GENNAIO 1949 ASSEGNA MENSILE GENNAIO 1949 ASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO OSSERVAZIONI SULL'INCIDENTE DI SOSPENSIONE NEI GIUDIZI DINANZI -AL CONSIGLIO DI STATO SoMMARIO. -1. La sospensione dell'atto impugnato nel sist1ema :della giU!Stizia .ammini�strativa. -2. compatibilit� de.11a sospensioine con la costituzione. -3. Natura, rpll'esruwoS'ti e limiti de1l potere di soS1pens.i1on.e: a) i. presupp0t5ti del ;ricocrso princi'Pale; b) le gravi ragi0iI1i; e) la sospens1ione dell'e.secuzione degli atti gi� eseguiti. -4. La so&pensione come 1eocezione nella legge e� 1c011I1e regola neilla pratiica. -5. L'incidente di sospenstone �e l'ar1J. 373 c.'P.c. -6. Inconvenienti 1e1 contraddizioni neil'aippUcazione dell'Istituto del1a sospeinsi:va: {.J;p,, a) il danno grave ed iTOOpambile del rl�wrrente1 e del ww l'amministrazione; b) il fumus boni juris. -7. Conclusioni. 1. La possibilit� della sospensione dell'esecuzio, ne degli atti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale � prevista, nella leg1ge organica del Consiglio di Stato, come un'eccezione alla regola che i ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo. La limitazione posta. dall'ordinamento giuridico a,ll' Autorit� amministrativa, di oonformare la propria, ar.6ione alla legge non avrebbe significa,to pratico se non fosse consentito 31gli iriteressati di denunciaire in sede giurisdizionale ogni, pretesa i11egittimit� nell'operato della Pubblica 'Ammini senta di sostituire al provvedimento di cui � contestata la legittimit� un altro analogo in cui questa, non dia luogo a incertezz.e. N�, .in via di principio, pu� essere demandato al Giudice che deve sindacare la legittimit� del provvedimento l'esame sull'opportunit� di 1sospenderne precauzionalmente l'esecuzione, perch� un tale esame, se rivolto alla fondatezza del ricorso, ne pre)Supporrebbe un'adeguata delibaz.fone, con garanz. ia di pieno contraddittorio ; se invece dovesse essere posto in relazione all'intensit� dei danni che l'el;'lecuz.ione o l'iill~sec.uziooe dell'atto potrebbero produrre, rispettivamente al ricorrente o all'Am . ministrazione, esso sarebbe irrilevante iSiOtto il primo profilo, perch� � nell'essenza degli a..tti ammiliistrativi, come atti di imperio, la possibilit� di sacriticare i diritti dei privati, onde la teor;ica dell'indenniZ; ZiO peir .atti legittinni�, mentre sotto il secondo profilo sarebbe �viziato di incompetenza, nou potendo consentirsi un a,pprezzamento di merito a chi ha giurisdizione sulla sola legittimit�. Questo � lo schema sul quale � attualmente inteE: 1sufa la trama �dell'impugnativa giurisdii-.ionale degli atti amministrativi. In via d'eccezione, come rimedio cautelare per le poss1ibili contingein~e che esulano dalla sfera srtrazione; dall'altro canto, se l'enunciazione di , della normale prevedibilit�, � consento che il questa pretesa avesse senz'altro l'efficacia di sospendere l'eseeuzione dell'atto impugnarto, ne verrebbero paralizzate la vita e l'attivit� pubblica, perch� ogni atto amministrativo risponde ad una ooncreta pubblica esigenza, la sodd;isfazione della qua.l�e non p1u� esse<re� rin~essl!A al lbenepfacito o aJlla acquies'Ceruza del privato controinteressato. Di qui i principi della esecutivit� e della esecutoriet� degl;i. atti amministrativi, della piena validit�i �ed efficacia. di essi sino a quando non ne siHr pronunciata la revoca o l'annullamento. Le possibilit� di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'atto devono essere e sono sempre va.lutate dall'Autorit�, come norma di buona amministrazione, per un'eventuale sospensione volontaria, o per la revoca, qu.ando lo scopo che si persegue, pur tollerando indugi n� quiescenze, con ~ Giudice amministrativo sospenda l'esecuz;ione del l'atto impugnato, su istanza dell'.interessato. Questa possibilit�, previslalnell'rurt. 39 d�e1T. U. sul Consiglio di 1Stato e disciplinata dall'art. 36 del relativo regolamento di procedura e dall'art. 2_ del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, con-] ~--.. tra,i:;ta con i principi che regolano l'impugnativa di cui si � fatto brevemente cenno, e pu� trovare uno; giustificazione pratica solo che la si oonsideri co:p1e una valvola di sicl!rezza. del sistema. 2. PrimHr di scendere all'esa,me ed alla �ritica deU'istituto della sospensione, secondo le disposizioni vigenti ed il suo funzionamento attuarle, si ritiene opporrtuno formulare una osservazione di fondo: se cio� tale istituto siar compatibile con le norme <lella Costituzione. ~�~wtt@Mf$.fb..AWMmii&JA&mr-,9Ji�~Alm E' noto come questa abbia a sua, base il principio della divisione dei poteri, il quale � stato raffOTzato con la ist:iJliufilone di un apposito organo supremo di carattere giurisdizionale (Corte costituzionale>) per la tutela, dei relativi limiti.. Ora, in appllfo31Zione di tale !Principio, deve ritenersi che qualsiarsi provvedimento che incida sull'attivit� del.la.o Pubblica Amministrazione pu� essere a.dotfato dagli organi giurisdizionali solo s�e ed in quanto una espressa disposizione della, Oostituzione lo consenta ; e poich� gli articoli 1Q3. e 113 della Costituzione, che dettano le norme fondamentali in materia, prevedono solo un potere di annullamf]nto degli artti ammini:strativ;i., ma non un potere di sosP'ensione d.i �essi, da. pairte degli organi giurisdizionali, deve convenirsi che questo ultimo potere non tro�va fondamento nella Costituzione. N� si dJilca, che il potere di sos1)ensione � da, con sidel'airsi ;implicito nel poterie di annulla.mento, pereh� sarebbe facile dimostrare la superficiaHt� di tali osservazioni. Infatti, la, decisione di annullamento pu� essere adot.fata solo quando, a conclusione del dibattimenrto che sj svolge con tutte le garalli7iie del contraddittorio e del completo esame dell'atto impugnato, venga di ques:to riconosciuta la illegittimit�; mentre l'ordine di sospensione viene emeS!SO so1o dopo una sommaria deli~ bruzione del provvedimento impugna.to Vnmudita altera parte, e limitata ana sola v�a.luta.zione della gra�vit� d.ei danni che il provvedimento stesso potrebbe provocare con la, sua esecuzione, indipen. dentemente o meno dalla, �sua legittimit�. Non pu�, inoltre, non considerar.si che l'ordine di s.osp�ensione non presrrnp[IOllle, anzi espres.sa:merute prescinde da quel giudiz.fo di legittimit� che viceversa deve precedere e che �solo pu� giustificar. e la decisione di annullamento; ci� che conferma come non abbia alcun fondamento la tesi che nel poterie di annullamento previsto come couclusione del giudizio dJ. legittimit� dalla Costituzione sia compreso quello di sospensione, che al :giudizio di legittimi't� non � .in alcun modo subordinruto. In base a queste considerazioni, non � chi non veda come questo potere di sospensione, che attiene ad una funzione strettamente giurisdi~onale, venga in .sostanza ad essere esplicai:z,ione di una funzione amministrativa ; come � riconosciuto da chiarissim;i. scrittori, primo fra tutti l'attuale Presidente del Oonsig�lio di Stato (F. R-0cco: op. cit. alla nota (1). Ora, dopo che la Costituzione ha cosi� nettamente definito il carattere giu;risdizio. nale del Consiglio di Stato, limitandone la funz, ione amministrativa alla sola attivit� di cons:ulenza giuridieo-amministrativa, il poter�e di ISOspensione appare del tutto privo di legittima base; appar.e, anzi, come una. vera. e propria. interferenza del potere giur'isdizionalle nel potere esecutivo che potrebbe essere disposta solo con una legige costituzionale. 3. La natura ed i presupposti de�l provvedimento in ba.se alle disposizioni vigenti ranno richiamato l'attenzfone della dottrina e della giurisprudenza pa.rticolarmenite in questi ultimi tempi nei quali l'istituto ha avuto una pi� diffusa, a.pplicazione pratica. (1). a) Si � discusso se la delibera sulla sospensione avesse natura aI�:uninistrativa o giurisdizionale, e la questione, gi� risolta in quest'ultimo senso dalla prevalente dottrina, sembra ormai superata a seguito della riforma introdotta dal citato decreto n. 642 del 1948, il quale non dovrebbe lasc. iare pi� dubbi .sul carattere giurisdizionale delle pronuncie in esame. Alle considerazioni gi�, svolte in proposito in ques:ta R,assegna (2). .sono da aggiungere due rilievi che dimostrano come la tesi che attribajsce natura amministrativa all'ordinanza emanata ai sensi del citato decreto porti a conseguena.e gravi ed inaccettab: ilL Innanzf tutto � da osservare che tale ord~nanza costituirebbe l'unico esempio d.i atto amministrativo non impugnabile in sede giurisdizionale, malgrado U contrario disposto dell'art. 113 della Oostituzione. Inoltre .sr dovrebbe riic:ono�s~ere J:a. facolt� del Gov�erno di deliberarne l'annullamento. ai siensi dell'iwt. 6 della l~gge comunale e provinciale, sentito il Consiglio di S'tato in sede consult.iva, per incompetenza, eccesso di potere o violau,ione di legge. N� pu� ulteriormente du.bitar.si che la pronuncia sulla sospensiva non costituisca giudicato implicito sv.lla giurjsdi,zione e non poss1a in con (1) Precedentemente !'.argomento �era stato trattai.o solo dal BONAUDI 1J1>el suo studio monografico: DeUa sospensione degi~ attiJ iamministr.afJivi, T01rino-1908, e dal MALPELI: v.eiia sospensiorne dei provvedimenti 1aonminis~ rat.liJv~ non impugnmbUi e di que�iLi che cL11c.hmrarno i�urgenz. a e i'in�iJfferib.Utt� di opere pubbliche, nella " Nuova Rivista dei Pul:>b1ici Appalti �, 1931, I, 72. Di recente lo hamno ripreso in 1P�l'legevoli monografie: F. Rocco: n rimedio ,della sospensione de1gii atf.li e prrovveditmeriti amm'fmistrrativi impug1na/ii din.anz'i, al Consiglio dli Stato in �" se.ritti giuridici in onore di Santi Romano�, Padova 11940, Il, p. 513 segg.; ,coLITTD: Note circa la nat!Ura giuri�iJca deiJ prrovve'dimetn.ti dei Consig1lio �di Stato suiia �domanda di sosvensione, Campobasso, 1945; ALIOTTA: La so�spen.sione �dei provve>dimento 'dtrn,wnzi al Consiglio di Stato, Napoli 1948; GARGIULO: La sospensione deU'att.o ammirnristrativo da parte <Lei Consigiio �di Stato, INaiPoli, 1948; in articoli e note: NIGRO: suiia natura g.iurt'diica della sospensione da parte �el Cornsvgito di Stato degli atti ammiryis�trativi impugnati in "IF.oro Amministrativo "� 1941, I, 2, 276; ANDRIOLI: Sulla sospen.silone del p1rovve.aimento <Lispos.ta dJal Giudice arnm1m~.strativo, in � Riv. Dir. Proc. �, 1942, .II, 29; ZAPPULLI: �n provvedimento di sospensione del~ l'atto imprugnwto innanzi al consigUo di Stato, :in (( Riv. Dir. Pub. �, 1943, II, 390; LUCU'REDI: In tema di sospensiorie d.et provve'�imen.ti impugnati ai -C01JUiglio di St.mto, in " Rass. Giill['. Compl. Cass<. �, 1945, III, rp. 410; RoEHRSSEN: n prubblico 11n1teresse e ia sospensione dell'esecuzione deWa~to amrn?Jntst'rativo im "1Rass.egna 'Diritt, o Pubblico"� 1946, 1,1, 406. (2) Gf.r. 1948, n. 11-12, pag. 27 e seguenti. seguenza es1s�e,re oggetto di -itm!Pugnativia� alle Sezioni unite della .S'uprema Corte, come queste del resto avevano gi� pi� volte ritenuto (3). Sotto questo p�rofilo l� infine dai ri'Corda,re, quanto gi� si � <letto in questa Rassegna (4) in nota alla sentenza delle Sezioni unite n. 1865-48, circa. l'fn/pplicabilit�, del rego~amenfo di giurisdizione� anche alle cause pendenti dinanzi ai Giudici speciali, e la conseguente sospensione del processo a seguito 1lel deposito dell'istanza di r�e,golamento, con inibizione al Giudice di svoLgiere qualsiasi attivit� giurisdizionale, anche se relativa alla 1lomarnla di 'sospensione. Conse1guente alla determinazione della natura della pronuncia sulla. sospensiva � anche l'altro problema relativo all'influenza su di essa del difetto dei presupposti del ricorso principale, con le conseguenze di irrice1vibiliti1, ina<mmissibilit� o improcedibilit� clte ne derivano. La ,giurisprudenza del Cons:iglio di 1Stato su questo punto � quanto mai �incerta, affermando a volte la necessit� di un preventivo 1esame sulla riceviibil�b\ del ricorso principale, limitando a.ltre volte questo esame ai soli casi iri cui gli ostacoli di rito al ricorso principale siano di palmare evidenza, e negando infine in altre decisioni ogni rapporto tra la domanda di i-;ospensione ed il ricorso principale (5). Anche la dottrina � divisa, e mentre alcuni (cfr. Hocco: op. oit.) escludono che in sede di sospensiva si po,ssa fare alcun esame delle questioni pre C?:, '%& giudizir.li, ailtri (v. ANDRIOLI: op. crit.. D'ALESSIO: Diritto Amm�inistrafi.vo) 1934, II, 582) ammettono un tale esame, ma con effetti limitati alla pronuncia incidentale. b) Circa le gravi ra,gioni che devono costituire il presupposto della pronuncia di sospensione la giurisprudenza, dopo di aver per lungo tempo ritenuto che esse dovessero riferirsi all'esclusivo interesose del privato ricorrente, si � ormai consolidata, conformemente alla prevalente dottrina, nel senso di ritenere che la pronuncia sulla sospensiva. debba fondarsi anche sulla considerazione dell'interesse pubblico (6). A questi criteri i pi� recenti autori vorrebbero aggiungere anche quello del fttmus boni iuri..~, di una delibazione soinmaria circa la fondatezza in rito �ed in merito del ricorso principale, dal quale, secondo essi, la giuris:pru (3) Cf'I'. contr�o ALIOTTA: La legge sui perovved1.menti per acceUerare i giudizi presso le Seziorni giur'is�.izi.onaU del ConS'ig1�o �di Stato e l'incidente di sospensione in " Rassegna di Diritto Pubbii1c:o,, 19481, I, 1pa,g. 212 e sie.g.g. {4) Loc. cit. .alla nota (2). (5) Si confronti in Ni�gro, op. cit., un elenco di queste decisi.oni, disti.nte nei tre giruppi. La perpiessit� � confermata nella Decisione d�eUa IV Sezione, 11 aprile 1945, n. 71, in causa G�an.ndni, la quale cos� inizia la sua ampia, inconsueta motivazione: "La seztone riU.ene innanzi tutto opv1ortuno�, pur in questa sede di domanda di sospensione, risolv,e.re la questfone circa la definitivit� o meno�... ecc. "� (6) IV Se�zione, Decisione 18 novembre� 1932, Est. : Malinve. r1no in " Dir. Amm. '" 11933, I, 1, con nota di M. Sulla sospensiorrie dtei prrovvedime1nti impugnat'i. 2 3 <lenza sa.rebbe aliena, adottando un criterio pm restrittivo nell'interpretaiZione della disposizione, limitando il suo esame alla sola considerazione del danno grave ed irreparabile (7). Certo non � facile conoscere i crifori e.B:e�de1te1�1) 1inano il Co,ns.igllio di S;taito a concedere o nega.re la sospensiva, dato che la motiva.zione del relativo provvedimento � qua,soi sempre molto succinta. limitandosi a da.re att.o che sussistono, o che non sussistono, le gir1a:vi ra,gioni; ma. non sembr~ che si possa. ,senz'a.ltro ie:sclude,re che nella iV'ailutazione di esse non abbiano alcun peso le a.rgomentazioni che nel ricorso principa.l!e illustrano e sostengono i motivi di graiva.me (8). o) IAltm. ques:tione molto agitata � stata quella dei limiti dell'ammissihilit� della pro1nuncia di so~p1enisione derivanti clall'esecuz.ione del provvedimento impugnato. E' ovvio che ,non si pu� 1sospendere l'esecuz.ionc di un atto gi� eseguito, che non si pu� togliere fo1�za e1secutiva, ad un prov1vedimento che ha. gi� Heonta.to, esaurito taJle Silla efficacia�. N�, per dare una .giustificaz;ione p1ratica, alla sospensione. di a,tti gi� e.seguiti, si pu� sostenere che essa equivalga. ad una 1'flvoca1 tem,poranea dell'atto, e� clw comporti in conseguenm. un obbligo di re<Stitutio in� pri.s�t�num (9). La giuri�spmclenza del Co.nsiglio di Stato, In. quale, �n un precedente indirizzo pi� re,strittivo, aveva, negato la poissibilit� di aiecoglimento della domanda. cli so�spen.sione isolo che fosse stato dato inizio a�lll'e1sec:nziiotn1e deill'a.tto 10 p�rovvedimento impugnato, h~, recentemente ritenuto di pot�ere ammettere la. sosp,ensione di aitti che non siano stati tota,lmente es�eguiti, onde impedire che la soluzione delle contro1ve11sie sulla, le,gittimit� dei rrovvediment; foss:e rimes1sa1 all'arbitrio della Pubblica Annninistra,zione, la quale, con un solllecito e tempestivo intervento, potrebbe prevenire la pronuncia del Ma.gi:s1trato, compromettendo cosi�, forse irreprurabilmente, gli interessi dei privati, ed a,nche i propri, espoisoti, in caso cli iwco glimento dei rico�r�si, ad onerose liquidaz.ioni tl i inclenllliz,zo (10). Le, critiche gi�, mosse a, questa, giurisprudenza dal l\fa,lpeli sono s:tate riprese e ra.fforza,te dal Rocco (11), a,~ 1qua.Je si deve la, distinzione tra (7) Cfr. ALIOTTA : La soispensLone, e0c., cit., 1pag. 101 e seg.; GARGIUW: QIP. cit., 1pa,g. 41 e seg. (8) Cf1r. Rocco: ov. cit., .pag. 552-553. (9) Cf1r. ALIOTTA: La sosperns'ione, ere.e., cit., p.ag. 125 e &eg. secondo il quale la sospensione produce, con effetto e:i: nunc uno stato di quiesc,enza del provvedimento impugnato; BONATDI: Sospensione ecc., cit., 1mg. 143 e seg., tPall'agona al �Co:n.tra.rio la sospensione ad una revoca temporanea dell'atto, pr,ecisando rper� che essa op�era e.r nunc. (10) C:fr. Cons. Stato, IV Sez., 18 novembre 1932-; n. 357 citata alla nota (6), e GARGIUULO: op. cit., p. 104 e seg., -� secondo il .quale, .a quan'�o ,5embira, !',esecutori.et� deg:li atti amministrativi avrebbe la sola funzion,e di .compromettere la tutela degli interessi privati. (11) Op. C'it. -4 atti ad esecuziione s:uccessiva,, dei ,quali sa.re:bbe con;sentito 3.J'Teistrure l'iter, ed a,tti ad effetti continua, tivi, per i quaU la sospensione � si risoliVeeebbe nel dist'f'uggere quanto gi� � stato fatto, nel sostituire al provviedimento gi� ,eseguito un provvedimelllto opposto>> .. La pi� re'Cente, dottrina (12), al contrario, ammette che pos1sa concedel'Si la sospensione della e:semrnione di atti gi,� completamente eseguiti, al fine di impedire la prosecuzione degli ullteriori effetti, se continua,tivi, Sul piano dogmatico a, me sembra che la, distinzione del Rocco 1sia pi� oirtodos,sa,; ma,, se l'opinione degli aHri autori voleisise rif:eJ.�i['Si esclusivamente a cornsidera,zioni di merito e di opportunit�, bi,sognerebbe allora dire che gu questo . ' p1all10, se la sospensio,ne dell'esecuzione di un atto gi� eseguito -a parte l'evidente contraiddizione -, disposta nellla, conside:ra~ione della sola continua,zione dei ,suoi effetti, sii pu� spiega.re esdusiiVMUente con un criterio i,na.mmi.ssibile di preminenza, degli interessi privati su quelli pubblici, neanche l'interruzione: dell'iter ,di una. esecuzfone appena iniziata dovrebbe e,s~mre ammesisa per i danni c'he inevitabilmente ne' derive1rebher~ alfa, pubblica. amminisitra~io,ne (si imma,gini, ad es., la, responsa,bilit� delll'Amministrazione pubblica, nell'ipotesi di interruziolile nell'esecuzione di .un'op~ra ~u~bliea: _appaltatm�e, cantiere, operai, formtor1; i danm potrebbero assoil'hi�re per iutiero le 'somme predisposte, e compromettere l'e,s:ecuzion.e dell'opera anche in caiso di reiezione del ricorso). La, giurisprudenzia, a.n'Che sotto queisto pll.'ofilo, .s:embra1 �S� vada ormai consolida.ndo nel['interpre ta.~ione pi� estesa della di�sposizione pe:r quanto . 1 ' non 'sia rugevo e dedurre daJle 1sueicinte motiva,zio�ni delle: decisioni sulla 1so1spensiva i criteri che le ispirano. 4. Dalle brevi osservazioni che precedono !ri� . �1 l':> s1 r1 :eva� come la disposizione dell~ seconda parte dell'aJ."t. 39 1sia fonte. di inconvenienti gra1vi�s:simi qua,ndo la si voglia s:postmre, 'Come � arvvenuto in queisti ultimi telllJJi, dal piano di straordinairiet�, che la poneva, come eccezione al :sis�tema a,d un piano di normalit�, che la eontra.ppone aJ 'sistema aHraverso una insana.bile contraddizione. L'foeffi.cacia ,sospenis;iiva dei ricors1i in via con fon'ziosa,, .stabilita nema, prima parte dell'ad. 39. n~n ha, certo la finalit� p,rocess1Uale di predeter'. mm.are la po1si1lione delle iParti, come a,tto['e o come conrvenuto, nella proposizione della domanda di sospensione o, ,se fos1se ;stabilito il contr&rfo. di queJla1 di provvisoria esecuzione. Elssa invece � una con's;eguenz.a neceis1sMia dei principi della esecutivit� e. deU'eisecufo�riet� degli atti ammini sitra,tivi, U1J1;a conditio sine qita non per il Tegolarre fu~zionamento della cosa pubblica, per il ~onse gnune�nto degli sco,pi ad e.s:s;a prefis,si; � un prin (12) Cfr. ALIOTTA: La requisLzione, .ecc., cit., 'P� 1100, e GARGIULO: op. cit., iP" 106. cipio ba,sila.re sul quale s,1 impe1rnia, non solo il si,ste.:ma del[a, gius:tizia amministrativa, ma. anche quello dell'i,ntie.ro diritto amminisfra.tivo. La, poss,i1bilit� di deroga.1wi, previ1sta, nella seconda parte deU'ad. 3!} solo per� grarvi ;ragioni, sta ora divenendo�, aHrarvers'O un ecces;sivo alla,rga: mento di queste, il rne"t.zo per capovolgere i princip; i e sta:biliNJ la� il."egola della non esecutivit� degli a.tti amminis:tra.tivi. In .que1st'abu1s:o della diSiposizfone la, giurisprudenza del Consiglio di Stato trova il con,senso di parte della dottrina, la, quaJe, com11? l'Andrioli (13), vi vede � un esempio del mirabile lavorio, da taluni addirittura definito pretorio, con, il quale il !Supremo Oonsess.o ammini1stra.tivo int�egira le regole positive incomplete o deficienti )). TI Roehrs�sen (14) in propostito �sembra quasi che voglia. ne1ga1re il principio pe'I.' cui il ricorso non ha efficaicia .sospensiva. � E' chiacro in questo articolo ~ 39 -, egli s:crive, che non esiste un principio assoluto ed inderogabile, ma una norma rela.tiva., cui pu� fru�si ecc:ezioine caso per caso >>. Cosi impostata 1[1, questione, le condusioni a,nche S'e implicite, non pos-sono esse:re che quest'e: non si tratta.' 1Pi� di una. regola e di un'eie.cezfone bens� d~ un'aJiteDnlattitvaj, r,i1ffiles.se, aillai discrezio~a.Ut�, all'apprez.z.amento di merito del Consiglio di Stato. N� pi� le gra1vi �rag.ioni possono costituh�e un temperamento a. �siffatto potere, perch� es:se1 in tanto ha,nno �un �Significato in quanto si riferiscono a un'eventua.lit� ec:ceziona.le, non ad una, normale facolt� da. eisaminm�si iea<so per ca,so. Questo c:ertam:ente non e1r'a in ori�gine nellla norma, pe1,ch� aHom1 verrebbe meno il �mira bile lavo�rio, ~> e s<arebbe da fare torto a.Ila giuri sprudenza d1 avere ta.rdafo ad afferm.rne l'intiero valcwe. Ma non si .pu� queisfo coosideracrlo come un'interp1�e:tazfone e.sfonsiva della, norma come uno s'viliuppo logico, delll'intentio di essa 'pe:vch� . ' I�~vece contraista non solo con la 1si.ngola disposi- z,1one, ma con tutto il sistema.. Una conferma del dilaga,re delle sospoosi1Ve � data dall'Aliotta. (15) quando a.fferma che gli inci denti di sospensione. vengono proposti per aibi tua,le si,stema, difensivo, in quaisi tutti ,i proc:es1s.i, e a,ssumono a vollta. tale importanz1a preminente c'he, a,c:colta, o rigettata. l'istanza di 1so.spensione. il 'ricorso viene praticamente abbalildonato. ' Del re:sto, per forrma,1~si un'i.dea dell'entit� del fenomeno, :basta, scorrere i 1s:eguenti gr,afid rela tivi a,l rapporto pereentuale tra il tota.�e dei ricorsi presenta.ti negli anni dal 1933 al 1949 (li~itafameint:e per quest'ulltimo al merse di gen na,10) e 'quello delle SO�Sipensive dspettivamente richieste e concesse in ci&scun ainno. Da1 es:si risulta come, mentre. sino al 1944 la media delle ,sosrpens,ive rrichiesfo sia stata tra il 3 ed il 4 per cento dei ricorsi, e ;quella delle sospen 1(13) Op. cit. (14) Op. ci't_ (15) La legge, ecc., cit. 5 27% :ze .. 25" 24. 25. 22" 21. 20. 10" 18" 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11 � 10. 9. B.. 7. 6. 5,, 4 .. 3. 2" 1. 1 j_� l ~ ......, .LI I L I I I I_ I J_ I k::'. _::::,,. t -,, I !-71 --z """' v ~ J_ , ~ ---- ', , --...... .... ---- -- "' --, ' 193319341935 1936 193719381939194019411942 194319441945 1946194719481949(1) (1}g.onmuo ----Percentuale delle domande di sospensione sul totale dei ricorsi presentati nell'anno. -----Percentuale dei provvedimenti sospesi sul totale del provvedimenti impugnati nell'anno, si:ve accolite tra 1'1 ed il 2 per cento, la, media degli anni 1s:ueces1si.lvi sia sa.lita rispettivamente al 18 ed a:l 9 per cento. Di pa;rticoLare rilievo � l'aumento verifi.cafosi nell'anno in corso nel quale, nel sol-0 mes�e di gennafo, �s.ono state conce,ss:e 52 sospen1sive, mentre quelle concesse in ciascuno degli ann<i dal 1933 a,l 194.5 vanno da un minimo di 8 ad uin ma�sS'imo di 39. 5. Si � cercato da. taluni (16) di assimilare la sospensione nel giudiz,io ammi'llistr�ativo con il pote~re che l'a>1.�t. 373 c.1p.c. attriibuisce alla Co1rte di Cassazione di �sospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso quando daH'es�ecuzione di essa pu� deriva,re grave ed i�rreparabile danno. Il ra,ffronto per� pu� essere giusto solo �agli effetti di a.vvalol'1a1r1e, attraverso la norma; della. procedura civile, l'interpretazfone che si � data alle � gravi ragioni� riichieste dall'a.rt. 39 dell~ legge sul Oon,siglio. di Stato ; ma non � certo idoneo a dare di quest'ultimo una. giustificazione logica e giuridica. E'' prin:cipio. generale che la ,pretesa di es.ecuzione non pu� essere fatta, valere sino a quando la, .senten�za non abbia acquiistato �autorit� di cosa giudicata, ed a questa !regola fa, eccezione l'i,sitituto della provvi,s:oria, eisecuzione. Ll1 diversa di�sposizione1 posta per il ricorso per c31ss:azione, derivata nel nuovo Oodi1c1e da quell:lo del 1865 ed introdotta in quest'ultimo in conseguenza dt una errafa, imi�tazione del Codice. france1se, contrasta con quel principio, al quale invece � aderente la facolt� di deroga, .stabilita. nell'art. 373. !Al contra!l'io � p1ri.wcipio genemle che gli atti amministraHvi 1siano immedi1atamente esecutivi, perch�. se nei rapporti tra i privati � opportano sacrifi care la sollecitudine dellla decisione alla certez;z;a di es.sa, in quelli pubblici vaile la regola opposta, in considerazione della, natura degli interessi da soddisfare. E' quindi nooe,ssa.ria, coerente e fo!l's.e anche insufficiente la disposizione dell'ari:�� 373, mentre � ingius:ti,ficata ed aberrante, sotto un. pro� filo strettamente logico, quella delJ'art. 391. 