ANNO IV -N. 1 GENNAIO 1951 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJA.ZIONE DI SERVIZIO LA EVOLUZIONE STORICA DEI PRINCIPll DELLA SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE EDELLA DIFESA LEGALE DELLO STATO In occasione del 75� annuale della istituzione dell'Avvocatura dello Stato, pubblichiamo questo articolo del collega Chicca che espone in sintesi i principi determinanti lo sviluppo storico dell' Istituto e le principali tappe della sua evoluzione fino all'attuale ordinamento. Facciamo seguire a questo articolo una serie di cenni biografici di coloro che nel passato hanno onorato con la loro opera l'Avvocatura dello Stato ed hanno contribuito ad accrescerne il prestigio. Pubb lichiamo infine un'indice sommario ed organico delle questioni che saranno trattate nella Relazione che riguarder� l'attivit� dell'Avvocatura per il decennio 1941-1950, la quale � attualmente in corso di preparazione. Dall'esame di questo schema ci si potr� rendere conto dell'importanza e della variet� dei problemi giuridici che I' Istituto ha dovuto affrontare, in questo turbinoso decennio della vita nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela degli interessi dello Stato. SOMMARIO. -Premessa. -IL diritto Romano : Et� r.epuhbUcana: a) Il 1d~ritto dei �Civse in confronto alle Magistrature; b) La posizione .del singolo in rapporto aue cos�e private dovute allo Stato (tributi) .e .ai beni� pubblici. -Epoca Imperiale: H Fisco; Trai.ano; Teodosio. L'eredil� .del Dtiritto Romano: a) 111 Medio Evo; la :Qieta di IRoncaglia e i Glossatori; Lo Stato patrimoni1ale; b) Il Giusnat'uralismo: gli :Stati moderni; e) L'opera di Giuseppe Mamtellini. -L'Avvocaturn E�rairial.e del Regno d'ltaUa. -1Suoi antec.edenti e sua istituzione. -Lo Stato italiano contemporaneo e la sua Avvocatura. Quando lo �Sfbato, nei rapporti coi singoli, si sottopone alla sua. stessa giurisdizione e pa.-esta osservanza alle relative �pronunzie, si verificano le condizioni del giudizio vertente fra lo Stato e i cittadini, del contradittorlo nel giudWio e dal veri:fica.rsi delle condizioni stesse sorge il problema dell'assistenza, della tutela e del patrocinio legale dello Stato. Oi� presuppone una evoluzione storica per cui l'ordinamento giurid1co valga a segnare la distinzione tra due sfere: in una delle quali i rapporti giuridici tra l'ente sovrano e i singoli siano di ' mera sudditanza, nell'altra, pur osservato il differente carattere di ciascuno, lo Stato soggetto di diritto e il cittadino, parimenti soggetto, vengano a trovarsi in rispettive condizioni di equipollenza giuridica o di parit� in cospetto della legge e della �mministrazione della giustizia; poste e curate, a lor volta; dallo Stato. Ai termini di una tale evoluzione degli ordinamenti giuridici nella. storia i� pertanto necessa� rio fare cenno per rilevare, insieme, come e sotto q�ali riflessi abbia potuto sorgere e ricevere soluzione il problema della assistenza e della� difesa dello Stato, sotto il profilo legale. 1. -IL DIRITTO ROMANO Et� repubblicana A) IL DIRITTO DBJI CIVES IN CONFRONTO DELLE MAGISTRATURE 1) Per quanto riguarda :il diritto Romano dell'et� repubblicana i cennati p['esu:pposti del problema non potevano avverarsi, ostandovi il particolare carattere dell'imperittm. Questa locuzione � ancora. propria della nostra terminologia giuridica ed � adibita a significare la sovranit� �in atto))' poich� distinguiamo, nel concetto di sovranit�, due posizioni: una situazione di supremazia ed un suo attualizzarsi in ordini o precetti di cui 1� garantita la osservanza da materiali sa;nzioni. Questa seconda ;posizione implica il concetto del limite; essa lo ritrova nei diritti dei. singoli e sempre nella legge che definisce questi diritti e i modi in cui la sovranit� si esplica. Anche nel diritto romano della et� preimperiale si pu� ravvisare la duplicit� fra la majestas (condizione di supremazia) e I'imperiitm, ma diversa � la portata e per cosi dire la intensit� dell'uno, e diverso il termine di riferimento dell'uno e del� l'altra. I...a sovranit� � da noi riferita allo Stato il che potrebbe condurci a riferire la majestas alla 1�es pttbUca; mentre invece questa ,....., in anal6gfa alla res familiaris __. e:ra piuttosto il substrato deglf' - interessi comuni di quel complesso gruppo che si inquadrava nella civitas. La majestas attribuita al populus e alle magistrature era la stessa che -2 emanava dagli Dei, donde lo stretto intreccio fra lo 'ius publicum e lo ius sacrum e il principio per cui si poneva la graduazione tra le magistrature che si caratterizzavano come maiores (cum imperio) o come� minore.s (currn potestate) a seconda della diversa importanza o solennit� degli auspicia con cui venivano assunte. L'imperium} in quanto riferibile alle magistrature come tali, � la disponibilit� intera. dell'intero potere :pubblico nella sua perentoriet� di forza militare (gladii potestas); chi ne � investito ha la iniziativa di convocare il popolo per la mani� festazione della volont� collettiva (lex est generale iusswm popuU seu, plebis rngante magistratu) e pu� porre in essere la ooeroitio, cio� rendere astretto ogni cittadino alla osservanza dei suoi .ordini mediante la forza e privarle> della libert� !personale. 2) Il tagliente potere attribuito alle magistrature cum imperio che siassidevano in una dignit� sacrale, non implicava peraltro che, nella Roma repubblicana, fossero inesistenti quelle che oggi potrebbero venire definite � garanzie � opponibili alla illimitatezza dell'imperium e al suo eventuale trascendere. 1Sfouramente l'imperium incontrava dei limiti, in un sistema che era in funzione della coesistenza tra le vari� magistrat.ure e dell'eserci~io di particolari poteri attribuiti ad alcune di esse nei confronti delle altre, e che potremmo chiamare del �controllo imp�ediente �. Il controllo si attuava., automaticamente, attrruverso la interioessio che era la facolt� per un magistrato di fermare nella sua esecuzione un ordine o un provvedimento che promanassero da altro magistrato 'nell'esercizio del l'imperium. � Questa era tipica affezione del potere consolare per cui un console era in grado di paralizzare la attivit� del collega, e della potest� tribunizia che, quantunque tale (potestas cio� e non im.perium) pervPniva, coll'esercizio del famoso <<veto �, di proposizione illimitata (al tribuno del. la plebe si apparteneva altres�, eccezionalmente, la coercitio) a impedire l'esercizio dell'attivit� inerente all'ufficio consolare; infatti il tribunato fu istituito a tutela dei plebei contro la prepondera. nza dei consoli (aAtxilium a�v1ersus consules). � Il secondo ordine di garanzie era dato dal :r>Tincipio della responsabilit� dei magistrati; principio operativo, per la ragione cui abbiamo accennato, nel momento in cui il magistrato, scaduto dall'ufficio, avesse recuperato la qualit� di soggetto privato. Il magistrato doveva rendere conto alla giustizia degli illeciti posti in essere durante l'ufficio: questo il principio generale. Principalmente venivano in considerazione quelli p�rpetrati contro gl'interessi pubblici (res publica). In materia, le leges Iuliae repetundarum, peculatus et de residuis definitivamente disciplinarono una materia preesistente; per il crimen repetundarum funz.ionava in Roma, fin dalla seconda guerra �punica, un tribunale permanente (quaestio perpetua de rep1etundis). L'imputazione de pocu.latu riguard&va propriamente la appropriazione di pecunia 'Pubblica, quella de repetundis aveva pi� ampiamente tratto alle speculazioni dal magistrato fatte sulla propria carica (cfr. MACIDR: ..... tenetur qui, 011,m .al~quam poJ<Jstatem h<.tberet pecuniarn ob iudicandum vel non iudicandum deoernumque aooeperit IDT VIDNULEius iSATURNINUS: vel quo magis aut minus quid ex 0-fjJ,aio-8.U.O--flL-Oeret} Digesto, 48/11, fraig. 3 e 4). Per tali crimini si veniva tratti in giudizio dinanzi al popolo romano e l'iudicium era publioum} accusatore poteva essere qualunque cittadino; Cicerone nelle famose orazioni pronunziate nello iudicium contro Verre, proconsole in Sicilia, afferma di essersi fatto lui medesimo actor. La fase in iure, propria dei comuni procedimenti civili, era circoscritta alla autorizzazione che il pretore urbano doveva concedere all'accusatore e, se gli accusatori erano pi�, egli provvedeva alla scelta mediante la divinatio. Ma quid iuris per gli illeciti commessi nei confronti della res :P�rivata e dei privati? Qui occorre distinguere tra l'uso in eccesso del potere per le ragioni del potere, e l'abuso del potere per ragioni private o di tornaconto pil'ivato. Per il primo caso sono da richiamare i concetti precedentemente esposti circa l'imperirum che � limitabile nella sfera del diritto pubblico mediante la �ntercessio, non mai in s� sindacabile. L'opinione di Paolo (D. LIJm INIURIIS 47-10, frag. 33) riferisce una tradizione : � Quod rei pttblicae venerandae causa secundum �onos mores fit, etiamsi ad contumeliam alicuius pertinet.; quia tamen non ea mente magistratus faoit ut iniuriam faoiat} sed ad 'Vindiotam maiestaUs pubUcae respiciat, actione iniuriarum non tenetur �. Per il secondo caso, a ben considerare, lo .stesso erimen repetitndarum aveva natura mistain quanto il danno derivato dal fare o dal non fare qualcosa per danaro poteva ripercuotersi direttamente o indirettamente su privati, e -rper riferirsi allo esempio pi� sopra citato -nell'iudicium contro Verre comparvero come danneggiati i Siciliani, sia quali componenti le citt�, sia quali privati. Su di ~he � da-richiamare il frammento di Paolo (D. de publicis iudiciis 48-1, fraig. 4): �Interdum evenit ut praei1tdicium iUdioio p%blioo fiat sicut in aotione Aquilae et furti... et interdioto unde vi, nam in his de re familiari agitU1r �. Se come il�Padelletti e il Oogliolo (�Storia del diritto romano�, p. 594) opinano, i praeiudioia siano: � da ritenere sentenze di altri giudici in casi eguali o analoghi che non legano il giudice, ma sono recati innan~i dalle parti per esercitare su di esso decisiva influenza� o non piuttosto questioni preliminari prospettate su materie in nesso di accessoriet� con quella del giudizio principale, (publicum) da stralciare quindi dallo stesso; appare apprezzabile il comportamento illecito_9-E:ll magistrato per. ragione privata, nei confronti della, r.es _ privata o familiaris altrui, alla stregua degli istituti del diritto privato in particolare della lex Aquilia che concerne il damnum culpa seu iniuria datum. rm::::::: & l&mr i:::::::::::::: mmmamr mrn nmmrn 11 m: m"" E 2E E dl"dl &.&l&t iiill&:li&i mi t &&JtWWPi TZZTTEE Comunque la trattazione di questo argomento � esaurita da Ulpiano che ne riassume la maturazione storica nel frag. 32, al Titolo � de iniuriis >> (Digesto, 47, 10). Non � lecito ai ma.gistrati aliquAd iniuriose faoere (proprio in quanto : ittris emecutio non hab�et iniuriain) ma se iniuria cio� comportamento contro il diritto e intenzione di ledere il diritto al� trui vi i�, allora il magistrato si conduce a guisa di privato (1quasi privatus) e per� potest conveniri. (Da notare che nell'aUquid ini1lrioseJ genericamente assunto, si pu� comprendere anche l'illecito aquiliano come Ulpiano medesimo espone nel frammento primo del titolo: � interdum iniuriae appellatione damnum aulpa datttm significaturJ ut in lege Aquilia dioere .solemus ))). E il resto � noto : � empectandum est quoad magistratu abeat. quod s� em minoribus magistratibus eritJ id est qui sine imperio aut potestate sint magistratiisJ et in ipso magistratu passe eos convnniri >>. Il rendiiconto e il giudizfo di Tesponsabilit� erano resi possibili dalla temporaneit�; delle ma, gistrature. Il consolato � sine collega >> concesso a Pompeo Ma�gno, apri la strada all'Iip.pero poichi� fece venir'e meno la posi:iibilit� dell'intercessio; l'Impero a sua volta, che nella 1prima fase (augustea) signific� piuttosto la con~entra.zione in una sola persona di tutte le principali magistrature repubblicane, fece venir meno la possibilit� e dell'intercessio e del giudizio di responsabilit�, per cui l'Imperatore venne situato piuttosto che supra iusJ .emtra ius.. 3) Di conseguenza: a) nella repubblica Romana la lesione di diritti si dei singoli che di .gruppi sociali, ravivisabile in talune manifestazioni deII'imperiumJ poteva venir'e scongiurata mediante l'inter�essio. Era questa una garanzia che operava per intervento di altre magistrature nella sfera politico-costi tuzionale e nell'ambito concluso del diritto p��bblico. Contraipponeva funzioni Jrn,bbliche a funzioni pubbliche, non gi� il privato allo. ~tato. b) Il magistrato poteva, una 'volta. ridotto. per effetto de1lo scadere della carica temporanea, alla. primitiva condizione gi�ridica di civisJ. essere chiamato arender conto e �ccusato in pubblico giudizio degli illeciti perpetrati, durante la �arica, contro� gl'interessi pubblici. Quanto agli illeciti commessi con abuso della carica per m�tivi iprivati e a privato tornaconto suo, contro la res privata altrui, potevano i privati far valere verso di lui le proprie ragioni. 1Ma in siffatti ca;si, era esclusivamente impe� gnata la responsabilit� di lui privato e non gi� .quella del popolo Romano, con che si escludeva che iquesti dovesse ,contraddire o difendersi. B) LA POSIZIONl!l Dl!JL SINGOI,o IN RAPPORTO ALLE COSEJ PRIVATEJ DOVU'l'lll ALLO STATO (TRIBUTI) E AI BENI PUBBLICI. -L'AF.JRARIUM, 4) Giuseppe Mantellini (Relazione 1876-80, Prolusione pag: 72) a proposito dell'aerarium cosi si espliime � i� il sacro erario custodito nel tempio di mwt&&: &&&i&&iW3&J&&&&&&&�M&i: ::it&i&&&i& ,&JM&&Wijjf:fkiWJ: :~mrwm.mm -- Satu1�no dove colano i tributi, nervi della Repubblica che Dio guardi a chi avesse osato recidere >> e� riferisce le parole di Oicerone nell'orazione �sulla legge Agraria : � ne incidant ner'vos populi Romani, adhibea�nt man'lls t'1ectigalibus vestrisJ irrumpant in aerariwm �. La custodia del pubblico erario nel tempio di Saturno imprimeva allo stesso in effetti un carattere sacro, rendendolo partecipe del divinum ius sottraendolo perci� al regime giuridico prroprio delle res in genere, dal momento che la res sacra non riceveva neanche la aestimatio (�D. de div. rerum. iUlpianus ))' fragm. 9, n. 5) n� tanto meno, poteva formare oggetto di pretese da ~parte di privati, di giudizi, o venire raggiunta da procedure esecutive. . . L'�aerarium d'altronde non aveva quella che potremmo definire una prop1ria personalit�, o qualit� di soggetto; era una cassa cui �veniva preposta, per l'amministrazione, una speciale magistratura: la questoria ; ma, alla OensUTa ineriva in proposito ima pi� lata potest� che si riferiva alla generale direzione, e a-Ila formazione della sua consistenz.a (aerarium facere). se tale era la condizione giuridica del pubblico tesoro alimentato dalle ricchezze prrelevate, sotto forma di tributi, dalla economia, privata nella fase in cui dette ricche2'Jze erano ivi confluite ; la fase del prelevamento costituiva il punto in cui f:ra i cittadini e lo Stato percettore dovevano legarsi particolari rapporti giuridici, suscettjbili di regolamentazione e di tutela. Se al compito della p�rcezione e della esazione avesse dovuto direttamente provvedere una maig~stratura: in forza del generale indirizzo che abbiamo verificato informare il diritto .pubblico romano; il '.diritto dei singoli non avrebbe ipotuto essere fatto valere contro la ma,gistratura stess~, bensi nell'eventuale giudizio di responsabilit� contro il suo ex titolare ; ma perci� non avrebl;>e potuto ricevere n� immediatezza nP. certez,za. di tutela. A queste esigenze l'ordinamento giuridl(fo apprest� adatta soluzione ; non potendosi << priva� tiz.zare >� la funzione pubblica (nella specie, cen �soria) se ne prrivatizz� l'esercizio concedendoio iper pubblico incanto a soggetti privati che, nello svolgersi del munere, privati rimanevano e p~r'Ci� potevano -privati contro privati ,,_ essere sottoposti, 'Pe.r gli atti abusivi della relativa gestione, alla comune giurisdizione. Cos� ebbe vita l'istituto giuridico dell'appalto della riscossione delle pubbliche entrate, mediante i � publicani >>. I public; mi erano riunit_i in societ� del tipo della modernac aiccomandita, con un presidente responsabile (m�nOerp18), soci concorrenti ai guada.gni in proporzione dei rispettivi apporti, e un amministratore (magister) residente in Roma. Le controversie fra i publicani e i cittadini-cadevano sotto la giurisdizione pretoria, l'editto del pretore concedeva ampio giudizio contro i publicani e i loro dipendenti, la responsabilit� deii quali in tema di danno era stabilita con criterio assai ri� gido, com',� riferito da Ulpiano (in� Dig ))' 39-IV; fi'agm. 1). --:ot 4 5) L'ager publious contrapposto all'ager mritanus (propriet� individuale) e forse all'ager gentilicius, fu dilatato dalle conquiste che dettero a Roma la disponibilit� di nuovi territori, e indussero tutto un insieme di distinzioni sul regime giuridico della pil.'opriet� immobiliare a seconda della sua giacenza entro o fuori determinati confini (res in solo Italico vel emtra). Il problema circa l'ager publicus fu della attribuzione in principio e della assegnazione in concreto. Risolutolo coll'attribuire in principio e sul complesso la qualit� di dominus al popolo Romano e col distribuirne parti di.vise aJ. oives, sorse quello della configurazione giuridica da dare alla situazione resulta.ntene. La conc�ezione relativa � fissata in chiari termini da Gaio (II-74) �in eo solo dominium est populi Romani, nos autem possessionem tantum et ususfr'lictum habere videamur �. Invero, eccezione fatta pe:r quelle porzioni divise dell'ager, cedute in propriet� quiritaria ai singoli; in via di massima lo Stato Romano comp1arve quale titolare di un diritto dominicale eminente e radicale sui fondi divisi; i singoli beneficia.ri di questi liltessi fondi, come utilisti (analogia, questa, coll'enfiteusi; istituto di origine ellenistica). Pertanto questi ultimi rimanevano tenuti alla prestazione al popolo Romano di un periodico vectigal (donde il nome di agri v�eotigales ai terreni conceduti) che, quantunque designato colla locuzione comune alle prestazioni tributarie, ne differiva essenzialmente in quanto era dovuto non a causa della condizione in chi lo erogava di membro della collettivit� nazionale e di collaboratore alla formazione dallo aerarium, ma in forza di un rapporto giuridico speciale. Alla divisione in piarti dell'ager publicus e alla conseguente assegnazione, fu preposta una sipeciale magistratura collegiale, specie quando l'assegnazione si accompagnava colla deduzione di colonie (triumviri agris dandis assignandi..s, e poi duoviri agrarii, d�uoviri ciolonire dedu.cendre agroque dividundo). T'ale magistratura :Cc /riceveva l'imperium con una lem curiata per tre o cinque anni, onde giudi-� care e limitare I'ager privatus e il publiaus, ed era accompagnata da ag1�imensores, scribw, architeeti, ecc. � (LANDUCCI: �Storia dir. rom. �, pagina 4142~, note). Appare logico inferire che questa magistratura speciale avesse potest� di giudicare anche sulle controversie evenibili in margine alle assegnazioni e alla. misura del vectigal, controversie i cui soggetti sarebbero stati, necessariamente, da un lato l'utilista e dall'altro il titolare del dominium e cio� il popolo romano. D'altronde, la concezione circa le cose pub bliche del popolo romano -che al pari di quelle religiose e sante o delle civitates non erano suscettibili di usucapione (D. 4-3, Gaio fragm. 9) -appare modificarsi attraverso la in terpretazione della PubUciana, laddove Paolo ri tiene competerla (D. 6 2, fragm. lZ-2) a colui che in buona fede abbia ricevuta la tradizione di agro vectigale dal non avente diritto. Addirittura poi, in un sep-a.rato titolo del Digesto -si ag�er veotigalis i1dest emphiteutioarius petatur -� detto che coloro che abbiano condotto in per�petuo ad fruendum il fondo vectigale dai municipi, possono quamvis non efficiantur domini sperimentare l'actio in rem contro qualunque pt>ssessore, anche se possesso1�i siano gli stessi municipi concedenti. E questi ultimi, se potevano come il popolo romano assegnare fondi vectigali, evidentemente parteci1pavano della condicio iuris del popolo romano. Riesce difficile lo stabilire, essendo queste proposizioni riferite da .giureconsulti della matura et� imperiale, �quanto nelle stesse ci sia di residuo della prassi del periodo rep1ubblicano e quanto sia riferibile ai tempi successivi o all'interpretazione data in questi tempi. Peraltro la Publiciana, quantunque resulti dall'editto perpetuo di Adriano, � antica azione �pretoria. 6) Di conseguenza : a) nel diritto romano preimperiale il cittadino aveva azione in materiai tributaria, contro gli abusi degli appaltatori della riscossione dei tri buti ,che per� erano privati. b) Nella dazione del fondo vectigale, ricavato dall'ager piublicus, si ha un rapporto non pi� tra una magistratura e il singolo ; ma fra questi e il popolo romano, entit�. astratta e domino eminente. Sono posti in tal modo i termini per la virtualit� di controversie, probabilmente 1queste a�vevano opportunit� di svolgimento dinanzi a speciali magistrati. Le circostanze storiche modificano in parte le concezioni sulla qualificazione giuridica dei beni, e l'istituto della Publfoiana in rem � tale da stabilire la possibilit� del contraddittorio tra il cittadino e gli enti pubblici. 1Senza alcun dubbio una regolamentaz.ione dei rap1porti sostanziali e processuali tra la. nuova grande Roma e i cittadini s'imponeva come necessit�, cui doveva soddisfare l'ordine del sopra.V'Veniente Impero. Importante � il nota.re come, attraverso le vi cende dell'ager publicus, si era fatto strada il con cetto del dominio eminente dell'ente sovrano su di una certa parte del territorio. Tale concetto derivava dalla specialit� di una situazione e nella medesima ritrovava il proprio limite, ma, era suscettibile di svilup1pi nell'avve nire storico. Epoca imperiate IL FISCO -TRAIANO -TEODOSIO 7) L'Impero si trov� di fronte a una duplice necessit�,: riassumere nella persona del supremo comandante militare (imperator) �la dignit� dj tutte le magistrature maggiori e del populus (che gliela delegava per legge) -e quindi di tanto pi� accentuarne il carattere eminente �. sacrale -e nello stesso tempo: wquare iura. Tali esigenze�-� erano in .certo senso inconciliabili, specie in rapporto alla funzione patrimoniale dello Stato (si ponga mente alla gi� accennata conseguenza deri -5 vante dalla natura vitalizia della dignit� che impediva il rendiconto e poneva automaticamente l'Imperatore meglio che supra, extra ius) ove non si fosse perfezionato, pOl'tato a definitive conseguenze, tradotto ad organizzazfone amministrativa il principio gi� ricevuto nell'ordinamento r<3!pubblicano e relativo al distacco dell'esercizio di funzioni pe1�tinenti a una magistratura, dalla persona del magistrato per investirne altri soggetti. Ma se �questi soggetti erano privati, l'esercizio della funzione degradava in un piano del tutto diverso, nel mentre pur sempre immaneva sull'esercizio stesso una ta.l �quale � spedalit� >> data dall'origine; per converso non si �poteva ignorare che il soggetto sovrano, esposto dal populus, non aveva potuto non avvicinarsi ai singoli nella sfera della iurisdiotio, specie nei rapporti scaturiti dalla sistemazfone dell'ager publicits. � Occorreva trovare un termine medio di conciliazione, di contemperamento e di regolazione efficace : questo significava propriamente wquare �tra e la pi� notevole aeqitaUo si ebbe colla instituzione del Fisco, che dapprima accostato come una specie di bit.dget alla persona del principe, progressivamente se ne distacc�, assumendo infine carattere di soggetto autonomo e figura non consueta al diritto romano (che ampiamente conosceva i soggetti creati dalla consociazione di persone fisiche) di patrimonio volto a uno scopo, di persona giuridica della specie delle fondazioni (cfr. BoNFANTID: � Istituz. Diritto rom. ))' p; 59). Pure allo stesso non poteva non essere in parte � comunicata.>> quella situazione che era propria della dignit�, dell'Imperatore, che eccelleva sul diritto comune. Ma di questa il Fisco partecipava non in modo plenario, bens� per l'attribuzione cli speciali diritti che stavano al diritto comune in proporzione di eccezione rispetto alla regola, ed era questo un altro aspetto della wquatio riferita alla condizione giuridica dell'imperatore. Era sottop:osto alla giurisdizione, ma aveva sostanziali privilegi. I quali p['ivilegi (che furono molteplici e di volta in volta attribuiti, ru� � qui il caso di enumerarli, possono essere citati in via esemplifi!; ativa: l'interesse legale delle somme dovute e nei tardi tempi la facolt� per l'imperatore, per l'imperatrice e il fisco di aliena.re va.Iidamente la cosa altrui) (1) non attraeva.no il fisco al di fuori della giurisdizione, ma nella stessa erano dedotti e fatti valere quali diritti singolari, componendo nel 101�0 insieme un particolare jus fisci di cui la parte pi� saliente era quella che aveva tratto alle successioni; competendogli in pr()lposito, al pari del fidecommissario, la h,aereditatis petitio utilis. 1Specialissima era la successione del fisco che non era a titolo di eredit� ma che si concretava in nna sorta di �acquisto patrimoniale >> limitandosi alla percezione dell'attivo o dei veri e propri �. bona >> e per implicando il pagamento dei legati, non rendendo esso Fisco obbligato 1atra vires haereditatis. Parimenti al fisco si devolveva la pars C'a�twa haeredita t�um. (1) Cfr. BONFANTE: op. cit., p. 272. Il fondamento giuridico di un taie trattamento sembra debba risied_ere nel principio della legittimit� di una sorta di � occupazione )) analoga a quella che giustificava la apprensione !lei � bcna vacantia )). Occup1azione che non era la stessa cui qua1unque soggetto veniva abilitato n�i confronti della res nullitts di diritto comune (re.~ mill,ius erano anche le cose pubbliche, ma nel senso che non potevano ess~re concepite come oggetto della. propriet� �privata) ma che appellava a una preli� minare condfoio iuris in cui lo Stato era preventivamente costituito, per la priorit� di ascriversi le propriet� che fossero temporaneamente sprovviste di titolare. Questo principio che doveva nei secoli successivi svilwpparsi nella. teoria. del diritto pubblico, pare si sia fatto strada nei p>rimissimi tempi dell'impero: difatti la devoluzione della pars caduca haereditatwrn risale a disposizioni della, lew Iulia et Papia Poppeia, ed in origine quella successione che competeva al :fisco era stata devoluta all'awarium. Giacch�, cosi come lo ius fisci fu il prodotto di una evoluzione storica in costanza del l'impero, e la struttura e la fisionomia. del fisco si andarono col tempo p�erfezionando, il fiscus awsaris super� ma non obliter� l'aerarium il quale continu� a sussistere, come tesoreria e con varie suddivisioni, fino a tardissima epoca imperiale (sacratissimum a.erarium). Augusto anzi istitu� l'nerariurn militare e lo aliment� colla vigesima hnereditatum e la centesima rerum venialium. Si operarono poi le differenziazioni tra la res privata principis e il patriinonium principis la cui precisa natura � �disputata. 1Si � ritenuto che i fttndi patrimon4ales fossero le terre del IFisco (1SAVAGNONEJ: � Le terre del ,fisco ))' 1902, p. 58) ma pu� dirsi che per .quanto si riferisce a.ll'ag�er pu,blious l'Imperatore -e �quindi il Fisco.-venne ad essere sostituito nella condizione in cui anteriormente versava il popolo romano (cui del resto egli costituzJ.onalmente succedeva ai sensi della lew de imperio) talch� Gaio, nel citato suo frammento, aggiunge esattamente alla locuzione � populi Romani>> quella: � vel Caesaris >>. Nel momento storico in cui il Fisco raggiunge il suo completamento di struttura si presenta come un complesso di uffici distribuiti nelle varie pro vincie dell'Impero (stationes fisci) e composti di ufficiali amministrativi e di consulenti e patroni legali -advocati fisci -tra cui tenne luogo pri mario e degna celebrit� Papiniano, di cui furono assessori Paolo e Ulpiano. Degli adrocati ftsci si occupa un titolo speciale del Oodex, riportando quattro costituz.ioni �(di Antonino, di Valeriano e Gallieno, di Costantino, di Valentiniano e Teodosio) che principalmente riguardano la facolt� �per �l'avvocato del .fi.sco di concedere la propria opera a privati, purch� non contro il fisco. A questo punto si attua il principio deUa. rap p:resentanza dello Stato, come soggetto patrimo- niale, nei giudizi civili, e �per la difesa dei di.ritti soggettivi riconosciutigli, in via di privilegio o meno, dall'ordinamento giuridico. 6 Una sorta di equivalen:za, agli effetti della giuri� sdizione, tra il maggior soggetto e gli altri soggetti di diritto deve essere sta.ta conseg.uita, per effetto della pienezza dei tempi, della matu:rit� civile, della hurnanitas degli imperatori, in modo felice se Plinio il giovane (piuttosto deferente amico che adulatore) pu� rivolgere all'imperatore Traiano queste significative parole: � FJodem foro utuntur principatit8 et libertas. Qu,aeque praecipua tua gloria e.st: .sacpiu.s vincitur fi.scu.s, cuiu.s mala cau.sa numquam e.st ni8'i .sub bono princ,ipe >> (Oraz. 11, � XVIII). 8) L'equilibrio massimo raggiunto dalla civilt� dell'Impero, nel senso che tutti gli abitanti furono cittadini (Caracalla), tutte le genti che etnicamente lo componevano non ebbero differenze, gl'Imperatori poterono raggiungere la porpora senza. riguardo alla nazione di provenienz� restando regola per tutti il diritto e la tradizione romana; si alter� e venne a perdersi per il prevalere progressivo dell'elemento ellenistico orientale. Da Diocleziano in poi, con pociie eccezioni, la fi1gura dell'Imperatore and� mutandosi in quella di un monarca assoluto appunto del tipo orientale, e quanto pi� essa assunse lineamenti autocratici, tanto pi� la forza dell'impero si affievol� e le istituzioni andarono declinando e confondendosi. Dimodoch�. gli a:ppellativi diretti a qualificare la persona dell'Imperatore (dom'inu.s) piuttosto appaiono soddisfare ad una enfasi cortigianesca tendente al bizantinismo, che significare una realt� che fosse nelle cose. Comunque, quale che fosse la involuzione dell'impero, il tesoro apprestato d11lla ela.borazione plurisecolare del diritto romano non venne dissipato, anzi si sent� il bisogno di ancorarsi al diritto come a qualche cosa di fermo e di certo e cos�, in tarda epoca, si ~pervenne a richia.mare, diversamente assumendolo,, il concetto di :quello iu-<s re.spondendi che gi� �Augusto ~ a finalit�., invero, politiche -aveva concesso a taluni giureconsulti suoi amici, e che Adriano -il sistematore dell'editto perpetuo -avev� riconosciuto a quelli ritenuti i pi� degni. Una celebre costituzione di Teodosio e di Valentiniano III attribu� valore di leggi ai responsi di Papiniano (l'advocatu.s fi.sci) di Ulpiano, di Paolo, di Gaio e di Modestino : �. evidente che il contenuto dei responsi che implicava a sua volta la elaborazione e la sistemazione degli istituti, resulta. va vincolante �per la forza. non pi� dell'opinione, ma addirittura della legge. L'indirizzo di Teodosio condusse alle compilazioni (cod. theodo.sianu.s) che Giustiniano doveva in seguito universalmente completare; ma il Diritto gli va debitore forse di ben pi�; delle seguenti dichiarazioni: � Digna vom e.st maje.state regnanti.s legibu.s alligatum et principem profiteri. Adhuc de auctoritate iuri.s no.stra pendet auctorita. s, et revera maiu.s imperio e.st .submittere legi�� bu.s princ,ipatum �. (�In codice Iustinianeo �, I, 14-9). Il contenuto di questa costituzione fissa il punto toccato dalla evoluzione del diritto :pubblico dell'impero e ne consegna. i resultati al tempo futuro. Se pure � vero che l'imperatore si limita ad affermare generioc!Jlmente ,('vom); nell'1indicare ci� che egli ritiene essere � d�ignum nuije.st<ite gi� in primo luogo esprime un concetto che ampii.amente si diffonder� nel medioevo circa quanto si � addice � alla sede imperiale sotto il profilo dell'etica ; ma nella specie egli riferisce la dignit� a coscienza giuridica, col definire �quale sia la giustificazione dello Stato e da quali elementi dipenda non solo 1'�� azione � ma la situazione stessa del soggetto im~perante. Lo Stato � stato giuridico; la sua autorit� dipende dall'autorit� del diritto e il sottoporre lo stato alle leggi o� la pi� alta affermazione della sovranit� (m,afu.s imperio): in quanto lo Stato sottomette s� medesimo, e si autolimita. Se, come abbiamo pi� avanti osservato-, la situazione istituzionale della fase cesarea dell'impero poneva l'imperatore extra iu.s, e in tale condicio lo confermava indirettamente lo sviluppo storico del Fisco, il successivo prevalere della concezione autocra.tica va.leva dedsamente a porlo .supra itt.s. Per cui i rapporti giuridici che si potevano stabilire colla persona dell'imperatore potevano essere tali soltanto a met�, nel senso che erano sprovvisti di pra.tica sanzione. Il concetto per cui i rapporti fra il �principe, privata persona, e gli altri soggetti di diritto potevano incontrarsi nella sfera di un diritto senza sanmone, ma pur diritto in linea teorica, si andava. cos� facendo strada come si faeeva strada la dottrina di uno iu8 n�tura.Ie, contrapposto allo iu.s civile (diritto positivo) per cui, ad esempio, quantunque la schiavit� fosse giuridicamente sussistente per lo iu.s civile; tutti gli uomini nascevano liberi, e tali, nella sfera dello iu.s naturale, dovevano considerarsi. La costituzione Teodosiana contempla per implicito la ,questione per quanto rigu�rda il principe, e la risolve nel senso di legarlo personalmente all'osservanza della legge comune, quindi del diritto positivo (legibu.s alligatum et principem). Per quanto poi riguarda l'assunto della nostra trattazione, � da dire che Teodosio, programmando la totale sottoposizione alle leggi del principato e dell'imperatore (e ribadendo il principio in concreto col prescrivere altrove: � Ood. Theod., I, 1, Contra 'iu.s re.scripta non valeant, qiwcumque modo fu.erint irnpetrata �), pronuncia l'assoluta parit� tra i soggetti privati e lo Stato di fronte alla legge ; il che dovr� conseguire la sua realizzazione negli stati moderni non per atteggiamento, facoltativo ed eventuale, del sommo imperante; ma per necessit� connaturata agli ordinamenti giuridici. 9) Di conseguenza : a) La evoluzione giuridica dell'impero romano port�, nel suo progredire nel tem!'io, attrave1�so il Fisco, gradualmente autonomo, a distinguere �ielfo Stato una soggettivit� patrimoniale sostanziata di diritti singolari e a sottoporlo in questa veste, per i rapporti coi privati, alla giurisdizione. m:: :::::M& ,&&JR':&Q&&W! &.&i& ::::::W HM&!,,&:: :&i&i&i ::f&&if :&&k&&&&&:::::: G&ill&@L&, __. 7 __. Da un tale stato di cose deriv� la creazione istituzionale delle stationes fisci e dell'advooatus fisci, con funzioni di consulente aU'ir�terno e di patrono e difensore di fronte ai terzi, nei rapporti colla giurisdizione. Gli advocati fisci erano giureconsulti, tra i quali tenne luogo eminente Papiniano. La situazione non cambi�, anzi si consolid� nell'estrema fase dell'Impero� in cui presero vigore di leggi i responsi dei giuristi, e in cui Teodosio afferm� il principio dello Stato giuridico. b) Dal che � destinata a prendere consistenza nel futuro: 1� la tendenza a considerare certe potest� dello Stato alla stregua di diritti soggettivi sovraipposti alla sfera del diritto comune e allo stesso facenti eccezione (privilegi); 2� la tendenza a precisa.rsi in dottrina del fondamento di certi diritti comunica.ti a.I Fisco dalla� posizfone giuridica, dell'Imp1eratore (quale veniva storicamente a resultare a.nche dal trasferimento nella di lui persona delle potest� e dei diritti del popolti Romano) in particolare, la aoquisizione della successione dei privati e la validit� della alienazione della cosa altrui. Il fondamento consisteva nell'ammettere, �potenzialmente, una sorta di dominio eminente del popolo romano e del principe sulle cose oggetto del diritto dei privati. Di qui un'affermazione contenuta in una costituzione (gTeca) del divo Antonino : � io sono il padrone del mondo � Eyw .ev -r:ov u6fJ.ov uvewi;, : riferita nel Digesto alla Lex Rhodia de iactu (D. 14, 2, fragm. 9) e un'altra di Giustiniano (C. 7. 37; nel de quadrienni praescriptione >>: �omnia principis �) e sulle due svolse ampio commento la Glossa. (Invero Giustiniano a:ppare aver dato, aUa pro pria, una portata ristretta in quanto soggiungeva: sive a sua substantia, sive ex fiscali). 3� La tendenz.a a ritenere come esistente una sfera giuridicoietica, superiore a quella in cui operava il diritto dell'imperatore e nella quale perci� anch'egli poteva essere, sotto l'aspetto pu ramente morale, v�ncolato. Tale sfera era quella dello ius naturale costituito con apporti di dottri ne filosofiche e di elementi dello ius genUum, diver so peraltro da quello ius gentium che nel diritto romano classico, ad opera del pretore peregrino, incorpor� nel diritto romano quiritario istituti propri di nazioni straniere. Q'uest'ultirno era., nel l'origine e nella traduzione, diritto positivo; l'altro result� dalla estrazione dal diritto in ge nere e quindi dallo stesso diritto romano, di prin cipi generali inerenti a regole fondamentali della convivenza civile (cfr. D. �de iustitia. et iure�, 1). Venivano in tal modo ad essere tracciate per sommarissime linee, quattro sfer-e giuridiche ri s1pettivamente sovra.pposte: una del diritto co mune (p�rivata-sociale), una del diritto statale patrimoniale in cui si precisavano diritti sogget tivi singolari in via di eccezione (privilegi), una terza che riguardava, il fondamento . di tali diritti sog1gettivi in rapporto al diritto comune e ne costi tuiva la base; una �rjuarta. in cui il dirit~o veniva considerato al lume di princip� etici, e questa era � sfera di salvezza � perchi� idonea a porre limite alle altre, influendo la forza morale dei ~principi in esse contenuti, sulla condotta personale del supremo imperante. II. -L'EREDIT� DEL DIRITTO ROMANO PREMESSA L'Impero romano cadde materialmente e ad esso subentrarono le nuove genti, in un primo periodo caotico, in cui � la lotta di tutti contro tutti � fu la maggior verit�. Ma nel momento in cui il torrente barbarico cominci�, come era storicamente necessario, ad �facanalarsi; e le nuove convivenze a darsi una forma ; venne fuori il testamento col quale l'Impero Romano ~e �quindi la compilazione bizantina avevano benificiato le genti dell'avvenire, di tanto diverse: il complesso delle norme giuridiche racchiuse nel 001.,pus iuris civilis. Se le diverse genti le compresero e lo utilizzaJ> ono a modo loro, le norme in esso elaborate e ricevute erano ormai acquisite all'umanit�, tanto pi� che il principio dell'Impero non venne meno; d'allora in poi il Sacro Rom~no Impero rimase in vita non tanto per forza materiale propria quanto per la forza del diritto e della tradizii.one, fino ai tempi moderni. Il Corpus iuris fu la legge universale s� del rSacro Romano Impero come dei nuovi innumerevoli aggregati e cos� come la nuova civilt� si svolgeva, quella legge si adattava alle nuove necessit� per via di commenti e di aggiunte marginali ad opera dei giureconsulti del tempo~ Tale fu la Glossa: un commento. Occorre notare che nella, lotta che si svilupp� dopo la caduta dell'impero romano emersero non gi� i popoli -che in gene��e non avevano altra fisionomia se non quella etnica -ma i caipi, a lor volta in lotta per la supremazia di uno sugli altri che per�, quando conseguita, non era tale da eli minare la potenza di questi altri e di dare a quel l'uno il potere assoluto. Costui, una volta acqui stato il potere, ricor:r-eva al diritto .per consoli darlo e legittimarlo, e gli altri pure ricorrevano al diritto per legittimare e giustificare il loro. Si a-veva una coesistenza di poteri ciascuno a propria origine, in uno stesso territorio, tra. il mona;eca e i suoi compagni (comites). Cos� sorse il feudalismo che si affrett� a documentarsi dal punto di vista legale. Il monarca o l'imperatore sosteneva il proprio diritto soggettivo a uno sta tus personale d�a�l quale derivavano il diritti sin golari sovrastanti il diritto comune, e la. esclusi vit� di comunica:re gli stessi ad altri {investiture), per il che faceva leva sul dominio ; il feudalismo a sua volta affermava uno status simile, preoccupan dosi della relativa perpetua.zione ; e perci-� -caip tava a suo vantaggio gli istituti del dominio, della successione, dell'enfiteusi e del fidecommesso. ,n diritto pubblico de!ll'epoca era quindi la materia del diritto privato e del diritto romano veniva.no utiliz,zati e volti alle nuove finalit� gli ] m; ::::::i. :::&AL:: ::::fil && fu&& ' -8 istituti privatistici, assunti d'altronde nella sfera del privilegio in cui solta.nto risiedeva potenza e libert�; d'onde l'ambizfone per gli individui ad affermare o a costituirsi per via d'investitura lo stato civile che condizionava il privilegio: -la nobilt� -e per le collettivit�., aspiranti a autonomia, le immunit�,. Il fou�a.lismo fu pianta tenace appunto perch� i principi successori che esso aveva 3!Cquisiti lo perpetua.rono di secolo in se,colo ; per venir meno dovette venire meno tutta una classe dirigente. La storia del diritto non segue� la vicenda del tempo in senso materiale, ma quella degli ordinamenti giuridici e delle loro crif;i ; cio� del passaggio, rviolento o meno, da quelli di un tipo a quelli di un altro tipo. A seconda degli stessi vmriano i principi attinenti alla difesa e a.Ha assistenza legale dello Stato. Ora di crisi importanti ce ne sono state, dalla caduta dell'Impero romano, due; una: quella. che si pales� nella Dieta di Roncaglia e nella guerra condotta dagli IHohensta:ufen contro i comuni Lombardi, che mise sul tappeto le pi� importanti ,questioni poste dalla coesistenz,a dell'impero fenda.le, della tradizfone roma.nistica e della indipendenza comunale; l'altra: che si pronunci� per l'ruffermarsi e il prevalere delle dottrine giusnatura.Iistiche, giustificanti il sorgere degli stati moderni. Ambedue non prescindevano dalla eredit� del diritto romano : la prima per premessa; la seconda poich� il diritto naturale fu elabora.zione, in senso filosofico, di quei principi. A) IL MID�noovo -LA DIETA DI HoNcAGLIA El I GLossA'rom -Lo STATO PATRIMONIALEJ 1) Il feudalismo franse il principio della unit� d'ella giurisdizione legandola al territorio sul quale si spiegava un diJritto reale del titolare del feudo. Ne deriv� il problema della coesistenza e della estensione di una giurisdizione generale in rapporto a tali giurisdizioni p1arziali e, posto il termine della realit� della giurisdizione, della natura di ,quei diritti �reali che potevano ascriversi all'Imperatore, o alla Corona, nei confronti del feudo. Donde il principio di una controversia tanto nel campo della politica che in quello del diritto, e la necessit� che l'imperatore fosse assistito da giureconsulti; anche per la elaborazione delle norme di legge, dal momento che la iurisdictio significava non solo la. pronunzia del diritto nella controversia singola ma altres� la dichiarazione del diritto come norma generale, assommandosi, nella persona dell'imperante, anche la funzione legislativa. Cosicch�, in tale ~poca storica venne a deli nearsi la figura del giureconsulto (( a latere )) in parte consigliere, in parte difensore e in �parte giudice, quando non addirittura legislatore, sotto l'autorit� imperiale; fli tale natura fu lo iu,s re spondendi attribuito dall'imperatore ai giurecon sulti dello Studio bolognese, ben pi�, nel suo con tenuto, sosta.nzfoso che non 1quello concesso da Angusto e da Adriano ai giuristi romani. 21) La pi� g1�ande controversia dell'epoca si :Precis� in occasione della Dieta di Roncaglia ed ebbe per definitori e difensori delle opposte tesi i giureconsulti dello Studio Bolognese : Bulgaro e Martino. L'onorario per colui che sostenne la tesi imperiale (:Martino) fu di un cavallo bardato d'argento. �Ma giudice fu tutta la Glossa che sanzion� la soluzione data dall'antag�onista (gloissa ornnis tenet pro opinione Bulgari). L'imperatore Federigo Barbarossa cal� in Italia, come � noto, per sottomettere all'autorit� imperiale i Comuni lombardi che rivendicavano l'autonomia. Ma fu vinto e salv� il proprio prestigio non per via delle a.rmi. Egli era rvenuto in Italia accompagnato dai pi� potenti signori germa.nici e la definizione della �questione che egli pose ai giurisperiti, gli stava a cuore per i riflessi della posizione propria non solo di fronte ai Comuni, ma anche d� fronte ai grandi feudatari. La 1questione ruveva base in quella parte della tradizione romanistico ~ imperiale che implicava -come gi�. abbiamo osservato in precedenza -l'esistenz.a di un dominio radicale dell'Imperatore sulle cose giacenti nell'impero e che veniva confortata specificamente dai passi delle a.vanti citate costituzioni� Antoniniana e Giustinianea. Domanda: est irnperator dorninus rnundi qtto ad proprietatern ? Risposta di Martino: affermativa. Responso di Bulgaro : M'l11ndum est snum et res in eo contenta; sunt suae quo ad iurisdictionern et protectionern. (Glossa ad constituz. � Omnem � proem. Digest. Ad legem Rodia de iactu : ad const. � De quadrienni prrosciptione � ad const.: � ad reprimendum � liber Feudorum. Extravagantes). L'imperatore � titolare di un di-ritto dominicale privatistico, assoluto, implicante la dis�ponibilit� e la rivindica del � mondo � preso nel suo insieme, (v. Bartolo in commento successivamente citato), ,quello che noi chiamiamo il cornplesso territoriale dello Stato ,gfacch� il mondo, in linea di principio, si identificava, in quei tempi materialmente con l'Impero. Il moll'do in senso giuridico concepito come itniversit�s rerurn. <Ma cos� come in diritto romano (e �questo fu concetto ulteriormente elaborato dalla Glossa e .quindi dai postglossatori) la propriet� di una universitas rerurn !oggetto) non implicava necessariamente anche la propriet� delle singole cose che la componevano (ad esempio il proprietario di un gregge rimaneva tale � etsi peous non sit siturn � et p'er hoo pat-et cos� annota Bartolo nel commento alla costituzione: � A.d reprimendurn � (Emtravagentes ]l'eudoruni: � Quornodo in laesae rnaiestatis, etc.), quod imperator recte dicitur dorninus mundi, idest u,niversalis, lioet singuli s�int dornini praediorurn su.orum: il dominium delPimperatore, come iprecede ritenuto, non implicava la !propriet� delle singole res oontentw in irnperiurn, con che veniva salvato il principio della propriet� dei singoli, come stato legittimo e non come stato puramente. 3!Ccidenta.le o di fa.tto. Ma per converso la teoria �onduceva ad affermare che le cose che non erano dei singoli rientravano nel dominio imperiale (confrontare la posizione dei bona vacantia e dei r11 mnmwmm rrn:l&k&i&: Mi&J.&&P m: :::::mmmmm::::: =&:::::::::::! d&MMJ.::::: &:::Ml -9 bona crwduca, nei riguardi del Fisco sotto l'im]Jero Romano) donde la locuzione � dominio � a indicare �questo speciale concetto, tradotta in �quella di domaine dell'antico diritto francese e quindi nella moderna di � demanio >>. Ci� posto, rimaneva da definire quale dhitto fosse pertinente all'mperatore nei confronti di quelle res contentm in imperium che rientravano nella legittima propriet�, dei singoli. Ecco la se . conda parte del responso. Le cose erano sum quoad �iurisdictionern et protectionem. E' da notare che non viene detta sua la iurisdivtio e la protectio, ma che si dicono sne le <'.ose quoad iurisdi.cit. et proteot. (per il che si a.fferma implicitamente competergli delle stesse la disponibilit� per necessit� della inri8dictio e dellar prote�tio. 1Espropriaz'done immobiUare., RequisiZI�on\e)'. 'Qui,; evidentemente, non si sottrae la dottrina alle concezioni feudalistiche, per le quali la giurisdfaione era concepita come un diritto reale, inseparabile da.Ue cose e dal territorio in cui si esercita.va; prescindendo da un tale elemento la giurisdizione non poteva prendere consistenza. E per questa via la iurisdictio si a.ft'erma plenariamente su tutte le cose contenute nelFimpero, quindi eminente sulle giurisdiziioni parziali, dimodoch� le concez�oni f1eudalistfohe cJ:ie ;la d,ottr~na inlfor� mano, sono daHa stessa sotto �questo pro.filo superate. ' Ma l'imperium del diritto il"Omano si � trasformato, e si convertito nella protectfo, categoria giuridico-etica. L'imperatore tenet11r totnm mttnd�um defendere et protegere (Glossa); ha in mano uno strumento di forza �che deve impiegai�e secondo determinate finalit�. Qui si ravvisa patente l'influenza\ del � diritto naturale >> del quale si ritrovavano gi� gli spunti nel diritto romano imperiale; e che il Medioevo elabor� sotto l'influsso delle concez.ioni cattoliche. I glossatori, commentando le pandette al de htsNtia e iure, sostituiscono marginalmente alla parola � natura � (che avrebbe � insegnato >> il diritto natura.le a tutti gli esseri viventi) la parola Deus. In tal modo veniva ad operare sul. l'imperatore e al disopra del diritto, non pi� un complesso 'di princi1pl� etico-giuridici di formazione filosofica ma un corpo di precetti fissati nei testi religiosi. La Glosi;:;a peraltro, intese, facendo propria la definizione di Aw, a cumula.re insieme questa concezione con �quelle, anche, del diritto Romano. (Glossa D. atl, titttl. de iustitia et iure). Item nota i1t8 naturale ...... d�icri: primo lex mosaioa, seotmdo instinct1.1,s na.t-/trm ut hic, tertio itt.S gentium ..... L'imperatore ,quindi, nell'eser'Cizio dei suoi altissimi compiti, doveva praticare virt� di governante (imperator debet e.sse olemens_, et man.suetus, qtur quidem mansuetndo ew httmanitate ilesc�endit. In ewtran., De Pace Oostantim) e doveva esercitare l'imperium � in protegendo >> e cio� difendendo i singoli contro gli abusi del feudo. .Siffatta concezione dei compiti e dell'opera dei Monarchi negli ordinamenti europei successivi, si stabil� e perdur� �presso le popolaz.ioni specie in Francia e nel Regno di Napoli, ove i sovrani per� vennero, con questo sostegno, a subordinare a s� stessi quando non addirittura a rendere nulla, la potenza dei baroni. La questione e il responso si limitano alle res e non vi � cenno dei subiecti imperio. Il vincolo � p�ersonale � tra l'imperator� �e i s�dd1U era di a.Jtra natura e discendeva. dalla di lui consacra� zione cos� come, per le grandi monarchie, discen � deva dalla consacrazione del re. Affine era il vincolo della fi<lelitas che legava, all'imperatore o a.I re, i feudatari (la violaz.ione costituiva il crimine di fellonia) e tale vincolo si completava coll'obbligo della corres�ponsione di prestazioni in cose, danaro o in persone (sovente effettive, sovente simboliche) che, ricavate dal diritto privato romano (enfiteusi, canone), erano il riconoscimento realistico della sovranit� del beneficia. rio. Nella comprensi�vit� del responso di Bulgaro e nella eonforme opinione della.Glossa, avente forza di legislazione, era implicito il concetto che le cose non �pertinenti ai singoli si appartenessea-o all'imperatore. Ma questo era un principio di massima della stessa glossa non tassativamente fissato (Accursio, limitandosi allo stretto commento del testo della costituzione giustinianea. De qnadrienni prcescriptione, altrove citato. (omnia prinC'ipis) nota: Ucet fiscaUa et patrimonialia). Occorreva definire non negativamente, ma positivamente e affermare quali cose corporali o incorporali fossero non gi� � eventualmente )) ma � necessariamente >> del principe ad esclusione di altri sog� getti. Veniva qui in questione il compendio dei diritti soggettivi dell'Imperatore e la loro delimitaz.ione. Queste le �Regalie�, che il Barbarossa consent� � continuassero a godere >> i Comuni per la pace di Costanza. � Quw sint regalim >> definisce la relativa costituzione -Feudorum,. liber Secundus T. LVI (armandice, V'�ffi publicce, fiumina nav,igabi� Ua ... portus, ripatica, vect'igaUa, ecc.) e la dottrina successiva le divise in maggiori e minori: le maggiori si riferivano a quelli che chiameremmo gli attribuiti della sovranit� (e vi fu questione sul si potessero alienare o concedere in temporaneo godimento) le minori comprendevano, nell'insieme, le cose che nel diritto romano erano considerate pubbliche nel senso che non potevano essere oggetto di propriet� privata (vedere pi� sopra circa lo speciale significato che prendeva qui l'espres� sione di res nullius) e che erano considerate della collettivit�, (univers,itas) o del popolo romano, quindi di spettanza dell'Imperatore o del fisco (i giusnaturalisti dell'epoca e della successiva contestarono all'Imperatore il diritto sulle cose omnium comune:s o amm�sero che l'uso delle stesse dovesse intendersi comune a tutti senza limital!';ione, a meno che l'imperatore non lo avesse vietato); venne poi ritenuto come pacifico che le. regalie minori si �potessero dall'imperatoa-e cedere o in ~ allodio o in usufrutto, a simiglianza di quanto acc31deva nel diritto romano per le parti fra.zionate dell'a,ger publicus. E i:: ::&MI :&�&JHH H:H:!n.nn::::: :: &DiMJ -10 Le regalie vennero riferite al concetto, formalmente assunto dalle fonti: del diritto Romano, della majestas (lex Iulia rnaiestaUs), e l'uso delle cose cui esse corrispondevano implic� la corresponsione di� un tributo (gabella), riconoscimento della maiestas (principio feudalistico). 4) L'ordinamento che cos� si delineava, postulaiva la difesa. dei dfritti soggettivi dinanzi la giustizia dello stesso imperatore, difesa che era nel� contempo affermazione di questi diritti; e l'opera di giureconsulti. Abbia.mo verificato come la maggior questione che atteneva allo stabilimento dei sommi 1principi del diritto pubblico gener:ale e che noi chiameremmo costituZJionali, fosse trattata e discussa nella forma di un contraddittorio. Questi principi, u:na volta stabiliti, valsero a consolidare non gi� il Sacro Romano Impero che aniii da qu�l tempo e progressivamente and� perdendo effettivit� di ordinamento efficiente sino a diventare niente pi� di un nome; ma altri tipi di 1 Stati __,le grandi monarchie europee -che subentrrurono nella condizione dell'Imp1eratore, mentre le repubbliche italiane aC<quistarono l'autonomia de facto e poscia de iure in base alle dottrine 1 costruite dai postglossatori e perfezionate da Bartolo e da Baldo da Perugia che proclamarono sibi princeps la universitas (soggetto) in quanto per se sufficiens et superiorem. non recognos�cens; convertendo il problema di autonomia in un p.roblema . di autodecisione e di possibilit�'. Sorse quindi lo � Stato 1patrimoniale >> la cui differenza rispetto a quella che era stata la configurazione data, al Saciro Romano Impero, mista di elementi feudali e di elementi apprestati dalla tradiz, ione romanistica ; stette nella organizz,aiiione, sempre 1pi� simile a quella degli Stati moderni; e in una sempre pi� accurata elaborazione di leggi e di istituti, orientata a un maggiore rafforzamento del potere regio. Mantenuto il principio della �pluralit� delle giurisdizioni, si pu� affermare che la difesa delle regalie maggiori e minori, davanti alle stesse, fu preminente funzione del Prindpato. 1Si consolid� iJ. fisco, istituzione avente orma,� profondissime ra.dici nel pa.ssato e creden"'iali di legittima,zione nelle Fonti ; ma non tanto come soggetto puramente patrimoniale a,vente la titolarit� di determinati diritti singolari o comuni; quanto piuttosto come diretta manifestazione della Corona, il che equivale a dire dello stesso :8tato. E come tale, attraiverso i suoi difensori, comparirn di� nanzi la giurisdizione. Interessa.nte in proposito � il da.re uno sguar<lo, tra le a,ltre mona.rchie europee, al reame di Na� poli. Il reame di Napoli a tipo accentrato aveva ac quisito nel corso della sua storia elementi propri di diversi regimi che in esso si er�ano avvicendati, di quello dei Longobardi (Benevento) dei Nor manni, degli Svevi, dei Francesi della casa d'An gi�, degli Spagnuoli delle case di Aragona e di Borbone. Quindi gli istituti del reame di Napoli possono essere presi come termine medio di pa ragone. La ~fagna Ouria che poi si chiam� Gran Corte, trattava gli affal'i criminali e la Regia. Camera della Sommaria (di origine Longobardo-Normanna, presso i Longobardi la � Camara >> era una specie di era,rio) quelli i11 cui fos�l:e parte il fisco. L'advoca.tus fisci, la cui istituzione pare si possa far risalire a Guglielmo I interveniva, oltre che presso il 'fribunale detto dell'Ammirato (Tribunale di diritto marittimo con giurisdizione civile e criminale) nell'uno e nell'altro: fis0i advooatit,s adsistet tam in Magna Curia, quam in Regia Camera. Sed postea ob oa1isarum moltUudinem ac rarietatem cttm unus par non esse videretur, duo creaU fii.ere, alter iit inoumberet negoti,is pub lici patrimonii in Regia Camera .. alter criminum animadversioni in Magna Curia. (RAPOLLA: �Commentaria �De Iure Regni Neapolitani �, Napoli 1778, Tomo I, p. 110). L'advocatits fisci nell'Impero romano primus erat inter alios advocatos, unde non prohibebatur fav'Ore privatorum postulare durnmodo controt:er� sia non esset contra fiscum (ibid.) ma con disposizione data, da Ferdinando I, confermata da Filippo II, una tale facolt� fu esclusa dAtplioi ratione -continua il trattatista -: primo quia advocatus fiscali8 moltitudine negotiorum, ad proprittim offi1oiu.,m speotantium. detinetur. Sec'undo qit4a e pnblioo ,salariwm habet. Errunde V'erisimile est evenisse ut apud nos dignitate advocatus fisci ipsis iudicibus et magistratibus aequipararetur et citm iisdem unum idern que collegium, S'�Ve tribuna! constitueret (ibid). Pertanto l'avvocato fiscale, a difesa delle regalie maggiori e in pa.rticolare del diritto che si appa1 �tiene al principe di perseguire i rei affinch� vengano giudicati (tale attivit� era in diritto romano materia d�lla funzione questoria), interviene e conclude dinanzi la giurisdizione criminale; a difesa delle regalie minori, inte1"viene e conclude dinanzi alla giurisdizione speciale civile nelle cause in cui ha parte il fisco. E' da a,ggiungere che all'avvocato :fiscale era demandata anche un'altra funzione: quella di avvocato dei poveri. Ci� derivava dallo speciale carattere che era venuto ad assumere il potere del principe (protBotio) e del quale era una delle manifestazioni la beneficenza. In tale stato ritrovarono l'istituto gli ordinamenti giuridfoi moderni. B) -IL 1GIUSNATURALISMO Gli Stati Moderni 1) Il complesso movimento del diritto naturale va collocato : nella sede delle opere a carattere giuridico, che proseguivano l'indiriz,zo tr'attatistico segnato dai postglossatori: nella sede delle opere a spunto filosofico politico che p~tevano essere aP'preziiate anche sotto il riflesso giuridico e che influirono nel campo della politica, intesa iri senso concreto, e dettero in questo campo alimento alla crisi della rivoluzione francese. b::::: ,J&d ~: :&&& ::J&& :::d&: ;, m,,,,, :::::Mi mmmn rmH rnmumm: !W FJ1:: ' ibldi& Miii &di &Mi& lll@:il +p iliib&MEZF "25 -11 -, Il movimento fu di elaborazione e fu lento, dur� per tutto il 17� e il 18� secolo. E va detto che la � direzione degli studi si spost� dall'Italia all'Europa centro settentrionale; alla German,ia e al1' Austria {Wolif, Pufl'endorff, He'.inecdus), �ailla Olanda (iGrotius, Voet) e all'Inghilterra (Hobbes) per quanto riguardava il primo indirizzo, e per quanto riguardava il secondo ana Francia (1Montesquieu, Rousseau). S'ulla base dei principi riferiti nelle Fonti a proposito dello ius gentiurn, si intese a comporre innanzi tutto una soda di diritto generale buono per le relaz.ioni fra i membri di vari stati e tra i va1i stati, ricercando nelle legislazioni dei singoli popoli i fattori comuni ; e in tal modo veline eretto in autonoma disciplina il diritto internazionale che prese corpo nell'opera, fondamentale di_ Ugone Grozio. iGi� il concetto del limite all'onnipotenza del re si era 1posato, al tempo dei piostglossatori, di preferenza sulla categoria dell'iu.s gentiurn, limite che poteva essere rimosso soltanto dal ricorrere della iumta causa. (Avverte Baldo: Irnrperator dominia aurerre non potest' q'lkia dorninia sunt de iure gentiurn). Ma dalla verificazione di eguaglianze radicali e fondamentali nel diritto dei diversi popoli, si pervenne a concludere esserci nel diritto degli individui situazioni-limite insopprimibili che discendeva. no dallo stesso fatto dell'esistenro dell'uomo, quali gli ordinamenti .giuridici positivi non potevano disconoscere; ma, se mai, incrementare. Nacque cos� la distinzione tra diritto naturale assoluto e diritto naturale ipotetico, tra fisso e variabile, il che ,riduceva tutto il diritto privato a un coripo di norme dettate dalla scienza. del diritto naturale. Il diritto naturale non era pi� un assieme di precetti etico-religiosi, efficien-� ti in una sfera superiore al diritto soggettivo del principe, ma era il compendio dei diritti soggettivi dell'uomo in quanto tale, diritti che erano � scritti nel cuore dell'uomo � ,che era.no � lui �conna. ti )) o << innati ))' che erano mezzi per l'esplicazione dei suoi doveri. Alla nozione e alla elaboraz.ione degli stessi si poteva pervenire mediante la � 1pura ragione n la � retta ragione J> ; con questi criteri direttivi si composero trattati dove i diritti stessi, assoluti e ipotetici, venivano formulati e illustrati. Ma quei giureconsulti, ci� facendo, si ritrovarono ad a.vere raizionalmente riepilogato i princi:p'i e gli istituti del diritto romano, giustificati al lume della retta ragione o della speculaz.ione filosofica, e per ci�, ~frondati delle pa.rti storicamente caduche. Con tale c�a;rattere si presentarono i tll"attati degli elernenta iuris naturalis et gentiurn, e il diritto romano fu ritenuto come la maggiore esemplificazione di diritto naturale sino ad esserre considerato, addirittura, la � ragione scritta �. .Questo orientamento del giusnaturalismo proprio, come abbiamo accennato, ai giur�econsulti di nazione germanica, influ� profondamente sulle concezioni del diritto privato; nel senso che ebbe di mira come primo dato l'individuo in s� e per s� considerato, col suo patrimonio di diritti connati, e quindi come secondo dato naturale la societ� civile, in 1quanto necessario complemento dell'individuo, essere naturalmente fornito di appetitus societatis (Grozio). Si giunse a concepire la societ� addirittura come un vivente organismo, da� Grozfo in 1prin: cipio, e pi� che da altri da Tommaso Hobbes le cui concezioni � organiche J> sono vive pur oggi. Peraltro, l'orientamento non attacc� lo Stato, quale allora si presentava, nel senso della necessit� razionale di mutarne le basi di struttura e la fisionomia. Si sostenpe piuttosto la necessit� di imprimere alla sua azione e aUe sue istituz.ioni un moto che imporrtasse le migliori garanzie, il pi� forte rispetto p�r la personalit�. dell'uomo e lo sviluppo delle sue naturali facolt�; e per� la indispensabilit� delle riforme, specie nel campo della giustizia criminale in cui la severit� e spesso l'atrocit� delle �pene e delle procedure vulneravano 1quel principio. Vi furorio Principi che le necessit� non disconobbero, e che in taluni paesi si misero su questa via; per il che lo Stato �patrimoniale assunse atteggiamenti di libera.lit� e di paternalismo. Esempio tipico l'Impero d'Austria, sotto Giuseppe H (nonch� il Granducato di Toscana retto da p['incipi della casa di Lorena) nel quale ebbe grande credito ufficioso l'opera. del giusnaturalista Heineccins e quindi dello Zeiller, e che in tempi �pi� tardi quando anzi, per effetto della iniziata restaurazione, la reazione a. certi princiipi politici del diritto naturale dominava, nel Codice Penale Universale della .Monarchia condiz.ion� la imputabilit� e la responsabilit�, penale alle .possibilit� di raziocinio, e introdusse una diminuente rimasta famosa , quella da concedersi al reo �la cui educazione fosse stata molto trascurata�. 2) Ben diverso fu l'orientamento francese che influ� invece sul diritto pubblico, in modo da determinare anzi il nuovo diritto pubblico europeo. Il punto di vista costituzionale venne esposto nell'Esprit dcs lois che, come � noto, fiss� in materia definitiva, il principio della divisione dei poteri eon che si sovvertiva ab irnis la impalcatura degli antichi stati. Il Barone de Montesquieu, appartenente dalla nobilt� di toga, (dal 1716 fu Presidente del Parlamento di Bordeaux) tradusse in una opera non fatta 1per gli sp�ecialisti ma per tutte le persone colte, ed in modo universalmente accessibile, il concetto �del pouvoir sottointendente indipendenza e possibilit�, di controllo, quale si era con secolari esperienze e con secolari lotte con la Corona, andato precisando nella giurisprudernza dei Pa.rlamenti e in particolare di �quello di Parigi ; organi ,giurisdizionali. Su altro fronte si dispieg� la offensiva filosofico- politica contro il vecchio regime che gi� rpr�ma del1a Rivolu~ione, erai nell'oTiinione stessa della classe dirigente, tramontato. Si prenda per pi� autorevole vessillifero il Rousseau. L�� dot-_ trina 1giusnaturalistica, altrove ciostr'llita., ebbe qui la sua popolare divulgazione e fu portata alle estreme conseguenze. L'individuo � tutto, e nello stato di natura � perfetto ed t� buono, � lo stato :WH!P = :::::::::: a&.f:: &i&& fr.i&:: :&& fufui&i JJ.M MMi LZL&L& dii! +777 ''tNJill ...... 12 di societ� che comincia ad umiliarlo e a renderlo cattivo; ed � poi lo Stato che definitivamente lo OP'prime. Purtuttavia tanto lo Stato che la societ� sono necessari, nella societ� l'uomo deve comportarsi in maniera da non ledere i diritti del s�uo vicino, lo 1Sta.to deve limitarsi esclusi1vamente a ga.rantire questa situazione di cm::e. Individualiti�. significa patrimonio di diritti. naturali, societ� significa godimento di questi diritti nel necessario reciproco rispetto, 1Sta.to equivale a sicurezza e a opinione di sicurezza, con che i diritti sono garantiti e possono liberamente esplica.rsi. Al di fuori di 1questi precisi termini, ogni ;Societ� � degenere e ogni stato � illegittimo. Gli uomini liberi patteggiano in questi termini la consociazione e la sottomissione allo 1Stato. Sotto l'effetto e l'influsso del duplice indirfazo, si determin� la sost�tuzione di un regime ad un altro. Mentre le teorie del contratto sociale indussero la sovranit� 1popolare e la formazione di leggi fondamentali in cui erano programmate le basi della costitrnzione degli Stati e della pubblica. convivenza, la concezione di una ristretta attivit� dello Stato limitata al punto della sicurez,za esterna e interna (amministrazione delle forze armate e della giustizia, specie criminale); le dottrine del Montesquieu, pi� vicine alla struttura dello Stato, additarono il mutuo equilibrio e controllo, ga� ranzia di libert�, di tre .pouvoirs condizionati dalla legge: di quello che la legge forma (legislativo), di quello che la legge eseguisce (esecutivo), di quello che la legge applica in funzione di giudizio (giudizirurio). 3) Quando si consideri la evol;uzfone storica del diritto in rapporto al problema che ne occu1pa e coerentemente alle premesse fatte al principio di questa tratta.zione, e d'uopo concludere che i presupposti per cui lo Stato 1possa diirsi effettivamente sottoposto alla giurisdizione non ricorrono se non quando lo Stato, come nel tipo moderno originato dal movimento delle idee ora espresse, attui il principio della sovranit� del potere giudiziario. Ohecch� si possa affermare in contrario, � insopprimibile verit� che, negli ordinamenti del tipo precedente, lo Stato, non diviso al vertice nei suoi poteri, non i� giudice ma parte, cosi come il fisco non era parte, ma potenzialmente giudice. D'a.ltronde la limitazione dell'attivit� dello Sta.to al mantenimento della sicurezz.a, concentra su tale obietto tutto l'imperiulfn. PertEmto, �quando � che, alla stregua di queste concezioni, lo Stato potr�, trovarsi in condizioni da soggiacere alla giurisdizione che � sovranit� ? La questione non pu� essere r.isolta mettendo pr:imieramente in� nanzi un cTiterio soggettivo, come poteva esser fatto 1per i regimi anteriori. Le garanzie per il privato non consistono pi� nella introduzione nel concetto dell'�nperiitm di principi intrinsecamente validi a temperarlo (protectio) o nella, posizione di norme etico-giuridiche operative da una sfera sovrapposta a quella del diritto comune; n� ipi� appare esatto l'a-sserire che lo 1Stato possa in de - terminati rapp01'ti per cosi dire � declassarsi 1> alla condizione di privato e ci� per volere del supremo imperante: il carattere del pou1J�oir � rigido iJ?. quanto fissato dalle leggi e non � pla.stico �, e se vi sono prip.cipi d.i _<?r�line generale che debbono ispirare il tenore delle leggi, questi sono dati dalle norme costituzionali; nel mentre la sovranit� dello S'tato in genere � intrinsecamente sostenuta dal principio �della sovranit�. popola. re, per il che gli orientamenti etico politici del .corpo sociale sfociano di necessit� nelle leggi positive. Deve, perci�, essere posto primariamente avanti un criterio obiettivo dato da quella materia che non � afferente direttamente a.Ila sovranit� e che, teoricamente, potrebbe gerire il soggetto che sovrano non �. Gi� il vfolf, giurecons�ulto giusnaturalista, poneva l'accento su tale elemento obiettivo, nell'affermare che : � Rex quoad aotus regios, tam quam rex; quoad actus privatos tamquarn priv'(J;ta persona spectandns, consequenter quoad actus privatos non fruitur nisi iure privato �. Con la citazione di questa prroposizione -dalla quale si prende lo spunto per ulteriori sviluppi ha inizio la parte specia.le di un'opera, che i� dovuta a un giureconsulto � costruttore �. Di lui � d'uopo immediatamente parlawe, sopratutto ,per porre in evidenza la lucida continuit� del suo pensiero colla storia delle idee giuridiche, prima ancora di dare uno sguardo d'insieme a istituti simili a quelli da lui creato in Italia, vogliamo dire di Giuseppe Mantellini, emerito fondatOTe della Avvocatura Erariale del Regno d'Italia. C) -L'CiPEIRA DI GIUSEPPE .MAN'l'IDJ,LINI GIUREJCONSUL'l'O 1) Come � stato osservato pi� sopra, l'Italia che coi postglossatori aveva mantenuto quella direzione degli studi del diritto, universalmente conseguita all'epoca della Glossa insieme -allora -all'effettivo potere che, .nel mondo imperiale, la direzione stessa conferiva; assist� alla � emigrazione � di tale direzfone e 1primato ad altre zone dell'1Europa, nell'epoca in cui il diritto naturale si afferm� come scienza e dette vita. a sistemi filosofiei e a dottrine politiche nonch�, nella. realt� storica, a nuovi tipi di Stati. Si parla di direzione e di primato e con ci� non si vuole escludere che le discipline del diritto naturale abbiano avuto autorevoli cultori nel nostro paese ; si pu� anzi osserva.re che un primato venne mantenuto in un particolare ramo del diritto : nel diritto pena.le che gli ita.Iiani originalmente composero a scienz.a autonoma. applicando le dottrine del diritto naturale fino ad armoni1z� zare, nella sistem�zfone definitiva del �ProgTamma � di Francesco Carrara., la casist!~a e gli ist.itnti con �quei princi'p� generali. Ma la scienza del diritto che era stata elaborata fuori dalla patria, doveva ritorna.rvi, e innestrursi nel vecchio tronco delle illustri tradizioni nazfonali ; in modo che quella ne ricevesse consolida - Z%ii&k &f..iiWWJWAi &&ikliW.k&ikiki -&iiii &ii= ,,Wif ki&2 &WZ!BiR.mlEEmt i.nnf ;;iiiiJ&@H Wbilifili; wmsrns FR Ti z = 'Wf5Wf5Wff &El &E E ---"' mento e questo rinnovamento. Alla esigenza pu� dirsi abbia soddisfatto l'opera di Giuseppe Mantellini in epoca tarda, e cio� agli alboTi del Regno d'Italia. L'O'pera che s'intitola 1� lo Stato e il Codice civile� destinata a padroneggiare il nuovo diritto pubblico (Stato) e il diritto privato (meglio che il � Codice civile >> come nota lo stesso autore, nella maturit� della sua mente e nella sua italianit� di giurista -e cio� di cultore del diritto comune ~poco partecipe di quella opinione, alquanto semplicistica, che nella codificazione napoleonica 'l'avvisava il superamento della, tradizione giurisprudenziale), distinti fra loro ma non estranei, doveva ispirarsi al principio della um,it1� del diritto e cio� alla concezione romanistica. Pare pertanto appropriato riferire l'opera del Mantellini giureconsulto alla cc eredit� del diritto romano >> poich� il Mantellini, fu anzitutto, .per preparazione e fede scientific-a, un romanista oltre ad essere un sostenitore dell'utilit� attuale del diritto romano. Sono da riferire in proposito le prorposi:i~ioni contenute nella cc Prolusione >> (,�Relaz. sulle a-vvoca.ture Erariali �, 1876-1880, n. 75). � Oome i greci non furono superati per alcun popolo antico o moderno nel sentimento del bello. cos� n� prima n� dopo vi � stato popolo che pi� del romano abbia avuto il sentimento del giusto... Il sentimento del giusto derivava nei Romani da quel medesimo istinto che li rese eccellenti nelle armi e senza il quale avrebbero forse potuto conquistare, ma non reggere il mondo ... iSono le leggii che durano ancora, a dispetto di filosofi e di legislatori, di filosofi che rimangono alle astrazfoni... di legislatori che possono fare e che fanno leggi positive, non codificare la scienza. E' l'alfabeto della scienza, uno strumento di precisione quello che abbiamo er�ditato dai giureconsulti romani. I quali, definita la giurisprudenza la cognizione delle cose divine e umane, la scienza del giusto e dell'ingiusto, sa,pevano unire insieme filosofia del diritto e giurisprudenza pratica. � Col diritto roma.no si � giureconsulti di tutti i codici e di ogni paese, e da esso il privato, e con. esso si apprende il diritto pubblico, come non si riesce per altro insegnamento >>. 2) Da queste p�remesse gi� si delinea il disegno dell'opera che accoglie e contempera i .p!rincip'� della tradizione recente in quanto necessa,ri, e quelli della tradizione meno recente o pi� antica in quanto vitali. Un primo concetto basilare che � desunto dalla dottrina giusna.tnralistica, � quello che � a,dibito a indicare la natumUt� dello Stato e la natur� che gli � propria, insita ed insopprimibile, cos� come la natura umana lo � 1per le persone fisiche. �Non pu� lo Stato usare del diritto civile a mo' dei priv'ati, se non compatibilmente alla sua natura se non secondo le leggi di sua costituzfone; o che, dove sia in lite lo Stato, � giocof&za ricorrere ad altre leggi, che non al codice civile per cercarvi il principio che gli si addica per temperarvi le regole del Codice in modo da ridurle confacienti alla nat1tra e alla costituzione di esso 3 n:mmm mm::::&&& ,&W\nn,,,,,J& 13 1Slf;ato. Poichi� col gius naturale, fra pi� stati, si ha un'applicazione fra soggetti di eguale indole; col gius civile si ha lo Stato che pu� aversi per individuo ma che individuo non �, e il cittadino che individuo lo � per d~vvero >>.[Si riporta qui l'Autore alle considerazioni del Wolf: � Quando si 'Vogliono alle N�azioni applicare i doveri che la legge prescrive a ogni uomo in particolare e i diritti che gli attribuisce affinch� possa compiere i suoi doveri, questi diritti e questi doveri non potendo essere se non quali la natura dei soggetti comporta, debbono necessariamente subire nell'a1pplicaziione un cambiamento conveniente alla natura dei soggetti ai quali essi si applicano�. (�Lo Stato ed il Codice civile�, Firenze, Barbera 1880, vol. I, pag. 1 e segg). Quale sia .questa � natura >> l'A. nella �� Teoria dello Stato� (op. cit. � Introd. Libro I �, pag. 16 e segg.) espone: � Ente politioo per fatto naturale, prima che giuridico, lo 1Stato � e rimane ente politico, in ogni sua giuridica relazione. Stato � la persona politicamente costituita in un da,to paese. Lo Stato ha persona perch� ha sapere, volere, potere; manca di persona la societ� che pure ha libert� che esercita e opinione pubblica, colla ,quale influisce sugli or.gani statuali. � Principio vifale dello Stato � la sovranit� (ibidem, p. 26) che ra.ppresenta il diritto del tutto; superiore al diritto dell'individuo, come l'intero � I>i� grande che non sia la parte. Impero e giurisdizione, ecco i due grandi attributi della sovranit� per lo Stato e nello Stato... ''� � Autorit�, potest� ; e forza ordinata, ius gladii o impero ; conosce, decreta, eseguisce. Potestas iuris dicendi, la giurisdizione pronuncia sul diritto, ha competenza su quanto le occorre a spiegarsi; ed eseguisce il suo .giudicato ; ha impero misto mli iurisdiotio inest >>, � La prima relruzd.one giuridica dello 1Stato data dal momento primo del suo costituirsi, per svolgersi poi storicamente in quella legge che ne compone l'organo sommo: il Governo, col quale lo 8'tato spiega la sua autorit� e la fa, valere >>. � ... E' da tenere bene a mente che lo :Stato, 1tti civitas, � governato non governa: quello che governa � il potere, la sovranit� la quale a,gisce per mezzo del re, di ministri, magistrati, prl:lfetti, agenti; che sparsi nel corpo sociale come i nervi nelle membra, eseguiscono la mente della sovra-� nit� che � l'anima che vivifica e muov� tutto il corpo sociale >>. .Per l'autore lo Stato ha dunque personalit� naturale, che non compiete invece alla societ� (giusnaturalismo) e carattere 1politico che � permanente e immanente (politeia) organo sommo governo -e principio vitale -sovranit� -(teoria naturalistico-organica� di Tommaso Hobbes). La. sovranit� (sowverainet�. Iean Bodin) non � pi� la maiesta.s, cio� una sorta di eondizione statica di supremazia, ma un elemento ideale a-ttivo, intelligibile in. quanto razionalmente lo" si sco~ pori dalla persona dello Stato, e definibile dagli attributi che gli ineriscono che sono l'imperiurn e la 'iitrisdfotio <fU�m imperio mimto (concezi�n� :Fomanistica), pQ"incip'� a loro volta attivi. � ,,,, &&&UE &iA::::: @::: '"DZF?? � MF:::: -14 La concezione dello Stato � cos� ordinata ad unurn come lo sono gli elementi dottrinari che la compongono (giusnaturalistici e romanistici); pi� soddisfacentemente di quella che procede dalla differenzdazdone dei pouvoirs) in cui mentre il concetto parziale del pouvoir in 1quanto rife.. rito a diversi obietti dell'attivit� statale condizionata alla legge � sicuramente segnato, meno sicuramente lo � quello centrale o di essenza, che appare piuttosto resultare dallo accostamento concettuale delle nozdoni dei tre pou!Voirs. ,, 3) L'opera consta, oltre alla � Introdu~ione �, di �quattro parti: lo stato persona o del danno dato; la legislazione tributaria; i beni, i trasferimenti e i contratti ; i procedimenti e la competenza. Non � questa la sede per riepilogarne il contenuto. Quanto ai criteri di ordine generale � da osservare che certi principi che informano l'opera stessa e che costituirono le somme direttive della giurisprudenza di allora, sono attualmente supe� rati da quella evoluzione del diritto pubblico che ha tenuto dietro al corso della storiil!. Ma gli stessi vanno considerati in rapporto al tempo in cui furono formulati e al punto di progresso, che nell'epoca, gli stessi segnarono; rilevando che al lora la scienz,a del diritto pubblico era per cos� dire in embrione e si nutriva di elementi pi� poli tici e filosofici che non giuridici. La teorica della distinzione fra. atti di impero e atti di gestione con cui si poneva, riferendosi alla seconda categoria, la condizione per la quale lo Stato poteva essere sottoposto alla propria giurisdizione in condizioni di parit� coi privati; era come prima abbiamo accennato, implicata nella ragione �del sistema dello Stato Moderno. E? dunque logico che il Mantellini abbia. dedicata ad essa la propria prevalente attenzione, facendone il motivo conduttore dell'opera.. Ma vanno considerati sopratutto i termini nei qua.li egli la precis�, sottraendola ad una sorta di comune opinione che veniva a prestare allo Stato la .qualit� quSJsi di :privata persona in certe manifestazdoni della'sua attivit�; il che contraddiceva al prin-� cipio della � natura >> dello Stato che, come appunto il Mantellini non si sta-ncava di ripetere, non poteva essere ne mai divenire � uomo >> n� � prestare la propria autorit� contro la. propria autorit�>>. All'uopo, egli anzitutto intende a ben circoscrivere il concetto di gestione che non deve meccanicamente venire a designare tutto quello che non rientri nei compiti della giurisdizione e della tutela. Perci� ha da distinguersi Govierno (autorit�, impero e giurisdiz.ione) da Ammin�istrazione di cui la � gestione >> � una sottospecie riserbata a � tutto ci� che attiene >> a � ra-gioni di possesso o contrattuali della pubblica amministrazione >> ; il Governo-autorit�., non pu� convenirsi come per~ sona civile, � bens� nella sua gestione>>. Di conseguenz.a se lo �S'tato �assume ragione civile, questa non pu� essere che contingente e pedissequa >> e << sta bene � che lo 1Stato � in quanto contratti o possieda, usi del diritto privato, ma a due condizioni: che usi del diritto privato a modo dei privati e cos� subordinatamente alle leggi e ai regola.menti fatti e da fare�, e che � l'Ente politico si imponga sempre sulla relazione civile o la modifichi fino a rend,erla com:gatibile con la qualit� :pubblica dallo Stato mai perduta�. Cio� la relazione civile o rapporto giuridico civile, sottintende nella sostanza, dato il carat� tere del soggetto ('Stato), un rapporto poten�ziale di diritto pubblico che costantemente la condiziona. Coerentemente, circa la norma da applicare, lit regola del diritto civile si integra e completa con la norma del diritto amministrativo. � E' dunque vero che per lo Stato non pu� aversi che uno speciale diritto civile ... che non .� privilegio ispirato da odio o favor di persona. Il privilegio � deviazione dal comune diritto, il gius singolare ne forma parte con l'accomodare le generali sue disposizioni a peculiari qualit�, a con dizioni di ceti e di interessi. Sono disegua1glianze che eguaigliano >>. Nell'atto poi in cui lo Stato, per tali ben definiti rapporti, � pa.rte di fronte alla giurisdizione, non pu� sottrarsi alla condizione comune che discende dallo stabilirsi fra i litiganti di � un quasi co.ntratto che obbliga i contendenti a seguire le sorti del giudizio >>. E' questa piuttosto una necessit� dell'ordinamento giuridico. In conclusione quindi lo 1Sta.to, che non pu� mai essere riguardato quale privato soggetto, aggiunge veste civile nella gestione) se in quanto possiede) se e in quanto contratta) se e in quanto piatisce. E anche allora senza pr'egiudizio della sua ragione politica (introduz:., pag. 47-48). Lo '� Stato e il Codice civile � venne ultimato quando era stata emanata la legge abolitrice del Contenzioso amministrativo; da questa circostanZla � s�piegato un orientamento .generale che men . tre riceve le dottrine dell'epoca e le salda. alle tradizfoni del diritto comune, ne infrena gli sviluppi in eccesso, mirando a costituire allo Stato -che veniva a competere, nella sede della giurisdizione ordinaria,� a pari col patrocinio dei pri.. vati, _, solide posizioni di difesa. Perci� l'A., nella parte speciale dell'opera, de nega ogni responsabilit� dello Sitato per delitto o quasi delitto, riferibili all'operato dei suoi funzionari o agenti in quanto � il funzionario il qua. le, n� per lo Sfato n� per s� contrae obbligazioue per la funzione in se stessa; .piu� contrarla e per s� la contrae, se nell'eseTcizio di essa funzione ecceda i limiti e contravvenga alla legge, e si ren da debitore di dolo o colpa in altrui danno. .Ma se esce e fuorvia dalla funzione non compromette lo Stato che non gli commise se non quella funzione; se contravviene alla legge o al r~golamento fa il fatto suo, non quello dello Stato.~he lo incaric� di agire prudentemente e secondo la. legge o il regolamento � (introduz. pag. 109). Ammette 1' A. la responsa,bilit�i dello :Stato per danno contrattuale � dove e in quanto lo Staw assuma veste di persona civile � rispondendo fo ~A&fuci.&:::::::::: ::::::::: i El &fa & mB;;;WWW am wsrn I a -15 Stato in questa sfera di rapporti, del fatto del p['oprio dipendente � ma non pi� o non al di l� di quanto ne risponderebbe il p!rivato � (institoria). Infine l'A. vuole che a �Fisco � anche nel nome, venga sostituito � Erario >> restringendo cosi il concetto della consistenza :riatrimoniale dello Sfa. to a quello delle ricchez.ze date dal compendio dd tributi. Il rapporto fra contribuente e 1Stato, relativo alla corresponsione degli stessi, interessa la sfera politica, e pertanto al proposito non pu� intervenire controversia dinanzd alla giurisdizione ordinaria. Soltanto se si sia dato pi� di quanto dovuto, si pu� far questione circa la restituzione (quasi ex contractu) dell'indebitamente corrispo-� sto e indebitamente percetto. Su di un tale principio si fonda la re.gola del solve et repete ma qui pli� che altrove si rende �vidente la �pubblica ragione �, che oppone preciso limite acch�, nellit occasione della controversia di restituzione, si venga a dedurre in giudizio la essenza del rap� porto tributario. � Il debito del tributo � debito politioo, non vi si pu� accendere lite se non dopo soddisfatto, ni� la lite accesa pu� essere definita se non con criteri erariali. Il giudice che discute la legge di imposta o che nell'ap1pUcarla trascende da quei cri teri, trascende dallo Statuto >>. III. -L'AVVOCATURA ERARIALE DEL REGNO D'ITALIA �SUOI ANTEJCEJDJDNTI ID SUA ISTITUZiIONE 1) Giuseppe Mantellini oltre aU'opera scientifica svolse opera istituzionale in quanto fu tra colo�ro che ~etea.'minaQ'ono nel gi01Vane Regno cl'Itali~ la, is.tituzrone dell'Avvoca.tma, Erariale�; la 1quale, divenuto egli il [primo Avvocato Generale Erariale, plasmo ,e orient� verso il f.uturo colla &ua, preparazione, colle sue teorie. e col suo illumiu, afo criterio. L'unit� �d'Italia, corona.yu, il Risorgimento ita-lia: qo, e il p�rimo problema cui il nU'Orvo 1Sta.to si trovava di fronte era certamente 1quello di llare adeg(tmta ris1pondenza istituzionafo alle idee politiche clhe quel grainde movimentJ01 a.vevano ispirato ; comunque i singoli 1Stati cui il nuovo succedeva, :pur durante la Restaurazione, non avevano potuto sottrarsi all'influsso delle ailtrei c�oncezioni che a loro volta avevano, dopo la Rivoluzione fo�ancese e durante il periodo naipoleonic'o, dato luogo ad un nuovo assetto europeo. L'Italia, sulla fine del '700, non aveva subito un viiole1nfo� rivolgimento politico sociale e costituz. ionale ta.l qua.fo lo aNeva subito la Franda., pe.r� ne aveva risentito il contra.ccolrpo per via, dellai successiva guerra di espansione della Francia, e se era stata il campo della, battaglia combattuta tira. 1questa e lai potenza cihe :i:ap[>re,sentava., rispetto alla F'ranciw, il principio opposto ; aveva,, suc cessivamente, nei prop�ri ordinamenti, risentito l'intl usso de:gli opposti sistellili. I�n Francia,, come � noto, era s.tata con somma enel'gfa bandita, lai teorica dellru divisi'one dei poteri, noz.ione ca1r'din.e dei nuovi tipi di �Stato, ma nei positiv:i ord.iinamenti che quindi ebbe1 a darsi <1uella Na.zione, la teorica verme�ad avere una sin golare traduzione, che im;plic� �un potenziamento del concetto del po'U�voir specialmente riferito ad uno dei tre. Qoosta tendenza, era, come g~� � sfato notato, insita nel diritto pubblico francese nellru e[>ocia �anteriore alla rivoluzione, cuj. spian� proprio la via la aperta ribellione dei Parlamenti alla Corona,, con la quale culmin� una lunga lotta �i queilli con questa,, lottai in.tesa a sos1tenere non ,soltanto UJ!a gelosa, tutela, delle proprie, attribuzj. oni che erall!o1 giiur1isdi~ioa:i.aJ.i, ma anche una indebita intrusione dei Parlamenti stessi nella sfera riserbata all'a.mministra~ione. Oon la Rivoluzione, la Convenzione (Oostituzione dell'anno VIII, Je1ggi del 221 Frimaio. e 2IO PioV'si: sio dello stesso anno VIII) rovesci� il rrupporto a favore del potere e,secutivo e dell'Amministrai. ione, onde appare essen~ialmente giusto l'appre~zamen! to del Tocqueville .riferito anche daillo stes so Mantellini (op. dt. vol. II, pag. 5�1) per cui: se la RiV'Oiluzione cacci� la giustizia. dalla sfera amministrativa,, intruse il g/orverno nelllll sfera 11atuwle della giustiz.ia. (Tocqueville -L'ancien regime et la revolntion -Baroux, De empi�tenwnts de l'auctorit� ad1ninistrative sur l'auctorit� judi oiarie). Naoque cosi il �Oontenz,ioso Amministrativo con teori:ca. 1gius:tif�caziorne nella, specialit� del ra,pporto giuridico, che si diversifica in quanto � regolato da giits privato, da, gitus pubblico o da legge aimm.inistra1tiva1 -a.vente per oggetto i ricor� si basati sulla violazione delle obbligazioni impo:; te alla amministrafilone daHe leggi 101 da.i reg\olamenti �C'he la regola.I).o e da1i contratti che essa scttoscrive (Vhiien), con pa.rallelis:mo della sua g1urisdizione a q nella Ol'dinaria (cui resta devo1uta la cognizione dei ra.pP'odi J:egolati da,l diritfo [>l'ivruto); donde l'importanza, di quei Tribunali, l'autorit� ~omma conseguita, dal Oonsii.glio di Stato, sotto il Regime napoleonico ; e la sottile elaborazione di .quei concetti fondamentali in materia di giurisprudenza amministrativa che trova. rono eco in tutti i srmilari ordinallilenti europei: quali l'empietement de powvoir e il detournement de pouvoir. La, Francia fu fedele a, qThesto sistema, consacraoto financo nelle legigi della Terz31 R�epubblfoa (24 marzo 18720 in cui si dette a.I Oonsiglio di 1Stato la potest� di statuire sovranamente � s:ui ricor:si in materiai ~o!lltenz.iosa, aimministra,tiva e sulle �domaru.de di annullarnento per eccesso di potr: re p['Odotte contro g�Ii atti de1le diverse. a1Utorit� amministrative � e istituendo, colla stessa legge, il Tribunale dei conflitti di attribuzione; �con prevalenza., ne componenti, clell'amministraz.ione - (Presidente il guardasigilli, membri: tre magi i:;trati di Oa.ss.a~ione e tr�e consigFe�ri di 1Stato, �. La. consc1guenzia, di siffatto, statb di co!Sle i\U Fr�ancia, �era., in rapporto-a.U'a,rgiollilenfo. cihe e.i :::::::;; El �! bi r&ifiimfilDiWET???FZC? CTT&T?EEEd mt�iiifJl 22 -16. interessa, questa: che la difesa deUo Stafo dina, 11zi la giurisdizione nelle cause che lo Stato stesso interessav�no, non era pi� l'unico mez.w afiincb� di quegli inforessi fosse predispiosta l'adatta :tutela, dal momento che l'aiillministraz�onie ritro,-�ava le ;pi� aissolute garanzie nella cir costa.nza di essere essa stessa il giudice. Non poteva quindi pi� farsi questione della �necessit� di un particola.re patrocinio �, sibbene della �utilit� di un comune patrocinio � della stessa specie di 1quello usufruito dai privati. Talch� in l!-,rancia non � sorto il problema della istituzione di una avvocatura dello Stato. In contl'IM'io: ~'Illlipero d'Ausfoia e anche il Regno di Prussia (con lai costituzione del 1850 qui si distinse definitivaimente il fisco giudicabile dai T,ribuna-li, dall'autorit� contro� cui si ricorreva aii Oonsig�Ji di Goveirno e poi ail Consiglio dei Ministri). Ma in rap�porlo alla situazione itaolia1na, int�eressa, S01P�ratutto l'Austria. La quale, in i::de epoca storica, � in netta pooi�zione di emtagonismo con la ]!''rancia, non soltanto per i contrastanti interessi; ma in quanto di fronte allo Stato germinato dalla riy!o'luzione fra.ncese essa ra1PpresEnta amzitutto i! ,vecchio tip191 di 1Stato pa.trirnoniale col suo antico. aissetto e con la, sua, burocrazia fiduciaria dell'Imperatore, che porta ancora le insegne del 1Sacro Romano Impero; di fronte ai principi della rivoluzione francese eS!Pone quelli giusnatura1istici, ma di diversa origine e portata . ' operativi sul potere pubblico peil' coffi dire daU'interno e attraverso la legisla.zi!o1ne, in senso tempe. r�afo�re e paternalistico. In relazione a quanto gi� abbiamo avuto occasione di esporre circa i lineamenti dello Stato patrimoniale di cui citammo come paradigma il Reame di Napoli, in Austria. sii co�ns1erva1va, il principio fiscale e l'avvocato o procuratore o auditore del flsco interveniva a difesa delle regialie maggiori presso la giurisdizione crimina.le; e dii quelle minori presso il for�o competente a deciderei delle controiVersie in cui fosse IP�airte Lo 1Sta,fo nella sua so1ggettivit� pa'tlrimoniale. O~� disting�ueva le a;ttribuzioni di quellei due branche che furono definitivamente bipartite, pur conservando certe. attribuzioni a carattere misto, nella Procura di Sfato e nella. Procura di Finanza., .den:oirninazione che nel 1851 (ordinanza 13 a.gosto) fu adibita a fi'Ostituire queHe dii ~< ufficio fiscale' � e � procura cameil'a�le �. Gli uffici e le� iproc11re prima, fiscali e p0i di finanza ave1vano compiti molteplici C)OIJlsistenti nella di:Desa di diritti di regalia�, patrimonia. li, di confini giuri.sdiziioua1i, di concessioni; nt:!la consultazione eiirca. le liti da promuovere �o da a�bbandona.re, nel promuovere gravami a� tutela della leggje, nel difendere avainti i Tribunali il vincolo matrimonia,Je e in gen�re a intervenire nf:lla. diifesai giudizia.riai di pubblid interessi a richiesta del'amrnini�stra1zio�ne. Vai inoltre rid'erita, la. costante ,1Jendenza 1I1ell'Impero d'Austria a tenere distinte le attribuzfoni dell'amministrazione della. giustizia da quelle dell'amministra,ztione aittiva, tendenza che ebbe la sua consaicra.zione definitiva e formale nella legge 21 dicembre 1867 che proclama.va la giustizia e l'amministraziione separate in ogni grado di gJiurisdizione; a.i Tribunali veniva.i dema.ndato l'app�rezizamento, in ordine alla legittimit� delle ordinanze anuniui�stra.ttve, mentl'.le� alla: Suprema Corte �di Giustizia amministrativa veniva� demandato quello intorno a.Ila legittimit� d.ei regolame1~ ti e delle ordinainze n:iinisteriali. 2) Gli Stati italiani �ella Hestauraz.ione, sui 11 qua.ii era. passata l'esperienza istitu~iona.Ie dell'assetto dato duraTute il regime na1pioleouico a,i popoli e.uropei; si trovavano dinanzi al problema di accogliere o l'indirizzo francese o quello del1' Austria, che gli aveva resistito. Il ~istema, aiustriaco venne a,ttuato', naturalmente nel Lombardo Veneto: con la procura camerale di Milano e di Venezia cui fu aggiunta, nel 1841, quella di Verona; e con sostituti .fiscali nelle provincie per le cause che non aivevano privilegio di foro. Vi tennero posto giuristi d;i qualche rilievo : il BeYetta a �Milano, il Tosi a Venezia. Il s<istema dei! contenzioso amministrntivo fu inYece adottato in pi1en:o1 nel Regno di Naipoli Qve Ri ela1bor�, per l'Ita.Ua, la scienza, del diritto ammi11isitmtivo. La monarchia borbonica non intese discono:sicere l'apporto che alla organizza.zione dello Stato aveva data la legislazione anteriore, erl � del 26 magigio 182ll, l'�atto so:vra.J;10 sulle nuove ba.s.i dii governo � c1he fa seguito alla legge (�rganicai sul Contenzioso � aimministra�tivo, del 2�1 ma,rzo 1817, e a quella. sull'Amministralbione Oi!vile (n. 570 del 12 dicembre 181'6). Il principio venne portato, quantunque con temperamento, alle conseguenz,e insite nello spirito del sistema francese, per quanto aveva tratto al patrocinio dello Stato in sede di contenzioso, pa.troc:inio che C)onveniva, cio�, al libero fO�ro. Il temperamento risultava dalla, considerazione della natura speciale degli interessi che alla. cura degli esercenti la 1Proifessione venivano aif.fidati; donde ben si avverti lai necesSlit�, venuta meno quella. del patrocinio p.a,rticola.re, della crea.z,i:oue di un organo di sta.to che provvedesse aUa di1sitribuz.ione delle ca,use1 e1 sorvegliasse in concreto l'operato di coloro che venivano trascelti �quali patroni. Nac quero cos� le due� agenzie del contenzioso �; l'una pur il continente, l'altra per la Sicilia, con s.ede rispeUiva in Na,poli e i:Q Palermo, l1e funzioni delle quali si preci:saiva�no1 nena, (( su:p�re!Illru ispezione sui giudizi 31t'tivi e :passivi rigua;rdanti tutte le amministrazioni dello Stato )). L'�� Agernzfa. >> esplic� effettiva e competente supervisione degli affari: pot� vantare tra i suoi componenti, in Napoli, il Manna, uno dei maiestri della, seienza ammlnistra'l: iv,isHca iJJ. Italia. L'istituto del Contenzioso Amministrativo ebbe vigore a.nc1he nel Ducaito di Parma, dalla. l�egisla. zione modello; (il Oonsigli:o, <ii -tStafo giudicava in se~ione sulle mruterie attinenti ai C"fint"f'at~ ti di a.pp�a'1to, a.Ue espropria1zioni per pubblica uti~ itit�, agli affitti sui beni dema1niali) �e un sistema misto fu adotta.lo negli Stati della, Ohie1sa e nel Piemonte, in quanto in taili ,Stati si attuava m.aai&WJ&GkL&&&i.Jifu ::::::: ,J:::::ffil o :::: ,@& ;,,,rm;,,,,,,,,::::::: :: mmmm::::::: -17 il principio della coesistenza del contenzioso amministrativo con organi statali, ai quali veniva � a.f'fidato il patro,cirnio dei diritti d,ellai pubblica. amministrazione. Negli Stati della Ohiesa furono emanati il 12 luglio 1835 e 2 giugno 1851 gli editti sul contcnZJioso rumministra.tivo; nel mentre, con regola.mento 15 febbrafo 1832 del Cardinale Bernetti, era stato. istituito, alle diipendenze di un ufficio gienerale sedente in R'oma, un uf,ficio fiscale in ogni citt� dello Stato, composto di un procuratore della Camera Apostolica e di un aiuto archivista, pee ra.ppresental'e in giudizio la rev�e,renda Camera. In Piemonte la Oamera dei Conti fu costituita (lf�.47) in IS.urpremo tribunale del Oontenzfoso amministra, tivo, e l'avvoca<to pafa-"imoniale il 15 ma.rzo 1848 ehbe brevietto per rapp�resentare le amminii: trazioni ainche dinanzi i Tribunali 10ll'dinM."i. Oenno a pa,rte merita, infine la �Toscana. Fin dal 1777 il1Granduca Pietro Leopoldo aveva ivi istituita l'Avvocatura che con una certa enfasi si chiam� � regia >> ; in quanto nel 1'691 Leo[loldo I aveva coinceso honoris oausa 1un talei a1P�pellativo a,~li '111.f.fic� del Granducafo. Era pr1esiedufa a1d un regio a,vvocato il quale, compa.rendo dinanzi ai Tribunali giuridici, doveva godere � della distinzione del posto e sedia �. Egli�, col s'ofo 1suo 'Viofo, consJig'lia1va1 o memo l'insta,ura.zione o la, transa,zione del1e cause (anche di fronte a una sentenza favorevole) e dava pa.:reri di. ogni natura. agli �uffici e a,i dipartime\l:li dello 1Stato. Gli erano attribuiti anche sva.riati ill!carichi: quali la dir,ezfone e Ia, custodia dell'arclhivio delle Riformrugioni, e dei trattati che il piccolo stato poteva, stipulare con 1Stati stranieri; a.ttestavru della nohilt� e deil.la cittadinanza, informava su licenze per 1fiere e mercati e per es�ravazione di minerali. A paLrte tutte queste attribuzioni che venivano concentrate nella persona di un furuzionario in quanto retribuito. e a:v1ente di oorto la. maggior competenzru rtecruica., si ritrova1vano nell'i,s�t\ituto molte note p['oprie dell'ufficio che fu IPOi quello dal procuratore di finrunza, austriaco; con in pi� la indipendenza, la discreziona1ifa di criterio e la p0sizione aiI v,ertice �dello 1Stato. Ma la istituzi'one Ji ques1ta Avvoca1tura 1t1osieana coll'anda,r del tempo si appa1les,� s�em11we pi� logica e utile in quanto come a.fferma, il Mantellini (op. cit. vol. 3� pa,gina 165) � in Toscana epa poco intesa la differenz.a il'!li il f�ro ed il diritto, amministrativo col f�ro e il diritto comune, fin da 1qua.ndo Pietro Leopoldo aholi il 'rribuna.Ie delle regalie, la came['a gTan�ucale, i magistraH del sale, d'elle fasse di decima �, dell'a.ntico monte comune, e i ca.pitani di parte guelfa, l>. << Fino poi al 1838, al solo ma,gistrato 1Stupremo residente in Firenze erano devolute tutte le cause dello :Stato. E ;per la notificazione del 1839, rinviate anche queste cause alle competenze comuni dei Tribunali si del Oapoluogo che depa Provincia, l'wvvocato regio ne sostenne personalmente H patrocino dinanzi ai Tribunali tutti della capita le, e ne prese l'indirizzo per gli altri Tribunali... � (ib., pag. 35). Primo R�gio avvocato fu G. B. Cellesi, ultimo Giuseppe Mantellini. Questo lo stato delle cose, che al suo nascere, trov� nel paese il nuovo Regno d'Italia. Ed era proprio il caso di � aequare iura �. 3) Il nuovo Regno inform� legislazione e istituzioni alla legislazione e agli istituti del Piemonte, da cui proveniva la stessa legge costituzionale (18tatuto Albertino). Ma \per quanto si riferi alla materia della difesa dello Stato dinanzi le giurisdfaioni -materia che non si ,poteva la�sciare senza regolamentazione essendo 1stata unanimemente disciplinata con legge in tutti gli Stati pr�eunitari -la scelta cadde, invece, sul sistema napoletano, temper�atore di quello francese. Vennero cosi, con R. decreto 1)' ottobre 186�2, n. 915, istituiti gli Uffizi del Contenzioso finanziario, sedenti in Bologna., Firenze, Milano, ;Napoli, 'Palermo e Torino. Nel 1866 fu soppresso quello di Bologna e il distretto venne aggregato a Firenze, nel 1867 fu istituito l'ufficio di Venezia. Nel 1872 l'Ufficio di Firenze venne elevato a Direzione ,generale del Contenzioso :finanziario che doveva coordinare l'opera dei singoli uffici. A senso dell'art. 4 della legge, ,gli U-flfici del Contenzioso venivano incaricati: di dare alle varie Amministrazioni finanziarie le consultazioni delle quali fossero richieste; di dare il loro parere in tutti i casi in cui si fosse trattato di promuovere o di abbandonare i giudizi, di 'P'rodurre gravami, di iprovvedere alla tutela legale dei diritti dell'Erario, di fare transazioni o contratti ; di sostenere direttamente o per mezzo di avvocati o procuratori legali il procedimento nei giudizi attivi o passivi interessanti il 'pubblico E!rario; di dirigere e vigilare il procedimento dei giudizi, ecc. Il sistema non dette i frutti che aveva dati il paese d'origine, nel quale esisteva tra l'elemento statale e quello professionale il �tratto di unione � dato daU'appartenenza ad un comune ambiente, da una comune mentalit�, e da comuni 1pre!parazione e tradizione giuridica. Nel pi� va.sto Regno queste condizioni non si verificarono, e come risultato si ebbe la contrapposizione, il mancato armonizzarsi dei due elementi e il non soiddisfacente andamento del servizio ; dovuto anche alla imprecisione con cui erano stati impostati i termini della coesistenza funzionale tra gli avvocati ed i procuratori del libero foro e l'Ufficio, il quale ultimo aveva. facolt� di intervenire direttamente nella trattazionE;). ~lelle. cause, senza, che, peraltro, fossero con precisione __ _ stahilite le condizioni di un tale intervento. Il sistema stesso, poi, veniva ad essere superato da a.Itri e 1Joi� forti motivi di carattere istitu" zionale. In quel iperiodo di tempo fu maturata e, ;;; rnmu,,;;&;, i:mt'tnrmoomm&;;;;;; d:::::::: :ii:: :::::::& &hii-:. ;;i&l ii&M !i 7 -18 quindi emanata (1865) una legge fondamentale, ancor oggi pietra angolare dell'ordinamento giuridico: quella sull'abolizione del Contenzioso amministrativo. Oon essa tutti i Tribunali investiti della giurisdizione del Contenzioso amministrativo venivano aboliti e devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle quali si :facesse questione di un diritto civile o politico, comunque vi potesse essere interessata la pubblica amministrazione; restando stabilito che, qualora la contestazfone fosse caduta su di un diritto leso da un atto dell'Autorit� amministrativa, i Tribunali si sarebbero limitati a conoscere degli effetti dell'atto, rilasciandosi alla competenza dell'autorit� amministrativa l'annullamento o la revoca dell'atto stesso, con obbligo per questa Autorit� di conformarsi al giudicato giudiziario per quanto riguardava il caso deciso. Oon ci� l'Italia, lealmente ed in 1p>ieno, realizzava i principi informatori dello -Stato moderno attuando la effettiva divisione dei poteri, che come abbiamo altrove rilevato, sola poteva, porre il cittarlino in condizioni di parit� collo Stato di fronte alla giurisdizione; sanandosi cosi quella contraddizione in cui era caduta la Francia enunciando quei principi in teoria, ma smentendoli nella realt� istituzfonale col po:ne __, attraverso il contenzioso _..,, l'A'.mministrazione nella situazione del giudice. N� l'equilibrio veniva turbato a vantaggio del ipotere giudiziario il quale aveva voce sol per Olperare la ristorazione del diritto vulnerato, in rapporto alle conseguenze lesive dell'atto amministrativo la cui revoca o il cui annullamento riguardava la� competenza del potere esecutivo, tenuto d'altronde a conformarsi al giudicati con un comportamento, 'solo per quanto si riferiva alla decisione di specie. Ma con questa legge si determinava altresi una necessit�, non insorta e non emersa vigente n sistema :del contenzioso ap1punto 1per le opposte raigioni : 1quella di pro~e�ere efficacemente al patrocinio dello Stato in giudizio, nella pari lotta col libero f�ro, in 'quanto 1questo di,venta.va l'unico mezzo atto a garantire all'Ammini,strazione la adatta tutela dei suoi diritti. Sul sistema da trascegliere non poteva cader dubbio specie dopo la esperienza rfatta cogli Uffici del Oontenzioso, occorreva affidare lw funzioni di difensori dello Stato a .giurisperiti inquadrati nel suo sistema, affinch� dessero garanzia di fedelt�, di attivit�, di speciale ip'r~parazfone, di unifor� mit� di criteri nella condotta delle cause, rli quella forza che � data dall'operante principio della collegialit�. 1Si doveva in proposito elaborare una legge, e la buona sorte volle che iGiuseppe Mantellini sedesse in quell'epoca in Parlamento, fTa i pi� autorevoli rrupip'.l'esentanti della Nazione. 4) Posto quindi su sicuri dati il pro,blema se ne affacci� un altro subordinato: a quali organi dello Stato attribuire in concreto il compito della difesa. Giovarsi di un istituto gi� esistente o crearne uno nuovo? Vi furono in proposito avvisi in un senso o nell'altro, prevalse quello nel secondo senso e ad opera precipua del Mantellini. Nel primo senso si tendeva ad attribuire il compito ai funzionari del pubblico Mil}istero che gi� si 1presentava � come il ra1prpresentante del potere esecutivo presso l'Autorit� giudiziaria�. Egli non era pi� il difensore delle regalie e dei diritti sog�getivi del Principe, ma soddisfaceva a un imperativo della. legge che reclamava di essere applicata erga omnes, e attivava il potere giudiziario nel suo ben circoscritto compito di giudicare, promovendo princi1palmente l'azione ipenale. Oosi egli curava un interesse generale della collettivit�,, del quale si faceva portatore il potere esecutivo. Si pens� che potesse divenire, nel pubblico interesse, anche il patrocinatore delle cause civili. Ma il Mantellini (Rendiconto sulle Regie Avvocature Era.riali, Relazfone per l'anno 1876) dichfa. ra che: '(( per quanto seppi e potei, contraddissi a che il Ministero pubblico, pur' rimanendo l'oratore della legge, diventaisse anche l'avvocato delle cause dell'Erario, procuratore e notaio, nell'indirizzo legale dei suoi affari >>. cc L'Amministrazione non litiga se non dietro consiglio del proprio aV'vocato, cihe delle liti cos� consigliate assume il patrocinio �. cc Spiegai poi come l'avvocato erariale non avesse, secondo i dettami della buona ermeneutica da temere il disfavore gi� riserbato alle cause fisanli; druccht� nello Stato moderno la lotta, combattendosi fra contribuente e �contribuente, non trova il farvore o la preponderanza, ma sibbene e solo la perequa,zione; non si sostiene la bilancia che a rigoroso equilibrio �. E altrove, nella prefa1zione allo cc ,stato e il Codice civile�, �Egli afferma: �Avvocato erariale, ne serbo da trentasei anni il ricordo di difensore dei contribuenti, ai quali dell'erario non sii fa che prestare il nome alle liti �. (prefaz. op. cit., p. 1, vol. I). I. principi ca.ldeggiati dal giureconsulto ebbero traduzione legislativa nel regolamento approvato con R. Decreto 16 gennaio 1876, istitutivo degli uffici dei Regi Avvocati Erariali. I quali �Sono in numero di otto nelle sedi di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. Agli uffici spettano in genere cc la difesa, delle cause e le con,sultazioni legali per le amministrazioni dello Stato � 1per il che le Amministrazioni sono tenute a ricorrere per le cause ed i pareri, esclusiivamente ai detti urffici, e gli uffici a loro volta, per l'esercizfo delle loro attribuzioni, richiedono da ogni Ministero, come da ogni amminiistrazione dipendente gli schiarimenti, i documenti e le notizie di cui abbi.sognano. Distinte poi sono le attribuzioni degli Uffici da quelle dell'Avvocato Generale. I primi devono cc consigliare e dirigere � le amministrazioni in tutti i casi di proposizione,-d�f�-sa, abbandono o transazione di lite ; e inoltre e< prepaTare contratti e lp�rendere provvedimenti intorno a reclami o questioni, mos1se amminiistrativamente, che tpQtessero dar materia di lite 1>. E::::::::&&::: ::-:::~fii :::::::::� dii&&&&&! !L:AD! ::::dWit�.J&& 1:::::::::: ;; E ;� 12 i PfWf""' =Tff?WfWWtt?ffWWfW�J 7 --19 L'Avvocato generale a sua volta (art. 5) � fa tutte le proposte per nomine come per ogni altro pa:"ovvedimento riguardante il personale, a;])prova l'aJbo dei delegati, vigila l'andamento del servizio, sovraintende alla tratta.zione degli affari cont�}nziosi e consultivi con generali istruzioni e norme direttive, interloquisce nelle divergenze di parere fra ufficio e ufficio di regio avvocato, sia fra que. sti e gli uffici amministrativi e le diTezioni ge nerali. Presenta nel mese di luglio di ogni �r�ioln, reia: Ziione prescritta al Ministero delle Finanze >> (dal quale formalmente l'Istituto dipende). � L'impiego negli uffici dei R�gi avvocati era riali � incompatibile coll'esercizio di qualunque impiego o professione >> (art. 11). Oos� Giuseppe Mantellini pervenne a dete1~mi nare.. la creazione di un organo collegiale al lineato colle necessit� del paese, colle conce zioni, colla legislazione del nuovo Stato; per ci� originalmente diverso dalle istit!nzioni similari gi� proprie dagli 1Stati italiani della -Restaura zione, dei quali pur non venivano disconosciute le esperienze. E� ci� pare possa affermarsi anche rispetto alla, Toscana, cui l'Istituto per certe note estrinseche e per quella della indipendenza e discrezionalit�, 1pot� sembrare affine ; di certo non pu� non rilevarsi l'assoluta disformit� fra ,quella ben ordinata fattoria dei principi di Lo rena che era stato il Granducato e l'Italia coi suoi grandi problemi e col compito di � ordinare ad 1mu.m, >> in moderno a.ssetto, di costitu1zione e di principi, le diverse stfopi tradizionalmente divisP e variamente gover;nate ; n.� pu� pruragonarsi l'ampiezza di sviluippo organfoo di una entit� necessa.ria a un grande paese retto da ammini strazione forte vrusta e accentrata, con l'olpera prevalentemente personale di un giurista che ve niva rud esse:r'e pi� che il capo di un dicastero, il legale di fiducia in rrupporti pubblici del Sovrano di un piccolo Stato retto �con criteri serruplici e patriarcali. Ma ,se a Ginsepipe Mantellini g1iur_econsulto, nomo di Stato e legislatore, va debitore il paese per l'opera sua trasfusa nell'ordinamento giuri dico, andiamo debitori alla Sua memoria noi tutti avvocati erariali per lo � stile >> da lui segnato al la nostra attivit� e che in qua-nto mantenuto alto � stato, in un settantacinquennio, l'onore e il prestigio delle persone e dell'Istituto. Richiamato quanto gi� altrove dicemmo del ro manista e della insostituibilit� della 1p�reparazione e della formazione in diritto romano (la prova relativa mai i� stata soppressa nel difficile con corso di ammissione) sono da riferire gli insegna menti del Maestro : � Armato di questa bussola l'avvocato erariale navigher� sicuro nel mare ma gnum dello ius receptum, l'erudizione non gli riu scir� pesa e sfoglier� svegliato i polverosi volumi di trattatisti e decidenti, antichi e moderni >>. E, altrove egli soggiunge: �Con la-toga l'av vocato erariale non parla a �giurati, non si appella alle passioni, le sue sono discussioni di diritto civile privato, ma il diritto civile non manca di una sua eloquenza ... Fu detto dell'avvocato che non havYi ufficio, per rquanto alto, dove per coprirlo egli abbia da salire o dal quale si trovi a discendere per tornare avvocato. A: chi !poi ha per cliente l'erario, cresce l'altez~a delF\u-ffieio, in quanto noi tutti, governanti e governati, valghiamo collettivamente pi� di un qualunque privato. N� perci� si chiedono o si concedono preminenze, eccezioni, favori, no. L'avvocato erariale fin dove arriva l'assistenza legale, previene la lite; nato il dissidio si studia di comporlo, e infine veste la toga ; consigliere : diligenza e prudenza :otdopera nell'indirizzo di ogni civile negozio, paciere: nella transazione tratta fortiter in re, suaviter in modis, e d�fensore : compete coi pi� valenti del libero f�ro, eoco l'Ufficio dell'avvocato erariale�. (Prolusione, pag. 74, Relaz. citata). L'Avvocatura m�ariale adegu�, in prosieguo di tempo, la propria alla crescente attivit� dello Stato. .Una prima legge del 14 luglio 1907, n. 185 aument� irli Uffici a 12 ivi compreso quello di Roma, pose l'Avvocatura alle dipendenze del Mini,stero del Tesoro togliendola dalla dipendenza flel 1llni stero delle finanze, cre� il .posto di Vice avvocato generale, aument� gli organici: il T�egolamento relativo provvide a viemmeglio organizzare l'ufficio Centrale, con la istituzione del Segretarfo generale. La successiva legge 22 giugno 1913, n. 679, introdusse ulteriori modificazioni, miranti sopratutto al rinnoYamento del personale. IV.-LO STATO ITALIANO CONTEMPORANEO E LA SUA AVVOCATURA 1) Lo Sfato italiano � moderno � si distinguf.'l dal tipo proprio di quello � contemporaneo >> per profonde differenze che �attengono ai cambirumenti avvenuti nel 1suo substrato o a,Ua sua base (societ�), e nella sua or'ganizzazfone, nonch� agli orientamenti del diritto pubblico; l'accelerazione del moto storico generata da due guerre mondiali, ne � la prevalente ragione. Il 1punto in cui tali differenze pi� convergono e si fanno palesi, � quello che tocca i rapporti tra lo Stato e la giurisdizione. 2) Il concepire la Societ� attuale solo in senso � atomistico >> cio� come la somma numerica di individui coesistenti, sarebbe del tutto improprio, fa �societ� di oggi si presenta sempre pi� come aggregato coerente; come una gra.nde vivente entit� che di 1p-er �s� si organizza e che tende ad autoregolare tale organizzazione ; per cui le dottrine di certi giureconsulti-filosofi. dell'epoca del diritto naturale -ad ~sempio Tommaso Hobbes si presentano come aderenti non gi� alla realt� dei tempi loro, bens� a quella dell'epoca oostTa. Alla organicit� sociale fa riscontro quella-statale. Lo Stato, a sua volta, non si pone rispetto alla societ� nella situazione di un ente separato avente finalit� limitate, ma, per cos� dire, vi aderisce in rmrn a1 LIJim& -20 ibiMdii& estensione tendendo a captare i modi di organizzazione SiPontanea della societ� e a tradurli nel sistema della organiz;zazione sua propria, a convertire i bisogni sociali in proprie finalit�. Di conseguenza, mentre lo ,Sfato a,bbraccia le attivit� pi� diverse e pi� complesse, le persone fisiche per tramite delle quali esso agisce, non sono pi� da riguardare individui che lo raprpresentino conservando in tale qualit� la loro 31uto nomia di soggietti .al centro di un du1p'1ice ordine di rapporti: e verso il loro rappresentato e vers�.l i terzi. Una tale concezione era data, in passato, da una giustapposizione di princi:pi di diritto privato alla materia del diritto pubblico; dailla stessa si !prendeva� -come � stato osservato nella esposizione delle dottrine proprie del Mantellini e del suo tempo -lo spunto per negare la responsabilit�, dello Stato verso i terzi o per ammetterla limitatamente a determinati casi o a speciali situazioni. Attualmente una dottrina filosofica (organica) � divenuta dottrina giuridica immanente al diritto pubblico e la persona fisica del funzionario o dell'agente dello Stato non ralppresenta quest'ultimo, ma lo esprime e si immedesima con esso ; la volont� di questa pe~sona � la volont� stessa dell'Ente neU'�atto in cui attraverso di lei 8i manifesta. Lo Stato 1pertanto risente nel proprio or1ganismo la diretta ripercussione del fatto illecito lesivo del diritto altrui (dannum culpa seu iniuria datum) commesso dal proprio dipendente nello esercizio delle funzioni demandategli, e la responsabilit� !propria di costui si comunica allo Stato in virt� della circostanza che la persona cui � imputabile il fatto -� �suo organo e come tale agisce. Questo principio, elaborato in giurisprudenza e divenuto pacifico, ha ricevuto positiva traduzione nella Costituzione della Repubblica italiana, nell'art. 28 della quale si enuncia che: � i funzionari e i dipendenti dello 1Stato e degli Enti pubblici, sono diretta.mente responsabili secondo le leggi degli atti compiuti in vioh11zione dei diritti. In tali casi la responsa.bilit� civile si estende allo Stato e agli altri enti pubblici ll. 3) I nuo;vi orientamenti del diritto pubblico hanno fatto perdere di consistenza l'insegnamento per cui si distingueva l'attivit� dello Stato in attivit� di impero ed in attivit�, di gestione. Bene il Mantellini ai suoi tempi avvertiva che lo Stato mai poteva perdere, in ogni focontro, 1quella da lui definita � ragione politica ll e giustamente fu impostato il problema sul dato obiettivo di una. differenza rilevabile fra attivit� di un tipo e attivit� di un a.Itro tipo. ,Ma in progresso dei tempi e mediante l'uso di una facolt� spiccatamente :propria di quelli attuali : la critica; si ,� rilevato che la distinzione era, anche nel campo obiettivo, artificiosa, in 1quanto operabile non fatrinsecamente, ma .da chi si poneva ad a:pprez~are esteriormente ed in base a criteri soggettivi, l'attivit� dello �Sta to. Invero la stessa, la cui complessit� � fuori di discussione, � sempre assunta e svolta dallo Stato in �quanto il medesimo, aprpunto per assumerla e svolgerla, ha i mez,zi idonei; ,questi mezzi consistono fondamentalmente nella... sua autorit�t. L'attivit� di impero e �quella di gestione pe1�� tanto, anche data per esatta teoricamente la distinzione, sarebbero sempre necessariamente eommiste. Seppure in virt� della norma di cui all'art. 4 della legge 1865 abolitrice del contenzioso amministrativo, l'autorit� giudiziaria era posta in grarlo di conoscere in genere degli effetti dell'atto amministrativo e 1per� degU effetti di qualunque di questi atti, la dottrina imlp�ero-gestione operava in senso interpretativo-restrittivo dappoich�, anche caratterizzandosi l'apprezzamento del magistrato come limitato agli effetti dell'atto, la cognizione ne avrebbe implicato il necessario riferimento alla sostanza da. cui discendevano gli sviluppi conseguenziali; con che il mrugistrato stesso si 1sarebbe trovato a esaminare una materia afferente all'impero in contraddizione con l'insegna mento �dominante che (facendo anche utile richiamo al principio della divisione dei poteri) lo esame stesso gli precludeva. Donde la improponibilit� delle relative domande. Sotto altro riflesso pi� generale, poi, va osserva.to che non sempre � agevole o possibile scindere gli effetti dell' a.tto dalla essenza dell'atto; quando l'opera.zione dialettica, intesa a dimostrare la inscindibilit� <'h~i due elem1~nti risultava convincente, il magistrato si trovava di fronte all'atto in s�, che non ave'Va la potest� di vagliare ai fini del giudi1zio. Infine, l'applicazione dell'art. 4 poteva venire chiesta se ed in quanto l'atto amministrativo, nei suoi effetti, avesse vulnerato diritti (civili o politici). Il patrim�nio del singolo non, consisteva tuttavia in questi soli, ma altresi n~gli interessi, particolarmente rilevanti nell'orbita del diritto pubblico. 4) Il 1principio della sotto1posizione dello Stato alla giuris{lizfone era quindi nel nostro paese prima dell'epoca contemporanea, limitatamente realizizato ; sia per il carattere della giurisdizione (che non poteva conoscere degli interessi e che in relaizione ai diritti soggettivi lesi poteva esercitare un sindacato sugli effetti soltanto degli atti amministrativi, e non sulla essenm dei medesimi) sia per la natura degli orientamenti dottrinali e giurisrprudenzfali che : da un lato nou ammettevano la :responsabilit� civile diretta dello Stato e degli Enti pubblici lper fatti illeciti determinati da colpa dei dipendenti �-� sottraendo cosi alla giurisdizione una rilevante somma di controve:rsie dall'altro: parimente denegavano che l'attivit� di impero avesse potuto cadere sotto il controllo del potere giu1diziario. Abbiamo in parte osservato come ,gli orientamenti risultassero in funzione dei tempi, caduchi� .-resta ora-da far cenno alle modificazioni del carattere della giurisdizione. I Testi unici approvati con le leggi Z giugno 1889, n. 6'1.�66, 7 mmrzo 19017, n. 62 e quindi 24 gi�u- W::::: &Jim~i&& LE 22 2FF ;;:w.w=:: &&&&� a -21 gno 19�24, n. 1054, sistemarono la materia relativa alla comiposizione e al funzionamento del Consiglio di Stato al quale furono aggiunte le Sezioni giurisdizionali per giudicare in primo luogo dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazfone di legge contro atti o provvedimenti di una autorit�. amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante aventi per oggetto un interesse di individui o di coripi morali giuridici (legittimit�), e quindi anche nel merito in casi tassativamente enumerati (merito). Al Consiglio di Stato fu attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, con la conoscenza di tutte le questioni attinenti a diritti: intorno ai diritti pot� conoscere anche per le materie non riguardanti la giurisdizione esclusiva, in quanto la risoluzione delle questioni relativ�e, pregiudiziali o incidentali, fosse stata necessaria per p:ronunciare sulla questione principale. La giuris:prudenza del Consiglio di Stato riprese, diversamente elabora.ndoli, i concetti di detolll!rnement e di empi�tement de pouv1oir (eccesso di potere) .gi� sviluppati dalla giurisprudenza francese nei tribunali del contenzioso e in 1 quel Consiglio di Stato; con ci� peraltro non si volle resuscitare il Contenzioso abolito in Italia con legge 1865 ferma restante per la competenza attribuita alla autorit� giudiziaria ordina:ria, quanto integrar�e quest'ultima competenza e dare un giudice a controversie che non ne avevano ; resultando in tal modo colmata un� lacuna del1' ordinamento giuridico. L'attivit� giurisdizionale del Consiglio di Stato aveva 1poi ben diverso obietto da quella ordinaria poich�, oltre a conoscere degli interessi, esplicava un potere di annullamento degli atti o provvedimenti amministrativi per i casi di dichiarata illegittimit�, nel mentre, giudica.udo nel merito, sostituiva al provvedimento della autorit� amministrativa �quello resultante dalla propria decisione. Tuttavia, autorevolmente in dottrina si dubit� se quella demandata al Consiglio di 1Stato fosse una vera e propria giurisdizione, traendosi 1p1rin cipaJmente argomento dal disposto dell'i1rt. 4 della legge 1865 e premesso il principio che � giu risdizione ))' in Italia, si identificasse con la atti vit� del potere giudiziario. Se all'autorit� giudiziaria non spetta -si os serv� -�di operare lo annullamento di atti della ip�Ubblica amministrazione, questa facolt�, quan do attribuita, non pu� essere propria che di un altro potere e cio� di quello esecutivo o dell'am ministrazione. Nel Consiglio di 1Stato � dunque, secondo 1queste premesse, in sostanza l'Amministrazione che attivata dal ricorso del singolo che ha un inte resse in senso obiettivo da fa.re valere e un inte resse in senso subiettivo per farlo valere -rivede in via. contenziosa un p.roprio atto e, secondo i casi, ne dispone lo annullamento o la modifica. Una tale opinione viene definitivamente ripu diata dalla Costituzione repubblkana nella quale si prescrive (art. 113), che �contro gli atti della pubblica amministrazione � sempre ammessa la tutela giurisdfaionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. �. Quella del Consiglio di Stato � dunque una giurisdizione arnminfatrativa inquad:rata .nell'ordinamento giuridico con carattere di autonomia, sia rispetto all'autorit� amministrativa che alla magistratura; e la1 Costituzione stessa, se :garantisce la autonomia e la indipendenza della magistratura, (a.rt. 104) dispone altres� che la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdiizioni speciali (art. 108). Da questo carattere di autonomia consacrato nella Carta Costituzionale si pn� prendere ~rgomento per rilevare la modifica-zione del princilpfo tradizionale suHa divisione dei poteri. Non � che anche questo possa dirsi superato in quanto risiede nelle profonde fondamenta dello Stato moderno ; esso � piuttosto inteso in un senso diverso da quello che era in pa,ssato ricevuto. Occorre partire dalla nozione di 1sovranit� che � il concetto nucleare della nozione di 'Stato e --riferirla alla conc.ezione organica dello Stato contemporaneo. Si 1pu� convenire col Mantellini sul concetto cJ1e fa della sovranit� una sorta di principio vitale animante l'organismo dello Stato; e allora. pare sia dato far questione, non tanto della distribuzione della stessa fra persone o i.stituzfo .. ni, quanto della estrinsecazione sua attraverso gli organi. Il potere pertanto, lo si viene a concepire in relazione a un apprurato o sistema di organi cui compete esip.Jicare una delle grandi funzfoni che sono ragione di sussistenza per lo Stato. La funzione, in cui si sostanzia l'attivit� dell'organo, � un quid di obiettivo che viene a costituire il � dato primo >> di considerazione, e cos� a preferenza si parla di funzione legislativa, di funzione amministrativa, e di funzione giurisdizionale. E' logico e necessario che la funzione debba individuarsi, e in tal modo �separarsi da altra funzione e che pertanto l'organo che alla stessa presiede sia autosufficiente; per il che si precisa il concetto di autonomia) del quale � coroll�rio quello di indipendenza della !persona fiska in cui l'organo ha la propria viva espressione. Di conseguenza non � che lo �Stato, sott01pQnendo certe specie della propria attivit� alla giurisdizione, venga a menomare una propria funzione vulnerando l'a.utonomia della stessa e la indipendenz; a dell'organo, a vantaggio di altra funzione o di altro organo -o che, come si direbbe adoperando la vecchia terminologia, sottoponendo la propria attivit� di impero al vaglio della giurisdizione, presti la propria autorit� contro la propria autorit� -esso 1Stato integra una propria funzio� ne con l'espUcruzione di un'altra e mediante il reciproco cone:orso o controllo dei rispettivi organi; in ci� non si pu� vedere quella che poteva rupparire un tempo : una sorta di sopraffazio:q~ .di un !potere su di un altro, mediante l'invasione da._ parte dell'uno della sfera atll'altro riservata. Q'uesto ultimo fenomeno, nella concezione orga� nka, si pu� riscontrare S'Otto forma di disfunzione, e cio� quando un organo 1pretenda di svol ;1:1! ;;m&mm!: EimFf;;;;ll�Ji..WLh&&&&J.fB!t&&&J1mEJ]JJ& IfW:YW 5%: T TE r.me mr '"*''' ma: -22 gere una funzione ch� non sia la propria o indi rizzj la propria a finalit� diverse da 1q;uelle ohe le sono assegnate; e poich� l'ordinamento giuridico definisce le funzioni e indica le finailit� delle stes se; un tale atteggiamento � anz,itutto contraddi�� zione alla leg'ge. La 1quale appresta i rimedi designando organi che possano annullare gli atti del1' Amministrazione eventuailmente illegittimi o dirimere, ove insorgano, i conflitti di attribuzioni. iMa se � la legge suprema manirfestazione della volont� dello 1Sttato, si pu� osservare che a mezzo dei precetti dalla stessa, il sistema � suscettibile di completo sorventimento, non essendo la funz. ione le,gislativa controllabile, nel suo svolgersi, da [parte di differenti or.gaini. Senonch�, nel diritto italiano attuale, la legge non i� pi� quodcumque prrincip'i, placuit, sostituendosi alla locuzjone : � Principe >> quella : � Parlamento>>. 4-bis) La innovazione introdotta dalla Costituzione repubblicana e che corona la concezione del nuovo Stato, � la istituzione della Suprema Corte Costituzionale, cui � demandato in [primo luogo di giudicMe sulle contr�opers'ie relatfoe alla legittimit� oostit'll$ionale delle leggi e degli atti, aJVenti forza di legge, dello 1Stato e delle regioni (articolo 134). Il tema della legittimit� delle leggi � stato ab antiquo a.gitato, e in proposito � da rfare qui richiamo a quanto � stato antecedentemente esposto circa la operativit� dei precetti di dhitto o di etica immanenti alla sede e ana funzione imperiale nel diritto romano della tarda epoca e nel diritto dell'et� di mezzo, in coerenza a questi 1p�rinci�pi venne anche elaborato da giuristi e canonisti quel � gius di resist�enz.a >> il cui positivo riconoscimento sta nell'art. 61 della <e Magna Oharta Libertatum >> inglese. La tutela del principio, nello stato moderno, rimaneva affidata al potere giudiziario che nell'ambito delle proprie attribuzioni poteva. riconoscere la rispondenza o meno, di una legge, ai principi fondamentali della Costituzione, ma a condizione che la questione venisse a cadere sotto il suo esame nel corso di un giudizio; n� l�e ;potest� del 1potere giudiziario potevano andare oltre la decisione di specie, altrimenti questo potere avrebbe potuto abrogare la legf!:e assumendo le attribuzioni proprie di quello legislativo. (Per quanto riguarda poi l'ordinamento italiano_, il sindacato di costituzionalit� era limitato solo all'aspetto formale). Ma ora in esito a un vero e prOiprio giudiz~o, con le garanzie del contraddittorio, la Corte Costituzionale decide se una norma di legge (for� male) o un atto av�ente forza di legge (legge sostanziale) sia.no o meno contraddittori con altra norma fondamentale dell'ordinamento giuridico, portata dalla Costituzione, con la conseguenza che (articolo 136) cc quando la Corte dichiara la illeg1tt1mit� costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblica.zione della decisione �. La Corte Costituzionale � altresi il Tribunale che deve giudicare delle accuse ;promosse contro i Ministri (funzione, per lo Statuto Albertino, gi� 1prnpria al Senato del Regno costituito in Alta Corte di Giustizia) e anche contFo lo stesso Oapo dello Stato, primo Ufficiale e primo Cittadino della Repubblica. Decide infine sui conflitti di attribuzjoni. I conflitti di attribuzfoni erano precedentemente definiti dalla CDrte di Oa.ssazfone, cio� dal su\premo consesso giudiziario, il che costituiva gi� un notevole progresso sui sistemi altrove adottati, ad esempio in Francia ove all'uopo funzionava un Collegio misto con prevalenza d�egli elementi tratti dall'amministrazione. La Corte 1Costituzionale � un Collegio di competenti, indipendenti sia dal Parlamento, sia dal1' Amministrazione, sia dalla Maigistratura ordinaria ; essi sono uomini di legge la 'scelta dei quali avviene tra i Magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i 1wofessori ordinari di materie giuridiche delle Universit� e gli avvocati che abbiano oltre venti anni di esercizio. Al vertice dello Sfato quindi, quale vigile custode della Costituz,ione e della retta emanazione delle norme legislative, sta. un organo collegiale che adempie ai suoi altissimi compiti nelle forme e nei modi della �giurisdizione. 5) Pu� essere pertanto conclusivamente afl'el' mato che, se negli Stati precedenti ai moderni si manifest� da parte degli imperanti la inten!done di sottoporre lo stato alle leggi e alla giuri1sdizi<, ne, se negli stati di tipo moderno si posero percit'> le basi istituzionali) ma si attu� il princi1pio rela � tivo limitatamente, nello Stato contemporaneo italiano il principio stesso ric'eve attuazione completa e plenaria. Lo Stato � sottoposto alla giurisdizione anche per quanto riguarda la formazione delle leggi ove queste violino i principi della Oostituzione; inoltre tutta la sua attivifa concreta �cade sotto i I vaglio della giurisdizfone in quanto violi diritti soggettivi o legittimi interessi. N� � a ci� di ostacolo il principio della divisione dei poteri, essendo il potere attualmente inteso nel senso di fun zione essenziale dello Stato; e lo Stato contemporaneo non contrruppone o controbilancia potere a o con potere ; sibbene intende ad armonizzare fun zione con funzione. D'altronde la. stessa denominazione di potere esecutirvo � dalla Costituzione rapubblicanai abbandonata; aid essa � propria� mente sostituita quella. di cc Governo >> che comprende <e governo� in senso ristretto e cc ammini� strazione )J (confrontare l'insegnamento del Mantellini 1qui riferito nella rubrica: cc l'opera di Giuseppe Mantellini giureconsulto Jl). Premesso quindi che l'autorit�, giudizfaria ordinaria continua. a conoscere deg-li effetti di tutti gli atti amministrativi ai fini della restaurazione dek diritti lesi (e non � da tacere un orientamento della recente giurispTudenza che afferma la possibilit� anche della decla-ratoria di illegittimit� degli atti stessi :per quanto si riferisce alla decisione &&L :::w.m&&&&1Wl &&:: i&&: ::::& &MM &li= dii& EL dii& EL EEIBili& -23 di specie); tutta l'attivit� dello Stato, anche quella che un tempo si denominava di impero � suscettibile di app�rezzamento e di sindaeato sotto la condizione della lesione degli inter�essi legittimi -da parte della giurisdizione ammini. strativa (Consiglio di Stato) che pu� altres� procedere all'annullamento degli atti o pro'VlVedimenti :relativi, ove illegittimi. In proposito � anzi da osservare che gli sviluippi necessari. della Costituzione repubblicana condurranno a.d attribuire, in conereto e per casi specificamente determinati, il potere �di annullamento anche ad autorit� diverse dal Consiglio di 1Stato, avendo sub�.to deroga il principio per cui tale potere si aipparte neva, in via generale ed esclusiva, alla giurisdiz. ione del ~onsiglio stesso. Tale � il criterio 0he chia.ramente si desume dall'ultima \parte dell'rurt. 113 della Costituzione in cui i� detto che: � la legge determina quali organi gimisdizionali possano annullare gli atti della :pubbliica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti daJla legge stessa �. 1S~ sottrae al sindacato giurisdizionale, ai sensi della legge sul Oonsiglio di Stato, soltanto l'atto politico -sopratutto in vista delle conseguenze che importerebbe, sotto il profilo degli interessi generali, un suo a,nnullamento; e delle difficolt� di vagliarlo ex post nella sua opportunit� bench� l'argomento, in considerazione di quanto � contenuto nel comma secondo del ridetto a.rticolo 113 �della Costituzione (la tutela giurisdiziona. Ie... non pu� essere esclusa o limitata... ip�er determinate categorie di atti) sia tutt'altro che posto fuori discussione, (si confronti in pro~osito in �questa Ra.ssegna. Ma.ggio 19-50, Oarbone: L'atto politico e l'art. 113 della Costituzione). 6) Il principio per cui, sulla. doglianza del singolo, lo iStato pu� essere plenariamente astretto a comparire dinanzi le 1giurisdizioni, ha per corollario quello per cui lo Stato deve p:rovvedere alla prop�ria difesa in modo altrettanto plenario. Donde una propo�rzionale moltiplicazione dei compiti segnati all'organo legale. Il quale, se perci� ha dovuto essere potenziato ed � venuto natural mente ad ac�quistrure importanza sempre maggio.re, non ha dovuto subire modificazioni in quel carat� tere che gli fu impresso ad opera lp�recipua del suo fondatore e ispiratore. Certamente il modo col quale si presenta og:gi l'I�stituto � diverso da quello con cui a quell'epoca si presentava, cos� come un albero rigoglioso � differente dall'arbusto ; ma a.Ile sue tavole di fondazione si derve l'aioquisto delle attitudini per le quali esso ha ipotuto� fare: opportunamente fronte alle nuove grandi necessit�: in tanto esso ha potuto corrispondervi in 1quanto una nota di originalit� lo estrani� sin dagli inizi, dai sistemi praticati in altri Paesi ove l'o~gano leg�ale: o non esisteva come entit� sepa-l'ata ma come ufficio compenetrato nell'Amministra.zione, necessariamente ricorrente alla collaborazione del libero foro ; o sussisteva come organismo a s� (Austria) che per� non era emanc:i.pato dall'Amministrazione e che era sistemato burocraticamente, donde la man� canza o deficienza di iniziativa o di discrezionalit� nella condotta delle controversie e il �funzionarismo >> dei s:uoi a.ppartenenti, piuttosto � impig �liati >> che indirizzati dalle minuziose � istruzioni di servizio >>. � In Italia, non si intese creare un corpo di fnn� zionari specializzati o una accademia di teorici del diritto; bens� raccogliere coloro che avessero dimostrato spiccate attitudini e solida pre� para.zione per fare g'li (J!l}1)0oati; assuntili : specialmente formarli avvocati erariali e tali mantenerli; e per mantenerli tali mantenere l'Istituto autonomo nei riguardi dell'Amministrazione ; libero di fare pareri, ascriivendosene la responsabilit�, libero di seguire nelle cause il \proprio indirizzo. Per tale ragione di autonomia sostanziale, la dipendenza,: prima dal Ministero delle finanze, poi da �quello del Tesoro e infine dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha potuto e pu� dirsi niente pi� di una necessit� di inquadramento dell'Istituto nel sistema dello Stato. L'opera del Mantellini: � Lo 1Sfato e il Codice Civile >> padroneggiava il diritto privato e il diritto pubblico e l'Avvocato erariale dell'epoca, doveva essere versato nell'uno e nell'altro e ![l�er�, in teilllpo di codificazioni, avvicinarsi a quella che era �stata la competenza del giurista del diritto comune; l'avvoqato dello Stato di oggi deve tro� varsi nelle condizioni, dato il vastissimo campo in cui si muove, oggi, l'attivit� dello 'Stato,. di poter sommare in si� �stesso le specializzazioni clu~ sono proprie degli esercenti nei va.ri rami della professione legale e fare dell'esevcizi� relativo alle specialiizzazioni stesse, materia del quotidiano svolgimento della propria opera.. Sono, sotto questo aspetto, ben lontani i tempi del 187�6, in cui la massa delle cause interessanti lo Stato era data dalle controversie tributarie. Per il che il Mantellini poteva soggiungere, citando a:utorevoli esempi dell'antichit�, e quasi per confortare i giovani colleghi -specialmente i meridionali dalla esclusione dal campo pi� suggestivo della professione: l'arringo penale che: � il diritto civile non mancava di una sua eloquenza ! >>. Nei tempi attuali, l'avvocato �dello Stato deve indossare la toga dinanzi ai giudici penali, e non c,erto << per a�cicidente >>. Il Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 gli hll attribuito la difesa di ca.use anche penali interessanti i funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; �-� questo in parte un corollario delle dottrine organiche, e in parte ha tratto ai riflessi che -per le no�rme del rito penale vigente -pu� il giudicato penale assumere nel successivo giudizio civiJ.e imlplicante la reslponsabilit� della pubblica amministrazione. Cos� come ai tempi del Mantellini, la locuzione 1 i � fisco >> fu bandita, la denominazione di � avvocafo erariale�, � stata, per la legge sue-citata, definitivamente abbandonata e sostituita �a. �qud-=la di � avvocato dello Stato �. Attesa la plenaria sottoposizione di questo alla gi:urisdizione, il patrocinio non val tanto a sostenere un ristretto ::::ML &.&&&&&& W&Ll&i :::: = rnmm :ZDL mrnm ,,,, &&GL&t &&; -24 compendio di diri.tti patrimoniali, quanto ragioni a 1pi� vasta ispirazione e a diverso contenuto, sopratutto di prestigio. Nelle costituzioni di 1parte civHe in processi penali, ad esell\pio, l'Amministrazione fa 1questione dell'affermazione di rPsponsabiliti�,. dei rei afi'imohi� oi�' valga, oltre che a risaircire danni, a compensare nocumenti di natura morale o etico-giuridica infertile dalla altrui azione delittuosa, e che non pertanto hanno sede in una sfera diversa da quella in cui si reclama, attraverso l'opera del pubblico ministero, l'aplpHcazione della legge e la soddisfazione degli interessi della collettivit� genericamente considerata. Ma non della sola difesa giudizi.aie dello Stiifo si interessa la Avvocatura. Lo �Stato di oggi 'li considera pa,rtecilp�e della vita di molti enti pubblici la cui attivit� confluisce si nel campo sociale da non potere v�enire dallo Stato ignorata, ancl1e in 1quanto le �finalit� relative bene spesso lo 1Stato medPsimo persegue mediata-mente attraverso l'opera di tali enti. Quando non addirittura essi siano dello 1Stato .una emanazione diretta, tanto da potersi 1qualificare veri e propri organi suoi (in questa Rass. Fragola, 1950, 'P� 167). Cos�, per l'articolo 43 del Testo unico citato, l'A'VVocatura, 1quando sia a.utori~z.ata da legge o da provivedimento emanato a, me7jzo di decreto, ha facolt� di assumere il patrocinio di enti non statali sottoposti a tutela o anche a semplice vi,gila.nza da pa.rte della pubblica amministrazione. Il successivo decreto 8 giugno 1940, n. 779 enumera.va 33 di questi enti (fra i 1quali le istituzioni ipubbliche di beneficenza nelle cause di azione popolare). Da 1queste premesse, evidente risulta !Una conseguenza duplice che consiste in una consta.fazione e nella indicazione di una necessit�,. La constatazione � quella che riguarda la moltilplicazione degli affari conternziosi confluenti alle Avvocature distrettuali. La necessit� : quella ohe impone una adatta provviden7'ja legislat:i!va valevole a fornire all'organo .legale i mezz!i per !Potere a.ttendere alla propria opera, a dismisura aumentata; evitando la dispersione delle cause in senso territoriale, e realizzando in quanto possibile l'opposto principio della oonoentraz4one delle medesime presso autorit� �giudiZfarie determinate. Non .� a parlare qui di una resurrezione di un fa-vor fi,s.<Ji che induca una specialit� di foro, dappoich� il foro � sempre il medesimo e cio� l'autorit� .giudiziaria ordinaria; subbene dell'im[)rescindibile cura di un pubblico interesse, da attuare nei modi appropriati. Di ci� non poteva non preoccuparsi il legislatore, e se ne ipreoccup� difatti quando la necessit� cominci� a delinearsi, e cio� nel 1923 anno . . ' mcm, essendo stati all'Avvocatura affidati i compiti propri del soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, venne l'avvocatura ad assumere la consulenza e il patrocinio del �pi� importante complesso statale a ti1po aziendale; ramificato, con la sua rete e i suoi uffici, in tutto il territorio nazionale e, per sua natura, titolare di grande numero di controversie attive e pa.ssive, evenibili sotto il doppio profilo della responsabilit� contrattuale ed extra contrattuale. Con decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 furono emanate le norme riprodotte :poi nel Testo unico 1933, e alle �qunli rimand� il successivo Codice di proced1Ura civile : sul f�ro erariale. In virt� di dette norme, le cause in cui veniva ad essere� parte uiia Amministrazione dello Stato erano devolute alla cognizione del Tribunale ca;poluogo della sede della Corte di appello (a sua volta sede dell'Ufficio distrettuale della Avvocatura) nel cui distretto si fosse trovato il Tribunale che sarebbe stato competente secoll'do le norme ordinarie; princiipfo, questo, ridondante non tanto in una proroga della competenza territoriale del magistrato collegiale, quanto in una motlifi1cazione della di lui compe� tenza funzionale. Per ogni distretto di Corte di appello un Ufficio distrettuale della Avv.ocatura. dello Stato: con sequenziale aumento e degli Uffici (in correla7'jione all'aumentato numero delle Corti, o per nuova istituzione o per riipristino) e degli organici. 7) A: questo punto si esaurisce il tema delle vicende storiche dell'Istituto, inscin1dibilmente collegate alla evoluzione parrimente storica dello Sfato e delle concezioni che ne informano il carattere, in riferimento ai raipporti pi� estesi o meno estesi dello stesso con la giurisdizione. Mu esiste un'altra storia; quella relativa al perfezionamento e alla modificazione dei concetti e degli istituti giuridici cui l'Avvocatura., nell'ambito della sua competenza, ha collaborato, sostenendo e segnando indirizz,i, fissando principi interpretativi della legge, determinando sovente la emanazione di norme. Questo lavoro, la cui origine non sta in elocubrrazioni teoriche ma in una sensibile !percezione dei �problemi e delle esigenze che si appalesano neJ cor.so quotidiano delle controversie, � lavoro svolto in profondit� e risultante dalle periodiche R.elazioni che l'Avvocatura ha consegnato ail Paese. Le stesse non sono soltanto una rassegna della giurislprudenza di un dato periodo, ma sono fattori della giuris1wudenza considerata come quella attivit� che, elabora.udo il diritto vi�gente, :prepara il dirritto di domani. A 1questo proposito � da dire che nel diritto di domani, cio� in quello che sar� per derivare dalla germinaz.ione dei principi che la Costituzione re� pubblicana ha proclamati, l'opera dell'Avvocatura a.ssumer� essenziiale riliervo, attraverso il giudizio �di costituzionalit� delle leggi. Dislpone l'ar. ticolo 21 del progetto di leg.ge sulla Corte Oostituzionale, c1he il Governo, parte nel suddetto giudizio, sar�, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ci� delegato, ratppresentato e difeso dal1' A vvoca.to Generale dello Stato o da un s:uo Sostituto. In tal modo l'Avvocato -Generale, .. riducen�o a forma tecnica dinanzi a un �sommo consesso di _ giuristi, il contenuto di ra.gioni giuridiche e poli-. tiche afferenti alla legge, in s� medesima e in rapporto aUa Carta. fondamentale, e non in confronto di singoli casi pratici considerata ; collaborer� m I TFFEZFFF7EF~&&Mi~~ -25 istituzionalmente a tutelare quegli interessi primari dello Stato e della collettivit� che si identificano nella osservanza dell'ordine costituzionale. 8) In cospetto della giustizia del Paese, la voce dei difensori dello 1Stato non lp�arte da luogo diverso da quello che � destinato agli altri difensori e non prende di�verso t�no. I dirfensori dello Stato in Italia non hanno la � distinzione di posto e sedia� che piaceva ai toscani del Granducato, n� distintivi speciali sulla toga. 1Senza privilegi, anche formali; in tutto pari ai patroni dei cittadini, manifestano in ci� come sia vero che lo Stato italiano, ascoltando dal fondo dei secoli la digna vow dell'Imperatore Teodosio, effettivamente e nell'atto in cui si fa a sostenere in giudizio i propri diritti, � sotto.posto al trattamento comune che discende dalla egmaglianza di rfronte alle leggi. Ma se la fra.ternit� che lega gli avvocati dello Stato, salda come solo pu� esserlo fra coloro che conducono una stessa �quotidiana e dura battaglia, se lo spirito che anima un Istituto ove le stesse funzioni direttive mai prescindono dal tono della colleganza, sono da considerare, un privilegio : questo, si, � privilegio da tenere caro e da conservare con tutte le forze nelle libere istituzioni della Democrazia italiana. GIUSEPPE CHICCA AVVOOATO DELLO STATO NOTA Non � questa la sede per una trattazione di diritto comparato, terri.a del quale� si ~ono occupati altri autori. E comunque, nell'esporre i lineamenti del sistema introdotto �e vigente in 1Italia, .gi� � stato f�atto cenno degli altri sistemi dai quali l'Italiano ebbe .ad �emanciparsi e a profondamente differenziarsi. E' da rammentare che con c.aratteri affini a quelli delpndirizzo .austriaco si � presentato in Europa lo spagnolo Cuerpo dos Abogados dei E�stado, -non senz.a far utile richiamo in pToposito alla opinione .acc1ennata nello studio del Menestrina (l'Avvocatma dello Stato in Italia e all'Estero in Tivista di diritto processuale civUe vol. VIII parte 1a 1931, Cedam Padova) per cui ambedue i sistemi, ispirati al criterio fiscale, sarebbero stati acquisiti da parte del1' Austria e della Spagna dagli ordinamenti del reame di Na:poli ricollegandosi cosi, p.er tale tramite, aUa tradizione romanistica. Cenno a parte merita l'Inghilterra. E' stato a suo luogo qui notato, come nel diritto medioev1ale sia comparsa la figura del giureconsulto -;persona -".a later. e � del monarca. Da ci� procede l'istituzione dello Attorney Generale, consigliere giuridico della Corona :.dal 1253) che, col volgere dei tempi � divenuto un organo costituzional13 dello Stato, Ministro della Corona. Oltre .che per gli interessi specialmente propri di quest'ultima, egli �deve .agire in giudizio anche per quelli che noi �definiremmo interessi " del pubblico '" dei quali in Inghilterra la Corona si fa portatrice e che concernono l'adempimento sia di un pubblico diritto che di un pubblico dovere. L'Attorney Generale cma .anche gli interessi di coloro che sono i destinatari della pubblica beneficienza (confrontare .al riguardo quanto pi� sopra esposto circa il �carattere della " protectio �, i.e direttiv�e proprie dello Stato patrimoniale e le funzioni dell'Avvocato dei �poveri nel reame di Napoli). L'Atto;rney � coaidiuvato e vicariato dal SoUcitor Genera1e; .altri Solicitors hanno in lng):Jiltema i _v~ri di�abteri. I Solicitors sono specie di legali fissi di. fiducia:: il pi� importante � quello della Tesoreria che si occupa anche delle pratiche di quei dicasteri che sono sforniti di un Solicitor proprio, e che, oltre a curare la -esazione dei crediti di spettanz�a della Tesoreria i� l'amministr.atore degli immobili deUa Corona. Le sue funzioni si intrecciano con .quene del "Proctor Regis � iil quale intervi-ene anche in cause di. divorzio quando ci sia pericolo di collusione. Ispirato al modello inglese � l'istituto dell'Attorney Generale negli 1Stati Uniti d'America, ch�e n.e hanno reso pi� accentuato il carat~ere costituzionale derivandolo dall'� Atto giudiziario � del 1789. L'Attorney generale � il rprimo Ufficiale .della legge, capo del �dipartimento della Giustizia, �consigliere legale del Presidente e dei dipartimenti federali. BIBLIOGRAFIA Digesta Justiniani Augusti. Recognoverunt Bonf.ante, F.addia, Ferrini, Riccobono, Scialoja, Mediolani, MCMXXI. Vigestum glossatum ex pandectis florentinis. CommentaTis Accursii, scolii�s Conti, paratitla Cui:acii et quondam al_iorum observationibus. Lugduni, MDLXXXIX. GRorrus UGO: De iure belli ac pacis Libri tres. Ultraiecti, Van de.r Water, 1696. HOBBES THOMAS: Leviathan. Trad. Vinciguerr.a, Bari, Laterza, 1911. HEINECCIUS GoTTLIEBB: Elementa iuris natura et gentium. Neapoli, Pasquali, 1764. WINDSCHEID: Diritto deUe Pandette. Torino, utet, 1002. RAPOLLA: Comrnentaria de iure regni neapoaitani. Neapoli, Castellano, 1778. � VALLETTA: Leggi del regno napoletano. Napoli, Morelli, 1776. LAND"UCOI: Storila dei diritto romano. Padova, Sacchetto, 1887. PADELLE'ITI-COGLIOLO: Storia del diritto romano. Firenz�e, Cammelli, 1886. BONFANTE: Storia del diritto romano. Roma, Universit�, 1934. BONFANTE: Istituzioni di diritto romano. Torino, Qi.a:ppichelli, 1946. S.AVAGNONE: Le terre del fisco. Roma, 1902. 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E in Avvocatura rimase, apprezzatissimo per la 1sua valentia e pi� ancora venerato per le sue alte .qualit� spirituali, per circa quaranta anni, fino al suo collocamento a riposo nel 1915; celer mente percorrendo i vari gradi della carriera, e ancor giovane conseguendo la nomina a sostituto avvocato generale e ad avvocato distrettuale di Trani, dove rimase dal 1898 fino al 1915. 1Studioso di molti problemi di diritto, le circostanze lo portarono ad.approfondire in modo particolare lo studio dei rapporti patrimoniali fra lo Stato e la Chiesa ; e la sua opera in questo campo trascese di gran lunga quella dell'avvocato e del difensore affermandosi nelle commissioni di studio per la preparazione di disegni di legge volti a regolar compiutamente la materia. Tre fmono la note dominanti di tutta la sua nobile esistenza: la dedizione completa e �assoluta al dovere � la semplicit� e la modes.tia senza fine ; la fede c~istiana vivamente e rettamente sentita e praticata. E quest'afflato di fede, vivificante, inform� di s� tutta l'attivit� di Antonio Cafaro, grande avvocato e vero cristiano. ' Ogni mattina, prestissimo, Antonio Oafaro era, in chiesa per accostarsi a Dio. E non chiudeva la sua giornata senza prima ritornare nella <?hi~sa dei suoi padri a rendere conto delle sue az10m e ad attingere l'ispirazione delle opere da compiere. Sul .suo tavolo di lruvoro, accanto ai libri di diritto, i libri della Fede, �senza della quale, egli d~ceva, tutto � vano. Poverissimo, tutto il suo elargiva ai poveri, beneficando fino all'ultimo giorno di sua vita, chiusasi il 7 gennaio 1919. . La sua lunga permanenza in Avvocatura costitu� per tutti una forza morale e un segnacolo di spiritualit�; ed il suo ricordo vien tramandato vivissimo, perch� ad esso ci si possa ispirare come ad esempio luminoso di perfezione di' vita. GI1A001VIO GIUSEPPE OOSTA Nato a Milano nel 1833 di famiglia ligure, Giaicomo Giuseppe Costa entr� in magistratura nel 1860 e sia nei Tribunali che negli uffici amministrati~ i del Ministero, presso i quali fu spesso chiamato a prestar servizio, diede prove immediate del suo iValore. L'ingegno eletto, la mente a.cuta, l~ do.ttrina giuridica vastissima, la facondia ammirabile, la dialettica stringente gli crearono in breve tempo un'alta reputazione, ed accelerarono singolarmen te la sua carriera di magistrato. Segretario generale del Ministero di grazia e giustizia col guardasigilli Vigliani nel 1873, fu nominato nel 1874 procuratore generale di Corte <li appello, e fu a capo degli uffici di Venezia, Genova, Palermo, Ancona, !Bologna. Morto nel 1885 Giuseppe Mantellini, parve ad un subito impo8sibile la so8tituzione del creatore del nostro I.stituto ; ma il Governo non es.it� nella scelta di Giacomo Oosta. L'eredit� da rruccogliere era �Singolarmente pesante ; ma in breve fu a tutti palese che il nuovo avvocato generale era intera mente degno del grande predecesoore, del quale continu� con dignit�, con energia, con alto sapere la grande opera intrapresa. Nominato s.ubito dopo .Senatore, in qu('ll' Alto Consesso diede immediate luminose prove della sua grande competenza nelle pi� svariate materie, e acquist� in breve indiscussa autorit�, per le doti non solo dell'ingegno ma altresi della probit� e della dirittura morale. [E famosa rimas�e la sua Relazione 1sulla inchiesta .svolta per accertare la responsabilit� dei magistrati che avevano preso parte alla istruttoria del processo per i fatti della Banca Romana: documento nobilissimo del modo come Giacomo Costa intendeva l'altezza della missione del magistrato. Tradurre in atto i concetti allora esposti era la suprema ambizione del Costa, nell'interesse del Paesef ed egli si cred� vicino alla meta sperata quando nel marzo 1896 fu chiamato alla carica di Guardasigilli. E diede impulso a riforme strutturali dell'Amministrazione della Giustizia. Ma un male inesorabile lo prese ; ed allora si pales� anche la tenace volont� con cui, negli ultimi mes�i della sua vita di uomo e di ministro, costring~va un organismo ormai in sfacelo ad obbedire alla vigoria dello spirito, coronando con esempio raro della fedelt� religiosa al ~overe un~ vita tutta spesa in favore della Pubblica Amministrazione: esattamente di lui fu detto che lo splendore della carriera fu giusto riconosciment~ degli eccezionalj suoi meriti di giurista e di oratore. Laureatosi gio1vanis1simo nel 1877 ~ era nato a Napoli nel 1858 -Ernesto D'Agostino, uditore giudiziario, fino dal 1881 fu addetto a prestare servizio presso l'avvocatura erariale di Nii,poli; primo graduato al concorso di Pretore, sostenuto nel 1883, egli rimase peraltro in Avv�c�tura, _doye _ non tard� a dar luminose prove delle sue elevate � 0 qualit�. Era, Ernesto D'Agostino, un di quei gio1vani d'alto ingegno sfili quali il nos.tro !istituto, fin Mi%&&&&&Wi&&ZZi:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;g &il &&&&~ �= :::::p BI 7 -27 dal suo sorgere, eseiicit� una pressoch� irresistibile attrattiva; uno di quei giovani che potentemente contribuirono a portare, in breve volger d'anni, l'IA.vvocatura ad un livello altissimo, innalzandola nel prestigio e nella estimazione generale. E per quindici anni, Ernesto D'Agostino, diede all'fatituto il ,suo ingegno e la sua attivit�; e ne ritrasse quella maturazione di sicien:zia e di esperienza indispensabili per la completezza cosi del sapere che della personalit�. 1Si che, quando nel 1897 egli ne usci per pas,sare al Consiglio di Stato, il giovane � addetto � del 1881 era ormai completo; l'aquilotto ruveva irrobustito le ali. E il volo si fece sempre pi� alto; e quando Ernesto ID'Agostino, coronando la sua attivit�, assunz.e la !>residenza della IV sezione, nessuno pot� dubitare che non soltanto egli avreb� be saputo tener l'alta carica con� quella superiorit� �morale e scientifica che gli derivava dalle sue qualit�, ma che allZli, e proprio per 1queste, egli anebbe rinverdito di nuovi lauri quella Presidenza. E l'auspicio non falli. Quindici anni : ma come Ernesto D'Agostino si senti sempre legato all'Avvocatura, che era stata maestra a lui ed alla sua giovinezza ; cosi l'A vvo catura ha sem:rre ricordato, e ricorda, a suo vanto ed onore, di aver annoverato nelle sue file 1Ernesto D'Agostino. SALVATORE D'AMELIO Salvatore d'Amelio era una tipica figura rap presentativa di un ideale di vita che diere origine ad una sua propria aristocrazia:� la nobjlt� della toga. � E la toga egli onor� tutta la sua vita, da quan do nel 1892 fece le sue prime armi quale uditore giudiziario presso l'Avvocatura di Napoli fino al 1928, quando, Presidente del Tribunale Supe riore delle Acque Pubbliche, repentinamente chiu se ancor in giovane et� la sua vita terrena. Nel nostro Istituto Salvatore d'Amelio ebbe ben presto modo di emergere, si che in breve ne per corse la carriera: sostituto avvocato generale nel 1908, avvocato distrettuale di Milano nel 1914, si form� e si addestr� nell'Avvocatura, dove le sue doti di agile ingegno e di prontezza nello sce verare dal fatto complesso la norma e nell'inqua drare questa nell'istituto in cui assurge poi ad organica unit�, ebbero pieno agio di affinarsi e completarsi attraverso lo studio e l'esame delle innumeri questioni. Si che quando nel 1914 agli pass� alla Magi stratura aveva ormai raggiunta la piena matu rit�. E come con nobilt� d'animo egli aveva ve Rtito la toga del difensore, cosi con pari nobilt� ed autorit� vesti la toga del giudice ; onde anche in questo campo non gli vennero meno riconosci menti, che lo portarono degnamente alla Presidenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ma il nome di Salvatore d'Amelio ha eco profonda anche nel campo degli studi, dove egli port� misura e chiarezza, che son_ le doti classiche del giureconsulto. Appassionato cultore del diritto pubblico, in particolare, attivamente partecip� alla vita del diritto attraverso numerosi scritti ; ma soprattutto egli va ricordato per quella � Rivista di Diritto Pubblico �, che era la sua creatura, e che fin dal suo sorgere si afferm� come uno dei migliori e pi� necessari strumenti di lavoro per i giuristi, per i magistrati, per gli avvocati ; e attraverso la � Rivista >> Salvatore d'Amelio esercit� con il fervore della sua appassionata natura, un nobile ed assiduo ministero nell'ambito degli studi diritto pubblico, dando in tal modo mirabile esempio di una completezza di vita, che solo a pochi eletti � dato raggiungere. RAFFAELLO D'ANIOONA' Nato a Pisa nel 1864, Raffaello D'IA.ncona, nominato uditore giudiziario nel 1890, fin dal vrimo momento fu addetto a prestare servizio presso l'AV1Vocatura di :B'irenze, e del nostro Istituto entr� definitivamente a far parte nel 1893. � Di intelletto .gagliardo, cultura lrurga e solida, criterio acuto e profondo, il ID'Ancona non tard� ad acquistarsi alti meriti presso la Pubblica Amministrazione, oltre che affetto e stima nella Ouria e nel Foro. Vice avyocato nel 1908, nel riol'dinamentu del1' Avvocatura seguito alla legge 22 giugno 1913, n. 979 ebbe il riconoscimento dei suoi meriti eccezionali con la nomina a sostituto avvocato generale. E in �questo alto ufficio le sue benP11� l'I'Pnze molto Ei accrebbero. La preparazione giuridica dello studioso e del cultore di diritto romano (di lui vanno ricordate, fra l'altro, una monografia sul concetto di dote nel diritto romano, e la traduzione del commentario del Gluck alle Pandette -libri XXII, XXIV e XXVI) si era venuta affinando con lo studio assiduo del diritto pubblico; ed elevatissimo fu il contributo da lui per lunghi anni prestato alla indagine giuridica ,specialmente nel campo tributario, sia nella sfera contenziosa che in quella consultiva. Dopo trenta anni di permanen:zia fra le file del nos,tro Istituto, Raffaello D'Ancona, nel 1919, pass� in magistratura quale consigliere della Oor� te di casisazione. Ed anche nell'ordine giudiziario non tard� a dare prove delle sue qualit�, cui s~ aggiun-�gevano una s.incera modestia e una s1quisita riser vatezza. Primo presidente della Corte di appello di !Ancona, e poi presidente di sezione presso la Corte i&&i&fu filW&& i&&fu& =@ E ftf� -28 Suprema, le malferme condizioni di salute anzitempo lo condussero a morte nel 1933. Ma di lui resta un ricordo che il tempo non scalfisce; e come Raffaello D'tAncona -vestita la toga del magistrato -soleva � vantarsi � di ruvere appartenuto alla Ayyocatura, cos�, a giusta ragione, l'Avvocatura si vanta di averlo avuto a lungo fra le sue file. AlDRIANO DE OUPI1S Laureato in filosofia ed in legge, Adriano De Cupis fu tra i primi giovani funzionari amminis� trativi che entrarono a far parte del nostro Istituto nel 1877 ; ed a Palermo, prima, a Roma in secondo tempo, diede fin dall'inizio prova del brillante ed acuto ingegno, della solida e completa preparazione sua. Vice avvocato nel 1892, le sue notevoli qualit� gli valsero la nomina a Consigliere di .Stato : ed anche in quell'alto consesso amministrativo ebbe agio di portare il contributo della sua dottrina, non disgiunta dall'esperienza, affermandosi come uno dei pi� apprezzati magistrati. .Si che quando, collocato a ripos10 il Tiepolo, si dovette provvedere alla nomina del nuovo A vvocato Generale, unanime fu la designazione di !Adriano De Oupis. Per nove anni, dal 1904 al 1913, egli svolse la sua opera appassionata per il perfezionamento e il potenziamento del nostro Istituto, onde ren derlo .sempre pi� rispondente agli scopi. Testi monianza di q.uesta sua attivit� infaticabile, non sempre piana e semplice, la legge 14 luglio 1907, n. 485, sul riordinamento dell'IAlvvocatura; e i successivi provvedimenti legislativi 22 giugno 1913 n. 679, 24 novembre 1913, n. 130~ e 1304, che, pur emanati dopo il suo collocamento a riposo, furono il frutto della opera di Adriano De Oupis. Senatore nel 1905, port� anche nel campo della vita pubblica e dell'attivit� legislativa la compe tem~a che gli deriJVava dall'amore allo studio e quella .superiore dirittura morale che era in lui connaturata; ond'� che presfo in Senato egli ebbe ad emergere fra le figure pi� alte e nobili. Profondo conoscitore di ogni attivit� ammini strativa, la sua fama di studioso -gi� nota per taluni studi in tema di competenza e di giurisdi zione e di espropriazione per pubblica utilit� resta sopratutto legata a quella opera sulla Con tabilit� di Stato) di cui egli, per il primo, seppe dare una compiuta visione, attraver;so un'organica . trattazione della materia, che non soltanto valse a fissare i'principi generali in un allora ignoto settore della aministrazione della cosa pubblica, ma costituisce ancor oggi modello insuperato cui si continua ad attingere senza posa. Nell'allontanarsi dall'A VYocatura Adriano De Oupis di s� e della �siua opera poteva dire : Non omnis moriar ). non era iattanza la sua, ma fierezM consapevole dell'opera compiuta con serena coscienza del dovere, con dedizione intera al bene pubblico, con intemerata dirittura morale. -----, .. I FRANO:IDSCO DI GENNARO E' tra noi tuttora viva e presente la inobliabile figura di Francesco !Di Gennaro, uno dei pi� insigni avvocati dello Stato di questi ultimi tempi. Nato a Napoli il 5 maggio 1886, egli comp� col� brillantemente gli .studi giuridici, conseguendo la laurea con massimo dei voti, la lode e la pubblicazione della sua interessante tesi sull'� Arbitramento nel diritto romano primitivo e classico �. 1Super� �srubito il concorso per la magistratura, attestandosi al primo posto in graduatoria, e consegu� poco dopo anche una borsa di studio per l'estero, recandosi a frequentare i seminari giuridici dell'Universit� di !Berlino sotto la guida di Giuseppe Kohler. In magistratura rimase qualche anno, per passare definitiivamente all'IA vvocatura dello .Stato, ove ebbe modo di cimentare prima a Napoli e poi a Roma le S�Ue eccezionali doti di giurista e d~ avvocato. Non vi � stato campo del contenzioso erariale, in cui egli non abbia portato la luce del suo intelletto, la piena inesauribile della sua cultura, la passione del suo spirito. La sua �sede abituale di lavoro presso l'!Avvocatura generale era la Biblioteca e l� sembra tuttora di vederlo immerso nei libri e nelle carte a redigere le �scritture di causa o i suoi preziosi stndi disseminati nelle pi� importanti riJViste giuridiche. L� i colleghi lo consultavano di continuo per averne suggerimenti e consigli, che egli dava prodigalmente con la foga della sua parola e con la generosit� del suo animo ! Ed il suo consiglio era particolarmente ricel'cato ed aiscoltato anche presso i consessi amministrativi, quali il Consiglio Su:periore dei ~L. PP., la Commissione centrale delle Imposte, e presso le Commissioni di studio, a cui partecipava. Oratore impetuoso, agguerrito, tenaice, egli ha saputo affinare nell'agone forense le armi pi� efficaici a difesa delle ragioni dello Stato, riusicendo fra l'altro a costruire con la esperienza dei diuturni cimenti la sintesi pi� felice della delimitazione dei rapporti fra la Giurisdizfone e l'Ammi_ nistrazione, che forma la parte introduttiva della Relazione dell'Avvocatura per gli anni 1930-1941. La sua eccezionale cultura non era soltanto giuridica, ma umanistica e filosofica, il che gli dava il dono di levarsi di colpo alle vette pi� eccelse del sapere, librandosi in spazi aiccessibili agli spiriti pi� eletti. Egli era altresi religiosissimo e la sua fede aveva le �sue radici oltre che nella grazia divina, nella profonda conoscenza delle opere. religiose maggio ri, conoscenza che egli alimentava con sempre nuovi studi e ricerche. Figura fulgidis1sima, dunque, a "cui le 11UQve __ generazioni di avvocati, che col loro sopraggiun-� gere assicurano il perenne rinnovarsi dell'Istituto, posso1;10 guardare con la certezza di trarre infiniti motivi di perfezione e di elevazione. -29 AiDOLFO G IAQUINTO Nato a Potenza, in Adolfo Gia{1uinto r�1v1vono le alte e nobili tradizioni giuridiche della sua terra, che trovarono la loro mag~fore estrinsecazione in Emanuele Gianturco. Oerto quando nel 1909 egli pubblicava. i suoi volumi su La responsabil'it� della Pubblica Arnrninistra.~ ion�e gli studiosi del diritto pubblico videro in lui una figura di prima grandezza. Opera rivoluzionaria, forse, la sua, nel periodo in cui fu scritta; ma essa contiene in s� le basi ed il fondamento delle nuove teorie sulla responsabilit� della Pubblica Amministrazione; ed ha di s� improntato tutti gli studi che successivamente si sono venuti svolgendo nella materia, ponendosi come una pietra miliare della .ginspublicistica ifa.liana. Docente universitado, Adolfo iGiaquinto, ha tenuto anche per due anni l'incarico dell'insegnamento di Diritto amministrativo nella Universit� di Roma; e chi ha avuto la ventura di frequentarne le Iezfoni non dimentica la lucidit�, e il rigore dialettico di esse, temperate sempre dalla semplicit� e dalla facilit� del dire, che rendevano accessibili i concetti pi� ardui. E il ma.gistra.to � stato pari al giurista. Le tappe luminose della sua carriera attestano, chiaramente delle sue qualit�: uditore giudiziario nel 1902, nel 1:911 � gi� Oonsigliere di appello; e nel 19'.27 Primo presidente di :Oorte di Appello all'A�quila. Di 1qui passa alla Corte .Suprema quale Avvocato generale; rpoi Procuratore generale e Primo presidente alla Corte d'Appello di Roma ; e degnamente corona la fulgida carriera di magistrato con la �nomina, nel 1938, ad Avvocato generale dello Stato, e poi a Senatore. Nel 1945�, infine, rientrato in Ma.gistratura, � chiamato all'alta. e delicata carica di Presidente della C'Ommissione Oentrale delle Imposte, che tiene tuttora. con competenza pari alJa. dignit�. L'attivit� di Adolfo 1Giarquinto quale Oapo del nostro Istituto appartiene aHa storia troppo recente e viva, perch� se ne debba qui parlare; e baster�, a suo alto titolo di merito, ricordare come in tempi particolarmente difficili egli ha saputo conservare integri la indipendenza ed il patrimonio morale <lella Avvocatura, mantenendone alto il prestigio presso le pubbliche amministrazioni ed il Foro. FRANOE.SOO LO BIANOO Francesco Lo Bianco, palermitano, proveniente dalla magistratura, entr� nel 1888 a far parte della .Avvocatura; ed a lPalermo rimase fino al il.914, dando fin dall'inizio prove altissime di ivigo��ia d'ingegno e di prontez.za di intuito, segnando la giusta via in complesse questioni giuridiche che iegislazioni l'una all'altra sovrapponentesi rendevano di �soluzione non semplice e non piana : e si vuol qui fare particolare riferimento alle molteplici vertenze allora dibattutesi in Sicilia in tema di beni demaniali e di as1sie ecdesiastico. Sostituto avvocato generale nel 1914, I<'rancesco Lo Bianco fu quattro anni dopo nominato Vice avvocato generale; e tale carica tenne per 14 anni, fino al suo collocamento a riposo nel 1932, con assoluta. dirittura e dignit�, con altissimo senso di responsabilit� oltre che con capaCita, sienza pari, lasciando di s� larga traccia nell'Istituto, cui dedic� con abnegazione piena ogni attivit�,. E non soltanto l'IAvvocatura si giov� della sua opera; rice~cata invece da tutte le Pubbliche amministrazioni, cui egli, nei pi� svariati settori, apportava senza posa l'aus�ilio della perfetta padronanza del diritto pubblico e privato. Palermo lo anno1ver� per lunghi anni fra i pi� apprezzati consiglieri comunali; chiamandolo, per un periodo, anche all'incarico di assesisore, ch'egli, per ragioni di ufficio, non potette tenere tanto a lungo �quanto la fiducia dei suoi colleghi avrebbe desiderato; e poi a Roma numerosi furono gli incarichi a lui affidati : !Agente del governo italiano presso i tribunali arbitrali italo-germanico e italoaustriaco, sorti in relazione alla esecuz.ione del trattato di paice; membro della commissione pei.� l'esame delle vertenze sorte per la esecuzione dei contratti di guerra e della commissione per lo esame dei ricorsi per le controversie in tema di requisizioni disposte durante la guerra; componente della commissione consultiva centrale per il ris�anamento di Napoli, vice Presidente della com missione centrale delle imposte, membro della commissione censuaria centrale; e via dicendo. 1E dovunque Francesco Lo Bianco port� l'altissimo suo contributo che era materiato di studio assiduo, di solida cultura, di esperienza diuturna, non meno che di ivivezza di ingegno, profondit� di sapere, sa1dezza di equilibrio. Per questo Francesco Lo .Bianco resta una delle maggiori figure che siano passate nel nostro Istituto. GIUS1EPPE 1MAN'l'ELLINI Nato a ,Firenze nel 1816, laureato in giurisprudenza a venti am1i, Giuseppe Mantellini si afferm� subito nel Foro, s:� che poco appresso venne chiamato a far parte dell'Avvocatura Regia di Toscana, di cui divenne capo nel 18'5.1. Direttore del contenzioso nel 1862, Oonsigliere di Cassazio1ie nel 1865, Consigliere di :Sta.to nel 1867, univa all'amore per gli studi giuridici ed umanistici l'amore non meno intenso e nobile per la cosa, pubblica. Per lungo tempo, i11fatti, fu consigliere eomunale nella. sua J.<'irenze, e per molte legislature <leputato al Parla.mento, dove port�, attraverso una intensa �partecipazione ai lavori parlamentari, il suo carattere fiero, indipendente, infiammato del bene, franco nei modi e quasi rude talvolta, sempre volto al giusto e al bello. - Ferrea tempra, intemerata lealt�, inflessibile - rettitudine : �queste le note dominanti di lui, in uno con la rara e fine attitudine a veder retto e presto e sicuro nella scienza del diritto. .,.--30 GIAN OA\RLO ME!SISA Soleva Giuseppe Mantellini dire che ogni uomo deve prendere a mod�llo di sua vita un gTande spirito del passato, ed a quella di lui informar tutta la sua opera. 1Ed egli 3/Veva scelto per se un grande modello : Papirtiano; e questo non si stancava di raccomandare a chi gli era vicino. E pareva davvero che in lui rivivessero i giureconsulti dell'antica� Roma, dei 1quali el'� devoto discepolo, non per copiarne e apiplicarne servilmente le formule, ma per �ppropriarsene lo spirito adottandolo ai bisogni e alle condizioni� del1' et� nostra. Cosi che 1quando si discusse in Parlamento della creaz.ione di un unitario organo di consulenza e di difesa dello 1Stato, unanime fu la clesignazione del iVIantellini ad esserne la .guida e il Oapo. E gu~da inarri1vabile egli fu dell'Avvoca.tura, che avviv� col suo affetto, resse con la sua sapienza, avvi� con sicurezza per l'arduo cammino, ad essa trac.eia.udo con mano maestra e sicura la via da seguire, temprando i mezz,i da usare, additando gli scopi da raggiungere. Egli ebbe un'alta concezione dello Stato, di cui difese con ipa.ssione quasi mistica le preroO'ative e gli foteressi : e non soltanto nel 1Foro ~a anche e pi� ancora nel campo scientifico attra". erso i suoi studi sui � Conflitti di attribuz�ione � e su � Lo Stato e il Codice civile �. iVfa questa sua concezione dello !Stato era.integrata dall'a.ltra che in lui ccstituiva una seconda insopprimibile natura: l'equit� attraverso la .ofostizia della Pubblica Amministrazione. Gia~ch� l'equit�. cerc� in tutto, non solo come uomo nei suoi atti, ma come giureconsulto nei suoi scritti� e la cercava non pur nei rapporti fra cittadin~ e dtta.dino, ma fra lo Stato e il cittadino. E la giustizia della Pubblica Amministrazione egli non trascurava mai di perseguire e ricercare, � Come la giustizia. fra i privati e la verit� nel diritto 1� la legge praticata; cosi la giustizia nella Pubblica Amministrazione � la prudenza del buon governo �: monito altissimo ai governanti di ogni tempo! .Il su~ testamento spirituale di uomo, di giu: 1st1;1,. d1 avvocato dello Stato, � in � Papiniano �, I~ cm segn� ai suoi discepoli, con un decalogo (11 alto contenuto morale, il cammino da percorrere e, 1quel che pi� conta, il modo come 1percor rerlo. � Il 12. giu~no 1885, ancor rn~l pieno v~gore intellettuale, Giuseppe Mantellini mori � e fu lutto unanime della N a,zJone, che perse co~ lui uno dei suoi uomini migliori, un uomo che, in ,Parlamento, � nella Curia, nel Foro, dette splendore col suo. nome, col suo ingegno, con le sue idee di saipienz,a civile, a. tutti gli uffi.ci che tenne Gli ~Y~~cati ~ello Stato in lui vedon~ qualcosa d1 pm che il fondatore ed il Capo dell'Istituto; venerano in lui il 1~faestro sempre presente attraverso i suoi << Ricordi ii, a. vegliare e a. tute'. la.re lAvvocatura, che essi cercano di rendere non indegna di come egli la concep� e la volle. Nato il 29 ottobre 1867 in Menaggio, Gian Carlo Messa segu� le alte tradizioni famigliari, indiriz?; andosi, dopo la laurea conseguita a Pavia nel 1889, verso la magistratul'a,.. di cui quello stesso anno entr� a far parte. E in magistratura percorse i vari gradi, conseguendo nel ~909 la nomina a 1consigliere d'appello eser,citandone le funzioni, proprie ed equiparafo, a Oasale prima, a Milano poi. Intanto la sua innata acutezza e Lt sna, solida preparazione dottrinaria venivano man mano affinandosi e completandosi non solo attraverso l'attivit� propria di magistrato, ma anche attn1Yerso lo studio scientifico e dogmatico; e, ~1 tacer �'al 1 tro, ivarr�i della �Silla attivit� in quei,;ro eampo, ricordare le varie monografie, talune di diritto romano, altre di diritto privato. 'l'ra lfl prime quelle siulla infamia) sulla ingeniiica3, sugli inter� dfota). fra le altre quella sul contratto d'i mutuo) e l'altra, ancor oggi fondamentale, sulla obblif/azione degli interessi. Giurista completo e nella pien::., maturit�, Gian Carlo Messa fu quindi chiamato dalla fiducia di Giovanni Villa a far parte del nostro Istituto, ove rimase (salvo una breve parentesi di ritorno in magistratura, quale cons.igliPre della Corte di cassazione prima, Primo prMidl�nte dPJla Corte di appello �di 'Trieste da ultimo) finP al sno collocamento a riposo nel 1937. E nell'Avvocatura, quale Awvocato distrettuale di ~lilano prima, sostituto avvocato generale poi, Vice avvocato generale infine, egli ebbe occasione di far rifulgere tutte le s:ue alte qualit� di uomo, di avvocato e di giurista. Vigoria di ingegno, larghezza e solidit� di cultura, acutezza e sicurezza di criterio giuridico, singolare operosit� ed a,ttaccamento, alta coscien� za dei propri doveri : queste le doti che in Gian Oarlo Messa avevano trovato un felice punto di fusione ed un mirabile equilibrio. E queste doti si manifestavano non soltanto nella tratta?;ione degli affari propri dell'IAvvoeatura, cosi in siede consultiva che contenziosa, ma anche nei numerosi, delicati incarichi .speciali che a lui vennero affidati, quale membro dei tribunali arbitrali misti italo-austriaci e italo-bulgari, della Commissione per l'esame della graduale attuazione della riforma delle imposte dirette, del Consiglio t:mperiore della Magistratura, del Consiglio superiore dei LL. P!P., ecc. In ogni campo, ed anche nel Senato, di cui entr� a far parte, iGian Carlo Messa lasci� traccia profonda della 1sua operosa attiwit� e del suo alto sapere; e l'IAvvocatura, memore, lo ricorda come uno di coloro che pi� e meglio hanno contribuito a tenere alto il nome del Foro e dell'Amministra� zione. ACHILLE NUOOI Di famiglia di magistrati, Achille Nucei entr� anch'egli, giovanissimo, in magistratura nel 1893 affermandosi subito per acume, sicurezza del criterio, larghezza di cognizioni giuridiche. WiL.i&i&&&Ji&&iUi&;;;:;;:;mmRJI !�; -31 8i che gi� nel 19W conseguiva la nomina a consigliere di appello con destinazione, qua1che anno pi� tardi alla delicata carica di Presidente del tribunale di Napoli, che egli resse con alta dignit� e assoluto spirito di indipendenza. Per le elette qualit� dell'ingegno, acicompagnate da estesa cultura e profonda dottrina, Giovanni Villa lo chiam�, con scelta felicissima, a far parte del nostro Istituto quale Avvocato distrettuale di Napoli. N� la scelta poteva essere migliore: ch� la duttilit� sua, unita alle altre doti, fece dell'alto magisitrato l'insigne avvocato, che ripetutamente sii afferm� per la sapiente e vigorosa di.fesa 1spiegata a tutela degli interessi della Pubblica .Amministrazione in importanti e gravi cause. E nuova larga estimazione gliene deriv� nella Curia, nel Foro, presso tutte le pubbliche istituzioni. Es1timazi0ne che non gli consenti di sottrarsi ad assumere pubblici incarichi nella sua Napoli per la miglior tutela e difesa degli interessi cittadini. Fu perci� chiamato, a far parte dell'Ente dei consumi, che a Napoli sorse e funzion� durante la guerra; del comitato promotore per la creazione di un gTande Ospedale per bambini in Napoli; del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica; fu infine assessore al Comune nel 1920. E dovunque .Achille Nucci port� la sua infaticabile operosit�, la conoscenza profonda dei problemi della Pubblica Amministrazione e ' quel suo amore iverso la esperienza sociale che giovanissimo, gli aveva fatto dettare una mi~abil~ monografia sulla condizione morale e giuridica della donna. Rientrato in magistratura n�l 192:2, consegu� nel 1929 la nomina ad IAVVO<?,ato generale pres,so la Corte suprema di cassazione ; e dal seggio di P. M. avanti le Sezioni Unite pronunci� mirabili requisitorie, che restano attestazioni non soltanto delle alte qualit� 1sue, ma costitui�scono altresi la riprova evidente della e:ffkacia della funzione del P. M. in sede ciivile, quando venga esei�citata con acume e passione. .Senatore e Vice presidente della Oommis1si:i.one centrale delle imposte, !Achille Nucci nobilmente spese tutta la sua vita al servizio della cosa pub-� blica, senza che mai un'ombra sia venuta ad appannare la sua multiforme attivit�; e l'Avvocatura � lieta di ricordarlo e di averlo potuto annoverare nelle sue file. Sostituto aivvocato nel 1903, Vice avvocato nel 1914, sostituto avvocato generale nel 1919, Vice avvocato generale nel 1'937, la figura di Angelo Paoletti si staglia nobilissima fra quante hanno nella prima met� di questo secolo onorato l'Avvo catura con la forza dell'ingegno, il sapere !!'iuri dico, la dirittura morale, la operosit� instanc~bile. Le sue doti di carattere, non meno che le siue qualit� di studioso e di conoscitore acuto e pro fondo di tutti i rami del diritto rendevano la sua opera veramente preziosa per la Pubblica Ammi nistrazione, che �se ne avvalse a lungo, anche fuor del campo pi� specificamente riservato agli avvocati dello Stato. 1 Innumerevoli furono le Oommissrioni di cui !Angelo Paoletti venne, proprio in vista delle qualit� che in lui concorrevano e trovavano un felicis�simo punto di incontro, chiamato a far parte: daquella per il testo unico delle leggi e dei regolamenti per le tasse sugli affari, a quelle per le requisizioni, i noli e i compensi dei piroscafi durante la guerra 1915.-18 e all'altra istituita presiso l'Ufficio de� traffico marittimo durante la guerra, dal comi-. tato per il commercio svolto dai sudditi nemici a quello per l'esame e la risoluzione delle questioni economiche e finanziarie dipendenti dal Trattato d� Pace ; dalla Commissione centrale delle imposte al Consiglio superiore coloniale, e via via. E sempre !Angelo Paoletti nella trattai�one delle cause come nelle consultazioni e nell'altra multiforme att:iivit� svolta fu un mirabile esempio del modo come con nobilt� di intenti e con favore di risultati debba esser concepita la funzione delllo Avvocato dello !Stato: infies-sibile tutela dei diritti della Pubblica Amministrazione, ed insieme ansiosa ricerca della giustizia sostanziale cui questa deve tendere. In ques.to compito e per il perfezionamento stesso dell'Istituto, Angelo Paoletti diede tutto s� stesso; e dallo sforzo usci fiaccato anzitempo nel fisico. E mentre ancora altri servizi avreb�e potuto rendere allo Stato ed all'Avivocatura, dovette abbandonare l'alta carica, in cui ancor pi� sapeva far rifulgere la sua personalit�. Ma di lui resta vivissimo ed affettuoso il ricordo in quanti ebbero la ventura di avvicinarlo; e l'esempio ai giovani che dalla sua perfezione di vita possono trarre feconda ispirazione. ORONZO QUARTA Troppo nota la figura di Oronzo Quarta, insigne giurista del secolo sicorso, perch� s�e ne deb�a qui parlare a lungo. Laureatosi in Napoli nel 1863, entr� in magistratura; ma nel 1876 fu dei primi ad affiancare il Mantellini nella creazione e formazrione della 1Av1vocatura erariale. E fu dei primi, e dei maggiori, a levar alto, fin dai primissimi anni, il prestigio del nostro Istituto. !Profondo conoscitore di ogni ramo del diritto, che padroneggiava con assoluta sicurezza nei suoi poliedrici aspetti, studi� in particolare il diritto tributario, che allora muoveva i primi passi; e il suo Commento alla legge sulla Imposta di Ricchezza Mobile � opera che non soltanto ha informato di s� tutti gli studi di ;quel periodo in materia, e le stesse manifestazioni giurisprudenziali, ma che resta tuttora modello instllperato e fonte inesauribile di esame. N� in questo settore l'opera del Quarta si ferm� qui; giacch� egli, chiamato a far parte -~n dal 1879 della Commissione centrale delle Imposte, ebbe modo in quell'alto consesso di saggiare, attraverso la pratica esperienza del giudice, la intrinseca fondatezza delle tesi del giurista: che rappresenta, appunto, l'optimum desiderabile fra -32 l'astrattezza dello stu�io e la contingenza della pratica. Quindici anni rimase in Avvocatura il Quarta, ehe nel 1891 rientr� in magistratura: nel 1904 Procuratore generale di Oorte di cassazione di Roma, e senatore, raggiunse nel 1'911 la pi� alta carica della Prima presidenza. Ma furon 15 anni di attivit� intensa, serrata; durante i quali il Quarta raggiunse la piena maturit� d'intelletto e di sapere, il perfetto equilibrio dei mezzi. Ove si pensi quale laboriosa fucina di grandi artieri dovesse esser la sorgente Avvocatura, sotto la guida animatrice del Mantellini, e quale esperienza in campi del diritto pressoch� inesplorati dovesse formarvisi, vi � da ritenere per fermo che se grande fu il contributo che Oronzo Quarta apport� al nostro Istituto, che va fiero di averlo avuto fra i suoi primi avvocati, senza dubbio feconda dovette esser per lui la permanenza in Avvocatura, dacch� la somma delle incessanti esperienze, da un osservatorio che spa ziava su di un vasto orizzonte, non potette non contribuire potentemente non che all'affinamento delle sue alte doti anche al completamento della 'Personalit� tutta intera. GIUSEPPE RICCI.ARDI Entrato in Magistratura giovanissimo nel 1871 -era nato a Fasano nel 1849 -Gius,eppe Riccardi pass� a far parte dell'A vwocatura nel 1880 quale sostituto avvocato. Vice avvocato nel 1897 e sostituto avvocato generale nel 1908, egli fu nel 1910 designato, prima ancora che dal Governo, da tutti i colleghi all'alta carica di wice avvocato ge nerale. Uomo di ingegno elettissimo, di cultura profonda, di rara e squisita bont�, di nobilissimo carattere, :riuniva in s� le pi� insigni qualit� del giurista geniale ed acuto, dell'avvocato principe, dell'animatore e dello organizzatore instancabile, e fu in tutto degno delle funzioni conferitegli. Dotato di una piena conoscenza del diritto pubblico e privato, aveva saputo trarre da essa, per la sua singolare attitudine cos� alla speculazione scientifica che all'investigazione pratica, gli elementi fondamentali per una sistemazione degli istituti di diritto tributario; e non minore contribuito aveva saputo portare in tutti gli altri campi nei quali .si andava svolgendo la sempre crescente attivit� dello Stato. Oomponente di numerose commis1sioni amministrative, la sua OP.era risult� praticolarmente feconda nella commissione per la riforma delle tasse sugli affari (in seno alla quale ebbe ad occuparsi in particolare della imposrta di manomorta) e nel Consiglio superiore dei telefoni, dove contribu� ad impostare con chiarezza di visione i problemi connessi con le concessioni telefoniche alla industria privata e ad elaborare il testo unico della leg�ge sul s.erwizio telefonico. Ma oltre a queste, altissime benemerenze si ac,quist� nell'Istituto Giuseppe Riooardi attmverso la intima, feconda, affettuosa collaborazione con Adriano De Oupis prima, e con Giovanni Vil la poi, e che si estrinsec� nelle riforme del 1913; dalle quali I'Avvocatura usci .maggiormente rafforzata nella sua organica struttura e pronta a far fronte ai sempre maggiori compiti che la attendevano. .. Il 4 ma1�zo 1918 la sua forte fibra cedeva improvvisamente, fiaccata dalla attiwit�, spesa tutta in vantaggio dello Stato, e fu unanime il plebiscito di dolore della Ouria e del Foro per la perdita di un uomo che onor� altamente il nostro Istituto. iGAE>'l'ANO BOA VONEJ'l''l'I Pu� sembrare veramente anacronistico dire agli a.vvocati dello Stato di Gaetm10 1Scavonetti, il cui nome � lega.to in modo luminoso e duraturo alle fortune del nostro Istituto. Quale sia stata la sua opera non si ricorda: si vive giorno per giorno nella Avvocatura dello 'Stato, tuttora permeata della, sua potente per-� sonaJit�., e modellata secondo le riforme di struttura cla lui volute ed attuate. 'rrenta ~mni di atti'vit�. ha dato Gaetano Scavonetti a.Ua Avvocatura; e sono stati trenta anni di operosit�. multiforme ed instancabile. Nello svoLgimento e nella trattazlione di numerosi e delicatissimi affari, dapprima, mostra subito le sue alte .qualit�. di a:vvocato ..Ma. pi� tardi meglio e ~_li� fattivamente egli pu� estrinsecare le sue fJnalit�t, q11ando �a Giovanni Villa -di cui � il pi� attivo e diretto collaboratore -gli viene affidato l'incarico di Segretario Generale dell'Istituto. Intanto ie sue doti innate si vengono affina.udo attraverso la diretta partecipazione alla attivit� della Pubblica Amministrazione, in momenti particolarmente difficili della vita della Naljione. Capo di Gabinetto al 'Ministero dei trasporti e poi alla. Vice presidenza del Consiglio con iGiovanni Villa nel 1918-1�9'19, e suocessimente Capo Gabinetto al Tesoro e Segretario capo alla Presidenza del Consiglio con Bonomi ; Assessore del Comune di Roma, dovunque 1Gaetano 'Scavonett� lascia ampia orma di s� e del suo ,passaggio, a;pportando, attraverso un vivido ingegno, aperto alla pronta. visione dei problemi, il contributo di .quella sicura esperienza di uomini e di cose, che tanto gli varr�. anche quando, nel l'929', fu nominato Senatore. Si che quando nel 1921 si dov�, per fatalit�, di eventi, provvedere alla sostituzione di Giovanni Villa, la sua nomina si impose con naturalez�za, e la sua designazione fu ispirata da uomini quali lo stesso Villa e Lodovico Mortara. Avvocato genera.le, Gaetano Scavonetti, mostra appieno ,quelle doti, che devono ritenersi in lui naturalmente congeniali, di animatore e di organizzatore, da cui il nostro Istituto trae il pi� ampio ed alto respiro. La strn opera continua, equilibrata, possente, � di tutti i giorni ; ma. resta rpi� saldamente legata alle riforme del 192.3, che d� alla--di.fesa degli interessi dello 1Stato un nuovo volto con la introduzione del principio del � Foro erariale � ; del 19'25 che porta alla. unifica.zione in unico Istituto di tutti gli organi di consulenza e di di.fesa delle Amministrazioni statali; del 1930, che tra :::i::::::::: em:::::: :&&& e ::e Jki'. ;,,ez&&zzm ll&2 W.Ybil&& D -~33 scende il carattere formale e d�. fa v1s10ne precisa, a tutti osteusibile, che l'Avyocatura svolge la sua attivit� a tutela ed a vantaggio dello S~ato, considerato nella sua organica unit�.; del 1933, infine, che pi� e meglio ribadisce la ii~gura dell'Istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le ipeculiari funzioni di esso. Ben a ra.gione, e non senza una punta di legittimo orgoglio, Gaetano Scavonetti, nell'allontanarsi dall'Avvocatura, diceYa �i lasciare un organismo ormai perfetto. A mantenere l'alto livello allora raggiunto, e, se possibile, a superarlo, � rivolta l'opera degli avvocati dello .Stato, che vogliono con ci� rendere omaggio al loro antico Capo. GIIAN DOMENICO TIEPOLO Primogenito di nobilisisima famiglia del patrizfato veneto Gian [)omenico Tiepolo fu vera� ' ' mente un di quegli uomini che nella seconda meta del secolo scorso onorarono degnamente la Patria con le opere dell'ingegno e con la dirittura del carattere, attraverso servizi resi con piena dedizione di s�. Giovanis1simo entr� in magistratura, ma, ascoltando nel suo cuore le voci di libert� e di indipendenza che correvano la Penisola, prendeva parte alle segrete agitazfoni patriottiche, e poi, insofferente dell'inazione, emigrava nel Piemonte per arruolarsi coll'esercito e compiere cosi la campagna del 59. E in seguito a Milano fu segretario nel � Comitato di emig.razione � ; fin quando � torn� in Magistratura, per prussare poi nel contenzioso tributario. Di qui nel 1876 Mantellini lo chiam� a far parte del primo nucleo che costitu� e diede vita alla Avvocatura erariale. E ne as1cese i pi� alti gmdini, e nel 1886 fu nominato sostituto avvocato generale. Passato per breive tempo al Consiglio di Stato, nel 1897, alla morte di Giacomo Costa, Gian Domenico Tiepolo torn� in Avvocatura, chiamato dalla meritata fiducia del Governo, e di Luigi Luz,zati iu specie, alla dignit� di Avvocato generale. E la carica altissima tenne fino al collocamento a riposo, da lui chiesto per ragioni di salute nel Hl03 con superiore dignit�, ispirandosi sempreall'e~empio ed all'insegnamento di Giuseppe Mantellini. Egli al lavoro, nobilmente inteso, recava potente vigoria di ingegno, irrobustito da studi severi e completi, e grande spirito di rettitudine e di gius,tizia, risolvendo ogni questione ~iu1?~ica con l'ispirarsi non soltanto alle norme d1 d1r1tto, ma anche ad un alto e fermo sentimento di equit�; n� mai l'astrattezza del diritto gli faceva perder di mira la giustizia, cui anche come Avvocato indirizzava tutta la sua opera. I suoi scritti e le sue monografie -Commento ~Ile leggi sull'Asse ecclesiastico, Conflitti di attribuzione, Acque pubbliche e diritti demaniali, per citarne alcuni -�testimoniano del suo J'econdo lavoro pur in questo campo: indagine severa, profondit� scientifica, logica irrefutabile sono i pregi che maggiormente lo contraddistinguono, e che testimoniano delle sue qualit� di studioso. La wia dei pubblici uffici egli abbracci� spinto dalla nobile ambizione di dare tutto se stesiso per il pubblico bene, emulo degli antichi patrizi della Repubblica Veneta, non accontentandosi di prestare alla Patria servizio, ma )asciandQ. imperituro ricordo di s� nel campo dell'amministrazione e degli studi. GIOVIANNI VILLIA Nell'assumere il 1 settembre �1913 la carica di Avvocato generale, Giovanni Villa cos� salutava l'Istituto: � guarentigia del cittadino nell'opera consultiva ispirata al diritto e all'equit�, protezione vigorosa contro le offese all'Erario dello Stato da qualunque parte provengano >> ; e, aivvocato �eminente, dichiarava: � ho ritenuto massimo onore per l'avvocato vestire la toga in difesa dei legittimi interessi della Pubblica amministrazione>>. In tal modo Giovanni Villa pienamente si rial lacciava all'insegnamento di Giuseppe Mantellini, e si poneva nel solco della pi� alta e nobile tra dizione. Giovanissimo, ascese ai pi� alti fastigi nell'ar ringo forense: parve che egli fosse nato giurista, tanta era la rapidit� nel percepire la realt� e la sicurezza nell'intuire, quasi spontaneamente, le soluzioni dei pi� a11dui problemi giuridici. Ma a questi innati pregi, altri ne univa: la dottrina vasta, ampia, sicura; il dominio completo di una esuberante ricchezza intellettuale, che lo portava ad un equilibrio prodigioso, e perci� alla serena praticit� delle soluzioni da adottare. All'alta mente e alla vasta sapienza giuridica, Giovanni Villa univa un forte e nobile carattere e un operoso patriottismo, che manifest� non sol tanto qua1e Capo del nostro Istituto, ma altres� in Senato, di cui entr� a far parte nel 1913, e dove immediatamente le sue qualit� gli suscita rono intorno la stima e l'affetto di tutti. Sorretto da una energia morale inflessibile; e animato da una vera religione del dovere verso la Patria, Giovanni Villa non esit� nell'ultimo pe riodo della guerra 1915-18 e nell'immediato dopo guerra ad as1sumere le pi� alte responsabilit�: Ministro senza portafoglio prima, Ministro dei trasporti poi, vice presidente del Consiglio dei Ministri nel corso delle trattative per la pace di Versaglia, infine, egli sacrific� ogni sua energia, consumandola fino all'ultimo. E proprio le fati-� che cui si era sottoposto con esemplare abnega zione lo stroncarono nel fisico con un male senza rimedio. Colpito ancor giovane, venne cosi sottratto per sempre alla vita pubblica, cui molto ancora avreb be potuto donare e la luce radiosa del suo alto ' . intelletto and� gradatamente spegnendosi. Ma esempio altis1simo e luminoso egli' i'imas�e_ per tutti, e per gli av1vocati dello Stato in special modo, che al suo monito hanno sempre ispirato, e tuttora ispirano, la loro attivit� nella difesa degli interessi insieme del cittadino e della iPub blica Amministrazione. & :: Mi :::::::::: ::::::E &� :rn&tt&& ====M:i&&&A&AM 77 ??????UE&& tm!ll!rnftfff n@illll@~ -34 REL�AZION E I SCHEMA DI MASSIMA PER LA PARTE ORDINARIA PARTE GENERALE Il nuovo (J;Ssetto costUu,zionale dello Stato. Oarattere delle norme costituzionali -Rapporti fra la nuova costituzione e le leggi preesistenti, (in particolare leggi sulla stampa, leggi di P. S., cod. pen.) -Rapporti fra i vari poteri dello Sta to -Legittimit� costituzionalce delle leggi -Limiti e .forme del controllo giurisdizionale sulle leggi nel periodo attuale (Disp. Trans. VII) -I rapporti fra la nuova Costituziione e la potest� legislativa derivante al Goiverno dal d. 1. 1. n. 151 del 1944 e dal d. 1. 1. n. 98 del 1946. Le Regioni -I rapporti con lo �Stato -L'attivit� della Oorte Costituzionale per la Regione Sici� liana. L'attribu.<:Ione amministrativa e&.clu18iva come limite alla fwnzione giuri8dizionale (conflitti di attribuzione). Impostazione del problema con riferimento alla nuova Oostituzione. L'attivit� prooess1tale della P. A. e i rapporti fra le diverse giuirisd�izioni (oonfiitti di giurisdizione). PARTE SPECIALE 8'EZION1E PRIMA L'attivit� della P. A. TITOLO I� L'attivit� della P. A. sotto l'aspetto formale. Gli atti amministrativi e il controllo giurisdizionale. . a) L'atto amministrativo -La motivazione Il potere di autoimpugnativa _, E1sercizio _, Limiti. b) I ricorsi ___, Rapporti fra ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali. La legittimazione passiva della P. A. -I termini di impugnativa Motivi -1Specificazione--La .sospensione delia esecuzione dell'atto amministratiivo -I limiti delle pronuncie degli organi della giurisdizione amministrativa -I vari ricorsi per la mancata esecuzione del giudicato. TITOLO II L'attivit� sostanzialo. A) L'intervento dello Stato nel settore dell'eco no mia. 1. Il debito pubblico ; 2. La cassca DD. PP.; 3. I J.'isparmi postali; 4. La regolamentazione dell'esericizio del credito e del risparmio. B) L'intervento dello Stato nel settore delle opere di interesse pubblico. 1. L'espropriazione per p. u.; 2. I provvedimenti d'urgenza (Legge organica sulle espropriazioni; art. 7 legge 23 marzo 1865, n. 2248, IA.11. E.; art. 19 T. U. Comunale e [Pr01Viniciale ; ecc) ; 3. L'ediliz.ia sovvenzionata. O) L'intervento dello ,stato nel settore delle comunicazioni e delle telecomunicazioni. 1. I trasporti :ferroviari ; 2. I trasporti marittimi ; 3. I trasporti postali ; 4. I trasporti concessi all'industria privata (ferrovie, linee di navigazione e automobilistiche; la gestione governatiiva delle aziende concessionarie, ecc.) ; 5. Le telecomunicazioni. D) L'intervento dello Stato nel settore dell'agri� coltura. (Ooncessioni di terre incolte ; imponibili di mano d'opera; recupero dei contributi concessi agli agricoltori ; i contributi agricoli unificati ; ecc.). E) L'intervento dello �Stato nel settore delle attivit� professiionali e intellettuali. 1. La tutela della propriet� intellettuale; 2. iGli albi 1speciali (appaltatori oo. pp. ; appaltatori imposte di consumo; i revisori di conti; gli agenti di cambio, ecc). TITOLO III L'attivit� negoziale. Oontabilit� dello Stato. Appalti e forniture (con riferimento anche al contenzioso arbitrale obbligatorio). TITOLO IV La responsabilit� della P. A. A) La i�esponsabilit� di diritto pubblico: a) per atti legittimi ; b) per atti illegittimi. B) La responsabilit� di diritto privato: �C) contrattuale; d) extracontratuale. La responsabilit� dei funzionari. SEZIONE 1SEOON:OA L'organizzazione interna dei �.P; A. Il rapporto di pu1bblico impiogo A) Generalit� -Ooncors�i -IBandi -Oommis1sioni di Esami -Incompatibilit�, ecc. T B) 1Gli impiegati di ruolo -<Stato giuridico Nomine -Promozioni -Licenze -Licenze coloniali -Particolari posizfoni -Pro1vvedi � menti disciplinari -Collocamenti a riposo Trattamento economico. O) I salariati. D) Il personale non di ruolo. E) Il personale dipendente da enti particolari (Vigili del Fuoco, ecc. Per l'ARIAR, GRIA e simili, l'invio). .SEZIONE TERZA I beni e i mezzi dello Stato. TITOLO I Demanio e beni patrimoniali. A) Parte generale: Natura dei beni -Divisione -Autotutela -Concessioni -Contratto Limitazioni legali e beni pubblici -Limiti, ecc. B) Acque pubbliche. O) Miniere. D) !Demanio. E) <Demanio marittimo. Il) Demanio stradale. G) Demanio ferroviario. H) Demanio artistico ed archeologico. I) !Demanio Forestale. L) Usi civici. TITOLO II Imposte in genM'e. Il J:apporto di imposta -I pricipi generali -Il contenzioso processuale -Rapporti ed interfe� renze fra le Oommissioni delle Imposte e l'autorit� giudizfaria -Il solve et repete. TITOLO III Imposta di R1. M. _,Imposta sui redditi agrari Imposta s1upplementare sul reddito -Impo.sta sui fabbricati -Imposta sui terreni -Imposte sul patrimonio. � E MT SCHEMA DI MASSIMA PER LA PART�E STRAORDINARIA PARTE PRIMA Questioni connesse con la trasformazione costituzionale dello Stato 1) Attivit� legislativa del potere esecutivo. I de� creti legislativi emanati in forza del D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151 e del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98. Limiti temporali della facolt� legislativa del Governo. Il sindacato di costituzionalit� sui predetti decreti e sui provvedimenti legislativi a sensi della disposizione transitoria VII della Costituzione -Rinvio. �1 I I ....... 35 'TITOLO IV Imposta di regis:tro -Imposta di successione - Imposta� i manomorta -Imposta di negozia� zione e �sul capitale estero -Imposte ipotecarie e catas<talci -I. G. !E. e .Scambi -..Tassa di bollo -Imposte e sovrimposte di fabbricazione -Imposte doganali e diritti di licenza -Mo� nopoli -Tasse sulle conces1sioni governative Tasse s111lle radioaudizioni -Tasse sugli autotrasporti :_ Diritti erariali nei pubblici spettacoli -Lotto e lotterie. TITOLO V I contributi speciali. TITOLO VI A) La riseossione delle entrate patrimoniali e tributarie dello Stato. B) La riscossione delle imposte dirette. SEZIONE QUIARTIA L'attivit� della P. A. nei rapporti di diritto comune. I rapporti di diritto m'!J'ile: Cittadinanza -Locazioni -Ritardo nella P. A. nei pagamenti e conseguenz.e -Le disposizioni partico1ari in terna di locazioni delle ricevitorie del lotto -Questioni in tema fallimentare. Gli -infortwni sul lMoro. Dir'itto eoclesiastiao. La procedurra civile : Il Foro dello Stato -La notifica degli atti giudiziali alla lP. A. -Legittimazione -Presupposti �dei ricor.si per regolamento di competenza e di giurisdizione_ Actiones ad exhibendum -Interrogatori e giuramenti deferiti alla P. A. -Azione esecutiva.e riei confronti di enti particolari (Uffido �ambi, ecc.) Provvedimenti cautelari e di urgenza -Lodi arbitrali. � Diritto penale. Procedura penale. Il contenzioso dello 8tato italiano all'estero e nei rapporti d�i d�iritto internazionale. & @:&i: IH FW k i& :::::: :& 2) Acquisizione allo Stato dei beni dei Savoia La XIII disposizione � transitoria della Costituzione. 3) I.1a soppressione del p.n.f. e la sistemazione degli enti fascisti. La devoluzione dei beni del p.n.f. allo Stato. I debiti del p.n.f. e la responsabilit� dello Stato. L'annullamento degli atti di donazione e di vendita di beni al p.n.f. -La G.I. La liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste. :::: ::i :f ::: z;; &i&& w TW 7 EL 77F?? -36 La fine del regime fascista in relazione al rapporto di pubblico impiego; riammissione in servizio e ricostruzione di carriere; revisione di concorsi a cattedre universitarie, ecc. 4) La legislazione razziale, e la reintegrazione degli ebrei nei diritti politici, civili, economici. PARTE SECONDA L'attivit� connessa con lo stato di guerra e da questa dipendente 1) La difesa della nazione in guerra; l'attivit� cautelare e repressiva nei confronti dei cittadini italiani, e delle persone fisiche e giuridiche straniere ; gli ordini impartiti al naviglio in navigazione; il sequestro e il sindacato dei beni di sudditi nemici ; la loro gestione ; responsabilit�. 2) L'intervento dello Stato per la regolamentazione della economia nazionale in tempo di guerra: A) Controllo dei prezzi e blocco delle materie prime. B) Regolamentazione del settore commerciale e industriale -I rifornimenti delle forze armate -Appalti .e forniture -Contingentamento delle merci -Assegnazione delle stesse -Vincoli sulla produzione industriale. O) Regolamentazione del settore alimentare -Approvvigionamenti e consumi -Alto Commissariato Alimentazione -Sepral ed Enti connessi (Ucof. -Ucefap. ecc.) -Natura giuridica Autonomia economica,. riscossione di diritti e im� � posizione di contributi -L'Ente della Zootecnia e i raduni bestiame -.Ammassi e gestione relativa -Rapporti fra lo Stato ed i gestori degli ammassi -Variazioni di prezzo dei generi ammassati -Azione dello Stato per il recupero delle differenze -Casse conguaglio e compensazione ; loro liquidazione. 3) Le requisizioni in tempo di guerra. A) Le requisizioni disposte in forza del r.d.l. 18 agosto 1940, n. 1741 e dal T. U. 31 gennaio 1926, n. 452. I beni soggetti a requisizione -Requisizione in uso e requisizione in propriet� -Indennizzi -danni derivanti dalla requisizione Requisizione di fatto -Cessazione della requisizione -Sopravvenuta oggettiva impossibilit� dell'uso da parte dell'autorit� requirente -Requisizioni e danni di guerra -Rapporti. I Comitati giurisdizionali per le requisizioni Limiti di competenza e questioni connesse. B) La requisizione del naviglio mercantile e il noleggio obbligatorio. 4) La assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra. 5) I danni di guerra -Natura giuridica del cosidetto diritto ad risarcimento -Intervento diretto dello Stato per la riparazione degli im� mobili -Questioni circa la responsabilit� dello Stato ad altro titolo -Natura giuridica delle Commissioni. 6) Prigionieri di guerra -Requisiti per la qualificazione --Le loro rimesse e le somme ad essi dovute -Il cambio applicabile ...::_ Il recupero di anticipazioni e sussidi erroneamente corrisposti. 7) I rapporti contrattuali dello Stato in tempo di guerra. A) Il R.D.L. 21 giugno 1940, n. 856. B) I contratti di trasporto ferroviario (D.L. L. 17 agosto 1944, n. 189). O) Influenza dell'armistizio sui contratti in corso. D) Sistemazione dei contratti di guerra e loro liquidazione. E) Il regime vincolistico delle locazioni -Caserme di Carabinieri e Uffici di P. S. -Case Economiche dei Ferrovieri. 8) L'attivit� dello Stato nel settore dei lavori pubblici per la ricostruzione edilizia -Piani di ricostruzione -Contribuzioni di ricostruzione: a chi spettano. 9) La guerra e il patrimonio dello Stato italiano. Recupero di beni sottratti dopo 1'8 settembre 1943 -Preda bellica e patrimonio indisponibile. 10) I residuati di guerra -I/A.R.A.R. -Natura giuridica -Rapporto di impiego -La alienazione dei residuati -Le occupazioni c].ei beni immobili da parte dell'A.R.A.R. -Rapporti contrattuali -Le rivindiche da parte dei privati. 11) Gli aiuti alleati e la loro distribuzione: Amministrazione Aiut.i Internazionali; l'U.N.R.R. A. ; UNRRA-CASAS, ENDSI, ENDIMEA, ecc. -Natura giuridica -Rapporti. 12) Le gestioni extra bilancio. .A) Il fondo lire e la sua utilizzazione. B) I trasporti -L'Ufficio Autotrasporti la G.R.A., ecc. PARTE TERZA La R. S. I. e i C. L. N. 1) I,a R.S.I. -Natura giuridica -il d.1.1. 5 ottobre 19:!4, n. 249 e successive disposizioni; gH atti della r .s.i. -Convalidazioni e invalidazioni -Sindacato giurisdizionale sui provvedimenti relativi -Responsabilit� dello Stato italiano per i fatti illeciti commessi da organi della r.s.i. e per i rapporti contrattuali della r.s.i. -Le requisizioni disposte dalla r.s.i. -Disciplina. -La guardia nazionale repubblicana -Il partito fascista repubblicano -Rapporti col p.n.f. -Questioni relative ai beni ed ai contratti.. 2) I C.L.N. e le formazioni partigiane -Natura giuridica dei C.L.N. -Limiti di validit� degli atti compiuti dai C.L.N. -Assunzione da - parte dello Stato dei debiti delle formazioni par tigiane -Commissione per il riconoscimento del � le qualifiche partigiane. Natura. PARTE QUARTA Le occupazioni belliche 1) La occupazione italiana di territori esteri. 2) La occupazione alleata -La sovranit� dello Stato italiano in regime di occupazione -L.A.M. G.O.T. -La posizione degli organi dello Stato italiano alle dipendenze degli alleati -I bandi ed i problemi -valore giuridico -gli atti amministrativi degli alleati in relazione al diritto interno -Nomine e promozioni effettuate dagli alleati -I danni derivanti da azioni non di combattimento cagionati dagli alleati (circolazione stradale e ferroviaria, ecc.) e la responsabilit� dello Stato italiano -Le requisizioni alleate e gli impianti fissi -I contratti di compravendita e le obbligazioni dello Stato italiano. Le sentenze dei Tribunali Militari alleati e la loro efficacia. 3) La occupazione tedesca -La occupazione nella zona delle Prealpi e nella Venezia Giulia. 37 PARTE QUINTA Il Trattato di pace 1) Obbligazioni dello Stato italiano nascenti dal 'frattato di Pace (art. 75, 76, 78).-Le Commissioni di Consiliazione. Riconsegna di beni ex nemici -R,apporti contrattuali in corso. 2) La cessazione della sovranit� italiana sui possedimenti e sulle Colonie. 3) I beni dei cittadini italiani all'Estero -Obbligazioni assunte dallo Stato italiano. 4) Il territorio Libero di Trieste -I rapporti fra il T.L.T. e lo Stato italiano, con particolare riguardo alla Amministrazione della giustizia. PARTE SESTA La Finanza straordinaria 1) Imposta sui maggiori utili di guerra. 2) Imposta sugli utili di contingenza. 3) La avocazione dei profitti di regime. 4) La confisca dei beni a norma del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159 e successive modificazioni. ��i' �'i .. v-' "' '!).i. .... m;:, :::&::::: ::::::::::::::::OOW:-:&