ANNO IX -N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 1956 
RASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
PtlBBLICAZIONE DI SERVIZIO 
SOMMARIO 
I. ARTICOLI ORIGINALI 
1) Le 00/1'te dei pubblici funzionari e il potere di disposizione �ello Stato, 
dell'avv. A. SALERNI, pagg. 155-159. 
2) Il valore del metodo comparativo nella interpretazione delle norme costituzionali, 
dell'avv. P. PERoNAOI, pagg. 160-166. 
II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) Corte Costituzionale -Costituzione della Repubblica -Responsabilit� 
penale Concetto 
di responsabilit� personale -� tale quella del direttore 
di giornale periodico ipotizzata dagli artt. 57, n. 1 C.P. e 3 Legge 
8 febbraio 1948, n. 47 (Corte Costituzionale), pagg. 167-177. 
2) Competenza e giurisdizione -Regolamento di giurisdizione e legittimazione 
processuale, pag. 177. 
3) Dazi doganali -Questioni di qualificazione di merci in materia di 
imposte doganali -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario -Competenza 
del Ministro delle Finanze ,... Art. 111 delle Costituzione (Corte 
di Cassazione), pag. 177. 
4) Propriet� industriale -Decisione della Commissione dei brevetti-Ricorso 
per Cassazione -Legittimazione passiva -Invenzioni brevettabili 
(Corte di Cassazione), pag. 178. 
5) Responsabilit� civile -Danni da circolazione di veicoli -Investimento 
ad opera di autoveicolo militare -Risarcimento da parte dell'Amministrazione 
-Azione dell'Amministrazione contro il conducente -Prescrizione 
(Corte di Cassazione), pag. 179. 
ID. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTIIJDI 
MERITO 
1) Espropriazione per pubblica utilit� Concetto 
di relitto -Esecuzione 
di opera parzialmente diversa -Decadenza -Retrocessione -Atti 
amministrativi -Prevalenza 'della volont� sulla dichiarazione -Case 
economiche per ferrovieri -Equiparazione agli impianti ferroviari ai 
fini dell'espropriazione (Corte di Appello di Roma), pag. 181. 
2) Registro -Compravendita di fabbricati nuovi -Aliquota ridotta alla 
met� Art. 
43 tab. all. B al T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269 e &rticolo 
17 Legge 2 luglio 1949 n. 408 (Corte di Appello di Firenze), 
pag. 181. 
3) Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia (Tribunale 
di Genova), pa.g. 183. 
IV. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 
pag. 184. 
V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, pag. 186. 
VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 
COMPARATE, pag. 190. 
ANNO IX -N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 1956 
RASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
PtlBBLICAZIONE DI SERVIZIO 
SOMMARIO 
I. ARTICOLI ORIGINALI 
1) Le 00/1'te dei pubblici funzionari e il potere di disposizione �ello Stato, 
dell'avv. A. SALERNI, pagg. 155-159. 
2) Il valore del metodo comparativo nella interpretazione delle norme costituzionali, 
dell'avv. P. PERoNAOI, pagg. 160-166. 
II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) Corte Costituzionale -Costituzione della Repubblica -Responsabilit� 
penale Concetto 
di responsabilit� personale -� tale quella del direttore 
di giornale periodico ipotizzata dagli artt. 57, n. 1 C.P. e 3 Legge 
8 febbraio 1948, n. 47 (Corte Costituzionale), pagg. 167-177. 
2) Competenza e giurisdizione -Regolamento di giurisdizione e legittimazione 
processuale, pag. 177. 
3) Dazi doganali -Questioni di qualificazione di merci in materia di 
imposte doganali -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario -Competenza 
del Ministro delle Finanze ,... Art. 111 delle Costituzione (Corte 
di Cassazione), pag. 177. 
4) Propriet� industriale -Decisione della Commissione dei brevetti-Ricorso 
per Cassazione -Legittimazione passiva -Invenzioni brevettabili 
(Corte di Cassazione), pag. 178. 
5) Responsabilit� civile -Danni da circolazione di veicoli -Investimento 
ad opera di autoveicolo militare -Risarcimento da parte dell'Amministrazione 
-Azione dell'Amministrazione contro il conducente -Prescrizione 
(Corte di Cassazione), pag. 179. 
ID. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTIIJDI 
MERITO 
1) Espropriazione per pubblica utilit� Concetto 
di relitto -Esecuzione 
di opera parzialmente diversa -Decadenza -Retrocessione -Atti 
amministrativi -Prevalenza 'della volont� sulla dichiarazione -Case 
economiche per ferrovieri -Equiparazione agli impianti ferroviari ai 
fini dell'espropriazione (Corte di Appello di Roma), pag. 181. 
2) Registro -Compravendita di fabbricati nuovi -Aliquota ridotta alla 
met� Art. 
43 tab. all. B al T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269 e &rticolo 
17 Legge 2 luglio 1949 n. 408 (Corte di Appello di Firenze), 
pag. 181. 
3) Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia (Tribunale 
di Genova), pa.g. 183. 
IV. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 
pag. 184. 
V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, pag. 186. 
VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 
COMPARATE, pag. 190. 

ANNO IX -N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICJAZIONE DI SEB VIZIO 


LE CARTE DEI PUBBLICI FUNZIONARI 
E IL POTERE DI DISPOSIZIONE DELLO STATO 


La questione in ordine alla titolarit� del potere di 
disposizione delle carte dei pubblici funzionari, � un 
problema complesso, che p�� dirsi abbia trovato completa 
regolamentazione nella legge 22 dicembre 1939, 

n. 2006 sugli Archivi di Stato. 
Sul piano storico-legislativo di diritto comparato 
vanno, anzitutto, ricordate le leggi 25 giugno 1794 
(7 messidoro anno II) e 27 ottobre 1796 (5 brumaio 
anno V) le quali demanializzarono i beni delle antiche 
Abbazie soppresse; nonch� il decreto -del pari francese 
-del 20 febbraio 1809, che dichiar� di propriet� 
dello Stato i manoscritti depositati nei propri archivi 
e le copie di essi da altri, eventualmente, detenute. 

Per quel che attiene, in particolare, all'Italia vanno 
ricordati: l'art. 849, n. 3 del Codice di procedura civile 
del 1865 (art. 754, n. 3 del codice vigente d�pi� ampia 
portata sia sotto il profilo soggettivo, che sotto quello 
oggettivo) (l); l'ordinamento generale degli archivi 
di Stato del 27 maggio 1875; il relativo regolamento 
approvato con R. D. 9 settembre 1902, n. 445. 

Quest'ultimo, con gli articoli 71, 72, 73 indica quali 
atti sono pubblici; precisamente: 
a) gli atti conservati negli archivi (meno quelli confidenziali 
e segreti sin dalla origine); 
b) gli atti che hanno carattere meramente storico, 
letterario o scientifico sentenze di magistrati, ecc. 

Tuttavia siffatta indicazione (ad evidente carattere 
esemplificativo) non valse a regolare il contrasto tra i 
diritti vantati dai privati e quelli vantati dallo Stato. 
In particolare non valse a prevenire o a dirimere le 
controversie sorte per accertare in quali casi lo Stato 
potesse accertare o dichiarare il preminente interesse 
pubblico sulle carte del cittadino che avesse ricoperto 
cariche o funzioni pubbliche. 

La legge 22 dicembre 1939, n. 2006 sugli archivi di 
Stato ha colmato la lacuna. 
Con l'art. 12 � stato, invero, testualmente disposto: 

� � fatto obbligo ai funzionari ed alle persone che 
abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni 
di pubblico interesse; di depositare nell'archivio della 
competente amministrazione, all'atto della cessazione, 
delle rispettive funzioni, gli atti che interessano lo Stato, 

(1) �L'apposizione dei sigilli � disposta di ufficio o su richiesta 
del Pubblico Ministero nei casi seguenti: 
�3) se il defunto � stato depositario pubblico oppure ha rivestito 
cariche o funzioni per efl'etto delle quali si ritiene che possano 
trovarsi presso di lui atti della Pubblica Amministrazione o, comunque, 
di carattere riseroato �. 

da essi temporaneamente detenuti per causa delle funzioni 
esercitate. 
� Lo stesso obbligo � fatto agli eredi nel caso che il 
loro dante causa sia deceduto prima di farne la consegna �. 

La norma non si presta ad equivoci, e (per quel che 
attiene al requisito obiettivo) � di tutta evidenza che 
essa contempli le carte, gli atti o i documenti, che, 
per il loro contenuto estrinseco o intrinseco, sono gi� 
di propriet� dello Stato e, per esso, delle singole Pubbliche 
Amministrazioni. 

La gamma di tali atti va, quindi, dalla semplice 
pratica di ufficio (che pu�, essere eventualmente detenuta 
dal funzionario o dallo incaricato del pupblico 
servizio o, in caso di decesso, venirsi a trovare� in possesso 
degli eredi o degli aventi causa dal de cuius, sia 
nella casa di abitazione o nello studio dello stesso oppure 
anche altrove) alla pratica o anche al semplice atto o 
scritto, affidato ad una delle persone predette, anche a 
titolo, p. es., di studio, di deposito; e, a maggior ragione, 
agli atti o nelle carte, che, per eventualit�, fossero da 
costoro, abusivamente, posseduti o detenuti. 

Per ci� che attiene al requisito subiettivo si richieil,e, 
poi, che trattisi di pubblici funzionari, di incaricati di 
pubblico servizio o anche, semplicemente, di � persone 
che abbiano avuto incarichi pubblici o connessi con 
questioni di pubblico servizio�, come possono essere i 
cosidetti funzionari di fatto e persino gli e_sperti, chiamati, 

p. es., ad esprimere, di volta in volta, il proprio parere 
su questioni di pubblico interesse in base ad atti o a 
carte della pubblica Amministrazione. 
In tutti questi casi il diritto di propriet� dello Stato 
sull'atto o il documento � incontestabile. 

Dove, invece, si delinea il contrasto (che ha formato 
oggetto della controversia recentemente risolta dalle 
SS. UU. in causa Pe.tacci c. Ministero Interno) � l'art. 13 
della stessa legge n. 2006 del 22 dicembre 1939. 

Tale articolo dispone: 

�Spetta ai sopraintendenti degli archivi, con l'intervento, 
ove occorra, del prefetto, e premesse, in caso di 
urgenza, le cautele che le leggi civili consentono: 

�a) promuovere la rivendicazione o la espropriazione, 
con le norme da determinarsi dal regolamento de_~ <J,ocumenti 
di pubbliche amministrazioni e, rispettiva;mente, �~ 
delle carte di importanza storico-scientifica, esistenti 
presso privati, quando tali atti siano stati o siano per 
essere posti in vendita o comunque distolti dalla sede ordinaria 
e vengano ad essere sottratti alla disponibilit� di 
consultazione; 


-156 

ab) accertare, nel caso di motte di p'libblici funzionari o di diniego del bonario �versamento� di siffatte carte. 

o di persone che abbiano avuto incarichi pubblici o connessi Perci� con la lettera c) dello stesso art. 13. della legge 
con questioni di pubblico interesse, se presso di essi si del 1939, n. 2006 ha previsto �occorrendo� (ossia in 
trovino atti che interessano lo Stato, curandone il sollecito concorso o -rectius -�in alternativa della proceversamento 
all'archivio al quale spettano per ragioni di dura amministrativa) l'azione di rivendicazione delle 
materia e di luogo; carte medesime contemplate nella precedente lettera b), 
�c) promuovere, ove lo ritengano necessario, dando altresi la riprova, con la espressione � rivendi��l'azione 
giudiziaria degli-atti di cui alla precedente zione � e non gi� con il termine <<espropriazione �,---Ohe 
lettera b), premessa, occorrendo, la richiesta al pubblico anche tali carte vengono considerate di propriet� dell'Amministero 
di valersi della facolt� di cui all'art. 849, n. 3 ministrazione, ove ne ricorrano le condizioni subiettive 
(attuale art:-754, n. 3 del codice d� procedura c�vil�)�>:�-e Ob�ettiVe. -----------------�-.. 

La disposizione contiene tra ipotesi di carattere sostan-Non certo tutte le carte che provengano o emanino 
tivo e cio�: da pubblici funzionari o da persone che abbiano avuto 

1) la rivendicazione dei documenti che, per forma, incarichi p'libblici o connessi con questioni di pubblico 
oltre che per contenuto (dato il crisma di ufficialit�. in interesse, rientrano nel concetto della legge e sono, 
essi insito) si appartengano, sin dalla origine, alla quindi, da considerarsi d'interesse pubblico e quindi di 
pubblica Amministrazione; pertinenza statale. 

2) la espropriazione delle carte di importanza sto-La logica -oltre che la ratio e la interpretazione lette-
rico-scientifica, esistenti presso privati, quando tali rale della legge~portano ad escludere, invero, che ogni 
atti siano stati o siano per essere posti in vendita o manoscritto, atto o documento di chi sia stato funzio 
comunque distolti dalla sede ordinaria e vengano quindi nario o agente dello Stato si appartenga a questo ultimo. 
ad essere sottratti alla possibilit�. di consultazione nello Ma se � esatto ritenere che gli atti o gli scritti, dettati 
interesse della storia e della cultura; da ragioni o considerazioni relative alla vita privata del 

3) il sollecito versamento �nell'Archivio compe-funzionario o dell'agente che abbia avuto incarichi 

tente, per ragioni di materia e di territorio � di �atti che pubblici o connessi con questioni di pubblico interesse, 

interessano lo Stato �, eventualmente ritrovati o ritrova-non rientrino nelle citate disposizioni di legge e quindi non 

bili all'atto della morte �di pubblici funzionari o di si appartengano allo Stato, non altrettanto esatto � af


persone che abbiano avuto incarichi pubblici o connessi fermare che non si comprendano, senz'altro, in questa 

con questioni di pubblico interesse >>. ultima categoria, anche gli atti composti per effetto di 

A queste tre ipotesi di' carattere sostantivo corrispon-libera ispirazione da costoro, per il semplice fatto che 
dono altrettante ipotesi di carattere processuale, del pari trattisi di formazione effettuata al di fuori dell'adempreviste
�dal legislatore, per evitare che le norme rima-pimento delle funzioni. 
nessero prive di pratica attuazione. La causa giuridica della demanialit� degli atti, va, 

Dalle stesse disposizioni contenute nel citato art. 13, invero, ricercata �nella sostanza e non gi� nella forma 

invero, consegue che -previo accertamento della esi-dell'atto o dello scritto, il quale -anche se prove


stenza e del carattere o contenuto delle carte -si procede, niente da persone non pi� rivestenti pubbliche funzioni 

in via amministrativa (occorrendo anche in via coatta) e non pi� aventi pubblici incarichi o, comunque, incarichi 

a mezzo dei Sopraintendenti degli Archivi di Stato (i che abbiano avuto connessione con questioni di pubblico 

quali ne debbono curare il sollecito versamento nell'ar-interesse, pu� assurgere, per il suo. contenuto (ossia 

chivio competente per materia e per territorio): per le rivelazioni in esso contenute e che ne formano 

1) alla rivendicazione ossia al recupero dei docu-l'oggetto) a valore di documento giuridicamente protetto 

menti appartenenti, sin dalla origine, alle Pubbliche o giuridicamente tutelato. 

Amministrazioni; Rileva, in proposito, con il ben noto acume il CAR


2) al ricupero delle carte o degli atti che interessino NELUTTI: << uno dei lati che presentano certo maggiore 
lo Stato per il loro contenuto, in quanto che provengano interesse nella teoria moderna del documento riguarda 
da pubblici funzionari o da persone che, per aver rive-la vastit� o, ci� che torna allo stesso punto, la purezza 
stito incarichi pubblici o anche solamente connessi con della nozione: onde per documento s'intende qualunque 
questioni di p'libblico interesse, possano essere venute a cosa idonea alla rappresentazione di un fatto>> (3). 
conoscenza di fatti o di notizie, che, appunto per questo, Orbene, se � incontestabile il potere del giudice a 
interessano lo Stato (2). decidere a chi spetti un documento del quale si chiede 


Ben s'intende come la procedura amministrativa la revindica, esorbita, tuttavia, da siffatta potest� ogni 
venga ad essere superata, quando (come nel caso del indagine sulla sussistenza dell'interesse dello Stato alla 
carteggio Mussolini-Petacci) le carte siano gi� state devoluzione a s� del documento. 
ricuperate dall'Amministrazione oppure possa essere La valutazione del pubblico interesse � di compeevitata 
quando (come nel caso encomiabilissimo delle tenza esclusiva e non sindacabile della Pubblica Ammicarte 
di Francesco Saverio Nitti) gli eredi (della persona nistrazione, la quale, con la dichiarazione di pubblico 
che sia stato pubblico funzionario oppure della persona interesse, pone il titolo originario costitutivo della demache 
abbia avuto incarichi pubblici o anche solamente nializzazione del documento ed importa ipso iure l'artieconnessi 
con questioni di pubblico interesse) ne e:ffet-volimento di ogni contrario diritto o interesse. 
tuino il bonario cc versamento>> nell'Archivio di Stato. La indagine del giudice deve, pertanto, arrestarsi 


Tuttavia il legislatore non poteva non preoccuparsi all'accertamento della legittimit�. dell'atto amministra-___ 
della ipotesi contraria ossia della ipotesi di opposizione tivo di devoluzione del documento. 
Ci� perch�, come ebbe a rilevare il TORRENTE -nella 
acuta e dotta disamina delle questioni gi~idiche originate 

(2) .Alla prese1"1Jazione delle carte d' importanza storico sclen� 
tifica, esistenti presso privati, si procede in via di espropriazione 
per pubblico interesse o per pubblica utilit�. (3) Teoria di falso. Cedam, 1935, pag. 138 n. 62. 

-157 


dal carteggio Mussolini-Petacci (4) -se si domanda al giudice 
�la selezione tra le carte che interessano e quelle che 
non interessano lo Stato � si esorbita, senza dubbio, dai 
limiti dell'accertamento della corrispondenza del caso 
concreto con la fattispecie legislativa astratta e si penetra 
nella sfera propria di quel particolare processo che la 
dottrina (5) chiama dispositivo. � 

<< Rispetto al conflitto di interessi fra lo Stato e gli 
eredi del defunto circa l'appartenenza delle carte rinvenute 
presso gli eredi stessi la norma non detta, e non pu� 
dettare un precetto rigoroso e preciso, limitandosi a indicare 
in forma vaga la prevalenza dell'interesse dello Stato. 

�I limiti di questa generica nozione sono tutt'altro 
che precisabili in maniera oggettiva, in guisa che il 
compito di chi deve applicare la norma si esaurisca nell;;, 
mera constatazione della coincidenza della fattispecie 
concreta con il modello legislativo. 

�Interesse delo Stato o interesse pubblico non � nemmeno 
una nozione statica, una forma cristallizzata; ma � 
piuttosto una direttiva, un criterio elastico che si adegua 
alla multiforme contingente realt� della vita del massimo 
organo politico, informandosi ai bisogni della collettivit� 
e alle mete ideali che la collettivit� stessa segna nel 
suo cammino. 

� Chi deve applicare la norma non ha davanti a s� 
una traccia sicura; � egli stesso che deve trarre, dalla 
considerazione dei fini particolari o specifici che l'attivit� 
politica o. amministrativa persegue in quel determinato 
momento storico, la determinazione della consistenza 
o dei confini che l'interesse dello Stato presenta. 

�Per fare esempi strettamente aderenti alla vicenda 
giudiziaria di cui si occupa la sentenza (resa dal tribunale 
proprio in causa Petacci) soltanto tenendo presente 
la concreta azione politica che i vari Stati si prefiggevano 
sarebbe stato possibile stabilire se le lettere scambiate 
fra la contessa di Castiglione con Napoleone III� 
con Cavour, con Vittorio Emanuele II, con Urbano 
Rattazzi, Costantino Nigra, Thiers, il duca di Aurnale e 
persino con Pio IX, interessavano o meno gli Stati 
medesimi. Analogamente in base a quali criteri aprioristici 
potrebbero selezionarsi, tra le lettere scambiate 
tra la baronessa Vetsera e l'arciduca Rodolfo, quelle 
che avevano attinenza con la politica asburgica e quelle 
invece, che concernevano la relazione intima, la. cui 
tragica fine commosse l'ottocento romantico? Non � da 
ritenere che le stesse vicende di tale relazione, se e in 
quanto giustificate dal duplice suicidio, il cui motivo � 
rimasto -com'� noto -ancora misterioso, s'inseriscano, 
sia pure come elemento negativo, per la stessa 
importanza del personaggio di Rodolfo, nel quadro di un 
giudizio essenzialmente politico ? 

�E in questa nostra epoca ... si potrebbe forse, in 
base a criteri predeterminati o preventivi, stabilire se la 
lettera contenente formule matematiche, rinvenuta 
presso uno scienziato addetto alle ricerche relative 
all'energia nucleare, appartenga al dominio della scienza 
pura o, invece, non sfugga]ai tentacoli della politica?�. 

E il Torrente prosegue: � 

� Gli esempi si potrebbero moltiplicare, per dimostrare 
l'assunto che il compito di determinazione dell'interesse 
dello Stato non si esaurisce nel mero accerta


(4) TORRENTE: �Riv. trim. d1 Diritto e Proo. Civ,., 1953, pag. 285 
e seguenti. 
(5) CARNELUTTI: Ist. del nuovo processo civile it., Roma, 1951, 
I, pag. 32. 
mento, ma ha carattere anzitutto di particolare, specifica, 
concreta individuazione della rilevanza dell'interesse 
pubblico in relazione alle singole ipotesi ..... 

� Presupposto essenziale del potere discrezionale � la 
mancanza di leggi che regolino una determinata materia; 
o, almeno, la mancanza di leggi che la regolino completamente. 
In altre parole.... vi � attivit� discrezionale 
soltanto quando la legge, non prescrivendo quale debba 
essere il comportamente in determinate circostanze, 
esplicitamente lasci un campo in cui il soggetto (in 
genere, la Pubblica Amministrazione) possa muoversi 
liberamente per il conseguimento dei pubblici fini. 

� Ora mi sembra lecita la domanda, quale parametro 
pi� fluido ed elastico della nozione di pubblico interesse? 
Non � su questo, specie se genericamente inteso, che si 
basa tutta la discrezionalit� amministrativa ?.... 

� Se il ragionamento finora svolto � esatto, se dunque 
nell'azione di rivendica prevista nella legge speciale il 
compito che sarebbe affidato a chi deve applicarla non 
si riduce all'accertamento (s'intende, preordinato alla 
condanna); mi sembra che si ponga il dilemma: o la 
pretesa revindica ha natura del tutto diversa da quella 
della ordinaria azione di revindfoa che ha per oggetto 
l'accertamento del diritto di propriet� dell'attore e la 
condanna del convenuto alla consegna o al rilascio della 
cosa (6) oppure bisogna ritenere esatta la tesi sostenuta 
dall'Avvocatura dello Stato. 

� Per principio generale la valutazione del pubblico 
interesse � sempre affidata alla Pubblica Amministrazione 
ed � questa che � esclusivamente "competente a stabilire 
quali notizie debbano rimanere segrete (art. 256 c. p.) 
e a vietare la divulgazione di notizie che interessano lo 
Stato (art. 262 e art. 325 c. p.). 

��, dunque, la P. A. -che valuta se le carte che esistono 
presso il pubblico ufficiale o il funzionario o il personaggio 
defunto presentino interesse per lo Stato. 

�In forza di questa valutazione la P. A. acquista 

iure pubblico la propriet� degli atti medesimi. 

� In base al principio della esecutoriet� degli atti 
amministrativi essa potrebbe far valere coattivamente 
la sua pretesa all'impossessamento degli atti medesimi; 
ma la delicatezza della materia, la opportunit� di salvaguardare 
il diritto alla riservatezza e al segreto epistolare, 
che spetta al defunto e che a mio avviso compete 

.anche ai congiunti, hanno consigliato il temperamento 
del� ricorso all'azione giudiziaria: nel senso che la possibilit� 
del ricorso della P. A. all'autotutela rappresenta 
~oltanto l'id quod plerumque accidit, ma non � necessario 
n� essenziale (7). 

�Il che, del resto, � in perfetta assonanza con il principio 
sancito dall'art. 15 della Costituzione, secondo il 
quale la segretezza della corrispondenza � inviolabile 
e la sua limitazione pu� avvenire soltanto per atto della 
autorit� giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 

�Siffatto principio costituzionale, peraltro, non esclude, 
a mio avviso, che il compito del giudice si riduca 
all'accertamento delle condizioni di legittimit� dell'atto 
amministrativo di devoluzione degli atti all'Archivio 
dello Stato (qualit� di pubblico funzionario o di persona 
che abbia avuto incarichi pubblici, ecc., in colu:i' presso 

(6) MESSINEo�: Manuale di dir. civ. e comm., II, 1, Milano, 
1956, par. 85, pag. 341; Russo: Libro della propriet� nel comm. del 
cod. civ., diretto dal d'Amelio-Finzi, Firenze 1942, p. 508; BIGIAVI: 
Il regolamento di confini, in � Riv. trim. �, 1951, pag. 104, n. 105. 
(7) CAMMEO: Oorso di diritto amministrativo, Padova, 1914, 
pag. 1445. 

: ::::@$ 


-158 


cui si trovava la corrispondenza; ritrovamento degli 
atti presso tali persone) esclusa ogni indagine sulla sussistenza 
dell'interesse dello Stato agli atti medesimi: indagini 
che come ho detto, � affedata alla P. A.�. 

Pertanto non potrebbe non riconoscersi che tale 
criterio non potrebbe avere diritto di cittadinanza nella 
sfera del diritto privato, dove non pu� bastare l'attrazione 
che un bene suscita per giustificarne l'apprensione, 
dovendosi necessariamente considerare l'interesse dello 
Stato (che si pone su un piano superiore a quello dei 
singoli) per legittimare e giustificare la devoluzione. 

Il che importa l'appartenenza del rapporto alla sfera 
del diritto pubblico e l'esplicazione, da parte dello Stato, 
di un suo potere che trascende il diritto dei singoli. 

Ond'� che -opportunamente e sempre sottilmente rileva 
lo stesso Torrente: 

� Questo interesse non si riferisce soltanto all'attivit� 
politica o amministrativa dello Stato; ma concerne 
anche la esigenza di assicurare alle future generazioni 
le fonti di cognizione utili aila elaborazione storica degli 
avvenimenti a cui il defunto ha preso parte. Che questa 
esigenza di carattere culturale abbia natura preminente 
rispetto al diritto alla riservatezza e al segreto epistolare 
del singolo o dei singoli congiunti non mi par dubbio, 
dal momento che lo Stato non � costituito soltanto dalla 
compagine di coloro che esistono in un determinato momento 
della sua vita, ma anche da coloro che in futuro ne 
faranno parte. 

�Non ci si pu�, dunque, rimettere alla iniziativa dei 
singoli circa la custodia delle lettere o delle carte, nelle 
quali -magari frammisti alle tracce di sentimenti personali 
o di un'attivit� meramente privata -si trovino 
accenni o spunti relativi alla vita pubblica. Ed interessa, 
anche ai fini della obiettivit� storica, conoscere se e fino 
a qual punto gli atteggiamenti assunti dall'uomo politico 
nell'esplicazione della sua attivit� ufficiale collimino 

o coincidano con le sue vedute o con i suoi interessi 
personali e se gli atteggiamenti stessi siano stati influenzati 
-e fino a che punto -dall'opera altrui. N� la 
storia si pu� affidare alla pubblicazione di epistolari, 
fatti spesso a fine di lucro dai congiunti. Queste, comunque, 
non sempre sono complete ed integre, perch� � 
comprensibile ed umano che i congiunti stessi mirino a 
valorizzare la figura dello scomparso, eliminando dalla 
pubblicazione quelle tra le carte in cui il defunto pu�� 
apparire sotto una luce che non appaga il desiderio 
agiografico da cui i raccoglitori sono ispirati e quelle 
tra le lettere che, a tacer d'altro, colgono aspetti della 
sua debolezza umana e rivelano non nobili passioni �. 
Di certo tali norme non valgono per tutti gli scritti 
(o �carte�) promananti dalla persona che abbia rivestito 
cariche pubbliche o politiche, dal pubblico funzionario o 
comunque dall'agente o da persona che abbia avuto 
incarichi pubblici o connessi con questioni di pubblico 
interesse. La Pubblica Amministrazione non ha mai 
inteso, n� intende violare la gelosa intimit� dei rapporti 
d'indole privata o la estrinsecazione materiale della 
personalit� umana, sia che si tratti di �carte '' private 
di persone che abbiano rivestito cariche pubbliche, sia 
che si tratti di �carte � di persone che abbiano avuto 
familiarit� o corrispondenza con altre perso�e rivestite 
di autorit� o che comunque abbiano esercitato un potere 

o un incarico pubblico. 
Siffatto carteggio privato esula indubbiamente dalle 
norme, poich� non sar� il contenuto sentimentale di una 
lettera o di un epostolario a conferire qualit� di �atti � 

d'interesse pubblico, i quali solamente, appunto perch� 
tali, sono suscettibili di devoluzione allo Stato. 

E non sar� nemmeno suscettibile di devoluzione 

l'opera dell'ingegno di uno dei citati personaggi, poich� 

tale opera, come creazione <lello spiritcr; in ,quanto costi


tuisce il contenuto di una idea personale, espressa in 

forma, appartiene al suo autore non solo come corpus 

mechanicum ossia nel mezzo materiale in cui l'opera � 

estrinsecata (pezzo di carta, lettera, libro), ma anche nel 

cosidetto corpus mysticum, che, com'� noto, � tutelato 

non solo negli interessi patrimoniali dell'autore (diritti 

di utilizzazione economica), ma anche negli interessi 

morali: diritto d'inedito, che � suscettibile di trasmissione 

agli eredi, diritto di paternit� che non � trasmissibile 

agli eredi, come tali, ma pu� esercitarsi dopo la morte 

dell'autore dai congiunti; diritto di inalterabilit�, che 

importa il corrispondente divieto ai terzi di deformare o 

modificare l'opera, che, del pari, pu�� essere esercitato, 

dopo la morte dell'autore, dai congiunti (8). 

In tali casi -quando trattisi, ad es. di opere o di carte 

d'importanza storico-scientifica esistenti presso privati, che 

siano stati o siano per essere posti in vendita o comunque 

distolti dalla sede ordinaria e vengano sottratti alla pos


sibilit� di consultazione -la P. A., nel pubblico interesse, 

pu� promuovere la espropriazione a' sensi del citato arti� 

colo 13, lett. a) della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, 

per tramite dei Sopraintendenti degli ,Archivi. 

Del pari gli stessi Sopraintendenti possono dichiarare 

l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte 

il materiale documentario posseduto o detenuto da pri


vati proprietari, notificando formalmente al proprietario 

il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al 

Ministero dell'Interno, il quale pu� esercitare il proprio 

diritto di prelazione in caso di vendita a terzi (art. 22). 

In tutti questi casi trattasi di archivi privati o di 

materiale archivistico d'interesse storico o scientifico o� 

comunque, di opere dell'ingegno attinenti ad atti di materia 

storico-scientifica o di produzione originale del loro autore. 

Assolutamente diverso � invece il caso in cui l'autore 

-nella ricostruzione di fatti o di eventi -si sia 

avvalso di materiale documentario, di fatti, di eventi, 

di notize, venute a sua conoscenza per la sua qualit� di 

" pubblico funzionario � oppure per aver rivestito cc inca


richi pubblici '' oppure, ancora, �incarichi >> anche sem


plicemente �connessi con questioni di pubblico interesse � 

(art. 13, lett. b). 

