ANNO III -N. 6-7 GIUGNO-LUGLIO 1950 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA n�ELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO NOTE D I DOTTRINA .AzzARITI G. : Giurisdizioni speciali, Corte Costituzio nale e Magistratura ordinaria. (� For. It: �, 1950, IV, 8). � AzzARITI G. : Il sindacato di costituzionalit� delle leggi. (� Rivista di diritto processuale �, 1950, I, 97). Il sindacato di legittimit� costituzionale sulle leggi costituisce indubbiamente una delle novit� pi� salienti dell'ordinamento giuridico:�nstaurato in Italia dalla costituzione vigente. Bench� la Oorte costituzionale non sia iancora entrata in funzione (1) ed il sindacato di costitu zionalit�, a termine dell'art. VII delle disposi zioni transitorie alla costituzione si eserciti nelle forme e nei limiti delle norme giuridiche alla stes sa preesistenti; bench� non ancora si1;1, stata ap~ p1;ovata dal parlamento la legge ordinariai, che deve contenere le norme necessarie, 1per la. costi tuzione �ed il funzionamento della Corte, l'a;rgo mel).to, suggestjvo })er la novit� ~ perch� involge delica.ti problemi di diritto costituziona.le e pro cessuale, non poteva non richiamar.e !'�attenzione degli studiosi. Abbiamo gi� dato notizi~ a:ell'importante stu dio del Calamandrei (Rass. 1950, fase. 2�), p�reci sando anche il nostro avviso su 1a.lcuni dei temi messi in discussione siall'illustre autore. Da.ndo notizia di alcuni recenti studii d�ell'Az~ zariti G. (l'illustre giurista. in �questi ultimi tempi ha. particolarmente dedicato la sua attenzione -alle questioni giuridiche suscita,te dalla costituzione specialmente in raipporto alla� fun~ion~ giurisdi ,(1) .per alcuni inconvenienti dipendenti dalla non, costituzione della Corte ;relativamente all'impugnazione da parte del Commissario del Governo di atti legislativi della regione sarda, cfr.: lo scritto di GASPARRI in Riv: " Dir. process. civ.�, 1950, col. 89: � Impugnazione a giudice inesistente " nel quale la soluzione ci sembra discutibile, in quanto ammette la possibilit� di promulgazione di atti legislativi della regione, nonostante l'impugnazione del governo della Repubblica. zionale ), intendiamo chiarire e completare le osservazioni da noi fatte in occasione della. recensione al libro di Calamandrei. Nella nota � Giurisdizioni speciali, Corte costituziona. le e magistratura ordinaria � ((( Foro It. �, 195-0 p. 4, col. 7) l'Azzariti tratta incidenta.lmente l'argomento, ma pone a fuoco il fondamentale problema della-na,tura giuridica della Corte costituzionale. I:,o scritto � occasionato da una. p�olemica con il Morta.ti, il quale aveva mo..;trato in alcune note su riviste giuridiche la propria nostalgia per le giurisdizioni s1peciia1i, ritenendo che per d�eformiriati rapporti giuridici manchi all'autorit� giudizia. ria ordinaria. la particolare capacit� interpretativa, la speciale s�ensibilit�t e form,a, mentale (1). I/Azzariti rivendica invece l'unitariet� d�el procedimento d'interpretazione delle leggi, ritenendo che con l'argomento adottato dal Mortati mal si giustificano le giurisdizioni speciali. A propo.sito della Oorte costituzionaLe., per i cui componenti si erw da taluno richiesta una speciale sensibilit� politica, l'A. dice: �Non vorrei che anche per la Oorte costituzionale, a furia di magnificarne le funzioni, si finisse 1p�eir indurre, o rafforzare in taluni, il convincimento di trova.rsi di fronte non ad un organo giurisdizionale, ma ad un vero e proprio organo rpolitico, se non addirittura ad un organo legislativo, il quale sarebbe poi necessariamente un organo superiore, cio� un superparlamento )). 'E' assai significa.tivo anche l'accenno ~I contenuto del sindacato di legittimit� costituzionale, che alcuni aus1picano 1possa essere cos� penetTan (1) In verit� l'on. Mortati all'assemblea costituente aveva affermato che la funziO'lle della' Corte era di squisito carattere giurisdizionale, dovendo essa limHarsi ad esercitare il controllo , di costituzionalit� delle leggi,_ ,� costituzionalit� anche materiale, ma non estensibile ad apprezzamenti che implichino l'esercizio di poteri discrljzionali � (FALSONE, PALERMO, COSENTINO (( La Costituzione � ecc., p. 244). -146 te, come il sindacato di legittimit� sugli atti am ministrativi specialmente in relazione al vizio di eccesso di potere: �In �questo caso -nota, l'Az zariti -si arriverebbe ad un sindacato assai pe netrante fino al punto da rasentare quello di me rito, col quale in molti casi finir�ebbe col confon dersi, ed eccederebbe indubbiamente i limiti della normale funz.ione giudizia.ria �. In cosi delicati problemi � di grande conforto l'identit� della tesi da noi prospettata con quella indicata dall'Azzariti. Avremo occa.sione di ritornare pi� oltre sulla natura giurisdizionale della funzione affidata alla Corte costituzionale, ma non possiamo tralascia re di sottolineare come iper l'Azza.riti il termine di legittimit� costituzionale non importa., come pure � stato sostenuto, il trasferimento al sinda cafo delle leggi deg:li stessi criterii elabora.ti dalla giurisprudenza-amministrativa per il sindacato degli atti amministrativi. Se ci� si ammettesse, inevitabilmente i;otto il profilo dell'eccesso di potere, specialmente in re lazione alle molte dichiarazioni programmatiche della Carta costituzionale, si mirerebbe ad accer tare lo scopo della legge e se la� stessa abbia at tua.to e fino a qual punto le direttive, cl.te la. Co stituzione ha fissato al futuro legislatore. Natura giuridica della Corte (organo di con trollo rpolitico o giuridico) �ed estensione del sin. dacato di legittimit� non sono infatti due iproblemi distinti, ma due aspetti di uno stesso fon� damentale problema. A risolvere il quale, pi� che fermarsi ai lavori prepara.torii dell'assemblea costituente (un ampio riassunto in Falsone, Palermo, Cosentino: << La Costituzione italiana �, p. 240< e segu~nti), occorre indagare l'istituto nella sua dinamica : l'origine e lo svolgimento del giudizio di sindacato sulla legittimit� costituzionale, quale disciplinato dal legislatore, offre gli elementi :pi� sicuri per la risoluzionoe del problema giuridico. Lo scritto dell'AzzAHITI: Il Sindacato di castilttzionalit� delle le:ggi (�< R.iv. dir. process. �, 1950, p. 97 e segg.) contiene appunto una analisi penetrante ed approfoi1dita del nuovo istituto giuridico. Dal carattere rigido della costituzione deriva la necessih\ di un sindacato sulla costituzionalit� delle leggi allo scopo di negare efficacia aUe leggi ordinarie, le quali modifichino norme costituzionali o vi deroghino: mentre in una costituzione flessibile � pos_:iibile che il sindacato sia esclusivamente formale, la\ costituzione rigida, con la. gerarchia delle norme legislative, postula la necessit� anche. di un sindacato materiale delle leggi. Escluso cl.te possa efficacemente esegu�rsi tale sindacato da un organo permanente di controllo, sul tipo della� Corte dei Conti, d�eriva che il sindacato di coRtituzionalit� non pu� che essere concreto cio� da esercitarsi solta.nto nel caso che sorga~o conteRta.zioni, mediante la risoluzione di controversir, dal che de,riva che l'organo al qual.e il sindacato � affidato, debba esercitare una att1vib�. di nalnra giurisdizionale. In generale (1) si 1possono astrattamente con cepire due tipi di sindacato del tutto div�ersi fra loro per il fondamento e la finalit� cui tendono, ci� che� porta, anche ad una diversit�, di estensione �e di effetti. Di entra,mb.i FAzzarriti ,indica, il car�at tere essenziale: la premessa teorica. ha importan za� per stabilire a quaie sistema si sia poi atte nuta la costituzione italiana. Il primo ha, caratter.e schiettamente giudiziario. I giudici ai quali � affidata la tutela dei diritti (e degl'interessi legittimi), se giudfoherann� che la legge ordinaria da applicare sia in contrasto con una norma, costituzionale, non applicheranno la. norma ordinaria.: in sostanza � lo stesso con trollo di legalit� che il giudice esercita sulle norme regolamentari. La pronunzia ha, per� effet to soltanto in relaz.ionei al caso deciso. La delicatezza del compito potrebbe consigliare non di attribuire tale funzione a tutti i giudici, ma di riservarla alla sola, Corte di Cassazione, cos� come per l'art. 23 della legge 7 gennaio 192'9, spetta soltanto a tale organo di dfohiara.re l'~nef ficacia. di leggi finanziarie, che non si attenessero ai princi1pi fissati dalla legge 7 gennaio 1929�, n. li. Non � l'importanza p�olitica. della decisione, che pu� fare sottrarre tale sindacato al Giudice ordina. rio: dal carattere giudiziario deriva soltanto che il sindacato deve essere incidentale, cio� proponibile in una. controversia determinata daUe parti o di ufficio del giudice; speciale, cio� diretto soltanto a negare l'applicazione della legge al caso concreto; dichiarativo cio� 01perante come �accertamento retroattivo di una. nullit� preesistente (em tunc): non necessariamente diffuso, potendo, in ipotesi essere riservato al _pi� alto organo dell'autorit� giud~ziaria. A tale tipo astratto di sindacato di costituzionalit�, a carattere giudiziario, se ne contrappone un altro, sul quale, pur�e, non essendo eliminato il carattere giudiziario, prende maggiore rilevanza, e preminenza il carattere 1politic-0. Il sindacato non � pi� concepito come diretto immediatamente alla tutela dei diritti soggettivi (o degli interessi legittimi), ma assume una finalit� p1'apria. L'impugnativa di una legg� come contraria aUa costituzione � concessa. a chiunque non nell'interesse individu�le, ma nell'interesse genera.le ed astratto all'integrit� della costituzione e del funzionamento del potere legislativo ordinario entro i limiti as:egnati alla. sua a.ttivit�. 1Si tratta. di una vera e propria azione poipolare promossa da qualsiasi cittadino nell'interesse gener�le diretto a. provocare una dichiarazione d'incostituzionalit� con effetti erga omne8. La. necessit� di non fare durare a. lungo lo stato d'inc�er (1) cfr. BISCARETTJ di RUFFIA: (( Diritto costituz. ,,, vol. H �che nel capit. La corte costituzionale, presenta un panorama dei varii sistemi attuati nei varii Stati per il controllo di costituzionalit� con ampie note biblio: grafiche -147 tezza, sulla validit� della legge (l'annullamento deve in tal caso operare ex tunc) porta. come sonseguenza la necessit� di stabilir�e un termine nel quale l'impugnazfone sia po: sibile. T!Lle tipo di sindacato accentua il carattere ipolitico, anche perch� normalmente il cittadino, che agisce, � mosso da mov�ente politico ed anzi � facile supporre che dietro di lui vi siano gruppi i enti politici, per conto dei quali egli promuova la controversia� ed inoltre non 1pu� considerarsi come non eccedent�e i normali limiti della funzione giurisdizionale, l'annullamento di una legge con effetti erga omnes. Inconveniente del sistema, � la scar:rsa tutela dei diritti ed interessi soggettivi, perch� decorso il termine di "impugnabilit� della legge ne consegue che non � dafo pi� discutere della sua costituzionalit�. Dopo avere delineato i dU'e tipi astratti del sindacato di costituzionalit�, l'autore dichiara che: << nessuno dei due tipi di sindacato precedentemente descritti fu accolto da,i redattori della costituzione e non sembra nemmeno di poter dire che essi siano riusciti a configurare un tipo intermedio ben determinato..~ .. Si ha l'impressione che, mentre si cominci� per avvirsi decisamente per quel tipo di sindaoato, che dicemmo di ca.rattere prevalent�emente politico, la innovazione preoccu' P�, provocando tentennamenti e deviazioni, per effetto �dei quali quello che 'era il sistema preferito fu prima attenuato, poi quasi del tutto eliminato, e si fin� per ripiegare sul sistema, opposto, pure mantenendo qualche 'elemento proprio del sistema abbandonato >>. L'autore d� ragione di tale aff.ermazione attraverso lo svolgimento dei lavori 'preparatorii. Nel progetto la, Corte costituzionaJ.e era conceipita come organo di controllo politico: la disposizione originaria, infatti era di� s-eguente tenore: �Chiunque entro il termine di un anno (dall'entrata in vigore) pu� impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalit�>>. Alla impugna,zione autonoma. in via principale si aggiunge 'Poi una im1pugnazione incid�entale, potendo lo incostituzionalit� di una legge, entro due anni dall'entrata in vigore, e sere dedottrn in ogni giudizio dalle pa.rti o dal publJlico ministero. Fu facile fare rilevare l'incongruit� di un termine per l'impugnativa, quando la. stessa veniva concessa per la tutela di un'int,eresse individuale, dato che in tal ca.so non � lWssilbile prefigg�ere termini astratti, sorgendo l'interesse all'impugnativa soltanto dalla concreta lesione del diritto e dall'interess,e legittimo. Conseguenza. delle divergenti opinioni fu che nel prog�eHo dei S'ettantacinque venne 1previsto nel primo comma dell'art. 12!8 la proponibilit� della questione di costituzionalit� in viai incidentale nel corso di un giudizio senza prefissione di termine ed inoltr�e l'es�ercizio dell'a.zione in via principale dai parte del 1Governo, cli cinquanta deputa.ti o di un consiglio regionale o di a.Imeno diecimila elettori. Iniziata. la discussione all'Assemblea �ostituente, non essendo stato possibile l'accordo, il testo drlla costituzione si limit� a stabilire che la nor ma sulle condizioni, sui lianiii �e sulle forme J.ei giudizii relativi alla costituzionalit� delle leggi sarebbero stati dettati con successiva legge cosiituzfonale. Fu 1poi emanata la legg�e eostituziom1�w 9 febbraio 1948, n. 1 che, oltre i ca:si di azione autonoma nei rappo:rti fra Stato e regione o fra regioni fra loro, nel qual caso si ha pi� che unn questione di costituzionalit� un vero e proprio regolamento di competenza. legislativa. fra i contend �enti, stabil� non essere �possibil� l'impugnazione delle leggi se non in via incidentale nel corso di un giudizio civile, penal�e o' amministrativo. Il sintetico panorama dello svolgimento dei lavori 1preparatoriij cos�J acutamente prospettato dimosti�a che per la interpreta.zione giuridiea della natura dell'istituto sc.ail'so rimedio offrano i lavori preparatorii ed anche le relazioni della commossione di settanfacinque, dato che la stessa si riferiva. ad un testo assolutamente diverso, che ammetteva l'impugnativa della legge per incostituzionalit� in via. principale. Anche se in un primo tempo molti dei costituenti ebbero in animo d'istituir�e un sindacato politico sulla costituzione delle leggi, ci� che li esclude � la definitiva fisionomia, che ha� assunto l'istituto. Ad indagar�e quale esso sia � dedicata l'ultima parte dello studio dell'Azzariti. L'autore, dopo aver .premesso che la ,questione di costituzionalit� della legge non pu� essere proposta che in via incidentale nel corso di un giudizio, cio� nell'interesse individuale e che alla decisione sulfa questione della Corte costituziona�le, sono attribuiti �effetti generali �r,q'Ci omnes) dichiara che questo � il 1punto che merita il pi� attento esame, perch� costituisce il fulcro della novit� accolta. Infatti, mentre in un primo tem'Po, quando l'impugnazione in via, incidentale era. prev, eduta accanto alla� impugnazione in via principale nell'interesse .generale, si prevedeva che la dichiarazione d'incostituzionalit� �avess�e effetto e.w tunc. il testo definitivo della costituzione stabil� che quando la Corte dichiarra la illegittimit� costituzionale di una norma di legge la norma cessa cli a.ver'e efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.). Appunto, fondandosi su tale disposizione, il Calamandrei notava che poteva dubitarsi della rilevanza dell'eccezi�one d'incostituzfonalit�1 nel corso di un giudizio, da.to che il giudice � normalmente tenuto ad applicare la legge esistente al momento della. proposizione della domanda e non quella esistente al momento della decisione. La Preo'iudizialifa della questione di legittimit� co ~ . stituzionale urterebbe contro questa, insuperabile difficolt�, che qualunque fosse la decisione della Corte costituzionale sulla questione sottoposta al suo esame, dovendo il giudice apiplicar,e, ��eccetto la materia 1penale ed i pochi casi, in cui � appli-cabile nel corso di un giudizio I'i1t8 : itpervenierns, la legge, della cui costituzionalit� si discute, doVI'lebbe decid,ere sempre la controversia in base alla norma di legge dichia.ra�ta incostituzionale, ~ 148 prescindendo dalla decisione della Corte, a termine dalla �quale la correzione �di efficacia dellir norma ha. eff.etto soltanto dal giorno succ�ssivo alla sna; pronunzia. Manif.estammo nel p1'ecedente scritto il nostro deciso dissenso da. tale tesi, che, 11eraltro, il Oalamandrei formula. in modo ipotetico, come una possibile interpretazione -delfa norma di legge : indicammo anche come l'Azzariti in uri precedente scritto (Considerazioni sulla nuova disciiplina. del sindacato di costituzionalit� in Foro Padano 19�48) aveva chiaramente manifestato il suo pensiero, dicltia�'ando che il significato della disposizione dell'art. 136 fosse quello di porre un limite d:egli effetti retroattivi dell'annullamento con la salvezza dei rapporti gi� stabili.ti. Nel recente scritto, confermando l'opinione gi� e3pressa, l'illustre aut.ore approfondisce il concetto ed indica chia.ramente la ragione, 1per la quale deve ritenersi infondata l'opposta opinione: egli acutamente distingue fra effetti interni della pronnnzift ed effetti esterni, che si verificano nel caHo, nel 1quale sia stata dichiarata, la incostituzionalit�. Per l'efficacia. della pronunzia nel processo, nel �qua.le la questione sia 'stata sollevata, anche 1'Azzariti, come gi� avievamo indicato nel precedente scritto, r�icorr.e al concetto di pregiudizialit�, quale indicato dall'art. 295 c. p. c. Dalla dis�posizione d�ella legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, elle impone al giudfoe cli sospendere il processo in attesa della decisione della qu�stione di costituzionalit�, derivs ~he il legislatore ha chiaramente cd espr�essamente risolto la questione � sulla influnenza dei.la, dichiarazione d'inco<>tituzionalit� nel giudizio in corso. Le disposizioni della ccstitu:1;ione e della legge 9 genna.io 1948, n. 1, entraiIIlbe norme costituzionali, sono sullo stesso -piano : esse. si integrano e completa.n<J a vicenda: la costituzione dispone circa gli effetti esterni della pronunzia d'incostituzionalit�, mentre la legge costituzionale dispone �per gli effetti interni, cio� per il giudizio, nel qua.I � stata sollevata la que tione di costituzionalit�. � Oome avvertimmo nella pr.ecede.nte nota tale effetto non pu�, 1peraltro, ritenersi limitato a que1l solo giudizio, ma deve di necessit� estendere la sua ,efficacia in tutti i giudizi, nei quali la questione stessa sia. stata sollevata. �e sui quali essa possa avere influenza. Alla rigida concezione che la sentenza debba ess�e.re pronunziata tenendo conto unicamente della volont� di legge esist�nte al iIIlomento della proposizione della domanda, dato che idea.lmente la sentenza del giudice � come se fosse �pronun ziata in quel momento, la giurisprudenza e la scienza processualistica. recente hanno insegnato a tener.e. sempre maggior conto dell'iU~ supierv(} niens, specialmente quando si tratto di norme di ordine pubblico. Il Giudice, in giudizio diverso da 1quello in cui la �questione di costituzionalit� sia stata sollevata ed anche quando abbia ritenuto nella. sua delibe razione sommaria manifestamente infondata l'ec cezione 'n�n pu� non tenere conto nella decisione d�lla dichiarazione d'inefficacia della legge pronunziata 'dalla Oorte costituzionale. Deve in fal caso ritenersi di ordine pubblico il divieto di applica, zione di una norma �violatrice della �costituzione. L'inefficacia ew nuno razionalmente intesa vuol dire non rimettere in discussione i rapporti giuridici esauriti iprima della cessazione di efficacia dell!J. legge, ma non quelli ancora in contestazione. �Bar.ebbe questo un ulteriore effetto esterno, che non � normale nel nostro sistema,\ processuale, ma che � una conseguenza di stretta logica giuridic �e del carattere di ordine pubblico della dichiarazione d'incostituzionalit� (1). Circa gli effetti 1esterni della pronunzia della Oorte costituzionale l'Azzariti nello scritto �La dichiarazione di� costituzionalit� di una legg.e >> in � For� iPad. >>, 1950, coi. 90 distingue fra decisione che dichiari la incostituzionalit� della fogge e decisione che dkhiari la costitul!lion:alit� della stessa.� Giustamente l'autore, ripudia-ndo la tesi di coloro che nel giudicare della costituzionalit� d�ella legge, ravvisan(J nella Corte l'esplicazione di una funzione politica o legistativa, nega. che nella pronunzia :possa ravvisarsi quasi una interpetrazione aut�entica della legge posta in discussione, 1per cui in nessun altro giudizio possa porsi in discus' 3ione la costituzionalit�, della legge. Secondo� l'.A'zzariti essendo contrario al sistema processuale vigente che una pronuncia giudiziaria, 1qual'� �quella della Corte,possa avere effetto fuori del giudizio, che l'ha provocato ed in confronto di parti, che furono estranee al giudizio medesimo, deriva che la norma ec-ceziona1e non '.])Ossa ess�ere est.e.sa per analogia: l'accertamento della insussistenza di un "3zio di costituzionalit� non equivale a dichiarazione di costituzionalit� della legge. Quand'anche si ammettesse chle. la (forte possa procedere all'esame dei vizii di costituzionalit� della legge, indipendentemente dai vizii dedotti dalle 1parti -e ci� a� noi sembra� indubbio, non potendo ammettersi alcuna limitazion~ alla possibilit� d'indagin.e della. Oort.e legalmente inVoest�ta diell'esame della costituzionalit� -non potrebbe afferma-rsi che in tal caso il giudicato copre il dedotto ed il deducibile per usare il linguaggio dei pmtici. � Di conseguenza l'autore ritiene che la decisione della Corte non impedir� che1 la questione possa nuoYamente essere sollevata. in altro giudizio ed il Giudice, non ritenendola manifestalll1ente infondata, possa riportare la �questione all'esame <lella Corte, che nuovamente decidendo 1possa per motivi diversi ritenere l'incostituzionalit�, della legge. L'autore a:v'v�erte che in linea di fatto � assai difficile ch� un giudice, dopo la decisione della (1) Ad analoga conclusione perviene il BISCARETII di RUFFIA (" Diritto costituzionale �, 1950, vol. II) nel quale, a nostro avviso, inesatamente parla d'interpretazione estensiva della norma dell'art. 136, Cost. -149 Corte, ra.vvisi ancora. l'opportunit� di portar.e all'emme della stessa la questione di costituzio . nalit�; in tal caso sussiste l'autorit� della decisioue, che in linea di fa.tto non pu� mancare di Yalore fuori del giudizio. Al riguardo .pu� ricordarsi il principio dello � stare docisis ll, sul quale Ri fonda l'autorit� della pronunzia della Corte Huprema americana. La �questione sollevata dalla consueta acutezza dell'Azzariti � di notevoLer importanza. teorica e pratica: la soluzione indicata ci s�embra, peraltro, logica conseguenza della premessa della. natura giurhdizionale dell'attivit�. della. Corte, p-er la quale gli eff.etti normali del giudicato hanno efficacia soltanto fra le parti. Ma in contrario poti~ehbe invocarsi la. necessit� cli una. certezza del diritto dopo la pronunzia della Corte, il cui esame approfondito non 1pu� non portare che alla valutazione della costituzionalit� della legge da tutti i varii profili. Ci sembrerebbe che in tal caso dalla natura di giurisdizione di diritto obbiettivo della Corte costituzionale possa derivare il riconoscimento della efficacia erg�a omn~s anche della dichiarazione. di costituzionalit� della legge. Oi� varrebbe non soltanto a richiama.re la Corte all'importanza del controllo esercitato, ma ad imprimere alle d�ecisioni della stessa �quell'altra autorit�t, che deve da tutti essere auspicata. Es'.ponendo il pensiero rlell' Azzariti, contenuto in scritti cos� d�ensi di dottrina e di 1profonde osseryazioni, � stato per noi di conforto il con� statare che l'autore ha n�ettamente manifestato il suo avviso sul cara.ttere giurisdizionale dell'attivit� della Corte, chiamata a compiere nn sindacato giuridico e non politico delle leggi. Ci sembra, quindi, opportuno ripetere che la identit� del termine di legittimit� usato dal fogislatore costituzionale non deve �portare a credere che 1possa ritenersi sussistere alcun paraUelis:ino tra i vizii dell'atto legislativo ��e quelli dell'a.tto amministrativo. Noi neghiamo appunto che in relazione all'atto legislativo possa configurarsi un vizio di ecces.0 0 di poter�e. Il Petrucci (La Oorte costituzionale in Calamandrei, � La, Costituzione �, p. 450) dichiara che tale vizio n,ella materia. lia poca importanza, ma le giuste. oss�e,rvatZfoni dell'autore dimostrano che. in tanto l'eccesso di potere :pu� avere rilevanza in quanto si risolve in una violazione di legge costituzionale. Dice infatti l'autore: � La prefissione di determinati fini tassativi e la :prescrizione di particolari condi�zioni, limitando l'esercizio del potere i.e.gislativo del Governo e delle Regioni, aumentano la possibilit� di deviazioni degli atti emanati dal fine, che le leggi formali intendono sia raggiunto; il sindacato della volont�. sar�, anche in qu:e.sto caso tutt'altro che agevole ed il pi� delle volte l'esam~ dovr� rivolgersi ai limiti entro cui la discrezionalit� doveva essere contenuta per v.e.dere se sono stati o non sono stati violati: ma anche qui l'indagine non sar� pi� del vizio di ecces:o di ipotere, ma di quello di violazione di legge �. L'indirizzo della dottrina preval.ente � pertan to nel senso da. noi indicato di riconoscere alla funzione della Corte natura di attivit� giurisdi zionale e conseguentemente nega.re che essa, sostituendosi agli organi legislativi, possa eserci tare un controllo di natura, 1politica. G. BELLI RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA APPELLO -Ammissibilit� -Citazione d'Appelto Mancanza della firma del difensore -Sanatoria ex nunc. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 641-50 Pre3.: Valenti, Est.: Albeggiani, �P. M.: Cigolini (Concl. diff.), Di Francia -Ministero Industria e Commercio). E' nullo l'atto d'appello mancante ��ella sotto� scrizione del procuratore. L�a costituzione dell'appellato non vale a s�anar �e tale nullit� e ad evitare la dichiarazione <l'inammissibilit� dell'appello se al momento della, costituzione il termine per pro1porre la impugnazionB risulti gi� scaduto. QuestrM sentenza � con.fraria netta�ment�e' aUa vreoedente gittrisprudenR!a quasi costan.te df}lla Corte Suprema. Nel Massimario Ufficiale della Corte di (Jassazione) sono indica�ti) come con.trari 'i seguenU precedenti: sentenza n. 1682-49, 37-48, W6-46, 1130-49, 1317-48, 403-49. Pos ono dirsi altres� contrarie la sentenza n. 520-47 e anche la 8Cnt1mza 1568-4 7. Nella 1rnotfoa.zione della presen.te se.ntenza non si spende nemmeno una. parola per giustificare questo radicale mutwrnento d,indirizzo. N � vi � una sola �parola per escludere la fondatezza della ec1aezi:On1e so~levatiQJ d!a\ll'Avf!).ocatura dello Stato) secondo~ la qrtale) ten.uto oonto del particolare carattere della dife, a legale d:ello Stato) la qual(} � affida�ta ad un ufficio dello St�'to e non a singoli p!f'ocuratori ed avvocati) il difetto di sottoscrizione degli atti fi':iudiziaU dia parie dell'avvocato o procuratore incalf'icato dell'aiffare) non pu� cornwnque (};Vere la stessa, decisfoa portata che si potrf}bbe attribitire al difetto di sottoscrizione dell'avvocato o proouratore del privato. ATTO AMMINISTRATIVO -Decreto del Provveditore agli studi che pronuncia la interdizione scolastica di insegnante elementare -Provvedimento defini� tivo implicito. (Consiglio di Stato, Sez. IV, Decis. 116 del 18 aprile 1950 -Pres. Est. : Corsini -Spera contro Provveditorato agli Studi di Roma). L'atto del provveditore agli studi che, in applicazione dBll'art. 6 del R. D. 13 setfombre 1940, n. 1469 dichiara la interdizione scolastica dell'insefYnante elementare che abbia ri:portato condanna o alla pena della r�edusione per una durata. non inferiore a tre anni, non � un proVYedimento di natura. disciplinare, ma un atto formale sostanzialmentB dichiarativo di una 1particolare condizion. e creata all?insegnante dalla legge, sul quale l'autorit� ge1�archicamente su1periore non ha la possibilit� di esBrcitare il suo potere di riesame. Ed invero lo stato di interdizione, come conseguenza non penale di una sentenza, di condanna preclude aH'autorit� amministrativa di ogni ordine e grado, .qualsiasi indagine o giudizio valutativo e ogni -possibilit� di adottare �provvedimenti divers da quello imposto dalla leg1ge. E' pertanto inapplicabile al caso la norma dell'art. 26 del H. D. 1469, che contempla il ricorso gerarchico contro i provvedimenti disciplinari disposti dal dal provveditor;e, pBrch� l'aUo di cui all'art. 6, non riveste carattere di provvedimento disciplinare e quindi, in tale i1potesi deve ritenersi che la leggB abbia implicitamente escluso il ricorso gerarchico. La dimostrazione della natura non sost~al mente disciplinare del decreto del provv@ditor� nhe dichiara la interd,izione scolastica dell'inse gm,ante elem1erntare c:o'rnda1111n.11Jo 1a1zia, pf}na d;eUa reolu�sione non inferiovre a tre (J;nni) e quindi la affermiazione del caratt.ere. imp,li<Jitarnente, d�firni tivo del decrefo stesso ci indiuce in grave per plessit�. L'argomento che il Plf'OVVedimento � atto diohia rativo di uno stato di ino.arpacit� fissato dalla legge) rispe.tto al quale l" Amministrazione non ha facolt� di indagine o possibilit� di valutaizione) non ci sembre sufficiente ad escludere la intima natura di sanzione drisciplinarf}. Ohe le sainzioni discipli'11.iatri siano irrogate oon gli acoert�a!,menU 'f3 le gll!f'e~ie del pro�cedim'f}in to� disciplinalf'e) �) di regola/ elemento forma-le. sufficiente p1er esclui!Jelf"e il c�alf'attere disciplinare di pro'vv�ed.ime:n;U adlottati senza quelle spe'Cia1li proced�urei) come in o.gni 0as.o di d:imissioni d~ ufficio) o di dispensa nell'interesse del servizio. Ma allorch� .la adozione del proced,imento disci plinare viQne e'sclusa) pe.r un motivo specifioo� e cio� per la a1'/.J'1Jenuta irrogaZ'�ione di una san~ione penalei di wna certa. gravit�.) il fondamento della esolusione dl}lla Plf'OCedura disciplinare non Tip1~sa_ sul fatto ohe l"Arnministrazione si avvale) per porre fine ad un mpporto di servizio) di un potere conferitole dalla, le,gge1 1ad un diverso fine, m.a ha il presuppost.o siilla circostanza che l,accertamen -151 to dfJl fatto discipilinare perseguibile ha gi� O!VUto .lu.o.?o ~on U�U pvrovvedimento, avente efjioacia au toritativa erga omnes, e cio� con la sentenza; pe nale di oonitatfl,na. E' da considerare infatti che la indipendcn.: ~.cl giu~iz~o. disci~�linarfJ dal giudrizio penale non e wmmissibile nei casi in cui. V/, g.iu�ice1 abbia� escluso la sussistenza del fatto costituente reato o ~a su:�i1 ~m.pit.fabilit� all'imputato, e a fortiori ne.i casi di condarnna in citi .iJ fatto che importa resP_onsabilit� p�nale import.a serroprrfJ e a maggior ragion.e, respmi&abilit� disoiplinare, e in taluni casi !m.porta di diritto la sanzione d'iSc'iplinwre rnassima (cifr. Zanobini-Corso, V�ol. III, cap. 3, paragrafo 4, n. 13). Non �, quindi, lo stato di incapacit� persona.le ~onseguen_te allw condanna 'pen,ail!J che importa l aittomati,,mo del provvedimento di stato: ma � l'esistenza 1i wna senteriza pena,le che ha acce~tato il fatto e n.fJ ha v'alitt1a1to la gravit� attraverso la irrogazione �i una data pena -che costituisce il pre.mpposto per esCJlud'..ere, non la sanzion:e d~soip.linare, ma il rinno1,arsi, ai fi.ni disciplinari_, di una procedwna, di aecertamento e di valuta zione_ che ha gi� avuto luogo oon le massime g�a ranzie per l' i11!teressato, e cio� i'fl� un. giudizio pena,ze. L'esclusione quindi del carattere d�isciplirlAare della sanzionfJ, sol perch� essa non � l'epilogo di un proced,imento disciplinare C'i sembrai ohe oltre a non tener conto dei rapporti tra giudizio pena1le e ,giudiz'io (lisc�iplinare, induce a confondere la sanzione penale ohe toglie qiialche diritto rientrante nelle capacit�, delle persone, e cio� l'interdizione dai pnbblioi uffici -che costituisee incapaoit� a rimanere nell'u,f-ficio di citi il condannato sia investito, ma anche di a...'lsitmere altri uffici -e le corrisporvuenti sanzioni del licenziamento o della destit1tzione di pubblici impiegati,. c'he non hanno effetto se non rel(J;tivamente a quel determinato rapporto di impiego, al qua, le si riferisce la mancanZ'a ohe ha dato luogo alla applioazione fl.ella pena., ma cihe 'nulla ha a che fare con unar incapacit�. Non deve dimenticarsi infatti che qualunque sanzione,. posta a garanzia di obblighi derivanti da un rapporto particolare, ha carattere di pena disciplinare (cfr. Zanobini: �Sanzioni wmmini8trative )), n. 45), e sotto questo p'Y'ofilo il provvBdimcnto dell' Ammini.<;trazione di risolu~ zione del rapporto ha sempre carrattere costituitivo poco importando Ohe la sanzione disoiplinare possa apparire mera e8cuzione di una sentenza di eonda,nna. Che la interdizione scolast.ica sia qua1lifi.cata come pena disciplinare risuUa, oltre oh(! d1al T. U. 8ulla. istruzione elementimre (art. 150) anohe d'all'art. 1 clel Regolwmento di cui al R. D. 1940, n. 1469; e dall'art. 10 dellfJJ ieyg�e 30 d'riaembr� 1947, n. 1477, che rende obbligatorio il parere della, III sezione del Consigliot Superiore della Pubblica Istruz.ione silli 1�icorsi dei maestri ele�mentari contro le punizioni discip�inari superiori alla sospensione dall'uffido. Perci� l,w tesi del Consiglio di Stato v�errebbe a creare uria distin.zionC1 tra1 inte,rdizione scolastica eh? � sanzione dliseiplinare, e interdizione wolastte( J;, o~e non � sanzione disciplinare, e quindi pr1ovvedrmen.to defin,itivo impjliioto : dis~imioine che ci sembm oltremodo ditbbia perch� � in C'On~ ~ra~to con le nonne e lo spirito delle leggi &opra indicatf3. (G. D.). COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Potere discrezionale della P. A. -Abuso -Inesistenza. (Cass., Sez. unite, 9 febbraio 1950, n. 767 -Pres. : Pellegrini, Est. : Cataldi, P. M. : Eula -Ministero DifesaEsercito contro S. A. �Costruire� ed altri). 1) ~uando si nega l'esistenza di un potere discrezionale della P. A., che valga ad affievolire un diritto subbiettivo del cittadino, la materia spetta. alla gitll'isdizione del giudice ordinario. Sie invece si discute dell'esercizio del potere discrezionale conferito alla P. A., stpecie i::,otto il profilo_ d~ll'~~esso di potere, la materia spetta alla gmr1sd1z10ne. del giudice amministrativo 2) AJ?pa.rtiene a questa seconda specie la c~nt: oversrn nella, quale le varie ditte appaltatrici riconoscono che per la legge ,2'8 novembre 1940 n: _1~76, ~otesse il _Ministro rivedere i :prezzi sta'. b1hh ne1 contratti di aippalto � ma. lamentano 1, . . ' che. . ammm1strazione per giungere ad una. tale rev1s1one avess�e: modificato clausole contrattuali che non le era consentito di alterar.e.. ' 1-2! Quanto al prinoipio formulato nella prima rnassima le S. U. non hanno fatto che riportarsi all(J; precedente sentenza 4 luglio 1949� n. 16!57 . F" I , in � oro tal. ))' 1,929). Ci sembra infatti erronea la mas.<;ima che di tale sentenza � stata tratta in quella rivista: � E' di competenza del g'ittdice; am.1nini8trwtivo l'im�prugnazione di un atto ami.mir1Aist11a>tivo, che irncida su diritti soggettivi (nella 8pecie decreto preiffJttizio ai sen.,i d�Jll'artic? lo' 19 d~lla legge comun�a,,le e prrovinciall}), se si oont~stin~ non le modalit� di es,eroizio d:Cl potere discrezwnale, ma l'appartenenza del medesimo '!'llU: P. A. �. La sentenza inveoe si esprime proprio in senso oontrario .GJ tale massima, e in conforrnit� di quella qni annota,,ta. � Peraztro in essa � detto -in tanto il diritto subbiettivo 8i attenua nella sua con ,istenza e m.uta di tutela giurisdizionale, in quanto un potere disorezion~le di disporre .a,n,che di quel diritto si.a conferito alla P. A ...� e quindi la discriminazione, tra la co,mp�etenza giu1Uziaria e qu(Jlla del giudice am,mrinistrativo si precisa c�os� : se il cittad'ino nega che potere siffatto sia. conferito all'autO'rit� amministra1tiva, la competenza a, conoscere di tale c10ntroversia spetta all'autorit� gi�udiziaria pierohe si tratta di accertare se il diritto subbiettivo sia tale ariohe di fronte alla P. A. Se inV'ece la oontroversia abbia per oggetto l'eseroizio, ohe si plf"etende scorretto, del potere dfac1rezionale conferito, ��sotto l'.aspetto della, com,petenza, della forma o del oontcnuto, 8p(Jcie in relaziorne all' eccessa di p1otere in tutte le sue manife8tazioni, la competenza a conoscerne � die�l yiudiee amministrativo �. -152 Il principio ohe in ta;le modo, ~ qiiasi con le stesse parole, viene afjermato nelle due sentenze, d� luogo a 1wn lievi perplessit�. E' noto che la ripartizione della gi'ttrisdizione fra giudice ordinario e amministrativo � faitta in base (J;l oriterio fowdamcntale dell'es,istenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. E' noto altres� che l'uno o l'altro sono desunti dall'oggetto della domanda, ~ cio� dal :petitum in relazione alla causa, petendi. Le S. U .. non si sojfennano S'lt q11est,i principi per considera'ft"e un ulteriore aspe>tto del problem.a. Qual'� infatti la camm petendi? Meglfo ancora, quando pu� dirsi che ln causa, petendi ini,olga una questione di diritto soggettivo 0 di interess~ legittimo? Sembra ohe le S. U. a,bbiwno inteso dare alla causa :petendi un carattere e un valore soggettivo, facendo cio� dipendere la giiirisdizione del giudioe ordinario' o d~l giudic1e amministrativo dr;,lle afferrnazioni fatte nella sua domanda o nel suo rioon:o dal privato, a seconda cho qu!}sti faccia 1mlerc 1m diritto soggettivo o un interesse legittiino. Bisogna aggiungere che questo indirizzo � tenuto, in maniera pi� netta e inequivoca,bile, ,arnche dal Consiglio di Stnto (5a Sezione, 16 maggio 1945, n. 82, in � Relazion,e Consiglio di Stato))' 1941-1946, vol. II, pag. 383), secondo il quale, � e.ssendo ormai ius receptum in dottrina e giurispruden-za che il criterio discriminato're della competenza fra il Consiglio di Stato in, sedei giuri dizionale e l'autorit� giudizinria ordinaria, � il petitum sostanziale del ri . cor8o, oome � de,l resto ribadito daWnrt. 386 c. p.c., compito de7 Collegio non, � quello di stabilire se il ricorrente sia �titolare di un diritta' soggettivo perf!JtlO o in1:ece di un interesse legittimo, ma d'i ricercare se il ricorrente assuma di possedere, ossia, faccia vale,re in questa sede un d.fritt1J ,'oggettivo oruero un interf}sse legittimo �. Ta,lc indirizzo il Consiglio di Starlo' ha poi sostanzial1nente confermato con la decision~ della Hl 8e.zione 23 aprile ;1947, n. 12'2 (in, �Foro Amm. )) , I, 1, 137), avv'erso la quale fu proposto il ricorso che ha dato luogo alla sentenza delle 8. U. ch,e1 qiti a~1,notiamo : ancho in tale decisione il giudice amministrativo ha ritenuto che l''indagin,e sulla ginrisdizione t'nda compiitta non g��' sulla base di un esame obbiettivo dell'esistenza di un diritto soggettivo o di itn interesse legittimo, ma sulla base di qnella che � la � tesi >> del privato e a seconrla cihe in essa vi faccia valere un diritto o un interesse legittimo. SIB poi si vuol� avere una V'isione pranora,mica del problema e della suar estensione, bisogna. aggiungere che in sostam:a esso si era gi� da tem1pto presentato in un sito particolare aspett-o. Infatti, a propost-ito della irtiproponibild� assoluta della azione nei confronU della P. A. � sta,to notato chq_ l'esanie (obbiettivo) sitlla esistenza o inesistenza del diritto subbiettivo tocca il merito della ciontrrov'ersia. Da oi� un CO'rrente dottrinal� e giurisprudenziale ha volztto trarre la conseguenza che l'indagine preg�tdizinle dellrar giurisdizione vada condottn in base alla � tesi >> dell'attore, ris(!rvando poi al merito l1 e1same obbiettivo e definii ivo della esisten.zn. o inesistenza del diritto ,~ub bietti'i�o. Vicevtwsa ha finito p~r prevalere l'altra corrente, alla quale l' Avvrocatura dello Stato ha sempre aderito (Relazioni A'�-vocatura dello Stato 1913-1925, cnp. I, pnragr. I; e 192'6-1930, cap. I, pa,ragr. I), secondo la quale l'improponibilit� assoluta va nccertata, o,ggettivramente, �saminandosi in via pregiud�iziale ma a'ptprofond'ita e sulla base degli elementi oggettivi di oausa se la legge riconosce quel diriUo soggf}ttivo eh~ si assume violnto, e riservando al merito solo le altre qiwstioni in,dionte dall'a.rt. 4 d;e.lla legge sul conflitto di attribuzioni (ora art. 386, e.pi.e.), relalive alln pertinenza del diritto e nlla proponibnit� ('in m�rit,o) dell'azione (sul riconoscimento di questa corren,fe nell'm�t. 41 nU(JV'O c.p.c. 'Gedasi ANDHIOLI -� Cornm. sub. ))' art. 37 e sub art. art. 41). Tuttavia ricorre spe8:;o in g'iurisprudenza un temtpP� ramento di questa seconda corrente, secondo :l quale, pitr restan.do fermo che l'esistenza o la inesistcn,z,n del diritto soggetto vnda accertwtn oggettivamente, 8u'ia base degli ('[crnernti di cousa, tuttwvia l'imtprroponibilit� a0 so'luta nndrebbe dich~arata solo qnando ba-li eze,rncnti dii cawsn 8ono sitfficienti ad e'<'wludere prima facie nn diritto Mtbbiettivo (Relazione Ai�vocatura Stato, op. loc. aitati). Uorne 8i redc, trattasi dello 8te. so ;problema ohe ricorre in mnterin di oonflitU di attribuzione aorne in materia di conflitti di giurisdiziar'e. t:)ll qncstn id,eentica irnpost,at�on~ della questfone non 8embra che possa sorg'ere d:ubbio, 1 prl}cie ora che il mto110 codice di prroc. c.ivile accomuna nmbeditc le antegorie di conflitti sotto il comune denomi , nntor� d,e,l difetto di giurisdizione (art. 37 o.p.c.; in senso conform� Andrioli, op. loc. citati); e la question,e, cli cui C'i stia,mo occupando, � in fun.:, ione per l'aprprunto di questo comune denornina- tore. * * * Unm volta imposta,to nei suoi p'V@cisi termini il problenia, � age1'ole notare come n,on sia possibile dare ad esso iena �oluzione d'ivers,a a seconda che si tratti di conflitti di attribuczione o di oonflitti di giurisdrizione. In te�ma di conflitti di attribuzione, si � visto quale sia' l'indirizzo derlla df!'ttrina e dellar giurisprud0nzn. La esi.st�nza di iena concreta volont� di legge, che ricono8Ca il d'iritto soggettivo, che si as,,ume V'iolato, in linea g'eneirale attiene inditbbinmentei all'og'getto della domanda fi quindi d�, luogo ad itn'indagine di merito; ma nel caso particolare essa costitui8ce anche il pre upposto della giurisdizione del giitdice oll'dinnrio e qu,indi, prima, ancora ohe a un"indag'�nf! di merito, d� luogo a, iin' indagine prergiitdiziale volta a stabilire la, comp10tenza del giudice. Ond'� che l'airticolo 386 c.p.c. es,pres8amcnte prevede che, una voltn stabilita questa concreta volont� di legge, il giudiz1io prosegue prer accertare yli altri elementi sui quali si fonda la do'manda, pertin--enza -del diritto e proponibilit� dell'azione. Rimandando a quanto in proposito � stato deUo %elle citate Relazioni dell' A'1n:oc,atura dello Stato, baster� qui ri~ordare comc la qiiestione ,'i sia presentata sotto -153 un ulteriore aspetto nel nuovo� CIO(lice di procedura civile, a proposito del regolamento di giu. ri8dizion~, e ia Corte di Oassoo.ione ha avuto modo di confermare questi ste.s�si principi. Infatti, di fronte all'1a1rt. 41, clve oonsidera ani.niissibile il regolarnentO' di giurisdiz1ione finch� .la causa non sfo stata decisa in inerito, � stato ventilato il d1t.bbio ohe un. siffatto regolamento prei.'~nti'rvo non po sa e.ssere pi� prop1osto allorch� il giudice abbia deciso la questione di. giurisdizione, post.o che f,aile pronunzia imJJlica necessariamente l'~same, sia pure parz�iale, del 1J1ierito (Andrioli, op. cit. sub art. 41). fiJ la Oorte di Cassazione ha oonfernuLto un tale esame (oggettivo) di ~lementi di merito, solo osservando che peraltrO', essendo esso condotto in sede pregindiziale e per i fini della giuri� dfa1ion.c, non im.plichi una decisione� che possa dirsi di merito, e quindi non precluda il rfoorso per rcgoliarmento di giwrisdizione. (S. U. 23 aprile 19�49, n. 977 in � Massim. Foro /tal. )>, col. 266). Sarebbe stato pertanto desiderabile clte, allor ch� le R. U. e il Consiglio di Stato hanno in tema di conflitti cli ginrisdizione ad'ottato l'indirizzo opposto, avessero dato una spiegaz-ione cli questa divers�a soluziorie. Infatti anche nei eonflitti di giurisdizione il criterio per discriminare la giuri dizion� ordinaria da quf?lla .am,ministrativa (e bisogna aggiungwre pn� disoriminare il campo della giurisdizione ainministrntiva dal eampo dell/n(.-tr<ibuzione esclusiva, de ll' ftmm.infatr.az'ione) � pur sernpre quello di iinn conoreta, volont� di legge, che ricionosca al eittad'inio un diritto soggettivo o wn interesse legittimo (mentre, bisogna aggiungere, se ln legge non riconosce al ciltwdino n� il diritto soggettivo n� l'interesse legittimo, esula ogni giurisdizoione, com.pre n qu.ella amministrativia, 8Ubentrn in.vece l,attribuzione esclusiva dell' Amministra.zione). E non si vede eornr il giudice adito, il quale � oltre ltttlo e innanzif! utto giudioe della provr�i compelenz�a, J!088a es.'mersi dalla' stnbilir(J l'esistenza o m.eno di questa condretn volont� rJ:.i Ieg[J.,e, rirrl,etJtendosi irwocc alle affermazioni che in proposito vengano fa.Ue dai privato rvella� sua rlomand1a o nel suo ricor. o. In bwle modo si fa dipendere la giurisdizione d:all'arbitrio del privato, a seconda ohe esso zn�opongn azione dfwant�i al giudice ordinnrio assu. me,ndo la vfolazione di un suo diritto soggettirn, o proponga. ricorso al giudice amm.inistrativo sulla base di un suo a.sseritO' interesse legittimo j e ci� val quanto dire, da un punto di vi.~ta sostanziale, che si estende la, tntel.n dei diritti soggettivi agli interessi legittimi (con la possibilit� dJi invocare per essi il ri8.arcim,ento del danno, ri8f?rvato ai primi) come si estende fo, tu.telai degli interessi leg'ittimi ni diritti soggettivi (oon la piossibilit� di far vale.re anche per qwesli il particolare dndacato dell'eccesso di potere, non.eh.� di in1Jocare l'annullamr nto dell'atto .amministrativo). Oliai, Sf? in tutta questa delicata mnteria dei conflitti di giurisdizione un pnnto � stato sempre tennto fe,r'mo, � per l'appunto questo della impossibilit� di estendere la tutela dei diritti soggettivi agli interessi legitti]ni e sopratutto di questi ultimi ai primi (ZA:-;olln.;r-Omso: << Dir-itto Amministratfoo >>, 1937, val. Il, pag. 245 e segg.j Bonsr: � La. Gi>ustiz1ia Arnminisfrativa �, ediz. 19�1, pag. 213 e SC{Jg.).E, stato proprio ]Jer escludere una 8iffatt,w confu.~ione che �-invals& il principio di dBsumere l' esistenz(i di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, oltre che dal petitum anche dalla causa ~peten�i, cio� dJ.a�l rwpporto g�tridico che in effetti corre fra le parli. FJ pertanto non si pu� non considerare 1mo ,,trnno ffnomcno (l"inr,0111.zione quello di volere in.grnrrnre quella stessn confusione, che si � ,,,empre v�ol nta evitare. E, cosa aneo�ra pi� strana, il ConNif! lio di Stato con la decisione rlella 5" S'ezione IG 1mag,qio 1945, n. 82~ ha ritonuto di piotere a questo proposito prendere le mosse p~r l'a.ppuntfJ dalla causa petendi, che vicev1wsa � .\emprre sert: ita e dorrebbe servire per evitare e non per ingenerare irna qualsisasi confusione frn diritti sog gettivi e interessi legitti1ni. Oi sembra, pertanto che una esrtlta e pr1?oisn 't:�sione del prioblema non possa pO'rtare se non 1wlla oonclnsione della necessit� di un esame obbiettivo degli l?lemenli di causa nl fine di stabilire se nel enso controverso la legge riconosca al pririato un diritto soygettilYJ o 1m intm�esse legUlirno 01mero aric�ora non rieonoscai n� l'uno n� l'nltro (nel q'itwl caso si restn nell'ami.bito delle attribuz. ioni esclusive della P. A., ltl di fiwri di oyni controUo giurisdiz'ionale). Nat11,ra,lmenle un tule e8arnc p'IU� essere cundotto sull'a base rlegli clementi di ea.usn dedotti anche dalln parte oorwennta al fine di dimwstrare il difetto di giwrisroiz'ionc del gi.1tdice adito; ed � questo il easo in oui si denO'taino rn.eglio . i 8UOi caratteri di obb,ietti'Pit� e ciompleteziza. PU�� amche l?ssere uondotto soltanto sulla base di clenienti dedotti dail 111ri1Ytto nena 8Ua dornandn o nel sno ricor8o _: ma non per questo significa che r8.'0 in tal caso muti naitunt.. poieh� rc8la pur semzn~e ver.o elte questi elcmenU della d'omanda sono �'oggetti al vnglio del ,giudice, il qttale -com[) si � rletto -� innanzi tntto giudice della propria giurisdizione. J!Jria proprio questo il caso siU qunle le S. U. sono stat�e chiam(bte a pron�unei1a1rsi oon ln son tenza, qui nnnotala. Di fronte. alla faeo'lt�. rico nosciutn drklla legge 28 nrn;embre 1940, n. 1726, al Ministro della, guerra di rivedere i p1�cz1zi di n1u1 r.Letermfrw11t.ai eateg'Oria d,i ooritratti di rJ;.p palto rier adoguarli alle condizionii di ,m,crcato" le ditte interessa.le lamentavano, nei loro ricorsi al Con8iglio d� S�~alo, ohe l, Ammin.istra,zione non si fosse limifol a ad opcrarf la revi ione, nei li miti consentiti d1wlla legge, ma, av�e'<se altres� mo dificnto altre cilausole contraUuali, che non le era cionsentito di altera.re. Siceh� la doglianza dei ricorrenti era che l' Am,ministrazione ave se esor bitato� dni liiniti nP8egnati a1l sno potwre disere zionale dalla legge e wvesse pertanto invai8o ia .< fera dei diritti 8ogg1ettiv1i altriii, qnia.zi deriva rano ed erano riconosciuti dal cont'f1a1tto j e per tanto bastava l'esame e il vaglio della domanda -154 per dedurne che si vers(J//)a in 11w.teria sottratta alla gi�urisdizion� del Consiglio di Stato. Go�me si vede) nel caso in esame era proprio in base alla dorna.nda dei ricorrenti che) solo che la hi fosse so'ttoposta a un elementare va.glia oritico, risu'.lta1;a il wifeitto. di giu.risdizfone del giudJ.ice arnrninfatratfro. Le S. U. hanno ritenuto di doversi astenere d'a q1w.sto esam.e) affermando che la contro1Jers�ia concerneva. l'esercizfo e non la esi." ltenza del potere discre:iionale. Ora) � vero che le dt"tte concorrenti aveva apparentemente inteso censurare il modo con cwi U potere discrezionale era stato eserC'ita,to dalla �P. A.; rna ba sfova una 1"�3visione critioa delle loro domande per rilevare come sosta,nzia.lmente esse affermavano che l' Amm�inistrazione av�esse esf)rcitato� un potere fuori dei limiti di legge) viol�amdo con le cla.usole contrattuali l'altrui diritto soggeUiv'o. Ancora pi� nettamen.te il Oonsiglio di Stato, nella decisione 23 aprile 1947, n. 12�2, pronunciata nella. odierna controversia) ebbe a ritenere che basta il semplice e8eroizio di fa.tto) che l' Amrninistra1zfone oom1p:ia di 'll'n poter�) perch� ,' pBtti al giud!ice arrwninistratfoo di conoscere' la violazione di norme giuridiche) in cui essa Ammin.istraz1ione sia. incorsa. E anche, taU affermazioni non po8sono essere oo'nd�1Jis1e) poich� il giudice amministra.tivo � competente a conoscere solo dell.a viol(J/,zione d� quelle norme giuridiche (form'ia1li), 0he tutelano itn interesse legittimo, non anohe rlella Diola,zione di quelle ohe tiitelano un diritto soggettivo) co:me per l' app'llnto avveniva nel caso in esame. Di guisa, ohe restava p�u-r sempre al Consiglio di Stato di s�volgere l'indagine (obbiettiva) sul contenuto della norma) cm!} si asser'iva vio'lata) e se ess:a tutela,sse un interesse legittimo o un diritto soggettivo. (R. Di Cionimo) GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso gerar� chico -Opposizione -Differenza -Motivi non de� dotti nell'opposizione. (Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 233/50 -Pres. ed est. RoEHRSSEN Ricor/ ente Cerq'-eti contro Ministero Difesa Marina). Anche sulla opposizione, �qua.udo sia prevista legislativamente come rimedio giuridico l'Anuninistrazione ha obbligo di pronunziarsi, e il ricorso .;iurisdizionale non pu� essere proposto se non dopo l'esperimento del ricorso amministrativo. 'I'uttavia nel caso della opposizione non pu� trornre applicazione il principio, secondo il quale i motivi non dedotti in sede amministrativa, non possono essere ammessi in sede giurisdizionale. Si riprod1we la parte della rnotiva.zione della deaisfone ohe si riferisce alle ma8sime sopra trascritte. ...�L'obbligo dell'Amministrazione di decidere non costituisae nota distintiva tra il ricorso gerarfJ1hioo e quello '�n opposizione) poioh� in ambedue tali casi sussiste questo obbz.igo, che � consegu,ente al carattere di rero rimedio giuridico che essi hanno; l'obbligo di provvedere non esiste solo nei rigitardi di quegli atti dei citta.dini ehe impropria mente vengono denominati opposiz�ioni o rimostranze) ma che invece) non av�mido nat�ura di rimedio gi�uridico) meglio si denominerebbero come denuncie o istanze e ohe) come � noto) tendono solo ail ottenere l'eseroi1<:io) da '{XU'te dell'Arnrriin�trazione, del suo poter,e discrezionale di riesame e di revoca degli atti amministrativi. Ma nella specio non si tratta cl'i una d�i tali denuncie, bens� di un v�ero e proprio rimedio giuridico e sarebbe davvero 8ingolare che l' A rnministrazione non a,vesse l'obblig�o girltridioo di provvedere su esso. Ugualmente come del resto ha gi� pi� volte riconosciuto la giurisprudenza quando la legge concede �un rfoorso �in oppos'izione) cos� Mme avviene per i ricors�i gerarohioi il prov�pedimento definitivo si forma solo con la pronuncia s�ul ricorso in opposizione, sioch� solo questa. � impugna,bile in s. g.,� anche qui non v'� alcuna differenza. tra �ricorso gel'arohiao e rfoorso '�n opposizione. La regola citata non va.le) invece, cd � ovvfo) nei rig �uwrdi delle den1uncie ed istanze�. ... �Non pi~� trovare applicazione il princiz>io, ohe � e,selusfoo dal rioorso gerarchioo (da uUimo Sez. IV, deoi8ione 25 giu.gno 1948, n. 326), secondo oiti non po.r;sono trovare ingresso. in s. g. motivi non dedotti nella precedente sede amministrath'a >>. Mentre concordia.in.o sul punto dell'obbligo d,ell'Arnrninistrazione di decidere S'ttlle opposizioni) o-i sembra ohe) ove si tengano presenti i motivi addotti dalla giurisprudenza circa l'inammissibiffb��, in sede giurisdizionale) di motivi non dedotti in sede amministrativa. (V. Borsi) �La Giustizia Am.ministrativa ))' pag. 226) la di8tinzione che si V'nole intro�1trre), a questi fi.ni, tra ricorso gerarohico e oipipo.<;izione sia infondata. GUERRA -D'anni di guerra -Apprensione e affon� damento di motoveliero per ostruire un porto nell'imminenza di invasione nemica -Fattispecie Competenza. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 2303/49 -Pres.: Pellegrini, Est.: Torrente, P. M. Macaluso: Grima'.-do -Ministero Difesa e Marina). La. nozione di danno di guerra non si restringe alla distruzione indiscriminata. compiuta nello svolgimento delle operazioni militari, ma si estende anche ai prelevamenti di cose mobili private, e ai sacrifici preordinati e delibera.ti della propriet� pdvata, disposti nel corso delle operazioni dalle forze a.rmate operanti, quali direttamente o indirettamente diretti al compimento delle operazioni milita.ri. Sono pertanto risarcibili esclusivamente qua.Ii danni di guerra (mediante la liiquidazione e la cor1 �esponsione della relativa indennit�. da parte dei competenti organi) l'apprensione e l'a,ffondamento di un motoveliero privato, operati da .un comando cli marina, nell'imminenza della invasione alle.ata,_ della Sicilia, allo scopo di ostrufre uno porto; non potendosi in tal caso profilare, anche se in relazione al ritmo di sviluppo delle operazioni militari l'affondamento sia stato distaccato di qualche -155 lasso di tempo dalla apprensione n� una responsabilit� della P. A. per atto illegittimo, n� una .requisizione di fa.tto riconducibile alla disciplina della legge 13 luglio Hl.39, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile. Esula quindi ogni potest� giurisdizionale della autorit� giudiziaria a decidere sulle domande del proprietario del motoveliero sacrificato, anche se la domanda principale sia stata diretta ad ottenere dalla P. A. la, restituzione della cosa. La senten.za aontiene delle affermazioni importantissime e decisive in ordine alla definizione del danno rli guerra. Riportiamo la parte della moti- 1;a.r<Jfone che ai sembra P'�� �importante : � Essi (se. gli a.vversari) sostengono che la legisla. zione sii,�i dann�i di giwrra a1:rebbe una funzione meramente sussidiaria essendo diretta a risarcire quei sacrifi.ci della propriet� privata c1he non sono previsti da altre diBposizioni fog�islative e in particolare dall'art. 7 della legge sul contenzioso, dalla legislazione sitll'espropriazione e da quella sulle requisizioni. La definizione aontemtta in itn testo positivo (l'articolo 1 del �decreto-fogge 6 settembre 1946, n. 226) smentisce nella maniera pi� netta e pi� recisa quest'assunto. S+ono co1npre8i nella nozfone di danni di guer ra anche i pregiudizi arrecati con l'irregolare p1"e levamento di cose mobili. InDece la concezione da mti i ricorrenti sono i8pirati � manifestamente angusta e inadeguata. Essa riduce in sostanza la nozione del danno di gtterra alla distritzione indiscrim�inata compiit ta nello sv1olgimento delle opermzioni militari. Non riflettono invece { rioofJ"renti che la compiles sit,�, della guerra moderna esige spesso sacrifici preordinati e del�iberati della propriet� dispolti nel corso delle operazioni dalle forze annate, ope ranti. E fa linea di distinzione tra questi sacrifid e quelli previsti dalla legislaz�ione comune � 017Via. Gli aJti di d�isposizione della vroprieti� privata previsti dalla z.i,qislazione sui danni di guerra sono compinti dalle forze armate operanti e sono diret tamente e immediatamente diretti al compimento delle opera1zion'i militari. Q1le8te caratter�istiohe li distingitono dagli atti di dispo8izione che sono c1omvinti dalle altre autorit� nrl anche da quelle militari anche ai fi.ni della condotta della guerra, ma, non sotto la spinta immediata e nell'nrgen;'ifa degli event-i bellici >>. REQUISIZIONI -Indennit� sostitutiva delle cose re quisite deteriorate, distrutte o sottratte -Rapporto di causalit�. (Corte di Cass , Sez. unite, sentenza n. 263-1950 -Pres.: Pellegrini, Est. : Vita -P. M. : Macaluso -Ministero Difesa: c. Carnevali). Il diritto dell'indennit�, sostitutiva delle cose requisite --; che, non essendo state restituite con regolare riconsegna al cessare della requisizione, devono considerarsi distrutte per abuso fattone durante la. requisizione stessa -sorge se il d�t':'.� rioramento o la distruzione o la sottrazione siano in rap.porto di causalit� con la re�uisizione. Tale diritto non sussiste se il deterioramento , la distruzione o la sottrazione siano avvenute soltanto in occasione della requisizione (nella specie : sottrazione di mobili collocati in camere nelle quali non era possibile esercitare vigilanza e�ssendo requisito il restante fabbricato e il circostante giardino). In tal caso, la liquidazione del danno subito resta riservata agli organi amministrativi previsti d:;tlla legge 2'6 ottobre 1940, n. 1543 e dal decreto 21 maggio 1946, n. '451 (danno subito per una attivit�i delle forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla 1prepa.razione bellica o alle operazioni in corso, ovvero per un evento che sia. occasionato da tale attivit� e dallo stato di guerra in generale). Il G01nitato g'iurisdizionale cientrale per l� controversie 'in materia di requ,isizioni (a.rt. � unico legge 13 dicembre 1942, n. 1819; 1a'lf't. 5 D'.L.L. 7 settembre 1945, n.. 580), correttaml}nte, avev�a ritenuto, con la sentenza denttnciata .alla S. O., e in conformit� ad una consolidata giuri&prritd�enza delle S. U., che fra le oont'f"oversie di sua oompetf} nZ'ia1 rien.trino quelle ,a;v,enti ad oggetto � l'indennit� speciale di de]J1rf}tiz'amento dO'vuta quando, durante il periodo della requisizione, la oosa abbia sili,bito un deteriora:mento ecc:ede111te quello derivante dfLll'u�so norm1a:le del bene requi:sito. In altri termini, lo stesso Oo�mitato av1eva a:m1nes o trattarsi di itn a:mpliamento d�l concetto di � indennit� >> fino a comprendervi i � danni >> in senso empirico; non gi� di itn' estensione della sita con1;pet,enza ,a conoscere, anche di � danni >> in senso tecnicro-giuridico. In ooncreto (si tratta,va di fitrti mediante effra~ ione che avevano perfino dato luogo a denunzia da parte del pro]Jrietario) il Ooinitato aveva, peraltro, .affe~mato � � indubbi~ il diritto� del riaorrente al relativo risarcimento sia perch� il furto sarebbe avv�e.nitto dla1ll'interno deZZ,a, parte occupata. della villa, 8�a verc:h� la inazione ed il silenzio delle aittorit� interessa,te non pos.sO'no interpretarsi a d'anno del rfoorrenif;e. Ed infatti, rsse%do, per legg1e, respons1abile delfo,1 cosa chi ne ha la detenzione materiale ed essendo� di ragion comune che una oustodia diligente � di .ostacolo ai furti, spettava..a,ll'ente �occupant(3 dimostr.are che il furto era amenu'to nonostante la sua normale diligenza >>. La vretew derl Gomita.to gi.ttri8dizionale Cen tral.e di condanware il comport;a1mento della P. A. per non avere dimostrato che il furtO' fosse avve niito nonostante la sita normale diligenza con cretava, senza dttbbio, eccesso di potere giitrisdi zionale, involgendo: a) lo a1ccert,a,mento della re responsabilit� della P. A. da culpa in vigilando, che co�stitu.face, proprio, l' el�mento sottratto alla indagine in tenia di risarcimento del danno da requisizione; b) l'accervament o della1 causalit� r;,ljgettivn dei danni .. rZa. fatti diversi dalla rvqui sizione. Gi�.. con la noti8.. ima se1itenza delle 8. U., 22 dicembre 1947, n. 1727, ricor8o Usai, (in � Giur. lt. >> 1948, 1, I} 351) era stato fermato il principio -156 che � nel sistema del ll.D. 18 agosto l!JJO, n. 17Jl � previsto non soltanto il risarcimento del danno derivante dalla privazione dell'uso della cosa, cui va, soggetto il titolare di essa, b.ens� anche il oorrispetti1; 0 del deterioramento mYentuale sofferto r.ta:lla cos.a stessa, a seguito di un uso diverso dal normai�, e cos� anche il corrispettfro della cosa inservibile o distriitta >>; ma ci�, << prescindendo da �Ognj, considerazione sull'el�menlo soggettivo di colpevolezza �o 7rieno nei vreposti al bene requisito �. �Non 1Yi � nella. legge (seoondo la menzionata .~';intenza) alc11rn cenno che richiami alla alla vo sibilit� di discrimina;Aone. in base a un tale elemento �. Dire: l'indagine deve essere svincolata dal crit. erio soggettivo della oolpevolez.iia (qtlale la culpa in vigilando) non significa, p�eraltro, investire indiscriminatamente tutto il campo in cui sia possibile ipotizzare un danno, derivante da colpa; i limiti oggettivi restano sempre quelli del danno da 1tso per reqidsizione, nel cui ambito non � consentito procedere ad indagini di colpf;!volezza; ma non � vero l'inverso: che ogni qual volta .<1i verifiohi un danno, in costanz�a di req1.iisizione, sia oom�petente il Gomitata giurilsdiziona,le Centrale. La. riprov�a d�lla falsit� di tale proposizione, del resto, emerge. dallo stesso ptrincipio, dian;;.,�i erntnciato, circa il divieto di risal.ire alla ricerca (])ella responsabilit� soggetl-iva., mentr? nel caso rU danno prodotto8i in circostanza di req�uis�izione e non per effetto della medesima. l'anzidetta ricerca sarebbe presupposto indispensabile; ed � questo il 'P'ltnto che sf'IZ�gge alla, competenza del Comitato. Questi coneetti erano Nt<J,ti ir~legralrnente ac colti da una successiva s�ntcnza delle stesse Se zioni Unite (n. 279-1949 rie. Mi1iistero Difes,ai c. fJ<J,nfrance.wo, in qiu;,sta Rassegna 1949, p.ag. 152) nella. quale er.ano stati fis8ati i li<miti oggetit�ivi del la competenza del Oornitatn g�i1.i.rfadizionale Cen trale in tema di risa1�ci'mento del danno�, rispetto ad a;bti di << sacchegy"io �, vandalismi e 8imili adde bitati ctlle truvve aUeate ohr; usufridvano aello im. mobile �, escltMi dalla competer~a d~l Comitato giwrisdiz:ioniale Gentrnle p1er l�J requisizioni, perch� <lil legislatore non pre1;oede che le cose requisite per le necessit� della ynerra potessero divenire invece ber. aglio di furti,. saccheggi e v�andalism'li., �ui � estraneo ogni concetto di 'liso normale ed anor male e pertanto i d�anni derivati da. tali eventi non contemplati esulaino dall'orbita di wpiplicn .zione del decreto del 1940�, n. 1741 �;onde gli atti rrM}nzionati furono d,ev�oluti (e.ssendosi escluso il rlanno di guerra, ri.ei rigtla.rdi delle truppe allea te) << alla cornpel enza degli organi ammiinistrativi indicMi da.l decreto 21 maggio 1'9�46, n. 451, con il qua.le FAmm.inistrazione itali.ana assunse. a zwoprio carico, tra l'altro (art. 1, lettera b), i danni dipendenti da az-ioni non di combattimento o conne8si con le reqnisizioni effettuate a favore delle trttppe alleate. R�sta,rono �a1ttrib1tite alla cornpetenza del Comitato, ai sensi dell'art. 73 T. U. 18 agosto 19-10, n. 1741, l'accerta,mento delle indennit� ordin�arie p�r l'u o normale della cosa requisita e dcll'ind.ennit� speciale per il loyo11wrnento di essa, oio� dei danni che, pur riconnettendosi ad 11n uso della cosa, ecnedenti qtlello normale, siano in rapporto di causalit� con ia rcqu�sizione, e non in '!"apporto di semplice_ occasionalit�, come qneUi �della ~-p-eci:e savra indi( 1a>la 1>. Quest'ultirna vropos�iZione areva valore g�nerale, non soltanto per esclwdere dalla. com.petenz,1. del Comitato le controversie di compet(}nza de:1z.i 01�gani ammini trativi indinati nel decreto 19Hi, n. 451, ma a.ztrcs-� per escludere dalla de_tl't e 11npetcn.<- 1a (�d a fwrore della competenza dAf('.A. U. o delle Cornmis8ioni istituite con de_crut.:� 194-0, n. 1543) le controversie ohe_, oggettivamente, -in �r-ei;tr.Lrbo questioni relative a risarcirne 11ti non ri � collegabili alla reqt~isizione come causa dii etla. e.t ilnmediata.� mrJJ, con essa, in relazione rli �rncra occasionalit�. Con la sentenza S. U. 2 agosto 1949, n. 2103 (OASALUCE -Difesa Esercii.o, in -<<Mass. Giur �, 1949' 532)' la So. e. riconfunna�w la, di tinzione fra perimento in nesso causale con la, requisizio1Vi e perimento alinnde derivato; ma riteneva la controvswsia escludendo., nel merito, l'indennfa�z,; in qnanto U perimetro non potesse ricollegarsi, neppWre indirettamente, a condotta cotvwle ddla P. A. J.lfolto pi� ch�</,/'1imu1!e, frt. S('rifcnz�a an11ritr1ta distingue fra <<a.anni (in senso empirico) deri1 �ati da deterioramento o distruzione, nonch� da. sottrmzione in ra:ppor-to di causalit� con la requisizione in quanto << ne sinno la conseguen.~�a � � (qualche riservn deve fa,rsi per l'ipotesi della ... sottra.zione); e dann-i (in senso tee�nfoo derivati da q1tegli eventi in occasione della requisizione ; mci si limita a. considerare l'ivotesi di danni provobati in costanza di requisizione da furti, saccheggi, ecc. riferibili direttarnente a fatti bellici prodotti dallf} truppe italiane o tede8che (ed allora sorge_ la cornpeten:tiai delle Oommi.ssioni della legge 1940, n. 1543) o prodotti dalle trluvip�e alleate (ed allora sorge la competenz�a d�lle Commi0sioni del decreto 1946, n. 451). Non contempla l'azione. di risarcimento -dinanzi alla A. G. ordinarVa.1 -per da,nni derivanti da. furti cornmes8i da ignoti o rlrt c-ir�ili; �niet qui 8i aprirebbf3 un altro terna: quello della respionsabilit�, da ciolpa denw p1ibblica amministrazione per fo. negliaente cu stod'ia de.zia cosa requisita. (n. A. F'oligno). REQUISIZIONI -Requisizioni di autoveicoli -Indennit� -Adeguamento per svalutazione -Poteri del Comitato Giurisdizionale. (Corte di. Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1067 /50 -Pras.: Pellegrini, Est.: Moscati, P. M. Eula -Saggese contro Ministero dei Trasporti). La indennit� da. conispondersi per la requisi� zione in uso di un autoveicolo da parrte della P. A. costituisce debito di valuta e non debito di v-alme., e non � rsog1ci::etta a, �rivalutazione iper ade~ua rnento monetario. Il Comitato Giurisdizionale per le requisizioni <' alhilitato ad informare le sue decisioni a valu -157 fazioni <liscrezionali ed equitative, le �quali per la stessa. loro natura che le ca.ratterizza., sono, ovviamente, insindacabili. Il principio affermato da.Zla Corte Suprema con la prima mrissirna. � di importar�za fondamentale) SfJpratutto per la moti'IJalZ'�One che ne � stata da.ta) fo quale � cos� ampia da attribitire al principio .<;te8so una portata 0he trascende il caso della requisizfone) per gi1tngere ad una afferma.zione di riias8ima valevole per tu.tti i casi nei quali suss�ista un debito deW Amministrazione derivante dalla c. d. responsabilit� per atti legittirni. Riportiamo qui di seguito ai conferma d'i questa nostra osservaz,ione, la parte moUva della sentenza che si riferisce appwnto alla pr�ima massima : cc �� �La locuzione indennit�� v�a intesa nel suo s�ignificato tecnico giuridico) non cio� di reintegrazione �del patrim.onio delfavente diritto) bens� di corrispettivo o oompen8o per il sacrifioio imposto al singolo con ln pr��'1Jnzione tempornnea del godimento del sito bene. Ed � vano invocare pretesi contrari pre<;,,edenti giitrisprwdenz1iali) !T'iacch� da essi promana che U vocabolo risnrcirneti,tu) fu adoperato in senso generioo) tanto ohe fu riferito alla vera e propria indennit� di reqwisizione) con oui evidentemente non pu� anda.re confu.so) mentre fu indicato essere corri8pettivo il ristoro per il� deterforam:ento superiore a.l normale e perfino le r�iparazioni per la cosa divennta insen~ibile o distru.tta) e ci� p�erch� il oriterio fondamentale ohe nelle prnnunzie ricordate dal ricorrente volevasi affermare era soltanto quello ohe Funo o Faltro corrispettivo fossero do' l:lltti indipendentemente daUa ricorrenza di colpa �imputabile ai preposti alla requisizione. Non ra invece dimenticato ohe proprio �in terna di espropriazione, oui fa. richiamo analogico il ricorrente, qitesto Huprerno Collegio esclitse dalla no.zione d)indennit� il concetto di risarcimento di danno con conseguente aggiornarnento dell'ammontare in relaz'ione al diminil!ito potere d.i acquisto della moneta �. Per qnwnto riguar<ta la seconda massima) non possiamo ohe concordare piena1nente con faffermazione della Corte 8'uprema) ohe corrisponde alla tesi sempre sostenuta dalla Avvocatitra. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI D E L L E C O R T I D I M E R _I T O IMPOSTE E TASSE -Imposta di R. M. e sui redditi agrari -Trasformazione e manipolazione dei pro dotti del suolo operata dai coltivatori direttamente o a mezzo di enti cooperativistici o sociali -Esclusione dei redditi relativi dalle tariffe catastali_ del reddito agrario -Tassazione in R. M. -Legittimit�. (Sentenza 23 marzo-Il aprile 1950, Corte di Appello di Bologna, Sez. I, in causa Finanze contro Cantine di Sozzigalli e di Soliera). << Dal l� gennaio 19'43, data di entrata in vigore del D. L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge :2'9 giugno 1939, n. 976, gli artt. 29 e 30 della leg.ge 8 giugno 1936, n. 1231, che non sono che una integrazione del R. D. L. '4 giugno 1923, n. 16, devono intendersi, giusta l'art. 25, abrogati per incompatibilit� con le nuove disposizioni e con tutto il nuovo sistema creato dal legislatore. Secondo tale si;:,tema, unico soggetto del l'imposta sui r. a. � il proprietario o possessnr<>. del fondo iscritto a catasto ed unico oggetto imponibile � il reddito medio ordinario valutato prcventivamentc e definitivamente, fino alla 1prossima revisione, da:gli Uffici Tecnici Erariali e dalle Commissioni Censuarie, in base ai meto�' � di coltivazione pi� in us'.> ed ordinari nella zona. Tutto ci� che, eccedendo talei limite, non � stato compreso negli elementi cen~uad del reddito agrario, costituendo eccezione. agli usi agricoli ordina,ri locali, rappresenta una industria il cui reddito, non assoggettabile all'imposta s�i r.a,., lungi dall'anda-re esente da ogni tassa.zione, rientra nella norona comune, -e va. quindi sottnposto alla ordinaria imposta generale mobiliare, ai sensi degli articoli 2, 3 lett. f) ed 8 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e ci� tanto se la manipolazione. � otperata dal 1proprietario produttore direttamente sia Feparato tramite gli Enti Goperativistici o Sociali. La sentenza cita,ta, in pieno accoglimen.to dell'appr, llo proposto dall'Amministrazione, ha riformrito in toto .la 8entenZ!a1 7-20 giugno 1949�, del Tribilhw.le di Bologna pubblicata integr.aZm�nte, co�n un prudenti8simo commenti di riserva, nella � Rirista di Legislazione Fiscale � (1949, p. I_, col. 837) e -per massima in varie altre Riviste. E' da rilevare pera.Uro cihe lo stesso Tribunale, prima ancora che fosse deposit,ata la scnten!i!a della Oorte' a'i:eva gi� cambiato giuri&prud�nw1, giungendo alle 8tesse oonclusioni di questa, con la sentenza 18-23 malf';Zo 1950 in causa Oaseificio Zamberlane contro Finanze. tre � nota la costante gi1trisprudenza, conforme a,lla sentenza annota.fa, dellai Oo1m1missiOnf Oentra, Ze dellfJ. lm)plostJ,e, inJiZ'i(Jjta con .la de0isi'kJne 7 luglio 1947, pubblicata in � Riv. Leg. Fisc. � 1948, Col. 525 e succesis'U-v,mente 8empre ribadita. PREZZI -Recupero delle differenze di prezzo sulle giacenze di cereali -Natura giuridica -Legittimazione al recupero. (Tribt nale Torino, Sez. III, Sent. 3 marzo 1950, Pres.: Malinverni. Est.: Galante- Garrone -Ministero Tesoro contro Beltramino ed altri). Il recupero delle differenze di prezzo sulle giacenze di cereali e deriva,ti, disposto con il D. L. 22 febbraio 1'945�, n. 38 e successivi ha carattere patrimoniale e non tributario. Ad esso non sono applicabili il procedimento e le limitazioni (principale quella della detrazione del 20 %) inerenti alla avocazione dei profitti di speculazione. Detto recupero � integrale ed � legittimato a procedervi og11i ufficio dell'Intendenza di Finanza (nella specie il Procuratore, del Demanio), sia per competenza :prop1�ia, sia qua.le delega:to del MinistPro del Tesoro. Il Trib'ltnale ha integralmente accolto la tesi sostenuta da.Zl'A'V~vocatmra-, per cui il D. L. 28 a7Jrife 1'947, n. 330 � legge generale, ohe, non abrogandola espres8arnente, non poteva intaccare la discipli�na spec-iale delle riv'al�uta{(jioni di cereali e deriva-ti, oonten1tte nel D. L. 22 febbra-io 1945 e wuccessivi. (N� si potev�a fare alcivna quest-ione sulla legittimib�� del reou-pero, in forza di questi promjedimcnti, trattandosi di provvedimenti legislativi). D'altra parte, lo scoipo del D. L. del 1945 e 8Uccessivi, fti quello di alleggerire l'onere dcl prez.:o poUtfoio del pane e della pasta gravante sullo Erarfo, donde il carattere puramente patrimoniale del recupero; mentre la ratfo del D. L. n. 330 dC1l 1947 � quella di colpire con un tributo un arricohimento. Infine, se il D. L. del 1947 avesse voluto riciomprendere nnohe i casi di recupero in esame, non potrebbero spiegarsi i successivi prorvedi11wnti_. analoghi a quello del 1945, ed e1mar1;ati diapo l'entrata in vigore del D. L. n. 330 dcl 1947. 11ratt<indosi di reonpero patrimoniale la competenza per esercitnrlo spettava al Ministero del Tesoro e per esw agU itffici periferici (Intendenza Non cons�tano precedenti giW,risp�rudenziali in 1ti F'�inanza-) i qitali potevano servirsi della proceterrnini dell' A iitor-it� Giitdiziaria ordinaria, men-rJ;ura del Testo Unico del 1910. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENO.J.TI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIO.d.ZIONE SULLA. e GA.ZZETTA. UFFIOI.J.LE t I. 1. Legge 23 maggio 1950, n. 253 (G. U., n. 120): Dispo. sizio1ni per Le locazioni e sub Locazioni <ti immobiLi' urbani. -Dovrebb'e,ssere questa, secondo la intenzione del legislatore, l'ultima legge eccezionale in materia di locazioni di immobili urbani, dovend�osi .alla sua sca.denza ripristinare� la disciplina normale del Codice civile. Con questa legge si � inteso anche di risolvere i numerosi dubbi sorti in relazione alla legi:Slazione vincolisti.ca precedente (,specialmente quella che va dal decreto legi:sl.ativo n. 669 del 1945 in poi). Ad esempio, il capoverso dell'art. 2. risolve in senso positivo il problema se �siano soggetti alla proroga i contmtti stipulati atneriormente al 1� marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, regolando altres� la questione della misura degli aumenti da corrispondere alla data della scadenza del termine convenzionale. Per quanto riguarda la misura dei canoni l'art. 14 stabilisce la determinazione delle quote di aumento in modo distinto, quando l'immobile consti di locali a,dibiti ad uso diverso, senza riprodurre espressamente la norma de !decreto legi,slativo n. 669-1945 relativo alla prevalenza di un uso sull'altro. Com'� noto � su questa norma del decreto legislativo n. 669 che si � basata la giurj.sprudenz�a della Corte Suprema circa l'applicazione ai locali adibiti a Caserma degli aumenti di fitto nella misura prevista per i locali aidibiti ad uso diverso dall'abitazione. Deve tuttavia ritenersi che il principio della prevalenza deH'uso debba ancora considerarsi in vigore. Per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti poich� �l'art. 16 prescrive espressamente che essi debbano essere richiesti con raccomandata, � da ritenere che la decorrenza fissata negli articoli 12 e 13 sia subordinata all'invio della lettera di richiesta prima del giorno indicato negli articoli stessi ,come dies a quo. Si vedano sulla legge in esame le diffuse reiazioni governativa e parlamentari pubbUcate in " Le Leggi �, 1950, pag. 465 e seguenti. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (G. U. n. 136): Norme di attuazione deUo Statuto speciaLe per ia Sardegna. -Gi� col precedente decreto Preside�nziale 19 maggio 1949, n. 250 erano state emanate altre norme di attuazione dello Statuto spe�ciale (si veda in questa Rassegna 1949, pag. 164). Da notare !'.art. 2 col quale si cerca di rimediare al serio inconveniente costituito dal mancato funzionamento della Corte Costituzionale in relazione alla legittimit� costituzionale delle leggi regionali. Da segnalre anche l'art. 24 che proroga i poteri della rappresentanza del Governo previsti nell'art. 61 de! precedente de�reto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250; Si precj.sa, a questo prop�osito, che il rappresentante del Governo � sempre da considerare organo dello Stato a tutti gli effetti. 3. Legge 9 maggio, 1950, n. 229 (G..U., n. 137): Ratifi, ca, con mo1aif�cazioni, dei decreti iegisLativi 23 no. vembre 1946, n. 463 e 6 dicembre :1947, n. 1501, recanti norme per La revisione dei prezzi contra.ttuaii per gli appalti deUe opere pubbliche. -La legge 9 maggio 1950, n. 329, frutto della esperienza accumulata nella appli.cazione cos� spesso controversa delle precedenti leggi sulle revisioni dei prezzi, ha risolto alcune fondamentali incertezze di &pplicazione di tali norme tra cui ci sembrano degne di rilievo le seguenti. Come � noto per il regio decreto-legge 21 giugno 193&, n. 1296 la revisione aveva per oggetto le variazioni verificatesi � in confronto dei prezzi lordi di capitolato '" La norma aveva per presupposto che i prezzi di capitolato fossero pari o .superiori ai prezzi di mercato e che quindi la aggiudi1cazione dovesse avvenire a seguito di ribassi sui prezzi di capitolato. In tale situazione la revisione partente dai prezzi di capitolato poneva a favore della Amministrazione .tutta la differenza, piccola o g�rande che fos,se, per cui questo prezzo superava quello di mer,c.ato. Gli eventi successivi hanno a tal segno mutata la situazione da condurre la applicazione di queste norme a imprevednte ,conseguenze. E' infatti a,ccaduto che nella rapida ascesa dei costi i prezzi di capitolato sono venuti spesso a trovarsi inferiori ai prezzi di mercato, cosicch� le offerte corrispondenti ai costi reali non avrebbero potuto �essere che offerte di .aumento. Ci� conduceva alla diserzione delle gare ed .alla necessit� di aggiornare continuamente i prezzi di capitolato, .con perdite di tempo molto penose dinanzi alla urgenza dei lavori. :\'e deriv� che le imprese si aggiudicavano i lavori con offerte minime di ribasso, appena suf{tocienti a mantenere l'offerta al di sotto del prezzo di capitolato,-. affidandosi alla formula clella legge per cui la futura revisione sarebbe partita dal prezzo di capitolato: ma � chiaro che 'con ci� venivano a rientrare nella revisione non soltanto le variazioni di costi successive al -160 contratto, cio� le onerosit� sopravvenute, le sole rien tranti propriamente nel �conr,etto di. revisione, ma anche le differenze tra i valori reali di mercato ed i vaiori fittizi di capitolato sussistenti al momento stesso del contratto. Ci� in pratica non solo falsava il c01icetto stesso della revisione, ma alterava il giuoco delle gare e dei ribassi e sopratutto ingigantiva il compito delle revisioni e il loro ammontare in quanto veniva a riversare in esse una parte di quello che avrebbe dovuto essere il costo preventivato e il costo di contratto, le cui previ-sioni non corrispondeano pi� alla realt�. Una prima reazione a questa situazione si ebbe con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, nu mero 192 il quale nell'estendere la facolt� di revisione ai contratti inferiori ai sei mesi stabiliva che la revi sione doveva avere per oggetto cc le variaztoni di prezzo verificatesi dopo la aggiudicazione'" eliminando il riferimento ai prezzi di capitolato. Vi fu chi snstenne eh.e a questa norma dove.sse darsi �valore interpretativo della legge del 1938, in quanto riportava la revisione al suo esatto concetto istituzio nale, co.sicch� in tutte le revisioni si sarebbe sempre dovuto prendere per base il prezzo di mercato del mo mento del contratto e non il prezzo di capitolato, ma la te.si era evidentemente infondata, non solo perch� il decreto n. 192 si riferiva soltanto ai �contratti inferiori ai sei mesi, ma anche perch� nel suo art. 3, questa norma stabiliva: " restano ferme tutte le altre dispo sizioni del regio decreto-legge 21 maggio 1938, n. 1296 '" con che la legge del 1938 veniva richiamata e confer mata per i �Contratti superiori ai sei mesi; n� poteva d'altra parte negarsi che per tali appalti la legge del 1988 costituiva un presupposto del contratto. Si ebbero cos� due sistemi revisionali, partendosi per i contratti inferiori a sei mesi dai prezzi di contratto e per quelli superiori ai sei mesi dai prezzi di capi tolato. Ma il decreto n. 192 era limitato ana durata della guerra e venne quindi a cessare col 15 aprile 1946 e con esso venne a cessare la legge 9 luglio 1940, n. 1137, prorogata dalla legge 19 gennaio 1942, n. 142, per la durata della guerra, che aveva estesa la applicazione della legge del 1938 ai contratti inferiori ad un anno e superiori ai sei mesi. Dal 15 aprile 1945 in poi venne quindi a mancare la disciplina delle revisioni per i contratti inferiori ad un anno fino a che venne emanato il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463 pubblicato il 29 dicembre 1946 per il quale le revisioni dei contratti successivi al 15 aprile 1946 dovevano farsi con riferimento ai prezzi di mercato e non a quelli di capitolato qualunque fosse la loro durata. Nacquero subito numerose contestazloni perch� col 15 aprile 1946 erano cessate le norme r�evisionali per i contratti inferiori ad un anno, ma per quelli di durata superiore era rimasta in vigore la legge del 1938 per cui la revisione doveva partire dai prezzi lordi di capito lato e sotto l'impero di questa legge si erano conclusi i contratti superiori ad un anno dopo il 15 aprile men tre il decreto n. 463 sopravver.uto il 30 dicembre di quell'anno estendeva a tutti i contratti successivi al 15 apTiie il metodo di revisione partente dai prezzi cor renti. Il successivo decreto legislativo 6 dicembre 1947, m1 mero 1501 stabil� che per le revisioni dei contratti successivi al decreto stesso si dov.eva partire dai prezzi correnti e non da quelli di �capitolato, ma non risolve la questione sopra accennata. per i cont.ra.tti stipulati tra il 15 aprHe e il 30 dicembre 1946 per durata superiore all'anno mentre vigeva la legge del 1938. Nel quinto comma del suo primo articolo questo decreto n. 1501, stabiliva: cc per i lavori appaltati a partire dal 15 aprile 1946 la Amministrazione ha facolt� di procedere alla revisione, anche .se nei contratti relativi non � stata inclusa la clausola di revidibilit�, o in base al presente .decreto (.cio� partendo dai prezzi correnti) o in base alle leggi anteI'iori (cio� partendo dai prezzi di .capitolato) " ma sorse subito questione se questa facolt� concessa alla Amministrazione riguardasse soltanto i contratti senza clausola di revisione giusta la .dtcitur� delle norme aspra trascritte, o riguardasse tutti i contratti di qualunque durata suc�cessivi al 15 aprile 1946 anche se contenenti la clausola e stipulati nel presupposto della applicazione della legge del 19�38, per i quali le imprese consideravano ingiusta ed arbitraria la applicazione del nuovo criterio di riferimento ai prezzi correnti. Furono necessarie direttive ministeriali con le quali fu .stabilito che la fa0c0Jt� di scelta tra i due metodi di revisione di cui al comma sopra riportato dell'art. 1 del decreto 11. 1501 doveva intendersi limitata ai con tratti privi di clausola revisionale, mentre per i contratti posteriori al 15 aprile 1946 aventi durata superiore ad un anno, la revisione doveva eseguirsi in base alla legge del 19'38, che era vigente al momento della loro stipulazione e costituiva quindi un p�resupposto contrattuale; anche ~e la letterale applicazione del decreto n. 463 avrebbe importata una diversa soluzione in quanto si riferiva ai contratti successivi al J5 aprile 1946 di qualunque durata prescrivendo che la revistone dovesse purtire dai prezzi correnti al momento della stipulazione. La attuale legge 9 maggio 1950, 11. 329 ha .definito questa int:'icata situazione modificando in sede di ratifica l'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501. Es.sa distingue per i contratti successivi al 15 aprile 1946, quel1i di durata prevista superiore ad un anno da quelli di durata inferiore e stabilisce .che per i primi 5i appJi.ca nelle revisioni la legge del 1938, partendo cio� dai mezzi di capito\ato, mentre per i .secondi si appli;ca il decreto n. 463, p�artendo cio� dai prezzi di mercato, f.ermo naturalmente che per tutti i contratti successivi al ecreto 6 dicembre 1947, n. 1501 di qualsiasi durata si deve partire dai prezzi di mercato; nonch� la revisione dei prezzi viene ricondotta per il futuro alla sua giusta ,configurazione e il criterio della legge del 1938, viene definitivamente el.iminato. Con questo taglio netto ed opportuno la situazione � chiarita; si pu� tP�er� osservare che queste disposiz.ioni possono cr.eare una situazione di pr1iv.Uegio per un certo numero di contratti. J:nvero dopo la entrata in vigore del decreto n. 463 pubblicato H 29 dicembre 1946, tutti i contratti� di qualunque durata av�rebbero dovuto considerarsi sogget�� al metodo della revisione partente dai prezzi correnti al momento della stipulazione e quindi per i contratti posterior.i a quella data non pu� sostenersi che la legge vigente fosse quella del 1938 e che il presupposto con -161 trattuale fosse quello di una revisione partente dai prezzi di capitolato. La norma attuale invece per i �contratti successivi al 15 aprile 1946, prende come elemento disnetivo per la ap�plicazione dell'uno o dell'altro metodo di revisione la durata del contratto e limita la applicazione del metodo revisionale partente dai prezzi correnti, ai contratti di durata inferiore ad un anno. Si ha cos� che a1 contratti di durata superiore ad un anno stipulati fra il 30 .dicembre 19M�, e il 6 d!�cembre 1947 quando vigeva il de.creta n. 463 e la revisione anche come previsione contrattuale, avrebbe dovuto operal'si partendo dai prezzi correnti al momento della stipulazione, viene concessa la applicazione del metodo di revisione della legge del 1938 partendo cio� da.i prezzi di capito�ato. Si pu� per� ammettere che questo rilievo ha scarsa importanza prati.ca perch� nel 1947 col progressivo stabilizzarsi dei mercati � venuto a diminuire ed a ces&are il rapido e continuo superamento dei prezzi di capitolato e le gare sono. progressivamente tornate alla norma col ribasso non fittizio sui prezzi di .capitolato; per di pi�, in pratica, la portata e la applicazione del decreto n. 4t��l, sono sempre state �poco sicure per la diffusa convinzione che .con esso si fossero volute sostituire e continuare le norme che erano venute a cessare col 15 prile 1946 e cio� la legge 9 luglio 1940, n. 1137, prorogata fino alla fine della guerra dalla legge 19 gennaio 1942, n. 142 e il decreto 5 aprile 1945, n. l'J2 che riguardavano i contratti infer.iori ad un anno, mentre nessuna cessazione o abrogazione era intervenuta per la legge del 1938 riguardante i contratti .superiori ad un anno, che fu abrog�ata soltanto con l'art. 10 de1 de�creto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501. Comunque con la entrata in vigore di questa legge sembra non possano pi� sorgere dubbi circa la legge da appli<eare nelle revisioni ancora in corso e in quelle a venire. Un'altra dibattuta questione in cui la .nuova legge � interv.enuta � quella relativa alle revisioni in corso di opera. Per l'art. 3 del decreto legislativo 6 .dicembre 1947, n. 1501; diviso come segue in due commi: " sono consentite revisioni in corso di esecuzione dei lavori salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione. E' in facolt� deHa Amministrazione di concedere acconti non superiori al 50 % sulle somme che .prevedibilmente possono spettare agli apP'altatori e concessionari in dipendenza della revisione definitiva o di quelle accordate in corso di ese�cuzione rdei lavori ". La norma come si vede distingue fra UJna revisione in corso d'opera " salvo conguaglio" ed una revisione presuntiva per semplice acconto, non superiore al 50 per cento. Nella appli.cazione si sono eseguite "revisioni totali in corso d'opera � con il pagamento di tutta Ia somma revisionata salvo le ritenute di gar.anzia del 10 o/o e �salvo conguaglio ad avv.enuta ultimazione,� "altre revisioni per semplice acconto. E' sorta cos� questione cirna la possibilit� della Amministrazione di rivedere le � rev.isioni totali in corso d'opera" gi� eseguite e per le quali gi� siano illltervenuti i decreti di pagamento regi.strati alla Corte dei Conti e i .pagamenti abbi�ano avuto corso, quando per rilievi successivi la Amministrazione ritenesse oppor tuno rieseguire la liquidazione revisionale con altro sistema o ~on diversa indag.ine. Il dibattito si rifer� sopratutto alla interpretazione della frasL� " salvo conguaglio " .di cui alla prima parte dell'artiocolo sopra ripnrtato. E' prevalsa J.a tesi che il provvedimento revisionale definitivo accettato dalla ditta ed eseguito, relativo ad una revisione totale in corso d'opera sia irrevo.cabile 111 quanto si tratta di un setto.re dell'appalto contrattualmente definito e la sola salvezza fatta alla legge con la frase " salvo conguaglio " � relativa alla contabilizzazione della cifra risultante da detta l'evisione nella .contabilit� finale di cui viene a costituire una appostaztone, per la deLtllTililllazione finaie del dare e dell'avere tra la amministrazione e la impresa. La revisione totale in corso d'opera intesa in tal senso pu� far salve natmalmente le regioni di riesame �costituenti normali cause di risoluziollle dei contratti, quali ad esempio l'errore essenziale a sensi deU'arti �colo 1429 e.e. o �di rettifica quale l'errore di calcolo, ma non permette di rifare la revisione per cambiamento cli criterio revisionale o di metodi nell'eseguirla. Questa situazione � stata tra l'altro accuratamente esaminata daUa Corte dei Colllti in sede di controllo, con la risoluzione 24 luglio 1948, n. 223 (est: Medugno, in "Riv. della Corte dei ContL �, 1949, I). Avendo la es.perienza dimostrato che non di rado dopo le revisioni parziali, anche se a carattere defilllitivo, emergono nell'ulteriore corso del contratto e nella esecuzione delle revisioni successive elementi che giustificherebbero la correzione delle revisioni precedenti, la nuova legge ha abolito la revisione totale in corso d'opera a carattere definitivo, sostituendo l'art. 3 del decreto 6 di.cembre 1501, da cui era sort�a questa figura di revisione con una nuova dizione che attribuisce a tutte le revisioni in corso di opera il car�attere di revisioni provvisorie per acconto. E poich� i.n sostwnza la revisione totale in corso di opera era nata daUa riconosciuta opportunit� di poter versare alle ditte somme superiori al 50 % della somma revisionata, quaindo la revisione veniva fatta a fondo in modo da poterla presumere definitiva, la nuova norma ha stabilito che in tal caso l'aicconto possa raggiungere il 70 % pur lasciando alla revisione il suo �ca.rattere p'rovv.isorio. Resta, naturalmente, aperta la questione relativa al carattere della nuova noTma e cio� se le si debba attribu. ire carattere innovativo o interpTetativo dato che i�n sostanza la figura deHa revisione totale �in e.orso di opera a carattere irrevocabile era frutto di un lavorio di inteTpretazione dell'art. 3 del decreto n. 1501. Queste sembrano essere le questioni di maggior rilievo risolte dalla nuova legge che limiti di spazio vietano per ora di analizzare nelle altre disposizio.ni (M.F.). II. Iniziamo con que.sto numero una nuova rubrica, anzi _ la seconaa parte della gi� esistente rubrica " Rassegna di Legislazione �. In essa daremo notizia. dei pi� importanti disegni di legge in esame presso ia Camera dei,; DeputaU ed il Senato, sia di inizia.Uva governati.va, sia �i iniziativa parlamentare. -162 CAMERA DEI DEPUTATI 1. Disegno di legge n. 1128 (presentato dal Ministro delle Finanze di corncerto col Ministro del Tesoro): Norme interpretative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, concernente apertura di un credito di 100 milioni di dollari da pa.rte degli S.U.A. e relative overazioni f�nanzia.rie 'aa. parte dell'I.M.I. -Con questo disegno di legge si vogliono estendere le esenzioni tributarie stabilite dallo art. 11 del decreto legislativo del Capo provv,isorio de�lo Stato 11 settembre 194'7, n. 891 anche a casi diversi da quelli espressamene previsti nel decreto stesso. Nella <relazione � detto che col disegno di legge si intende dare una i.nterpretazione autentica del citato art. 11 dal che deriverebbe la retroattivit� delle agevolazioni anche per i casi previsti ex novo nel disegno di legge in esame. Ci� posto, e tenuto conto dei principi generali vigenti in mateiria di esenzioni tributarie (interpretazione restrittiva delle relative norme) .sembra dubitabile che possa essere raggiunto lo scopo con la formula legisliativa proposta nel disegno in esame, in quanto il carattere interpretativo della norma dovrebbe derivare soltanto dalla sua intitolazione, ci� che non sembra confo,rme ai migliori canoni della tecnica legislativ1a. 2. Disegno di legge n. 1343 (di iniziativa parlamentare): Def�nitivit� dei provvedimenti adottati dai Prefetti, in base all'art. 7 della leg1ge 20 marzo 1865, n. 2248. Come � .detto ehtaramente nella relazione questo disegno di legge intende rimediare al nuovo indirizzo assunto dalla giuri�sprudenza del Consiglio di Stato, in accoglimento della tesi sostenuta dall'Avvocatura, secondo la quale i �provvedimernti prefettizi ex art. 7 non sono definitivi. I motivi per i quali, se.condo noi �questa definitivit� deve essere esclusa risultano dallo studio pubblicato in questa Rassegna 1950, ,pag. 1 e seguenti. Questi stessi motivi ci sembra che siano sufficienti a dimostrrure la inopportunit� dal purnto di vista della politica legislativa della emanazione di una legge del genere di quella proposta col disegno i:n esame. 3. Disegno di legge n. 1400 (presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro): Modif�che al Testo Unico aeue leggi sul Consiglio di Stato. -Lo s.copo di questo disegno di legge � quello di ovviare agli inconvenienti che derivano dalla sprop0trzione tra il notevole aumento del lavoro contenzioso e consultivo del Consiglic. di Stato e il numern dei magistrati che compongono l'Alto Consesso. Tuttavia, si � presa l'occasione di questo provvedimento di aumento del numero dei Consiglieri e dei Presidenti di Sezioni per introdurre una importantissima modifica alle norme di procedura, che pu� dirsi trasformi radicalmente la attuale posizione del Presidente del Consiglio di Stato in materia giurisdizionale, conferendogli poteri che gli consentiranno .di intervenire efficacemente nella elaborazione della giurisprudenza {lei Consiglio stesso al fine di assicurare ad essa maggiore unit� d'indirizzo. Si dispone infati nell'art. 5 del progetto che il Presidente del Consiglio di Stato possa su istanza delle pairti o di ufficio cc deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la riiSoluzione di questioni di massima di particolare importanza�. Ognuno si rende facilmente conto della importanza essenziale di questa innovazione, specie se si consideri che, so�pratutto negli ultimi tempi, vi sono stati fra le sezioni giurisdizionali del Consiglio �ei contrasti giurisprudenziali di notevole portata dai quali sono derivate i.nc.ertezze e perplessit� nell'attivit� dell'Amministrazione attiva. Nel disegno di legge si aumentano anche le tasse sia per ricorsi giurisdizionali sia per il ri,corso straordinario al Capo dello Stato. Non crediamo che questa semplice norma di aumento delle tasse per i ricorsi strao�rdinari possa portare alla soluzione, per lo meno implicita, d.el grave problema della compatibilit� del ricorso stesso con la nuova Costituzione della Repubblica. Abbiamo gi� esposto in questa Rassegna (1948, fase. 10; pag. 1 e seguenti) le ragioni che secondo noi escludono questa �Compatibilit�, n� contro tali ragioni .sono stati finora addotti argomenti solidi e convincenti (si veda ad es.: Relazione del Consiglio di Stato, 1941-1946, Voi. II, pag. 356) Crediamo che la questione dovr� essere necessariamente risolta in sede di emanazione di una legge generale sulla giustizia amministrativa, e ci riserviamo al pi� presto di tornare sull'argomento. 4. Disegno di legge sulla Corte Costituzionale -La Commissione s~eciale della Camera dei Deput&ti per l'esame del diseg110 di legge contenente cc Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale,, ha terminato i suoi lavori formulando un nuovo testo che si discosta in parte da quello approvato dal Senato. Limitandoci all'esame di quelle norme ehe riguardano la mat!;'ria del conflitto di attribuzioni di cui pi� volte questa Rassegna si � occupata, rileviamo che lo art. 33 del testo del Senato, il punto di vista da noi ripetutamente espresso, secondo il quale rientrano nella competenza ctella Corte Costituzionale anche i conflitti di attribuzione tradizionali, quelli cio� che si verificano tra potern ese.cutivo e potere giudiziario. Pertanto, �pu� dirsi ormai ,che la disposizione �Contenuta nel disegno di legge governativo, secondo la quale i conflitt,i di attribuzione tradizionali dovevano essere esclusi dalla competenza della Corte Costituzionale rimanendo devoluti come � attualmente alla sola competenza della Corte di Cassazione, � definitivamente caduta. Si deve tuttavia rilevarsi che il testo dell'art. 35 cos� come � stato formulato dalla Commi<ssione della Camera dei deputati pres.enta una differenza notevole con quello dell'&rt. 33 del testo del Senato, 1quanto ai soggetti legittimati a sollevare il conflitto. Secondo l'art. 35 infatti il rj.corso per la risoluzione dei conflitti pu� essere proposta non solo da uno degli organi costituzionali interessati, ma anche � di altro soggetto che la Corte ritenga Jegitttimato �. In verit� non si riesce a capire come un conflitto tra poteri possa snrgere per iniziativa di un soggetto diverso dai poteri stessi (quando la liigg'e parla di organo costituzionale allude evidentemente al massimo organo rappresentativo di ciascuno dei poteri. Ci� appare di intuitiva evidenza sol che si riflette che la Costituzione ha inteso render possibile la risoluzione di conflitti fra poteri che si verifichino in concreto; -163 ed un conflitto non esiste quando un potere presti �nel caso concreto acquiescenza all'eventule straripamento in suo danno di altro potere dell� Stato. � Ma, quello che rende ancora meno comprensibile la norma � la giustificazione che se ne d� nella relaz1one. In questa, infatti, si dice -che: � Per quanto pi� strettamente attiene aJ testo proposto, la Commissione, informandosi all'indirizzo gi� seguito dal Senato, ha. adottato una formulazione suffi.cientemente elastica per consentire alla Corte Costituzionale stessa di precisare con la sua giurisprudenza l'i.nterpretazione definitiva del concetto � conflitti di attribuzione '" E' con questo intendimento che, in particolare, viene espressamente aggiunto, nella comma primo de1l'arti,co1o, che il ricorso pu� essere proposto oltre che da un organo dello Stato anche da un altro soggetto che la Corte ritenga legittimato, per non sottrarre alla competenza della Corte i conflitti di attribuzione tradizionali che sorgono normalmente com'� noto, sull'iniziativa del privato e che acquistano rilevanza costituzionale, come si � avuto modo di rilevare, quando versano sulla applicazione delle norme costituzionali '" Anzitutto, � da notare che i conflitti di attribuzione tradizionali sorgon.) normalmente ad iniziativa della pubblica Amministrazione e non del privato, il quale, invece, .adisce la giurisdizione sempre nel presuppo sto che nella questione controversa sussista un suo diritto o interesse legittimo e che quindi l'Amministra zione sia in posizione subordinata al potere giurisdi zionale, posizione che � incompatibile con l'idea stessa del confli:tto, il quale si basa su un concetto di. parit� tra poteri. Ma, anche se si volesse ammettere una iniziativa del privato in questo campo, essa sareblJe concepibile sul piano giursidizionale ordinario; m noli su1 piano ��giurisdizionale costituzionale. Infatti, l'ipotesi che possa essere un soggetto privato a sollevare il conflitto tra poteri � insuperabilmente resistita dalla considerzione che questa i potesi potrebbe verificarsi solo nel caso in cui l'autorit� giudiziaria, adita dal privato, riconoscesse il proprio difetto assoluto di giurisdizione, riflutand: o di invadere il �campo del potere esecutivo, e cio� P'roprio nella ipotesi in cui il conflitto non .sorge in quanto i due poteri sono perfettamente -d'accordo nel riconoscere i limiti delle proprie attribuzioni. Riteniamo, pertanto, che questa norma che prevede la possibilit� .che il conflitto di attribuzioni venga sollevato da un soggetto diverso dai poteri sia da eliminarsi, e che debba essere sopresso l'aocenno, pur vago, ad essa fatto nel testo dell'art. 35. Per quanto riguarda le altre considerazioni della Commissione, sul fatto che conflitti di attribuzione sarebbero possibili solo nel caso in cui si assumesse violata una norma costituzionale, � appena il caso di rilevare che � questa l'ipotesi che si presenta anche nella materia dei c.d. conflitti di attribuzione tradizionali in quanto anche in questo caso si viola la norma costituzionale della divisione dei poteri ed in particolare delle attribuzioni del potere giudiziario di fronte all'esecutivo, quale � codiflcata nell'a~t. 113 della Costituzione INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.A. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .ALCUN MODO L.A. SOLUZIONE OHE NE � ST.A.T.A. D.A.TA ACQUE PUBBLICHE. -Se delle grotte sotterranee risultanti da .erosione di acque possano considerarsi come alveo di un corso di acqua pubblica e quindi appartenenti al Demanio idrico (n. 17). ANTICHITA' E BELLE A1RTI. -Se l'acquirente di un immobile artistico ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089 abbia diritto a compenso nel caso in cui lo Stato -eserciti il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 30 d.ella legge medesima (n. 13). APPALTO. -I) Quale sia il trattamento tributario da farsi agli appalti cosidetti a rimbol.'so di spese. (n. 133). -Il) Se sia ammes.sa la revisioI\e dei prezzi per un contratto di appalto per il quale fu esperita la gara prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 1945 e nel quale non fu inserita la clausola di revisione (n. 134). APPROIVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Quali siano le direttive da seguire per la costituzione di parte civile del!' Amministrazione dello Stato in procedimenti penali relativi a reati commessi in danno delle gestioni di prodotti ammassati (n. 21). ASSEGNO. -I) Se il notaio che procede a protesto di un assegno bancario dehba accertare la validit� dell'assegno ai fini della legge sul bollo (n. 4). -m Se il trattario di un assegno sia solidamente responsabile col traente delle infrazioni alla legge sul bollo (n. 4). ASSICURAZIONI. -I) Se il limite stabilito dall'art. 1916 C.-C., per cui la .surroga legale si verifica fino all'ammontare dell'indennit� che l'assicuratore ha pagato deve intendersi riferito al momento in cui la surroga avviene (n. 23). -II) Se assicurato un credito in dollari per l'equivalente in lire italiane, l'assicuratore che si vale dell'art. 1916 e.e. abbia diritto alla differenza di cambio tra il momento in cui esercita la surroga e quello della effettiva riscossione del credito (n. 25). AUTOVEICOLI. -I) Se il codice .stradale disponga l'obbligo delle luci di ingombro (n. 25). -II) Se il decreto Ministeriale 30 maggio 1936, che stabilisce pene per l'inosservanza dell'obbligo delle luci di ingombro sia legittimo (n. 25). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se una cooperativa la quale abbia per scopo di costruire case di tipo popolare di cedere in propriet� ai soci possa assumere la costruzione di tali case i sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 per conto dell'INA-Casa (n. 24). CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se il ritardo nella apprnvazione di un contratto con la P.A. dia diritto all'altro contraente di ottenere l'aggiorarnento dei prezzi al momento dell'ap�provazione stessa (n. 66). -II) Se agli .effetti dell'art. 194 del Hegolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato di che al regio decreto 23 maggio 19'24, n. 82.7 il furto debba equipararsi alla appropriazione indebita (n. 67). DEMANIO. -Se ed in quali limiti debbano considerar. si appartenenti allo Stato delle grotte sottterranee (n. 69). -Il) Se delle grotte che abbiano diretta e naturale comunicazione col mare debbano considerarsi appartenenti al Demanio marittimo e quindi re,cuperabiii allo Stato con la procedura amministrativa (n. 70). ESECUZl!ONE FORZATA. ~Se, rimasti invenduti anche al secondo incanto beni mobili pignorati dallo Stato per crediti di J.,G.E. i mobili stessi possono vendersi a trattative private e con quale procedura (n. 8). E1SAROPRIAZIONE PER PUBBUCA UTILIT A'. -I) Se la legge 3 aprile 1926, n. 686 abbia modificato le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (numero 56). -II) Se ed in quali occasion(debba applicarsi l'art. 55 della legge 2.5 giugno 1865, n. 2359 modificato dalla legge 3 aprile 1926, n. 686 (n. 56). -III) Se pubblicato una prima volta un piano di ri,costruzione, e suocessivamente ripubblicato con modificazioni, debbano ritenersi decadute le opposizioni presentate solo in occasione della prima pubblicazione e non riproposte contro l'ultima pubblicazione (n. 57). FERiROVIE. -I) Quale sia la pos1z10ne degli agenti contrattisti vincitori del concorso per la nomina in pianta stabile fino al momento della nomina stessa. (numero 109). -II) Se le Ferrovie possano agire per la dichiarazione di morte presunta dei propri agenti scomparsi per causa di guerra (n. 110). FlILIAZIONIE. -I) Se il riconoscimento di figlio natu-rale richieda un atto solenne e formale (n. 1). -II) Se il non es.sersi opposta alla indicazione di essere la madre naturale di un determinato infante equivalga a riconoscimento del medesimo (n. 1). ----165 IMPIE�GO PUBBLICO. -Se trattenuti in serv1z10 dei vigili del fuoco, do�po il rnggiungimento dei limiti di et�, possano essi essere licenziati dal servizio �con provvedimento a carattere retroattivo (n. 237). -II) Se l'Amministrazione possa agire per far dichiarare la morte presunta dei suoi impiegati (n. 238). -III) Se il decreto di nomina e la sua pubbUcazione sul bollettino ufficiale siano indisp�ensabili per attribuire a tutti gli effetti la quaUt� di ufficiale di complemento (n. 239). -IV) Se l'equtparazione della filiazione naturale alla filiazione legittima valga, ai fini degli assegni famigliari, sia nei confronti dei figli naturali che dei genitori naturali (numero 240). IMPOSTE E TASSE. -Se l'Amministrazione finanziaria che pignori titoli azionari per il pagamento dei tributi possa consentire, in deroga all'art. 2352 del e.e.; che i diritti inerenti all'azione pignorata siano esercitati clall'azionista (n. 140). IMPOSTE SULL'ENTRATA. -I) Se l'ammenda proporzionale comminata per infrazione all'imposta sull"entrata debb�l, essere inflitta prendendo a base tutta l'imposta dovuta sull'atto economico oggetto dell'imposizione ovvero soltanto l'imposta non pagata e quindi ancora clovuta sull'atto stesso (n. 22). -II) Quale sia la base imponibile sulla quale debba calcolarsi l'imposta sulla entrata nel caso di appalt0 a rimborso di spese (n. 23). tiiMPO:STA DI IR!EGltStTRO. -Se agli appalti a rimborso di spese debba, ai fini dell'imposta di registro far.si il trattamento tributario degli appalti in genere (n. 64). LOCAZIONI. -Se siano dovuti gli aumenti dei canoni previsti dal decreto legislativo 23 �dicembre 1947, n. 1461 e dalla legge 30 dicembre 1948, n. 1471 anche per le locazioni non prorogate (n. 49). MATRIMONIO. -Se il matrimonio religioso non trascritto faccia perdere alla vedova di guerra diritto alla pensione di riversibilit� (n. 4). PARTE CIVILE. -Quali siano le direttive da .seguire per la costituzione di parte civHe della Amministrazione in ;procedimenti penali relativi a reati commessi in danno delle gestioni di ammasso affidate �ai Consorzi agrari (n. 4). PENSIONI. -I) Se il matrimonio religioso non trascritto faccia perdere alla vedova di guerra il diritto alla pensione di river,sibilit� (n. 39). -Il) Se le norme contenute nel paragrafo 9 dello allegato XIV del Trattato di Pace, relative alle pensioni dei cittadini residenti in territorio jugoslavo, debbano prevalere su norme interne italiana anteriori (n. 40). POSSESSO. -Se il condannato per incauto 8Jc.quisto (art. 712 C.P.) possa giovarsi dell'art. 1153 nei .confTonti della cosa incautamente acquistata (n. 2). POSTE E TELEGRAFI. -Se rLsponda di contravvenzione forestale l'agente postale H quale tagli senza autorizzazione della polizia fmestale i rami di alber.i che intralcino le comunicazioni (n. 18). RAIPPORTI DI LAVORO. -Se i �Consorzi agrari e la Federazione italiana Consorzi agrari debbano considerarsi soggetti alle norme suH'as.sunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (n. 16). REGIONI. -Se possa riconoscersi alla Regione il potere di delegare la sua potest� regionale ad enti da essa ueati (n. 14). REQUISIZIONI. -I) Se l'Amministrfl,zione sia responsabile obiettivamente dei ci.anni subiti dalla cosa requisita per fatto di guerra (n. 82). -II) Se siano legittime le requtsizioni effettuate in Italia dai tedescri prima del1' 8 settembre 1943 (n. t'3). RESPONSABILITA' CIVILE. -Se nel caso di traino snodato, il conducente dell'autoveicolo trainante risponda degli incidenti cagionati anche dall'autovei>colo trainato, pure se questo abb;a un proprio conducente (n. 195). SENTENZA CIVILE. -I) Quali siano i rapporti tra motivazione e dispositivo (n. 2). -II) Se le firme dei cancellieri apposte sulle �copie di sentenza debbano essere legalizzate (n. 3). SOCIETA'. -Se i conflitti di interesse tra socio e societ� siano giuridicamente rilevanti solo quando si tratti di deliberare su un affare nel quale il s.ocio sia direttamente interessato (n. 21). STRADE. -Quale sia la condizione giuridica degli accessi aperti sulle attuali strade statali sin dall'epoca del cessato impero austro-ungarico nei territori annessi (n. 5). TASSA DI BOLLO. -I) Se il notaio che procede a protesto di un assegno bancario debba accertare la validit� dell'assegno ai fini della legge sul bollo (n. 7). III) Se il trattario di un assegno sia solidamente responsabHe col traente delle infrazioni alla legge sul bollo (n. 7). TRASPORTO. -Se una societ� lli navigazione debba munirsi della licenza di Pubblica Sicurezza prevista dal decreto legi.slativo 23 novembre 1936, n. 2523 in relazione alla attivit� esplicata in rapporto ai trasporti aerei (n. 19). THATTATO DI PACE. -I) Se il decesso di un cittadino tedesco dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace influisca sulla sorte dei beni ad esso appartenenti in Italia e sequestrati ai sensi della legge di guerra �(n. 19). -Il) Se il paragrafo 9 Alleg. XIV del Trattato di Pace prevalga su tutte le norme legislative anteriori all'entr.~t!). in vigore del Trattato stesso in Italia (n. 20).