GENNAIO 1950 


DELL" AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI�JAZIONE DI SERVIZIO 


RICORSO GERARCHICO E PROVVEDIMENTI DI URGENZA 


SOMMARIO, -Premessa: Revisione del concetto di definitiiv1it�. 
-1. Attualit� del ri1corso gerarchico. DeflnitivH� 
e ricorso gera11chico. -2. Definitivit� e provvedimenti 
di urgenza. -3. L'dsolamento dell'art. 19 legge 
comunale e provinciale dal punto di vista sostanziale; 

4. e formale. -5. Il s.istema dei provvedLmenti di urgenza. 
~6. Il ricorso gerarchico e l'art. 7 legg�e contenzioso. 
-7. H contrasto giurisprudenziale fra la IV e la V Sezione 
de,l Consiglio di .Stato. Disamina er�tica. -8. Conclusione. 
Prmnies�sa. -Le �que�stfoni gi�, agita.t.e neH'a�nlirn 
do l lr.ina e nellit giurisprudenza del Oonsiglio 
di 1Stato -negli anni immediatamente succes.sivi 
ailla l'iforma, della, giustizia, aimminii1strativai -in 
ordine aUe ~nterrf.eren!�e fra, i1 ricors�o ge1rarc.hico, 
sop�ra1vvis�suto come gua.renUgia. fondamentale eJ 
ordinairia (giusta l'a.rt. 3 leggie 20 ma,rrzo 18G3. 

n. 22�8, All. E) e il rrfoorso giuri�sdizoiona,le, e quindi 
intorno ai concetti di � definitivit� pe.r ana.logia, 
)) e � definitivit� implicita.)> deH'atio amminii
�sirathro (1), d1spute protrattesi. per rlec<mni, e 
poi ass'Orbit� nella ge:�leraJe quiescf';Jza di. problemi 
che comunque tooca.ssero la divisione (lei poi.eri, 
sono riaffio.ra,te, di recente, con impellente f�sigern~
a, di revisione dogma.tica,, 
In �rea.lt�,, l'es1i1stenzai di 1quieille rforme di definitivit� 
fu, di frequente, messa in discussione. 

Peraltro, argomenti di carattere pratico e infiuenze 
mefodo�logiche in relaizione aJ maiturarsi. di 
sitnazioni generali spostarono il problema, dall'ordine 
interpretativo di norme attributive di competenoo., 
alla �ricerca. del m~gUor co�rrettivo alla 

(1) ORLANDO: La giustizia anVministrativa in ORLANDO: 
Trattato, III, ;pag. 671 segg., ammette poche categori�e di 
provvedimenti. definitivi impliciti; CAMMEO: Corrvmentario 
delle leggi mVl'a gius�tiza amministrativa, Milano, 1910, 
I, 524 segg.: Corso di diritto flffnlministrativo, Padova, 
1014, III, 1751, enuncia, accanto alla definitivit� espressa, 
la definitivit� implkita (ossia per incompatibilit� deHe 
norme 1con il rimedio de[ ricorrso gerarchico) e. la definitiv�1t� 
d�esumibdle da11a lett-era e dallo spi.rito delle 
norme. Cfr., per il riassunto della dottrina in questo periodo, 
STOPPANI: Sui provveaimenti deftnitivi impliciti, 
in (( Riv. Dir. 1Pubbl. '" 1948, I, 65; LENTINI: La giustizia 
amministrativa, Milano, 1948, 43. 
sca�rsa, discipU.na, legis.fa,1Jiva, del ricorso gerarchico 
ed ana. insoddisrfacente sua apiplica�~~ione da �parte 
della Pubblica Amministrazione. 

La s1fiducia. nel ricorso gie1ra,rchico aive�va, 1inito, 
in.falti, per. sug1ger1i�re una. ser�ie di soluzfoni non 
coerenti con la natura. di guarentigia ordinaria 
del ricor�so gera.rchico n� con le funziom.i i:stituzionaU 
della Pubblica. Ammin1iistra.zione e del Consiglio 
di Staito� (2). 

Ma, non constai che dubbi foss�ero sodi intorno 
alla non definitivit� dei provvedimenti adottati 
ex rurt. 7 legge 20 ma1�zo 1865, n. 2248, AH. E, da 
pubbliche autorit� minori, in genere, e dal prefotto, 
in ispecie (come si vedr�.). Allorquando sopravvenne 
(a. fugare oscitanze inspiegabili di fronte 
alla elaborazione giurisprudentZiale del silenziorifiu 
to) la legge comunale e provinciale 3 marw 
193J, n. 383, la quale, con l'nirt. 5, pur diede 
una q nasi completa disciplina all'istituto del ricorso 
geraJ�chico, si pens� di procedere ad una revi'sione 
del sistema fino allor1a1 invalso ma cDn 
pa t�ticolai�e dfel'imento ai provvedimenti prefettizi 
ex m�t. rn legge comunalr e provinciale, comma 5�. 

Il Consiglio di Sfafo si TJOS�e il ip1roiblema e lo 
1�isolse c:on la nota dec.isione della 5,a. sezione, 
4 maggio 1fl015 (Berlingeri confro Prefetto di C11tanzaro) 
(3). Una pade della dottrina, del tempo 

v.i ravvis� addirittura l'esclnsi-0ne dei provvedimenti 
defintivi impliciti (4), ma, in effetti, il 
(2) Per la casisti�ca offerta dallla giurisprudenza deI 
Consiglio di S:tato,. in questo periodo, cfr. FRAGOLA: La 
nozione di provvedimento def/,nUivo, in ",Giust. Amm. � 
1909, IV, 57; ToMMASONE: Del provvedimento deftnitivo 
per l'esper~bilit� del/.\ ricorso ane sezioni giurisdizionali 
del Con.siglio dli Stato, ;in " Riv. Dir. PubbL '" 1912, II, 
417 S�egg.: FURGIUELE: Suli'art. 34 del T. U. delle leggi 
sul Consiglio di Stato, in � Foro Amlm. �, 1930, IV, 65. 
(3) Cfr. la decisione� V, 4 maggio 1935, n. 488, in � Foro 
Ital. '" 1935, III, 374; cfr. anche le decisioni V, 18 ottobre 
1935, n. 875, in � Riv. \Dir. Pubbl. �, 1936, II, 33 e 
Trib. .Sup. Acque, 110 giugno 1935, n . .18, in � Riv. Beni 
Pubblici �, 1935, I098, coo nota adesiva di BOZZI 1C.: Prov-vedimenti 
del Prefetto per causa d'urgenza ecc. 
(4) DE GENNARO: Contro i provvedimenti de1f/,nitivi im-pl'iciti, 
in (( Riv. D'ir. Pubbl. �, 1936, I, 177; GIANNINI M. 
S.: Intorno agli atti amminis1trativi deftnitivi impliciti 
in (( Ginr. Il. ", 1940, lII, 117; ZANOBINI: Corso di, diritto 

Consiglio di r;�ta to a\�eva enum:iato una veril� pi� 
semplice, inerente al sistema della nostra. giustizia 
ammiuislrativa, e certo seevnt� �a. considerazioni 
di motivi contingenti, che, cio�, il ricorso 
ge1�archicu noli pote.sse escludersi se l'escl.sione 
non risul lasse <lirettamente o indirettamente dalla 
legge. 

1Se un wpipu:nto poteva faLL�si a quella decisione 
non era nella iweme�s1sa (che non eiscludevu, ma. 
�;hcoscriveva, il principio della de1tinitivit� .im: 
p�icita. e per anafogia), stbbene nell'aippli:ca.zione, 
pe1� aiver ritenuto che l'a1rt. 19 legge comunale e 
provincia.le non contenes.se u:na 1wrma. tindil-etta. 
di esclusione del .riwrso gera.rchico; in ci� seguendo 
un criterio del tutto 1s1vincolato da.Ue t.eindenz,
e :politi"'he del momento, inclini ad a.s.sommare 
nel Prnfotto ipoteri s-emi])re pi� 1i�ntensi. 

L'i1111pu}so a.Ua. ricerca. scientifica. � venuto, nel 
quadro genrn:a.le di un fervido mo�vimento� delle 
maigistra.ture di!retto a rip.Ja1S�ma�re istituti vecchi 
e nuovi, da un muta.me1nto di g1i1uris�1)1"udenza, da 
pa.rte del iOonsiglio di :S1tafo, proprio in tema. di 
definitivit� dei cl-ecre1ti p<I�e1feitiz.i ad�ottati a, sensi 
deU'tHt. 1D ilegige comuna1e e provinc;ia.le (5), venuto 
ad afferma1r1si in un mome:nto cdlico per lo 
straordina.rio molti,plicar3i dei pro,nvedimenti di 
urgenza -adottati sulla ba1se delle pi� dispara.te 
dispos1i�z-ioni legisla.tive, per konteggi~we� le pi� 
clispa.raite situaizioni, determina.te daille vicende storiche 
d�el p�a�ese -mai, �SOp1ra,tutto, tale i:mpuls�o 
� venuto dal modo come il ipro:blema � sta.tu impostato: 
ricollegando, cio�, il criterio di deiJir1iti�
vit� aincora, ald un princ1pio �estrinseco (l'e,sigPnza, 
di un pronto� s.indaca.to giurisdiz-ionaJle, in sostituzione 
delfa tendenza, accentaitrice clello sia.to 
fasci.sfa), e non isolailldo convenientemente n� 1igorosamente 
coordinando Fa.rt. 1D della leg�ge comunale 
e provincia.le ris�petto a.d ailtre n01"me che 
contemplano i provYedimenti d'urgenza, ivi compreso 
l'art. J legge eoni., quasi che o la natura 
dell'organo deliberante (prefetto) o la causa dell'atto 
(urgenza) potessero imprimere carattere di 
definitivit� a proYvrdimenti chr, altrimenti, non 
lo avrebbero. 

Di qui, l'e1sigenza cli riifa�re, da caipo, e co:n metodo: 


1) il cammino evolutivo dd pensiero giurtdico: 
daUe anti('Jhe 1lisput�e intorno a.Ua dcfiniti1Pil� (con 
pa.rticola,re 1�~gua,rdo a.Ua. d�cffrni-ftivi.t� iniplioita o 
per anafo.gia) 1fino a.l pu:nto in cui e�siig:enw pratiche 
ne avevano clevi:ato H corso; 

2) s� cla� fi.s�sare, con ce1-tezza, qneri. concetti 
fondamenta.Ji, valevoli 1per quahmqn.e ti;po di ipnl'Y


amniinistrativo, Mi1lano, 1942, II, 108; MIRANDA: n ricorso 
gerarchico, ec�c. in " Giur. It. '" 1938, III, 38; CONTRA BORsc: 
La giustizia amminist.rativa, Padova, 1911, 75; LucIFl!
EDI: Nuovi indirizz�i giurisprudenzia.U in materia di 
provvedimervti deflnitivi implicif'i, in " Foro It. '" 1936, 
III, 97; SALEMI: La giustizia a1mministrativa, Padova, 
1941, 174; Gu1ccIARDI: La giustizia amministr.ativa, Padova, 
1943, 102. 

(5) V, 24 gennaio 1947, n. 17; 24 gennaio 1947, n. 18, in 
" Riv. Dir. pubbl. '" 1947, II, 14 e 18. 
2 


vedimento, in relazione alla, fUnzione del ricorso 
gcl'archico ; 


3) e!l esaminare se il ca.rattei�e cli definitivit�, 
dci provvedimenti prefe~tizi, .emanati a sensi dell'att. 
19 legge comunale e provinciale, .l'ispoll<lesse 
a requisiti singolari, s� da dover isolare il mutamento 
di giurisprudenza yeritica.tosi in ordine ad 
essi; 


.J-) ovvero rii,;pondcsse a criteri riferibili anche 
ad altre disposizioni che prevedono provvedimenti . 
cl'mgenza, (articoli 20 e 55 legge comunale e provinciale; 
art. 7 leg�ge sul contenzioso: con particolare 
riguardo alla ipotesi contemplata nella pri


@))' 
ma pal'te (6); art. 71 legge espropriazione; articolo 
35B legg�e sanitaria; art. 379 legge sui lavo1�i 
pubblici; art. 2 T. U. di P. S.; art. 85 decreto 
legislativo presidenziale 10 aprile 1947~ n. 261, per 
la sistemazione degli uffici pubblici); 
o) strettamente connes�so a, questo problema � 
quello i�elativo alla efficacia. delle � citaa.ioni >> di 
norme giuridiche, nella mo1.ivazio.ne dei provvedimenti, 
e la correlativa convertibilit� dei richiami 
stessi in virt� del� principio jitra novit cnria. In 
effetti, nella ricca casistica offertasi -negli ultimi 
anni -all'esame delle sezioni giurisdizionali 
clel Consiglio di Stato, di f'ronte al grave dilagare 
clei proneclimenii d'nrg�enza, il Supremo 
Consesso Amministrativo ha isolato l'art. 19 dalle 
a.Itre norme che prevedono provvedimenti <li urgenza 
risolvendo, talora, anche il problema. delle 
� citazi-0ni �, senza specifico rig�uardo al tema della 
definitivit�, ma nel senso che � la citazione 
plurima non comporti incertezza nella� camm dell'a.
tto amministrativo (ntile per initt'ilc non viliatnr) 
trattandosi di norme che non si escludono, 
ma al contrario sono, se non equivnlenti, almeno 
tali da integrarsi a vicenda � (7). 

* * * 

L'opporluuit� di una chiara impostaa.ione di 
tali gravi problemi coincidendo con la difesa, dPl 
principio di ge1nud1ia. t' c�on l'economia dei .g'iudi� 
zi, fu prospettata al Consiglio di iSta.to (din.a;n~i 
al1ie s'e2'jionli 4a e 5�, in due div1elr�S�i riciors!i.) l'esigeinza 
di svincolare il concetto di �< de�finitivit� � dei 
provvedimenti d'urgenza come tali, con particolal'e 
riguardo a. quelli adottati ex art. 7 legge contenzios-
0 ; 1gen tre, pt>r i provveclimen ti adottati a 
Rensi degli a1�licoli 19 legge comunale e provinciale 
e 71 legge espl'opriazione, la clefi.nitivit�. � da 


ricollegare alla specifica attribuzione di competenza 
del legislatore, voluta, evidentemente, per 
1�ao�ioni diverse llall'nrgenza, come si vedr�. 

~ 

. 

(6) La [>rima �parte dell'art. 7 cit. � sempre stata interpretativa, 
letteralmente, prescindendo dal presupposto 
di una contestazione in Ol'dine ad un diritto preesistente, 
vaintato dalla Pubblica Amministrazione: ipotesi contemplata 
nell1a seconda parte e che non sen'i.i;n;e d� li:ogo_ 
a provvedimenti .d'urgenza. 
E' la norma dell'autotutela, cui si ricollega l'art. 823 

e.e. (�Cfr. VITTA: Requisizione di immobUi fuori dei casi 
di guerra, � Giur. It. '" 1947, III, cl. 49 segg. n. 3, in fine). 

-3


La tesi �ell' AmministratZ�ione fu affidata ad a�rgomentazfoni 
che mi sembra interessante riportare. 


1. �Ga,ranzi:a. p�rimillria, �e fondaimenta�le di giustizia 
nella. Pubblica, Amministra~one, nel nostro 
ordinamento giuridico�, � il rico�rso ge:rarrchiiico 
(aLFt. 3 �legge contenzfoiso). 
Le antic.be riserv.e, formula.te: in dottiri:na. intorno 
a.ll'M"t. 3 della. legge sul contenz.ioso, sono 
venute a, cad�ere con la. disctplina del silenzd.o-.dfruto, 
elaiborafa, idaJ.la. giu:ris:P'rudenzia (8), e poi erntrata 
neLl'a.r-t. 5 della legige coimunaJ.e e provinciale. 


La piena, ri�s�prn1denzai del ,s.1srtema. a,11-e !P�i� ll.J:Ilp-
ie �esigenze d.eillai tutela, del cittadino � fatta, ipa�lese 
da ovvie considerazionL Il cittadino, titola.re 
di interessi, � posto in grado di ottenere una decisione 
concreta. da� pairte della Pubblica Amministrazione, 
che � il soggetto titolare del diritto (9). 

La tendenza, ad ampliare o moltiplicare i ca,si 
eccezionali di provvedimenti defintivi da adottarsi 
da organi periferici non sembra, invece, inqua,�l'all'si 
in un ordinamento che vuole rafforzare le 
guarentigie della giusti:ziia� sostanziale. Essa importa. 
incertezze; importa., �sopra.tutto, la perdita 
di una, seconda, istaniZ�a, in via amministrativa, 
per il riesame di merito. 

In pra.tica,, costringe:ndosi il cittaidino ad un ricorso 
di'Ilan~ ad rnna 1Suiprema, j\ifag�Jstra.t�ura., con 
sede nella empita.le e sha.rra01d�ogl1s�i la [Ji� economica, 
via del �l'!ioorso ge1ra�.'Chico, qu.e1la ecce�zionalit� 
si risolve anche in un privilegio per colm
�o che posisono affro-ntaire i disa1gi e il disipe01dio 
di un giiu.dfaio. 

No111 'Va,le l'a.1,gomento add�otto daJ.la de�sioneidella, 
V .s1ez.ione:, 24 g'.ennaio 1947, n. 18 (cit.), s�econdo 
cui �l'intento del legislatore sa1r�ebbe quello di non 
a.lla.rgar�e � l'inger�en~a. (sia!) dell'Ammi:nistra.:ziione, 
in una, 1mll!teria, nella. quaJ.e pi� che iin ogni 
a1ltra1 � desiderahile che' i diritti (in ,s.enso Ja.to) 
dei cittadini aibbiaino una, pronta tutela, in .s�ede 
giurisdli1zd.onailoe >>. 

L'a,nz,id.etta opiniou1e \S�em1hra in� s.trident:e confra,
sto cOln H ,sd,srtJema. delle guaLr1entigie deJla, giustizia 
nella Pubblica Amministrazione, dianzi ricordato; 
p-0ich� la realizza.zione della giustizia 
spetta-, istituzionalmente, agli organi della Pu.bblica 
Amministra,z.ione (9) prima che al sindacato 
di legittimit� della giurisdiaiione amministrativa�, 
se questa. sorse e si guistific� non come funzione 
di governo o come un bis i1'!1 iiforn della medesima, 
giacch� l'Amministrazione stessa possiede l'autorit� 
rettificatrice e riparatrice per eccellenza (10'), 

(7) Cfr. VARVESI: Sui provvedimenti d'urgenza, in questa 
Rassegna, 1948, i.l.1-12, n. 2 e la giurisiprudenza ivi 
citata: IV, 3 marzo 1933, in " Giur. It. '" 1933, III, 160; 
V. 30 �aprile 1948, in "!Foro It. '" l948, III, 194. 
(8) Cfr, Relazione del Consig'l:io di Stato, 1931~1935, II, 
248' segg. 
(9) iPucm:rrn: ri ricarso gerarchico, !Milano, 1938, 19, f,W. 
(10) CAMMEO: Commentario, cit. 376; RANELLETII: Le 
guarentigie, cLt. 8. P�e'l' i precedenti storici, cfr. S'PAVENsibhene 
come risoluzione di un conflitto � che 
dichiara il contenuto della, norma. giuridica controverso, 
e impone silenzio alla� volont� contraria 

a. �questa norma i> (11); il che suppone, evidentemente, 
che la Pubblica Amministrazione ab�ia potuto 
manifestarla compiutamente ed a.ttra.verso i 
propri -0rg'ani supremi. 
La facilit� di co�ntaminaiz;ione dei co111ootti in 
questa mater�a, deriva� dalla identit� strumen'tale 
d�ell'attivit� ammirui:sif:ra,ti'Va e dell'aitti'Vit� giurisdizionaJe, 
in 1quainto sia. la, � cura, degli interesis�i 
pubblici � sia, la � difesa, del diritto � .si a.ttuano 
mediante � arp:1_)Mca�ione di no"Fme g.iuTii<li~he in casi 
concreti� (12), .si c;he la differenza si pone in 
ci� che 01ell'a.ttivit� aimministraHva., l'<llipplicazfone 
� del tutto c�ontiD.igente e taJ.ora, negativa, (nel 
s1enso che la, norma funziona come limite); mentre, 
neH'atthrit� igiurisdi~iona;le, esisa. cos.tituisoe 
l'oggetto principa,le (13). � 

La rileva.ta, nota distintiva, trova.si evidentemente 
attenuata nell31 giiurisdizione amministra.tiva.. 

Un ulteriore e 1pi� decisivo criterio disitinti'VO: 
quello della pos.izfone deH''Ol1gano che, nell'aittivit� 
amministrativa.i, � parte autorita.ria Tti1s:petfo ail raprpo1�
to; nell'attivit� giuiris,dizionaJ.e, orpera. una, sos�
titu~forne aat.toritari&) �risrpetto a,ll'a,ttivit�-dii altri 
soggetti, consente, per�, di sceverare, senza, re1sidui, 
l'a1t:tivit� aimmi.nistira.tiva, e l'atti'Vit� giurisdizii�
o:na1le (tale d1scrimina,z.ione cosititui,sce o.rmai 111n 

TA: Discorso aU'associa,zione costituz'iOnale <bi Bergamo, 

6 maggio 1880 " Giustizia nell'Amministrazione �, ripubbl. 

in " iRiv. dir. 1pubbl. '" 1939, I, 218, noncil1� nella raccolta 

dei discorsi dello SPAVENTA: " Giustizia nell'Ammini


etrazione '" Einaudi, 1949, 55 segg.; MlNGHETII: I varititi 

pol!itici e l11; ingerenza loro neUa giustizia e nell,a am


ministrazione, Bologna, !J.8Sl, 273; DE FALCO: Discorsi 

inaugurali alla O,o:rte di Cassazione di Roma, 187:8-1888. 

Per la bibliogrrufia sulla dottrina �del tempo, vedasi 

MEUCCI: Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 

189Z, 111 segg.;� MORTARA: Commentario del codice e d.eUe 

leggi di pro,cedura civile, Milano, I, 58. 

(11; MORTARA: Com'mentario, cii. I, 51. 

(12)Di qui, come � noto la grande variet� di opinioni, 
mani.festate ne,:la dottrina ita1iana e straniera, intorno 
alla distinzione fra :attiviit� amministrativa e attivit� 
g1iurisdizionale. Cfr. CAMMEO: Corso di diritto amtministrativo, 
dt. I, 24-28; !MORTARA:� Commentario, cit. I, 117; 
ORLANDO: Introduzione .ai diritto amministm.tiv:o in ORLANDO: 
Trattato, I, 69; RANELLETTI: Le guarentigie, cit. 
8 segg.; ROMANO: Corso di diritto am:ministrativo, Padova, 
1937, 1 rngg.; Principi di di:rif.to costituzionale generale, 
Millano, 1945, 241, 421 segg_; MIELE: Principi di 
diritto amministrativo, Pisa, 1945, I, 1 &egg.; ZANOBINI: 
Cor�so diritto amministrativo, Milano, 1947, I, 10, 14, 24, 
25. 
(13) .Sembra preferibile tale 1criteri'o esposto da ROMANO: 
PrinciP'i di di1'itto costituzionale generaie,-�c1t. 421, 
e a�c�colto da ZANOBINI: Corrso di diritto aimministrativo, 
cit. 24, a quello di FORTI: Diritto amministrativo, Napoli, 
1931, 17, secondo il quale per l'Amministraz.ione, l'ordiTiamento 
giuridico i� il mezzo; 'Per il giudice, l'ol'dinamlento 
giuridico � il fine. 

-4 


punto. fermo nella scienza giuridica) (14); nonch� 
di mettel'e in ev1denza j.l da.to della. prirna"ri.et� 
della d'unzione ammini.s�tra.Uva, qiuaJe attuaz,ione 
sipontainea e dire�tta, della giustiziia., ri�spetto ana 
fun;zione giurisdiziona,le. 

Esa.ttamente ritie:ne �SaJva.tori eh.e � dai tutto il 
comples�s�o di '.1ro:rme che regolano i raip1po1rti litigio.
si tra i cittadini e la Pubblica, Amministrazione, 
in tutti i cam,ipi dell'atti'Vit� di questa., 
S�embra posisa. �desume1~si un rpi�inciJpfo. geine:raJe, 
che governa il 1s1i-stema �del contenmo�so startaJ.e : 
quello, cio�, che l'Ammi�nistl'acZ.ione decidar preli


miniaa�mein�te es1sa sit�essa 1s,ulle pll'ertleise aiva.nm.te 
d::iri :privati, in rarprporto a.d una sua. determinata 
attivit� ohe p0is1sa� aiVeir 11e1so diritti soggettivi o irntereisisi 
legittimi. Siolo quando la, p["etesa. vienga� ri-� 
gettata daill' .A!mministra.z;ione1, � da.to� al '[Wiva.to 
dii �adfr�e .gli oDgani giurisdiziionali >> (15). 

�, in verit�, n.�hil twrn propri11,1n. im�periri es'l ut 
leigibi<s V"�!vere (G. 6�, 23, 3). L'a.ttivit� a.mrninistrafrva 
degli ordinamenti SOV'rani :si ma1nifesta. nella 
forma tiipti�a. dell'imrperJio; e per� le iguaJ.'entigie 
per la. conse1rV'aiZione della, giusitizia, si de1bbo'llo, 
a.nzitutto, ll'foea.�coo.�e ne]fa, stesisa, ge1�airohia. ammintstmtiva. 
(Hl). 

(14) Gfr. CAMMEO: Corso di, diritto amministrativo, cit. 
II, 659, (sul concetto -che la Pubblica Amministrazione 
� parte necessaria nei !l'apporti ammindstrativi); III, 1211 
(sul valore dell.a posiz:ione dell'organo, come parte, agli 
�effe�tti della distinzione fra attivit� ammjnistrativa e 
attivit� giurisd'izionalie:J; CHlOVENDA: Princip'i d.i d'iritto 
processuale civile; Napoli, 1923, 91 e segg.; (3a ed.) Napoli, 
1928, 266 segg.; lsfJituzioni di diritto processuale civi:le, 
Napoli, 1934, II, 4 segg. (per la nozione di giurisdizione 
come attivit� sostiitutiva); ROMANO: P1rincipi di diiritto 
costituzionale gener(})le, ieit., 422, (sull'iaccentuazione del 
carattere oggettivo della tutela giurisdiz,iona~e. :in opposizione 
all'autctutlela amministrativa). 111 concetto -Oi 
� parte,, Il'l,d raippovti, come caratteristic.a dell'attivit� 
ammini�strativa, di fronte all'attivit� giurisdizionale., va 
integrato con il concetto di � parte � in veste di � autorit�
�, come caratteristica distintiva dell'attivit� di diritto 
pubblico da quella di diritto privato. 'RASELLI: Alcune 
note intomo ai corncetti .di giuris;diziOne e amm,inistrazione, 
,Roma, 19!?.6, n, 2, 6, 7; BRACCI: Le questiori,i e i 
confi,itti di a.ttribuzione e di giUrisdizio.ne del nuovo 

c. p. c. in� Riv. dir. proc. civ.�, '1941, I, 165 seg�g.; Rocco: 
A proposito di alcuni dissensi interpretativi dell'art. 134 
�.ena Costituzione, in questa Rassegna, 1949, fase. 9, n. 6. 
(15) SALVATORI: La riforma del contenzio'SO tributwrio, 
in questa Ras.;egna, 1949, 237. 
(16J 111 principio, gi� svoJto sul terreno politico-legislativo 
(v. rietro, nota 9) � accolto univoca:ment�e nena dottrina 
italiana; cfr. FILOMUSI GUELFI: Silvio Spaventa, 
Lan1ciano, 1894, 12, segg.; ORLANDO: La giustizia aJmministrativa, 
in ORLANDO: Trattato, vol. III, P. II, 12-45 segg.; 
CAMMJW: Comment,ario alle leggi sulla giustizia ammini


�Difatti, 1tutti .gli ordiilll.amenti giuridici sta.tuali 
ed alllche il canonico p�res-enta.ll'o un sistema di 
guarentigie istituzionali e funzionali (17). 

Le prime si attuano automatica1lle11te, quasi per 
reazione degli 1s:t1essi -oridinamernti (fenomemi di 
cornver�sione, oolllservaziione, riduzfone degli a.tti 
e negoz.i) (18). 

Le �s�ecoill.de si aittuano per a1ut'ocor'.l�ezione (an' 
nuHaimento, .revoca, totail.e o p1:wzfaJ.e, sana.tmia) 
(19), aid op�era. della Puibblioo Amniini�s�tmiztione, 
come pll!rte, a.tt1ra1vei~so la, gerarchia� amministrativa. 
(d'udlficio o su dmo1st1ranza., rricorso semplice 
e gerarchico) (e), in via sussidiaria, per sostituzione, 
aid oipera degli organi della. giustizia amministrativa. 


R.icor1so giera,rchico 1e 'l'icoriso giuridizfona,le si 
Vrova,no, dunque, ,SJU due piani distinti, di diverso 
ordine o grado : oon precedeniZa� per il primo, la 
cui funz.ione � di rendere possibile una. spontan�Ja 
manifestazione di volont�, conforme a diritto, 
nell'ambito del rapporto autoritario, ad opera 
della Pubblica Amministrazione come parte. 

VITrA) ha�, r�ecentemenite, aidomhra.to l'opinione 
che le molteplici a:fd'e1rm:azioni idi delfinitivit� 
av1�ebbero finito p1er ideteiJ'mina.re, in d'orza della 

c. d. evoluzione de11'ordilllamento giuridico, un 
affievolimento della. prim~wiet� de1l :riCO'l'�so g�era.rchico 
in tema di provvedimenti d'urgenza.; il che 
trovel'ebbe conif'e[�ma, nel pi�inciipfo. della responsahilit� 
-. che grarva1r do'V'rebbe �sul Prr'efetfo ~ 
ai .soosi dell'art. 28 deilla. Oosti1mzione. (20). Ma 
sif�fa.tto criterio interip�reta,tivo, del tutto originale 
sul terreillo-teo[l.�etico, a pwrte l�a su.a estrema 
(17) Per la .dottri1na straniera, cfr. HAURIOU: Pr�cis de 
droit aaministratJif et de droit pul!lic, Faris, 1927, 47 
S�egg.; FLEINER: Les principes generaux du droit adm.inistratif 
AlLemand (trad. Eisenmann) Paris, 1933, 87. Per il 
diritto �canoni1co, c.fr. BERNARDINI: Probleim.i d.i co'TVtenzioso 
amministrativo cainonico, in Aeta Cangressus Juri� 
dici JnternatlonaLis, Romae, 1937, IV, 3�57 segg.; FOLIGNO: 
Scienza del 1tiritto aJm.ministrativo e di.ritto canonico (in 
corso di pubb:d1cazione) I, capit. III. 
(18) Il fenomeno di conversione s:i v.eri.fic.a, se�condo 
SATTA G.: ConversiOne dei negozi giuridici, Milano 1903, 
29 segg., per presunzione di volont�; secondo FADDA e 
BENSA, in WINDSCHEID: Pandette, VO'l. I, p. 1, 392, s.egg., 
per pubhli.co mteresse. 
Pe.r 'la sua applicazione nel diritto iprivato, cfr. CoVIELLO: 
Manuale, Milano, 1929, 332; DE RUGGJERO: Istituzioni 
di diritto civile, Messina, 1937, I, 297; e nel diritto 
pubblico, c.fr. FORTI: Diritto Amministrativo, pa.rte ge; 
nerale, dt. II, 196; 1ROMAN0: Corsoi di �diritt'o amminis.tra-~ 
' 

II..;
tivo, cit. 285; BODDA: La conversione degli atti ammini


. 

strativi ibtegitlimi, Milal!lo, 11936; .DE iPORCELLINis: L'ele


. 
mento della volont� nena co'TVversione d.egli atti ammi' 
nistrativi illegittimi, in � Riv. dir. pubbl. '" 1940, I, 401. 
Per la " conservazione '" cfr. FERRI: Conversione dei 
negozi giuridici, in N.D.I. n. 1 e per la "�riduzionEl:_� c.j'r. 

