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. 

~RASSEGNA MENSILE


, . 

DELL'AVVOCATURA DELLO STA.TO 

PUBBLI{)AZIONE DI SERVIZIO 


Il'JDICE DELL'ANNATA 1951 


MONOGRAFIE ED ARTICOLI ORIGINALI 

(Secondo l'ordine di pubblicazione) 

1. 
La evoluzione storica dei principii della soggezione 
alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato, dell'avv. 
GIUSEPPE CHICCA con cenni biografici e Schema 
di massima per la R.elazione dell'Avvocatura dello 
Stato. Paggi 1-37. 
2. 
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato e la Nuova 
Costituzione, dell'avv. ENZO CIARDULLI, Pagine 39-45. 
3. 
I contratti della Pubblica. Amministrazione, dell'avvocatg 
GIUSEPPE GuGLIELMI. Pagg. 61-65; 83-89. 
4. 
Un assurdo progetto di riforma del contenzioso tributario, 
della Redazione. Pagg. 108-113. 
5. 
Il rapporto di lavoro con enti pubblici economici 
e la Costituzione, dell'avv. VALENTE SIMJ. Paggine 
129-132. 
6. 
La delegazione di pot�st� legislativa al Governo per 
l'attuazione della riforma fondiaria. Pagg. 153-156. 
7. 
Ancora sulla legittimit� �ostituzionale delle leggi di 
riforma.fondiaria. Pagg. 177-181. � 
8. 
I rapporti tra lo Stato e la Regione Sidliana nella giurisprudenza 
dell'Alta Corte costituzionale, dell'avvocato 
CESARE ARIAS. Pagg. 181-196. 
NOTE DI DOTTRINA 

(Recensioni critiche) 

Diritto costituzionale 

I. 
BozzI A.: I profili costituzionali della riforma della 
Pubblica Amministrazione. Relazione al 1� Convegno 
di Studi sulla Pubblica Amministrazione in �Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana '" 1950, 
529. Pagg. 90-92. 
2. 
ESPOSITO C.: Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalit� 
delleleggi in Italia. �Rivistadidiritto processuale
�, 1950, I, 291 segg. Pagg. 93-94. 
3. 
DE VALLES A.: Regolamenti ministeriali e ordinanze 
generali." Foro It. '" 1951, IV, 97. Pagg. 114-117. 
4. 
VITTA C.: Atti presidenziali .f! proposte ministeriali 
nella vigente Costituzione. "Rivista Amministrativa'" 
1951, 297. Pagg. 157-159. 

Diritto amministrativo 

1. 
Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio 
di Stato (a cura di vari Magistrati del Consiglio di 
Stato). Ediz. Giuffr� Pag. 46. 
2. 
ALESSI :j=t.: Questioni processuali e questioni sostan. 
ziali in materia di rapporto di impiego di dipendenti 
da enti pubblici economici in "Rivista Amministrativa 
'" 1950 I, 605, Pag. 46. 
3. 
FERRONE-CAPANO: La retroattivit� degli atti amministrativi. 
lovene, Napoli, 1950. Pagg. 67-68. 

4. 
Rocco F.: La giustizia amministrativa: realizzazioni 
ed aspettative. "Rivista Amministrativa'" 1951, 160. 
Pagg. 133-l34. 
5. 
CASETTA E.: Sulle potest� di annullamento d'ufficio di 
revoca e di rinunzia della Pubblica Amministrazione 
di fronte al giudicato amministrativo. "Rassegna di 
diritto pubblico '" 1951, I, 178. Pagg. 13~:139. 
. 6. VITTA C.: Competenza giudiziaria su diniego di potere 
discr�zionale in atti amministrativi. � Giur. lt. '" 1951. 
I, 1, 519. Pagg. 159-161. 

7. 
FRAGOLA: Giustizia amministrativa nelle controversie 
doganali. "Foro It. '" 1951, III, 191. Pagg. 197-200, 
j 

__A#YJ 



Diritto tributario 

I. 
SALERNI A.: Le imposte straordinarie sul patrimonio 
nella dottrina e nella legislazione. Ediz. Giuffr�, 1951. 
Pag. 66. 
2. 
LINTAS F.: Commento ad alcune disposizioni generali 
contenute nella legge di registro. (Lezioni per il corso di 
preparazione dei volontari nell'Amministrazione delle 
tasse, tenuto nel 1950). Pagg. 66-67. 
3. 
BERLIRI A.: Sulla natura giuridica e sulla disciplina 
dell'avocazione dei profitti di regime. Nota alla sentenza 
n. 152 della Cassazione in �Foro It. '" 1951, 
gennaio, 426. Pagg. 177-119. 
4. 
FRAGOLA: Giustizia amministrativa nelle controversie 
doganali.� Foro It. �, 1951, vol. III, 191. Pagg. 197200. 
5. 
PESENTI A.: Della natura .e della sistemq,zione giuridica 
di alcune contribuzioni che nascono dalla. disciplina 
dei prezzi. "Studi parmensi�, 1950. Pagg. 200-203. 
Diritto processuale civile 

I. 
ALESSI R.: Questioni processuali e questioni sostanziali 
in materia di rapporto di impiego di dipendenti 
da enti pubblici. � Rivista Amministrativa �, 1950, I, 
605. Pag. 46. 
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


(Tiitte le. sentenze 

ACQUE PUBBLICHE -Tribunale delle acque Gravame 
-Ricorso per violazione di legge contro la 
decisione del Tribunale Superiore in sede di giustizia 
amministrativa -Art. 111 della Costituzione. (Corte 
di Cassazione). Pagg. 162-163. 

