizzazione delle contravvenzioni -Legittimazione passiva e rappresentenza 
nel giudizio di opposizione. 

Se le Prefetture siano legittimate passivamente nei giudizi di opposi


one alle ordinanze prefettizie emanate a sensi della 1. 3 maggio 1967, 

, 317, che ha depenalizzato le infrazioni stradali, e se la rappresentanza 

l giudizio debba essere affidata in tali ca.si ad un funzionario di Prefettura 

sensi dell'art. 3 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 12). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COMPRAVENDITA 

Compravendita di un edificio in costruzione -Possibilit� di convenire l'acquisto 
graduale delle parti dell'edificio com il procedere dei lavori. 
Non sussiste. 

Se sia configurabile un contratto di compravendita, avente ad oggetto 
un immobile in costruzione, il quale preveda l'acquisto graduale da parte 
dell'acquirente delle singole parti dell'edifiicio, man mano che i lavori di 
costruzione procedono (n. 3). 

COMUNI E PROV~NCIE 

Amministratori comunali -Indennit� di carica. 

Se l'indennit� �di carica di cui alla legge 11 marzo 1958, n. 208 (modificata 
dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148) spetti ad un amministratore comunale 
dimissionario hel periodo tra la presentazionue delle dimissioni e l'accettazione 
delle medesime, durante il quale si � astenuto dall'effettivo esercizio 
delle funzioni (n. 131). 

Ricostruzione dei consigli disciolti -Poteri del Prefetto. 

Se il termine per la indizione dei comizi per la ricostruzione dei consigli 
comunali e provinciali sciolti, di cui all'art. 323 t. u. 4 febbraio 1915, 

n. 148 e art. 103 r. d. 30 dicembre 1923, n; 2839, sia ordinatorio o perentorio 
(n. 132). 
Se ed entro quali limiti il ritardo del Prefetto possa portare alla sua 
incriminazione per il reato previsto dall'art. 328 c. p. (n. 132). 

CONFISCA 

Approvazione dell'atto di divisione di bene confiscato. 

Se l'atto di divisione consensuale di un bene immobile, di cui uno dei 
comproprietari sia stato assoggettato alla confisca in favore dello Stato, 
debba essere approvato dall'Intendente di Finanza (n. 21). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Concorrenza fra fermo amministrativo ed altre misure cautelari. 

Se sia possibile avvalersi contemporaneamente del fermo amministrativo 
(art. 69 1. contabilit� dello Stato) e del provvedimento cautelare di 
cui all'art. 26 della I. 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 228). 

Contratti della P. A. -Licitazione privata -Mancato invito a ditta precedentemente 
concessionaria. 

Se il mancato invito a partecipare ad una licitazione privata ad una 
ditta, in precedenza concessionaria del servizio oggetto della licitazione, sia 
censurabile in sede giurisdizionale sotto il profilo della violazione di un 
interesse legittimo, quando tra lo scadere della concessione e la gara per 
la ripresa del servizio sia trascorso un notevole lasso di tempo (n. 229). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 157 

~ontratti della P. A. -Sospensione pagamenti -Interessi e risarcimento 
danni. 

Se siano dovuti gli interessi di mora e lo eventunale risarcimento del 
naggior danno in caso di sospensione di pagamenti, effettuata .dalla P. A. 
ti sensi dell'art. 69, ultimo comma, legge di contabilit� dello Stato (n. 230). 

Usarcibilit� di un danno conseguente a fatto illecito tra Amministrazione 
dello Stato. 

Se tra diverse Amministrazioni dello Stato possano sorgere rapporti 
~iuridici secondo il diritto comune (n. 231). 

Se,tra diver:se Amministrazioni dello Stato aventi ordinamento autonono 
possano ,sorgere rapporti interorganici anche in relazione a fatti illeciti :n. 231). 

Se una Amministrazione dello Stato sia tenuta a risarcire i danni cagiotati 
ad altra Amministrazione statale (n. 231). 

:!OSTITUZIONE 

>rescrizione per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie in 
materia di imposte dirett�. 

Se la norma dell'art. 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per la quale 

termine triennale di prescrizione delle contravvenzioni stabilito dal'
art. 16 non si applica in materia di tributi diretti che continuano ad essere 
egolati dalle leggi e dai regolamenti che riguardano tale materia, sia o no 
:ostituzionalmente legittima (n. 50). 

Se, comunque, in base alla nornia suddetta, quando manchi alcuna di


posizione di carattere speciale, alle contravvenzioni previste dalle leggi 

ulle imposte dirette, sia applicabile il termine triennale di prescrizione 

>revisto dall'art. 16 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero il termine di 18 

ne.si previsto dall'art. 157, n. 6 del codice penale (n. 50). 

)ANNI DI GUERRA 

Uparazione d'ufficio di edifici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili 
per l'alloggio dei senza tetto. 