6. L'inapplicabilit� della soS1pensione agli atti a.mmini.strativi, che gi� si � vi1sfo derivare da.lla applicazione dei princip~, risulta anche da un esame dei diiversi criteri .stabiliti dal Consiglio di Stato per l'interpretazione �della, norma, e. che sii riciavarno dai que11le poche deci,sioni in c.ui l'aic.� coglimento o la reieziione della, domanda di sosipensione � accompa1gnafo da una adeguaita motivazione. Tra, queste u'lla delle pi� recenti e complefo � quellfli dell'll ap.rile 1945, n. 71, est. Malinverno, in causa, Giannini contro Prefetto di Roma, nella qua,le appunto � spiega�to come � 1normaillmente la giurisprudenza. del Consiglio, di �Stato esaurisca la, motiva;z.io�ne dell'accoglimento o della reiez,ione della domanda, di �SI01spensione co1n la s1emplice formula che. :riconosce la, sus1sistenza o meno nella fatti1specie delle gravi raigion,i, solo scendendo ad una, pi� ampia, dimostrazione, dei motivi in ca,si di pa1rtic.olare importarnm, >>. E', quindi, da. ritenere che que�ste rare motiva ziioni ahbiano vafore di genere, ed in co'llse:guenza l'es1ame ehe faremo della decisione citata pu� vale�re come critica di tutte le altre deci1sioni e, di conseguenza, del sistema,, a) Si � gi� accennato come il Oonsig11io di Stato wbbia, modificato la pr'ecedente giurispru denza, che, limitava le �gravi ragioni� al danno che l'esecuzfoine dell'�atto poteva, arreca,re a.I ricor rente, considerando a1nche il danno per il pubblico interess1e a seg�uito della non esecuzione, conce dendo o negando la sospens,ione seco1ndo la preva lenza. dell'uno o dell'altro. Questo criterio, c:he a, prima. vista potrebbe sembrare di equa contempemzfone degli oppo.sti interessi, non �, pe.raHro, sufficiente ad eliminare gli inconvenienti del si,stema., s:e l'lljpplioazione di quesito si sposta., come � avvenuto, da eccezio111e a regola. Ili giudizio sul'la domanda di sospensione non pu� certo essere. limitato aU'esame del danno che il ricorrente afferma deriva,rgli daH'esecuziono deU':iJrn1Pugnato provvedimento, p(;)1r quanto questo poss1a. presentarsi come grave ed ir:repambile, per ch�, trattandosi di atti amminiistrativi, non .si pu� prescindere dalla. considera�zfone che da es1si pu� legittimamente deriiva.re un danno ai privati, non in :sieuso teienico-economiieo, perch� sotto que sto profilo non � concepihil!e l'irreparabilit�, ma nel senso di 1siacrificio di un diritto, di conversione forza,ta di esiso in vista di un pulb1blico fnteresse. Perci�, accerta.to ,questo danno per l'~potesi del succes:s,ivo a1ccog1imento del ricors10, si deve a.nche valutaire il danno ~be l'Ammi1ni1stra,zione resisitenite asserisce derivare dal rita.rcLo dell'eisecuzione del provvedimento, nell'ipotesi di reiezione de,] ri (16) GARGIULO: op. cJit, pag. 18. L__ 6 corso, si dernno anche wah1ta,re le ragioni che, secondo l'Amministrazione, non consentono �u:r.ia remora n�ella. soddisfazione di quel pubblico in Le� resse. Dalla. compa.ra�zione fra. i due danni dovrebbe dipendere il giudizio sulla sospensione, il quaile, cos�. concepito, rimarrebbe nei limiti della giurisdi. zione di le�gittimit� dema.ndata al Cons:iglio di Sfalo. Non si trr:.tta infatti di un giudi'zio di merito, 1nel qua.le Soi consideri l'atto ammini.strativo nei suoi element1i intrinseci per valuta.rne l'op,portunih1, ma, � invece un giudizio che si fa, dall'este.rno, suHa ba.se degli effetti giuridici d,el provvedimento, �sotto il profillo delle conseguenze che ne derivano alle parti in causa.; � quindi� nn giiudizio a�na.logo a quello che si compie sirn1acamlo l'eecesso di potere, come �Se questo potesse configurarsi nella. violazione della norma. di lnwna: amministrazfone che 11ella. fattis:pe.c"ie a1Yrebhe <loYu Lo consigliare di .sospendere vol1on� tal'iameni.e l'ese<"uz,ione dell'atto impugnato. }fa la gi1ui�oqwu<lenz�a � andai.a oltre. Essa Yi� ti<~ne <li potere simlacia:re anche le ra.gioni che, nel pubblico inte1�esse, potrebbero consigliare di soprasise<lere a.Ll'esecuzione del provved.imeni.o, m.gioni che necessariamente devono essertl sta.te gi� valuta.te ed esclluse dall'amministrazione, se que.sta, in luogo di sospendere spontaneamente l'esecuz.ione, resiste i1n giudizio alla domanda. av� versa.ria. 1Sotto questo profilo parla la dottrina dei poteri di mer�ito del Consiglio di Stato in sede di sosipen� sfra, e la teoria � inaccettahile, pe1,ch� ben �iversa <' l'ipotes1i in ,e,s.ame da, que.Ua prevista, nell'a1r1t. 27 della legge orga.nica. Non si fratta di una so�stituz,ione della iVolont� del Oonsfg[fo di 1Sltato a quella dell'Amministraz1ione, come a.vviene. quando quemo pro1nuncia anche in merito, non si sostiituisce ad una delilJ, eraz.ione di e.s.eguire uina delibera.zione di non eseguire, ma �Soi impedis1ce l'a.ttua.zione. dii quella deliberazione privando i�l provvedimento della sua forzifl e,secutiva con atto giurisdiz1ionale. Non si pu�, quinclii, affermaii~e che il Gon.sig'lio di Stato abbia veste di parte nei giudiz.i d:i sospensiva., che vi inte1wenga. come super1amministratore valutimdone la. domanda come se fos1s,e. un ricorso gera.rchico. I<Jsso � e r1imaine giudice, e come tale pn� solo deeiclerie iuxta (J;lligata et probata. ;Alli�imenti si rischierebbe di confondere le, du� diRtin te funzioni del Cons.iglio di Stato., amm1i11istratil'e e giuris<�izionali, e cli creare dalla confnsione una, figura, ibrida: di amministra.tore.giu< lice chei potrebbe richiam:a1re alla memorfr,; l'ormai supemfo concetto della. giusti.zia ritenuta. Ln decisione citata, ois.serva che � spesiso con le ragioni del ricorrente �crnworrono, talora a-nelle pi� forb�, lie ra.gioni nell'interesse dell'ente, che l'Amminisfraizione pu� non riconoS1Cere o non va.lu Uwe �sufficienl!emente, ma, che la. giuri�sdiz.ione ammini1sfra,tiya, deve tenere nel �deihitto �Conto, <'�SR.endo sno gl(�opo tutelare ad un tempo gli inte1 �esR'i pr�ivati del riconente e quelli ,pubblici clell'Amministra. z,ione �. Non �si �comprende pei� come possa il Oonsiglio di Sta.to riconoscere ed affermare questa coin�cor� renza di ra.gioni quando ignm"a, non ri:sn 1ta'Il(lo dag�li atti, ll'iinti.ero pa.norama di pubblico inte� res1se in cui s�i insel'i�sce quel �dete�mninafo proiVYeclimen to amministrativo. Come possa, dopo che l'Amministra.zione ha. determinato di per.seguiire un detemnina.to .pubbHro s:copo, dichiarare questo non oppol"tuno. Non pu� quel.Ja, concorrenza, di interessi consistere nel pericolo generico d1 danno patrimontiale per l'eventuale I"isa.rcimento, perch� es1S3' si deve anzi escludere, dopo che l'Amministrazione, resis: tendo alla domanda, dimostra, di aver va.lutafo C'he fra ili ri.schio del :i~isaJ.'cimen.to ed il danno della. sospeinsfone sia: pr1eforibile ed opportuno a.ffrontare il primo. Invece nella dedsione in esame (si tratta;ya della. soppr;esiSione �di un settima,na.le) viene preso in conside:m,zfone proprio quel danno pa.tr]Inonia. le ed oltre a que.sito a.nche l'altro morale ed etfoo che, .nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, sarebbe .11ot'llto derivar.e al .sentimento di libert� della, generalit;�. dei �cittadini. Non si velle eome si possano conciliare quesite considera.z.ioni cli mera opportunit� e.on il succes�� sivo giudiziio di legittimit�. Come possa il Gon�si gUo di 1Stnto, nel.l'ipotes1i di r,eiez,io!lle del ri'Corso. ridare esecutivit� ad un provvedimento che, se pme legittimo, egli ha gi� dichiarato inoppor tuno in merito. b) Si potrebbe al[ora. ritener.e �Che le gravi ragio111i, pr:e1sdndendo dall'entit� del danno, do vreb.bero consistere� solo nel cosi detto fitmiis boni j~tris. Nella. de-c.is.ione in ca,us{L Gi�a,nnini � (letto che � taile delibazfone viene fa,tta. al sollo effetto <li apprezzamento deHa sussi.s�tenza. o meno di fall danmi concorrenti o contraista.nti >J. L'affe1rma,zione non � molto chi�a.ra, ma fnrse es�s:a vuole significa.re che, s.e ili ricorso si pre,senta fonda.to, anche danni di lie:ve entit� pos:sono co.sti tuire l�e �< grrnvi raigioni '.�, m:eintre, !nell' ipofosii opposta, s,i dovrebbe negar.e, la. �sussistenza di esse anche sie fossero provate [a gravi't� e l'irre parabilit�. Certo che ola delibaz.ion.e dei motivi dii ricoirso ha. a:vuto grande pa.rte e forte ,peso nella decis.ione G1ia.nnini. In e1s1sa sono, i.nfatti, censu1�ati il difetto di motivazione e. la ,sproporzione della sa.nzione, e viene poi sol1eva,ta di ufficio e respinta, un'ecce zione di atto pol!itico. Queste mi sembrano le ra,gioni pi� gn1vi e pi� convincenti per �l'a.c.coglimento dellla domanda �di sospen.s.ione ; che� anzi esse .sa.rehbero sta.te �suffi � eienti .per l'a0coglimento del rticO'r:so principale e pe1r la. motivazione dellia relatlya, <ledsione. E.sse1 per� non gh1stiificano il sisfoma�,-a.nz.i .Jo condanna.no &meora di pi�, sol che sii pens1i che una. diffum, �e profonda �deliba,zfo.ne dellla legitti mit� del proV\'e<limento � stata fatta solo in basr agli elementi risultanti da.l rico1~so, ina,.udita al -7 tera varte, senza il contraddiiorio, base e garauzia di ogni pro<:edimento dii giustizfa. Questa, la.cuna � forse .sfuggita al 'Tesauro (17) quando egli ha, rivelato il senso di � profondo godimento � che gli procura.va fa,. dedsione in ei,iame, a meno che quel godimento non fo.ss,) dovuto �a1 caso vera.mente raro d�i ,Jeggere i�n un pro1vv,ed,imento di �sospe.nsione una. :motinU',ione e per d.ippi� cos� diffusa., malg�rado la partiwlarii�. politica, della, fatU�specie. Ma, considerando le �co.se so.ti.o un ,profilo strettame �nfo, .giurid1ieo, si deve ritenere�, da .quanto si � del.io, che le � gravi i�agioni JJ non possono limita. rsi aJlla �Considerazione. del dall'no preseindendo da.Jla fonda,tez,za del ricors'O, n� possono dipe11de11 �e da que�st'ultima, d1ato che questa, non pu� essel'e eonsidera.ta, in sede di sospe�nsiiva. per difetto di con1traddittorfo,, .mentre1, sie :si desse piena ftH"<YLt�, di contraddittorio, non vi sarebbe pi� motivo di so1spendere, potendnsi invece gi� decidere � in via-definitiva.. Molte volte � �nece.ssmrio che la giustizia. sia pi� soll<'cita, di quanto lo ~on.sentano le esigenze del nwlo, ma, � sempre rindis.pens1abile che essa. sia tale no�n sol!o in senso sostanz.iale, come tal1volta anche a,.vviene, ma. anche in �S1enso formale. S.e, qnindii, l'hitituto della, sospensiva,, cos� come regolato da,Jla, legge ed applfoato nella pratka anche oltre i limiti d�a� quella prefis1s1i, non � attuab�l! e tc.onformemenLe �a, 1g1iustizia per insanaibile con traJ'<ldiz.ione, �si .pone allora il problema di riesamina1 �e l'istituto in siede leg;is1ativa .. D'al.tro ca.ufo, aUo stafo attua.le, la, necessit� di una l'iforma, do'Vrebbe ess:ere .sentita�, oltre che daH'1Amministraz;ione, che :sovente viene ad e:si,;el'e pa.ralizz,afa, ne]Ja, ima atiiYH�, anche dailla gi.misprudenza del Consdglio di 1Stato, la, quale non pu� non av1vertire eome que:sto siistema, di giustizia rapida ma sommaria., in cu,i si � tra�sformato lo isLituto della, soispensione, sia fonte di inco1wenienti praiici gravissimi, e come� sfa opportuno d,i s.oi,;tituire ad eis:s:o una, dive�1�sa, procedura., eig1rnlmenle rapida,, che non sfa, in antJte.si con l'organamento generale del.la giusUz.ia amministrativa. 7. La purnlisi nell'attivitit l1i molti settori della Pubbliea Ammini�i,;ilraziione ed i da�nni che ad essa derivano delle �numerose sospensive accordate, polrebbero essere ov1viati, come ritdene il iPre�sideule Hoceo (18), �Con i1 dis:atkndere l'ordine di soi,;pensione emana,to dal Cons1ig.Jio di Slato ogni qual volta I'Am.ministra�zione >'Sfa �convinta della (17) Cf'r. La sospeiri,sWrw deU'csecazione degli atti am: rni:n;istrativi e le rclg�m;i che La gLastificamo, nella � Rassegna di Diritto Pubblico ", 1946, II, 17. (18) Op. c�t., pag. 564-565. i,;uccess:iva reiez.ione dell l'icorso. cc !Ben pu� egli aggiunge -l'An11nini�8traziio11e rifiutare la �sospensione, quando si ritenga :skura. d�ell'ei,;Ho definitivo del ricor�so J>. E' que1sto induhbiamen.te un �rimedtio pratica� men.te effi.cace, il qua,le pera.Uro, seppure dettatu dalla necessit�, aggra.verebbe lai posiz.ione della 1.Amminis.trazio�ne a.gli effetti di un eve.ni.mtlle suc1rnssivo risa.rei mento e� c1"001rlehbe inoltre, w lungo imda.re, uno .sip1i1acevoile contrasto tra l'Ammini �straziane a.ttiiva, e� la Gius.tizia. amministrativa. Ed a,lfora, di fronte ai 1gra.Yi inconvenienti segna, la,ti e nella r:icerca di un i~imedio legale pc:� e.ssi, la �soluziion1e� non pu� esisere che una: sopprimere l'h1dd�ente di sospension'e e ali suo posi�> stabiHr"C .una procedllira di urgenz,a per la tra.tt&:zione di quelle ca.use per 'le .qua,Ji oggi 1si riscontrerehbero i motivi pe11" s�o�spendere. L'a.rt. 38 deHa 1egge1 organ1ica, gi� dispone che, nei casi di urgenzia, il Presidente del Consiglio di Stato pu� aibbrevia.i�e i termini presc'.l:i Ui per iI d:epo�sito del ricorso incidentale, con ]la coni,;eguente ahbreviaz;ione di quelli per la, preseni.azione deHe memorie e Ja, produziione de.i do.cnmenti. Non si pairla invece del tei:-mine per rkorrere, 1� cos� ora. si vede '.richiedere e concedel'e la so1s1wn sio. ne anche quando .Pintere,i-1s1at-0, malgrado l'assel'ita urgenza, abbia atteso l'ultimo giorno utile per pr-0durre il ricorso. Si dovrebbe allora �stabilire, per i casi di ur genza e di danno, l'a1bbrevfaz,i.one di tutti i ier mi�ni ad un terzo, co�n la cons.eguenzu che no�n ci si possa. pi� a1vva:1'ere deHa procedura :speda,Je se si s~�ano fatti decorrere i venti gforni per ricorrer!' o i dfo.ei per depositare. Success1ivamente il Presidente, se riconoi,;ce va.lide .J.e ragioni addotte, donebbe .fissare enh'<l un massimo di trenta. g.iorni !l'udienza di discu1:-; sione; il dispositivo della. dedi,;ione donebbe poi essere pubblicato a.Ila, stessa. udienza ed imm{�� diatamente comunicato a,llle parti. In ta�l modo ,fllarehbero eerto tutelat�i gli inie'res�'1 dei pri1vati, ed in mt11miera pi� eomple.ta ed egual mente tempeistha di quella attuale, mentre la Amminish,azione, nella cei-tez,z.a di una rapida N'Onunda definitiva, iwrebbe molte maggiori pos sibi.lit:�. di rita.rdare spo:ntaneamente l'esecuz,iont' dclii' a.tto. II pubbHeo interesse non sarebbe pi� espo.st�o agli inconveniein.ti ed a,i dttnni co,nne�s1si alla so� :4pensione, evitandosi il lungo stato di pendenza a: ques{a, conseiguente. N� sembm che la soluziione proposta alibi.a ad ii,umentwre il hworo delle Hezfoni giurii,;diz1ional1 del! Consiglio di Stato, �le qua.li s:i avantaggernl,beto anzi della. 'Coni,;eg�uenfo uni.ca)' trattaz,ione d�i ngui affal"<'. STEFANO VARVESI AVVOCATO Dl�lLLO STATO mm I &&& -8 CONTRAPPUNTI IN TEMA DI SISTEMAZIONE DEGLI ATTI 0,ELLA R. S. I. SOMMARIO. -1) Premessa. -Dottrine sulla natura della r. s. i. e loro complementarit�: a) L'u occupatio bellica": "strumentalit�'" non "alleanza" della r. s. i., rispetto al � R-eich "� Influenze : in tema di efficacia, nello spazio, della legislazione sul!'� assetto legislativo dei territori liberati"� e in tema di "pred.e belliche"� b) Il sedicente governo della r. s. i.: "governo di fatto " in senso tecnico (critica); " governo di un ordinamento di fatto " (critica); � governo di fatto " in senso volga.re o governo ribelle (rinvio a lett. e). e) Il criterio del " governo di fatto ,, in senso volgare secondo la giurisprudenza. -3) Principi fondamentali della legislazione sull'u assetto" : a) criterio oggettivo e criterio soggettivo nella determinazione degli atti colpiti de, inefficacia; b) qualificazione delle categorie degli atti anzidetti; e) �) convalida (rinvio). 1. Mi pro;porngo di esporre talune� precisaz.Ioni, -e, su qualohe questione, H mio diverso [p�ens.i.81!'0, in Ol'dine a.i vari :iJnteressanti probl�mi prospettati da Salvatori, nella sint.esi dottrinario-giurisprudenziale '.P'llbblicata nel n. 5 di questa Rassegna. Fondamentalmente d'accordo con Salvato-ri sull'impostazione del tema gene.raie: diffic'oU� dii arrmonizzare1 il rigore dei prin1cipi giiuri..�ici, che postwlerebbero l'assoluta ~rrilevanza d.e'lL'att�tJlit� svolta dalla r.s.i., con le esigBnze politriM-sociali deUa massima conservazione, cormpat'ibiim~nte con l''tnteress1e. prubblico, degli effetti degit a..Ui es.t11u1'it�i, mi 1S1emb1r.a nec�e.s1siaria una med!ita'.a revisione dello studio 1(,s.eguendone l'ordine per comodit� di consultazi.one .comparativa) non s.oltanto al fine di arrecare un contributo, oon �dati di esp.e.rienza giudiziaria, ai vari argomenti, ma, sopratutto, per indagare fino .a qual segno la legislazione sull'assetto legislativo de1i territori lilJ.e.rati ;possa ricollega.rsi ed abbia, poi, corri�~posto .alla funzione di risolvere il contrasto sopra indicato. 21. Non � mio intendimento ricalcare, .in ordine al tema: cc che cosa � stata la r.s.i. �, le tre principali formulazioni dottrinarie, riassunte da Salvatori; n� ricapitolare I.a relativa I�etteratura pubblicistica, ricordata dallo stesso Salvatori e, con maggiori richiami, da GRA:. IANO: Governo di fatto o se1dicente Governo della r.s.i: in cc Hiv. dir. pubbl. �, 1948, II, 71. Mi torna soltanto il delbito di ricordare che alle tre principali opinioni richiamate se ne potrebbero aggiunge1re: una quarta, .propugnata n.on solo in vita della r.s.i., dai legittimisti (G. BATTAGLINI: L'avvento al potere del fa,scismo repubblic1JJn10, in cc Corriere della .Sera '" 110 febbraio 1945) ma, parzialmente, anche in du�e sentenze cJ..eil Tribunale di Cremona del 15 novembre 1945 e 3 aprile 1946 (ris�pettivamente, in � Foro Padano 1946, 1, 150 e � Giur. It. � 1946, 1, 2, 273); �ed una quinta, enunciata da Rocco DI TORREPADULA, in Natura giuridica internazi, onale della r.s.i. (cc Mon. Trib. '" 1946, fase. 13), seconda la quale r.s.i. e regno luogotenenzialoe sarebbero stati tnvestiti di sovranit� dai rispettivi Stati ,oc.cupanti; sarebbero, quindi, appartenuti alla categoria degli Stati sovrani, frazionati e vasscalli, a sensi dell'art. 35 del Codice .intem.azionale delle genti. Fine di questi contrappunti sar�, pertanto, l'esposizione di argomenti a carattere dimostrativo ;per arrivare a concludere che ognuna delle fondamentali tesi es.poste riflette un lato vero del 1problerna; e che a questo criterio sincr.eitistico .si pu� e �si deve ricollegare la le� .gis1azione in �esame. a) L'opinio�ne che, secondo Salvatori, attribuisce alla r.s.i. il carattere di puro � strumento,, del Heich germanico in tanto pu� respinge.rsi in quanto, ;pi� ;precisamente, considera 1a r.s.i. un � nrg.an.o � dello stesso Heich. E' questa la tesi enunciata nella sentenza del Tribunale di Bologna 4 luglio 11945 (in cc Foro It. '" 19441-46, 1, 217) e sostenuta da qualche autore (ricordato da �Graziano nello scritto citato, nota 3): QUADRI: Sul termine cc 1a quo ,, .deiio stato dii guerra fra ltlaLia e Ge:rmanda (in cc Giur. It. '" 1946, III, 43); DE NOVA: Sulla rilevanza degli atti della r.s.i. (in cc Foro Padano '" 1946, 1, 15'1) e IMIGLIAZZAG Nota, in cc .Stato Moderno �, 19'45, n. 7, pag. 9; 1946, n. 1, pag. 8); contro la quale fu osservato che l'insorgenza della r.s.i. e il controllo politico che il Governo germanico esercitava sulla medesima non sarebbero da riguardar-e come fenomeni giuridici, sibbene come fatti di carattere storico politico. Ora, l'ambiguit� pu� sorgere soltanto in relazione alla pre�te.sa di de.finir-e il rapporto intercorso fra il Reich ge1rmanico ed il fenomeno r.s.i. come rapporto o�rgwnico; ma non pu� dirsi che la tesi della strumentalit� della r.s.i., rispetto all'occupante tede�sco, sia giuridicamente irrilev.a;rnte1. Anzi, essa ra[l1presenta la cc ratio � del sistema legislativo sull' cc assetto �. Questo si ricolle�g.a, evidentemente, ai vrincipi di di ritto internazionale, in ordine alla rilevanza �dell'occu pazione bellica, doei quali vuole rappresentare una quanto 1pi� ;possibile rigorosa applicazi.one. In ordi:ne alla rtle1v.anza dell'occupazione� bellica 'Per il diritto inter nazionale, va ;p�remesso che tale fenomeno � pr�evisto sia da1le norme di diritto internazionale generale, e da .accordi 1particolari: ad es., dall'art. 42 dello cc An� nex.e,, .alla Convenzione d!ell'Aja, II e IV (Cfr. SERENI: La rarppresentanza nei diiritto interna.zionale, Roma, 1936, pag. 269, seg1g.) sia dalla legge di ,guerra italiana: regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, .articoli 54 e 55. In base a tali norme, lo Stato belligerante invaso~e non acquista la sovra.nit� sui territori occupati, neppq1re quamd.o l'occrupazione sia. ac�c.ompwgnata dall'animus di procedere all'annessione. L;:i, sovranit� ap[l�artiene, fino al trattato di 'Pace o fino .alla debeUatio, allo �Sta.to oc cupato. Su qu�esto punto la dottrina � concorde �(cfr. DIENA, Principi di diritto internazionale; Diritto inter naziKm1ale prubbiico, Napoli, 1914, pag. 542, segg.; Diritto internazionaie; Diritto internazionale pubblico, Milano, 1930, pag. 643; BALLADORE PALLIERIG La gruerra, in FEVOZZI e HOMANO, Trattato dJi diritto internazionale, Padova, 1935, 1111,, pag. 427); BALOO:-<I: oc.cupazione, in cc Nuovo Digesto Italiano "� Di conseguenza, lo Stato occupante, non acquistando la sovranit� non �pu� sostituirv�ne una diversa da quella o'rigina:ri.a, 'creare un ordinamento� c.ostituzlf>nale .--Od amministrativo d.a esso dipendente, o per esso opel!'ante, i cui orga:ni (statali o parastatali) agiscano unicamente per conto dello Stato occupante, non ver conto d1ello Stato QCCU'IJ'ato; men�tre agli org:ani pre�esistenti di que iRWFFTZTPZ FRCTFTWPFF fit&&fHP' ::::::. �.�-, -9 st'ultimo [lotr� impedirsi l'esercizio delle loro funzioni ma non gi� di continuarn ad es&ere organi dello Stato stesso (BALLADORE PALLIERI: La Guerra, cit., pag. 333, 337). N� � ipotizzabile una re1lazione di :rap-p:re.sentanza internazionale dello Stato invaso, da parte dello Stato invasore (SERENI: La rapvresentanza, cit., pag. 269 segg.; ROMANO: Corso di dirUto internazionale, Padova, 1929, pag. 236). L'occU1pazione � titolo, dunque, soltanto per l'esercizio di talune attivit� connesse al fenomeno bellico ed al mantenimento dell'nrdine pubblico (BALLADORE PALLIERI: La Guerra, cit., 1pag. 340 segg.); DIENA: Diritto iri,teTnaziona. ie, dt., pag. 544), e tali attivit� potranno esplicarsi dall'invasor�e sia con l'istituzione di organi propri sia con ta irevoca e sostituzione idi .autorit� " �locali � (DIENA: Diritto ifntemaziornaie p<Ubblico, cit., pag. 543, 544); giammai con la creazione di or~ani costituzionali e amministrativi centrali, in .anta,gon1ismo a quelli dello Stato occupato. Tali principt sono sostanzialmente aocolti anche nella legge di guena itali.ana regio pecret.o 8 luglio 11938, n. 1415, articoli 55, 56, e sono ribaditi, in modo da non la1s1cliaT dubbi .almeno per interpretazioni genuine, nella Helazi�one al decreto legislativo luogot.enenziale 5 ottobre 1944, n. 249. La tesi della �strumentalit� � della r.s.i. rispetto al tedesco invasore, c.ome fondamento della legislazion�e sull'assetto, non �, poi, affatto contraddetta dal testo legislativo; anzi, qu-esto la riflette al punto da non potersi nep�pure te�ntaI'e, come da pi� :parti e per divergenti tendenze si vo.rrebbe, la relegazion-e di quella " ratio� fra gli arnesi di un museo storico e la sostituzione di .essa .con nn modello pi� recente, ritenuto pi� :i:doneo a niuorve finalit� (d� che sareibbe -t�eoiric.amente -consentito: cfr. FADDA e BENSA: Note, in WINDSCHEID, Pandette, vol. I, p. I, pag. 113. Il principio trovasi accolto anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, v. decis. V, 22 dicembre 1942, n. 699, in " Hivista diritto publico '" 1943, II, 49). Comunque l'argomento di ANDIUOLI: SuU'attiv'it� norm. a.tiva della r.s.i. (in Giurisip�rudenza Cassazion-e Civile, 1945, II,, 379), riferito da Salvatori, che "l'ingerenza d�e'l 1Reich nell'ordinamento interno della. r.s.i. no�n pu�, per il vincolo di aUeianza che ooUegava i d.ue Stati, ess- ere ricondotta alla categoria della occup.atio bellica � � il meno convincente, perch� ri�posa su una [l�etizione di principio, in quanto d� per presup1posto ci� eh.e sar> ebbe appunto da dimostrare: ossia che la r.s.i. fosse uno Stat.o .capace di " alleanze '" sia [l'ur come residuo di quella gi� esistita con lo Stato italiano; o non, �piuttosto, uno sche,rmo, creato contro le espost-e reigole dell'ol'dinamento interstatual-e. E)ppur�e, l'argomento � perfino penetrato in qualche pronuncia del Cons.iglio di Stato, se questo (probabilmente, non di 1propo�sito e, forse, senza avere prae oc.ulis la riferita opLnione del noto 1procedurista) ha ritenuto che la I-egislazion�e sull'assetto � appHcabile anche nelle provincie di Belluno, Trento -e Bolzano... perch� la sovranit� del Reich vi sarebbe stata limitata dalla 1presenza della r.s.i. (V, 22 luglio 1947, n. 344; 29 novembre 1947, n. 554). Evid�entement.e, si allude alle autolimitazioni poste dallo stesso Reich, 1'111 oss�equio alla pretesa alleanza; e non si tiene conto che lo Stato invasore non avrebbe 1mtuto mai acquistare -ed .esercitarie la sovranit� sui ter ritori occupati (anche se' 11croclamati come am,essi) vi fosse o non vi foSJSe :stata la presenza dell'organizzazione della. r.s.i. � Il c�oncetto di " aUeanza " �, ancora, afrfi.orato in tutta la mat-eria del1e c.d. " prede belliche�. In eff-etti l'im~ ossessarnento di beni del nemico; nella guerra' terrestre, costituisce il " bottino militare �, e non d� luogo alla cosiddetta assistenza ostne, .c;h� si attua, con la giurisdizione delle � pr,ede '" soltanto nella guerra marittima o aerea, nel corso della quale pu� essere disposto il sequestI'o o la confisca a favor.e del 1p�atrimonio dello Sta.t.o, di navi, {preida prn[l'riarnente detta) o aeromobili (conf�sca) catturati. (Cfr. DIGESTO ITALIANO: Conf�sca, Diritto privato e pubblico; Nuovo DIGIESTO ITALIANO: �on{�sca, Diritt� iprivato e pubblico). Si l� posto, infatti, il quesito (e talora la tesi � stata prospettata come favorevole alla dif-esa deHo Stato per resist-ere aUe istanze di privati acquirenti di beni patrimoniali, o per �sorregge�re le azioni di revi:ndica proposte dalla p. a.) se l'alleanza politi'co-militare-;fra il Heich germanico e la r.s.i. (indi�p�endent-ement-e dalla figura giuridica riconoscibUe in questa organizzazion-e), proclamata formalmente dall'uno e dall'altro, possa escluder.e �n-el ted-esco la qualifica di potenza �occupante, e quindi l'esercizio 1-egittimo del diritto di ~l'reda, con conseguente invalidit� d�elle ali-enazioni. Sembrerebbe confortare tale assunto la circostanza che i tedeschi non imposero mai alla r.s.i. un'indennit� di occupazione, ma conoordarono, :inv,ece, con questa nltima un contributo mensile calcolato i:n base alle spese di guerra che, 1prima dell'8 sett-embre 1943, Io Stato italiano sost-eneva a tale scopo nella lotta cont.ro gli aneati. Ora, dalla detta prnclamazione, ossia dalla situazione gimidica subbiettiva assunta dal Reich, potr.ebbe desumersi, nel fatto, una rinunzia a valersi di' potest� e facolt� riconosciute dal diritto intemazionale a favore d�ell'occupante.; e potrnbbe ritenersi che tutte le aUenazioni effettuate dal tedesco, in quanto non vi fu estraneo il consenso della repubblica di Sal�, fossero da ri compr.endere nei casi previsti da.gli articoU 2, n. 3, 4, 5 d�el d�ecreto legislativo luogoten-enziale 5 ottobre 1944, n. 249. Ma, considerando l'cc alleanza� oggettivamente, n-essuna consegue.nza pu� derivar.e per l'ol'dinamento giu1 �.idic.o itali.ano; trattandosi di f-enom-eno inefficace sul piano giuridico internazionalistico, in quanto avv.ersato dJei noti -e ri1pe.tuti 1princilpi; in conm�efo, diisoonosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, in virt� del prin �Ci'Pio dell'au1tonomlia 1d1egli orddnamenti interni. (Cfr. MARINONI: Sulla natura giuridica deU'occupazionie bellica, in � Rivista diritto Lnternazionale �, 1910, pag. 181; BALLADORE PALLIERI: La guerra, cit., pag. 330; �e, per la giurisprudenza, Consiglio di Stato V, 12 dioembre 1945, n. 161 in " Foro It. '" {1944-46, III, pag 86; Corte di App �ello di Roma, 27 dicembre 1947, in questa Rassegna, n. 4, pag. 18). Cos�, agli effetti della responsabilit� p-enale, l�e a.p[wensioni di m-ezzi bellici (considerando tali tutti i beni patrimoniali indisponilbili, giusta l'art. 53 dello cc Ann�xe � alla II �e� IV Convenzione dell'Aja, int�.l'pi'etato in relazione agli svilup1pi della guerra moderna), sono -state config;ul'ate, o�ggetiv.am.e:nte, come "prede "� Si � rtitenuta non craggiunta l'ipotesi prevista dall'art. 166 c.