In tale ipotesi � evidente che l'atto, in tal modo 

formato, non possa non interessare Io Stato e che, 

pertanto, allo Stato si appartenga a ed esso debba essere 

riconsegnato e devoluto (per il deposito e la conserva


zione nel competente Archivio di Stato) anche se il 

corpus mechanicum (ossia il mezzo materiale in cui 

l'opera � estrinsecata: pezzo di carta, lettera, diario, 

libro, ecc.) si appartenga al privato, essendo evidente 

che il corpus mysticum non possa essere se non dello 

Stato, appunto perch� l'oggetto dell'opera attiene a 

�questioni di pubblico interesse� (9). 

Ed ecco come e qualmente sia assolutamente ingiusti


ficato l'allarme che la devoluzione all'Archivio Centrale 

(8) Legge 22 aprile 1941, n. 663 sui diritti di autor<" 
(9) Sarebbe, invero, assurdo, oltre che antigiuridico ritenere 
che colui il quale abbia rivestito incarichi pubblici o, comunque, 
incarichi connessi con questioni di pubblico interesse, possa avere 
potere �dispositivo� ossia diritto di propriet� sulle notizie in tal 
.modo acquisite, renderle note al pubblico (specie se di natura 
segreta o riservata) e, persino commerciarle, come, purtroppo, con 
searsa sensibilit� (se non addirittura illecitamente) attualmente 
viene, spesso operato e tollerato. 


-159 


di Stato del carteggio Mussolini-Petacci e dei diari (attinenti 
anche essi ad accertata materia d'interesse pub


. blico) aveva suscitato in menti superficiali o comunque 
nella voce di gratuiti tutori d'inesistenti intimit� o di 
segreti epistolari violati, prima che le Sezioni Unite della 
Corte Suprema di Cassazione, in base alla documentazione 
probatoria, imprimessero il crisma di legalit� 
all'atto amministrativo di devoluzione medesima. 

E ci� specie ove si consideri che il diritto alla tutela 
del segreto di atti o documenti pubblici o comunque connessi 
con questioni di pubblico interesse: � da tutt'altra parte 
ossia da parte dello Stato. 

Si pensi, ad es., agli atti confidenziali interessanti la 
difesa interna o estera, oppure i rapporti internazionali 
e si avr�. la convinz;ione della bont� della tesi, la quale 
giustifica. e spiega -esattamente interpretandola la 
portata della disposizione di � atti" connessi con questioni 
di pubblico interesse e che, appunto perch� tali, 
sono da considerarsi demaniali sin dalla origine. 

Ci� spiega -anche sotto il profilo subiettivo -come 
atti che interessano lo Stato -da recuperarsi con conseguente 
�sollecito versamento nell'archivio al quale 
spettano per ragioni di materia e luogo " -non siano 
soltanto gli atti provenienti da pubblici funzionari o da 
incaricati di pubblici servizi, ma anche (e n:on ultimi, 
poich�, a volte, come nel citato caso degli informatori, 
non meno importanti) gli atti provenienti da � persone 
che abbiano avuto incarichi connessi con questioni di 
pubblico interesse". 

Ond'� -nel caso di specie -che, per l'applicazione 
della norma e quindi per la devoluzione allo Stato delle 
carte in questione, sarebbe .bastato anche il semplice 
giudiziale riconoscimento che la Clara Petacci (secondo 
le risultanze documentali di �ausa) fu persona la quale 
(indipendentemente dalla sua attivit� politica e dal 
conferimento d'incarichi pubblici) ebbe -de facto 
�incarichi connessi con questioni di pubblico interesse "� 
quali la redazione o la trasmissione dei diari di Mussolini, 
accertati, come tali, dal competente organo designato 
dalla legge (il Sopraintendente dell'Archivio. Centrale 
di Stato) a causa della fedele riproduzione di dati e di 
eventi di portata storico-politica (sia nel campo nazionale, 
che in quello internazionale -e riferiti persino direttamente, 
� in persona propr-ia ", come se li avesse dettati lo stesso 
dittatore. 

Pertanto pi� che legittima e tranquillante risulta la 
decisione della Corte di Cassazione, la quale (in base ai 
.docm;nenti probatori acquisiti agli atti processuali) ha potuto, 
con sicura coscienza e conacutaprecisione, affermare: 

� Ritiene questo Collegio che la documentazione fornita 
corrobori sufficientemente l'assunto, 'perch�, in effetti, 
risulta dalla medesima -in massima parte costituita 
�la epistolario della�Petacci e di pubblici funzionari che 
costei soleva assumere iniziative e, comunque, interloquire 
in faccende di Governo e segnatamente sull,a 
destinazione di persone ad importanti cariche dello 
Stato, persino alla nomina dei Ministri; mentre � irrilevante 
l'assenza di una formale investitura della donna a 
tali compiti, bastando la loro assunzione di fatto col 
consentimento di Mussolini, massimo in presenza del 
regime dittatoriale che questi aveva imposto al Paese " 

La vertenza Petacci -nonostante la sua peculiarit� 
che la rende unica e originale nel campo giuridico -per 
quanto concerne il concetto di discrezionalit� riaffermato 
in materia dalle S. U. della Cassazione pu� dirsi trovi 
precedente giurisprudenziale nella vertenza intercorsa 

tra lo Stato italiano e gli eredi di Gasa Medici, per il 
possesso e la devoluzione all'Archivio di Stato delle 
carte di notevole interesse storico-politico provenienti 
dall'Archivio medesimo. 

Anche le carte provenienti dallo Archivio di Gasa Medici 
-comprendenti, tra l'altro, cirtre a duecentodue 
<< atti di Stato '" trecentocinquantasette documenti, tra 
cui i re minutari '' e � copiari >> o minute di lettere di Piero 
Alemanni e di Raffaello de' Medici, nonch� scritti di 
Lorenzo� de' Medici (ad amici e confidenti) -vennero 
gratuitamente ricuperate (in base a desistenza degli eredi 
di Casa Medici) e devolute. allo Stato, dopo che lo stesso 
aveva ottenuto la sospensione della; vendita all'asta 
pubblica (che avrebbe dovuto essere effettuata a cura 
della ditta antiquaria Ohristie, Manson e Woods) dei 
documenti medesimi (riprodotti in olegrafia nel �Oatalogue 
of tho Medici Archives -London Oloves, 1918, 8, 
pag. 186, compilato dallo erudito americano Ro.yall 
Tyller) da parte del giudice incaricato della domanda, 
mr. Peterson dell'Alta Corte di Giustizia di Londra; e 
dopo la sentenza resa dalle Sezioni Unite della nostra 
Corte di Cassazione in data 30 ottobre 1926, che aveva 
interlocutoriamente disposto sulla controversia, aff�rmendo 
testualmente: 

re Lo studio dil�gente, portato dai giudici di merito 

sulla genesi delle disposizioni contenute nello istrumento 

26 luglio 1919, avrebbe dovuto convincere di trovarsi in 

presenza -nonostante la denominazione contrattuale 

e la forma consessuale -a mani/estazioni di volont� di 

natura essenzialmente pubblicistica del rappresentante 

del Governo italiano, indottosi, per motivi di politica 

convenienza, a vestire della forma di negozio giuridico 

di diritto privatol'esercizio del pubblico potere, estrinsecatosi 

con le caratteristiche proprie dell'atto discrezionale (10). 

Il che conforma ulteriormente la esattezza della interpretazione 
delle norme giuridiche in materia e la legittimit�. 
della decisione resa dalla Corte Suprema di Cassazione 
a seguito del ricupero e della devoluzione a,llo Stato 
del carteggio Mussolini-Petacci. 

ACHILLE SALERNI 

(Avvocato dello Stato) 

(10) Per gli studiosi -oltre che per la cronaca -si ritiene 
opportuuo segualare la recente devoluzione bonaria allo Stato anche 
delle � carte � di Ivanoe Bonomi e di Vittorio Emanuele Orlando, 
nonch� di altre numerose personalit�. 
Perci� che pu� avere maggioreanalogia conilcaso Petacci �,infine, 

utile richiamare ilcaso delle carte della Contessa di Castiglione. 

Le carte di Virginia Oldoini Verasis (comunemente conosciuta 

sotto il nome di Contessa di Castiglione) erano state asportate 

clandestinamente dall'Italia. Se ne ebbe notizia solo quando a Parigi 

-in preparazione per uso dell'allora imminente vendita all'asta 


fu stampato un catalogo pubblicitario. 

Dopo di che lo Stato non rimase inattivo, ma fece lnterv�nire 

l'Ispettore Generale degli Archivi di Stato prof. Re (lo stesso 

che insieme al Capo dell'Archivio Centrale di Stato, prof. Lodolini 

procedette alla ricognizione delle carte della Clara Petacci). Il 

prof. Re -con encomiabile sagacia e rara perizia -ottenne 

ohe illibraio-antiquario Argentieri (possessore delle cose gi� appar. 
tenute alla Di Castiglione) cedesse -bonariamente e gratuitamente 


allo Stato tutto ci� che lo stesso Ispettore ritenne potesse aver 

riferimento, anche lontano, alla storia del nostro Risorgimento. 

Naturalmente (come gi� era stato attuato per gli eredi Petacci 

con la immediata restituzione di tutto ci� che era stato ritrovato 

nella villa Cervis in Gardone Riviera e che non aveva attinenza 

-0on la storia o con �questioni di pubblico interesse o) il prof. Re 

non chiese allo Argentieri la camicia di Compi�gne: quella camicia 

che, secondo la leggenda. la contessa avrebbe indossato la prima 

notte passata con Napol�on ze Petit .... Gli chiese invece la.restitu


zione (alla quale l'Argentieri immediatamente e!'l eucomiabi)mente 

acconsenti) di alcune lette.re scritte alla di Castiglione da Vittorio 

EmanueleII,dal Nigra, dalpadre,nonch� da ungenerale,suo parente. 

Notevolissima, infine, � la recente sentenza dei giudici francesi, 
che -nel respingere le domande degli eredi della contessa '\\'alewski 
-ebbero a dichiarare che il carteggio da costei avuto con 
Napoleone costituisce patrimonio storico inalienabile dello Stato, su 
cui, pertanto, non pu� sussistere alcun interesse privato. 


-160 


IL VALORE DEL METODO COMPARATIVO 


NELLA INTERPRETAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI 

SOMMARlo. -1. Introduzione -Il metodo comparativo e suoi 
effetti -2. Mutamenti costituzionali in Francia, Italia, e Germania 
dopo il II coniiitto mondiale -3. La situazione costituzionale 
nei Paesi del Benelux -Cenni storici della formazione 
delle costituzioni dei tre Paesi -4. Carattere delle Carte Costituzionali 
-Accentuata giuridicit� e rigidit� delle Costituzion; 
moderne rispetto a quelle di meno recente formazione -5. Contenuto 
delle Carte Costituzionali -Integrale giuridicit� o meno 
di esse -In particolare le Dichiarazioni di principio -6. Nuovi 
indirizzi delle Costituzioni moderne -L'indirizzo sociale quale 
causa dell'indirizzo internazionalistico� -Giuridicit� delle norme 
internazionalistiche. 

1. Lo svolgimento durante questi ultimi anni nel 
campo internazionale di avvenimenti di rimarchevole 
rilevanza, prodotti da orientamenti e tendenze di natura 
associativa tra gruppi di Stati, conduce spesso a considerare 
con maggiore interesse ed attenzione la configurazione 
propria di quegli Stati verso i quali lo Stato 
nazionale � spinto ad allacciare pi� stretti rapporti di 
vita. 
L'orientamento sopracennato appare invero non 
basato su un artifizio, ma corrisponde a concrete nuove 
esigen2'e di vita e di pensiero, che trovano sentita rispondenza 
e non equivoco fondamento nelle coscienze di 
larghi strati dei popoli interessati. 

Riteniamo possa affermarsi che, se la prima conflagrazione 
mondiale pose il suggello alla formazione delle 
singole, o quanto meno principali, Nazioni europee in 
altrettanti Stati sovrani ben definiti, dal travaglio del 
secondo immane sconvolgimento bellico il concetto di 
Stato-Nazione, che pur fu contrastata e vittoriosa 
conquista delle idee liberali, abbia sotto l'impulso di pi� 
nuovi bisogni iniziato a flettersi verso il pi� ampio orizzonte 
dello Stato-Associazione. 

� compito, invero, dello storico ricercare le cause 
di questo fenomeno, del politico di antivederne e di 
secondarne gli sviluppi, del :filosofo di vagliarne il fondamento 
razionale, all'interprete del diritto � dato di 
prendere atto della realt� e di agevolarne gli effetti con 
lo studio del fenomeno sul piano del diritto. 

Sono le norme del diritto pubblico, e particolarmente 
del diritto costituzionale quelle che dimostrano in 
qual misura l'orientamento associativo abbia acquistato 
concretezza di realizzazione e pertanto l'interprete � 
indotto a volgere lo sguardo in primo luogo alle Carte 
Costituzionali che reggono gli ordinamenti degli Stati 
di pi� immediato e rilevante interesse. 

L'utilit� di una siffatta speculazione sembra a noi 
duplice, giacch� essa conduce ad un duplice risultato. � 

Da un lato vengono realizzati gli scopi, che sono 
propri dello studio del diritto comparato, col porre in 
luce la interdipendenza degli Ordinamenti Costituzionali 
considerati; dall'altro si ricava una pi� qhiara interpretazione 
delle norme costituzionali nazionali; ma di tale 
secondo risultato accenneremo tra� breve. 

Una obiezione, che potrebbe essere mossa al cennato 
metodo di indagine, � ch� la comparazione giuridica non 
pu� utilmente avvenire che tra ordinamenti improntati 
a comunit� di evoluzione storica e giuridica, e ci� in 
quanto il :fine degli studi comparativi dev'essere quello 
di mirare al determinato scopo di porre in chiaro i prin


cipi dall'uno e dall'altro ordinamento giuridico rico


nosciuti, laddove un processo di troppo accentuata 

astrattizzazione, quale richiederebbe la comparazione 

di legislazioni dissimili, condurrebbe a teoriche e sterili 

enunciazioni non diverse da quelle pi� proprie del 

cosidetto �diritto naturale'" In contrario non si � 

mancato di obbiettare che, ad esempio, tra le legislazioni 

del gruppo tedesco e quelle del gruppo latino non sono 

s� profonde le differenze che sia del tutto impossibile 

un raffronto, sostenendosi anche con vigore di argo


menti che le censure condotte contro la scuola del �diritto 

naturale� non erano poi giustificate, se in determinate 

Organizzazioni internazionali, a quanto � stato data 

occasione in tempi recenti di constatare, venne fatta 

concreta applicazione di principi, che per la loro formu


lazione, debbono dirsi .propri del �diritto naturale"� 

Non intendiamo risollevare antica e non ancora 

sopita questione, bench� non crediamo sia possibile la 

formazione di un sistema, sia pur generale di diritto 

universale, ch� le differenze di costumi e di necessit�, 

anche tra Nazioni pienamente civilizzate, condizionano 

profondamente tale lodevole aspirazione, peraltro ci 

sembra indubbiamente che ove pi� Ordinamenti giuridici 

dimostrino reciprocamente di presupporsi od anche solo 

di considerarsi reciprocamente esistenti, con ci� stesso 

sorge la possibilit� e la necessit� della comparazione. 

Come sopra annunziato, vi � per� una seconda conse


guenza, che scaturisce dal raffronto tra Ordinamenti 

pubblicistici di Paesi diversi, specie se fondati su docu


menti creati iu periodi storici diversi. 

Tra i mezzi di interpretazione della norma giuridica 

invero di considerevole importanza, � quello fondato 

sul criterio storico cio� sullo studio dei precedenti 

legislativi della norma in esame; spesso con tale mezzo 

agevole � il risalire alla occaBio legis e quindi alla ratio . 

legis. 

Ma allorquando si passi allo studio della norma costi


tuazionale non sempre il precedente storico � di pieno 
ausilio, ove si consideri che una nuova costituzione 
� nasce quasi sempre quale prodotto di un movimento 
rivoluzionario in opposizione al vecchio ordinamento e 
spesso addirittura in antitesi, e che raramente quel movimento 
� stato limitato a quel Paese determinato, ma 
costituisce effetto di un pi� vasto fenomeno che ha 
interessato Paesi diversi. Necessit� vuole pertanto che 
sia l'occaBio che la ratio legiB siano_ tratte dall'indicato 
pi� vasto campo, talch� la comparazione tra gli Ordinamenti 
di quei Paesi e l'ordinamento considerato si 
manifesta utile mezzo di interpretazione di questo 
Ordinamento stesso. Analogamente meglio si coglie il 
valore innovativo della nuova Carta Costituzionale se si 
�onsideri alla stregua delle Carte Costituzionali di altri 
Paesi, che create in periodo storico pi� antico, conti


nuino ad aver vigore in quei rispettivi $J;ati. 

N� si dica che una simile impostazione riscliia,-dL 

ricondurre lo studio del diritto costituzionale nei mean


dri infidi della :filosofia oppure nell'ambito di quella 

Scuola storico-politica alla quale per merito di Orlando 

si oppose la Scuola Giuridica che dimostr� la necessit� 

di fondare lo studio del diritto costituzionale sui soli 



! : -151 


elementi giuridici positivi. Difatti a noi pare che la 
impostazione comparativa debba intendersi, nel campo 
del diritto pubblico, quale mezzo di interpretazione 
giuridica, con il che si rimane strettamente entro l'ambito 
della speculazione giuridica. 

2. La fine del secondo conflitto mondiale determin� 
nei tre principali Paesi dell'Europa occidentale (Francia, 
Italia e Germania) acute crisi e sentite esigenze di 
riforme costituzionali ed � del periodo immediatamente 
successivo al termine del conflitto l'adozione di nuove 
Carte Costituzionali in tutti e tre gli Stati. 
In Francia, dopo che un primo progetto venne respinto 
con Referendum popolare, la nuova Costituzione fu 
approvata e promulgata il 27 ottobre 1946. 

In Italia la nuova Costituzione fu promulgata a 
seguito di conforme delibera di una Assemblea Costituente 
dal Capo Provvisorio dello Stato il 27 dicembre 
1947. 

L'adozione nella Germania di una Legge Fondament�le 
della Repubblica Federale Germanica, quale in 
effetti fu promulgata il 23 maggio 1949, incontr� la 
difficolt� costituita dalla non ancora effettuata riunione 
dei lander orientali; a ci� si ovvi� con la Dichiarazione 
inclusa nelle premesse della Carta, che i rappresentanti 
dei lander occidentali esprimevano la volont� di agire 
anche<< per quei tedeschi, ai quali non era dato di partecipare
� ai lavori, e con l'art. 146 della Legge Fondamentale, 
che prevede� la eventualit� ch'essa debba 
cessare di aver vigore il giorno in cui fosse approvata e 
promulgata altra futura Costituzione per voto e libera 
determinazione di tutto il popolo tedesco. 

3. Significativo � invece il fatto che in tre altri Stati, 
con i primi anch'essi duramente coinvolti nel conflitto 
mondiale, ed ai primi legati da vincoli di comuni interessi, 
non vi sia stata adozione di nuove Carte Costituzionali. 
Alludiamo ai Paesi del Benelux: Belgio, Olanda 
e Lussemburgo. 
Che il rivolgimento politico-sociale susseguente al 
conflitto non abbia operate conseguenze nell'ordinamento 
di questi Paesi, non sarebbe esatto affermare, che sono 
da ricordarsi l'emanazione di leggi costituzionali a modifica 
delle rispettive Costituzioni; per quanto:::riguarda 
il Belgio intervenne la legge 19 luglio 1945 per dare 
interpretazione autentica all'art. 82 della Costituzione e 
risolvere cos� la complicata crisi dinastica, determinata 
dalla guerra, in Olanda con legge 3 settembre 1948 si 
ebbe l'aggiunta alla Costituzione di un cap. XIV per 
provvedere alla nuova situazione dei territori oltremare 
e pi� ancora innovatrice fu la legge 22 maggio 1953, 
della quale in prosieguo faremo cenno particolare. 

Anche per il Lussemburgo sono da menzionarsi le 
leggi costituzionali dell'aprile e del maggio 1948, che 
apportarono modifiche a numerosi articoli della Costituzione. 


Peraltro la saldezza in questi popoli dell'attaccamento 
alla tradizione ha fatto s� che sopravvivessero 
al conflitto Carte Costituzionali, le quali sono espressione 
dell'altra profonda crisi attraversata dall'Europa 
dopo la caduta di Napoleone ed il Congresso di Vienna. 

Di singolare interesse si manifesta la situazione determinata 
da Stati vicini, legati da interessi coni.uni 
e da comuni aspirazioni, che sono retti da Ordinamenti 
costituzionali separati tra loro da un secolo 
di vita e che sono l'espressione di due avvenimenti 

storici di primaria importanza, quasi pietre miliari 
nella storia dell'evoluzione politica e sociale. Tale int.eresse 
non � attenuato dal fatto che le originali Costituzioni 
abbiano subito adeguamenti, ch� tuttora vivo � 
l'originario carattere di quegli OrdinamenM..._anzi l'interesse 
potrebbe dirsi maggiore, giacch� � possibile 
cogliere l'esatta percezione della evoluzione degli Ordinamenti 
stessi sotto l'impulso delle nuove necessit� di vita: 

Alla caduta di Napoleone, Belgio, Olanda e Lussemburgo 
si trovavano praticamente incorporati alla Francia. 
Il Lussemburgo infatti vi era stato annesso gi� con 
decreto della Convenzione del 1� ottobre 1795 e l'annessione 
era stata ratificata dai Trattati di Campoformio 
e di Luneville (1797-1802). . 

Anche il Belgio era stato riunito alla Francia in virt� 
di altro Decreto della Convenzione 9 ottobre 1795, 
annessione anch'essa ratificata dal Trattato di Campoformio. 


L'Olanda, dopo la breve parentesi nella quale regn�, 
per grazia di Napoleone, il principe Luigi Napoleone, 
era stata pratic>amente annessa all'Impero Francese, 
nonostante le solenni promesse di indipendenza contenute 
nel Trattato stesso tra i due Paesi nel 1806. 

Con la caduta di Napoleone i tre Paesi seguirono in 
un primo tempo le sorti dell'Olanda, sul trono della 
quale era stato richiamato il principe Guglielmo Federico 
d'Orange-Nassau. 

L'opera di riorganizzazione dello Stato si presentava 
davvero difficile. I � principii della Rivoluzione francese 
e delle leggi napoleoniche avevano lasciato impronta 
indelebile nella vita e nella coscienza sociale, nonostante 
l'avversione al Governo, che tali principii aveva introdotto; 
d'altra parte le esigenze particolari del popolo 
olandese indirizzato alle pi� svariate esigenze commerciali 
mal si sarebbero accordate con vieti ordinamenti, n� 
poteva supplire il richiamo a tradiz;ioni giuridiche, ch� 
gli eventi della Rivoluzione francese avevano trovato 
gi� il Paese in preda a profonda crisi per la contemporanea 
esistenza di un diritto pubblico di natura ancora 
parzialmente feudale in lotta con i diritti delle pi� 
fiorenti citt� fiamminghe costituite in Comunit�. locali 
autonome. 

Ne segu� la Costituzione del 29 marzo 1814, che fu 
improntata ai principi dei �diritti .dell'uomo e del cittadino 
" della Rivoluzione Francese, oltre che alle particolari 
esigenze del popolo Olandese. 

Ma in virt� del Congresso di Vienna, all'Olanda era 
stato unito anche il Belgio perch� entrambi costituissero 
un nuovo Stato con il nome di � Paesi Bassi >>, talch� fu 
necessario rendere operante la Costituzione anche per il 
Belgio, chiamando a partecipare all'Assemblea degli 
Stati Generali anche i rappresentanti belgi. Questi 
espressero voto contrario alle lievi modifiche proposte, 
ma il Re Guglielmo Federico dichiar� ci� nonostante 
estesa la nuova Costituzione (legge Fondamentale del 
24 agosto 1815) che sostanzialmente era la Costituzione 
Olandese, a tutti i territoPi dei Paesi Bassi. 

Il Lussemburgo fu dallo stesso Congresso di Vienna 
istituito in Granducato autonomo, unito per� al Regno 
dei Paesi Bassi con Unione Personale. Ma il Re �l,'Qlanda 
Granduca del Lussemburgo estendeva senz'altro al .. 
Lussemburgo la Costituzione Olandese e le leggi olandesi 
con suo decreto del 22 aprile 1815, dichiarando la 
indissolubilit�. del Lussemburgo dall'Olanda. 

I tre Paesi cos� furono sottoposti tutti alla stessa 

Costituzione. Il minor favore fatto ai rappresentanti 


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---i 

-162 

belgi in seno agli Stati Generali, e le sentite diversit� 
delle rispettive economie tra i tre Paesi condussero 
inevitabilmente a moti nazionalisti ed alla rivoluzione 
di Bruxelles del 1830, a seguito della quale si inizi� la 
separazione del Lussemburgo e del Belgio dall'Olanda. 

In Belgio, battuti militarmente gli olandesi, si costitui 
un governo provvisorio, eletto a suffragio ristretto 
�e venne dichiarata l'indipendenza dall'Olanda (18 novembre 
1830), sotto la monarchia costituzionale della casa 
di Sassonia-Coburgo, ed il 7 febbraio 1831 venne proclamata 
la nuova Costituzione belga. 

Il Lussemburgo, che aveva seguito la Rivoluzione 
belga, rimase tuttavia unito all'Olanda con Unione 
Personale, ma consegui dal Re-Granduca una particolare 
autonomia con Proclama 31 dicembre 1830 (che costituisce 
il primo documento costituzionale lussemburghese). 
La situazione costituzionale lussemburghese risult� 
peraltro assai complicata, per effetto delle alterne pressioni 
dell'Olanda e del Belgio per combattere le rispettive 
influenze su questo piccolo Paese; il risult�to fu che 
mentre la citt� del Lussemburgo rest� legata dal punto 
di vista costituzionale al '.Proclama 31 dicembre 1830, 
al resto del territorio fu per� applicabile la Costituzione 
belga del 7 febbraio 1831. Sar� solo con la nuova Costituzione 
Lussemburghese del 9 luglio 1848 e con la fine 
dell'Unione Personale con l'Olanda (1890), che il piocolo 
Stato conseguir� completa individualit� di Ordinamenti, 
cessando l'inconveniente di �na duplice legislazione, 
del quale fenomeno tuttora sono riconoscibili tracce. 

Il regime costituzionale belga sub� con il tempo modifiche 
di rilievo. Una prima revisione alla Costituzione 
del 7 febbraio 1831 fu data con legge 7 settembre 1893 
per l'ammissione al voto delle classi operaie con eliminazione 
del siStema censitario, ed altra revisione intervenne 
nello stesso anno per porre :fine al dibattito sulla 
nomina dei senato,ri, raggiungendo l'accordo che una 
parte di essi fossero eletti dal Corpo Elettorale e dai 
Consigli Provinciali; rimase per� il sistema del voto 
plurimo, ma il principio della rappresentanza proporzionale 
fu introdotto con revisione del 29 gennaio 1899. 
Al termine della guerra 1914-1918, cresciute di importanza 
le organizzazioni sindacali, con il rafforzamento 
dei partiti cattolico e socialista a spese del partito liberale, 
cessa il sistema del voto �plurimo�dimostratosi non 
pi� adeguato con legge costituzionale 9 maggio 1919, 
viene introdotto il principio del voto alle donne, e inclusa 
nella Camera Alta una terza categoria di senatori nominata 
dallo stesso Senato. 

Seguono, infine, le revisioni del 1920-1921 e la legge 

costituzionale del 19 luglio 1945 sopra gi� citata, per 

risolvere fa crisi dinastica. 

Anche dopo la separazione del Belgio l'Olanda con


serv� la Legge Fondamentale del 1815, ma il partito 

liberale, organizzatosi dopo la pace con il Belgio, indusse 

Guglielmo II a convocare gli Stati Generali per una 

revisione della Costituzione; sotto l'impulso dei moti e 

delle agitazioni in Francia,� Prussia, Austria e Italia 

negli anni prossimi al 1848, gli Stati Generali approva


rono l'Il ottobre 1848 una modifica della Carta Costi


tuzionale. � dell'epoca l'introduzione nell'Ordinamento 

Costituzionale olandese del principio della responsa


bilit� completa ministeriale, il suffragio universale, la 

nomina dei senatori non pi� per determinazione regia 

ma da parte degli Stati Provinciali. 

Seguirono le revisioni del 1887, del 1917, 1922, 1948, 

fino �all'ultima del 1953. 

Nel Lussemburgo al rudimentale documento costituzionale 
costituito dal Proclama del Re-Granduca del 
1830, segu� l'Ordinanza Reale 4 gennaio 1840, che 
istituiva un Governatore capo del Servizio Civile, un 
Governo chiamato Reggenza Reale....una Camera dei 
Conti ed una Cassa di Stato. Ma la prima vera Carta 
Costituzionale � data dalla Costituzione �ottriata>> del 
12 ottobre 1841 che il Re-Granduca concesse al popolo 
�in armonia con gli .Statuti della Confederazione Germanica 
�. Ma essa ebbe breve durata essendo intervenuta 
l'ulteriore Costituzione del 9 luglio 1848 praticamente 
e solidamente ispirata alla Costituzione Belga 
del 1831, la quale � poi rimasta vigente anche attualmente 
pur attraverso le revisioni del 1856, 1868, 1919. In particolare 
la Costituzione del 1868 dovette tener conto 
della nuova situazione determinata dalla disgregazione 
della Confe�lerazione Germanica. Completa il quadro 
delle revisioni quella inter~enuta nel 1948. 

La separazione completa del Lussemburgo dall'Olanda 
ebbe pratica occasione dalla morte del Re-Granduca 
Guglielmo II di Orange-Nassau, deceduto senza eredi 
maschi (1890), come sopra accennato; talch� essendo 
variamente disposto in relazione a tale eventualit� nel 
patto di famiglia della Casa di Nassau, al trono di Olanda 
saliva la regina Guglielmina figlia di Guglielmo II 
defunto, mentre nel Lussemburgo veniva chiamato il 
Duca Alfonso di Nassau. Finiva cos� anche l'Unione 
Personale con l'Olanda. 

Nonostante le travagliate vicende costituzionali, la 
comune origine che il Congresso di Vieruia dette agli 
Ordinamenti dei tre Paesi � sensibilmente visibile anche 
oggi, perch� pur attraverso le varie modifiche apportatevi, 
le Carte�Costituzionali olandese, belga e lussemburghese 
sono l'espressione del pensiero liberale e delle idee 
nazionalistiche della Rivoluzione francese. Non � quindi 
di meraviglia che la Costituzione belga offra singolari 
somiglianze con la Costituzione olandese, giacch� cos� 
come per gli olandesi verso la soggezione fran�ese cos� 
per i belgi verso quella olandese identici furono i sentimenti 
che guidarono i rispettivi Costituenti. 

Ma per ci� stesso le Costituzioni in esame non potevano 
che rispecchiare il concetto dello Stato quale erasi 
attraverso quelle vicende affermato. Cio� Stato prettamente 
nazionale, mirante con sfiducia e diffidenza a 
tutto ci� che � oltre i suoi confini, mentre per quanto 
riguarda i rapporti tra cittadini e Stato, la Carta Costituzionale 
si presenta quale garanzia di questi verso 
quello con precise norme limitatrici dei poteri dello 
Stato. Mentre in queste Costituzioni si accentua il 
profilo politico, � totalmente assente il profilo sociale 
e quello internazionale. 