Se i due terzi della spesa per la riparazione a cura dell'Ufficio del 
:tenio Civile di un edificio danneggiato da eventi bellici ed acquistato con 
ttto stipulato prima dell'entrata in vigore del d. lg. 10 aprile 1947, n. 261, 
ton recante espressa cessione all'acquirente del diritto al contributo o all'inlennizzo 
per danni di guerra debba e possa avvenire mediante liquidazione 
l'ufficio del contributo d. g. e compensazione a norma del terzo comma del'
art. 55 1. 28 dicembre 1953, n. 968, sostituito poi dal primo comma del'
art. 24 1. 29 settembre 1967, n. 955, nell'ipotesi che l'alienante dell'immobile 
1bbia gi� (legittimamente) ottenuto e riscosso l'indennizzo, ovvero debba 
tecessariamente aver luogo a norma dell'art. 40 d. lg. n. 261 del 1947 

n. 131). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

DAZI DOGANALI 

Utilizzazione del laboratorio chimico centrale delle dogane da parte di soggetti 
diversi dallo Stato. 

Se il laboratorio chimico centrale delle dogane possa provvedere alle 
analisi richieste da Enti ed Istituti privati e pubblici (n. 40). 

DEMANIO 

Demanio marittimo -Delimitazione nei confronti di altre categorie di beni 
demaniali -Pertinenza. 

Se per la delimitazione del demanio marittimo dalle finitime zone 
appartenenti ad altre categorie demaniali occorra aver riguardo alla specifica 
funzione cui i beni stessi ineriscono in quanto, sulla base di una 
generale disciplina comune a tutti i beni demaniali in vista del pubblico 
uso cui sono destinati, la loro suddivisione nelle varie categorie � determinata 
soprattutto da pratiche esigenze (n. 224). 

Se pertanto la procedura di limitazione disciplinata dall'art. 31 cod. 
nav. richieda una indagine condotta, sulla scorta degli schemi legislativi, 
in base ad un apprezzamento politico degli specifici pubblici interessi al 
cui soddi�sfacimento i singoli beni ineriscono (n. 224). 

Se tra le pertinenze del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 cod. 
nav., si annoverino le opere e le costruzioni comprese nel suo ambito ed 
appartenenti allo Stato, che siano atte a soddisfare il generale interesse 
dell'uso del mare e della navigazione marittima il quale, di siffatta peculiare 
categoria di beni pubblici, costituisce ad un tempo la ragione ed il 
limite della demanialit� (n. 224). 

Propriet� dei cimiteri di guerra costruiti su terreno demaniale. 

se il Corpo di Spedizione Polacco in Italia ebbe ad acquistare, in virt� 

della costruzione di opere cemeteriali su terreno demaniale, diritti di natura 

reale sui cimiteri costruiti (n. 225). 

Se, nell'ipotesi di cui sopra, degli eventuali diritti sui cimiteri di 

guerra polacchi debba ritenersi successore l'Ente speciale �con sede in Lon


dra che rivendica di essere succeduto legalmente nei diritti del II Corpo 

Polacco ovvero lo Stato polacco (n. 225). 

DIFESA DELLO STATO 

Depenalizzazione delle contravvenzioni -Legittimazione passiva e rappresentanza 
nel giudizio di op.posizione. 

Se le Prefetture siano legittimate passivamente nei giudizi di opposizione 
alle ordinanze prefettizie emanate a sensi della 1. 3 maggio 1967, 

n. 317, che ha depenalizzato le infrazioni stradali, e se la rappresentanza 
in giudizio debba essere affidata in tali casi ad un funzionario di Prefettura 
a sensi dell'art. 3 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 10). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

:LETTRICITA 

vincolo di cauzioni prestate da Societ� ex elettriche. 

Se i vincoli cauzionali gi� prestati da societ� elettriche diverse dalENEL 
a garanzia di obblighi derivanti da concessioni ed autorizzazioni 
ncorch� iscritti su titoli di Stato attualmente di propriet� dell'ENEL, pos~ 
mo essere cancellati ex art. 9 d. P. R. 18 marzo 1965, n. 342 (n. 40). 

:SECUZIONE FISCALE 

:ecupero di crediti nei confronti di societ� liquidate e cancellate dal registro 
delle imposte. 

Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione 
al registro delle imprese (societ� commerciali), in pendenza di rapporti 
i obbligazione tributari noti, in quanto risultanti dalle scritture contabili, 
:>mporti l'estinzione della societ� (n. 77). 

Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione 
al registro delle imprese (societ� commerciali), in pendenza di rapporti di 
bbligazione tributari non noti o sapravvenuti, anche in caso di colpa dei 
quidatori, comporti l'estinzione della societ� (n. 77). 

Se l'azione (di arricchimento senza causa) dei creditori della societ� 
ei confronti dei soci, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., 
.a esperibile tanto nel primo caso (mancato adempimento doloso delle 
bbligazioni della societ�) che nel secondo (mancato adempimento non 
oloso). (n. 77). 

Se l'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei 
>ci e dei liquidatori, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ. 
ossa essere promossa in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 77). 

SPROPRIAZIONE P. U . 

.ccelerato sgombero immobili espropriati -Esenzioni fiscali -esclusione. 

Se gli atti con cui ~i concordi un compenso per l'accellerato sgombero 
egli immobili espropriati godano della esenzione dalla imposta di bollo, 
i cui all'art. 1 1. 1149/1967 (n. 263). 

"ecessit� di stima dell'intero immobile espropriato anche in caso di applicazione, 
per porzione di esso, dell'art. 24 l. 17 agosto 1942, n. 1150, 

Se un decreto di espropriazione di immobile per l'attuazione di un 

iano regolatore particolareggiato possa essere legittimamente emesso in 

iancanza di stima di una porzione dell'immobile che, a norma dell'art. 24 

17 agosto 1942, n. 1150, avrebbe dovuto essere gratuitamente ceduta al 

omune interessato, a scomputo del contributo di miglioria spettantegli 

o.. 264). 

etrocessione di aree fabbricabili espropriate dall'INA-Casa a sensi dell'art 
23 l. 28 febbraio 1949, n. 43 -Retrocessione a sensi degli artt. 60 
e 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359. 

Se la retrocessione totale delle aree fabbricabili, espropriate dall'INAasa, 
a sensi dell'art. 23 1. 28 febbraio 1949, n. 43, sia istituto differente, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con conseguente particolare operativit�, dalla retrocessione prevista dagli 
artt. 60 e 63 della I. 25 febbraio 1865, n. 2359 sull'espropriazione per p. u. 

(n. 265.) 
FALLIMENTO 

Applicabilit� al curatore del fallimento degli artt. 17 e 243 t. u. imposte 
dirette. 

Se il curatore di un fallimento sia tenuto alla denuncia dei redditi del 
fallito, relativi all'ultimo esercizio precedente ila dichiarazione di fallimento 
(n. 113). 

FERROVIE 

Edilizia -Costruzione di fabbricati per alloggi di servizio fatta dalle FF. SS. 
nell'ambito di un impianto ferroviario -Licenza edilizia del sindaco. 

Se il controllo preventivo del Ministro LL.PP. della conformit� delle 
opere da eseguirsi da parte di Amministrazione statale alJ.e prescrizioni <iel 
piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio in C"i esse 
ricadono esplicatosi nell'approvazione del relativo progetto a norma dell'art. 
29 1. 17 agosto 1942, n. 1150, sia sostitutivo della licenza edilizia di 
cui all'art. 31 1. n. 1150 del 1942 (n. 397). 

Se ai sensi della 1. 13 marzo 1958, n. 296, in mancanza di diversa disposizione 
di legge, competa al Ministero della Sanit� adottare i provvedimenti 
in materia di sanit� ed all'Ufficiale sanitario, quale organo periferico di 
detto Ministero, direttamente dipendente dal Medico Provinciale, adottare 

� i provvedimenti in materia di sanit� pubblica che non comportino impegni 
di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune � (n. 397). 
Se nel rispetto di tale competenza, occorre che la licenza di abitabilit� 
di cui all'art. 221 t. u., n. 1265 del 1934 venga rij:liesta anche per gli edifici 
costruiti da Pubbliche Amministrazioni per essere destinati ad alloggi di 
servizio (n. 397). 

IGIENE E SANIT� 

Correlazione tra la l. 4 luglio 1967, n. 580 e precedente normativa sulla lavorazione 
e commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari. 

Se la 1. 4 luglio 1967, n. 580, abbia abrogato le norme regolamentari 
di cui al r. d. 23 giugno 1932, n. 904, ed al d. m. 26 marzo 1945, sulla 
disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, del pane e delle paste 
alimentari (n. 6). 

IMPIEGO PRIVATO 

Personale delle aziende esercenti ferrotramvie e linee di navigazione interne 
-Indennit� di buona uscita. 

Se, in base ai contratti collettivi di lavoro del 23 novembre 1946 e 18 
febbraio 1948, l'indennit� di buona uscita spettante una tantum al perso



PARTE II, CONSULTAZIONI 

tle delle aziende esercenti ferrotramvie e linee di navigazione interne 
l'atto del �collocamento in quiescenza e che corrisponde a 7 mensilit� della 
tribuzione ultima raggiunta, debba essere calcolata tenendo conto dei ratei 
~ne gratifiche di Natale, Pasqua e Ferragosto (n. 44). 

rPIEGO PUBBLICO 

?cadenza -Dimissioni -Concessioni di viaggio. 

Se un impiegato dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127 
filo Statuto degli impiegati civili dello Stato con diritto a pensione abbia 
ritto alle concessioni di viaggio di cui fruiva durante il servizio, per s� 
per i suoi familiari (n. 682). 

Se invece l'impiegato volontariamente dimissionario dopo venticinque 
:ni di servizio le ccmservi (n. 682). 

!gge 15 luglio 1966, n. 604 -Applicabilitd agli impiegati dell'ISES. 

Se l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (ISES) istituito con 

1. 15 febbraio 1963, n. 133, abbia natura di ente pubblico non economico 
. 683). . 
Se la I. 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti indivi:
ali, sia applicabile agli impiegati degli enti pubblici non economici in 
nerale, ed agli impiegati degli enti dell'ISES in particolare (n. 683). 