~ 

strativa, cdt. 136 segg.; 376 segg.; BoRsr: La Giustizia AmSATTA: 
Cornversione, cit. !13. 

ministrativa, P.aidova 1941, 215; RANELLETII: Le guaren(
19) Cfr. HANELLETT!: Le guarentigie, cit. (157 segg.; ! 
tigie della giustlzia neV/ia p1, a., cit., 193, segg.; Bozzi: RESTA: La revo�ca degli atti amministrativi, Milano, 193.5. 
Istituzioni< di diritto pubbUco, Messina 1938, 167, 186 se.gg.; passim. 
ZANOBINI: Corso di diritto mrnminiistrativo, Il; La Giusti(
20) VITTA: Anco!/"a t:a definitivit� dei provvedi'menti 


I

zia Amministrativa: Milano, 1942, 3 segg. d'urgenza in � Foro Arnm. '" 1949, fase. n. 12. 

I 

!IDmuwA�&%%&JZ.Willi}%W..#~~~~~ 



-5


i ~ 

perioolosit� por la, aeirtez{(Ja del dtiritto, � 1�esistito, 
nel caiso, daJfa, ididlficolt� di sca.1'1dillilil'e un principio 
cos� fondamentale nel quale risiede la forzai 
stessa dello .Stato. Si potu.'ebbe, per vero, invocarie 
il nuovo principio del decentram1ento a�mministu.�
ativo (ad. �5 della OostituZiione); ma, questa 
norma �si inter;p�reta, con l'airt. 917, rivolto ad aissiicuraire 
la girnstizia, (ilnpa.rZiialit�) rutbra.verso una 
oirgam/��:z�a@ione di ru!Jfioi (01s,sfai una, geranrchia). 

L':a.rgomento-� d�e:licato e non pu� ess�ere. ad:�fronta.
to con semp!licis1mo-. Occorrre po1r me111rte che 
l'a,rt. 5 della, Cos1tituizione enuncia il p.rinci!Pfo 
del decentramento a1uta1rchico e. quello del d�eoontramento 
amminiJstrativo. 

Il primo � aittiene alfa struttura �o�rganizmtiva 
deJlo Sta.to � (21), quindi a.ttua. una. distribuzfone 
pe1d!ferica di serrvizi. 

Il �Secondo importa, .una distriibooio1ne di com. 
p1etenze a1gli orgaini peri!f.erici, �si cohe la. loro volont� 
1sJ.:a. maniifesta.ziolne immediata. della. vofont� 
dello Stato (2'2); ma trattasi di principio affida.
to ad. una noir<m-0. prf'ogra1mmatfoa (23). 

E .nulla. a.utori~a. a�d an�ticipa.re 1qu:ale p�otr� 
e1s1se1'e la natura. di questa, attrilmzione1 idi competenze 
e fimo a,l qual ,s�egno la, guarre�nil'.igia, del 
srinda.ca.to giurfa.diZlionale sa1r� fatta prevailere 
rispetto a. quella. deri'Vante daJla. gecrairchia.. Difronte 
aJl'esisteiwa, di due norme fondaimennta.li 
(art. 3, legge eollltenzioso, airt. 5 leg.ge comuna.le 
proviooia.le), non aib1�-0g-:ate llelpipure in occarsfone 
di recentrn ritocchi aJ.la. legge comunale !P"-'Ovincialf', 
non si ipu� che Tispettare fa tradizionale 
struttura, del �S�iisifiema, della� giustiZiia, a�mmini!stra.tiva,. 


D'a.Ura, pa1rte il co;rrettivo del decerlll�ramento 
amtwrchico � ip�roprio un rarfforzameinto di controlli 
ge:rairchici sui serviZii stwt~li, anche s�e attuati 
aittm,vers:o un d�centmmento burocratico o 
ammims1ilrativo. 

Si pu� osservare, ancora�, che l'a�rt. 125 Oostitu.
z.ionie c:ontemp.Ja. 1s:oltauto un diecelmtraimento di 
conkoil:li giuri�sd:iJzipnail.i 1sm.gH aititi amministrativi 
d1ella Regio111e ; mentre l:a norma reigolaitrioe del 
sindacato giimrisdizion:a.le slllgli a.tti aimminiis.f1ra�tivi 
degli organi deHo 1Sta.to (a.rt. 113 Oo.stituzione) 
induce ad escludere che esso si svolga sugli 
aitti degli organi decentrati, piuttos�to che su quelli 
della; ma1s1sima a:ntorit� gera,rohd.ica. E ci� :perch� 

deoentraimento IThOn vuol ie1s1s'ei:t"e ia1V1ulsfone dalla 
gerairchia" il cu:i 1pre.s1uppo.sto � l'a.ttriJbuziorne del 
poter�e al comp1esiso 01�ganico di una. hra�nca. <lena 
Plubblica. Amministra@one (1IV H iap�rile ~945-, 

n. 71 e 16 ma1ggio 1945, n. 82 -(24). 
181 pu�, irnfine, rli!Cihia.mall'e i.I iprogett~1 di legge 
g.enerale �sulla. PiUbblica1 Amminis�tmzione iproiposfo 
daJ.la, Oommissio.ne Jemolo, il qua.le, arll'arti


(21) AMORTH: La Costituzione italiana, MiLano, 1948, 
40. 
(22) CoLzI: La Provinc.ia e ii! Comune, in �Commen


tario alla Costituztione italiana � dir. da Calamandrei e 
Levi, Firenze 1950, II, 393. 

(23) MIELE: L,a Regione, ivi, 232. 
(24) In � Riv. dir. pubbl. '" 1944-46, II, 144-149. 
oolo 61, riOOldis.ce i.l p:rindpd.o che il i'1co1"so ge
�rarchico oos.ti1tuisce ilai 1gum�erntigia p1�imariai di 
giustizia, nella Publblica Amministrazione e che 
le eccezioni non poss�ano es�so&I'et sta.bilite se no.n 
in fo�r:za. di legige. 

Lo .stesso VITTA, nello a.rticolo tesrt1� citato, richiama. 
un comp1ess10 di dJi1S1posiz;ioni, sipecie m~l 
camp-0 del contenzioso tributario, che stabiliscono 
l'�o;bbl1go dell'esperimento dcl reicor:so gera1r�chico 
come oondlizioille di pro:ponib!i.lit� dell'a.z,io0ne ; lo 
stesRo Vitta che iweva. acntam1ein1te1 posto in riJlievo 
l'asjpetto pubbUcistico1d1ella gua11�entigia. in esailllie, 
in quanto non pu� am1miette1:<S0i che 1a, Pubblica 
Amministrae;ione venga trascinata, in giudizio, 
senza, essere stata posta previamente in grado 
di rivedere l'operato illegittimo degli organi 
inferiori (25). 

Si pu�, an.cora,, ric0Dda0re una serie> di ail.foe 
aipplica�Ziio1ni c1el �ricordato principfo, le �quali :si aJlinea.
no acca,nto a.l dcor1so ge1"3.1rchico, per rlliconforma�
r1e l'esigem..a di :una. reig�oilai fonda.mentale .fil 
vita� �dello .8tato: -l'esigenza deil p�l'evio eisaome, da 
parte della, stessa� Pubblica. AmministraiZione, dei 
;reclami ruvve1~s:o provvedimenti lesivlli dei �d1ritti �e 
degli inter'(~s.si dei cittadini come a1vviene in tema 
di risaircime:nto del danno peii� fra�sipo1-ti forroviarm, 
in 1maforia di :s�rnp1p1ementi idi congrua e nei procedimenti 
per conseguire l'indemnizizo iper infoTtuni 
sul fa,voro. 

* * * 

:Situa,zioni tipiohe1 nelle quali non si d� luogo a 
~�iewso gera1rchico sono : 

A) L'emana~ione �dell'a.tto da parte dell'aiutorit� 
pi� �elevata, in g1raido, idi una, gerrarechia, amministrativa, 
(definitWit� gerarohicu). 

B) L'esoh1caiooe del rricorso gera.rchico o la, dichiruraizione 
d1i1 d10finitivit� del JH"ovvedimento per 
leg1ge (defirniti11.1bt� espre.~sa). 

G) La, .filc;hiairaizione 1del leigisfafore pu� esselI'e 
anche imp.Ucita mediante: 

a) impugmaibilit� di �un a.tt<> con ricovso gforisdmionale 
diohia.rata pea.' le1gigie (ta.lorai, coL111e 
es.clusiOIIle esp�1�essa. del ricorso geTarohico, o come 
e�sdnosiom.e del Ticors�o giurisidiz1ii0ni,tle per a1tti negaitivi 
o positivi) (defin.Uivit� oggettiva, im.plicita 
a aontrario) ; 

b) 0r1iipairtiZiion:e di comp�etenoo, strubilita da1lla, 
legge, f.ra, organi di diverso grado (coime nella 
le1gge di eS'.pi'Op�ria~iorne, iper la, dfoh:ia,raiZiione :di pillhblica. 
utilit�) (defiwitimt� ogge1Uiva impiliJcfita per 
rlpartizione di oo�mpeternzie) ; 

o) i11sostituib:hlit�, da pa1rte ide1l .s.uiperio.re 1gera1r:
cl:11i1w, .sfa perch� le a1ttribuZiioni dell'inferiore 
iproveng�ono da.Ifa. norma., sia ;perch� la� so.stiturzfone 
�, di fa.tto, inipotiziZ.aibile (ltefin.it�vit� oggettiva 
implioita per attrioi~on,e dii c101m,potenr?!a os!()iluisi


va). 1E' neJ.Ja, d.eterrminaz.ione di quesrta, ca,tego.rfa 
ch�e trova.no irngresso motivi di defi1J1,itfoit� per analogia,



(25J VITTA: fJiritto aimmi.nistra;tivo, Torino 1933, I, 412. 



-6 

d') a.ttr1:ibuz.ione di competenza, determinatici, 
in co\lltemipfa,ziione della, {}UaJ.it� dell'organo (drefinitivi!
t� subiiettiva) (2�6). 

2. Il criterio dell'.� urgenza. � non pu� dar luogo 
a. �de1finiti'Vit� d:mplicita, p�oich� l'urgenza, non 
importa nooes;sairiaimeinte l"esclusione del ricorso 
gemirchico. 
L'� urgienza. � pu�. es,sere p1r�ev1sta come � ca,usa. 
� di detbe1rm:ina,ti atti; ma, p'u�, non dere necessa1riaiinente1 
cos1hltuire la rotfo leig�s p�er una aittribuizione 
di competenza. ad origani 1perirferici, con 
a1ttrihuz1'.1oine del cairatte,:re di definitivit� imipilicita 
aJ pro,V'Vedimenti !''elativi. 

Altro � l'urgenza, di p:eovvedere, aJ:t1r'o l'urgenza 
di una rpronu1Uoia, sul reclamo e, a, fortiori, a.ltro 
ancom, � �l'urgenza, di una pronuncia, giurisdiziona.
le srul �reolamo .stesso. Alla. prima non sii.� accompagna 
'Ileces1sa,ria11Tuente la. seconda,, poioh� s�e v�ero 
che il provvedimento d'urgenza �, di regola, di tipo 
.sommario; nou per questo deve presumere il legislatore 
che l'organo agisca pre8tf0 f! male! si da 
im1primere un moto accelerato anche a.l sis,fa~ma 
delle 1g�uawentigie. Comunque � da, eiscludere che, 
se pur �siffa.tta, es1'.genz1a fos,s-e da, cons-id1era11e, ad 
assolverla, deignaimente si doves�se selll2''altro fa�r ca.p
�o aJla, iproinuncia, giurisdizionrule ; qua1si che l'Amminisih
�atZionie iquaindo debba a,gh� plf'es�to, debha,pe.rci� 
solo rinu111c1are aJl',essenza steisisa, del P'l'op�ri.o 
pote1�e. 

iDel resto, nel nos1t1ro o�rdinamernto, in genere, e 
nel :siiistema, dei pcrovvedimenti d'm~ge.nza,, in isp1:~cie, 
l',esigenza, del controllo su:bitallleo giu.risdizbna,
1e .si ricollega md un 1principio di � defirritivit� � 
(esplicita. o 1iimiplicita,) che trova, riscontro in motivi 
di ordine :funzd.onale; ond,e arppa.re esrt.remamente 
:pericoloso il cos� �detto 1p,rincipio della, R tlefin:
itivit� per Oilla.logia �. 

L'aHr'iibuz1iol!lie �diilre,tfa d�el ;potere, srpedficafaimente, 
all''Ol:ig-a,no� 1ocaJe, aL!lfilohi�, genericamente, aJ 

(26) ORLANDO: Contenzioso amministrativo, in " Digesw 
Italiano�, vm, 2 n. 173; La giustizia, amministmtiva, in 
� Trattato �, III, 671 segg. n. '511-52'; BORSI: Appruri,ti di 
diritto amministrmtivo, La Giustizia a1mministrativa, 
Padova, 1926, 24 segg.; U'ALESSro: Istituzioni di diritto 
Amministrativo, Torino ;J.949, II, 332; RANELLEITI: Le 
guarentigie della giUistizia nella P .A., cit. 251; CAMMEO: 
Commentario deUe leggi swbla g1.ustizia aJmm,inistrativa, 
ciit. I, 516 segg., n. 269 a 274; Corso di diritto ammirnistrativo, 
cit. III, 175. Vedasi, ora, in vario senso, ma non 
certo con ben�ficio del1la chiareziza: VITTA: Defl,nitivit�, 
ec�c. in " For::i Arnmi.nistrativo '" 1947, 1 febbraio 85; 
CATALDI: Ancora nuovi indirizzi giur'isp1"'1Mi{enziali in. 
materia di provv. def. impl., in " Giur. Cass. '" 1946, 11, 
4'66; CARBONE: I provvedimenti del Prefetto in base aU'artiticolo 
19 legge com. e prr.ov. in "l'Amministrazione Itai:
Jana '" 1947, 275; Nota redazionale, in " Riv. Amrn.va 
1947, 96; DE GENNARO: I provvediment.i defl,nitivi imp:~cit'i 
ed il ricorso ger:archico nella A'mministrazione democratica 
in �l'Amministrazione Italiana'" 1947, 154, 158, 208, 
212; LESSONA: La �giustizia amministrwtiva, Firenze 1946, 
21 .segg.; LENTINI: La giustizia amministrativa, Milano, 
1948, '113; ZANOBINI: Corso ,di diritto amministrativo. La 
Giustizia amministra.tiva, Milano, 1942, 104 segg. 

comples1so organico di una1 hranca dell'Amministra.zione 
(p1-esrupiposto del rrupporto di g�erarchia) (IV, 
11aipriLe1945, n. 71 e 16 mag1gio 1945, n. 82:, dt.) 
non pu� essere traisrportato� al di l� 'e aJ di fuori 
dei casi previsti, in quanto siffatta attribuzione, 
co.~tituendo� deroga ai rp'l'incip�, va intesa. re1s�t'l�ittivamente. 


Nel sistema dei p1ro1vvedimenti d'urgenza,, del 
resto, non c'� posto per eistenslioni o per ainafogie, 
poicll� }a, de1finiti'Vitt� si ricollega,, in ogni ca,so e 
chfammeinte, a,ll'indicaito principio della, funziolllalit�. 


3. I p�rovvedimenti prefettizi, emana.ti ~n v.irt� 
dell' aJ:t. 19, 5� comma, 1egge com una.le e P'ro,�1ciale 
3illche doipo la, modifica, attuata, con legig�e 
8 matl'ZO 1949, 111. 277, po1s1sono ag'e'Volmente inqua,. 
dn@si fra, i p1rovvedimenti definitivi :per dire.Un 
attrihnzione di comp�etenz,a, del 1egiis.Iafore, non�h� 
per fa natura del pote1re aittribruito al ip�reif:etfo (detinit~
ivi:t� implicita: c.:f1r. surpra, lett. o). Il� potere 
del p1reifotto arpipa<re, inrfatti, ca,ra,tte1riz,zafo, p1rima 
d�ella, rid'orma,, p1roprio da, 1quiella. la,tis>S:iima, discrezionalit� 
indiscriminata e indeterminata (� adotta, 
in caso di necessit� o �i urgenza i provvedimenti 
che crede indispensabili nel pubblico. interesse
�) giustificabile soltanto in relazione alla 
figura di detto organo, quale appariva� dai commi 
1�, 2� e 3� dell'articolo in esame, degenerata, poi, 
nella figura. del � capo della provincia �, della cosidetta 
r.s.i.; il che fu giustamente rilevato nella 
prima delle due decisioni 24 gennaio 1947. Dopo la, 
riforma, il potere del prefetto � caratterizzato da 
una pi� ristretta sfera di discrezionalit�. Si esige, 
invero, il conc,orso della necessit� e dell'urgenza 
(in relazione alla neces.sit�) (27), per l'adozione di 
provvedimenti oggcttivwmcnite indispensabili; e 
non pi� indiscrimina.tamente, ma nei diversi rami 
del serviJZ.io, �� determinazfone che risulta. dalle 
competenze p�roprie dell'ufficio cui il prefetto� � 
preposto � (Relazione RESTA, in �Atti Parlamentari
�, Ul49, Doc. 250-.ci). 
Prima della i�forma ,aiprpia1re preminente il cri


tedo della naitura del potel'IE1. Do[)o la, riiforma. a,s


SUJl'g'e a, car�a,ttere d.eci,sivo 1'aH.r,1bufilon�e diretta, di 

competenza. 

Il Oons1ig:lfo di 18fafo, ha, �S�emp�re 01vvertifo ique


s,te �ragioni, e come durant1e il 1�e1gime :fa,scisfa for


zando la, no['ma, dell'airt. 19 a~eva. eora1gigiiosrnmelll


te1 dichia1raito il c,a['a,rt;tere di � non d-efi,nitivit� � dei 

.1H�ovveidimenti pverfottizi 
-emanati in vir'tr� di 
quella disposiiJz1ione ~ riusceaJJdo a Hmita.r:ne l'aipplica~
o1ne a.ttnwerso la. ,eiffieace remo,ra (srpiecie iper 
i decr,eti dei c. d. :i)refotti �politici) dell'ammi:s1sibilit�. 
dei rico1'S1i1 in via. geira.rchica rt:a1lora, seguiti 
da � esempla1ri >> :�nterv-elll.ti; cosi, doip�o la, ce:s,snzione 
del reg�.i:me fa,sdsta, col ric01r1da,to: mutameillto 
di indiriz~o, il Gou.s,1glio diii 1Stafo �segu.ii.� il 
1j)r1oces1so inve�r:so ; e in oma1ggio aJllli ~�igoro�..a Ln-__ 
ter1preta,zione ��ella� norma,, i-es1titui ai 'P'l'efetti -� 

(27� Per vero questa restr:izione � gi� nell'int.erpre1azione 
giurisprudenziale del vecchio �arti.colo 19; cfr. V 
20 giugno 1947, n. 244, in " Riv. Arn:rn. '" 1948, 381. 



,., 

I 

ormai svincoilat1i1 da, �SU.bo.rdina,zfo.ne politica, -la 
piena. �re,sponsa1bilifa della funziione eccee;iona.Ie 
ipoUzz,afa nell'airt. 19 ; ne.I.la certeZJza, che essa. ,_ 
d'ora, i:n �poi -�sa.rebbe .stafa. e�se1�citartia, v�eramente 
1)er ragion.i di ca,ra.ttm"e eccez.iona�le e non qua,le 
st�rumento di ipolit1ica loca.le. 

Oon l'entrata, in vigoire della leigge mod]ficaitrice, 
,questo poit,ere ,eicc.iezi-01naJe �dsu.lta contenuto nell'ambito 
delle a.ttribluziioni deill'uffido e, per�, la 
deifiniUvit� vi � imp.Jfoitameinte dkhia1raita .. 

Nel ,s,iS'tema ded. iprovvedime1nti d"ur�genza., l'articolo 
19 .si p'l�ese~nta, dunq.ue, isofa.to, con una 
fi1sionomia del tutto partico.lar1e, che non conse111te 
es tensioni o aJlalo.gie.. 

4. A queisto punto occorre, per�, e�saminar'e rn 
colloca,z,�one �sdis,teima.tica, dell'a,rt. 19 e d�ell~ alfre 
nmme 1�efative aill'ado7Jione di proY"vedimenti d'm� 
g1Gnza. 
La 1giu.ris'P'rudenz;a del OoTusiligli:o di S1tato d � 
tro�va.ta. di fronte a, molti caisi nei quaMi i pr~fetti, 
s:pecie in tenui,, idi r�eiquisizione di immobili, hanno 
richiaimaito congiunta.mente l'a.rt. 19 legige com11nale 
e provinciale e l'art. 7 legge contenzioso ovvero 
l'una �O l'altra norma �e talora anche altre disposizioni 
fra quelle in principio ricorda.te. Essa 
ha, prevalentemente, affermato, che l'uso! del potcrf? 
ex art. 19 � impcdit'O, quando il provvedi:meinabbia 
per cont�n.uto ima materia che sia diversamente 
regolata per le�grre (V, 28 maa"W 1947, n. 126. 
E' E1:111goola1r:e ohe ,qui si fo,s,se pr'oiposto riieor�so gera.
rchico contro il p'l'OV'Vedimento preil'ettiz.io ex 
airt. 19, e il oo.nsriglio di 1S.twto ne aibhia1 dichia1rato 
l'ina,mmis�siJbilit�, in co1nformM� al 1suo recent;e muta,
r1iento di indh�iz;z()) ; res�bamito, qt~inid;i, rfooUcga 
bil:o a0ll' art. 19 soUan�to l' eser<oizio del pote1re n.el 
pu�bblic1oi irntenesse gen,eorale (secondo l'a1b!I'ogata 
norma d0ella legge comuna,le proiv:i1ncia1le) e (si potrebbe 
aggiungere orn) net pubblico intere'sse nei 
dfoerwi ramii dei s.erv�k,fo� (28). 

TaJe inrUri7JW non � 1sempire 1sta.to� Hnea.re. 

1Si sono iv1s1ti accog�Her�e (a.nz;ich� d1'.ichiHQ"a,r�e inam


missiibili) ricor,Sii aNverso P'ro,vvedimenti rp�refettiz.i 

di �reiqu.1siiz1'.1one di immo1bili, adottaH soltauto ex 

art. 19, sia pur ritenendoli illegittimi perch� in


tervenuti in maiforia di dh1tto ipriva.to1(29), o ,per


ch� mancasse il r1equ1iisito d�ell'urg"Bnte n�eces1sit� 

(3()) o adottati ex coomMnaito d1siposfo degli a'I'ti


coH 19 legg�e comrnnale e p1'01vin.ciale e 7 legge 

conte1nz;ioso (31). 

(28) Per l'inappJ.i.cabiUt� dell'art. 19 ai casi in cui 
debhasi procedere ad atti dd disposizion.e delila p.ro.priet� 
privata, in materia regolata dall'art. 7 legge contenzioso, 
vedasi: V, 15 aprile 1947, n. 132, in cc Riv. dir. 
pubbl. �, 1947, II, 22; e in materia regolata dall'art. 5 
decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, vedasi: V, 
23 ottobre �1948, n. W7 in � 1Giur. completa della Corte di 
Cassazione ecc. �, 1948, odoc. 2230. 
(29) V, 16 maggio 1947, in. 200, in "Riv. Dir. Pubibl. '" 
1947, II, 25. 
(30) V, 22 dic. 1948, n. 883, Negro c . .Pr8'fetto Taranto, 
in cc �Giur. �Compl. '" 11948, 2300. 
(31) V, 12 agosto 1947, n. 352, ivi Do�c. 27; 9 gennaio 1948, 
n. 4 ivi Doc. 572; V, 14 lfebibraio 194S, n. 007, ivi, Doc. 616. 
Si che fu posta. la questione se il Consiglio di 
.Stato potes�se mdagare .,......,. ind1'.ip�endenLe:mente� dalla 
motivazione dell'atto -quale fosse la no�rma 
sostanzialmente tenuta presentE"~ anche se.n.on invocata 
o invocata a sproposito, come causa dell'atto 
medesimo (32). 

In Ulll ])'rimo tem1po, si era. rpa,rla.to di h~rilevau


z.a. de�l 1richia.mo aJl'aa<t. 19 (33) o di erronei e superfiu;
i �r1'.1chiarni (34) ; si era, ritenuta -in tema 
di competenza, -pe11�fino l'frrile�vanz1a de,l .richiamo 
a.Ifa leggie su:lle requisizioni di gue1�ra (atrt. 34 reg
�io decreto 18 ag�o�sto 194(), n. 1741) se congiunto 
a quello dell'm"t. 19 (315). 
Poi � stata ammessa� -in tesi -la legittimit� 
di JJ'ro�vveidimenti di 1�equisizfone, fondaiti sulla, duplice 
hase degli airtfooH 1'9� legge comuna,le 1e ip�rovinc1'.
1aJe e 7 legge contenzd.oso, distilllguelll!dosi, sottilmente, 
le due ipofos:i di aipipUcaz:i:one de1gli airt1icoli 
.riforiti, nel s0enso che � l"uso della facolt� 
indica.fa, daU'ad. 7 :si hai ida, ritener�e drcoscr1iitto 

a.i ca.si di nece�s;sit� e �di congiunta u.rgenza, >> men br
�e � 1queHo della. facolt� ip�rmista, daill'airt. 191S>� 
ha d:a, am~r '.limitato ai casi di ur:gen~a, o a1i caisi di 
necessit� >> (3�6). 
Ed illlfine, �si � airriva1ti a, id1str.ibiuire la. maite:ria 
d�ei JJ'l"01vv;edime1Uti p�er requis1'.iz;ioni (s'intende, djve1"
se da queille �di gue1rTa) ll7m a.rt. 19 leg:gie oomuna.
le �e 'P'l"O'V'incia.Ie e aJ."�. 7 leg'ge co.ntenz.ios�o a .seconda, 
dell'intensit�, c1eHa n�eoesisit~, ;in relae.ione 
aJl'urgenza. :Si tra.ttaiva, idi reiqnisiziione ,;ro. uso di 
un albergo, attuata ex art. 7, ma, poi il Prefetto 
sostiitu� il richiamo a, detta norma, con il richiamo 
aU'aJ.�t. 19 � aivente pi� r�istirclto contenuto (dice 
l'Eoc.mo Oo�Tusi�lg1io) in rela,zfone aJ ipotere sip�ecifico 
di dis�porre, iper graive necessit� pubblica, della 
propriet� privata senza ind!ugio >> (37). 

'rutta.via,. 1que1sta. distribuzfoine (ancora� possibile 
s,otto l'impe110 �del vecch-io a.rticolo 19) esclude, per 
s�, la confusione, la contaminazfone, la, fungibilit� 
o l'equiva.leinza, fra, le due n�o,rme e !ll'Oill �S� p1u�, 
pertanto, a1;gomentare dalla ritenuta. definitiva 
dei provvedimenti ex a.rt. 119 pet" inferirne la 
definiti'Vit� <lii �quelli �ex a�rt. 7. L'art. 19 reista 
isoJ.a,fo nella, sua ,sfera di app.U.cae.ione, amche risipetto 
aU'awt. 7. 

(32) BENVENUTI: Sul rrichiamo a disposizioni legislative 
diverse neUe preme�sse di un atto amministrativo; nota 
a dee. V, 18 settembre 1946, n. 327, in cc Giur. It. '" 1948, 
III, 53. 
(33) V, 18 settembre 1946, n. 3~7, nva c. [lrefetto Napoli, 
;n " Giur. It. �, 1948, III, 53. 
(34) V, 8 febbraio 1946, n. 55, Fidenzani c. Prefetto Perugia, 
in " Giur. It. �, 1947, III, 108. 
(35) V, 24 aprile 1948, n. 239, Di Mare c. Prefetto di 
Potenza, in " Giur. COIIllPl. �, cit. �1948, Il Doc. 1489. 
(36) V, 12 agos:to 1947, n. 352, Soc. El. Campanda -Prefetto 
Napoli, in cc Riv. Amm. �, '.1948', 515; cfr. anche V, 
30 aprile 1948, �n. 255, Ambrosi c. prefetto Bologna in 
cc Giur. compl. � cit. 1948, Doc. 11497; V, 9 luglio 1948, 
il. 491, Soc. An. Immob. Tirrena -Prefetto Napoli, ivi, 
Doc. 2168. 
(37) V, 18 giugno 1949, n. 550, Bruno -Prefetto Rovigo. 

-8


Oon l'entrata in vig�ore, poi, della legge modificat
�rice -la qua.le� ha (come .sii � v1i1sto) ch�coscritto 
l'aipplicafilone �dell'arl. 19 ad ogni caso di neoeissit�. 
e di congiunta. ur:genz.a., 11~:1ducenido lai sfera. di 
disorezd:onalit� del Pl'!Ci:fotto �e triconducendone l'attivit� 
alle funzioni :1stituziona.U .,----! � .scOmipa.r:so 
01gni margine di aipp1icatZ1'.1one d�ell'�art. 19, per la 
emana.zione di p1�ovvedimenti di requisizrione, essendo 
.scomipa1rsa, oigni diversit�. !fra i u:"equisit~1 di 
nooes�sit� 1e d'�UJrgenm iipotiz,za,ti daJla detfa dispos]
zio:ne e daJ.l'arl. 7 legige contenzioso. 

Oudie, nei c:ontfronti della p1rima. noi'ma riprender� 
pileno vigio1re il princilpio in vil"t� del quale 
es.sa non P�ll� trova1re .aipiplica.zione per i caisi contemplati 
da nm�me .s1pee]fic;h{~ rela.Uve a: singol~ 
ma.tierie. Oosr�, per la requisizione non sa1r� ph� :po1ssilbHe 
e non vi sa.r� ip:i� ragione 1d�.I d'ar oaipo all'art. 
19; pur restando conferma.fa la definitivit� 
dei 1pro~edimeinti pirefetti:zi ex a.rt. 19i -in corntem:
plaeii{)(lle e rper effetto della di.!'rertta, e sipeci1fica 
a.ttribruzfone di comrp1eten:zia ~adottait:i in ogni aJ.tra 
�sittmzione giu1ridica che cornisenta. l'invoca,z.ione 
dell'arJ.>ticolo �sfos;so. Il quale, nOIIl va dimenticato, 
ha valore di norma .generale in tema. di attribuzioni 
del Prefetto. E' la norma che statuisce, con 
ca�ra.ttere di dichiarazione del legislatore per l'interp�
re.ffi<Zione del diritto, i limiti istituzionali ddla 
compet�zia, prefettizia., ed a.Ila, 1quia.le, :per tanto,. 
s�l, Ticollega. la. P'Otes-t� iper l'adozfone di ip'l.'O'Vved1ilmenti 
d'rmrgenza,, nei diversi rami del 1servizfo, 
norn esrp1ressa1me1I1te :p!l.~evi�std.; mentore detta no1�ma 
� impedita. dalle altre disposizioni che prevedono 
l'ad,oziou.e di 11wovvedimentj d'urg-enza,, o da, ip{Lrte 
del ~reifetto, o delle pulbbliche a.utorit� in gemere. 

1Si pu�, du.nque, concludere, ohe �Se l'awt. 19 :fu 
caus� unica dell'atto, questo sia da ritenere definitivo 
e sia ammissibile ii ricorso giurisdizionale, 
salvo riti�nei�e meggittimo il P'l'Ovved!imtem:to, se. 
questo fn adottato in maiterie per le qua.li 1socco1r1J.�e. 
vano altre disposizioni e salvo che dalla, motivazione 
non risulti che queste norme si sarebbero 
volute applicare. Se invece la disposizione dell'art. 
19 fu causa concorrente, l'invocM:.ione di 
esso vitiat1.tr sed non vitiat. 

