ANNO III -N. 6-7 GIUGNO-LUGLIO 1950 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA n�ELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


NOTE D I DOTTRINA 


.AzzARITI G. : Giurisdizioni speciali, Corte Costituzio


nale e Magistratura ordinaria. (� For. It: �, 1950, 

IV, 8). � 

AzzARITI G. : Il sindacato di costituzionalit� delle 
leggi. (� Rivista di diritto processuale �, 1950, 
I, 97). 

Il sindacato di legittimit� costituzionale sulle 
leggi costituisce indubbiamente una delle novit� 
pi� salienti dell'ordinamento giuridico:�nstaurato 
in Italia dalla costituzione vigente. 

Bench� la Oorte costituzionale non sia iancora 

entrata in funzione (1) ed il sindacato di costitu


zionalit�, a termine dell'art. VII delle disposi


zioni transitorie alla costituzione si eserciti nelle 

forme e nei limiti delle norme giuridiche alla stes


sa preesistenti; bench� non ancora si1;1, stata ap~ 

p1;ovata dal parlamento la legge ordinariai, che 

deve contenere le norme necessarie, 1per la. costi


tuzione �ed il funzionamento della Corte, l'a;rgo


mel).to, suggestjvo })er la novit� ~ perch� involge 

delica.ti problemi di diritto costituziona.le e pro


cessuale, non poteva non richiamar.e !'�attenzione 

degli studiosi. 

Abbiamo gi� dato notizi~ a:ell'importante stu


dio del Calamandrei (Rass. 1950, fase. 2�), p�reci


sando anche il nostro avviso su 1a.lcuni dei temi 

messi in discussione siall'illustre autore. 

Da.ndo notizia di alcuni recenti studii d�ell'Az~ 

zariti G. (l'illustre giurista. in �questi ultimi tempi 

ha. particolarmente dedicato la sua attenzione -alle 

questioni giuridiche suscita,te dalla costituzione 

specialmente in raipporto alla� fun~ion~ giurisdi


,(1) .per alcuni inconvenienti dipendenti dalla non, costituzione 
della Corte ;relativamente all'impugnazione 
da parte del Commissario del Governo di atti legislativi 
della regione sarda, cfr.: lo scritto di GASPARRI in Riv: 
" Dir. process. civ.�, 1950, col. 89: � Impugnazione a 
giudice inesistente " nel quale la soluzione ci sembra 
discutibile, in quanto ammette la possibilit� di promulgazione 
di atti legislativi della regione, nonostante l'impugnazione 
del governo della Repubblica. 

zionale ), intendiamo chiarire e completare le 
osservazioni da noi fatte in occasione della. recensione 
al libro di Calamandrei. 

Nella nota � Giurisdizioni speciali, Corte costituziona.
le e magistratura ordinaria � ((( Foro It. �, 
195-0 p. 4, col. 7) l'Azzariti tratta incidenta.lmente 
l'argomento, ma pone a fuoco il fondamentale 
problema della-na,tura giuridica della Corte costituzionale. 


I:,o scritto � occasionato da una. p�olemica con 
il Morta.ti, il quale aveva mo..;trato in alcune note 
su riviste giuridiche la propria nostalgia per le 
giurisdizioni s1peciia1i, ritenendo che per d�eformiriati 
rapporti giuridici manchi all'autorit� giudizia.
ria ordinaria. la particolare capacit� interpretativa, 
la speciale s�ensibilit�t e form,a, mentale 
(1). 

I/Azzariti rivendica invece l'unitariet� d�el procedimento 
d'interpretazione delle leggi, ritenendo 
che con l'argomento adottato dal Mortati mal si 
giustificano le giurisdizioni speciali. 

A propo.sito della Oorte costituzionaLe., per i 
cui componenti si erw da taluno richiesta una 
speciale sensibilit� politica, l'A. dice: �Non vorrei 
che anche per la Oorte costituzionale, a furia 
di magnificarne le funzioni, si finisse 1p�eir indurre, 
o rafforzare in taluni, il convincimento 
di trova.rsi di fronte non ad un organo giurisdizionale, 
ma ad un vero e proprio organo rpolitico, 
se non addirittura ad un organo legislativo, il 
quale sarebbe poi necessariamente un organo superiore, 
cio� un superparlamento )). 

'E' assai significa.tivo anche l'accenno ~I contenuto 
del sindacato di legittimit� costituzionale, 
che alcuni aus1picano 1possa essere cos� penetTan


(1) In verit� l'on. Mortati all'assemblea costituente 
aveva affermato che la funziO'lle della' Corte era di squisito 
carattere giurisdizionale, dovendo essa limHarsi ad 
esercitare il controllo , di costituzionalit� delle leggi,_ 
,� costituzionalit� anche materiale, ma non estensibile ad 
apprezzamenti che implichino l'esercizio di poteri discrljzionali 
� (FALSONE, PALERMO, COSENTINO (( La Costituzione 
� ecc., p. 244). 

-146


te, come il sindacato di legittimit� sugli atti am


ministrativi specialmente in relazione al vizio di 

eccesso di potere: �In �questo caso -nota, l'Az


zariti -si arriverebbe ad un sindacato assai pe


netrante fino al punto da rasentare quello di me


rito, col quale in molti casi finir�ebbe col confon


dersi, ed eccederebbe indubbiamente i limiti della 

normale funz.ione giudizia.ria �. 

In cosi delicati problemi � di grande conforto 

l'identit� della tesi da noi prospettata con quella 

indicata dall'Azzariti. 

Avremo occa.sione di ritornare pi� oltre sulla 

natura giurisdizionale della funzione affidata alla 

Corte costituzionale, ma non possiamo tralascia


re di sottolineare come iper l'Azza.riti il termine 

di legittimit� costituzionale non importa., come 

pure � stato sostenuto, il trasferimento al sinda


cafo delle leggi deg:li stessi criterii elabora.ti dalla 

giurisprudenza-amministrativa per il sindacato 

degli atti amministrativi. 

Se ci� si ammettesse, inevitabilmente i;otto il 

profilo dell'eccesso di potere, specialmente in re


lazione alle molte dichiarazioni programmatiche 

della Carta costituzionale, si mirerebbe ad accer


tare lo scopo della legge e se la� stessa abbia at


tua.to e fino a qual punto le direttive, cl.te la. Co


stituzione ha fissato al futuro legislatore. 

Natura giuridica della Corte (organo di con


trollo rpolitico o giuridico) �ed estensione del sin.
dacato di legittimit� non sono infatti due iproblemi 
distinti, ma due aspetti di uno stesso fon� 
damentale problema. A risolvere il quale, pi� che 
fermarsi ai lavori prepara.torii dell'assemblea 
costituente (un ampio riassunto in Falsone, Palermo, 
Cosentino: << La Costituzione italiana �, 

p. 240< e segu~nti), occorre indagare l'istituto 
nella sua dinamica : l'origine e lo svolgimento 
del giudizio di sindacato sulla legittimit� costituzionale, 
quale disciplinato dal legislatore, offre 
gli elementi :pi� sicuri per la risoluzionoe del problema 
giuridico. 
Lo scritto dell'AzzAHITI: Il Sindacato di castilttzionalit� 
delle le:ggi (�< R.iv. dir. process. �, 
1950, p. 97 e segg.) contiene appunto una analisi 
penetrante ed approfoi1dita del nuovo istituto giuridico. 


Dal carattere rigido della costituzione deriva 
la necessih\ di un sindacato sulla costituzionalit� 
delle leggi allo scopo di negare efficacia aUe 
leggi ordinarie, le quali modifichino norme costituzionali 
o vi deroghino: mentre in una costituzione 
flessibile � pos_:iibile che il sindacato sia 
esclusivamente formale, la\ costituzione rigida, 
con la. gerarchia delle norme legislative, postula 
la necessit� anche. di un sindacato materiale delle 
leggi. 

Escluso cl.te possa efficacemente esegu�rsi tale 
sindacato da un organo permanente di controllo, 
sul tipo della� Corte dei Conti, d�eriva che il sindacato 
di coRtituzionalit� non pu� che essere concreto 
cio� da esercitarsi solta.nto nel caso che 
sorga~o conteRta.zioni, mediante la risoluzione di 
controversir, dal che de,riva che l'organo al qual.e 
il sindacato � affidato, debba esercitare una att1vib�. 
di nalnra giurisdizionale. 

In generale (1) si 1possono astrattamente con


cepire due tipi di sindacato del tutto div�ersi fra 

loro per il fondamento e la finalit� cui tendono, 

ci� che� porta, anche ad una diversit�, di estensione 

�e di effetti. Di entra,mb.i FAzzarriti ,indica, il car�at


tere essenziale: la premessa teorica. ha importan


za� per stabilire a quaie sistema si sia poi atte


nuta la costituzione italiana. 

Il primo ha, caratter.e schiettamente giudiziario. 

I giudici ai quali � affidata la tutela dei diritti 

(e degl'interessi legittimi), se giudfoherann� che 

la legge ordinaria da applicare sia in contrasto 

con una norma, costituzionale, non applicheranno 

la. norma ordinaria.: in sostanza � lo stesso con


trollo di legalit� che il giudice esercita sulle 

norme regolamentari. La pronunzia ha, per� effet


to soltanto in relaz.ionei al caso deciso. 

La delicatezza del compito potrebbe consigliare 

non di attribuire tale funzione a tutti i giudici, 

ma di riservarla alla sola, Corte di Cassazione, 

cos� come per l'art. 23 della legge 7 gennaio 192'9, 

spetta soltanto a tale organo di dfohiara.re l'~nef


ficacia. di leggi finanziarie, che non si attenessero 

ai princi1pi fissati dalla legge 7 gennaio 1929�, 

n. li. 
Non � l'importanza p�olitica. della decisione, che 
pu� fare sottrarre tale sindacato al Giudice ordina.
rio: dal carattere giudiziario deriva soltanto 
che il sindacato deve essere incidentale, cio� proponibile 
in una. controversia determinata daUe 
parti o di ufficio del giudice; speciale, cio� diretto 
soltanto a negare l'applicazione della legge 
al caso concreto; dichiarativo cio� 01perante come 
�accertamento retroattivo di una. nullit� preesistente 
(em tunc): non necessariamente diffuso, 
potendo, in ipotesi essere riservato al _pi� alto 
organo dell'autorit� giud~ziaria. 

A tale tipo astratto di sindacato di costituzionalit�, 
a carattere giudiziario, se ne contrappone 
un altro, sul quale, pur�e, non essendo eliminato 
il carattere giudiziario, prende maggiore rilevanza, 
e preminenza il carattere 1politic-0. 

Il sindacato non � pi� concepito come diretto 
immediatamente alla tutela dei diritti soggettivi 
(o degli interessi legittimi), ma assume una finalit� 
p1'apria. L'impugnativa di una legg� come 
contraria aUa costituzione � concessa. a chiunque 
non nell'interesse individu�le, ma nell'interesse 
genera.le ed astratto all'integrit� della costituzione 
e del funzionamento del potere legislativo ordinario 
entro i limiti as:egnati alla. sua a.ttivit�. 

1Si tratta. di una vera e propria azione poipolare 
promossa da qualsiasi cittadino nell'interesse gener�le 
diretto a. provocare una dichiarazione d'incostituzionalit� 
con effetti erga omne8. La. necessit� 
di non fare durare a. lungo lo stato d'inc�er


(1) cfr. BISCARETTJ di RUFFIA: (( Diritto costituz. ,,, vol. 
H �che nel capit. La corte costituzionale, presenta un 
panorama dei varii sistemi attuati nei varii Stati per il 
controllo di costituzionalit� con ampie note biblio: 
grafiche 

-147 


tezza, sulla validit� della legge (l'annullamento 
deve in tal caso operare ex tunc) porta. come sonseguenza 
la necessit� di stabilir�e un termine nel 
quale l'impugnazfone sia po: sibile. 

T!Lle tipo di sindacato accentua il carattere ipolitico, 
anche perch� normalmente il cittadino, che 
agisce, � mosso da mov�ente politico ed anzi � facile 
supporre che dietro di lui vi siano gruppi i 
enti politici, per conto dei quali egli promuova la 
controversia� ed inoltre non 1pu� considerarsi come 
non eccedent�e i normali limiti della funzione giurisdizionale, 
l'annullamento di una legge con effetti 
erga omnes. Inconveniente del sistema, � la 
scar:rsa tutela dei diritti ed interessi soggettivi, 
perch� decorso il termine di "impugnabilit� della 
legge ne consegue che non � dafo pi� discutere 
della sua costituzionalit�. 

Dopo avere delineato i dU'e tipi astratti del sindacato 
di costituzionalit�, l'autore dichiara che: 
<< nessuno dei due tipi di sindacato precedentemente 
descritti fu accolto da,i redattori della costituzione 
e non sembra nemmeno di poter dire 
che essi siano riusciti a configurare un tipo intermedio 
ben determinato..~ .. Si ha l'impressione che, 
mentre si cominci� per avvirsi decisamente per 
quel tipo di sindaoato, che dicemmo di ca.rattere 
prevalent�emente politico, la innovazione preoccu'
P�, provocando tentennamenti e deviazioni, per 
effetto �dei quali quello che 'era il sistema preferito 
fu prima attenuato, poi quasi del tutto eliminato, 
e si fin� per ripiegare sul sistema, opposto, 
pure mantenendo qualche 'elemento proprio del 
sistema abbandonato >>. 

L'autore d� ragione di tale aff.ermazione attraverso 
lo svolgimento dei lavori 'preparatorii. 
Nel progetto la, Corte costituzionaJ.e era conceipita 
come organo di controllo politico: la disposizione 
originaria, infatti era di� s-eguente tenore: �Chiunque 
entro il termine di un anno (dall'entrata in 
vigore) pu� impugnare una legge avanti la Corte 
per incostituzionalit�>>. Alla impugna,zione autonoma. 
in via principale si aggiunge 'Poi una im1pugnazione 
incid�entale, potendo lo incostituzionalit� 
di una legge, entro due anni dall'entrata 
in vigore, e sere dedottrn in ogni giudizio dalle 
pa.rti o dal publJlico ministero. Fu facile fare rilevare 
l'incongruit� di un termine per l'impugnativa, 
quando la. stessa veniva concessa per la tutela 
di un'int,eresse individuale, dato che in tal 
ca.so non � lWssilbile prefigg�ere termini astratti, 
sorgendo l'interesse all'impugnativa soltanto dalla 
concreta lesione del diritto e dall'interess,e legittimo. 


Conseguenza. delle divergenti opinioni fu che 
nel prog�eHo dei S'ettantacinque venne 1previsto 
nel primo comma dell'art. 12!8 la proponibilit� 
della questione di costituzionalit� in viai incidentale 
nel corso di un giudizio senza prefissione di 
termine ed inoltr�e l'es�ercizio dell'a.zione in via 
principale dai parte del 1Governo, cli cinquanta 
deputa.ti o di un consiglio regionale o di a.Imeno 
diecimila elettori. 

Iniziata. la discussione all'Assemblea �ostituente, 
non essendo stato possibile l'accordo, il testo 
drlla costituzione si limit� a stabilire che la nor


ma sulle condizioni, sui lianiii �e sulle forme J.ei 
giudizii relativi alla costituzionalit� delle leggi 
sarebbero stati dettati con successiva legge cosiituzfonale. 


Fu 1poi emanata la legg�e eostituziom1�w 9 febbraio 
1948, n. 1 che, oltre i ca:si di azione autonoma 
nei rappo:rti fra Stato e regione o fra regioni 
fra loro, nel qual caso si ha pi� che unn 
questione di costituzionalit� un vero e proprio 
regolamento di competenza. legislativa. fra i contend
�enti, stabil� non essere �possibil� l'impugnazione 
delle leggi se non in via incidentale nel 
corso di un giudizio civile, penal�e o' amministrativo. 


Il sintetico panorama dello svolgimento dei lavori 
1preparatoriij cos�J acutamente prospettato 
dimosti�a che per la interpreta.zione giuridiea 
della natura dell'istituto sc.ail'so rimedio offrano 
i lavori preparatorii ed anche le relazioni della 
commossione di settanfacinque, dato che la stessa 
si riferiva. ad un testo assolutamente diverso, che 
ammetteva l'impugnativa della legge per incostituzionalit� 
in via. principale. 

Anche se in un primo tempo molti dei costituenti 
ebbero in animo d'istituir�e un sindacato 
politico sulla costituzione delle leggi, ci� che li 
esclude � la definitiva fisionomia, che ha� assunto 
l'istituto. 

Ad indagar�e quale esso sia � dedicata l'ultima 
parte dello studio dell'Azzariti. 