[l.. m.[>'. (Tri1bunale superiore militare 19 luglio 1944, in "Giust. Pen." 1947, II, 172 -e "Foro It. � -10~ 1947, II, 153); si sono ammessi casi particolari di � eccesso � (articoli 13-224 c.p.m.g.) con opportune differenziazioni dalle ipotesi del furto (art. 624 c. p.) della ricettazlone .(art. 648 c. p.) (v. Cass. Pen. lll, 117 giugno 1948, in " �Giust. Pen '" 1948, II, col.. 614, r1. 419), dell'incauto acqui.sto (art. 712 c. p.) (v. Cass. Pen. III, 29 :novembre 1945, in " Arch. Pen. �, 1947, II, pag. 149, con nota di De Leon.e) o della cooperazione a sco(PO� di lucro. Del resto, anche a voler sostenern la tesi dell' � alleanza � difficile si [J�resenterebbe l'inda;gine sull'elemento subiettivo, ai fini dell'applicazione dell'art. 166 �C.p.m.p., potendo invocarsi, dall'agente, l'errore su norme giuridiche divers.e dalla legge venale (art. 49 c.p.), quali appaiono le regole di diritto internazionale (convenzioni violate di cui 1parla l'art. 224 c.p.m.g.). La d�i'versa op�inione del Tribunale �di Roma (se�nt. 20 dicembre 1944, in " Giust. Pen. '" 1945, II, 35, con n.ota di Battagli:ni; sent. 26 febbraio 1945, in " Arch. Pen. '" 1945, II, pag. 2111, con nota di Baldassarri) e del Tribunale� -di Firenze (sent. 10 dicembre 1945 in "Foro :It. � 1944-46, 1, pag. 985) dai �quali si � ritenuto che le regole di diritto internazionale siano accessorie (in quanto limitatrici) della legge 1penale, non sembra accogliersi senza riserve. (Vedansi, sopratutto, le acute osservazioni del Pm:izzI, sulla esclusione del reato previsto dall'art. 224 c.p.m.g., commesso da un militare nemico, in ota a sentenza Tribunale Penale, Homa, 11 ottobre 1946, Temi, 1947). C-0s� la ,giuris�prudenza ha finito per ammetter.e che solo nel caso di. �evidente deprredazione di beni estranei al rapporto bellico si possa, agevolmente, configurare il dolo (�Oass. Pen., 21 maggio 194-6, in " Giust. Ben. '" 1947, II, pag. 169, n. 1149). Agli effetti. delle alienazioni dei beni predati, l'invalidit� pi� che �scaturil,e1 dalle ragioni esposte sotto il pmfilo subbiettivo, sembra derivare -(e .ci� vale anche considerando la IP'retesa " alleanza" come giuridicamente irrilevante, da un punto di vista oggettivo), dall'i: riopponibilit� dell'acquisto jure beni, come titolo di acquisto jure -civili, in armonia con il gi� ricordato principio dell'autonomia dell'ordinamento giuridico italiano riS1Petto a quello internazionale-. N� � da e�scludere un serio fondamento alla tesi sussidiaria: che la incommer, ciabilit� dei. beni possa risor�ge�re, per riviviscenza del vincolo della indisponibilit�, per effetto di rioccupazione (a guisa di jus postliminiiJ) come farebbe ritenere la nonna contenuta anche nel decreto legislativo luogoten~nziale 1� febbraio 1945, n. 32. Secondo gli �esposti criteri, i p-ri:ndpi derivati dal si~ tema coincidono -senza residui -con la norma contenuta nell'art. 2, n. 5 de�creto .legislativo luogotenenzia. le 5 ottobre� 1944, n. 249; anzi, sono in essa ricomipresi e questa � la ragion1e del letterale tenore della norma stessa: dichiarazione di invalidit� in senso oggettivo. Cos� che, legittimamente, lo Stato italiano pu� !Procedere alla rioccupazione dei beni rinvenuti, s�enza uopo di sperimentare l'azione di revindica. b) Prima di scenderei alla disamina della seconda tesi, quella -del �governo di fatto'" mi pare sia da p�remettere qualche cenno into11no alla strana " fortuna " �i questa espressione.. Si ipu�, invero, configurare un " governo di fatto '" in antitesi ad uni � governo di diritto '" quando entrambi presumano di �es.sere i rapp�resentanti del [JOtere-esecu tivo di un medesimo ordinamento giuridico statual.e; op pure, un " governo di fatto " (di regola detto " provvi sorio �) quando si proclami detentore del ,potere fino� all'arrivo dei rappres-211tanti del " gov�e.rno legittimo � (come nei casi dei governi �provvisori, succ�eduti agli Stati !PTeunitari). Analogamente, si concefl"isce la figura d&l " funzionari- o di fatto �, in antitesi al " funzionario di diritt.o � quando si ammetta (come nel diritto romano, il cu:i. cielebre frammento D. I, 14, 3, ha ispirato anche il diritto canonico, c. 209; e come nel nostro diritto arnmi-� nistrativo) che le funzioni e.sercitate dal primo abbiamo una determinata !rilevanza, ,pe�r J'ordinamento giuridico, come se fossero .state -esercitate dal secondo. (Cfr. per il diritto canonico, F!EDELE: n funzio1nario cU fatto nei �b{itto canonico, in � Studi per Scaduto "� Firenze, 1936, I,, �pa. 325-379�; CIPRIO"ITIG Leziani di �'iritto canonico. Padova, 1943, pag. 225, n. 248; �pe�r il diritto amministrativo, VITfA: IL funzionario di fatto, in � Rivista dirittu1 pubblico"� 1923, I, �pag. 473-558, di rp�articolare int.eresse 1per il raffronto fra Le figuI'e di " autorit� di fatto " come l'� occupant8#]>, i " governi rivoluzionari" ed i "funzionari di fatto �; D'iritt'o amministrativo, Torino, 1948, I, pag. 1182; ORTOLANI: n conta.bile dl'i fatto e le sue responsa. bliit� penali, pa.trimoiniali e di1scipl;inari, in " Ri� vista diritto pubblico>>, 1940, I, pag. 1; VICARIO: U funziona. rio di fatto, in " Rivista diritto pubblico '" 1941, I, pag. 46. lMa l'espressione non � mai usata in questo ,primo significato tecnico. E', ~nv�ece, entrata nell'uso corrente a significare reg'lme di un ordinamento di fatto (in talle a0cezione �eissa mutua i due te�rmini: governo �i fatto, contratti in una formula impropria da due diverse entit� concettuali: il regime e l'ordinamento. E' a questa tesi che vanno riferiti gli argomenti addotti nella dottrina, ric,ordata da Salvatori, nonch-� nella giurisprudenza che si ritiene prevalente, ma che, come vedremo, non � tale). Ora, quando un governo si instaura come J:1egime di un nuovo ordLnamento, che lotta anco�ra per affermarsi, come istituzione per princi'pi, mezzi ed organi diversa da quella avente sovranit� sul medesimo territorio n,o:n pu� parlarsi ancor;:i. di ordinamento di fatto n� di governo del medesimo �perc�h� vi difetta il requisito di una reia~tva stabiLilt� .e di una effettiva vitalit�. Tal.e .fu la struttura della r.s.i.; ed � questa la ragione della esp:ressione �sedicente governo, dell.a cosidetta r.s.i. " usata dal legislator.e a significare, appunto, che quel sedic.e,nte govern.o fu, soltanto, espressione di un incipiente, non vitale e, pertanto, irrilevante ordinamento nuovo. (I eone.etti suesposti e le precisazioni di nomenclatura sono d�erivati dai principi eS[Josti da iR.oMANO: L'instaurrazi1onie dli fa.tto �i un '{Joverno costituzionale e la sua Le�gittimaziane, in Arch. Giur. F.S. '" 1902, II, �pag. 3 e segg., 67 e segg.; Pri)fl,cip~ di diritto costi,tuz~ona.ie generale, Milano-, 1945, paig. 90-92, 269-271; Frammenti �ii un or.d':irnamento giurrid1�co� "Hivo1uzion�e e diritto'" Milano, 1947, pag. 220 e segg.). Non si pu�, per .qu;mto si � d-etto fin qui, parlare di "governo di fatto� n� in senso tecnico (come governo dal quale sia concepibile una attivit� come pred1ecessore o antagonista del legittimo, ricollegabile allo stesso ordinamento giuridico), n� in �senso imiPTOp.rio (�c.ome governo di un ordinamento di fatto). -U-problema si riduc�e, dunque, ad esaminare se si rpossa conc.erpire I'-esistenza di. un " governo ribelle "� e) Rettificate talune espressioni, non del tutto aderenti con il rigorismo della dottrina dinanzi 0esposta, ~ -n contenute nello studio di Salvatori {nel quale si attribuisce la condizione �eilla vitalit� al � governo di fatto�� anzich� all'� ordinamen.to di fatto �) si pu� senz'altro condividere l'opinione che il � .s.edicente governo � sia da riguardare, e sia riguardato nella legislazi.one sull'assetto, �Come � governo ribelle �, ossia, � tnsistente sullo stesso ordinamento giuridico, ma non come "governo di fatto�� in senso tecnico, .bens� in senso volgare�; tanto varo che nessuna ~etio juris � introdotta dalla legislazione sull'assetto per convalidarne l'operato, in quanto governo. Le convalide a jure o mb nomine sono riferibili, soltanto, ad atti di autorit� preesistenti (trasferite o "frazionate) le quali automaticamente pro&eguiron.o le loro funzio:nd. i u regime di occupazione. E' a .questa figura di � governo di fatto � in senso volgare (governo rtbelle) 1che va rifeirito il limitaito rtconoscime: nto di belliger.anza, da �parte degli alleati, (per gli apparte.ne:n.ti alle forze armate della r.s.i. argomento addotto da .GRAZIANO: Governo di fatto o seaicente go �verrw della r.s.i.?, cit.; � a queisto tipo di �governo di fatto., in senso volgare, che lo stesso �Graziano ragguaglia i pseudo governi emergenti nelle peripdiche rivoluzioni tip�iche deUe repubbliche sud-americane; � a questa nozione di � governo di fatto �, in seiiSO volgare, che la giurisp'l'udenza viene &empre iPi� avvicina: ndosi. In effetti bisogna bene s0e�verare tra le �pronunoo che parlano di � governo di fatto � in senso impropri.o e quelle che ne parlano in senso volgare. Criterio per distinguerle: l'attribuzione o meno di una rilevanza giuridica alla r.s.i. ed al suo governo e la corrispondente am R.& lii# . missibilit� o non di una sanatoria. Si nota (e si avr� occasione di approfondire il problema pi� avanti) che mentre la S. C. � p�assata dalla tesi della sanatoria (14 agosto 1944,. n. 461; 19 aprile 1945, n. 249) a quella della esclusione della sanatoria stessa (12 gennaio 1948, n. 27; 19 gennaio 1948, n. 59), la IV Sezione del Consiglio di Stato ha costantemente affermato l'assoluta inesistenza, agli effetti giuridici, della r.s.i. (19 fieibbrai.o 1947, lll. 49; 28 maggio 1947, n. 172; 18 giugno 11947, n. 20'2); mentre la V se.zione ila ammesso la rilevanza del � governo di fatto � in senso improprio, ritenendolo stabilizzato, vivo e vitale, al punto da funzionare come limite all'alleato (23 luglio 1947, mi. ~4; 29 novembre 1947, :n. 557). E' al lume di questi p�rincipi che la legislazi.one sull'assetto .dJeve essere riguardata come �il filtro attraV� Hrso il quale l'attivit� su�detta deve tutta passare �. E di .ci� mi propongo dare la particolareggiata dimostrazione, trattando dei singoli problemi suscitati in dottrina e giurisprudenza, ;i quali, aippunto al vaglio dei premessi criteri, ritengo potranno trovare pi� sicura s.oluzione 3. PasslliUld!o alle osservaZiioni di oaratteire genera�.e-, Salvatori enuncia quattro fondamentali p�rinciiPi : a) iii criterio ogge1~t�vo, seguito dalla 11egislazione sull'assetto, nel senso che 1a ine.fftcacia colpisce gli atti, adottati " sotto l'impero del sedicente governo della cosidetta 11epubblica sociale italiana '" prescimidendo dalla fonte di produzione (organi preesistenti o creati ex novo). D'accordo, con riserva. In effetti, le norme sono nel senso dianzi indi�cato, ma ordinate secondo unia gradazione, nella quale emerge un criterio soggettivo, ricollegabile ai princi�pi della �strumentalit�� della r.s.i., rispetto al Re'ich occui()ante e dell'assoluta irrilevanza della r.s.i. come ordinamento giuridi.co, sia pur, di fatto. L'ineflficacia, senza possibilit� di convalida, � dichiarata, per tutte le :norme� legislative {emanate da org.a:ni della r.s.i.) e per quei rapporti siano publblici o. privati, n.onch� per quegli atti amministrativi o 1griur�dlziornali o di natura ibrida, da d.ette norme comunque d�erivanti, (confische; sequestri; sentenze (p�enali; p.rovvediment.i politici 1n materia di cittadinanza; tmmta di albi prnfessionali e conf�e�rimento di decorazioni) in quanto, pe.r la loro particolare struttura o natura, si rivelano ripugnanti con i rprincip�i dell'� occ�upat-lo bellica �. La l'egola � nell'art. 1 del �decreto legislativo luogot�nienziale 5 ottobre 1944, n. 249; si annovern soltanto la ecoe�zione dell'art. 1 �d�el decreto legislativo luogotenenziale 18 geqnaio 1947, n. 21, con il quale si � conservata efficacia (pi� che operata una con valida) a norme ritenute non ripugnante con quei tprincip�, quasi riferibili, per la materia regolata, alla potest� stessa dell'occupante. L'Lnelfficacia, con possibilit� di convalida, ab homi/n1e, � dichiarata dagli .articoli 2 e 3 del decreto kgislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per tutti gli atti a1mninistrativ�i soggettivamente incompatibili con i rieordati principi, ma dei quali appare possibile, in particolari condizioni di con veneinza amministrati va, la convalida. Solllo questi: A) taluni atti amministrativi 'POSti in essere. sulla base di norme legislative d�eHa cos� detta r.s.i. (percio l'incomiPatibilit� soggettiva non ha nece.ssit� di chiar~ menti) e non �COmpiresi nell'art. 1; B) taluni atti amministrativi posti in es&ere sutla li.a.�e di norme legislative preesistenti, proprie dell'ord.i.. namento legittimo, ma adottati con la ,parteci�pazione necessaria di organi, per s�, non .cons.e1n.titi dalle sue SJlOSte regole dell'� occupatio beU.ica �. L'irr�leva;nza d�eil'ordinamen.to del1a r.s.i. non con sente che organi trasferiti o frazionati, rispetto a quelli deU'amministrazione centrale dello Stato legittimo, pos sano aver spiegato attivit� amministrativa riservata alla competenza indivisibile di qu.est1 ultimi. L'e.same analiti.co delle ipotes,1 rubricate nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 Iion lascia adito a dubbi, circa la i:nterpretazione siste mati-ca della norma, nel senso indicato. L'efficacia �, invece, il presupposto degli altri atti amrnirnistrativi, rif.erihili ad organi i quali, secondo i principi del diritto inter:riazionale, possono con.s1derarsi consf1rvati dalla iPOtenza occupante: s.ono, questi, gli organi locali dell'amministrazione dello Stato, o delle persone giuridiche pubbliche istituzionali di natura pa rastatale; ovvero sono le perso:rue giuridiche pubbliche territoriali o istituzionali, .ave.1,1.ti la lor.o .sede ne�i terri tori occup�ati. Il corpo degli atti e provvedimenti che, impropria mente, Si dicono convaUdatd. a iure (art. 4 decreto legi slativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249), compren de, infatti, manifestazi.oni 1per le quali no!Ill �, assoluta~ mente, richiesta la partecip�azione deigli organi g�erar cllicamente superiori, tutti .contemplati negli artt. 2 oe 3. Si tratta di attivit� connesse con le esigemtZe� d8i!l'ordine pubblico e lo svolgimento di rapporti nei quali sia, comunque, interessata la pubblica amministrazione, nei limiti della compeitenza degli o>rgani locali; oltre la quale, invano, la �potenza occu(p�a:nte potrebbe presumere Q@�i::::&fili~ -12 di sostituire o rappresental'8 lo Stato occupato, attraverso organi g�erarchicamente superiori, attivi, consultivi o di controllo. L'istituzione di organi siffatti potrebbe, al pi�, aver efficacia limitata al pe�riodo della occupazione, per un miglior coordinamento delle attivit� civili nel quadro d.e.lle contingenze belliche e dell'occupazione, ma non oltre. Laddove, 1per�, .gli organi locali abbiano competenza secondo l'ordinamento giuridico dello Stato occupato (�e semprech� :non siano stati trasformati da.ll'occui!)ante, il che rientrerebbe nei suoi poteri), gli atti e provvedimenti dai med�esimi emanati debbono considerarsi efficaci, salvo invalidazione. E' ci� che � stato !I'ealizzato con l'art 4 del decr.e�to legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale, impropriamente ~i parla di r:onva.lida a jure. salvo invali.dazione �(il che appare, quanto meno, co~ntraddittorio) mentre si dovr.ebbe parlare di �presunzione� di etftmcia juris tantum "� Gli organi centrali dell'amministrazione diretta dello Stato legittimo, a seguito della r�estituzione o della rioccupazione dei teritori,. debbono, infatti, poter esercitare una generale revision�e sull'attivit� degli orgami locali d�Ell'amministr.azione diretta e su quelli sottoposti a vigilanza. Tale r.e.visione, anche senza la norma dell'art. 4 del dMreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, s.a1'8bbe stata legittimata in virt� dei comuni poteri di sostHnzione, di annullamento da parte del governo e simili (anche oltre i termini ordinari, rimasti sospesi dal fenomeno dell'occupazione bellica) e, comu�1que, un ampio, generale e penetrante controllo sarebbe stato riconoscibile anche fuor dei mezzi suindicati, sia in ordine alla conformit� o non all'ordinamento giuridico degli atti spiegati dalle autorit� rimaste soggette all'invasore, sia in ordine alla convenienza od opportunit� degli atti stessi, ricollegandosi (per questa straordinaria penetrazione) a valutazioni di ordine politico quali, ad es. il vaglio se un determinato organo avesse agito nell'interesse della pubbUca amministrazione o nell'interesse dell'occupante o dei suoi sostenitori. (Cfr. CAPOTORrr: Sulla valutazione degli atti dell'ocwpante alla stregua dell'ordinamento dello Stato occupato, in " Foro It. � 1944-46, I, pag. 985; cfr. anche Consiglio di Stato V, 12 dicembre 1S45, n. 161, ivi, III, pag. 86). I provved:menti, infine, giurisrlizionali, sempre che siano stati adottati in .applicazione di norme dell'ordinamento legittimo, non poteva.no sortire. disciplina diversa da quella contenuta negli a.rticoli 5, 6, 7, appunto, in relazione ai medesimi sues(p�osti .principi. 11) Qnrnl�fi,caztone d.egli att1._ -Non sembra sia cm1se11tito, neppm;e ai limitati effrtli della qualificazione degli atti, ri'corrElre .a.!la f�cU10 j1a1�s .di una limi.tata es�istenza rlell'O'rdinamento della r.s.i. Salvatori h.a menzionato una ragione seria e pratica, rhe potrebbe sugge.rire l'adozione del suaccennato criterio: "la r.s.i. a1:i1ribu� la .potest� Jegi1s�lativa ad organi che, normalmente, .ema.navano solo atti amministrativi. Sicrh�, ov.e si dov.essero adottare, p�er l'identificazione dPgli atti, i crite1ri tratti dall'ordinamento giuridico legittimo, potrebbero risultare convalidati ex art. 4. provvedimenti che debbono invece considera.rsi del tutt.o inetficaci perch� compresi nel .n. 1 dell'art. 1 �. A :Sod.clisfa,re le esigenze dd una inrlag'i.rw scirntifira, occorre superare tal�e argomento e la sua im[Jostazione soggettivistica. Nel nostro ordinamento la differenziazione fra attivit� legislativa ammi1ni'st.rativa e giurisdizionale riposa sul criterio sostanziale. Ondei, quando si dice che sono convalidati ex .art. 4 tutti i provvedimenti non compresi. nell'art. 2, .n.essuno P:otr:ebibe ricomprendervi atti sostanzlalmente Iegislativi, i quali, perch� tali e i~ndi'Pende.ntemente dalla fonte di produzione, ricadono esclusivamente nella disci'.plina dell'art. 1. n pericolo potr.eibbe essere l'inverso: che, cio�, istituti e ra;rfporti e atti menzionati, nella legislazione sull'assetto, con qua. liflche specifiche (ad es. confisca, s�entenza) e disci1plinati' secondo l'ordina.ment.o giuridico italiano, avessero avuto nel pseudo ordinamento della r.s.i., in taluni casi, un dive�rso significato o un antitetico inquadramento; si che patirebbe sollevarsi il dubbio se il legislatore dello assetto abbia inteso discip.Jinare anche quei �Casi. Il problema �pu� ri'solve�rsi, soltanto, inquadrando il terna secondo i.a teoria dei collegamenti .che 1pos.so:no .aver luogo fra ordinamenti giuridici, si.a coesistenti, sia in successione o in reciproca esclusione; ci� che si addice anche quando si tratti di operare su atti che interessino un ordiname.nto giuridico ed uno in itinere o non formato o ps1eudo ordinamento. Che esista o non identit� e corri.SiJ;}Qndenza di ef,flcacia fra atti, di diversi ordinamenti, .appartenenti alle catego. rie tipi.che (le.gislazione, amministrazi.one, giurisdizane), � questione di secondaria importanza; essenziale essendo, invece, il si'stema dei collegam�enti. In tema di. re.I.azioni fra ordinamenti, dal punto di vista de�l loro contenuto, e d'uo'!' del c.aso assai controverso del rinvio rioettizio o sostanziale che ope.ra, addirittura, l'incorporazione di norme legislative dall'uno all'altro ordinamento, si cleve riguardare se, da parte dell'ordi1namento preso in esame, si !I'ic.onosca o non la autonomia d�ell'altro e, perci�, l'incompetenza propria. In tali casi si ha il c.d. � rinvio formale '" dal quale scaturisce un ri.conoscimento di atti legislativi, amministrativi e giurisdizionali, con i caratteri e gli effetti rpropri deU'ordinamento origina1rio. Quand�O, :invece, l'ordi1namento non riconosce l'atto con quegli .effetti, ma lo assume, lo considera, ogii�ettivamente, come fatto giuridico per deriva.me conseguenze proprie, si ha, allora, la figura del " presup[Josto,, o � premessa di norme sotti:ntese ,, -(.Cfr. ROMANO: L'ordirn.a.mento giurildico, Pisa 1917, Fi�renze, 1946, II, (paragr. 37 e segg.; Diritto internazionale, Padova, 19-33, pag. 4.05; Co~�so di diritto costituzionale itaJ,iano, Padova, 1940, pagg. 3'33, 334; Pri.nc?pi di rliriitto costituzionale generale, cit.; AGO: Teoria del di ritto internazionale privato, 1934, pag. 102; PICCARDI: La pluralit� de�g'l4 ordinmrrwnitv g1,uridic'l e il corwetto di rinvio, �in St11di per Romnxi,o, I, pag. 249). L'iclentit� di ca1egori�e �, evidentemente, essenziale per i ri.nv'ii forrnaU a m2zzo dei quali si esplica una rile-. va.nza <U conternuto fra ordinamenti; no1n lo �, invece, per i presupposti, a mezz.o dei quali si. esplica una rilevanza d! esistenza fra gli ordinamenti; n� per quei f�enomeni di i1bridismo fra rinvii e presupposti, a mezzo dei quali si esplica una rUevaniza di. ef{l.cacia come nel rinvio formale, ma non coincidente .con quella original'ia (e quindi [lropria dell'ordinamento):. Orbene, .nell'ipotesi in esame, se la premessa_ fQDda_: mentale del sistema sull'" .assetto ,, � la revisio1ne, la ftltrazione di tutta l'attivit� del pseudo-ordinamento della r.s.i., come di attivit� di un ordinamento arrestato nel corso della sua formazione, � .ovvio che non si possa !!!~FFTWJYZTITJTWP?WRf'&rtMMi&&? 2 !!!~FFTWJYZTITJTWP?WRf'&rtMMi&&? 