4. � sempre sotto l'impulso di sentimenti fortemente 
commotivi che i popoli si inducono a condensare in 
un documento quell'insieme di norme e di precetti, che 
presiedono in via primaria alla organizzazione del loro 
Stato; ci� spiega perch� tali documenti rivestano una 
certa qual veste sacramentale e come pi� tardi al pi� 
sereno vaglio della interpretazione giuridica si ponga il 
problema della giuridicit� di determinat.e affermazioni. 
� ben vero per� che nell'epoca storica pi� recente .. 
le Carte Costituzionali hanno abbandonato o quanto 
meno attenuato l'aspetto sacramentale per presentarsi 
quale Testo pi� spiccatamente giuridico. 

Le Costituzioni non sono pi� l'espressione di un privilegio 
concesso ai cittadini di determinate citt� partico



b:: b:: 
J&&~T?F??F 

163 


larmente fiorenti, ed inadeguata apparirebbe la concezione 
di un patto tra il Regnante ed il suo popolo, 
come secondo una eufemistica locuzione si vollero 
raffigurare le Carte Costituzionali del secolo scorso. 
Anche negli Sta~i, ove tuttora sono vigenti Costituzioni 
delvecchio modello, l'elaborazione dottrinale e la successiva 
legislazione ne hanno mutato notevolmente la 
sostanza, nonostante il profondo attaccamento alla 
tradizione, che accompagna normalmente la permanenza 
delle Costituzioni stesse. � 

Non sfugge infatti che � proprio relativamente alle 
Costituzioni di pi� antica formazione, che non prevedessero 
l'istituto della revisione in modo espresso, che 
la dottrina giuridica ha elaborato la teoria della flessibilit� 
delle Costituzioni stesse, rendendo con ci� possibile 
al potere legislativo l'intervento per operare con leggi 
normali quelle modifiche che le nuove esigenze della vita 
associata rendevano mano a mano necessarie. 

Ne consegue che, una volta che l'esperienza giuridica 
port� ad accentuare il carattere normativo della Costituzione 
ed a porla al centro dell'ordinamento giuridico 
statale, i Costituenti medesimi abbiano considerato 
la necessit� di renderla meno esposta a innovazioni, 
se non con la particolare meditata procedura della 
revisione costitll.1'ionale. 

I caratteri di pi� accentuata giuridicit� e rigidit� 
comuni alle tre Costituzioni di Francia, Italia e Germania 
vengono singolarmente poste in luce, ove si 
rapportino con le Costituzioni dei Paesi del Benelu:x, 

alle quali sopra abbiamo accemiato. Ben � vero che le 
tre costituzioni di Belgio, Olanda e Lussemburgo prevedono 
la ipotesi della revisione costituzionale dettando 
sistemi che, attesa la comune origine, appaiono pressoch� 
simili, ma le disposizioni all'uopo dettate a parer nostro 
sembrano inadeguate. 

L'art. 131 della Costituzione belga ed al pari l'art. 114 � 
di quella lussemburghese richiedono ai fini della revisione 
costituzionale che il potere legislativo dichiari la 
necessit� della revisione; dopo di che le Camere si sciolgono 
e le nuove � stabiliscono di comune accordo col Re 
(o Granduca) i punti oggetto della revisione�. Ne consegue, 
che reputandosi normale il raggiungimento del cc comune 
accordo� a scanso di grave crisi e disagio politico nel 
Paese, la procedura si riduce in fondo allo scioglimento 
delle Camere e nel richiedere che almeno due terzi dei 
rappresentanti delle Camere sia presente alla votazione 
sulla nuova legge di revisione e che questa sia approvata 
con la maggioranza di due terzi dei rappresentanti 
presenti. 

Nella Costituzione olandese dispongono all'uopo 

gli artt. da 203 a 207 con sistema non molto differente: 

dopo la proposta di revisione del potere legislativo, 

che assume forma di legge ordinaria, lo scioglimento 

e la riconvocazione delle Camere, la legge costituzionale 

viene approvata con maggioranza di due terzi. 

Ma ci� che (crediamo di poter affermare) manca al 

sistema � il mezzo per dare giuridica applicazione alle 

norme poste a tutela della Carta Costituzionale, non 

essendo in quegli ordinamenti data facolt� al Potere 

giudiziario di sindacar'e la costituzionalit� delle leggi. 

Invece � proprio relativamente a questo aspetto che si 

manifesta la pi� accentuata giuridicit� delle Carte 

Costituzionali francese, italiana e tedesca, le quali 

pongono a presidio della rigidit� di esse, la Francese 

(art. 91 e seg.) un Comitato Costituzionale, col compito 

di accertare se le leggi votate dall'Assemblea Nazionale 

implichino una rev1s1one della Costituzione, l'Italiana 
(art. 134 e seg.) una Corte Costituzionale con competenza 
giurisdizionale. la Tedesca (art. 93 e seg.) ugualmente 
una Corte Costituzionale Federale, avente giurisdizione, 
tra l'altro, a statuire. sulle diverge:rize e sulle 
incompatibilit� della Legge Fondamentale con le leggi 
federali o il diritto dei Lander. 

5. Sia che si tratti di Stati retti da Costituzioni di 
recente formazione, che di Stati nei quali continuino 
ad aver vigore Costituzioni di modello meno recente, � 
facile notare che non tutte le norme del diritto costituzionale 
(secondo la comune accezione) trovano posto 
nelle rispettive Carte Costituzionali; nel primo caso 
infatti non pu� trascurarsi l'elaborazione dottrinaria, 
che talvolta in sede di interpretazione giunge a forzare 
la lettera della norma, nel secondo caso il sistema giuridico, 
nel quale la Carta � venuta ad inserirsi in posizione 
preminente e centrale, . spesso contiene norme, 
che la Costituzione presuppone e delle quali non fa cenno. 
Pertanto non potrebbe dirsi che la Costituzione sia 
fonte esclusiva del diritto costituzionale e ne consegue 
che la comparazione delle Costituzioni di determinati 
Stati non pu� esaurire il raffronto dei singoli diritti 
costituzionali, ma solo essere contributo e fornire l'avvio 
a pi� completa indagine. 

Ma se il diritto costituzionale non risiede integralmente 
ed esclusivamente nelle Carte Costituzionali, 
quistione si pone se tutti i precetti e le norme contenute 
nelle stesse abbiano carattere giuridico o meno. 

Riteniamo che alla soluzione di tale problema il 
metodo della comparazione possa essere di utile esperimento. 


In quasi tutte le Costituzioni si osserva spesso la 
inclusione di precetti o Dichiarazioni di carattere dogmatico, 
dei quali non risulta agevole l'applicazi�ne sul 
piano pratico. L'utilit� di tali Dichiarazioni nei documenti 
costituzionali � stata talvolta posta in dubbio 
dal punto di vista del tecnicismo giuridico, anzi da taluni 
le predette sono state definite dannose, propendendo 
quegli osservatori nella opinione della non giuridicit� 
di norme siffatte. 

Bernareggi (in L'attualit� legislativa e la volont� popolare 
nel regime democrativo), commentando la Costituzione 
Italiana, trova criticabile la forma vaga e generica 
con la quale sono fissati i diritti dei cittadini ed esprime 
il timore che m�lte l�ggi future saranno per essere incostituzionali. 
Anche la Costituzione Francese offrirebbe 
per questo Autore gli stessi difetti (i detti principi sono 
infatti inclusi nel preambolo}, a parte che la detta 
sarebbe poco aderente alla realt� degli attuali rapporti 
sociali. 

Ma per vero la Carta Costituzionale non pu� essere 
intesa nel suo effettivo significato, ove si prescinda 
dal considerarla in relazione a quel complesso di avvenimenti 
e di sentimenti popolari, (da acuto scrittore definito 
cc clima costituente �) nel quale la Carta Costituzionale 
trov� la sua . origine e la sua formazione; ed � 
inesatta])'opinione di voler considerare certi precetti 
solo quale testo giuridico o solo quale solenne c;J:icp.iarazione 
e quasi proclama che il popolo rivolge a se stesso _ 
ed alle generazioni future per guida e binario del programma 
che esso si propone. Le Dichiarazioni di principio 
incluse nelle Costituzioni partecipano dell'uno e 
dell'altro carattere, bench� in quelle pi� moderne il 
carattere di giuridicit� sia espresso con note pi� evidenti. 


164 


� indubitabile che tali Dichiarazioni sono la pi� immediata 
espressione della evoluzione dei tempi e della 
coscienza sociale, politica e giuridica di quel determinato 
popolo e che pertanto esse si pongono quale premessa 
di una disciplina giuridica normalmente ancora da 
attuare, ma non perci� esse mancano di un loro contenuto 
giuridico. � 

Tale loro carattere appare evidente, ove si considerino 
Carte Costituzionali gi� passate al vaglio di una applicazione 
giuridica pluriennale. 

L'interprete che scorra le Costituzioni dei tre Paesi 
del Benelux talvolta ha occasione di imbattersi in 
norme che all'occhio del moderno lettore possono apparire 
inutili o ovvie. 

La Costituzione Belga ad esempio contiene norme 
siffatte: art. 67 � Il Re fa i Regolamenti e i Decreti necessari 
per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai n� sospendere 
le leggi stesse, n� dispensare dalla loro osservanza'" 
art. 89 �In nessun caso l'ordine verbale o scritto del Re 
pu� sottrarre il Ministro alle sue responsabilit��. 

Art. 112 �Non possono essere stabiliti privilegi in 
materia d'imposte �. 

Art. 121 �Nessun reparto (militare) straniero pu� 
essere ammesso al servizio dello Stato se non in virt� di 
legge�. 

A tali norme fanno riscontro quasi letterale nella 
Costituzione lussemburghese gli articoli 36, 81 a 101. 

Singolare � pure l'art. 47 della Costituzione medesima 
che, riservando al Granduca la iniziativa legislativa, 
consente alla Camera �il diritto di proporre al Granduca 
progetti di legge�; ovvio infine potrebbe apparire l'art. 52, 
III comma, che esclude qualsiasi particolare condizione 
di censo per l'esercizio del diritto di voto. 

Nella Costituzione Olandese vedansi gli art. 71 e 
182, nonch� gli articoli 113 e segg., che ricordano il 
disposto del sopracitato art. 52, III comma della Costituzione 
Lussemburghese.. Sembrano poi fuor di luogo 
le dettagliate disposizioni nel Testo olandese in materia 
di espropriazione per pubblica utilit�, che si leggono 
negli articoli 158 e 159 e le complicate formule di giuramento 
che la Costituzione stessa minuziosamente prevede 
per l'ascesa al Trono del Re e per l'immissione nelle 
funzioni de.i Ministri e dei Deputati agli Stati Generali. 

Sta di fatto che questi principi e queste statuizioni, 
che invano si cercherebbero nelle Costituzioni moderne, 
rappresentavano all'epoca conquiste dei movimenti 
liberali e si ponevano all'epoca quali affermazioni rivoluzionarie 
rispetto agli abbattuti sistemi degli Stati assolutisti. 


I complicati giuramenti, di cui sopra, rappresentavano 
il mezzo solenne per definire i limiti apposti alle competenze 
degli organi, cui essi si riferivano e per scolpirne 
i doveri di fronte allo Stato. 

Oggi questi precetti sono entrati a far parte della 
comune coscienza giuridica dei popoli, e ci� si badi 
senza produzione di ulteriori norme giuridiche di applicaizione, 
e quindi � . normale che le moderne Costituzioni 
non ne facciano cenno, giacch� le presuppongono. 

Vero � che anche Ja Costituzione Italiana nell'art. 42 
rammenta ohe la propriet� privata pu� essere espropriata 
per motivi d'interesse generale, ma non � chi non veda 
la diversit� della norma. Nel caso sopra considerato la 
norma sta a indicare il limite del potere regio, nel secondo 
si vuol caratterizzare la funzione sociale della propriet�, 
concetto affatto ignorato dai Costituenti Olandesi 
dell'800. 

Certo se si dovessero considerare, alla stregua di una 
stretta interpretazione, molte delle norme sopracitate, 
ad es. il ricordato art. 121 della Costituzione Belga, 
che vieta l'assunzione al servizio dello Stato di truppe 
mercenarie, potrebbero queste norme essere definite 
giuridiche? Ma ci� nonostante il pI'in:c�pio (sempre per 
rimanere con l'esempio dell'art. 121) � ormai parte dello 
stesso concetto dello Stato medesimo, che � concepito 
quale entit� giuridica per eccellenza, creatore. e destina~ 
tario in via primaria delle norme giuridiche, e concezione. 
unitaria e giuridica dei suoi cittadini e del suo 
territorio. 

Non vi � dubbio quindi che anche le Dichiarazioni di 
principio incluse nelle moderne Costituzioni di Francia, 
Italia e Germania abbiano significato giuridico, come 
l'esperienza dimostr� che contenuto giuridico avevano 
quelle dettate dalle Costituzioni, ormai secolari, dei 
Paesi sopraconsiderati. 

Queste ultime erano rivolte a statuire su materie 
allora scottanti, attinenti ai rapporti politici dei cittadini 
verso lo Stato; le nuove Costituzioni si trovano 
anch'esse di fronte ad esigenze di vita di nuova configurazione 
e sono quindi indotte a sussumerle nella disciplina 
delle norme costituzionali. 

. 6. Al concetto strettamente individualista si va 
nell'epoca moderna contrapponendo quello sociale, con 
una pi� alta affermazione dei diritti dell'uomo in quanto 
tale prima ohe in quanto cittadino. Ne consegue che 
una simile impostazione non possa esaurirsi sul piano 
strettamente interno, e che lo Stato medesimo sia indotto 
a dimostrare tale nuova concezione, pressato anche da 
novelle esigenze di vita, nella sfera dei rapporti interstatali, 
superando le tradizionali relazioni fondate sul 
puro concetto d(sovranit�, per dar vita a forme di Organizzazione 
giuridica sovranazionale. 

L'indirizzo internazionalistico, che non � che fa proiezione 
sul pi!tno internazionale dell'orientamento sociale 
delle nuove Costituzioni, � caratteristica peculiare delle 
stesse; indirizzo affatto nuovo se si raffrontano le Costituazioni 
di un secolo fa, le quali destinavano ai rapporti 
internazionali � scarsi cenni ed atteggiamento improntato 
a prudenza se non a diffidenza. 

Il criterio sistematico seguito rispettivamente dalle 
tre Costituzioni di Francia, Italia e Germania, � variamente 
atteggiato, b�nch� identico debba riconoscersi il 
contenuto delle relative norme. 

Mentre l'indirizzo sociale si coglie nelle nuove Costituzioni 
attraverso il coordinamento di .numerosi precetti, 
quello internazionalistico � concentrato in norme di singo � 
lare compiutezza, sia pure con una gradualit� di effetti. 

Nella Costituzione Francese provvede una Dichiarazione 
ad hoo inclusa nel Preambolo. 

La Repubblica Francese, � detto, fedele alle sue tradizioni, 
si conforma� alle regole del diritto pubblico inte1�nazionale 
. . . Con riserva di reciprocit�, la Francia 
consente alle limitazioni di sovranit� necessarie per la 
organizzazione e la difesa della pace. 

Nella Costituzione Italiana � l'art. 10 a dettare che 
�L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 
del diritto internazionale generalmente r��onosciute �; ed 
il successivo art. 11 prescrive: �L'Italia . . . consente, --in 
condizione di parit� con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranit� necessarie ad un Ordinamento che assicuri 
la pace e la giustizia tra le Nazioni: promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo �. 


mmmrnmm: 3Ff7W; mmmrnmm: 3Ff7W; 
-165 


La Costituzione Tedesca provvede all'indicato fine con 
specifico art. 24 � La Federazione pu�, per la tutela 
della pace, inserirsi in un sistema di reciproca sicurezza 
collettiva,; essa pertanto consentir� a quelle limitazioni 
dei suoi diritti sovrani, che realizzino ed assicurino un 
ordinamento pacifico e duraturo . . �; la disposizione 
� integrata dall'art. 25 successivo: � Le regole generali 
del diritto internazionale costituiscono parte integrante 
del diritto federa le. Esse sono anteposte alle leggi e creano 
immediatamente diritti e doveri per gli abitanti del territorio 
federale �. 

Dal punto di vista del tecnicismo giuridico forse la 
Costituzione Francese ha seguito metodo pi� opportuno, 
mentre i Costituenti italiani e pi� ancora quelli tedeschi 
potrebbero essere giudicati alquanto audaci, per la 
precisione dell'impegno assunto. 

Ma quale che sia il criterio sistematico seguito non 
sorge esitazione nel riconoscere la giuridicit� di tali 
precetti. 

Carattere fondamentale della norma giuridica � la 
imperativit� di essa, la norma deve cio� consistere in 
un comando rivolto ad un fine concreto ed individualizzato; 
allorch� il fine additato dalla norma non sia tale 
� dato dubitare della giuridicit� del precetto, che il Kant 
chiama in questo caso imperativo categorico prammatico 
distinguendolo dal precetto giuridico, .cui attribuisce 
la definizione di imperativo categorico tecnico. 

Nella specie invero i fini perseguiti dalle Dichiarazioni 
Costituzionali internazionalistiche nelle tre Costituzioni 
sono di assoluta precisa configurazione. 

N� dicasi che i precetti considerati appaiono richie


dere l'emanazione di norme giuridiche di attuazione, 

giacch� tale osservazione, incontestabilmente fondata, 

non distrugge la giuridicit� dei principi predetti, noto 

essendo che l� coercibilit� della norma giuridica va 

intesa in senso astratto e non in concreto, talch� coerci


bile in astratto � anche la norma, che fonda tale sua 

prerogativa nella futura norma di attuazione. 

Del resto non possiamo trascurare il rilievo che il 
destino della efficacia della forma giuridica � in fondo 
legato alla maggiore o minore aderenza di essa alla 
coscienza giuridica del Paese, ed essa � concretamente 
viva ed opt:irante se risponde a sentite e reali 
esigenze. 

� nota la felice elaborazione data nel Diritto Sviz


zero al dichiarativo principio stabilito nell'art. 4 di 

quella Costituzione Federale, secondo il quale � tutti 

gli svizzeri sono uguali davanti alla legge�, e come 

in quell'ordinamento frequentemente si faccia applica


zione pratica giurisprudenziale di quel 'principio in 

materie di pi� varia natura. 

Per converso, bench� malvolentieri in dottrina si parli 

di abrogazione tacita della norma giuridica, non pochi 

sono gli esempi di norme cadute in desuetudine e prati


camente abrogate; per rimanere nel diritto costitu


zionale si pensi al capov. dell'art. 28 dello Statuto Alber


tino, che prescriveva il preventivo permesso dell'Auto


rit� Ecclesiastiea per la stampa dei libri religiosi. 

Invero la norma costituzionale, pi� che ogni altra, 

� esposta alla eventualit� di essere trasgredita, spesso 

senza possibilit� concreta di una restaurazione; le norme 

della Costituzione di Weimar, che pur furono giudicate 

all'epoca di mirabile perfezione giuridica, non impedi


rono che una dittatura le calpestasse. Ma tale pericolo, 

come gi� rilevato, nulla toglie alla giuridicit� della norma 

costituzionale, sia che si presenti suscettibile di imme


diata agevole applicazione, sia che essa, concretata 
nella forma di una Dichiarazione Costituzionale, appaia 
meno dotata di tale efficacia. 

Certo tra le fonti del diritto alle Dichiarazioni Costituzionali 
pu� essere attribuita collocazione diversa, 
rispetto alle altre norme e precetti� inclusi� nelle Costituzioni 
stesse, ma ci� senza nulla togliere al carattere di 
giuridicit� delle prime. 

A tale proposito citiamo l'opinione del CRISAFULLI 
(in La Oostit�zione e le sue disposizioni di principio) 
fondata su convincenti argomenti che po;ne i precetti 
delle Dichiarazioni Costituzionali tra i principi generali 
di diritto. 

� appunto in armonia ai cennati principi e in aderenza 
alle nuove sussistenti esigenze che con recente Legge 
Costituzionale 22 maggio 1953 (vedi in Rivista di diritto 
internazionale 1953) l'Olanda ha proceduto a revisione 
della Carta Costituzionale, per introdurre in quell'Ordinamento 
disciplina pi� adeguata dei rapporti internazionali. 


La Legge ha modificato gli articoli del Testo Costituzionale 
da 58 a 60 e vi ha aggiunto altri sette articoli 
Particolarmente interessante � il nuovo art. 58, cc Il 

Re ha l'alta direz�me delle relazioni esteriori. Egli incoraggia 
lo sviluppo dell'ordine giuridico internazionale�, 
nonch� l'art. 60-G. Per mezzo di un accordo. o in virt� 
di questo, possono esser delegati a organi internazionali 
poteri in materia di legislazione, di amministrazione o di 
giurisdizione. 

La norma dell'art. 58 ha consacrato nell'ordinamento 

costituzionale olandese, quale principio generale di 

diritto, l'orientamento dello Stato moderno verso un 

maggiore sviluppo dell'ordinamento internazionalistico; 

il secondo precetto (art. 60/G) rappresenta invero il 

passo pi� avanzato conipiuto da un Ordinamento Giuri


dico Statale verso forme associative internazionali. Ci� 

� tanto pi� vero che il capoverso del citato !J-rt. 60/G 

prevede anche la disciplina dei rapporti che dovessero 

sorgere per effetto della cennata delegazione di poteri 

tra le decisioni dell'Organo internazionale e il diritto 

statale, e nella'. potesi di contrasto o di incompatibilit� 

la norma dichiara prevalenti le prime. 

Per quanto riguarda l'Ordinamento Belga e quello 

Lussemburghese non vi � finora da registrare modifiche 

delle vigenti Costituzioni in ordine al profilo sopra


cennato, certo � per� che l'esigenza di una revisione � 

stata avvertita anche in questi Paesi ed � da-=:supporre 

ch'essa non mancherebbe di intervenire ove avvenissero 

concrete applicazioni dei sopracitati principi. 

Riteniamo che sarebbe azzardato attualmente affer


mare che in virt� delle citate norme costituzionali 

siasi nei rispettivi Ordinamenti realizzato integral


mente sul piano pratico quella superiorit� del diritto 

internazionale sul diritto statale, che pur � affermata 

quale incoercibile tendenza del diritto moderno da 

illustri scrittori di diritto internazionale. Non � compito 

delle presenti note, n� nostra presunzione, giudicare 

sulla delicata evoluzione di movimenti spirituali di s� 

vasta portata, consci per� del fondamento obbiettivo 

di tali necessit�, rav,visiamo gi� sussistere nel diritto le 

premesse per la futura realizzazione di un concetto pi� 

moderno dello Stato, orientato verso criteri sociali 


all'interno e verso criteri associativi nei rapporti con gli 

altri Stati. 

PIETRO PERONACI 
(Avvocato dello Stato) 


w:
E 


-166 OPERE 
CONSULTATE 

Recueil �'Etudes en l'honneur �'E�oar� Lambert, Paria, 1938, 
saggi di:� 

BoUOARD CHARLES: Les prospectives historiques et philosophiques 
�u Droit compare. 
CoRNIL GEORGE: La Oomplexit� �e sources �u droit compar�. 
GUTTIRIDGE H. C.: La valeur �u �roit compar�. 
0TETELISANU ALESSANDRE: Les conceptions �e M. Lambert en 
�roit compar�. 
SUGIYA.ll!A. N OOJIRO: Essai �'une conception sistematique de �roit 
compar�. 
SARFATTI MARIO: Il �iritto comparato nella sua essenza e nella sua 
applicazione. 
AMORTH ANTONIO: Diritto costituzionale comparato -(Stati Uniti, 
Inghilterra, Svizzera, U.R.S.S., Francia), Milano, 1947. 
ASOARELLI TULLIO: Studi �i �iritto comparato in tema di interpretazione, 
Milano, 1952. 
BRUNIALTI: Diritto amministrativo italiano e comparato nella scienza 
e nelle istituzioni. 
RIMAUDO COSTANZO: Storia Moderna, 1748, 1905, voi. V. 
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MoLTINI GIUSEPPE: Dall'unif,� politica all'unif,� nazionale �el Belgio. 
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RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE� Costituzione della Repubblica 
� Responsabllit�/enale � Concetto di responsabilit� 
personale � tale quella del direttore di 
giornale periodico ipotizzata dagli� artt. 57, n. 1 C. P. 
e 3, Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Corte Costituzionale, 
Sent. n. 3 del 23 giugno 1956 -Barucco Presidente 
Consig1io dei Ministri, interveniente. 

L'art. 27 della Costituzione consacra il principio 
che non si risponde penalmente se non del fatto 
proprio. Il direttore �ai periodico risponde per fatto 
proprio, nei casi previsti dall'art. 57 n. 1 c.p., perch� 
tra la sua omissione e l'evento c'� un nesso 
di causalit� materiale, al quale si accompagna 
sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, 
come � opinione non contrastata, a conferire 
alla responsabilit� il connotato della personalit�. 


L'art. 57 non vieta che la responsabilit� del 
direttore di giornale venga meno tutte le volte in 
cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento 
fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 
48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia 
cosciente e volontaria (art. 42 c.p.). 

Il testo dell'art. 57 c. 1 c.p. pu� soltanto offrire 
difficolt� alla suddetta interpretazione, nella quallit� 
della pena che � di un reato doloso irrogata 
al reo di un reato colposo, si da rendere auspicabile 
una migliore formulazione della norma. 

Riportiamo, integralmente, la motivazione dell'importante 
sentenza. 

Omissis. 

A) La Corte deve rispondere al quesito se la responsabilit� 
del direttore di giornale, quale la configura 
l'art. 57, n. 1 c.p., rappresenti un caso di 
responsabilit� personale oppure un caso di responsabilit� 
per fatto altrui. Com'� ovvio, la dichiarazione 
di legittimit� o illegittimit� costituzionale dipende 
direttamente dalla risposta che si da a questo 
quesito. Non si vuole dire con ci� che questo procedimento 
dell'interpretazione della norma sospettata 
di incostituzionalit�, che la O orte � qui tenuta a seguire, 
possa non trovare applicazione in altri casi, ma si 
vuole affermare che la sua generale validit� trova una 
particolare giustificazione nella questione in esame, 
che � di quelle nelle quali la dubbiezza del testo legislativo 
impone un pi� sottile e penetrante processo 
di interpretazione. E che sia cos� � attestato dalle 
soluzioni avanzate dalla dottrina per dar ragione di 
quell'articolo, diverse e contrastanti fra di loro, e 
alle quali, sovente, non ha giovato il tentativo di riportare 
quel caso particolare sotto la regola generale � 
dell'art. 42 terzo comma c.p., che aspetta, essa, ausilio 
dall'esame delle ipotesi concrete del sistema, pi� di 
quanto sia in grado di offrirne. 

3 

La soluzione del quesito varr� tanto per l'art. 57 

n. 1 c.p., quanto per l'articolo della legge sulla stampa 
8 febbraio 1948, n. 47, il quale, pur limitandosi ad 
affermare (alla stessa guisa dell'art. 1 della legge 3 
dicembre 1925, n. 2307) che �ogni periodico deve 
avere un direttore responsabile >>, senza specificare 
ulteriormente la natura e la estensione del concetto di 
responsabilit� del direttore di un periodico, con la 
menzione della formula � direttore responsabile ))' si 
ricollega alla regolamentazione giuridico-penale che 
di questa figura esibisce appunto l'art. 57 n. 1 del 
c.p. Con che si respinge la eccezione sollevata dall'Avvocatura 
dello Stato in limine litis, invocante 
la limitazione della questione di legittimit� costituzionale 
all'art. 57 n. 1. 
Nello svolgimento della legislazione sulla stampa 
rappresenta un momento di particolare rilievo quello 
nel quale il legislatore sostitu� alla figura del gerente 
quella del direttore responsabile (art. 1, primo comma 
della legge 31 dicembre 1925, n. 2307). � vero 
che rimaneva immutato il sistema creato, ora � pi� 
di un secolo, dal Regio Editto 26 marzo 1848, numero 
695, in base al quale (art. 47, 20 comma), il 
gerente era considerato come � complice dei deliltti e 
della contravvenzioni � commessi con pubblicazioni 
fatte nel suo giornale >> ma � altrettanto vero che la 
responsabilit� (quale essa fosse), veniva non pi� a 
carico del gerente -una figura estranea al periodico 
sulla quale si esercit� nel passato una facile ironia 
-ma a carico di chi del periodico � in effttti la guida 
e l'ispiratore. 

Anche se non si pu� accogliere completamente la 
tesi, sulla quale ha insistito l'Avvocatura dello Stato, 
della natura particolare e del carattere complesso dell'impresa 
giornalistica, ricondotta ad unit� dal direttore, 
per fondarsi sopra l'altra del carattere personale 
della responsabilit� di costui -non pare dubbio, 
che porre al posto di una persona del tutto estranea 
alla vita della azienda, comodo riparo di una attivit� 
sottratta in tal guisa ad ogni responsabilit� di 
fronte a terzi, una persona di particolare esperienza 
e capacit� professionali, fornita di poteri pressocch� 
illimitati, e, per quello che attiene alla pubblicazione 
di notizie, interpretazioni e commenti, sottratta ad 
ogni altro controllo, significava aver trasformato 
sostanzialmente il sistema� dell'editto del 1948 e di 
avere escluso (ammesso che ci� fosse da ritenere pacifico 
per il periodo precedente), che si potesse vedere 
consacrato nell'art. 1 della legge citata del 1925 un 
caso di responsabilit� per fatto altrui. Sicch�, considerato 
alla luce di questo svolgimento sto.'J'ioo, la 
espressione �per ci� solo>> che compare nell'art. 57 �


n. 1 del c.p. e che ha dato tanto da fare agli interpreti, 
non ha inteso se non a sottolineare il distacco 
dal sistema dell'Editto Albertino e dalla figura che 
vi compare del gerente, complice necessario dell'au

WW TVTim!J ~�ZtRfill �&�&�� WCTW oomrn:mrnTTTFTTT'"Xfftmff lrnlllffli&~fff~.&mf?W~~ 

.__ 168 


tore del reato eommesso a mezzo della stampa. Si 
volle dire che la responsabilit� del direttore si fonda 
sulla circostanza, propria di lui, di non avere osservato 
gli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali 
egli � tenuto per il fatto di essere direttore, obblighi 
che non � necessario rintracciare puntualmente 
espressi in un precetto legislativo, ma che ben possono 
desumersi dal sistema, come in questo caso del 
direttore del giornale: una figura della quale sono 
certi i lineamenti e quindi i diritti e i doveri. 

La conseguenza � che non esiste contrasto tra l'articolo 
57, n. 1 c.p. e l'art. 27 della Costituzione. 

Non pare dubbio alla Corte che quest'ultimo articolo 
consacri il principio, acquisto certo di un secolare 
svolgimento, che non si risponde se non per 
fatto proprio. Ma appunto il direttore del periodico 
risponde per fatto proprio, per lo meno perch� tra 
la sua omissione e l'evento c'� un nesso di causalit� 
materiale, al quale si accompagna sempre un certo 
nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, come � opinione 
non contrastata, a conferire alla responsabilit� 
il connotato della personalit�. 

