ANNO II -N. 6-7 ANNO II -N. 6-7 DELL" AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO L'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE ' E LA. RESPONSABILITA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI &!MMARJO. -'I; La responsabil�t� della Pubblica Amministrazione nell'ordinamento giuridico italiano, anterio1rmente alla Costituzione. Responsabilit� diretta, organtca ed es.elusione in ogni caso dell'actio institoria. Insufficienza ed inidoneit� del principio di responsabilit.\ indiretta. Imputabilit� alla Pubblica Amministrazione dell'attivit� esplicata dal proprio funzionario o dipendente. Atti �olposi. Requi�siti per l'imputabilit�: che il funzionario o dipendente abbia agito nella esplicazione di mansioni assegnategli e [lG'r i fini della Pubblica Amministl'azionti ~-fante .de service -. Atto doloso del funzionario <J clipendent,e: non impu~abilit� alla Pubblica Amministrazione. Ec.cezioni apparenti: responsabilit� della Pubblica Amministrazione pe.r sottrazione di plichi e1 corrispondenza. Custodia. Responsabilit� della Pubblica Amministrazione: colpa ~.. ' ille~ittil_n~t� d~ll'~tto" _m~tinzione. f~a at~i illegitti~i e ~tti illec1t1; att1vita ps1cluco-amrmmstrat1va e tecmco. materiale. Criteri che presiedono all'affermazione della rnsponsa.bilit� nell'uno e nell'altro caso: megittimit� del provvedimento, illiceit� .dell'azione colposa. Principio della responsabilit� per danni legittimi. ConfutazionG. Limiti della Pesponsabilit� della Pubblica Amministrazione. Danno, lesione cli �diritti soggetitivi. Principio della 1'isarl'ibilit� del danno -lesione d'interessi legittimi. Confutazione. Apparenti appUcazioni del principio: casi cli giurisdizione es<Clusiva e diritti affievoliti. Risarcibili1t� dei danni morali. Hesponsabilit� personale ciel funzionario o dipendente. Disposizioni cli legge, eia cui risulta: art. 52 e 53 T. U. sulla �corte dei conti, art. 201 T. U. Legge comunale e p1ovinciale, art. 12 decreto-J.egge 30 novembre 1923, n. 2841 e legge 17 luglio 1890, n. 6972. Giurisprudenza: Cass. 27 luglio 1932, s. U. 12 maggio 1938, n. rn3:J, Cass. 10 aprile 1940. Fondamento: atto causa immediata <'rl rffif'ic�n1e ciel danno. II) L'art. 28 della Costituzione. Sua origine e presuppc1sti. Lavori della la Sottocomrniss.ione dell'Assemblea Costi1uente. Principio della responsabilit� personale del fnnzionario G1 solidariet� dello Stato per gli atti lesivi dei dil'itti costituzionali di libe1 t�. Estension.e, tiella tutela a tutti i diritti sanciti dalla Costituzione. Progrtto della Commissione. Disn1ssione all'Assemblea Costituente. Abbandono della prima formula. Affermaziofle de.Jla rcspnnsahilit� dri fnnzionari P cliprnclrn1i rlrllo St.ato e degli Enti pubblici per gli atti lesivi di diritti. Estensione della anzidetta responsabilit� allo Stato ed agli Enti pubblici. Conf,erma dei principi elaborati da dottrina e giurisprudenza sull'argomento. Interpretazione logico-sistematka dell'art. 28. Funzionari e dipendenti. Parit� di trattamento fra attivit� amministrativa e� tecnico-materiale. Rinvio alla legge OTdinaria per il regolamento concreto del fondamento e clei limiti de:lla res.ponsabilit�, del fm1zionario dello� Stato. Compatibilit� delle leggi vigenti con l'art. 28, che � di immediata applicazione. La riforma dell'Amministrazione e i suoi riflessi sul problema in esame. Responsabilit� per atti compiuti in violazi0ne di dil'itti. Esrlusione del principio della. responsabilit� per atti legittimi. Lesione cli dir.itti soggettivi. Non risardbilit� del danno-lesione cli interessi 1egittimi. Tutela rlegli ste�ssi. Limiti. I. La Costituzione, con l'enunciare rfra gli altri lliI�itti essenziali del cittadino �quello a.cl ottenere il risarcimento .dei dam1i contro lo 1Stato e gli Enti Pubblici, ha riproposto il problema, del fondamento e dei limiti della responsabilit�, degli stessi. Con questn breve stmdio ci proponiamo di e.samina. re se, per effetto della cit.a.ta. norma costituzionale, �sia� stato innovato il sistema giul'irlko gi�. dgente o se invece la stessa non rappres�enti la cotlificadone dei principi, faticosamente elaborati 1lal1a dottrina. e da.Ua, ;giurisprudenza., relativamente a.U'a.rgomento (1). Giover� a. questo punto enuncia.re brevemente non la genesi e neppure lo �sviluppo, ehe ci �portPrPbhero troppo lontano, ma i i-�sultati, ormai quasi pacifici, cui l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale �erano p.ervennte in ordine alla responsahilit� della Pubblica Am1ministrazione .anteriormentie alla Costituz.ione. .Scartato ormai definitivamente il criterio delln rPsponsnbilit�, inrlirelta, connesRa nec.essariamente nd un'a� tio �'/1;.'l'tiloria ed all'accertam�i1fo d,i (1) S. U. Cass. 12 maggio 1938, in "Giur. it..,,, 1938, J, 1, 781. -170 una. ciu.lpa in eUgiend<0 o in 1.1-igilan�<0, che, nei rigua, r,di della Puibblica Amministra~zione, il Giudice ordinario non avrebbe mai potuto accertare, dottrina e giurisprudenza si eirano, definitivan:iente orientati verso il pr�ncipio genera..le della. responsrubilit� diretta�, senza. alcuna distim�Jone fra. a.ttivit� privata. e .pubblica. Anche in relazione all'attivit� esplica.ta. dai militari e da�i sa.nitari, addetti a. pubblici ospedali e nosocomi, lai Giurisprudenza aveva recentemente, e col pla.uso di tutta. la dottrina, abba.ndona.to ogni criterio di responsaibilit� indiretta., fissando definitivamente il principio che ogni attivit�, intellettuale o volitiva., materiale 9 tecnica, esplicata. dai dipendenti dell'Amministrazione per il rnggiungimento dei ,fini della stessa e nell'a.dempimento d�el compiti, .delle a.ttrtbuiiioni o competenze loro attribuite fosse da considerarsi attivit� delllli Ptubblica, Amministra1Zione, la. quale ne doveva eventua.lmente rfa.pondern come di fatto suo proprio. Il principio della responsabilit� indiretta � pertanto in ogni caso da escludere perch� � insufficiente, inidoneo e soprattutto contra.rio ai criteri fondamentali della. 01,garriwa,zfone amministrativa. Lo .Stato e cos� gli Enti pubblici non sono e non possono considera.rsi dei comuni padroni o committenti, cui incomba l'obbligo di cur �are la scelta dei commes�si e vigilarne l'operato. N� il fondamento� della riiferibilit� aUa. Pubblica Amministmz.ione dell'attivit� svolta. �ilai propri dipendenti pu� diversamente aitteggiarsi secondo che il dipendente svolga attivit� regolata da.l diritto privato o dal diritto pubblico, attivit�J psichica o materiale�. Unico � infatti ed unico dev'essere il ra1pporto che lega il dipendente� a.Ua Pubblica Amminstrazfone, essendo contrario a,i pi� elementa1r'i principi di logica giuridica il pensare che un dipendente po1ssa, di volta in volta es,sere organo o commesso. �La" Bubblica. Amministrazione � un complesso di uomini ordinati, tendenti ad un fine dete~minafo. Questo ordinamento � fatto di uomini che, entro, l'ambito di �quei fini, .sentono e .si muovono per' l'Ente, sono l'En.te stes1so agente� e ci� sia che svolgano attivit� amministrativa che tecnico- materia,le (2). Questo concetto, cui aderisce ormai tutta la. dottrina, pu� considera.rsi consolidato in giurisprudenza., .secondo la quale � i dipendenti di Enti pubblici sono �lega.ti ai medesimi non da un comune rapporto institorio, nia� da, un mpporto di diritto pubblico, da.l �qua.le esula O'gni concetto di c:uJpa in eligen.d� o in vigilaJn,do: onde la responsabilit� degli Enti per il fatto dei loro flipendenti � a titolo cli responsabilit� diretta, ossia. per fatto proprio (3). Il principio della responsabilit� indiretta � d'altronde insufficiente e inidoneo. Essendo l'aotio ins'titoria fondata sulla presunta culpa in vigilando o in eligendo, elle deve essere esclusa, perch� la Pubblica �Amministrazione cura mediante una serie di rigorose prove la scelta e conlrolla l'attivit� svolta dai prepri dipendenti, e che comunque non potrebbe mai essere (2) VITTA: Dir. amm.IJJ, ed I, p. 443; ZANOBINI: Corso vol. I, p. 259. (3) Cass. 29 gennaio 1940, in �Foro Amm. '" 1940, II-28. sindacata dal giudice ordinario, implicando� c10 un esame su criteri di discrezionalit� �e di buona amministrazione, �essa non potrebbe mai sperimentarsi contro la Pubblica A'mministrazione. La riprova di ci� .� che il principio della responsabilit�1 della Pubblica AiID.:ministraz1o'ne si � andato via via affermando col progressivo abbandono del criterio della responsabilit� indiretta e si � posto in tutta la. sua pienezza col definitivo consoli darsi del criterio del rapporto organico e della conseguente responsabilit� organica, diretta. Il riesumare l'ormai sepolto criterio della responsaibilit� institoria., sia pure aid un fine particola.re, � pertanto irrazionale ed illogico oltre che controproducente (4). , . Il principio ehe la Pubblica Amministrazione risponda per il fatto del proprio dipendente come per fatto proprio non pu� dirsi enunciato nella dovuta completezza se non si precisino le condizioni, col concorso delle quali e solo delle quali, il fatto del dipendente diventa e deve ess�ere considerato fatto proprio della Pubblica Amministrazione. E' intuitivo, infatti, che il dipendente, essendo pur sempre una individualit� fisica e giuridica, opera anche per i propri fini oltre che per quelli dell'Amministrazione, di cui � organo. Altrettanto intuitivo � che in questi casi l'atto del dipendente non pu� essere, riferito alla Pubblica Amministra,zione. Giova, pertanto, esaminare, sempre con la brevit� che ci siamo imposti, qua,li siano i criteri e le condizioni, 1seicondo le quali l'atto del dipendente pu� ~ deve considerarsi atto della Pubblica Amministrazione. Nessrun dubbio pu� esservi relativamente alla riferibilit� alla. Pubblica kmministraz.ione degli atti compiuti dai dipendenti conformemente alle leig~e a:i regolamenti di orga,nizzazione, per i fini de!L~~ Pubblica. Amministrazione, nella esplicazione di funzioni foro a,ssegnate e nei limiti della, competenza. loro attribuita. Cor.relativamente � pa.c1fico che l'atto resti solo e proprio del funziona.rio quando sia. compiuto per fini suoi personali ed assolllltamente fuori delle attribuziioni e dei ipoterj a lui conferiti nella qualit� di organo della Pubblica Aimministra.zione. Le ipotesi esemplifica.te sono i due crusi-limite, che non possono dar luogo a discussioni o a dub bi; questi, invece, sorgono dove alcune e non tutte le condizioni della prima ipotesi eventualmente concorrano con altre della seconda. Ed � questo uno dei pi� complessi problemi, che mai dottrina e giurisprudenza abbiano risolto. E' appena il caso di accennare che� un ordinamento giuridico potrebbe esplicitamente limitare la riferibilit� al l'Ente dei soli atti compiuti col concorso di tutte le condizioni enunciate nella. prima ipotesi, tenen do responsabile unico ed esclusivo il funzionario in tutti gli altri casi. Il nostro ordinamento, pri� ma della vigente� Costituzione, non prevedeva esplicitamente il problema, che, P.~r.tanto, fu po sto e risolto, dopo lungo e dibattuto tr!J!vagli~, della dottrina .e dalla giurisprudenza�, che, al (41 A. ALBINI,;, in ((Foro� Padano�, 1949, III, p. 41. -171 meno in linea di massima, pu� dir.si abbiano ra�ggiunto risultati ormai non pi� contestati. � Condizione principale �perch� l'atto del ifunzfona> I'io sia impiutahile alla [pubblica. Amministrazione � che loi stesso a.bbja 8'gito in servifilo e per ,1gli scopi dell'Ente, della cui organizzazione fa ' parh~ (5). He il fatto � consecutivo a:d un01 pronuncia., ordine o negozio, di cui costituisca la. mera e legittima esecuzione, esso � pacifica~ente ritenuto imputabile alla Pubblica Amministrazione (6). Oontrariamen~e a quanto affermano glil autori francesi che il fatto cio� non sia riferibile all'Ente �quando vi sia, colpa sepa.raiMle dall'ordinaJ'ja. condotta amminisrtrativa (7) o quando l'azione sia faori della propria competenza (8) la giurisprudenza e la dottrina italiana� prevalenti hanno ritenuto che il vizio d'incoimpetenza non .escluda l'imputabilit�, del fatto ana. Pubblica, Amministra. zione. La. colpa, per�, dev'essere intimamente concessa al servizio e sempre dir.etta al raggiungimento dei fini dell'Ente. Conseguentemente � stafo ritenuto non imp111ta.bi1e alla P'ubblica. Amministrazione l'a.tto colposo compiuto in servizio per soddisfar.e un bisogno proprio del funzionario (incendio causato da sigaretta (9). Concordemente dottrina. e giurisp'l.�111denza, hanno escluso che l'atto �doloso del funziona.rio potesse mai essere imputa.to alla LPubblica Amministrazione (10). Il dolo, 1specie se sj traduca. in reato, � un fatto squisitamente 1persona�le del �soggetto e come ta.le a.ssolutamente inidoneo ad essere riversafo su altri. E.sso rompe i,n modo assoluto il rapporto fra l'Ente e il dipendente come assolutamente estraneo all'ambito delle sue attribuzioni (11) . � Recentemente si � voluto, rompere l'armonia, che su �questo punto regna.va, orma.i pacificanrnnte, sostenendosi lai i�esporrsabHit� della. Pubblica Annni� nistrazione anche pe�r i fatti dolosi del dipendente. In 1questo tentativo, oltre a riesmna.re l'ahbandona. to concetto della. responsabilit� indiretta. e l'altrettanto superafa distinzi!one fra attivit� volitiva e tecnico-materale si � a.ffemna.to che � i fini dell'Ente possono essere per�seguiti con attivit� lecite e illecite e che queste si ricollegano a.U'Ente che ne risponde in proprio � (12). La,, tesi � cos� a1be�rrante che non me�riter'ebbe confutazione; la (5) ZANOBINI: Corso I, p. 259; Cass., s. U. 12 luglio 1940, in " Foro it. �, 1940, I, 1157. (�6) VITTA: ioc. cit., p, 443 seg. (7) HAURION: Precis de droit adminJi'st.ra.tif, p. 514 e seg. (8) DUGUIT: Tmit� de droit �eorristitutionnei, III, ;p. 278. (9) VITTA: ioc. cit., v: 447, cfr. altres� ZANOBINI: ioc. cit., p. 263. (10) CAMMEO: cit., in Vitta. (11) Cass. 9 ottobrei 1941, in "�Giur. it. '" 1942 I, 1,46; 29 gennaio 1940, n. 345 e 11 marzo 1940, .n�. 835, in " Mass. Giur. it. �, 1940, col. 47 e 157; 7 aprile 1947 in � Giur. it. '" 1948, I, 1, 91; S. U. 14 .aprU.e 1943 in "Fo~o it. �, 1943, 629; S. U. 16 aprile 1942 in "Foro it. �, 1942, I, 475; S. U. 9 luglio 1946, n. 819 in � Mass. Foro it. �, 1946, 192. (12) A. ALBINI: ioc. cit. malrufode costituisce un pa,rtioola.re stato .d'animo, di cui � concettualmente insuscettibile, per il suo carattere astratto, la persona giuridica. (13). Non solo i fini, che q111esta persegue, ma, anche le aitt;ivit�, per Il1ezw delle .quali tali 1fini.&ono pers:?g.iti,. sono e debbono essere lecite. L'attivit�, malfaiosa � concettualm,ente estranea, aUe attribuzioni dell'organo, cos� collie il fine illecito � rper definizione estraneo ai .fini della Pubblica Amministrazione . .Se pure ia, incompetenza,, stricitoi s'6n,su�, non esclude la. riiferiibi,lit�. dell'atto alla. Pubblica, Amministra. zione l'a,s.soliuto e volontario eso!lbita.re dalle mansioni attribuite esclude e .de�ve escludere l'ill1putabilit� dell'aitto all'Ente. ;Solo eccezionalmente, ed aggiungerei appa.rentemente, la Pubblica, Amministra.zione pu� rispondere del dolo dei suo�i dipendenti. Oi� si verifica nel caso �di sottrazione dolosa. di plichi e corrispondenza, in un ca,so c:iio� in c111i la, Pubblica. Amministrazione � tenuta. a prraestar.e oustodiam. In questa ipotesi fa PubM~ca Amministra.zione risponde non tanto del fatto doloso del proprio dipendente quanto della. custodia., che si era volontariaanente o per legge aissunta. (Essa. risponde in sostanza, in forza di un'esplicita, ed eccezionale disposizione di legige, del fatto proprio -ma.ncata riconsegna. del plico ..--.. �senza che �possa addlllrre a. sua, liiberalZione il fatto doloso del dipendente. Di questo fatto, pertanto, pu� rettamente dirsi che risponde llllediatamente, nel sen�so che � costretta. a, subirne le conseguenze e a �rispondere dell'ina.dempimento dell'obbligazione, che da 1quel fatto fu causato. L'eccezione comunque non pu� che confermare la regola. * * * Il problema dell'imputabilit�, alla Pubblica Amministrazione :degli atti compiuti dai propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro att['ibuite e per il raggiungimento dei fini dell'.A:mministrazione stessa � H p.resuppost� logico e giuridico della r:esponsabilit� di essa.. I due problemi vanno, per�, tenutj distinti con particola.re cura per la retta. comprensione del tell1a, es�sendo imputabilit� �e responsa.bilit� concetti indipendenti e distinti. Premesso ci� giova brevemente esamina�re come sia. stato r}solto ;il proiblema, della, responsa,bilit� della Piubblica Amministrazione verso i privati, proiblema, che ha, forse da.to origine a ~aggfori .discussioni �e dissensi che non quello della imputabilit� e che, anwra. oggi, JllOn pu� dirsi padficamente risolto. Connesso con esso � l'ailtro problema della� responsabiU.t� personale del dipendente organo, che f.ra breive esalllineremo. Riteniamo oppo�1'tuno prelimina.rmente accenna.re che, a no�stro avviso�, sono questi i due punti, su cui maggiormente pu� influire l'a.rt. 2.S della. vigent� Oostituz.ione. Il fondamento della, responsabilit� della. Pubbli ca. Amministra.z,ione � vMiamente inteso, ma ri teniamo, senza tema. di es�sere aiccusati di eccessiva \13) C. C. 17 febbraio 1939, in "Giur. it. �, 1939, I, 1, 1013. ::i;~; : ~rmrn ;r; ; ;;w., ?w. :::::: -172 superficialit�, che tutte 1-e va.rie teorie sull'Mgomento si possano sintetizzm�e nelle due tesi, che si co�nt�endono il campo, almeno apparentemente, e la cui sintesi, a. no�stro avdso, e�sprime la. i�etta soluzione del problema. La prima, afferma che la r�esponsaMlit�, della Pubblica. A:mministraLZione pl"esuppone la colpa, come 1quella. .dei privati (14), l'a.ltra, invece, contestata la comunione di concetti fra, 1questa. respionsahilit�, del diritto privato, afferma che la p�rima, unitariamente e o:rga.nicrumente regola.fa, dal diritto pubblico, esclude la, co1pa. come e1emento necessa.rio ~ integrare la i�esponsabilit� e presuppone invece l'illegittimit� dell'a,tto o fatto, imputabile a,Ua, Pubblica Amministra.zione (H:i). L1e due tesi sono a, nostro a.vviso entrambe esatte, ma. parzia�lmente. L'una infatti attiene ai fatti illeciti, l'a.ltra, a.gli a.tti illegittimi. La distinzione tra-fatti ed a.tti, fra a.ttivit� tecnico-materiaJe e amministrativo-volitiva � innegabile ed � genemlmente ammessa. Ta.le distinzione. risulta. evidente anche a, chi si pr'Olponga. il problema. dell'imputabilit�. L'atto negoziaJe, il provvedimento, invero, viene intuitivamente l"iJferito� aUa :Pubblica� A'mministrazione, pm essendo� posto in essere da suoi dipendenti, senzn bisogno di pa.rticolare riceii�ca. Esso � la, risultanza,, ahneno normahnente, di un complesso pil:ocedimento a.inminfatrativo, in cui pi� org:ani concorrono, di ta.Ich� l'atto, aJiche nella. sua appare1rna esteriore, viene riferito alla, Pubblica Amministrazione, dalla oui complessa� organiz�za,zione � stato posto in essere. L'attivil� materiale, invee~, � di uno o pi� idipendenti, faciLmente individuabili, irndipendente da un proeedimento amministrativo ed a.gisce dii�ettamente ed immediatamente nel mondofisiCO' esterno. Dal punto di vi,sta clell'imputabilit� della Pubblica Amministra-� zione la, diversa. sp�ecie di attivit� non d� luog'o <t� differenza, di concetti : entrambe sono riferibili a.ila.,� Pubblica. Allllllinisti�a,zione se ed in quanto comptute da, dipendenti nell'�esercizio delle mansioni loro attribuite e per i tini dell'Ente. Dal punto di vista della responsabilit� invece la. distinzione � foriera� di conseguenz�e pa,1�ticofari. N-ell'esaimina.re l'atto o provvedimento amminisfrativo ogni inda1gine sulla colpa. � preclusa per i pl'incipii fondamenta.Ii che regolano la mate'l'ia, ma � a.ltres� di difficile aitimzione pratica. La. colpa., infa.tti, � uno stato soggettivo che non consiisle nella obiettiva violazione della norma, ma richiede il concorso di .elementi soggettivi necessari, <inali, per lo meno, la. coscienza e la, volont� della azione. La ricerca. .di tale elemento soggettivo nella formazione tlell'atto amministrativo � di pa�rticolare diffi00U�, ed � d'a,ltwnde p�rec1usa al giudiee ordinario, che dovrebbe valuta.re tutta una. serie <li atti interni, prepa.ratol"i, che hanno conc01�so aUa formazione dell'atto, individnaJido quelli che furono da, soli o in concorso fra loro la. camm effi (14) VITTA: lOc. cit. e N11m1n ni.gfstn, ynce " Rrsponsallilit� Amministrativa "� (15)ZANOBINI: loc. c1t., p. 259. ciente: S1ogg1eltframe:nte ed ogg.ettframente, del'l'a.tto. La. sostituzione di �questo criterio sog~ettivo ton l'altro, oggettiv�o, dell'illegittimit� dell'atto fu, pertanto�, opportuna, e neces�sa.l"ia, per l'afformaizione di una respo�11,.sabilit� �ella,, Pubbli�a, Amminiisirazione in coniseguenza di un atto ammiuis trativo. Diversa,mente s'a,tteggia il prol>lenm di fronte aU'attivit� tecnico-materiale : 1questa, � propria di uno o pi� dipendenti-organi, facilmente individua.bili, e compiuta al di fuori tli ogni pro�cedimento amministrativo. In q111esta, ipotesi � evidentemente la i�esponsabilit� dell'ag"ente; che viene estesa, vedremo di qui a, un momento se in concmso � con la prima., alla. Pubblica, Amministrazfone. ,i\la la. res1)(msabilit� va. accerta.ta, nei confronti. del dipendente ed � non solo possibile, ma giuridicamente necessarin, accerta.rla, alla, stregua del diritto vigente. Qui l'indagine sulla, colpa, sull'elemento � sog,gettivo cio1�, � poss:Ubile e doverosa e la Pubblica, Amministrn.zione risponde sofo se concorrano gli el�ementi og.gettivi e sogg'ettivi per la affermazione della i�esponsabilit� del dipendente. Contrariamente oipina.ndo la Pubblica� Amministrazion: e si trovernbbe in posizione deteriore riispelto a.i pl'iva.ti e, salvo s�empre il problema. deilla, imputaibilit�, risponderebbe anche di danni incolpevoli. A 1queste estreme conseiguenze inYero alcuni antori vorr�ibbero pe�rvenire, a.ffermando che la responsabilit� della Pubblica, Amministrazfone, unita. I'iamente :inte.sa, sussisterebbe ogn~ volta. che fosse a.rl'ecato un 1la.rmo (Hi), a,ncorch� conseg1uenza, di atti legittimi. Questa, tesi, pm�, ha da.to origine a vivaci contrasti e, pur� a,v-endo fatto� proseliti, non .pu� �dirsi sia. sta.ta. mai aiecolta. dalh1 Giurisprudenza, (17), che lrn. sempre tenutn distinti lo indennizz,o per sacl'ifici legittimamente imposti e il risa.rcimento per danni co�lpevoli. ,).!>"k..,,, Esaminato il fondamento occm�re brevemente 7 cennare a,i limiti della l"esponsa1bilitit della, Pubblica Amministrazione. .Questa non pu� in nessun caso prescinde1�e da, un evento daJinoso; la, sola illegittimit� dell'a,z.ione non pu� prodnrre i>iesponsabilit�,, ma� solo invalidit�, dell'atto (18). Il danno inoltre deve consistere nelhv lesione di un dil'�tto soggettivo. La, contra.ria. tesi, che cio� sii:t risarcibile da.Ha, Pubblica, Amministrazione anelrn il da.nno-lesione d'intN�e.ssi legittimi, ripetutamente sostenuta daJlo Zanobini, non pu� dirsi sia. stata mai accolta, rlalla, giurisprudenza.. L'annullamento dell'aUo illegittimo da pa.rte del Giudice amministra.tivo non trasforma l'interesse legittimo in diritto sogg�ettivo e la, lesione del primo resta non risa,t"cibile. In ordine all'ampiezza, del risa,rcimento � da menziona.re una. questione pa.rticolarmente complessa, rela.tiva alla res1ponsa1bilifa\ della. Pubblicn Amministraz.ione pei danni mo.rali, quando l'a,zfone colpevole del dipendente, impntahile alla Pub (16) ZANOBINI: loc. cit. (17) Cfr. fra le altre C. C. 12 luglio 1947, in " Giur. it. '" 1G48, I, 1, 88, �Conforme VITTA �Dir. Amm., III ed., I voi., pag. 443. (18) ZANORINI : lnc. dt. =7777[l' 7 7 ;; Lii && -173 !Jliea Ammiui::;tra.zione,. eoufiguri. uu i�ea.t.o colpo� so. Dottrina. e gilmisprudenza a:vevano� ;per lnng�o tempo escluso la r�esponsaobilit� della. Pubbliea Am� ministra.zione pe�r i danni rn,01raH, essendo questit una� conseguenza intimamente connessa alla. responsabilit� penale, che intuitiva.mente non si estende aUa Pubblica Amministrazione. Heeentemente la, gim"is�prudenza, ha mutato indiri?Jzo, rnceogliemlo l'adesione di lrno1m. im.rt�~ della, dottrina. La 1questione comunque non irn� dhsi a.ffa.tto risoluta. n� la gimisprudenza consolidata� (19~. * * * 1~a I"esponsaibilit� della. Pubblica Amministra� zione per il fatto dei propri dipemlenti come per fatto proprio non esclude la responsabilit�, person. a.le del dipendente stes.so. Ohe 1questa1 r�esponsabilit� �persona.le sussista verso la. Pubblka. Ammiuistra. zione � principio pacific�o e d'altronde non contestabile perch� enunciato in chiar�e e precise <lisposizfoni di legge. Cos� gli a.rticoH 52 e 5H T. U. sulla Corte dei Conti 12 Luglio 193.J prevedono la responsahilit�, del funz,ionairio o dipenllente verso hl> Pubblica, Amministrazione per danni Ml �essa. stessa. a.1Teca.ti o a. terz.i, di cui essa debba rispondere. Gli articoli 201 e� segg. 'r. U. Leggi comunali e pro�vinciali 1'9.34 prevedo,no l'analoga responsabilit� dei dipendenti degli Enti loeali verso gli Enti st�essi, mentre nei con-fronti <legli Enti di beneficenza, provvede la. le�gge 17 luglio 1890, n. {l972 modificata con decreto-legge 30 novembre Hl23, n. 2841 airt. 12 e s�egg. e per i dipendenti degli ex !sindaca,ti fascisti il decretol0gge 12 ottobre 1983, n. 1399, a.rt. -11 e seguenti. DaU'esame compara.tu e siste!Illa.tico delle cita.te ~isposizioni di legge pu� con sicurezza, argomeutfta'.. r�si l'esist�enza. di un principio generale, vigente nel nostro O'l'dinaimento giuridico, in forza. del quale i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono� tenuti a, risa�rcirla dei danni arr1ecati a, terzi col loro comportamento colpevole e di cui la Pubblica, Amministra~one debba. rispondere (2-0). N� il principio risulta. snaturato� dalla cireo1stanza che per gl'impiega.ti dello Stato-e solo per essi il giudizio di responsabilit� sia attribuito, per ragione di conne�ssione, alla competenza. esclusiva, della Corte dei conti e che 1questo Giudice possa ridur1"e l'ammontare del risa.r<:imento dovuto dall'impiegato rispetto aH'effettivo {fanno prodotto. '.Dra.ttasi di un p.rincipio e1q111ita.tivo e di 1m potere giurisdizionale che non infirmano il diritto soggettivo dello 1S!tato al risa.rcimento e il correlativo obbligo giuridico� del dipendente. (19) C. C. 29 gennaio 1940 tn � Foro it. " 1940, I, 627 !' � Foro Amm. '" 1940, II, 28, S. U. 11 marzo 1940 in � Foro Amm. '" 1940, II, 58; S. U. 14 a,prile 1943, n. 869 in "Foro it. '" 1943, I, 629; C. G. 11 febb.rafo 1946, n. 117 in "Giur. Compl. '" G. C. 1946, I, 320 eo C. C. 7 aprile 1947 ivi 1947, II; 258. Per le due oppost.e tesi cfr. altres�: CoLETTI in " Giur. Compl. " Cass. 1947, II, 258 e BENEDETTINI in " Foro Padano �, 1948, I, 603. (20) PELLEGRINI in N. D., voce "Responsabilit�� e VITTA: ivi, voce "Responsabilit� Amministrativa�, In ordine poi al sPeomlo punto� la giudisp1�udenza. ha sempre affermato il principio della responsabilit� personale del dip�eudeute-o�rgauo nei eonfronti del ter�zo. Gi� con sentenza. ~7 luglio 1932 (~l) la. <S. C. aveni. insegnat.o che � l'esiskn� za della i�esponsahilit� della Pr�ibblica A:�nministrazione eomunque eoufi.gura.ta., non � valida. rag- ione p-er esclude�re, in ogni 'l'.a,so la. responsabilit� personale d�el funziona.rio, attingendo questa le sue i�a.dici dalla di'Ve�rsit�, dei subietti e dalla esigenza di g1ustizia�, che vuole che non solo la Pubblica. Amministra.zione ma, anche il funziouario sfa. esposto ad azfo.ne di danni q1w�ndu a,l di lni opera.to po8�sa riC'olloyarsi d;r<'ttamn1le il 1ire. yindiz'io la1nentato �. L-a responsabilit� persona1 ~ del funzionario ~ aggiung�eva la rS. O. -trova appog�gio nella tra�diz.ione dotti�inale ed � confl'1�_. mata da. a.lcune eccezioni in cui la. responsahiliL\ del funziona.rio non solo non � esclusa, ma � limitata. arl funzfo.na.rio, con �esclusione di que1la <lella P1uhblica. Ammini.stra.zfone e da.l fotto che l'azi<)'lle civile contro altri .funzionarri (pre1fotto) � rnbonlinafa, a.I conRenso della. Pubblica Amministrazione. La. stessa sentenza. a.vvertiva., per�; che non snssisteva. pi� la responsabilit� persorntle del funziornwio, rquando il �suo a.tto si fiosse incorporato jn un procedimento amministrativo, non pott>ndo l'atto stesso considerarsi jn ta.le ipotesi r�a1usa effi. c�i.ente e <1iretta del danno. Lo stesso principio era oonferm,afo, dalle Sezioni unite (22) della. Ga.ssa. z,ione che cos� ulteriormente pl'eeisavano il loro pensiero: � La responsabilit� tlel funz.ionario e della, Pubblica Amministrazione ::;ono dirette e eoncol'renti per l'intero obblig� >>. Il ra.p1Jorto organico lascia impregiudicate le distinte personalit�, dei due subietti. L'Ente orga..nismo e il funzionatl'�o org-ano sono sempre due persone con tutte le qua.liti\ inerenti a ciascuna di 8S">e: il fatto stesso� che fra. loro � escluso ogni rapporto di rapp1,esentanza,, neces�sa.ria o volontai�ia, e o me orma.i deve ritenersi dopo la 1111nga �e fatieosa elabomzione dottrinale e giurisprudenzia.le sul tPma. controverso, conduce alla conseguenza,. d1e le due persone, nell'ambito della, rispettiva attivit�, l'ispondono entrambe deg�li .effetti di t]uesta. In concreto le tl.ue responsabilit� concorrenti per l'unico fatto lesivo agiscono ~ si rapp1�esentaJ1.:10 eune u:r;a re.sponsabilit� sofala.le di �entrambi i subietti (23). E 1questa :Giurisprudenza pu� ritenersi orma.i consolida. ta, di talch� resta confermato, per l'ordinamento vigente anteriormente alla nuova Costituzione, il principio della responsabilH:t v�~rsonale del funzfona.i"io, concorI�:ente con quella della. Pubblica. Amministrazione sempre che l'attiYWt da lui esplicata e na.tura.lmente imputabile auche alla Pubblica Am,ministra,zione fosse la ca.usa. immediata e diretta del danno. Ci� sPnza1 �iftinzione (21) C. C. 2� luglio 1932, in "Giur. it. '" 1932, I, 1, 1172. _ (22) Cass. S. U. 12 maggio 1938, n. 1633 in � Giur. it. '" 1938, I, 1, 781 e � Foro it. '" I, 1362. (23) Conform~ C, C. 10 aprile 1940 in �Foro it. "� 1940, 1, 601, "V rn mrnrn i &MMmm� &&& '@% mrrn�u trnuu &M&& =&Wf8* ;!fim1ifil mummm -174 fra a,ttivit� volitiva, amministrati11a. o ternieo ma,teriafo dua,z.ione danno. e con dell'at la sola limifaziona della, indiviio come causa efficiente del II. Premessa,, eon la. lbrevit�, che la va.stit� del tema imponeva, la. �enuncia.zione somma.ria. del risultato, ooi dottrina. e giUJ.�ispruclenz.a sono pervenute in :relazione ail con1,plesso problema, della, responsaibilit� dei funzionari �e della Pubblica, Amministra. zione, esaminer�emo l'a.rt. 28 della, nuova, Costituzione dello 1S!l:a,to, italiano onde ricercare se esso ra.ppresenti, e :fino a che punto, fa, cod1ficazione dei principi ormaii acquisiti o s�e, invece, non introduca" e pecr qua.nta pa.rte delle innovazioni. �La storia pa,daimenta.re dell'a.rt. 28 � lrunga. e clOmrpfossa, �e ,Ja,, formula,zione adottata, conclude un dibattito ~� sintetizza� numerose tesi, di cui � dove,roso fa,r cenno. Nella seduta del 1� ottobre 1946 la prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente, dopo avere arpp�l'Orvato la form1Ula�zfone dell'a.rticolo rela, tivo a.Ha. 1stampa� (mrt. 21 Costituzione), poner.t in discussione il successivo� che, secondo la. formula, zione della Commissione, suonava cos� : � I funzionari dello 1Stato sono. :i�1esponsahili a.i sensi della legge pena.le e ili quella civile, per gli atti compri.uti dolosamente lo colposamente in� mola,zione d,ei diritti di li'bert� swnciti dalla prese�nte OoB'titooione. Lo Sta.to risponde solidamente oon i funzionari per i danni�. Il testo si riferiva esclusivaimente agl~ atti oomiprirUti 't'rn 17iiolazcione dei di'Y'itti costitrinionali di libert� e si voleva con esso principalmente a:Merma.re il pirincipfo della re.sponsabilit� colposa,, 'quella dolosa, essendo gi� prevista dalle leggi penali (24). Ci� \l'enne esplicitamente confermato e si precis�, alt1,es� che la disposizione prescindeva da.Ila responsahi�it�. comune della, Pubblica. Amministrazione e dei funz. iona,ri, che doveva, esse'r regolafa, in t'lltt'altra. s�ede, qui essendo neces.sa1rio soltanto garantire i diritti costituzionali di libert� (25). Essendo, poi, stato fatto presente che l'Italia �si avviava ad un 011dinaimento r~giona.le e che, anche i funziiona, ri delle Regioni avrebbero potuto ledere i fondalllentali diritti di libert� dei dttadini, si sostitu� la. di?�ione � 1funziona1ri d-elo IS1taiJo� }) con � pu1bbli!ci funziona,ri � e si a.ggiunse ne1l secondo comma � e gli Enti pubblici �. Essendo sembrato opportuno, infine, che� in �questai sede, cio� nel titolo r'ela.tivo ai rap1porti civili, fosser.0, ga,rantiti non solo i d!iritti di liberf)�, rma tutti gli a,ltiri diritti sanoiti dalla Costitu~~ione, .si soppr�es1s�e l''inciso � di lH�eirt� � per cui l'articolo fu a1pprovato nella seguente formulazione: << I pubblici funziona-ri .sono responsaihili, ai s-ensi deUa. legige penale e di quella civile per gli atti compiuti dolosamente o� colposamente in violazione dei di (24) Verbali I Sotto�commi�ssione, p. 156 seg. (25) Ivi: D1chiarazi�oni To~liatti, Caristia1 Mqro, ritti sanciti da1la presente Costituzione. Lo :Stato e gli Enti pubblici rispondono solhlalmente con i funzionari per i danni �. Nella seduta del 15. aprile 1947 dell'Assemblea Costituente (:!�6) veniYa posto Jn discussione l'articolo cos� modificato dalla. Commissione: � I dipendenti dello Stato e de:gli Enti ipubblici sono personalmente r1esponsabili, seco�ndo le leggi penali, civili �e amministrative, degli a,tti compiuti in violazione di diritti. Lo 1Stafo e gli Enti pubblici garantiscono il rism�cimento dei danni arrecati dai loro dipendenti. La legge determina, le� condizioni e i modi per la ripa1ra1zione degli eirrori giudizia.ri �. Non � chi non veda come l'a.ttuale formula�zione aivesse �del tutto abbandonato i concetti e gli scopi che avevano guidato la� 1Sottocommissione. Questa. si era preoccupata, di afferma.re un principio nuovo a, tutela. dei diritti essenziali, garan. titi al cittadino cla,Ua, Costituzione, prescindendo da.I noto ciomcetto della comune1 responsabilit� della, Pubblica. AmministraLZione �per atti o fatti, illegittimi o illeciti. La. .Sottocommissione avriebbe voluto proclama.re la .responsa.bilit� penale dolosa, e colposa, del funzfona.rio per gli atti lesivi dei diritti fondamentali, civili o politici, ~~el cittadino. La, conseguente responsaibilifa civile e l'il!berrante soUdruriet� dello 1Stato anche per i reati dolosi dovevano esserne so.io una conseguenza,. ,La, Commissione�, invece, modifica.va totalmente la formulazione dell'a.rticolo (22 del progetto, e 28 della Oostituzione) a.ffe.r:ma.ndo sempliceimente il diritto fondamenta,le del cittadino ad essere .risal!'cito cleJ danni, che la colpevole attivit� de'] dipendente dello 'Sfato e degli Enti pubblici av�esse a1rreca1to e la. conseguente r�esponsa�:i bilit� persona.le del dipendente stesso secondo :leggi pena.li, civili e amministrative,. Oon l'anzidetta. formula<Zione e rpi� a.ncora con 1quella definitiva. si ahba:ndona.va. del tutto ogni conc�etto innova.tivo e si fissava nella, C~stituzione, come diritto insopprimibile del cittadino, '<JueUo al risarcimento dei danni contr'o� lo 1Stato e i suoi rfunz.iona,ri e dipendenti, secondo i principi elrubora.ti dalla' dottrina e dalla giurisiprudenza (27). Ohe questo sia il valore dell'art. 28 risulta non solo da.I suo tenore logico-gramma.tica.le e da.U'interpeitraz. ione sistemaHca, che cli esso� pu� farsi nell'rumbito della Costituzione, mai a,ltres� da.i lavori prepara.fori. Non solo in sede di Oommissione, ma anche in sede di A�ssemblea. Costituente venne rigetta.to� recisamente ogni tentativo di altera. re il problema della responsabilit� cosi come era. stato eia.borato claUa dottrina, e dalla, giurisprudenro.. C~ntro i va,ri emendamenti proposti (26) Verbali Assemblea Costituent�e. Resoconto sommario n. 89-90, p. 9 seg. .. (27) Abbandoniamo a questo punto l'espressione-Pu_bblica Amministrazione perch� essa fu deliberatame~1te esclusa dall'Assemblea e per le conseguenze, che si potranno trarreo in seguito relativamente alla responsabilit� del Farlamento e dell'Ordine giudiziario. &&mtlillk . b IIHl& EHM@ rmIi 57 TI &E&filt&E&& J:Af::::#: I -175 al testo fo.rmulafo daHa Oommissione l'on. 'l'upini dichia,i_�ava che questa nell'elaboira.re l'articolo 22, aiveva cerca.to d'ispirairsi agli insegnamenti, oostitU�(;'nti ormai prinoip�i. in.disciu.ti.bili della doUrina. giuspubblicistica (28). Lo stes.so concetto aveva. espresso l'on. Oro Nol> ili (29), il quale, oss�ervan!llo che 1a questione della. I'esponsa.bilit� della, Piubiblica, Amministra�zione era molto anticai e che in proposito vi era tutta un'elatbora.zione dottrinaeia e .giurisrprudenzia �le, riteneva oppmtuno enuncia.re il principio 1lella resp�onsabilit� personale dei dip�endenti, lasciando a.Ua. giurisprudenza, il compito d� decidere 1quando rico�rressero gli estremi per stabilire una solidal'iefa degli Enti 11uhblici. 10onseguentemente 1e1ra rigietta.to J'emen�Lamento �Oostant:�ni, che voleva. a,ffe1"IIlare il principio della, responsabilit� indiretta dello 1Stato e degli Enti puibiblici e che vo�leva estendere� la� responsabilit�. per gli atti lesivi d�i� �ntore1s8i fogiUimi. Non era1 appro�vato � l'emendamento a.ggiuntivo � uell'.eserciziio delle loro funzioni >> perch� era intuitivo che� la norma dovesse tra.ttare della. responsabilit� che i dipendenti e funz.ionail'i e con essi lo 1Sta.to e gli Enti prubblici inconti�ano pe�r gli atti compiuti da.i primi nell'esercizio d�elle loro funzioni e, cio�, nella qualit� di dipendenti e funzfona,ri. Veniva., irnfine, concordemente approvato che l'ultimo comma, relativo aHa ripa1�a,zione degli errori giudizia, ri, venisse trasferito alla :fine dell'M�t. 191 in quanto stabiliva, un principio del tutto diver.so �aJla, triesponsabilit� .. In definitiva,, se da,i lavori prepa.ratori si poteisse deS1Umere la m1en.s letgis, si dovrebbe !dtenere che l'intenzione del legislatore fu quella di non innovare, ma confecI�mar.e costituzionalmente un lJY1principio gi� appartenente all'ordinamento vigente. * * * Oonfmme � il conoetto che si trae dall'interpretazione logico-sistematica. dell'art. 28, il quale, a nostro aivviso, ha prooisa.to� i principi vigenti, eliminando 1qua1lche diubbio tuttora. esistente. In P'rimo luogo � opportuno o,sservare che l'a.rticolo in esame tra,tla. indistintamente dei �funzionairi e dipendenti� dello .Staito e degli Enti rpubl> lici, confermando, quindi, il principio, che poteva, ormai, consid�era,rsi ius rec1eP'tu1m', della. parit� di condizione e tra.ttamento, ai .fini della, l"etSponsaibilit�, deU'atltivit� volitiV\o-amministrativa e di quella tecnico-materiale. Importante �, poi, la considerazione che l'a.rt. 28 rinvia alla legge <J<i"cUna.ria il regolamento concreto di questa l'esponsa1bilit�. Ci� sia per �quanto riguarda. quella dei funzionari e dipendenti, sia per ci� che atUene all'estensione dell'anzidetta. .responsabilit� allo Stato e agli Enti pul>blici sotio il profilo civilisticu. La qual cosa d'altronde � conforme ai pi� corretti principi, che debbono presiedere alla ripar (28) Re�s. cit., p. 11( 2.9) IvL tizione della materia fra legislatore costituziona. 1e e le.gislatore ordina,i_�io. La, lleteirminazione dei diritti primairi, inviolabili, del <ittadino �, infa.tti, compito d�el legislatore costituzionale. Mentre i� innegabile che appartiene alla competenza, del legislato1�e ordina.rio la regolamentazio� ne cornweta, della imputa.bilit� di un evento dannoso a, un .soggetto e� lai determinazfone delle conseguenz. e dell'a,zione colpevole, ossia. ht, clisciplina positiva. �del fonda.mento e dei limiti della responsabilit�. E' su:ffiicente che la, Costituzione a�bia stahilito che la, le1sione dei diritti soggettivi, ancorch� compiuta, nell'esplicazione del potere pubblico, d� diritto. a risa,rciinento nei confronti sia del fumzionario o dipendente che deUo Sta.to o <lell'Ente pubblico, aJla, cui organizza,zione quello appartenga. 1Sar�, poi, compito del legislatore ordina.rio fissa.re il fondamento e i limiti di questa, responsa.bilit�. Il rinvio alla, leigge ordina.ria. significa,, inoltre, che l'anzidetta responsaMlit� � regolata dalle vigenti e dalle loro ulteriod ed eventua"1i mod:�ficazioni. Ne�ssuna, incompa.tibHit� ci prure sussista fra, l'art. 28 deHa� Costituzione e l'ordinamento vigente .rela,tivo a.lla materia, de qua; il primo., pertanto � di immediata, applica.zione e il secondo resta in v:i:gore com'�. Neppure il principio della responsabilit�. personale del funzionario o dipendente � nuovo e, perta.nto, rnepprnr1e pel' qITTesta parte l'applicazione dell'a,rt. 28 ha, bisogno di pa.rticolruri a.dattaimenti dell'ordinamento vigente. Ohe, anzi, l'espresso rinvio aJle leggi ordinarie rende palese che 1que,sta. responsabilit� personale (penaJe, civli1e e iamministra.tiva, cio� ne~ C.Oillfronti della, Pubblica, Amministrazfone) sussiste solo nei ca.si e_col concorso delle, circostanze, soggettive ed oggettive, previste daUa l{\,,<rge perch� una. tale responsabilit� sorga.. Pena�lment.e ,sarr�, pertanto, necessH-rio che l'az.ione del dipendente o :t�unziona.rio integri tutti gli elementi necessa.ri perch� il fatto costituisca reafo; civilmente la sua, 1"esponsabilit� �sussister� solo se la, sua. azione, cosciente e volontaria, sia la, causa. immedfa,fa, ed emciente del danno. 