Canali demaniali -Derivazioni gratuite -Obbligo 

di maniitenzione -Cessazione della gratuit� -Effetti 
(Trib. Sup. Acque Pubbliche). Pag. 204. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -Atti ammiwistrativi 
-Provvedimenti del C.L.N. (Corte di Cassazion�). 
Pag. 95. 

Costituzione in mora -Omissione di stanzfomento 
di bilancio. (Corte di Cassazione). Pag. 140. 

Amministrazione dello Stato -Evocazione in giudizio 
di persona del Prefetto -Mancata designazione dell'Amministrazione 
convenuta. (Tribunale di Bologna). 
Pagine 143-144. 

Enti statali -Caratteri distintivi -Aziende portuali 
mezzi meccanici -Sono enti statali. (Tribunale di 
La Spezia). Pagg. 170-171. 

APPALTO. -Pubblica Amministrazione -Norme del 
capitolato generale Richiamo nei contratti che interessino 
enti diversi dallo Stato -Natura. (Cofte di Cassazione). 
Pag. 120. 

APPELLO. -Notifiche-Unica copia -Rappresentanza 
sostanziale di pi� parti -Inesistenza dell'atto di appello 
(Corte di Appello di Trento). Pagg. 99-101. 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Poteri 
del Ministero dell'Agricoltura nel periodo di guerra Delega 
dei poteri di controllo ad enti privati -Iscrizione 
di quota di rimborso spese a carico dell~ ditta controllata 
-Natura giuridica. (Corte di Cassazione). Pag. 47. 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Case per 
ferrovieri -Revoca di concessione di alloggio -Atto 
discrezionale -Incensurabilit� -Procedura. (Corte di 
Cassazione). Pagg. 95-96. 

CASSAZIONE. -Termini -Anno della pubblicazione Sentenze 
di giurisdizioni speciali -Commissioni requisizioni 
alloggi. (Corte di Cassazione). Pag. 47. 

sono annotate) 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE. 
civile e penale -Carattere funzionale e 
confiscate nel corso del giudizio penale 

-Competenza 
Cose sequestrate 
-Azione civile 

del terzo. (Corte di Cassazione). Pag. 69. 
Mancata sottoscrizion? di uno dei componenti il 
Collegio impedito di una decisione del Consiglio di 
Stato-Applicabilit� dell'art. 32 u. c. C.P.C. -Inapplicabilit� 
dell'art. 276 u. c. C.P.C. (Corte di Cassazione). 
Pagg. 69-71. 
Dir1:tto e interesse -Sindacato d1: eccesso di potere. 
(Consiglio di Stato). Pagg. 47-49. 
Negata iscrizione nelle matricole della gente di mare. 
-Difetto di giurisdizione dell'Autorit� Giudiziaria 
Ordinaria. (Tribunale di Bari). Pagg. 144-145. 
Rivendica di beni immateriali (titolo e avviamento 
di giornale) contro l'Amministrazione dello Stato -
Forum rei sitae -Localizzabilit� del titolo e dell'avviamento. 
(art. 100 Legge 22 aprile 1961, n. 633; articolo 
25 C. P. C.). (Tribunale di Roma). Pagine 
208-210. 
COMPROMESSO ED ARBITRI. -Appalto di opere 
pubbliche -Aggiudicazione -Controversie. (Corte di 
Cassazione). Pag. 120. 
Capitolato generale lavori pubblici e Reg. 25 maggio 
189/i, n. 350. Domanda di arbitrato anteriore alla definizione 
della procedura amministrativa -Inammissibilit�. 
(Lodo arbitrale). Pag. 210. 
DANNI DI GUERRA. -Scoppio di depos1:to di esplosivi 
-Colpa dell'Amministrazione -Applicazione 
art. 2050 C. C. (Tribunale di Milano). Pagi-ne 
101-102. 
DEMANIO. Beni 
patrimoniali indisponibili Sacchi 
della sussistenza militare -Alienazioni effettuate sotto 
l'imperio della r.s.i -Inefficacia assoluta. (Corte di 
Cassazione). Pagg~ 120-121. 
Immobile espropriato per p. u., rientra nel patrimonio.-indisponibile 
-Patrimonio indisponibile, pu� essere 
oggetto di rapporti di diritto privato Immobile 
espro-I'. 
priato per p. u. Continuazione 
di precedente locazione ; 
-Ammissibilit�. (Corte di Cassazione). Pagg.� 164-165. i 

-



-209 


diritti, come i diritti sul marchio, sul nome, sulla 
ditta, che aiutano la protezione del diritto sostanziale, 

�col proteggere la identificazione o individuazione 
dell'esistenza e dell'oggetto del diritto medesimo. � 
quindi un diritto speciale, che ha carattere di diritto 
accessorio del diritto d'autor� � (cos� la Relazione 
della Commissione ministeriale al progetto di legge, 
cfr. PIOLA CASELLI: Codice del diritto d'autore, 
cit. pag. 515). Recita, infatti, l'articolo 100 della 
legge che cc il titolo dell'opera, quando individui 
l'opera stessa, non pu� essere riprodotto sopra altra 
opera senza il consenso dell'autore>); aggiungendo 
(2� comma) che cc i.l divieto non si estende ad opere 
che siano di specie o carattere cos� diverso da risultare 
esclusa ogni possibilit� di confusione �. � assimilata 
alla riproduzione servile del titolo, la riproduzione 
della parte individualizzante di esso: titoli simili, 
quei titoli cio� cc che non presentano tali diversit� 
da poter distinguere l'opera sulla quale sono assunti, 
dall'opera la cui identit� deve essere protetta)) (PIOLA 
CASELLI, op. cit., pag. 517). 

