GENNAIO 1949 
ASSEGNA MENSILE 
GENNAIO 1949 
ASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 


OSSERVAZIONI SULL'INCIDENTE DI SOSPENSIONE 
NEI GIUDIZI DINANZI -AL CONSIGLIO DI STATO 


SoMMARIO. -1. La sospensione dell'atto impugnato 
nel sist1ema :della giU!Stizia .ammini�strativa. -2. compatibilit� 
de.11a sospensioine con la costituzione. -3. Natura, 
rpll'esruwoS'ti e limiti de1l potere di soS1pens.i1on.e: 
a) i. presupp0t5ti del ;ricocrso princi'Pale; b) le gravi ragi0iI1i; 
e) la sospens1ione dell'e.secuzione degli atti gi� 
eseguiti. -4. La so&pensione come 1eocezione nella legge 
e� 1c011I1e regola neilla pratiica. -5. L'incidente di sospenstone 
�e l'ar1J. 373 c.'P.c. -6. Inconvenienti 1e1 contraddizioni 
neil'aippUcazione dell'Istituto del1a sospeinsi:va: 

{.J;p,, 

a) il danno grave ed iTOOpambile del rl�wrrente1 e del


ww 

l'amministrazione; b) il fumus boni juris. -7. Conclusioni. 


1. La possibilit� della sospensione dell'esecuzio, 
ne degli atti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale 
� prevista, nella leg1ge organica del 
Consiglio di Stato, come un'eccezione alla regola 
che i ricorsi in via contenziosa non hanno effetto 
sospensivo. 
La limitazione posta. dall'ordinamento giuridico 
a,ll' Autorit� amministrativa, di oonformare 
la propria, ar.6ione alla legge non avrebbe significa,to 
pratico se non fosse consentito 31gli iriteressati di 
denunciaire in sede giurisdizionale ogni, pretesa 
i11egittimit� nell'operato della Pubblica 'Ammini


senta di sostituire al provvedimento di cui � contestata 
la legittimit� un altro analogo in cui questa, 
non dia luogo a incertezz.e. 

N�, .in via di principio, pu� essere demandato al 
Giudice che deve sindacare la legittimit� del provvedimento 
l'esame sull'opportunit� di 1sospenderne 
precauzionalmente l'esecuzione, perch� un tale 
esame, se rivolto alla fondatezza del ricorso, ne 
pre)Supporrebbe un'adeguata delibaz.fone, con garanz.
ia di pieno contraddittorio ; se invece dovesse 
essere posto in relazione all'intensit� dei danni che 
l'el;'lecuz.ione o l'iill~sec.uziooe dell'atto potrebbero 
produrre, rispettivamente al ricorrente o all'Am


. ministrazione, esso sarebbe irrilevante iSiOtto il 
primo profilo, perch� � nell'essenza degli a..tti ammiliistrativi, 
come atti di imperio, la possibilit� di 
sacriticare i diritti dei privati, onde la teor;ica dell'indenniZ;
ZiO peir .atti legittinni�, mentre sotto il 
secondo profilo sarebbe �viziato di incompetenza, 
nou potendo consentirsi un a,pprezzamento di merito 
a chi ha giurisdizione sulla sola legittimit�. 
Questo � lo schema sul quale � attualmente inteE:
1sufa la trama �dell'impugnativa giurisdii-.ionale 
degli atti amministrativi. 
In via d'eccezione, come rimedio cautelare per 
le poss1ibili contingein~e che esulano dalla sfera 

srtrazione; dall'altro canto, se l'enunciazione di , della normale prevedibilit�, � consento che il 

questa pretesa avesse senz'altro l'efficacia di sospendere 
l'eseeuzione dell'atto impugnarto, ne verrebbero 
paralizzate la vita e l'attivit� pubblica, 
perch� ogni atto amministrativo risponde ad una 
ooncreta pubblica esigenza, la sodd;isfazione della 
qua.l�e non p1u� esse<re� rin~essl!A al lbenepfacito o aJlla 
acquies'Ceruza del privato controinteressato. 

Di qui i principi della esecutivit� e della esecutoriet� 
degl;i. atti amministrativi, della piena validit�i 
�ed efficacia. di essi sino a quando non ne siHr 
pronunciata la revoca o l'annullamento. 

Le possibilit� di accoglimento del ricorso e di 
annullamento dell'atto devono essere e sono sempre 
va.lutate dall'Autorit�, come norma di buona 
amministrazione, per un'eventuale sospensione volontaria, 
o per la revoca, qu.ando lo scopo che si 
persegue, pur tollerando indugi n� quiescenze, con


~ Giudice amministrativo sospenda l'esecuz;ione del


l'atto impugnato, su istanza dell'.interessato. 

Questa possibilit�, previslalnell'rurt. 39 d�e1T. U. 

sul Consiglio di 1Stato e disciplinata dall'art. 36 

del relativo regolamento di procedura e dall'art. 2_ 

del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, con-] ~--.. 

tra,i:;ta con i principi che regolano l'impugnativa


di cui si � fatto brevemente cenno, e pu� trovare 

uno; giustificazione pratica solo che la si oonsideri 

co:p1e una valvola di sicl!rezza. del sistema. 

2. PrimHr di scendere all'esa,me ed alla �ritica 
deU'istituto della sospensione, secondo le disposizioni 
vigenti ed il suo funzionamento attuarle, si 
ritiene opporrtuno formulare una osservazione di 
fondo: se cio� tale istituto siar compatibile con le 
norme <lella Costituzione. 
~�~wtt@Mf$.fb..AWMmii&JA&mr-,9Ji�~Alm 



E' noto come questa abbia a sua, base il principio 
della divisione dei poteri, il quale � stato raffOTzato 
con la ist:iJliufilone di un apposito organo 
supremo di carattere giurisdizionale (Corte costituzionale>) 
per la tutela, dei relativi limiti.. 

Ora, in appllfo31Zione di tale !Principio, deve ritenersi 
che qualsiarsi provvedimento che incida sull'attivit� 
del.la.o Pubblica Amministrazione pu� essere 
a.dotfato dagli organi giurisdizionali solo s�e 
ed in quanto una espressa disposizione della, Oostituzione 
lo consenta ; e poich� gli articoli 1Q3. e 
113 della Costituzione, che dettano le norme fondamentali 
in materia, prevedono solo un potere di 
annullamf]nto degli artti ammini:strativ;i., ma non 
un potere di sosP'ensione d.i �essi, da. pairte degli organi 
giurisdizionali, deve convenirsi che questo ultimo 
potere non tro�va fondamento nella Costituzione. 


N� si dJilca, che il potere di sos1)ensione � da, con sidel'airsi 
;implicito nel poterie di annulla.mento, 
pereh� sarebbe facile dimostrare la superficiaHt� 
di tali osservazioni. Infatti, la, decisione di annullamento 
pu� essere adot.fata solo quando, a conclusione 
del dibattimenrto che sj svolge con tutte 
le garalli7iie del contraddittorio e del completo esame 
dell'atto impugnato, venga di ques:to riconosciuta 
la illegittimit�; mentre l'ordine di sospensione 
viene emeS!SO so1o dopo una sommaria deli~ 
bruzione del provvedimento impugna.to Vnmudita 
altera parte, e limitata ana sola v�a.luta.zione della 
gra�vit� d.ei danni che il provvedimento stesso 
potrebbe provocare con la, sua esecuzione, indipen. 
dentemente o meno dalla, �sua legittimit�. 

Non pu�, inoltre, non considerar.si che l'ordine 
di s.osp�ensione non presrrnp[IOllle, anzi espres.sa:merute 
prescinde da quel giudiz.fo di legittimit� 
che viceversa deve precedere e che �solo pu� giustificar.
e la decisione di annullamento; ci� che conferma 
come non abbia alcun fondamento la tesi 
che nel poterie di annullamento previsto come couclusione 
del giudizio dJ. legittimit� dalla Costituzione 
sia compreso quello di sospensione, che al 
:giudizio di legittimi't� non � .in alcun modo subordinruto. 


In base a queste considerazioni, non � chi non 
veda come questo potere di sospensione, che attiene 
ad una funzione strettamente giurisdi~onale, 
venga in .sostanza ad essere esplicai:z,ione di 
una funzione amministrativa ; come � riconosciuto 
da chiarissim;i. scrittori, primo fra tutti l'attuale 
Presidente del Oonsig�lio di Stato (F. R-0cco: op. 
cit. alla nota (1). Ora, dopo che la Costituzione ha 
cosi� nettamente definito il carattere giu;risdizio. 
nale del Consiglio di Stato, limitandone la funz,
ione amministrativa alla sola attivit� di cons:ulenza 
giuridieo-amministrativa, il poter�e di ISOspensione 
appare del tutto privo di legittima base; 
appar.e, anzi, come una. vera. e propria. interferenza 
del potere giur'isdizionalle nel potere esecutivo che 
potrebbe essere disposta solo con una legige costituzionale. 


3. La natura ed i presupposti de�l provvedimento 
in ba.se alle disposizioni vigenti ranno richiamato 
l'attenzfone della dottrina e della giurisprudenza 
pa.rticolarmenite in questi ultimi tempi nei quali 
l'istituto ha avuto una pi� diffusa, a.pplicazione 
pratica. (1). 

a) Si � discusso se la delibera sulla sospensione 
avesse natura aI�:uninistrativa o giurisdizionale, 
e la questione, gi� risolta in quest'ultimo 
senso dalla prevalente dottrina, sembra ormai superata 
a seguito della riforma introdotta dal citato 
decreto n. 642 del 1948, il quale non dovrebbe lasc.
iare pi� dubbi .sul carattere giurisdizionale delle 
pronuncie in esame. 

Alle considerazioni gi�, svolte in proposito in 
ques:ta R,assegna (2). .sono da aggiungere due rilievi 
che dimostrano come la tesi che attribajsce natura 
amministrativa all'ordinanza emanata ai sensi del 
citato decreto porti a conseguena.e gravi ed inaccettab:
ilL 

Innanzf tutto � da osservare che tale ord~nanza 
costituirebbe l'unico esempio d.i atto amministrativo 
non impugnabile in sede giurisdizionale, malgrado 
U contrario disposto dell'art. 113 della 
Oostituzione. 

Inoltre .sr dovrebbe riic:ono�s~ere J:a. facolt� del 
Gov�erno di deliberarne l'annullamento. ai siensi 
dell'iwt. 6 della l~gge comunale e provinciale, 
sentito il Consiglio di S'tato in sede consult.iva, 
per incompetenza, eccesso di potere o violau,ione 
di legge. 

N� pu� ulteriormente du.bitar.si che la pronuncia 
sulla sospensiva non costituisca giudicato 
implicito sv.lla giurjsdi,zione e non poss1a in con


(1) Precedentemente !'.argomento �era stato trattai.o 
solo dal BONAUDI 1J1>el suo studio monografico: DeUa sospensione 
degi~ attiJ iamministr.afJivi, T01rino-1908, e dal 
MALPELI: v.eiia sospensiorne dei provvedimenti 1aonminis~
rat.liJv~ non impugnmbUi e di que�iLi che cL11c.hmrarno i�urgenz.
a e i'in�iJfferib.Utt� di opere pubbliche, nella " Nuova 
Rivista dei Pul:>b1ici Appalti �, 1931, I, 72. 
Di recente lo hamno ripreso in 1P�l'legevoli monografie: 

F. Rocco: n rimedio ,della sospensione de1gii atf.li e prrovveditmeriti 
amm'fmistrrativi impug1na/ii din.anz'i, al Consiglio 
dli Stato in �" se.ritti giuridici in onore di Santi 
Romano�, Padova 11940, Il, p. 513 segg.; ,coLITTD: Note 
circa la nat!Ura giuri�iJca deiJ prrovve'dimetn.ti dei Consig1lio 
�di Stato suiia �domanda di sosvensione, Campobasso, 
1945; ALIOTTA: La so�spen.sione �dei provve>dimento 
'dtrn,wnzi al Consiglio di Stato, Napoli 1948; GARGIULO: 
La sospensione deU'att.o ammirnristrativo da parte <Lei 
Consigiio �di Stato, INaiPoli, 1948; in articoli e note: 
NIGRO: suiia natura g.iurt'diica della sospensione da 
parte �el Cornsvgito di Stato degli atti ammiryis�trativi 
impugnati in "IF.oro Amministrativo "� 1941, I, 2, 276; 
ANDRIOLI: Sulla sospen.silone del p1rovve.aimento <Lispos.ta 
dJal Giudice arnm1m~.strativo, in � Riv. Dir. Proc. �, 1942, 
.II, 29; ZAPPULLI: �n provvedimento di sospensione del~ 
l'atto imprugnwto innanzi al consigUo di Stato, :in 
(( Riv. Dir. Pub. �, 1943, II, 390; LUCU'REDI: In tema di 
sospensiorie d.et provve'�imen.ti impugnati ai -C01JUiglio 
di St.mto, in " Rass. Giill['. Compl. Cass<. �, 1945, III, rp. 410; 
RoEHRSSEN: n prubblico 11n1teresse e ia sospensione dell'esecuzione 
deWa~to amrn?Jntst'rativo im "1Rass.egna 'Diritt,
o Pubblico"� 1946, 1,1, 406. 
(2) Gf.r. 1948, n. 11-12, pag. 27 e seguenti. 

seguenza es1s�e,re oggetto di -itm!Pugnativia� alle Sezioni 
unite della .S'uprema Corte, come queste del 
resto avevano gi� pi� volte ritenuto (3). 

Sotto questo p�rofilo l� infine dai ri'Corda,re, quanto 
gi� si � <letto in questa Rassegna (4) in nota 
alla sentenza delle Sezioni unite n. 1865-48, circa. 
l'fn/pplicabilit�, del rego~amenfo di giurisdizione� 
anche alle cause pendenti dinanzi ai Giudici 
speciali, e la conseguente sospensione del processo 
a seguito 1lel deposito dell'istanza di r�e,golamento, 
con inibizione al Giudice di svoLgiere 
qualsiasi attivit� giurisdizionale, anche se relativa 
alla 1lomarnla di 'sospensione. 

Conse1guente alla determinazione della natura 
della pronuncia sulla. sospensiva � anche l'altro 
problema relativo all'influenza su di essa del difetto 
dei presupposti del ricorso principale, con le 
conseguenze di irrice1vibiliti1, ina<mmissibilit� o 
improcedibilit� clte ne derivano. La ,giurisprudenza 
del Cons:iglio di 1Stato su questo punto � quanto 
mai �incerta, affermando a volte la necessit� di un 
preventivo 1esame sulla riceviibil�b\ del ricorso 
principale, limitando a.ltre volte questo esame ai 
soli casi iri cui gli ostacoli di rito al ricorso principale 
siano di palmare evidenza, e negando infine 
in altre decisioni ogni rapporto tra la domanda di 
i-;ospensione ed il ricorso principale (5). 

Anche la dottrina � divisa, e mentre alcuni (cfr. 
Hocco: op. oit.) escludono che in sede di sospensiva 
si po,ssa fare alcun esame delle questioni pre


C?:,
'%& giudizir.li, ailtri (v. ANDRIOLI: op. crit.. D'ALESSIO: 
Diritto Amm�inistrafi.vo) 1934, II, 582) ammettono 
un tale esame, ma con effetti limitati alla pronuncia 
incidentale. 
b) Circa le gravi ra,gioni che devono costituire 
il presupposto della pronuncia di sospensione la 
giurisprudenza, dopo di aver per lungo tempo ritenuto 
che esse dovessero riferirsi all'esclusivo interesose 
del privato ricorrente, si � ormai consolidata, 
conformemente alla prevalente dottrina, nel 
senso di ritenere che la pronuncia sulla sospensiva. 
debba fondarsi anche sulla considerazione dell'interesse 
pubblico (6). A questi criteri i pi� recenti 
autori vorrebbero aggiungere anche quello 
del fttmus boni iuri..~, di una delibazione soinmaria 
circa la fondatezza in rito �ed in merito del ricorso 
principale, dal quale, secondo essi, la giuris:pru


(3) Cf'I'. contr�o ALIOTTA: La legge sui perovved1.menti 
per acceUerare i giudizi presso le Seziorni giur'is�.izi.onaU 
del ConS'ig1�o �di Stato e l'incidente di sospensione in 
" Rassegna di Diritto Pubbii1c:o,, 19481, I, 1pa,g. 212 e sie.g.g. 
{4) Loc. cit. .alla nota (2). 

(5) Si confronti in Ni�gro, op. cit., un elenco di queste 
decisi.oni, disti.nte nei tre giruppi. La perpiessit� � confermata 
nella Decisione d�eUa IV Sezione, 11 aprile 1945, 
n. 71, in causa G�an.ndni, la quale cos� inizia la sua 
ampia, inconsueta motivazione: "La seztone riU.ene 
innanzi tutto opv1ortuno�, pur in questa sede di domanda 
di sospensione, risolv,e.re la questfone circa la definitivit� 
o meno�... ecc. "� 
(6) IV Se�zione, Decisione 18 novembre� 1932, Est. : Malinve.
r1no in " Dir. Amm. '" 11933, I, 1, con nota di M. Sulla 
sospensiorrie dtei prrovvedime1nti impugnat'i. 

2 

3


<lenza sa.rebbe aliena, adottando un criterio pm 
restrittivo nell'interpretaiZione della disposizione, 
limitando il suo esame alla sola considerazione del 
danno grave ed irreparabile (7). 

Certo non � facile conoscere i crifori e.B:e�de1te1�1)
1inano il Co,ns.igllio di S;taito a concedere o nega.re 
la sospensiva, dato che la motiva.zione del relativo 
provvedimento � qua,soi sempre molto succinta. 
limitandosi a da.re att.o che sussistono, o che 
non sussistono, le gir1a:vi ra,gioni; ma. non sembr~ 
che si possa. ,senz'a.ltro ie:sclude,re che nella iV'ailutazione 
di esse non abbiano alcun peso le a.rgomentazioni 
che nel ricorso principa.l!e illustrano 
e sostengono i motivi di graiva.me (8). 

o) IAltm. ques:tione molto agitata � stata 
quella dei limiti dell'ammissihilit� della pro1nuncia 
di so~p1enisione derivanti clall'esecuz.ione del 
provvedimento impugnato. 

E' ovvio che ,non si pu� 1sospendere l'esecuz.ionc 
di un atto gi� eseguito, che non si pu� togliere 
fo1�za e1secutiva, ad un prov1vedimento che ha. gi� 
Heonta.to, esaurito taJle Silla efficacia�. N�, per dare 
una .giustificaz;ione p1ratica, alla sospensione. di 
a,tti gi� e.seguiti, si pu� sostenere che essa equivalga. 
ad una 1'flvoca1 tem,poranea dell'atto, e� clw 
comporti in conseguenm. un obbligo di re<Stitutio 
in� pri.s�t�num (9). 

La giuri�spmclenza del Co.nsiglio di Stato, In. 
quale, �n un precedente indirizzo pi� re,strittivo, 
aveva, negato la poissibilit� di aiecoglimento della 
domanda. cli so�spen.sione isolo che fosse stato dato 
inizio a�lll'e1sec:nziiotn1e deill'a.tto 10 p�rovvedimento 
impugnato, h~, recentemente ritenuto di pot�ere 
ammettere la. sosp,ensione di aitti che non siano 
stati tota,lmente es�eguiti, onde impedire che la 
soluzione delle contro1ve11sie sulla, le,gittimit� dei 
rrovvediment; foss:e rimes1sa1 all'arbitrio della 
Pubblica Annninistra,zione, la quale, con un solllecito 
e tempestivo intervento, potrebbe prevenire 
la pronuncia del Ma.gi:s1trato, compromettendo 
cosi�, forse irreprurabilmente, gli interessi dei privati, 
ed a,nche i propri, espoisoti, in caso cli iwco 
glimento dei rico�r�si, ad onerose liquidaz.ioni tl i 
inclenllliz,zo (10). 

Le, critiche gi�, mosse a, questa, giurisprudenza 
dal l\fa,lpeli sono s:tate riprese e ra.fforza,te dal 
Rocco (11), a,~ 1qua.Je si deve la, distinzione tra 

(7) Cfr. ALIOTTA : La soispensLone, e0c., cit., 1pag. 101 e 
seg.; GARGIUW: QIP. cit., 1pa,g. 41 e seg. 
(8) Cf1r. Rocco: ov. cit., .pag. 552-553. 
(9) Cf1r. ALIOTTA: La sosperns'ione, ere.e., cit., p.ag. 125 e 
&eg. secondo il quale la sospensione produce, con effetto 
e:i: nunc uno stato di quiesc,enza del provvedimento impugnato; 
BONATDI: Sospensione ecc., cit., 1mg. 143 e seg., 
tPall'agona al �Co:n.tra.rio la sospensione ad una revoca temporanea 
dell'atto, pr,ecisando rper� che essa op�era e.r 
nunc. 
(10) C:fr. Cons. Stato, IV Sez., 18 novembre 1932-; n. 357 
citata alla nota (6), e GARGIUULO: op. cit., p. 104 e seg., -� 
secondo il .quale, .a quan'�o ,5embira, !',esecutori.et� deg:li 
atti amministrativi avrebbe la sola funzion,e di .compromettere 
la tutela degli interessi privati. 
(11) Op. C'it. 

-4


atti ad esecuziione s:uccessiva,, dei ,quali sa.re:bbe 
con;sentito 3.J'Teistrure l'iter, ed a,tti ad effetti continua,
tivi, per i quaU la sospensione � si risoliVeeebbe 
nel dist'f'uggere quanto gi� � stato fatto, 
nel sostituire al provviedimento gi� ,eseguito un 
provvedimelllto opposto>> .. 

La pi� re'Cente, dottrina (12), al contrario, ammette 
che pos1sa concedel'Si la sospensione della 
e:semrnione di atti gi,� completamente eseguiti, al 
fine di impedire la prosecuzione degli ullteriori 
effetti, se continua,tivi, 

Sul piano dogmatico a, me sembra che la, distinzione 
del Rocco 1sia pi� oirtodos,sa,; ma,, se l'opinione 
degli aHri autori voleisise rif:eJ.�i['Si esclusivamente 
a cornsidera,zioni di merito e di opportunit�, 
bi,sognerebbe allora dire che gu questo 

. ' 

p1all10, se la sospensio,ne dell'esecuzione di un 
atto gi� eseguito -a parte l'evidente contraiddizione 
-, disposta nellla, conside:ra~ione della 
sola continua,zione dei ,suoi effetti, sii pu� spiega.re 
esdusiiVMUente con un criterio i,na.mmi.ssibile di 
preminenza, degli interessi privati su quelli pubblici, 
neanche l'interruzione: dell'iter ,di una. esecuzfone 
appena iniziata dovrebbe e,s~mre ammesisa 
per i danni c'he inevitabilmente ne' derive1rebher~ 
alfa, pubblica. amminisitra~io,ne (si imma,gini, ad 
es., la, responsa,bilit� delll'Amministrazione pubblica, 
nell'ipotesi di interruziolile nell'esecuzione 
di .un'op~ra ~u~bliea: _appaltatm�e, cantiere, operai, 
formtor1; i danm potrebbero assoil'hi�re per 
iutiero le 'somme predisposte, e compromettere 
l'e,s:ecuzion.e dell'opera anche in caiso di reiezione 
del ricorso). 

La, giurisprudenzia, a.n'Che sotto queisto pll.'ofilo, 

.s:embra1 �S� vada ormai consolida.ndo nel['interpre


ta.~ione pi� estesa della di�sposizione pe:r quanto 

. 1 ' 

non 'sia rugevo e dedurre daJle 1sueicinte motiva,zio�ni 
delle: decisioni sulla 1so1spensiva i criteri che le 
ispirano. 

4. Dalle brevi osservazioni che precedono !ri� 
. �1 

l':>

s1 r1 :eva� come la disposizione dell~ seconda parte 

dell'aJ."t. 39 1sia fonte. di inconvenienti gra1vi�s:simi 

qua,ndo la si voglia s:postmre, 'Come � arvvenuto in 

queisti ultimi telllJJi, dal piano di straordinairiet�, 

che la poneva, come eccezione al :sis�tema a,d un 

piano di normalit�, che la eontra.ppone aJ 'sistema 

aHraverso una insana.bile contraddizione. 

L'foeffi.cacia ,sospenis;iiva dei ricors1i in via con


fon'ziosa,, .stabilita nema, prima parte dell'ad. 39. 

n~n ha, certo la finalit� p,rocess1Uale di predeter'. 

mm.are la po1si1lione delle iParti, come a,tto['e o 

come conrvenuto, nella proposizione della domanda 

di sospensione o, ,se fos1se ;stabilito il contr&rfo. 

di queJla1 di provvisoria esecuzione. Elssa invece 

� una con's;eguenz.a neceis1sMia dei principi della 

esecutivit� e. deU'eisecufo�riet� degli atti ammini


sitra,tivi, U1J1;a conditio sine qita non per il Tegolarre 

fu~zionamento della cosa pubblica, per il ~onse


gnune�nto degli sco,pi ad e.s:s;a prefis,si; � un prin


(12) Cfr. ALIOTTA: La requisLzione, .ecc., cit., 'P� 1100, e 
GARGIULO: op. cit., iP" 106. 
cipio ba,sila.re sul quale s,1 impe1rnia, non solo il 
si,ste.:ma del[a, gius:tizia amministrativa, ma. anche 
quello dell'i,ntie.ro diritto amminisfra.tivo. 

La, poss,i1bilit� di deroga.1wi, previ1sta, nella seconda 
parte deU'ad. 3!} solo per� grarvi ;ragioni, 
sta ora divenendo�, aHrarvers'O un ecces;sivo alla,rga:
mento di queste, il rne"t.zo per capovolgere i princip;
i e sta:biliNJ la� il."egola della non esecutivit� 
degli a.tti amminis:tra.tivi. In .que1st'abu1s:o della 
diSiposizfone la, giurisprudenza del Consiglio di 
Stato trova il con,senso di parte della dottrina, 
la, quaJe, com11? l'Andrioli (13), vi vede � un esempio 
del mirabile lavorio, da taluni addirittura 
definito pretorio, con, il quale il !Supremo Oonsess.o 
ammini1stra.tivo int�egira le regole positive incomplete 
o deficienti )). 

TI Roehrs�sen (14) in propostito �sembra quasi 
che voglia. ne1ga1re il principio pe'I.' cui il ricorso 
non ha efficaicia .sospensiva. � E' chiacro in questo 
articolo ~ 39 -, egli s:crive, che non esiste un 
principio assoluto ed inderogabile, ma una norma 
rela.tiva., cui pu� fru�si ecc:ezioine caso per caso >>. 
Cosi impostata 1[1, questione, le condusioni a,nche 
S'e implicite, non pos-sono esse:re che quest'e: non 
si tratta.' 1Pi� di una. regola e di un'eie.cezfone bens� 
d~ un'aJiteDnlattitvaj, r,i1ffiles.se, aillai discrezio~a.Ut�, 
all'apprez.z.amento di merito del Consiglio di Stato. 
N� pi� le gra1vi �rag.ioni possono costituh�e un temperamento 
a. �siffatto potere, perch� es:se1 in tanto 
ha,nno �un �Significato in quanto si riferiscono a 
un'eventua.lit� ec:ceziona.le, non ad una, normale 
facolt� da. eisaminm�si iea<so per ca,so. 

Questo c:ertam:ente non e1r'a in ori�gine nellla 

norma, pe1,ch� aHom1 verrebbe meno il �mira


bile lavo�rio, ~> e s<arebbe da fare torto a.Ila giuri


sprudenza d1 avere ta.rdafo ad afferm.rne l'intiero 

valcwe. Ma non si .pu� queisfo coosideracrlo come 

un'interp1�e:tazfone e.sfonsiva della, norma come 

uno s'viliuppo logico, delll'intentio di essa 'pe:vch� 

. ' 

I�~vece contraista non solo con la 1si.ngola disposi-

z,1one, ma con tutto il sistema.. 

Una conferma del dilaga,re delle sospoosi1Ve � 

data dall'Aliotta. (15) quando a.fferma che gli inci


denti di sospensione. vengono proposti per aibi


tua,le si,stema, difensivo, in quaisi tutti ,i proc:es1s.i, 

e a,ssumono a vollta. tale importanz1a preminente 

c'he, a,c:colta, o rigettata. l'istanza di 1so.spensione. 

il 'ricorso viene praticamente abbalildonato. ' 

Del re:sto, per forrma,1~si un'i.dea dell'entit� del 

fenomeno, :basta, scorrere i 1s:eguenti gr,afid rela


tivi a,l rapporto pereentuale tra il tota.�e dei 

ricorsi presenta.ti negli anni dal 1933 al 1949 

(li~itafameint:e per quest'ulltimo al merse di gen


na,10) e 'quello delle SO�Sipensive dspettivamente 

richieste e concesse in ci&scun ainno. 

Da1 es:si risulta come, mentre. sino al 1944 la 
media delle ,sosrpens,ive rrichiesfo sia stata tra il 3 
ed il 4 per cento dei ricorsi, e ;quella delle sospen


1(13) Op. cit. 

(14) Op. ci't_ 
(15) La legge, ecc., cit. 

5


27% 

:ze .. 

25" 

24. 
25. 
22" 
21. 
20. 
10" 
18" 
17. 
16. 
15. 
14. 
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193319341935 1936 193719381939194019411942 194319441945 1946194719481949(1) 
(1}g.onmuo 

----Percentuale delle domande di sospensione sul totale dei 
ricorsi presentati nell'anno. 
-----Percentuale dei provvedimenti sospesi sul totale del 
provvedimenti impugnati nell'anno, 

si:ve accolite tra 1'1 ed il 2 per cento, la, media 
degli anni 1s:ueces1si.lvi sia sa.lita rispettivamente 

al 18 ed a:l 9 per cento. 

Di pa;rticoLare rilievo � l'aumento verifi.cafosi 
nell'anno in corso nel quale, nel sol-0 mes�e di gennafo, 
�s.ono state conce,ss:e 52 sospen1sive, mentre 
quelle concesse in ciascuno degli ann<i dal 1933 
a,l 194.5 vanno da un minimo di 8 ad uin ma�sS'imo 
di 39. 

5. Si � cercato da. taluni (16) di assimilare la 
sospensione nel giudiz,io ammi'llistr�ativo con il 
pote~re che l'a>1.�t. 373 c.1p.c. attriibuisce alla Co1rte 
di Cassazione di �sospendere l'esecuzione della 
sentenza soggetta a ricorso quando daH'es�ecuzione 
di essa pu� deriva,re grave ed i�rreparabile danno. 
Il ra,ffronto per� pu� essere giusto solo �agli effetti 
di a.vvalol'1a1r1e, attraverso la norma; della. procedura 
civile, l'interpretazfone che si � data alle 
� gravi ragioni� riichieste dall'a.rt. 39 dell~ legge 
sul Oon,siglio. di Stato ; ma non � certo idoneo a 
dare di quest'ultimo una. giustificazione logica e 
giuridica. 
E'' prin:cipio. generale che la ,pretesa di es.ecuzione 
non pu� essere fatta, valere sino a quando 
la, .senten�za non abbia acquiistato �autorit� di cosa 
giudicata, ed a questa !regola fa, eccezione l'i,sitituto 
della provvi,s:oria, eisecuzione. Ll1 diversa 
di�sposizione1 posta per il ricorso per c31ss:azione, 
derivata nel nuovo Oodi1c1e da quell:lo del 1865 ed 
introdotta in quest'ultimo in conseguenza dt una 
errafa, imi�tazione del Codice. france1se, contrasta 
con quel principio, al quale invece � aderente 
la facolt� di deroga, .stabilita. nell'art. 373. !Al 
contra!l'io � p1ri.wcipio genemle che gli atti amministraHvi 
1siano immedi1atamente esecutivi, perch�. 
se nei rapporti tra i privati � opportano sacrifi


care la sollecitudine dellla decisione alla certez;z;a 
di es.sa, in quelli pubblici vaile la regola opposta, 
in considerazione della, natura degli interessi da 
soddisfare. E' quindi nooe,ssa.ria, coerente e fo!l's.e 
anche insufficiente la disposizione dell'ari:�� 373, 
mentre � ingius:ti,ficata ed aberrante, sotto un. pro� 
filo strettamente logico, quella delJ'art. 391. 

6. L'inapplicabilit� della soS1pensione agli atti 
a.mmini.strativi, che gi� si � vi1sfo derivare da.lla 
applicazione dei princip~, risulta anche da un 
esame dei diiversi criteri .stabiliti dal Consiglio 
di Stato per l'interpretazione �della, norma, e. che 
sii riciavarno dai que11le poche deci,sioni in c.ui l'aic.� 
coglimento o la reieziione della, domanda di sosipensione 
� accompa1gnafo da una adeguaita motivazione. 
Tra, queste u'lla delle pi� recenti e complefo � 
quellfli dell'll ap.rile 1945, n. 71, est. Malinverno, 
in causa, Giannini contro Prefetto di Roma, nella 
qua,le appunto � spiega�to come � 1normaillmente la 
giurisprudenza. del Consiglio, di �Stato esaurisca 
la, motiva;z.io�ne dell'accoglimento o della reiez,ione 

della domanda, di �SI01spensione co1n la s1emplice 

formula che. :riconosce la, sus1sistenza o meno nella 

fatti1specie delle gravi raigion,i, solo scendendo ad 

una, pi� ampia, dimostrazione, dei motivi in ca,si 

di pa1rtic.olare importarnm, >>. 

E', quindi, da. ritenere che que�ste rare motiva


ziioni ahbiano vafore di genere, ed in co'llse:guenza 

l'es1ame ehe faremo della decisione citata pu� 

vale�re come critica di tutte le altre deci1sioni e, 

di conseguenza, del sistema,, 

a) Si � gi� accennato come il Oonsig11io di 

Stato wbbia, modificato la pr'ecedente giurispru


denza, che, limitava le �gravi ragioni� al danno 

che l'esecuzfoine dell'�atto poteva, arreca,re a.I ricor


rente, considerando a1nche il danno per il pubblico 

interess1e a seg�uito della non esecuzione, conce


dendo o negando la sospens,ione seco1ndo la preva


lenza. dell'uno o dell'altro. 

Questo criterio, c:he a, prima. vista potrebbe 

sembrare di equa contempemzfone degli oppo.sti 

interessi, non �, pe.raHro, sufficiente ad eliminare 

gli inconvenienti del si,stema., s:e l'lljpplioazione di 

quesito si sposta., come � avvenuto, da eccezio111e a 

regola. 

Ili giudizio sul'la domanda di sospensione non 

pu� certo essere. limitato aU'esame del danno 

che il ricorrente afferma deriva,rgli daH'esecuziono 

deU':iJrn1Pugnato provvedimento, p(;)1r quanto questo 

poss1a. presentarsi come grave ed ir:repambile, per


ch�, trattandosi di atti amminiistrativi, non .si 

pu� prescindere dalla. considera�zfone che da es1si 

pu� legittimamente deriiva.re un danno ai privati, 

non in :sieuso teienico-economiieo, perch� sotto que


sto profilo non � concepihil!e l'irreparabilit�, ma 

nel senso di 1siacrificio di un diritto, di conversione 

forza,ta di esiso in vista di un pulb1blico fnteresse. 

Perci�, accerta.to ,questo danno per l'~potesi del 
succes:s,ivo a1ccog1imento del ricors10, si deve a.nche 
valutaire il danno ~be l'Ammi1ni1stra,zione resisitenite 
asserisce derivare dal rita.rcLo dell'eisecuzione del 

provvedimento, nell'ipotesi di reiezione de,] ri


(16) GARGIULO: op. cJit, pag. 18. 
L__ 




6 


corso, si dernno anche wah1ta,re le ragioni che, 
secondo l'Amministrazione, non consentono �u:r.ia 
remora n�ella. soddisfazione di quel pubblico in Le� 
resse. 

Dalla. compa.ra�zione fra. i due danni dovrebbe 
dipendere il giudizio sulla sospensione, il quaile, 
cos�. concepito, rimarrebbe nei limiti della giurisdi. 
zione di le�gittimit� dema.ndata al Cons:iglio di 
Sfalo. Non si trr:.tta infatti di un giudi'zio di 
merito, 1nel qua.le Soi consideri l'atto ammini.strativo 
nei suoi element1i intrinseci per valuta.rne 
l'op,portunih1, ma, � invece un giudizio che si 
fa, dall'este.rno, suHa ba.se degli effetti giuridici 
d,el provvedimento, �sotto il profillo delle conseguenze 
che ne derivano alle parti in causa.; � 
quindi� nn giiudizio a�na.logo a quello che si compie 
sirn1acamlo l'eecesso di potere, come �Se questo 
potesse configurarsi nella. violazione della norma. 
di lnwna: amministrazfone che 11ella. fattis:pe.c"ie 
a1Yrebhe <loYu Lo consigliare di .sospendere vol1on� 
tal'iameni.e l'ese<"uz,ione dell'atto impugnato. 

}fa la gi1ui�oqwu<lenz�a � andai.a oltre. Essa Yi� 
ti<~ne <li potere simlacia:re anche le ra.gioni che, 
nel pubblico inte1�esse, potrebbero consigliare di 
soprasise<lere a.Ll'esecuzione del provved.imeni.o, 
m.gioni che necessariamente devono essertl sta.te 
gi� valuta.te ed esclluse dall'amministrazione, se 
que.sta, in luogo di sospendere spontaneamente 
l'esecuz.ione, resiste i1n giudizio alla domanda. av� 
versa.ria. 

1Sotto questo profilo parla la dottrina dei poteri 
di mer�ito del Consiglio di Stato in sede di sosipen� 
sfra, e la teoria � inaccettahile, pe1,ch� ben �iversa 
<' l'ipotes1i in ,e,s.ame da, que.Ua prevista, nell'a1r1t. 27 
della legge orga.nica. 

Non si fratta di una so�stituz,ione della iVolont� 
del Oonsfg[fo di 1Sltato a quella dell'Amministraz1ione, 
come a.vviene. quando quemo pro1nuncia 
anche in merito, non si sostiituisce ad una delilJ,
eraz.ione di e.s.eguire uina delibera.zione di non 
eseguire, ma �Soi impedis1ce l'a.ttua.zione. dii quella 
deliberazione privando i�l provvedimento della sua 
forzifl e,secutiva con atto giurisdiz1ionale. 

Non si pu�, quinclii, affermaii~e che il Gon.sig'lio 
di Stato abbia veste di parte nei giudiz.i d:i sospensiva., 
che vi inte1wenga. come super1amministratore 
valutimdone la. domanda come se fos1s,e. un ricorso 
gera.rchico. I<Jsso � e r1imaine giudice, e come tale 
pn� solo deeiclerie iuxta (J;lligata et probata. 

;Alli�imenti si rischierebbe di confondere le, du� 
diRtin te funzioni del Cons.iglio di Stato., amm1i11istratil'e 
e giuris<�izionali, e cli creare dalla confnsione 
una, figura, ibrida: di amministra.tore.giu<
lice chei potrebbe richiam:a1re alla memorfr,; l'ormai 
supemfo concetto della. giusti.zia ritenuta. 

Ln decisione citata, ois.serva che � spesiso con le 
ragioni del ricorrente �crnworrono, talora a-nelle 
pi� forb�, lie ra.gioni nell'interesse dell'ente, che 
l'Amminisfraizione pu� non riconoS1Cere o non va.lu


Uwe �sufficienl!emente, ma, che la. giuri�sdiz.ione 
ammini1sfra,tiya, deve tenere nel �deihitto �Conto, 
<'�SR.endo sno gl(�opo tutelare ad un tempo gli inte1
�esR'i pr�ivati del riconente e quelli ,pubblici clell'Amministra.
z,ione �. 

Non �si �comprende pei� come possa il Oonsiglio 
di Sta.to riconoscere ed affermare questa coin�cor� 
renza di ra.gioni quando ignm"a, non ri:sn 1ta'Il(lo 
dag�li atti, ll'iinti.ero pa.norama di pubblico inte� 
res1se in cui s�i insel'i�sce quel �dete�mninafo proiVYeclimen 
to amministrativo. Come possa, dopo che 
l'Amministra.zione ha. determinato di per.seguiire 
un detemnina.to .pubbHro s:copo, dichiarare questo 
non oppol"tuno. 

Non pu� quel.Ja, concorrenza, di interessi consistere 
nel pericolo generico d1 danno patrimontiale 
per l'eventuale I"isa.rcimento, perch� es1S3' si deve 
anzi escludere, dopo che l'Amministrazione, resis:
tendo alla domanda, dimostra, di aver va.lutafo 
C'he fra ili ri.schio del :i~isaJ.'cimen.to ed il danno 
della. sospeinsfone sia: pr1eforibile ed opportuno 
a.ffrontare il primo. 

Invece nella dedsione in esame (si tratta;ya 
della. soppr;esiSione �di un settima,na.le) viene preso 
in conside:m,zfone proprio quel danno pa.tr]Inonia.
le ed oltre a que.sito a.nche l'altro morale ed 
etfoo che, .nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, 
sarebbe .11ot'llto derivar.e al .sentimento di libert� 
della, generalit;�. dei �cittadini. 

Non si velle eome si possano conciliare quesite 

considera.z.ioni cli mera opportunit� e.on il succes�� 

sivo giudiziio di legittimit�. Come possa il Gon�si


gUo di 1Stnto, nel.l'ipotes1i di r,eiez,io!lle del ri'Corso. 

ridare esecutivit� ad un provvedimento che, se 

pme legittimo, egli ha gi� dichiarato inoppor


tuno in merito. 

b) Si potrebbe al[ora. ritener.e �Che le gravi 

ragio111i, pr:e1sdndendo dall'entit� del danno, do


vreb.bero consistere� solo nel cosi detto fitmiis boni 

j~tris. 

Nella. de-c.is.ione in ca,us{L Gi�a,nnini � (letto che 

� taile delibazfone viene fa,tta. al sollo effetto <li 

apprezzamento deHa sussi.s�tenza. o meno di fall 

danmi concorrenti o contraista.nti >J. 

L'affe1rma,zione non � molto chi�a.ra, ma fnrse 

es�s:a vuole significa.re che, s.e ili ricorso si pre,senta 

fonda.to, anche danni di lie:ve entit� pos:sono co.sti


tuire l�e �< grrnvi raigioni '.�, m:eintre, !nell' ipofosii 

opposta, s,i dovrebbe negar.e, la. �sussistenza di 

esse anche sie fossero provate [a gravi't� e l'irre


parabilit�. 

Certo che ola delibaz.ion.e dei motivi dii ricoirso 

ha. a:vuto grande pa.rte e forte ,peso nella decis.ione 

G1ia.nnini. 

In e1s1sa sono, i.nfatti, censu1�ati il difetto di 

motivazione e. la ,sproporzione della sa.nzione, e 

viene poi sol1eva,ta di ufficio e respinta, un'ecce


zione di atto pol!itico. 

Queste mi sembrano le ra,gioni pi� gn1vi e pi� 

convincenti per �l'a.c.coglimento dellla domanda �di 

sospen.s.ione ; che� anzi esse .sa.rehbero sta.te �suffi � 

eienti .per l'a0coglimento del rticO'r:so principale 

e pe1r la. motivazione dellia relatlya, <ledsione. 

E.sse1 per� non gh1stiificano il sisfoma�,-a.nz.i .Jo 

condanna.no &meora di pi�, sol che sii pens1i che 

una. diffum, �e profonda �deliba,zfo.ne dellla legitti


mit� del proV\'e<limento � stata fatta solo in basr 

agli elementi risultanti da.l rico1~so, ina,.udita al




-7 

tera varte, senza il contraddiiorio, base e garauzia 
di ogni pro<:edimento dii giustizfa. 

Questa, la.cuna � forse .sfuggita al 'Tesauro (17) 
quando egli ha, rivelato il senso di � profondo 
godimento � che gli procura.va fa,. dedsione in 
ei,iame, a meno che quel godimento non fo.ss,) 
dovuto �a1 caso vera.mente raro d�i ,Jeggere i�n un 
pro1vv,ed,imento di �sospe.nsione una. :motinU',ione e 
per d.ippi� cos� diffusa., malg�rado la partiwlarii�. 
politica, della, fatU�specie. 

Ma, considerando le �co.se so.ti.o un ,profilo strettame
�nfo, .giurid1ieo, si deve ritenere�, da .quanto si 
� del.io, che le � gravi i�agioni JJ non possono limita.
rsi aJlla �Considerazione. del dall'no preseindendo 
da.Jla fonda,tez,za del ricors'O, n� possono dipe11de11
�e da que�st'ultima, d1ato che questa, non pu� 
essel'e eonsidera.ta, in sede di sospe�nsiiva. per difetto 
di con1traddittorfo,, .mentre1, sie :si desse piena 
ftH"<YLt�, di contraddittorio, non vi sarebbe pi� 
motivo di so1spendere, potendnsi invece gi� decidere
� in via-definitiva.. 

Molte volte � �nece.ssmrio che la giustizia. sia pi� 
soll<'cita, di quanto lo ~on.sentano le esigenze del 
nwlo, ma, � sempre rindis.pens1abile che essa. sia 
tale no�n sol!o in senso sostanz.iale, come tal1volta 
anche a,.vviene, ma. anche in �S1enso formale. 

S.e, qnindii, l'hitituto della, sospensiva,, cos� come 
regolato da,Jla, legge ed applfoato nella pratka 
anche oltre i limiti d�a� quella prefis1s1i, non � attuab�l!
e tc.onformemenLe �a, 1g1iustizia per insanaibile 
con traJ'<ldiz.ione, �si .pone allora il problema di riesamina1
�e l'istituto in siede leg;is1ativa .. 

D'al.tro ca.ufo, aUo stafo attua.le, la, necessit� 
di una l'iforma, do'Vrebbe ess:ere .sentita�, oltre che 
daH'1Amministraz;ione, che :sovente viene ad e:si,;el'e 
pa.ralizz,afa, ne]Ja, ima atiiYH�, anche dailla gi.misprudenza 
del Consdglio di 1Stato, la, quale non pu� 
non av1vertire eome que:sto siistema, di giustizia 
rapida ma sommaria., in cu,i si � tra�sformato lo 
isLituto della, soispensione, sia fonte di inco1wenienti 
praiici gravissimi, e come� sfa opportuno 
d,i s.oi,;tituire ad eis:s:o una, dive�1�sa, procedura., eig1rnlmenle 
rapida,, che non sfa, in antJte.si con l'organamento 
generale del.la giusUz.ia amministrativa. 

7. La purnlisi nell'attivitit l1i molti settori della 
Pubbliea Ammini�i,;ilraziione ed i da�nni che ad essa 
derivano delle �numerose sospensive accordate, 
polrebbero essere ov1viati, come ritdene il iPre�sideule 
Hoceo (18), �Con i1 dis:atkndere l'ordine di 
soi,;pensione emana,to dal Cons1ig.Jio di Slato ogni 
qual volta I'Am.ministra�zione >'Sfa �convinta della 
(17) Cf'r. La sospeiri,sWrw deU'csecazione degli atti am: 
rni:n;istrativi e le rclg�m;i che La gLastificamo, nella � Rassegna 
di Diritto Pubblico ", 1946, II, 17. 

(18) Op. c�t., pag. 564-565. 
i,;uccess:iva reiez.ione dell l'icorso. cc !Ben pu� egli 
aggiunge -l'An11nini�8traziio11e rifiutare la 
�sospensione, quando si ritenga :skura. d�ell'ei,;Ho 
definitivo del ricor�so J>. 

E' que1sto induhbiamen.te un �rimedtio pratica� 
men.te effi.cace, il qua,le pera.Uro, seppure dettatu 
dalla necessit�, aggra.verebbe lai posiz.ione della 
1.Amminis.trazio�ne a.gli effetti di un eve.ni.mtlle suc1rnssivo 
risa.rei mento e� c1"001rlehbe inoltre, w lungo 
imda.re, uno .sip1i1acevoile contrasto tra l'Ammini 
�straziane a.ttiiva, e� la Gius.tizia. amministrativa. 

Ed a,lfora, di fronte ai 1gra.Yi inconvenienti segna,
la,ti e nella r:icerca di un i~imedio legale pc:� 
e.ssi, la �soluziion1e� non pu� esisere che una: sopprimere 
l'h1dd�ente di sospension'e e ali suo posi�> 
stabiHr"C .una procedllira di urgenz,a per la tra.tt&:zione 
di quelle ca.use per 'le .qua,Ji oggi 1si riscontrerehbero 
i motivi pe11" s�o�spendere. 

L'a.rt. 38 deHa 1egge1 organ1ica, gi� dispone che, 
nei casi di urgenzia, il Presidente del Consiglio di 
Stato pu� aibbrevia.i�e i termini presc'.l:i Ui per iI 
d:epo�sito del ricorso incidentale, con ]la coni,;eguente 
ahbreviaz;ione di quelli per la, preseni.azione 
deHe memorie e Ja, produziione de.i do.cnmenti. 

Non si pairla invece del tei:-mine per rkorrere, 1� 
cos� ora. si vede '.richiedere e concedel'e la so1s1wn sio.
ne anche quando .Pintere,i-1s1at-0, malgrado l'assel'ita 
urgenza, abbia atteso l'ultimo giorno utile 
per pr-0durre il ricorso. 

Si dovrebbe allora �stabilire, per i casi di ur


genza e di danno, l'a1bbrevfaz,i.one di tutti i ier


mi�ni ad un terzo, co�n la cons.eguenzu che no�n ci si 

possa. pi� a1vva:1'ere deHa procedura :speda,Je se si 

s~�ano fatti decorrere i venti gforni per ricorrer!' 

o i dfo.ei per depositare. 
Success1ivamente il Presidente, se riconoi,;ce 

va.lide .J.e ragioni addotte, donebbe .fissare enh'<l 

un massimo di trenta. g.iorni !l'udienza di discu1:-;


sione; il dispositivo della. dedi,;ione donebbe poi 

essere pubblicato a.Ila, stessa. udienza ed imm{�� 

diatamente comunicato a,llle parti. 

In ta�l modo ,fllarehbero eerto tutelat�i gli inie'res�'1 

dei pri1vati, ed in mt11miera pi� eomple.ta ed egual 

mente tempeistha di quella attuale, mentre la 

Amminish,azione, nella cei-tez,z.a di una rapida 

N'Onunda definitiva, iwrebbe molte maggiori pos


sibi.lit:�. di rita.rdare spo:ntaneamente l'esecuz,iont' 

dclii' a.tto. 

II pubbHeo interesse non sarebbe pi� espo.st�o 
agli inconveniein.ti ed a,i dttnni co,nne�s1si alla so� 
:4pensione, evitandosi il lungo stato di pendenza 

a: ques{a, conseiguente. 
N� sembm che la soluziione proposta alibi.a ad 
ii,umentwre il hworo delle Hezfoni giurii,;diz1ional1 
del! Consiglio di Stato, �le qua.li s:i avantaggernl,beto 
anzi della. 'Coni,;eg�uenfo uni.ca)' trattaz,ione d�i 

ngui affal"<'. 

STEFANO VARVESI 

AVVOCATO Dl�lLLO STATO 



mm I &&& 

-8


CONTRAPPUNTI IN TEMA DI SISTEMAZIONE DEGLI ATTI 0,ELLA R. S. I. 


SOMMARIO. -1) Premessa. -Dottrine sulla natura della 

r. s. i. e loro complementarit�: a) L'u occupatio bellica": "strumentalit�'" 
non "alleanza" della r. s. i., rispetto al � R-eich "� 
Influenze : in tema di efficacia, nello spazio, della legislazione 
sul!'� assetto legislativo dei territori liberati"� e in tema di 
"pred.e belliche"� b) Il sedicente governo della r. s. i.: "governo 
di fatto " in senso tecnico (critica); " governo di un 
ordinamento di fatto " (critica); � governo di fatto " in senso 
volga.re o governo ribelle (rinvio a lett. e). e) Il criterio del 
" governo di fatto ,, in senso volgare secondo la giurisprudenza. 
-3) Principi fondamentali della legislazione sull'u assetto" 
: a) criterio oggettivo e criterio soggettivo nella determinazione 
degli atti colpiti de, inefficacia; b) qualificazione 
delle categorie degli atti anzidetti; e) �) convalida (rinvio). 
1. Mi pro;porngo di esporre talune� precisaz.Ioni, -e, su 
qualohe questione, H mio diverso [p�ens.i.81!'0, in Ol'dine a.i 
vari :iJnteressanti probl�mi prospettati da Salvatori, nella 
sint.esi dottrinario-giurisprudenziale '.P'llbblicata nel n. 5 
di questa Rassegna. 
Fondamentalmente d'accordo con Salvato-ri sull'impostazione 
del tema gene.raie: diffic'oU� dii arrmonizzare1 il 
rigore dei prin1cipi giiuri..�ici, che postwlerebbero l'assoluta 
~rrilevanza d.e'lL'att�tJlit� svolta dalla r.s.i., con le 
esigBnze politriM-sociali deUa massima conservazione, 
cormpat'ibiim~nte con l''tnteress1e. prubblico, degli effetti 
degit a..Ui es.t11u1'it�i, mi 1S1emb1r.a nec�e.s1siaria una med!ita'.a 
revisione dello studio 1(,s.eguendone l'ordine per comodit� 
di consultazi.one .comparativa) non s.oltanto al fine di 
arrecare un contributo, oon �dati di esp.e.rienza giudiziaria, 
ai vari argomenti, ma, sopratutto, per indagare 
fino .a qual segno la legislazione sull'assetto legislativo 
de1i territori lilJ.e.rati ;possa ricollega.rsi ed abbia, poi, 
corri�~posto .alla funzione di risolvere il contrasto sopra 
indicato. 

21. Non � mio intendimento ricalcare, .in ordine al 
tema: cc che cosa � stata la r.s.i. �, le tre principali formulazioni 
dottrinarie, riassunte da Salvatori; n� ricapitolare 
I.a relativa I�etteratura pubblicistica, ricordata 
dallo stesso Salvatori e, con maggiori richiami, da GRA:.
IANO: Governo di fatto o se1dicente Governo della r.s.i: 
in cc Hiv. dir. pubbl. �, 1948, II, 71. 
Mi torna soltanto il delbito di ricordare che alle tre 
principali opinioni richiamate se ne potrebbero aggiunge1re: 
una quarta, .propugnata n.on solo in vita della 
r.s.i., dai legittimisti (G. BATTAGLINI: L'avvento al potere 
del fa,scismo repubblic1JJn10, in cc Corriere della .Sera '" 
110 febbraio 1945) ma, parzialmente, anche in du�e sentenze 
cJ..eil Tribunale di Cremona del 15 novembre 1945 e 
3 aprile 1946 (ris�pettivamente, in � Foro Padano 1946, 1, 
150 e � Giur. It. � 1946, 1, 2, 273); �ed una quinta, enunciata 
da Rocco DI TORREPADULA, in Natura giuridica internazi,
onale della r.s.i. (cc Mon. Trib. '" 1946, fase. 13), 
seconda la quale r.s.i. e regno luogotenenzialoe sarebbero 
stati tnvestiti di sovranit� dai rispettivi Stati ,oc.cupanti; 
sarebbero, quindi, appartenuti alla categoria degli Stati 
sovrani, frazionati e vasscalli, a sensi dell'art. 35 del 
Codice .intem.azionale delle genti. 

Fine di questi contrappunti sar�, pertanto, l'esposizione 
di argomenti a carattere dimostrativo ;per arrivare 
a concludere che ognuna delle fondamentali tesi 

es.poste riflette un lato vero del 1problerna; e che a questo 
criterio sincr.eitistico .si pu� e �si deve ricollegare la le� 
.gis1azione in �esame. 

a) L'opinio�ne che, secondo Salvatori, attribuisce alla 

r.s.i. il carattere di puro � strumento,, del Heich germanico 
in tanto pu� respinge.rsi in quanto, ;pi� ;precisamente, 
considera 1a r.s.i. un � nrg.an.o � dello stesso 
Heich. E' questa la tesi enunciata nella sentenza del 
Tribunale di Bologna 4 luglio 11945 (in cc Foro It. '" 
19441-46, 1, 217) e sostenuta da qualche autore (ricordato 
da �Graziano nello scritto citato, nota 3): QUADRI: Sul 
termine cc 1a quo ,, .deiio stato dii guerra fra ltlaLia e Ge:rmanda 
(in cc Giur. It. '" 1946, III, 43); DE NOVA: Sulla rilevanza 
degli atti della r.s.i. (in cc Foro Padano '" 1946, 1, 
15'1) e IMIGLIAZZAG Nota, in cc .Stato Moderno �, 19'45, n. 7, 
pag. 9; 1946, n. 1, pag. 8); contro la quale fu osservato 
che l'insorgenza della r.s.i. e il controllo politico che il 
Governo germanico esercitava sulla medesima non sarebbero 
da riguardar-e come fenomeni giuridici, sibbene 
come fatti di carattere storico politico. 
Ora, l'ambiguit� pu� sorgere soltanto in relazione 
alla pre�te.sa di de.finir-e il rapporto intercorso fra il 
Reich ge1rmanico ed il fenomeno r.s.i. come rapporto 
o�rgwnico; ma non pu� dirsi che la tesi della strumentalit� 
della r.s.i., rispetto all'occupante tede�sco, sia giuridicamente 
irrilev.a;rnte1. Anzi, essa ra[l1presenta la 
cc ratio � del sistema legislativo sull' cc assetto �. 

Questo si ricolle�g.a, evidentemente, ai vrincipi di di


ritto internazionale, in ordine alla rilevanza �dell'occu


pazione bellica, doei quali vuole rappresentare una 

quanto 1pi� ;possibile rigorosa applicazi.one. In ordi:ne 

alla rtle1v.anza dell'occupazione� bellica 'Per il diritto inter


nazionale, va ;p�remesso che tale fenomeno � pr�evisto 

sia da1le norme di diritto internazionale generale, e 

da .accordi 1particolari: ad es., dall'art. 42 dello cc An� 

nex.e,, .alla Convenzione d!ell'Aja, II e IV (Cfr. SERENI: 

La rarppresentanza nei diiritto interna.zionale, Roma, 

1936, pag. 269, seg1g.) sia dalla legge di ,guerra italiana: 

regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, .articoli 54 e 55. In 

base a tali norme, lo Stato belligerante invaso~e non 

acquista la sovra.nit� sui territori occupati, neppq1re 

quamd.o l'occrupazione sia. ac�c.ompwgnata dall'animus di 

procedere all'annessione. L;:i, sovranit� ap[l�artiene, fino 

al trattato di 'Pace o fino .alla debeUatio, allo �Sta.to oc


cupato. Su qu�esto punto la dottrina � concorde �(cfr. 

DIENA, Principi di diritto internazionale; Diritto inter


naziKm1ale prubbiico, Napoli, 1914, pag. 542, segg.; Diritto 

internazionaie; Diritto internazionale pubblico, Milano, 

1930, pag. 643; BALLADORE PALLIERIG La gruerra, in FEVOZZI 

e HOMANO, Trattato dJi diritto internazionale, Padova, 

1935, 1111,, pag. 427); BALOO:-<I: oc.cupazione, in cc Nuovo 

Digesto Italiano "� 

Di conseguenza, lo Stato occupante, non acquistando 

la sovranit� non �pu� sostituirv�ne una diversa da quella 

o'rigina:ri.a, 'creare un ordinamento� c.ostituzlf>nale .--Od 

amministrativo d.a esso dipendente, o per esso opel!'ante, 

i cui orga:ni (statali o parastatali) agiscano unicamente 

per conto dello Stato occupante, non ver conto d1ello 

Stato QCCU'IJ'ato; men�tre agli org:ani pre�esistenti di que




iRWFFTZTPZ FRCTFTWPFF fit&&fHP' ::::::. 

�.�-, 

-9


st'ultimo [lotr� impedirsi l'esercizio delle loro funzioni 
ma non gi� di continuarn ad es&ere organi dello Stato 
stesso (BALLADORE PALLIERI: La Guerra, cit., pag. 333, 337). 
N� � ipotizzabile una re1lazione di :rap-p:re.sentanza internazionale 
dello Stato invaso, da parte dello Stato invasore 
(SERENI: La rapvresentanza, cit., pag. 269 segg.; 
ROMANO: Corso di dirUto internazionale, Padova, 1929, 
pag. 236). 

L'occU1pazione � titolo, dunque, soltanto per l'esercizio 
di talune attivit� connesse al fenomeno bellico ed al 
mantenimento dell'nrdine pubblico (BALLADORE PALLIERI: 
La Guerra, cit., 1pag. 340 segg.); DIENA: Diritto iri,teTnaziona.
ie, dt., pag. 544), e tali attivit� potranno esplicarsi 
dall'invasor�e sia con l'istituzione di organi propri sia 
con ta irevoca e sostituzione idi .autorit� " �locali � (DIENA: 
Diritto ifntemaziornaie p<Ubblico, cit., pag. 543, 544); giammai 
con la creazione di or~ani costituzionali e amministrativi 
centrali, in .anta,gon1ismo a quelli dello Stato 
occupato. Tali principt sono sostanzialmente aocolti 
anche nella legge di guena itali.ana regio pecret.o 8 luglio 
11938, n. 1415, articoli 55, 56, e sono ribaditi, in modo 
da non la1s1cliaT dubbi .almeno per interpretazioni genuine, 
nella Helazi�one al decreto legislativo luogot.enenziale 
5 ottobre 1944, n. 249. 

La tesi della �strumentalit� � della r.s.i. rispetto al 
tedesco invasore, c.ome fondamento della legislazion�e 
sull'assetto, non �, poi, affatto contraddetta dal testo 
legislativo; anzi, qu-esto la riflette al punto da non potersi 
nep�pure te�ntaI'e, come da pi� :parti e per divergenti 
tendenze si vo.rrebbe, la relegazion-e di quella 
" ratio� fra gli arnesi di un museo storico e la sostituzione 
di .essa .con nn modello pi� recente, ritenuto 
pi� :i:doneo a niuorve finalit� (d� che sareibbe -t�eoiric.amente 
-consentito: cfr. FADDA e BENSA: Note, in WINDSCHEID, 
Pandette, vol. I, p. I, pag. 113. Il principio trovasi 
accolto anche nella giurisprudenza del Consiglio di 
Stato, v. decis. V, 22 dicembre 1942, n. 699, in " Hivista 
diritto publico '" 1943, II, 49). 

Comunque l'argomento di ANDIUOLI: SuU'attiv'it� norm.
a.tiva della r.s.i. (in Giurisip�rudenza Cassazion-e Civile, 
1945, II,, 379), riferito da Salvatori, che "l'ingerenza 
d�e'l 1Reich nell'ordinamento interno della. r.s.i. no�n pu�, 
per il vincolo di aUeianza che ooUegava i d.ue Stati, ess-
ere ricondotta alla categoria della occup.atio bellica � 
� il meno convincente, perch� ri�posa su una [l�etizione 
di principio, in quanto d� per presup1posto ci� eh.e sar>
ebbe appunto da dimostrare: ossia che la r.s.i. fosse 
uno Stat.o .capace di " alleanze '" sia [l'ur come residuo 
di quella gi� esistita con lo Stato italiano; o non, �piuttosto, 
uno sche,rmo, creato contro le espost-e reigole dell'ol'dinamento 
interstatual-e. 

E)ppur�e, l'argomento � perfino penetrato in qualche 
pronuncia del Cons.iglio di Stato, se questo (probabilmente, 
non di 1propo�sito e, forse, senza avere prae 
oc.ulis la riferita opLnione del noto 1procedurista) ha ritenuto 
che la I-egislazion�e sull'assetto � appHcabile anche 
nelle provincie di Belluno, Trento -e Bolzano... perch� 
la sovranit� del Reich vi sarebbe stata limitata dalla 
1presenza della r.s.i. (V, 22 luglio 1947, n. 344; 29 novembre 
1947, n. 554). 

Evid�entement.e, si allude alle autolimitazioni poste 

dallo stesso Reich, 1'111 oss�equio alla pretesa alleanza; 

e non si tiene conto che lo Stato invasore non avrebbe 

1mtuto mai acquistare -ed .esercitarie la sovranit� sui ter


ritori occupati (anche se' 11croclamati come am,essi) vi 

fosse o non vi foSJSe :stata la presenza dell'organizzazione 
della. r.s.i. 

� Il c�oncetto di " aUeanza " �, ancora, afrfi.orato in tutta 
la mat-eria del1e c.d. " prede belliche�. In eff-etti l'im~
ossessarnento di beni del nemico; nella guerra' terrestre, 
costituisce il " bottino militare �, e non d� luogo 
alla cosiddetta assistenza ostne, .c;h� si attua, con la 
giurisdizione delle � pr,ede '" soltanto nella guerra marittima 
o aerea, nel corso della quale pu� essere disposto 
il sequestI'o o la confisca a favor.e del 1p�atrimonio 
dello Sta.t.o, di navi, {preida prn[l'riarnente detta) o aeromobili 
(conf�sca) catturati. (Cfr. DIGESTO ITALIANO: Conf�sca, 
Diritto privato e pubblico; Nuovo DIGIESTO ITALIANO: 
�on{�sca, Diritt� iprivato e pubblico). 

Si l� posto, infatti, il quesito (e talora la tesi � stata 
prospettata come favorevole alla dif-esa deHo Stato per 
resist-ere aUe istanze di privati acquirenti di beni patrimoniali, 
o per �sorregge�re le azioni di revi:ndica proposte 
dalla p. a.) se l'alleanza politi'co-militare-;fra il 
Heich germanico e la r.s.i. (indi�p�endent-ement-e dalla 
figura giuridica riconoscibUe in questa organizzazion-e), 
proclamata formalmente dall'uno e dall'altro, possa 
escluder.e �n-el ted-esco la qualifica di potenza �occupante, 
e quindi l'esercizio 1-egittimo del diritto di ~l'reda, con 
conseguente invalidit� d�elle ali-enazioni. 

Sembrerebbe confortare tale assunto la circostanza 
che i tedeschi non imposero mai alla r.s.i. un'indennit� 
di occupazione, ma conoordarono, :inv,ece, con questa 
nltima un contributo mensile calcolato i:n base alle spese 
di guerra che, 1prima dell'8 sett-embre 1943, Io Stato italiano 
sost-eneva a tale scopo nella lotta cont.ro gli 
aneati. 

Ora, dalla detta prnclamazione, ossia dalla situazione 
gimidica subbiettiva assunta dal Reich, potr.ebbe desumersi, 
nel fatto, una rinunzia a valersi di' potest� e 
facolt� riconosciute dal diritto intemazionale a favore 
d�ell'occupante.; e potrnbbe ritenersi che tutte le aUenazioni 
effettuate dal tedesco, in quanto non vi fu estraneo 
il consenso della repubblica di Sal�, fossero da 
ri compr.endere nei casi previsti da.gli articoU 2, n. 3, 4, 
5 d�el d�ecreto legislativo luogoten-enziale 5 ottobre 1944, 

n. 249. 
Ma, considerando l'cc alleanza� oggettivamente, n-essuna 
consegue.nza pu� derivar.e per l'ol'dinamento giu1
�.idic.o itali.ano; trattandosi di f-enom-eno inefficace sul 
piano giuridico internazionalistico, in quanto avv.ersato 
dJei noti -e ri1pe.tuti 1princilpi; in conm�efo, diisoonosciuto 
dall'ordinamento giuridico italiano, in virt� del prin
�Ci'Pio dell'au1tonomlia 1d1egli orddnamenti interni. (Cfr. 
MARINONI: Sulla natura giuridica deU'occupazionie bellica, 
in � Rivista diritto Lnternazionale �, 1910, pag. 181; 
BALLADORE PALLIERI: La guerra, cit., pag. 330; �e, per la 
giurisprudenza, Consiglio di Stato V, 12 dioembre 1945, 

n. 161 in " Foro It. '" {1944-46, III, pag 86; Corte di App
�ello di Roma, 27 dicembre 1947, in questa Rassegna, 
n. 4, pag. 18). 
Cos�, agli effetti della responsabilit� p-enale, l�e a.p[wensioni 
di m-ezzi bellici (considerando tali tutti i beni 
patrimoniali indisponilbili, giusta l'art. 53 dello cc Ann�xe 
� alla II �e� IV Convenzione dell'Aja, int�.l'pi'etato 
in relazione agli svilup1pi della guerra moderna), sono -state 
config;ul'ate, o�ggetiv.am.e:nte, come "prede "� 

Si � rtitenuta non craggiunta l'ipotesi prevista dall'art. 
166 c.[l.. m.[>'. (Tri1bunale superiore militare 19 luglio 
1944, in "Giust. Pen." 1947, II, 172 -e "Foro It. � 




-10~ 

1947, II, 153); si sono ammessi casi particolari di � eccesso 
� (articoli 13-224 c.p.m.g.) con opportune differenziazioni 
dalle ipotesi del furto (art. 624 c. p.) della ricettazlone 
.(art. 648 c. p.) (v. Cass. Pen. lll, 117 giugno 1948, 
in " �Giust. Pen '" 1948, II, col.. 614, r1. 419), dell'incauto 
acqui.sto (art. 712 c. p.) (v. Cass. Pen. III, 29 :novembre 
1945, in " Arch. Pen. �, 1947, II, pag. 149, con nota di 
De Leon.e) o della cooperazione a sco(PO� di lucro. 

Del resto, anche a voler sostenern la tesi dell' � alleanza
� difficile si [J�resenterebbe l'inda;gine sull'elemento 
subiettivo, ai fini dell'applicazione dell'art. 166 �C.p.m.p., 
potendo invocarsi, dall'agente, l'errore su norme giuridiche 
divers.e dalla legge venale (art. 49 c.p.), quali 
appaiono le regole di diritto internazionale (convenzioni 
violate di cui 1parla l'art. 224 c.p.m.g.). La d�i'versa op�inione 
del Tribunale �di Roma (se�nt. 20 dicembre 1944, 
in " Giust. Pen. '" 1945, II, 35, con n.ota di Battagli:ni; 
sent. 26 febbraio 1945, in " Arch. Pen. '" 1945, II, pag. 2111, 
con nota di Baldassarri) e del Tribunale� -di Firenze 

(sent. 10 dicembre 1945 in "Foro :It. � 1944-46, 1, pag. 985) 
dai �quali si � ritenuto che le regole di diritto internazionale 
siano accessorie (in quanto limitatrici) della 
legge 1penale, non sembra accogliersi senza riserve. (Vedansi, 
sopratutto, le acute osservazioni del Pm:izzI, sulla 
esclusione del reato previsto dall'art. 224 c.p.m.g., 
commesso da un militare nemico, in ota a sentenza Tribunale 
Penale, Homa, 11 ottobre 1946, Temi, 1947). 

C-0s� la ,giuris�prudenza ha finito per ammetter.e che 
solo nel caso di. �evidente deprredazione di beni estranei 
al rapporto bellico si possa, agevolmente, configurare il 
dolo (�Oass. Pen., 21 maggio 194-6, in " Giust. Ben. '" 1947, 
II, pag. 169, n. 1149). 

Agli effetti. delle alienazioni dei beni predati, l'invalidit� 
pi� che �scaturil,e1 dalle ragioni esposte sotto il 
pmfilo subbiettivo, sembra derivare -(e .ci� vale anche 
considerando la IP'retesa " alleanza" come giuridicamente 
irrilevante, da un punto di vista oggettivo), dall'i:
riopponibilit� dell'acquisto jure beni, come titolo di 
acquisto jure -civili, in armonia con il gi� ricordato principio 
dell'autonomia dell'ordinamento giuridico italiano 
riS1Petto a quello internazionale-. N� � da e�scludere un 
serio fondamento alla tesi sussidiaria: che la incommer,
ciabilit� dei. beni possa risor�ge�re, per riviviscenza 
del vincolo della indisponibilit�, per effetto di rioccupazione 
(a guisa di jus postliminiiJ) come farebbe ritenere 
la nonna contenuta anche nel decreto legislativo 
luogoten~nziale 1� febbraio 1945, n. 32. 

Secondo gli �esposti criteri, i p-ri:ndpi derivati dal si~
tema coincidono -senza residui -con la norma contenuta 
nell'art. 2, n. 5 de�creto .legislativo luogotenenzia.
le 5 ottobre� 1944, n. 249; anzi, sono in essa ricomipresi 
e questa � la ragion1e del letterale tenore della norma 
stessa: dichiarazione di invalidit� in senso oggettivo. 
Cos� che, legittimamente, lo Stato italiano pu� !Procedere 
alla rioccupazione dei beni rinvenuti, s�enza uopo 
di sperimentare l'azione di revindica. 

b) Prima di scenderei alla disamina della seconda 
tesi, quella -del �governo di fatto'" mi pare sia da p�remettere 
qualche cenno into11no alla strana " fortuna " 
�i questa espressione.. 

Si ipu�, invero, configurare un " governo di fatto '" 

in antitesi ad uni � governo di diritto '" quando entrambi 

presumano di �es.sere i rapp�resentanti del [JOtere-esecu


tivo di un medesimo ordinamento giuridico statual.e; op


pure, un " governo di fatto " (di regola detto " provvi


sorio �) quando si proclami detentore del ,potere fino� 
all'arrivo dei rappres-211tanti del " gov�e.rno legittimo � 
(come nei casi dei governi �provvisori, succ�eduti agli 
Stati !PTeunitari). 

Analogamente, si concefl"isce la figura d&l " funzionari-
o di fatto �, in antitesi al " funzionario di diritt.o � 
quando si ammetta (come nel diritto romano, il cu:i. 
cielebre frammento D. I, 14, 3, ha ispirato anche il diritto 
canonico, c. 209; e come nel nostro diritto arnmi-� 
nistrativo) che le funzioni e.sercitate dal primo abbiamo 
una determinata !rilevanza, ,pe�r J'ordinamento giuridico, 
come se fossero .state -esercitate dal secondo. (Cfr. 
per il diritto canonico, F!EDELE: n funzio1nario cU fatto 
nei �b{itto canonico, in � Studi per Scaduto "� Firenze, 
1936, I,, �pa. 325-379�; CIPRIO"ITIG Leziani di �'iritto canonico. 
Padova, 1943, pag. 225, n. 248; �pe�r il diritto amministrativo, 
VITfA: IL funzionario di fatto, in � Rivista dirittu1 
pubblico"� 1923, I, �pag. 473-558, di rp�articolare int.eresse 
1per il raffronto fra Le figuI'e di " autorit� di fatto " come 
l'� occupant8#]>, i " governi rivoluzionari" ed i "funzionari 
di fatto �; D'iritt'o amministrativo, Torino, 1948, 
I, pag. 1182; ORTOLANI: n conta.bile dl'i fatto e le sue responsa.
bliit� penali, pa.trimoiniali e di1scipl;inari, in " Ri� 
vista diritto pubblico>>, 1940, I, pag. 1; VICARIO: U funziona.
rio di fatto, in " Rivista diritto pubblico '" 1941, I, 
pag. 46. lMa l'espressione non � mai usata in questo 
,primo significato tecnico. E', ~nv�ece, entrata nell'uso 
corrente a significare reg'lme di un ordinamento di fatto 
(in talle a0cezione �eissa mutua i due te�rmini: governo �i 
fatto, contratti in una formula impropria da due diverse 
entit� concettuali: il regime e l'ordinamento. E' a questa 
tesi che vanno riferiti gli argomenti addotti nella dottrina, 
ric,ordata da Salvatori, nonch-� nella giurisprudenza 
che si ritiene prevalente, ma che, come vedremo, 
non � tale). 

Ora, quando un governo si instaura come J:1egime di 
un nuovo ordLnamento, che lotta anco�ra per affermarsi, 
come istituzione per princi'pi, mezzi ed organi diversa 
da quella avente sovranit� sul medesimo territorio n,o:n 
pu� parlarsi ancor;:i. di ordinamento di fatto n� di governo 
del medesimo �perc�h� vi difetta il requisito di 
una reia~tva stabiLilt� .e di una effettiva vitalit�. 

Tal.e .fu la struttura della r.s.i.; ed � questa la ragione 
della esp:ressione �sedicente governo, dell.a cosidetta 

r.s.i. " usata dal legislator.e a significare, appunto, che 
quel sedic.e,nte govern.o fu, soltanto, espressione di un 
incipiente, non vitale e, pertanto, irrilevante ordinamento 
nuovo. (I eone.etti suesposti e le precisazioni di 
nomenclatura sono d�erivati dai principi eS[Josti da iR.oMANO: 
L'instaurrazi1onie dli fa.tto �i un '{Joverno costituzionale 
e la sua Le�gittimaziane, in Arch. Giur. F.S. '" 
1902, II, �pag. 3 e segg., 67 e segg.; Pri)fl,cip~ di diritto 
costi,tuz~ona.ie generale, Milano-, 1945, paig. 90-92, 269-271; 
Frammenti �ii un or.d':irnamento giurrid1�co� "Hivo1uzion�e e 
diritto'" Milano, 1947, pag. 220 e segg.). 
Non si pu�, per .qu;mto si � d-etto fin qui, parlare di 
"governo di fatto� n� in senso tecnico (come governo 
dal quale sia concepibile una attivit� come pred1ecessore 
o antagonista del legittimo, ricollegabile allo stesso 
ordinamento giuridico), n� in �senso imiPTOp.rio (�c.ome 
governo di un ordinamento di fatto). 
-U-problema si riduc�e, dunque, ad esaminare se si 
rpossa conc.erpire I'-esistenza di. un " governo ribelle "� 

e) Rettificate talune espressioni, non del tutto aderenti 
con il rigorismo della dottrina dinanzi 0esposta, 


~ 

-n


contenute nello studio di Salvatori {nel quale si attribuisce 
la condizione �eilla vitalit� al � governo di fatto�� 
anzich� all'� ordinamen.to di fatto �) si pu� senz'altro 
condividere l'opinione che il � .s.edicente governo � sia da 
riguardare, e sia riguardato nella legislazi.one sull'assetto, 
�Come � governo ribelle �, ossia, � tnsistente sullo 
stesso ordinamento giuridico, ma non come "governo 
di fatto�� in senso tecnico, .bens� in senso volgare�; tanto 
varo che nessuna ~etio juris � introdotta dalla legislazione 
sull'assetto per convalidarne l'operato, in quanto 
governo. Le convalide a jure o mb nomine sono riferibili, 
soltanto, ad atti di autorit� preesistenti (trasferite o "frazionate) 
le quali automaticamente pro&eguiron.o le loro 
funzio:nd. i u regime di occupazione. 

E' a .questa figura di � governo di fatto � in senso volgare 
(governo rtbelle) 1che va rifeirito il limitaito rtconoscime:
nto di belliger.anza, da �parte degli alleati, (per 
gli apparte.ne:n.ti alle forze armate della r.s.i. argomento 
addotto da .GRAZIANO: Governo di fatto o seaicente go
�verrw della r.s.i.?, cit.; � a queisto tipo di �governo di 
fatto., in senso volgare, che lo stesso �Graziano ragguaglia 
i pseudo governi emergenti nelle peripdiche 
rivoluzioni tip�iche deUe repubbliche sud-americane; � 
a questa nozione di � governo di fatto �, in seiiSO volgare, 
che la giurisp'l'udenza viene &empre iPi� avvicina:
ndosi. 

In effetti bisogna bene s0e�verare tra le �pronunoo che 
parlano di � governo di fatto � in senso impropri.o e 
quelle che ne parlano in senso volgare. Criterio per distinguerle: 
l'attribuzione o meno di una rilevanza giuridica 
alla r.s.i. ed al suo governo e la corrispondente am


R.&

lii# . 

missibilit� o non di una sanatoria. Si nota (e si avr� occasione 
di approfondire il problema pi� avanti) che 
mentre la S. C. � p�assata dalla tesi della sanatoria (14 
agosto 1944,. n. 461; 19 aprile 1945, n. 249) a quella della 
esclusione della sanatoria stessa (12 gennaio 1948, n. 27; 
19 gennaio 1948, n. 59), la IV Sezione del Consiglio di 
Stato ha costantemente affermato l'assoluta inesistenza, 
agli effetti giuridici, della r.s.i. (19 fieibbrai.o 1947, lll. 49; 
28 maggio 1947, n. 172; 18 giugno 11947, n. 20'2); mentre la 
V se.zione ila ammesso la rilevanza del � governo di 
fatto � in senso improprio, ritenendolo stabilizzato, vivo 
e vitale, al punto da funzionare come limite all'alleato 

(23 luglio 1947, mi. ~4; 29 novembre 1947, :n. 557). 

E' al lume di questi p�rincipi che la legislazi.one sull'assetto 
.dJeve essere riguardata come �il filtro attraV�
Hrso il quale l'attivit� su�detta deve tutta passare �. 
E di .ci� mi propongo dare la particolareggiata dimostrazione, 
trattando dei singoli problemi suscitati in 
dottrina e giurisprudenza, ;i quali, aippunto al vaglio 
dei premessi criteri, ritengo potranno trovare pi� sicura 
s.oluzione 

3. PasslliUld!o alle osservaZiioni di oaratteire genera�.e-, Salvatori 
enuncia quattro fondamentali p�rinciiPi : 
a) iii criterio ogge1~t�vo, seguito dalla 11egislazione 
sull'assetto, nel senso che 1a ine.fftcacia colpisce gli atti, 
adottati " sotto l'impero del sedicente governo della cosidetta 
11epubblica sociale italiana '" prescimidendo dalla 
fonte di produzione (organi preesistenti o creati ex novo). 

D'accordo, con riserva. 

In effetti, le norme sono nel senso dianzi indi�cato, 
ma ordinate secondo unia gradazione, nella quale emerge 
un criterio soggettivo, ricollegabile ai princi�pi della 
�strumentalit�� della r.s.i., rispetto al Re'ich occui()ante 

e dell'assoluta irrilevanza della r.s.i. come ordinamento 
giuridi.co, sia pur, di fatto. 

L'ineflficacia, senza possibilit� di convalida, � dichiarata, 
per tutte le :norme� legislative {emanate da org.a:ni 
della r.s.i.) e per quei rapporti siano publblici o. privati, 
n.onch� per quegli atti amministrativi o 1griur�dlziornali 

o di natura ibrida, da d.ette norme comunque d�erivanti, 
(confische; sequestri; sentenze (p�enali; p.rovvediment.i politici 
1n materia di cittadinanza; tmmta di albi prnfessionali 
e conf�e�rimento di decorazioni) in quanto, pe.r 
la loro particolare struttura o natura, si rivelano ripugnanti 
con i rprincip�i dell'� occ�upat-lo bellica �. 
La l'egola � nell'art. 1 del �decreto legislativo luogot�nienziale 
5 ottobre 1944, n. 249; si annovern soltanto la 
ecoe�zione dell'art. 1 �d�el decreto legislativo luogotenenziale 
18 geqnaio 1947, n. 21, con il quale si � conservata 
efficacia (pi� che operata una con valida) a norme ritenute 
non ripugnante con quei tprincip�, quasi riferibili, 
per la materia regolata, alla potest� stessa dell'occupante. 


L'Lnelfficacia, con possibilit� di convalida, ab homi/n1e, 
� dichiarata dagli .articoli 2 e 3 del decreto kgislativo 
luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per tutti gli atti 
a1mninistrativ�i soggettivamente incompatibili con i rieordati 
principi, ma dei quali appare possibile, in particolari 
condizioni di con veneinza amministrati va, la 
convalida. Solllo questi: 

A) taluni atti amministrativi 'POSti in essere. sulla 

base di norme legislative d�eHa cos� detta r.s.i. (percio 

l'incomiPatibilit� soggettiva non ha nece.ssit� di chiar~


menti) e non �COmpiresi nell'art. 1; 

B) taluni atti amministrativi posti in es&ere sutla 

li.a.�e di norme legislative preesistenti, proprie dell'ord.i.. 

namento legittimo, ma adottati con la ,parteci�pazione 

necessaria di organi, per s�, non .cons.e1n.titi dalle sue


SJlOSte regole dell'� occupatio beU.ica �. 

L'irr�leva;nza d�eil'ordinamen.to del1a r.s.i. non con


sente che organi trasferiti o frazionati, rispetto a quelli 

deU'amministrazione centrale dello Stato legittimo, pos


sano aver spiegato attivit� amministrativa riservata alla 

competenza indivisibile di qu.est1 ultimi. 

L'e.same analiti.co delle ipotes,1 rubricate nell'art. 2 del 

decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 

Iion lascia adito a dubbi, circa la i:nterpretazione siste


mati-ca della norma, nel senso indicato. 

L'efficacia �, invece, il presupposto degli altri atti 

amrnirnistrativi, rif.erihili ad organi i quali, secondo i 

principi del diritto inter:riazionale, possono con.s1derarsi 

consf1rvati dalla iPOtenza occupante: s.ono, questi, gli 

organi locali dell'amministrazione dello Stato, o delle 

persone giuridiche pubbliche istituzionali di natura pa


rastatale; ovvero sono le perso:rue giuridiche pubbliche 

territoriali o istituzionali, .ave.1,1.ti la lor.o .sede ne�i terri


tori occup�ati. 

Il corpo degli atti e provvedimenti che, impropria


mente, Si dicono convaUdatd. a iure (art. 4 decreto legi


slativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249), compren


de, infatti, manifestazi.oni 1per le quali no!Ill �, assoluta~ 

mente, richiesta la partecip�azione deigli organi g�erar


cllicamente superiori, tutti .contemplati negli artt. 2 oe 3. 

Si tratta di attivit� connesse con le esigemtZe� d8i!l'ordine 
pubblico e lo svolgimento di rapporti nei quali sia, 
comunque, interessata la pubblica amministrazione, nei 
limiti della compeitenza degli o>rgani locali; oltre la 
quale, invano, la �potenza occu(p�a:nte potrebbe presumere 



Q@�i::::&fili~ 

-12


di sostituire o rappresental'8 lo Stato occupato, attraverso 
organi g�erarchicamente superiori, attivi, consultivi 
o di controllo. 

L'istituzione di organi siffatti potrebbe, al pi�, aver 
efficacia limitata al pe�riodo della occupazione, per un 
miglior coordinamento delle attivit� civili nel quadro 
d.e.lle contingenze belliche e dell'occupazione, ma non 
oltre. 

Laddove, 1per�, .gli organi locali abbiano competenza 
secondo l'ordinamento giuridico dello Stato occupato (�e 
semprech� :non siano stati trasformati da.ll'occui!)ante, il 
che rientrerebbe nei suoi poteri), gli atti e provvedimenti 
dai med�esimi emanati debbono considerarsi efficaci, 
salvo invalidazione. E' ci� che � stato !I'ealizzato 
con l'art 4 del decr.e�to legislativo luogotenenziale 5 ottobre 
1944, n. 249, nel quale, impropriamente ~i parla di 
r:onva.lida a jure. salvo invali.dazione �(il che appare, 
quanto meno, co~ntraddittorio) mentre si dovr.ebbe parlare 
di �presunzione� di etftmcia juris tantum "� 

Gli organi centrali dell'amministrazione diretta dello 
Stato legittimo, a seguito della r�estituzione o della rioccupazione 
dei teritori,. debbono, infatti, poter esercitare 
una generale revision�e sull'attivit� degli orgami locali 
d�Ell'amministr.azione diretta e su quelli sottoposti a vigilanza. 
Tale r.e.visione, anche senza la norma dell'art. 4 
del dMreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, 
n. 249, s.a1'8bbe stata legittimata in virt� dei comuni poteri 
di sostHnzione, di annullamento da parte del governo 
e simili (anche oltre i termini ordinari, rimasti sospesi 
dal fenomeno dell'occupazione bellica) e, comu�1que, 
un ampio, generale e penetrante controllo sarebbe 
stato riconoscibile anche fuor dei mezzi suindicati, sia 
in ordine alla conformit� o non all'ordinamento giuridico 
degli atti spiegati dalle autorit� rimaste soggette 
all'invasore, sia in ordine alla convenienza od opportunit� 
degli atti stessi, ricollegandosi (per questa straordinaria 
penetrazione) a valutazioni di ordine politico 
quali, ad es. il vaglio se un determinato organo avesse 
agito nell'interesse della pubbUca amministrazione o 
nell'interesse dell'occupante o dei suoi sostenitori. (Cfr. 
CAPOTORrr: Sulla valutazione degli atti dell'ocwpante 
alla stregua dell'ordinamento dello Stato occupato, in 

" Foro It. � 1944-46, I, pag. 985; cfr. anche Consiglio di 
Stato V, 12 dicembre 1S45, n. 161, ivi, III, pag. 86). 

I provved:menti, infine, giurisrlizionali, sempre che 
siano stati adottati in .applicazione di norme dell'ordinamento 
legittimo, non poteva.no sortire. disciplina diversa 
da quella contenuta negli a.rticoli 5, 6, 7, appunto, 
in relazione ai medesimi sues(p�osti .principi. 

11) Qnrnl�fi,caztone d.egli att1._ -Non sembra sia cm1se11tito, 
neppm;e ai limitati effrtli della qualificazione 
degli atti, ri'corrElre .a.!la f�cU10 j1a1�s .di una limi.tata es�istenza 
rlell'O'rdinamento della r.s.i. 

Salvatori h.a menzionato una ragione seria e pratica, 
rhe potrebbe sugge.rire l'adozione del suaccennato criterio: 
"la r.s.i. a1:i1ribu� la .potest� Jegi1s�lativa ad organi 
che, normalmente, .ema.navano solo atti amministrativi. 
Sicrh�, ov.e si dov.essero adottare, p�er l'identificazione 
dPgli atti, i crite1ri tratti dall'ordinamento giuridico legittimo, 
potrebbero risultare convalidati ex art. 4. provvedimenti 
che debbono invece considera.rsi del tutt.o 
inetficaci perch� compresi nel .n. 1 dell'art. 1 �. 

A :Sod.clisfa,re le esigenze dd una inrlag'i.rw scirntifira, 
occorre superare tal�e argomento e la sua im[Jostazione 

soggettivistica. Nel nostro ordinamento la differenziazione 
fra attivit� legislativa ammi1ni'st.rativa e giurisdizionale 
riposa sul criterio sostanziale. Ondei, quando si 
dice che sono convalidati ex .art. 4 tutti i provvedimenti 
non compresi. nell'art. 2, .n.essuno P:otr:ebibe ricomprendervi 
atti sostanzlalmente Iegislativi, i quali, perch� tali 
e i~ndi'Pende.ntemente dalla fonte di produzione, ricadono 
esclusivamente nella disci'.plina dell'art. 1. n pericolo 
potr.eibbe essere l'inverso: che, cio�, istituti e ra;rfporti 
e atti menzionati, nella legislazione sull'assetto, con qua. 
liflche specifiche (ad es. confisca, s�entenza) e disci1plinati' 
secondo l'ordina.ment.o giuridico italiano, avessero 
avuto nel pseudo ordinamento della r.s.i., in taluni casi, 
un dive�rso significato o un antitetico inquadramento; si 
che patirebbe sollevarsi il dubbio se il legislatore dello 
assetto abbia inteso discip.Jinare anche quei �Casi. 

Il problema �pu� ri'solve�rsi, soltanto, inquadrando il 
terna secondo i.a teoria dei collegamenti .che 1pos.so:no .aver 
luogo fra ordinamenti giuridici, si.a coesistenti, sia in 
successione o in reciproca esclusione; ci� che si addice 
anche quando si tratti di operare su atti che interessino 
un ordiname.nto giuridico ed uno in itinere o non formato 
o ps1eudo ordinamento. 

Che esista o non identit� e corri.SiJ;}Qndenza di ef,flcacia 
fra atti, di diversi ordinamenti, .appartenenti alle catego.
rie tipi.che (le.gislazione, amministrazi.one, giurisdizane), 
� questione di secondaria importanza; essenziale 
essendo, invece, il si'stema dei collegam�enti. 


In tema di. re.I.azioni fra ordinamenti, dal punto di 
vista de�l loro contenuto, e d'uo'!' del c.aso assai controverso 
del rinvio rioettizio o sostanziale che ope.ra, addirittura, 
l'incorporazione di norme legislative dall'uno 
all'altro ordinamento, si cleve riguardare se, da parte 
dell'ordi1namento preso in esame, si !I'ic.onosca o non la 
autonomia d�ell'altro e, perci�, l'incompetenza propria. 
In tali casi si ha il c.d. � rinvio formale '" dal quale scaturisce 
un ri.conoscimento di atti legislativi, amministrativi 
e giurisdizionali, con i caratteri e gli effetti rpropri 
deU'ordinamento origina1rio. Quand�O, :invece, l'ordi1namento 
non riconosce l'atto con quegli .effetti, ma lo assume, 
lo considera, ogii�ettivamente, come fatto giuridico 
per deriva.me conseguenze proprie, si ha, allora, la 
figura del " presup[Josto,, o � premessa di norme sotti:ntese 
,, -(.Cfr. ROMANO: L'ordirn.a.mento giurildico, Pisa 1917, 
Fi�renze, 1946, II, (paragr. 37 e segg.; Diritto internazionale, 
Padova, 19-33, pag. 4.05; Co~�so di diritto costituzionale 
itaJ,iano, Padova, 1940, pagg. 3'33, 334; Pri.nc?pi di 
rliriitto costituzionale generale, cit.; AGO: Teoria del di


ritto internazionale privato, 1934, pag. 102; PICCARDI: 
La pluralit� de�g'l4 ordinmrrwnitv g1,uridic'l e il corwetto di 
rinvio, �in St11di per Romnxi,o, I, pag. 249). 

L'iclentit� di ca1egori�e �, evidentemente, essenziale per 
i ri.nv'ii forrnaU a m2zzo dei quali si esplica una rile-. 
va.nza <U conternuto fra ordinamenti; no1n lo �, invece, 
per i presupposti, a mezz.o dei quali si. esplica una rilevanza 
d! esistenza fra gli ordinamenti; n� per quei f�enomeni 
di i1bridismo fra rinvii e presupposti, a mezzo 
dei quali si esplica una rUevaniza di. ef{l.cacia come nel 
rinvio formale, ma non coincidente .con quella original'ia 
(e quindi [lropria dell'ordinamento):. 

Orbene, .nell'ipotesi in esame, se la premessa_ fQDda_: 
mentale del sistema sull'" .assetto ,, � la revisio1ne, la 
ftltrazione di tutta l'attivit� del pseudo-ordinamento della 
r.s.i., come di attivit� di un ordinamento arrestato nel 
corso della sua formazione, � .ovvio che non si possa 


!!!~FFTWJYZTITJTWP?WRf'&rtMMi&&? 2 !!!~FFTWJYZTITJTWP?WRf'&rtMMi&&? 2 
-13 


ricorrere alla figura del � rinvio formale � -neppme 
in combinazione c0in: la figura del " presupposto � (rilevi:
mza di e{ftca.cia) -poich� ci� importerebbe riconoscimento 
di � successione � rispetto alla r.s.i. o, quanto 
mono, una � legittimazione " di essa nel tempo. Il che 
� contrari o al sistema sull'assetto. 

Perci�, dev�e necessariam,ente utilizzarsi la figura del 
presupposto di fatto (rilevanza di esiste:nza), dato che 
l'ordinamento italiano trae s-empre, E: senza lacune, conseguenze 
proprie dall'attivit� d.ella r.s.i. 

La figura del presupposto �, .appunto, ind'cata, in dottrina, 
come ido.nea a risolvere i problemi dei collegamenti 
fra ordinamenti giuridici 1p1rimari -o sovrami nei 
quali difetti id.entit� di categorie fra attivit� o funzioni 
e corrispondenza di efficacia fra le relative manifestazioni. 


(conti.nua). 

La pi� fruttuosa .applicazione ne � stata fatta nel campo 
delle relazioni fra diritto canonic.o e diritti statuali: 
( cfr. J!EMOIJO: I trilmnali e1cclesiasti:ci e le loro sentenze 
nel d�iritto italiano, in " A!rch. Giur. � Cl, 1929, Il, v�agina 
133 e segg.; Tri1bunali della Chiesa e 1'rilJ1:maii dello 
Stato nel regime degli Accordi Lateranensi, ibid. Cli. 
1929, Il, pa.g. 129 e &egg.; CARUSI: Effetti ctvili dell'annullame1n,
to del matrimoni.o preconcordatorio, Roma, 
1931, pag. 4; GIACCHI: L'ordinamento della Chiesa nel 
dir;tto italiano attuale; in Chiesa e Stato, Milano, 1939, 
II, p.ag. 347 e segg.; FOLIGNO: La rilevanza dei presupposti. 
c.ano:nrici nell'ordinamento giuridico itaUano, in � Hiv. 
Dir. Pubbl. '" 1941, I, pag. 142 .e segg.). 

III e IV. -Concordo, con le .osservazioni di Salvatori, 
in ordine alla portiata della c.d. �c0;nvalid.a�, con la 
me1r.a rLserva, in ordLne alla nomenclatura, i.n relazione 
a quanto ho annotato, sopra sub 3, a) lett. B. 

DARIO AGOSTINO FOLIGNO 

AVVOCATO DELLO STATO 



;:::: ;:;i�1& i@lli~W.f?FTF~J 

NOTE D I DOTTRINA 


Giurisprudenza completa della corte suprema di cassazione. 
Anno 1947, III quadrimestre, Sezi<;mi 
Civili, Volume XXVI. A cura dell'Istituto Italiano 
di studi legislativi. 

:Segnaliamo e recensiamo brevemente questa 
pubblicazione (lel benemerito Istituto di studi legislativi, 
sopra�tutto per metterne in rilievo il cara.
ttere di utile strumento di lavoro ;pe1� tutti coloro 
che si occupano professionalmente di questioni 
giurWiche e in modo particolare per gli 
avvocati dello Stato. E' un'opera que�sta che riteniamo 
non debba manrare in nessuna delle Biblioteche 
delle Avvocature distrettuali e clie debba 
essere frequentemente consultata, essendo una 
ve1�a e propria miniera di utilissime cognizio~i, 
sia di carattere s�trettamente teorico, sia di natura 
pratica, costituite, queste ultime, clalla rassegna 
sistematica di tutta la giurisprudenza della Corte 
suprema e delle pi� importanti sentenze e decisioni 
di altri organi giurisdizionali -0rdinari e speciali 
. 

