GENNAIO 1950 DELL" AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI�JAZIONE DI SERVIZIO RICORSO GERARCHICO E PROVVEDIMENTI DI URGENZA SOMMARIO, -Premessa: Revisione del concetto di definitiiv1it�. -1. Attualit� del ri1corso gerarchico. DeflnitivH� e ricorso gera11chico. -2. Definitivit� e provvedimenti di urgenza. -3. L'dsolamento dell'art. 19 legge comunale e provinciale dal punto di vista sostanziale; 4. e formale. -5. Il s.istema dei provvedLmenti di urgenza. ~6. Il ricorso gerarchico e l'art. 7 legg�e contenzioso. -7. H contrasto giurisprudenziale fra la IV e la V Sezione de,l Consiglio di .Stato. Disamina er�tica. -8. Conclusione. Prmnies�sa. -Le �que�stfoni gi�, agita.t.e neH'a�nlirn do l lr.ina e nellit giurisprudenza del Oonsiglio di 1Stato -negli anni immediatamente succes.sivi ailla l'iforma, della, giustizia, aimminii1strativai -in ordine aUe ~nterrf.eren!�e fra, i1 ricors�o ge1rarc.hico, sop�ra1vvis�suto come gua.renUgia. fondamentale eJ ordinairia (giusta l'a.rt. 3 leggie 20 ma,rrzo 18G3. n. 22�8, All. E) e il rrfoorso giuri�sdizoiona,le, e quindi intorno ai concetti di � definitivit� pe.r ana.logia, )) e � definitivit� implicita.)> deH'atio amminii �sirathro (1), d1spute protrattesi. per rlec<mni, e poi ass'Orbit� nella ge:�leraJe quiescf';Jza di. problemi che comunque tooca.ssero la divisione (lei poi.eri, sono riaffio.ra,te, di recente, con impellente f�sigern~ a, di revisione dogma.tica,, In �rea.lt�,, l'es1i1stenzai di 1quieille rforme di definitivit� fu, di frequente, messa in discussione. Peraltro, argomenti di carattere pratico e infiuenze mefodo�logiche in relaizione aJ maiturarsi. di sitnazioni generali spostarono il problema, dall'ordine interpretativo di norme attributive di competenoo., alla �ricerca. del m~gUor co�rrettivo alla (1) ORLANDO: La giustizia anVministrativa in ORLANDO: Trattato, III, ;pag. 671 segg., ammette poche categori�e di provvedimenti. definitivi impliciti; CAMMEO: Corrvmentario delle leggi mVl'a gius�tiza amministrativa, Milano, 1910, I, 524 segg.: Corso di diritto flffnlministrativo, Padova, 1014, III, 1751, enuncia, accanto alla definitivit� espressa, la definitivit� implkita (ossia per incompatibilit� deHe norme 1con il rimedio de[ ricorrso gerarchico) e. la definitiv�1t� d�esumibdle da11a lett-era e dallo spi.rito delle norme. Cfr., per il riassunto della dottrina in questo periodo, STOPPANI: Sui provveaimenti deftnitivi impliciti, in (( Riv. Dir. 1Pubbl. '" 1948, I, 65; LENTINI: La giustizia amministrativa, Milano, 1948, 43. sca�rsa, discipU.na, legis.fa,1Jiva, del ricorso gerarchico ed ana. insoddisrfacente sua apiplica�~~ione da �parte della Pubblica Amministrazione. La s1fiducia. nel ricorso gie1ra,rchico aive�va, 1inito, in.falti, per. sug1ger1i�re una. ser�ie di soluzfoni non coerenti con la natura. di guarentigia ordinaria del ricor�so gera.rchico n� con le funziom.i i:stituzionaU della Pubblica. Ammin1iistra.zione e del Consiglio di Staito� (2). Ma, non constai che dubbi foss�ero sodi intorno alla non definitivit� dei provvedimenti adottati ex rurt. 7 legge 20 ma1�zo 1865, n. 2248, AH. E, da pubbliche autorit� minori, in genere, e dal prefotto, in ispecie (come si vedr�.). Allorquando sopravvenne (a. fugare oscitanze inspiegabili di fronte alla elaborazione giurisprudentZiale del silenziorifiu to) la legge comunale e provinciale 3 marw 193J, n. 383, la quale, con l'nirt. 5, pur diede una q nasi completa disciplina all'istituto del ricorso geraJ�chico, si pens� di procedere ad una revi'sione del sistema fino allor1a1 invalso ma cDn pa t�ticolai�e dfel'imento ai provvedimenti prefettizi ex m�t. rn legge comunalr e provinciale, comma 5�. Il Consiglio di Sfafo si TJOS�e il ip1roiblema e lo 1�isolse c:on la nota dec.isione della 5,a. sezione, 4 maggio 1fl015 (Berlingeri confro Prefetto di C11tanzaro) (3). Una pade della dottrina, del tempo v.i ravvis� addirittura l'esclnsi-0ne dei provvedimenti defintivi impliciti (4), ma, in effetti, il (2) Per la casisti�ca offerta dallla giurisprudenza deI Consiglio di S:tato,. in questo periodo, cfr. FRAGOLA: La nozione di provvedimento def/,nUivo, in ",Giust. Amm. � 1909, IV, 57; ToMMASONE: Del provvedimento deftnitivo per l'esper~bilit� del/.\ ricorso ane sezioni giurisdizionali del Con.siglio dli Stato, ;in " Riv. Dir. PubbL '" 1912, II, 417 S�egg.: FURGIUELE: Suli'art. 34 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato, in � Foro Amlm. �, 1930, IV, 65. (3) Cfr. la decisione� V, 4 maggio 1935, n. 488, in � Foro Ital. '" 1935, III, 374; cfr. anche le decisioni V, 18 ottobre 1935, n. 875, in � Riv. \Dir. Pubbl. �, 1936, II, 33 e Trib. .Sup. Acque, 110 giugno 1935, n . .18, in � Riv. Beni Pubblici �, 1935, I098, coo nota adesiva di BOZZI 1C.: Prov-vedimenti del Prefetto per causa d'urgenza ecc. (4) DE GENNARO: Contro i provvedimenti de1f/,nitivi im-pl'iciti, in (( Riv. D'ir. Pubbl. �, 1936, I, 177; GIANNINI M. S.: Intorno agli atti amminis1trativi deftnitivi impliciti in (( Ginr. Il. ", 1940, lII, 117; ZANOBINI: Corso di, diritto Consiglio di r;�ta to a\�eva enum:iato una veril� pi� semplice, inerente al sistema della nostra. giustizia ammiuislrativa, e certo seevnt� �a. considerazioni di motivi contingenti, che, cio�, il ricorso ge1�archicu noli pote.sse escludersi se l'escl.sione non risul lasse <lirettamente o indirettamente dalla legge. 1Se un wpipu:nto poteva faLL�si a quella decisione non era nella iweme�s1sa (che non eiscludevu, ma. �;hcoscriveva, il principio della de1tinitivit� .im: p�icita. e per anafogia), stbbene nell'aippli:ca.zione, pe1� aiver ritenuto che l'a1rt. 19 legge comunale e provincia.le non contenes.se u:na 1wrma. tindil-etta. di esclusione del .riwrso gera.rchico; in ci� seguendo un criterio del tutto 1s1vincolato da.Ue t.eindenz, e :politi"'he del momento, inclini ad a.s.sommare nel Prnfotto ipoteri s-emi])re pi� 1i�ntensi. L'i1111pu}so a.Ua. ricerca. scientifica. � venuto, nel quadro genrn:a.le di un fervido mo�vimento� delle maigistra.ture di!retto a rip.Ja1S�ma�re istituti vecchi e nuovi, da un muta.me1nto di g1i1uris�1)1"udenza, da pa.rte del iOonsiglio di :S1tafo, proprio in tema. di definitivit� dei cl-ecre1ti p<I�e1feitiz.i ad�ottati a, sensi deU'tHt. 1D ilegige comuna1e e provinc;ia.le (5), venuto ad afferma1r1si in un mome:nto cdlico per lo straordina.rio molti,plicar3i dei pro,nvedimenti di urgenza -adottati sulla ba1se delle pi� dispara.te dispos1i�z-ioni legisla.tive, per konteggi~we� le pi� clispa.raite situaizioni, determina.te daille vicende storiche d�el p�a�ese -mai, �SOp1ra,tutto, tale i:mpuls�o � venuto dal modo come il ipro:blema � sta.tu impostato: ricollegando, cio�, il criterio di deiJir1iti� vit� aincora, ald un princ1pio �estrinseco (l'e,sigPnza, di un pronto� s.indaca.to giurisdiz-ionaJle, in sostituzione delfa tendenza, accentaitrice clello sia.to fasci.sfa), e non isolailldo convenientemente n� 1igorosamente coordinando Fa.rt. 1D della leg�ge comunale e provincia.le ris�petto a.d ailtre n01"me che contemplano i provYedimenti d'urgenza, ivi compreso l'art. J legge eoni., quasi che o la natura dell'organo deliberante (prefetto) o la causa dell'atto (urgenza) potessero imprimere carattere di definitivit� a proYvrdimenti chr, altrimenti, non lo avrebbero. Di qui, l'e1sigenza cli riifa�re, da caipo, e co:n metodo: 1) il cammino evolutivo dd pensiero giurtdico: daUe anti('Jhe 1lisput�e intorno a.Ua dcfiniti1Pil� (con pa.rticola,re 1�~gua,rdo a.Ua. d�cffrni-ftivi.t� iniplioita o per anafo.gia) 1fino a.l pu:nto in cui e�siig:enw pratiche ne avevano clevi:ato H corso; 2) s� cla� fi.s�sare, con ce1-tezza, qneri. concetti fondamenta.Ji, valevoli 1per quahmqn.e ti;po di ipnl'Y amniinistrativo, Mi1lano, 1942, II, 108; MIRANDA: n ricorso gerarchico, ec�c. in " Giur. It. '" 1938, III, 38; CONTRA BORsc: La giustizia amminist.rativa, Padova, 1911, 75; LucIFl! EDI: Nuovi indirizz�i giurisprudenzia.U in materia di provvedimervti deflnitivi implicif'i, in " Foro It. '" 1936, III, 97; SALEMI: La giustizia a1mministrativa, Padova, 1941, 174; Gu1ccIARDI: La giustizia amministr.ativa, Padova, 1943, 102. (5) V, 24 gennaio 1947, n. 17; 24 gennaio 1947, n. 18, in " Riv. Dir. pubbl. '" 1947, II, 14 e 18. 2 vedimento, in relazione alla, fUnzione del ricorso gcl'archico ; 3) e!l esaminare se il ca.rattei�e cli definitivit�, dci provvedimenti prefe~tizi, .emanati a sensi dell'att. 19 legge comunale e provinciale, .l'ispoll<lesse a requisiti singolari, s� da dover isolare il mutamento di giurisprudenza yeritica.tosi in ordine ad essi; .J-) ovvero rii,;pondcsse a criteri riferibili anche ad altre disposizioni che prevedono provvedimenti . cl'mgenza, (articoli 20 e 55 legge comunale e provinciale; art. 7 leg�ge sul contenzioso: con particolare riguardo alla ipotesi contemplata nella pri @))' ma pal'te (6); art. 71 legge espropriazione; articolo 35B legg�e sanitaria; art. 379 legge sui lavo1�i pubblici; art. 2 T. U. di P. S.; art. 85 decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947~ n. 261, per la sistemazione degli uffici pubblici); o) strettamente connes�so a, questo problema � quello i�elativo alla efficacia. delle � citaa.ioni >> di norme giuridiche, nella mo1.ivazio.ne dei provvedimenti, e la correlativa convertibilit� dei richiami stessi in virt� del� principio jitra novit cnria. In effetti, nella ricca casistica offertasi -negli ultimi anni -all'esame delle sezioni giurisdizionali clel Consiglio di Stato, di f'ronte al grave dilagare clei proneclimenii d'nrg�enza, il Supremo Consesso Amministrativo ha isolato l'art. 19 dalle a.Itre norme che prevedono provvedimenti <li urgenza risolvendo, talora, anche il problema. delle � citazi-0ni �, senza specifico rig�uardo al tema della definitivit�, ma nel senso che � la citazione plurima non comporti incertezza nella� camm dell'a. tto amministrativo (ntile per initt'ilc non viliatnr) trattandosi di norme che non si escludono, ma al contrario sono, se non equivnlenti, almeno tali da integrarsi a vicenda � (7). * * * L'opporluuit� di una chiara impostaa.ione di tali gravi problemi coincidendo con la difesa, dPl principio di ge1nud1ia. t' c�on l'economia dei .g'iudi� zi, fu prospettata al Consiglio di iSta.to (din.a;n~i al1ie s'e2'jionli 4a e 5�, in due div1elr�S�i riciors!i.) l'esigeinza di svincolare il concetto di �< de�finitivit� � dei provvedimenti d'urgenza come tali, con particolal'e riguardo a. quelli adottati ex art. 7 legge contenzios- 0 ; 1gen tre, pt>r i provveclimen ti adottati a Rensi degli a1�licoli 19 legge comunale e provinciale e 71 legge espl'opriazione, la clefi.nitivit�. � da ricollegare alla specifica attribuzione di competenza del legislatore, voluta, evidentemente, per 1�ao�ioni diverse llall'nrgenza, come si vedr�. ~ . (6) La [>rima �parte dell'art. 7 cit. � sempre stata interpretativa, letteralmente, prescindendo dal presupposto di una contestazione in Ol'dine ad un diritto preesistente, vaintato dalla Pubblica Amministrazione: ipotesi contemplata nell1a seconda parte e che non sen'i.i;n;e d� li:ogo_ a provvedimenti .d'urgenza. E' la norma dell'autotutela, cui si ricollega l'art. 823 e.e. (�Cfr. VITTA: Requisizione di immobUi fuori dei casi di guerra, � Giur. It. '" 1947, III, cl. 49 segg. n. 3, in fine). -3 La tesi �ell' AmministratZ�ione fu affidata ad a�rgomentazfoni che mi sembra interessante riportare. 1. �Ga,ranzi:a. p�rimillria, �e fondaimenta�le di giustizia nella. Pubblica, Amministra~one, nel nostro ordinamento giuridico�, � il rico�rso ge:rarrchiiico (aLFt. 3 �legge contenzfoiso). Le antic.be riserv.e, formula.te: in dottiri:na. intorno a.ll'M"t. 3 della. legge sul contenz.ioso, sono venute a, cad�ere con la. disctplina del silenzd.o-.dfruto, elaiborafa, idaJ.la. giu:ris:P'rudenzia (8), e poi erntrata neLl'a.r-t. 5 della legige coimunaJ.e e provinciale. La piena, ri�s�prn1denzai del ,s.1srtema. a,11-e !P�i� ll.J:Ilp- ie �esigenze d.eillai tutela, del cittadino � fatta, ipa�lese da ovvie considerazionL Il cittadino, titola.re di interessi, � posto in grado di ottenere una decisione concreta. da� pairte della Pubblica Amministrazione, che � il soggetto titolare del diritto (9). La tendenza, ad ampliare o moltiplicare i ca,si eccezionali di provvedimenti defintivi da adottarsi da organi periferici non sembra, invece, inqua,�l'all'si in un ordinamento che vuole rafforzare le guarentigie della giusti:ziia� sostanziale. Essa importa. incertezze; importa., �sopra.tutto, la perdita di una, seconda, istaniZ�a, in via amministrativa, per il riesame di merito. In pra.tica,, costringe:ndosi il cittaidino ad un ricorso di'Ilan~ ad rnna 1Suiprema, j\ifag�Jstra.t�ura., con sede nella empita.le e sha.rra01d�ogl1s�i la [Ji� economica, via del �l'!ioorso ge1ra�.'Chico, qu.e1la ecce�zionalit� si risolve anche in un privilegio per colm �o che posisono affro-ntaire i disa1gi e il disipe01dio di un giiu.dfaio. No111 'Va,le l'a.1,gomento add�otto daJ.la de�sioneidella, V .s1ez.ione:, 24 g'.ennaio 1947, n. 18 (cit.), s�econdo cui �l'intento del legislatore sa1r�ebbe quello di non a.lla.rgar�e � l'inger�en~a. (sia!) dell'Ammi:nistra.:ziione, in una, 1mll!teria, nella. quaJ.e pi� che iin ogni a1ltra1 � desiderahile che' i diritti (in ,s.enso Ja.to) dei cittadini aibbiaino una, pronta tutela, in .s�ede giurisdli1zd.onailoe >>. L'a,nz,id.etta opiniou1e \S�em1hra in� s.trident:e confra, sto cOln H ,sd,srtJema. delle guaLr1entigie deJla, giustizia nella Pubblica Amministrazione, dianzi ricordato; p-0ich� la realizza.zione della giustizia spetta-, istituzionalmente, agli organi della Pu.bblica Amministra,z.ione (9) prima che al sindacato di legittimit� della giurisdiaiione amministrativa�, se questa. sorse e si guistific� non come funzione di governo o come un bis i1'!1 iiforn della medesima, giacch� l'Amministrazione stessa possiede l'autorit� rettificatrice e riparatrice per eccellenza (10'), (7) Cfr. VARVESI: Sui provvedimenti d'urgenza, in questa Rassegna, 1948, i.l.1-12, n. 2 e la giurisiprudenza ivi citata: IV, 3 marzo 1933, in " Giur. It. '" 1933, III, 160; V. 30 �aprile 1948, in "!Foro It. '" l948, III, 194. (8) Cfr, Relazione del Consig'l:io di Stato, 1931~1935, II, 248' segg. (9) iPucm:rrn: ri ricarso gerarchico, !Milano, 1938, 19, f,W. (10) CAMMEO: Commentario, cit. 376; RANELLETII: Le guarentigie, cLt. 8. P�e'l' i precedenti storici, cfr. S'PAVENsibhene come risoluzione di un conflitto � che dichiara il contenuto della, norma. giuridica controverso, e impone silenzio alla� volont� contraria a. �questa norma i> (11); il che suppone, evidentemente, che la Pubblica Amministrazione ab�ia potuto manifestarla compiutamente ed a.ttra.verso i propri -0rg'ani supremi. La facilit� di co�ntaminaiz;ione dei co111ootti in questa mater�a, deriva� dalla identit� strumen'tale d�ell'attivit� ammirui:sif:ra,ti'Va e dell'aitti'Vit� giurisdizionaJe, in 1quainto sia. la, � cura, degli interesis�i pubblici � sia, la � difesa, del diritto � .si a.ttuano mediante � arp:1_)Mca�ione di no"Fme g.iuTii<li~he in casi concreti� (12), .si c;he la differenza si pone in ci� che 01ell'a.ttivit� aimministraHva., l'<llipplicazfone � del tutto c�ontiD.igente e taJ.ora, negativa, (nel s1enso che la, norma funziona come limite); mentre, neH'atthrit� igiurisdi~iona;le, esisa. cos.tituisoe l'oggetto principa,le (13). � La rileva.ta, nota distintiva, trova.si evidentemente attenuata nell31 giiurisdizione amministra.tiva.. Un ulteriore e 1pi� decisivo criterio disitinti'VO: quello della pos.izfone deH''Ol1gano che, nell'aittivit� amministrativa.i, � parte autorita.ria Tti1s:petfo ail raprpo1� to; nell'attivit� giuiris,dizionaJ.e, orpera. una, sos� titu~forne aat.toritari&) �risrpetto a,ll'a,ttivit�-dii altri soggetti, consente, per�, di sceverare, senza, re1sidui, l'a1t:tivit� aimmi.nistira.tiva, e l'atti'Vit� giurisdizii� o:na1le (tale d1scrimina,z.ione cosititui,sce o.rmai 111n TA: Discorso aU'associa,zione costituz'iOnale <bi Bergamo, 6 maggio 1880 " Giustizia nell'Amministrazione �, ripubbl. in " iRiv. dir. 1pubbl. '" 1939, I, 218, noncil1� nella raccolta dei discorsi dello SPAVENTA: " Giustizia nell'Ammini etrazione '" Einaudi, 1949, 55 segg.; MlNGHETII: I varititi pol!itici e l11; ingerenza loro neUa giustizia e nell,a am ministrazione, Bologna, !J.8Sl, 273; DE FALCO: Discorsi inaugurali alla O,o:rte di Cassazione di Roma, 187:8-1888. Per la bibliogrrufia sulla dottrina �del tempo, vedasi MEUCCI: Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 189Z, 111 segg.;� MORTARA: Commentario del codice e d.eUe leggi di pro,cedura civile, Milano, I, 58. (11; MORTARA: Com'mentario, cii. I, 51. (12)Di qui, come � noto la grande variet� di opinioni, mani.festate ne,:la dottrina ita1iana e straniera, intorno alla distinzione fra :attiviit� amministrativa e attivit� g1iurisdizionale. Cfr. CAMMEO: Corso di diritto amtministrativo, dt. I, 24-28; !MORTARA:� Commentario, cit. I, 117; ORLANDO: Introduzione .ai diritto amministm.tiv:o in ORLANDO: Trattato, I, 69; RANELLETTI: Le guarentigie, cit. 8 segg.; ROMANO: Corso di diritto am:ministrativo, Padova, 1937, 1 rngg.; Principi di di:rif.to costituzionale generale, Millano, 1945, 241, 421 segg_; MIELE: Principi di diritto amministrativo, Pisa, 1945, I, 1 &egg.; ZANOBINI: Cor�so diritto amministrativo, Milano, 1947, I, 10, 14, 24, 25. (13) .Sembra preferibile tale 1criteri'o esposto da ROMANO: PrinciP'i di di1'itto costituzionale generaie,-�c1t. 421, e a�c�colto da ZANOBINI: Corrso di diritto aimministrativo, cit. 24, a quello di FORTI: Diritto amministrativo, Napoli, 1931, 17, secondo il quale per l'Amministraz.ione, l'ordiTiamento giuridico i� il mezzo; 'Per il giudice, l'ol'dinamlento giuridico � il fine. -4 punto. fermo nella scienza giuridica) (14); nonch� di mettel'e in ev1denza j.l da.to della. prirna"ri.et� della d'unzione ammini.s�tra.Uva, qiuaJe attuaz,ione sipontainea e dire�tta, della giustiziia., ri�spetto ana fun;zione giurisdiziona,le. Esa.ttamente ritie:ne �SaJva.tori eh.e � dai tutto il comples�s�o di '.1ro:rme che regolano i raip1po1rti litigio. si tra i cittadini e la Pubblica, Amministrazione, in tutti i cam,ipi dell'atti'Vit� di questa., S�embra posisa. �desume1~si un rpi�inciJpfo. geine:raJe, che governa il 1s1i-stema �del contenmo�so startaJ.e : quello, cio�, che l'Ammi�nistl'acZ.ione decidar preli miniaa�mein�te es1sa sit�essa 1s,ulle pll'ertleise aiva.nm.te d::iri :privati, in rarprporto a.d una sua. determinata attivit� ohe p0is1sa� aiVeir 11e1so diritti soggettivi o irntereisisi legittimi. Siolo quando la, p["etesa. vienga� ri-� gettata daill' .A!mministra.z;ione1, � da.to� al '[Wiva.to dii �adfr�e .gli oDgani giurisdiziionali >> (15). �, in verit�, n.�hil twrn propri11,1n. im�periri es'l ut leigibi<s V"�!vere (G. 6�, 23, 3). L'a.ttivit� a.mrninistrafrva degli ordinamenti SOV'rani :si ma1nifesta. nella forma tiipti�a. dell'imrperJio; e per� le iguaJ.'entigie per la. conse1rV'aiZione della, giusitizia, si de1bbo'llo, a.nzitutto, ll'foea.�coo.�e ne]fa, stesisa, ge1�airohia. ammintstmtiva. (Hl). (14) Gfr. CAMMEO: Corso di, diritto amministrativo, cit. II, 659, (sul concetto -che la Pubblica Amministrazione � parte necessaria nei !l'apporti ammindstrativi); III, 1211 (sul valore dell.a posiz:ione dell'organo, come parte, agli �effe�tti della distinzione fra attivit� ammjnistrativa e attivit� giurisd'izionalie:J; CHlOVENDA: Princip'i d.i d'iritto processuale civile; Napoli, 1923, 91 e segg.; (3a ed.) Napoli, 1928, 266 segg.; lsfJituzioni di diritto processuale civi:le, Napoli, 1934, II, 4 segg. (per la nozione di giurisdizione come attivit� sostiitutiva); ROMANO: P1rincipi di diiritto costituzionale gener(})le, ieit., 422, (sull'iaccentuazione del carattere oggettivo della tutela giurisdiz,iona~e. :in opposizione all'autctutlela amministrativa). 111 concetto -Oi � parte,, Il'l,d raippovti, come caratteristic.a dell'attivit� ammini�strativa, di fronte all'attivit� giurisdizionale., va integrato con il concetto di � parte � in veste di � autorit� �, come caratteristica distintiva dell'attivit� di diritto pubblico da quella di diritto privato. 'RASELLI: Alcune note intomo ai corncetti .di giuris;diziOne e amm,inistrazione, ,Roma, 19!?.6, n, 2, 6, 7; BRACCI: Le questiori,i e i confi,itti di a.ttribuzione e di giUrisdizio.ne del nuovo c. p. c. in� Riv. dir. proc. civ.�, '1941, I, 165 seg�g.; Rocco: A proposito di alcuni dissensi interpretativi dell'art. 134 �.ena Costituzione, in questa Rassegna, 1949, fase. 9, n. 6. (15) SALVATORI: La riforma del contenzio'SO tributwrio, in questa Ras.;egna, 1949, 237. (16J 111 principio, gi� svoJto sul terreno politico-legislativo (v. rietro, nota 9) � accolto univoca:ment�e nena dottrina italiana; cfr. FILOMUSI GUELFI: Silvio Spaventa, Lan1ciano, 1894, 12, segg.; ORLANDO: La giustizia aJmministrativa, in ORLANDO: Trattato, vol. III, P. II, 12-45 segg.; CAMMJW: Comment,ario alle leggi sulla giustizia ammini �Difatti, 1tutti .gli ordiilll.amenti giuridici sta.tuali ed alllche il canonico p�res-enta.ll'o un sistema di guarentigie istituzionali e funzionali (17). Le prime si attuano automatica1lle11te, quasi per reazione degli 1s:t1essi -oridinamernti (fenomemi di cornver�sione, oolllservaziione, riduzfone degli a.tti e negoz.i) (18). Le �s�ecoill.de si aittuano per a1ut'ocor'.l�ezione (an' nuHaimento, .revoca, totail.e o p1:wzfaJ.e, sana.tmia) (19), aid op�era. della Puibblioo Amniini�s�tmiztione, come pll!rte, a.tt1ra1vei~so la, gerarchia� amministrativa. (d'udlficio o su dmo1st1ranza., rricorso semplice e gerarchico) (e), in via sussidiaria, per sostituzione, aid oipera degli organi della. giustizia amministrativa. R.icor1so giera,rchico 1e 'l'icoriso giuridizfona,le si Vrova,no, dunque, ,SJU due piani distinti, di diverso ordine o grado : oon precedeniZa� per il primo, la cui funz.ione � di rendere possibile una. spontan�Ja manifestazione di volont�, conforme a diritto, nell'ambito del rapporto autoritario, ad opera della Pubblica Amministrazione come parte. VITrA) ha�, r�ecentemenite, aidomhra.to l'opinione che le molteplici a:fd'e1rm:azioni idi delfinitivit� av1�ebbero finito p1er ideteiJ'mina.re, in d'orza della c. d. evoluzione de11'ordilllamento giuridico, un affievolimento della. prim~wiet� de1l :riCO'l'�so g�era.rchico in tema di provvedimenti d'urgenza.; il che trovel'ebbe conif'e[�ma, nel pi�inciipfo. della responsahilit� -. che grarva1r do'V'rebbe �sul Prr'efetfo ~ ai .soosi dell'art. 28 deilla. Oosti1mzione. (20). Ma sif�fa.tto criterio interip�reta,tivo, del tutto originale sul terreillo-teo[l.�etico, a pwrte l�a su.a estrema (17) Per la .dottri1na straniera, cfr. HAURIOU: Pr�cis de droit aaministratJif et de droit pul!lic, Faris, 1927, 47 S�egg.; FLEINER: Les principes generaux du droit adm.inistratif AlLemand (trad. Eisenmann) Paris, 1933, 87. Per il diritto �canoni1co, c.fr. BERNARDINI: Probleim.i d.i co'TVtenzioso amministrativo cainonico, in Aeta Cangressus Juri� dici JnternatlonaLis, Romae, 1937, IV, 3�57 segg.; FOLIGNO: Scienza del 1tiritto aJm.ministrativo e di.ritto canonico (in corso di pubb:d1cazione) I, capit. III. (18) Il fenomeno di conversione s:i v.eri.fic.a, se�condo SATTA G.: ConversiOne dei negozi giuridici, Milano 1903, 29 segg., per presunzione di volont�; secondo FADDA e BENSA, in WINDSCHEID: Pandette, VO'l. I, p. 1, 392, s.egg., per pubhli.co mteresse. Pe.r 'la sua applicazione nel diritto iprivato, cfr. CoVIELLO: Manuale, Milano, 1929, 332; DE RUGGJERO: Istituzioni di diritto civile, Messina, 1937, I, 297; e nel diritto pubblico, c.fr. FORTI: Diritto Amministrativo, pa.rte ge; nerale, dt. II, 196; 1ROMAN0: Corsoi di �diritt'o amminis.tra-~ ' II..; tivo, cit. 285; BODDA: La conversione degli atti ammini . strativi ibtegitlimi, Milal!lo, 11936; .DE iPORCELLINis: L'ele . mento della volont� nena co'TVversione d.egli atti ammi' nistrativi illegittimi, in � Riv. dir. pubbl. '" 1940, I, 401. Per la " conservazione '" cfr. FERRI: Conversione dei negozi giuridici, in N.D.I. n. 1 e per la "�riduzionEl:_� c.j'r. ~ strativa, cdt. 136 segg.; 376 segg.; BoRsr: La Giustizia AmSATTA: Cornversione, cit. !13. ministrativa, P.aidova 1941, 215; RANELLETII: Le guaren( 19) Cfr. HANELLETT!: Le guarentigie, cit. (157 segg.; ! tigie della giustlzia neV/ia p1, a., cit., 193, segg.; Bozzi: RESTA: La revo�ca degli atti amministrativi, Milano, 193.5. Istituzioni< di diritto pubbUco, Messina 1938, 167, 186 se.gg.; passim. ZANOBINI: Corso di diritto mrnminiistrativo, Il; La Giusti( 20) VITTA: Anco!/"a t:a definitivit� dei provvedi'menti I zia Amministrativa: Milano, 1942, 3 segg. d'urgenza in � Foro Arnm. '" 1949, fase. n. 12. I !IDmuwA�&%%&JZ.Willi}%W..#~~~~~ -5 i ~ perioolosit� por la, aeirtez{(Ja del dtiritto, � 1�esistito, nel caiso, daJfa, ididlficolt� di sca.1'1dillilil'e un principio cos� fondamentale nel quale risiede la forzai stessa dello .Stato. Si potu.'ebbe, per vero, invocarie il nuovo principio del decentram1ento a�mministu.