La situazione � analoga a quella dei marchi per 
i quali, come � noto (v. ad es. Trib. Milano, 15 dicembre 
1947, in cc Rass. Prop. Ind. n, 1948, pag. 180) 
� interdetta non soltanto la servile . imitazione, ma 
anche imitazione di elementi caratteristici, imitazione 
che pu� essere integrata da un semplice cc avvicinamento 
� concettuale all'elemento caratteristico del 
marchio predetto. 

La particolare tutela del titolo (se la legge italiana 
ha accolto nella formulazione della norma la dottrina 
che fonda una tale tutela sulla funzione differenziatrice 
del titolo e non pi� sul principio della creazione) 
riveste il carattere di protezione di un diritto 
reale, come del resto, � dato trarre dalle parole della 
Relazione sopra riportate (DE SANCTIS: Considerazioni 
giuridiche sulla riforma della legge sul diritto 
d'autore, cc Il diritto d'autore))' 1940, pag. 261; 
Lettre d'Italie in cc Le droit d'auteur ))' 1947, pagine 
128, a proposito della sentenza della Corte di 
Appello di Milano 20 maggio 194'7, circa il titolo 
Pinocchietto di un giornale per bambini nei confronti 
del Pinocchio del Collodi ( cfr. anche STOLFI: 
Il diritto d'autore, Milano, 1932, vol. II, pag. 692; 
GRECO: I diritti sui beni immateriali, Corso di 
diritto commerciale e ir;dustriale dell'Universit� di 
Torino, Torino, 1948, pag. 272; SORDELLI: Il titolo 
dell'opera dell'ingegno e la sua configurazione come 
bene immateriale, in cc Il diritto d'autore n, 1950, 
pag. 165). D'altro canto gi� il PoUILLET: Propri�t� 
litteraire et artistique, Parigi, 1894, pag. 79, aveva 
acutamente osservato che, seppure il titolo non potesse 
essere assimilato a uno scritto, a una produzione 
dell'ingegno nel senso legale, costituiva titttavia 
cc sans aucun doute, une propri�t�, m.ais une 
propri�t� d'une nature sp�cial, tout � fait analogue 
� l'enseigne ou � la marque de fabrique >l. 

L'azione di accertamento e la declaratoria di 
appartenenza del cc titolo >l ha, dunque, evidente 
contenuto reivendicatorio e la competenza a conoscere 
della domanda -contro lo Stato -spetta, 
dunque, al foro ove sia localizzabile questa res (forum 
rei sitae) in relazione al combinato disposto 
degli articoli 25 c.p.c. e 6 regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1611. 

Le regole per tale localizzazione sono agevolmente 

ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Napoli, 

la, 24 marzo-30 maggio 1950 (Lauro c. S.',FJ.111. c. 

Scarfoglio, cc Il diritto d'autore� 1950, pag. 440, 

per il titolo Il Mattino), la quale ha ritenuto condi


zioni per la configurabilit� stessa del diritto (di 

natura reale); la concretezza e l'attualit� della fun


zione differenziatrice del titolo (contro ogni atten


tato che possa menomarne l'efficienza) ossia cc' la 

effettiva sussistenza e diffusione dell'opera del


l'ingegno da differenziare ))' cc l'uso concreto del 

titolo �. 

Se ci� vale agli effetti sostanziali, come concepire 

ai fini della competenza ratione rei sitae localizza


zione diversa del titolo dal luogo ove si crea e si 

pubblica il giornale (previ gli adempimenti tutti 

imposti dall'ordinamento giuridico) e onde si di


parte la sua diffusione~ 

Non basta. 

cc. Bisogna tener conto della specialissima natura 
dell'opera alla quale il titolo del giornale � premesso; 
cc questa deve integrarsi tenendo conto della posizione 
in cui trovasi tale editoria quotidiana o periodica, 
rispetto alle esigenze sociali e guridico economiche. 
cc In realt� ci si trova di fronte ad un'opera il cui 
interesse di informazione, divulgativo, culturale e 
politico trova sbocco nella continuit� della prestazione 
oltre che in altre esigenze tutte proprie della 
differente necessit� e frequenza d�lla periodicit� 
della sua diffusione. Altro speciale elemento o dato 
dalla variet� e complessit� degli argomenti trattati 
cos� da richiederne la necessaria presenza di diversi 
costanti collaboratori; si � in tal modo di fronte 
ad un'opera che, agli effetti della valutazione giuridica, 
risponde a questi requisiti: essere un complesso 
di attivit� che determina ci� che giuridicamente 
si configura come opera collettiva: essere una entit� 

'che 
per il continuo avvicendarsi degli argomenti e 
per il loro mutevole succedersi giunge ad avere l' espressione 
della sua caratteristica indicativa solo per quei 
mezzi che ne mantengono evidente l'immutabile 
continuit�: essi si concretano sia in forme peculiari 
nell'esprimere quella particolare e determinata obiettivit� 
propria al contenuto intrinseco della materia 

o a quella costante esposizione di un atteggiamento 
proprio di chi lo organizza e dirige, sia in quelle indicazioni 
che possano essere richiamo permanente ed 
individuazione certa di quello specifico complesso di 
attivit� o contenuto: tali il titolo le rubriche, l'aspetto 
esterno dell'opera concretato in qualsiasi sua particolarit�. 
cc In alcuni casi il titolo pu� giungere ad indicare 
non soltanto quel determinato giornale o periodico, 
ma, in considerazione dell'ampio sviluppo organizzativo 
di questo, diviene elemento di tutta quella 
complessa rete di attivit� che sfocia in ima organizzazione 
a s� stante; � ci� che generalmente. viene 
denominata cc testata �. In tal caso si pone in luce 
il maggior interesse a considerare tale titolo come 
elemento centrale dell'azienda giornalistica od editoriale
� (SoRDELLI: Il titolo dell'opera .. dell'ingeno, 
cit. pag. 180-182). 