!POSTA DI BOLLO 

~celerato sgombero immobili espropriati -Esenzioni fiscali -Esclusione. 

Se gli atti con cui si concordi un compenso per l'accellerato sgombero 
gli immobili espropriati godano della esenzione dall'imposta di bollo, di 
i all'art. 1 I. 1149/1967 (n. 38). 

[POSTA DI REGISTRO 

'evolazioni tributarie per l'agricoltura. 

Se, nell'ipotesi di trasferimento di beni immobili a destinazione agrila, 
verificandosi il.a rivendita del terreno prima del compimento delle 
ere di valorizzazione agraria previste dall'art. 2 I. 18 novembre 1964, 
1271, possa farsi luogo alla riscossione della normale imposta di registro 
della sopratassa prevista dalla legge anche nel caso in cui l'originario 
:i_uirente provveda a portare a compimento le opere di valorizzazione con 
modalit� ed entro il termine fissati dall'Ispettorato Agrario (n. 289). 

ssa Nazionale del Notariato -Atto di acquisto di immobili -Trattamento. 

Se gli atti di acquisto di immobili da parte della Cassa Nazionale del 
itariato rientrino tra gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa 
!SSa. previsti dall'art. 35 della tariffa all. C della legge di registro (n. 290). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge 18 novembre 1964, n. 1271. 

Se la pendenza di una procedura esecutiva immobilliare, che investa 
beni oggetto di atti ammessi ai benefici fiscali di cui alla legge 18 novembre 
1964, n. 1271, possa assumersi come causa di decadenza dai benefici stessi 

(n. 291). 
Se, nell'ipotesi di decadenza dai benefici di cui alla legge 18 novembre 
1964, n. 1271, il debito tributario faccia carico sul ,solo acquirente o 
solidalmente sull'acquirente e sul venditore (n. 291). 

Esenzione sugli atti di acquisto di � stabili � da parte delle Camere di Commercio, 
destinati a loro sede. 

Se l'esenzione delle imposte di registro ed ipotecaria degli atti di acquisto 
di �,stabili� da parte dei Consigli Provinciali dell'economia corporativa 
ed ora da parte delle Camere di Commercio ricostituite con d. lg. lgt. 21 settembre 
1944, n. 315 (Cass. 5 aprile 1956, n. 983), che siano destinati a loro 
sede, si riferisca ai soli atti di acquisto di edifici o anche a quelli di acquisto 
dei suoli necessari per la costruzione degli edifici da adibire a detta 
destinazione (n. 292). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Detraibilit� dall'asse ereditario degli interessi dovuti dagli eredi per mutuo. 

Se gli interessi dovuti per mutuo da pagarsi ratealmente, possano essere 
detratti dall'asse 'ereditario ai fini della liquidazione de11'imposta di successione 
(n. 57). 

Opponibilit� dell'art. 506 c. c. atla Amministrazipne finanziaria. 

Se l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, possa opporre 
all'Amministrazione finanziaria che agisce per la riscossione dell'imposta 
di successione il divieto di promuovere procedure esecutive stabilito dall'art. 
506 c. c. (n. 58). 

IMPOSTE E TASSE 

Agevolazioni tributarie applicabili alla fusione di societ� esercenti imprese 
elettriche. 

Se l'art. 9 1. 6 dicembre 1962, n. 1643, nel prevedere agevolazioni tributarie 
a favore della fusione di societ� gi� esercenti imprese elettriche, si 
!riferisca anche agli aumenti di capitale (n. 474). 

Agevolazioni tributarie per la fusione di societ�. 

Se per le agevolazioni tributarie prevtste per la fusione di societ� d~ 

cui a1l'art. 1 1. 18 marzo 1965, n. 170, si debba aver riguardo al preesistente 

capitale della societ� incorporata o al suo patrimonio netto, al fine di valu


tare se l'aumento di capitale ecceda il limite costituito dal capitale della 

societ� incorporata (n. 475). 

Se detta agevolazione competa solo nell'ipotesi in cui gli aumenti di 

capitale siano precedenti all'atto di fusione (n. 475). 


PARTE II, CONSULTAZIONl 163 

pplicabilit� al curatore del fallimento degli artt. 17 e 243 t. u. imposte 
dirette. 

Se il Curatore di un fallimento sia tenuto alla denuncia dei redditi 
~l fallito, relativi all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di falmento 
(n. 476). 

ondono delle sanzioni non aventi natura penale di cui alla legge 22 dicembre 
1966, n. 1139 -Proroga dei termini di cui alla l. 15 maggio 1967, 

n. 283. 
Se sia applicabile la proroga dei termini per il condono delle ,sanzioni 
mali, di cui alla legge 15 maggio 1967, n. 283, ad una societ� che, pur 
rendo una sede secondaria, non abbia la sede principale nei comuni col.
ti dalle alluvioni o dalle mareggiate dell'autunno 1966 (n. 477). 

