) ANNO VIlI -N. 7�8 
LUGLIO��GOSTO 1955 


RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
ARTICOLI ORIGINALI 
Sull'esistenza. del requisito di cominercia.lit� dell'atto come limite oggettivo 
d'applicazione dell' I.G.E. e sul concetto di entrata �a titolo di capi� 
tale�, dell'avv. G. M.ANZARI, pp. 131-142 (continua). 

II. NOTE DI DOTTRINA 
1) 
H.~STREET: Govemmental Liability, recensione critica, dell'avvocato 

A. SALVATORI, pp. 142-144. 
2) IL FORO ITALIANO, Annata. 1954, recensione critica, pp� .144-145. 
m. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
!)'Amministrazione Pubblica -A. R. A. R. -Foro Erariale (Corte di 
� Cass.), p. 146. 

2) Concessioni amministrative -Alloggi di servizio -Alloggi a pagamento 
in edifici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca. 
della concessione (Corte di Cass.), p. 146. 

3) 
Impugnazione -Nullit� della notificazione -Rinnovazione nei termini Procedimento 
giurisdizionale per la dichiarazione di decadenza dei 
consiglieri comunali -Giudizio di responsabilit� -Decadenza. (Corte 
di Cass.), p. 147. 

4) 
Poste e telegrafi -Rilascio di tessera postale -Mezzo di identificazione 
del titolare -Rilascio di tessera irregolare -Responsabilit� dell'Am� 
ministrazione postale (Corte di Cass.), pp. 148-150. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI 
MERITO 
1) 
Imposte e tasse -Diritto di licenza -Regime intertemporale (Tribuna.
le Genova), p. 151. 

2) 
Procedimento civile -Esibizione di documenti riservati dell'Amministrazione 
e richiesta di informazioni alla stessa (Lodo arbitrale), p. 152. 

3) 
Ricchezza Mobile -Reddito agrario -Differenza. -Ordinariet� e normalit� 
del reddito -Reddito medio catastale -Differenza (Tribunale 
Bologna), pp. 152-153. 

V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA,pp.154-166. 
VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 167-171. 
VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPlW� 
DENZA CQMPARATE, p. 172-175. 

ANNO VIII -N. 7-8 LUGLIO-.AGOSTO 1955 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


... 

SULL'INESISTENZA DEL REQUISITO DI COMMERCIALITA 
DELL'ATTO COME LIMITE OGGETTIVO D'APPLICAZIONE DELL'l.
G.E. E SUL CONCETTO DI ENTRATA �A TITOLO DI CAPITALE� 

(A PROPOSITO DELL'IMPONIBILIT� DELLE ENTRATE DERIVANTI DA 
CESSIONE DEL CONTRATTO DI �AGGREGAZIONE� DEI CALCIATORI) 

SOMMARIO. -I. Premesse generali: L Impostazione 
dei tre temi d'iudagine: l'oggetto dell'I.G.E., l'oggetto 
.delle c. d. cessioni di calciatori; i limiti concettuali del1 
'esenzione portata dalla formula �entrate a titolo di 
capitale �. -2. Non configurabilit� del prezzo di cessione 
del giocatore come risarcimento del danno per 
anticipata risoluzione del contratto. -II. Il presuppo


�sto oggettivo dell'I.G.E.: inessenzialit� del requisito di 
commercialit�: 3. Detto requisito non � richiesto per 
le entrate derivanti da cessione di beni; 4. e neanche 
per quelle derivanti da prestazioni di servizi. -5. Rapporti 
tra la determinazione per categorie dell'oggetto 
dell'I.G.E., posta nell'art. I della legge istitutiva, e la 
determinazione per specie contenuta in altre norme. 6. 
Interpretazione dell'art. 2, lettera b della legge organica 
sull'I.G.E.: ivi risulta specificamente contemplata 
come presupposto del tributo, un'attivit� economica del 
.percipiente l'entrata che non � n� soggettivamente n� 
oggettivamente di commercio. -7. Interpretazione dell'art. 
I del Regolamento sull'I.G.E., che dichiara inapplicabile 
l'imposta alle vendite tra privati che non siano 
atti occasionali di commercio. -III. Oggetto delle c. d. 
.cessioni del giocatore e natura del vincolo tra associazioni 
.e calciatori (contratto di �aggregazione�): 8. Sussistenza 
della materia imponibile anche nell'ipotesi di illeceit� 
e invalidit� rispetto all'ordinamento statale, della cessione 
del calciatore produttiva di un'entrata. -9. Analisi 
critica di alcune teorie sulla natura del vincolo tra 
l'atleta e l'associazione: la sudditanza calcistica (BIGIAVI); 
.il contratto di lavoro con esclusiva sulle prestazioni 
(REDENTI); il contratto di lavoro con patto di 
non concorrenza per il biennio seguente allo scioglimento 
(TosETTO e MANESCALCHI). -10. Costruzione 
della figura giuridica del contratto di << aggregazione � 
come creativo di un rapporto speciale tra associazione 
e calciatore, diverso da quello del lavoro, che pu� ulteriormente 
istituirsi tra le medesime parti. -IV. La 
delimitazione concettuale dell'entrata a titolo di capitale: 

H. Le entrate realizzate con le cessioni di giocatori 
dipendono da operazioni non prive del carattere di 
commercialit�, e ci� ne assicura, in ogni caso, l'imponinibilit�. 
12. Esse non possono ritenersi realizzate a 
titolo di capitale, in quanto tale formula di esentazione, 
nonostante l'apparente ampiezza, ottiene nel sistema 
del tributo un assai limitato campo di applicazione. 
I 

1. La questione della tassabilit� delle entrate 
realizzate dalle Associazioni sportive con le c.d. 
cessioni e prestiti dei calciatori, di recente affrontata 
dalla giurispudenza e risolta in senso positivo 
dal Tribunale di Genova (Sent. 11 giugno 1954 
in questa Rassegna con nota del REBORI) e da 
quello di Torino (Sent. 1� gennaio 1955 in causa 
Foot Olub Juventus c. Finanze Stato) b,a suscitato 
problemi di fondo eh.e investono la fisionomia 
generale del tributo in questione e concorrono in 
modo eminente alla determinazione del campo 
di applicazione di esso. In particolare il Tribunale, 
di Torino, procedendo nell'indagine, b.a negato 
eh.e la commercialit� dell'atto da cui l'entrata 
dipende sia requisito integrativo del presupposto 
obiettivo del tributo (peraltro il Tribunale riconosce 
il carattere commerciale delle operazioni 
in questione), ed b,a escluso la sussumibilit� delle 
cessioni dei calciatori sotto l'ipotesi di esenzione 
prevista per le entrate �realizzate a titolo di capitale 
�, determinando i limiti concettuali di questa 
non chiara formula legislativa di esentazione . 

Inoltre, pur avvertendone la non essenzialit� 
ai fini del decidere la questione strettamente tributaria, 
il Tribunale ha aderito alla tesi da noi 
sottopostagli, che ravvisa l'oggetto delle cessioni 
(e prestiti) in discorso nella titolarit� attiva di 
un contratto speciale, che abbiamo creduto poter 
definire di �aggregazione �, che vincola il calciatore 
all'Associazione cedente. 

Ci sembra, infatti, che il fenomeno della cui 
tassabilit� si discute, si possa individuare come 
cessione dall'una all'altra associazione sportiva 
(nel linguaggio corrente tali associazioni sono impropriamente 
denominate societ� e spesso con tal 
nome si intitolano, e cos� sono individuate nei regolamenti 
federali, onde adotteremo anche noi tale 
impropria denominazione) della posizione creditoria, 
inerente ad un contratto innominato eh.e 
vincola il giocatore alla propria squadra, e del 
quale cercheremo di dimostrare l'unit� strutturale 
e funzionale e la caratterizzante causa giuri-dica, 
che giustificano, a nostro modesto avviso, 
la costruzione di una figura contrattuale sui generis, 
non riducibile allo schema del contratto di 
lavoro (in tal senso invece il Tribunale di Genova) 
alla quale abbiamo dato il nome che ci � sembrato 


-132 


pi� idoneo a descrivere il rapporto senza ingenerare 
equivoci con altre figure contratt1mli. 

Dobbiamo per� avvertire che l'indagine eh.e 
svilupperemo sui temi suddelineati dell'oggetto 
dell'I.G.ml. (in relazione al punto se la commercialit� 
dell'atto generatore dell'entrata sia necessario 
requisito d'integrazione del presupposto obbiettivo 
del tributo) e dei limiti di esenzione dal 
tributo (limitatamente all'ipotesi delle entrate 
realizzate a titolo di capitale) resta svincolata 
dalla costruzione suaccennata, cosicch� i risultati 
della ricerca di indole pi� strettamente tributaria 
potranno restare validi anche rifiutando la figura 
contrattuale che in seguito cercheremo di giustificare. 

2. Prima di trattare i temi specifici annunziati 
vogliamo ricordare che anche i critici della sentenza 
del Tribunale di Genova hanno riconosciuto 
(espressamente il BIGIAVI in � Giur. It. �, 1954, I, 
2, 617) l'infondatezza della tesi sostenuta dalle 
associazioni calcistiche, che le somme realizzate 
con le cessioni dei giocatori rappresenterebbero 
il risarcimento, prestato da un terzo (associazione 
c. d. cessionaria), del danno causato dal calciatore 
con l'anticipata risoluzione del contratto di 
lavoro che lo vincolava alla societ� (c. d. cedente). 
Giustamente il Tribunale di Genova osserv� 
che la cessione dei calciatori � un fatto normale 
della vita delle associazioni sportive, statutariamente 
disciplinato nelle forme e negli effetti e 
perci� non inseribile nel paradigma della patologia 
del contratto. 

Il Tribunale di Torino nota la mancanza nel 
contratto di un termine, in senso tecnico, rispetto 
al quale si possa parlare di anticipazione della 
risoluzione. Infatti, come bene avverte quel Tribunale, 
�la durata della vita atletica del giocatore 
non � dalle parti dedotta come elemento accidentale 
del contratto, ma rappresenta solo un limite naturale, 
storico, assolutamente estrinseco al rapporto, non 
configurabile come �termine>> contrattualeii. 

Vogliamo aggiungere a tali argomenti, gi� decisivi, 
un rilievo che si ricollega alla natura e struttura 
del vincolo che lega associazione e calciatore. 

Come meglio vedremo quel vincolo si contrae 
con la firma del c d. cartellino federale e non s! 
pu� sciogliere se non attraverso un atto di esclusiva 
attribuzione dell'associazione, cui il calciatore 
� vincolato, �consistente nell'iscrizione del 
giocat9re in �lista di trasferimento �. Finch� il 
giocatore non sia iscritto dalla propria societ� in 
�lista di trasferimento >> non � possibile il suo passaggio 
ad altra squadra, n� � possibile che egli 
si sciolga dagli impegni assunti con la firma del 
cartellino (articoli 46 lett. B e 4 7 lett. A del Regolamento 
organico della Federazione Italiana Gioco 
Calcio) ai quali rimane vincolat.o (art. 50, lett. A, 

n. 3 del citato R. O.) anche quando, venuti a scadenza 
gli specifici impegni di lavoro, abbia deciso 
di desistere da ogni attivit� calcistica e ne abbia 
fatto denunzia alla propria associazione. Solo dopo 
che siano trascorsi 24 mesi dalla denunzia di cessazione 
il calciatore ha diritto (evidentemente � 
lecita la sua inattivit� per tutto tale periodo se 
ne scaturisce un diritto) all'iscrizione ~ anche 
coattiva -in �lista di trasferimento >> e in tal 
momento soltanto riesce a scioglieresi dal vincolo 

con la propria squadra ed acquista la facolt� 

d'impegnarsi con un'altra. 

Resta�dunque fin d'ora accertato che solo attra


verso un atto dell'Associazion~ (iscrizione del gio


catore in lista di trasferimento), che potr� essere 

spontaneo oppure giuridicamente �dovuto (casi di 

iscrizione coatta: principalmente quelli previsti 

nell'art. 50 del R. O.) pu� realizzarsi la risoluzione 

del contratto de quo, che perci� non pu� impu


tarsi direttamente in nessun caso a responsabilit�


contrattuale del giocatore, da cui derivi un suo ob


bligo di risarcimento. 

Per meglio chiarire il concetto giover� ricordare 

che il pubblico spettacolo calcistico � esercitato 

in Italia (gare ufficiali di campionato di serie A, 

B e O) dalle Associazioni calcistiche organizzate 

nella Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) 

a sua volta affiliata alla Federation Internatio


nale Football Association (F.I.F.A.). 

Alle gare ufficiali possono partecipare solo i 
giocatori tesserati presso la F.I.G.C., ogni giocatore 
non pu� essere tesserato che per una squadra, 
il tesseramento del giocatore non pu� essere da 
lui effettuato direttamente presso la Federazione, 
ma � fatto da ogni associazione per i propri giocatori, 
cio� per coloro che si sono vincolati alla 
associazione con la firma del c. d. cartellino federale, 
documento che a nostro avviso consacra la 
stipulazione di un contratto innominato le cui 
caratteristiche, ormai tipicizzate nella prassi, ci 
hanno indotto a denominarlo contratto di aggregazione. 
Vedremo il contenuto, la struttura e la 
causa giuridica di tale contratto, ma possiamo 
subito dire che l'obbligo principale che il giocatore 
assume con la firma del c. d. cartellino � quello 
di non prestare le sue energie di lavoro calcistico 
a favore di altre associazioni esercenti lo spettacolo 
calcistico, e correlativamente l'associazione 
acquista il diritto esclusivo ad ingaggiare le �nergie 
di lavoro calcistico del giocatore aggregato. 

Dai brevi cenni fatti si pu� dedurre la distinzione 
che proponiamo tra contratto di aggregazione, 
che costituisce un prius indispensabile, ma 
nettamente differenziato, rispetto al contratto 
di lavoro che episodicamente potr� innestarsi nel 
rapporto di aggregazione, restandone distinto per 
durata (quella del contratto di lavoro � di solito 
stagionale) per contenuto (nel contratto di lavoro 
si� promette di spendere energie di lavoro contro 
retribuzione, mentre dalla firma del cartellino non 
nasce l'obbligo di lavorare per il giocatore n� l'obbligo 
della remunerazione per l'associazione), per 
funzione (causa del contratto non � lo scambio di 
lavoro contro mercede, ma l'interesse del giocatore 
a poter esercitare col tesseramento il professionismo 
calcistico, e l'interesse dell'Associazione 
ad aggregarsi, sottraendolo alla concorrenza, un 
possibile prestatore di lavoro), senza parlare della 
distinzione strutturale che emerger� trattando 
in via dimostrativa della figura di contratto qui 

accennata. ��� -.Ma 
il contratto di aggregazione pur istituendo 
un rapporto meramente personale, obbligatorio, 
.tra associazione e giocatore, � trasposto dal Regolamento 
Federale sul piano dei rapporti tra le 


-133 


associazioni calcistiche, come un fatto dal quale 
deriva tra queste un vincolo ulteriore cb,e si concreta 
nel divieto di ingaggiare rapporti di lavoro 
con un calciatore aggregato ad altra associazione 
e tale divieto funziona in modo da rendere non 
solo illecita ma impossibile (nel senso giuridico) 
la trasgressione, fulminando di nullit� le gare fatte 
con la partecipazione di giocatori vincolati ad 
altra squadra dal cartellino, e non sciolti� da tal 
vincolo mediante l'iscrizione in lista di trasfemento. 
� allora impossibile l'inadempienza del 
giocatore all'obbligo di cc non facere � avanti considerato 
come contenuto essenziale del rapporto 
di aggregazione, in qu-anto egli non potr� mai 
ottenere da altra .Associazione un contratto di 
lavoro senza aver ottenuto dalla propria squadra 
l'iscrizione in lista. N� l'eventuale inadempienza 
al contratto di lavoro, ulteriormente stipulato 
con la Societ� aggregante, potr� riflettersi sul rapporto 
di aggregazione, data la distinzione e diversit� 
strutturale e funzionale, tra i due contratti, 
se non indirettamente cio� ab estrinseco, in. quanto 
la Societ� si induca a liberarsi a tutti gli effetti 

del giocatore. 

.Altrimenti, nonostante ogni inadempimento riguardo 
alle prestazioni di lavoro, rimane intatto 
e operativo il vincolo di aggregazione, con l'effetto 
di rendere impossibilel la trasmigrazione ad altro 
datore di lavoro calcistico. 

Questa affermazione -e soprattutto la distinzione 
proposta tra contratto di aggregazione e contratto 
di lavoro -traggono piena conferma dal 
disposto dell'art. 50 lettera a), n. 3 del R. O. che 
contempla tra gli altri motivi che d�nno diritto 
al giocatore di ottenere l'iscrizione in lista di trasferimento, 
quello di: cc avere 24 mesi di accertata 
inattivit� dopo lo scadere degli impegni assunti 
(scilicet di lavoro). Il giocatore che voglia avvalersi 
di tale facolt�, deve, ai fini della decorrenza 
del termine, dichiarare anticipatamente e per iscritto, 
la propria inattivit� alla Societ� alla quale 
appartiene e alla quale rimane vincolato (scilicet 
da un rapporto diverso da quello di lavoro cb,e si 
presuppone scaduto) �. 

Torneremo pi� avanti sul tema del contratto 

di aggregazione, prima tratteremo dell'oggetto 

dell'I.G.E., in punto alla pretesa essenzialit� del 

requisito di commercialit� dell'atto da cui dipende 

l'entrata. 

II 

3. Questo requisito di integrazione del presupposto 
obiettivo del tributo, a parer nostro di mera 
invenzione dottrinaria, era stato pi� volte enunziato 
negli studi monografici sul tributo un p� 
da tutti gli autori, senza per� alcun impegno di 
dimostrazione, quasi si trattasse di ovvia e pacifica 
rilevazione, mentre in realt� l'apoditticit� 
dell'affermazione non pu� eh.e riportarsi ad una 
superficiale impressione. 
� invero da notare eh.e il requisito in questione 
viene generalmente preteso per le entrate derivanti 
da cessioni di beni, mentre lo si esclude (e 
la giurisprudenza � pacifica in tal senso) per le 
entrate derivanti da prestazioni di servizi. 

Dopo la sentenza del Tribunale di Genova, che 
aveva ammesso la tassabilit� delle entrate derivanti 
da cessioni di giocatori, il problema � venuto 
alla ribalta della discussione, avendo la critica 
sostenuto (BIGIAVI in (( Giur. It. �1 1954, Zoo. cit.; 
UKMAR V. in cc Dir. Prat. trib. >> 1954, II, 225; 
.ANTONINI in Giustizia Civile>), 1954, p. 2758), 
che quel Tribunale aveva omesso di considerare 
che non ogni entrata derivante da cessione di 
bene, costituisce materia imponibile, ma che � 
indispensabile il requisito di commercialit� dell'atto 
economico (di cessione del bene) da cui dipende 
l'entrata. 

La questione � stata discussa davanti al Tribunale 
di Torino, che b,a dato la prima pronunzia 
della magistratura sull'argomento in senso del 
tutto conforme alle nostre argomentazioni, negando 
che il requisito di commercialit� sia presupposto 
integrativo del tributo n� per le entrate derivanti 
da prestazioni di servizi, n� per quelle derivanti 
da cessioni di beni. 

� evidente la fondamentale importanza di tale 
afferm::i,zione, che restituisce al tributo la sua reale 
e legale fisionomia, contrastando una tendenza, 
che si andava pericolosamente allargando, forse 
ispirata da ragioni teoricb,e (per l'asserita antieconomicit� 
ed irrazionalit� del tributo) e da concreti 
interessi pratici, volta a restringere il campo 
di applicazione dell'imposta pretendendo di correggere 
la norma giuridica in nome di quella, peraltro 
opinabile, della scienza economica-finanziaria. 

Ed infatti la qualificazione di e< commerciale>> 
cb,e da molti autori si pretende debba inerire all'atto 
da cui deriva l'entrata imponibile, si rivela 
invece immediatamente posticcia quando si consideri 
che, nel linguaggio giuridico, l'�atto economico 
commerciale� si chiama tout court ((atto di commercio 
�, essendo solo la seconda qualificazione 
quella eh.e individua giuridicamente l'atto, mentre 
la prima, se non � del tutto irrilevante dal 
punto di vista giuridico, � quanto meno pleonastica. 
Infatti. l'atto di. commercio � senz'altro un 
atto economico, mentre non � vero l'inverso, con 
la consegu�nza che se il legislatore ripetutamente 
individua nell'atto economico tout court la fonte 
dell'entrata imponibile, evidentemente non vuol 
riferirsi soltanto a quella pi� ristretta categoria 
di atti economici (che gli � essenzialmente familiare), 
costituita dagli atti di commercio. 

Il rilievo acquista maggior peso per un argo


mento afferente all'interpretazione storica della 

normativa sull'I.G:E., e, cio�, per la circostanza 

che il tributo succede all'abrogata tassa sugli 

scambi, la quale colpiva appunto le entrate deri


vanti da �scambi commerciali�. 

Ora � nota la tendenza del legislatore a con


servare vecchie formule, tralaticie, anche per dire 

cose nuove cosi eh.e non pu� ammettersi un muta


mento della formula legislativa per identificare 

lo stesso oggetto imponibile, per giunta in maniera 

meno precisa e pertinente. Ma c'� di pi�: la nuova 

legge tendeva dichiaratamente (Relaz. Min. al 

R. D. L. 9 gennaio 1940, n. 2) ad una cc estensione 
del tributo di scambio vigente �, eh.e s'intendeva 
realizzare chiamando alla contribuzione ((tutto il 
complesso delle entrate di un individuo o di un 

k&ihW 

-134 


ente a mezzo di imposizioni molteplici sui vari 
atti economici dei quali a detto individuo o ente 
l'entrata deriva �. 

Il che altro non poteva significare se non allargamento 
del ca~po . di applicazione del tributo 
delle entrate derivanti . da scambi commerciali a 
quelle derivanti da ogni altra specie di atto economico 
(scil. non commerciale). 

E difatti l'art. 1 della legge istitutiva dell'I.G.E. 
prescindeva da ogni richiamo alla commercialit� 
dell'atto, designando come presupposto obiettivo 
del tributo le entrate corrispettive a due summae 
categoriae di atti economici: le <e cessioni di beni� 
e le cc prestazioni di servizi � senza altra qualificazione 
restrittiva. 

N� si pu� ritenere che l'allargamento della base, 
rispetto all'imposta previgente sia stato legislativamente 
operato solo nella direzione della cc prestazione 
dei servizi i>, come pure senza adeguata 
giustificazione si dimostra propensa a credere 
molta parte della dottrina, in quanto da un lato 
la formula cc cessione di beni � non � assolutamente 
identificabile con quella pi� ristretta -che dovrebbe 
sostituire -di �scambi commerciali�, e 
d'altro lato lo sbandierato allargamento del campo 
di applicazione del tributo si sarebbe ridotto a 
nulla tralasciando di operare l'ampliamento (mediante 
lo svincolamento dal requisito di commercialit�) 
proprio nella direzione delle �cessioni di 
beni � che, rispetto alle � prestazioni dei servizi � 
sviluppano un flusso economico di gran lunga 
pi� imponente. 

E peraltro, se veramente il legislatore avesse 
voluto, sia pure incoerentemente ai propositi 
espressi, mantenere il requisito di commercialit� 
per le cessioni di beni, mentre ne prescindeva 
per l'altra categoria, si dovrebbe trovare traccia 
nel dettato legislativo del diverso criterio ispiratore. 
Mancando invece un qualsiasi cenno in tal 
senso, si deve presumere che poicb,� nessun limite 
di commercialit� deve inerire alle prestazioni di 
servizi per generare entrate imponibili, altrettanto 
svincolata dal carattere di commercialit� � la 
cc cessione di beni�, sempre ai fini della tassabilit� 
dell'entrata correlativa. 

Inoltre, se per le cc prestazioni di servizi � l'analisi 
della legge rivela testualmente la non essenzialit� 
del requisito di commercialit� dell'atto 
produttivo di entrata imponibile, prevedendosi 
l'assoggettamento dei proventi di esercizio delle 
professioni liberali (ed � questa l'unica ragione per 
la quale la dottrina che critichiamo aveva� dovuto 
ripiegare sull'altra categoria per pretendere il carattere 
di commercialit� dell'atto), identica constatazione 
pu� farsi per le. cessioni di beni, dato che 
� testualmente previsto l'assoggettamento delle 
entrate derivanti da locazioni di beni mobili ed 
immobili, senza discriminazioni di sorta, e quindi 
con sicura esclusione in tal caso, del requisito di 
commercialit� dell:atto di cessione. 

Ed altri casi si potrebbero rilevare in cui l'entrata 
derivante da cessione di bene � svincolata 
,dal requisito di commercialit�, pur essendone espressamente 
prevista dalla legge l'imponibilit�. Cosi 
ad esempio, le entrate realizzate per diritti di 
autore (che non necessariamente si precepiscono 

attraverso un atto obbiettivo o subbiettivo di 
commercio); cos� ancora l'assoggettamento all'I.G.E. 
delle importazioni, per il fatto obbiettivo del passaggio 
della linea doganale, senza che si possa 
distinguere se l'importazione sia o no di natura 
commerciale. 

Ma senza indagare sull'esistenza di altri casi 
in cui l'entrata derivante da cessione di bene � 
tassabile, pur nella totale assenza di ogni carattere 
di commercialit� dell'atto, basta aver riscontrato 
un solo caso in cui certamente si deve senz'altro 
escludere tale requisito (ad es. locazioni di immobili) 
percb,� non si possa accettare la teorica che 
ritiene (sia pur limitatamente alla cessione di beni) 
che il requisito di commercialit� rappresenti un 
elemento indispensabile del p.resuppos~o del tribu~o. 

4. Per le entrate derivanti da prestazioni di 
servizi il requisito di commercialit�, come abbiamo 
ricordato veniva pacificamente escluso anche da 
chi lo richiedeva per la categoria della cessione 
di beni. 
Ma di recente ha fatto capolino anche per questa 
materia la pretesa che debba riscontrarsi il 
fine di lucro per l'imponibilit� dell'entrata derivante 
da prestazione di servizi. Si � sostenuto 
(CESAREO, in cc Riv. Dir. Prat. trib. �, 1954, II, 
33) cb,e per rilevare nell'atto economico il :fine 
economico (o di lucro, secondo l'identificazione 
posta dall' .Autore) occorre trascendere l'esam~ 
obbiettivo dell'atto e spostare l'indagine sul soggetto, 
in astratto, dell'atto. E cos� si � sostenuto, 
derivando la formula da una sentenza della Corte 
di .Appello di Brescia, richiamata nello studio, 
eh.e secondo la legge sull'I.G.E., � atto economico 
imponibile quello compiuto da un soggetto identificabile 
come homo oeconomicus, figura paradigmatica 
eh.e corrisponderebbe all'uomo cb,e agisce 
per scopo di lucro. 

Eppure dovrebbe essere cb.iaro cb,e questa inconsistente 
e labile figurazione finisce con l'identificare 
l'attivit� economica dell'agente come attivit� 
commerciale, e quindi col porre il paradigma 
dell'uomo commerciante, eh.e non � il solo uomo 
economico, neppure sotto il profilo del diritto. 
Infatti lo scopo di lucro non pu� essere del soggetto 
agente se obiettivamente non si riscontra 
negli atti economici cb,e pone in essere: ma gli atti 
economici aventi fine speculativo o di lucro sono 
commerciali, e la persona in astratto considerata 
come autore di una serie di tali atti � nel paradigma 
di legge il commerciante e non l'inconsistente 
homo oeconomicus il quale non � per nulla qualificato 
dalla persecuzione del lucro. � appena il 
caso di notare che la qualificazione di atto commerciale 
e di soggetto commerciante si � determinata 
alla stregua del Codice di commercio che 
era in vigore al momento dell'introduzione della 
legge sull'I.G.E. Infatti la qualificazione giuridica 
degli atti economici eh.e il trib.to intendeva colpire, 
non pu� farsi eh.e alla stregua della. legge 
del tempo. (In tal senso cfr.: CoolVERA: L'impo


sta generale entrata e Cass. 20 dicembre 1951 in 
cc Riv. Dir. Prat. trib., � 1952, I, 197). 
Ed. � tanto vero cb,e questo adulterato homo 
oeconomicus non pu� valere come la cb,iave per 


&&&&& ZLJ&ffi:::: 

-135 


riconoscere gli atti imponibili d'imposta sull'entrata 
che, proseguendo nello studio il Cesareo conclude 
che sono soggette al tributo le entrate realizzate 
(per servizi resi ai consorziati) da Consorzi 
dotati di personalit� giuridica, mentre gli stessi 
contributi percepiti da consorzi privi di personalit� 
non sono soggetti all'imposizione. Qui � evidente 
che la soluzione si fa dipendere dall'essere 

o no dell'homo (come soggetto), e non gi� dal suo 
modo di eJ>sere (qualificazione di oeconomicus), a 
parte il rilievo che nel diritto tributario sono configurabili 
soggetti passivi dell'imposta anche se 
privi di giuridica personalit� (GIANNINI: Istituzioni 
di Dir. trib. �, Milano, 1948, 7 4). 
Il vero � che la creazione fantastica dell'uomo 
inteso al guadagno speculativo, come debitore 
dell'imposta sull'entrata, si rivela un ulteriore ed 
esacerbato tentativo di correggere la norma giuridica 
positiva in nome della pretesa �causa� dell'obbligazione 
tributaria,. che gi� � stata rivelata 
elemento eterogeneo all'indagine giuridica (ScocA 
in cc Riv. Dir. pubb. n, 1932, I, 650; BLUMSTEIN 
in � Riv. Dir. fin. e Se. fin.�, 1939, I,355 segg.). 

L'analisi condotta ci permette di concludere 
che alla stregua del primo comma dell'art. 1 della 
legge, che determina l'entrata imponibile come corrispettivo 
delle due categorie di atti economici 
indicate, non � richiesto il requisito di commercialit� 
per l'integrazione del presupposto obiettivo 
del tributo. 

N� pu� servire .il richiamo al disposto dell'articolo 
2, lett. b della legge in combinazione a quello 
dell'art. 1 del Regolamento. 

5 . .A questo proposito si deve affrontare un 
problema importante e delicato, che non pare sia 
stato messo a fuoco integralmente. 
Quali sono i rapporti tra l'art. 1, comma primo 

della legge e le altre norme della stessa -parti


colarmente gli articoli 2 e 3 -in cui si enunciano 

le varie specie di entrate imponibili, delineando, 

specie per specie, il presupposto del tributo o il 

soggetto tenuto ad assolverlo, o le modalit� di 

adempimento, o altre prescrizioni accessorie, op


pure si stabilisce (art. 1 capoversi) che determi


nate entrate non sono soggette al tributo. Non si 

pu� dubitare che le statuizioni negative hanno 

l'effetto o di sottrarre, per via di esenzione ogget


tiva (ed anche eccezionalmente soggettiva), alla 

contribuzione particolari entrate, pur derivanti da 

cessioni di beni e prestazioni di servizi; oppure di 

ribadire la delimitazione obbiettiva della mate


ria imponibile, statuendo la non assoggettabilit� 

di cr.rte entrate, proprio perch� non costituenti 

corrispettivo n� di cessioni di beni n� di presta


zione di servizi. 

Ma quale valore si deve attribuire alle statui


zioni di indole positiva, che enunciano le varie 

specie di entrate soggette al tributo, dando par


ticolari prescrizioni per l'imposizione~ 

� lecito vedere nelle enunciazioni particolari 
una normazione che si sovrapponga a quella statuita 
categoricamente nell'art. 1, nel senso che le 
categorie ivi indicate restino svuotate di contenuto 
dovendosi identificare la materia imponibile 
nella somma delle varie specie di atti generatori 

di entrata tassabili, enunciate nelle altre norme 
di legge~ 
� In altri termini se l'enunciazione delle entrate 
imponibili che si ricava dagli articoli 2 e 3 della 
legge (e da altri) non � completa, nel senso che 
vi spno enunciate solo alcune specie degli atti della 
duplice categoria contemplata nell'art. 1, si deve 
ritenere (come a noi pare naturale) che la prima 
norma integri l'incompleto contenuto delle successive, 
oppure si deve attribuire (come implicitamente 
vuole la teoria che contrastiamo) a queste 
ultime, forza derogativa nel senso di ridurre il 
contenuto normativo derivante dalla determinazione 
per categorie della materia imponibile"? 

Ora a noi pare che una tale concezione per la 
quale la materia imponibile si dovrebbe ridurre 
alla somma delle disposizioni particolari relative 
alle varie specie di entrate, esautorando ed involgendo 
nel nulla la statuizione normativa dell'articolo 
1 della legge, si riveli ictu oculi contraria ad 
ogni sano criterio d'interpretazione. 