Sotto questo secondo profilo la questione, anche 
agli effetti della competenza, viene ricollegata alla 
natura di elemento aziendale riconoscibile nel titolo, 
onde forum rei sitae non sarebbe con'figurabile se 



-210 


non net luogo ove l'azienda giornalistica ed editoriale 
spieghi la propria attivit�. 

A non diverse conseguenze condurrebbe la tesi 
delle jus sui generis (PIOLA CASELLI: Codice del 
.diritto di autore, cit. pag. 517). Varrebbero, ugualmente, 
quali elementi identificanti del diritto, sia 
l'esigenza di un'effettiva sussistenza e diffusione 
del titolo di un uso del titolo, con carattere di pubblicit� 
(v. sotto questo profilo, di nuovo, la citata sentenza 
del Tribunale di Napoli 24 marzo-30 maggio 
1950, Lauro e S.E.M. c. Scarfoglio), sia il necessario 
collegamento con l'attivit� aziendale. 

Se tali gli elementi identificanti del diritto sostanziale, 
conformi anche i limiti per la sussistenza di 
violazione (o pretesa violazione di esso). 

2� La dichiarazione di appartenenza del titolo 
e, a fortiori, quella relativa all'avviamento di un 
giornale quando esso sia edito da un'azienda giornalistica, 
potrebbe quali'ficarsi anche come rivendica 
di elementi aziendali, come tali da considerare beni 
mobili facenti, in atto, parte dell'universitas facti 
(secondo la dottrina tradizionale: arg. da articoli 
2555 e 816 e.e.; Corte d'Appello di Firenze, 27 febbraio 
1948, in � Giur. It. �, 1950, 1, 2, pag. 169) 
o, piu precisamente, dell'universitas rerum che � 
l'azienda (ELIA: L'avviamento � qualit�. dell'azienda 
o dell'impresa nota in cc Giur. It. n, 1950, 1, vol. I, 
pag. 924) da cui si vorrebbero difftaccare. 

A fortiori ci� deve ritenersi ove si segua la piu 
moderna teoria che l'azienda sia un bene immateriale 
unitario (FERRARA: Teoria giuridica della 
azienda, Firenze, 1945, nn. 41-54; VALERI: Diritto 
commerciale, Firenze, 1946,vol.II,pag. ll)o una cosa 
composta funzionale (BARBERO: Sistema istituzionale 
del diritto privato, Torino, 1949, vol. I, pag. 215). 

E allora, competente nelle cause contro lo Stato 
� il forum rei sitae ossia il Tribunale del luogo dove 
si trova l'azienda tipografico editoriale cc Il Corriere 
di Sicilia �. 

In ogni caso, sussiste la nota vis attrattiva del 
foro dello Stato, anche nel caso di piu contenuti 
(art. 6 T. U. cit.). 

Anche a voler ammettere che <e titolo � e cc avviamento 
� siano riferibili all'impresa anzich� alla 
azienda, siffatta distinzione viene in essere soltanto 
per il caso di inattivit� dell'azienda, quando cc titolo 
� e cc avviamento � non ci sono e trattasi di qualificare 
l'azienda inerte (Cass. 24 febbraio 1946, 

n. 653, in cc Foro It. �, 1947, 1, 15; 18 febbraio 
1949, n. 28, in cc Giur. It. �, 1950, 1, 1, 924; comunque, 
contra, Elia, nota cit.). 
Tuttavia, anche se elementi dell'impresa, titolo 
e avviamento resterebbero res immateriali, localizzabili 
dove l'impresa agisce (sulla categoria delle 
res immateriali, non si dubita, ormai, pi� in dottrina: 
da FADDA e BENSA, in WINDSCHE:rD, Diritto 
delle Pandette (trad.) Torino, 1925, vol. I, 1, pagina 
658, al GmRoN: Studi per Vivante, Roma, 
1931, pag. 507 segg.; Beni e diritti nas�enti dalla 
creazione delle opere' dello ingegno, in cc.Il diritto 
d'autore�, 1932, pag. 275; Corso di diritto industriale, 
Roma, 1935, vol. I, pag. 251; vol. II, pagina 
21; dal DE Ru'GGIERO: Istituzioni di diritto 
civile, Messina, 1937, vol. I, al BARASSI: I diritti 
reali nel nuovo codice civile, Milano, 1944, pag. 129; 

al CARNELUTTI: Teoria generale del diritto, Roma, 
2a ed. 1946, pag. 124 segg.; al MESSINA: Manuale di 
diritto civile e commerciale, Milano, 1946, vol. II 
pag. 118; al GRECO: Diritti sui beni immateriali, 
Torino, 1948, 3; al BARBERO: Sistema istituzional� 
del diritto privato italiano, Torino, 1949, vol. 1, 
pag. 208; al FERRARA Fr. jr.: La teoria giuridica 
dell'azienda, Firenze, 1949, pag. 123). 