5�. Le re1sfaintl, di�S(pOS1iz.ioni rela1tive a prwvvedimenti 
d'urgenz,a. sono, per s�, chiare e precise e 
differenziabili dalla, norma dell'art. 19 legge comuna,
le pToivinciaile, afil.che dal ipunto di rvista. fo1J.'malLe. 
L'a1rt. 19 ha. ca.ra.tter�e genea."UJJ.e rispeHo a.i 
rpTo�vvedimenti 1d'ul"genzia, di competen:zia. �esclusiva 
.del Pred'etto. L'art. 7 ha. cair�attere generale, inviece, 
1refa,,tiirviailll\e1nte a.i 1p1rov'v1ediime111ti d'wrgenm 
relativi aUa disrponihilit� delkt, iprroip,rieit� privata-, 
di comrpetenzia, di qua1s�ia1si aiutorit�. 

Evra.; a. mio a;vviso, Viitta. iqua.ndo -nella� sua 
nota a. s�entenza. dia�nz1i richiamata, ~a.fd:errma che 
l'art. 7 sia norma generale che rfoomprenda i 
caisi dell'mrt. 19. 1egige comunale .provincia.le <:>� 71 
legge espropriazione, e quindi dehbasi inferirne 
che la definitivit� dei provvedimenti ex art. 19 e 
71 importi definitivit� di quelli emanati ex art. 7, 
che sarebbe la. norma matrice, 

L'a.rt. 7 ha c~w-a,ttet'C oggettivamen.te g<MWrnlc, 
in �ordine a. un singolo ramo� di attivit�; l'art. 19 
ha ian0h'�1S1so c1a1rartter1e gon.er(J;te ma, sit�bterf!iliva�m,
ente, ossia, in ordine ai poteri del Prefetto in 
q.ua.lm1que i�alffio del seirvizfo. 

L'a11'gomento, quindi, aiddotto da.I Vitta, non mii 
rpa1re :pos1sa, giovaa."e aUa :tesi della de1finitivit� dei 
ip�roivvedimenti ema.na.ti ex a.rt. 7 legg'El contenzioso. 
Que1s.fo. ll'ol"ma. non � ad'l:f�aitto eisau'l."�t:a da:ll'airt. 19 
legge comunale lWovinciale, (perch�, oltr.e il Prefetto, 
�qua.lu.nque a;utor1ifa rpu� servir.s.i d�ll'3.11.�t. 7) 
e da.U'a,rt. 71 legge espi1�op1rfa�ione (p�e.rch�, come 
.si 'Vedr�, ricorrono altre �sottos'P'ecie di ![Jl1'0rv�vedi


�l

menti Tela.tivi a.lla, diS(pOIS~�z.ione temporanea, della 
propriet� privata.). 

Se mai, l'art. 7, rispetto ai poteri del Prefetto 
ex art. 19, rappresenterebbe una. norma particolare. 
Ma neppure questo� � vero. E�sso � avulso 
dall'ambito dell'ad. 19. 

1Si � detto che i provved:i:meinti ex al1�t. 19� sono 
1de1finitivi soltanto se adottati in virt� dii-quel rpotetre 
irndeteTlminato ivi JH'iwisto; non se adorttaiti 
in vh�t� di norme S!Pec]fiche, attributive di com1petenm. 
a�l 1P1,ed'etto (1e aUora. la, de1finitivit�. orpe�ra 
per questo titolo) o a.tt:ribui:Ji1v.e di comrp�etenzia a 
qualunque autorit� (e allora la definitivit� non 
poh~bbe opemaire, sol perch� sfa, il Predietto rud 
emanar�e l'a~to : e ci� a.n0he tpe!J.� ovvie l"aigioni di 
pa!l.�it� con gli aHri origani della. P:nbblica Amllll�'nistmzi�Oine). 


L'a,rt. 7 contemip�la, dun1que, un ipotere gernera.le, 
attriJbuito� ad ogni pubblica autorit� e�, sol per 
questo, ainche al Prefetto (ma, non ad esso soltanto). 


Es.so, come .si 'V�edr�, pu� a1dott:a.1�e ipirovvedimenti 
ex ad. 7 co111 cairatteu.~e di non deifilllitivih1; 
ex art. 71 con carattere di definitivit�. Quest'ultima, 
norma si rico.Uega, per un veir�so, (og1gettivamente) 
all'art. 7 e per l'altro. (subiettivamente) 
aU'a1rt. 19. 11\fa. lai definitivit� 91.':iigiina, dall'attribuzione 
.S1pedfica. di comrpetlenzia che la. norma .ste,s1sa 
prevecl-e. 

L'art. 7 legg�e contenzioso, infatti, non fa distill� 
zioni e attd'buisce tH ipofore di emanaire provvedimenti 
resi :n.ooessaii"�. da, ipubblico, urge111te interesse, 
a, qual'n1ique mutorit�. L'a!J.'t. 71 l�egge es1p'l.�opTfa.
zfone demanda. invece� spedficameinte a.I prefetto 
il tCO!Ill;p:ito dii� iprovveidere in ma.teria. che � di 
sua oo�m1pet.el'J't00, es1oluisi1;a,, : ma.tie1riat di esproipria,zione 
per pubblica utilit� (art. 71, 2" comma); o 
che a quella materia pu� ritenersi connessa,: opere 
puhbHche (a!l.'t. 71, 1� comm3'). 

Quanto alle altre norme relative a provvedimenti
� d'ur1genz.a,, l'm�t. 2 T. U. di P. JS.., pur riconosoendo 
al ,prefetto, nel caiso di urgenza, o di 
graive nec�ess.it� pubblica., la fawlt� di aidotta.re i 
provvedimenti lind!LS1pensa1b<ili per [La. tutela dell'ordine 
pubblico� e della, sicuretZza pnbblica, ammet:
te esrp11Ji:cita.mente il rico�r�so gera,r0hico. --


L'art. 3'53 T. U. leggi sanitarie rinvia, all'all't. 7 
legge contenz.ioso e all'a,rt. 71 legge espropriazione. 
Per�, il successivo art. 357 ammette esplicita.
mente il ricorso gerarchico, in genere, contro i 


-9


provvedimenti delle autorit� governative inferiori 
(38). 

Non altrimenti disporugono g�li a,rt, 378 e 379 
legge 20 mairzo 1865, n. 2248 all. F in matea:ia 
di lnNori puhlici. � . 

Dunque, l'immediata, vfoinaim~a all'aUivit� da 
Viiigila,re e discilplina.re, s1epipur C'oncorre a� gi ustificare 
l'eccezione dell'art. 19, comma �quinto., legge 
comunia,le pir"Orvinciale in rela\Z!�m1e aU'imporfaillza, 
ed .aUa. compfos1sit� della, !l'unzione, noin pu� 
essere prodotta a,d altre applicazioni, (39) poich� 
cognizione diretta e urgenza ricorrono, in tanti 
atti di organi perif'erici, che pur non escludono la 
opportunit� <li un control.Jo. e, occorendo, di una 
so.stitu1ziocne da, ipa.I'te del s1u1perfore, aillche se lontano. 


Il d�ecentramento aanministrativo � un principio 
che si aittua in diverse forme e clirez.ioni; os,sia, 
meilia,nte la conoes.sioine di po;teri ad o:rga�li dell'amministrazione 
indiretta o addirittura (come 
nel i:,�erf go1XY11nmenlt), ad o�rgani a,utooomi; mia,' 
non .soordina�ndo� il :P�rincirpio di gerarchia, tra gli 
orgailli <lell'aim:inini1s1trwzioine dli!l'etta. 

Si 1spiega, dunque, perifett3Jlllente, l'esistenz,a, di 
un co�ntrollo .su!bitailleo giur1sdizionaJe, su di una 
atfrvit� �sit.raordina.ria,, (quando, [1l Pre!fetfo delbba 
far ricorso a� rimedi ea:tra i�ur�8 ord-inem, quali gli 
s�ono sl1g�geriti se non da ragione [Politica,, aJme:rw 
da. un ele�vatis1s�mo senso dela sua, resipo�nsa1bilit� 
politica) ; o, 1per lo meno, 1su di un'a.ttivit� non 
predeterminafa daJla 1egge (1quando il Prerretto 
de1bba. fi'We uso di una. lata. discreziionailit� in ca1si 
non tesitua.lmente p�reivisti dail ,1egislaitore e,seiricitando, 
lilll ta�l modo, :Pi� che a,ltr�o, un potere, di ordinanza. 
di ordi11e inferiore, come � potere d'ordinanza, 
d'ordine maggiore, per il governo,, il decreto 
legge in quainto rioo�legaibile ano sta.to di neceissit�, 
quale fonte del diritto (40). Non si spiegherebbe 
l'esi.s.ten~ di quel controillo, in al.tiri oasi, 
dove il ricorso gera,rchico rpu� a,ssolivere degna,mente 
13, sua, :fun�ziione. La tesi, a:ffacciafa, da taluno, 
che il p�rtinto Timedio del ricors�o giiurisdizionaJe 
aipre la via, d�ella, � sos1pens!i.one � � un rnrgomento 
che non .pa�ova'; :perobJ� la so.sipensiome pu� 
esse'l"e cowcessa, e anehei pr1ima, daH'autorit� superiore. 


6. Il rovescio del'isolamento del'rurt. 19, 5� comma, 
� la non definitiviti1 dei provvedimenti di urgenza, 
ex a.rt. 7 le1g'ge contenzJiioso.. Quia1e � lai rposizione 
di questa norma nel sistema dei provvedimenti 
d'm'!genzia,? 
E.ssa ha carattere generale rispetto a tutte le 
norme che prevedono la disp�siziorie temporanea 
de.Ila. proipdet� ip�rivafa, per 'l'IUg�'one di pubblica 

(38) Sulla portata di carattere gene�rale di questa 
norma, rcfr. � Relazfone del Consiglio di Stato �, 19361940, 
II, 434 segg.; 1941 -46, II, 350. 
(39) Lo stesso VITTA: Ancora sui provvedimenti de{tnitivi 
implvCiti, cit., ritiene ormai superato l'argomento, 
(40) ROMANO: Principi di di.rvtto costituzionale generalt3, 
cit., 381; DI CIOMMO: La facolt� del potere eisecutivo di 
emanare norme giuridiche secon�o za Costituzione, in 
questa Rassegna, 1949, 70, lett. B. 
necessit�. S.� che, a rigore, laddove provvedano 
a�ltri testi Iegislaitivi a, questi e non aH'm�t. 7 dovrebbe.
si far capo: cos�, all'art. 71 legge espropriazione, 
per i casi ivi contem_plati. Mtk quali j 
limiti di applica,z,ione delle due norme? E' stata. 
proposta� u.na distinzione fondata. sulla. funzione 
dei beni da requisire o da occupare (41). 

Si � opportunamente precisato� che per la requisizione 
dei beni mobili non possa. trovare applicazione 
.se non l'art. 7. Quanto ai beni immobili, 
si dovrebbe invece, distinguere, considerando il 
rapporto che si stabilisce tra l'interesse pubblico 
che si vuole tutieila.re .e il bene pi!"ivato che� a, tal 
filne �Si occupa.. Se il rapporto � di soddisfazione 
diretta. ed immedia.ta (requisizione) 1S1i dovr� applicail'e 
l'art. 7, se inr~1Tieitfa. e1 mediata (ocC'upaz,
ione) l'art. 71; il primo quarndo l'immobile vemiga 
requisito per usti di pubbllic.o iinforeisis1e conifo1�me 
aUa. sua IIl:ormaJe des:tin~,zd,one:, il secondo quando 
l'i1m�mobilie occ.upa.fo debba servh�e come mez,zo �per 
,eisegui:re le opiere, nec:e.ssarie alla. soddis:faz~ione del 
pubblico ~nrteries,se � (42i). 

� Questa. distinzione deriva no:n solo dalla diversa 
esp�ressione letterale del testo dei due articoli, 
che del resto � chiara ed univoca-, 1qua.nfo anche 
dal necessa.rio colleg�amento col concetto di opera 
pubblica. che deriva all'art. 71 dal fa.tfo di es.sere 
compres�o n1eJlla legge s.ulle1 .e1spropra�zioni per pub�lica 
utilit� (cfr. IV Sez. dee. 21 gennaio 1923, in 
� Giur. It. >> 1924, III, 199) >>. 

� IOos�, ad es.. , si :votr�, ai 1s1eTus11 del'airt. 7 occupare 
un immobile privato per sistemarvi temporailleamente 
un gruppo di profughi, mentre si dovr� 
ricorrere all'art. 71 per si�stema.re, sempre 
temporaneamente, gli stessi profughi in un campo 
di concentramento da, costruirsi su un fondo privato 
(43) >>. 

Altra .sotfospecli1e p~urticolru�e � prievi1sta, daill'rurticolo 
85 dec1�eto Jegislaotivo 10 aprile 1947, n . .261, 
che facultizza l'Amministrazione dei Lavori Pubblici 
a. procedere a riparazioni dei fabbricati di 
1prorprliet� privata, per la sistema11;i�one di ulf'lfii('i 
pubblici. � 

Scrive, al riguardo Varvesi: �Vi sono in questa 
dis1pos1izione tuttii gli estremi di neces:sit� e 
di ul\genza� richie.sti per i provvedimenti eccezionali, 
che, anzi, il caso ipotiZJ:llafo non � che una 
delle tante ipotesi di applicazione dell'art. 7, in 
cui la, grave necessit� pubblica � precisata dall'impo
�ssibilit� di una diversa .sistemazione. 

Ele'llliento d1stintivo. �. inv;ece, la circostaillz,a,, che 

la utiliz~a,zione debba e1s.ser1e ;prec�duta dalle riJPa


mzioni, ed � �senza. dubhio questa. rpa.rticolarit� 

che ha� indotto a-disciplinare con norma. apposita 

la materia, perch� si sarebbe, forse, potuto du


bita.re ideUa, non a1p1plieahilit� aid essa d�ell'airt. 7, 

(41) CARUGNO: L'esprop<riazione per p. u., Milano.,. 1946, 
60-66. 
(42) Cfr. "Relazione del .consiglio di Stato � '1931-35, I, 
366; 1CORUGNO: L'esprroprriazione dt. 62 e la Giurisprudenza 
ivi richiamata in data 10. 
(43) VARVESI: Sui p<rovvedimenti di urgenza, in questa 
Rassegna, 1949, n. 11-12, par. 7. 

-10 


nella conside.ra,ZJione che il neces:saJ�io indillgi�o per 
le riparazi,oni fosse in contraddizione con il requisito 
della particolare urgente necessit� da quello 
richiesto. 

L'm�t. 85 in esllime pu� quindi eis�seire conside:ra~ 
to come 1Ull Ca1SO pa�rticola1re di aip'plicaizri�on:e dell'articolo 
7. N� il fatto che l'utilizzazione dell'immobile 
debba, es�s,ere iprec-eduta d1a,ll'esecuz1ione deJle 
01perie di riipa.raizioo.e pu� es:sere motiivn per a1s1similarlo 
piuttosto all'a,rt. 71, perch� la riparazfone 
non trasforma il rapporto tra interesse pubblico 
da tutelare nella specie (la� sistemaizfone dell'ufficio) 
e l'immobile che a. tale fine si occupa, da 
ra�pporto di soddisfaz.ione diretta� a quello di soddisfazione 
indiretta � (44). 

Ma, qruesti .ca:si non esaili.ri,scono la, portafa. dell'art. 
7 e per� i provvedimenti d'urgenza, adottati 
ind1i1rettamen:t.e in virt� di que,star norma, sarrall1no 
definitivi o non a seconda che dalle norme specifiche 
di a:p:plica,z.ioine di eis�sa no�rma. genera.le, potranno 
trarsi caratteri di definitivit� o non. In 
difetto di no1~me di a1p1pliicalZiione, e qu:rundo debbai 
faiP1Si c:aipo dire;ttamente all'art. 7, i provved1menti 
reJ.a.tivi dovranno co-nsid.erau~si non d�etfinitivi. 

L'aJ�t. 71 le�gge esrp�ropda.zione attribuisce la 
competenza. al Prefetto, ratio1'Ve m1ineris sui (ed 
� ricoHegahile suhiettivia,men:t:e all'art. 19 legige 
comunale provinciale, og�gettivamente all'art. 7); 
i provedimenti ex a<rtt. 7 e 71 sawacrrno rqrnindi definitivi. 
L'ru't. 85� decreto legislartivo 1947 n. 261 
a:ttribuJiJsc�e }a, competenza, aid un era.mo d~lla, Pubblica 
!A.mministNttzione1: Amm.nie �devii LL. PP. (ed 
� ricollegahile, qu.indi, soggettivamente all'art. 7 
leigig1e contenz.ioso, che demanda il p1o:t:ere di dis[Jorre 
d'ella, rp�rop�rieit� :pa:'i:vata. a quaJunqu~ autorit�). 
I provvedimenti relativi ex articoli '7 .e 85 saranno 
non definitivi. Cos�, a fortiori, quelli emanati ex 
art. 7 solo, la� cui sfera di applicazione comprender� 
le requisizioni dei beni mobili e quelle requisizioni 
dei ;beni immobili, per le iquaJi la mera 
occupazioine dei beni stessi soddisfi direttamente 
il pubblico interesise. 

Ne resteranno e1sdu:se le ocoupalZi�o:n.i di ibeni 

immobiJi ordina,fa~ come: mezzo per eseguire op�ere 

necessa�rie alla soddisfazione del pubblico inte


resse. E' evidente che questa secondar ipotesi sia 

attratta dalla, regola della definitivit� dei provve


dimenti relativi ad esecuzione di opere che sono 

proprie del Prefetto ex art. 71, e che la definiti


vit�, qui, si giustifichi per la manomisisone del


l'integrit� del be;ne. 

L'antica giurisprudenz:a non a�veva. a,fi'rontato 

il problema della definitivit� dei provvedimenti 

adottati ex art. 7 legge contenzioso. Ma con cleci


sione della IV sezione, 28 dicembre 1926, Elia 

contro Ministero Affari Esteri (Pres. : D'Ago


stino ; Est. : Rocco) furono affermate: massime de


cisive nella delicata, questione. 

'Si .era. demmzia.to a.i Oonsigili'o d!i� �Stato un de


creto di requi1sizione di imnwbile, adotta.to dal 

P.residente del Cons,iglio dei Minis1tri, iMillii'Stro de


gH Esteri, e in tale ultima 1quaJit�, a. sensi de,l 

(M) VARVESI: Sui provve,dimenti di urgenza, cit., ipar. 8. 
comb. disp. d.e:gli airticoli 7 le1gge contenzioso e 1 
decreto legi1slativo 30 �otto1brre 1915, n. 1570, a :favore 
del Commissariato Generale per l'Emigrazione, 
cui il proprietario s.i era im:pro:vvisamente rifiutato 
di vendere i locali, nonostante le trattative 
in co:rso. 1Se ne chiedeva. l'ainnu:Ua.mento :pe:reh� 
emesso da, A:ufo1�it� folC'ompetente e cio� da1l Ministro 
degli E.steri, Presidente del Oonsi1glio� e Ministro 
de1gli Interni, mentre avrebbe potuto 


secondo il ricorrente -essere emesso solo dal 
Prefetto. di Napoli, in ba,se all'art. 7 legig�e 20 marz�
O� 1865, n. 2:248, alleg. E, in rela.zione all'art. a 
legge comunale provincialle ed aU'a.rt. 1 decreto 
legislativo 30 ottobre 1915, n. 1570. 

La sezione giudic� : 

� Attesoch� la figura. :giuridica dei ministri ha 
nel nostro diritto pubblico interno un duplice 
a.spetto: da, un la.to, infatti, iil ministro come 
membro d�el gabinetto e conisigJie11e e collaborato.re 
della corona,, appa.re organo cnstituziona.le, avente 
funzioni di na.tura politica; daill'aJfa�o, come capo 
gerarchico di una grande branca della pubblica 
amministrazfone, appare organo ammini,straitivo, 
con attribuzioni di na.tura, amminisfrativa. 

� Nella locuzione, pertanto, autorit� amministriativa, 
usiarta. daU'art. 7 deilla legge abolitrice 
del contenzioso ammini.strait:�vo, senza, alcuna specificazione 
o indica,z.ione, non pu� non comprendersi, 
ad avviso di questo collegio, l'organo posJo 

a.I vertice della. gerarchia. a.mmini,strativa 01Ssia., 
per l'appunto, hl ministro, nella sifera della sua 
competenm. amminisitrativa. 
�Che, normalmente, in linea di fatto, la� facolt� 

prevista da�lla, anz,idetta. norma. di legge vienga 

esercitata. dai prefetti, ci� non �si:gnifica che essa 

non pos�sa competere direttamente a.l ministro, a1l 

quale, come a.d ogni autorit� superiore, spettano, 

a prescindere da ogni altm considerazione, tutti 

i poteri aHribuiti a.ile auto:rit� inferiori, in quanto 

non cosrtituiscano competenza propria daJla. leg.ge 

deferita alil'organo inferiore, ci� che, di fronte 

alla pa,rola' deUa legge �, nel ca,so, da esclud,ersi. 

� Non �, poi, invocabile, il decreto luogotenen � 

ziale 30 ottobre 1915, n. 1070, il quale, iil1entre 

ormai ha cessato di avere vigore, non pote.va, ave.r 

valore di norma modif�ca.trice della. disposizione 

generale test� ;ricordata, in qua.n lo statuinl esclu


sivamente nei r:i!gu�rdi deUe necie.ssit� dipendenti 

dallo stato di guerra >> (45). 

Esclusa l'attribuzione esclusiva a.l Prefetto, del 
potere di disporre della propriet� privata ex 

(45) L'importante decisione � pubblicata in " Giur. It. '" 
1927, III, 169. Tn nota redazionaile, si legge: " La massima 
enunciata non pu� soJl.evarn al�cun dubbio dato che 
l'art. 7 della ~egge sul contenzioso amministrativo parla 
in genere deH'autorit� amministrativa'" .. 
" Il vero � che di regola d provvedimenti in pigolf!, 
sono presi del prefetto. Ma questa � una sempllice aiccidentalit�. 
Comunque la delcisione rappresenta un opportuno 
chiarimento, segna un punto, che, sebbene certo, 
non ha, a quanto ci consta, precedenti giurisprudenziali 
�. 


TfilR 

-11


:m::@ ;;;;;; 

art. 7; anz,i, ri1evalo che se un.a ta.Ie aHribuzione 
pote1va. ritener.si effettuata con il decreto luogo�tenenziaJe, 
limitato nella efficacia. a.I tempo d~lla 
guena Hllli-1918, ci� impmtava. che, ceS'sa ta la 
'leroga, tiprendesse vig�o.re la. regola �ell'attrihuzione 
del potere � a qualunque autorit� �, in base 
all'arl. 7; ammes.so, in ogni ca�so, il potere di snstituzione, 
ad opera perfino del Ministro degli 
Affari Eisteri, non vi sarebbe pi� alcun margine 
per negaire l'ammissibilit� de.l ricorso gerarchico. 

Difatti, anche in a1tre precedenti pronuncie. 
si era implicitamente riconosciuta l'esig�enza del 
ricorso geraiichico (che era �stato proposto, prima

<@ 

dell'impugnativa in via giuri1sdiziona1e del dPcreto 
prefettizio, al Ministero delle finainze e al 
Ministero dell'interno trattandosi di tequisfai one 
di Jocali, per caiserme della. Gua�rdia di finanza) 

(46). . 
Nel ca.so dell'art. 7 non ricorre neppure l'esistenza. 
di un oi�gano consultivo centrale addetto 
a da.r parere (ci� che avviene per l'applica.ziol).e 
dell'art. 19, comma &>; argomento su cui poggia 
la nuova giurisprudenza citata del Consi1glio di 
Stato; cfr. retro, nota 5). 
L'intervenuta ra.mmentaita. di�sciplina del ricorso 
gera.rchico rafforza la tesi che, quel rimedio 
� da consideraJ�e come regola da appJicare ainche 
a conforto deUa. non definitiJVit� dei provvedimenti 
ex art. 7 e ad i.so.lamento della, di.stinta ipotesi 
dell'a.rt. 19 .. 

7. Di fronte a tali argomenti, come S'i orientarono 
�le sezioni giurisdizionaH del Consiglio di 
Sta.to? 
La .tesi deU' Amministrazione :fu respinta dalia 
5a sezione, da prima, con decisione 21 gennaio 
1949, n. 244 (Perbellini, Prefetto di Verona); poi 
con aJ.tre p.ronuncie, 29 settembre 1949, n. 818 
(Pacini, Prefetto Roma), 21 ottob:rie 1949, n. 811. 

(Oa.tan:e.se,, Prejj'etto 1Savonaj)1, 22 ottobre )1941l, 

n. 892/93 (IDe Magistris�, !Prefetto Novara e Sacerdoti, 
Prefetto Milano), ecc. 
La decision.e 29 settembre 1'949, n. 818 � ampiamente 
motiva.ta e fonda�ta su argomenti nuovi. 
certamente degni del1la pi� attenta cons1idera.zione 

(-!7). 

La tesi dell'Amministrazio1ne fu accolta, invec1~ 
dalla. 4a sezione, con deci.sione 7 ma.ggio 1949 

n. 181 (I.N.A., Prefetto Roma) (48). 
Con la, sua. prima pronuncia, la� �5" .se~io:ne rilev� 
potersi scindere :le disposizioni promiscuamente 
invoca.te degli a.rticoli 19 Jeg1ge comunale provinciale 
e 7 legge contenzio.so '� allo .scopo di acceri.'tatl'e 
quale, �sia s1tato i1l potere del qua.le il Prefetto 
a1bbia fatto prevalente uso�. Pos:e indi in ri


' ' 

lie1vo l'esistenz,a della categoria dei provvedimenti 
defi.nitivi impliciti � come que.J.Ji che i:spirandosi 

(46) IV, 15 dicembre 1923, n. 16Q5, Piccardo -Mimistero 
Finanze, in " Giur. It. ., 1924, III, 113. 
(47) V, 29 settembre 1949, n. 818 in cc Foro It. '" 1950, 
III, 6. 
(48) IV, 7 maggio 1949, n. rn1 in " Foro Jt. '" 1949, III, 
199, con nota crHica di Rossano. 
ailla va.Iut~ione di j;itrcost.anze loca.li, escludono 
il rico1'>so in, via� gerM'Chica >>; ritenne che il provvedimento 
eme.sso per la� i�equisizione, a sens1i dell'art. 
7 legg'e� contenzfoso, rientras�se fra i p:rovvedimeni.
i definiti vi implicifr � pe1�ch�� il potere 
che il Prefetto (sic) ese.rcita in base all'art. 7..... 
comporta la� diretta valutazione di cir~o,stanze loca.
li d�el tutto eccezionale, le quali r1cltiM11ano la 
a�ozione immediata del proJVvedimento e che, 
come tale, si rileva non suscettibile di gra.vame 
in via, gerarchica >>. Bench� pres1upposto deJla deci.
sione fosse }a, rioerca. del pote1�e esercitato, pre 
scind.endo da1i richiami a norme giuridiche, il che, 
in �sostanza, I'espingeva il principio della equivalen
�za. delle norme giuridiche e confermava -invece 
-queJlo dell'infungibilit� fra art. 19 legge 
comunale provinciale e le altre disposizioni cht. 
prevedono pro1vvedimenti d'urgenza, (v..supra n. 4), 
onde la non .esteusibilWt ai provvedimenti �ex 
art. 7 legge contenzioso della definitivit� impli� 
cita. ritenuta per i provvedimenti ex art. 19 legge 
comunale provinciaJe; la quinta.. siezione insisteva 
sulla definitivit� implicita, dal punto di wi.sta della 
vallutazione di circostanze loca.Ii e della conseguente 
e.s.igenza dell'immediata adozione di controm1sure. 
Orni, tutto ci� non �pu� consideratt'si 
scientificamente esatto, per duplice motiivo: 

a) che la valutazione di cirwstanz.e locali (ecceziona.
Ii non sempre, se pure urgenti) non suppone 
necessariamente un'attribuzione di competenza 
funzionale -la decisione parla tout coitrt 
del Prefetto, mai � noto che l'wrt. 7 non si riferi~t: 
affatto a, 1questo solo organo e se n'� visto l'esempio 
nella menzionata. decision1e della IV sezione 
28 dicembre 1926 (v. retro, nota 43), ed a�l'�l'i se ne 
vedranno in seguito (v. infra nota, 49) -n� SUJJ� 
pone una, insostituibilit� di fatto (v. supra n. 1); 

b) che l'urgenza della adozion~ non importa 
neoe,s:sariamente l'urgenza del sindacato giurisdizionale 
(IV. �supra n. 2). 

Con la decisione pi� recente, la. quinta sezione 
ritiene superfluo prende1�e in considerazione tutti 
g:Ji a1'gomenti addotti contro la. definitivit� dei 
provvedim~mti ex art. 7 legge contenz.ioso, ma imposta 
la que.stione su tutt'altra basie e preci.sa1mente 
co~ <� di�struggere anzHutto l'idolo della, 
nocrma scritta, 1e riconosc.ere il non minor vailore 
della norma tratta. per interpreta1Z.ione ))' (<che 
un retto giudizio discend�e meno dalla chiarezza 
de;hl:a1 norma che� dall1a. sa.gada de1]1'interpretazione 
)). Compie�, indi, una. accurata disamina non 
gi� � di tutti i 'O(J)Si di a.tti dell'inferiore geraJ.'� 
chilco, per cui la norma ta.ssa:tivamente dispone la 
definitivit�>> (come scrfre l'ignoto a.nuotatore in 
� Fo�ro Italiano 1950, III, ti, nota 1), ma dei ooli 
casi di provvedimenti prefettizi dichia.rati definitiiVi 
dal Jegi1slatore nei TT. UU. di pubblica sfoure:
z.za, (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e delle 
leg�gi .sanitarie (regio decr�eto 27 luglio 1934, numero 
1'265) ; per trarne la dimostrazione ~be le 
ecicezioni alla J."egola della non definitivit� (che la 
sezione ammette) �sono numerosissime e co:stituiscono 
un si�stema. �dominato da un principio comune; 
onde la. 1'egitttmit� della a,ggiunta di altri 
cas�i, attra;verso il criterio della definitivit� per 



f:W..A* TtF& f:W..A* TtF& 
-12 


analogia. Quel principio comune si � creduto rinvenJre 
nell:a. pa.rticoJa.:oo natura e negli effott.i di 
questi atti: qnanifestazione di froa.oU� eiecezionali 
e ampiamente disicreziona.li ir1<oide.nti su diritti 
pat1rimoniali dei privati; per cwi, chiosa a.cuta.. 
mente l'anonimo annotaitore del � Foro Itali:a 
no �, � una buona, politica legislativa avrebbe 
escluso le lungaggini i.nsoddisfacenti del reclamo 
gerarchico e avrebbe accordato la possibilit�, di 
una giustiz.ia pi� pronta� e pi� evidente, quela~ 
quella. giurisdizionale, nella piena� possibilit�, del 
contradditorio e dell'es�ercizio del potere di disposizione 
da pa.rte del ricorrente�.. 

I caisi da agigiungere sarebbero quelli dell'a.rt. 7 
Jegge� contenzfos10, in qual!to questa nomna � a.ttribuisee 
aill'a.utorit�i a.mministrativa }'a facolt� di 
di1sporre sen;)a indugio d(\lla propriet� privafa >> 
e dell'a,rt. 71 [egge espropria,z.ione, che prevede, 
esso pure, atti dispositivi della propriet�. (< E conclude 
la sezione -a ragioni e considerazioni 
sostanzialmente non diver.se si deve anche il riconoMimento 
~eoentemente op~rato daJ.la. giurispru.enza 
della, definitivit� del decreto prefettizio ~x 
a.rt. 19 legge comunal'e provinciale>>. 

La confuta~ione all'acuta costruzion1e teoreticopratica. 
(perich� l'enuncia,zione deJ principio esposto 
� puntellata dal �solito a.rgomento della sfiduci;
a nel ricorso gerru1�chico) .sar� di brev~ momento. 