Ognuna di queste sentenze e decisioni � annotata 
e le note trascendono quasi sempre i limiti 
<lel caso di specie, per assurgere talvolta alla dignit�, 
di una monografia, in cui principi teorici 
<li capitale importanza vengon-0 sottoposti a nuove 
e acrnte critiche e questioni, <Ubattute e risolte 
11alln lH'ecedente dottrina e giurisprudenza, vengono 
rhmllevate sotto nuovi, pi� interessanti 
aspetti. 

Quello che � sopratutto notev-0le e specialmente 
ntile per l'avvocato e, in genere, per il pratico del 
11iri:tto, � la ricchezza di richiami dottrinali, giurisprudenziali 
e legislativi, tanto pi� impurtanti 
in un momento in cui, per necessit�t contingenti, 
le disiposiizi-0ni di legg�e si susseguono prive del ne. 
ce�ssario coordinamento. 

Tanto premesso in ordine alla valutazione di 

carattere generale dell'opera in questione, ci S'em. 

bra opportuno accennare breyemente a quelle note 

e a quelle sentenze rm1tenute nel fascicolo che re


censiamo, le quali riguardano materie� che pi� par


tirolarmente interessano l'Avvocatura dello Stato. 

Notiamo, in proposito, che il diriitto pubblico, 

in genere, ha un post-O cospicuo nel presente vo


lume, come in tutti i volumi della pregevole 

raccolta.. E nel diritto pubblico il maggior 

1111me1�0 fli note e Aentenze attiene al diritto tribu


tario. Due note, una del Giannini ('pag. 42) e una 
del Salvatori (pag. 1080) sono dedicate al problema, 
pur sempre aperto, dei rapporti tra. giudizio 
tributario amministrativo e giudizio ordinario in. 
materia di imposte dirette, con particolare riguardo 
al punto se sia poRsibile 1solleva,re in sede g�indizia1
�ia questioni che non si sono proposte avanti 
le Commissioni tributarie. Annotando la sentenza 
1lella Oassa.zione n. 367-.J.7 in causa Finanze contro 
C-0mune ili Torino la quale afferma che � consentito 
proporre al giudice ordinario eccezioni e difese 
non spiegate in sede amministrativa, il Gian. 
nini, in contrasto con l'Allorio, premesso che le 
decisioni delle Oommissioni tributarie non sono 
atti ginrisdizionali ma atti amministrativi, ritiene 
che poich� l'unico pr.esuposto richiesto dalla legge 
per esperire il igudizio ordinario � quello che 
sia siperimentato il ricorso solo alla Commissione 
di pr�ma �istanza, ne derivi implicitamente la proponibilit�, 
avanti al Giudice ordinario, di eccezioni 
non propos1te in se<le amministrativa. Il .S'alva.
tori, aderenrlo invece alla tesi dell' Allorio, e 
rifacernl-0 il cammino della giurisprudenza della 
Corte Suprema, trova la ragione del mutamento 
di questa giurisprudenza, nel fatto che il nuovo 
Codice tli proredura civile a differenza <lel preredente, 
ha vietato in appello oltre che le nuove 
domande anche le� nuove eccezi-0ni; s� che la gravit� 
delle conseguenze cui si andava incontro ap. 
nlicando ai rapporti tra giudizio ordinario e giudizio 
amministrativo tributario l'art. 345 c. p. c. 
che ha sostituito l'att. 490 (il quale era dalla giurisprudenza 
a ta�i rapp-01�ti comunemente applicato), 
ha dete�rminato il nnorn orientamento della 
Corte Suprema, che peraltro � assolutamente incompatibile 
col principio della giurisdizionalit� 
delle Commissioni tributarie, comunemente ammesso. 
Il Salvatori vuol trovare� la ragione del divieto 
della proponibilit� in sede giudiziaria di eccezioni 
n-0n proposte in sede amministrativa, nel 
fatto che la mancata proposizione� di tali eccezioni 
in quest'u1tima sede lia. reso la presunzfone 
di legittimit� che inerisce all'atto cli accertamento 
tributario (come a qualsiasi altl.!o .atto amministrativo), 
n-0n ulteriormente discutibile. Dall-'e~me 
comparativo delle due note ci sembra possa 
trarsi una conclusione sicura e cio� che per ammettere 
in sede giudiziaria la proponibilit1\ di eccezioni 
non proposte in secle amministrativa biso



F Fl fWWW:NM:::ifillf&i: F Fl fWWW:NM:::ifillf&i: 
-15


gna negare asS-Olutamente il carattere giurisdizionale 
delle Commissioni tributarie, il che, se da 
una parte della dottrina � sostenuto, � peraltro 
contrastato dalla dominante giurisprudenza. Un 
altra conclusione ugualmente sicura � che la pros:. 
sima riforma degli ordinamenti tributari dovr� 
e-0ordinare le norme che rig�uardano il contenzioso, 
per escludere una duplicazione di organi e 
tli procedure che appare del tutto incongrua. 

Delle relazioni tra giudizio ordinario e giucl:iizio 
amministrativo tributario, (in ma.teria, questa vorrta, 
di imp-0ste indirette), si occupa anche il L-0ngobardi 
(pag. 140) in nota alla sentenza n. 1114-47 
della Corte cli Cassazione, resa in causa Finanze 
contro Calamai. In questa sentenza, la Corte Suprema, 
premessa la ormai consueta affermazione 
della indipendenza dei due giudizi hibutari, ha 
stabilito che non possa una delle parti nel giudizio 
amministrativo far valere, in via rie-0nvenzionale, 
delle pretese gi� respinte dalle Commissioni tributarie, 
quando non si sia proposto tempestivamente 
ricorso contro la decisione finale di queste 
Commissioni. 

Il L-0ngobardi pl�ude a questa decisione, sostenendo 
come sia incontestabile, che, pereh� il convenuto 
in un procedimento cli primo grado pos'sa 
far valere contro la pretesa. dell'attore le proprie 
prete�s�e dipendenti dal titolo dedotto in giudicio, 
sia necessa,1�io che esistano tutti i �r�equisiti che 
sa.rebbero indispensabili per�ch� le pretese sfosse 
potessero fa:rsi valere in un giudizio autonomo. 
Quindi la d�ecadenza che a;v�rebbe colpito le pretese 
della .pairte che non ha ricol'SO� in termini 
contro la d�ecisione della. Oommis1sione tributa.ria, 
impedirebbe di far valere 1queste pretese, ormai 
e�stimte, sotto altra fo;llma. Oontro questa. tesi 
pu� osserva.lisi che �essai contra.sta. con il principio 
defila unicit�, del processo tributairio, 1micit� 
che aibbmccia, .sia la lfase che si .svolge aiVanti la 
Oommissione tributaria, sia la fase giudiziaria. 
Recondo questa tesi. se il proce,sso rimane in vita 
per l'impugnativa a,nche di una. sola delle ;parti, 
l'altra parte conserva il diritto di proporre tutte 
le domande ed eccezioni gi� proposte nella sede 
amministrativa. Come si vede anche qui la questione 
si sposta essenzialmente sul carattere giurisdizionale 
o meno delle Commissioni tributarie, 
carattere che il Longobardi, peraltro, ammette, 
pur ritenendo che alle Commissioni sia attribuita 
anche natura di amministrazi-One attiva, eon potest�. 
di accei�Lnm~nt.1 tributario. 

Una. breve nota, fo'l."se .non ad-egua.ta. alla importanza 
clell'argomE>nto ha scritto poi il Laporta 
(pag. 185), sulla que~tione della assoggettabilit� 
(lei beni del patrimonio indisponibile dello Stato 
ai tributi comunali e provinciali. In relazione alla 
sentenza n. 1219-17 della Corte cli Cassazione, la 
quale pronunziando in caus�a FF. SS. contro Co


' . l

mune di Milano, ha riconosciuto ai Oomum a po. 
testi\ cli imporre il contributo cli fognatu1'a anche 
su immobili appartenenti al patrimonio incli.sponilJile 
dello Stato, il Laporta sostiene che tale potere 
di imposizi-One debba essere riconosciuto tutte 
le volte che l'imposizione stessa non contrasiti con 
la destinazione data al bene cui si riferisce. Oi� 

che non riso�lve affatto la qlrnstione fondamentale, 
la quale si con('l'eta nel punto se, essendo il p-0tere 
tributario un attributo esclusivo dello Stato, 
ed essendo la potesi;�, tributaria degli enti minori 
da considerarsi eome delegata dallo �Starto, mede� 
simo, possa a tale potest� delegata riconoscersi, 
senza una esp1�essa norma, la forza di sovrapporsi 
anche al delegante. Che questo sia veramente il 
punto cruciale della questione, risulta dal fatto 
che la giurisprudenza della Corte Suprema, pm 
ess�endo propensa. a riconoscere la assoggettabilit�, 
dello Stato al potere tributario degli enti minori, 
esclude peraltro che nei confronti dello .S'tato 
possa fars~ valere proprio quello che � l'attributo 
essenziale cli tale potest�, e cio� lesecutoriet� 
immediata delle pretese tributarie, mediante il 

c. il. precetto del salve et repete. In -ordine alla 
suindicata sentenza n. 1219 de 1947 si vada questa 
Ras�segna n. 1-2, 1948, pag. 8. 
Segnaliamo, poi, per l'acutez.za della indagine, 
se pur ormai la questione sia superata, la nota di 
Stella Richter (pag. 376) alla sentenza n. 1667-47 
della Corte di Cassazione resa in causa Lagostena 
contro Lamherti, la quale lia. affermafo che nei 
noleggi a percentuale di pellicole cinematografiche 
gli utili del noleggiatore non sono sottoposti 

a.d imposta sull'entrata distinta da quella g'i� corrisposta 
su tutto l'incasso daU'esercente de cinema. 
La Corte 'Suprema aveva posto a base della 
sua decisione l'argomento che il noleggiatore diveniva 
proprietario degli incassi a misura che questi 
si effettuavano, s� ./:he la percezi-One ulteriore degli 
ste,ssi da parte sua nei confronti dell'esercente del 
cinema, non costituiva per tale esercente il pagamento 
di un debito cui co�rr�ri:spondes.se una entrata 
imponibile. Lo Rtella� critica giustamf'nte queRta 
concezione, ritenendo che essa sar�ebbe stata p;iustificabile 
.solo se si fosse ammesso che tra esercente 
e noleggiatore si �era costituita una� vera e 
propria societ�, persona giuridica distinta da entrambi; 
ritiene �nvece lo Rtella, che la imposta 
sull'entrafa, in rela?Jione a1gli utilli del noleggiatore 
dovrebbe essere esclusa in hase a principi attinenti 
alla natura economica <lel fenomeno trihntario. 
Abbiamo gi� detto che la questione � stata superata, 
in quanto con il decreto legislativo 3 maggio 
194-8, n. 79-9 (art. 12), � stato esplicitamente 
sta.hilito, per risolvere ogni dubbio, che sulle entrate 
percepite da associanti nelle as1socia.zioni in 
partecipazione, ecc., sia pagata l'imposta sulla 
entrata. 
La tesi dello .Stena relativa alla necessit� di 
servirsi del criterio ec-0nomico rper interpretare 
le leggi in materia cli imposta. � ripresa dal Lon.. 
gobardi (pag. 591) in nota alla sentenza della 
Corte Suprema n. 1�5�38/47, resa in causa I.N.P.S. 
contro Finanze. In questa sentenza la Corte ha 
affermato, seguendo una sua costante giurisprudenza, 
che le ta.sse di registro son-0 applicate seconcl-
0 l'intrinseca n!lltura e gli effetti degli atti 
e dei trasferimenti da des'Umersi dal documento 
oggetto della registrazione, senza che pos8'a invocarsi 
l'unico fi.n.e economico giuridico, che con le 
diverse disposizioni. contenute in detto docwmen.to 
si sia volu.to raggiungere. L'applicazione di questo 



5 

& f WH=2 &ma-1 ;m 

-16


principio fatto dalla, Oor~ 1RuprPma nella suinrlicata 
sentenza., rigua,rda:va un ca.so di mutuo, e deposito 
irreg�olare. L'I.N.P.,R. aveva :mutuato dell<~ 
somme alla Provincia di l<}mrn, i,;omme che la Provincia 
aveva, nello ste81SO atto, depositato [H'esi,;o 
lo stPsso I.N.P.R., comP un istituto bancario. fai 
Cassazione ha ritenuto che si frattasse di due atti 
distinti agli ef.f�tti dell'imposta. ili registro, ma ha 
esdnso che tale imposta fosse d-0vuta, in quanto 
ha ritenuto che sia il mutuo che il dPposito erano 
atti stipulati per l'impiego ilei fondi dell'Istituto 
suddetto, e quindi esenti ila imposta. 

Il Longobardi critica la pl'�ma, affermazione sopra 
riportata, sostenendo c�he � woprio il fine economico 
quell<� du' -0ecorre tener ]H'esente per stabi. 
lire se le� parti ahbiail\) posto in essere un atto o 
pi� soggetti a1l impoi;ta di i�pgii;tro. Questa tei;i 
non � nuova ed � sta.ta sostenuta cla altl'� scrittori, 
eontl"O la costante opposi,zione <lell'Avvocatura 
dello 81tato; la tesi stessa non ha mai o quasi ma~i 
trovato fortuna nella giurisprurlenza. Come� � noto 
si � rletto comunemente che la imposta di registro 
f> � la tariffa del Codice civile>>. N-0n per prendere 
le difese di una imposta la quale avrebbe forse 
bisogcno di una raidicaJe riforma, in quanto contra.
sta, con uno dei pi� noti principi di politica. 
finanziaria, l'econornicit�:, ma non esitiamo a rilevare 
ehe se si ll-Ovesse seg�uire la tesi del Long�obar<
li, e adotta1�si cosi il crite�rio da lui suggerito, 
a,l difetto sopra indicato, se ne aggiungerebbe certamente 
un altro e forse pi� grave e cio� quello 
<lella certezza dell'imposta. E' infatti appena il 
easo di rilevare come sia senza parag�one pi� complesso 
ill criterio d�el fine econoiillico, quanto mai 
vago e di difficile definizione, in confronto al criterio 
giuridico, comunemente seguito e che trova 
una unit� di misura abba.stanza certa nel Codice 
civile. 

Ui sembra, invero, che il Longobardi e gli altri 
autori che e�gli cita a sostegno della sua opinione, 
enunciano teorie attinenti alla politica finanziaria, 
che potrebbero g�iustificare l'introduzione di 
nuove norme, ma che non rig�uardano il diritto trilmtario 
positivo. 

Un'altra materia trattata partioolarmente nel 
volume in rassegna � ,quella delle espropriazioni 
per pubblica utilit.-'\. 

Annotando una sentenza della Corte di Cassazione 
n. 404/47, il Pescatore eritica, e a ragione, 
l'afferma!l.ione della Corte secondo la quale ove un 
bene gi� espropriato per una certa opera di pubblica 
utilit�, venga succe.ssivamente destinato ad 
opera di pubblica utilit�, diversa, questa nuova destinazione
� equivarrebbe alla dichiarazione di inservibilit� 
del bene, ai fini della retrocessione 
all'esproprfato. Rileva, il Pescatore che la Oorte 
non ha, tenuto conto della conseguenza, di questa 
arfferma:zione la ,quale si risolve in una sostanziale 
e inammissibile, revoca delR'aitto, wmrmirni~
t11aUvo costituito dalla nuova destinazione del 
bene ad altra opera pubblica. Il Pescatore critica 
anche, ma richiamandosi ad un suo precedente 
scritto, la giurisprudenza della Corte che riconosce 
natura pubblica agli accordi intervenuti tra 
espropriato ed espropriante in ordine alla, alie


nazione rlel bene dopo la dichiarazione di pubblka 
utilit�; nelle specie, infatti, tra l'Ammini:
strazione espropriante ed il proprietario del bene 
ila espropriare era intervenuto un atto di compravendita 
in rPla�zione al. bene stesso e prima della 
11ichiarazione lii espropriazione. La Corte ha negato 
ogni differenza, agli effetti della applicazione 
delle norme sulla retrocessione, tra. questa compravendita 
ed una normale espropriazione. 

~f'gnaliamo poi 1l11e note del collega Carugno, 
una relativa alla sentenza della, Cas�sazione numero 
1117/47, l'alfra relativa ad una decisione del 
Consiglio cli Stato n. 244/47. 

Nella prima. (pag. lril) l'Autore aderisce alla 
affermazione della Corte Suprema secondo la quale 
non viola i eontini della propria giurisclizione il 
Giudice il qualf', per determinare il val-0re venale 
'Ili un terreno espropria,to, sul quale sorgevano 
eostruzioni abusive, ne nega il carattere edificatorio 
in base all'argomento che il terreno stesso era 
dal piano regolatore destinato a strade. Giustamente 
rileva il Carugno che questa valuta1zione ne�g
�ativa del carattere edificatorio non si risolve in 
una, dichiarazione, <li competenza dell'Amministraz.
ione attiva, <li ahusivit� delle costruzioni effPttuate 
sul terreno in questi-One, ma solo nella 
applieazione di norme gimidiche, quali sono quelle 
eoncernenti i piani regolatori e i relativi vincoli. 

Nella seconda (pag. 1106) il Oarug�no fa brevemente 
il punto in materia di dichiarazione di indifferibilit� 
ed urgenza di lavori pubblici rilevando 
opportunamente che in questa materia. � 
tutt'altro che agevole, quando venga dedotto un 
vizio di eccesso di potere della dichiarazione suddetta, 
stabilire il limite al quale il sindaca�to dell'organo 
giurisdizionale deve arrestarsi per non 
inYadere il campo dell'attivit� discrezi-0nale della 
Pubblica Amministrruzione. 

Sempre in tema di didtto pubblico � da segnalare 
una nota dello Jaccarino (pag. 445) alla sentenza 
n. 1115147 della Cassiazione. In questa nota 
lo Jaccarino accenna ad una nuova tesi sulla portata 
dell'a,rt. 46 della, 1egige sull'es1)'l'opriazione per 
pubblica utilit�, affermando che quest-0 articolo, 
in tanto � necessario, in quanto esiste la norma 
che vieta al giudice ordinario il sindacato di merito 
sugli atti amministrativi. L'art. 46 cio�, 
a�vrebbe una funz.io.ne puTamente surrog-a,toria nei 
confronti dell'art. 2043 del Codice civile. 

L'illustre Aut,-0re non dice naturalmente, che 
con questa sua teoria si arriva a sostenere il principio 
della re1sponsabilit� obiet.Uva per tutti gli 
atti della Pubblica Amministrazione, il che costituirebbe 
un privileg�ium odiosum, non giustificato 
da alcun principio generale del nostro diritto p-O� 
sitivo, nel quale la responsabilit� � sempre strettamente 
connessa con la colpa. 

Di particolare importanza per l'Avvocatura � 
anche la nota de1l Chiarelli (pag. 1104) il 'qua.le, 
prendendo lo spunto da una sentenza del Tribunale 
di Homa, che, affermata la natura di ammin.istrazione 
autonoma statale dell'A.R.A.R. ne ha 
tratto la conseguenza dell'applicabilit� alla stessa 
di tutte le norme sul Foro Erariale, spezza un'altra 
lancia a favore della tesi gi� da lui preceden




RE? 



-17 


temente sostenuta, della sanabilit�; della nullit� 
che deriva dalla notificazione di atti gilllliiziali 
fatta ad organo diverso (lall'Avrncatura dello 
Stato. 

ltivela il Chiar�lli come ladifficolt�, di accei�tare 
�sp una eertu Amministrazione sia statale, o sia invece 
una persona giuridica divPl'l�m dallo Stato, 
( dit1ficolti� �che si .presenta pa,rticola i-mente per enti 
come l'AHAH, la G.H.A., eC'c.) renda specialmente 
iniqua, iquella. giurisprudenza, che ricmwsce assolutamente 
insanabili le nullit� di notifica.zione degli 
atti giudiziali relativi a quPi:>te Amministrazioni e 
non notificati all'Avvocatura dello Stat-0. Probabilmente, 
nella pratica, gl'inconvenieriti segnalati 
dal Chiar�lli sono 1i10lto meno gravi di quanto non 
sembri, ma comunque, non possiamo non rilevare 
eome la g�irtrisprudenza sia delle Corti minori sia 
1lella Corte Suprema, in accoglimento della tesi sostenuta. 
s�mpre dall'Avvocatura dello �Stato sia 
orllllai costantis�sima nel .sen,so della insanahilit�'t 
a�ssoluta, delle nullit� di notifica.zione suddette. 

Chiudiamo questa br�ve ra.ssegna con un ac<'
enno alla nota del Novelli (pag. 12,25) sulla natura 
g-iuridica deUe Commissioni per la liquiclazione 
dei danni' di guerra, natura giuridica che la 
Cassazione ha ritenuto ess,ere quella di giurisdizioni 
st)eciali, attribuen.do alla pretesa dei cittadini 
al risarcimento dei suddetti danni il carattere 
di diritto soggettivo perfetto. E'da notare che 
il Consiglio di Stato con la decisione del 5 luglio 
1947 ruveva. invooe dtenut:o e1s-s�re tale prete.sa. fondata 
su: un interesse legittimo, ed aveva attribuito 
alle suddette Commissioni carattere di amministrazione 
attiva. 

.La Cassai2ione, nel riconoscere natura giurisdi~
donale alle Commissioni ill' questione, ha peraltro 
escluso che potesse essere sollevato di ufficio il 
regolamento di giurisdizione in relazione a. procedimento-:
pendente a.vanti allle stesse, e ci� confermando 
una giurisprudenza ormai costante, esaIi1inata 
esaurientemente dallo stesso Novelli nella 
predetta sua nota. 

Naturalmente, oltre alle suindicate questioni di 
diritto pubblico; il volume che recensiamo contiene 
numerosissime note� attinenti al diritto privat�, 
al diritto processuale, e a leggi speciali. 

E' appena il ca.s� di accennare, in proposito 
agli scritti che concernono gli interessanti sviluppi 
della giurisprudenza in materia di svalutazione 
monetaria, di risoluzione di contratti per eccessiva 
onerosit�, di locazione di immobili urbani, ecc. 

In conclusione, come abbiamo detto al principio, 
si tratta cli uno strumento di lavoro veramente 
utile, e pe1� il lavoro pratico e per il miglioramento 
defa prepara1zione teorica. (A. S.). 

M. 
GALLO: Mancanza di querela e risarcimento 
dei danni morali. �Giur. It. �, 1948, I, 1, 503. 
E' una nota �desiva alla sentenza 31 maggio 
1947, n. 840 della C'Orte Suprema (riv. loco cit.), 
che ha affermato potere il giudice civile, agli effetti 
del risarcimento del danno non patrimoniale, 

conoscere se nel fatto. illecito si configurino gli 
estremi del reato, e ci� sia quamlo ii reato � estinto 
per qualsiasi musa, sia nPl easo elle il reato � 
lH:W�seguibile soltanto a {jllerela di pa,rte, e {}Uesta 
11on � sfata proposta. � 

Pl'emeHe il Gallo ehe la questione va uffrnntata 
in termini generali, e prescindendo da ogni questione 
pumniente rlogmatiea relativa alla querela; 
e si l'if� 1quindi all'art. 185 e.p. Il legisla.tore lrn 
ritenuto che fra le fattispecie 11i atti illeciti quelli 
criminosi, e quindi ,penalmeente .perseiguibili, a.vessero 
�una particola1�e pel'icolosit�, tali da esigere, in 
aggiunta alla reazione penale�, una rea2ione extrapenale, 
esprnssa quest'ultima nell'obbligo di risar�fre, 
oltre che il danno patrimoniale, anche quello 
non patl'imoniale. 

Se questa � la ratio dell'art. 185 c.p., se ne deve 
rledurre che se la risarcibilit� del danno non patrimoniale 
trova la sua fonte nella mag�gior gravit�, 
dell'interesse leso e nella maggiore pericolosiit� 
sociale del fatto, lai mancanza. della querela non 
diminuisce o cambia la natura dell'interesse leso, 
s� da renderlo indegno di una pi� energica difosa, 
n� degrada la pericolosit� sociale del frutto. 

Ohe anzi, nei reati perseguibili a querela di 
parte, pi� sc-0perto � l'intreccio fra il fatto-reato 
e gli interessi privati cla tutelare. 

N� seguendo la tes'i affermata dalla Corte .Su


premo si ha una indebita invasione del giudice 
civile nella sfera di attribuzione del giudice 
penale. 

" Senza far ricorso al principio della unit� della 
giurisdizione, che pu� talvolta essere pericoloso, 
baster� soltanto rilevare che l'art. 185 c.p. quando 
parla di reato fa riferimento, in via generica, a 
tutte le fattispecie presidiate da sanzione penale, 
e non ha di mira il�fatto-reato nella sua fattispecie 
concreta, ma la fattispecie astratta, o, pi� preCisamente, 
il comportamento umano a quest'utima 
conforme. 

Si che quando questo comportamento si verifichi 
i danni non patrimo1nia,li S()n dovuti, e l'accertamento 
del presupposto pu� essere devoluto ai! 
giudice civile, indipendentemente dalla estinzione 
del reato o dall'inizio dell'azione penale. 

La sentenza della Corte Sitprema annotata dal 

G. segna itn brusco com,b~amiento di giurispr'l(d.
enza, giacch� le precedenti sw,tenz�e 12 febbraio 
1943, n�. 376 e 14 mag�gio 1943, n. 1167 m;evano affennato 
precisa.mente l'opposto. 
E, per la verit�;, � da ritenere che quel'le massirne 
fossero pi� di questa recente rispondenU ad 
esatti principi giuridici. 

E' orrnai jus receptum che si possa, in sede civile, 
accertare -agli effetti del risarcimen,to dcl 
darvno patrimoriiale -se un .determinato atto U;
leeito costitui,sca reato quando, promossa l'azione 
t>enale, si sia poi, per un1a qualsiasi causa.J. verifi.cata 
la estinziOne det reato (non. anohe qv.ando, ad_ 
es., il Pubblico Minist.ero abbia ordinato l'wrchiviazione: 
Gass. 2.7 marzo 1942, in �Foro It. �, 
1942, I, 663). Questo principio appare fondato in 
relazione al combinato disposto degli airticoli 198 e 
185 c.p.; ma esso non pu� arridare oltre quel ohe 



::: 
&& 

-18


tali norme di legge dicono.: deve cio� trattarsi d,i 
una cauro d4, estinzione di 'f'eato, la quale aosa 
presuppone che sia stata promossa l'azione penale,. 
e co1nunque opera al di fuori �ella volont� 
delle parfYi. . 

S� ahe appare giusto ahe, almeno ad effetti ili 
diritto privato, il giudice civile possa fare quegli 
accertamenti ahe, per effetto della sopravven"tJcta 
estinziof/1,e d,el reatloi, s�o>n manoati im sede penale. 

Ma quando l'azione penale non viene ne.ppure 
vromossa, perch� � mancata la querela, la qua,le 
soltanto poteva. d,ar corso all'azione, come si pu� 
mai parlare di estinzione, ed invocwre ancora una 
votta l'art. 198 c.p. '! 

Qui c'� un comportamento vofontario della parte, 
volto ad impedire che si accerti nella compe


. tante sede p'fm.(J;le se quel �et'1Jr1Ynirnato fa.tto, ohe ha 
leso un suo diritto, cos-tituisca. o meno reato,� sarebbe 
veramente strano ohe questa stessa parte, 
con un comportamento altrettanto volontario, e 
mentre l'altra parte non pv,� che rimaner passivamente 
inertle, pot:eJ8'se in sede civile, e sia pure a 
fini soltanto prim.tistiei, chiedere che si aocerti 
oostit�ut'.rp quel fatto effettiva,mente un reat'o! 

Nei sensi suaeoennati � anche una pregevole sen� 
t.enza del Tribuna.le Benevento (25 maggio 1946, 
in �Foro lt. >> 1946, I, 882); gio1'a peraltro avverUre 
che questa sentenza � statia ivi annotata in 
senso contrario dal Torrente : il quale ravvisa il 
fondamen.to d,ei poteri del Giudice civile non gi� 
nell'art. 198 c.p., in relazione al:l'art. 185 a.p., sibbene 
nell,a gcne'f'ale potest� ad ogni giudice sp@ti~ 
tiante di conoscere incidenter tantum �eille questioni 
pre,giudiziali la au,i risoVwzione sia necessaria 
per decidere la quc.'ftione vrincipal'e. Neppure 
il T. per� rileva come, iii casi come quello in esame, 
s�i da �modo, a seguire la sua tesi, ad una parte 
di sottrarre volon,tariarn.en.tc la cognizione �i un 
fa:l!to a.l gi11tdice natwrale, per attribuirla, sia pur 
con effetti l'imitati, ad a.ltro giudice: nel qual volontario 
comporta,mento sembra stia la chiave di 
volta per la retta solU:Zione della questione. 

S1tlla. q11,estione di carattere generale si veda altres� 
questa Rassegna 19!8, fase. 10, 7. (N. G.). 

B. 
GrussANI : L'assegno alimentare e l'imposta complementare. 
� Giur. It. �, 1948, I, 1, 475. 
La Oorte.Suprema, con sentenza 12 giugno 1947 

n. 907 (riv. loco cit.), ha statuito che l'assegno 
alimentare dovuto per legge costituisce reddito 
valutabile ai fini dell'imposta complementare sul 
reddito, indipendentemente dalla sua tas'Sabilit� 
agli �effetti dell'imposta di r. m. 
Il iGirns�sani critica taile sentenza, ed afferma �recis�mente 
che � tassabile con l'imposta complementare 
soltanto quella ricchezza che abbia i requisiti 
per essere� qualificata reddito� secondo una 
imposta diretta. 

Ci� il G. ritiene di poter dedurre dai testi legislativi, 
ed in particolare dall'art. 7 del regio decreto 
30 dicembi�e 1923, n. 3062 e dall'art. 12 deJ 
regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261; 

nei �quali testi la, es.pressione � red.dito >> si accompagna 
sempre al riferimento alle altre imposte 
dirette. 

E poich� la dottrina e la giurisprudenza prevalenti 
escludono che l'a-ssegno alimentate costituisca 
reddito ai sensi della legge sulla imposta di 
riccheziza mobile, esso non pu� essere preso in esame 
ai fini della tassabilifa per l'imposta complementare. 
Non senza notare poi che l'assegno fra 
familiari � commisurato agli alimenti strettamente 
necessari (art. 439 e.e.), e sarebbe, peggio che 
strano, iniquo che esso fosse ancora dec�rtato da 
una imposizione tributaria. 

Un ulteriore argomento in proprio favore ritiene 
il G. di poter trovare nei due ultimi commi 
dell'art. 4 decl.'eto-legge 7 luglio 1933, n. rn21 . 
Secondo queste norme se gli .alimenti son corrisposti 
fra parenti, nessuna detrazione si fa nel 
reddito dell'alimentante, se non nei limiti della 
quota fissa di un ventesimo; laiddove quando si 
tratta di assegno alimentare fra coniugi legalmente 
separati, l'ammontare dell'assegno vien detratto 
dal reddito dell'alimentante per essere ta.ssato 
a carico dell'alimentando, previa detrazione 
di un ventesimo per ciascuno dei figli a carico. 
Secondo il G. trattasi di una norma del tutto eccezionale, 
che ha l'unico iCOpo di tassare in testa 
all'alimentando un reddito che � di colui che gli 
alimenti somministra. 

Non sembra che la critica d�el G. sia fondata. 

Da un punto d�i vista g&nerale non si pu� condiviilere 
la tesi che agli effott-i dell'vmposta e�omplementare 
possa essere presa in consiilerazione solt.
an to quella ricohe!lfza che abbia natura �i red4ito 
ai ~i delle �imposte �iret:te; laddove proprio 
l'art. 12 del regio lecreto-legge 17 sef}tmnbre 1932, 

n. 12'fi1, ponend�o accanto ai reibditi iscritti a;.gU 
effetti delle singole imposte speciali 0d ai reddi,ti <t 
queste soggette ma non ancora. defi;nitivamente acoortatli, 
anche i redditi riSttltatnU da documenti 
1wovenienti dal contribuente, e tutti querli la citi 
osistenza sia resa palese da �altre cireosf,a,1i.ze od 
clementi di fatto, con speciale riguardo al tenore 
di vita del con.tribuente' sta a signifi.care cniwramen.
te uhe non ai soli redditi presi in consideraz1ione 
per le imposte dirette si deve aver riguardo, 
rna occorre allargare lo sgu,ar�o quando si tratta 
<lel'l'imposta oomplementwre. 
E bisilgna, pi� preoisamente, in. questo come in 
ogni altro oaso, non periber mai di. vista quella, 
ahe � stata, la mira del legislatore: che non ha voluto 
creare, come giustamente ha nota.to la O orte 
Suprem(i, �un doppione ilelle altre imposte dirette, 
ma una niiov1a imposta ohe, svincolata d,a certi legami, 
avesse la possibilit� �i aooerta;re e colpi.re 
la rieohez�za, dov�e essa si trot'l(U!se, ed anche se non 
fosse f}assabile (di fatto o giuridicamente) con altre 
imposte. 

E veramente si � avuto rig�uardo;�c�n W,. complementare, 
alla intrinseca capacit� o0ntribut�vaaefla 
persona : conaetto questio partiaolarmente ostico 
al G., ma non per qu.esto meno esatto (cfr. in tal 
senso, e per qtianto rigu,arda specificammte l'imposta 
in esame, Born1: Oommento alla, legge sulla 



-19


imposta complementare, pag. 220 e segg. ). GIANNINI: 
Istituzioni di diritto tributario, n. 125; e) in 
via �generale, sopratntto Gn1z10'1"1'I.: in Riv. Dir. 
Fin. e Se. Fin., 1940, II, 11 e segg.). 

Risolta in tau SfYnsi la qnestione <U oarattere generale, 
le osservazioni di contorno che il G. ha 
ritenuto d�i poter far.e in f(J/f)ore della sua tesi si 
dimostrano veramente fragili. 

n fatto che l'assegno dovuto fra parenti � commisurato 
agli alimenti strettamente necessari, non 
incide, evidente'f!!:f:}'tte) sul'ta tassabilt�J o meno, �in 
via generale_. dell'assegno alimentare)� ma potr� 
soltanto significare che se esso �, nel suo ammontare, 
inferiore al minimo tassabile (e se l'alimentando 
non ha.) CO'me � presumibile, �altri redditi) 
non sar� assoggettato alla imposta). mentre se � 
superiore al minim.o non � affatto iniquo che veng�a 
tas.mto. 

N� T;'invooato art. 4, penult'irno ed ultimo comma... 
del regio decreto-legge 29 lugl'io 1933, n.. 1027 
giustifica, nella sua dizione la pwrtioolare costruzione 
che il G. � costretto a fare, per piegare la 

. norm.a a favor della sua tesi: giacch� non vi. � proprio 
ness1ma ragione ohe possa razionalmente spiega.
re come mai il' legislatore abbia un, certo mo� 
mento vofato tassare una parte del reddito dell' 
alimentlan te nelle man�i dell'alimentando, come 
sostiene il G.). mentre assai pi� piana e logica si 
nppalesa l<l in,terpretazione ohe della, norma da la 
Corf)e Suprema: � il vero � che in tanto l'annualit� 
che si corris110nde al coniiig�e sepnrato � val'llt� 
ta.ta nella determinazione del reddito cornplessivo 
di costit�i, in qunnto costitui�sce un, reiJ.dito a fat;ore 
dello s�tesso, ohe wvr� lUrUto nll'a detrazione dei 
�17entesi.rni se ha figli n cnrico e per ciascun figlio >>. 

(N. G.). 
A. 
DEL GuERCro : Annullamento di alienazioni di 
beni immobili fatte da cittadini colpiti dalle leggi 
razziali. Temi 1948, 376. 
E' uno studio condotto sull'art. 14 del regio deCTeto-
legge 29 gennaio 1944, n. 26, cos� formulato: 
� Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, 
sia a titolo gratuito che oneroso, per i quali 
vi sia la prova incontestabile che il cittadino 
colpito dalle leg�gi razziali si indusse all'alienaz.
ione peT 1s�oitrarsi all'aippUca.zione flelle leggi stesse 
con la riduz.ione defila, propria quota. di disponibilit� 
di immobili, lo stesso avr� diritto di esercitare, 
entro il termine di un anno dalla oonclusione 
della pace, la relativa azione di annullamento. 
La prova di cui sopra pn� risultare anche 
da scritture private non registrate >>. 

In proposito sono sorti diversi problemi: 
a chi spetti detta azi-One ; 
a quali beni immobili facenti parte originaria


mente del patrimonio dell'ebreo la norma si riferisce; 


quali sono i mezzi di prova neces1sari per ottenere 
l'accoglimento della domanda di annullamento 
che fosse proposta. 

Sul primo punto il D. G. osserva che le cos� 
dette leggi razziali (regi decreti legge 17 novembre 

1938 n. 1728 e 9 febbraio 1939 n. 12G) si riferivano 
soltanto a.i cittadini ita.liani; e dettavano particohwi 
noeme soltanto nei confronti di coloro che 
non ottenes�sero la, Wi�rci'iminazione, giacch� per i 
citta.di1ni ebrei discriminati nes,suna� val"�3iz.ione 
.cfol proprio status giuridico ed economico era 
prevista. E poich� costoro non veniva.no colpiti 
dalle leggi di cui si tra.tta, n� quindi avevano ragione 
<li sottrarsi alla loro applicaz.ione (che non 
li riguardava), appare chiaro che legittimati a far 
vailere la azione di annullamento concessa con 
l'art. 14 del regio decreto-legge i nesame, sono soltanto 
i dttadini ebrei non discriminati. 

Pi� delicata appare, anche per una innegabile 
imperfezfone letterale della norma, la indagine sul 
secondo punto : in relazfone a quali beni l'a�zione � 
data. 

�Anche qui occorre risalire alle disposizioni originarie 
contenute nel regi decreti legge citati, che 
suddividevano il patrimonio degli ebrei non discriminati 
in due quote; una era costituita di terreni 
per un estimo fino a L. 500() e di fabbricati per un 
imponibile fino a. L. 20.000; l'altra di terreni e 
fabbricati per la parte che superava i limiti anzi<
letti. La prima -quota. con8entit1a -rimaneva 
nella libera propriet� e disponibiliti\ dell'ebreo; la 
seconda -quota eccedente -doveva passare coat. 
tinunente all'E.G.E.L.I. 

Ora pare abbastanza evidente, sostiene il D.G., 
che l'azione di annullamento pu� riguardare soltanto 
la alienazione dei beni costituen.ti, in astrat. 
to, la quota. eccedente, fatta. al fine di sottrarla al 
tra.sf.erime.nto coattivo all'E.O.E.L.il., che, fra 
l'a.ltro, rila�scia�va in pagamento eertifica.ti nominativi 
tr�ntenna.U, fruttanti l'interesse del 4 % . 

Questa interpretazione pu� forse urtare contro 
la espressione letterale della norma che parla di 

� ri;d.u,zionc delln propria qiiota di disponibilitl� >> ; 
ma occorre metter questa espressione in relazione 
eou lo spirito della norma inteso a salvaguardare 
.;li interessi di coloro che alla alienazione furono 
indot!t.i << per sottirarsi all'npplicazione delle leg,gi >>. 
E pe1~ci�, a.ncorrarsi ama. lettera della. norma, senza 
.porla in relazione con il fine espresso di es,sa, 
sig.nificherehbe SV"uota.rla, di contenuto e �renderla 
p1'essoch� n,berrante: fino a, dare l'a~ione di annullamento 
per la, aliena~ione della quota disponibile 
e consentita -sulla quale l'ebreo poteva 
esercitare in pieno tutti i suoi diritti dominicali ~ 
e a negarla per quelle relative alla quota eccedente! 
. Ammettere che la azione possa esperirsi anche 
dall'ebreo discriminato o da quello non discriminato 
per la parte relativa alla quota consentita, 
vprrebbe significare ammettere la prova che l'ebreo 
si indus�se ad �ilienare per la eventua.Iit� di poter 
essere colpito da nuove e pi� drastiche disposiizfoni 
di legge; ma ci� urta contro il preciso disposto 
delrra norma. in esame: che si Tiferisce invece al 
comportamento tenuto dall'ebreo in relazione a 
leggi gi� emnnate. 

Una pi� lata inte1"pretazi-One, pur seguita da 
taluni (cfr. sostanzialmente BIGIAVI, in � Giur. 
It. ))' 1947, 1, 2, 289), secondo la quale l'azfone 
pu� es�sere esperita da �qualsiasi cirttatdino ebreo che 


-

comunque abbia alienato, nel periodo dalla legge 
indicato, i propri immobili, urterebbe contro il 
d1siposto dell'a�rt. ,14 delle preleggi; e rendereblJe, 
fra l'altro assolutamente inspieg�a.bile l'art. 19 del 
re1gio decreto-legge 15� aprile 1945, n. 222, che ammette 
l'a.ziune d�i rescissione per tutti i contratti 
di alienazione posti in essere dagli ebrei dopo il 
6 ottobre Um8. Non sarebbe infatti concepibile 
perdt� avendo eoncesso agli ebrei l'azione di annullamento, 
i:d sia conres�sa poi anche una partieola1
�e a�zione di rescissione (fuor dell'ambito dell'art. 
1448 e.e.) ver lo stes�so og�getto. 

I 11 online alla prova che l'art. 14 del regio decreto 
legg�e 20 g�ennaio 1944, n. 26 vuole sia in.eontestabile, 
pu� nascere il dulJbio, in r�elazione al disposto 
<lell'uHima parte dell'art. stesso, se essa 
df'blm sempre risultare dai atto �scritto (si intenda: 
pubblico) anche se non registrato; ovvero se possano 
ritenersi idonei alrtri me~zi di prova, non 
escluse le scritture private non registrate. 

Ritiene il D.G. che questa seconda tesi sia la 
pi� esatta. Da un lato sfa la lettera della norma 
� la. pro�va ... pu� r:iJsultawe anche da. scritture 
priva.te non re.gistr&te ii ; dall'a\ltra la ;possibilit� 
innegabile di raggiung�ere con altri mezz,i una prova 
egualmente precisa (ad es. con documenti non 
equivoci relaitiovi allo stat1i8 di non discriminafo, 
al fatto che l'alienante fosse proprietario di beni 
eececleilti la quota cons1entita ecc.). 

La question.c s-i pres-enta. particol'armente delien-
ta; ed interessa sostanziabnente assai da vicino 
anohe l'Amm.inistra,zione finanziaria, giacch� non 
solfJan.to gli a.tu oocorren.ti per porre in essere le 
nuove condizioni di iUritto sono esenti da tasse 
di bollo, di registro, ipotecarie e da qualsiasi altro 
gravwme fisca.le .: m.a anche per.ch� � saranno 
restititite agli arenU diritto le basse di bollo, o le 
�iniposte di registro ed ipotecarie in dipenden~a di 
atti di aliena,zi01'ie resi giuridioamente ineffi.cac�i 
7Jer retroeessione effettuata a, norma del pres-ente 
decret� >> (art. 15 regio decret-o legge 20 gennaio 
1944, n.. 26). 

Nel senso restrittfoo della interpretazione dell'art. 
14 del regio deoreto legge 20 gennaio 1944, 

n. 26 � l:a prevalente giitrisprudenZJa: Trib'l{nale 
Bologna�, 22 febbra.io 1947, in � Giur. It. ll, 1947, 1 
2, 289 e in� Mon. Trib. >> 19'47, 152: n. 290; Tribunale 
Firenze, 15 luglio 1947, in<< Giur. It. ll, 11)48, 
1, 2, 120 e 24 luglio 1948, in << Mon. Trib. >> 1949, 
23, n. 65; Tribunale Modena, 9 febbraio 1948, in 
� Foro lt. ll, 1948, 1, 1005; Corte iU Appello di 
Bologna 15 giugno 1948, in << Mon. Trib. ll, 1948, 
260; contra Tribunale Torino, 16 giugn,o 1947, in 
�Foro It. ))' 1947, 1, 9'52, e Oorte� di Appello di 
'l'or�ino 8 l!uglio 1948, in � Giur. It. �, 1948, 1, 2, 
535. 
In dottrina in s-enso sos�banzialmente conforme 
nlle tesi del DEL Gumnc10 : Dalmartello, in � Temi
�, 1948, 325 e SBAIZ, in <<Foro It. ll, 1948, I, 
10()-0; contra, BIGIAVI, in � Giur. lt. ll, 1947, 1, 2, 
2189, nonch� ivi 1948, I, 21, 533 e JAECHIA, in � Mon. 
'l'rib. ll, 1947, 153. 

20 

Nel senso che neppure l'azione <U rescissione ex 
art. 19 decreto le,qislativo tuogotenenz�iale 12 aprile 
1945, n. _222 spett�i agli ebrei discriminnU, si vedrwo 
le eitnte senlc'fl.Ze 'l'ribi~nale Modena, e Oort e 
di Ap1>0llo di Bolegna, non.oli�� lo st11.dio della 
Bbn�i,z, pitre citato; contra, la Corte di Avpel:lo di 
1lNlano, ord. 20 maggio 1948, in � Giur. It. >> 1948, 
1, 2, 535. 

ln eomridcra.zione della deliea,tezza e delln segna,la.
t1<L �!m.polf'ta,nza a.g.zi effetti tribU�twri della qlleNtione 
s�i ritiene 011portuno riportare qui di seguito la 
J>artie een tra.le della, moti17azione dolla ,'!en,tenz�a 
15 l1'�glio 1948 deZ'ba Oorrte di Appello d.i Bologna in 
ca'llsa Passigli contro Societ� anonima cfoile agricola 
S. Ben,edetto, Valen.za e Finanze : 

<< FJ' pur vero che anche gli ebrei discriminati 
f'u,rono eolp�iU da, ta-lune legg1 razziati., corn,e, ad 
ese1npio, da,lle legg'i concernen.ti l'esercizio de�i dirifJti 
cl.ella versona e di fa,m i glia, e l'esercizio dei 
diiritU politioi, e che pertanto lo stato giuridico 
degli ebrei dis0-riminati differiva in pa.rte dallo 
stato gi�uridieo de�i eittadfrl!i d,i razz�a ariana,.; ma, 
� altrettanto vero che gli ebrei di.scrirninati non 
ren.nero affa.tto eolpiti dalle leggi che limitavano 
l' e8ercizio dei diritti pa-tri.rnoniali. 

� Anzi il' regio d.eereto legge 9 febbraio 1939, 

n. 126 rigu.ardante le norme di attuazione e integrazione 
delle d-isposi.zioni di cu�i all'art. 10 del regfo 
decret'o legg1e 17 novembre 1938, n. 1728 relatit'O 
ai limiti di propriet� immobilfrire e di attiviM 
industriale e commerciale per i cittadinii ita.tiani 
di raz.za ebraica dfaponeva testitalmente all'articolo 
72. 
<< I citta.din.i it'aliani d.i razza ebraica, ohe abbiano 
ottenuto il prov1?edimento di discriminazione 
di cui a.ll'art. 14 dei regio docreto-l@gge 17 
no11embre 1938, n. 1728, son.o equiparati, ad ogni 
effetto d�el� pre8en te decreto, ai cit1ta<lini italiani 
non considerati di razza ebraica. 

<< E se gU ebre�i dis:crirninati non vennero colpiti 
in a,lcun rnoq.o dalle leggi, che limitavano 
l'esercizio de�i diritti patrimoniali degli altri oittad
�in�i italiani di ra<:iza ebraica, ma furono anzi 
es-pressamen,te equipa,rati, in materia patrimonial'e 
ai eittadfoi. italia,ni di razza ariana, � d11 

) .. 

escludere ohe essi possa,no, cornunq'l{e, imooare 
l'applioaz�ione a loro fav�oire deilllairt. 14 del regfo 
clecreto legge 20 gennaio 1944, n. 26. 

<< Infa,tti le norme di questo decreto riguardano 
e1:wlusiv�am.ente la reintegraz�ione de�i cittadini obrei 
nei loro diritti pa.trimonial"i, per oui non possono 
riferirs-i ohe a,i novn d.�scriminati, i soli ohe eb�bero 
a �.<;ubire effetitivamente le limitcizioni poste dalle 
leg�g�i raz.ziali alla loro capacit�1 patrimoniale. 

� Il' che � reso del tutto evidente : 
a) dalba motivazione d.eiz preambolo del decreto 
�in ]Jarola -in,. cit�i si legge .te8tualmente: R.itenutn 
la iirgente ed assoluta necessit� d:! reintegrare nei 
propri diritU anteriori i eitta.dini ita.liart.i appa:,rtenenU 
all'a ra,zza ebraica per ripa,ra,re pronPamente 
alle graJVi sperequazioni d'ordine patrimoniale 
ereate da itn indirizzo politico infondatiamentc 
volto alla, iUfesa della razza,; 



-21


b) d0alla 8eg1wn,te intesfa<!ionc v�remossn al'lo 
ste880 deoreto, contenente le dispo..~izfoni zwr la 
reinte,gnizione nei diritti patr�noniali dc�i aUta(
lini italiani e stranieri gi� dtidiiarati e considrera.fli 
di ra.<:(<:a, ebra�ica ). 

e) dxill'ulUrno cmnrna rlell'rirt. 1 rlel decreto 
che statuisoe testual'rn<;nte: I citta.dir~�i ita.lia.ni 
che l'a.rt. 8 del reg'io decreto legge 17 novcm bre 
19'38, n. 128 dichia.rav<i e.ssere di raz.za. ebraicn 
8ono reintegrati nel pieno godi�mento dd dirit1ti 
vatrimonia,li egnali a quelli rli tutti gli. altri cittndini) 
coi qu.ali hanno eguali doi,eri)� 

cl) da tutti gli altri a.rtioo'fli in oui si fw oontinu.
o rifer�nentto a specifiche norrnc del regio decreto 
legge 9 febbraio 1939, n. 12G, che, come si 
� detto, 8'ta.bil� in appUc<izione dell'art. 10 dol 
regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, le 
limitazion'i alla prop�riet� immolJiNare e all'attfoif;
ir, ind1f,�8tr'iale e commercia.le dei cittadini itali<ini 
d:i, ra.<:za ebraica. 

� Ma oltre a ttali elementi) che 8ernbrano g�� 
pi� che .mffic�ient�i a dimostrare come le norme 
d�v ctt�i al regio deoreto l�g�ge 20< genriaio 1944, 

n. 26 riguardino escl'i(8�vamente la reintegra.zione 
dei citta.din,i ebrei ne�i loro dfritti pa.trimoniali o 
non possano pertanto che riferirsi agli ebrei indiscriminati, 
n.on avendo gli ebrei discriminati sub�to 
nlcuna. limitazione d'ordine pa.trimoniale, ma es.<?
endo sta.ti anzi espres.sa,mente equiparati ai cittadini 
di razza ariana a tutti gli effetti patrimoni.ali, 
rn<inifesta,mente dec-isiro a.l riguardo si ra'l!"'1Jisa lo 
stesso art. 14 �. 
(Omissis). 

� ln'Vero tale articolo, che � quello che interess�a 
vwrticolarmente la presen.te controversia non si 
r"iferisce generica,mete al cittadino, cornunque colpito 
dalle legg�i razziali, al fine di consenUrg�li 
l'azione di annul:la,mento ivi contempl<Lta, ma scende 
a preoisaziond tali per cui non � assolutamente 
possibile individuare i titolari dell'azione stessa 
anche negli ebrei g�� pienamente discriminati. 

� Esso, infatti, menziona negozi giuriiUci di na. 

tura escl'11,8ivamen.te patrimoniale, come le a.liena


zioni immobil:i<Pri, sia a titolo gratuito ch� one


roso, e prevede espres�samente il caso del oitta


dino,, colpito dalle legg-i razziali, che siasi indotito 

ltlla alilna.done per 8ottrarsi alla appU.caz.ione 

delle leggi stesse oon la ridluzfon.e �ella propria 

quota di di.spon.ibilit� degli �nmo�bili. 

� E quesCu~timo inciso, � �i per s� pi� che elo


quente, in quanto sta a dimo8'trarne, in modo del 

tutto ineq�uivocabile, che nel menzionare � i ci-ttl(J,


dini colpiti dalle legg�i razziali'' l'art. 14 si � rife


rito esclusivamente< a,gu, ebrei non discriminati, 

g�iacch� unicamente nei loro confronti si pu� par


l'a.re di quota disponibile e di quota indisponibile 

o, per usare le stesse locuzioni <idottat�e dal regio 

de:oreto legge 9 febbra�io 1939�, n. 12�6, di quota 

consentita e di quota ecced�ente, essendo stati essi 

i soli a dover subire, in. applioazione dell'wrt. 10 

del regio d.ecreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 

e delle norme al rig�uardo dettate dal regio deoret.o 

legge 9 febbraio 1939, n. 126, la dii>iBione dei loro 
beni i1nmobili in d1uc quote (con.sentita ed eccedentr), 
rncntre gli <'brei diNcri1nina.U n,on er(/,no tc1but
�i a. sottoNt:are a,lla formazione delle due quote) 
(L!'cndo 8mn1ire con.l'/eriJri.t'n la. lrtrcra e pienn�disponibilil<
� rli tutU i loro beni immobili"� 

(Omissis). 

� L'art. 14 l'li rifcr�8('C alle leggi., che erano gi� 
iu �i: igore all' ezioca, dell'a-lien,a.<:Jione, cd a e8se soltanto 
co1ne oh iriramente si dcsurno <talla lettu;ra 
dell'artricolo ste.'~so e daUo 8pirito che l'infor�ma, 
Jl(J'ioh� in tale articolo non solo si� parla, del citta<
lino gi� colpUo daUe leg�gi raz�ziali e qu,indi dalle 
leggi che gi� osistC'vano, ma � anch�e previsto che 
l'nlienriz�iorw sia sf)ata, compit(,ta proprio per sottrrirsi 
all'applicazione di dette leggi, ed � ovvio 
che non si pu� certo pwrlare di � a.pplioazione � 
rispetto a leggi di ct(i si tem.ri soltainto la possibile 
futura emanaz1ione. 

� Ne8sun d�ubbio qit'ind!i che l'nrt. 14 si riferisca 
c1,,.czu.siva.mente allri situri.zione legislativa esistfJ'nte 

n.cl tempo, in cui nv�1Jenne l' aliennzione di beni im1nobili. 
, � In 8ccondo luog�o si osserva che il pericolo di 
ulteriori inaspr�rnen,ti d�ella legislazione razziale 
ed il timore della revoc,a della concessa disariminruzi.
onc non possono avere alcitn peso) n� quindi 
infl1kire menomamente s-till'interpretazione d�ell'ar


{icolo 14, in qua.nto questo non fa il bench� minimo 
riferimen.to a tali even.tualit�, avendo considerato 
solo l'ipotesi degli ebrei gi� colVp.Ui dalle leggi 
ra/tziali che s�'�n,dussero ad alienare la quota di8ponibif 
e �ei propri immobili onde 8ottrar8i allrt 
applfoazione delle leggi stesse) m.a non pure fipotesi 
di quegli ebrei che, per quanto non colpiti nel 
patrimonio, perch� pienamentie discriminat!) si in: 
d!Msero, tuttavia., ad alienare e.gualmente i propri 
�immobili in previsione di un event1wle inasprirsi 
iJ,ella legfalazione raz�z�iale, o di una possibile rerooa 
della con.cessa disarimina.zione. E manoando 
n@l.l'art., 14 un esplicrito riferimento a� siffa,tte even 
tn.alita, non � as.solibta.ment@ po8sibile d:erogg;re ai 
principii che regolano l' effioacia delle l'eggi nel 
tempo e pa~�ticola.rmente al pll'inoipfo d.elZa � at


titalit� " delle leggi. 

� E' perc�i� evidente come il fatt.o che al ternpo 
della cos� detta repubblica soaiale di Sal� (nel 
1944) q1J.cl go�verno abbia effeWivamen.te ina.sprito 
U tratta.rnento giuridico di tutti gli ebrei indistintamente 
) d.i8cr"imina.ti e non discriminati) non 
possa avere nes.suna rilevanza in caus1a, in quanto 
non pu� .spiegare alcun effetto nei rigttardi di atU 
posti in essere) oome 1l'alienaz�ione della tenuta 
San Ben@detto, C'inque ann,i prima. 

� Del resto pe;r r"iparare alle spoliazioni patrimon,
iali, sofferte da.gli ebrei sotto l'impero ..d�l se-_ 
dicente governo della repu,bblica 80cia.le) �sono 
stati conce8'si altri rimedi dalle disposizioni legislative 
ernanate ool deoreto legisiativo Ziiogotenen� 
z111aile 5 maggio 1911G�, n. 393 J>. (N. G.) .. 

!!: wzzwzzw:::: ;m:m;: 



J&m:til&&&& &bMM= :::!fBF r ;~ J&m:til&&&& &bMM= :::!fBF r ;~ 
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CASSAZIONE -Ricorso notificato all'Avvocatura 
Distrettuale -Decreto presidenziale di riammis� 
sione di termini -Nuova notifica all'Avvocatura 
Generale -Sanatoria. (Corte di Cass., Sent. n. 1473-48 
-Pres.: Santoro, Est.: Gualtieri -Soc. Pirelli contro 
Finanze). 

E' infondata. l'ecceziione di irricevibilit� del 
ricor:s-o per Oa,s:saziione -illotificato aU' Avvocatura. 
di,strettuaJe, invece elle a.11'Avvocatriua g1enetale 
,dello 1Stafo -qualora il Pres1dente della 
Suprema Corte con proprio deC'.reto aibbia, l'imeisso 
in termini per la nuova, notificaziooo del �ricorso, 
la qua,le ,sia .stata, rituailanentie effettuata all'Av� 
vocl)-tura. generale. 

N oll' iinteres1se dell'A rnministra!Zione finarnziaria 
la ecc'ezionc di irriocvi.b'ilit� era stata sollcvatia 
oon. il oomtrorioorNo. N o&Da <14.'iotbssi'one oirale, re8'i; 
8tendo all'obiezfone del ricorrente, basata sulla, 
e8�isten.za del d�ooreto del Primo Prewidentle di 
riarnmrissione irn termini, si era ecoepita� la radiC(
tle nu..llit� �d'i tale prom;-ed,irn.en.to, che, n�[!la 

,

forma e nella soist'<llrtza1 �vio�lava il d1~.sposto dcl� 

l'art. G, ultimo cornnna, della legge 221 maggio 
1942, n. 568. 

In oro1ilfl.e alle i8tarnze ([,i proroga (a�i scns�i ddl'Cbrt. 
4) e di r-iamm.i,sNfonc in tcrmi,ni (ai sensi 
l'art. 5) la le'f}ge ha irnfatti sta.tni.fo, cori, la, norrna 
,,op1ra, of,fia.ta, ohe il Giudioe (istruttore 0' aapo del-. 
l'Uffi!ciio giudfaiMio a 8eoonda d�Yi 001si) dob�rt 
provvedere oon 01~dinanza sulle istanze delle parti, 
dopo� averle sentiJte. 

La, pre.'rcri.zione eispl'ioita del tipo di plf'ovved,imento 
da adotitalf'e non � S'r:m..za motivo. Peroh�, 
rnent1�e i.l decreto � ooncesso dal �Giud�i�ce inaudita 
altera. pa,rte, l'ordinanza,, nel nostro .'!'istema procei8.
male, �viene emessa dopo O!lier sen,tfito tutte le 
t�<irU contendenti. Il kgisla.t'oire ha opportUJ/'t<Lmente. 
statu.ito ohe i.l provvedimento di proroyn� 

o di riamm�88'�one in termi1ii sia eo;icc880 con 
ordinari,za, perch..� il prestt�ppos�to� d�e1Z~'eiooezionalc 
pr0vvewinnento, ohe costitttisoe ttna profonda rlcroga 
alle regole e gMan.zie de'l proc'C88o, � basato 
sulla d/i.m,osf}ratZione di ooo,se impoliti1ic derivate 
dallo s�tato di !JU&rra. Ai oontro irnteressati � 
quindi ooneessa la poissi.bilit� d.i provurc l'incsisteng}
a in fatto di Pale pre,su,pposto e, d,i conseguenza,, 
di i.mp"e�ri!re la ooncession,e della piroroga 
o riammissione in tlermilfli. Nelia fattispeoie non 
sarebbe stato difficile ailla Fina!Yl<Za dim101strare appunto 
la insu.ssi.stenza �el suddetto presupposto-
L'cma�na..done di un provvedim.euto -deerrto non 
previ,sto daUa fogg1e, oltre a coNti,tu,ire 11atcntc 
viola.zione de&la lettera e dello spirito d,cl{a lcyyc 
.stessa, deterrnina,,va aUres'� l'ine1sisten~�a giur�J,ien 
di ivn va,lido provved,fon ..onto di riam1missione �in 
termini. Sioch� nulla e di nes.sttrn effetto do�vcva 
consid�erarsi la seaornd�a no.Ufiea dol rioorso all'Arrocatura 
tJ'en,crale; e ,dQvcva d�ichdara.rsi l'irri,c�nviJbiliti� 
<J;el rioarso steis�so notiji.<J�to in termini 
(1'll'A moca.tura distrettuaile. 

La .suesposta tesi wtirebbe ccrta(mcntc meritato 
un sia. pur sorrurnario cenno di confuta,zi.one, la 
Ca8.sazionc i111Veoe si � limita.ta a resping�rc la 
oocczione di �rricevibi.ti.t� presso a poco con le 
parole cmitenu.te nella ma8sima sopra .scrit"ta e 
1mnza pnmd,p,re nepvp1tre in esame g�vi aryoip~cnti. 
SiiOlti nella di8CU�8Sione Oit�a:f;e. (N. C.). 

ESECUZIONE FISCALE -Entrate patrimoniali Procedura 
ingiunzionale -T. U. 1910 -Competenza 
collegiale. (Corte di Cass., Sez. I. Sent. n. 1908-48 -
Pres.: Pellegrini, Est. Rivera, P. M. Cigolini -Poli 
contro Nicelli). 

n proceLli:mento ingiunz.ionafo <li coazione inti
�odotto lla,l 'l'. U. 14 a,prile 1910, n. G93, per lr, 
entra,t,e patrimoniali pu� essere applicafo anche 
pPr IP pntrate trilmtarie, ma, in. tal caiso, l'opposizione 
� di competenza. del tribunaI,e in forza 
dell'a,i'i. 9 del Oodioe di rito. 

ESECUZIONE FISCALE -Entrate patrimoniali dello 
Stato -Procedimento relativo -Carattere esecutivo 
-Opposizione -Onere della prova. (Corte di Cass., 
Sez. II. Sent. n. 113 -Pres.: Piacentini, Est.: Pepe, 

P. M.: Roberto -Finanze contro Tucc11ri). 
Il procedimento coaH.ivo per la, r�iscos,sione. 
delle 'entrate pa,triimoniali dello 1Stato e degli 
a.Itri Enti 1pubblid, di cui ana leg:g:e 14 aprile 
1910, n. 693, ha ca,rattere esecU1tiYo e non pu� 
es.sere a,s,similato al co:mune prooedi.mento ingiunzfonale 
e monitorio. L'o.pposizione del debitore si 
risolve in una. azione di impiugnativa, del diritto 
aUa es,ecm~ione, 'Per m1i .imcomlbe aJll'opponente 
l'one1~e d�ella provai circa }a. sussistenza. o la, invalidit� 
del titolo, su cul l'obbligazione, dedotta dal-
l'Ente pubblico, riposa,. �� 

JJJ' appena il caso di rilevare la notevole imvo-rtanz'a 
de1Dle due sopra riferite s�en.tenze, le qnaU 
riflottono 1111w,, materia di parUoola!f'e i.nt.eresse per 
l'Amrrn.inistraz.ione e quindi per l'A.1Yvooatwra. 

~;::;:::::&;;;mr.&&&M&;::W::::::::::::::::: 


E il 2&1Ei�&t l 


-23~ 

Ci sembra ohe entrambe le ma,ssiime siatno assolutiamente 
e8a tte e ohe, partiaolanne'ifl,te la sec01'
Ulra affcrrrvi dei princip,i di di~�itto� che chiar�is
�oono definitivam.ente certi d1u.bbi sollevati dalla 
pne<Jodiente gilulf"i;sprud,enza, speo�almiente d~)le 
corti dii rnnrito. 

Su.Z "jat.to ohe le oorn,tr<YDW8ie dri impo8ta non 
oessino di essere taU a tu.t.ti gU eff6'tti, so,stanziali 
e prooed!Urali, atnohe se insorgano in sede 
dii oppm:wio'lfl,() ad ingwrn,zfo1ne 6'mes8a in ba08<1 al 
'l'. U. del 1910 non sem.brano p088ibiU dzibbi, n� 
r'ite1niamo ~;ia il oaso di itn,d;ugiar<Y in questa nota.. 

Ui intere81sa ilfl!Vooe iJn modo s'Peo�alie agg�m


!Jr,ere qu(}Jhohe 1breve QonbtwJer~oine aillla scicondn 
mia�'SVma�, ohe att.iene <Ml U�na sentenza mneNsa i.ii 
tttna oau8a iln ou.i la Corte Suprema, aooogliendo 
iln pieno la tes'i d;elil'Azmocatitra, ha annuUato la 
contraria� .sen,tenza della Code di a,ppeUo di Catan1ia. 


L'affermazione cetntra.Ze cihe si ptt� trarre dalla 
m�aNl>'ima in questiorne � q'ueita rwlla quale si � 
808la.nziata la te.-ti d.el[' Avvooa,t1wra e do� che 
cc l"Am1rn.iwil>'tra.zionc d;elw finanze, in materia d�i 
entrate patritmioniali, � f01-nvta, di potere d�i accertamento 
<folle proprie ragioni come per l'a1ecertiamento 
delle impoi>'te �., 

� 
� 
w .'j'.en.tenza dasisata wveva ilnvero, de�<YiJso che 
gli atti o.he lo Stato c,omp�ie nell'arn.minil>'traz�ione 
<lei prop'l'i beni, col fi1ne di trarne reddito, sono 
atU gi.uridici. priva.ti, e r�an,no perci� regola0ti 
dalle norme di d.iritto privato; ed atieva tratto da 
f..w~e post1tlato la .conse[fltenza. ohe i campioni o 

registri rela�tivi .aJle entrq,te pa,triimoniaU n:_on fow-. 
sero acoompagnati da ne8'8ttna presunzwn.e d1 
1,erit� tai"f)e da i.mportiare l'inversione deU.' on.ere 
rtella p;r�ova, a carico di colit,i al qttale, in _baNe a 
tale cam.pio'lfl,(), sia ,'ftata notijtoata una vng1unzion.
e ex t'osto wnico del 1910. 
Ques�ta tesi � ev�id&ri,,temente errone.a in qua.nto, 
i!fb materia ai ri,s1oosisione dri oosi d6tte ent'l'ate 
patriimoniali, la� potest� dell'Arnm.inistrazione non 
8i limita alla creazione del titolo j(YY'ma�le occorren.
te p6ir il procediimento C'Oattivo ed e~B�mt.t�vo 
oontro i debitori, ma� oomprende la or6'azt.o�ne del 
titolo sostanzia.le, quale � appwnto l'att:o d'i aoe,
ert(J)mento � oon la conseguenza, enunciata, chia) 
' . . 

rwnf}n.te dail'i.a Co!l"te Sttproma che l oppo�s1~none 

�del debitore si risolve in una azione di �rnpugna�t'iva 
del diritto alt'e.~�eou-zi<me, inoom.bendo al debitore 
sfJess� l'onere dell.a prova c�-ea l'insussi8tien.
sa ed ir111mlidit� del titolo�. 

SuUa qtt�6'st.ione verZ.i cc Relaz'i.one dell'Ai,-voca.tnra 
doDlo Sta.to �, 1930-1941, vol. I, pa1g. 201 e 
8egzt,en.ti. (A. S.). 

IMPOSTE E TASSE-Ricchezza mobile -Tassazion~ 
per rivalsa -Indicazione delle singole prestazioni 
e compensi. (Corte di Cass., ~e~. I, Sent. n. 425-~8 -
Pres,: Giaquinto, Est.: Cang1m,. P.M.: Pafund1 Istituto 
Benef. di Jesi contro Finanze). 

Perch� possa. ammettersi, nei confronti di impiega.
ti o dipendenti, la �riscossione della impost~. 
�i R. iM. col :mezzo d�ella ,riva1s�a, a. norlma, degh 
airtic�li 15, 16 e 17 T. U; 24 agosto 1877, n. 4021, 

occorre che la: prest.azione di opera lo stipendio 
od i compe:il!si siano indicati 1per ogni singolo 
prestatore di la,voro o impiegato; � quindi 
:rtullo l'a.ccertamento dell'imposta, qua.ndo non sia 
fatto con p1~isa indica,zioone <l�lle singole persone 
che hanno prestato l'opera, propria., e del risultamte 
amimontaire del compenso, come nel ca.so in 
cui l'a,ccerfamento r1guardi nn numero di suore 
.addetto ad uno o pi� istituti, le quali non sono 
indica.te in�ivi�ua,lmeute e posisono �es.sere ad ogni 

momento .sostituite. 

Con la presente senten:<:a la Corte Suproma. afferrna 
che i dqie preswppos-ti della risoogsione dell'imposta 
di ri.oo.hezza mobUe per rivais�a sono: 
a,) reddito certo e determinato se pt~ variabile; 
b) re(J,d1ito :perJ:isoina,le del pre.1,�t.atore d'opera. Ritiene 
aUreis� la Co'l'te ohe ogni volta che non s�ia 
possibile indlica.re norninaU'vamente i preb�t,atori, di 
o~pera i~he peroepi.'fcono iit reddito, difeUi implicitnrnento 
il re1qit�sito della personalit� de1l redflef,
to Ntesso. 

Qtte1;�t1a conse[flten<Sa� non ci sembra direttamente 

deNIMnibile <lal conoet.to di personalit� d,el red


dito. Il fat.to che i compensi dovuti alle suore 

1iadano versa.ti all'ordine religioso cui ess�e ap


partengono, non sembra decisivo per escludere ohe 

�''� tratU p,ur S6'rnpre di Utn reddUo personale che 

ess'e erog'ano, S6'condo Za. lo'l'o volont�, a fav-ore 

della proprfo, congrcg'azione religfosta. D'altra 

parte, � 8oolo una pm�i,e del reddito che viene 

eroga.ta. a qttes�te oon.greoga.z.ioni., men.tre la, parte 

in natura, per la quale deve ugtt(Lilment!e corr-ispon


der.1,'i l'imposta � percepita direttarmen.te dalle 

8U�ore p'l'estatrfoi d'opera. 

Dal fosto ddla sentenza appare ohialro che la 

Corte Sttprema ha attribuito al decreto-legge 30 

genn-0.io 1933,� n. 18, Utna. pcH"tJata asw'flutamen.te 

innova.tiro degli (J)rticoli 15, 16 e 17 del T. U. del 

1877 in quanto ha subordinato alla indicazione 

nominativa dei peroepienti del redJdUo, non solo 

l'applica.bilit� del mezz�o di riscossio>ne per rfoal


sa ma (J)ddirit.tura l'esistenza stessa di un red


' 

dUo ta�ssabile. 

Natu.ralrnent'e la Corte non pot�eva nascondersi 

ques,ta grave consegitena::a e, pertamto, ha. ai,:t~o 

cttra di affermMe esp1�es1s10tmente, al pnn_ciipt~ 

deU1a moUva<Sione che cc � oert'o ohe un redJihito 1n 

fu e ohe qttesto V'enne a risulta~e ita presta~o1n1~ 

in natura e da 800 Ure in denara, � e cc ohe ai fini 

fis1c(J)li, basta l'esisteriza di un redJdirfJo, ilerivainte � 

d,al lavoro, perch� il tributo sia dO'l)'l(;to, �. 

Ora, se co�i� �, e non pu� es�sere diversam<'nte, 

non s�i vede come possa taf!Je redidito conoreta.


m.ente tas,sarsi, una volta ohe � stata esclusa 

l'unica fo'l'ma pDS'sibile di tassazione, anzi l'unica 

foirma prooist.a da.ila legge per i reddUi .di lawro 

derivanti da prestazioni d'oep�era alle dipendrnz�e 

di un datore di lavoro, con vincolo di subcw<lina..


zione. 

Non si pu�) infatiti, cert(}Jmen.t.e pensare eh.i il 

reiJ,dito per:cepito d(JJ~le suore e parzialmente ver


s,ato all'ordirne religioso, 8'ia un redJilito proeprio 

di tale ordine n� tanto meno, che questo reddito 

:::: %2 



JCFF"�i::: Wfill&J& CE FRR::: JCFF"�i::: Wfill&J& CE FRR::: 
--.,. 24 


verda., per q�t.iesto m,oitivo, le sue oo.ratteristiohc 
di red.dito dri lwvoro, per essere a'88�nila.t'o a�l red1Uto 
d�i 1in'i,rfirp11�esa di foirnit.u,ra dii uiano d'opr:ra, 
e tassato in categoria B. (A. S1.). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Accertamento 
dei redditi -Poteri delle Commissioni -Nozione 
di reddito -Remissione di debito -Societ� tassabili 
in base a bilancio -Accertamenti una tantum. 

(Corte di Cass., Sez. I, Sent. 1517-48 -Pres.: Pellegrini, 
Est.: Lorusso Caputi, P. M.: Reale -Soc. Nettuno 
contro Finanze). 

1. Le Ooonmissioni distre,ttuali delle imposte 
liam10 la fa,coHi't �:il acce1r ta,r:e i cespiti :soggretti 
a.Ila imposta di H.. M.. che g::li Uffici deJle imposrte 
�iirette a.ves1sero omesiso di accertarie; e ci� tanto 
nel crus�o di reolamo per padJe <lei contribuenti 
<Juanto nel caso ;in cui qwest1i non abbiano reclamato 
od abbiano confermato col silenzio i re<l<
liti staib:iliti nel P'r1ecedente accertamento od abbiano 
aderito alla dichia,ra.zfone e rettificazione 
di uffi.cio. 
'L'a.l,e facolt� � subo1ridinafa alfa. condizione che 
il nuovo acoertamento :sfa,, notificato a,l contribuente, 
il ,quale pu� impugnarlo con nuovo reclamo 
da.vanti la stiessa, Commis1sione, �e alla. condizione 
che tale facolt� sia.i ese1,cita.ta, non olti<e 
il 131 \dicembre� tdel 1Se0ondo anno isuooeasivo a, 
quello della. definizione d�ell'aooertarrnento, salv� 
che per gli accertamenti a.nteriori ana enttra.ta i�n 
vigore del regio door1eto-legge 7 agosto 193G, numet'O: 
1�679, per i quali �la. facolt� poteva. essere 
esercitata, fino alla iscrizione sui ruoli ,se non 
em.vi contestazione sul reddito. 

2. Ag1i effetti de.ila, imposta, di R. M. de.ve 
considerairsi reddito ci� che costituitSce una, nuo,va 
ricchez.za che sia. stata, prodotta da una l'icchez:7..a 
pirees.istente e che aoquistando un ca.ra.ttere di 
autonomia economica ,sia� a sua volta ca.pace di 
prodm�re a.ltra. riccheziza .. p,er cui la, remissione 
<li un debito non dov-rebbe considerairsi ["eddito. 
'L'utt~wia. la particolairit� dei caisi pu� condurre 
a.nelle a, conclusioni diverse, se la remissione sia 
capace �ili .costituke una :soprav�venienza, a.ttiva. in 
relm~ione alla. gestione amministrativa del contribuente. 
Di conseguenza, costituisce ireddito taissabile 
come sopravvenienm, attiva. la. remissione 
di un �debito vm'so una, Societ� ano�nima che continua 
nella, �sua g�estione normale e la co1rrispo:ndente 
,s.va,luta.z.ionie in hilan.cio del pafa�'imonio 
socfale apipa11�e fittizia. e registra.tn ano scopo di 
eludt>re la fa,ssa,2lione. 
a. An�he nelle Societ� a.nonima e negli altri 
enti indicati aH'airt. 2i5 della legige sulla ricchezza 
mobile, determina.ti utili tassahBii. rpos:sono� 
es�sere aiccerta.ti isolata1mente, purch� si tra.tti di 
attivit� non continuative e specialmente se il bilancio 
non sia attendibile. 
La prim,a ma.ssirnia c:ostitui8oe l'applicaziovrie ,z:el

1

pri.n.ci�p'io� scoo11!<l'o il quale le Oornirni.~sioni delle 
hnzwst:� hanno ima ditpliee na.tura, giurisdiziona.
Ze e arnminis,trativa; eS<se cio� sono anohe orga.


n.i d'fJUYArriirnritroistr:~ion@ tirib~11J,twria attiva, e'd � 
loiro oonferita la pobest� di aooertarnento. Sul-
l'arg'Olfnento vedi da ult�mo LONGOBARDI in Giueisp1m<
lenza completa. �ella. Corte di Oa,ssa�zione, 
ltlH, vol. XXVII, 146. 

La 8econda mas1,1i.rna ha rile-van.te importalftzu 
agli effetti devia defim�itZione d(fl �concetto di redd-
ito mobiliare ohe eostituisc'e anooira wn problema 
fonnentow del diritto Pributa.rio. Nelle moti1mzion1i 
d�eUa 8en.t.enza si legge a quewto piropo8ito 
una frase ohe pu� essere indice di. wna tendenza 
d@~la Corte Suprema ad aderire. alla tesi 
pi� larga 8emp1�e sostervuta d-all'Amm�n�trazion.e. 
� In sos�t�wnza -dioe la. Corte -� la d.efirnizione ai 
reddito prooede piu.tt:os'to� per 17i-a neigiativa nel 
sen.so che la� ricc1hezza per il fatto deiila sua csistenoo 
e quand.o noin � 8ottoposta al tribu.to fondiario 
� d-a c:on.8ideran-i reddito sogget1to aU' impo8ta 
�di R. 111., purah� possa ricoUeiga.r81, ad. 1tna 
ca�usa produttrice e) diventand�o autonoma, sia 
eapaoe di prod<urre altra ri.oohezzia >>. 

SuUa t.erza massima appare opportuno osservare 
com.e la Corte Supr@ma a.bbia vol;u,to esplicitamente 
rioo'ltf erma.re la sua giuirisprudenza, 
gi� stabiUta oo'lt la 8ent.enoo della Sezione I, nitrnero 
19 del 1946 (V. Giur.isp�rudenza, Completa 
della, Corte di Caissazione, 1946, vol. XXI, pa.g�na 
154) secondo la quale � armmes�so l'aocertarriento 
di reddito mobilia,re una tantum anche per 
en.ti ta8sabili in bas�e a� bila1YJ;cvio. 

Que�S"ta gilurisprurtenza � stata virvaoemen.te crit 
ioota dal Gia'l'l!nin.i (.ibidem) iJV quale ha ri,niproverato 
alla Oortle Supreima una oerta aorn,.f'ttBion.c 
tra il concetto d.ell'accertamentlo una tantum per 
i reddUi estranei al'a normae attimt� del contribuen.
te e il ooncietto di at'tendi.biUt� del bilwn.cio. 

Oom11tlft.que, nella .-;peeiei, rioorrevwno en.trambi i 
preS<u,ppost�i per la ta.ssabilit� una tarutum : e cio�, 
il fa.tto ohe Z'a remissione di: d,ebito, costituwa 
80pram.,eni.rmza attiva estr-anea alla normale az�ione 
80aiale, e il fatto ohe il bilanoio� era inattevndibile 
p'er 0011itenere uJna svalutaizione artificio-sa 
d�el pa.trim.onio sociale. Sull'argomento v. Relazione 
Avvocatura dello 1Stato, 1930-19-U, rol. II, 

n. 731-736. (A. S.). 
INGIUNZIONE -Opposizione -I termini di costi� 
tuzione sono ridotti a met� anche per il processo 
d� secondo grado -Art. 645 c.p.c. (Corte di Cass., 
Sez. III, Sent. �l. 1521-48 -Pres.: Felici, Est.: Rispoli, 

P. M.: Cigolini -Bosi contro Societ� An. L. Calissano 
e Figli della S. A. Fratelli Gallinari). 
La drmidiazione <lei termini di co.stit:nzfone d_isposta 
dall'art. 645 c. p. c. per i processi di opposizione 
ad ingiunzione .si applica anche ai processi 
di appello. 

In. con8id.erazione 'fo~la notevole irmporta1r11za� 
rfolla rnas8ima. oira fi8sata, per la P1'i1ma volta, 
.-;eoondo qiianto risulta, dal S�upromo OoUegio) 8i 
ri.tlien.e oppo'l'twno pnbblioorne .q1.ti di segwito la 
11iot�va,zio11ie (ohe leg�gesi in 1S:fo�ssi g~ur!dica., 
fawo. 635, pag. 26, art. 645) : 


� Os8erv�a q1i.esta Ooirte c:om.e la norma dell'artioOfPo 
645, 2� oomrna, c. p. o., che dispon.e la riduzione 
d�ei term.in.i alla met�, sia ben applicabile 
ai proceditrnenti moni.to1~i di appello. Di8pone, 


-25 


infa.t#) detto alJ"'tioolo ohe �in 1:1egwito all'oppol>"
idone il gi.udizio 1:1i 1:1volg�e se<Jondo le norme del 
procedirnento ordin,ari.o avanti il giudice adito, 
ma �i ter:mitn.i di oosU:tuzione sono ridotti aUa 
met� ll, e pl/"'Ooedirnen,to ordirtario � anol1;c q11eUo 

d.i appello. Il PIJ"'OOf3'880 ingiuntivo si eNmtriNee 
q1.tando. i.l debitore pl/"'opone oppo8izi.onc, pcroh�, 
con q tteNta, eogli provo�CKJ, una oognfoimi.e earrnplet.a 
e, qu�.ndi, un giooizio ordinario 8�ttU'oggetto con� 
te.'l'o; perci� il legisla.t'orn di-~pone ohe, debbano 
valere ie norme proprie del ri.to ohe 8i srolgc 
ditnanzi il magistrato ad.Uo. Data, p{)rail!tro, l'urgenz-
a di provvedere e la natUra speo�ale della 
doman.rla, basa.ta� su prova oerta (airt. 633 c. p. o.), 
il log'isla.ttore riduce a met� i termini, dii comparizio
�n.e. E qU.{)8ta esig�en;za, non. si ha wlo in plf"iflna 
i.'itun�:a, rma anohe i.n a.pp'C'llo; oii� � pl/"'01;ato non 
solo daU' esrpressione lett.erale deilla norma, ohe 
� generioa, rna pl/"'inoipalmente da,lla con.siderazione 
ohe pure in seieondo graito il oreditore pu� 
avere itntere.r;se a ritni.uavere l'oppooSizi.one. Oo8�, 
se il giitdioe di primo grado l'abbia accolta ritenendola 
fondata, egli ha tuttora interesse a. farla 
rigetta.re (])l: pil� pres�to, po�ssibile in a1pp�ello. D'altra 
parte. anohe l'op1ponenente d�'bitore�, in ca,~o 
di ri.getto, pu� ben avete itrg�enoo. a vedere 8itbi.to 
aocolte le sue rag'ion.i �n 8eoondo grado. N� l'art.icolo 
359 c. p. c., seocndo il qua.le nei proced.imenti 
rU a�ppollo avanti aUa 0o'1"te o al Tribunale si 
os.'!ervano, in. quanto a,ppl~oabili, le norme deittatie 
per ~~ prooed�mento di. primo grado, � i.noorm pati:
bile con l'a,rt. 645, peroli� la, oostitucione in 
appello � regolata da una norma. partioolare, ohe 
ha una porta.ta� svecifi.ca, e ohe � oontenuta nell"
art1. 347 c1� p. c. Seoondo quest'u,Z-t:�mo art:ioofo, 
la oostituzione i.n appello avviene seoondo le forrnc 
e i termini rispC'ttiva.mente stabiliti per i prooediment.
i �d<Jll.;"(J,nti (J;l Tri:bunale o al Pretore. Il 
prooes.'!o iingi.itn~ionale � oerto un proces�80 speciale, 
ma l'art. 347 � generi.ca nella sua e8prnssion.e 
e non. allud�e 'in aloun mod.o a;~ sofo procedi.men.io 
orodiOO!f"io. N � pu� .dirsi oh�' iJl llegislatorre, dettaoido 
il detto a,rt. 347, non vo.te'8'8'e riferirsi a,d, ttlrt 
articolo posterio'1"e, i.l 645 oio�, peroh� la sua volont� 
ra oolta dall'insieme organ.ico e .'!i..~tema,tico 
di tuttx~ le leggi, anche successfoe al Codice 
<U rito, non e8sendo egli un testatore ohe, una 
rolta defunto.. non pn� pv� esprim.ersi; la 1;olon�t<� 
<l.ul legi.slatore �_, inv�eoe" 8eim.ipre vfoa e smnp1�e in 
atto, perc�h� non wi. individi~a con la 8�tngola per80na 
c1he ha 001npi.lato n�el ca..<to speciifioo wna da.ta 
log'.qe. I tm"mini di CO.'!t~.tttzimie, vert(J!nto, anohc 
nel g�iud,izio ingiunzionale di avpello 1;�anno ri: 
dot bi alla met� �. 

Per p1�ecedenti di dottrina e di giitrrisp'1"itden.o�'a 
si 1i�e1da q1tos1t;a RW<S('gn.a 1948, fa1w . .10, pa~q. 9; 
ed ora anche, in. sen.'!o oontrario ama gentenza �lfl,. 
P8Wrne, Barbareschi, in � Gitttr. lt. l>, 1948, I, 2, 
i)!}!;), n. 8. 8u'i/, p1.tnto se la dichia.ra.zione dei trrmini 
8i appli{'Jhi ai prnooswi di oppo8izione am�anti, i, Pretori 
si r1edano in .s�r'n8o negatit;o: Pred. Mi./a.nd 
2i!l ottobrP 194F:, in � Mon. Trib. n 1949, 42� n. 12.5 

�Con nota adrsimi <li d. ,f.; e Pred. Mi'lano :20 nov-
cm,brr l91J.8, i.n � Foro Pad. � 194H, I, 13:2 con 
nota ade8ii:a di D6 Lorcn~i. (.N. G.). 
PROCEDIMENTO CIVILE -Termini -Sospensione. Corte 
di Cass., Sent. n. 789-48 -Pres.: Colagrosso, 
Est.: Pisani, P. M.: Mirto -Salati -Iannitti contro 
Turco. -II. Corte di Cass., Sent. n. 857-48 -Pres.: Cannada 
Bartoli, Est.; Di Liberti, P.M.: Dalla Mura-Pagliano 
contro Gesuanna. -III. Corte di Oass.; Sent. 

n. 1555-48 -Pres.: Colagrosso, Est: Felici, P. M.: Vitanza 
-Alessi contro Artale. -IV, Corte di Cass., 
Sent. n. 1575-48 -Pres.: Colagrosso, Est.: Albeggiani, 
P. M.: Caruso; -Irollo contro Rescigno. -V. Corte di 
Cass, Sent. n. 1588-48 -Pres.: Santoro, Est.: Pasquera, 
P.M.: Cigolini -Tagliaferri contro Iacopini). 
I. 
� L'efficada sospensiva d�ella pro�roga dei termini 
perentori, anche di na,tura. processuale, di-
1spo�sfa, dal ,regio decveto-legg,e 3 ,genna.io 1944.� 

n. 1 e 24 dicembre 1944, n. 392, � subordinata 
aHa condizfone che sfa gi� a.ciqnisita, la prova 
della impos.sibili't~�. di osserva1re il teFmine ;per 
cause di:pendenti dallo stato di guerra. (a.rt. 1 e 4 
del primo dem�eto) �. 
II. 
� La :sospen.sfone dei termini perentori stabilita 
da,l decreto 3 gennaio 1944, n. 1 � testuaJ.mente 
s'ubo�rdinata. alla sussistenza. della, impossibil�t� 
di osservare taH termini. Oes.sa.ta., pertanto, 
tale i:mpos:sibilit� secondo gli a.vvenimenti 
bellici, l'inattivit� nondimeno potratta oltre un 
ragionevole limite non legittima la successiva 
inosservanza, del termine >>. 

III. 
" � La. s�ospens1ione dei termini, disposta da�l regio 
decreto-legge 3 genna.io 1944, n. 1, e integrata 
<lana, ;p�roroga di cui a.I regio decreto-legge 24 dicembre 
1944, n. 392, non diventa operatiiva se 
non sia, d.ichia,rata. d'ufficio oppure a. seguito di 
istanza di pa.rte, p�roiponibile anche oralmente ail1'.
udienza.. 

� L'inda1gine dell'impos.sibHitit di osserva.re i 
termini (legia.Ii o convenzirn:ta1li, portanti decadenza, 
da. un'azione, eooezione o diritto qualsia.si), 
1leve efifetbua�r�sJ, quindi, ca.so .per ca.so, anche in 
via presuntiva. o per la notod~t� di determina.te 
contingenz,e e pu� essere e.segnita, anche d'ufficio, 
da,lla. Corte ,snprrema, se si manifesti Ja, ta.rdivit� 
della notificazione del ricor.so o del r�elativo deposito. 
Comunque, trattandosi di Ticol'so in Oa.s.
sazione, il rilievo che sarebbe sta:to :io:npossibile, 
in con:sidemzione di circostanze dete1�mina,te dallo 
flta.to di gue1�ra., il deposito tempestivo del ricorso 
(sepa.razfone da, Roma, di una zona del territo�rio 
nnzionnle) non porita a ritenere giustificata ,senz,'
alt1ro, la, manca.ta tempestiva notiJfica,z,ione del 
l'icorso stesso :se detta notificazione doveva effett�a.
i,si nel lno1go in cui fa, sentenz.a � stata notifica.
ta e dove le parti risiedono e nessun hnvedimento 
1sin, dedotto a giustifica~one del rita,rdo �. 

IV. 
� Ne1l ca.so deHa, 'sosipen.sione di diritto, di�sposta. 
daH'art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 
1944, n. 1, i termini ricominciano a deco1�rere 
da.I gioirno in cui ces.sa, l'�impoissibilit� di osser� 
var:li per cause dipendenti dallo stato di guerra.. ll. 


-26


v. 
e< Fuori dei casi :stabiliti daJla legge, il giudice 
non ha la, potest� di irimettere in termiui 
la. parte che non abbia, potuto os:se.rva.re un termine 
p�rocessu3ile perentorio a -cansa dello stato 
di gne"I�ra cessato il 15 apirile 1946. 

�Scaduto il 14 luglio 1946 il termine stabilito 
<fa,gli a.rticoli 4 e 5 della fogge 22 ma.ggio 1942, 

n. 5().8, per la concessione <li determinati provvedimenti 
in determinarte �Situazioni eooezionali, 
e cessato alla, dafa del 15 ottobre 1946 l'effetto 
deUe disposizioni d:e1 r�egio decreto-legge 3 gennafo 
1944, n. 1, integrato dal decreto legislativo 
luogotenenziale 24 dfoembre 1944, n. 392, la parte 
che prima, del 15 ottobre 194�6 ahhfa svolto ftuori 
termine una attivit� precessuale pu� chiedere 
a,l giudice la dichmmz.ione che il termine era 
sospeso di diritto sus�sistendo la, impossibilit� aissoluta 
o rela.tiva. di osiserva:rla, .pecr.� causa dipendente 
l(}a,l ces.sa.to� stato di guerQ'a. 
La relativa. istanza :pu� essere prroposta. anrhe 
aUa, udienza ora,Lmente, �qiuwdo la, sospensione 
del termine non sfa �Stata dichia�mfa, d'ufficio. 

E' noto ohe il regio deoreto-leggie 3 gennaio 1944, 

n. 1 e il decreto legislativo ~uogotenenziale 24 diicemhre 
1944, n.. 392 -riaUac<Yiandosi al bando 
2 oUobre 1943, n. 28-0 A. C. -h,anno disciplinato 
la sospensione dei tiorrl'l!ini di prescrizione e di deca.
den:va, da uUimo potraendo tale sospensione fin.o 
a sei mesi d.opo la ce1ssazione dello stato di guerra 
(e cio� fino ai 15 ottobre 1946). 
Le norrme distinf}'tiolfl,O fra termini d�i prescrizione 
e t�r.inini perClfl,tori portalfl,,t'i d.ecadenza da� 
11.n'azione, ooc'ezfone o diritto qualsiasi, �n re17Jaziono 
(];lla d1itversa natura �lei d�u,e ist'ititti della 
p1�e.~�oriztione e della a;eicad,Clfl,Za. 

Il oolf"so dei term.i;n;i di prres1cri~one � stafo, 

peroi�, sospeso) senz'altro) ~o aUa data suiin


dic1J;taJ B<ooza ohe si sia ravvisata la n.eces�sit� d�i 

subord�inwre tale sospensione alla su-ssistenza di 

vartioolarri oondizioni. 

Diversa.mente le nonne difsponev'alfl,o per la, de


C'adenza.; giacoh� la sospensiolfl,{3 poteva e1ssere 

irwooa.ta so'l' quando� suss�ttesse la impossibilit� 

di osservare i termini per oause d.ipendenti daVlo 

stato di g'lterra. 

Ci�J peraUro, significa ohe colui il .qua�le so


stiene noin e1>1sersi veriifi;ca1ta la we.ooden~a p1ur 

dopo il d,eaorrso del term,ir~eJ dev�e provare ahe la 

impossi,bil�t� dii osservar quel terrn;i;ne � dipesa 

dallo stato di guerra; rna non pu� gi� sign.ifi


care -come mostra di ritenere la Cortie Swprrem,(J; 

con la sen.tenz(]; 789/48 -che tale prrova debba 

essere aoquisita fi�n da plf'ima ohe si invoc:hi la 

non intervenuta deeadenzia.. 

Di qit�esta prova� proaostittuita -e ohe sa1rebbe 

altret�iitto pressoch� � diaboli.ca � -non parla la 

leg'!}e e non parlano, e girustament1eJ le stuc�oe1ssive 

sev;:i,tenze 857 e 1555/48 (ques�t'ult4'.ma, alfl.zi, esat


tamente pre<Yisa ohe� la neoes>S,aoria irulagine circa 

l"1wupossibiliti�, d<i 0'818�erva;re i termrirnJ d4 deoa


denza deve essere effettuatia caso per oaiBo, a1nohe 
di ufficio ed in, via presuntiiva quando i fatti 
rien,trino nell'wm,bito della notoriet�) onde devesi 
orrma1i riten.ere per fe'f'mo ehe tale prova; p�ossa 
esser da.ta nel oors0< del pl"Ocesso ne.il quale si 
voglia far valere la so8pensiooe di.~posta daUe 
leggi indioate; oome del resto � espli<Yitamente 
riconosciuto anche dalla sentenza n. 1599/48. In 
qttesti SClfl,Si s�i veda, da itltimo, oass. 18 gennaio 
1949, n. 41l: secondo C�U'i la prova spetta a chi invoca 
la sospen.sione, non pu� esser tratta anohe 
dallasernplice notoriet�� dei fabt~. 

Giov�a, i.noltre, rioord<Jire: a,) ohe le <Usposiz�ion1i 
01�a iJn e8'am�e coesistono oovn qitelle deUa log,ge 
22 maggio 1942, n. 568, relatirt:e alla prrolf'oga dci 
terwini e alla romissione in vermini (v. oitre la 
8entenza n. 1588/48, llifl,OheJ ed in maniera esp.zicita, 
la sent1enza n. 1538/48; b) che, n()l caso della 

sios,,ppn:.;ion:e driJsrp<HJPo, Mi, ibas'e al regio de<Yretologg
�e 3 gcnrnaJi() 1944, n. 1 e (];l deoreto legi8Zativo 
lit�O�goten,enziale 24 dfoerm,bre 1944, n. 392, i termini 
rioomdn,ciano au.tomaticamente a deoorrrere, 
sen~a bi.sogno di alcun prrovvedirrrwnto dell' Aittorit� 
giiuiJiziwria, dal giorno in cui C'essa la impossi;
bi/,iit� di. osservarli per oo;use diperulenti dallo 
8tato dii guerra (ofr. oltre za, sent. n. 857/48, anohe 
qttella snooes�siva 1:575/48, che ne ohiariB"ce i termrini 
e la porrtata : aivv'erteruto, pera.Uro, ohe, per 
qitanto detto soprra la ni(];:.;siana si p1t� ri1erire 
soltanto ai t1errmini di decad,Clfl,za non avnohe a 
qu.e,ZZi di prns.crriziione, come del resto risulta ohiararr1;
ente dal tenore letterabe delle norme in esame). 

Si osserva, infine, ohe alfl,a.log�hi prO'�'V'ed~.menti 
legis1Va,tivi furovn. presi dal 1�edi0Mte governo d.ella 
cx repu,,bblica so10iale' italiana; ma la lolf'o evidente 
ineffica<Yia ex tu.ne, a sensi dell'art. 1, n. 1, <Lel 
rl.eoreto leg�islat'rivo� luogotenenziale 5 ottobre 1944, 

n. 249, orra, r�;:onosciu.ta, do;po qttalcJie deviazione 
ori.ginaria�J p1l!f" dalla Colf'te .ffuprema (v�. questa 
Rass�egnaJ n .. 3, pag. 14), nolfl, pu� arreoa,r danno 
ai ciittadini italiani ai quali, pe�r trovarsi es8i nel 
territorio soggetto a qiie�V governo, le dril-Jposizion,
i del l1egiUi.mo Governo italiano si a�ppli.carovno 
soltanto dopo la libera.z'ioneJ dii8ponen.do l'art. 8 
del regio deoreto-legg'e 3 genlJWio 1944, n. 1, che 
le drisposizJiovn.i circa la sospen.sion.e (teUe pres<Yrizioni 
o dei termini di d,ecad.cnza atV'evano effetto 
daU'8 settembre 1943, e indipend,entemente d'<lrlla 
da.la d�i elfl,,trata in vigore del prrovveidim.ento neU.e 
varie provinaie. (N. G.). 
PROPRIETA -Cose immobili -Valutazione del valore 
venale di un immobile -Fitto bloccato. Corte di 
Cass., Sez. II, Sent. 1568 -Pres.: Piga, Est.: Capizzi, 

P. M.: Caruso -Venanzi contro Fusciani). 
�Per determinarre il valore venale di un immobile 
u'l'bano in ba.se a,l �SUO .reddito, occorre avere 
riO"ua,rd-0 al r1eddito effettivo che esso � �aipac~ di

"' 

(lare e non a quello risultante dai fitti .bloccati 
che, in regime vincolistico, s:ono corrisposti dai 
locatari. 


D 


-27


VENDITA -Blocco dei prezzi -Incidenza in tema 
di risarcimento. (Corte di Cass., Sez. I, Sentenza, 

n. 1954 -Pres.: Pasquale, Est.: Rivera. P. M.: Vitanza 
-Guerra contro Pacini). 
Il blocco {lei prezzi delle merd indll.e non solta.
ntc> ne1l campo della validit� {]el {'.ontra.tto, ma 
anche nel campo del risa.rcimento� dei danni, nel 
sens�o che lo sfos.so ri:sa"i�cimento non pu� essere 
conseguito e I'eaUz.zafo� se non in ba.se al prezzo 
legale. 

Ci smr~bra ohe fra l.e due .soprai ricoirdate 8entcnze 
ci8�;ta un netto� c�ontrai8�to)� ciontr:a8to ehe 
Ni rileva. tanto p�� cv�i:d.ente qua;ndo 8i ttenga con.to 
della,. faUi8peoi�e relat�Voa alla� pirirmai S'entenoo. Anche 
queNt:a fa�tVispeoie irnfa,tti) rig�narda una ipotc8i 
d�i ri8aroirncnto di danno cion.trattu.a1le, derir�ante 
dall'�nadompinu~nto di �urna obbl~igazione di vcnd
�ere, a8sunta pr�rn.a �della entrata. in vigore del 
nuovo Oodioe� mvile, e per la q1iale nmi vi era) 
qui.ndi, possibili:b� di 0seouzione medAarnte 8entenza 
oostit�utilw. 

Propendia�mo a ritenere osat.tia la seoorn.�la rria8,
vim.a atte80 U ciarattere d�el blocico d�ei. p1�czz'i�, che, 
C8sendo frutrto dii disciplina norrmativa..(li carattere 
g�cneralc, Ni ripereitote ncoessalfiarrn.crite sul 
fonomeno ec�onovmioo� e S'lt�lllf arnaarrnen.to aet" meroato, 
cioirn.c nn elemen.to def;1eriminarn.te dci prcz�zi 
e doi va.lori.. a tutti g.z.i effetti. 

In presmi~a �lel blocioo diei prezzi, invero, non 

si vcide qita.le significato concreto possa darsi ad 

i11na dis�t�nzione tra red,dfito effettivo d1i un im


rn,.obile, e re<'Mito d�rivan.te da fitU bloooati. Ei�i


dentemmi,te la dJifferenzia riguard�a piuttosto il 

va.ZOre d'uRo e il valovre di scambio de'l bene in 

qnestiovne, pot.endo es�s,ere il primo, im ro~aa:ionc 

aUa soarsit.� dei ben,i stessi., moUro superiore al 

secn%do. Mia., poich� qu.eifl.o ohe dm'e essere con


siderato nei rapp�orbi gi.itlfidioi_, come 8�ovrastrut


tum di quogli cconornioi, � il va.lare dti seamhio, 

<vppar�e onia;ro ciovrrle 8'lt qn.es�to non. JJOS8a m.an


cwre di in,eid1ere il bloocio, o, in genere) la <ti.sei


plina dci p'rezzi. 

RESPONSABILIT� CIVILE -Circolazione stradale 
-Presunzione di colpa -Incrocio -Precedenza di 
fatto -Scontro tra veicoli -Affidamento sull'osservanza 
dei regolamenti da parte di altri conducenti 
-Rallentamento. (Corte di Cass., Sent. n. 1929-48, 
Sent. III -Pres.: Valenzi, Est.: Duni, P. M.: Reale Bellocchi 
contro Verit� Poeta). 

Non � in tutti i casi esente da responsabilit<� 
il conducente di un veicolo che ablJfa, fatto incon�izfo.
nato affidamento sulla ossel"vainza da. parte 
di altri conduc~~nti, �delLe norme del Oodioe della 
i,;trada, ben potando talora. esi,;ere riconosciuti in 
detto affidamento, ragionevolmente valuta.to, element1i 
di colpa, taH da. �escludere che egli abbia 
avuto oigni cura. per evita:r�e il danno, r�estando 
ferme, di conse0guenza., la, pre:srunzione stabHita 
nell'a.rt. 120 del Codice della. stra.da, ap1provato 
con regio decreto 8 d10embre 1933, n. 1740, e 
nell'a.rt. ~054 del Codice civile. 

Non pu� consideraa.�si incolpevole il comporta


mento del conducente che, giungend"O� da s.1n1stra 

eol suo Yl'icolo, si sia avYalso della cosi detta 
p1�eceLlen~a, di fa,tto in lia.se a�d un caleolo fondato 
sull'a,dempimento, da. parte di altri conducenti, 
del generico dovere di :serbare un velocit� partitofa.
rmente molle�ra.ta. al c�rocevia, 

Ifa, d~ritto di attirnversare prima. l'incrodo, t', 
verii1icaudosi mm �scontro � esclusa. ogni sua. responsahilit�, 
il conduoente di un veicolo che rispetto 
ad un ailtl'o veicolo proveniente da. <lestm, 
v� giunge con tn.Le anticipo da essere as:solutacente 
cel"t:o, che il conducente di questo, data. la 
sua. 11istanza, e la. sua. velocit�., non potr� non 
seorgere la. manovra. di a.ttom~versamento :in tempo 
pi� che utile per rnllenta�I"e e fa1�la. compiere, assumendo 
�quella velocit� 1pa.rticolarr�mente modera.
ta che da.lla �legge � .prescritt�l, fra. l'a.ltro, in 
pro:ssimit� dei ci-ocevia: invero il conLlue.ente 
del veicolo che g"iunge da. destra, eni s1petta, la 
precedenza di diritto, non � tenuto a r1durre al 
minimo la. velocit� e tanto meno f:e1r1IDa1rsi per 
cedere il pais.so� a.I veicolo p�roveniente <la� sinistra; 
ma non ha, diritto aUa, pr�ecedenz.a se, pe1� 
a�vva.le'l.�sene, deve commettere un illecito anche 
pena1le., con�servando una. velocit� non consentita. 

La� sen.tenza rna.ss�rnata poirta. delle proc:isaz�iotbi. 
d.i. un. qn.alo.he rUi.evo .slll pirobforn.a della precod
�enz'll dti fatto. 

Nelle plie�oed.en.ti dcicri.s imii p�ir� reC"cn.t.i il S. C. 

si era inct1JriJzzato a ritenore esotusa t'e1sistenza 
�dell'a prreciedcnza di. fa.tto quwnd�o wi 8'ia� verificata 
la cozu:~ione, o ahneno ai �1..�edere ncUa eoll'isi.onc 
urna prres'un,:zforie (I01ntrari.a alla vreeed�enza di 
faUo ('v. �U;d� e.s. CU;ssa.z1torne, 12 f�bbr'U;io� 1948, 

n. 219 '�n � Mai.~'S. /l'oro lt. �, 1948, n. ~Hl) scostwndosi 
oos� da.lla �te'Oda sernp�licista ehe ravvi8WOO 
pre�oedcnza di fafito som.pre q�uando wi fosse 
8Upera.ta la modA,ana ddla strada (V'. ed C8. Caiiisa.
zionc, 26 gennaio 1935, �fn, � Re,-;p, Civ. e Pen. �, 
1985, 2.76). La prcNente deicisi.one oorifcirnw tale 
incUrizzoo, nia lo m'iti;ga nel senso ehc escltu.lc l'a 
rcsponsabilU� del conducente giunto con tU;le 
ant'i'cipo all'inorooio d�a essere oerto di poter ]J'(];8sare, 
dat10 ohe. il oondtioente d�@l vei.oolo pro�i:en�ente 
dalla deistra non potr� non sco1�ge1;e la 
manovra di a�ttrav�e�rsamento in tempo pi� che 
utile per r-aJlenta.re e farfa, compiere�. 

In ta.Z modo la proced.enza d.i fatto viene garan� 
tbta dall'obbligo fatto al oonduoentc di destra d� 
rnUontare e dalla c.olVli,<J<i�rne non sc�m.7Jra sorga una 
prc:;iinzione d<i respon8abilit� a po�8teri.ori, ogni 
qrial volta. si po..'!8a pro�oore ohe l'urt.o non �vi 
sarebbe st.a<to s�e il v�eiciolo pro't:en-ie11 tn da d1;8tra 
a1Je8'8e r�allenta.fo� come presorU to, invece di vrcteri�lare 
d�i oon.servare la pree�wlen.-z:1 di diriUo 
rnantcnendo, a tale 8CopoJ itna velocit� nou con� 
sentita negli inorooi. 

Una ta�le precisrz.zfone o, in corto senso, aPte


rMta�zione dolla� [f�~t1ri,s�plfUdenza TJreice�dente, sem


bra pertam.fo piena0m0ente da approvarNi ll'Vl':Ch� 

va�ie a restitwiJre un qua.te1lw va�tore aUa prec�e


den.za di fatto riportando l'ind<Jtgine sul r:ompor


taxmento e la ootpa dli 'ognritrno aei due cion.a-n


centi, e snlla prevalern~a d0ella colpa d�ell'uno ri


Npetto a qiteVZa dell'aU{('o, (V. rS.). 



&lit&&lit&
m; .p�mwrgfFff'Jillill.W&&&&TS: 

-


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
D E L L E C O R T I D I JYI E"'R I T O 


CONCESSIONI -Concessioni -Contratto-Caff� Ristoranti 
delle stazioni -Rinnovazione tacita, inammissibilit� 
-Proroga legale, inammissibilit�. (Corte di 
App. Catanzaro 10 giugno 1948, Gulli contro F. S. 

L'atto col quale l'Amministrazione ferroviaria 
af:li,d1a ald un privato l'es�er:cizio di un caff� ristoratore 
nei locaH della, rsta~one, imponenlclogli determinarti 
obblig1hi e riservando1si pote.ri di vigilanza. 
e di controllo e fa.coJt� di a.pplfoa,re sanzioni 
(multe e risoh1zione del rapporto) costituisce una 
concessiOllle-confa�a,tto in icui aiccanto aid un atto 
a'illmini'str"ativo (conces,sione) etSist.e un rappo�1-to 
bi:Ja.tera.le con diiritti a favore del concessionario 
(1). 

In tale rapporto comple1s1so, dornina.to da.Ua pr~eval
�ente voolont� d�ell' Amministrazione, queista agi: 
~ce �nella �sua. veste di pubblico potere per soddisftwe 
interessi piubbl:�ci (2). 

Non � a:mmis1s.ibHe la� tacita riconduzione ruei 
rnppoi�t:i con la. Puhblica Ammini�stra1zione }a, cui 
volont� 1deve maniflesta,rsi nelle forme legali, incompa.
tibili co�l tacito consen:so che � f.ondailllento 
della tatCita ricornduzione (3). 

Non .sono applicabili aJle conces:sfoni contra,tto 
lli cui :sopra, le noume sulla. proroga. lega;Ie� cl.elle 
lorcazioni e bene l'Ammintstrazione pu� procedere 
diretrtrumente per il �rifascio coarttivo, ove il conces1sionario 
non ottelll'peri all'obbligo di la1scia,re 
liberi i locaJi a.Ha, 1scadre1nza de;} ra.pporto (4). 

(1) -(2) Esattamente la Corte di Appelilo di 
Catwnzaro h(J, qualificato conce.~sione a;m;ministrati!
Va Za corz.t'cnzdone con cui viene attrib�uita al 
prfoato dall' A mmin'istrazione ferroviaria l' eserci.::
Jio di un C(J,jJ� riHtoratore di stazione. 
Dfatint(J, la ca�tegoria della concessione nelle due 
specie di concessfoni iinilaterali o concessionilicenza 
(nelle quali la v�olont� del prfoato conce.~sionario 
pu� consi,derarsi quale un sempUce presupposto 
o condizione per la emana.zione dell'atto 
amministra.tivo) e concessioni bilaterali o con.cessioni-
contratto (nelle qua.li la volont� del privato 
assurge ad elemento necessario e determinante nel!'
economia del rapporto), ponendosi accanto e contrapponendosi 
alla volont�; dell'Amministrazione 
(efr. GALATEmA: �Le concessioni amministrative))' 
i~ Rivrsta Amministraitiva, 1945, 97 con ampi 
cenni bibliografi�ci), la Corte ha precisato che la 
convenzione s1tddetta debba ascriversi al tipo delle 
corwessioni b�ilaterali, in cui acca.nto ad, un atto 
amministrativo u1nilaterale della Pubblica Ammi


nistrazionc esiste un rapporto bilaterale con costituzione 
di diritti a fav'Ore del concessionario. 

Da questo rapporto scatwriscono, inscindibilmente 
connessi, reciproci diritti e obblighi (nella 
specie per� con esplicita riserv�a di talune facolt� 
per l'Amministrazione) con la� caratteristica che la 
volont� dell' Ammini8trazione, in quanto rnanifestantesi 
nell'esercizio di un pubblico potere per 
la soddisfazione di interessi pu.bblici, assume po8�Z.
fone p'rerninente d� fronte al-la volont�, del privato. 


L'atto gitt�ridico considerato, di natura coinz>
lessa, posto in essere dall' Amm.inistrazione con 
il conco1�so della vo.ZOnt� del p'1"ivmto, deve necessariamente 
ascriversi al tipo delle concessioni, non 
Mlo per ragioni di ordine formale, quali si desnmono 
dal modo di formulazione ddle singole clanwle 
del d1isciplina.re, m�a sop'1"attutto percih�, avendo 
l'Amministrazione agito nell'esercizio della sna 
capadt� di diritto pubblico, ha determinato la 
separazione e l'attribnzione ex novo al privato 
di diritti e facolt� propri ed esclu.sivi della Amministrazione, 
aimpliandosi cos� la sfera ginridicopatrimon 
iale del concessionario. � 

Nessun riliet'o pn� a..ssumere la circostanza, del 
godimento dei locali in cuti i.l servizio viene esercitato, 
circostanza questa che aveva determinato 
invece i Gittdici di prilmo grado a ritenere esatta 
la qualificazione giuridica del ra�pP'orto come locazJione, 
in qitanto �l'uso dei. locali po8ti nella stazione 
costituisce il mezzo per l'esercizio del servizio 
medesimo, e non la finalit� essenziale del 
rappoorto. 

Del resto, anche a voler prescindere dal carattere 
strwmentale ohe il god�imento dei locatli assume 
nella specie d�i fronte all'esercizio del servizio, 
anche una convenzione che riguarda.sse esclu8�vwmcnte 
il godimento �dei locali di una stazione 
ferroviMia, attesa la n1atura demania�le di essi, 
non potrebbe iqualifi.carsi diversamente che concessione. 


Alcn1n dubbio infime pu.� sorgere sull'esattezz;a 
della decisione della Corte circa il carattere pubblico 
riconosciuto a.Z servizio concesso, ritenuto 
che lri pubblicit� di questo di8cendc da,l rapporto 
di stretta connessione esistente fr~ esso__e quello 
principale del traspo'1"to, e ohe l' A rrvm1inistrazione 
lo svolge per itn p�� completo raggiungilmento 
delle finalit� pubblicistiche cui � destin1ata una 
stazione ferrov,iaria. 



��J� 

.. "' 

f. 
-29 

(3) Incidentalmente la Corte ha ritenuto poi 
che non sfa mm.missibile la ta�aita riaondi"Zione nei 
rapporti in cui � parte la !Pubblica Amministrazione 
sebobene per la specie esaminata il problema 
non avesse ragione di sorgere essenilosi negata la 
esistenza di u.n mpporto ili loaazione fra l' Amministr'azione 
e il privato. 
Il convinaimento espresso daUa Corte � per� 
esattissimo dato ohe per la proroga del termine di 
durata del rapporto, o'ccorre l'adesione dell' Amministrazione, 
la qua.le adesione, trattand0osi di 
conce:ssione-contraitto importa la necessit� che la 
volont� della Amministrazione si esprima nelle 
forme e nei modi voluti dalla legge e �dal regolamento 
di contabilit� generale dello Stato, per la 
assunzione di vincoli di natura contratt1tale. 

(4) Es'Ottta � del pari la� quarta massima, sebbene 
il motivo della inapplicabilit� alla convenzione 
esarminata della pro'roga legale prevista per 
i rapporti ili locazione riposi sulla natura� ili concessione 
rfoonosciuta aUa convenzione medesima. 
Il godimento dei loaali, per il carattere strumentale 
di aui si � detto, non � elemento efficiente per 
la costituzione di un co1�iaorrente au.tonomo rapporto 
di natura locatizia, essendosi limita�ta l' Amministrazione 
a concedere l'esercizio d:i un servizio 
e non separatamente quest'uUimo e l'u�so d�ei 
loaali. 
La stretta ed insolu.bile connessione ed interdipendenza 
esistente fra servizio e godimento dell'immobile 
e la inelu.ttabile subordinazione dhquesto 
a quello, importa la� conseguenz'ltt che l'uso dei 
locali non p1.t� non considerarsi voluto se non in 
funzione d�ell'eseraizio del servizio pubblico concesso, 
per modo che la� disciplina giuridica del 
relativo rarpporto non pu.� non essere ritenuta 
assolutamente subordinata a quella propria� della 
concessione amministra.Uva della quale costitu.isce 
essenzialmente itn semplice accessorio. 

Ritenere appliaabile la proroga legale al ;q'O'di


mento dell'immo�bile, signifi1cherebbe, in aaso di 

scaitenza della� concessione, spezzare la ttnit� del 

rapporto a�mministrativo, e ammettere il sorgere, 

per germinazione spontanea, indipendentemente 

da q1.talsia8i manifestazione volitiva, di un nuovo 

rapporto giwridico del tittto a�utonomo dal prece


dente. 

Non senza notare infine ohe, facendo la stazione 
ferroviaria parte del Demanio pubblico, non. potreb
�bero ma.i essere invocate norme itella legge comune 
ohe comunque 1Jen.gano ad inc~<.tere sull'uso 
e 8ul godimento dei locali che della stazione fanno 
pa�rte. (A. T.). 


FALLIMENTO -Opposizione alla sentenza dichiarativa 
di fallimento -Obbligo di intervento del P. M. 
Insussistenza -Opposizione a dichiarazione di fallimento 
per debito di imposta -Previa osservanza 
del �solve et repete �. (Corte di App. Bari 22 luglio 
1948 -Cianciola c. Amm. Finanze). 


Nessuna� disposizione della. leg1ge sul lfa.llimento 
(re1gio decreto 16 marzo 1942, n. 2'67) preiscriv�e che 
il Pubblico .Ministero debba intervenir:e nel giudizio 
di oppo1sizione alla, .sentenza che dichiaira il 


-

failli�mento. Ni� piu� ritener1si che sia ohbligatodo 
tal-e intJerv1ento in ba1se avll'art. 70 Codke procedura 
civile, non rico�rrendo n� l'ipotesi di cui a0l 

n. 1 di taile a,rticolo, n� quella di cui a.l n. 3 (ca1Use 
riguar'danti lo stato e la crupaicit� delle per:sone), 
perch� il fallito �non pu� equi'Pa.ra.r.si aid un incapace, 
come un minore, un inrubilitato o un inte1�c1eitto, 
solo perch� ha .Pi:ndisponibilit� del suo pakimonio. 
Il Pubblico Mini:ste1ro� pu�, per�, sempre intervenire 
in ogni caiusai in cui raivv1si un pubblico 
interesse e non pu� ritenersi estesa ad esso la 
limitazione di cui all'art. 344 Codice procedura 
civile. 

Il principio� del solve et repete .si aippliJca, a.U'opposizione 
prrodotta dal debitore contro lai dichiara.
zione di fallilmento fi1sca.le. 

SuUa prima maBsima non sem.bra possano sorgere 
dubbi. I./art. 70 c. p. c. infatti non trova 
applicazione, almeno per il primo comma. 

Invero se pure il P1tbblico Ministero pu�, a .'lensi 
dell'art. 7 del regio decreto 16 marz�o 1942, 

n. 2�67 fare in taluni oa8i istanza� per la dichiarazion~ 
di fallimento, e(}). a parte ogni indagine 
giuridica circa la natura ili tale istanza, da oi� 
deriva in maniera-non e.quivoca, che il Pubbliao 
' .

Mini.stero -non potendo apparire certo co�me 
� l'interessato1 � ohe, al pari del debitore, pu� fare 
opposizione alla sentenza �ichiarativa ili fallimento 
-non pu�, se abbia pre8o l'iniziaotiva processua
�le, a sen�si del citato art. 7, proporre opposizione 
a 8ensi d�el s1Maes8foo art. 18, 2� comma. 
Resta ~os� esclu8a, P'er questa via, la po8sibilit� 
di appliaaz'ione ex art. 70, r~. 1 Co�ice �i proce


dura aivile. 

N� app�are app�cabile il n. 3 dello stesso art. 70: 
per cause relative a.ZZo stato e alla capacit� delle 
persone dover~do8i, secondo la migliore dottrina, 
intendersi quelle aventi per oggetto rapporti fam,
Uiari in genere (esclil8e le cause matrimoniali e 
qttelle di 8eparazione per8onale, delle quali si 0C� 
c1tpa l'art. 70', n. 2), la cittadinanza, l'interdizione 
e la inabilitazione, l'adozione e l'affiliazione 
(cfr. ANDRIOLI: Commento al Codice Procedura 
Civile, vol. I, 188; ZANZUCCHI : Diritto Procesuale 

OivHe, vol. I, 223). 

Anche la seconda rnassima aoppare e8atta, sia 

per qi,anto riguarda la possibilit� di intervento, 

(/.itando. il Pubblico Mi?"'istero, con ~P_prezzw~.ento 

<f,iscrezionale, ne valitti la oppo�rtu.n1ta a sensi del


l'ultimo comma dell'art. 70 codice di procedura oi


vile; sia per quanto riguarda la possibilit� di 

.spiegare interv�ento anche in grado ili appello, data 

la po8izione particolare che il PUibblico M'ini.stero 

assume nel processo civile. 

D'altra parte l'art. 1 delle disposizioni di attua


zione del codici} di procedu,r.a civile, attribuendo al 

PubbUco Mini8tero la facolt� �i richiedere � in 

qualunque .stato C grado del proce880 >> gli atti di _ 

cau.sa �per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti 

d�alla legge�, 8ta a signifi.care che l'e8ercizio di 

tali poteri -fra i qua.zi � quello di intervento, 


pu� e88ere esercitato in qual8'�a8i 8tato e grado 

del processo; e quindi anche in. appello. 



ZW Mmi!FCT. W mmm@. jfilfu !ltill:fif .i kb 11I 

-30 



Di indubbia esatt<':~:~:a appare zrure la tensa. 11w1:11:
1ima, ohe s� aonforma aUa co8tante giurispru.den.'<:
a della Corte Suprema (cfr. 8ez. Un. 24 febbraio 
1933, n. 707, Padscopi contro Finanze, in 
Sett. Ca88, 1933, 498; Sez. Un. 24 gennaio 1934, 
Esattoria di Arona contro Co1�bella e Pall�mento 
Soc. R1totifido Lombard.o, in �Poro lt. ))' 1934,. 
I, 480). 

08serv� infatti in quest'itlt-ima .~enten.i�a� la Suvrema 
Corte che � il fallimento fi1:1aale co-~tituiscc 
pu.r sempre un mezzo e8emttir�o zri� efficace e pi� 
energico del procedi1nento ordinario di e8azione 
delle imposte. Ora, la opposiz:ione al procedimento 
cseoittivo fi8cal'e, qualunque ne sia la base, incide 
nel �dominio d�ell'art. 6 della leg�ge 20 ma�rzo 1865, 
cd �, perci'�, vincolata. al plf'eventfro pagamentu 
della impo~ta. E di conseguenza la opposizione 
promossa eontro la sentenza diehiaratira di fallimento 
fiscale, in qitanto tend�e ad� arrestare il 
procedim,ento forzato della esazione della imposta, 
non � procedibile se non sia accompagnata dal certificato 
di esegu.Uo pagamento della imposta medesima)). 


In senso parzia�lmente contrario ebbe a pronunciarsi 
in dottrina� il MURANO: Il fa.Uimento per 
��ebit(} di ~mposta., il quale di.stingue fra il fallimento 
dichiarato ex art. 31 T. U. 9 giugno 1918, 

n. 857, siti pi/"Ofi.tti di gverra, e il falliniento dichiarato 
a sen8i dell'art. 25 del T. U. 17 setternbr.
e 1931, n. 1608, per il mancato pa�gamento delle 
imposte dirette. 
Secondo il Mu1�ano, infatti, il precetto del so~ve 
et reipiete � applicabile soltanto quando il contribuente 
si opponga ad nna procedAtra esecntiva insta1lrata 
dalla Amministrazione fi:nanziaria; e ci� 
si verifica appttnto nel caso del fallimento dichiarato 
a sensi dell'.art. 31 .del T. U. 9 gittf/no 1918, 

n. 857. All'opposto, il fallimento dichiarato su 
i8tanza dell'esaottoria in b(J;se alla norma deU'ai�ticolo 
25 del T. U. 17 settembre 1931, n. 1608, 
non si diversifica in nuUa dal n.ormale falUrnen 
to, al qitale il Murano attribuisice natura mera 
mente d'ichiaratfoa e non esecntiva; con la consegnenza
� che alla opposizoione prodotta contro lri 
scntenro dichiaratfoa del fallimento non sarebbe 
applicabile il principio -del 1sol1ve et repete. 
Allo stato att1iale della legislazione, perci�, non 
essendo pi� in vigore il citato T. U. n. 857 del 
1918, e non aontemplando il T. U. 3 gingno 1943, 

n. 598, ora 'V'igente in materia d'imposta stra�ordinaria 
sni m(J;ggiori ntili relativi allo stato di guerra, 
l'ipotesi d.el fallimento in c�aw di mancato pagamento 
della imposta, ed essendo il faUimento 
per d'ebito d�'imposta regolato soltanto dall'art. 25 
del T. U. n. 1608, del 1931, il basilare principio 
del solve et repete non sarebbe, a seg�uir la tesi 
del Murano, mai applicabile. 
A combattere agevolmente la� qitale, per�, e su1Za, 
scorta delle Stle stesse argomentazioni, sar� snfficiente 
far rilev�are : 

1) ohe, a,Z lit.mc della pi� recente q autorevole 
dottrina, il fallimento ha itn mratterc cd una natu.
rao giitridicn eminentemente esecutfon, sfo. p1ur 
che si tratti di una esecuzione in un certo senso 
sui generis : cfr. GANDIAN: Il proce�s1so di falli


mento, n. 19-20 ; .RATTA : Ist. di cliritto fa.llimen 
tare, cap. Il; Dm 8hlMO: lHritto fa.llimeutare, 

n. 25; 
2) che il sol ve et repete � principio gcn.cnile, 
che si applica in ogn'i caso in c1d rcn!Ja cornunquc 
in contestrizione il tribnto, s� che as1:1ai di rcccnt(' 
la Corte Suprerna a Sezioni Unite ha� ribadito il 
principio anche in un caso in cui il contribuente 
arev-a promosso contro la ]l'inanza una nzion<' di 
accertaimento negntivo con la sentenza ~4 maygio 
1948, n. 783, Pirtanze contro Consorz'io deri 
ra�ti vergella, segnalata in qnesta Rasscgnn, UJ48, 

n. 7-8, pag. 20. (N. G.)RESPONSABILIT� 
CIVILE -Morte di un bambino Risarcimento 
danni dovuti ai genitori. (Trib. Roma, 
Sez. I, 20 ottobre 1948, n. 3546 -Prns.: Colapinto, 
Est.: Caporaso Pierangelini contro Ministero DifesaEsercito). 


In caso �i morte di un bamllino il da.uno risardbile 
�si scomipoue in �queUo a.ttlmle ed immecl.
iato (eventuali spese di cure, spese funeral'�e, 
ecc.) ed in quello futuro, do.vuto per il venir 
men(} nei genitori della leigittima a.spetta.tiva. 11e'l� 
ht futura somministrazione deg-li alimenti ed a�ssis 
tenza. ma.teriale e moira.]e. 

Tali d:mni futuri poss(}no� in via. eiqnita.tiva liquillai
�si in lire centomila; e i i�elat:ivi inter1essi 
no�n possono �ecorrere olla.1 giorno �el sinistro. 

La p1"ima maN'W�!.rna. co8titnface olf'rna,i ju�s re{:eptum, 
ed appare quindi i;nntUe illtt8f.arl'<L�. 

Importanza pratiea notcro.ZU ha invece lrJ, misura, 
d.clfn in�dennit� fis8(ita, dal Tribunale (Zi 
Komn., i8/peetie ora elio te or'UJ/ilie,stie rag1g1'wngono 
mrisure a,si.sa�i JJ'�� clerate. 

Vero � ohe la li.qui:daz'ione .a.ci dMt1no ftthtro �t 
�aNo di morte di luwtbini vn fatta, per o�i;rfo ragioni, 
i.n 1:�ia� cqu.itatill.Jft; 8� cihe nulla e8olude ohe 
si verifioh�r~o nnohe notei;oZ.i d�i;�ergcnzc fra le 
�1Ja.ric iliagiNtrature; ma fo�rse app'ttnto in �i;-ista 
di ta.li d�ircrgenz'c 11u� ri.ltscirc oppodnno conosciere 
t'atteggtam.cnto preci.so e aeciw prc8o in 
qucNta m.ateria d'al Tribit�nale di Rorna, ehc gi� 
in una p1'eeeidantie scnten.za� resa su un.a questi.one 
analoiga (17 d�ovm.bre 1947, n�. 3737 -ENt.: 
Pitooiwno, Aroarese e Ba~zu.oohi contro jJfi.ni..~tero 
JJifcsa-E8e'roito), liquid� a�d oyn11no dei ycnifor�i 
1:1i.a,. (},. ti.tolo d�i dwnno fit.turo ehc ver il da,.nno non 
pa�trirmon.Uzle lire eentomeila. 

Si: roioh'il(J;ma infine ~'attenz�i.one s'it.zl'u.Uirna 
mftS'8ima fi'is1sa.ta da.l Tribtttna.ZC, giaooh� tror1zw 
1:1pcwso aooad-e ohe in c1a8i: del genere si fn�oci.an 
<loeolf'rere g,lfi intere8s�i S'tti danni fu.t'uri fi:n dal 
g�iorno del sinistro. 

Il 'l'ri.burnale ha in1pvoe aocolto la, tesi sodenllta 
in rUfe�sa della oonv,enuta. Arnim�invstr.a-zvione. ln 
effetti attiribnire gli interassi dal giorno del sini8tro 
t?wlla, som11wa Uqu1data, p'Cf' ri8aroirc danni 
che in cionarcto si verilfieiheranno soltanto nel futuro 
(qnando oio� il bambino avrebbe potuto 
'lieraimen.te a8�sistere i gemtori) con.tradd.ioe ad ima 
csigcnzn logfoa, prima ed oltre che giuridica. Si 
che non. soltlanto t'ali interes�si non son dov�uti, 


-31


ma anzi sulla somma da attribuire oioc1orre fare 
una oerta dctraz�ione degli �in.tercBsi a s�oolare per 
'tutto il period,o rela.tfoo ali'ariti.oipat.o pagwmento. 

Su qit.e1st:o pttnto sp01cifioo) a�l q1tal01 p1.lire si � 
richia1Ynato la sentenza. in esa,mc, 8i. ve1da CassaRJ'ione) 
23 ap~�ile 1941, 111�ariotti contro Boccia, in 
<< �Gi(ltr. It. >J, 1941, I) 1, .761. V. anah01 i.n que8ta 
Rass�egna.) fase. 9, pa,g. 22 (Responsabili.t� civile). 

(N. G.). 
RESPONSABILITA CIVILE -Risarcimento danni Spese 
erogate dal danneggiato e rendite mancate 
fino alla data della sentenza -Non incidenza della 
svalutazione monetaria. (Trib. Venezia, 3 dicembre 
1938 -Meneguz contro Ferrovie dello St.lto). 

Sulle 1somme 001rri1spondenti aille sp1e1se e�rogate 
cla,l da,nneggiato e sulle rendite non percepite da1l 
giorno daH'incid�ente fino a quello della emanazione 
della :sentenzia non incide la sop-ra.vvenutn. 
svalnta,zione mo1nefa,ria, a, meno che non si provi 
che un maggior danno � d-eri:v~ito da,l �ritairdo nel 
pa,gamento, in quanto si sa,rebbe ovv.ia.to� aU.e conseguenze 
dannose deHa 1s1valuta.zione investendo le 
sollllme in beni r�eali. 1Se 1que,sta. prova, manchi � 
da ritene1�e che il da,nno derivante <falla, svaluta.zione, 
conseguente ane condizioni generali della 
s,ituazione economica,, non sia addebitabile al debitore. 


La �massi1na tro�va d!ue pvreciedentri au�torevoU in 
rocentissim.e 8en.tenze de.Ua� Covrte Swprrema. ohe per 
la prrima volllta ha avit�to, ocoas1'o1'!e dri ooou,parsi 
rZella quest~on.e: smitenza 5 aprile 1M8, n. 502, 
Vivalda contro Sooiet� Aziende Colorri Nazi.ona.Zi 
(in � R�V'. DilJ"'. Coirnrm. >J, 1948) II, 312), e 4 mag.<
Jio 1948, n. 644, Ma.rohe8e contro MavrtinelU. 

In dott'rina la question,e � oon,troversa: l'AscA� 
nmLLI (La moneta) propende per considerare 
anche qudlo r�latirvo ail' rimbovrso deUe spese ero1.<
Jate da.Z danneggiato come un d.ebit10, dri va,lore, in 

qitanto 1pier' p!finoi:pi'o gieneral'e ool r�miborso si 
mira, a ristabilire 111na determirn.ata situazi.one pa


tr~moniale. 

Secondo il NrcoL� inveoe (Foro It.) 1946, IV, 
52, 53), si trattorebbe d'ri Uifl, vero e prropirio debito 
peewruvrio) -in.serisibile peroi�) in quanto tale) alle 
osoi:Uaziorni nwnetavrie. Peraltro il Niao.t� ritiene 
che, i,n cuso dli m.ora,) la� ric11iestla, di Uifl, rmagg�ior 
risarcill'l'wnto in rela.ziovrie alla svalt,,tazione mon.et'a.
r�a si possa giii,.<Jti,fi:oare co�me un itlteriore danno 
in base aU'art. 12�24 opv. o. o. 

Sit que,sta l'inea si pon@ sostanz�.,a,lmen.te 'IJa sen.tenz:
a, in. esa�me; che rettamien.te ha giwdioatoi d:ov�er 
os�sere U creditore a dar za, prova d101l ma,ggior 
danno mt,bUo a segitito dleil ritardato pagam,entlo; 
e ci� plf'oprio in appliC'az�ione di qu,anto d~,sposto 
dal capoverso deU.-art. 1224 o. o.; sitl qtt,a�l punto, 
peraltro si vedano in va;rio senso : Corte di 
appello dii'. Napoli.,, 18 febbraio 1948, in �Mo%. 
Trib. >J, 1948, 92�, ri. 220; le varie sentenze ivi pit�bblioote 
a. pag. 178 n.n. 442-445; Corte di appello di 
MUan.o) 20 gennaio 1948, ivi 189, n. 472, oon ampie 
note di ri'Jcihiwmi. In proposito poi si veda, anehe 
'il rcocnte e c1Ji.iaro stu,d.i.o d:Cl NAPOLIDl'ANO) �in � La 

Corte Bresoiana ))' 1948, I, 37; U q1wfo va an,cora 

pi� in l�) e nega ohe il cpv. deWarf't. 1224 posw 
essere ap�p.z.ica,to ai debi.ti pemtniari. 

Com1in,que) la giitrisprud.enza in rn,ateria di s1;ialutazione 
su questo punto � micora allo Rtato 
fluido. (N. G.). 

VIGILI DEL FUOCO -Personalit� giuridica -Notifica 
dell'atto di citazione -Foro erariale. (Tribunale di 
Salerno, 15 luglio 1948 -D'Acunto contro 75� Corpo 
Vigili del Fuoco). 

Il Corpo Vigili clel Fuoco dotato cli personalit� 
giuridica, � un ente autarchico, mira cio� al raggiungimento 
di finalit�, di cui, lo Starto r~>;ta, i1 
sog;getito meidiaito. Esso pertanto non � 1m'Amministra~
ione :dello 1Stato aid ordinamento aut0"!1omo. 
L'a;rrt. 2 legge 27 diic-embre 1941, n. 1570-, che attribuisce 
la rarpipr-esentanza, e dife1sa1 in giwdizio 
del Corpo V&gili del fuoco alla, Avvoca.tiura d~llo 
1Stato � un'a.ppUca,zd.one clell'a:rt. 43 T..u. 30 ottobre 
1933, n. 1611. Col citato art. 2 si i�:Uchiama 
1solo il Oa,po I del T. U. n. 1611. Tali norme non 
cont,engono la� deroga, di competenza, territoria.le 
n� l'obbligo della. no�tifieazione deHa. citaizinne a1ll'Avrvocaitiura. 
deUo Stafo. 

La ma.ssimia, surriferita S'i riferisce a questione 

particolarmente delicata. 

Per V'ero in senso difforme si � pronunciata la 

Corte Sttpirema (2'5 gi1.t,gno 1941, n. 19i21, Ministero 

Interno contro Marcelletti e I.N.A.I.L.) in R:ep. 

� Foro It. >J, 1941, 53, n. 2, richiamata anche in 

Relazione Avvocatura Generale Stato 1930-41, vo


lurne I) pag. 1'69). 

Peraltro in contrasto con tale pronuncia � la 

giurisprudenza del Cori,siglio d.i Stato) clve) con de�


cisione 28 luglio 1943 n. 379 d.ella V Sezione 

(Scir� contro Consiglio di amministra~1ione dei Vi


gili del fuoco di Catania) in � Rivista Diritto 

Pttbblico >J, 1943, II) 422, n. 528), cos� ebbe a pro


nunciare: �A norma deWart. 30 regio decrPto


logge 27 febbraio 1939, n. 333 e 31 legge 27 dicem� 

bre 1941, n. 1570, le d:eliberazioni del Con8ig'lio 

d.i amministrazione dei Vigili del fu.oca so1'!o soggette 
ad approvazioni del Prefetto) il qitale interviene 
carne orgal/'l,O locale del Governo; il che 
pro�/J'a che il Corpo provinciale idei Vigili del fuoc(I 
appartiene alla categoria degli Enti sottopos'ti 
ana tutela o anche alla sola vigiVanzl(J, dell'Ammin�drazione 
pubblica locale >>. 
Ed � giurisprudenza costante che l'impugnativa 

giurisdizionale degli atti emanati d1ai Corpi pro


17�nciali) quando siano lesivi di interessi) debba 

esser fatta, avanti la� <Giunta provinciale ammri.ni


8Pratriva e non (lloanti il Consiglio dli Stato (cfr. 

Cons. St. ,V Sez. 26 novembre 1946 n. 386, San.


toro c. Corpo Vigi.U del Fuoco e Min. Interno, in 

Rag. Dir. P1.t�bbl. 1948, 2, 209; e 31 gennaio . .1947, 

n.. 21, D'Acunto c. Min. In.tierno) ivi) 248). 

Sembra che que.<Jta secon,da 'besi) sostanzialmente 

confornie alla sentenza. annotata, sia preferibile. 

E) vero che esistono Aziend.e autonome di ,Stato, 
le qitali fanno parte integrante della Ammini8tra� 
zione statale; ma gi� potrebbesi dnbitare che es8e 


-32


abbiano personaUt� giuridica, o non siano piutto,
sto dotate di una semplice autonomia amministrativa: 
tanto vero �che la rappresentanm Zeg,alc 
di queste Aziende autonome spetta generalmente 
al capo della Amministrazione dalla qitale d,ipendono 
e della quale fanno parte. 

Di pi�: in questi ,casi anche l'autonomia, fi,nanziaria 
e contabvle su.ssiste quasi soltanto sotto i7 
profilo forrrvale: giacch� i bilanci delle Aziende 
aittonome fanno parte, sia pitre come allegati, del 
bilancio dello Stato, e sono sottopo,sti a.ZZO. stes8o 
rieswme generale di questo. 

La posizione dei Oorpi provinciali dei Vigili 
d�el fuoco appare invece wstanzialmente d.i,versa,, 

Gi� la osservazione sopra riportata fatta dal 
Consiglio di Stato appare di per s� decisfoa per 
neg,are la qualifica di organi statali ai Corpi pq�o�vincia
�li dei Vigili del fuoco: giacch� non si saprebbe 
concepire la disposizione dell'ultimo comma 
d'ell'art. 31 legge 21 dicembre 1940, n. 1750, 
nei confronti di una Amministrazione statale. 

Del resto nella .~tessa legge si trovano altri ele 
menti che inducono a ritenere fondata questa tesi: 
cos� in tema di gestione fonanziaria l'art. 42 dispone 
ohe il bilancio preventivo ed il conto consuntfoo 
dei Corpi provinciali siano sottoposti al 
visto prefettizio ed. alla approvazione del M foistero 
pe�r l'Interno; .e ohe il servizio di Tesoreria sia 
affidato ad una azienda� di credUo, e non agli Uf 
fici provinci<I;li del Tesoro e alle Tesorerie provinciali; 
mentre neppur l'anno firnanziario corrispond� 
a quello delle Arnministrazioni statali. 

Inoltre potrebbe 08-servarsi che, in base all'articolo 
28, il M'dn.i8tero dell'Interno, aUraverso la 
appo18ita Direziane generale si limita a �are direttfoe 
d�i massima, e � .�. f) sorveglia l'andamento 
di ciasoun Corpo �i Vigili del fuoco�: il che pare 
stia a dimostrare, anche attraverso .za, dizione letterale 
della norma, che i Oorpi provinciali sono 
sottoposti a sem.plice � sorveglianza � da parte del 
Ministero, stretta e penetrante fi,n che si vuole, 
ma pur sempre sorveglianza,, che riguarda, tecnicamente 
parlando, soltanto gli Enti pubblici, non 

anche gU organi periferici che si trovano in un 
rapporto di dipendenza org'an�ica. 

Infine appare poco conciliabile c,on la attribu.zion
�e ai Corp�i provincia.ii della qualifiica e della 
natura giitridica rti organi �ello~ Stato il fatto ehe 
una gran parte del personale da essi dipendente 
non sia legato allo Stato da un rapporto di pubblico 
impiego, e quindi di ,dipendenzia orgatftioa 
(regio decreto 16 marzo 1942, n. 699). 

D'alvra parte n� la esistenza �ella Direzipn1e Generale 
dei servizi antincendi n� quella d'i perso�nale 
8tatale presso i Uorpi provineiali postula� neces8ariamente 
che i Oo'l"pi provinciali siano organi 
dell'Amministrazione statale. 

La Dire'l<lione Generale ha infatti dei compiti di 
carattere generale di sorv1eglianza e controllo� sulla 
ge8tione tecnieo-amrministrativa; ed in un certo 
senso la sua attivit�, 1n4ramente funzionale e di 
coordinamento, non � troppo �dis8imile da quella 
esplicata daUa Di'f'ezi,one Generale dell' Arrumirnistrazione 
civile, nei confronti deg'li Enti locali e 
delle Opere pie; mentre il nostro ordinamento conosce 
altri ca.si di pcr8onale stata,le che presta 
servizio alle dipendenz�e di Enti pitMliei locali (ad 
es. i segretari comun,ali). 

Pu� infone rilevarsi che se i Corpi provinciali 
dei Vigili del fiioco fos8ero da considJerare or;gani 
�ello Stato) del tutto superflua sarebbe 8tata la 
dispo8izione contenuta nell'ultimo� comma dell'articolo 
2 della legge 27 dicembre 1'941, n. 1570, 
circa; l'attribuzione della rappresentanza e dife8a 
in giwJAzio all'Avvocatura dello Stato, giacch� per 
gli organ,i 8tatali, anche ad or�inamenfo autonomo, 
tale rappresentanza e difesa discende automati.
ca1mente dall'a.rt. 1 d.el T. U. approvato con regio 
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, senza ehe sia 
neces,qaria una particolare dispo�sizione legislativa. 


In �ottrina si veda, in senso conforme alla tesi 

ora illu:strata, la nota d:ez Rosso: Inv,e1stimeinto 

1

autoITTwMlistico� idi dipendenti staitali, n. 6 in 
� R'assegna �Giu.r. Cire. Strad. �, 1947, 224, gi� segnalata 
in qnesta Ra.<18eg"JW, 1948, n. 4, pag. 8, 

(N. G.). 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SOCONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE" 

1949 

1. Legge 24 novembre 1948, n. 1943 (G. U., n. 4): Indennit� 
per danni alla propi�iet� industriale italiana 
negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli 
accordi approvati col D. L. 31 dicembre 1947, n. 1477. 
-Con questa legge l'Italia d� esecuzione a quanto 
stabilito nel paragrafo 8 del memorandum approvato 
col succitato decreto legislativo n. 1747-47. Questo 
paragrafo 8 richiama puramente e semplicemente 
l'obbligo assunto dal Governo Italiano col Trattato di 
pace, obbligo di evidente carattere internazionale e 
che non vale da solo a costituire la base di qualsiasi 
pretesa rlel privato nei confronti dello Stato Italiano. 
Si rileva d'altronde �he l'obbligo predetto, assunto 
con l'art. 76 del Trattato, � diverso dall'obbligo asassunto 
con il successivo art. 79, che riguarda l'indennizzo 
dei cittadini italiani i cui beni saranno 
confiscati dalle Potenze alleate ed associate. Salva 
ogni questione sulla natura dell'obbligo derivante 
da questo ultimo articolo (sul quale vedi l'applicazione 
fattane ai cittadini italiani di Tunisia col decreto 
legislativo 6 aprile 1948, n. 521) sembra si possa 
affermare che in forza dell'art. 76 il cittadino italiano 
non abbia un vero e proprio diritto subbiettivo alla 
indennit�, ma che la sua pretesa abbia la stessa natura 
di quelle gi� regolate col Decreto legislativo 
21 maggio 1946, n. 451, che del predetto art. 76 
rappresenta appunto una anticipata esecuzione. 
Ci� posto, non sembra dubitabile che il termine stabilito 
nell'art. 3 della presente legge sia, effettiva1nente 
perentorio. 

In base all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 
1047, n. 1430, che approva il Trattato di Pace, pu� 
ritenersi che le norme emanate con la presente legge 
si sarebbero potute emanare anche con decreto del 
Presidente della Repubblica. 

2. 
Legge 7 gennaio 1949, n. 1 (G. U., n. 5): Provvedimenti 
in materia di imposta generale sull'entrata. Vedi 
per l'ultimo, in ordine di tempo, dei provvedimenti 
analoghi in questa Rassegna, 1948, fase. 7-8, 
pag. 24. 
In relazione all'art. 3 della legge in esame sembra 
possa affermarsi che la classificazione degli esercizi 
nelle varie categorie, ai fini dell'art. 1, non possa 
essere sindacata dall'Autorit� giudiziaria, trattandosi 

di un accertamento tecnico discrezionale ad essa sottratto. 
L'art. 9 �, come esplicitamente afferma la relazione 
(Le leggi 1949, pag. 16) una norma dettata 
da considerazioni di equit� a favore dello sviluppo 
della cooperazione; essa pertanto non costituisce 
applicazione di un principio generale tributario che 
possa essere esteso anche ad altre imposte, come per 
esempio quella di registro sugli atti posti in essere 
tra Consorzi di Cooperative e Cooperative consorziate. 


3. 
Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 (G. U., n. 9): Esecuzione 
di opere pubbliche a pagamento non difjerito 
nell'Italia meridionale e nelle isole con la spesa di 
20 miliardi di lire prelevate dal Fondo speciale di cui 
alla legge 4 agosto 1948, n. 1108. -Notevole l'art. 5 
che dichiara urgenti indiff'lribili a tutti gli effetti i 
� lavori da eseguire in base alla presente legge. � da 
ritenere che ogni volta che sia disposta una occupazione 
di urgenza, facendo espressa menzione nel 
relativo decreto che l'occupazione stessa � preordinata 
all'esecuzione dei lavori autorizzati dalla presente 
legge, il sindacato sulla sussistenza dei requisiti 
della urgenza e della indifferibilit� da parte dell'autorit� 
giurisdizionale amministrativa sia escluso 
(vedi in proposito in questa Rassegna, 1948, n. 11-12, 
pag. 30). 

4. 
Legge 17 gennaio 1949, n. 6 (G. U., n. 14): Provvedimenti 
in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, 
motocicli e velr;cipedi a motore. -Deve rilevarsi 
la inconsueta espressione usata dall'art. 11 
laddove si conferisce alla Autorit� politica il potere 
di autorizzare il trasporto di persone su autocarri 
assoggettati alla tassa per trasporto di cose. Tale 
potere era attribuito dall'art. 27 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3283, richiamato dal citato 
art. 11 , all'Intendente di Finanza; con l'espressione 
Autorit� politica � da ritenere che la legge in esame 
abbia voluto trasferire il potere medesimo ai Prefetti, 
a meno che non si sia voluto intendere con la 
imprecisa espressione, Autorit� di polizia, nel "q�al 
caso potrebbe ritenersi che il potere spetti al Questore. 
Il nulla osta di cui al capoverso dell'art. 11 � 
di natura essenzialmente tecnica. Il richiamo contenuto 
nell'art. 4 alle norme del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3283, deve intendersi comprenda anche 

--34 

il richiamo alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, la quale 

ha modificato l'art. 23 del regio decreto n. 2383 e 

anche l'ultimo comma dell'art. 24. 

5. 
Legge 21 gennaio 1949, n. 8 (G. U., n. 24): Aumento 
dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli 
Enti locali. -Secondo l'art. 8 la legge in esame ha 
efficacia r�troattiva. Circa la sua entrata in vigore si 
osserva che, com'� noto, secondo l'art. 73 della Costituzione, 
le leggi diventano obbligatorie nel decimo 
quinto giorno successivo alla loro pubblicazione salvo 
disposizione contraria contenuta nelle leggi medesime. 
Tale disposizione contraria, secondo l'opinione comune 
pu� essere o espressa o implicita. Appare evidente come 
una legge, per la quale sia stabilito effetto retroattivo 
in relazione a tutte le sue disposizioni, debba intendersi 
che contenga implicitamente una deroga alla norma 
generale di entrata in vigore nel decimo quinto giorno. 
Ci� posto, e tenuto conto che la pubblicazione � 
elemento indispensabile ed essenziale per la obbligatoriet� 
della legge pu� affermarsi che le leggi retroat.tive 
entrano in vigore con la loro pubblicazione. 
Con tali precisazioni, diviene chiara la norma dell'articolo 
6 della presente 'legge che potrebbe, inveroapparire 
in contrasto con l'articolo 8 ove si attribuisse 
all'espressione �entrata in vigore� del primo lo stesso 
significato che �avere effetto11 del secondo. 

Se invece si distingue tra le due espressioni e si 
ammette che la legge in esane � entrata in vigore con 
la pubblicazione, mentre ha effetto dal 1� gennaio 1949, 
l'rticolo 6 sar� spiegabile come quella tipica norma 
che si inserisce nelle leggi retroattive quando si vuole 
che queste, in deroga al principio generale, incidano 
anche su rapporti giuridici gi� definiti prima della 
p.bblicazione delle leggi stesse. 

6. Legge 26 gennaio 1949, n. 10 (G. U., n. 24): Provvedimenti 
in materia di tasse sulle concessioni governative. 
-Da notare l'art. 9 il quale concerne materia diversa 
dalle tasse di concessione, in quanto abroga il dei 
creto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente 
l'istituzione di una tassa rli bollo fmlle commmazioni 
a carattere volnttuario. 


!IDWli t&& +:fffe:: rna2 rn e1 + �fil dk i t[@ ili 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE c o N su L T A z�1 o�N I 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

ALBERIGHI. -Se alle locazioni di edifici ad uso ail:Jerghiero 
effettuate tra il 11<> g.elliilJaio 1944 e l',entrata in 
vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 
1945, n. 117, si ~iP.Uchino le norme della legge 24 luglio 
1936,. n. 1692 (n. 2). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Quale fosse lo 
status doella 1G.R.A. prima del decreto legislativo 13 aprile 
1948, 111. 321 (n. 70). -U) Se l'Avvocatura dello Stato 
che difende una Scuola tecnka i:ndustrial�e abbia per 
questo solo fatto anche il patrocimdo dell'Ente morale� 
che provwde alle spese della scuola stessa (n. 71). 

APPA'LTI. -.Se l'Amministrazione ferrovia!'ia poss.a 
concedere la revisione dei prezzi' anche quando m~l contratto 
di appalto la revisione stessa sia esclusa (n. 98). 

AUTOVEICOLI. -I) Se per il recupero di automezzi 
di propriet� dell'Amministrazione alienati da organi 
della r.s.i. si possa prncedere tn1 via amministrativa. 

(n. 13). -II) Se i detentori dei detti automezzi possono 
esercitare il diritto di ritenzione peT i crediti deriv,
anti dalle riparazioni (n. 13). 
A!VVOCATI E P1ROCU�RATORI. -Se sp�etti all'Avvocatura 
dello Stato il patrocinio di una persona giuridi�ca 
[pubibl1ca �1a quale provvede alle spese di mantenimento 
di una Scuola industriale dif>e�sa dalla Avvocatura dello 
Stato medesima (n. 9). 

ICONTA:BIJLITA' DI &I'ATO. -Se occorra senti;r1e, il 
parere dieil Consiglio di Stato per la risoluzione di contratti 
gi� sti'pulati dai Provvoeditorati' alle 00. PIP. e 
successivamente trasferiti alla A.N.A~S. (n. 46). 

CONTRATTI AGRARI. -Se per la determinazione di 
un eventuale aumento dell'indennit� di occupazione di 
terreni: possM10 iuvocars.i le �disposizioni sull'aumento 
dei .canoni dei contratti� agrari (n. 9). 

CONTRATTI DI GUERRA. -Se 'anche dOipo l'eintl'ata 
in viga.re del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, 
permanga nelle Amministrazioni la .competenza ad 
is.truire le p.ratiche INllative alla liquidazione dei contratti 
di guerra (n. 4). 

DEJBITO .PUBBLICO. -I) .Se le ibanche consorziate 
per il collocamento del p11estito della ricostruzione debbano 
ritenersi de1positarie dei titoli rpl'ovv;isori fino alla 

loro sostituzione con i definitivi (n. 5). -li) Se il 
Giudice penale possa s.equestr.are tit.oli <1e1finitivi del 
debito pubbUco corrispondenti per taglio a titoli provvisori 
che siano stato corpo di reato (n. 6). 

DEMA!NIO. -Se l'A.iB..A.R. venda l>egittimarnente. beni 
gi� ~parte111�enti ad altve Amministrazioni statali, ed 
ad essa penremuti come residuato di guerra (n. 55). 

DONAZIONE. -Se l'atto rpuibblico e�ssenziale per la 
validit� di una donazi;0ne possa essere costituito dalla 
deliberazione comunale di donare (n. 5). 

ESPROPRIAZIONE .PE.f.! .P.UBBUCA UTILITA'. -il) Se 
per le opere da eseguirsi dallo Stato o per lavori costituenti 
.accessori di op�ere pr.eesistenti o gi� riconosciute 
di pubbHca utilit� o �che importino una [parziale modificazioni 
delle stesse si debban.o osservare le formalit� 
pT�eliminari di cui alla legge di .espropriaz'ione (In. � � � . ) . 
-II) Se peil' la espropri.azione di beni mobili di interesse 
artisttco s1 deve :far riferimemito alla le.gge 25 giugno 
1865, n. 2359 (n. 28). 

!FERROVIE. -[) Sie l'Amministrazione ferroviaria 
possa conoedere la revisione dei' p!l'ezzi di cui ai decreti 
ministel'iali 857 del 1940 e 1850 del 1946, quando nel contratto 
d'appalto sia �es.elusa la revisione (n. 64). -Il) 
Quai.e disposizi.one debba ritenersi a,p�plicabile sul trattamento 
dei dipernd�enti di una Societ� esercente� una 
ferrovia in concessione che aJbbia sostituito con un servizio 
di autolinea il servizio ferroviario interrotto a 
causa di: gue.rra (n. 63). -III) Se .Si possa richiedere 
alla Polizia f�erroviaJl'ia di compiere indagini :relative a 
cause civile interessanti l'Amministrazionoe. (n. 65). IV) 
Se i sussidi integirativi concedibili a ditte concessionM'ie 
di linee .fe�r:rovtarie o tranviari1e si.ano subordinati 
alla continuit� dell'�esercizio delle linee stesse 
(:n. 66). -V) Se nel caso di legittima conoessione di 
sussi�di [possa procedersi al loro recupero anche dopo 
l'esalJII'irrrnnto della c.oncession.e. (in. 66). 

1GUERRA. -Se agli .addetti .alla bonifica dei CaID[pi 
minati IP'Ossa app�Hcarsi l'art. 10 del decreto legislativo 
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, anche in reiazionoe 
a fatti avvenuti prima dell'.entrata in vigore del dec11eto �stesso 
(n. 96). 

IMPIEGO P1RIVATO. -Se le ditte p�rivate siano tenute 
a rimborsare all'Amministrazione le spese da 
ques.ta anticipate per .il .d'unzionamento delle Commis



%7 P?SZm&Z z:rnw 

-36 

Si!oni �di Epurazione �ohe hanno svolto la loro �attivit� 
presso le ditte stesse iD !l.!PiI�licaz:ione di. O!l'diuanze dei 

G.M.A. {n. 14). 
llMPiIElGO PUBBLICO. -I) Quale sia il trattamento 
in :relazione al 'Premio di pres�einiza de�i pensionati riassunti 
in seryizio ID.On dL ruolo (n. 146). -II) Se nm<
piegato pubblico che si � dimesso volontariamente dall'impiego 
p,os.sa .giovarsi del decret.o legislativo 7 fe.b.
braio 1948, n. 48, per ottene.re la riammissione. in servi�
zio sostenendo �Che 1e sue dimissioni furomo �deteirminate 
da necessit� di sottrarsi al giudiz.io di .epurazione 
(in. 147). -III) Se a, sottufficiali e i vigili del fuoco siMlo 
im!IJ>i�egati dello .Sitato (n. 148). -IV) Quale sia la giuri.sdizione 
C,O.IIl\Petente sulle controversie �i.Jl materia di 
rapporto di impiego ded predetti vigili del fuoco 

(n. 148). -'-V) Se :i, dipendenti del ruolo sipeciale del 
governatorato dell'Ege.o siano da -consid>erarsi di�pendenti 
di ruolo dello Stato (n. 1149). -VI) Quale trattamento 
Sjp�ertti agli eredi di un impiegato non di ruolo 
deceduto dopo aver 1presentato le dimis.siom�i volontari>e 
ma prima dell'acoe.ttazione di queste (n. 150). -VII) 
Quale sia il trattamento economico del funzionario di 
fatto e se l'Amministrazione debba pagargli assegni arretrati, 
dopo la scoperta dH1 vizio ch>e rende illegittimo il 
rapporto di imp�iego (n. 151). 
I:MFOSTE E TASSE. -I) Se le nO'rme di cui ai decreti 
legislativi 11 .a:p.rile 1947, n. 190 e 17 dicembre 1947, 

n. 1444 :siano applicabili .anche a favore �dei contribuenti 
(n. 82:). -II) Se si <possa legalmente. ripetere una differenza 
di tributi-doganali derivanti da diversa qualificazione 
della merce dopo H pagamento dei tributi 
stessi (n. 83. ~ Ili) Quale sia la giurisdiz.i,ane competente 
a decido&re sulla �eventuale op.posizione de.J. contribuente 
alla richiesta di differenza di tributi di �CUi al 
numero [pl'ec�edente (n. 83). -IV) Se lo .Sitato possa 
far valere il privilegio sp�eciale relativo all'imposta straordinaria 
sul patrimonio anche sui beni che vengono 
fittiziamente riuniti al <patrimonio del contribuente in 
base all'art. 3 del decreto legislativ.o 11 ottobre. tl.947, 
n. 1131 1(lm 84). -V) Se l'opposizione giudiziairia contro 
il .ruolo dell'imposta terreni debba ess;ere ;preceduta 
dalla. opposizione in via .amministrativa (n. 85). -VI) 
Se agli effetti tributar.i. �una Societ� cooperativa irnegolare 
debba esse�re trattata oome una regolare (n. 86). VII) 
Sie le Societ� co.,operativ.e ir100golari debbono iPagare 
l'imposta straordinaria p�rnporzionale (n. 86). VIJI) 
Se l'art. 45 del Testo unico 17 settembre 1931, 
n. 1608 s.i applichi solo .alla liquidazione formale o �ainche 
ai liquidatori di fatto (n. 87). -IX) Se un ufficiale di 
polizi�a tributaria pu� rifiutarsi di. d�eporre come testimone 
avanti la Sezi.one speciale della Comissione� deUe 
lIIl\POSte allegando il segireto di ufficio {n. 88). -X) Se 
sia valida la cauzione ,iiPotecaria ai fini dell'imposta di 
fabbricazione su un immobile sul quale ,gravi in data 
ante.riore il privHegfo speciale a favore dell'l.M.I. (:m 89). 
IMPOSTA DI REGISTRO..-Quale sia il �carattere della 
corn1Petenza territori.aJe idegLi Uffici del Registro (n. 52). 

. INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se competa al rastrellatore 
di campi minati C.he' sr info'.rtuna sul lavor.o 
per propria colq;�a l'indennit� di. infortunio (n. 7). II) 
1Se sia aipplicabile l'art. 10 del dec11e�to legislativo 
luogotenenziale. 12 ap'rile 1946, n. 320 per fatti avvenuti 
prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (n. 7). 

LOCAZIONE DI CO&E. -Se le locazioni di edifici 
destinati ad uso alberghiero poste in essere :nel perioU.o 
tra il 110 gennaio 1944 -e l'entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 marzo 1945, n. 117 siano soggieitte .all'azione 
di nullit� p�revista dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692 

(n. 33). 
1MONOPOLl. -Se la sanzione di imdegnit� di cui 
all'airt. 55, n. 4 del rriegio decreto 14 giugno 1941, n. 577 
si appUchi anche a coloro che avend.o .commess.o un 
fatto definito dalla legg�e �Come c�ontrabbando, .abbiano 
ottenuto la di�chiarazf.one di estinzione del !'eato con 
determinazione amministrativa (n. 14). 

NAVI. -Se l'armatore che autorizzato dall'Amministrazione 
carichi sulla pr.opria nave requisita in uso 
pro[[liI'i�e merci possa rip�etere dall'Amministrazione stessa 
i danni subiti dalle merci (n. 32). 

OPERE PUBBLICHE. -Se sia v.alida l'istanza di 
arbitrato notificata ad un or.garro dell'Amministrazione 
privo di rappresentanza (n. 9). 

PENSIONI. -I) Se la norma della legge 6 febbraio 
1941, n. 176, relativa alla spesa della iscrizione al Monte 
F0ensi01ne degli insegnanti delle scuole parid�.cate. sia 
inderogabile (n. 27). -II) Se il mutamento dei ['equisiti 
stabiliti dalla legge per la iscrizione di un sanitario 
c.omunale alla -Cassa di previdenza incida anche sulle 
iscrizioni gi� anterio-rment�e1 avv�enute in regola con� le 
norme precedHnti (n. 28). 

iREGIONI. ~ Se l'Assemblea regionale siciliana abbia 
potest� legislativa in materia di riforma agraria (n. 5). 

REQUISIZIONI. -I) Se le. indennit� per l'occupazione 
di te1rreini debbano essere revisionate in base ane disposizioni 
sui canoni dei contratti agrari (n. 62). -II) Se 
sia soggetta a requisizione a sensi del regio decreto 
18 agosto 1940, n. 1741, merce di propriet� di uno stato 
neutrale Slbarcata in un porto italiano (n. 64). 

TASSE DI BOLLO. -Se le quietanze rilas.ciate dal-
1'0.N.M..I. godano del trattamento tributaJrio di cui all'art. 
14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 

(n. 5). 
(5104863) Roma, 1948 � Istituto Poligrafico cJello Stato � G. o: