ANNO XI -N. 7-8 LUGLIO-�GOSTO 1958 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 


SULLi.\ COMPETENZA A DECIDERE LE CONTROVERSIE 
TRA STATO E REGIONE RELATIVE A BENI DEMANIALI 
PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DISPONIBILI 

SOMMARIO -Il demanio e il patrimonio regionale -L'art. 119 della Costituzione 
-Natura programmatica di tale articolo -Delimitazione del demanio e patrimonio 
delle Regioni ad autonomia particolare -Disposizioni statutarie -Natura di tali 
norme: rinvio -Posizione del problema -Indagine preliminare sulla natura del 
rapporto intercedente tra Ente pubblico e beni demaniali, patrimoniali indisponibili 
e redditizi -Soluzione del problema: a) controversie relative a beni demaniali: 
b) controversie relative a beni patrimoniali indisponibili; e) controversie relative 
a beni redditizi. 

Con la nuova Costituzione si � posto accanto al 
demanio ed al patrimonio dello Stato un demanio 
e un patrimonio Regionale, la cui entit�, variando 
da Regione a Regione, pu� essere determinata solo 
risalendo all'ordinamento proprio di ciascuna Regione. 


A tal fine, non avendo il Costituente adottato 
un uniforme regime giuridico per tutti i nuovi Enti 
pubblici, si deve cominciare col distinguere le 
Regioni a tipo comune dalle altre dette a statuto 
speciale. 

Per quanto riguarda il demanio e patrimonio 
delle Regioni di tipo comune, non esistono disposizioni 
precise, anche perch� tali Regioni non sono 
ancora costituite. Solo l'art. 119 della Costituzione, 
all'ultimo comma, sancisce che �La Regione ha 
un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit� 
stabilite con legge della Repubblica�. La 
natura meramente programmatica di tale norma 
� evidente: essa si limita ad enunciare un principio 
generale ed astratto del nostro ordinamento, 
facendo i�invio al Legislatore ordinario per determinare 
le categorie di beni che dovranno essere 
trasferiti dallo Stato al demanio e patrimonio 
regionale. 

Il demanio e patrimonio delle Regioni ad autonomia 
particolare si trova, invece, gi� regolato 
nei singoli Statuti. A differenza, quindi, del demanio 
e patrimonio delle Regioni di tipo comune, la costituzione 
di quello delle Regioni a statuto speciale 
pu� dirsi coeva alla formazione delle stesse. La 
formulazione adottata dal Legislatore, per costituire 
tale demanio e patrimonio, varia da Statuto 
a Statuto: nello Statuto Siciliano si parla di � asse


gnazione �alla Regione dei beni dello Stato (art. 33); 
in quello della Valle d'Aosta si dice di � trasferimento
� (art. 5); nello Statuto del Trentino 
Alto-Adige si elencano i beni che �costituiscono � 
il demanio e patrimonio regionale (art. 57); in 
quello della Sardegna, infine, si � preferito adottare 
una terminologia diversa disponendo che � la 
Regione succede nei beni e nei diritti patrimoniali 
dello Stato di natura immobiliare ed in quelli 
demaniali� (art. 14, 1� comma). 

Sulla natura delle norme ora citate non v'� accordo 
in dottrina ed in Giurisprudenza: la distinzione 
delle norme costituzionali in precettive e 
programmatiche � stata, infatti, ritenuta applicabile 
anche alle norme degli Statuti speciali. Per 
l'indagine che ci siamo proposti di affrontare diamo 
per ammesso il carattere precettivo delle norme 
in esame, anche se ci pare molto pi� vicina al 
vero la tesi opposta. 

Sull'interpretazione delle norme suddette e, 
quindi, sull'appartenenza di questo o quel bene 
demaniale o patrimoniale, frequenti controversie 
sono sorte in questi ultimi tempi fra lo Stato e la 
Regione. Il sorgere di tali controversie postula la 
soluzione di un problema interessantissimo che pu� 
cos� enunciarsi: Posto che con le norme degli Statuti 
delle Regioni ad autonomia particolare si sia 
operato il trasferimento di beni demaniali e patrimoniali 
dallo Stato alla Regione, quale dev'essere 
il Giudice competente a decidere le eventuali .contro 
versie che possono sorgere tra i due Enti territoriali 
sulla appartenenza di un determinato bene~ 
Per la soluzione di tale problema riteniamo necessario 
premettere qualche cenno sulla distinzione 


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-80 


dei beni in demaniali, patrimoniali indisponibili risolvono in una serie di funzioni amministrative 
e disponibili e sulla natura del rapporto giuridico dirette a rendere possibile il conseguimento �delle 
intercedente tra l'Ente pubblico, ed i beni delle finalit� pubbliche cui il bene � destinato 
specie ora indicate~ .A nostro avviso, pi� che lasciarsi attirare 

La distinzione trovasi espressamente enunciata dalle belle costruzioni unitarie, bisogna ritenersi 
nel nuovo Codice civile, il quale elenca i beni che paghi di approfondire gli istituti giuridici cosi 
fanno parte del demanio puhblico e del patrimonio come sono regola dal diritto positivo, senza trasfiindisponibile 
ma d� del patrimonio disponibile gurarne i contorni per stabilire simmetrie e parallelismi. 


un concetto negativo ed implicito. Motivo fi'iiale 

della distinzione suddetta � la destinazione .dei 

vari beni .al servizio pubblico e pi� precisamente _ 

la�form� della loro strumentalit� rispetto all' azione 


amministrativa. Strumentalit� che � fisica per i 

beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili, 

L quali costituiscono veri e. propri elementi materiali dei pubblici servizi e possono definirsi beni 

pubblici (pubblici in senso soggettivo per la loro 

appartenenza ad un Ente pubblico; pubblici in 

senso oggettivo per la loro funzione); e che �, 

invece, economica per i beni disponibili, i quali 

forniscono unicamente alla P . .A. il mezzo di scam


bio per l'acquisto delle cose e delle opere necessarie 

alla produzione dei pubblici servizi. 

Sulla natura del rapporto intercedente tra Ente 
pubblico e bene demaniale non v'� accordo in 
dottrina. . 

L'opinione pi� antica definiva il rapporto di 
demanialit� come� u.na manifestazione della sovranit� 
e dei poteri di polizia dell'Ente pubblico 
sul bene, escludendo ogni elemento di propriet� 

o di altro diritto reale: secondo tale' dottrina, i 
beni demaniali si dovrebbero considerare, sotto il 
profilo della propriet�, come res nullius o res oommunes 
omniun. 
�Su posizioni del tutto opposte stanno quegli 
autori che riconducono il diritto dell'Ente pubblico 
sui beni demaniali al comune diritto privato 
di propriet�, con speciali limitazioni di diritto 
pubblico. 

Una terza teoria, accolta oggi dalla dottrina 
prevalente, definisce il rapporto di demanialit� 
come diritto di propriet� pubblica sulla considerazione 
che il diritto di propriet�, quale signoria 
diretta dell'uomo sulla cosa, � istituto 
unico e comune cos� al diritto privato come 
al diritto pubblico: esso si qualificherebbe, per�, 
diversamente secondo i caratteri peculiari che 
assumono nei due campi i vari elementi. 

Non ci sembra che una tale teoria possa condividersi. 
� 

Infatti, se � vero che nel rapporto di demanialit� 
sono comprese tutte le facolt� di uso e di godimento, 
nonch� di parziale disposizione che nel 
diritto privato costituiscono il contenuto del 

� diritto reale .di propriet�, � pur vero che in esso vi 
sono manifestazioni di sovranit�, di poteri di 
amministrazione e di polizia dell'Ente pubblico 
su.I bene, che nel concetto di propriet� non trovano 
alcuna spiegazione. 
D'altra parte, il contenuto della propriet� si 
esprime come signoria della persona sulla cosa, 
libera salvo limitazioni: nel rapporto in esame la 
signoria dell'Ente pubblico � apertamente contraddetta, 
negata dalla determinazione positiva di 
tutti i poteri che spettano all'Ente stesso e che si 

Il rapporto di demanialit�, secondo le disposizioni 
del nostro . diritto positivo, comprende 
in s� le manifestazioni della propriet� ma non si 
esaurisce in esse: vi si riscontra pure ed essenzialmente 
una somma di poteri e di attribuzioni la 

��cui giustificazione si coglie solo ove si consideri 
l'essenza della demanialit�, intesa come necessariet� 
finale del bene per l'assolvim�nto di funzioni 
proprie degli Enti pubblici territoriali; essenza, 
com'� ovvio, ben diversa dall'essenza del� diritto 
di propriet�. 

D'altra parte che il rapporto di demanialit� 

non possa restringersi nei limiti della propriet�, 

pur contenendo di quest'ultima quasi tutte le 

manifestazioni, lo si deduce anche dalla consi


derazione che l'inizio della demanialit� non s'iden


tifica con quello dell'acquisto da parte dello 

Ente pubblico della ��propriet� del bene stesso: 

l'ente pu� acquistare, infatti, il bene a titolo di 

propriet� e solo successivamente trasformarlo in 

bene demaniale . .Ancora: pu� aversi la cessazione 

della demanialit�, ferma restando la propriet� 

dell'Ente pubblico sul bene. 

Concludendo, si pu�, a nostro avviso, affermare 
che il rapporto di demanialit�, pur presupponendo 
e comprendendo in s� quello di appartenenza del 
bene, si estrinseca essenzialmente in una somma di 
poteri e competenze attribuite all'Ente pubblico 
sul bene, attesa la necessariet� di questo ultimo 
per I 'assolvimento di funzioni che l'Ente stesso ha 
assunto nelle proprie pubbliche finalit�. 

Per quanto riguarda i beni patrimoniali indisponibili, 
l'opinione prevalente ritiene che la loro 
condizione giuridica, per il contrapposto fatto 
dalle leggi fra regime del patrimonio e quello del 
demanio, sia quella propria dei beni oggetto della 
comune propriet� privata, ogni regola particolare 
do-vendosi intendere come norma di jus singulare 
da interpretarsi restrittivamente. Come tale, infatti, 
viene interpretata la norma che sancisce 
l'impossibilit� della sottrazione dei beni patrimoniali 
indisponibili alla destinazione ricevuta, se 
non in quanto essa abbia luogo nei modi stabiliti 
dalle leggi speciali (art. 828, comma 20). 

.A nostro parere, il rapporto intercedente tra 
l'Ente pubblico ed i beni patrimoniali indisponibili 
non pu� ricondursi nello schema del comune 
di.iitto di propriet� privata, per le molteplici 
interferenze pubblicistiche che lo caratterizzano. 

�Funzione di tali beni � quella di soddisfare servizi 
pubblici, di costituire, cio�, essi stessi mezzi 
diretti per il raggiungimento di finalit� pubbliche. 
Per la loro strumentalit� immediata, fisica eome 
quella dei beni demaniali, i beni indisponibili 
si pongono in una condizione analoga a quella 
dei primi. Il regime giuridico delle due categorie 

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-81


di beni pu� dirsi quasi identico: per entrambe 
l'enumerazione � fatta dalla legge, in vista de] 
collegamento con pubbliche finalit�; per entrambe 
le norme che principalmente ne regolano l'amministrazione 
sono norme amministrative, applicandosi 
le norme di diritto privato ai beni indisponibili 
solo in mancanza di disposizioni ad hoc; 
l'utilizzazione giuridica delle due categorie di beni 
avviene in forma identica. Quando, infatti, i beni 
indisponibili (es. miniere, foreste) danno luogo a 
forme particolari di uso da parte di altri soggetti, 
il godimento � conferito ai privati non con atto 
di diritto privato (contratto di locazione o altro 
analogo) ma con atto amministrativo ( concessione), 
cos� come avviene per i beni demaniali. 

La distinzione tra le due categorie di beni pubblici 
(demania1i e indisponibili) � data solo dalla 
diversit� della funzione strumentale che rispettivamente 
compiono; e per i limiti della nostra 
indagine, di tale distinzione non si pu� fare, in 
questa sede, di.scorso. 

Considerata la particolare condizione dei beni 
indisponibili e la posizione pubblicistica in cui 
versano rispetto ai beni dei privati, non resta che 
parlare dei beni disponibili o redditizi. 

Tali beni, com'� noi/o, non hanno alcuna particolare 
destinazione e sono utilizzati dall'Ente pub


. blico, cui appartengono, solo per il loro valore di 
scambio. Essi giovano all'Ente per il reddito economico 
che g1i forniscono, al pari di qualsiasi altro 
bene appartenente al singolo privato. 

Le forme di utilizzazione giuridica sono proprie 
quelle del diritto privato: la vendita dei prodotti, 
l'affitto, ecc. Anche per tali beni, per�, la loro 
condizione � quella stabilita dalle regole particolari 
che li concernono e, solo quando queste manchino, 
dalle regole del Codice civile. A parte tale 
peculiarit�, si pu� affermare che il rapporto intercedente 
tra Ente pubblico e bene disponibile pu� 
ricondursi nello schema del comune diritto privato 
di propriet�. 

Premessi qu,esti brevi cenni, indispensabili per 
la soluzione del problema che ci occupa, ritorniamo 
al punto centrale della nostra indagine. Cerchiamo, 
cio�, di delineare la natura deHe controversie che 
possono sorgere fra Stato e Regione relativamente 
a beni demaniali, patrimoniali indisponibili a 
disponibili, al fine di individuare i1 Giudice competente 
a dirimerle. 

Esaminiamo distintamente le tre ipotesi seguenti: 

1) Controversie relative a beni demaniali. 

Abbiamo detto innanzi che, a nostro avviso, il 
rapporto di demanialit�, pu.r presupponendo e 
comprendendo in s� quello di appartenenza del 
bene, rappresenta rispetto. a quest'ultimo un 
plus, che si estrinseca in una somma di poteri e 
competenze attribuite all'Ente, in considerazione 
della necessariet� del bene per l'assolvimento di 
funzioni pubbliche, �assunte dall'Ente stesso nei 
propri fini. Da ci� e da tutto quanto si � precisato 
consegue che le controversie tra Stato e Regione 
relative a beni demaniali non possono ridursi a 
semplici questioni sull'appartenenza del bene a 

titolo di propriet�. Infatti, un'indagine del Giudice 
sull'esistenza .nell'uno o neH'altro Ente del diritto 
soggettivo di propriet� non porterebbe ad alcun 
risultato proficuo, perch� non avrebbe alcun senso 
pratico e giuridico accertare, ad esempio,_.iL diritto 
di propriet� della Regione su di u,n bene, quando 
esso bene servfase ad assolvere una funzione costituzionalmente 
propria dello Stato. L'indagine del 
giudice, dev�, invece, a nostro parere, avere come 
primo obbietto la individuazione della funzione 
che il bene � destinato ad assolvere, ed in secondo 
luogo, la ricerca se l'Ente a cui costituzionalmente 
compete l'esercizio di quella funzione sia lo Stato 

o la Regione. In altri termini il Giudice deve, in 
primis, portare il suo esame sulle norme costituzionali 
che disciplinano le rispettive sfere di attribuzioni 
dello Stato e della Regione ed in base a 
tali norme, interpretare le disposizioni statutarie 
che hanno operato il trasferimento dei beni dal 
Demanio dell� Stato a quello Regionale. Vediamo 
in pratica come possono sorgere le controversie 
di cui ci stiamo occupando. Lo Stato (o la Regione) 
ritenendo che, in base alle disposizioni statutarie 
ed a quelle costituzionali, gli (� le) spetti fa 
competenza ad amministrare un determinato bene 
demaniale, dispiega, ai fini della conservazione 
dello stesso ff per regolarne l'us-0, un'attivit� che 
dalla Regione (o dallo Stato) si ritiene, per considerazioni 
opposte, compiuta con invasione della 
propria sfera di attribuzioni, Sorge il conflitto. 
Il Giudice per dirimerlo dovr�, come si � detto, 
individuare la funzione che il bene � destinato ad 
assolvere, interpretare le norme statutarie alla 
luce delle norme costituzionali che disciplinano 
le sfere di attribuzione dello Stato e della Regione eritenere conforme a tali disposizioni o ad esse 
contraria l'attivit� dispiegata dall'Ente. 
Ora dalla considerazione che, nel caso di controversie 
delle specie indicata, il Giudice deve conoscere 
di un atto amministrativo portando il suo 
esame diretto� ed immediato su norme e principi 
costituzionali, al fine di accertare se l'atto � stato 
compiuto con invasione della sfera di competenze 
di un Ente diverso da quello che l'ha posto in 
essere, consegue che tale Giudice non pu� essere 
che la Corte Costituzionale. 

L'ipotesi in esame corrisponde, cio�, esattamente 
a �quella dei conflitti di attribuzione tra Stato e 
Regioni, disciplinati dalla Costituzione e dalla 
legge 1953, n. 87. Dispone, infatti, l'art. 39 della 
citata legge che se la Regione invade con un suo 
atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione 
allo Stato, questo ultimo pu� proporre 
ricorso alla Corte Costituzionale per il regolamento 
di competenza e che tale ricorso deve indicare 
come sorge il conflitto di attribuzione, specificando 
l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di 
competenza, nonch� le disposizioni della Costituzione 
e delle leggi costituzionali che si ritengono 
violate (1) 

(1) In senso conforme: Corte Costituzionale -Sent. 
10 giugno 1958, n. 37, in Foro lt. 1958, I, 1061. La corte 
Costituzionale ritenendo vero e proprio conflitto di 
attribuzioni la controversia sorta tra lo Stato e la Re 

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Affermata la competenza della Oorte Oostituzicinale 
a decidere le controversie trf;li Stato e Regione, 
relative ai beni demaniali, bisogna ora 
prospettare il problema in relazione alle: 

2) Controversie circa i beni patrimoniali indisponibili. 


Abbiamo vi.sto che tali beni hanno rilevanza 
per il loro valore d'uso in quanto la loro destinazione, 
pur non sostanziandosi, come p�er i beni 
demaniali, nell'assolvi.mento di un fine pubblico, 
fa si che essi si pongano rispetto al fine che l'Ente 
soddisfa come mezzo immediato che ne consente . 
il conseguimento. Tale destinazione diretta al 
fine pubblico, si � pure detto, pone i beni in esame 
in una condizione analoga a quella dei beni demaniali. 
Come per questi, quindi, anche per i beni 
indisponibili solo le materie 9he il costituente ha 
voluto attribuire alla competenza dello Stato o 
della Regione ci permettono di dare un senso logico, 
prima che giuridico, alle norme statutarie che 
hanno inteso attribuire questo o quel determinato 
bene all'uno o all'altro dei due Enti. Anche per 
le controversie di cui ci occupiamo il Giudice, 
decidendo, pu� ritenere, ad es., che lo Stato abbia 
trasferito alla Regione edifici o beni aventi una 
funzione regionale,. ma non mai attribuire alla 
Regione beni ed edifici che abbisognano allo Stato 
per espletare le sue funzioni sovrane, perch�, 
in tal caso, si avrebbe l'assurdo che gli organi 
statuali, operanti nella Regione, si troverebbero 
ad avere la loro sede su stabili amministrati dalla 
Regione. Anche in tali comroversie, quindi, il 
Giudice, per decidere se un atto amminist:i:ativo 
compiuto da uno dei due Enti su di un bene indisponibile 
sia stato compiuto con invasione della 
sfera di competenza dell'altro Ente, deve conoscere, 
in vi.a immediata e diretta, di norme e principi 
costituzionali attributivi. di poteri e funzioni. 