1Su questo punto i primi commenta.tori della Oostituzione sono conco~di, anche �se taluno .ritenga., a nostro avviso erroneamente, che l'a.fferma, zione della, re�sponsa.bilit� personale del ifunzionai1. �io o dipendente sia. una novit� introdotta dalla Oostituzione (30). Cos� il Giugni ritiene che l'a.pplica~ ione del principio della responsabilit� personale del funzionario .sa,r� possibile sofo con la riforma. dell' Amminista-azione, e1s<S�ern<to og�gi impoS: sribi<le l'acoertamento di ta,ie reisponsa.bilit�. Tale afferma.zfone non contesta chee oggi possa sussistere, in ipotesi, lai responsa.bilit� personale del 1:unzio1mrio, ma, ne ritiene impossibile, allo stato attuale �dell'ordinamento biurocrartico, lo accertamento. Ci�, per�, come si � detto, � vero solo in pM'te. La, did'ficolt� pratica dell'accertamento non sus1siste per i fatti illeciti e non pu� (30) AMORTH: La Costituzione itaLiama, pag. 66; A. GIUGNI: La Nuova Costituzione. Roma, 1948. -176 tlirsi che ~mssista neppure per tutti gli atti illegiltimL Per 'lfli-esti ultimi l'aiccertamento della. responsabilit� dei singoli funziona.ri �, per�, vera mente dirftkile, sia. 'P�e1�ch� l'azione di eiaseuno di essi si co1mpe11et1�a, in un complesso procedimento amministrativo, sia perch� l'illegittimit� prescintle daHa. eolpa,, che, ,secornlo il dil'itto vigente, �' l'elemento soig-gettivo essenziale perch� sussista responsa�bilit�, a.Imeno individuale. A no-i sembra poco, probabile e neppur1e opportuno-che la, riforma, dell'o'l~dinamento burocratico innovi sostanzialmente a questi principi (81). Da un lato l'illegittimit�, specie for:ma.Ie, � di difficile aceertamento e di� luogo-il pi� delle volte a, wmplessi e dibattuti 1woblemi d' interpefra,zione legislativa,, onde sempra assurdo p1�eternlere che ogni fonzio'na, rio o dipendente sia da solo e sempre in grado di da.re l'esa.tta. soluzione ad �essi �e in ln-eve tempo determina.re s-e un provvedimento sia o meno con-� forme aUe leg'.gi, a.i regolamenti nonch� a;i criteri di buona, amministrazione. D'altra parte, come esattamente osser�vava l'on. Togliiatti (32), la fobia della� responsabilit�, ove si prescindesse aneht> �aU& ,scusabilit� dell'en�ore, da.rebbe luogo per ogni a,tto amministra,tivo a una, serje di crisi di coscienza, che nessuno risolvere1bbe. C1� significherebbe pa.raJizzm:e l'azione amministrativa, anzich� i�tmderla, conforme aUa. legge. Si piu� ammettere un�, responsaibilit� personale del funzfomH�io nel ca,so di gra,v.e neg�li:genza. e in genere di errore colpevole, ma <1uesto principio, a no.stro avvtso, gi� sussisfa e non appare suscettibile di inasprimenti. Oomunique, a.nche ,se le nuove le1ggi lo modifica, ssero, nel �senso di aumentare i casi di responsahilit�, questa, sarebbe pur sempre una. <�onseguenza, del nuovo ordinaimento giuridico e non dell'art 28, che, per la� responsahilit� del funzionairio �, i�invia� alle leg~gi ordinarie, penali, civili e amministra.Uve. N� sembl"a, contrar.io ~lla, lettem e aHo 1Spirito dell'a,rt. 28 che in akuni ca.si l'azione di i�eRponsa1bilit�, contro il funziona.rio o dipendente possa farsi valere direttamente dal citfa, dino, mentr-e in a1ltri, invece, la, stessa, po,ssa essere esercita.ta solo in via di 'l"iva,lsa., totale o pa,rziaJe, daUo 1Stato e dagli 1Enti pubblici secondo le leggi e i principi dell'ordinamento amministrativo. Alcune consi�era,zioni possono ancora, tru,rsi daJl'esa,me dell'a,rt. 28: kt responsa,bili,t�, del funzionario o dipendente e �quella. dello 1Srato e degli 1Bnti Pubblici sussiste, secondo le leggi pena.li, (31) Rel. Commissiurie per la Bifurma dell'Amm.ne. noma, 1948, pag. 18. (32) Resocontlol I Sottocornrn:issione, n. 16, pag. 160; cfr. anche VITTA: loc. cit. dvili e-d 1Hnministra.tivt', solo per atti cvmpiut i in t'iolad.onr di diritti. Il s.eieondo comma �ell'al't. 22 del progelto t\ sta.tu trasfel'ito alla. fine dell'M�t. 24 della, Costituzione essendo appa1�sq evide~1te..che trattava rnatel'ia, diversa, daUa i�esponsa!Yilit�. Ed, infatti, la rnsponsahilit� con:'liste nel doYer rispontfore pN la gi� ane1rnta violazioue imputabile tlella qualsia. si norma., lH�ecedente e presupposta, di comlotta e di subirue la p1.,estabilita. sanzione \33). I>ove non c'� violazione di una, norma. ag�ernli nou v'� 1�esponsabilit�. Il danno a.rreeafo nella esplit-azione di attivit� lt>g�ittinrn. non tl� luogo a, l'espousa1bilitit, ma al pi� ad 'indennizzo. I due com�etti i,;ono diversi e la tesi della i�esponsaibilit� per qualsiasi danno an�ecato, legittimamente o illegi ttimamente, <leve considerarsi definitivamente sepolta (34). D'alt.ronde essa contrasta inevitabilmente con l'art. 28 della Costituzione che non solo prevede la, responsa.bilit� dello 1Sta.to e degli J<::nti pubblici esclusivamente nel caso di violazione <hi didtti., ma, p1-ecisa che a, detti Enti Ni o8tondc lu stessa. responsabilit�, in ciui � incorso il funzionario o dipernlente, secondo le leggi penali, civili e amministrative. Or.a, nell'ordinamento vigPnte non esiste e non potr� mai esistere una responsa1bilit� .persona.le senza ieolpa, e derivante dtt attivit� le<'ita,. Conseguentemente non pot1� ma.i pa1farsi di responsabilit�, deillo :Sta.fo e degli Euti pubblici e tanto meno dei loro funz,ionairi e dipendenti co�nsegnente ad attivit�, legittima�. Altrn conseguenza, immediata che si trae dal}' art. ~8 .f> che l'anzidetta r�esponsabilit�. pu� susBistere solo quando sia. stato riolato un (tiri.tto sogg�ettiri'o. Lai lesione degli interessi legittimi nou dt� luogo a, responsahilitti n� del funzionario n� dello ;Stato e degli Enti pubblici. Ci� �, d'a,lt.ron-�. de, con.forme alla preva1ente giurisprudenza. ed alla.. maggior pa,rte della, dottrina, ma, l'averlo esplicita.ment.e conformato la Oostitiuziione, elimina ogni ulterim�e possibilit� di tleviazione. La tutela. degli inte1�essi 1-egittimi � prevista daig�Ii ari.ieoli 24 e 113, ma essa. s.i limita aH'annullaimeuto dell'atto illegittimo. Gi� �, d'altra pa.rte, conforme al concetto stesso dell'interesse legittimo, che � tutelato non in 1qua,uto proprio del citta�dino, ma. in �quanto coincida o -sia intimame:nle connesso con l'interesse genemle. Esso, pertanto, a.vri�, IJiena tutela� ,quando, con l'annullamento dell'a.tto viz.iato, sa,r� stato �soddisifa,tto l'interesse generale. GIUSEPPE GUGLIELMI . AVVOCATO DELLO STATO (33) F. PELLEGRINI: N. D., voce: (( Responsabilit� '" (34) Cfl' . .in questi sensi gli articoli 29 e 30 del prngetto di Hiforma dell'Amm.ne e la Relazione sullo stesso. Capo IV e AMORTH: loc. cit. E&famE&famE !Ufili EWOOITTID: filBRR " NOTE DI DOTTRINA M. Rurnr: La Corte Costituzionale nella Costituzione italiana. � Riv. am. della Repubblica italiana�, 1949, pagg. 227, 237, 310 e 322). Villustre giurista�, gi� Presidente della Commissione dei 75, che prepa.r� il progetto di Costituzione della. R�epubblica, sta pubbJicando ora una, serie di articoli (dei �quali sono usciti gi�, i primi due) suU.a, Corte costituzionale, �per inquadrare dal punto di vista storico e sistematico 1q11esto nuovo e fontlamentale istituto nell'ordinamento giuridico ita.lia.no. Premesso nn accura.to esame di diritto comparato, in ordine ai va.ri tipi di Oorte costituzio� na1e nelle a.ltre legislazioni (con particola:re i�igt1a. nlo a. quella, degli Stati Uniti d'America) il Ruini dimostra come uno .Stato a costituzione rigida. non possa. fare a meno di un istituto a cara.ttere giuclisdizionale che eserciti il permanente contwllo sull'osservanza delle norme costituziona. li at1tinch� ne sia. impedita. la viofa.zfone per mezzo di leggi, o al.ti aventi forza cli legg�e, adotta,ti �senza, la. pi-ocedura di revisione prescritta ~dalla. Costituzione. Hfassumendo, con felice sintesi, le discussioni svoltesi in sede di Ass�emblea� Costituente il Ruini dimostra. come la Corte costituzionale non usurpi, in nulla, le attr~buz,ioni spettanti a.I Padan1ento (controllo di merito sulle leggi) e come ~ssa, si limiti a ga,rantire la, osservaonza, della, gerarchia tra le norme legisla.tive, qua,le � staibilita rigidamente da,l sistema. costituzionale. Occupandosi poi, pa,rticolaJ:mente, delle varie attribuzioni �della Oorte Costituzionale �quali risultano daH'a.rt. 134 della. Oostitnzione, l'A. si so.ff.erma. a. lungo su 1quello che, a buon diritto, pu� ritenersi l'attribuzion.e pi� importante e che fa della. Corte costituzionale uno strnmento. essenziale per il mantenimento di fJ nel sistema. rli e1quilibr'io che � aUa, ba.se della, nostra. Oostituzione, come di tutte le rostituzioni :fondate sul principio della divisione dei :poteri: e cio� il giudizio sui .co,nflitti di attribuzione tra i pot�eri dello :Sfato, e su 1quelli tra. lo Stato �e le Regioni, e tra le Regioni. Questa. tra.ttaz.ione del Huini ha per noi una pa,rticola.re importanza. in quanto tocca il problema. che per primi ahbiarno trattato su questa lfassegna (v. 1948, n. 78, rpag. 1 e segg., n. 9, pag�. 1 �e segg�.; 19-19 pag. 101-110), iniziando una serra.ta, critica. della, tesi, rappresentata, e soste� nuta. dall'Azza.riti~ nel no(.o-articolo, pubblicato nella stessa rivisita Amministrativa (1948, pag. 333) e tra.sfusa. nel progetto g�overna,tivo di legge pel funzionamento della. Corte Costituzionale (art. 31). Prima. di scendere all'e�same particola.reggia.to dell'articolo del Huini rileviallllo subito, con soddisfazione, che l'illustre Presidente della, Commissione d�ei 75 sostanzialmente condivide la. tesi .da noi sostenuta., dichiarando chiaramente che la interpr�eta,ziione esa.tta del su.o pensiero, 1quale risulta. d�a1i vari inter'\"enti da, lui ef'f1ettua.ti in s�etle di commissione e in �s�ede di assemblea. costituente, � proprio (}Uella, data da noi, negli a.rticoli so.pra�citati. 1Egli, fofatti, cos� in proposito testuahnente si esprime: � In sede di discus.sione del titolo sulla� Corte Oostituziona.le, Persico propose di elimina.re dalla competenza della, Corte costituziona.le i conflitti di attribuzione tra i .poteri �dello Stato; � da i�itenersi che volesse conservaire alla, Oa.ssazione anche i colliflitti della legge del 1877 ; ma la formula. che egli poi sugger� fu ch�e � rimane ferma la competenza. delle 8ez.ioni Unite della. Corte di Cassa.z.ione a. giudica,re dei conflitti di giurisdiz1one a norma di legge )) ; ed � a, ta.loe forrrrnla. che il relaitore 1Rossi ed io ci riferimmo, da1ndogli affidamento che non si intendeva modificare quei punti del I'esto gi� stabiliti nell'a.rt. III. La nostrn risposta (che � stafa cita,ta, talvolta in senso di, �erso, a. fa,vore 101 s1favore delle contrapposte tesi) non pu� essere intesa come adesione a. che i conflitti .della legge del 1877 l'estino alla Oassaz,iorn~ ; anzi io pensa,vo il contra�rio. Vi � 1Un senso di clifctto dii giit�ri.sd�i:zioine che pu� compr1e11dere tanto �quelli che sono tradiziona,lmente indicati .qua.Ii conflitti di giurisdizione (ad es. se in una. da.fa, questio,ne sfa. comp�etente il C'Onsiglio di .Stato o la Magistra.tura, ordinaria) 1quanto i conflitti cli a.ttr:ihuzi,on.e tra, amministra~ione e giurisdizione ; ma. noi cii si�imo riferiti. al s�enso priu l"1md.tato e tradiz�ionale. Ad ogni modo non si pu� trarre daHe nostre dichia,raz.ioni un a.rgomento decisivo di interpretazione. E, di fronte al testo della: disposizione costituzionale che parla. di conflitto di aittribuz.ioine in genere tra. poteri (tutti i poteri) deUo rStato, non si pu� sostenere che siano senz'a. ltro e�sclusi proplf"io quei: conjli:tti ohe ne por"tav �ano U nome. )) . � � � Dop10-1questa chia.ra. ed esplicita afrformazione, la ,quale, per lo meno, va.le a togliere a.i sostenitori della, tesi contrairia, uno degli argomenti prin� ci:pal1 (1que.llo do� dei Ia.vori preparatori), il Ruini a: mm ;&m:JI ;;;;;iW&@; ;;�&D &&&i ;; @1 dt -178 pa,s,sa ad esaminare, nei pa.rticolari, le due opinioni contra.stanti, riproducendone, p�er ,sommi capi, le rispettive ragioni. Rinviamo pe1� questo a quanto � stafo es.posto nei cifati itrticoli di 1questa, -Rassegna, nei qua.U l'enunciazione delle opposte tesi � stata fatta. con ogni possibile ampiezza. A conclusione della sua sommaria, ma precisa analisi, il Ruini rileva che, a suo avviso, sono eccessive entrambe le tesi estr(lme: sia, cio�, quella � che la Corte costituzionale non abbia ad entrare per nulla nei rapporti tra il potere giudi~iario e l'esecutivo �, sia quella � che ovunque siavi parvenza. di conflitti di attribuzione, la ua.ssa.zione debba tacere, �e non possa pronunciarsi elle a nuova corte �. :Sintetizzando il suo pensiero d,efinitivo egli, poi, cosi scrive: � L'esclusione sistematica ed aprioristica di una categoria di conflitti (scilicet dalla competenza d�ella Corte costituzionale) � contraria alla letLera e allo spirito della Costituzione (se per alcune categorie, come i rapporti tra Parlamento e 1Governo, non se~,bra. possibile pa.ssare dal giuoco politico ad un controllo giurisdizionale, ci� non avviene per i rapporti ira Magistratura ed esecutivo, nei quali un controllo ,giurisdizionale gi�, esiste, e si tratta di trasferirlo dalla Magistratura ordinaria, ahe � giudiae e parte, ad un organo giurisdizionale estraneo). La Costituzione parla di confliUo di attribuzione tra poteri dello Stato; e sono poteri 1a Magistratura (che la costituzione, accogliendo i voti dEli magistrati riconosce quale potere) e l'esecutivo (che la costituzione chiama Governo, comprendendovi, ollr,e che il Gov,erno in .senso stretto, come Consiglio dei Ministri, anehe l'Amministrazione). Basta pensar.e alle funzioni squisitamente politiche del Governo: se la Magistratura l�e invadesse, non si potrebbe privare il Governo della facolt� di ricorrer�e alla Cor te costituzionale. N�( pur restando sul terreno dell'amministraz.ione, si potrebbe ammettere che la Magistratura spogliass,e .sistematicamente quel poter,e di facolt� discrezionali ad esso essen~iali ed indispensabili; la <1ecisione non pu� essere lasciata aUa M agistra,tura stessa. U canone che il Ma,gi,strato � giudice in ogni lite della. propria competenza vie11e limitato dalla costituzione di un organo costiluzionale per giudicare dei confini di competenza fra i poteri �. Enunciati, con tanta precisione, i cardini fondamentali del suo pensi�ero il Ruini, per evitare possibili travisamenti di esso, dichiara poi che egli non intende sostenere che, dopo l'istituzione della Corte costituzionale, sia cessata c�mpletamente la funzione della Corte di Cassazione in materia di conflitti cli attribuzione, o difetto assoluto di giJUrisdizione. Invero come potr� ancora continuare a chied�ersi alla Cassazione il regolamento di giurisdi.zione tra organi della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione sp,eciale amminisfrativa, potr� anche chiedersi, alla stessa Corte, sotto il profilo di dif,etto di giurisdizione, un r�egolamento dei conflitti esterni di attribuzione tra organi giudiziari e organi amministrativi. �Non pu� evidentemente negarsi, .scrive il --; ���rm111 Ruini, che l'Amminisfrazione, ove l'organo sup1~ emo di governo non ravvisi la rilevanza di una questione a riflessi costituzionali, possa s�eguire le vie del regolamento di compet,enza previste nel codice di rito � ; anche perch� � non si pu� lascim�e che il pi� modesto organo amministrativo, che � in causa, o il prefetto, nel caso dell'amministrazione fuori causa -come potevano fin'ora promuove1 �e immediatamente il giudizio di competenza in Corte di Uassa1zione -possano promuover. e domani quello della Corte costituzionale >>. � Tutto consiglia, invece, che 1'int,ervento della Corte costituzionale possa essere provocato soltanto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che previa deliberazione del Consiglio <lenunci in concreto il conflitto di attribuzione su cui la corte costituzionale sar� chiamata a pro nunziarsi >>. Il Ruini conclude, infine, la sua esposizione con una, rassegna delle tesi in contrasto, citando in proposito i sost�enitori di esse e gli articoli e studi pubblicati, tra i quali larga parte � fatta agli articoli pubblicati in questa Ras1:Yegna. Non possiMno non ripetert; qui la nostra, piena soddisfazione per la conferma ohe il presidente R'u.inef, d� �alla tesi rla noi sostenrnta., ln qita�J, c�o11ic � noto, ha da�to luogo a fruttuose discussioni in sede doUrinale e in sede parlamentare, s'llcl cui oorso uf;teriore abbiam.o particolarmente riferito nell'articolo pubblicato nel n. 4 d�elt'anno in corso, vag. 101 e segg. Possiamo dire che l'insigne aittor~ concorda pienamente su tittti j punti da noi s�intetiaamente riassunti a pag. 8, n. 1.2 del I articolo pubblicato neaa. Rassegna ri,. 78, de~ 1948. Rinviando alla lettura di questo, teniamo qiti a'!>'~ precisare che anahe il RmNI � d/acoordo sul pi11nt'o-W uho la Oort.e costi.tttzi.onal.e � un inevitabile e ind�i NPC'n,.sa.bile prrodotto della rirri.d'iti� della� aostUu :<:io'IU:! e del pri:nc1ipio d.ella d;ivisionc de�i poteri; che, in contrasto (on la, tesi dell' Azzariti, anche egli non esita a rieonowcre qualit�! di potere co stituz1ional� all'a rrbagislratura e all'Amministra zione; ohe anch'egli riconosce ohe, a.i fini del aon flitto di attrib�uzione la sentenza, quale <<unica e nobilissima manifesta,~ione di vita della Magistra tura )) � l'itrn1ioo� atto aon citi quos�to potere vqi� interferire in ostiti1rZional1nente netle attribu,zfoni del potere eseautivo; ahc infine Za Cort� costitu zfonaile non ha S08tituito la Corte di ca,s1Sa!Q1�01W ma si � 8avrapposta ad essa, aome a tutti �gli altri org.ani supremi dei vari poteri dello Stato. Su qitest'ultim.o pitnto, ai preme, anzi, preaisare ahe il contrasto che il p1�esidiente RuINI crede d�i rfaoontrore tra Va nostra t;eN�i od il suo P'unto d,i vista non esiste e pu� esser dipeso forse da qual che non ahiara espressione aontenuta nei nostri articoli. Noi, infat{i, nel primo art� alo pubbli cato ri,ez n. 7/8, del 1948, {pag. 9) sarivevaimo ahe cadono tutte le preoecttpaziorlli d( v'edere _portati alla Corte costituzionale aonflitti di attribuzion-e tra i~� Pretore e l'Ufficio del Genio Civile. Questo conflitto inveoe arriver� aUa Corte costituz1iona.Ze solo quando abbia zwrcorso tutti i gradi della ge :M: &Ai&i&i.M&iti ::::::: & 22: i& li::::::::::::&i Ji :j &@fil :j &@fil -17~ rarchia amministrativa e giudiZ'iaria, senza che abbia potuto trovare una soluzione, o mediante il riconoscimento del proprio difetto di giurisdizione da parte dell'autorit(l giudiziaria, o mediante ii riconoscimento della inesistenza di un proprio potere non vincolato da parte dell'aniirninistrazione, rappresentata dai suoi massimi organi gerarcllici �. Con ci� intende�Damo precisare : 1� che davanli alla Corte costituzionale pu.� sollevwrsi oonfl'itto di attribitzione solo quando le aUribuz.ioni del potere esecutivo siano state violate da u�n atto del potere gi.ud�iziario ohe rapp�resenti l'espression�e di volont� definitiva di questo potere, e (io� da una sent(}nza p.assata in giudioato, contro la quale non siano pi� consentiti gli ordinari rim.edi giurisdiziionali; 2. Ohe a decidere se vi sia materia di conflitto costituzionale, se, oio�, �una tale sentenza. costituisoa effettiiva violaziorie de~la attribu.zion(} del potere esecutivo, debbano essere solo i mas�simi organi di questo potere, e non iz~ Prefetto al quaie, tutt'al pi�, potr� conserva.rsi la faoolt�, attualmente conferitagli da.l codice di prooedura civile, di prmniwrvere di�rettamen.tc, omiiBso med�io, la pron1uwia sulki questione delle Se.:;�ioni Unite della Gorle d�i Cassaz:ione, quale org�ano supremo del potere giurisdizionale secondo la funzione affid�atale dall'art. 111 deUa costitt{l<!ione. Cos� vre�isato il nostro pensiero, e rilevato altres� che noi conoordiamo anche sul punto che, oltre i conflitti di attribuzione classici, sono ipot, izzabili, come rien-tranti nell'a oom.petenza della Corte costituzionale, anche altri tipi di conflitto tra poteri, la oui iden.tifi.cazion.e swr� posB'ibile sol.o attraverso il vrati_ o funzionamento della Oort.e wmedesima, sia-mo lieti di constatare che l'articiolo del vresid�ent� Rurn1 costituii:,ce la pi� autorevole ed ambita conferma alla esattem�a di quanto noi abbiamo S'Ull'argomento sempre esposto. E confidiamo .che qioosto i1~lervento dell'insigne parlamentare costititisca un elemento decisivo affinch� la legge in diNC'll8sione st{lla Oort.e costituzionale, il citi prog(}tto fm n� lo spunto a ti~tta questa viva. e e profonda disoussion�e, sia formulata in modo da rispettare rigoro8a1nente la lettera e lo svi� rdo della Cos�tituzione. E. MORONE : Approvazione per iscritto della clausola che richiama il capitolato generale in un contratto di appalto per opere pubbliche. � Riv. trim. dir. e proc. civ.