Il principio dominanh~ della costella.zione delle 
eccezioni pa.ssate in rassegna. daJla 1Sezione non � 
affatto. sicura e nella lettera e. nello spirito delle 
norm�e., 

!Anzi eisso appa;r�e fortemente re�s1is1tito proprio 
dall'analitica, riassegna di quei ca.si: 

a) I ca,si es�mina.ti nel T. U. di pubblica sicurez,
za. (articoli 61, 62, 64, 65, 67, 9-0, 132, 141) 
riguar'dano proiVYedimenti che non incidono sui 
difrtt1i, patrimoniali d~i privati pi� di quanto non 
operino tutti g'li atti aimm:iniistr:ativi, i quaili, 
giocoforza, direttamente o ill'direttament'e, e, ad 
eccezione d�ei provvedimenti relaitivi ano status 
famAliae e oivitntis) incidono su quei diritti, se la 
cosa. pubbUca, � propter homines oonist<ituta. 

Non si pu� dire che 1sia,no tipicamente cairatterizza,
ti da quell'incidenza, la disciplina dei pubblici 
spetta.coli (a.rt. 132), e dei serviZii di vigila,
nza e d'inve,stigazione priivatai (art. 141), o i 
provvedimenti relativi a,1le licenze per a1i;;censmi 
(art. 90) all'orario d'apertura degli a:coes,s1i sulle 
pubbH0he vie (art. 61) ai ser'Vizi di custodia di 
ca,se e alberghi (art. 62) aH'impianto d.i manifatture 
e fabbriche pe:ricolose (a1�t. 64) ana salute 
pubbl'ica (a.rt. 65). 

b) Nel T. U. delle leggi di sanit�, definitivi 
sono i provvedimenti relatiivi a rapporti di 'impiego 
degli ufficiali sanita.ri (art. 51) e i provvedimeinti 
disciplinari 1sui sanltari condotti (art. 75), laiddov
�e l'incidenza indiretta sui diritti patrimoriiaili 
non pu� giusitifica1re la. definitivit�, che, altrimenti, 
tutto il ieontenzfos�o del pubblico impiego 
dovrebbe i.gnorare il rkorso gerarchico. Sono d�etinitivi 
i decreti rel;ativi a.i �seriviZii, in quanto 'taJi, 
di a.s:si.stienza (art. 57), i bandi relativi a,i pubblici 
concm'si lH~r condotte vacanti (M't. 69), ai quali 

l'incidenza su diritti pa.trimoniaJi � aissolutamente 
estra,nea. 

V'� poi un corpo di norme reJative, a1la disciplina, 
degli esercizi farmaceu'tici (articoli 109, 144, 
158, 161, 129, 169, 176, 185, 188, 188~.bi.s) 181)), alla 
disciplina. de11e profos1sioni sanita['ie (141), degli 
ambulatori, caise o istituti di curai (art. 193), degli 
stabilimenti ba�lneari (a;rt. 194) �e termali (a.rticolo 
199) degli ailberghi (art. 232), o relative 

' ff .

alla profilassi in genere, contro il di onde~si d1 
maikl�ttie (a1�ticori 243, 247, 258, 265, 324, 331). E 
infine sono definiUvi .i provvedimenti oon i quali 
il p1�efotto decide contro i prOivvedimenti emanati @ ) 
in materia sanitaria da.i sindaci (art. 357). 

Ma� tutto quesfo non giova alla. teisi della quintf!. 
�Sezione: perch�, come ,si � detto, i casi di rutti amminisifra,
tivi che aibbia.no l'incidenza, ,sui diritti 
patrimoniali e sono dichiarati definitivi, enucleati 
dai due TT. UU. citaiti sono mo.iti se riferiti al 
potere del prefetto, ma. pochi S�e riferiti a tutto il 
corpo degli a.tti aventi identica, inc�denza, attribuiti 
ad a.Itri organi e dei quali non � dichiara.ta 
nl> si � mai supposta la definitivit��. 

Gi� sarebbe, �qna.nto mai �singolare che il legislatore 
rnve.sse i,s1ti'tuito un sistema �siffatto pToprio 
nei due te.sti nei quali si � preoocupafo di sfabilire 
i principi fondamentaJi della nol). definitivit� di 
tutti i provvedimenti d�el Prefetto (acrt. 2 T. U. 
di pubblica s1icur~wa) e di ogni autorit� in genere 
(a;rt. 353 T. U. legigi sanitarie). 

Gli � che }a. iV�era ragione informatrice di quel 
sistemai di eccezfoni � la a.tt1�ibuziione alla, competenza 
eis�lusiva del Prefetto, in ma.forie di scail.~sa 
importanza. :Si � voluto, evidentemente, evita,rie 
che una grande 1ma,ssa di ricorsi, relativi a rapporti 
di ammini.s>trazione .str�et'tamente locale, perveni�
sse al Mini.stero, ritenendosi esaurito l'intervento 
dello Sta.io con }a, determina.zione del suo 
masisimo organo periferico. 

Gravit� della c,�us�a e intensit� del pubblico interesse 
rappresentano la. discriminatricf a.s1sunta 
dal legislatore. Ed � a questo criterio che deve 
commisurarsi la definitivit�, come esaurimeinto 
della discrezionalit� (convenienza� di riesame nel 
merito, previe occorrendo, ispezioni e racolta di 
dati; possibilit� di orrezioni o addiz.ioni di cautela, 
termini, ecc.). Ora so.tio questo profilo, l'ar�ticolo 
7 1non pu� sotto.stairei ad a.itre interpretazioni 
che qu.ella esposta dia1nzi, nel senso che 
i provvedimenti dispositivi della prnpriet� priyata 
si distribuiscono fra l'art. 7 legge contenzioso 
da un lato e l'art. 71 legge espropriazione 
ed altre disposizioni, sempre attinenti all'occupazione 
di beni, dall'altro, secondo che l'occupazione 
sia fine o me.z.zo, per la soddisfaziotne de�. 
pubblico interesse. 

Lo .stess'O Vitta, che pur ogg,i inclina aUa definitivit�, 
de jitre co1'hdenido) riconosce che i1l centro 
di ogni disputa, � la ricerea. 1se nel nostro or'dinamento 
esista ancoea o no il principio generale cilte -il 
ricoirso gerar'Chico cos:titui�sra la regola ed au


(49) VITTA: Anwra la defi,nitivit�, ecc. dt. 

-13


svica la. clecisione della adunanza plenaria de�l 
Consiglio di Stato ; rkonosce che il principio della 
definitivit� implicita era fa0l�SQ nella sua indi.scriminata 
laiti'tudine, ma consentito nei casi di maggiore 
gra�vi t� ( 4 7) sempre che la legge lo consenta 
nei limiti degli �schemi d'ianzi e�saminati. 

Il che significa, che nessun argomento positivo 
ha i�esi�stito a.Ifa critica e che il principio della, non 
definitivit�, in subiecta materia, debbai tenersi per 
certo (50). 

La quarta sezione mu-0ve, esplicitamente, dalla 
premessa che � P'e.r quanto il provvedimento 
impugnato sia formalilllente motivato in ba&e agli

<� 

articoli 7 leg\g'C contenzioso e 19 legge comunale 
provinciale � tuttavia nella prima di tali disposizioni 
che esso trova il suo giuridico1 fondame1nto, 
pacifico essendo che non pu� il Prefetto avvale:rs1i 
dell'art. 19 predetto quaendo� altre norme. regolino 
pi� specificatamente fa, llliateria, �ei in particolare 
non pu� a�V1Va1lersene per dispo:rre della propriet� 
priva,ta. Il riferimien'to, peraltro, a tale disposizione 
non � causa di invaJidi1:� s�ei simultaneamente 
si invochi altra. identica norma lai qual~ viene a 
costituire fondaimento uni.oo deU'.atto a.mminiistra


tivo, co�nsidea�andos1i ieome. non influentie il richiamo 
aJl'art. 19 >>. 

Ma e.ssa -a differenza, da quanto far�, poi, la 
quinta sez.ione -ne 'trae le debite distinzioni e 
conclusioni. Ricorda -ritenendone superflua la 
dimostra,zione -il ca,rattere di rimedio ordina.rio 
del ricorso gerairchic.o ; onde ola non definitiv�it� 

.� la regolai per i provvedimenti delle 31uforit� inferiori 
e la. definitivit� � l'eocezione1; la quale deve, 
per�, �essere specificata;111ente dimo�strata conforme 
alla legge. Osserva quindi che, nei rigua;rdi della 

c. d. definitivit� obbiettiva im.plioita (dieriva.nte 
dallar legge in via indiretta). a differenz,a, dalla definitivit� 
8-Urb bi.ettiva (determinata dalla quaJit� 
dell'organo: e questo � il ca.so deU'art. 19 legge 
comunale e provincia.le) e dalla d�efinivit� ob.bie-ttiva 
ers-plioita (qualifica.ifa, espre�ssamen'te da.Ila 
legge), molti criferi �sono sfa,ti p-r.opoisti. Di questi, 
taluni appafono i�naocettabili (di.swezionalit� de1gli 
apprezzrumenti, vaJuta.zione, di circostanZ�e, locali, 
neces.sit� di immedia.to svolgimento della 
procedm�a) poich� �.sulla, ha:Sf\ di Wi crifori, la 
non definitivit�. cesse1�ebbe praticamente. di e0ssere 
la regola con evidente sovvertimento dei principi 
della nostra legisJa.zione �; altri si 1�iveJa.no come 
(50) In tal senso, LA TORRE: in I' cc Amministr. !tal. �, 
1949, 811; Dr GENNARO: Recensione, in cc Rassegna Dir. 
Fubbl. �, 1949, II, 483. �Contra: CORTESANI: In terna di 
provvedimenti de{ini.tivi impliciti, Nota in " Hassegna di 
dir. pubbl. '" 1949, II, 630, con argomenti ricollegabili 
al principio della cc definitivit� subiettiva '" principio 
inaccettabile, come si � visto per l'art. 7, a�ccettabile 
isolatamente per l'art. 19; ROSSANO: Il problema deUa 
�eflnitivit� ecc. in � iForo It. �, 11949, III, .196, ma argomentando 
che il ricorso� ger.archico non garantirebbe, 
nel caso, quella volont� che il diritto [presume migliore, 
il che equivale a trasferire il problema .nel campo della 
politi�c.a legislativa ovvero ad impostarlo secondo l'erroneo 
criterio della msostitnibilit� di fatto. 
p1�opri di singoli istituti; definitivit� in itinM'�_. 
come nell'espropri.azione per p. u., e definitivit� 
a contrario per con.cessione le�gi:sla.t1va del ricorso 
giurisdizionale ad �e�s. : art. 343 Jegge comunale e 
provincia.Je (criterio espo�sto s�upra sub. I. a.). 

Hesterehbe ancora il criterio dell'analogia. E' 
questa la ipaJ.'te p.i� interessante della. decisione la 
quale, attrave11.�so una sottile analisi reca un autentico 
contrib,uto al problema della. definitivit� 
implicita, dapprima identificando il piano de.Ila 
interpretazfone ana.Iogica. nella ,naturar del potere 
pi� che nella m:aiteria; indi. escludendo qualsiasi 
analogia tra il potere delle pubbliche autorit� ex 
art. 7 legge cont�nzioso e il potere del prefetto ex 
a1�t. rn legge comunafo e :provinciale (rper la sua 
eccezionaJit�, prossima alla ipoliticit�) ed etx a.rit. 71 
leg�ge espropria.zfone (per la. specialit� del sistema 
di attribuzione di competenze1, vedi Sitpra sulb. 
1 b), onde deriva. l'insostituibilit� o competenza 
esclusiva del Prefetto. 

La decisione accenna, infine, aJ criterio della 

c. d. competenza esclusiva. (ma. questo � un caso 
non gi� di definitivit� -0.ggettiva implicita, sibbene 
di definitivit� subbiettiva). Comunque, per 
il p-0tere di requisizione ex a1�t. 7, manca l'attribuzione 
positiva specifica. al Prefetto (la norma 
� sta.ta -anche in tempi recenti -applicafa, dal 
Sindaco (51) ed � stato ammesso il potere di sostituzione 
da parte d�el ministro) (52). A tale proposito 
si respingono gli argomenti della. g1;a�ve necessit�, 
e dell'urgenza che non consente indugio, 
�essendo il p�rimo� accertabile anche in s0ede superi�
ore e non sofd're'ndo remora il secondo dall'esperimento 
del ricorso gerarchico �. 
8. Si pu� quindi, c'Onstatare che la quarta sezione 
ha fatto buon governo delle segna.late esigenze 
scientifiche, sfa.tuendo : 
a) che la. valutarz.ione di circostanze focali e 
simili (eccezionali non sempre, se pur urgenti) 
non importa neces�sariamente la definitivit�; che 
e�ssa non � nepipur la base della definitivit� dei 
provv~dimenti ex.art. 19 legge comunale e prov.inciale; 
che questa trova sua. ragione tn una speciale 
natura del pot.ere prefettizio che non consente 
la derivazione di una. definitivit� per aaialogia, 
rispetto al caso di�sciplin'ato dallo art. 7 legge contenzioso
�; che, infine, detta valnta,zione non suppone 
una� insostituibilit� di fatto da parte del-� 
l'orgruno superiore. 

b) che l'urgenza. dell'adozione del provvedimento 
non impo�rta necessaria,mente l'urgenza del 
sindacato giurisdizionale. 

La statuizione pi� importainte �, parltro, quelJa. 
che non si leg�ge nella decisione del Supremo 
Consesso Amministrativo, ma che tutta. la per� 
vade e tutta l'anima; la indiscussa. :fiducia nena. 

(5t1) V, 13 luglio 1945, n. 68 in "' Riv. dir. pubbl. ", 194446, 
II, 203; 8 fe.bbraio 1947, n. 55, in " Giur. Hai. � 1947, 
IIJ, 108; 12 marzo 1948, n. 161 in" Ginr. Completa'" cit. 
1948, n. 1446. 

(52) V, sopra, nota 45. 

-14


bont� della� gerarchia amministrativa; l'abbandono 
di quella inversi�one, tanto ininfluente ai 
fini del decidere quanto pericol-0s�a. come affermai,
io1ne,' circa l'ordine delle guarentigie. 

Lai costruzione accolta dalla �quarta sezione non 
sernbt�a suscettibile di subire le d~molizioni che, 
eia pi� par�ti si minacciano. 

Come si � notato nella parte espositiva, le uniche 
ragioni superstiti sono la preoccupazione di 
ritardi, iJ timore di sea.rse guarentigie del contraddittorio, 
la presunzione circa. l'insensibilit� giuridica 
della. burocrazia.; con le quali si i:Jiv-0ca, in 
sostanza, una desuetudine non riconosciuta dal 
no.sfro si�stema. e tanto pi� pe1ricolosa in quanto 
suscettibile di estensio.ne ad altri casi e quindi 
di ampliamenti, fin.o ad investire l'mdinla.mento 
stesso della gera.rchia. 

Ma l'ordine delle gua1'eintigie deve essere tenuto 

fermo per la difesa dei principi de.Ila nostra giu


stizia amministrativa, che non consentono interpretaiz.
ioni di oipportuniti� o i�iforme costituzionali 
a colpi di .giurisprudenza; e pn� essere tenuto 
femuo perch� la Pulbhlica Amministrazione si uniforma 
cos.ta.ntemente ai principi dello Stato di diritto; 
� sensibile alle pubbliche e private esigenze, 
pu� sospendere, occorrendo, l'esecuzione del provvedimento, 
conscia della propria responsabilit�, 
politica e morale ed anche giuridica (*). 

DARIO AGOSTINO FOLIGNO 

AVVOCATO DELLO STATO 

(') La questione � stata portata, all'udienza 6 marzo 
1950, all'esame >dell'Adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato. La decisione (Asoli -Prefetto di Roma), in corsn 
di pubblicazwne, si ha ragione di ritenere sia conforme 
alla tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato. 

(N. d. R.). 

NOTE DI DOTTRINA 


(@ 

ITALO SPAGNOLO VIGORITA : Contenzioso del pubblico 
impiego e Costituzione. Napoli, 1949, Jovene. 

Lo studio dell'avv. Vigorita, di circa 100 pa� 
gine, � appwrso nella �Rivista di Studi economici 
e azfondaH � ed esce ora in volume. 

Esso rappresenta una diligente disiamina dello 
stato e della. st-O�ria del problema della compietenz:
a per le controversie fra, gli Enti pubblic1i gi� 
inquadrati sindacalmente e i loro dipendenti 
nonch� l'abrog1azfone o meno dell'art. 429 c.p.c. 

L'A. dopo avere esaminato cqme si sia pervenuti 
all'inquadra.mento sindacale di Enti pubblici 
e quale sia sta.to lo 1S1Vilrnppo Iegis:la,tivo 
in materia, passa a considera'l'e lia avvenuta sop� 
pressione delle organiz:zazioni sindacali per eff.
etto del decreto legislativo luogotenenziale 23 
novembre 1944, n. 369 e gli effetti di tale soppressione. 


Al riguardo, tenendo presente il va.sto diba.ttito 
sorto sul punto in giurisprudenza e in dottrina., 
di cui pone in luce gli aspetti particoI/ari, 
soffermandosi in una esposizione critica e analitica 
della� giurisprudenza, del Consiglio di Stato 
e di quella delle Sezioni Unite della Ca�ssazfone, 
e dei pi� recenti provvedimenti legislativi che 
possono indicare il pensiero del legislatore, ritiene 
I'A. di do�ver concludere per l'abrog;a,zione 
dell'rurt 429 c. p.c. in forza non .tanto del decreto 
di soppressione delle organizzazioni sindacali, 
che aip111i�va, �un periodo di transizJ.o�ne, ma del 
nUovo sistema. instaurato dall'art. 39 della CostitU'Ztione 
nO!llch� dell'a,rt. 103 della OoS<tituzione 
tsessa, e per la paraJlela abrogae.ione dell'art. 
2093 del codice civile. 

Per giungere a tale c.onclusione I'A. pone a 
confronto l'art. 39 e il sistema di ordinamento 
s1indac1ale d1emoc1�atico da esso disposto con il 
sistema autoTitari.o della legislazfone corporativa: 
il sistema privatistico sagomato dalla, Costituzfone 
con quello iprnbblicistico ces.saito, contra[l� 
pone a,i tr~ p1rincirp1i del monopolio .s.inda('ale, 
dell'assoggettamento del Sinda.cato allo Stato e 
della natura pubblicistica del Sindacato e delle 
sue funzioni, i tre principi odierni: della libert� 
di organizzazione sindacale, del1a libert� del Sindacato 
e della sua natura privatistica. E conclud1e 
col ritenere che dato il carattere di appli


cazione immediata dell'art. 39 deHa Costituzione 
nel suo spirito, pur in attesa delle leggi che do� 
vranno consentirne la pratica applicia~ione, e 
dato che il' divieto di inquadramento degli Enti 
pubblici economici fu rimosso per consentire ad 
essi di partecipare attraverso il Sindacato alla 
vita �economica e corporativ1a della Nazione, sia 
cessa.ta ogni ragion d'essere di tale inquadramento 
e quindi non po1ssa. pi� applica,rsi l'articolo 
429 c.p.c. che di esso � il riflesso processuale. 
Conforta infine tale assunto il richiamo all'articolo 
103 dellia Oostituzfone il quale non ammetterebbe 
discriminazioni tra Enti pubblici ed Enti 
pubblici e �quindi farebbe cadere la possibilit� 
della competenza d�el Giudice ordinario in sede di 
lavoro per i rappoir�ti in esame. 

Lo studio dell'aw." Vigorita � senza d1J,bbio originale
� e oontiene una itn.tere.gsante nuo1)(], imp10� 
stazione del p1�obk3'rna, oltre a molte osserva.zioni 
di int�eresse ai fini della sua soluzione. 

Tuttavia semb.ra a noi che il tent(J}tivo di op� 
porre la Costititzione nel suo art. 39 ei n.el suo 
art. 103 all'art. 429 o.p.c. e al'l'art. 2093 d1e1l aodieic 
civile non sia fondato. 

Il Vigorita imposta, i'l problema nel prcsupvosto 
che l'art. 429 e l'arrt. 2093 codioe oivile siwno 
legati aU'inlqu,adrarnento sindaoal'e e siano espressione 
d�ell sistema corporativo e sindacale cessato. 
Ma la dottrina e la� giurisprud.en(<;a che aecohgono 
la tosi deU1a soprmxviven,z1a dell'art. 429 non oondfr
�idono tale punto di pairtenzi(J): per esse l'articolo 
429 non � espres..~ione del s�:1tema corporatiPo, 
ma della sostanza del rl(11pporto rivela.ta 
dalle caratteristiche dell' Enite e daUa sua sagge� 
zione al contratto coZZ.ettivo. Peroi.� l'inq'l(;Udra� 
mento (anche se non v.ogVia oon~iderarsi come 
l'inquadramento so�sta1nzia1lc' ai fin,i deilla appli� 
eabilit� del contratto oollettivo) non � che' un 
indioe della posizione dell'Ente e pu� benis8imo 
non esservi pi� senz�a elle il rapporto tra l'En�le 
e i suoi dipendmiti muti la sua natura e il su0 
carattere, oornc ormai � stato ohiair�ito in"" re'P�li� cale 
decisioni det s�n1>re11w Co~legio. 

L'wrt. 429 trova il suo fondamento nella disci


pUna sostalf!,~iale del ria.p�porto. Se il rapporto � 

disciplinalo dal diritto p14�blico e in senso JYU.lJ� 

�liei8ti00} l'<J;rt. 42l.l non trora applioazione, rn.a 


-16 


la trova inve,ae quando il rapporto sia disciplinato, 
in via principa.le ed ia;ssorbente, dal contratto 
col'lettivo aon la conseguen.~a -notevolissima 
-che le parti oes8<1mo �a:f)la, posizione di 
su.premazia, e si po,ngono in; quella posizione oontrattuale 
di parit� dJa cui non sorgono int�err:essi 
legittimi, bens� diritti soggettivi. 

Dove il aontratto ooUettivo � la fo:nte primatria 
e assorbente della dlisciplina der. rapporto non sono 
aonfigiwabili interressi legittimi giusta la ormai 
ferma giurisprui(tl�!rZa dieUa dorte di Cassazione, 
ma solo diritti sogtgettivi ed i-�Ji pertanto 
� logioo ohe il Giudice sia q~eWo ordlin�ario, perch� 
oessa lai ragione d'eM<N'e fondamentale d!eUa 
giJU!risdiziorve esclusiva del Oonsiglio dii, Stato e 
oio� l'iJntreooiah's'�J ed il aombinarsi dei d'M-itti e 
dJegri intenessi nel rapporto &i impiego. E' vero 
che il Oonsi:glio di Stato ha giurisdizione nel rapporto 
�i impieg�o anche sui diritti soggettivi, ma 
ba ragion d'�e.s&er'e 'di una ta~e .~iuri&:di~iofne � 
quella sopra ipdicata, ohe pi� non ricorre quarvdo 
il r'app01�to di impiego sia dAsoipUnato in maniera 
da escl:'lklere, l'esistenza delVinteresse legittimo. 
Inesistenza deWinteresse l'iegittimo, pari't�; co>ntrattuale_ 
tra le parti, disciplina privatistica del 
rapportfJ der'ivante dal si8'tema d!el D>i!ritto de~ 
lavoro e non d)el Pu,bblioo impiego (il contratto 
col~ettivo si applica oome fonte primaria ner. sistema 
d�el Diritto del lavoro titolo I e II e non 
in ,quello d;eile leg'gi sul PwbbMoo impiego) so+no 
conoetti connossi e in certo senso aspetti di u.na 
ivnica realt� econ9m,ioa e giwridica, la quale trrova 
ia sua piena oonj1erma nell'art. 2093 Codice 
civile 2� oomma che riohia'll?im appunto per le imprlCS'e 
gestite da Enti pt4lJb~idi non inqu(Jdr'ati 
oltre che i oontratti eollet+Umi, le norme ifol Codice 
ddsciplinanti il rapporto privato di loooro. 

Resta da dire d'llce parole sullai pretesa abrogagazvone 
dell'art. 2093 Codiae civile. Non � chiaxro 
ar. riguardo il pensiero dell'A.: se l'abrogazione 
vuole aonsideraJrsi rispetto al primo oommai, oio� 
agli enti inquad!rati, il problema non � dirersfJ 
da quello d!ell'art. 429 e valgono le osservazioni 
fatte per esso, ma se si volesse considerare abrogato 
il seoondo comma, quJello cio� che concerme 
le impriese gestite da Enti pwbbl'ici non inquadr,
alti n� in9'wadraibil.~, -non sii c�om'JY11ende come 
l'art. 39 (];ella Costituzione possa incidere su di 
una worma che ha la sna chiara ragion d/essere 
non neil'or�inamento corporativo o nel monopOlio 
siniJJ,acal,e, 'Jnai fne lle esig'enza. sempre at tua~e e 
viva che l'o1�ganizzazione a impres'a sia d.isciplinata 
egualme_nte sia ahe il sogg,etto derl'impre:sa 
sia un Ente pubblico oppure un privato. In 'Uf(ta 
osig,enza cio� di egua;glianza iU discipMna; e non 
di inquad�ramento. 

Qu.anto poi all'art. 39 d)eUa Costituz+ione, non 
� fa oile d.eterrninwre z,e caratteristiche del nuo�vo 
ordinamonto sinidaoale e dire se il Sindaoato re!
Ji8trato e sopr:mtntto la funzione da esso C'S'plicata 
n~l Collegio detio Rappresentanze e la norma 
che ne prnmana abbiano aarattiere pubblico o p(f"i. 
vato. n tenta!tir'O dell'avv,,,. Vigorita, pur condotto 
oon pinna conos1oenza della giu,risp>r'Udenza, itoUa 
dottrina e �ellai le,qislaz�J"tl!e sul tema e com effi


cacia po&e7nica anche nello stile, non sombra vossn 
d�struggere la re(J;l.t.� posta in l11;00 non solo daUc 
prroniunoe del Surpre1mo Ooillegrio e dagli scriUi d.i 
buon.a pa,rte deUa dottrina, ma anche da recenti 
dispo.~zionii iegislative (quale aid esempio l'(]Jrt. 12 
dXH decrefo legislativo lt~ogotenenziar.e 13 aprile 
1948, n. 321) che taluni rappo(f"ti di lavoro con 
Enti pubblici o con Imprese da essi gestite debbono 
disciplinarsi oon ~a disdipi.�na sostanziale 
pri-vata, come rapporti pr.ivati di la'!Voro. 

Reailt� che � il fond�amento non ca,duco dell'artioolo 
429� o.p.o. e if)ell'art. 2003 Codice, civile. 

@1

(V. S.) 
SERIO GALEOTTI : La posizione costituzionale del 
Presidente della Repubblica. (Ufficio Editoriale 
dell'Universit� Cattolica del S. Cuore). 

In quesfo documentato e accuirato studio che, 
se non erriamo, sembra sia il primo sull'argomento, 
il Galeotti affronta con seriet�, ed equilibrio 
il delicato problema della; posizfone costituzion!
a.Je d:el P1r~sidente della R~pubblica, s;uUa 
quale app:a1re tanto pi� necessaria una precisazion 
di concetti, quanto pi� sono possibili le 
confusioni che, inevitabilmelnt,e, derivano dallo 
isti111ti;vo richiamo aJfa, po�sizione d�el sov,rano nel 
cessato ordinamento. 

L'A. espone nel primo capitolo le ragioni decisive 
che giustificano l'opinione secondo la quale 
il Oapo dello Sfato nell'oirdinamento attuale � 
a�ss.oluta;mente diverso ida�l CU.po dello Stato nello 
ordinamento stabilito d1a,llo Sfatufo Albeirtino; 
diverso sia da1 punto di . vista politico sia dal 
punto di vista giuridico. ' 

Mentre, infatti, secondo lo Sfatuto Albertino 
il re ruveiva, un roolo aitti+vo, che fo investiJva. del 
potere di detemninaire con la sua ',;lont� la suprema 
diJrettiva� politiC'a, derivandone, nn ra-J;riorto 
di 1ri'vers,iJbilit� ed alternativit� trai fa .sua posizione 
e quella della rappresentanza popolare, impersonafa; 
nel Pairlamento, nell'attuale ordinamento 
costituzionale, ispirato al principio monistico 
(per cui solo nel Parlamento si. incentra la 
forza, propulsiva dell'o!l'dinamento) il Oapo dello 
Stato ha una posizione pi� debole nei confronti 
del sovrano, ta+le, com:un1que, da� escludm'e che e1g�lii 
possa avere un ruolo determirnimte nella direttiva 
politica dello stato. 

Gli � tolto., infatti, quel potere. decisivo che 
aippa~�teneva, al re di nominare e revocrwe j Mini.
stri, i quar1i eralllo vei~so di lui responsaihili.

1

Ora, la nomina dei Ministri (ad. 92 della Costituzione) 
se anche rimane ris1ervata al !Oapo 
dello stato (mentre non � mantenuto il potere di 
revoca) ha tutta:via: un crurattere assolutamente 
diverso da quello che aveva nell'ordinamento pre, 
cedente, in quanto nella nomina stessa il Presidente 
-� vincolato d1alla volont� del Parlamento,al 
quale soltanto spetta, col voto di fiducia, deciclere 
della nomina o della revoca dei Ministri. 

Altrettanto diverso � anche il pofore di ,sciog�Iimento 
delle Camere che, se pur mantenuto � at



-17 


ten ua t0 clecisamen te dal faHo e he il suo eserci.vio 

deve seguire per mezzo di un atto controfirmJato 

dal Governo, il qUiale pu� sempre 1rifiutar.si di 

farlo senza per questo incorrere. nella, possibilit� 

di revoca che, come abbiamo detto, non spetta 

pi� al Capo dello Stato. 

Ma, se queste sono le fondamentali e sostan


ziali differenz.e tra la. posizione del Presidente 

della Repubblica e quella del R.e dal punto di 

vista politico, ancora pi� considerevoli sono le 

differenze tra le due posizioni dal punto di vista 

giuridico. 

Al Pr�e:sidente della Repubhlica non sip�etta. pi� 
alcuna pa;rte nella. fu,nziione legisfa.1tiva; n� pu�, in 
alcun modo, istituirsi un parallelo tra il potere 
previsto dall'art. 74 della Costituzione e il pote.
ire di 1s:anzfona1ee la legge 0sta1bilito nello Statuto 
Albertino" Nell'esercizio di questo potere, 
infatti, il Re �poteva, mediante un'1attivit� puramente 
negativa, impedire la foI'llllazione di una legge; 
per mezzo del veto, invece, il Presidente della 
Repubblica pu� solo richiedere a.I Parlamento una 
nuova d�elibe;razione, ma deve subire la volont� del 
Parlamento ove questo ritengia. di confermare la 
approva.zione della legge della quale il Presidente 
ahbia richies.to il riesame. 

Oltre a non avere pi� alcuna. parte nella funzione 
legi�slativa, il Presidente della Repubblica 
non h'a. pi� alcuna parte nella funz.ione. governativo-
esecutiva; e in questo si rivela la pi� caratteristica 
differenza della sua posizio.e da quella 
del Re, al quale, invece, secondo l'art. 5 dello Statuto 
apparteneva. il potere esecutivo. N� pu� attribuirsi 
caratte,re di funzione esecutiva aUa emanazione 
dei decreti legislativi, e in genere degli atti 
normativ;i del potere esecutivo, in quanto l'attivit� 
di e�manazione non differisce in nulla dalla 
a.ttivit� di promulgazione, e. cio� � in sostanzia una 
attivit� di solenne oertificazione, spettante al Cupo 
dello Stato in via esclusiva, dell'esistenza, di 
una volont� normativa del Parlamento o del Governo. 


E', infine, esclus31 ogni partecipazione del Presidente 
della Repubblica 1a.lla funz.ione giurisdizionale, 
una volta. che � stato perfino eliJ:Qinafo ogni 
riferimento alla persona del Capo dello Stato nella 
stessa intestazione delle sentenze, ci� che costituivia, 
d'altronde, l'unico residuo di partecipa�z.
ione sovrana alla funzione giurisdizionale. 

Prremesso �questo esame di carattere criticonegativo, 
il Galeo1tti pa.ssa a costruire uno schema 
giuridico nel quale inquadra.re sistematicamente 
]Ja; funzione. del Presidente della Repubblica., che 
egli qua.Utica come rientrante � entro l'ampio 
grembo della funzione amministrativa� (pag. 23). 

Dopo aver definito tale funzione amministrativa 
come cc l'a.ttivit� sfatale che non sia n� legislaz.
ione n� giurisdicZione �, il G. richiama la distinzione 
della funzione stessa nella �tradiz.ionale tripartizione 
di amministra,zione attiva, cons1tltiva e 
di controllo e finisce con l'attribuirre alla funzione 
del Presidente della Repubblica il caratterre di 
fun.zfo.ne amministrativa di oontroUo. 

Una delle manifestazione caratteristiche di tale 

funzione di controllo sarebbe l'attivit�, di piromul


ga,zione. delle leggi, in quanto la promulgazfone, 

essendo sopratutto una� cc autenticazione o solenne 

attestazione della legge )) postula necessa~iramente 

il controllo della validit� e regolarit� dell'atto 

legislativo. 

Ma, secondo l'A. cc la struttura proprria della 

pll'omulga.zione nOlll � [H~r nulla diissim.:ile, ma 

� affatto :analoga, a quella. che l'organo ci rivela 

cos.tantemente nello ese:rcizio della �sua attivit�, >>. 

Infatti, tale attivit� di sostanzia normalmente 

nell'adesione o meno aJle proposte dei ministri o 

del governo, adesione che presuppone appunto il 

controllo della conformit� di tali p1,oposte a.Ua 

Oostituzione. 

Questo controllo, peria.Itro, non � politico ma 
giuridico ed il potere-�dovere di esercitarlo � sanzionato 
dall'a,rt. 90 della Costituzione che prevede 
ruppunto l'ipotesi della responsabilit� giuridicapenale 
del Presidente della Repubblica per alto 
tradimento o per attentato ala Costituzione. Tale 
responsabilit� sar.ebbe, invero, inconcepibile .senzn, 
l'esistenza di quel pote:re-dovere di contirollo che, 
a ulteriore differenza di quello del Parlamento, � 
controllo �S'll gli a.tti del Governo �e non sulle persone 
che lo compongono. 

E' in funzione di questo controllo che, secondo 
l'A:., pu� conside1rarsi esatta la; definizione di << ga. 
rante o tutore della Oostituzione ' comunemente 
data dal Presidente della Repubblica�. N� questa 
alta vigilanza e tutela che egli svolge per garantire 
l'osservanza della. Oostituz.ione, pu� considerarsi 
un duplicato di quella s.volta dalla Corte 
OostitucZionale. 

Questa, infatti fornisce solo una ga1ranzfa �medJiata 
ed erentnale, nel �senso che non si collega 
n� 1a.utoma.ticamente n� direttamente al prodursi 
deHa vfofa,zii'one Oo1s.tituizdorna.le, ma, richiede l'iniZliatiiva 
di un interesisaito a p1roivocaii"e il p�1"ocedimento 
formaJment�e g:i.111riisdfaiona.le, per lo, accertarmento 
della, im.costituzionalirt�. 

D'altra pa;rte, la Oorte Oostituziona.le pu� esercitare 
il controllo, secondo il G., solo sugli aHi 
legisilativi che ledano la Oostituzione, e solo in via 
repressiva. Pertanto, sia il controllo preventivo 
ed immediato sugli atti leg�islativi, sia il controllo 
sugli atti di governo, contrari a,Jla Costituzione, 
re.sta necessariamente affidato al solo Presidente 
della Repubblica, nell'esercizio del suo poterredovere 
di astensione dall'accoglimento della proposta 
governativa (mediante il rifiuto della. firma) 

o dell'invio del messaggio previsto dall'iart. 74 
della Oostitueiione. 
Tuttavia, conclude l'A. 'questo potere di controllo 
del Presidente della Repubblica � da considerarsi 
limitato pi� di quello che sarebbe desideraibile 
'P'er un 01�dinaimento costituzionale iveramente 
democratico. Esso; infatti, non ha Upoter� 
di impedire le emanazione di legge incostituzio-_ 
nali, in quanto il Presidente dev�e promulga.re 
anche le leggi incostituzionali ove il Parlamento, 
investito del riesame ai sensi dell'art. 74, approvi 
nuovamente la legge che il P:residente ahbia sospeso, 
Mentre, la� slubor�dina:zJio!lle essenzirale di 



Rm Jli && Rm Jli && 
-18



og�ni atto del Presidente alla controfirma. dei Ministri, 
esclude la possibilit� di un intervento veramente 
decisivo e positivo ad impedhe le incostituzionalit� 
commesse dal Governo. 

Lo 8tudio ileil Galeotti .appare molto pi� pregevole 
per l'acouratezza welbm documentazion.e e per 
l'esatte?.i~ dei concetti e de�gli argomenti adotti a 
sostegno della sua parte negativa (quella cio� n�ella 
quabe si spiega ci� ohe. il Presidente deUa Repubblioa 
non �) ohe pe�r fu prreoisimM3' delle oon.olu.8ioni 
oui es�so giu,nge� nel tentaitivo di inquadrare sistoniatioarnente 
la fig�urra del COJpo d1ello Stato r1Jella 

. Costituzione Repubiblicama. 

Una volta esclwso, im;ero, che il: Presidente �elia 
Repubblica apparte.nga ad uno dei tre pot1erri 
trad!i{<}ionali, (e. su, questo siamo piena:mente di 
acoorrdJo con l'A.) ci sembra incongruo attribu.irre 
wll'atti'Vit� svolta daV Capo d.ello Stato, il carat, 
tere di � funzione amministrativa di controllo �. 

E' da ritene1re, certame.nte, che il G. abbiai inteso 
dire ohe la funzione svol'ta dal Capo deDlo 
Stato somiglia sostanz.ialmente a quella svolta 
dall!'organo di control.fo generale della Pubblioa 
Anvministmzione, e oio� wa1iia Corte dei Con.ti, 
ma non � pos8ibie inqu.adrmre sotto la oate:goria di 
funzione amministrativa, l'attivit� del Capo dello 
Stato, non fosse altro che per ra evidente menomazion
�e eh.e gliene deriverebbe, wna volta che non 
sernbra driscutibile che l-ai funzione amministrativa. 
� solo una pa1�te della fwnmone esecutiva, a.Zfu 

qiiale il Presidente della Repubblica non partecipa. 
Ci s�ombra, �'aUrrornd'C,. che norn. vi sia a.lcru11..a 

necessit� di rioomprwdere la funaiione del Capo 
dJello S�tato in schemi giiwidfoi gi� noti. In fondo, 
il Presidente della Repu-bblica, cos� oome � inteso 
�iai~a no&,tra CosfJituZ.io11Ae, .� utmai figwra �nuova 
negli ordinamenti costituziowa.Zi (e sit questo concordiarno 
con l' A.) e non vi � niulla di stran<J che 
anche dal punto di vista sistematico 8'e ne dia un. 
concetto nuovo e d:iverso ita qt�elli tradizional'i. 

f{i pu� dire, selcondo 1noi, chie i~ Pr1esidoote 
della Repu..bbli<Ja, � un orrgano costituziona~e il 
quale ha tutti e soltanto i poteri attribuitigli 
dalla, CostitUezione, e che di questi poteri mentre 
alou1ni 1�apv,res1cnta.no l,estrinseoazione <J.ella potest� 
sovrana dello Stato n�Cl' swo complesso, (roppresentff 
l'unit� na.ziornalc, accreditm i rapprresentanti 
diplomatfoi, ratifica i trattati, ha il oomal)1;do 
deUc forze arrnate ecc.), altri gli conferiscono.di 
front.e agli altri poteri costituzionali dello S'tato 
una f'unzio1'Ve mo<J.eriatrice e di equilibrio diretta a 
conseguire r'o8serz,an,"-'a della Costituzione (e perci� 
presiede il Com~iglio Supariore d~ella Magistmtnra,. 
pu� concedere grazie e oommutare pooe, autoriz!!
fa la vre8en.fazion~ alle Camere dei disegni 
di legr1c, pit.� rfoMeidere ad es�se urna n.n.ov�a delibrrazione 
e Jlll� sciogl'icrie, nr;mina i funzionarri 
dello Stato, ecc.). 

Certo, nell'escrC'izio rli qu.cste sue attribuzioni 
il Presidente della Ilczm7>1Jlica cseroita sostanzialmente 
un co:nitroll'o giu,.r�lico sulla costUu,zionaTit� 
degli aitti a1l citi perfez�ionanvcnto � necessaria la 

sua opera, ma non pu� ritenersi clw egli 1,1,si, nell'esercizio 
<J.i questo pot.ere, dello stru1nento d�el 
diritto nello stesso modo col quale lo 1Marno gli organi 
di controllo della Pubblica A1'nministrazione. 

Non fosise a.Uro peroh� il swo Of>n:t'rollo-, p11,r 
esercitanidosi sugli atti, si concrieta, in fondo, in 
una serie dA �r.apporti con le persone de.i me1nbri 
del Governo, esso non pu� avere la stessa natura 
di qMello posto in essere dw~la Corrte dei Conti, s� 
che s�arebbe inconcepibile un eserciz-io <J.i questo 
controllo estrinsecantesi in rilievi giuridicamente 
motivati. 

U11J cenno sulla posizione costitnzionaie dcl 
Capo dello Stato � stato dato in questa Rassegna 
(1948, fa..sc. 10, vagg. 1 e segg.) .in oocasione dJello 
esame sulla ammissibiz:it� attuale dcl rioorso straordina1rio 
) 
� ci sembre ohe le conC'lusioni . cui pervier1Je 
il G., per lo �meno dal p1into di vista negativo 
concordino es.wnzialm.ente con quell'e dello 
studio succitato e le confermino. 

A. 
C. JEMOLO ; Giudice ordinario e sindacato di 
eccesso di potere. in � Riv. Giurid. del Lavoro�, 
1949, pag. 27). 
L'A. annota la sentenza delle S. U. della. Oassae.
ione 24 marzo 1949, n. 635, riportata nella 
stessa � Riv. giurid. del lavoro>> (ivi, II, pag. 24), 
nella qua.le viene in termini s1obri e rigorosi postia 
e risolta la questione se possa il Giudice ordinairio 
esercitare il sindacato di eccesso cli potere (amministrativo) 
sugli atti della Pubblica. Ammini� 
strazione. Trattava.si del licenziamento di un impiegato 
di Ente pubblico economico, e l'interessato 
aveva� adito il Giudice ordinario a norma dell'art. 
42'9, n. 3, c.p.c., la.n1entanclo che il licenziamento 
er�a stato adottato per un larva.to in� 
tento epurativo, senza seguire la relativa proce � 
dura. Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite 
hanno .ritenuto che, attribuita. dall'art. 429, n. 3, 
la materia del rapporto di imipego di Enti pub� 
blici economici, alla giurisdizione che la sentenza 
definisce esoliisiva del Giudice ordinario, non pu� 
questo � ristabili:re le circostanze di fatto ed i 
criteri di oppo:rtunit� in base ai quali -� stato 
esercita.to il potere di risolvere unilateralmente il 
rapporto nei casi e nella forma stabiliti dalla 
legge. Tanto meno pu� indaga1�e se il ]Jil'Ovvedimento 
di licenz.iamento sia stato preso per un fine 
non di0hia1�a,to... >> ..La sentenza. fonda queis't�e ad'.fe1'maz.
ioni sulla. considerazione che il Giudice ordinario 
deve limita.rsi ad accertare se l'Ente aveva 
la facolt� di licenzia.re, il che era pacifico nella 
specie trattandosi di rapporto di impieg0 a tempo 
indeterminato; e aggiunge che, se pure di questa 
facolt�, l'Ente abbia :abusa.t-o, ci� non pu� ,giammai 
portare all'annullamento del licenzia.mento o-aL 
risa.rcimento del danno, dal momento che: � non 
� senza significato che il Oodice Oivile non abbia 
accolto il principio gi� formulato nell'a1rt. 74 del 
progetto itaolo-foancese di codice delle obbligazioni 


-19 


e dei contraHi, che prevedeva il da1mo ~agionato atd 
altri �CCedendo1 nell'eserci~i�o del :p�rop�rio didtto,

, 

i limiti posti dallo scopo pe1r il quale il diriti.;) fu 
riconosciuto �. 

La nota del prof. Jemolo condivide i principi 
a;fform:a.ti nella sentenza. :S~condo l'A. il sindacaito 
di eccesso di potere attribuito daUa. legge aJ Consiglio 
di Stat.o ed agli altri organi della giustizia 
amministrativa ha la sua spiegazione nella orig�inaria 
posi:ziione. di questi istituti, i quali, sorti 
come organi di autocontrollio dell'Amministrazione, 
videro col tempo trasformare la loro funzione, 
attraverso l'elahorazione della dottrina e 
della. coscienza. giuridica, da amministrativ1a. in 
giurisdiziona.le. 

, 
, 
Invece, la posizione del Giudice ()Jrdinario � diversa: 
esso � giudice dei di:ritti soggettivi e il 
concetto del diritto soggettivo importa la possibilit� 
che il titolare lo eserciti come meglio crede 
per i suoi interessi, indipendentemente da ogni 
criterio di oppo1rtunit�, misura, ecc. ; tali concetti 
sono completamente estranei al diritto pri: 


,nato, il 
quale nel nuovo Codice Civile ha accolto 
soltanto, non senza riluttanza,, il divieto di atti 
emula,tivi, ma. con g�li esfremi pi� rig:orosi pell'art. 
833 e solo nell'ambito del diiritto di propriet�. 


Pertanto .non pu� escludersi che per ra.gioni 
pmtiche il legis:latore e i contratti collettivi possano 
col tempo circoscrivere la facolt� di licenziamento 
del dator di lavoro; ma finch� dovranno 
in propo1sito: applicarsi i principi generali non � 
consentito al giudice ordinario di esercitare un 
sindacato sulle vere ragioni del licenziamento. 

n principio affermato n�ella sente'nza d�elle s. u. 
� cond:foiso nella not.a: del prof. J emolo pu� dirsi 
pacifi,oo in dottrinia1 e i-n giurisprudenza. In sen.<so 
confolf1me vedasi Scotto, in � Arch. Ricerche Giurisd. 
�, Hl47, 359, aon richiami della giurisprudenza 
del Consiglio di Stato e' dei Tribunali ordinari. 


Dalla nota del prof. J e1nolo 8i ricava ohe il sindacato 
di ecoesso d,i potere � dalla legge oonl8'entito 
ri8'petto all'attfoit� clve l' Amministra;zionc 
eBplica nell'�eseraizio delle S'l(e' attribuzioni e dei 
suoi poteri, cio� nell'anibito della propria sfera 
g1iitridica. I/intervento dol Gfadioe ordinario � 
in1veoe pirev�isfo fin dalla logge d/.el 1865 suwa.bolizione 
del cont1enzio80 am1rninistrativo (art. 2) per 
l''attfoif;�, ohe l'A m1ninistrazion�e oompie al di 
fuori della propria sfera giurid.iaa, iwva�demxi-0 l'l 
violando la sfera dei diritti soggettivi altrui. 

Pertanto il sindaca<fo di eooe8'so di potere nan 
vu� pi� esse�re compi1ito laddove subentra la giu.risdizione 
del Giudice ordinario. 

Per l'a ste88a ragfone � staito ritenuto che non 
� ammissibile 1tn diritto del prrivato alla ~egittirnita 
dell'atto wmm.in:istrativo (Oass., 23 �ma1ggio 
19-!6 in � Rep. Foro Jt. l>, ool. 898, n. 62); poich� 
la tegittimit�� dell'atto ammini8trativo oonceNi.e la 
sfera dei poteri e delle attribua�ioni dell' Amministrazione, 
non quella wei diritti soggetti del oittadiilflo. 
Ana.logam�ente, la scntienza de<Ue Sezi.oni 

Unite �ricorda come non sia possibile far valere un 
rtiritto soggettivo oome inte!f1es1se l'og#timo a.ppunto 
per il diverso ambito in 01ti l''U(Yl,o e l'altro 
sono rieon.osciuti. 

Piuttogto nel oaso in esanie pi� ohe un'indagiiJi.e 
su un po8sibil:e 8indacaito di ecces8o di potere 
esercitabile del Giudice ordinario si poneva l'altra 
indagine se esso non potess1e essere compiit.to 
dal Gi1tdice amministrativo. Vi era aio� d.a, do1nanr:
tarsi s�e l'art. 429, n. 3, o.p.c�., demandwnidu 
alla cognizione �el Giudice del lavoro i rapporti 
di irnpi�ego e di lavoro degli En.ti p14bblici economici, 
non abbia inteso attribuire tale oompetenz'a 
solo relativamente ai diritti soggettivi derivanti 
dal rapporto di i1npieg'O o di lavoro, mentre relatii:
amente ai poteri disariedonaili che rispetto a 
tale rapporto spettalfto e sono esercitati dall'Ente 
pubblico economico abbia r;ian1tenuto la cognizione 
del Giitdice ammini8trativo. 

La sentenza d1elle Seziioni Unite ha risposto a 
tal'e qu@stito nega.ndo che rispeUo ai poteri d;iscreziionali 
esereitat�i dall'Ente pubblico econom,ico 
nel riarpporto di impiego o di lavoro vi sia giutf"isd,
�~oi.one del Girud:iicie mmrministra.tivo�: oooon�to le 
Sezioni Unite l' Au.torit� gittdiziaria ordiln1aria 
avrejbbe in questa materia 'U(Yl,a gi'/J;f'�sdizione 

esclusiva. 

Peraltr'O tale affermazione, cli,e comunque m.crit
�erebbe 1m.a dim�ostrazfon.e, pu� indurre in equivooo. 
Com'� no.to, l'arrt. 29 de.l Testo Uniao del 
Oonsi:glio di Stato e. l'art. 4 del Testo Unico sulle 


G.P.A. attribuisc'Ono a q'll!esti due GiW,dici am�miministrativii 
la com;petenc<:a esclusiva in talune materie, 
ivi compresa la maggior parte dli rwpporti 
di pubblico iinpvogo, nel: se,nso ohe i Giudici amministrativi 
8ono ohiamiati a oonoscere sia d-elle 
questioni che investono un interesse giuridioo sia 
di quelle. che investono un diritto soggettivo del 
privato. L'afjerrnazion.e delle &emani Unite potrebbe 
indurre neW'equivooo ahe anche nel caso 
dell'wrt. 429, n. 3, sia con8entita al Giudice ordinar-
io la oognri'R!ione degli int.eiressi legiittimri olt!f'c 
che dei diritti so:gyettivi, il ohe port~rebbe ad 
attribiurirgli quet sindacato di eoaesso di potere 
ohe viceversa la sentenza gli nega. 
Stilla questiorve ha amito modo di pronwnoiarsi 
anche il Oonsig1lio di Stato (R.el�ione 1941-46, 
vol. I!, pag. 3~8 ~ .S<e�g.), riten�endo che nei casi 
dell'art. 429', n. 3, c.p.c. la cognizione degli interessi 
legittimi che po8sono derivare dal rapporto 
di impiego o di lavoro � sottratta a.l Giudice amrninistrativo 
m,.a non per questo attrib14ita wl Giudice 
ordinario. Poich� in'l:ern lo spirito della norma 
� stato quello di porre i dipendenti d'egli Enti 
pit,b�bUoi ec1onomioi n,olla ste8'8'a co�ndizione di ogni 
altro irnpiegato o lav'Oratore deillO; oategoria, assistita 
da contratti aoll-et f}ivi e dal]/aZ�ione sindacale, 
essi potranno aV'/J"'(J;lersi deU'intervento del 
Gindice ordinario wei limiti in cui se ne .<WVale 
ogni aUro �m1prieg-at�o� o l�avoratorei della categoria ~. 
e quiln1di risvetto ai diritti S'Oggetti'l:i vfo'f,at'i,; 
non potranno ilftv1eoe avva.Zersi dell'i�nterven.to 
del Giudice amministrativo sulle q'l.4estioni relative 
a int�erressi le�gitti�mi. Secondo il Consiglio ai 



-20 


Sta.to, la compete11,za del GiudJioe aniministrativo . 
� ripristinata in tem(J; di int.ere_ssi legittimi alloroh� 
non si trratta pi� dei termini e modwlit� stf:ettamente 
inerenti al rapporto di impiego o di lavoro
�; ma di quei poteri ohe l'Enite pubbUoo eoonomico 
ese.roita per. l'organizzazione d!el servizio 

(ad esempio p�er la soppression<31 o� riduzione di 
posti), arvohe se vi � una influenza indirett(J) sul 
1�apporto d'impiego o di �woro. 

PO'sto il prri;lwipio oli;e il Giru;dioo ordMwlf'io non. 
pu� �esercitare i~ sini�wato di e'cces/So d:i poterre 
su)gli atti dJella Pubblica A�mministraz�ion�e, dovrebbe 
essere wna conseguenza necessaria q1,telta. 
che non pu� nem1meno se-l"Virsi d.el sindacato di 
eooesgo di potere oompi�tt,to W.wl Giudice arnministrativo, 
al fine di cond:awnare ~,Ammnislrazfone 
al risarcimento dJei danni. FJ' la nota questiow se 
sia co-nsen1tito il risarcimento de_l danno a seguito 
di ann14llamento disposto dal Oonsig!io �i Stato 
ne~l'esercizio d)ella propria giurisdizione di 7e!7iftimit�. 
Di tarle questione 8i � gi�J parrlato in que.<Jta 
Ra.<Jsegna. Oi proponiamo di tornarvi pi� a,mpiamente 
in avvenire, allo1�oh� dovremo daro notida 
di alcuni giudizi attualmente pend1enti. 

Peraltro qui pre1me rilevare alcu.ni 
la sentenza delle Se_zioni Unite .e la nota 
spunti che 
del 7>rof. 
J emolo offrono perr la. soluzione negatfra.. 

La sentenza delle Sezioni Unite infatti mostra 
di ritienere ohe l"indagine. consentita. al <Jiudice 
ordinario � qW.ella di stabilire se l'Arruministraz�
ione aveva o no il poter"e che ha eseroit"1!to; per 
negare il risarcimento del danno in caso eff ermativo, 
per concederlo in caso negativo. E' quindi 
nn'indafJ�ll�.e 81ill(J) esistenza. Wel potere, a nu�lla 
rilevan<to poi, se il po�tr&re e.siste, com�J l'Amministrazione 
l'abbia eseroitato. 4.nzi la sentenza delle 
Sezioni Unite si � fa.tta cwri~o di 1�icordare come 
il n,U10>'IJO OodJvoe aiviie no�n abbi'(), OAJOOlto urn principio 
formulato nel progetto itaZo-franoese di Mdioe 
�eUe obbligazioni e oontratti, che viceversri 
prevedeva il risarcimento del darvno nel oaso di 
esercizio abusivo di wnr proprio diritto. 

E la nota del prof. Jemolo rioorda come il nostro 
�i!ritto in un solo oaso fa dip�nd�re il risaroimento 
de1D i/;anno d!all'eseroizio �i un proprio 
diritto, e cio� nel solo ooso di atti emulativi, 
ohe peraltro � a;mmesso solo neWambito del diritto 
di propr'ie.t� e n;.ei limiti stabiliti daWart. 833 
oaawe �aittJi;w. (R.D.O.). 



&LWf 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


7 

:: . EL ifa *H

TE m rn I 

COMPETENZA -Regolamento di giurisdizione Sentenza 
declinatoria di giurisdizione -Decorrenza 
dei normali t"lrmini di impugnativa -Effetti. (Sentenza 
n. 2552, Sez. Unite 7 dicembre 1949 -Pres. 
Pellegrini, Est. Fiermonte, P. M. Santoni -Montenurro 
contro De Martino). 

La decorrenza dei termini di impugnativa stabiliti 
da.gli art. 325 e 326 c.p.c. preclude definitiva,
mente H riesame della, se.ntenoo, Ghe ha, lfH'Onunciat.
o sulla giurisdizione. Oonseguentemente, 
va diclliarato inammissibile il ricorso per regolamento 
J)reventiyo di giurisdizioue previsto dall'arrt. 
41 c.p.c. nel caso in cui non sia, stato p�o� 
posto in termine l'appello contro la sentenz>a con 
la quale il Giudice, senza .entrare nel merifo, 
abbia diclliarato il proprio difetto di giurisdizione. 


n problema affrontato dalla Oa-ssazione era dluplice. 
An$itutto~ occorreva stabilire Ste un ricors�o 
per regolam.ento �i gi1trisdizionie fosse in ipotesi 
ancora ammissibikJ dopo un.a senteniza sulla giu)risdizion.
e,-in seciondo luogo) bie ta~e �ammissibilit� 
permamesse anche dopo il deoorso dei termini 
normali di impv;gn.ativa contro la sentenza. 
La rispostw della Corte &uprema fu imp.Zioitamente 
affer:mativm per il primo quesito,-negativa~ 
per il ,<reoondo. 

Il primo aspei_tto del problema ini1estiva questioni 
dia tempo disou.ssie) rese nuovamente attuali 
dalla dizione dell'(}Jrt. 41 c.p.c.) che escitude 
la possibilit� d.i un rioor8o preventivo quando 
� la cau.sm sia decisa nel merito in primo grado �. 
I mag,qiori dissensi, sorsero s'Url significato da attribuirsi 
al concetto di � 1nerito �. Secondo wna 
dottrina autorevol,e, affermatasi assai prima della 
nuotm codificazione, il GiudJioe compie una 
(JJUfentica in�agine di merito quando dieve deoidf:<
re se esista o meno U1'/i diritto del privato di 
fronte alla Pubblica Am1ministrazione) o se una 
pretesa sia tUitflabile dinam�i al Gi1ldice ordinario 

o spiecriaile .� oppure se esi8ta una norma di leg:ge 
che garantisoa anche allo straniero un determinalo 
benie. IlJ poich� quegte indagini sono tipiche 
delle questioni di giuri8d-izion,e) una parte della 
doUrina concluse che le sentenze sitU(J) gi1trisdizione 
so1'11o, in �r:eaU�) sentenze di m(}tf'ito: con 
l'irwvit-abile conseguenza, non priva di inoonv'enienti 
logici rispetto al rimedio paral~elo del regolamento 
di c01nrpetenr<:a, di far consid:erare 
inammissibile il regolaimento di giu.risdiZ'ionP non 
�appena fosse e:rrtanata itna, pronu.ncia sulla giunsdizione 
(Braoci, in � Rfo. di dir. proc. civ. ))' 
1941, 1, 192; Za1nzucchi, in �Dir. Proc. Oiv. �, 
ed. 1947, vol. I pag. 45 n. 49; Nota redazionale 
in-<< Giur. It. �, 1946, I) 1, 445; T. Napoli 8 ottobre 
1947, � Rep. Foro It. �, 1947 voce � G'<Jmpetonza 
�) n. 20(); R�edcnti, in � Dir. Pr.oa. Civ. 
It. �, ed. 1949, vol. II, 1a puntata, p. 52, limit.
ata;mente alla deci8ione. declinatoria di giurisdiZli.
one). 

Sem.brara poco probabile oh,e questa impostazione, 
scientijioaimente orto�os'sa, po�tesse in qu.alclbe 
modo essere modifiaata e tanto meno sovvertita. 
La stesga Cassazione in pi� d,una sent6fnZa 
(Oass. 18 maggio 1942, �Mass. Foro Jt. �, 1942, 
ao~. 320; Oass. 11 febbraio 1943:, �Mass. Foro 
It. �, 1943, col. 82) aveva mostrato di wderirvi 
pienamente. Ma, fors,(}Jn�ch,e sot.fo la 8pinta cli 
esigenze praticihe, si oominoi� ben presto a ri~evare 
albe l'art. 141 c.p.c., fissando, come termine 
ultimo per il regolamento l,emanazione di ulna 
decisione nel merito) non considerava ancorn 
come preol�usiva una semplice valuta.zione del m1erito. 
L,Azzariti (� Fo�ro lt. �, 1941, IV) p. 36) fu 
il primo a schierarsi pe'r l'amm,issibilit�. del nigo'
Camento anche dopo una pr'Orl!Ulticia sulla giurisdizione:, 
.ponen;do pratioamente il r<egolarrne'tflJ.to 
sul piano dli un rimedio concorrente con. ra�rppe~
io. La Oassiaciorne, dJ.al 001n.to suo) cominci� 
ad applica.re un sintomatico distinguo nella citata 
sentenza 11febbr.aio1943 (�Mass. Foro Jt. �, 
1943, col 82) che -pnr riconoscendo ane qucstioiwi 
�i improporuib~lit� dell'azione un,.a, i'rncid.
e'11M:a sUJl m1erito __, n�J1g� tuttGllJo�Ja a questa 'V(J)lu,.tazione 
una effettiva �portata stilla sostanza 
della p1"etesa dedotta in giudizio �. Come l'a 
st'essa Cassazione riconobbe poi in altra pi� 
esplicita pronunoia (Oaiss. 20 marzo 1944, in 
�Foro It. >>' 1944, I, 244 e � Giur. Oompl. Oass. 
Oiv. �, 1944, vol. XV. n. 36, p. 177), fw la sentenza 
der 1943 quella ohe diede lo spunto per una 
pi� netta di;st�nzione, orue ~a su.ooessioo s�entenza 
del 1944 precis� in q'llreSti ohiari termini: nella 
pronuncia suUa. giurisdizione, il Giu�ice valuta 
'be condiz1ioni dell'azione non gi�1 rispetto alla loro 
port.(J)ta sost(}Jnziale, ma l'imifat(}Jmente al ~Qr.o fi1rn~
ionamento prooessuale. Tale valutazion�, in un.. 
certo senso solo strurne'Yl!taie) non ha quin�i il 
carattere di 'Urna vera e propria d�ecisione nel merito) 
e non preolude, perci�, il regolamento. (Conformi: 
Oass" 12 febbraio 1946, << Giur. Oompl. 


-22 -

Gass. Civ. �, 1946, vol. XXI, 17>. 30, V� 159 oon 
nota, e � Gfar. It. �, 1946, I, 1, 44'5; Gass. 18 
avprilc 1947, � Mas�s. Foro It. �, 1947, ool. 134; 
Oass. 2 avriie 19"19 id. 1949, oo~. 166; Cass. 23 
aprile 1949, id. col. 206; Gaiss. 7 giugno 1949, id. 
col. 292). 

La d)oUrina, Sf]nZ'a grande sforzm, segui. p-ieMmente 
la via tr.acciata dalla Gorrte Suprema'. Il 
Fazzal'ari (� Giur. Oompl. Ca1ss. Civ.�, 1945, v�ol. 
XVII, p. 64; � Rfo. di Dir. Proo. Civ.�, 1946, //, 
63) escluse il carattere di decisione di merito nella 
prron1u,rnoia sulla giqJ,!f'iswimorn.e, solo pieroh� � lo 
esam1e dei ni.erilo permen l'iter logioo del Giudice, 
ma.. non entra n.elln conclusfon1e in cui queU'iter 
sfocia: il Giudice sng�gin il merito, ma oonclude 
decidendo sulla competenza.�. Il che sembra introdurre 
un Ctrit�erio piu-ttosto estrinseco e formale, 
ina<tatt o a spiegare com1e' un dispo�sitfoo 
suilla giurisdizione, fondato .<tuUa risoluz'ione dti 
qtt�estioni di merito, nion costituisaa decisione anche 
rispetto a� queste ultime. Il Satta � ancora pi� 
sbrigat-ivo, limitandosi ad osservare che �per 
qitanto non sia,_ contestabile che. negare la giurisdizione 
irnplichi negare l'azione, almeno nel oaso 
s11,b e (giurfadizione di fronte alla PubbVica Amministrazione) 
t'Utta.via la jorm'lflai � d�ecisa nel 
1111erito in primo grrado deve eissere restrittivamente 
interpretata>>. Pa.rtcndo da questo princi� 
pio, il 8atta oonoorda nel riterfliere che an.c�he do110 
una decisione sulla giurisdWione sia aym,.missibile 
il 'f'e.golam,ento (Satta;, �<< Dir. Proc. Civ. �, ed. 
1948, p. 32, n. 21). 

Qu�esta eonclusionie, rieonfermata <talla sentenza 
che annotiamo, � indubbiament.e la pi� corretta. 
Essw si inquadra, fra l'artro, in un orientamento 
giurisprudenziale, che ha origini assai 
pi� lontane di q�uelbe comunemente ricor<tate. Gi� 
niella << Relazione dell' Avvocatitra erariwle per gli 
anni 1926,1929 � (p. 30, nota) venivn opportnnamente 
richiamata un'antioa sentenrsa della Cassazione, 
nclln qu-al'e si rnetteva in vfoa luce co1me la 
indagVrie swZla prroponibilit� della, do1manida, pur di 
merito, 8i dijJerenzinsse dall'eswme del �merito det�ln 
causa, es�sendo la;. prima << sostnnziiale e preliminare 
�, veroh� (( tu,t_tn obbiettfoa, da. non confondersi 
con il giudizio di rnerito essenzialm�ente 
swbbiC'ttir-0 �. 

Del resto, il distacco fra ie qttestioni di g1iurisdiZrione 
o le questioni d~: m.erito iln. senso stretto 
trova nurnero81e conferme ncll'attu�al'e ordinamento 
positivo. Quando l'art. 187 c.p.c. oonced1e al 
Giudioe istrnttore la facolt� di rim�ettere immediat.
wmente, al CoU!eg.io le quJe8tioni nttinenti wlln 
giwrisdizione, alla competenza o ait mltre pregiudfaiali, 
oppure di rimandarne la decisione ad .epooa 
suocessiva, nnitanwnte al �inerito, instaura fra 
tnl'-i questioni ed il merito una innegabile distinzione. 
Parimenti l'art. 279 (partiooforniente rilevante 
ai fini della questione, regolando le forrnie e 
1wrtata welle d�.cisioni) vroc�f]d�e disgiuntamente la 
J�f'Onunoia sul rn,erito, o sit u,na qwesitione di compct&
nza o su itn'a.ltrn p�regiiidiz�ia1le. 

Ancora pi� signific�atit'O � l'art. 386 c.p.c. (art. 
4 l61gg!e s1.t1i oo,n;ftitti di atfJribuzione), i.n enti U gfodizio 
di rnerito sulla. pertin�enza del diritto viene 

ehinrarnente concepito come un << secondo tempo � 
nel film d�el proc�sso, stacciato eronologicarnenle 
dal prirno, riguardante_ le questioni di giurisdizfon
�e. Che in prntiaa si sia rivelnto molto diffi� 
eile s-eparare i due tempi, � stato messo in bella 
evidenza dal Mortaro (� Commootari6 �, 4" ed., 
vol. I, n. 127 e segg., p. 172 e; seg'g.); ma la distinzione 
rimane testi/.a.lmente sanrsionata daZZ.ai legge. 
Il vero � che un distacco, o, se si vuole, un ordine 
<ti precedenza fra le qu:estioni d�i giurisdizione e 
le qwestioni di merito, � im.posto dalla st�essa lo


gica, oltre che aa intuitive esig�nz�e pratiche. 

A�nche i,l Ohiovendn (� Prin.cip�, �, IV ed., p. 
867, 868), nonostante rei sua rigida oonfigurazione 
dottrinale che lo portava ad id�ntificare le qttestinwi 
di ginrisdizione con qiwlle di merito, riCIQ� 
noscevn l'opportnnit� pratica di dare alle prime 
nna qualche precedenza. LaJ. Ca8sazione � a,ndata 
a8<"M oltre, arrvm�fJ'tt.rnuJo uina prreigiu.di-R:ial'it� della 
qu:estione sulla giwrisdizion�e pevrfivno rispetto all'eccezione 
di inco1mpeteri,za, il' che, per il Chiovenda, 
era una v1e1�a e propr''�(JJ eresin giuridica 
(cfr. Chiovenda, op. cit., p. 867, nota 1: Cass. 24 
aprile 1946, � 111.ass. Foro It. �, 1946, col. 12'3. 
Oontra, per la questione di improponibilit�, Cass. 
23 maggio 1941, '� R,ep. Foro� It. �, 19141, v�oee 
� G01npetenza ))' n. 234, 235. S'u tali qnestioni di 
precedenza, << Dir. Proc. Civ. It. �, p. 141, nota 
34; ofr. rper un� oaiso palf'ticolarre, Omss. 14 maggio 
1937, << Giur. Jt. �, 1937, I, 1, 798). 

L'odierna sentem,ia della Corte Suprema si if!,� 
forma, quind-i, ad un rispetto .delle esigenze funzionali 
del vrooess�o, che_ ha. neUa nostr'a ginrris'p'IW{
denzw lontMl!i riffrimfmtii, ~ saldi appogg1i 
nell'attuale oodifieazione. 

Ma�, c8cluso ohe ima pronnnicia sulla giurisdizione 
si identifichi con la decisione nel merito, 
prevista dall'a,rt. 41 001ne � ultima. Thule � per 
il regolamento pre,ventivo, 8orge irnm,ed'iatamentc 
un s�econdo problema; non meri!() grave. Sta bene 
che dopo una proni4,ncin sulla gittrisdizion�e sia 
mmmesso ancora nn �regolamento pre,ventivo, fino 
ad wna senten-za. sul merito in senso stretto: �ma 
che cosa accade se la sent.eriza sulla gittrisdizionc 
diviene definitiva per decorrenza dei terminri per 
l'impugnaR:io�ne? La risposta non am.mett.e mezzi 
termini: o la sentenza tJulla giwrisdizione non 
preclude mai il regolamen.to, o, deoorsi i termini, 
l'o preolttde_ imrnedAmtamente. La, Gassa(Jione acoett� 
questa seconda alternativa. 

� Che questa solnzionie serva eorne correttivo della 
ristr.elta interpretazione data alle << decis-ioni nel 
merito>> �eU'art. 41, e, in pari tempo, emne ripiego 
per eliminnre alcune griami8si1ne diffioolt� 
pratiche, � considera~one OL'Via. S-e la Corte, nel 
caso esia.minato_ (sentenza deoUina.t.olf'ia di giwrisdizione) 
a-ves.se arnmesso il ricorso, il Giudice � rlfivanti 
a C'lli pende la cnusa � avf'ebbe dovuto a s�ua 
volta so�spendere il proces8o (367 c.p.c.). Ma se la 
senten.<1a declina.tor"ia rli gittrisd�izione.. n.on � pil� 
appellabile, c�i 8i chiede quale � il Giwdice di w,e,__ 
rito davanti a oui pendt: la cansa, posto che n� 
esiste il processo, n� esiste pi� il Giudice. 
Senz1a: dubbio, qtt�este diffi.ciolt�1 pratiche fecern 
da 8fondo alla �ecisione annota1ta; e g�i� in altni 



D :: &i ;;;ms 

23 



.�enten.:w, la Corte f{'uqwe;ma si era prreoc'ott:vata 
di stabilire se fo'8&ero decorsi i termini per l'apvello, 
ev�idenlem,cnte ai'Vertcndo la rvecessit� di 
d)avre al regola;mento un ogg�tt<>i concre_;to, e non 
�un'ombrw senoo co1rpo, quale � una causa ormai 
esaiirita (Cass. 12 febbraio 1946, �Giur. Oolmpl. ))' 
1946, vol. XXI, V� 160). Tuttavia, di tali. peocc�upazioni 
oon 'V'� traccia nella aUuale sent.enza, che 
ha fatto inve_ce leva -d�el tutto correttamente s
�ul concetto delle preclusioni per decorso dei ter1nini. 
L'opinione della Oorte S'U!Pre�ma pu�, tout 
court, compe_ndiarsi nell'a dichiarazione che la 
cosa giiuJ,icata formale investe ain:che le sentenze 
sulla giu1risdizione. Proprio il pll"inoip4o crhe il Sa.tta, 
fra gli ul'tim.i, nettamente' ha avversato, d.ichiararndo 
che � la sentenza parziale sulla griurisdizion.
e non � suscettibile di pa..~saggio in giud1catoJ 
p1Jtendo sempre proporsi, a norma rlel pri


m� comma detz:'art. 41, il regolamento ordinario 

fino alla decisione d.i merito � (op. cit. '[i. 33). 

La Cassaz�ione respin'g'e que_sta tesi. L'orientamento 
della S'uprema Oorte si era gi� delineato 
in altre sentenze (Oa�'s.<?. 28 ~giugno 1948, � Foro 
lt. �, 1949, I, 255�; Cass. 20 marzo 1947, � � Giur. 
Compl: Cass. Civ. �, 1947, vot. XXIV, p. 92, n. 
23) con le quali si affer,1n� l'inammissibilit� del 
ricorso, proposto dovo un awno dalla pubbl'�XJ.,zione 
della sentenzu sulla giurisdizfone. Fra gli 
arg'Omenti addotti, avpari'IJ,(li persuasivo (vedi per� 
D'Onofrio in� nota alla sent. ,28 g'iugno 1948) il 
ra.gionamento a contrario, d:esunto dal fatto che 
l�. dove la legg�e permette un suveram�ento di ogni 
limite temporale (art. 362 c.p.c.), la Vegge, s�tossa 
ha cwra di stabilire la proponibilit� del ricorso 
� in ogni tempo )). Riaffermata, invece, la efficacia 
pr�ecl'usiva del decorso del termine annuale di 
decadenza (327 c.v.c.) per il oaso dei conflitti virtitali, 
mancando pe.r questi una ecce:tione esvressa, 
era inevitabile che analog�a efficacia fosse riconosciuta 
ai termini normali ver l'imvugnazionc 

(325, 32'6 c.p.r.)\. Con la sente:nza 25 gennafo 
1949 (� Ma,ss. Foro I t. 1>, 1949, 21:) la Corte f:)uprema 
esamin� la questione sotto wn profilo w> 
nerale : � Poioh� il regolamento di giurisdizion"! 
ha lo scopo ~ la funz:ione di fa�r determinare dalle 
Sezionii Un.ile della Corte S'uprema quale sia il 
giildice che ha l'a giwrisd'izione su uln determinato 
'f'(lpvorto litigiooo, es8o non � pi� ammi.'l.~'ibile 
se sia, interv:enuta s~ntenza passata in oosa 
giudicata, con <JUi il Giitdice adito si sia affermato 
folt"n1ito d4, gi1uirisdJi~i�o >> (ofr. arnohe C<MS. 15 
febbraio 1949, '� Mass. Foro It. >> 1949, col. 52 
e 53). Questa motivazione era per� ambigua. Essa 
sembrava fondarsi sitl'la suverfluit� di itn regolamento 
di g�ittrisdizione per il caso in cui questa 
fossro s1tarta affermata dal giudice, ma lasciai'a 
aperta l,a1 questione per il caso di una pronuncia 
declinatoria di gi11;risdizione. 

E' chiaro ohe, i_1i qitesto secondo oaso, lJutilit'<� 

del regolamento,. da itn vun1to di vista teorico, 

permane ed. anzi si accentua. In riealt�, la solu


zione della Cassazione doveva essere imrperniata 

non su ragioni �di ovpvpo1rtunit�, ma, di diritto. E 

l'a Ca.~�.sazione ha. trovato, nell'att'lli,ale sentenza, 

un pi� siolido ubi consistam nel rigoroso meccani8'
fno delle preclusioni 'e, attrarerso ad. esso_, 
nella stabilit� della cosa giudicatw formale nello 
stesso processo. 

Non val~ opporr~, come fa �i1 D'Onofrfo (�l;\>ro 
It. ll, 1949, I, 256 nota) c:he il regolwmento vre1,
entiro di giurisdizione non � ima iJnpwgnazione. 
I/obbiezione avrebbe peso solo se la peclusionf 
si esawrisse in �una impossibilit� di provorre impugnativ
�e, ma; cos� non �. La vriecl'usione opera . 
invece, no�n solo nell'ambito dei gra�wrmi, ma gen.
ericarnente, rvell'intero processo (Ghiovervda: 
Istituzioni, I_, n. 116 e segg.). E sei � vero che il 
regolamer~to d)i gi1wisdizione non � un mezzo di 

i)mipiugnativa ('Perdi -per� Cas�s. 20 marzo 1947, 
�Mass. Foro It. ll, 1917, col. 96, \!)7), �. altres� 
rero che esso 1nira a regolare precisam,ente quel 
giudiz'fo nel quale � sorta l'a questione di giuriMJ.
izione. E poion�, p�-r in urna fas�e 8om�apposta 
e cronologfoWf!'IAenie vos1t�eriore' il giudiz1io� verm,
ane identico, non. vi � ragion;e alcuna per '11,egare 
alle preclfusioni, gi� verificatesi, una efficacia 
almeno � endo-prooessual~ n seco'fldo l,espressione 
wel Redenti (� Riv. Trim. di Dir. e Proc. Oiv. �, 
1949, p. 289). 

E' ancora il Ghiovmida che insegna; come � l'a 
com;,plessa; questione della es.iste'IJ'u?:a: dJ01l' diritt(J 
vu� scindersi, dnrante la lite, in tan.te questioni 
stacca.te, e ciascuna essere uggetto di una precrilsione 
>l. Questo apvunto accade nella decisione 
preliminare di una questione' di gi1trisdi.zione; 
ta>Z.e questione vu,� rimanere d.efinitivamente pre � 
elusa ver il sovriavvvenire della oosa giudicata �in 
senso formale. Su questo fondamentale argomento 
si ba8a l'opinione accolf,a. dalla sfJ,,nte'rJ1.,za annotata, 
opinione acce'ltata in dottrina dal Redenti 
(che esclude il regolamento di giitrisdizione arnclw 
di fronte al passaggio in giuJ.�,icato di una senten.
za varziale sulla �giivrisdi::vion1e: (� Dir. Pro�. 
Civ. It. ii cd. 1949, vol. II, 1� vu,ntata, V� 51,52), 
e d�ell~A1ndrioli (�Commento ll, 2a @dizione, vol. I, 

p. 140). 
Questa soluzione,. oltre tutto, vale ad armonizzare 
il pr'imo con il secondo comma deWart. 41 
c.v.c., �il quale rioonosce espresswrnente l'efjicac1ia 
del giudicato sulia gforisdizione, rvei confronti 
dell' A.m1ninistrazione che non sia pa;rte in causa. 
Sarebbe difficile comprendf!re per qW.,aie m.oti1:o 
tale giudiC'afo, ope1�ante n;ei rigiw,rdi di 'l{-n estrnneo 
alta aw1isa, non do�vess�e <vincolare, le parti 
interessate. In sede di commento alla legge del 
1877 sui conflitti di attribuzione, il Mortara gia 
rilevava ohe se l' Am.ministrazionl} � parte in 
cwu-s'(J.,, -il rigore dei pi� elementaird pdncipi in 
segna che l'autorit� del giudic;arto formatosi contn> 
di essa op�era naturalmente contro il Pr<~fetto 
>> (�Commentario ll, vol. I, n. 130, pp. IW, 
180). Questo �naturale vi�gore >> era naturalmente 
insito, per. il Mortara, nella vis judicati e nel suopotere 
preclu8ivo fra le stesse parti, nello stes8o 
proce8so. Ed � appunto tale � nwturale vigore >> 
che la. S<entenza oggi ann'Qta:ta ribadisce e con� 
foi'ma. (A. Omcco). 



-24 


COMPETENZA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA 
-Discriminazione -Requisizione per acquisto (a norma 
dei decreti 22 novembre 1941, n. 1601 e 12 febbraio 
1943, n. 127) di navi sinistrate per fatto di 
guerra. (Sez. Unite, Sent. 1751-49 -Pres.: Ferrara, 
Est.: Chieppa -P. M. Eula -Min. Difesa Marina 
cont,ro Armandi). 

La requisizione per acquisto di na.vi sinistrate 
per fatto di guerra1 (fatta. a sensi dei decreti 
22 novembre 1941, n. 1601 e 12 febbraio 1943, 
IL 127) � una ver:a, e pr�opda requisizione anche 
quando il proprietario, giovandosi della facolt� 
consientitrugli dai detti decreti, conservi la. [WO� 
priet� del relitto. Pertanto le Telativ�e co-nkoversie 
appartengono aJla giurisdizione del Oonsiglio di 
Sfato a norma dell'art. 48, 1� comma delJ:a, legge 
13 luglio 19391 n. 1154, e non del 'Magistrato 
ordinarfo. 
, 

Dobbiaono esprimere il nostro mode~to e rispet. 
toso dissenso. 
Va tenuta presente la ragior11e dles~e'r1e della 
speciale requisizione� per acquisto di oui si tratta. 

1

I/a,rrt. 47, let:t. b) della logge 13 lui,glio 1939, 

n. 1154, sul"la requisizione diel ruiviglio rm,e,vrc(J/fl!tUe 
stabilisoe che in caso di aooria alla, nave reqiti� 
sita il proprietario ha diritto al 'rimborso del[;; 
spese necessarie alla conseguente riparazione. l:Si 
d�cterm.in� ben presto coUa gwerra una situar<:ione 
nella quwlc per cause. �molteplici s1t cui � inutile 
soffermarsi, ma fra le quali fu pre-1.1alente il sem� 
pre maggior costo dellei riparazioni, q'll!esto �ve� 
niva a risulta1�.e enormemente pi� el�evato ahe non 
lo .<rtesso indennizzo� di perdita della narve: per 
cui insomma, agH effetti dell'importo dovuto pel 
r�sarcimento, in molti oasi l'ai,aria costava pi� 
della pentita. 
Per rimediare az:l'aggravio ohe ne sarebbe derivato 
all' Erarrio venne' filori il i/,ecreto 22 novembre 
1941, n. 1601, il qnale all'art. 2, modificando 
l"art. 12 della, legg�e 13 luglio 1939, n. 1154, 1Ji aggiit
�nse un ultimo comma cos� formiilato : 

� E' in facolt� dei Ministeri int.eressati di pro� 
cedere alla requisiziot1;e per acqi~isto di na'IJi o 
galle"gg-ianti gi� requi:siti per uso temporaneo 
prescindendo dalle condizioni pvrevist.e nel seoondo 
e t�erzo oorrvma del pf'esente articolo, nel caso in 
cui le na1ti o g�alleggianti siano stati per ev�enti 
di gwerra. gravemente danrneggiati e si trovino �nmobilizzaU 
in manie~a ohe risulti impossibile o 
non conveniente proc-edere ai lavori necessari per 
la loro rimes8a in effiaienza;. Titttavia, ove i pro� 
pri�etari intendano procedere a loro1 risohio alla 
rimes8'a in efficienR}a de1l'le navi o ff�aJ.llegg'rianti, 
potrann�o, compatibilmernte colle esigevnze di ca� 
rattere m.ilitare, da valutarsi daAl Ministe.ro d'ella 
Malf'ri(fl,<a, oon1ser'oo1re� la proiprr~et� ia:el relitto. In 
tal caso per� dan'axm)montare dell'indennitw ad 
essi .rtpettante sar� itedotto il valore de,l relitto, 
da dete1'minarsi. dJ.a.Z Min.iste'l'1o defDe Oom1Unicazdoni 
J>. 

f:fucoel!siv�am.en.te, coll'art. 1 del deareto 2 feb� 
braio 1943, n. 127, alla disposizione. di cui sopra) 
i'ien�e aggiunto qit�esto comma: 

� Dar giorno in cui si � verificato l'evento Ili 
rruerra oui si riferisac il preoedente comma, al 

giorno in cw.i ha litog10 la requisizione per acq1ti� 

sto, qnalwnq1w sia il momento n.el qua,De q'l/!3sta. 

venga effettuata_, cesseranno dall'essere oorrispo� 

ste all'armatore o aD proprietario della ruive le 

quote ai, d, e e,d f oomprese' nena parte A' �elt'in


dennU� di 1'equisizione pf'evista dal seguente 

art. 3-0 �. 

Ed � qu.estw, risultante dai due decreti ,22 no� 

vembre 1941, n. 1601, e 2 fe.bbraio 1943, n. 127, 

la oosidetta � requisizione per acquisto � di ciii 

si trattava nel caso d�e quo. L'armatore pur avendo 

chiesto, natura.lmente .aon riservai, 6,d ott1e1n"yU<to 

d'i conservare la propriet�, della nav�e per rim,et


teTla in efficienza. secorndo qua.n,to previsto nella 

citata disposizione, aveva prodott;Q� �ricorso al Oon. 

siglio ili Stato adduoend'o l'illeg�itt'�!mit�> del plf'ov. 

'l.i'edim,ento :d.i reqi~isiZ'ione per acqu~to per'ch�, 

siccome la nave, era stata precedentemente dere


q�uisita, secondo esso ricorrente la �requisi~ion.e per 

acqui8to non era pi� ammissibile. Q't(esto, formal


llllente, il 1notivo dell'irnpiignativa: motivo ohe il 

Oonsiglio di f;tato, ritenllktosi compete.nte a norma 

dell'art. 48, 1� comma, d1ella ripe.tuta legge 13 lu


glio 1939, n. 1154, acco'tse annullando il provve


dimento. 

Prodotto ricorso wlle &ezioni Unite a norima 
dJell'art. 362 c.p.c., l' A�mministrazione fe.oe '[Yl'fJ. 
sente che nell'a, specie non si tr_att(J//)a della nor� 
male requisizio.ne: prevista dall'art. 48 di cui so� 
pra, perch� qu.i la requisizione� era in sostanza 
un norne senz1a conten'IJcto, in quanto la cosa ri� 
ma;neva al propri.Btario; .era cio�,. pi� ptieoisa� 
mente, l'a form(J) con. cui si rego�1!IJ<JlnJO fra l'Am� 
minist�raz.ione e il proprietario i rapporti patri� 
moniali.nasc�enti dall'av,aria ohe la nave; requisita 
aveva sub�to e ohe lai .Ajmministrazione doveva 
risarcire; era, pi� preoisamente wncora, la forma 
attraverso l'a qwale tale risaroimenfo si attua�va 
non coll'integrale, rimborso' delle spese di riparazvo1'
1!e a norma d1ell'art. 47 le.tt. b succitato, bens� 
oo.n la oornres.pon.swne �del mr�nore �oruporto risultarn.. 
te �daWmde'YIJl'I�;t� di p1errd.Jvta dimf.irttu,ito dal V'(JJ.loro 
del relitto. Onde i noti principi della giWrispnt� 
de,nz�a circa la discrimina:afone fra \l!a giiwisdi� 
ziione ordinaria e quella del Oons:igZio di Stato 
implicavano nel caso de quo Va competenza det 
Magistrato ordinario: perch� l'oggetto essenziale 
della pretesa d'e,dotta in giudizio elf'a il pag.amento 
di una somma maggiore di que~la ohe l' Ammini: 
st�raizione intendeva corrispondere. 

Le Sez-ioni Unifo hanino con.siderato�: � Da�l provvedimento 
(atto amministrotivo) con cui l'Arrwninistrazfone 
proce,de alla requisizione di n(J//)i gi� 
requisite per uso temporaneo e gravemente danneggiate 
(ordine di requis�izione) soatwrisce u;na 
variet�. di rapporti di cara.tte,re patripwniale tra 
l' Amministra.zfone e i proprietwri delDe. navi re� 
quisite, analoghi a quelli che produC01J:O in ogni 
specie di requisizione e nelle e.spropriazioni p..er _ 
pubbPica utilit�J, rispetto alle quali non si dubita 
che i diritti s"Ogg1@ttivi di propri@t� (f),egradano 
alla con.dizione di diritti affievoliti >>. 

Il rilievo non sembra pertinente una volta ohe 
il vero oggetto del!la conteistazione non era il di� 



-25


.ritto di propriet�, giu,8'taQY1;ente dr(J)ll'a Corte di 

Oass(J)zione qualificato affievolito data la facolt� 

delZ' Am.ministrazione di ricorrfJre_' alla requisizio


ne, bens� il risario�!rtWnto dei dainni O!lla Mrve re


quisita. 

N� sembra persua'8i�va l'osservazione della sen� 

tenza che � il passaggio di propri,e.t�J si presenta 

anche se il proprietario sia amme'sso a&l'ese�rcizio 

della facolt� di con.<tervare il relitto : sia perdh� 

l0; A.mlfflJ�Ynistra~ione fa prroprio il <Uriitto d4 risair


cimento per la pe_rdita1 o per l'avairia, sia perch� 

la stessa facolt� del proprf,et<1lr:io di � conservare >> 

la propriet� dei relitto importa un atto di dispo


sizione del relitto stesso da parte dell' Amimini


strazione in, quanto e.ssa a suo criterio disore~o


nale pu� oon,ceam�Zo o riftut(J!f'lo >> �. 

Invero, tali rilievi sernbrano peccare d'a18'lrattezza 
Sff si co.nsidera: a) oh'~si si riferis�cono ad 
un'ipotesi estrart-ea alla aaus�a., e; cio~ al. caso clhe 
l'Amministrazione non av�ess�e oonsentito all'arrmatore 
di con'8'ervare la propriet� del relitto, 
mentre 1ti~tto l'asswnto d6,ll'iA_mitn:ini8tr0$ione si 
fondava su~ fatto che l'armatore aveva conservato 
t1ale propriet�; e quindi non era il suo interesse 
di proprietario che veniva le.so dalla pretesa requisizione; 
b) i rilievi stessi poi hanno il torto 
di ferma>rsi a~ lato formalei del rapporto. N e~suno 
contestava che formalmente si fosse in prese.nza 
d'un.a> requisizione, so.ZO che siccome la diohiarazione 
di requisire si era acoompagnat<J; a quella di 
consentire� che; la propriet� 'rimanesse aUYarmatore., 
veniva meno la possibilit� d'i desumm�ne, 
come il Swpr&mo Collegio ne ha desunto � l~impugnabitit� 
del dee:reto am.ministrativo come 
fosse un reale ordine di riequisizione innanzi wl 
OonsigUo di Stato al fi;ne di eliminO!re gli effetti 
lesivi della finzione in s� sul diritto di .Propriet� 
della nave >>. 

E sia consentito rilevare che quel � come fosse 1> 
e quella � finzrione >> che sono sfuggiti all'egregio 
estensore dimostrano come talvolta ra verit� si 

irnponga da s� !. . 
A.nche_ astratto appare il �richiamo che la. sentenza 
fa al decreto legge 19 ottobre 1945, n. 686, 

contene�nte provvidenz�e per il recupero e l'al rimessa 
in efficervza di rvavi meroantili sinistrate 
per deswrrwrwe � la differenza concettuale <tella 
requisizion� per acquisto a tennini dell~art. 2 
regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 e dell'art. 1 
regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127 �. Ohe r:e 
quisizione e risarcimento siano due cose diverse 
� ovvio, ma bisog"fl,(Jti'!(J, veClere, quali erono i termini 
della. oontroversia nel caso di specie e perch� il 
provvedimento ,rJ,r;, requisizio'fl.e venr�i.;.a. i1m,pugnato. 

I/impugnativa no�n altro contenuto aveva se non 
l'implicita prete.sa, che al ricorrente spetfas,se il 
r-isarciment.io in base :aJl'art. 47 lett. b. 

Non riusoialrn.o perta�nto a renderci conto del 
fondamcnt o di ci� che. it Supremo OoUegio ha osseri~
ato: � Il rioorso dell' Ar.mandi al Consiglio di 
FUa.to non portava alla eognizione di que~ Collegio 

mppo,rti patrimoniali che scatu.rivano da1ll'a1tto 
di reqiti.'fizione per acquisto o lo avevano come 

presupposto, rispetto ai quali poteva concretarsi 

la lesione dri un d�iritto soggf)tt��1.ro perfetto. OMe


deva l'annullamento dell'ordine di requisizione per 

acquisto (petitum) contestando il potere deU' Am


rn.inistr~one di ema,.narre l'ordine stessa come le


sivo del suo diritto alla propriet� de�la nave (cau


sa petendi) �. 

AbbiO!mo visto inv~ce_ che la richi<JistJa dell'a,nnul


lamento dell"ordine_ di requisizione era soltanto il 

petitum formale, m�entre nion pote�va dirsi che la 

e-ansa petendi fosse nella lesione del diritto affie


volito di propriet�, lesione ohe non sussisteva, 

neanohe ano stato potenziale_ una volta che da un 

lato si dichiaro1va di requisire la nait)e del'arma,


tore e dall'altro gl'i si offriva di conservarne la 

propriet�, sicch�) co�me abbiamo visto, in altro. 

punto la stf:Jssa sentenza, a proposito di tale pre


tesa requisizione, � oostretta a parlare di �fin


zione >>. E' duri,que vero, come ripetiiatJno, che il 

provvedimento non av~va altro conten~to se non 

quello di attuare il risarcimento del~avaria in wna 

mri1stllf'a mr�tnolf'e di quif)lla clhe sarebbe 1�isuUa,ia daUa 

wppliooz,ione �d�ell'art. 47, fott. :b: oos� oo;rne il ri


corso delT!armatore al Consiglio' di Stato ad aitro 

non te_ndeva n� aveva� ragione di tendere se non ad 

ottenere una pronunzia l.a quale, dichiarando il


legitt-imo qool mo�rto di. attua:<Ji�one d'(JJ,l risaroi.


menito, implicitamente afferma,sse ohe il risairci~ 

mento doveva effe_ttuarsi in b{l).8e all'art. 47 lett. b, 

visto che alt're alternative non c'erano. 

Ha rilevato invece in proposito l'a sentenoo: 
� L'annulla�mento o pi.eno dell'ordine di re.quisizion.
e S'i rifletter� senza dubbio sul �iritto aiti'in: 
den.nit� e suUa sua misura, come possiono riflettersi 
r11ella sfera di diritti soggettivi perfe..tti un 
oomple,sso di decisioni del giudice am1m1iYfltistmtfoo 
in materia d'interessi legittimi, ad esempio sul 
diritto allo indennizzo o sul diritto a~ rilascio de,l 
fondo espropriato il provvedimento del Consiglio 
di Stato ch,e respinga o ac<colga il ricorso per lo 
annullamento del decreto di espropriazione pet� 
pubblica utilit�. Si tratter�; tiittavia di ripercussioni 
inihirette e conseguenzialJi, ohe n.on. inoidono 
8Ul:l(IJ natura della controversia� am-ministrativa e 
a q14esta sowo indifferenti >>. 

Non � chiaro. quale elemento presenti la controversia 
chte potes�se indurre (}) qualificarla � amministrativa
�. E non se.�mbra che, a proposito del 
diritto aU'ind(Jnnizzo, fosse consMtito parlare di 
� ripercussion-i indirette e oonseguenziali J) quando 
il d-irittto all'indennizz�o era il solo tema d,ei: 
dibattito. Non � ohe il diritto dell'larmatore all'applioazione 
dell'wrt. 47, lett. b), nasoeiss�e daUa 
diohiara.<1ionc d'illegittimit� del provvedimento, 
quasi che si fos8Je trattato di d/u,e distinte entit�_. 
aome sono distinti, ad esempio, l'ir11.te'resse alla 
cui tutela protirede la pronu,nzia dei Consiglio di 
S�tato che accog'lie un rioorso di legittimi~�:. e il 
diritto al risarcim,ento dei danni nasoente in se� 
guito a tale pronunzia a fooore det titolare dall'intereses 
le8o. La controversia era uinfow perch� 
il provvedtmento amministrativo non aveva altro 
contenuto fJC !non qu.ello di a>ttita�r.e iJD risarroi-. 



-

DIRITTI E INTERESSI -Convalida 
atti emessi da ente pubblico sotto 

. sedicente r.s.i. -Impugnativa l'imperio 
della 
Competenza. (Corte 
di Cass., Sez. Unite, Sent. n. lf58-49 -Pres.: Ferrara, 
Est.: Pasquera, P. M.: Macaluso -Lombardi contro 
Soc. Ind. Tirrenia ed Ente Tirrenia). 


L'atto con cui un Ente pubblico abbia disposto 
di un proprio bene sotto l'impero del sedicente 
governo della repubblica socia.le, pu� essere 
convalidato dal Ministero competente, ma 
il di�ritto dell'Ente di va.lersi dell'inefficacia sancita 
dall'a.rticolo 2, n. 5, del demeio legislativo 
luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 2149, si affievolisce 
fino a quando non sia scaduto il termine 
per la eventuale pronuncia della dichiarazione di 
efficacia,. 

Tale provv�edimento pur restituendo ,aJl'atto di 
disposizione� dell'ente la �sua efficacia, non fa sor�getre 
alcun diritto fino a qua.udo il decreto ministeriale, 
soggetto come ogni atto discrez.ionale. 
della pubblica amminisitra.z.ion�e al controllo di 
legittimit�, non si.a. diventato inoppugnabile. Non 
sussiste perrtanto, il difetto di giurisdizione del 
Giudice amministrativo fino a quando non sia 
scaduto il termine per l'impugnazione del provvedimento 
convalidante. 

Riportiamo l�estua.lmente la parte della m�tiva.
zione dell:a sentenziai della Corte S'itprema pi� 
rilevante ai fini del chiarimento della m.assima 
sopira tra.8critta: 

� ...l'a.tto amministrativo canvalida1nte, e l'atta 
convalidator non son�O due �momenti di u.n proced).
imento oompilesso. 8'opravvennto il' deoreto le�gi8la
�tivo luogoteneooiale 5 otto�bre 1944, n. 249, che 
diehiar� privi di efjiaacia giuridioa deJ'{Jr~ninati 
atti e provv�edimenti adottati 8otto l'imperio delTai 
8'edioente �repu/bblica. S'Oioia~e, tlf'a i quali g�i 
a1tti portanti disposizioni di beni degli Enti pubblici 
(art. 2, n. 5), il provv�edimen�to disorezionaZe 
del Ministro aompetente ahe_. pitf� dichiararli 
validi (art. 3) non � assim.ilabile ad uinu condicio 
juris alla quale ivna legge posteriO'r.e all'atto di 
disposizione, abbia 811),bordl;iwa.ta l'efficacia d1ellio 
atto stes8o. N� la Vegge del tempo in cui, il n�egozio 
era sorto, n.� lo soopo economioo-giuridico 
�i esso, imponevan;a, nella svecie, qw,esto requisito 
di efficacia; la dichiarazione di validit� 
f}mes8a dal Ministro� costituiva pe1rtanto; un atto 
aJmministrativo aiutonom.o rispe'tto ad un negozio 
sorto validarnente, ma i�mprodu.tt�vo di effetti giuridioi 
per volont�; di legge, dopo l�'entrata in vigore 
del dear.eto iegisl'ativo lttogotenenziale 5 ottobre
� 1944, n. '249. Dopo que8�ta data, soltamrto 
uJna pronuncia 8peciale neffe8erciz1io di wna funzion,
e a1rnmi.inistrativai poteva 1dfohiararlo val'ido 
secondo l'apprez<Zamento dell'qrg1ano ag�entc per 
quanto lo consentiva l'initere�8se pubblico. 

Consegue che i~ deareto ministeriale; pu!f' restituendo 
all'atto dell'Ente la 8Ua efficacia, nmi-.fa 
s?rg�ere alcun diritto fino a� quando il provv�erlimento 
di conva.zida 8i'a diventato inoppu'g,n'abile...; 
a &ua volta il diritto dell'Ente a far va


-:::o 

mento: deaidendo sul ricorso si decideva s'll,lla misura 
del risarcimento ohe spettava al~'Mma1tore. 
E pare chi~ questo dovesse bastare ai fini di ri� 
t.cn('r(' la giurisdizione del Magistrato ordinario. 

(Guli<J,o Caielf'IJ(ta). 

CONCESSIONI -Concessioni contratto -Caff� ristoranti 
delle stazioni -Proroga legale. (Corte di 
Cass., Sez. III, Sent. n. 1903-49 -Pres.: Telesio. 
Est.: Albeggiani, P. M.: Mirto -Gulli contro FF.SS.). 

Il rapporto che si costituisce tra l'Amministr'31zione 
delle FF.SS. e il gestore di un caff� ristor:
ante di stazione � un rapporto di concessione 
amministrativa, e ad esso non sono applicabili le 
norme sulla. pro1�oga lega,le delle loca.filoni. 

La Corte Su.prerrna, confermaniJ,o la sentenza 
della Co�rte di Appello d'i Catanzaro del 10 giugno 
1948 ha .accolto �a tesi dell'Avvocatura. 

La questione � stata esattrientemente trattata 
in nota alla predetta sentenza della Corte di Appello 
di Catan<Zaro, in questa Rassegna, Hl49, 
pmg. 28. 

CONSIGLIO DI STATO -Decisioni -Esecuzione. 

(Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 394-49 -Presidente: 
Papaldo, Est.: Pescatore -Caradonna contro 
Ministero Interni). 

E' inammissibile il ricorso proposto ai sensi 
dell'art. 2.7, n. 4, del T.U. d�elle leggi sul Consiglio 
di Sfaito, per ottenere la esecuzione di una 
decisione del Consiglio di Stato con fa, quale si 
annulla.va il decreto di occupazione di urgenza di 
un immobile. 

N� rientra nella giurisdizione del Consiglio decide.
re sul ricorso stesso considerato come un comune 
ricorso in sede di legittimit�, in quanto la 
pretesa ogig�etto del ricorso 1sa1rebbe fo111da1ta sul 
diritto .sogf,iettiivo del 1propQ'ietaii�io1, la, cui leisione 
deve esse.re denunciafa all'Autorit� giudiziaria 
ordinaria. 

Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente 
la tewi dell' Avvooatura, rioonfevrtmrmid'o, per quanto 
rif;zia.rd.a la vnammfasi.biUt� d.eil riaorso, ex 
art. 21, n. 4, la sua precedente decisio11!e n. 452 
(rie. Redini) del 5 rwvembre 1948 (v. anohe � Relazione 
Oons. Ht. ))' 1941-46, vol. II,� pa.g. 566). 

Natwralrr1;ente la competenza dert'Autorit� giudiziaria 
ordinaria ai decidere sullw q~estione della 
mancata esecuzione della sentenz1a di annu.Uamenito 
del decreto di occupazione di wrgienza, 
emanato dal Consiglio d.i Stato, presuppone ohe il 
vetitum sia costituito d'alla deolalf"Wtoria di d<�tenzione 
abwHva deDl'immobile, al fine di ottenere 
il �risaroimento deii damni in forma pec1~niaria. 


E' esclusa, infatti, ogni pretesa di ottenere' il 
rilasC'io dell'inimobile che sa.rebbe �re�sistita dall'art. 
4 dcllla. legge 20 maggio 1865�, n. 22148, 
alleg. E. 



-27 


lere la sancita inefficoofo, dell'atto, si affi.evoUJsce 
aon la d.fohiarazione di validit� etn.esSia� dal 
Mfoistro... >J. 

Ci sembra ohe da quwnto ha affermato la Corte 
Suprem�a possa ded-ursi ohe la tesi dominante in 
giurisprudenza sia quella da �n�oi esposta in qu�esta 
Rassegna, 1948, fase. 5, pag. 3: qwella oio� 
che attribwisce al concetto di inefficacia, sanoito 
dal deoreto legisla.tivo luogotenenziale 5 ottobre 
1944, n. 249, il significato di irrilevanza giuridica. 

Ci� stante, ci sembra che la solwzi01've della 
Corte, pur essendo esatta, avrebbe dovuto e81sere 
diversamente 1motivata, riconoscendosi la oompetenakli 
del Consig�l'io di Stato per il fatto ohe il 
petittt�ni sosta.nziale eraJ oostituito dalla prete1sa 
a far Vftlere la irrilevan.z1a giuridica, e ci'Oi� ad 
esoludere la recezione dell"atto d'i convalida nell'ordinamento 
giuridi@o dello Stato, ci� che pu� 
e'ssere solo ogg�etto di intereS'se legittimo e no�n 
di diritto� soggetti1Jo per il citta'dino. Infatti, lri 
faoolt� di recepire o m�eno ttn a.tto della r.s.i. nell'ordinamento 
dello Stato legittifm.o � eminewtemen
�te discrezionale e. de1,e ispirarsi solo ad es�gen.
ze di pubblico interes1 e. 

Il rieorso fatto da.lla Colf'te al concetto di di


ritto a�ll'1Lne-fficacia d-ell'atto, affie-wMto dalla di


ohiara.zfone ili vwlidit�, non sembrai adeguato, sol 

che si rifletta ahe un tale diritto � inconcepibile 

oonsiderato come a s� 8tant.e, ma si risolve nel 

diritto di 1prop�rietf\. sulla oosa della quale si sia� 

disposto con atto inefficace. 

InDece, queVlo che ci sembra ohe g�u,stifichi la 

decisione della Corte � il fatto oh.e il diritto di 

propriet�, in questi oa�8i, costituisce solo la b�ak<!e 

dcll'int2resse a. J�icorr:ere contro l'atto di conva


lida., inlere81s�e ben d'istinto daWiinte.re1s1Sie leso da.l


l'atto� <U oovn,1oolida modesirno, ohe �, corme abbia


mo sopra itetto, l'interesse legitfiimo� adi ()8olwdere 

la r:eioozione d/.eill"a.tto in quegtione nell'ordina.men�


to giluridiao d~e~lo 1'3tato itaNano. 

LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI -Occupazione 
bellica tedesca -Effettivit� di poteri di potenza 
occupante. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n, 2402-49 -
Pres.: Pellegrini, Est., Di Liberti, P. M.: Pomodoro 
-Endrizzi contro Eisenmayer). 

Nella pairte de1l te1rrito1�io na~iolllafo che !fu a1bba,
ndonafa dal G'oveTno legittimo a .seguito della 
proclamruzione dell'armistiz.io con J.e Nazfoni 
Unite alla reazion�B arma.fa, delle truppe tedesche, 
lo Stato Germanico, anche fin da, pil'ima della dicJhia:
rafilone-di guerra, intima.tagli da.1 predetto 
Gov�Brno legittimo insfaur� un regime di vera e 
propria occupazione militare bellica, esercitando 
i poteri di potenz,a, occupante sia in quella. zona 
ove mantenm..e la� sua esclusiva amministrazione 
(zona delle Prealpi �e di Trieste), sia in quella altra 
zona. ove permise l'eserciz.io di alcuni poteiri 
al sedicente governo della repubblica sociale italiana,. 


La presente sentenza riconferma la. tesi dominante 
iri dottrina e in giurispritdenza 8econdo la. 
qiiale i tedeschi islitu.iron10 in Italia dopo l'S 
settembre 1913, nell'a parte d�i .territorio_ rion occupato 
dagli Alleati, un 1Jero e proprio regime 
di ocicu.pazione militare. 

Da qu�esto princ1i'rpio deriv'(J) itna conseguen:va 
rtlla qwile non sembr:m si sia prestata fi.nora la 
dovuta attenzione. Tra i poteri della potenz.a occupante 
rientra, invero, (art. 43 del: Regolamento 
ant1'tesso a.Ua Conv�enz'ione dell' Aja .del 1899) la 
adozione di quei prom;ed:irnenti necessari ad al8sie'tt
�r(}/J'"e le esigifmR!e della vi.fa pubblicia e deWow1:ne 
nei territori occwpati. Nell'esercizio di questi poteri, 
l'ocou-pant�e deve, al rnassimo possibile, oonforrnarsi 
aUe leg1gi de'blo Stato occupato,. ma pu� 
e&eroitare, evidentemente, quelle facolt�; che sa�rebb
�ero spetta.te a.Ue Awtorit�. dello Stato oconpa.
to per ovviare alle ste.S8�e es1i1gen~1e. Nello eR<wofaio 
di tali faeolt"�1, � avv�enuto tal�volta che i tedeschi 
abbia,no ordinato d�elle requ.isizioni di cose 
e serniz�i, appitnto per far fronte alle, snddette 
esiyenze del:'f;a. popolazione civile. 

Ora, smnbra erroneo considr:rare tali requisizioni 
come reg�olate dall'art. 52 del oitato regol(f,


1

mento anne:~so alla Convenzione dell'Ajaj mentrP, 
d'altra parte, tali requisizioni non, possono 
~n alcun modo con11idermrsi rego;a.te dal deorelo 
legfalatfoo 4 ,q:ennaio l94G, n. 3, ohe reg�ola, fovece, 
le requisizioni operate da organi della r.s.i. 
La validit� <leUe reqiiisizioni ordinate dalle autorit�1 
tedesche sulla base dei poteri loro spettanti 
aome potenza ooc�ttpante, dieve inrece essere esaminata. 
al'la streyua del diritto internazionale, de


rfoandone la. oonseguenza, oi sembr�a, che tale t:aVidit� 
su;s,s�ttei \ogni volta ohe es�se sia.no stia,te 
effettuate nei limiti della previsione dell'art. 48 
sopra citato, dispos�1ione questa la qttale, dopo la 
ratificm della Convenzion.e deWAja da parte delVItaUa, 
dev�e J'i.tenersi faicl()ia parte del nostr'o ordinamento 
giitridico interno e oi� anche in oonformit� 
dP!l'art. 10 dC'lila Costituzione della Re


P1~bblica. 

P.er q?tanto riguard.a q1;,ella parte del territorio 
italiano che i tod.eschi ocouparono quasi sotto 
la formia. di territori annessi, e ne'ma quale r11m 
ag� nes8wna autorit�. della r. s. i. (zona delilc 
Prealpi) ci sembra ohe alla attidt� svolta dagli 
orga!ni d'ella potenza oco.upante, in nome di qu11sta, 
non pos8ano applicairsi i prinaipi del decreto 
luogotenen.ziale n. 249, del 1944, dettati per discip�
�inare le eonseg�uenze della attivit� di fatto 
8volta dag�U organi deU:a pseu.d.o r.s�.i. Cos�, per 
esem.pio, ci seni-Ora che possano applicarsi agli 
incidenti verificatis�i in relazione a:lla� circolazione 
ferroiiiaria su.lle linee delle suddette localit�, 
quei principi enu1J1,C'iati nella nota alla sentenza 
della Coll'tc di arpvello di Napoli, pu.bbUoata in 
questa Ra.sseigna 1948, fa8�cfoolo 4, pa�g. Hl. 

�' 


iii ?n2P ;J :: ID.: ;;;z; wm m : ::: 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
D E L L E C O R T I D I M E R I. T [0 


IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali -Spedizioniere 
-Obbligo sussidiario -Limiti. (Tribunale di Genova 
Sent. 8-23 lnglio 1949 -Pres.: Valerio, Est.: Gallesio 
Piuma -Guidotti (Avv. Predazzi) contro Dogana 
(Avvocatura del"o Stato). 

L,a, diseiplina della sussidiariet�, di cui all'articoilo 
17 della legge doganaile 25 settembre 1940, 

n. 1424, va desunta,, n�el �s.ilenzfo d'ella legge, in 
vi�a di anaJogia1 dagli artico11i 1944 e 2268 codice 
civile. 
La Doga.na ha quindi la libera efootio di agire 
sia verso il proprietario deHa merce, che verso lo 
spedizi on i1ere. 

Ove agisca contro lo spedi1:i'iioniere, questi pu� 
opporre iil b�enefic'iwm ewc~tssion�is, ma tale diritto 
� subordinato a1l'onere di indi.ca,re i beni da sottopo
�rre all'e.siecuzione. 

La queistion�� risol.ta dal. Tribunale di Genova si 
presenta, sotto ceirti aspetti, �delicata.. 

�Se1 si WC'i(JB'de ad �una nozione gene�rale, ma 
a.s.tiraf'tla,, la J8U;.Ssidiairiet� sarebbe la nota che� caraUeri~
a un rapporto, (J;d efficacia s'Oltanto eventi&
ale e dipendente da altra obbliga1<1io'l1Je, che, al'la 
8aadenza, si suppone� possa rimane�re inadempiuita. 

PerC'i�, verifioatosi l'inad-ernpimento, ohe funge 
da oondizione s0>spensiva, il rapporto si trasforrna. 
in �una ondinwri�a o�bbli~ione. 

Q�ue1sta conc�ezione (1), .f;e p-ure am.missibilo siu 
un piano teori�oo, non ha 1tn conoreto rife�rimento 
nel nos,tiro diritt!o positivo. 

Da ci� lJ,esigenz,a di indagare se esiste u.n regolamento 
generale de1lla s<Uissidia�riet� e di s-tabilire, 
ove' e18'i8'ta una p~uralit� di disroiplino spe�oiali, 
quale sia q�uella da aippliowre ai casi in oui la llegge,, 
e non sono lrla!f'i neU:o stesso 1oodi,ce (2), si ridhiama 
alla 8'u.ssidiwriet� senza indicarne gl.i effetti. 

Lr� norme tributarie, -e pV� general'mente queUe 
di diritto pU!bblico, alle qualli, per la natU;ra del 
rapporto di e18'ame, si Ba:rebbe dovu.to ricorrere in 
primo iuog'o, oontengono �ttn regolamento della 
.<tu1s,s�tiariet� framme11!f!ario, e in pa�rle� ec,cezionate, 

(1) DERNBURG: Pand. Il, pag. 78, n. 2 CAMPOGRANDE: 
Trrott. della fldliussione, pag. 40, par. 63. 
(2) Es. art. 2160, 2169 e 2177. 
<la oui non � oon.sentito trarre ,CJhe soarse illazioni, 

onde Va neoessit� di integriwre la lac!ltna oon� le 
norme di diiritto privato. 

N� ci� pu� sorprender{i�, dato ohe la s�ussidiariet� 
ha trovato su.i t.erreno privai/Jis�tico le ,gue 
prime .applilCla~ioni e Va sua �uliteriore ela,borazione, 
ohe ri8algono alle noveille IV e IO, nelle q�ual:i Giu8finiano 
rifuse, rielaborand�d.la, la materia contenuta 
in un'antioa legge, gi� d�ai tempi dell'imperatore 
�Caduta in desu.etu,dine (3). 

Poota la q�uۥ8,tione su questo te1rreno e oonsidera.
ta fu, s�us8'idiariet� sotto l'asp1etto funzionale e 
strottuirale, eissa 8� presenta in du,e forme distinte, 
ch�e fanno <Japo all'art. 1268 oodioe civile l'una, 
e agli wrticoli 1944 e 2268 l'attira, fo'rmc-� che per 
brevit� possono esisere dfii,amate a tipo delegatorio 
e a tipo fideiu8'8ori01. 

L'ipot6'8�i previst,a, dall'art. 2301! � wna sotto. 
speoie della �se,conda. 

,Se l'art. 17 deUa legge doganal:e fM<m�ulas�se itn 
caso di &W8'8.idiairiet� a tipo delegatorio, si sarebbe 
doou,to indagar neUa fattiS'pe'cie Be il debitore 
prin1oip(J,le fosse ,stato o meno regolarmente qU(J!fl,fO 
vanamente int1erpellf,ato'. 

Ma il Tribuna'fe� ritenne ohe in ti&tti i oasi in 
oui. la sussidiariet� 'ha funzioni di garanzia, l'interprete 
deve riportarsi non aU'wrt. 1268, ma 
bens� all'art. 1944 �aodic'e CVv'ile e la soliuzione Bembr.
a eisatta, stante i diversi pres�uppoisti f� finalit� 
detle due disposizioni di legge'. 

La delegazione infatti presuppone, di regola, un 
rapporto di va~uta che vinoola il delegante al del'ega.
tario, e, un rapporto di copertitra tm il delegato 
e il delegante: a qiiesti due rapporti se ne 

I 

sovrappone �un terzo a sf'f'ttttwra trifatwrale oon effioooia 
mediata preva.leintemente e�s�tintiva, anche 
se tafo effetto � soltanto teleologico, v�erifiaandosi 
in un momento su1c1ce&sivio, ohe � quell'o del pa�ganiento, 
ond'� ohe la de.Zegazione fu giustamente I 
conoepita, sotto questo aspetto, .come nego:z�10 
strumentare di m.ezzo a fine (4). 

I 

(3) Nov., IV Pr. 
(4) BEITI: L'att. dei due rapp. casuali in un unico 
I

atto di tradizione-, in " Bun. Ist. rom. "� 33, 143; GIORDANO 

in " G.iur. Compl. Cass . ., 1944, ipag. 145. 


TIFl TI 

-29 


F'orrnabnente 6� sostan.zialmente diversa la sussidiariet� 
ex wrt. 17 legge, doga1nal~ : l'obbligo siMsidiarrio 
dello spediR!ionierie mira non ad e�sting�
uere� pre1cedwnti rapporti (ohe arwi il rapporto di 
oope11ftura 1naJnoa, n�. tale pu� essere considerato 
queUo � sorg,ente da ev�entuali antiiaipi deb mandarnfo), 
ma a crewre una garanzia olw w81si'OWri all'lfl.
riatt'io l'esazione del credito, funzione <li garanzia, 
questa, tipica della s:u.ssidiwriet� a tipo 
fidefu.s;sorio. 

DaV lato forma,le, a sua volta, l'art. 17, come 
l'art. 1944 oodfoe civile, da vita a drue distinti rap


@ porti, ohe 1leg.afJ1Jo lo Bp6�dizioniere alla Dogana e, 
1nediante l'a.~ione di regresso, il proprfo.twrio aUo 
spe<lizioniere� :. rapporti che, 8eppure conneiSsi, 
co'n8ervano la loro autonomia <;d hanno struttura 
bilatemle. 
On<l'� �ohe, anohe sotto questo a.spetto, tra 
l'art. 1268 codic'e 'aivile e .l'art. 17 de�l'la legge dog.
a.nale, .al di M di �una pwr.ziale coin,oidenza formal6
�, non intericorrono quelle affinit� ohe s�i pvresentano 
invwe str�ette e penetranti, sotto ogni riguardo, 
tra �~'art. 17 legge dog.anafo e Vart'. 1944 
codiee civile, fu, ouii appl�ca,zione analogica, almeno 
in lin6�a di prindipio, appa1re perci� legittima. 
Se poi si oss.eirvw8'8e che nella ddega.zione non 
di irado i trapporti sottostanti rimangono in ombra 
e che ia:omunque non �C08.titui1sioono neUo schenia 
legiJB'lativo un .ellMnento e.ssenziale (astrattez.~a del 
rapporto deZegatorio) (5), ooneezione �ehe ha senza 
dubbio una base 'l'be�l diritto po1sitivo, la tesi qui 
prospettata non ne usoire1bbe inde�bolita. 
Da �Un lato infatti iV raffronto si alOC'{Yntueirebbe 
sull'elemento formale, dove la notevole differenza 
tra le drue� ,oitate disposi.z�ioni fu gi� eonsidera.tia, 
mentre dall'altro andrebb6� rilev�ato ehe manca in 
ogni 1oaso al delegaito, ove no�11J -esista una dimers�a 
e 01utonoma oausa, il diritto aill'a.zione di regresso, 
di1ritto che� ,spetta inve1oe sia allo spodizioniere ohe 
al fidejussor.e. 
R�nane dunque a dire sd~o se ali/,'apvpUcazione 
analogioa del�'wrt. 1'944, pos,sa /aire 0un qualche 
o.stcwolo la natiura pairtioolwre delJa norma. 
Prima di far 0oi� � tuttooia neicetSsario <limo�strovre 
come l'art. 2304 �codioe1ow�iVe (e gli artiooPi 2315 e 
2471 che al primo rinviano) non s.ia alt".t'o 'Ohe la 
espUcazione del prinoipio, gi� co'nltenuto negli artiiooli 
1944 e 2268, e raffiguri quindi una BU'B'B'idiariet� 
iohe � una sottospe1cie de.ZZa prima. 
Oi� si ri�aava dabla oonsiderazione� ohe ne'lle s�ooiet� 
regolari di persone, C'1hi .si rife1'iB()1ono le citate 
norme, la pubbEioi�t� investe� anche il patr�inionio 
socia1le nella sua formazione e fooalizoozione 
(artiooli 2295, 2296 �aodvoe oivile) e lo segue a.ttrave:
rwo. le 8'critture contabili ne.zie su.e suoce8'8iv'e 
modifeca.~oni (articoli 2302, 2214, 2217, 231'2 ultimo 
comma ood,ice oivil'e). 
F'rustiwnea sarebbe quindi l'indiioazione dei beni, 
ooe il ore1dito:re, di;rettament6� e ocoorrendo utendo 
iuribus del .socio, pu� agevolmente indivi.duare 
da s�. 

(5) BARBERO: Sist. ist., Vol. II, pag. 168; BIGIAVI: La 
deleg., ;pag. 26. 
JF U@Ed& &ili " t JWfill: -i& 

In aUre patrole f wrt. 213-04 ood�oe civile non tanto 
esone:ra il d,e1bitore sussidiario daJll'one"rre <li indicare
� i b�eni, quanto trasforma, in stretta aderenzq, 
alla ".feaCt�, l'onere in �un presupposto, gi� legislativamente 
oo'nsiderato realizzato dalla pa.rtiool<D/"6 
situaz'ione del pa.trini.on�o del debitore principalb. 

Dato il preB'upposito, appare a'fl)()ora una con:segue11$
a del tutto ovvia, q�udla di rritenere implicri,ta 
la �polon..t�. <lel d�ebitore di avvalersi del beneficium 
excusis.ioni.s, il �ohe rientra neU' o'f'dine naturale 
dellf:� o<J.Se (6). 

Non si ha ad�itnque una deviaz.fone, ma un�' esplioa.
zio'ffl,e derl principio generale, adattato allla singolarit� 
del oaso. 

Ne sr:gue che all'onere di indi.care i beni non 
pu� derogwr.si, quando debitore pri'fhoipale sia persona 
diversa� ,aa una societ� re1golare ('e lo dimostira 
l'.wrt. 2268), n� quando debitore� sussidiario sia 
pensona diversa dal sooio '11Jei oui diritti di controllo 
po8'8a il terRJo, ereditore, sunrogarsi. 

Resta adunq�ue sQlo da vedere se ali"applicazione� 
analogi1oa dieU'-art. 1944 po,s�sa ostare la naf
�tlll"a de�&a norma. 

Ohe t'art. 1944 codiae oivil�e. non sia norma di 
carattere eoaemonafo, appaJre manifesto. Nulla vi 
� contra �tenorem rationis o in contrasto oon i 
prin.oipi. 

Si tratta invece di norma di diritto particolarrc, 
della �(]U'OJlfJ�, 0aome ammette la dottrina, non � 
es;oliu1sa la po818i�bilit� <li una applfoazione analogica, 
sempre ohe si fJratti di rapporti eon fenalit� 
simili e taU .c1h,e non dive�rgano neUa struttu1ra in 
11iodo da vendere inaompatibile una di&ciplin-a 
analoga (7). 

Che tale dive1rge?Wa non eswte, pwrmi sia stato 

sopra dimostrato: cade q�uindi TJ'ultimo osta>Oolo 

che aU'applioa~ione awalogioo si .sarebbe pot�uto 

opporre. 

In appoggio at ri8'Uitato raggiunto pu� rico:r


darsi ':Ohe a11Aohe il diritto romano ammise con urna 

certa la1'glbez,za la possibiVit� di un'apvplioazione 

an.alogica, estend6�ndo il benefeoio dell'esecuzione 

.dal fidejus1sore 1ad altri soggetti sino ad arrivare 

al detentore di cose di propriet� dell'obbliigato 

primoipale (8). 

Aacettata la premeB1sa, (318atte� sembrano anche 

le eondusio'nli �he il Trib�unale ne ha tra.f.te. 

In tema di S>U8.Btdiari.et� a tipo fidejussorio il 

creditore ha la libera� electio tra l'obbligato prin


oipal6� e il B'llJB'.Bidiario (9). 

Se si �rivolge a quest'wltimo, que.sti ha diritto 

d'invovwre il beneficium excussionfo~, ma la vali


(6) La preventiva esicussione. della sodet� non � ritenuta 
necessaria dal Lordi " Ist. di dir. comm. �, Vol. I, 
pag. 228), ma si >tratta di opinione ri1IDasta isofata -
Confr. VIVANTE (Tratt. dir. comm., Vol. II, pag. 121, numero 
389); BRUNETTI Tratt. del dir. deUe -soc., Vol. I, 
pag. 369 e Ilel. Mi., 938). 
(7) WINDSCHEID: Pandette, Vol. Il, pa.g. 859, no1ta 4; N. 
COVIELLO: Man. del dir. civ., pag. 87. 
(8) Nov., IV C., IL 
(9) CAMPOGRANDE: Op. cit., ipag. 369; WINDSCHEID: Op. 
ci.t., 'VOI.. !l, pag. 857; VENZI: Diritto civ., pag. 451. 

-30


dit� di tale eccezione � &ubordinata aWindicazione 
dei beni, con la oonsegue.nZia ohe se oi� non fa la 
su,a eccezione � inutilmente proposta. 

E' in sostr;rnza la di8'Ciplina dell'a fidejus.sione, 
applicata alla fattispe.oie, 8'Ull�e C1.t�i conseguenze� 
non p~lsso�wo ai:ersi contra.sti, una volta, che si ac 
colgia. il punto di parten~a ohe oio� tale dis'C'iplina 
vada estesa a t�utti i ca8'i di re8'ponsa�bilit� sussidia-
ria oon finalit� di garanzia. 

(A. R.) 
IMPOSTE E TASSE -Imposte di fabbricazione Aumento�
della imposta sulle giacenze di spiriti e 
di prodotti alcoolici -Disposizione art. 6 Decreto 
Legge 21 ottobre 1946 n. 236 -Carattere interpretativo. 
(Trib. Palermo 3 luglio 1949 -Musillami contro 
Finanze). 

La, disposizione contenuta nell'ultimo comma 
dell'art. 6 del dec:reto legi�slia.tivo 21 ottobre 1946, 

n. 236 dte�l Oapo prov1visorio dello Sta.to, a. tenore 
della, qualie l'aumento dell'imposta di fabbricazfone 
sullo spirito sancito con il precedente decreto 
legi1sla.tivo luogotenenzfale 26 aprHe 1945, 
n. 223, a1Legato A (da appltca,r1si plll'e s1ulle gia�cenze 
di spiriti e di p�rodotti aficooli.C'i giusta lo 
art. 17, 2� comma del citato decreto legislativo� del 
1945) dev'essere liquidato per i,l vermouth e il ma1's~
i,Ia, in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato, ha 
ca.rattere interpretativo; e ~ome talie e.ssa. si applica. 
1�etro attivamente a. tutte le giaeenze dei 
detti prodotti (ma.rsaJa. e vermouth) accertate alla 
data di entrata in vigore del ripetuto d�ecreto del 
1945 (22 maggio 1945). 
Tale disposoiz.ione �sancisice una. presunzione juris 
et de jwre di esistenza nei prodotti di che tratta.s.i 
de1lle quantit� di sipiir'ito cailcolate secondo il c::riterio 
a1vanti indicato, sulle quaili pertanto la impo
�sta va, Hquidata,, �senza che ]a, Finanza sia. tienuta 
a fornire la prova, specifica delil'impie.go effett.
ivo di alcoor nella lavora.zfone <lei prodotti 
stessi. 

Con la sentenRJa di Cllt�i sopra, e OO'll; numerose 
corvsimi1li rose in altrettante ca�u~e, p't'omos�se tuUe 
dalle ditte vinicole� di mCJ;rsalla, n Tribunale di Palermo 
ha 1risoito, in senso pienamente oonforme 
alla tesi sost.enuta dall'Amministrazione, la questione 
prospettatagli cirioa il t:rattamemto tributario 
da. �usare al vevrmouth e a~ mwrsala (e alif;ri 
vini liquoroisi consimili) nei rriguardi de1ll'applica,
zione den_e� maggiorazioni della impost1a di fa�bbricazion�
e degli spiriti sulle giacenze dei det.ti 
prodotti esiistenti al momento deWent�rata in vigore 
della fogge ohe dispo.se lfaumento. 

Non essendo il ver-mouth e il marsa�la assoggettati 
di per .S<� a �una partioona1re imposta di fabbricazione 
-essendo iooe�ce detta imposta gi� scontata 
.suU'a~cool impiegato nfJ�lla l(J//)ora.zione dei 
prndotti m.e.rlfsimi -z:anz�ic:ennata que8'tione del 
l'oro trattamento tr�ibutwrio :na pot�nto na,<ioe�re solamente 
in relazione� all.a disposta maggiorazione 
dell'imposta, in quan,t�o la maggioraZ'ionoe steiS'S'a, 
con la sancita appli.cazione di essa anr,he al.le 
giacenzie esistenti di .spiriti e prodotti al.ooolfoi 
(art. 17, 2� comma deoreto ,legislativo luogotenen


zialf� 26 aprile 1945, n. 223) ha fatto sorgere il 
problema (non soltanto te.onico, ma anahe giwridico) 
del come e con quale oriterio dovesse eiS.sere 
oaloolMa la quantit� di spirito (formante 7l oggetto 
speoifioo de.z'l'a rnaggiore impo_sizione) da 
preSonmersi oo�ntewu,to nelt� giacenze di v1ermouth 
e di mar8'ala acioertate pre18'so le varie ditte., 

Nul~a al riguwrdo pre.cisando il pro-vvedimento 
legislativo del 1945, le ditte mwrsalesi, dalla. inr101ii.
plrtezza, df]lla norma ha1t1110� tratto argomen~o 
per S'astenere l'inappliaabilit� deWwumento alle 
giacenz.e� dei l1oro rispetti'/J'i prodotti, asserendo in 
fatto ohe qne�sti sarebbero stati fabbricati cvn vini 
a forte gradaz"ion� ailcoolioa nat.urrale e senza aggi11,
nta di alcool. Tale oontestazfon,e� sul terrejnn 
procelS'suale venne a. tradursi ne,1:11a pretesa ohe incombes8e 
alla Finanz�a l'onus probandi della sp(}cifica. 
dimostrazione dell'impiego di allcoor (e del 
relativo :q�uantitativo) nel.le singole-partit� da assoggettare 
a.ZZa impos�izione._ . 

In contrario 1a Finanza ha sos-tenuito doversi 
con�siderare il vermo�uth e il marsala prodotti tipf,
carne nte alcoolici peri<JJi� fabbricati norm.almenteprevio 
au.mento della gradamone� del vino media.nte 
aggi,unta di alloool, e la Direzione g�en.erallf,. df!ble 
dogane, plf'ima .con teleg1ramma del 12 luglio 1945 
e poi con citf'lcoilCJ;re 29 dioembre 1945, cfh,iar� 0011_ il 
siippl'em.ento di imposta .si d.OV'{i�ssie mediamente liquidare 
in 1ragione di due grr"adi per ettotibro 
idrato, cowformernente a quanto erra stato stabilito, 
ini oiecasiol/1,e di a�timento preoedente�, dal IY'egio 
decreto-legge 14 fe1bbraio 1930, n. 52 (art. 8). 

Infine � inte�rvewuto il de.cireto legi;Slativo 21 ottobr(
5, 1946, n. 236 ol11e, ne1l di�sporire -un nuovo aumento 
dell~impos�ta di fabb�ricazione, sianc� espressamente 
(art. 6, ultimo comma) ohe la l'iquidazione 
deU'aument'O d'imposta iSUlle� giacen.ze, per 

i.l vermou.t1h e� il m&rsala doveis-se effett0ua1�si in ragione 
di due gradi per ettol~tro id1J1ato, e che tale 
criterio v�alesse an.ohe per il traUamiento delle g'iact'fbZ
�e previ�ste dal.l'art. 17, 2� 1c1om.rna del de�creto 
legi.slativo luogotenenziale del 1945. 
Le ditte per� non si ar<resero e proposero giudiz:
ale oppo8'izione avv�erwo ie ing�i�unzioni con Ve� 
quali era stato intimato loro il pagamento deU!a 
maggiore im,postv,, sostenendo ohe la ciitata disposizione
� deU'art .6 del decreto de�l 1946, corriettamente 
interpretata, non importere�bbe dispensa 
della Fina;n,z-a dall'one�re d�i proviarre� l,impiego effettiv�
o di aic�ool netl'a fabbricazione� dei p't'odotti 
in question-e, e che, in ogni ca,<10, alla disposizone 
ste8sa s-i dovrebb�e attribuir� oa.rattere innovativo. 
per cui es.sa non sarebbe stata appl.i1c�abile alle giacenze 
dei s�u,ddetti prodotti wcl(),ertate� &nte:riormente 
alita entrata in vigorre del die1creto stesis'O. 

Il Tribunale di Pailermo ha invwe aocolJto la 
con'rrarrio_, tesi, difesa dall'Avvocaturo, la qttale ha 
8ostenuto il oarattere interpretativo della disposizione 
de1l 1946, non soltanto� in base alla lettora 
della di,sposi,zione stelS'sa, ma anche in base ail'ia 
s�ua intrinseioa nah)!ra, ai 18'uoi preioedenU (dec1ret�olegg�
e del 1930) e CJ;llo S<oopo palese di e.ssa di cliia:ri!
t'e il dettato dell'e pre.cedenti norme al riguardo 
-in vista della incompiutezza di qoueste -elimina"
l1!do i pos1s�ibili d11ibbi e inoert(!~e d'interpretazion�. 




&&:m: & LE bii &J&f%%f&l4llid .id 2&�1: 

-31


� La difesa delP' Avvo.cahtra non aveva mancato 
di rileva.re (ed aV rilievo ha aderito plfffe la motivazione 
de�zia. sente111za) ohe ove, in ipotesi, in aocoglimento 
det~a teisi deU' opponente, si fosse ritenuto 
rilevante per la d�eicisione� della con.traversia . 
lo accertamento deilla effettiva aggiunzio'f/Je di alcool, 
si sarebbe versato in tema di controve�rsia 
s�ulla qualificazione di liq�uidi alcoolici, che sarebbe 
stata sottrat�ta a~la giu1risdizione del magistrato 
ordinario, a.i sensi dell'art. 35 del T. U. 
su�gVi spiriti e del T. U. 9 aprile� 1911, n. 330 sulla 
risolu.zione delle controversie doganali. 

E' anao11a da osserva.re che in ogni caso la pretesa 
delle ditte di addossa'l"fJ� alla Finanza z~onus 
pro.bp.ndi avrebbe doviito essere riconosci.uta infondata, 
di fronte alla giurispr-udenza d�Ua Supr.
ema oorte� (sentenza n. 113 del 27 gennaio 1949 
in � Giur. It. ,�, l,l,1588): che inoombe cio� al con


tribuente, il quale si opponga -aU'ingiitnzione fisoale, 
l'onere di provare Z';ns0ussiste'nx~a o l'invalidit� 
della plf'ete.sa finanziaria. 

In ocoasion.e di ulteriori aumenti den'imposta 
di fa�bbri.aazione (v. decreto legislafivo� presidenziale 
1947, n. 116) il criterio di liq�uidaz.ione dell'imposta 
in ragione di due gradi per ettolitro � 
stato espressamente ribadito per iV vermo�uth e il 
1narsal�a (art. Y); e ci� conforta la tesi so.'l'tenuta 
dall' Avvooatura che il prede.fto criterio, pur det


�tato dalle di.sposfoioni concernervti i singoli a�ttmenti, 
sia stato ac�qui.sito nella legislazione fiscale 
come un criterio generale� (da valere� sempre in 
difetto di espressa deroga) indioativo della volont� 
del legislatore di considerare il vornwuth e 
il marsala come prodotti alcootioi, nei limiti s1wcennati, 
per tutti gli effetti. 

Le sentenz�e sono state aooe.Uate dalle parli. 



RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENO�TI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIO�ZIONE SULL� t G.4.ZZETT� UFFIOI�LE � 

1949 

1. Legge 1� dicembre 1949, n. 908. (G. U., n. 292) : 
Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato 
di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate. 
-Si tratta di una legge di notevole importanza in 
quanto conferma, implicitamente, che le decisioni 
della Commissione di Conciliazione previste da.1l'art. 
83 del Trattato di Pace non hanno efficacia 
diretta per i cittadini italiani, com.e invece le avrebbero 
sesi trattasse di de::iisioni di organi giurisdizionali 
interni. 
La legge lascia impregiudicata la questione se i 
diritti acquisiti da gli italiani sui beni dei cittadini 
delle Nazioni Unite durante la guerra siano da considerarsi 
perfetti per lo Stato italiano, s� che la loro 
espropriazione dia sempre titolo ad indennit�. Infatti, 
l'art. 2 capoverso, nel riferirsi alla determinazione 
della giusta indennit� aggiunge espressamente 
�ove questa sia dovuta �. 
Di particolare rilievo ci sembra la norma dell'articolo 
4, u.p., la quale esclude che l'esecuzione dei 
decreti ministeriali em,anati a norma degli articoli 
precedenti possa essere sospesa in via giurisdizionale. 
� questa, secondo noi, un'applicazione particolare 
del principio della divisione dei poteri rafforzato 
dalla Costituzione, principio con �il quale � 
appunto incompatibile la sussistenza di un potere 
di sospensiva degli atti amministrativi da parte degli 
organi giurisdizionali. 

2. Legge 23 dicembre 1949, n. 926. (G. U., n. 295) : 
Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e 
di prescrizione in mq,teria tributaria. -Si tratta di 
proroghe solo a favore della Finanza e non dei contribuenti. 


3. 
Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 
1949, n. 956. (G. U., n. 300): Proroga al 31 marzo 
1950 dell'esercizio delle attribuzioni amministrative 
affidate al rappresentante del Governo nella Regione 
Sarda. -Il rappresentante del Governo � organo 
dello Stato e non della Regione, anche nello 
esercizio di queste attribuzioni, una volta spettanti 
all'Alto Commissario, e che secondo lo Statuto 
per la Sardegna sono devolute ora, in via esclusiva, 
alla Regione. La competenza esclusiva della Regione 
avr� inizio solo quando gli organi regionali 
cominceranno effettivamente a funzionare. 
4. Legge 19 dicembre 1949, n. 957. (G. U., n. 301): 
Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e 
diritti di procuratore. 

1950 

5. 
Legge 24 dicembre 1949, n. 993. (G. U., n. 9): Delegazione 
al Governo di emanare la nuova tariffa generale 
dei dazi doganali. -I limiti della delegazione 
sono m,olto am,pi dal punto di vista della determinazione 
dei principi e dei criteri direttivi. Singolarela 
costituzione di una Comm,issione parlamentare con 
funzione consultiva, naturalmente non vincolante, 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE e o N su LT A z�1 o�N I 


. L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �L.OUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � ST�T� D�TA 

ACQUE PUBBLICHE. -Se la tassa da riscuotere 
sulle concessioni di acque pubbliche di che all'art. 147 
della tabella allegata al decreto legislativo 30 maggio 
1947, n. 604, debba calcolarsi in proporzione a.Ila spesa. 
prevista nel progetto �di massima. o se tale spesa. debba 
essere rivalutata in relazione al mutato potere di acquisto 
della. moneta. all'epoca dell'esecuzione dei lavori 
(n. 15). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'A.N. 
A.S., l'A.R.A.R. le FF.SS. e l'Azienda Monopoli debbono 
essere considera.te amministrazioni statali ai fin� 
della prenotazione a debito delle spese. giudiziali (nu-" 
mero 97). -II) Se la Sezione autonoma di ricostruzione 
e rinascita agraria costituita in seno all'Ente 
delle Tre Venezie abbia personalit� giuridica propria 

(n. 98). 
AMNISTIA ED INDULTO. -Se un impiegato 
amnistiato per reati di collaborazionismo possa. essere 
sottoposto a giudizio di epurazione, una volta che 
i reati da cui � stato amnistiato sono tali da non consentire 
l'esenzione dal giudizio stesso ai sensi del decreto 
legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 (n. 11). 

APPALTO. -I) Se siano fondate le riserve di una 
impresa appaltatrice per essere indennizzata dei maggiori 
oneri dovuti sostenere per aver dovuto assorbire 
mano d'opera esuber&nte, a causa delle particolari contingenze 
politiche e sociali (n. 115). -II) Se negli 
appalti derivanti da contratti di guerra il potere in 
materia di revisione di prezzi spetti al commissario 
liquidatore (n. 116). -III) Se ai fini della revisione 
dei prezzi debba tenersi conto dei prezzi di materie 
prime in vigore ad una certa data, anche se il provvedimento 
che li fissava sia stato pubblicato, con decorrenza 
retroattiva, in epoca posteriore al giorno della 
gara (n. 117). -IV) Se siano fondate le riserve della impresa 
appaltatrice tendenti ad ottenere indennizzo� per 
maggiori oneri derivanti da difficolt� economiche ed 
organizzative dell'opera connesse con lo stato di guerra 

(n. 118). -V) Se possano applicarsi ai termini stabiliti 
dalle norme in vigore per l'esecuzione dei collaudi 
le disposizioni dei decreti-legge luogotenenziali 3 gennaio 
1944, n. 1 e 24 dicembre 1944, n. 392 (n. 118). -
VI) Se la norma per la quale negli appalti la revisione 
dei prezzi � ammessa solo in caso di variazioni 
superiori al 10 % sia inderogabile (n. 119). 
AUTOVEICOLI. -A chi spetti la competenza a 
decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti con i quali 
i Comuni provvedono al rilascio ed alla revoca delle 
licenze di esercizio per autoservizi pubblici da piazza 

(n. 22). 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se ai soci 
mutuatari che abbiano pagato il prezzo del riscatto 
dello appartamento ma non abbiano ancora stipulato 
il relativo contratto, possa riconoscersi diritto ad ottenere 
i mutui di cui all'art. 57 del decreto legislativo 
10 aprile 1947, n. 261 (n. 19). 

CINEMATOGRAFI. -Se siano dovuti i tributi 
erariali sugli spettacoli cinematografici eseguiti in Jocali 
posti negli immobili di propriet� della S. Sede in 
Castel Gandolfo (n. 5). 

COMUNI E PROVINCIE. -Se spetti alla competenza 
del Prefetto decidere sui ricorsi contro i provve: 
dimenti comunali in materia di licenze di esercizio per 
autoservizi da piazza (n. 20). 

CONCESSIONI. -I) Se la tassa di concessione 
sulle derivazioni di acqua debba essere proporzionale 
alla spesa prevista nel progetto di massima o se debba 
invece tenersi conto della svalutazione intervenuta 
tra la data del progetto e quella della esecuzione dell'opera 
(n. 21). -II) Se il riconoscimento a favore di 
concessionari di aree de:rp.aniali di un diritto speciale 
sulle costruzioni eseguite sulle aree stesse importi cessazione 
o della demanialit� delle aree concesse (n. 22). 

CONTABILIT� DI STATO. -Se sia tuttora in 
vigore il regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, 
sulla consegna dei Buoni del Tesoro sottoscritti in 

A.O.I. (n. 59). 
CONTRABBANDO. -I) Se sussista un principio 
�generale secondo il quale sono estinguibili mediante 

oblazione anche i delitti di contrabbando punibili con 

multa (n. 13). -II) Se nel caso di contrabbando di 

cui all'art. 10 del regio decreto 26 febbraio 1930, nu-


mero 105, si possa far luogo alla procedura di estin


zione del reato di cui all'art. 21 del Regolamento 16 

novembre 1922, n. 1630 (n. 13). -III) Se il fatto che 

molti dipendenti di una .ditta abbiano commesso reato 

di contrabbando, facilitati dall'esercizio delle loro at



-34 

tivit�, giustifichi la revoca a danno della ditta stessa 
della autorizzazione a fabbricare generi di m,onopolio 

(n. 14). -IV) Se sia giustificato il fermo am,m,inistrativo 
posto sui crediti di una ditta fornitrice di generi 
di m,onopollo per garantirsi del pagamento di m,ulte 
inflitte ai dipendenti della ditta stessa per infrazioni 
costituenti contrabbando (n. 14). 
CONTRATTI AGRARI. -Se le norm,e della legge 
18 agosto 1940, n. 1140., siano applicabili alle concessioni 
delle malghe comunali (n. 12). 

CONTRATTI DI GUERRA. -I) Se possa considerarsi 
contratto di guerra anche quello avente per oggetto 
l'alienazione di materiale gi� predisposto per 
uso bellico e poi ritenuto non utilizzabile (n. 9). II) 
Quali siano i riflessi dell'art. 7 del decreto legislativo 
23 m,arzo 1948, n. 674, sui ricorsi avverso decreti 
di dichiarazioni di inefficacia ex decreto-legge 5 ottobre 
1944, n. 249, intervenuti in rapporti che rientrano 
nella liquidazione dei contratti di guerra (n. ! 9). III) 
Se dopo la istituzione del Comm,issariato per la 
liquidazione dei contratti di guerra le singole Aministrazioni 
siano state private del potere di com.porre 
bonariamente le vertenze pendenti in relazione ai contratti 
stessi (n. 9). -IV) Quali siano i poteri .del comm.
issario liquidatore del contratto d guerra in materia 
di revisione di prezzi (n. 10). 

COSE RUBATE O SMARRITE. -I) Se ~petti il 
prem,io previsto dall'art. 930 e.e. a favore di partigiani 
che abbiano ricuperato presso un depositario 
som,m,e di spettanza dell'Am,m,inistrazione legittim,a, 
ad esso affidata da organi della r.s.i. (n. 4). -II) Se 
possa applicarsi il decreto luogotenenziale n. 32 del 
1945 a favore di �coloro che abbiano ricuperato cose 
m,obili dell'Am,m,inistrazione prim.a della entrata in 
vigore del decreto stesso (n. 5). 

DANNI DI GUERRA. -Se l'art. 57 del decretolegge 
10 aprile 1947, n. 261, sulle ricostruzioni di case 
distrutte dalla guerra possa applicarsi a favore dei soci 
di una cooperativa edizia che abbiano, pagato il prezzo 
del riscatto m,a non abbiano ancora stipulato il contratto 
individuale (n. 16). 

DEMANIO. -Se il riconoscim,ento che l'Am,m,inistrazione 
faccia ad un concessionario di area demaniale 
della propriet� dei manufatti costruiti sull'area 
stessa, valga ad escludere il carattere demaniale dell'area 
(n. 66) 

DEPOSITO. -Se un'impresa depositaria di materiali 
del'Am,m,inistrazione possa liberarsi dalle responsabilit� 
della custodia adducendo il fatto che i 
suoi operai hanno occupata la fabbrica a causa di vertenze 
sindacali (n. 10). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se sussista 
un regim.e di particolare favore per i m,onasteri di clausura 
in m,ateria di luci e vedute (n. 8). 

ESECUZIONE FISCALE. -Se possa riscontrarsi 
il caso di cessione di azienda, previsto dall'art. 19 
regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, nel caso di cessione 
dell'unico autom.ezzo col quale si eserciva una 
impresa di trasporto (n. 16). 

ESPROPRIAZIONE. -I) Se sia valido un patto 
col quale, all'atto stesso della espropriazione, e prima 
che si siano verificate le condizioni per la retrocessione, 
si stablisca il prezzo da pagare all'espropriato 
per la retrocessione del bene� stesso (n:� 4S). -Il) Se 
la, retrocession,e costituisca risoluzione del trasferim.ento 
coattivo operato dal decreto di espropriazione o nuovo 
trapasso di propriet� (n. 48). -III) Se il fatto di 
destinare a cam,pi di volo di fortuna im,m,obili espropriati 
per costruire cam.pi permanenti, costituisca m,otivo 
per chiedere la retrocessione di essi (n. 49). 
FERROVIE. -I) Se agli effetti dell'abbuono delle 
a;_:,.,. 
~ 
tasse di sosta l'arrivo contemporaneo di pi� carri al 
destinatario sia sem,pre da considerarsi caso di forza 
maggiore (n. 90). -II) Quali siano i limiti della, responsabilit� 
dell'Amministrazione ferroviaria per incidenti 
avvenuti a causa della circolazione dei treni 
in Alto Adige durante la occupazione i_tedesca (n. 91). 
IMPI;tTIGO PUBBLICO. -I) Se l'indennit� di carovita. 
debba compufo,rsi nell'indennit� di licenziam,ento 
(n. 206). -II) Se debba C()m,putarsi nella indennit� 
di licenziamento l'indennit� di presenza, quella di caropane 
e quella cos� detta di acceleramento (n. 206). 
-III) Se l'avere espresso in presenza di testim,oni il 
.desiderio di dim,ettersi per giovarsi dei vantaggi di cui 
all'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
equivalga a presentazione delle dimissioni quando la 
m,orte abbia im,pedito la presentazione stessa (n. 207) 
-IV) Se sia valida la rinunzia preventiva di un impiegato 
alla indennit� di missione dovutagli per un 
viaggio di servizio (n. 208). -V) Se possa attualmente 
licenziarsi per m,otivi disciplinari un im,piegato 
non di ruolo per fatti commessi prim.a della entrata 
in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 
senza seguire la procedura stabilita in detto decreto 
(n. 209). -VI) Se le dimissioni volontarie dall'impiego 
presentato da. un salariato che abbia com.piuto� il 65� 
anno di et� e sia stato conservato nel posto possano 
valere a fargli conseguire le indennit� di cui all'art. 21 
del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 (n. 210). 
-VII) Com.e debba com.portarsi l'Am,m,inistrazione 
nei riguardi di un im.piegato am,nistiato dal reato di 
collaborazionismo e non sottoposto a giudizio di epurazione 
nei term,ini di legge (n. 211). -VIII) Se l'essere 
sottoposto a procedim,ento penale giustifichi l'esclusione 
dalla nomina ad operaio temporaneo conseguita 
in base a concorso (n. 212). ~IX) Se il condono del 
provvedim,ento con �mi si infligge la perdita della -pensione 
ad un im.piegato destituito im,porti il condono 
della perdita.dell'indennit� di buona uscita (n. 21.3). 
IMPOSTE E TASSE. -I) Se siano dovuti i tributi 
erariali sugli spettacoli cinematografici tenuti in locali 
di propriet� pontificia a Castel Gandolfo (n. 122). 
-II) Se la rivalutazione del patrimonio sociale in dipendenza 
della svalutazione monetaria im.porti l'aumento 
del patrim,onio stesso agli effetti della im,posta 
di negoziazione (n. 123). -III) Se la cessione dell'unico 
automezzo im.piegato per l'esercizio di un'im.p-;es;;,di 
trasporti costituisca presunzione di continuazione 
dell'impresa stessa nel cessionario ai sensi dell'art. 19 
del regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 (n. 124). -
IV) Contro chi debba proporsi l'azione del contribuente 


-35 


il quale contesti la sussistenza a suo carico degli e


:stremi per l'applicazione dell'art. 19 del regio decreto 3 
giugno 1943, n. 598, in materia di continuazione di 
azienda (n. 124). 

IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se i )tra.sporti 

.di materiali vari dalle miniere di zolfo debbano considerarsi 
esenti da I.G.E. perch� compresi nelle norme 
di esenzione di cui al regio decreto 5 ,luglio 1934, num,
ero 1128 (n. 19). -II) Se. rientri nella competenza 
della Regione Siciliana l'emanazione di un decreto 
legislativo che regoli il modo di sistemare le vertenze 
relative alla corresponsione in abbonamento dell'imposta 
dell'I.G.E. (n. 20). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -Se sia applicabile l'articolo 
94 della legge di registro in materia di ricupero 
�di spese gindiziali in caso di definizione della lite per 

transazione o ,per bonario componimento (n. 60). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se gli Enti 
pubblici che pongono in essere per proprio conto una 

.delle attivit� considerate dall'art. 1 del regio decreto 
17 agosto f935, n. 1765, debbano comprendersi nel 
disposto del secondo com.ma dell'art. 6 dello stesso 
decreto e quindi siano soggetti alla assicurazione solo 
.quando abbiano alle dipendenze pi� di cinque operai 
(n. 15). -II) Se il servizio di vigilanza dei propri locali 
�.che' le Casse di risparmio fanno compiere a propri dipendenti 
integri gli estremi di cui all'art. 1, n.19, del regio 
decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (n. 15). -III) Se, 
nel caso di servizi esplicati a turno, per raggiungere il 
numero di cinque dipendenti debba computarsi il nu:
mero complessivo dei dipendenti impiegati nei vari 
turni o quello dei dipendenti impiegati in ogni sin


,golo turno, 1 (n. 15). 

LEGGI E DECRETI. -Se un regolamento di ese
�Cuzione possa continuare ad avere vigore anche quando 
la legge cui si riferisce sia stata abrogata (n. 8). 

LOCAZIONI. -I) Se sia legittim,o il provvedimento 

di un pretore che sospenda lo sfratto da un apparta.
mento di servizio (n. 43). -II) Se per le locazion.i stipulate 
per la prima volta anteriormente al 1� marzo 

1947 mediante contratti pluriennali tuttora in corso 
�possano applicarsi gli aumenti di cui alla legge 30 di
�Cembre 1948, n. 1471 (n. 44). 

OPERE PUBBLICHE. -I) Se possa concedersi 
un compenso ad un'impresa per maggiori oneri ,nella 
.esecuzione di opere pubbliche derivanti dallo stato di 
guerra (n. 12). -II) Se la domanda per gli interessi 
.derivanti dal ritardo nel collaudo di un'opera pubblica 
per essere ammissibile debba essere inserita nel regi.
stro di contabilit� ai sensi dell'art. 91 del regio de.
creto 25 m,aggio 1895, n. 360 (n. 12). 

PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione possa 
�Costituirsi parte civile in un procedimento penale per 
lesioni colpose a carico di un conducente che col suo 
fatto abbia anche cagionato danni alle cose dell'Amministrazione 
stessa, quando la costituzione di parte 
-civile tenda al risarcimento di questi ultimi danni (numero 
2). 

PENSIONE. -Se il condono del provvedimento 
con cui si infligge la perdita della pensione ad un impiegato 
destituito importi il condono della perdita 
dell'indennit� di buona.uscita (n. ~32). 

POSTE E TELEGRAFI. -Se l'esenzione dalle 
tasse postali concessa al Gran Magistero degli Ordini 
di San Maurizio e Lazzaro debba essere tuttora mantenuta 
in vigore (n. 15). 

PREZZI. -I) Se il principio per il quale le variazioni 
di prezzi ai fini della revisione sono rilevanti 
solo quando superino il 10 % del prezzo complessivo 
sia inderogabile (n. 3). -II) Se i provvedimenti di 
variazioni di prezzi, agli effetti della revisione, abbiano 
efficacia dal giorno della loro entrata in vigore 

o dal giorno della loro pubblicazione (n. 4). 
PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se agli effetti 
dell'applicazione delle disposizioni transitorie del 
nuovo c.p.c., la cancellazione dal ruolo di un processo 
per proposizione di querela di falso in via civile equivalga 
a sospensione del procedimento (n. 14). -II) Se 
si possa sanare una notificazione giudiziale eseguita 
da praticante non autorizzato dall'ufficiale giudiziario 
(n. 14). 

PROFITTI DI REGIME. -I) Quale sia il carat


tere della Comm,issione per i profitti. di regime istituita 
con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720 
� (!n. 56). -II) Se un provvedimento adottato dalla 
suddetta Comm,issione durante:J.il periodo della r.s.i. 
costituisca preclusione ad una procedura per profitti 
di regime iniziat.a in base alle norme attualmente vi


genti (n. 56). 

PROPRIET� INTELLETTUALE. -Se un impiegato 
dello Stato il qua.le abbia inventato un dispositivo 
cedendone i diritti di brevetto a favore dell'Amministrazione 
possa vant.are dei diritti sulla cosa oggetto 
dell'invenzione (n. 8). 

REGIONI. -Se rientri nella competenza della 
Regione Siciliana l'emanazione di un decreto legislativo 
che regoli il modo di sistemare le vertenze relative 
alla corresponsione in abbonamento dell'I.G.E. 

(n. 8). 
REQUISIZIONI. -I) Se si debba tener conto della 
svalutazione monetaria per la fissazione di una indennit� 
di requisizione in uso quando questa venga liquidata 
a distanza di tempo (n. 74). -II) Se sia legittimo 
il pagamento dell'indennit� di requisizione 
effettuata a favore del proprietario dell'immobile requisito, 
quando vi sia opposizione stragiudiziale da 
parte del locatario dell'immobile stesso (n. 75) . 
III) Se l'occupazione di un porto da parte degli Alleati 
possa considerarsi requisizione agli effetti del pagamento 
della inqennit� all'ente autonomo, concessionario 
della gestione del porto stesso (n. 76). 

RESPONSABILIT� CIVILE. -I) Se l'Amministrazione 
risponda dei danni derivanti ad una persona 
per il fatto della mancata denunzia di un reato 
da parte di un agente di P. S. (n. 97). -II) Se l'Amministrazione 
italiana risponda di incidenti ferroviari 



-36 


verificatisi sulle linee dell'Alto Adige durante l'occupazione 
tedesca (n. 98). -III) Se nel corso di un procedimento 
penale per lesioni colpose possa agirsi per 
ii risarcimento dei danni alle cose cagionati dallo 
stesso fatto (n. 99). 

SERVIT�. -Se vi siano norme particolari per le 
servit� di luci e veduta nei confronti di monasteri di 
clausura (n. 5). 

SPESE GIUDIZIALI.. -I) Se, in ,applicazione dell'art. 
94 della legge di registro, possano recuperarsi 
spese prenotate a debito in un giudizio conclusosi per 
transazione, rinunzia. agli atti o bonario componimento 
(n. 5). -Il) Se il povero anunesso al gratuito 
patrocinio e soccombente in un giudizio di primo e 
secondo grado sia tenuto a pagare le spese del giudiz"io 
anticipate per lui dallo Stato (n. 6). 

TRATTATO DI PACE. -I) Se la restituzione dell'oro 
sottratto alla Francia ed alla Jugoslavia e gi� 
consegnato alla Banca d'Italia debba far carico allo 

Stato italiano o alla Banca, (n. 14). C-Il) Se la. pre-� 
tesa franco-jugoslava di restituzione dell'oro predato 
durante la guerra dagli italiani debba considerarsi rivendicazione:
dilcosa Co 'll'�Sarcimento di Ldanni, (numero 
14). -III) Se sia am.m.issibile, in forza dell'articolo 
7 5 del Trattato di Pac�, la richiest.a di un cittadino 
fra.nces� che gli siano restituiti dei gioielli che gli 
furono sottratti al momento del suo arresto in Italia 
com.e agente segreto, quando non sia.no forniti elementi 
per l'identificazione dei beni(richiesti (n. 15). -IV) Se� 
abbia la legittimazione attiva a stare in giudizio per 
le azioni di risarcimento di danni cagionati adimmobili 
appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite durante 
la guerra, qua.udo le azioni si svolgano dopo la 
restituzione dei beni da parte dei sequestratari (numero 
16). -V) Se la Grecia in quanto stato succes� 
sore dell'Italia nella sovranit� sull'isola di Rodi sia. 
tenuta a pagare i contributi che la legge 24 giugno 

1929, n. 1121, aveva posto a carico dello Stato italiano. 
per opere di miglioramento agrario eseguite nel Possedimento 
(n. 17). 

(6105792) Roma, ~950 -Istituto Poligrafico d�ello Stato -G. C.