3� Non � da dubitare, poi, che se venisse a mancare 
il forum rei sitae, dovrebbe ricercarsi il forum 

o bligationis, che, alternativo per le controversie 
fra i privati, diviene esclusivo per quelle contro la 
p. a. Infatti il forum obligationis � competente, oltre 
che pm� le cause in cui si esercitano azioni di 
condanna per effetto di un'obbligazione (nel luogo 
in cui � sorta o nel luogo in cui deve eseguirsi) anche 
per le cause in cui si esercitano azioni di accertamento 
o costitutive perch� anche queste si riconducono 
a casi di violazioni di diritti (onde sorgono 
obbligazioni) o a casi di statuizioni su diritti (che 
garantiscono l'esecuzione di obbligazioni) (.ANDRIOLI: 
Commentario: sull'art. 20, n. 4; RossI: Sull'art. 20 
c. p. c., n. 2, in Commentario d'Amelio). 
In definitiva � a questo che tende l'accertamento 
della violazione dell'obbligo ex lege di non compiere 
atti di concorrenza sleale e l'inibizione di continuare 
negli atti medesimi (articoli 2598, 2599 c. c. in � 
relazione all'art. 2933 c. c.). 

D: A FOLIGNO 
COMPROMESSO ED ARBITRI -Capitolato generale 
Lavori pubblici e Reg. 25 maggio 1895, n. 350. 

Domanda di arbitrato anteriore alla defi.nizione 
della procedura amministrativa -Inammissibilit�. 
(Lodo arbitrale 19 novembre 1951 -Pres. : Scacciatfoarafoni, 
Est.: Ricciardelli -Impresa Patan� contro 
Ministero Lavori pubblici). 

� inammissibile, in materia di pubblico appalto, 
la domanda di arbitrato proposta contro l'Amministrazione 
dei Lavori pubblici, se non sia prima 
interventlta la defi.nitiva determinazione ministeriale 
sulle riserve e sulle contestazioni, costituenti 
oggetto della vertenza. 

Il Collegio ha cos� motivato: 
cc ��� che l'art. 42 del Capitolato generale espressamente 
stabilisce che debbano essere deferite al Collegio 
arbitrale le controversie che non si siano potute 
definire in via amministrativa. E poich� tale definizione, 
in conformit� dei principi dell'ordinamento 
amministrativo e della stessa norma positiva dello 
art. 23 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, con 
la quale si sono volute disciplinare le contestazioni 
fra l'amministrazione e l'appaltatore, nonch� dello 
art. 45 del Capitolato generale, non pu� spettare che 
al Ministro, scaturisce evidente che il ricorso all'arbitrato 
� ammissibile soltanto dopo che questi abbia 
adottato un provvedimento definitivo sulla controversia 
stessa. 

E la dispos:zione dell'art. 42 trova_. la sua logica 
e giuridica ragion d'essere nella opportunit� che, pri�ma .. 
di aderire la via giudiziaria, sia stata in via ammi-� 
nistrativa esaminata e chiarita la reciproca posizione 
dei contraenti e siano stati eliminati i punti 
controversi sui quali era possibile raggiungere l' accordo 
fra l'amministrazione e l'appaltatore>>. 


211 ,....:_ 


FERROVIE -Contratto di trasporto ferroviario Trasporti 
a carro -Regolarit� del carico -Onere 

� della prova. (Tribunale di L'Aquila, 12 dicembre 1951Pres.: 
Piperno, Est. Ciocca -Ferrovie Stato contro 
Massa Alfredo). 

� La prescrizione di cui all'rt. 3 delle Condizioni 
e Tariffe (secondo cui, in mancanza della die.hiarazione 
di garanzia, � da ritenersi che l'imballaggio, 
all'atto della consegna fosse esternamente regolare e 
sufficiente) non si estende alla regolarit� del carico 
nei trasporti a carro, dove le operazioni di c�rico 
sono eseguite a cura ed a spese dello speditore, che 
assume l'obbligo di eseguirlo secondo le disposizioni 
del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 9 
(articolo 34). � 

. .Allo speditore incombe l'onere di provare di aver 
regolarmente eseguito il carico �. 

La sentenza, accogliendo in pieno la tesi sostenuta 
dall'Avvocatura, ha posto un principio di notevole 
importanza per quanto attiene alla responsabilit� dell'Amministrazione 
nell'esecuzione d�i trasporti a carro. 

Le Condizioni e Tariffe disciplinano in diverso 
modo, con l'art. 23 e con l'art. 34, la responsabilit� 
del vettore nei trasporti delle cose, a seconda che si tratti 
di trasporti a collettame o di trasporti a carro completo. 

L'art. 34 stabilisce al 1� paragrafo che <<il mittente 
deve, quando occorra, eseguire il carico in modo 
che il peso rimanga uniformemente ripartito sul 
carro e deve assicurarlo e proteggerlo con mezzi 
propri in modo che resista ai rischi normali del viaggio 
e non ne sorga pericolo per la sicurezza dell'esercizio �. 

Per l'art. 23, invece, che si riferisce all'imballaggio 
delle cose spedite, qualora il mittente non adempia 
aglj, obblighi posti a suo carico, il vettore ha facolt� 
di farsi rilasciare una dichiarazione di garanzia ed 
� in mancanza di tale dichiarazione si presume, 
fino a prova contraria, per quanto concerne l'imballaggio, 
che esso, all'atto della c?nsegna, fosse esternamente 
regolare e s~ff�ciente �. 