Si pu� concludere, dunque, che anche tali controversie 
danno luogo a veri e propri conflitti di 
attribuzioni tra Stato e Regione che solo la Corte 
Costituzionale pu� essere chiamata a dirimere: 
una indagine rivolta ad accertare semplicemente 
la esistenza di un diritto soggettivo di propriet� 
sarebbe del tutto insufficiente, considerata la 
funzione strumentale dei beni indisponibili ed il 
loro collegamento con pubbliche funzioni. Non ci 
sembra, pertanto, nel giusto una recente sentenza 
della Corte Suprema (2) secondo cui� non si verifica 
conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione enon 
sorge, pertanto, la competenza della Corte Costituzionale, 
nel caso in cui si contenda se un determi


gione Siciliana, circa l'appartenenza dei beni del demanio 
marittimo, ha statuito tra l'altro, che la prima indagine 
da compiere in controversie di tale natura deve 
riguardare l'interpretazione delle norme costituzionali 
e statuatarie e che la questione di appartenenza dei beni 
demaniali si risolve in una questione di titolarit�. di 
poteri amministrativi dello Stato o della Regione in 
ordine a tali beni. 

(2) C. Cassazione, Sent. 26 ottobre 1957 in Foro Italiano 
1958, I, 1137 e in Rass. Mensile dell'Avvocatura 
dello Stato 1957, 188. 
. 

nato bene patrimoniale indisponibile appartiene 
allo Stato o alla Regione �. La massima viene 
fondata sulla considerazione che la controversia 
si profila puramente e semplicemente come questione 
di appartenenza del bene, i.nvolgente l'accertamento 
dell'esistenza del diritto sostanziale; questione 
che perci� stesso non pu� confondersi con 
una questione di competenza nell'emanazione di 


. atti amministrativi.. 

Come abbiamo gi� detto, non riteniamo di potere 
accettare tale statuizione. In essa si � trascurata 
ogni pecularit� del rapporto intercorrente tra Ente 
pubblico e beni patrimoniali indisponibili, restringendo 
l'indagine ad un mero accertamento del diritto 
di propriet� come in una comune azione di revindica. 
L'errore in cui � caduta, a nostro avviso, la 
Corte � una diretta conseguenza dell'inquadramento 
del rapporto in esame entro lo schema del 
diritto di propriet�, senza tener conto del fatto 
che l'ordinamento giuridico attribuisce all'Ente 
pubblico una somma di poteri sul bene patrimoniale 
indisponibile che non trovano spiegazione alcuna 
nel diritto di appartenenza del bene stesso. Ove la 
Corte, con maggiore aderenza alle disposizioni 
di diritto positivo, a"Vesse appuntata l'indagiue 
sulle norme costituzionali che regolano la materia, 
sui poteri amministrativi. spettanti all'Ente, sulle 
funzioni cui il bene assolve, in una parola, su.Ila 
essenza e sul contenuto del rapporto giuridico di 
cui � discorso, a ben diverse conclusioni sarebbe 
pervenuta. Dopo quanto gi� precisato, ci sembra 
appena il caso di ripetere che in controversie delfa 
specie indicata non si tratta di accertare, come in 
una comune azione di revindica, se un determinato 
bene sia in propriet� di X o di Y, in forza di un 
certo titolo, ma di indagare se alla stregua delle 
� norme costituzionali e statutarie che disciplinano 
le sfere di attribuzioni spettanti allo Stato o alla 
Regione un determinato bene debba considerarsi 
� sottoposto al potere di amministrazioJ?,e dell'uno 

o dell'altro Ente pubblico. 
3) Controversie relative a beni disponibili. 

A soluzione del tutto opposta pensiamo debba 
pervenirsi per quanto riguarda le controversie 
sull'appartenenza di beni redditizi, i quali, come 
si � vi.sto, non hanno alcuna particolare destinazione 
e sono utilizzati dall'Ente Pubblico per il 
proprio valore di scambio, giovando all'Ente 
stesso per il reddito economico che gli forniscono, 
al pari di qualsiasi altro bene appartenente al 
singolo individuo. � vero che anche in tali controversie 
il Giudice deve conoscere in vi.a diretta ed 
immediata di norme statutarie di natura costituzionale, 
ma ci sembra che sia assorbente la considerazione 
che, in definitiva, si tratta di accertare 
l'esistenza di un diritto soggettivo di. propriet� 
nell'uno o nell'altro Ente senza alcun riguardo a 
norme attributive di compet.enza1. ~unzioni, ecc. 
Per la natura della indagine riteniamo che la..coil'.lp~tenza 
a decidere controversie della specie indicatu 
spetti all'A.G.O. 


I.iUIGI MAZZELLA 
i

PROOURATORE DELLO STATO 

I 

I

I 


NOTE DI DOTTRINA 


A. 
DE V .ALLES: Del termine nella diffida per ottenere 
il silenzio (�L'Amministrazione Italiana�, 
1958, 313). 
L'Autore critica vivacemente la giurisprudenza 
del Consiglio di Stato secondo la quale perch� il 
silenzio dell'.Ainministrazione possa essere qualificato 
come provvedimento negativo deve essere 
nella diffida � a provvedere stabilito un termine 
non inferiore a 60 giorni. 

Il breve articolo � particolarmente interessante 
per la ricostruzione che il De Valles fa della evoluzione 
della giurisprudenza del Supremo Consesso 
.Amministrativo nella materia in esame. 

G. 
GoNELL.A: Giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
amministrativa (�Il Diritto Pubblico della 
Regione�, 1958, 405). 
� il testo del discorso tenuto dal Ministro Guardasigilli 
al Convegno di Studi .Amministrativi 
tenuto a Varenna nel settembre 1957. Contiene 
una precisa, se pur sintetica, rassegna dello stato 
della dottrina e della giurisprudenza sui rapporti 
tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, 
con interessanti spunti sulla interpretazione 
dell'art. 113 della Costituzione, inteso come 
norma che stabilirebbe il divieto costituzionale 
di degradare situazioni giuridiche di interesse 
legittimo a mere situazioni di interesse semplice. 

Pur segnalando in particolare questo intervento 
del Ministro Gonella, riteniamo tuttavia opportuno 
richiamare l'attenzione sulla importanza di tutti 
gli interventi svoltisi nel suddetto Convegno, che 
meritano di essere conosciuti e studiati. 

..... 


M. 
D'ANTONIO, G. NEGRI: Raccolta degli st~tuti 
dei partiti politici in Italia, Giuffr� 1958 
Per i cultori di diritto costituzionale costituir� 
oggetto di curiosa indagine il contenut� degli 
Statuti facenti parte della Raccolta che recensiamo. 


Siffatta curiosit� scientifica � sorta anche negli 
.Autori della Raccolta e ha indotto il D'Antonio 
alla pubblicazione di un pregevole saggio; facente 
parte della stessa Raccolta ed intitolato: La regolazione 
del partito politico, nel quale viene posto a 

fuoco un problema non solo di particolare interesse 
politico, ma veramente fondamentale per i riflessi 
di ordine costituzionale che la soluzione del problema 
considerato impone. . 

L'art. 49 della Costituzione conferisce rilevanza 
costituzionale al partito (quale libera associazione 
di cittadini) in quanto ente che consenta agli stessi 
cittadini associati di concorrere con metodo democratico 
a determinare la politica nazionale, considerandosi 
iJ partito medesimo come uno degli strumenti 
costituzionali di esercizio della sovranit� 
appartenente al popolo. 

La rilevazione di siffatto dato costituzionale 
ha indotto il D'Antonio a compiere una minuziosa 
analisi intorno agli elementi che hanno concorso 
al riconoscimento del partito come entit� 
costituzionalmente rilevante, onde prospettare la 
risoluzione di quell'essenziale problema di interpretazione 
normativa che si concreta nello stabilire 
se iJ tipo di struttura interna del partito debba 
avere rilevanza giuridica per i fini indicati dall'articolo 
49 e riguardanti la particolare funzione affidata 
al partito nell'ambito dell'organizzazione costituzionale 
dello Stato italiano. 

Il richiamo ai principi enunciati dagli articoli 
1, 2, 3 e 18 della Costituzione � taluni elementi 
desunti dai lavori della 1a Sottocommissione della 
Costituente rendono pienamente fondata la tesi 
indicata dal D'Antonio nel senso che la disciplina 
del partito politico debba prevedere la regolamentazione 
anche delle procedure interne di partito 
� :fissando i principi che assicurano il concorso del 
cittadino iscritto in tutte le fasi di formazione 
della volont� dei partiti �. 

Ed, invero, posto il principio che il cittadino 
concorre, attraverso il partito, alla determinazione 
della politica nazionale, lo strumento indicato dalla 
Costituzione (il partito politico) deve rispondere 
agli stessi principi di ordine quanto meno giuridico 
cui appare informata la medesima Costituzione e 
che trovano, in riferimento ad altro istituto (i 
sindacati), esplicita applicazione (art. 39) . 

.Affermato dal D'Antonio tale principio, 1'.A. 

si � dato carico di indicare il tipo di disciplina che 

rispecchierebbe la concreta applicazione del con


tenuto dell'art. 49 q11ale l'interpretazione offerta 

dal D'Antonio indica. 

Lo schema formulato dall'.A. si palesa di indubbio 

interesse e l'indicazione del contenuto concreto d�lla 

disciplina normativa conferma pienament~.l'ori


ginalit� del sistema suggerito. 

In particolare, la emananda norma di attuazione 

dell'art. 49 dovrebbe attribuire funzioni costitu


zionali ai partiti politici, ponendo netta la distin 


zione fra questi ultimi e le associazioni politiche; 


FFTF FFTF 
-

imporre la registrazione obbligatoria dei partiti 
presso la Corte Costituzionale; indicare i rec[Uisiti 
per la registrazione (presentazione dello statuto 
che preveda specificatamente la tutela delle correnti 
di minoranzi:t; l'obbligatoria convocaziono 
dei congressi straordinari su Fichiesta di un decime 
degli iscritti; la pubblicit� delle riunioni degli 
organi di partito che abbiano per oggetto la designazione 
dei candidati alle elezioni politiche e al 
Governo); prevedere la impugnativa alla Corte 
Costituzionale da parte del singolo iscritto contro 
il provvedimento di espulsione e la istanza alla 
stessa Corte Costituzionale da parte di un decimo 
degli iscritti in caso di mancata convocazione dei 
congressi straordinari richiesti a norma di statuto; 
la sospensione dalle funzioni nei riguardi dei partiti 
che risultino -a seguito di giudizio della 

~-


84


Corte Oostituzi�nale -inosservanti delle disposi�� 
zioni statutarie ed infine la pubblicit� delle fonti 
finanziarie. 

Le predette indicazioni rifl.ettono la conseguenziale 
applicazione di una interpr(;ltazione condotta 
dal D'Antonio in aderenza allo spirito e alla finalit� 
dell'art. 49 � lo schema di disciplina normativa 
indicato costituisce senza dubbio un'utile segnalazione 
in ordine alla eventuale scelta legislativa 
da operare in futuro. 

L'iniziativa degli .Autori trova pieno consenso 
anche perch� permette di compiere uno studio, 
certamente non privo di interesse, sul sistema organizzativo 
adottato dalle singole formazioni politiche 
italiane attraverso le quali i cittadini concorrono, 
in concreto, alla d�terminazione della politica 
nazionale. 

A. T. 

MASSIMARIO DI ,GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONA;LE 


(ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE) 

Art. 23 

1) ENTE NAZIONALE RISI -DIRITTO DI CONTRATTO. 
(Art. 9 D. L. 11 agosto 1933, n. 1183). 
Sentenza n. 4 del 16 gennaio 1957. Pres. Pe Nicola; 
Rel. Parassi).. 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale fra l'art. 9 del decreto-legge 
11 agosto 1933, n. 1183, regolante il diritto di 
contratto a favore dell'Ente Nazionale Risi, e 

. l'art. 23 della Oostituzione. 

.2) ENTE NAZIONALE IDROCARBURI-CORRISPETTIVO 
PER L'USO DI BOMBOLE PER METANO. 
('Art. 10 e art. 12 legge 8 luglio 1950, n. 640). (Sentenza 

n. 30 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Manca)i 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra gli artt. 10 e 12 della legle 
8 lu,glio 1950, .n. 640, concernente la disciplina 
dell'uso delle bombole di gas metano, e l'art. 23 
della Oostituzione. 

3) ENTI PROVINCIALI TURISMO -CONTRIBl[TI. 
(Art. 9 R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1425 e art. 2 

R. D. L. 12 novembre 1936, n. 2302). (Sentenza n. 47 
dell'S marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Cosatti). 
L'art. 9 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1425 e 
l'art. 2.. del R. D. L. 12 novembre 1936, n. 2302, 
nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento 
dei contributi dovuti da soggetti diversi 
dagli enti pubblici, sono costituzionalmente illegittimi 
per contrasto con l'art. 23 della Oostituzione. 


4) CONTRATTI AGRARI -CONTRATTI DI MEZZA� 
DRIA. (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500). (Sentenza 

n. 118 del 2 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Sandulli). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme della legge Salari 
29 maggio 1956, n. 500, che disciplina i rapporti 
derivanti dallo scioglimento del contratto di mezzadria 
e l'art. 23 della Costituzione. 

5) ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI-BACINI IMBRIFERI 
MONTANI -IMPOSIZIONE DI SOVRACANONI. 
(art. 1, commi io e so, Legge 27 dicembre 
1953, n. 959). (Sentenza n. 122 del 4 luglio 1957. 
Pres. Azzariti; Rel. Papaldo). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 1, commi 1� e so, 
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente 
modificazioni all'art. 52 del Testo unico 1.1 dicembre 
1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, 
e l'art. 23 della Oostituzione. 

Art. 24 

1) DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO -OPPOSI� 
ZIONE A DECRETO PENALE-MANCATA COMPARIZIONE 
DELL'OPPONENTE. (art. 510, 1� comma 
del Codice di Procedura penale). (Sentenza n. 46 
dell'S marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra la norma contenuta nel 
1� comma dell'art. 510 del Oodice di procedura 
penale, e l'art. 24 della Oostituzione . 

Arb. 25 

1) SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -REATO DI 

. 
COLLABORAZIONISMO. (art. 5, 10 comma, D. L. L. 
27 luglio 1944, n. 159). (Sentenza n. 102 del 25 giu 
gno 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale trs la norma contenuta nello 
art. 5, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni 
contro il fascismo, e l'art. 25, secondo comma, 
della Oostituzione. � 

2) LIBERTA' DI COMMERCIO -TUTELA DELLE 
DENOMINAZIONI TIPICHE. (Art. 3 L. 10 aprile 
1954, n. 125). (Sentenza n. 4 del 17 gennaio 1958. 
Pres. Azzariti; Rel. Ambrosini). 

Non sussiste contrast9 determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 3 della legge 10 aprile 
1954, n. 125, sulla �tutela delle denominazioni 
di origine e tipiche dei formaggi �e l'art. 25 della 
Oostituzione. 

Art. 27 

1) STAMPA-RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE. 

(Artt. 57, n. 1 del Codice penale e 3 Legge 8 febbraio 
1948, n. 47). (Sentenza n. 3 del 15 giugno 
1956. Pres. De Nicola; Rel. Cassandro). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra gli artt. 57, n. 1 del Oodicc 
penale e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, 

n. 47, e l'art. 27 della Costituzione. � 
2) DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO -OPPOSIZIONE 
A DECRETO PENALE -MANCATA COM� 
PARIZIONE DELL'OPPONENTE. (Art. 510, lO comma 
del Codice di procedura penale). (Sentenza n. 46 
dell'S marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra la norma contenuta nel 
1� comma dell'art. 510 del Codice di procedura 
penale e l'art. 27 della Oostituzione. 


-86



8) RESPONSABILITA' PENALE PRESUNTA .. DELIT.. 
TI CONTRO LA MORALITA' ED IL BUON COSTU.. 
ME. (Art. 539 del Codice penale). (Sentenza n. 107 
del 26 giugno 1957, Pres. Azzariti; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto dterminante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 539 del Codice penale e 
l'art. 27, prima e seconda parte, della Costituzione. 

Art. 33 

1) LEGGE DI P. S.-PUBBLICARACCOLTADIFON.. 
DI, COLLETTE E QUESTUE-(Art. 156 Testo unico 
legge di P. S.) (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1958. 
Pres. De Nicola; Rel. Petrocelli. 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 156 del Testo unico 
delle leggi di P. S., regolanti la pubblica raccolta 
di fondi, collette e questue, e l'art. 33 della Costituzione. 


2) LIBERTA' DI INSEGNAMENTO -INSEGNAMENTO 
DELLA DANZA CLASSICA. (Art. 3 legge 
4 gennaio 1951, n. 28). (Sentenza n. 114 del 28 giugno 
1957. Pres. Azzariti; Rel. Cosatti). � 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 3 della legge 4 gen~ 
naio 1951, n. 28, regolante l'insegnamento della 
danza classica, e l'art. 33 della Costituzione. 

Art. 35 

1) LEGGE DI P. S.-PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, 
COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 Testo unico legge 
di P. S.). (Sentenza n. 2 del 15 gennaio 1957. Pres. 
De Nicola; Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
i:iostituzionale tra l'art. 156 del Testo unico 
delle leggi di P. S., regolanti la pubblica raccolta 
di fondi, collette e questue, e l'art. 35 della Costituzione. 


2) EMIGRAZIONE -.CONTRATTI DI LAVORO PER 
L'ESTERO. (Art. 4 legge 24 luglio 1930, n. 1278). 
(Sentenza n. 26 del 21 gennaio 1957. Pres. De Nicola; 
Rel. Ambrosini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 4 della legge 24 luglio 
1930, n. 1278, che tutela l'emigrazione per 
motivi di lavoro, e l'art. 35 della Costituzione. 