E perci� ci sembra di poter effermare senz'altro 
che quand'anche l'art. 2, lett. b, della legge contemplass.
e solo le entrate derivanti da operazioni 
commerciali e tali non fossero le cessioni dei calciatori, 
e nonostante che tale operazioni non siano 
sussumibili sotto alcun'altra specie delle entrate 
contemplate negli articoli 2 e 3 o in altri della 
legge, tuttavia l'imponibilit� dell'entrata deriverebbe 
immediatamente dal disposto dell'art. 1, 
comma 1�, per la corrispondenza all'ipotesi categorica 
ivi fatta. 

Ed uguale discorso vale per qualsiasi entrata 
che sia � corrispettivo di cessione di bene o di 
prestazione di servizi �, quantunque sia priva di 
ogni carattere di commercialit� e non ne sia prevista 
altrimenti l'imponibilit� per specie, e purch� 
non ric�da sotto qualche ipotesi normativa di 
esenzione. 

Ci� per la semplice ragione che � l'art. 1 della 
legge che fissa il presupposto obbiettivo del tributo, 
mentre le successive norme, nel medesimo 
quadro legislativo, vi si possono coordinare per 
integrazione, ma non possono spiegare effetto abrogativo 
per sovrapposizione. 

Peraltro noi riteniamo che un'attenta analisi 
del disposto del surrichiamato art. 2 lett. b, valga 
a distruggere l'impressione che vi siano contemplate 
soltanto entrate derivanti da operazioni 
commerciali, cosi che l'esatta interpretazione della 
norma citata ci condurr� anche ad intendere il 
vero significato e la portata dell'art. I del Regolamento 
di applicazione della legge. 

6. Nell'art. 2 lett. b sono considerati come esercenti 
un'attivit� da cui derivano entrate imponibili: 
1� le �ditte, societ� ed aziende commerciali 

o industriali di qualunque genere � e cio� in una 
sola parola: l'imprenditore commerciale (in senso 
lato) individuale o collettivo; .. 
2� � chiunque persona o ente compia atti economici 
che danno luogo a entrate inerenti all'attivit� 
esercitata anche se trattasi di atti occasionali
� (� importante sottilineare questa formula 
per la quale l'attivit� considerata pu� essere sistematica, 
o Ctnche occasionale). 



TTEW 

-136 


Ora � indubitabile che i soggetti della seconda 
categoria suindicata debbono esercitare un'attivH� 
economica non commerciale, altrimenti sf 
identificherebbero con i soggetti indicati nella 
prima categoria. N� si pu�. pensare che nella seconda 
categoria si vogliono individuare i prestatori 
di servizi, percb� di essi si occupa la "successiva 
lett. e dell'art. 2. 

Gi� dai rilievi fatti si deduce che se vi sono 
soggetti non commercianti eh.e possono sistematicamente 
(la legge infatti prevede come eccezione 
l'occasionalit�) esercitare un'attivit� da cui derivano 
entratfl imponibili, evidentemente si deve 
trattare di attivit� non commerciale, che integra 
tuttavia normativament.e il presupposto obiettivo 
del tributo. 

La confei'ma si trae dall'analisi dell'attivit� 
obbiettiva eh.e secondo la norma in esame rende 
i soggetti suelencati debitori del tributo. Infatti 
per l'art. 2, lett. b, l'entrata �, per quei soggetti, 
costituita dai proventi: 

1� dell'atto economico compiuto; 
2� o dell'esercizio occasionale o abituale del 
commercio; 
3� o comunque consiste nelle somme introitate 
in dipendenza della detta attivit�. 

Possiamo subito rilevare che l'ultima categoria 
s'inquadra nella precedente, e puntualizza gli atti 
cbe, non essendo commerciali in via principale, 
lo sono per accessoriet� all'attivit� di commerciante 
del soggetto o all'atto di commercio occasionalmente 
da lui realizzato. 

Restano dunque a contrapporsi le due prime 
categorie che esprimono l'una l'atto economico 
senz'altra qualificazione, e l'altra l'atto economico 
di commercio per ragioni soggettive (esercizio abituale) 
oppure oggettive (esercizio occasionale). 

Rilevato eh.e, tanto dal lato soggettivo quanto 
da quello oggettivo, l'art.. 2 contempla espressamente 
alla lett. b l'imponibilit� di atti economici 
di cessione di beni del tutto svincolati da qualsiasi 
requisito di� commercialit�, si pu� tuttavia 
constatare cbe la norma in esame integra il disposto 
dell'art. 1 della legge nel senso che. rivela che 
gli atti ivi contemplati per categoria, non sono 
concepiti come atti puntualizzati in se stessi, ma 
come atti capaci di inquadrarsi nell'attivit� economica 
(ma non necessariamente commerciale) 
esercitata dal soggetto. 

Ne consegue cbe restano fuori della materia 
imponibile solo le entrate derivanti da atti sporadici 
del non commerciante, come quelli che non 
sono inquadrabili nell'attivit� commerciale esercitata 
dal soggetto (gli atti occasionali di commercio 
sono legalmente attratti nel concetto di 
attivit� commerciale) e neppure in una qualsiasi 
altra attivit� economica del soggetto, nel senso 
che l'atto economico da cui deriva l'entrata appaia 
cospirante alla realizzazione degli interessi economici 
(anche non di lucro) perseguiti con qualche 
sistematicit� (cos� vuole l'espressione attivit�, 
contrapposta ad atto) dal soggetto. 

Sar� per ci� vero -per richiamare un esempio 
fatto dal Bigiavi nello studio avanti citato che 
se un professionista vende la sua macchina 
da scrivere l'entrata corrispettiva non � tassabile, 

ma ci� non soltanto percb.� l'atto non � n� oggettivamente 
n� soggettivamente di commercio, ma 
anche perch� non si riscontra l'altro alternativo 
requisito dell'inquadramento dell'attO nell'attivit� 
economica esercitata dal sogge.tto. 

Cos� -se � lecito argomentare esemplificando se 
un gruppo di ragazzi, dopo ogni partita di calcio, 
vende il pallone, l'atto sporadico non costituir� 
materia imponibile, ma se la stessa vendita 
sia realizzata, dopo le partite, dalle associazioni 
calcistiche, eh.e traggono i redditi dall'esercizio del 
gioco del calcio, l'entrata corrispettiva, siccome 
afferisce direttamente all'attivit� economica propria 
dell'associazione, dovr� assolvere il tributo. 

� anche da notare che l'ultimo capoverso dell'art. 
2 espressamente assoggetta all'imposta la 
entrata realizzata anche da chi non � commerciante, 
n� compie atto occasionale di commercio, 
quando dipenda da vendita a commerciante o 
industriale: anche in questo caso in sostanza l'atto 
economico non � commerciale per il soggetto che 
percepisce l'entrata eppure questi � tenuto ad 
assolvere il tributo. 

Possiamo concludere cbe la legge sull'I.G.E. 
non pone come requisito assoluto di imponibilit� 
la commercialit� dell'atto da cui l'entrata dipende, 
neppure quanto alla categoria della cessione dei 
beni, salvo casi particolari in cui espressamente 
si richiede detto requisito (il che equivale ad una 
esenzione obbiettiva delle entrate della specie, 
prive del carattere commerciale) come ad esempio 
per la vendita di derrate e prodotti agricoli 
da parte del proprietario del suolo. 

7. Possiamo ora affrontare l'interpretazione 
dell'art. 1 del "Regolamento di attuazione della 
legge, secondo il quale cc non d�nno luogo a entrata 
imponibile la vendita di cose mobili poste 
in essere tra persone fisiche ed enti in genere che 
non siano commercianti, sempre quando non costituiscano 
atti occasionali di commercio, previsti 
dall'art. 2 lett. b del decreto legge �. 
L'espresso collegamento della norma regolamentare 
con quella di legge avanti analizzata, rende 
vano il richiamo del surriferito art. 1 del Regolamento 
a suffragio della tesi che la commercialit� 
� requisito indispensabile dell'atto generatore di 
entrata tassabile. 

Ed invero se -come �i lusinghiamo di aver 
dimostrato -non emerge dalla normativa di legge 
l'esigenza di tale requisito, non � concepibile che 
la restrizione sia introdotta dalla norma regolamentare. 


Innanzi tutto si deve rilevare che la norma del 
Regolamento si riferisce ad una sola ipotesi di 
cc cessione di beni � e cio� alla cc vendita di cose 
mobili JJ, cos� che nessuna regola generale, relativa 
alla categoria, si potrebbe dedurre da un'eventuale 
regola particolare, relativa ad una specie di entrata. 
Ma il vero � che l'estensore del..r~golamento parla 
di vendita, soccorrendogli questa come la. pi� tipica 
manifestazione di cessione di beni; e con la stessa 
approssimazione individua nell'attivit� commerciale 
la fonte dell'entrata imponibile in quanto il 
commercio � la tipica attivit� economica diretta 
alla realizzaziOne di entrata mediante cessioni di 


-137 


beni, senza considerare che per legge (secondo 
l'analisi compiuta dall'art. 2, lett. b) ogni cessione 
�che si inserisca nel quadro di una attivit� econo-. 
mica, avente un qualche carattere di sistematicit�, 
produce entrata tassabile, restando escluse da tassazione 
solo le entrate derivanti da atti sporadici, 
quando questi non si concretino in atti occasio


nali di commercio. 

Questa eccezione � espressamente recepita nella 

norma regolamentare, la quale rivela cosi di aver 

soltanto il proposito di tradurre esplicitamente 

l'esentazione, che gi� si ricava nell'art. 2, lett. b 

della legge, delle entrate realizzate con atti sporH


dici non commerciali. Perci� la circostanza che 

la norma regolamentare non ribadisca (come fa 

per gli atti occasionali di commercio) l'assogget


tabilit� delle entrate che, pur non derivando da 

attivit� commerciale, si inseriscono nel quadro 

di un'attivit�. economica avente carattere di siste


maticit�, � l'effetto di una mera disattenzione, 

che viene automaticamente corretta col richiamo 

della norma di legge, cui quella regolamentare si 

giustappone con funzione meramente esplicativa. 

� quindi manifesto che non ci si trova di fronte 

ad un'antinomia da risolvere secondo il sistema 

di forza delle fonti normative (che porterebbero 

comunque alla soccombenza della norma regola


mentare, incapace di restringere, oltre i limiti di 

legge, il campo di applicazione del tributo) in 

quanto il contrasto � solo apparente, funzionando 

da correttivo dell'incompleta formula della norma 

regolamentare l'espresso richiamo dell'art. 2 della 

legge, con la conseguenza che la norma regola


mentare resta valida dove dispone che la vendita 

da privato a privato, in quanto non rappresenti 

atto occasionale di commercio, non � soggetta al 

tributo, salvo l'ulteriore limitazione che l'atto 

non si inserisca neppure nel quadro di un'attivit� 

economica esercitata dal soggetto ed alla quale 

si ricollega l'entrata. Tale ulteriore salvezza, non 

espressa esplicitamente nella norma regolame:q.tare 

vi entra per la forza imperativa e integrativa della 

legge sul Regolamento. 

E questa interpretazione s'impone non solo 

perch� il Regolamento non voleva e non poteva 

derogare alla legge, ma perch� la ratio di questa 

non � ispirata -ad un privilegium odioso contro i 

commercianti occasionali o abituali, ma tende 

a colpire chiunque eserciti un'attivit�. economica, 

anche non commerciale, dalla quale trae con qual


che sistematicit� delle entrate (ad eccezione dei 

casi di espresso esonero per motivi vari: esempio: 

produttore agricolo, lavoratore salariato, ecc.) che 

siano corrispettivo di cessioni di beni o presta


zioni di servizi. � 

Finalmente si deve notare, per quanto neces


sario, che l'art. 2, lett. b, che abbiamo commen


tato si riferisce alla categoria delle cessioni di beni 

e non anche a quella delle prestazioni di servizi. 

III 

8. � stato peraltro sostenuto che la c. d. cessione 
del giocatore non pu� assolutamente configugurarsi 
neppure come cessione di un bene, perch� 
la persona umana, il giocatore, non � riducibile 
alla stregua di una res, suscettibile di negoziazione. 

E chi, come il Bigiavi, non ha ritenuto di poter 
far credito alla suggestivit� meramente retorica di 
tale obbiezione, ha impostato la critica cout:r_o la sen~ 
tema del Tribunale di Genova sostenendo l'incedibilit�, 
per vari motivi, del contratto dilavoro tra 
associazione e calciatore, nel quale contratto quella 
sentenza ravvisa l'oggetto della cessione. 

Quando alla prima critica si deve replicare che 
se mai, la dignit� della persona umana non viene 
offesa dalla pretesa tributaria, essendo questa 
coordinata alla rilevazione di quello che di fatto 
avviene nel mondo sportivo, dove i giocatori di 
calcio hanno una quotazione commerciale, vengono 
disputati a suon di milioni sul c. d. mercato calcistico, 
e costituiscono per le societ� cui appartengono 
una ricchezza, un valore patrimoniale monetizzabile, 
e che viene monetizzato in occasione della 
cessione ad altre associazioni. Agli effetti fiscali 
non interesserebbe la interpretazione giuridica di 
tale fenomeno, bastando l'accertamento del fatto 
economico nel quale si concretano gli estremi del 
presupposto obiettivo dell'i.g.e. 

Infatti, se anche si dovesse pervenire alla squalificazione,_ 
sul piano giuridico, di quelle operazioni, 
e al disconoscimento di un bene -,..-in senso giuridico 
-nell'oggetto della contrattazione, agli effetti 
fiscali ci� non avrebbe rilevanza perch� in materia 
di i.g.e. presupposto obbiettivo dell'imposta non � 
il negozio giuridico da cui deriva l'entrata, ma il �fatto 
economico >> della realizzazione di una entrata in 
corrispettivo di un bene, tale in senso economico. 

In altri termini se le societ� disponessero veramente 
di uno i-us in re sui giocatori, beninteso 
nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il fenomeno 
della cessione di tal diritto sul giocatore si offre 
come materia di una duplice valutazione per l'ordinamento 
giuridico statuale. Considerato dal punto 
di vista della efficacia e validit� negoziale quel 
fenomeno appare privo di ogni carattere di giuridicit�, 
dovendosi negare, in generale, che l'ordinamento 
sportivo calcistico sortisca riconoscimento 
di giuridicit� dell'ordinamento statuale italiano, e, 
in particolare, non potendosi dubitare che questo 
ordinamento non potrebbe comunque riconoscere 
(per il principio generale dell'ordine pubblico) valore 
giuridico alla costruzione di uno ius in re sulla 
persona umana. 

Ma il fenomeno potr� praticamente realizzarsi 
ugualmente, (nonostante la squalificazione giuridica, 
che, supponiamo, lo colpisce) in virt� del patto 
federale che lega le associazioni calcistiche e i giocatori 
professionisti, e che assicura validit� ed 
efficacia al vincolo e alla cessione, mediante la 
costituzione di organi federali, chiamati ad applicare 
quei patti, in concomitanza al divieto assoluto 
di adire gli organi giudiziari statuali, pena la 
radiazione dalla Federazione, e cio� l'impedimento 
a esercitare professionalmente attivit� calflis.tica. 

Ed allora, una volta che di fatto si � realizzato, 
il fenomeno, come dicevamo, diventa materia di 
rilievo da parte del nostro ordinamento da un punto 
di vista diverso -e privo di ogni interferenza da 
quello della sua accadibilit�, e quindi tutelabilit�, 
C')me valore giuridico negoziale. 


-138 


Pertanto ad effetti diversi da quelli negoziali, 
che ipotizziamo non conseguibili, il nostro diritto 
non potr� ignorare il verificarsi del fatto, e, poich� 
questo si atteggia in modo da integrare gli estremi 
del presupposto obbiettivo del tributo, non occorre 
altro per giustificare la pretesa tributaria. 

Ed infatti un'entrata realizzata, ad es., in virt� 
di un negozio nullo concreter�. gli estremi di fatto 
dell'imposizione, purch� si sia verificato il fatto 
economico del trasferimento di prezzo contro cosa, 
anche se quel fatto deve ritenersi privo di valore 
giuridico negoziale. 

Allo stesso modo lo scambio operato su di un 
bene non negoziabile, perch� legislativamente sottratto 
al libero commercio (ad es. cereali destinati 
all'ammasso, ovvero acquisto di oro all'estero e 
passaggio del confine in violazione del monopolio 
di importazione dello Stato), concreta il presupposto 
di fatto dell'i.g.e., nonostante che si sia 
realizzato illeg1J,lmente, o, se si vuole, illecitamente. 

� opinione concorde della giurisprudenza, come 
della dottrina, che l'illecit� dell'atto o del fatto, 
che realizzano gli estremi del presupposto della 
imposta, non vale ad esonerare quelli dal pagamento 
del tributo, (cfr. in questa Rassegna 1953, p. 90 
recensione di G. Olmi in tema di trattamento 
fiscale di attivit� illecite). 

Se dunque sussiste nell'ordinamento calcistico 

�quel vincolo del giocatore che praticamente tra


sforma l'atleta in un oggetto di scambio, in una 

merce � � (BERRI: Requisitoria pronunciata davanti 

alla Oorte di Oassazione in causa A. O. Torino c. 

Alifiotte Riunite, in � Giur. Cassa. Civ. �, 1953, 

6� bim., p. 428) si dovr� senz'altro ammettere che, 

pur essendo vero che tal vincolo nel nostro ordina


mento � quanto meno � metagiuridico �, come il 

Berri Io definisce, perch� l'ordinamento calcistico 

� � oggi, di fatto, vincolante di fronte agli sportivi 

associati, ma non � opponibile ai terzi �, cio� non 

ha valore giuridico esterno, riconosciutogli dallo 

Stato italiano, ci� nonostante la titolarit� attiva 

di quel vincolo rappresenta -in un mondo di 

scambio limitato a quello delle associazioni calci


stiche nella F.I.G.C. -un bene economico suscet


tibile di trasferimento. 

I,e Societ� dispongono della cc titolarit� attiva � 

di quel vincolo, come di una vera e propria ricchezza, 

di un bene di una loro � cosa propria � (cosi testual


mente BAltBERO in �Foro Padano�, 1951, III, 157). 

Potr� anche darsi, come l'A. citato afferma, che 

tale titolarit� costituisca una �nuova specie di 

bene giuridico �, ma per il momento ci basta aver 

riscontrato l'esistenza del bene in senso economico. 

N� si potr� obbiettare che la cessione di quel 

bene d� luogo a un'entrata avente carattere di 

precariet� in faccia al nostro ordinamento, dato 

che questo non pu� riconoscerne la giuridica acqui


sizione. A parte quanto s'� detto sulla irrilevanza 

dell'illegittimit� del trasferimento, la titolarit� del 

bene e la sua negoziabilit�., sono garantite de facto 

da una concatenazione di impegni assunti da gio


catori e associazioni sul piano nazionale e interna


zionale, e cio� in seno alla Federazione Italiana 

Gioco Calcio (F.I.G.O.), a sua volta affiliata alla 

Federation Internationale Foot-Ball Association 

(F.I.F.A.), enti monopolizzatori del gioco del calcio, 

come grande spettacolo sporliivo organizzato con 
la partecipazione di giocatori professionisti. 

Quegli impegni ricevono inderogabile attuazione 
in virt� dell'art. 11 dello Statuto federale per il 
quale societ� affiliate. e giocatori .cc si impegnano a 
non adire mai per la tutela dei propri eventuali 
diritti e interessi e per la risoluzione di eventuali 
controversie comunque attinenti alla loro attivit� 
.... e ai loro reciproci rapporti sportivi ed economici 
ad altre autorit� che non siano quelle federali 
accettandone per espressa convenzione la decisione � 
E questa norma � rafforzata -per acquistare 
efficacia anche di fronte all'ordinamento statale dall'art. 
80 del R. O. con cui giocatori e Associazioni 
si impegnano a deferire ogni controversia a 
un apposito collegio arbitrale. E gravissima � la 
sanzione dell'inosservanza, assolutamente coercitiva, 
potendone derivare la radiazione dalla Federazione 
e quindi la cessazione dalla possibilit� di 
esercizio professionale del gioco. 

D'altra parte va tenuto presente che la norma 
praticata � quella dell'immediato pagamento, come 
ammonisce l'art. 47 lett. a del Regolamento, per 
il quale: �le obbligazioni di pagamenti dilazionati, 
dirette o indirette, per cessione o prestito di giocatori 
non sono riconosciute, ritenendosi le stesse, 
contratte a rischio e pericolo degli interessati �. 

9. Tuttavia non sembra che il bene oggetto di 
cessione nel passaggio dei giocatori dall'una alla 
altra associazione calcistica contro il pagamento di 
un corrispettivo talora ingente, spesso elevatissimo, 
sia uno jus in re (tale nell'ordinamento calcistico) 
sulla persona umana, cio� in definitiva la 
stessa persona umana, avvilita ad oggetto di scambio 
e contrattazione. 
� possibile invece pervenire a una corretta costru


zione giuridica dalla quale emerga la �titolarit� at


tiva del giocatore, come una nuova specie di bene giu


ridico � capace di valida negoziazione. Vi � un'affer


mazione in tal senso, come gi�. abbiamo ricordato, in 

Barbero, ma l'autore, occupandosi del problema ad 

altri effetti, non procede ad alcuna dimostrazione. 

Una prima ipotesi che si affaccia � quella che 

oggetto della cessione sia il contratto di lavoro, che 

vincola il giocatore ceduto all'associazione cedente. 

Quando il valore delle prestazioni di gioco di cui � 

creditrice l'associazione cedente � particolarmente 

elevato, per le alte virt� tecniche, morali, individuali 

di un dato atleta, � naturale che le altre associa


zioni appetiscano quelle prestazioni e siano disposte 

a pagare un elevato prezzo per ottenere attraverso 

la cessione del contratto di lavoro, la disponibilit� 

(creditoria) di quelle prestazioni. 

Il vincolo che lega il giocatore alle Associazioni 

calcistiche nonostante certe peculiarit�\ che sem


brano condurre ad una sorta di soggezione omnis 

vitae (cosi REDENTI in � Giur. It. �, 1951, IV, 49), 

sarebbe di natura puramente obbligatorio e trove


rebbe la sua fonte in un vero e p:roprio �contratto 

di lavoro �, sui generis nel modo di atteggiarsi del 

rapporto, ma perfettamente aderente allo schema 

negoziale dommatico. 

Accettando questa opinione -fatta propria 
dalla giurisprudenza nei tre gradi di gilirisdizione 
esercitati nella causa promossa dall'Associazione 


-139 


Calcistica Torino contro la Societ� Aliflotte. Riunite 
per il risarcimento del danno patito per la 

. perdita della squadra nella sciagura aviatoria di 
Superga -non vi sarebbe difficolt� a individuare 
il bene, oggetto di cessione, nel contratto di lavoro 
per l'utilit� economica offerta dalla posizione creditoria 
delle prestazioni di gioco di un giocatore 
quotato. Il fatto che alla cessione intervenga il 
giocatore � perfettamente aderente al meccanismo 
della cessione di contratto (art. 1406 O. c.). 
Ma dobbiamo considerare che in quella causa il 
problema si poneva sotto il profilo della risarcibilit� 
del danno, al qual fine poteva essere sufficiente 
la sceverazione del vincolo come diritto reale 
oppurre obbligatorio, mentre l'indagine deve farsi 
pi� specifica quando vogliamo individuare la natura 
giuridica del bene oggetto della cessione. 
E non possiamo dissimularci che la soluzione 
suindicata alla quale sembra aderire -pur espressamente 
avvertendo di non assumerla a fondamento 
della decisione -Il Tribunale di Genova, 
presta il fianco alle critiche sollevate dal Bigiavi, 
anche se, in via ricostruttiva, non sembra neppure 
accettabile la teoria di questo Autore. 
Si deve ammettere che � dubbio che il fenomeno 
possa ridursi a cessione del contratto di lavoro, 
quando si consideri (a parte gli argomenti sviluppati 
dal Bigiavi nella nota a suo tempo pubblicata 
;nella � Giur. It. � del 1951, IV, 81) che la ragione 
che di solito giustifica il passaggio del giocatore 
da una squadra all'altra (si tenga presente che 
senza la sua adesione tale passaggio non � realizzabile) 
� proprio quella di contrarre con la nuova 
squadra condizioni di lavoro pi� vantaggiose '-il 
che normalmente si verifica -di modo che 
sarebbe contraria alla realt� la soluzione in esame. 
Non per questo � tuttavia accettab�le, a nostro 
modesto avviso, la tesi del Bigiavi, per il quale 
oggetto della cessione � l'appartenenza del giocatore 
alla squadra, che si esprime in un rapporto di 
� sudditanza calcistica �, da cui scaturisce un diritto 
assoluto ad instar di quello (che il QUADRI ha dichiarato 
reale) appartenente agli Stati sui propri cittadini. 
Su questo rapporto (organato in un ordinamento 
nel quale i singoli Stati associati sarebbero 
le varie associazioni calcistiche e l'ordinamento 
interstatuale risulterebbe composto dalla Federazione 
Nazionale) si innesterebbe, conservandosi 
distinto e diverso, il rapporto di lavoro vero e proprio 
tra l'associazione e il giocatore. 
Per l'Autore oggetto della cessione sarebbe 
dunque �un bene immateriale, l'appartenenza del 
giocatore al sodalizio, che gi.uridicamente si definisce 
sudditanza calcistica ll. 
Il maggior pregio di questa costruzione � quello di 
aver avvertito l'irriducibilit� ad un rapporto unico 
-quello di lavoro -della posizione che reciprocamente 
collega giocatore e associazione calcistica. Il 
rapporto di lavoro si costituisce al lato di un altro 
rapporto che gi� (logicamente se non cronologicamente) 
si rivela istituito tra l'Associazione e l'atleta. 
Ma quando si identifica questo rapporto precostituito 
come �sudditanza calcistica)) ci sembra 
che non si vada oltre un brillante accostamento 
dell'ordinamento calcistico a quello internazionale, 
trascurando di avvertire che mentre il secondo � 

un ordinamento giuridico anche per il nostro diritto 
statuale, i rapporti costituiti nell'ordinamento calcistico 
sono privi di giuridicit� nell'ordinamento 
italiano, perch� questo non riconosce in alcun modo 
come fonte di diritto obbiettivo l'organizzazione 
calcistica nazionale e internazionale. � �� 

Del resto � tutt'altro che pacifico che esista sul 
piano del diritto internazionale un rapporto di 
sudditanza costituivo di un diritto assoluto -se 
non reale -dello Stato sui cittadini (cfr.~ OAPOTORTI: 
La na.<:!ionalit� delle Societ�, Iovene, Napoli 
1951, p. 154), e comunque la costruzione � giustificabile 
solo per la particolarit� di quell'ordinamento 
nel quale, come � noto, le persone fisiche 
non sono soggetti di diritto, cosicch� � possibile 
concepirle come oggetto dei rapporti fra i soggetti 
di diritto internazionale, gli Stati. Viceversa nello 
ordinamento calcistico i giocatori sono membri 
costitutivi allo stesso modo della associazione, e di 
ogni altro tesserato nella Federazione. Ed infine 
� da considerare che, essendo le associazioni calcistiche 
prive di personalit� giuridica, i rapporti 
da esse costituiti fanno capo secondo l'ordinamento 
giuridico italiano (cfr. RUBINO: Le associazioni 
non riconosciute, Milano, 1952, p. 260) ai singoli 
associati, con la conseguenza che, in ultima analisi 
titolari della �sovranit�)) sui giocatori sarebbero 
i membri della associazione. Ora comunque stiano 
le cose sul piano dell'ordinamento calcistico, e 
quantunque si voglia .sostenere che detto ordinamento 
sia riconosciuto da quello statuale, non pu� 
dubitarsi che un tale rapporto � irrecepibile nel 
nostro ordinamento, al quale ripugna certamente 
il riconoscimento di rapporti di sovranit� e sudditanza 
tra i propri cittadini. 

Bisogna dunque avviarsi verso altre soluzioni. 
Uno spunto particolarmente interessante si trova in 
REDENTI (� Giur. It. )) 1951, IV, 49), dove rileva 
che i giocatori devono accordare alle associazioni 
una cc rigorosa esclusiva delle loro prestazioni J>: 
sembra che per l'A. questa concessione di esclusiva 
si inserisca come un elemento caratterizzante 
dal rapporto di lavoro sui generis, istituito tra 
associazioni e calciatore; e tuttavia egli intuisce 
perfettamente che oggetto della cessione non pu� 
essere il contratto di lavoro, tanto vero che afferma: 
cc malamente dal punto di vista giuridico, ma in modo 
significativo si parla di cessione del giocatore, mentre 
in realt� il fenomeno riguarda il rapporto contrattuale 
e non la persona e piuttosto che una cessione 
di contratto, bisogner� qui vedere una rinuncia con 
effetto abdicativo, ma con rifiessi traslativi l>. 

L'unica obiezione sollevabile contro questa costru


zione � che col cessare del rapporto di lavoro non 

dovrebbe esservi pi� materia per l'esercizio della 

rinuncia de qua, mentre � noto che il giocatore, i 

cui impegni di lavoro siano scaduti, � legato ancora 

per due anni alla squadra (si argomenta ex art. 50, 

del R. O.), e solo mediante regolare cessione (firma 

del modulo di passaggio) pu� passare al s~rvizio 

di un'altra squadra, durante questo lasso di tempo. __ 

Ed allora bisogna dire che se oggetto della cessione 

� una rinuncia, questa non si esercita sul contratto 

di lavoro. 

E di nuovo torna in vista la duplicit� del rap


porto tra associazioni e giocatori. 


-140


E non sembra riuscito il tentativo di ToSETTO 
e M.ANESC.ALCHI (in cc Foro Padano n, 1951, III, 
49) di operare la riduzione ad unit� del rapporto 
interpretando l'artic::ilo avanti citato del 
Regolamento come dimostrativo di un patto di 
non concorrenza istituito tra associazione e giocatore, 
valido fino a due anni dopo la risoluzione 
del contratto di lavoro, il quale si costituirebbe 
invece a tempo indeterminato, all'atto della firma 
del c. d � cartellino�, che sarebbe il documento 
consacrante detto impegno contrattuale. 

Partendo da tale impostazione quegli autori interpretano 
Ja c. d. cessione del giocatore come rinuncia 
al. patto di non concorrenza in favore dell'associazione 
cessionaria, interessata ad ottenere prima della 
scadenza del biennio le prestazioni del giocatore. 

.Anche qu.esta costruzione, se accettata, giustificherebbe 
(come del resto quelle avanti ricordate 
del BIGI.AVI e del REDENTI) l'imponibilit� dell'entrata, 
perch� si tratterebbe pur sempre dello 
scambio di un bene contro il suo corrispettivo in 
denaro, anche quando il trasferimento venga esercitato 
nella forma negativa della rinuncia. 

Questo modo di trasferimento � giustificato 
chiaramente dal RUBINO nena sua Compravendita 

(p. 245) dove avverte che costituice �attribuzione 
patrimoniale� (e quindi cessione di un bene) non 
solo il trasferimento di un diritto, ma anche la 
rinuncia ad un diritto, quando con essa �viene 
apportato ad un altro soggetto un vantaggio economico 
mediante dichiarazione di volont�� . .Anche 
questo � dunque un contratto con prestazioni corrispettive: 
da una parte l'attribuzione del bene (vantaggio 
economico determinato, utilit�) dall'altra 
corresponsione del prezzo. In tal modo ci sembra 
superabile la disputa tra chi ammette la figura 
della rinuncia traslativa (F.ADD.A e BEND.A: Nota 
ad Windschid. Voi. IV, 379) e chi la nega (0.ARIOTA 
FERR.AR.A: Il negozio giuridio, p. 144). 
Ed allora come � indubitabile che si pu� 
vendere un bene (materiale), oppure la rinuncia 
ad un diritto sul bene da cui derivi un'attribuzione 
patrimoniale in favore dell'altro contraente (ad 
esempio vendita dall'usufruttuario al proprietario 
della rinuncia dell'usufrutto), cos� � vero, che si 
pu� vendere un bene immateriale (diritto obbligatorio 
all'altrui comportamento sia positivo che 
negativo) oppure la rinunzia a quel bene, allorch� 
tale rinunzia arrechi all'altro contraente cc un'attribuzione 
patrimoniale n, perch� gli consenta l'acquisizione 
di un diritto (obbligatorio) a lui inaccessibile 
senza quella rinunzia. 

N� si pu� obbiettare che la cessione di beni immateriali 
non � suscettibile di applicazione dell' i.g.e. 
perch� la smentita viene in forma irrefutabile dalla 
legge, che assoggetta al tributo i proventi di cc diritti 
di autore� che sono bene immateriale per 
eccellenza, anzi tra i pochissimi cui la moderna 
dogmatica conserva tale qualificazione. 

Le costruzioni e opinioni citate giustificherebbero 
dunque l'imposizione tributaria, perch� vi � 
sempre riconosciuto un bene giuridico, che � oggetto 
di cessione, contro il prezzo corrispettivo, onde 
si riscontrano gli estremi del presupposto dell'i.g.e. 