L'autore, dopo aver .premesso che la ,questione 
di costituzionalit� della legge non pu� essere proposta 
che in via incidentale nel corso di un giudizio, 
cio� nell'interesse individuale e che alla decisione 
sulfa questione della Corte costituziona�le, 
sono attribuiti �effetti generali �r,q'Ci omnes) dichiara 
che questo � il 1punto che merita il pi� attento 
esame, perch� costituisce il fulcro della novit� 
accolta. Infatti, mentre in un primo tem'Po, 
quando l'impugnazione in via, incidentale era. prev,
eduta accanto alla� impugnazione in via principale 
nell'interesse .generale, si prevedeva che la dichiarazione 
d'incostituzionalit� �avess�e effetto e.w 
tunc. il testo definitivo della costituzione stabil� 
che quando la Corte dichiarra la illegittimit� costituzionale 
di una norma di legge la norma cessa 
cli a.ver'e efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione (art. 136 Cost.). 

Appunto, fondandosi su tale disposizione, il Calamandrei 
notava che poteva dubitarsi della rilevanza 
dell'eccezi�one d'incostituzfonalit�1 nel 
corso di un giudizio, da.to che il giudice � normalmente 
tenuto ad applicare la legge esistente al momento 
della. proposizione della domanda e non 
quella esistente al momento della decisione. La 
Preo'iudizialifa della questione di legittimit� co


~ 

. 

stituzionale urterebbe contro questa, insuperabile 
difficolt�, che qualunque fosse la decisione della 
Corte costituzionale sulla questione sottoposta al 
suo esame, dovendo il giudice apiplicar,e, ��eccetto 
la materia 1penale ed i pochi casi, in cui � appli-cabile 
nel corso di un giudizio I'i1t8 : itpervenierns, 
la legge, della cui costituzionalit� si discute, doVI'lebbe 
decid,ere sempre la controversia in base 
alla norma di legge dichia.ra�ta incostituzionale, 


~ 148 


prescindendo dalla decisione della Corte, a termine 
dalla �quale la correzione �di efficacia dellir 
norma ha. eff.etto soltanto dal giorno succ�ssivo 
alla sna; pronunzia. 

Manif.estammo nel p1'ecedente scritto il nostro 
deciso dissenso da. tale tesi, che, 11eraltro, il Oalamandrei 
formula. in modo ipotetico, come una 
possibile interpretazione -delfa norma di legge : 
indicammo anche come l'Azzariti in uri precedente 
scritto (Considerazioni sulla nuova disciiplina. del 
sindacato di costituzionalit� in Foro Padano 
19�48) aveva chiaramente manifestato il suo pensiero, 
dicltia�'ando che il significato della disposizione 
dell'art. 136 fosse quello di porre un limite 
d:egli effetti retroattivi dell'annullamento con la 
salvezza dei rapporti gi� stabili.ti. 

Nel recente scritto, confermando l'opinione gi� 
e3pressa, l'illustre aut.ore approfondisce il concetto 
ed indica chia.ramente la ragione, 1per la 
quale deve ritenersi infondata l'opposta opinione: 
egli acutamente distingue fra effetti interni della 
pronnnzift ed effetti esterni, che si verificano nel 
caHo, nel 1quale sia stata dichiarata, la incostituzionalit�. 


Per l'efficacia. della pronunzia nel processo, 
nel �qua.le la questione sia 'stata sollevata, anche 
1'Azzariti, come gi� avievamo indicato nel precedente 
scritto, r�icorr.e al concetto di pregiudizialit�, 
quale indicato dall'art. 295 c. p. c. Dalla 
dis�posizione d�ella legge costituzionale 9 febbraio 
1948, n. 1, elle impone al giudfoe cli sospendere 
il processo in attesa della decisione della qu�stione 
di costituzionalit�, derivs ~he il legislatore 
ha chiaramente cd espr�essamente risolto la 
questione � sulla influnenza dei.la, dichiarazione 
d'inco<>tituzionalit� nel giudizio in corso. 

Le disposizioni della ccstitu:1;ione e della legge 
9 genna.io 1948, n. 1, entraiIIlbe norme 
costituzionali, sono sullo stesso -piano : esse. si 
integrano e completa.n<J a vicenda: la costituzione 
dispone circa gli effetti esterni della pronunzia 
d'incostituzionalit�, mentre la legge costituzionale 
dispone �per gli effetti interni, cio� per 
il giudizio, nel qua.I � stata sollevata la que tione 
di costituzionalit�. � 

Oome avvertimmo nella pr.ecede.nte nota tale effetto 
non pu�, 1peraltro, ritenersi limitato a que1l 
solo giudizio, ma deve di necessit� estendere la 
sua ,efficacia in tutti i giudizi, nei quali la questione 
stessa sia. stata sollevata. �e sui quali essa 
possa avere influenza. 

Alla rigida concezione che la sentenza debba 

ess�e.re pronunziata tenendo conto unicamente 

della volont� di legge esist�nte al iIIlomento della 

proposizione della domanda, dato che idea.lmente 

la sentenza del giudice � come se fosse �pronun


ziata in quel momento, la giurisprudenza e la 

scienza processualistica. recente hanno insegnato 

a tener.e. sempre maggior conto dell'iU~ supierv(}


niens, specialmente quando si tratto di norme di 

ordine pubblico. 

Il Giudice, in giudizio diverso da 1quello in cui 

la �questione di costituzionalit� sia stata sollevata 

ed anche quando abbia ritenuto nella. sua delibe


razione sommaria manifestamente infondata l'ec


cezione 'n�n pu� non tenere conto nella decisione 
d�lla dichiarazione d'inefficacia della legge pronunziata 
'dalla Oorte costituzionale. Deve in fal 
caso ritenersi di ordine pubblico il divieto di applica,
zione di una norma �violatrice della �costituzione. 


L'inefficacia ew nuno razionalmente intesa vuol 
dire non rimettere in discussione i rapporti giuridici 
esauriti iprima della cessazione di efficacia 
dell!J. legge, ma non quelli ancora in contestazione. 

�Bar.ebbe questo un ulteriore effetto esterno, che 
non � normale nel nostro sistema,\ processuale, 
ma che � una conseguenza di stretta logica giuridic
�e del carattere di ordine pubblico della dichiarazione 
d'incostituzionalit� (1). 

Circa gli effetti 1esterni della pronunzia della 
Oorte costituzionale l'Azzariti nello scritto �La 
dichiarazione di� costituzionalit� di una legg.e >> 
in � For� iPad. >>, 1950, coi. 90 distingue fra decisione 
che dichiari la incostituzionalit� della fogge 
e decisione che dkhiari la costitul!lion:alit� 
della stessa.� 

Giustamente l'autore, ripudia-ndo la tesi di coloro 
che nel giudicare della costituzionalit� d�ella 
legge, ravvisan(J nella Corte l'esplicazione di una 
funzione politica o legistativa, nega. che nella 
pronunzia :possa ravvisarsi quasi una interpetrazione 
aut�entica della legge posta in discussione, 
1per cui in nessun altro giudizio possa porsi in discus'
3ione la costituzionalit�, della legge. 

Secondo� l'.A'zzariti essendo contrario al sistema 
processuale vigente che una pronuncia giudiziaria, 
1qual'� �quella della Corte,possa avere effetto 
fuori del giudizio, che l'ha provocato ed in 
confronto di parti, che furono estranee al giudizio 
medesimo, deriva che la norma ec-ceziona1e non 
'.])Ossa ess�ere est.e.sa per analogia: l'accertamento 
della insussistenza di un "3zio di costituzionalit� 
non equivale a dichiarazione di costituzionalit� 
della legge. Quand'anche si ammettesse chle. la 
(forte possa procedere all'esame dei vizii di costituzionalit� 
della legge, indipendentemente dai 
vizii dedotti dalle 1parti -e ci� a� noi sembra� indubbio, 
non potendo ammettersi alcuna limitazion~ 
alla possibilit� d'indagin.e della. Oort.e legalmente 
inVoest�ta diell'esame della costituzionalit� 
-non potrebbe afferma-rsi che in tal caso il giudicato 
copre il dedotto ed il deducibile per usare 
il linguaggio dei pmtici. � 

Di conseguenza l'autore ritiene che la decisione 
della Corte non impedir� che1 la questione possa 
nuoYamente essere sollevata. in altro giudizio ed 
il Giudice, non ritenendola manifestalll1ente infondata, 
possa riportare la �questione all'esame 
<lella Corte, che nuovamente decidendo 1possa per 
motivi diversi ritenere l'incostituzionalit�, della 
legge. 

L'autore a:v'v�erte che in linea di fatto � assai 

difficile ch� un giudice, dopo la decisione della 

(1) Ad analoga conclusione perviene il BISCARETII di 
RUFFIA (" Diritto costituzionale �, 1950, vol. II) nel quale, 
a nostro avviso, inesatamente parla d'interpretazione 
estensiva della norma dell'art. 136, Cost. 

-149 


Corte, ra.vvisi ancora. l'opportunit� di portar.e 
all'emme della stessa la questione di costituzio


. nalit�; in tal caso sussiste l'autorit� della decisioue, 
che in linea di fa.tto non pu� mancare di 
Yalore fuori del giudizio. Al riguardo .pu� ricordarsi 
il principio dello � stare docisis ll, sul quale 
Ri fonda l'autorit� della pronunzia della Corte 
Huprema americana. 
La �questione sollevata dalla consueta acutezza 
dell'Azzariti � di notevoLer importanza. teorica e 
pratica: la soluzione indicata ci s�embra, peraltro, 
logica conseguenza della premessa della. natura 
giurhdizionale dell'attivit�. della. Corte, p-er la 
quale gli eff.etti normali del giudicato hanno efficacia 
soltanto fra le parti. 
Ma in contrario poti~ehbe invocarsi la. necessit� 
cli una. certezza del diritto dopo la pronunzia 
della Corte, il cui esame approfondito non 1pu� 
non portare che alla valutazione della costituzionalit� 
della legge da tutti i varii profili. 
Ci sembrerebbe che in tal caso dalla natura di 
giurisdizione di diritto obbiettivo della Corte costituzionale 
possa derivare il riconoscimento della 
efficacia erg�a omn~s anche della dichiarazione. di 
costituzionalit� della legge. Oi� varrebbe non soltanto 
a richiama.re la Corte all'importanza del 
controllo esercitato, ma ad imprimere alle d�ecisioni 
della stessa �quell'altra autorit�t, che deve 
da tutti essere auspicata. 
Es'.ponendo il pensiero rlell' Azzariti, contenuto 
in scritti cos� d�ensi di dottrina e di 1profonde 
osseryazioni, � stato per noi di conforto il con� 
statare che l'autore ha n�ettamente manifestato il 
suo avviso sul cara.ttere giurisdizionale dell'attivit� 
della Corte, chiamata a compiere nn sindacato 
giuridico e non politico delle leggi. 

Ci sembra, quindi, opportuno ripetere che la 
identit� del termine di legittimit� usato dal fogislatore 
costituzionale non deve �portare a credere 
che 1possa ritenersi sussistere alcun paraUelis:ino 
tra i vizii dell'atto legislativo ��e quelli dell'a.tto 
amministrativo. Noi neghiamo appunto che in relazione 
all'atto legislativo possa configurarsi un 
vizio di ecces.0 0 di poter�e. Il Petrucci (La Oorte 
costituzionale in Calamandrei, � La, Costituzione 
�, p. 450) dichiara che tale vizio n,ella materia. 
lia poca importanza, ma le giuste. oss�e,rvatZfoni 
dell'autore dimostrano che. in tanto l'eccesso di 
potere :pu� avere rilevanza in quanto si risolve in 
una violazione di legge costituzionale. Dice infatti 
l'autore: 

� La prefissione di determinati fini tassativi e 
la :prescrizione di particolari condi�zioni, limitando 
l'esercizio del potere i.e.gislativo del Governo e 
delle Regioni, aumentano la possibilit� di deviazioni 
degli atti emanati dal fine, che le leggi formali 
intendono sia raggiunto; il sindacato della 
volont�. sar�, anche in qu:e.sto caso tutt'altro che 
agevole ed il pi� delle volte l'esam~ dovr� rivolgersi 
ai limiti entro cui la discrezionalit� doveva 
essere contenuta per v.e.dere se sono stati o non 
sono stati violati: ma anche qui l'indagine non 
sar� pi� del vizio di ecces:o di ipotere, ma di 
quello di violazione di legge �. 

L'indirizzo della dottrina preval.ente � pertan


to nel senso da. noi indicato di riconoscere alla 

funzione della Corte natura di attivit� giurisdi


zionale e conseguentemente nega.re che essa, 

sostituendosi agli organi legislativi, possa eserci


tare un controllo di natura, 1politica. 

G. BELLI 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


APPELLO -Ammissibilit� -Citazione d'Appelto Mancanza 
della firma del difensore -Sanatoria 
ex nunc. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 641-50 Pre3.: 
Valenti, Est.: Albeggiani, �P. M.: Cigolini 
(Concl. diff.), Di Francia -Ministero Industria e 
Commercio). 

E' nullo l'atto d'appello mancante ��ella sotto� 
scrizione del procuratore. 

L�a costituzione dell'appellato non vale a s�anar
�e tale nullit� e ad evitare la dichiarazione 
<l'inammissibilit� dell'appello se al momento della, 
costituzione il termine per pro1porre la impugnazionB 
risulti gi� scaduto. 

QuestrM sentenza � con.fraria netta�ment�e' aUa 
vreoedente gittrisprudenR!a quasi costan.te df}lla 
Corte Suprema. Nel Massimario Ufficiale della 
Corte di (Jassazione) sono indica�ti) come con.trari 
'i seguenU precedenti: sentenza n. 1682-49, 37-48, 
W6-46, 1130-49, 1317-48, 403-49. Pos ono dirsi altres� 
contrarie la sentenza n. 520-47 e anche la 
8Cnt1mza 1568-4 7. 

Nella 1rnotfoa.zione della presen.te se.ntenza non 
si spende nemmeno una. parola per giustificare 
questo radicale mutwrnento d,indirizzo. 

N � vi � una sola �parola per escludere la fondatezza 
della ec1aezi:On1e so~levatiQJ d!a\ll'Avf!).ocatura 
dello Stato) secondo~ la qrtale) ten.uto oonto del 
particolare carattere della dife, a legale d:ello 
Stato) la qual(} � affida�ta ad un ufficio dello St�'to 
e non a singoli p!f'ocuratori ed avvocati) il difetto 
di sottoscrizione degli atti fi':iudiziaU dia parie 
dell'avvocato o procuratore incalf'icato dell'aiffare) 
non pu� cornwnque (};Vere la stessa, decisfoa portata 
che si potrf}bbe attribitire al difetto di sottoscrizione 
dell'avvocato o proouratore del privato. 

ATTO AMMINISTRATIVO -Decreto del Provveditore 
agli studi che pronuncia la interdizione scolastica 
di insegnante elementare -Provvedimento defini� 
tivo implicito. (Consiglio di Stato, Sez. IV, Decis. 
116 del 18 aprile 1950 -Pres. Est. : Corsini -Spera 
contro Provveditorato agli Studi di Roma). 

L'atto del provveditore agli studi che, in applicazione 
dBll'art. 6 del R. D. 13 setfombre 1940, 

n. 1469 dichiara la interdizione scolastica dell'insefYnante 
elementare che abbia ri:portato condanna
o 
alla pena della r�edusione per una durata. non 

inferiore a tre anni, non � un proVYedimento di 

natura. disciplinare, ma un atto formale sostanzialmentB 
dichiarativo di una 1particolare condizion.
e creata all?insegnante dalla legge, sul quale 
l'autorit� ge1�archicamente su1periore non ha la 
possibilit� di esBrcitare il suo potere di riesame. 

Ed invero lo stato di interdizione, come conseguenza 
non penale di una sentenza, di condanna 
preclude aH'autorit� amministrativa di ogni ordine 
e grado, .qualsiasi indagine o giudizio valutativo 
e ogni -possibilit� di adottare �provvedimenti 
divers da quello imposto dalla leg1ge. E' pertanto 
inapplicabile al caso la norma dell'art. 26 del 

H. D. 1469, che contempla il ricorso gerarchico 
contro i provvedimenti disciplinari disposti dal 
dal provveditor;e, pBrch� l'aUo di cui all'art. 6, 
non riveste carattere di provvedimento disciplinare 
e quindi, in tale i1potesi deve ritenersi che 
la leggB abbia implicitamente escluso il ricorso 
gerarchico. 
La dimostrazione della natura non sost~al


mente disciplinare del decreto del provv@ditor� 

nhe dichiara la interd,izione scolastica dell'inse


gm,ante elem1erntare c:o'rnda1111n.11Jo 1a1zia, pf}na d;eUa 

reolu�sione non inferiovre a tre (J;nni) e quindi la 

affermiazione del caratt.ere. imp,li<Jitarnente, d�firni


tivo del decrefo stesso ci indiuce in grave per


plessit�. 

L'argomento che il Plf'OVVedimento � atto diohia


rativo di uno stato di ino.arpacit� fissato dalla 

legge) rispe.tto al quale l" Amministrazione non ha 

facolt� di indagine o possibilit� di valutaizione) 

non ci sembre sufficiente ad escludere la intima 

natura di sanzione drisciplinarf}. 

Ohe le sainzioni discipli'11.iatri siano irrogate oon 

gli acoert�a!,menU 'f3 le gll!f'e~ie del pro�cedim'f}in


to� disciplinalf'e) �) di regola/ elemento forma-le. 

sufficiente p1er esclui!Jelf"e il c�alf'attere disciplinare 

di pro'vv�ed.ime:n;U adlottati senza quelle spe'Cia1li 

proced�urei) come in o.gni 0as.o di d:imissioni d~ 

ufficio) o di dispensa nell'interesse del servizio. 

Ma allorch� .la adozione del proced,imento disci


plinare viQne e'sclusa) pe.r un motivo specifioo� e 

cio� per la a1'/.J'1Jenuta irrogaZ'�ione di una san~ione 

penalei di wna certa. gravit�.) il fondamento della 

esolusione dl}lla Plf'OCedura disciplinare non Tip1~sa_ 

sul fatto ohe l"Arnministrazione si avvale) per 

porre fine ad un mpporto di servizio) di un potere 

conferitole dalla, le,gge1 1ad un diverso fine, m.a ha 

il presuppost.o siilla circostanza che l,accertamen



-151 


to dfJl fatto discipilinare perseguibile ha gi� O!VUto 

.lu.o.?o ~on U�U pvrovvedimento, avente efjioacia au


toritativa erga omnes, e cio� con la sentenza; pe


nale di oonitatfl,na. 

E' da considerare infatti che la indipendcn.: 

~.cl giu~iz~o. disci~�linarfJ dal giudrizio penale non 

e wmmissibile nei casi in cui. V/, g.iu�ice1 abbia� 

escluso la sussistenza del fatto costituente reato 

o ~a su:�i1 ~m.pit.fabilit� all'imputato, e a fortiori 
ne.i casi di condarnna in citi .iJ fatto che importa 
resP_onsabilit� p�nale import.a serroprrfJ e a maggior 
ragion.e, respmi&abilit� disoiplinare, e in taluni 
casi !m.porta di diritto la sanzione d'iSc'iplinwre 
rnassima (cifr. Zanobini-Corso, V�ol. III, cap. 3, 
paragrafo 4, n. 13). 
Non �, quindi, lo stato di incapacit� persona.le 

~onseguen_te allw condanna 'pen,ail!J che importa 

l aittomati,,mo del provvedimento di stato: ma � 

l'esistenza 1i wna senteriza pena,le che ha acce~tato 

il fatto e n.fJ ha v'alitt1a1to la gravit� attraverso la 

irrogazione �i una data pena -che costituisce 

il pre.mpposto per esCJlud'..ere, non la sanzion:e 

d~soip.linare, ma il rinno1,arsi, ai fi.ni disciplinari_, 

di una procedwna, di aecertamento e di valuta


zione_ che ha gi� avuto luogo oon le massime g�a


ranzie per l' i11!teressato, e cio� i'fl� un. giudizio 

pena,ze. 

L'esclusione quindi del carattere d�isciplirlAare 
della sanzionfJ, sol perch� essa non � l'epilogo di 
un proced,imento disciplinare C'i sembrai ohe oltre 
a non tener conto dei rapporti tra giudizio pena1le 
e ,giudiz'io (lisc�iplinare, induce a confondere la 
sanzione penale ohe toglie qiialche diritto rientrante 
nelle capacit�, delle persone, e cio� l'interdizione 
dai pnbblioi uffici -che costituisee incapaoit� 
a rimanere nell'u,f-ficio di citi il condannato 
sia investito, ma anche di a...'lsitmere altri uffici 
-e le corrisporvuenti sanzioni del licenziamento 

o della destit1tzione di pubblici impiegati,. c'he non 
hanno effetto se non rel(J;tivamente a quel determinato 
rapporto di impiego, al qua, le si riferisce 
la mancanZ'a ohe ha dato luogo alla applioazione 
fl.ella pena., ma cihe 'nulla ha a che fare con unar 
incapacit�. Non deve dimenticarsi infatti che qualunque 
sanzione,. posta a garanzia di obblighi derivanti 
da un rapporto particolare, ha carattere 
di pena disciplinare (cfr. Zanobini: �Sanzioni 
wmmini8trative )), n. 45), e sotto questo p'Y'ofilo 
il provvBdimcnto dell' Ammini.<;trazione di risolu~ 
zione del rapporto ha sempre carrattere costituitivo 
poco importando Ohe la sanzione disoiplinare possa 
apparire mera e8cuzione di una sentenza di 
eonda,nna. 
Che la interdizione scolast.ica sia qua1lifi.cata 
come pena disciplinare risuUa, oltre oh(! d1al T. U. 
8ulla. istruzione elementimre (art. 150) anohe d'all'art. 
1 clel Regolwmento di cui al R. D. 1940, 

n. 1469; e dall'art. 10 dellfJJ ieyg�e 30 d'riaembr� 
1947, n. 1477, che rende obbligatorio il parere 
della, III sezione del Consigliot Superiore della 
Pubblica Istruz.ione silli 1�icorsi dei maestri ele�mentari 
contro le punizioni discip�inari superiori 
alla sospensione dall'uffido. 
Perci� l,w tesi del Consiglio di Stato v�errebbe a 
creare uria distin.zionC1 tra1 inte,rdizione scolastica 

eh? � sanzione dliseiplinare, e interdizione wolastte(
J;, o~e non � sanzione disciplinare, e quindi 
pr1ovvedrmen.to defin,itivo impjliioto : dis~imioine 
che ci sembm oltremodo ditbbia perch� � in C'On~ 
~ra~to con le nonne e lo spirito delle leggi &opra 

indicatf3. 

(G. D.). 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Potere discrezionale 
della P. A. -Abuso -Inesistenza. (Cass., 
Sez. unite, 9 febbraio 1950, n. 767 -Pres. : Pellegrini, 
Est. : Cataldi, P. M. : Eula -Ministero DifesaEsercito 
contro S. A. �Costruire� ed altri). 

1) ~uando si nega l'esistenza di un potere discrezionale 
della P. A., che valga ad affievolire 
un diritto subbiettivo del cittadino, la materia 
spetta. alla gitll'isdizione del giudice ordinario. 
Sie invece si discute dell'esercizio del potere discrezionale 
conferito alla P. A., stpecie i::,otto il 
profilo_ d~ll'~~esso di potere, la materia spetta 
alla gmr1sd1z10ne. del giudice amministrativo 

2) AJ?pa.rtiene a questa seconda specie la c~nt:
oversrn nella, quale le varie ditte appaltatrici 
riconoscono che per la legge ,2'8 novembre 1940 

n: _1~76, ~otesse il _Ministro rivedere i :prezzi sta'. 
b1hh ne1 contratti di aippalto � ma. lamentano 
1, . . ' 

che. . ammm1strazione per giungere ad una. tale 
rev1s1one avess�e: modificato clausole contrattuali 
che non le era consentito di alterar.e.. ' 

1-2! Quanto al prinoipio formulato nella prima 
rnassima le S. U. non hanno fatto che riportarsi 
all(J; precedente sentenza 4 luglio 1949� n. 16!57 

. F" I ,

in � oro tal. ))' 1,929). Ci sembra infatti erronea 
la mas.<;ima che di tale sentenza � stata 
tratta in quella rivista: � E' di competenza del 
g'ittdice; am.1nini8trwtivo l'im�prugnazione di un atto 
ami.mir1Aist11a>tivo, che irncida su diritti soggettivi 
(nella 8pecie decreto preiffJttizio ai sen.,i d�Jll'artic?
lo' 19 d~lla legge comun�a,,le e prrovinciall}), se 
si oont~stin~ non le modalit� di es,eroizio d:Cl potere 
discrezwnale, ma l'appartenenza del medesimo 
'!'llU: P. A. �. La sentenza inveoe si esprime 
proprio in senso oontrario .GJ tale massima, e in 
conforrnit� di quella qni annota,,ta. � Peraztro in 
essa � detto -in tanto il diritto subbiettivo 
8i attenua nella sua con ,istenza e m.uta di tutela 
giurisdizionale, in quanto un potere disorezion~le 
di disporre .a,n,che di quel diritto si.a conferito alla 

P. A ...� e quindi la discriminazione, tra la co,mp�etenza 
giu1Uziaria e qu(Jlla del giudice am,mrinistrativo 
si precisa c�os� : se il cittad'ino nega che 
potere siffatto sia. conferito all'autO'rit� amministra1tiva, 
la competenza a, conoscere di tale c10ntroversia 
spetta all'autorit� gi�udiziaria pierohe si 
tratta di accertare se il diritto subbiettivo sia tale 
ariohe di fronte alla P. A. Se inV'ece la oontroversia 
abbia per oggetto l'eseroizio, ohe si plf"etende scorretto, 
del potere dfac1rezionale conferito, ��sotto 
l'.aspetto della, com,petenza, della forma o del oontcnuto, 
8p(Jcie in relaziorne all' eccessa di p1otere 
in tutte le sue manife8tazioni, la competenza a 
conoscerne � die�l yiudiee amministrativo �. 

-152 


Il principio ohe in ta;le modo, ~ qiiasi con le 
stesse parole, viene afjermato nelle due sentenze, 
d� luogo a 1wn lievi perplessit�. E' noto che la 
ripartizione della gi'ttrisdizione fra giudice ordinario 
e amministrativo � faitta in base (J;l oriterio 
fowdamcntale dell'es,istenza di un diritto soggettivo 
o di un interesse legittimo. E' noto altres� 
che l'uno o l'altro sono desunti dall'oggetto della 
domanda, ~ cio� dal :petitum in relazione alla causa, 
petendi. Le S. U .. non si sojfennano S'lt q11est,i 
principi per considera'ft"e un ulteriore aspe>tto del 
problem.a. Qual'� infatti la camm petendi? Meglfo 
ancora, quando pu� dirsi che ln causa, petendi 
ini,olga una questione di diritto soggettivo 0 di 
interess~ legittimo? Sembra ohe le S. U. a,bbiwno 
inteso dare alla causa :petendi un carattere e un 
valore soggettivo, facendo cio� dipendere la giiirisdizione 
del giudioe ordinario' o d~l giudic1e amministrativo 
dr;,lle afferrnazioni fatte nella sua 
domanda o nel suo rioon:o dal privato, a seconda 
cho qu!}sti faccia 1mlerc 1m diritto soggettivo o 
un interesse legittiino. Bisogna aggiungere che 
questo indirizzo � tenuto, in maniera pi� netta e 
inequivoca,bile, ,arnche dal Consiglio di Stnto (5a 
Sezione, 16 maggio 1945, n. 82, in � Relazion,e 
Consiglio di Stato))' 1941-1946, vol. II, pag. 383), 
secondo il quale, � e.ssendo ormai ius receptum 
in dottrina e giurispruden-za che il criterio discriminato're 
della competenza fra il Consiglio di 
Stato in, sedei giuri dizionale e l'autorit� giudizinria 
ordinaria, � il petitum sostanziale del ri


. 
cor8o, oome � de,l resto ribadito daWnrt. 386 c. 
p.c., compito de7 Collegio non, � quello di stabilire 
se il ricorrente sia �titolare di un diritta' soggettivo 
perf!JtlO o in1:ece di un interesse legittimo, 
ma d'i ricercare se il ricorrente assuma di possedere, 
ossia, faccia vale,re in questa sede un d.fritt1J 
,'oggettivo oruero un interf}sse legittimo �. 

Ta,lc indirizzo il Consiglio di Starlo' ha poi sostanzial1nente 
confermato con la decision~ della 
Hl 8e.zione 23 aprile ;1947, n. 12'2 (in, �Foro 
Amm. )) , I, 1, 137), avv'erso la quale fu proposto 
il ricorso che ha dato luogo alla sentenza delle 

8. U. ch,e1 qiti a~1,notiamo : ancho in tale decisione il 
giudice amministrativo ha ritenuto che l''indagin,e 
sulla ginrisdizione t'nda compiitta non g��' sulla 
base di un esame obbiettivo dell'esistenza di un 
diritto soggettivo o di itn interesse legittimo, ma 
sulla base di qnella che � la � tesi >> del privato 
e a seconrla cihe in essa vi faccia valere un diritto 
o un interesse legittimo. 
SIB poi si vuol� avere una V'isione pranora,mica 
del problema e della suar estensione, bisogna. aggiungere 
che in sostam:a esso si era gi� da tem1pto 
presentato in un sito particolare aspett-o. Infatti, 
a propost-ito della irtiproponibild� assoluta della 
azione nei confronU della P. A. � sta,to notato chq_ 
l'esanie (obbiettivo) sitlla esistenza o inesistenza 
del diritto subbiettivo tocca il merito della ciontrrov'ersia. 
Da oi� un CO'rrente dottrinal� e giurisprudenziale 
ha volztto trarre la conseguenza che 
l'indagine preg�tdizinle dellrar giurisdizione vada 
condottn in base alla � tesi >> dell'attore, ris(!rvando 
poi al merito l1 e1same obbiettivo e definii 
ivo della esisten.zn. o inesistenza del diritto ,~ub


bietti'i�o. Vicevtwsa ha finito p~r prevalere l'altra 
corrente, alla quale l' Avvrocatura dello Stato ha 
sempre aderito (Relazioni A'�-vocatura dello Stato 
1913-1925, cnp. I, pnragr. I; e 192'6-1930, cap. I, 
pa,ragr. I), secondo la quale l'improponibilit� assoluta 
va nccertata, o,ggettivramente, �saminandosi 
in via pregiud�iziale ma a'ptprofond'ita e sulla base 
degli elementi oggettivi di oausa se la legge riconosce 
quel diriUo soggf}ttivo eh~ si assume violnto, 
e riservando al merito solo le altre qiwstioni 
in,dionte dall'a.rt. 4 d;e.lla legge sul conflitto 
di attribuzioni (ora art. 386, e.pi.e.), relalive alln 
pertinenza del diritto e nlla proponibnit� ('in 
m�rit,o) dell'azione (sul riconoscimento di questa 
corren,fe nell'm�t. 41 nU(JV'O c.p.c. 'Gedasi ANDHIOLI 
-� Cornm. sub. ))' art. 37 e sub art. art. 41). Tuttavia 
ricorre spe8:;o in g'iurisprudenza un temtpP� 
ramento di questa seconda corrente, secondo :l 
quale, pitr restan.do fermo che l'esistenza o la 
inesistcn,z,n del diritto soggetto vnda accertwtn 
oggettivamente, 8u'ia base degli ('[crnernti di cousa, 
tuttwvia l'imtprroponibilit� a0 so'luta nndrebbe 

dich~arata solo qnando ba-li eze,rncnti dii cawsn 
8ono sitfficienti ad e'<'wludere prima facie nn diritto 
Mtbbiettivo (Relazione Ai�vocatura Stato, op. 
loc. aitati). 


Uorne 8i redc, trattasi dello 8te. so ;problema 
ohe ricorre in mnterin di oonflitU di attribuzione 
aorne in materia di conflitti di giurisdiziar'e. t:)ll 
qncstn id,eentica irnpost,at�on~ della questfone non 
8embra che possa sorg'ere d:ubbio, 1 prl}cie ora che 
il mto110 codice di prroc. c.ivile accomuna nmbeditc 
le antegorie di conflitti sotto il comune denomi


, nntor� d,e,l difetto di giurisdizione (art. 37 o.p.c.; 
in senso conform� Andrioli, op. loc. citati); e la 
question,e, cli cui C'i stia,mo occupando, � in fun.:,
ione per l'aprprunto di questo comune denornina-
tore. 

* * * 

Unm volta imposta,to nei suoi p'V@cisi termini il 
problenia, � age1'ole notare come n,on sia possibile 
dare ad esso iena �oluzione d'ivers,a a seconda 
che si tratti di conflitti di attribuczione o di oonflitti 
di giurisdrizione. 


In te�ma di conflitti di attribuzione, si � visto 
quale sia' l'indirizzo derlla df!'ttrina e dellar giurisprud0nzn. 
La esi.st�nza di iena concreta volont� 
di legge, che ricono8Ca il d'iritto soggettivo, che 
si as,,ume V'iolato, in linea g'eneirale attiene inditbbinmentei 
all'og'getto della domanda fi quindi 
d�, luogo ad itn'indagine di merito; ma nel caso 
particolare essa costitui8ce anche il pre upposto 
della giurisdizione del giitdice oll'dinnrio e qu,indi, 
prima, ancora ohe a un"indag'�nf! di merito, d� 
luogo a, iin' indagine prergiitdiziale volta a stabilire 
la, comp10tenza del giudice. Ond'� che l'airticolo 
386 c.p.c. es,pres8amcnte prevede che, una 
voltn stabilita questa concreta volont� di legge, 
il giudiz1io prosegue prer accertare yli altri elementi 
sui quali si fonda la do'manda, pertin--enza -del 
diritto e proponibilit� dell'azione. Rimandando 
a quanto in proposito � stato deUo %elle citate 
Relazioni dell' A'1n:oc,atura dello Stato, baster� qui 
ri~ordare comc la qiiestione ,'i sia presentata sotto 


-153 


un ulteriore aspetto nel nuovo� CIO(lice di procedura 
civile, a proposito del regolamento di giu.
ri8dizion~, e ia Corte di Oassoo.ione ha avuto 
modo di confermare questi ste.s�si principi. Infatti, 
di fronte all'1a1rt. 41, clve oonsidera ani.niissibile il 
regolarnentO' di giurisdiz1ione finch� .la causa non 
sfo stata decisa in inerito, � stato ventilato il 
d1t.bbio ohe un. siffatto regolamento prei.'~nti'rvo 
non po sa e.ssere pi� prop1osto allorch� il giudice 
abbia deciso la questione di. giurisdizione, post.o 
che f,aile pronunzia imJJlica necessariamente l'~same, 
sia pure parz�iale, del 1J1ierito (Andrioli, op. 
cit. sub art. 41). fiJ la Oorte di Cassazione ha oonfernuLto 
un tale esame (oggettivo) di ~lementi di 
merito, solo osservando che peraltrO', essendo esso 
condotto in sede pregindiziale e per i fini della 
giuri� dfa1ion.c, non im.plichi una decisione� che 
possa dirsi di merito, e quindi non precluda il 
rfoorso per rcgoliarmento di giwrisdizione. (S. U. 
23 aprile 19�49, n. 977 in � Massim. Foro /tal. )>, 
col. 266). 

Sarebbe stato pertanto desiderabile clte, allor


ch� le R. U. e il Consiglio di Stato hanno in tema 
di conflitti cli ginrisdizione ad'ottato l'indirizzo 
opposto, avessero dato una spiegaz-ione cli questa 
divers�a soluziorie. Infatti anche nei eonflitti di 
giurisdizione il criterio per discriminare la giuri 
dizion� ordinaria da quf?lla .am,ministrativa (e 
bisogna aggiungwre pn� disoriminare il campo 
della giurisdizione ainministrntiva dal eampo 
dell/n(.-tr<ibuzione esclusiva, de ll' ftmm.infatr.az'ione) 
� pur sernpre quello di iinn conoreta, volont� di 
legge, che ricionosca al eittad'inio un diritto soggettivo 
o wn interesse legittimo (mentre, bisogna 
aggiungere, se ln legge non riconosce al ciltwdino 
n� il diritto soggettivo n� l'interesse legittimo, 
esula ogni giurisdizoione, com.pre n qu.ella amministrativia, 
8Ubentrn in.vece l,attribuzione esclusiva 
dell' Amministra.zione). E non si vede eornr 
il giudice adito, il quale � oltre ltttlo e innanzif!
utto giudioe della provr�i compelenz�a, J!088a es.'mersi 
dalla' stnbilir(J l'esistenza o m.eno di questa 
condretn volont� rJ:.i Ieg[J.,e, rirrl,etJtendosi irwocc 
alle affermazioni che in proposito vengano fa.Ue 
dai privato rvella� sua rlomand1a o nel suo ricor. o. 
In bwle modo si fa dipendere la giurisdizione d:all'arbitrio 
del privato, a seconda ohe esso zn�opongn 
azione dfwant�i al giudice ordinnrio assu. 
me,ndo la vfolazione di un suo diritto soggettirn, 

o proponga. ricorso al giudice amm.inistrativo 
sulla base di un suo a.sseritO' interesse legittimo j 
e ci� val quanto dire, da un punto di vi.~ta sostanziale, 
che si estende la, tntel.n dei diritti soggettivi 
agli interessi legittimi (con la possibilit� 
dJi invocare per essi il ri8.arcim,ento del danno, 
ri8f?rvato ai primi) come si estende fo, tu.telai degli 
interessi leg'ittimi ni diritti soggettivi (oon la piossibilit� 
di far vale.re anche per qwesli il particolare 
dndacato dell'eccesso di potere, non.eh.� di 
in1Jocare l'annullamr nto dell'atto .amministrativo). 
Oliai, Sf? in tutta questa delicata mnteria dei 
conflitti di giurisdizione un pnnto � stato sempre 
tennto fe,r'mo, � per l'appunto questo della impossibilit� 
di estendere la tutela dei diritti soggettivi 
agli interessi legitti]ni e sopratutto di questi 
ultimi ai primi (ZA:-;olln.;r-Omso: << Dir-itto Amministratfoo 
>>, 1937, val. Il, pag. 245 e segg.j 
Bonsr: � La. Gi>ustiz1ia Arnminisfrativa �, ediz. 
19�1, pag. 213 e SC{Jg.).E, stato proprio ]Jer escludere 
una 8iffatt,w confu.~ione che �-invals& il principio 
di dBsumere l' esistenz(i di un diritto soggettivo 
o di un interesse legittimo, oltre che dal 
petitum anche dalla causa ~peten�i, cio� dJ.a�l rwpporto 
g�tridico che in effetti corre fra le parli. 
FJ pertanto non si pu� non considerare 1mo ,,trnno 
ffnomcno (l"inr,0111.zione quello di volere in.grnrrnre 
quella stessn confusione, che si � ,,,empre 
v�ol nta evitare. E, cosa aneo�ra pi� strana, il ConNif!
lio di Stato con la decisione rlella 5" S'ezione 
IG 1mag,qio 1945, n. 82~ ha ritonuto di piotere a 
questo proposito prendere le mosse p~r l'a.ppuntfJ 
dalla causa petendi, che vicev1wsa � .\emprre sert:
ita e dorrebbe servire per evitare e non per ingenerare 
irna qualsisasi confusione frn diritti sog


gettivi e interessi legitti1ni. 

Oi sembra, pertanto che una esrtlta e pr1?oisn 't:�sione 
del prioblema non possa pO'rtare se non 1wlla 
oonclnsione della necessit� di un esame obbiettivo 
degli l?lemenli di causa nl fine di stabilire se 
nel enso controverso la legge riconosca al pririato 
un diritto soygettilYJ o 1m intm�esse legUlirno 
01mero aric�ora non rieonoscai n� l'uno n� l'nltro 
(nel q'itwl caso si restn nell'ami.bito delle attribuz.
ioni esclusive della P. A., ltl di fiwri di oyni 
controUo giurisdiz'ionale). 

Nat11,ra,lmenle un tule e8arnc p'IU� essere cundotto 
sull'a base rlegli clementi di ea.usn dedotti 
anche dalln parte oorwennta al fine di dimwstrare 
il difetto di giwrisroiz'ionc del gi.1tdice adito; 
ed � questo il easo in oui si denO'taino rn.eglio 
. i 8UOi caratteri di obb,ietti'Pit� e ciompleteziza. 
PU�� amche l?ssere uondotto soltanto 
sulla base di clenienti dedotti dail 111ri1Ytto 
nena 8Ua dornandn o nel sno ricor8o _: ma 
non per questo significa che r8.'0 in tal caso muti 
naitunt.. poieh� rc8la pur semzn~e ver.o elte questi 
elcmenU della d'omanda sono �'oggetti al vnglio 
del ,giudice, il qttale -com[) si � rletto -� innanzi 
tntto giudice della propria giurisdizione. 

J!Jria proprio questo il caso siU qunle le S. U. 

sono stat�e chiam(bte a pron�unei1a1rsi oon ln son


tenza, qui nnnotala. Di fronte. alla faeo'lt�. rico


nosciutn drklla legge 28 nrn;embre 1940, n. 1726, 

al Ministro della, guerra di rivedere i p1�cz1zi di 

n1u1 r.Letermfrw11t.ai eateg'Oria d,i ooritratti di rJ;.p


palto rier adoguarli alle condizionii di ,m,crcato" 

le ditte interessa.le lamentavano, nei loro ricorsi 

al Con8iglio d� S�~alo, ohe l, Ammin.istra,zione non 

si fosse limifol a ad opcrarf la revi ione, nei li


miti consentiti d1wlla legge, ma, av�e'<se altres� mo


dificnto altre cilausole contraUuali, che non le 

era cionsentito di altera.re. Siceh� la doglianza dei 

ricorrenti era che l' Am,ministrazione ave se esor


bitato� dni liiniti nP8egnati a1l sno potwre disere


zionale dalla legge e wvesse pertanto invai8o ia 

.< fera dei diritti 8ogg1ettiv1i altriii, qnia.zi deriva


rano ed erano riconosciuti dal cont'f1a1tto j e per


tanto bastava l'esame e il vaglio della domanda 


-154 


per dedurne che si vers(J//)a in 11w.teria sottratta 
alla gi�urisdizion� del Consiglio di Stato. 

Go�me si vede) nel caso in esame era proprio in 
base alla dorna.nda dei ricorrenti che) solo che la 
hi fosse so'ttoposta a un elementare va.glia oritico, 
risu'.lta1;a il wifeitto. di giu.risdizfone del giudJ.ice 
arnrninfatratfro. Le S. U. hanno ritenuto di doversi 
astenere d'a q1w.sto esam.e) affermando che 
la contro1Jers�ia concerneva. l'esercizfo e non la esi."
ltenza del potere discre:iionale. Ora) � vero che 
le dt"tte concorrenti aveva apparentemente inteso 
censurare il modo con cwi U potere discrezionale 
era stato eserC'ita,to dalla �P. A.; rna ba 
sfova una 1"�3visione critioa delle loro domande 
per rilevare come sosta,nzia.lmente esse affermavano 
che l' Amm�inistrazione av�esse esf)rcitato� un 
potere fuori dei limiti di legge) viol�amdo con le 
cla.usole contrattuali l'altrui diritto soggeUiv'o. 

Ancora pi� nettamen.te il Oonsiglio di Stato, 
nella decisione 23 aprile 1947, n. 12�2, pronunciata 
nella. odierna controversia) ebbe a ritenere 
che basta il semplice e8eroizio di fa.tto) che l' Amrninistra1zfone 
oom1p:ia di 'll'n poter�) perch� ,' pBtti 
al giud!ice arrwninistratfoo di conoscere' la violazione 
di norme giuridiche) in cui essa Ammin.istraz1ione 
sia. incorsa. E anche, taU affermazioni 
non po8sono essere oo'nd�1Jis1e) poich� il giudice 
amministra.tivo � competente a conoscere solo 
dell.a viol(J/,zione d� quelle norme giuridiche (form'ia1li), 
0he tutelano itn interesse legittimo, non 
anohe rlella Diola,zione di quelle ohe tiitelano un 
diritto soggettivo) co:me per l' app'llnto avveniva 
nel caso in esame. Di guisa, ohe restava p�u-r sempre 
al Consiglio di Stato di s�volgere l'indagine 
(obbiettiva) sul contenuto della norma) cm!} si 
asser'iva vio'lata) e se ess:a tutela,sse un interesse 
legittimo o un diritto soggettivo. 

(R. Di Cionimo) 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso gerar� 
chico -Opposizione -Differenza -Motivi non de� 
dotti nell'opposizione. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 
Decisione n. 233/50 -Pres. ed est. RoEHRSSEN Ricor/
ente Cerq'-eti contro Ministero Difesa Marina). 

Anche sulla opposizione, �qua.udo sia prevista 
legislativamente come rimedio giuridico l'Anuninistrazione 
ha obbligo di pronunziarsi, e il ricorso 
.;iurisdizionale non pu� essere proposto se non 
dopo l'esperimento del ricorso amministrativo. 

'I'uttavia nel caso della opposizione non pu� trornre 
applicazione il principio, secondo il quale 
i motivi non dedotti in sede amministrativa, non 
possono essere ammessi in sede giurisdizionale. 

Si riprod1we la parte della rnotiva.zione della 
deaisfone ohe si riferisce alle ma8sime sopra trascritte. 


...�L'obbligo dell'Amministrazione di decidere 
non costituisae nota distintiva tra il ricorso gerarfJ1hioo 
e quello '�n opposizione) poioh� in ambedue 
tali casi sussiste questo obbz.igo, che � consegu,ente 
al carattere di rero rimedio giuridico che essi 
hanno; l'obbligo di provvedere non esiste solo nei 
rigitardi di quegli atti dei citta.dini ehe impropria


mente vengono denominati opposiz�ioni o rimostranze) 
ma che invece) non av�mido nat�ura di rimedio 
gi�uridico) meglio si denominerebbero come 
denuncie o istanze e ohe) come � noto) tendono 
solo ail ottenere l'eseroi1<:io) da '{XU'te dell'Arnrriin�trazione, 
del suo poter,e discrezionale di riesame 
e di revoca degli atti amministrativi. Ma nella 
specio non si tratta cl'i una d�i tali denuncie, bens� 
di un v�ero e proprio rimedio giuridico e sarebbe 
davvero 8ingolare che l' A rnministrazione non a,vesse 
l'obblig�o girltridioo di provvedere su esso. 

Ugualmente come del resto ha gi� pi� volte riconosciuto 
la giurisprudenza quando la legge concede 
�un rfoorso �in oppos'izione) cos� Mme avviene 
per i ricors�i gerarohioi il prov�pedimento definitivo 
si forma solo con la pronuncia s�ul ricorso in 
opposizione, sioch� solo questa. � impugna,bile in 

s. g.,� anche qui non v'� alcuna differenza. tra 
�ricorso gel'arohiao e rfoorso '�n opposizione. La 
regola citata non va.le) invece, cd � ovvfo) nei rig
�uwrdi delle den1uncie ed istanze�. 
... �Non pi~� trovare applicazione il princiz>io, 
ohe � e,selusfoo dal rioorso gerarchioo (da uUimo 
Sez. IV, deoi8ione 25 giu.gno 1948, n. 326), secondo 
oiti non po.r;sono trovare ingresso. in s. g. motivi 
non dedotti nella precedente sede amministrath'a 
>>. 

Mentre concordia.in.o sul punto dell'obbligo d,ell'Arnrninistrazione 
di decidere S'ttlle opposizioni) 
o-i sembra ohe) ove si tengano presenti i motivi 
addotti dalla giurisprudenza circa l'inammissibiffb��, 
in sede giurisdizionale) di motivi non dedotti 
in sede amministrativa. (V. Borsi) �La Giustizia 
Am.ministrativa ))' pag. 226) la di8tinzione che si 
V'nole intro�1trre), a questi fi.ni, tra ricorso gerarohico 
e oipipo.<;izione sia infondata. 

GUERRA -D'anni di guerra -Apprensione e affon� 
damento di motoveliero per ostruire un porto nell'imminenza 
di invasione nemica -Fattispecie Competenza. 
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 
Sent. n. 2303/49 -Pres.: Pellegrini, Est.: Torrente, 

P. M. Macaluso: Grima'.-do -Ministero Difesa e 
Marina). 
La. nozione di danno di guerra non si restringe 
alla distruzione indiscriminata. compiuta nello 
svolgimento delle operazioni militari, ma si estende 
anche ai prelevamenti di cose mobili private, 
e ai sacrifici preordinati e delibera.ti della propriet� 
pdvata, disposti nel corso delle operazioni 
dalle forze a.rmate operanti, quali direttamente 

o indirettamente diretti al compimento delle operazioni 
milita.ri. 
Sono pertanto risarcibili esclusivamente qua.Ii 
danni di guerra (mediante la liiquidazione e la cor1
�esponsione della relativa indennit�. da parte dei 
competenti organi) l'apprensione e l'a,ffondamento 
di un motoveliero privato, operati da .un comando 
cli marina, nell'imminenza della invasione alle.ata,_ 
della Sicilia, allo scopo di ostrufre uno porto; non 
potendosi in tal caso profilare, anche se in relazione 
al ritmo di sviluppo delle operazioni militari 
l'affondamento sia stato distaccato di qualche 


-155 


lasso di tempo dalla apprensione n� una responsabilit� 
della P. A. per atto illegittimo, n� una 
.requisizione di fa.tto riconducibile alla disciplina 
della legge 13 luglio Hl.39, n. 1154, recante norme 
sulla requisizione del naviglio mercantile. Esula 
quindi ogni potest� giurisdizionale della autorit� 
giudiziaria a decidere sulle domande del proprietario 
del motoveliero sacrificato, anche se la domanda 
principale sia stata diretta ad ottenere 

dalla P. A. la, restituzione della cosa. 