Il diverso trattamento riservato dalle Condizioni e 

Tariffe ai due tipi di trasporti � conseguenza della 

loro diversa fisionomia e natura. 

Nel trasporto di cose a collettame, infatti, il carico 
� eseguito dal personale ferroviario, mentre nel tra


sporto a carro completo il caricamento � opera esclusi'Va 
del mittente, senza che in tale operazione essenziale 
intervenga comunque il personale delle Ferrovie. 

Da ci� deriva che nessuna dichiarazione di garanzia 
possa richiedersi per il carro completo; e che, qitalora 
si riscontrino, successivamente � alla sped�zione, 
irregolarit� nell' esecnzione del carico, incomber� al 
mittente l'onere di provare di aver osservato� tutte le 
prescrizioni in materia. In mancanza di tale prova, 
non potr� farsi risalire ad altri che ad esso mittente 
la responsabilit� per i danni che dovessero verificarsi 

o comunque per le spese che l'Amministrazione 
fosse costretta a sostenere a causa dell'irregolarit� 
del carico. 
� N �, come � ovvio -dff erma la sentenza -lo 
speditore potrebbe invocare l'esonero dall'adempimento 
di questa obbligazione, richiamandosi alle 
norme interne di servizio dell'Amministrazione, che 
impongono agli addetti alle stazioni ferroviarie di 
verificare, in ogni caso, e quindi anche alle stazioni 
di partenza del carico, che questo sia tale da garantire 
la sicurezza dei treni, quella delle cose trasportate 
e dei carri, nonch� di provvedere, quando occorra, 
a richiamare lo speditore all'osservanza delle necessarie 
prescrizioni e cautele. Tali norme, infatti, 
dettate es�lusivamente nell'interesse del servizio, non 
valgono a creare diritti soggettivi nei rapporti fra 
l'Amministrazione ed i terzi �. 

Nella specie l'Amministrazione ebbe a rilevare, 
dnrante un trasporto di paglia a carro, che i teloni 
dei carri non erano legati con corde, per cui il carico 
non era assicurato nel modo prescritto: onde la necessit� 
di provvedere al riconfezionamento del carro ed 
il diritto dell'Amministrazione -riconosciuto dal 
Tribunale -di ripetere le tasse di sosta e le spese di 
riconfezionamento nei confronti del mittente. 

Nello stesso senso si era in precedenza pronunziato 
il Tribunale di Trieste (sent. n. 4.68/49 del 7 
luglio 1949, Ferrovie dello Stato controSAIMA ind.). 

La decisione conserva tutta la sua importanza anche 
dopo la pubblicazione del D.P.R. 18 gennaio 
1952, n. 12, che ha lasciato immutato il testo degli 
articoli 23 e .34 delle C. e T. per il trasporto delle cose. 

(R. R.) 

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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 

I. 
I. Legge 18 ottobre 1951, n. 1128 (G. U., n. 254, S.A.): 
Ordinamento degli ufficiali giudiziari. -Trattasi della 
prima sistemazione organica di tutte le norme che 
regolano lo status e la competenza degli ufficiali giudiziari, 
degli aiutanti e dei commessi. 
Questa legge contiene importanti innovazioni al 
precedente ordinamento, che sono indicate nella 
relazione ministeriale (in cc Le leggi�, 1951, 1189 
e segg.) 

Segnaliamo particolarmente per il rilievo che hanno 
per le funzioni contenziose dell'Avvocatura dello 
Stato le norme contenute nella parte seconda, sotto il 
titolo cc Servizio delle notificazioni e delle esecuzioni�, 
tra le quali importantissimo l'art. 88 che determina 
le competenze dei vari ufficiali giudiziari. 

2. Legge 27 ottobre 1951, n. 1172 (G. U., n. 264, s.o.): 
Autorizzazione alla firma del Protocollo di Torquay del 
21 aprile 1951, annesso all'Accordo generale sulle 
tariffe dogan�li ed il commercio concluso a Ginevra il 
20 ottobre 1947 ed esecuzione del Protocollo suddetto e 
dell'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa 
al Protocollo medesimo. -Questi accordi doganali 
hanno sostituito integralmente gli accordi di 
Anneci. 

Con l'entrata ir� vigore di questi accordi si � verificata 
l'ipotesi prevista dall'art. 4 del c.p., 1� novembre 
1951, n. 1125, portante riduzione dei dazi doganali 
in vigore e nuova aggiunta alle norme temporanee per 
la prima applicazione della nuova tariffa doganale. 

3. D. P. 11 novembre 1951, n. 1303 (G. U., n. 283): 
Revisione delle pronuncie emesse dal Tribunale italiano 
delle prede. -Da segnalare l'art. 4 secondo il quale nel 
procedimento di revisione il Governo italiano � rappresentato 
e difeso dall'Avvocatura Generale dello 
Stato. 

4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1330 (G. U., n. 288): 
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e 
per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte 
straordinarie sul patrimonio. 

II. 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

I. Disegno di legge, n. 2056 (iniziativa governativa): 
Costituzione e funzionamento degli organi region�li. 

-� questa la legge che dovrebbe dare attuazione 
alle norme della Costituzione che istituiscono le regioni, 
determinando la pi� radicale trasformazione 
della struttura dello Stato italiano dal tempo della 
sua formazione. 

Non � in sede di breve commento al disegno di legge 
che pu� farsi un esame approfondito del problema. 
Qui ci limiteremo ad indicare quelle norme che, 
secondo noi, hanno un particolare rilievo. 