L'.Antonini in un breve studio sull'argomento 
(in Giustizia Civile 1954 loc. cit.), avendo presa 

visione di questa nostra tesi, gi� esposta nella 
comparsa conclusionale presentata davanti al 
Tribunale di Torino, ci replica che non vale cc far 
ricorso al negozio di attribuzione patrimoniale, in 
quanto nel caso in esame (cessione del giocatore) 
l'attribmlione non dipende dii�ttamente dall'adesione 
della squadra cedente, ma dalla manifestazione 
di volont� del giocatore cui la detta adesione accede>>. 
� manifesto l'equivoco nel quale cade l'A., 
che � meglio denunciato dall'affermazione che egli 
fa, sostenendo che � fonte volitiva della cessione � � 
lo stesso �intervento >> del giocatore, � sicch� la 
dichiarazione della societ� cedente avrebbe il 
valore di un benestare, di un sensibile consenso �. 
E, secondo l'A., tale �rimozione di un ostacolo 
(sarebbe) difficilmente qualificabile come cessione 
di un bene�. Ora � chiaro che la volont� del giocatore, 
che si impegni con una nuova squadra, non pu� 
essere diretta ad una cc cessione� (di che, di se stesso~) 
ma tuttal pi� alla stipulazione di un contratto di 
lavoro, ma quel contratto non pu� operare a favore 
della nuova associazione contraente senza la rinuncia 
dell'associazione c. d. cedente al vincolo di 
esclusiva che ha sul giocatore, con la conseguenza 
che solo tale rinuncia � capace di attribuire al 
patrimonio della squadra c. d. cessionaria l'incremento 
patrimoniale derivante dalla godibilit� (ottenuta 
come effetto della rinuncia) del contratto 

stipulato con il giocatore. 

10. Ci sembra tuttavia che si debba pervenire 
all'individuazione dell'oggetto della c. d. cessione 
del giocatore in un bene immateriale, rappresentato 
dalla titolarit� attiva del contratto speciale 
che vincola il giocatore all'associazione, non identificabile 
con il contratto di lavoro che in via accessoria 
pu� essere stipulato tra le due parti. 
.Abbiamo gi� accennato alla sussistenza di un 
duplice rapporto che si instaura tra associazioni 
calcistiche e giocatori, negando che il c. d cc vincolo 
derivante dalle disposizioni federali�, che si contrae 
con la firma del cartellino (art. 46, lett. B 
del R. O ) e si estingue con l'iscrizione del giocatore 
in �lista di trasferimento� (art. 47, lett. A) 
possa identificarsi col rapporto di lavoro, che pur 
collega associazioni e calciatori. 

.Analoga distinzione si trova -anche se diversamente 
configurata -in Bigiavi, e ne danno atto 
-sia pure per negarla -Tosetto e Manescalchi. 

Ohi invece ha voluto sostenere che un solo ed unico 
rapporto, quello di lavoro, si istituisce tra societ� 
e giocatore con la firma del c. d. cartellino, il quale 
rappresenta il documento che consacra appunto 
un contratto di lavoro sui generis, ha avuto il torto di 
non considerare che lo stesso Regolamento prevede 
come abbiamo ricordato (art. 50, n. 3) la possibilit� 
che un giocatore sia sciolto dagli impegni assunti 
verso la societ� (evidentemente da quelli di lavoro), 
senza con ci� affrancarsi dal vincolo contratto con 
la firma del cartellino. Questo vincolo sopravvive 
alla cessazione del rapporto di.):;i,voro e non si 
scioglie se non con l'iscrizione in cc lista .Jli tra_i;ife� 
rimento �, che pu� essere ottenuta anche coatt�vamente, 
se il giocatore, che non ha pi� impegni di 
lavoro, notifica alla societ� la sua intenzione di far 
cessare anche l'altro rapporto, e, a questo effetto, 
se ne sta inattivo per 24 mesi. 


-141


Contro la tesi di Tosello e Manescalchi, che 
l'art. 50, n. 3, parla erroneamente di scadenza 
degli impegni di lavoro, mentre vuol dire cc risoluzione
� del contratto (unico) di lavoro tra societ� 
e giocatore, onde l'articolo citato deve interpretarsi 
come istitutivo di un patto di non concorrenza 
biennale, decorrente dalla cessazione del contratto, 
si deve replicare che innanzi tutto si propone cosi 
un'arbitraria sostituzione della norma com'� con la 
norma come si preferirebbe che fosse; ed in secondo 
luogo che se il giocatore non dichiara preventivamente 
alla societ� di voler stare inattivo per 24 
mesi per ottenere l'iscrizione coattiva in lista di 
trasferimento, egli resta sempre vincolato alla 
societ� a tempo indeterminato. -per altri tre o 
quattro o sei o dieci anni (a netta smentita di un 
patto di non concorrenza di due anni dalla risoluzione 
del c. di I.) -finch� non si verifica l'evento, 
che solo � idoneo a mettere fine al cc vincolo derivante 
dalle disposizioni federali �, e cio� l'iscrizione 
(volontaria e coattiva) del giocatore in ,, lista di 
trasferimento�. 

Inoltre abbiame gi� ricordato come ad ogni 
stagione, scaduto il contratto di lavoro, il giocatore 
sia libero di rinnovarlo oppure no, cio� di 
dare o non dare le sue prestazioni di lavoro alla 
assoe.iazione, pur restando legato a questa nel senso 
di non poter passare ad altra squadra, finch� non 
abbia ottenuto l'iscrizione in lista. 

Se rinnova il contratto il giocatore ha diritto al 

c. d. premio di reingaggio, se � ceduto ad altra 
squadra egli intasca una percentuale del prezzo, 
che viene pagato dalla squadra cessionaria alla 
cedente (art. 48, lett. E del R. O.). 
Ed allora resta provato che il contratto di lavoro 
si inserisce episodicamente nell'altro rapporto, gi� 
vincolante l'associazione ed il giocatore, del quale 
cerchiamo la figura giuridica. 

* * * 

Per noi si tratta di un contratto innominato, che 
viene stipulato tra le parti all'atto della firma del 
cartellino, contratto che ha una causa giuridica 
ed un oggetto :_ oltrech� come si � visto una 
durata -diversi dal contratto di lavoro, che per� 
normalmente viene ad accedere al rapporto di cui 
parliamo, il quale anzi rappresenta conditio sine 
qua non perch� associazioni e giocatori possano reciprocamente 
obbligarsi con un contratto di lavoro. 

La durata del vincolo va, come abbiamo detto, 
dal momento della firma del cartellino al momento 
in cui il giocatore � messo dalla societ� in lista di 
trasferimento, il che egli pu� ottenere anche coattivamente 
in varie ipotesi. 

Quanto all'oggetto, contraendo il vincolo, il giocatore 
non si obbliga a dare delle prestazioni di 
lavoro, tant'� che pu� starsene anche inattivo 
senza incorrere in sanzioni, anzi conseguendo in 
tal modo il beneficio di iscrizione coattiva in lista 
di trasferimento. 

Infine la causa giuridica del contratto non pu� 
essere lo scambio del lavoro contro il corrispettivo 
salario o stipendio, perch� la societ� non � tenuta 
in base al solo vincolo contratto con la firma del 
cartellino a far lavorare e compensare il giocatore, 
n� questi � tenuto per la sola firma del cartellino 

a prestare le sue energie di laV'oro nella produzione 
del pubblico spettacolo calcistico organizzato 

dall'Associazione. 

� inoltre da considerare che il c. d. premio di 
ingaggio che il giocatore talora riscuote alla firma 
del cartellino (se non � ceduto da altra squadra, nel 
qual caso il premio � rappresentato dalla percentuale 
sul prezzo di cessione) non � il corrispettivo per 
prestazioni di lavoro -che potranno non essere 
richieste dalla Societ� aggregante o essere rifiutate 
dal giocatore aggregato -ma il prezzo dell'impegno 
di aggregazione. 

Non si dimentichi che oltre ai giocatori di grido, 
intorno ai quali si polarizza l'attenzione del pubblico, 
le associazioni esercitano un vero e proprio 
allevamento di giovani, i quali entrano in rapporto 
con esse con la firma del cartellino, e restano nella 
squadra (finch� non siano ceduti o messi in lista 
di trasferimento) spesso per anni prima di essere 
impiegati nello spettacolo calcistico, e di avere solo 
allora -dalle societ� un contratto di lavoro. 

Ed � proprio ad evitare che le societ�, dopo aver 
impiegato ragguardevoli costi, accumulatisi mentre 
il giocatore cresceva, si istruiva tecnicamente, si 
affinava atleticamente, si adattava ad un sistema 
di gioco, non ottengano da lui un contratto di 
lavoro, perch� egli preferisca stipularlo con altre 
associazioni, che il Regolamento federale provvide 
alla regolamentazione di un vincolo (che perci� 
si chiama l< federale�, mentre in realt� ne � titolare 
attiva ogni singola associazione) tra societ� e giocatore, 
in virt� del quale questi, entrando in una 
societ� (condizione indispensabile per avviarsi al 
professionismo calcistico e per poterlo esercitare) 
si obbligasse a non dare le sue prestazioni di gioco 
a favore di altre squadre, ottenendo in contraccambio 
da quelle societ� il tesseramento presso la 
Federazione (condizione per poter partecipare a 
gare ufficiali) e l'immissione nel complesso tecnico 
della societ�.i, in vista del duplice vantaggio di 
perfezionarsi tecnicamente e di poter ottenere dalla 
associazione -una volta tesserato per essa un 
contratto di lavoro. Normalmente infatti la 
societ�\ una volta maturo il giocatore, o lo terr� 
per s�, offrendogli la stipulazione di un contratto 
stagionale, oppure vender� o dar� in prestito il 
giocatore ad altra squadra, che sia disposta ad 
offrire a quello un contratto di lavoro. 

Ora si comprende bene come la cc cessione >> o 
il cc prestito >> avranno per effetto il diritto alla 
esclusiva a stipulare contratti di lavoro e comunque 
ad ottenere le prestazioni del giocatore nel pubpubblico 
spettacolo calcistico, che scaturisce dal 
rapporto innominato che abbiamo descritto e al 
quale ci sembra che si attagli la denominazione 
che proponiamo di contratto Q.i aggregazione. 

Infatti la causa del contratto per l'Associazione 
� fondamentalmente quella di aggregare l'atleta 
ai suoi colori, assoggettandolo a una rigida disciplina, 
ed ottenendo da lui U:n diritto all'9.SGlusiva 
su:ne sue attitudini calcistiche, del quale diritto_ 
potr� avvalersi per stipulare con lui, stagione per 
stagione, un contratto di lavoro, oppure, negativamente, 
per impedire che ponga le sue energie 
atletiche al servizio di associazioni concorrenti, 
oppure, strumentalmente, convertendo in denaro 



-142 



il diritto (obbligatorio) all'esclusiva, mediante la 
cessione (col consenso dell'aggregato) ad altra 

associazione. 

Correlativamente la causa del contratto per il 
giocatore sar� quella di aggregarsi ad un'associazione 
(impegnandosi a non dare a nessun'altra le 
prestazioni di gioco) assoggettandosi alla sua disciplina 
per ottenere in cambio oltre all'eventuale 
premio di ingaggio le cure per il perfezionamento 
tecnico, e principalmente l'iscrizione presso la 
Federazione, che � condizione indispensabile per 
esercitare il professionismo calcistico ed ottenere 
dalla squadra aggregante dei contratti di lavoro nello 
ambito dello spettacolo calcistico da quella esercitata; 
salvo il diritto del giocatore di aderire alla 
cessione del contratto di aggregazione, contro il 
compenso di una percentuale (art. 48, lett. e del 

R. O.) sul prezzo della cessione o di pagare il prezzo 
del personale riscatto alla squadra aggregante 
(art. 47, lett. p del R. O.) per potersi aggregare 
(contro un premio vrnwso, oppure senza corrispettivo, 
secondo il valore tecnico del giocatore) ad 
un'altra associazione e con essa (presto o tardi) 
stipulare contratti di lavoro. 
Siamo dunque nello schema dommatico del 

contratto oneroso a prestazioni corrispettive, que


ste realizzate nella forma associativa piuttosto 

che in quella di scambio. (Su tale categoria cfr. 

CARIOTA FERRARA: Il negozio giuridico, p. 240). 

Infatti il fulcro del rapporto sta nella combina


zione della attivit� delle due parti al fine di acqui


sire all'atleta la possibilit� di esercitare la profes


sione calcistica (a tal fine l'uno chiede l'iscrizione 

tramite l'associazione alla Federazione, e l'altra 

si obbliga ad eseguirla sotto pena, a sensi dell'art. 46, 

lett. n del R. O., di scioglimento coattivo del 

vincolo) e di perfezionarlo tecnicamente, l'una met


tendo a disposizione mezzi e dirigenti, l'altro alle� 

nandosi al co1nando di questi ed osservandone le 

prescrizioni e persino le regole di vita. Le due parti 

mireranno concordemente a raggiungere l'ottima 

forma sportiva del giocatore, in modo che il suo im


piego nel pubblico spettacolo calcistico dia il migliore 

rendimento. Tuttavia a tale spettacolo il giocatore 

parteciper� solo quando ottenga dalla propria asso


ciazione un contratto di lavoro per la stagione 

calcistica, contratto che potr� essere stipulato solo 

in costanza del rapporto di aggregazione. 

Quanto alla normazione del contratto in questione 

le parti la costituiscono mediante concorde rinvio 

al Regolamento della Federazione Italiana Gioco 

Calcio, all'atto della firma del c. d. cartellino fede


rale, la cui presentazione da parte della Societ� e 

sottoscrizione da parte del giocatore vale a perfe


zionare lo scambio di consenso. 

� appena il caso di notare che il documento 

sunnominato spiega un duplice effetto in quanto 

contiene altres� la richiesta d'iscrizione del gioca


tore alla Federazione, cosicch� effettuata questa 

a cura della societ�, si istituisce un ulteriore 

rapporto tra Federazione e giocatore con assoggetta


mento di questi alla disciplina dello Statuto e degli 

organi federali, ma tal rapporto � evidentemente 

distinto e diverso dal contratto di aggregazione. 

Per virt� di questo, dunque, il giocatore non 
.diventa una �cosa >> dell'associazione, n� si asso-

getta a questa in perpetuo come lavoratore, sia 
perch� non deduce come oggetto diretto delle sue 
obbligazioni delle prestazioni di lavoro, sia perch� 
pu� sempre ottenere, sia pure con sacrificio, lo 
scioglimento dal vincoJo che limita, negativamente, 
la libert� di disporre delle sue energie di lavoro. 

Un contratto del genere potrebbe stipulare 
qualsiasi lavoratore dello spettacolo con un impresario 
al quale non conceda immediatamente le sue 
prestazioni di lavoro, obbligandosi per un certo 
tempo ad un certo compenso; ma gli conferisca 
solo l'esclusiva sulle prestazioni impegnandosi a non 
contrarre rapporti di lavoro con altri concorrenti. 

Ed un'indagine estesa in altri rami della produzione 
dello spettacolo (sportivo o di arte o specialmente 
di cinematografia) rivelerebbe -e lo studio 
sarebbe interessantissimo nel diritto comparato 
-la diffusione di uno schema contrattuale 
del tipo esaminato, dove le parti, aggregante ed 
aggregato, si mettono in rapporto allo scopo di 
migliorare le attitudini tecniche e professionali 
del secondo, il quale si impegna a non prestarle 
al servizio di enti o persone concorrenti dell'aggregante, 
finch� questi non lo sciolga dal vincolo o 
questo non cessi legittimamente. Del resto oltrech� 
nel campo del pubblico spettacolo il contratto 
potrebbe trovare applicazioni in ogni ramo della 
produzione, da quella intellettuale (rapporto tra 
editore ed autore impostato come semplice aggregazione) 
a quella scientifico-industriale. 

Il diritto all'esclusiva sulle prestazioni della 
persona che scaturisce dal contratto di aggregazione 
non � assoluto n� tanto meno reale, come 
giustamente escluse la Magistratura nella vicenda 
giudiziaria promossa dall'.A. C. Torino, ma di natura 
obbligatoria, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale 
di Torino nella sentenza che commentiamo, 
aderendo alla cos.truzione suddelineata e suffragandola 
del suo autorevole consenso. 

La c. d. compravendita dei giocatori cade per


tanto su di un oggetto che costituisce un bene 

immateriale sicuramente negoziabile e cio� la 

titolarit� attiva del contratto di aggregazione, 

la cessione si realizza (art. 48 R. O.) con le forme 

proprie della cessione del contratto (art. 1406 C. c.) 

onde non pu� spiegare effetto senza il consenso 

del giocatore ceduto. 

Ma resta un'ulteriore obiezione da superare: � 

stato sostenuto che le operazioni in questione 

darebbero luogo ad entrate realizzate dalle .Asso


ciazioni cedenti << a titolo di capitale n e perci� 

esenti dall'imposta a sensi dell'art. 1, comma 3�, 

lett. a della legge. 

Si tratta invero di una formula di esenzione che 

permette letteralmente ogni sforzo di trazione ed � 

infatti sotto questa etichetta che si � sostenuta 

l'esenzione dall'imposta delle ipotesi pi� diverse 

(contributi a consorzi, importazione di monete� 

antiche, ecc.). 

Si presenta quindi assai opportuno prendere lo 

spunto dalle cessioni dei calciatori per cercare _di 

determinare il valore e i limiti concettuali della 

formula di esenzione a favore delle entrate� a titolo 

di capitale n. 

GIUSEPPE MANZARI 

(continua) AVVOCATO DELLO STATO 



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NOTE DI DOTTRINA 


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H. 
STREET: Governmenfal Liability. Cambridge University 
Press, 1953. 
L'importanza di questo libro del prof. Street 
sta, pi� che nell'esame che esso fa delle due leggi 
del 1946 e 1947 che per la prim::y volta hanno posto 
fine rispettivamente negli Stati Uniti ed in Inghilterra 
alla secolare immunit� giurisdizionale dello 
Stato di fronte alle pretese dei cittadi:rii per risarcimento 
di danni contrattuali od extracontrattuali 
subiti ad opera di suoi funzionari ed agenti, nello 
studio di diritto comparato che l'A. fa tra il sistema 
istituito negli Stati anglosassoni con le leggi 
sopra citate e quello vigente in Francia, �ssunto 
questo paese come il modello di quegli Stati il 
cui ordinamento giuridico riconosce e regola la 

. responsabilit� civile della Pubblica Amministrazione. 
Il libro comincia con una introduzione storica 
nella quale si tracciano sommariamente le linee 
dell'ordinamento vigente fino all'entrata in vigore 
delle� sopracitate leggi, ordinamento secondo il 
quale, come s'� detto, il Re in Inghilterra e lo Stato 
negli Stati Uniti non potevano essere perseguiti 
giudizialmente da un privato. 
Il fondamento di questo sistema in Inghilterra 
si trovava nel principio che era assurdo che il Re 
potesse essere portato in giudizio davanti alle 
Corti che egli stesso aveva creato per rendere la 
sua giustizia ai suoi sudditi. 
Dal Re poteva ottenersi giustizia solo in via di 
grazia, nel senso che il cittadino poteva adire i 
tribunali . contro la Corona solo quando alla sua 
azione giudiziaria fosse stato dato ingresso con il 
fiat justitia che il Re concedeva a sua discrezione. 
Alla base di questo principio di carattere evidentemente 
processuale c'era peraltro il principio 
sostanziale che il Re non poteva commettere atti 
illeciti o comunque contrari alla legge e perci� non 
poteva cagionare a chicchessia danni risarcibili. 
� strano che questo sistema fosse passato negli 
Stati Uniti, pur avendo questi una forma repubblicana 
di governo. 
Nella introduzione storica � tracciato anche un 
breve saggio di diritto comparato con particolare 
riguardo al sistema francese, fondato com'� noto 
sulla giurisdizione duplice, per la quale la responsabilit� 
dello Stato dell'esercizio delle sue funzioni 
pubbliche� viene fatta valere davanti al Consiglio 
di Stato. 
All'Italia si accenna solo incidentalmente per 
dire che lo Stato pu� essere citato avanti ai Tribunali 
civili ma non davanti ai Tribunali amministrativi 
(p. 21), affermazione questa di cui non si com


prende assolutamente la portata, a meno che non 
la si interpreti nel senso che una condanna a risarcimento 
di danni per violazione di diritti si pu� 
ottenere solo dall'autorit� giudiziaria ordinaria. Ma, 
evidentemente, cos� si trascura tutta la materia 
relativa alla lesione degli interessi legittimi i quali, 
com'� noto, trovano anche in Italia fin dal 1889 una 
tutela di carattere giurisdizionale avanti il Consiglio 
di Stato. 

Il secondo capitolo � dedicato all'esame del 
concetto di �Tort � e cio� dell'atto illecito ed � 
soprattutto importante per la delimitazione dei 
casi nei quali una illiceit� non pu� riscontrarsi o 
come conseguenza del concetto stesso di atto illecito 
inteso come violazione di limiti precisi posti 
dalla legge all'azione dello Stato e dei suoi organi, 

o per speciali eccezioni poste dal diritto positivo 
con carattere di privilegio. 
Un esempio della prima categoria si ha nella 
esclusione di responsabilit� per gli atti discrezionali 
(per i quali, come si � detto, non � dato nemmeno 
ricorso a giurisdizioni analoghe al nostro 
Consiglio di Stato). Un esempio della seconda 
categoria si ha nella esclusione di �responsabilit� 
per atti compiuti da membri delle forze armate. 

Il terzo capitolo tratta della responsabilit� dello 
Stato per inadempimenti contrattuali. 

Anche per danni derivanti da tali inadempimenti 
era preclusa fino al 1947 in Inghilterra ogni 
azione giudiziaria contro lo Stato, mentre fin dal 
1887 una tale azione era data contro l'Amministrazione 
Pubblica degli Stati Uniti. 

Nella trattazione di questa materia l'A. rileva 
che nel diritto anglosassone non vi � alcuna regola 
speciale per i contratti dello Stato che li distingua 
dai comuni contratti di diritto privato e non esiste 
pertanto la categoria del contrat administratif 
propria del diritto francese ed elaborata in quel 
paese dalla copiosa giurisprudenza del Consiglio 
di Stato. 

Il quarto capitolo tratta della responsabilit� 
dello Stato per espropriazioni, ed altri titoli minori. 
Il quinto capitolo concerne le azioni e gli altri procedimenti 
giurisdizionali ammessi contro lo Stato. 
Il sesto capitolo tratta delle limitazioni sostanziali 
alla responsabilit� dello Stato, limitazioni 
che son0 da ritenere residui anacronistici del vecchio 
sistema ormai superato con le citate� leggi 

del 1946 e 194 7. 

Il settimo capitolo concerne, invece, le limita


zioni processuali in materia di responsabilit� dello 

Stato. 

Particolarmente importante in questo campo 
la, sia pur molto breve, trattazione dei limiti alla 



-144


esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie contro 
l'Amministrazione dello Stato (p. 182) . 

.Anche secondo la legge del 1947 non � consentito 
in Inghilterra alcuna esecuzione [forzata contro lo 
Stato, eguale sistema vige negli Stati Uniti. 

Nella conclusione l'.A., pur riconoscendo che 
le riforme del 1946 e 1947 hanno un carattere 
quasi rivoluzionario in relazione al sistema giuridico 
anglo-sassone lamenta, tuttavia, che con 
esse non si � ancora istituito un metodo efficiente 
per garantire al cittadino offeso da un atto illecito 
di un organo dello Stato un'adeguata protezione 
legale. 

Egli tuttavia ammette che raggiungere un simile 
risultato � tutt'altro che facile ed esclude come 
assolutamente estranea all'ordinamento giuridico 
anglosassone la possibilit� di istituire tribunali 
amministrativi separati secondo il sistema francese. 


Abbiamo voluto segnalare, sia pure brevemente, 
qitesto libro dello Street perch� esso ci sembra soprattutto 
interessante per quanto concerne il riconoscimento 
degli inevitabili limiti ai quali � soggetto il 
diritto del cittadino che fa valere delle pretese contro 
lo Stato. 

Bench�, com'� noto, gli Stati anglosassoni siano 
celebrati come quelli che garantiscono la maggiore 
difesa dell'individuo contro lo Stato, � facile vedere 
che, a parte il fatto che solo recentemente � stata 
garantita la tutela giudiziaria del cittadino contro 
gli atti produttivi di danno compiuti da organi 
dello Stato, questa tutela non � affatto piena e, in 
confronto, per esempio, al nostro ordinamento giuridico, 
� di grado assolutamente inferiore. 

Interessante, inoltre, ci sembra il rilievo che nemmeno 
l'ordinamento anglosassone consente che le 
decisioni giitdiziarie contro lo Stato siano eseguite 
forzosamente come quelle contro un qualsiasi privato 
e questo rilievo appare tanto pi� tempestivo in un 
momento in cui da pi� parti sono state salutate 
quasi come conquiste del progresso giuridico delle 
decisioni aberranti che hanno consentito la esecuzione 
forzata su denaro pubblico, su beni demaniali, 
perfino su materiali di armamento appartenenti allo 
Stato. 

La verit� � che in questo campo appare pertinente 
la osservazione del prof. Laski (riportata nel volume 
a p. 182, nota 4), secondo la quale l'avente diritto 
ad un bene riconosciutogli da una decisione giudiziale 
contro lo Stato dipende, per ottenerlo, da 
una combinazione di buona volont� e di pressione 
morale che egli pu� sperare di avere dalla opinione 
pubblica. 

Sia ben chiaro, naturalmente, che con questo 
noi non vogliamo dire che il cittadino debba restare 
indifeso contro gli abusi dei pubblici funzionari i 
quali solo per malanimo non vogliano dare esecuzione 
a decisioni giurisdizionali. Ma, la responsabilit� 
amministrativa, civile e soprattutto penale 
di questi rarissimi elementi, costituiscono uno strumento 
sufficiente per garantire il diritto nel cittadino 
ingiustamente leso, senza che appaia necessario 
arrivare al sovvertimento dei principi i fondamentali 
dell'ordinamento giuridico. 

.A. s. 

Il Foro Italiano. .Anna~a 1954 (ree. crit.). 

Riteniamo opportuno segnalare alcuni importanti 
articoli e monografie contenuti nel fascicolo 
del cc Foro Italiano� per rannata 1954, che concernono 
questioni di particolare interesse per la 
.Avvocatura dello Stato. 

Citiamo anzitutto uno studio in materia di criterio 
discriminatore delle giurisdizioni (I, 777) nel 

I

quale !'.Albano esamina l'evoluzione della giurir 
sprudenza della Corte Suprema di Cassazione e del 
Consiglio di Stato in merito a questa delicata que


l

stione. L'articolo � notevole soprattutto per l'ab


bondanza e la precisione della documentazione, 

I 

specie per quel che riguarda le manifestazioni pi� 
recenti della Giurisprudenza. 
Lo studio � redatto sotto forma di nota alla 
sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) 

n. 65 del 15 gennaio 1954, sentenza pubblicata ed 
annotata anche in questa Rassegna (1954, 93). 
L'importanza di questa sentenza sta soprattutto 
nel fatto che essa sembra segnare una svolta decisiva 
nell'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione 
con la rinunzia, pare definitiva, al c. d. criterio 
della prospettazione. 
Interessante, nella stessa materia della giurisdizione, 
bench� probabilmente troppo succinta la 
nota dell'.Andrioli alla sentenza della Corte di Cassazione 
n. 313/1953 (I, 10) nota nella quale il valente 
processualista critica l'affermazione della Corte 
Suprema secondo la quale cc ancorch� il soccombente 
non abbia, nel ricorso, risollevato l'eccezione 
di difetto di giurisdizione, respinta dal giudice di 
appello, deve la Corte di Cassazione riesaminarladi 
ufficio �. 

L'.Andrioli osserva che questa affermazione � 
in contrasto con il principio risultante dall'art. 279 

n. 4 del Codice Procedura Civile secondo il quale 
anche la decisione sulla questione di giurisdizione 
costituisce un capo di sentenza sul quale, in difetto 
di impugnativa si pu� formare il giudicato. 
La questione, come si vede, � di notevole importanza 
e merita ulteriore approfondimento. 

Numerose sono poi le note in materia tributaria 
delle quali ricordiamo, come le pi� importanti, 
quella del Berliri sulla assoggettabilit� all'i.g.e. dei 
contributi versati dai partecipanti ad un consorzio 
di irrigazione (I, 214). Il Berliri contesta che tali 
contributi abbiano carattere di entrata, dovendo 
invece considerarsi apporto di capitale. 

Dello stesso Berliri � un'altra acuta nota (I, 737) 
sul concetto di appalto nelle leggi sulle agevolazioni 
tributarie per la ricostruzione edilizia. 

f:,��. 

Di questa nota � sopratutto da mettere in rilievo ~ 
la parte che concerne la critica alla affermazione r, 
della Cassazione secondo la quale (( ai fini della ~. 
applicazione del beneficio fiscale il criterio distin-i: 

t

tivo tra appalto e vendita deved decsumd.ersi.vil~alla ~=_� 
legge 19 luglio 1941 n. 771 e non a1 o ice CI e �. . 
.. 
Il Berliri contesta questa affermazione, sostenendo 
che il concetto di appalto deve desumersi soltanto 
dal Codice civile, ma non sembra che la 

I�:_� 

critica sia esauriente in quanto non valuta la 
portata della citata legge del 1941, da considerare 
come legge speciale applicabile sempre quando la i: 
categoria giuridica dello appalto debba essere 


rw=m �:www.mm rw=m �:www.mm 
-145 


considerata ai fini di applicazi�ne di norme tribu


tarie. 

Particolare segnalazione merita poi una nota 

del Guarino sul contenzioso tributario e giurisdi


zioni speciali (3, 110), nota nella quale si fa il 

punto sullo stato attuale della dottrina della giuri


sprudenza e forse anche delle tendenze di politica 

legislativa in materia di sistemazione del conten


zioso tributario. 

.Anche il Guarino � per l'opinione che il divieto 

costituzionale di istituire giurisdizioni speciali non 
implica soppressione delle Oommissioni tributarie 
anche se queste debbono considerarsi come organi 
� giurisdizionali secondo la ormai prevalente dot


trina e la costante giurisprudenza. 

Tra le trattazioni di diritto pubblico generale 

segnaliamo l'articolo del Rocco sulla discreziona


lit� e controlli sul suo esercizio (IV, 1). 

� un tentativo di ricondurre sotto un unico 

concetto aspetti diversi della discrezionalit� del-

l'esercizio del potere legislativo giudiziario ed esecutivo. 


Si tratta, come � evidente, di una materia molto 
delicata, nella quale, forse, occorrerebbe dare un 
maggiore rilievo alla diversit� dei controlli come 
criterio per distinguere i vari tipi di discrezionalit�. 
.A questo proposito non pensiamo che sia conveniente 
l'unificazione del concetto e che sia meglio 
mantenere il termine di discrezionalit� per la sola 
attivit� amministrativa lasciando quella strettamente 
legata a questa come una sua essenziale 
caratteristica. 

Segnaliamo, infine, la monografia del Sandulli 
sugli atti amministrativi generali a contenuto non 
normativo (IV, 217) nella quale con chiarezza e 
concisione si tracciano i criteri di distinzione tra 
atto amministrativo generale, regolamento e atto 
plurino, traendone conseguenze di evidente importanza 
specialmente nel campo della giustizia 
amministrativa. 



I I 7 I I 7 
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -A.R.A.R. -Foro 

Erariale. Cass., Sez. I, Civile, Sent. n. 4635/54 -Pre


sidente: Acampora; Est. Caporaso; P. M. Martucci 

(c. conf.) -Soc. Tacazzani �SAMICii c. A.R.A.R 
.Ai sensi del D. L. 23 novembre 1945, n. 793 
l'.A.R . .A.R. ha la forma di azienda autonoma, 
agente per conto e nell'interesse dello Stato, e sono, 
quindi, applicabili ad essa tutte le regole sulla 
rappresentanza in giudizio e sul patrocinio delle 
amministrazioni dello Stato di cui al T. U. 30 ottobre 
1933 n. 1611. 

La Cassazione, con le conformi conclusioni del 

P. M., si � limitata ad osservare che l'A.R.A.R. ha 
forma di azienda autonoma agente per conto e nello 
interesse dello Stato e che quindi sono ad essa applicabili 
tutte le regole sulla rappresentanza in giudizio 
e sul patrocinio della Amministrazione dello Stato 
di cui al T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611. 
La sentenza viene opportuna perch� pur senza 
soffermarsi sulla questione se l'A.R.A.R. abbia o 
meno la personalit� giuridica, esaminata dalla 
Sezioni Unite nella sentenza n. 2218 del 9 luglio 1953 
(sul cui contenuto v. SIMI in questa Rassegna 1954, 
1) riconosce implicitamente che l'elemento dell'agire 
per conto e nell'interesse dello Stato, anche se con forma 
di azienda autonoma, � decisivo per l'applicazione � 
dell'ampia formula dell'art. 1 del T. U. cit. cc anche se 
organizzate ad ordinamento autonomo � e ne trae 
le debite conseguenze. 

Se ne pu� dedurre, che l'orientamento del Supremo 
Collegio non � nel senso (accolto espressamente da 
qualche giudice di merito per la G.R.A. la cui posizione 
� analoga a quella dell'A.R.A.R.) che dal riconoscimento 
della personalit� giuridica e dalla qualificazione 
di ente pubblico economico discenda il dissociamento 
a tutti gli effetti dallo Stato. Ma al contrario 
che la natura di ente pubblico economico non 
impedisca l'applicabilit� delle norme sul foro erariale 
e di tutte quelle altre che attengono alla sostanza 
dell'attivit� pi� che alla forma dell'ente (per la compatibilit� 
tra organo dello Stato e persona giuridica 
vedi p. es. Cassaz., Sezioni Unite n. 1688/52 in 
questa Rassegna 1953, p. 60, con nota critica). In 
ci� del resto confermerebbe la circostanza che il S. C. 
non ha mai rilevato n� il difetto di rappresentanza, 
n� l'inammissibilit� per tale motivo rispetto alla 
impugnativa proposta dall'Avvocatura dello Stato 
per l' A.R.A.R. e la G.R.A., anche nelle cause in cui ha 
dichiarata la natura di ente pubblico economico di esse. 

Naturalmente indirizzi in materia cos� delicata 
per le conseguenze delle tesi accolte, non possono 
considerarsi sufficienti a sciogliere i nodi delle varie 
questioni e a consigliare il comportamento della difesa, 

per cui � ovviamente da procedersi con le pi� diligenti 
cautele. 

La sentenza della Cassazione, peraltro, ci sembra 
meriti segnalazione pur essendo desiderabile un chiarimento 
definitivo . 

Nel senso che l'A.R.A.R. sia amministrazione 
dello Stato perch� non ha patrimonio proprio (v. 
Rocco F. in cc.Acque Bonifiche e .Costruzioni)) 1955, 
109 e GASPARRI in cc Diritto Lavoro� 1955, II, 
71). In tale ultimo studio si ritiene che la G.R.A. non 
abbia tale natura, ma nel presupposto che essa abbia 
un patrimonio proprio (presupposto che sia 
detto quindi per incidens -il D.L.L. 2 giuggno 
1946, n. 502, richiamato dalla legge n. 321 del 
1948 dimostra infondato in fatto, e un diritto poich� 
la G.R.A. non ha che il patrimonio [centri autocarri] 
dello Stato). 

V. S. 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi di ser


vizio -Alloggi a pagamento in edifici appartenenti 

al patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca della 

concessione -Opposizione giudiziaria avverso il prov


rvedimento di rilascio. Improponibilit�. (Corte di Cass., 

S. U. Sent. n. 1473/55 -Pres.: Acampora; Rei.: Duni; 
P. M.: De Martini (conf.) --Amministrazione Difesa 
Marina c. Minerva). 
.Atteso il diretto rapporto di strumentalit� fra 
il bene e lo scopo che l'Amministrazione statale si 
propone di raggiungere, � destinato a pubblico 
servizio e fa, quindi, part'e del patrimonio indisponibile 
dello Stato (art. 826 C. c., 3� comma) l'immobile 
che l'Amministrazione medesima utilizza per 
alloggio del proprio dipendente, facilitandone le 
condizioni di vita ed incidendo immediatamente 
sulla attivit� dallo stesso dipendente esplicata 
nell'esercizio delle proprie funzioni. 

Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione 
statale ed il proprio dipendente per l'uso di un 
alloggio di servizio estrinseca una concessione 
amministrativa, in ordine alla quale, e pi� particolarmente 
per quanto concerne la revoca della 
medesima, discrezionalmente posta in essere dalla 
.Amministrazione stessa, il giudice ordinario non ha 
giurisdizione. 

Nel caso di specie i giudici di appello avevano 
escluso che l'immobile occupato dal.dipendente statale 
fosse stato destinato a pubblico servizio sia in v.ista 
della distanza dall'ufficio, sia perch� l'Amministrazione 
percepiva un canone mensile, sia pure 
tenue, e sia ancora per la circostanza che il suddetto 
dipendente era rimasto nel godimento dell'immobile 
anche dopo la cessazione del rapporto di impiego. 

&:: WM'f -�&ii&hdi.&iii 

-147 


Ma la S. C., dopo avere osservato che nel caso 
concreto la sussistenza di una concessione di alloggio 
di servizio era conclamato da un elemento riconosciuto 
fin dal primo grado del giudizio e, cio�, del fine 
che la Amministrazione si era proposta e che era 
quello di agevolare i propri dipendenti dando loro 
un alloggio ed a canone tenuissimo, ha sottolineato 
la assoluta irrilevanza degli elementi sui quali si 
erano basati i giudici di appello. 

� A parte la distanza -si legge nella sentenza 
delle Sezioni Unite -assolutamente indifferente, 
� da rilevare che anche i beni indisponibili dello 
Stato possono produrre un reddito senza che ci� 
valga ad escluderne la indisponibilit� e tale reddito 
pu� ben essere costituito, come nella specie, da un 
canone pagato da persona cui, per ragioni di servizio 
il bene � concesso in godimento (nello stesso senso 
vedi Sezioni Unite 30 aprile 1949, n. 1067, in causa 
Demanio-Culpe; Cass., III Sezione, Sent. n. 2530/49; 
Cass., 28 giugno 1951, n. 1741). D'altra parte la 
tolleranza che nel caso in esame la Amministrazione 
militare marittima abbia verso il sottufficiale lasciandolo 
ancora per qualche tempo nell'alloggio dopo il 
suo collocamento a riposo, non vale, ovviamente, a 
rendere disponibile il bene immobile, facente parte 
del patrimonio indisponibile dello Stato >>. 

Se l'alloggio viene concesso non gi� a scopo di 
lucro, bens� per soddisfare ad un'esigenza di interesse 
pubblico, quale � quella di facilitare le condizioni 
di vita, anche economiche, del dipendente statale, 
�n relazione all'attivit� dallo stesso esplicata; 
se il godimento dell'alloggio � unicamente in vista 
di siffatta qualit�, consegue che il rapporto che sorge 
con l'Amministrazione riceve una precisa colorazione 
in dipendenza della causa che determina l'assegnazione 
dell'alloggio medesimo e non pu� altrimenti 
qualificarsi se non come un rapporto di diritto pubblico 
e, pi� precisamente, come con�essione amministrativa. 

Consegue ancora che l'Amministrazione pu� sempre 
disporre dis�rezionalmente la revoca della concessione 
stessa e che contro il provvedimento di revoca 
non pu� ritenersi ammessa alcuna azione avanti 
l'Autorit� giudiziaria ordinaria, la quale in materia 
� carente di giurisdizione. 

Agli esatti rilievi' della Corte Suprema, ci sia 

peraltro consentito di aggiungere che in sostanza, 

secondo la disciplina dei beni disponibili ed indispo


nibili dello Stato (legge sul patrimonio e sulla 

contabilit� generale dello Stato approvata con R. D. 

18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento 

R. D. 23 maggio 1924, n. 827) gli immobili costituenti 
il patrimonio dello Stato (disponibili o indisponibili) 
sono amministrati dal Ministero delle 
Finanze (art. 1 R. D. n. 2440). Ora, mentre detto 
Ministero provvede all'Amministrazione dei beni 
redditizi dello Stato, e cio� di quei beni di cui lo 
Stato si avvale jure privato, per il conseguimento di 
un reddito, le altre amministrazioni non possono 
detenere beni immobili ad altro titolo se non quello 
della destinaziOne ad� un servizio pubblico. Per cui 
tutte queste altre amministrazioni hanno la disponibilit� 
di alloggi esclusiVamente nell'interesse del 
servizio che assolvono e tali alloggi sono necessariamente 
ricompresi fra i beni indisponibili e la 
loro specifica destinazione � rivolta esclusivamen~
e ai fini di interesse� generale perseguito da 
s 

dette amministrazioni, rispettivamente nello ambito 
della loro specifica competenza ed attivit�. 
In sostanza il fatto stesso che un immobile destinato 
ad alloggi di dipendenti statali � in possesso di 
amministrazioni diverse da quel"ta finanziMia, dimo~ 
stra di per s� stesso che detto immobile rientra fra 
i beni indisponibili, non potendo queste altre amministrazioni 
svolgere finalit� lucrative o speculative, bens� 
finalit� rivolte soltanto al miglior andamento del 
pubblico servizio. 

Richiamiamo, peraltro, quanto al riguardo osservato 
su questa Rassegna, 1950, p. 107, 108. 

T.L.G. 
IMPUGNAZIONE -Nullit� della notificazione -Rinnovazione 
nei termini -Ammissibilit� -Comuni e Provincie 
-Procedimento giurisdizionale per la dichiarazioni 
di decadenza di consiglieri -Legittimazione 
del prefetto -Consigliere -Giudizio di responsabilit� 
-Decadenza. (Cass., Sez. I, Sent. 22 febbraio 
1955 -Pres.: Piacentini; Est.: Siciliani; P. M.: Guidi, 
conf. -Prefetto di Ravenna c. Pagani). 

La notificazione dell'impugnazione, inficiata di 
nullit�, pu� essere validamente rinnovata, purch� 
non sia decorso il termine di impugnazione e sempre 
che non sia stata giudizialmente dichiarata 
l'inammissibilit� o l'improcedibilit� dell'impugnazl.
one, ai sensi degli articoli 365, 366 e 369 Codice 
procedura civile. 

II prefetto � legittimato a promuovere la deliberazione 
del Consiglio comunale che dichiari la 
decadenza di un consigliere, e ad impugnarla 
con ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, 
ai sensi dell'art. 160 R. D. 12 febbraio 1911, n. 297. 

La decadenza, di cui all'art. 15 n. 6 del T. U. 
5 aprile 1951 n. 203, riguarda qualunque lite pendente 
fra il comune e i. consiglieri e quindi anche 
quella relativa all'accertamento di responsabilit� 
amministrative dei consiglieri stessi avanti giurisdizioni 
amministrative. 

Con la prima massima, che rappresenta ormai 
giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione 
e del Consiglio di Stato, si � ritenuto, in sostanza, 
che la norma dettata dall'art. 358 Codice Procedura 
civile per l'appello sia l'espressione di un principio 
generale, che si ricollega all'efficacia del giudicato. 
L'impugnazione, giudizialmente dichiarata inammisssibile 
o improcedibile, non pu� essere riproposta, 
ancorch� non siano decorsi i termini di impugnazione, 
perch� il diritto alla impugnazione � consumato 
per effetto della sentenza. Ma finch� questa 
non sia pronunziata e purch� non siano decorsi i 
termini l'impugnazione (come il ricorso al Consiglio 
di Stato) pu� essere riproposta. La sentenza 
ha esaminato il caso della rinnovazione di notificazione 
nulla, ma noi riteniamo che il principio debba 
valere anche per la rinnovazione o riproposizione 
(rituale) d'impugnazioni affette da altre nullit�. 
(Negli stessi sensi cfr. Cass. 7 settembre 1952;�n. 2094 
e 6 settembre 1952, n. 2849 citate in sentenza). 

Le altre due massime costituiscono, anch'esse, 

giurisprudenza consolidata. (Per i precedenti cfr. 

�Rassegna Avvocatura dello Stato n, 1954, pp. 18, 

59, 61 e 188). 

G. G. 

-148 


POSTE E TELEGRAFI � . Rilascio di tessera postale � 
Mezzo di idenUficazione del titolare � Limiti � Rila� 
scio di tessera .irregolare -Responsabilit� dell'Amministrazione 
postale -Presupposti. (Corte di Cass., 
Sez. Un. 17 febbraio 1954, n. 400 -Pres.; Galizia; 

P. M.: Macaluso, concl. parz. diff. -Amministrazione 
delle Poste c. Magr�). 
La tessera postale, per legge, serve soltanto come 
mezzo di identificazione del titolare ai fini della 
riscossione di quanto dovuto dall' .Amministrazione 
delle Poste per vaglia, assegni postali, esclusi sempre 
quelli all'ordine, assegni localizzati, ed altri 
titoli postali d':i.mporto superiore a diecimila lire. 

Il rilascio di una tessera falsa � fonte di responsabilit� 
per l'Amministrazione postale solo in quanto 
�n danno sia stato sofferto da una persona il cui 
credito possa essere riscosso presso gli uffici postali 
e sempre che il danno stesso sia conseguenza immediata 
e diretta del rilascio della tessera. 

La specie di fatto � la seguente: 

Una tessera postale di riconoscimento veniva 
rilasciata su attestazione di due garanti entrambi 
impiegati dello Stato uno dei quali sottoscriveva il 
verbale di sottoscrizione anche nella qualit� di controllore 
delle operazioni di rilascio. In seguito veniva 
accertato che quest'ultimo impiegato aveva fatto da 
teste senza conoscere il richiedente, il quale aveva 
declinato false� generalit�. Il richiedente stesso si 
serviva poi della tessera per riscuotere, presso un 
istituto di credito, un assegno bancario, intestato 
al titolare della tessera. 

Evidentemente, la questione di responsabilit� che 
qui si pone non .deriva dall'erronea identificazione 
dell'esibitore del titolo di credito da parte dell'istituto 
bancario (vedi al riguardo Cass. 24 ottobre 1952, 

n. 3046, cc Foro Padano �, 1953, I, 742; MESSINEO: 
Titoli di credito, 1934, II, n. 195; FERRI: Titoli 
di credito, 1950, n. 38; GuALTIERI: I titoli di credito, 
Torino, 1953, p. 69 e segg.), ma piuttosto dal 
fatto che tale identificazione � avvenuta in base 
�ad un documento fornito all'esibitore del titolo dall'Amministrazione 
delle Poste, la quale, pertanto, 
potrebbe apparire responsabile dell'erroneo pagamento. 
. 
Non vi ha dubbio che la natura dell'attivit� che 
svolge la Pubblica .Amministrazione allorch� rilascia. 
la tessera postale di riconoscimento, sia quella di 
'Una dichiarazione non negoziale (mero atto amministrativo) 
rivolta all'accertamento dell'indentit� personale 
del richiedente'. Si tratta cio� di una manifestazione 
dell'attivit� di certificazione, o, in senso 
pi� ampio, di attestazione. 

Tuttavia, l'attestazione contenuta nella tessera 
postale, come in genere quella contenuta in qualsiasi 
documento d'identificazione personale, si presenta 
c�n �una caratteristic� che la distingue prof ondamente 
da ogni altra attestazione, in quanto essa 
non � dalla legge destinata alla pubblica fede, ma 
� piuttosto destinata a far fede solo alla stessa .Ammistrazione 
da cui promana. Per la tessera postale ci� 
risulta testualm�nte dall'art. 23 del Regolamento 
generale dei servizi postali, gi� citato, nel quale � 
dichiarato che cc le tessere di riconoscimento sono 
rilasciate dall'Amministrazione postale allo scopo 
.di facilitare le operazioni per le quali occorre l'accer


tamento dell'identit� della persona che le compie>>� 
Funzione codesta che viene confermata sia dall'abbinamento, 
sotto lo stesso titolo primo di detto Regolamento, 
delle cc Disposizioni generali sui servizi a 
danaro>> e delle cc Tesser.e postali di .riconoscimento�, 
sia dall'obbligo stabilito nell'art. 27 del Regolamento 
medesimo a carico del titolare della tessera ed a 
cautela dell'Amministrazione, di denunciarne lo 
smarrimento a quest'ultima, la quale provvede a farne 
cessare l'efficacia entro il ristretto ambito dei suoi 
uffici e senza alcuna pubblicit� all'esterno. Limitata 
funzione di attestazione che la stessa .Amministrazione 
ha cura di rendere a tutti nota mediante 
un'apposita avvertenza sulla parte esterna della tessera, 
concepita, secondo il modulo di tipo unico 
stabilito dall'Unione Postale Universale e fornito 
dall'Ufficio Internazionale di Berna (art. 106 e 116 
par. 2 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione 
Postale Universale di Bruxelles ll luglio 1952) 
nei seguenti termini: Oette carte est reconnue come 
pi�ce justificative d'identit� pour les operations 
postales. Les cairtes d'identit� sont delivr�es exclusivement 
par le service des postes. (Mod. C. 25 
annesso al Regolamento cit.). Dal che si desume che 
la dichiarazione di conoscenza che emette la Pubblica 
.Amministrazione viene emessa non gi� per soddisfare 
l'interesse individuale del privato di ottenere 
un mezzo di riconoscimento personale, ma piuttosto 
per soddisfare un pubblico interesse, proprio della 
.Amministrazione dichiarante e consistente nel regolare 
svolgimento dei servizi a denaro presso gli uffici 
postali, tanto per la speditezza quanto per la precisione 
delle operazioni. 

E ci� anche in conformit� ed in adempimento 
delle Convenzioni postali internazionali (cfr. art. 45 
della Convenzione postale universale di Bruxelles 
gi� cit. ), le quali prevedono e regolano il rilascio 
di tessere di riconoscimento, solo come documento 
giustificativo per le operazioni effettuate negli uffici 
postali degli Stati aderenti all'Unione Postale Universale. 
Come � noto, il prevalente carattere int�rnazionale 
del servizio postale fa s� che l'Amministrazione 
interna di ogni singolo Stato �ssociato sia 
talmente vincolata agli .Accordi internazionali da 
<ipp�rire addirittura come cc un'�mministrazione delegata 
di quella (central�) internazionale, e quindi 
indiretta, decentrata o autarchica rispetto ad essa >>. 

(RAPISARDI-MIRABELLI: Il diritto internazionale 
amministrativo, 1939, 312). Ci� importa che anche 
le norme di diritto interno che stabiliscono la funzione 
e la modalit� di rilascio della tessera postale in 
�pplicazione delle dette convenzioni internazionali, 
sono norme intese, come queste ultime, ad attribuire 
a tale documento una efficacia strettamente limitata 
alle operazioni postali, per le quali esso viene creato. 

Il che, dopo tutto, � in armonia al principio gene� 
rale a cui � ispirato lo stesso nostro ordinamento 
giuridico, e secondo cui i documenti di riconoscimento 
personale valgono esclusivamente a far fede 
alle pubbliche amministrazioni, che -li rilasciano per 
i propri fini. La legge pu� stabilire per quali-altri 
fini il documento rilasciato da �una determinata 
amministrazione potr� spiegare efficacia; ma al di 
l� di questi limiti, segnati dai fini propri per cui il 
documento viene emesso e da quegli altri eventual


.mente indicati dalla legge, il documento non ha alcuna 


-149


funzione probatoria. V alga l'esempio della carta 
d'identit�, che il sindaco � tenuto a rilasciare alle 
. persone che ne facciano richiesta, di et� superiore 
ai quindici anni, aventi nel Oomune la loro residenza 


o la loro dimora (art. 3 R. D. 18 giugno 1931, n. 773), 
e che costituisce mezzo di identificazione ai fini di 
p()lizia (art. 288 del Regolamento per la esecuzione 
della legge di P. S. approvato con R. D. 6maggio1940, 
n. 635); mentre, com'� notorio, essa � priva di valore 
come documento di riconoscimento p()r i pagamenti 
che vengono effettuati dagli istituti di credito nonch� 
per le stesse operazioni in denaro che si compiono 
presso gliuffwi postali (cfr. PERRIS: Oarta d'identit�, 
in �Nuovo Digesto Italiano�. D'altra parte, se 
talvolta, per i fini stessi a cui adempie la carta di 
identit�, il riconoscimento personale pu� essere attestato 
con titoli equipollenti, ci� avviene esclusivamente 
nei casi in cui � espressamente consentito 
dalla legge, la quale stabilisce anche il documento 
che essa ravvisa �tale e cio� qualsiasi documento 
munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione 
dello Stato (art. 292 Regolamento cit.). Ifuori 
per� di tali casi, codesti documenti diversi dalla 
carta d'identit� valgono solo per i fini per cui essi 
vengono emessi: e pertanto i libretti ferroviari di cui 
sono muniti gli impiegati dello Stato, le patenti 
automobilistiche, i libretti di porto di armi, i passaporti 
per l'estero e tutti gli altri documenti di identificazione 
attestano l'identit� personale dei rispettivi 
titolari nei soli confronti dell'Amministrazione che 
emette il documento stesso e per i fini per cui esso 
viene emesso. 
In conseguenza di siffatto carattere, di avere cio� 
come immediata finalit� quella di servire al soddisfacimento 
di bisogni propri della stessa Amministrazione, 
l'attestazione di riconoscimento personale espressa 
nei documenti di identificazione non costituisce 
il contenuto di una prestazione amministrativa resa 
a privati, in senso tecnico, e quindi propriamente 
non � esplicazione di un pubblico servizio, del quale, 
invece, come si sa, � condizione indispensabile che 
l'attivit� prestata sia fine a s� stessa, abbia cio� il 
fine di recare utilit� esclusivamente e direttamente 
ai privati nei rapporti della loro vita sociale, per 
dare sicurezza e garanzia ai loro diritti, (v. DE 
VALLES: I servizi pubblici, n. 16, in Trattato dell'ORLANDO, 
Milano 1930, vol. VI, p. 1; .ALESSI:Le prestazioni amministrative rese ai privati, 
Milano, 1946, p. 42 e 59). Al contrario l'attivit� 
che viene prestata, in particolare, dall'Amministrazione 
delle Poste allorch� rilascia la tessera di riconoscimento, 
� un'attivit� esplicata in via del tutto 
secondaria, allo scopo precipuo del migliore assolvimento 
dei suoi propri compiti postali, e quindi 
come accessorio di altra attivita. In altri termini, 
mentre la normale attivit� di attestazione ha come 
scopo immediato solo quello di far piena prova, di 
fronte a chicchessia, di quanto il pubblico ufficiale 
asserisce (cfr. art. 2700 O. c.), rimanendo poi l'Amministrazione 
completamente indifferente per l'uso 
che si faccia dell'attestazione, la quale pu� essere, 
per ci�, inquadrata nell'amministrazione pubblica del 
diritto privato (FRAGOLA: .Atti amministrativi non 
negoziali, 1942, 181; ZANOBINI: Corso di diritto 
amministrativo, 1951, V, 173), la dichiarazione 
di scienza sull'identit� personale contenuta nella 

tessera postale � compiuta esclusivamente allo scopo 
di far fede agli stessi organi �postali -interni o 
esteri -incaricati dell'esecuzione dei servizi a denaro . 
Per quanto non possa parlarsi di atto interno, perch� 
� la legge stessa che attribuisce a..lla tes$er~ postale 
la idoneit� a servire come mezzo di riconoscimento 
personale ai fini della riscossione di determinati 
titoli postali, pure non v'� dubbio che essa � destinata 
ad un uso meramente interno, che si esaurisce 
entro l'ambito dell'organizzazione della stessa Amministrazione 
che crea il documento. 

E neppure entro questo stesso ambito, si noti, essa 
ha piena funzione probatoria, in quanto, per legge, 
l'accertamento dell'identit� personale contenuto nella 
tessera postale non vale per la riscossione degli 
assegni all'ordine e dei titoli postali d'importo 
superiore alle lire 20.000 (art. 1 D. L. C. p. S. 
11 settembre 1947, n. 1227, che sostituisce l'art. 9 
del Regolamento), non vale cio� per le operazioni di 
maggior rilievo, per le quali � invece necessaria la 
conoscenza personale o l'intervento di garanti, o la 
autenticazione della firma di quietanza da parte di 
un notaio. 

L'esistenza dei limiti che la legge pone alla efficacia 
dell'attestazione contenuta nella tessera postale � 
esplicitamente riconosciuta, nella sentenza annotata, 
dalla Suprema Corte di Oassazione, la quale, pur 
richiamandosi all'antico testo dell'art. 9 del Regolamento 
sui servizi postali a denaro (sostituito prima 
dall'art. 2 del R. D. 17 ottobre 1941, n. 1292, e poi 
dall'art. I del D. L. O. p. S.11settembre1947, n.1227, 
che spostano i limiti di valore dei titoli postali per 
la cui riscossione � ammessa l'efficacia probatoria 
della tessera), afferma che le norme che disciplinano 
il rilascio della tessera postale sono intese � a tutelare 
direttamente soltanto gli interessi della stessa .Amministrazione 
e delle persone i cui crediti possono essere 
riscossi presso gli uffici postali mediante esibizione 
della tessera postale�. Ooerentemente a tale principio, 
la stessa Suprema Oorte decide la questione di responbilit� 
prospettata all'inizio, dichiarando che l'eventuale 
violazione di legge in cui possa essere incorsa 
la Pubblica Amministrazione nel rilasciare la tessera 
postale � sarebbe stato decisivo se la suddetta tessera 
falsa fosse stata usata nell'ambito dei servizi postali 
e nei limiti di valore e di qualit� del titolo da riscuotere, 
entro i quali la tessera postale pu� essere usata come 
mezzo d'identificazione personale, ma non � decisivo 
ed � anzi irrilevante nel caso di specie, in cui la 
tessera postale fu usata fuori dei suddetti limiti �. 

Con tali affermazioni evidentemente non contrasta 
il rinvio poi disposto per accertare se, nella fattispecie, 
il danno dipendente dall'irregolare rilascio 
della tessera sia stato sofferto da una persona tutelata 
dalle norme violate e se esso costituisca conseguenza 
diretta ed immediata del rilascio medesimo. Appunto 
perch� se tale esame di fatto condurr� ad accertare 
che, in concreto, danneggiato sia stato il titolare dello 
assegno bancario abusivamente da altri riscosso con 
l'uso della tessera postale, nessuna respons.ab.ilit� 
potr� derivarne a carico della Amministrazione delle 
Poste, f,n quanto detta persona non rientra nella 
categoria di quelle alla cui tutela sono rivolte le norme 
regolatrici del rilascio della tessera postale, e che, 
secondo la stessa Cassazione, � costituita soltanto 
dalle persone titolari di crediti riscuotibili presso 



-150


gli uffici postali. Parimenti, la responsabilit� della 
Pubblica Amministrazione dovr� essere esclusa se 
dall'esame di fatto risulter� che il danno risentito 
dalla detta persona non possa ritenersi conseguenza 
diretta ed immediata del rilascio della tessera, a 
causa del comportamento colposo del cassiere della 
banca, che ebbe a considerare valido titolo di riconoscimento 
un documento che tale valore non aveva 
in linea generale, in quanto esso � dalla legge posto 

esclusivamente al servizio del diritto di credito contenuto 
in determinati titoli postali. Per tanto, secondo 
il pensiero della Suprema Oorte di Cassazione, se 
una responsabilit� pu� scaturire dall'irregolare rilascio 
di siffatto documento, tale respo'IJIS<ltbilit� non pu� 
che riguardare il danno verificatosi per l'uso a cui 
esso � per legge destinato, cio� solo nella riscossione 
dei titoli postali. � 

.A. NIGIDO 



E$ Miiiill&&&== 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


IMPOSTE E TASSE � Diritto di licenza -Regime 

intertemporale. (Trib. Genova 4 maggio 1955; Pres. 

Secco; Est.: Carratello -Soc. Ories c. Finanze). 

L'obbligazione avente per oggetto il pagamento 
dei diritti di licenza sorge nel momento in cui le 
merci, soggette a tale diritto, passano la linea 
doganale. 

Come � noto il D. L. 13 maggio 1935, n. 894, 
istitu� uno speciale diritto di licenza nella misura 
del 3 % del loro valore, elevato in seguito al 10 % 
con D. L. 11 maggio 1947, n. 594, sulle merci la 
cui importazione � subordinata a permesso o licenza 
in relazione alla disciplina degli scambi 
con l'estero. 

Tale diritto fu abolito con decorrenza dall'entrata 
in vigore della nuova tariffa doganale (15 luglio 1950) 
dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, che istitu� dalla 
stessa data un diritto amministrativo nella misura 
del 0,50 % del valore delle merci importate. � 

Da ci� la questione se le merci che hanno passato 
la linea doganale prima di tale data, ma che siano 
state immesse al consumo posteriormente ad essa, 
siano soggette al diritto di licenza o al diritto amministrativo. 


Il Tribunale ha osservato che lo sdoganamento, il 
quale avviene dopo che siano stati riscossi i diritti 
doganali, con il che le merci si considerano nazionalizzate 
((art. 5 e 55 Legge doganale 25 settembre 1940, 

n. 1424), � un momento che attiene all'esecuzione 
dell'obbligazione, e pi� precisamente all'estinzione 
della stessa, per cui tale momento non pu� farsi 
coincidere come avrebbe voluto l'opponente, con 
quello nel quale sorge l'obbligazione doganale. 
Ha inoltre rilevato che lo speciale regime di favore, 
stabilito dall'art. 5 delle disp. prel. alla nuova tariffa 
doganale, approvata con D. P. 7 luglio 1950, n. 442, 
secondo il quale si applicano i nuovi dazi, anche 
quando sia stata gi� consegnata la dichiarazione per 
l'introduzione �in consumo e siano state consegnate le 
merci, se il nuovo regime risulti pi� favorevole allo 
importatore, riguarda i soli dazi portati dalla tariffa 
e non pu� pertanto essere esteso, trattandosi di applicazione 
di una norma di carattere eccezionale, al 
diritto di licenza. 

Ha infine dichiarato che il principio per cui il 
diritto alla imposta sorge con il passaggio della linea 
doganale (art. 4) vale non soltanto per i diritti di 
confine ma anche per tutti gli altri diritti doganali, 
se non sia diversamente stabilito dalle leggi speciali 
che li riguardano (art. 7 e 8 legge doganale), e poich� 

� questa la situazione, che si verifica per il diritto 

di licenza, � a quel momento che devesi aver riguardo 
per l'applicazione dello speciale tributo. 

La soluzione appare esatta. 

Come � noto la natura giuridica del diritto di 
licenza ha dato luogo per il passato, in relazione 
all'importazione delle navi estere, questione ora 
espressamente risolta dall'art. 4 della legge doganale, 
ad un'ampia letteratura: vedasi S0ocA: in � Riv. 
it. Dir. fin. n, 1941, II, 69 e 1943, II, 30 ed ivi 
autori citati, cui adde: CASATI in << Riv. Dir. com. n, 
1941, I, CARAVITA in << Foro It. �, 1941, I, 1384; 
GIANNINI in <<Dir. della nav. n, 1949, II, 3; POMINI 
in << Riv. fin. e se. fin. n, 1949, II, 33 e V. UCKMAR 
in << Riv. dir. e pr. trib. n, 1950, II, 72. 

Della questione ebbe anche ad occuparsi la Suprema 
Corte in numerose sentenze, che trovansi citate negli 
scritti anzidetti; ed in altre pi� recenti, richiamate 
in Rel. Avv. Stato 1942-1950, vol. I, p. 826. 

Trattasi, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, 
di un tributo speciale, di indole doganale, 
diretto a colpire gli incrementi economici derivanti 
dalle importazioni ed aventi caratteristiche tali da 
differenziarsi nettamente dai dazi. 

Il fatto che tali diritti, aumentando il valore delle 
merci, esplichino sussidiariamente anche una funzione 
protettiva, ha scarsa rilevanza, posto che tale 
funzione � comune ad ogni e qualsiasi imposta che 
colpisca le sole merci importate. 

Esattamente quindi il Tribunale ha escluso che 
il diritto di licenza possa equipararsi ai dazi e che 
po~sa quindi farsi ricorso all'eccezionale disciplina 
intertemporale per essi prevista. 

Sul momento generativo dell'obbligazione doganale 
in generale devonsi del pari ritenere superate, di 
fronte al chiaro disposto della legge e al sistema che 
impronta tutto il regime e la disciplina dei diritti 
doganali, talune vecchie controversie. 

Il principio generale valido salvo disposizioni 
speciali, per ogni e qualsiasi diritto doganale � 
quello che fa coincidere il sorgere dell'obbligazione 
con il passaggio della linea doganale. 

Talvolta avviene, come per le merci di temporanea 
importazione o per quelle aventi una speciale destinazione, 
che le esonera dal tributo, che l'obbligazione 
resti sospesa in attesa dell'avveramento di un futuro 
evento; trattasi peraltro, come si desume dal sistema 
della legge di condizioni sospensive, che, app.unto 
perch� tali retroagiscono al momento anzidetto (conf. 

GIANNINI: Ist. dir. trib. p. 404; Dr LORENZO: 
Corso dir. dog., p. 127 ecc.: per una pi� diffusa trattazione 
vedasi anche Rel. Avv. Stato 1942-1950 l. c.). 

A. REBORI 

-152 


PROCEDIMENTO CIVILE � Esibizione di documenti 
riservati dell'Amministrazione e richiesta di infor� 
mazioni alla stessa. (Artt. 212 e 213 C. p. c.). Lodo 
arbitral� 10 luglio 1954 -Consorzio Provinciale delle 
Cooperative di produzione e lavoro con sede in Ferrara 
c. Amministrazione LL. PP. -Pres. Cons.: Calderai; 
Tavolaro relatore est). 

L'Amministrazione non pu� essere tenuta alla 
esibizione di documenti riservati ed a fornire informazioni 
al riguardo quando venga con ci� a violarsi 
la tutela del segreto d'ufficio. 

Il miglior commento alla massima � dato dallo 
s.tesso lodo arbitrale che ha pronunciato �al riguardo, 
e che trascriviamo: 

cc Oi� premesso, il Oollegio osserva che inammissibili 
sono i mezzi istruttori dedotti dall'istante. 

<< Non pu� anzitutto disporsi l'esibizione della 
lettera in data 7 marzo 1952, n. 57, di protocollo 
riservato, con cui l'ingegnere capo del Genio Oivile 
di Ferrara trasmettendo al Provveditorato alle opere 
pubbliche l'istanza di riesame amministrativo avanzata 
dal Oonsorzio. nelle more del procedimento arbitrale, 
ha espresso parere che al medesimo fosse corrisposto 
-in linea di equit� -un compenso ridotto 
nella misura di lire 6.360.674. 

cc Il contenuto di tale lettera risulta esaminato e 

confutato dal Oonsiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

nell'esibita relazione del 30 luglio 1952, e mentre 

dalla risultanza di questa possono indubbiamente 

desumersi, sia pure in via indiretta, utili elementi 

di convincimento, il rifiuto espresso dall'Ammini


strazione attraverso la f armale opposizione spiegata 

dall'Avvocatura dello Stato, preclude la possibilit� 

di acquisire la lettera medesima. Nella specie non 

ricorrono infatti le condizioni perch� possa ordinar


sene l'esibizione, quanto non si tratta di un docu


mento comune alle parti, ma di un atto riservato, 

avente finalit� interne di puro carattere amministra


tivo, perch� redatto al solo scopo di mettere in grado 

l'Amministrazione appaltante di. prendere con piena 

cognizione e con assoluta libert� le proprie decisioni 

in ordine alla richiesta dell'appaltatore. A conferma 

di ci� vale il fatto che la lettera in parola appare 

compilata perfino dopo la domanda di arbitrato, e 

per giunta da un funzionario diverso da quello che 

dirigeva la stazione appaltante durante l'esecuzione 

dei lavori. 

cc Non ricorrono nemmeno le condizioni perch� in 

ordine al tenore del predetto documento, possano 

richiedersi informazioni di ufficio, giacch� il legisla


tore introducendo la norma di cui all'art. 213 del 

Oodice di procedura civile, ha tenuto espressamente 

ad avvertire che il principio di utile collaborazione 

tra gli organi pubblici enunciato dall'articolo mede


simo � non pu� importare alcun intralcio alla Pub


blica Amministrazione, giacch� � evidente che l'ente 

pubblico pu� sempre rifiutare le informazioni quando 

ritenga che possano essere nocive al pubblico inte


resse� (Relazione del Guardasigilli n. 169); cos� in 

sostanza riconfermando che in nessun caso pu� essere 

intaccata la tutela del segreto di ufficio, riconosciuta 

perfino di contro alle esigenze della giustizia punitiva 

(art. 342 Oodice procedura penale). 

�Per le stesse considerazioni di cui sopra non pu� 

essere disposto l'interrogatorio dell'attuale capo del 

Genio Oivile di Ferrara, il quale dovrebbe in sostanza 
confermare il contenuto della lettera da lui stesso 
compilata, essendo evidente che non pu� essere consentito 
eludere le garanzie disposte dalla legge col 
semplice fatto di sostituixe un diver,so mezzo di prova 
a quello considerato inammissibile �. 

L. B. 
RICCHEZZA MOBILE -Reddito agrario � Differenza � 
Ordinariet� e normalit� del reddito � Reddito medio 
catastale � Eccedenza. (Trib. di Bologna -Sent. 15 
febbraio -13 aprile 1955 -Finanze c. Manodori Galliani 
Guido; conformi Corte di Bologna 14-29 aprile 1954 
in causa Rangoni Macchiavelli c. Ei.nanze e. Tribunale 
Bologna 4-17 maggio 1954 in causa Finanze c. Corazza). 

1. Dopo l'entrata in vigore della legge 29 giugno 
1939, n. 976, i redditi derivanti dalle ulteriori 
manipolazioni dei prodotti agricoli devono essere 
assoggettati alla r. m., ove essi redditi, per derivare 
da operazioni ritenute non ordinarie nella zona, 
furono esclusi dalle voci costituenti le tariffe catastali 
del reddito agrario, e ci� con giudizio insindacabile 
delle Commissioni censuarie. 
2. L'art. 30 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, 
deve ritenersi abrogato o, se pure pu� ritenersi 
ancora in vigore, serve solo a fornire alle Commissioni 
censuarie, in via preventiva, l'ulteriore criterio 
della �normalit�,,, in aggiunta a quelli della 
mediet� e della ordinariet� del reddito nella zona, 
per la compilazione delle tariffe. 
3. L'esenzione delle eccedenze dei redditi su 
quello medio catastale � limitato alle sole eccedenze 
ricavate dall'agricoltore relativamente alle voci 
prese in considerazione per la redazione delle tariffe 
di reddito agrario, e non anche a quelle relative a 
voci non ritenute comunemente agrarie nella zona. 
Le massime di cui sopra non rivestirebbero ecces


siva importanza, conformi come sono alla giurispru


denza della Suprema Oorte (Oass. 30 febbraio 1951 

in �Foro It. n, 1952, I, 1204 e Oass. 14 aprile 1953 

in � Giust. Oiv. n 1952, 1214), se non fosse avvenuto 

che, successivamente alla giurisprudenza in parola, 

la Oommissione Oentrale Imposte, che pure in un 

primo tempo, con una lunga serie di decisioni la 

prima delle quali, a Sezioni Unite, in data 7 lu


glio 194 7 trovasi pubblicata 'in �Foro It. n, 1948, 

III, 163, aveva condivisa la tesi dell'Amministra


zione, abbia mutato opinione, ritenendo, in un'altra 

serie di decisioni, intassabili i maggiori utili degli 

agricoltori che, oltre i metodi ordinari di coltivazione 

in uso nella zona, usano manipolare i prodotti agri


coli. L'Amministrazione finanziaria, a mezzo della 

Avvocatura, non ha mancato di impugnare avanti 

l'Autorit� giudiziaria le ultime decisioni e la prima 

e terza delle sentenze sopra indicate del Tribunale di 

Bologna hanno appunto posto nel nulla due di que1le 

decisioni, affermando la piena legittimit� dello assog


gettamento alla r. m. dei maggiori redditi come sopr.a 

ricavati ed a nostro avviso con pieno fondamento. 

Infatti � ben vero che la Oassazione nella citata 

sentenza 30 novembre 1951 ha affermato che il con


cetto della << normalit� '' portato dall'art. 30 dell� legge 

8 giugno 1936, n. 1231, non pu� intendersi abrogato 


-153 


(sul che sarebbero legittimi alcuni dubbi), ma ha 
chiarito che esso deve essere inteso coordinato e fuso 
con quello della ordinariet� recato dalla nuova legge 

n. 976 del 1939, ai fini di non determinare in astratto 
la natura agraria e industriale del reddito, bens� ai 
fini della valutazione che, in concreto ed in via generale 
e preventiva, deve compiere l'Amministrazione 
catastale per predisporre le tariffe, sicch�, escluso da 
questa e dalle Commissioni censuarie che in una 
provincia un reddito sia normale ed altres� ordinario 
per l'agricoltore, non � pU6 possibile discuterne la 
natura, che resta determinata, in quel luogo, per 
industriale e pertanto soggetto alla r. m .. Erra quindi 
la Commissione centrale laddove, partendo dalla 
natura agraria in senso astratto del reddito derivante 
dalle manipolazioni dei prodotti agricoli, giunge a 
ritenerne l'intassabilit�: ed erra altres� quando si 
richiama al concetto della mediet� del reddito catastale, 
con esenzione delle eccedenze o e< punte � oltre 
la media tassabile, perch� tale esenzione va ovviamente 
riferita non a qualsiasi altra attivit� che in 
connessione con l'agricoltura venga svolta 'bens� alle 
sole eccedenze che l'agricoltore ricava dalle voci di 
reddito prese in considerazione ed accertate come 
ordinarie e facenti quindi parte del reddito agrario. 
Ohe se invece una voce di reddito non � stata ritenuta 
tale nella zona, non pu� essere esente da imposta 
perch� eccedenza del reddito agrario medio catastale, 
dal momento che non � in senso fiscale reddito agrario, 
mentre soltanto nell'ambito di questo pu� parlarsi 
di punte esenti. 

M. FAZIO 
~Kl&&&&3i;;;;; ;;;:W ;i\;::L :::; &&&&Z&i'.;;;;; i 



fil mli fil ; m mm llL

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SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE 

1. Tanto le controversie sulla demanialit� delle 
acque che quelle sulla assoggettabilit� delle utenze 
al canone preteso con ingiunzione amministrativa, 
competono al Tribunale Regionale AA. PP. (Tribunale 
Catania, 22 dicembre 1954, Cont. 16215, 
Avv. Catania). 
2. L'�tente di una derivazione di acqua pubblica 
� obbligato al pagamento del canone anche 
quando non faccia o non possa fare uso in tutto 
o in parte dell'acqua. (Trib. Perugia, 10 febbraio 
1954, Cont. 5/226, Avv. Perugia). 
3. La controversia sull'irregolarit� della procedura 
di occupazione di terreni per procedere alla 
captazione e al convogliamento di acque � di competenza 
del Tribunale delle Acque se si discuta 
della natura pubblica dell'acqua stessa. (Trib. 
Catania, 15 marzo 1955, Cont. 17791, A vv. Catania). 
4. La domanda di risarcimento dei danni per 
l'inattuabilit� di un progetto di trasformazione 
agraria dipendente dalla deviazione di un corso 
d'acqua effettuata dall'Amministrazione per la 
costruzione di un acquedotto, � di competenza 
del Tribunale delle Acque se sia contestata la natura, 
pubblica o privata, dell'acqua. (Trib. Catania, 
15 marzo 1955, Cont. 17791, A vv. Catania). 
AGRICOLTURA 

1. Gli enti di riforma agraria possono chiedere 
la risoluzione delle affittanze dei terreni sottoposti 
ad espropriazione ancorch� stipulati con coltivatori 
diretti. (Trib. Potenza, 25 novembre 1954, 
Cont. 1388, Avv. Potenza). 
(Vedi: Esecuzione 2, 3, 4; Imposte in genere, 5; 
Responsabilit�, 2). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Sono nulle le donazioni, riguardanti un comune, 
che anzich� dal notaio siano state rogate 
dal segretario comunale. (Corte Cass., S. U., 18 
febbraio 1955, n. 470, Finanze c. Comune Foggia;, 
Foro It. ))' 1955, I, 471). 
(Vedi: Locazione, 1). 

APPALTO 

1. L'Autorit� giudiziaria � carente di giurisdizione 
sulla domanda di revisione dei prezzi nei 
contratti di fornitura con la Pubblica Amministrazione 
per cui � prevista una particolare procedura 
amministrativa. (Trib. Perugia, 2 agosto 1954, 
Cont. 638, A vv. Perugia). 
2. L'autonomia di cui gode l'appaltatore nella 
esecuzione dell'opera esclude quel rapporto di 
dipendenza richiesto dalla legge perch� siano configurabili 
una colpa in eligendo o in vigilando e 
una responsabilit� indiretta dell'Amministrazione. 
(Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Cont. 17 448, 
Avv. Genova). 
(Vedi: Imposta di registro, 4). 

ATTO AMMINISTRATIVO 

1. L'atto amministrativo �, in materia di competenza, 
nullo o inesistente quando nell'organo 
vi � carenza assoluta di potest� intesa anche in 
senso generico ed astratto. (Trib. Pen. Bologna, 
25 settembre 1954, �Foro It. �, 1955, II, 20). 
(Vedi: Responsabilit�, 3). 

AZIONE POSSESSORIA 

(Vedi: P.N.F., 3, 4). 

CACCIA 

1. Il proprietario dei terreni non � proprietario 
degli animali selvatici esistenti in essi, ed ancorch� 
organizzi nella riserva industrialmente lo sfruttamento 
della selvaggina, il diritto di caccia � 
indipendente dalla propriet� o dal possesso dei 
fondi, talch� gli animali non possono considerarsi 
frutti o accessori dei fondi e ci� perch� il diritto 
esclusivo di caccia spettante al concessionario di 
una riserva non promana dal diritto di propriet� 
ma da una concessione amministrativa talch� il 
concessionario deve osservare nel funzionamento 
della riserva le norme della legge ed � sottQpoato _ 
al controllo dell'autorit�. (Corte Cass., 24 gennaio 
1955, n. 175, Salviati c. Finanze.) 
2. Il concessionario di una riserva di caccia pu� 
con le prescritte limitazioni dare permessi di cac

-155


eia a terzi o affittare la riserva, ma questo ultimo 
non � un contratto di locazione agraria perch� 
trasferisce non un privato diritto di godimento ma 
il diritto pubblicistico del concessionario insieme 
con privati interessi non derivanti dalla propriet�: 
la facolt� di affitto non � in contrasto con la natura 
pubblicistica della riserva, apparendo che il legislatore 
se ne sia occupato assicurando il concessionario 
dell'indennizzo per i danni dell'esercizio 
della caccia e un concorso nei gravosi oneri di 
concessione. (Corte Oass., S. U., 24 gennaio 1955, 
n.175, Salviati c. Finanze; �Foro It. �, 1955, I, 317). 

(Vedi: Imposta di ricchezza mobile, 1). 

O.A.NONI 

(Vedi: Acque pubbliche, 2). 

.CEREALI 

1. Al riso, non essendo esso un cereale non si 
applica, quanto al recupero delle differenz~ prezzo 
sulle giacenze, il D. n. 471 del 1947. (Trib. Brescia, 
21 gennaio 1955, Oont. 3256, A vv. Brescia, 
massima abnorme). 
(Vedi: Profitti di contingenza, 3). 

CIRCOLAZIONE 

. 1. Indip~nde~temen~e dal fatto che riguardo 
a1 passaggi a livello 1art. 28 Codice stradale non 
distingue fra quelli custoditi e non, l'obbligo di 
~ccertarsi prima di impegnare un passaggio a 
livello che nessun treno sia in vista � di comune 
prudenza, valido quindi anche per l'attraversamento 
del passaggio a livello custodito. (Corte 
App. Firenze, 23 marzo 1954, Oont. 14272, A vvocatura 
Firenze). 

(Vedi: Responsabilit�, 4). 

CITAZIONE 

(Vedi: Prooedimento penale, 2). 

COMPETENZA 

(Vedi: Aoque pubbliohe 1; Atto amministrativo 
1; Agricoltura, 1; Ingiunzione, 2; Obbligazioni ; 
oontratti, 3; Reati finanziari, 1). 

CONCUSSIONE 

1. Indispensabile per la concussione � la abusiva 
costrizione della vittima da parte del pubblico 
ufficiale, talch� mancando la prova che gli imputati 
abbiano chiesto per s� una somma pretesa a 
titolo di penalit� per contravvenzioni postali, essi 
vanno assolti perch� il fatto non costituisce reato. 
�(Corte App. Pen. Trento, 14 ottobre 1954, Contenzioso 
6961 Avv. Trento). 

CONSULENZA TECNICA 

(Vedi: Prooedimento oivile, 4). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

1. Le norme di contabilit� generale dello Stato 
non costituiscono solo norme interne ma hanno 
vera forza vincolante di diritto oggettivo sia nei 
confronti della Pubblica Amministrazione che di 
terzi. (Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Contenzioso 
20215, Avv. Genova). 
2. Contro la Pubblica Amministrazione non pu� 
invocarsi una tacita rinnovazione dei contratti 
poich� non � ammissibile che le norme rigorose 
dettate a garanzia dell'Amministrazione dello 
Stato, siano sostituite da un atto materiale come 
l'accettazione del fitto e che possa in questo riconoscersi 
l'espressione di un consenso. (Corte Appello 
Genova, 17 novembre 1954, Oont. 19085, 
Avv. Genova). 
3. Un contratto, nella specie di locazione, quando 
ne sia parte la Pubblica Amministrazione deve 
essere stipulato, per essere valido ed efficace,� con 
l'osservanza delle norme di contabilit� dello Stato 
e cio� per iscritto a pena di nullit�. (Trib. Genova, 
10 dicembre 1954, Oont. 20215, Avv. Genova). 
(Vedi: Eseouzione, 1; Imposta straordinaria patrimonio, 
1). 

CONTRABBANDO 

1. L'art. 136 legge doganale che disciplina la 
obbligazione civile in dipendenza di contrabbando 
configura un'ipotesi di responsabilit� obiettiva. 
(Corte App. Pen. Genova, 13 gennaio 1954, Contenzioso 
16381, Avv. Genova). 
2. Il contrabbando doganale di tabacchi esteri 
viola tanto la legge doganale quanto quella sui 
monopoli, tuttavia agli effetti della sanzione si 
applica l'art. 148 legge doganale che attenuando 
il rigoroso principio del concorso formale dei reati 
prevede l'applicazione della pena pi� grave anzich� 
di entrambe. (Corte App. Pen. Genova, 13 
gennaio 1954, Oont. 16381, Avv. Genova). 
3. � contrabbando ai sensi dell'art. 10 R.D.L. 
n. 105 del 1930, la detenzione nella propria abitazione 
di accendigas e pietrine focaie che non abbiano 
assolto al diritto di monopolio. (Trib. Penale 
Bolzano, 25 ottobre 1954, Oont. 1042, Avvocatura 
Trento). 
(Vedi: Legittimazione, 1. 

CONTRIBUTI 

1. I canoni di abbonamento alle radio audizioni 
hanno natura tributaria pertanto per l'opposizione 
ed ingiunzione occorre adempiere al solve et repete, 
la cui eccezione � pregiudiziale ad ogni altra di 

~ 156 


merito o diritto, compresa quella di incompetenza 
per materia. (Pret. Venezia, 20 luglio 1954, Contenzioso 
5, Avv. Venezia). � 

2. Gli interessi sulla restituzione del contributo 
sui saldi attivi di rivalutazione monetaria sono 
dovuti dalla domanda giudiziale e non dal passaggio 
�in giudicato della sentenza. (Corte App. 
Torino, 30 dicembre 1954, Oont. 503, A vv. Torino). 
DANNO 

1. La morte di una bimba di sette anni produce 
ai genitori un danno emergente in considerazione 
delle spese sostenute per allevarla e della 
loro improduttivit�. per la morte, e un lucro cessante 
per l'impossibilit�. a causa del decesso, che 
la figlia possa aiutarli col proprio guadagno quando 
i genitori non fossero pi� in et�. lavorativa .(Corte 
App. Firenze, 15 febbraio 1954, Oont. 14833, Avvocatura 
Firenze). 
2. Ohi per lesioni da atto illecito � stato ricoverato 
in clinica ha diritto al rimborso non della 
intera retta ma della differenza fra questa e il 
costo del suo mantenimento normale ove non si 
fosse ammalato pel trauma. (Corte App. Firenze, 
24 dicembre 1953, Oont. 11693, Avv. Firenze). 
3. Le spese di cura e di degenza non sono soggette 
a rivalutazione: lo � invece la somma spettante 
a titolo di invalidit�. totale temporanea in 
quanto l'infortunato privo di ogni fonte di reddito 
non ha potuto conseguire quelle utilit�. che era 
solito ricavare quando era in grado di attendere 
alle normali occupazioni, ed allora la reintegra� 
zione deve avvenire con danaro avente la stessa 
capacit�. di acquisto. (Corte App. Firenze, 24 dicembre 
19154, Oont. 11693, Avv. Firenze). 
4. Il coefficiente da adottare per la capitalizzazione 
-di un'invalidit�. parziale permanente � 
quello dell'inizio di tale stato; altrimenti, con 
l'adozione di quello della data del sinistro si duplicherebbe 
il risarcimento per lo stesso fatto dannoso: 
i relativi interessi decorrono dal momento 
stesso dell'inizio dello stato di invalidit�.. (Corte 
App. Firenze, 24 dicembre 1954, Oont. 11693, 
Avv. Firenze). 
5. Gli interessi su un capitale liquidato em bono 
et aequo per risarcimento danni per fatto illecito 
non vanno liquidati dalla data del sinistro ma 
dedotti dal capitale liquidato. (Corte App. Firenze, 
15 febbraio 1954, Oont. 14833, Avv. Firenze). 
6. In caso di estinzione di un reato per amnistia 
il diritto al risarcimento del danno si prescrive 
ex art. 2947 O.e. con decorrenza dalla data in cui 
entra in vigore .il decreto; n� � di ostacolo la facolt�. 
dell'imputato di rinunciarvi, perch�, a prescindere 
dalla questione se in caso di amnistia 
condizionata l'estinzione del reato avvenga nel 
momento in cui si avvel'i la condizione, la facolt�. 
di rinuncia non � una condizione, ma solo una 
causa impeditiva dell'applicazione della amnistia. 
(Corte Oass. 20 gennaio 1955, n. 145, Targhetti 

c. 
O.R.I.). 
(Vedi: Acque pubbliche, 4). 
DANNO DI GUERRA 

1. La perdita di attrezzature rimaste sul posto 
in conseguenza della ritirata dinanzi al nemico, 
costituisce danno di guerra.. (Trib. Catania, 19 
febbraio 1955, Oont. 17912, Avv. Catania). 
DEMANIO 

1. I beni demaniali non sono tenuti all'osservanza 
delle distanze, ma la costruzione di un'opera 
pubblica sul confine integra una servit� indenniz� 
zabile a sensi dell'art. 46 legge espropriazione p. 
u. (Corte App. Genova, 30 marzo 1955, Oonte.nzioso 
18556, Avv. Genova). 
(Vedi: Legittimazione, 2, 3). 

DIFESA 

(Vedi: Legittimazione, 11). 

DIFESA DELLO STATO 

(Vedi: Lavoro, 1). 

DISTANZE 

(Vedi: Demanio, 1). 

DONAZI�NE 

(Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). 

EDILIZIA ' 

(Vedi: Ferrovie, 1). 

ELEZIONE 

1. Il termine per proporre ricorso alla Corte 
di Appello contro le decisioni della G. P. A. in 
tema di impugnazione di elezioni � di giorni venti 
per coloro che furono parti nel giudizio avanti la 
G. P. A. e decorre dalla data della notifica del 
provvedimento impugnato. (Corte App. Ancona, 
28 luglio 1954, Oont. 2069, Avv. Ancona). 
ESAZIONE 

1. L'esecuzione intrapresa singolarmente dalla 
Esattoria contro il fallito ex art. 97 T. U-,-n.-141)1 
del 1922, pu� essere proseguita anche se nel passivo 
fallimentare concorrano creditori con privilegio 
poziore a quello dell'Esattoria. (Corte Appello 
Perugia, 3 ottobre 1953, Oont. 302, Avvo� 
catura Perugia). 

157 


ESECUZIONE 

1. Sono sottratte ad esecuzione forzata per 
conto di privati le macchine da scrivere in uso 
presso la Pubblica .Amministrazione, costituenti 
cose destinate a pubblico servizio. !Pret. Bolzano, 
30 ottobre 1954, Oont. 1065, Avv. Trento). 
2. Ove si proponga opposizione a precetto di 
rilascio di immobile per eccepire che sussistano i 
presupposti legali di cui all'art. 3, Legge n. 765 
del 1952, la competenza spetta al giudice della 
esecuzione non gi� alla Sezione specializzata agraria. 
(Pret. Matera, 31 dicembre 1954, Oont. 1426, 
e altri 4, Avv. Potenza; Pret. Pisticci, 20 febbraio 
1955, Oont. 891 .ed altri 5, Avv. Potenza). 
3. Anche dopo sentenza negatoria di proroga 
in favore degli enti di riforma agraria si applica 
nella procedura esecutiva l'art. 3 della. legge n. 765 
del 1952, che sospende per un anno l'esecuzione 
della decisione e ci� per non esservi deroga alcuna 
in favore di tali enti. (Pret. Matera, 31 dicembre 
1954, Oont. 1426 ed altri 4, Avv. Potenza; Pret.ra 
Pisticci, 20 febbraio 1955, Oont. 891 e altri 5, 
Avv. Potenza; idem 31 gennaio 1955, Oont. 898 
ed altri 8, Avv. Potenza; Pret. Rotondella, 18 
marzo 1955, Oont. 1347 ed altri 2, Avv. Potenza) 
4. Non costituendo n� la notifica del precetto 
n� quella del preavviso atti di esecuzione, in quanto 
questa si inizia con l'accesso dell'ufficiale giudiziario 
sull'immobile oggetto della procedura di 
rilascio, l'opposizione al precetto da parte di chi 
contesta ex art. 3, legge n. 765 del 1952, il diritto 
di procedere all'esecuzione stessa va proposta 
davanti alla Sezione specializzata agraria e non 
davanti al pretore. (Pret. Bella, 28 febbraio 1955, 
Oont. 787, Avv. Potenza). 
5. Le opposizioni riguardanti la validit� del 
pignoramento e quindi una irregolarit� formale 
dell'esecuzione, costituiscono opposizione agli atti 
esecutiyj sulle quali competente in materia mobiliare 
� il Pretore. (Trib. Potenza, 28 febbraio 1955, 
Oont. 529, Avv. Potenza). 
6. L'ordinanza di distribuzione del ricavo dell'esecuzione 
forzata opera il trapasso di propriet� 
del denaro dal debitore al creditore. (Pret. Catania, 
Ord. 21 luglio 1954, Oanc. c. Zappa.l�; cc Foro 
It. �, 1955, I, 464). 
7. Il terzo pignorato a.ncorch� non contesti la 
resa dichiarazione deve sempre partecipare al giudizio 
di merito fra creditore e debitore. (Oorte 
App. Perugia, 3 ottobre 1953, Oont. 302, Avvocatura. 
Perugia). 
ESENZIONE 
(Vedi: Imposte in genere, 3, 4). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLIOA UTILIT� 
(Vedi: Acque pubbliche, 3). 

FALLIMENTO 

(Vedi: Bsazione, 1). 

FARMACIA 

1. Riconosciuta la compropriet� di una farmacia 
privilegiata il comproprietario se non abbia 
trasferito la sua q.ota per atto fra viVi, pu� validamente 
trasferirla mortis causa a titolo universale 
o particolare, anche a persona non qualificata 
che per� pu� alienare la quota stessa una 
tantum, nel biennio della morte del de cuius e solo 
a favore di farmacista: se l'altro comproprietario 
� farmacista, a'vr� diritto ad unificare in s� l'esercizio 
regolando i propri rapporti patrimoniali col 
successore del comproprietario. (Trib. Udine, 30 
giugno 1954, Comesatti c. Finanze; cc Foro It. �, 
1955, I, 626). 
FERROVIE 

1. L'assegnazione d1 case economiche per ferrovieri 
ha natura di concessione con corrispettivo 
pur avendo forma intrinseca di locazione: pertanto 
� inammissibile un'opposizione a1 diritto dell'Amministrazione 
di far cessare il rapporto sussistendone 
le condizioni n� il giudice pu� interferire 
sulle modalit� e forme che lAmministrazione nella 
sua azione deve seguire. (Pret. Genova, 26 giugno 
1954, Cont. 19258, Avv. Genova). 
(Vedi: Circolazione 1 ; Imposte in genere, 6; 
Legittimazione, 9). 

FINANZE 

(Vedi: Legittimazione, 4, 5, 6). 

FURTO 

1. Per un furto in danno dello Stato di lire 
1.600.000, non sussiste l'attenuante di particolare 
tenuit� del danno poich� tale somma non 
� modesta neppure in relazione al bilancio dello 
Stato. (Trib. Potenza, 30 luglio 1954, Oont. 390, 
Avv. Potenza) 
GIUDIZIO (rapporto) 

1. Il semplice avviso espresso nella motivazione 
di una sentenza penale che l'evento dannoso sia 
principalmente opera di un terzo non intervenuto 
nel processo, non esercita autorit� di giudicato, 
nella� causa di rivalsa che il condannato in via penale 
proponga contro il terzo. (Trib. Genova, 
21 gennaio 1955, Oont. 19381, Avv. Genova). 
GIURISDIZIONE 

1. Quando si controverte su una lesione di 
diritto in dipendenza di un provvedimento amministrativo 
annullato pu� il titolare del diptto leso 

p 

-158 


adire il giudice ordinario che, constatata la nullit� 
dell'atto amministrativo restringe il giudizio 
alle conseguenze dannose e determina l'ammontare 
del danno da risarcirsi dalla Pubblica .Amministrazione. 
(Trib. Potenza, 2 marzo 1955, C�ntenzioso 
498, .Avv. Potenza). 

(Vedi: Appalto, l; Profitti di oontingenza, l; 
Regione, 1). 

GUERRA 

1. Le disposizioni ex D. L. n. 517 del 1948 sull'assunzione 
da parte dello Stato degli obblighi 
contratti da formazioni partigiane attribuiscono 
solo un interesse non un diritto soggettivo, quindi 
il privato, cui sia stato negato il riconoscimento, 
non pu� impugnare tale diniego in quanto l'azione 
ex art. 11 cit. D. L. � data soltanto contro il provvedimento 
effot tivo di liquidazione. (Trib. Genova 
10 dicembre 1954, Cont. 20335, .Avv. Genova). 
2. Il provvedimento di liquidazione dal quale 
decorre il termine di decadenza per proporre 
l'azione giudiziale in tema di obbligazioni contratte 
da formazioni partigiane, pu� essere anche il provvedimento 
negativo che respinge la richi.esta di 
indennizzo. (Corte .App. Torino, 29 maggio 1954 
Cont. 11674, .Avv. Torino). 
3. La lotta di liberazione non pu� ritenersi 
cessata al 25 aprile 1945 ma ad una data da accertarsi 
in fatto, caso per caso, per le singole formazioni; 
i documenti pertanto da cui risulta la 
obbligazione contratta dalle formazioni partigiane 
sono validi per l'assunzione dell'obbl;gazione da 
parte dello Stato se di data anteriore a quella 
particolare effettiva di cessazione della lotta. 
(Corte .App. Torino, 29 maggio 1954, Cont. 1167 4, 
.Avv. Torino). 
4. In tema di contratti di guerra, ivi compresi 
i provvedimenti di autorit�, l'azione giudiziale 
sorge solo in via di impugnazione del provvedimento 
del Commissario liquidatore, sussistendo 
difetto temporaneo di giurisdizione fino a che tale 
provvedimento, di natura amministrativa, non sia 
emesso, non potendosi neppure applicare l'istituto 
del silenzio-rifiuto. (Trib. Catania, 19 febbraio 
1955, Cont. 17912, .Avv. Catania). 
IMPOSTA DI BOLLO 

1. Non sussiste l'infondatezza prima faoie della 
pretesa tributaria esonerativa dell'osservanza del 
salve et repete, quando l'opponente contro un de�
Creto ministeriale di inflizione di pena pecuniaria 
per evasione d'imposta di bollo, assuma pur essendo 
firmatario dei documenti non bollati, di 
non essere titolare, ma solo direttore della ditta, 
e ci� sia perch� l'indagine sulla posizione in ditta 
dell'opponente viene resa necessaria sia perch� 
anche la semplice qualit� di institore o dipendente 
non � sufficiente ad escludere una responsabilit� 
tributaria. (Trib. Venezia, 28 luglio 1954, Contenzioso 
10333, .Avv. Venezia). 

IMPOSTA GJDNERALE SULL'ENTRATA 

1. Con le sole eccezioni ex art. 3, lettere a e 
b legge i.g.e. e art. 9 D. L. n. 789 del 1948, � regola 
generale che i passag.gi di m&ci dalla fabbrica 
al negozio appartenenti allo stesso proprietario 
soggiacciono all'i.g.e., quindi il passaggio da un 
laboratorio di confezioni al negozio quando la 
sede sia diversa sconta il tributo n� a ci� � di 
ostacolo l'art. 20 Reg. i.g.e. (Trib. Torino, 2 novembre 
1954, Cont. 1358, .Avv. Torino). 
2. Perch� siano soddisfatte le condizioni dell'art. 
21 legge i.g.e. per la esecuzione della vendita 
di merci destinate all'esportazione non basta il 
fatto dell'esportazione ma occorre che il venditore 
abbia direttamente spedito le merci oltre 
confine o le abbia consegnate in luogo soggetto a 
vigilanza doganale. L'inosservanza di queste formalit� 
rende applicabile il tributo. (Trib. Torino, 
20 novembre 1954, Cont. 1565, .Avv. Torino). 
3. Poich� l'i.g.e .. deve essere versata per gli atti 
economici costituiti da trasferimento di merci 
fra commercianti non oltre il quinto giorno dalla 
consegna totale o parziale della merce, in caso di 
cambiamento di aliquota dopo il pagamento di 
un acconto nel prezzo, la nuova aliquota si applica 
solo alla differenza del prezzo ancora dovuta. 
(Corte .App. Torino, 7 maggio 1954, Cont. 11631, 
.Avv. Torino). 
4. � soggetto all'i.g.e. il corrispettivo che una 
associazione calcistica versa ad altra associazione 
per il trasferimento di un giuocatore. (Tribunale 
Milano, 10 marzo 1955, A vv. Milano; ((Foro It. � 
1955, I, 584). 
5. Pi� evasioni all'imposta generale entrata 
ancorch� accertate in unico contesto e fatte valere 
globalmente dalla Finanza, permangono distinte; 
convenuta una rateazione dell'importo complessivo, 
non � necessario il pagamento dell'intero 
per la proponibilit� dell'azione, la quale si verifica 
per quelle violazioni, identificate in base alle regole 
dell'imputazione di pagamento, per cui � avvenuto 
il pagamento mediante le rate soddisfatte 
prima dell'opposizione. N� � di ostacolo l'estensione 
in citazione della contestazione a tutte le 
evasioni potendo il contribuente successivamente 
limitare il contesto �a quelle sole �evasioni per cui 
il debito risulti mediante le rateazioni adempiute 
soddisfatto. (Corte .App. Venezia, 19 gennaio 1955, 
Cont. 9149, .Avv. Venezia). 
6. L'azione per far dichiarare insussistente il 
�credito per i.g.e. indicato nell'avviso di notifica 
del verbale di accertamento, e per revocare il 
sequestro conservativo disposto a sensi art. 26, 
legge n. 4 del 1929, non � sottoposta all'osservanza 
del salve et repete sino a quando noR-sia 
notificata l'ordinanza intendentizia contenente la 
richiesta del tributo: con la revoca del sequestro 
� giustificata la condanna dell' .Amministrazione 
al risarcimento del danno. (Corte .App. Torino 
24 novembre 1954, Cont. 282, .Avv. Torino), 

Dd&CW E' omsm ~htiilH 

-159


IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE 

1. La tassazione colpisce il valore reale dei 
titoli: per quelle tassabili� dal 1947 si deve tener 
conto del valore di borsa del 1946 e se durante 
tale anno il capitale sia aumentato o diminuito, 
il tributo va liquidato nel prezzo di compenso 
determinato a partire dal mese successivo a quello 
della tassazione mentre il valore delle azioni gratuite, 
non ancora determinato in borsa, deve ritenersi 
incorporato da quello delle vecchie azioni e 
non pu� essere tassato al valore nominale. (Tribunale 
Torino, 29 dicembre 1953, Cont. 11500 
Avv. Torino). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

1. La sentenza pronunciata in contraddittorio 
con uno solo dei contribuenti relativa al pagamento 
della mediazione costituisce solo un indizio 
della occultazione del prezzo e non spiega 
efficacia di cosa giudicata nella successiva vertenza 
tributaria sulla tassazione del prezzo occultato. 
(Trib. Torino, 15 gennaio 1954, Cont. 30, 
Avv. Torino). 
2. Il �concordato fiscale � nullo se vi sia stata 
occultazione di prezzo: la maggior tassa richiesta 
sul prezzo occultato si prescrive in tre anni dal 
giorno della registrazione, e in venti anni se l'occultamento 
risulta da prova scritta. (Trib. Torino, 
15 gennaio 1954, Cont. 30, Avv. Torino). 
3. Se l'Ufficio abbia qualificato l'imposta pretesa, 
come suppletiva, il contri�uente non � tenuto 
ad indagare se l'imposta sia per sua natura 
complementare, e quindi non � tenuto al solve et 
repete. (Trib. Torino, 15 gennaio 1954, Cont. 30, 
Avv. Torino, massima abnorme). 
4. Se se ne faccia uso mediante produzion� in 
giudizio arbitrale o comunque se nel lodo siano 
riportati, gli appalti esenti da imposta di regist:r:o 
ai sensi dell'art. 4, legge n. 33 del 1949, sono soggetti 
a tassa proporzionale. (Trib. Brescia, 21 
gennaio 1955, Cont. 3310, Avv. Brescia). 
5. Il certificato del sindaco che attesta i danni 
riportati dall'edificio ai fini del beneficio fiscale 
per la ricostruzione aveva la stessa autorit� di 
quello del Genio Civile o dell'Ufficio tecnico erariale, 
ed � paragonabile al giudizio di stima ex 
legge di registro. 
Pertanto non pu� �ssere inficiato in base ad 
un'attestazione dell'Ufficio tecnico erariale ma 
pu� solo dimostrarsene l'erroneit� con regolare 
giudizio, nel quale per� la richiesta di consulenza 
tecnica per impugnare il certificato del sindaco 
deve essere respinta se non si prospetta un grave 
ed evidente �errore di apprezzamento. (Corte Appello 
Torino, 11 novembre 1954, Cont. 5, Avvocatura 
Torino, questione aperta). 

6. La registrazione con tassa fissa in base a 
certificato del sindaco che attesti il danneggiamento 
dell'immobile per guerra ai fini dei benefici fiscali 
per la ricostruzione, e che dopo la registrazione 
sia ritenuto inesatto costituisce errore soggettivo 
per cui la tassa � supplementare e non soggiace 
al solve et repete. (Corte App. Torino, 11 novembre 
1954, Cont. 5, avv. Torino, questione aperta). 

7. Poich� l'imposta colpisce l'atto e non il irasferimento, 
non pu� essere rimborsata l'imposta 
su una donazione sol perch� da un giudica'to precedente 
la stipulazione risulti la simulazione dell'atto 
di acquisto del donante e quindi la mancanza 
di propriet� circa il bene donato. (Trib. Catania, 
4 febbraio 1955, Cont. 18014, Avv. Catania). 
8. Poich� nella societ� di-fatto i soci concorrono 
in piede di parit� alla ripartizione degli utili, mentre 
nell'associazione in partecipazione questi sono 
dall'associante, investito della direzione, attribuiti 
all'associato, la prima, ove vi sia conferimento 
di contratti, va tassata solamente in base ai. contratti 
esistenti al momento della costituzione e 
non anche di quelli successivamente acquisiti, 
mentre un criterio opposto vige per l'associazione 
in partecipazione. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, 
Cont. 3310, Avv. Brescia). 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

1. L'utile che il proprietario di un fondo ritrae 
dall'affitto di una riserva. di caccia normalmente 
non � un reddito dir. m. perch� il canone funziona 
coine indennizzo per i danni da esercizio della caccia 
e come concorso nelle spese organizzative; se 
per� il concessionario abbia organizzato industrialmente 
la riserva a fine di lucro, la cessione di essa 
non � esente da tributo sempre che il canone non 
rappresenti un rimborso di spese. (Corte Cass., 24 
gennaio 1955, n. 17 5, Salviati c. Finanze; �Foro 
It. �, 1955, I, 317). 
2. La revisione straordinaria dei redditi di r. m. 
ex D. L. L. n. 384 del 1944, pu� applicarsi anche 
quando un reddito sia stato definitivamente accertato 
per effetto di un giudicato amministrativo 
precedente. (Corte Cass., 26 gennaio 1955, n. 200, 
Gul� c. Finanze; �Foro It. �, 1955, I, 479). 
3. L'art. 8 legge n. 825 del 1940 sugli accertamenti 
di r. m. degli stabilimenti ampliati o trasformati 
nella zona di Palermo, esclude solo gli 
aumenti di reddito per maggiore produttivit� degli 
stabilimenti a seguito di ampliamento, non quelli 
da altra causa come aumento del costo dei prodotti, 
anche indipendentemente dalla svalutazione, 
.aumenti che sono tassabili. (Corte Cass., 26 gennaio 
1955, n. 200, Gul� c. Finanze; cc Foro It. �, 
1955, I, 479). 

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO 

1. L'art. 7 D. L. n. 119 del 1948, costituito dall'art. 
9 del D. L. n. 1057 del 1949, sopprimente 
il contributo sui saldi attivi di rivalutazione mone" 
taria e considerante le somme versate a tale titolo 
come versamento anticipato dell'imposta straor

-160 


dinaria sul patrimonio ha valore retroattivo: se 
quindi un ente per l'art. 78 . del Trattato di pace 
non sia tenuto all'imposta straordinaria sul patrimonio 
esso ha diritto al rimborso del contributo 
sui saldi attivi di rivalutazione gi� pagato, n� a 
ci� � di ostacolo l'art. 9 del D. L. n. 1057 del 1948 
che esclude dal rimborso le eccedenze pagate rispetto 
all'imposta sul patrimonio perch� tale 
norma presuppone l'obbligo di tale importo, mancando 
il quale la somma pagata a titolo di saldi 
attivi di rivalutazione deve essere per intero rimborsata. 
(Oorte App. Torino, 30 dicembre 1954, 
Oont. 503, Avv. Torino). 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI 

1. Il saldo passivo di un contocorrente bancario 
usufruito per assegni, ha natura esclusivamente 
contrattuale sia che si tratti di conto di 
corrispondenza che di apertura di credito regolata 
in contocorrente, non costituisce perci� debito 
risultante da effetti all'ordine ai sensi art. 45, 
comma 5, legge successioni e non � deducibile 
dall'asse. (Oorte App. Oatania, 11 febbraio 1955, 
Oont. 18042, Avv. Oatania). 
IMPOSTE DOGANALI 

1. L'esenzione del pagamento dei diritti doganali 
quando la merce contrabbandata sia stata 
sequestrata presuppone una condanna definitiva; 
trovando essa applicazione solo in sede esecutiva, 
prima di essa il sequestro non ha giuridica efficacia 
quindi il giudice pu� condannare il contribuente 
al pagamento dei tributi non corrisposti condizionatamente 
al mancato realizzo in sede di 
vendita della merce definitivamente confiscata, 
sui tributi su essa gravanti. (Oorte App. Penale 
Genova, 25 gennaio 1955, Oont. 17755, Avv. Genova). 
(Vedi: Oontrabbando, 1). 

IMPOSTE ;rN GENERE 

1. L'azione di accertamento negativo non � 
ammessa in tema d'imposte dirette, lo � invece 
in tema di imposte indirette presupponendo essai 
un interesse che pu� essere soltanto generico. 
(Oorte App. Torino, 24 novembre 1954, Oont. 282, 
Avv. Torino). 
2. I termini di prescrizione in materia finanzia-. 
ria in corso durante la guerra sono stati prorogati 
fino al 31 dicembre 1951, ancorch� in precedenza 
fossero gi� scaduti. (Trib. Torino 15 gennaio 1954, 
Oont. 30, Avv. Torino). 
3. L'eccezione di irretrattabilit� .del pagamento 
del tributo avvenuto a sensi dell'art. 35 della legge 
n. 25 del 1951 per fruire di esenzione di penali, 
non � soll~vabile di ufficio, attenendo al merito. 
(Oorte App. Torino, 7 maggio 1954, Oont. 11631, 
Avv. Torino). 
4. Il pagamento per fruire dell'esenzione da 
penali, art. 35 legge n. 25 del 1951, � irretrattabile 
determinando la sistemazione definitiva della 
vertenza tributaria, n� la riserva di ripetizione ha 
efficacia in quanto gli effetti del pagamento derivano 
dalla legge. (Trib. Torino;� 2 novembre 1954 
Oont. 500-799, Avv. Torino). 
5. Le agevolazioni fiscali previste per le operazioni 
di credito agrario non sono applicabili ad un 
contratto di cessione di credito stipulato a maggior 
garanzia del pagamento della somma mutuata, 
dato che detta forma di garanzia non � prevista 
dalla legge speciale. (Trib. Perugia, 15 maggio 
1953, Oont. 4 78, A vv. Perugia; idem, 2 maggio 
1953, Oont. 414, Avv. Perugia). 
6. Le agevolazioni fiscali per i contratti di appalto 
dei lavori per la costruzione della Ferrovia 
Oentrale Umbra, di che al D.L. n. 617 del 1908, 
costituendo norme eccezionali non possono interpretarsi 
estensivamente ed applicarsi agli appalti 
di riparazione della linea ferroviaria. (Oorte Appello 
Perugia, 14 luglio 1954, Oont. 371/435, Avvocatura 
Perugia, in riforma della contraria sentenza 
del Tribunale di Perugia 13 ottobre 1953). 
7. L'art. 3 D. L. n. 221 del 1946, ha espressamente 
valore retroattivo, quindi le agevolazioni 
fiscali contemplate in detto decreto con riferimento 
al D. L. n. 322 del 1945 per i lavori di ricostruzione 
si applicano anche agli appalti stipulati 
anterformente all'entrata in vigore della norma. 
{Trib. Perugia, 27 luglio 1953, Oont. 368 ed altri 
3, Avv. Perugia). 
(Vedi: Profitti di contingenza, 2; Regi.one, 4, 5)� 

IMPUGNAZIONE 

CVedi: Elezione, l; Notifica, l; Regione, 2, 3). 

INGIUNZIONE 

1. L'art. 645 O. p. c. nel testo modificato dalla 
disposizione n. 857 del 1950, ha ridotto a met�, 
per le opposizioni a decreto ingiuntivo i soli termini 
di comparizione, non i termini di costituzione 
delle parti che rimangono anche in tali procedimenti 
quelli comuni ex art. 165 e 166 O. p. c. 
{Oorte Oass., 10 gennaio 1955, n. 8, G.R.A. contro 
Ronzi). 
2. Oomp�tente ad emettere decreto ingiuntivo 
contro un'�mministrazione dello Stato � il giudice 
del foro dello Stato. (Trib. La Spezia, 18 novembre 
1954, Oont. , Avv. Genova). 
INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

1. La regola del solve et repete va osservata 
anche quando trattandosi di tributi (nella specie 
i.g.e.) vien fatta opposizione ad ingiunzione ex 
T. U. n. 639 del 1910. (Trib. Potenza, 14 mar~ 
zo 1955, Oont. 683, Avv. Potenza). 

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lNTER�SSI 

(Vedi: Contributi, 2; Danno, 5). 

INTERVENTO 

(Vedi: Procedimento civile, 3). 

LAVORI PUBB:LICI 

(Vedi: Legittimazione, 10). 

LAVORO 

1. La competenza circa gli obblighi previdenziali 
del datore di lavoro e cio� quella del Tribunale 
del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Ente cui 
deve essere fatta la denuncia, cade in caso di amministrazioni 
dello Stato di fronte alla competenza 
funzionale del foro dello Stato. (Trib. La Spezia, 
18 novembre 1954, Oont. , .Avv. Genova). 
(Vedi: Legittima~ione,.8). 

.LEGGE 

(Vedi: Contabilit� _generale dello Stato, 1). 

LEGITTIMAZIONE 

1. L'art. 7 r. d .. n. 577 del 1941 sulla rappresentanza 
dell'Amministrazione dei monopoli da parte 
dell'Ispettore compartimentale nei giudizi penali 
di contrabbando non � applicabile al caso di contrabbando 
di tabacchi esteri in cui essendo parte 
-offesa la Finanza, competente alla rappresentanza 
� l'Intendente di Finanza. (Oorte .App. Pen. Genova, 
13 gennaio 1955, Oont. 16381, .Avv. Genova). 
2. La rappresentanza dell'Amministrazione demaniale 
non appartiene al Procuratore del registro 
ingiungente e chiamato in giudizio, e ci� a pena 
di nullit�. Peraltro la regolare costituzione dell'Amministrazione 
in persona dell'Intendente di 
Finanza sana la nullit�. (Trib. Catania, 22 dicembre 
1954, Cont. 16215, .Avv. Cat::iinia). 
3. Poich� gli Intendenti di Finanza non hanno, 
in materia demaniale, una competenza propria 
come in materia tributaria e poich� inoltre le norme 
sulla rappresentanza obbligatQria della Pubblica 
.Amministrazione sono dettate nell'ipot~si che questa 
sia la convenuta in giudizio, l'Intendente di 
Finanza del luogo ove ha sede l'Autorit� giudiziaria 
competente pel giudizio ai sensi delle norme 
sllila difesa dello Stato pu� rappresentare il Demanio 
anche per una vertenza relativa ad un immobile 
demaniale sito nella circoscrizione di altra 
Intendenza. (Corte .App. Genova, 17 novem
�bre 1954, Oont. 19085, .Avv. Genova). 
4. Per l'Amministrazione tasse e imposte indirette 
sugli� affari la legittimazfone compete allo 
Intendente di Finanza e non al Procuratore del 
registro a pena di nullit� dell'opposizione notificata 
a questo ultimo. (Trib. Potenza, 31 dicembre 
1954, Cont. 7 42 A vv. Potenza; Trib. Perugia 14 
luglio 1954, Oont. 472, .Avv. Perugia). 

La stessa massima anche in eausa di o-pposizione 
a ingiunzione fiscale per imposta generale entrata. 
(Trib. Potenza, 24 marzo 1955, Cont. 1555, .Avvocatura 
Potenza). 

5. La citazione in giudizio deve essere fatta 
al nome dell'Intendente di Finanza competente e 
non a quello del Ministro, tuttavia l'appello proposto 
in persona del Ministro � valido quanto 
meno per eccepire e far dichiarare di ufficio il 
difetto di rappresentanza. (Corte .App. Torino, 4 
dicembre 1954, Cont. 1674, .Avv. Torino). 
6. Convenuto in giudizio in lite tributaria il 
Procuratore del registro non pu� chiamarsi ad 
integrazione l'Intendente di Finanza, mancando 
la legittimazione congiunta che d� luogo a un 
litis-consorzio necessario, ma l'Intendente va citato 
in via autonoma previa rinuncia al giudizio precedentemente 
incoato contro il Procuratore del 
registro. (Trib. Caltanissetta, 30 aprile 1954, Oontenzioso 
522, Avv. Oaltanissetta) . 
7. Non contro il Procuratore del registro ingiungente, 
ma contro il Ministro del Tesoro, vr, proposta 
l'opposizione, con la quale si contesta la 
infrazione e quindi il credito dello Stato, contro 
l'inflizione di pena pecuniaria per violazioni tri~ 
butarie. (Trib. Catania, 22 gennaio 1955, Contenzioso 
18346, A vv. Catania). 
8. Le Commissioni comunali per la massima 
occupazione in agricoltura come organi periferici 
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
sono rappresentate, in ci� che si riferisce 
alla tutela del lavoro e quindi anche in giudizio, 
dal relativo ministro. (Trib. Potenza, 2 marzo 1955, 
Cont. 498, .Avv. Potenza). 
9. Per tutte le controversie interessanti le ferrovie, 
escluse in parte quelle in materia di trasporto, 
la .legittimazione spetta, fuori Roma, ai capi 
Compartimento a pena di nullit� non sanata dalla 
costituzione in giudizio dall'Avvocatura dello 
Stato (Trib. Genova, 23 gennai<;> 1955, Cont. 19610, 
.Avv. Genova). 
10. L'Amministrazione dei Lavori Pubblici pu� 
essere in una controversia di danni per circolazione 
stradale, convenuta in persona del Ministro anzich� 
del Provveditore regionale la competenza del 
quale riguarda solo le-controversie inerenti alla 
attivit� demandata col D. n. 16 del 1945 ai Provveditorati. 
(Trib. Genova, 12 gennaio 1955, Oontenzioso 
20406, .Avv. Genova). 
11. Il comandante di Legione O. O. non rappresenta 
l'Amministrazione militare in giudizio ancorch� 
l'ingiunzione opposta provenga da esso comandante. 
(Trib. Bolzano, 26 novembre 1954, Contenzioso 
907, .Avv. Trento). 

-162 


LOCAZIONE 

1. L'art. 47 legge n. 253 del 1950 che estende 
fino a nuova legge, a determinati enti le norme 
sugli sfratti ex art. 33; non � applicabile allo Stato 
che provvede, nell'esercizio di un potere ispirato 
a motivi di pubblica utilit�. e quindi tipicamente 
discrezionale, all'esecuzione di uno sfratto amministrativo. 
(Pret. Genova, 26 giugno 1954, Contenzioso 
19258, Avv. Genova). 
2. I contratti locatizi formalmente stipulati 
dopo il 1� marzo 1947 sono esclusi dalla proroga 
e non ha rilievo il fatto che come inizio della locazione 
sia stata indicata nell'atto una data precedente 
al 10 marzo 1947. (Corte App. Genova, 17 
novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova; Tribunale 
Firenze, 28 maggio 1954, Cont. 14306, 
Avv. Firenze). 
3. Il momento cui deve riguardarsi per accertare 
se una locazione sia o meno soggetta a proroga 
� quello della formale stipulazione del negozio. 
(Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Contenzioso 
20215, Avv. Genova). 
4. La soggezione al regime vincolistico di una 
locazione che ne sarebbe esente pu� scaturire 
dalla volont�. delle parti, ma la clausola per cui 
il locatario si obbliga a restituire i locali in qualunque 
momento all'Amministrazione locatrice dimostra 
che le parti non intesero sottostare al 
blocco.. (Trib. Firenze, 28 maggio 1954, Contenzioso 
14306, Avv. Firenze). 
5. L'indennit�. per occupazione di locali divenuti 
disponibili per scadenza contrattuale di precedente 
locazione deve corrispondere al mancato 
lucro attuale del proprietario che avrebbe potuto 
utilizzare i locali stessi. (Corte App. Genova, 17 
novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova). 
(Vedi: Contabilit� generale dello Stato, 3; P. N. F., 

n. 2). 
NOTIFICA 

1. Nelle notifiche a mezzo posta questa avviene 
solo con la consegna del plico al destinatario non 
essendo sufficiente che il ricorso sia stato consegnato 
all'ufficiale giudiziario e da questi spedito 
nel termine di impugnazione, se sia stato recapitato 
alla controparte dopo tale termine. (Corte 
App. Ancona, 28 luglio 1954, Cont. 2069, A vvocatura 
Ancona). 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

1. Nell'azione per l'adempimento del contratto 
mediante pagamento, le clausole a stampa che 
attengono alle condizioni generali del contratto 
hanno piena efficacia verso l'altro contraente se 
al momento del contratto questi le ha conosciute 
o, con normale diligenza, poteva conoscerle. (Tribunale 
Potenza, 28 febbraio 1955, Cont. 529, Avvocatura 
Potenza). 
2. L'errore pu� avere rilevanza come VIZIO del 
consenso solo se riconoscibile dall'altro contraen: 
te; pertanto la sottoscrizione di un contratto a 
stampa induce la persuasione nell'altro contraente 
che il sottoscrivente si sia reso .conto delle clausole 
contenute nel modulo, ragion per cui non pu� 
dirsi riconoscibile dall'altro contraente l'eventuale 
discordanza fra la volont�. del sottoscrittore e le 
clausole sottoscritte. (Corte App. Perugia, 26 maggio 
1953, Cont. 322, Avv. Perugia). 
3. Il giudice � competente a pronunciare circa 
l'annullamento per vizi di consenso di un contratto 
di vendita stipulato da un Comune. (Corte Appello 
Catania, 8 gennaio 1955, Cont. 18547, Avvocatura 
Catania). 
4. Nella simulazione per interposizione di persona 
occorre che l'accordo simulatorio riguardi 
non solo i due contraenti apparenti, ma anche il 
terzo a vantaggio del quale l'atto si intenderebbe 
stipulato: anche tale terzo � soggetto alle limitazioni 
di prova ex art. 1417 C. c. (Trib. Perugia, 
27 luglio 1953, Cont. 347, Avv. Perugia). 
5. La Pubblica Amministrazione che ha preso 
in consegna un edificio danneggiato da guerra per 
eseguire direttamente i lavori non pu� quando 
abbia sospeso i lavori sine die detenerlo ulteriormente 
ed � responsabile per i danni da ritardo 
nella restituzione, e da restituzione come non sgombero 
ma occupato da terzi: comunque, se l'abbia 
offerto nello stato in cui si trova, l'Amministrazione 
non pu� essere condannata a restituirlo 
sgombero da persone e da cose, tanto pi� che 
come semplice detentrice l'Amministrazione non 
avrebbe veste per ottenere lo sgombero dei terzi 
abusivi occupanti. N� l'obbligo di custodire importa 
la condanna dell'Amministrazione al ripristino 
dello stabile nelle condizioni in cui era alla 
data della sospensione dei lavori. (Trib. Torino, 
24 dicembre 1954, Cont. 11843, Avv. Torino). 
(Vedi: Contabilit� generale dello Stato, 2). 

OCCULTAMENTO 

(Vedi: Imposta di registro, 1). 

0CCUPAZIONE 

(Vedi: Locazione, 5). 

OLTRAGGIO 

1. L'atto arbitrario del pubblico ufficiale quale 
discriminante al reato ui oltraggio � quello compiuto 
con la coscienza della illegittimit�. del proprio 
operato, cio� sapendo di non aver-potest�. 
di compierlo. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 
1954; �Foro It. n, 1955, II, 20). 
2. L'arbitrariet�. dell'atto del pubblico ufficiale 
come discriminante del reato. di oltraggio, deve 

-163 


essere effettiva e reale e non semplicemente supposta 
dal colpevole. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 
1954; �Foro It. n, 1955, II, 20). 

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE 

1. Nell'esecuzione di lavori di mina la morte 
di un operaio per distacco di una sporgenza di 
roccia perforata non � imputabile al capo squadra, 
che aveva solo incarico. di sorvegliare ]a continuit� 
oraria de1le prestazioni, senza attribuzioni 
di natura tecnica specializzata, ma agli organi 
amm�nistrativi e dirigenti del cantiere che avevano 
in precedenza ispezionato la localit�.1, n� l'imperizia 
del caposquadra pu� assumersi come elemento 
di responsabilit� in quanto inserita nella 
serie causale, costituendo essa un fatto soggettivaI)'.
lente non riprovevole e penalmente inapprezzabile. 
(Corte .App. Pen. Roma, 3 novembre 1954; 
Foro It. n, 1955, II, 10). 

2. Ove l'imputazione per omicidio colposo da 
investimento si riferisca solo all'eccesso di velocit� 
in relazione all'art. 36 Codice stradale la sentenza 
di condanna che si riferisca a circostanze 
diverse non contestate (violazione della precedenza, 
omissione di segnali) va riformata mancando il 
nesso coll'accusa� contestata. (Corte .App. Penale, 
Trento, 8 novembre 1954, Cont. 399, .Avv. Trento). 
(Vedi: Danno, 1, 2, 3, 4). 

PECULATO 

1. Poich� non occorre il processo verbale pel 
perfezionamento del sequestro penale, le cose sequestrate 
entrano con la semplice dichiarazione 
di sequestro nel dominio dell' .Amministrazione e 
qualora gli agenti sequestranti se ne approprino 
commettono peculato. (Corte Cass. Penale, 15 gennaio 
1954; �Foro It. ))' 1955, II, 31). 
2. Il titolare di un ufficio di vendita monopoli 
che sia pure con l'autorizzazione espressa o tacita 
dei superiori vende tabacchi a privati senza versare 
all'Amministrazione l'aggio previsto solo per 
i rivenditori, commette peculato, ma se si appropria 
della differenza sul prezzo dei tabacchi dovuta 
al fatto che il superiore deposito monopoli gli 
aveva spedito i tabacchi al prezzo della vecchia 
tariffa aumentata nel tempo fra la ordinazione e 
la spedizione commette il minore reato di peculato 
mediante profitto dell'errore altrui. (Tribunale 
Potenza, 21 giugno 1954, Cont. 231, .Avvocatura 
Potenza). 
(Vedi: Reati militari, 2, 3). 

P. N. F. 
1. La destinazione di una casa del Fascio a 
servizio pubblico, come caserma di carabinieri, 
rientra nella competenza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. (Trib. Pen. Bolcigna, 26 set-� 
tembre 1954; �Foro It. n, 1955, II, 20). 
2. Mancando il decreto di destinazione di un 
immobile ex p. n. f. a un pubblico servizio, il 
contratto con cui l'Amministrazione d� ad un 
terzo, l'immobile in godimento costituisce non 
concessione ma locazione di diritto priyato. (Tribunale 
Firenze, 28 maggio 1954, Cont. 14306, 
.Avv. Firenze). 
3. � inammissibile l'azione di reintegrazione 
nel possesso da parte degli occupanti di un immobile 
ex p. n. f. contro l'esecuzione amministrativa 
di un'ordinanza di sgombero dell'Intendente 
di Finanza a seguito del decreto del Presidente 
del Consiglio ex art. 38 R. D. n. 159 del 1944. 
(Pret. Sampierdarena, 12 gennaio 1955, contenzioso 
16429, .Avv. Genova). 
4) Non pu� l'Intendente di Finanza disporre 
in via amministrativa, .il rilascio dei beni p.n.f. 
occupati da terzi, che la Presidenza del Consiglio 
ha destinato a servizio pubblico: quindi il giudice 
pu� sospendere ai sensi dell'art. 700 C. p. c. l� 
esecuzione del rilascio. (Pret. Perugia, Ord. 1� dicembre 
1954, P.S.I., U.D.I., E~N..A.L. di Marsciano 
c. Intendenza Finanza Perugia; �Foro Italiano 
n, 1955, I, 293). 

PRESCRIZIONE 

(Vedi: Danno, 7; Imposta registro, 2; Imposta 
in genere, 2). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

1. L'indagine sulla competenza deve precedere 
quella sulla legittimazione della parte ingiunta e 
sulla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, 
per nullit� della notifica. (Trib. La Spezia, 18 
novembre 1954, Cont. , .Avv. Genova). 
2. Nelle nuove norme C. p. c. il termine di costi,. 
tuzione dell'attore e rispettivamente del convenuto 
sono tenuti distinti con carattere ciascuno 
di perentoriet� nel senso che la costituzione tardiva 
� inefficace salvo che non avvenga dopo che 
la controparte si sia tempestivamente costituita; 
l'art. 307 in apparente contrasto con tale statuizione 
s'interpreta nel senso che si sia richiamato 
l'art. 166 C. p. c. come l'ultimo termine utile in 
cui una parte almeno, quella canvenuta, possa 
costituirsi giacch� l'attore si sarebbe dovuto costituire 
prima e cio�. nei dieci giorni dalla notifica 
della citazione. (Corte Cass., 10 gennaio 1955, 
n. 8, GR.A c. Ronzi). 
3. Quando il giudice istruttore rinvii semplicemente 
la causa per consentire la costituzione 
del convenuto � prima udienza di trattazionequella 
a cui la causa fu differita ed in quella il 
convenuto costituitosi pu� proporre istanza per 
il termine per chiamare in causa un terzo. (Tribunale' 
Genova, 10 dicembre 1954, Cont. 17 448, 
.Avv. Genova). 

-164


4. Non ricorrono gravi motivi per sostituire il 
consulente tecnico d'ufficio ove questi abbia proceduto 
alle operazioni senza ammettere a presenziarvi 
quello di parte e ci� per non essere tale 
atteggiamento determinato da l'intento di favorire 
una parte a danno dell'altro: bene pertanto 
il giudice istruttore ordinando la rinnovazione 
della consulenza ha confermato l'incarico allo 
ste.sso consulente. (Corte .App. Firenze, 24 dicembre 
1954, Cont. 11693, .Avv. Firenze). 
5. I fatti accertati in un procedimento penale 
definito con amnistia possono essere utilizzati 
solo come indizi insieme alle prove raccolte nel 
processo civile, per la determinazione della responsabilit� 
e per l'affermazione di un eventuale concorso 
di colpa da parte del leso. (Trib. Firenze, 
13 settembre 1954, Cont. 13039, .Avv. Firenze). 
6. Cassata con rinvio una sentenza di appello 
che abbia negato l'ammissibilit� di una prova 
testimoniale confermando la sentenza di rigetto 
di primo grado, il giudizio di rinvio � limitato alla 
questione dell'ammissibilit� della prova. (Corte 
.App. Catania, 8 gennaio 1955, Cont. 18547, .Avvocatura 
Catania). 
(Vedi: Propriet� industriale, 1). 

PROCEDIMENTO PENALE 

1. La garanzia amministrativa ex art. 8 e 158 
legge comunale e provinciale 1915 � compatibile 
con la Costituzione, ma non tutela il sindaco pei 
reati commessi come capo dell'Amministrazione 
comunale. (Corte Cass. Pen. 21 maggio 1954, �Foro 
It. �, 1955, II, 57). 
2. La mancata riproduzione delle firme del presidente 
e del cancelliere sulle copie notificate del 
decreto di citazione a giudizio non � causa di nullit� 
dell'atto, n� occorre l'autenticazione da parte 
del cancelliere delle copie notificate essendo il crisma 
di autenticit� dato dalla relazione e dalla 
firma dell'ufficiale giudiziario. (Corte .App. Penale 
Genova, 13 gennaio 1954, Cont. 16381, .Avv. Genova). 
(Vedi: Omicidio e lesioni colpose, 2). 

PROFITTI DI CONTINGENZA 

1. � semplice estimazione, sottratta al sindacato 
del giudice, il giudizio di accertamento della 
sussistenza di profitti eccezionali di contingenza. 
(Corte .App. Catania, 31 dicembre 1954, Contenzioso 
17710, .Avv. Catania). 
2. L'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza 
non ha natura di imposta. (Trib. Brescia, 
21 gennaio 1955, Cont. 3256, .Avv. Brescia, massima 
abnorme). 
3. Il recupero di differenze prezzo sulle giacenze 
di cereali � fondato sulle norme per l'avocazione 
dei profitti di contingenza. (Trib. Brescia, 21 gennaio 
1955, Cont. 3256, .Avv. Brescia). 
PROPRIET� INDUSTRIALE 

1. La Commissione dei ricorsi m materia di 
brevetti � legalmente costituita con la partecipazione 
di tre membri con ypto deliberativo. (Oomm. 
Rie. 2 ottobre 1954, Cianamid ed altri c. Ind. 
Comm. ed altri; �Foro It. �, 1954, I, 137 4 e nota 
Scheggi; cc Foro It. �, 1955, I, 441). 
2. Possono costituire oggetto di brevetto i processi 
per la produzione di medicamenti ancorch� 
rappresentino il solo mezzo noto per la preparazione 
di quei medicamenti (Comm. Rie. 2 ottobre 
1954; Cianamid ed altri c. Ind. e Comm., e altri; 
�Foro It. �, 1954, I, 137 4 e nota Scheggi; � Foro 
It. n, 1955, I, 441). 
PROROGA 

(Vedi: Locazione, 2, 3, 4). 

PROVA 

(Vedi: Procedimento civile, 5). 

QUERELA 

1. L'esercizio del diritto di querela da parte 
di una societ� non spetta al presidente o agli 
amministratori ma all'assemblea che pu� delegarlo 
a un procuratore speciale. (Pret. Massa Marittima, 
30 dicembre 1954; �Foro It. �, 1955, II, 69). 
REATI FINANZIARI 

1. La competenza per territorio a conoscere di 
reati finanziari � data dal luogo di accertamento, 
cio� dalla concreta rilevazione del reato. (Corte 
.App. Pen. Genova, ).3 gennaio 1955, Cont. 16381, 
.Avv. Genova). 
REATI MILITARI 

1. Non costituisce sottrazione di documenti segreti 
quella di documenti semplicemente riservati, 
custoditi nella cassaforte di un comando di reggimento. 
(Trib. Pen. Trento, 28 ottobre 1954, 
Cont. 1064, .Avv. Trento); 
2. � peculato militare la sottrazione da parte 
del sottufficiale preposto a uno spaccio militare 
di caserma, di somme di cui sia venuto per tale 
qualit� in possesso. (Trib. Pen. Trento, 28 ottobre 
1954, Cont. 1064, .Avv. Trento). 
3. Compie peculato militare l'ufficiale che incaricato 
di funzioni amministrative si .appropri del 
danaro posseduto, senza che sussista l'aggravante -dell'art. 
47, n. 2, C. p.m.p. (grado) per avere il 
peculato militare quale suo presupposto tale qualit�, 
n� le attenuanti dell'art. 62, n. 6, C.p. se il 
danno sia solo parzialmente risarcito e dell'art. 48 
C.p.m.p. se l'ottima condotta non risulti esplici

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-165 

Id 
tamente dal rapporto informativo. N� pu� escludersi 
l'aggravante dell'art. 61, n. 7, C.p. pel solo 
fatto che la parte lesa sia la Pubblica .Amministrazione 
se il danno sia apprezzabile o addirittura 
rilevante. (Trib. Pen. Bolzano, 6 dicembre 
1954, Cont. 1007, Avv. Trento). 

REATO 

(Vedi: Danno, 6). 

REGIONI 

1. L'alta Corte Regione Siciliana non pu� sindacare 
la misura delle agevolazioni fiscali contenuta 
in una legge regionale. (Alta Corte Regionale 
Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato 
c. Regione Siciliana; e< Foro It. n, 1955, I, 1). 
2. Anche nei giudizi avanti l'Alta Corte della 
Regione Siciliana, si applica la proroga di diritto 
al primo giorno seguente non festivo del termine 
di atti processuali che scada in giorno festivo. 
(Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, 
n. 8, Comm. Stato c. Regione Siciliana, cc Foro 
It. n, 1955, I, 1). 
3. Tanto se contro una legge regionale non sia 
stato ricorso quanto se Vi sia stato ricorso e pronuncia, 
sempre � ammesso ricorrere senza alcuna 
preclusione contro altra legge ancorch� di identico 
contenuto. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 
dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato Regione Siciliana; 
<e Foro It. n, 1955, I, 1). 
4. � legittima la legge regionale riguardante 
sgravi fiscali per nuove costruzioni ancorch� non 
risultino le condizioni che abbiano consigliato per 
l'isola variazioni della misura e durata degli sgravi 
o ancorch� determinino una grave sperequazione 
con le stesse categorie del restante territorio nazionale. 
(Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 
1954, n. 8, Comm. Stato Regione Siciliana; cc Foro 
It. n, 1955, I, 1). 
5. Nei tributi di sua competenza la Regione 
pu� introdurre solo quelle esenzioni ed agevolazioni 
contemplate dalla corrispondente legislazione 
statale e per di pi� esse esenzioni e agevolazioni 
devono rientrare nella competenza esclusiva regionale: 
quindi � illegittima un'esenzione in ordine 
ad edilizia di lusso ed � legittima quella in ordine 
all'industria alberghiera. (Alta Corte Regione Siciliana, 
11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato contro 
Regione Siciliana; �Foro It. n, 1955, I, 1). 
RESPONSABILIT� 

1. Accertato penalmente un peculato per appropriazione 
di carte annonarie � dovuto all'.Amministrazione 
il risarcimento dei danni commisurati 
alla differenza fra prezzo economico e quello politico 
dei generi acquistati con le carte sottratte. 
(Trib. Trento, 6 ottobre 1954, Cont. 804, Avvocatura 
Trento). 

2. � improponibile la domanda del proprietario 
contro il Ministero degli Interni per risarcimento 
dei danni per occupazione di terreni effettuata 
sulla base di un decreto prefettizio di occupazione 
di poi annullato per illegittimit�.del Consiglio 
di Stato. (Trib. Potenza, 21 gennaio 1955, 
Cont. 415, Avv. Potenza). 
3. L'Autorit� giudiziaria non pu� sindacare l'operato 
della Pubblica .Amministrazione impronta~o a 
discrezionalit� tecnica a meno che non sia stato 
violato il principio del neminem laedere. (Trib. 
Perugia, 14 luglio 1954, Cont. 665, Avv. Perugia). 
4. Ove il conducente di un autotreno fattosi 
aprire un passaggio a livello custodito abbia per 
errata manovra mantenuto l'ingombro nei binari, 
malgrado che l'apertura si sia protratta oltre dieci 
minuti, senza avvertire il custode e provocando 
cosi l'investimento del proprio rimorchio da parte 
di un treno sopraggiungente, nessun risarcimento 
� tenuta a dare l'Amministrazione, �d anzi vanno 
risarciti in solido col proprietario i danni causati 
agli impianti ferroviari. (Trib. Trento, 10 ottobre 
1954, Cont. 876, Avv. Trento). 
(Vedi: Appalto, 2). 

REVISIONI 

(Vedi: Imposta di ricchezza mobile, 2, 3). 

REVOCAZIONE 

1. Poich� la revocazione non pu� concorrere 
con altri mezzi di impugnativa, � inammissibile 
la revocazione proposta contro una sentenza di 
appello, per errori in procedendo denunciabili per 
cassazione. (Corte App. Catania, 24 dicembre 1955, 
Cont. 17440, Avv. Catania). 
2. Se fra gli errori di fatto denui:ciati e la decisione 
non vi sia un rapporto di causalit�, l'istanza 
di revocazione � inammissibile. (Corte App. Catania, 
24 dicembre 1954, Cont. 17440, Avv. Catania). 
RICOSTRUZIONE 

(Vedi: Imposta registro, 5, 6; Imposte in genere, 
7; Obbligazioni e contratti, 5). 

RINVIO (GIUDIZIO DI). 

(Vedi: Procedimento civile, 6). 

RIVALSA 

(Vedi: Giudizio [rapporto], 1). 



-166 


S�QUESTRO PENALE 

1. Non pu� essere disposto in sede di istruzione 
sommaria il sequestro conservativo a carico de 
responsabile civile. (Corte Cass. Pen., 25 febbraio 
1954, cc Foro It. n, 1955, II, 66). 
(Vedi: Imposte doganali, 1; Peculato, 1). 

SIMULAZIONE 

(Vedi: Imposta di registro, 7; Obbligazioni e contratti, 
4 ). 

SOCIE'l'� 

(Vedi: Imposta registro, 8; Querela, 1). 

SOLVE ET REPETE 

1. Non ricorre il temperamento al principio del 
salve et repete per la rilevabilit� prima facie della 
infondatezza della pretesa tributaria .quando il 
giudice debba nel decidere, fare una complessa 
valutazione delle disposizioni di legge interpretandole 
in relazione alla particolare fattispecie. 
(Corte App. Perugia, 14 aprile 1954, Cont. 505, 
Avv. Perugia). 
(Vedi: Oontribiiti, 1; Imposta di bollo, 1; Imposta 
generale entrata, 5, 6; Imposta registro, 3; Ingiunzione 
amministrativa, 1). 

TABACCHI 

(Vedi: Oontrabbando, 2; Peculato, 2). 

TRASPOR'rO FERROVIARIO 

1. Si considera ritrovata in luogo di pertinenza 
dell'Amministrazione la valigia erroneamente prelevata 
dal bagagliaio di un treno in sosta trasportata 
fuori della stazione e .quindi scoperto l'errore 
riconsegnata all'Amministrazione che successivamente 
la mise all'asta. (Corte App. Roma, 27 gennaio 
1954, Trasporti c. Zimato; (( Foro It. >>, 1955, 
I, 156). 
2. Nel trasporto ferroviario dall'Italia all'estero, 
eseguito con spedizione dalla stazione di confine 
con nuova lettera di vettura alle ferrovie estere 
per il prosieguo del viaggio in territorio estero, 
ha luogo un trasporto autonomo e distinto da 
.quello svoltosi in Italia, e ci� anche riguardo alle 
responsabilit� connesse all'insorgere del nuovo 
contratto di trasporto. (Corte Cass. 18 gennaio 
1955, n. 104, Ferrovie Sud-Est c. FF. SS.). 
VIOLAZIONI VALUTARIE. 

(Vedi: Legittimazione, 7). 

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INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L� FORMUL�ZIONE DEL QUESI1;'0 NON RIFLETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � ST�T� PRESA 

ACQUE PUBBLICHE. -I) Se sia legittima la concessione 
di una derivazione di acque pubbliche di quantit� 
imprecisata (n. 31). -II) Se le Amministrazioni 
dello Stato siano concessionarie di derivazioni di acque 
pubbliche in seno proprio (n. 32). -III) Quale sia il 
valore giuridico del provvedimento di concessione di 
derivazione di acque pubbliche a favore di un'Amministrazione 
dello Stato (n. 32). -IV) Se l'Amministrazione 
dello Stato che abbia in uso esclusivo la derivazione di 
acque pubbliche sia tenuta al pagamento del sovracanone 
di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, 

n. 959 (n. 32). -V) Se sia necessario che il competente 
Ufficio del Genio Civile comunichi la domanda di taluno 
per l'autorizzazione a ricerche di acque sotterranee al 
proprietario del fondo finitimo, quando le ricerche debbano 
avvenire a profondit� rientrante nella sfera di 
interesse del detto proprietario finitimo (n. 33). 
AGRICOLTURA. -Quale sia, ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18 della Legge Sila e dell'art. 21 della Legge 
Stralcio, in correlazione alla disposizione di carattere 
generale, contenuta nell'art. 3 della stessa Legge Stralcio, 
la natura giuridica dell'atto di assegnazione, in via 
provvisoria ed in via definitiva, delle terre espropriate 
ai lavoratori della terra, se quella di un negozio di diritto 
pubblico o di diritto privato (n. 8). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il prefetto, 
il quale non sia parte in causa, sollevata la questione 
di giurisdizione ai sensi degli articoli 41 e 368 
C.p.c., possa intervenire avanti la Corte di Cassazione 
nel giudizio, che sia stato riassunto dalle parti in causa 

(n. 181). -II) Se l'Amministrazione sia legittimata a 
proporre opposizione di terzo avverso la sentenza resa 
in materia in cui sia investita di�una potest� o eserciti 
un diritto (n. 181). 
ANTICHITA' E BELLE ARTI. -I) Se, ai fini dell'ampliamento 
di un poligono di tiro per artiglieria contraerea 
possa espropriarsi una torre da difesa costiera 
costruita da vari secoli e dichiarata di particolare interesse 
storico ed artistico ai sensi della legge 1 o giugno 
1939, n. 1089 (n. 30). -II) Se la Sovraintendenza ai 
Monumenti possa costituirsi parte civile nei procedimenti 
penali per inosservanza della legge 29 giugno 1939, 

n. 
1497 e art. 734 C.p. (costruzione abusiva in zona di 
"rispetto�) (n. 31). 
APPALTO. -I) Se la ritenuta del 5 % per esonero 
cauzionale decorra dalla data dell'atto di sottomissione 
fino al termine massimo per il collaudo oppure �alla successiva 
�effettiva data del collaudo stesso (n. 200). II) 
Se sia ammissibile la revisione discrezionale dei prezzi 
prevista dal D.L. n. 857 del 1950, nel caso in cui la 

revisione contrattuale sia esclusa (n. 201). -III) Se 
contratti esclusi dalla revisione prezzi in quanto la 
durata prevista dai lavori non permetteva l'inclusione 
della clausola secondo la legge del tempo della stipulazione, 
possano essere ammessi alla revisione quando, in 
base a provate difficolt� di esecuzione non imputabili 
all'impresa ed a conseguenti regolari proroghe, l'esecuzione 
stessa si sia protratta oltre quel limite di durata 
che impediva l'inserzione in contratto della clausola 
revisionale (n. 201). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se le case 
per i senza tetto appartengano al patrimonio indisponibile 
dello Stato (n. 54). 

CATASTO. -Se la pena pecuniaria inflitta per 
violazione della legge sul nuovo Catasto Terreni abbia 
natura di sanzione civile (n. 3). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -I) Se le 
obbligazioni derivanti dalla collisione di una vettura 
militare italiana e un automezzo delle forze armate 
americane, dislocate in Italia per l'attuazio.ne del dispositivo 
previsto dal Trattato Nord-Atlantico siano rego


lati dalla legge italiana (n. 11). -II) Se la norma del 
diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento 
italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione che stabilisce 
il divieto di esercizio della giurisdizione da parte 
dei tribunali nazionali, quando sia convenuto in un 
processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto 
non rinunci all'immunit�, sia applicabile a soggetti 
internazionali diversi dagli Stati, quali la N.A.T.O. 

(n. 11). -III) Se il principio di immunit� sia operante 
quando l'esame della controversia non coinvolga una 
indagine intorno all'esplicazione dell'attivit� di imperio 
dello Stato convenuto (n. 11). -IV) Se il prefetto il 
quale non sia parte in causa, sollevata la questione� di 
giurisdizione ai sensi degli articoli 41 e 368 C.p.c. 
possa intervenire avanti la Corte di Cassazione nel 
giudizio, che sia stato riassunto dalle parti in causa 
(n. 12). 
COMUNI E PROVINCIE. -I) Se l'Azienda Elettrica 
Consorziale di Bolzano-Merano, costituita allo 
scopo di provvedere nell'interesse dei comuni associati 
ai servizi di fornitura di energia elettrica, vada considerata 
Ente locale o Azienda municipalizzata (n. 58). II) 
Se possano ritenersi tuttora in vigore gli arti��>l~ 270 
e 271 del T.U. della legge comunale e provinciale appro-__ 
vato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che prevedono 
alcune ipotesi di sospensione di decadenza degli amministratori 
comunali (n. 59). -III) Se la richiesta di rinvio 
a giudizio e la richiesta di citazione a giudizio siano 
causa di sospensione degli amministratori comunali 



-16S 


(n. 59). -IV) Se la sospensione degli amministratori 
comunali derivi in ogni caso, quando il rinvio o la citazione 
a giudizio abbiano ad oggetto un reato commesso 
nella qualit� di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio 
(n. 59). -V) Se, agli effetti della sospensione dell'amministratore 
comunale, per la determinazione del minimo 
edittale, debba farsi ricorso al criterio stabilito dall'articolo 
32 C.p.c. (n. 59). -VI) Se, per effetto della concessione 
della libert� provvisoria ai sensi dell'art. 227 
C.p.p. cio� col venir meno dello stato di detenzione, 
cessi la speciale causa di sospensione e il sindaco debba 
riprendere possesso della carica finch� non intervenga 
il decreto di citazione o la sentenza di rinvio a giudizio 
per un reato che legittimi la sospensione della carica 
fino all'esito del giudizio (n. 59). -VII) Se le cause di 
ineleggibilit� a consigliere comunale previste dall'art. 13 
del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, che siano venute meno 
anteriormente alla seduta del Consiglio comunale immediatamente 
successiva all'elezione, cessino di produrre i 
loro effetti (n. 60). -VIII) Se il processo penale possa 
considerarsi '' lite pendente col Comune " anche quando 
si proceda in seguito a denunzia o a querela del Comune, 
finch� questo non si sia costituito parte civile (n. 60). IX) 
Se, agli effetti della pendenza della lite col Comune 
abbia rilievo il fatto che il consigliere, costituendosi in 
giudizio, accetti, siapureintegralmente, la domanda. del Comune 
facendo venir meno la causa di decadenza (n. 60). 
CONCESSIONI. -I) Se alle concessioni amministrative 
per le utilizzazioni agricole di beni del Demanio 
pubblico siano applicabili le disposizioni del Codice 
civile sulle locazioni agrarie (n. 45). -II) Se la circostanza 
che durante le more della concessione l'immobile 
sia stato sclassificato dai beni del demanio pubblico e 
trasferito al patrimonio dello Stato importi che la concessione 
amministrativa si trasformi ipso iure in una 
locazione (n. 45). -III) Se per i contratti di locazione 
agraria dello Stato sia sempre necessario l'atto scritto ad 
substantiam (n. 45). -IV) Se l'Amministrazione possa 
agire in via di autotutela amministrativa rispetto a 
beni patrimoniali indisponibili (n. 46). -V) Quale sia 
la natura del provvedimento di graduazione dello sfratto 
emesso dal pretore ai sensi degli articoli 33 e seguenti 
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 46). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. 
I) Se un mandato irrevocabile sia da considerarsi cessione 
e, quindi, sia ammissibile sotto le condizioni ed i limiti 
sostanziali e fiscali, con cui le cessioni di credito divengono 
efficaci nei confronti dell'Amministrazione, qualora 
l'irrevocabilit� impegni anche lAmministrazione pagante 
(n. 133). -II) Quale sia nei confronti dell'Amministrazione, 
l'effetto della revoca, da parte del mandante 
di un mandato irrevocabile (n. 133). 

CONTRATTI AGRARI. -I) Se alle concessioni 
amministrative per utilizzazioni agricole di beni del 
Demanio pubblico siano applicabili le disposizioni del 
Codice civile sulle locazioni agrarie (n. 16). -II) Se la 
circostanza che durante le more della concessione l'immobile 
sia stato sclassificato dai beni del Demanio 
pubblico e trasferito al patrimonio dello Stato importi 
che la concessione amministrativa si trasformi ipso iure 
in una locazione (n. 16). -III) Se per i contratti di 
locazione agraria dello Stato sia sempre necessario l'atto 
scritto ad substatiam (n. 16). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -1) Se possa 
attuarsi l'accollo al fondo di garanzia di cui all'art. 9 
del D.L. 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni 
a favore delle medie e piccole imprese industriali, del 
70 %di un credito, rimasto scoperto per il fallimento 
dell'Impresa e per l'antecol�ocazio:O:e di d~e crediti, uno, 
per i.g.e. della Finanza e l'altro per contributi, dello 
I.N.P.S., ove si assuma una pretesa colpa dell'Ente 
finanziatore che avrebbe concesso il finanziamento senza 
assicurarsi che il credito fosse assistito da un privilegio 
speciale (n. 7). -II) Se per ammettere l'addebito dello 
scoperto della quota consentita sul fondo di garanzia, 
di cui all'art. 9 del D.L. n. 1419 del 1947, sia necessario 
un decreto ministeriale, da registrare poi alla Corte dei 
Conti (n. 7). -III) Se gli articoli 19 e 20 della legge 
11 aprile 1953, n. 298, regolanti la partecipazione finanziaria 
della Cassa per il Mezzogiorno al fondo di dotazione 
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Italia meridionale 
(I.S.V.E.I.M.E.R.) nonch� alla costituzione, 
presso detto Istituto, del fondo speciale di cui all'art. 12 
della stessa legge n. 298, 1953, abbiano abrogato l'art. 2, 
comma 40 e 5�, della precedente legge 22 marzo 1952, 

n. 166, col quale venivano stabilite le norme per i finanziamenti 
industriali della Cassa (n. 8). -IV) Se la convenzione 
intervenuta fra la Cassa per il Mezzogiorno e 
l'I.S.V.E.I.M.E.R. in applicazione della suddetta legge 
n. 298 del 1953 debba essere sottoposta a registrazione 
nel termine prescritto, sia pure con la forma speciale di 
abbonamento stabilita dall'art. 26 della legge 10 agosto 
1950, n. 646, istitutiva della Cassa (n. 8). 
COSTITUZIONE. -Se la norma di diritto internazionale 
generale, recepita nell'ordinamento italiano ai 
sensi dell'art. 10 della Costituzione, che stabilisce il 
divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei Tribunali 
nazionali quando sia convenuto in un processo 
uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non 
rinunci all'immunit�, sia applicabile a soggetti internazionali 
diversi dagli Stati, qua;li la N.A.T.O. (n. 3). 

DANNI DI GUERRA. -Se possa chiedersi l'indennizzo 
per danni di guerra per la perdita di un autoveicolo, 
requisito in propriet� da formazioni partigiane e 
distrutto per fatti di guerra (n. 51). 

DAZI DOGANALI. -I) Quale sia la natura del 
rapporto giuridico fra lo Stato e il contribuente per le 
operazioni doganali (n. 5). -II) Se possano accettarsi, 
a garanzia delle operazioni doganali, polizze fideiussorie 
da parte di una societ� assicuratrice, che sia autorizzata 
all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente 
alla garanzia dei contratti (n. 5). 

DEMANIO. -I) Quale sia la linea di condotta da 
adottarsi dall'Amministrazione militare per chiudere 
un strada privata posta sul confine di un suo stabilimento 
ov� l'apertura della medesima contrasti con le 
esigenze militari (n. 114). -II) Se possa esperirsi una 
azione di danni contro il privato che, nella sua propriet�, 
abbia aperto una strada sul confine di uno�stabilimento 
militare (n. 114). -III) Se l'Amministrazione m1litare possa, 
in sede di autotutela amministrativa, chiudere 
Un.a propria strada al confine di altra strada privata 
)n. 114). -IV) Se l'atto di concessione in uso dell'immobile 
patrimoniale o del bene demaniale costituisca 
solo il presupposto per l'esercizio legittimo di poteri e 

mm,w32&Jk&i&iif..,MZiiJL &WZ:W ,, ::i=== &i&J t,L&.&W.A:::: =ili&& W&i!l@d?db&J&&&il&&&BB1l 


. ID 

169 


f.tcolt� da parte delle singole Amministrazioni o possa 
considerarsi giuridicamente atto costitutivo o traslativo 
di diritto (n. 115). -V) Se i beni del patrimonio indisponibile 
siano sottratti alla regola della comunione 
forzosa del muro perimetrale (n. 116). -VI) Se le case 
per i senza tetto appartengano al patrimonio indisponibile 
dello Stato (n. 116). -VII) Se l'Amministrazione 
possa agire in via di autotutela amministrativa rispetto a 
beni patrimoniali indisponibili (n. 117). 

ELETTRICIT�. -I) Se l'esenzione dal sovraprezzo 
stabilito a carico di certe categorie di utenti di energia 
elettrica e dal quale, nei vari provvedimenti intervenuti 
sulla materia, sono stati sempre esentati gli autoproduttori 
�per l'energia da essi prodotta e consumata nei 

propri stabilimenti, gestiti sotto la stessa ragione sociale �, 

si applichi all'energia c.d. vettoriata (n. 2). -II) Sela detta 

esenzione si applichi all'energia c. d. di scambio (n. 2). 

ENFITEUSI. -Se gli aumenti stabiliti nella legge 
lo luglio 1952, n. 701, siano applicabili soltanto ai canoni 
enfiteutici o anche. alle altre prestazioni fondiarie perpetue, 
come censi e livelli (n. 22). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se l'art. 3 
del D.L. 11 marzo 1948, n. 409, che regola ora per allora 
l'occupazione del suolo occorso per la costruzione di 
opere permanenti di protezione antiaerea e il pagamento 
dei danni relativi, sia applicabile alle occupazioni 
effettuate in vista della costruzione di opere permanenti 
non portate a compimenti nonch� ai danni verificatisi 
successivamente purch� in diretto rapporto causale con 
la costruzione dell'opera pubblica (n. 113). -II) Se la 
detta norma si applichi alle opere permanenti costruite 
su immobili requisiti temporaneamente e poi derequisiti 

(n. 113). -III) Se, ai fini dell'ampliamento di un poligono 
di tiro per artiglieria contraerea possa espropriarsi 
una torre da difesa costiera costruita da vari secoli e 
dichiarata di particolare interesse storico ed artistico, 
ai sensi della legge lo giugno 1939, n. 1089 (n. 114). 
FARMACIA. -I) Se l'Amministrazione, decorsi i 
termini di impugnativa del decreto di riconoscimento di 
farmacia legittima, possa revocare il decreto stesso, ove 
risulti che il medesimo � stato emanato sulla base di un 
errore dipendente da sua colpa (n. 2). -II) Se l'Amministrazione, 
decorsi i termini di impugnativa, possa adottare 
il detto provvedimento di revoca, ove risulti che il 
decreto di riconoscimento � stato emanato sulla base 
di un errore dipendente da colpa dell'interessato (n. 2). 

FERROVIE. -Se l'invenzione di una sabbiera di 
automotrice da parte di un sottocapo tecnico delle FF. SS. 
non incaricato di. studi e ricerche, integri gli estremi 
della cc invenzione .di servizio� (n. 230). 

FERROVIE E TRANVIE. -Se la costruzione delle 
funicolari sia soggetta agli adempimenti ed ai controlli 
previsti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 (n.� 231). 

IMPIEGO PRIVATO. -Se la sospensione cautelare 
sia applicabile, ove i regolamenti degli enti pubblici 
non la prevedano espressamente, anche nelle ipotesi in 
cui si tratti di rapporto di pubblico impiego, disciplinato 
in via sussidiaria dalla legge sull'impiego privato e dalle 
norme del codice civile ai sensi dell'art. 2129 C.c. (n. 38). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se un impiegato comandato 
presso altra Amministrazione� possa vantare pretese 
per la eventuale determinazionale della c.d. indennit� 
di comando (n. 384). -II) Se il collocamento in 
posizione di aspettativa a tempo indeterminato, non previsto 
dal regolamento di un Ente. pubblico, 'ai fine di 
consentire all'impiegato di assumere altro impiego, 
possa ritenersi quale una concordata sospensione del 
rapporto (n. 385). -III) Se il periodo trascorso in detta 
speciale posizione debba essere computato agli effetti 
dell'anzianit� (n. 385(. -IV) Se un dipendente dello 
Stato, inquadrato nei ruoli speciali transitori, possa far 
valere alcuna pretesa verso lAmministrazione pel fatto 
del mancato versamento dei contributi all'I.N.P.S. 
per il periodo di avventiziato (n. 386). -V) Se la sospensione 
cautelare possa ritenersi istituto generale del 
pubblico impiego (n. 387). -VI) Se la sospensione cautelare 
sia applicabile, ove i regolamenti degli enti pubblici 
non la prevedano espressamente, anche nelle ipotesi in 
cui si tratti di rapporto di pubblico impiego, disciplinato 
in via sussidiaria dalla legge sull'impiego privato e dalle 
norme del Codice civile ai sensi dell'art. 2129 C.c. (n. 387). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -Se la convenzione 
intervenuta fra la Cassa per il Mezzogiorno a I' I.S.V.E. 

I.M.E.R. in applicazione della legge 11 aprile 1953, n. 298, 
debba essere sottoposta a registrazione nel termine 
prescritto, sia pure con la forma speciale di abbonamento 
stabilita dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950 n. 646, 
istitutiva della Cassa (n. 111). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se con l'espressione 
usata dall'art. 68 della vigente legge sulle succeszioni: 
cc Lo Stato ha privilegio per la riscossione delle 
tasse di successione sui mobili ed immobili cui la tassa si 
riferisce� si sia inteso scindere il privilegio e l'imposta 
relativiimente ai mobili e agli i.:inmobili oppure si sia 
inteso significare che il privilegio stesso pu� esercitarsi 
sui soli beni immobili anche per la parte di imposta che 
riflette pi� propriamente i mobili e viceversa (n. 16). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. -I) Se, 
agli effetti dell'art. 14 del D.L.C.p.S. 27 dicembre 1946, 

n. 469, possa ritenersi cessionario di un'azienda, l'originario 
cedente, il quale ne sia rientrato coattivamente in 
possesso in forza di sentenza che abbia dichiarato risoluto 
il precedente contratto di cessione (n. 49). -II) Se 
il passaggio della merce dall'estero nel territorio nazionale 
debba soggiacere a due imposte (imposte sulla 
importazione a i.g.e.), quando il passaggio della merce 
avvenga a favore dell'acquire!lte nazionale a mezzo di 
rappresentanti delle ditte venditrici (n. 50). -III) Se, 
in base all'art. 11 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, sia 
sufficiente, perch� sorga il presupposto dell'obbligazione 
tributaria, che il negozio giuridico cc compravendita� 
sia stato concluso in Italia oppure sia necessario, oltre 
alla conclusione in Italia del negozio giuridico, che 
dall'atto economico derivi una entrata imponibile a 
termine delle disposizioni vigenti (n. 50). 
IMPOSTE E TASSE. -A quale organo spetti la 
competenza a decidere le controversie sulla sussistenza 
dei requisiti mutualistici delle societ� e degli enti cooperativi 
nonch� dei loro consorzi, agli effetti dell'esenzione 
dall'imposta straordinaria sul patrimonio (n. 260). 



-170 


INFORTUNI SUL LAVORO. -Se, in linea di 
massima, possa ip�tizzarsi, a carico dell'appaltatore 
dei lavori in una stazione un concorso di colpa al verificarsi 
di un evento dannoso a carico di un suo dipendente, 
investito da una locomotiva, per non aver adottato il 
complesso di misure idonee ad assicurare l'incolumit� 
degli operai (n. 38). 

LOCAZIONI. -I) A quale mese vada imputato il 
pagamento del canone di locazione, effettuato da un 
inquilino nel bollettino di conto corrente, rimessogli 
dall'Amministrazione locatrice con l'indicazione a tergo 
del mese cui va riferito il versamento, se al mese cos� 
indicato ovvero all'eventuale canone insoluto di data 
pi� remota (n. 86). -II) Se la proroga legale delle 
locazioni sia applicabile ai contratti, stipulati posteriormente 
al Io marzo 1947; ma i cui effetti operino retroat-. 
tivamente fino ad epoca anteriore a tale data (n. 87). III) 
Quale sia la natura del provvedimento di graduazione 
dello sfratto emesso dal pretore ai sensi degli 
articoli 33 e seguenti della legge 23 maggio 1950, n. 253 

(n. 88). 
MANDATO. -I) Se, ai fini di rendere esigibile un 
credito con quietanza di un mandatario, sia necessari� 
che il mandato non contenga disposizioni circa la sua 
irrevocabilit� (n. 5). -II) Se un mandato irrevocabile 
sia da considerare cessione e, quindi, sia ammissibile 
sotto le condizioni e i limiti sostanziali e fiscali, con cui 
le cessioni di credito divengono efficaci nei confronti 
dell'Amministrazione, qualora I 'irrevocabilit� impegni 
anche l'Amministrazione pagante (n. 5). -III) Se il 
mandato irrevocabile vada registrato come cessione 
di credito o come mandato (n. 5). -IV) Quale sia, nei 
confronti dell'Amministrazione, l'effetto della revoca, 
da parte del mandante, di un mandato irrevocabile 

(n. 5). 
NOBILTA' ONORIFICENZE ED ORDINI CA V ALLERESCHI. 
-I) Se la norma contenuta nella disposizione 
XIV della Costituzione circa l'abolizione dei 
titoli nobiliari costituisca norma di immediata applicazione 
o soltanto programmatica (n. 9). -II) Se l'ufficiale 
di stato civile possa legittimamente rifiutarsi di 
inserire negli atti di stato civile qualificazioni nobiliari 

o se, invece, debba consentirne l'inserimento a norma 
ed agli effetti dell'art. 451 e.e. (n. 9). 
OPERE PUBBLICHE. -I( Se le condizioni previste 
dall'art. 4. lett. d, del R.D. 16 novembre 1939, 

n. 2229, debbano concorrere per escludere la necessit� 
della denunzia alla Prefettura della costruzione dell'opera 
in conglomerato cementizio (n. 39). -II) Se la 
costruzione delle funicolari sia soggetta agli adempimenti 
e ai controlli previsti del citato R.D. n. 229 del 
1939 (n. 39). 
PARTE CIVILE. -Se la�Sovraintendenza ai Monumenti 
possa costituire parte civile nei procedimenti 
penali per inosservanza della legge 29 giugno 1939, 

n. 1497 e art. 734 C.p. )costruzione abusiva in zona di 
�rispetto�) (n. 7). 
PENA. -Se la pena pecuniaria, inflitta per violazione 
della legge sul Nuovo Catasto Terreni abbia 
natura di sanzione civile (n. 7). 