� ativo (ad. �5 della OostituZiione); ma, questa norma �si inter;p�reta, con l'airt. 917, rivolto ad aissiicuraire la girnstizia, (ilnpa.rZiialit�) rutbra.verso una oirgam/��:z�a@ione di ru!Jfioi (01s,sfai una, geranrchia). L':a.rgomento-� d�e:licato e non pu� ess�ere. ad:�fronta. to con semp!licis1mo-. Occorrre po1r me111rte che l'a,rt. 5 della, Cos1tituizione enuncia il p.rinci!Pfo del decentramento a1uta1rchico e. quello del d�eoontramento amminiJstrativo. Il primo � aittiene alfa struttura �o�rganizmtiva deJlo Sta.to � (21), quindi a.ttua. una. distribuzfone pe1d!ferica di serrvizi. Il �Secondo importa, .una distriibooio1ne di com. p1etenze a1gli orgaini peri!f.erici, �si cohe la. loro volont� 1sJ.:a. maniifesta.ziolne immediata. della. vofont� dello Stato (2'2); ma trattasi di principio affida. to ad. una noir<m-0. prf'ogra1mmatfoa (23). E .nulla. a.utori~a. a�d an�ticipa.re 1qu:ale p�otr� e1s1se1'e la natura. di questa, attrilmzione1 idi competenze e fimo a,l qual ,s�egno la, guarre�nil'.igia, del srinda.ca.to giurfa.diZlionale sa1r� fatta prevailere rispetto a. quella. deri'Vante daJla. gecrairchia.. Difronte aJl'esisteiwa, di due norme fondaimennta.li (art. 3, legge eollltenzioso, airt. 5 leg.ge comuna.le proviooia.le), non aib1�-0g-:ate llelpipure in occarsfone di recentrn ritocchi aJ.la. legge comunale !P"-'Ovincialf', non si ipu� che Tispettare fa tradizionale struttura, del �S�iisifiema, della� giustiZiia, a�mmini!stra.tiva,. D'a.Ura, pa1rte il co;rrettivo del decerlll�ramento amtwrchico � ip�roprio un rarfforzameinto di controlli ge:rairchici sui serviZii stwt~li, anche s�e attuati aittm,vers:o un d�centmmento burocratico o ammims1ilrativo. Si pu� osservare, ancora�, che l'a�rt. 125 Oostitu. z.ionie c:ontemp.Ja. 1s:oltauto un diecelmtraimento di conkoil:li giuri�sd:iJzipnail.i 1sm.gH aititi amministrativi d1ella Regio111e ; mentre l:a norma reigolaitrioe del sindacato giimrisdizion:a.le slllgli a.tti aimminiis.f1ra�tivi degli organi deHo 1Sta.to (a.rt. 113 Oo.stituzione) induce ad escludere che esso si svolga sugli aitti degli organi decentrati, piuttos�to che su quelli della; ma1s1sima a:ntorit� gera,rohd.ica. E ci� :perch� deoentraimento IThOn vuol ie1s1s'ei:t"e ia1V1ulsfone dalla gerairchia" il cu:i 1pre.s1uppo.sto � l'a.ttriJbuziorne del poter�e al comp1esiso 01�ganico di una. hra�nca. <lena Plubblica. Amministra@one (1IV H iap�rile ~945-, n. 71 e 16 ma1ggio 1945, n. 82 -(24). 181 pu�, irnfine, rli!Cihia.mall'e i.I iprogett~1 di legge g.enerale �sulla. PiUbblica1 Amminis�tmzione iproiposfo daJ.la, Oommissio.ne Jemolo, il qua.le, arll'arti (21) AMORTH: La Costituzione italiana, MiLano, 1948, 40. (22) CoLzI: La Provinc.ia e ii! Comune, in �Commen tario alla Costituztione italiana � dir. da Calamandrei e Levi, Firenze 1950, II, 393. (23) MIELE: L,a Regione, ivi, 232. (24) In � Riv. dir. pubbl. '" 1944-46, II, 144-149. oolo 61, riOOldis.ce i.l p:rindpd.o che il i'1co1"so ge �rarchico oos.ti1tuisce ilai 1gum�erntigia p1�imariai di giustizia, nella Publblica Amministrazione e che le eccezioni non poss�ano es�so&I'et sta.bilite se no.n in fo�r:za. di legige. Lo .stesso VITTA, nello a.rticolo tesrt1� citato, richiama. un comp1ess10 di dJi1S1posiz;ioni, sipecie m~l camp-0 del contenzioso tributario, che stabiliscono l'�o;bbl1go dell'esperimento dcl reicor:so gera1r�chico come oondlizioille di pro:ponib!i.lit� dell'a.z,io0ne ; lo stesRo Vitta che iweva. acntam1ein1te1 posto in riJlievo l'asjpetto pubbUcistico1d1ella gua11�entigia. in esailllie, in quanto non pu� am1miette1:<S0i che 1a, Pubblica Amministrae;ione venga trascinata, in giudizio, senza, essere stata posta previamente in grado di rivedere l'operato illegittimo degli organi inferiori (25). Si pu�, an.cora,, ric0Dda0re una serie> di ail.foe aipplica�Ziio1ni c1el �ricordato principfo, le �quali :si aJlinea. no acca,nto a.l dcor1so ge1"3.1rchico, per rlliconforma� r1e l'esigem..a di :una. reig�oilai fonda.mentale .fil vita� �dello .8tato: -l'esigenza deil p�l'evio eisaome, da parte della, stessa� Pubblica. AmministraiZione, dei ;reclami ruvve1~s:o provvedimenti lesivlli dei �d1ritti �e degli inter'(~s.si dei cittadini come a1vviene in tema di risaircime:nto del danno peii� fra�sipo1-ti forroviarm, in 1maforia di :s�rnp1p1ementi idi congrua e nei procedimenti per conseguire l'indemnizizo iper infoTtuni sul fa,voro. * * * :Situa,zioni tipiohe1 nelle quali non si d� luogo a ~�iewso gera1rchico sono : A) L'emana~ione �dell'a.tto da parte dell'aiutorit� pi� �elevata, in g1raido, idi una, gerrarechia, amministrativa, (definitWit� gerarohicu). B) L'esoh1caiooe del rricorso gera.rchico o la, dichiruraizione d1i1 d10finitivit� del JH"ovvedimento per leg1ge (defirniti11.1bt� espre.~sa). G) La, .filc;hiairaizione 1del leigisfafore pu� esselI'e anche imp.Ucita mediante: a) impugmaibilit� di �un a.tt<> con ricovso gforisdmionale diohia.rata pea.' le1gigie (ta.lorai, coL111e es.clusiOIIle esp�1�essa. del ricorso geTarohico, o come e�sdnosiom.e del Ticors�o giurisidiz1ii0ni,tle per a1tti negaitivi o positivi) (defin.Uivit� oggettiva, im.plicita a aontrario) ; b) 0r1iipairtiZiion:e di comp�etenoo, strubilita da1lla, legge, f.ra, organi di diverso grado (coime nella le1gge di eS'.pi'Op�ria~iorne, iper la, dfoh:ia,raiZiione :di pillhblica. utilit�) (defiwitimt� ogge1Uiva impiliJcfita per rlpartizione di oo�mpeternzie) ; o) i11sostituib:hlit�, da pa1rte ide1l .s.uiperio.re 1gera1r: cl:11i1w, .sfa perch� le a1ttribuZiioni dell'inferiore iproveng�ono da.Ifa. norma., sia ;perch� la� so.stiturzfone �, di fa.tto, inipotiziZ.aibile (ltefin.it�vit� oggettiva implioita per attrioi~on,e dii c101m,potenr?!a os!()iluisi va). 1E' neJ.Ja, d.eterrminaz.ione di quesrta, ca,tego.rfa ch�e trova.no irngresso motivi di defi1J1,itfoit� per analogia, (25J VITTA: fJiritto aimmi.nistra;tivo, Torino 1933, I, 412. -6 d') a.ttr1:ibuz.ione di competenza, determinatici, in co\lltemipfa,ziione della, {}UaJ.it� dell'organo (drefinitivi! t� subiiettiva) (2�6). 2. Il criterio dell'.� urgenza. � non pu� dar luogo a. �de1finiti'Vit� d:mplicita, p�oich� l'urgenza, non importa nooes;sairiaimeinte l"esclusione del ricorso gemirchico. L'� urgienza. � pu�. es,sere p1r�ev1sta come � ca,usa. � di detbe1rm:ina,ti atti; ma, p'u�, non dere necessa1riaiinente1 cos1hltuire la rotfo leig�s p�er una aittribuizione di competenza. ad origani 1perirferici, con a1ttrihuz1'.1oine del cairatte,:re di definitivit� imipilicita aJ pro,V'Vedimenti !''elativi. Altro � l'urgenza, di p:eovvedere, aJ:t1r'o l'urgenza di una rpronu1Uoia, sul reclamo e, a, fortiori, a.ltro ancom, � �l'urgenza, di una pronuncia, giurisdiziona. le srul �reolamo .stesso. Alla. prima non sii.� accompagna 'Ileces1sa,ria11Tuente la. seconda,, poioh� s�e v�ero che il provvedimento d'urgenza �, di regola, di tipo .sommario; nou per questo deve presumere il legislatore che l'organo agisca pre8tf0 f! male! si da im1primere un moto accelerato anche a.l sis,fa~ma delle 1g�uawentigie. Comunque � da, eiscludere che, se pur �siffa.tta, es1'.genz1a fos,s-e da, cons-id1era11e, ad assolverla, deignaimente si doves�se selll2''altro fa�r ca.p �o aJla, iproinuncia, giurisdizionrule ; qua1si che l'Amminisih �atZionie iquaindo debba a,gh� plf'es�to, debha,pe.rci� solo rinu111c1are aJl',essenza steisisa, del P'l'op�ri.o pote1�e. iDel resto, nel nos1t1ro o�rdinamernto, in genere, e nel :siiistema, dei pcrovvedimenti d'm~ge.nza,, in isp1:~cie, l',esigenza, del controllo su:bitallleo giu.risdizbna, 1e .si ricollega md un 1principio di � defirritivit� � (esplicita. o 1iimiplicita,) che trova, riscontro in motivi di ordine :funzd.onale; ond,e arppa.re esrt.remamente :pericoloso il cos� �detto 1p,rincipio della, R tlefin: itivit� per Oilla.logia �. L'aHr'iibuz1iol!lie �diilre,tfa d�el ;potere, srpedficafaimente, all''Ol:ig-a,no� 1ocaJe, aL!lfilohi�, genericamente, aJ (26) ORLANDO: Contenzioso amministrativo, in " Digesw Italiano�, vm, 2 n. 173; La giustizia, amministmtiva, in � Trattato �, III, 671 segg. n. '511-52'; BORSI: Appruri,ti di diritto amministrmtivo, La Giustizia a1mministrativa, Padova, 1926, 24 segg.; U'ALESSro: Istituzioni di diritto Amministrativo, Torino ;J.949, II, 332; RANELLEITI: Le guarentigie della giUistizia nella P .A., cit. 251; CAMMEO: Commentario deUe leggi swbla g1.ustizia aJmm,inistrativa, ciit. I, 516 segg., n. 269 a 274; Corso di diritto ammirnistrativo, cit. III, 175. Vedasi, ora, in vario senso, ma non certo con ben�ficio del1la chiareziza: VITTA: Defl,nitivit�, ec�c. in " For::i Arnmi.nistrativo '" 1947, 1 febbraio 85; CATALDI: Ancora nuovi indirizzi giur'isp1"'1Mi{enziali in. materia di provv. def. impl., in " Giur. Cass. '" 1946, 11, 4'66; CARBONE: I provvedimenti del Prefetto in base aU'artiticolo 19 legge com. e prr.ov. in "l'Amministrazione Itai: Jana '" 1947, 275; Nota redazionale, in " Riv. Amrn.va 1947, 96; DE GENNARO: I provvediment.i defl,nitivi imp:~cit'i ed il ricorso ger:archico nella A'mministrazione democratica in �l'Amministrazione Italiana'" 1947, 154, 158, 208, 212; LESSONA: La �giustizia amministrwtiva, Firenze 1946, 21 .segg.; LENTINI: La giustizia amministrativa, Milano, 1948, '113; ZANOBINI: Corso ,di diritto amministrativo. La Giustizia amministra.tiva, Milano, 1942, 104 segg. comples1so organico di una1 hranca dell'Amministra.zione (p1-esrupiposto del rrupporto di g�erarchia) (IV, 11aipriLe1945, n. 71 e 16 mag1gio 1945, n. 82:, dt.) non pu� essere traisrportato� al di l� 'e aJ di fuori dei casi previsti, in quanto siffatta attribuzione, co.~tituendo� deroga ai rp'l'incip�, va intesa. re1s�t'l�ittivamente. Nel sistema dei p1ro1vvedimenti d'urgenza,, del resto, non c'� posto per eistenslioni o per ainafogie, poicll� }a, de1finiti'Vitt� si ricollega,, in ogni ca,so e chfammeinte, a,ll'indicaito principio della, funziolllalit�. 3. I p�rovvedimenti prefettizi, emana.ti ~n v.irt� dell' aJ:t. 19, 5� comma, 1egge com una.le e P'ro,�1ciale 3illche doipo la, modifica, attuata, con legig�e 8 matl'ZO 1949, 111. 277, po1s1sono ag'e'Volmente inqua,. dn@si fra, i p1rovvedimenti definitivi :per dire.Un attrihnzione di comp�etenz,a, del 1egiis.Iafore, non�h� per fa natura del pote1re aittribruito al ip�reif:etfo (detinit~ ivi:t� implicita: c.:f1r. surpra, lett. o). Il� potere del p1reifotto arpipa<re, inrfatti, ca,ra,tte1riz,zafo, p1rima d�ella, rid'orma,, p1roprio da, 1quiella. la,tis>S:iima, discrezionalit� indiscriminata e indeterminata (� adotta, in caso di necessit� o �i urgenza i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico. interesse �) giustificabile soltanto in relazione alla figura di detto organo, quale appariva� dai commi 1�, 2� e 3� dell'articolo in esame, degenerata, poi, nella figura. del � capo della provincia �, della cosidetta r.s.i.; il che fu giustamente rilevato nella prima delle due decisioni 24 gennaio 1947. Dopo la, riforma, il potere del prefetto � caratterizzato da una pi� ristretta sfera di discrezionalit�. Si esige, invero, il conc,orso della necessit� e dell'urgenza (in relazione alla neces.sit�) (27), per l'adozione di provvedimenti oggcttivwmcnite indispensabili; e non pi� indiscrimina.tamente, ma nei diversi rami del serviJZ.io, �� determinazfone che risulta. dalle competenze p�roprie dell'ufficio cui il prefetto� � preposto � (Relazione RESTA, in �Atti Parlamentari �, Ul49, Doc. 250-.ci). Prima della i�forma ,aiprpia1re preminente il cri tedo della naitura del potel'IE1. Do[)o la, riiforma. a,s SUJl'g'e a, car�a,ttere d.eci,sivo 1'aH.r,1bufilon�e diretta, di competenza. Il Oons1ig:lfo di 18fafo, ha, �S�emp�re 01vvertifo ique s,te �ragioni, e come durant1e il 1�e1gime :fa,scisfa for zando la, no['ma, dell'airt. 19 a~eva. eora1gigiiosrnmelll te1 dichia1raito il c,a['a,rt;tere di � non d-efi,nitivit� � dei .1H�ovveidimenti pverfottizi -emanati in vir'tr� di quella disposiiJz1ione ~ riusceaJJdo a Hmita.r:ne l'aipplica~ o1ne a.ttnwerso la. ,eiffieace remo,ra (srpiecie iper i decr,eti dei c. d. :i)refotti �politici) dell'ammi:s1sibilit�. dei rico1'S1i1 in via. geira.rchica rt:a1lora, seguiti da � esempla1ri >> :�nterv-elll.ti; cosi, doip�o la, ce:s,snzione del reg�.i:me fa,sdsta, col ric01r1da,to: mutameillto di indiriz~o, il Gou.s,1glio diii 1Stafo �segu.ii.� il 1j)r1oces1so inve�r:so ; e in oma1ggio aJllli ~�igoro�..a Ln-__ ter1preta,zione ��ella� norma,, i-es1titui ai 'P'l'efetti -� (27� Per vero questa restr:izione � gi� nell'int.erpre1azione giurisprudenziale del vecchio �arti.colo 19; cfr. V 20 giugno 1947, n. 244, in " Riv. Arn:rn. '" 1948, 381. ,., I ormai svincoilat1i1 da, �SU.bo.rdina,zfo.ne politica, -la piena. �re,sponsa1bilifa della funziione eccee;iona.Ie ipoUzz,afa nell'airt. 19 ; ne.I.la certeZJza, che essa. ,_ d'ora, i:n �poi -�sa.rebbe .stafa. e�se1�citartia, v�eramente 1)er ragion.i di ca,ra.ttm"e eccez.iona�le e non qua,le st�rumento di ipolit1ica loca.le. Oon l'entrata, in vigoire della leigge mod]ficaitrice, ,questo poit,ere ,eicc.iezi-01naJe �dsu.lta contenuto nell'ambito delle a.ttribluziioni deill'uffido e, per�, la deifiniUvit� vi � imp.Jfoitameinte dkhia1raita .. Nel ,s,iS'tema ded. iprovvedime1nti d"ur�genza., l'articolo 19 .si p'l�ese~nta, dunq.ue, isofa.to, con una fi1sionomia del tutto partico.lar1e, che non conse111te es tensioni o aJlalo.gie.. 4. A queisto punto occorre, per�, e�saminar'e rn colloca,z,�one �sdis,teima.tica, dell'a,rt. 19 e d�ell~ alfre nmme 1�efative aill'ado7Jione di proY"vedimenti d'm� g1Gnza. La 1giu.ris'P'rudenz;a del OoTusiligli:o di S1tato d � tro�va.ta. di fronte a, molti caisi nei quaMi i pr~fetti, s:pecie in tenui,, idi r�eiquisizione di immobili, hanno richiaimaito congiunta.mente l'a.rt. 19 legige com11nale e provinciale e l'art. 7 legge contenzioso ovvero l'una �O l'altra norma �e talora anche altre disposizioni fra quelle in principio ricorda.te. Essa ha, prevalentemente, affermato, che l'uso! del potcrf? ex art. 19 � impcdit'O, quando il provvedi:meinabbia per cont�n.uto ima materia che sia diversamente regolata per le�grre (V, 28 maa"W 1947, n. 126. E' E1:111goola1r:e ohe ,qui si fo,s,se pr'oiposto riieor�so gera. rchico contro il p'l'OV'Vedimento preil'ettiz.io ex airt. 19, e il oo.nsriglio di 1S.twto ne aibhia1 dichia1rato l'ina,mmis�siJbilit�, in co1nformM� al 1suo recent;e muta, r1iento di indh�iz;z()) ; res�bamito, qt~inid;i, rfooUcga bil:o a0ll' art. 19 soUan�to l' eser<oizio del pote1re n.el pu�bblic1oi irntenesse gen,eorale (secondo l'a1b!I'ogata norma d0ella legge comuna,le proiv:i1ncia1le) e (si potrebbe aggiungere orn) net pubblico intere'sse nei dfoerwi ramii dei s.erv�k,fo� (28). TaJe inrUri7JW non � 1sempire 1sta.to� Hnea.re. 1Si sono iv1s1ti accog�Her�e (a.nz;ich� d1'.ichiHQ"a,r�e inam missiibili) ricor,Sii aNverso P'ro,vvedimenti rp�refettiz.i di �reiqu.1siiz1'.1one di immo1bili, adottaH soltauto ex art. 19, sia pur ritenendoli illegittimi perch� in tervenuti in maiforia di dh1tto ipriva.to1(29), o ,per ch� mancasse il r1equ1iisito d�ell'urg"Bnte n�eces1sit� (3()) o adottati ex coomMnaito d1siposfo degli a'I'ti coH 19 legg�e comrnnale e p1'01vin.ciale e 7 legge conte1nz;ioso (31). (28) Per l'inappJ.i.cabiUt� dell'art. 19 ai casi in cui debhasi procedere ad atti dd disposizion.e delila p.ro.priet� privata, in materia regolata dall'art. 7 legge contenzioso, vedasi: V, 15 aprile 1947, n. 132, in cc Riv. dir. pubbl. �, 1947, II, 22; e in materia regolata dall'art. 5 decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, vedasi: V, 23 ottobre �1948, n. W7 in � 1Giur. completa della Corte di Cassazione ecc. �, 1948, odoc. 2230. (29) V, 16 maggio 1947, in. 200, in "Riv. Dir. Pubibl. '" 1947, II, 25. (30) V, 22 dic. 1948, n. 883, Negro c . .Pr8'fetto Taranto, in cc �Giur. �Compl. '" 11948, 2300. (31) V, 12 agosto 1947, n. 352, ivi Do�c. 27; 9 gennaio 1948, n. 4 ivi Doc. 572; V, 14 lfebibraio 194S, n. 007, ivi, Doc. 616. Si che fu posta. la questione se il Consiglio di .Stato potes�se mdagare .,......,. ind1'.ip�endenLe:mente� dalla motivazione dell'atto -quale fosse la no�rma sostanzialmente tenuta presentE"~ anche se.n.on invocata o invocata a sproposito, come causa dell'atto medesimo (32). In Ulll ])'rimo tem1po, si era. rpa,rla.to di h~rilevau z.a. de�l 1richia.mo aJl'aa<t. 19 (33) o di erronei e superfiu; i �r1'.1chiarni (34) ; si era, ritenuta -in tema di competenza, -pe11�fino l'frrile�vanz1a de,l .richiamo a.Ifa leggie su:lle requisizioni di gue1�ra (atrt. 34 reg �io decreto 18 ag�o�sto 194(), n. 1741) se congiunto a quello dell'm"t. 19 (315). Poi � stata ammessa� -in tesi -la legittimit� di JJ'ro�vveidimenti di 1�equisizfone, fondaiti sulla, duplice hase degli airtfooH 1'9� legge comuna,le 1e ip�rovinc1'. 1aJe e 7 legge contenzd.oso, distilllguelll!dosi, sottilmente, le due ipofos:i di aipipUcaz:i:one de1gli airt1icoli .riforiti, nel s0enso che � l"uso della facolt� indica.fa, daU'ad. 7 :si hai ida, ritener�e drcoscr1iitto a.i ca.si di nece�s;sit� e �di congiunta u.rgenza, >> men br �e � 1queHo della. facolt� ip�rmista, daill'airt. 191S>� ha d:a, am~r '.limitato ai casi di ur:gen~a, o a1i caisi di necessit� >> (3�6). Ed illlfine, �si � airriva1ti a, id1str.ibiuire la. maite:ria d�ei JJ'l"01vv;edime1Uti p�er requis1'.iz;ioni (s'intende, djve1" se da queille �di gue1rTa) ll7m a.rt. 19 leg:gie oomuna. le �e 'P'l"O'V'incia.Ie e aJ."�. 7 leg'ge co.ntenz.ios�o a .seconda, dell'intensit�, c1eHa n�eoesisit~, ;in relae.ione aJl'urgenza. :Si tra.ttaiva, idi reiqnisiziione ,;ro. uso di un albergo, attuata ex art. 7, ma, poi il Prefetto sostiitu� il richiamo a, detta norma, con il richiamo aU'aJ.�t. 19 � aivente pi� r�istirclto contenuto (dice l'Eoc.mo Oo�Tusi�lg1io) in rela,zfone aJ ipotere sip�ecifico di dis�porre, iper graive necessit� pubblica, della propriet� privata senza ind!ugio >> (37). 'rutta.via,. 1que1sta. distribuzfoine (ancora� possibile s,otto l'impe110 �del vecch-io a.rticolo 19) esclude, per s�, la confusione, la contaminazfone, la, fungibilit� o l'equiva.leinza, fra, le due n�o,rme e !ll'Oill �S� p1u�, pertanto, a1;gomentare dalla ritenuta. definitiva dei provvedimenti ex a.rt. 119 pet" inferirne la definiti'Vit� <lii �quelli �ex a�rt. 7. L'art. 19 reista isoJ.a,fo nella, sua ,sfera di app.U.cae.ione, amche risipetto aU'awt. 7. (32) BENVENUTI: Sul rrichiamo a disposizioni legislative diverse neUe preme�sse di un atto amministrativo; nota a dee. V, 18 settembre 1946, n. 327, in cc Giur. It. '" 1948, III, 53. (33) V, 18 settembre 1946, n. 3~7, nva c. [lrefetto Napoli, ;n " Giur. It. �, 1948, III, 53. (34) V, 8 febbraio 1946, n. 55, Fidenzani c. Prefetto Perugia, in " Giur. It. �, 1947, III, 108. (35) V, 24 aprile 1948, n. 239, Di Mare c. Prefetto di Potenza, in " Giur. COIIllPl. �, cit. �1948, Il Doc. 1489. (36) V, 12 agos:to 1947, n. 352, Soc. El. Campanda -Prefetto Napoli, in cc Riv. Amm. �, '.1948', 515; cfr. anche V, 30 aprile 1948, �n. 255, Ambrosi c. prefetto Bologna in cc Giur. compl. � cit. 1948, Doc. 11497; V, 9 luglio 1948, il. 491, Soc. An. Immob. Tirrena -Prefetto Napoli, ivi, Doc. 2168. (37) V, 18 giugno 1949, n. 550, Bruno -Prefetto Rovigo. -8 Oon l'entrata in vig�ore, poi, della legge modificat �rice -la qua.le� ha (come .sii � v1i1sto) ch�coscritto l'aipplicafilone �dell'arl. 19 ad ogni caso di neoeissit�. e di congiunta. ur:genz.a., 11~:1ducenido lai sfera. di disorezd:onalit� del Pl'!Ci:fotto �e triconducendone l'attivit� alle funzioni :1stituziona.U .,----! � .scOmipa.r:so 01gni margine di aipp1icatZ1'.1one d�ell'�art. 19, per la emana.zione di p1�ovvedimenti di requisizrione, essendo .scomipa1rsa, oigni diversit�. !fra i u:"equisit~1 di nooes�sit� 1e d'�UJrgenm iipotiz,za,ti daJla detfa dispos] zio:ne e daJ.l'arl. 7 legige contenzioso. Oudie, nei c:ontfronti della p1rima. noi'ma riprender� pileno vigio1re il princilpio in vil"t� del quale es.sa non P�ll� trova1re .aipiplica.zione per i caisi contemplati da nm�me .s1pee]fic;h{~ rela.Uve a: singol~ ma.tierie. Oosr�, per la requisizione non sa1r� ph� :po1ssilbHe e non vi sa.r� ip:i� ragione 1d�.I d'ar oaipo all'art. 19; pur restando conferma.fa la definitivit� dei 1pro~edimeinti pirefetti:zi ex a.rt. 19i -in corntem: plaeii{)(lle e rper effetto della di.!'rertta, e sipeci1fica a.ttribruzfone di comrp1eten:zia ~adottait:i in ogni aJ.tra �sittmzione giu1ridica che cornisenta. l'invoca,z.ione dell'arJ.>ticolo �sfos;so. Il quale, nOIIl va dimenticato, ha valore di norma .generale in tema. di attribuzioni del Prefetto. E' la norma che statuisce, con ca�ra.ttere di dichiarazione del legislatore per l'interp� re.ffi<Zione del diritto, i limiti istituzionali ddla compet�zia, prefettizia., ed a.Ila, 1quia.le, :per tanto,. s�l, Ticollega. la. P'Otes-t� iper l'adozfone di ip'l.'O'Vved1ilmenti d'rmrgenza,, nei diversi rami del 1servizfo, norn esrp1ressa1me1I1te :p!l.~evi�std.; mentore detta no1�ma � impedita. dalle altre disposizioni che prevedono l'ad,oziou.e di 11wovvedimentj d'urg-enza,, o da, ip{Lrte del ~reifetto, o delle pulbbliche a.utorit� in gemere. 1Si pu�, du.nque, concludere, ohe �Se l'awt. 19 :fu caus� unica dell'atto, questo sia da ritenere definitivo e sia ammissibile ii ricorso giurisdizionale, salvo riti�nei�e meggittimo il P'l'Ovved!imtem:to, se. questo fn adottato in maiterie per le qua.li 1socco1r1J.�e. vano altre disposizioni e salvo che dalla, motivazione non risulti che queste norme si sarebbero volute applicare. Se invece la disposizione dell'art. 19 fu causa concorrente, l'invocM:.ione di esso vitiat1.tr sed non vitiat. 5�. Le re1sfaintl, di�S(pOS1iz.ioni rela1tive a prwvvedimenti d'urgenz,a. sono, per s�, chiare e precise e differenziabili dalla, norma dell'art. 19 legge comuna, le pToivinciaile, afil.che dal ipunto di rvista. fo1J.'malLe. L'a1rt. 19 ha. ca.ra.tter�e genea."UJJ.e rispeHo a.i rpTo�vvedimenti 1d'ul"genzia, di competen:zia. �esclusiva .del Pred'etto. L'art. 7 ha. cair�attere generale, inviece, 1refa,,tiirviailll\e1nte a.i 1p1rov'v1ediime111ti d'wrgenm relativi aUa disrponihilit� delkt, iprroip,rieit� privata-, di comrpetenzia, di qua1s�ia1si aiutorit�. Evra.; a. mio a;vviso, Viitta. iqua.ndo -nella� sua nota a. s�entenza. dia�nz1i richiamata, ~a.fd:errma che l'art. 7 sia norma generale che rfoomprenda i caisi dell'mrt. 19. 1egige comunale .provincia.le <:>� 71 legge espropriazione, e quindi dehbasi inferirne che la definitivit� dei provvedimenti ex art. 19 e 71 importi definitivit� di quelli emanati ex art. 7, che sarebbe la. norma matrice, L'a.rt. 7 ha c~w-a,ttet'C oggettivamen.te g<MWrnlc, in �ordine a. un singolo ramo� di attivit�; l'art. 19 ha ian0h'�1S1so c1a1rartter1e gon.er(J;te ma, sit�bterf!iliva�m, ente, ossia, in ordine ai poteri del Prefetto in q.ua.lm1que i�alffio del seirvizfo. L'a11'gomento, quindi, aiddotto da.I Vitta, non mii rpa1re :pos1sa, giovaa."e aUa :tesi della de1finitivit� dei ip�roivvedimenti ema.na.ti ex a.rt. 7 legg'El contenzioso. Que1s.fo. ll'ol"ma. non � ad'l:f�aitto eisau'l."�t:a da:ll'airt. 19 legge comunale lWovinciale, (perch�, oltr.e il Prefetto, �qua.lu.nque a;utor1ifa rpu� servir.s.i d�ll'3.11.�t. 7) e da.U'a,rt. 71 legge espi1�op1rfa�ione (p�e.rch�, come .si 'Vedr�, ricorrono altre �sottos'P'ecie di ![Jl1'0rv�vedi �l menti Tela.tivi a.lla, diS(pOIS~�z.ione temporanea, della propriet� privata.). Se mai, l'art. 7, rispetto ai poteri del Prefetto ex art. 19, rappresenterebbe una. norma particolare. Ma neppure questo� � vero. E�sso � avulso dall'ambito dell'ad. 19. 1Si � detto che i provved:i:meinti ex al1�t. 19� sono 1de1finitivi soltanto se adottati in virt� dii-quel rpotetre irndeteTlminato ivi JH'iwisto; non se adorttaiti in vh�t� di norme S!Pec]fiche, attributive di com1petenm. a�l 1P1,ed'etto (1e aUora. la, de1finitivit�. orpe�ra per questo titolo) o a.tt:ribui:Ji1v.e di comrp�etenzia a qualunque autorit� (e allora la definitivit� non poh~bbe opemaire, sol perch� sfa, il Predietto rud emanar�e l'a~to : e ci� a.n0he tpe!J.� ovvie l"aigioni di pa!l.�it� con gli aHri origani della. P:nbblica Amllll�'nistmzi�Oine). L'a,rt. 7 contemip�la, dun1que, un ipotere gernera.le, attriJbuito� ad ogni pubblica autorit� e�, sol per questo, ainche al Prefetto (ma, non ad esso soltanto). Es.so, come .si 'V�edr�, pu� a1dott:a.1�e ipirovvedimenti ex ad. 7 co111 cairatteu.~e di non deifilllitivih1; ex art. 71 con carattere di definitivit�. Quest'ultima, norma si rico.Uega, per un veir�so, (og1gettivamente) all'art. 7 e per l'altro. (subiettivamente) aU'a1rt. 19. 11\fa. lai definitivit� 91.':iigiina, dall'attribuzione .S1pedfica. di comrpetlenzia che la. norma .ste,s1sa prevecl-e. L'art. 7 legg�e contenzioso, infatti, non fa distill� zioni e attd'buisce tH ipofore di emanaire provvedimenti resi :n.ooessaii"�. da, ipubblico, urge111te interesse, a, qual'n1ique mutorit�. L'a!J.'t. 71 l�egge es1p'l.