'I-posta sul consumo della energia elettrica -Impianti complementari ad 
opifici industriali. 

Se il consumo dell'energia ,elettrica dei locali adibiti a servizi compleentari 
e connessi all'attivit� industriale degli opifici sia soggetto alla 
>plicazione delJ.a maggiore o della minore aliquota di imposte prevista daltrt. 
1 1. 31 ottobre 1966, n. 940. 

Se, in particolare, a tutti gli uffici ubicati negli opifici o stabilimenti 
a applicabile l'aliquota ridotta dalla imposta in parola (n. 478). 

iposte comunali e imposta incremento valore aree fabbricabili -Esenzione 
a favore dell'Opera Naz. Combattenti. 

Se l'esenzione dell'Opera Naz. Combattenti dalle imposte comunali, 

abilita in via generale dall'art. 34 del r. d. I. 16 s�ttembre 1926, n. 1606, 

~bba ritenersi sussistere anche dopo l'entrata in vigore del testo unico 

!r la finanza locale, che non riproduce tale disposizione (n. 479). 

Se, conseguentemente, in relazione all'imposta sugli incrementi di va


re delle aree fabbricabili, spetti all'O.N.C. una esenzione di carattere ge


!rale ovvero solo la esenzione nei �imiti di applicabilit� dell'art. 14, lett. 

1. 5 marzo 1963, n. 246 (n. 479). 
quidatori -Riparto dell'attivo -Mancato pagamento imposte dirette Responsabilit� 
in proprio. 

Se il liquidatore di una societ� che, omettendo di pagare con le attit� 
della liquidazione le imposte dirette dovute dalla societ� stessa, ha 
iuso la liquidazione con ripartizione delle attivit� ai singoli soci, contro 
collo di questi ultimi dei debiti sociali, sia responsabile in proprio ai sensi 
il.l'art. 265 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 480). 

escrizione per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie -Costituzionalit�. 


Se la norma dell'art. 60 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, per la quale il 
wne triennale di prescrizione delle contravvenzioni stabilito dall'art. 16 
n si applica in materia di tributi diretti che continuano ad essere regolati 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dalle leggi e dai regolamenti che riguardano tale materia, sia o no costituzionalmente 
legittima (n. 481). 

Se, comunque, in base alla norma suddetta, quando manchi alcuna disposizione 
di carattere speciale, alle contravvenzioni previste dalle leggi 
sulle imposte dirette, sia applkabile il termine triennale di prescrizione previsto 
dall'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero il termine di 18 
mesi previsto dall'art. 157, n. 6 del .codice penale (n. 481). 

Recupero di crediti nei confronti di societ� liquidate e cancetlate dal registro 
delle imposte. 

Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione 
dal registro delle impr.ese (societ� commerciali), in pendenza di rapporti 
di obbligazione tributari noti, in quanto risultanti dalle scritture contabili, 
comporti l'estinzione della societ� (n. 482). 

Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione 
del registro delle imprese (societ� commerciali), in pendenza di rapporti 
di obbligazione tributari non noti o sopravvenuti, anche in caso di colpa 
dei liquidatori, comporti l'estinzione della societ� (n. 482). 

Se l'azione (di arricchimento senza causa) dei creditori della societ� 
nei confronti dei soci, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., 
sia esperibile tanto nel primo caso (mancato adempimento doloso delle 
obbligazioni della societ�) che nel secondo (mancato adempimento non 
doloso) (n. 482). 

Se l'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei 
soci e dei liquidatori, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ. 
possa essere promossa in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 482). 

Riscossione -Maggiorazione di imposte dirette iscritte a ruolo. 

Se sia applicabile la maggiorazione d'imposta per ritardato pagamento 
di cui alla 1. 25 ottobre 1960, n. 1316, anche alle imposte non tempestivamente 
pagate da contribuenti iscritti a ruolo dichiarati falliti quando sia 
stata disposta la sospensione dell'esecuzione coattiva (n. 483). 

IMPOSTE VARIE 

Permuta di merci importate con agevolazibne -Universit� ed Istituti universitari 
-Decadenza. 

Se le Universit� e gli Istituti universitari nell'ipotesi di rispedizione 
all'estero per la permuta con lo stesso venditore degli apparecchi e del 
materiale, a suo tempo importati con le agevolazioni di cui all'art. 45 della 

1. 24 luglio 1962, n. 1073, decadano da tali agevolazioni per effetto dell'art. 1 
della legge 27 giugno 1966, n. 514, ove nel vigore di questa si effettui la 
rispedizione anzidetta (n. 13). 
Tassa di ancoraggio. 

Se sia dovuta la tassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, 

n. 82, nel caso di approdo per avvicendamento dell'equipaggio marittimo 
(n. 14). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 165 

'rattamento tributario dei prodotti petroliferi. 

Se i rimorchiatori siano navi mercantili (n. 15). 

Se l'attraversamento della linea doganale da parte delle navi merantili 
sia condizione per l'applicazione del trattamento tributario di favore 
1i prodotti petroliferi destinati al consumo delle navi medesime nei porti 
lel:lo Stato (n. 15). 

iIILITARI 

lervit� militari -Violazioni delle leggi che le disciplinano -Contravvenzioni 
-Aumento della pena ex lege 12 luglio 1961, n. 603 -Accertamento 
contravvenzioni ex lege 1849/1932 -Uff. Polizia giudiziaria. 

Se i limiti di pena previsti per le contravvenzioni di cui all'art. 8 della 
20 dicembre 1932, n. 1849, debbano essere moltiplicati per 40 ai sensi 
lell'art. 3 della 1. 12 luglio 1961, n. 603 (n. 20). � 

Se gli UfficiaJi, sottufficiali e funzionari tecnici delle Amministrazioni 
nilitari, nell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 8 della legge 
.849/1932, siano da considerare ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi del'
art. 221 cod. proc. pen., ultimo comma (n. 20). � 

iIINIERE 

)ecadenza del concessionario dal diritto di coltivazione -Corresponsabilit� 
dell'E.M.S. per i debiti del concessionario -Non sussiste. 

Se l'Ente Minerario Siciliano sia obbligato a rispondere dei debiti di 
loc. Minerarie -nella specie debiti per canoni demaniali e imposte 
rarie -dichiarate decadute dalla concessione, e le cui miniere siano perrenute 
conseguentemente in gestione commissariale all'E.M.S. medesimo :n. 18). 

iIUTUO 

::ontributi sugli interessi corrisposti dal Mediocredito centrale a norma del 

l. l. 18 novembre 1966. n. 976. 
Se il Mediocredito centrale, che a norma del d. 1. 18 novembre 1966, 

t. 976, corrisponde agli Istituti di credito contributi sugli intel'essi per 
nutui concessi a favore di piccole e medie imprese nonch� di professionisti 
! privati danneggiati dall'alluvione del 1966, debba sospendere la corre:
ponsione di tali contributi, ove i mutuatari si rendano inadempienti, dalla 
>rima scadenza successiva al verificarsi dell'inadempienza, ovvero debba 
mcora erogarli (n. 8). 
~AVE E NAVIGAZIONE 

)estinazione delle somme spettanti a marittimi resisi disertori all'estero. 

Se le somme depositate dal comandante della nave all'autorit� maritima, 
a titolo di retribuzioni .spettanti a marittimi resisi disertori all'estero, 
lebbano subire la destinazione prevista dagli artt. 391-400 del Regolamento 
tl Codice della navigazione (n. 122). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Trattamento tributario dei prodotti petroliferi. 

Se i rimorciatori siano navi mercantili (n. 123). 

Se l'attra.versamento della linea doganale da parte delle navi mercantili 
sia condizione per l'applicazione del trattamento tributario di favore ai 
prodotti petroliferi destinati al consumo de1le navi medesime nei porti 
dello Stato (n. 123). 

OPERE PUBBLICHE 

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Compenso forfettario attribuito al concessionario -Incidenza sull'importo fil 
della revisione dei prezzi di opere pubbliche in concessione. ili 

Se il compenso forfettario del 5 % attribuito al concessionario di lavori 
attinenti ad opere pubbliche, per spese di progettazione, direzione, sorveglianza, 
ecc. vada calcolato anche sull'importo della revisione dei prezzi, 
quando questa sia dovuta (n. 73). 

Impianti sportivi -Procedimento per l'approvazione dei relativi progetti 
nella Regione Trentino-Alto Adige. 

Se l'approvazione dei progetti di opere sportive da eseguirsi nella Regione 
Trentino-Alto Adige, debba seguire un procedimento differente da 
quello previsto dal r. d. l. 2 febbraio 1939, n. 302, a seguito di trasferimento 
della competenza in mat�ria aftr'ibuita dal Ministero dei LL.PP. a1la Regione 
stessa (n. 74). 

PATRIMONIO 

Scarico di rifiuti in aree patrimoniali disponibili di Enti pubblici -Quale 
reato costituisce. 

Se lo scarico di rifiuti su aree appartenenti al patrimonio disponibile 
di un Ente Pubblico, concreti il reato di cui all'art. 633 cod. pen. (n. 2). 

PENSIONI 

Pensione privilegiata per causa di servizio in concorso con responsabilit� 
colposa di terzi. Rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del terzo. 

Se :l'Amministrazione possa rivalersi verso il responsabile civile della 
pensione privilegiata concessa ad un proprio dipendente a seguito di lesioni 
riportate in un incidente stradale (n. 127). 

Pensioni dipendenti enti locali -Natura giuridica della convenzione di cui 
all'art. 20 l. 20 dicembre 1962, n. 1646. 

Se la convenzione di cui all'art. 20 della 1. 20 dicembre .1962, n. 1646, 
intercorrente tra la Cassa Dipendenti Enti locali e le Gestioni dei regola



PARTE II, CONSULTAZIONI 167 

ienti speciali di pensione, abbia natw-a di contratto di diritto pubblico 

n. 128). 
Se, per gli obblighi assunti dalle Gestioni dei regolamenti speciali di 
ensione, con le convenzioni di cui all'art. 20 della l. 29 febbraio 1962, 
.. 1646, possano accertarsi garanzie diverse da quelle previste dalle norme 
i contabilit� di Stato (n. 128). 