N�, inoltre, l'art. 57 cos� interpretato, vieta che 
la responsabilit� del direttore del giornale venga 
meno tutte le volte in cui il caso fortuito o la forza 
maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile 
(artt. 45, 46 e 48 c.p.) vietino di affermare che 
l'omissione sia cosciente e volontaria .(art. 42 c.p. 
1� comma), nessuna ragione imponendo che questi 
principii generali e di rigorosa osservanza trovino 
in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro puntuale 
applicazione. 

D'altra parte, se l'art. 57, n. 1, considerato in se 

e per s�, consente di giungere alla persuasione che 

la responsabilit�, che vi � raffigurata, non � per fatto 

altrui (che � quanto basta ai fini del presente giu


dizio), un'autorevole giurisprudenza della Corte di 

cassazione ha affermato che la responsabilit� del 

direttore di un periodico � fondata sulla colpa, -ed 

ha giustificato per tale via la compatibilit� dell'ar


ricolo 57, n. 1 col dettato della norma costituzionale. 

Certamente, che una giurisprudenza siffatta si sia 

costituita tanto che si possa ormai dire dominante � 

. ' 

una circostanza della quale non pu� negarsi l'impor


tanza. La Corte pur ritenendo di potere e di dovere 

interpretare con autonomia di giudizio e di orien


menti e la norma costituzionale che si assume vio


lata e la norma ordinaria che si accusi di violazione, 

'non pu� non tenere il debito conto di una costante 

interpretazione giurisprudenziale che conferisce al 

precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita 

giuridica, se � vero, come � vero che le norme sono 

non quali appaiono proposte in astratto, ma quali 

sono applicate nella quotidiana opera del giudice, intesa 

a renderle concrete ed efflcaci. 

Tuttavia la Corte non pu� non rilevare le dif


ficolt� che il testo dell'art. 57, n. 1 offre ad una 

interpretazione di questa sorte, pur tanto aderente 

alla realt� dellr cose; nella qualit� della pena che 

� di un reato doloso irrogata al reo di un reato col


poso, anche se � da ritenere che ci� non trasformi 

il titolo della relativa responsabilit�: residuo sto


rico della vecchia figura del complice necessario 

prevista dall'Editto Albertino. Il che, del resto' 

e' f dalla necessit� generalmente

con ermato avvertita' 
(come fanno fede ripetute p'�'oposte di riforma) di 

dare ad una materia, che la realt� configura in 
termini non equivoci, -una corrispondente f ormulazione 
legislativa: della quale necessit� anche la 
Corte sente di doversi rendere interprete. 

NOTA 

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE 
DELLA RESPONSABILIT� PERSONALE 
E LA RESPONSABILIT� DEL DIRETTORE 
DI GIORNALE PERIODICO 


SOMMARIO. -Premessa -La sentenza 23 giugno'l956 

n. 3 della Corte Costituzionale e il problema dell'a ririfo~
ma degli artt. 57; .58 C. p .. -1. Il problema dottrinar10 
della responsab1ht� del direttore di giornale come 
responsabilit� per fatto proprio. -2. Il concetto di responsabilit� 
personale (art. 27 Cost.). -3. La qualificazione 
della responsabilit� penale personale. -4. L'artico.
I? 42 C. P�. comma 3� e il c.d. problema della. respons~
b1ht� ogg~ttiva. -5. Non � tale la responsabilit� ipo-� 
tizzata dall art. 57 C. p. che configura un reato commissivo 
mediante omissione, (precedenti legislativi dall'Editto 
sulla Stampa, al R.D. 15 luglio 1923 n. 32S8) ... 6. 
o un fatto proprio del direttore come coautore della 
pubblicazione. -7. I sistemi delle legislazioni straniere. 
-8. La sentenza della Corte Costituzionale nella sua essenza 
decisoria, il progetto ministeriale e l'esigenza di 
una chiarificazione. 
PREMESSA. 

La sentenza della Corte Costituzionale, (1) che ha 
affermato il principio della legittimit� costituzionale 
dell'art. 57 comma 1� C. P., � il meditato e solenne 
riconoscimento--per quanto in forma sobria e 
schematica -in ordine. alla correttezza giuridica 
della non agevole costruzione dottrinaria che Ja 
difesa dello Stato aveva sostenuto, in arm~nia con 
i supremi fini di conservazione dell'ordine sociale. 
Sono state annunciate revisioni in sede legislativa 
e sono state cercate interpretazioni della suddetta 
sentenza nel senso che una rielaborazione 
della norma penale sia stata auspicata dalla Corte 
Costituzionale. � vero che questa ha formulato 
l'auspicio di una pi� chiara redazione della norma 
stessa e quello di una innovazione limitata alla 
graduazione della pena, per le diverse ipotesi di 
dolo o colpa; ma siffatto auspicio non toccava, 
minimamente, il precetto fondamentale, difeso 
dall'Avvocatura dello Stato come palladio di tutte 
le altre libert� che il direttore, avendo l'obbligo 
giuridico di controllare tutto quanto si pubblica sul 
periodico, salvo i casi di fortuito o di forza maggiore, 
� personalmente responsabile della pubblicazione, 
a titolo di dolo, secondo i principi comuni, 
o, a titolo di colpa, in ogni altro caso, prescindendo 
dalla prova della negligenza, della imprudenza o 
della impe~izia nonch� dell'inosservanza di leggi, 
regolamenti ecc. (art. 43 c. p.); prova che per il 
particolare rigore impresso alla norma in' esame 

' . ' 

e raVVIsata nel fatto stesso della .:pubblicazione 
incriminata (tesi della responsabilit� cc in ca-usa � _ 
quale sar� ricordata pi� avanti). 

(1) Che viene pubblicata, integralmente, in questo 
numero, p. 167. 

-169 


La tesi ehe sussista, nella sentenza, una raccomandazione 
della Corte, nel senso che la norma 

. debba, bensi sancire la responsabilit� del direttore, 
per colpa o per dolo, ma attraverso un comune 
precetto punitivo della omissione del necessario 
controllo, sembra contraddire il corretto profilo 
tecnico giuridico del problema e mira a svuotare 
la norma dell'art. 57 c. p., non gi� a chiarirla. 

La Corte ha, infatti, integralmente accolto la 
interpretazione sostenuta dalla difesa della Presidenza 
del Consiglio, le cui principali argomentazioni, 
vengono, di seguito, ricapitolate. 

1. Tratter�, anzitutto del concetto di responsabilit� 
personale, indi, del problema se il rapporto 
di causalit� materiale, presupposto di detta responsabilit�, 
debba necessariamente essere congiunto 
al rapporto di causalit� psichica; esaminer� poi 
l'art. 42, comma 30 c. p. e il problema della responsabilit� 
oggettiva; se esso si ponga, come tale, in 
contrasto con l'art. 27 della Costituzione. In 
secondo luogo, dato per ammesso che l'art. 42, 
comma 30, ipotizzi una responsabilit� senza colpa, 
esaminer� se a detta norma, o a detto principio 
sia ricollegabile la disposizione dell'art. 57 comma 1 
c. p. ovvero se questa non ipotizzi, invece, un 
caso di responsabilit� per colpa, un caso di reato 
commissivo mediante omissione. 
In subordine, tratter� del terzo punto, se, c10e, 
indipendentemente dalla suddetta configurazione, 
al direttore di giornale non sia da ascrivere una 
responsabilit� per fatto proprio, in quanto autore 

o coautore necessario di quell'opera collettiva che 
� un giornale quotidiano. 
Infine concluder� sullo stato della legislazione 
in materia, negli altri Paesi e con brevi cenni sui 
progetti di riforma della norma penale, presentati 
in questi anni, prima e dopo la sentenza della 
Corte. 

2. Troppo triste sarebbe ricordare perch� il 
legislatore costituente sent� la necessit� di dire 
agli italiani, con l'art. 27 della Costituzione, che 
la responsabilit� penale non pu� essere se non 
personale, ossia per fatto proprio; da che, oramai 
da sette secoli, era entrato nella nostra cultura, e 
nella nostra coscienza civile quel supremo principio. 
Da quando cio�, scoperta, secondo la favola 
medioevale, ad Amalfi l'edizione dei digesti che 
corre sotto il nome di Fiorentina o cc littera Pisana n 
lo studio Bolognese, con le scuole di Imerio e di 
Accursio, aveva richiamato in vita i valori del 
diritto romano, s� che Dante poteva dire, nel canto 
di Ugolino: cc che se il conte Ugolino aveva voce di 
aver tradito te della castella, -non dovevi i figliuoi 
porre a tal croce, -innocenti facea l'et� novella>>. 

Laddove, per cc et� novella >> non � da intendere, 
come ha ritenuto qualche commentatore, et� giovanile, 
sibbene, come altri ha notato, la corrente 
dei tempi nuovi ravvivata, appunto, dalla luce 
dello studio Bolognese, che non tollerava pi�, che 
i figli scontassero le colpe dei padri. E se il legislatore 
costituente dovette inserire nella Carta 
Costituzionale un principio di cos� elementare 

' giustizia, ci� fu dovuto alla esigenza di dare un 

solenne monito alle generazioni venture, a cagione 
della esperienza di un recente passato, che aveva 
richiamato in vita il sistema del diritto barbarico 
superato da sette secoli, della faida o quello primitivo 
della responsabilit� per fatto. del clan, 
della gens, della trib� o degli antenati. Questo il 
fondamento e il senso della norma (2) come ha 
notato uno degli eminenti giuristi della Corte 
Costituzionale (3) che ha, appunto, osservato 
come, con l'art. 27, siasi voluto ripudiare il sistema 
della responsabilit� per appartenenza al gruppo 
gentilizio, o per colpe dei padri, che -ripetesi era 
riaffiorato in un regime cessato e che, purtroppo, 
riaffiora, ancora, in talune manifestazioni 
del .tempo nostro. 

3. Pervenuti, cosi, a fissare il 'concetto posto 
dalla Costituente alla base dell'art. 27, ossia il principio 
della responsabilit� penale per fatto proprio; 
poich� questa responsabilit� involge necessariamente 
il problema circa il nesso (di causalit�, 
occorre esaminare se la norma costituzionale 
contenga anche un principio vincolante in ordine 
alla qualificazione di detto nesso di causalit�, nel 
senso che la personalit� della responsabilit� 
postuli oltre che il nesso di causalit� materiale, 
anche, e necessariamente, quello di causalit� psichica. 
Il problema si chiarisce con riferimento alla 
distinzione tra imputabilit� e responsabilit�. 

Imputabilit� �, invero, il complesso delle condizioni 
fisiche e psichiche poste dalla legge affinch� 
un soggetto possa essere ritenuto causa efficiente 
della violazione di precetti penali relazione fra 
fatto ed autore. 

Responsabilit� � il carico delle conseguenze 
penali che viene fatto alla persona, per effetto 
dell'accertamento della sua imputabilit� relazione 
fra autore del fatto e lo Stato (4). 

Senonch� a dimostrare che il costituente non 
ha affatto determinato a quale tipo di rapporto 
di causalit� (imputabilit�) debba ricollegarsi la 
responsabilit� personale, baster� accennare al 
grave problema cui siffatta ricerca si ricollega. 

� nota la variet� di dottrine relative al fondamento 
della imputabilit� penale; se sia, in tal 
caso, rispondente ad esigenze di giustizia affermare 
la sufficienza del nesso di causalit� materiale, 
ovvero occorra, necessariamente, anche quello 
di causalit� psichica; e, qu�, sono divise le note 
correnti del determinismo e della scuola classica, 
sul problema se sia configurabile un rapporto di 

2) Cfr. Atti io Sotto comnnss10ni pagg. 79 segg., 
in Atti Cost., pag. 2877. Per una ricerca della volont� 
dei costituenti, in ordine alla portata dell'art. 27, comma 
io Cost., nel senso che esso escluda ogni ipotesi di 
responsabilit� penale per fatto altrui, cfr. VASSALLI, Sulla 
illegittimit� costituzionale dell'art. 57 n. i, C. p., in Giurisprudenza 
Costituzionale 1956, pp. 220, 221. 

(3) BATTAGLINT E., L'art. 27 della Costituzione� e l'articolo 
57 n. i C. p. in Giust. Pen. i948, II, 3i6. Nello 
stesso senso cfr. Cass. Pen. 26 ottobre i95i in Giustizia 
Pen. i952, II, 200. Cfr. anche MANZINI, Trattato del 
dir. pen i948, I, n. 247. 
(4) MANZINT: Trattato del dir. pen i948, 1, 627. 
(5) Roeder, Willensfreiheit und Strajrecht, Leipzig 
Wien, 1932. 
L_______ 



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! 

-17� 

causalit�, materiale, che non sia congiunto, almeno, 
ad una componente di causalit� psichica; ovvero 
se sia configurabile causalit� materiale pura. 

Il problema � assai grave e di solito -nel suo 
primo aspetto -poco studiato dai giuristi appartenendo 
piuttosto, alla ricerca metagiuridica. 

Ricordo, tuttavia, pregevoli studi della scuola 
tedesca, e, in particolare, W illensfreiheit und 
Strafrecht, del Roeder, dove si ricercano i rapporti 
fra la c. d. Kausalitiits Gesetz e il problema 
della volont� (5). 

Problema che, nel diritto privato, � stato risolto 
nel senso della separabilit� fra colpa (Schuld) e 
responsabilit� (Haftung). La teoria, che fu elaborata 
dal Brinz (6) aveva, per�, esempi nel diritto 
romano (nei precedenti nel.� nexum n ossia: praedes, 
sponsor, vindex) nei quali erano visibili e scomposti 
i due elementi della obbligazione che poi, 
nella fase pi� evoluta di quel diritto (7) e nei 
moderni ordinamenti si presentano unificati, salvo 
che in taluni casi (come nell'obbligazione naturale 
e nel beneficio d'inventario) (8). 

Ma nel diritto penale il problema si pone diversamente 
e presenta almeno quattro soluzioni: 

a) Secondo una tesi, la proposizione antecedens 
consequens si esaurisce, nell'ambito del sistema 
di Democrito, in una legge atomistica e meccanica 
(sistema ripreso, in epoca moderna, dallo 
Hume e dalla scuola degli empiristi inglesi); su 
tale proposizione riposano le premesse della scuola 
positiva del diritto penale; 

b) il nesso di causalit� materiale, �, secondo 
altri, necessariamente dominato dalla causalit� 
psichica. Ma questa dottrina, che si fonda sul 
principio della cc creazione � dell'evento a mezzo 
della volont� (9) e involge il problema del libero 
arbitrio, � propugnata dalla scuola classica e contrastata 
dalla scuola positiva (10). 

Il codice del 1930 fu un compromesso fra queste 
,due correnti. N� pu� ritenersi che il legislatore 

costituente abbia -senza enunciarlo esplici


tamente -accolta una delle due opposte tesi. 

(6) BRINZ: Der Begriff obligatio, in Zeitschr. f.d. priv. 
u. off. Recht. I, 1874, p. 11 segg.; Obligatio und Hajtung 
in Arch. fur civ. Praxis LXX, 1886, p. 371 segg. 
Per una completa esposizione delle varie dottrine 
nonch� delle varie applicazioni della accennata distinzione, 
cfr. GANGI, Scritti giuridici vari, 1933, I. 3, 109, 

301; PACOHIONI: Delle obbligazioni in generale 1935, 9; 
MEssINEO Manuale, 8� ed. II, 2. P; 11; DE RuGGIERO, 
lst. di dir. civ. 1937, III, p. 14 segg.; DE RuGGIEROMA.
Ror, .lst. di dir. priv, 1952, II, p. 5 (nota l); in particolare, 
per il problema della c. d. responsabilit� oggettiva 
o senza colpa nel diritto civile; cfr. CovrnLLO. La 
responsabilit� senza colpa (Riv. it. se. giur. XXIII, 
1897, p. 188); BIEBERFELD, Die Haftungen ohne Vherschulden, 
Berlin-Wien, 1933; per il problema nella dogmatica 
del diritto tributario, cfr. lIENSEL Steuerrecht -p. 11; 
PUGLIESE, I soggetti passivi dell'obbligazione tributaria 
nel dir. it. in Riv. lt. se. econ. 1939, 337; A.LLORIO, Diritto 
processuale tributario 1953 p. 195; GIANNINI, lstiuzioni 
di diritto tributario, 1953, pp. 100, 101, nota 27. 

(7) A.RANGIO Ruiz, Istituzioni di diritto romano 1952, 
pp. 286, 287; cfr. per�, BoNFANTE, Scritti giuridici, III 
p. 80 segg. 
(8) DE RuGGIERO, lst. cit. III, p. 12. 
(9) Per la dottrina tedesca cfr. WuNDT, Ethik II, 
Stuttgagart, 1903, p. 72 segg. . 
(10) Cfr. una ricapitolazione di detta teoria, in RoEDER, 
Willensfreiheit und Strafrecht, Leipzig-vVien,1932, 85. 
e) il fondamento della imputabilit� penale 
prescinde per altri, ancora, dal rapporto di causalit� 
poich� questo suppone risolto il gravissimo 

interrogativo circa la possibilit� di distinzione 
fra fondamento logico e fondamento reale della 
responsabilit� dell'evento; 

d) da ultimo, sono sorte nuovissime teorie: 
quella dei cc grandi numeri n la c. d. teoria quanti-. 
stica cc quantentheorie n (11) ecc. secondo le quali, 
al limite, il principio di determinismo assoluto, 
e quindi di causalit� materiale, che presiede alla 
esperienza fisica, non ha carattere di necessit�: 
e pertanto apparisce configurabile una non pun, 
tuale coincidenza fra effetto e causa, e addirittura 
una causa senza effetto o un effetto senza 
causa. La meccanica quantistica interpreta -in 
un certo ambiente sperimentale -le leggi della 
fisica classica come leggi statistiche che consentono 
la comprensione dell'insieme dei fenomeni, ma 
non possono dare ragione sufficiente del caso singolo. 

Da questa disamina � dato agevolmente comprendere 
che la causalit� materiale -per s� stessa 
compromessa nella pi� recente speculazione scientifica 
-pu� concettualmente essere disgiunta da 
quella psichica e che la scelta del sistema, da porre 
a fondamento della imputabilit� e quindi della 
responsabilit� penale, � questione di politica criminale. 
Ma, il legislatore costituente non pu� 
aver voluto, in questione siffatta -per s�, aperta 
all'evoluzione, per mutare di tempi e di conoscenze, 
nei campi della tecnica e della stessa ricerca del 
pensiero filosofico -vincolare il legislatore futuro 
(12). 

4. Si pone, ora, ilproblema se l'art. 42 c.p., comma 
30, nella cui previsione generale si vuol far 
rientrare, dai sostenitori della tesi opposta, anche 
l'art. 57 c.p., rappresenti una '.eccezione o non al 
principio della responsabilit� per nesso psichico, 
sancito dall'art. 42 comma 10 e 2�, ossia come 
conseguenza di azioni od omissioni poste con coscienza 
e volont� (dolo, preterintenzione o colpa). 
Si dice che questa intepretazione sia sorretta 
dall'espressione cc altrimenti n, di cui al predetto 
comma 30. Va detto subito che, quand'anche si 
dovesse ritenere che, in realt� l'art. 42, comma 3� 
c.p., preveda ipotesi di responsabilit� oggettiva, 
si tratterebbe pur sempre di responsabilit� per 
fatto proprio, collegata dal mero nesso di causalit� 
materiale e, come tale perfettamente compatibile 
con l'art. 27 della Costituzione, nel suo significato 
dianzi esposto (13). 

(11) Tale teoria risale all'opera del PLANCK, Das 
Weltbild der neuen Physik, Leipzig 1929 p. 43. Essa 
muove una profonda critica alla c. d. legge di causalit�, 
Nei suoi ulteriori sviluppi, si ricollega alla teoria della 
relativit�, alle scienze atomiche (cfr. ROEDER, op. cit. 
p. 92 segg.) ed alla fisica nucleare. 
(12) Che l'art. 27 comma 1 Cost. ricomprenda, nel 
concetto di responsabilit� per fatto proprio, anche ogni 
ipotesi di responsabilit� senza colpa � amme so cl.al 
VASSALLI, Sulla illegittimit�. eco. cit. pp. 221, 222. 
(13) Al principio costituzionale non si oppone lo c. d. 
teoria della responsabilit� obiettiva, sia nella pi� lata 
interpretazione che ricollega questo tipo di responsabilit� 
-in ogni caso --ad un nesso di causalit� psichica riferibile 
alla volont� nella cc causa � (la locuzione e< altri

-171


Ma non � cos�. 
La dottrina al riguardo ha analiticamente esa


. minato tutti i casi ricollegabili alla norma anzidetta, 
escludendo uno per uno che sia prevista una 
responsabilit� per fatto altrui e senza colpa (14) 
N� a vulnerare tale interpretazione vale l'epigrafe 
dell'art. 42, che testualmente parla di responsabilit� 
oggettiva -poich� � ben noto che le epigrafi 
-anche se sono opera legislativa, come le 
rubriche di singoli articoli -non fanno parte 
proprio del precetto normativo, e possono talora 

menti� dell'art. 42 C. p. comma 3�, significherebbe colpa 
lievissima, secondo G. BATTAGLINI, Il problema della 
responsabilit� oggettiva nel diritto penale, in Foro it. 1936 
IV, 31 e in Riv. Pen. 1936 p. 8, o rappresentabilit� dell'evento, 
secondo CAVALLO, La responsabilit� obiettiva, 
1937, p. 496); sia nella interpretazione pi� rigorosa, che 
esclude, in talune fattispecie, un pur tenue filo di causalit� 
psichica (E. BATTAGLINI, L'art. 27 della Costituzione 
cit.; BETTIOL: Diritto Penale, P . .G. 1945, 307), 
ma non nega la conseguenzialit� dell'evento rispetto ad 
una azione di omissione. 

Sicch� agli effetti della compatibilit� dell'art. 57 C. P 
con l'art. 27 Cost., si trovano sullo stesso piano: respcnsabilit� 
per colpa ritenuta nell'art. 57, 1� comma C. p. da 
CARNELUTTI, Teoria generale del reato, p. 35; ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale, 1949, p. 211; DELITALA, Il 
fatto nella t.g. del reato, 1930, 156; BETTIOL, op. cit., 

p. 308; PANNAIN, Manuale di diritto penale, 1942, 332) 
e responsabilit� oggettiva (MANZINI, Trattato I, 604; 
II, 482; SALTELLI-DI FALCO, Commento t. p. del nuovo 
c. p., 1931, I, 351). 
Contrapposizione sorgerebbe, invece, con la c. d. responsabilit� 
anomala o legale (E. BATTAGLINI, op. cit.; 
SABATINI, Istituzioni di diritto penale, P. G. I, 1946; 

FROSALI, I reati commessi per mezzo della stampa, in 
Giust. pen. 1936, II, 193), se non fosse dimostrato che 
questa non trova riscontro nella norma. 

(14) Cos� per il reato di stampa, nonch� per i delitti 
qualificati in peius dal sopravvenuto evento (circostanze 
del reato o per le condizioni oggettive di punibilit�: articolo 
44 c. p.), cfr. G. BATTAGLINI, nello studio cit. a 
nota precedente. 
Parte della dottrina (lNGRASO�: Natura e limiti della 
responsabilit� penale del direttore di stampa periodica 
(Art. 57 n. 1 c.p.) Arch. Rie. Giur. 1954, 696; ANTOLISEI, 
Manuale di Diritto Penale, 1949, p. 211; PANNAIN, 
Manuale di Diritto Penale 1950, p. 355; SANTORO: Le 
circostanze del reato, 1952, p. 237), ricollega la responsabilit� 
del direttore alla fattispecie del reato omissivo 

(c. d. reato commissivo mediante omissione) per avere 
il direttore omesso di impedire ad una causa in atto di 
produrre l'effetto. Dottrina e giurisprudenza hanno 
ammesso, peraltro, l'invocabilit�, pur nei casi dell'articolo 
57 cit., della norma generale di non punibilit� 
sancita, per il fortuito o la forza maggiore, dall'articolo 
45 c.p. . 
Il che costituisce riprova che alla base del precetto 
dell'art. 57 cit. sta una responsabilit� per colpa. In tal 
senso (esplicitamente) � la teoria del NUVOLONE, Reati 
di stampa 1151 e segg. e Le Leggi penali, p. 32 sotto il 
profilo del nesso psichico, in dipendenza della condotta 
della impresa. 

Nel senso della legittimit� costituzionale cfr. tuttavia 
BARILE PRADIERI, L'effeoa'oia abrogante delle norme della 
Costituzione, in Commentario Calamandrei-JJ:inzi, I, pagina 
82, nel senso che l'art. �27 Cost. non ha toccato il 
sistema precedente; �NDEI, la Costituzione e la responsabilit� 
per i reati commessi a mezzo della stampa, in nota 
adesiva a Trib. Roma 19 gennaio 1948, Foro Pad. 1948, 
IV, 39; ONDE!, Un accusato innocente: l'art. 27 della Costituzione, 
in Foro Pad. 1945, IV, 121. PERONAOI, La 
nuova Costituzione come fonte diretta di norme penali, 
Arch. pen. 1948, 362; ZACCONE, Appunto in tema di responsabilit� 
del direttore del periodico, in Riv. Pen. 1954, 
II, 127. 

essere ingannevoli (15). Nel lavori preparatori del 

c.p. si faceva -� vero -chiaro riferimento al 
principio della responsabilit� oggettiva, anzi, anomala 
(16). �, del pari, troppo noto che i lavori 
preparatori conservano bensi un alto valore di 
fonte dell'interpretazione, e ad .essi � necessario 
risalire, sempre, quando la formulazione esteriore 
della norma non vulneri i principi generali dell'ordinamento 
giuridico e conservi, quindi, la sua 
efficacia normativa (17). 
Nel caso, detti �Lavori� -sulla base della generale 
tendenza propria del cessato regime -giustificano 
la disposizione del comma 30 dell'art. 42 come 
eccezione al principio generale della responsabilit� 
per� nesso di causalit� psichica, ricollegandola 
al principio di autorit�. 

Ma la norma va esaminata in s� (18). 

Cosi, fin dal tempo del cessato regime, essa fu 
-in dottrina -ritenuta, perfettamente, compatibile 
con il principio generale della responsabilit� 
psichica, nel senso che l'aver posto �altrimenti n 
a carico dell'agente la conseguenza del fatto r�ppresentasse 
l'applicazione del principio di colpa, 
anche lievissima (19). A maggior ragione, ci� � 
possibile oggi, in virt� di quel metodo di interpre


(15) Per la questione gener~le della c.d. �intitolazione 
�, si veda il fondamentale studio di CRISAFULLI, 
in Stato e Diritto, 1941, p. 453 segg.; cfr. DE RuGGIEROMAROI. 
Ist. di dir. priv. cit. 1952, I, p. 48 nota I. In particolare 
per la materia, penale, lcfr. �Relazione al Re1sul 
c.p. n. 6 e, in dottrina, MANZINI, Diritto Penale It. 1948, 
I, 293, 294, che cita talune ipotesi di �rubriche �non 
appropriate. 
(16) Il Guardasigilli riteneva�� la responsabilit� in 
materia di stampa� come �eccezionale�, �senza colpa�, 
ex lege (Lavori preparatori 10, par. 2, pagg. 196, 197). 
Pi� vivacemente si ribadivano tali concetti nella relazione 
al progetto definitivo (11, n. 71) che trov� seguito 
nella dottrina dominante. 
(17) Cfr. in arg. le magistrali sintetiche osservazioni 
del DE RuGGIERO; Ist. di dir. civ., cit. I, p. 32, cfr. anche 
BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano 
1955, I, 86 nota. � 
(18) In particolare, l'art. 42, comma 30, e l'art. 57 
1� comma C. p. non erano scaturite -nella loro struttura 
-dalla tendenza tot!llitaristica. L'art. 42 C. p., 
rispetto al corrispondente art. 45 del Codice Zanardelli, 
e l'art. 57 c.p. fondato sull'art. 1 legge 31 dicembre 
1825, n. 2307, rispetto all'art.' 47 dell'Editto della Stampa 
26 marzo 1948, n. 695, non avevano affatto capovolto 
i principi statutari. 
In effetti le norme dei due codici erano similari, nella 
sostanza, e la sostituzione del direttore al gerente responsabile, 
aveva non, gi�, creato una responsabilit� 
particolare, ma, se mai, trasferita detta responsabilit� 
da un soggetto estraneo, in capo al titolare della direzione; 
risultato di una sempre pi� attenta aderenza del 
legislatore alle e:;:igenze della riconosciuta rilevanza dell'impresa 
nell'ord;namento giuridico ed alla corrispondente 
estensione di pi� moderni ed evoluti criteri di 


responsabilit� dell'organizzatore. 

Sicch�, quella che appariva, agli albori del secolo, una 

responsabilit� oggettiva tipica del rischio padronale (e 

che tralatfoiament� veniva ripetuta nelle relazioni ci


tate) andava ricollegata alla anzidetta riconoscibile re


sponsabilit� del direttore, sia per la moltiplicazioiie degli 

strumenti di controllo, sia per la diffusione dei sistemi �


di organizzazione del lavoro. 

Conquiste, queste, della scuola del diritto e dell'evolu


zione spontanea degli ordinamenti. 

(19) Cfr. in tal senso, anche, VASSALLI, Sulla illegittimit� 
ecc. cit. p. 228; v. altres� la do:ttrina citata, supra, 
nota 7. 

-172 


tazione indicato da Fadda e Bensa, in una Nota 
al Windscheid, che consente di conservare la norma, 
pur sorta per una occasio e con una ratio superate, 
e di ricollegarla a principi nuovi od a nuove 
esigenze sociali, quando la formulazione estrinseca 
non lo impedisca (20). 

Tale questione, che si prospettava come problema 
di legittimit� costituzionale di pi� vasta 
portata, fu superata dalla Corte Costituzionale, osservandosi 
che la norma generale dell'art. 42, comma 
3� c.p. <<aspetta, essa, ausilio dallo esame delle 
ipotesi concrete del sistema -pi� di quanto sia 
in grado di offrirne �. Siffatta statuizione appare 
ispirata a profondo senso di saggezza e di responsabilit�. 
Essa costituisce, senza dubbio, . un criterio 
metodol�gico di alto pregio per il Giudice 
della Costituzione, dal quale si attendono pi� che 
soluzioni di tipo meramente induttivo, interpretazioni 
sopratutto ponderate. 

5. Ma se pur fosse vero che l'art. 42, comma 30, 
riguardasse ipotesi eccezionali di responsabilit� 
oggettiva, non per questo sarebbe dato di ricollegare, 
ricondurre, ricomprendere, sotto quella 
norma derogativa del principio generale dell'articolo 
42, comma 10 e 20, l'art. 57 c.p. 
Nulla autorizza siffatta interpretazione; non (e 
per quanto possa valere) la epigrafe della norma, 
nella quale non si vede ripetuto il riferimento a 
responsabilit� oggettiva, non la sua formulazione, 
dove il �perci� solo>> � stato spiegato, in dottrina, 
con il criterio della responsabilit� per colpa anche 
lievissima (21), e, sulla sentenza annotata, con il 
significato di �distacco� dal sistema .Albertino del 
�gerente�; non il �arattere eccezionale del precetto, 
rispetto all'art. 40, 10 comma e all'art. 42, 
1�, 2� comma c.p.; e, infine, neppure, la pretesa 

configurazione, nel precetto stesso, di una presunzione 
di responsabilit� cos� intensa da violare il 
principio costituzionale, almeno, sotto il profilo 
della prova (22). 
,Trattasi..,.--invece -di un reato commissivo mediante 
omissione, giusta il principio dell'ultimo 
comma dell'art. 40 c.p. per violazione di obblighi 
positivamente imposti dal legislatore, e il cui fondamento 
� la colpa del direttore del periodico -come 
ne fa fede la stessa evoluzione storica dell'istituto 
-che risponde di un fatto-reato autonomo, diverso 
da quello dell'autore della pubblicazione, anche se 
identica sia l'intensit� della pena (23). 