La senten.za aontiene delle affermazioni importantissime 
e decisive in ordine alla definizione del 
danno rli guerra. Riportiamo la parte della moti-
1;a.r<Jfone che ai sembra P'�� �importante : 

� Essi (se. gli a.vversari) sostengono che la legisla.
zione sii,�i dann�i di giwrra a1:rebbe una funzione 
meramente sussidiaria essendo diretta a risarcire 
quei sacrifi.ci della propriet� privata c1he non sono 
previsti da altre diBposizioni fog�islative e in particolare 
dall'art. 7 della legge sul contenzioso, 
dalla legislazione sitll'espropriazione e da quella 
sulle requisizioni. 

La definizione aontemtta in itn testo positivo 

(l'articolo 1 del �decreto-fogge 6 settembre 1946, 

n. 226) smentisce nella maniera pi� netta e pi� 
recisa quest'assunto. 
S+ono co1npre8i nella nozfone di danni di guer


ra anche i pregiudizi arrecati con l'irregolare p1"e


levamento di cose mobili. 

InDece la concezione da mti i ricorrenti sono 

i8pirati � manifestamente angusta e inadeguata. 

Essa riduce in sostanza la nozione del danno 

di gtterra alla distritzione indiscrim�inata compiit


ta nello sv1olgimento delle opermzioni militari. 

Non riflettono invece { rioofJ"renti che la compiles


sit,�, della guerra moderna esige spesso sacrifici 

preordinati e del�iberati della propriet� dispolti 

nel corso delle operazioni dalle forze annate, ope


ranti. 

E fa linea di distinzione tra questi sacrifid e 

quelli previsti dalla legislaz�ione comune � 017Via. 

Gli aJti di d�isposizione della vroprieti� privata 

previsti dalla z.i,qislazione sui danni di guerra sono 

compinti dalle forze armate operanti e sono diret


tamente e immediatamente diretti al compimento 

delle opera1zion'i militari. 

Q1le8te caratter�istiohe li distingitono dagli atti 
di dispo8izione che sono c1omvinti dalle altre autorit� 
nrl anche da quelle militari anche ai fi.ni della 
condotta della guerra, ma, non sotto la spinta immediata 
e nell'nrgen;'ifa degli event-i bellici >>. 

REQUISIZIONI -Indennit� sostitutiva delle cose re


quisite deteriorate, distrutte o sottratte -Rapporto 

di causalit�. (Corte di Cass , Sez. unite, sentenza 

n. 263-1950 -Pres.: Pellegrini, Est. : Vita -P. M. : 
Macaluso -Ministero Difesa: c. Carnevali). 
Il diritto dell'indennit�, sostitutiva delle cose 
requisite --; che, non essendo state restituite con 
regolare riconsegna al cessare della requisizione, 
devono considerarsi distrutte per abuso fattone 
durante la. requisizione stessa -sorge se il d�t':'.� 
rioramento o la distruzione o la sottrazione siano 

in rap.porto di causalit� con la re�uisizione. Tale 
diritto non sussiste se il deterioramento , la distruzione 
o la sottrazione siano avvenute soltanto 
in occasione della requisizione (nella specie : sottrazione 
di mobili collocati in camere nelle quali 
non era possibile esercitare vigilanza e�ssendo requisito 
il restante fabbricato e il circostante giardino). 
In tal caso, la liquidazione del danno subito 
resta riservata agli organi amministrativi 
previsti d:;tlla legge 2'6 ottobre 1940, n. 1543 e 
dal decreto 21 maggio 1946, n. '451 (danno subito 
per una attivit�i delle forze armate, nazionali, 
alleate o nemiche, coordinato alla 1prepa.razione 
bellica o alle operazioni in corso, ovvero per un 
evento che sia. occasionato da tale attivit� e dallo 
stato di guerra in generale). 

Il G01nitato g'iurisdizionale cientrale per l� controversie 
'in materia di requ,isizioni (a.rt. � unico 
legge 13 dicembre 1942, n. 1819; 1a'lf't. 5 D'.L.L. 
7 settembre 1945, n.. 580), correttaml}nte, avev�a 
ritenuto, con la sentenza denttnciata .alla S. O., 
e in conformit� ad una consolidata giuri&prritd�enza 
delle S. U., che fra le oont'f"oversie di sua oompetf}
nZ'ia1 rien.trino quelle ,a;v,enti ad oggetto � l'indennit� 
speciale di de]J1rf}tiz'amento dO'vuta quando, 
durante il periodo della requisizione, la oosa abbia 
sili,bito un deteriora:mento ecc:ede111te quello 
derivante dfLll'u�so norm1a:le del bene requi:sito. 

In altri termini, lo stesso Oo�mitato av1eva a:m1nes 
o trattarsi di itn a:mpliamento d�l concetto 
di � indennit� >> fino a comprendervi i � danni >> 
in senso empirico; non gi� di itn' estensione della 
sita con1;pet,enza ,a conoscere, anche di � danni >> 
in senso tecnicro-giuridico. 

In ooncreto (si tratta,va di fitrti mediante effra~
ione che avevano perfino dato luogo a denunzia 
da parte del pro]Jrietario) il Ooinitato aveva, 
peraltro, .affe~mato � � indubbi~ il diritto� del 
riaorrente al relativo risarcimento sia perch� il 
furto sarebbe avv�e.nitto dla1ll'interno deZZ,a, parte 
occupata. della villa, 8�a verc:h� la inazione ed il 
silenzio delle aittorit� interessa,te non pos.sO'no interpretarsi 
a d'anno del rfoorrenif;e. Ed infatti, 
rsse%do, per legg1e, respons1abile delfo,1 cosa chi ne 
ha la detenzione materiale ed essendo� di ragion 
comune che una oustodia diligente � di .ostacolo 
ai furti, spettava..a,ll'ente �occupant(3 dimostr.are 
che il furto era amenu'to nonostante la sua normale 
diligenza >>. 

La vretew derl Gomita.to gi.ttri8dizionale Cen


tral.e di condanware il comport;a1mento della P. A. 

per non avere dimostrato che il furtO' fosse avve


niito nonostante la sita normale diligenza con


cretava, senza dttbbio, eccesso di potere giitrisdi


zionale, involgendo: a) lo a1ccert,a,mento della re


responsabilit� della P. A. da culpa in vigilando, 

che co�stitu.face, proprio, l' el�mento sottratto alla 

indagine in tenia di risarcimento del danno da 

requisizione; b) l'accervament o della1 causalit� 

r;,ljgettivn dei danni .. rZa. fatti diversi dalla rvqui


sizione. 

Gi�.. con la noti8.. ima se1itenza delle 8. U., 22 

dicembre 1947, n. 1727, ricor8o Usai, (in � Giur. 

lt. >> 1948, 1, I} 351) era stato fermato il principio 


-156 


che � nel sistema del ll.D. 18 agosto l!JJO, n. 17Jl 
� previsto non soltanto il risarcimento del danno 
derivante dalla privazione dell'uso della cosa, cui 
va, soggetto il titolare di essa, b.ens� anche il oorrispetti1;
0 del deterioramento mYentuale sofferto 
r.ta:lla cos.a stessa, a seguito di un uso diverso dal 
normai�, e cos� anche il corrispettfro della cosa 
inservibile o distriitta >>; ma ci�, << prescindendo 
da �Ognj, considerazione sull'el�menlo soggettivo 
di colpevolezza �o 7rieno nei vreposti al bene requisito
�. �Non 1Yi � nella. legge (seoondo la menzionata 
.~';intenza) alc11rn cenno che richiami alla 
alla vo sibilit� di discrimina;Aone. in base a un 

tale elemento �. 

Dire: l'indagine deve essere svincolata dal crit.
erio soggettivo della oolpevolez.iia (qtlale la culpa 
in vigilando) non significa, p�eraltro, investire indiscriminatamente 
tutto il campo in cui sia 
possibile ipotizzare un danno, derivante da colpa; 
i limiti oggettivi restano sempre quelli del 
danno da 1tso per reqidsizione, nel cui ambito non 
� consentito procedere ad indagini di colpf;!volezza; 
ma non � vero l'inverso: che ogni qual volta 
.<1i verifiohi un danno, in costanz�a di req1.iisizione, 
sia oom�petente il Gomitata giurilsdiziona,le Centrale. 
La. riprov�a d�lla falsit� di tale proposizione, 
del resto, emerge. dallo stesso ptrincipio, dian;;.,�i 
erntnciato, circa il divieto di risal.ire alla ricerca 
(])ella responsabilit� soggetl-iva., mentr? nel caso 
rU danno prodotto8i in circostanza di req�uis�izione 
e non per effetto della medesima. l'anzidetta ricerca 
sarebbe presupposto indispensabile; ed � 
questo il 'P'ltnto che sf'IZ�gge alla, competenza del 
Comitato. 

Questi coneetti erano Nt<J,ti ir~legralrnente ac


colti da una successiva s�ntcnza delle stesse Se


zioni Unite (n. 279-1949 rie. Mi1iistero Difes,ai c. 

fJ<J,nfrance.wo, in qiu;,sta Rassegna 1949, p.ag. 152) 

nella. quale er.ano stati fis8ati i li<miti oggetit�ivi del


la competenza del Oornitatn g�i1.i.rfadizionale Cen


trale in tema di risa1�ci'mento del danno�, rispetto 

ad a;bti di << sacchegy"io �, vandalismi e 8imili adde


bitati ctlle truvve aUeate ohr; usufridvano aello im.


mobile �, escltMi dalla competer~a d~l Comitato 

giwrisdiz:ioniale Gentrnle p1er l�J requisizioni, perch� 

<lil legislatore non pre1;oede che le cose requisite per 

le necessit� della ynerra potessero divenire invece 

ber. aglio di furti,. saccheggi e v�andalism'li., �ui � 

estraneo ogni concetto di 'liso normale ed anor


male e pertanto i d�anni derivati da. tali eventi 

non contemplati esulaino dall'orbita di wpiplicn


.zione del decreto del 1940�, n. 1741 �;onde gli atti 

rrM}nzionati furono d,ev�oluti (e.ssendosi escluso il 

rlanno di guerra, ri.ei rigtla.rdi delle truppe allea


te) << alla cornpel enza degli organi ammiinistrativi 

indicMi da.l decreto 21 maggio 1'9�46, n. 451, con 

il qua.le FAmm.inistrazione itali.ana assunse. a 

zwoprio carico, tra l'altro (art. 1, lettera b), i 

danni dipendenti da az-ioni non di combattimento 

o conne8si con le reqnisizioni effettuate a favore 
delle trttppe alleate. R�sta,rono �a1ttrib1tite alla 
cornpetenza del Comitato, ai sensi dell'art. 73 
T. U. 18 agosto 19-10, n. 1741, l'accerta,mento 
delle indennit� ordin�arie p�r l'u o normale della 
cosa requisita e dcll'ind.ennit� speciale per il loyo11wrnento 
di essa, oio� dei danni che, pur riconnettendosi 
ad 11n uso della cosa, ecnedenti qtlello 
normale, siano in rapporto di causalit� con ia 
rcqu�sizione, e non in '!"apporto di semplice_ occasionalit�, 
come qneUi �della ~-p-eci:e savra indi(
1a>la 1>. 

Quest'ultirna vropos�iZione areva valore g�nerale, 
non soltanto per esclwdere dalla. com.petenz,1. 
del Comitato le controversie di compet(}nza de:1z.i 
01�gani ammini trativi indinati nel decreto 19Hi, 

n. 451, ma a.ztrcs-� per escludere dalla de_tl't e 11npetcn.<-
1a (�d a fwrore della competenza dAf('.A. U. 
o delle Cornmis8ioni istituite con de_crut.:� 194-0, 
n. 1543) le controversie ohe_, oggettivamente, -in
�r-ei;tr.Lrbo questioni relative a risarcirne 11ti non ri � 
collegabili alla reqt~isizione come causa dii etla. e.t 
ilnmediata.� mrJJ, con essa, in relazione rli �rncra 
occasionalit�. 
Con la sentenza S. U. 2 agosto 1949, n. 2103 
(OASALUCE -Difesa Esercii.o, in -<<Mass. Giur �, 
1949' 532)' la So. e. riconfunna�w la, di tinzione 
fra perimento in nesso causale con la, requisizio1Vi 
e perimento alinnde derivato; ma riteneva la controvswsia 
escludendo., nel merito, l'indennfa�z,; in 
qnanto U perimetro non potesse ricollegarsi, neppWre 
indirettamente, a condotta cotvwle ddla 
P. A. 

J.lfolto pi� ch�</,/'1imu1!e, frt. S('rifcnz�a an11ritr1ta 
distingue fra <<a.anni (in senso empirico) deri1
�ati da deterioramento o distruzione, nonch� da. 
sottrmzione in ra:ppor-to di causalit� con la requisizione 
in quanto << ne sinno la conseguen.~�a � � 
(qualche riservn deve fa,rsi per l'ipotesi della ... 
sottra.zione); e dann-i (in senso tee�nfoo derivati 
da q1tegli eventi in occasione della requisizione ; 
mci si limita a. considerare l'ivotesi di danni provobati 
in costanza di requisizione da furti, saccheggi, 
ecc. riferibili direttarnente a fatti bellici 
prodotti dallf} truppe italiane o tede8che (ed allora 
sorge_ la cornpeten:tiai delle Oommi.ssioni della 
legge 1940, n. 1543) o prodotti dalle trluvip�e alleate 
(ed allora sorge la competenz�a d�lle Commi0sioni 
del decreto 1946, n. 451). 

Non contempla l'azione. di risarcimento -dinanzi 
alla A. G. ordinarVa.1 -per da,nni derivanti 
da. furti cornmes8i da ignoti o rlrt c-ir�ili; �niet qui 
8i aprirebbf3 un altro terna: quello della respionsabilit�, 
da ciolpa denw p1ibblica amministrazione 
per fo. negliaente cu stod'ia de.zia cosa requisita. 

(n. A. F'oligno). 
REQUISIZIONI -Requisizioni di autoveicoli -Indennit� 
-Adeguamento per svalutazione -Poteri del 
Comitato Giurisdizionale. (Corte di. Cass., Sez. Unite, 
Sent. n. 1067 /50 -Pras.: Pellegrini, Est.: Moscati, 

P. M. Eula -Saggese contro Ministero dei Trasporti). 
La indennit� da. conispondersi per la requisi� 

zione in uso di un autoveicolo da parrte della P. A. 

costituisce debito di valuta e non debito di v-alme.,


e non � rsog1ci::etta a, �rivalutazione iper ade~ua


rnento monetario. 

Il Comitato Giurisdizionale per le requisizioni 

<' alhilitato ad informare le sue decisioni a valu



-157 


fazioni <liscrezionali ed equitative, le �quali per la 
stessa. loro natura che le ca.ratterizza., sono, ovviamente, 
insindacabili. 

Il principio affermato da.Zla Corte Suprema con 
la prima mrissirna. � di importar�za fondamentale) 
SfJpratutto per la moti'IJalZ'�One che ne � stata da.ta) 
fo quale � cos� ampia da attribitire al principio 
.<;te8so una portata 0he trascende il caso della requisizfone) 
per gi1tngere ad una afferma.zione di 
riias8ima valevole per tu.tti i casi nei quali suss�ista 
un debito deW Amministrazione derivante dalla 

c. d. responsabilit� per atti legittirni. 
Riportiamo qui di seguito ai conferma d'i questa 
nostra osservaz,ione, la parte moUva della sentenza 
che si riferisce appwnto alla pr�ima massima : 

cc �� �La locuzione indennit�� v�a intesa nel suo s�ignificato 
tecnico giuridico) non cio� di reintegrazione 
�del patrim.onio delfavente diritto) bens� di 
corrispettivo o oompen8o per il sacrifioio imposto 
al singolo con ln pr��'1Jnzione tempornnea del godimento 
del sito bene. 