�, 1949, 230. Il T1�ilmnale di Torino, con sentenza 25 settemlJre 1947, in causa Impresa Hanella c. Ministero lavori pubblici ed a-ltri (Riv. loco citati), ha affermato che il richiamo al capitolato generale per la esecuzione delle opere pubbliche in un con� tratto di appalto in tanto ha efficacia, per la pairte relativa al giudizio arbitrale, in quanto osservi le nornne fissate dalla legge per i contratti in generale, e cio� sia stato specificamente approvato per iscritto. U Morone -che pa.rte dal principio, anch'esso affermato dal Tribuna-le, e conforme del resto alla pi� recente giurisprudenza della O. S.: avere, eio�, il capitolato generale va.lo.re convenziona.le -critica peraltro la soprariferita ma�ssima fissata dalla se.nte:qza in esame. Osserva il M. che tale �principio -elle deve, evidentemente riferirsi non solfanto alla �la.usola �<.;Ollll1Promisspria. c1ontenuta nei cwpitola,ti generali, ma a tutte quelle. disposizioni che comunque rientrano nei casi indicati dall'art. 1341 c. c. � in contrasto stridente con l'a-1�t. 99 del regolamento sulla contabilit� di 1Stato, a mente �del �11uale (ultiilllo comma) dei capitolati stessi � sufticiente far nei co:qtratti soltanto � menzione�. N� potrelbbe sostenersi che, essendo il codice posterio�re. a quel regolamento, le norme in quello contenute a.bbiano modificato od abrogato le norme contenute in questo, in caso di contrasto; giacch� � sufficiente osservare che la legge ed il regolamento di contabilit� ge.nerale si pongono come :un insieme di leggi speciali che regola1no una determinata materia, di fro:i:i,te al codice civile, che. � legge ge.neraie per eccellenza: onde il principio sopra enunciato� della abrogazione implicita non pu� trovare a�pplicazione. E d'altra, parte i capitolati generali sono, per e-erto, norme interne, ed aUa, loro applicazione gli uffici dipendenti dal Ministe�ro dei lavori pubblici non potrebbero sottrarsi (se nou, forse, in casi eccezionali), senza, incorrere in un vizio di eccesso di potere, cos� come � g�i� stato altre volte l'iteruuto (cfr. Oms. 1Sta-to�, IV 18ez. 16 ma.rzo 19137 in �1Giur. It. >> 1937, III, 157). La tesi aiccolta dal Tribunale di Torino pu� considerarsi come una conseguenza di quella tendenza che tende a far rientrare i contratti dello Stato n~gli schemi del diritto privato. A �questa il J\tl. reagisce, OS'Servando che l'atti vit� contrattuale dello Stato nel campo delle ope re pubbliche si inserisce stretta�mente. nelle fun zioni primarie della pulbblica amministraz��ne, volte essenziai1mente a.i soddisfacimento di un pubblico interess-e; laddove l'attivit� contrat tuale privata ha di mira il soddisfacimento del l'interesse privato. Ed a questa diversit� di fini e di intenti non pu� non corrisp@dere una sostan ziale diversit� di struttm�a, e �quindi di regola mentazione legislativa. _Si. conviene vienwmen.te c�oin le argo1m�ent~i.orti 1Lel Moro,ne, ohe ha mosso a fuoc:o� la� que�stione, oon il riohiamo preciso e vuntuaae alla diversit� di fini fra i oontratti d�i avpalto della P. A. e quelli stipulati fra i privaU. Di pi�, i primi hanno una propria compiuta disciplina giwridica, all.a quale rlevono se�nz'altro sottostare; ed � una disciplina eminentemente pubblicistica; si ohe non vare che Pi v�ossa esser posto per iina inserzione di norme 1tettate per i rapporti contrattuali privati. Altra cosa � poi vedere se, per ai'Ventura, i ca pitolati generali non debbano ormai esse-r. ~otto posti a revisione e, sopratutto, 8e non si debba -~ riesaminare il principio del-la inderogabil.it� della c'/iausola compromissoria; ma � que8tione tutt'af fatto diversa, e ohe non ha nulla a che fare con la questione inesattamente decisa dal Trib�iinale di Torino con la sentenza sopraindicata. fil faii fil faii -180 G. SABATINI : False interpretazioni in tema di falsit� in atti. (in � Giustizia penale �, 1949, II, 347). L'A., in noia ad una sentenza 16 dicembre 1948 della III iSezione penale della C. S., che aveva affermalo essere le schede del casellai�io giudiziario atti puhlblici origina�li (Uit. loco citati), dopo un lieve spunto, polemico contro una f�erta prassi d'inter'pretazione ch'egli definisce � elastica �, in .quanto sostituirebbe il giudice al legislatore, critica specificamente la sentenza 16 dicem 1 bre 1'948 della 3a �Sezione della� Corte .Snprema, la quale ha ritenuto che la soppressione delle schede del iQasellario Giudiziario integri il deliito di soppressione, di atti pubblici, di cui agli articoli 490 e 476 O. p. A sostegno della sua tesi difforme, l'A. comincia ad esaminare la natura e<l il funzionamento del Casellario giudiziale, ,quale si desume dal Codice di rito penale e dal re:gio decreto 18 giugno 1931, n. 778. In sostanza, data la funzione dell'Ufficio, il ,quale compila e consernt l'estratto del provvedimento (o dei provvedimenti) del gindic. e, oltre che le genernlib\ del condannato, il S�abatini afferma che la scheda � atto pu.bb~ico derit'ato. 'fale asserzione � snffra�gata dall'A. col rilievo che -ove pure poRsa pal'larsi di status giuridico-penale del condannato -esso status non sarebbe costitnilo dalla scheda, bensi dal provvedimento del giudice che poi viene su di rssa� trascritto. E confro i fautori dell'opposta tesL, i ,quali pongono in riliern la ,quasi imipossilhilit� di ricostituire la Rchrda sottratta, per derivarne il carattere � primario �, il .Sabatini oss �errn che la ricostitnzione � sempre possibile attra. yerso il Casellario centrale; e che, comunque, l'argomento non sarebbe decisivo. Una volta affermato che la scheda del Casellario � atto derivato, il .Sabatini si domanda se essa. sia un ceriificato ovvero nn attestato. A tal proposito l'Antore distingue: �certificato � l'atto (in senso ampio) il ,quale contiene dichiarazioni di verit� con efficacia probatoria, e perci� esso 'P�Jne a. creare la, 'Pl'<JiVa, laddove aHestato � atto (Bempre in senso ampio) che non crea tale prova, ma la riporta scmplice-mn1te, �perch� esso � riproduzione fedele di nn documento preesistente. Quindi, secondo l'A., le schede del Casellario sono atti certifica>tivi; da ci� discende che la soppressione di esse va punita come soppreRRione di cer� tificati, a sensi !legli articoli 4'!10 e 477 Codice pena.le. La n�ota del SABATINI continna il dibattito, riapertosi quafohc anno fa in dottrina e g�iuri8prudenza, sttlla natura degli atti pubb~ici e loro classificazione in originali e derivativi, agli effetti della legge penale, in tema di fal8o. Non sem,bra, pera.ttro, ohe le conclusioni a oni l'A. � pervenuto siano esatte. Esatta � l.a �distinzione tra le due specie d�i atti pnbblici (in senso am,pio) : domtmrnti origina'l,i e docmnrnti derivativi, orvero, per dirla col Gar n,el'tt.tti (Si.st.e~r1;a._, I, 802), doou1m,cnti d.i priimo grado e doawrnenti di seaondo grado. La distin.done tra le due speaie di atti � et)idente e su di essa non possono .~orgere dubbi. Gli atti originali, comie la parola ste8sa _lascia. cl~ia.rarnente intendere, sono domtmenti nei quali l'ac('ertamento del fatto giiiridicamente rilevante viene a coinaidere oon la na.<sicita stessa del docmncnto; in altre pa1 �ole, il domonento sorge solo in q�uanto vi sia stato accertamento. Gli alti derivati, vicei�ersa, ripetono la loro esistenza non dil'ettamente dal,la s�iuazione giurirdfoa accertata .� bens� da nn precedente docnmento, del qu,alr 1�ssi sono itna riproduzione sintetica, o integrale, o parziale. Non � escluso, beninteso, che possano anche cssPrvi document �i dPrivativi di grado ultPriore, m1ari mano cihe ci si all.,ontani dalla fonti' prinia, e sem,pre che l.,ordinamento giuridico ne pre1Jcda, in concreto, l'esistenza. Per sornpl'ifioare su quanto si � te8t� detto, baster� rifarsi ad 1tno dei casi pi� comitni di atti pnbbUai: l'atto di nasoita. liJsso, redatto daWUffioia. fe dello Sta,to Oirifo C'(m le formalit� dalla� Legge previste, accerta un fatto naturale, quale qitello dePl,a nascita di im irn11w, e con tale aocertaniento l'O fa as8ttrgere nella categoria dei fatti giuridici. L'Mto di nascita, inteso sia n.rl 8enso di aocm'tamento, sia riel senso di documento, in tanto pi~� essere legittimamente posto in essere in qitanto si sia 't;�erificato il fatto naturale deU,a n�ascita, e qwindi solo ed esclnsivam.ente da q1te.~ t' nltirno esso ripete la sua esistenza; esso sar,c�, perci� atto originario) o vri111ario) o di primo grado. Per converso, uria volta redatto l,,atto di nascita, se nl'. potranno rilasciare estratti o aertificati i qua�li, indi1�ettnmente pn suppongono la na.:i::�~� scita, m.a direttamente presuppongono. l'atto d~ na-scita; con la con8egnen,�a, ad ese1111pio, ohe se la nascUa non sia mai avi�en�u.ta, e ci� non pertanto l,atto originale sia stato redatto, non si potr� impugnare di falso l'estratto o il certificato, percih� esso � conforme o, aomunque, derivato dal .mo originale, bens� solo quest,nlt�no; il ohe sp�iega l.a qualifica che la dottrina gli d�, di atto derkatfoo o di secondo grndo. I requ.isiti comuni ed indispensabili delle dne .~pecie di atti wno di natura soggettiva ed oggettiva. E,, anzitutto, necessario che tatto venga redatto o rilasciato da uri pnbblico itfficiale espressamnite a�ulorizzato dalla legge; � la �qua7. it� dcl pitblilico ufficiale ad i1nprimere all,aUo quella presunzione di rer�lfoit�, la qitale viene efficacemente difesa.. in s� de penale, attraver8o le norme incriminatrici dfl falso docmnentale. B, poi necessario che l'atto abbia un suo contenuto, nel qiwle, in 8ostanza, l.'atto 8tesso si esaiti �iscr~; anche tale requ.isito _, oggettiV'O, viene determinato dalla legge in relrzzione ad ogni categoria di atti. E,, infine, neces.-:ario, che l'atto abbia una sua forma part-icolare;� �nche questa di volta in volta prevista dal( a legge J. �, pe;�, -ap�:pena il oaw di notare .che non necrssariamente tale forma ha i caratteri dello scritto, pnr es8endo questa la forma pi� diffu8a. :::::h i&&&&&Z&i&Z 21&&1 :::::i&M& ::::Ai &&&i:: !::::::i.i&U 7 �m /jj~ 7 �m /jj~ -181 8e il criterio di8crctivo ed i requisit�i comuni degli alti originwri e di qnelli derivnti i;orio cJiiari, non sempre oh�iaro riP1>ce l:'inquadra111<ento pratico di un deterrninato nt to nell'una piuttosto ohe neU'altra categoria. Per qiianto rigua'f'da, in particolare, le schede del Casellario giudiziario, vi � un rioternle divario di opinioni. Il Tribunal.e di Roma, con sr�ntenza 13 agosto 1947 (Gfo8t. penale 1947,Il,627) ritenne che le schede fossero atti p1t1bblici originali; tale soluzione venne criticatn dal BATTAGUNI (Falsit�� in schede del Oai;ell.ario giudiziario, �ivi); la Corte S1ip1�em1a di Ca8sazione, con ili i;entenza annotatn dal Habatini, ha ribadito la te.s�i del Tribunale di Rormei; lei stessei Corr'te Supreima. -come riao1"d.a, U BATTAGLi�\I nella nota citala -ebbe ad citt1'ibu�ire lei qiiaHfiaa di attestati a�i fogl,i co111�plnnr:ntari delle schede, fogli clhe, in quanto complernentari, non possono avere che la stessa natura g�tridicci delle sohede stesse (Ca.%. 13 aprile 1939, in Giust. pe1i. 1�939, II,587). Siembra ohe i pi� recenti orientamenti gi�urisp-riidenziali siuno conformi ad una retta interprela, zione dellla legge. Ed invero, senza addentrarsi riell'esame del.l'ord �narnento e del f unzionaHMnto dei Cas('blctrii, esa1ne gi� dettagliatamente compiitto dagli Aittori e dalle sentenze sopra citate, deve solb farsi rilevare ohe la distfr1zirJnc tra l.e due a-mvie cntegorfo di atti ri.on ptt� essere intesa in senso assolnto e qnasi 1neccanicisl iCo, ma in senso relntivo. Vale a dire, nrv atto origincile pn� essere con8iderato semiplioe p1�esupposto di fatto ohe d� vita ad nn altro atto, il quale piu) essere orig�inale a sua volta. Seinpre per rim:anerc nel, campo delle sc'hede . llel ca.sellwrio' i fantori dellri tesi contraria a "'f!4quella qui esposta, sostengono ohe lo status giuridico penale del conda..nnalo viene m�eato non dalla scheda del. Casellario, m.rt dal provvedimiento del giudi�e. Ora,. proprio su questa asserzione occorre andare molto nauti. Intanto, bisognerebbe cominciare a dire : lo status giitr�liao penale dell'individuo, non del comlannato, perdi� anche gl,irvc,ensnrati hanno ivno status, che � dato proprio dall'a.ssen<0a di condanne o di al,tri precerlenti giu.,di.ziari. Ci� plY'emesso, � facUe dednrre che_. proprio peroh� fio status non rignarda sofo le condanne, ma anche l'assenza di condanne, esso non pit� essere co.~titwito dal 1>rovvedimento del giwdioe. Oppure bisogna dilr'le che, per l'i~i.oensurato lo status � creato dal << 1wn-provvedimento? � Ed � aJn!missibil.e l'esisten.za di un atto pit1bblico da nessun p1tbbli.co ufficiale posto in essere, con contenuto inesistente, e non concretizzato iri forma al�cuna, per embrionale ohe si voglia? 8i dir�) a questo punto, ohe per l,incengurato non esiste nea.nche fo, .~oh�da, come non esiste il provi?ed�m1ento del giudice. Ma si potr� risponrtere a tale obbieziorve ohe la scheda vien,e rioavata per esclusione, dnl confronto con le schede esistenti. Ed il confronto � possibile ed ngevole peroh� es,so � loca.Uz,zato nel Casellwri.o del Tribuna, le nel cui oircondario � nata la per.<wna; men.tre fo 8tesso sistema non potrebbe applicars�i rii provvedim1enti dcl g�iudiee, perch� il corlfronto non pn� essere esercitctlo per Fimposs�biliti�i della localizzazione e per la man�can:w di itn piibblico u.ffi.ciale addetto a tale overa.zione. E.d al,lora, riohi(J;ni.ctti i re,quiiiti per; l'esi8tenza dell'atto ptt�bb'Mco, nr: di8cende che, nel ca8o dell'incerisurato, l"elemento sogyetti1w � rappresentato dal 8egretario del Caseltririo, e non pu� es8ere rapp,re8entato da a1,tri che da lui; l'elemento oggettoivo forniale non esiste niaterial�mente p�erch� non pre1jeduto dalia legge; Vele mento oggettivo sostanziale (conteri.uto) � dato da 1t1i, operazione lo gioa del pub�blico 1tffieiale, n� pi� n� nieno che un sil.logis1111a, ohe votrebbe essere il seg�uente : Ohi non � sc~iednto nel Casellario � ineens�urat() I.; Tfo�io non. � .sohe:d'ato nel Case.zl(J;rio: Ti.z�io � incensurato. Quindi � il 8cgretario ai �a.se~bario ohe crea ratto dopo que8lli operazione lo1y'ica. Ora, .se tal.e conclusione vale nel caso dell'incensurato, deve valere an1Che nel ca.~o del c�nilanriato, p'f3rc1h� ev>identr:mente) ln nat�ura dell'atto dev,essere congiderata ogget.tivam.erbte, e JJer tutti i crisi oonsim�'li_. a nulla rilevundo la differen. za di conteniito, meramente interna, dell.o atto, tra stato di inceri8itrate.zzri. e stato di oondanna. Pertanto,. riaU)acciando il tPma ri quando si diceva dianzi, deve .ritener8i che la schecla,. � atto originale, il q1wfo. trov.a.. il 81to pre.s.upposto di fatto nel pro�t7Vedinwnlo� dcl giud-icc (anch,es8o atto originale), riel, cnso d�i condann�; ma app�nto pcroh� ta..le pre8upposlo �) nella specie. itn semvUce ele11i1ento .storico, deve .'co11clude1'.si che t.n schedn � l'unico e primo atto pubblico rignardante lo status giitridico penale di una determinata per� sona. 8ul.la q�z(;estione 8pccificn 8i vedono poi, in vario s�en.80 : BATTAGLINI, in g�ii.st. pen. 194 7, II, 627; BEnLINGUEJR, cfr. 19�9,II,'.!47; e Dr :M:IGLIAn-. DO, cfr., 194:9,381. (M.S.). Decorso di termini per la impugnativit� dell'accertamento e del ruolo e iJ.1'proponibilit� della azione di indebito. (Giur: imp. dirette, di registro, e di negoz. 1948, 299 n. 90). Con sentenza 14 febbraio 19�7, n. 205, sn ri corso Fina�nze e Istituto Federale Credito Agra rio Liguria (Riv. loco cit.), la Corte !Suprema ebbe a statuire che il contribuente il quale abbia lasciato decorrere inutilmente i termini stabiliti dalla legge per fare opposizione all'accertamento e per impugnare i ruoli nei quali � stato iscritto non 'PU� poi chiedere neppure mediante un'azione di indebito arricchimento la restituzione delle somme pagate ed eventualmente non dovute. 'l'ale sentenza� (salvo una affermazione di det� taglio non influente ai fini del decidere;�cortte nuta nella motivazione) � ai)provata incondizio� - natamente da una. nota redazionale, la� �quale os serva che una. volta divenuta. definitiva, per man canza di impugnativa�, l'iscrizione a i�uolo del ili = i -ili = i - 182 tributo, il contrilbuente � debitore dell'imposta quale ri,sulta. dalla, iscrizione stessa ed � legalmente obbligato al pagamento (art. 24 del T. U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approva.fo con regio decreto, 17 ottobre 1922, numero 1401). Da ci� consegue: 1� che il pagamento dell'imposta iscritta a ruolo costituisce giuridicamente pa,gamento di un debito, e quindi non :pu� contemporaneamente esser considerato come pagamento di indebito; 2� che di fronte alla, �definitiviti�, cos� dell'accertamento come della iscr1zione a ruofo, per difetto di tempestiva impugnazione di ,questa o di quello, non si pu� ripetere ,quanto si � pagato, perch� fondamento di tale azione sarebbe 1a dimostra� zione dell'erroneit� dell'accertamento e della illegittimiti�, della iscrizione, ment're l'una e l'alti�a non possono pi� esser rimessi in disrussione proprio pe1� la decol'l'enza dei termini concessi al contribuente per contestare la insussistenza (totale o parziale) �el suo debito di imposta. Si conviene senza riserve con la nota rias.~unta: la cui PRattezza appare tanto pi� inoonteRtnbile in quanto essa appare su di una Rivista di solito non molto benevole verso le tesi della Finanza. La veriM � ohe, come. � stato gi�. notalo, sia la a�::ione di indebito che q1tel,la di arricohimentn pre.mpponq.ono 1l'acC:Prtamento dello indebito e della mancanza di cau,sa d.ell'a,rricehfrmento: e cio�, in materia tributaria, la ri8ol!u.zinne della questione se l'imiposta pa,qata sia effettivamente dovuta o no. Ed ammettere una tal.e indaqine. quando i ter . m.iinti di imp1t,_qnativa oonce8'si all'it�Opo dalle lerrai tributarie sono qi�. con.m'ml(lfi, sotto il profilo ohe le d1te azioni snindicate hanno naflura civili.~tica e sono soq,gette mtindi soltanto alla rwescriz1'.one or<d'A,naria, significherebbe, in pratioa, toalierc ogni valore a quei termini, e la8ciare indefinitivamente sospesi, finn al tm�m~'.ne ordinario di rmi. scrizione, ogni questione Rnlra legittimit� dPllo accertamento e della i8crizione. Ci� � in aperto contra,sto !lia con le di8posizioni di leg_qe che tvssano 1'. term.lini per proporre 1e impu,_ qnative, sia con il criterio inforwvatore delle disposizioni stesse: che �, evidentemente. qitello di evitare ii procrastinarsi di 1.tno stato di incertezza, asso"f)utamrente nooivo per il p>Ubblico interesse, giacoh� in que8ta materia, pi� ohe� in ogni altra, occorre giungere il pi� pre8to possibil.e ad 1uta sitnazione di certezza giuridica. Ond'� ohe giu1st(J)mern,tie la Corte S1tprerma., nella; sent,enza surriferita, avvertiva, come necessaria ed irrefutabile ptrermessa di tutta la m:otivazione, ohe � i rapporti tributari non possono rimanere senza limi.te so8pe8i, non definitivi, soggetti a revisione, e la legge comrrmina, p~r ei�, termini, deeadenze, presorizioni pier assicurare il reg'Olare funzionamento deWordinamiento fiscale�. (N. G.). A. JoRio : Sulla nomina del giudice istruttore in appello. (in �Dir. e Giur. �, 1949, 137). Rostiene l'J., in un succinto studio, che anche in grado di appello la designazione del giudice istruttore deve �essere precedl1ta< 1lalla istanza di parte, pur nel silenzio dell'art. 349 c.p.c. Qu�esta tesi l'A. deduce dalla disposizione dell'art. 359 c.p.c. che richiama, per i procedimenti in appello, le norme dettate per il procedimento dinanzi al Tribunale, in quanto applicabili e sempre che non siano incompatibili con le disposi. zioni del Titolo III, Capo IL E' una norma,, �que.sta., di rinvio 'entro i determinati limiti della applicabilit� e della non incornpa tibilitil: che possono agevolmente de1rnmersi, la prima avuto riguardo alla diversa struttura dei due procedimenti di primo e di secondo grado, In seconda tenendo presente il contenuto sostanziale delle norme messe a confronto. Fissato tale principio lo J. nota rhe nessuna incompatibiliti� vi � fra la norma dell'art. 172 c.p.c. e quelle che regola. no i processi di appello; 1mentre fa applicabilit� sua deriva e dal ricl1iamo generico dell'articolo 350, e dalla ratio Zegis, posto che le stesse ragioni che hanno indotto a dettare quella norma per i processi di priimo grado valgono per i processi di appello; onde appare opportuno che come in primo grado l'attore, cos� in secondo grado l'appellante dia, attraverso la richiesta di nomina. dell'istruttore, Ja dimostra.zione della volont� di voler continuaI'e il processo. La questione ha una, noteFole importanza pratica:, posto che, ore 8i facoia adesione alla te.