2 -13 ricorrere alla figura del � rinvio formale � -neppme in combinazione c0in: la figura del " presupposto � (rilevi: mza di e{ftca.cia) -poich� ci� importerebbe riconoscimento di � successione � rispetto alla r.s.i. o, quanto mono, una � legittimazione " di essa nel tempo. Il che � contrari o al sistema sull'assetto. Perci�, dev�e necessariam,ente utilizzarsi la figura del presupposto di fatto (rilevanza di esiste:nza), dato che l'ordinamento italiano trae s-empre, E: senza lacune, conseguenze proprie dall'attivit� d.ella r.s.i. La figura del presupposto �, .appunto, ind'cata, in dottrina, come ido.nea a risolvere i problemi dei collegamenti fra ordinamenti giuridici 1p1rimari -o sovrami nei quali difetti id.entit� di categorie fra attivit� o funzioni e corrispondenza di efficacia fra le relative manifestazioni. (conti.nua). La pi� fruttuosa .applicazione ne � stata fatta nel campo delle relazioni fra diritto canonic.o e diritti statuali: ( cfr. J!EMOIJO: I trilmnali e1cclesiasti:ci e le loro sentenze nel d�iritto italiano, in " A!rch. Giur. � Cl, 1929, Il, v�agina 133 e segg.; Tri1bunali della Chiesa e 1'rilJ1:maii dello Stato nel regime degli Accordi Lateranensi, ibid. Cli. 1929, Il, pa.g. 129 e &egg.; CARUSI: Effetti ctvili dell'annullame1n, to del matrimoni.o preconcordatorio, Roma, 1931, pag. 4; GIACCHI: L'ordinamento della Chiesa nel dir;tto italiano attuale; in Chiesa e Stato, Milano, 1939, II, p.ag. 347 e segg.; FOLIGNO: La rilevanza dei presupposti. c.ano:nrici nell'ordinamento giuridico itaUano, in � Hiv. Dir. Pubbl. '" 1941, I, pag. 142 .e segg.). III e IV. -Concordo, con le .osservazioni di Salvatori, in ordine alla portiata della c.d. �c0;nvalid.a�, con la me1r.a rLserva, in ordLne alla nomenclatura, i.n relazione a quanto ho annotato, sopra sub 3, a) lett. B. DARIO AGOSTINO FOLIGNO AVVOCATO DELLO STATO ;:::: ;:;i�1& i@lli~W.f?FTF~J NOTE D I DOTTRINA Giurisprudenza completa della corte suprema di cassazione. Anno 1947, III quadrimestre, Sezi<;mi Civili, Volume XXVI. A cura dell'Istituto Italiano di studi legislativi. :Segnaliamo e recensiamo brevemente questa pubblicazione (lel benemerito Istituto di studi legislativi, sopra�tutto per metterne in rilievo il cara. ttere di utile strumento di lavoro ;pe1� tutti coloro che si occupano professionalmente di questioni giurWiche e in modo particolare per gli avvocati dello Stato. E' un'opera que�sta che riteniamo non debba manrare in nessuna delle Biblioteche delle Avvocature distrettuali e clie debba essere frequentemente consultata, essendo una ve1�a e propria miniera di utilissime cognizio~i, sia di carattere s�trettamente teorico, sia di natura pratica, costituite, queste ultime, clalla rassegna sistematica di tutta la giurisprudenza della Corte suprema e delle pi� importanti sentenze e decisioni di altri organi giurisdizionali -0rdinari e speciali . Ognuna di queste sentenze e decisioni � annotata e le note trascendono quasi sempre i limiti <lel caso di specie, per assurgere talvolta alla dignit�, di una monografia, in cui principi teorici <li capitale importanza vengon-0 sottoposti a nuove e acrnte critiche e questioni, <Ubattute e risolte 11alln lH'ecedente dottrina e giurisprudenza, vengono rhmllevate sotto nuovi, pi� interessanti aspetti. Quello che � sopratutto notev-0le e specialmente ntile per l'avvocato e, in genere, per il pratico del 11iri:tto, � la ricchezza di richiami dottrinali, giurisprudenziali e legislativi, tanto pi� impurtanti in un momento in cui, per necessit�t contingenti, le disiposiizi-0ni di legg�e si susseguono prive del ne. ce�ssario coordinamento. Tanto premesso in ordine alla valutazione di carattere generale dell'opera in questione, ci S'em. bra opportuno accennare breyemente a quelle note e a quelle sentenze rm1tenute nel fascicolo che re censiamo, le quali riguardano materie� che pi� par tirolarmente interessano l'Avvocatura dello Stato. Notiamo, in proposito, che il diriitto pubblico, in genere, ha un post-O cospicuo nel presente vo lume, come in tutti i volumi della pregevole raccolta.. E nel diritto pubblico il maggior 1111me1�0 fli note e Aentenze attiene al diritto tribu tario. Due note, una del Giannini ('pag. 42) e una del Salvatori (pag. 1080) sono dedicate al problema, pur sempre aperto, dei rapporti tra. giudizio tributario amministrativo e giudizio ordinario in. materia di imposte dirette, con particolare riguardo al punto se sia poRsibile 1solleva,re in sede g�indizia1 �ia questioni che non si sono proposte avanti le Commissioni tributarie. Annotando la sentenza 1lella Oassa.zione n. 367-.J.7 in causa Finanze contro C-0mune ili Torino la quale afferma che � consentito proporre al giudice ordinario eccezioni e difese non spiegate in sede amministrativa, il Gian. nini, in contrasto con l'Allorio, premesso che le decisioni delle Oommissioni tributarie non sono atti ginrisdizionali ma atti amministrativi, ritiene che poich� l'unico pr.esuposto richiesto dalla legge per esperire il igudizio ordinario � quello che sia siperimentato il ricorso solo alla Commissione di pr�ma �istanza, ne derivi implicitamente la proponibilit�, avanti al Giudice ordinario, di eccezioni non propos1te in se<le amministrativa. Il .S'alva. tori, aderenrlo invece alla tesi dell' Allorio, e rifacernl-0 il cammino della giurisprudenza della Corte Suprema, trova la ragione del mutamento di questa giurisprudenza, nel fatto che il nuovo Codice tli proredura civile a differenza <lel preredente, ha vietato in appello oltre che le nuove domande anche le� nuove eccezi-0ni; s� che la gravit� delle conseguenze cui si andava incontro ap. nlicando ai rapporti tra giudizio ordinario e giudizio amministrativo tributario l'art. 345 c. p. c. che ha sostituito l'att. 490 (il quale era dalla giurisprudenza a ta�i rapp-01�ti comunemente applicato), ha dete�rminato il nnorn orientamento della Corte Suprema, che peraltro � assolutamente incompatibile col principio della giurisdizionalit� delle Commissioni tributarie, comunemente ammesso. Il Salvatori vuol trovare� la ragione del divieto della proponibilit� in sede giudiziaria di eccezioni n-0n proposte in sede amministrativa, nel fatto che la mancata proposizione� di tali eccezioni in quest'u1tima sede lia. reso la presunzfone di legittimit� che inerisce all'atto cli accertamento tributario (come a qualsiasi altl.!o .atto amministrativo), n-0n ulteriormente discutibile. Dall-'e~me comparativo delle due note ci sembra possa trarsi una conclusione sicura e cio� che per ammettere in sede giudiziaria la proponibilit1\ di eccezioni non proposte in secle amministrativa biso F Fl fWWW:NM:::ifillf&i: F Fl fWWW:NM:::ifillf&i: -15 gna negare asS-Olutamente il carattere giurisdizionale delle Commissioni tributarie, il che, se da una parte della dottrina � sostenuto, � peraltro contrastato dalla dominante giurisprudenza. Un altra conclusione ugualmente sicura � che la pros:. sima riforma degli ordinamenti tributari dovr� e-0ordinare le norme che rig�uardano il contenzioso, per escludere una duplicazione di organi e tli procedure che appare del tutto incongrua. Delle relazioni tra giudizio ordinario e giucl:iizio amministrativo tributario, (in ma.teria, questa vorrta, di imp-0ste indirette), si occupa anche il L-0ngobardi (pag. 140) in nota alla sentenza n. 1114-47 della Corte cli Cassazione, resa in causa Finanze contro Calamai. In questa sentenza, la Corte Suprema, premessa la ormai consueta affermazione della indipendenza dei due giudizi hibutari, ha stabilito che non possa una delle parti nel giudizio amministrativo far valere, in via rie-0nvenzionale, delle pretese gi� respinte dalle Commissioni tributarie, quando non si sia proposto tempestivamente ricorso contro la decisione finale di queste Commissioni. Il L-0ngobardi pl�ude a questa decisione, sostenendo come sia incontestabile, che, pereh� il convenuto in un procedimento cli primo grado pos'sa far valere contro la pretesa. dell'attore le proprie prete�s�e dipendenti dal titolo dedotto in giudicio, sia necessa,1�io che esistano tutti i �r�equisiti che sa.rebbero indispensabili per�ch� le pretese sfosse potessero fa:rsi valere in un giudizio autonomo. Quindi la d�ecadenza che a;v�rebbe colpito le pretese della .pairte che non ha ricol'SO� in termini contro la d�ecisione della. Oommis1sione tributa.ria, impedirebbe di far valere 1queste pretese, ormai e�stimte, sotto altra fo;llma. Oontro questa. tesi pu� osserva.lisi che �essai contra.sta. con il principio defila unicit�, del processo tributairio, 1micit� che aibbmccia, .sia la lfase che si .svolge aiVanti la Oommissione tributaria, sia la fase giudiziaria. Recondo questa tesi. se il proce,sso rimane in vita per l'impugnativa a,nche di una. sola delle ;parti, l'altra parte conserva il diritto di proporre tutte le domande ed eccezioni gi� proposte nella sede amministrativa. Come si vede anche qui la questione si sposta essenzialmente sul carattere giurisdizionale o meno delle Commissioni tributarie, carattere che il Longobardi, peraltro, ammette, pur ritenendo che alle Commissioni sia attribuita anche natura di amministrazi-One attiva, eon potest�. di accei�Lnm~nt.1 tributario. Una. breve nota, fo'l."se .non ad-egua.ta. alla importanza clell'argomE>nto ha scritto poi il Laporta (pag. 185), sulla que~tione della assoggettabilit� (lei beni del patrimonio indisponibile dello Stato ai tributi comunali e provinciali. In relazione alla sentenza n. 1219-17 della Corte cli Cassazione, la quale pronunziando in caus�a FF. SS. contro Co ' . l mune di Milano, ha riconosciuto ai Oomum a po. testi\ cli imporre il contributo cli fognatu1'a anche su immobili appartenenti al patrimonio incli.sponilJile dello Stato, il Laporta sostiene che tale potere di imposizi-One debba essere riconosciuto tutte le volte che l'imposizione stessa non contrasiti con la destinazione data al bene cui si riferisce. Oi� che non riso�lve affatto la qlrnstione fondamentale, la quale si con('l'eta nel punto se, essendo il p-0tere tributario un attributo esclusivo dello Stato, ed essendo la potesi;�, tributaria degli enti minori da considerarsi eome delegata dallo �Starto, mede� simo, possa a tale potest� delegata riconoscersi, senza una esp1�essa norma, la forza di sovrapporsi anche al delegante. Che questo sia veramente il punto cruciale della questione, risulta dal fatto che la giurisprudenza della Corte Suprema, pm ess�endo propensa. a riconoscere la assoggettabilit�, dello Stato al potere tributario degli enti minori, esclude peraltro che nei confronti dello .S'tato possa fars~ valere proprio quello che � l'attributo essenziale cli tale potest�, e cio� lesecutoriet� immediata delle pretese tributarie, mediante il c. il. precetto del salve et repete. In -ordine alla suindicata sentenza n. 1219 de 1947 si vada questa Ras�segna n. 1-2, 1948, pag. 8. Segnaliamo, poi, per l'acutez.za della indagine, se pur ormai la questione sia superata, la nota di Stella Richter (pag. 376) alla sentenza n. 1667-47 della Corte di Cassazione resa in causa Lagostena contro Lamherti, la quale lia. affermafo che nei noleggi a percentuale di pellicole cinematografiche gli utili del noleggiatore non sono sottoposti a.d imposta sull'entrata distinta da quella g'i� corrisposta su tutto l'incasso daU'esercente de cinema. La Corte 'Suprema aveva posto a base della sua decisione l'argomento che il noleggiatore diveniva proprietario degli incassi a misura che questi si effettuavano, s� ./:he la percezi-One ulteriore degli ste,ssi da parte sua nei confronti dell'esercente del cinema, non costituiva per tale esercente il pagamento di un debito cui co�rr�ri:spondes.se una entrata imponibile. Lo Rtella� critica giustamf'nte queRta concezione, ritenendo che essa sar�ebbe stata p;iustificabile .solo se si fosse ammesso che tra esercente e noleggiatore si �era costituita una� vera e propria societ�, persona giuridica distinta da entrambi; ritiene �nvece lo Rtella, che la imposta sull'entrafa, in rela?Jione a1gli utilli del noleggiatore dovrebbe essere esclusa in hase a principi attinenti alla natura economica <lel fenomeno trihntario. Abbiamo gi� detto che la questione � stata superata, in quanto con il decreto legislativo 3 maggio 194-8, n. 79-9 (art. 12), � stato esplicitamente sta.hilito, per risolvere ogni dubbio, che sulle entrate percepite da associanti nelle as1socia.zioni in partecipazione, ecc., sia pagata l'imposta sulla entrata. La tesi dello .Stena relativa alla necessit� di servirsi del criterio ec-0nomico rper interpretare le leggi in materia cli imposta. � ripresa dal Lon.. gobardi (pag. 591) in nota alla sentenza della Corte Suprema n. 1�5�38/47, resa in causa I.N.P.S. contro Finanze. In questa sentenza la Corte ha affermato, seguendo una sua costante giurisprudenza, che le ta.sse di registro son-0 applicate seconcl- 0 l'intrinseca n!lltura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti da des'Umersi dal documento oggetto della registrazione, senza che pos8'a invocarsi l'unico fi.n.e economico giuridico, che con le diverse disposizioni. contenute in detto docwmen.to si sia volu.to raggiungere. L'applicazione di questo 5 & f WH=2 &ma-1 ;m -16 principio fatto dalla, Oor~ 1RuprPma nella suinrlicata sentenza., rigua,rda:va un ca.so di mutuo, e deposito irreg�olare. L'I.N.P.,R. aveva :mutuato dell<~ somme alla Provincia di l<}mrn, i,;omme che la Provincia aveva, nello ste81SO atto, depositato [H'esi,;o lo stPsso I.N.P.R., comP un istituto bancario. fai Cassazione ha ritenuto che si frattasse di due atti distinti agli ef.f�tti dell'imposta. ili registro, ma ha esdnso che tale imposta fosse d-0vuta, in quanto ha ritenuto che sia il mutuo che il dPposito erano atti stipulati per l'impiego ilei fondi dell'Istituto suddetto, e quindi esenti ila imposta. Il Longobardi critica la pl'�ma, affermazione sopra riportata, sostenendo c�he � woprio il fine economico quell<� du' -0ecorre tener ]H'esente per stabi. lire se le� parti ahbiail\) posto in essere un atto o pi� soggetti a1l impoi;ta di i�pgii;tro. Questa tei;i non � nuova ed � sta.ta sostenuta cla altl'� scrittori, eontl"O la costante opposi,zione <lell'Avvocatura dello 81tato; la tesi stessa non ha mai o quasi ma~i trovato fortuna nella giurisprurlenza. Come� � noto si � rletto comunemente che la imposta di registro f> � la tariffa del Codice civile>>. N-0n per prendere le difese di una imposta la quale avrebbe forse bisogcno di una raidicaJe riforma, in quanto contra. sta, con uno dei pi� noti principi di politica. finanziaria, l'econornicit�:, ma non esitiamo a rilevare ehe se si ll-Ovesse seg�uire la tesi del Long�obar< li, e adotta1�si cosi il crite�rio da lui suggerito, a,l difetto sopra indicato, se ne aggiungerebbe certamente un altro e forse pi� grave e cio� quello <lella certezza dell'imposta. E' infatti appena il easo di rilevare come sia senza parag�one pi� complesso ill criterio d�el fine econoiillico, quanto mai vago e di difficile definizione, in confronto al criterio giuridico, comunemente seguito e che trova una unit� di misura abba.stanza certa nel Codice civile. Ui sembra, invero, che il Longobardi e gli altri autori che e�gli cita a sostegno della sua opinione, enunciano teorie attinenti alla politica finanziaria, che potrebbero g�iustificare l'introduzione di nuove norme, ma che non rig�uardano il diritto trilmtario positivo. Un'altra materia trattata partioolarmente nel volume in rassegna � ,quella delle espropriazioni per pubblica utilit.-'\. Annotando una sentenza della Corte di Cassazione n. 404/47, il Pescatore eritica, e a ragione, l'afferma!l.ione della Corte secondo la quale ove un bene gi� espropriato per una certa opera di pubblica utilit�, venga succe.ssivamente destinato ad opera di pubblica utilit�, diversa, questa nuova destinazione � equivarrebbe alla dichiarazione di inservibilit� del bene, ai fini della retrocessione all'esproprfato. Rileva, il Pescatore che la Oorte non ha, tenuto conto della conseguenza, di questa arfferma:zione la ,quale si risolve in una sostanziale e inammissibile, revoca delR'aitto, wmrmirni~ t11aUvo costituito dalla nuova destinazione del bene ad altra opera pubblica. Il Pescatore critica anche, ma richiamandosi ad un suo precedente scritto, la giurisprudenza della Corte che riconosce natura pubblica agli accordi intervenuti tra espropriato ed espropriante in ordine alla, alie nazione rlel bene dopo la dichiarazione di pubblka utilit�; nelle specie, infatti, tra l'Ammini: strazione espropriante ed il proprietario del bene ila espropriare era intervenuto un atto di compravendita in rPla�zione al. bene stesso e prima della 11ichiarazione lii espropriazione. La Corte ha negato ogni differenza, agli effetti della applicazione delle norme sulla retrocessione, tra. questa compravendita ed una normale espropriazione. ~f'gnaliamo poi 1l11e note del collega Carugno, una relativa alla sentenza della, Cas�sazione numero 1117/47, l'alfra relativa ad una decisione del Consiglio cli Stato n. 244/47. Nella prima. (pag. lril) l'Autore aderisce alla affermazione della Corte Suprema secondo la quale non viola i eontini della propria giurisclizione il Giudice il qualf', per determinare il val-0re venale 'Ili un terreno espropria,to, sul quale sorgevano eostruzioni abusive, ne nega il carattere edificatorio in base all'argomento che il terreno stesso era dal piano regolatore destinato a strade. Giustamente rileva il Carugno che questa valuta1zione ne�g �ativa del carattere edificatorio non si risolve in una, dichiarazione, <li competenza dell'Amministraz. ione attiva, <li ahusivit� delle costruzioni effPttuate sul terreno in questi-One, ma solo nella applieazione di norme gimidiche, quali sono quelle eoncernenti i piani regolatori e i relativi vincoli. Nella seconda (pag. 1106) il Oarug�no fa brevemente il punto in materia di dichiarazione di indifferibilit� ed urgenza di lavori pubblici rilevando opportunamente che in questa materia. � tutt'altro che agevole, quando venga dedotto un vizio di eccesso di potere della dichiarazione suddetta, stabilire il limite al quale il sindaca�to dell'organo giurisdizionale deve arrestarsi per non inYadere il campo dell'attivit� discrezi-0nale della Pubblica Amministrruzione. Sempre in tema di didtto pubblico � da segnalare una nota dello Jaccarino (pag. 445) alla sentenza n. 1115147 della Cassiazione. In questa nota lo Jaccarino accenna ad una nuova tesi sulla portata dell'a,rt. 46 della, 1egige sull'es1)'l'opriazione per pubblica utilit�, affermando che quest-0 articolo, in tanto � necessario, in quanto esiste la norma che vieta al giudice ordinario il sindacato di merito sugli atti amministrativi. L'art. 46 cio�, a�vrebbe una funz.io.ne puTamente surrog-a,toria nei confronti dell'art. 2043 del Codice civile. L'illustre Aut,-0re non dice naturalmente, che con questa sua teoria si arriva a sostenere il principio della re1sponsabilit� obiet.Uva per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, il che costituirebbe un privileg�ium odiosum, non giustificato da alcun principio generale del nostro diritto p-O� sitivo, nel quale la responsabilit� � sempre strettamente connessa con la colpa. Di particolare importanza per l'Avvocatura � anche la nota de1l Chiarelli (pag. 1104) il 'qua.le, prendendo lo spunto da una sentenza del Tribunale di Homa, che, affermata la natura di ammin.istrazione autonoma statale dell'A.R.A.R. ne ha tratto la conseguenza dell'applicabilit� alla stessa di tutte le norme sul Foro Erariale, spezza un'altra lancia a favore della tesi gi� da lui preceden RE? -17 temente sostenuta, della sanabilit�; della nullit� che deriva dalla notificazione di atti gilllliiziali fatta ad organo diverso (lall'Avrncatura dello Stato. ltivela il Chiar�lli come ladifficolt�, di accei�tare �sp una eertu Amministrazione sia statale, o sia invece una persona giuridica divPl'l�m dallo Stato, ( dit1ficolti� �che si .presenta pa,rticola i-mente per enti come l'AHAH, la G.H.A., eC'c.) renda specialmente iniqua, iquella. giurisprudenza, che ricmwsce assolutamente insanabili le nullit� di notifica.zione degli atti giudiziali relativi a quPi:>te Amministrazioni e non notificati all'Avvocatura dello Stat-0. Probabilmente, nella pratica, gl'inconvenieriti segnalati dal Chiar�lli sono 1i10lto meno gravi di quanto non sembri, ma comunque, non possiamo non rilevare eome la g�irtrisprudenza sia delle Corti minori sia 1lella Corte Suprema, in accoglimento della tesi sostenuta. s�mpre dall'Avvocatura dello �Stato sia orllllai costantis�sima nel .sen,so della insanahilit�'t a�ssoluta, delle nullit� di notifica.zione suddette. Chiudiamo questa br�ve ra.ssegna con un ac<' enno alla nota del Novelli (pag. 12,25) sulla natura g-iuridica deUe Commissioni per la liquiclazione dei danni' di guerra, natura giuridica che la Cassazione ha ritenuto ess,ere quella di giurisdizioni st)eciali, attribuen.do alla pretesa dei cittadini al risarcimento dei suddetti danni il carattere di diritto soggettivo perfetto. E'da notare che il Consiglio di Stato con la decisione del 5 luglio 1947 ruveva. invooe dtenut:o e1s-s�re tale prete.sa. fondata su: un interesse legittimo, ed aveva attribuito alle suddette Commissioni carattere di amministrazione attiva. .La Cassai2ione, nel riconoscere natura giurisdi~ donale alle Commissioni ill' questione, ha peraltro escluso che potesse essere sollevato di ufficio il regolamento di giurisdizione in relazione a. procedimento-: pendente a.vanti allle stesse, e ci� confermando una giurisprudenza ormai costante, esaIi1inata esaurientemente dallo stesso Novelli nella predetta sua nota. Naturalmente, oltre alle suindicate questioni di diritto pubblico; il volume che recensiamo contiene numerosissime note� attinenti al diritto privat�, al diritto processuale, e a leggi speciali. E' appena il ca.s� di accennare, in proposito agli scritti che concernono gli interessanti sviluppi della giurisprudenza in materia di svalutazione monetaria, di risoluzione di contratti per eccessiva onerosit�, di locazione di immobili urbani, ecc. In conclusione, come abbiamo detto al principio, si tratta cli uno strumento di lavoro veramente utile, e pe1� il lavoro pratico e per il miglioramento defa prepara1zione teorica. (A. S.). M. GALLO: Mancanza di querela e risarcimento dei danni morali. �Giur. It. �, 1948, I, 1, 503. E' una nota �desiva alla sentenza 31 maggio 1947, n. 840 della C'Orte Suprema (riv. loco cit.), che ha affermato potere il giudice civile, agli effetti del risarcimento del danno non patrimoniale, conoscere se nel fatto. illecito si configurino gli estremi del reato, e ci� sia quamlo ii reato � estinto per qualsiasi musa, sia nPl easo elle il reato � lH:W�seguibile soltanto a {jllerela di pa,rte, e {}Uesta 11on � sfata proposta. � Pl'emeHe il Gallo ehe la questione va uffrnntata in termini generali, e prescindendo da ogni questione pumniente rlogmatiea relativa alla querela; e si l'if� 1quindi all'art. 185 e.p. Il legisla.tore lrn ritenuto che fra le fattispecie 11i atti illeciti quelli criminosi, e quindi ,penalmeente .perseiguibili, a.vessero �una particola1�e pel'icolosit�, tali da esigere, in aggiunta alla reazione penale�, una rea2ione extrapenale, esprnssa quest'ultima nell'obbligo di risar�fre, oltre che il danno patrimoniale, anche quello non patl'imoniale. Se questa � la ratio dell'art. 185 c.p., se ne deve rledurre che se la risarcibilit� del danno non patrimoniale trova la sua fonte nella mag�gior gravit�, dell'interesse leso e nella maggiore pericolosiit� sociale del fatto, lai mancanza. della querela non diminuisce o cambia la natura dell'interesse leso, s� da renderlo indegno di una pi� energica difosa, n� degrada la pericolosit� sociale del frutto. Ohe anzi, nei reati perseguibili a querela di parte, pi� sc-0perto � l'intreccio fra il fatto-reato e gli interessi privati cla tutelare. N� seguendo la tes'i affermata dalla Corte .Su premo si ha una indebita invasione del giudice civile nella sfera di attribuzione del giudice penale. " Senza far ricorso al principio della unit� della giurisdizione, che pu� talvolta essere pericoloso, baster� soltanto rilevare che l'art. 185 c.p. quando parla di reato fa riferimento, in via generica, a tutte le fattispecie presidiate da sanzione penale, e non ha di mira il�fatto-reato nella sua fattispecie concreta, ma la fattispecie astratta, o, pi� preCisamente, il comportamento umano a quest'utima conforme. Si che quando questo comportamento si verifichi i danni non patrimo1nia,li S()n dovuti, e l'accertamento del presupposto pu� essere devoluto ai! giudice civile, indipendentemente dalla estinzione del reato o dall'inizio dell'azione penale. La sentenza della Corte Sitprema annotata dal G. segna itn brusco com,b~amiento di giurispr'l(d. enza, giacch� le precedenti sw,tenz�e 12 febbraio 1943, n�. 376 e 14 mag�gio 1943, n. 1167 m;evano affennato precisa.mente l'opposto. E, per la verit�;, � da ritenere che quel'le massirne fossero pi� di questa recente rispondenU ad esatti principi giuridici. E' orrnai jus receptum che si possa, in sede civile, accertare -agli effetti del risarcimen,to dcl darvno patrimoriiale -se un .determinato atto U; leeito costitui,sca reato quando, promossa l'azione t>enale, si sia poi, per un1a qualsiasi causa.J. verifi.cata la estinziOne det reato (non. anohe qv.ando, ad_ es., il Pubblico Minist.ero abbia ordinato l'wrchiviazione: Gass. 2.7 marzo 1942, in �Foro It. �, 1942, I, 663). Questo principio appare fondato in relazione al combinato disposto degli airticoli 198 e 185 c.p.; ma esso non pu� arridare oltre quel ohe ::: && -18 tali norme di legge dicono.: deve cio� trattarsi d,i una cauro d4, estinzione di 'f'eato, la quale aosa presuppone che sia stata promossa l'azione penale,. e co1nunque opera al di fuori �ella volont� delle parfYi. . S� ahe appare giusto ahe, almeno ad effetti ili diritto privato, il giudice civile possa fare quegli accertamenti ahe, per effetto della sopravven"tJcta estinziof/1,e d,el reatloi, s�o>n manoati im sede penale. Ma quando l'azione penale non viene ne.ppure vromossa, perch� � mancata la querela, la qua,le soltanto poteva. d,ar corso all'azione, come si pu� mai parlare di estinzione, ed invocwre ancora una votta l'art. 198 c.p. '! Qui c'� un comportamento vofontario della parte, volto ad impedire che si accerti nella compe . tante sede p'fm.