'OSTE E TELEGRAFI 

lrt. 29 d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 327. 

Se i Comuni siano obbligati a sostenere J.e sole spese di impianto e 
ianutenzione degli apparecchi telefonici dei Consigli di leva od anche le 
pese per il canone di abbonamento e servizio telefonico interurbano e te~
graf�co (n. 127). 

'REVIDENZA ED ASSISTENZA 

~ontributi assicurativi e previdenziali -Enti pubblici -Applicazione dell'ammenda 
-Datori di lavoro -Recupero dei contributi -Ammissibilit�. 

Se l'ammenda prevista nell'art. 23 della 1. 4 aprile 1952, n. 218, a carico 
el datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi assiurativi 
entro il tempo stabilito o vi provveda in misura inferiore alla douta, 
possa trovare applicazione anche nel rapporto di lavoro con enti 
ubblici (n. 60). 

Se il datore di lavoro possa operare il recupero delle somme relative 
ile quote a carico dei lavoratori nelle forme ordinarie, in caso di mancato 
sercizio delle trattenute per mancato pagamento totale o parziale dei conributi 
(n. 60). � 

'ROCEDIMENTO PENALE 

rotizia criminis -Definizione -Obbligo del rapporto per il pubblico ufficiale 
-Quando sussiste. 

Che cosa si intenda per notizia criminis agli effetti dell'obbligo del raporto 
per il pubblico ufficiale e del delitto di omessa denuncia di reato e 
uando sorga l'obbligo medesimo (n. 12). 

'ROPRIETA 

'ropriet� dei cimiteri di guerra costruiti su terreno demaniale. 

Se il Corpo di Spedizione Polacco in Italia ebbe ad acquistare, in virt� 
ella costruzione di opere cemeteriali su terreno demaniale, diritti di natua 
r-eale sui cimiteri costriuti (n. 44). 

Se, nell'ipotesi di cui sopra, degli eventuali diritti sui cimiteri di guerra 
olacchi debba ritenersi successore l'Ente speciale con sede in Londra, che 
lvendica di essere succeduto legalmente nei diritti del II Corpo Polacco, 
vvero lo Stato polacco (n. 44). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PUBBLICO UFFICIALE 

Notizia criminis -Definizione -Obbligo del rapporto per pubblico ufficiale 
-Quando sussiste. 

Che cosa si intenda per notizia criminis agli effetti dell'obbligo del rapporto 
per il pubblico ufficiale e del delitto di omessa denuncia di reato e 
quando sorga l'obbligo medesimo n. 5). 

REGIONI 

Regioni a statuto speciale -Competenza della Regione Trentino-Alto Adige 
in materia di approvazione di progetti di impianti sportivi. 

Se l'approvazione dei progetti di opere sportive da eseguirsi nella Regione 
Trentino-Alto Adige, debba seguire un procedimento differente da 
quello previsto dal r. d. I. 2 febbraio 1939, n. 302, a seguito di trasferimento 
del1a competenza in materia attribuita dal Ministero dei LL.PP. alla Regione 
stessa (n. 164). 

Se il limite di valore di L. 500.000, ,previsto dal r. d. I. 2 febbraio 1939, 

n. 302, per la competenza del Prefetto, sia stato elevato per effetto della 
1. 10 dicembre 1953, n. 936 (n. 164). 
Trentino-Alto Adige -Legislazione sulla caccia. 

Se con la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, sulle riserve di caccia, 
la Regione Trentino-Alto Adige abbia operato un rinvio recettizio al 

t. u. 5 maggio 1939, n. 1016, sulla caccia, e se, in generale, sia ammissibile 
per la Regione i.J. rinvio rec�ettizio a norme statali (n. 165). 
RESPONSABILIT� CIVILE 

Risarbilit� di un danno conseguente a fatto illecito tra Amministrazioni 
dello Stato. 

Se tra diverse Amministrazioni dello Stato possano sorgere rapporti 

giuridici secondo il diritto comune (n. 248). 

Se tra diverse Amministrazioni dello Stato aventi ordinamento auto


nomo possano sorgere rapporti interorganici anche in relazione a fatti ille


citi (n. 248). 

Se una Amministrazione dello Stato sia tenuta a risar-cire i danni cagionati 
ad altra Amministrazione statale (n. 248). 

RIFORMA FONDIARIA 

Riscatto dei terreni da parte degli assegnatari -Art. 3 della legge 29 maggio 
1967, n. 379. 

Se gli Enti di sviluppo fondiari siano tenuti, a norma dell'art. 3, 
20 comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379, a soddisfare l'intero credito 
delle cooperative oppure nei limiti del realizzo dagli assegnatari (n. 11). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 169 

>EQUESTRO 

1zionabilit� di diritti di terzi su automezzi sequestrati ai sensi dell'articolo 
unico legge 31 ottobre 1966, n. 953. 