Segnaliamo anzitutto l'art. 9 il quale interpreta 
l'art. 117 della Costituzione nel senso che esso subordina 
la potest� legislativa delle regioni alla preventiva 
emanazione delle leggi della Repubblica contenenti 
singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali 
cui deve attenersi la legislazione regionale. 
Notiamo, peraltro, che il secondo comma dell'articolo 
9 attribuisce alle Regioni .la facolt� di emanare 
in particolari materie, proprie leggi anche prima della 
emanazione di leggi-cornice (rahmengesetze) da parte 
dello Stato. Ora, o questa facolt� � data dall'art. 117 
della Costituzione, ed allora non pu� essere limitata 
col prima comma del'art. 9; o non � data ed allora 
non pu� essere concessa col secondo comma. 

L'art. 10 sar� probabilmente fonte del maggior 
numero di contestazioni fra lo Stato e le Regioni, 
quando si tratter� di stabilire se una determinata legge 
della Repubblica avr� modificato i principi fondamentali, 
o avr�, invece, abrogato una determinata legge 
regionale, derivandone in questo secondo caso una 
possibilit� di conflitto tra Stato e Regione, con possibile 
ricorso alla Corte costituzionale. 

Segnaliamo anche il titolo V del disegno di legge che 
regola tutta la materia dei controlli sull'amministrazione 
regionale e sugli enti locali. 

Com'� noto, in base all'art. 130 della Costituzione 
il controllo sugli enti locali non solo � modificato 
sostanzialmente nella sua natura, ma � tolto alla Stato 
ed attribuito alla Regione. 

Segnaliamo infine quella che ci sembra una lacuna 
del disegno di legge, il quale non si occupa affatto 
degli organi di giustizia amministrativa regionali, 
che pure sono un elemento essenziale per la vitalit� 
ed il funzionamento di tutto l'ordinamento. 



INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE.NE � STATA DATA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Su quale 
Amministrazione gravi l'obbligo di pagare una autoambulanza 
che abbia trasportato all'ospedale un operaio 
infortunatosi durante l'esecuzione di lavori eseguiti 
in una stazione ferroviaria (n. 121). -Il) Su quale 
Amministrazione gravi l'obbligo di pagare l'autoambulanza 
che abbia trasportato all'ospedale viaggiatori infortunatisi 
nell'ambito della stazione ferroviaria (n. 121). 

APPALTO. -I) Se la disposizione dell'art. 53 de] 
Capitolato generale d'appalto per le opere da eseguir~ 
dalle Ferrovie dello Stato. possa applicarsi anche ad un 
appalto per la costruzione di una casa per conto di una 
cooperativa di ferroviari, quando nel relativo contratto 
si faccia richiamo appunto al detto capitolato (n. 149). II) 
Se la domanda di revisione di prezzi debba agli 
effetti formali considerarsi come una riserva da inserire 
nel registro di contabilit� (n. 150). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se in base 
alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, possano assegnarsi 
alloggi costruiti dalle aziende a lavoratori gi� dipendenti 
da tali aziende e licenziati prima dell'assegnazione 
\n. 32). 

CONCESSIONI. -Quale sia l'efficacia di una ipoteca 
�accesa su beni di u:n concessionario i quali alla scadenza 
della concessione siano reversibili all'Amministrazione 

(n. 28). 
CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. I) 
Se p.er la esecuzione di lavori a cottimo fiduciario ai 
sensi dell'art. 1 n. 19 del Regio decreto 6 aprile 1933, 

n. 805, occorral'approvazione delMinistro come per tutti 
gli altri contratti dello Stato (n. 81). -II) Se in materia 
di annullamento di debiti lascia.ti insoluti da. sottufficiali 
e militari di truppa che cessano dal servizio senza 
diritto ad essegno, le leggi ed i regolamenti speciali contengano 
una deroga alle disposizioni contenute negli articoli 
263 e segg. del Regolamento di Contabilit� Generale 
dello Stato (n. 82). -III) Se, in relazione all'art. 298 del 
Regolamento di Contabilit� genera.le dello Stato sia 
possibile pagare un mandato per un credito spettante 
ad un defunto solo a quello dei suoi figli che egli abbia 
indicato nel suo testamento come ~rede u~iversale, 
quando vi siano altri figli ai quali il de cuius abbia lasciato 
a titolo di legato altri beni (n. 83). 
CONTRATTI DI GUERRA. --Se rientri nella competenza 
del commissario liquidatore dei contratti di 
guerra la definizione di rapporti sorti in ba>'e ad un 
ordine con il quale le Autorit� militari italiane iu Albania 

disposero all'atto dell'armistizio dell'8 settembr� 1943 
che autoveicoli di propriet� di una ditta italiana fossero 
adibiti al servizio delle Forze armate (n. 15). 

FERROVIE. -Se distrutta per eventi bellici una 
costruzione sorgente a distanza minore di quella prescritta 
dalla linea ferroviaria debba la ricostruzione avvenire 
alla distanza regolamentare (n. 137). 