(J;le se quel �et'1Jr1Ynirnato fa.tto, ohe ha leso un suo diritto, cos-tituisca. o meno reato,� sarebbe veramente strano ohe questa stessa parte, con un comportamento altrettanto volontario, e mentre l'altra parte non pv,� che rimaner passivamente inertle, pot:eJ8'se in sede civile, e sia pure a fini soltanto prim.tistiei, chiedere che si aocerti oostit�ut'.rp quel fatto effettiva,mente un reat'o! Nei sensi suaeoennati � anche una pregevole sen� t.enza del Tribuna.le Benevento (25 maggio 1946, in �Foro lt. >> 1946, I, 882); gio1'a peraltro avverUre che questa sentenza � statia ivi annotata in senso contrario dal Torrente : il quale ravvisa il fondamen.to d,ei poteri del Giudice civile non gi� nell'art. 198 c.p., in relazione al:l'art. 185 a.p., sibbene nell,a gcne'f'ale potest� ad ogni giudice sp@ti~ tiante di conoscere incidenter tantum �eille questioni pre,giudiziali la au,i risoVwzione sia necessaria per decidere la quc.'ftione vrincipal'e. Neppure il T. per� rileva come, iii casi come quello in esame, s�i da �modo, a seguire la sua tesi, ad una parte di sottrarre volon,tariarn.en.tc la cognizione �i un fa:l!to a.l gi11tdice natwrale, per attribuirla, sia pur con effetti l'imitati, ad a.ltro giudice: nel qual volontario comporta,mento sembra stia la chiave di volta per la retta solU:Zione della questione. S1tlla. q11,estione di carattere generale si veda altres� questa Rassegna 19!8, fase. 10, 7. (N. G.). B. GrussANI : L'assegno alimentare e l'imposta complementare. � Giur. It. �, 1948, I, 1, 475. La Oorte.Suprema, con sentenza 12 giugno 1947 n. 907 (riv. loco cit.), ha statuito che l'assegno alimentare dovuto per legge costituisce reddito valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, indipendentemente dalla sua tas'Sabilit� agli �effetti dell'imposta di r. m. Il iGirns�sani critica taile sentenza, ed afferma �recis�mente che � tassabile con l'imposta complementare soltanto quella ricchezza che abbia i requisiti per essere� qualificata reddito� secondo una imposta diretta. Ci� il G. ritiene di poter dedurre dai testi legislativi, ed in particolare dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembi�e 1923, n. 3062 e dall'art. 12 deJ regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261; nei �quali testi la, es.pressione � red.dito >> si accompagna sempre al riferimento alle altre imposte dirette. E poich� la dottrina e la giurisprudenza prevalenti escludono che l'a-ssegno alimentate costituisca reddito ai sensi della legge sulla imposta di riccheziza mobile, esso non pu� essere preso in esame ai fini della tassabilifa per l'imposta complementare. Non senza notare poi che l'assegno fra familiari � commisurato agli alimenti strettamente necessari (art. 439 e.e.), e sarebbe, peggio che strano, iniquo che esso fosse ancora dec�rtato da una imposizione tributaria. Un ulteriore argomento in proprio favore ritiene il G. di poter trovare nei due ultimi commi dell'art. 4 decl.'eto-legge 7 luglio 1933, n. rn21 . Secondo queste norme se gli .alimenti son corrisposti fra parenti, nessuna detrazione si fa nel reddito dell'alimentante, se non nei limiti della quota fissa di un ventesimo; laiddove quando si tratta di assegno alimentare fra coniugi legalmente separati, l'ammontare dell'assegno vien detratto dal reddito dell'alimentante per essere ta.ssato a carico dell'alimentando, previa detrazione di un ventesimo per ciascuno dei figli a carico. Secondo il G. trattasi di una norma del tutto eccezionale, che ha l'unico iCOpo di tassare in testa all'alimentando un reddito che � di colui che gli alimenti somministra. Non sembra che la critica d�el G. sia fondata. Da un punto d�i vista g&nerale non si pu� condiviilere la tesi che agli effott-i dell'vmposta e�omplementare possa essere presa in consiilerazione solt. an to quella ricohe!lfza che abbia natura �i red4ito ai ~i delle �imposte �iret:te; laddove proprio l'art. 12 del regio lecreto-legge 17 sef}tmnbre 1932, n. 12'fi1, ponend�o accanto ai reibditi iscritti a;.gU effetti delle singole imposte speciali 0d ai reddi,ti <t queste soggette ma non ancora. defi;nitivamente acoortatli, anche i redditi riSttltatnU da documenti 1wovenienti dal contribuente, e tutti querli la citi osistenza sia resa palese da �altre cireosf,a,1i.ze od clementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del con.tribuente' sta a signifi.care cniwramen. te uhe non ai soli redditi presi in consideraz1ione per le imposte dirette si deve aver riguardo, rna occorre allargare lo sgu,ar�o quando si tratta <lel'l'imposta oomplementwre. E bisilgna, pi� preoisamente, in. questo come in ogni altro oaso, non periber mai di. vista quella, ahe � stata, la mira del legislatore: che non ha voluto creare, come giustamente ha nota.to la O orte Suprem(i, �un doppione ilelle altre imposte dirette, ma una niiov1a imposta ohe, svincolata d,a certi legami, avesse la possibilit� �i aooerta;re e colpi.re la rieohez�za, dov�e essa si trot'l(U!se, ed anche se non fosse f}assabile (di fatto o giuridicamente) con altre imposte. E veramente si � avuto rig�uardo;�c�n W,. complementare, alla intrinseca capacit� o0ntribut�vaaefla persona : conaetto questio partiaolarmente ostico al G., ma non per qu.esto meno esatto (cfr. in tal senso, e per qtianto rigu,arda specificammte l'imposta in esame, Born1: Oommento alla, legge sulla -19 imposta complementare, pag. 220 e segg. ). GIANNINI: Istituzioni di diritto tributario, n. 125; e) in via �generale, sopratntto Gn1z10'1"1'I.: in Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1940, II, 11 e segg.). Risolta in tau SfYnsi la qnestione <U oarattere generale, le osservazioni di contorno che il G. ha ritenuto d�i poter far.e in f(J/f)ore della sua tesi si dimostrano veramente fragili. n fatto che l'assegno dovuto fra parenti � commisurato agli alimenti strettamente necessari, non incide, evidente'f!!:f:}'tte) sul'ta tassabilt�J o meno, �in via generale_. dell'assegno alimentare)� ma potr� soltanto significare che se esso �, nel suo ammontare, inferiore al minimo tassabile (e se l'alimentando non ha.) CO'me � presumibile, �altri redditi) non sar� assoggettato alla imposta). mentre se � superiore al minim.o non � affatto iniquo che veng�a tas.mto. N� T;'invooato art. 4, penult'irno ed ultimo comma... del regio decreto-legge 29 lugl'io 1933, n.. 1027 giustifica, nella sua dizione la pwrtioolare costruzione che il G. � costretto a fare, per piegare la . norm.a a favor della sua tesi: giacch� non vi. � proprio ness1ma ragione ohe possa razionalmente spiega. re come mai il' legislatore abbia un, certo mo� mento vofato tassare una parte del reddito dell' alimentlan te nelle man�i dell'alimentando, come sostiene il G.). mentre assai pi� piana e logica si nppalesa l<l in,terpretazione ohe della, norma da la Corf)e Suprema: � il vero � che in tanto l'annualit� che si corris110nde al coniiig�e sepnrato � val'llt� ta.ta nella determinazione del reddito cornplessivo di costit�i, in qunnto costitui�sce un, reiJ.dito a fat;ore dello s�tesso, ohe wvr� lUrUto nll'a detrazione dei �17entesi.rni se ha figli n cnrico e per ciascun figlio >>. (N. G.). A. DEL GuERCro : Annullamento di alienazioni di beni immobili fatte da cittadini colpiti dalle leggi razziali. Temi 1948, 376. E' uno studio condotto sull'art. 14 del regio deCTeto- legge 29 gennaio 1944, n. 26, cos� formulato: � Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, per i quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leg�gi razziali si indusse all'alienaz. ione peT 1s�oitrarsi all'aippUca.zione flelle leggi stesse con la riduz.ione defila, propria quota. di disponibilit� di immobili, lo stesso avr� diritto di esercitare, entro il termine di un anno dalla oonclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra pn� risultare anche da scritture private non registrate >>. In proposito sono sorti diversi problemi: a chi spetti detta azi-One ; a quali beni immobili facenti parte originaria mente del patrimonio dell'ebreo la norma si riferisce; quali sono i mezzi di prova neces1sari per ottenere l'accoglimento della domanda di annullamento che fosse proposta. Sul primo punto il D. G. osserva che le cos� dette leggi razziali (regi decreti legge 17 novembre 1938 n. 1728 e 9 febbraio 1939 n. 12G) si riferivano soltanto a.i cittadini ita.liani; e dettavano particohwi noeme soltanto nei confronti di coloro che non ottenes�sero la, Wi�rci'iminazione, giacch� per i citta.di1ni ebrei discriminati nes,suna� val"�3iz.ione .cfol proprio status giuridico ed economico era prevista. E poich� costoro non veniva.no colpiti dalle leggi di cui si tra.tta, n� quindi avevano ragione <li sottrarsi alla loro applicaz.ione (che non li riguardava), appare chiaro che legittimati a far vailere la azione di annullamento concessa con l'art. 14 del regio decreto-legge i nesame, sono soltanto i dttadini ebrei non discriminati. Pi� delicata appare, anche per una innegabile imperfezfone letterale della norma, la indagine sul secondo punto : in relazfone a quali beni l'a�zione � data. �Anche qui occorre risalire alle disposizioni originarie contenute nel regi decreti legge citati, che suddividevano il patrimonio degli ebrei non discriminati in due quote; una era costituita di terreni per un estimo fino a L. 500() e di fabbricati per un imponibile fino a. L. 20.000; l'altra di terreni e fabbricati per la parte che superava i limiti anzi< letti. La prima -quota. con8entit1a -rimaneva nella libera propriet� e disponibiliti\ dell'ebreo; la seconda -quota eccedente -doveva passare coat. tinunente all'E.G.E.L.I. Ora pare abbastanza evidente, sostiene il D.G., che l'azione di annullamento pu� riguardare soltanto la alienazione dei beni costituen.ti, in astrat. to, la quota. eccedente, fatta. al fine di sottrarla al tra.sf.erime.nto coattivo all'E.O.E.L.il., che, fra l'a.ltro, rila�scia�va in pagamento eertifica.ti nominativi tr�ntenna.U, fruttanti l'interesse del 4 % . Questa interpretazione pu� forse urtare contro la espressione letterale della norma che parla di � ri;d.u,zionc delln propria qiiota di disponibilitl� >> ; ma occorre metter questa espressione in relazione eou lo spirito della norma inteso a salvaguardare .;li interessi di coloro che alla alienazione furono indot!t.i << per sottirarsi all'npplicazione delle leg,gi >>. E pe1~ci�, a.ncorrarsi ama. lettera della. norma, senza .porla in relazione con il fine espresso di es,sa, sig.nificherehbe SV"uota.rla, di contenuto e �renderla p1'essoch� n,berrante: fino a, dare l'a~ione di annullamento per la, aliena~ione della quota disponibile e consentita -sulla quale l'ebreo poteva esercitare in pieno tutti i suoi diritti dominicali ~ e a negarla per quelle relative alla quota eccedente! . Ammettere che la azione possa esperirsi anche dall'ebreo discriminato o da quello non discriminato per la parte relativa alla quota consentita, vprrebbe significare ammettere la prova che l'ebreo si indus�se ad �ilienare per la eventua.Iit� di poter essere colpito da nuove e pi� drastiche disposiizfoni di legge; ma ci� urta contro il preciso disposto delrra norma. in esame: che si Tiferisce invece al comportamento tenuto dall'ebreo in relazione a leggi gi� emnnate. Una pi� lata inte1"pretazi-One, pur seguita da taluni (cfr. sostanzialmente BIGIAVI, in � Giur. It. ))' 1947, 1, 2, 289), secondo la quale l'azfone pu� es�sere esperita da �qualsiasi cirttatdino ebreo che - comunque abbia alienato, nel periodo dalla legge indicato, i propri immobili, urterebbe contro il d1siposto dell'a�rt. ,14 delle preleggi; e rendereblJe, fra l'altro assolutamente inspieg�a.bile l'art. 19 del re1gio decreto-legge 15� aprile 1945, n. 222, che ammette l'a.ziune d�i rescissione per tutti i contratti di alienazione posti in essere dagli ebrei dopo il 6 ottobre Um8. Non sarebbe infatti concepibile perdt� avendo eoncesso agli ebrei l'azione di annullamento, i:d sia conres�sa poi anche una partieola1 �e a�zione di rescissione (fuor dell'ambito dell'art. 1448 e.e.) ver lo stes�so og�getto. I 11 online alla prova che l'art. 14 del regio decreto legg�e 20 g�ennaio 1944, n. 26 vuole sia in.eontestabile, pu� nascere il dulJbio, in r�elazione al disposto <lell'uHima parte dell'art. stesso, se essa df'blm sempre risultare dai atto �scritto (si intenda: pubblico) anche se non registrato; ovvero se possano ritenersi idonei alrtri me~zi di prova, non escluse le scritture private non registrate. Ritiene il D.G. che questa seconda tesi sia la pi� esatta. Da un lato sfa la lettera della norma � la. pro�va ... pu� r:iJsultawe anche da. scritture priva.te non re.gistr&te ii ; dall'a\ltra la ;possibilit� innegabile di raggiung�ere con altri mezz,i una prova egualmente precisa (ad es. con documenti non equivoci relaitiovi allo stat1i8 di non discriminafo, al fatto che l'alienante fosse proprietario di beni eececleilti la quota cons1entita ecc.). La question.c s-i pres-enta. particol'armente delien- ta; ed interessa sostanziabnente assai da vicino anohe l'Amm.inistra,zione finanziaria, giacch� non solfJan.to gli a.tu oocorren.ti per porre in essere le nuove condizioni di iUritto sono esenti da tasse di bollo, di registro, ipotecarie e da qualsiasi altro gravwme fisca.le .: m.a anche per.ch� � saranno restititite agli arenU diritto le basse di bollo, o le �iniposte di registro ed ipotecarie in dipenden~a di atti di aliena,zi01'ie resi giuridioamente ineffi.cac�i 7Jer retroeessione effettuata a, norma del pres-ente decret� >> (art. 15 regio decret-o legge 20 gennaio 1944, n.. 26). Nel senso restrittfoo della interpretazione dell'art. 14 del regio deoreto legge 20 gennaio 1944, n. 26 � l:a prevalente giitrisprudenZJa: Trib'l{nale Bologna�, 22 febbra.io 1947, in � Giur. It. ll, 1947, 1 2, 289 e in� Mon. Trib. >> 19'47, 152: n. 290; Tribunale Firenze, 15 luglio 1947, in<< Giur. It. ll, 11)48, 1, 2, 120 e 24 luglio 1948, in << Mon. Trib. >> 1949, 23, n. 65; Tribunale Modena, 9 febbraio 1948, in � Foro lt. ll, 1948, 1, 1005; Corte iU Appello di Bologna 15 giugno 1948, in << Mon. Trib. ll, 1948, 260; contra Tribunale Torino, 16 giugn,o 1947, in �Foro It. ))' 1947, 1, 9'52, e Oorte� di Appello di 'l'or�ino 8 l!uglio 1948, in � Giur. It. �, 1948, 1, 2, 535. In dottrina in s-enso sos�banzialmente conforme nlle tesi del DEL Gumnc10 : Dalmartello, in � Temi �, 1948, 325 e SBAIZ, in <<Foro It. ll, 1948, I, 10()-0; contra, BIGIAVI, in � Giur. lt. ll, 1947, 1, 2, 2189, nonch� ivi 1948, I, 21, 533 e JAECHIA, in � Mon. 'l'rib. ll, 1947, 153. 20 Nel senso che neppure l'azione <U rescissione ex art. 19 decreto le,qislativo tuogotenenz�iale 12 aprile 1945, n. _222 spett�i agli ebrei discriminnU, si vedrwo le eitnte senlc'fl.Ze 'l'ribi~nale Modena, e Oort e di Ap1>0llo di Bolegna, non.oli�� lo st11.dio della Bbn�i,z, pitre citato; contra, la Corte di Avpel:lo di 1lNlano, ord. 20 maggio 1948, in � Giur. It. >> 1948, 1, 2, 535. ln eomridcra.zione della deliea,tezza e delln segna,la. t1<L �!m.polf'ta,nza a.g.zi effetti tribU�twri della qlleNtione s�i ritiene 011portuno riportare qui di seguito la J>artie een tra.le della, moti17azione dolla ,'!en,tenz�a 15 l1'�glio 1948 deZ'ba Oorrte di Appello d.i Bologna in ca'llsa Passigli contro Societ� anonima cfoile agricola S. Ben,edetto, Valen.za e Finanze : << FJ' pur vero che anche gli ebrei discriminati f'u,rono eolp�iU da, ta-lune legg1 razziati., corn,e, ad ese1npio, da,lle legg'i concernen.ti l'esercizio de�i dirifJti cl.ella versona e di fa,m i glia, e l'esercizio dei diiritU politioi, e che pertanto lo stato giuridico degli ebrei dis0-riminati differiva in pa.rte dallo stato gi�uridieo de�i eittadfrl!i d,i razz�a ariana,.; ma, � altrettanto vero che gli ebrei di.scrirninati non ren.nero affa.tto eolpiti dalle leggi che limitavano l' e8ercizio dei diritti pa-tri.rnoniali. � Anzi il' regio d.eereto legge 9 febbraio 1939, n. 126 rigu.ardante le norme di attuazione e integrazione delle d-isposi.zioni di cu�i all'art. 10 del regfo decret'o legg1e 17 novembre 1938, n. 1728 relatit'O ai limiti di propriet� immobilfrire e di attiviM industriale e commerciale per i cittadinii ita.tiani di raz.za ebraica dfaponeva testitalmente all'articolo 72. << I citta.din.i it'aliani d.i razza ebraica, ohe abbiano ottenuto il prov1?edimento di discriminazione di cui a.ll'art. 14 dei regio docreto-l@gge 17 no11embre 1938, n. 1728, son.o equiparati, ad ogni effetto d�el� pre8en te decreto, ai cit1ta<lini italiani non considerati di razza ebraica. << E se gU ebre�i dis:crirninati non vennero colpiti in a,lcun rnoq.o dalle leggi, che limitavano l'esercizio de�i diritti patrimoniali degli altri oittad �in�i italiani di ra<:iza ebraica, ma furono anzi es-pressamen,te equipa,rati, in materia patrimonial'e ai eittadfoi. italia,ni di razza ariana, � d11 ) .. escludere ohe essi possa,no, cornunq'l{e, imooare l'applioaz�ione a loro fav�oire deilllairt. 14 del regfo clecreto legge 20 gennaio 1944, n. 26. << Infa,tti le norme di questo decreto riguardano e1:wlusiv�am.ente la reintegraz�ione de�i cittadini obrei nei loro diritti pa.trimonial"i, per oui non possono riferirs-i ohe a,i novn d.�scriminati, i soli ohe eb�bero a �.<;ubire effetitivamente le limitcizioni poste dalle leg�g�i raz.ziali alla loro capacit�1 patrimoniale. � Il' che � reso del tutto evidente : a) dalba motivazione d.eiz preambolo del decreto �in ]Jarola -in,. cit�i si legge .te8tualmente: R.itenutn la iirgente ed assoluta necessit� d:! reintegrare nei propri diritU anteriori i eitta.dini ita.liart.i appa:,rtenenU all'a ra,zza ebraica per ripa,ra,re pronPamente alle graJVi sperequazioni d'ordine patrimoniale ereate da itn indirizzo politico infondatiamentc volto alla, iUfesa della razza,; -21 b) d0alla 8eg1wn,te intesfa<!ionc v�remossn al'lo ste880 deoreto, contenente le dispo..~izfoni zwr la reinte,gnizione nei diritti patr�noniali dc�i aUta( lini italiani e stranieri gi� dtidiiarati e considrera.fli di ra.<:(<:a, ebra�ica ). e) dxill'ulUrno cmnrna rlell'rirt. 1 rlel decreto che statuisoe testual'rn<;nte: I citta.dir~�i ita.lia.ni che l'a.rt. 8 del reg'io decreto legge 17 novcm bre 19'38, n. 128 dichia.rav<i e.ssere di raz.za. ebraicn 8ono reintegrati nel pieno godi�mento dd dirit1ti vatrimonia,li egnali a quelli rli tutti gli. altri cittndini) coi qu.ali hanno eguali doi,eri)� cl) da tutti gli altri a.rtioo'fli in oui si fw oontinu. o rifer�nentto a specifiche norrnc del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 12G, che, come si � detto, 8'ta.bil� in appUc<izione dell'art. 10 dol regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, le limitazion'i alla prop�riet� immolJiNare e all'attfoif; ir, ind1f,�8tr'iale e commercia.le dei cittadini itali<ini d:i, ra.<:za ebraica. � Ma oltre a ttali elementi) che 8ernbrano g�� pi� che .mffic�ient�i a dimostrare come le norme d�v ctt�i al regio deoreto l�g�ge 20< genriaio 1944, n. 26 riguardino escl'i(8�vamente la reintegra.zione dei citta.din,i ebrei ne�i loro dfritti pa.trimoniali o non possano pertanto che riferirsi agli ebrei indiscriminati, n.on avendo gli ebrei discriminati sub�to nlcuna. limitazione d'ordine pa.trimoniale, ma es.<? endo sta.ti anzi espres.sa,mente equiparati ai cittadini di razza ariana a tutti gli effetti patrimoni.ali, rn<inifesta,mente dec-isiro a.l riguardo si ra'l!"'1Jisa lo stesso art. 14 �. (Omissis). � ln'Vero tale articolo, che � quello che interess�a vwrticolarmente la presen.te controversia non si r"iferisce generica,mete al cittadino, cornunque colpito dalle legg�i razziali, al fine di consenUrg�li l'azione di annul:la,mento ivi contempl<Lta, ma scende a preoisaziond tali per cui non � assolutamente possibile individuare i titolari dell'azione stessa anche negli ebrei g�� pienamente discriminati. � Esso, infatti, menziona negozi giuriiUci di na. tura escl'11,8ivamen.te patrimoniale, come le a.liena zioni immobil:i<Pri, sia a titolo gratuito ch� one roso, e prevede espres�samente il caso del oitta dino,, colpito dalle legg-i razziali, che siasi indotito ltlla alilna.done per 8ottrarsi alla appU.caz.ione delle leggi stesse oon la ridluzfon.e �ella propria quota di di.spon.ibilit� degli �nmo�bili. � E quesCu~timo inciso, � �i per s� pi� che elo quente, in quanto sta a dimo8'trarne, in modo del tutto ineq�uivocabile, che nel menzionare � i ci-ttl(J, dini colpiti dalle legg�i razziali'' l'art. 14 si � rife rito esclusivamente< a,gu, ebrei non discriminati, g�iacch� unicamente nei loro confronti si pu� par l'a.re di quota disponibile e di quota indisponibile o, per usare le stesse locuzioni <idottat�e dal regio de:oreto legge 9 febbra�io 1939�, n. 12�6, di quota consentita e di quota ecced�ente, essendo stati essi i soli a dover subire, in. applioazione dell'wrt. 10 del regio d.ecreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e delle norme al rig�uardo dettate dal regio deoret.o legge 9 febbraio 1939, n. 126, la dii>iBione dei loro beni i1nmobili in d1uc quote (con.sentita ed eccedentr), rncntre gli <'brei diNcri1nina.U n,on er(/,no tc1but �i a. sottoNt:are a,lla formazione delle due quote) (L!'cndo 8mn1ire con.l'/eriJri.t'n la. lrtrcra e pienn�disponibilil< � rli tutU i loro beni immobili"� (Omissis). � L'art. 14 l'li rifcr�8('C alle leggi., che erano gi� iu �i: igore all' ezioca, dell'a-lien,a.<:Jione, cd a e8se soltanto co1ne oh iriramente si dcsurno <talla lettu;ra dell'artricolo ste.'~so e daUo 8pirito che l'infor�ma, Jl(J'ioh� in tale articolo non solo si� parla, del citta< lino gi� colpUo daUe leg�gi raz�ziali e qu,indi dalle leggi che gi� osistC'vano, ma � anch�e previsto che l'nlienriz�iorw sia sf)ata, compit(,ta proprio per sottrrirsi all'applicazione di dette leggi, ed � ovvio che non si pu� certo pwrlare di � a.pplioazione � rispetto a leggi di ct(i si tem.ri soltainto la possibile futura emanaz1ione. � Ne8sun d�ubbio qit'ind!i che l'nrt. 14 si riferisca c1,,.czu.siva.mente allri situri.zione legislativa esistfJ'nte n.cl tempo, in cui nv�1Jenne l' aliennzione di beni im1nobili. , � In 8ccondo luog�o si osserva che il pericolo di ulteriori inaspr�rnen,ti d�ella legislazione razziale ed il timore della revoc,a della concessa disariminruzi. onc non possono avere alcitn peso) n� quindi infl1kire menomamente s-till'interpretazione d�ell'ar {icolo 14, in qua.nto questo non fa il bench� minimo riferimen.to a tali even.tualit�, avendo considerato solo l'ipotesi degli ebrei gi� colVp.Ui dalle leggi ra/tziali che s�'�n,dussero ad alienare la quota di8ponibif e �ei propri immobili onde 8ottrar8i allrt applfoazione delle leggi stesse) m.a non pure fipotesi di quegli ebrei che, per quanto non colpiti nel patrimonio, perch� pienamentie discriminat!) si in: d!Msero, tuttavia., ad alienare e.gualmente i propri �immobili in previsione di un event1wle inasprirsi iJ,ella legfalazione raz�z�iale, o di una possibile rerooa della con.cessa disarimina.zione. E manoando n@l.l'art., 14 un esplicrito riferimento a� siffa,tte even tn.alita, non � as.solibta.ment@ po8sibile d:erogg;re ai principii che regolano l' effioacia delle l'eggi nel tempo e pa~�ticola.rmente al pll'inoipfo d.elZa � at titalit� " delle leggi. � E' perc�i� evidente come il fatt.o che al ternpo della cos� detta repubblica soaiale di Sal� (nel 1944) q1J.cl go�verno abbia effeWivamen.te ina.sprito U tratta.rnento giuridico di tutti gli ebrei indistintamente ) d.i8cr"imina.ti e non discriminati) non possa avere nes.suna rilevanza in caus1a, in quanto non pu� .spiegare alcun effetto nei rigttardi di atU posti in essere) oome 1l'alienaz�ione della tenuta San Ben@detto, C'inque ann,i prima. � Del resto pe;r r"iparare alle spoliazioni patrimon, iali, sofferte da.gli ebrei sotto l'impero ..d�l se-_ dicente governo della repu,bblica 80cia.le) �sono stati conce8'si altri rimedi dalle disposizioni legislative ernanate ool deoreto legisiativo Ziiogotenen� z111aile 5 maggio 1911G�, n. 393 J>. (N. G.) .. !!: wzzwzzw:::: ;m:m;: J&m:til&&&& &bMM= :::!fBF r ;~ J&m:til&&&& &bMM= :::!fBF r ;~ RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Ricorso notificato all'Avvocatura Distrettuale -Decreto presidenziale di riammis� sione di termini -Nuova notifica all'Avvocatura Generale -Sanatoria. (Corte di Cass., Sent. n. 1473-48 -Pres.: Santoro, Est.: Gualtieri -Soc. Pirelli contro Finanze). E' infondata. l'ecceziione di irricevibilit� del ricor:s-o per Oa,s:saziione -illotificato aU' Avvocatura. di,strettuaJe, invece elle a.11'Avvocatriua g1enetale ,dello 1Stafo -qualora il Pres1dente della Suprema Corte con proprio deC'.reto aibbia, l'imeisso in termini per la nuova, notificaziooo del �ricorso, la qua,le ,sia .stata, rituailanentie effettuata all'Av� vocl)-tura. generale. N oll' iinteres1se dell'A rnministra!Zione finarnziaria la ecc'ezionc di irriocvi.b'ilit� era stata sollcvatia oon. il oomtrorioorNo. N o&Da <14.'iotbssi'one oirale, re8'i; 8tendo all'obiezfone del ricorrente, basata sulla, e8�isten.za del d�ooreto del Primo Prewidentle di riarnmrissione irn termini, si era ecoepita� la radiC( tle nu..llit� �d'i tale prom;-ed,irn.en.to, che, n�[!la , forma e nella soist'<llrtza1 �vio�lava il d1~.sposto dcl� l'art. G, ultimo cornnna, della legge 221 maggio 1942, n. 568. In oro1ilfl.e alle i8tarnze ([,i proroga (a�i scns�i ddl'Cbrt. 4) e di r-iamm.i,sNfonc in tcrmi,ni (ai sensi l'art. 5) la le'f}ge ha irnfatti sta.tni.fo, cori, la, norrna ,,op1ra, of,fia.ta, ohe il Giudioe (istruttore 0' aapo del-. l'Uffi!ciio giudfaiMio a 8eoonda d�Yi 001si) dob�rt provvedere oon 01~dinanza sulle istanze delle parti, dopo� averle sentiJte. La, pre.'rcri.zione eispl'ioita del tipo di plf'ovved,imento da adotitalf'e non � S'r:m..za motivo. Peroh�, rnent1�e i.l decreto � ooncesso dal �Giud�i�ce inaudita altera. pa,rte, l'ordinanza,, nel nostro .'!'istema procei8. male, �viene emessa dopo O!lier sen,tfito tutte le t�<irU contendenti. Il kgisla.t'oire ha opportUJ/'t<Lmente. statu.ito ohe i.l provvedimento di proroyn� o di riamm�88'�one in termi1ii sia eo;icc880 con ordinari,za, perch..� il prestt�ppos�to� d�e1Z~'eiooezionalc pr0vvewinnento, ohe costitttisoe ttna profonda rlcroga alle regole e gMan.zie de'l proc'C88o, � basato sulla d/i.m,osf}ratZione di ooo,se impoliti1ic derivate dallo s�tato di !JU&rra. Ai oontro irnteressati � quindi ooneessa la poissi.bilit� d.i provurc l'incsisteng} a in fatto di Pale pre,su,pposto e, d,i conseguenza,, di i.mp"e�ri!re la ooncession,e della piroroga o riammissione in tlermilfli. Nelia fattispeoie non sarebbe stato difficile ailla Fina!Yl<Za dim101strare appunto la insu.ssi.stenza �el suddetto presupposto- L'cma�na..done di un provvedim.euto -deerrto non previ,sto daUa fogg1e, oltre a coNti,tu,ire 11atcntc viola.zione de&la lettera e dello spirito d,cl{a lcyyc .stessa, deterrnina,,va aUres'� l'ine1sisten~�a giur�J,ien di ivn va,lido provved,fon ..onto di riam1missione �in termini. Sioch� nulla e di nes.sttrn effetto do�vcva consid�erarsi la seaornd�a no.Ufiea dol rioorso all'Arrocatura tJ'en,crale; e ,dQvcva d�ichdara.rsi l'irri,c�nviJbiliti� <J;el rioarso steis�so notiji.<J�to in termini (1'll'A moca.tura distrettuaile. La .suesposta tesi wtirebbe ccrta(mcntc meritato un sia. pur sorrurnario cenno di confuta,zi.one, la Ca8.sazionc i111Veoe si � limita.ta a resping�rc la oocczione di �rricevibi.ti.t� presso a poco con le parole cmitenu.te nella ma8sima sopra .scrit"ta e 1mnza pnmd,p,re nepvp1tre in esame g�vi aryoip~cnti. SiiOlti nella di8CU�8Sione Oit�a:f;e. (N. C.). ESECUZIONE FISCALE -Entrate patrimoniali Procedura ingiunzionale -T. U. 1910 -Competenza collegiale. (Corte di Cass., Sez. I. Sent. n. 1908-48 - Pres.: Pellegrini, Est. Rivera, P. M. Cigolini -Poli contro Nicelli). n proceLli:mento ingiunz.ionafo <li coazione inti �odotto lla,l 'l'. U. 14 a,prile 1910, n. G93, per lr, entra,t,e patrimoniali pu� essere applicafo anche pPr IP pntrate trilmtarie, ma, in. tal caiso, l'opposizione � di competenza. del tribunaI,e in forza dell'a,i'i. 9 del Oodioe di rito. ESECUZIONE FISCALE -Entrate patrimoniali dello Stato -Procedimento relativo -Carattere esecutivo -Opposizione -Onere della prova. (Corte di Cass., Sez. II. Sent. n. 113 -Pres.: Piacentini, Est.: Pepe, P. M.: Roberto -Finanze contro Tucc11ri). Il procedimento coaH.ivo per la, r�iscos,sione. delle 'entrate pa,triimoniali dello 1Stato e degli a.Itri Enti 1pubblid, di cui ana leg:g:e 14 aprile 1910, n. 693, ha ca,rattere esecU1tiYo e non pu� es.sere a,s,similato al co:mune prooedi.mento ingiunzfonale e monitorio. L'o.pposizione del debitore si risolve in una. azione di impiugnativa, del diritto aUa es,ecm~ione, 'Per m1i .imcomlbe aJll'opponente l'one1~e d�ella provai circa }a. sussistenza. o la, invalidit� del titolo, su cul l'obbligazione, dedotta dal- l'Ente pubblico, riposa,. �� JJJ' appena il caso di rilevare la notevole imvo-rtanz'a de1Dle due sopra riferite s�en.tenze, le qnaU riflottono 1111w,, materia di parUoola!f'e i.nt.eresse per l'Amrrn.inistraz.ione e quindi per l'A.1Yvooatwra. ~;::;:::::&;;;mr.&&&M&;::W::::::::::::::::: E il 2&1Ei�&t l -23~ Ci sembra ohe entrambe le ma,ssiime siatno assolutiamente e8a tte e ohe, partiaolanne'ifl,te la sec01' Ulra affcrrrvi dei princip,i di di~�itto� che chiar�is �oono definitivam.ente certi d1u.bbi sollevati dalla pne<Jodiente gilulf"i;sprud,enza, speo�almiente d~)le corti dii rnnrito. Su.Z "jat.to ohe le oorn,tr<YDW8ie dri impo8ta non oessino di essere taU a tu.t.ti gU eff6'tti, so,stanziali e prooed!Urali, atnohe se insorgano in sede dii oppm:wio'lfl,() ad ingwrn,zfo1ne 6'mes8a in ba08<1 al 'l'. U. del 1910 non sem.brano p088ibiU dzibbi, n� r'ite1niamo ~;ia il oaso di itn,d;ugiar<Y in questa nota.. Ui intere81sa ilfl!Vooe iJn modo s'Peo�alie agg�m !Jr,ere qu(}Jhohe 1breve QonbtwJer~oine aillla scicondn mia�'SVma�, ohe att.iene <Ml U�na sentenza mneNsa i.ii tttna oau8a iln ou.i la Corte Suprema, aooogliendo iln pieno la tes'i d;elil'Azmocatitra, ha annuUato la contraria� .sen,tenza della Code di a,ppeUo di Catan1ia. L'affermazione cetntra.Ze cihe si ptt� trarre dalla m�aNl>'ima in questiorne � q'ueita rwlla quale si � 808la.nziata la te.-ti d.el[' Avvooa,t1wra e do� che cc l"Am1rn.iwil>'tra.zionc d;elw finanze, in materia d�i entrate patritmioniali, � f01-nvta, di potere d�i accertamento <folle proprie ragioni come per l'a1ecertiamento delle impoi>'te �., � � w .'j'.en.tenza dasisata wveva ilnvero, de�<YiJso che gli atti o.he lo Stato c,omp�ie nell'arn.minil>'traz�ione <lei prop'l'i beni, col fi1ne di trarne reddito, sono atU gi.uridici. priva.ti, e r�an,no perci� regola0ti dalle norme di d.iritto privato; ed atieva tratto da f..w~e post1tlato la .conse[fltenza. ohe i campioni o registri rela�tivi .aJle entrq,te pa,triimoniaU n:_on fow-. sero acoompagnati da ne8'8ttna presunzwn.e d1 1,erit� tai"f)e da i.mportiare l'inversione deU.' on.ere rtella p;r�ova, a carico di colit,i al qttale, in _baNe a tale cam.pio'lfl,(), sia ,'ftata notijtoata una vng1unzion. e ex t'osto wnico del 1910. Ques�ta tesi � ev�id&ri,,temente errone.a in qua.nto, i!fb materia ai ri,s1oosisione dri oosi d6tte ent'l'ate patriimoniali, la� potest� dell'Arnm.inistrazione non 8i limita alla creazione del titolo j(YY'ma�le occorren. te p6ir il procediimento C'Oattivo ed e~B�mt.t�vo oontro i debitori, ma� oomprende la or6'azt.o�ne del titolo sostanzia.le, quale � appwnto l'att:o d'i aoe, ert(J)mento � oon la conseguenza, enunciata, chia) ' . . rwnf}n.te dail'i.a Co!l"te Sttproma che l oppo�s1~none �del debitore si risolve in una azione di �rnpugna�t'iva del diritto alt'e.~�eou-zi<me, inoom.bendo al debitore sfJess� l'onere dell.a prova c�-ea l'insussi8tien. sa ed ir111mlidit� del titolo�. SuUa qtt�6'st.ione verZ.i cc Relaz'i.one dell'Ai,-voca.tnra doDlo Sta.to �, 1930-1941, vol. I, pa1g. 201 e 8egzt,en.ti. (A. S.). IMPOSTE E TASSE-Ricchezza mobile -Tassazion~ per rivalsa -Indicazione delle singole prestazioni e compensi. (Corte di Cass., ~e~. I, Sent. n. 425-~8 - Pres,: Giaquinto, Est.: Cang1m,. P.M.: Pafund1 Istituto Benef. di Jesi contro Finanze). Perch� possa. ammettersi, nei confronti di impiega. ti o dipendenti, la �riscossione della impost~. �i R. iM. col :mezzo d�ella ,riva1s�a, a. norlma, degh airtic�li 15, 16 e 17 T. U; 24 agosto 1877, n. 4021, occorre che la: prest.azione di opera lo stipendio od i compe:il!si siano indicati 1per ogni singolo prestatore di la,voro o impiegato; � quindi :rtullo l'a.ccertamento dell'imposta, qua.ndo non sia fatto con p1~isa indica,zioone <l�lle singole persone che hanno prestato l'opera, propria., e del risultamte amimontaire del compenso, come nel ca.so in cui l'a,ccerfamento r1guardi nn numero di suore .addetto ad uno o pi� istituti, le quali non sono indica.te in�ivi�ua,lmeute e posisono �es.sere ad ogni momento .sostituite. Con la presente senten:<:a la Corte Suproma. afferrna che i dqie preswppos-ti della risoogsione dell'imposta di ri.oo.hezza mobUe per rivais�a sono: a,) reddito certo e determinato se pt~ variabile; b) re(J,d1ito :perJ:isoina,le del pre.1,�t.atore d'opera. Ritiene aUreis� la Co'l'te ohe ogni volta che non s�ia possibile indlica.re norninaU'vamente i preb�t,atori, di o~pera i~he peroepi.'fcono iit reddito, difeUi implicitnrnento il re1qit�sito della personalit� de1l redflef, to Ntesso. Qtte1;�t1a conse[flten<Sa� non ci sembra direttamente deNIMnibile <lal conoet.to di personalit� d,el red dito. Il fat.to che i compensi dovuti alle suore 1iadano versa.ti all'ordine religioso cui ess�e ap partengono, non sembra decisivo per escludere ohe �''� tratU p,ur S6'rnpre di Utn reddUo personale che ess'e erog'ano, S6'condo Za. lo'l'o volont�, a fav-ore della proprfo, congrcg'azione religfosta. D'altra parte, � 8oolo una pm�i,e del reddito che viene eroga.ta. a qttes�te oon.greoga.z.ioni., men.tre la, parte in natura, per la quale deve ugtt(Lilment!e corr-ispon der.1,'i l'imposta � percepita direttarmen.te dalle 8U�ore p'l'estatrfoi d'opera. Dal fosto ddla sentenza appare ohialro che la Corte Sttprema ha attribuito al decreto-legge 30 genn-0.io 1933,� n. 18, Utna. pcH"tJata asw'flutamen.te innova.tiro degli (J)rticoli 15, 16 e 17 del T. U. del 1877 in quanto ha subordinato alla indicazione nominativa dei peroepienti del redJdUo, non solo l'applica.bilit� del mezz�o di riscossio>ne per rfoal sa ma (J)ddirit.tura l'esistenza stessa di un red ' dUo ta�ssabile. Natu.ralrnent'e la Corte non pot�eva nascondersi ques,ta grave consegitena::a e, pertamto, ha. ai,:t~o cttra di affermMe esp1�es1s10tmente, al pnn_ciipt~ deU1a moUva<Sione che cc � oert'o ohe un redJihito 1n fu e ohe qttesto V'enne a risulta~e ita presta~o1n1~ in natura e da 800 Ure in denara, � e cc ohe ai fini fis1c(J)li, basta l'esisteriza di un redJdirfJo, ilerivainte � d,al lavoro, perch� il tributo sia dO'l)'l(;to, �. Ora, se co�i� �, e non pu� es�sere diversam<'nte, non s�i vede come possa taf!Je redidito conoreta. m.ente tas,sarsi, una volta ohe � stata esclusa l'unica fo'l'ma pDS'sibile di tassazione, anzi l'unica foirma prooist.a da.ila legge per i reddUi .di lawro derivanti da prestazioni d'oep�era alle dipendrnz�e di un datore di lavoro, con vincolo di subcw<lina.. zione. Non si pu�) infatiti, cert(}Jmen.t.e pensare eh.i il reiJ,dito per:cepito d(JJ~le suore e parzialmente ver s,ato all'ordirne religioso, 8'ia un redJilito proeprio di tale ordine n� tanto meno, che questo reddito :::: %2 JCFF"�i::: Wfill&J& CE FRR::: JCFF"�i::: Wfill&J& CE FRR::: --.,. 24 verda., per q�t.iesto m,oitivo, le sue oo.ratteristiohc di red.dito dri lwvoro, per essere a'88�nila.t'o a�l red1Uto d�i 1in'i,rfirp11�esa di foirnit.u,ra dii uiano d'opr:ra, e tassato in categoria B. (A. S1.). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Accertamento dei redditi -Poteri delle Commissioni -Nozione di reddito -Remissione di debito -Societ� tassabili in base a bilancio -Accertamenti una tantum. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. 1517-48 -Pres.: Pellegrini, Est.: Lorusso Caputi, P. M.: Reale -Soc. Nettuno contro Finanze). 1. Le Ooonmissioni distre,ttuali delle imposte liam10 la fa,coHi't �:il acce1r ta,r:e i cespiti :soggretti a.Ila imposta di H.. M.. che g::li Uffici deJle imposrte �iirette a.ves1sero omesiso di accertarie; e ci� tanto nel crus�o di reolamo per padJe <lei contribuenti <Juanto nel caso ;in cui qwest1i non abbiano reclamato od abbiano confermato col silenzio i re<l< liti staib:iliti nel P'r1ecedente accertamento od abbiano aderito alla dichia,ra.zfone e rettificazione di uffi.cio. 'L'a.l,e facolt� � subo1ridinafa alfa. condizione che il nuovo acoertamento :sfa,, notificato a,l contribuente, il ,quale pu� impugnarlo con nuovo reclamo da.vanti la stiessa, Commis1sione, �e alla. condizione che tale facolt� sia.i ese1,cita.ta, non olti<e il 131 \dicembre� tdel 1Se0ondo anno isuooeasivo a, quello della. definizione d�ell'aooertarrnento, salv� che per gli accertamenti a.nteriori ana enttra.ta i�n vigore del regio door1eto-legge 7 agosto 193G, numet'O: 1�679, per i quali �la. facolt� poteva. essere esercitata, fino alla iscrizione sui ruoli ,se non em.vi contestazione sul reddito. 2. Ag1i effetti de.ila, imposta, di R. M. de.ve considerairsi reddito ci� che costituitSce una, nuo,va ricchez.za che sia. stata, prodotta da una l'icchez:7..a pirees.istente e che aoquistando un ca.ra.ttere di autonomia economica ,sia� a sua volta ca.pace di prodm�re a.ltra. riccheziza .. p,er cui la, remissione <li un debito non dov-rebbe considerairsi ["eddito. 'L'utt~wia. la particolairit� dei caisi pu� condurre a.nelle a, conclusioni diverse, se la remissione sia capace �ili .costituke una :soprav�venienza, a.ttiva. in relm~ione alla. gestione amministrativa del contribuente. Di conseguenza, costituisce ireddito taissabile come sopravvenienm, attiva. la. remissione di un �debito vm'so una, Societ� ano�nima che continua nella, �sua g�estione normale e la co1rrispo:ndente ,s.va,luta.z.ionie in hilan.cio del pafa�'imonio socfale apipa11�e fittizia. e registra.tn ano scopo di eludt>re la fa,ssa,2lione. a. An�he nelle Societ� a.nonima e negli altri enti indicati aH'airt. 2i5 della legige sulla ricchezza mobile, determina.ti utili tassahBii. rpos:sono� es�sere aiccerta.ti isolata1mente, purch� si tra.tti di attivit� non continuative e specialmente se il bilancio non sia attendibile. La prim,a ma.ssirnia c:ostitui8oe l'applicaziovrie ,z:el 1 pri.n.ci�p'io� scoo11!<l'o il quale le Oornirni.~sioni delle hnzwst:� hanno ima ditpliee na.tura, giurisdiziona. Ze e arnminis,trativa; eS<se cio� sono anohe orga. n.i d'fJUYArriirnritroistr:~ion@ tirib~11J,twria attiva, e'd � loiro oonferita la pobest� di aooertarnento. Sul- l'arg'Olfnento vedi da ult�mo LONGOBARDI in Giueisp1m< lenza completa. �ella. Corte di Oa,ssa�zione, ltlH, vol. XXVII, 146. La 8econda mas1,1i.rna ha rile-van.te importalftzu agli effetti devia defim�itZione d(fl �concetto di redd- ito mobiliare ohe eostituisc'e anooira wn problema fonnentow del diritto Pributa.rio. Nelle moti1mzion1i d�eUa 8en.t.enza si legge a quewto piropo8ito una frase ohe pu� essere indice di. wna tendenza d@~la Corte Suprema ad aderire. alla tesi pi� larga 8emp1�e sostervuta d-all'Amm�n�trazion.e. � In sos�t�wnza -dioe la. Corte -� la d.efirnizione ai reddito prooede piu.tt:os'to� per 17i-a neigiativa nel sen.so che la� ricc1hezza per il fatto deiila sua csistenoo e quand.o noin � 8ottoposta al tribu.to fondiario � d-a c:on.8ideran-i reddito sogget1to aU' impo8ta �di R. 111., purah� possa ricoUeiga.r81, ad. 1tna ca�usa produttrice e) diventand�o autonoma, sia eapaoe di prod<urre altra ri.oohezzia >>. SuUa t.erza massima appare opportuno osservare com.e la Corte Supr@ma a.bbia vol;u,to esplicitamente rioo'ltf erma.re la sua giuirisprudenza, gi� stabiUta oo'lt la 8ent.enoo della Sezione I, nitrnero 19 del 1946 (V. Giur.isp�rudenza, Completa della, Corte di Caissazione, 1946, vol. XXI, pa.g�na 154) secondo la quale � armmes�so l'aocertarriento di reddito mobilia,re una tantum anche per en.ti ta8sabili in bas�e a� bila1YJ;cvio. Que�S"ta gilurisprurtenza � stata virvaoemen.te crit ioota dal Gia'l'l!nin.i (.ibidem) iJV quale ha ri,niproverato alla Oortle Supreima una oerta aorn,.f'ttBion.c tra il concetto d.ell'accertamentlo una tantum per i reddUi estranei al'a normae attimt� del contribuen. te e il ooncietto di at'tendi.biUt� del bilwn.cio. Oom11tlft.que, nella .-;peeiei, rioorrevwno en.trambi i preS<u,ppost�i per la ta.ssabilit� una tarutum : e cio�, il fa.tto ohe Z'a remissione di: d,ebito, costituwa 80pram.,eni.rmza attiva estr-anea alla normale az�ione 80aiale, e il fatto ohe il bilanoio� era inattevndibile p'er 0011itenere uJna svalutaizione artificio-sa d�el pa.trim.onio sociale. Sull'argomento v. Relazione Avvocatura dello 1Stato, 1930-19-U, rol. II, n. 731-736. (A. S.). INGIUNZIONE -Opposizione -I termini di costi� tuzione sono ridotti a met� anche per il processo d� secondo grado -Art. 645 c.p.c. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. �l. 1521-48 -Pres.: Felici, Est.: Rispoli, P. M.: Cigolini -Bosi contro Societ� An. L. Calissano e Figli della S. A. Fratelli Gallinari). La drmidiazione <lei termini di co.stit:nzfone d_isposta dall'art. 645 c. p. c. per i processi di opposizione ad ingiunzione .si applica anche ai processi di appello. In. con8id.erazione 'fo~la notevole irmporta1r11za� rfolla rnas8ima. oira fi8sata, per la P1'i1ma volta, .-;eoondo qiianto risulta, dal S�upromo OoUegio) 8i ri.tlien.e oppo'l'twno pnbblioorne .q1.ti di segwito la 11iot�va,zio11ie (ohe leg�gesi in 1S:fo�ssi g~ur!dica., fawo. 635, pag. 26, art. 645) : � Os8erv�a q1i.esta Ooirte c:om.e la norma dell'artioOfPo 645, 2� oomrna, c. p. o., che dispon.e la riduzione d�ei term.in.i alla met�, sia ben applicabile ai proceditrnenti moni.to1~i di appello. Di8pone, -25 infa.t#) detto alJ"'tioolo ohe �in 1:1egwito all'oppol>" idone il gi.udizio 1:1i 1:1volg�e se<Jondo le norme del procedirnento ordin,ari.o avanti il giudice adito, ma �i ter:mitn.i di oosU:tuzione sono ridotti aUa met� ll, e pl/"'Ooedirnen,to ordirtario � anol1;c q11eUo d.i appello. Il PIJ"'OOf3'880 ingiuntivo si eNmtriNee q1.tando. i.l debitore pl/"'opone oppo8izi.onc, pcroh�, con q tteNta, eogli provo�CKJ, una oognfoimi.e earrnplet.a e, qu�.ndi, un giooizio ordinario 8�ttU'oggetto con� te.'l'o; perci� il legisla.t'orn di-~pone ohe, debbano valere ie norme proprie del ri.to ohe 8i srolgc ditnanzi il magistrato ad.Uo. Data, p{)rail!tro, l'urgenz- a di provvedere e la natUra speo�ale della doman.rla, basa.ta� su prova oerta (airt. 633 c. p. o.), il log'isla.ttore riduce a met� i termini, dii comparizio �n.e. E qU.{)8ta esig�en;za, non. si ha wlo in plf"iflna i.'itun�:a, rma anohe i.n a.pp'C'llo; oii� � pl/"'01;ato non solo daU' esrpressione lett.erale deilla norma, ohe � generioa, rna pl/"'inoipalmente da,lla con.siderazione ohe pure in seieondo graito il oreditore pu� avere itntere.r;se a ritni.uavere l'oppooSizi.one. Oo8�, se il giitdioe di primo grado l'abbia accolta ritenendola fondata, egli ha tuttora interesse a. farla rigetta.re (])l: pil� pres�to, po�ssibile in a1pp�ello. D'altra parte. anohe l'op1ponenente d�'bitore�, in ca,~o di ri.getto, pu� ben avete itrg�enoo. a vedere 8itbi.to aocolte le sue rag'ion.i �n 8eoondo grado. N� l'art.icolo 359 c. p. c., seocndo il qua.le nei proced.imenti rU a�ppollo avanti aUa 0o'1"te o al Tribunale si os.'!ervano, in. quanto a,ppl~oabili, le norme deittatie per ~~ prooed�mento di. primo grado, � i.noorm pati: bile con l'a,rt. 645, peroli� la, oostitucione in appello � regolata da una norma. partioolare, ohe ha una porta.ta� svecifi.ca, e ohe � oontenuta nell" art1. 347 c1� p. c. Seoondo quest'u,Z-t:�mo art:ioofo, la oostituzione i.n appello avviene seoondo le forrnc e i termini rispC'ttiva.mente stabiliti per i prooediment. i �d<Jll.;"(J,nti (J;l Tri:bunale o al Pretore. Il prooes.'!o iingi.itn~ionale � oerto un proces�80 speciale, ma l'art. 347 � generi.ca nella sua e8prnssion.e e non. allud�e 'in aloun mod.o a;~ sofo procedi.men.io orodiOO!f"io. N � pu� .dirsi oh�' iJl llegislatorre, dettaoido il detto a,rt. 347, non vo.te'8'8'e riferirsi a,d, ttlrt articolo posterio'1"e, i.l 645 oio�, peroh� la sua volont� ra oolta dall'insieme organ.ico e .'!i..~tema,tico di tuttx~ le leggi, anche successfoe al Codice <U rito, non e8sendo egli un testatore ohe, una rolta defunto.. non pn� pv� esprim.ersi; la 1;olon�t<� <l.ul legi.slatore �_, inv�eoe" 8eim.ipre vfoa e smnp1�e in atto, perc�h� non wi. individi~a con la 8�tngola per80na c1he ha 001npi.lato n�el ca..<to speciifioo wna da.ta log'.qe. I tm"mini di CO.'!t~.tttzimie, vert(J!nto, anohc nel g�iud,izio ingiunzionale di avpello 1;�anno ri: dot bi alla met� �. Per p1�ecedenti di dottrina e di giitrrisp'1"itden.o�'a si 1i�e1da q1tos1t;a RW<S('gn.a 1948, fa1w . .10, pa~q. 9; ed ora anche, in. sen.'!o oontrario ama gentenza �lfl,. P8Wrne, Barbareschi, in � Gitttr. lt. l>, 1948, I, 2, i)!}!;), n. 8. 8u'i/, p1.tnto se la dichia.ra.zione dei trrmini 8i appli{'Jhi ai prnooswi di oppo8izione am�anti, i, Pretori si r1edano in .s�r'n8o negatit;o: Pred. Mi./a.nd 2i!l ottobrP 194F:, in � Mon. Trib. n 1949, 42� n. 12.5 �Con nota adrsimi <li d. ,f.; e Pred. Mi'lano :20 nov- cm,brr l91J.8, i.n � Foro Pad. � 194H, I, 13:2 con nota ade8ii:a di D6 Lorcn~i. (.N. G.). PROCEDIMENTO CIVILE -Termini -Sospensione. Corte di Cass., Sent. n. 789-48 -Pres.: Colagrosso, Est.: Pisani, P. M.: Mirto -Salati -Iannitti contro Turco. -II. Corte di Cass., Sent. n. 857-48 -Pres.: Cannada Bartoli, Est.; Di Liberti, P.M.: Dalla Mura-Pagliano contro Gesuanna. -III. Corte di Oass.; Sent. n. 1555-48 -Pres.: Colagrosso, Est: Felici, P. M.: Vitanza -Alessi contro Artale. -IV, Corte di Cass., Sent. n. 1575-48 -Pres.: Colagrosso, Est.: Albeggiani, P. M.: Caruso; -Irollo contro Rescigno. -V. Corte di Cass, Sent. n. 1588-48 -Pres.: Santoro, Est.: Pasquera, P.M.: Cigolini -Tagliaferri contro Iacopini). I. � L'efficada sospensiva d�ella pro�roga dei termini perentori, anche di na,tura. processuale, di- 1spo�sfa, dal ,regio decveto-legg,e 3 ,genna.io 1944.� n. 1 e 24 dicembre 1944, n. 392, � subordinata aHa condizfone che sfa gi� a.ciqnisita, la prova della impos.sibili't~�. di osserva1re il teFmine ;per cause di:pendenti dallo stato di guerra. (a.rt. 1 e 4 del primo dem�eto) �. II. � La :sospen.sfone dei termini perentori stabilita da,l decreto 3 gennaio 1944, n. 1 � testuaJ.mente s'ubo�rdinata. alla sussistenza. della, impossibil�t� di osservare taH termini. Oes.sa.ta., pertanto, tale i:mpos:sibilit� secondo gli a.vvenimenti bellici, l'inattivit� nondimeno potratta oltre un ragionevole limite non legittima la successiva inosservanza, del termine >>. III. " � La. s�ospens1ione dei termini, disposta da�l regio decreto-legge 3 genna.io 1944, n. 1, e integrata <lana, ;p�roroga di cui a.I regio decreto-legge 24 dicembre 1944, n. 392, non diventa operatiiva se non sia, d.ichia,rata. d'ufficio oppure a. seguito di istanza di pa.rte, p�roiponibile anche oralmente ail1'. udienza.. � L'inda1gine dell'impos.sibHitit di osserva.re i termini (legia.Ii o convenzirn:ta1li, portanti decadenza, da. un'azione, eooezione o diritto qualsia.si), 1leve efifetbua�r�sJ, quindi, ca.so .per ca.so, anche in via presuntiva. o per la notod~t� di determina.te contingenz,e e pu� essere e.segnita, anche d'ufficio, da,lla. Corte ,snprrema, se si manifesti Ja, ta.rdivit� della notificazione del ricor.so o del r�elativo deposito. Comunque, trattandosi di Ticol'so in Oa.s. sazione, il rilievo che sarebbe sta:to :io:npossibile, in con:sidemzione di circostanze dete1�mina,te dallo flta.to di gue1�ra., il deposito tempestivo del ricorso (sepa.razfone da, Roma, di una zona del territo�rio nnzionnle) non porita a ritenere giustificata ,senz,' alt1ro, la, manca.ta tempestiva notiJfica,z,ione del l'icorso stesso :se detta notificazione doveva effett�a. i,si nel lno1go in cui fa, sentenz.a � stata notifica. ta e dove le parti risiedono e nessun hnvedimento 1sin, dedotto a giustifica~one del rita,rdo �. IV. � Ne1l ca.so deHa, 'sosipen.sione di diritto, di�sposta. daH'art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, i termini ricominciano a deco1�rere da.I gioirno in cui ces.sa, l'�impoissibilit� di osser� var:li per cause dipendenti dallo stato di guerra.. ll. -26 v. e< Fuori dei casi :stabiliti daJla legge, il giudice non ha la, potest� di irimettere in termiui la. parte che non abbia, potuto os:se.rva.re un termine p�rocessu3ile perentorio a -cansa dello stato di gne"I�ra cessato il 15 apirile 1946. �Scaduto il 14 luglio 1946 il termine stabilito <fa,gli a.rticoli 4 e 5 della fogge 22 ma.ggio 1942, n. 5().8, per la concessione <li determinati provvedimenti in determinarte �Situazioni eooezionali, e cessato alla, dafa del 15 ottobre 1946 l'effetto deUe disposizioni d:e1 r�egio decreto-legge 3 gennafo 1944, n. 1, integrato dal decreto legislativo luogotenenziale 24 dfoembre 1944, n. 392, la parte che prima, del 15 ottobre 194�6 ahhfa svolto ftuori termine una attivit� precessuale pu� chiedere a,l giudice la dichmmz.ione che il termine era sospeso di diritto sus�sistendo la, impossibilit� aissoluta o rela.tiva. di osiserva:rla, .pecr.� causa dipendente l(}a,l ces.sa.to� stato di guerQ'a. La relativa. istanza :pu� essere prroposta. anrhe aUa, udienza ora,Lmente, �qiuwdo la, sospensione del termine non sfa �Stata dichia�mfa, d'ufficio. E' noto ohe il regio deoreto-leggie 3 gennaio 1944, n. 1 e il decreto legislativo ~uogotenenziale 24 diicemhre 1944, n.. 392 -riaUac<Yiandosi al bando 2 oUobre 1943, n. 28-0 A. C. -h,anno disciplinato la sospensione dei tiorrl'l!ini di prescrizione e di deca. den:va, da uUimo potraendo tale sospensione fin.o a sei mesi d.opo la ce1ssazione dello stato di guerra (e cio� fino ai 15 ottobre 1946). Le norrme distinf}'tiolfl,O fra termini d�i prescrizione e t�r.inini perClfl,tori portalfl,,t'i d.ecadenza da� 11.n'azione, ooc'ezfone o diritto qualsiasi, �n re17Jaziono (];lla d1itversa natura �lei d�u,e ist'ititti della p1�e.~�oriztione e della a;eicad,Clfl,Za. Il oolf"so dei term.i;n;i di prres1cri~one � stafo, peroi�, sospeso) senz'altro) ~o aUa data suiin dic1J;taJ B<ooza ohe si sia ravvisata la n.eces�sit� d�i subord�inwre tale sospensione alla su-ssistenza di vartioolarri oondizioni. Diversa.mente le nonne difsponev'alfl,o per la, de C'adenza.; giacoh� la sospensiolfl,{3 poteva e1ssere irwooa.ta so'l' quando� suss�ttesse la impossibilit� di osservare i termini per oause d.ipendenti daVlo stato di g'lterra. Ci�J peraUro, significa ohe colui il .qua�le so stiene noin e1>1sersi veriifi;ca1ta la we.ooden~a p1ur dopo il d,eaorrso del term,ir~eJ dev�e provare ahe la impossi,bil�t� dii osservar quel terrn;i;ne � dipesa dallo stato di guerra; rna non pu� gi� sign.ifi care -come mostra di ritenere la Cortie Swprrem,(J; con la sen.tenz(]; 789/48 -che tale prrova debba essere aoquisita fi�n da plf'ima ohe si invoc:hi la non intervenuta deeadenzia.. Di qit�esta prova� proaostittuita -e ohe sa1rebbe altret�iitto pressoch� � diaboli.ca � -non parla la leg'!}e e non parlano, e girustament1eJ le stuc�oe1ssive sev;:i,tenze 857 e 1555/48 (ques�t'ult4'.ma, alfl.zi, esat tamente pre<Yisa ohe� la neoes>S,aoria irulagine circa l"1wupossibiliti�, d<i 0'818�erva;re i termrirnJ d4 deoa denza deve essere effettuatia caso per oaiBo, a1nohe di ufficio ed in, via presuntiiva quando i fatti rien,trino nell'wm,bito della notoriet�) onde devesi orrma1i riten.ere per fe'f'mo ehe tale prova; p�ossa esser da.ta nel oors0< del pl"Ocesso ne.il quale si voglia far valere la so8pensiooe di.~posta daUe leggi indioate; oome del resto � espli<Yitamente riconosciuto anche dalla sentenza n. 1599/48. In qttesti SClfl,Si s�i veda, da itltimo, oass. 18 gennaio 1949, n. 41l: secondo C�U'i la prova spetta a chi invoca la sospen.sione, non pu� esser tratta anohe dallasernplice notoriet�� dei fabt~. Giov�a, i.noltre, rioord<Jire: a,) ohe le <Usposiz�ion1i 01�a iJn e8'am�e coesistono oovn qitelle deUa log,ge 22 maggio 1942, n. 568, relatirt:e alla prrolf'oga dci terwini e alla romissione in vermini (v. oitre la 8entenza n. 1588/48, llifl,OheJ ed in maniera esp.zicita, la sent1enza n. 1538/48; b) che, n()l caso della sios,,ppn:.;ion:e driJsrp<HJPo, Mi, ibas'e al regio de<Yretologg �e 3 gcnrnaJi() 1944, n. 1 e (];l deoreto legi8Zativo lit�O�goten,enziale 24 dfoerm,bre 1944, n. 392, i termini rioomdn,ciano au.tomaticamente a deoorrrere, sen~a bi.sogno di alcun prrovvedirrrwnto dell' Aittorit� giiuiJiziwria, dal giorno in cui C'essa la impossi; bi/,iit� di. osservarli per oo;use diperulenti dallo 8tato dii guerra (ofr. oltre za, sent. n. 857/48, anohe qttella snooes�siva 1:575/48, che ne ohiariB"ce i termrini e la porrtata : aivv'erteruto, pera.Uro, ohe, per qitanto detto soprra la ni(];:.;siana si p1t� ri1erire soltanto ai t1errmini di decad,Clfl,za non avnohe a qu.e,ZZi di prns.crriziione, come del resto risulta ohiararr1; ente dal tenore letterabe delle norme in esame). Si osserva, infine, ohe alfl,a.log�hi prO'�'V'ed~.menti legis1Va,tivi furovn. presi dal 1�edi0Mte governo d.ella cx repu,,bblica so10iale' italiana; ma la lolf'o evidente ineffica<Yia ex tu.ne, a sensi dell'art. 1, n. 1, <Lel rl.eoreto leg�islat'rivo� luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, orra, r�;:onosciu.ta, do;po qttalcJie deviazione ori.ginaria�J p1l!f" dalla Colf'te .ffuprema (v�. questa Rass�egnaJ n .. 3, pag. 14), nolfl, pu� arreoa,r danno ai ciittadini italiani ai quali, pe�r trovarsi es8i nel territorio soggetto a qiie�V governo, le dril-Jposizion, i del l1egiUi.mo Governo italiano si a�ppli.carovno soltanto dopo la libera.z'ioneJ dii8ponen.do l'art. 8 del regio deoreto-legg'e 3 genlJWio 1944, n. 1, che le drisposizJiovn.i circa la sospen.sion.e (teUe pres<Yrizioni o dei termini di d,ecad.cnza atV'evano effetto daU'8 settembre 1943, e indipend,entemente d'<lrlla da.la d�i elfl,,trata in vigore del prrovveidim.ento neU.e varie provinaie. (N. G.). PROPRIETA -Cose immobili -Valutazione del valore venale di un immobile -Fitto bloccato. Corte di Cass., Sez. II, Sent. 1568 -Pres.: Piga, Est.: Capizzi, P. M.: Caruso -Venanzi contro Fusciani). �Per determinarre il valore venale di un immobile u'l'bano in ba.se a,l �SUO .reddito, occorre avere riO"ua,rd-0 al r1eddito effettivo che esso � �aipac~ di "' (lare e non a quello risultante dai fitti .bloccati che, in regime vincolistico, s:ono corrisposti dai locatari. D -27 VENDITA -Blocco dei prezzi -Incidenza in tema di risarcimento. (Corte di Cass., Sez. I, Sentenza, n. 1954 -Pres.: Pasquale, Est.: Rivera. P. M.: Vitanza -Guerra contro Pacini). Il blocco {lei prezzi delle merd indll.e non solta. ntc> ne1l campo della validit� {]el {'.ontra.tto, ma anche nel campo del risa.rcimento� dei danni, nel sens�o che lo sfos.so ri:sa"i�cimento non pu� essere conseguito e I'eaUz.zafo� se non in ba.se al prezzo legale. Ci smr~bra ohe fra l.e due .soprai ricoirdate 8entcnze ci8�;ta un netto� c�ontrai8�to)� ciontr:a8to ehe Ni rileva. tanto p�� cv�i:d.ente qua;ndo 8i ttenga con.to della,. faUi8peoi�e relat�Voa alla� pirirmai S'entenoo. Anche queNt:a fa�tVispeoie irnfa,tti) rig�narda una ipotc8i d�i ri8aroirncnto di danno cion.trattu.a1le, derir�ante dall'�nadompinu~nto di �urna obbl~igazione di vcnd �ere, a8sunta pr�rn.a �della entrata. in vigore del nuovo Oodioe� mvile, e per la q1iale nmi vi era) qui.ndi, possibili:b� di 0seouzione medAarnte 8entenza oostit�utilw. Propendia�mo a ritenere osat.tia la seoorn.�la rria8, vim.a atte80 U ciarattere d�el blocico d�ei. p1�czz'i�, che, C8sendo frutrto dii disciplina norrmativa..(li carattere g�cneralc, Ni ripereitote ncoessalfiarrn.crite sul fonomeno ec�onovmioo� e S'lt�lllf arnaarrnen.to aet" meroato, cioirn.c nn elemen.to def;1eriminarn.te dci prcz�zi e doi va.lori.. a tutti g.z.i effetti. In presmi~a �lel blocioo diei prezzi, invero, non si vcide qita.le significato concreto possa darsi ad i11na dis�t�nzione tra red,dfito effettivo d1i un im rn,.obile, e re<'Mito d�rivan.te da fitU bloooati. Ei�i dentemmi,te la dJifferenzia riguard�a piuttosto il va.ZOre d'uRo e il valovre di scambio de'l bene in qnestiovne, pot.endo es�s,ere il primo, im ro~aa:ionc aUa soarsit.� dei ben,i stessi., moUro superiore al secn%do. Mia., poich� qu.eifl.o ohe dm'e essere con siderato nei rapp�orbi gi.itlfidioi_, come 8�ovrastrut tum di quogli cconornioi, � il va.lare dti seamhio, <vppar�e onia;ro ciovrrle 8'lt qn.es�to non. JJOS8a m.an cwre di in,eid1ere il bloocio, o, in genere) la <ti.sei plina dci p'rezzi. RESPONSABILIT� CIVILE -Circolazione stradale -Presunzione di colpa -Incrocio -Precedenza di fatto -Scontro tra veicoli -Affidamento sull'osservanza dei regolamenti da parte di altri conducenti -Rallentamento. (Corte di Cass., Sent. n. 1929-48, Sent. III -Pres.: Valenzi, Est.: Duni, P. M.: Reale Bellocchi contro Verit� Poeta). Non � in tutti i casi esente da responsabilit<� il conducente di un veicolo che ablJfa, fatto incon�izfo. nato affidamento sulla ossel"vainza da. parte di altri conduc~~nti, �delLe norme del Oodioe della i,;trada, ben potando talora. esi,;ere riconosciuti in detto affidamento, ragionevolmente valuta.to, element1i di colpa, taH da. �escludere che egli abbia avuto oigni cura. per evita:r�e il danno, r�estando ferme, di conse0guenza., la, pre:srunzione stabHita nell'a.rt. 120 del Codice della. stra.da, ap1provato con regio decreto 8 d10embre 1933, n. 1740, e nell'a.rt. ~054 del Codice civile. Non pu� consideraa.�si incolpevole il comporta mento del conducente che, giungend"O� da s.1n1stra eol suo Yl'icolo, si sia avYalso della cosi detta p1�eceLlen~a, di fa,tto in lia.se a�d un caleolo fondato sull'a,dempimento, da. parte di altri conducenti, del generico dovere di :serbare un velocit� partitofa. rmente molle�ra.ta. al c�rocevia, Ifa, d~ritto di attirnversare prima. l'incrodo, t', verii1icaudosi mm �scontro � esclusa. ogni sua. responsahilit�, il conduoente di un veicolo che rispetto ad un ailtl'o veicolo proveniente da. <lestm, v� giunge con tn.Le anticipo da essere as:solutacente cel"t:o, che il conducente di questo, data. la sua. 11istanza, e la. sua. velocit�., non potr� non seorgere la. manovra. di a.ttom~versamento :in tempo pi� che utile per rnllenta�I"e e fa1�la. compiere, assumendo �quella velocit� 1pa.rticolarr�mente modera. ta che da.lla �legge � .prescritt�l, fra. l'a.ltro, in pro:ssimit� dei ci-ocevia: invero il conLlue.ente del veicolo che g"iunge da. destra, eni s1petta, la precedenza di diritto, non � tenuto a r1durre al minimo la. velocit� e tanto meno f:e1r1IDa1rsi per cedere il pais.so� a.I veicolo p�roveniente <la� sinistra; ma non ha, diritto aUa, pr�ecedenz.a se, pe1� a�vva.le'l.�sene, deve commettere un illecito anche pena1le., con�servando una. velocit� non consentita. La� sen.tenza rna.ss�rnata poirta. delle proc:isaz�iotbi. d.i. un. qn.alo.he rUi.evo .slll pirobforn.a della precod �enz'll dti fatto. Nelle plie�oed.en.ti dcicri.s imii p�ir� reC"cn.t.i il S. C. si era inct1JriJzzato a ritenore esotusa t'e1sistenza �dell'a prreciedcnza di. fa.tto quwnd�o wi 8'ia� verificata la cozu:~ione, o ahneno ai �1..�edere ncUa eoll'isi.onc urna prres'un,:zforie (I01ntrari.a alla vreeed�enza di faUo ('v. �U;d� e.s. CU;ssa.z1torne, 12 f�bbr'U;io� 1948, n. 219 '�n � Mai.~'S. /l'oro lt. �, 1948, n. ~Hl) scostwndosi oos� da.lla �te'Oda sernp�licista ehe ravvi8WOO pre�oedcnza di fafito som.pre q�uando wi fosse 8Upera.ta la modA,ana ddla strada (V'. ed C8. Caiiisa. zionc, 26 gennaio 1935, �fn, � Re,-;p, Civ. e Pen. �, 1985, 2.76). La prcNente deicisi.one oorifcirnw tale incUrizzoo, nia lo m'iti;ga nel senso ehc escltu.lc l'a rcsponsabilU� del conducente giunto con tU;le ant'i'cipo all'inorooio d�a essere oerto di poter ]J'(];8sare, dat10 ohe. il oondtioente d�@l vei.oolo pro�i:en�ente dalla deistra non potr� non sco1�ge1;e la manovra di a�ttrav�e�rsamento in tempo pi� che utile per r-aJlenta.re e farfa, compiere�. In ta.Z modo la proced.enza d.i fatto viene garan� tbta dall'obbligo fatto al oonduoentc di destra d� rnUontare e dalla c.olVli,<J<i�rne non sc�m.7Jra sorga una prc:;iinzione d<i respon8abilit� a po�8teri.ori, ogni qrial volta. si po..'!8a pro�oore ohe l'urt.o non �vi sarebbe st.a<to s�e il v�eiciolo pro't:en-ie11 tn da d1;8tra a1Je8'8e r�allenta.fo� come presorU to, invece di vrcteri�lare d�i oon.servare la pree�wlen.-z:1 di diriUo rnantcnendo, a tale 8CopoJ itna velocit� nou con� sentita negli inorooi. Una ta�le precisrz.zfone o, in corto senso, aPte rMta�zione dolla� [f�~t1ri,s�plfUdenza TJreice�dente, sem bra pertam.fo piena0m0ente da approvarNi ll'Vl':Ch� va�ie a restitwiJre un qua.te1lw va�tore aUa prec�e den.za di fatto riportando l'ind<Jtgine sul r:ompor taxmento e la ootpa dli 'ognritrno aei due cion.a-n centi, e snlla prevalern~a d0ella colpa d�ell'uno ri Npetto a qiteVZa dell'aU{('o, (V. rS.). &lit&&lit& m; .p�mwrgfFff'Jillill.W&&&&TS: - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI D E L L E C O R T I D I JYI E"'R I T O CONCESSIONI -Concessioni -Contratto-Caff� Ristoranti delle stazioni -Rinnovazione tacita, inammissibilit� -Proroga legale, inammissibilit�. (Corte di App. Catanzaro 10 giugno 1948, Gulli contro F. S. L'atto col quale l'Amministrazione ferroviaria af:li,d1a ald un privato l'es�er:cizio di un caff� ristoratore nei locaH della, rsta~one, imponenlclogli determinarti obblig1hi e riservando1si pote.ri di vigilanza. e di controllo e fa.coJt� di a.pplfoa,re sanzioni (multe e risoh1zione del rapporto) costituisce una concessiOllle-confa�a,tto in icui aiccanto aid un atto a'illmini'str"ativo (conces,sione) etSist.e un rappo�1-to bi:Ja.tera.le con diiritti a favore del concessionario (1). In tale rapporto comple1s1so, dornina.to da.Ua pr~eval �ente voolont� d�ell' Amministrazione, queista agi: ~ce �nella �sua. veste di pubblico potere per soddisftwe interessi piubbl:�ci (2). Non � a:mmis1s.ibHe la� tacita riconduzione ruei rnppoi�t:i con la. Puhblica Ammini�stra1zione }a, cui volont� 1deve maniflesta,rsi nelle forme legali, incompa. tibili co�l tacito consen:so che � f.ondailllento della tatCita ricornduzione (3). Non .sono applicabili aJle conces:sfoni contra,tto lli cui :sopra, le noume sulla. proroga. lega;Ie� cl.elle lorcazioni e bene l'Ammintstrazione pu� procedere diretrtrumente per il �rifascio coarttivo, ove il conces1sionario non ottelll'peri all'obbligo di la1scia,re liberi i locaJi a.Ha, 1scadre1nza de;} ra.pporto (4). (1) -(2) Esattamente la Corte di Appelilo di Catwnzaro h(J, qualificato conce.~sione a;m;ministrati! Va Za corz.t'cnzdone con cui viene attrib�uita al prfoato dall' A mmin'istrazione ferroviaria l' eserci.:: Jio di un C(J,jJ� riHtoratore di stazione. Dfatint(J, la ca�tegoria della concessione nelle due specie di concessfoni iinilaterali o concessionilicenza (nelle quali la v�olont� del prfoato conce.~sionario pu� consi,derarsi quale un sempUce presupposto o condizione per la emana.zione dell'atto amministra.tivo) e concessioni bilaterali o con.cessioni- contratto (nelle qua.li la volont� del privato assurge ad elemento necessario e determinante nel!' economia del rapporto), ponendosi accanto e contrapponendosi alla volont�; dell'Amministrazione (efr. GALATEmA: �Le concessioni amministrative))' i~ Rivrsta Amministraitiva, 1945, 97 con ampi cenni bibliografi�ci), la Corte ha precisato che la convenzione s1tddetta debba ascriversi al tipo delle corwessioni b�ilaterali, in cui acca.nto ad, un atto amministrativo u1nilaterale della Pubblica Ammi nistrazionc esiste un rapporto bilaterale con costituzione di diritti a fav'Ore del concessionario. Da questo rapporto scatwriscono, inscindibilmente connessi, reciproci diritti e obblighi (nella specie per� con esplicita riserv�a di talune facolt� per l'Amministrazione) con la� caratteristica che la volont� dell' Ammini8trazione, in quanto rnanifestantesi nell'esercizio di un pubblico potere per la soddisfazione di interessi pu.bblici, assume po8�Z. fone p'rerninente d� fronte al-la volont�, del privato. L'atto gitt�ridico considerato, di natura coinz> lessa, posto in essere dall' Amm.inistrazione con il conco1�so della vo.ZOnt� del p'1"ivmto, deve necessariamente ascriversi al tipo delle concessioni, non Mlo per ragioni di ordine formale, quali si desnmono dal modo di formulazione ddle singole clanwle del d1isciplina.re, m�a sop'1"attutto percih�, avendo l'Amministrazione agito nell'esercizio della sna capadt� di diritto pubblico, ha determinato la separazione e l'attribnzione ex novo al privato di diritti e facolt� propri ed esclu.sivi della Amministrazione, aimpliandosi cos� la sfera ginridicopatrimon iale del concessionario. � Nessun riliet'o pn� a..ssumere la circostanza, del godimento dei locali in cuti i.l servizio viene esercitato, circostanza questa che aveva determinato invece i Gittdici di prilmo grado a ritenere esatta la qualificazione giuridica del ra�pP'orto come locazJione, in qitanto �l'uso dei. locali po8ti nella stazione costituisce il mezzo per l'esercizio del servizio medesimo, e non la finalit� essenziale del rappoorto. Del resto, anche a voler prescindere dal carattere strwmentale ohe il god�imento dei locatli assume nella specie d�i fronte all'esercizio del servizio, anche una convenzione che riguarda.sse esclu8�vwmcnte il godimento �dei locali di una stazione ferroviMia, attesa la n1atura demania�le di essi, non potrebbe iqualifi.carsi diversamente che concessione. Alcn1n dubbio infime pu.� sorgere sull'esattezz;a della decisione della Corte circa il carattere pubblico riconosciuto a.Z servizio concesso, ritenuto che lri pubblicit� di questo di8cendc da,l rapporto di stretta connessione esistente fr~ esso__e quello principale del traspo'1"to, e ohe l' A rrvm1inistrazione lo svolge per itn p�� completo raggiungilmento delle finalit� pubblicistiche cui � destin1ata una stazione ferrov,iaria. ��J� .. "' f. -29 (3) Incidentalmente la Corte ha ritenuto poi che non sfa mm.missibile la ta�aita riaondi"Zione nei rapporti in cui � parte la !Pubblica Amministrazione sebobene per la specie esaminata il problema non avesse ragione di sorgere essenilosi negata la esistenza di u.n mpporto ili loaazione fra l' Amministr'azione e il privato. Il convinaimento espresso daUa Corte � per� esattissimo dato ohe per la proroga del termine di durata del rapporto, o'ccorre l'adesione dell' Amministrazione, la qua.le adesione, trattand0osi di conce:ssione-contraitto importa la necessit� che la volont� della Amministrazione si esprima nelle forme e nei modi voluti dalla legge e �dal regolamento di contabilit� generale dello Stato, per la assunzione di vincoli di natura contratt1tale. (4) Es'Ottta � del pari la� quarta massima, sebbene il motivo della inapplicabilit� alla convenzione esarminata della pro'roga legale prevista per i rapporti ili locazione riposi sulla natura� ili concessione rfoonosciuta aUa convenzione medesima. Il godimento dei loaali, per il carattere strumentale di aui si � detto, non � elemento efficiente per la costituzione di un co1�iaorrente au.tonomo rapporto di natura locatizia, essendosi limita�ta l' Amministrazione a concedere l'esercizio d:i un servizio e non separatamente quest'uUimo e l'u�so d�ei loaali. La stretta ed insolu.bile connessione ed interdipendenza esistente fra servizio e godimento dell'immobile e la inelu.ttabile subordinazione dhquesto a quello, importa la� conseguenz'ltt che l'uso dei locali non p1.t� non considerarsi voluto se non in funzione d�ell'eseraizio del servizio pubblico concesso, per modo che la� disciplina giuridica del relativo rarpporto non pu.� non essere ritenuta assolutamente subordinata a quella propria� della concessione amministra.Uva della quale costitu.isce essenzialmente itn semplice accessorio. Ritenere appliaabile la proroga legale al ;q'O'di mento dell'immo�bile, signifi1cherebbe, in aaso di scaitenza della� concessione, spezzare la ttnit� del rapporto a�mministrativo, e ammettere il sorgere, per germinazione spontanea, indipendentemente da q1.talsia8i manifestazione volitiva, di un nuovo rapporto giwridico del tittto a�utonomo dal prece dente. Non senza notare infine ohe, facendo la stazione ferroviaria parte del Demanio pubblico, non. potreb �bero ma.i essere invocate norme itella legge comune ohe comunque 1Jen.gano ad inc~<.tere sull'uso e 8ul godimento dei locali che della stazione fanno pa�rte. (A. T.). FALLIMENTO -Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento -Obbligo di intervento del P. M. Insussistenza -Opposizione a dichiarazione di fallimento per debito di imposta -Previa osservanza del �solve et repete �. (Corte di App. Bari 22 luglio 1948 -Cianciola c. Amm. Finanze). Nessuna� disposizione della. leg1ge sul lfa.llimento (re1gio decreto 16 marzo 1942, n. 2'67) preiscriv�e che il Pubblico .Ministero debba intervenir:e nel giudizio di oppo1sizione alla, .sentenza che dichiaira il - failli�mento. Ni� piu� ritener1si che sia ohbligatodo tal-e intJerv1ento in ba1se avll'art. 70 Codke procedura civile, non rico�rrendo n� l'ipotesi di cui a0l n. 1 di taile a,rticolo, n� quella di cui a.l n. 3 (ca1Use riguar'danti lo stato e la crupaicit� delle per:sone), perch� il fallito �non pu� equi'Pa.ra.r.si aid un incapace, come un minore, un inrubilitato o un inte1�c1eitto, solo perch� ha .Pi:ndisponibilit� del suo pakimonio. Il Pubblico Mini:ste1ro� pu�, per�, sempre intervenire in ogni caiusai in cui raivv1si un pubblico interesse e non pu� ritenersi estesa ad esso la limitazione di cui all'art. 344 Codice procedura civile. Il principio� del solve et repete .si aippliJca, a.U'opposizione prrodotta dal debitore contro lai dichiara. zione di fallilmento fi1sca.le. SuUa prima maBsima non sem.bra possano sorgere dubbi. I./art. 70 c. p. c. infatti non trova applicazione, almeno per il primo comma. Invero se pure il P1tbblico Ministero pu�, a .'lensi dell'art. 7 del regio decreto 16 marz�o 1942, n. 2�67 fare in taluni oa8i istanza� per la dichiarazion~ di fallimento, e(}). a parte ogni indagine giuridica circa la natura ili tale istanza, da oi� deriva in maniera-non e.quivoca, che il Pubbliao ' . Mini.stero -non potendo apparire certo co�me � l'interessato1 � ohe, al pari del debitore, pu� fare opposizione alla sentenza �ichiarativa ili fallimento -non pu�, se abbia pre8o l'iniziaotiva processua �le, a sen�si del citato art. 7, proporre opposizione a 8ensi d�el s1Maes8foo art. 18, 2� comma. Resta ~os� esclu8a, P'er questa via, la po8sibilit� di appliaaz'ione ex art. 70, r~. 1 Co�ice �i proce dura aivile. N� app�are app�cabile il n. 3 dello stesso art. 70: per cause relative a.ZZo stato e alla capacit� delle persone dover~do8i, secondo la migliore dottrina, intendersi quelle aventi per oggetto rapporti fam, Uiari in genere (esclil8e le cause matrimoniali e qttelle di 8eparazione per8onale, delle quali si 0C� c1tpa l'art. 70', n. 2), la cittadinanza, l'interdizione e la inabilitazione, l'adozione e l'affiliazione (cfr. ANDRIOLI: Commento al Codice Procedura Civile, vol. I, 188; ZANZUCCHI : Diritto Procesuale OivHe, vol. I, 223). Anche la seconda rnassima aoppare e8atta, sia per qi,anto riguarda la possibilit� di intervento, (/.itando. il Pubblico Mi?"'istero, con ~P_prezzw~.ento <f,iscrezionale, ne valitti la oppo�rtu.n1ta a sensi del l'ultimo comma dell'art. 70 codice di procedura oi vile; sia per quanto riguarda la possibilit� di .spiegare interv�ento anche in grado ili appello, data la po8izione particolare che il PUibblico M'ini.stero assume nel processo civile. D'altra parte l'art. 1 delle disposizioni di attua zione del codici} di procedu,r.a civile, attribuendo al PubbUco Mini8tero la facolt� �i richiedere � in qualunque .stato C grado del proce880 >> gli atti di _ cau.sa �per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti d�alla legge�, 8ta a signifi.care che l'e8ercizio di tali poteri -fra i qua.zi � quello di intervento, pu� e88ere esercitato in qual8'�a8i 8tato e grado del processo; e quindi anche in. appello. ZW Mmi!FCT. W mmm@. jfilfu !ltill:fif .i kb 11I -30 Di indubbia esatt<':~:~:a appare zrure la tensa. 11w1:11: 1ima, ohe s� aonforma aUa co8tante giurispru.den.'<: a della Corte Suprema (cfr. 8ez. Un. 24 febbraio 1933, n. 707, Padscopi contro Finanze, in Sett. Ca88, 1933, 498; Sez. Un. 24 gennaio 1934, Esattoria di Arona contro Co1�bella e Pall�mento Soc. R1totifido Lombard.o, in �Poro lt. ))' 1934,. I, 480). 08serv� infatti in quest'itlt-ima .~enten.i�a� la Suvrema Corte che � il fallimento fi1:1aale co-~tituiscc pu.r sempre un mezzo e8emttir�o zri� efficace e pi� energico del procedi1nento ordinario di e8azione delle imposte. Ora, la opposiz:ione al procedimento cseoittivo fi8cal'e, qualunque ne sia la base, incide nel �dominio d�ell'art. 6 della leg�ge 20 ma�rzo 1865, cd �, perci'�, vincolata. al plf'eventfro pagamentu della impo~ta. E di conseguenza la opposizione promossa eontro la sentenza diehiaratira di fallimento fiscale, in qitanto tend�e ad� arrestare il procedim,ento forzato della esazione della imposta, non � procedibile se non sia accompagnata dal certificato di esegu.Uo pagamento della imposta medesima)). In senso parzia�lmente contrario ebbe a pronunciarsi in dottrina� il MURANO: Il fa.Uimento per ��ebit(} di ~mposta., il quale di.stingue fra il fallimento dichiarato ex art. 31 T. U. 9 giugno 1918, n. 857, siti pi/"Ofi.tti di gverra, e il falliniento dichiarato a sen8i dell'art. 25 del T. U. 17 setternbr. e 1931, n. 1608, per il mancato pa�gamento delle imposte dirette. Secondo il Mu1�ano, infatti, il precetto del so~ve et reipiete � applicabile soltanto quando il contribuente si opponga ad nna procedAtra esecntiva insta1lrata dalla Amministrazione fi:nanziaria; e ci� si verifica appttnto nel caso del fallimento dichiarato a sensi dell'.art. 31 .del T. U. 9 gittf/no 1918, n. 857. All'opposto, il fallimento dichiarato su i8tanza dell'esaottoria in b(J;se alla norma deU'ai�ticolo 25 del T. U. 17 settembre 1931, n. 1608, non si diversifica in nuUa dal n.ormale falUrnen to, al qitale il Murano attribuisice natura mera mente d'ichiaratfoa e non esecntiva; con la consegnenza � che alla opposizoione prodotta contro lri scntenro dichiaratfoa del fallimento non sarebbe applicabile il principio -del 1sol1ve et repete. Allo stato att1iale della legislazione, perci�, non essendo pi� in vigore il citato T. U. n. 857 del 1918, e non aontemplando il T. U. 3 gingno 1943, n. 598, ora 'V'igente in materia d'imposta stra�ordinaria sni m(J;ggiori ntili relativi allo stato di guerra, l'ipotesi d.el fallimento in c�aw di mancato pagamento della imposta, ed essendo il faUimento per d'ebito d�'imposta regolato soltanto dall'art. 25 del T. U. n. 1608, del 1931, il basilare principio del solve et repete non sarebbe, a seg�uir la tesi del Murano, mai applicabile. A combattere agevolmente la� qitale, per�, e su1Za, scorta delle Stle stesse argomentazioni, sar� snfficiente far rilev�are : 1) ohe, a,Z lit.mc della pi� recente q autorevole dottrina, il fallimento ha itn mratterc cd una natu. rao giitridicn eminentemente esecutfon, sfo. p1ur che si tratti di una esecuzione in un certo senso sui generis : cfr. GANDIAN: Il proce�s1so di falli mento, n. 19-20 ; .RATTA : Ist. di cliritto fa.llimen tare, cap. Il; Dm 8hlMO: lHritto fa.llimeutare, n. 25; 2) che il sol ve et repete � principio gcn.cnile, che si applica in ogn'i caso in c1d rcn!Ja cornunquc in contestrizione il tribnto, s� che as1:1ai di rcccnt(' la Corte Suprerna a Sezioni Unite ha� ribadito il principio anche in un caso in cui il contribuente arev-a promosso contro la ]l'inanza una nzion<' di accertaimento negntivo con la sentenza ~4 maygio 1948, n. 783, Pirtanze contro Consorz'io deri ra�ti vergella, segnalata in qnesta Rasscgnn, UJ48, n. 7-8, pag. 20. (N. G.)RESPONSABILIT� CIVILE -Morte di un bambino Risarcimento danni dovuti ai genitori. (Trib. Roma, Sez. I, 20 ottobre 1948, n. 3546 -Prns.: Colapinto, Est.: Caporaso Pierangelini contro Ministero DifesaEsercito). In caso �i morte di un bamllino il da.uno risardbile �si scomipoue in �queUo a.ttlmle ed immecl. iato (eventuali spese di cure, spese funeral'�e, ecc.) ed in quello futuro, do.vuto per il venir men(} nei genitori della leigittima a.spetta.tiva. 11e'l� ht futura somministrazione deg-li alimenti ed a�ssis tenza. ma.teriale e moira.]e. Tali d:mni futuri poss(}no� in via. eiqnita.tiva liquillai �si in lire centomila; e i i�elat:ivi inter1essi no�n possono �ecorrere olla.1 giorno �el sinistro. La p1"ima maN'W�!.rna. co8titnface olf'rna,i ju�s re{:eptum, ed appare quindi i;nntUe illtt8f.arl'<L�. Importanza pratiea notcro.ZU ha invece lrJ, misura, d.clfn in�dennit� fis8(ita, dal Tribunale (Zi Komn., i8/peetie ora elio te or'UJ/ilie,stie rag1g1'wngono mrisure a,si.sa�i JJ'�� clerate. Vero � ohe la li.qui:daz'ione .a.ci dMt1no ftthtro �t �aNo di morte di luwtbini vn fatta, per o�i;rfo ragioni, i.n 1:�ia� cqu.itatill.Jft; 8� cihe nulla e8olude ohe si verifioh�r~o nnohe notei;oZ.i d�i;�ergcnzc fra le �1Ja.ric iliagiNtrature; ma fo�rse app'ttnto in �i;-ista di ta.li d�ircrgenz'c 11u� ri.ltscirc oppodnno conosciere t'atteggtam.cnto preci.so e aeciw prc8o in qucNta m.ateria d'al Tribit�nale di Rorna, ehc gi� in una p1'eeeidantie scnten.za� resa su un.a questi.one analoiga (17 d�ovm.bre 1947, n�. 3737 -ENt.: Pitooiwno, Aroarese e Ba~zu.oohi contro jJfi.ni..~tero JJifcsa-E8e'roito), liquid� a�d oyn11no dei ycnifor�i 1:1i.a,. (},. ti.tolo d�i dwnno fit.turo ehc ver il da,.nno non pa�trirmon.Uzle lire eentomeila. Si: roioh'il(J;ma infine ~'attenz�i.one s'it.zl'u.Uirna mftS'8ima fi'is1sa.ta da.l Tribtttna.ZC, giaooh� tror1zw 1:1pcwso aooad-e ohe in c1a8i: del genere si fn�oci.an <loeolf'rere g,lfi intere8s�i S'tti danni fu.t'uri fi:n dal g�iorno del sinistro. Il 'l'ri.burnale ha in1pvoe aocolto la, tesi sodenllta in rUfe�sa della oonv,enuta. Arnim�invstr.a-zvione. ln effetti attiribnire gli interassi dal giorno del sini8tro t?wlla, som11wa Uqu1data, p'Cf' ri8aroirc danni che in cionarcto si verilfieiheranno soltanto nel futuro (qnando oio� il bambino avrebbe potuto 'lieraimen.te a8�sistere i gemtori) con.tradd.ioe ad ima csigcnzn logfoa, prima ed oltre che giuridica. Si che non. soltlanto t'ali interes�si non son dov�uti, -31 ma anzi sulla somma da attribuire oioc1orre fare una oerta dctraz�ione degli �in.tercBsi a s�oolare per 'tutto il period,o rela.tfoo ali'ariti.oipat.o pagwmento. Su qit.e1st:o pttnto sp01cifioo) a�l q1tal01 p1.lire si � richia1Ynato la sentenza. in esa,mc, 8i. ve1da CassaRJ'ione) 23 ap~�ile 1941, 111�ariotti contro Boccia, in << �Gi(ltr. It. >J, 1941, I) 1, .761. V. anah01 i.n que8ta Rass�egna.) fase. 9, pa,g. 22 (Responsabili.t� civile). (N. G.). RESPONSABILITA CIVILE -Risarcimento danni Spese erogate dal danneggiato e rendite mancate fino alla data della sentenza -Non incidenza della svalutazione monetaria. (Trib. Venezia, 3 dicembre 1938 -Meneguz contro Ferrovie dello St.lto). Sulle 1somme 001rri1spondenti aille sp1e1se e�rogate cla,l da,nneggiato e sulle rendite non percepite da1l giorno daH'incid�ente fino a quello della emanazione della :sentenzia non incide la sop-ra.vvenutn. svalnta,zione mo1nefa,ria, a, meno che non si provi che un maggior danno � d-eri:v~ito da,l �ritairdo nel pa,gamento, in quanto si sa,rebbe ovv.ia.to� aU.e conseguenze dannose deHa 1s1valuta.zione investendo le sollllme in beni r�eali. 1Se 1que,sta. prova, manchi � da ritene1�e che il da,nno derivante <falla, svaluta.zione, conseguente ane condizioni generali della s,ituazione economica,, non sia addebitabile al debitore. La �massi1na tro�va d!ue pvreciedentri au�torevoU in rocentissim.e 8en.tenze de.Ua� Covrte Swprrema. ohe per la prrima volllta ha avit�to, ocoas1'o1'!e dri ooou,parsi rZella quest~on.e: smitenza 5 aprile 1M8, n. 502, Vivalda contro Sooiet� Aziende Colorri Nazi.ona.Zi (in � R�V'. DilJ"'. Coirnrm. >J, 1948) II, 312), e 4 mag.