Ed � vano invocare pretesi contrari pre<;,,edenti 
giitrisprwdenz1iali) !T'iacch� da essi promana che U 

vocabolo risnrcirneti,tu) fu adoperato in senso generioo) 
tanto ohe fu riferito alla vera e propria 
indennit� di reqwisizione) con oui evidentemente 
non pu� anda.re confu.so) mentre fu indicato essere 
corri8pettivo il ristoro per il� deterforam:ento superiore 
a.l normale e perfino le r�iparazioni per la 
cosa divennta insen~ibile o distru.tta) e ci� p�erch� 
il oriterio fondamentale ohe nelle prnnunzie ricordate 
dal ricorrente volevasi affermare era soltanto 
quello ohe Funo o Faltro corrispettivo fossero do'
l:lltti indipendentemente daUa ricorrenza di colpa 

�imputabile ai preposti alla requisizione. 
Non ra invece dimenticato ohe proprio �in terna 
di espropriazione, oui fa. richiamo analogico il ricorrente, 
qitesto Huprerno Collegio esclitse dalla 
no.zione d)indennit� il concetto di risarcimento di 
danno con conseguente aggiornarnento dell'ammontare 
in relaz'ione al diminil!ito potere d.i acquisto 
della moneta �. 

Per qnwnto riguar<ta la seconda massima) non 
possiamo ohe concordare piena1nente con faffermazione 
della Corte 8'uprema) ohe corrisponde 
alla tesi sempre sostenuta dalla Avvocatitra. 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
D E L L E C O R T I D I M E R _I T O 


IMPOSTE E TASSE -Imposta di R. M. e sui redditi 

agrari -Trasformazione e manipolazione dei pro


dotti del suolo operata dai coltivatori direttamente 

o a mezzo di enti cooperativistici o sociali -Esclusione 
dei redditi relativi dalle tariffe catastali_ del 
reddito agrario -Tassazione in R. M. -Legittimit�. 
(Sentenza 23 marzo-Il aprile 1950, Corte di Appello 
di Bologna, Sez. I, in causa Finanze contro Cantine 
di Sozzigalli e di Soliera). 
<< Dal l� gennaio 19'43, data di entrata in vigore 
del D. L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella 
legge :2'9 giugno 1939, n. 976, gli artt. 29 e 30 
della leg.ge 8 giugno 1936, n. 1231, che non sono 
che una integrazione del R. D. L. '4 giugno 1923, 

n. 16, devono intendersi, giusta l'art. 25, abrogati 
per incompatibilit� con le nuove disposizioni 
e con tutto il nuovo sistema creato dal legislatore. 
Secondo tale si;:,tema, unico soggetto del 
l'imposta sui r. a. � il proprietario o possessnr<>. 
del fondo iscritto a catasto ed unico oggetto imponibile 
� il reddito medio ordinario valutato 
prcventivamentc e definitivamente, fino alla 1prossima 
revisione, da:gli Uffici Tecnici Erariali e 
dalle Commissioni Censuarie, in base ai meto�' � 
di coltivazione pi� in us'.> ed ordinari nella zona. 
Tutto ci� che, eccedendo talei limite, non � 
stato compreso negli elementi cen~uad del reddito 
agrario, costituendo eccezione. agli usi agricoli 
ordina,ri locali, rappresenta una industria 
il cui reddito, non assoggettabile all'imposta s�i 
r.a,., lungi dall'anda-re esente da ogni tassa.zione, 
rientra nella norona comune, -e va. quindi sottnposto 
alla ordinaria imposta generale mobiliare, 
ai sensi degli articoli 2, 3 lett. f) ed 8 della legge 
24 agosto 1877, n. 4021, e ci� tanto se la manipolazione. 
� otperata dal 1proprietario produttore direttamente 
sia Feparato tramite gli Enti Goperativistici 
o Sociali. 

La sentenza cita,ta, in pieno accoglimen.to dell'appr,
llo proposto dall'Amministrazione, ha riformrito 
in toto .la 8entenZ!a1 7-20 giugno 1949�, del 
Tribilhw.le di Bologna pubblicata integr.aZm�nte, 
co�n un prudenti8simo commenti di riserva, nella 
� Rirista di Legislazione Fiscale � (1949, p. I_, 
col. 837) e -per massima in varie altre Riviste. 

E' da rilevare pera.Uro cihe lo stesso Tribunale, 
prima ancora che fosse deposit,ata la scnten!i!a 
della Oorte' a'i:eva gi� cambiato giuri&prud�nw1, 
giungendo alle 8tesse oonclusioni di questa, con 
la sentenza 18-23 malf';Zo 1950 in causa Oaseificio 
Zamberlane contro Finanze. 

tre � nota la costante gi1trisprudenza, conforme 
a,lla sentenza annota.fa, dellai Oo1m1missiOnf Oentra,
Ze dellfJ. lm)plostJ,e, inJiZ'i(Jjta con .la de0isi'kJne 
7 luglio 1947, pubblicata in � Riv. Leg. Fisc. � 
1948, Col. 525 e succesis'U-v,mente 8empre ribadita. 

PREZZI -Recupero delle differenze di prezzo sulle 
giacenze di cereali -Natura giuridica -Legittimazione 
al recupero. (Tribt nale Torino, Sez. III, 
Sent. 3 marzo 1950, Pres.: Malinverni. Est.: Galante-
Garrone -Ministero Tesoro contro Beltramino 
ed altri). 

Il recupero delle differenze di prezzo sulle giacenze 
di cereali e deriva,ti, disposto con il 

D. L. 22 febbraio 1'945�, n. 38 e successivi ha carattere 
patrimoniale e non tributario. Ad esso non 
sono applicabili il procedimento e le limitazioni 
(principale quella della detrazione del 20 %) inerenti 
alla avocazione dei profitti di speculazione. 
Detto recupero � integrale ed � legittimato a procedervi 
og11i ufficio dell'Intendenza di Finanza 
(nella specie il Procuratore, del Demanio), sia per 
competenza :prop1�ia, sia qua.le delega:to del MinistPro 
del Tesoro. 
Il Trib'ltnale ha integralmente accolto la tesi 
sostenuta da.Zl'A'V~vocatmra-, per cui il D. L. 28 a7Jrife 
1'947, n. 330 � legge generale, ohe, non abrogandola 
espres8arnente, non poteva intaccare la 
discipli�na spec-iale delle riv'al�uta{(jioni di cereali 
e deriva-ti, oonten1tte nel D. L. 22 febbra-io 1945 e 
wuccessivi. (N� si potev�a fare alcivna quest-ione 
sulla legittimib�� del reou-pero, in forza di questi 
promjedimcnti, trattandosi di provvedimenti legislativi). 
D'altra parte, lo scoipo del D. L. del 1945 
e 8Uccessivi, fti quello di alleggerire l'onere dcl 
prez.:o poUtfoio del pane e della pasta gravante 
sullo Erarfo, donde il carattere puramente patrimoniale 
del recupero; mentre la ratfo del D. L. 

n. 330 dC1l 1947 � quella di colpire con un tributo 
un arricohimento. Infine, se il D. L. del 1947 avesse 
voluto riciomprendere nnohe i casi di recupero 
in esame, non potrebbero spiegarsi i successivi 
prorvedi11wnti_. analoghi a quello del 1945, ed 
e1mar1;ati diapo l'entrata in vigore del D. L. n. 330 
dcl 1947. 
11ratt<indosi di reonpero patrimoniale la competenza 
per esercitnrlo spettava al Ministero del Tesoro 
e per esw agU itffici periferici (Intendenza 

Non cons�tano precedenti giW,risp�rudenziali in 1ti F'�inanza-) i qitali potevano servirsi della proceterrnini 
dell' A iitor-it� Giitdiziaria ordinaria, men-rJ;ura del Testo Unico del 1910. 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENO.J.TI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIO.d.ZIONE SULLA. e GA.ZZETTA. UFFIOI.J.LE t 

I. 
1. 
Legge 23 maggio 1950, n. 253 (G. U., n. 120): Dispo.
sizio1ni per Le locazioni e sub Locazioni <ti immobiLi' 
urbani. -Dovrebb'e,ssere questa, secondo la intenzione 
del legislatore, l'ultima legge eccezionale in materia 
di locazioni di immobili urbani, dovend�osi .alla sua 
sca.denza ripristinare� la disciplina normale del Codice 
civile. Con questa legge si � inteso anche di risolvere 
i numerosi dubbi sorti in relazione alla legi:Slazione 
vincolisti.ca precedente (,specialmente quella che va 
dal decreto legi:sl.ativo n. 669 del 1945 in poi). Ad esempio, 
il capoverso dell'art. 2. risolve in senso positivo 
il problema se �siano soggetti alla proroga i contmtti 
stipulati atneriormente al 1� marzo 1947 e scadenti anteriormente 
al 31 dicembre 1951, regolando altres� la 
questione della misura degli aumenti da corrispondere 
alla data della scadenza del termine convenzionale. 
Per quanto riguarda la misura dei canoni l'art. 14 
stabilisce la determinazione delle quote di aumento 
in modo distinto, quando l'immobile consti di locali 
a,dibiti ad uso diverso, senza riprodurre espressamente 
la norma de !decreto legi,slativo n. 669-1945 relativo 
alla prevalenza di un uso sull'altro. Com'� noto � su 
questa norma del decreto legislativo n. 669 che si � 
basata la giurj.sprudenz�a della Corte Suprema circa 
l'applicazione ai locali adibiti a Caserma degli aumenti 
di fitto nella misura prevista per i locali aidibiti ad uso 
diverso dall'abitazione. Deve tuttavia ritenersi che il 
principio della prevalenza deH'uso debba ancora considerarsi 
in vigore. 

Per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti 
poich� �l'art. 16 prescrive espressamente che essi debbano 
essere richiesti con raccomandata, � da ritenere 
che la decorrenza fissata negli articoli 12 e 13 sia 
subordinata all'invio della lettera di richiesta prima 
del giorno indicato negli articoli stessi ,come dies a quo. 
Si vedano sulla legge in esame le diffuse reiazioni 
governativa e parlamentari pubbUcate in " Le Leggi �, 
1950, pag. 465 e seguenti. 

2. 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 
1950, n. 327 (G. U. n. 136): Norme di attuazione deUo 
Statuto speciaLe per ia Sardegna. -Gi� col precedente 
decreto Preside�nziale 19 maggio 1949, n. 250 erano 
state emanate altre norme di attuazione dello Statuto 
spe�ciale (si veda in questa Rassegna 1949, pag. 164). 
Da notare !'.art. 2 col quale si cerca di rimediare al 
serio inconveniente costituito dal mancato funzionamento 
della Corte Costituzionale in relazione alla legittimit� 
costituzionale delle leggi regionali. Da segnalre 
anche l'art. 24 che proroga i poteri della rappresentanza 
del Governo previsti nell'art. 61 de! precedente 
de�reto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250; Si 
precj.sa, a questo prop�osito, che il rappresentante del 
Governo � sempre da considerare organo dello Stato 
a tutti gli effetti. 

3. 
Legge 9 maggio, 1950, n. 229 (G..U., n. 137): Ratifi,
ca, con mo1aif�cazioni, dei decreti iegisLativi 23 no.
vembre 1946, n. 463 e 6 dicembre :1947, n. 1501, recanti 
norme per La revisione dei prezzi contra.ttuaii per gli 
appalti deUe opere pubbliche. -La legge 9 maggio 
1950, n. 329, frutto della esperienza accumulata nella 
appli.cazione cos� spesso controversa delle precedenti 
leggi sulle revisioni dei prezzi, ha risolto alcune fondamentali 
incertezze di &pplicazione di tali norme tra 
cui ci sembrano degne di rilievo le seguenti. 
Come � noto per il regio decreto-legge 21 giugno 193&, 

n. 1296 la revisione aveva per oggetto le variazioni 
verificatesi � in confronto dei prezzi lordi di capitolato 
'" La norma aveva per presupposto che i prezzi 
di capitolato fossero pari o .superiori ai prezzi di mercato 
e che quindi la aggiudi1cazione dovesse avvenire 
a seguito di ribassi sui prezzi di capitolato. 
In tale situazione la revisione partente dai prezzi di 
capitolato poneva a favore della Amministrazione .tutta 
la differenza, piccola o g�rande che fos,se, per cui questo 
prezzo superava quello di mer,c.ato. 

Gli eventi successivi hanno a tal segno mutata la 
situazione da condurre la applicazione di queste norme 
a imprevednte ,conseguenze. 

E' infatti a,ccaduto che nella rapida ascesa dei costi 
i prezzi di capitolato sono venuti spesso a trovarsi 
inferiori ai prezzi di mercato, cosicch� le offerte corrispondenti 
ai costi reali non avrebbero potuto �essere 
che offerte di .aumento. 

Ci� conduceva alla diserzione delle gare ed .alla 
necessit� di aggiornare continuamente i prezzi di capitolato, 
.con perdite di tempo molto penose dinanzi alla 
urgenza dei lavori. 

:\'e deriv� che le imprese si aggiudicavano i lavori 
con offerte minime di ribasso, appena suf{tocienti a 
mantenere l'offerta al di sotto del prezzo di capitolato,-. 
affidandosi alla formula clella legge per cui la futura 
revisione sarebbe partita dal prezzo di capitolato: ma 
� chiaro che 'con ci� venivano a rientrare nella revisione 
non soltanto le variazioni di costi successive al 


-160 


contratto, cio� le onerosit� sopravvenute, le sole rien


tranti propriamente nel �conr,etto di. revisione, ma anche 

le differenze tra i valori reali di mercato ed i vaiori 

fittizi di capitolato sussistenti al momento stesso del 

contratto. 

Ci� in pratica non solo falsava il c01icetto stesso della 

revisione, ma alterava il giuoco delle gare e dei ribassi 

e sopratutto ingigantiva il compito delle revisioni e 

il loro ammontare in quanto veniva a riversare in esse 

una parte di quello che avrebbe dovuto essere il costo 

preventivato e il costo di contratto, le cui previ-sioni 

non corrispondeano pi� alla realt�. 

Una prima reazione a questa situazione si ebbe con 

il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, nu


mero 192 il quale nell'estendere la facolt� di revisione 

ai contratti inferiori ai sei mesi stabiliva che la revi


sione doveva avere per oggetto cc le variaztoni di prezzo 

verificatesi dopo la aggiudicazione'" eliminando il 

riferimento ai prezzi di capitolato. 

Vi fu chi snstenne eh.e a questa norma dove.sse darsi 
�valore interpretativo della legge del 1938, in quanto 

riportava la revisione al suo esatto concetto istituzio


nale, co.sicch� in tutte le revisioni si sarebbe sempre 

dovuto prendere per base il prezzo di mercato del mo


mento del contratto e non il prezzo di capitolato, ma 

la te.si era evidentemente infondata, non solo perch� 

il decreto n. 192 si riferiva soltanto ai �contratti inferiori 

ai sei mesi, ma anche perch� nel suo art. 3, questa 

norma stabiliva: " restano ferme tutte le altre dispo


sizioni del regio decreto-legge 21 maggio 1938, n. 1296 '" 

con che la legge del 1938 veniva richiamata e confer


mata per i �Contratti superiori ai sei mesi; n� poteva 

d'altra parte negarsi che per tali appalti la legge del 

1988 costituiva un presupposto del contratto. 

Si ebbero cos� due sistemi revisionali, partendosi per 

i contratti inferiori a sei mesi dai prezzi di contratto 

e per quelli superiori ai sei mesi dai prezzi di capi


tolato. 

Ma il decreto n. 192 era limitato ana durata della 

guerra e venne quindi a cessare col 15 aprile 1946 e 

con esso venne a cessare la legge 9 luglio 1940, n. 1137, 

prorogata dalla legge 19 gennaio 1942, n. 142, per la 

durata della guerra, che aveva estesa la applicazione 

della legge del 1938 ai contratti inferiori ad un anno 

e superiori ai sei mesi. 

Dal 15 aprile 1945 in poi venne quindi a mancare la 

disciplina delle revisioni per i contratti inferiori ad 

un anno fino a che venne emanato il decreto legislativo 

23 novembre 1946, n. 463 pubblicato il 29 dicembre 1946 

per il quale le revisioni dei contratti successivi al 

15 aprile 1946 dovevano farsi con riferimento ai prezzi 

di mercato e non a quelli di capitolato qualunque fosse 

la loro durata. 