PENSIONI. -I) Se sia consentito agli infortunati 
civili di cumulare la pensione di guerra con altro trattamento 
economico dovuto, per lo stesso titolo, da altro 
ente, e non derivante da atti di previdenza facoltativi 

(n. 69). -II) Se linteressato il quale abbia fatto la 
dichiarazione di opzione �tra la �pensione di guerra e il 
diverso trattamento di quiescenza senza rendersi conto 
dei due trattamenti e delle conseguenze della scelta, 
possa impugnare la dichiarazione stessa (n. 69). 
PRESCRIZIONE. -Se, nel caso di sentenza penale 
di primo grado impugnata in appello, dichiarato successivamente 
inammissibile, per mancata presentazione 
dei motivi, la irrevocabilit� della sentenza, e, quindi, 
l'inizio del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento 
del danno (art. 2947, 30 comma, e.e.) decorra 
dalla scadenza del termine per proporre una valida 
impugnazione o dalla data d!Jlla definitivit� dell'ordinanza 
di inammissib�lit� del gravame di cui all'art. 207 

C.p.p. (n. 23). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -Se un dipendente 
dello Stato, inquadrato nei ruoli speciali transitori, 
possa far valere alcuna pretesa verso l'Amministrazione 
pel fatto del mancato versamento dei contributi allo 

I.N.P.S. per il periodo di avventiziato (n. 14). 
PREZZI. -I) Se il C.I.P. abbia potere di dislocare 
i prezzi bloccati o solo di variarli (n. 22). -II) Se l'esenzione 
dal sovraprezzo stabilito a carico di certe categorie 
di utenti di energia elettrica, e dal quale, nei vari 
provvedimenti intervenuti sulla materia, sono stati 
sempre esentati gli autoproduttori "per l'energia da 
essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti, gestiti 
sotto la stessa ragione sociale>>, si applichi all'energia 

c.d. vettoriata (n. 23). -III) Se la detta esenzione si 
applichi all'energia c.d. di scambio )n. 23(. 
PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se l'Amministrazione 
sia legittimata a proporre opposizione di terzo 
avverso la sentenza resa in materia in cui sia investita 
di una potest� e non eserciti un diritto (n. 22). -. II) 
Se per i processi civili la pendenza della lite si determini 
con la semplice notificazione dell'atto di citazione (n. 23). 

PROCEDIMENTO PENALE. -Se il processo penale 
possa considerarsi << lite pendente col Comune � anche 
quando si proceda in seguito a denuncia o a querela 
del Comune, finch� questo non si sia costituito parte 
civile (n. 4). 

PROPRIETA'. -I) Se sia necessario che il competente 
Ufficio del Genio Civile comunichi la domanda di 
taluno per l'autorizzazione a ricerche di acque sotterranee 
al proprietario del fondo finitimo, quando le 
ricerche debbano avvenire a profondit� rientrante nella 
sfera di interesse del detto proprietario finitimo (n. 14). Se 
i beni del patrimonio indisponibile siano sottratti 
alla regola della comunione forzosa del muro perimetrale 
(n. 15). 

PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se l'invenzione 
di una sabbiera di automotrice da parte di un sottocapo 
tecnico delle FF.SS., non incaricato di studi o 
ricerche, integri gli estremi della �invenzione di servizio
� (n. 13). 

::iiiW&&&& 

-171 


RAPPORTI DI LAVORO. -Se, ai sensi della legge 
27 dicembre 1953, n. 940, la gratifica al personale dome. 
stico debba essere corrisposta entro il dicembre anche 

per il 1953 (n. 30). 

REQUISIZIONI. -I) Se possa riconoscersi valore 
alla domanda di indennizzo, presentata per ottenere 
l'adempimento dell'obbligazione contratta da formazioni 
partigiane con la requisizione di un automezzo anteriormente 
all'entrata in vigore del D.L. 19,.aprile 1948, 

n. 517 (n. 109). -II) Se possa chiede~si l'indennizzo 
per danni di guerra per la perdita di un'autoveicolo, 
requisito in propriet� da formazioni partigiane e distrutto 
per fatti di guerra (n. 109). 
RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se l'Amministrazione 
militare, per il recupero in rivalsa, a carico 
di ex militari, di somme pagate in seguito ad incidenti 
stradali, possa in ogni caso procedere avvalendosi delle 
disposizioni di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 161). II) 
Se nei rapporti interni tra l'Amministrazione, responsabile 
quale proprietaria del veicolo, e l'ex militare�� 
trovino applicazione le norme circa le presunzioni di 
responsabilit� stabilite dalla legge (n. 161). � 

SCAMBI E VALUTE. -I) Se il passaggio della 
merce dall'estero nel territorio nazionale debba soggiacere 
a due imposte (imposta sull'importazione e i.g.e.), 
quando il passaggio della merce avvenga a favore del]'
acquirente nazionale a mezzo di rappresentanti delle 
ditte venditrici (n. 9). -II) Se, in base all'art. 11 del 

D.L. 3 maggio . 1948, n. 799, sia sufficiente, perch� sorga 
il presupposto dell'obbligazione tributaria, che.il negozio 
giuridico � compravendita � sia stato concluso in Italia 
oppure sia necessario, o~tre alla conclusione in Italia 
del negozio giuridico, che dall'atto economico derivi 
un'entrata imponibile a termine delle disposizioni 
vigenti (n. 9). 
SERVITU'. -I) Quale sia la linea di condotta da 
adottarsi dall'Amministrazione militare per chiudere una 
strada privata posta sul �onfine di uno suo stabilimento, 
ove l'apertura della medesima contrasti con le esigenze 
militari (n. 14). -II) Se possa esper�rsi un'azione di 
danni contro� il privato che, nella sua propriet� abbia 
aperto una strada sul confine di uno stabilimento militare 
(n. 14). -III) Se l'Amministrazione militare possa 
in sede di autotutela amministrativa, chiudere una propria 
strada al confine di altra strada privata (n. 14). 

SOCIETA'. -A quale organo spetti la� competenza 
a decidere le controversie sulla sussistenza dei requisiti 
mutualistici delle societ� e degli enti cooperativi nonch� 
dei loro consorzi agli effetti dell'esenzione dall'imposta 
straordinaria sul patrimonio (n. 66). 

STATO CIVILE. -Se l'ufficiale di stato civile possa 
legittimamente rifiutarsi di inserire negli atti di stato 
civile qualificazioni nobiliari o se, invece, debbaconsentirne 
l'inserimento a norma e agli effetti dell'art. 451 O.e. (n. 5). 

STRADE. -I) Quale sia la linea di condotta da 
adottarsi dalla Amministrazione militare per chiudere 
una strada privata posta sul confine di un suo stabilimento, 
ove l'apertura della medesima contrasti con le 
esigenze militari (n. 17). -II) Se possa esperirsi una 
azione di danni contro il privato che, nella sua propriet� 
abbia aperto una strada sul confine di uno stabilimento 
militare (n. 17). -III) Se l'Amministrazione militare 
possa, in sede di autotutela amministrativa, chiudere 
una propria strada al confine di altrastrada privata(n.17). 

SUCCESSIONI. -Se, con l'espressione usata dall'art. 
68 della vigente legge sulle successioni, �lo Stato 
ha privilegio per la riscossione delle tasse di successioni 
sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce >>, si sia 
inteso scindere il privilegio e l'imposta relativamente ai 
mobili ed agli immobili oppure si sia, inteso significare 
che il privilegio stesso pu� esercitarsi sui soli beni immobili 
anche per la parte di imposta che riflette pi� propriamente 
i mobili e viceversa (n. 45). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONA


LI. -I) Se le obbligazioni derivanti dalla collisione 
tra una vettura militare italiana e un automezzo delle 
forze armate americane, dislocate in Italia per l'attuazione 
del dispositivo previsto dal Trattato Nord-Atlan.tico, 
siano regolate dalla legge italiana (n. 3)~ -II) Se 
la norma di diritto internazionale generale, recepita 
nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della 
Costituzione che stabilisce il divieto di esercizio della 
giurisdizione da parte dei Tribunali nazionali, quando 
sia convenuto in un processo uno Stato straniero, o 
sempre che il convenuto non rinunci all'immunit� sia 
applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, 
quali la N.A.T.0. (n. 3). -III) Se il principio di immunit� 
sia operante quando l'esame della controversia 
non coinvolga un'indagine intorno all'esplicazione della 
attivit� di imperio dello Stato convenuto (n. 3). 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA, PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN. TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

A CURA DI SALVATORE SICA 

AUSTRIA 

A) Responsabilit� dello Stato. 

La legge costituzionale (Bundesverfassungsgesetz) 
del 18 dicembre 1948, n. 19 (Bundesgesetzblatt 
fiir die Republik Oest�rreich del 31 gennaio 1949), 
ha modificato l'art. 23 della Costituzione austriaca, 
secondo l'ordinamento del 1929, per quanto concerne 
la disciplina della responsabilit� (Schadenshaftung) 
degli enti di diritto pubblico in genere 
(Gebietskorperschaftei).). L'art. 1 della legge 1948 
contiene la nuova stesura dell'art. 23 della Costituzione. 
La Federazione Austriaca (Bund), le 
sue provincie-stati (Lander), i distr�tti (Bezirke), 
i comuni (Gemeinde) e gli altri corpi (Korperschaften) 
ed istituti (Anstalten) di diritto pubblico 
rispondono per i danni che abbiano comunque 
provocati a terzi, con la loro condotta illegale 
(durch ein rechtswidriges Verhalten), le persone che 
operano in qualit� di loro organi nell'adempimento 
delle leggi (par. 1). Le persone, che operano in 
qualit� di organi di un ente di cui al primo paragrafo 
(Rechtstrager), rimangono verso l'ente stesso 
responsabili .per i danni che l'ente abbia dovuto 
risarcire al danneggiato, e ci� in quanto a dette 
persone sia imputabile il dolo (Vorsatz) o la colpa 
grave (Grosse Fahrlassigkeit) (par. 2). Le persone 
che operano in qualit� di organi di un ente di cui 
al paragrafo primo, rispondono per i danni che, 
nell'adempimento delle leggi, abbiano direttamente 
(unmittelbar) provocati all'ente per la loro condotta 
illegale (par. 3). Un'apposita "legge federale 
integrer� dette disposizioni (par. 4). Una legge 
federale adatter� i detti principi alla materia concernente 
i servizi postali, telegrafici e telefonici 
(par. 5). L'art. 2 della legge del 1948 precisa che 
la nuova norma costituzionale sarebbe entrata in 
vigore col 10 gennaio 1949. 

La legge 18 novembre 1948, n. 20 (Bundesgesetzblatt 
�del 31 gennaio 1949) ha disciplinato la 
responsabilit� della Federazione Austriaca, degli 
stati-provincie (Lander), dei distretti, dei comuni e 
degli altri corpi ed istituti di diritto pubblico per i 
danni arrecati nell'esecuzione delle leggi. La legge 
� chiamata Amtshaftungsgesetz; essa � divisa in 
tre parti, concernenti la prima l'obbligo del risarcimento 
(Haftpfiicht), la seconda la procedura e la 
terza certe norme conclusive e di transizione. La 
federazione, i Lander, i distretti, i comuni e gli 
altri corpi ed istituti di diritto pubblico nonch� 
gli enti della previdenza sociale (Trager der Sozialversicherung), 
qui appresso nominati, sono respon


sabili, secondo le norme del diritto civile, dei danni 
alle cose ed alle persone che comunque le persone 
operanti in qualit� di organi di detti enti abbiano 
arrecati, nell'esecuzione deUe leggi, a causa della 
loro illegale condotta; l'org�no non risponde verso 
il danneggiato; i danni sono risarcibili solamente 
in denaro (art. 1, par. l). Sono organi, nel senso 
della presente legge federale, tutte le persone 
fisiche che operino in esecuzi�ne delle leggi (giustizia 
od amministrazione) tant�o se aventi un rapporto 
stabile con l'ente, tanto se abbiano un rapporto 
precario o stabilito per il singolo caso determinato, 
tanto se siano state elette, nominate od altrimenti 
preposte, tanto se il loro rapporto con l'ente debba 
essere considerato come avente carattere pubblico 

o privato (art, 1, par. 2). 
La legge li. 20 del 1949, che consta di 17 articoli, 
� stata commentata nel 1951 da LoebensteinKaniak 
(Kommentar zum Amtshaftungsgesetz). 
Walter Antoniolli (Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Mansche Verlags-und .Universitatsbuchhandlung, 
Wien, 1954), nel segnalarci un'ampia bibliografia 
sulla materia (pp. 269-270) espone sistematicamente 
i concetti della legge, che potrebbero riuscire oscuri 
nella mera traduzione del testo; seguiamo qui la 
esposizione di Antoniolli, professore all'Universit� 
d'Innsbruck e membro della Corte .di giustizia 
costituzionale. 

Nello Stato austriaco Antoniolli, seguendo la 
vecchia concezione di O. Mayer (Deutsches Verwaltungsrecht, 
3a ediz., 1924), distingue. tre. specie di 
responsabilit� dello Stato in relazione al carattere 
del comportamento da parte della Pubblica Amministrazione: 


10 Responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
(Amtshaftung) nell'esercizio dei suoi poteri 
sovrani (im bereich des hohe�tlichen Handelns); la 
legge anzidetta del 1949 ha riconosciuto la risarcibilit� 
civile verso i terzi dei danni prodotti dallo 
Stato amministrativo (Stato ed enti minori) per la 
illegalit� o la colpa dei suoi agenti nell'esercizio 
del potere di supremazia (in Ausubung hoheitlicher 
Gewalt). 

2� Responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
operante nei modi del diritto privato (Privatwirtschaftsverwaltung); 
la dottrina e la giurisprudenza 
hanno sempre ammesso ..che, per la sua 
condotta ricadente nel ca,mpo del diritto privato 
lo Stato risponda similmente ai privati per i danni 
arrecati in violazione della legge (Rechtswidrig) 

o per colpevolezza (schlildhaften Schaden). 
3� Responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
non pi� per comportamento illegale nell'eser




-173 


cizio del suo pot�re sovrano, ma di fronte a norme 
precise disposte dall'ordinamento giuridico e richiedenti 
il risarcimento ai cittadini per una determinata 
condotta dell'Amministrazione onde evitare 
a costoro, in certi casi, uno sproporzionato sacrifizio 
(ein unverhaltnismassig grosses Opfer), che deve 
invece ricadere sulla generalit� dei cittadini. 

Dal punto di vista storico la responsabilit� dello 
Stato e dei suoi organi per il danno dipendente dalla 
condotta illegale da parte dell'.Am:.iinistrazione 
pubblica, operante fuori dei termilli del diritto 
privato, non sarebbe stata estranea all'antico diritto 
austriaco, secondo l'.Antoniolli (che trae anche 
argomento dal Commentario di Loebenstein-Kaniak). 
Mentre restava indiscussa la responsabilit� 
dell'Amministrazione operante nei rapporti di 
diritto privato, un decreto reale del 14 marzo 1806, � 

n. 758, dava motivo a negare la responsabilit� dello 
Stato nel campo dei suoi poteri di supremazia. Le 
leggi 144 e 145 del 1867 si fermarono sull'argomento 
per quanto concerne il potere giudiziario e l'esercizio 
del potere amministrativo sopraggiunge; la legge 
12 luglio 1872 (Richterliche Syndikatgesetz) sulla 
responsabilit� dei giudici, legge modificata dalla 
legge 22 novembre 1918, alinea 2, sul potere giudiziario. 
La Costituzione 1920 diceva all'art. 23: 
tutte le persone incaricate di funzioni dell'Amministrazione 
federale, dei Lander, dei comuni, o di 
funzioni giudiziarie, sono responsabili di ogni 
danno cagionato a chiunque nell'esercizio delle 
proprie funzioni per violazioni del diritto, commesse 
intenzionalmente o risultanti da grossolana negligenza; 
la Federazione, i Lander �ed i comuni sono 
responsabili delle violazioni di diritto commesse 
dalle persone operanti in qualit� di organi di tali 
enti. La legge costituzionale federale del 7 dicembre 
1929 modific� l'art. 23 come segue: �In quanto 
non siano da considerarsi come titolari di diritti 
privati, la Federazione, i Lander, i distretti ed i 
comuni sono responsabili dei danni che le persone 
operanti come loro organi arrechino ad un terzo, 
allorch� per l'esercizio illegale delle loro attribuzioni 
esse abbiano leso intenzionalmente o per una 
grossolana negligenza i diritti appartenenti al terzo 
verso l'ente; i dettagli saranno stabiliti da una legge 
federale; in quanto detti enti debbano considerarsi 
come titolari di diritti privati, la loro responsabilit� 
per i danni causati dalle persone operanti 
come loro organi � retta dalle disposizioni del diritto 
civile; le persone operanti in qualit� di organi dei 
detti enti sono responsabili di fronte agli enti 
stessi, in conformit� delle norme stabilite dalla 
Legislazione federale, dei danni ch'esse avessero 
direttamente provocati all'ente nell'esercizio della 
loro attivit� o per i quali l'ente avesse paga.to una 
indennit� a terzi. .Abbiamo visto come la legge 
costituzionale del 18 dicembre 1948, n. 19 e la legge 
18 dicembre 1948, n. 20, sono venute a disciplinare 
definitivamente la materia. Vedi anche legge n. 60 
del 1952. 
La responsabilit� dell'ente (Rechtstrager) per 
i suoi agenti non dipende dalla mera dipendenza 
dell'agente (Zugehorigkeit) dall'ente; essa � funzionale, 
nel senso che occorre stabilire se l'agente 
di un ente determinato abbia operato per il Bund, 

o per un Land ecc. (ved . .Antoniolli), p. 272). La 
responsabilit� concerne il comportamento esecutivo 
(legis emecutio; Vollziehung der Gesetze) e non 
invece il danno che possa aver provocato la stessa 
legislazione (legislatio; gesetzgebung) (ved. .ANTONIOILI, 
pag. 275). 

La legge n. 20 del 18 dicembre 1948 (Bundesgesetzblatt 
31 gennaio 1949) stabilisce i casi di eslcusione 
della responsabilit� (art. 2, par. 2 e 3). Non 
� ammissibile la domanda di risarcimento qualora 
il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno 
attraverso un'azione dinanzi ai giudici (durch 
Rechtsmittel) o attraverso un ricorso (Beschwerde) 
alla Corte di giustizia amministrativa (art. 2, pag. 2); 
nessuna domanda di risarcimenti pu� derivare da 
una sentenza della Corte di giustizia costituzionale 
(Verfassungsgerichtshof), della Corte suprema 
di giustizia (Oberste Gerichtshof) e della Corte di 
giustizia amministrativa (Verwaltungsgerichtshof) 
(art. 2, par. 3). Nel far valere la domanda di risarcimento 
non occorre riferirsi ad un organo (persona) 
determinato; basta fornire la prova che il danno 
sia stato provocato dall'infrazione (Rechtsverletzung) 
da parte di un organo dell'ente accusato 
(eines Organes des beklagten Rechtstragers) (art. 2, 
par. 1); � prevista la prescrizione in tre e dieci anni, 
computati ai sensi dell'art. 6, par. 1, per la domanda 
di risarcimento; la rivalsa verso l'organo � 
prescritta nei sei mesi computati ai sensi dell'art. 6, 
par. 2. 

La illegalit� (Rechtswidrigkeit) consiste anche 
nell'infrazione della norma solamente materiale 
(regolamento) (ved . .Antoniolli, p. 276); essa non 
pu� essere proposta nelle operazioni di valutazione 
senza che vi sia un errore di valutazione (ved . .Antoniolli, 
ivi). L'Amministrazione non risponde 
che per le operazioni dannose imputabili (fiir 
schuldhafte Schadenshandlungen); non risponde 
che per il debito in se (Verschuldenshaftung) e 
non per le conseguenze (Erfolgshaftung); essa 
risponde per� per qualunque colpa del suo agente, 
per quanto possa essere lieve; la colpa ed il grado 
della colpa si misurano in base al Codice civile, 
che distingue tra dolo, colpa grave e colpa lieve; 
escludono la colpa l'errore scusabile (Entschuldbarer 
Irrtum), la violenza ((Zwang) e lo stato di 
necessit� (Notstand) (.Antoniolli, ivi, LoebensteinKamiak, 
p. 61 e seg.). 

Non sarebbe possibile la rivalsa (Riickensatz) 
verso l'agente (Organ) quando costui abbia creduto 
di rifiutare l'ordine (.Auftrag; Befehl) del superior~ 
manifestamente incompetente o l'ordine contrario 
alle norme del diritto penale (art. 4). � disciplinata 
la responsabilit� collegiale (art. 3, par. 2). 

Lo straniero � ammesso al risarcimento soltanto 
in caso di reciprocit�; il giudice in tali casi attende 
istruzioni vincolanti da parte della Cancelleria del 
Bund (art. 7). 

Gli articoli 8-14 della legge (.Amtshaftungsgesetz) 
regolano la procedura. La protezione dei 
diritti dei danneggiati � data dai.tribunali-ordinari 
di seconda istanza (Landesgerichten). Le pronunciesui 
ricorsi amministrativi o alla Corte di giustizia 
amministrativa sarebbero soltanto relative. Il 
carico dell'agente (per colpa grave o dolo) � stabilito 
dalle Commissioni di disciplina (Dienstpragmatjk 
1944, n. 15), senza possibilit� di ricorso alla Ver



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waltungsgerichtshof (�rt. 133, n. 2, Costituzione 
1929, rimessa in vigore con legge costituzionale 

n. 4 del 1� maggio 1945). La Corte dei conti (Rechnungshof) 
denuncia ma non decide. 
Per casi di risarcimento per legge ved. leggi 

n. 177 del 1909; n. 318 del 1918; n. 242 del 1932; 
n. 316 del 1934 ecc. 
Ved. il Kommentar zum Allgemeinen burgerlichen 
Gesetzbuch (di F. Geschnitzer, R. Holler, H. Klang, 

R. Kostler, A. Verdross-Drosseberg, K. Wahle, 
O. Wentzel, E. Weiss,. W. Wilburg, K. Wolff), 
ediz., Wien, Druck und Verlag der Oesterreichischen 
Staatsdruckerei, 1952, vol. 30, p. 3, 
608 seg., 792 seg.; vol. 6�, p. 6, 408. 

B) L'Avvocatura di Stato. 

La difesa della Repubblica Austriaca e di enti 
determinati � affidata. alla Procura di Finanza in 
Vienna. 

La legge 12 settembre 1945, n. 172 ha disciplinato 
la Procura di Finanza in Vienna (Finanzprokuratur 
in Wien). La legge � chiamata Prokuraturgesetz 
(Staatsgesetzblatt fiir die Republik 
Oesterreich del 28 settembre 1945, p. 263). 

La legge tratta i compiti della Finanzprokuratur 
(artt. 1-3), gli interventi di questa dinanzi ai giudici 
ordinari ed ai giudici commerciali (artt. 4-6), 
dinanzi alle autorit� amministrative ed alla Corte 
di giustizia amministrativa (Verwaltungsgerichtshof), 
il rimborso delle spese (art. 8), il rapporto 
della Prokuratur con il personale dello Stato 
(art. 9), le norme di servizio (art. 10), le norme 
transitorie (artt. 11-13). 

La legge venne emanata dal Governo provvisorio 
(Staatsregierung) in base all'art. 30 della legge 
del 20 luglio 1945, n. 94 sul trapasso (Ueberleitung) 
delle norme relative all'Amministrazione ed alla 
Giustizia del vecchio regime nell'ordinamento giuridico 
della Repubblica Austriaca (BehOrdenUeberleitunggesetz). 
La Procura di Finanza in 
Vienna (Finanzprokuratur in Wien), che in seguito 
sar� chiamata per brevit� Prokuratur, ha i seguenti 
compiti, in relazione agli enti elencati nel seguente 
art. 2: 1� essa rappresenta come parte, od anche 
come partecipante, gli enti stessi dinanzi ai giudici 
ed alle autorit� amministrative; 2� essa d� pareri 
in materia giuridica (in Rechtsangelegenheiten); 
in particolare essa manifesta il proprio parere sulle 
transazioni e conclusioni di negozi giuridici ed 
interviene nella redazione dei documenti legali e 
dei contratti (Rechtsurkunden) (art. 1, par. 1). 
La competenza ad intervenire come parte, o partecipante, 
dinanzi a tutti i giudici ordinari e commerciali, 
ai sensi del par. 1 dell'art. 1, � esclusiva 

(ausschliessliche), salvo che la legge non abbia 

altrimenti disposto; la rappresentanza dinanzi 

alle autorit� amministrative e dinanzi alla Corte 

di giustizia amministrativa ha luogo soltanto in 

seguito a richiesta (auf Verlangen) (art. 1, par~ 2). 

La Prokuratur � infine chiamata ad intervenire 

per la protezione di pubblici interessi dinanzi 

a 
tutti i giudici ed alle autorit� amministrative 

ql).ando a tal'uopo � chiamata dalle competenti 

autorit� o l'urgenza del caso ne richieda l'intervento 

immediato; ci� vale particolarmente per gli atti 
assicurativi e d'incameramento delle devoluzioni 
nell'interesse pubblico (gemeinniitzigen) a causa 
di morte (art. 1, par. 3). 

La Prokuratur, ai sensi dell'art. 1 della legge, 
provvede alle funzioni di rappresentanza ed alle 
funzioni di consulenza in favore degli enti e persone 
come segue: 1� della Repubblica Austriaca, ivi 
comprese le fondazioni, . le imprese, gli stabilimenti 
ed altre istituzioni; 2� di tutti i fondi, le 
opere, le fondazioni, le imprese ed altre istituzioni 
aventi autonoma personalit� giuridica, i quali 
sono amministrati direttamente dagli organi dello 
Stato o presso cui Io Stato sia intervenuto; 3� delle 
istituzioni, che non ricadono nel numero 2 precedente, 
in quanto si tratti della loro costituzione o del 

�patrimonio da incamerare per i fini da conseguire 
attraverso la loro costituzione; 4� delle istituzioni 
parrocchiali a carattere pubblico; 5� dei funzionari 
giudiziari accusati nelle procedure sindacali svolgentisi 
in base alla legge 12 luglio 1872, n. 112 ed 
a norma della legge 23 dicembre 1931, n. 6-1932 
(art. 3, par. 1). L'Amministrazione delle finanze 
pu� assegnare con ordinanza alla Prokuratur la 
rappresentanza e la consule.nza di altre persone 
giuridiche (art. 3, par. 2). 

Al fine di assicurare ed incamerare imposte, 
tasse, dazi ed altre entrate pubbliche i funzionari 
di finanza sono autorizzati, in rappresentanza della 
Prokuratur, ad intervenire nei giudizi, e ci� in 
quanto non si renda necessaria la competenza di avvocato 
(art. 2, par.1). In ogni caso per� la Prokuratur 
pu� riservarsi la rappresentanza (art. 3, par. 2). 

La Prokuratur non ha bisogno per il suo intervento 
dinanzi ai giudici ordinari e commerciali di 
nessuna attestazione particolare della sua competenza 
(art. 4, par. 1). A tale intervento ciascun 
funzionario della Prokuratur � autorizzato: � 
sufficiente ch'esso sia munito della legittimazione 
dell'Amministrazione (Am1lslegitimatioi:J.), e ci� anche 
nei casi in cui sia stata prescritta la rappresentanza 
da parte di un avvocato (Rechtsanwalt) 
(art. 4, par. 2). La Prokuratur pu� affidare la 
rappresentanza anche ad un avvocato e nei casi, 
in cui ci� non si rendesse possibile, anche ad un 
organo di un altro pubblico servizio; la rappresentanza 
� provata mediante la presentazione di una 
legittimazione (art. 4, par. 3). 

Alla Prokuratur spetta il diritto alle spese come 
ad un avvocato e ci� anche nei casi in cui si faccia 
rappresentare da un organo di un altro servizio; 
nel caso di esenzione da bolli ed altri diritti sono 
questi ugualmente portati nel conto delle spese 
come bolli e diritti per. memoria (Idealstempel 
und Idealgebiihren) (art. 5, par. 1). 

La legge regola il comportamento della Prokuratur 
nei casi in cui debba intervenire, nel medesimo 
affare, in favore di due parti, i cui interessi siano 
contrastanti (art. 6}. 

La Prokuratur pu� essere chiamata a rappresentare 
gli enti anzidetti, su chiamata di questi,. 
dinanzi alle autorit� amministrative ed alla Corte 
di giustizia amministrativa; l'incarico non ha bisogno 
di essere documentato in modo particolare 
(art. 7, par. 1); si applicano a tal fine le disposizioni 
contenute negli articoli 4, 5 e 6 di cui sopra. 


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�Gli enti rappresentati dalla Prokuratur sono 
tenuti a liquidarle le spese di rappresentanza allorch� 
le spese 'stesse non possano . essere ricuperate 
dalla controparte (art. 8, par. 1). La Prokuratur 
pu� richiedere un adeguato anticipo sulle spese di 
rappresentanza (art. 8, par. 2). 

In quanto non esistano particolari norme contrarie, 
tutti i pubblici dipendenti, compresi i giudici, 
sono tenuti a coadiuvare con la Prokuratur 
nell'espletamento della sua missione ed a farle 
prendere visione degli atti richiesti o ad averne 
copia (art. 9). 

Per la materia del personale e disciplinare la 
Prokuratur dipende dall'Amministrazione finanziaria 
(Staatsamt fiir Finanzen); a questa � affidato 
altres� il potere di vigilanza del servizio (art. 10, 
par. 1). Particolari provvidenze sono disposte per i 
funzionari che occupino posti elevati presso la Prokuratur 
(art. 10, par. 2). 

Si tralasciano qui le disposizioni transitorie della 
legge. 

L'ordinanza 15 aprile 1948, n. 94 del Ministero 
federale delle finanze (Bundesgesetzblatt 4 giugno 
1948, p. 448) ha affidato altri enti alla rappresentanza 
della Prokuratur. La legge 16 giugno 1948, 

n. 154 (Bundesgesetzblatt 23 agosto .1948, p. 59) 
ha integrato la legge del 1945 stabilendo che la 
rappresentanza dinanzi alla Corte di giustizia 
costituzionale (Verfassungsgerichtshof), alla Corte 
di giustizia amministrativa, .alla Corte di giustizia 
per le patenti ha luogo s�ltanto su dolll..a11da. 

Ved. anche Verord. 183 d.el 27 settembre 1945, 

n. 18 del 26 novembre 1946, n. 226 dell'8 novembre 
1950, n. 165 del 17 luglio J,951; ved. par. 16 della 
legge 12 luglio 1950, n. 14 7. 
Per la elencazione delle vecchie disposizioni 
aventi vigore nelle provincie-Stati anteriormente 
alla ordinanza di unificazione del 1923 ved. STEFAN 
STEFANo'wrnz; I ndez zu den '�sterreichischen ReichsStaats-
und Bundesgesetzblliitt.�rn 1849 bis 1949, 
Wien, 1950, Druck und Verlag Der Oesterreichischen 
Staatsdruckerei. 

BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE 

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NIOLLI: Atlgemeines Verwalt'l:llng[!recht, JlI anzsche V erlags 
und Universitatsbuchhandlung, Wien, 1954, pp. 269-270. 

B) Per la Prokuratur: E. LoHSING-R. BRAUN: Oesterreichisches 
Anwaltsrecht, Wi�n, � SpringerVerlag, 1950, 
pp. 42-43. 



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(3101213) Roma. 1955 � Ist. Poligr. Stato -G. C.