PUBBLICAZIONE RASSEGNA DI SERVIZIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. ANNO XII -N. I-2-3 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO r960 .SALVATORE SCOCA AVVOOATO GENMRALE DELLO STATO LEGGI DI BILANCIO E LEGGI FINANZIARIE NELL'ARTICOLO 81 DELLA COS'"fITUZIONE Anticipiamo, per gentile concessione dell'Aut01�e la pubblicazione del presente saggio, che � stato preparato per una raccolta di studi in corso di elabora, zione. 1 -La Costituzione non contiene una disciplina sistematica e completa del bilancio. La norma, che direttamente considera i problemi relativi, � quella dell'art. 81: i primi due commi concernono la procedura ed i termini per l'approvazione del bilancio e per l'esercizio provvisorio; il �terzo e il quarto dettano alcuni principi relativi alla materia e all'efficacia della legge di bilancio, nonch� alla differenza fra esso e le norme sostanziali in materia :finanziaria. � comprensibile l'interesse che la interpretazione di questi due ultimi commi sta suscitando nel campo della dottrina giuridica e finanziaria (1) come in seno� al Parlamento; e occorrer� attendere gli sviluppi delle discussioni in corso per avere una visione completa ed una sistemazione dommatica della materia. Un contributo a una tale sistemazione pu� essere dato mediante una puntualizzazione delle varie questioni. 2 -Il carattere formale della legge di bilancio era gi� ammesso dalla dottrina in base alla disciplina contenuta nella legge di contabilit� generale dello Stato, e in correlazione sia con il periodo di efficacia della legge di bilancio, che � quello dello esercizio finanziario, sia con il contenuto e la fi (1) Per la bibliografia rinviamo a quella indicata in �Rass. Parlamentare� 1959, n. 6, pag. 8; degna di menzione � anche l'inchiesta che la rivista sta conducendo sull'argomento e che ha dato finora luogo a note e osservazioni di CoRBINO (ivi, n. 5, pag. 12), D'A.LBER� GO (ivi, loc. cit., pag. 16), Dus (pag. 26), MEZZAOAPO (pag. 34), FERR.A.RI. L'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione (n. 6, pag. 1). Inoltre, quando le presenti note erano in corso di stampa, sono stati pubblicati dalla stessa �Rassegna Parlamentare� (ivi, n. 12, pag. 151 ss.) STRAMAOOI: Contributo all' interpretazione dell' art. 81 della Costituzione; e nel 1960 (n. 3, pag. 723) SICA, Bilanci statuli e pianificazione economica nalit� della stessa, che � quella di stabilire il programma per l'azione esecutiva del governo durante l'esercizio finanziario. Lo stesso carattere formale era anche ricononosciuto alle norme con le quali vengono apportate variazioni o aggiunte al bilancio, sia che promanino dal Ministero del Tesoro o dal Gov�erno1 con o senza convalidazione del Parlamento (artt. 40 a 42 della legge contabilit� generale dello Stato), sia che assumano veste di legge (art. 43). Trattasi infatti, in ogni caso, di norme integrative del bilancio che ne ripetono i caratteri. Senonch�, data la equivalenza che nel precedente ordinamento costituzionale vi era fra le norme di legge, il carattere formale della legge di bilancio e di quelle integrative non era assoluto: dal momento che la legge di bilancio e le leggi relative a nuove e maggiori spese (art. 43 citato) avevano pur sempre forma ed efficacia di leggi, non era vietato che contenessero norme sostanziali e non era infrequente il caso che introducessero nuovi tributi o creassero nuovi oneri per lo Stato. Il terzo comma dell'art. 81 ha inteso dare consacrazione legislativa e costituzionale al principio del carattere formale; e l'universale riconoscimento, che di tale principio veniva fatto in dottrina; spiega come sulla norma non si sia avuta alcuna discussione in seno alla seconda sottocommissione della Commissione dei 75, che si occup� dei problemi relativi al Parlamento e all'iniziativa legislativa. Tuttavia gi� in quella sede, si� pure a proposito di altri problemi, non manc� chi si richiam� alla necessaria distinzione tra l'attivit� di controllo del Parlamento, che si esplica soprattutto in sede di "approvazione della legge di bilancio, e l'attivit� legislativa vera e propria, che si esplica per imporre nuovi oneri allo Stato (on. VANONI, Atti A. O., II sottocommissione, pag. 420). Q"u�sta distinzione fu poi ripresa e difesa, in seno all'As-semblea Costituente, dall'on. Ruini, presidente della Commissione dei 75, il quale si appell� alla correttezza contabile per far valere la necessit� -2 di non confondere con i bilanci i provvedimenti legislativi attinenti ai tributi e diretti a creare huovi oneri per lo Stato (Atti� cit., 1319). Una discussione pi� ampia in seno alla sottocom: rriissione si ebbe a proposito dell'ultimo comma dell'art. 81, allorch� fu esaminato il problema dell'iniziativa legislativa; e ad essa diede lo spunto l'on. EINAUDI (Att. cit., II sottocommissione, loc. cit.), prospettando la necessit� di frenare la tendenza a spese. eccessive. La discussione port� a chiarire che il problema non concerneva soltanto il Parlamento e comunque non si risolveva nel negare ad esso la prerogativa di ogni iniziativa in tema di spese, ma richiedeva che fosse posta sia al Parlamento che al Governo una remora mediante l'obbligo di provvedere in ordine alla copertura. Peraltro �questo intento non fu propugnato e sostenuto sempre e da tutti in modo cos� assoluto. Mentre l'on. Einaudi, nel prendere la iniziativa, ebbe a precisare che ogni proposta di spesa doveva essere accompagnata � con la proposta correlativa di entrata a copertura della. spesa�, l'on. Vanoni, che pure fu tra coloro, che predisposero il testo originario della norma, si richiam� nella discussione all'art. 43 della legge di contabilit� generale dello Stato, il quale per la verit� consente di prescindere dalla necessit� di creare una nuova fonte di entrata. Fu l'on. Bozzi a proporre un nuovo testo della norma, che ricalcitva quello dell'art. 43 ora citato, del seguente tenore: � Nelle proposte di nuove e maggiori spese e nelle leggi che le approvano devono essere indicati i mezzi per far fronte alla spese stesse �. La sottocommissione approv� tale testo, avendo il relatore on. MoRT.A.TI, a nome anche dell'on. Vanoni, rinunziato a quello proposto, ritent:mdo preferibile che nella norma si facesse obbligo soltanto di indicare i mezzi necessari. Il testo, poi rivisto e rielaborato in sede di coor dinamento, assunse la formulazione attuale, salva una modifica di forma; e in questa formulazione fu approvato dall'Assemblea Costituente dopo un intervento dell'on. Oorbino, nel quale peraltro si faceva richiamo alla esigenza, originariamente af fermata dall'on. Einaudi, di una indicazione di nuove fonti di entrata (Atti cit., pag. 1320).. 3 -Nel terzo comma dell'art. 81 � affermato il carattere formale della legge di approvazione del bilancio, specificandosi che con essa non si pos sono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Come si � visto, tale carattere era riconosciuto anche nel precedente ordinamento ; ma nel nuo vo per virt� della preminenza della norma costi tuzionale rispetto alla legge ordinaria, esso viene ad assumere un valore assoluto, che prima non aveva. Oi� impone di distinguere, sul piano costituzio nale, fra norme formali di bilancio e norme sostan ziali, che possono autorizzare nuove spese oppure imporre nuovi tributi. Vart. 81 consente di indicare i criteri distintivi quanto m.eno fondamentali, delle due categorie. Uno attiene al �ontenuto; nella legge di bilancio, viene predisposto il programma dell'azione del po tere esecutivo nell'esercizio finanziario e con essa si esplica il controllo su tale programma, che � � funzione ,propria, originaria ed essenziale del Par . lamento. Nelle leggi sostanziali si esplica invece l'attivit� pi� propriamente legislativa delle due Camere, diretta alla disciplina dei rl1ppo1'ti economici, sociali e pubblici, che cos� vengono a qualificarsi giuridici. Si tratta di due sfere distinte di attivit� e di competenza del Parlamento (1): nell'una si esplica il controllo dell'attivit� (amministrativa) del potere esecutivo, non diversamente da ci� che avviene per' altre leggi formali, con le quali, ad esempio, si procede a compravendita d'immobili dello Stato o a concessioni pubbliche, ecc.; nell'altra si esplica invece la funzione pi� propriamente legislativa, per il suo contenuto oltre che per la forma. Da questa diversit� � dato desumere un secondo elemento distintivo, poich/3 per la legge �di bilancio, trattandosi di un'attivit� amministrativa che si evolve in una legge formale, il primo comma dell'art. 81 richiede una iniziativa del Governo. Infine, salvo ad approfondire meglio !'-indagine dei rapporti fra le due categorie di norme, si pu� fin d'ora osservare, in. base al terzo comma dell'art. 81, che la legge di bilancio, concretando una attivit� amministrativa e solo fo1malmente legislativa, non pu� invadere l'ambito della legiferazione vera e propria, cui � rise1vato di emanare norme giuridiche. 4 -Lo stesso art. 81 fornisce alcuni criteri pratici per una concreta demarcazione della sfera della legge . formale di bilancio rispetto a quella delle norme giuridiche. Innanzitutto non si pu� con la legge di bilancio autorizzare alcuna nuova spesa. La formula non � certo la pi� felice, ed in effetti d� adito a dubbi e discussioni. In particolare i motivi di perplessit� riguardano l'attributo della �novit��, specie se lo si confronti .-con la formula delle �nuove e maggiori spese � de~ comma successivo. Esaminando la norma costituzionale per quella che ne � la portata programmatica, l'attributo della �novit� � non ricorre. Invero, sostanzialmente essa. richiede che non si possa riportare in bilancio alcuna spesa, che non sia autorizzata da una legge sostanziale. Oi� �significa che la spesa esiste o non esiste e pu� essere oppure no riportata in bilancio, a seconda che sia autorizzata da una legge sostanziale e nei limiti in cui � autorizzata. In considerazione di ci� l'attributo della �novit�� pu� tutt'al pi� avere una pretesa esplicativa. Tale attributo ha, invece, un concreto rilievo allorch� si ricerca quale sia l'efficacia della norma costituzionale rispetto all'ordinamento anteriore, nel quale non sempre � possibile risalire a una legge sostanziale e tanto meno a una legge sostanziale che risponda poi alle prescrizioni del quarto comma dell'art. 81. (I). BALLADORE, PALLIERI: Diritto costituzionale, Giuffr�, 1949, pag. 198, n. 78. -3 Pu� darsi, infatti, che o una norma sostanziale esiste, ma � del tutto generica, essendosi rinviato alla legge di bilancio di stabilire una pi� dettagliata enunciazione della spesa; ovvero non esiste affatto, e3sendosi alla legge di bilancio riservata una disciplina integrale, che poi si � rinnovata per ogni esercizio finanzario. Le situazioni del genere sono le pi� disparate, tanto che riesce difficile puntualizzarle tutte. Quel che pi� conta � che esse o molte di esse interessano i cardini dell'ordinamento amministrativo dello Stato: si tratta di vedere se e fino a qual punto il terzo comma dell'art. 81 abbia voluto interferire in questa situazione, in modo da obbligare a una radicale revisione. In tali casi richiamarsi al carattere sostanziale che per avventura potrebbe avere assunto la legge di bilancio, potrebbe non bastare, ove si tenga conto dell'efficacia limitata nel tempo, che era e resta propria della legge di bilancio. Ecco perch� altri � indotto a basarsi sulla consuetudine, non essendo ignote in materia la formazione e l'efficacia di norme consuetudinarie, come risulta dall'art. 49 della legge di contabilit� generale dello Stato (1). Questa tesi pu� essere condivisa, a condizione che si faceian-0 alcune precisazioni. Il problema sta ne1 vedere se la norma consuetudinaria, di cui era ammessa l'efficacia nel precedente ordinamento, la conservi in quello attuale, in modo da consentire di riportare in bilancio le spese, che in base ad essa si so.no venute normalizzando. Sembra che nel nuovo ordinamento costituzionale non sia consentito desumere un'autorizzazione di spesa da una norma consuetudinaria: ci� pu� ricavarsi dal quarto comma dell'art. 81, che per l'autorizzazione di spesa stabilisce precise modalit�, le quali importano non solo l'emanazim1e di una norma di legge, ma altres� che tale norma di legge. indichi i limiti di spesa e la copertura. Ma, detto ci�, dobbiamo aggiungere che il terzo comma dell'art. 81 ha voluto salvaguardare e mantenere la situazione giuridica v~nutasi a determinare nel precedente ordinamento, attribuendo carattere rigidamente formale alle leggi di bilancio rispetto alle nuove spese. Si � visto, infatti, che per �spese nuove� non possono intendersi le spese non previste in una precedente legge di autorizzazione, perch� sotto questo punto di vista la spesa esiste o non esiste, a. seconda che sia oppure no autorizzata. Viceyersa l'attributo della novit� acquista un significato ed ha un rilievo concreto se rapportato al precedente ordinamento, di guisa che nuove debbono ritenersi quelle spese che non risultano autorizzate nel precedente ordinamento, in base a una norma valida allora a legittimarle. E d'altro canto il fenomeno della finanza pub blica, pur soggetto a rilevazioni anno per anno, pi� degli altri risponde a lente sistemazioni e meno degli altri si presta a sovvertimenti radicali: non poteva sfuggire al legislatore costituente la situa (1) FERRA.RI: L'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione, in �Rassegna Parlamentare�, 1959, n. 6, p. l; CORBINO, ivi, n. 5, pag. 12. zione giuridica determinatasi nel precedente ordi namento e sembra pertanto logico, oltre che ri spondente alla formulazione della norma, che si sia voluta salvaguardare una tale precedente si, tuazione (1). Fino a questo punto pu� dirsi che non si nega al bilancio il carattere formale stabilito in modo rigoroso nella norma costituzionale, ma solo si conserva ad alcune categorie di norme dell'ordi namento anteriore la particolare efficacia di auto rizzare spese, che per l'ordinamento vigente non avrebbero e in effetti non hanno pi�. Il problema diviene ancora pi� delicato e com plesso, allorch� si passi ad esaminare se sia possi bile aumentare le spese cos� autorizzat�e nello or dinamento anteriore. .A. una tale possibilit� ac cenn� l'on. Ruini in sede di approvazione della norma davanti 11.A.ssemblea Oostituente; e non mancano elementi formali che valgono a suffra garla, poich�, mentre nel terzo comma, si p::trla di spese �nuove �, nel� comma successivo si parla di spese �nuove e maggiori �. Tuttavia noi rite niamo che siano prevalenti i motivi che fanno propendere per la soluzione opposta. .Altrimenti occorrerebbe riconoscere alla legge di bilancio por tata e contenuto sostanziali per queste maggiori spese, che in ogni caso non potrebbero ricollegarsi a norme di autorizzazione dell'ordinamento anteriore. E quanto alla formulazione della norma non � possibile darle valore decisivo, dal momento che in essa si assommano alle nuove spese i nuovi tri buti e tuttavia non sembra che si possa sostenere che in tal modo si sia voluto consentire di ina sprire i tributi gi� esistenti con la semplice legge . di approvazione del bilancio (2). 5 -Il carattere formale della legge di bilancio viene inoltre affermato anche rispetto ai tributi, per i quali le leggi .di bilancio non possono modi ficare la disciplina stabilita dalle norme tributarie. Bisogna anzi aggiungere che il carattere. formale ricorre, oltre che per i tributi, di cui parla speci ficatamente l'art. 81, anche per tutte le altre pre, stazioni patrimoniali, di cui � parola nell'art. 23. Occorre peraltro dire che, essendo riportato in bilancio il gettito dei tributi determinato in via e presuntiva e quindi approssimativa, non contrasta con il carattere formale del bilancio stesso il fatto che, ferma restando la disciplina giuridica delle fonti, e cio� dei tributi, la previsione del loro gettito sia diversa, entro limiti ragionevoli, nei di versi esercizi finanziari. E quindi resta fermo l'altro principio, gi� affer matosi nella dottrina. anteriore, che l'accertamento (1) In senso contrario vedasi Corte dei Conti sezione controllo, 9 luglio 1949, n. 282, in �Rassegna Diritto Pubblico>>, 1950, II, 159, con nota di GALEOTTI: Itr-nuove spese nella legge di approvazione del bilancio. (2) Nel senso di estendere la disciplina del terzo comma, oltre che alle nuove anche alle maggiori spese, CASTELLI AvoLIO: Relazione al Presidente della Camera, in appendice al disegno di legge per lo stato di previ~ sione dell'entrata e della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1955-1956. -4 e la riscossione dei tributi e delle altre prestazioni soro,-previa deliberazione, per le spese pi� rilepatrimoniali, come del resto di ogni altra entrata, vanti, del Consiglio dei Ministri, nel caso che non sono ancorate alla previsione di bilancio e occorra far fronte a spese impreviste. vincolate dai limiti di tale previsione. � riconosciuto in dottrina che tale attivit�, essendo diretta a modifioare la legge di bilancio e 6 -L'art. 81 richiama solo un aspetto del ca-talvolta a derogare all'art. 38 della legge di contarattere formale della legge di bilancio, quello che, bilit�. generale dello Stato, comporti una delega per avere una rilevanza costituzionale, si pre-legislativa. Ma di fronte ai requisiti richiesti ora stava a un esplicito richiamo nelle norme della nell'art. 76 della Costituzione per'la delega legislacostituzione. tiva, si rende necessario stabilire quale sia la fonte Tuttavia, ove si tenga presente quanto si � gi� della delega, dal momento che, ove lasi dovesse ridetto in merito alla distinzione delle leggi formali scontrare unicamente nei suddetti articoli 40 e 42, di bilancio dalle norme sostanziali e alle diverse � dubbio che tali norme rispondano alle prescri-. sfere .di competenza e di attivit� riservate alle une zioni dell'art. 76 della Costituzione per quanto eone alle altre, si comprender� che le leggi formali di cerne la prefissione del termine. Il vero � che la bilancio non possono contenere alcuna norma so-fonte della delega � complessa, essendo data dal stanziale, e non solo quelle relative a tributi e a combinato disposto dei suddetti articoli 40 e 42 spese, che sono pertanto richiamate nell'art. 81 e dagli articoli del bilancio, che istituiscono il fondo con valore esemplificativo. di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine, ov- Oosi, ad esempio, bisogna ritenere che le leggi vero approvano l'elenco delle somme da rimbordi bilancio non possano nemmeno contenere di-sa.re, ovvero ancora istituiscono il fondo di riserva sposizioni dirette ad abrogare norme tributarie delle spese impreviste. In altri termini, la delega, ovvero norme che stabiliscono una spesa. Il bi-prevista in via generica nella legge di contabilit� lancio pu� non riportare fra le entrate la voce generale dello Stato, � concessa concretamente, relativa �a qualche tributo, e in tal caso, mancando per ogni esercizio finanziario, mediante le necesl'autorizzazione alla riscossione del tributo, l'ammi-sarie relative iscrizioni in bilancio. Bisogna agnistrazione non pu� per l'esercizio finanziario pro-giungere che pu� essere esercitata solo nei casi cedere a una tale riscossione, salvo che non si tassativamente previsti, i quali forniscono i crifaccia ricorso e nei limiti in cui pu� farsi ricorso teri per esercitarla. all'art. 155 del regolamento per la contabilit� ge-Per queste deleghe legislative, contenute come nera.le dello Stato."Come pure il bilancio pu� non .sono nell'ambito strettamente formale, che � procontenere l'indicazione di una spesa, impedendo prio delle leggi di bilancio, non pu� dirsi che tra.cosi di provvedere ad essa per l'esercizio in corso. smodino nell'ambito delle norme sostanziali, e non Ma in tali casi altro effetto non � dato desumere v'� m.otivo di metterne in dubbio la legittimit� dalla omessa indicazione del tributo o della spesa costituzionale sotto questo aspetto. Il problema, che quello di un impedimento alla riscossione del-peraltro, va esaminato sotto un altro aspetto, e l'uno ovvero all'impegno dell'altra per quell'eser-cio� se, esplicandosi nelle leggi di bilancio un'atticizio finanziario, e non l'ulteriore effetto abroga-vit� di controllo che � propria del Parlamento, tivo della norma sostanziale, poich� questo esor-sia consentito delegarla ad organi del potere esebita dal carattere formale, e quindi dall'efficacia cutivo, rispetto al quale la funzione di controllo in certa guisa circoscritta e limitata della legge di si esercita. E un tale problema concerne non solo bilancio. i casi degli articoli 40 e 42, ma in genere la prassi Parimenti deve dirsi che la legge di bilancio invalsa di delegare il Minj.stro del Tesoro per ogni non pu� contenere disposizioni, che attengono in variazione di bilancio, anche quelle che per l'art. 43 genere alla disciplina di rapporti