(20) FADDA e BENSA, in Windscheid, Pandette, Nota, 
Vol. I, pag. 113, p. I. 
(21) Cfr. G. BATTAGLINI, Il problema della responsabilit� 
oggettiva, ecc. cit. 
(22) Queste ultime sono le pi� serie proposizioni, 
finora, enunciate sulla delicata questione: cfr. VASSALLI, 
Sulla illegittimit� costituzionale, ecc, p. 228. 
(23) Appare, cos�, eliminato il primo degli argomenti 
addotti dal VASSALLI (cfr. nota precedente), che si fonda 
su un artificioso dilemma: se la responsabilit� prevista 
dall'art. 42, comma 3� c. p. abbracci o non tutti i casi 
di responsabilit� oggettiva, ad es. anche le condizioni 
di punibilit�. Ma l'art. 42 comma 3�, non lascia residui e 
non ne lascia perch� a suo fondamento c'� sempre la 
responsabilit� psichica: v. supra nota 8, ricollegabile 
ad una condotta e non ad una statica posizione del 
soggetto. 
Ogni libert�, costituzionalmente garantita, non 
si concepisce se non in relazione alla libert� di 
altri soggetti, se non limitata da diritti o da poteri. 

Perci�, con lo Statuto Albertino si enunciava il 
principio della libert�rdi stampa (24), ma si annunciava 
che una legge ne avrebbe represso gli abusi. 
Questa legge, di pari data 26 marzo 1948, fu l'Editto 
con il quale, fra le due vie della libert� di stampa: 
diritto comune e diritto speciale, si sceglieva il 
primo sistema, ma con un temperamento, imposto 
dalla necessit� di infrenare il dilagare di quello 
che fu chiamato quarto potere (25). 

E si era in una piccola ordinata societ� del secolo 
scorso. 
Tale limitazione fu l'istitutp del cosidetto gerente 
responsabile (26). Ma esso fece una cattiva 

(24) Cfr. in arg. TOMMASONE: Attivit� di prevenzione e 
attivit� di repressione in materia di stampa in Riv. di 
dir. pubbl. 1925, I p. 5. . 
(25) Scriveva il CLAVARINO (in Legge sulla stampa 
"Raccolta delle leggi speciali� a cura di E. PACIFICI 
MAZZONI, 1880, 108: �Di questo editto sulla stampa al"
tra cosa non � nota se non che questa, che fu princi" 
palmente opera dell'illustre Federico Sclopis, il quale 
�pure prendendo a modello le leggi francesi, seppe di"
scostarvisi nei punti ove esse si informavano a con" 
cetti eccessivamente severi, ed attenersi invece scru" 
polosamente a quei principi di vera libert�, pei quali 
�alcune delle prime leggi del Piemonte costituzionale 
�vanno a buon diritto superbe. Suo merito principale �, 
�come fu detto esattamente, d'essere una legge leale e 
� generosa, scevra di reticenze, di paure, di inganni 
"pi� o meno orpellati, di falsa libert� e di falsa giustizia>>. 
Gli scrittori del tempo sottolineavano con particolare 
cura il primo, dei temi accennati nel paragrafo precedente, 
ricollegandosi alla "Premessa>> dell'Editto: 

�Colle quali si abbia da tenere nei nostri Stati l'eser" 
cizio di quella libert�. E mentre si � per noi inteso che 
�la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovra 
"esposti principii, abbiano voluto che il sistema di 
"repressione in essa contenuto si conformasse quanto 
''pi� possibile alle disposizioni del vigente nostro Co" 
dice penale, evitando cos� la non necessaria deviazione 
�dalla legge comune, e che, nel modo di amministrare 
"la giustizia sui reati di stampa, entrasse l'elemento 
"essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rap" 
presentata >>. 

Tale proposizione si preoccupava di porre in rilievo 
il Pisanelli, nella nota Relazione al Luogotenente Farini, 
in occasione della estensione dell'Editto alle provincie 
napoletane. 

(26) Commentando l'istituto del �gerente responsabile>> 
(art. 37) il Clavarino osservava: 
"Il che significa che il legislatore non potendo applicare 
alla stampa periodica tutta intera la teoria della 
complicit�, ne recedette solo in parte, e per ci� che ritenne 
strettamente indispensabile >>. 

� E la deviazione dalle regole comuni � questa che, restringendo 
in s� il gerente la personalit� del giornale. non 
si deve indagare se egli abbia con dolo o con colpa operato, 
ma per finzione di legge si debbono ritenere tali condizioni 
come accertate, ed egli deve rispondere sempre 
ancorch� vi sia autore sottoscritto o altrimenti palese. 
Il legislatore ha voluto insomma, non restringere, ma 
allargare la generale dottrina della complicit�, estendendo 
l'azione penale anche contro un uomo che forse 
non prese parte effettiva al reato>>. 

�Della qual cosa � chiarissima la ragione, poich� la 
stampa periodica, attesa la sua azione continuata a 
brevi intervalli e la sua grande diffusforie presso tutte 
le classi anche le meno educate ed illuminate della SG-ciet�, 
sarebbe come afferma il Siotto Pintor (Lettera che 
spiega il significato della sentenza 7 aprile 1869 della 
Cass. di Torino "Annali Giurispr. >> 1869, p. I, sez. II, 
42) tormento incomportevole e senza rimedio per chi 
fosse oltraggiato quando, a impetrare soddisfazione ed 
a rivendicare la offesa sua fama dovesse far la prova 


-173 


prova -com'� noto -perch� il gerente divenne 
il soggetto responsabile dei fatti altrui, vero �ca


. pro espiatorio >>. 
Eppure, tale non era lo spirito della legge, anche 
se essa non poneva, a carico del gerente, obblighi 
precisi (27). 
Numerosi furono i progetti legislativi per disciplinare 
la materia. Vanno ricordati il progetto 
Crispi, che avrebbe voluto, liberalmente, escludere 
la responsabilit� del gerente del quale non fosse 
stata accertata la responsabilit�. Ma non fu approvato 
(28). E va ricordato, per contro il proget~
o Bonacci (29) che prevedeva la trasforma


dell'autore, o dei complici di un articolo di giornale, 
contenente ingiuria o diffamazione�. 

L'Editto aveva accolto, giustamente, il sistema della 
disciplina secondo il diritto comune, adottando, come 
regola, la repressione, ricorrendo altres� al sistema preventivo 
(seguito, anche, per altre libert�, in via singolare), 
nei limiti imposti dal pubblico interesse e con 
modalit� che non fossero di ostacolo alla libera formazione, 
alla stampa e alla diffusione degli scritti. 

Proprio in relazione a questi imperativi, secondo la 

pi� lata dottrina del tempo, si ritenevano soddisfacenti 
-a garantire la societ� dalle pi� gravi lesioni -le cautele 
determinate per �accertare; nel caso di reato, 
l'autore del medesimo, e le prove relative... come, per 
le pubblicazioni periodiche, il render noto alla pubblica 
autorit� la persona che, per legge, si dichiari responsasabile 
dei reati per mezzo della stampa commessi, la 
sottoscrizione della prima copia, e la consegna di essa 
ecc. >>(UGO, Stampa -Diritto di, in Dig. lt., n. 59, PUGLIA, 
Reati commeBBi col mezzo della Btampa, in " Enciclopedia 
dir. pen. del PeBBina '" 1909, p. 1022). 

L'Editto prevedeva, invero, l'obbligo per il gerente 
di un giornale di BOttoBcrivere il primo eBemplare (articolo 
41). 

In ordine a tale prescrizione, il CLAVARINO (op. cit. 

p. 166), osservava: 
� Il che apparisce tanto pi� vero, se si pensa che la 
ragione fondamentale, la quale essenzialmente determina 
la penale responsabilit� del gerente non � gi� la 
sua qualit� in relazione alle condizioni e requisiti che 
lo hanno potuto far accettare come tale, ma sibbene il 
fatto suo personale e volontario di aver assunto la qualit� 
di gerente d'aver pubblicato e firmato il giornale 
per cui si � obbligato ad adempiere tutti i doveri inerenti 
all'ufficio"� 

(27) Senza dubbio lo spirito dell'Editto non era stato 
quello che doveva dar luogo al gerente-teBta di legno, se 
Camillo Cavour aveva dato, per primo, l'esempio di 
firmare come cc direttore estensore in capo e gerente � 
il giornale cc Risorgimento �. 
(21;!) Nella tornata del 5 febbraio 1875 il Crispi present� 
un progetto, diretto, fra l'altro, ad eliminare, in 
taluni casi, la responsabilit� presunta del gerente, Egli 
avrebbe voluto sostituire l'art. 47 dell'Editto con l'articolo 
4 del suo Progetto, del seguente tenore: 

cc Nei reati d'ingiuria o diffamazione commessi per 
mezzo di un giornale o di altra stampa periodica, conosciuto 
l'autore dell'articolo, il gerente non sar�soggetto 
a nessuna pena, ove sia constatato che il medesimo non 
abbia agito con dolo �. 

Osserv� in argomento il Vigliani, allora Ministro di 
Grazia e Giustizia, rispondendo al proponente, che il 
dolo nel gerente c'� sempre e consiste nell'aver permesso 
che si pubblicasse uno scritto offensivo della 
legge. 

L'art. 47 rimase in vigore, anche dopo la legge 22 novembre 
1838, che aveva dato facolt� al Governo di pubblicare 
il nuovo Codice penale (non potendosi argomentare 
un'implicita abrogazione per effetto dell'art. 4). 

(29) Il Guardasigilli Bonacci tent�, con il progetto 
6 giugno 1895, di ovviare all'inconveniente, seguendo la 
tendenza delle legislazioni belga e francese, di volere 
un cc gerente � quali:ficat.o, cio�, gi�, redattore del giornale, 
ma il tentativo non ebbe seguito. 
zione del gerente in redattore responsabile. Sicch�, 
allorquando -nel 1923 (e il cessato regime 
non aveva ancora imposto i principi della dittatura) 
-si arriv� alla nuova di1rniplina, ilproblema 
era maturo (30). . . 

Cos� pass� nel Codice Rocco del 1930, che si 
trovava di fronte ad una legislazione sulla stampa, 
gi� orientata nel senso di attribuire al vero responsabile 
la responsabilit�. 

Del resto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, 
fu costantemente orientata nel senso che 
l'art. 57 n. 1 c. p. configura non una responsabilit� 
anomala e neppure oggettiva, ma una responbilit� 
personale, derivante dal difetto di una attivit� 
imposta dalla legge, vale a dire dall'omesso 

doveroso esame -da parte del direttore respon� 
sabile di un giornale -del contenuto degli scritti 
pubblicati. . 

� stata, a questo proposito, accennata una 
pericolosissima tesi, che cio� le Sezioni Unite 
avrebbero deciso nel senso suesposto, sulla base 
della VII disposizione transitoria, quardo, ancora, 
non era stata costituita e non aveva cominciato 
ad esercitare i suoi altissimi compiti la Corte 
Costituzionale; onde la declaratoria -incidenter 
tantum -della magistratura ordinaria non avrebbe 
avuto l'effetto di creare quella lacuna legis che 
invece sarebbe potuta derivare dalla sentenza 
della Corte Costituzionale. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione 

era, invece, profondamente meditata. Vi si affer


mava -e non induger� a ripetere le numerose 

massime, se non con sommario richiamo -che 

la responsabilit� di che all'art. 57 n. 1 c;p. ha per 

fondamento la produzione di un evento a mezzo 

di omissione cosciente e volontaria (31); e, in altra 

(30) Il problema si consider� maturo, non certo in 
relazione a mutamenti d'indirizzo politico, ma in dipendenza 
di una, oramai, consolidata, comune e pacifica 
convinzione: la trasformazione in atto della scienza 
giuridica e della tecnica della legislazione, non soltanto 
per la :fioritura delle scuole, ma, altres�, in dipendenza 
delle grandi innovazioni nella industria, nei rapporti 
di lavoro, nelle relazioni internazionali. Si che a contatto 
di un mondo nuovo, uscito dalla prima grande 
guerra, il legislatore oper� in molteplici campi, con un 
corpo di sapienti riforme che � superfluo ricordare. 
Il 15 luglio 1923 fu pubblicato il nuovo decreto sulla 
stampa n. 3288, seguito dalle norme di attuazione: 

D.L. 12.7.924 n. 1081. Il D.L. 1923 stabiliva che il gerente 
di un giornale o di altra pubblicazione periodica 
dovesse essere il direttore o uno dei redattori ordinari 
principali.
La materia fu rielaborata con la Legge di conversione 
31 dicembre 1925 n. 2307, che lasci� -.sostanzialmente 
-inalterata la disposizione sul gerente (cfr. anche il 
Reg. approvato con R. D. 4.3.1926, n. 371). 

Il progetto diede luogo a note dispute: cfr. S. D'AME� 
LIO, Pro e contro la riforma della legiBlazione Bulla Btampa 
in cc Riv. dir. pubbl. " 1925, 1, 3, e i due articoli di opposte 
tendenze, di E. ToMMASONE, Attivit� di prevenzione 
ecc. cit. (ivi p. 5) e di N. Coco; Sovranit� di Stato 
e Bovranit� di Btampa (ivi pag. 12). Lo stesso Tomma" 
sone, contrario al progetto governativo, scriveva: che 
la nuova disciplina del gerente era ormai, in. tesi gene: 
rale, accettata dalla pubblica opinione, sulla base �i 
decreti legge che avevano preceduto il progetto, e che 
avrebbe, anzi, potuto essere coordinata con la legislazione 
allora vigente. 

Si pervenne, cos�, alla riforma Rocco. 

(31) Cass. Pen. II, 25 febbraio 1952, in GiuBt. Pen. 
1952, II, 796, con nota di Pellingra. 

-174 


massima, che l'art. 57 riguarda la violazione di 

un obbligo positivo di impedire l'evento (32) e, 

in altra ancora, che l'art. 57 punisce l'omesso dove


roso esame della pubblicazione incriminata, im


posto come obbligo giuridico (33). 

� stato detto, ancora, che non sussisterebbe 

alcuna enunziazione legislativa di questi obblighi 

giuridici. 

Ma � agevole rispondere che essi sono testual


mente espressi, anzitutto, nella stessa dizione di 

�responsabile� che qualifica l'obbligo giuridico, 

imposto per ogni periodico, di avere un direttore. 

E in detta espressione si ricomprendono tutti i 

doveri -che sarebbe stat� impossibile elencare 

-e fra questi, certamente, la vigilanza sulle pub


blicazioni, in conformit� dell'obbligo di un diret. 
tore, di rendersi conto di tutto quanto viene pubblicato. 


In secondo luogo vari sono gli obblighi posti a 

carico del direttore, fin dall'Editto sulla stampa, 

e fra questi, essenziale -anche se caduto in desue


tudine -l'obbligo del direttore (che ha sostituito 

il gerente con le leggi 1923-25) di sottoscrivere il 

primo esemplare del giornale (art. 41 dell'Editto, 

ancora vigente come altre norme dell'Editto stesso, 

in quanto il legislatore non ha abrogato n� ha 

totalmente rielaborato la materia). 

E, infine, numerosi obblighi positivi sono im


posti al direttore, con la comminatoria di respon


sabilit� civile. lii 

Ora la violazione di tali obblighi non� pu� non 

importare, anche responsabilit� penale, quando 

una norma ponga, proprio, a fondamento della 

sanzione :-per il verificarsi di un evento penal


mente tutelato -l'omissione di una data attivit�. 

Si dir�, come � stato gi� detto, che, allora, il 

direttore dovrebbe avere cento occhi come Argo 

e cento braccia come Briareo. 

Ma, di fronte al perfezionamento della tecnica, 

al propagarsi di questo strumento meraviglioso di 

divulgazione che � il giornale, che diffonde, rapi


damente, notizie nel paese e nel mondo -attra


verso centinaia, migliaia, decine di migliaia di 

copie -il direttore deve adeguarsi e moltiplicare, 

a sua volta, i suoi servizi, i suoi controlli, e arri


vare -cos� -se necessario ad avere mille occhi 

e mille braccia, ovvero rifiutarsi . di assumere la 

direzione, se chi ne abbia il diritto non provveda 

a ripartire il giornale in sezioni, in edizioni, cia


scuna con un proprio direttore responsabile, come 

avviene in taluni quotidiani, che hanno l'edizione 

agricola, quella finanziaria e cos� via e come � 

imposto per legge in altri paesi. 

Ma si chieder�, al direttore non dovrebbe mai 
essere dato di dimostrare che -nonostante tutta 
la diligenza -non � stato possibile evitare il fatto~ 
Neppure questo � vero. Sia la dottrina (e ricordo 
�le opinioni di Battaglini Giulio, Antolisei, Bettiol, 
Carnelutti, Pannain, Ingrasc� e Vassalli negli 

(32) Cass. Pen. II, 26 ottobre 1951, in Giust. Pen. 
1952, II, 200. In argomento cfr. GRIECO, 088ervazioni 
8ull'obbligo giuridico di impedire l'evento, ivi, 1951, II, 
1211. . 
(33) Cass. Pen. III, 4 maggio 1953 in Giu8t. Pen. 1953, 
Il, 1125, M. 927-928 -Cass. Pen. II, 27 luglio 1953, 
in Riv. Pen. 1954, II, 92; 21 ottobre 1953, ivi 1954, 942. 
studi citati, nonch� l'opera specifica del Santoro 
sul caso fortuito nel diritto penale) (34), sia la 
Giurisprudenza della Cassazione (35) hanno ritenuto 
la applicabilit� dell'art. 45 c.p. come discriminante 
dell'art. 57. 

6. Alla questione sono pertinenti anche principi 
del diritto industriale che disciplinano l'azienda 
giornalistica. 
Essa, come ogni azienda, pur non avendo personalit� 
giuridica rappresenta un'unit�. Di questa 
unit� � stato tenuto conto nella teoria dei diritti 
d'autore e dei beni immateriali, in sede di trattazione 
della protezione del titolo, concepito come 
manifestazione di un'opera dell'ingegno, ma di 
carattere collettivo (36) . 

E come la civile protezione di questa, che � la 
testata, in cui si assommano tutti gli elementi 
concorrenti di detta opera collettiva, � condizionata 
all'uso concreto, da parte del gestore della 
azienda; cos� la responsabilit� penale risale a colui 
nel quale �si assomma tutta l'attivit� �esterna del 
giornale, ossia nel direttore. Egli � quindi un coautore 
dell'opera, onde le lesioni che la diffusione 
di essa determina sono da ricondurre al fatto proprio 
del direttore o ad un suo necessario imprescindibile 
concorso. 

7. La conferma della bont�, del sistema seguito 
dal nostro legislatore ci � data -altres� 
-dal diritto comparato, che dimostra come 
molte legislazioni straniere abbiano accolto l'istituto 
del direttore responsabile; fra queste, la Francia, e, 
praticamente, anche i paesi di diritto Sassone (37). 
(34) SANTORo: Il ca8o fortuito nel diritto penale, 1937, 
pag. 134. 
(35) Cass. Pen. II 15.7.1953, in �Giu8t. pen." 1954, 
II. 416. 
(36) SoRDELLI: Il titolo dell'opera dell'ingegno e la 
8Ua configurazione come bene immateriale, in � Il diritto 
d'autore>>, 1950, 180 segg. � 
(37) Le legislazioni straniere si presentanp divise in 
tre gruppi. 
A) -Un primo gruppo fa capo al c.d. sistema della 
responsabilit� � par cascade ,,, per cui il direttore � ritenuto 
dalla legge responsabile, in sostituzione dell'autore 
della pubblicazione, se sconosciuto o coperto da immunit�. 


II sistema che risale alla Costituzione Belga (art. 18 
Cosi. 7.2.1931, modif. il 7-9-1893 e il 15-10-1921 e articolo 
2 Decreto sulla Stampa 20-7-1831) vige, oltre che 
in Belgio, anche nel Lu88emburgo, in Svizzera (art. 27 

c.p. 21-12-1937 modif. jl 5-10-1950); in Jugo8lavia (articolo 
24 Legge sulla stampa 8-7-1946 mentre nulla 
dispongono gli articoli 160 a 171 C.P. entrato in vigore 
il l0-7-1951); Ouba (art. 513 .Codigo de defensa Social 
4-4-1936); Romania (art. 181.C.P.); Me88ico (Legge sulla 
stampa del 1917 in relaz. all'art. 863 C. P. del 1948) e 
Spagna (C. P. del 1944). 
B) Un secondo gruppo, fa, invece, capo al principio 
della responsabilit� diretta del direttore; ma essa � 
presunta dalla legge, che, peraltro, consente la prova 
contraria con notevoli limitazioni. Di questo tipo sono 
le legislazioni del Bra8ile (D. 14.7.1934 sulla stampa 

n. 24776, artt. 26, 27. La prova contraria � ammessa, 
soltanto, se il soggetto indicato come autore sia svlvi~ 
bile); della Danimarca, dell'Ecuador. I codici penali 
dell'Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay prevedono 
la responsabilit� del direttore per gli articoli 
non firmati. 
Altre legislazioni non contemplano ipotesi di responsabilit� 
specifica per reati commessi per mezzo della 



-175 


� vero che in Gran Bretagna e specialmente 
negli Stati Uniti d'America mancano norme specifiche 
in detto senso, si che la materia pu� ritenersi 
disciplinata secondo le norme di diritto 
comune. Ma ivi si perviene, in realt�, a raggiungere 
l'effetto ugualmente, se non pi� rigorosamente, 
a cagione del sistema proprio di quegli 
ordinamenti giuridici, s� che il giudice si trova 
di fronte ad una vastissima gamma di disposizioni, 
applicabili con criterio simile a quello del 
Pretore romano; dispone di una tasti�ra ricchissima 
che presta idonei mezzi per reprimere l� 
dov'� giusto. Basti ricordare, per tutti, il. caso 
del direttore del Daily Mirror, il quale (avendo 
n giornale da lui diretto pubblicato -prima 
che il giudizio avesse avuto luogo -un articolo 

stampa, la cui repressione va ricondotta, quindi, alle 
regole del concorso, secondo il diritto comune. Tali il 

C. P. dfll Nicaraaua (art. 397 C. P.); dfll Gia'f!pone (articoli 
230-232 C. P. �907; modif. nel 1947); del Portogallo 
(art. 407 C. P. 1384, modif. nel 1945); di Panama (articolo 
174 C. P.) delle Filippine e della Rep. Dominicana. 
0) -Al sistema italiano, che riconferma il primato 
della nostra scienza della legislazione, si sono adeguati 
altri paesi: 

a) in Francia, dopo le traversie della materia (dalla 
�Dichiarazione dei diritti dell'uomo" per tutto il XIX 
secolo) fu introdotto il sistema della responsabilit� " por 
cascade '' ossia per sostituzione, con la L. 29 luglio 1881 
(sur la libert� de presse). Essa colpiva, in primo luogo, 
gflrenti o editori; in mancanza degli uni o degli altri, 
gli autori, e cos� via, fino a coloro che espongono per 
affissione. Gli autori erano sempre. puniti come complici 
(cfr. UGO, 8tamva diritto di -in Dig. It. n. 12). 

Ma con l'ordinanza provvisoria 26 agosto 1944 (pubblicata 
in� Code de la Presse" La docnmentation fran�aise 
Ed. Presidence du Conseil, 1948, p, 33) al gerente venne 
sostituito il direttore res'f!onsabile, anche penalmente, 
in luogo del g�rant (art. 15) perfino nel caso in cui egli 
deleghi le sue funzioni ad altro direttore (art. 8). Questa 
ultima formula ha, anzi, attirato le critiche del TERROU, 
(Le statut jnridiqne de presse en France in Etudes de presse, 
1952, p. 346) per la possibilit� del riapparire del g�rant. 

Infine, la legge 25 marzo 1952 ha modificato definitivamente, 
nei sensi suespressi, gli artt. 42, 43 della Legge 
29 luglio 1881. 

b) in Germania, un ampio movimento di riforma 
-risuetto alla legge hit.Jeriana 4 ottobre 1933 -data 
dalla L fed. 23 maggio 1949, e da leggi particolari dei 
singoli stati (per una ricnstruzione dello st.ato della 
legisla�lione, v. il q11adro in HEBARRE, La lP.qislation sur 
lrt presse dans la R~�vubliqne f�d�rale d'Allemagne, in 
�tndes cit. 1952, p. 209). 

Le fondamentali regole, iri materia, stabiliscono che 
ogni gioT'nale deve porta"e una " manchette " con i nomi 
del redattore resprmsabile, dei redattori responsabili 
delle varie � sezioni " (sport, economia, donna, cronaca, 
ecc ) o di speciali resuonsabili per le pagine non comprese 
nelle Sezioni. Esemuio smagliante, codesto, della 
possibilit� di superare l'obiezione che il direttore non 
possa avere cento occhi come Argo e cento braccia 
come Briareo, monito a perfezionare non a smantellare 
l'istituto della responsabilit�. 

c) Analogo sistema vige in Egitto (art. 11, L. 1936) 
e in Polonia. 

d) La responsabilit� del direttore � affermata dalla 
legislazione dell'U.R.8.8. (art. 17, 160, 161, C. P. del 
1950), dell'Ungheria, del Libano (L. 8-5-1948) della 
Svezia (L. Cost. 23.3.1940 sulla base della presunzione 
di consenso) del Per� (L. 24-4-1937) e di Costarica (articolo 
48 C. P. 30 agosto 1941). 

D) Una trattazione a parte meritano le legislazioni 
anglo-sassone, statunitense, norvegese. 

a) Nella legislazione inglese, la responsabilit� grava 
sul pu.blisher, e, fino al Campbells Libel Act del 1843, 
vi era una presunzione assoluta di partecipazione ai 

nel quale si qualificava come cc mostro� un individuo 
che aveva disciolto cinque donne nell'acido 
solforico) fu condannato a ben sei mesi 
di prigione: e sotto il profilo giuridico del <<contemp 
of Court � ossia per disprezzo della Corte. 

In tal modo, al di sopra e al di f�orf di ogni 
norma speciale, fu tutelato in modo cosi rigoroso
� il rispetto della personalit� umana, anche 
in un caso tanto raccapricciante. 

Ma un sistema siffatto non sarebbe concepibile 
per il nostro ordinamento, che, ripetendo le 
sue origini e la sua struttura dal tronco glorioso 
del diritto romano e dell'intermedio, si muove 
entro schemi classici e ben definite categorie. 

� 8. Come si � visto, seri e gravi erano gli elementi 
sui quali si fondava la tesi della ricollegabilit� 
della responsabilit�. del Direttore al criterio 
della responsabilit� personale, sotto il profilo 
della inseparabilit� di un elemento psichico dal 
mancato esercizio del controllo, risalente al Direttore, 
come organizzatore della pubblicazione. 

La Corte Costituzionale, sottolineando la piena 
aderenza del proprio pensiero a quello della elaborazione 
giurisprudenziale, opera della Corte di 
Cassazione, si limit� ad osservare che la suddetta 
interpretazione poteva ritenersi disagevole, a cagione 
del testo dell'art. 57 n. 1 c. p.: ma con ci� 
non intendeva riportare -certo -la questione 
in alto mare e sminuire l'adesione data alla interpretazione 
suesposta. Tanto che, da un lato 
afferm� che al nesso di causalit� materiale si 
accompagna sempre un certo nesso psichico, l� 
dove l'avverbio cc sempre � interpreta l'espressione 
cc per ci� solo�, dell'art. 57. Il problema scientifico: 

delitti di stampa, anche per l'editore, il proprietario, lo 
stampatore e il distributore. 

Sia il Newspaper Registration Act del 1881, sia la 
Law of Libel Amendrnent 24 dicembre 1888 mitigarono 
la situazione di questi ultimi. 

La responsabilit� del publisher � assoluta, salvo la 
prova, in casi eccezionalissimi, circa la mancata partecipazione 
al reato, ossia che le pubblicazioni fossero avvenute 
contro l'espressa autorizzazione o eludendo la sorveglianza 
del publisher stesso. Tali eccezioni, come nota 
il DAWSON (Law of the Press. 1947, pagg. 19, 22, 75), 
si applicano (e il sistema � tipico del diritto sassone) 
a favore del proprietario, pubblisher o editore in caso di 
persecuzioni vessatorie penali, da parte di persone, di 
cattiva reputazione o a riguardo di libelli triviali. 

b) Negli Stati Uniti d'America, i principi della libert� 
di stampa sono, diversamente, regolati nelle costi-. 
tuzioni dei singoli Stati; ma con la massima larghezza. 
Tuttavia � da notare che il problema che ispira le legislazioni 
europee (di garantire l' individnazi<:Jne del colpevole) 
non vi �, praticamente, sentito: per il diverso 
costume e la maggior diffusione di organi di stampa dediti 
alle materie tecniche alle ricerche, agli affari ecc. 

D'altro lato, il problema che pi� interessa (e sul quale 
vertono i casi giurisprudenziali) riguarda la estensione 
della facolt� di prova, sul fatto attribuito con il mezzo 
della stampa. S� che un parallelo, con la nostra legislazione 
appare difficile. 

Peraltro, i casi di responsabilit� del proprietario, 
considerato come l'imprenditore del giornale, stln� stati 
frequentemente giudicati dalle magistrature americane.-


(Cfr. Rizzo, P1�incipi della libert� di stampa negli 
Stati Uniti, 1954, p. 38 e segg.). 

c) In Norvegia non vige un sistema speciale che 
colpis�a persone diverse dagli autori: ma la legislazione 
sulla stampa fa obbligo di sottoporre la pubblicazicne 
a SUfervisori, che, in realt�, Hercitano il loro compito, 


-176 


se siffatta tesi importi una limitazione in ordine 
alla prova degli elementi materiale e psichico (28) 
� stato pianamente affrontato dalla Corte, la 
quale ha affermato la piena legittimit� costituzionale 
della responsabilit� del direttore per 
qualsiasi omissione che non sia esclusa, come tale, 
da fortuito, forza maggiore ecc. Il che equivale 
a definizione legislativa della inseparabilit�� dell'elemento 
materiale dalla verificazione dell'evento 
(non ricollegabile concettualmente ad altri fuor 
del caso di che sopra); nonch� a definizione dell'inseparabilit� 
dell'elemento psichico dal nesso 
di causalit� materiale (tesi della c. d. responsabilit� 
ccin causa l>}. N�, con . ci�, essa vulner� 
il principio della presunzione di innocenza del 
cittadino, che, quanto all'elemento subiettivo della 
colpa pu� subire qualche limitazione, per non 
arrivare al mito dell'immunit�. D'altro lato, circoscrisse, 
puntualmente, la sfera della rilevata 
imprecisione qualificandola d'ordine formale e riducendola 
all'oggetto della � qualit� della pena 
che � di un reato doloso irrogato al reo di un 
reato colposo )). Qui va notato che l'art. 57 n. 1 

c. p. non contempla veruna qualit� di pena e d'altra 
parte -non sussiste, nel sistema del 
codice penale, una distribuzione delle pene in 
relazione alla natura dolosa o colposa, dell'evento. 
La Corte ha voluto -dunque -riferirsi alla 
mancanza di una discriminazione, circa l'intensit� 
delle pene .da irrogare nelle due suddette 
ipotesi, laddove essa, per la gravit� della norma, 
era pi� che in ogni altra fattispecie opportuna 
e richiesta dalla coscienza della collettivit�; ritenendosi, 
perfino, inadeguata la norma dell'articolo 
133 n. 3 c. p. che attribuisce al giudice un 
potere di graduare le pene, in relazione all'intensit� 
dell'elemento psichico, e, a fortiori, in relazione 
alla diversit� di esso. 
Ci� premesso, e venendo allo schema di disegno 
di legge diramato il 25 giugno 1956, si osserva: 

a) che esso �, nella relazione e nel testo, 
lo stesso progetto predisposto prima che intervenisse 
la sentenza 23 giugno 1956 n. 3 la quale 
non vi � menzionata, mentre si ripetono gli argomenti, 
superati dalla dottrina, dalla giurisprudenza 
e, ora, dalla declaratoria di piena legittimit� 
costituzionale; 

b) nella relazione, si critica il progetto della 
Commissione Ministeriale per la riforma del c. p. 
nominata nel 1949, la quale aveva, saggiamente, 
proposto che venisse stabilita a carico del direttore 
del periodico una forma di responsabilit� 
colposa, avente a suo fondamento il fatto omissivo 
di non aver impedito la pubblicazione dello 
scritto criminoso. 

E la critica si fonda sul fatto che all'elemento 
soggettivo del reato veniva data, nel progetto 
1949, una forma anomala, e la colpa veniva valutata 
in modo particolarmente rigoroso, con lo 
stabilire che essa doveva intendersi esclusa solo 
allorch� il direttore � non ha potuto ii, per caso 
fortuito o forza maggiore, ovviare la pubblicazione. 
Il che impediva di svincolare la respon


(28) Il problema. era stato accennato dal VASSALLI, 
Sulla illegittimit� costituzionale ecc. cit. pp. 228, 230. 
sabilit� del direttore da <� qualsiasi comportamento 
colposo ii e configurava l'ipotesi di una 
figura ibrida di concorso, a titolo �di colpa, del 
direttore dei giornali, in un reato doloso commesso 
da altri )). .. 

Sembra disagevole conciliare tali proposizioni, 
con la perspicua motivazione della Corte Costituzionale. 
Secondo il disegno di legge la responsabilit� 
del direttore � limitata ai � casi in cui, usando 
la dovuta attenzione n, il direttore avrebbe potuto 
accertare la criminosit� della pubblicazione 
e di conseguenza impedirla n. Ne � perci�, risultata 
questa formulazione: � Salva la responsabilit� 
dell'autore della pubblicazione e fuori dei 
casi di concorso, il direttore o vice direttore responsabile, 
il quale omette di esercitare sul contenuto 
del periodico da lui diretto il controllo necessario 
ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano 
commessi reati, � punito, se un reato � commesso, 
con la pena stabilita per detto reato, diminuita, 
fino ad un terzo. Se l'omissione � colposa, la pena 
� diminuita fino alla met�. Nel caso di stampa 
non periodica, le disposizioni precedenti si applicano 
all'editore, se l'autore della pubblicazione 
� ignoto o non � imputabile; ovvero allo stampatore, 
se l'editore non � indicato o non � imputabil� n. 
Il testo non soltanto attenua la responsabilit� 
del direttore quando debba rispondere a 
titolo di colpa (il che potrebbe soddisfare a criteri 
di giustizia -per quanto -come si � 
osservato, gi� vi provveda l'art. 133 c. p.) ma 
espande modificando il sistema della norma (ritenuto, 
notisi, costituzionalmente legittimo) il 
campo della prova liberatoria al di l� dei casi 
-limite indicati dalla Corte. -Sicch�, mentre secondo 
l'art. 57 n. 1 c. p. la violazione di detti 
doveri di vigilanza e di controllo � definita dal 
legislatore in ogni caso, all'infuori del fortuito 
e della forza maggiore, perch� pi� che impossibile 
sarebbe inutile la prova di un fatto dimostrato 
ex re ipsa; con la nuova formulazione 
spetterebbe all'accusa provare detta violazione. 
Con questa semplice conseguenza che: o l'.A. g. 
applicherebbe il precetto con criteri restrittivi, 
ed allora � facile comprendere quale breccia si 
aprirebbe nelle guarentigie di libert� dei cittadini; 
o l'.Autorit� giudiziaria finirebbe per ritenere 
provata la omissione di vigilanza e di controllo, 
ogni qual volta il fatto avesse raggiunto la effettiva 
lesione degli altrui diritti, e, allora, si ritornerebbe 
all'attuale interpretazione dell'articolo 57 

n. 1 c. p. 
Si impone, pertanto, una chiarificazione nel 
senso che: qualora si voglia conservare il precetto 
ritenuto costituzionalmente legittimo e non 
attenuarne il rigore, e si intenda, soltanto, procedere 
ad una migliore formulazione della norma, 
non si possa che riconfermare la responsabilit� 
del direttore, per il solo fatto che la pubblicazione 
concreti gli estremi del reato salva la prova del 
fortuito O �della forza maggiore e SalVa Un_!I, Q_i-.. 
versa intensit� della pena per la ipotesi di colpa � 

o dolo. Solo, in tal guisa sarebbe possibile raggiungere, 
efficacemente, gli scopi che la norma 
ha inteso perseguire. Ogni diversa formulazione 
importerebbe la ricerca, volta per volta, della 

-177 


imprudenza o della inosservanza commessa, il che 
a prescindere dalla mancanza di un organico 
corpo di norme legali e tecnico amministrative 
sulla organizzazione giornalistica, della cui violazione 
si potesse contendere, si presterebbe a 
indulgenze inammissibili ed eliminerebbe, praticamente, 
la norma dall'ordinamento giuridico. 
Qualora si intenda, invece, allontanare la nuova 
regola giuridica dallo schema del precetto finora 
in vigore, il legislatore ben potr� procedere a 
siffatta riforma, ma sembrerebbe pregio del problema 
di tanta portata riaffrontare in Parlamento 
la questione -nelle forme pi� solenni sui 
suoi termini antichi e nuovi, nella perenne 
esigenza di infrenare gli abusi (anche se involontari, 
e perci� pi� facili e frequenti) connessi 
all'esercizio di imprese, potentemente organizzate, 
per la diffusione di opinioni, notizie, e giudizi; 
imprese che, per ci� stesso, possono operare 
solamente in settori lasciati scoperti dalle sfere 
delle libert� costituzioualmente garantite. 

Avv. DARIO FOLIGNO 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Regolamento 
di giurisdizione e legittimazione processuale. 

DAZI DOGANALI -Questioni di qualificazione di 
merci in materia di imposte doganali -Difetto di 
giurisdizione del giudice ordinario -Competenza 
del Ministro delle Finanze -Natura del relativo provvedimento 
-Impugnativa -art. 111 Cost. (Cass., SS. 
UU., Sent. n. 1141/56 -Pres. Piacentini; Est. Stella 
Richter; P. M. Caruso (conf.) -Causa I.R.E. c. Finanze). 

In sede di regolamento di giurisdizione, ai sensi 
dell'art. 41 c.p.c., non pu� prendersi in esame la 
questione circa l'organo legittimato a rappresentare 
in giudizio una determinata Amministrazione 
statale, in quanto il rapporto processuale deve 
svolgersi tra le stesse parti, tra le quali � stato 
costituito nella causa che ha dato luogo al ricorso 
per tale regolamento. 

La questione di mera qualificazione e classificazione 
di merci in materia di imposte doganali � devoluta, 
a termini del T.U. 9aprile1911, n. 330, modificato 
dal D. L. 8 giugno 1936, n. 1234 e dalla legge 
4 dicembre 1939, n. 2026, al Ministro delle Finanze, 
che decide in via definitiva, esclusa comunque 
la giurisdizione dell'Autorit� Giudiziaria 
ordinaria. 

Riveste carattere giurisdizionale, che chiaramente 
si desume dalla disciplina del procedimento, 
nonch� dall'impugnabilit� del provvedimento, originariamente 
previsto soltanto per incompetenza 

o per eccesso di potere, la decisione del Ministro 
delle Finanze nelle controversie in materia doganale 
sulla qualificazione e classificazione delle merci. 
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione 
della Repubblica, deve ritenersi abrogato 
il capoverso dell'art. 26 del T. U. 26 giugno 1924, 

n. 1054, nel senso che contro la decisione del Ministro 
delle Finanze nelle controversie doganali per 
qualificazione di merci, � ammesso non pi� il ricorso 
al Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso 
di potere, bens� il ricorso in Cassazione per violazione 
di legge, a norma dell'art. 111 Cost. 
1. La prima massima ci lascia alquanto perplessi. 
Ha rilevato il Supremo Collegio ohe il ricorso7per 
regolamento di giurisdizione, a termini dell'art. 41 
o.p.o., � in relazione ad una determinata causa, 
pendente in primo grado e ohe il rapporto_prooessuale 
ohe sorge dal ricorso deve svolgersi fra le stesse parti 
e fra gli stessi rappresentanti di esse, fra i quali � 
stato in quella causa oostituito. Ora non si vuole 
negare ohe nella soggetta materia le attribuzioni, al 

S. C. affidate, sono oiroosoritte alla questione di giurisdizione 
ed in essa si esa1trisoono. Ma deve pur 
ammettersi che il prinoipio enunoiato � esatto a oosto 
ohe sussista oomunque un valido rapporto prooessuale, 
senza del quale manoa il presupposto e la 
condizione necessaria ed indispensabile per qualsiasi 
pronunoia giurisdizionale. Questa non pu� non 
rivestire, in ogni oaso, quel carattere di ooncretezza 
ohe � in diretta ed immediata relazione appunto oon 
l'avvenuta oostituzione del rapporto processuale, ohe 
� alla base di ogni deoisione. 
2. Com'� noto, il T. U. 9 aprile 1911, n. 330 
-oos� come modifioato ool D. L. 8 giugno 1936, 
n. 1234 e L. 4.12.1939, n. 2026 -regola minuziosamente, 
ai fini delle imposte doganali, il prooedimento 
da seguire in oaso di controversie insorte fra 
oontribuenti e Dogana rispetto alla qualifioazione 
delle meroi. Al sorgere della controversia viene redatto. 
un verbale e sono prelevati oampioni identificati in 
contraddittorio (art. 1). Su riohiesta del contribuente, 
la controversia pu� essere deferita alla Camera di 
Commeroio (art. 2). 
In manoanza, la deoisione rimane di oompetenza 
immediata del Ministro, il quale pronunoia anohe 
in seoondo grado avverso la eventuale pronuncia 
della Camera di Commeroio, sentito, in ogni oaso, 
il parere del Collegio consultivo dei periti doganali, 
e dopo aver preso visione delle memorie soritte ohe il 
oontribuente � in faoolt� di presentare (art. 3). 

Il ministro decide oon provvedimento motivato, 
in oonformit� o anche in difformit� del voto espresso 
dal predetto Collegio oonsultivo (art. 8, I o.) e tale 
provvedimento � definitivo per ci� ohe oonoerne la 
qualifioazione delle meroi (art. 8, II o.). 

Le norme su indioate ed in ispecie quella di cui al 
II c. all'art. 8, ohe, oome ora � stato detto, oonferisoe 
carattere di definitivit� alle decisioni del Ministro 
sulla materia in esame, si inserisoono armonicamente 
nel sistema del diritto tributario, nel quale vige il 
prinoipio che vuole sottratto alla giurisdizione dell'autorit� 
giudiziaria ordinaria le questioni di fatto 
ohe involgono una semplice estimazione del reddito. 
E appunto le determinazioni sulla qualificazione 
delle meroi restano oonfinate nel oampo della semplice � 
estimazione, dovendosi a priori escludere che per 
prooedere a tale qualifioazione sia necessario rioorrere 
a regole di diritto, tutto restando, inveoe, nella mera 
valutazione di fatto. In sostanza, il provvedimento 
dal Ministro emanato a termini dell'art. 8 del T. U., 

n. 330 � definitivo, oos� oome definitive sono le 
deoisioni delle Commissioni Tributarie "�n. materia 
di imposte dirette ed indirette, rispettivamente sulla 
determinazione dei redditi tassabili e sulla valutazione 
dei beni . 
.� dunque un'applicazione del piu generale prinoipio 
nel oampo tributario la norma raochiusa nel 


-178 


secondo comma dell'art. 8 del T. U., n. 330. Con la 
conseguenza ohe, appunto in base a tale principio, 
la questione di qualificazione rientra nella competenza 
esclusiva del Ministro, esclusa del tutto la 
giurisdizione del giudice ordinario. 

3. Il rilevato puntuale inoasellamento delle norme 
in esame nel sistema tributario, porta ancora alla 
conseguenza ohe la decisione del Ministro nelle controversie 
per le qualificazioni doganali ha natura 
giurisdizionale, oos� oome natura giurisdizionale rivestono 
le decisioni delle Commissioni Tributarie. 
Del resto tale natura giurisdizionale si desume 
direttamente dalla disciplina del procedimento e 
dalle� forme di gravame previste in materia. 

Sotto il primo aspetto ha rilevato il S.C. ohe <<la 
legge parla non solo di controversie, di giudizio, 
di appello, di decisione, espressioni proprie di un 
provvedimento giurisdizionale e non amministrativo, 
ma 'd� una regolamentazione ohe caratterizza il detto 
provvedimento, assicurando il contraddittorio (V. in 
particolare art. 1, 2� o. e art. 3, u. o. T. U. del 1911), 
dettando particolari forme processuali a garanzia 
dell'interessato, sia in primo, ohe in secondo grado, 
imponendo la motivazione, dichiarando definitiva 
la decisione ii. 

Sotto� l'altro rifiesso, � da osservare che se, com'� 
noto, in materia doganale � previsto il ricorso al 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (art. 26, 
II o. T. U. 26 gfogno 1924, n. 1054), tuttavia il ricorso 
stesso, cos� oome per le sentenze delle giurisdizioni 
speciali, � limitato all'incompetenza ed all'eccesso 
di potere, e questo � poi inteso oome straripamento 
di potere giurisdizionale. Ora stante la identit� 
della formula usata dalla norma di oui al predetto 
art. 26, secondo comma, oon quella usata dalla legge 
sui confiitti di attribuzione (L. 31 gennaio 1877, 

n. 3761, art. 3, n. 3 -art. 362 c.p.o.), si argomenta 
-ed a ragione -ohe nel oaso di specie in via 
eooezionale al Consi,glio di Stato erano dalle norme 
in parola attribuite le stesse funzioni ohe, di regola 
ed istituzionalmente, erano conferite alla Corte di 
Cassazione. 
Anche sotto questo specifico aspetto, adunque, 
appare manifesto il carattere giurisdizionale delle 
decisioni del Ministro nella materia doganale. 

E se � vero ohe, di recente, dubbi sono stati affaooiati 
al riguardo da parte di autorevoli scrittori 

(v. AzzARITI in cc Riv. Amm. �, 1952, 73 e MIELE, 
�Riv. Trib. Dir. Pubbl. �, 1951, 825), � pur certo 
ohe tali dubbi sono accompagnati dalla raooomandazione 
di tener presente la questione de jure condendo, 
_in sede della revisione prescritta dalla disposizione 
transitoria VII della Carta Costituzionale. La 
quale disposizione ha carattere programmatico e non 
precettivo ed implica necessariamente l'esame e lo 
studio dei mezzi piu aoconoi al fine della revisione 
degli organi speciali di giurisdizione attraverso il 
coordinamento di detti organi oon quelli di giurisdizione 
ordinaria. Di guisa� ohe fino a quando tale 
revisione non sar� stata attuata, non potr� negarsi 
carattere giurisdizionale al provvedimento definitivo 
emanato a termini del capoverso dell'art. 8 del T. U., 

n. 330. 
A chiusura dell'argomento, la S.C. ha tenuto a 
precisare ohe cc non vi � ragione di discostarsi dallo 

indirizzo tradizionale sulla figura del ministrogiudice, 
ohe � stata riscontrata, oltre ohe in questa 
materia ed in quelle, considerate dalla legge congiuntamente 
ad essa, delle questioni di leva, anche in vari 
altri oasi, oome nelle controversie wlill'applioabi.lit� 
delle agevolazioni da parte di istituti di eredito ai 
sensi del R.D.L. 20 aprile 1933, n. 332 (sent. 14 
luglio 1942, n. 2005); in quelle sorte in sede di gravame 
avverso le decisioni di primo grado della commissione 
istituita oon R.D.L. 3 dioembre 1934, 

n. 1951, relativa alle agevolazioni tributarie per i 
trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari 
(sent. 24 aprile 1941, n. 1184); in quelle relative 
alla revisione dei prezzi sui oontratti di pubblica 
fornitura ai sensi del R. D. L. 13 giugno 1940, 
n. 901, convertito in legge 26 ottobre 1940, n. 1676 
(sent. 28 febbraio 1948, n. 326); in quelle relative 
alla revisione dei prezzi sui pubblici appalti a norma 
del R. D. 21 giugno 1938, n. 1296, integrato oon la 
legge 9 luglio 1940, n. 1137 (sent. 5 agosto 1948, 
n. 1384) J>. 
4. � certo, infine, ohe con l'entrata in vigore della 
Oarta Costituzionale, ed in virtu -del principio, di 
immediata applicazione, racchiuso nell'art. 111, e 
secondo il quale avverso le decisioni di tutti gli organi 
speciali di giurisdizione � ammesso -ed in maniera 
esclusiva -il ricorso per cassazione, la disposizione 
di oui al oapoverso dell'art. 26 del T. U. sul 
Consiglio di Stato deve considerarsi abrogata, essendo 
inoonoiliabile oon quel principio. Mentre poi l'impugnativa 
alla_ Corte Suprema � di contenuto piu ampio, 
ohe non quella prevista nel suddetto art. 26, in 
quanto la prima -si estende ad ogni violazione di 
legge, ed in tal modo comprende ed assorbe anche i 
motivi concernenti la giurisdizione, unicamente considerati 
nel ripetuto art. 26. 
Ne consegue ohe nella materia in esame, unico 
rimedio ammesso per impugnare il provvedimento 
di natura giurisdizionale, emesso dal Ministro-giudice 
in tema di qualificazione merceologica nelle 
controversie doganali, � quello di impugnare il 
provvedimento stesso innanzi alla Suprema Corte. 

T.L.G. 
PROPRIETA INDUSTRIALE -Decisione della Commissione 
dei brevetti ~ Ricorso per Cassazione Ministero 
Industria -Legittimazione passiva -In� 
venzioni brevettabili -Nozione. (Corte di Cass., Sez. I, 
Sent. n. 2345/56 -Pres. Pasquera: Est. Iannuzzi: P.M. 
Caruso (eonf.) -Toschi c. Ministero Industria e Commercio). 


Il Ministro dell'Industria e Commercio � legittimato 
a resistere all'impugnazione proposta contro 
una decisione della Commissione in materia di 
brevetti. 

Non sono invenzioni brevettabili quei contributi 
ideativi_ (nella specie nuovo metodo diretto a semplificare 
i calcoli necessari per la determinazione 
dei cottimi o premi di produzione) che, pur consentendo 
di realizzare un migliore risultato economico 
alla impresa industriale, non sono rivolti 
al modo di agire diretto dell'attivit� umana sulla 
materia che costituisce l'oggettc della produzione 


RTWfl&ifa j RTWfl&ifa j 
-179 


e della lavorazione industriale, ma sono rivolti a 
regolare diversamente ed a facilitare l'esplicazione 
della stess::t attivit� nella organizzazione dell'impresa 
e nei sistemi di lavoro in essa seguiti. 

La sentenza per la prima volta epressamente, a 
quanto ci risulta, ha deciso la questione della legittimazione 
passiva del Ministero dell'Industria e 
Commercio nei ricorsi per cassazione contro le sentenze 
della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti 
per invenzioni, modelli e marchi, Commissione che, 
per giurisprudenza ormai costante della stessa Corte 
di Cassazione, costituisce una giurisdizione speciale. 

Precedentemente alla pronuncia della Cassazione, 
la Commissione dei Ricorsi, con decisione 15 maggio 
1954, n. 1489, aveva ammesso la costituzione 
del Ministero dell'industria nei giudizi vertenti 
dinanzi ad essa Commissione, risolvendo anche 
l'altra questione insorta, circa la capacit� di chiedere 
in giudizio (ius postulandi) in quei procedimenti: 


Ora la Cassazione, con l'autorit� della sua decisione, 
� venuta a confermare un orientamento che 
rispondeva del resto, ad una situazione, fino a pochi 
anni fa, mai contestata nella particolare materia. 

Le decisione non pu� che apparire esatta, sia 
che si considerino i procedimenti innanzi alla Commissione 
(per i quali, anzi, vennero prospettate, 
altre ragioni contro la legittimazione del Ministero 
dell'Industria quali ad es. la partecipazione, alla 
Commissione, dello stesso Direttore dell'Ufficio Brevetti), 
sia nei giudizi in Cassazione a seguito di ricorso 
avverso le sentenze della Cassazione. 

Invero, non pu� esservi dubbio che il Ministero 
dell'Industria e Commercio abbia la qualit� di 
parte --'-e di parte necessaria -in quei giudizi 
nei quali si controverte della legittimit� del provvedimento 
dell'Ufficio Centrale Brevetti che ha respinto 

�la domanda di brevetto o non l'ha accolta integralmente, 
ai sensi degli artt. 35 e segg. della legge 
speciale. Ora, l'Ufficio Centrale Brevetti, ai sensi 
dell'art. 1 del R.D. 29 luglio 1923, n. 1970, mantenuto 
in vigore dall'art. 104 del R.D. 29 luglio 1939, 

n. 1127, � un Ufficio speciale che fa parte del Ministero 
dell'Industria: pertanto, la legittimazione passiva, 
sostanziale e processuale, nei giudizi che concernono 
la legittimit� dei provvedimenti dell'Ufficio, 
non pu� che spettare, giusta le norme di organizzazione, 
al Ministero e non certo all'Ufficio dipendente. 
Da sottoporre, infine, alla particolare. attenzione 
degli studiosi che hanno assistito, in questi ultimi 
tempi, ad un imponente risorgere di questioni relative 
alla materia delle privative industriali, specie 
per quanto attiene agli aspetti pubblicistici della 
materia stessa, la esatta individuazione che la sentenza 
del Supremo Collegio d� alla attivit� amministrativa 
dello Stato in questo particolare settore: 
attivit� che fa parte certamente di quella che in dottrina 
� stata definita come � amministrazione pubblica 
dei diritti ed interessi privati �. 

L. TRACANNA 
RESPONSABILIT� CIVILE � Danni da circolazione di 
veicoli -Invest.'mento ad opera di autoveicolo militare 
� Risarcimento da parte dell'Amministrazione � 
Azione dell'Amministrazione contro il conducente � 
Termini di prescrizione. (Corte Cass., Sez. III, sent. 

n. 1983/56 -Pres.: Di Stefano; Est.: Lenti; P.M.: Trotta 
(conf.) -Ministero Difesa-Esercito c. Crttcco). 
� soggetta alla speciale prescrizione biennale 
dell'art. 2947 e.e. l'azione con cui l'Amministrazione 
Militare, dopo aver pagato l'indennizzo dovuto 
alla vittima di un investimento prodotto da 
un autoveicolo di sua propriet�, guidato da un 
suo dipendente, chieda a quest'ultimo, quale responsabile 
del sinistro, il rimborso della somma 
pagata, a meno che la responsabilit� di questi sia 
stata giudizialmente accertata, nel qual caso la 
prescrizione da applicare � la decennale. 

I. Ancora una volta � stato sottoposto all'esame 
della Corte di Cassazione il problema di cui alla 
massima della sentenza che si annota. Il supremo 
giudice di legittimit� ha sostanzialmente confermato 
la precedente giurisprudenza, sia pure con un parcolare 
orientamento dovuto al caso di specie. Il risarcimento 
dei danni da parte dell'Amministrazione 
era avvenuto in conseguenza di un omicidio colposo 
per incidente stradale di cui la responsabilit�, in 
sede penale, era stata attribuita aWautista militare 
di leva con sentenza passata in giudicato: la Corte, 
pur confermando che normalmente la prescrizione 
da applicarsi � la biennale, ha, nella fattispecie, 
affermato il principio che fosse da applicarsi la 
prescrizione decennale, essendo stata giudizialmente 
accertata la responsabilit� dell'autore del fatto 
dannoso. 
II. Sul problema gi� in passato abbiamo portato 
la nostra attenzione (cons. Rassegna 1954, 189 e 
segg.), e rimandiamo alle affermazioni ivi esposte 
a confutazione degli argomenti addotti dalla Corte 
Suprema, relativi alla natura dell'azione (di regresso 
ex art. 1299 e.e.) e al titolo della responsabilit�. 
All'argomento, aggiunto ora in sentenza a conforto, 
secondo il quale il principio seguito' trova ampia giustificazione 
nella difficolt� di conservazione delle 
prove da parte del conducente l'automezzo (in cui 
troverebbe f andamento la brevit� del termine prescrizionale), 
si pu� agevolmente obiettare che tale brevit� 
(elemento a favore di detto conducente) trova il 
corrispettivo nella presunzione di colpa che la legge 
gli pone a carico (elemento questo a sfavore) e che, 
quando questo secondo elemento venga meno, non 
e'� valida ragione, n� rnorale n� pratica, perch� sia 
conservato l'altro. Secondo la tesi da noi sosten,uta 
l'Amministrazione si surroga per intero nella posizione 
del danneggiato (si avvale quindi della presunzione 
di colpa a carico del conducente) quando esercita 
l'azione in surrogazione, ed � vincolata perci� 
al breve termine prescrizionale di due anni: se alla 
osservanza di questo termine nO'l'b � tenuta per aver 
fatto ricorso ad altra azione, non trae n�ppure profitto 
della presunzione di colpa sopracennata, il che -significa 
(� il rovescio della medaglia) che, se il conducente 
non � colpito dalla presunzione di colpa, 
non � neppure giusto benefici di un termine prescrizionale 
pi� breve. L'argomento a conforto non appare 

M m ma2.wm mw&Jfur M m ma2.wm mw&Jfur 
-180 

quindi decisivo, limitandosi a tener conto di un 
aspetto solo del fenomeno, sensa considerare a quale 
altro aspetto quello sia di corrispettivo. 

III. Ma tant'� e dopo vari tentativi � quanto meno 
dubbio convenga ulteriormente insistere. Agli inconvenienti 
conseguenti alla giurisdizione che ha trovato 
conferma nella massima che si annota si pu� 
porre rimedio nella stragrande maggioranza dei casi: 
nel giudizio conseguente alla citazio'!'le con cui il 
danneggiato provveda nei confronti dell'Amministrazione 
proprietaria dell'automezzo, questa pu� 
chiamare il suo dipendente militare di leva a sensi 
dell'art. 106 c.p.c. e chiedere che il Giudice dichiari 
il militare tenuto a restituire all'Ammin�strazione 
le somme che sia eventualmente condannata a pq,gare, 
in sede di risarcimento, al danneggiato (si tratter� 
evidentemente di richiesta in subordinata, tendendosi 
in via principale a far respingere la domanda 
dell'attore). 
Solo nelle ipotesi di transazione, che raramente 
si concludono nei due anni dall'incidente, qualche 
inconveniente pu� determinarsi, avviandosi l' Amministrazione 
a chiedere al suo dipendente il corrisposto 
al danneggiato quando la . prescriziqyie biennale � 
maturata. Sembra debba ritener.~i che valga a costituire 
in mora la richiesta che l'Amministrazione 
faccia al suo dipendente di restituzione della somma, 
da precisarsi in seguito, che s'avvia a pagare in sede 
di trans�zione alla quale lo invita a partecipare: e se 
tale efficacia dovesse essere disconosciuta, nella valutazione 
della rilevanza delle conseguenze, non dovrebbero 
dimenticarsi gli aspetti equitativi del problema 
(cons. op. cit. in Rassegna 1954, 191), alla 
soluzione del quale sembra, tra l'altro, debba estendersi, 
in sede interpretativa, l'art. 12, u.co., dello 
Statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo il 
quale per l'impiegato addetto alla conduzione di 
autoveicoli o di altri mezzi meccanici la rivalsa � 
ammessa solo nel caso di danni arrecati per colpa grave. 

F. O. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA 


Concetto di relitto -Esecuzione di opera parzialmen


te diversa -Decadenza parziale -Impossibilit� della 

retrocessione -Risarcimento del danno -Atti ammi


nistrativi -Prevalenza della volont� sulla dichiara� 

zione -Importanza delle premesse ai 'fini della deter


minazione del contenuto -Case economiche per fer� 

rovieri -Equiparazione agli impianti ferroviari ai 'fini 

dell'espropriazione. (Corte di Appello di Roma, Sez. I, 

26 gennaio-8 maggio 1956-Pres. Pafundi; Est.D'Amico -

Fiory e altri c. Ministero Trasporti). 

Per relitto, ai sensi degli artt. 60 e 61 legge 
25 giugno 1865, n. 2359, non si pu� intendere la 
parte del terreno espropriata usata in difformit� 
della causa espressa nel decreto prefettizio di espropria,
zione, ma soltanto la parte che non ha ricevuto 
alcuna destinazione ed � sopravanzata alla 
esecuzione dell'opera pubblica. 

L'espropriante incorre, in tutto o in parte, nella 
decadenza, prevista dall'art. 63 legge 25 giugno 
1865, n. 2359, sia quando non abbia compiuto 
l'opera nel termine, sia quando abbia, in tutto o 
in parte, eseguito l'opera, prima della decorrenza 
dei term;ni, contro la causa dell'espropriazione. 

In tal caso gli espropriati, essendo giuridicamente 
impossibile la retrocessione del fondo sul 
quale � stata costruita una opera pubblica, hanno 
diritto al risarcimento �del danno. 

Negli atti amministrativi, diretti al fine di soddisfare 
bisogni ed interessi collettivi, la dichiarazione 
� soltanto un mezzo per far conoscere la vera 
volont� dell'autorit� amministrativa e questa 
volont� deve essere sempre ricercata e fatta valere 
nel suo reale contenuto, cosicch�, nel caso di 
disaccordo tra volont� e dichiarazione, � sempre 
e solo la volont� che deve prevalere. 

Il contenuto degli atti amministrativi deve 
desumersi da tutto il contesto dell'atto e, quindi, 
anche dalle premesse. 

Le espropriazioni per la costruzione di case 
economiche per ferrovieri sono regolate dalle disposizioni 
legislative riguardanti quelle per impianti 
e lavori ferroviari (art. 6 legge 14 luglio 1907, 

n. 553 e art. 300 R. D. 28 aprile 1938, n. 1165). 
La Corte ha sostanzialmente oonfermato, pur oon 
diversa, piu esauriente e in aleuni punti veramente 
pregevole motivazione, la sentenza del Tribunale, 
gi� pubblioata in questa Rassegna (1954, pag. 278) 
oon un breve oommento, al quale non possiamo ohe 
riportaroi. 

REGISTRO -Compravendita di fabbricati nuovi Aliquota 
ridotta alla met� -Condizioni per l'applicabilit� 
-art. 43 tab. alleg. B.T.U. 30 dicembre 1923 art. 
11 legge 2 luglio 1949, n. 408. (Corte di Appello 
di Firenze -Sezione I, 28 aprile-4 luglio 1956 -Amministrazione 
Finanze c. Francolini-Baldrati. 

cc I quattro anni dalla dichiarazione di abitabilit� 

o dalla abitazione effettiva richiesti dallo art. 43, 
alleg. B, al T.U. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 
successivamente dallo art. 17 della legge 2 luglio 
1949, n. 408 per la riduzione alla met� della imposta 
di registro sulle compravendite di fabbricati . 
nuovi o completamente riattati, costituiscono il 
periodo entro il quale l'agevolazione fiscale pu� 
operare con un termine iniziale dato dal giorno 
del certificato di abitabilit� o della effettiva abitazione 
e con un termine finale dato dallo spirare dei 
quattro anni dal giorno anzidetto. 
cc La dichiarazione-di abitabilit� o la abitazione 
effettiva costituiscono pertanto il dies a quo non 
soltanto per il computo del termine finale, ma 
anche per il sorgere dell'agevolazione i>. 

La interpretazione ohe all'art. 43, tab. B, del 

T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269 ed all'art. 17 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408 ha dato la Corte di Appello 
di Firenze oon la sentenza da oui � stata tratta la 
massima, � di ovvia esattezza. La Corte ridetta ha 
dovuto ooouparsi ex professo dell'argomento peroh� 
il Tribunale di Firenze, nella sentenza 16 giugno20 
agosto 1955, Sez. I, Est. dott. Capaooioli (riportata 
in massima nella cc Rivista di Diritto Finanziario e 
Scienza delle Finanze n, 1956, pag. 68-69), aveva 
affermato ohe i quattro anni dalla data del oertifioato 
di abitabilit� o dalla abitazione effettiva oostituisoono 
semplioemente il dies a quo per il oomputo del 
termine finale e non anohe quello per il sorgere del 
diritto all'agevolazione, per il quale inveoe sarebbe 
bastato ohe il fabbrioato fosse stato ultimato nelle sue 
parti essenziali e ohe il trasferimento fosse avvenuto 
non oltre il quadriennio dagli eventi suddetti. 
Codesta tesi interpretativa, oontraria alla unanime 
giurisprudenza della Corte Suprema e adottata 
da qualohe isolata Corte di Merito, (v. Cass. 13 giugno 
1942, n. 1666, in cc Foro Italiano n, -1942, I, 
821; Cass. 30 dioembre 1944, n. 496, in cc C. Comp:� -Cass. 
Civile n; 1944, 611; Cass. 31 luglio 1950, 

n. 2282 in cc Riv. Leg. Fisoale ii, 1950, n. 783; ofr. 
pure Cass. 4 maggio 1935 ivi 1935, I, 1178, Contra 
Comm. Imp., Bari, 15 novembre 1949, Rep. Foro 

-182 


Italiano, 49; Voce Registro 4302, Appello Roma 
13 maggio 1941, in cc Foro Italiano n 41, I, 1378, 
anmtllata dalla Cass. con la sentenza citata 13 giugno 
1952) poggia sulla posizione, per cos� dire, 
topografica delle norme dello art. 43, tab. B, legge 
organica di Registro, per la quale gli eventi della 
dichiarazione di abitabilit� e la abitazione effettiva 
sono menzionati nella cc nota successiva i> e non nel 
corpo dell'articolo e sul fatto ohe la esigenza di fissare 
un criterio preciso di carattere tempQrale per soddisfare 
la ratio della norma -necessita di risolvere il 
problema degli alloggi -si presenta essenzialmente 
con riguardo alla determinazione del momento 
finale del beneficio. 

La Corte fiorentina, per respingere tesi siffatta, 
richiamate le precedenti pronunzie della Huprema 
Corte, ha posto l'accento sulla interpretazione letterale 
delle due norme (art. 43 legge organica e art. 17 
legge 408 del 1949). llfa non soltanto tale interpretazione 
letterale � indicativa del fatto ohe il quadriennio 
della abitazione effettiva o della dichiarazione di . 
abilit� � in funzione anche di un dies a quo per il 
sorgere del diritto alla agevolazione. V i concorre con 
nettezza di contorni la interpretazione storica-sistematica 
delle norme stesse e l'interesse pubblico ohe oonl'agevolazione 
in esame il legislatore ha inteso assicurare. 

La concessione del particolare beneficio fiscale 

, infatti, gi� contenuta nello art. 11 della legge 23 aprile 
1911, n. 509, ohe faceva decorrere il quadriennio 
entro il quale si dovevano stipulare le vendite dal 
giorno in cui i fabbricati nuovi o interamente riattati 
fossero stati sottoposti all'imposta sui fabbricati e 
riportata poi, con la modificazione della decorrenza 
del quadriennio dal giorno in cui detti stabili fossero 
stati dichiarati abitabili o fossero stati effettivamente 
abitati; nell'art. 10 del decreto luogotenenziale 
21 aprile 1918, n. 629, e infine -con la stessa 
modificazione -nell'art. 43 dell'allegato B della 
tariffa annessa alla vigente legge del registro, � stata 
determinata dalla necessit� di combattere la crisi 
degli alloggi, incoraggiando la costruzione delle case 
col dar modo ai costruttori di potere, in vista della 
sensibile agevolazione, vendere pi� f aoilmente le 
case pronte per essere abitate e reimpiegare i capitali 
in nuove costruzioni del genere. 
Condotta l'agevolazione a tal fine, essa non 
poteva certo essere consentita n� qualora la vendita 
per essere stata fatta dopo decorso un oerto periodo 
di tempo (quattro anni) dalla completa ultimazione 
della casa, faoesse apparire la costruzione e la SUrooessiva 
alienaziono non quali atti tendenti alla 
pronta risoluzione della crisi degli alloggi; ma quali 
atti inerenti ad un comune investimento fondiario; 
n� qualora la vendita, per essere stata fatta prima 
ohe la casa fosse dichiarata abitabile o fosse abitata 
di fatto, apparisse quella alienazione di cosa non 
ancora adatta al fine di risolvere detta crisi. 
Tale ratio legis � quella ohe ha� caratterizzato le 
varie norme succedutesi nel tempo a far data dal 
1911, dopo ohe fatti di guerra avevano determinato 
situazioni di sempre piu grave disagio nel settore degli 
alloggi e caratterizza ora le norme di cui si discute. 
La diversa terminologia infatti fra l'art. 11 della 
legge 23 aprile 1911, n. 509 ohe faceva decorrere 
il quadriennio dal giorno in cui il fabbricato veniva 
sottoposto alla imposta fabbricati e l'art. 10 del 

D.L.L. 21 aprile 1918, n. 629, l'art. 43 legge orga� 
nioa di registro, art. 17 della legge n. 408 del 1949 
ohe fanno decorrere il quadriennio dal giorno della 
dichiarazione di abitabilit� o da quello della effettiva 
abitazione non muta la essenza della agevolazione n� 
determina condizioni diverse per la sua applicabilit�. 
Dato infatti che a determinare l'oggetto aella imposta 
fabbricati concorrono fra l'altro i requisiti positivi 
della stabilit� e della produttivit� e dato ohe la produttivit� 
(vedi GIANNINI� Ist. Dir. Trib. n, pag. 301, 
ed. 1951) consiste nell'attitudine del fabbricato a 
produrre un reddito, non � dubbio ohe la soggezione 
del fabbrioato all'imposta partioolare ooinoide oon 
l'abitazione effettiva o oon la diohiarazione di abitabilit� 
del fabbrioato stesso. Ci� peroh� soltanto. oon 
l'abitazione effettiva e non con la sola oostruzione si 
ha quel reddito reale o potenziale ohe, insieme al 
requisito della stabilit� oonoorre ad integrare la 
situazione di fatto ipotizzata dalla legge per il sorgere 
della imposta fabbricati. La diversa terminologia si 
spiega pertanto con il solo fatto ohe in epoca suooessiva 
al 1911 � stata disposta la esenzione venticinquennale 
dalla imposta f abbrioati e di conseguenza 
il criterio discretivo della legge del 1911 era diventato 
insufficiente a esprimere con precisione il punto di 
riferimento per il computo iniziale e finale del quadriennio. 


Criterio letterale, criterio storico e sistematico 
convergono pertanto verso la interpretazione sempre 
adottata dagli Uffici esecutivi e riconosciuta esatta 
dalla giurisprudenza della Huprema Corte, nonostante 
l'opposizione di parte della Dottrina, ohe ha 
fatto propia la tesi oombattuta. (V. UKMAR: La 
Legge di Registro, vol. II, pag. 42; e nota in oaloe 
alla sentenza n: 2282 del 31 luglio 1950, in cc Rivista 
Leg. Fisoale n, 1950, pag. 783). Di nessun ostacolo 
infatti � la posizione topografica della partioolare 
norma nel vigente art. 43 della Tariffa alleg. B alla 
legge organica di registro. 

La Nota successiva agli articoli della tariffa � 
parte integrante della norma ed in quanto relativa 
alla pratica attuazione della imposta e della sua 
aliquota si risolve necessariamente in un requisito 
sostanziale della stessa da interpretarsi oon i oriteri 
suggeriti dall'art. 12 delle preleggi e� per i quali 
non si pu� attribuire alla norma altro senso ohe 
quello fatto palese dal significato proprio delle parole 
seoondo la oonnessione di esse e dalla intenzione del 
legislatore. 

D'altra parte se nella legge organica la disposizione 
ohe ne riguarda � contenuta nella N.S., nello art. 17 
della legge 408 del 1949 essa � oontenuta nel oorpo 
dell'articolo assurgendo anohe topograficamente alla 
dignit� di requisito della particolare agevolezza. 

N� la situazione pu � ritenersi mutata con l'art. 71 
della legge 27 dicembre 1953, n. 958, contenente norme 
sul risarcimento dei danni di guerra. La dizione 
dell'articolo ohe richiede la dichiarazione di abitabilit� 
e non anche l'abitazione effettiva, la tutela 
ohe con esso si � inteso attuare � la considerazione 
ohe la norma relativa pur manteneiid� lo spirito 
del decreto legge 26 marzo 1946, n. 221, ha r�dotto le 
agevolazioni fiscali che tale ultimo decreto prevedeva, 
sono elementi indicativi e decisivi per ritenere 
tutt'or�i in atto, per l'operativit� dell'agevolazione, 
per le compra vendite di case di abitazione non di 


�t �t 
-183 


lusso distrutte e ricostruite, la necessit� del duplice 
requisito di un termine iniziale e di un termine 
finale dagli eventi della dichiarazione di abitabilit� o 
della abitazione effettiva. 

L. CORREALE 
IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la ricostruzione 
edilizia (Trib. Genova, Sez. I, Sent. 17 dicembre 
1955 -Pres. ed est. Secco -Soc. Cementfer c. 
Finanze). 

I contratti di appalto, aventi per oggetto lavori 
parziali, godono delle agevolazioni di cui ai decreti 
legge 7 gennaio 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, 

n. 221, solo quando concorrono a realizzare, in 
modo univoco e diretto, il fine della riparazione o 
ricostruzione. 
Questa sentenza del Tribunale di Genova merita 
di essere segnalata, peroh� contiene alcune necessarie 
precisazioni circa la oonnes~ione ohe deve esistere 
tt;a i lavori parziali e la ricostruzione ai fini 
. delle agevolazioni tributarie di cui ai citati decreti. 

Oom'� noto la giurisprudenza della Oom. Oentrale 

fu per lungo tempo orientata nel senso ohe i lavori 

parziali fossero da escludersi dalle agevolazioni 

di cui ai sopra menzionati decreti, in quant<> con


dizione essenziale per godere dell'agevolazione, � 

ohe i� lavori, oggetto dell'appalto, realizzino la com


pleta riparazione o ricostruzione dell'edificio o 

dell'opera danneggiata da eventi bellici. 

Quando quindi la fattispecie concreta solo in parte 

la previsione legislativa, e tale � il caso dei oosidetti 

contratti di appalto frazionari, l'agevolazione non 

compete, giaooh� diversamente opinando, si verrebbe 

ad allargare la sfera di applicazione della legge oltre 

i oasi previsti. 

Eppertanto ai suddetti lavori pu� .riconoscersi 

competere l'agevolazione nel solo caso ohe essi siano 

contemplati nello stesso contratto di appalto e assunti 

dallo stesso appaltatore, oui � stata affidata la ripara


zione o ricostruzione dell'opera, peroh� solo in quMta 

ipotesi la loro connessione con la ricostruzione, come 

mezzo al fine, risulta indubbia dallo stesso oontr<J,tto. 

In un secondo tempo tuttavia la stessa Com: Cen


trale ritenne eccessivo e non conforme alla legge 

richiedere in ogni caso l'unicit� contrattuale ogget


tiva e soggettiva e con la nota decisione n. 46648, 

resa il 1� aprile 1953 a sezioni unite, statui ohe 

�quando la pluralit� dei contratti di appalto oon 

la (stessa o con pi�� imprese appaltatrici concorre 

all'unico fine della ricostruzione di un medesimo 

immobile, tali appalti plurimi rientrano tutti nella 

previsione della legge �. 

Nello stesso 8enso ebbe a decidere per implicito 

la S. Corte con la sentenza 28 aprile 1954, n. 1308 ed 

esplicitamente con la sentenza 29 aprile 1954, n. 1332. 

Data questa evoluzione giurisdizionale appare 

ineliminabile l'esigenza di distinguere i contratti 

di appalto frazionari, in due categorie: quella dei 

contratti in cui sono contemplati lavori, ohe concor


rono a realizzare, in modo univoco e diretto, il fine 

della legge e quella dei contratti relativi a lavori, 

la : cui ~attinenza alla riparazione o ricostruzione � 

soltanto eventuale o mediata. A questa seconda 

categoria l'agevolazione non compete. 

Di questa esigenza ebbe a rendersi esatto conto il Tribunale 
di Genova, il quale, occupandosi dello specifica 
caso della rimozione delle macerie, ebbe cos� a motivare: 

� � noto infatti ohe la rimozione pii� avvenire 
indipendentemente dalla ricostruzione dell'edificio, 
basta pensare alle molteplici ipotesi, per uui il proprietario 
dell'area pu� avere interesse ad usufruirla 
per scopi diversi da quello di adibirla a costruzione 
e comunque servirsene per costruzioni completamente 
diverse per fini e tipo da quelle precedenti, peroh� 
appaia evidente ohe l'attivit� della rimozione delle 
macerie di un fabbricato distrutto, non fa presumere 
la rioastruzione dello stesso. 

� � quindi del tutto contrario ai pi� elementari 
dettami della logica comune e giuridica, procedere 
ad un'induzione da un fatto, ohe ha una pluralit� 
potenziale di fini, traendone conclusioni ohe il fatto 
non legittima. 

�Nella specie non � sufficiente, come l'attrice 
fa, sostenere l'assurdo di un'attivit� ohe nan potrebbe 
essere fine a se stessa, peroh� la presunzione aff aooiata 
possa essere ritenuta valida, peroh� tale assurdit� 
non pu� essere affermata per la plausibilit� dell'ipotesi 
di una rimozione di materiali fine a se stessa. 

� N� si dica in contrario ohe esiste la prova ohe 
le prestazioni, di oui al contratto, sono una fase 
necessaria della ricostruzione, giaooh� tale rapporto 
nan risulta dall'atto stesso sottoposto a tassazione. 

�Rettamente l'Amministrazione convenuta invoca 

il principio, pi� volte affermato dal Supremo Collegio, 

e ohe nel resto trova piena aderenza a tutto il sistema 

dell'impasta di registro, per cui la natura e gli effetti 

dell'atto sottoposto alla registrazione debbono essere 

determinati unioamente in base al suo contenuto senza 

ohe sia possibile integrarne le risultanze aliunde �. 

Tale mativazione � pienamente oanforme ai principi, 
ohe valgono in tema di interpretazione e applicazione 
di disposizioni di legge di carattere eooezionale 
quali sano, per unanime consenso dottrinale e giurisprudenziale, 
le norme di agevolazione tributaria. 

Come � stato rilevato nell'ultima Relazione sul 

Contenzioso dello Stato (Val. I, p. 675) per potersi 

applicare ad una fattispecie concreta una prevista 

agevolazione, occorre ohe esista �una connessione 

diretta dell'aggetto del negozio con l'ipotesi di ridu


zione prevista dalla legge �. 

Deve esistere, in altre parale, un rapporto di coinci


denza o di continenza tra la f attispeoie astratta e 

quella concreta, tale per cui quest'ultima contenga 

in s� tutti gli elementi costitutivi, ipotizzati dalla 

prima, sia nella loro entit� obbiettiva ohe teleologica. 

Fatti ed ipotesi, ohe, per la loro equivocit�, non 

realizzino in moda univoco e diretto il fine della legge, 

esulano dalla ratio della norma, e non possono 

quindi, alloroh� trattasi di disposizioni di n�tura 

eooezionale, essere fatti rientrare nella stessa, peroh� 

ci� importerebbe un'illegittima estensione analogica. 

Tra le pi� recenti sentenze ohe hanna fatto appli


cazione di questi principi vedasi, in particolare, 

la sentenza della S. Oorte 7 febbraio 1952, n. 291, 

(� Giur. It. �, 1952, I, legge 718) la quale, �si�, pure 

in altra ipotesi, giustamente limita l'agevolazione


soltanto a quegli atti ohe �hanno in s� una destina


zione diretta, in moda categorica ed irrevocabile, con 

l'esecuzione dell'opera JJ. 

A.R. 

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. 

1. Ai sensi dell'art. 14 d�l R.D.L. 11 ottobre 
1934, n. 1948 (Condizioni e Tariffe per il trasporto 
delle persone sulle Ferrovie dello Stato) deve ritenersi 
inammissibile il ricorso per cassazione proposto 
nei confronti del Capo Compart~ento 
ferroviario che ha rappresentato l'Am:r.1mstrazione 
nei precedenti stadi del giudizio di merito 
anzich� nei confronti del Ministro dei Trasporti. 
(Sez. III, Sent. n. 2103/56 -Pres. Lombardo; 
Est. Guido; P.M. Toro (di:ff.) -Frezza c. Ferrovi�). 
(Vedi Sentenze n. 54/56 e 1160/56 in Mass. 
Foro It., 1956). 

2. Nelle controversie relative all'imposta di 
successione, la rappresei;itanza legale in giudizio 
dell'Amministrazione Finanziaria spetta all'Intendente 
di Finanza del luogo ove risiede l'autorit� 
giudiziaria che sarebbe competente secondo le 
norme ordinarie della procedura civile, ferme le 
norme di competenza relative al foro erariale. 
(Sez. I, Sent. n. 2536/56; Pres. Oggioni; Est. 
Perrone Capano; P.M. Trotta (conf.); Russo c. 
Amministrazione Finanze). 
(Vedi: Rassegna, 1956, pag. 13). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

1. La particolare deroga alla competenza del 
giudice ordinario introdotta dal R.D.L. 13 giugno 
1940, n. 901 -secondo il quale la decisione delle 
revisioni dei prezzi nei contratti di pubbliche 
forniture, nei casi in cui non sia stato previsto nel 
contratto un diverso procedimento spetta al Ministro 
competente, quale organo di giurisdizione 
speciale -intesa aJla salvaguardia di interess~ 
preminenti dello Stato e al contemperamento d1 
essi con le esigenze di tutela del diritto del privato, 
per il suo carattere di norma eccezionale non pu� 
che ricevere applicazione entro limiti del tutto 
ristretti e rigorosi e non gi� anche nel caso che si 
disputi sulla qualit� dei generi somministrati o 
forniti alla Pubblica Amministrazione e sul correlativo 
diritto del fornitore a pretendere il maggior 
prezzo corrispondente alla m'gliore qualit� del 
prodotto. In tale ipotesi, trattandosi di questione 
relativa all'esecuzione del contratto, la controversia 
rientra nella normale competenza del giudice 
ordinario. (S.U., Sent. n. 2144/56 -Pres. 
Petraccone; Est. Siciliani; P.M. Caruso (conf.) Ministero 
Giustizia c. Soc. Poli e Cella). 
(Vedi: in questa Rassegna, 1948, fase. 5, pag. 17, 
fase. 10, pag. 14; 1956, pag. 141). 

2. L'Ente Siciliano di Elettricit�, istituito dal 
D.L. 2 gennaio 1947, n. 2 con il compito di provvedere 
nel pubblico interesse alla costruzione ed 
a1l'esecuzione in Sicilia di impianti di produzione 
e di distribuzione di energia elettrica, � un ente 
pubblico, avente caratteri che lo rendono simile 
agli enti autarchici. Spetta al Consiglio di Stato, 
non al Magistrato ordinario conoscere della pretesa 
dell'Ente di costruire i suoi elettrodotti senza 
l'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 108 
del T.U. sulle acque pubbliche. (S. U., Sent. numero 
. 2145/56 -Pres. Eula; Est. Arras; P.M. 
Roberto (conf.) -Ministero LL.PP. c. E.S.E.). 
(Vedi: Rassegna, 1953, pag. 23). 

3. Contro la decisione della Commissione Centrale 
per la massima occupazione in agricoltura, 
la quale annulla, su ricorso del privato, il decreto 
prefettizio di assunzione di mano d'opera per la 
ragione, nella specie, che detto provvedimento � da 
ritenersi emanato non per eliminare la disoccupazione, 
bens� per ovviare a gravi agitazioni sindacali 
� ammesso gravame davanti al Consiglio di Stato, 
non dinanzi al magistrato ordinario, se non si 
discuta della esistenza del potere conferito al 
Prefetto, ma solo del modo in cui questi lo ha esercitato. 
(S.U., Sent.n. 2547 /56 -Pres.Eula; Est. Pepe; 
P.M. Roberto (conf.)-Ministero Lavoro c. Torlonia). 
CONTABILITA' DELLO STATO 

1. Un credito verso lo Stato, determinato nel 
suo ammontare (cio� liquido) .non pu�� dirsi esigibile 
fino che non venga emesso mandato di pagamento 
in conformit� delle disposizioni sulla contabilit� 
generale dello Stato (Sez. I, Sent. n. 2291/56 -
Pres. Brunelli; Est. Azara; P.M. Maccarone (conf.) -
Barberini c. Ministero Pubblica Istruzione). 
(Vedi: Rassegna, 1952, pag. 143; 1954, pag. 54). 

2. L'art. 1341 Cod. civ. non � applicabile alle 
clausole contenute nei capitolati di appalto di 
natura normativa e non contrattuale "(n�lla sp_eci~, 
art. 26 e 27 del capitolato generale per la concessione 
del taglio dei boschi). (Sez. I; Sent. n. 2342/56 
-Pres. Pasquera; Est. Passanisi; P.M. Trotta 
(conf.) -Giorgi c. Comune di Leonessa). 
(Vedi: Rassegna, 1952, pag. 225). 



-185 


2. L'avviso di vendita all'asta non concretizza 
un'offerta di contratto, e quindi non si inquadra 
nello schema giuridico dell'art. 1336 e.e.: esso 
rappresenta soltanto un invito a offrire, �essendo 
diretto a provocare dai singoli l'offerta messa in 
gara, mentre l'accettazione, ossia l'atto conclusivo 
del contratto si opera soltanto attraverso l'asta 
per mezzo dell'aggiudicazione al miglior offerente. 
Da ci� deriva che nel contratto ad incanto, pubblico 
o privato, � soltanto nell'asta che si trova il 
processo formativo del contratto stesso, e che gli 
atti ad essa precedenti, anche se in funzione preparatoria, 
come l'avviso d'asta, non hanno efficacia 
vincolante per il soggetto che li ha emessi. In 
particolare deve, quindi, ritenersi che la r~voca 
dell'avviso d'asta non importa responsabilit� per 
danni della Pubblica .Amministrazione verso il 
privato, se questi non dimostri che nell'esercizio 
di tale potere essa sia venuta meno all'osservanza 
delle regole di comune prudenza, cui � tenuto, 
per il principio del neminem ledere, qualunque 
soggetto nell'esercizio di libere attivit�. (S.U., 
Sent. n. 2551/56 -Pres. Piacentini; Est. Civiletti; 
P.M. Pomodoro, (conf.) -Baldi c. Finanze. 
ESECUZIONE FORZATA 

1. L'esecuzione forzata, anche quando si tratta 
di obblighi di fare o di non fare, si inizia sempre 
con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, 
la cui mancanza legittima l'opposizione. 
(Sez. III, Sent. 2114/56 -Pres. Lorizio, Est. 
Natale; P.M. Marmo (conf.) -Ossino c. Patern�). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

1. Se il nudo proprietario, con il concorso dell'usufruttuario, 
aliena in pieno godimento il bene 
sul quale grava il diritto di usufrutto, il consolidamento 
dell'usufrutto con la propriet� avviene nella 
persona del nudo proprietario, che � tenuto, pertanto, 
al pagamento della relativa imposta (Sez. I, 
Sent. n. 2192 /56 -Pres. Brunelli; Est. Albanese; P .M. 
Colli, (conf.) -Amministrazione Finanze c. Questa). 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

1. L'art. 13 della legge 3 giugno 1936, n. 1231, 
il quale stabilisce che quando enti morali gestiscono 
aziende diverse, la tassazione dei redditi di ricchezza 
mobile, cat. 3 dev'essere eseguita per ogni 
singola azienda, sulla base dei rispettivi bilanci, 
trova applicazione anche nel caso che l'ente non 
abbia compilato un separato bilancio per la gestione 
delle diverse aziende e, particolarmente anche 
nell'ipotesi di Istituto di Credito che gestisca 
un'esattoria comunale delle imposte, riportando i 
conti relativi alla gestione dei servizi esattoriali 
nel conto complessivo di tutte le altre aziende 
amministrate dall'Istituto, e senza che, ai fini 
dell'applicazione del predetto articolo, possa avere 
rilevanza alcuna la sola circostanza accidentale 
della comunanza di alcuni elementi fra le due 
aziende (locali, direzione generale, parte del 
personale non specializzato, ecc.). (Sez. I, Sent. 

n. 2340/56 -Pres. Oggioni; Est. Avitabile; P.M. 
Rossi (conf.) -Monte di Credito di Parma c. 
Finanze). 
IMPOSTE E TASSE 

PROFITTI DI REGIME. 

1. L'esistenza di profitti avocabili a norma dell'art. 
5 D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134 deve essere 
provata dall'Amministrazione e l'accertamento dei 
profitti di regime conseguiti dalle societ� enti 
tassati, in base a bilancio ai fini dell'imposta di 
ricchezza mobile deve essere compiuto in relazione 
alle risultanze del bilancio stesso. Tuttavia, 
poich� l'accertamente stesso deve essere effettuato 
in modo compatibile con le altre disposizioni del 
decreto n. 134 del 1946 e poich� l'art. 5 avoca 
allo Stato i profitti conseguiti dopo 1'8 settembre 
1943, in dipendenza di negozi conclusi col tedesco 
invasore, l'esistenza dei profitti non pu� normalmente 
essere desunta soltanto dalle risultanze dei 
bilanci, giacch� in questa le operazioni compiute 
con i tedeschi non vengono normalmente distinte 
dall'attivit� complessiva della societ� o dell'ente. 
L'accertamento dei profitti pu�, pertanto, essere 
effettuato prescindendo dall'andamento complessivo 
degli affari della societ� attestato dal bilancio 
e pu� trarsene la prova da elementi induttivi (Sez. I, 
Sent. 2477/56 -Pres. Oggioni; Est. Bricarelli; 
P.M. Berri (conf.) -Soc. Monte Amiata c. Amministrazione 
Finanze). 
PROCEDIMENTO CIVILE 

In tema di obbligazioni solidali, potendo la decisione 
essere pronunciata validamente nei confronti 
di uno solo degli obbligati, non ricorre l'ipotesi di 
litisconsorzio necessario. (Sez. III, Sent. n. 2578/56Pr�s. 
Lcmbardo; Est. Lapvrta; P. M. Toro (conf.) Carnevale 
c. Parmeggiani). 

PROPRIETA' 

Il particolare precetto dell'art. 936 e.e., il quale 
fa divieto �al proprietario di valersi della facolt� di 
obbligare il terzo a togliere piantagioni, costruzioni 
od opere fatte sul suo fondo, quando � esso 
proprietario ne abbia avuto conoscenza e non 
abbia sollevato opposizione, oppure quando il 
terzo abbia agito in buona fede, riguarda esclusivamente 
i rapporti fra privati, onde la stessa disci 
plina non trova luogo ove trattisi invece di beni 
demaniali o comunque di beni soggetti a servit� 
di uso pubblico. (Sez. Un., Sent. n. 2552/56 -Pres. 
Piacentini; Est. Siciliani; P.M. Pomodoro, (conf.)Lovaglio 
c. Comune Venosa). 

RIFORMA FONDIARIA 

La legge 12 maggio 1950, n. 230 relativa alla colonizzazione 
dell'Altopiano della Sila non pone 
limiti all'espropriabilit� dei boschi. (Sez. Un., Sent. 

n. 2224/56 -Pres. Eula; Est. Torrente; P.M. Roberto, 
conf. -Ministero Agricoltlira c. Mazza. 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA 

ELETTRICIT�. -Se la riduzione del sopraprezzo, stabilita 
per l'energia elettrica impiegata nei processi elettrochimici, 
possa essere riconosciuta, in difetto di una 
formale apposita doma.uda, in base ad elementi di cui 
la Cassa Conguaglio Tariffe �elettriche sia altrimenti 
venuta a conoscenza (n. 42). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

CASSA PER IL MEZZOGIORNO. -I) Se sussista un 
diritto della Cassa per il Mezzogiorno all'esenzione dell'imposta 
sui materiali da costruzione impiegati nei 
lavori finanziati (n. 197). II) Se, ai fini del trattamento 
tributario, la Cassa per il Mezzogiorno sia equiparata 
alle Amministrazioni dello Stato (n. 197). III) Se l'imposta 
sui materiali da costruzione possa ritenersi compresa 
fra i tributi cui si riferisce la quota fissa di abbonamento 
dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi 
dell'art. 26, lo comma, della legge 10 agosto 1950, 

n. 646 (n. 197). 
APPALTO 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -I) Se l'erronea valutazione 
dell'appaltatore circa il godimento di determinati 
benefici fiscali concreti un errore di diritto o di fatto 

(n. 211). II) Se l'appaltatore abbia diritto al rimborso 
dalla Amministrazione appaltante delle imposte pagate, 
relative al contratto, nella cui previsione fosse stabilito 
il godimento dei benefici fiscali (n. 211). 
CINEMATOGRAFIA 

SALE CINEMATOGRAFICHE. -Quale sia il criterio da 
adottarsi per la determinazione della data di presentazione 
della domanda di apertura di nuove sale cinematografiche, 
se quello della data della presentazione, pura 
e semplice, della domanda o quello della data di completamento 
della domanda stessa con idonea documentazione 
(n. 18). 

COMMERCIO 

DENOMINAZIONI COMMERCIALI. -I) Se sia consentita 
dalle vigenti disposizioni la denominazione �brodo... � 
apposta su di un estratto, quando nell'etichetta vi sia 
anche la dizione di preparato per brodo (n.' 12). II) Se 
su di un estratto per brodo sia obbligatoria la denominazic;
me cc preparato per brodo e condimento a base di 

glutammato� o sia sufficiente l'indicazione di �preparato 
per brodo a base di glutammato � (n. 12). III) Se 
possa concedersi l'autorizzazione all'immissione in commercio 
di un estratto di brodo con la denominazione di 
cc Brodo di manzo� (n. 12). 

LICENZA DI COMMERCIO. -IV) Se, nei riguardi della. 
licenza per l'esercizio del commercio per la vendita al 
pubblico di mer�i sia all'ingrosso sia al minuto, la gradualit� 
della tassa, di cui al n. 129 della Tabella all. A 
al T. U. 20 marzo 1953, n. 113, si stabilisca in funzione 
della classificazione del Comune, avuto riguardo alla. 
popolazione del Comune stesso e dei centri abitati (frazioni 
e borgate) oppure solo della popolazione del� Comune 
(n. 13). 

COMPROMESSO ED ARBI'rRI 

ARBITRAGGIO. -Se, tra gli altri criteri, possa distinguersi 
l'arbitrato rituale dall'arbitraggio libero in relazione 
alla preesistenza o meno di un rapporto giuridico 
perfetto (n. 10). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

DEBITI DI FORMAZIONI PARTIGIANE. -I) Se gli articoli 
19 e 13 del D. L. 19 aprile 1948, n. 517 recante norme 
sui debiti delle formazioni partigiane disciplinino in 
modo distinto ed autonomo le liquidazioni delle due categorie 
di crediti (pecuniari o da forniture di beni o servizi), 
in essi previste (n. 144). II) Se i crediti delle 
dette due categorie possano essere cumulati nella liquidazione, 
qualora siano vantati dallo stesso soggetto 

(n. 144). III) Se, nel disciplinare le liquidazioni, il legislatore 
abbia inteso congegnare un sistema scalare 
vero e proprio (n. 144). 
PAGAMENTI. -IV) Se l'atto di costituzione di pegno 
di .crediti sia atto impeditivo del pagamento (n. 145). 
V) Se gli atti di costituzione di pegno di crediti debbano, 
per ricevere esecuzione, essere preventiva.mente sottoposti 
al parere legale dell'Ayvoc&tura dello Stato (n. 145). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se le agevolazioni .tributarie 
concesse �agli atti e contratti che si rendono 
necessari per le operazioni previste� dall'art. 24 della 
legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti 
per la costruzione di case ai lavoratori (c.d. �piano 
Fanfani�), abbiano carattere obiettivo (n. 60). 



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187 


ESPROPRIAZIONE PE;R P. U. 

OccUPAZIONI MILITARI. -Se le occupazioni d'urgenza 
per esigenze militari siano soggette al termine 
ordinario di validit� di un biennio (n. 125). 

IMPIEGO PUBBLICO 

LICENZIAMENTO. -I) Se l'indennit� di preavviso, 
dovuta al prestatore di lavoro in caso di licenziamento 
senza sua colpa, faccia parte degli emolumenti ordinari 
del prestatore stesso (n. 416). 

PREVIDENZA. -II) Se i dipendenti non di .ruolo 
dello Stato, in attivit� di servizio, siano soggetti all'obbligo 
assicurativo (n. 417). . 

IMPOSTA DI BOLLO 

.CAMBIALI. -I) Se e quando, nell'ipotesi di finanziamenti, 
previsti dal titolo II della legge n. 995 del 1953, 
le cambiali, che si portano allo sconto, possano benefi�iare 
delle tasse di bollo nella misura ridotta prevista 
dall'art. 6 della legge n. 445 del 1950, espressamente 
richiamato dall'art. 28 della legge n. 995 (n. 2). 

ESONERI. -II) Se competa l'esenzione dalle normali 
imposte di registro e d.i bollo, prevista dalla legge 18 
aprile 1950, n. 258, ai contratti per la vendita diretta 
di macchinari ed attrezzature a pagamento differito e 
rateale, assistita �dal patto di riservato dominio, posti in 
essere dalla S.P.E.I., quale ente delegato dell'I.M.I. 
nell'attuazione delle operazioni di finanziamento (n. 3). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

ESONERI. -I) Se competa l'esenzione dalle normali 
imposte di registro e di bollo, prevista dalle legge 18 
11prile 1950, n. 258, ai contratti per la vendita diretta dei 
macchinari ed attrezzature a pagamento differito e rateale, 
assistita dal patto di riservato dominio, posti in 
essere dalla S.P.E.I., quale ente delegato dell'I.M.I. 
nell'attuazione delle operazioni di finanziamento (n. 122). 

TASSA GRADUALE su SENTENZA. -II) Se la tassa 
graduale di registro, scontata su sentenza, recante condanna 
per somme, possa essere restituita, sia pure parzialmente, 
ove la sentenza stessa venga riformata in 
minor condanna, in un successivo grado di giudizio 

(n. 123). 
IMPOSTE E TASSE 

TASSE DI CONCESSIONE. -Se, nei riguardi della licenza 
per l'esercizio del commercio per la vendita al 
pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto, la gradualit� 
della tassa, di cui al n. 129 della Tabella alle~-. A 
al T. U. 20 marzo 1953, n. 113, si stabilisca in funzione 
della classificazione del Comune, avuto riguardo alla popolazione 
del Comune stesso e dei centri abitati (frazioni 
e borgate) oppure solo della popolazione del Comune 
(n. 273). 

LOCAZIONI 

-CASERME. -I) Se un immobile destinato ad uso 
Caserma dei Carabinieri possa considerarsi, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, 

n. 253, destinato ad uso di abitazione (n. 93). 
RICEVITORIE POSTALI. -II) Se, a costituire il rapporto 
locatizio tra l'Amministrazione PP.TT. e il ricevitore, 
proprietario dei locali di ricevitoria, ai sensi dell'art. 
78 del D. P. 5 giugno 1952, n. 656, sia sufficiente 
la sola espressione della volont� unilaterale dell'Amministrazione 
o se occorra anche la obbligatoria manifestazione 
di volont� adesiva del ricevitore proprietario 

(n. 94). III) Se l'obbligo del ricevitore proprietario di 
prestarsi alla locazione del suo immobile sia permanente 
durante tutto il periodo del suo servizio, e, quindi, risor-
ga alla scadenza di ogni periodo locatizio, oppure funzioni 
una sola volta e per un solo periodo locativo (quello 
per cui l'Amministrazione dichiari di attuare la locazione), 
restando libero alla scadenza il ricevitore proprietario 
di disporre diversamente della sua propriet� 

(n. 94). IV) Se il regime di proroga legale delle locazioni 
sia applicabile ai contratti, stipulati ai sensi del D. P. 
5 giugno 1952, n. 656, relativamente ad immobili gi� 
adibiti a ricevitorie postali da data anteriore al 1� marzo 
1947 (n. 94). 
MEZZOGIORNO 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -I) Se sussista un diritto 
della Cassa per il Mezzogiorno alla esenzione dell'imposta 
sui materiali da costruzione impiegati nei lavori 
finanziati (n. 2). II) Se, ai fini del trattamento tributario, 
la Cassa per il Mezzogiorno sia equiparata alle 
Amministrazioni dello Stato (n. 2). III) Se l'imposta 
sui materiali da costruzione possa ritenersi compresa 
fra i tributi cui si riferisce la quota fissa di abbonamento 
dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 26, 
1� eomma, della legge 10 agosto 1950, n. 646 (n. 2). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

COSTRUZIONI NAVALI. -I) Se tra i ((costruttori '" 
aventi diritto ai cont,ributi previsti dalla legge 8 marzo 
1949, n. 75, per le costruzioni navali per conto dinazionali, 
siano compresi anche gli appaltatori di taluni lavori 
soltanto, inerenti alla costruzione delle navi (n. 77). 

SBARCO DI ((ARRUOLATO '" -II) Se la norma dell'art. 
350 cod. nav., la quale prevede che il Comandante 
possa rivolgersi all'Autorit� marittima per far sbarcare 
cc l'arruolato� in caso di contestazione delle somme a 
questo dovute possa essere invocata anche dall'armatore 
nei confronti del Capitano della nave (n. 78). II) 
Se, sorta contestazione sulla misura delle somme dovute 
all'arruolato, qualora di questo venga richiesto lo sbarco, 
l'Autorit� Marittima possa determinare quale parte della 
somma debba essere versata _e quale depositata, accertando 
i limiti di una ragionevole cc contestazione " oppure 
debba limitarsi a prendere atto della cc contestazione� 
indipendentemente dalla sua fondatezz� o meno (n. 78). 

OCCUPAZIONE 

OccuPAZIONE MILITARE. -Se le occupazioni d'urgenza 
per esigenze militari siano soggette al termine 
ordinario di validit� di un biennio (n. 2). 

OPERE PUBBLICHE 

REVISIONE PREZZI. -Se la legge 9 maggio 1950, 

n. 329, la quale stabilisce che sul compenso revisionale 
sono dovuti gli interessi, quando la liquidazione sia in 

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-188 


ritardo di oltre un anno dall'atto di approvazione del 
collaudo, possa applicarsi alle revisioni che alla data dell'entrata 
in vigore della legge fossero in corso o, comunque, 
fossero relative a contratti anteriori alladetta legge 

o se, invece, se ne debba limitare l'efficacia ai contratti 
e alle revisioni di data successiva (n. 42). 
PENSIONI 

SUPPLEMENTO PENSIONI. -I) Se i lavoratori, gi� 
titolari di pensione, possano essere ammessi al supplemento 
di pensione (n. 76). II) Se l'art. 27 della legge 4 
aprile 1952, n. 218, fermi il principio secondo cui l'obbligo 
del versamento dei contributi -e, quindi, � dell'assicurazione 
-sussista in ogni caso di prestazione 
di attivit� retribuita, indipendentemente dalla considerazione 
dei limiti di et� e dalla posizione previdenziale 
del lavoratore (in particolare, del conseguito pensionamento) 
(n. 76). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI. -I) Se l'Amministrazione 
delle Poste e Telecomunicazioni possa procedere 
all'espropriazione per p. u. del diritto di brevetto di un 
nuovo tipo di lettera raccomandata, consistente in un 
modulo a duplice esemplare che consentirebbe al mittente 
di comprovare il testo delle comunicazioni trasmesse al 
destinatario (n. 53). II) Se la concessione di un brevetto, 
relativo ad un servizio di es�lusiva gestione statale, conferisca 
in ogni caso all'inventore la tutela dei diritti morali 
e patrimoniali inerenti all'invenzione (n. 53). 

RICEVITORIE POSTALI. -III) Se, a costituire il rapporto 
locatizio tra l'Amministrazione PP.TT. e il ricevitore, 
proprietario dei locali di ricevitoria, ai sensi dell'art. 
78 del D. P. 5 giugno 1952, n. 656, sia sufficiente 
la sola espressione della volont� unilaterale dell'Amministrazione 
o se occorra anche la obbligatoria manifestazione 
di volont� adesiva del ricevitore proprietario (n. 54). 
IV) Se l'obbligo del ricevitore proprietario di prestarsi 
alla locazione del suo immobile sia permanente durante 
tutto il periodo del suo servizio, e, quindi, risorga alla 
scadenza di ogni periodo locatizio, oppure funzioni una 
sola volta e per un solo periodo locativo (quello per cui 
l'Amministrazione dichiari di attuare la locazione), restando 
libero alla scadenza il ricevitore proprietario di 
disporre diversamente della sua propriet� (n. 54). V) Se 
il regime di proroga legale delle locazioni sia applicabile 
ai contratti, stipulati ai sensi del D. P. 5 giugno 1952, 

n. 656, relativamente ad immobili gi� adibiti a ricevitorie 
postali da data anteriore al io marzo 1947 
(n. 54). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE. -I) Se i dipendenti 
non di'ruolo dello Stato, in attivit� di servizio, siano soggetti 
all'obbligo assicurativo (n. 21). II) Se l'art. 27, della 

I 
legge 4 aprile 1952, n. 218, fermi il principio secondo cui 
l'obbligo del versamento dei contributi -e, quindi

I 
dell'assicurazione -sussista in ogni caso di prestazione 

1 
di attivit� retribuita, indipendentemente dalla conside


~ 

razione dei limiti di et� e dalla posizione previdenziale 

del lavoratore (in particolare, dal conseguito pensionamento) 
(n. 21). 

ONERI ASSISTENZIALI. -III) Se gli oneri assistenziali, 
comunque indicenti sul datore di lavoro, siano compresi 
tra le tratte1wte sugli stip�nd( (n. 22). 

PREZZI 

REVISIONE. -I) Se la legge 9 maggio 1950, n. 329 
la quale stabilisce che 1ml compenso revisionale sono 
dovuti gli interessi, quando la liquidazione sia inritardo 
di oltre un anno dall'atto di approvazione del collaudo, 
possa applicarsi alle revisioni che alla data di entrata in 
vigore della legge fossero in corso o, comunque, fossero 
relative a contratti anteriori alla detta legge o se, invece, 
se ne debba limitare l'efficacia ai contratti e alle revision! 
di data successiva (n. 30). 

SOPRAPREZZO ENERGIA ELETTRICA. -II) Se la riduzione 
del sopraprezzo, stabilita per l'energia elettrica 
impiegata nei processi elettrochimici, possa essere riconosciiita 
in difetto di una formale apposita domanda, in 
base ad elementi di cui la Cassa Conguaglio Tariffe elettriche 
sia altrimenti venuta a conoscenza (n. 31). 

PROPRIET� 
INTELLETTUALE 

ESPROPRIAZIONE DI BREVETTO. -I) Se l'Amministrazione 
delle Poste e Telecomunicazioni possa procedere 
all'espropriazione per p. u. del diritto di brevetto di un 
nuovo tipo di lettera raccomandata, consistente in un 
modulo a duplice esemplare che consentirebbe al mittente 
di comprovare il testo delle comunicazioni trasmesse 
al destinatario (n. 14). II) Se la concessione di un 
brevetto, relativo ad un servizio di esclusiva gestione statale, 
conferisca in ogni caso all'inventore la tutela dei 
diritti morali e patrimoniali inerenti all'invenzione (n. 14). 

SENTENZA 

SENTENZA TRIBUNALE AsMARA. -I) Se la sentenza, 
emessa dal Tribunale di Asmara nel periodo di occupazione 
del territorio eritreo da parte delle truppe alleate, si 
possa considerare come emessa da un Tribunale straniero 
(n. 9). 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -II) Se la tassa graduale 
di registro, scontata su sentenza, recante condanna 
per somme, possa essere restituita, sia pure parzialmente, 
ove la sentenza stessa venga riformata in minor condanna, 
in un successivo grado di giudizio (n. 10).

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SERVIT� 

M:U:ITARI. -I) Se, a termine della legge 20 dicembre 
1939, n. 1849, recante norme sulle servit� militari, sia 
indennizzabile la diminuzione del valore delle aree pri-vate, 
conseguente al divieto di edificabilit� per la vicinanza 
di un aeroporto, nonostante che, prima della imposizione 
della servit�, il suolo fosse da considerarsi edificatorio 
e molti dei proprietari avessero gi� ottenuto le 
licenze edilizie (n. 20). II) Se le tabelle di termini lapi


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-189 


dei, indicanti le zone sottoposte alla servit� militare, 
possano essere poste in opere anche per le servit� disposte 
con procedura d'urgenza (n. 20). 

SPESE GIUDIZIALI 

GIUDIZI PENALI. -I) Se l'obbligo del pagamento 
delle spese processuali, in caso di remissione di querela, 
discenda direttamente dalla legge ovvero ricorra all'uopo 
il provvedimento del giudice penale (n. 10). II) Se alla 
procedura per correzione di errori materiali possa farsi 
luogo solo nei casi di omessa condanna alle spese nei 
confronti del condannaoo ovvero anche nei casi di proscioglimento 
per reato perseguibile a querela di parte o 
di estinzione del reato su remissione della querela stessa 

(n. 10). 
TRATTATO DI PACE 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AsMARA. -Se la sentenza, 
emessa dal Tribun�le di Asmara nel periodo di 
occupazione del territorio eritreo da parte delle truppe 
alleate, si possa considerare come emessa da utrTribunale 
straniero (n. 63). 

VENDITA 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -Se competa l'esenzione 
dalle normali imposte di registro e di bollo, prevista 
dalla legge 18 aprile 1950, n; 258, ai contratti per la vendita 
diretta di macchinari e attrezzature, a pagamento 
differito e rateale, assistita dal patto di riservato dominio, 
posti in essere dalla S.P.E.I.. quale ente delegato dell'I.M.I. 
nell'attuazione delle operazioni di finanziamento (n. 14). 

::m 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL � MONDO 

.A CURA DI S.ALV .ATORE SIC.A 

BULGARIA 

Dividiamo la trattazione in due parti, come al 
solito: la Parte .A concerne la responsabilit� dello 
Stato; la Parte B concerne la difesa della Pubblica 
Amministrazione. In questo numero trattiamo la 
Parte .A, rinviando alla trattazione della difesa 
dello Stato l'esposizione dei casi in cui lo Stato 
sia obbligato verso i terzi per motivi diversi dal 
comportamento illegale o irregolare dei suoi agenti. 

PARTE A 

1. La responsabilit� penale verso i terzi. 
Nella Repubblica di Bulgaria la responsabilit� 
verso il terzo vale quanto la responsabilit� verso 
lo Stato. 110 Stato ed il terzo, se siano stati danneggiati 
dalla persona che serciti funzioni, politiche 
od amministrative, in nome e per conto 
dello Stato, debbono essere risarciti, quando tali 
funzioni siano state condotte nei termini e condizioni 
non consentiti dalla legge. La responsabilit� 
civile accompagna anzitutto i ministri; accompagna 
il pubblico funzionario; segue infine, e non 
meno, gli impiegati dei pubblici stabilimenti ed 
in particolar modo i direttori: 

a) I membri. del Governo sono civilmente 
responsabili dei danni causati allo Stato od ai 
cittadini dai loro atti illegali (Cost. 4dicembre1947, 
art. 45); 

b) i funzionari pubblici sono tenuti ad indennizzare 
i cittadini ai quali la illegittima ed irregolare 
esecuzione dei propri doveri abbia arrecato 
danno (art. 89, Cost. 1947); essi rispondono disciplinarmente, 
penalmente e civilmente delle infrazioni 
commesse nell'esercizio delle loro funzioni 
(art. 46); 

c) gli amministratori delle imprese di Stato 
sono responsabili (art. 20, IDrnse del 12 ottobre 
1951, n. 82). 

Posti tali principi, occorre esaminare particolarmente 
le diverse posizioni di cui sopri;i,. 

a) Nonostante che l'art. 45 della Cost. 1947 
abbia previst > una particolare procedura per la 
condanna in via civile � dei ministri responsabili 
del danno verso il terzo, non conosciamo nessuna 
legge al riguardo n� alcun atto giurisprudenziale. 

In sede di annullamento dell'atto pregiudizievole, 

non c'� dubbio che spetti al Consiglio dei ministri 

procedere a tale annullamento, ove gli atti dei 

ministri siano contrari alla Costituzione, alle leggi, 

alle deliberazioni ed alle direttive del Governo 

(art. 65, 2� comma, Cost. 194 7); lo stesso avviene 

per gli atti adottati dal Consiglio dei ministri, i 

quali sono annullati dal Presidium dell'Assemblea 

Nazionale (art. 65, primo comma, Cost. 1947). 

In sede di risarcimento non� abbiamo orienta


menti: � dubbio se il Procuratore Generale, che 

ha il controllo sulla legalit� dell'azione sia dei 

ministri che dei funzionari e cittadini in genere, 

anche attraverso le segnalazioni della Commis


sione di controllo, di cui parleremo, possa farsi 

l'iniziatore dell'azione civile contro i ministri a 

favore dei terzi danneggiati civilmente dalla condotta 

funzionale ministeriale, di cui i ministri fossero re


sponsabili. L'art. 89, Cost. 1947 farebbe escludere il 

diritto dei cittadini a pretendere od a far decidere 

dai tribunali il danno civile provocato dai ministri; 

infatti � detto che i cittadini hanno il diritto di 

inoltrare domande, reclami e petizioni; ogni citta


dino ha il diritto di chiedere ai tribunali la condanna � 

dei funzionari per le violazioni da essi commesse 
nell'esercizio delle loro funzioni; i cittadini hanno 
diritto al risarcimento da parte dei funzionari per 
il danno da questi cagionato in dipendenza della 
illegittima od irregolare esecuzione dei loro doveri; 
�come si vede, nessun riferimento � fatto ai ministri. 
Lo� stesso art. 62 della Costituzione limita l'intervento 
della Procu,ra ai soli casi in cui sia accertato 
un danno per gli interessi economici della Repub


blica popolare. 

b) I funzionari sono obbligati verso i terzi per 
le infrazioni funzionali; essi quindi sono civilmente 
responsabili; ogni cittadino pu� intentare contro 
di essi l'azione presso i tribunali ordinari per la 
illegittima ed irregolare condotta della funzione 
pubblica (art. 46 ed 89 Cost. 1947). 

Rinviamo qui alla legge sull'organizzazione dei 
tribunali del popolo (narodnite sadilista) del 26 
marzo 1948, n. 70 ed alla legge 6 novembre ~19&2 (
� Isvetia �, 7 nov. 1952) nonch� alla legge sui tribunali 
locali del popolo (mestuite narodni sadilista) 
del 27 agosto 1948, n. 201. 

I funzionari sono rappresentati e dif~si di fronte 

ai terzi dinanzi ai tribunali dalle Unioni professio 



-191.


nati e dalle loro direzioni, senza che queste tuttavia 
siano autorizzate a fare transazioni definitive 

(art. 5 Codek Natruda del 1951). 

o) !J'ukase n. 82 del 12 ottobre 1951 regola le 
imprese di Stato; queste godono di personalit� 
giuridica (art. 1). Lo Stato non risponde delle obbligazioni 
delle imprese n� queste rispondono delle 
obbligazioni dello Stato (art. 7). Le !imprese e le 
federazioni sono amministrate da persone responsabili, 
come i direttori generali, i direttori, gli 
amministratori, i gerenti, ecc. (art. 20). Circa la 
estensione di tale responsabilit�, nella pratica 
giurisprudenziale, nulla possiamo dire. 

2. La responsabilit� personale verso lo Stato. 
In termini generali, se il fatto non costituisca 
reato, il funzionario e l'impiegato pubblico rispondono. 
dei danni provocati all'Amministrazione 
sino alla concorrenza di un terzo dello stipendio 
mensile (art. 95 Codek natruda o Codice del lavoro 
del 9 novembre 1951, applicabile anche ai dipendenti 
dello Stato); i contabili rispondono sino 
all'intero stipendio (ivi, art. 96); per i reati e per 
le responsabilit� dei direttori e dei capi contabili 
e per i fatti commessi fuori delle funzioni si risponde 
dell'intero danno (art. 97); leggi speciali possono 
stabilire una responsabilit� pecuniaria superiore 
(art. 98); norme speciali valgono per i singoli 
ministeri in base al decreto 78 del 18 febbraio 1953, 
adottato dal Consiglio dei ministri e dal Comitato 
Centrale del Partito Comunista Bulgaro. 

Il decreto n. 60 del 27 luglio 1951 (numero e 

data di �Isvetia �), modificato con decreto 12 

dell'll febbraio 1955 (� Isvetia �), concerne altresi 

il controllo finanziario (interno) (Finansov Control); 

il nuovo decreto ha tenuto vieppi� distinte le 

competenze che si attengono al Ministro delle 

finanze da quelle della Commissione per il controllo 

e da quelle che spettano ai tribunali; presso il 

Ministero delle finanze � creata una direzione di 

controllo finanziario (Finansovo-Revisionno Uprav


lenie); questa � composta da una direzione centrale 

e da Uffici di revisione provinciale (art. 1); il suo 

controllo si estende agli Uffici, aziende, coopera


tive, altri organi ed ai privati finanziati dallo Stato 

(art. 2). I controllori esercitano il loro controllo: 

a) sulla esecuzione delle leggi e decreti dello ordi


namento contabile; b) sull'adeguata e legale riscos


sione delle entrate, sulla custodia dei fondi, sulla 

spesa e sulla contabilit� dei beni sociali; o) sulla 

documentazione; d) sul giusto riporto delle somme 

per l'entrata e per l'uscita; e) sull'attivit� delle 

istituzioni bancarie, assicurative e di risparmio; 

f) sul modo con cui gli uffici provvedono ad impe


gnare somme sul bilancio, sul modo con cui tali 

somme vengono in!piegate dalle organizzazioni 

economiche dello Stato e sul modo della riparti


zione dei fondi (art. 3). I controllori richiedono la 

documentazione necessaria nonch� la assistenza 

da parte dei funzionari (art. 4); tutti gli organi 

sono tenuti a collaborare con il controllo (art. 5); 

� redatto il verbale delle contestazioni (art. 6); 

il Ministro delle finanze pu� stabilire multe sino 

a 400 leve per le violazioni constatate (art. 7); 

i danni constatati debbono essere risarciti dai 
responsabili e le deficienze debbono essere appianate 
dai consegnatari di valori e di merci {art. 8), 
con responsabilit� solidale (ivi); il Ministro delle 
Finanze pu� disporre la ritenuta di tre mesi di 
stipendio (art. 9); per i danni dovuti a dolo ed a 
delitti il verbale di constatazione � inviato al 
Procuratore della Repubblica per l'inizio della 
azione penale; il tribunale pu� pronunziarsi anche 
d'ufficio sulla responsabilit� pecuniaria ma in ogni 
modo il giudizio passa poi al tribunale civile, ai 
sensi dell'articolo 299 Cod. procedura civile (art. 12); 
vengono chiamati in causa i dirigenti delle aziende, 
uffici e delle organizzazioni superiori (ivi). Ove il 
controllo abbia accertato danni, che non implichino 
responsabilit� penale, il verbale di constatazione 
� inviato al Tribunale civile ai sensi dell'articolo 
8 del decreto che si espone e dell'articolo 97 
lett. b) o), d) del Codice del Lavoro (ivi). Tale 
regolamento sul controllo sostituisce ogni precedente 
legge al riguardo (art. 15), v. il Regolamento 
del Ministero delle Finanze (cc Isvetia n, n. 72 del 
7 settembre 1951). � 

Un controllo autonomo � invece disciplinato 
dalla Commissione per il controllo di Stato (Comisia 
za Dargiaven Control) gi� organizzata con legge 
12 gennaio 1948, n. 7 (D.V.) e poi con Regolamento 
(riportato con data scorretta nella raccolta 
che seguiamo, perch� indicato col n. 50 del 22 giugno 
1955 di cc Isvetia �) poi modificato con decreto 
14 del 17 febbraio 1952. La Commissione � organo 
del Governo per l'espletamento del controllo 
sulla attivit� produttiva della produzione delle 
organizzazioni statali, cooperativistiche, comuni, 
sociali e delle aziende (art. 1). Tale controllo � 
rigidamente applicato in ordine al resoconto dei 
fondi, delle spese e della custodia dei valori e 
materiali in godimento delle organizzazioni di 
Stato; esso esige il rispetto delle leggi, dei decreti 
e delle disposizioni governative (ivi). La Commissione 
� composta da un Presidente, da tre Vice 
Presidenti e tre membri; il Presidente � eletto 
dall'Assemblea Nazionale ed � membro del Governo; 
i Vice Presid�nti sono assegnati dal Presidium 
su proposta del Consiglio dei ministri, mentre 
i membri sono designati dal Consiglio dei ministri 
(ivi). La Commissione: a) controlla l'attivit� produttiva 
e finanziaria; b) riceve il resoconto giornaliero 
della spesa; o) vigila sulla attuazione delle 
ispezioni; d) compila una relazione al Governo sulla 
esecuzione del bilancio; e) vigila sulla esecuzione 
dei decreti; f) interviene negli affari finanziari 
sia su richiesta del governo e sia d'ufficio; g) richiama 
l'attenzione del governo su questioni economiche 
nazionali insorte nella attuazione del controllo 
(art. 2). Il controllo: a) � di merito (sulla attivit� 
economica); b) � ispettivo (sulla situazione dei 
fondi); o) � di legalit� per le opere eseguite e per 
la concordanza delle spese con la destinazi�.� del 
piano (art. 3). La Commissione controlla docu-menti 
e situazioni (art. 4); pu� chiamare esperti 
(art. 5); vigil~ sulla lentezza e debolezza dell'apparato 
burocratico e sugli sprechi, sulle deviazioni 
dai fini governativi, segnalando i responsabili 
(vinovnizi), adotta concrete misure per il poten



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ziamento della disciplina e per la eliminazione di 
deficienze organiche, concentra l'attenzione sui 
principali settori economici (art. 6). lJa Commissione 
opera il riscontro dei Ministeri della difesa, 
dell'interno, degli esteri e della giustizia; richiede 
che innanzi ad essa si presentino persone entro i 
termini stabiliti; dispone sopraluoghi nei depositi 
e nei cantieri di lavoro; impartisce istruzioni ai 
dirigenti per l'eliminazione di situazioni illegali ed 
avverte i dirigenti nei Ministeri; riferisce al Governo 
sui controlli effettuati; impone punizioni disciplinari 
s'no all'allontanamento dal servizio; ingiunge 
di provvedere al risarcimento dei danni allo Stato 
provocati dal personale; denuncia i colpevoli di 
malversazioni ed altri delitti; le sue decisioni sono 
definitive e non ammettono ricorso (art. 7). I 
membri della Commissione hanno diritto a partecipare 
a tutte le riunioni collegiali (art. 8). Sono 
stabilite le cariche: 1) Controllori principali sui 
ministeri; 2) Controllori sui comitati; 3) Vice 
controllori di 1a, 2a, e 3a categoria (art. 10). I 
controllori principali sono nominati dal Consiglio 
dei ministri su proposta del presidente della Commissione 
di Controllo; gli altri controllori e vice 
controllori sono nominati dal Presidente della 
Commissione di controllo (art. 11); � prevista la 
nomina di controllori delegati per il controllo 
locale e responsabili soltanto dinanzi alla Com~ 
missione (art. 12). I controllori sono responsabili 
di fronte allo Stato (art. 13). Nell'apparato cen


trale della Commissione di controllo vi sono varie 
direzioni; 1) di organizzazione; 2) dei quadri; 
3) dei reclami; 4) giuridica; 5) amministrativa; 
6) contabile; 7) finanziaria; 8) ~egretariato (art. 14). 
La Commissione statale pubblica la Dargiaven 
Contro! (Rivista) (art. 15); presenta una relazione 
annuale al Presidente del Consiglio ed in casi 
particolari al Consiglio dei Ministri (art. 16). 

Per il controllo fuori sede, v. decreto 2913 del 
Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1950 
(� Isvetia �, n. 2 del 5 febbraio 1951), modificato 
con decreto 12 (� Isvetia �, 11 febbraio 1955). 

V. Regolamento sul risarcimento dei danni (decreto 
Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1951, modificato 
con altro del 1951 (cc Isvetia >>, n. 54 del 
6 luglio) e con altro dell'll marzo 1955. V. Codice 
del lavoro del 13 novembre 1951, art. 91 e 95 e 
100. V. Codice di proc. civ. (� Isvetia �, n. 12, 
dell'8 febbraio 1952). Per una maggiore precisazione 
della responsabilit� personale verso lo Stato, 
v. altra Rivista. 
La responsabilit� personale, sia verso il terzo 
e sia verso lo Stato, � la chiave di volta del sistema 
della responsabilit� dello Stato in Bulgaria. 

Ci� premesso, ci avviamo ad esporre come 
avviene la difesa della Pubblica Amministrazione 
ed i casi in cui questa sia responsabile, indipendentemente 
dall'azione irregolare o delittuosa dei suoi 
agenti, e di fronte alle norme del comune diritto 
privato. 

(Continua per la parte B)