Se le pretese di terzi fatte valere su mezzi di trasporto sequestrati 
li sensi dell'articolo unico legge 31 ottobre 1966, n. 953, nell'intervalJo di 
empo necessario per procedere alla vendita autorizzata, possano essere 
espinte (n. 22). 

>ERVITU' 

:ervit� militari -Violazioni delle leggi che le disciplinano -Contravvenzioni 
-Aumento della pena ex lege 12 luglio 1961, n. 603 -Accertamento 
contravvenzioni ex lege 1849/1932 -Uff. Polizia giudiziaria. 

Se i limiti di pena previsti per le contravvenzioni di cui all'art. 8 
!ella legge 20 dicembre 1932, n. 1849, debbano essere moltiplicati per 40 
.i sensi dell'art. 3 della legge 12 lugilio 1961, n. 603 (n. 47). 

Se gli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle Amministrazioni 
ailitari, nell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 8 della legge 
849/1932, siano da considerare ufficiali d.i polizia giudiziaria, ai sensi del'
art. 221 �cod. proc. pen., ultimo comma (n. 47). 

>OCIETA, 

lgevolazioni tributarie applicabili alla fusione di societ� esercenti imprese 
elettriche. 

Se il'art. 9 legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nel prevedere agevolazioni 
dbutarie a favore della fusione di societ� gi� esercenti imprese elettriche, 
i riferisca anche agli aumenti di capitale (n. 119). 

lgevolazioni tributarie per la fusione di societ�. 

Se per le agevolazioni tributarie previste per la fusione di societ� di 

ui all'art. 1 Jegge 18 marzo.1965, n. 170, si debba aver riguardo al preesi


tente capitale della societ� incorporata o al suo patrimonio netto, al fine 

i valutare se l'aumento di capitale ecceda il limiti costituito dal capitaile 

.ella societ� incorporata (n. 120). 

Se detta agevolazione competa solo nell'ipotesi in cui gli aumenti di 

apitale siano precedenti all'atto di fusione (n. 120). 

,iquidatori -Riparto dell'attivo -Mancato pagamento imposte dirette Responsabilit� 
in proprio. 

Se il liquidatore di una societ� che, omettendo di pagare con le attivit� 
ella liquidazione le imposte dirette dovute dalla societ� �stessa, ha chiuso 
1 liquidazione �Con ripartizione delle attivit� ai singoli soci, contro accollo 
i questi ultimi dei debiti sociali, sia responsabile in proprio ai sensi delart. 
265 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 121). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Recupero di crediti nei confronti di societ� liquidate e canceHate dal registro 
dette imposte. 

Se l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione 
dal registro delle imprese (societ� commerciali), in pendenza di rapporti di 
obbligazione tributari noti, in quanto risultanti dalle scritture contabili, 
comporti l'estinzione della societ� (n. 122). 

Se il.'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione 
dal registro delle imprese (societ� commerciali), in pendenza di rapporti di 
obbligazione tributari non noti o sopravv-enuti, anche in �caso di colpa dei 
liquidatori, comporti l'estinzione della societ� (n. 122). 

Se l'azione (di arricchimento senza causa) dei creditori della societ� 
nei confronti dei soci, prevista dail secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., 
sia esperibile tanto nel primo caso (mancato adempimento doloso delle 
obbligazioni della societ�) che nel secondo (mancato adempimento non doloso) 
(n. 122). 

Se l'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei 
soci e dei liquidatori, prevista dal secondo comma dell'art. 2456 cod. civ., 
possa essere promossa in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 122) 

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NOTIZIARIO 

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CONVEGNO DI STUDI 

Nella sede dell'ISLE al Palazzo de' Ginnasi, in Roma, si � tenuto, il 3 
glio 1968, un convegno sugli �Aspetti e Problemi della circolazione ur~
na �. L'argomento, attraverso le relazioni del prof. arch. Nello Renacco, 
~esidente del Comitato Regionale per la Programmazione economica del 
emonte e dell'avv. Mkhele Savar�ese, sostituto avvocato generale dello 
ato, � stato trattato nel pi� generale quadro della politica di sviluppo e di 
!nessere economico-sociale. E ci� al fine di �consentir.e l'enuncleazione dal 
battito del maggior numero possibile di idee e di suggerimenti utili per il 
turo Legislatore, alle Pubbliche Amministrazioni, ai tecnici ed agli studiosi 
'r l'azione e le provvidenze da porre in essere per risolvere i problemi 
.e l'attuale assetto urbanistico pone in modo pressante. Numerosi inter~
nti sono seguiti alle relazioni e tutti gli aspetti ed i problemi della circo~
ione urbana e dei trasporti in genere sono stati toccati: da quello delle 
:ade di accesso ad una grande citt� a quelli dei c. d. attraversamenti, dei 
rvizi pubblici urbani autotramviari e delle linee metropolitane, della cirlazione 
privata, dei pal'lcheggi ecc. 

Gli atti del Convegno saranno raccolti in volume a cura dell'ISLE.