ANNO II -N. 6-7 ANNO II -N. 6-7 DELL" AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO L'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE ' E LA. RESPONSABILITA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI &!MMARJO. -'I; La responsabil“tˆ della Pubblica Amministrazione nell'ordinamento giuridico italiano, anterio1rmente alla Costituzione. Responsabilitˆ diretta, organtca ed es.elusione in ogni caso dell'actio institoria. Insufficienza ed inidoneitˆ del principio di responsabilit.\ indiretta. Imputabilitˆ alla Pubblica Amministrazione dell'attivitˆ esplicata dal proprio funzionario o dipendente. Atti olposi. Requiásiti per l'imputabilitˆ: che il funzionario o dipendente abbia agito nella esplicazione di mansioni assegnategli e [lG'r i fini della Pubblica Amministl'azionti ~-fante .de service -. Atto doloso del funzionario I'io sia impiutahile alla [pubblica. Amministrazione che loi stesso a.bbja 8'gito in servifilo e per ,1gli scopi dell'Ente, della cui organizzazione fa ' parh~ (5). He il fatto consecutivo a:d un01 pronuncia., ordine o negozio, di cui costituisca la. mera e legittima esecuzione, esso pacifica~ente ritenuto imputabile alla Pubblica Amministrazione (6). Oontrariamen~e a quanto affermano glil autori francesi che il fatto cio non sia riferibile all'Ente áquando vi sia, colpa sepa.raiMle dall'ordinaJ'ja. condotta amminisrtrativa (7) o quando l'azione sia faori della propria competenza (8) la giurisprudenza e la dottrina italianaá prevalenti hanno ritenuto che il vizio d'incoimpetenza non .escluda l'imputabilitˆ, del fatto ana. Pubblica, Amministra. zione. La. colpa, per˜, dev'essere intimamente concessa al servizio e sempre dir.etta al raggiungimento dei fini dell'Ente. Conseguentemente stafo ritenuto non imp111ta.bi1e alla P'ubblica. Amministrazione l'a.tto colposo compiuto in servizio per soddisfar.e un bisogno proprio del funzionario (incendio causato da sigaretta (9). Concordemente dottrina. e giurisp'l.¥111denza, hanno escluso che l'atto ádoloso del funziona.rio potesse mai essere imputa.to alla LPubblica Amministrazione (10). Il dolo, 1specie se sj traduca. in reato, un fatto squisitamente 1personaále del ¥soggetto e come ta.le a.ssolutamente inidoneo ad essere riversafo su altri. E.sso rompe i,n modo assoluto il rapporto fra l'Ente e il dipendente come assolutamente estraneo all'ambito delle sue attribuzioni (11) . ¥ Recentemente si voluto, rompere l'armonia, che su ¥questo punto regna.va, orma.i pacificanrnnte, sostenendosi lai iáesporrsabHitˆ della. Pubblica Annniá nistrazione anche pe¥r i fatti dolosi del dipendente. In 1questo tentativo, oltre a riesmna.re l'ahbandona. to concetto della. responsabilitˆ indiretta. e l'altrettanto superafa distinzi!one fra attivitˆ volitiva e tecnico-materale si a.ffemna.to che Ç i fini dell'Ente possono essere peráseguiti con attivitˆ lecite e illecite e che queste si ricollegano a.U'Ente che ne risponde in proprio È (12). La,, tesi cos“ a1beárrante che non meáriter'ebbe confutazione; la (5) ZANOBINI: Corso I, p. 259; Cass., s. U. 12 luglio 1940, in " Foro it. È, 1940, I, 1157. (¥6) VITTA: ioc. cit., p, 443 seg. (7) HAURION: Precis de droit adminJi'st.ra.tif, p. 514 e seg. (8) DUGUIT: TmitŽ de droit áeorristitutionnei, III, ;p. 278. (9) VITTA: ioc. cit., v: 447, cfr. altres“ ZANOBINI: ioc. cit., p. 263. (10) CAMMEO: cit., in Vitta. (11) Cass. 9 ottobrei 1941, in "áGiur. it. '" 1942 I, 1,46; 29 gennaio 1940, n. 345 e 11 marzo 1940, .n¥. 835, in " Mass. Giur. it. È, 1940, col. 47 e 157; 7 aprile 1947 in Ç Giur. it. '" 1948, I, 1, 91; S. U. 14 .aprU.e 1943 in "Fo~o it. È, 1943, 629; S. U. 16 aprile 1942 in "Foro it. È, 1942, I, 475; S. U. 9 luglio 1946, n. 819 in Ç Mass. Foro it. È, 1946, 192. (12) A. ALBINI: ioc. cit. malrufode costituisce un pa,rtioola.re stato .d'animo, di cui concettualmente insuscettibile, per il suo carattere astratto, la persona giuridica. (13). Non solo i fini, che q111esta persegue, ma, anche le aitt;ivitˆ, per Il1ezw delle .quali tali 1fini.&ono pers:?g.iti,. sono e debbono essere lecite. L'attivitˆ, malfaiosa concettualm,ente estranea, aUe attribuzioni dell'organo, cos“ collie il fine illecito rper definizione estraneo ai .fini della Pubblica Amministrazione . .Se pure ia, incompetenza,, stricitoi s'6n,suá, non esclude la. riiferiibi,litˆ. dell'atto alla. Pubblica, Amministra. zione l'a,s.soliuto e volontario eso!lbita.re dalle mansioni attribuite esclude e .deáve escludere l'ill1putabilitˆ dell'aitto all'Ente. ;Solo eccezionalmente, ed aggiungerei appa.rentemente, la Pubblica, Amministra.zione pu˜ rispondere del dolo dei suoái dipendenti. Oi˜ si verifica nel caso ádi sottrazione dolosa. di plichi e corrispondenza, in un ca,so c:iio in c111i la, Pubblica. Amministrazione tenuta. a prraestar.e oustodiam. In questa ipotesi fa PubM~ca Amministra.zione risponde non tanto del fatto doloso del proprio dipendente quanto della. custodia., che si era volontariaanente o per legge aissunta. (Essa. risponde in sostanza, in forza di un'esplicita, ed eccezionale disposizione di legige, del fatto proprio -ma.ncata riconsegna. del plico ..--.. ásenza che ápossa addlllrre a. sua, liiberalZione il fatto doloso del dipendente. Di questo fatto, pertanto, pu˜ rettamente dirsi che risponde llllediatamente, nel senáso che costretta. a, subirne le conseguenze e a árispondere dell'ina.dempimento dell'obbligazione, che da 1quel fatto fu causato. L'eccezione comunque non pu˜ che confermare la regola. * * * Il problema dell'imputabilitˆ, alla Pubblica Amministrazione :degli atti compiuti dai propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro att['ibuite e per il raggiungimento dei fini dell'.A:mministrazione stessa H p.resuppost˜ logico e giuridico della r:esponsabilitˆ di essa.. I due problemi vanno, per˜, tenutj distinti con particola.re cura per la retta. comprensione del tell1a, esásendo imputabilitˆ áe responsa.bilitˆ concetti indipendenti e distinti. Premesso ci˜ giova brevemente esaminaáre come sia. stato r}solto ;il proiblema, della, responsa,bilitˆ della Piubblica Amministrazione verso i privati, proiblema, che ha, forse da.to origine a ~aggfori .discussioni áe dissensi che non quello della imputabilitˆ e che, anwra. oggi, JllOn pu˜ dirsi padficamente risolto. Connesso con esso l'ailtro problema dellaá responsabiU.tˆ personale del dipendente organo, che f.ra breive esalllineremo. Riteniamo oppoá1'tuno prelimina.rmente accenna.re che, a noástro avviso¥, sono questi i due punti, su cui maggiormente pu˜ influire l'a.rt. 2.S della. vigent Oostituz.ione. Il fondamento della, responsabilitˆ della. Pubbli ca. Amministra.z,ione vMiamente inteso, ma ri teniamo, senza tema. di es¥sere aiccusati di eccessiva \13) C. C. 17 febbraio 1939, in "Giur. it. È, 1939, I, 1, 1013. ::i;~; : ~rmrn ;r; ; ;;w., ?w. :::::: -172 superficialitˆ, che tutte 1-e va.rie teorie sull'Mgomento si possano sintetizzmáe nelle due tesi, che si coántáendono il campo, almeno apparentemente, e la cui sintesi, a. noástro avdso, eásprime la. iáetta soluzione del problema. La prima, afferma che la ráesponsaMlit, della Pubblica. A:mministraLZione pl"esuppone la colpa, come 1quella. .dei privati (14), l'a.ltra, invece, contestata la comunione di concetti fra, 1questa. respionsahilit, del diritto privato, afferma che la párima, unitariamente e o:rga.nicrumente regola.fa, dal diritto pubblico, esclude la, co1pa. come e1emento necessa.rio ~ integrare la iáesponsabilitˆ e presuppone invece l'illegittimitˆ dell'a,tto o fatto, imputabile a,Ua, Pubblica Amministra.zione (H:i). L1e due tesi sono a, nostro a.vviso entrambe esatte, ma. parziaálmente. L'una infatti attiene ai fatti illeciti, l'a.ltra, a.gli a.tti illegittimi. La distinzione tra-fatti ed a.tti, fra a.ttivitˆ tecnico-materiaJe e amministrativo-volitiva innegabile ed genemlmente ammessa. Ta.le distinzione. risulta. evidente anche a, chi si pr'Olponga. il problema. dell'imputabilitˆ. L'atto negoziaJe, il provvedimento, invero, viene intuitivamente l"iJferitoá aUa :Pubblicaá A'mministrazione, pm essendoá posto in essere da suoi dipendenti, senzn bisogno di pa.rticolare riceiiáca. Esso la, risultanza,, ahneno normahnente, di un complesso pil:ocedimento a.inminfatrativo, in cui pi org:ani concorrono, di ta.Ich l'atto, aJiche nella. sua appare1rna esteriore, viene riferito alla, Pubblica Amministrazione, dalla oui complessaá organizáza,zione stato posto in essere. L'attivilˆ materiale, invee~, di uno o pi idipendenti, faciLmente individuabili, irndipendente da un proeedimento amministrativo ed a.gisce dii¥ettamente ed immediatamente nel mondofisiCO' esterno. Dal punto di vi,sta clell'imputabilit della Pubblica Amministra-á zione la, diversa. spáecie di attivitˆ non dˆ luog'o lenm di fronte aU'attivit tecnico-materiale : 1questa, propria di uno o pi dipendenti-organi, facilmente individua.bili, e compiuta al di fuori tli ogni proácedimento amministrativo. In q111esta, ipotesi evidentemente la iáesponsabilit dell'ag"ente; che viene estesa, vedremo di qui a, un momento se in concmso á con la prima., alla. Pubblica, Amministrazfone. ,i\la la. res1)(msabilit va. accerta.ta, nei confronti. del dipendente ed non solo possibile, ma giuridicamente necessarin, accerta.rla, alla, stregua del diritto vigente. Qui l'indagine sulla, colpa, sull'elemento á sog,gettivo cio1, poss:Ubile e doverosa e la Pubblica, Amministrn.zione risponde sofo se concorrano gli eláementi og.gettivi e sogg'ettivi per la affermazione della iáesponsabilitˆ del dipendente. Contrariamente oipina.ndo la Pubblicaá Amministrazion: e si trovernbbe in posizione deteriore riispelto a.i pl'iva.ti e, salvo sáempre il problema. deilla, imputaibilit, risponderebbe anche di danni incolpevoli. A 1queste estreme conseiguenze inYero alcuni antori vorrÛibbero peárvenire, a.ffermando che la responsabilitˆ della Pubblica, Amministrazfone, unita. I'iamente :inte.sa, sussisterebbe ogn~ volta. che fosse a.rl'ecato un 1la.rmo (Hi), a,ncorch conseg1uenza, di atti legittimi. Questa, tesi, pmá˜, ha da.to origine a vivaci contrasti e, purá a,v-endo fattoá proseliti, non .pu˜ ádirsi sia. sta.ta. mai aiecolta. dalh1 Giurisprudenza, (17), che lrn. sempre tenutn distinti lo indennizz,o per sacl'ifici legittimamente imposti e il risa.rcimento per danni coálpevoli. ,).!>"k..,,, Esaminato il fondamento occmáre brevemente 7 cennare a,i limiti della l"esponsa1bilitit della, Pubblica Amministrazione. .Questa non pu˜ in nessun caso prescinde1áe da, un evento daJinoso; la, sola illegittimitˆ dell'a,z.ione non pu˜ prodnrre i>iesponsabilit,, maá solo invaliditˆ, dell'atto (18). Il danno inoltre deve consistere nelhv lesione di un dil'ítto soggettivo. La, contra.ria. tesi, che cio sii:t risarcibile da.Ha, Pubblica, Amministrazione anelrn il da.nno-lesione d'intNáe.ssi legittimi, ripetutamente sostenuta daJlo Zanobini, non pu˜ dirsi sia. stata mai accolta, rlalla, giurisprudenza.. L'annullamento dell'aUo illegittimo da pa.rte del Giudice amministra.tivo non trasforma l'interesse legittimo in diritto soggáettivo e la, lesione del primo resta non risa,t"cibile. In ordine all'ampiezza, del risa,rcimento da menziona.re una. questione pa.rticolarmente complessa, rela.tiva alla res1ponsa1bilifa\ della. Pubblicn Amministraz.ione pei danni mo.rali, quando l'a,zfone colpevole del dipendente, impntahile alla Pub (16) ZANOBINI: loc. cit. (17) Cfr. fra le altre C. C. 12 luglio 1947, in " Giur. it. '" 1G48, I, 1, 88, áConforme VITTA ÇDir. Amm., III ed., I voi., pag. 443. (18) ZANORINI : lnc. dt. =7777[l' 7 7 ;; Lii && -173 !Jliea Ammiui::;tra.zione,. eoufiguri. uu iáea.t.o colpoá so. Dottrina. e gilmisprudenza a:vevanoá ;per lnngáo tempo escluso la ráesponsaobilitˆ della. Pubbliea Amá ministra.zione peár i danni rn,01raH, essendo questit unaá conseguenza intimamente connessa alla. responsabilitˆ penale, che intuitiva.mente non si estende aUa Pubblica Amministrazione. Heeentemente la, gim"isáprudenza, ha mutato indiri?Jzo, rnceogliemlo l'adesione di lrno1m. im.rtá~ della, dottrina. La 1questione comunque non irn˜ dhsi a.ffa.tto risoluta. n la gimisprudenza consolidataá (19~. * * * 1~a I"esponsaibilitˆ della. Pubblica Amministraá zione per il fatto dei propri dipemlenti come per fatto proprio non esclude la responsabilitˆ, person. a.le del dipendente stes.so. Ohe 1questa1 ráesponsabilitˆ ápersona.le sussista verso la. Pubblka. Ammiuistra. zione á principio pacificáo e d'altronde non contestabile perch enunciato in chiaráe e precise Pubblica, Amministrazione per danni Ml áessa. stessa. a.1Teca.ti o a. terz.i, di cui essa debba rispondere. Gli articoli 201 eá segg. 'r. U. Leggi comunali e proávinciali 1'9.34 prevedo,no l'analoga responsabilitˆ dei dipendenti degli Enti loeali verso gli Enti st¥essi, mentre nei con-fronti ndo l'atto stesso considerarsi jn ta.le ipotesi ráa1usa effi. cái.ente e <1iretta del danno. Lo stesso principio era oonferm,afo, dalle Sezioni unite (22) della. Ga.ssa. z,ione che cos“ ulteriormente pl'eeisavano il loro pensiero: Ç La responsabilitˆ tlel funz.ionario e della, Pubblica Amministrazione ::;ono dirette e eoncol'renti per l'intero obblig˜ >>. Il ra.p1Jorto organico lascia impregiudicate le distinte personalit, dei due subietti. L'Ente orga..nismo e il funzionatl'ío org-ano sono sempre due persone con tutte le qua.liti\ inerenti a ciascuna di 8S">e: il fatto stessoá che fra. loro escluso ogni rapporto di rapp1,esentanza,, neces¥sa.ria o volontaiáia, e o me orma.i deve ritenersi dopo la 1111nga áe fatieosa elabomzione dottrinale e giurisprudenzia.le sul tPma. controverso, conduce alla conseguenza,. d1e le due persone, nell'ambito della, rispettiva attivitˆ, l'ispondono entrambe degáli .effetti di t]uesta. In concreto le tl.ue responsabilitˆ concorrenti per l'unico fatto lesivo agiscono ~ si rapp1áesentaJ1.:10 eune u:r;a re.sponsabilitˆ sofala.le di áentrambi i subietti (23). E 1questa :Giurisprudenza pu˜ ritenersi orma.i consolida. ta, di talch resta confermato, per l'ordinamento vigente anteriormente alla nuova Costituzione, il principio della responsabilH:t vá~rsonale del funzfona.i"io, concorIá:ente con quella della. Pubblica. Amministrazione sempre che l'attiYWt da lui esplicata e na.tura.lmente imputabile auche alla Pubblica Am,ministra,zione fosse la ca.usa. immediata e diretta del danno. Ci˜ sPnza1 iftinzione (21) C. C. 2“ luglio 1932, in "Giur. it. '" 1932, I, 1, 1172. _ (22) Cass. S. U. 12 maggio 1938, n. 1633 in Ç Giur. it. '" 1938, I, 1, 781 e ¥ Foro it. '" I, 1362. (23) Conform~ C, C. 10 aprile 1940 in ÇForo it. "¥ 1940, 1, 601, "V rn mrnrn i &MMmm± &&& '@% mrrn±u trnuu &M&& =&Wf8* ;!fim1ifil mummm -174 fra a,ttivitˆ volitiva, amministrati11a. o ternieo ma,teriafo dua,z.ione danno. e con dell'at la sola limifaziona della, indiviio come causa efficiente del II. Premessa,, eon la. lbrevit, che la va.stitˆ del tema imponeva, la. áenuncia.zione somma.ria. del risultato, ooi dottrina. e giUJ.¥ispruclenz.a sono pervenute in :relazione ail con1,plesso problema, della, responsaibilitˆ dei funzionari áe della Pubblica, Amministra. zione, esamineráemo l'a.rt. 28 della, nuova, Costituzione dello 1S!l:a,to, italiano onde ricercare se esso ra.ppresenti, e :fino a che punto, fa, cod1ficazione dei principi ormaii acquisiti o sáe, invece, non introduca" e pecr qua.nta pa.rte delle innovazioni. áLa storia pa,daimenta.re dell'a.rt. 28 lrunga. e clOmrpfossa, áe ,Ja,, formula,zione adottata, conclude un dibattito ~á sintetizzaá numerose tesi, di cui dove,roso fa,r cenno. Nella seduta del 1¡ ottobre 1946 la prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente, dopo avere arppál'Orvato la form1Ulaázfone dell'a.rticolo rela, tivo a.Ha. 1stampaá (mrt. 21 Costituzione), poner.t in discussione il successivoá che, secondo la. formula, zione della Commissione, suonava cos“ : Ç I funzionari dello 1Stato sono. :iá1esponsahili a.i sensi della legge pena.le e ili quella civile, per gli atti compri.uti dolosamente lo colposamente iná mola,zione d,ei diritti di li'bertˆ swnciti dalla preseánte OoB'titooione. Lo Sta.to risponde solidamente oon i funzionari per i danniÈ. Il testo si riferiva esclusivaimente agl~ atti oomiprirUti 't'rn 17iiolazcione dei di'Y'itti costitrinionali di libertˆ e si voleva con esso principalmente a:Merma.re il pirincipfo della re.sponsabilitˆ colposa,, 'quella dolosa, essendo giˆ prevista dalle leggi penali (24). Ci˜ \l'enne esplicitamente confermato e si precis˜, alt1,es“ che la disposizione prescindeva da.Ila responsahiíitˆ. comune della, Pubblica. Amministrazione e dei funz. iona,ri, che doveva, esse'r regolafa, in t'lltt'altra. sáede, qui essendo neces.sa1rio soltanto garantire i diritti costituzionali di libertˆ (25). Essendo, poi, stato fatto presente che l'Italia ási avviava ad un 011dinaimento r~giona.le e che, anche i funziiona, ri delle Regioni avrebbero potuto ledere i fondalllentali diritti di libertˆ dei dttadini, si sostitu“ la. di?“ione Ç 1funziona1ri d-elo IS1taiJoá }) con Ç pu1bbli!ci funziona,ri È e si a.ggiunse ne1l secondo comma Ç e gli Enti pubblici È. Essendo sembrato opportuno, infine, cheá in ¥questai sede, cio nel titolo r'ela.tivo ai rap1porti civili, fosser.0, ga,rantiti non solo i d!iritti di liberf)ˆ, rma tutti gli a,ltiri diritti sanoiti dalla Costitu~~ione, .si soppr¥es1sáe l''inciso Ç di lHÈeirtˆ È per cui l'articolo fu a1pprovato nella seguente formulazione: << I pubblici funziona-ri .sono responsaihili, ai s-ensi deUa. legige penale e di quella civile per gli atti compiuti dolosamente oá colposamente in violazione dei di (24) Verbali I Sottoácommiássione, p. 156 seg. (25) Ivi: D1chiaraziáoni To~liatti, Caristia1 Mqro, ritti sanciti da1la presente Costituzione. Lo :Stato e gli Enti pubblici rispondono solhlalmente con i funzionari per i danni È. Nella seduta del 15. aprile 1947 dell'Assemblea Costituente (:!á6) veniYa posto Jn discussione l'articolo cos“ modificato dalla. Commissione: Ç I dipendenti dello Stato e de:gli Enti ipubblici sono personalmente r1esponsabili, secoándo le leggi penali, civili áe amministrative, degli a,tti compiuti in violazione di diritti. Lo 1Stafo e gli Enti pubblici garantiscono il rismácimento dei danni arrecati dai loro dipendenti. La legge determina, leá condizioni e i modi per la ripa1ra1zione degli eirrori giudizia.ri È. Non chi non veda come l'a.ttuale formulaázione aivesse ádel tutto abbandonato i concetti e gli scopi che avevano guidato laá 1Sottocommissione. Questa. si era preoccupata, di afferma.re un principio nuovo a, tutela. dei diritti essenziali, garan. titi al cittadino cla,Ua, Costituzione, prescindendo da.I noto ciomcetto della comune1 responsabilitˆ della, Pubblica. AmministraLZione áper atti o fatti, illegittimi o illeciti. La. .Sottocommissione avriebbe voluto proclama.re la .responsa.bilitˆ penale dolosa, e colposa, del funzfona.rio per gli atti lesivi dei diritti fondamentali, civili o politici, ~~el cittadino. La, conseguente responsaibilifa civile e l'il!berrante soUdrurietˆ dello 1Stato anche per i reati dolosi dovevano esserne so.io una conseguenza,. ,La, Commissioneá, invece, modifica.va totalmente la formulazione dell'a.rticolo (22 del progetto, e 28 della Oostituzione) a.ffe.r:ma.ndo sempliceimente il diritto fondamenta,le del cittadino ad essere .risal!'cito cleJ danni, che la colpevole attivitˆ de'] dipendente dello 'Sfato e degli Enti pubblici aváesse a1rreca1to e la. conseguente ráesponsaá:i bilitˆ persona.le del dipendente stesso secondo :leggi pena.li, civili e amministrative,. Oon l'anzidetta. formula ili (29), il quale, ossáervan!llo che 1a questione della. I'esponsa.bilitˆ della, Piubiblica, Amministraázione era molto anticai e che in proposito vi era tutta un'elatbora.zione dottrinaeia e .giurisrprudenzia ále, riteneva oppmtuno enuncia.re il principio 1lella respáonsabilitˆ personale dei dipáendenti, lasciando a.Ua. giurisprudenza, il compito d“ decidere 1quando ricoárressero gli estremi per stabilire una solidal'iefa degli Enti 11uhblici. 10onseguentemente 1e1ra rigietta.to J'emenŽLamento áOostant:ni, che voleva. a,ffe1"IIlare il principio della, responsabilitˆ indiretta dello 1Stato e degli Enti puibiblici e che voáleva estendere¥ laá responsabilitˆ. per gli atti lesivi dáiá ntore1s8i fogiUimi. Non era1 approávato á l'emendamento a.ggiuntivo Ç uell'.eserciziio delle loro funzioni >> perch era intuitivo che¥ la norma dovesse tra.ttare della. responsabilitˆ che i dipendenti e funz.ionail'i e con essi lo 1Sta.to e gli Enti prubblici incontiáano pe¥r gli atti compiuti da.i primi nell'esercizio dáelle loro funzioni e, cio, nella qualitˆ di dipendenti e funzfona,ri. Veniva., irnfine, concordemente approvato che l'ultimo comma, relativo aHa ripa1áa,zione degli errori giudizia, ri, venisse trasferito alla :fine dell'Mát. 191 in quanto stabiliva, un principio del tutto diver.so aJla, triesponsabilitˆ .. In definitiva,, se da,i lavori prepa.ratori si poteisse deS1Umere la m1en.s letgis, si dovrebbe !dtenere che l'intenzione del legislatore fu quella di non innovare, ma confecIámar.e costituzionalmente un lJY1principio giˆ appartenente all'ordinamento vigente. * * * Oonfmme il conoetto che si trae dall'interpretazione logico-sistematica. dell'art. 28, il quale, a nostro aivviso, ha prooisa.toá i principi vigenti, eliminando 1qua1lche diubbio tuttora. esistente. In P'rimo luogo opportuno o,sservare che l'a.rticolo in esame tra,tla. indistintamente dei Çfunzionairi e dipendentiÈ dello .Staito e degli Enti rpubl> lici, confermando, quindi, il principio, che poteva, ormai, considáera,rsi ius rec1eP'tu1m', della. paritˆ di condizione e tra.ttamento, ai .fini della, l"etSponsaibilitˆ, deU'atltivitˆ volitiV\o-amministrativa e di quella tecnico-materiale. Importante , poi, la considerazione che l'a.rt. 28 rinvia alla legge blici sotio il profilo civilisticu. La qual cosa d'altronde conforme ai pi corretti principi, che debbono presiedere alla ripar (28) Re¥s. cit., p. 11( 2.9) IvL tizione della materia fra legislatore costituziona. 1e e le.gislatore ordina,i_áio. La, lleteirminazione dei diritti primairi, inviolabili, del aU& ,scusabilit dell'enáore, da.rebbe luogo per ogni a,tto amministra,tivo a una, serje di crisi di coscienza, che nessuno risolvere1bbe. C1˜ significherebbe pa.raJizzm:e l'azione amministrativa, anzich iátmderla, conforme aUa. legge. Si piu˜ ammettere unˆ, responsaibilitˆ personale del funzfomHáio nel ca,so di gra,v.e negáli:genza. e in genere di errore colpevole, ma <1uesto principio, a no.stro avvtso, giˆ sussisfa e non appare suscettibile di inasprimenti. Oomunique, a.nche ,se le nuove le1ggi lo modifica, ssero, nel ásenso di aumentare i casi di responsahilitˆ, questa, sarebbe pur sempre una. <áonseguenza, del nuovo ordinaimento giuridico e non dell'art 28, che, per laá responsahilitˆ del funzionairio á, iáinviaá alle leg~gi ordinarie, penali, civili e amministra.Uve. Ná sembl"a, contrar.io ~lla, lettem e aHo 1Spirito dell'a,rt. 28 che in akuni ca.si l'azione di iáeRponsa1bilit, contro il funziona.rio o dipendente possa farsi valere direttamente dal citfa, dino, mentr-e in a1ltri, invece, la, stessa, po,ssa essere esercita.ta solo in via di 'l"iva,lsa., totale o pa,rziaJe, daUo 1Stato e dagli 1Enti pubblici secondo le leggi e i principi dell'ordinamento amministrativo. Alcune consiera,zioni possono ancora, tru,rsi daJl'esa,me dell'a,rt. 28: kt responsa,bili,tˆ, del funzionario o dipendente e ¥quella. dello 1Srato e degli 1Bnti Pubblici sussiste, secondo le leggi pena.li, (31) Rel. Commissiurie per la Bifurma dell'Amm.ne. noma, 1948, pag. 18. (32) Resocontlol I Sottocornrn:issione, n. 16, pag. 160; cfr. anche VITTA: loc. cit. dvili e-d 1Hnministra.tivt', solo per atti cvmpiut i in t'iolad.onr di diritti. Il s.eieondo comma ell'al't. 22 del progelto t\ sta.tu trasfel'ito alla. fine dell'Mát. 24 della, Costituzione essendo appa1ásq evide~1te..che trattava rnatel'ia, diversa, daUa iáesponsa!Yilit. Ed, infatti, la rnsponsahilitˆ con:'liste nel doYer rispontfore pN la gi ane1rnta violazioue imputabile tlella qualsia. si norma., lHáecedente e presupposta, di comlotta e di subirue la p1.,estabilita. sanzione \33). I>ove non c' violazione di una, norma. agáernli nou v' 1áesponsabilitˆ. Il danno a.rreeafo nella esplit-azione di attivit lt>gáittinrn. non tl luogo a, l'espousa1bilitit, ma al pi ad 'indennizzo. I due comáetti i,;ono diversi e la tesi della iáesponsaibilit per qualsiasi danno anáecato, legittimamente o illegi ttimamente, che l'anzidetta ráesponsabilit. pu˜ susBistere solo quando sia. stato riolato un (tiri.tto sogg¥ettiri'o. Lai lesione degli interessi legittimi nou dt“ luogo a, responsahilitti n del funzionario n dello ;Stato e degli Enti pubblici. Ci˜ , d'a,lt.ron-¥. de, con.forme alla preva1ente giurisprudenza. ed alla.. maggior pa,rte della, dottrina, ma, l'averlo esplicita.ment.e conformato la Oostitiuziione, elimina ogni ulterimáe possibilitˆ di tleviazione. La tutela. degli inte1áessi 1-egittimi prevista daigáIi ari.ieoli 24 e 113, ma essa. s.i limita aH'annullaimeuto dell'atto illegittimo. Gi˜ , d'altra pa.rte, conforme al concetto stesso dell'interesse legittimo, che tutelato non in 1qua,uto proprio del cittaádino, ma. in ¥quanto coincida o -sia intimame:nle connesso con l'interesse genemle. Esso, pertanto, a.vri“, IJiena tutelaá ,quando, con l'annullamento dell'a.tto viz.iato, sa,rˆ stato ásoddisifa,tto l'interesse generale. GIUSEPPE GUGLIELMI . AVVOCATO DELLO STATO (33) F. PELLEGRINI: N. D., voce: (( Responsabilitˆ '" (34) Cfl' . .in questi sensi gli articoli 29 e 30 del prngetto di Hiforma dell'Amm.ne e la Relazione sullo stesso. Capo IV e AMORTH: loc. cit. E&famE&famE !Ufili EWOOITTID: filBRR " NOTE DI DOTTRINA M. Rurnr: La Corte Costituzionale nella Costituzione italiana. Ç Riv. am. della Repubblica italianaÈ, 1949, pagg. 227, 237, 310 e 322). Villustre giuristaá, giˆ Presidente della Commissione dei 75, che prepa.r˜ il progetto di Costituzione della. Ráepubblica, sta pubbJicando ora una, serie di articoli (dei ¥quali sono usciti gi, i primi due) suU.a, Corte costituzionale, áper inquadrare dal punto di vista storico e sistematico 1q11esto nuovo e fontlamentale istituto nell'ordinamento giuridico ita.lia.no. Premesso nn accura.to esame di diritto comparato, in ordine ai va.ri tipi di Oorte costituzioá na1e nelle a.ltre legislazioni (con particola:re iáigt1a. nlo a. quella, degli Stati Uniti d'America) il Ruini dimostra come uno .Stato a costituzione rigida. non possa. fare a meno di un istituto a cara.ttere giuclisdizionale che eserciti il permanente contwllo sull'osservanza delle norme costituziona. li at1tinch ne sia. impedita. la viofa.zfone per mezzo di leggi, o al.ti aventi forza cli leggáe, adotta,ti ásenza, la. pi-ocedura di revisione prescritta ~dalla. Costituzione. Hfassumendo, con felice sintesi, le discussioni svoltesi in sede di Assáembleaá Costituente il Ruini dimostra. come la Corte costituzionale non usurpi, in nulla, le attr~buz,ioni spettanti a.I Padan1ento (controllo di merito sulle leggi) e come ~ssa, si limiti a ga,rantire la, osservaonza, della, gerarchia tra le norme legisla.tive, qua,le staibilita rigidamente da,l sistema. costituzionale. Occupandosi poi, pa,rticolaJ:mente, delle varie attribuzioni ádella Oorte Costituzionale ¥quali risultano daH'a.rt. 134 della. Oostitnzione, l'A. si so.ff.erma. a. lungo su 1quello che, a buon diritto, pu˜ ritenersi l'attribuzion.e pi importante e che fa della. Corte costituzionale uno strnmento. essenziale per il mantenimento di fJ nel sistema. rli e1quilibr'io che aUa, ba.se della, nostra. Oostituzione, come di tutte le rostituzioni :fondate sul principio della divisione dei :poteri: e cio il giudizio sui .co,nflitti di attribuzione tra i potáeri dello :Sfato, e su 1quelli tra. lo Stato áe le Regioni, e tra le Regioni. Questa. tra.ttaz.ione del Huini ha per noi una pa,rticola.re importanza. in quanto tocca il problema. che per primi ahbiarno trattato su questa lfassegna (v. 1948, n. 78, rpag. 1 e segg., n. 9, pagá. 1 áe seggá.; 19-19 pag. 101-110), iniziando una serra.ta, critica. della, tesi, rappresentata, e sosteá nuta. dall'Azza.riti~ nel no(.o-articolo, pubblicato nella stessa rivisita Amministrativa (1948, pag. 333) e tra.sfusa. nel progetto gáoverna,tivo di legge pel funzionamento della. Corte Costituzionale (art. 31). Prima. di scendere all'eásame particola.reggia.to dell'articolo del Huini rileviallllo subito, con soddisfazione, che l'illustre Presidente della, Commissione dáei 75 sostanzialmente condivide la. tesi .da noi sostenuta., dichiarando chiaramente che la interpráeta,ziione esa.tta del su.o pensiero, 1quale risulta. d¥a1i vari inter'\"enti da, lui ef'f1ettua.ti in s¥etle di commissione e in ásáede di assemblea. costituente, proprio (}Uella, data da noi, negli a.rticoli so.praácitati. 1Egli, fofatti, cos“ in proposito testuahnente si esprime: Ç In sede di discus.sione del titolo sullaá Corte Oostituziona.le, Persico propose di elimina.re dalla competenza della, Corte costituziona.le i conflitti di attribuzione tra i .poteri ádello Stato; da iáitenersi che volesse conservaire alla, Oa.ssazione anche i colliflitti della legge del 1877 ; ma la formula. che egli poi sugger“ fu cháe Ç rimane ferma la competenza. delle 8ez.ioni Unite della. Corte di Cassa.z.ione a. giudica,re dei conflitti di giurisdiz1one a norma di legge )) ; ed a, ta.loe forrrrnla. che il relaitore 1Rossi ed io ci riferimmo, da1ndogli affidamento che non si intendeva modificare quei punti del I'esto giˆ stabiliti nell'a.rt. III. La nostrn risposta (che á stafa cita,ta, talvolta in senso di, áerso, a. fa,vore 101 s1favore delle contrapposte tesi) non pu˜ essere intesa come adesione a. che i conflitti .della legge del 1877 l'estino alla Oassaz,iorn~ ; anzi io pensa,vo il contraário. Vi 1Un senso di clifctto dii giit“ri.sdái:zioine che pu˜ compr1e11dere tanto áquelli che sono tradiziona,lmente indicati .qua.Ii conflitti di giurisdizione (ad es. se in una. da.fa, questio,ne sfa. compáetente il C'Onsiglio di .Stato o la Magistra.tura, ordinaria) 1quanto i conflitti cli a.ttr:ihuzi,on.e tra, amministra~ione e giurisdizione ; ma. noi cii siˆimo riferiti. al sáenso priu l"1md.tato e tradiz¥ionale. Ad ogni modo non si pu˜ trarre daHe nostre dichia,raz.ioni un a.rgomento decisivo di interpretazione. E, di fronte al testo della: disposizione costituzionale che parla. di conflitto di aittribuz.ioine in genere tra. poteri (tutti i poteri) deUo rStato, non si pu˜ sostenere che siano senz'a. ltro e¥sclusi proplf"io quei: conjli:tti ohe ne por"tav áano U nome. )) . á á á Dop10-1questa chia.ra. ed esplicita afrformazione, la ,quale, per lo meno, va.le a togliere a.i sostenitori della, tesi contrairia, uno degli argomenti priná ci:pal1 (1que.llo doŽ dei Ia.vori preparatori), il Ruini a: mm ;&m:JI ;;;;;iW&@; ;;ˆ&D &&&i ;; @1 dt -178 pa,s,sa ad esaminare, nei pa.rticolari, le due opinioni contra.stanti, riproducendone, páer ,sommi capi, le rispettive ragioni. Rinviamo pe1á questo a quanto stafo es.posto nei cifati itrticoli di 1questa, -Rassegna, nei qua.U l'enunciazione delle opposte tesi stata fatta. con ogni possibile ampiezza. A conclusione della sua sommaria, ma precisa analisi, il Ruini rileva che, a suo avviso, sono eccessive entrambe le tesi estr(lme: sia, cio, quella Ç che la Corte costituzionale non abbia ad entrare per nulla nei rapporti tra il potere giudi~iario e l'esecutivo È, sia quella Ç che ovunque siavi parvenza. di conflitti di attribuzione, la ua.ssa.zione debba tacere, áe non possa pronunciarsi elle a nuova corte È. :Sintetizzando il suo pensiero d,efinitivo egli, poi, cosi scrive: Ç L'esclusione sistematica ed aprioristica di una categoria di conflitti (scilicet dalla competenza dáella Corte costituzionale) contraria alla letLera e allo spirito della Costituzione (se per alcune categorie, come i rapporti tra Parlamento e 1Governo, non se~,bra. possibile pa.ssare dal giuoco politico ad un controllo giurisdizionale, ci˜ non avviene per i rapporti ira Magistratura ed esecutivo, nei quali un controllo ,giurisdizionale gi, esiste, e si tratta di trasferirlo dalla Magistratura ordinaria, ahe giudiae e parte, ad un organo giurisdizionale estraneo). La Costituzione parla di confliUo di attribuzione tra poteri dello Stato; e sono poteri 1a Magistratura (che la costituzione, accogliendo i voti dEli magistrati riconosce quale potere) e l'esecutivo (che la costituzione chiama Governo, comprendendovi, ollr,e che il Gov,erno in .senso stretto, come Consiglio dei Ministri, anehe l'Amministrazione). Basta pensar.e alle funzioni squisitamente politiche del Governo: se la Magistratura láe invadesse, non si potrebbe privare il Governo della facoltˆ di ricorreráe alla Cor te costituzionale. N( pur restando sul terreno dell'amministraz.ione, si potrebbe ammettere che la Magistratura spogliass,e .sistematicamente quel poter,e di facoltˆ discrezionali ad esso essen~iali ed indispensabili; la <1ecisione non pu˜ essere lasciata aUa M agistra,tura stessa. U canone che il Ma,gi,strato giudice in ogni lite della. propria competenza vie11e limitato dalla costituzione di un organo costiluzionale per giudicare dei confini di competenza fra i poteri È. Enunciati, con tanta precisione, i cardini fondamentali del suo pensiáero il Ruini, per evitare possibili travisamenti di esso, dichiara poi che egli non intende sostenere che, dopo l'istituzione della Corte costituzionale, sia cessata c˜mpletamente la funzione della Corte di Cassazione in materia di conflitti cli attribuzione, o difetto assoluto di giJUrisdizione. Invero come potrˆ ancora continuare a chiedáersi alla Cassazione il regolamento di giurisdi.zione tra organi della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione sp,eciale amminisfrativa, potrˆ anche chiedersi, alla stessa Corte, sotto il profilo di dif,etto di giurisdizione, un ráegolamento dei conflitti esterni di attribuzione tra organi giudiziari e organi amministrativi. ÇNon pu˜ evidentemente negarsi, .scrive il --; ¥¥á¥rm111 Ruini, che l'Amminisfrazione, ove l'organo sup1~ emo di governo non ravvisi la rilevanza di una questione a riflessi costituzionali, possa sáeguire le vie del regolamento di compet,enza previste nel codice di rito È ; anche perch Ç non si pu˜ lascimáe che il pi modesto organo amministrativo, che in causa, o il prefetto, nel caso dell'amministrazione fuori causa -come potevano fin'ora promuove1 áe immediatamente il giudizio di competenza in Corte di Uassa1zione -possano promuover. e domani quello della Corte costituzionale >>. Ç Tutto consiglia, invece, che 1'int,ervento della Corte costituzionale possa essere provocato soltanto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che previa deliberazione del Consiglio >. Il Ruini conclude, infine, la sua esposizione con una, rassegna delle tesi in contrasto, citando in proposito i sostáenitori di esse e gli articoli e studi pubblicati, tra i quali larga parte fatta agli articoli pubblicati in questa Ras1:Yegna. Non possiMno non ripetert; qui la nostra, piena soddisfazione per la conferma ohe il presidente R'u.inef, dˆ áalla tesi rla noi sostenrnta., ln qitaJ, cáo11ic noto, ha daáto luogo a fruttuose discussioni in sede doUrinale e in sede parlamentare, s'llcl cui oorso uf;teriore abbiam.o particolarmente riferito nell'articolo pubblicato nel n. 4 dáelt'anno in corso, vag. 101 e segg. Possiamo dire che l'insigne aittor~ concorda pienamente su tittti j punti da noi sáintetiaamente riassunti a pag. 8, n. 1.2 del I articolo pubblicato neaa. Rassegna ri,. 78, de~ 1948. Rinviando alla lettura di questo, teniamo qiti a'!>'~ precisare che anahe il RmNI d/acoordo sul pi11nt'o-W uho la Oort.e costi.tttzi.onal.e un inevitabile e indái NPC'n,.sa.bile prrodotto della rirri.d'itiˆ dellaá aostUu :<:io'IU:! e del pri:nc1ipio d.ella d;ivisionc deái poteri; che, in contrasto (on la, tesi dell' Azzariti, anche egli non esita a rieonowcre qualitˆ! di potere co stituz1ional all'a rrbagislratura e all'Amministra zione; ohe anch'egli riconosce ohe, a.i fini del aon flitto di attribáuzione la sentenza, quale <> 1937, III, 157). La tesi aiccolta dal Tribunale di Torino pu˜ considerarsi come una conseguenza di quella tendenza che tende a far rientrare i contratti dello Stato n~gli schemi del diritto privato. A ¥questa il J\tl. reagisce, OS'Servando che l'atti vitˆ contrattuale dello Stato nel campo delle ope re pubbliche si inserisce stretta¥mente. nelle fun zioni primarie della pulbblica amministraz“˜ne, volte essenziai1mente a.i soddisfacimento di un pubblico interess-e; laddove l'attivitˆ contrat tuale privata ha di mira il soddisfacimento del l'interesse privato. Ed a questa diversitˆ di fini e di intenti non pu˜ non corrisp@dere una sostan ziale diversitˆ di struttmáa, e áquindi di regola mentazione legislativa. _Si. conviene vienwmen.te cáoin le argo1m¥ent~i.orti 1Lel Moro,ne, ohe ha mosso a fuoc:o¥ laá queástione, oon il riohiamo preciso e vuntuaae alla diversitˆ di fini fra i oontratti dái avpalto della P. A. e quelli stipulati fra i privaU. Di pi, i primi hanno una propria compiuta disciplina giwridica, all.a quale rlevono seánz'altro sottostare; ed una disciplina eminentemente pubblicistica; si ohe non vare che Pi v¥ossa esser posto per iina inserzione di norme 1tettate per i rapporti contrattuali privati. Altra cosa poi vedere se, per ai'Ventura, i ca pitolati generali non debbano ormai esse-r. ~otto posti a revisione e, sopratutto, 8e non si debba -~ riesaminare il principio del-la inderogabil.itˆ della c'/iausola compromissoria; ma que8tione tutt'af fatto diversa, e ohe non ha nulla a che fare con la questione inesattamente decisa dal Tribáiinale di Torino con la sentenza sopraindicata. fil faii fil faii -180 G. SABATINI : False interpretazioni in tema di falsitˆ in atti. (in Ç Giustizia penale È, 1949, II, 347). L'A., in noia ad una sentenza 16 dicembre 1948 della III iSezione penale della C. S., che aveva affermalo essere le schede del casellaiáio giudiziario atti puhlblici origina¥li (Uit. loco citati), dopo un lieve spunto, polemico contro una f¥erta prassi d'inter'pretazione ch'egli definisce Ç elastica È, in .quanto sostituirebbe il giudice al legislatore, critica specificamente la sentenza 16 dicem 1 bre 1'948 della 3a áSezione della¥ Corte .Snprema, la quale ha ritenuto che la soppressione delle schede del iQasellario Giudiziario integri il deliito di soppressione, di atti pubblici, di cui agli articoli 490 e 476 O. p. A sostegno della sua tesi difforme, l'A. comincia ad esaminare la natura etivi; da ci˜ discende che la soppressione di esse va punita come soppreRRione di cerá tificati, a sensi !legli articoli 4'!10 e 477 Codice pena.le. La náota del SABATINI continna il dibattito, riapertosi quafohc anno fa in dottrina e gáiuri8prudenza, sttlla natura degli atti pubb~ici e loro classificazione in originali e derivativi, agli effetti della legge penale, in tema di fal8o. Non sem,bra, pera.ttro, ohe le conclusioni a oni l'A. pervenuto siano esatte. Esatta l.a ádistinzione tra le due specie dái atti pnbblici (in senso am,pio) : domtmrnti origina'l,i e docmnrnti derivativi, orvero, per dirla col Gar n,el'tt.tti (Si.st.e~r1;a._, I, 802), doou1m,cnti d.i priimo grado e doawrnenti di seaondo grado. La distin.done tra le due speaie di atti et)idente e su di essa non possono .~orgere dubbi. Gli atti originali, comie la parola ste8sa _lascia. cl~ia.rarnente intendere, sono domtmenti nei quali l'ac('ertamento del fatto giiiridicamente rilevante viene a coinaidere oon la na.ce l:'inquadra111rovvedimento del giwdioe. Oppure bisogna dilr'le che, per l'i~i.oensurato lo status creato dal << 1wn-provvedimento? È Ed aJn!missibil.e l'esisten.za di un atto pit1bblico da nessun p1tbbli.co ufficiale posto in essere, con contenuto inesistente, e non concretizzato iri forma alácuna, per embrionale ohe si voglia? 8i dirˆ) a questo punto, ohe per l,incengurato non esiste nea.nche fo, .~ohŽda, come non esiste il provi?ed“m1ento del giudice. Ma si potrˆ risponrtere a tale obbieziorve ohe la scheda vien,e rioavata per esclusione, dnl confronto con le schede esistenti. Ed il confronto possibile ed ngevole peroh es,so loca.Uz,zato nel Casellwri.o del Tribuna, le nel cui oircondario nata la per.identr:mente) ln natáura dell'atto dev,essere congiderata ogget.tivam.erbte, e JJer tutti i crisi oonsimá'li_. a nulla rilevundo la differen. za di conteniito, meramente interna, dell.o atto, tra stato di inceri8itrate.zzri. e stato di oondanna. Pertanto,. riaU)acciando il tPma ri quando si diceva dianzi, deve .ritener8i che la schecla,. atto originale, il q1wfo. trov.a.. il 81to pre.s.upposto di fatto nel pro¥t7Vedinwnloá dcl giud-icc (anch,es8o atto originale), riel, cnso dái condannˆ; ma appnto pcroh ta..le pre8upposlo ˜) nella specie. itn semvUce ele11i1ento .storico, deve .'co11clude1'.si che t.n schedn l'unico e primo atto pubblico rignardante lo status giitridico penale di una determinata perá sona. 8ul.la qáz(;estione 8pccificn 8i vedono poi, in vario sáen.80 : BATTAGLINI, in gii.st. pen. 194 7, II, 627; BEnLINGUEJR, cfr. 19±9,II,'.!47; e Dr :M:IGLIAn-. DO, cfr., 194:9,381. (M.S.). Decorso di termini per la impugnativitˆ dell'accertamento e del ruolo e iJ.1'proponibilitˆ della azione di indebito. (Giur: imp. dirette, di registro, e di negoz. 1948, 299 n. 90). Con sentenza 14 febbraio 19±7, n. 205, sn ri corso Fina¥nze e Istituto Federale Credito Agra rio Liguria (Riv. loco cit.), la Corte !Suprema ebbe a statuire che il contribuente il quale abbia lasciato decorrere inutilmente i termini stabiliti dalla legge per fare opposizione all'accertamento e per impugnare i ruoli nei quali stato iscritto non 'PUñ poi chiedere neppure mediante un'azione di indebito arricchimento la restituzione delle somme pagate ed eventualmente non dovute. 'l'ale sentenzaá (salvo una affermazione di detá taglio non influente ai fini del decidere;ácortte nuta nella motivazione) ai)provata incondizioá - natamente da una. nota redazionale, la¥ áquale os serva che una. volta divenuta. definitiva, per man canza di impugnativa¥, l'iscrizione a iáuolo del ili = i -ili = i - 182 tributo, il contrilbuente debitore dell'imposta quale ri,sulta. dalla, iscrizione stessa ed legalmente obbligato al pagamento (art. 24 del T. U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approva.fo con regio decreto, 17 ottobre 1922, numero 1401). Da ci˜ consegue: 1¡ che il pagamento dell'imposta iscritta a ruolo costituisce giuridicamente pa,gamento di un debito, e quindi non :pu˜ contemporaneamente esser considerato come pagamento di indebito; 2¡ che di fronte alla, ádefinitiviti“, cos“ dell'accertamento come della iscr1zione a ruofo, per difetto di tempestiva impugnazione di ,questa o di quello, non si pu˜ ripetere ,quanto si pagato, perch fondamento di tale azione sarebbe 1a dimostra¥ zione dell'erroneitˆ dell'accertamento e della illegittimiti“, della iscrizione, ment're l'una e l'alti¥a non possono pi esser rimessi in disrussione proprio pe1¥ la decol'l'enza dei termini concessi al contribuente per contestare la insussistenza (totale o parziale) ˜el suo debito di imposta. Si conviene senza riserve con la nota rias.~unta: la cui PRattezza appare tanto pi inoonteRtnbile in quanto essa appare su di una Rivista di solito non molto benevole verso le tesi della Finanza. La veriM ohe, come. stato giˆ. notalo, sia la a::ione di indebito che q1tel,la di arricohimentn pre.mpponq.ono 1l'acC:Prtamento dello indebito e della mancanza di cau,sa d.ell'a,rricehfrmento: e cio, in materia tributaria, la ri8ol!u.zinne della questione se l'imiposta pa,qata sia effettivamente dovuta o no. Ed ammettere una tal.e indaqine. quando i ter . m.iinti di imp1t,_qnativa oonce8'si all'itáOpo dalle lerrai tributarie sono qiˆ. con.m'ml(lfi, sotto il profilo ohe le d1te azioni snindicate hanno naflura civili.~tica e sono soq,gette mtindi soltanto alla rwescriz1'.one orUbblico interesse, giacoh in que8ta materia, pi oheá in ogni altra, occorre giungere il pi pre8to possibil.e ad 1uta sitnazione di certezza giuridica. Ond' ohe giu1st(J)mern,tie la Corte S1tprerma., nella; sent,enza surriferita, avvertiva, come necessaria ed irrefutabile ptrermessa di tutta la m:otivazione, ohe Ç i rapporti tributari non possono rimanere senza limi.te so8pe8i, non definitivi, soggetti a revisione, e la legge comrrmina, p~r ei˜, termini, deeadenze, presorizioni pier assicurare il reg'Olare funzionamento deWordinamiento fiscaleÈ. (N. G.). A. JoRio : Sulla nomina del giudice istruttore in appello. (in ÇDir. e Giur. È, 1949, 137). Rostiene l'J., in un succinto studio, che anche in grado di appello la designazione del giudice istruttore deve áessere precedl1ta< 1lalla istanza di parte, pur nel silenzio dell'art. 349 c.p.c. Quáesta tesi l'A. deduce dalla disposizione dell'art. 359 c.p.c. che richiama, per i procedimenti in appello, le norme dettate per il procedimento dinanzi al Tribunale, in quanto applicabili e sempre che non siano incompatibili con le disposi. zioni del Titolo III, Capo IL E' una norma,, áque.sta., di rinvio 'entro i determinati limiti della applicabilitˆ e della non incornpa tibilitil: che possono agevolmente de1rnmersi, la prima avuto riguardo alla diversa struttura dei due procedimenti di primo e di secondo grado, In seconda tenendo presente il contenuto sostanziale delle norme messe a confronto. Fissato tale principio lo J. nota rhe nessuna incompatibiliti“ vi fra la norma dell'art. 172 c.p.c. e quelle che regola. no i processi di appello; 1mentre fa applicabilitˆ sua deriva e dal ricl1iamo generico dell'articolo 350, e dalla ratio Zegis, posto che le stesse ragioni che hanno indotto a dettare quella norma per i processi di priimo grado valgono per i processi di appello; onde appare opportuno che come in primo grado l'attore, cos“ in secondo grado l'appellante dia, attraverso la richiesta di nomina. dell'istruttore, Ja dimostra.zione della volontˆ di voler continuaI'e il processo. La questione ha una, noteFole importanza pratica:, posto che, ore 8i facoia adesione alla te.~i propugnata dallo Jorio, .si a1:rebb,c la estin~'ione l, 1947, 102, n. 237; e 18 marzo 1948, S'oc. El. Bonifiche contro Lupo e Porro, in Corte Bari 1949, I, 8, n. 5). Del resto a convincere della farlaoia della tesi sostenuta dallo J orio basterˆ consi(lerare cl1e qy,e. sto av,tore, per poterla sostenere-, deve ronclitder pcr ritenere dáov,er8i considerare come non scritto l'art. 349 o.p.o. JiJ' certo facil darsi ragione sop primendo gli articoli dcl codice; rna da ritetn,ere nhc il metodo non sia del tutto ortodosso (N.G.). WT7FJ:.P= WT7FJ:.P= RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ESPROPRIAZIONE PERPUBBLICAUTILITË-Indená nitˆ -Occupazione d'urgenza -Determinazione inteá ressi. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1084-49 È Pres. : Azara, Est.: Cataldi, P. M. : Pittiruti -Ministero Guerra contro Bignone). Ç L'indeunitib per l'occupaázione d'urgenza. si dáetermina. in base all'interesse legale annuo nell'ammontare dell'indennitˆ di espropriazione non solo nelle espropria.zioni per pubblica¥ utilitˆ della amministrazione ferroviaria, ma in ¥quella di tutti gli enti pubblici, ¥quando, tra.ttandosi di opera pubblica dichiara.ta. urgente ed indifferibile, l'occupazione d'urgenza si concreti in una espropriazione definitiva anticipata 1n iquanto sia., appunto preordinata allo scopoá di attua1áe immediatamente la espropriazione e .questa si compia nella stessa estensione della oc0cupazione di urgenza >>. Con la presente SPntenza la Corte ,Suprema conferm: a la sua ginrisprudenza enunciata nella sentenza n. 35, dcl 1946, della qua.l,e demmo notizia in questa Rassegnn, 1948, n. 5, pag. 18. R“producinmo qni teNtualmente gli nrgomenti addotti dnlla Corte per giustificare la decisione; Ç ,Se, infa1tti.. l'w cupazione di itrgenza, quando sia V.imáitata del tempo_. non pu˜ dar l:.ogo, per ano logia, che alla stessa indennitˆ, prevista p:>r ~l'oc01~pazione temporanea dall'art. 69 della legge p p r""<' del, 1865 oommiisurata alla perdita dei frutti o alla diminuzione drl valore del fondo, salvo evrntuali maggiori danni, la stessa, quando preluda alla espropriazione definitiva ed in qitesta realmente si eonveárta, non pi che rigiw.rdarsi come un a.tto prevaratorio di detta espropria~ione, r<,i8olventesi sostanzial;mente in una anticipata plf'esa di possesso defin.itivo dell'im1Ynobile. lri tal oaso il relatfoo indennizzo non p1t˜ che i(lrntificarsi con l'interesse legale sttVfa;rnmontare del.l'indennitˆ di espropriazione, in questo determinato dalla ritardata liq'uidazione di questa, la qitale, prendendo il posto del berle esproáplf'iato, av1áebbe dovuto corrispondersi, in astratto, al momento stesso della occupazione. Lo scopo nel predetto caso perseguito dal.la am¥minristrazione pubbllica wnioamente la espro. priazione deNJimrmJobile, e Páinderinitˆ< non pu˜ 0 rtatnto, ohe essere soltanto q1tella di espropriazione fatta retroagire al mom,ento de'l,la occupazione al fine della. corrisponsione deg'li interessi, poioh in sostanza, de.ila disponibiUtˆ di tale indennitˆ ohe il proprietario espropriato stato privato a partire dall;a data della occupazione, e il relativo indenniz~o, pertanto, non pu˜ che essere quello stabilito per tutte le obbligazioni pecuriarie tardivamente eseguite dagli articoli 1231 c. c. d,el 1865 e 1225 c. c. vigente>>. GUERRA -Beni di sudditi nemic1 -Immobili -Restiá tuzione formale -Locazione stipulata dal sequestratario -Azione per la riconsegna -Intervento dell'Autoritˆ giudiziaria -Commissione di Conciliazione di cui all'art. 83 del Trattato di pace. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1142-49 -Pres. : Curcio, Est. : Anichini, P. M.: Binazzi -Muzi contro Intendenza di Finanza di Roma). Ç La riconsegna puramente formale, effettuaiai dal sequestratario al proprietario dell'immobile, in conformitˆ. del decreto legislativo luogotenenziale 1¡ febbraio 1945, n. 26 (ri.guardante la revoca á dei provváetli:menti adottati in materia di beni appartenenti alle persone aventi la naziona. litib di uno degli Stati delle Nazioni Unite), e la mancanza di ogni riserva e di ogni eccezione, all'atto di fa.le riconsegna, circa la locaiZione in wrsio giˆ st1pulata dal seiquestraif:a.rio, non implicano da parte del proprietario rinuncia ad ottenere il rilascio effettivo dell'immolbile nei confronti del conduttore, n creano un diretto rap. porto di locazione tra¥ rproprieta.rio e conduttore medesimo. Pertanto, entrati successivamente in vigore i deácreti 26 marzo 1946, n. 140 e 25 maggio 1946, n. 434, che, integrando le precedenti disposizioni rendono possibile la riconsegna effettiva, il proprietario pu˜ avvalersi della facoltˆ prevista dmll'art. 9 del giˆ indicato decreto numero 140, per cui la locazione stipulata dal sequestratario, pu˜ a scelta del proprietario essere risolta o essere lasciata in vigore fino alfa. sca. denza del suo termine contrattuale; pu˜ in atto provocare l'intervento dáell'Intendenza di Finanza, pnrch ¥questa provveda, con le formalitˆ, previste, da1l'art. 1 del c1ecreto n. 434, integrato dal decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, aád ottenere in via gindiziaria il rilascio effettivo dci heni da parte del locatario >>. Ç 1Se il proprietario dell'immobile sequestrato, avvalenilosi della. facoltˆ alternativa concessagli dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ma.rzo 1946., n,, 140, abbia dichiarato, all'atto della r¥estituzione del bene di volere lasciare in vigore a1 termine contrattuale di scadenza il contratto di locazione stipulato dal sequestratario (anzi che di volerne la immediata risoluzione), ci˜ non gli inibisce, una volta sopravvenuta tale sca.denza., di invocare e di ottenere l'intervento dell'Intendenza di Finanz::t, ai sensi dell'art. 1 del decreto 25 maggio 1946, n. 434, integrato col decreto legislativo 12 g'iugno 1947, n. 577, perch provveda con le formaliti'\, in dette norme previste a-d ottenere in via giudiziaria il rilascio {lei beni daá parte del locatario a favore del proprie. tarlo medesimo>>. Ç L'a,zione ;promossa in base all'art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, integ-rato -184 dal dee1;eto legislativo 12 giugno 19-!7, n. 577, dall'Intendenza di Finanza relativa@ente al rilascio da parte del locatario 11i beni immobili iáestituiti a, persone a.venti na.zionalitˆr delle Nazioni Unite, e rimane di competenza dell'autoriil1 giudiziaria ordinaria, anche dopo la successiva entra,ta. in vigore del 'L'rattato di Pace, esulando in proposto 'qualsiasi cornpetenr,a delle Commissioni di conciliazione prevista dall'art.. 83 del predetto trattato. Tali commissioni sono infatti orgáani inteirnazfonali, ('he hanno competenza a conoscere eslusivamente di controversie tra gli Stati co11traenti cirra la restituzione cli beni in dipendenza di diritti o di o!bhlighi sorgenti iier gli áSta'ti stes,si degli atticoli 73 e 78 e relativi allegati di pa.rte B del Trattato di Pace, e non gi in controversie l'iguardanti ácontestazioni tra pri. vati, siano 'queste basate sn norme di dfrilto interno ovvero su convenzioni e nOl'me di diritto internazionale >>. Ci se1nbra sufficiente aver riportato le sopratrascritte massime di questa verspicua sentenza deUa Suvre11w Corte clhe segna una linea chiara e definitiva, per la solluzione dei wumeros“ proble1ni eihe sorgono in relazione aWavvZicazione del.le norm,e emáanate per la reintegrazione de.i citta. dini apvartenenti alle N. U. in possesso dei loro b<:mi. La Corte ha accol'to la teNái'. dell,'Avvocatura. Particolarmente noterole nella mot'ivazfone a.ppare la tesi 8e,condo la quale le norm1e sitddette, anche se em.anate vrima. del. Trattato di Pacr, rappresentano in sostanza disvo1;izionái di esecuzfone1 del Tratta,to ste1sso, o vredsamente d.ell'a, rt. 78 dáiá e1s's'o'. Lo stesNo carattere di norme di e8e0uzione anticipatri dal Trattato sem!bra po8sn Hcono.rup08í. zione dell'n.zione in ria ginrli,ziaria importa rinnncia al ricorso ai11111.;nistrativo Ç costitu“ ánna 8Cm;plice argomentadone e non form˜ oggetto di speoifica deci8ione )) . La qtte8lione oramai 8ta prr perdrre tutta Za 8Ua im1vortanza. in vista del.ln nminente necrs. 8aria riforma del cootenzioso t1ái7mtarfo. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -Consiglio superiore della Magistratura -Non impugnabilitˆ dei provv.~ dimenti. (Comdglio Stato, Sez. IV, 21 maggio 1949, n. 191 -" Pres. : Papaldo, Est. : Rizzatti --Landoni, Jemma e Uzzo contro Ministero Grazia e Giustizia). I ptovvedimenti adottali dal Consiglio 8uperior áe della ::\1agistratura non sono Sllseettibili di .~ riesame da pal"te del Consiglio di Stato. Sulla qnestione -in ordine alla qua'[le si orinai formata una gi1trisvr1tden.záa oostante (cfr. da u.ltim10 Consiglio Stato IV 8e:\:. 30 ma{Jgio 1'947, ná. 180 c1 2 lug'lio 1948, n. 338 -C08í la dáecfisioinc lw. motiváato : Ç Il Oonsigl-io Supcriorr' deUa Magi8tratura fa parte dell'oir a. 111¥1 n1'l S'lW complesso riwultato de'l,la 8Gm.nu~ frrt il d1r.nnn rli un V(foolo e qiwllo 1el:fa.Uro11 omá: di8posto esvressamente dall'art. 2054 in esame. -186 - N ha quindi rile1mnza prr l'attrihttzione del~a q1wta di da,nno da risarcire., il fatto ohe una delle parti a1bbia. prodotto all,'altra un danno pi grave, non ha cio importan,za ohi 8ia .~tato il danneggiato, ma solo l!entitˆ del danno coni:pálessivo. Non .~i .spiegherebbe perci˜ peroh il fatto che il dan_no sia nna partr sia pi gravr, non esplichi alciina. inftttenza n¡l caso di ripartizione dcl.á l'onere del dnnno e lo debba invece e8plicare per la. rwes1inzimte di re8ponMbilitˆ relativa. 0 Ma soprat1itto qu sto favore 1Jer8o il danne,r1qiato non, 8áem1brro,. ejonforim,c a g1bstizia perioh nm1. si gi1tstifioa in nesMtn modo il principio che ehi 8ia 8tato darvn,eggiafo ri8ponda so'l,o per un fatto p108itivo e provato di colpa e rion ab'Ma pi q11ini1i l'obbliqo nonnale di dvn1i08trare di aver fatto il fl088ibile per evitare l'incidentr, mentre chi non lo 8talo sog'.qiaocia a tale forma ag,qra11ata. di rr8ponsr11bilit; w Il l,iberare, in caso di scontro tra veicoli, quello danneggiato dall'oábbá~i.rto di dimostrare di n1,er fatto tutto il po.os1bile prr evitnre il dnnnn, cin d"U'obbl(qo fondamentale che deri1'a dal.l'T circolazione eq'u,ivale a ridiirre il velcofo ad 1tna áÇ cosa,È non oircolante, (previ.~ta accnn.to nlTe per8one dal, plf"imo comnM dell'art. 2054 c. c., ohe la Corte ha applicato nella speciP) prescindcn.do dal fatto ohe la Ç oo8a >i non circola P qnindi non ha gli obblighi relativi, mentre il 11eicol,o Ç circola >i qitindi deve inC"ontrare fotti gli obblig1hi derfoanti dalla circolazione. Per questi motivi d,i oqnitˆ, di giu8tizia, e di stretto diritto, au,8piioli,ianw ohe la Corte Suprema ritorni al,la precedente interpretnzione dell'articolo 2054 o. c. (V.S.). SEQUESTRO PENALE -Documenti dell'inchiesta amministrativa relativa ad incidenti ferroviari -Ordinanza di sequestro -Impugnativa -Incidenti di esecuzione. (Cass., Sezione Unite Penali, Sent. 16 lugli 1949, Pres. : De Ficchy, Rel. : De Giovine, Est. : Mangini, P. M.: Berardi -Ministero clei Trasporti, rie. -contro ordinanza del Giudice istruttore di Reggio Calabria). Avverso il provvedimento di sequeistro di a.tti 1lell'inchie1sta a¥mminist:rativa, ferrovfariai, emanato nel corso cJ.ell'istruttoria :forma.le, ben pu˜ essere pro:posto incidente di esecuzione, ai norma dell'art. 628 c. áPá c., dall'Amministra,zione, terzi\ sequestrai.a. La Corte di Ca1S8'rW pr1Jma a:eict'e'ffet. t1lar8i del sáeiqu.esátro, il Gi.ttdioe pqt˜, ma non deá ve, 8ospendiere l'e.<1ecuzione >>. TERRE INCOLTE Assegnazione -Inapplicabilitˆ del decreto legislativo luogotenenziale 19-ottobre 1944, n. 279 e del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 89, ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. (Cons. di Stato, V Sez. Cons. 27 maggio 1949, n. 4"0 -Pre~. : Severi, Est. : Lugo Cooperativa Terre Incolte di Cava..,zere contro Amministrazione Finanze, Amm:nistrazi'.>ne LL. PP., Pre4@t fetto di Venezia e Randoli). Soltanto ai beni patrimoniali disponilbili dello Stato, e non anche a quelli demaniali o patrfanoniali indisponibili, possono in ipotesi applicarsi le disposizioni delle leggi sulle terre incolte. La pronuncia della Oommissione Provincia.le per l'assegnazione delle terre incolte vincolante per il Prefetto per 1quanto riguarda gli apprezzamenti
  • tivato: Ç Respinta l'a.(ferm1a~ione di principio, sulla qua f.P. fondato il motivo plf'inoipale del ricorso, il Collegio deve oonsiderare ancora se, nel caso concreto, il Prefetto di Venezia robbia ben prom;1eduto, nel rifirutalf'e il deoreto ˆái c!()VfWession.e allaá cooperativa di OavMzere; e ritiene di dare sol.u.~ione afferinativa al quesito, percih 1.a pronuncia della comá misásioneá provnoia.le era affetta ˆa pl(J;lese straripamento di potere. Ç E' pacifico che il terreno richiesto dalla cooperativa faceva pa.rte del bacino M arice, costituito dallo Stato per regolare il. corso delle acque dell'A. 1dige, mieˆiante scarico, nei mmnenti delle periodiohe piene. Ifasta por m.ente a questa particolare situazionáe giuridica dei terreni in contestazione, per escludere che essi potessero formare oggetto deilla¥ conoe8'sione. In prirrnáOá luogo la leigfalazione nelle terre incolte fa riferimento soltanto ai terreni di pr-oprietiˆ¥ dei privati e di enti pubblici e non fa r111Cnzione dello Stato (art. 1 decrPto leqisl.ativo 19 ottobre 1944, n. 279). Ma anCihe se si p1~˜ dubitare ohe il significato della norma possa essere esteso (incT!udendo lo Stato nella categoria dertl.i enti pitább-lioi), cos“ da poter applicare il procedi .c4,máento a,nche a terreni di proprietˆ 8fatale, certo r'fn-he il dubbio pu˜ essere lecito sol.tanto di fronte a terreni che lo Stato possieda a titolo privato, e cio ai beni prttrimoniali disponibili. Il presupposto fondamentale del potere dell.n antoritˆ a.mministrativa, di concedere aUe imioni di contadini le terre insiifficientemente coltivate, ohe la terra possa esserr, per siw natu.rale destinazione, assorrqettata al.lo sfráuttnm1ento agricolo: 1'al13 a dire che non sia giuridioam áente vincolata ad un dfoerso finr. <(Questo principio che si desume ohiaramente da.Me ragioni i8piratrici della legislazione sulle terre incolte dai 8ingoli testi e dal sistema delle leggi, che regolano q1te8ta mnteria, stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di q1J..e8to Gon8iglio (IV Sezione 23 gennuio 1946, n. 12; V Srzione 29 m'i(tggio 1948, n. 316) e il Gol,legio intende om confermarlo. Ne segue che non pos¥son.oá fovrmare ogg:eitto della con.ocssfone pre. vista dalle leggái .mlle terre in.colte, i beni demaniali e i beni palrimoniali indisponibil.L.Q..ursti beni non sono destinuti all'agricoltura bens“ ud 1tn fine pvubbUoo e, perta.nto, sono essenzialmente inaMenabili, secondo l'ampio significato tecnico che l.a dottrina e la giurisprudenza hanno attri7mito a qurstu parola; e cio non possono foriniare o,qgetto di a.tti di8po8itivi, se non per volere deTl'A.m.m1inistra.~ione comJpetente e nei ca8i e nelle forme stabiliti dall,a le,qgP. Ç L'Ammináistra.zione p1t˜ anche cogtit1iire conee8sioni sitl bene pnbblico, rna tali che non pos.< 1ono sottrarre il bene alla sna. P"rtfoo7,are destinazione e sPmpre revocabili dall' Amrministra,zione strs8a. Ma non concepibile che il bene possa esse!f'e distolto dal fi1ie pq1.b7>lico. al qt{,(1,le 1.?incnlato e sottratto alle di8ponibili'tˆ dell' Amlmini8trazione competente, per essere dato in conaeis< sion.e agric10Va. A.ltrimen.ti si dm?f'e˜bc dire c1he 7,e leggi sulle terre incolte hanno soverchiato e sconvolto la d1:sciplina stabilita. a tiltela dei beni pubblici; afferrnaziwne aberrante che non ha alcun .~ostegno in qnrlle lermi. n al.trave Ç Fermi qiiesti concetti. facile ooncl'iudere eh" la commis8ione provinciale wr le terrr inco.zte di Venezia ha pronuncia,to fuor dai limiti del .mo potere. La d"'tta commis8ione infatti ha ritenuto dt poter di8porre dei terrPni eomprr8i nel fH:.oinf) Jlarice, il quale un 'bacino di espansinnr-. r1Pfá l" A.diqe, costitui8ce una delle OP''re accesgorie rffll'a7, veo di qitel fi;um1e e deráP, cnme tale, <¥nnsi>. Analogamen.te, e .Çempre in relazione alla particolare natura ginn:dica ilPi beni di cui trattasi, Te Sezioni Unite drl.la Oasgazione, con recente sentenza; (n. 1067 diel 1949) ohe p1tább1JiJeheremO' prn.q. 8i1'YIXPl'nente s~i qttáe...~ta Rassegna, hanrno ricor10scfoto la e8clusione dalle nor'111 e vincoli8tiche in materia d?'. locazioni.. e dall.e relative giitrisdizioni 8peciali, dei beni ohe hanno formato ogqetto di corlcessione am1ninistrativa da parte dello Stato (L.B.). i:;:u I 7 ,m l[ 22 ;zmrJRrnmz E 2 2 fu ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI ' D áE L L E C O R T I D I lVI E R I T O AUTOVEICOLI -Rivendica di automezzi militari Applicabilitˆ dell'art. 1156 c. c. (Trib. Catania ~O agosto 1948 -Ditta Lena. Ricalzi e Saddemi contro Ministero Dif~sa-Esercito). á Alla nol'lna sancita dall'art. 1153 e.e., secondo cui per i mobili il possesso di buona fede vale titolo, deroga l'art. 115,U e.e. per quanto riguarda i mobili .iFcl'iiti in pubblici l'egisiri. E hl tale de1 áoga devono 1áiia1ersi comp1áesi non solo i beni effe. ttrvarmente iscritti, ma anche rqueHi che, pur essendo a'strattamente iscrivibili per loro natura, non sono di fa,tto iscritti per tll}a ra:gione esclusivamente soggettiva, come per gli automez,z,i di proprietˆá dell'Arriministra,zione militare. á La sopir'ariferr'i.ta sen,tcn,za. del Tribiina.ZC di. Qa,tant nella controversa qáuestione fa ade8ione all!i tesi soslcmita dalláa Arrooat1i11aJá 8U di che V'edansi anche le ossen;a,záioni ad uno scritto dcl :\foNTiL, in qnesta Rassegna 1949, 4G. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Transazioni stipupulate con fo P. A. -Ritardo nell'approvazione Conseguenze. (Trib. di Genova, 25 maggio 1949 - Pres.: Valerio, Est.: Calusi-Basso contro Ministero Difesa-Esercito). La P.A. non pu˜ esseiáe tenuta responsabile del danno derivalo dalla sopravvenuta svalutazione moneta.ria per ritardo nell'approvazione di un contrntto di imnsazione, essendo l'appl'ovazfone atto tipicamente tlisc1áezionale. Tale danno non pu˜ esse1"e imputato al > 1938,1 e seguenti 1wr quanto suggcstica rimasta i8olata; l'approraz'ione 8'(]Jr'Cbbe ttnO staidfo ncc1 08Salf'fo ]Jer la fOr'mazione llelfo dichiara:ˆonc di volontˆ! derll' Ammiini8lrazionc, s“ ahe si sarebbe in vresenz> 1938, II, 9-! -ha. p1"eicii8ato che Ç il prirnto non pu˜ sottrarsi al vincolo contralto ))) con una obbli.gazfone che nasce dalla legge, nesswna o/Jbláig1a.zione 8orgc per la I'1nbblica A111rrl! inistraz'ione) ohe. ]JCrtanto non zm˜ incontrare alcuna responsabilitˆ. Seinbra inol'tre possa a-rmiungersi ,in materfa specifica di trwnsazioni, c-he non possa m-ai parlarrsi di nna. effioaoia n01;a1t;1a deiUla, tra1iBaázáionc rispetto al rapporto giuridioo JJreesistente. E ci˜ sia detto non tanto perch sia d.a ritenere ohe in nessun caso l(J) tran.~azione possa averi} effetto di so{:ltituirc, noávandolo, un nuoro rapporl o all, antico, tale tesi, giˆ dáa taláuno seguita, essendo stata con ra,c/ioni(} rip11d:iata d1allla ámigl'ioro aottrin> 1947, III qnadáro, 232) : in qitan.to si ri-tfonc che oaciorr'e, áin ogn.i. cia8o, aviere ri.g¥uard.o a.z conte'nuto della trwnsi.zione, giacch non pu˜ esol'udersi a priori ra noáwzione, pur C88Cnclo que8ta un effetto soltanto e1Jentáua7c e non n8o. Orbene, 8Cmábra che, cs.,l 1934, I, 1581). Corfllttnque, per˜, deve escludersi ohe, senza atto dj diffida ad adempiere da parte del, privato, e senza prefi,ssione di un ter'rrtine da pMtc dell'autoritˆ giudiziaria ordiriaria, possa qitesta -ove pur sia com,petente, del clie nonostant(! il contrario avviso del Supremo Collegio, vi son forti ra. gioni di dubitare, per quanto si detto sopra porre nel nu~la l'atto di transazione interco,rso fra wn prrima.to e la PitbbUca A,m,min.istrazione. N si potreb bf}., per escZ1tdere, in concerto, l,e disposizion, i legislative ed i plf'incipi ()he informano la materia, fare anohe in questi casi ricorso alla norma fissata dall'art. 1224 cp,v. a. c. Anzitutto ancora vivo il oontrasto neUa giurisprudenza su questo p,unto: si sostiene infatti da taltmo ohe il maggior danno cui si riferisce la disposizione del: l'art. 1224 opv. derivi automaticamente dal fenom1eno delki, svalutazione monetaria (Ofr. in que. sti sensi: App. Milar1;0 20 gennaio 1'948, in Ç Mon. Triib. >l 1948, 189 n. 472; App. Bologna 3 febbraio 1948, in Ç Foro Jt. l> 1948, I,874) ; ma non pare ohe tale te,si sia da approvare. L'art. 1224 cpv. i1npone infatti al creditore di dar la prova di aver sitb“to un maggior danno in dipenden.<:a della sopraggiunta svalutazione; ma non si pu˜ sostenere ohe 'tal.e maggior danno sussista sempre ex se. Ed in tali sen8i si pronunciata l'altra parte deUa giurisprudenza (cfr. App. Gooov'a 17drio@mbre1948, inÇ Fo,ro Pad'. J> 1949, II, 12, n. 48 ; App. BreSfYia 25 giugno1 1948, n Ç Oort, e Bres,ciarna, È 1949, I, I; e sostwn~áialmente anohc Cass. 9 settem1bre 1948, n. 1591, in Ç Foro It. l> 1'948, 921 -che nella motivazion:e testitalmente afferma che Ç il principio nominali8tico, temperato dal 2¡ eom1n:a dell'art. 1224 c. c., per l.e obbUgazioni originariamente peclniarie rfohiede la di. mostrazion,e drl maggior danno È) ; mentre ancihe qiiando alla sval,utazione monetaria si dato valore di p¥resiinzione agli effetti della liquidazione riel maggior danno senza bisog:no di particol,are prova, ci˜ stato fatto in vista della particolare qual,~foˆ, del creditore, (industriale o commerciante), tale da far ritenere ch vcrosimílmente~ ove l'obbl: igazione pemtitiMia fosse stata tempestivamente adempvitta, il creditorf? avrebbe investito la somma in m1odo lucroso (Cfr. App. If1ircnze, 10 marzo 1948, in Ç Riv. Dir. Gomvrn. ll 1'948, II, 198). Ma a parte qu,este con,.si,dcra!Z'ionli,, ei!roa la applicabilitˆ generica della norma dell'art. 1:!24 cpv. a tutti i contratti ohe importano una obbl'igazione pecuniaria, sta di fatto che la questione si p,,.e. senta i?i modo del t,utto diverso nei cast del genere di qruel,lo in esa.me. Invero tale, norma di legge pre8~ippone chv il debitore sia in mora .g,ell'aiclempimento dell'obuligáa, zione; ma, per quanto ohiarito sopra, non P"Uñ parlarsi di, mpJ"la o dli ilnadernpi,mento fi,no a quarndo non sia intervenuta l'approvazione, peroh p1áirn, a d'i q'ttesto momento non sorge al01tna obbligcizione per le amministrazioni; e certo non pu˜ dwrsi mora se non vi ancora ta obbliga¥tio. E la Suprema Oort'?_ a Sezioni Unite (10 lu1934, n. 25191 1Solfrizzi c. Finanze, in ÇForo Am glio 1934, n. 2519, Soifrizzi c. Finanze, in l, (ed ogwun vede eh~ la questione non si sposta so& percih il risarcimento dei danni pu˜, a sensi de,Wora vigente art. 1224, ohe ha sostituito l'art. 1231 del oodice deál 1865, and(JJ1'e berle al di lˆ d;,el pa.gamevnto deái soU interr()s1si). Un ultimo, p1Unto re1:Jta da esaminar,e: sie possano ne1Vla spe1crie trorva,re applicaziorie le no'1"'1nll'oggetto al 10 lttglio 1943, disposizione clhe pu˜ riferirsi sol.o al possessore ai buona fede. ÇDeve, pertanto, CO!ftáciludersi per l'apeplt.cabiUáiˆ degli art. 1485 s1-'. c. c. RESPONSABILITA CIVILE -Danni derivanti dalla circolazione di automezzi alleati guidati da militari alleati. (Trib. di Genova, 19 giugno 1949 -Pres.: Va lerio, Est., Ca!usi -O˜rsino contro Ministero Difesa- Esercito). Lo :Shlto ita.liano non risponde, áfnoiái dei limiti fissai.i dal iácgio decrrt0Jegg1e 21 ma.ggio 19.J6, n. 451, r1ei danni de1áivati lln incidenti stradali conseguenti alla c:iráeolnzione di antomez,zi alleali, anco1ách gnil1Hti da miliLaári italiani, se trattasi di militari che aginrno alle dirette dipendenze ¥legli allea.ti. Prr i danni provocati da autocarri alleati.¥ gáuidati da, niiUtari italile dirette dip1nden.'Se di autoritˆ di á11no Stato stranil'ro, l'esclusione della responswbilitˆ dello 8tato va daercata nella rnancanza di qnegl,i stess¥i presuvposti, ohe negli altri casi portano ad affermare la. responsabiUtˆ rlcllo 8tato per l'operato dei suoi cli7Jendentái e cio il poter"e di soelta., i:n rela,~ione alle raric í¥ncombenK: e, .e il potere di son'eg.Zi.anzáa. Scartatn l'esistenzáa di una rcsponsabil:iM indiretta dello Stato, in base al rapporto institorio, tesi ohe prraltro hn qnalohe sostenitore in dottrina (ALEssr -La resp. della 1'á a. Vol. I zntg. 167 e nota. 58), deve peraltro rfoMwsocr.~i che tra U rapporto organ.ioo e qu>CJl.lo def: 0oim'fni.~sione oorre un oerto paral~elismo, che ne rende parzialrncn.te comitnái alcuni presupJJ08ti. L'annotata sentenza ha s1tl punto cos“. motivato: Ç E' dri ritenersi che il Comarvdo Militare Alleato non arrrbbe c:-rfllmrnte affidato nn pro>prio a.u.tocwrro a. rniUtari. dáci quali non aveissc pofoto co1111pletanienle disporre per lo impáiego, con esolusione cio di ogni ingerenK:a deU: Autoritˆ Militare italiana, e, questo, avuto rigáuardo alle esigenze rnilitari deglái alleati, ohe essi solo potcl“ano valutare nel lo>, 1949, pag. 542. 9. Decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 340 (G. U. n. 150 suppl.): Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. -Trattasi di un decreto legislativo, emanato su delega del potere legislativo, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, avente pertanto pieno valore di legge formale; la delega contenuta nell'art. 28 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Dall'esame delle norme di questo decreto, soprattutto da quelle norme che stabiliscono la subordinazione della gestione Ina-Casa ad un potere degli organi statali centrali (Ministero del lavoro e del tesoro) che non solo di vigilanza o tutela, ma che riveste la forri:ia di interventi di superiore gerarchico, sembra confermata l'opinione espressa in questa Rassegna, 1949, pag. 95, in nota alla legge 26 febbraio 1949, n. 43, circa la natura di Organo dello Stato della suddetta gestione. Si noti, a questo proposito, che gli articoli 38 e 39 del decreto assoggettano completamente la gestione alle prescrizioni ed agli ordini del Ministero del tesoro e del lavoro, in materie nelle quali le persone giuridiche, non inquadrate nell'Amministrazione dello Stato, hanno la pi piena autonomia. Merita rilievo, nel presente decreto, anche il sistema che regola l'assegnazione degli alloggi (arti coli 13 e segg.) che riconferma l'esattezza dell'opinione giˆ da noi sostenuta circa jl carattere di rapporto di diritto amministrativo spettante a tale assegnazione. é evidente che contro le deliberazioni della Commissione p:r,ovinciaJe J;lreyista dall'art. 14.¥ dato ricorso dopo la decisione sulla opposizione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Non sembra possa dubitarsi che la Commissione, per il modo cui composta e per il fatto che la nomina ne attribuita al Prefetto, sia un organo dello Stato. 10. Legge 5 luglio 1949, n. 341 (G. U., n. 151): Proroga della sospensione della entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, .n. 483, recante modificazioni e aggiunte al G.P.G. -Vedi in questa Rassegna, 1949, pag. 127, n. 1 e 1948, fase. 11-12 pag. 39. é da rilevare che la proroga disposta con la presente legge intervenuta dopo la scadenza della proroga precedente, s“ che formalmente tra il 30 giugno e il 5 luglio il decreto n. 483 del 1948 sarebbe stato in vigore. 11. Legge 25 giugno 1949, n. 353 (G. U., n. 153): Proroga dei contratti agrari d'affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e conpartecipazione nonch delle concessioni di terre inc˜lte o mal coltivate. Come noto la proroga non si applica alle concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili, anche se abbiano la sostanza di affitto di fondi rustici. 12. Legge 12 luglio 1949, n. 386 (G. U., n. 158): Proroga del termine stabilito dagli articoli 1 O e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. -Perch si abbia diritto ai benefici previsti negli articoli 10 e 11 suddetti basta che..., dipendent,e di ruolo o non di ruolo abbia presentato la domanda di collocamento a riposo o, rispettivamente, le dimissioni entro il termine stabilito dalla legge, a nulla rilevando il fatto che ildecreto di collocamento a riposo o il decreto di accettazione delle dimissioni siano emanati successivamente. 13. Legge 25 giugno 1949, n. 409 (G. U., n. 163): Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione. -Particolarmente notevoli gli articoli 17-24 che portano integrazioni ed aggiunte al dedecreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. L'art. 23 modifica l'art. 89 del citato decreto n. 261. A questo proposito opportuno rilevare che ove una delle parti nei contratti stipulati prirna della entrata in vigore della legge, si rifiuti di completare i contratti stessi con l'atto pubblico integrativo di cessione espressa a favore dell'acquirente per diritto al contrabito dello Stato, l'acquirente stesso pu˜ chiedere un accertamento giudiziario, che terrˆ luogo di tale atto pubblico a tutti gli effetti. Notevole anche l'articolo 31, che regola la questione della proprietˆ dei materiali di recupero, per il pe~iñclo anj;eri_ore_ al 26 gennaio 1945. á Su questa questione si veda anche quanto abbiamo eletto in questa Rassegna, 1948, fase. 5, pag. 22, n. I. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIO~I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE é STATA DATA ACQUE PUBBLICHE. -1) Quali siano i limiti della competenza del Tribunale ISuperiprn delle Acque in materia di espropriazione (n. 14). -ill) Quale sia 1a competemza del Trlhunale Superioáre delle Acque in materia di acquedotti, in relazione al1a approvazione dei prog,etti (n. 14). AMMINI1STRAZIONE PUBBLICA. -1) Quale sia la natura giuridi.ca del AA.I. e de'll'UNRRA-CASAS ~!¥. 81). -II) Quale sia l'attuale situazione giuri.dica della G.I.L. (n. 81). á AMNLSTIA E INDULTI. ~ Se l'impiegato dello Stato posása rinunciare al condono disciplinare stabilito col dÛ1Cráeto1 legge !Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (n. 10). APPALTI. -Se ai fini della revisione deái prezzi, debba tenersi conto, peár stabilire le retribuzioni iniziali della mano d'opera, degli accordi in¥terconfedierali, quando ,.,~uesti non siano stati ancora estesi alla provincia interessata (n. 107). APPROVVIGIONAMENTI E áCONSUMI. -Se il decreto legislativo n. 21 del 18 gennaio 1947 abbi.a convalidato solO' le ásanzioni relative .alla violazione dei prezzi, irrogate sotto l'impero della r.s.i., o anche le sanzioni per le¥ violazioni della disciplina della distribuzione dei generi razionati (n. 14). ASSEGNI CIRCOLARI. -1) Seá il mancato pagamento dáell'.assegno bancaTio .costituisca in s e per s un fatto da cui deriva la conversione dell'assegno in istrumentoá di credito, con la consegueánte assoggeitabilitˆ a trattamento fiscaie¥ previsto per le 1cambiali (n. 3). -II) Quale sLa il trattamento fiscale. da farsi ad un ass,egno bancario revocato prima della scadáenza del termine di pre1sentazione (n. 3). -III) Quale sia il trattamento fiscale da farsi per un assegno di cui si si.a rifiutato il pagamento da parte del trattario per non aver ricevuto l'avviso' di emissione (n. 3). -IV) Quale sia il trattamento fiscale da f.al'si per un assegno bancari-o con firma falsa del traente (n. 3). AISSICURAZIONI. -I) Se agli effetti dell'assi.curazione infortuni sia da considerarsi infiammabile la pellicola cinematografica (n. 13). -LI) Se le, societˆ di assicurazioni possano, ,ai sensi deH'art. 63 del decreto legge 3 aprile 1942, n. 708, surrogarsi agli i!TIJlie,gati non dipen denti dallo, Stato peT chiedere il conferimento del trattameruto di quiescenza a loro, spettante, per JJivalersi dei c.rediti che abbiano ve,rso questi impiegati morosi nel pagamento delle quote di cáessiáone deláquinto (n. 15). III) Se le societˆ di assicurazioni che intendano esercitarne la dndus.tria in Sicilia debbono esserne autoriz zate dal Governo regionale(n.14). ATTO AMMINISTRATIVO. -1) Se possa pl'etendersi la revoca di un atto amminfatratiyo sostanzialmente non lesivo di un int8'resse del privato, per n solo fatto che nella motivazione di esso si .contengano consideuáazioni inesatte ('n. 5). -II) Se un atto amministratávo (rlPliberazione.. comunale) che contenga. tutti gli estremi di un determinato contratto possa teneiá luogo del contratto stesso (n. 6). COMUNI E PHOVINCIE. -1) Se la Giunta provinciale amministrativa che d'ecide in sede giuri&dizionale possa, respingendo il ricorso, adottare. un provvedinwnto in merito alla questio'ne1 sollevata dal ricor>So stesso, nella qualitˆ di organo dell'Amministrazione (n. 14). -II) Se il Segretario Comunale possa stipulare un atto di donazione per conto del Oomune (n. 15). -III) Se un atto di donazione del Comune possa risultare da una deliberazione comunale, indipendeántemente dal contratto formale (n. 15). CONCESSIONI AMMiiNIISTRATIVE. -Se il rapporto che si istituisce tra l'UNRRA-CASAS e gli ass,egnatari de.gli ap,partame1nti da .esso costruiti sia una concessione amministrativa (n. 18). CONTABILITA' DELLO STATO. -1) Se il principio secondo il quale le ditte .concorrenti alle aste non possono Titiraire l'offerta valga anche pe.r le offerte viziate da errore (n. 51). -II) Se possa eoffettuarsi trattenuta sugli assegni dello impi:egato deUo Stato per pagamenti di debiti verso altra Ammindstr:azione Pubblica, diversa da quella che effettua 1a ritenuta (n. 52). CORTE DEI CONTI. -Se la Corte dei conti sia competernte .a giudicare della responsabilitˆ contabile ed amministrativa degli impiegati dell'A.R.A.R. (n:. 1.). DANNI DI GUERRA. -1) Se la norma dell'art. 89 del dec.reto 1eg;is1ativ.o 10 .aprile 1947, n. 261, !l'elativa all'integrazione dell'atto di trasferimento a titoloá oneroáso dell'immobile per il quale si concede il contributo per la T :::% E [ ?????F?Z? -196 ricostruzione, abbia caratt.ere transitorio (11. 11). -II) Su costituisca danno di guen.a qudlo cagionato a un imrnob.ile locato-a Forze di Polizia .ad op.era di insoárti, i _quali siano penetrati nell'irnmobil.e stesso dopo lo ~bunarneuto delle suddette Forz.eá (n. 12). DEMANIO. -Se possauo con;;ierarsi demaniali, agli el'fdti dulia loro situazio11.e giuridica, i be.ni . della ex liIL (n. 59). DONAZIONE. -1) Se ,iJ :Segretario Commiale lJOssa stipulai e un atto i donazione p.er .conto del Cornuue (11. 7). -Il) Se un atto di donaziáone del Comuue possa risultare a una deliberazione corrnmale, inLlipáende11tcmente eia! contratto formai.e (n. 7). ENFITEUSI. -Se la .sospension.e del diritto di affrun. cazione prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1946, 11. 671, si áeste¥nda anch.e .a;i canoni enfiteutici di pertinenza dell'Amministrazione del Fondo per il Culto (n. 13). ESECUZIONE FISCALE. -1) Se il sequestro couservativo adottato a ga1áa.nzia dei crediti tributari ostacoli l'esecuzione fiscal.e da parte dell'esattor.e sui beni stessi (!1. 11). -II) Sei l'Intendenza di Finanza possa sospendere l'esecuzione fiscale in I'elazione¥ a ooni sottoposti .1 sequestl'o conservativo per imposta straordinal'ia sui sopra-profitti di guen'a (n. 11). ESPHOPnIAZIONE .PER PUJ3J3UCA UTILITA'. -1) Se auche al concordato amkllev0Je1 che, si stipula per :fissare l'indennitˆ di espropriazione s;i.ano .applicabili le norme geáner.ali sui contratti dello Stato (n. 37). -1,1) Se U conco1'dato amichevole dell'indennitˆ di espropriazione sia subordinato neUa sua e