~i propugnata dallo Jorio, .si a1:rebb,c la estin~'ione <lel prooes.so di appello tntte le volte che non fos8e~ avanzata tempestivamente la ri0hicsta di nomina dell'i8trutrtore. E tale questione� si p't'esentia an"or ogqi di attualit�, dal momento che con legge 5 lngli: o 19'19, n. 341 � Rtaita rinviata. sine die l'applioazione del decreto legge 5 maggio 1948, n. 483. Peraltro la tiesi d�ello ,f. non appare e.satta. In dottrina es<~�a � oondivfaa. dal 0ARNELUTTI (Ist�Wnzioni, n. 564), con apo<Uttica affermazione; ma la maggioranza deg'li av,tori si � pronunciiata in senso contrario (A:-<DRIOLI: Comm. al C.P.C., II, 332; SATTA: Dir. Proc. Civ., n. 112; REDENTI: Dir. Proc. Oiv.,,vol. Il, I p., n. 162), e negli 8te88i 8'oosi � il pensiero ufficiale del legislatore (si veda la circolare n. 2661 dol 14 aprile 1942, al n. G). In giurisprudenza contro la, tesi sostenuta dallo J. si sono pronu.nciati il Trib. di Term.ini Imerese, con .sevnteriza 9 g-iugno 1947, in �Foro it. �, 1947, L, 866; e la Corte di Appelfo di Bari (13 giugno 1946, Di Donna contro Borrelli,. in � Rep. Foro It. >l, 1947, 102, n. 237; e 18 marzo 1948, S'oc. El. Bonifiche contro Lupo e Porro, in Corte Bari 1949, I, 8, n. 5). Del resto a convincere della farlaoia della tesi sostenuta dallo J orio baster� consi(lerare cl1e qy,e. sto av,tore, per poterla sostenere-, deve ronclitder� pcr ritenere d�ov,er8i considerare come non scritto l'art. 349 o.p.o. JiJ' certo facil� darsi ragione sop primendo gli articoli dcl codice; rna � da ritetn,ere nhc il metodo non sia del tutto ortodosso (N.G.). WT7FJ:.P= WT7FJ:.P= RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ESPROPRIAZIONE PERPUBBLICAUTILIT�-Inden� nit� -Occupazione d'urgenza -Determinazione inte� ressi. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1084-49 � Pres. : Azara, Est.: Cataldi, P. M. : Pittiruti -Ministero Guerra contro Bignone). � L'indeunitib per l'occupa�zione d'urgenza. si d�etermina. in base all'interesse legale annuo nell'ammontare dell'indennit� di espropriazione non solo nelle espropria.zioni per pubblica� utilit� della amministrazione ferroviaria, ma in �quella di tutti gli enti pubblici, �quando, tra.ttandosi di opera pubblica dichiara.ta. urgente ed indifferibile, l'occupazione d'urgenza si concreti in una espropriazione definitiva anticipata 1n iquanto sia., appunto preordinata allo scopo� di attua1�e immediatamente la espropriazione e .questa si compia nella stessa estensione della oc0cupazione di urgenza >>. Con la presente SPntenza la Corte ,Suprema conferm: a la sua ginrisprudenza enunciata nella sentenza n. 35, dcl 1946, della qua.l,e demmo notizia in questa Rassegnn, 1948, n. 5, pag. 18. R�producinmo qni teNtualmente gli nrgomenti addotti dnlla Corte per giustificare la decisione; � ,Se, infa1tti.. l'w cupazione di itrgenza, quando sia V.im�itata del tempo_. non pu� dar l:.ogo, per ano logia, che alla stessa indennit�, prevista p:>r ~l'oc01~pazione temporanea dall'art. 69 della legge p p r""<' del, 1865 oommiisurata alla perdita dei frutti o alla diminuzione drl valore del fondo, salvo evrntuali maggiori danni, la stessa, quando preluda alla espropriazione definitiva ed in qitesta realmente si eonve�rta, non pi� che rigiw.rdarsi come un a.tto prevaratorio di detta espropria~ione, r<,i8olventesi sostanzial;mente in una anticipata plf'esa di possesso defin.itivo dell'im1Ynobile. lri tal oaso il relatfoo indennizzo non p1t� che i(lrntificarsi con l'interesse legale sttVfa;rnmontare del.l'indennit� di espropriazione, in questo determinato dalla ritardata liq'uidazione di questa, la qitale, prendendo il posto del berle espro�plf'iato, av1�ebbe dovuto corrispondersi, in astratto, al momento stesso della occupazione. Lo scopo nel predetto caso perseguito dal.la am�minristrazione pubbllica � wnioamente la espro. priazione deNJimrmJobile, e P�inderinit�< non pu� 0 rtatnto, ohe essere soltanto q1tella di espropriazione fatta retroagire al mom,ento de'l,la occupazione al fine della. corrisponsione deg'li interessi, poioh� � in sostanza, de.ila disponibiUt� di tale indennit� ohe il proprietario espropriato � stato privato a partire dall;a data della occupazione, e il relativo indenniz~o, pertanto, non pu� che essere quello stabilito per tutte le obbligazioni pecuriarie tardivamente eseguite dagli articoli 1231 c. c. d,el 1865 e 1225 c. c. vigente>>. GUERRA -Beni di sudditi nemic1 -Immobili -Resti� tuzione formale -Locazione stipulata dal sequestratario -Azione per la riconsegna -Intervento dell'Autorit� giudiziaria -Commissione di Conciliazione di cui all'art. 83 del Trattato di pace. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1142-49 -Pres. : Curcio, Est. : Anichini, P. M.: Binazzi -Muzi contro Intendenza di Finanza di Roma). � La riconsegna puramente formale, effettuaiai dal sequestratario al proprietario dell'immobile, in conformit�. del decreto legislativo luogotenenziale 1� febbraio 1945, n. 26 (ri.guardante la revoca � dei provv�etli:menti adottati in materia di beni appartenenti alle persone aventi la naziona. litib di uno degli Stati delle Nazioni Unite), e la mancanza di ogni riserva e di ogni eccezione, all'atto di fa.le riconsegna, circa la locaiZione in wrsio gi� st1pulata dal seiquestraif:a.rio, non implicano da parte del proprietario rinuncia ad ottenere il rilascio effettivo dell'immolbile nei confronti del conduttore, n� creano un diretto rap. porto di locazione tra� rproprieta.rio e conduttore medesimo. Pertanto, entrati successivamente in vigore i de�creti 26 marzo 1946, n. 140 e 25 maggio 1946, n. 434, che, integrando le precedenti disposizioni rendono possibile la riconsegna effettiva, il proprietario pu� avvalersi della facolt� prevista dmll'art. 9 del gi� indicato decreto numero 140, per cui la locazione stipulata dal sequestratario, pu� a scelta del proprietario essere risolta o essere lasciata in vigore fino alfa. sca. denza del suo termine contrattuale; pu� in atto provocare l'intervento d�ell'Intendenza di Finanza, pnrch� �questa provveda, con le formalit�, previste, da1l'art. 1 del c1ecreto n. 434, integrato dal decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, a�d ottenere in via gindiziaria il rilascio effettivo dci heni da parte del locatario >>. � 1Se il proprietario dell'immobile sequestrato, avvalenilosi della. facolt� alternativa concessagli dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ma.rzo 1946., n,, 140, abbia dichiarato, all'atto della r�estituzione del bene di volere lasciare in vigore a1 termine contrattuale di scadenza il contratto di locazione stipulato dal sequestratario (anzi che di volerne la immediata risoluzione), ci� non gli inibisce, una volta sopravvenuta tale sca.denza., di invocare e di ottenere l'intervento dell'Intendenza di Finanz::t, ai sensi dell'art. 1 del decreto 25 maggio 1946, n. 434, integrato col decreto legislativo 12 g'iugno 1947, n. 577, perch� provveda con le formaliti'\, in dette norme previste a-d ottenere in via giudiziaria il rilascio {lei beni da� parte del locatario a favore del proprie. tarlo medesimo>>. � L'a,zione ;promossa in base all'art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, integ-rato -184 dal dee1;eto legislativo 12 giugno 19-!7, n. 577, dall'Intendenza di Finanza relativa@ente al rilascio da parte del locatario 11i beni immobili i�estituiti a, persone a.venti na.zionalit�r delle Nazioni Unite, � e rimane di competenza dell'autoriil1 giudiziaria ordinaria, anche dopo la successiva entra,ta. in vigore del 'L'rattato di Pace, esulando in proposto 'qualsiasi cornpetenr,a delle Commissioni di conciliazione prevista dall'art.. 83 del predetto trattato. Tali commissioni sono infatti org�ani inteirnazfonali, ('he hanno competenza a conoscere es�lusivamente di controversie tra gli Stati co11traenti cirra la restituzione cli beni in dipendenza di diritti o di o!bhlighi sorgenti iier gli �Sta'ti stes,si degli atticoli 73 e 78 e relativi allegati di pa.rte B del Trattato di Pace, e non gi� in controversie l'iguardanti �contestazioni tra pri. vati, siano 'queste basate sn norme di dfrilto interno ovvero su convenzioni e nOl'me di diritto internazionale >>. Ci se1nbra sufficiente aver riportato le sopratrascritte massime di questa verspicua sentenza deUa Suvre11w Corte clhe segna una linea chiara e definitiva, per la solluzione dei wumeros� proble1ni eihe sorgono in relazione aWavvZicazione del.le norm,e em�anate per la reintegrazione de.i citta. dini apvartenenti alle N. U. in possesso dei loro b<:mi. La Corte ha accol'to la teN�i'. dell,'Avvocatura. Particolarmente noterole nella mot'ivazfone a.ppare la tesi 8e,condo la quale le norm1e sitddette, anche se em.anate vrima. del. Trattato di Pacr, rappresentano in sostanza disvo1;izion�i di esecuzfone1 del Tratta,to ste1sso, o vredsamente d.ell'a, rt. 78 d�i� e1s's'o'. Lo stesNo carattere di norme di e8e0uzione anticipatri dal Trattato sem!bra po8sn Hcono.<Jcersi anohe al decreto lPg'islativo n. 451 del 21 1nagffio 1946. IMPOSTE E TASSE -Competenza amministrativa e giudiziaria -Tasse di registro successione e mano morta -Opposizione giudiziaria senza l'esperimento "del reclamo amministrativo. (Corte di CasFJ., Sez. Unite, Sent. n. 1069-49 -Pres.: Pellegrini, Est.: Mes sina, P. M. : Macaluso -Cassa Pensioni Firenze con tro Finanze). � Anche dopo la rifoi�ma degli ordinamenti irilmtari, disposta dal regio decreto legge 7 agosto 1~3G, n. 1639, il contrihuenic, contro il ,quale sia stata intimata ingiunzione per il pagamento di li na� imposta di registro o di successione, ha facolt� di promuovere l'opp0sir,ione in via giudL r,iaria indipendentemente dal previo eRperimento del ricorso amministrativo, di cui trattano le leggi ,fi,scaU sul registro e sulle successioni. Il mancato esperimento del rico1�so amminist1�ativo nei modi �e nei termini di legge fa s� che la Amminis)trazione non possa' essel'P icondannata alle spese cli lite, neanche iii caso di soccomben za. Oi� vale anche in malnia di imposia di manomorta, in Yirl� dell'ait. 36 della legge 30 dicemlH'e 1'923, n. 3271 �. La senten.'Ca ha ripetnto sostanzialmente le argonventazioni della ]Jrec dente decisione dell,e stesse Sc:ioni Unii e n: 1:!3, dc( 1� febbraio 1947 in. ca�u.ga, J]f'ira,pon.fo. Le crit�iche a questa deci8ion~ sono contennte nella, nota pnbfJlicnta 1n qnnsfo Rassegna, 1948, n. 4, pag. 1 e seguenti. Ci sembra elle queste cril icihe rinNinyono t ntl ora va,lide, sziecia lmente per qiwnto riguarda la qneslione se tllia 8ol�uzionc r1drg'iirtta rlf:l, 71roblema dei rapporti tra. giitrisdizfone tribntrn�ia speciale e yi1trisdi.'Cione ordinaria, in 111nteria di impnste inrlirette.. pos8a trovwrsi nella sowpen8ione neerssaria del processo ordinario fino ull'esito del processo tributario am1111inistrat-�vo. S�n que8to pnnlo la Corte Sn.prema ha espressamente rifiutato di 7n�endere posizione 'tfJ'ermando alfres�' che ht trsi esvosta nrll,a 8Cntenza n. 123/!7 8Prondo la, qwtle la J>rup08�. zione dell'n.zione in ria ginrli,ziaria importa rinnncia al ricorso ai11111.;nistrativo � costitu� �nna 8Cm;plice argomentadone e non form� oggetto di speoifica deci8ione )) . La qtte8lione oramai 8ta prr perdrre tutta Za 8Ua im1vortanza. in vista del.ln �nminente necrs. 8aria riforma del cootenzioso t1�i7mtarfo. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -Consiglio superiore della Magistratura -Non impugnabilit� dei provv.~ dimenti. (Comdglio Stato, Sez. IV, 21 maggio 1949, n. 191 -" Pres. : Papaldo, Est. : Rizzatti --Landoni, Jemma e Uzzo contro Ministero Grazia e Giustizia). I ptovvedimenti adottali dal Consiglio 8uperior �e della ::\1agistratura non sono Sllseettibili di .~ riesame da pal"te del Consiglio di Stato. Sulla qnestione -in ordine alla qua'[le si � orinai formata una gi1trisvr1tden.z�a oostante (cfr. da u.ltim10 Consiglio Stato IV 8e:\:. 30 ma{Jgio 1'947, n�. 180 c1 2 lug'lio 1948, n. 338 -C08� la d�ecfisioinc lw. motiv�ato : � Il Oonsigl-io Supcriorr' deUa Magi8tratura fa parte dell'oir<Iine g�uliziario ed ha, fra l'altro, il compito di fornire garanzia di comvctenza e di yit~st�.<:ia ne.Un 8ael.ta dei magistrati idonei al.z'e 11i� elevate fttnzioni. Questa garan.zia � istituzionalm,, nte ristretta nPll'ambito del 8istenia pre. visto dall'orrfrnamento ginrliziario. si, che i JfrOV� vedi,menli non 80no sn8cettibili di riesaime da parte del Consigl.io di Stato. � Osserva. il Collegio C1he la legge, affidando a.l Consiglio Su.periore della 1lfogistratura oa scel,ta di alcuni fra i m1ag�istrati drstinati (l covrirc alti ymrli e ad e8plicare delioa,tissime fttnzioni, ha 11o~uto assiourare a,Z vroee880 di 8elezione garanzie fondwmental:i che 80�anzinlmente lo estraniano dalle altre vrucedtire am1ninisfra"tiv-e) '.~"� <:_he il procedimento stres'SO � destina,to a esa1urir8{ neUo ambito dello ste880 Oon8iglio Superiore, il guaz:e, e�nni, � noto.� si pronuncia prima a sezioni sempl,ici, indi sit rioon:o, in 1td�ienza plenaria )),. -185 La deoisione appare tanto pi� esatta) quando S'i tengano pre,~enti le norrne ddla Gostil'tusfone dgente in ordine al princ�ipio della autonomia e llell'autogoverno della mag�stratura. PROCEDIMENTO CIVILE -Costituzione dell'attore (o dell'appellante) nel termine indicato per il convenuto (o per l'appellato) -Estinzione del processo -Insussistenza. (Cass., I Sez., 29 aprile 1949, n. 1063 - Pres.: Pasquale, Est.: Messina I, P. M.: Cigolini - Amm. Prov. Roma contro Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Non si verifica estinzione del processo �i primo grado o di appello, ai sensi <1ell'a1�t. 171 primo comma ~. p. c., i:;e l'a.Uore o l'appellante, che non ab!hia rispettato il proprio termine di costituzione, stahilito daU'art. Hi5 c.p.c., si eostituise<~ invece nel termine tissato per l'art. Hi6 per il convenuto o appellato, mentre {1uest'ultimo non si costituisce affatto o si costituisce successiva. mente alla sca,denza di tale termine. Gontinna il contrasto 8tridente) 8/l tale questione_ di particolare importanza p'ratica, fra la ftiurisprnden.~a .della I e quella della III Sez,ione de'{; f}upremio Col,Zegio. In questa � Ra.sse,qna JJ siffatto contrnsto � sta.lo gi� s~gnalato (1'94'9,44) ; e si sono esposte allora le ragioni del di8senso da.ZZa nwss'im,a sopr'Ct riferita). n� � il oaso di ripetere q'uanto al.iora si ebbe occa.sione di sarivere. Giover� sdl,tanto aggiungere) alla citmdone allora in.dioata irn favor:e della te:sii opposta a qudfr1 ora riaffermata. dalla I Sezione della Corte Supl�" e�m1a) in giurisprudenz�a: Tribunale Catania ~1diC'e1m.br'e1947, FASSARI e ACCOLLA c. BAHBWRA,' �n � Dir. e Giur. JJ 1'94'9, 1'98, e Tribunale F'irenzP) 8 novem�bre 1948, BmMME c. IBAR'l'OLI e PAGANI) in �Man. 'l'rib. n 194'9, 18�9, n. 488; nonch�, so8tanzial! in.ente) Gass. III Sez. 12 maggio 1'947, n. 737 e 30 g1iityno 1'947, n. 10'34, in � MaR8. Foro lt. JJ 1947, 169 e 23:!; ed iri dottrina FARINAHO, in nrmpia nota al:la citata sentenza del Trib. Oatania) nonCJi� NAPPI) in << Man. Trib. 1'948, 107, )J n. 260, e RIDDEiN'l'I) Dir. Proc. Civ. n, 1JOl. 1, p. n. 162,; nel 8enso invece, delln sentenza in esa1m'e, 1nir con qualcihe perpl,es�sit�.) App. Torino 30 gennaio 1948, FoLIA c. 0AJA, in <<Man. Trib. )J 1948, 107 n.. 21UO (N.G.). RESPONSABILIT� CIVILE -Circolazione stradale -Scontro di veicoli -Danni al solo conducente di uno dei veicoli --Inapplicabilit� dell'art. 2054, 2� comma c. c. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 724-49 - Pres. : Valenzi, P. M. : Sardo, Est.: Vitanza -Montesissa contro Verani). La disposizione detta dall'art. 2054, 2� comma c. p. c. per� cui in caso� di scontro il veicolo si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, non � applicabile quando jl danno derivato daUo scontro � stato unicamente :prodotfo al conducente di uno dei veicoli scontratisi. In tal caso vig�e in tutta la i,;.ua estensione il prine1p10 i-mncito nel primo comma del gi� eitato articolo, secondo il �quale il conc�ucente del veicolo che ha� p1�ollotto il �a.m10 deve risarcirlo, se� non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno-medesim-�. Con la presente masMm'<J, il S npre1�10 Collegio 111,otlificu) ancora una 1Jo�ta la sua precedente giurisprudenza cihe sem1brava, orm�ai stabilmente e per",masivamente fissata dal.le senten.~P n. 1'97 del 1945 e 11 febbraio 1946 n. 124, in caitsa Zumrno c. Soc. BILLI nel senso che a s�cnsi d.e,ll'art. 2054 c0<l. oi1;. in cia1810 di 8contro di. 1Jiciooli T:a pre"wnzione di respon8ab�lit� grava su en.t1�(11nbi i condncenti anche se uno dei veicoli non ab�b�a 8ttbito a,foun dwnno. Una tale osoillazione 1;he orm1ai ditra da inol,to ie1n1po s1,i un punto c'OS� delicato e i1mportante drllc norm�e t'li,e di8cipUnano gli in1Jestimenti non pu� meritare plauso. La Stuprem1a Corte deve) a nostro avriso) rendersi conto che non � qitesta. unii questione che possa la8eiarsi incerta o deciders�i caso per caso. Si tratta (];i 1i-n punto essen.~ial'f! del.la disciplina relativoa ('.he � necessario sia chiaro e fermo sia per indirizzo dei gfodici minori) sia perc1h� e8so � spes8o a base di tran.sa.~ioni e. di pareri. Prem1e8'8'0 questo) dioiamo 8U�b i.to ohe i.l rn.11/ a.inen. to di giurispr1idenza att1iale non ci oonvoince) per tre ragioni: 1� perch� l'avere sofferto danno o non averlo soffcl'to non pu� essere indice di re8pOn8abiliMi in qnanto non ri,~ponde a1d esattez�.~�a ohe n@ifo, gen.r'rnlitx� dei oasi ahi hn sub�to danni sia meno responsa. bile cli Clhi non ne ha subiti: in genere anzi l'avere s1ibito o nieno danni di71ende dal,la natura dPl� Vf'ioolo e dalla sua m1ole e non dalla colpa di 1ino solo dei condAteenti : la bicia~etta che urta oonlro l'aiitotreno e si sfascia pn� ben essere stata la ccmsn dell'inoidcnte anehe se essa solo � restata danriegg'iata : per ciii non si vede quale rngione pratica o teoriC'a potrebbe legitti�mare ln pre.mnzione solo a carico deg7.i aiitoveicoli non rimwsti danneggiati e cio� in grnae dei pi� grossi veicoH. E) U�na fU,tela. e itn. f-a pOrc r�crso i.l vfocolo e contro il grand1e C'he frarn.c�am;ent�e nmi. semibra. lcgittima. 2� perc.h� per far diventare reciproca. la preRllnzione sareb�be sufficiente ttn miinimo dawno) andie 8e spvropo1�.~�ionato a quello drWaltro veicolo, danno che � sem.pre dimo8trabile in pratica qna11rln ('.'� stato nn urto, n� si saprebbe in base a ohe cosa potrebbe fi8sarsi una pretesa che il dann.i abbia tinci certa conNistenza minima nel, hlenzio della l'eggr-. 3� perc1h�) infine -e questa � la ragione piu ,..:, nttamente giur�idica -l'incidente e il danno che 11.1� (/Priva sono concepiti daU)art. 2054 �'!od. ci.1J'. in s1efn.S'o1 u�niJta,ri� : la c1olp�a) s:e cr�) �� -oolpa comune e 1wn 8l�1npNoe1rvPnte reciproori) e il danno (frtJe e,,.-<erc r1�,,a'l'fito proporz�onal,mente alla cnlJ> a. 111�1 n1'l S'lW complesso riwultato de'l,la 8Gm.nu~ frrt il d1r.nnn rli un V(foolo e qiwllo 1el:fa.Uro11 om�: di8posto esvressamente dall'art. 2054 in esame. -186 - N� ha quindi rile1mnza prr l'attrihttzione del~a q1wta di da,nno da risarcire., il fatto ohe una delle parti a1bbia. prodotto all,'altra un danno pi� grave, non ha cio� importan,za ohi 8ia .~tato il danneggiato, ma solo l!entit� del danno coni:p�lessivo. Non .~i .spiegherebbe perci� peroh� il fatto che il dan_no sia nna partr sia pi� gravr, non esplichi alciina. inftttenza n�l caso di ripartizione dcl.� l'onere del dnnno e lo debba invece e8plicare per la. rwes1inzimte di re8ponMbilit� relativa. 0 Ma soprat1itto qu sto favore 1Jer8o il danne,r1qiato non, 8�em1brro,. ejonforim,c a g�1bstizia perioh� nm1. si gi1tstifioa in nesMtn modo il principio che ehi 8ia 8tato darvn,eggiafo ri8ponda so'l,o per un fatto p108itivo e provato di colpa e rion ab'Ma pi� q11ini1i l'obbliqo nonnale di dvn1i08trare di aver fatto il fl088ibile per evitare l'incidentr, mentre chi non lo � 8talo sog'.qiaocia a tale forma ag,qra11ata. di rr8ponsr11bilit; w Il l,iberare, in caso di scontro tra veicoli, quello danneggiato dall'o�bb�~i.rto di dimostrare di n1,er fatto tutto il po.os1bile prr evitnre il dnnnn, cin� d"U'obbl(qo fondamentale che deri1'a dal.l'T circolazione eq'u,ivale a ridiirre il velcofo ad 1tna �� cosa,� non oircolante, (previ.~ta accnn.to nlTe per8one dal, plf"imo comnM dell'art. 2054 c. c., ohe la Corte ha applicato nella speciP) prescindcn.do dal fatto ohe la � oo8a >i non circola P qnindi non ha gli obblighi relativi, mentre il 11eicol,o � circola >i qitindi deve inC"ontrare fotti gli obblig1hi derfoanti dalla circolazione. Per questi motivi d,i oqnit�, di giu8tizia, e di stretto diritto, au,8piioli,ianw ohe la Corte Suprema ritorni al,la precedente interpretnzione dell'articolo 2054 o. c. (V.S.). SEQUESTRO PENALE -Documenti dell'inchiesta amministrativa relativa ad incidenti ferroviari -Ordinanza di sequestro -Impugnativa -Incidenti di esecuzione. (Cass., Sezione Unite Penali, Sent. 16 lugli 1949, Pres. : De Ficchy, Rel. : De Giovine, Est. : Mangini, P. M.: Berardi -Ministero clei Trasporti, rie. -contro ordinanza del Giudice istruttore di Reggio Calabria). Avverso il provvedimento di sequeistro di a.tti 1lell'inchie1sta a�mminist:rativa, ferrovfariai, emanato nel corso cJ.ell'istruttoria :forma.le, ben pu� essere pro:posto incidente di esecuzione, ai norma dell'art. 628 c. �P� c., dall'Amministra,zione, terzi\ sequestrai.a. La Corte di Ca1S8'<J,1z.ione ha aocolto la te.<1i della Avvocatura, eflhi gi� aooennamtmo in qu-e.<1ta Rax segna., 1'948, Faso. 10, pag. 23. La Corte non ha d,ecri8o l'altra que8tione rolativa all'applic,azim1;.e dieillai l:e1gigie 25 giiigno 1949, n. 372, in quanto ha r'ifnvia.to al Gi1ttdice i,stritttd: re peiroh� .<1i, proni?Mizi 8'lt1~ merito d;eill'inciid.entc di .c.<;iccuzione ohe esso a1,eDa dfohiwrato inammi8si. bile. R'�portiamo testnalmente la parte� oentralc della motivaziion1e d'ieUa. sentenoo de~la Corte. �L'art. 628 � �ispo8i.z'ione d!i carattere generale. � Es,e011zion.e )) non st�a soU.ainto per e.-:ocuzione cl.i gen.t~a pa,.w:ata in giudioato, ma� per esiemizion.e d�i provvedimenti i.n genere, come si de81im1e dall'art. 575 e daUo s1te8�.cs10� art. �628, ois�sfo di senten. z�e, ordinan:w e decreti penali. L'art. 628, �n80mma, a1tfori'.z:zta lia pcropo.,�i;.;:�onc de'U.'inioidente s1emplf"e ohe si tratU di oon.trover.<1�J; rela.tfoa a. diritti inerer1rti alla es'emt~ione di plf"ovt'ediimen. t.o (nel 8on.so .<1il!f'ri,001rdato1) e non 8�a dialla legge vefie,tato O'[fM gm1,;a11ne o sta.bilita. ttma f o�rnw diver8a d'i. gravame. Nella 8peoie, le Ferro'l.:ie intmi�eoono appwnto d1i far valere il d�i.ritto -~ che a loro a.vvfao deri1, a17a, ila�ll'art. 4 ifolla legge 2 settembre 1909, n. 372 -di 1ion. e181Jbire la inohiesta a.ll'A_itto,ri.tr� g iitdiziairia. N � va�le U d.ire c1he l'or�irnanoo. di scqu@s�tr'o � imm.@diatarm.ente .ese1cntfoa. Un proooediment0 piu} e1sis,eire eseiautivo, ma 80'f]g'etto a. gravame. Aneti, l'art. 1631 o. p. p. dispone tegt1ialmcnte ohe il ricor8'0 per oa8sazione non .wspen�e l'csceud. oir1;e dell'oror�na,nz;a pronunmata ai .<1ensi d.ell'a. rt. 628. Solta'fl;to il Gittdioe che ha cm,esRo ~'or�inam,~:n ptb�, oon. decreto 8osipen.dere l'ese()'lt:z:fon.e. Il che la1soia oMa.rwrn,e;n.te intenderre che ttn�a 1'0lta prroposf) o1 t'inm,1dle%te av eseon.:zio>rW pr1Jma a:eict'e'ffet. t1lar8i del s�eiqu.es�tro, il Gi.ttdioe pqt�, ma non de� ve, 8ospendiere l'e.<1ecuzione >>. TERRE INCOLTE Assegnazione -Inapplicabilit� del decreto legislativo luogotenenziale 19-ottobre 1944, n. 279 e del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 89, ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. (Cons. di Stato, V Sez. Cons. 27 maggio 1949, n. 4"0 -Pre~. : Severi, Est. : Lugo Cooperativa Terre Incolte di Cava..,zere contro Amministrazione Finanze, Amm:nistrazi'.>ne LL. PP., Pre4@t fetto di Venezia e Randoli). Soltanto ai beni patrimoniali disponilbili dello Stato, e non anche a quelli demaniali o patrfanoniali indisponibili, possono in ipotesi applicarsi le disposizioni delle leggi sulle terre incolte. La pronuncia della Oommissione Provincia.le per l'assegnazione delle terre incolte � vincolante per il Prefetto per 1quanto riguarda gli apprezzamenti <li merito, ma non per 1quanto riguarda i presupposti di legittimit� delfa pronuncia stessa. E' leg�ittimo il provvedimento del Prefetto c'he rifiuti di emettere il decreto per un'assegna.zione di terre demaniali dello 1Stato disposta dalla predetta Commissione. La decisione de1l, Consiglio di Stato, confermando ancora, nna volta iV carattere am1m1inistrativo del procedimento per l'a8segnazione delle terre incolte, con8equenzialmente riconosce che 8e il Prefetto nel provvedere od em:ettere il decreto rel.ativo non pu� 8inilacare g~i apprezzamenti di merito della pironitnoia della Co1nimri8sione, nrm pu� fJuttav�1 es8crP tenuto a sanoirne i vizi di legittimrit� senza incorrervi a sita volta. La. te8i � lineare, e 8olo al,citne riserve de1b bono mantenersi sul carattere ammJinistratii'o piutto8to ohe ,qiiiri8dizionale della pronnnoia della Oomin~i88ione, -187 Per qu,anto rigiiarda poi la negata assegnazione .dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, � la decisione del Gonsigl,io di Stato, come anche il provvedimento del Prefetto, sono 1Jeramente da rilevarsi. Con l'esem ..pio �el Prefetto d� Venezia e con la precisa interpretazione data dal Consiglio rU Stato aJZ.q 1.eggi vigenti in materia, molte delle deUcate controversie in tema di tw1�re incolte notra'Mbo trovare la loro naturale definizione. � 8n q1,,esto punto la Sezione ha cos� m.c>tivato: � Respinta l'a.(ferm1a~ione di principio, sulla qua f.P. � fondato il motivo plf'inoipale del ricorso, il Collegio deve oonsiderare ancora se, nel caso concreto, il Prefetto di Venezia robbia ben prom;1eduto, nel rifirutalf'e il deoreto ��i c!()VfWession.e alla� cooperativa di OavMzere; e ritiene di dare sol.u.~ione afferinativa al quesito, percih� 1.a pronuncia della com� mis�sione� prov�noia.le era affetta �a pl(J;lese straripamento di potere. � E' pacifico che il terreno richiesto dalla cooperativa faceva pa.rte del bacino M arice, costituito dallo Stato per regolare il. corso delle acque dell'A. 1dige, mie�iante scarico, nei mmnenti delle periodiohe piene. Ifasta por m.ente a questa particolare situazion�e giuridica dei terreni in contestazione, per escludere che essi potessero formare oggetto deilla� conoe8'sione. In prirrn�O� luogo la leigfalazione nelle terre incolte fa riferimento soltanto ai terreni di pr-oprieti�� dei privati e di enti pubblici e non fa r111Cnzione dello Stato (art. 1 decrPto leqisl.ativo 19 ottobre 1944, n. 279). Ma anCihe se si p1~� dubitare ohe il significato della norma possa essere esteso (incT!udendo lo Stato nella categoria dertl.i enti pit�bb-lioi), cos� da poter applicare il procedi .c4,m�ento a,nche a terreni di propriet� 8fatale, � certo r'fn-he il dubbio pu� essere lecito sol.tanto di fronte a terreni che lo Stato possieda a titolo privato, e cio� ai beni prttrimoniali disponibili. Il presupposto fondamentale del potere dell.n antorit� a.mministrativa, di concedere aUe imioni di contadini le terre insiifficientemente coltivate, � ohe la terra possa esserr, per siw natu.rale destinazione, assorrqettata al.lo sfr�uttnm1ento agricolo: 1'al13 a dire che non sia giuridioam �ente vincolata ad un dfoerso finr. <(Questo principio che si desume ohiaramente da.Me ragioni i8piratrici della legislazione sulle terre incolte dai 8ingoli testi e dal sistema delle leggi, che regolano q1te8ta mnteria, � stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di q1J..e8to Gon8iglio (IV Sezione 23 gennuio 1946, n. 12; V Srzione 29 m'i(tggio 1948, n. 316) e il Gol,legio intende om confermarlo. Ne segue che non pos�son.o� fovrmare ogg:eitto della con.ocssfone pre. vista dalle legg�i .mlle terre in.colte, i beni demaniali e i beni palrimoniali indisponibil.L.Q..ursti beni non sono destinuti all'agricoltura bens� ud 1tn fine pvubbUoo e, perta.nto, sono essenzialmente inaMenabili, secondo l'ampio significato tecnico che l.a dottrina e la giurisprudenza hanno attri7mito a qurstu parola; e cio� non possono foriniare o,qgetto di a.tti di8po8itivi, se non per volere deTl'A.m.m1inistra.~ione comJpetente e nei ca8i e nelle forme stabiliti dall,a le,qgP. � L'Ammin�istra.zione p1t� anche cogtit1iire conee8sioni sitl bene pnbblico, rna tali che non pos.< 1ono sottrarre il bene alla sna. P"rtfoo7,are destinazione e sPmpre revocabili dall' Amrministra,zione strs8a. Ma non � concepibile che il bene possa esse!f'e distolto dal fi1ie pq1.b7>lico. al qt{,(1,le � 1.?incnlato e sottratto alle di8ponibili't� dell' Amlmini8trazione competente, per essere dato in conaeis< sion.e agric10Va. A.ltrimen.ti si dm?f'e�bc dire c1he 7,e leggi sulle terre incolte hanno soverchiato e sconvolto la d1:sciplina stabilita. a tiltela dei beni pubblici; afferrnaziwne aberrante che non ha alcun .~ostegno in qnrlle lermi. n� al.trave � Fermi qiiesti concetti. � facile ooncl'iudere eh" la commis8ione provinciale wr le terrr inco.zte di Venezia ha pronuncia,to fuor dai limiti del .mo potere. La d"'tta commis8ione infatti ha ritenuto dt poter di8porre dei terrPni eomprr8i nel fH:.oinf) Jlarice, il quale � un 'bacino di espansinnr-. r1Pf� l" A.diqe, costitui8ce una delle OP''re accesgorie rffll'a7, veo di qitel fi;um1e e der�P, cnme tale, <�nnsi<lrrMsi opera demJaniale ai Ren.~i dell'art. 1fl.'i dellrr lerme 20 marzo 1865, n. 2248. �Ne segue ohe il Prefetto di Venezia doveva di Rattendere la promtncia del7a commi8sion�e provin C'iale e bene ha agito, rifimta.ndo il decreto di con cessione >>. Analogamen.te, e .�empre in relazione alla particolare natura ginn:dica ilPi beni di cui trattasi, Te Sezioni Unite drl.la Oasgazione, con recente sentenza; (n. 1067 diel 1949) ohe p1t�bb1JiJeheremO' prn.q. 8i1'YIXPl'nente s~i qtt�e...~ta Rassegna, hanrno ricor10scfoto la e8clusione dalle nor'111 e vincoli8tiche in materia d?'. locazioni.. e dall.e relative giitrisdizioni 8peciali, dei beni ohe hanno formato ogqetto di corlcessione am1ninistrativa da parte dello Stato (L.B.). i:;:u I 7 ,m l[ 22 ;zmrJRrnmz E 2 2 fu ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI ' D �E L L E C O R T I D I lVI E R I T O AUTOVEICOLI -Rivendica di automezzi militari Applicabilit� dell'art. 1156 c. c. (Trib. Catania ~O agosto 1948 -Ditta Lena. Ricalzi e Saddemi contro Ministero Dif~sa-Esercito). � Alla nol'lna sancita dall'art. 1153 e.e., secondo cui per i mobili il possesso di buona fede vale titolo, deroga l'art. 115,U e.e. per quanto riguarda i mobili .iFcl'iiti in pubblici l'egisiri. E hl tale de1 �oga devono 1�iia1ersi comp1�esi non solo i beni effe. ttrvarmente iscritti, ma anche rqueHi che, pur essendo a'strattamente iscrivibili per loro natura, non sono di fa,tto iscritti per tll}a ra:gione esclusivamente soggettiva, come � per gli automez,z,i di propriet�� dell'Arriministra,zione militare. � La sopir'ariferr'i.ta sen,tcn,za. del Tribiina.ZC di. Qa,tan�t nella controversa q�uestione fa ade8ione all!i tesi soslcmita dall�a Arrooat1i11aJ� 8U di che V'edansi anche le ossen;a,z�ioni ad uno scritto dcl :\foNTi�L, in qnesta Rassegna 1949, 4G. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Transazioni stipupulate con fo P. A. -Ritardo nell'approvazione Conseguenze. (Trib. di Genova, 25 maggio 1949 - Pres.: Valerio, Est.: Calusi-Basso contro Ministero Difesa-Esercito). La P.A. non pu� essei�e tenuta responsabile del danno derivalo dalla sopravvenuta svalutazione moneta.ria per ritardo nell'approvazione di un contrntto di imnsazione, essendo l'appl'ovazfone atto tipicamente tlisc1�ezionale. Tale danno non pu� esse1"e imputato al <lebitOl'e ueppur�e soiio il lJrofilo di l'iiardo nell'esecuzione, se esso debitore non w1�sa in mora. La sttrriferila 8enten.m lw rfaolto in maniera inocoep,i.bile, sotto il profiVo gi,urirdioo, �una questione di somma delicatezza. Al riguardo occorre C8aminarc quale sia la vortata e l'wmbilo di avvlioazione dell'a.rt. Hl dolla. legg'e dl contabilit� generale dello Stato. Una vrinia indagine i:a condotta sulla natura [/ittrird�ioa dell'atto di approvazione riohi.cBfo dal ]Jredc{to a1�fjcOlO perr.h� ['atto Stipulalo -che I\ gi� vincolan.tc per il privato -tale diventi anohe per la Pitbblicri, Amrninis�trazione. Or qu.i � da segnalare che dite tesi fonda1mentali S'� c<ontendono irl' oam..po (itna terr21ai, plY'opugna.ta dal la Foun. Snna formazfonc d,ci contratti delta Sfoto, in �Rie. lt. Se. Giwr. >> 1938,1 e seguenti 1wr quanto suggcstica � rimasta i8olata; l'approraz'ione 8'(]Jr'Cbbe ttnO staidfo ncc1 08Salf'fo ]Jer la fOr'mazione llelfo dichiara:�onc di volont�! derll' Ammiini8lrazionc, s� ahe si sarebbe in vresenz<a di un � atlo-prncedimento, con la conscguen:w che, fino a quando l'apvrouazionc non sia� interi:enuta, non ri � corwcnso, e nou si pu� parlar� di contratto; il pritYklo � obbli'yato non a mantener fede a un contratto che non esiste -pcroh� rwn votrcbbe esistere per una soltanto rlelle parti contraenti�~ ma t� obbligai.o soltanto al mantenimento della pl'opria proposta, per cui non pu� sottrarni ex uno laie1�e. La prima d.cllc d�ltC vrcdettc teorie attribtliscc alli'approra.<<:ionc valore costitntiro, nel senso che eBsa ineri8ce alht perfe2ione slcsf!a dcl'l'atto (cfr. I Nauosso, Principv di oon.tabilit� di Stato, n. 1()9 e sc,qucnti.: e, <on qit�alchc dirersil� di inivostazione' DE: OuPIS' Uon.tabi�lit � rl:i S'tato) e, 'l'oaxAcc1, La Uontabilil� rZ.Cllo Stato, n. 89) e talr~ trsi sembra, sotto un vrofilo strettamente giwridico, la vi� esatta, in quanto l'atto di apvrrova. done ricnc ad integrare la nianifestazione di. volonf �, gi� espressa dall'Ao111ninistrazione, che, d,a sola�, non 1\ caziacc di alcuna rilcU'anza giuridica. Peraltro <lomina11le �i dottri�na � l'altra tesi: secondo la quale il contratto � pel'felLo in tu~tti i suoi eleni.enti, fin dal momento i~i cui il vrivato e l'Amministrazione rnrinifcstano il c'Onsenso e� si ha l'incontro �lcllc rolont�; 11ta� i�l oontratto non spicya efficaeia giuridica e gli effetti non si producono fino (L quando, r�on l'a71vrora.i�ione, il contratto non dit'cnta C8C'[J1tibile. L'aJJ]!'r'Ot'�az�ione, in tal caso, funziona come condizione non gi� di esistenza, ma tli �efticacia di un contratto gi�, pel'fetio (cfr. GIAQUINTO, Contrntto airnrrvinistrntivo, in Nuo'Go Drigcsto Italiano, IV, pa.g. 92 sc,gg.j A.D. G1AN:-; 1x1, Elem,enli di diritto finanziario, n. 48; GmcCIAimI, Le transazioni degli Nnti Pitbblici, pag. 4~; ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, vol. IV, Sez. II, van. 111-113). E la ginrfsprudcnza coslanlc della Suvre1na Uorlc ha. fatto sostan.<:<ialmente ade:~�mc aJJitcsta;_ lesi: si vedano da ultimo Ga8s. 16 maggio 1941, Domani10 o. Si,lveistri, in� � Giurr. It. � 1'941, I, 616�2; e Cass. :Z'l luglio 1939, Prada c. Azienda Elett1rica Municipale Milano, i�vi, 1940, I, 1, 176. -189 Ad o,qn�i rnodo,, per la questione di citi ci si occupa_, gli effetti 80sta.nziali non oambiano, quale di . q�ueste due tesi si 't:?ogfia seguire. . Ed im�ero dottrina. e giurispruden!!.ia concordi ammet tono ohe) in vendenza deWapprovazione) ni,entrc il prirnto � 't.:incolato a nor1t recedere dal eontrMto (la. O. 8. cion. smi.tenzn. 8 apri.Te 1938, n. 1217, Slrazza1wsco r-. Comune di Conco -in � Foro A_m.m. >> 1938, II, 9-! -ha. p1"eicii8ato che � il prirnto non pu� sottrarsi al vincolo contralto ))) con una obbli.gazfone che nasce dalla legge, nesswna o/Jbl�ig1a.zione 8orgc per la I'1nbblica A111rrl! inistraz'ione) ohe. ]JCrtanto non zm� incontrare alcuna responsabilit�. Seinbra inol'tre possa a-rmiungersi ,in materfa specifica di trwnsazioni, c-he non possa m-ai parlarrsi di nna. effioaoia n01;a1t�;1a deiUla, tra1iBa�z�ionc rispetto al rapporto giuridioo JJreesistente. E ci� sia detto non tanto perch� sia d.a ritenere ohe in nessun caso l(J) tran.~azione possa averi} effetto di so{:ltituirc, no�vandolo, un nuoro rapporl o all, antico, tale tesi, gi� d�a tal�uno seguita, essendo stata con ra,c/ioni(} rip11d:iata d1allla �migl'ioro aottrin<L (cfr. GUICCIARDI, Op. ('it., ]JlL[J. 30 e seguenti; NICOL�, Transaz1ion�e e Nowzionc, in Ann-uario dir oonvp., wl. I X, fa8c. 111, pag. 501) ciii ha fnlto adc1sfonc la g�iii.rispru.d.enza (Ca�s8. 7 maggio 1947, n_ 689, S.I.R.C. c. f:lpugnificio Italiano, in-� Giur. Il. )) 1948, I, 1, lO(i; e rn agosto 1947, D�e ~TalVes o. Soc�. Ecl. ~bra.ri�a in e( Gi:ur. 001mp.Z. Ca88. Oi1;" >> 1947, III qnad�ro, 232) : in qitan.to si ri-tfonc che oaciorr'e, �in ogn.i. cia8o, aviere ri.g�uard.o a.z conte'nuto della trwnsi.zione, giacch� non pu� esol'udersi a priori ra no�wzione, pur C88Cnclo que8ta un effetto soltanto e1Jent�ua7c e non <erto eonnat11ralc rlella tran8a.zione (art. Ul7'6 .e.e.). ~J'Jl~a la nigione della ~?8C'~'1t8i?ne dcl carattere nor( Ltiro pe�1� le transazioni 8tipul'ale con la P.A. 8Cnibra p0S8a farne rinr�cnir&i in ci�: che, ad,cren< J,o alla tesi dorn.inante s1tcr1-itnoiata circa la natura giuridioa. dell'atto d�i approV'azione, or�e l'a tran8az.ione, perfetta anche al di fuori e pr�11a dell' GJYprovaziun�e, costitu.fase no1;azione dorrebbe zwrlarc scn:<:'aUro alla cs'.inzionc dcl rapporto precNistente, ohe per� dovrebbe poi rivivere, ove l'approva;;,�ionc non seg�u.issc. La qital costruzione non appa1re gi1tridiaaa11entc acr tutto piana cd-approvabile. Resta-ora d-a e8arninarc_, ed � il punto cruciale, quale possa eS8Cr'e il OOTn]JOrtamento d,cl priv�ato che ha stipulato con i,Arnrnini8lraz�ionc, quando qitesta prolung�hi pi� del nornwlc la sua inerzia cd) il 8tto silenzio prima-rli approi;(J)rc (o di non a}Jprov �aine1) l'(J)tfo. 1'al�t:?oUa iil termine entro il q1uilc l'a1ppro1;azionc dm;1e 8egu.irc � posto dailla legg�c (es. art. 13 dd Cnpitolato Gcnerale 28 rna.ggio 1895 si1gli appalti del!le opere pubbliche) om;cro pu� e88ere fissato contratttwlmente (art. 114 acl Regolarncnto s11ll'a Oontabili.t� di: Stato). In qttc8U oa..~i Dn qneRtio1n-e non sorge, c1;idente1nmitc. Ma � quando il tc11minc non � fissato che la quc8lione 8i ]Jrcsenta in tutta la .ma delicatezza. Si � gi� t:i8to che il prfoato, contrattando (ori r .t1mministraz�ione) � impegnato per legge a non reocdere dal con.tratto cd� a tener ferma la s11a man-ifestazione d�i 1:olontq. E taluno, rigorosame. nt e applicando questo prinBipio -ed anche argomentando a cont rarjo dalla. 'norma ora 'rioorlata llell'art. 11-� dcl Regolarnento -esclude che ii prirato contraente possa agire in alcun modo per ottenere (he l' Am-mini8trazionc e8ca dalla sua prolun.gala inerzia e 8i decida a� prot:vcdcrc. L'INGROSSO (op. cit. n. 202) cos� si e8prim{! in proposito: cc Noi cred�iai1110 ohe, nel 8il'enzio, il pri1:ato contraente sva sfornito d�i d-iritto contrattuale e quindi di az1ione giud�iZ'iaria, per obbliga1�c la P.A. (]) provi�cd.cre snll'appror-azfonc, e non possa pertanto metterla in mora, appunto verch� la P. A. prima ddl'approrazionc non assume afoun obbl:i,qo contraltualo. Riteniamo p11re che il prir �alo non abbia alc�un rimedio -ne1111neno per la ria acl rioor8o al Cons�iglio di Stato -per lagnar �8i cZ:Cll'inerzja-deU'Arnininistrazione �. Il 'roGNAcc1 (op. ri�t. n. 93) e la FORTI (op. eit.) rite1ng�ono poi non p088a farsi ricor�8o alla norma d.oll'arl. 1173 e.o. 186';) \Ora art. 1183), in qnanto qui si tratta dcl lerrnine per l'adernpi�incnto d.i itna obbliyaizionc, la qnale, come si � visto, non sorge per l'Am.mini8lraz�ione fino a quando il contrallo non 8ia stato a]Jprovato. Peraltro 8i � da ta/11;no vensato di mitigare qucSllt tesi, e cos-� -restando sempre escluso che il privato contraente possa, ad un e-erto momenlo, ritenersi sciolto da oigni vincolo cm �wno latore 8i � fa.tta s: rada nrui tcnd.enz�a dottrinaria capa: e di eontcmpcrarc gli interessi d'ella Pubblioa Ain1ninistrazione cori. quel'li dei cittadini, utilizzando ii princip�io gi� ami/I/esso dalla dottrina e dalla giurispntcl. cn-za, ed ora lcg�isl'atiramcntc fi8salo aazl'art. 5 d.e.lla lcgg�e comunale e prorincia1e, con nna norm.a che lia. u�na portata generale nel campo del diritlo pubblico. Si � perci� rarvi.mta la possibilit�' che il prirato costitmscci in mora l'Am-ministra;;,.ionc, diffidandola a prorvcclcre entro un congrno termine (cfr. GIAQUIN'l1o, OJJ. cit.; Guiociardi op. cit.; RESTA, ll sil'en.z�io n.cli'cscrcizio delle funz�foni amministra� tire, vag. Hi3 e seguenti). Sorge, peraltro, qucst-ione circa l'ulteriore comvortamento del~ priva.lo, ove, piw dopo talei costitu. done in-mora, la Pu.bbliaa Amministrnzione non csr a dal suo stato d'incrz�ia e non prom;eda. Non pare che neppure in que8ta sitnazionc il privato possa senz'altro ritenersi wcfooolato; rna egl'i dovrebbe pu-r 8�empre provooare 1tna pronitn-cin giuri8dimonaile �n questo 8e>n8o. Orbene, 8Cm�bra che, cs.,<?cndo l'approvazione o men.o d�el oontratto wn. aUo a�rn1n�n.'i18tratico di nat �nra. cs8enzia-l�mcri-te di8crczionalc, ed essendo il contralto ancora inefficace per difetto di approi: a;:,iione, non. po88ano ancora sorgere nel privato diritti S'Oggeltivi perfeitti: onde l'e8ame della controrersia dovrebbe c.<1scrc portato a�ranti agli or--yani dcll'a giustizia amministratfra (cfr. RANELLETTI,. Guarentigie della gi1lstizia nella Pi1bbliea Am1nini8trazionc, 419; REs'.rA, op. cit.). E qui po8sono d��rsi dtttc i:pote:si.: il 8ilen~io dcll.'Arrurmi g 77 g 77 -190 nistr(]Jz:ion.c vien.e rit.en,uto legittwno, rwi qua.Z caiso aol rigetto del ricorso l' Amtm,inistrazione rimarr� libera nell,e sue d~terminazionj,; ovvero vien.e r#enuto illegittimo, cd in questo caso, in esecuzfon,e <lella decisione, iu Pubblica Amministr~ione do1Jr� manifestare la, sua volont�, dichiMando dj, ap. provMe o di non approvare il contratto. Peraltro � da osservar.e che la giurispr,udenza 1J,el Suprerno Collegio (cd in conformit� si sono espressi anche il GIAQUINTO op. cit. e il GALLO, I rapport,i contrattitaN nel diritto amministrativo, Gap. VI) ha invece ritenuto, con orientamento che deve essere (],ecisamcnte oontrastato, esser la questione di conipetcnza dell'ootorit� giudiziaria or1Zinaria, decidendo che � q'l1!Jndo la Pubblica Am,. ministraa�ione abbia gi� stipulato un contratto e non provveda a chied,ere la necessaria approvazione, � oonsent ito al privato, che da tale oontrat. to sia gii� viJnoolato, rri,ette1rla all'uopo �n rrwra perch� si provved,a in un congruo termine, e se essa non pr,o'vvede pu� l'a,utor#�' giudiziaria, qualorY � il rapporto sia di sua c10m,petenza, Jissair'c detto termine ll (Uasw. 1 aprile 1936, n. 1136, Puglisi o. Ospedale Civ. di Noale, ilfl, �Foro Arnrn,, � 1936, II, 14:!; conf. Gass. 12 inmggio 1934 n. 1587, Soo. Mer. Elettr. c. Comune Gaste1ll'o di Alife, in � Foro It. >l 1934, I, 1581). Corfllttnque, per�, deve escludersi ohe, senza atto dj diffida ad adempiere da parte del, privato, e senza prefi,ssione di un ter'rrtine da pMtc dell'autorit� giudiziaria ordiriaria, possa qitesta -ove pur sia com,petente, del clie nonostant(! il contrario avviso del Supremo Collegio, vi son forti ra. gioni di dubitare, per quanto si � detto sopra porre nel nu~la l'atto di transazione interco,rso fra wn prrima.to e la PitbbUca A,m,min.istrazione. N � si potreb bf}., per escZ1tdere, in concerto, l,e disposizion, i legislative ed i plf'incipi ()he informano la materia, fare anohe in questi casi ricorso alla norma fissata dall'art. 1224 cp,v. a. c. Anzitutto � ancora vivo il oontrasto neUa giurisprudenza su questo p,unto: si sostiene infatti da taltmo ohe il maggior danno cui si riferisce la disposizione del: l'art. 1224 opv. derivi automaticamente dal fenom1eno delki, svalutazione monetaria (Ofr. in que. sti sensi: App. Milar1;0 20 gennaio 1'948, in � Mon. Triib. >l 1948, 189 n. 472; App. Bologna 3 febbraio 1948, in � Foro Jt. l> 1948, I,874) ; ma non pare ohe tale te,si sia da approvare. L'art. 1224 cpv. i1npone infatti al creditore di dar la prova di aver sitb�to un maggior danno in dipenden.<:a della sopraggiunta svalutazione; ma non si pu� sostenere ohe 'tal.e maggior danno sussista sempre ex se. Ed in tali sen8i si � pronunciata l'altra parte deUa giurisprudenza (cfr. App. Gooov'a 17drio@mbre1948, in� Fo,ro Pad'. J> 1949, II, 12, n. 48 ; App. BreSfYia 25 giugno1 1948, �n � Oort, e Bres,ciarna, � 1949, I, I; e sostwn~�ialmente anohc Cass. 9 settem1bre 1948, n. 1591, in � Foro It. l> 1'948, 921 -che nella motivazion:e testitalmente afferma che � il principio nominali8tico, temperato dal 2� eom1n:a dell'art. 1224 c. c., per l.e obbUgazioni originariamente peclniarie rfohiede la di. mostrazion,e drl maggior danno �) ; mentre ancihe qiiando alla sval,utazione monetaria si � dato valore di p�resiinzione agli effetti della liquidazione riel maggior danno senza bisog:no di particol,are prova, ci� � stato fatto in vista della particolare qual,~fo�, del creditore, (industriale o commerciante), tale da far ritenere ch� vcrosim�lmente~ ove l'obbl: igazione pemtitiMia fosse stata tempestivamente adempvitta, il creditorf? avrebbe investito la somma in m1odo lucroso (Cfr. App. If1ircnze, 10 marzo 1948, in � Riv. Dir. Gomvrn. ll 1'948, II, 198). Ma a parte qu,este con,.si,dcra!Z'ionli,, ei!roa la applicabilit� generica della norma dell'art. 1:!24 cpv. a tutti i contratti ohe importano una obbl'igazione pecuniaria, sta di fatto che la questione si p,,.e. senta i?i modo del t,utto diverso nei cast del genere di qruel,lo in esa.me. Invero tale, norma di legge pre8~ippone chv il debitore sia in mora .g,ell'aiclempimento dell'obulig�a, zione; ma, per quanto � ohiarito sopra, non P"U� parlarsi di, mpJ"la o dli ilnadernpi,mento fi,no a quarndo non sia intervenuta l'approvazione, peroh� p1�irn, a d'i q'ttesto momento non sorge al01tna obbligcizione per le amministrazioni; e certo non pu� dwrsi mora se non vi � ancora ta obbliga�tio. E la Suprema Oort'?_ a Sezioni Unite (10 lu1934, n. 25191 1Solfrizzi c. Finanze, in �Foro Am glio 1934, n. 2519, Soifrizzi c. Finanze, in <C !loro A11imm1. ll 1934, I 1, 214) in coerenza con i pr'in.c�pi generali, dopo aver riaffermato ohe nc1osuna responsa. bilit� p'u� I!Amministra.'!'f,one incontrare prima deU'approvazione del contratto, in quanto non 8Ussiste, prima di al~,ora per ~ssa alcuna obbligazione, conclude logicamente che � non sus~1stendo alcun obbligo rimane ~scluso 1quel ritardo nell'esecuzione che d� diritto, a sensi dell'art. 1225 c. c. (ora 1218) a, ri-sa1:dmento d:i, danni, consistente, nel caso dell'art. 1231, nel pagamento deg,l~ interessi >l, (ed ogwun vede eh~ la questione non si sposta so& percih� il risarcimento dei danni pu�, a sensi de,Wora vigente art. 1224, ohe ha sostituito l'art. 1231 del oodice de�l 1865, and(JJ1'e berle al di l� d;,el pa.gamevnto de�i soU interr()s1si). Un ultimo, p1Unto re1:Jta da esaminar,e: sie possano ne1Vla spe1crie trorva,re applicaziorie le no'1"'1n<C del codice vigente, relative alla eocessiva onerosiM sopravvenuta. Ma qui intanto, in linea di massima, potrebbero farsi due obiezioni: anzitutto ohe � assai discutibile oh~ le norme in esame siano applicabili ai contratti del,l'a Pitbblica Amrninistrazione, re. golati e disciplinati da norme tutt'affatto partiaolari) ohe co8tituisoono uno speciale corpus juris; di poi che, in particolare, potrebbesi la transazione configurar~ come un contratto aleatorio (cfr. in questi sensi il pi� recente studio sull'argomento del OARREJSI, Natitra giuridica della transazione, -in �Ardi. Giur. � 1'947, 113), e quindi 80tlratto per s'ua intrinseca natiira al.le disposizioni sulla ecces8iva onero8it� sopravvenu,ta, in forza della esplicita norma portata dall'art. 1469 c. Q~ __ Ma, a prescindere da queste argomentazioni, non pare applicabile i'art. 1467 c. c.J .sia peroh� la tran-sazione non � '!kn contratto ad esecu.<:ione differita, sia perch� la plf'estazione � dovuta dalla -191 debitrice Amrninislrazione, ond~. in ipotesi que1:5ta sola potrebbe chiedere l,a risoluzione o la riduzione de_l contratto ad equit�. N � p<l!re ohe si �i;ersi nell'ipotesi configurata nell'art. 14u8, giacch� non pu� dir1Ji ohi} il pdvato abhia unilateralmente assunto delle obbligaziowi contrattua~i, il, cui ademp�irnoito sia divcniito troppo gravoso,� giao<ih� il vincolo ohe il privato assum:e, e che, npele1Ji ancora una volta, deriva dalla legge, consiste non nell'adempimento di una ob�bligazione ma, come s'� visto, nrUa siw. impos8ibil. it� di recedere dal contratto, ohe � co1Ja del t�utto diversa. Le transazioni stipulate devono quindi ri111ancr ferme, anohe se la loro approvazione ritard-i alcu.n vooo; e bene ha fatto il Tribunale di Genova a non risolvere la qitestione i'fb base a speciose argo11wntazioni metagiuridiohe, o addirittura ewtragiuridicif1' e, quali talvolta si � soliti invocare in questi ca.si., e ohe hanno, im a()j�vn;i.tiv�a, l'unicro fimc di �ntorbidare l,a chiara e retta �vis�ione dci problemi giuridici. (N. G.). �POSSESSO -Possesso di Buona fede -Cose appartenenti alla Pubblica Amministrazione. (Corte di Appello Torino, 18 marzo 1949, Pres. : De Litala, E..;t, : Talassano: Vallino contro Pistono e Francisco). Non � legittimo il possesso di chi in buona fede detiene cose gi� <li spettanza della P. A., e che non hanno legittimamente mai cessafo di aippartenerle, &egnal�iarno con com.p�iacirnento questa sentenza della O.orte torinese, la quale, in itna caii,sa in oui era e8tranea la P. A., ha puntualmente appl,ioati ..... principi gi1iridioi sempre sostenut�i dalla Avvo..; atitra in tema di ricupero di beni della Arnrninistmzione f! di interpretazione del decreto leg�1la. li�ao luogotenenziale 1� febbraio 1945, n. 32. ~........ � La Corte ritiene, che l'appello � infondato. r� Provato docurnental;nwnte e non contestato che lo � appellato ha pa,g�ato la 8orr1;m.a di L. 90.000 aU'Arn1ninistrazione militare per evitare l'evizione del cwvalto per oui � lite, tra,ttasi di esaminare la q1.wstione se l'Amministrazione suddetta potesse riouperare quel caval,lo, una volta riconosci?J;tane l' ap. partenenza nlla amministrazione militare medcsilna. � �La, resistenza dei oonvenuti si fonda su qiicsla tesi: l'art. 1� del deiore,to l0eyis1latirl)O' luogoten.en~ale l� febbraio 1945, n. 32, in1;ocato dal FRA�'ICisco, non pu� a,pplioarsi al caso peroh� la l,egittimit�� del possesso, secondo i principi enunciati dal c. c. (alf't. 1147), swrebbe dimo8'trato per i due conn:nitti dall'aver aoquistato il cava~to in occasione di urna fiera, sen::&a aver conosciuto il v�izio di ori. gine, per rattore, a maggior ragiori.e, per averlo ricevuto in pennuta in buona fede. Detta aisposizione, sempre secondo i convenuti, si applicherebbe solo al, possessore di mala fede,. sia prroh� co � nosca l'illegittim.a provenienza della cosa, sia per. ch� l'appartenenza alla Autorit� militare delln 8tessa. sia riconrJ8Cibile prima facie. � Il 'I'ri�bunal,e non ha accolto taie interpretazfone e ha fatto bene perch�, seguendola, il proviicdimento legislativo di cui trattasi (che deve aver pure a,vuto una ragione di es1Scre emanato) risulterebbe privo ai utilit� e costititirebbe una inespli. cabile ripetizione della disciplina del poB#CB8o dei 1nobili gi� conlewuta nd c. c. La portata del.la legge speoia,le �, invece, nel senso ohe la le.gittirn. it� dcl possesso deve e1Jsere dimostrata nei confronti delJl'Amministrazione pubbl"ioa, in deroga a quanto dis�posto riel c. c., e ohe deve e_ssere fornita la dinvostrazione che le cose gi�� spettanza dell,11 Am;rninistra,zione hanno legittimamente oessato d-'appartenerle, in1dipendentemente da,lla prova della buona fed11 del possesBore (omissis). � Se si 8�egui.s.se l'�interpre1tazi.one dei oonrmvuli, vorrebbe .a marnoare la l)(JJf'att()t'istfoa, preoitp1t�a <Z.C.l l.a norma: cio� la novit� (l,el precetto giur�idico. In secondo luogo (art. 1 legge n. 3~ del 1:945) � con. cesso a,ll'Amministrazione pubbUca di pagare im indennizzo non 1Juperiore al qwinto del valore venale de>ll'oggetto al 10 lttglio 1943, disposizione clhe pu� riferirsi sol.o al possessore ai buona fede. �Deve, pertanto, CO!ft�ciludersi per l'apeplt.cabiU�i� degli art. 1485 s<Joondo co1nma e 1486 o. o. in re<lazione all'art. 1555 stesso oodice. I convenilti devono ess()r~ c1ovnda.nnati a.l paga�meY/'i.to �iin fa'l/'ore ddl'attore del1la 1Jornim�a di L. 90.000 oltre all,a tassa di registro in dipendenza del contratto stip1ilp.to tra l' Arnrnrf.rnstra,zione militare e il /l'rancisco (arti-'fcolo 1475 o. c.)�. -:f�--� SuUa, qwwtione speici.ji-c-a. v. anohe qu�e:sta Hnsse �gna, 1948, fase. 11, 12, JJ�'g. 25. RESPONSABILIT� CIVILE -Danni -Liquidazione Rimborso di spese -Svalutazione monetaria. (:Sent . n. 1880, Sez. lll, :,O maggio 1949 -Telesio, D1 Ste� fano, Binazzi contro Grilli, Azienda tram.viaria di .�; R~~ r L'obbligo del rimborso di spese, effettuale a�l� l'�epoca del sinistro costiluisce, per il responsabile, obbligazione avente carattere pecuniario, e quindi trova aipplicazione il principio nominalistico (art. 1277 c. c.), secondo il quale l'estinzio. ne del debito si effettua col paga�mento di una �quantit� di moneta corrispondente a �quella erogata senza riguardo alla svaluta0ione che successivamente ablbia1 subito il danaro, 644,502/48. V. ltesp. Civ.. 1. RESPONSABILITA CIVILE -Risarcimento danni Somme non percepite e spese erogate al momento dello evento dannoso -Non incidenza della svaluta� zione monetaria. (Trib. di Torino, 1� aprile 1949 - Sarale contro Amministrazione Militare). Se il credito del danneggiaio ha per oggetto somme di denaro� che in conseguenza del fatto illecito costui non percep�, ovvero spese f;!ro_gate per riparare il da.nno subito, si ha debito di va-�Iuta, onde deve valuta.re il principio nominali� stico della moneta, senza� incidenza della svalu. tazione monetaria. &illmm iHM -102 - Ei,�aUa a.pp,fi,ca.:z-io�nc della di8tinzionc fra debUo di valore e debito di valittn: q�ttando si tratti di obbligazioni che hanno per aggett� 8omm1e di danaro dcterni.inalu di per s�, non p�u� parlarsi di debito di v�alori�; rna, qual.e <'he Nia la ca�u,.~a dPlla obbligazione, occorre tener ferma l<t norma dell'art. 1277 c. c... n� pu� venire in cons�idera.:-.: ione la svaluta..'Sione monetaria, salvo C'hc non s�i ver8i nrl ca.so previsto dall'art. ]22.J CJ'>1-'. c. c. RESPONSABILITA CIVILE -Danni derivanti dalla circolazione di automezzi alleati guidati da militari alleati. (Trib. di Genova, 19 giugno 1949 -Pres.: Va lerio, Est., Ca!usi -O�rsino contro Ministero Difesa- Esercito). Lo :Shlto ita.liano non risponde, �fnoi�i dei limiti fissai.i dal i�cgio decrrt0Jegg1e 21 ma.ggio 19.J6, n. 451, r1ei danni de1�ivati lln incidenti stradali conseguenti alla c:ir�eolnzione di antomez,zi alleali, anco1�ch� gnil1Hti da miliLa�ri italiani, se trattasi di militari che aginrno alle dirette dipendenze �legli allea.ti. Prr i danni provocati da autocarri alleati.� g�uidati da, niiUtari itali<Lni, l<L responsabilit� dello Stato, la qua.le non pu� cswere fondaJa sulla proprieM del veicol.o, virne di wlito affrrrnata snZl<L base del cosidelto ra.pporto organiao, per cui lo l-,'tato risponlle in via direttn dell'altir�it� illecita po8t<L in esw're dai snoi dipcn�denti,, nello ambito delle �iq11com.1Jenze lMo affidali'. Per il militare, il. q�uale per e!iigf'nze politichP o militari, virne m.cs~o <Ll>le dirette dip1nden.'Se di autorit� di �11no Stato stranil'ro, l'esclusione della responswbilit� dello 8tato va daercata nella rnancanza di qnegl,i stess�i presuvposti, ohe negli altri casi portano ad affermare la. responsabiUt� rlcllo 8tato per l'operato dei suoi cli7Jendent�i e cio� il poter"e di soelta., i:n rela,~ione alle raric ��ncombenK: e, .e il potere di son'eg.Zi.anz�a. Scartatn l'esistenz�a di una rcsponsabil:iM indiretta dello Stato, in base al rapporto institorio, tesi ohe prraltro hn qnalohe sostenitore in dottrina (ALEssr -La resp. della 1'� a. Vol. I zntg. 167 e nota. 58), deve peraltro rfoMwsocr.~i che tra U rapporto organ.ioo e qu>CJl.lo def: 0oim'fni.~sione oorre un oerto paral~elismo, che ne rende parzialrncn.te comitn�i alcuni presupJJ08ti. L'annotata sentenza ha s1tl punto cos�. motivato: � E' dri ritenersi che il Comarvdo Militare Alleato non arrrbbe c:-rfllmrnte affidato nn pro>prio a.u.tocwrro a. rniUtari. d�ci quali non aveissc pofoto co1111pletanienle disporre per lo imp�iego, con esolusione cio� di ogni ingerenK:a deU: Autorit� Militare italiana, e, questo, avuto rig�uardo alle esigenze rnilitari degl�i alleati, ohe essi solo potcl�ano valutare nel lo<ro interes,~e, -noneh� <tlla sit nazione creatasi in se.guito aWarmistizio. � Ci� posto � ev�iden.te ohe 7/Am111ini8lrazione convenuta non � tenuta, riella 8pecie, a rispond. ere dell' ope'l'ato d'eWau..tista investitore, mancanrlo i presuppo8ti e8senz-iali della propria responsa, bilit�, vale a dire del potere di 1JCelta di mil.it<Lri componenti il reparto in relazione alle va;rie incom1benze loro affidate, secondo le attUurtini di oiascnno di essi, del potere di so1�veglian. za, il qnale si trasfer� automai'icamente a.gli organi alle e1ti dirette dipendenze il rl'parto stesso operava : tal.oh� pu� sicurarn�ente affermarsi cihe le incombenze e la mansione ctffidata al sol.<J,ato corbd�u.cente l'a.idocarro, n�on potevano essere in alcun rnodo riferite allo Stato italiano, nw al Governo Alleato. - � Nitlla ��fine rUe1?a che ~'attivit� del Governo Militare Alleato si svolgesse eventunlmPnte nel-. Vinteresse dell:o 8tato ita,Zia.no, non essendo tale circostanza di per s� �ntfficiente a far ricadere su qu�e8t'ultirl1)o. la� riosp0'11'8a.1Jiht� doll'�incidmi,tc �. I./Am.min:istrazione italinna prormede qu�indi ad �i;n.clermizz�a:re ta.li da~inli n,ei mod.i prcV"i-~�t i da�l regio dl'crcto-lPgge 21 nia,rJgio 1946, n. 451; il qnale conl'iene, corn' � noto, la 1lisposizion�e ohe i 1n�ovv�edimenti adottati in proposito dal Ministero del Teso1�0 non sono so,rmetti ad imp1ngnaz� ione n� in via am1111ini8trativa n.� in via giuri. sdizionale (art. 7). N � tale rim'ma pn� riteners�i abrogala dall'arti-. oo.ZO 113 �della (!oBtitit.z-ione : poioh� nei. cas�i. (cu. i: trctttais�i non. v�i � diriUo orl �i.nte1r1ess�c ol~c possa farsi valere aontro lo 8tato italiano, onde ze dite norme, queU.a costituzionale e qitella ordinaria, si 1niuov�ono su piani diversi, e la prima n�on pu� perci� incidrre sulla 8econ<la. In qitest�i termini si � an.che pronunciato il Tribu.nal.e di Roma oon sentenzci. 21 iu.gUo 1948, Dm Bi�lLLrs o. .MJ�ni1stero Dife8'a-E8ercvito, pa�ssata, in. giwcliooto. Diver8a Co8a � invece vedere se, ed entro quali li.rn.iti, s�u-l regio diecrreto-lcg1g1e 21 ma.,qgio 1946, numerai 451 in.ftui..~ca. l'a1rt. 716, n. 2, d1el Tr<Ltta�to et.i paoe; rna qui san�� stato .mffiaiente accennare a questo nnovo e diver8o profilo della questione. (A. R.). &::::::::: :::::::: ::&k& '.W& IZ2 :&::::::: mt&ZkZ2&1&&i& RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I .PIWVVEDIMEN'l'l SONO ELENCATI SECONDO L'ORDJNE DJ PUBBLIC.4.ZIONE SULLA "GAZZE:L''l'A UFFICIALE� llurre entro pi� ristretti confini il lato potere .Pre 1949 visto dall'art. 19 del T.U. del 1934, � da ritenere, 1. Legge 29 marzo 1949 n. 264 (G. U., n. 125 suppl.): Provvedimenti �in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. -Si tratta della legge organica fondamentale sul collocamento obbligatorio della mano di opera. All'art. 7 essa proclama che cc il collocamento � funzione pubblica"� Pu� sorgere il dubbio se tale disposizione implichi che l'esercizio abusivo del collocamento stesso costituiscail reato di usurpazione di pubbliche funzioni (art. 347 c.p.) e tale dubbio � giustificato dal fatto che l'art. 27 della legge stessa punisce cc chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge" co.n un'ammenda, o con l'arresto, senza alcun richiamo alla possibilit� di punizione per reato pi� grave. In proposito, si fa presente che un sistema analogo era seguito dalla legge 21 dicembre 1938, n. 1934: e non risultano pronunce giurisprudenziali della Corte Suprema che abbiano affermato la sussistenza del reato di usurpazione di pubbliche funzioni. La present� legge, all'art. 29, dichiara espressamente abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre M, 1938, ~� 193.4. Con ci� si vorr~bbero risol".ere tutti ~dubbi sorti dopo la soppress10ne dell'ordmamento sindacale fascista, in ordine al mantenimento in vigore della disciplina del collocamento, quale risultava dal predetto decreto-legge n. 1934, dubbi che hanno dato luogo a pronunce giurisprudenziali in senso vario. Si vedano le relazioni ministeriali. e parlamentari alla legge in " Le Leggi "� 1949, pagina 459 e seguenti. 2. Legge 12 maggio 1949, n. 273 (G. U., n. 133: Aumento del limite di valore della competenza dei Conciliatori e dei Pretori e del limite di inappellabilit� delle sentenze dei Conciliatori. -La competenza del Conciliatore � elevata a lire 10.000 e quella del Pretore a lire 100.000. 3. Legge 8 marzo 1949, n. 277 (G. U., n. 134): Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del T. U. della legge comunale e provinciale. -Sulla portata e sugli scopi di questa legge che vuole essere una riforma parziale della legge comunale e provinciale, dettata dalla urgente necessit� di eliminare le norme in pi� aperto e stridente contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione, si veda particolarmente la relazione Resta in "Le leggi"� 1949, pag. 503. La modificazione pi� importante appare essere quella per la quale il potere di ordinanza di urgenza del Prefetto sarebbe stato limitato all'ambito delle $Ue competenze istituzionali, con ci� volendosi ri tuttavia, che questa latitudin(l di potere, pi� che derivante dalla lettera dell'art. 19 suddetto, si basasse sullo spirito col quale esso veniva applicato e ~ulla particolare situazione politica del tempo. In fondo pu� dirsi che la preoccupazione del legislatore � stata quella di codificare una tendenza a restringere il potere del Prefetto che gi� si � largamente manifestata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, posteriormente alla soppressione del regime �fascista. Per quanto riguarda i poteri di controllo sulle amministraz!oni locali (Comuni e Province) appare evidente che questa norma ha carattere provvisorio, in attesa dell'emanazione della legge prevista dall'art. 130 della Costituzione, che tale controllo devolve alle Regioni. 