8) LAVORO -INOSSERVANZA DEI CONTRATTI 
COLLETTIVI. (Art. 509 C. P.). (Sentenza n. 55 del. 
10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 509 del C. P. che stabi.
lisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti 
collettivi di lavoro e l'art. 35 della Costituzione. 

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RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza 
della P. A. -Applicabilit� della legge n. 260 del 1958 
ai giudizi in corso -Limiti di cui all'art. 5 legge 
stessa. (C. Cass., Sez. I, Sent. n. 2448/58. Pres. Zappia; 
Est. Di Maio; P. M. Tavolaro (conf.) -Zampi 

c. Proc. Pregistro Orvieto. 
Ai sensi dell'art. 5 della llegge 5 marzo 1958, 

n. 260, sulla rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni 
dello Stato, le disposizioni contenute 
nella legge stessa sono applicabili ai giudizi in 
corso solo nella tassativa ipotesi in cui, in luogo 
di chi rappresenta l'amministrazione secondo le 
norme organiche, sia stato citato il competente 
ministro. 
Si tratta della prima pronunzia della Corte Suprema 
sulla interpretazione della legge 5 marzo 1958, 

n. 
260. 
La lettera dell'art. 5 non consentiva una soluzione 
diversa. 
� evidente che nelle difese relative a fattispecie 
simili occorre attenersi strettamente alla giurisprudenza 
della Suprema Corte. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Provvedimento 
emesso dal Prefetto a norma dell'art. 2 del T. U. 
delle leggi di P. S. -Dichiaraziove di illegittimit� Sequestro 
di giornale murale -Competenza del 
Consiglio di Stato. (C. Cass., Sez. Un., Sent. n. 2068/58. 
Pres. Eula; Est. Stella Richter; P. M. Pomodoro 
(conf.) -Ministero dell'Interno c. Cianca). 

Difetta di giurisdizione il Giudice ordina.rio, ed 
�, invece, competente il Consiglio di Stato, a 
giudicare sulla legittimit� di un provvedimento 
col quale il Prefetto, sulla base dell'art. 2 delle 
leggi di P. S. ordina il sequestro di un giornale 
murale. 

Il testo integrale della sentenza delle Sezioni 
Unite � riportato nel Foro it.1958, I, 1092. La massima 
formulata dalla Rivista � diversa da quella 
sopra trascritta. Ugualmente diversa � la massima 
formulata dall'Ufficio del Massimario della Oorte 
di Cassazione. 

In entrambe queste massime, infatti, �si pone 
l'accento sull'aspetto sostanziale della questione decisa 
lasciando in secondo piano l'aspetto processuale 
di essa. 

Ritenianno, invece, che sia necessario porre in 
risalto soprattutto, anzi esclusivamente, la questione 

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di giurisdizione, perch� ci sembra che questo valga 
anche a sdrammatizzare la situazione, ed a ricondurre 
nei suoi veri limiti, strettamente giuridici, 
il problema la cui linearit� era stata (� lo � tuttora) 
turbata da considerazioni politiche alle quali inten<
tiamo mantenerci assolutamente estranei. 

Infatti, il quesito che abbiamo proposto alla 
Corte Suprema si formulava in questi semplici 
termini: una volta ammesso che al Prefetto spetta 
tuttora il potere previsto dall'art. 2 del Testo unico 
delle leggi di P. S., p<_>tere in base al quale si pu6 
incidere sui diritti soggettivi dei cittadini, il Giudice 
al quale spetta decidere se il Prefetto abbia o meno 
esercitato correttamente il potere attribuitogli non 
� il Giudice ordinario ma il Giudice amministrativo, 
non �, cio�, il Giudice dei diritti soggettivi 
ma il Giudice degli interessi legittimi. 

Ohe il potere previsto dall'art. 2 esista tuttora 
e che sia tale da consentire legittimamente di incidere 
sui diritti soggettivi dei cittadini non era dato 
discutere una volta che rettamente la Corte Costituzionale 
con la sentenza n. 8 del 2 luglio 1956 (Pres. 
De Nicola; Est. Papaldo) aveva riconosciuto che 
non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale 
tra l'art. 2 sopra citato e le norme della 
Costituzione (in particolare gli artt. 21, 76, 77). 

Ed � proprio di questa sentenza della Corte Costituzionale 
che la Suprema Corte di Cassazione. 
ha fatto il pilastro fondamentale della rigorosa e 
limpida costruzione giuridica costituita dalla sua 
pronunzia. 

Riportiamo, in proposita, la motivazione della 

sentenza annotata: 

�Pi� delicato � il problema della incompati


bilit� con l'art. 21 Oost., che, se riconosciuta, impor


terebbe la illegittimit� costituzionale dell'art. 2 

Testo unico, in quanto applicato in pregiudizio di 

diritti garantiti dalla Costituzione, come quello della 

libert� di stampa. 

�Senonch� tale questione � gi� stata esaminata e 

risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con 

la citata sentenza 2 luglio 1956, n. 8. Nel procedi


mento incidentale d&finito con questa pronuncia 
.era stata denunciata l'illegittimit� costituzionale 
dell'art. 2 Testo unico sotto due pr�fili: quello della 
incompatibilit� con gli artt. 76 e 77 Oost..!3 .quello 
dell'inc�mpatibilit� con l'art. 21 di essa. In ordine._ 
al primo, la Corte ebbe ad osservare che, secondo 
una costante giurisprudenza della magistratura ordinaria 
e amministrativa, i provvedimenti in oggetto 
hanno il carattere di atti amministrativi, adottati 


WfFTUJ&(?SI== '' & WZ? f.f]filliff ii WE .

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-88


pronunziati della Corte Costituzionale e della Corte

dal prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio, 

di Cassazione, l'un l'altro integrantesii possano

strettamente limitati nel tempo e nell'ambito territoriale 
dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti dedursi le seguenti indiscutibili verit�: 


1o che come in qualsiasi Stato bene ordinato,

dell'ordinamento giuridico, per modo� che non pos


sono confondersi le leggi o i decreti-legge, 
anche in Italia la Costituzione no??-pu6 non ricono


con con 

e non sovvertono l'ordinamento dei pubblici poteri, 
scere che sia attribuito al potere esecutivo nei suoi 
organi sia centrali che periferici, il potere di adottare, 

restando nella legittima sfera delle attribuzioni 

nei casi di eccezionale urgenza e di grave necessit� 

dell'autorit� amministrativa locale. Sotto il secondo 
pro filo, la Corte rilevo che, come si � gi� ricordato, pubblica, quei provvedimenti che sono indispensabili 

per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza

i provvedimenti emanati sulla base dell'articolo 2, 

possono toccare tutti i campi nei quali si esercitano pubblica, e cio� della esistenza stessa della collettii 
.diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione vit� organizzata; 

2� che a sindacare la legittimit� di tali provve


(libert� di pensiero, di religione, di circolazione, ecc.), 

dimenti, e ad impedire gli abusi del potere, esiste

ma che il giudicare se l'ordinanza prefettizia leda 

sempre un giudice, ordinario o amministrativo,

tali diritti � indagine da farsi, di volta in volta, 

secondo .la ripartizione delle competenze stabilita

dal giudice ordinario o amministrativo competente. 

della legge e da un'ormai lunga e costante giurispru


La Corte soggiunse che la formula dell'art. 2, nella 
sua latitudine, poteva dar luogo ad arbitrarie applidenza; 


30 che spetti alla Corte di Cassazione decidere 

cazioni, se interpretata in modo diverso da quello 

quale sia il giudice che abbia la giurisdizione nei 

indicato dalla stessa Corte. E concluse auspican�!KJ 
che, nella revisione in corso della norma, questa 

casi dubbi concreti. 
Non ci sembra che. una diversa regolamentazione 

avesse una formulazione che assicurasse l'attuazione 

potrebbe armonizza.re ugualmente bene i diritti del

dei seguenti canoni: efficacia limitata nel tempo in 

relazione ai dettami della necessit� e dell'urgenza; cittadino con gli interessi supremi della collettivit�. 
adeguata motivazione; efficace pubblicit� nel caso di 
provvedimenti non aventi carattere individuale; conf 
or'mit� del provvedimento stesso ai principi delGUERRA 
-Nozione -Prelievo da parte della P. A. d� 
l'ordinamento giuridico. materiali ricavati dalla demolizione di edifici danneg. 
giati dalla guerra -Diritto al corrispettivo -Dirit�

�E' evidente, quindi, che la Corte ha riconosciuto 

to soggettivo -Competenza dell'A.G.O. (C. Cass., Sez.

la legittimit� costi!'Uzionale dell'art. 2 Testo unico, 

Un., Sent. n. 2462/58. Pres. Eula; Est. Marletta; P.M. 
proprio in relazione al diritto di manifestare libePomodoro 
(conf.) -Farina c. Ministero LL.P.P). 
ramente il proprio l ensiero con ogni mezzo di diffusione, 
garantito <~all'art. 21 Cost. Essa si � solo Il concetto di fatto di guerra, originariamente 
preoccupata di dettare criteri interpretativi dell'art. fissato nell'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, 
2 per precisarne e delimitarne la portata, condizion. 
1543 (poi sostituito dall'art. 1 del D. L. 6 setnando 
a codesta interpretazione la dichiarata legittembre 
1946, n. 226), � stato ampliato ed integrato 
timit� costituzionale della norma. dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, 
� � Dalle esposte considerazioni consegue che il pres� 
da comprendere, oltre al fatto delle forze armate 
fetto ha il potere di disporre dei diritti soggettivi dei nemiche, dei cobelligeranti alleati o nazionali nella 
cittadini garantiti dalla Costituzione, compreso quello preparazione o nella condotta delle operazioni 
della libert� di stampa, sempre che ricorrano i prebelliche, 
anche i rastrellamenti, le azioni di rappresupposti 
stabiliti dall'art. 2 Testo unico leggi di saglia, i saccheggi ed, in genere, le irregolari occu "
P. S., interpretato nei sensi anzidetti. In questo pazioui di immobili e gli irregolari abusivi prelevacaso, 
ed in questo soltanto, il diritto soggettivo � menti di cose mobili, non regolati da disposizioni 
degradato ad interesse legittimo, e quindi deve trodi 
legge, da chiunque operati e sempre che comvare 
tutela avanti al giudice amministrativo, anzich� piuti a vantaggio di chi li ha posti in essere ed in 
avanti al giudice ordinario . ... �. relazione, sia pure occasionale, con manifestazioni 
di attivit� bellica. 
Come si vede, la Corte di Cassazione ha avuto lo Non costituisce, invece, fatto di guerra, il prescrupolo 
di estendere il suo ossequio alla sentenza lievo dei materiali ricavati dalla demolizione di 
della Corte Costituzionale fino a riten.ersi vincolata un edificio, reso pericolante da eventi bellici, esedalla 
interpretazione che la Corte stessa ha data guito dall'Ufficio del genio civile, il quale, sia per 
dell'art. 2 sopra citato ed ha affermato che un provi 
modi di concreta attuazione sia pel fine cui � 
vedimento prefettizio il quale sia emanato tra l'altro diretto, rappresenta uno dei casi di intervento 
senza una motivazione formalmente adeguata e dell'autorit� amministrativa, in situazioni di emersenza 
riferimento a un caso contingente identigenza 
e nell'interesse collettivo, pertinente alla 
ficato nel tempo e nello spazio, non sia solamente . funzione esplicata dalla P. A. per le esigenze della 
viziato per cattivo uso del potere attribuito al prefetto. incolumit� e della salute pubblica e per la risoludell'art. 
2, ma sia addirittura da considerare come zione del contingente problema delle riparazioni 
adottato al di fuori di quel potere, con la conseguenza urgenti ad edifici da destinare ai senza tetto. 
che la lesione da esso cagionata ad un diritto soggetNon 
� sufficiente a conferire il carattere di fatto_ 
tivo sia denunciabile al giudice ordinario e non al di guerra ai prelievi suddetti la norma contenut� 
giudice amministrativo. nell'art. 31 della legge 25 giugno 1939, n. 409, 
Comunque, a prescindere da queste osservazioni che autorizza il Ministero dei Lavori. Pubblici a 
meramente secondarie, ci sembra che dai due solenni corrispondere �il �prezzo � dei materiali prelevati. 


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%1 i IP :rn: ZFF %1 i IP :rn: ZFF 
-89 

Il diritto al corrispettivo dei proprietari dei 
materiali, prelevati in situazioni di emergenza 
costituisce un diritto soggettivo perfetto, che 
tr.ova il suo fondamento nel diritto di propriet� 
sui materiali, il quale non � degradato a semplice 
interesse legittimo in conseguenza delle particolari 
contingenze, che determinarono l'apprensione 
da parte della P . .A. Pertanto, competente 
a conoscere delle controversie relative alla determinazione 
del corrispettivo dovuto dalla P. .A. ai 
proprietari dei materiali prelevati � l'Autorit� 
giudiziaria ordinaria. 

Il termine di novanta giorni, prefisso dall'art. 31 
della legge n. 409 del 1949 non � perentorio. Il 
giudizio arbitrale previsto da tale disposizione � 
facoltativo; e, in caso di omissione della domanda 
al Genio Civile, a termini dell'articolo predetto, 
i proprietari dei materiali prelevati possono 
adire, nelle normali forme, il magistrato ordinario. 


1) Nella sentenza che si annota, le S. U. 
b_anno, in primo luogo, affermato che gli atti di 
guerra siano sempre atti compiuti.� a vantaggio di 
chi li ha posti in essere e che, nella materialit� 
della manifestazione, hanno gi� insito il fine bellico 
ed il carattere dell'antigiuridicit�, come atti 
operati in violazione dei diritti dei singoli o della 
collettivit�, in relazione, sia pure occasionale, con 
manifestazioni di attivit� bellica � 

Hanno poi ritenuto che l'attivit� della P . .A. 
in ordine alla demolizione di edifici resi pericolanti 
da eventi bellici, �non sia attivit� irregolare, 
ma disciplinata, oltre che dalle norme di ordine 
generale, relative ai casi di pubblica calamit�, 
specificamente dalle disposizioni emanate � con 
varie leggi, e da ultimo, con la legge 25 giugno 1949, 

n. 409 (art. 31); e che, nell'esercizio di tale attivit� 
la P. .A.. � esplica i suoi poteri discrezionali 
per le esigenze dell'incolumit� ed anche per la risoluzione 
del problema di riparazioni urgenti di 
edifici da destinare ai senza tetto �. 
Lascia anzitutto perplessi l'affermazione che 
gli atti di guerra abbiano, necessariamente, il 
carattere dell'antigiuridicit�, perch� l'antigiuridicit� 
sembra vada riferita al danno, non all'atto, 
in s�. 

Seip.bra, comunque, che alle S. U. sia sfuggito 
che la questione da decidere rifletteva non gi� la 
liceit�, della demolizione di edifici pericolanti, 
sibbene il prelievo, da parte del Genio Civile dei 
materiali di demolizione (cfr., del resto, Oass. 
25 maggio 1951, n. 1297, in Resp. civ. 1951 
483). 

Ora delle due l'una: 

o tale prelievo costituiva, di per s�, un fatto 
illecito, antigiuridico, ma indubbiamente connesso 
-in relazione, sia pure occasionale -con eventi 
bellici ed allora doveva essere considerato come 
fatto di guerra; 
oppure era connesso con l'ordine di demolizione 
-di per s� lecito ed esercitato nell'ambito 
di una potest� tecnico-discrezionale -ed allora 
non poteva incidere su diritti perfetti, ma solo su 
su interessi protetti. 

2) La soluzione del problema poteva prospettarsi 
come dubbia, prima dell'emanazione della 
legge n. 409 del 1949 (cfr. sent. Oass. 1297 /51 cit.). 
Ma ogni dubbio doveva ritenersi eliminato dallo 
art. 31 della legge suddetta con il quale -come 
rilevasi dalla relazione del Ministro proponente il 
legislatore l:ia :Wteso colmare la lacuna legislativa 
esistente, che aveva dato luogo a numerose 
contestazioni. 


L'art. 31, mentre autorizza il Ministero dei Lavori 
Pubblici a corrispondere il prezzo dei materiali 
prelevati,� rinvia per la determinazione del prezzo 
stesso all'art. 80 del d. 1. 10 aprile 1947, n. 261, 
e sottopone a termine perentorio (novan~a giorni a 
partire dalla entrata in vigore della legge) la presentazione 
della relativa istanza. 


� da ritenersi che, in virt� della suddetta disposizione, 
anche il rimborso del prezzo dei materiali, 
prelevati dal Genio Civile in occasione della demolizione 
degli immobili sinistrati per fatto di guerra, 
vada effettuato nel quadro del risarcimento dei 
danni di guerra, e ci� in ragione: della connes-� 
sione � della materia; della stretta relazione tra 
l'evento (fatto di guerra), che ha provocato il 

� sinistro e l'intervento del Genio Civile; e del titolo 
(che � sempre il fatto di guerra) per la corresponsione 
del risarcimento. Ohe non si tratti, comunque, 
di diritto soggettivo perfetto, sibbene di interesse 
protetto � confermato dal tenore del testo, secondo 
il quale il Ministro dei Lavori pubblici� � autorizzato 
� a corrispondere il prezzo. Pertanto anche 
in questo caso -come nella g@nerale ipotefli del 
risarcimento dei danni di guerra -la corresponsione 
dell'indennizzo � configurata nel quadro 
della solidariet� sociale, non gi� come riconoscimento 
della lesione di un diritto perfetto. D'altro 
lato, l'autorizzazione al rimborso presuppone l'esplicito 
riconoscimento dell'attivit� del Genio Civile 
come attivit� legittima, giustificata dal peculiare 
stato di emergenza. 

3) Quale argomento di ordine letterale, nella 
sentenza in esame viene invocato il termine �prezzo� 
-in contrapposto a quello di �indennizzo � per 
escludere che, nella fattispecie, il legislatore abbia 
voluto risarcire un danno connesso con eventi 
bellici; ma si trascura la portata del termine� auto.rizza
� che, come si � detto, � significativo ai fini dell'inquadramento 
del risarcimento relativo nel quadro 
generale della riparazione dei danni di guerra. 