Nacquero subito numerose contestazloni perch� col 

15 aprile 1946 erano cessate le norme r�evisionali per i 

contratti inferiori ad un anno, ma per quelli di durata 

superiore era rimasta in vigore la legge del 1938 per cui 

la revisione doveva partire dai prezzi lordi di capito


lato e sotto l'impero di questa legge si erano conclusi 

i contratti superiori ad un anno dopo il 15 aprile men


tre il decreto n. 463 sopravver.uto il 30 dicembre di 

quell'anno estendeva a tutti i contratti successivi al 

15 apTiie il metodo di revisione partente dai prezzi cor


renti. 

Il successivo decreto legislativo 6 dicembre 1947, m1


mero 1501 stabil� che per le revisioni dei contratti 

successivi al decreto stesso si dov.eva partire dai prezzi 

correnti e non da quelli di �capitolato, ma non risolve 

la questione sopra accennata. per i cont.ra.tti stipulati 

tra il 15 aprHe e il 30 dicembre 1946 per durata superiore 

all'anno mentre vigeva la legge del 1938. 

Nel quinto comma del suo primo articolo questo 

decreto n. 1501, stabiliva: cc per i lavori appaltati a 

partire dal 15 aprile 1946 la Amministrazione ha facolt� 

di procedere alla revisione, anche .se nei contratti 

relativi non � stata inclusa la clausola di revidibilit�, 

o in base al presente .decreto (.cio� partendo dai prezzi 
correnti) o in base alle leggi anteI'iori (cio� partendo 
dai prezzi di .capitolato) " ma sorse subito questione 
se questa facolt� concessa alla Amministrazione riguardasse 
soltanto i contratti senza clausola di revisione 
giusta la .dtcitur� delle norme aspra trascritte, o riguardasse 
tutti i contratti di qualunque durata suc�cessivi al 
15 aprile 1946 anche se contenenti la clausola e stipulati 
nel presupposto della applicazione della legge del 
19�38, per i quali le imprese consideravano ingiusta ed 
arbitraria la applicazione del nuovo criterio di riferimento 
ai prezzi correnti. 
Furono necessarie direttive ministeriali con le quali 
fu .stabilito che la fa0c0Jt� di scelta tra i due metodi di 
revisione di cui al comma sopra riportato dell'art. 1 
del decreto 11. 1501 doveva intendersi limitata ai con


tratti privi di clausola revisionale, mentre per i contratti 
posteriori al 15 aprile 1946 aventi durata superiore ad 
un anno, la revisione doveva eseguirsi in base alla 
legge del 19'38, che era vigente al momento della loro 
stipulazione e costituiva quindi un p�resupposto contrattuale; 
anche ~e la letterale applicazione del decreto 

n. 463 avrebbe importata una diversa soluzione in 
quanto si riferiva ai contratti successivi al J5 aprile 
1946 di qualunque durata prescrivendo che la revistone 
dovesse purtire dai prezzi correnti al momento della 
stipulazione. 
La attuale legge 9 maggio 1950, 11. 329 ha .definito 
questa int:'icata situazione modificando in sede di 
ratifica l'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, 

n. 1501. Es.sa distingue per i contratti successivi al 
15 aprile 1946, quel1i di durata prevista superiore ad 
un anno da quelli di durata inferiore e stabilisce .che 
per i primi 5i appJi.ca nelle revisioni la legge del 1938, 
partendo cio� dai mezzi di capito\ato, mentre per i 
.secondi si appli;ca il decreto n. 463, p�artendo cio� dai 
prezzi di mercato, f.ermo naturalmente che per tutti 
i contratti successivi al ecreto 6 dicembre 1947, n. 1501 
di qualsiasi durata si deve partire dai prezzi di mercato; 
nonch� la revisione dei prezzi viene ricondotta 
per il futuro alla sua giusta ,configurazione e il criterio 
della legge del 1938, viene definitivamente el.iminato. 
Con questo taglio netto ed opportuno la situazione 
� chiarita; si pu� tP�er� osservare che queste disposiz.ioni 
possono cr.eare una situazione di pr1iv.Uegio per un 
certo numero di contratti. 

J:nvero dopo la entrata in vigore del decreto n. 463 
pubblicato H 29 dicembre 1946, tutti i contratti� di qualunque 
durata av�rebbero dovuto considerarsi sogget�� al 
metodo della revisione partente dai prezzi correnti 
al momento della stipulazione e quindi per i contratti 
posterior.i a quella data non pu� sostenersi che la legge 
vigente fosse quella del 1938 e che il presupposto con



-161 


trattuale fosse quello di una revisione partente dai 
prezzi di capitolato. La norma attuale invece per i 
�contratti successivi al 15 aprile 1946, prende come elemento 
disnetivo per la ap�plicazione dell'uno o dell'altro 
metodo di revisione la durata del contratto e 
limita la applicazione del metodo revisionale partente 
dai prezzi correnti, ai contratti di durata inferiore ad 
un anno. 

Si ha cos� che a1 contratti di durata superiore ad 
un anno stipulati fra il 30 .dicembre 19M�, e il 6 d!�cembre 
1947 quando vigeva il de.creta n. 463 e la revisione 
anche come previsione contrattuale, avrebbe dovuto 
operal'si partendo dai prezzi correnti al momento della 
stipulazione, viene concessa la applicazione del 
metodo di revisione della legge del 1938 partendo cio� 
da.i prezzi di capito�ato. 

Si pu� per� ammettere che questo rilievo ha scarsa 
importanza prati.ca perch� nel 1947 col progressivo stabilizzarsi 
dei mercati � venuto a diminuire ed a ces&are 
il rapido e continuo superamento dei prezzi di capitolato 
e le gare sono. progressivamente tornate alla 
norma col ribasso non fittizio sui prezzi di .capitolato; 
per di pi�, in pratica, la portata e la applicazione del 
decreto n. 4t��l, sono sempre state �poco sicure per la 
diffusa convinzione che .con esso si fossero volute 
sostituire e continuare le norme che erano venute a 
cessare col 15 prile 1946 e cio� la legge 9 luglio 1940, 

n. 1137, prorogata fino alla fine della guerra dalla legge 
19 gennaio 1942, n. 142 e il decreto 5 aprile 1945, n. l'J2 
che riguardavano i contratti infer.iori ad un anno, 
mentre nessuna cessazione o abrogazione era intervenuta 
per la legge del 1938 riguardante i contratti 
.superiori ad un anno, che fu abrog�ata soltanto con 
l'art. 10 de1 de�creto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501. 
Comunque con la entrata in vigore di questa legge 
sembra non possano pi� sorgere dubbi circa la legge 
da appli<eare nelle revisioni ancora in corso e in quelle 
a venire. 

Un'altra dibattuta questione in cui la .nuova legge 
� interv.enuta � quella relativa alle revisioni in corso 
di opera. 

Per l'art. 3 del decreto legislativo 6 .dicembre 1947, 

n. 
1501; diviso come segue in due commi: 
" sono consentite revisioni in corso di esecuzione 
dei lavori salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione. 
E' in facolt� deHa Amministrazione di concedere 
acconti non superiori al 50 % sulle somme che .prevedibilmente 
possono spettare agli apP'altatori e concessionari 
in dipendenza della revisione definitiva o di 
quelle accordate in corso di ese�cuzione rdei lavori ". 

La norma come si vede distingue fra UJna revisione 
in corso d'opera " salvo conguaglio" ed una revisione 
presuntiva per semplice acconto, non superiore al 
50 per cento. 

Nella appli.cazione si sono eseguite "revisioni totali 
in corso d'opera � con il pagamento di tutta Ia somma 
revisionata salvo le ritenute di gar.anzia del 10 o/o e 
�salvo conguaglio ad avv.enuta ultimazione,� "altre 
revisioni per semplice acconto. 

E' sorta cos� questione cirna la possibilit� della Amministrazione 
di rivedere le � rev.isioni totali in corso 
d'opera" gi� eseguite e per le quali gi� siano illltervenuti 
i decreti di pagamento regi.strati alla Corte dei 
Conti e i .pagamenti abbi�ano avuto corso, quando per 
rilievi successivi la Amministrazione ritenesse oppor


tuno rieseguire la liquidazione revisionale con altro 
sistema o ~on diversa indag.ine. 

Il dibattito si rifer� sopratutto alla interpretazione 
della frasL� " salvo conguaglio " .di cui alla prima parte 
dell'artiocolo sopra ripnrtato. 

E' prevalsa J.a tesi che il provvedimento revisionale 
definitivo accettato dalla ditta ed eseguito, relativo ad 
una revisione totale in corso d'opera sia irrevo.cabile 
111 quanto si tratta di un setto.re dell'appalto contrattualmente 
definito e la sola salvezza fatta alla legge 
con la frase " salvo conguaglio " � relativa alla contabilizzazione 
della cifra risultante da detta l'evisione 
nella .contabilit� finale di cui viene a costituire una 
appostaztone, per la deLtllTililllazione finaie del dare 
e dell'avere tra la amministrazione e la impresa. 

La revisione totale in corso d'opera intesa in tal 
senso pu� far salve natmalmente le regioni di riesame 
�costituenti normali cause di risoluziollle dei contratti, 
quali ad esempio l'errore essenziale a sensi deU'arti


�colo 1429 e.e. o �di rettifica quale l'errore di calcolo, 
ma non permette di rifare la revisione per cambiamento 
cli criterio revisionale o di metodi nell'eseguirla. 
Questa situazione � stata tra l'altro accuratamente 
esaminata daUa Corte dei Colllti in sede di controllo, 
con la risoluzione 24 luglio 1948, n. 223 (est: Medugno, 
in "Riv. della Corte dei ContL �, 1949, I). 

Avendo la es.perienza dimostrato che non di rado 
dopo le revisioni parziali, anche se a carattere defilllitivo, 
emergono nell'ulteriore corso del contratto e nella 
esecuzione delle revisioni successive elementi che giustificherebbero 
la correzione delle revisioni precedenti, 
la nuova legge ha abolito la revisione totale in corso 
d'opera a carattere definitivo, sostituendo l'art. 3 del 
decreto 6 di.cembre 1501, da cui era sort�a questa figura 
di revisione con una nuova dizione che attribuisce 
a tutte le revisioni in corso di opera il car�attere di 
revisioni provvisorie per acconto. 

E poich� i.n sostwnza la revisione totale in corso di 
opera era nata daUa riconosciuta opportunit� di poter 
versare alle ditte somme superiori al 50 % della somma 
revisionata, quaindo la revisione veniva fatta a 
fondo in modo da poterla presumere definitiva, la nuova 
norma ha stabilito che in tal caso l'aicconto possa 
raggiungere il 70 % pur lasciando alla revisione il suo 
�ca.rattere p'rovv.isorio. 

Resta, naturalmente, aperta la questione relativa al 
carattere della nuova noTma e cio� se le si debba attribu.
ire carattere innovativo o interpTetativo dato che i�n 
sostanza la figura deHa revisione totale �in e.orso di 
opera a carattere irrevocabile era frutto di un lavorio 
di inteTpretazione dell'art. 3 del decreto n. 1501. 

Queste sembrano essere le questioni di maggior rilievo 
risolte dalla nuova legge che limiti di spazio vietano 
per ora di analizzare nelle altre disposizio.ni 

(M.F.). 

II. 
Iniziamo con que.sto numero una nuova rubrica, anzi _ 
la seconaa parte della gi� esistente rubrica " Rassegna 
di Legislazione �. In essa daremo notizia. dei pi� importanti 
disegni di legge in esame presso ia Camera dei,; 
DeputaU ed il Senato, sia di inizia.Uva governati.va, sia 
�i iniziativa parlamentare. 


-162 


CAMERA DEI DEPUTATI 


1. Disegno di legge n. 1128 (presentato dal Ministro 
delle Finanze di corncerto col Ministro del Tesoro): 
Norme interpretative del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, concernente 
apertura di un credito di 100 milioni di dollari 
da pa.rte degli S.U.A. e relative overazioni f�nanzia.rie 
'aa. parte dell'I.M.I. -Con questo disegno di legge si 
vogliono estendere le esenzioni tributarie stabilite dallo 
art. 11 del decreto legislativo del Capo provv,isorio de�lo 
Stato 11 settembre 194'7, n. 891 anche a casi diversi da 
quelli espressamene previsti nel decreto stesso. Nella 
<relazione � detto che col disegno di legge si intende 
dare una i.nterpretazione autentica del citato art. 11 
dal che deriverebbe la retroattivit� delle agevolazioni 
anche per i casi previsti ex novo nel disegno di legge 
in esame. Ci� posto, e tenuto conto dei principi generali 
vigenti in mateiria di esenzioni tributarie (interpretazione 
restrittiva delle relative norme) .sembra dubitabile 
che possa essere raggiunto lo scopo con la formula 
legisliativa proposta nel disegno in esame, in 
quanto il carattere interpretativo della norma dovrebbe 
derivare soltanto dalla sua intitolazione, ci� che non 
sembra confo,rme ai migliori canoni della tecnica legislativ1a. 


2. Disegno di legge n. 1343 (di iniziativa parlamentare): 
Def�nitivit� dei provvedimenti adottati dai Prefetti, in 
base all'art. 7 della leg1ge 20 marzo 1865, n. 2248. Come 
� .detto ehtaramente nella relazione questo disegno 
di legge intende rimediare al nuovo indirizzo assunto 
dalla giuri�sprudenza del Consiglio di Stato, in 
accoglimento della tesi sostenuta dall'Avvocatura, secondo 
la quale i �provvedimernti prefettizi ex art. 7 non 
sono definitivi. I motivi per i quali, se.condo noi �questa 
definitivit� deve essere esclusa risultano dallo studio 
pubblicato in questa Rassegna 1950, ,pag. 1 e seguenti. 
Questi stessi motivi ci sembra che siano sufficienti a 
dimostrrure la inopportunit� dal purnto di vista della 
politica legislativa della emanazione di una legge del 
genere di quella proposta col disegno i:n esame. 

3. 
Disegno di legge n. 1400 (presentato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro 
delle finanze e il Ministro del tesoro): Modif�che al 
Testo Unico aeue leggi sul Consiglio di Stato. -Lo 
s.copo di questo disegno di legge � quello di ovviare 
agli inconvenienti che derivano dalla sprop0trzione tra 
il notevole aumento del lavoro contenzioso e consultivo 
del Consiglic. di Stato e il numern dei magistrati 
che compongono l'Alto Consesso. Tuttavia, si � presa 
l'occasione di questo provvedimento di aumento del 
numero dei Consiglieri e dei Presidenti di Sezioni per 
introdurre una importantissima modifica alle norme 
di procedura, che pu� dirsi trasformi radicalmente la 
attuale posizione del Presidente del Consiglio di Stato 
in materia giurisdizionale, conferendogli poteri che 
gli consentiranno .di intervenire efficacemente nella 
elaborazione della giurisprudenza {lei Consiglio stesso 
al fine di assicurare ad essa maggiore unit� d'indirizzo. 
Si dispone infati nell'art. 5 del progetto che il Presidente 
del Consiglio di Stato possa su istanza delle 
pairti o di ufficio cc deferire all'adunanza plenaria qualunque 
ricorso che renda necessaria la riiSoluzione di 

questioni di massima di particolare importanza�. 
Ognuno si rende facilmente conto della importanza 
essenziale di questa innovazione, specie se si consideri 
che, so�pratutto negli ultimi tempi, vi sono stati fra le 
sezioni giurisdizionali del Consiglio �ei contrasti giurisprudenziali 
di notevole portata dai quali sono derivate 
i.nc.ertezze e perplessit� nell'attivit� dell'Amministrazione 
attiva. 

Nel disegno di legge si aumentano anche le tasse 
sia per ricorsi giurisdizionali sia per il ri,corso straordinario 
al Capo dello Stato. 

Non crediamo che questa semplice norma di aumento 
delle tasse per i ricorsi strao�rdinari possa portare alla 
soluzione, per lo meno implicita, d.el grave problema 
della compatibilit� del ricorso stesso con la nuova 
Costituzione della Repubblica. Abbiamo gi� esposto in 
questa Rassegna (1948, fase. 10; pag. 1 e seguenti) le 
ragioni che secondo noi escludono questa �Compatibilit�, 
n� contro tali ragioni .sono stati finora addotti 
argomenti solidi e convincenti (si veda ad es.: Relazione 
del Consiglio di Stato, 1941-1946, Voi. II, pag. 356) 

Crediamo che la questione dovr� essere necessariamente 
risolta in sede di emanazione di una legge generale 
sulla giustizia amministrativa, e ci riserviamo al 
pi� presto di tornare sull'argomento. 