giuridici; sicch�, richiedono una legge. in definitiva, leggi di bilancio e norme sostanziali A favore della soluzione negativa si pu� richianon possono che avere il contenuto, che � loro . mare il primo comma, che riconosce al Parlamento proprio, quale del resto � stato delineato in dot-la prerogativa di approvare i bilanci presentati dal trina e a cui si � gia accennato. Governo, e per vero l'ipotesi di un bilancio appro- Un aspetto particolare di questa stessa indagine vato. per delega dal Governo � addirittura inconsi ha a proposito di deleghe legislative al Governo cepibile, prima ancora di dar luogo ad una grave o al :Ministro del Tesoro in materia di bilancio. illegittimit� costituzionale. L'art. 40 della legge di contabilit� generale dello Tuttavia, ove si esaminano attentamente i casi Stato consente al Ministro del Tesoro di apportare previsti nella legge di contabilit� generale dello variazioni al bilancio, anche -in deroga al divieto, Stato, come quelli offerti dalla prassi surricordata, sancito dall'articolo 38, di trasportare somme fra si vedr� non solo che si tratta di casi marginali rii vari capitoli, per provvedere a spese obbligatorie spetto al complesso delle statuizioni della legge di o d'ordine. L'art. 41 consente di apportare altre bilancio, ma soprattutto che la delega non concerne variazioni, in particolari casi ivi previsti, con de-l'attivit� di controllo, la quale resta prerogativa, creto del Presidente della Repubblica, su proposta anche gelosamente rivendicata, del Parlamento, del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei ma operazioni puramente materiali e strettamente.Ministri, ovvero con decreti del Ministro del Te-vincolate. Contenuta in questi limiti e in tutti soro. L'art. 42 prevede la possibilit� di variazione i casi in cui sia contenuta in questi limiti, non nel bilancio, disposta con decreto del Presidente pare che la delega possa andare incontro all'apdella Repubblica, promosso dal Ministro del Te-punto di illegittimit� costituzionale. -5 7 -In genere il carattere formale delle leggi di bilancio viene affermato e studiato con riferimento � alla legge di approvazione del bilancio; e lo stesso terzo comma dell'art. 81 lo stabilisce rispetto a questa legge fondamentale. Peraltro, come si � gi� accennato, lo stesso ca rattere, con le conseguenze che ne derivano, va attribuito alle altre leggi relative al bilancio: sia quelle promananti da organi amministrativi in base agli artt. 40 e 42 della legge di contabilit� generale dello Stato sia le leggi emanate in appli cazione del successivo articolo 43 (1). Trattasi in ogni caso di norme, che integrano la legge di bi lancio e ne ripetono i caratteri distintivi, quali sono stati gi� delineati (n. 3). In narticola.re, per quanto concerne le 'leggi di variazione previste nell'art. 43, l'art. 157 del re golamento per la contabilit� generale dello Stato attribuisce la iniziativa al Governo, stabilendo che i relativi disegni di legge siano presentati alle Ca mere dal :Ministro del Tesoro. Proprio l'art. 43 merita un cenno particolare, poich�, avendo fornito lo spunto alla formulazione del quarto comma dell'art. 81, resta a vedere se sia rimasto assorbito da esso o quali altri siano i. rapporti fra le due norme. 8 -L'art. 43 della legge di contabilit� prescinde dal prendere in considerazione che una spesa. sia oppure no� autorizzata in una legge sostanziale (problema, che per la verit� poteva non porsi nel precedente ordinamento) e disciplina solo il modo come inquadrare le spese � occorrenti dopo l'approvazione del bilancio� nell'ambito di questo. Secondo l'art. 156 del Regolamento, l'ipotesi � quella di spese per le quali non � stabilito alcun fondo o non � sufficiente quello assegnato in bi lancio, e si distinguono appunto in nuove, che son quelle le quali richiedono l'istituzione di uno o pi� capitoli, ed in maggiori, che son quelle le quali importano un aurp.ento alle. assegnazioni di capi toli esistenti. Lo stesso art. 156 aggiunge poi che le nuove o maggiori spese devono essere comprese nelle competenze dell'esercizio in corso. Da questa disciplina si pu� desumere che l'arti colo 43 concerne soltanto le spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio; che provvede a com prendere tali spese nelle competenze dell'esercizio in corso; che non richiede a questo scopo se non l'emanazione di norma formale di legge. Il quarto comma � dell'art. 81 indubbiamente prende anch'esso in considerazione le spese nuove e maggiori occorrenti dopo l'approvazione del bi lancio e necessarie per il resto dell'esercizio finan ziario. In correlazione col terzo comma, in cui si parla specificamente della legge di approvazione del bilancio, il quarto comma considera ogni altra legge e la quali:fi.ca per il fatto che importi in genere (1) Vedasi Corte dei Conti, Sezione di controllo; 23 m!1rzo 1956, n. 64 in �Rivista Diritto Finanziario'" Il, 299; a pro.osito dell'art. 43 e delle leggi in esso contemplate, vedasi anche quanto si osserva al n. 8. una spesa, sicch� non pu� filrsi che ne restino escluse quelle formali occorrenti per variazioni di bilancio. I lavori preparatori poi confermano che, sia pure in sede di formulazione della norma, la Sottocom missione tenne presente e intese comprendere iR essa anche il caso dell'art. 43. Occorre per� aggiungere che il quarto comma prende in considerazione, insieme con le leggi for mali, necessarie per le variazioni di bilancio, anche le norme di legge per lo stabilimento della spesa. L'espressione �ogni altra legge� deve essere in tesa come riferentesi ad ogni legge diversa da quella di approvazione del bilancio, con la generica quali ficazione che importi una spesa; e questi requisiti ricorrono sia per le leggi formali di variazione che per quelle sostanziali di stabilimento della spesa. Dire che l'art. 81, occupandosi del bilancio, tenga presenti solo le leggi formali relative ci sembra inesatto o insufficiente1 Non bisogna, infatti, di menticare che proprio per l'art. 81 quella che per l'innanzi era o poteva essere una disciplina unitaria della materia finanziaria, una disciplina cio� con tenuta in un'unica norma di legge formale e so stanziale insieme, ha ora due aspetti distinti ma interdipendenti, sostanziale l'uno e formale l'altro. E in effetti dopo quanto. prescrive il terzo comma a proposito della legge di approvazione del bilancio, sembra del tutto logico e naturale che il quarto comma si riferisca anche alle leggi sostanziali, in modo che la disciplina della materia ne risulti integrata. Del resto i lavori preparatori consentono a questo proposito un sicuro orientamento, poich� l'incentivo a introdurre la norma costituzionale sorse a proposito della iniziativa legislativa in genere e pi� particolarmente della iniziativa legislativa in tema di spese, con chiaro riferimento alla funzione normativa propriamente detta; e se anche la formulazione della norma si adegu� in parte alla lettera dell'art. 43, ci� pu� signi:fi.care soltanto che si � voluto allargare l'ambito di applicazione della norma costituzionale fino a comprendere anche l'ipotesi dell'art. 43, non gi� che se ne sia voluto escludere� 1a previsione originaria, per la quale la norma veniva posta. Tenendo� presente ci�, non deve sembrare del tutto casuale se la norma costituzionale insieme con altre modi:fi.cazioni di forma rispetto all'art. 43, ne contenga una di rilievo per l'indagine qu� svolta, e cio� che, a differenza dell'art. 43, omette ogni riferimento alle spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio. Questo omissione comporta che la correlazione fra la legge di approvazione del bilancio e le altre leggi � fatta nell'art. 81 non gi�. in base a un elemento temporale, a seconda che la spesa sia impostata in bilancio . o si mostri necessaria dopo l'approvazione del bilancio, ma isolando nel terzo comma la disciplina relativa alla legge di approvazione del bilancio e considerando nel quarto ogni altra legge diversa da quella. In questa ampia accezione rientl'ano le leggi di variazione, le quali sono distinte dalla legge di approvazione del bilancio, anche se, in tegrandola, continuano a caratterizzarsi per il fatto che sono emanate e hanno vigore nel corso dello esercizio finanziario; ma rientrano anche le leggi -6 di stabilimento della spesa, che non hanno alcun ;rapporto di successione temporale con la legge di � approvazione del bilancio. 9 -Il quarto comma concerne le leggi che importino una spesa nuova o maggiore. Trattandosi di leggi formali di variazione, si � gi� visto, in base all'art. 156 del regolamento di contabilit� generale dello Stato, quando ci� si verifichi: in sostanza, essendo tali leggi dirette a variare il bilancio, � rispetto al bilancio che occorre stabilire la spesa nuova o maggiore, in armonia con quanto prescrive l'art. 156. . � Il quarto comma si riferisce anche alle leggi sostanziali, che comunque determinino un nuovo onere a carico dello Stato, sia che dispongano esplicitamente e direttamente una spesa sia che comportino comunque, anche indirettamente, una spesa, il che si verifica, in, particolare, per �quelle necessarie per predisporre gli strumenti e i servizi per la pratica applicazione delle leggi medesime. In ordine alle leggi sostanziali, ordunque, si pu� dire che esse importano una spesa, ogni volta che sia necessario in virt� di esse e per la loro esecuzione stanziare una somma in bilancio. Si pu� dire che ricorre l'ipotesi di una spesa nuova o maggiore ogni volta che una legge sostanziale renda necessario stanziare in bilancio una spesa non autorizzata da precedenti leggi sostanziali o autorizzata per un importo n�nore. Queste precisazioni hanno unai importanza pratica, specialmente nei casi di riordinamento legislativo di una materia, nei quali occorre p(')rsi il problema pratico se un tale riordinamento importi un impiego di fondi nuovi o maggiod di quelli gi� autorizzati. Oome si vede, il concetto di spesa nuova o maggiore sembra, e in effetti �, in parte diverso a seconda che si tratti di leggi formali di variazione e di norme sostanziali di autorizzazione: nel primo caso comporta una correlazione tra legge formale di variazione e legge formale di approvazione del bilancio; nel secondo invece comporta una correlazione tra norme sostanziali di autorizzazione della spesa. Questa diversit� si pu� ricondurre ad unit� osservando che in ambedue i casi il concetto di spesa nuova o maggiore risulta da una correlazione di norme omogenee fra loro (leggi formali con leggi formali, norme sostanziali con norme sostanziali), il che val quanto dire che il fenomeno giuridico � identico e solo variano gli elementi che lo determinano. Inoltre bisogna anche tener presente che, mentre nel primo caso il raffronto delle leggi formali tra loro viene fatto sul presupposto di una norma sostanziale, che autorizza fa spesa; nel secondo caso il rapporto fra norme sostanziali viene fatto allo scopo di far luogo a una legge formale, che riporti in bilancio la spesa relativa. In tale modo le situazioni che possono aversi in concreto sono le pi� svariate. Per quanto concerne le spese maggiori, pu� darsi che: a) il bilancio non contenga l'intera spesa .autorizzata da una norma so!ltanziale: in tal caso, ricorrendone la necessit�, basta una legge di variariazione per inserire in bilancio la maggiore spern autorizzata dalla norma sostanziale; b) il bilancio ccmsid�ri l'intera spesa autorizzata da una norma sostanziale: in tale casb la maggiore spesa deve essere autorizzata con norma sostanziale e riportata in bil::tncio con una legge di variazione; Per quanto concerne le spese nuove, pu� analogamente darsi: � a) che il bilancio abbia omesso di tener conto di una spesa, che pure risulta autorizzata in una norma sostanziale; ed allora basta una legge di variazione per inserirla in bilancio; b) n� sia contenuta in bilancio, n�.risulti autorizzata una spesa, di cui si avverta la necessit�: in tale caso occorre una norma sostanziale per autorizzarla e una formale di variazione per riportarla in bilancio (1 ). Deriva da ci� che il concetto di una spesa nuova o maggiore, ove lo si consideri non gi� distintamente sotto l'aspetto finanziario e sotto l'aspetto contabile, ma nel suo compless�o; cio� sotto l'aspetto finanziario e contabile insieme, risulta dalla necessaria coordinazione delle norme sostanziali, idonee ad auto;rizzarla, e di quelle formali, idonee a inserirla in bilancio. 10 -Per le nuove e maggiori spese � necessario che� venga indicata la copertura. Una tale indicazi<; me della copertura, mentre non ha dato luogo a osservazioni rispetto alle leggi di variazione, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 43 (quantunque per maggiore precisione sarebbe interessante vedere in quali casi nel precedente ordinamento si sia rimasti in tale ambito e in quali casi la legge di variazione vi abbia derogato), forniEce ora invece il campo alle pi� ampie discussioni e alle maggiori perplessit�. Gi� nel 1948, il problema fu discusso in una riunione dei presidenti delle commissioni per. le finanze e il tesoro delle due Oamere, nonch� del Ministro per il tesoro e dei funzionari della Ragioneria generale dello Stato. I risultati di questa discussione sono riportati in una relazione firmata dai due presidenti delle comn�ssioni parlamentari, gli onorevoli Paratore e� Petrilli, riportata in cc Rassegna Parlamentare � del 1959 (n. 5, pag. 4 e segg.). Secondo la relazione: � 1) 'la disposizione del quarto comma dell'art. 81 si riferisce a leggi successi:ve a quelle di approvazione del bilancio; (1) Per un uguale orientamento vedasi Corte dei Conti Sezione di Controllo, 23 gennaio 1956, n. 63, in� Rivista Diritto Finanziario�, II, 139, in cui � stato ritenuto che possa farsi luogo alla applicazione dell'articolo 42 secondo comma, della legge di contabilit� generale dello Stato �se ed in qnanto sussista una norma sostanziale e non sia stato possibile provvedere all'assegnazione-di.-� fondi in bilancio, s� eh~ la spesa venga a porsi come nuova nei soli riflessi formali della assegnazi�ne di bilancio e della correlativa autorizzazione ad erogarla i>. Vedasi anche Corte dei Conti, Sezione di controllo, 23 marzo, n. 64, ivi, pa,g. 299. 7 ~) tutti i provvedimenti legislativi, che impor tino nuovi oneri finanziari per lo Stato sono sog getti alla suddetta disposizione: 3) le prescrizioni della norma costituzionale non viene rispettata col generico riferimento alle eco nomie, alle entrate di bilancio�, alle risorse di te soreria, ovvero all'accensione di debiti; ma ri chiede che si ricorra a nuove imposizioni .ovvero all'inasprimento di quelle esistenti, al maggior gettito dei tributi formalmente accertato mediante note di variazione. La relazione esclude che il .problema della co pertura possa sorgere in sede di formazione del bilancio; tuttavia accenna incidentalmente che sarebbe contrario allo spirito, se non alla lettera della norma costituzionale, lo stanziamento in bilancio di un fondo di riserva �per le nuove e maggiori spese autorizzate nel corso dell'esercizio fi,nanziario poich� << si finirebbe con lo scontare in anticipo la inflazione della spesa�. La Corte dei Conti invece, con foglio di osserva zioni 23 gennaio 1957 n. 200, in sede di controllo dei decreti del Presidente della Repubblica 10 e 11 gennaio 1957, concernenti rispettivamente revi sioni dei ruoli organici dei dipendenti statali e revisione dei ruoli organici del personale dell' .Am ministrazione autonoma deJle Poste e Telecomuni cazioni, attuate in base alla legge di delega 20 di cembre 1954, n. 1181, senza per� l'indicazione della copertura per la maggiore spesa, ha ritenuto che non basta, per escludere l'applicazione del quarto comma dell'art. 81, che si rinvii la decorrenza della spesa al successivo esercizio finanziario. �.A norma dell'art. 81 della Costituzione -ivi � affermato -la legge (sostanziale) che importi nuove o mag giori spese, anche se la erogazione debba essere iniziata a partire da un esercizio futuro, deve sempre indicare i mezzi per fronteggiarle, senza di che esse non possono essere comprese nel bilancio, che, essendo approvato con legge formale, pu� prevedere le spese gi� dispo�ste e coperte con leggi sostanziali� (1). La Corte costituzionale ha avuto modo di pun tualizzare la questione (sentenza 11 marzo 1958, n. 9; 18 maggio 1959, n. 30) in giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri per illegittimit� costituzionale di leggi regionali, fondata sulla mancata osservanza dell'art. 81. Peraltro in tali giudizi la questione non fu risolta, poich�, lamentandosi in essi la mancata copertura anche per la parte di spesa relativa all'esercizio in corso, la Corte Costituzionale si limit� a rilevare che questo era motivo sufficiente per la dichiara . zione di illegittimit� costituzionale. La questione invece � stata risolta con la recente sentenza 1.9 dicembre 1959, n. 66, nella quale � affermato il principio che anche per le spese relative ad esercizi futuri spetta alla legge, che autorizza la spesa, di indicare anche la copertura relativa, mentre i bilanci, per il loro carattere formale, non possono a questo riguardo che attenersi alle disposizioni sostanziali contenute nella legge suddetta. (1) In cc Rassegna Parlamentare� gi� citata nel testo, pag. 9. La questione, che in tal modo viene a prospettarsi, � in parte affine a quella gi� esaminata al n. 8: per il fatto che la norma costituzionale ricalca la formulazione dell'articolo 43 della legge di conbilit� generale dello Stato, P1l� ricavarl:'li infatti una duplice conseguenza; da un canto che essa consideri solo le leggi formali di variazione, come avviene per l'art. 43, e di ci� si � parlato al n. 8, dall'altro che essa si riferisca, e limiti la sua efficacia ali' esercizio finanziario in corso, analogamente al suddetto art. 43. Si � visto gi� 'Che il quarto comma dell'art. 81, nonostante una formulazione ricalcata sull'art. 43, si riferisce tuttavia non solo �lle leggi formali di variazione, ma anche a quelle sostanziali per l'autorizzazione di spese; e del resto questa pi� estesa applicazione � comunemente a,ccettata o comunque non ha formato oggetto di approfondite obiezioni. Ma una volta ammessa questa pi� estesa applicazione della norma costituzionale rispetto all'art. 43, non � poi pi� possibile ritenere che viceversa l'efficacia delle due norme sia la stessa, e cio� sia limitata all'esercizio in corso. Non bisogna infatti dimenticare che l'art. 43 non dice nulla quanto alla propria efficacia temporale e limitata, e se tuttavia � pur sempre vero che tale disposizione ha valore solo per l'esercizio in corso, ci� deriva dalla natura, dal contenuto e dall'efficacia delle leggi formali di variazione, in essa considerate, che, per essere integrative del bilancio, esauriscono la loro operativit � con la fine dell'esercizio. Ci� val quanto dire che i limiti di efficacia dell'art. 43 sono quelli delle leggi formali di variazione in esso considerate. Anche la norma costituzionale non contiene alcuna statuizione circa i limiti temporali della propria efficacia; i quali, quindi, sono parimenti quelli stessi delle leggi in essa considerate. Trattandosi di leggi formali di variazione, non vi � dubbio che anche per l'art. 81 esse si riferiscono (necessariamente) all'esercizio in corso; ma, trattandosi di leggi sostanziali di autorizzazione di spesa, l'efficacia della norma costituzionale � quella stessa della legge sostanziale di spesa, � limitata cio� ali' esercizio in corso o si estende fino a comprendere gli esercizi futuri a seconda che la. legge sostanziale comporti una spesa per l'esercizio in corso o anche per gli esercizi futuri. Ci� del resto corrisponde all'intento del legislatore, quale risulta dai lavori preparatori, poich� � bene ricordare che la formulazione della norm.a non deve indurre a trascurare lo scopo per cui fu posta, e che era quello di contenere il disavanzo, creando una remora non gi� alla funzione di formazione del bilancio, ma all'attivit� e all'iniziativa legislative propriamente dette. Il proposito di contenere il disavanzo fu attuato, quindi, non gi� in relazione al singolo bilancio e nell'ambito dell' esercizio finanziario, ma in relazione alle norme sostanziali di autorizzazione della spesa e in funzione dei vari bilanci e dei var~ . esercizi :finanziari, che si susseguono. .Avuto riguardo ._ a ci�, si pu� prendere atto dello scrupolo esegetico con cui gli onorevoli Paratore e Petrilli nella loro relazione del 1948 ritenevano contraria allo spirito dell'art. 81 la creazione in bilancio di un fondo di -8 riserva per far fronte a provvedimenti legislativi posteriori all'approvazione del bilancio; poich� ci� significherebbe che per non aggravare il disavanzo nel corso dell'esercizio :finanziario, in effetti si creano le premesse di tale aggravio sin dall'inizio. Ma questo rilievo richiama un'altro e va inte grato con esso, e cio� che volendo escludere la necessit� della copertura per le spese che occor rono in esercizi finanziari futuri, ne deriva un ag gravio del disavanzo al momento stesso dell'ap provazione dtil bilancio. Pur rendendoci conto della delicatezza del problema, riteniamo tuttavia che il rigore della norma costituzionale, quale risulta dalla sua formulazione e dall'intento del legislatore costituente, sia tale da rendere necessaria la copertura non� solo per le leggi formali di variazione, e non solo per le leggi sostanziali, che autorizzano spese occorrenti per l'esercizio in corso e che comunque possono e . devono riferirsi a tale esercizio, ma anche per le leggi sostanziali che autorizzano spese relative agli esercizi futuri, ad esempio le c. d. spese continuative. Rispetto a questo ultimo caso, il rigore dei principi c'induce a recedere dalla contraria opi nione manifestata in altra occasione (1). 11 -Quale poi sia o possa essere in concreto la copertura dipende dalla natura della spesa non ch� della legge che la autorizza: i �mezzi per farvi fronte>> sono in sostanza i mezzi cc idonei� a farvi fronte, tenendo presente che il fine per cui viene stabilita tale correlazione � quello di contenere il disavanzo. In altre parole, con una inversione dei termini della correlazione, si pu�. anche dire che la copertura deve essere idonea, tenuto conto della natura della spesa, a contenere il disavanzo. Per essere idonea una copertura deve innanzi tutto essere congrua e ci� comporta sia che ven gano indicati l'importo e i limiti della spesa, sia che la copertura vi corrisponda. In secondo luogo deve essere effettiva, deve cio� valere effet tivamente �ad evitare un aggravio del disavanzo. Infine � necessario che questi elementi sussistano sin dal momento in cui la legge viene approvata, ai fini e per gli effetti del controllo di legittimit� costituzionale (2). L'intenzione originaria del legislatore costituente era quella di obbligare a creare per ogni spesa una nuova fonte di entrata, come ebbe ad espri mersi l'on. Oorbino in sede di approvazione della norma costituzionale davanti l'assemblea costi tuente. Tuttavia non si pu� a questo riguardo non tenere presente che, esteso l'ambito di applicazione della norma fino a comprendervi le leggi di varia zione con la disciplina per esse stabilita dall'arti colo 43, il rigoroso criterio originario � venuto in parte ad attenuarsi. Secondo l'articolo 81, quale possa essere in concreto la copertura dipende dalla natura della spesa, nonch� della legge che vi prov vede. In linea generale possono solo indicarsi al cuni limiti negativi, cui si accenna anche nella (1) Vedasi <e Civitas �, 1950, n. 1 pag. 50 e seguenti. (2) Vedasi cc Corte Costituzionale�, 11, marzo 1958, n, 9. relazione degli onorevoli Paratore e Petrilli, e cio� che non pu� ritenersi idonea copertura il riferimento generico alle maggiori entrate ovvero il riferimento alle riserve di tesoreria. Volendo poi indicare i possibili Jn53zzi di copertura, riesce arduo prevedere tutte le situazioni che in concreto possono aversi. .Anche rispetto .alle leggi formali di variazione non p�� dirsi fino a che punto possa soccorrere la prassi formatasi in base all'art. 43, poich� non � certo che questa prassi risponda, alla stretta osservanza dell'art. 43, o viceversa si sia venuta formando in base alle concrete disposizioni emanate per le variazioni, il che oltre tutto non consente di stabilire se l'art. 43 si proponeva un analogo scopo di contenere il disavanzo e fino a qual punto la prassi lo abbia perseguito. Oomunque, per le leggi formali possono indicarsi, per approssimazione, come mezzi idonei di copertura, seguendosi in ci� l'esemplificazione contenuta nella relazione degli onorevoli Paratore e Petrilli, il maggior gettito delle entrate in genere o dei tributi, purch� regolarmente accertato e nei limiti in cui sia consentito accertarlo mediante note di variazione; lo storno dei fondi e le economie comunque altrimenti prodotte, purch� accertate mediante analoghe note di variazione; le entrate per prestiti consolidati o redimibili. � Riteniamo poi che a questi mezzi si possa aggiungere quello di nuove entrate per movimento di capitali. Per quanto concerne� le leggi (sostanziali), che introducono una spesa nuova o maggiore per l'esercizio in corso, occorre tenere pre~ente che, nei limiti in cui la legge formale pu� variare il bilancio senza causare aggravio del disavanzo, non pu� ritenersi vietato a una legge sostanziale di seguire analogo procedimento: la norma sostanziale disporr� la spesa e indicher� il modo di farvi fronte nell'ambito del bilancio e senza aggravare i risultati; con la nota di variazione poi si provveder� ai relativi incombenti formali. Oostituiscono quindi idonei mezzi di copertura quelli gi� indicati per le leggi di variazione; e solo ad essi bisogna aggiungere, per la particolare efficacia che possono avere le leggi di autorizz�zione e non hanno quelle di variazione, altresi quelli diretti a creare nuove fonti di entrata, in particolare mediante imposizione di nuovi tributi o inasprimenti di quelli esistenti. Per quanto concerne infine le leggi (sostanziali) che autorizzano spese continuative, e nei limiti in cui queste spese incidono sui bilanci futuri, dovendosi escludere la possibilit� di ricorrere a variazioni di bilancio, che al momento dell'approvazione della legge ancora non esistono, non vi � verosi milmente altra possibilit� concreta che ricorrere a nuove fonti di entrata. 12 -I mezzi finanziari devono essere indicati nella legge che autorizza la spesa. Ris�lta an.zi. dai .. lavori preparatori che la formula del quarto comma fu accettata anche da chi aveva proposto il testo originario, proprio per questa attenuazione della prescrizione rispetto alla prescrizione pro -9 posta originariamente, la quale in effetti poteva essere pi� appropriata per un bilancio di cassa anzich� di competenza. Una conseguenza evidente � che il precetto della norma costituzionale � adempiuto in base alla semplice indicazione, e, ad esempio, per l'impegno della spesa non � necessario attendere o riscontrare comunque che si sia realizzata l'entrata. Una volta indicati a fronte della spesa i mezzi finanziari per farvi fronte, spetta poi al bilancio e alle altre leggi formali integrative di tradurre in termini contabili tale correlazione. Si � gi� visto come ci� avvenga in base alle leggi formali di variazione; qualche cenno occorre fare per il bilancio vero e proprio. Attiene infatti al contenuto delle norme sostanzia. li questa correlazione necessaria., d'ordine costituzionale, fra spesa e mezzi finanziari per farvi fronte e quindi il bilancio non pu� scindere tale correlazione senza venir meno al carattere formale, che gli � proprio, senza cio� innovare la disciplina della. norma sostanziale; in altri termini, il quarto comma dell'art. 81 non si applica in via diretta alla legge di approvazione del bilancio, poich� concerne le altre leggi diverse da essa, ma indirettamente si ripercuote anche su di essa, poich�, col creare in ogni legge (sostanziale) di autorizzazione della spesa una correla.zione necessaria fra spesa ed entrata, impedisce che possa poi la legge di approvazione del bilancio, per il suo carattere formale, d_erogare a una legge sostanziale siffatta. Tenendo presente ci�, il problema pi� delicato st� nel vedere se sia compatibile con l'art. 81 il sistema ora vigente di leggi distinte per l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e per gli stati di previsione della spesa (1); e finch� un tale sistema resta in vigore, come e su quale legge possa effettuarsi il controllo di legittimit� costituzionale relativa alla suddetta correlazione fra spesa ed entrata. La correlazione necessaria., di ordine costituzionale, � solo in un senso, nel senso cio� che la spesa � condizionata all'indicazione dell'entrata; non esiste invece nel senso inverso, nel senso cio� che l'entrata sia. condizionata alla spesa. L'osservazione P.orta a esaminare se sia possibile riportare in bilancio la entrata senza la spesa per cui fu disposta. Il problema pu� atteggiarsi in modo vario a seconda delle situazioni concrete ed ha aspetti, che trascendono i fini e i limiti di questo studio. Nulla vieta che l'entrata sia in rapporto di occasionalit� co.n la spesa, nel senso che sia disposta in occasione della spesa, per fini che comprendono quello della copertura, ma vanno oltre tl problema (1) Sul dibattuto problema della revisione della procedura relativa alla approvazione del bilancio, vedasi MAoOANICO: L'art. 81 della Costituzione, ecc., in �Studi sulla C~stituzione �, vol. II, pag. 515 e segg. finanziario specifico. In tale caso non dovrebbe esservi dubbio sulla possibilit� di riportare in bi lancio lentrata anche se non vi si comprende la spesa. Oppure l'entrata viene nella )lormai SQ�t~nziaiJe disposta al solo scopo di fronteggiare la spesa: trattandosi di imposta o tassa, si d� il caso di im posta o tassa di scopo. Per le imposte o per le tasse di scopo in line~ di massima lo scopo non rientra fra gli elementi sostanziali della norma istitutiva; tanto che, venendo meno lo scopo per cui la imposta o la tassa fu istituita, non per questo la norma d'imposizione cessa di avere efficacia. Alla stessa conclusione ci sembra che occorra attenersi anche nel caso in esame, nel quale l'art. 81 si limita a richiedere che l'entrata vi sia, a fronte della spesa, ma non anche necessariamente che vi sia soltanto in concorso con la spesa. Deriva da ci� che, a meno che la norma sostanziale non vincoli esplicitamente l'entrata alla spesa, in modo che tale vincolo debba essere ritenuto elemento sostanziale della statuizione, non pu� ritenersi vietato di riportare in bilancio l'entrata senza la spesa che ad essa diede luogo. Naturalment� poi l'art. 81 non vieta la possibilit� di omettere dal riportare in bilancio entrata e spesa insieme. 13 -I principi del terzo e quarto comma dell'art. 81 si applicano anche alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale indicate nell'art. 116 della Costituzione. L'Alta Corte per la Regione Siciliana ne fece infatti applicazione al bilancio della Regione in base all'art. 1 e all'art. 14 dello Statuto, che richiamano per la Regione i principi democratici che ispirano la vita democratica della Nazione e le leggi costituzionali dello Stato. Norme analoghe si trovano nello statuto della Regione Sarda (artt. 1, 3, e 4), in quello della Regione del Trentino-Alto Adige (artt. 1, 4 e 5), della Regione della Valle d'Aosta (artt. 1 e 2). Sicch� la Corte Costituzionale, ribadendo l'indirizzo dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, lo ha esteso alle altre Regioni a. statuto speciale (sentenza 25 febbraio 1958, n. 9, 14luglio1958, n. 54). Nello statuto della Regione Trentino-Alto Adige l'art. 73 accentua il divario tra leggi di bilancio e leggi finanziarie, essendo ivi prevista per l'approvazione dei bilanci una particolare maggioranza, che non pu� ritenersi necessaria anche per leggi finanziarie (Corte Costituzionale, 9 marzo 1957, n. 7). Le suddette norme degli statuti speciali sono . poi ricalcate sulla falsariga degli artt. 115 e 117 della Costituzione, che hanno, o meglio avranno con la istituzione delle altre Regioni, efficacia generale. NOTE DI G. CoLETTI: Sulla responsabilit� dello Stato per l'attivit� del sindaco quale ufficiale di governo. � Foro It. �, 1959, I, 915. A. GLEIJESES : Ordinanze d'urgenza del sindaco e responsabilit�. � Foro It. �, 1959, IV, 97. F. CARUSI: Sulla pretesa responsabilit� dello Stato per la esecuzione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia edilizia. �Foro It. �, 1959, IV, 265. M. LA TORRE : Provvedimenti del sindaco e responsabilit� dello Stato. � L'amministrazione It. �, 1959; 889. G. CoLETTI: Ancora sulla responsabilit� dello Stato per l'attivit� del sindaco quale ufficiale del governo. �Foro It. �, 1960, IV, 6. A. CuTRERA : Della distinzione, in tema di . provvedimenti di urgenza, fra attivit� ordinatoria del sindaco e attivit� materiale di esecuzione degli ordini. � Giur. It. �, 1960, I, 1, 296. C. CrNTOLESI : La responsabilit� per gli atti del sindaco quale ufficiale di governo e per l'attivit� esecutiva degli organi comunali. �Foro Padano�, 1960, I, 163. In poco pi� di sei mesi dalla pubblicazione della nota sentenza n. 1718/5'9 della Corte di Cassazione resa in causa tra il Ministero dell'Interno contro il Comune di Napoli ed altri il numero di intervent.i della dottrina sull'argomento dell'attribuzione allo Stato della responsabilit� per atti illegittimi conclusi dal sindaco nello svolgimento di funzioni di ufficiale di governo supera notevolmente quello degli studi e degli articoli dedicati ad altre questioni giuridiche, non solo nello stesso periodo di tempo ma anche in periodi molto pi� lunghi. Questo � il segno pi� eyidente, a nostro avviso, non solo dell'importanza teorica del problema in discussione, ma anche dei suoi rilevanti riflessi pratici; ma � anche il sintomo della inquietudine che la decisione della Corte Suprema ha accentuato, tra gli studiosi, la cui sensibilit� non pu� non avvertire che nella delicata materia la situazione che si � creata � di vero e proprio equilibrio instabile. Gli studi sopra indicati vanno dalla adesione incondizionata del Coletti e del Gleijeses alla critica del La Torre, dalla opposizione recisa del Carusi alle soluzioni di compromesso proposte dal Cutrera e dal Cintolesi. L'argomento fondamentale posto, a base della decisione della Corte Suprema � che �l'attivit� del dipendente pu� essere riferita all'ente pubblico soltanto quando questa costituisca ed appaia come esplicazione dell'attivit� dell'ente, cio�, sia diretta all'attuazione degli scopi propri dell'ente. Ora, se, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo il sindaco (ed i dipendenti comunali che in tali funzioni lo coadiuvano e l'assistono) attuano scopi propri dello Stato ed estranei agli scopi dell'ente' autarchico territoriale, � chiaro che il riferimento dell'attivit� del dipendente comunale che esplichi funzioni di governo al comune invece che allo Stato � impossibile �. Ci sembra che il sofisma che si annida nella mo tivazione sopra trascritta stia proprio nell'inciso sottolineato. La sentenza, infatti, d� per ammesso quello che deve essere dimostrato e che cio� i di pendenti comunali quando svolgono attivit� di esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco, esplichino funzioni di go verno (cio� funzioni dello Stato). Essi, invece, svolgono soltanto funzioni inerenti al loro. ufficio che � quello di impiegati dell'ente Comune, le cui attivit� e i cui scopi sono quelli stabiliti nella legge comunale e provinciale e nelle altre leggi che glieli attribuiscono nell'unico raodo in cui il legislatore, attribuisce funzioni di diritto pubblico: stabilendo cio�, il carico della spesa. Distinguere tra le funzioni svolte dal Comune quelle esplicate nel solo interesse del Comune da quelle esplicate nell'interesse anche dello Stato o solo dello Stato � compito di politica legislativa, ed �, appunto, il presupposto di quelle leggi (di cui recentemente si sono avuti molti esempi, in materia di scuole elementari, di accasermamento della polizia ecc.) le quali attribuiscono allo Stato funzioni gi� pertinenti ai Comuni e viceversa. Ma finch� il legislatore non interviene a modificare la situazione giuridica esistente in materia di ripartizione di competenze amministrative, non pu� l'interprete sostituirsi ad esso, arrivando al risultato di attribuire ad un ente pubblic~ . determinate funzioni, di cui deve sopportare la spesa,.~sen.za_ che ne assuma alcuna responsabilit�. � In altri .termini, sindaco e dipendenti comunali quando svolgono le c.d. �funzioni di governo � spenderebbero legittimamente i denari del Comune -11 finch� non ledono i diritti dei cittadini, ma appena questa lesione si verifica, chi ne risponde � lo Stato; la loro dipendenza organica passa quindi da un ente ali' altro a secondo che svolgano nella stessa materia un'attivit� legittima o illegittima. Ci sembra superfluo accennare alle gravissime conseguenze cui potrebbe portare l'indirizzo affermato dalla Corte Suprema in materia, ad esempio, di concessione di pubblici servizi, quando concessionario sia un ente pubblico, in relazione al quale si dovrebbe in ogni caso di attivit� lesiva di diritti di terzi stabilire se si tratti di attivit� svolta in attuazione di scopi propri dell'ente ovvero al conseguimento di scopi propri di altro ente. Il delicato problema sar� naturalmente sottoposto di nuovo ali' esame della Corte Suprema, al fine di stabilire quali debbano essere, eventualmente gli interventi legislativi necessari ad evitare che lo Stato possa rispondere dell' attivit� di persone (sindaco e dipendenti comunali) sulla cui scelta non ha alcuna possibilit� di influire, e sulle quali non pu� esercitare alcun efficace controllo. G. LANDI e G. POTENZA: Manuale di diritto amministrativo. Ed. Giuffr�, 1960. Ultimo comparso nella collana dei manuali giuridici dell'emerita Casa Editrice Giu:ffr�, questo volume � in tutto degno del tono conferito alla collana dalla prima opera, il prezioso ed insostituibile Manuale �i Diritto Privato � �el Presidente TORRENTE; n� esso sfigura al confronto con il Manuale �i Diritto Amministrativo del SANDULLI del quale abbiamo messo in rilievo i pregi su questa stessa �Rassegna� (1958, pag. 1). Possiamo onestamente affermare che tutto quello che ci si deve attendere da un manuale giuridico lo troviamo completamente in quest'opera di due tra i migliori magistrati del Consiglio di Stato. Il rigore scientifico temperato d�lla lunga esperienza giudiziaria, la compiutezza della informazione e della documentazione, l'equilibrio nel suggerire soluzioni di questioni controverse per le quali non si esita talvolta a mettere in rilievo la non adesione . a decisioni dello stesso Consiglio di Stato o alle idee espresse dagli autori in altri studi, ed infine lo stile piano ed omogeneo tal� da rendere impossibile distinguere quale parte dell'opera debba attribuirsi all'uno o all'altro autore, sono queste le doti che rendono quest'opera uno strumento di consultazione-e di lavoro indispensabile. Nel quadro generale dell'opera, svolta secondo il piano ormai tradizionale, riteniamo opportuno segnalare la trattazione relativa al rapporto di impiego pubblico, quella relativa ali' espropria zione per pubblica utilit� e quella relativa alla giurisdizione amministrativa. Una lettura completa di queste tre parti del volume ci sembra consi gliabile per tutti non fosse altro per richiamare alla mente idee e problemi che a chi non si occupa quotidianamente delle speciali materie possono fa cilmente sfuggire. � appena il caso di accennare che le note (la cui collocazione a pie' di pagina evita opportu. namente di appesantire la esposizione) sono importanti quanto il testo ed impegnano chi non intenda peccare di superficialit� a controllare i testi e le decisioni in esse richiamati. Per quanto concerne problemi particolari, di pi� diretto e contingente interesse per l'.Avvocatura, richiamiamo l'attenzione sul punto relativo alla interpretazione dell'art. 62 dello Statuto degli im piegati civili dello Stato, il quale, secondo gli .Au tori, dev'essere inteso nel senso che la responsa bilit� dell'impiegato per inesecuzione del giudi cato amministrativo � subordinata necessariamente alla preventiva determinazione del modo di ese cuzione della sentenza da parte del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 27, n. 4 del T. U. 26 giu gno 1924, n. 1054 e costituisce, perci�, una ecce zione e non un caso particolare di applicazione del precedente art. 22. Sul punto relativo al valore giuridico dei �capi tolati generali d'onere il Manuale d� atto delle differenti opinioni, pur segnalando che prevalen te (solo nella dottrina n. �. r.) � l'opinione che si tratti di norme contrattuali. Nella nota, � secondo il solito, data precisa notizia di tutti gli scritti pi� notevoli sull'argomento, compresi, ovviamente, quelli comparsi su questa Rassegna. Anche per quanto concerne il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Manuale segue l'opinione che esso sia tuttora compatibile con il nostro ordinamento costituzionale, ma le opinioni contrarie sono pure qui documentate. Due preziosi indici, quello cronologico delle leggi citate e quello analitico per materia completano il volume facilitandone notevolmente la consultazione. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMASSI -.Autorit� giudiziaria o amministrativa Ammasso dell'olio -Ente gestore -Diritto al rim. borso degli oneri -Accertamento dei presupposti - Necessariet� -Difetto di giurisdizione. (Corte _di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 3339/59 -Presi dente: Oggioni; Est.: Rossano; P.M.: Tavolaro (di:ff.) -Ministero Agricoltura c. Cons. Agr. Prov. Cagliari). Secondo le combinate disposizioni degli artt. 2 e 3 della l�gge 28 giugno 1956, n. 596 non pu� essere riconosciuto agli enti gestori dell'ammasso dell'olio un diritto soggettivo al rimborso di oneri che possa incondizionatamente farsi valere nei confronti della .Amministrazione dello Stato in conseguenza del mancato collocamento dell'olio di produzione 1947-48 per causa di forza maggiore. Infatti, dette norme prevedono che i predetti oneri debbano essere accertati e liquidati dall'Amministrazione secondo un procedimento particolare e necessario per l'accertamento dei presupposti e da esperirsi con modalit�. peculiari. Pertanto, a questo riguardo un diritto soggettivo a favore dell'ente gestore, pu� profilarsi soltanto dopo l'atto di accertamento che definisce il procedimento predetto; ed in mancanza di tale atto deve essere .dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Trascriviamo integralmente la motivazione in diritto della sentenza: �Preliminare � l'esame del secondo motivo del ricorso col quale le .Amministrazioni deducono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Esse sostengono che l'accordo intercorso tra la Sezione provinciale alimentazione di Cagliari e il Consorzio agrario provinciale di Cagliari riguard� lo svolgimento di un rapporto di diritto pubblico di gestione dell'olio conferito all'ammasso e quindi di propriet�. dello Stato, e, che, concernendo la gestione beni dello Stato, il Consorzio debba considerarsi un agente contabile tenuto a rendere H conto, rispetto al quale sussiste la competenza della Corte dei Conti, senza che si possa agire separatamente per una singola partita davanti al giudice ordinario. Poi.ch� l'eccezione concerne una questione di giurisdizione, questo Supremo Collegio, nei limiti necessari per risolverla, pu� accertare il fatto e qualificarlo giuridicamente. Risulta dagli atti (lettera del 22 marzo 1949 della Sepral di Cagliari al Consorzio provinciale dell'alimentazione di Cagliari), e non contestato, che il 21 maggio 1949 furono raggiunti i seguenti accordi: il Consorzio fu � inca.ricato � dalla Sepral di Cagliari �di ritirare dall'ammasso di Lucca quintali 1200 di olio, rappresentanti la quota assegnata dall'Ispettorato regionale dell'alimentazione di Cagliari alla Sepral stessa�: e fu inoltre � invitato a prendere immediati accordi...... per il finanziamento e ritiro dell'olio i>; il Consorzio aveva diritto alle spese in lire 3295 a quintale; il prezzo di cessione ai grossisti fu stabilito in lire 53.700 al quintale; 600 quintali dovevano essere �immagazzinati � dal Consorzio e gli altri� 600 quintali dovevano essere ripartiti tra grossisti di cui la Sepral si riservava di precisare i nomi; sui 600 quintali � immagazzinati ii al Consorzio era riconosciuto un compenso di distribuzione di lire 1000 a quintale, a parte il rimborso degli oneri di finanziamento il cui ammontare la Sepral si riservava di precisare:� la stessa Sepral di riservava di precisare il prezzo definitivo di cessione ai singoli assegnatari. La Corte di Appello, nell'impugnata sentenza, ha considerato che pur non essendo stato esibito il verbale del 21 marzo 1949, cui la suindicata lettera faceva riferimento, doveva escludersi in base al contenuto suindicato degli accordi specificati nella suindicata lettera, che il Consorzio avesse acquistato l'olio. Ed invero, l'incarico di ritirarlo e di provvedere al finanziamento, la previsione di rimborso delle spese e degli oneri del finanziamento, e la precisazione che l'olio avrebbe dovuto essere ripartito secondo le assegnazioni della Sepral dimostrano che non fu concl�so un contratto di compravendita ma che l'olio rimase a "disposizione della Sepral e che gli accordi furono previsti per l'attuazione dello immanente fine pubblico di disciplina di un rapporto di gestione di un prodotto di ammasso destinato all'approvvigionamento secondo le norme inderogabili del tempo. Ma se l'oggetto degli accordi esclude la vendita, esso esclude che agli accordi stessi siano applicabili le norme sul deposito e sul mandato onde il Consorzio possa agire in giudizjo deducendo diritti in base agli schemi tipici di detti istituti, come invece la Corte di Appello ha ritenuto. Lo stesso resistente Consorzio pone. .in rilievo che il D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, art. 2, n. 8, previde _ che i Consorzi potevano eseguire �per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione, la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie ii; e sostiene -13 che in tale previsione debbano inquadrarsi gli accordi suindicati. Ora il rapporto tra lo Stato e Oonsorzio relativo a detta attivit� non pu� considerarsi di diritto privato in quanto l'attivit� era svolta per conto e nell'interesse dello Stato � per perseguire un fine di diritto pubblico e concerneva prodotti che erano divenuti di propriet� dello Stato per effetto di una speciale disciplina di espropriazione, �e che potevano cessare di� esserlo a seguito di provvedimenti di assegnazione da parte degli organi competenti. E in relazione appunto alla pubblicit� del rapporto lo stesso art. 2, n. 8 del citato decreto stabili che i Oonsorzi, per detta attivit�, dovessero avere una gestione separata da quella concernente le altre loro attivit�. Oonsegue che la misura dei diritti e degli enti gestori per le attivit� in tema di ammassi si deve innanzi tutto desumere dalle specifiche previsioni degli accordi e che i principi che �disciplinano gli schemi negoziali di diritto privato si possono applicare soltanto in coerenza e nei limiti consentiti dalla natura di negozio di diritto pubblico degli accordi stessi. Per tale indagine deve ritenersi competente in linea� di principio il giudice ordinario (salvo quanto si dir� in seguito per il caso in esame) e non la Oorte dei Oonti perch� trattasi di indagine che non inerisce ad un giudizio ufficioso sui conti o di responsabilit� contabile ma inerisce ad un giudizio ad istanza di� parte per il quale detta giurisdizione non � prevista dal T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sulla Oorte dei Oonti e dal regolamento di procedura 13 agosto 1913, n. 1038 se non in relazione a leggi speciali ed a particolari situazioni di fatto e di diritto (cfr. 57 del testo unico in relazione all'art. 25 legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 57 del regolamento di procedura in relazione all'artiticolo 73 d. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilit� generale dello Stato; art. 56 del T. U. e 52-55 del regolamento in relazione all'art. 20 T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, oltre la previsioni su i ricorsi in materia di pensioni e quelli concernenti il contenzioso del pubblico impiego dei dipendenti della stessa Oorte). . Ma tuttavia sussiste nel caso in esame il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La domanda del Oonsorzio � diretta ad ottenere la condanna dell' .Amministrazione a pagare la differenza tra la somma ottenuta della vendita dell'olio, di produzione dell'annata 1947-48, presso di esso depositato di sua iniziativa, e i maggiori oneri derivanti dal mancato collocamento ai prezzi ufficiali dell'olio stesso. La Oorte di Appello ha accolto la domanda ritenendo applicabile l'art. 1720 O.e circa il rimborso delle spese e compenso del mandatario. Ma in coerenza con l'enunciato principio che le norme degli schemi negoziali di diritto privato possono applicarsi nei limiti consentiti dalla natura pubblica del rapporto, il diritto potrebbe riconoscersi soltanto se, in base agli accordi a principi generali o a disposizione di legge in materia, l'in cidenza del rischio per la mancata vendita dell'olio ai prezzi ufficiali dovesse ritenersi a carico della Amministrazione. Il Oonsorzio richiama l'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 596 il quale dispone: ... �� autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dall'olio di produzione 194 7 -48, del contingente affiuito agli oleari del popolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 �. La disposizione pera.ltro deve intendersi in combinazione con quella del successivo art. 3 secondo comma cui: �l'effettiva entit� degli oneri a carico dello Stato a termini della presente legge verr� accertata e liquidata dal M. A. F. (Ministero Agricoltura e Foreste) attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compiere e da presentare dagli enti gestori. Le modalit� per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Oorte dei Oonti, dal Ministero dell'Agricoltura d'intesa con quello del Tesoro�. � Le disposizioni dunque non riconoscono un diritto soggettivo al rimborso che possa incondizio~ natamente farsi valere in conseguenza della mancata collocazione dell'olio, ma prevedono che gli oneri derivanti dal mancato collocamento dell'olio di produzione dell'annata 1947-48, per causa di forza maggiore, debbano essere accertati e liquidati dall'Amministrazione secondo un procedimento particolare e necessario per l'accertamento dei presupposti e da esperirsi con modalit� peculiari. Un diritto soggettivo pertanto potrebbe profilarsi soltanto dopo l'atto di accertamento, che definisca il procedimento cui � fatto cenno. E nell'attuale mancanza di codesto atto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Non condividi�mo il punto di vista della aorte Suprema la quale ha ritenuto che, in sostanza, si versi in un caso di difetto temporaneo di giurisdizione dell'Autorit�, giudiziaria ordinaria. Ci sembra che tra gli articoli ael Testo Unico delle leggi sulla aorte dei aonti .citati nella sentenza manchino proprio quelli decisivi e cio� gli artt. da 44 a 55. Basta, infatti, leggere l'art. 44 per �onvincersi che il giudizio su quel rendiconto che secondo la sentenza in esame deve essere presentato dall'Ente gestore del l'ammasso, quale presupposto essenziale del proce dimento contenzioso, � proprio devoluto alla aorte dei Conti e soltanto alla Corte dei aonti. D'altronde, la questione non � nuova e le stesse Sezioni Unite della aorte Suprema con sentenza 17 novembre 1928 (in � Giur. It. �, 1929, I, 1, 86) hanno gi� nettamente deciso che nel caso di �respon-_ sabilit� conseguente alla gestione tenuta da privati �per conto e nell'interesse dello Stato (come appunto nel caso degli ammassi) le controversie derivanti da questi rapporti per la determina~ione del debito de -14 gestore e delle relative responsabilit�, rientrano tra quelle su cui � competente la Corte dei Conti, con esclusione della competenza del giudice ordinario. Sull'argomento consigliamo di leggere lo scritto dell'allora Presidente della Corte di Cassazione D'�MELIO e dall'allora Presidente della Corte dei Conti GASPERINI su: I contatti giurisdizionali della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti. (in � Riv. Dir. Pubbl. �, 1930, I, 242 e segg.). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Governo dimissionario -Decreto ministeriale di concessione di acqua pubblica -Validit�, (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 3430/59 -Pres.: Oggioni; Est. Favara; P.M.: Pomodoro (concl. conf.); Wobbe c. Ministero LL. PP. Il decreto che concede una piccola derivazione di acqua pubblica ben pu� essere emanato anche dal Ministro dei LL. PP. di un governo dimissionario prima della formazione del nuovo Gabinetto e della immissione dei nuovi ministri nel possesso della loro carica. Trascriviamo la parte di motivazione della sentenza che si riferisce alla massima sopra indicata. Col secondo motivo, poi, il ricorrente censura la sentenza denunziata per aver ritenuto che il decreto in esame poteva essere adottato da un Ministro dimissionario perch� costituente un atto di ordinaria amministr~zione, deducendo che non poteva esso rientrare in tale categoria di atti, dal momento che esso aveva ad oggetto una concessione trentennale che modifica la precedente destinazione dell'acqua pubblica e dovendo essere emesso con l'intervento di due ministri, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La censura � infondata. Poich� dopo le dimissioni del Governo e fino alla formazione del nuovo Gabinetto ed all'ammissione del Ministro nel possesso della loro carica, i Ministri dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari in corso e di quelli di ordinaria amministrazione, deve bene considerarsi concessa una piccola derivazione di acque pubbliche con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici firmato da un Ministro dimissionario in esito ad un'istruttoria gi� in corso in tale momento. Va, a tale proposito, notato anzitutto che nessuna norma costituzionale prevede una diminuzione dei poteri spettanti ai Ministri dimissionari fino al momento della formazione del nuovo Gabinetto e la formula secondo la quale essi restano in carica per gli affari di ordinaria amministrazione e per quelli in corso � dovuta alla prassi costituzionale ed alle consuetudini da essa elaborate: i limiti di tale potere, poi, sono piuttosto affidati alla sensibilit� politica dei Ministri dimissionari, e del Governo che ha rassegnato le dimissioni che a norma concreta, n� � prevista alcuna sanzione di nullit� per gli atti comunque emanati dal Governo dimissionario, mentre � necessit� che lo Stato non cessi per un istante solo di avere un governo che ne curi gli interes5i e gli affari, Mentre, perci�, per atto di ordinaria amnurunistrazione dovr� piuttosto intendersi non quello che tale risulti secondo le categorie civilistiche, od a mente dell'articolo 320 O.e., ma quello che non impegni la politica del futuro Governo, o che invece riaffermi od attu� fa polit�c�'d.�l Governo dimissionario, in quanto gi� condannata dal Parlamento attraverso il voto contrario di una delle due Camere, e di entrambi su la speciale mozione di sfiducia di cui allo articolo 94 della vigente Costituzione, la responsabilit� che, in ogni caso, il Ministro dimissionario potr� assumere compiendo atti che comunque vengono a violare la prassi costituzionale, eccedendo l'ordinaria amministrazione, potr�, se mai, dar luogo a responsabilit� politica del Ministro di fronte al Parlamento, od al Governo, ma in nessun caso alla giuridica nullit� dell'atto da lui compiuto, sia che tale atto sia stato compiuto perch� ritenuto per errore, di ordinaria amministrazione o relativo ad affari in corso, o sia, comunque, perch� ritenuto dettato dalla necessit� inderogabile ed indilazionabile di un provvedimento immediato, o da altri motivi comunque politicamente apprezzabili. Sotto nessuno degli indicati profili, pertanto, potr� dirsi illegittima la concessione di cui � causa sia perch� correttamente accordata dal Ministro sia pure dimissionario, ma in esito ad un'istruttoria gi� da tempo in corso, e, perci�, quale �affare in corso� come tale sicuramente attuabile dal Ministro dimissionario, anche secondo la prassi costituzionale sopra ricordata e sia ancora, perch�, in nessun caso la violazione della prassi stessa potrebbe dare luogo ad una nullit� giuridicamente rilevabile davanti al giudice amministrativo, cosicch� non occorre neppure scendere ad esaminare se la concessione di una piccola derivazione costituisca, o meno, atto di ordinaria amministrazione secondo le norme civilistiche, dal momento che queste non sarebbero in alcun caso applicabili alla specie in esame interamente governata dal diritto pubblico, non meno che dalle necessit� cogenti ed inderogabili dello Stato, come tali valutabili solo dal Parlamento nell'idonea sua sede politica prevista dalla carta costituzionale. La soluzione ci sembra di ovvia esattezza. Sull'argomento vedi anche la decisione n. 713 del 4 luglio 1956 della IV Sezione del Consiglio di Spato (Pres.: Stumpo; Est.: Landi, Rie.: Gentili in cc Il Consiglio di Stato�, 1956, I, 858). COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Art. 41, 1� comma, C. p. c. -Provvedimento di inibitoria ai sensi degli artt. 700 a 702 C. p. c. -Istanza regolamento giurisdizione -Ammissibilit� -Sospensione temporanea atto amministrativo -Equivale a revoca Violazione art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 3262/59 - Pres.: Oggioni; Est.: Rossano, P.G.: P~~odoro (conf). Ai sensi dell'art. 41, I comma O.p.c., l'esp~ri�� mento del regolamento di giurisdizione � precluso dalla decisione in merito della causa emessa dal Giudice di 1� grado e cio� da una decisione che ="' mzmu mt BI -15 abbia' pronunciato in primo grado sulla proponibilit� dell'azione e che sia suscettibile �di impugna . zione. � pertanto ammissibile, secondo la predetta disposizione, l'istanza di regolamento di giurisdizione av'verso provvedimento del Pretore emesso a termini degli artt. 700 a 702 O.p.c. e con il quale si sospende l'esecuzione di decreto prefettizio di espropriazione per p. u., in quanto che il provvedimento stesso non concerne la proponibilit� della azione dedotta in giudizio. .Anche a voler considerare l'inibitoria quale mera azione di carattere preventivo e definitivo, tuttavia essa, in quanto attua una tutela giurisdizionale preventiva, ha fine cautelare, in attesa del giudizio di merito e la definitivit� del provvedimento � acquisita soltanto dalla definizione del giudizio stesso. Consegue che il provvedimento, per gli stessi limiti della sua funzione, non pu� pregiudicare la questione di ammissibilit� della azione nel giudizio di merito. Il Giudice ordinario non ha il potere di pronunciare la temporanea sospensione dell'atto amministrativo, in quanto ch� la sospensione � una revoca temporanea dell'atto medesimo e viola quindi l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, secondo cui il giudice deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto in relazione alla lesione del diritto dedotta in giudizio, ma non pu� revocare o modificare l'atto amministrativo. Le massime sopra trascritte costituiscono sostanzialmente la motivazione di questa sentenza che riafferma principi sui quali non dovrebbero pi� essere consentiti dubbi. �Sul concetto di pronuncia di merito preclusiva della proponibilit� del regolamento di giurisdizione V.: da ultimo la Oorte di Cassazione, Se.doni Unite, Sent. n. 2520/59. FALLIMENTO -Insinuazione tardiva -Decadenza per mancata costituzione in giudizio -Riproponibilit� Esclusione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 2490/59 ...:. Pres.: Torrente; Est.: Novelli; P.M.: Tavolaro (concl. conf.), Finanze c. Fall. Soc. Forni). � inammissibile la riproposizione di una domanda di insinuazione tardiva precedentemente proposta e non iscritta a ruolo nel termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato. Trascriviamo integralmente la motivazione in diritto della sentenza. L'unica questione prospettata nel ricorso verte �su:ll'ammissibilit� della riproduzione di una domanda di insinuazione tardiva precedentemente proposta e non iscritta a ruolo, nel termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato. La dichiarazione tardiva di credito � regolata dall'art. 101 della legge sul fallimento, ove, nel secondo comma, � stabilito che cc le parti si costituiscono a norma dell'articolo 98 terzo comma )), Quest'ultima disposizione, nel disciplinare l'oppo s1z1one dei crediti esclusi o ammessi con riserva, sancisce che cc almeno cinque giorni prima della udienza -fissata dal giudice delegato -i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata l>, La sentenza impugnata, decidendo �che la decadenza comminata dall'art. 98, comma 30, legge fallimentare, per la mancata costituzione in termini, � applicabile anche al creditore che inoltra domanda di insinuazione tardiva di credito, ha, osservato che il richiamo dell'art. 101 al terzo comma del citato art. 98 non deve indendersi limitato alla sola prima parte della disposizione che stabilisce il termine entro il quale deve avvenire la costituzione, ma d�ve essere esteso anche alla seconda parte in forza della quale la mancata costituzione importa che ccl'opposizione si reputi abbandonata�. Oi� in quanto la distinzione non trova riscontro nella legge, la quale ha inteso imprimere al procedimento di insinuazioni, presentate dopo l'approvazione dello stato passivo, una maggiore speditezza rispetto a quello predisposto per la domanda di ammissione al passivo in via normale, assimilandolo a quelle delle opposizioni ed eliminando cosi le operazioni della prima fase previste dagli artt. 93-97 L.D., onde l'irrilevanza dell'argomentazione secondo cui, nel caso delle dichiarazioni tardive, non ricorrerebbe la ragione fondamentale della sanzione stabilita dalla seconda parte dell'art. 39,, l'esigenza cio� di trattare congiuntamente tutte le cause di opposizione allo stato passivo. Ool primo motivo, la ricorrente contesta che il richiamo fatto dall'art. 101 al 3� comma dell'arti�olo 98 si estenda integralmente a tutta la disposizione e insiste nell'assunto che tale richiamo riguarda solo la prima parte del comma, che regola i termini per la costituzione, e non la seconda parte, che concerne le conseguenze processuali della mancata costituzione.. La tesi, gi� discussa e disattesa da elaboratissime decisioni di magistrature di merito, � resistita, oltre che dalle esatte conSiderazioni d�lla sentenza denunziata, dal rilievo che difetta assolutamente il bench� minimo elemento letterale che possa indurre a ritenere il rinvio normativo limitato al precetto e non alla sanzione. Pu� escludersi, invece, con tutta sicurezza che la dizione dell'art. 101 (le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, 3� comma) implichi un rinvio alle forme di costituzione e non anche alla comminatoria di decadenza, perch� la stessa espressione si legge al secondo comma dell'articolo precedente (100) in tema di impugnazioni dei crediti ammessi, sottoposte come le opposizioni allo stesso termine di proposizione, decorrente dal deposito dello stato passivo, e in ordine� alle quali, stante anche l'esigenza di assicurare la possibilit� del giudizio cumulativo, ogni distinzione, quanto al rinvio, tra precetto e sanzione � addirittura assurda. Posto che l'interpretazione letterale induce a ritenere che il legislatore !ltbbia inteso sottoporre i due istituti (opposizione -insinuazione tardiva} alla medesima disciplina giuridica, non vale opporre che sul piano teorico l'assimilazione dei due istituti non � corretta, stante l'evidente differenz;~ -16 strutturale delle fattispecie, caratterizzate l'una da una pretesa che, per essere diretta alla modifica dello stato passivo gi� costi~uito, � sottoposta nel suo esercizio ad un termine categorico e l'altra da una pura variazione della situazione passiva che non ha riferimento all'esercizio di un'azione gi� avvenuta e che la legge non sottopone ad un termine, ma si limita a consentire fino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare. Invero, ai fini in discussione l'eventuale dubbio sull'estensione del rinvio, pi� che sulla base delle differenze strutturali tra i due istituti (che non escludono l'assimilazione sul piano legislativo) andrebbe risolto, merc� un controllo dei limiti di coincidenza circa le finalit� pratiche che il legislaslatore si � preposto; e nella specie l'esigenza di assicurare un rapido svolgimento della procedura di accertamento del passivo, nell'interesse comune dei creditori, postula appunto la sanzione per la inosservanza del precetto legislativo, anche nel caso delle insinuazioni tardive. Pi� delicata e l'altra argomentazione della ricorrente svolta nel secondo motivo, per sostenere la riproponibilit� del ricorso per l'ammissione, tardiva, al passivo, cui non sia seguita la rituale costituzione, indipendentemente dalla fondatezza della tesi propugnata col primo motivo di ricorso. Anche a voler ritenere -si afferma -che l'articolo 101 della legge speciale richiami integralmente il terzo comma dell'art. 98, deve pure con1;1iderarsi che, secondo i principi generali, l'abbandono della istanza (volontaria o presunta dalla legge) non pu� essere intesa come abbandono del diritto, il quale pu� quindi essere azionato con la proposizione di una nuova domanda, salvo particolari limitazioni, quale quella di specie attinente al mancato esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare. Prevenendo poi l'obiezione che � riconosciuta ormai senza contrasto la decadenza-definitiva dell'opposizione e la non riproponibilit� del credito nella forma dell'insinuazione tardiva, nei riguardi del creditore opponente allo stato passivo che non siasi costituito nei termini di cui al comma terzo dell'art. 98 (cfr. al riguardo Cassazione 31 marzo 1959, n. 949), la ricorrente rileva che l'opposizione contro lo stato passivo da parte del creditore escluso e ammesso con riserva si inquadra nel regime delle impugnazioni, onde la giustificazione della non riproponibilit� del medesimo atto, mentre il processo di insinuazione tardiva del creditore non presuppone una precedente attivit� contenziosa, un provvedimento del giudice suscettibile di divenire definitivo e non ha carattere di impugnazione cui s-ia applicabile il principio della consumazione. Equiparata, cio�, alla domanda giudiziale (e non ad un atto di impugnazione), l'istanza di ammissione tardiva in caso di mancata costituzione d� luogo, secondo la ricorrente, soltanto all'estinzione del processo, che postula la possibilit� della riproposizione e non pu� portare alla perdita del diritto. Anche tali rilievi sono fondati. Che nel caso di rinvio alla disciplina di altro istituto possono, nelle due fattispecie, non coincidere gli effetti relativi all'applicazione del testo legi slativo, ritiene questa Corte costituire criterio interpretativo � del tutto corretto; non risultando esatte, invece, le premesse del ragionamento seguite nel ricorso. Indubbiamente, in conseguenza del rinvio la ultima parte del secondo comma d�1l'art. 101 deve leggersi: se il creditore non si costituisce, la richiesta (tardiva) di ammissione al passivo si reputa abba.ndonata. Ora, nella nomenclatura giuridica i termini abbandono di istanza e abbandono di domanda non hanno un preciso significato: vero che normalmente, discutendosi dei ni.odi e delle diverse :finalit� in tema di desistenza da una lite, distinguendosi cio� la rinuncia al diritto con l'azione si � fatto valere dal recesso soltanto dal giudizio senza compromettere l'azione, dottrina e giurisprudenza, per indicare la seconda ipotesi, in luogo del termine usato dal codice (rinuncia agli atti giudiziari art. 306) si valgono anche delle espressioni abbandono dell'istanza, ma � anche vero che per indicare l'abbandono (rinuncia) dell'azione, si trova la locuzione abbandono della domanda. Senza voler insistere sul diverso valore delle parole domanda e istanza, va tuttavia rilevato che nel caso in esame, nell'ultima parte dell'articolo 101 si trova la parola domanda; decisivo � per� il rilievo che l'imprecisione tecnica, tanto pi� grave ove dovesse seguirsi la tesi della ricorrente per l'antinomia con la precisa disposizione processuale (art. 306), non pu� non essere risolta nel senso che il legislatore abbia inteso riferirsi alla desistenza dell'azione (se pure nell'ambito della esecuzione fallimentare), in quanto l'applicazione di una sanzione sotto forma di presunzione juris et �e jure non � sicuramente caratteristica della materia strettamente processuale. Del resto, in via di ipotesi pu� anche ammettersi che il concetto di abband�no della richiesta (tardiva) di ammissione al passivo -di per se -non ~mplichi la desistenza dell'azione, ma ci� impone una pi� attenta ricerca della ratio legis e pi� precisamente del sistema della legge speciale in ordine all'assimilazione dell'insinuazione tardiva all'opposizione, cui � pacifico il carattere di impugnativa, per stabilire se possa giungersi ad equiparare le conseguenze giuridiche nel caso di mancata costituzione, senza snaturare il carattere dell'istituto che accoglie la norma dell'altro. Orbene, la dichiarazione tardiva interviene dopo il provvedimento di chiusura della verifica dei crediti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (19 ottobre 1956, n. 3698) ha carattere giurisdizionale, e, sebbene non trovi una corrispondente pronuncia contraria del prov:vedimento stesso, ha per iscopo di modificare i risultati, funzione questa tipica degli atti di impugnazione. Quindi, ove pure si ritenga che l'inosservanza dei termini di costituzione produca soltanto l'estinzione del processo, subentrerebbe in ogni caso il criterio della consumazione dell'impugnazione, a sorreggere la soluzione accolta anche rispetto all'-insinuazione tardiva, che costituisce una impugnativa net si;; sterna della legge vigente. Infine, va rilevato che nel meccanismo della dichiarazione tardiva, il rapporto di gravame ri -17 guardo il provvedimento che dichiara esecutivo lo stato passivo � palese nella disposizione dello stesso secondo comma dell'art. 101, in virt� della quale, dopo il ricorso dell'interessato, il giudice fissa con decreto non solo l'udienza di comparizione ma altres� il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto, termine che, per il suo carattere espressamente definito perentorio, non pu� non valere a delimitare definitivamente la facolt� di insinuare i crediti dopo la fase principale e quindi di immutare lo .stato passivo precedentemente approvato, confermando quel parallelismo di situazioni con l'opposizione, che senza fondamento la ricorrente contesta �. Le diffuse argomentazioni della sentenza di cui ci sembra doveroso rilevare anche il pregio della forma appaiono abbastanza convincenti. Comunque, la questione risolta � di quelle per le quali pi� che la assoluta esattezza della soluzione, interessa la certezza e la costanza dell'indirizzo giurisprudenziale. � opportuno che a questa sentenza sia data la pi� larga diffusione specie nell'ambito di quegli uffici finanziari i quali provvedono direttamente alle in sinuazioni tardive nelle procedure fallimentari, in modo da evitare altre decadenze del genere. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Contenzioso. Amministratori e liquidatori di societ�. Salve et repete. Applicabilit�. (Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 27 ottobre 1959 n. 3126 -Pres.: Oggioni; Est.: Caporaso; P.M.: Pomodoro (conf.); Maccari e Cottone c. Finanze. Il precetto del solve et repete deve trovare applicazione, anche di fronte agli amministratori ed ai liquidatori di una societ�, quando si controverta riguardo alla loro personale e solidale responsabilit� in materia di imposta sull'entrata. Le Sezioni Unite del S.C. -dopo aver riaffermato che cc anche per la imposta sull'entrata ricorre l'obbligo del previo pagamento del tributo, salvo che le ragioni del contribuente siano di chi'ara ed immediata evi denza, onde pronta ed incontrovertibile sia la risolu zione della lite � -hanno negato che la questione della responsabilit� personale degli amministratori e dei liquidatori di una societ�, in materia di ige, possa essere considerata risolubile prima facie. La decisione presenta un particolare interesse in quanto in essa sono contenute affermazioni di prin cipio, di cui non pu� sfuggire la importanza; tanto pi� che da circa un ventennio la Corte Suprema non aveva avuto occasione di pronunziarsi al riguar do. � infatti del 12 giugno 1940, n. 1936; in �Foro It. �, 1940, I, 1285, la pronunzia del Supremo Col legio, che, conformandosi ad una precedente deci sione emessa in materia di imposte indirette (Cassa zione sentenza 19 giugno 1923 in causa Astarita, in �Foro It. �, 1923, I; 786), disse ricollegarsi ad un principio generale di diritto comune la responsabilit� personale dei liquidatori e degli amministratori per il mancato pagamento delle imposte dirette. A tale indirizzo giurisprudenziale espressamente si riallaccia la sentenza annotata, che, nel riaffermare la esistenza di dett� principio generale, ne ha ri�onosciuta la validit� anche nel campo delle imposte sugli affari. Le Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto la applicabilit� del disposto dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1929, n. 4 nei confronti degli amministratori in caso di illecito amministrativo. (In egual senso: GIANNINI: I concetti fondamentali del diritto tributario, pag. 214 e, da ultimo, SPINELLI: in Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, pag. 89). Il peculiare interesse di tali punti della decisione ci induce a riferirne la perspicua motivazione relativa: cc Occorre premettere che nella specie l'Ufficio impositore aveva richiesto, oltre all'imposta dovuta, il pagamento di una sopratassa conseguente alla non veritiera dichiarazione dei legali rappresentanti della Cooperativa Lav�ratori .Alberghi e Mensa, cio� del Maccari, quale amministratore, e del Cottone, quale liquidatore. cc Inoltre lo stesso Ufficio ha posto a carico dei medesimi l'obbligo solidale di pagamento della imposta dovuta dalla Cooperativa, per non avere essi provveduto a soddisfare, con le somme disponibili in cassa, il credito dell'Erario. Come si vede, la responsabilit� personale e solidale dei due successivi amministratori dell'Ente debitore dell'IGE � basata su precisi elementi di fatto, il cui accertamento ed il cui apprezzamento richiede un'indagine apposita, che non si presenta n� breve n� semplice. cc Non � poi esatto che sia pacifico in diritto che gli amministratori non rispondono, in nessun caso delle obbligazioni tributarie della Societ� da essi rappresentata. Innanzi tutto nel caso concreto, concorreva anche l'obbligo del pagamento di una sopratassa, \a quale, a' termini dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ricade proprio sugli amministratori, e questo sarebbe gi� sufficiente a legittimare l'obbligo del cc solve et repete � nella presente controversia. Inoltre esiste un principio di carattere generale desumibile dalle norme di diritto comune ed ancora pi� da quelle speciali del diritto tributario (artt. 10-11 e 12 della stessa legge del 1929: art. 45 del R.D.L. 17 settembre 1931, n. 1608, in materia di imposte dirette, ecc.) per cui gli amministratori possono divenire responsabili in proprio del debito di imposta. La tesi � largamente seguita in dottrina ed � stata affermata da questa Corte sia pure in data non recente (Cassazione 12 giugno 1940, n. 1936). Cosicch� la pretesa della Amministrazione circa la responsabilit� personale e solidale dei ricorrenti, cosi come dedotta, non � poteva costituire, neppure essa, una questione di facile soluzione sottratta all'onere del -solve. et repete �. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione per le Attivit� Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) -Organo dello Stato -Patrocinio della Avvocatura. PROCEDIMENTO CIVILE -Notifica citazione diret.. tamente presso l'Amministrazione. Nullit� assoluta -Dichiarazione nullit� in appello. Rinvio al primo giudice. D.L.L. 19 marzo 1945, n. 79 -D.L.L. 14 aprile 1945, n. 147 -Art. I e 2 D.L.L. 4 gennaio 1946, n. 5 -D.L.L. 1� febbraio 1946, n 21 D.L.L. 12 aprile 1946, n. 236 -D.L.C.P.S. 19 settembre 1947, n. 1009 -L. 9 aprile 1953, n. 296 -Art. 11 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 -C.P.C. Art. 354 ( Corte d'Appello di Roma -Sez. I, Sent. 28 agosto 1959 -Pres.: Palumbo; Est.: Sciaraffia; Soc. S.O.L.A.C. c. Fall. Soc. G.A.L.L. e A.A.I). L'.Amministrazione per le .Attivit� .Assistenziali Italiane ed Internazionali (.A. .A.I) � succeduta alla Delegazione Italiana per l'U.N.R.R..A. e come tale � un organo della Pubblica .Amministrazione Italiana e gode del patrocinio dell' .Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. I del T.U. 30 ottobrel933, n. 1611. Conseguentemente, la notifica dell'atto di citazione eseguita direttamente presso la detta .Amminis- trazione � affetta da nullit� assoluta, non sanabile dalla costituzione in giudizio di quest'ultima, e comporta la diehiarazione di nullit� del giudizio e delle sentenze in esso pronunciate, con la remissione della causa al primo giudice. Dopo la Corte di Appello di Napoli (sentenza 9 luglio 1953, A.A.I. c. Annunziata, Mon. Trib. 1954, 290) anche la Corte di Appello di Roma ha dovuto risolvere la questione sulla natura giuridica dell'Amministrazione per le Attivit� Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), ai fini della applicabilit� delle norme contenute nel T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sul patrocinio dell'Av�vocatura, stilla notifica degli atti e sul foro dello Stato. La questione si � ripresentata alla Corte romana per l'errore generato dalla nota confusione tra la Missione italiana per l'U.N.R.R.A. e la Delegazione Italiana per l'U.N.R.R.A, organo internazionale il primo ed organo della Pubblica Amministrazione Italiana il secondo, e in cui era incorso il giudice di primo grado ritenendo la A.A.I. succeduta alla Missione italiana anzich� alla Delegazione italiana. La decisione sopra riportata ha ancora una volta affermato il carattere di organo dello Stato delle A.A.I. (incidentalmente gi� dichiarato dalla stessa Corte nella sentenza 7 novembre 1957, in causa A.A.I. �o. Cooperativa Tripoli Gurgi. Nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 febbr.aio 1957, n. 224, in Il Cons. Stato 1957, I, 1-10) �rifacendosi alla costit14zione dell'U.N.R.R.A. per chiarire che l'origine di detta Amministrazione discende direttamente dalla Delegazione italiana. �La United Nations Relief and Rehabilitation .Administration (U.N.R.R..A) -ha ricordato la Corte d'.Appello -fu costituita dalle Nazioni Unite ed .Associate nella Guerra, con convenzione firmata a Washington il 9 novembre 1943, allo scopo di facilitare la ricostruzione e la riorganizza zione dei paesi maggiormente danneggiati dalla guerra, e soltanto con le risoluzioni nn. 57 e 58 del Consiglio direttivo fu autorizzata a svolgere la sua attivit� anche in Italia, con particolare riferi mento alla assistenza ed al rimpatrio dei profughi, a cui si aggiunsero -in secondo tempo -anche funzioni di altra natura ii. cc Per rendere possibile l'esplicazione di tale at tivit� l'U.N.R.R..A stipul� un accordo con il Go verno Italiano (approvato con D.D.L. 19 marzo 1945, n .. 79) nel quale fu stabilito che essa avrebbe agito in Italia -attraverso una Missione e che il Governo italiano avrebbe costitnito una propria Delegazione che lo avrebbe rappresentato nei rap porti con la predetta Missione. Nell'articolo 11 dello stesso accordo fu stabilito, poi, che -per tutta la durata dell'accordo -!'.Avvocatura dello Stato avrebbe potuto assumere -su richiesta della Missione Italiana della U.N.R.R..A -la rap presentanza e difesa degli interessi patrimoniali dell'U.N.R.R . .A e del personale di essa, per cause e fatti di servizio, in tutti i giudizi civili e penali avanti l'autorit� giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amnunistrative speciali ii. " cc La costituzione della Delegazione Italiana fu attuata, con D.L.L. 14 aprile 1945, n. 147, cc quale tramite e collegamento della Missione della U.N.R.R.A. in Italia ii e trov� la propria regolamentazione nel D.L.I1. 4 gennaio 1946, n. 5, dal quale testualmente si desume che la Delegazione Italiana il cui Presidente rappresenta il Governo Italiano, � un organo della ;p..A. Italiana ajle__di-:_ pendenze della Presidenza del Consiglio dei Mini~ stri (artt. 1 e 2), e tale carattere fu confermato con i successivi decreti n. 21 del primo febbraio -19 1946 e n. 236 del 12 aprile stesso anno, in relazione ad altro accordo stipulato il 19 gennaio fra l'U.N. R.R.A ed il Governo italiano �. � Nel giugno del 1947 cessarono i rifornimenti gratuiti dell'U.N.R.R.A e l'intera organizzazione fu posta in liquidazione. Non cessarono, per�, gli aiuti internazionali, il cui carico fu assunto in massima parte dagli Stati Uniti d'America i quali stipl�arono -iJ 4 luglio 1947 -un accordo con il Governo italiano per un programma di assistenza A.U.S.A.�. cc La delegazione del Governo italiano, che non doveva avere pi� rapporti con l'U.N.R.R.A ma con i nuovi organismi internazionali successivamente creati per l'attuazione del piano A.U.S.A. fu trasformata ed assunse, in virt� del D.L.C.P.S. 19 settembre 1947, n. 1006, la denominazione di � Amministrazione per gli Aiuti. Internazionali (A.A.I.), successivamente modificata in quella di �Amministrazione per le Attivit� Assistenziali Italiane Internazionali� in virt� della legge 9 aprile 1953, n. 296, di ratifica del precedente decreto legislativo �. � Chiaro �, pertanto, che la A.A.I. non � succeduta alla Missione Italiana dell'U.li[.R.R.:A, organo internazionale destinato ad esplicare in Italia attivit� dell'U.N.R.R.A, di cui era diretta promanazione, sibbene alla Delegazione italiana, organo della P.A. italiana, destinato a rappresentare il Governo italiano, di cui era -a sua volta -diretta promanazione, presso la detta Missione. Ed � appunto in questa diversa natura dei due organi, distinti e contrapposti, che va ricercata la ratio della norma dell'art. 11 dell'accordo originario del 1945, con cui fu conferita alla Missione -e non pure alla Delegazione -la facolt� di affidare la tutela degli interessi patrimoniali propri e dei propri dipendenti alla Avvocatura dello Stato. Tale disposizione, infatti, mentre si rendeva necessaria a favore dell'U.N.R.R.A. e della sua Missione, che, altrimenti, non avrebbe potuto godere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -in dipendenza della loro qualit� di organi internazionali -non era affatto necessaria a favore della Delegazione Italiana, che di tale patrocinio godeva di diritto in dipendenza della sua qualit� di organo della P.A. italiana)), �Il Tribunale di Roma, conseguentemente, avrebbe dovuto riconoscere e dichiarare la eccepita nullit� della notifica della citazione dell'A.A.I. -rilevabile anche d'ufficio e, quindi, non sanata dalla costituzione della convenuta Amministrazione e disporre che la predetta notifica fosse ripetuta in forma valida per la regolazizzazione del con traddittorio, che doveva essere integrato anche nei confronti della A.A.I., in dipendenza di quanto si � detto pi� sopra circa la necessit� del litis consorzio passivo in ordine alla domanda del Fallimento .proposto nei confronti della S.O.L.A.C. )), �La nullit� della notificazione dell'atto introduttivo della lite comporta la nullit� del giudizio e delle sentenze in esso pronunziate, e la declaratoria di tali nullit� comporta la remissione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 C.p.c. )), A. N. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Alloggi per ferrovieri -Costruzione eseguita lontano dagli impianti ferroviari e per ~bitazione di funzionari di grado elevato. Opera ferroviaria -Legge sul piano regolatore di Roma -Applicabilit�. Art. 76 e 77 legge 7 luglio 1907, n. 429 -Art. 4� primo comma leggo 24 marzo 1932, n. 355. (Corte d'Appello di Roma, Sez. I -Sent. 27 luglio 1959 -Pres.: Sagna; Est.: Colapinto; FF.SS. c. Scheibler). La costruzione di fabbricati per alloggio del personale delle Ferrovie dello Stato costituisce un'opera ferroviaria ai sensi dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ancorch� la costruzione sorga lontano dagli impianti ferroviari ed il fabbricato venga destinato ad abitazione di funzionari elevati in grado. Conseguentemente, l'espropriazione che si renda necessaria per siffatta costruzione pu� beneficiare delle agevolazioni relative ai criteri di stima prevedute nel primo comma dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 335, sul piano regolatore di Roma. La decisione sembra meritevole di segnalazione per la corretta determinazione del concetto di � costruzione ferroviaria l> alla quale l'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429 rende applicabili i criteri di stima preveduti nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della cittii di Napoli o in altre disposizioni legislative speciali pi� favorevoli per le Amministrazioni esproprianti. Nella fattispecie la contestazione "Sorse ai fini dell'applicabilit� dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 355, relativa al piano regolatore di Roma, per un fabbricato costruito per alloggio di ferrovieri in localit� distante dagli impianti ferroviari propriamente detti ed abitato da funzionari di rango elevato del JJ:finistero. Aderendo alla tesi sostenuta dall' A vvo�atura la Oorte d'Appello ha ritenuto che, per l'interpretazione dell'art. 77 della legge del 1907, non si pu� pretermettere l'esame e l'applicazione di altre disposizioni legislative che contemplano anch'esse la costruziorie di alloggi per ferrovieri, . per la quale l'espropriazione avviene con le norme relative, agli impianti ferroviari. In particolare, la Oorte ha portato il suo esame all'Allegato n. 2 del Regolamento appro'vato con R.D. 7 aprile 1925, n. 405 e al T. U. sull'edilizia popolare approvato con R.D. 28 ap1�ile 1938, n. 1165. Nell'art. 33 del citato Regolamento trovasi espressamente preveduto� che gli agenti ferroviari possono essere �alloggiati in locali dell'Amministrazione lontano dagli impianti a cui sono addetti o nelle case economiche per ferrovieri �. Il successivo art. 34 dello stesso Regolamento lascia poi alla discrezionalit� dell'Amministrazione di assegnare gli alloggi anche a personale non esecutivo. Nel Testo unico sull'edilizia popolare, che contiene la disciplina della costruzione da parte dell' Amministrazioue Ferroviaria di case economiche per ferrovieri, trovasi, infine, dichiarato che spetta al Ministero dei. Trasporti, su proposta del Direttore Generale per le Fer-rovie dello Stato, scegliere le localit� nelle quali devono acquistarsi e costruirsi le case per i ferrovieri (art. 300). Facolt� di scelta non vincolata ad alcun limite di distanza e rimessa alla piena discrezionalit� -20 tecnica, insindacabile in sede di legittimit� (Consiglio di Stato 15 marzo 1940, n. 173 � Riv. Dir. Pubi.� 1940, II, 325). E siffatta costruzione di case economiche, per espressa disposizione di legge, � regolata dalle medesime norme legislative che riguardano le espropriazioni per i lavori e gli impianti ferroviari da esegJtirsi dall'Amministrazione delle F.F. SS. In base a tali disposizioni di legge, la Oorte ha deciso che pu� aversi costruzione di alloggi per ferrovieri anche lontano dagli impianti ferroviari. D'altra parte, poich� in nessuna norma trovasi dichiarato che gli alloggi per ferrovieri non possano essere abitati da funzionari elevati in grado, la stessa Oorte ha giudicato che tale circostanza � irrilevante al fine di escludere la qualifica di alloggi per ferrovieri. La decisione merita pieno consenso, in quanto il sistema che scaturisce dalle norme sopra citate serve a dimostrare che i fabbricati destinati all'alloggio per i ferrovieri -sia che si tratti di alloggi di s.ervizio, sia che si tratti di case economiche (un tertium genus non esiste) -costituiscono in ogni caso un impianto ferroviario, nel significato espresso nell'art. 225 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248 All. E (�qualsivoglia altra fabbrica destinata all'esercizio delle ferrovie�). Da ci� la conseguenza che le espropriazioni da eseguirsi per la costruzione di detti alloggi sono sempre costruzioni ferroviarie che rientra?to nella disciplina legislativa contenuta nella legge del 19.07. In tal senso era gi� stato deciso dalla medesima Oorte di Appello, relativ. amente alle case economiche, con la sentenza 8 maggio 1956 (in questa �Rassegna� 1956, 181) e, per gli alloggi di servizio, dal Consiglio di Stato con le decisioni 16 luglio 1947 n. 244, �Foro Amm.�, 1948, I, 1, 48; 26 luglio 1951, n. 346 �ibid �, �1951, I, 3, 324; 28 ottobre 1955, n. 794, �Il Cons. di Stato�, 1955, I, 1056). In senso difforme si � espresso talvolta, il Consiglio di Stato, ritenendo che la distanza dagli impianti ferroviari deve essere espressamente giustificata da particolari ragioni di necessit� e di convenienza (ad es.16ottobre1951, n.431, �Foro Amm. � 1952, I, 3, 76). Ma la decisione della Oorte d'Appello qui segnalata appare in verit� pi� coerente al sistema legislativo. .A. N. IMPOSTA DI REGISTRO -Novazione -Appalto a prezzo presunto -Impedimento di forza maggiore Rivalsa verso l'Amminist~azione appaltante, (App. Bologna, 18 giugno-21 luglio 1959, Finanze c. TerniDifesa). I -Costituisce nuovo contratto quello, che, pur essendo definito atto aggiuntivo al primo, nulla aggiunge, ma sostanzialmente sostituisce, un nuovo oggetto al precedente; esso, pertanto, deve scontare la normale imposta di registro. II -Negli appalti a prezzo presunto, il termine per chiedere il rimborso della maggiore imposta corrisposta decorre dalla data, in cui � accertato il valore definitivo, non da quello della registrazione. III -La resmss10ne del contratto da parte della Amministrazione non integra un impedimento di forza maggiore, ai sensi dell'art. 32 L.R.. IV -L'art. 1671 O.e. non � applicabile ai pubblici appalti, rispetto ai quali . � 'compiutamente regolata l'ipotesi del recesso unilaterale, da parte dell'Amministrazione. I) La massima � conforme alla tesi dell' Amministrazione. La sussistenza dell'� animus novandi >> non si presume, ma pu� essere desunta da fatti univoci e concordanti, senza che sia necessaria una espressa manifestazione di volont� (conf. Cassazione 6 aprile 1955, n. 982). Anzi, pur se le parti dichiarano di non voler novare, una dichiarazione siffatta � irrilevante per escludere la novazione, perch� i fatti contano pi� delle parole, Pertanto, se con il cos� detto atto aggiuntivo, le parti non intesero regolare puramente e semplicemente le modalit� relative all'esecuzione della preesistente obbligazione, senza mutarne l'oggetto, ma, al contrario, si accordarono nel senso di sostituire ai man1~fatti contemplati nel contratto originario, manufatti di tipo diverso, si � operato in tal guisa un mutamento, relativo all'oggetto della prestazione, che determina il sorgere di una obbligazione nuova incompatibile con la prima (artt. 1230-1231 O.e.). Non si pu� prescindere dal preambolo del c.d. atto ingiuntivo per interpretarne le clausole, al fine di chiarire se mirano veramente a completare o modificare in qualche punto l'originario contratto; ovvero se, �al contrario, dipiostrano in modo non equivoco la volont� delle parti di accordarsi per sostituire una nuova obbligazione, con oggetto diverso, a quella originaria del contratto precedente. La massima risulta conforme ai principi prevalentemente accolti dalla dottrina (MESSINEO: Man. Dir. Civ. Comm., ed. VIII, vol. 2�, p. 403; UoKMAR: Leg. Reg., vol. II, p. 276, ed. III; CAPPELLOTTO: Tasse Reg., vol. II, p. 123), nonch� da Cassazione 7 gennaio 1957 (in �Mass. Foro It. �, 1957, col. 7, mass. 25) e Cassazione 4 ottobre 1958, n. 3111, in �Mass. Giust. Civ. >> 1958, p. 1108). II) Quando si invoca un accertamento del valore definitivo, per domandare il rimborso della maggiore imposta corrisposta, in base all'iniziale valore pre sunto dell'appalto, appare corretto il principio che, per decidere se l'azione di rimborso fiscale sia prescritta, devesi stabilire la data in cui si � accertato il valore effettivo del contratto, e solo da tale data decorre il triennio prescrizionale (art. 137 leg. reg.). Quanto sopra, in forza pure del principio generale (arti colo 2935 Oc.. ) per cui la prescrizione non pu� de correre contro un diritto che ancora non esiste, e che, quindi, non pu� essere fatto valere. E tale orientamento della sentenza non sembre rebbe censurabile, in rapporto alla giurisprudenza riportata nella Raccolta a cura di PEPE MARCELLO, Giuffr�; ed. 1959, pag. 366 segg.; dove si� afferma che, in i),ifet!o della deminzia a sensi dell'art. 79 leg:�reg. � cfrca l'ammontare definitivo dell'appalto, devesi ap plicare la. prescrizione ventennale (art. 138 leg. reg.) a f(J/l)ore della Finanza. T-wrr@W1Wf::::::::;:~ -21 IIJ) La forza maggiore consiste in cc un impedimento oggettivo, imprevedibile, ed inevitabile (vis �ui resisti non potest), e al verificarsi del quale sia assolutamente estranea la volont� delle parti �. (Oos� leggesi nella sentenza d�i appello). Nell'atto aggiuntivo al contratto di appalto cc de quo agitur �, l'Amministrazione dichiara d�i modificare il tipo dei costruendi manufatti per intervenute nuove esigenze, a causa di forza maggiore �. Ma quest'uliima espressione non ha un significato tecnico-giuridico, essendo imposta dal segreto militare che impediva �di fare specifica menzJone delle cc nuotle esigenze � determinanti la modifica del tipo di blinde, oggetto del precedente appalto. Nella specie si ravvisa una rescissione del precedente contratto, da parte dell'Amministrazione, in pieno accordo con la Soc. Terni, la quale aderiva a sostituirvi un cc atto aggiuntivo � contenente nuova obbligazione da sostititirsi alla precedente. E la rescissiop,e negoziale, appunto perch� dipende dalla volont� delle parti, non pu� costituire impedimento di forza maggiore all'esecuzione, con diritto al rimborso dell'imposta relativa al contratto rescisso (art. 32 leg. reg.}. IV) L'art. 1671 O.e. disciplina il recesso unilaterale da un contratto di appalto privato, onde � inapplicabile ad un appalto pubblico, stipulato dal Genio Militare, e quindi soggetto al R.D. 17 marzo 1932, n. 366. art. 47, che stabilisce modalit� e conseguenze del recesso unilaterale dell'A.M., richiamando l'art. 345� legge sui LL. PP. Pertanto, l'Amministrazione militare non deve te nere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (come stabi lisce l'art. 1671 O.e.); essendo limitato l'indennizzo al solo decimo dell'importo delle spese non eseguite (art. 47 R.D. n. 366/32). Ma neppure questo � do vuto alla Soc. Terni, la quale �vi ha rinunziato, ade rendo volontariamente a sostituire l'atto aggiuntivo alla precedente obbligazione. A prescindere da altre particolarit� della specie, dmJesi aggiungere come fra le spese indennizzabili dall'A.M. non potrebbesi, mai comprendere l'importo di registrazione dell'appalto pubblico, per il disposto della legge 23 marzo 1940, n. 283, art. 3 (in rapporto con l'art. 94 leg. reg.), dove leggesi: cc1'ale imposta P. in ogni caso a carico del privato contraente. Si ha per non apposto qualunque fatto diretto a derogare a questa disposizione �. G. DON.ADIO IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Sopratasse Privilegio, (Corte d'Appello di Genova, Sez. la, Sent. 25 giugno 1959 -Pres.: Lorenzi -Est.: Consoli -Fall. Balloni c. Finanze). Il privilegio disposto dall'art. 2752 cod. civ. assiste oltre l'imposta base anche la soprat,assa. Riportiamo la motivazione della sentenza: cc L'unica questione che la Corte � chiamata a risolvere, verte sul se debba essere collocato in via privilegiata, a sensi dell'art. 2752 e.e., anche il credito a suo tempo. insinuato dall'odierno ap pellante al passivo del fallimento, per le sopratasse di Ricchezza Mobile e Complementare. cc Il Tribunale, dalla premessa che le sopratasse, alla stregua della sistemazione fattane dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno car:rattere di.sanzio:oi, e dal rilievo che la causa di esse risiede nella trasgressione fiscale e cio� in una causa diversa da quella del credito di imposta, ha tratto il convincimento che il privilegio nella specie non potesse competere, tenuto presente il principio stabilito dall'art. 2745 C.c., per cui la causa � un elemento integrante la stessa nozione del privilegio. Non ritiene per� questo Collegio di poter seguire tale opinione. Invero, il fatto che la legge abbia annoverato anche le sopratasse fra le sanzioni per le infrazioni tributarie, non esclude che esse abbiano la medesima natura del tributo, e che, come questo, assolvano allo scopo di fornire allo Stato i mezzi necessari al suo fabbisogno . .A tal riguardo giova anzitutto osservare che le sanzioni, del vigente ordinamento, non sopperiscono solo ad una esigenza di giustizia retributiva, e comunque �di intimidazione: sanzione � anche quella che ha la funzione di risarcire il danno prodotto dal fatto illecito, e, se si vuol, anche la stessa responsabilit�. patrimoniale, che com'� noto, rappresenta uno degli elementi costitutivi della moderna obbligazione, partecipa del carattere di sanzione. Ora, nulla quaestio, se le sopratasse avessero potuto essere ricomprese tra le sanzioni del primo tipo: in tal caso, trattandosi di una vera e propria pena, per quanto mantenuta fuori dal campo penale, esse avrebbero avuto una distinta individualit� giuridica, rispetto al credito tributario, costituendo la pena, in s� stessa, la fonte della relativa obbligazione pecuniaria (civile) posta a carico del trasgressore. Senonch�, si oppone ad un siffatto inquadramento, il raffronto tra le due diverse sanzioni (pena pecuniaria e sopratassa) che la citata legge del 29 ha previsto nei casi di infrazioni che non costituiscano reato. Mentre infatti nella pena pecuniaria si riscontrano elementi di identit� con le pene di diritto penale, quali soprattutto il fatto che essa va applicata entro un minimo ed un massimo, in relazione alla gravit� delle violazioni, ed alla personalit� del colpevole, tali elementi difettano del tutto nella sopratassa, dove l'obbligazione sorge col semplice verificarsi della situazione oggettiva prevista dalla legge, e nella misura da questa inderogabilmente stabilita. Ed evidentemente, siffatta caratteristica esclude che la sopratassa abbia funzione repressiva o di intimidazione, non essendo concepibile nel sistema vigente una pena la quale, tenga conto della oggettivit� del fatto e dell' indole della norma giuridica violata, e non ancora soprattutto, della personalit� del colpevole. Tra l'altro, poich� sia la sopratassa che la pena pecuniaria si traducono entrambe nella imposizione dell'obbligo del pagamento di una somma di denaro, e possono anche concorrere, cio� vuol dir~..clie di-~ verse debbono essere le rispettive finalit�, e che l'una non realizza quanto realizza l'altra. Tutto allora milita per ritenere la sopratassa come una sanzione del secondo tipo, avente cio� -22 una funzione meramente risarcitoria: essa, vale a dire, costituisce il corrispettivo del rischio corso dallo Stato di non riscuotere il tributo, e rileva soprattutto che essa assume, nella considerazione fattane dalla legge la medesima natura giuridica di quest'ultimo, apparendo, come questo, preordinata a procurare allo Stato per i suoi fabbisogni un vantaggio economico. Ne � conferma il fatto che numerose disposizioni regolatrici del credito di imposta si applicano anche alle sopratasse, quali, il precetto del solve et repete, la distinzione in complementari e suppletive etc. Ora, in tale situazione, non si vede come potesse essere contestato il privilegio: una volta accertato che anche le sopratasse sono un tributo (lo attesta del resto la stessa espressione letterale), esse erano da ritenere senz'altro comprese nella previsione di cui all'art. 2752 C.c. Con che, resta superata, �e comunque diviene giuridicamente irrilevante la obiezione che la sopratassa sarebbe ricollegata ad �una trasgressione, e quindi ad una causa diversa da quella del tributo. .Altro � infatti la causa del tributo, ed altro � la causa del credito: agli effetti del privilegio, interessa solo quest'ultima, che cio� il credito insinuato dall'Amministrazione Finanziaria � sorto in dipendenza di un rapporto di imposta, nella accezione ritenuta dalla legge. Peraltro, qualora si volesse negare che la sopratassa costituisca un tributo, non ritiene questo Collegio che le conclusioni possono mutare. Escluso in.fatti che si tratti di una pena, l'obbligo in questione � sempre una necessaria conseguenza dell'obbligo del tributo: si tratterebbe in sostanza di una prestazione integrativa della obbligazione primaria, alla quale resta inscindibilmente connessa, per l'unicit� di una medesima causa debendi. Ora, stabilisce l'art. 2752 C.c. che il privilegio spetta ai crediti dello Stato per ogni tributo diretto, e tale espressione � logicamente comprensiva di tutto ci� che pu� essere dovuto in dipendenza del tributo. N� poi pu� ostare a tale interpretazione il raffronto con l'art. 2754 e.e., dove � stata prevista l'estensione esplicita del privilegio che assiste i contributi di assicurazione obbligatoria, anche agli interessi ed alle norme supplementari dovute per il mancato pagamento. A parte infatti la sostanziale difformit� tra contributi assicurativi ed imposta, sta comunque, che trattasi, per la massima parte, di crediti per vere e proprie pene di diritto penale, onde, in mancanza di una apposita norma che li riguardi, l'esplicita estensione del privilegio era nella specie necessaria. L'appello p�rtanto � da ritenere fondato, e conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere sul punto riformata, col disporre che i crediti insinuati dall'Intendenza di Finanza di Massa al passivo del fallimento per sopratasse, nei limiti temporali gi� stabiliti, vanno ammessi in via privilegiata ii. Come appare dalla motivazione, la fattispecie decisa riguardava sopratasse per imposte dirette. I principi enunciati dalla sentenza valgono per� tutti anche per i privilegi che assistono le imposte indirette. La Corte, ci sembra, ha colto i punti essenziali della questione, che sono quelli della natura tribu taria della sopratassa, e della esatta interpretazione dell'art. 2752 e.e. La sopratassa invero pm che .'W�'lt�' accessorio del tributo � essa stessa un tributo. Inoltre l'art. 2752 e.e. concedendo il privilegio ai crediti per ogni tributo diretto (eccettuato quello fondiario, ed espressione analoga �� negli artt. 2758, 2759, 2771, 2772 stesso codice), dimostra di concedere la prelazione a tutto ci� che pu� essere dovuto in dipendenza del tributo. Resta perci� superata ogni controversia sulla possibilit� di estendere, in presenza della disposizione innovatrice dell'art. 2749 e.e., il privilegio ad accessori del credito che non siano quelli previsti dall'articolo medesimo. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato l'indole privilegiata della sopratassa (Cassazione 20 luglio 1936 in cc Massime del Registro))' 1937, 150; implicitamente Cassazione 9 luglio 1942, n. 1950 in <<Foro It. ))' 1943, I, 25, ed inoltre le sentenze citate dal Cappellotto, cc Le tasse di registro ii III, p. 264: 24 luglio 1926; 4 maggio 1889; 21 febbraio 1896). Pi� recentemente la Suprema Corte si � occupata del privilegio che assiste l'indennit� di mora dovuta all'Esattore ed ha ammesso la prelazfone. In particolare � da rammentare la sentenza 30 luglio 1958 n. 2788 (in cc Riv. Leg. Fisc. ))' 1958, 1833 e in �Foro Pad. ))' 1958, I, 1396), la quale, oltre a considerazioni attinenti in modo esclusivo al punto specifico dell'indennit� di mora, mette in rilievo che l'art. 2752 e.e. attribuisce il privilegio generale sui mobili del debitore non gi� ai crediti dello Stato aventi per oggetto il tributo, ma, pi� ampiamente, ai crediti dello Stato � per il tributo )), La quale ultima considerazione coincide con quella contenuta come si '� detto nella sentenza qui annotata e relativa alle sopratasse. Notevole � anche la sentenza 5 marzo 1956 della Corte d'Appello di Napoli (in �Foro It. 1956, I, 768) la quale afferma l'indole privilegiata sia della indennit� di 'mora, sia della sopratassa e pone in evidenza che questa non � che un aumento del tributo. Il che concorda con quanto sopra � detto sulla natura tributaria della sopratassa. La dottrina � in m.assima parte favorevole al privilegio delle sopratasse (GIANNINI �Ist. di Dir. Trib. )) ed. 1956, p. 264; ANDRIOLI, � Comm. al Cod. �Civ. i> dir. da A. Scialoja. <<Tutela dei diritti art. 2740-2899)), pag. 120 e 146; DE BONO (( L'imposta sulle successioni)) II ed. p. 350, CAPPELLOTTO cit.; SALERNI �Imposte straordinarie sul patrimonio))' pag. 596 nota 334; GRECO in � Riv. Dir. Fin. )) e �Scienza Fin. ))' 1957, II, 3; TESORO, Principi di dir. Tributario)) 1938, p. 536; GUGLIELMI e AzzARITI �Le imposte di registro)) p. 194). Dissente l'UKMAR (� JJa legge del registro)) 1953, III, p. 126) fondandosi sull'argomento della eccezionalit� delle norme relative ai privilegi che non consente l'estensione agli accessori. Ma �oritro q'liestg_ argomento stanno come si � detto le considerazioni, che la sopratassa � essa stess<11 tributo e che il privilegio assiste -data l'espressione della legge tutto ci� che � dovuto in dipendenza del tributo. Lo -23 argomento della eccezionalit� della norma � stato recisamente confutato dalla Suprema Corte nella citata sentenza 2788 del 1958 in tema di indennit� di mora, esattamente osservando che: cc Oi� non abilita ad una arbitraria restrizione, attraverso un'interpretazione inesatta, della vera portata della norma eccezionale �. L. GAL:bEANI D'AGLIANO SUCCESSIONE -Accettazione con beneficio d'inuen tario -Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede -Liquidazione -Graduazione Creditori separatisti -Preferenza sul credito per imposta di successione. (Corte Appello Napoli, 24 apri le-17 agosto 1959 -Pres.: Marmo; Est.: Mililotti Besana c. Finanze, Curatore delle eredit� Fiorillo e Fiorillo Teresa). I creditori che hanno esercitato il diritto alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede godono di prelazione e preferenza anche nei confronti del credito della Stato per imposta di successione, nonostante che i loro crediti non siano stati ammessi in deduzione dell'attivo in sede di liquidazione della imposta. La sentenza della Oorte di Appello d�i Napoli ha riferirn,ento alla questione della deduzione delle passivit� dall'asse ereditario ai fini della liquidazione della imposta di successione, che � molto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, ina interviene su di un profilo forse nuovo, e certamente del pi� v�ivo interesse, che esige venga riesaminato e ri,valutato. Oome � noto, il legislatore, al fine di prevenire tentativi di evasione dalla imposta di successione, esperibili fra l'altro anche con il facile espediente di far valere in detrazione dell'attivo dei debiti fittizi, determina con molto rigore il passivo che � deducibile ai fin'i della liquidazione della imposta, e che viene indicato nelle seguenti tassatiiie categorie: a) debiti ordinari risultanti da atto pubblico, da sentenza, da scrittura privata; b) debiti i1erso le pubbliche amministrazioni; e) debiti di commercio; d) debiti cambiari; e) spese di ultima infermit� e funerarie. E mentre nessun'altra passivit�, che non sia compresa in una delle indicate categorie, pu� di regola ritenersi deducibile, la deduzione � poi in ogni caso consentita solo se ricorrano .tutte le condizioni volute dalla legge tributaria e solo con l'osservanza delle apposite norme ivi indicate, molto pi� restrittive e quindi ben diverse da quelle della legge comune, di m~i agli articoli 2697 e seguenti del O.e. La giurisprndenza pi� recente ha creduto di inse gnare che, nei casi in cui abbiano iuogo accettazione di eredit� con beneficio d'inventario o separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede o di chiarazione di fallimento post mortem, la imposta di successione debba solo liquidarsi in relazione allo eventuale residuo delle attivit� che si conseguano dall'erede, e che segnano e costituiscono il solo e reale arricchi.mento conseg�uito, senza quind'i bfaogno che del passivo, che in quelle proced1ire giudiziarie � soddisfatto, si dia anche o,pposita prova e doc�u mentazione in sede di denunzia di successione. .Abbiamo gi� a;vuto occasione (cfr. La deduzione delle passivit� dell'asse ereditario ai fini della liquidazione della imposta di successione, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 959, 1436) di dolerci dell'indicato indirizzo giurisprudenziale e di man.if estarne e documentarne il nostro dissenso. Ma la sentenza della Oorte di Napoli ci richiama sull'argomento e ci pone in obbligo di esaminare il caso di specie sul quale verte la decisione, e che � quello di una eredit� accettata con beneficio d'inventario, che ha poi dato luogo a nomina di un curatore per la liquidazione, ed in cui dai creditori del decuius viene anche esercitato il diritto della .separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. Il curatore fa la denunzia di successione ed indica le passivit�, astenendosi per� dal darne comunque documentazione. L'Ufficio, in mancanza di documentazione, non pu� dall'attivo fare alcuna deduzione di quel passivo, e liquida quindi l'imposta nella misura di lire 1.975.350. E da parte degli interessati, e pu� essere sintomatico, non se ne muove doglianza, n� si ha cura che anche dopo la liquida 'zione della imposta possa la deduzione dei debiti essere ammessa ai sensi dell'art. 50 della legge tri butaria organica sulle successioni. � E ci� perch�, procedutosi dal curatore alla formazione dello stato di graduazione, quel credito per . tassa di successione � stato escluso, sulla, pretesa che non potesse, ai sensi dell'art. 2772 O.e., arrecare danno ai creditori che avevano esercitato la separazione. A seguito di opposizione proposta in merito, il Tribima,le riconosce all'Amministrazione il diritto alla collocazione del credito con privilegio, ma con la sentenza in epigrafe la Oorte decide ora invece che i creditori appellanti hanno diritto di prelazione e preferenza nei confronti del credito per imposta di successione. A noi sembra che non possa a-versi dubbio sulla finalit� della legge fiscale nella drastica statuizione delle norrne che regolano la deducibilit� del passfoo ai fini della liquidazione della imposta di succes sione; e neppure pu� essere dubbio che quelle nor me importino la inevitabile conseguenza di una limitazione delle passivit� che possono andare in deduzione. Ma quella evidentissima finalit� verrebbe fru strata, col massimo della facilit� e della disinvoltiira, se alla disposizione dell'art. 2772 O.e. si desse la larga interpretazione che viene seguita dalla Oorte di Napoli: e ce ne rende soprattutto edotti quell'at teggiamento degli interessati che, lungi dal preoccu parsi di documentare, sia pure tardivamente, la esi stenza del passivo denunziato e di ottenerne cos� dedu zione dall'attivo, con la conseguenza di eliminare essendo l'attivo, nella specie, superato dalpassivo il presupposto stesso della imposizione, lJ cio� l'esi stenza di un supero netto di beni, si battono perch� ai sensi dell'art. 2772 O.e. il aredito fiscale vada posposto ai crediti da essi vantati nei confronti del de cuius e protetti dall'esercitato diritto alla separa:. zione dei beni, e non trovi cos� quindi capienza e soddisfacimento. Il pericolo della evasione dalla imposta, che possa perpetrarsi col far valere in deduzione debiti fittizi a&&J E ii'Z? KG f:M@i@R4 ::Wfffffff"&& = P1=f& ~:~mzgzpppl!J.!;;~ -24 e inesistent-i, con tanto impegno e drasticit� di statuizioni bloccato alla porta, rientra allora e con enorma facilit� . . ... dalla finestra! , La Oorte di Napoli dice in sentenza che cc la separazione fa sorgere a favore del creditore separatista un diritto di prelazione, che � reale, e che ha effetto nei confronti dei creditori non separatisti (ma limitatamente al caso della sufficienza dei beni non separati a soddisfare tali creditori) .e dei creditori dell'erede, i quali, quali che siano i loro privilegi e le loro. garanzie, debbono cedere ai creditori separatisti, mitniti di quella particolarissima garanzia, senza che poi possa distinguersi fra creditore e creditore, posto che la separazione per il suo carattere reale rispetto a tutti e a determinati beni non pu� operare che erga mnnes; e in altri termini non si pu� essere creditori separatisti o non a seconda che sorga conflitto con uno o con altro creditore dell'erede. N � a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in virt� ili regole particolari da ricercarsi nelle leggi sulla imposta di successione �. Ma la situazione da noi prospettata non pu� non rendere pensoso l'interprete della legge, e non pu� non costringere a diversa valutazione della norma che si � inteso di applicare. A nostro modo di vedere -e perch� soprattutto queste nostre osservazioni siano di incentivo ad un esame del problema da parte della nostra dottrina che mai se lo � posto -non pu� all'uopo non considerarsi che sono credito.xi dell'erede, ai fini della imposta di successione, soltanto quelli che hanno la possibilit� di avvalersi, a documentazione delle loro ragioni, di una .. delle prove tassativamente indicate nell'art. 45 della legge organica, perch� sono essi soltanto che possono essere ammessi, per le loro ragioni, in detrazione dell'attivo. E quando l'articolo 2772 O.e. dichiara che il privilegio che assiste il credito per imposta di successione cc non ha efletto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da qitelli dell'erede �, non pu�, secondo noi, quella disposizione non val1ltarsi negli stessi limiti accennati, e cio� nel senso che quel privilegio pit� non amere effetto, ma solo se in dann,o dei creditori che siano dalla legge fiscale come tali valutati e che abbiano esercitato il diritto alla separazione, e cio� solo se in danno dei creditori che possano a documentazione delle loro rag�ioni avvalersi dei mezzi di proi'a indicati nel citato art. 45, ed i cui crediti siano stati ammessi in deduzione dell'asse ereditario. GIUSEPPE .AZZARITI INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTA Z I Q.N I C.� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � ST�T� D�T� ACQUE PUBBLICHE DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE. -Se l'Ente Autonomo Volturno, in forza dell'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351, possa ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse di concessione governativa di cui ai nn. 147 e 165 All. A al T.U. 30 marzo 1953, n. 113, dovute sul decreto'per derivazione di acque pubbliche (n. 62). AERONAUTICA E AEROMOBILI AEROMOBILI MILITARI -RIPARAZIONI. -Se, ai sensi dell'art. 745 Cod. nav., gli aeromobili militari nal periodo in cui sono affidati a ditte private per riparazioni debbano considerarsi militari o privati (n. 8). APPALTO CESSIONE DI CREDITI -FALLIMENTO DELL'APPALTATORE. -I) Se, intervenuto il fallimento dell'appaltatore, la cessione dei crediti, vantati verso l'Amministrazione e stipulata entro i due anni precedenti al fallimento, possa dalla Amministrazione stessa non essere adempiuta, pur essendo il collaudo gi� intervenuto ed approvato (n. 251). CESSIONE DI CREDITI -ART. 9 CAP. DI APPALTO. -II) Se, intervenuta la cessione dei crediti dell'appaltatore, sia applicabile l'art. 9, 4� comma del Capitolato di Appalto che prescrive che in caso di fallimento dell'appaltatore, i pagamenti da questi non ancora riscossi saranno fatti al supplente (n. 251). CONCORDATO PREVENTIVO. -III) Se l'appaltatore ammesso al concordato preventivo continua ad essere titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di appalto (n. 252). GARE -AMMISSIONE. -IV) Se, in base all'art. 68 del Regolamento di Contabilit� Generale dello Stato, l'Amministrazione possa escludere dalle gare persone o ditte che abbiano avuto controversie giudiziarie in relazione a precedenti contratti o concessioni per attivit� similari (n. 253). IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. -V) Se nei casi di gravi difetti che compromettano la funzionalit� degli impianti di riscaldamento possa trovare applicazione, oltre alla responsabilit� di cui all'art. 1667 C.c. ed a quella che potrebbe scaturire dalla cattiva manutenzione d.egli impianti stessi, la responsabilit� dell'appaltatore prevista dallo art. 1669 e.e. (n. 254). ASSICURAZIONI CREDITI ALL'ESTERO. -I) Se, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 7, legge 22 dicembre l953, n. 955, la surroga dell'assicuratore nelle ragioni dell'assicurato abbia luogo di pieno diritto (n. 56). PACCHI POSTALI -ASSICURAZIONE. -II) Se, ai sensi dell'art. 68 C.p., il mittente ha diritto in caso di manomissione, perdita o avaria del pacco ad una indennit� calcolata con criteri diversi a seconda che il pacco sia ordinario o assicurato (n. 57). III) Se, nel caso che il mittente abbia assicurato la spedizione, l'assicuratore che abbia dovuto c�rrispondere l'indennit� possa surrogarsi, ai ~ensi dell'art. 1916 e.e., nei diritti del mittente verso l'Amministrazione (n. 57). IV) Se; nel caso in cui il mittente abbia assicurato l'invio del pacco sia presso l'Amministrazione sia presso un eventuale assicuratore privato per l'eventuale differenza, l'Amministrazione debba corrispondere l'indennit� all'assicuratore o al mittente (n. 57). V) Se, in: materia di spedizione di pacchi postali in base all'accordo di Ottawa, l'indennit� per manomissione. o avaria di pacchi internazionali venga accordata al destinatario che abbia accettato la consegna del pacco formulando riserve (n. 57). AUTOVEICOLI E AUTOLINEE CARTE DI CIRCOLAZIONE -RITIRO. -Se, a seguito dell'entrata vigore del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, siano rimaste in vigore le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, che attribuiscono ai Prefetti il potere di ordinare il ritiro a tempo indeterminato delle licenze di circolazione (n. 59). CINEMATOGRAFIA APERTURA ARENE CINEMATOGRAFIOHE. -Se l'apertura delle arene annesse, funzionanti cio� su terreno finitimo alle sale cinematografiche al chiuso, sia subordinata all'incremento delle frequenze delle arene della localit� complessivamente considerate (n. 28). COMUNI E PROVINCIE CARTE DI CIRCOLAZIONE -RITIRO. -I) Se, a .seguito dell'entrata in vigore del T. U. 15 giugno 1959, n. 393, siano rimaste in vigore le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, che attribuiscono ai Prefetti il potere di ordinare il ritiro a tempo indeterminato delle licenze. di circolazione (n. 78). -26 PUBBLICIT�. -II) Se la legge 18 marz�. 1'959, n. ''132 ha riservato allo Stato il diritto di esercitar_e la pubblicit� sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle F.S. anche quando la pub.blicit� stessa� sia visibile o percettibile da aree o strade comunali (n. 79). III) Se sia applicabile il D.L.C.P.S.. ff novembre 1947, n. 1417 circa il pagatn,�nto dei diritti dovuti a� Comuni per la pubblicit� fatta dall'Amministrazione delle F.S., con propri mezzi, su stabilimenti ed impianti di sua propriet� (n. 79). SEGRETARI COMUNALI. -IV) Se nelle promozioni al grado superiore per i segretari comunali. sia applicabile il disposto dell'art. 199 legge n. 851 del 1942 anche nel caso di segretari comunali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge 9 �agosto 1954, n. 748 (n. 80). � STRADE STATALI -INTERRUZIONI. -V) A chi competa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la emissione della ordinanza di chiusura del traffico sulle strade,statali quando la Amministrazione Ferroviaria debba eseguire lavori di armamento � passaggi a livello (n. 81). CONCE1$SIONI COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE TABACCHI. -I) In quali casi e in quali limiti l'Ammiiiistrazione possa assentire la concessione in favore degli eredi del defunto titolare di una concessione speciale per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi (n. 63). TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE. -II) Se l'Ente Autonomo Volturno, in forza dell'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351, possa ott~nere .I'esoner~ dal pa: gamento delle tasse di concessione governativa di cui ai nn. 147 e 165 All. A al T.U. 20 marzo 1953, n. 113, dovute sul decreto per derivazione di acque pubbliche (n. 64). CONTRABBANDO TRASPORTO -CARNET TIR. Quali siano gli .obblighi del garante in materia di importazioni con ca,rnet TIR (n. 33). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI CAMBIALI. -I)� Se, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261 per l'assorbimento dell'imposta proporzionale di registro nell'imposta graduale di bollo scontata sulle cambiali, sia necessrio che il negozio di finanziamento sia posto in essere mediante cambiali o sia sufficiente che queste servano a garantire il finanziamento (n. 38). I.N.F.I.R. -II) Se l'I.N.F.I.R; possa contrarre con un ente di credito diverso dalla Cassa DD. PP. un mutuo destinato in parte alla concessione. di mutui con garanzia ipotecaria per la costruzione di� case economiche e popolari e in parte allo sconto delle rate di indennizzo per danni di guerra (n. 39). � DANNI DI GUERRA CONTRIBUTI DI RIOOSTRUZIONE. -Se possa concedersi il contrib.uto per danni di guerra previsto dal- 1'art. 7 legge 27 dicembre 1953, n. 968, quando la denuncia del relativo danno o la domanda .di voler ricostruire sia presentata a nome e per conto proprio da c.hi abbia stipuiato un compromesso per l'acquisto dello immobile sinistrato, prima ancora della stipulazione del regolare atto di compravendita (n. 99). DAZI DOGANALI TRASPORTO. -Quali siano gli obblighi del garante in materia di. importazioni con carnet TIR (n. 14). DEMANIO E PATRIMONIO ALLOGGI DEMANIALI -CANONI. -I) Quale sia la disciplina relativa alla modificazione dei canoni per occupazione di locali appartenenti al Demanio dello Stato (n. 157). DISTANZE. -II) Se le norme di polizia della propriet� demaniale, dettate per le strade ordinarie, valgano anche per le strade ferrate (n. 158). DEPOSITO TITOLI DI RISPARMIO POSTALI. -Se gli Ospedali riuniti possano ottenere la liquidazione di titoli postali nominativi depositati presso di essi dagli intestatari ivi ricoverati in stato di degenza e in seguito deceduti, e dei quali gli aventi diritti non abbiano poi domandato la riconsegna nel termine prescritto dalla legge 31 ottobre 1942, n. 1423 (n. 19). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE COOPERATIVE -DECADENZA. -I) Se una cooperativa edilizia per il ricupero di spese nei confronti di un assegnatario dichiarato decaduto possa agire mediante trattenuta d'ufficio o nelle vie giudiziarie ordinarie (n. 97). II) Se l'assegnatario dichiarato decaduto dall'alloggio cooperativo possa pretendere il rimborso delle somme versate a titolo di ammortamento (n. 97). INA-CASA -ALLOGGI -INNOVAZIONI. -III) Se l'assemblea degli assegnatari di alloggi della Gestione INACasa possa deliberare innovazioni (nel caso impianto del gas nei singoli appartamenti) (n. 98). IV) Se ed in quali limiti la Gestione INA-Casa possa apportare innovazioni sugli appartamenti assegnati in propriet� quando esse incidano sulle rate di ammortamento (n. 98). INA-CASA -NEGOZI. -V) Se la Gestione INA-Casa, nell'ambito dell'attuazione del piano per la costruzione di case a lavoratori, possa costruire ed alienare negozi (n. 99). VI) Se la Gestione INA-Casa, possa CO$truire alloggi annessi a negozi che si vogliano vendere a soggetti dk. versi dai lavoratori (n. 99). REGIONE SICILIANA -ESCAL. -VII) Se debba riconoscersi analogia istituzional� e funzionale tra gli -27 Istituti per le Case Popolari e l'Ente Siciliano Case dei Lavoratori (n. 100). VIII) Se possa accordarsi, ai sensi del T.U. 29 aprile 1938, n. ll.65, l'assistenza della forza pubblica in caso di esecuzione di ordinanza di sfratto in via amministra tiva dagli appartamenti dell'ESCAL (n. 100). ESECUZIONE FISCALE APPALTO RISCOSSIONE IMPOSTE DI CONSUMO. -Se una legge di proroga dei benefici fiscali contemplati nell'art. 16 della legge n. 408 del 1949 che sia intervenuta nel corso di un contratto di appalto per la riscossione delle imposte di consumo, debba ritenersi, a tutti gli ef:etti, come istitutiva di una nuoya esenzione (n. 52). ESECUZIONE FORZATA 'PIGNORAMENTO E CESSIONE STIPENDI. -Se ai militari sia applicabile l'art. 24 D.P. ll gennaio 1956, n. 17, che stabilisce in un quinto la aliquota massima cedibile sequestrabile e pignorabile dello stipendio e retribuzioni equivalenti (n. 22). . ESPROPRIAZIONE PER P.U. TRASCRIZIONE. -Se possa avere efficacia nei confronti dell'knrninistrazione espropriante il successivo atto di disposiri:ione effettuato dal proprietario espropriato anche se trascritto in data anteriore alla trascrizione del decreto. di esproprio (n. 155). FALLIMENTO CREDITI PER SOPRATASSA. -I) Se siano ammissibili in via privilegiata al passivo fallimentare i crediti per sopratassa di R. M. e complementare, insinuati contemporaneamente con l'imposta relativa (n. 54). FmEJUSSIONE -SURROGAZIONE -AccoLLO. -II) Se, nell'.ipotesi di accollo privativo, la fidejussione pre stata per il debitore liberato segua di diritto il d~bito in testa all'accollatario (n. 55). III) Se, nel caso in cui la garanzia nascente dalla fi dejussione venga espressamente mantenuta in testa all'accollatario da colui che l'ha prestata, il beneficio della riduzione del tasso di interesse -accordato ex nunc dal creditore -si estenda ipso jure anche al fi deiussore (n. 55). IV) Se, avvenuta la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore principale per la parte corrispon dente al credito soddisfatto, in corso di fallimento del debitore, il fideiussore medesimo possa far valere le proprie ragioni creditizie, con i relatjvi privilegi, nel piano di riparto, anche prima che sia stato _interamente soddisfatto il creditore principale, con l'effetto di esclu dere quest'ultimo dalle garanzie reali in ordine alle quali abbia .operato la surrogazione (n. 55). . INSINUAZIONE AL PASSIVO. -V) Se sia .ammissibile l'insinuazione al passivo fallimentare da parte della Amministrazione finanziaria: 1) di crediti per imposte dirette in base ad accer tamenti o decisioni non ancora divenuti definitivi (nu mero 56). 2) di crediti per imposte indirette e pene pecuniare: a) in base ad accertamenti o a decisioni non ancora divenuti definitivi (n. 56), b) in base al processo verbale di contravvenzione notificato ai sensi dell'art. 55 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 56). FERROVIE DISTANZE. -I) Se le norme di polizia della propriet� demaniale, dettate per le strade ordinarie, valgano anche per le strade ferrate (n. 297). PASSAGGI A LIVELLO. -Il) Se le disposizioni C()ntenute nell'art. 15 del nuovo Codice della strada e negli artt. 122 e segg. del Regolamento, abbiano limitato la facolt� discrezionale dell'Amministrazione ferroviaria sulla scelta del sistema di chiusura dei passaggi a livello e nella regolamentazione degli stessi (n. 298). III) Se si~ legittima la conservazione delle ccgirandole� che permettono l'attraversamento da parte dei pedoni di passaggi a livello durante l'abbassamento delle sbarre (n. 298). PASSAGGI A LIVELLO -LAVORI. -IV) A chi competa, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la emissione della ordinanza di chiusura del traffico sulle strade statali quando l'Amministrazione Ferroviaria debba eseguire lavori di armamento a passaggi a livello (n. 299). PERSONALE FERROVIARIO -ftRT. 83 S. G. -V) Se, in base alla disposizione del 2� comma dell'art. 83 legge 1958 -Stato giuridico del personale delle F.S., la esclusione della corresponsione delle maggiori competenze che si sarebbero maturate, debba operare fino alla epoca nella quale il dipendente, a seguito della definizione del procedimento disciplinare, abbia riacquistato il diritto ad essere scrutinato ovvero debba essere protratta fino alla data del provvedimento di promozione (n. 300)� PERSONALE FERROVIARIO -RIABILITAZIONE. -VI) Quale sia il modo di attuazione della eliminazione dallo stato matricolare di qualsiasi annotazione �relativa alla sanzione disciplinare, prevista dall'art. 156 S.G., a fa, vore del personale che abbia ottenuto la riabilitazione (n. 301). PERSONALE FERROVIARIO -RILASCIO DI COPIA DI ATTI DI SCRUTINIO. -VII) -Se l'Amministrazione ferroviaria debba -rilasciare ai propri dipendenti le copie dei verbali relativi agli scrutini di avanzamento nonch� copie dei documenti corrispondenti a quelli che l'art. 169 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato designa con le espressioni cc quaderni di scrutinio � e cc scheda personale� (n. 302). PUBBLICIT�. -VII) Se la legge 18 marzo 1959, n. 132 ha riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicit� sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle F.S. ancp.e quando la pubblicit� stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali (n. 303). IX) Se sia applicabile il D.L.C.P.S 8 novembre 1947, n. 1417, circa il pagamento dei diritti dovuti ai Comuni -28 per-la pubblicit� fatta dall'Amministrazione delle F.S. con propri mezzi, su stabilimenti ed impianti di sua propriet� n. (303). GUERRA NAVI -SOVRANIT� STATALE. -I) Se le navi da guerra o comunque appartenenti alla marina da guerra e le navi �pubbliche '" cio� impiegate da uno Stato per un pubblico servizio, restino sotto la giurisdizione dello Stato del quale battono la bandiera sia durante l'ingresso, che durante la sosta in porti ed acque straniere (n. 135). II) Se, conseguentemente, possa essere intentato contro di esse procedimento legale per danni causati da collisione o per compensi di salvataggio, ecc. (n. 135). PROVVIDENZE A FAVORE DI PROFUGHI. -III) Se il beneficio dell'art. 50 D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 sull'assegnazione di rivendite di generi di monopolio a favore dei profughi, spetti anche nel caso che il profugo fosse, nel territorio di provenienza, titolare di una licenza per rivendita di generi di monopolio rilasciata da uno Stato estero (n. 136). IMPIEGO PUBBLICO INVALIDI DI GUERRA -CASSA PER IL MEZZOGIORNO. I) Se la Cassa per il Mezzogiorno debba provvedere alla assunzione degli invalidi di guerra nelle percentuali stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 499). PERSONALE DIPENDENTE DALL' O.N.I.G. -II) Se nel caso di infermit� contratta in servizio o per causa di servizio, valgano per i dipendenti dell'O.N.I.G., in mancanza di espresse disposizioni del Regolamento del Personale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, le disposizioni che in materia sono stabilite per i dipendenti civili dello Stato (n. 500). PERSONALE FERROVIARIO -ART. 83 S.G. -II) Se, in base alla disposizione del 2� comma dell'art. 83 legge 1958, Stato giuridico del personale delle F.S., la esclusione della corresponsione delle maggiori competenze che si sarebbero maturate, debba operare fino all'epoca nella quale il dipendente, a seguito della definizione del procedimento disciplinare, abbia riacquistato il diritto ad essere scrutinato ovvero debba essere protratta fino alla data del provvedimento di promozione (n. 501). PERSONALE FERROVIARIO -RIABILITAZIONE. -IV) Quale sia il modo di attuazione della eliminazione dallo stato matricolare di qualsiasi annotazione relativa alla sanzione disciplinare, prevista dall'art. 156 S.G., a favore del personale che abbia ottenuto la riabilitazione (n. 502). PERSONALE FERROVIARIO -RILASCIO DI COPIA DI ATTI DI SCRUTINIO. -V) Se l'Amministrazione Ferroviaria debba rilasciare ai propri dipendenti le copie dei verbali relativi agli scru~ini di avanzamento nonch� copie dei documenti corrispondenti a quelli che l'articolo 169 dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato designa con le espressioni cc quaderni di scrutinio � e <<scheda personale� (n. 503). IMPOSTA BI BOLLO CAMBIALI. -I) Se, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1953, n, 261, per l'assorbimento dell'imposta proporzionale di registro neU'imposta.graduale di bollo scontata sulle cambiali, sia necessario che il negozio di finanziamento sia posto in essere mediante cambiali o sia sufficiente che queste servano a garantire il finanziamento (n. 17). .DOCUMENTI DI TRASPORTO. -II) Se siano assoggettabili all'imposta di bollo sui dc;icumenti di trasporto anche i trasporti extra urbani non aventi carattere di continuit� (n. 18). IMPOSTA DI REGISTRO .ACCERTAMENTO -PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO. -I) Quale sia la potest� investigativa della Polizia tributaria in materia di accertamento di ufficio di imposta di registro (n. 162). II) Se l'elemento del possesso possa costituire valida presunzione di trasferimento di un immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge di registro (n. 162). AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -III) Se le assegnazioni di aree edificabili fatte da una societ� per aziqni in liquidazione ai propri soci possano usufruire dei benefici tributari previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 163). IMPOSTA DI R.M. CREDITI PER SOPRATASSA. -I) Se siano ammissibili in via privilegiata aJ passivo fallimentare i crediti per sopratassa di R.M. e complementare, insinuati contemporaneamente con l'imposta relativa (n. 19). REGIONE SARDA. -II) Se la Regione Sarda abbia diritto ai nove decimi delle imposte di R.M. riscossa mediante ritenuta diretta sugli emolumenti spettanti agli impiegati dello Stato che prestano servizio nel territorio della Regione (n. 20); IMPOSTA DI SUCCESSION� PRESCRIZIONE. -Se nel caso in�cui, tra i cespiti ereditari denunciati, vi siano delle quote di partecipazione di societ� a responsabilit� limitata, pur avendo gli eredi presentata la denuncia di successione, la prescrizione triennale non possa cominciare a decorrere per non essere stata la denuncia stessa corredata� della certificazione del valore venale rilasciata dal Comitato Direttivo degi agenti di cambio (n. 27). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA CONDONO TRIBUTARIO. -I) Se, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, legge 30 luglio 1959, n. 599 (condono in materia tributaria per sanzioni non ..aventi natura penale) il contribuente che sia incorso nelle violazioni previste dagli artt. 13 e 31 della legge sull'I.G.E. ed abbia provveduto alla regolarizzazione della sua posizione mediante l'adempimento delle formalit� prescritte, possa ottenere la restituzione dell'imposta a suo tempo -29 pagata in osservanza del precetto del solve et repete (n. 86). RIMBORSO. -II) Se l'Amministrazione finanziaria possa procedere a rimborsare, con deter.iinazione amministrativa, le somme richieste dalle parti in via giudiziaria per il rimborso dell'imposta generale sull'entrata erroneamente corrisposta anche se la citazione � stata fatta dopo il decorso del termine di un anno dal pagamento dell'imposta stessa, ai sensi dell'art. 47, 2� comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762 (n. 87). IMPOSTA SUL PATRIMONIO ALIENAZIONE BENI DA PARTE DI UN OITTADINO DELLE N.U. -Se un cittadino delle Nazioni Unite che abbia alienato i beni in Italia per sottrarli alle misure di cui alla legge di guerra e ne sia rientrato in possesso dopo il 1947 sia tenuto a pagare su tali beni l'imposta progressiva sul patrimonio di cui al T.U. n. 203 del 1950 o se invece tale imposta gravi sullo acquirente (n. 4). IMPOSTE DI CONSUMO MATERIALI DA OOSTRUZIONE. -Se una legge di proroga dei benefici fiscali contemplati nell'art. 16 della legge n. 4'08 del 1949 che sia intervenuta nel corso di un contratto di appalto per la riscossione delle imposte di consumo, debba ritenersi, a tutti gli effetti, come istitutiva di una nuova esenzione (n. 5). IMPOSTE E TASSE IMPOSTA FABI\RIOAZIONE SPIRITI -ABBUONO. -I) Se, estinto per prescrizione il reato di evasione all'imposta sugli spiriti, allo imputato assolto che ne abbia fatto domanda, debba ac�ordarsi lo sgravio dell'imposta di fabbricazione sulla quantit� di spirito volatilizzatosi in dipendenza del lungo sequestro in magazzino del prodotto fino all'esito del giudizio penale, ovvero se tale ipotesi debba piuttosto inquadrarsi nella norma dell'art. 15 del T.U. 8 luglio 1924 ed in conseguenza escludersi tale abbuono (n. 330). INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE. -II) Se sia ammissibile l'insinuazione al passivo fallimentare da parte dell'Amministrazione finanziaria: di crediti per imposte dirette in base ad accerta mento o decisione non ancora divenuti definitivi (n. 331): di crediti per imposte indirette e pene pecuniarie: a) in base ad accertamenti o a decisione non an cora divenuti definitivi (n. 331); b) in base al processo verbale di contravvenzione notificato ai sensi dell'art. 55 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 331). INVALIDI DI GUERRA ASSUNZIONE PRESSO LA CASSA DEL MEZZOGIORNO. Se la Cassa per il Mezzogiorno debba provvedere alla assunzione degli invalidi di guerra nelle percentuali stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 13). MILITARI PIGNORAMENTO E OESSIONE DEGLI STIPENDI, -I) Se ai militari sia applicabile l'art. 24 D.P. 11 gennaio 1956, n. 17, che stabilisce in un quinto la aliqu<:>.ta massima cedibile sequestrabile e pignorabile dello stipendio e retribuzioni equivalenti (n. 12). SERVIZIO MILITARE. -II) Quali siano le conseguenze della interdizione temporanea dai pubblici uffici sulla prestazione del servizio militare (n. 13). MINIERE ZOLFI DI REOUPERO -VENDITA. -Se nella riserva della vendita degli zolfi di recupero stabilita dall'art. 1 del D.P.R. 1� agosto 1957, n. 649 a favore dell'Ente Zo��. Italiani, debba intendersi compreso l'idrogeno solforato prodotto dalla Soc. Larderello (n. 13). MONOPOLIO CoLTIVAZIONE E LAVORAZIONE TABAOOHI. -I) In quali casi e in quali limiti l'Amministrazione possa assentire la concessione in favore degli eredi del defunto titolare di una concessione speciale per la coltivazione !il lavorazione dei .tabacchi (n. 35). PROFUGHI -RIVENDITE. -II) Se il beneficio dello art. 50 D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 sull'assegnazione di rivendita di generi di monopolio a favore dei profughi, spetti anche _nel caso che il profugo fosse, nel territorio di provenienza, titolare di una licenza per rivendita di generi di monopolio rilasciata da uno Stato estero (n. 36). NAVE' E NAVIGAZIONE NAVI -SOVRANIT� STATALE. -I) Se le navi da guerra o comunque appartenenti alla marina da guerra, e le navi �� pubbliche � cio� impiegate da uno Stato per un pubblico servizio, restino s~tto la giurisdizione dello Stato del quale battono bandiera sia durante l'ingresso che durante la sosta in porti ed acque straniere (n. 102). II) Se, conseguentemente, possa essere intentato contro di esli!e procedimento legale per danni causati da collisione o per compensi di salvataggio ecc. (n. 102). REQUISIZIONE NAVIGLIO MEROANTILE. -Il;I) Se, ai sensi dell'art. 48, 2� comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, al procedimento relativo al reclamo per l'indennit� dovuta alla requisizione di naviglio mercantile, possano applicarsi le norme sull'estinzione del processo o sulla perenzione della istanza per inattivit� delle parti (n. 103). � I OBBLIGAZIONI E CONTRATTI FIDEIUSSIONE -SURROGAZIONE -AoooLLO -FALLI� MENTO. -I) Se, nell'ipotesi di accollo privativo, la fi. deiussione prestata per il debitore liberato segua""di di ritto il debito in testa all'accollatario (n. 38). � II) Se, nel caso in cui la garanzia nascente dalla fi. deiussione venga espressamente mantenuta in testa all'accollatario da colui che l'ha prestata, il beneficio -30 della riduzione del tasso d'interesse -accordato ex nii.nc dal creditore -si estenda ipso jure anche al fideiussore (n. 38). III) Se, avv~nuta la surrogazione del fideiussore nei diritti del credit~re principale per la parte corrispondente al credito soddisfatto, in corso di fallimento del debitore, il fideiussore medesimo possa far valere le proprie ragioni creditizie, con i relativi privilegi, nel piano di riparto, anche prima che sia stato interamente soddisfatto il creditore principale,. con l'effetto di escludere quest'ultimo dalle garanzie reali in ordine alle quali abbia operato la surrogazione (n. 38). PENA AMMENDA. -Se, concessa con decreto presidenziale la grazia condizionale di riduzione dell'ammenda, possa restituirsi al graziato la differenza della somma pagata in pi� (n. 15). PENSIONI PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE. -I) Se, nei casi di perdita -definitiva o temporanea -del diritto alla pensione da parte del militare o del civile, debba essere liquidata la pensione in via di riversibilit� al coniuge o alla prole (n. 94). � II) Se debba tenersi conto, nella liquid�zione di tale pensione di riversibilit� anche della prole sopravvenuta dopo la perdita della pensione (n. 94). � POSTE E TELECOMUNICAZIONI ATTRAVERSAMENTI TELEGRAFONICI. -I) Se ne~ confronti delle linee di telecomunicazioni siano applicabili le norme di cui agli artt. 28 e 29 del D.M. 31 lugl{o 1934 che prevedono l'osservanza di determinate prescrizioni e cautele, per motivi di sicurezza, in relazione alle linee elettriche che attraversano depositi o distributori di carburanti� (n. 76). p ACCHI POSTALI -ASSICURAZIONE. -II) Se, ai sensi dell'art. 68 C.p., il mittente ha diritto, in caso di manomissione, perdita o avaria del pacco ad una indennit� calcolata con criteri diversi a seconda che il pacco sia ordinario o assicurato (n. 77). Hl) Se, nel caso che il mittente abbia assicurato la spedizione, l'assicuratore che abbia dovuto corrispondere l'indennit� possa surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 O.e., nei diritti del mittente verso lAmministrazione (n. 77). IV) Se nel caso in cui il mittente abbia assicurato l'invio del pacco sia presso l'Amministrazione sia presso un eventuale assicuratore privato per l'eventuale differenza, l'Amministrazione debba corrispondere l'indeMit� all'assicuratore od al mittente (n. 77). V) Se, in materia di spedizione di pacchi internazionali in base all'accordo di Ottawa, l'indennit� per manomissione o avaria di pacchi internazionali venga accordata al destinatario che abbia accettato la consegna del pacco formulando riserve (n. 77). TITOLI DI RISPARMIO POSTALI. -VI) Se gli Ospedali Riuniti possano ottenere la liquidazione di titoli po stali nominativi depositati presso di essi dagli intesta tari ivi ricoverati in stato di degenza e in seguito dece duti, e dei quali gli aventi diritto non abbiano poi do mandato la riconsegna nel termine prescritto dalla legge 31 ottob~e 1942, n. 1423 (n.. 78); PREVIDENZA ED ASSISTENZA RECUPERO SPESE DI SPEDALIT� -SUDDITI STRANIERI. -Se, ai sensi dell'art. 77 legge 1890, n. 6972 l'Amministrazione italiana debba rimborsare gli ospedali le spese di spedalit� per assistenza di sudditi stranieri infortunati in Italia (n. 35). PUBBLICO UFFICIALE Se l'art. 221 C. p.p. che riconosce a talune persone la qualit� di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, comporti, nei limiti circoscritti delle specie di reati che essi hanno l'incarico di ricercare ed accertare, il diritto df coazione anche fisica nei confronti dei colpevoli di cui all'art. 219 C.p.p. (n. 2). REGIONI REGIONI SARDA -IMPOSTA DI R.M. -I) Se la Regione Sard� abbia diritto ai nove. decimi della imposta di R.M. riscossa mediante ritenuta diretta sugli emolumenti spettanti agli impiegati dello Stato che prestano servizio nel territorio della Regione (n. 84). REGIONE SICILIANA -ESCAL. -II) Se debba riconoscersi analogia istituzionale e funzionale tra gli Istituti per le pase Popolari e l'Ente Siciliano Case dei Lavoratori (n. 85). ~ III) Se possa accordarsi, ai sensi del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, l'assistenza della forza pubblica in caso di esecuzione di ordinanza �di sfratto in via amministrativa dagli appartamenti dell'ESCAL (n. 85). REGIONE SICILIANA -PREFETTI. -IV) Se possa essere affidata al Prefetto competente per territorio l'esecuzione dei decreti di scioglimento degli organi ordinari dei Consorzi di bonifica emanati dall'assessore per l'Agricoltura e foreste della Regione Siciliana (n. 86). REQUISIZIONI REQIDSIZIONE NAVIGLIO MERCANTILE. -Se, ai sensi dell'art. 48, 2� comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, al procedimento relativo al reclamo per l'indennit� dovuta alla requisizione di naviglio mercantile, possano applicarsi le norme sull'estinzione del processo o sulla perenzione della istanza per inattivit� delle parti (n. 117 ), RESPONSABILITA' CIVILE CADUTA DI MASSI. -I) Se sussista responsabilit�, del-l'ANAS per infortunio mortale avvenuto su una 1;1trada statale a causa di un masso staccatosi dalle pareti rocciose del monte (n. 189). -31 RIPARAZIONE AEROMOBILI MILITARI. -II) Se, ai sensi dell'art. 745 Cod. Nav., gli aeromobili militari nel periodo in cui sono affidati a ditte private per �riparazioni debbano considerarsi militari o privati (n. 190). STRADE STRADE STATALI -CADUTA DI MASST. -I) Se sussista responsabilit� dell'ANAS per infortunio mortale avvenuto su una strada statale a causa di un masso staccatosi dalle pareti rocciose del monte (n. 32). STRADE STATALI -lNTERRUZION!. -II) A chi competa, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la emissione della ordinanza di chiusura del traffico sulle strade statali quando l'Amministrazione Forroviaria debba eseguire lavori di armamento a passaggi a livello (n. 33). TRASPORTO CARNET TIR. -Quali siano gli obblighi del garante in materia di importazioni con carnet TIH.. (n. 46).