Comunque, anche se ci� potesse escludersi, 
sembra indubbio che il legislatore abbia inteso: 

a) non gi� riconoscere .la sussistenza di un 
diritto perfetto preesistente; sibbene autorizzare 
il Ministero dei Lavori Pubblici a risarcire i proprietari 
dei materiali di demolizione prelevati. Il 
fatto stesso di avere autorizzato il Ministero a 
provvedere costituisce, anzi, negazione di un diritto 
subiettivo preesistente, ch� altrimenti, senza bisogno 
di apposita norma, le amministraziq.i, che 
avevano operato i prelievi, sarebbero state tenute._ 
al risarcimento (cosa gi� affermata dalla stessa 
Cassazione nella citata sentenza n. 1297 /51, resa� 
su controversia sorta prima dell'emanazione della 
legge n. 409 del 1949); 

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-90


b) condizionare il pagamento alla presentazione 
della domanda entro un termine prefisso 
(90 giorni a partire dall'entrata in vigore della 
legge), prescrivendo una speciale procedura amministrativa 
(accordo con le parti o perizia). 

4) Nella decisione in esame, non solo non risultano 
considerati gli argomenti dianzi svolti sub-a); 
ma � affermato: 

1o che il termine prefisso dall'ultimo comma 
dell'art. 31 non sarebbe perentorio; 

20 che il procedimento di accertamento previsto 
dal secondo comma dello stesso articolo 
(che rinvia all'art. 80 del d. L. 10 aprile 1947, 

n. 
261) avrebbe carattere facoltativo. 
Non possiamo nascondere il nostro dissenso nei 
confronti di tali affermazioni invero: 
1� a parte l'equivocit� dell'affermazione che 
la perentoriet� di un termine � non possa presu mersi 
nel silenzio della legge � -in quanto, se � 
vero che non ogni termine comporta decadenza, 
� altres� vero che non � indispensabile che la decadenza 
sia espressamente comminata, la perentoriet� 
del termine potendosi desumere dalla portata 
sostanziale della norma (cfr. AzzARITI E SCAR-_ 
PELLO, in Oommentario Ood. Oiv., a cura di Scialofa 
e Branca, vol VI, pag. 675; Cass. 30 luglio 1951, 

n. 2229, in Foro pad. 1951, I, 1199) (1), sta in 
fatto che non si vede come possa negarsi la peren toriet� 
del termine prefisso da una disposizione 
cosi formulata: �Per ottenere il pagamento dei 
materiali, gli interessati devono presentare domanda 
al Genio Civile entro il termine di novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge �. 
Di per s�, la stessa formula �entro il termine 
di. ..... � sta ad indicare che il termine � perentorio, 
perch� sancisce sino a quale limite di tempo 
la domanda sia efficace ed operante. Ma non basta: 
la presentazione della domanda, entro il termine 
prefisso, � condizione �per ottenere il pagamento�. 
Ci� vuol dire che, se la domanda � presentata fuori 
termini il pagamento non potr� essere ottenuto. 
Infine, il Ministro dei Lavori Pubblici � autorizzato 
a corrispondere il prezzo, solo, ovviamente, 
se concorrono tutte . le condizioni previste dallo 
art. -31, ivi compresa -segnatamente -quella 
che la domanda sia presentata entro il termine 
prefisso; quindi, se la domanda � presentata fuori 
termine, il Ministero non � autorizzato a pagare; 
2� l'art. 80 del d. 1. n. 261, del 1947 (cui fa 
rinvio l'art. 31 predetto) stabilisce che, ove sorgano 
dissensi sul prezzo, il proprietario dei materiali 
prelevati �pu� . chiedere che il prezzo sia 
fissato, insindacabilmente da un perito designato ..�. 
La facolt� attribuita al proprietario �, pertanto, 
quanto mai limitata. Egli, in realt�, ha solo la 
scelta: o di accettare il prezzo offerto dal Genio 
Civile; o di rimettersi alla valutazione insindacabile 
del perito. Ma non ha certo la facolt�, che � 
esclusa dalla legge (altrimenti il termine �insindacabilmente
� non avrebbe senso) di adire -entro 

(1) � pacifico, del resto, che la norma, sancita dall'art. 
152 C.P.C., si applichi in tutto il suo rigore solo 
in materia processuale. 
o al di l� del termine di novanta giorni -l'autorit� 
giudiziaria ordinaria, per far da essa determinare 
il prezzo controverso. 
5) Secondo le S. U., invece (� questa la portata 
essenziale dell'annotata decisione) gli interessati 
potrebhero in qualsiasi momento, con il solo limite 
dei termini di prescrizione, proporre all'autorit� 
giudiziaria ordinaria domanda giudiziale di risarcimento. 
Con� distinzione -davvero sottile, ma 
che sinceramente non convince -, la Suprema 
Corte ha, infatti, ritenuto che la domanda tempestiva 
sia necessaria solo per ottenere la corresponsione 
del prezzo �attraverso � il Ministero dei 
Lavori Pubblici (resterebbe inoltre da acclarare 
quale altra amministrazione -anche in relazione 
della recente legge 25 marzo 1958, n. 260, potrebbe 
essere passivamente legittimata, visto che i prelievi 
sono stati operati dal Genio Civile). �Il che 
non esclude che, o per dissenso sulla determinazione 
del prezzo e mancato ricorso al giudizio 
arbitrale, peraltro facoltativo, o per em1ss10ne 
della domanda diretta al Genio Civile a termini 
della su riferitai disposizione, possano sempre i 
proprietari adire nelle normali forme il magistrato 
ordinario pel conseguimento di quanto loro spetta 
in pagamento del loro materiale �. 

Sommessamente ci sembra -anche a prescindere 
dal rilievo in ordine all'amministrazione 
passivamente legittimata -che tutto ci� contrasti 
con la chiara ed esplicita volont� del legislatore, 
quale si desume, sia dalle disposizioni esaminate, 
sia dalla espressa intenzione, cos� come emerge 
dalla relazione alla legge, di voler colmare la lacuna 
legislativa esistente, che aveva dato luogo a numerose 
contestazioni. 

6) Si � ritenuto opportuno richiamare particolarmente-
l'attenzione su di una sentenza -che 
in fondo decide con caso di specie -, perch� essa 
costituisce sintomo della tendenza ad allargare la 
nozione di �diritti soggettivi � (e, di conseguenza, 
la competenza dell'A. G. ordinaria) al di l� dei 
limiti che, sino a poco tempo fa, erano ritenuti 
invalicabili. :Altro esempio � costituito dalla pronunzia 
19 febbraio 1957, n. 591 (in Foro it., 1957, 
I, 1204 e in Oorte dei Oonti, 1958, I, 17) nella quale 
� stato affermato, in tema di realizzazione di piani 
urbanistici, che -in mancanza di interpello degli 
espropriandi -difetti il potere di espropriazione. 

N. C. 
IMPIEGO PUBBLICO -Sospensione cautelare -Successiva 
sanzione della sospensione per un periodo 
inferiore -Restitutio in integrum -Limiti. (Cons. 
Stato, VI Sezione, 19 febbraio 1958, n. 94. Pres. Stumpo; 
Est. Anelli -Rizzo c. Alto Comrn. Alimentazione). 

L'impiegato pubblico, colpito dalla sanzione 
disciplinare della sospensione dall'linpiego -~ (!._allo 
stipendio per un periodo inferiore alla sospensione 
cautelare sofferta, ha diritto a ottenere gli assegni 
arretrati per il -periodo in cui la sospensione cautelare 
ha ecceduto la sospensione inflitta; ma negli 

m'.ffe-.J-.&m!>.>W..:::c:w.r.c:cmm.=-.&.=-..,.=~-=-===-=..::-,,_,,_,,__w;y~.�:V~~--=�"~~ 



assegni arretrati non vanno comprese le indennit� 
connesse con l'esercizio effettivo della funzione, 
quali l'indennit� di presenza, i compensi per lavori 
straordinari, l'indennit� per ferie non godute e 
altre simili. 


� ormai da tempo punto fermo, sul quale pi� non � 
si disoute, il prinoipio affermato nella prima parte 
della massima in rassegna; mentre sul seoondo punto 
fino a qualohe tempo addietro si erano notate profonde 
osoillazioni nella giurisprudenza amministrativa, 
fino a quando non intervenne la deoisione 24 febbraio 
1954 n. 12 della Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato, ohe stabil� entro quali limiti. 
dovesse operare il prinoipio della restitutio in integrum. 


La deois~one in esame -ohe leggesi in �Giust. 
oiv. � 1958, II, 144 -ai oriteri allora fissati si � 
attenuta; ed appare opportuno qui trasorivere la 
parte oentrale della motivazione ohe alla affermazione 
del prinoipio generale aooompagna una, aoourata 
disamina di aloune fattispeoie singole: 

�Lamenta infatti il rioorrente ohe, in sede di 
� liquidazione, non siano state oonsiderate. le seguenti 
vooi: 
a) premio di presenza; 
�b) oompenso per lavoro straordinario; 

c) oompensi speciali corrisposti in coincidenza 
col Ferragosto, premio 14a mensilit� e gratifiche di 
bilanoio; 

d) indennit� di presidente del Collegio ammi


nistrativo della Sepral di Padova; 
e) compenso per ferie non godute; 
f) interessi legali sulle somme e sui ratei di 

stipendio non peroepiti tempestivamente. 

� Seoondo i principi fissati dalla deoisione 27 febbraio 
1954, n. 12, dell'Adunanza Plenaria ,ed ai quali 
si � oostantemente informata la SU(J(Jessiva giurisprudenza 
di questo Consiglio, la pretesa agli assegni arretrati 
che pu� essere fatta valere in questa sede trova 
il suo titolo, non gi� nella reintegrazione patrimoniale 
dell'impiegato per il torto ricevuto, sibbene nella 
eseouzione da parte dell'Amministrazione di un obbligo 
inerente al rapporto d'impiego, giammai interrotto. 
Il ripristino automatico �, di conseguenza, limitato 
agli assegni dalla legge essenzialmente connessi 
con l'esistenza del rapporto di impiego, non anohe a 
quelli che siano in funzione necessaria dell'effettiva 
prestazione del servizio o per i quali sia indispensabile 
un concreto positivo atto amministrativo che 
disorezionalmente aocerti il possesso di determinati 
requisiti. . 

cc Sul fondamento di tali principi e in conformit� 
della ricordata consolidata giurisprudenza, non pu� 
trovare acooglimento la pretesa del ricorrente al premio 
di presenza, la cui corresponsione la� legislazione 
allora in vigore subordinava non alla semplice permanenza 
del rapporto d'impiego, ma pur anco alla 
duplice condizione dell'effettivo servizio giornaliero e 
del riconosoiuto merito del dipendente (art. 8 D.L.P. 

.27 giugno 1946, n. 19). 

�Per le stesse ragioni va respinta la domanda del 
Rizzo, per la parte ooncernente il compenso per lavoro 
straordinario, la cui oonoessione, seoondo l'art. 1 del 
oitato D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, era subordinato 

all'effettivo rendimento di prestazioni eooedenti i normali 
obblighi di orario e di servizio, prestazioni che 
dovevano essere preventivamente ed espressamente 
autorizzate in relazione alle esigenze di servizio oonstatate 
dall'Amministrazione. E pacific(), <J'altronde, 
che il ricorrente fruisse del trattamento eoonomioo del 
grado VII statale, che non cornporta l'attribuzione 
del predetto compenso in forma forfettaria, ai sensi 
della norma test� citata, modificata da ultimo con l'articolo 
10 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767. 

cc Quanto alle vooi indicate sotto il punto c), � da 
rilevare oh'esse hanno tutte natura di premi o compensi 
speoiali. I quali, secondo la legislazione riguardante, 
in generale, i dipendenti dello Stato (art. 6 del 

D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19), non possono essere 
erogati con carattere di generalit� e di periodicit�, 
dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, 
in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente 
rese. Per quanto attiene, poi, alle gratifiche di 
fine d'anno e di bilancio, previste dal particolare ordinamento 
delle Sezioni Provinciali dell'Alimentazione, 
esse sono conoesse, con atto squisitamente disorezionale 
dell'Amministrazione, al personale che, non sol� 
tanto abbia prestato. effettivo servizio, ma siasi anche 
distinto per operosit�, diligenza, rendimento e disciplina 
(art. 12 del regolamento per il funzionamento 
autonomo amministrativo della Sezione Provinciale 
dell'Alimentazione, approvato con deoreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 31gennaio1945, 
pubblioato sulla Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1945). 
Onde neppure rispetto ai predetti oompensi, premi e 
gratifiche pu� essere attuata l'automatica restitutio. 
(Omissis) 

� Quanto al compenso per ferie non godute, esso � 
previsto dall'art. 13 del regolamento per il funzionamento 
della Sepral per l'ipotesi ohe particolari esigenze 
di servizio impediscano al dipendente di fruire 
del congedo per l'intero normale periodo di 30 giorni 
all'anno. 

cc Nelle specie, a seguito di un atto dell'Amministrazione, 
il ricorrente non ha prestato servizio per un 
lungo lasso di tempo; venuti meno gli effetti della � 
sospensione cautelare, egli si � trovato automaticamente 
reintegrato nel suo diritto allo stipendio per 
l'intero periodo, come se avesse prestato normale servizio. 
Ci� perch�, come si � detto, lo stipendio e gli 
assegni di natura consimile sono dalla legge direttamente 
connessi oori la esistenza del rapporto d'impiego, 
onde un nuovo provvedimento amministrativo 
� necessario non gi� perch� il relativo diritto permanga 
in vita, ma invece solo per limitare, modificare od 
estinguere il diritto medesimo. 

cc Del tutto diversa � la natura dell'indennit� per 
ferie non godute, la quale, come si � visto, presuppone 
l'effettiva prestazione di servizio per un periodo di 
tempo superiore a quello normale, prestazione imposta 
da una determinazione ampiamente disorezionale della 
Amministrazione. 

cc Non ricorrono, pertanto, gli estremi peroh�.possa._ 
essere riconosciuta fondata la pretesa del ricorrente 
alla cennata indennit�. 

� Per quanto ooncerne, poi, la domanda riflettente 
gli interessi moratori, la Sezione non ha che da oon




-92


fermare l'an.teriore sua giurisprudenza, seoondo la 
quale siffatta materia non appartiene alla giurisdizione 
del Consiglio di Stato, sibb~ne a quella del giudioe 
ordinario (VI Sezione, 10 febbraio 1953, n. 16; 
13 luglio 1954, n. 623; 9 novembre 1954; n. 831; 
10 luglio 1957, n. 511) �. 

A questi esatti prinoipi, ormai oonsolidati, dovr� 
quindi uniformarsi l'Amministrazione nei oasi del 
genere, oui ovviamente si aggiungono quelli relativi 
a provvedimenti, poi annullati, di estinzione del rapporto 
di impiego. 

Giova soltanto aggiungere: 

a) ohe nei oasi di sospensione oaiitelare ohe abbia 
avuto durata supe>riore alla sospensione sueoessivamente 
inflitta in via disoiplinare la punizione in oonoreto 
irrogata va riportata all'inizio della sospensione 
oautelare, oome ha riconosoiuto la deoisione in 
esame; 

b) che dalle somme dovute per effetto della restitutio 
vanno in ogni caso detratte quelle ohe l'impiegato 
abbia oomunque ed a qualsiasi titolo potuto guadagnare 
nel periodo durante il quale il rapporto 
d'impiego � rimasto interrotto (cos�, da ultimo, Cons. 
Stato, VI Sezione, 20 febbraio 1957, n. 74). 

REGISTRO -Agevolazioni fiscali -Agevolazione pre.. 
visia in favo re di un solo dei due irasferimenti ine.. 
renti a contratto di permuta -Inestensibilit� al.. 
l'altro trasferimento. (C. Cass., I, Sez., 20 giugno I958, 

n. 2150. Pres. Cataldi; Est. Novelli ; P. M. Silocchi 
(c�nf.) -S. p. a. Edison c. Finanze). 
Nell'agevolazione della registrallione a tassa 
fissa, disposta dall'art. 19 della legge 19 febbraio 
1934, n. 433, per i trapassi di propriet� al comune 
di Milano, dipendenti da esproprio o da acquisto 
di immobili, occorrenti per l'esecuzione del piano 
regolatore della citt�, non pu� essere compreso 
un contratto di permuta, in virt� del quale un 
privato ceda al Comune un'area urbana, necessaria 
per la esecuzione del piano regolatore, ed il 0()mune 
a sua volta, ceda altre aree al privato. 

La Corte Suprema con la sentenza in rassegna ha 

esaminato e risolto per la prima volta, per quanto 

co;�sta, .una �particolare questione di" massima: se 

un solo dei due trasferimenti che danno vita al 

contratto di permuta gode, in via oggettiva o per 

ragioni soggettive, della agevolazione fisoale della 

registrazione a tassa fissa (o di qualsiasi altra forma 

di agevolazione), siffatta agevolazione copre anohe 

l'altro trasferimento? 

La Corte di Cassazione ha risolto negativamente 

la questione, in oonformit� dell'assunto della Ammini


strazione, oonfermando la sentenza 16 novembre 1956 

della Corte di Appello di Milano �Foro it. �, 1957, 

I, 2062, con nota oontraria). 

La oausa risolta oon la sentenza in esame � sorta 

in relazione alle disposizioni portate dalla legge 

19 febbraio 1934, n. 433, e dall'articolo unioo della 

legge 28 giugno 1943, n. 666, relative ai trapassi di 

propriet� in favore del Comune di Milano (e poi di 

tutti i Oomuni) di immobili oooorrenti per la esecu


zione di piani regolatori; ma la questione. � stata 

affrontata e deoisa in via di massima con riferimento 

. ai limiti di applioazione delle agevolazioni fisoali ai 
contratti di permuta. 
Al riguardo le ragioni prospettate dalla Avvocatura, 
nell'interesse dell'Amministrazione, al Supremo Oollegio 
si basavano essenzialmente sii: un duplioe ordine 
di ragioni; le quali avevano come punto di partenza 
un presupposto, peraltro non discutibile: che, giusta 
l'art. 1552 o. o.,. attraverso la permuta si d� vita 
ad un duplioe, reoiprooo trasferimento di beni da 
uno ad altro oontraente. 
La. prima di tali ragioni si appoggia alle norme 
della legge di registro, e pi� partioolarmente allo 
art. 9 ed all'art. 51. 
Quest'ultimo, che regola il regime tributario delle 
permute, dispone che non due imposte si percepiscono 
per i due trasferimenti, nei quali si sostanzia 
e si scompone la permuta, ma [una sola, applioando 
la tassa alla parte dei beni che ha maggior 
valore. 
Or qua,ndo si parla di tassazione oon riferimento 
al maggior valore, ci si riferisoe alla tassazione di 
quello dei due trasferimenti che permette la pi� 
alta percezione di imposta. E che questa sia la � 
retta interpretazione della norma si deduce facilmente 
dalle altre disposizioni che si leggono nello stesso 
art. 51. 
Oos�, ad es.empio, se si permutano immobili contro 
mobili e il valore rispettivo sia 100 e 150, non si 
applica gi� la tassa sul trasferimento dei mobili, 
pur essendo questi i beni permutati di maggior 
valore, ma si applica la aliquota sui trasferimenti 
immobiliari: fino al valore 100, e quella sui trasferimenti 
mobiliari per il supero di 50 (art. 51, seoondo 
comma); e oio� si scompongono i due trasferimenti, 
al fine di applioare quelle imposte che permettano 
una maggior percezione. 
E lo stesso dicasi in ordine alla disposizione contenuta 
nel terzo comma per il caso che la permuta 
segua fra immobili situati in Italia e immob�li situati 
all'Estero, e questi siano di maggior valore: anohe 
qui non si percepisce la tassa graduale sull'intero 
maggior valore, ma i trasferimenti si scompongono, 
e si percepisoe in parte la imposta proporzionale 
e per l'eccedenza la imposta graduale . 
.� dunque chiaro che, se unica � la tassazione cui 
nella permuta si fa luogo, essa deve permettere la 
maggior percezione di imposta, considerando entrambi 
i reoiproci trasferimenti, e la posizione che ognuno 
di essi viene ad assumere rispetto alla legge di 
registro. 
Di fronte alla quale, nel caso in esame, si presentavano 
contestualmente due trasferimenti: 
quello della Edison al Oomune, che doveva 
scontare (in ipotesi) la tassa fissa; 
quel�lo dal Comune alla Edison, che doveva. 
scontare la tassa proporzionale. 
In questa situazione, valutate le imposte che, 
ognuno per la sua natura, i due trasferimenti 
avrebbero dovuto soontare, si sarebbe in conoret� 
percepita solo quella maggiore, i'J'I, � applioazione 
del principio sancito dall'art. 51 citato; ir. qi�ile; 
a sua volta, non costituisce, a ben vedere, ohe la 
attuazione, in un. oaso specifico, del prinoipio pi� 
generale portato dall'art. 9 della legge' di registro. 


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-93 

',4 

Il quale sancisce che, quando un atto contiene pi� 
disposizioni, ognuna delle quali sarebbe di per s� 
tassabile ( e nella permuta vi � un doppio trasf erimento, 
ognuno tassabile, in s� considerato) si fa bens� 
luogo ad unica tassazione, se quelle disposizioni 
derivano le une dalle altre per intrinseca natura, 

ma si colpisce quella �disposizione che d� luogo 
alla tassa pi� grave �. Val quanto dire che quando 
in taluni casi la l!'inanza considera, ai fini tributari, 
unitariamente un negozio che contiene pi� disposizioni 
tassabili, essa si riserva di tassare quello dei 
vari atti che permette una maggiore e pi� elevatu 
percezione di imposta. 

. � chiaro, poi, che nessuna infiuenza lia, a questo 
riguardo, il valore dalle parti attribuito ai beni 
oggetto di permuta, ancorch� a tali beni si attribuisca, 
come suole di regola accadere, lo stesso valore; giacch�, 
per le ragioni anzidette, il valore, maggiore o 
minore, viene in considerazione ai soli fini di permettere, 
nell'unica tassazione, la pi� alta percezione 
di imposta. 

La seconda ragione faceva, poi, riferimento alla 
ratio delle agevolazioni tributarie che veniva in esame. 
Si rilev6, infatti, che il legislatore ha disposto la 
rinuncia alla percezione delle normali imposte di 
trasferimento quando queste avvengano in favore dei 
Comuni (l'art. 19 della citata legge n. 433 del 1934 
parla di �soli trapassi di propriet� al comune di Milano
�; e l'articolo unico della legge 28 giugno 1943, 

n. 666, parla di �trapassi a favore di Comuni �) 
in vista delle opere di pubblico interesse che sono 
collegate alla esecuzione dei piani regolatori, e per 
i �trapassi �di beni occorrenti appunto per la esecuzione 
di tali opere. E, eio�, di fronte ad un evidente 
interesse della collettivit� l'Amministrazione finan~ 


ziaria rinuncia a percepire le normali tasse di registro 
(e quel che si dice per queste particolari agevolazioni 
vale, a ben vedere, per tutte le agevolazioni 
tributarie). 

Ma proprio per ci6 deve dirsi anche che questa 
agevolazione, questa rinuncia, non vale a,r� fronte a 
trasferimenti che non interessano la collettivit�: 
se vi � una ragione che giustifica la agevolazione 
concessa al comune di Milano -o a qualsiasi altro 
beneficiario -nessuna pu6 certo rinvenirsene che 
valga a giusti"'{icarla nei confronti della Edison) o di 
qualsiasi altro privato cittadino). E,� insomma, la 
Edison, che aveva ottenuto da parte del comune di 
Mila no �il trasferimento della propriet� di un immobile 
(art. 1552 e.e.), non avrebbe potuto sottrarsi 
all'imposta che grava sui trasferimenti immobiliari, 
invocando il beneficio concesso all'altro contraente, 
e subordinato alla particolare destinazione del bene a 
questo cos� trasferito. 

A questi principi la sentenza in esame ha fatto 
piena adesione, fermando il principio di diritto quale 
leggesi nella parte conclusiva della motivazione: �ove 
la condizione di favore non debba per legge attuarsi 
con riferimento ad entrambi gli immobili permutati, 
ma un solo dei due trasferimenti, di cui si 
compone la permuta, sia assistito da privilegio 
tributario, l'atto deve essere tassato come se comprendesse 
soltanto il trasferimento al quale il beneficio 
non � applicabile �. 

Resta in tal modo confermata la giurisprudenza 
che in siffatta materia ha adottato la Commissione 
Centrale delle Imposte (VI Sez., 13 dicembre 1950, 

n. 18518, e sostanzialmente V. Sez., 13 febbraio 
1956, n. 78852 e IV Sez., 26 febbraio 1957, 
n. 9l'342). 
N. G. 
~-~~~............................ . 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ANTICHITA' E BELLE ARTI -Pena pecuniaria ex 

art. 64 -Legge 10 giugno 1989, n. 1089 -Natura 


Prescrizione. (App. Milano 14 settembre 1957 -Pres. 

Borelli; Est. Allinej -Visconti di Modrone c. Mini


stero della Pubblica Istruzione). 

La pena pecuniaria prevista dall'art. 64 legge 
1� giugno 1939, n. 1089, relativa alla conservazione 
della suppellettile artistica nazionale, ha natura 
giuridica di sanzione di illecito civile e pertanto non 
� sottoposta al periodo prescrizionale di 18 mesi 
previsto per le contravvenzioni penali, ma a quello 
generale di 10 anni di cui all'art. 2946 Codice 
civile. 

Il oapo VIII della legge 1� giugno 1939, n. 1089, 
sulla tutela delle oose d'interesse artistioo o storioo, 
prevede, negli artt. 58-70, varie sanzioni a oarioo dei 
violatori della legge st~ssa. Aloune di esse, qualifioate 
in modo teonioamente preoiso, non danno adito a 
disoussione oiroa la loro natura giuridioa: oos�, allorquando 
viene oomminata per il trasgressore l'ammenda 
o la multa, � ohiaro ohe si fa riferimento a 
sanzioni penali previste, rispettivamente, per la punizione 
di fatti oostituenti oontravvenzioni o delitti. 

Altra volta, la natu,ra amministrativa della sanzione 
� parimenti indisoutibile: oos� per la riduzione 
in pristino, mediante eseouzione d'uffioio, prevista 
dall'art. 60. 

Altra volta, il dubbio non solo sussiste, ma appare 
serio e fondato: oi� dioasi per quanto riguarda la oonfisoa 
oomminata dall'art. 66, ohe, faoendo quest'ultima 
norma rinvio alla legge doganale -il oui art. 141 
stabilisoe ohe, in oaso di estinzione del reato, la oonfisoa 
stessa pu� essere applioata dall'amministrazione 
doganale, oio� direttamente all'autorit� amministrativa, 
anzioh� da quella giudiziaria -sembra aver 
inteso attribuire all'indioata sanzione natura amministrativa, 
anzioh� quella di misura di siourezza patrimoniale. 
Perplessit�, infine, potrebbe apparentemente 
sussistere in ordine alla preoisa identiffoazione 
della natura di, un'altra speoie di sanzione, prevista 
nell'art. 64 (e in altre norme: 59, 65), oonsistente nell'obbligo 
del trasgressore di � oorrispondere allo Stato 
una somma pari al valore della oosa �, nelle ipotesi 
di esportazione abusiva, perdita, omessa reimportazione, 
impossibilit� di riduzione in pristino della 
oosa, in tutti i oasi in genere nei quali la oosa 
d'interesse artistioo si astata sottratta alla vigilanza 
e al oontrollo dello Stato. JJfa, in queste ipotesi, 
ad un esame meno superfioiale, appare sioura la 
soluzione ohe la sanzione oos� generioamente qualifi 
oata altro non sia ohe una pena peouniaria vera e 
propria. 

Alla stessa, invero, n� pu� attribuirsi natura di 
anzione risaroitoria pura e semplioe di diritto oivile, 
n�, tanto meno, natura di sanzione penale. Non la 
prima -risaroimento del danno -sia peroh� lo speoiale 
istituto in esame � dalla legge oonsiderato espressamente 
nel oapo intitolato alle sanzioni, mentre, se 
si fosse trattato della oomune azione di risaroimento,_ 
sarebbero state suffioienti le disposizioni generali oontenute 
nel Oodioe oivile; sia peroh� esula ogni finalit� 
risaroitoria dall'obbligo del pagamento della somma, 
postoooh� il privato risponde per fatti riguardanti la 
oosa propria, taloh� nessuna equivalenza qualitativa 

o quantitativa pu� essere fatta tra la lesione del pubblioo 
interesse e il pagamento della somma, tanto pi� 
ohe l'ammontare del debito � vinoolato ad altri dati 
ohe non quelli dell'eventuale danno patito; sia peroh� 
appartiene all'autorit� amministrativa la oompetenza 
nell'applioazione e determinazione della penalit�. 
Non seoonda -sanzione penale: ammenda -, 

peroh� la sanzione in parola altro non � ohe manife


stazione di un potere, scaturente dal rapporto pub


blioo specialis subiectionis in oui viene a trovarsi il 

privato proprietario di oose d'interesse artistico o sto


rioo di fronte allo Stato, a seguito della diohiarazione 

di importanza storioa od artistioa del bene stesso, assi


milabile sotto oerti aspetti al potere disoiplinare, in 

oui la pretesa della somma assume il valore di san


zione amministrativa, diretta al rafforzamento e alla 

tutela del vinoolo, e alla garanzia dei poteri spettanti 

alla P. A, sulla oosa: oio�, pena peouniaria. 

Oos� qualifioata la sanzione in esame, la Corte mi


lanese giustamente respinge la tesi ohe la stessa, pur 

avendo per oggetto il pagamento di una somma di 

denaro, possa ritenersi avere natura e funzione di una 

vera pena (oriminale), s� da aversi soggetta, per intrin


seoa analogia, alla presorizione penale anzioh� a quella 

oivile. 

Argomenta, infatti, la Oorte ohe una simile equiparazione 
fra i due illeciti, sia pure ai limitati effetti 
della presorizione, � in ogni oaso divenuta insostenibile 
quando la legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha espressamente 
affermato, nel seoondo comma dell'art. 3, il 
oarattere oivile della pena pecuniaria; legge la oui 
portata � ben pi� ampia di quella risultante �dalla 
materia finanziaria speoifioamente prevista, e ohe si 
estande neoessariamente alle sanzioni emananti dagli 
altri organi della P. A., peroh� le une e le altre sono 
aooomunate dalla medesima natura, quella d'essere 
estrinsecazione del potere sanzionatorio della P. A. 
Ond'� ohe, nulla disponendo in ordine' alla pres_erizione 
la legge 10 giugno 1939, n. 1089, deve applioars� 
la generale disposizione dell'art. 2946 Oodioe oivile, 
seoondo oui i diritti si estinguano per presorizione ool 
decorso di dieoi anni. 


E EE kEA E EE kEA 
-95


I. 
G. E. -Solidariet� tributaria -Ordinanze intendentizie 
-Opposizione -Decadenza -Condebitore Effetti. 
(Trib. Brescia 8 maggio 1958. Pres. Barzellotti; 
Est. Schizzerotto -Pellegrinelli c. Intendenza 
di Finanza). 
Divenuta definitiva, per inutile decorso del termine 
per opporsi, l'ordinanza intendentizia di condanna 
a pena pecuniaria per infrazione alle norme 
sull'I.G.E., nei confronti di uno dei soggetti di imposta, 
essa non pu� essere pi� impugnata nemmeno 
dagli altri condebitori solidali, anche se a costoro 
l'ordinanza sia stata notificata successivamente. 

1. La decisione annotata si pone sulla falsariga 
della costante giurisprudenza in tema di solidariet� 
tributaria, con il ritenere che il rapporto giuridico di 
imposta d� luogo ad un'unica obbligazione, quali e 
quanti che siano i soggetti passivi privati; con la conseguenza 
che la consumazione del rapporto stesso per 
qualunque causa, anche di natura meramente procedurale, 
pu� essere opposta a quello od a quelli dei 
condebitori solidali per cui il relativo termine sia tuttora 
aperto. 
A sostegno di siffatta conclusione, che appare giuridicamente 
corretta e con:forme alle difese opposte 
dall'Avvocatura, il Tribunale ha,. praticamente, ricalcato 
le orme di una oramai classioa decisione della 
Corte Suprema (Sezione I, 30 settembre 1955, n. 2717, 
in cc Foro Padano �, 1956, I, 152) ove sono anohe diligentemente 
richiamati tutti gli altri preoedenti giurisprudenziali 
della stessa Corte. 

L'indirizzo � stato ancor pi� recentemente oonfermato 
dal Supremo Collegio oon la sentenza della Sezione 
I, 8 giugno 1957, n. 2138, cc Foro Italiano n, 
1958, I, 7 4 7). 

n fulcro di tale orientamento giurisprudenziale � 
dato -come s'� detto -dalla considerazione che la 
obbligazion� tributaria sorge con un unico soggetto 
passivo, ancoroh� i contribuenti possano essere pi� di 
uno: essi, in tale ipotesi, d�nno luogo ad un consorzio, 
cc onde vicendevolmente si rappresentano in tutti gli 
atti dell'aocertamento tributario n (Sentenza del 1955). 
Con questa differenza, peraltro, rispetto al diritto civile: 
ohe, mentre qui gli atti di rappresentanza si ripercuotono 
sugli altri condebitori solo se a questi favorevoli, 
tale limitazione non opera nel campo fiscale. 
E la ragione del diverso trattamento viene ravvisata 
dalla Corte Suprema cc nell'opportunit� di evitare in 
una materia intensamente permeata dell'interesse pubblico, 
la possibilit� che nella stessa controversia si 
abbiano pi� pronunzie difformi, ovvero una disparit� 
di trattamento fra i pi� soggetti passivi dell'onere di 
imposta, nonoh� una propria giustifioazione giuridioa 
nella conoezione dell'atto che abbia determinato il trasferimento 
della rioohezza e dal quale sorge l'obbligazione 
tributaria come opera delle volont� oonvergenti 
di pi� soggetti che, cooperando alla sua nasoita oon 
pari determinazione causale, e quindi oon pari interesse 
unitario, per la insoindibilit� della loro parteoipazione 
alla situazione di fatto ohe dell'obbligo tributario 
oostituisoe il presupposto� (Sentenza del 1957). 

2. Se non andiamo errati, con le soprariportate 
sentenze, la giurisprudenza, anohe se forse inavvertitamente, 
oon lo svinoolare la solidariet� tributaria da 
quella ordinaria del diritto oivile, ripropone la 
olassica distinzione fra obbligazioni solidali ed 
obbligazioni correali, riservando le prime al oampo 
privatistico, le seconde, invece, al oampo tributario. 


Benoh� la distinzione, opera soprattutto del. Ribbentrop 
(Lehre von der Correalobligationen), sia 
stata .positivamente combattuta dalla souola interpolazionistioa 
(Eisele, .Ascoli), ohe dimostr� la non classioit� 
di quel passo delle fonti in oui era previsto un 
diverso effetto della litis contestatio nell'uno o nell'altro 
gruppo di obbligazioni (ofr. per tutti Ferrini, 
Pandette, p. 556 segg.); bench�, in un profondo studio 
oomparso sulla cc Rivista del diritto commerciale 
�, 1916, I, 685, il Bonfante concludesse che cc la 
dualit� delle obbligazioni solidali � un mito � (p. 704), 
resta pur sempre l'interrogativo, rilevato anche dalla 
dottrina moderna (Barbero, �Sist. Istituz. dir. privato 
n, vol. II, p. 15), di come si possa novare il rapporto 
oon uno solo e non con gli altri oondebitori, o 
compensarlo o transigerlo, senza rompere il vincolo 
ohe si pretende unioo. 

Interrogativo a oui altra parte della moderna dottrina 
(Torrente, �Manuale di diritto privato ))' 

p. 302, nota l) ha tentato di rispondere richiamando 
la Relazione ministeriale (n. 597) e faoendo oapo una 
e< 

pluralit� di vincoli o di rapporti obbligatori, oolle


gati� solo dall'interesse comune che hanno i vari debi


tori o oreditori �. 

Orbene, anohe ad ammettere ohe il sistema accolto 

dal nuovo Codice possa oonfigurarsi in tale guisa e 

possa, oos�, spiegare le anomalie sopra rilevate, devesi, 

peraltro, ammettere -oome gi� rilevato dai roma


nisti -ohe vi sono fattispecie legali dove non � pos


sibile ipotizzare pluralit� di vinooli: valga per tutti 

l'obbligazione da fatto illeoito. 

Pi� partioolarmente, poi, nel oampo tributario si 

avverte la neoessit� di oonfigurare il rapporto giuri


dico di imposta oome unioo (dal punto di vista del 

soggetto passivo). E tale unioit� deriva oltre ohe dalla 

unioit� di cause, rilevata dalla Cassazione, anohe e 

sopratutto dalla unioit� del fenomeno economico pre


supposto dell'obbligazione tributaria. Unioa �, infatti, 

la manifestazione di capacit� contributiva rivelata 

dal tra11ferimento di ricchezza. oggetto di tassazione; e 

tale unioit�, paoifioamente operante sul piano sostan


ziale, non pu� non rifiettersi anohe sul piano formale 

e prooedurale, oon le conseguenze sanzionate dalla 

sentenza annotata. 

M. S.AV .ARESE 
IMPOSTE E TASSE -Imposta sugli utili di. contingenza 
-Profitti illeciti -Imposta permanente -Prescrizione 
-Differenza della imposta sui profitti 
leciti. (TribMilano 6 marzo 1958. Pres. Vinci; Est. 
Pennasilico -Intendenza di Finanza c. Redaelli). 


.A norma dell'art. 1 legge 23 dicembre 1948, 

n. 1451, l'imposta di contingenza si � trasfw:ruata 
in imposta permanente che colpisce esclusivamente __ 
le attivit� illecite, soggetta agli stessi termini prescrizionali 
stabiliti per l'accertamento dei redditi 
di R. M., mentre il termine prescrizionale per l'accertamento 
dei profitti leciti � termine fisso. 

jj J�dl fil& w jj J�dl fil& w 
Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Milano 
ha affrontato preliminarmente il quesito sull'ammissibilit� 
della domanda proposta dall'Amministrazione 
finanziaria per il riconoscimento della legittimit� dell'imposizione 
a seguito della pronuncia della Commissione 
Centrale. In proposito il contribuente opponeva, 
fra l'altro, che l'art. 111 della Costituzione, consentendo 
il ricorso per cassazione per violaziorie di 
legge avverso qualsiasi pronuncia, avrebbe innovato 
nella regolamentazione dei rapporti tra contribuente 
e fisco, escludendo il ricorso al Giudice ordinario. 
L'eccezione � stata, per�, facilmente superata sulla 
scorta di abbondante giurisprudenza (cfr. Cass. I, 
17 aprile 1952, n. 1023, in �Riv. leg. fisc. � 1952, 
794; S. U. 15 gennaio 1954, n. 60, 61 e 72, nonch� 

S. U. 5 ottobre 1955, n. 2810) in relazione a precise 
norme positive (art. 53 Testo unico 24 agosto 1877, 
n. 4021; art. 120 Regol. 11 luglio 1907, n. 560; 34, 
legge 8 giugno 1936, n. 1231, e 22 R.D.L. 7 agosto 
1936, n. 1639). � 
Maggiore interesse desta la questione sulla proponibilit� 
della domanda dell'Amministrazione in relazione 
alla mancata iscrizione a ruolo del tributo. Sul 
punto il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni 
dell'Avvocatura, ha deciso che l'iscrizione � una 
condizione di proponibilit� dell'azione giudiziaria 
opponibile solo al contribuente e non anche all'Amministrazione. 
E ci�, sia per ragioni di ordinaria 
ermeneutica, in quanto la legge (art. 22 D. L. 7 agosto 
1936, n. 1639), prevede tale condizione solo nei 
confronti del contribuente, sia per applicazione del 
principio per cui un diritto soggettivo, da tutelare 
innanzi l'A.G.O., sorge per l'Amministrazione col 
verificarsi in fatto dell'ipotesi prevista dalla legge 
fiscale, mentre per il contribuente solo con l'iscrizione 
a ruolo si ha il perfezionamento dell'obbligazione tributaria, 
cio� il sorgere di un diritto soggettivo con la 
correlativa possibilit� di adire l'Autorit� Giudiziaria 
(in dottrina cfr. GIANNINI .A. D., Il rapporto giur. 
d'imposta, 1957, p. 290). 

Di notevole interesse � la questione di fondo affrontata 
con la sentenza in esame. 

I profitti eccezionali di contingenza, gi� previsti 
nell'art. 18 del D. L. 27 maggio 1946, n. 436, furono 
specificamente qualificati e classificati con il 

R. D. 28 aprile 1947, n. 330, senza alcuna determinazione 
in quanto al termine finale di applicabilit� 
dell'avocazione. 
Sopravvenne, quindi, la legge 23 dicembre 1948, 

n. 1451, la quale, stabilendo la durata nel tempo per 
l'applicazione del D. L. n. 330 del 1947, dettava, 
inoltre, testualmente: �Nei casi in cui i profitti eccezionali 
di contingenza traggono origine da attivit� ed 
operazioni implicanti comunque violazione delle leggi 
o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale 
esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad 
avocazione anche se �onseguiti dopo il 31 dicembre 
1948 �. 
Nella riportata disposizione l'Amministrazione 
finanziaria ha ravvisato una ipotesi di profitti di contingenza 
del tutto nuova e diversa rispetto a quelle 
gi� previste nel D. L. n. 430 del 1947 ed ha cercato 
di farne concreta applicazione in casi che in effetti, 
prescindendo da ogni demagogica considerazione, richiedevano 
un intervento del fisco in maniera pi� 

rigorosa e decisiva che non attraverso la semplice imposizione 
di R. M. 

La tesi finanziaria � stata, pero, costantemente 
respinta dalla Commissione Centrale (cfr. da ultimo 
SS. U. U., 14 rnarzo 1957, n. 911_~6in �Riv. leg.

1 

fisc. �, 1958, 544), la quale � rimasta ferma nel ritenere 
che di profitti di contingenza pu� parlarsi solo 
con riferimento alle ipotesi singolarmente elencate nel 

D. L. n. 430 del 1947. 
Portata la questione innanzi al Tribunale di Milano 
a seguito di contraria decisione della Commissione 
.Centrale, l' AmministraziQne vede ora accolta 
con la sentenza in rassegna, una tesi, che obiettivamente 
non manca di buon fondamento e che, particolarmente 
in relazione alla trasformazione del tributo 
da carattere temporaneo a permanente, ha gi� avuto 
il conforto di autorevole dottrina (cfr. BERLIBI, �Principi 
dir. trib. �, II, Milano 1957, p. 232). 

M. IMPONENTE 
IMPOSTE E TASSE -Concordato -Efficacia. (Trib. 
Brescia 7 gennaio 1958. Pres. Barzellotti; Est. Schizzerotto 
-Bergamini c. Intendenza di Finanza Mantova). 


Non pu� aver rilievo giuridico un concordato 
relativo ad atti economici soggetti al pagamento 
dell'I.G.E. con i modi normali, cio� atto per atto. 

1. Decisione che fa esatta applicazione dei principi 
di diritto vigenti nel tema specifico dell'imposta 
generale sull'entrata. 
Invero, la legge fondamentale (legge 19 giugno 1940, 

n. 762) prevede, nell'art. 7, il pagamento dell'imposta 
per ogni singolo atto economico che dia luogo ad imposizione. 
� 
La stessa legge, peraltro, ad ovviare �ai notevoli 
inconvenienti che l'imposizione atto per atto avrebbe 
importato nella tassazione di generi di larghissimo 
consumo, prevedeva, nell'art. 16, la possibilit� di convenzioni 
di abbonamento da stipularsi fra l'Amministrazione 
Finanziaria e le associazioni sindacali 
competenti. � 

Soppresso l'ordinamento sindacale corporativo, ed 
abrogata espressamente la norma dell'art. 16 della 
legge dall'art. 10 D. L. 19 ottobre 1944, n. 348, sorse 
il problema di mantenere per altra via il sistema dell'abbonamento 
o, comunque, dell'imposizione condensata, 
che aveva dato ottimi risultati. Lo stesso art. 10 
del citato D. L. n. 348 del 1944, allora, confer� al 
Ministero per le Finanze la facolt� di disporre con 
propri decreti, che per determinate categorie di entrate, 
il pagamento dell'I.G.E. venisse effettuato: 

a) o mediante pagamento di canoni di abbonamento 
ragguagliati al volume degli affari in base a 
dichiarazione del soggetto; 

b) o mediante l'applicazione di aliquote o quote 
condensate in rapporto al presunto numero degli atti 
economici imponibili. 

Con l'art. 12 del D.L.0.P.S. 27 ""dicembre 1946, 

n. 469, l'ambito delle facolt� concesse al Ministro~�p�r 
le Finanze venne ampliato per altre materie ed anche 
per le vendite al pubblico di qualunque materia, merce 
o prodotto. 

F1 m& 

-97 


Circa la natura di tali decreti ministeriali delegati, 
le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno ritenuto 
trattarsi -contrariamente a quanto sostenuto dalla 
Avvocatura, che ravvisava in essi la natura di legge 
delegata -di �atto amministrativo regolamentare o 
regolamento ministeriale, in quanto prescrive e regola, 
sotto il profilo astratto e ipotetico, le speciali modalit� 
di appl~cazione dell'imposta sull'entrata per alcune 
categorie di atti economici� (sent. 4 ottobre 1955, 

n. 2785; Finanze c. Soc. F.lli Zerollo, in �Giur. 
Ital. � 1956, I,_ 1, 796). 
Conseguentemente, tutto ci� che le due leggi di delegazione 
(in�senso improprio) non contemplano, deve 
ritenersi disciplinato dalla legge organica del 1940. 

2. Correlativamente alle norme di carattere sostanziale, 
circa le modalit� di pagamento, il D.L.C.P.S. 
n. 469, del 1946, dettava anche norme procedurali per 
la risoluzione delle relative controversie. 
Ammesso, infatti, per le materie espressamente 
previste, il sistema del pagamento sulla base del volume 
degli affari, da dichiararsi dal contribuente, ne 

� d~scendeva la logica necessit� di un contenzioso speciale 
per la determinazione di tale volume. Mentre 
infatti, nell'imposizione per ogni atto economico il 
controllo della Finanza � solo repressivo in vista 
proprio dell'�autoaccertamento � di parte: e �sfocia 
n~ll'emanazione delle sanzioni con la procedura pre~
ista ~a_lla legge 7 flennaio 1929, n. 4, nel sistema 
impositivo ragguagliato al volume degli affari il controllo, 
analogamente a quanto avviene nelle imposte 
i1!'dire~e sugli ~ffari (registro, successione, ipotecarie), 
e preventivo, ed opera sulla base imponibile 
dichiarata dal contribuente; con la duplice alternativa 
nel caso di contestazione da parte della Finanza del 
v~l"'!'me _di affare dichiarato: o il concordato, o il giudizio 
di speciali organi di giurisdizione tributaria. 
Tali organi sono appunto le sezioni speciali delle 

�Commissioni 
Tributarie, previste dall'art. 16 del 
citato D. L. del 1946 e modificate nella struttura dal 
.D. L. 3 maggio 1948, n. 799, che, negli artt. 18 e segg. 
ne istituiva il doppio grado. 

3. Da tutto quanto premesso appare evidente che 
il sistema dell'abbonamento, ed il relativo concordato 
in tema di I.G.E., pu� applicarsi esclusivamente 
nelle materie delegate al Ministro delle Finanze. Al 
di l� di tal_e !imite, un'ev~ntuale, diversa. disciplina 
data dal ,Mini.stro. sarebbe i~legittima; come. illegittima 
sarebbe l applicazione del sistema di tassazione diretta 
in luogo di quello per abbonamento nelle materie riservate 
al Ministro; e reciprocamente. 
Conseguentemente, allorch� -come nel caso di 
?ui alla sentenza annotata -un coni'Pibuente ponga 
in essere contemporaneamente atti soggetti a diversa 
disciplina. impositiva (per esempio, vendite con contratto 
scritto, soggette a tassazione normale e vendite 
al pubblico, soggette ad abbonamento) l' ;ventuale 
con_cordato. st~pu_lato con l' Ufficio del Registro non 
puo che riferirsi alle sole attivit� economiche suscettibili 
per legge di convenzione di abbonamento e di 
concordato. Per ogni altra ipotesi se viene riscontrata 
insufficiente tassaziOne, dovr� f a;si luogo al controllo 
repressivo, sanzionatorio da parte della Finanza. 

M. SAVARESE 
IMPOSTA DI REGISTRO-Atto di vendita con riserva 
di stipularlo in forma notarile -Efficacia -Omissione 
della clausola di cui agli artt. 2 e 3 legge 6 agosto 1954 
n.; 604. -Non am~issibilit� del beneficio. (Trib. Brescia. 
Sent. 17 febbra10 1958. Pres.Barzellotti;Est.Schizzerotto-
Lodi e. Finanze). 

L'intenzione manifestata dalle parti contraenti 
di tradurre in atto pubblico a ministero di notaio 
una scrittura privata di compravendita, completa 
in tutti i suoi elementi essenziali, non pu� valere 
a fare riten.ere quest'ultima un semplice contratto 
preliminare di vendita. . 

Conseguentemente se tale scrittura privata, al 
momento della tassazione, non conteneva la dichiarazione 
di cui agli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 
1954, n. 604, non pu� essere ammessa al godimento 
dei benefici fiscali previsti da tale legge, anche 
se le dichiarazioni prescritte siano state introdotte 
nell'atto pubblico successivamente intervenuto. 

La concessione del benf}ficio fiscale di cui alla legge 
6 agosto 1954, n. 604, � subordinata all'esistenza di 
alcune �condizioni� e all'adempimento di alcune 
�formalit� �. Le condizioni sono quelle previste nei 
nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2 e le formalit� sono indicate 
nel 1� comma dell'art. 3 dell'anzidetta legge. 

Le condizioni devono sussistere al momento in cui 
si verifica l'acquisto o la permuta del fondo e le formalit�, 
che son poi dirette ad attestare la sussistenza 
delle condizioni, debbono essere adempiute con e nell'atto 
con cui si opera l'acquisto o la permuta. 

Consegue che se vien sottoposta a registrazione una 
scrittura privata contenente tutti gli elrJmenti essenziali 
della compravendita, quindi obbiettivamente 
idonea a operare il trasferimento della propriet� del 
fondo, le �condizioni � per ottenere il beneficio tributario 
debbono sussistere al momento della stipulazione 
di detta scrittur.a privata e le formalit� devono essere 
adempiute al momento della registrazione di quell'atto. 
N � la circostanza che le parti contraenti abbiano considerato 
la scrittura privata come promessa di vendita 
e quindi, successivamente, abbiano consacrato 
l'acquisto con atto pubblico nel quale sono state adempiute 
le formalit�, pu6 giovare ai fini della concessione 
del beneficio tributario, dato che gli atti vanno 
tassati avuto riguardo alla loro intrinseca natura ed 
agli effetti che sono capaci di produrre e non per 
quelli che le parti si proponevano di c�nseguire. 

E la natura di un contratto va �d~sunta dal tenore 

letterale e dal contenuto sostanziale nonch� dal com


portamento delle parti. Non pu6 quindi considerarsi 

promessa di vendita, ma vendita, il contratto in cui 

si ha l'immediato trasferimento della cosa e l'assun


zione immediata degli oneri da parte del compratore 

essendo irrilevante l'obbligo assunto dalle parti ai 

stipulare successivamente l'atto notarile. 

U. TARIN 
RE~PO~SABILITA' CIVILE -Condanna generica al 
risarcimento -Susseguente giudizio per il quantum Prescrizione 
breve -Sussistenza. (Corte Appello 
Trento, n. 63/58. Pres.; Nicolardi, Est. Pon-zil:llli -
Franzoi c. A. D. E.). 

I) La condanna generica al risarcimento dei danni 
con provvisionale, conseguita in sede penale, non 
trasforma la prescrizione breve in prescrizione ord�



-98


naria, per l'azione diretta alla liquidazione del quantum, 
oltre i limiti della provvisionale medesima. 

II) Detta trasformazione si opera invece per 
l'azione risarcitoria, nei confronti del coobbligato 
solidale, rimasto estraneo al precedente giudizio, 
nei limiti della provvisionale. 

La Corte ci trova consenzienti in ordine alla prima 
massima, che segue l'indirizzo giurisprudenziale pi� 
recente della Corte di Cassazione (sent. n. 2892/52, 
�Foro it. �, 1953, 331; adde dee. n. 3452/1956, 
� Giust. Civ.�, Mass.1956, p.1167;sent. n. 561/1957, 
� Giust. Civ.�, Mass. 1957, p. 224), in armonia con 
il gi� manifestato pensiero di autorevole dottrina 
(.ANDRIOLI, �Foro it. �, 1949, I, 478). 

In ordine alla seconda massima, della quale ci 
permettiamo di dissentire, la Corte ha cos� motivato: 

�Resta ancora l'altro quesito sopra .enunciato: 
la influenza� del giudicato penale (ivi comprese le 
disposizioni civili) nei confronti dell'Amministrazione 
coobbligata in via solidale con l'imputato per 
il fatto generatore del danno. Come � noto l'art. 1306 
Codice civile, risolvendo una vecchia disputa agitatasi 
sotto i vecchi codici, ha stabilito che la sentenza 
pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in 
solido non ha effetto contro gli altri debitori. La difesa 
dell'Amministrazione invoca il detto articolo per concludere 
che nessun effeito nei suoi confronti pu� derivare 
dalla ripetuta sentenza penale e neppure quello 
di far decorrere un termine prescrizionale diverso dall'originario. 
Ritiene questa Corte che la pretesa sia, 
solo in parte, fondata. Il fatto che l'Amministrazione 
convenuta non sia stata parte nel procedimento penale 
non ha certamente fatto cessare, tra l'Amministrazione 
stessa -ed il M uttini, il vincolo di solidariet� 
passiva per i danni conseguiti all'investimento con 
veicolo guidato dal secondo e di propriet� della prima 
(art. 2054, comma terzo Codice civile). Orbene l'interruzione 
della prescrizione conseguente alla proposizione 
della domanda giudiziale (attraverso la costituzione 
di parte civile) pur avanzata nei soli confronti 
del responsabile principale ha avuto effetto anche nei 
confronti dell'Amministrazione, nonostante, si ripete, 
la sua estraneit� al giudizio penale, per la espressa 
norma dell'art. 1310 Codice civile (Cass. 24 maggio 
1955, n. 1527, � Giust. Civ.�, 1955, I, 1063). 
Per tutto il giudizio, e fino al passaggio in giudicato 
della sentenza, l'interruzione ha operato accomunando 
l'uno e l'altro responsabile alla stessa sorte limitatamente 
al termine di prescrizione. Dopo la sentenza 
di condanna alla provvisionale passata in giudicato 
il termine di prescrizione, divenuto decennale per il 
Muttini (e sopra se ne � ampiamente data ragione), 
si � trasformato in decennale anche per l'Amministrazione 
non essendo concepibile che la prescrizione 
che, per il Codice vigente, attiene al diritto e non alla 
azione, per il diritto stesso divenga a seconda delle 
persone dei coobbligati: per l'uno biennale e per l'altro 
decennale. Questa conseguenza non contraddice alla 
norma dell'art. 1306 Codice civile ma s'inquadra, 
semmai, tra gli effetti riYf,essi del giudicato. Infatti 
� pacifico che il Franzoi non possa mettere in esecuzione 
contro l'Amministrazione la sentenza portante 
la condanna del Muttini alla provvisionale perch� 
resa inter alios acta e quindi debba, come ha ritenuto 

di fare, chiedere l'accertamento del credito e la condanna 
dell'Amministrazione in diverso giudizio (e 
nella specie in questo) il che � stretta applicazione 
dell'a1�ticolo oitato ma, per effetto della evasione al 
tm�mine pi� breve, prodotto dal giudicato contro il 
Muttini, del diritto alla somma delle 40 mila lire, 
entro i limiti stessi non pu� l'Amministrazione opporre 
'ia prescrizione biennale come non ,pu� opporla 
il Muttini suo coobbligato in solido. Unico, prima 
della sentenza, il tm�mine di prescrizione per ambedue, 
unico resta dopo la sentenza stessa solo variandone 
la estensione cos� come, pm� effetto della domanda giudiziale, 
fu, per ambedue , interrotto �. 

La statuizione della Corte non ci persuade e l'ininfiuenza 
totale nei confronti del coobbligato della sentenza 
di condanna generica con provvisionale, pronunciata 
in un giudizio nel quale il coobbligato medesimo 
� stato estraneo, ci sembra discenda direttamente 
dall'art. 1306 Codice civile, senza poter distingurre 
fra effetti diretti od effetti rifiessi del giudi 

cato. 


Infatti riteniamo intanto inutile sforzo quello di 
voler accumunare la sorte di pi� coobbligati solidali, 
anche al solo fine della prescrizione, una volta che 
soltanto nei confronti di uno di essi � intervenuta 
sentenza di condanna specifica e degli altri no: la 
Corte 'ha dovuto ammettere che solo nei confronti del 
primo esisteva un titolo esecutivo (nei limiti della 
provvisionale), che mancava invece nei confronti degli 

altri. 

Perci� stesso le posizioni erano ormai distinte e 
sepa1�ate e sembra inutile voler riconoscere l'esistenza 
di un termine unico, da un lato per porre in esecuzione 
un giudicato, dall'altro lato per l'accertamento 
dello stesso diritto non ancora riconosciuto. 

Se � la condanna generica con provvisionale � lascia 
impregiudicato l'accertamento dell'eventuale maggiore 
diritto, ma costituisce giudicato sul danno gi� liquidato, 
che viene a costituire il minimo indiscutibile� 
anche nei �successivi giudizi, come leggesi in altra 
parte della motivazione della Corte (che per brevit� 
non abbiamo riportato) la quale richiama in proposito 
anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione 
(dee. n. 150/1951, cc Foro it. n, llfassimario 
col. 35), ne discende come specifica conseguenza che 
detta sentenza, nei limiti della provvisionale, possa 
equipararsi, quanto agli effetti, ad una sentenza di 
liquidazione del quantum in via definitiva: ci� spiega 
perch� all'una ed all'altra possa ritenersi applicabile 
l'articolo 2953 Codice civile. 

Norma, appunto, quest'ultima, che disciplina il 
solo caso dell'actio judicati come la Cassazione sembra 
orientata in modo definitivo a riconoscere, con le 
pronunzie che la Corte Trentina ha anche seguito nell'affermare 
la prima massima. 

Ora quando la Cassazione limita l'applicabilit� 
dell'art. 2953 Codice civile alle sole azioni esecutive 
e specifica (v. dee. n. 2892/1952) che intanto pu� 
parlarsi di esistenza di un'actio judicati, in quanto 
sia possibile provvedere all'esecuzione, sembra evidente 
che non � questa l'azione che si pone in essere, quando, 
nei confronti del coobbligato solidale, rimasto est'f'aneo 
al precedente giudizio, si deve accertare la sussistenza 
stessa del diritto, e nei limiti della provvisionale ed 
oltre tali limiti. 



-99


N� pu� dimenticarsi ohe, ove si seguisse la tesi 
sostenuta dalla Corte di Appello, si dovrebbe rioonosoere 
ohe in ogni caso in oui il danno (anche in via 
totale e definitiva) sia stato liquidato oon sentenza nei 
confronti di un coobbligato, nei confronti degli altri 
la prescrizione breve si sia trasformata in prescrizione 
ordinaria, il ohe, a parer nostro, verrebbe a forzare, 
senza plausibile ragione, la norma dell'art. 1306 
Oodioe civile ed a areare un'ipotesi assai frequente in 
oui l'art. 2953 Oodioe civile si riterrebbe applicabile 
ad un'azione di aooertamento, o di liquidazione, non 
ad un'azione eseoutiva: od un caso, in definitiva, in 
oui manca completamente, nei confronti delle parti 
in causa, un provvedimento ohe abbia rispetto ad essa 
effioaoia di sentenza, il ohe ai sembra �ssai grave, di 
fronte alla chiara espressione dell'art. 2953 Oodioe 
oivile. 

Riteniamo invece ohe se la Oassazione ha posto 
in luoe ohe la prescrizione breve non si trasforma in 
prescrizione ordinaria, nell'ipotesi di sussistenza tra 
le stesse parti di una sentenza di aooertamento generico, 
pM�oh�: �la sentenza di condanna al risarcimento 
per fatti illeciti, aooerta oon oognizione precisa e definitiva 
soltanto l'illiceit� del fatto e la responsabilit� 
di ohi lo ha commesso, facendo seguire a tale aooertamento, 
ed in seguito ad un processo di sommaria 
cognizione, non una condanna ad una prestazione, 
ma una dichiarazione d'obbligo al risaroimento di un 

danno ohe tuttavia non viene a(foertato in oonoreto, 
ma ohe solo si presume insito nel fatto illecito, o probabile. 
E che pu� in realt� non esistere, tanto ohe, 
oome � paoifioo, il suooessivo giudizio sul quantum 
pu� risolversi in una assoluzione. dell'autor.~. del fatto 
illeoito, quando dia risultati negativi, restando esolusa 


o non provata l'esistenza di un danno� ... , il ragionamento 
debba a fortiori valere per il caso prospettato 
in cui tra le parti (oreditore e ooobbligato solidale) 
non esista neppura una condanna generioa. 
E proprio nella oausa in disoorso, si guardi il oaso, 
si � poi verifioato che pur esistendo quella oondanna 
generica ed il rioonosoimento anohe della provvisionale 
nei confronti dell'autore materiale, l'Amministrazione 
proprietaria del veicolo venne nel suooessivo 
giudizio, in definitiva, assolta oompletamente da ogni 
pretesa, .anche nei limiti della provvisionale, peroh� 
non si era offerta prova, in questo giudizio, dell'esistenza 
di un danno: il ohe vale a dimostrare anoora 
una volta, seoondo il nostro modesto avviso, l'inapplicabilit� 
per ogni verso, alla fattispeoie in disoorso, 
dell'art. 2953 Oodioe oivile e oome non fosse in aloun 
modo possibile aooumunare la sorte del oondannato 


� a quella del ooobbligato solidale, al di l� di quelli ohe 
erano i paoifioi effetti, nei oonfronti di ambedue, del 
precedente giudizio e cio� quelli in ordine all'interruzione 
della presorizione (art. 1310 Oodioe oivile), fino 
al passaggio in giudioato della sentenza di oondanna. 

L. PIFFERI."' 

�

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .&.LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � STATA D.&.TA 

ACQUE PUBBLICHE 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE -CONTROLLO. -I) Se 
possa spettare all'Amministrazione il controllo sulla 
utilizzazione delle acque derivate dalla Soc. Pia �Antica 
Marcia � anche rispetto agli impianti di distribuzione 

(n. 55). 
II) Se la concessione consentita dal Governo Pontificio 
nel 1865 alla Soc. Pia �Antica Marcia� debba 
ritenersi prorogata dall'art. 24 del Testo uniqo n. 1775 
del 1933 pure per i detti impianti di distribuzione (n. 55). 

,AGRICOLTURA E FORESTE 

FONDI RUSTICI -CANONI DI AFFITTO, -I) Se le Commissioni 
tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 
18 agosto 1948, n. 1140, abbiano il potere di provvedere 
alla determinazione di zone danneggiate dalle eccezionali 
avversit� atmosferiche ed alle riduzioni di fitto 
da applicare, anche �quando sia scaduto il termine stabilito 
dalla legge 10 ottobre 1957, n. 921 (n. 17). 

II) Se le Commissioni tecniche provinciali possano 
escludere qualunque riduzione dei canoni di affitto 
in tutte le zone agricole della provincia, ancorch� questa 
sia stata ricompresa come danneggiata,� nel decreto 
emanato dal Ministero ai sensi dell'art. 1, prima parte, 
della legge su riferita (n. 17). 

III) Se possa ammettersi la impugnativa in via 
gerarchica al Ministro per l'Agricoltura e le Foreste dei 
provvedimenti delle Commissioni (n. 17). . 

IV) Se pu� riconoscersi al Ministro un potere di surrogazione 
nel caso di inerzia delle Commisioni. (n. 17) 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

A. R. A. R. -I) Se gli artt. 8 e 9 della legge 4 di� 
cembre 1956, n. 1404, dettati per la liquidazione degli 
Enti superflui direttamente assunta dal Ministero del 
Tesoro, possano trovare appl,icazione nei confronti della 
liquidazione dell'A. R. A. R. (n. 222). 
CASSA SovvENZIONI ANTINCENDI. -II) Se, ai sensi 
dell'art. 35, L. 27 dicembre 1941, n. 1570, la Cassa 
Sovvenzioni Antincendi, sia rappresentata e difesa in 
giudizio dall'Avvocatura dello Stato (n. 224). 

III) Se sia applicapile, nei giudizi in cui sia parte la 
Cassa Sovvenzioni Antincendi, relativamente alla notifica 
degli atti giudiziari ed alla competenza, il Testo unico 
20 ottobre 1933, n. 1611 (n. 224). 

O. N. A. I. R. -IV) Se l'Opera Nazionale di Assistenza 
all'Italia Redenta (O. N. A. I. R.) sia un ente 
pubblico o privato (n. 223). 
ANTICHITA' E BELLE ARTI 

RITROVAMENTO IN MARE DI OPERE D'ARTE. -Se il 
ritrovamento volontario o la scoperta fortuita di oggetti 
di interesse storico artistico, archeologico ed etnografico 
siano regolati per ogni effetto dalla legge 1� giugno 1939, 

n. 1089, anche quando avvengano nel fondo del mare ad 
opera di sommozzatori (n. 39). 
APPALTO 

COTTIMO FIDUCIARIO. -Se la mancata registrazione 
del verbale di consegna che abbia preceduto la convenzione 
di cottimo fiduciario tra l'Amministrazione dei 
LL. PP. e la impresa appaltatrice, importi la decadenza 
dai benefici .fiscali in applicazione del principio sancito 
nell'art. 110 della legge di Registro (n. 236). 

ASSICURAZIONI 

CAUZIONE. -In quale modo e con quali titoli esteri 
di Stato o garantiti dallo Stato debba essere prestata 
dalle Compagnie di assicurazioni inglesi operanti in 
Italia la cauzione di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 294, 
e al Memorandum relativo a tale legge presentato dal 
Governo italiano e da quello del Regno Unito all'O.E.C E. 

( n. 51) 
AVVOCATI E PROCURATORI 

RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA. -I) Se, ai 
sensi dell'art. 35, legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la 
Cassa Sovvenzioni Antincendi sia rappresentata e difesa 
in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (n. 41). 

II) Se sia applicabile, nei giudizi in cui sia parte la 
Cassa Sovvenzioni Antincendi, relativamente alla notifica 
degli atti giudiziari ed alla competenza, il Testo unico 
30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 41 ). 

BONIFICHE 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -Se l'agevolazione tributaria 
stabilita dagliartt. 33 e 9 del Testo unico 30 ottobre 
1923, n. 3256, abbia carattere obbiettivo e possa 
pertanto competere ad impresa appaltatrice dei lavori 
per l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria 

(n. 2). 
CACCIA E PESCA 

BENI DEMANIALI. -I) Se siano ammissibili su un 
bene demaniale gli usi civici di pesca, sfalcio d'erbe e di 
caccia (n. 6). � 

COMITATI PROVINCIALI PER LA CACCIA. -II) Quale 
sia l'organo competente ad esercitare la .vigilanza sui 
Comitati Provinciali della Caccia dopo l'emanazione 
del D. P. 10 giugno 1955, n. 987 (n. 7). � 

CREDITO PESCHERECCIO. -III) Se, in sede di applicazione 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che istituiva 
un fondo di rotazione per l'esercizio del credito 
peschereccio, possa a favore di una stessa .ditta essere 
concesso un solo mutuo o anche pi� mutui, ciascuno 
sempre per importo non superiore ai 10 milioni nel 
caso in cui si proceda da essa alla realizzazione di pi� 
di una delle iniziative elencate nell'art. 1 della dett~ 
legge (n. 8). � 

� IV) Se, in caso di compropriet� di natanti, debba la 

concessione del mutuo avere il limite di 10 milioni per 

tutti i comproprietari, o non invece per ognuno di essi 

(n. 8). 

-101 


V) Se, in caso di ditta collettiva proprietaria di pi� 
natanti, il mutuo dei 10 milioni debba concedersi per 
ognuno dei natanti, o non invece pi� mutui entro il 
limite dei IO milioni per ognuno dei comproprietari. 

(n. 8). 
PERMESSI DI CACCIA. -VI) Se siano assoggettabili 
alla tassa sulle concessioni governative i permessi permanenti 
o giornalieri rilasciati dalle Sezioni della Federazione 
della Caccia per l'esercizio venatorio nelle riserve 
comunali della zona delle Alpi (n. 9). � 

RISERVE DI CACCIA-ESERCITAZIONI MILITARI. -VII) 
Se i titolari di una riserva di caccia debbano essere indennizzati, 
come perdita di �cose di propriet�, delle diminuzioni 
della selvaggina derivanti da esercitazioni militari 
effettuate nei campi di riserva (n. 10). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

GIURISDIZIONE PENALE -COMANDANTI D-I PORTO.. Se 
i-Comandanti di Porto, Capi di Circondario Marittimo, 
debbano inviare copia di tutte le sentenze e di 
tutti i decreti di condanna al competente Procuratore 
della Repubblica, al fine di consentire l'esercizio della 
potest� di appello prevista dal n. 3 dell'art. 19 della 
legge 18 giugno 1955 n. 517 (n. 17). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

GARA. -Se in una gara di appalto di opere pubbliche, 
indetta da un Comune, in cui si faccia riferimento 
alle disposizioni del R. D. L. n. 1396 del 28 agosto 1924 
e successive modifiche per quanto riguarda la Commissione 
esaminatrice dei progetti, la nomina dei componenti 
di questa possa essere fatta dal Ministero dei LL. PP. 

(n. 169). 
CONTRABBANDO 

CONFISCA. -Se la confisca a termini della legge 
doganale possa trovare applicazione anche nel c�aso in 
cui il fatto costituisca la contravvenzione preveduta 
dal 5� comma dell'art. 23-bis R. D. 28 febbraio 1939, 

n. 334, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 
2 luglio 1957, n. 474 (n. 32). 
DANNI DI GUERRA 

RIPARAZIONI D'UFFICIO. -I) Se, ai sensi della legge 
27 dicembre 1953, n. 968, debba considerarsi definitivamente 
cessata la facolt� dell'intervento diretto statale 
nella esecuzione delle opere necessarie per eliminare i 
nuovi dissesti verificatisi -determinati da cause belliche 
-ad un fabbricato di propriet� privata per il 
quale l'Amministrazione d~i LL. PP. aveva gi� proceduto 
ai lavori di riparazione ai sensi dell'art. 62 del 

D. L. L. 9 giugno 1945, n. 305 (n. 84). 
II) Se i proprietari del suddetto fabbricato possano 
rifiutarsi al rimborso delle spese per le opere gi� eseguite 
nella misura prevista dagli artt. 62 D. L. 305 del 1945 
e 85 del D. L. 261 del 1947 (n. 84). 

DEMANIO 

DEMANIO MARITTIMO. -I) Se la Valle Millecampi 
sia compresa nel demanio marittimo (n. 141). 

CARATTERE DEMANIALE. -II) Se il carattere demaniale 
di un immobile sia escluso o paralizzato dal fatto 
che questo risulti in catasto come di propriet� privata; 

o dal fatto che sia stato oggetto di esproprio per riforma 
fondiaria nei confronti del proprietario cartolare, a mezzo 
di decreto Presidenziale avente forza di legge (n. 141). 
UsI CIVICI. -III) Se siano 1:1,mmisaibili su un bene 
demaniale gli usi civici di pesca, sfalcio d'erbe di e caccia 
(n. 141). 

DEMANIO STRADALE. -IV) Se, in base alla legge 
12 febbraio 1958, n. 126, debba classificarsi tra; le strade 
statali il tratto di una strada statale che, pur compreso 
nell'interno di un Comune superiore ai 20.000 abitanti 
(citt� di Orvieto), scorra tuttavia nell'abitato dello Scalo 
ferroviario, distante dal centro cittadino quattro chilometri, 
con popolazione ovviamente inferiore ai 20.000 
abitanti (n. 142), 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

INA-CASA -ESENZIONI. -Se l'esenzione disposta 
dall'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia 
applicabile ai fabbricati realizzati dalla Gestione INACasa 
per essere adibiti a centri sociali ed assistenziali 

(n. 77). 
EMIGRAZIONE 

TRANSOCEANICA-CONTROLLI. -Se il sistema dei controlli 
sulla emigrazione transoceanica di estenda, per 
quanto applicabile, ai trasporti degli emigranti che 
avvengano per via aerea (n. 3). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

DIRITTO DI PATRONATO: -I) Se, ai sensi del canone 
1469 par. 1, n. 2, l'obbligo di riedificare la Chiesa, a 
carico del patrono sussista soltanto nel caso in cui il 
diritto di patronato sia sorto ex aedificatione Ecclesiae 
e non vi siano altri soggetti tenuti alla ricostruzione della 
Chiesa stessa a norma del Canone 1186 Oodex iuris 
canonici (n. 27). 

II) Se possa essere promossa un'azione giudiziaria 
per costringere il patrono all'adempimento del suo 
obbligo di ricostruire la Chiesa relativamente alla quale 
egli sia titolare del diritto di patronato (n. 27). � 

DIRITTO n'uso PERPETUO DELLE CHIBSE. -III) Se 
il diritto di uso perpetuo per il culto e di ufficiatura di 
una Chiesa spettante a chi non sia proprietario di questa 
ultima, si estingua quando tale Chiesa sia rimasta 
distrutta a seguito di eventi bellici (n. 27). 


ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

ESPROPRIAZIONI AERONAUTICHE. -Se, nel caso di 
espropriazioni aeronautiche, attuate ai sensi dell'art. 76 
della legge sulle espropriazioni, l'indennit�dioccupazione 
sia determinata negli interessi civili sul capitale di esproprio 
ovvero in relazione al reddito reale del fondo occupato 
(n. 143). 

FERROVIE 

SVINCOLO ABUSIVO DI MERCI TRASPORTATE. -Se 
possa considerarsi reato di furto il fatto che i dipendenti 
di una Societ� Concessionaria di parte di un magazzino 
sito in uno Scalo Merci, abbiano, senza il preventivo 
svincolo e senza aver provveduto al pagamento delle 
tasse di porto e di sosta, rotto i sigilli e proceduto allo 
scarico delle merci dirette alla Societ� stessa (n. 275). 

IMPIEGO PUBBLICO 

IMPmGATO STATALE -AGGIUNTA DI FAMIGLIA. -I) 
Se spetti l'aggiunta di famiglia ad un impiegato che non 
risieda nel Comune in cui presta servizio, ma sia stato 
autorizzato a risiedere invece in un Comune diverso dove 
abbia i propri genitori conviventi ed a carico (n. 467). 

j 


102 -


IMPmGATO STATALE .-INFORTUNI. -II) Se al personale 
della carriera ausiliaria delle Amministrazioni 
statali siano applicabili le norme del r. d. 17 agosto 1935, 

n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria negli infortuni 
sul lavoro e nelle malattie professionali e ad essi si riferisca 
la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'art. 48 
del R. D. stesso, e di poi sciolta con i DD. MM. 19 gennaio 
1939 e 24 settembre 1940, ovvero, invece, al detto 
personale siano applicabili le disposizioni contenute 
nelle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili 
e sul relativo trattamento di quiescenza (n. 468). 
III) Se l'istituzione dell'equo indennizzo abbia voluto 
disciplinare ogni azione dell'impiegato nei confronti 
dell'Amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego, 
senza distinguere tra infortuni dovuti a colpa 
di questa e infortuni dovuti a causa di �servizio senza 
colpa (n. 465). 

IMPmGATO STATALE -VIAGGI PER f�ERVIZIO. -IV) 
Se, ai fini del rimborso delle spese di viaggio per missione 
o trasferta, i dipendenti civili e militari dello Stato 
hanno l'onere di servirsi delle ferrovie statali (n. 469). 

PENSIONI. -V) Se nel caso in cui un militare in 
servizio abbia riportato lesioni per un fatto illecito imputabile 
a terzi estranei all'Amministrazione ed abbia 
chiesto a questa ultima il riconoscimento della dipendenza 
delle lesioni da causa di servizio ai fini del trattamento 
di quiescenza privilegiato, nonch� abbia promosso 
contro il privato azione per il risarcimento dei 
danni in sede giUrisdizionale civile, le due distinte procedute 
inerenti all'accertamento dell'eventuale sussistenza 
del diritto alla liquidazione �l.ella pensione privilegiata, 
e, rispettivamente, al ristoro dei danni contro il terzo 
responsabile, debbano essere considerate autonome ed 
indipendenti tra loro (n. 466). 

VI) Se in particolare � le Commissioni chiamate a 
pronunziarsi ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 
1926, n. 416, debbano informare il loro giudizio all'esito 
del procedimento civile, escludendo la dipendenza da 
causa di servizio quando la colpa del danno sia stata 
attribuita dal Giudice al terzo o all'infortunato (n. 466). 

SOSPENSIONE CAUTELARE -REVOCA. -VII) Se possa 
essere revocata la sospensione cautelare ove l'Autorit� 
giudiziaria abbia concesso la libert� provvisoria ad un 
dipendente dello Stato contro il quale in precedenza era 
stato emesso un mandato di cattura (n. 470). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

ESPORTAZIONE NE.GLI S. U. A. -I) Se il �rimborso 
della Imposta Generale sull'Entrata �da effettuarsi in 
applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, per le 
merci esportate negli Stati Uniti, di cui all'Accordo 
5 marzo 1952, debba essere calcolato sul prezzo lordo 
di vendita, comprensivo negli oneri fiscali (n. 14). 

OLII VEGETALI -I. G. E. -II) Se, ai sensi dell'art. 
8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, l'applicazione 
dell'Imposta generale sull'Entrata nell'aliquota 
ridotta del 1 % competa. all'importatore di olii vegetali 
acquistati all'estero per essere raffinati e rettificati in 
Italia (n. 15). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -I) Se la mancata registrazione 
del verbale di consegna che abbia preceduto 
.la convenzione di cottimo fiduciario tra l'Amministrazione 
dei LL. PP. e la impresa appaltatrice, importi la 
decadenza dai benefici fiscali, in applicazione del principio 
sancito nell'art. 110 della legge di registro (n. 139). 

ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE. -II) Se un 
contratto soggetto ad approvazione ministeriale la quale, 
a sua volta, deve essere sottoposta a registrazione della 

Corte dei Conti, debba scontare l'aliquota tributaria 
vigente all'epoca della stipulazione ovvero quella in 
vigore al momento della registrazione fiscale, dopo l'avvenuto 
perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 81 
della legge di registro (n. 141). 

BONIFICHE. -III) Se l'agevolazione tributaria stabilita 
dagli artt. 33 e 9 del Testo unico 30 dicembre 1923, 

n. 2356, abbia carattere obiettivo e possa pertanto 
competei:e ad una impresa appaltatrice dei lavar~ per 
l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria 
(n. 140). 
SocmTA. -IV) Se l'aumento del capitale sociale di 
una societ� in accomandita, attuato col versamento 
delle quote di nuovi soci accomandatari, importi il 
trasferimento, a favore di questi ultimi, di altrettante 
quote del patrimonio sociale, in corrispondenza del valore 
di ciascuna quota versata, e pertanto l'aumento del capitale 
della societ� deve essere tassato con l'imposta proporzionale, 
propria dei trasferimenti immobiliari (art. 81, 
lett. e) dellatariffa,aU. A,allaleggediregistro) (n.142). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

INTERESSI. -I) Se per la imposta di Ricchezza 
Mobile sugli interessi liquidati in sentenza debba applicarsi 
l'aliquota in vigore all'epoca in cui venne emanata 
tale sentenza o invece l'aliquota vigente in ciascuno 
degli anni per i quali gli interessi sono dovuti (n. 16). 

II) Se nel caso in cui l'imposta di Ricchezza Mobile 
sia riscossa mediante ritenute sui pagamenti effettuati 
dallo Stato, l'accertamento della imposta coincida con 
l'emissione del mandato di pagamento senza che sia 
richiesto per tale accertamento alcun atto formale 

(n. 16). . 
III) Se possa equivalere ad un ricorso dinanzi alla 
Commissione delle Imposte l'atto che il creditore abbia 
notificato all'Amministrazione da cui fu emesso il mandato 
di pagamento per fare presente che egli si appresta 
a riscuotere tale mandato ma non intende accettare la 
aliquota applicata nell'effettuare la ritenuta per imposta 
di Ricchezza Mobile (n. 16). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

BENEFICI FISCALI. -I) Se il rimborso della I.G.'E. 
da effettuarsi in applicazione della legge 31 luglio 1954. 

n. 570, per le merci esportate negli Stati Uniti, di cui 
all'Accordo 5 marzo 1952, debba essere calcolato sul 
prezzo lordo di vendita, comprensivo degli oneri fiscali 
(n. 72). � 
ESENZIONI -RISERVE DI CACCIA. -,-TI) Se l'esenzione 
di cui all'art. l, lett. D), della legge 19 giugnol940, 

n. 762, sia applicabile alle quote corrisposte ai sensi 
dell'art. 3 del Regolamento approvato con D. M. 18 maggio 
1940 dai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio 
nelle riserve di caccia (n. 73). 
IMPORTAZIONE OLI! VEGETALI. -III) Se, ai sensi 
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, l'applicazione.
dell'Imposta Generale sulla Entratanell'aliquota 
ridotta del 1�.% competa all'importatore di olii vegetali 
acquistati all'estero per essere raffinati e rettificati in 
Italia (n. 74). 

IMPOSTE E TASSE 

ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE. -I) Se un contratto 
soggetto ad approvazione ministeriale la quale, 
a sua volta, deve _essere sottoposta a registrazione-della 
Corte dei Conti, debba scontare l'aliquota tributaria 
vigente all'epoca della stipulazione ovvero quella in 
vigore al momento della registrazione fiscale, dopo lo 
avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dello 
art. 81 della legge di registro (n. 300). 


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IMPOSTA FABBRICATI. -II) Se l'esenzione disposta 
dall'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia 
applicabile ai fabbricati realizzati dalla Gestione INACasa 
per essere adibiti a centri sociali ed assistenziali 

(n. 301). 
IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. -Hl) Se sia necessaria 
la costituzione di una nuova cauzione a termini 
dell'art. 6 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nelle ipotesi 
di trasformazione di societ� ai sensi dell'art. 2495 O.e. 

(n. 302). 
TASSE DI PUBBLIOITA'. -IV) Se le affissioni pubblicitarie 
di carattere non permanente esposte dai concessionari 
nell'ambito del demaniq marittimo siano soggette 
al pagamento della tassa di pubblicit� prevista .dal 

D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (n. 303). 
IMFORTUNI SUL LAVORO 

IMPIEGATO STATALE. -Se l'istituzione dell'equo 
indennizzo abbia voluto disciplinare ogni azione dello 
impiegato nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito 
del rapporto di impiego, senza distinguere tra infortuni 
dovuti a colpa di questa e infortuni dovuti a causa 
di servizio senza colpa (n. 40). 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

ScuoLE MEDIE. -Se, in base alla legge lO luglio 1940, 

n. 899, la spesa relativa agli abbonamenti telefonici 
delle scuole medie debba far carico ai Comuni (n. 9). 
LOCAZIONI 

LOCAZIONI STIPULATE DELL'EX P. N. F. -Se possa 
essere provata per testimoni l'esistenza di un contratto 
di locazione stipulato dal disciolto p. n. f. (n. 105). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

CREDITO PESCHERECCIO. -I) Se, in sede di appli


cazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che isti


tuiva un fondo di rotazione per l'esercizio del credito 

peschereccio, possa a favore di una stessa ditta essere 

concesso un solo mutuo, o anche pi� mutui, ciascuno 

sempre per importo non superiore ai 10 milioni, .nel caso 

in cui si procede da essa alla realizzazione di pi� di una 

delle iniziative elencate nell'art. 1 della detta legge (n. 94). 

II) Se, in caso di compropriet� di natanti, debbala 

cessione del mutuo avere il limite di 10 milioni per tutti 

i comproprietari, o non invece per ognuno di essi (n. 94). 

III) Se, in caso di ditta collettiva proprietaria di 

pi� natanti, il mutuo di 10 milioni debba concedersi 

per ognuno dei natanti, o non invece pi� mutui entro il 

limite dei 10 milioni per ognuno dei comproprietari (n. 94). 

MARITTIMI:.... ABBANDONO DI NAVE. -IV) Se,� per 

effettuare la comunicazione delle contestazioni al marit


timo che abbia abbandonato la nave in porto straniero, 

possa farsi ricorso ai criteri dettati dall'art. 140 Cod. 

Proc. Civ. (n. 95). 

MATRICOLE GENTE DI MARE. -V) Se l'indicazione, 

nella matricola e nel libretto di navigazione, della qua


lit� dell'iscrizione prescritta dal non pi� vigente Regola


mento per la Marina Mercantile 20 novembre 1879, 

n. 5166, possa costituire impedimento alla cancellazione 
del marittimo dalle matricole della gente di mare 
a norma dell'art. 120 del vigente Codice della Naviga� 
zione (n. 96). 
TRATTATO DI PACE. -IUGOSLAVIA -NAVIGLIO MERCAN� 
� TILE -VI) Se le rivendicazioni verso il Governo J ugo


slavo relative al naviglio mercantile catturato in forza 

di atti diversi dalle ordinanze dei Tribunali delle Prede 

possano ritenersi disciplinate dagli accordi fin'ora con


clusi con il Governo Jugoslavo (n. 97). 

NOBILTA' ED ORDINI CAVALLERESCHI . 

Se � consentito il rilascio di copie di atti ef:!istenti 
negli archivi degli uffici della ex consulta araldica in 
ordine ai titoli nobiliari concessi in data anteriore al 
28 ottobre 1922 (n. 11). � 

NOTAIO 

Se il cosidetto cc verbale di identificazione catastale � 
(con il quale i notai -richiamandosi a precedente 
contratto di acquisto in comune fra pi� persone per quote 
determinate di un'area fabbricabile, col patto che 
ciascuna vi costruisse la parte di edificio, corrispondente 
alla propria quota individuale e sin dall'origine attribuita 
in propriet� -provvedono alle relative iscrizioni catastali) 
abbia la natura giuridica di un atto di divisione 
immobiliare (n. 8); 

PENSIONI 

MILITARI. -I) Se nel caso in cui un militare in 
servizio abbia riportato lesioni per un fatto illecito 
imputabile a terzi estranei all'Amministrazione ed abbia 
chiesto a questa ultima il riconoscimento della dipendenza 
delle lesioni da causa di servizio ai fini del trattamento 
di quiescenza privilegiato, nonch� abbia promosso 
contro il privato azione per il risarcimento dei 
danni in sede giurisdizionale civile, le due distinte procedure 
inerenti all'accertamento dell'eventuale sussistenza 
del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, 
e, rispettivamente, al ristoro dei danni contro il terzo 
responsabile debbano essere considerate autonome ed 
indipendenti tra loro (n. 84). 

II) Se in particolare le Commissioni chiamate a pro, 
nunziarsi ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 
1926, n. 416, debbano informare il loro giudizio 
all'esito' del procedimento civile, escludendo la dipendenza 
da causa di servizio quando la colpa del danno sia 
stata attribuita dal Giudice al terzo o all'infortunato 

(n. 84). 
PORTI 

COMANDANTI DI PORTO. -Se i Comandanti di Porto, 
Capi di Circondario Marittimo, debbano inviare copia 
di tutte le sentenze e di tutti 'i decreti di condanna al 
competente Procurator,e della Repubblica, al fine di 
consentire l'esercizio della potest� di appello prevista 
dal n. 3 dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517 

(n. 10). 
PROCEDIMENTO CIVILE 

NOTIFICAZIONE. -Se la citazione in giudizio di una 
Societ� in liquidazione debba essere notificata in persona 
del liquidatore (n. 26). 


RADIOAUDIZIONI 

ANTENNE TELEVISIVE. -Se l'Amministrazione delle 
Poste e delle Telecomunicazioni possa intervenire in un 
processo in corso dinanzi all'Autorit� giudiziaria ordinaria 
tra i condominidi un edificio a seguitodell'installazione 
di un'antenna televisiva fatta da uno di tali condomini 
sul lastrico solare dell'edificio stesso (n. 7). 


RIFORMA FONDIARIA 

Se il carattere .demaniale di un immobile sia es�l�so o 
paralizzato dal fatto che questo risulti in catasto come ~. 
di propriet� privata; o dal fatto che sia stato oggetto di 
esproprio per riforma fondiaria nei confronti del proprietario 
cartolare, a mezzo di decreto Presidenziale avente 
forza di legge (n. 3). 


rnr&f'' = zc; rn Mi mn rnr&f'' = zc; rn Mi mn 
-104


SERVITU' 

SERVITU' MILITARI. -Se l'Amministrazione militare 
possa imporre una servit� a .carattere positivo, obbligando 
i proprietari di terreni limitrofi a compendi demaniali 
di praticare nella stagione estiva una rostra arata 
al fine di evitare il pericolo di propagazione di eventuali 
incendi (n. 22) 

SOCIETA' 

IN ACCOMANDITA -IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se 
l'aumento del capitale sociale di una societ� in accomandita, 
attuato col versamento delle quote di nuovi 
soci accomandanti, importi il trasferimento a favore di 
questi ultimi di altrettante quote del patrimonio sociale, 
in corrispondenza del valore di ciascuna quota versata, 
e pertanto l'aumento del capitale della societ� deve essere 
tassato con l'imposta proporzionale, propria dei trasferimenti 
immobiliari (art. 81, lett. e) della tariffa all. A, 
alla legge di registro) (n. 80). 

TRASFORMAZIONE -CAUZIONE. -II) Se sia necessaria 
la costituzione di una nuova cauzione a termini 
dell'art. 6 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nelle ipotesi 
di trasformazione di societ� ai sensi dell'art. 2495 

O.e. (n. 81). 
STRADE 

STATALI -CLASSIFICAZIONE. -Se, in base alla legge 
12 febbraio 1958, n. 126, debba classificarsi tra le strade 
statali il tratto di una strada statale che, pur compreso 
nell'interno di un Comune superiore ai 20.000 abitanti 
(citt� di Orvieto), scorra tuttavia nell'abitato di uno 
scalo ferroviario, distante dal centro cittadino km 4, 
con popolazione ovviamente inferiore ai 20.000 abitanti 

(n. 28). 
TELEFONI 

ABBONAMENTI. -Se in base alla legge io luglio 1940, 

n. 899, la spesa relativa agli abbonamenti telefonici 
delle scuole medie debba far carico ai Comuni (n. 19) 
TERREMOTI 

ASSiilGNAZIONE DI ALLOGGI. -Se possa essere asseg.
.atario, di un alloggio, ai sensi dell'art. 255 del Testo 
unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare, la 
persona rimasta senza tetto per causa di terremoto, la 
quale al momento dell'iscrizione nell'elenco degli aventi 
diritto si sia trasferita altrove, ma il suo nucleo famigliare 
sia rimasto nel Comune di origine (n. 12). 

TRATTATO DI PACE 

JuGOSLVVIA -APOLIDI. -I) Se il credito di un apolide 
dimorante in Italia verso una Banca Jugoslava (Banca 
Dalmata di Sconto) con sede in luogo diverso dai� territori 
ceduti >>, possa ritenersi compreso tra i crediti dedotti 
�in compensazione ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 18 dicembre 
1954, rat. con D. P. Il marzo 1955, n. 210 (n. 73). 

JUGOSLAVIA -NAVIGLIO MERCANTILE. -II) Se le 
rivendicazioni verso il Governo jugoslavo relative al 
naviglio mercantile italiano catturato in forza di atti 
diversi dalle ordinanze dei Tribunali delle Prede possano 
ritenersi disciplinate dagli accordi fin'ora conclusi con 
il Governo Jugoslavo (n. 74). 

TURISMO 

ESCURSIONI COLLETTIVE. -Se sia consentito estendere 
alle escursioni collettive per la visita delle citt� 
e dei dintorni la disciplina giuridica ch'e l'art. 16 del 

R. D. L. 23 novembre �936, n. 2523, modificato con 
l'art. 8 del D. P. R. 28 giugno 1955, n. 630, detta per i 
viaggi collettivi a carattere turistico o le crociere (n. 9). 
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