�opTfa. zfone demanda. invece� spedficameinte a.I prefetto il tCO!Ill;p:ito dii� iprovveidere in ma.teria. che � di sua oo�m1pet.el'J't00, es1oluisi1;a,, : ma.tie1riat di esproipria,zione per pubblica utilit� (art. 71, 2" comma); o che a quella materia pu� ritenersi connessa,: opere puhbHche (a!l.'t. 71, 1� comm3'). Quanto alle altre norme relative a provvedimenti � d'ur1genz.a,, l'm�t. 2 T. U. di P. JS.., pur riconosoendo al ,prefetto, nel caiso di urgenza, o di graive nec�ess.it� pubblica., la fawlt� di aidotta.re i provvedimenti lind!LS1pensa1b<ili per [La. tutela dell'ordine pubblico� e della, sicuretZza pnbblica, ammet: te esrp11Ji:cita.mente il rico�r�so gera,r0hico. -- L'art. 3'53 T. U. leggi sanitarie rinvia, all'all't. 7 legge contenz.ioso e all'a,rt. 71 legge espropriazione. Per�, il successivo art. 357 ammette esplicita. mente il ricorso gerarchico, in genere, contro i -9 provvedimenti delle autorit� governative inferiori (38). Non altrimenti disporugono g�li a,rt, 378 e 379 legge 20 mairzo 1865, n. 2248 all. F in matea:ia di lnNori puhlici. � . Dunque, l'immediata, vfoinaim~a all'aUivit� da Viiigila,re e discilplina.re, s1epipur C'oncorre a� gi ustificare l'eccezione dell'art. 19, comma �quinto., legge comunia,le pir"Orvinciale in rela\Z!�m1e aU'imporfaillza, ed .aUa. compfos1sit� della, !l'unzione, noin pu� essere prodotta a,d altre applicazioni, (39) poich� cognizione diretta e urgenza ricorrono, in tanti atti di organi perif'erici, che pur non escludono la opportunit� <li un control.Jo. e, occorendo, di una so.stitu1ziocne da, ipa.I'te del s1u1perfore, aillche se lontano. Il d�ecentramento aanministrativo � un principio che si aittua in diverse forme e clirez.ioni; os,sia, meilia,nte la conoes.sioine di po;teri ad o:rga�li dell'amministrazione indiretta o addirittura (come nel i:,�erf go1XY11nmenlt), ad o�rgani a,utooomi; mia,' non .soordina�ndo� il :P�rincirpio di gerarchia, tra gli orgailli <lell'aim:inini1s1trwzioine dli!l'etta. Si 1spiega, dunque, perifett3Jlllente, l'esistenz,a, di un co�ntrollo .su!bitailleo giur1sdizionaJe, su di una atfrvit� �sit.raordina.ria,, (quando, [1l Pre!fetfo delbba far ricorso a� rimedi ea:tra i�ur�8 ord-inem, quali gli s�ono sl1g�geriti se non da ragione [Politica,, aJme:rw da. un ele�vatis1s�mo senso dela sua, resipo�nsa1bilit� politica) ; o, 1per lo meno, 1su di un'a.ttivit� non predeterminafa daJla 1egge (1quando il Prerretto de1bba. fi'We uso di una. lata. discreziionailit� in ca1si non tesitua.lmente p�reivisti dail ,1egislaitore e,seiricitando, lilll ta�l modo, :Pi� che a,ltr�o, un potere, di ordinanza. di ordi11e inferiore, come � potere d'ordinanza, d'ordine maggiore, per il governo,, il decreto legge in quainto rioo�legaibile ano sta.to di neceissit�, quale fonte del diritto (40). Non si spiegherebbe l'esi.s.ten~ di quel controillo, in al.tiri oasi, dove il ricorso gera,rchico rpu� a,ssolivere degna,mente 13, sua, :fun�ziione. La tesi, a:ffacciafa, da taluno, che il p�rtinto Timedio del ricors�o giiurisdizionaJe aipre la via, d�ella, � sos1pens!i.one � � un rnrgomento che non .pa�ova'; :perobJ� la so.sipensiome pu� esse'l"e cowcessa, e anehei pr1ima, daH'autorit� superiore. 6. Il rovescio del'isolamento del'rurt. 19, 5� comma, � la non definitiviti1 dei provvedimenti di urgenza, ex a.rt. 7 le1g'ge contenzJiioso.. Quia1e � lai rposizione di questa norma nel sistema dei provvedimenti d'm'!genzia,? E.ssa ha carattere generale rispetto a tutte le norme che prevedono la disp�siziorie temporanea de.Ila. proipdet� ip�rivafa, per 'l'IUg�'one di pubblica (38) Sulla portata di carattere gene�rale di questa norma, rcfr. � Relazfone del Consiglio di Stato �, 19361940, II, 434 segg.; 1941 -46, II, 350. (39) Lo stesso VITTA: Ancora sui provvedimenti de{tnitivi implvCiti, cit., ritiene ormai superato l'argomento, (40) ROMANO: Principi di di.rvtto costituzionale generalt3, cit., 381; DI CIOMMO: La facolt� del potere eisecutivo di emanare norme giuridiche secon�o za Costituzione, in questa Rassegna, 1949, 70, lett. B. necessit�. S.� che, a rigore, laddove provvedano a�ltri testi Iegislaitivi a, questi e non aH'm�t. 7 dovrebbe. si far capo: cos�, all'art. 71 legge espropriazione, per i casi ivi contem_plati. Mtk quali j limiti di applica,z,ione delle due norme? E' stata. proposta� u.na distinzione fondata. sulla. funzione dei beni da requisire o da occupare (41). Si � opportunamente precisato� che per la requisizione dei beni mobili non possa. trovare applicazione .se non l'art. 7. Quanto ai beni immobili, si dovrebbe invece, distinguere, considerando il rapporto che si stabilisce tra l'interesse pubblico che si vuole tutieila.re .e il bene pi!"ivato che� a, tal filne �Si occupa.. Se il rapporto � di soddisfazione diretta. ed immedia.ta (requisizione) 1S1i dovr� applicail'e l'art. 7, se inr~1Tieitfa. e1 mediata (ocC'upaz, ione) l'art. 71; il primo quarndo l'immobile vemiga requisito per usti di pubbllic.o iinforeisis1e conifo1�me aUa. sua IIl:ormaJe des:tin~,zd,one:, il secondo quando l'i1m�mobilie occ.upa.fo debba servh�e come mez,zo �per ,eisegui:re le opiere, nec:e.ssarie alla. soddis:faz~ione del pubblico ~nrteries,se � (42i). � Questa. distinzione deriva no:n solo dalla diversa esp�ressione letterale del testo dei due articoli, che del resto � chiara ed univoca-, 1qua.nfo anche dal necessa.rio colleg�amento col concetto di opera pubblica. che deriva all'art. 71 dal fa.tfo di es.sere compres�o n1eJlla legge s.ulle1 .e1spropra�zioni per pub�lica utilit� (cfr. IV Sez. dee. 21 gennaio 1923, in � Giur. It. >> 1924, III, 199) >>. � IOos�, ad es.. , si :votr�, ai 1s1eTus11 del'airt. 7 occupare un immobile privato per sistemarvi temporailleamente un gruppo di profughi, mentre si dovr� ricorrere all'art. 71 per si�stema.re, sempre temporaneamente, gli stessi profughi in un campo di concentramento da, costruirsi su un fondo privato (43) >>. Altra .sotfospecli1e p~urticolru�e � prievi1sta, daill'rurticolo 85 dec1�eto Jegislaotivo 10 aprile 1947, n . .261, che facultizza l'Amministrazione dei Lavori Pubblici a. procedere a riparazioni dei fabbricati di 1prorprliet� privata, per la sistema11;i�one di ulf'lfii('i pubblici. � Scrive, al riguardo Varvesi: �Vi sono in questa dis1pos1izione tuttii gli estremi di neces:sit� e di ul\genza� richie.sti per i provvedimenti eccezionali, che, anzi, il caso ipotiZJ:llafo non � che una delle tante ipotesi di applicazione dell'art. 7, in cui la, grave necessit� pubblica � precisata dall'impo �ssibilit� di una diversa .sistemazione. Ele'llliento d1stintivo. �. inv;ece, la circostaillz,a,, che la utiliz~a,zione debba e1s.ser1e ;prec�duta dalle riJPa mzioni, ed � �senza. dubhio questa. rpa.rticolarit� che ha� indotto a-disciplinare con norma. apposita la materia, perch� si sarebbe, forse, potuto du bita.re ideUa, non a1p1plieahilit� aid essa d�ell'airt. 7, (41) CARUGNO: L'esprop<riazione per p. u., Milano.,. 1946, 60-66. (42) Cfr. "Relazione del .consiglio di Stato � '1931-35, I, 366; 1CORUGNO: L'esprroprriazione dt. 62 e la Giurisprudenza ivi richiamata in data 10. (43) VARVESI: Sui p<rovvedimenti di urgenza, in questa Rassegna, 1949, n. 11-12, par. 7. -10 nella conside.ra,ZJione che il neces:saJ�io indillgi�o per le riparazi,oni fosse in contraddizione con il requisito della particolare urgente necessit� da quello richiesto. L'm�t. 85 in esllime pu� quindi eis�seire conside:ra~ to come 1Ull Ca1SO pa�rticola1re di aip'plicaizri�on:e dell'articolo 7. N� il fatto che l'utilizzazione dell'immobile debba, es�s,ere iprec-eduta d1a,ll'esecuz1ione deJle 01perie di riipa.raizioo.e pu� es:sere motiivn per a1s1similarlo piuttosto all'a,rt. 71, perch� la riparazfone non trasforma il rapporto tra interesse pubblico da tutelare nella specie (la� sistemaizfone dell'ufficio) e l'immobile che a. tale fine si occupa, da ra�pporto di soddisfaz.ione diretta� a quello di soddisfazione indiretta � (44). Ma, qruesti .ca:si non esaili.ri,scono la, portafa. dell'art. 7 e per� i provvedimenti d'urgenza, adottati ind1i1rettamen:t.e in virt� di que,star norma, sarrall1no definitivi o non a seconda che dalle norme specifiche di a:p:plica,z.ioine di eis�sa no�rma. genera.le, potranno trarsi caratteri di definitivit� o non. In difetto di no1~me di a1p1pliicalZiione, e qu:rundo debbai faiP1Si c:aipo dire;ttamente all'art. 7, i provved1menti reJ.a.tivi dovranno co-nsid.erau~si non d�etfinitivi. L'aJ�t. 71 le�gge esrp�ropda.zione attribuisce la competenza. al Prefetto, ratio1'Ve m1ineris sui (ed � ricoHegahile suhiettivia,men:t:e all'art. 19 legige comunale provinciale, og�gettivamente all'art. 7); i provedimenti ex a<rtt. 7 e 71 sawacrrno rqrnindi definitivi. L'ru't. 85� decreto legislartivo 1947 n. 261 a:ttribuJiJsc�e }a, competenza, aid un era.mo d~lla, Pubblica !A.mministNttzione1: Amm.nie �devii LL. PP. (ed � ricollegahile, qu.indi, soggettivamente all'art. 7 leigig1e contenz.ioso, che demanda il p1o:t:ere di dis[Jorre d'ella, rp�rop�rieit� :pa:'i:vata. a quaJunqu~ autorit�). I provvedimenti relativi ex articoli '7 .e 85 saranno non definitivi. Cos�, a fortiori, quelli emanati ex art. 7 solo, la� cui sfera di applicazione comprender� le requisizioni dei beni mobili e quelle requisizioni dei ;beni immobili, per le iquaJi la mera occupazioine dei beni stessi soddisfi direttamente il pubblico interesise. Ne resteranno e1sdu:se le ocoupalZi�o:n.i di ibeni immobiJi ordina,fa~ come: mezzo per eseguire op�ere necessa�rie alla soddisfazione del pubblico inte resse. E' evidente che questa secondar ipotesi sia attratta dalla, regola della definitivit� dei provve dimenti relativi ad esecuzione di opere che sono proprie del Prefetto ex art. 71, e che la definiti vit�, qui, si giustifichi per la manomisisone del l'integrit� del be;ne. L'antica giurisprudenz:a non a�veva. a,fi'rontato il problema della definitivit� dei provvedimenti adottati ex art. 7 legge contenzioso. Ma con cleci sione della IV sezione, 28 dicembre 1926, Elia contro Ministero Affari Esteri (Pres. : D'Ago stino ; Est. : Rocco) furono affermate: massime de cisive nella delicata, questione. 'Si .era. demmzia.to a.i Oonsigili'o d!i� �Stato un de creto di requi1sizione di imnwbile, adotta.to dal P.residente del Cons,iglio dei Minis1tri, iMillii'Stro de gH Esteri, e in tale ultima 1quaJit�, a. sensi de,l (M) VARVESI: Sui provve,dimenti di urgenza, cit., ipar. 8. comb. disp. d.e:gli airticoli 7 le1gge contenzioso e 1 decreto legi1slativo 30 �otto1brre 1915, n. 1570, a :favore del Commissariato Generale per l'Emigrazione, cui il proprietario s.i era im:pro:vvisamente rifiutato di vendere i locali, nonostante le trattative in co:rso. 1Se ne chiedeva. l'ainnu:Ua.mento :pe:reh� emesso da, A:ufo1�it� folC'ompetente e cio� da1l Ministro degli E.steri, Presidente del Oonsi1glio� e Ministro de1gli Interni, mentre avrebbe potuto secondo il ricorrente -essere emesso solo dal Prefetto. di Napoli, in ba,se all'art. 7 legig�e 20 marz� O� 1865, n. 2:248, alleg. E, in rela.zione all'art. a legge comunale provincialle ed aU'a.rt. 1 decreto legislativo 30 ottobre 1915, n. 1570. La sezione giudic� : � Attesoch� la figura. :giuridica dei ministri ha nel nostro diritto pubblico interno un duplice a.spetto: da, un la.to, infatti, iil ministro come membro d�el gabinetto e conisigJie11e e collaborato.re della corona,, appa.re organo cnstituziona.le, avente funzioni di na.tura politica; daill'aJfa�o, come capo gerarchico di una grande branca della pubblica amministrazfone, appare organo ammini,straitivo, con attribuzioni di na.tura, amminisfrativa. � Nella locuzione, pertanto, autorit� amministriativa, usiarta. daU'art. 7 deilla legge abolitrice del contenzioso ammini.strait:�vo, senza, alcuna specificazione o indica,z.ione, non pu� non comprendersi, ad avviso di questo collegio, l'organo posJo a.I vertice della. gerarchia. a.mmini,strativa 01Ssia., per l'appunto, hl ministro, nella sifera della sua competenm. amminisitrativa. �Che, normalmente, in linea di fatto, la� facolt� prevista da�lla, anz,idetta. norma. di legge vienga esercitata. dai prefetti, ci� non �si:gnifica che essa non pos�sa competere direttamente a.l ministro, a1l quale, come a.d ogni autorit� superiore, spettano, a prescindere da ogni altm considerazione, tutti i poteri aHribuiti a.ile auto:rit� inferiori, in quanto non cosrtituiscano competenza propria daJla. leg.ge deferita alil'organo inferiore, ci� che, di fronte alla pa,rola' deUa legge �, nel ca,so, da esclud,ersi. � Non �, poi, invocabile, il decreto luogotenen � ziale 30 ottobre 1915, n. 1070, il quale, iil1entre ormai ha cessato di avere vigore, non pote.va, ave.r valore di norma modif�ca.trice della. disposizione generale test� ;ricordata, in qua.n lo statuinl esclu sivamente nei r:i!gu�rdi deUe necie.ssit� dipendenti dallo stato di guerra >> (45). Esclusa l'attribuzione esclusiva a.l Prefetto, del potere di disporre della propriet� privata ex (45) L'importante decisione � pubblicata in " Giur. It. '" 1927, III, 169. Tn nota redazionaile, si legge: " La massima enunciata non pu� soJl.evarn al�cun dubbio dato che l'art. 7 della ~egge sul contenzioso amministrativo parla in genere deH'autorit� amministrativa'" .. " Il vero � che di regola d provvedimenti in pigolf!, sono presi del prefetto. Ma questa � una sempllice aiccidentalit�. Comunque la delcisione rappresenta un opportuno chiarimento, segna un punto, che, sebbene certo, non ha, a quanto ci consta, precedenti giurisprudenziali �. TfilR -11 :m::@ ;;;;;; art. 7; anz,i, ri1evalo che se un.a ta.Ie aHribuzione pote1va. ritener.si effettuata con il decreto luogo�tenenziaJe, limitato nella efficacia. a.I tempo d~lla guena Hllli-1918, ci� impmtava. che, ceS'sa ta la 'leroga, tiprendesse vig�o.re la. regola �ell'attrihuzione del potere � a qualunque autorit� �, in base all'arl. 7; ammes.so, in ogni ca�so, il potere di snstituzione, ad opera perfino del Ministro degli Affari Eisteri, non vi sarebbe pi� alcun margine per negaire l'ammissibilit� de.l ricorso gerarchico. Difatti, anche in a1tre precedenti pronuncie. si era implicitamente riconosciuta l'esig�enza del ricorso geraiichico (che era �stato proposto, prima <@ dell'impugnativa in via giuri1sdiziona1e del dPcreto prefettizio, al Ministero delle finainze e al Ministero dell'interno trattandosi di tequisfai one di Jocali, per caiserme della. Gua�rdia di finanza) (46). . Nel ca.so dell'art. 7 non ricorre neppure l'esistenza. di un oi�gano consultivo centrale addetto a da.r parere (ci� che avviene per l'applica.ziol).e dell'art. 19, comma &>; argomento su cui poggia la nuova giurisprudenza citata del Consi1glio di Stato; cfr. retro, nota 5). L'intervenuta ra.mmentaita. di�sciplina del ricorso gera.rchico rafforza la tesi che, quel rimedio � da consideraJ�e come regola da appJicare ainche a conforto deUa. non definitiJVit� dei provvedimenti ex art. 7 e ad i.so.lamento della, di.stinta ipotesi dell'a.rt. 19 .. 7. Di fronte a tali argomenti, come S'i orientarono �le sezioni giurisdizionaH del Consiglio di Sta.to? La .tesi deU' Amministrazione :fu respinta dalia 5a sezione, da prima, con decisione 21 gennaio 1949, n. 244 (Perbellini, Prefetto di Verona); poi con aJ.tre p.ronuncie, 29 settembre 1949, n. 818 (Pacini, Prefetto Roma), 21 ottob:rie 1949, n. 811. (Oa.tan:e.se,, Prejj'etto 1Savonaj)1, 22 ottobre )1941l, n. 892/93 (IDe Magistris�, !Prefetto Novara e Sacerdoti, Prefetto Milano), ecc. La decision.e 29 settembre 1'949, n. 818 � ampiamente motiva.ta e fonda�ta su argomenti nuovi. certamente degni del1la pi� attenta cons1idera.zione (-!7). La tesi dell'Amministrazio1ne fu accolta, invec1~ dalla. 4a sezione, con deci.sione 7 ma.ggio 1949 n. 181 (I.N.A., Prefetto Roma) (48). Con la, sua. prima pronuncia, la� �5" .se~io:ne rilev� potersi scindere :le disposizioni promiscuamente invoca.te degli a.rticoli 19 Jeg1ge comunale provinciale e 7 legge contenzio.so '� allo .scopo di acceri.'tatl'e quale, �sia s1tato i1l potere del qua.le il Prefetto a1bbia fatto prevalente uso�. Pos:e indi in ri ' ' lie1vo l'esistenz,a della categoria dei provvedimenti defi.nitivi impliciti � come que.J.Ji che i:spirandosi (46) IV, 15 dicembre 1923, n. 16Q5, Piccardo -Mimistero Finanze, in " Giur. It. ., 1924, III, 113. (47) V, 29 settembre 1949, n. 818 in cc Foro It. '" 1950, III, 6. (48) IV, 7 maggio 1949, n. rn1 in " Foro Jt. '" 1949, III, 199, con nota crHica di Rossano. ailla va.Iut~ione di j;itrcost.anze loca.li, escludono il rico1'>so in, via� gerM'Chica >>; ritenne che il provvedimento eme.sso per la� i�equisizione, a sens1i dell'art. 7 legg'e� contenzfoso, rientras�se fra i p:rovvedimeni. i definiti vi implicifr � pe1�ch�� il potere che il Prefetto (sic) ese.rcita in base all'art. 7..... comporta la� diretta valutazione di cir~o,stanze loca. li d�el tutto eccezionale, le quali r1cltiM11ano la a�ozione immediata del proJVvedimento e che, come tale, si rileva non suscettibile di gra.vame in via, gerarchica >>. Bench� pres1upposto deJla deci. sione fosse }a, rioerca. del pote1�e esercitato, pre scind.endo da1i richiami a norme giuridiche, il che, in �sostanza, I'espingeva il principio della equivalen �za. delle norme giuridiche e confermava -invece -queJlo dell'infungibilit� fra art. 19 legge comunale provinciale e le altre disposizioni cht. prevedono pro1vvedimenti d'urgenza, (v..supra n. 4), onde la non .esteusibilWt ai provvedimenti �ex art. 7 legge contenzioso della definitivit� impli� cita. ritenuta per i provvedimenti ex art. 19 legge comunale provinciaJe; la quinta.. siezione insisteva sulla definitivit� implicita, dal punto di wi.sta della vallutazione di circostanze loca.Ii e della conseguente e.s.igenza dell'immediata adozione di controm1sure. Orni, tutto ci� non �pu� consideratt'si scientificamente esatto, per duplice motiivo: a) che la valutazione di cirwstanz.e locali (ecceziona. Ii non sempre, se pure urgenti) non suppone necessariamente un'attribuzione di competenza funzionale -la decisione parla tout coitrt del Prefetto, mai � noto che l'wrt. 7 non si riferi~t: affatto a, 1questo solo organo e se n'� visto l'esempio nella menzionata. decision1e della IV sezione 28 dicembre 1926 (v. retro, nota 43), ed a�l'�l'i se ne vedranno in seguito (v. infra nota, 49) -n� SUJJ� pone una, insostituibilit� di fatto (v. supra n. 1); b) che l'urgenza della adozion~ non importa neoe,s:sariamente l'urgenza del sindacato giurisdizionale (IV. �supra n. 2). Con la decisione pi� recente, la. quinta sezione ritiene superfluo prende1�e in considerazione tutti g:Ji a1'gomenti addotti contro la. definitivit� dei provvedim~mti ex art. 7 legge contenz.ioso, ma imposta la que.stione su tutt'altra basie e preci.sa1mente co~ <� di�struggere anzHutto l'idolo della, nocrma scritta, 1e riconosc.ere il non minor vailore della norma tratta. per interpreta1Z.ione ))' (<che un retto giudizio discend�e meno dalla chiarezza de;hl:a1 norma che� dall1a. sa.gada de1]1'interpretazione )). Compie�, indi, una. accurata disamina non gi� � di tutti i 'O(J)Si di a.tti dell'inferiore geraJ.'� chilco, per cui la norma ta.ssa:tivamente dispone la definitivit�>> (come scrfre l'ignoto a.nuotatore in � Fo�ro Italiano 1950, III, ti, nota 1), ma dei ooli casi di provvedimenti prefettizi dichia.rati definitiiVi dal Jegi1slatore nei TT. UU. di pubblica sfoure: z.za, (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e delle leg�gi .sanitarie (regio decr�eto 27 luglio 1934, numero 1'265) ; per trarne la dimostrazione ~be le ecicezioni alla J."egola della non definitivit� (che la sezione ammette) �sono numerosissime e co:stituiscono un si�stema. �dominato da un principio comune; onde la. 1'egitttmit� della a,ggiunta di altri cas�i, attra;verso il criterio della definitivit� per f:W..A* TtF& f:W..A* TtF& -12 analogia. Quel principio comune si � creduto rinvenJre nell:a. pa.rticoJa.:oo natura e negli effott.i di questi atti: qnanifestazione di froa.oU� eiecezionali e ampiamente disicreziona.li ir1<oide.nti su diritti pat1rimoniali dei privati; per cwi, chiosa a.cuta.. mente l'anonimo annotaitore del � Foro Itali:a no �, � una buona, politica legislativa avrebbe escluso le lungaggini i.nsoddisfacenti del reclamo gerarchico e avrebbe accordato la possibilit�, di una giustiz.ia pi� pronta� e pi� evidente, quela~ quella. giurisdizionale, nella piena� possibilit�, del contradditorio e dell'es�ercizio del potere di disposizione da pa.rte del ricorrente�.. I caisi da agigiungere sarebbero quelli dell'a.rt. 7 Jegge� contenzfos10, in qual!to questa nomna � a.ttribuisee aill'a.utorit�i a.mministrativa }'a facolt� di di1sporre sen;)a indugio d(\lla propriet� privafa >> e dell'a,rt. 71 [egge espropria,z.ione, che prevede, esso pure, atti dispositivi della propriet�. (< E conclude la sezione -a ragioni e considerazioni sostanzialmente non diver.se si deve anche il riconoMimento ~eoentemente op~rato daJ.la. giurispru.enza della, definitivit� del decreto prefettizio ~x a.rt. 19 legge comunal'e provinciale>>. La confuta~ione all'acuta costruzion1e teoreticopratica. (perich� l'enuncia,zione deJ principio esposto � puntellata dal �solito a.rgomento della sfiduci; a nel ricorso gerru1�chico) .sar� di brev~ momento. Il principio dominanh~ della costella.zione delle eccezioni pa.ssate in rassegna. daJla 1Sezione non � affatto. sicura e nella lettera e. nello spirito delle norm�e., !Anzi eisso appa;r�e fortemente re�s1is1tito proprio dall'analitica, riassegna di quei ca.si: a) I ca,si es�mina.ti nel T. U. di pubblica sicurez, za. (articoli 61, 62, 64, 65, 67, 9-0, 132, 141) riguar'dano proiVYedimenti che non incidono sui difrtt1i, patrimoniali d~i privati pi� di quanto non operino tutti g'li atti aimm:iniistr:ativi, i quaili, giocoforza, direttamente o ill'direttament'e, e, ad eccezione d�ei provvedimenti relaitivi ano status famAliae e oivitntis) incidono su quei diritti, se la cosa. pubbUca, � propter homines oonist<ituta. Non si pu� dire che 1sia,no tipicamente cairatterizza, ti da quell'incidenza, la disciplina dei pubblici spetta.coli (a.rt. 132), e dei serviZii di vigila, nza e d'inve,stigazione priivatai (art. 141), o i provvedimenti relativi a,1le licenze per a1i;;censmi (art. 90) all'orario d'apertura degli a:coes,s1i sulle pubbH0he vie (art. 61) ai ser'Vizi di custodia di ca,se e alberghi (art. 62) aH'impianto d.i manifatture e fabbriche pe:ricolose (a1�t. 64) ana salute pubbl'ica (a.rt. 65). b) Nel T. U. delle leggi di sanit�, definitivi sono i provvedimenti relatiivi a rapporti di 'impiego degli ufficiali sanita.ri (art. 51) e i provvedimeinti disciplinari 1sui sanltari condotti (art. 75), laiddov �e l'incidenza indiretta sui diritti patrimoriiaili non pu� giusitifica1re la. definitivit�, che, altrimenti, tutto il ieontenzfos�o del pubblico impiego dovrebbe i.gnorare il rkorso gerarchico. Sono d�etinitivi i decreti rel;ativi a.i �seriviZii, in quanto 'taJi, di a.s:si.stienza (art. 57), i bandi relativi a,i pubblici concm'si lH~r condotte vacanti (M't. 69), ai quali l'incidenza su diritti pa.trimoniaJi � aissolutamente estra,nea. V'� poi un corpo di norme reJative, a1la disciplina, degli esercizi farmaceu'tici (articoli 109, 144, 158, 161, 129, 169, 176, 185, 188, 188~.bi.s) 181)), alla disciplina. de11e profos1sioni sanita['ie (141), degli ambulatori, caise o istituti di curai (art. 193), degli stabilimenti ba�lneari (a;rt. 194) �e termali (a.rticolo 199) degli ailberghi (art. 232), o relative ' ff . alla profilassi in genere, contro il di onde~si d1 maikl�ttie (a1�ticori 243, 247, 258, 265, 324, 331). E infine sono definiUvi .i provvedimenti oon i quali il p1�efotto decide contro i prOivvedimenti emanati @ ) in materia sanitaria da.i sindaci (art. 357). Ma� tutto quesfo non giova alla. teisi della quintf!. �Sezione: perch�, come ,si � detto, i casi di rutti amminisifra, tivi che aibbia.no l'incidenza, ,sui diritti patrimoniali e sono dichiarati definitivi, enucleati dai due TT. UU. citaiti sono mo.iti se riferiti al potere del prefetto, ma. pochi S�e riferiti a tutto il corpo degli a.tti aventi identica, inc�denza, attribuiti ad a.Itri organi e dei quali non � dichiara.ta nl> si � mai supposta la definitivit��. Gi� sarebbe, �qna.nto mai �singolare che il legislatore rnve.sse i,s1ti'tuito un sistema �siffatto pToprio nei due te.sti nei quali si � preoocupafo di sfabilire i principi fondamentaJi della nol). definitivit� di tutti i provvedimenti d�el Prefetto (acrt. 2 T. U. di pubblica s1icur~wa) e di ogni autorit� in genere (a;rt. 353 T. U. legigi sanitarie). Gli � che }a. iV�era ragione informatrice di quel sistemai di eccezfoni � la a.tt1�ibuziione alla, competenza eis�lusiva del Prefetto, in ma.forie di scail.~sa importanza. :Si � voluto, evidentemente, evita,rie che una grande 1ma,ssa di ricorsi, relativi a rapporti di ammini.s>trazione .str�et'tamente locale, perveni� sse al Mini.stero, ritenendosi esaurito l'intervento dello Sta.io con }a, determina.zione del suo masisimo organo periferico. Gravit� della c,�us�a e intensit� del pubblico interesse rappresentano la. discriminatricf a.s1sunta dal legislatore. Ed � a questo criterio che deve commisurarsi la definitivit�, come esaurimeinto della discrezionalit� (convenienza� di riesame nel merito, previe occorrendo, ispezioni e racolta di dati; possibilit� di orrezioni o addiz.ioni di cautela, termini, ecc.). Ora so.tio questo profilo, l'ar�ticolo 7 1non pu� sotto.stairei ad a.itre interpretazioni che qu.ella esposta dia1nzi, nel senso che i provvedimenti dispositivi della prnpriet� priyata si distribuiscono fra l'art. 7 legge contenzioso da un lato e l'art. 71 legge espropriazione ed altre disposizioni, sempre attinenti all'occupazione di beni, dall'altro, secondo che l'occupazione sia fine o me.z.zo, per la soddisfaziotne de�. pubblico interesse. Lo .stess'O Vitta, che pur ogg,i inclina aUa definitivit�, de jitre co1'hdenido) riconosce che i1l centro di ogni disputa, � la ricerea. 1se nel nostro or'dinamento esista ancoea o no il principio generale cilte -il ricoirso gerar'Chico cos:titui�sra la regola ed au (49) VITTA: Anwra la defi,nitivit�, ecc. dt. -13 svica la. clecisione della adunanza plenaria de�l Consiglio di Stato ; rkonosce che il principio della definitivit� implicita era fa0l�SQ nella sua indi.scriminata laiti'tudine, ma consentito nei casi di maggiore gra�vi t� ( 4 7) sempre che la legge lo consenta nei limiti degli �schemi d'ianzi e�saminati. Il che significa, che nessun argomento positivo ha i�esi�stito a.Ifa critica e che il principio della, non definitivit�, in subiecta materia, debbai tenersi per certo (50). La quarta sezione mu-0ve, esplicitamente, dalla premessa che � P'e.r quanto il provvedimento impugnato sia formalilllente motivato in ba&e agli <� articoli 7 leg\g'C contenzioso e 19 legge comunale provinciale � tuttavia nella prima di tali disposizioni che esso trova il suo giuridico1 fondame1nto, pacifico essendo che non pu� il Prefetto avvale:rs1i dell'art. 19 predetto quaendo� altre norme. regolino pi� specificatamente fa, llliateria, �ei in particolare non pu� a�V1Va1lersene per dispo:rre della propriet� priva,ta. Il riferimien'to, peraltro, a tale disposizione non � causa di invaJidi1:� s�ei simultaneamente si invochi altra. identica norma lai qual~ viene a costituire fondaimento uni.oo deU'.atto a.mminiistra tivo, co�nsidea�andos1i ieome. non influentie il richiamo aJl'art. 19 >>. Ma e.ssa -a differenza, da quanto far�, poi, la quinta sez.ione -ne 'trae le debite distinzioni e conclusioni. Ricorda -ritenendone superflua la dimostra,zione -il ca,rattere di rimedio ordina.rio del ricorso gerairchic.o ; onde ola non definitiv�it� .� la regolai per i provvedimenti delle 31uforit� inferiori e la. definitivit� � l'eocezione1; la quale deve, per�, �essere specificata;111ente dimo�strata conforme alla legge. Osserva quindi che, nei rigua;rdi della c. d. definitivit� obbiettiva im.plioita (dieriva.nte dallar legge in via indiretta). a differenz,a, dalla definitivit� 8-Urb bi.ettiva (determinata dalla quaJit� dell'organo: e questo � il ca.so deU'art. 19 legge comunale e provincia.le) e dalla d�efinivit� ob.bie-ttiva ers-plioita (qualifica.ifa, espre�ssamen'te da.Ila legge), molti criferi �sono sfa,ti p-r.opoisti. Di questi, taluni appafono i�naocettabili (di.swezionalit� de1gli apprezzrumenti, vaJuta.zione, di circostanZ�e, locali, neces.sit� di immedia.to svolgimento della procedm�a) poich� �.sulla, ha:Sf\ di Wi crifori, la non definitivit�. cesse1�ebbe praticamente. di e0ssere la regola con evidente sovvertimento dei principi della nostra legisJa.zione �; altri si 1�iveJa.no come (50) In tal senso, LA TORRE: in I' cc Amministr. !tal. �, 1949, 811; Dr GENNARO: Recensione, in cc Rassegna Dir. Fubbl. �, 1949, II, 483. �Contra: CORTESANI: In terna di provvedimenti de{ini.tivi impliciti, Nota in " Hassegna di dir. pubbl. '" 1949, II, 630, con argomenti ricollegabili al principio della cc definitivit� subiettiva '" principio inaccettabile, come si � visto per l'art. 7, a�ccettabile isolatamente per l'art. 19; ROSSANO: Il problema deUa �eflnitivit� ecc. in � iForo It. �, 11949, III, .196, ma argomentando che il ricorso� ger.archico non garantirebbe, nel caso, quella volont� che il diritto [presume migliore, il che equivale a trasferire il problema .nel campo della politi�c.a legislativa ovvero ad impostarlo secondo l'erroneo criterio della msostitnibilit� di fatto. p1�opri di singoli istituti; definitivit� in itinM'�_. come nell'espropri.azione per p. u., e definitivit� a contrario per con.cessione le�gi:sla.t1va del ricorso giurisdizionale ad �e�s. : art. 343 Jegge comunale e provincia.Je (criterio espo�sto s�upra sub. I. a.). Hesterehbe ancora il criterio dell'analogia. E' questa la ipaJ.'te p.i� interessante della. decisione la quale, attrave11.�so una sottile analisi reca un autentico contrib,uto al problema della. definitivit� implicita, dapprima identificando il piano de.Ila interpretazfone ana.Iogica. nella ,naturar del potere pi� che nella m:aiteria; indi. escludendo qualsiasi analogia tra il potere delle pubbliche autorit� ex art. 7 legge cont�nzioso e il potere del prefetto ex a1�t. rn legge comunafo e :provinciale (rper la sua eccezionaJit�, prossima alla ipoliticit�) ed etx a.rit. 71 leg�ge espropria.zfone (per la. specialit� del sistema di attribuzione di competenze1, vedi Sitpra sulb. 1 b), onde deriva. l'insostituibilit� o competenza esclusiva del Prefetto. La decisione accenna, infine, aJ criterio della c. d. competenza esclusiva. (ma. questo � un caso non gi� di definitivit� -0.ggettiva implicita, sibbene di definitivit� subbiettiva). Comunque, per il p-0tere di requisizione ex a1�t. 7, manca l'attribuzione positiva specifica. al Prefetto (la norma � sta.ta -anche in tempi recenti -applicafa, dal Sindaco (51) ed � stato ammesso il potere di sostituzione da parte d�el ministro) (52). A tale proposito si respingono gli argomenti della. g1;a�ve necessit�, e dell'urgenza che non consente indugio, �essendo il p�rimo� accertabile anche in s0ede superi� ore e non sofd're'ndo remora il secondo dall'esperimento del ricorso gerarchico �. 8. Si pu� quindi, c'Onstatare che la quarta sezione ha fatto buon governo delle segna.late esigenze scientifiche, sfa.tuendo : a) che la. valutarz.ione di circostanze focali e simili (eccezionali non sempre, se pur urgenti) non importa neces�sariamente la definitivit�; che e�ssa non � nepipur la base della definitivit� dei provv~dimenti ex.art. 19 legge comunale e prov.inciale; che questa trova sua. ragione tn una speciale natura del pot.ere prefettizio che non consente la derivazione di una. definitivit� per aaialogia, rispetto al caso di�sciplin'ato dallo art. 7 legge contenzioso �; che, infine, detta valnta,zione non suppone una� insostituibilit� di fatto da parte del-� l'orgruno superiore. b) che l'urgenza. dell'adozione del provvedimento non impo�rta necessaria,mente l'urgenza del sindacato giurisdizionale. La statuizione pi� importainte �, parltro, quelJa. che non si leg�ge nella decisione del Supremo Consesso Amministrativo, ma che tutta. la per� vade e tutta l'anima; la indiscussa. :fiducia nena. (5t1) V, 13 luglio 1945, n. 68 in "' Riv. dir. pubbl. ", 194446, II, 203; 8 fe.bbraio 1947, n. 55, in " Giur. Hai. � 1947, IIJ, 108; 12 marzo 1948, n. 161 in" Ginr. Completa'" cit. 1948, n. 1446. (52) V, sopra, nota 45. -14 bont� della� gerarchia amministrativa; l'abbandono di quella inversi�one, tanto ininfluente ai fini del decidere quanto pericol-0s�a. come affermai, io1ne,' circa l'ordine delle guarentigie. Lai costruzione accolta dalla �quarta sezione non sernbt�a suscettibile di subire le d~molizioni che, eia pi� par�ti si minacciano. Come si � notato nella parte espositiva, le uniche ragioni superstiti sono la preoccupazione di ritardi, iJ timore di sea.rse guarentigie del contraddittorio, la presunzione circa. l'insensibilit� giuridica della. burocrazia.; con le quali si i:Jiv-0ca, in sostanza, una desuetudine non riconosciuta dal no.sfro si�stema. e tanto pi� pe1ricolosa in quanto suscettibile di estensio.ne ad altri casi e quindi di ampliamenti, fin.o ad investire l'mdinla.mento stesso della gera.rchia. Ma l'ordine delle gua1'eintigie deve essere tenuto fermo per la difesa dei principi de.Ila nostra giu stizia amministrativa, che non consentono interpretaiz. ioni di oipportuniti� o i�iforme costituzionali a colpi di .giurisprudenza; e pn� essere tenuto femuo perch� la Pulbhlica Amministrazione si uniforma cos.ta.ntemente ai principi dello Stato di diritto; � sensibile alle pubbliche e private esigenze, pu� sospendere, occorrendo, l'esecuzione del provvedimento, conscia della propria responsabilit�, politica e morale ed anche giuridica (*). DARIO AGOSTINO FOLIGNO AVVOCATO DELLO STATO (') La questione � stata portata, all'udienza 6 marzo 1950, all'esame >dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La decisione (Asoli -Prefetto di Roma), in corsn di pubblicazwne, si ha ragione di ritenere sia conforme alla tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato. (N. d. R.). NOTE DI DOTTRINA (@ ITALO SPAGNOLO VIGORITA : Contenzioso del pubblico impiego e Costituzione. Napoli, 1949, Jovene. Lo studio dell'avv. Vigorita, di circa 100 pa� gine, � appwrso nella �Rivista di Studi economici e azfondaH � ed esce ora in volume. Esso rappresenta una diligente disiamina dello stato e della. st-O�ria del problema della compietenz: a per le controversie fra, gli Enti pubblic1i gi� inquadrati sindacalmente e i loro dipendenti nonch� l'abrog1azfone o meno dell'art. 429 c.p.c. L'A. dopo avere esaminato cqme si sia pervenuti all'inquadra.mento sindacale di Enti pubblici e quale sia sta.to lo 1S1Vilrnppo Iegis:la,tivo in materia, passa a considera'l'e lia avvenuta sop� pressione delle organiz:zazioni sindacali per eff. etto del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 e gli effetti di tale soppressione. Al riguardo, tenendo presente il va.sto diba.ttito sorto sul punto in giurisprudenza e in dottrina., di cui pone in luce gli aspetti particoI/ari, soffermandosi in una esposizione critica e analitica della� giurisprudenza, del Consiglio di Stato e di quella delle Sezioni Unite della Ca�ssazfone, e dei pi� recenti provvedimenti legislativi che possono indicare il pensiero del legislatore, ritiene I'A. di do�ver concludere per l'abrog;a,zione dell'rurt 429 c. p.c. in forza non .tanto del decreto di soppressione delle organizzazioni sindacali, che aip111i�va, �un periodo di transizJ.o�ne, ma del nUovo sistema. instaurato dall'art. 39 della CostitU'Ztione nO!llch� dell'a,rt. 103 della OoS<tituzione tsessa, e per la paraJlela abrogae.ione dell'art. 2093 del codice civile. Per giungere a tale c.onclusione I'A. pone a confronto l'art. 39 e il sistema di ordinamento s1indac1ale d1emoc1�atico da esso disposto con il sistema autoTitari.o della legislazfone corporativa: il sistema privatistico sagomato dalla, Costituzfone con quello iprnbblicistico ces.saito, contra[l� pone a,i tr~ p1rincirp1i del monopolio .s.inda('ale, dell'assoggettamento del Sinda.cato allo Stato e della natura pubblicistica del Sindacato e delle sue funzioni, i tre principi odierni: della libert� di organizzazione sindacale, del1a libert� del Sindacato e della sua natura privatistica. E conclud1e col ritenere che dato il carattere di appli cazione immediata dell'art. 39 deHa Costituzione nel suo spirito, pur in attesa delle leggi che do� vranno consentirne la pratica applicia~ione, e dato che il' divieto di inquadramento degli Enti pubblici economici fu rimosso per consentire ad essi di partecipare attraverso il Sindacato alla vita �economica e corporativ1a della Nazione, sia cessa.ta ogni ragion d'essere di tale inquadramento e quindi non po1ssa. pi� applica,rsi l'articolo 429 c.p.c. che di esso � il riflesso processuale. Conforta infine tale assunto il richiamo all'articolo 103 dellia Oostituzfone il quale non ammetterebbe discriminazioni tra Enti pubblici ed Enti pubblici e �quindi farebbe cadere la possibilit� della competenza d�el Giudice ordinario in sede di lavoro per i rappoir�ti in esame. Lo studio dell'aw." Vigorita � senza d1J,bbio originale � e oontiene una itn.tere.gsante nuo1)(], imp10� stazione del p1�obk3'rna, oltre a molte osserva.zioni di int�eresse ai fini della sua soluzione. Tuttavia semb.ra a noi che il tent(J}tivo di op� porre la Costititzione nel suo art. 39 ei n.el suo art. 103 all'art. 429 o.p.c. e al'l'art. 2093 d1e1l aodieic civile non sia fondato. Il Vigorita imposta, i'l problema nel prcsupvosto che l'art. 429 e l'arrt. 2093 codioe oivile siwno legati aU'inlqu,adrarnento sindaoal'e e siano espressione d�ell sistema corporativo e sindacale cessato. Ma la dottrina e la� giurisprud.en(<;a che aecohgono la tosi deU1a soprmxviven,z1a dell'art. 429 non oondfr �idono tale punto di pairtenzi(J): per esse l'articolo 429 non � espres..~ione del s�:1tema corporatiPo, ma della sostanza del rl(11pporto rivela.ta dalle caratteristiche dell' Enite e daUa sua sagge� zione al contratto coZZ.ettivo. Peroi.� l'inq'l(;Udra� mento (anche se non v.ogVia oon~iderarsi come l'inquadramento so�sta1nzia1lc' ai fin,i deilla appli� eabilit� del contratto oollettivo) non � che' un indioe della posizione dell'Ente e pu� benis8imo non esservi pi� senz�a elle il rapporto tra l'En�le e i suoi dipendmiti muti la sua natura e il su0 carattere, oornc ormai � stato ohiair�ito in"" re'P�li� cale decisioni det s�n1>re11w Co~legio. L'wrt. 429 trova il suo fondamento nella disci pUna sostalf!,~iale del ria.p�porto. Se il rapporto � disciplinalo dal diritto p14�blico e in senso JYU.lJ� �liei8ti00} l'<J;rt. 42l.l non trora applioazione, rn.a -16 la trova inve,ae quando il rapporto sia disciplinato, in via principa.le ed ia;ssorbente, dal contratto col'lettivo aon la conseguen.~a -notevolissima -che le parti oes8<1mo �a:f)la, posizione di su.premazia, e si po,ngono in; quella posizione oontrattuale di parit� dJa cui non sorgono int�err:essi legittimi, bens� diritti soggettivi. Dove il aontratto ooUettivo � la fo:nte primatria e assorbente della dlisciplina der. rapporto non sono aonfigiwabili interressi legittimi giusta la ormai ferma giurisprui(tl�!rZa dieUa dorte di Cassazione, ma solo diritti sogtgettivi ed i-�Ji pertanto � logioo ohe il Giudice sia q~eWo ordlin�ario, perch� oessa lai ragione d'eM<N'e fondamentale d!eUa giJU!risdiziorve esclusiva del Oonsiglio dii, Stato e oio� l'iJntreooiah's'�J ed il aombinarsi dei d'M-itti e dJegri intenessi nel rapporto &i impiego. E' vero che il Oonsi:glio di Stato ha giurisdizione nel rapporto �i impieg�o anche sui diritti soggettivi, ma ba ragion d'�e.s&er'e 'di una ta~e .~iuri&:di~iofne � quella sopra ipdicata, ohe pi� non ricorre quarvdo il r'app01�to di impiego sia dAsoipUnato in maniera da escl:'lklere, l'esistenza delVinteresse legittimo. Inesistenza deWinteresse l'iegittimo, pari't�; co>ntrattuale_ tra le parti, disciplina privatistica del rapportfJ der'ivante dal si8'tema d!el D>i!ritto de~ lavoro e non d)el Pu,bblioo impiego (il contratto col~ettivo si applica oome fonte primaria ner. sistema d�el Diritto del lavoro titolo I e II e non in ,quello d;eile leg'gi sul PwbbMoo impiego) so+no conoetti connossi e in certo senso aspetti di u.na ivnica realt� econ9m,ioa e giwridica, la quale trrova ia sua piena oonj1erma nell'art. 2093 Codice civile 2� oomma che riohia'll?im appunto per le imprlCS'e gestite da Enti pt4lJb~idi non inqu(Jdr'ati oltre che i oontratti eollet+Umi, le norme ifol Codice ddsciplinanti il rapporto privato di loooro. Resta da dire d'llce parole sullai pretesa abrogagazvone dell'art. 2093 Codiae civile. Non � chiaxro ar. riguardo il pensiero dell'A.: se l'abrogazione vuole aonsideraJrsi rispetto al primo oommai, oio� agli enti inquad!rati, il problema non � dirersfJ da quello d!ell'art. 429 e valgono le osservazioni fatte per esso, ma se si volesse considerare abrogato il seoondo comma, quJello cio� che concerme le impriese gestite da Enti pwbbl'ici non inquadr, alti n� in9'wadraibil.~, -non sii c�om'JY11ende come l'art. 39 (];ella Costituzione possa incidere su di una worma che ha la sna chiara ragion d/essere non neil'or�inamento corporativo o nel monopOlio siniJJ,acal,e, 'Jnai fne lle esig'enza. sempre at tua~e e viva che l'o1�ganizzazione a impres'a sia d.isciplinata egualme_nte sia ahe il sogg,etto derl'impre:sa sia un Ente pubblico oppure un privato. In 'Uf(ta osig,enza cio� di egua;glianza iU discipMna; e non di inquad�ramento. Qu.anto poi all'art. 39 d)eUa Costituz+ione, non � fa oile d.eterrninwre z,e caratteristiche del nuo�vo ordinamonto sinidaoale e dire se il Sindaoato re! Ji8trato e sopr:mtntto la funzione da esso C'S'plicata n~l Collegio detio Rappresentanze e la norma che ne prnmana abbiano aarattiere pubblico o p(f"i. vato. n tenta!tir'O dell'avv,,,. Vigorita, pur condotto oon pinna conos1oenza della giu,risp>r'Udenza, itoUa dottrina e �ellai le,qislaz�J"tl!e sul tema e com effi cacia po&e7nica anche nello stile, non sombra vossn d�struggere la re(J;l.t.� posta in l11;00 non solo daUc prroniunoe del Surpre1mo Ooillegrio e dagli scriUi d.i buon.a pa,rte deUa dottrina, ma anche da recenti dispo.~zionii iegislative (quale aid esempio l'(]Jrt. 12 dXH decrefo legislativo lt~ogotenenziar.e 13 aprile 1948, n. 321) che taluni rappo(f"ti di lavoro con Enti pubblici o con Imprese da essi gestite debbono disciplinarsi oon ~a disdipi.�na sostanziale pri-vata, come rapporti pr.ivati di la'!Voro. Reailt� che � il fond�amento non ca,duco dell'artioolo 429� o.p.o. e if)ell'art. 2003 Codice, civile. @1 (V. S.) SERIO GALEOTTI : La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica. (Ufficio Editoriale dell'Universit� Cattolica del S. Cuore). In quesfo documentato e accuirato studio che, se non erriamo, sembra sia il primo sull'argomento, il Galeotti affronta con seriet�, ed equilibrio il delicato problema della; posizfone costituzion! a.Je d:el P1r~sidente della R~pubblica, s;uUa quale app:a1re tanto pi� necessaria una precisazion di concetti, quanto pi� sono possibili le confusioni che, inevitabilmelnt,e, derivano dallo isti111ti;vo richiamo aJfa, po�sizione d�el sov,rano nel cessato ordinamento. L'A. espone nel primo capitolo le ragioni decisive che giustificano l'opinione secondo la quale il Oapo dello Sfato nell'oirdinamento attuale � a�ss.oluta;mente diverso ida�l CU.po dello Stato nello ordinamento stabilito d1a,llo Sfatufo Albeirtino; diverso sia da1 punto di . vista politico sia dal punto di vista giuridico. ' Mentre, infatti, secondo lo Sfatuto Albertino il re ruveiva, un roolo aitti+vo, che fo investiJva. del potere di detemninaire con la sua ',;lont� la suprema diJrettiva� politiC'a, derivandone, nn ra-J;riorto di 1ri'vers,iJbilit� ed alternativit� trai fa .sua posizione e quella della rappresentanza popolare, impersonafa; nel Pairlamento, nell'attuale ordinamento costituzionale, ispirato al principio monistico (per cui solo nel Parlamento si. incentra la forza, propulsiva dell'o!l'dinamento) il Oapo dello Stato ha una posizione pi� debole nei confronti del sovrano, ta+le, com:un1que, da� escludm'e che e1g�lii possa avere un ruolo determirnimte nella direttiva politica dello stato. Gli � tolto., infatti, quel potere. decisivo che aippa~�teneva, al re di nominare e revocrwe j Mini. stri, i quar1i eralllo vei~so di lui responsaihili. 1 Ora, la nomina dei Ministri (ad. 92 della Costituzione) se anche rimane ris1ervata al !Oapo dello stato (mentre non � mantenuto il potere di revoca) ha tutta:via: un crurattere assolutamente diverso da quello che aveva nell'ordinamento pre, cedente, in quanto nella nomina stessa il Presidente -� vincolato d1alla volont� del Parlamento,al quale soltanto spetta, col voto di fiducia, deciclere della nomina o della revoca dei Ministri. Altrettanto diverso � anche il pofore di ,sciog�Iimento delle Camere che, se pur mantenuto � at -17 ten ua t0 clecisamen te dal faHo e he il suo eserci.vio deve seguire per mezzo di un atto controfirmJato dal Governo, il qUiale pu� sempre 1rifiutar.si di farlo senza per questo incorrere. nella, possibilit� di revoca che, come abbiamo detto, non spetta pi� al Capo dello Stato. Ma, se queste sono le fondamentali e sostan ziali differenz.e tra la. posizione del Presidente della Repubblica e quella del R.e dal punto di vista politico, ancora pi� considerevoli sono le differenze tra le due posizioni dal punto di vista giuridico. Al Pr�e:sidente della Repubhlica non sip�etta. pi� alcuna pa;rte nella. fu,nziione legisfa.1tiva; n� pu�, in alcun modo, istituirsi un parallelo tra il potere previsto dall'art. 74 della Costituzione e il pote. ire di 1s:anzfona1ee la legge 0sta1bilito nello Statuto Albertino" Nell'esercizio di questo potere, infatti, il Re �poteva, mediante un'1attivit� puramente negativa, impedire la foI'llllazione di una legge; per mezzo del veto, invece, il Presidente della Repubblica pu� solo richiedere a.I Parlamento una nuova d�elibe;razione, ma deve subire la volont� del Parlamento ove questo ritengia. di confermare la approva.zione della legge della quale il Presidente ahbia richies.to il riesame. Oltre a non avere pi� alcuna. parte nella funzione legi�slativa, il Presidente della Repubblica non h'a. pi� alcuna parte nella funz.ione. governativo- esecutiva; e in questo si rivela la pi� caratteristica differenza della sua posizio.e da quella del Re, al quale, invece, secondo l'art. 5 dello Statuto apparteneva. il potere esecutivo. N� pu� attribuirsi caratte,re di funzione esecutiva aUa emanazione dei decreti legislativi, e in genere degli atti normativ;i del potere esecutivo, in quanto l'attivit� di e�manazione non differisce in nulla dalla a.ttivit� di promulgazione, e. cio� � in sostanzia una attivit� di solenne oertificazione, spettante al Cupo dello Stato in via esclusiva, dell'esistenza, di una volont� normativa del Parlamento o del Governo. E', infine, esclus31 ogni partecipazione del Presidente della Repubblica 1a.lla funz.ione giurisdizionale, una volta. che � stato perfino eliJ:Qinafo ogni riferimento alla persona del Capo dello Stato nella stessa intestazione delle sentenze, ci� che costituivia, d'altronde, l'unico residuo di partecipa�z. ione sovrana alla funzione giurisdizionale. Prremesso �questo esame di carattere criticonegativo, il Galeo1tti pa.ssa a costruire uno schema giuridico nel quale inquadra.re sistematicamente ]Ja; funzione. del Presidente della Repubblica., che egli qua.Utica come rientrante � entro l'ampio grembo della funzione amministrativa� (pag. 23). Dopo aver definito tale funzione amministrativa come cc l'a.ttivit� sfatale che non sia n� legislaz. ione n� giurisdicZione �, il G. richiama la distinzione della funzione stessa nella �tradiz.ionale tripartizione di amministra,zione attiva, cons1tltiva e di controllo e finisce con l'attribuirre alla funzione del Presidente della Repubblica il caratterre di fun.zfo.ne amministrativa di oontroUo. Una delle manifestazione caratteristiche di tale funzione di controllo sarebbe l'attivit�, di piromul ga,zione. delle leggi, in quanto la promulgazfone, essendo sopratutto una� cc autenticazione o solenne attestazione della legge )) postula necessa~iramente il controllo della validit� e regolarit� dell'atto legislativo. Ma, secondo l'A. cc la struttura proprria della pll'omulga.zione nOlll � [H~r nulla diissim.:ile, ma � affatto :analoga, a quella. che l'organo ci rivela cos.tantemente nello ese:rcizio della �sua attivit�, >>. Infatti, tale attivit� di sostanzia normalmente nell'adesione o meno aJle proposte dei ministri o del governo, adesione che presuppone appunto il controllo della conformit� di tali p1,oposte a.Ua Oostituzione. Questo controllo, peria.Itro, non � politico ma giuridico ed il potere-�dovere di esercitarlo � sanzionato dall'a,rt. 90 della Costituzione che prevede ruppunto l'ipotesi della responsabilit� giuridicapenale del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato ala Costituzione. Tale responsabilit� sar.ebbe, invero, inconcepibile .senzn, l'esistenza di quel pote:re-dovere di contirollo che, a ulteriore differenza di quello del Parlamento, � controllo �S'll gli a.tti del Governo �e non sulle persone che lo compongono. E' in funzione di questo controllo che, secondo l'A:., pu� conside1rarsi esatta la; definizione di << ga. rante o tutore della Oostituzione ' comunemente data dal Presidente della Repubblica�. N� questa alta vigilanza e tutela che egli svolge per garantire l'osservanza della. Oostituz.ione, pu� considerarsi un duplicato di quella s.volta dalla Corte OostitucZionale. Questa, infatti fornisce solo una ga1ranzfa �medJiata ed erentnale, nel �senso che non si collega n� 1a.utoma.ticamente n� direttamente al prodursi deHa vfofa,zii'one Oo1s.tituizdorna.le, ma, richiede l'iniZliatiiva di un interesisaito a p1roivocaii"e il p�1"ocedimento formaJment�e g:i.111riisdfaiona.le, per lo, accertarmento della, im.costituzionalirt�. D'altra pa;rte, la Oorte Oostituziona.le pu� esercitare il controllo, secondo il G., solo sugli aHi legisilativi che ledano la Oostituzione, e solo in via repressiva. Pertanto, sia il controllo preventivo ed immediato sugli atti leg�islativi, sia il controllo sugli atti di governo, contrari a,Jla Costituzione, re.sta necessariamente affidato al solo Presidente della Repubblica, nell'esercizio del suo poterredovere di astensione dall'accoglimento della proposta governativa (mediante il rifiuto della. firma) o dell'invio del messaggio previsto dall'iart. 74 della Oostitueiione. Tuttavia, conclude l'A. 'questo potere di controllo del Presidente della Repubblica � da considerarsi limitato pi� di quello che sarebbe desideraibile 'P'er un 01�dinaimento costituzionale iveramente democratico. Esso; infatti, non ha Upoter� di impedire le emanazione di legge incostituzio-_ nali, in quanto il Presidente dev�e promulga.re anche le leggi incostituzionali ove il Parlamento, investito del riesame ai sensi dell'art. 74, approvi nuovamente la legge che il P:residente ahbia sospeso, Mentre, la� slubor�dina:zJio!lle essenzirale di Rm Jli && Rm Jli && -18 og�ni atto del Presidente alla controfirma. dei Ministri, esclude la possibilit� di un intervento veramente decisivo e positivo ad impedhe le incostituzionalit� commesse dal Governo. Lo 8tudio ileil Galeotti .appare molto pi� pregevole per l'acouratezza welbm documentazion.e e per l'esatte?.i~ dei concetti e de�gli argomenti adotti a sostegno della sua parte negativa (quella cio� n�ella quabe si spiega ci� ohe. il Presidente deUa Repubblioa non �) ohe pe�r fu prreoisimM3' delle oon.olu.8ioni oui es�so giu,nge� nel tentaitivo di inquadrare sistoniatioarnente la fig�urra del COJpo d1ello Stato r1Jella . Costituzione Repubiblicama. Una volta esclwso, im;ero, che il: Presidente �elia Repubblica apparte.nga ad uno dei tre pot1erri trad!i{<}ionali, (e. su, questo siamo piena:mente di acoorrdJo con l'A.) ci sembra incongruo attribu.irre wll'atti'Vit� svolta daV Capo d.ello Stato, il carat, tere di � funzione amministrativa di controllo �. E' da ritene1re, certame.nte, che il G. abbiai inteso dire ohe la funzione svol'ta dal Capo deDlo Stato somiglia sostanz.ialmente a quella svolta dall!'organo di control.fo generale della Pubblioa Anvministmzione, e oio� wa1iia Corte dei Con.ti, ma non � pos8ibie inqu.adrmre sotto la oate:goria di funzione amministrativa, l'attivit� del Capo dello Stato, non fosse altro che per ra evidente menomazion �e eh.e gliene deriverebbe, wna volta che non sernbra driscutibile che l-ai funzione amministrativa. � solo una pa1�te della fwnmone esecutiva, a.Zfu qiiale il Presidente della Repubblica non partecipa. Ci s�ombra, �'aUrrornd'C,. che norn. vi sia a.lcru11..a necessit� di rioomprwdere la funaiione del Capo dJello S�tato in schemi giiwidfoi gi� noti. In fondo, il Presidente della Repu-bblica, cos� oome � inteso �iai~a no&,tra CosfJituZ.io11Ae, .� utmai figwra �nuova negli ordinamenti costituziowa.Zi (e sit questo concordiarno con l' A.) e non vi � niulla di stran<J che anche dal punto di vista sistematico 8'e ne dia un. concetto nuovo e d:iverso ita qt�elli tradizional'i. f{i pu� dire, selcondo 1noi, chie i~ Pr1esidoote della Repu..bbli<Ja, � un orrgano costituziona~e il quale ha tutti e soltanto i poteri attribuitigli dalla, CostitUezione, e che di questi poteri mentre alou1ni 1�apv,res1cnta.no l,estrinseoazione <J.ella potest� sovrana dello Stato n�Cl' swo complesso, (roppresentff l'unit� na.ziornalc, accreditm i rapprresentanti diplomatfoi, ratifica i trattati, ha il oomal)1;do deUc forze arrnate ecc.), altri gli conferiscono.di front.e agli altri poteri costituzionali dello S'tato una f'unzio1'Ve mo<J.eriatrice e di equilibrio diretta a conseguire r'o8serz,an,"-'a della Costituzione (e perci� presiede il Com~iglio Supariore d~ella Magistmtnra,. pu� concedere grazie e oommutare pooe, autoriz!! fa la vre8en.fazion~ alle Camere dei disegni di legr1c, pit.� rfoMeidere ad es�se urna n.n.ov�a delibrrazione e Jlll� sciogl'icrie, nr;mina i funzionarri dello Stato, ecc.). Certo, nell'escrC'izio rli qu.cste sue attribuzioni il Presidente della Ilczm7>1Jlica cseroita sostanzialmente un co:nitroll'o giu,.r�lico sulla costUu,zionaTit� degli aitti a1l citi perfez�ionanvcnto � necessaria la sua opera, ma non pu� ritenersi clw egli 1,1,si, nell'esercizio <J.i questo pot.ere, dello stru1nento d�el diritto nello stesso modo col quale lo 1Marno gli organi di controllo della Pubblica A1'nministrazione. Non fosise a.Uro peroh� il swo Of>n:t'rollo-, p11,r esercitanidosi sugli atti, si concrieta, in fondo, in una serie dA �r.apporti con le persone de.i me1nbri del Governo, esso non pu� avere la stessa natura di qMello posto in essere dw~la Corrte dei Conti, s� che s�arebbe inconcepibile un eserciz-io <J.i questo controllo estrinsecantesi in rilievi giuridicamente motivati. U11J cenno sulla posizione costitnzionaie dcl Capo dello Stato � stato dato in questa Rassegna (1948, fa..sc. 10, vagg. 1 e segg.) .in oocasione dJello esame sulla ammissibiz:it� attuale dcl rioorso straordina1rio ) � ci sembre ohe le conC'lusioni . cui pervier1Je il G., per lo �meno dal p1into di vista negativo concordino es.wnzialm.ente con quell'e dello studio succitato e le confermino. A. C. JEMOLO ; Giudice ordinario e sindacato di eccesso di potere. in � Riv. Giurid. del Lavoro�, 1949, pag. 27). L'A. annota la sentenza delle S. U. della. Oassae. ione 24 marzo 1949, n. 635, riportata nella stessa � Riv. giurid. del lavoro>> (ivi, II, pag. 24), nella qua.le viene in termini s1obri e rigorosi postia e risolta la questione se possa il Giudice ordinairio esercitare il sindacato di eccesso cli potere (amministrativo) sugli atti della Pubblica. Ammini� strazione. Trattava.si del licenziamento di un impiegato di Ente pubblico economico, e l'interessato aveva� adito il Giudice ordinario a norma dell'art. 42'9, n. 3, c.p.c., la.n1entanclo che il licenziamento er�a stato adottato per un larva.to in� tento epurativo, senza seguire la relativa proce � dura. Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno .ritenuto che, attribuita. dall'art. 429, n. 3, la materia del rapporto di imipego di Enti pub� blici economici, alla giurisdizione che la sentenza definisce esoliisiva del Giudice ordinario, non pu� questo � ristabili:re le circostanze di fatto ed i criteri di oppo:rtunit� in base ai quali -� stato esercita.to il potere di risolvere unilateralmente il rapporto nei casi e nella forma stabiliti dalla legge. Tanto meno pu� indaga1�e se il ]Jil'Ovvedimento di licenz.iamento sia stato preso per un fine non di0hia1�a,to... >> ..La sentenza. fonda queis't�e ad'.fe1'maz. ioni sulla. considerazione che il Giudice ordinario deve limita.rsi ad accertare se l'Ente aveva la facolt� di licenzia.re, il che era pacifico nella specie trattandosi di rapporto di impieg0 a tempo indeterminato; e aggiunge che, se pure di questa facolt�, l'Ente abbia :abusa.t-o, ci� non pu� ,giammai portare all'annullamento del licenzia.mento o-aL risa.rcimento del danno, dal momento che: � non � senza significato che il Oodice Oivile non abbia accolto il principio gi� formulato nell'a1rt. 74 del progetto itaolo-foancese di codice delle obbligazioni -19 e dei contraHi, che prevedeva il da1mo ~agionato atd altri �CCedendo1 nell'eserci~i�o del :p�rop�rio didtto, , i limiti posti dallo scopo pe1r il quale il diriti.;) fu riconosciuto �. La nota del prof. Jemolo condivide i principi a;fform:a.ti nella sentenza. :S~condo l'A. il sindacaito di eccesso di potere attribuito daUa. legge aJ Consiglio di Stat.o ed agli altri organi della giustizia amministrativa ha la sua spiegazione nella orig�inaria posi:ziione. di questi istituti, i quali, sorti come organi di autocontrollio dell'Amministrazione, videro col tempo trasformare la loro funzione, attraverso l'elahorazione della dottrina e della. coscienza. giuridica, da amministrativ1a. in giurisdiziona.le. , , Invece, la posizione del Giudice ()Jrdinario � diversa: esso � giudice dei di:ritti soggettivi e il concetto del diritto soggettivo importa la possibilit� che il titolare lo eserciti come meglio crede per i suoi interessi, indipendentemente da ogni criterio di oppo1rtunit�, misura, ecc. ; tali concetti sono completamente estranei al diritto pri: ,nato, il quale nel nuovo Codice Civile ha accolto soltanto, non senza riluttanza,, il divieto di atti emula,tivi, ma. con g�li esfremi pi� rig:orosi pell'art. 833 e solo nell'ambito del diiritto di propriet�. Pertanto .non pu� escludersi che per ra.gioni pmtiche il legis:latore e i contratti collettivi possano col tempo circoscrivere la facolt� di licenziamento del dator di lavoro; ma finch� dovranno in propo1sito: applicarsi i principi generali non � consentito al giudice ordinario di esercitare un sindacato sulle vere ragioni del licenziamento. n principio affermato n�ella sente'nza d�elle s. u. � cond:foiso nella not.a: del prof. J emolo pu� dirsi pacifi,oo in dottrinia1 e i-n giurisprudenza. In sen.<so confolf1me vedasi Scotto, in � Arch. Ricerche Giurisd. �, Hl47, 359, aon richiami della giurisprudenza del Consiglio di Stato e' dei Tribunali ordinari. Dalla nota del prof. J e1nolo 8i ricava ohe il sindacato di ecoesso d,i potere � dalla legge oonl8'entito ri8'petto all'attfoit� clve l' Amministra;zionc eBplica nell'�eseraizio delle S'l(e' attribuzioni e dei suoi poteri, cio� nell'anibito della propria sfera g1iitridica. I/intervento dol Gfadioe ordinario � in1veoe pirev�isfo fin dalla logge d/.el 1865 suwa.bolizione del cont1enzio80 am1rninistrativo (art. 2) per l''attfoif;�, ohe l'A m1ninistrazion�e oompie al di fuori della propria sfera giurid.iaa, iwva�demxi-0 l'l violando la sfera dei diritti soggettivi altrui. Pertanto il sindaca<fo di eooe8'so di potere nan vu� pi� esse�re compi1ito laddove subentra la giu.risdizione del Giudice ordinario. Per l'a ste88a ragfone � staito ritenuto che non � ammissibile 1tn diritto del prrivato alla ~egittirnita dell'atto wmm.in:istrativo (Oass., 23 �ma1ggio 19-!6 in � Rep. Foro Jt. l>, ool. 898, n. 62); poich� la tegittimit�� dell'atto ammini8trativo oonceNi.e la sfera dei poteri e delle attribua�ioni dell' Amministrazione, non quella wei diritti soggetti del oittadiilflo. Ana.logam�ente, la scntienza de<Ue Sezi.oni Unite �ricorda come non sia possibile far valere un rtiritto soggettivo oome inte!f1es1se l'og#timo a.ppunto per il diverso ambito in 01ti l''U(Yl,o e l'altro sono rieon.osciuti. Piuttogto nel oaso in esanie pi� ohe un'indagiiJi.e su un po8sibil:e 8indacaito di ecces8o di potere esercitabile del Giudice ordinario si poneva l'altra indagine se esso non potess1e essere compiit.to dal Gi1tdice amministrativo. Vi era aio� d.a, do1nanr: tarsi s�e l'art. 429, n. 3, o.p.c�., demandwnidu alla cognizione �el Giudice del lavoro i rapporti di irnpi�ego e di lavoro degli En.ti p14bblici economici, non abbia inteso attribuire tale oompetenz'a solo relativamente ai diritti soggettivi derivanti dal rapporto di i1npieg'O o di lavoro, mentre relatii: amente ai poteri disariedonaili che rispetto a tale rapporto spettalfto e sono esercitati dall'Ente pubblico economico abbia r;ian1tenuto la cognizione del Giitdice ammini8trativo. La sentenza d1elle Seziioni Unite ha risposto a tal'e qu@stito nega.ndo che rispeUo ai poteri d;iscreziionali esereitat�i dall'Ente pubblico econom,ico nel riarpporto di impiego o di lavoro vi sia giutf"isd, �~oi.one del Girud:iicie mmrministra.tivo�: oooon�to le Sezioni Unite l' Au.torit� gittdiziaria ordiln1aria avrejbbe in questa materia 'U(Yl,a gi'/J;f'�sdizione esclusiva. Peraltr'O tale affermazione, cli,e comunque m.crit �erebbe 1m.a dim�ostrazfon.e, pu� indurre in equivooo. Com'� no.to, l'arrt. 29 de.l Testo Uniao del Oonsi:glio di Stato e. l'art. 4 del Testo Unico sulle G.P.A. attribuisc'Ono a q'll!esti due GiW,dici am�miministrativii la com;petenc<:a esclusiva in talune materie, ivi compresa la maggior parte dli rwpporti di pubblico iinpvogo, nel: se,nso ohe i Giudici amministrativi 8ono ohiamiati a oonoscere sia d-elle questioni che investono un interesse giuridioo sia di quelle. che investono un diritto soggettivo del privato. L'afjerrnazion.e delle &emani Unite potrebbe indurre neW'equivooo ahe anche nel caso dell'wrt. 429, n. 3, sia con8entita al Giudice ordinar- io la oognri'R!ione degli int.eiressi legiittimri olt!f'c che dei diritti so:gyettivi, il ohe port~rebbe ad attribiurirgli quet sindacato di eoaesso di potere ohe viceversa la sentenza gli nega. Stilla questiorve ha amito modo di pronwnoiarsi anche il Oonsig1lio di Stato (R.el�ione 1941-46, vol. I!, pag. 3~8 ~ .S<e�g.), riten�endo che nei casi dell'art. 429', n. 3, c.p.c. la cognizione degli interessi legittimi che po8sono derivare dal rapporto di impiego o di lavoro � sottratta a.l Giudice amrninistrativo m,.a non per questo attrib14ita wl Giudice ordinario. Poich� in'l:ern lo spirito della norma � stato quello di porre i dipendenti d'egli Enti pit,b�bUoi ec1onomioi n,olla ste8'8'a co�ndizione di ogni altro irnpiegato o lav'Oratore deillO; oategoria, assistita da contratti aoll-et f}ivi e dal]/aZ�ione sindacale, essi potranno aV'/J"'(J;lersi deU'intervento del Gindice ordinario wei limiti in cui se ne .<WVale ogni aUro �m1prieg-at�o� o l�avoratorei della categoria ~. e quiln1di risvetto ai diritti S'Oggetti'l:i vfo'f,at'i,; non potranno ilftv1eoe avva.Zersi dell'i�nterven.to del Giudice amministrativo sulle q'l.4estioni relative a int�erressi le�gitti�mi. Secondo il Consiglio ai -20 Sta.to, la compete11,za del GiudJioe aniministrativo . � ripristinata in tem(J; di int.ere_ssi legittimi alloroh� non si trratta pi� dei termini e modwlit� stf:ettamente inerenti al rapporto di impiego o di lavoro �; ma di quei poteri ohe l'Enite pubbUoo eoonomico ese.roita per. l'organizzazione d!el servizio (ad esempio p�er la soppression<31 o� riduzione di posti), arvohe se vi � una influenza indirett(J) sul 1�apporto d'impiego o di �woro. PO'sto il prri;lwipio oli;e il Giru;dioo ordMwlf'io non. pu� �esercitare i~ sini�wato di e'cces/So d:i poterre su)gli atti dJella Pubblica A�mministraz�ion�e, dovrebbe essere wna conseguenza necessaria q1,telta. che non pu� nem1meno se-l"Virsi d.el sindacato di eooesgo di potere oompi�tt,to W.wl Giudice arnministrativo, al fine di cond:awnare ~,Ammnislrazfone al risarcimento dJei danni. FJ' la nota questiow se sia co-nsen1tito il risarcimento de_l danno a seguito di ann14llamento disposto dal Oonsig!io �i Stato ne~l'esercizio d)ella propria giurisdizione di 7e!7iftimit�. Di tarle questione 8i � gi�J parrlato in que.<Jta Ra.<Jsegna. Oi proponiamo di tornarvi pi� a,mpiamente in avvenire, allo1�oh� dovremo daro notida di alcuni giudizi attualmente pend1enti. Peraltro qui pre1me rilevare alcu.ni la sentenza delle Se_zioni Unite .e la nota spunti che del 7>rof. J emolo offrono perr la. soluzione negatfra.. La sentenza delle Sezioni Unite infatti mostra di ritienere ohe l"indagine. consentita. al <Jiudice ordinario � qW.ella di stabilire se l'Arruministraz� ione aveva o no il poter"e che ha eseroit"1!to; per negare il risarcimento del danno in caso eff ermativo, per concederlo in caso negativo. E' quindi nn'indafJ�ll�.e 81ill(J) esistenza. Wel potere, a nu�lla rilevan<to poi, se il po�tr&re e.siste, com�J l'Amministrazione l'abbia eseroitato. 4.nzi la sentenza delle Sezioni Unite si � fa.tta cwri~o di 1�icordare come il n,U10>'IJO OodJvoe aiviie no�n abbi'(), OAJOOlto urn principio formulato nel progetto itaZo-franoese di Mdioe �eUe obbligazioni e oontratti, che viceversri prevedeva il risarcimento del darvno nel oaso di esercizio abusivo di wnr proprio diritto. E la nota del prof. Jemolo rioorda come il nostro �i!ritto in un solo oaso fa dip�nd�re il risaroimento de1D i/;anno d!all'eseroizio �i un proprio diritto, e cio� nel solo ooso di atti emulativi, ohe peraltro � a;mmesso solo neWambito del diritto di propr'ie.t� e n;.ei limiti stabiliti daWart. 833 oaawe �aittJi;w. (R.D.O.). &LWf RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 7 :: . EL ifa *H TE m rn I COMPETENZA -Regolamento di giurisdizione Sentenza declinatoria di giurisdizione -Decorrenza dei normali t"lrmini di impugnativa -Effetti. (Sentenza n. 2552, Sez. Unite 7 dicembre 1949 -Pres. Pellegrini, Est. Fiermonte, P. M. Santoni -Montenurro contro De Martino). La decorrenza dei termini di impugnativa stabiliti da.gli art. 325 e 326 c.p.c. preclude definitiva, mente H riesame della, se.ntenoo, Ghe ha, lfH'Onunciat. o sulla giurisdizione. Oonseguentemente, va diclliarato inammissibile il ricorso per regolamento J)reventiyo di giurisdizioue previsto dall'arrt. 41 c.p.c. nel caso in cui non sia, stato p�o� posto in termine l'appello contro la sentenz>a con la quale il Giudice, senza .entrare nel merifo, abbia diclliarato il proprio difetto di giurisdizione. n problema affrontato dalla Oa-ssazione era dluplice. An$itutto~ occorreva stabilire Ste un ricors�o per regolam.ento �i gi1trisdizionie fosse in ipotesi ancora ammissibikJ dopo un.a senteniza sulla giu)risdizion. e,-in seciondo luogo) bie ta~e �ammissibilit� permamesse anche dopo il deoorso dei termini normali di impv;gn.ativa contro la sentenza. La rispostw della Corte &uprema fu imp.Zioitamente affer:mativm per il primo quesito,-negativa~ per il ,<reoondo. Il primo aspei_tto del problema ini1estiva questioni dia tempo disou.ssie) rese nuovamente attuali dalla dizione dell'(}Jrt. 41 c.p.c.) che escitude la possibilit� d.i un rioor8o preventivo quando � la cau.sm sia decisa nel merito in primo grado �. I mag,qiori dissensi, sorsero s'Url significato da attribuirsi al concetto di � 1nerito �. Secondo wna dottrina autorevol,e, affermatasi assai prima della nuotm codificazione, il GiudJioe compie una (JJUfentica in�agine di merito quando dieve deoidf:< re se esista o meno U1'/i diritto del privato di fronte alla Pubblica Am1ministrazione) o se una pretesa sia tUitflabile dinam�i al Gi1ldice ordinario o spiecriaile .� oppure se esi8ta una norma di leg:ge che garantisoa anche allo straniero un determinalo benie. IlJ poich� quegte indagini sono tipiche delle questioni di giuri8d-izion,e) una parte della doUrina concluse che le sentenze sitU(J) gi1trisdizione so1'11o, in �r:eaU�) sentenze di m(}tf'ito: con l'irwvit-abile conseguenza, non priva di inoonv'enienti logici rispetto al rimedio paral~elo del regolamento di c01nrpetenr<:a, di far consid:erare inammissibile il regolaimento di giu.risdiZ'ionP non �appena fosse e:rrtanata itna, pronu.ncia sulla giunsdizione (Braoci, in � Rfo. di dir. proc. civ. ))' 1941, 1, 192; Za1nzucchi, in �Dir. Proc. Oiv. �, ed. 1947, vol. I pag. 45 n. 49; Nota redazionale in-<< Giur. It. �, 1946, I) 1, 445; T. Napoli 8 ottobre 1947, � Rep. Foro It. �, 1947 voce � G'<Jmpetonza �) n. 20(); R�edcnti, in � Dir. Pr.oa. Civ. It. �, ed. 1949, vol. II, 1a puntata, p. 52, limit. ata;mente alla deci8ione. declinatoria di giurisdiZli. one). Sem.brara poco probabile oh,e questa impostazione, scientijioaimente orto�os'sa, po�tesse in qu.alclbe modo essere modifiaata e tanto meno sovvertita. La stesga Cassazione in pi� d,una sent6fnZa (Oass. 18 maggio 1942, �Mass. Foro Jt. �, 1942, ao~. 320; Oass. 11 febbraio 1943:, �Mass. Foro It. �, 1943, col. 82) aveva mostrato di wderirvi pienamente. Ma, fors,(}Jn�ch,e sot.fo la 8pinta cli esigenze praticihe, si oominoi� ben presto a ri~evare albe l'art. 141 c.p.c., fissando, come termine ultimo per il regolamento l,emanazione di ulna decisione nel merito) non considerava ancorn come preol�usiva una semplice valuta.zione del m1erito. L,Azzariti (� Fo�ro lt. �, 1941, IV) p. 36) fu il primo a schierarsi pe'r l'amm,issibilit�. del nigo' Camento anche dopo una pr'Orl!Ulticia sulla giurisdizione:, .ponen;do pratioamente il r<egolarrne'tflJ.to sul piano dli un rimedio concorrente con. ra�rppe~ io. La Oassiaciorne, dJ.al 001n.to suo) cominci� ad applica.re un sintomatico distinguo nella citata sentenza 11febbr.aio1943 (�Mass. Foro Jt. �, 1943, col 82) che -pnr riconoscendo ane qucstioiwi �i improporuib~lit� dell'azione un,.a, i'rncid. e'11M:a sUJl m1erito __, n�J1g� tuttGllJo�Ja a questa 'V(J)lu,.tazione una effettiva �portata stilla sostanza della p1"etesa dedotta in giudizio �. Come l'a st'essa Cassazione riconobbe poi in altra pi� esplicita pronunoia (Oaiss. 20 marzo 1944, in �Foro It. >>' 1944, I, 244 e � Giur. Oompl. Oass. Oiv. �, 1944, vol. XV. n. 36, p. 177), fw la sentenza der 1943 quella ohe diede lo spunto per una pi� netta di;st�nzione, orue ~a su.ooessioo s�entenza del 1944 precis� in q'llreSti ohiari termini: nella pronuncia suUa. giurisdizione, il Giu�ice valuta 'be condiz1ioni dell'azione non gi�1 rispetto alla loro port.(J)ta sost(}Jnziale, ma l'imifat(}Jmente al ~Qr.o fi1rn~ ionamento prooessuale. Tale valutazion�, in un.. certo senso solo strurne'Yl!taie) non ha quin�i il carattere di 'Urna vera e propria d�ecisione nel merito) e non preolude, perci�, il regolamento. (Conformi: Oass" 12 febbraio 1946, << Giur. Oompl. -22 - Gass. Civ. �, 1946, vol. XXI, 17>. 30, V� 159 oon nota, e � Gfar. It. �, 1946, I, 1, 44'5; Gass. 18 avprilc 1947, � Mas�s. Foro It. �, 1947, ool. 134; Oass. 2 avriie 19"19 id. 1949, oo~. 166; Cass. 23 aprile 1949, id. col. 206; Gaiss. 7 giugno 1949, id. col. 292). La d)oUrina, Sf]nZ'a grande sforzm, segui. p-ieMmente la via tr.acciata dalla Gorrte Suprema'. Il Fazzal'ari (� Giur. Oompl. Ca1ss. Civ.�, 1945, v�ol. XVII, p. 64; � Rfo. di Dir. Proo. Civ.�, 1946, //, 63) escluse il carattere di decisione di merito nella prron1u,rnoia sulla giqJ,!f'iswimorn.e, solo pieroh� � lo esam1e dei ni.erilo permen l'iter logioo del Giudice, ma.. non entra n.elln conclusfon1e in cui queU'iter sfocia: il Giudice sng�gin il merito, ma oonclude decidendo sulla competenza.�. Il che sembra introdurre un Ctrit�erio piu-ttosto estrinseco e formale, ina<tatt o a spiegare com1e' un dispo�sitfoo suilla giurisdizione, fondato .<tuUa risoluz'ione dti qtt�estioni di merito, nion costituisaa decisione anche rispetto a� queste ultime. Il Satta � ancora pi� sbrigat-ivo, limitandosi ad osservare che �per qitanto non sia,_ contestabile che. negare la giurisdizione irnplichi negare l'azione, almeno nel oaso s11,b e (giurfadizione di fronte alla PubbVica Amministrazione) t'Utta.via la jorm'lflai � d�ecisa nel 1111erito in primo grrado deve eissere restrittivamente interpretata>>. Pa.rtcndo da questo princi� pio, il 8atta oonoorda nel riterfliere che an.c�he do110 una decisione sulla giurisdWione sia aym,.missibile il 'f'e.golam,ento (Satta;, �<< Dir. Proc. Civ. �, ed. 1948, p. 32, n. 21). Qu�esta eonclusionie, rieonfermata <talla sentenza che annotiamo, � indubbiament.e la pi� corretta. Essw si inquadra, fra l'artro, in un orientamento giurisprudenziale, che ha origini assai pi� lontane di q�uelbe comunemente ricor<tate. Gi� niella << Relazione dell' Avvocatitra erariwle per gli anni 1926,1929 � (p. 30, nota) venivn opportnnamente richiamata un'antioa sentenrsa della Cassazione, nclln qu-al'e si rnetteva in vfoa luce co1me la indagVrie swZla prroponibilit� della, do1manida, pur di merito, 8i dijJerenzinsse dall'eswme del �merito det�ln causa, es�sendo la;. prima << sostnnziiale e preliminare �, veroh� (( tu,t_tn obbiettfoa, da. non confondersi con il giudizio di rnerito essenzialm�ente swbbiC'ttir-0 �. Del resto, il distacco fra ie qttestioni di g1iurisdiZrione o le questioni d~: m.erito iln. senso stretto trova nurnero81e conferme ncll'attu�al'e ordinamento positivo. Quando l'art. 187 c.p.c. oonced1e al Giudioe istrnttore la facolt� di rim�ettere immediat. wmente, al CoU!eg.io le quJe8tioni nttinenti wlln giwrisdizione, alla competenza o ait mltre pregiudfaiali, oppure di rimandarne la decisione ad .epooa suocessiva, nnitanwnte al �inerito, instaura fra tnl'-i questioni ed il merito una innegabile distinzione. Parimenti l'art. 279 (partiooforniente rilevante ai fini della questione, regolando le forrnie e 1wrtata welle d�.cisioni) vroc�f]d�e disgiuntamente la J�f'Onunoia sul rn,erito, o sit u,na qwesitione di compct& nza o su itn'a.ltrn p�regiiidiz�ia1le. Ancora pi� signific�atit'O � l'art. 386 c.p.c. (art. 4 l61gg!e s1.t1i oo,n;ftitti di atfJribuzione), i.n enti U gfodizio di rnerito sulla. pertin�enza del diritto viene ehinrarnente concepito come un << secondo tempo � nel film d�el proc�sso, stacciato eronologicarnenle dal prirno, riguardante_ le questioni di giurisdizfon �e. Che in prntiaa si sia rivelnto molto diffi� eile s-eparare i due tempi, � stato messo in bella evidenza dal Mortaro (� Commootari6 �, 4" ed., vol. I, n. 127 e segg., p. 172 e; seg'g.); ma la distinzione rimane testi/.a.lmente sanrsionata daZZ.ai legge. Il vero � che un distacco, o, se si vuole, un ordine <ti precedenza fra le qu:estioni d�i giurisdizione e le qwestioni di merito, � im.posto dalla st�essa lo gica, oltre che aa intuitive esig�nz�e pratiche. A�nche i,l Ohiovendn (� Prin.cip�, �, IV ed., p. 867, 868), nonostante rei sua rigida oonfigurazione dottrinale che lo portava ad id�ntificare le qttestinwi di ginrisdizione con qiwlle di merito, riCIQ� noscevn l'opportnnit� pratica di dare alle prime nna qualche precedenza. LaJ. Ca8sazione � a,ndata a8<"M oltre, arrvm�fJ'tt.rnuJo uina prreigiu.di-R:ial'it� della qu:estione sulla giwrisdizion�e pevrfivno rispetto all'eccezione di inco1mpeteri,za, il' che, per il Chiovenda, era una v1e1�a e propr''�(JJ eresin giuridica (cfr. Chiovenda, op. cit., p. 867, nota 1: Cass. 24 aprile 1946, � 111.ass. Foro It. �, 1946, col. 12'3. Oontra, per la questione di improponibilit�, Cass. 23 maggio 1941, '� R,ep. Foro� It. �, 19141, v�oee � G01npetenza ))' n. 234, 235. S'u tali qnestioni di precedenza, << Dir. Proc. Civ. It. �, p. 141, nota 34; ofr. rper un� oaiso palf'ticolarre, Omss. 14 maggio 1937, << Giur. Jt. �, 1937, I, 1, 798). L'odierna sentem,ia della Corte Suprema si if!,� forma, quind-i, ad un rispetto .delle esigenze funzionali del vrooess�o, che_ ha. neUa nostr'a ginrris'p'IW{ denzw lontMl!i riffrimfmtii, ~ saldi appogg1i nell'attuale oodifieazione. Ma�, c8cluso ohe ima pronnnicia sulla giurisdizione si identifichi con la decisione nel merito, prevista dall'a,rt. 41 001ne � ultima. Thule � per il regolamento pre,ventivo, 8orge irnm,ed'iatamentc un s�econdo problema; non meri!() grave. Sta bene che dopo una proni4,ncin sulla gittrisdizion�e sia mmmesso ancora nn �regolamento pre,ventivo, fino ad wna senten-za. sul merito in senso stretto: �ma che cosa accade se la sent.eriza sulla gittrisdizionc diviene definitiva per decorrenza dei terminri per l'impugnaR:io�ne? La risposta non am.mett.e mezzi termini: o la sentenza tJulla giwrisdizione non preclude mai il regolamen.to, o, deoorsi i termini, l'o preolttde_ imrnedAmtamente. La, Gassa(Jione acoett� questa seconda alternativa. � Che questa solnzionie serva eorne correttivo della ristr.elta interpretazione data alle << decis-ioni nel merito>> �eU'art. 41, e, in pari tempo, emne ripiego per eliminnre alcune griami8si1ne diffioolt� pratiche, � considera~one OL'Via. S-e la Corte, nel caso esia.minato_ (sentenza deoUina.t.olf'ia di giwrisdizione) a-ves.se arnmesso il ricorso, il Giudice � rlfivanti a C'lli pende la cnusa � avf'ebbe dovuto a s�ua volta so�spendere il proces8o (367 c.p.c.). Ma se la senten.<1a declina.tor"ia rli gittrisd�izione.. n.on � pil� appellabile, c�i 8i chiede quale � il Giwdice di w,e,__ rito davanti a oui pendt: la cansa, posto che n� esiste il processo, n� esiste pi� il Giudice. Senz1a: dubbio, qtt�este diffi.ciolt�1 pratiche fecern da 8fondo alla �ecisione annota1ta; e g�i� in altni D :: &i ;;;ms 23 .�enten.:w, la Corte f{'uqwe;ma si era prreoc'ott:vata di stabilire se fo'8&ero decorsi i termini per l'apvello, ev�idenlem,cnte ai'Vertcndo la rvecessit� di d)avre al regola;mento un ogg�tt<>i concre_;to, e non �un'ombrw senoo co1rpo, quale � una causa ormai esaiirita (Cass. 12 febbraio 1946, �Giur. Oolmpl. ))' 1946, vol. XXI, V� 160). Tuttavia, di tali. peocc�upazioni oon 'V'� traccia nella aUuale sent.enza, che ha fatto inve_ce leva -d�el tutto correttamente s �ul concetto delle preclusioni per decorso dei ter1nini. L'opinione della Oorte S'U!Pre�ma pu�, tout court, compe_ndiarsi nell'a dichiarazione che la cosa giiuJ,icata formale investe ain:che le sentenze sulla giu1risdizione. Proprio il pll"inoip4o crhe il Sa.tta, fra gli ul'tim.i, nettamente' ha avversato, d.ichiararndo che � la sentenza parziale sulla griurisdizion. e non � suscettibile di pa..~saggio in giud1catoJ p1Jtendo sempre proporsi, a norma rlel pri m� comma detz:'art. 41, il regolamento ordinario fino alla decisione d.i merito � (op. cit. '[i. 33). La Cassaz�ione respin'g'e que_sta tesi. L'orientamento della S'uprema Oorte si era gi� delineato in altre sentenze (Oa�'s.<?. 28 ~giugno 1948, � Foro lt. �, 1949, I, 255�; Cass. 20 marzo 1947, � � Giur. Compl: Cass. Civ. �, 1947, vot. XXIV, p. 92, n. 23) con le quali si affer,1n� l'inammissibilit� del ricorso, proposto dovo un awno dalla pubbl'�XJ.,zione della sentenzu sulla giurisdizfone. Fra gli arg'Omenti addotti, avpari'IJ,(li persuasivo (vedi per� D'Onofrio in� nota alla sent. ,28 g'iugno 1948) il ra.gionamento a contrario, d:esunto dal fatto che l�. dove la legg�e permette un suveram�ento di ogni limite temporale (art. 362 c.p.c.), la Vegge, s�tossa ha cwra di stabilire la proponibilit� del ricorso � in ogni tempo )). Riaffermata, invece, la efficacia pr�ecl'usiva del decorso del termine annuale di decadenza (327 c.v.c.) per il oaso dei conflitti virtitali, mancando pe.r questi una ecce:tione esvressa, era inevitabile che analog�a efficacia fosse riconosciuta ai termini normali ver l'imvugnazionc (325, 32'6 c.p.r.)\. Con la sente:nza 25 gennafo 1949 (� Ma,ss. Foro I t. 1>, 1949, 21:) la Corte f:)uprema esamin� la questione sotto wn profilo w> nerale : � Poioh� il regolamento di giurisdizion"! ha lo scopo ~ la funz:ione di fa�r determinare dalle Sezionii Un.ile della Corte S'uprema quale sia il giildice che ha l'a giwrisd'izione su uln determinato 'f'(lpvorto litigiooo, es8o non � pi� ammi.'l.~'ibile se sia, interv:enuta s~ntenza passata in oosa giudicata, con <JUi il Giitdice adito si sia affermato folt"n1ito d4, gi1uirisdJi~i�o >> (ofr. arnohe C<MS. 15 febbraio 1949, '� Mass. Foro It. >> 1949, col. 52 e 53). Questa motivazione era per� ambigua. Essa sembrava fondarsi sitl'la suverfluit� di itn regolamento di g�ittrisdizione per il caso in cui questa fossro s1tarta affermata dal giudice, ma lasciai'a aperta l,a1 questione per il caso di una pronuncia declinatoria di gi11;risdizione. E' chiaro ohe, i_1i qitesto secondo oaso, lJutilit'<� del regolamento,. da itn vun1to di vista teorico, permane ed. anzi si accentua. In riealt�, la solu zione della Cassazione doveva essere imrperniata non su ragioni �di ovpvpo1rtunit�, ma, di diritto. E l'a Ca.~�.sazione ha. trovato, nell'att'lli,ale sentenza, un pi� siolido ubi consistam nel rigoroso meccani8' fno delle preclusioni 'e, attrarerso ad. esso_, nella stabilit� della cosa giudicatw formale nello stesso processo. Non val~ opporr~, come fa �i1 D'Onofrfo (�l;\>ro It. ll, 1949, I, 256 nota) c:he il regolwmento vre1, entiro di giurisdizione non � ima iJnpwgnazione. I/obbiezione avrebbe peso solo se la peclusionf si esawrisse in �una impossibilit� di provorre impugnativ �e, ma; cos� non �. La vriecl'usione opera . invece, no�n solo nell'ambito dei gra�wrmi, ma gen. ericarnente, rvell'intero processo (Ghiovervda: Istituzioni, I_, n. 116 e segg.). E sei � vero che il regolamer~to d)i gi1wisdizione non � un mezzo di i)mipiugnativa ('Perdi -per� Cas�s. 20 marzo 1947, �Mass. Foro It. ll, 1917, col. 96, \!)7), �. altres� rero che esso 1nira a regolare precisam,ente quel giudiz'fo nel quale � sorta l'a questione di giuriMJ. izione. E poion�, p�-r in urna fas�e 8om�apposta e cronologfoWf!'IAenie vos1t�eriore' il giudiz1io� verm, ane identico, non. vi � ragion;e alcuna per '11,egare alle preclfusioni, gi� verificatesi, una efficacia almeno � endo-prooessual~ n seco'fldo l,espressione wel Redenti (� Riv. Trim. di Dir. e Proc. Oiv. �, 1949, p. 289). E' ancora il Ghiovmida che insegna; come � l'a com;,plessa; questione della es.iste'IJ'u?:a: dJ01l' diritt(J vu� scindersi, dnrante la lite, in tan.te questioni stacca.te, e ciascuna essere uggetto di una precrilsione >l. Questo apvunto accade nella decisione preliminare di una questione' di gi1trisdi.zione; ta>Z.e questione vu,� rimanere d.efinitivamente pre � elusa ver il sovriavvvenire della oosa giudicata �in senso formale. Su questo fondamentale argomento si ba8a l'opinione accolf,a. dalla sfJ,,nte'rJ1.,za annotata, opinione acce'ltata in dottrina dal Redenti (che esclude il regolamento di giitrisdizione arnclw di fronte al passaggio in giuJ.�,icato di una senten. za varziale sulla �giivrisdi::vion1e: (� Dir. Pro�. Civ. It. ii cd. 1949, vol. II, 1� vu,ntata, V� 51,52), e d�ell~A1ndrioli (�Commento ll, 2a @dizione, vol. I, p. 140). Questa soluzione,. oltre tutto, vale ad armonizzare il pr'imo con il secondo comma deWart. 41 c.v.c., �il quale rioonosce espresswrnente l'efjicac1ia del giudicato sulia gforisdizione, rvei confronti dell' A.m1ninistrazione che non sia pa;rte in causa. Sarebbe difficile comprendf!re per qW.,aie m.oti1:o tale giudiC'afo, ope1�ante n;ei rigiw,rdi di 'l{-n estrnneo alta aw1isa, non do�vess�e <vincolare, le parti interessate. In sede di commento alla legge del 1877 sui conflitti di attribuzione, il Mortara gia rilevava ohe se l' Am.ministrazionl} � parte in cwu-s'(J.,, -il rigore dei pi� elementaird pdncipi in segna che l'autorit� del giudic;arto formatosi contn> di essa op�era naturalmente contro il Pr<~fetto >> (�Commentario ll, vol. I, n. 130, pp. IW, 180). Questo �naturale vi�gore >> era naturalmente insito, per. il Mortara, nella vis judicati e nel suopotere preclu8ivo fra le stesse parti, nello stes8o proce8so. Ed � appunto tale � nwturale vigore >> che la. S<entenza oggi ann'Qta:ta ribadisce e con� foi'ma. (A. Omcco). -24 COMPETENZA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA -Discriminazione -Requisizione per acquisto (a norma dei decreti 22 novembre 1941, n. 1601 e 12 febbraio 1943, n. 127) di navi sinistrate per fatto di guerra. (Sez. Unite, Sent. 1751-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Chieppa -P. M. Eula -Min. Difesa Marina cont,ro Armandi). La requisizione per acquisto di na.vi sinistrate per fatto di guerra1 (fatta. a sensi dei decreti 22 novembre 1941, n. 1601 e 12 febbraio 1943, IL 127) � una ver:a, e pr�opda requisizione anche quando il proprietario, giovandosi della facolt� consientitrugli dai detti decreti, conservi la. [WO� priet� del relitto. Pertanto le Telativ�e co-nkoversie appartengono aJla giurisdizione del Oonsiglio di Sfato a norma dell'art. 48, 1� comma delJ:a, legge 13 luglio 19391 n. 1154, e non del 'Magistrato ordinarfo. , Dobbiaono esprimere il nostro mode~to e rispet. toso dissenso. Va tenuta presente la ragior11e dles~e'r1e della speciale requisizione� per acquisto di oui si tratta. 1 I/a,rrt. 47, let:t. b) della logge 13 lui,glio 1939, n. 1154, sul"la requisizione diel ruiviglio rm,e,vrc(J/fl!tUe stabilisoe che in caso di aooria alla, nave reqiti� sita il proprietario ha diritto al 'rimborso del[;; spese necessarie alla conseguente riparazione. l:Si d�cterm.in� ben presto coUa gwerra una situar<:ione nella quwlc per cause. �molteplici s1t cui � inutile soffermarsi, ma fra le quali fu pre-1.1alente il sem� pre maggior costo dellei riparazioni, q'll!esto �ve� niva a risulta1�.e enormemente pi� el�evato ahe non lo .<rtesso indennizzo� di perdita della narve: per cui insomma, agH effetti dell'importo dovuto pel r�sarcimento, in molti oasi l'ai,aria costava pi� della pentita. Per rimediare az:l'aggravio ohe ne sarebbe derivato all' Erarrio venne' filori il i/,ecreto 22 novembre 1941, n. 1601, il qnale all'art. 2, modificando l"art. 12 della, legg�e 13 luglio 1939, n. 1154, 1Ji aggiit �nse un ultimo comma cos� formiilato : � E' in facolt� dei Ministeri int.eressati di pro� cedere alla requisiziot1;e per acqi~isto di na'IJi o galle"gg-ianti gi� requi:siti per uso temporaneo prescindendo dalle condizioni pvrevist.e nel seoondo e t�erzo oorrvma del pf'esente articolo, nel caso in cui le na1ti o g�alleggianti siano stati per ev�enti di gwerra. gravemente danrneggiati e si trovino �nmobilizzaU in manie~a ohe risulti impossibile o non conveniente proc-edere ai lavori necessari per la loro rimes8a in effiaienza;. Titttavia, ove i pro� pri�etari intendano procedere a loro1 risohio alla rimes8'a in efficienR}a de1l'le navi o ff�aJ.llegg'rianti, potrann�o, compatibilmernte colle esigevnze di ca� rattere m.ilitare, da valutarsi daAl Ministe.ro d'ella Malf'ri(fl,<a, oon1ser'oo1re� la proiprr~et� ia:el relitto. In tal caso per� dan'axm)montare dell'indennitw ad essi .rtpettante sar� itedotto il valore de,l relitto, da dete1'minarsi. dJ.a.Z Min.iste'l'1o defDe Oom1Unicazdoni J>. f:fucoel!siv�am.en.te, coll'art. 1 del deareto 2 feb� braio 1943, n. 127, alla disposizione. di cui sopra) i'ien�e aggiunto qit�esto comma: � Dar giorno in cui si � verificato l'evento Ili rruerra oui si riferisac il preoedente comma, al giorno in cw.i ha litog10 la requisizione per acq1ti� sto, qnalwnq1w sia il momento n.el qua,De q'l/!3sta. venga effettuata_, cesseranno dall'essere oorrispo� ste all'armatore o aD proprietario della ruive le quote ai, d, e e,d f oomprese' nena parte A' �elt'in dennU� di 1'equisizione pf'evista dal seguente art. 3-0 �. Ed � qu.estw, risultante dai due decreti ,22 no� vembre 1941, n. 1601, e 2 fe.bbraio 1943, n. 127, la oosidetta � requisizione per acquisto � di ciii si trattava nel caso d�e quo. L'armatore pur avendo chiesto, natura.lmente .aon riservai, 6,d ott1e1n"yU<to d'i conservare la propriet�, della nav�e per rim,et teTla in efficienza. secorndo qua.n,to previsto nella citata disposizione, aveva prodott;Q� �ricorso al Oon. siglio ili Stato adduoend'o l'illeg�itt'�!mit�> del plf'ov. 'l.i'edim,ento :d.i reqi~isiZ'ione per acqu~to per'ch�, siccome la nave, era stata precedentemente dere q�uisita, secondo esso ricorrente la �requisi~ion.e per acqui8to non era pi� ammissibile. Q't(esto, formal llllente, il 1notivo dell'irnpiignativa: motivo ohe il Oonsiglio di f;tato, ritenllktosi compete.nte a norma dell'art. 48, 1� comma, d1ella ripe.tuta legge 13 lu glio 1939, n. 1154, acco'tse annullando il provve dimento. Prodotto ricorso wlle &ezioni Unite a norima dJell'art. 362 c.p.c., l' A�mministrazione fe.oe '[Yl'fJ. sente che nell'a, specie non si tr_att(J//)a della nor� male requisizio.ne: prevista dall'art. 48 di cui so� pra, perch� qu.i la requisizione� era in sostanza un norne senz1a conten'IJcto, in quanto la cosa ri� ma;neva al propri.Btario; .era cio�,. pi� ptieoisa� mente, l'a form(J) con. cui si rego�1!IJ<JlnJO fra l'Am� minist�raz.ione e il proprietario i rapporti patri� moniali.nasc�enti dall'av,aria ohe la nave; requisita aveva sub�to e ohe lai .Ajmministrazione doveva risarcire; era, pi� preoisamente wncora, la forma attraverso l'a qwale tale risaroimenfo si attua�va non coll'integrale, rimborso' delle spese di riparazvo1' 1!e a norma d1ell'art. 47 le.tt. b succitato, bens� oo.n la oornres.pon.swne �del mr�nore �oruporto risultarn.. te �daWmde'YIJl'I�;t� di p1errd.Jvta dimf.irttu,ito dal V'(JJ.loro del relitto. Onde i noti principi della giWrispnt� de,nz�a circa la discrimina:afone fra \l!a giiwisdi� ziione ordinaria e quella del Oons:igZio di Stato implicavano nel caso de quo Va competenza det Magistrato ordinario: perch� l'oggetto essenziale della pretesa d'e,dotta in giudizio elf'a il pag.amento di una somma maggiore di que~la ohe l' Ammini: st�raizione intendeva corrispondere. Le Sez-ioni Unifo hanino con.siderato�: � Da�l provvedimento (atto amministrotivo) con cui l'Arrwninistrazfone proce,de alla requisizione di n(J//)i gi� requisite per uso temporaneo e gravemente danneggiate (ordine di requis�izione) soatwrisce u;na variet�. di rapporti di cara.tte,re patripwniale tra l' Amministra.zfone e i proprietwri delDe. navi re� quisite, analoghi a quelli che produC01J:O in ogni specie di requisizione e nelle e.spropriazioni p..er _ pubbPica utilit�J, rispetto alle quali non si dubita che i diritti s"Ogg1@ttivi di propri@t� (f),egradano alla con.dizione di diritti affievoliti >>. Il rilievo non sembra pertinente una volta ohe il vero oggetto del!la conteistazione non era il di� -25 .ritto di propriet�, giu,8'taQY1;ente dr(J)ll'a Corte di Oass(J)zione qualificato affievolito data la facolt� delZ' Am.ministrazione di ricorrfJre_' alla requisizio ne, bens� il risario�!rtWnto dei dainni O!lla Mrve re quisita. N� sembra persua'8i�va l'osservazione della sen� tenza che � il passaggio di propri,e.t�J si presenta anche se il proprietario sia amme'sso a&l'ese�rcizio della facolt� di con.<tervare il relitto : sia perdh� l0; A.mlfflJ�Ynistra~ione fa prroprio il <Uriitto d4 risair cimento per la pe_rdita1 o per l'avairia, sia perch� la stessa facolt� del proprf,et<1lr:io di � conservare >> la propriet� dei relitto importa un atto di dispo sizione del relitto stesso da parte dell' Amimini strazione in, quanto e.ssa a suo criterio disore~o nale pu� oon,ceam�Zo o riftut(J!f'lo >> �. Invero, tali rilievi sernbrano peccare d'a18'lrattezza Sff si co.nsidera: a) oh'~si si riferis�cono ad un'ipotesi estrart-ea alla aaus�a., e; cio~ al. caso clhe l'Amministrazione non av�ess�e oonsentito all'arrmatore di con'8'ervare la propriet� del relitto, mentre 1ti~tto l'asswnto d6,ll'iA_mitn:ini8tr0$ione si fondava su~ fatto che l'armatore aveva conservato t1ale propriet�; e quindi non era il suo interesse di proprietario che veniva le.so dalla pretesa requisizione; b) i rilievi stessi poi hanno il torto di ferma>rsi a~ lato formalei del rapporto. N e~suno contestava che formalmente si fosse in prese.nza d'un.a> requisizione, so.ZO che siccome la diohiarazione di requisire si era acoompagnat<J; a quella di consentire� che; la propriet� 'rimanesse aUYarmatore., veniva meno la possibilit� d'i desumm�ne, come il Swpr&mo Collegio ne ha desunto � l~impugnabitit� del dee:reto am.ministrativo come fosse un reale ordine di riequisizione innanzi wl OonsigUo di Stato al fi;ne di eliminO!re gli effetti lesivi della finzione in s� sul diritto di .Propriet� della nave >>. E sia consentito rilevare che quel � come fosse 1> e quella � finzrione >> che sono sfuggiti all'egregio estensore dimostrano come talvolta ra verit� si irnponga da s� !. . A.nche_ astratto appare il �richiamo che la. sentenza fa al decreto legge 19 ottobre 1945, n. 686, contene�nte provvidenz�e per il recupero e l'al rimessa in efficervza di rvavi meroantili sinistrate per deswrrwrwe � la differenza concettuale <tella requisizion� per acquisto a tennini dell~art. 2 regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 e dell'art. 1 regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127 �. Ohe r:e quisizione e risarcimento siano due cose diverse � ovvio, ma bisog"fl,(Jti'!(J, veClere, quali erono i termini della. oontroversia nel caso di specie e perch� il provvedimento ,rJ,r;, requisizio'fl.e venr�i.;.a. i1m,pugnato. I/impugnativa no�n altro contenuto aveva se non l'implicita prete.sa, che al ricorrente spetfas,se il r-isarciment.io in base :aJl'art. 47 lett. b. Non riusoialrn.o perta�nto a renderci conto del fondamcnt o di ci� che. it Supremo OoUegio ha osseri~ ato: � Il rioorso dell' Ar.mandi al Consiglio di FUa.to non portava alla eognizione di que~ Collegio mppo,rti patrimoniali che scatu.rivano da1ll'a1tto di reqiti.'fizione per acquisto o lo avevano come presupposto, rispetto ai quali poteva concretarsi la lesione dri un d�iritto soggf)tt��1.ro perfetto. OMe deva l'annullamento dell'ordine di requisizione per acquisto (petitum) contestando il potere deU' Am rn.inistr~one di ema,.narre l'ordine stessa come le sivo del suo diritto alla propriet� de�la nave (cau sa petendi) �. AbbiO!mo visto inv~ce_ che la richi<JistJa dell'a,nnul lamento dell"ordine_ di requisizione era soltanto il petitum formale, m�entre nion pote�va dirsi che la e-ansa petendi fosse nella lesione del diritto affie volito di propriet�, lesione ohe non sussisteva, neanohe ano stato potenziale_ una volta che da un lato si dichiaro1va di requisire la nait)e del'arma, tore e dall'altro gl'i si offriva di conservarne la propriet�, sicch�) co�me abbiamo visto, in altro. punto la stf:Jssa sentenza, a proposito di tale pre tesa requisizione, � oostretta a parlare di �fin zione >>. E' duri,que vero, come ripetiiatJno, che il provvedimento non av~va altro conten~to se non quello di attuare il risarcimento del~avaria in wna mri1stllf'a mr�tnolf'e di quif)lla clhe sarebbe 1�isuUa,ia daUa wppliooz,ione �d�ell'art. 47, fott. :b: oos� oo;rne il ri corso delT!armatore al Consiglio' di Stato ad aitro non te_ndeva n� aveva� ragione di tendere se non ad ottenere una pronunzia l.a quale, dichiarando il legitt-imo qool mo�rto di. attua:<Ji�one d'(JJ,l risaroi. menito, implicitamente afferma,sse ohe il risairci~ mento doveva effe_ttuarsi in b{l).8e all'art. 47 lett. b, visto che alt're alternative non c'erano. Ha rilevato invece in proposito l'a sentenoo: � L'annulla�mento o pi.eno dell'ordine di re.quisizion. e S'i rifletter� senza dubbio sul �iritto aiti'in: den.nit� e suUa sua misura, come possiono riflettersi r11ella sfera di diritti soggettivi perfe..tti un oomple,sso di decisioni del giudice am1m1iYfltistmtfoo in materia d'interessi legittimi, ad esempio sul diritto allo indennizzo o sul diritto a~ rilascio de,l fondo espropriato il provvedimento del Consiglio di Stato ch,e respinga o ac<colga il ricorso per lo annullamento del decreto di espropriazione pet� pubblica utilit�. Si tratter�; tiittavia di ripercussioni inihirette e conseguenzialJi, ohe n.on. inoidono 8Ul:l(IJ natura della controversia� am-ministrativa e a q14esta sowo indifferenti >>. Non � chiaro. quale elemento presenti la controversia chte potes�se indurre (}) qualificarla � amministrativa �. E non se.�mbra che, a proposito del diritto aU'ind(Jnnizzo, fosse consMtito parlare di � ripercussion-i indirette e oonseguenziali J) quando il d-irittto all'indennizz�o era il solo tema d,ei: dibattito. Non � ohe il diritto dell'larmatore all'applioazione dell'wrt. 47, lett. b), nasoeiss�e daUa diohiara.<1ionc d'illegittimit� del provvedimento, quasi che si fos8Je trattato di d/u,e distinte entit�_. aome sono distinti, ad esempio, l'ir11.te'resse alla cui tutela protirede la pronu,nzia dei Consiglio di S�tato che accog'lie un rioorso di legittimi~�:. e il diritto al risarcim,ento dei danni nasoente in se� guito a tale pronunzia a fooore det titolare dall'intereses le8o. La controversia era uinfow perch� il provvedtmento amministrativo non aveva altro contenuto fJC !non qu.ello di a>ttita�r.e iJD risarroi-. - DIRITTI E INTERESSI -Convalida atti emessi da ente pubblico sotto . sedicente r.s.i. -Impugnativa l'imperio della Competenza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. lf58-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Pasquera, P. M.: Macaluso -Lombardi contro Soc. Ind. Tirrenia ed Ente Tirrenia). L'atto con cui un Ente pubblico abbia disposto di un proprio bene sotto l'impero del sedicente governo della repubblica socia.le, pu� essere convalidato dal Ministero competente, ma il di�ritto dell'Ente di va.lersi dell'inefficacia sancita dall'a.rticolo 2, n. 5, del demeio legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 2149, si affievolisce fino a quando non sia scaduto il termine per la eventuale pronuncia della dichiarazione di efficacia,. Tale provv�edimento pur restituendo ,aJl'atto di disposizione� dell'ente la �sua efficacia, non fa sor�getre alcun diritto fino a qua.udo il decreto ministeriale, soggetto come ogni atto discrez.ionale. della pubblica amminisitra.z.ion�e al controllo di legittimit�, non si.a. diventato inoppugnabile. Non sussiste perrtanto, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo fino a quando non sia scaduto il termine per l'impugnazione del provvedimento convalidante. Riportiamo l�estua.lmente la parte della m�tiva. zione dell:a sentenziai della Corte S'itprema pi� rilevante ai fini del chiarimento della m.assima sopira tra.8critta: � ...l'a.tto amministrativo canvalida1nte, e l'atta convalidator non son�O due �momenti di u.n proced). imento oompilesso. 8'opravvennto il' deoreto le�gi8la �tivo luogoteneooiale 5 otto�bre 1944, n. 249, che diehiar� privi di efjiaacia giuridioa deJ'{Jr~ninati atti e provv�edimenti adottati 8otto l'imperio delTai 8'edioente �repu/bblica. S'Oioia~e, tlf'a i quali g�i a1tti portanti disposizioni di beni degli Enti pubblici (art. 2, n. 5), il provv�edimen�to disorezionaZe del Ministro aompetente ahe_. pitf� dichiararli validi (art. 3) non � assim.ilabile ad uinu condicio juris alla quale ivna legge posteriO'r.e all'atto di disposizione, abbia 811),bordl;iwa.ta l'efficacia d1ellio atto stes8o. N� la Vegge del tempo in cui, il n�egozio era sorto, n.� lo soopo economioo-giuridico �i esso, imponevan;a, nella svecie, qw,esto requisito di efficacia; la dichiarazione di validit� f}mes8a dal Ministro� costituiva pe1rtanto; un atto aJmministrativo aiutonom.o rispe'tto ad un negozio sorto validarnente, ma i�mprodu.tt�vo di effetti giuridioi per volont�; di legge, dopo l�'entrata in vigore del dear.eto iegisl'ativo lttogotenenziale 5 ottobre � 1944, n. '249. Dopo que8�ta data, soltamrto uJna pronuncia 8peciale neffe8erciz1io di wna funzion, e a1rnmi.inistrativai poteva 1dfohiararlo val'ido secondo l'apprez<Zamento dell'qrg1ano ag�entc per quanto lo consentiva l'initere�8se pubblico. Consegue che i~ deareto ministeriale; pu!f' restituendo all'atto dell'Ente la 8Ua efficacia, nmi-.fa s?rg�ere alcun diritto fino a� quando il provv�erlimento di conva.zida 8i'a diventato inoppu'g,n'abile...; a &ua volta il diritto dell'Ente a far va -:::o mento: deaidendo sul ricorso si decideva s'll,lla misura del risarcimento ohe spettava al~'Mma1tore. E pare chi~ questo dovesse bastare ai fini di ri� t.cn('r(' la giurisdizione del Magistrato ordinario. (Guli<J,o Caielf'IJ(ta). CONCESSIONI -Concessioni contratto -Caff� ristoranti delle stazioni -Proroga legale. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1903-49 -Pres.: Telesio. Est.: Albeggiani, P. M.: Mirto -Gulli contro FF.SS.). Il rapporto che si costituisce tra l'Amministr'31zione delle FF.SS. e il gestore di un caff� ristor: ante di stazione � un rapporto di concessione amministrativa, e ad esso non sono applicabili le norme sulla. pro1�oga lega,le delle loca.filoni. La Corte Su.prerrna, confermaniJ,o la sentenza della Co�rte di Appello d'i Catanzaro del 10 giugno 1948 ha .accolto �a tesi dell'Avvocatura. La questione � stata esattrientemente trattata in nota alla predetta sentenza della Corte di Appello di Catan<Zaro, in questa Rassegna, Hl49, pmg. 28. CONSIGLIO DI STATO -Decisioni -Esecuzione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 394-49 -Presidente: Papaldo, Est.: Pescatore -Caradonna contro Ministero Interni). E' inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2.7, n. 4, del T.U. d�elle leggi sul Consiglio di Sfaito, per ottenere la esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato con fa, quale si annulla.va il decreto di occupazione di urgenza di un immobile. N� rientra nella giurisdizione del Consiglio decide. re sul ricorso stesso considerato come un comune ricorso in sede di legittimit�, in quanto la pretesa ogig�etto del ricorso 1sa1rebbe fo111da1ta sul diritto .sogf,iettiivo del 1propQ'ietaii�io1, la, cui leisione deve esse.re denunciafa all'Autorit� giudiziaria ordinaria. Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente la tewi dell' Avvooatura, rioonfevrtmrmid'o, per quanto rif;zia.rd.a la vnammfasi.biUt� d.eil riaorso, ex art. 21, n. 4, la sua precedente decisio11!e n. 452 (rie. Redini) del 5 rwvembre 1948 (v. anohe � Relazione Oons. Ht. ))' 1941-46, vol. II,� pa.g. 566). Natwralrr1;ente la competenza dert'Autorit� giudiziaria ordinaria ai decidere sullw q~estione della mancata esecuzione della sentenz1a di annu.Uamenito del decreto di occupazione di wrgienza, emanato dal Consiglio d.i Stato, presuppone ohe il vetitum sia costituito d'alla deolalf"Wtoria di d<�tenzione abwHva deDl'immobile, al fine di ottenere il �risaroimento deii damni in forma pec1~niaria. E' esclusa, infatti, ogni pretesa di ottenere' il rilasC'io dell'inimobile che sa.rebbe �re�sistita dall'art. 4 dcllla. legge 20 maggio 1865�, n. 22148, alleg. E. -27 lere la sancita inefficoofo, dell'atto, si affi.evoUJsce aon la d.fohiarazione di validit� etn.esSia� dal Mfoistro... >J. Ci sembra ohe da quwnto ha affermato la Corte Suprem�a possa ded-ursi ohe la tesi dominante in giurisprudenza sia quella da �n�oi esposta in qu�esta Rassegna, 1948, fase. 5, pag. 3: qwella oio� che attribwisce al concetto di inefficacia, sanoito dal deoreto legisla.tivo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il significato di irrilevanza giuridica. Ci� stante, ci sembra che la solwzi01've della Corte, pur essendo esatta, avrebbe dovuto e81sere diversamente 1motivata, riconoscendosi la oompetenakli del Consig�l'io di Stato per il fatto ohe il petittt�ni sosta.nziale eraJ oostituito dalla prete1sa a far Vftlere la irrilevan.z1a giuridica, e ci'Oi� ad esoludere la recezione dell"atto d'i convalida nell'ordinamento giuridi@o dello Stato, ci� che pu� e'ssere solo ogg�etto di intereS'se legittimo e no�n di diritto� soggetti1Jo per il citta'dino. Infatti, lri faoolt� di recepire o m�eno ttn a.tto della r.s.i. nell'ordinamento dello Stato legittifm.o � eminewtemen �te discrezionale e. de1,e ispirarsi solo ad es�gen. ze di pubblico interes1 e. Il rieorso fatto da.lla Colf'te al concetto di di ritto a�ll'1Lne-fficacia d-ell'atto, affie-wMto dalla di ohiara.zfone ili vwlidit�, non sembrai adeguato, sol che si rifletta ahe un tale diritto � inconcepibile oonsiderato come a s� 8tant.e, ma si risolve nel diritto di 1prop�rietf\. sulla oosa della quale si sia� disposto con atto inefficace. InDece, queVlo che ci sembra ohe g�u,stifichi la decisione della Corte � il fatto oh.e il diritto di propriet�, in questi oa�8i, costituisce solo la b�ak<!e dcll'int2resse a. J�icorr:ere contro l'atto di conva lida., inlere81s�e ben d'istinto daWiinte.re1s1Sie leso da.l l'atto� <U oovn,1oolida modesirno, ohe �, corme abbia mo sopra itetto, l'interesse legitfiimo� adi ()8olwdere la r:eioozione d/.eill"a.tto in quegtione nell'ordina.men� to giluridiao d~e~lo 1'3tato itaNano. LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI -Occupazione bellica tedesca -Effettivit� di poteri di potenza occupante. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n, 2402-49 - Pres.: Pellegrini, Est., Di Liberti, P. M.: Pomodoro -Endrizzi contro Eisenmayer). Nella pairte de1l te1rrito1�io na~iolllafo che !fu a1bba, ndonafa dal G'oveTno legittimo a .seguito della proclamruzione dell'armistiz.io con J.e Nazfoni Unite alla reazion�B arma.fa, delle truppe tedesche, lo Stato Germanico, anche fin da, pil'ima della dicJhia: rafilone-di guerra, intima.tagli da.1 predetto Gov�Brno legittimo insfaur� un regime di vera e propria occupazione militare bellica, esercitando i poteri di potenz,a, occupante sia in quella. zona ove mantenm..e la� sua esclusiva amministrazione (zona delle Prealpi �e di Trieste), sia in quella altra zona. ove permise l'eserciz.io di alcuni poteiri al sedicente governo della repubblica sociale italiana,. La presente sentenza riconferma la. tesi dominante iri dottrina e in giurispritdenza 8econdo la. qiiale i tedeschi islitu.iron10 in Italia dopo l'S settembre 1913, nell'a parte d�i .territorio_ rion occupato dagli Alleati, un 1Jero e proprio regime di ocicu.pazione militare. Da qu�esto princ1i'rpio deriv'(J) itna conseguen:va rtlla qwile non sembr:m si sia prestata fi.nora la dovuta attenzione. Tra i poteri della potenz.a occupante rientra, invero, (art. 43 del: Regolamento ant1'tesso a.Ua Conv�enz'ione dell' Aja .del 1899) la adozione di quei prom;ed:irnenti necessari ad al8sie'tt �r(}/J'"e le esigifmR!e della vi.fa pubblicia e deWow1:ne nei territori occwpati. Nell'esercizio di questi poteri, l'ocou-pant�e deve, al rnassimo possibile, oonforrnarsi aUe leg1gi de'blo Stato occupato,. ma pu� e&eroitare, evidentemente, quelle facolt�; che sa�rebb �ero spetta.te a.Ue Awtorit�. dello Stato oconpa. to per ovviare alle ste.S8�e es1i1gen~1e. Nello eR<wofaio di tali faeolt"�1, � avv�enuto tal�volta che i tedeschi abbia,no ordinato d�elle requ.isizioni di cose e serniz�i, appitnto per far fronte alle, snddette esiyenze del:'f;a. popolazione civile. Ora, smnbra erroneo considr:rare tali requisizioni come reg�olate dall'art. 52 del oitato regol(f, 1 mento anne:~so alla Convenzione dell'Ajaj mentrP, d'altra parte, tali requisizioni non, possono ~n alcun modo con11idermrsi rego;a.te dal deorelo legfalatfoo 4 ,q:ennaio l94G, n. 3, ohe reg�ola, fovece, le requisizioni operate da organi della r.s.i. La validit� <leUe reqiiisizioni ordinate dalle autorit�1 tedesche sulla base dei poteri loro spettanti aome potenza ooc�ttpante, dieve inrece essere esaminata. al'la streyua del diritto internazionale, de rfoandone la. oonseguenza, oi sembr�a, che tale t:aVidit� su;s,s�ttei \ogni volta ohe es�se sia.no stia,te effettuate nei limiti della previsione dell'art. 48 sopra citato, dispos�1ione questa la qttale, dopo la ratificm della Convenzion.e deWAja da parte delVItaUa, dev�e J'i.tenersi faicl()ia parte del nostr'o ordinamento giitridico interno e oi� anche in oonformit� dP!l'art. 10 dC'lila Costituzione della Re P1~bblica. P.er q?tanto riguard.a q1;,ella parte del territorio italiano che i tod.eschi ocouparono quasi sotto la formia. di territori annessi, e ne'ma quale r11m ag� nes8wna autorit�. della r. s. i. (zona delilc Prealpi) ci sembra ohe alla attidt� svolta dagli orga!ni d'ella potenza oco.upante, in nome di qu11sta, non pos8ano applicairsi i prinaipi del decreto luogotenen.ziale n. 249, del 1944, dettati per discip� �inare le eonseg�uenze della attivit� di fatto 8volta dag�U organi deU:a pseu.d.o r.s�.i. Cos�, per esem.pio, ci seni-Ora che possano applicarsi agli incidenti verificatis�i in relazione a:lla� circolazione ferroiiiaria su.lle linee delle suddette localit�, quei principi enu1J1,C'iati nella nota alla sentenza della Coll'tc di arpvello di Napoli, pu.bbUoata in questa Ra.sseigna 1948, fa8�cfoolo 4, pa�g. Hl. �' iii ?n2P ;J :: ID.: ;;;z; wm m : ::: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI D E L L E C O R T I D I M E R I. T [0 IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali -Spedizioniere -Obbligo sussidiario -Limiti. (Tribunale di Genova Sent. 8-23 lnglio 1949 -Pres.: Valerio, Est.: Gallesio Piuma -Guidotti (Avv. Predazzi) contro Dogana (Avvocatura del"o Stato). L,a, diseiplina della sussidiariet�, di cui all'articoilo 17 della legge doganaile 25 settembre 1940, n. 1424, va desunta,, n�el �s.ilenzfo d'ella legge, in vi�a di anaJogia1 dagli artico11i 1944 e 2268 codice civile. La Doga.na ha quindi la libera efootio di agire sia verso il proprietario deHa merce, che verso lo spedizi on i1ere. Ove agisca contro lo spedi1:i'iioniere, questi pu� opporre iil b�enefic'iwm ewc~tssion�is, ma tale diritto � subordinato a1l'onere di indi.ca,re i beni da sottopo �rre all'e.siecuzione. La queistion�� risol.ta dal. Tribunale di Genova si presenta, sotto ceirti aspetti, �delicata.. �Se1 si WC'i(JB'de ad �una nozione gene�rale, ma a.s.tiraf'tla,, la J8U;.Ssidiairiet� sarebbe la nota che� caraUeri~ a un rapporto, (J;d efficacia s'Oltanto eventi& ale e dipendente da altra obbliga1<1io'l1Je, che, al'la 8aadenza, si suppone� possa rimane�re inadempiuita. PerC'i�, verifioatosi l'inad-ernpimento, ohe funge da oondizione s0>spensiva, il rapporto si trasforrna. in �una ondinwri�a o�bbli~ione. Q�ue1sta conc�ezione (1), .f;e p-ure am.missibilo siu un piano teori�oo, non ha 1tn conoreto rife�rimento nel nos,tiro diritt!o positivo. Da ci� lJ,esigenz,a di indagare se esiste u.n regolamento generale de1lla s<Uissidia�riet� e di s-tabilire, ove' e18'i8'ta una p~uralit� di disroiplino spe�oiali, quale sia q�uella da aippliowre ai casi in oui la llegge,, e non sono lrla!f'i neU:o stesso 1oodi,ce (2), si ridhiama alla 8'u.ssidiwriet� senza indicarne gl.i effetti. Lr� norme tributarie, -e pV� general'mente queUe di diritto pU!bblico, alle qualli, per la natU;ra del rapporto di e18'ame, si Ba:rebbe dovu.to ricorrere in primo iuog'o, oontengono �ttn regolamento della .<tu1s,s�tiariet� framme11!f!ario, e in pa�rle� ec,cezionate, (1) DERNBURG: Pand. Il, pag. 78, n. 2 CAMPOGRANDE: Trrott. della fldliussione, pag. 40, par. 63. (2) Es. art. 2160, 2169 e 2177. <la oui non � oon.sentito trarre ,CJhe soarse illazioni, onde Va neoessit� di integriwre la lac!ltna oon� le norme di diiritto privato. N� ci� pu� sorprender{i�, dato ohe la s�ussidiariet� ha trovato su.i t.erreno privai/Jis�tico le ,gue prime .applilCla~ioni e Va sua �uliteriore ela,borazione, ohe ri8algono alle noveille IV e IO, nelle q�ual:i Giu8finiano rifuse, rielaborand�d.la, la materia contenuta in un'antioa legge, gi� d�ai tempi dell'imperatore �Caduta in desu.etu,dine (3). Poota la q�uۥ8,tione su questo te1rreno e oonsidera. ta fu, s�us8'idiariet� sotto l'asp1etto funzionale e strottuirale, eissa 8� presenta in du,e forme distinte, ch�e fanno <Japo all'art. 1268 oodioe civile l'una, e agli wrticoli 1944 e 2268 l'attira, fo'rmc-� che per brevit� possono esisere dfii,amate a tipo delegatorio e a tipo fideiu8'8ori01. L'ipot6'8�i previst,a, dall'art. 2301! � wna sotto. speoie della �se,conda. ,Se l'art. 17 deUa legge doganal:e fM<m�ulas�se itn caso di &W8'8.idiairiet� a tipo delegatorio, si sarebbe doou,to indagar neUa fattiS'pe'cie Be il debitore prin1oip(J,le fosse ,stato o meno regolarmente qU(J!fl,fO vanamente int1erpellf,ato'. Ma il Tribuna'fe� ritenne ohe in ti&tti i oasi in oui. la sussidiariet� 'ha funzioni di garanzia, l'interprete deve riportarsi non aU'wrt. 1268, ma bens� all'art. 1944 �aodic'e CVv'ile e la soliuzione Bembr. a eisatta, stante i diversi pres�uppoisti f� finalit� detle due disposizioni di legge'. La delegazione infatti presuppone, di regola, un rapporto di va~uta che vinoola il delegante al del'ega. tario, e, un rapporto di copertitra tm il delegato e il delegante: a qiiesti due rapporti se ne I sovrappone �un terzo a sf'f'ttttwra trifatwrale oon effioooia mediata preva.leintemente e�s�tintiva, anche se tafo effetto � soltanto teleologico, v�erifiaandosi in un momento su1c1ce&sivio, ohe � quell'o del pa�ganiento, ond'� ohe la de.Zegazione fu giustamente I conoepita, sotto questo aspetto, .come nego:z�10 strumentare di m.ezzo a fine (4). I (3) Nov., IV Pr. (4) BEITI: L'att. dei due rapp. casuali in un unico I atto di tradizione-, in " Bun. Ist. rom. "� 33, 143; GIORDANO in " G.iur. Compl. Cass . ., 1944, ipag. 145. TIFl TI -29 F'orrnabnente 6� sostan.zialmente diversa la sussidiariet� ex wrt. 17 legge, doga1nal~ : l'obbligo siMsidiarrio dello spediR!ionierie mira non ad e�sting� uere� pre1cedwnti rapporti (ohe arwi il rapporto di oope11ftura 1naJnoa, n�. tale pu� essere considerato queUo � sorg,ente da ev�entuali antiiaipi deb mandarnfo), ma a crewre una garanzia olw w81si'OWri all'lfl. riatt'io l'esazione del credito, funzione <li garanzia, questa, tipica della s:u.ssidiwriet� a tipo fidefu.s;sorio. DaV lato forma,le, a sua volta, l'art. 17, come l'art. 1944 oodfoe civile, da vita a drue distinti rap @ porti, ohe 1leg.afJ1Jo lo Bp6�dizioniere alla Dogana e, 1nediante l'a.~ione di regresso, il proprfo.twrio aUo spe<lizioniere� :. rapporti che, 8eppure conneiSsi, co'n8ervano la loro autonomia <;d hanno struttura bilatemle. On<l'� �ohe, anohe sotto questo a.spetto, tra l'art. 1268 codic'e 'aivile e .l'art. 17 de�l'la legge dog. a.nale, .al di M di �una pwr.ziale coin,oidenza formal6 �, non intericorrono quelle affinit� ohe s�i pvresentano invwe str�ette e penetranti, sotto ogni riguardo, tra �~'art. 17 legge dog.anafo e Vart'. 1944 codiee civile, fu, ouii appl�ca,zione analogica, almeno in lin6�a di prindipio, appa1re perci� legittima. Se poi si oss.eirvw8'8e che nella ddega.zione non di irado i trapporti sottostanti rimangono in ombra e che ia:omunque non �C08.titui1sioono neUo schenia legiJB'lativo un .ellMnento e.ssenziale (astrattez.~a del rapporto deZegatorio) (5), ooneezione �ehe ha senza dubbio una base 'l'be�l diritto po1sitivo, la tesi qui prospettata non ne usoire1bbe inde�bolita. Da �Un lato infatti iV raffronto si alOC'{Yntueirebbe sull'elemento formale, dove la notevole differenza tra le drue� ,oitate disposi.z�ioni fu gi� eonsidera.tia, mentre dall'altro andrebb6� rilev�ato ehe manca in ogni 1oaso al delegaito, ove no�11J -esista una dimers�a e 01utonoma oausa, il diritto aill'a.zione di regresso, di1ritto che� ,spetta inve1oe sia allo spodizioniere ohe al fidejussor.e. R�nane dunque a dire sd~o se ali/,'apvpUcazione analogioa del�'wrt. 1'944, pos,sa /aire 0un qualche o.stcwolo la natiura pairtioolwre delJa norma. Prima di far 0oi� � tuttooia neicetSsario <limo�strovre come l'art. 2304 �codioe1ow�iVe (e gli artiooPi 2315 e 2471 che al primo rinviano) non s.ia alt".t'o 'Ohe la espUcazione del prinoipio, gi� co'nltenuto negli artiiooli 1944 e 2268, e raffiguri quindi una BU'B'B'idiariet� iohe � una sottospe1cie de.ZZa prima. Oi� si ri�aava dabla oonsiderazione� ohe ne'lle s�ooiet� regolari di persone, C'1hi .si rife1'iB()1ono le citate norme, la pubbEioi�t� investe� anche il patr�inionio socia1le nella sua formazione e fooalizoozione (artiooli 2295, 2296 �aodvoe oivile) e lo segue a.ttrave: rwo. le 8'critture contabili ne.zie su.e suoce8'8iv'e modifeca.~oni (articoli 2302, 2214, 2217, 231'2 ultimo comma ood,ice oivil'e). F'rustiwnea sarebbe quindi l'indiioazione dei beni, ooe il ore1dito:re, di;rettament6� e ocoorrendo utendo iuribus del .socio, pu� agevolmente indivi.duare da s�. (5) BARBERO: Sist. ist., Vol. II, pag. 168; BIGIAVI: La deleg., ;pag. 26. JF U@Ed& &ili " t JWfill: -i& In aUre patrole f wrt. 213-04 ood�oe civile non tanto esone:ra il d,e1bitore sussidiario daJll'one"rre <li indicare � i b�eni, quanto trasforma, in stretta aderenzq, alla ".feaCt�, l'onere in �un presupposto, gi� legislativamente oo'nsiderato realizzato dalla pa.rtiool<D/"6 situaz'ione del pa.trini.on�o del debitore principalb. Dato il preB'upposito, appare a'fl)()ora una con:segue11$ a del tutto ovvia, q�udla di rritenere implicri,ta la �polon..t�. <lel d�ebitore di avvalersi del beneficium excusis.ioni.s, il �ohe rientra neU' o'f'dine naturale dellf:� o<J.Se (6). Non si ha ad�itnque una deviaz.fone, ma un�' esplioa. zio'ffl,e derl principio generale, adattato allla singolarit� del oaso. Ne sr:gue che all'onere di indi.care i beni non pu� derogwr.si, quando debitore pri'fhoipale sia persona diversa� ,aa una societ� re1golare ('e lo dimostira l'.wrt. 2268), n� quando debitore� sussidiario sia pensona diversa dal sooio '11Jei oui diritti di controllo po8'8a il terRJo, ereditore, sunrogarsi. Resta adunq�ue sQlo da vedere se ali"applicazione� analogi1oa dieU'-art. 1944 po,s�sa ostare la naf �tlll"a de�&a norma. Ohe t'art. 1944 codiae oivil�e. non sia norma di carattere eoaemonafo, appaJre manifesto. Nulla vi � contra �tenorem rationis o in contrasto oon i prin.oipi. Si tratta invece di norma di diritto particolarrc, della �(]U'OJlfJ�, 0aome ammette la dottrina, non � es;oliu1sa la po818i�bilit� <li una applfoazione analogica, sempre ohe si fJratti di rapporti eon fenalit� simili e taU .c1h,e non dive�rgano neUa struttu1ra in 11iodo da vendere inaompatibile una di&ciplin-a analoga (7). Che tale dive1rge?Wa non eswte, pwrmi sia stato sopra dimostrato: cade q�uindi TJ'ultimo osta>Oolo che aU'applioa~ione awalogioo si .sarebbe pot�uto opporre. In appoggio at ri8'Uitato raggiunto pu� rico:r darsi ':Ohe a11Aohe il diritto romano ammise con urna certa la1'glbez,za la possibiVit� di un'apvplioazione an.alogica, estend6�ndo il benefeoio dell'esecuzione .dal fidejus1sore 1ad altri soggetti sino ad arrivare al detentore di cose di propriet� dell'obbliigato primoipale (8). Aacettata la premeB1sa, (318atte� sembrano anche le eondusio'nli �he il Trib�unale ne ha tra.f.te. In tema di S>U8.Btdiari.et� a tipo fidejussorio il creditore ha la libera� electio tra l'obbligato prin oipal6� e il B'llJB'.Bidiario (9). Se si �rivolge a quest'wltimo, que.sti ha diritto d'invovwre il beneficium excussionfo~, ma la vali (6) La preventiva esicussione. della sodet� non � ritenuta necessaria dal Lordi " Ist. di dir. comm. �, Vol. I, pag. 228), ma si >tratta di opinione ri1IDasta isofata - Confr. VIVANTE (Tratt. dir. comm., Vol. II, pag. 121, numero 389); BRUNETTI Tratt. del dir. deUe -soc., Vol. I, pag. 369 e Ilel. Mi., 938). (7) WINDSCHEID: Pandette, Vol. Il, pa.g. 859, no1ta 4; N. COVIELLO: Man. del dir. civ., pag. 87. (8) Nov., IV C., IL (9) CAMPOGRANDE: Op. cit., ipag. 369; WINDSCHEID: Op. ci.t., 'VOI.. !l, pag. 857; VENZI: Diritto civ., pag. 451. -30 dit� di tale eccezione � &ubordinata aWindicazione dei beni, con la oonsegue.nZia ohe se oi� non fa la su,a eccezione � inutilmente proposta. E' in sostr;rnza la di8'Ciplina dell'a fidejus.sione, applicata alla fattispe.oie, 8'Ull�e C1.t�i conseguenze� non p~lsso�wo ai:ersi contra.sti, una volta, che si ac colgia. il punto di parten~a ohe oio� tale dis'C'iplina vada estesa a t�utti i ca8'i di re8'ponsa�bilit� sussidia- ria oon finalit� di garanzia. (A. R.) IMPOSTE E TASSE -Imposte di fabbricazione Aumento� della imposta sulle giacenze di spiriti e di prodotti alcoolici -Disposizione art. 6 Decreto Legge 21 ottobre 1946 n. 236 -Carattere interpretativo. (Trib. Palermo 3 luglio 1949 -Musillami contro Finanze). La, disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 del dec:reto legi�slia.tivo 21 ottobre 1946, n. 236 dte�l Oapo prov1visorio dello Sta.to, a. tenore della, qualie l'aumento dell'imposta di fabbricazfone sullo spirito sancito con il precedente decreto legi1sla.tivo luogotenenzfale 26 aprHe 1945, n. 223, a1Legato A (da appltca,r1si plll'e s1ulle gia�cenze di spiriti e di p�rodotti aficooli.C'i giusta lo art. 17, 2� comma del citato decreto legislativo� del 1945) dev'essere liquidato per i,l vermouth e il ma1's~ i,Ia, in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato, ha ca.rattere interpretativo; e ~ome talie e.ssa. si applica. 1�etro attivamente a. tutte le giaeenze dei detti prodotti (ma.rsaJa. e vermouth) accertate alla data di entrata in vigore del ripetuto d�ecreto del 1945 (22 maggio 1945). Tale disposoiz.ione �sancisice una. presunzione juris et de jwre di esistenza nei prodotti di che tratta.s.i de1lle quantit� di sipiir'ito cailcolate secondo il c::riterio a1vanti indicato, sulle quaili pertanto la impo �sta va, Hquidata,, �senza che ]a, Finanza sia. tienuta a fornire la prova, specifica delil'impie.go effett. ivo di alcoor nella lavora.zfone <lei prodotti stessi. Con la sentenRJa di Cllt�i sopra, e OO'll; numerose corvsimi1li rose in altrettante ca�u~e, p't'omos�se tuUe dalle ditte vinicole� di mCJ;rsalla, n Tribunale di Palermo ha 1risoito, in senso pienamente oonforme alla tesi sost.enuta dall'Amministrazione, la questione prospettatagli cirioa il t:rattamemto tributario da. �usare al vevrmouth e a~ mwrsala (e alif;ri vini liquoroisi consimili) nei rriguardi de1ll'applica, zione den_e� maggiorazioni della impost1a di fa�bbricazion� e degli spiriti sulle giacenze dei det.ti prodotti esiistenti al momento deWent�rata in vigore della fogge ohe dispo.se lfaumento. Non essendo il ver-mouth e il marsa�la assoggettati di per .S<� a �una partioona1re imposta di fabbricazione -essendo iooe�ce detta imposta gi� scontata .suU'a~cool impiegato nfJ�lla l(J//)ora.zione dei prndotti m.e.rlfsimi -z:anz�ic:ennata que8'tione del l'oro trattamento tr�ibutwrio :na pot�nto na,<ioe�re solamente in relazione� all.a disposta maggiorazione dell'imposta, in quan,t�o la maggioraZ'ionoe steiS'S'a, con la sancita appli.cazione di essa anr,he al.le giacenzie esistenti di .spiriti e prodotti al.ooolfoi (art. 17, 2� comma deoreto ,legislativo luogotenen zialf� 26 aprile 1945, n. 223) ha fatto sorgere il problema (non soltanto te.onico, ma anahe giwridico) del come e con quale oriterio dovesse eiS.sere oaloolMa la quantit� di spirito (formante 7l oggetto speoifioo de.z'l'a rnaggiore impo_sizione) da preSonmersi oo�ntewu,to nelt� giacenze di v1ermouth e di mar8'ala acioertate pre18'so le varie ditte., Nul~a al riguwrdo pre.cisando il pro-vvedimento legislativo del 1945, le ditte mwrsalesi, dalla. inr101ii. plrtezza, df]lla norma ha1t1110� tratto argomen~o per S'astenere l'inappliaabilit� deWwumento alle giacenz.e� dei l1oro rispetti'/J'i prodotti, asserendo in fatto ohe qne�sti sarebbero stati fabbricati cvn vini a forte gradaz"ion� ailcoolioa nat.urrale e senza aggi11, nta di alcool. Tale oontestazfon,e� sul terrejnn procelS'suale venne a. tradursi ne,1:11a pretesa ohe incombes8e alla Finanz�a l'onus probandi della sp(}cifica. dimostrazione dell'impiego di allcoor (e del relativo :q�uantitativo) nel.le singole-partit� da assoggettare a.ZZa impos�izione._ . In contrario 1a Finanza ha sos-tenuito doversi con�siderare il vermo�uth e il marsala prodotti tipf, carne nte alcoolici peri<JJi� fabbricati norm.almenteprevio au.mento della gradamone� del vino media.nte aggi,unta di alloool, e la Direzione g�en.erallf,. df!ble dogane, plf'ima .con teleg1ramma del 12 luglio 1945 e poi con citf'lcoilCJ;re 29 dioembre 1945, cfh,iar� 0011_ il siippl'em.ento di imposta .si d.OV'{i�ssie mediamente liquidare in 1ragione di due grr"adi per ettotibro idrato, cowformernente a quanto erra stato stabilito, ini oiecasiol/1,e di a�timento preoedente�, dal IY'egio decreto-legge 14 fe1bbraio 1930, n. 52 (art. 8). Infine � inte�rvewuto il de.cireto legi;Slativo 21 ottobr( 5, 1946, n. 236 ol11e, ne1l di�sporire -un nuovo aumento dell~impos�ta di fabb�ricazione, sianc� espressamente (art. 6, ultimo comma) ohe la l'iquidazione deU'aument'O d'imposta iSUlle� giacen.ze, per i.l vermou.t1h e� il m&rsala doveis-se effett0ua1�si in ragione di due gradi per ettol~tro id1J1ato, e che tale criterio v�alesse an.ohe per il traUamiento delle g'iact'fbZ �e previ�ste dal.l'art. 17, 2� 1c1om.rna del de�creto legi.slativo luogotenenziale del 1945. Le ditte per� non si ar<resero e proposero giudiz: ale oppo8'izione avv�erwo ie ing�i�unzioni con Ve� quali era stato intimato loro il pagamento deU!a maggiore im,postv,, sostenendo ohe la ciitata disposizione � deU'art .6 del decreto de�l 1946, corriettamente interpretata, non importere�bbe dispensa della Fina;n,z-a dall'one�re d�i proviarre� l,impiego effettiv� o di aic�ool netl'a fabbricazione� dei p't'odotti in question-e, e che, in ogni ca,<10, alla disposizone ste8sa s-i dovrebb�e attribuir� oa.rattere innovativo. per cui es.sa non sarebbe stata appl.i1c�abile alle giacenze dei s�u,ddetti prodotti wcl(),ertate� &nte:riormente alita entrata in vigorre del die1creto stesis'O. Il Tribunale di Pailermo ha invwe aocolJto la con'rrarrio_, tesi, difesa dall'Avvocaturo, la qttale ha 8ostenuto il oarattere interpretativo della disposizione de1l 1946, non soltanto� in base alla lettora della di,sposi,zione stelS'sa, ma anche in base ail'ia s�ua intrinseioa nah)!ra, ai 18'uoi preioedenU (dec1ret�olegg� e del 1930) e CJ;llo S<oopo palese di e.ssa di cliia:ri! t'e il dettato dell'e pre.cedenti norme al riguardo -in vista della incompiutezza di qoueste -elimina" l1!do i pos1s�ibili d11ibbi e inoert(!