4. Disegno di legge sulla Corte Costituzionale -La 
Commissione s~eciale della Camera dei Deput&ti per 
l'esame del diseg110 di legge contenente cc Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale,, 
ha terminato i suoi lavori formulando un 
nuovo testo che si discosta in parte da quello approvato 
dal Senato. 
Limitandoci all'esame di quelle norme ehe riguardano 
la mat!;'ria del conflitto di attribuzioni di cui pi� 
volte questa Rassegna si � occupata, rileviamo che lo 
art. 33 del testo del Senato, il punto di vista da noi 
ripetutamente espresso, secondo il quale rientrano nella 
competenza ctella Corte Costituzionale anche i conflitti 
di attribuzione tradizionali, quelli cio� che si verificano 
tra potern ese.cutivo e potere giudiziario. 
Pertanto, �pu� dirsi ormai ,che la disposizione �Contenuta 
nel disegno di legge governativo, secondo la quale 
i conflitt,i di attribuzione tradizionali dovevano essere 
esclusi dalla competenza della Corte Costituzionale 
rimanendo devoluti come � attualmente alla sola competenza 
della Corte di Cassazione, � definitivamente 
caduta. 
Si deve tuttavia rilevarsi che il testo dell'art. 35 cos� 
come � stato formulato dalla Commi<ssione della Camera 
dei deputati pres.enta una differenza notevole 
con quello dell'&rt. 33 del testo del Senato, 1quanto ai 
soggetti legittimati a sollevare il conflitto. Secondo 
l'art. 35 infatti il rj.corso per la risoluzione dei conflitti 
pu� essere proposta non solo da uno degli organi costituzionali 
interessati, ma anche � di altro soggetto che 
la Corte ritenga Jegitttimato �. 

In verit� non si riesce a capire come un conflitto 
tra poteri possa snrgere per iniziativa di un soggetto 
diverso dai poteri stessi (quando la liigg'e parla di 
organo costituzionale allude evidentemente al massimo 
organo rappresentativo di ciascuno dei poteri. Ci� appare 
di intuitiva evidenza sol che si riflette che la 
Costituzione ha inteso render possibile la risoluzione 
di conflitti fra poteri che si verifichino in concreto; 


-163 


ed un conflitto non esiste quando un potere presti �nel 
caso concreto acquiescenza all'eventule straripamento 
in suo danno di altro potere dell� Stato. � 

Ma, quello che rende ancora meno comprensibile la 
norma � la giustificazione che se ne d� nella relaz1one. 
In questa, infatti, si dice -che: � Per quanto pi� strettamente 
attiene aJ testo proposto, la Commissione, informandosi 
all'indirizzo gi� seguito dal Senato, ha. adottato 
una formulazione suffi.cientemente elastica per 
consentire alla Corte Costituzionale stessa di precisare 
con la sua giurisprudenza l'i.nterpretazione definitiva 
del concetto � conflitti di attribuzione '" E' con questo 
intendimento che, in particolare, viene espressamente 

aggiunto, nella comma primo de1l'arti,co1o, che il ricorso 
pu� essere proposto oltre che da un organo dello Stato 
anche da un altro soggetto che la Corte ritenga legittimato, 
per non sottrarre alla competenza della Corte 
i conflitti di attribuzione tradizionali che sorgono normalmente 
com'� noto, sull'iniziativa del privato e che 
acquistano rilevanza costituzionale, come si � avuto 
modo di rilevare, quando versano sulla applicazione 
delle norme costituzionali '" 

Anzitutto, � da notare che i conflitti di attribuzione 

tradizionali sorgon.) normalmente ad iniziativa della 

pubblica Amministrazione e non del privato, il quale, 

invece, .adisce la giurisdizione sempre nel presuppo


sto che nella questione controversa sussista un suo 

diritto o interesse legittimo e che quindi l'Amministra


zione sia in posizione subordinata al potere giurisdi


zionale, posizione che � incompatibile con l'idea stessa 

del confli:tto, il quale si basa su un concetto di. parit� 
tra poteri. 

Ma, anche se si volesse ammettere una iniziativa del 
privato in questo campo, essa sareblJe concepibile sul 
piano giursidizionale ordinario; m noli su1 piano ��giurisdizionale 
costituzionale. Infatti, l'ipotesi che possa 
essere un soggetto privato a sollevare il conflitto tra 
poteri � insuperabilmente resistita dalla considerzione 
che questa i potesi potrebbe verificarsi solo nel caso in 
cui l'autorit� giudiziaria, adita dal privato, riconoscesse 
il proprio difetto assoluto di giurisdizione, riflutand:
o di invadere il �campo del potere esecutivo, e cio� 
P'roprio nella ipotesi in cui il conflitto non .sorge in 
quanto i due poteri sono perfettamente -d'accordo nel 
riconoscere i limiti delle proprie attribuzioni. 

Riteniamo, pertanto, che questa norma che prevede 
la possibilit� .che il conflitto di attribuzioni venga sollevato 
da un soggetto diverso dai poteri sia da eliminarsi, 
e che debba essere sopresso l'aocenno, pur vago, 
ad essa fatto nel testo dell'art. 35. 

Per quanto riguarda le altre considerazioni della 
Commissione, sul fatto che conflitti di attribuzione 
sarebbero possibili solo nel caso in cui si assumesse 
violata una norma costituzionale, � appena il caso di 
rilevare che � questa l'ipotesi che si presenta anche 
nella materia dei c.d. conflitti di attribuzione tradizionali 
in quanto anche in questo caso si viola la norma 
costituzionale della divisione dei poteri ed in particolare 
delle attribuzioni del potere giudiziario di fronte 
all'esecutivo, quale � codiflcata nell'a~t. 113 della Costituzione 



INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.A. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .ALCUN MODO L.A. SOLUZIONE OHE NE � ST.A.T.A. D.A.TA 
ACQUE PUBBLICHE. -Se delle grotte sotterranee 
risultanti da .erosione di acque possano considerarsi come 
alveo di un corso di acqua pubblica e quindi appartenenti 
al Demanio idrico (n. 17). 

ANTICHITA' E BELLE A1RTI. -Se l'acquirente di un 
immobile artistico ai sensi della legge 10 giugno 1939, 

n. 1089 abbia diritto a compenso nel caso in cui lo Stato 
-eserciti il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 30 d.ella 
legge medesima (n. 13). 
APPALTO. -I) Quale sia il trattamento tributario da 
farsi agli appalti cosidetti a rimbol.'so di spese. (n. 133). 
-Il) Se sia ammes.sa la revisioI\e dei prezzi per un contratto 
di appalto per il quale fu esperita la gara prima 
della entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 
1945 e nel quale non fu inserita la clausola di revisione 

(n. 134). 
APPROIVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Quali siano 
le direttive da seguire per la costituzione di parte civile 
del!' Amministrazione dello Stato in procedimenti penali 
relativi a reati commessi in danno delle gestioni di prodotti 
ammassati (n. 21). 

ASSEGNO. -I) Se il notaio che procede a protesto di 
un assegno bancario dehba accertare la validit� dell'assegno 
ai fini della legge sul bollo (n. 4). -m Se il trattario 
di un assegno sia solidamente responsabile col 
traente delle infrazioni alla legge sul bollo (n. 4). 

ASSICURAZIONI. -I) Se il limite stabilito dall'art. 1916 
C.-C., per cui la .surroga legale si verifica fino all'ammontare 
dell'indennit� che l'assicuratore ha pagato deve 
intendersi riferito al momento in cui la surroga avviene 

(n. 23). -II) Se assicurato un credito in dollari per 
l'equivalente in lire italiane, l'assicuratore che si vale 
dell'art. 1916 e.e. abbia diritto alla differenza di cambio 
tra il momento in cui esercita la surroga e quello della 
effettiva riscossione del credito (n. 25). 
AUTOVEICOLI. -I) Se il codice .stradale disponga 
l'obbligo delle luci di ingombro (n. 25). -II) Se il 
decreto Ministeriale 30 maggio 1936, che stabilisce pene 
per l'inosservanza dell'obbligo delle luci di ingombro 
sia legittimo (n. 25). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se una cooperativa 
la quale abbia per scopo di costruire case di tipo 

popolare di cedere in propriet� ai soci possa assumere 

la costruzione di tali case i sensi dell'art. 11 della legge 

28 febbraio 1949, n. 43 per conto dell'INA-Casa (n. 24). 

CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se il ritardo nella 
apprnvazione di un contratto con la P.A. dia diritto all'altro 
contraente di ottenere l'aggiorarnento dei prezzi al 
momento dell'ap�provazione stessa (n. 66). -II) Se agli 
.effetti dell'art. 194 del Hegolamento per l'Amministrazione 
del patrimonio dello Stato di che al regio decreto 
23 maggio 19'24, n. 82.7 il furto debba equipararsi alla 
appropriazione indebita (n. 67). 

DEMANIO. -Se ed in quali limiti debbano considerar.
si appartenenti allo Stato delle grotte sottterranee 


(n. 69). -Il) Se delle grotte che abbiano diretta e naturale 
comunicazione col mare debbano considerarsi appartenenti 
al Demanio marittimo e quindi re,cuperabiii allo 
Stato con la procedura amministrativa (n. 70). 
ESECUZl!ONE FORZATA. ~Se, rimasti invenduti anche 
al secondo incanto beni mobili pignorati dallo Stato 
per crediti di J.,G.E. i mobili stessi possono vendersi a 
trattative private e con quale procedura (n. 8). 


E1SAROPRIAZIONE PER PUBBUCA UTILIT A'. -I) Se 
la legge 3 aprile 1926, n. 686 abbia modificato le disposizioni 
dell'art. 56 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (numero 
56). -II) Se ed in quali occasion(debba applicarsi 
l'art. 55 della legge 2.5 giugno 1865, n. 2359 modificato 
dalla legge 3 aprile 1926, n. 686 (n. 56). -III) Se pubblicato 
una prima volta un piano di ri,costruzione, e 
suocessivamente ripubblicato con modificazioni, debbano 
ritenersi decadute le opposizioni presentate solo in occasione 
della prima pubblicazione e non riproposte contro 
l'ultima pubblicazione (n. 57). 


FERiROVIE. -I) Quale sia la pos1z10ne degli agenti 
contrattisti vincitori del concorso per la nomina in 
pianta stabile fino al momento della nomina stessa. (numero 
109). -II) Se le Ferrovie possano agire per la 
dichiarazione di morte presunta dei propri agenti scomparsi 
per causa di guerra (n. 110). 

FlILIAZIONIE. -I) Se il riconoscimento di figlio natu-rale 
richieda un atto solenne e formale (n. 1). -II) Se 
il non es.sersi opposta alla indicazione di essere la madre 
naturale di un determinato infante equivalga a riconoscimento 
del medesimo (n. 1). 


----165 


IMPIE�GO PUBBLICO. -Se trattenuti in serv1z10 dei 
vigili del fuoco, do�po il rnggiungimento dei limiti di et�, 
possano essi essere licenziati dal servizio �con provvedimento 
a carattere retroattivo (n. 237). -II) Se l'Amministrazione 
possa agire per far dichiarare la morte presunta 
dei suoi impiegati (n. 238). -III) Se il decreto di 
nomina e la sua pubbUcazione sul bollettino ufficiale 
siano indisp�ensabili per attribuire a tutti gli effetti la 
quaUt� di ufficiale di complemento (n. 239). -IV) Se 
l'equtparazione della filiazione naturale alla filiazione 
legittima valga, ai fini degli assegni famigliari, sia nei 
confronti dei figli naturali che dei genitori naturali (numero 
240). 

IMPOSTE E TASSE. -Se l'Amministrazione finanziaria 
che pignori titoli azionari per il pagamento dei 
tributi possa consentire, in deroga all'art. 2352 del e.e.; 
che i diritti inerenti all'azione pignorata siano esercitati 
clall'azionista (n. 140). 

IMPOSTE SULL'ENTRATA. -I) Se l'ammenda proporzionale 
comminata per infrazione all'imposta sull"entrata 
debb�l, essere inflitta prendendo a base tutta l'imposta 
dovuta sull'atto economico oggetto dell'imposizione ovvero 
soltanto l'imposta non pagata e quindi ancora 
clovuta sull'atto stesso (n. 22). -II) Quale sia la base 
imponibile sulla quale debba calcolarsi l'imposta sulla 
entrata nel caso di appalt0 a rimborso di spese (n. 23). 

tiiMPO:STA DI IR!EGltStTRO. -Se agli appalti a rimborso 
di spese debba, ai fini dell'imposta di registro far.si il 
trattamento tributario degli appalti in genere (n. 64). 

LOCAZIONI. -Se siano dovuti gli aumenti dei canoni 
previsti dal decreto legislativo 23 �dicembre 1947, n. 1461 
e dalla legge 30 dicembre 1948, n. 1471 anche per le locazioni 
non prorogate (n. 49). 

MATRIMONIO. -Se il matrimonio religioso non trascritto 
faccia perdere alla vedova di guerra diritto alla 
pensione di riversibilit� (n. 4). 

PARTE CIVILE. -Quali siano le direttive da .seguire 
per la costituzione di parte civHe della Amministrazione 
in ;procedimenti penali relativi a reati commessi in danno 
delle gestioni di ammasso affidate �ai Consorzi agrari 

(n. 4). 
PENSIONI. -I) Se il matrimonio religioso non trascritto 
faccia perdere alla vedova di guerra il diritto 
alla pensione di river,sibilit� (n. 39). -Il) Se le norme 
contenute nel paragrafo 9 dello allegato XIV del Trattato 
di Pace, relative alle pensioni dei cittadini residenti in 
territorio jugoslavo, debbano prevalere su norme interne 
italiana anteriori (n. 40). 

POSSESSO. -Se il condannato per incauto 8Jc.quisto 
(art. 712 C.P.) possa giovarsi dell'art. 1153 nei .confTonti 
della cosa incautamente acquistata (n. 2). 

POSTE E TELEGRAFI. -Se rLsponda di contravvenzione 
forestale l'agente postale H quale tagli senza autorizzazione 
della polizia fmestale i rami di alber.i che 
intralcino le comunicazioni (n. 18). 

RAIPPORTI DI LAVORO. -Se i �Consorzi agrari e 
la Federazione italiana Consorzi agrari debbano considerarsi 
soggetti alle norme suH'as.sunzione obbligatoria 
degli invalidi di guerra (n. 16). 

REGIONI. -Se possa riconoscersi alla Regione il potere 
di delegare la sua potest� regionale ad enti da essa 
ueati (n. 14). 

REQUISIZIONI. -I) Se l'Amministrfl,zione sia responsabile 
obiettivamente dei ci.anni subiti dalla cosa requisita 
per fatto di guerra (n. 82). -II) Se siano legittime 
le requtsizioni effettuate in Italia dai tedescri prima del1'
8 settembre 1943 (n. t'3). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -Se nel caso di traino 
snodato, il conducente dell'autoveicolo trainante risponda 
degli incidenti cagionati anche dall'autovei>colo trainato, 
pure se questo abb;a un proprio conducente (n. 195). 

SENTENZA CIVILE. -I) Quali siano i rapporti tra 
motivazione e dispositivo (n. 2). -II) Se le firme dei 
cancellieri apposte sulle �copie di sentenza debbano essere 
legalizzate (n. 3). 

SOCIETA'. -Se i conflitti di interesse tra socio e 
societ� siano giuridicamente rilevanti solo quando si 
tratti di deliberare su un affare nel quale il s.ocio sia 
direttamente interessato (n. 21). 

STRADE. -Quale sia la condizione giuridica degli 
accessi aperti sulle attuali strade statali sin dall'epoca 
del cessato impero austro-ungarico nei territori annessi 

(n. 5). 
TASSA DI BOLLO. -I) Se il notaio che procede a 
protesto di un assegno bancario debba accertare la validit� 
dell'assegno ai fini della legge sul bollo (n. 7). 


III) Se il trattario di un assegno sia solidamente responsabHe 
col traente delle infrazioni alla legge sul bollo 

(n. 7). 
TRASPORTO. -Se una societ� lli navigazione debba 
munirsi della licenza di Pubblica Sicurezza prevista 
dal decreto legi.slativo 23 novembre 1936, n. 2523 in relazione 
alla attivit� esplicata in rapporto ai trasporti aerei 

(n. 19). 
THATTATO DI PACE. -I) Se il decesso di un cittadino 
tedesco dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace influisca 
sulla sorte dei beni ad esso appartenenti in Italia 
e sequestrati ai sensi della legge di guerra �(n. 19). -Il) 
Se il paragrafo 9 Alleg. XIV del Trattato di Pace prevalga 
su tutte le norme legislative anteriori all'entr.~t!). in 
vigore del Trattato stesso in Italia (n. 20).