GUERRA. -Se possano ricuperarsi materiali di 
propriet� dello Stato dei quali l'A.M.G. dispose durante 
l'occupazione della Sicilia assegnandoli ad una ditta 
privata per la ricostruzione di linee elettriche (n. 112). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se possa essere licenziato 
un diurnista con effetto retroattivo (n. 278). -II) In 
caso di revoca della sospensione cautelare di un dipendente 
dello Stato quali emolumenti arretrati debbano 
essergli corrisposti (n. 279). -111) Quali emolumenti arretrati 
debbano essere corrisposti ai funzionari collocati 
a riposo in base al decreto legge 11 ottobre 1944, n. 257, 

�e successivamente riammessi in servizio in seguito al


l'annullamento del provvedimento sopraindicato otte


nuto in base al decreto legge 25 giugno 1946, n. 15 (n. 280). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'ipoteca iscritta in 
base a sentenza di condanna od altro provvedimento 
giudiziale ottenuto dal creditore nei confronti del debitore 
inadempiente all'obbligo di restituire le somme 
mutuategli, possa c�nsierarsi iscrizione a garanzia dei 
prestiti .di denaro agli effetti dell'applicazione della 
legge sulle Imposte ipotecarie� (n. 166). -II) Se le infrazioni 
disciplinari commesse dalle persone che attendono 
alla vendita o alla distribuzione dei prodotti di 
monopolio siano infrazioni tributarie (n. 167). 

IPOTECHE. -Quale sia l'efficacia e la natura delle 
ipoteche iscritte da concessionari di pubblici servizi su 
beni immobili necessari per l'esercizio della concessione 
e che sono riversibili allo Stato all'atto della scadenza 
della concessione (n. 6). 

LOCAZIONI. -1) Se gli aumenti dei canoni di locazione 
accordati dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, 

n. 1461, e dalle leggi successive siano applicabili anche ai 
contratti in corso, o� solo a quelli prorogati (n. 58 ). -II) 
Quale sia la decorrenza che gli aumenti -ai fitto 
stabiliti con la legge 23 maggio 1950, n. 253, quando il 
locatore ne abbia fatto richiesta dopo i 60 giorni dall'entrata 
in vigore della legge (n. 59).-III) Se il locatore 
possa pretendere la maggiorazione consentita dall'art. 13 
della legge 23 maggio 1950, n. 253, anche quando il 

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-214 


subaffitto da parte dell'inquilino sia stato fatto a favore 
di una cooperativa che abbia diritto al beneficio 
di cui al disposto del secondo capoverso del citato articolo 
13 (n. 60); 

MONOPOLI. -Se le infrazioni disciplinari commesse 
dalle persone che attendono alla vendita ed alla distribuzione 
dei prodotti di monopolio Riano infrazioni tributarie 
(n. 17). � 

NAVI. -Se gli impianti fissi necessari per l'esercizio 
di un servizio di navigazione lacuale in concessione, 
siano in mancanza d'un esplicito patto riversibili allo 
Stato al momento della scadenza della concessione. 

(n. 47). -II) Se, in mancanza di apposito patto, i materiali 
natanti appartenenti ad un'impresa concessionaria 
di un servizio di navigazione lacuale passino allo Stato 
al momento della scadenza della concessione (n. 47). 
OPERE PUBBLICHE. -Se i lavori eseguiti dal 
l'INA-Casa possano ritenersi lavori eseguiti per conto 
dello Stato agli effetti dell'osservanza delle norme 
sull'uso del conglomerato cementizio (n. 17). 

PENA. -I) Selapenastabilitadall'art.18, 1�comma, 
della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria 
degli invalidi di guerra sia proporzionale o fissa 

(n. 3). -II) Se l'aumento di pene pecuniarie stabilito 
dal decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1250, si 
applichi solo alle pene in vigore prima della svalutazione 
monetaria (n. 3). 
PENSIONI. -Se ai civili divenuti dementi per fatto 
di guerra si applichi il decreto legislativo 1157 del 21 
giugno 1917 secondo il quale lo Stato assutne l'onere di 
spedalit� per i militari dementi per fatto di guerra (n. 48). 

RAPPORTI DI LAVORO. -Se le Camere del lavoro 
e le Associazioni sindacali siano responsabili penal. 

men.te della infrazione delle norme relative alla cori:esponsione 
degli assegni famigliari ai propri dipendenti 

(n. 19). 
REQUISIZIONI. -Se possano 13,pplicarsi le norme 
del 1'.U. 18 agosto 1940,� n. 1741, al rapporto sorto in 
seguito all'ordine col quale le Autorit� militari italiane 
in Albania disposero, in occasione dell'armistizio, di 
autoveicoli appartenenti ad una ditta it�liana, per esigenze 
temporanee delle forze armate (n. 92). 

RICORSI AMMINISTRATIVI. -Se la Corte dei 
Conti possa rifiutare il visto ad un atto amministrativo 
emesso in sede di accoglimento di ricorso straordinario 
al Capo dello Stato (n. 2). 

SINDACATI. -Quale sia la natura giuridica attuale 
delle Associazioni sindacali e quali siano i riflessi di tale 
natura giuridica sulla responsabilit� dei sinrlacati per 
infrazioni costituenti contravvenzioni (n. 12). 

SUCCESSIONI. -Se, in relazione all'art. 298 del 
Regolamento di Contabilit� generale dello Stato sia 
possibile pagare un mandato per un credito spettante 
ad un defunto solo a quello dei suoi figli che egli abbia 
indicato nel suo testamento come erede universale, 
quando vi siano altri figli ai quali il de c.uius abbia 
lasciato a titolo di legato altri beni (n. 29). 

TELEFONI. -Se, per l'at.traversamento senza appoggio 
con linee telefoniche di fiumi sia dovuta l'indennit� 
o canone al demanio (n. 8). 

TRATTATO DI PACE. -~e il principio della prevalenza 
degli interessi ai fini di stabilire la nazionalit� 
di una societ� per l'applicazione dell'art. 78 del Trattato 
di Pace valga anehe per attenuare gli obblighi imposti 
all'Italia con il citato art. 78 (n. 38). 

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