~e d'interpretazion�. &&:m: & LE bii &J&f%%f&l4llid .id 2&�1: -31 � La difesa delP' Avvo.cahtra non aveva mancato di rileva.re (ed aV rilievo ha aderito plfffe la motivazione de�zia. sente111za) ohe ove, in ipotesi, in aocoglimento det~a teisi deU' opponente, si fosse ritenuto rilevante per la d�eicisione� della con.traversia . lo accertamento deilla effettiva aggiunzio'f/Je di alcool, si sarebbe versato in tema di controve�rsia s�ulla qualificazione di liq�uidi alcoolici, che sarebbe stata sottrat�ta a~la giu1risdizione del magistrato ordinario, a.i sensi dell'art. 35 del T. U. su�gVi spiriti e del T. U. 9 aprile� 1911, n. 330 sulla risolu.zione delle controversie doganali. E' anao11a da osserva.re che in ogni caso la pretesa delle ditte di addossa'l"fJ� alla Finanza z~onus pro.bp.ndi avrebbe doviito essere riconosci.uta infondata, di fronte alla giurispr-udenza d�Ua Supr. ema oorte� (sentenza n. 113 del 27 gennaio 1949 in � Giur. It. ,�, l,l,1588): che inoombe cio� al con tribuente, il quale si opponga -aU'ingiitnzione fisoale, l'onere di provare Z';ns0ussiste'nx~a o l'invalidit� della plf'ete.sa finanziaria. In ocoasion.e di ulteriori aumenti den'imposta di fa�bbri.aazione (v. decreto legislafivo� presidenziale 1947, n. 116) il criterio di liq�uidaz.ione dell'imposta in ragione di due gradi per ettolitro � stato espressamente ribadito per iV vermo�uth e il 1narsal�a (art. Y); e ci� conforta la tesi so.'l'tenuta dall' Avvooatura che il prede.fto criterio, pur det �tato dalle di.sposfoioni concernervti i singoli a�ttmenti, sia stato ac�qui.sito nella legislazione fiscale come un criterio generale� (da valere� sempre in difetto di espressa deroga) indioativo della volont� del legislatore di considerare il vornwuth e il marsala come prodotti alcootioi, nei limiti s1wcennati, per tutti gli effetti. Le sentenz�e sono state aooe.Uate dalle parli. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENO�TI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIO�ZIONE SULL� t G.4.ZZETT� UFFIOI�LE � 1949 1. Legge 1� dicembre 1949, n. 908. (G. U., n. 292) : Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate. -Si tratta di una legge di notevole importanza in quanto conferma, implicitamente, che le decisioni della Commissione di Conciliazione previste da.1l'art. 83 del Trattato di Pace non hanno efficacia diretta per i cittadini italiani, com.e invece le avrebbero sesi trattasse di de::iisioni di organi giurisdizionali interni. La legge lascia impregiudicata la questione se i diritti acquisiti da gli italiani sui beni dei cittadini delle Nazioni Unite durante la guerra siano da considerarsi perfetti per lo Stato italiano, s� che la loro espropriazione dia sempre titolo ad indennit�. Infatti, l'art. 2 capoverso, nel riferirsi alla determinazione della giusta indennit� aggiunge espressamente �ove questa sia dovuta �. Di particolare rilievo ci sembra la norma dell'articolo 4, u.p., la quale esclude che l'esecuzione dei decreti ministeriali em,anati a norma degli articoli precedenti possa essere sospesa in via giurisdizionale. � questa, secondo noi, un'applicazione particolare del principio della divisione dei poteri rafforzato dalla Costituzione, principio con �il quale � appunto incompatibile la sussistenza di un potere di sospensiva degli atti amministrativi da parte degli organi giurisdizionali. 2. Legge 23 dicembre 1949, n. 926. (G. U., n. 295) : Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in mq,teria tributaria. -Si tratta di proroghe solo a favore della Finanza e non dei contribuenti. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1949, n. 956. (G. U., n. 300): Proroga al 31 marzo 1950 dell'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate al rappresentante del Governo nella Regione Sarda. -Il rappresentante del Governo � organo dello Stato e non della Regione, anche nello esercizio di queste attribuzioni, una volta spettanti all'Alto Commissario, e che secondo lo Statuto per la Sardegna sono devolute ora, in via esclusiva, alla Regione. La competenza esclusiva della Regione avr� inizio solo quando gli organi regionali cominceranno effettivamente a funzionare. 4. Legge 19 dicembre 1949, n. 957. (G. U., n. 301): Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. 1950 5. Legge 24 dicembre 1949, n. 993. (G. U., n. 9): Delegazione al Governo di emanare la nuova tariffa generale dei dazi doganali. -I limiti della delegazione sono m,olto am,pi dal punto di vista della determinazione dei principi e dei criteri direttivi. Singolarela costituzione di una Comm,issione parlamentare con funzione consultiva, naturalmente non vincolante, INDICE SISTEMATICO DELLE e o N su LT A z�1 o�N I . L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �L.OUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � ST�T� D�TA ACQUE PUBBLICHE. -Se la tassa da riscuotere sulle concessioni di acque pubbliche di che all'art. 147 della tabella allegata al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, debba calcolarsi in proporzione a.Ila spesa. prevista nel progetto �di massima. o se tale spesa. debba essere rivalutata in relazione al mutato potere di acquisto della. moneta. all'epoca dell'esecuzione dei lavori (n. 15). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'A.N. A.S., l'A.R.A.R. le FF.SS. e l'Azienda Monopoli debbono essere considera.te amministrazioni statali ai fin� della prenotazione a debito delle spese. giudiziali (nu-" mero 97). -II) Se la Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria costituita in seno all'Ente delle Tre Venezie abbia personalit� giuridica propria (n. 98). AMNISTIA ED INDULTO. -Se un impiegato amnistiato per reati di collaborazionismo possa. essere sottoposto a giudizio di epurazione, una volta che i reati da cui � stato amnistiato sono tali da non consentire l'esenzione dal giudizio stesso ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 (n. 11). APPALTO. -I) Se siano fondate le riserve di una impresa appaltatrice per essere indennizzata dei maggiori oneri dovuti sostenere per aver dovuto assorbire mano d'opera esuber&nte, a causa delle particolari contingenze politiche e sociali (n. 115). -II) Se negli appalti derivanti da contratti di guerra il potere in materia di revisione di prezzi spetti al commissario liquidatore (n. 116). -III) Se ai fini della revisione dei prezzi debba tenersi conto dei prezzi di materie prime in vigore ad una certa data, anche se il provvedimento che li fissava sia stato pubblicato, con decorrenza retroattiva, in epoca posteriore al giorno della gara (n. 117). -IV) Se siano fondate le riserve della impresa appaltatrice tendenti ad ottenere indennizzo� per maggiori oneri derivanti da difficolt� economiche ed organizzative dell'opera connesse con lo stato di guerra (n. 118). -V) Se possano applicarsi ai termini stabiliti dalle norme in vigore per l'esecuzione dei collaudi le disposizioni dei decreti-legge luogotenenziali 3 gennaio 1944, n. 1 e 24 dicembre 1944, n. 392 (n. 118). - VI) Se la norma per la quale negli appalti la revisione dei prezzi � ammessa solo in caso di variazioni superiori al 10 % sia inderogabile (n. 119). AUTOVEICOLI. -A chi spetti la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti con i quali i Comuni provvedono al rilascio ed alla revoca delle licenze di esercizio per autoservizi pubblici da piazza (n. 22). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se ai soci mutuatari che abbiano pagato il prezzo del riscatto dello appartamento ma non abbiano ancora stipulato il relativo contratto, possa riconoscersi diritto ad ottenere i mutui di cui all'art. 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 (n. 19). CINEMATOGRAFI. -Se siano dovuti i tributi erariali sugli spettacoli cinematografici eseguiti in Jocali posti negli immobili di propriet� della S. Sede in Castel Gandolfo (n. 5). COMUNI E PROVINCIE. -Se spetti alla competenza del Prefetto decidere sui ricorsi contro i provve: dimenti comunali in materia di licenze di esercizio per autoservizi da piazza (n. 20). CONCESSIONI. -I) Se la tassa di concessione sulle derivazioni di acqua debba essere proporzionale alla spesa prevista nel progetto di massima o se debba invece tenersi conto della svalutazione intervenuta tra la data del progetto e quella della esecuzione dell'opera (n. 21). -II) Se il riconoscimento a favore di concessionari di aree de:rp.aniali di un diritto speciale sulle costruzioni eseguite sulle aree stesse importi cessazione o della demanialit� delle aree concesse (n. 22). CONTABILIT� DI STATO. -Se sia tuttora in vigore il regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 586, sulla consegna dei Buoni del Tesoro sottoscritti in A.O.I. (n. 59). CONTRABBANDO. -I) Se sussista un principio �generale secondo il quale sono estinguibili mediante oblazione anche i delitti di contrabbando punibili con multa (n. 13). -II) Se nel caso di contrabbando di cui all'art. 10 del regio decreto 26 febbraio 1930, nu- mero 105, si possa far luogo alla procedura di estin zione del reato di cui all'art. 21 del Regolamento 16 novembre 1922, n. 1630 (n. 13). -III) Se il fatto che molti dipendenti di una .ditta abbiano commesso reato di contrabbando, facilitati dall'esercizio delle loro at -34 tivit�, giustifichi la revoca a danno della ditta stessa della autorizzazione a fabbricare generi di m,onopolio (n. 14). -IV) Se sia giustificato il fermo am,m,inistrativo posto sui crediti di una ditta fornitrice di generi di m,onopollo per garantirsi del pagamento di m,ulte inflitte ai dipendenti della ditta stessa per infrazioni costituenti contrabbando (n. 14). CONTRATTI AGRARI. -Se le norm,e della legge 18 agosto 1940, n. 1140., siano applicabili alle concessioni delle malghe comunali (n. 12). CONTRATTI DI GUERRA. -I) Se possa considerarsi contratto di guerra anche quello avente per oggetto l'alienazione di materiale gi� predisposto per uso bellico e poi ritenuto non utilizzabile (n. 9). II) Quali siano i riflessi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 m,arzo 1948, n. 674, sui ricorsi avverso decreti di dichiarazioni di inefficacia ex decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 249, intervenuti in rapporti che rientrano nella liquidazione dei contratti di guerra (n. ! 9). III) Se dopo la istituzione del Comm,issariato per la liquidazione dei contratti di guerra le singole Aministrazioni siano state private del potere di com.porre bonariamente le vertenze pendenti in relazione ai contratti stessi (n. 9). -IV) Quali siano i poteri .del comm. issario liquidatore del contratto d guerra in materia di revisione di prezzi (n. 10). COSE RUBATE O SMARRITE. -I) Se ~petti il prem,io previsto dall'art. 930 e.e. a favore di partigiani che abbiano ricuperato presso un depositario som,m,e di spettanza dell'Am,m,inistrazione legittim,a, ad esso affidata da organi della r.s.i. (n. 4). -II) Se possa applicarsi il decreto luogotenenziale n. 32 del 1945 a favore di �coloro che abbiano ricuperato cose m,obili dell'Am,m,inistrazione prim.a della entrata in vigore del decreto stesso (n. 5). DANNI DI GUERRA. -Se l'art. 57 del decretolegge 10 aprile 1947, n. 261, sulle ricostruzioni di case distrutte dalla guerra possa applicarsi a favore dei soci di una cooperativa edizia che abbiano, pagato il prezzo del riscatto m,a non abbiano ancora stipulato il contratto individuale (n. 16). DEMANIO. -Se il riconoscim,ento che l'Am,m,inistrazione faccia ad un concessionario di area demaniale della propriet� dei manufatti costruiti sull'area stessa, valga ad escludere il carattere demaniale dell'area (n. 66) DEPOSITO. -Se un'impresa depositaria di materiali del'Am,m,inistrazione possa liberarsi dalle responsabilit� della custodia adducendo il fatto che i suoi operai hanno occupata la fabbrica a causa di vertenze sindacali (n. 10). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se sussista un regim.e di particolare favore per i m,onasteri di clausura in m,ateria di luci e vedute (n. 8). ESECUZIONE FISCALE. -Se possa riscontrarsi il caso di cessione di azienda, previsto dall'art. 19 regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, nel caso di cessione dell'unico autom.ezzo col quale si eserciva una impresa di trasporto (n. 16). ESPROPRIAZIONE. -I) Se sia valido un patto col quale, all'atto stesso della espropriazione, e prima che si siano verificate le condizioni per la retrocessione, si stablisca il prezzo da pagare all'espropriato per la retrocessione del bene� stesso (n:� 4S). -Il) Se la, retrocession,e costituisca risoluzione del trasferim.ento coattivo operato dal decreto di espropriazione o nuovo trapasso di propriet� (n. 48). -III) Se il fatto di destinare a cam,pi di volo di fortuna im,m,obili espropriati per costruire cam.pi permanenti, costituisca m,otivo per chiedere la retrocessione di essi (n. 49). FERROVIE. -I) Se agli effetti dell'abbuono delle a;_:,.,. ~ tasse di sosta l'arrivo contemporaneo di pi� carri al destinatario sia sem,pre da considerarsi caso di forza maggiore (n. 90). -II) Quali siano i limiti della, responsabilit� dell'Amministrazione ferroviaria per incidenti avvenuti a causa della circolazione dei treni in Alto Adige durante la occupazione i_tedesca (n. 91). IMPI;tTIGO PUBBLICO. -I) Se l'indennit� di carovita. debba compufo,rsi nell'indennit� di licenziam,ento (n. 206). -II) Se debba C()m,putarsi nella indennit� di licenziamento l'indennit� di presenza, quella di caropane e quella cos� detta di acceleramento (n. 206). -III) Se l'avere espresso in presenza di testim,oni il .desiderio di dim,ettersi per giovarsi dei vantaggi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, equivalga a presentazione delle dimissioni quando la m,orte abbia im,pedito la presentazione stessa (n. 207) -IV) Se sia valida la rinunzia preventiva di un impiegato alla indennit� di missione dovutagli per un viaggio di servizio (n. 208). -V) Se possa attualmente licenziarsi per m,otivi disciplinari un im,piegato non di ruolo per fatti commessi prim.a della entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 senza seguire la procedura stabilita in detto decreto (n. 209). -VI) Se le dimissioni volontarie dall'impiego presentato da. un salariato che abbia com.piuto� il 65� anno di et� e sia stato conservato nel posto possano valere a fargli conseguire le indennit� di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 (n. 210). -VII) Com.e debba com.portarsi l'Am,m,inistrazione nei riguardi di un im.piegato am,nistiato dal reato di collaborazionismo e non sottoposto a giudizio di epurazione nei term,ini di legge (n. 211). -VIII) Se l'essere sottoposto a procedim,ento penale giustifichi l'esclusione dalla nomina ad operaio temporaneo conseguita in base a concorso (n. 212). ~IX) Se il condono del provvedim,ento con �mi si infligge la perdita della -pensione ad un im.piegato destituito im,porti il condono della perdita.dell'indennit� di buona uscita (n. 21.3). IMPOSTE E TASSE. -I) Se siano dovuti i tributi erariali sugli spettacoli cinematografici tenuti in locali di propriet� pontificia a Castel Gandolfo (n. 122). -II) Se la rivalutazione del patrimonio sociale in dipendenza della svalutazione monetaria im.porti l'aumento del patrim,onio stesso agli effetti della im,posta di negoziazione (n. 123). -III) Se la cessione dell'unico automezzo im.piegato per l'esercizio di un'im.p-;es;;,di trasporti costituisca presunzione di continuazione dell'impresa stessa nel cessionario ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 (n. 124). - IV) Contro chi debba proporsi l'azione del contribuente -35 il quale contesti la sussistenza a suo carico degli e :stremi per l'applicazione dell'art. 19 del regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, in materia di continuazione di azienda (n. 124). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se i )tra.sporti .di materiali vari dalle miniere di zolfo debbano considerarsi esenti da I.G.E. perch� compresi nelle norme di esenzione di cui al regio decreto 5 ,luglio 1934, num, ero 1128 (n. 19). -II) Se. rientri nella competenza della Regione Siciliana l'emanazione di un decreto legislativo che regoli il modo di sistemare le vertenze relative alla corresponsione in abbonamento dell'imposta dell'I.G.E. (n. 20). IMPOSTA DI REGISTRO. -Se sia applicabile l'articolo 94 della legge di registro in materia di ricupero �di spese gindiziali in caso di definizione della lite per transazione o ,per bonario componimento (n. 60). INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se gli Enti pubblici che pongono in essere per proprio conto una .delle attivit� considerate dall'art. 1 del regio decreto 17 agosto f935, n. 1765, debbano comprendersi nel disposto del secondo com.ma dell'art. 6 dello stesso decreto e quindi siano soggetti alla assicurazione solo .quando abbiano alle dipendenze pi� di cinque operai (n. 15). -II) Se il servizio di vigilanza dei propri locali �.che' le Casse di risparmio fanno compiere a propri dipendenti integri gli estremi di cui all'art. 1, n.19, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (n. 15). -III) Se, nel caso di servizi esplicati a turno, per raggiungere il numero di cinque dipendenti debba computarsi il nu: mero complessivo dei dipendenti impiegati nei vari turni o quello dei dipendenti impiegati in ogni sin ,golo turno, 1 (n. 15). LEGGI E DECRETI. -Se un regolamento di ese �Cuzione possa continuare ad avere vigore anche quando la legge cui si riferisce sia stata abrogata (n. 8). LOCAZIONI. -I) Se sia legittim,o il provvedimento di un pretore che sospenda lo sfratto da un apparta. mento di servizio (n. 43). -II) Se per le locazion.i stipulate per la prima volta anteriormente al 1� marzo 1947 mediante contratti pluriennali tuttora in corso �possano applicarsi gli aumenti di cui alla legge 30 di �Cembre 1948, n. 1471 (n. 44). OPERE PUBBLICHE. -I) Se possa concedersi un compenso ad un'impresa per maggiori oneri ,nella .esecuzione di opere pubbliche derivanti dallo stato di guerra (n. 12). -II) Se la domanda per gli interessi .derivanti dal ritardo nel collaudo di un'opera pubblica per essere ammissibile debba essere inserita nel regi. stro di contabilit� ai sensi dell'art. 91 del regio de. creto 25 m,aggio 1895, n. 360 (n. 12). PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione possa �Costituirsi parte civile in un procedimento penale per lesioni colpose a carico di un conducente che col suo fatto abbia anche cagionato danni alle cose dell'Amministrazione stessa, quando la costituzione di parte -civile tenda al risarcimento di questi ultimi danni (numero 2). PENSIONE. -Se il condono del provvedimento con cui si infligge la perdita della pensione ad un impiegato destituito importi il condono della perdita dell'indennit� di buona.uscita (n. ~32). POSTE E TELEGRAFI. -Se l'esenzione dalle tasse postali concessa al Gran Magistero degli Ordini di San Maurizio e Lazzaro debba essere tuttora mantenuta in vigore (n. 15). PREZZI. -I) Se il principio per il quale le variazioni di prezzi ai fini della revisione sono rilevanti solo quando superino il 10 % del prezzo complessivo sia inderogabile (n. 3). -II) Se i provvedimenti di variazioni di prezzi, agli effetti della revisione, abbiano efficacia dal giorno della loro entrata in vigore o dal giorno della loro pubblicazione (n. 4). PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se agli effetti dell'applicazione delle disposizioni transitorie del nuovo c.p.c., la cancellazione dal ruolo di un processo per proposizione di querela di falso in via civile equivalga a sospensione del procedimento (n. 14). -II) Se si possa sanare una notificazione giudiziale eseguita da praticante non autorizzato dall'ufficiale giudiziario (n. 14). PROFITTI DI REGIME. -I) Quale sia il carat tere della Comm,issione per i profitti. di regime istituita con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720 � (!n. 56). -II) Se un provvedimento adottato dalla suddetta Comm,issione durante:J.il periodo della r.s.i. costituisca preclusione ad una procedura per profitti di regime iniziat.a in base alle norme attualmente vi genti (n. 56). PROPRIET� INTELLETTUALE. -Se un impiegato dello Stato il qua.le abbia inventato un dispositivo cedendone i diritti di brevetto a favore dell'Amministrazione possa vant.are dei diritti sulla cosa oggetto dell'invenzione (n. 8). REGIONI. -Se rientri nella competenza della Regione Siciliana l'emanazione di un decreto legislativo che regoli il modo di sistemare le vertenze relative alla corresponsione in abbonamento dell'I.G.E. (n. 8). REQUISIZIONI. -I) Se si debba tener conto della svalutazione monetaria per la fissazione di una indennit� di requisizione in uso quando questa venga liquidata a distanza di tempo (n. 74). -II) Se sia legittimo il pagamento dell'indennit� di requisizione effettuata a favore del proprietario dell'immobile requisito, quando vi sia opposizione stragiudiziale da parte del locatario dell'immobile stesso (n. 75) . III) Se l'occupazione di un porto da parte degli Alleati possa considerarsi requisizione agli effetti del pagamento della inqennit� all'ente autonomo, concessionario della gestione del porto stesso (n. 76). RESPONSABILIT� CIVILE. -I) Se l'Amministrazione risponda dei danni derivanti ad una persona per il fatto della mancata denunzia di un reato da parte di un agente di P. S. (n. 97). -II) Se l'Amministrazione italiana risponda di incidenti ferroviari -36 verificatisi sulle linee dell'Alto Adige durante l'occupazione tedesca (n. 98). -III) Se nel corso di un procedimento penale per lesioni colpose possa agirsi per ii risarcimento dei danni alle cose cagionati dallo stesso fatto (n. 99). SERVIT�. -Se vi siano norme particolari per le servit� di luci e veduta nei confronti di monasteri di clausura (n. 5). SPESE GIUDIZIALI.. -I) Se, in ,applicazione dell'art. 94 della legge di registro, possano recuperarsi spese prenotate a debito in un giudizio conclusosi per transazione, rinunzia. agli atti o bonario componimento (n. 5). -Il) Se il povero anunesso al gratuito patrocinio e soccombente in un giudizio di primo e secondo grado sia tenuto a pagare le spese del giudiz"io anticipate per lui dallo Stato (n. 6). TRATTATO DI PACE. -I) Se la restituzione dell'oro sottratto alla Francia ed alla Jugoslavia e gi� consegnato alla Banca d'Italia debba far carico allo Stato italiano o alla Banca, (n. 14). C-Il) Se la. pre-� tesa franco-jugoslava di restituzione dell'oro predato durante la guerra dagli italiani debba considerarsi rivendicazione: dilcosa Co 'll'�Sarcimento di Ldanni, (numero 14). -III) Se sia am.m.issibile, in forza dell'articolo 7 5 del Trattato di Pac�, la richiest.a di un cittadino fra.nces� che gli siano restituiti dei gioielli che gli furono sottratti al momento del suo arresto in Italia com.e agente segreto, quando non sia.no forniti elementi per l'identificazione dei beni(richiesti (n. 15). -IV) Se� abbia la legittimazione attiva a stare in giudizio per le azioni di risarcimento di danni cagionati adimmobili appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite durante la guerra, qua.udo le azioni si svolgano dopo la restituzione dei beni da parte dei sequestratari (numero 16). -V) Se la Grecia in quanto stato succes� sore dell'Italia nella sovranit� sull'isola di Rodi sia. tenuta a pagare i contributi che la legge 24 giugno 1929, n. 1121, aveva posto a carico dello Stato italiano. per opere di miglioramento agrario eseguite nel Possedimento (n. 17). (6105792) Roma, ~950 -Istituto Poligrafico d�ello Stato -G. C.