4. Legge 26 marzo 1949, n. 313 (G. u., n. 142): Ammissione dell'Italia all'Organizzazione Internazionale dei Profughi (l.R.O.). -Com'� noto in forza dell'art. V, n. 3, dell'accordo del 24 ottobre 1947 ('G. U. suppl., n. 114 del 18 maggio 1948) il Governo italiano si assume l'espletamento e la composizione di azioni per il Comitato dell'I.R.O. Ci� comporta che la difesa e rappresentanza in ghidizi� per tali azioni spetta all'Avvocat�ra dello Stato, con la conseguente applicazione di tutt.e le norme sulla notifica di atti alla Amministrazione dello Stato e sul Foro erariale. L'I.R.O. � un organismo internazionale ed � soggetto alla giurisdizione italiana solo nei limiti nei quali vi sono soggetti gli Stati stranieri. Si noti che per quanto riguarda il rapporto di impiego, il regolamento del personale all'art. 9 prevede �he tutte le controversie siano sottoposte �all'arbitrato obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. 5. Legge 3 giugno 1949, n. 320 (G. U., n. 144): Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l' 8 settembre 1943. -L'intestazfone della legge non corrisponde affatto al testo in quanto questo si riferisce alle persone scomparse in segmto a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945. Naturalmente quello di cui bisogna tener conto � il testo della legge e nessuna rilevanza � da attribuirsi al titolq_, . 6. Legge 27 giugno 1949, n. 329 (G. U., n. 146): Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a Zipo popolare per �dare alloggi in affitto ad impiegati dipendenti. -La legge � chia -194 rissima nello stabilire che il rapporto che si istituisce tra impiegati e amministrazione. in relazione al godimento degli alloggi � un rapporto di concessione amministrativa. Ci� stante, l'art. 4 non rappresenta che l'applicazione del principio dell'autotutela amministrativa, e non si comprende per quale motivo si sia ritenuto di richiedere l'intervento del Pretore, al fine di rendere esecutiva l'ordinanza di sfratto che, in conformit� di quanto si pratica per i beni patrimoniali indisponibili e demaniali, si sarebbe potuta emettere con pieni poteri anche dal Ministro o dall'Intendente di finanza. � appena il caso di rilevare che il Pretore qui esercita una funzione amministrativa e non giurisdizionale. 7. D. M. 25 giugno 1949 (G. U., n. 146): Costituzione degli uffici stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste. La costituzione di questi uffici � disposta in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 1� dicembre 1947, n. 1611. Non vi � dubbio che si tratta di uffici dell'Amministrazione dello Stato, sia per il fatto che ad essi sono preposti funzionari dello Stato in quanto tali, sia perch� essi svolgono un'attivit� di interesse strettamente statale (liquidazione dei patrimoni al fine della devoluzione dei residui). Ne deriva che la loro rappresentanza e difesa spetta all'Avvocatura dello Stato. 8. Legge 3 giugno 1949, n. 361 (G. U., n. 147): Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati e degli ufficiali giudiziari. -La figura del commesso giudiziario assume con questa legge un notevole rilievo dal punto di vista processuale. Vedi la relazione in cc Le leggi >>, 1949, pag. 542. 9. Decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 340 (G. U. n. 150 suppl.): Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. -Trattasi di un decreto legislativo, emanato su delega del potere legislativo, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, avente pertanto pieno valore di legge formale; la delega � contenuta nell'art. 28 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Dall'esame delle norme di questo decreto, soprattutto da quelle norme che stabiliscono la subordinazione della gestione Ina-Casa ad un potere degli organi statali centrali (Ministero del lavoro e del tesoro) che non � solo di vigilanza o tutela, ma che riveste la forri:ia di interventi di superiore gerarchico, sembra confermata l'opinione espressa in questa Rassegna, 1949, pag. 95, in nota alla legge 26 febbraio 1949, n. 43, circa la natura di Organo dello Stato della suddetta gestione. Si noti, a questo proposito, che gli articoli 38 e 39 del decreto assoggettano completamente la gestione alle prescrizioni ed agli ordini del Ministero del tesoro e del lavoro, in materie nelle quali le persone giuridiche, non inquadrate nell'Amministrazione dello Stato, hanno la pi� piena autonomia. Merita rilievo, nel presente decreto, anche il sistema che regola l'assegnazione degli alloggi (arti coli 13 e segg.) che riconferma l'esattezza dell'opinione gi� da noi sostenuta circa jl carattere di rapporto di diritto amministrativo spettante a tale assegnazione. � evidente che contro le deliberazioni della Commissione p:r,ovinciaJe J;lreyista dall'art. 14.� � dato ricorso dopo la decisione sulla opposizione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Non sembra possa dubitarsi che la Commissione, per il modo cui � composta e per il fatto che la nomina ne � attribuita al Prefetto, sia un organo dello Stato. 10. Legge 5 luglio 1949, n. 341 (G. U., n. 151): Proroga della sospensione della entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, .n. 483, recante modificazioni e aggiunte al G.P.G. -Vedi in questa Rassegna, 1949, pag. 127, n. 1 e 1948, fase. 11-12 pag. 39. � da rilevare che la proroga disposta con la presente legge � intervenuta dopo la scadenza della proroga precedente, s� che formalmente tra il 30 giugno e il 5 luglio il decreto n. 483 del 1948 sarebbe stato in vigore. 11. Legge 25 giugno 1949, n. 353 (G. U., n. 153): Proroga dei contratti agrari d'affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e conpartecipazione nonch� delle concessioni di terre inc�lte o mal coltivate. Come � noto la proroga non si applica alle concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili, anche se abbiano la sostanza di affitto di fondi rustici. 12. Legge 12 luglio 1949, n. 386 (G. U., n. 158): Proroga del termine stabilito dagli articoli 1 O e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. -Perch� si abbia diritto ai benefici previsti negli articoli 10 e 11 suddetti basta che..., dipendent,e di ruolo o non di ruolo abbia presentato la domanda di collocamento a riposo o, rispettivamente, le dimissioni entro il termine stabilito dalla legge, a nulla rilevando il fatto che ildecreto di collocamento a riposo o il decreto di accettazione delle dimissioni siano emanati successivamente. 13. Legge 25 giugno 1949, n. 409 (G. U., n. 163): Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione. -Particolarmente notevoli gli articoli 17-24 che portano integrazioni ed aggiunte al dedecreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. L'art. 23 modifica l'art. 89 del citato decreto n. 261. A questo proposito � opportuno rilevare che ove una delle parti nei contratti stipulati prirna della entrata in vigore della legge, si rifiuti di completare i contratti stessi con l'atto pubblico integrativo di cessione espressa a favore dell'acquirente per diritto al contrabito dello Stato, l'acquirente stesso pu� chiedere un accertamento giudiziario, che terr� luogo di tale atto pubblico a tutti gli effetti. Notevole � anche l'articolo 31, che regola la questione della propriet� dei materiali di recupero, per il pe~i�clo anj;eri_ore_ al 26 gennaio 1945. � Su questa questione si veda anche quanto abbiamo eletto in questa Rassegna, 1948, fase. 5, pag. 22, n. I. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIO~I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA ACQUE PUBBLICHE. -1) Quali siano i limiti della competenza del Tribunale ISuperiprn delle Acque in materia di espropriazione (n. 14). -ill) Quale sia 1a competemza del Trlhunale Superio�re delle Acque in materia di acquedotti, in relazione al1a approvazione dei prog,etti (n. 14). AMMINI1STRAZIONE PUBBLICA. -1) Quale sia la natura giuridi.ca del AA.I. e de'll'UNRRA-CASAS ~!�. 81). -II) Quale sia l'attuale situazione giuri.dica della G.I.L. (n. 81). � AMNLSTIA E INDULTI. ~ Se l'impiegato dello Stato pos�sa rinunciare al condono disciplinare stabilito col d�1Cr�eto1 legge !Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (n. 10). APPALTI. -Se ai fini della revisione de�i prezzi, debba tenersi conto, pe�r stabilire le retribuzioni iniziali della mano d'opera, degli accordi in�terconfedierali, quando ,.,~uesti non siano stati ancora estesi alla provincia interessata (n. 107). APPROVVIGIONAMENTI E �CONSUMI. -Se il decreto legislativo n. 21 del 18 gennaio 1947 abbi.a convalidato solO' le �sanzioni relative .alla violazione dei prezzi, irrogate sotto l'impero della r.s.i., o anche le sanzioni per le� violazioni della disciplina della distribuzione dei generi razionati (n. 14). ASSEGNI CIRCOLARI. -1) Se� il mancato pagamento d�ell'.assegno bancaTio .costituisca in s� e per s� un fatto da cui deriva la conversione dell'assegno in istrumento� di credito, con la consegue�nte assoggeitabilit� a trattamento fiscaie� previsto per le 1cambiali (n. 3). -II) Quale sLa il trattamento fiscale. da farsi ad un ass,egno bancario revocato prima della scad�enza del termine di pre1sentazione (n. 3). -III) Quale sia il trattamento fiscale da farsi per un assegno di cui si si.a rifiutato il pagamento da parte del trattario per non aver ricevuto l'avviso' di emissione (n. 3). -IV) Quale sia il trattamento fiscale da f.al'si per un assegno bancari-o con firma falsa del traente (n. 3). AISSICURAZIONI. -I) Se agli effetti dell'assi.curazione infortuni sia da considerarsi infiammabile la pellicola cinematografica (n. 13). -LI) Se le, societ� di assicurazioni possano, ,ai sensi deH'art. 63 del decreto legge 3 aprile 1942, n. 708, surrogarsi agli i!TIJlie,gati non dipen denti dallo, Stato peT chiedere il conferimento del trattameruto di quiescenza a loro, spettante, per JJivalersi dei c.rediti che abbiano ve,rso questi impiegati morosi nel pagamento delle quote di c�essi�one del�quinto (n. 15). III) Se le societ� di assicurazioni che intendano esercitarne la dndus.tria in Sicilia debbono esserne autoriz zate dal Governo regionale(n.14). ATTO AMMINISTRATIVO. -1) Se possa pl'etendersi la revoca di un atto amminfatratiyo sostanzialmente non lesivo di un int8'resse del privato, per n solo fatto che nella motivazione di esso si .contengano consideu�azioni inesatte ('n. 5). -II) Se un atto amministrat�vo (rlPliberazione.. comunale) che contenga. tutti gli estremi di un determinato contratto possa tenei� luogo del contratto stesso (n. 6). COMUNI E PHOVINCIE. -1) Se la Giunta provinciale amministrativa che d'ecide in sede giuri&dizionale possa, respingendo il ricorso, adottare. un provvedinwnto in merito alla questio'ne1 sollevata dal ricor>So stesso, nella qualit� di organo dell'Amministrazione (n. 14). -II) Se il Segretario Comunale possa stipulare un atto di donazione per conto del Oomune (n. 15). -III) Se un atto di donazione del Comune possa risultare da una deliberazione comunale, indipende�ntemente dal contratto formale (n. 15). CONCESSIONI AMMiiNIISTRATIVE. -Se il rapporto che si istituisce tra l'UNRRA-CASAS e gli ass,egnatari de.gli ap,partame1nti da .esso costruiti sia una concessione amministrativa (n. 18). CONTABILITA' DELLO STATO. -1) Se il principio secondo il quale le ditte .concorrenti alle aste non possono Titiraire l'offerta valga anche pe.r le offerte viziate da errore (n. 51). -II) Se possa eoffettuarsi trattenuta sugli assegni dello impi:egato deUo Stato per pagamenti di debiti verso altra Ammindstr:azione Pubblica, diversa da quella che effettua 1a ritenuta (n. 52). CORTE DEI CONTI. -Se la Corte dei conti sia competernte .a giudicare della responsabilit� contabile ed amministrativa degli impiegati dell'A.R.A.R. (n:. 1.). DANNI DI GUERRA. -1) Se la norma dell'art. 89 del dec.reto 1eg;is1ativ.o 10 .aprile 1947, n. 261, !l'elativa all'integrazione dell'atto di trasferimento a titolo� onero�so dell'immobile per il quale si concede il contributo per la T :::% E [ ?????F?Z? -196 ricostruzione, abbia caratt.ere transitorio (11. 11). -II) Su costituisca danno di guen.a qudlo cagionato a� un imrnob.ile locato-a Forze di Polizia .ad op.era di inso�rti, i _quali siano penetrati nell'irnmobil.e stesso dopo lo ~bun�arneuto delle suddette Forz.e� (n. 12). DEMANIO. -Se possauo con;;i�erarsi demaniali, agli el'fdti dulia loro situazio11.e giuridica, i be.ni . della ex liIL (n. 59). DONAZIONE. -1) Se ,iJ :Segretario Commiale lJOssa stipulai e un atto �i donazione p.er .conto del Cornuue (11. 7). -Il) Se un atto di donazi�one del Comuue possa risultare �a una deliberazione corrnmale, inLlip�ende11tcmente eia! contratto formai.e (n. 7). ENFITEUSI. -Se la .sospension.e del diritto di affrun. cazione prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1946, 11. 671, si �este�nda anch.e .a;i canoni enfiteutici di pertinenza dell'Amministrazione del Fondo per il Culto (n. 13). ESECUZIONE FISCALE. -1) Se il sequestro couservativo adottato a ga1�a.nzia dei crediti tributari ostacoli l'esecuzione fiscal.e da parte dell'esattor.e sui beni stessi (!1. 11). -II) Sei l'Intendenza di Finanza possa sospendere l'esecuzione fiscale in I'elazione� a ooni sottoposti .1 sequestl'o conservativo per imposta straordinal'ia sui sopra-profitti di guen'a (n. 11). ESPHOPnIAZIONE .PER PUJ3J3UCA UTILITA'. -1) Se auche al concordato amkllev0Je1 che, si stipula per :fissare l'indennit� di espropriazione s;i.ano .applicabili le norme ge�ner.ali sui contratti dello Stato (n. 37). -1,1) Se U conco1'dato amichevole dell'indennit� di espropriazione sia subordinato neUa sua e<f'ficacia alla condizione che la esprop.r;iazione abbia luogo nel termine prefisso nel provvedimento che dichiara la pubblica utilit� (n. 37). FERRO\TIE. -1) Quale sia l'interpretazioue della convenzione ferroviaria italo-svizze�ra in 11e1azione al cos� detto wnto �Comun.e (n. 78). -II) Se il possesso ciel biglietto sia .elemento essenz,iale per la esistenza del �contratto di trasporto ferroviario (rr. 79). GUEHR.\. -1) IS.e il d.e�creto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, si appliclli anche a favore di colo'ro che erano impi�egati .alle dipendenze degli alleati e r�ipo.rtarono danni in occasione e a causa del servizio (rl. 100). IMiPIEGO PUBBLICO. -I) Se possa effettuarsi trattenuta sugli assegni dello impiegato dello� Stato per pagamento di debiti verso altia Ammin�-strazione PubJ. Jlica, diversa da quella che� effettua la ritenuta (n. 177). -Il) Se l'impi.eg.ato dello �Stato possa rinunciarn al condono disciplinare stabilito dal decreto legislativo Presidenziale n. 10 ciel 24 giugno 1946 (n. 178). -III) Se le societ� di asskuraziorri possano, ai sensi dell'a.rt. 63 del deereto legge 3 aprile 1942, n. 708, surrogarsi agli impiegati non dipendenti dallo Stato per chiiede.rn ti conferimento del trattamento di quiescenza a loro spettante, per rivaler�si dei crediti che abbiano vsrso questi impiegati morosi nel pagamento delle quot.e, di cessione del quinto [n. 179). -IV) Se il principio della sospension0 cautela.re in pendenza �el giudizio peuaIG� o dfociplinarP si applicasse agLi impkgati uon di ruolo auche_l prima dell'�ntrata in vigoTe del decTeto legge 4 ap�l'i!e 1947. n. 207 (n. 180). -V) Se sia possibi!.e dar corso alle domande cli collocamento.. Jn congedo ~avanzate da sottufficiali quando quG"sti, dopo la prns.entazione della domanda, sian�o stati sottoposti a proceclim.e.nto� disciplinare (n. 1.81). -VI) Se pot~ssi;iro c-onvalidarsi decrdi dl licenziamento adottati dalla H.S.I. iiei confronti di impiegati pubblici che alla data dell' 8 settembre l!H:l erano in servizio militare (.n. 182). -VII) Se possa pignora.rsi lo stipencLio di un impiegato dello Stato per crediti che un ospedale vanti ve.rso di lui a causa del ricovero della moglie nell'ospedale medesimo (n. 183). VIII) Se gli impi.egati municipali dei Comuni delle Colonie italiane abbiano diritto al .rimputrio a spese dello Stato (n. 184). -IX) Se si .debba corrispond�e�rc indennit� di lice:nziamento. ad un'impiegata di ente pubblico assunta con contratto annuale rinnovabile (n. 185). -X) Quale sia la posizione gimidica �lel personale stagioniero clelle Terme di Salso Maggi�ore (n. 185). IMPOSTE E TASSE. -I) Se la presunzioue di fro��J stabilita dall'a,rt. 3 del decreto legislativo 2 luglio� 1947, n. 683, valga anche per gli atti cli disposizione compiuti dopo la notificazione dell'avviso di accertarneuto (n. 104). -II) .S.e susststa diritto di rivalsa giuridica a carico del consumatore a favore del vendito1e di prodotti tessili elle corrisponda la relatiya addizionale (n. 105). -III) Se si debbano corrispondere ~ dazi doganali sullt' mt-rci importate in Alto Adige dur.ant,e l'occupaziom' tecl.esca, in esenzione d'imposta (ri. 100). ;JN.FOHTUNI SUL LAVOHO. -SL' le ve-rificatrici di pellicole cinematograficl1c �ebbauo essere assi�curat-c contro gli infortuni sul lavoro (1i. 1:!). ,., LOCAZIONE. -I) se, l'aumento dei ca11011i pruvisto dal decl'eto legislativo 23 clicembrn 1947, n. 1461, sia d�ovuto solo per le locazioni prorogate (n. 37). -Il) Se l'Amministrazione sia rnsponsabile ex locato dei darn1 i cagionati acl un immobile da essa tenuto in fitto nel corso� di movimenti insunezionali, anche se le Forze di Polizia al cui US�O� era .adibito l'immobile st.esso lo avesse. ro abbandonato proprio a �causa d.ell'iinsurrezione (n. 38). -Hl) S.e l'Incis sia .autorizzato all'adeguamento e pe.requazione dei canoni di affitto a carico dei propri inquilini (n. 39). -IV) Se la competenza delle Commissioni Arbitrarie iin materia di locazi,oni si e-stenda anche alla :fissazion.e originaria .ciel canone di affitto (n. 40). PROFITTI -DI HEGIME. -!Se gli atti cli disposizione compiuti da profittatori collaborazio.nisti (art. 5 decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134) siano soggetti all'azi.on6' di inefficacia d.e jure prevista dagli articoli 29 decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 e 45 decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134 (rr. 55). PHOPHIETA' INTELLETTUALE. �) Se la Conmiissione di Conciliazione prevista dall'art. 83 del .Tr~t.tafo di Pace sia c�ompetente a .giud.i-care delle questioni di risarcimento di danni promosse da sudditi delle Nazioni Unite� pe�r vio.Jazione dei loro diritti di propriet� ante! -197 lettuali commes.si da italiani durante la guerra (n. 6). -II) QuaJ,e, sia la differenza tra invenzione e migliora� mento tecnico (n. 7). REGIONI. -I) Quali siano i poteri della Regione Siciliana in materia di autorizzazioni a esercitare l'industria delle assicurazioni (n. 6). -II) Se le norme della �Costituzione in materia di deJ.ega legislativa e di legislazione di urgenza si applichino anche alla Regione Siciliana (n. 7). -III) Se la po�test� legislativa della Hegione sia. primaria o delegata (n. 7). -IV) Se sict ammissibiJ.e, H riwrso del Commissa.riato dello� stato per l'illegittimit� wstituzionale di una le1gge regionale skiliana (n. 7). HESPONSAJ3ILITA' CIVILE. -1) Se il decreto legislativo 21 maggi.o� l!l46, n. 451, si applichii anche a favore di coloro che erano imp.iegati alle dipendenze d�egli alleati e riportarono danni in occasione o a causa del servizio (n. 92). -II) Se il fatto che l'Amministrazione abbia dato disposizioni di carattere gen.etale sul modo di eseguire lavori di sminamento� valga a rende.ria responsabile dei danni .cagionati dall'esecuzione conc�reta dei lavori stessi (n. 93). -UI) Se l'art. 2054 C. C. prevede un'ipotesi di �Colpa reciproca od invece di colpa comune (n. 94). SUCCE:.SSIONI. -Se l'Amministrazione possa legittimamente paga.re assegni agli er-edi di un militare disperso in base alla semplice attestazione di un atto notorio in ordine alla qualit� d.i erede (n. 18). TASSA DI BOLLO. -Qua.Je sia il trattamento fiscale degli assegni bar.cali non pagati per varie cause (n. !i). TflATTATO nI PACE. -1) Se la Commissione di Conciliazione prevista dall'art. 83 de1 Trattato di Pace sia competente a giudicare� delle questioni di risarcimento di danni promosse da sudditi delle Nazioni Unite per violazione dei loro diritti di pr.opriet� intellettuali. commessi d.a italiani durante la guena (n. �). -IJ) Se ai sens,i de'll'art. 76, n. 2, del Trattato di P.ace la giusta indennit� che l'Italia .deve pagare ai cittadini pe.r le r�e�quisizioni disposte da.gli alleati debba calcola-rsi con riferimento al prezzo normale del mercato e se, a questi fini lo Stato Ital,iano sia vincolato dalle dichiarazioni delle. autorit� alleate (n. 8). -III) Quali siano gli estremi per l'applicazione dell'art. 75 del Trattato di Pace (n. 9). UNIFORMI E DI\! ISE. -Clw cosa debba intendersi per uniforme ai sensi dell'art. 2 del d-ecreto lrgislatil'<J 14 febbraio 1948, n. 4:1 (n. 1). zw ;;;;z : : ;;;;;;;;w;;