< Jio 1948, n. 644, Ma.rohe8e contro MavrtinelU. In dott'rina la question,e � oon,troversa: l'AscA� nmLLI (La moneta) propende per considerare anche qudlo r�latirvo ail' rimbovrso deUe spese ero1.< Jate da.Z danneggiato come un d.ebit10, dri va,lore, in qitanto 1pier' p!finoi:pi'o gieneral'e ool r�miborso si mira, a ristabilire 111na determirn.ata situazi.one pa tr~moniale. Secondo il NrcoL� inveoe (Foro It.) 1946, IV, 52, 53), si trattorebbe d'ri Uifl, vero e prropirio debito peewruvrio) -in.serisibile peroi�) in quanto tale) alle osoi:Uaziorni nwnetavrie. Peraltro il Niao.t� ritiene che, i,n cuso dli m.ora,) la� ric11iestla, di Uifl, rmagg�ior risarcill'l'wnto in rela.ziovrie alla svalt,,tazione mon.et'a. r�a si possa giii,.<Jti,fi:oare co�me un itlteriore danno in base aU'art. 12�24 opv. o. o. Sit que,sta l'inea si pon@ sostanz�.,a,lmen.te 'IJa sen.tenz: a, in. esa�me; che rettamien.te ha giwdioatoi d:ov�er os�sere U creditore a dar za, prova d101l ma,ggior danno mt,bUo a segitito dleil ritardato pagam,entlo; e ci� plf'oprio in appliC'az�ione di qu,anto d~,sposto dal capoverso deU.-art. 1224 o. o.; sitl qtt,a�l punto, peraltro si vedano in va;rio senso : Corte di appello dii'. Napoli.,, 18 febbraio 1948, in �Mo%. Trib. >J, 1948, 92�, ri. 220; le varie sentenze ivi pit�bblioote a. pag. 178 n.n. 442-445; Corte di appello di MUan.o) 20 gennaio 1948, ivi 189, n. 472, oon ampie note di ri'Jcihiwmi. In proposito poi si veda, anehe 'il rcocnte e c1Ji.iaro stu,d.i.o d:Cl NAPOLIDl'ANO) �in � La Corte Bresoiana ))' 1948, I, 37; U q1wfo va an,cora pi� in l�) e nega ohe il cpv. deWarf't. 1224 posw essere ap�p.z.ica,to ai debi.ti pemtniari. Com1in,que) la giitrisprud.enza in rn,ateria di s1;ialutazione su questo punto � micora allo Rtato fluido. (N. G.). VIGILI DEL FUOCO -Personalit� giuridica -Notifica dell'atto di citazione -Foro erariale. (Tribunale di Salerno, 15 luglio 1948 -D'Acunto contro 75� Corpo Vigili del Fuoco). Il Corpo Vigili clel Fuoco dotato cli personalit� giuridica, � un ente autarchico, mira cio� al raggiungimento di finalit�, di cui, lo Starto r~>;ta, i1 sog;getito meidiaito. Esso pertanto non � 1m'Amministra~ ione :dello 1Stato aid ordinamento aut0"!1omo. L'a;rrt. 2 legge 27 diic-embre 1941, n. 1570-, che attribuisce la rarpipr-esentanza, e dife1sa1 in giwdizio del Corpo V&gili del fuoco alla, Avvoca.tiura d~llo 1Stato � un'a.ppUca,zd.one clell'a:rt. 43 T..u. 30 ottobre 1933, n. 1611. Col citato art. 2 si i�:Uchiama 1solo il Oa,po I del T. U. n. 1611. Tali norme non cont,engono la� deroga, di competenza, territoria.le n� l'obbligo della. no�tifieazione deHa. citaizinne a1ll'Avrvocaitiura. deUo Stafo. La ma.ssimia, surriferita S'i riferisce a questione particolarmente delicata. Per V'ero in senso difforme si � pronunciata la Corte Sttpirema (2'5 gi1.t,gno 1941, n. 19i21, Ministero Interno contro Marcelletti e I.N.A.I.L.) in R:ep. � Foro It. >J, 1941, 53, n. 2, richiamata anche in Relazione Avvocatura Generale Stato 1930-41, vo lurne I) pag. 1'69). Peraltro in contrasto con tale pronuncia � la giurisprudenza del Cori,siglio d.i Stato) clve) con de� cisione 28 luglio 1943 n. 379 d.ella V Sezione (Scir� contro Consiglio di amministra~1ione dei Vi gili del fuoco di Catania) in � Rivista Diritto Pttbblico >J, 1943, II) 422, n. 528), cos� ebbe a pro nunciare: �A norma deWart. 30 regio decrPto logge 27 febbraio 1939, n. 333 e 31 legge 27 dicem� bre 1941, n. 1570, le d:eliberazioni del Con8ig'lio d.i amministrazione dei Vigili del fu.oca so1'!o soggette ad approvazioni del Prefetto) il qitale interviene carne orgal/'l,O locale del Governo; il che pro�/J'a che il Corpo provinciale idei Vigili del fuoc(I appartiene alla categoria degli Enti sottopos'ti ana tutela o anche alla sola vigiVanzl(J, dell'Ammin�drazione pubblica locale >>. Ed � giurisprudenza costante che l'impugnativa giurisdizionale degli atti emanati d1ai Corpi pro 17�nciali) quando siano lesivi di interessi) debba esser fatta, avanti la� <Giunta provinciale ammri.ni 8Pratriva e non (lloanti il Consiglio dli Stato (cfr. Cons. St. ,V Sez. 26 novembre 1946 n. 386, San. toro c. Corpo Vigi.U del Fuoco e Min. Interno, in Rag. Dir. P1.t�bbl. 1948, 2, 209; e 31 gennaio . .1947, n.. 21, D'Acunto c. Min. In.tierno) ivi) 248). Sembra che que.<Jta secon,da 'besi) sostanzialmente confornie alla sentenza. annotata, sia preferibile. E) vero che esistono Aziend.e autonome di ,Stato, le qitali fanno parte integrante della Ammini8tra� zione statale; ma gi� potrebbesi dnbitare che es8e -32 abbiano personaUt� giuridica, o non siano piutto, sto dotate di una semplice autonomia amministrativa: tanto vero �che la rappresentanm Zeg,alc di queste Aziende autonome spetta generalmente al capo della Amministrazione dalla qitale d,ipendono e della quale fanno parte. Di pi�: in questi ,casi anche l'autonomia, fi,nanziaria e contabvle su.ssiste quasi soltanto sotto i7 profilo forrrvale: giacch� i bilanci delle Aziende aittonome fanno parte, sia pitre come allegati, del bilancio dello Stato, e sono sottopo,sti a.ZZO. stes8o rieswme generale di questo. La posizione dei Oorpi provinciali dei Vigili d�el fuoco appare invece wstanzialmente d.i,versa,, Gi� la osservazione sopra riportata fatta dal Consiglio di Stato appare di per s� decisfoa per neg,are la qualifica di organi statali ai Corpi pq�o�vincia �li dei Vigili del fuoco: giacch� non si saprebbe concepire la disposizione dell'ultimo comma d'ell'art. 31 legge 21 dicembre 1940, n. 1750, nei confronti di una Amministrazione statale. Del resto nella .~tessa legge si trovano altri ele menti che inducono a ritenere fondata questa tesi: cos� in tema di gestione fonanziaria l'art. 42 dispone ohe il bilancio preventivo ed il conto consuntfoo dei Corpi provinciali siano sottoposti al visto prefettizio ed. alla approvazione del M foistero pe�r l'Interno; .e ohe il servizio di Tesoreria sia affidato ad una azienda� di credUo, e non agli Uf fici provinci<I;li del Tesoro e alle Tesorerie provinciali; mentre neppur l'anno firnanziario corrispond� a quello delle Arnministrazioni statali. Inoltre potrebbe 08-servarsi che, in base all'articolo 28, il M'dn.i8tero dell'Interno, aUraverso la appo18ita Direziane generale si limita a �are direttfoe d�i massima, e � .�. f) sorveglia l'andamento di ciasoun Corpo �i Vigili del fuoco�: il che pare stia a dimostrare, anche attraverso .za, dizione letterale della norma, che i Oorpi provinciali sono sottoposti a sem.plice � sorveglianza � da parte del Ministero, stretta e penetrante fi,n che si vuole, ma pur sempre sorveglianza,, che riguarda, tecnicamente parlando, soltanto gli Enti pubblici, non anche gU organi periferici che si trovano in un rapporto di dipendenza org'an�ica. Infine appare poco conciliabile c,on la attribu.zion �e ai Corp�i provincia.ii della qualifiica e della natura giitridica rti organi �ello~ Stato il fatto ehe una gran parte del personale da essi dipendente non sia legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego, e quindi di ,dipendenzia orgatftioa (regio decreto 16 marzo 1942, n. 699). D'alvra parte n� la esistenza �ella Direzipn1e Generale dei servizi antincendi n� quella d'i perso�nale 8tatale presso i Uorpi provineiali postula� neces8ariamente che i Oo'l"pi provinciali siano organi dell'Amministrazione statale. La Dire'l<lione Generale ha infatti dei compiti di carattere generale di sorv1eglianza e controllo� sulla ge8tione tecnieo-amrministrativa; ed in un certo senso la sua attivit�, 1n4ramente funzionale e di coordinamento, non � troppo �dis8imile da quella esplicata daUa Di'f'ezi,one Generale dell' Arrumirnistrazione civile, nei confronti deg'li Enti locali e delle Opere pie; mentre il nostro ordinamento conosce altri ca.si di pcr8onale stata,le che presta servizio alle dipendenz�e di Enti pitMliei locali (ad es. i segretari comun,ali). Pu� infone rilevarsi che se i Corpi provinciali dei Vigili del fiioco fos8ero da considJerare or;gani �ello Stato) del tutto superflua sarebbe 8tata la dispo8izione contenuta nell'ultimo� comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1'941, n. 1570, circa; l'attribuzione della rappresentanza e dife8a in giwJAzio all'Avvocatura dello Stato, giacch� per gli organ,i 8tatali, anche ad or�inamenfo autonomo, tale rappresentanza e difesa discende automati. ca1mente dall'a.rt. 1 d.el T. U. approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, senza ehe sia neces,qaria una particolare dispo�sizione legislativa. In �ottrina si veda, in senso conforme alla tesi ora illu:strata, la nota d:ez Rosso: Inv,e1stimeinto 1 autoITTwMlistico� idi dipendenti staitali, n. 6 in � R'assegna �Giu.r. Cire. Strad. �, 1947, 224, gi� segnalata in qnesta Ra.<18eg"JW, 1948, n. 4, pag. 8, (N. G.). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SOCONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE" 1949 1. Legge 24 novembre 1948, n. 1943 (G. U., n. 4): Indennit� per danni alla propi�iet� industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli accordi approvati col D. L. 31 dicembre 1947, n. 1477. -Con questa legge l'Italia d� esecuzione a quanto stabilito nel paragrafo 8 del memorandum approvato col succitato decreto legislativo n. 1747-47. Questo paragrafo 8 richiama puramente e semplicemente l'obbligo assunto dal Governo Italiano col Trattato di pace, obbligo di evidente carattere internazionale e che non vale da solo a costituire la base di qualsiasi pretesa rlel privato nei confronti dello Stato Italiano. Si rileva d'altronde �he l'obbligo predetto, assunto con l'art. 76 del Trattato, � diverso dall'obbligo asassunto con il successivo art. 79, che riguarda l'indennizzo dei cittadini italiani i cui beni saranno confiscati dalle Potenze alleate ed associate. Salva ogni questione sulla natura dell'obbligo derivante da questo ultimo articolo (sul quale vedi l'applicazione fattane ai cittadini italiani di Tunisia col decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521) sembra si possa affermare che in forza dell'art. 76 il cittadino italiano non abbia un vero e proprio diritto subbiettivo alla indennit�, ma che la sua pretesa abbia la stessa natura di quelle gi� regolate col Decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, che del predetto art. 76 rappresenta appunto una anticipata esecuzione. Ci� posto, non sembra dubitabile che il termine stabilito nell'art. 3 della presente legge sia, effettiva1nente perentorio. In base all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1047, n. 1430, che approva il Trattato di Pace, pu� ritenersi che le norme emanate con la presente legge si sarebbero potute emanare anche con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Legge 7 gennaio 1949, n. 1 (G. U., n. 5): Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. Vedi per l'ultimo, in ordine di tempo, dei provvedimenti analoghi in questa Rassegna, 1948, fase. 7-8, pag. 24. In relazione all'art. 3 della legge in esame sembra possa affermarsi che la classificazione degli esercizi nelle varie categorie, ai fini dell'art. 1, non possa essere sindacata dall'Autorit� giudiziaria, trattandosi di un accertamento tecnico discrezionale ad essa sottratto. L'art. 9 �, come esplicitamente afferma la relazione (Le leggi 1949, pag. 16) una norma dettata da considerazioni di equit� a favore dello sviluppo della cooperazione; essa pertanto non costituisce applicazione di un principio generale tributario che possa essere esteso anche ad altre imposte, come per esempio quella di registro sugli atti posti in essere tra Consorzi di Cooperative e Cooperative consorziate. 3. Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 (G. U., n. 9): Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non difjerito nell'Italia meridionale e nelle isole con la spesa di 20 miliardi di lire prelevate dal Fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108. -Notevole l'art. 5 che dichiara urgenti indiff'lribili a tutti gli effetti i � lavori da eseguire in base alla presente legge. � da ritenere che ogni volta che sia disposta una occupazione di urgenza, facendo espressa menzione nel relativo decreto che l'occupazione stessa � preordinata all'esecuzione dei lavori autorizzati dalla presente legge, il sindacato sulla sussistenza dei requisiti della urgenza e della indifferibilit� da parte dell'autorit� giurisdizionale amministrativa sia escluso (vedi in proposito in questa Rassegna, 1948, n. 11-12, pag. 30). 4. Legge 17 gennaio 1949, n. 6 (G. U., n. 14): Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velr;cipedi a motore. -Deve rilevarsi la inconsueta espressione usata dall'art. 11 laddove si conferisce alla Autorit� politica il potere di autorizzare il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa per trasporto di cose. Tale potere era attribuito dall'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, richiamato dal citato art. 11 , all'Intendente di Finanza; con l'espressione Autorit� politica � da ritenere che la legge in esame abbia voluto trasferire il potere medesimo ai Prefetti, a meno che non si sia voluto intendere con la imprecisa espressione, Autorit� di polizia, nel "q�al caso potrebbe ritenersi che il potere spetti al Questore. Il nulla osta di cui al capoverso dell'art. 11 � di natura essenzialmente tecnica. Il richiamo contenuto nell'art. 4 alle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, deve intendersi comprenda anche --34 il richiamo alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, la quale ha modificato l'art. 23 del regio decreto n. 2383 e anche l'ultimo comma dell'art. 24. 5. Legge 21 gennaio 1949, n. 8 (G. U., n. 24): Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali. -Secondo l'art. 8 la legge in esame ha efficacia r�troattiva. Circa la sua entrata in vigore si osserva che, com'� noto, secondo l'art. 73 della Costituzione, le leggi diventano obbligatorie nel decimo quinto giorno successivo alla loro pubblicazione salvo disposizione contraria contenuta nelle leggi medesime. Tale disposizione contraria, secondo l'opinione comune pu� essere o espressa o implicita. Appare evidente come una legge, per la quale sia stabilito effetto retroattivo in relazione a tutte le sue disposizioni, debba intendersi che contenga implicitamente una deroga alla norma generale di entrata in vigore nel decimo quinto giorno. Ci� posto, e tenuto conto che la pubblicazione � elemento indispensabile ed essenziale per la obbligatoriet� della legge pu� affermarsi che le leggi retroat.tive entrano in vigore con la loro pubblicazione. Con tali precisazioni, diviene chiara la norma dell'articolo 6 della presente 'legge che potrebbe, inveroapparire in contrasto con l'articolo 8 ove si attribuisse all'espressione �entrata in vigore� del primo lo stesso significato che �avere effetto11 del secondo. Se invece si distingue tra le due espressioni e si ammette che la legge in esane � entrata in vigore con la pubblicazione, mentre ha effetto dal 1� gennaio 1949, l'rticolo 6 sar� spiegabile come quella tipica norma che si inserisce nelle leggi retroattive quando si vuole che queste, in deroga al principio generale, incidano anche su rapporti giuridici gi� definiti prima della p.bblicazione delle leggi stesse. 6. Legge 26 gennaio 1949, n. 10 (G. U., n. 24): Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. -Da notare l'art. 9 il quale concerne materia diversa dalle tasse di concessione, in quanto abroga il dei creto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa rli bollo fmlle commmazioni a carattere volnttuario. !IDWli t&& +:fffe:: rna2 rn e1 + �fil dk i t[@ ili INDICE SISTEMATICO DELLE c o N su L T A z�1 o�N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA ALBERIGHI. -Se alle locazioni di edifici ad uso ail:Jerghiero effettuate tra il 11<> g.elliilJaio 1944 e l',entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, si ~iP.Uchino le norme della legge 24 luglio 1936,. n. 1692 (n. 2). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Quale fosse lo status doella 1G.R.A. prima del decreto legislativo 13 aprile 1948, 111. 321 (n. 70). -U) Se l'Avvocatura dello Stato che difende una Scuola tecnka i:ndustrial�e abbia per questo solo fatto anche il patrocimdo dell'Ente morale� che provwde alle spese della scuola stessa (n. 71). APPA'LTI. -.Se l'Amministrazione ferrovia!'ia poss.a concedere la revisione dei prezzi' anche quando m~l contratto di appalto la revisione stessa sia esclusa (n. 98). AUTOVEICOLI. -I) Se per il recupero di automezzi di propriet� dell'Amministrazione alienati da organi della r.s.i. si possa prncedere tn1 via amministrativa. (n. 13). -II) Se i detentori dei detti automezzi possono esercitare il diritto di ritenzione peT i crediti deriv, anti dalle riparazioni (n. 13). A!VVOCATI E P1ROCU�RATORI. -Se sp�etti all'Avvocatura dello Stato il patrocinio di una persona giuridi�ca [pubibl1ca �1a quale provvede alle spese di mantenimento di una Scuola industriale dif>e�sa dalla Avvocatura dello Stato medesima (n. 9). ICONTA:BIJLITA' DI &I'ATO. -Se occorra senti;r1e, il parere dieil Consiglio di Stato per la risoluzione di contratti gi� sti'pulati dai Provvoeditorati' alle 00. PIP. e successivamente trasferiti alla A.N.A~S. (n. 46). CONTRATTI AGRARI. -Se per la determinazione di un eventuale aumento dell'indennit� di occupazione di terreni: possM10 iuvocars.i le �disposizioni sull'aumento dei .canoni dei contratti� agrari (n. 9). CONTRATTI DI GUERRA. -Se 'anche dOipo l'eintl'ata in viga.re del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, permanga nelle Amministrazioni la .competenza ad is.truire le p.ratiche INllative alla liquidazione dei contratti di guerra (n. 4). DEJBITO .PUBBLICO. -I) .Se le ibanche consorziate per il collocamento del p11estito della ricostruzione debbano ritenersi de1positarie dei titoli rpl'ovv;isori fino alla loro sostituzione con i definitivi (n. 5). -li) Se il Giudice penale possa s.equestr.are tit.oli <1e1finitivi del debito pubbUco corrispondenti per taglio a titoli provvisori che siano stato corpo di reato (n. 6). DEMA!NIO. -Se l'A.iB..A.R. venda l>egittimarnente. beni gi� ~parte111�enti ad altve Amministrazioni statali, ed ad essa penremuti come residuato di guerra (n. 55). DONAZIONE. -Se l'atto rpuibblico e�ssenziale per la validit� di una donazi;0ne possa essere costituito dalla deliberazione comunale di donare (n. 5). ESPROPRIAZIONE .PE.f.! .P.UBBUCA UTILITA'. -il) Se per le opere da eseguirsi dallo Stato o per lavori costituenti .accessori di op�ere pr.eesistenti o gi� riconosciute di pubbHca utilit� o �che importino una [parziale modificazioni delle stesse si debban.o osservare le formalit� pT�eliminari di cui alla legge di .espropriaz'ione (In. � � � . ) . -II) Se peil' la espropri.azione di beni mobili di interesse artisttco s1 deve :far riferimemito alla le.gge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 28). !FERROVIE. -[) Sie l'Amministrazione ferroviaria possa conoedere la revisione dei' p!l'ezzi di cui ai decreti ministel'iali 857 del 1940 e 1850 del 1946, quando nel contratto d'appalto sia �es.elusa la revisione (n. 64). -Il) Quai.e disposizi.one debba ritenersi a,p�plicabile sul trattamento dei dipernd�enti di una Societ� esercente� una ferrovia in concessione che aJbbia sostituito con un servizio di autolinea il servizio ferroviario interrotto a causa di: gue.rra (n. 63). -III) Se .Si possa richiedere alla Polizia f�erroviaJl'ia di compiere indagini :relative a cause civile interessanti l'Amministrazionoe. (n. 65). IV) Se i sussidi integirativi concedibili a ditte concessionM'ie di linee .fe�r:rovtarie o tranviari1e si.ano subordinati alla continuit� dell'�esercizio delle linee stesse (:n. 66). -V) Se nel caso di legittima conoessione di sussi�di [possa procedersi al loro recupero anche dopo l'esalJII'irrrnnto della c.oncession.e. (in. 66). 1GUERRA. -Se agli .addetti .alla bonifica dei CaID[pi minati IP'Ossa app�Hcarsi l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, anche in reiazionoe a fatti avvenuti prima dell'.entrata in vigore del dec11eto �stesso (n. 96). IMPIEGO P1RIVATO. -Se le ditte p�rivate siano tenute a rimborsare all'Amministrazione le spese da ques.ta anticipate per .il .d'unzionamento delle Commis %7 P?SZm&Z z:rnw -36 Si!oni �di Epurazione �ohe hanno svolto la loro �attivit� presso le ditte stesse iD !l.!PiI�licaz:ione di. O!l'diuanze dei G.M.A. {n. 14). llMPiIElGO PUBBLICO. -I) Quale sia il trattamento in :relazione al 'Premio di pres�einiza de�i pensionati riassunti in seryizio ID.On dL ruolo (n. 146). -II) Se nm< piegato pubblico che si � dimesso volontariamente dall'impiego p,os.sa .giovarsi del decret.o legislativo 7 fe.b. braio 1948, n. 48, per ottene.re la riammissione. in servi� zio sostenendo �Che 1e sue dimissioni furomo �deteirminate da necessit� di sottrarsi al giudiz.io di .epurazione (in. 147). -III) Se a, sottufficiali e i vigili del fuoco siMlo im!IJ>i�egati dello .Sitato (n. 148). -IV) Quale sia la giuri.sdizione C,O.IIl\Petente sulle controversie �i.Jl materia di rapporto di impiego ded predetti vigili del fuoco (n. 148). -'-V) Se :i, dipendenti del ruolo sipeciale del governatorato dell'Ege.o siano da -consid>erarsi di�pendenti di ruolo dello Stato (n. 1149). -VI) Quale trattamento Sjp�ertti agli eredi di un impiegato non di ruolo deceduto dopo aver 1presentato le dimis.siom�i volontari>e ma prima dell'acoe.ttazione di queste (n. 150). -VII) Quale sia il trattamento economico del funzionario di fatto e se l'Amministrazione debba pagargli assegni arretrati, dopo la scoperta dH1 vizio ch>e rende illegittimo il rapporto di imp�iego (n. 151). I:MFOSTE E TASSE. -I) Se le nO'rme di cui ai decreti legislativi 11 .a:p.rile 1947, n. 190 e 17 dicembre 1947, n. 1444 :siano applicabili .anche a favore �dei contribuenti (n. 82:). -II) Se si <possa legalmente. ripetere una differenza di tributi-doganali derivanti da diversa qualificazione della merce dopo H pagamento dei tributi stessi (n. 83. ~ Ili) Quale sia la giurisdiz.i,ane competente a decido&re sulla �eventuale op.posizione de.J. contribuente alla richiesta di differenza di tributi di �CUi al numero [pl'ec�edente (n. 83). -IV) Se lo .Sitato possa far valere il privilegio sp�eciale relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio anche sui beni che vengono fittiziamente riuniti al <patrimonio del contribuente in base all'art. 3 del decreto legislativ.o 11 ottobre. tl.947, n. 1131 1(lm 84). -V) Se l'opposizione giudiziairia contro il .ruolo dell'imposta terreni debba ess;ere ;preceduta dalla. opposizione in via .amministrativa (n. 85). -VI) Se agli effetti tributar.i. �una Societ� cooperativa irnegolare debba esse�re trattata oome una regolare (n. 86). VII) Sie le Societ� co.,operativ.e ir100golari debbono iPagare l'imposta straordinaria p�rnporzionale (n. 86). VIJI) Se l'art. 45 del Testo unico 17 settembre 1931, n. 1608 s.i applichi solo .alla liquidazione formale o �ainche ai liquidatori di fatto (n. 87). -IX) Se un ufficiale di polizi�a tributaria pu� rifiutarsi di. d�eporre come testimone avanti la Sezi.one speciale della Comissione� deUe lIIl\POSte allegando il segireto di ufficio {n. 88). -X) Se sia valida la cauzione ,iiPotecaria ai fini dell'imposta di fabbricazione su un immobile sul quale ,gravi in data ante.riore il privHegfo speciale a favore dell'l.M.I. (:m 89). IMPOSTA DI REGISTRO..-Quale sia il �carattere della corn1Petenza territori.aJe idegLi Uffici del Registro (n. 52). . INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se competa al rastrellatore di campi minati C.he' sr info'.rtuna sul lavor.o per propria colq;�a l'indennit� di. infortunio (n. 7). II) 1Se sia aipplicabile l'art. 10 del dec11e�to legislativo luogotenenziale. 12 ap'rile 1946, n. 320 per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (n. 7). LOCAZIONE DI CO&E. -Se le locazioni di edifici destinati ad uso alberghiero poste in essere :nel perioU.o tra il 110 gennaio 1944 -e l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117 siano soggieitte .all'azione di nullit� p�revista dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692 (n. 33). 1MONOPOLl. -Se la sanzione di imdegnit� di cui all'airt. 55, n. 4 del rriegio decreto 14 giugno 1941, n. 577 si appUchi anche a coloro che avend.o .commess.o un fatto definito dalla legg�e �Come c�ontrabbando, .abbiano ottenuto la di�chiarazf.one di estinzione del !'eato con determinazione amministrativa (n. 14). NAVI. -Se l'armatore che autorizzato dall'Amministrazione carichi sulla pr.opria nave requisita in uso pro[[liI'i�e merci possa rip�etere dall'Amministrazione stessa i danni subiti dalle merci (n. 32). OPERE PUBBLICHE. -Se sia v.alida l'istanza di arbitrato notificata ad un or.garro dell'Amministrazione privo di rappresentanza (n. 9). PENSIONI. -I) Se la norma della legge 6 febbraio 1941, n. 176, relativa alla spesa della iscrizione al Monte F0ensi01ne degli insegnanti delle scuole parid�.cate. sia inderogabile (n. 27). -II) Se il mutamento dei ['equisiti stabiliti dalla legge per la iscrizione di un sanitario c.omunale alla -Cassa di previdenza incida anche sulle iscrizioni gi� anterio-rment�e1 avv�enute in regola con� le norme precedHnti (n. 28). iREGIONI. ~ Se l'Assemblea regionale siciliana abbia potest� legislativa in materia di riforma agraria (n. 5). REQUISIZIONI. -I) Se le. indennit� per l'occupazione di te1rreini debbano essere revisionate in base ane disposizioni sui canoni dei contratti agrari (n. 62). -II) Se sia soggetta a requisizione a sensi del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, merce di propriet� di uno stato neutrale Slbarcata in un porto italiano (n. 64). TASSE DI BOLLO. -Se le quietanze rilas.ciate dal- 1'0.N.M..I. godano del trattamento tributaJrio di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (n. 5). (5104863) Roma, 1948 � Istituto Poligrafico cJello Stato � G. o: