PUBBLICAZIONE

RASSEGNA 

DI SERVIZIO

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. 

ANNO XII -N. I-2-3 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO r960 

.SALVATORE SCOCA 

AVVOOATO GENMRALE DELLO STATO 

LEGGI DI BILANCIO E LEGGI FINANZIARIE 
NELL'ARTICOLO 81 DELLA COS'"fITUZIONE 


Anticipiamo, per gentile concessione dell'Aut01�e 
la pubblicazione del presente saggio, che � stato preparato 
per una raccolta di studi in corso di elabora,
zione. 

1 -La Costituzione non contiene una disciplina 
sistematica e completa del bilancio. La norma, 
che direttamente considera i problemi relativi, � 
quella dell'art. 81: i primi due commi concernono 
la procedura ed i termini per l'approvazione del 
bilancio e per l'esercizio provvisorio; il �terzo e il 
quarto dettano alcuni principi relativi alla materia 
e all'efficacia della legge di bilancio, nonch� alla 
differenza fra esso e le norme sostanziali in materia 
:finanziaria. 

� comprensibile l'interesse che la interpretazione 
di questi due ultimi commi sta suscitando nel campo 
della dottrina giuridica e finanziaria (1) come in 
seno� al Parlamento; e occorrer� attendere gli sviluppi 
delle discussioni in corso per avere una visione 
completa ed una sistemazione dommatica 
della materia. Un contributo a una tale sistemazione 
pu� essere dato mediante una puntualizzazione 
delle varie questioni. 

2 -Il carattere formale della legge di bilancio 
era gi� ammesso dalla dottrina in base alla disciplina 
contenuta nella legge di contabilit� generale 
dello Stato, e in correlazione sia con il periodo di 
efficacia della legge di bilancio, che � quello dello 
esercizio finanziario, sia con il contenuto e la fi


(1) Per la bibliografia rinviamo a quella indicata in 
�Rass. Parlamentare� 1959, n. 6, pag. 8; degna di 
menzione � anche l'inchiesta che la rivista sta conducendo 
sull'argomento e che ha dato finora luogo a note 
e osservazioni di CoRBINO (ivi, n. 5, pag. 12), D'A.LBER� 
GO (ivi, loc. cit., pag. 16), Dus (pag. 26), MEZZAOAPO 
(pag. 34), FERR.A.RI. L'interpretazione dell'articolo 81 della 
Costituzione (n. 6, pag. 1). Inoltre, quando le presenti 
note erano in corso di stampa, sono stati pubblicati dalla 
stessa �Rassegna Parlamentare� (ivi, n. 12, pag. 151 ss.) 
STRAMAOOI: Contributo all' interpretazione dell' art. 81 
della Costituzione; e nel 1960 (n. 3, pag. 723) SICA, Bilanci 
statuli e pianificazione economica 
nalit� della stessa, che � quella di stabilire il programma 
per l'azione esecutiva del governo durante 
l'esercizio finanziario. 

Lo stesso carattere formale era anche ricononosciuto 
alle norme con le quali vengono apportate 
variazioni o aggiunte al bilancio, sia che promanino 
dal Ministero del Tesoro o dal Gov�erno1 con 

o senza convalidazione del Parlamento (artt. 40 
a 42 della legge contabilit� generale dello Stato), 
sia che assumano veste di legge (art. 43). 
Trattasi infatti, in ogni caso, di norme integrative 
del bilancio che ne ripetono i caratteri. 

Senonch�, data la equivalenza che nel precedente 
ordinamento costituzionale vi era fra le 
norme di legge, il carattere formale della legge 
di bilancio e di quelle integrative non era assoluto: 
dal momento che la legge di bilancio e le leggi 
relative a nuove e maggiori spese (art. 43 citato) 
avevano pur sempre forma ed efficacia di leggi, 
non era vietato che contenessero norme sostanziali 
e non era infrequente il caso che introducessero 
nuovi tributi o creassero nuovi oneri per lo 
Stato. 

Il terzo comma dell'art. 81 ha inteso dare consacrazione 
legislativa e costituzionale al principio 
del carattere formale; e l'universale riconoscimento, 
che di tale principio veniva fatto in dottrina; 
spiega come sulla norma non si sia avuta alcuna 
discussione in seno alla seconda sottocommissione 
della Commissione dei 75, che si occup� dei problemi 
relativi al Parlamento e all'iniziativa legislativa. 
Tuttavia gi� in quella sede, si� pure a proposito 
di altri problemi, non manc� chi si richiam� 
alla necessaria distinzione tra l'attivit� di controllo 
del Parlamento, che si esplica soprattutto 
in sede di "approvazione della legge di bilancio, e 
l'attivit� legislativa vera e propria, che si esplica 
per imporre nuovi oneri allo Stato (on. VANONI, 
Atti A. O., II sottocommissione, pag. 420). Q"u�sta 
distinzione fu poi ripresa e difesa, in seno all'As-semblea 
Costituente, dall'on. Ruini, presidente 
della Commissione dei 75, il quale si appell� alla 
correttezza contabile per far valere la necessit� 


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di non confondere con i bilanci i provvedimenti 
legislativi attinenti ai tributi e diretti a creare 
huovi oneri per lo Stato (Atti� cit., 1319). 

Una discussione pi� ampia in seno alla sottocom:
rriissione si ebbe a proposito dell'ultimo comma 
dell'art. 81, allorch� fu esaminato il problema dell'iniziativa 
legislativa; e ad essa diede lo spunto 
l'on. EINAUDI (Att. cit., II sottocommissione, 
loc. cit.), prospettando la necessit� di frenare la 
tendenza a spese. eccessive. La discussione port� 
a chiarire che il problema non concerneva soltanto 
il Parlamento e comunque non si risolveva nel 
negare ad esso la prerogativa di ogni iniziativa in 
tema di spese, ma richiedeva che fosse posta sia 
al Parlamento che al Governo una remora mediante 
l'obbligo di provvedere in ordine alla copertura. 

Peraltro �questo intento non fu propugnato e 
sostenuto sempre e da tutti in modo cos� assoluto. 

Mentre l'on. Einaudi, nel prendere la iniziativa, 
ebbe a precisare che ogni proposta di spesa doveva 
essere accompagnata � con la proposta correlativa 
di entrata a copertura della. spesa�, l'on. Vanoni, 
che pure fu tra coloro, che predisposero il testo 
originario della norma, si richiam� nella discussione 
all'art. 43 della legge di contabilit� generale 
dello Stato, il quale per la verit� consente di prescindere 
dalla necessit� di creare una nuova fonte 
di entrata. Fu l'on. Bozzi a proporre un nuovo testo 
della norma, che ricalcitva quello dell'art. 43 ora 
citato, del seguente tenore: � Nelle proposte di 
nuove e maggiori spese e nelle leggi che le approvano 
devono essere indicati i mezzi per far 
fronte alla spese stesse �. La sottocommissione 
approv� tale testo, avendo il relatore on. MoRT.A.TI, 
a nome anche dell'on. Vanoni, rinunziato a quello 
proposto, ritent:mdo preferibile che nella norma 
si facesse obbligo soltanto di indicare i mezzi 
necessari. 

Il testo, poi rivisto e rielaborato in sede di coor


dinamento, assunse la formulazione attuale, salva 

una modifica di forma; e in questa formulazione 

fu approvato dall'Assemblea Costituente dopo un 

intervento dell'on. Oorbino, nel quale peraltro si 

faceva richiamo alla esigenza, originariamente af


fermata dall'on. Einaudi, di una indicazione di 

nuove fonti di entrata (Atti cit., pag. 1320).. 

3 -Nel terzo comma dell'art. 81 � affermato il 

carattere formale della legge di approvazione del 

bilancio, specificandosi che con essa non si pos


sono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

Come si � visto, tale carattere era riconosciuto 

anche nel precedente ordinamento ; ma nel nuo


vo per virt� della preminenza della norma costi


tuzionale rispetto alla legge ordinaria, esso viene ad 

assumere un valore assoluto, che prima non aveva. 

Oi� impone di distinguere, sul piano costituzio


nale, fra norme formali di bilancio e norme sostan


ziali, che possono autorizzare nuove spese oppure 

imporre nuovi tributi. 

Vart. 81 consente di indicare i criteri distintivi 

quanto m.eno fondamentali, delle due categorie. 

Uno attiene al �ontenuto; nella legge di bilancio, 

viene predisposto il programma dell'azione del po


tere esecutivo nell'esercizio finanziario e con essa 

si esplica il controllo su tale programma, che � 

� funzione ,propria, originaria ed essenziale del Par


. lamento. 
Nelle leggi sostanziali si esplica invece l'attivit� 
pi� propriamente legislativa delle due Camere, 
diretta alla disciplina dei rl1ppo1'ti economici, 
sociali e pubblici, che cos� vengono a qualificarsi 
giuridici. 

Si tratta di due sfere distinte di attivit� e di 
competenza del Parlamento (1): nell'una si esplica 
il controllo dell'attivit� (amministrativa) del potere 
esecutivo, non diversamente da ci� che avviene 
per' altre leggi formali, con le quali, ad esempio, si 
procede a compravendita d'immobili dello Stato o 
a concessioni pubbliche, ecc.; nell'altra si esplica 
invece la funzione pi� propriamente legislativa, per 
il suo contenuto oltre che per la forma. 

Da questa diversit� � dato desumere un secondo 
elemento distintivo, poich/3 per la legge �di bilancio, 
trattandosi di un'attivit� amministrativa che si 
evolve in una legge formale, il primo comma dell'art. 
81 richiede una iniziativa del Governo. 

Infine, salvo ad approfondire meglio !'-indagine 
dei rapporti fra le due categorie di norme, si pu� 
fin d'ora osservare, in. base al terzo comma dell'art. 
81, che la legge di bilancio, concretando una 
attivit� amministrativa e solo fo1malmente legislativa, 
non pu� invadere l'ambito della legiferazione 
vera e propria, cui � rise1vato di emanare 
norme giuridiche. 

4 -Lo stesso art. 81 fornisce alcuni criteri pratici 
per una concreta demarcazione della sfera della 
legge . formale di bilancio rispetto a quella delle 
norme giuridiche. 

Innanzitutto non si pu� con la legge di bilancio 
autorizzare alcuna nuova spesa. La formula non � 
certo la pi� felice, ed in effetti d� adito a dubbi e 
discussioni. In particolare i motivi di perplessit� 
riguardano l'attributo della �novit��, specie se lo 
si confronti .-con la formula delle �nuove e maggiori 
spese � de~ comma successivo. 

Esaminando la norma costituzionale per quella 
che ne � la portata programmatica, l'attributo 
della �novit� � non ricorre. 

Invero, sostanzialmente essa. richiede che non 
si possa riportare in bilancio alcuna spesa, che non 
sia autorizzata da una legge sostanziale. Oi� �significa 
che la spesa esiste o non esiste e pu� essere 
oppure no riportata in bilancio, a seconda che 
sia autorizzata da una legge sostanziale e nei limiti 
in cui � autorizzata. In considerazione di ci� 
l'attributo della �novit�� pu� tutt'al pi� avere 
una pretesa esplicativa. 

Tale attributo ha, invece, un concreto rilievo 
allorch� si ricerca quale sia l'efficacia della norma 
costituzionale rispetto all'ordinamento anteriore, 
nel quale non sempre � possibile risalire a una legge 
sostanziale e tanto meno a una legge sostanziale 
che risponda poi alle prescrizioni del quarto comma 
dell'art. 81. 

(I). BALLADORE, PALLIERI: Diritto costituzionale, Giuffr�, 
1949, pag. 198, n. 78. 


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Pu� darsi, infatti, che o una norma sostanziale 
esiste, ma � del tutto generica, essendosi rinviato 
alla legge di bilancio di stabilire una pi� dettagliata 
enunciazione della spesa; ovvero non esiste 
affatto, e3sendosi alla legge di bilancio riservata 
una disciplina integrale, che poi si � rinnovata 
per ogni esercizio finanzario. Le situazioni del genere 
sono le pi� disparate, tanto che riesce difficile 
puntualizzarle tutte. Quel che pi� conta � che 
esse o molte di esse interessano i cardini dell'ordinamento 
amministrativo dello Stato: si tratta di 
vedere se e fino a qual punto il terzo comma dell'art. 
81 abbia voluto interferire in questa situazione, 
in modo da obbligare a una radicale revisione. 

In tali casi richiamarsi al carattere sostanziale 
che per avventura potrebbe avere assunto la legge 
di bilancio, potrebbe non bastare, ove si tenga 
conto dell'efficacia limitata nel tempo, che era e 
resta propria della legge di bilancio. Ecco perch� 
altri � indotto a basarsi sulla consuetudine, non 
essendo ignote in materia la formazione e l'efficacia 
di norme consuetudinarie, come risulta dall'art. 
49 della legge di contabilit� generale dello 
Stato (1). 

Questa tesi pu� essere condivisa, a condizione 
che si faceian-0 alcune precisazioni. Il problema 
sta ne1 vedere se la norma consuetudinaria, di cui 
era ammessa l'efficacia nel precedente ordinamento, 
la conservi in quello attuale, in modo da 
consentire di riportare in bilancio le spese, che 
in base ad essa si so.no venute normalizzando. 

Sembra che nel nuovo ordinamento costituzionale 
non sia consentito desumere un'autorizzazione 
di spesa da una norma consuetudinaria: ci� 
pu� ricavarsi dal quarto comma dell'art. 81, che 
per l'autorizzazione di spesa stabilisce precise modalit�, 
le quali importano non solo l'emanazim1e 
di una norma di legge, ma altres� che tale norma 
di legge. indichi i limiti di spesa e la copertura. 
Ma, detto ci�, dobbiamo aggiungere che il terzo 
comma dell'art. 81 ha voluto salvaguardare e mantenere 
la situazione giuridica v~nutasi a determinare 
nel precedente ordinamento, attribuendo 
carattere rigidamente formale alle leggi di bilancio 
rispetto alle nuove spese. 

Si � visto, infatti, che per �spese nuove� non 
possono intendersi le spese non previste in una precedente 
legge di autorizzazione, perch� sotto questo 
punto di vista la spesa esiste o non esiste, a. seconda 
che sia oppure no autorizzata. Viceyersa 
l'attributo della novit� acquista un significato ed 
ha un rilievo concreto se rapportato al precedente 
ordinamento, di guisa che nuove debbono 
ritenersi quelle spese che non risultano autorizzate 
nel precedente ordinamento, in base a una norma 
valida allora a legittimarle. 

E d'altro canto il fenomeno della finanza pub


blica, pur soggetto a rilevazioni anno per anno, 

pi� degli altri risponde a lente sistemazioni e meno 

degli altri si presta a sovvertimenti radicali: non 

poteva sfuggire al legislatore costituente la situa


(1) FERRA.RI: L'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione, 
in �Rassegna Parlamentare�, 1959, n. 6, 
p. l; CORBINO, ivi, n. 5, pag. 12. 
zione giuridica determinatasi nel precedente ordi


namento e sembra pertanto logico, oltre che ri


spondente alla formulazione della norma, che si 

sia voluta salvaguardare una tale precedente si, 

tuazione (1). 

Fino a questo punto pu� dirsi che non si nega 

al bilancio il carattere formale stabilito in modo 

rigoroso nella norma costituzionale, ma solo si 

conserva ad alcune categorie di norme dell'ordi


namento anteriore la particolare efficacia di auto


rizzare spese, che per l'ordinamento vigente non 

avrebbero e in effetti non hanno pi�. 

Il problema diviene ancora pi� delicato e com


plesso, allorch� si passi ad esaminare se sia possi


bile aumentare le spese cos� autorizzat�e nello or


dinamento anteriore. .A. una tale possibilit� ac


cenn� l'on. Ruini in sede di approvazione della 

norma davanti 11.A.ssemblea Oostituente; e non 

mancano elementi formali che valgono a suffra


garla, poich�, mentre nel terzo comma, si p::trla 

di spese �nuove �, nel� comma successivo si parla 

di spese �nuove e maggiori �. Tuttavia noi rite


niamo che siano prevalenti i motivi che fanno 

propendere per la soluzione opposta. .Altrimenti 

occorrerebbe riconoscere alla legge di bilancio por


tata e contenuto sostanziali per queste maggiori 

spese, che in ogni caso non potrebbero ricollegarsi a 

norme di autorizzazione dell'ordinamento anteriore. 

E quanto alla formulazione della norma non � 

possibile darle valore decisivo, dal momento che 

in essa si assommano alle nuove spese i nuovi tri


buti e tuttavia non sembra che si possa sostenere 

che in tal modo si sia voluto consentire di ina


sprire i tributi gi� esistenti con la semplice legge 
. di approvazione del bilancio (2). 

5 -Il carattere formale della legge di bilancio 

viene inoltre affermato anche rispetto ai tributi, 

per i quali le leggi .di bilancio non possono modi


ficare la disciplina stabilita dalle norme tributarie. 

Bisogna anzi aggiungere che il carattere. formale 

ricorre, oltre che per i tributi, di cui parla speci


ficatamente l'art. 81, anche per tutte le altre pre, 

stazioni patrimoniali, di cui � parola nell'art. 23. 

Occorre peraltro dire che, essendo riportato in 

bilancio il gettito dei tributi determinato in via 
e 

presuntiva e quindi approssimativa, non contrasta 

con il carattere formale del bilancio stesso il fatto 

che, ferma restando la disciplina giuridica delle 

fonti, e cio� dei tributi, la previsione del loro 

gettito sia diversa, entro limiti ragionevoli, nei di


versi esercizi finanziari. 

E quindi resta fermo l'altro principio, gi� affer


matosi nella dottrina. anteriore, che l'accertamento 

(1) In senso contrario vedasi Corte dei Conti sezione 
controllo, 9 luglio 1949, n. 282, in �Rassegna Diritto 
Pubblico>>, 1950, II, 159, con nota di GALEOTTI: Itr-nuove 
spese nella legge di approvazione del bilancio. 
(2) Nel senso di estendere la disciplina del terzo comma, 
oltre che alle nuove anche alle maggiori spese, 
CASTELLI AvoLIO: Relazione al Presidente della Camera, 
in appendice al disegno di legge per lo stato di previ~ 
sione dell'entrata e della spesa del Ministero del Tesoro 
per l'esercizio finanziario 1955-1956. 

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e la riscossione dei tributi e delle altre prestazioni soro,-previa deliberazione, per le spese pi� rilepatrimoniali, 
come del resto di ogni altra entrata, vanti, del Consiglio dei Ministri, nel caso che 
non sono ancorate alla previsione di bilancio e occorra far fronte a spese impreviste. 
vincolate dai limiti di tale previsione. � riconosciuto in dottrina che tale attivit�, 


essendo diretta a modifioare la legge di bilancio e 

6 -L'art. 81 richiama solo un aspetto del ca-talvolta a derogare all'art. 38 della legge di contarattere 
formale della legge di bilancio, quello che, bilit�. generale dello Stato, comporti una delega 
per avere una rilevanza costituzionale, si pre-legislativa. Ma di fronte ai requisiti richiesti ora 
stava a un esplicito richiamo nelle norme della nell'art. 76 della Costituzione per'la delega legislacostituzione. 
tiva, si rende necessario stabilire quale sia la fonte 

Tuttavia, ove si tenga presente quanto si � gi� della delega, dal momento che, ove lasi dovesse ridetto 
in merito alla distinzione delle leggi formali scontrare unicamente nei suddetti articoli 40 e 42, 
di bilancio dalle norme sostanziali e alle diverse � dubbio che tali norme rispondano alle prescri-. 
sfere .di competenza e di attivit� riservate alle une zioni dell'art. 76 della Costituzione per quanto eone 
alle altre, si comprender� che le leggi formali di cerne la prefissione del termine. Il vero � che la 
bilancio non possono contenere alcuna norma so-fonte della delega � complessa, essendo data dal 
stanziale, e non solo quelle relative a tributi e a combinato disposto dei suddetti articoli 40 e 42 
spese, che sono pertanto richiamate nell'art. 81 e dagli articoli del bilancio, che istituiscono il fondo 
con valore esemplificativo. di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine, ov-

Oosi, ad esempio, bisogna ritenere che le leggi vero approvano l'elenco delle somme da rimbordi 
bilancio non possano nemmeno contenere di-sa.re, ovvero ancora istituiscono il fondo di riserva 
sposizioni dirette ad abrogare norme tributarie delle spese impreviste. In altri termini, la delega, 
ovvero norme che stabiliscono una spesa. Il bi-prevista in via generica nella legge di contabilit� 
lancio pu� non riportare fra le entrate la voce generale dello Stato, � concessa concretamente, 
relativa �a qualche tributo, e in tal caso, mancando per ogni esercizio finanziario, mediante le necesl'autorizzazione 
alla riscossione del tributo, l'ammi-sarie relative iscrizioni in bilancio. Bisogna agnistrazione 
non pu� per l'esercizio finanziario pro-giungere che pu� essere esercitata solo nei casi 
cedere a una tale riscossione, salvo che non si tassativamente previsti, i quali forniscono i crifaccia 
ricorso e nei limiti in cui pu� farsi ricorso teri per esercitarla. 
all'art. 155 del regolamento per la contabilit� ge-Per queste deleghe legislative, contenute come 
nera.le dello Stato."Come pure il bilancio pu� non .sono nell'ambito strettamente formale, che � procontenere 
l'indicazione di una spesa, impedendo prio delle leggi di bilancio, non pu� dirsi che tra.cosi 
di provvedere ad essa per l'esercizio in corso. smodino nell'ambito delle norme sostanziali, e non 
Ma in tali casi altro effetto non � dato desumere v'� m.otivo di metterne in dubbio la legittimit� 
dalla omessa indicazione del tributo o della spesa costituzionale sotto questo aspetto. Il problema, 
che quello di un impedimento alla riscossione del-peraltro, va esaminato sotto un altro aspetto, e 
l'uno ovvero all'impegno dell'altra per quell'eser-cio� se, esplicandosi nelle leggi di bilancio un'atticizio 
finanziario, e non l'ulteriore effetto abroga-vit� di controllo che � propria del Parlamento, 
tivo della norma sostanziale, poich� questo esor-sia consentito delegarla ad organi del potere esebita 
dal carattere formale, e quindi dall'efficacia cutivo, rispetto al quale la funzione di controllo 
in certa guisa circoscritta e limitata della legge di si esercita. E un tale problema concerne non solo 
bilancio. i casi degli articoli 40 e 42, ma in genere la prassi 

Parimenti deve dirsi che la legge di bilancio invalsa di delegare il Minj.stro del Tesoro per ogni 
non pu� contenere disposizioni, che attengono in variazione di bilancio, anche quelle che per l'art. 43 
genere alla disciplina di rapporti giuridici; sicch�, richiedono una legge. 
in definitiva, leggi di bilancio e norme sostanziali A favore della soluzione negativa si pu� richianon 
possono che avere il contenuto, che � loro . mare il primo comma, che riconosce al Parlamento 
proprio, quale del resto � stato delineato in dot-la prerogativa di approvare i bilanci presentati dal 
trina e a cui si � gia accennato. Governo, e per vero l'ipotesi di un bilancio appro-

Un aspetto particolare di questa stessa indagine vato. per delega dal Governo � addirittura inconsi 
ha a proposito di deleghe legislative al Governo cepibile, prima ancora di dar luogo ad una grave 

o al :Ministro del Tesoro in materia di bilancio. illegittimit� costituzionale. 
L'art. 40 della legge di contabilit� generale dello Tuttavia, ove si esaminano attentamente i casi 
Stato consente al Ministro del Tesoro di apportare previsti nella legge di contabilit� generale dello 
variazioni al bilancio, anche -in deroga al divieto, Stato, come quelli offerti dalla prassi surricordata, 
sancito dall'articolo 38, di trasportare somme fra si vedr� non solo che si tratta di casi marginali rii 
vari capitoli, per provvedere a spese obbligatorie spetto al complesso delle statuizioni della legge di 

o d'ordine. L'art. 41 consente di apportare altre bilancio, ma soprattutto che la delega non concerne 
variazioni, in particolari casi ivi previsti, con de-l'attivit� di controllo, la quale resta prerogativa, 
creto del Presidente della Repubblica, su proposta anche gelosamente rivendicata, del Parlamento, 
del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei ma operazioni puramente materiali e strettamente.Ministri, 
ovvero con decreti del Ministro del Te-vincolate. Contenuta in questi limiti e in tutti 
soro. L'art. 42 prevede la possibilit� di variazione i casi in cui sia contenuta in questi limiti, non 
nel bilancio, disposta con decreto del Presidente pare che la delega possa andare incontro all'apdella 
Repubblica, promosso dal Ministro del Te-punto di illegittimit� costituzionale. 

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7 -In genere il carattere formale delle leggi di 

bilancio viene affermato e studiato con riferimento 
� alla legge di approvazione del bilancio; e lo stesso 
terzo comma dell'art. 81 lo stabilisce rispetto a 


questa legge fondamentale. 

Peraltro, come si � gi� accennato, lo stesso ca


rattere, con le conseguenze che ne derivano, va 

attribuito alle altre leggi relative al bilancio: sia 

quelle promananti da organi amministrativi in 

base agli artt. 40 e 42 della legge di contabilit� 

generale dello Stato sia le leggi emanate in appli


cazione del successivo articolo 43 (1). Trattasi in 

ogni caso di norme, che integrano la legge di bi


lancio e ne ripetono i caratteri distintivi, quali 

sono stati gi� delineati (n. 3). 

In narticola.re, per quanto concerne le 'leggi di 

variazione previste nell'art. 43, l'art. 157 del re


golamento per la contabilit� generale dello Stato 

attribuisce la iniziativa al Governo, stabilendo che 

i relativi disegni di legge siano presentati alle Ca


mere dal :Ministro del Tesoro. 

Proprio l'art. 43 merita un cenno particolare, 

poich�, avendo fornito lo spunto alla formulazione 

del quarto comma dell'art. 81, resta a vedere se 

sia rimasto assorbito da esso o quali altri siano i. 

rapporti fra le due norme. 

8 -L'art. 43 della legge di contabilit� prescinde 

dal prendere in considerazione che una spesa. sia 

oppure no� autorizzata in una legge sostanziale 

(problema, che per la verit� poteva non porsi 

nel precedente ordinamento) e disciplina solo il 

modo come inquadrare le spese � occorrenti 

dopo l'approvazione del bilancio� nell'ambito di 

questo. 

Secondo l'art. 156 del Regolamento, l'ipotesi � 

quella di spese per le quali non � stabilito alcun 

fondo o non � sufficiente quello assegnato in bi


lancio, e si distinguono appunto in nuove, che son 

quelle le quali richiedono l'istituzione di uno o 

pi� capitoli, ed in maggiori, che son quelle le quali 

importano un aurp.ento alle. assegnazioni di capi


toli esistenti. Lo stesso art. 156 aggiunge poi che 

le nuove o maggiori spese devono essere comprese 

nelle competenze dell'esercizio in corso. 

Da questa disciplina si pu� desumere che l'arti


colo 43 concerne soltanto le spese occorrenti dopo 

l'approvazione del bilancio; che provvede a com


prendere tali spese nelle competenze dell'esercizio 

in corso; che non richiede a questo scopo se non 

l'emanazione di norma formale di legge. 

Il quarto comma � dell'art. 81 indubbiamente 

prende anch'esso in considerazione le spese nuove 

e maggiori occorrenti dopo l'approvazione del bi


lancio e necessarie per il resto dell'esercizio finan


ziario. In correlazione col terzo comma, in cui si 

parla specificamente della legge di approvazione 

del bilancio, il quarto comma considera ogni altra 

legge e la quali:fi.ca per il fatto che importi in genere 

(1) Vedasi Corte dei Conti, Sezione di controllo; 
23 m!1rzo 1956, n. 64 in �Rivista Diritto Finanziario'" 
Il, 299; a pro.osito dell'art. 43 e delle leggi in esso contemplate, 
vedasi anche quanto si osserva al n. 8. 
una spesa, sicch� non pu� filrsi che ne restino escluse 

quelle formali occorrenti per variazioni di bilancio. 

I lavori preparatori poi confermano che, sia pure 

in sede di formulazione della norma, la Sottocom


missione tenne presente e intese comprendere iR 

essa anche il caso dell'art. 43. 

Occorre per� aggiungere che il quarto comma 

prende in considerazione, insieme con le leggi for


mali, necessarie per le variazioni di bilancio, anche 

le norme di legge per lo stabilimento della spesa. 

L'espressione �ogni altra legge� deve essere in


tesa come riferentesi ad ogni legge diversa da quella 

di approvazione del bilancio, con la generica quali


ficazione che importi una spesa; e questi requisiti 

ricorrono sia per le leggi formali di variazione che 

per quelle sostanziali di stabilimento della spesa. 

Dire che l'art. 81, occupandosi del bilancio, tenga 

presenti solo le leggi formali relative ci sembra 

inesatto o insufficiente1 Non bisogna, infatti, di


menticare che proprio per l'art. 81 quella che per 

l'innanzi era o poteva essere una disciplina unitaria 

della materia finanziaria, una disciplina cio� con


tenuta in un'unica norma di legge formale e so


stanziale insieme, ha ora due aspetti distinti ma 

interdipendenti, sostanziale l'uno e formale l'altro. 

E in effetti dopo quanto. prescrive il terzo comma 

a proposito della legge di approvazione del bilancio, 

sembra del tutto logico e naturale che il quarto 

comma si riferisca anche alle leggi sostanziali, in 

modo che la disciplina della materia ne risulti 

integrata. 

Del resto i lavori preparatori consentono a questo 
proposito un sicuro orientamento, poich� l'incentivo 
a introdurre la norma costituzionale sorse 
a proposito della iniziativa legislativa in genere e 
pi� particolarmente della iniziativa legislativa in 
tema di spese, con chiaro riferimento alla funzione 
normativa propriamente detta; e se anche la formulazione 
della norma si adegu� in parte alla lettera 
dell'art. 43, ci� pu� signi:fi.care soltanto che si 
� voluto allargare l'ambito di applicazione della 
norma costituzionale fino a comprendere anche 
l'ipotesi dell'art. 43, non gi� che se ne sia voluto 
escludere� 1a previsione originaria, per la quale la 
norma veniva posta. Tenendo� presente ci�, non 
deve sembrare del tutto casuale se la norma costituzionale 
insieme con altre modi:fi.cazioni di forma 
rispetto all'art. 43, ne contenga una di rilievo per 
l'indagine qu� svolta, e cio� che, a differenza dell'art. 
43, omette ogni riferimento alle spese occorrenti 
dopo l'approvazione del bilancio. Questo 
omissione comporta che la correlazione fra la legge 
di approvazione del bilancio e le altre leggi � fatta 
nell'art. 81 non gi�. in base a un elemento temporale, 
a seconda che la spesa sia impostata in bilancio 
. o si mostri necessaria dopo l'approvazione del bilancio, 
ma isolando nel terzo comma la disciplina 
relativa alla legge di approvazione del bilancio e 
considerando nel quarto ogni altra legge diversa 
da quella. In questa ampia accezione rientl'ano le 

leggi di variazione, le quali sono distinte dalla 


legge di approvazione del bilancio, anche se, in


tegrandola, continuano a caratterizzarsi per il fatto 

che sono emanate e hanno vigore nel corso dello 

esercizio finanziario; ma rientrano anche le leggi 


-6


di stabilimento della spesa, che non hanno alcun 
;rapporto di successione temporale con la legge di 

� approvazione del bilancio. 

9 -Il quarto comma concerne le leggi che importino 
una spesa nuova o maggiore. Trattandosi 
di leggi formali di variazione, si � gi� visto, in base 
all'art. 156 del regolamento di contabilit� generale 
dello Stato, quando ci� si verifichi: in sostanza, 
essendo tali leggi dirette a variare il bilancio, � 
rispetto al bilancio che occorre stabilire la spesa 
nuova o maggiore, in armonia con quanto prescrive 
l'art. 156. . � 

Il quarto comma si riferisce anche alle leggi sostanziali, 
che comunque determinino un nuovo 
onere a carico dello Stato, sia che dispongano 
esplicitamente e direttamente una spesa sia che 
comportino comunque, anche indirettamente, una 
spesa, il che si verifica, in, particolare, per �quelle 
necessarie per predisporre gli strumenti e i servizi 
per la pratica applicazione delle leggi medesime. In 
ordine alle leggi sostanziali, ordunque, si pu� dire 
che esse importano una spesa, ogni volta che sia 
necessario in virt� di esse e per la loro esecuzione 
stanziare una somma in bilancio. Si pu� dire che 
ricorre l'ipotesi di una spesa nuova o maggiore 
ogni volta che una legge sostanziale renda necessario 
stanziare in bilancio una spesa non autorizzata 
da precedenti leggi sostanziali o autorizzata 
per un importo n�nore. Queste precisazioni hanno 
unai importanza pratica, specialmente nei casi di 
riordinamento legislativo di una materia, nei quali 
occorre p(')rsi il problema pratico se un tale riordinamento 
importi un impiego di fondi nuovi o maggiod 
di quelli gi� autorizzati. 

Oome si vede, il concetto di spesa nuova o maggiore 
sembra, e in effetti �, in parte diverso a seconda 
che si tratti di leggi formali di variazione 
e di norme sostanziali di autorizzazione: nel primo 
caso comporta una correlazione tra legge formale 
di variazione e legge formale di approvazione del 
bilancio; nel secondo invece comporta una correlazione 
tra norme sostanziali di autorizzazione 
della spesa. Questa diversit� si pu� ricondurre ad 
unit� osservando che in ambedue i casi il concetto 
di spesa nuova o maggiore risulta da una correlazione 
di norme omogenee fra loro (leggi formali 
con leggi formali, norme sostanziali con norme 
sostanziali), il che val quanto dire che il fenomeno 
giuridico � identico e solo variano gli elementi che 
lo determinano. 

Inoltre bisogna anche tener presente che, mentre 
nel primo caso il raffronto delle leggi formali tra 
loro viene fatto sul presupposto di una norma 
sostanziale, che autorizza fa spesa; nel secondo 
caso il rapporto fra norme sostanziali viene 
fatto allo scopo di far luogo a una legge formale, 
che riporti in bilancio la spesa relativa. In tale 
modo le situazioni che possono aversi in concreto 
sono le pi� svariate. 

Per quanto concerne le spese maggiori, pu� darsi 
che: 

a) il bilancio non contenga l'intera spesa .autorizzata 
da una norma so!ltanziale: in tal caso, 

ricorrendone la necessit�, basta una legge di variariazione 
per inserire in bilancio la maggiore spern 
autorizzata dalla norma sostanziale; 

b) il bilancio ccmsid�ri l'intera spesa autorizzata 
da una norma sostanziale: in tale casb la maggiore 
spesa deve essere autorizzata con norma sostanziale 
e riportata in bil::tncio con una legge di 
variazione; 

Per quanto concerne le spese nuove, pu� analogamente 
darsi: � 

a) che il bilancio abbia omesso di tener conto 
di una spesa, che pure risulta autorizzata in una 
norma sostanziale; ed allora basta una legge di 
variazione per inserirla in bilancio; 

b) n� sia contenuta in bilancio, n�.risulti autorizzata 
una spesa, di cui si avverta la necessit�: 
in tale caso occorre una norma sostanziale per autorizzarla 
e una formale di variazione per riportarla 
in bilancio (1 ). 

Deriva da ci� che il concetto di una spesa nuova 

o maggiore, ove lo si consideri non gi� distintamente 
sotto l'aspetto finanziario e sotto l'aspetto 
contabile, ma nel suo compless�o; cio� sotto l'aspetto 
finanziario e contabile insieme, risulta dalla necessaria 
coordinazione delle norme sostanziali, idonee 
ad auto;rizzarla, e di quelle formali, idonee a inserirla 
in bilancio. 
10 -Per le nuove e maggiori spese � necessario 
che� venga indicata la copertura. Una tale indicazi<;
me della copertura, mentre non ha dato luogo a 
osservazioni rispetto alle leggi di variazione, nell'ambito 
dell'applicazione dell'art. 43 (quantunque 
per maggiore precisione sarebbe interessante 
vedere in quali casi nel precedente ordinamento 
si sia rimasti in tale ambito e in quali casi la legge 
di variazione vi abbia derogato), forniEce ora invece 
il campo alle pi� ampie discussioni e alle 
maggiori perplessit�. 

Gi� nel 1948, il problema fu discusso in una 
riunione dei presidenti delle commissioni per. le 
finanze e il tesoro delle due Oamere, nonch� del 
Ministro per il tesoro e dei funzionari della Ragioneria 
generale dello Stato. I risultati di questa 
discussione sono riportati in una relazione firmata 
dai due presidenti delle comn�ssioni parlamentari, 
gli onorevoli Paratore e� Petrilli, riportata in 
cc Rassegna Parlamentare � del 1959 (n. 5, pag. 4 
e segg.). Secondo la relazione: � 

1) 'la disposizione del quarto comma dell'art. 81 
si riferisce a leggi successi:ve a quelle di approvazione 
del bilancio; 

(1) Per un uguale orientamento vedasi Corte dei Conti 
Sezione di Controllo, 23 gennaio 1956, n. 63, in� Rivista 
Diritto Finanziario�, II, 139, in cui � stato ritenuto 
che possa farsi luogo alla applicazione dell'articolo 42 
secondo comma, della legge di contabilit� generale dello 
Stato �se ed in qnanto sussista una norma sostanziale 
e non sia stato possibile provvedere all'assegnazione-di.-� 
fondi in bilancio, s� eh~ la spesa venga a porsi come 
nuova nei soli riflessi formali della assegnazi�ne di 
bilancio e della correlativa autorizzazione ad erogarla i>. 
Vedasi anche Corte dei Conti, Sezione di controllo, 
23 marzo, n. 64, ivi, pa,g. 299. 

7 

~) tutti i provvedimenti legislativi, che impor


tino nuovi oneri finanziari per lo Stato sono sog


getti alla suddetta disposizione: 

3) le prescrizioni della norma costituzionale non 

viene rispettata col generico riferimento alle eco


nomie, alle entrate di bilancio�, alle risorse di te


soreria, ovvero all'accensione di debiti; ma ri


chiede che si ricorra a nuove imposizioni .ovvero 

all'inasprimento di quelle esistenti, al maggior 

gettito dei tributi formalmente accertato mediante 

note di variazione. 

La relazione esclude che il .problema della co


pertura possa sorgere in sede di formazione del 

bilancio; tuttavia accenna incidentalmente che 

sarebbe contrario allo spirito, se non alla lettera 

della norma costituzionale, lo stanziamento in 

bilancio di un fondo di riserva �per le nuove e 

maggiori spese autorizzate nel corso dell'esercizio 

fi,nanziario poich� << si finirebbe con lo scontare in 

anticipo la inflazione della spesa�. 

La Corte dei Conti invece, con foglio di osserva


zioni 23 gennaio 1957 n. 200, in sede di controllo 

dei decreti del Presidente della Repubblica 10 e 11 

gennaio 1957, concernenti rispettivamente revi


sioni dei ruoli organici dei dipendenti statali e 

revisione dei ruoli organici del personale dell' .Am


ministrazione autonoma deJle Poste e Telecomuni


cazioni, attuate in base alla legge di delega 20 di


cembre 1954, n. 1181, senza per� l'indicazione della 

copertura per la maggiore spesa, ha ritenuto che 

non basta, per escludere l'applicazione del quarto 

comma dell'art. 81, che si rinvii la decorrenza della 

spesa al successivo esercizio finanziario. �.A norma 

dell'art. 81 della Costituzione -ivi � affermato 

-la legge (sostanziale) che importi nuove o mag


giori spese, anche se la erogazione debba essere 

iniziata a partire da un esercizio futuro, deve 

sempre indicare i mezzi per fronteggiarle, senza di 

che esse non possono essere comprese nel bilancio, 

che, essendo approvato con legge formale, pu� 

prevedere le spese gi� dispo�ste e coperte con leggi 

sostanziali� (1). 

La Corte costituzionale ha avuto modo di pun


tualizzare la questione (sentenza 11 marzo 1958, 

n. 9; 18 maggio 1959, n. 30) in giudizi promossi 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri per illegittimit� 
costituzionale di leggi regionali, fondata 
sulla mancata osservanza dell'art. 81. 
Peraltro in tali giudizi la questione non fu risolta, 
poich�, lamentandosi in essi la mancata copertura 
anche per la parte di spesa relativa all'esercizio 
in corso, la Corte Costituzionale si limit� a rilevare 
che questo era motivo sufficiente per la dichiara


. zione 
di illegittimit� costituzionale. La questione 
invece � stata risolta con la recente sentenza 1.9 dicembre 
1959, n. 66, nella quale � affermato il principio 
che anche per le spese relative ad esercizi 
futuri spetta alla legge, che autorizza la spesa, di 
indicare anche la copertura relativa, mentre i bilanci, 
per il loro carattere formale, non possono a 
questo riguardo che attenersi alle disposizioni sostanziali 
contenute nella legge suddetta. 

(1) In cc Rassegna Parlamentare� gi� citata nel testo, 
pag. 9. 
La questione, che in tal modo viene a prospettarsi, 
� in parte affine a quella gi� esaminata al 

n. 8: per il fatto che la norma costituzionale ricalca 
la formulazione dell'articolo 43 della legge di conbilit� 
generale dello Stato, P1l� ricavarl:'li infatti 
una duplice conseguenza; da un canto che essa 
consideri solo le leggi formali di variazione, come 
avviene per l'art. 43, e di ci� si � parlato al n. 8, 
dall'altro che essa si riferisca, e limiti la sua efficacia 
ali' esercizio finanziario in corso, analogamente 
al suddetto art. 43. Si � visto gi� 'Che il quarto 
comma dell'art. 81, nonostante una formulazione 
ricalcata sull'art. 43, si riferisce tuttavia non solo 
�lle leggi formali di variazione, ma anche a quelle 
sostanziali per l'autorizzazione di spese; e del 
resto questa pi� estesa applicazione � comunemente 
a,ccettata o comunque non ha formato 
oggetto di approfondite obiezioni. Ma una volta 
ammessa questa pi� estesa applicazione della 
norma costituzionale rispetto all'art. 43, non � 
poi pi� possibile ritenere che viceversa l'efficacia 
delle due norme sia la stessa, e cio� sia limitata 
all'esercizio in corso. Non bisogna infatti dimenticare 
che l'art. 43 non dice nulla quanto alla propria 
efficacia temporale e limitata, e se tuttavia � pur 
sempre vero che tale disposizione ha valore solo 
per l'esercizio in corso, ci� deriva dalla natura, dal 
contenuto e dall'efficacia delle leggi formali di 
variazione, in essa considerate, che, per essere 
integrative del bilancio, esauriscono la loro operativit
� con la fine dell'esercizio. Ci� val quanto dire 
che i limiti di efficacia dell'art. 43 sono quelli delle 
leggi formali di variazione in esso considerate. 
Anche la norma costituzionale non contiene alcuna 
statuizione circa i limiti temporali della propria 
efficacia; i quali, quindi, sono parimenti quelli 
stessi delle leggi in essa considerate. Trattandosi 
di leggi formali di variazione, non vi � dubbio che 
anche per l'art. 81 esse si riferiscono (necessariamente) 
all'esercizio in corso; ma, trattandosi di 
leggi sostanziali di autorizzazione di spesa, l'efficacia 
della norma costituzionale � quella stessa della 
legge sostanziale di spesa, � limitata cio� ali' esercizio 
in corso o si estende fino a comprendere gli 
esercizi futuri a seconda che la. legge sostanziale 
comporti una spesa per l'esercizio in corso o anche 
per gli esercizi futuri. 

Ci� del resto corrisponde all'intento del legislatore, 
quale risulta dai lavori preparatori, poich� 
� bene ricordare che la formulazione della norm.a 
non deve indurre a trascurare lo scopo per cui fu 
posta, e che era quello di contenere il disavanzo, 
creando una remora non gi� alla funzione di formazione 
del bilancio, ma all'attivit� e all'iniziativa 
legislative propriamente dette. Il proposito 
di contenere il disavanzo fu attuato, quindi, non 
gi� in relazione al singolo bilancio e nell'ambito 
dell' esercizio finanziario, ma in relazione alle 
norme sostanziali di autorizzazione della spesa 
e in funzione dei vari bilanci e dei var~ . esercizi 
:finanziari, che si susseguono. .Avuto riguardo ._ 
a ci�, si pu� prendere atto dello scrupolo esegetico 
con cui gli onorevoli Paratore e Petrilli nella loro 
relazione del 1948 ritenevano contraria allo spirito 
dell'art. 81 la creazione in bilancio di un fondo di 


-8


riserva per far fronte a provvedimenti legislativi 

posteriori all'approvazione del bilancio; poich� ci� 

significherebbe che per non aggravare il disavanzo 

nel corso dell'esercizio :finanziario, in effetti si creano 

le premesse di tale aggravio sin dall'inizio. 

Ma questo rilievo richiama un'altro e va inte


grato con esso, e cio� che volendo escludere la 

necessit� della copertura per le spese che occor


rono in esercizi finanziari futuri, ne deriva un ag


gravio del disavanzo al momento stesso dell'ap


provazione dtil bilancio. 

Pur rendendoci conto della delicatezza del problema, 
riteniamo tuttavia che il rigore della norma 
costituzionale, quale risulta dalla sua formulazione 
e dall'intento del legislatore costituente, sia 
tale da rendere necessaria la copertura non� solo 
per le leggi formali di variazione, e non solo per le 
leggi sostanziali, che autorizzano spese occorrenti 
per l'esercizio in corso e che comunque possono e 
. devono riferirsi a tale esercizio, ma anche per le 
leggi sostanziali che autorizzano spese relative agli 
esercizi futuri, ad esempio le c. d. spese continuative. 
Rispetto a questo ultimo caso, il rigore dei 
principi c'induce a recedere dalla contraria opi


nione manifestata in altra occasione (1). 

11 -Quale poi sia o possa essere in concreto 

la copertura dipende dalla natura della spesa non


ch� della legge che la autorizza: i �mezzi per farvi 

fronte>> sono in sostanza i mezzi cc idonei� a farvi 

fronte, tenendo presente che il fine per cui viene 

stabilita tale correlazione � quello di contenere il 

disavanzo. In altre parole, con una inversione dei 

termini della correlazione, si pu�. anche dire che 

la copertura deve essere idonea, tenuto conto della 

natura della spesa, a contenere il disavanzo. 

Per essere idonea una copertura deve innanzi 

tutto essere congrua e ci� comporta sia che ven


gano indicati l'importo e i limiti della spesa, 

sia che la copertura vi corrisponda. In secondo 

luogo deve essere effettiva, deve cio� valere effet


tivamente �ad evitare un aggravio del disavanzo. 

Infine � necessario che questi elementi sussistano 

sin dal momento in cui la legge viene approvata, 

ai fini e per gli effetti del controllo di legittimit� 

costituzionale (2). 

L'intenzione originaria del legislatore costituente 

era quella di obbligare a creare per ogni spesa 

una nuova fonte di entrata, come ebbe ad espri


mersi l'on. Oorbino in sede di approvazione della 

norma costituzionale davanti l'assemblea costi


tuente. Tuttavia non si pu� a questo riguardo non 

tenere presente che, esteso l'ambito di applicazione 

della norma fino a comprendervi le leggi di varia


zione con la disciplina per esse stabilita dall'arti


colo 43, il rigoroso criterio originario � venuto in 

parte ad attenuarsi. Secondo l'articolo 81, quale 

possa essere in concreto la copertura dipende dalla 

natura della spesa, nonch� della legge che vi prov


vede. In linea generale possono solo indicarsi al


cuni limiti negativi, cui si accenna anche nella 

(1) Vedasi <e Civitas �, 1950, n. 1 pag. 50 e seguenti. 
(2) Vedasi cc Corte Costituzionale�, 11, marzo 1958, 
n, 9. 
relazione degli onorevoli Paratore e Petrilli, e cio� 
che non pu� ritenersi idonea copertura il riferimento 
generico alle maggiori entrate ovvero il riferimento 
alle riserve di tesoreria. 

Volendo poi indicare i possibili Jn53zzi di copertura, 
riesce arduo prevedere tutte le situazioni che 
in concreto possono aversi. 

.Anche rispetto .alle leggi formali di variazione 
non p�� dirsi fino a che punto possa soccorrere 
la prassi formatasi in base all'art. 43, poich� non 
� certo che questa prassi risponda, alla stretta 
osservanza dell'art. 43, o viceversa si sia venuta 
formando in base alle concrete disposizioni emanate 
per le variazioni, il che oltre tutto non consente 
di stabilire se l'art. 43 si proponeva un analogo 
scopo di contenere il disavanzo e fino a qual punto 
la prassi lo abbia perseguito. Oomunque, per le 
leggi formali possono indicarsi, per approssimazione, 
come mezzi idonei di copertura, seguendosi in ci� 
l'esemplificazione contenuta nella relazione degli 
onorevoli Paratore e Petrilli, il maggior gettito 
delle entrate in genere o dei tributi, purch� regolarmente 
accertato e nei limiti in cui sia consentito 
accertarlo mediante note di variazione; lo 
storno dei fondi e le economie comunque altrimenti 
prodotte, purch� accertate mediante analoghe 
note di variazione; le entrate per prestiti consolidati 
o redimibili. � 

Riteniamo poi che a questi mezzi si possa aggiungere 
quello di nuove entrate per movimento 
di capitali. 

Per quanto concerne� le leggi (sostanziali), che 
introducono una spesa nuova o maggiore per 
l'esercizio in corso, occorre tenere pre~ente che, 
nei limiti in cui la legge formale pu� variare il bilancio 
senza causare aggravio del disavanzo, non 
pu� ritenersi vietato a una legge sostanziale di 
seguire analogo procedimento: la norma sostanziale 
disporr� la spesa e indicher� il modo di farvi 
fronte nell'ambito del bilancio e senza aggravare 
i risultati; con la nota di variazione poi si provveder� 
ai relativi incombenti formali. Oostituiscono 
quindi idonei mezzi di copertura quelli gi� indicati 
per le leggi di variazione; e solo ad essi bisogna aggiungere, 
per la particolare efficacia che possono 
avere le leggi di autorizz�zione e non hanno quelle 
di variazione, altresi quelli diretti a creare nuove 
fonti di entrata, in particolare mediante imposizione 
di nuovi tributi o inasprimenti di quelli esistenti. 


Per quanto concerne infine le leggi (sostanziali) 
che autorizzano spese continuative, e nei limiti in 
cui queste spese incidono sui bilanci futuri, dovendosi 
escludere la possibilit� di ricorrere a variazioni 
di bilancio, che al momento dell'approvazione 
della legge ancora non esistono, non vi � verosi 
milmente altra possibilit� concreta che ricorrere 
a nuove fonti di entrata. 

12 -I mezzi finanziari devono essere indicati 
nella legge che autorizza la spesa. Ris�lta an.zi. dai .. 
lavori preparatori che la formula del quarto comma 
fu accettata anche da chi aveva proposto il 
testo originario, proprio per questa attenuazione 
della prescrizione rispetto alla prescrizione pro



-9


posta originariamente, la quale in effetti poteva 
essere pi� appropriata per un bilancio di cassa 
anzich� di competenza. 

Una conseguenza evidente � che il precetto 
della norma costituzionale � adempiuto in base 
alla semplice indicazione, e, ad esempio, per l'impegno 
della spesa non � necessario attendere o riscontrare 
comunque che si sia realizzata l'entrata. 

Una volta indicati a fronte della spesa i mezzi 
finanziari per farvi fronte, spetta poi al bilancio e 
alle altre leggi formali integrative di tradurre in 
termini contabili tale correlazione. 

Si � gi� visto come ci� avvenga in base alle leggi 
formali di variazione; qualche cenno occorre fare 
per il bilancio vero e proprio. 

Attiene infatti al contenuto delle norme sostanzia.
li questa correlazione necessaria., d'ordine costituzionale, 
fra spesa e mezzi finanziari per farvi 
fronte e quindi il bilancio non pu� scindere tale 
correlazione senza venir meno al carattere formale, 
che gli � proprio, senza cio� innovare la disciplina 
della. norma sostanziale; in altri termini, il quarto 
comma dell'art. 81 non si applica in via diretta 
alla legge di approvazione del bilancio, poich� 
concerne le altre leggi diverse da essa, ma indirettamente 
si ripercuote anche su di essa, poich�, 
col creare in ogni legge (sostanziale) di autorizzazione 
della spesa una correla.zione necessaria fra 
spesa ed entrata, impedisce che possa poi la legge 
di approvazione del bilancio, per il suo carattere 
formale, d_erogare a una legge sostanziale siffatta. 
Tenendo presente ci�, il problema pi� delicato st� 
nel vedere se sia compatibile con l'art. 81 il sistema 
ora vigente di leggi distinte per l'approvazione 
dello stato di previsione dell'entrata e per gli 
stati di previsione della spesa (1); e finch� un tale 
sistema resta in vigore, come e su quale legge 
possa effettuarsi il controllo di legittimit� costituzionale 
relativa alla suddetta correlazione fra spesa 
ed entrata. 

La correlazione necessaria., di ordine costituzionale, 
� solo in un senso, nel senso cio� che la 
spesa � condizionata all'indicazione dell'entrata; 
non esiste invece nel senso inverso, nel senso cio� 
che l'entrata sia. condizionata alla spesa. L'osservazione 
P.orta a esaminare se sia possibile riportare 
in bilancio la entrata senza la spesa per cui fu disposta. 
Il problema pu� atteggiarsi in modo vario 
a seconda delle situazioni concrete ed ha aspetti, 
che trascendono i fini e i limiti di questo studio. 

Nulla vieta che l'entrata sia in rapporto di occasionalit� 
co.n la spesa, nel senso che sia disposta 
in occasione della spesa, per fini che comprendono 
quello della copertura, ma vanno oltre tl problema 

(1) Sul dibattuto problema della revisione della procedura 
relativa alla approvazione del bilancio, vedasi 
MAoOANICO: L'art. 81 della Costituzione, ecc., in �Studi 
sulla C~stituzione �, vol. II, pag. 515 e segg. 
finanziario specifico. In tale caso non dovrebbe 

esservi dubbio sulla possibilit� di riportare in bi


lancio lentrata anche se non vi si comprende la 

spesa. 

Oppure l'entrata viene nella )lormai SQ�t~nziaiJe 

disposta al solo scopo di fronteggiare la spesa: 

trattandosi di imposta o tassa, si d� il caso di im


posta o tassa di scopo. 

Per le imposte o per le tasse di scopo in line~ di 
massima lo scopo non rientra fra gli elementi sostanziali 
della norma istitutiva; tanto che, venendo 
meno lo scopo per cui la imposta o la tassa fu istituita, 
non per questo la norma d'imposizione 
cessa di avere efficacia. 

Alla stessa conclusione ci sembra che occorra 
attenersi anche nel caso in esame, nel quale l'art. 81 
si limita a richiedere che l'entrata vi sia, a fronte 
della spesa, ma non anche necessariamente che vi 
sia soltanto in concorso con la spesa. Deriva da 
ci� che, a meno che la norma sostanziale non vincoli 
esplicitamente l'entrata alla spesa, in modo 
che tale vincolo debba essere ritenuto elemento 
sostanziale della statuizione, non pu� ritenersi vietato 
di riportare in bilancio l'entrata senza la 
spesa che ad essa diede luogo. 

Naturalment� poi l'art. 81 non vieta la possibilit� 
di omettere dal riportare in bilancio entrata e 
spesa insieme. 

13 -I principi del terzo e quarto comma dell'art. 
81 si applicano anche alle Regioni, comprese 
quelle a statuto speciale indicate nell'art. 116 della 
Costituzione. 

L'Alta Corte per la Regione Siciliana ne fece 
infatti applicazione al bilancio della Regione in 
base all'art. 1 e all'art. 14 dello Statuto, che richiamano 
per la Regione i principi democratici che 
ispirano la vita democratica della Nazione e le 
leggi costituzionali dello Stato. 

Norme analoghe si trovano nello statuto della 
Regione Sarda (artt. 1, 3, e 4), in quello della 
Regione del Trentino-Alto Adige (artt. 1, 4 e 5), 
della Regione della Valle d'Aosta (artt. 1 e 2). 
Sicch� la Corte Costituzionale, ribadendo l'indirizzo 
dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, lo ha 
esteso alle altre Regioni a. statuto speciale (sentenza 
25 febbraio 1958, n. 9, 14luglio1958, n. 54). 

Nello statuto della Regione Trentino-Alto Adige 
l'art. 73 accentua il divario tra leggi di bilancio e 
leggi finanziarie, essendo ivi prevista per l'approvazione 
dei bilanci una particolare maggioranza, 
che non pu� ritenersi necessaria anche per leggi 
finanziarie (Corte Costituzionale, 9 marzo 1957, 

n. 7). 
Le suddette norme degli statuti speciali sono . 
poi ricalcate sulla falsariga degli artt. 115 e 117 
della Costituzione, che hanno, o meglio avranno 
con la istituzione delle altre Regioni, efficacia 
generale. 


NOTE DI 



G. 
CoLETTI: Sulla responsabilit� dello Stato per 
l'attivit� del sindaco quale ufficiale di governo. 
� Foro It. �, 1959, I, 915. 
A. 
GLEIJESES : Ordinanze d'urgenza del sindaco e 
responsabilit�. � Foro It. �, 1959, IV, 97. 
F. 
CARUSI: Sulla pretesa responsabilit� dello Stato 
per la esecuzione di ordinanze sindacali contingibili 
ed urgenti in materia edilizia. �Foro It. �, 
1959, IV, 265. 
M. 
LA TORRE : Provvedimenti del sindaco e responsabilit� 
dello Stato. � L'amministrazione It. �, 
1959; 889. 
G. 
CoLETTI: Ancora sulla responsabilit� dello Stato 
per l'attivit� del sindaco quale ufficiale del governo. 
�Foro It. �, 1960, IV, 6. 
A. 
CuTRERA : Della distinzione, in tema di . provvedimenti 
di urgenza, fra attivit� ordinatoria del sindaco 
e attivit� materiale di esecuzione degli ordini. 
� Giur. It. �, 1960, I, 1, 296. 
C. 
CrNTOLESI : La responsabilit� per gli atti del sindaco 
quale ufficiale di governo e per l'attivit� esecutiva 
degli organi comunali. �Foro Padano�, 
1960, I, 163. 
In poco pi� di sei mesi dalla pubblicazione della 
nota sentenza n. 1718/5'9 della Corte di Cassazione 
resa in causa tra il Ministero dell'Interno contro il 
Comune di Napoli ed altri il numero di intervent.i 
della dottrina sull'argomento dell'attribuzione allo 
Stato della responsabilit� per atti illegittimi conclusi 
dal sindaco nello svolgimento di funzioni di 
ufficiale di governo supera notevolmente quello 
degli studi e degli articoli dedicati ad altre questioni 
giuridiche, non solo nello stesso periodo di 
tempo ma anche in periodi molto pi� lunghi. Questo 
� il segno pi� eyidente, a nostro avviso, non solo 
dell'importanza teorica del problema in discussione, 
ma anche dei suoi rilevanti riflessi pratici; 
ma � anche il sintomo della inquietudine che la decisione 
della Corte Suprema ha accentuato, tra gli 
studiosi, la cui sensibilit� non pu� non avvertire 
che nella delicata materia la situazione che si � 
creata � di vero e proprio equilibrio instabile. 

Gli studi sopra indicati vanno dalla adesione incondizionata 
del Coletti e del Gleijeses alla critica 

del La Torre, dalla opposizione recisa del Carusi 
alle soluzioni di compromesso proposte dal Cutrera 
e dal Cintolesi. 

L'argomento fondamentale posto, a base della 
decisione della Corte Suprema � che �l'attivit� del 
dipendente pu� essere riferita all'ente pubblico 
soltanto quando questa costituisca ed appaia come 
esplicazione dell'attivit� dell'ente, cio�, sia diretta 
all'attuazione degli scopi propri dell'ente. Ora, se, 
nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo 
il sindaco (ed i dipendenti comunali che in tali 
funzioni lo coadiuvano e l'assistono) attuano scopi 
propri dello Stato ed estranei agli scopi dell'ente' 
autarchico territoriale, � chiaro che il riferimento 
dell'attivit� del dipendente comunale che esplichi 
funzioni di governo al comune invece che allo 
Stato � impossibile �. 

Ci sembra che il sofisma che si annida nella mo


tivazione sopra trascritta stia proprio nell'inciso 

sottolineato. La sentenza, infatti, d� per ammesso 

quello che deve essere dimostrato e che cio� i di


pendenti comunali quando svolgono attivit� di 

esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti 

emanate dal sindaco, esplichino funzioni di go


verno (cio� funzioni dello Stato). Essi, invece, 

svolgono soltanto funzioni inerenti al loro. ufficio 

che � quello di impiegati dell'ente Comune, le cui 

attivit� e i cui scopi sono quelli stabiliti nella legge 

comunale e provinciale e nelle altre leggi che glieli 

attribuiscono nell'unico raodo in cui il legislatore, 

attribuisce funzioni di diritto pubblico: stabilendo 

cio�, il carico della spesa. 

Distinguere tra le funzioni svolte dal Comune 
quelle esplicate nel solo interesse del Comune da 
quelle esplicate nell'interesse anche dello Stato o 
solo dello Stato � compito di politica legislativa, 
ed �, appunto, il presupposto di quelle leggi (di 
cui recentemente si sono avuti molti esempi, in 
materia di scuole elementari, di accasermamento 
della polizia ecc.) le quali attribuiscono allo Stato 
funzioni gi� pertinenti ai Comuni e viceversa. Ma 
finch� il legislatore non interviene a modificare la 
situazione giuridica esistente in materia di ripartizione 
di competenze amministrative, non pu� 
l'interprete sostituirsi ad esso, arrivando al risultato 
di attribuire ad un ente pubblic~ . determinate 
funzioni, di cui deve sopportare la spesa,.~sen.za_ 
che ne assuma alcuna responsabilit�. � 

In altri .termini, sindaco e dipendenti comunali 
quando svolgono le c.d. �funzioni di governo � 
spenderebbero legittimamente i denari del Comune 


-11


finch� non ledono i diritti dei cittadini, ma appena 
questa lesione si verifica, chi ne risponde � lo 
Stato; la loro dipendenza organica passa quindi 
da un ente ali' altro a secondo che svolgano nella 
stessa materia un'attivit� legittima o illegittima. 

Ci sembra superfluo accennare alle gravissime 
conseguenze cui potrebbe portare l'indirizzo affermato 
dalla Corte Suprema in materia, ad esempio, 
di concessione di pubblici servizi, quando concessionario 
sia un ente pubblico, in relazione al 
quale si dovrebbe in ogni caso di attivit� lesiva 
di diritti di terzi stabilire se si tratti di attivit� 
svolta in attuazione di scopi propri dell'ente ovvero 
al conseguimento di scopi propri di altro ente. 

Il delicato problema sar� naturalmente sottoposto 
di nuovo ali' esame della Corte Suprema, al 
fine di stabilire quali debbano essere, eventualmente 
gli interventi legislativi necessari ad evitare che 
lo Stato possa rispondere dell' attivit� di persone 
(sindaco e dipendenti comunali) sulla cui scelta 
non ha alcuna possibilit� di influire, e sulle quali 
non pu� esercitare alcun efficace controllo. 

G. 
LANDI e G. POTENZA: Manuale di diritto amministrativo. 
Ed. Giuffr�, 1960. 
Ultimo comparso nella collana dei manuali giuridici 
dell'emerita Casa Editrice Giu:ffr�, questo 
volume � in tutto degno del tono conferito alla 
collana dalla prima opera, il prezioso ed insostituibile 
Manuale �i Diritto Privato � �el Presidente 
TORRENTE; n� esso sfigura al confronto con il 
Manuale �i Diritto Amministrativo del SANDULLI 
del quale abbiamo messo in rilievo i pregi su questa 
stessa �Rassegna� (1958, pag. 1). 

Possiamo onestamente affermare che tutto quello 
che ci si deve attendere da un manuale giuridico 
lo troviamo completamente in quest'opera di due 
tra i migliori magistrati del Consiglio di Stato. 

Il rigore scientifico temperato d�lla lunga esperienza 
giudiziaria, la compiutezza della informazione 
e della documentazione, l'equilibrio nel suggerire 
soluzioni di questioni controverse per le quali non 
si esita talvolta a mettere in rilievo la non adesione 

. a decisioni dello stesso Consiglio di Stato o alle 
idee espresse dagli autori in altri studi, ed infine 
lo stile piano ed omogeneo tal� da rendere impossibile 
distinguere quale parte dell'opera debba attribuirsi 
all'uno o all'altro autore, sono queste le 

doti che rendono quest'opera uno strumento di 

consultazione-e di lavoro indispensabile. 

Nel quadro generale dell'opera, svolta secondo 

il piano ormai tradizionale, riteniamo opportuno 

segnalare la trattazione relativa al rapporto di 

impiego pubblico, quella relativa ali' espropria


zione per pubblica utilit� e quella relativa alla 

giurisdizione amministrativa. Una lettura completa 

di queste tre parti del volume ci sembra consi


gliabile per tutti non fosse altro per richiamare 

alla mente idee e problemi che a chi non si occupa 

quotidianamente delle speciali materie possono fa


cilmente sfuggire. 

� appena il caso di accennare che le note (la 

cui collocazione a pie' di pagina evita opportu.
namente di appesantire la esposizione) sono importanti 
quanto il testo ed impegnano chi non intenda 
peccare di superficialit� a controllare i testi 

e le decisioni in esse richiamati. 

Per quanto concerne problemi particolari, di pi� 

diretto e contingente interesse per l'.Avvocatura, 

richiamiamo l'attenzione sul punto relativo alla 

interpretazione dell'art. 62 dello Statuto degli im


piegati civili dello Stato, il quale, secondo gli .Au


tori, dev'essere inteso nel senso che la responsa


bilit� dell'impiegato per inesecuzione del giudi


cato amministrativo � subordinata necessariamente 

alla preventiva determinazione del modo di ese


cuzione della sentenza da parte del Consiglio di 

Stato, ai sensi dell'art. 27, n. 4 del T. U. 26 giu


gno 1924, n. 1054 e costituisce, perci�, una ecce


zione e non un caso particolare di applicazione 

del precedente art. 22. 

Sul punto relativo al valore giuridico dei �capi


tolati generali d'onere il Manuale d� atto delle 

differenti opinioni, pur segnalando che prevalen


te (solo nella dottrina n. �. r.) � l'opinione che si 

tratti di norme contrattuali. Nella nota, � secondo 

il solito, data precisa notizia di tutti gli scritti pi� 

notevoli sull'argomento, compresi, ovviamente, 

quelli comparsi su questa Rassegna. 

Anche per quanto concerne il ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, il Manuale segue l'opinione 
che esso sia tuttora compatibile con il nostro 
ordinamento costituzionale, ma le opinioni contrarie 
sono pure qui documentate. 

Due preziosi indici, quello cronologico delle leggi 
citate e quello analitico per materia completano 
il volume facilitandone notevolmente la consultazione. 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMASSI -.Autorit� giudiziaria o amministrativa 


Ammasso dell'olio -Ente gestore -Diritto al rim. 

borso degli oneri -Accertamento dei presupposti -

Necessariet� -Difetto di giurisdizione. (Corte _di 

Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 3339/59 -Presi


dente: Oggioni; Est.: Rossano; P.M.: Tavolaro (di:ff.) 

-Ministero Agricoltura c. Cons. Agr. Prov. Cagliari). 

Secondo le combinate disposizioni degli artt. 2 
e 3 della l�gge 28 giugno 1956, n. 596 non pu� 
essere riconosciuto agli enti gestori dell'ammasso 
dell'olio un diritto soggettivo al rimborso di oneri 
che possa incondizionatamente farsi valere nei 
confronti della .Amministrazione dello Stato in 
conseguenza del mancato collocamento dell'olio di 
produzione 1947-48 per causa di forza maggiore. 
Infatti, dette norme prevedono che i predetti oneri 
debbano essere accertati e liquidati dall'Amministrazione 
secondo un procedimento particolare e 
necessario per l'accertamento dei presupposti e da 
esperirsi con modalit�. peculiari. 

Pertanto, a questo riguardo un diritto soggettivo 
a favore dell'ente gestore, pu� profilarsi soltanto 
dopo l'atto di accertamento che definisce il 
procedimento predetto; ed in mancanza di tale 
atto deve essere .dichiarato il difetto di giurisdizione 
del giudice ordinario. 

Trascriviamo integralmente la motivazione in diritto 
della sentenza: 

�Preliminare � l'esame del secondo motivo del 
ricorso col quale le .Amministrazioni deducono il 
difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 

Esse sostengono che l'accordo intercorso tra la 
Sezione provinciale alimentazione di Cagliari e il 
Consorzio agrario provinciale di Cagliari riguard� 
lo svolgimento di un rapporto di diritto pubblico 
di gestione dell'olio conferito all'ammasso e quindi 
di propriet�. dello Stato, e, che, concernendo la 
gestione beni dello Stato, il Consorzio debba considerarsi 
un agente contabile tenuto a rendere 
H conto, rispetto al quale sussiste la competenza 
della Corte dei Conti, senza che si possa agire separatamente 
per una singola partita davanti al 
giudice ordinario. 

Poi.ch� l'eccezione concerne una questione di giurisdizione, 
questo Supremo Collegio, nei limiti necessari 
per risolverla, pu� accertare il fatto e qualificarlo 
giuridicamente. 

Risulta dagli atti (lettera del 22 marzo 1949 
della Sepral di Cagliari al Consorzio provinciale 
dell'alimentazione di Cagliari), e non contestato, 

che il 21 maggio 1949 furono raggiunti i seguenti 
accordi: il Consorzio fu � inca.ricato � dalla Sepral di 
Cagliari �di ritirare dall'ammasso di Lucca quintali 
1200 di olio, rappresentanti la quota assegnata 
dall'Ispettorato regionale dell'alimentazione 
di Cagliari alla Sepral stessa�: e fu inoltre � invitato 
a prendere immediati accordi...... per il finanziamento 
e ritiro dell'olio i>; il Consorzio aveva diritto 
alle spese in lire 3295 a quintale; il prezzo di cessione 
ai grossisti fu stabilito in lire 53.700 al quintale; 
600 quintali dovevano essere �immagazzinati � 
dal Consorzio e gli altri� 600 quintali dovevano essere 
ripartiti tra grossisti di cui la Sepral si riservava 
di precisare i nomi; 

sui 600 quintali � immagazzinati ii al Consorzio 
era riconosciuto un compenso di distribuzione di 
lire 1000 a quintale, a parte il rimborso degli oneri 
di finanziamento il cui ammontare la Sepral si 
riservava di precisare:� la stessa Sepral di riservava 
di precisare il prezzo definitivo di cessione ai singoli 
assegnatari. 

La Corte di Appello, nell'impugnata sentenza, ha 
considerato che pur non essendo stato esibito il 
verbale del 21 marzo 1949, cui la suindicata lettera 
faceva riferimento, doveva escludersi in base 
al contenuto suindicato degli accordi specificati 
nella suindicata lettera, che il Consorzio avesse 
acquistato l'olio. 

Ed invero, l'incarico di ritirarlo e di provvedere 
al finanziamento, la previsione di rimborso delle 
spese e degli oneri del finanziamento, e la precisazione 
che l'olio avrebbe dovuto essere ripartito 
secondo le assegnazioni della Sepral dimostrano che 
non fu concl�so un contratto di compravendita ma 
che l'olio rimase a "disposizione della Sepral e che 
gli accordi furono previsti per l'attuazione dello 
immanente fine pubblico di disciplina di un rapporto 
di gestione di un prodotto di ammasso destinato 
all'approvvigionamento secondo le norme 
inderogabili del tempo. 

Ma se l'oggetto degli accordi esclude la vendita, 
esso esclude che agli accordi stessi siano applicabili 
le norme sul deposito e sul mandato onde il Consorzio 
possa agire in giudizjo deducendo diritti 
in base agli schemi tipici di detti istituti, come 
invece la Corte di Appello ha ritenuto. 

Lo stesso resistente Consorzio pone. .in rilievo che 
il D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, art. 2, n. 8, previde _ 
che i Consorzi potevano eseguire �per conto e nell'interesse 
dello Stato le operazioni necessarie per 
il ricevimento, la conservazione, la distribuzione di 
merci e prodotti di qualsiasi specie ii; e sostiene 


-13 


che in tale previsione debbano inquadrarsi gli 
accordi suindicati. 

Ora il rapporto tra lo Stato e Oonsorzio relativo 
a detta attivit� non pu� considerarsi di diritto 
privato in quanto l'attivit� era svolta per conto 
e nell'interesse dello Stato � per perseguire un 
fine di diritto pubblico e concerneva prodotti che 
erano divenuti di propriet� dello Stato per effetto 
di una speciale disciplina di espropriazione, �e che 
potevano cessare di� esserlo a seguito di provvedimenti 
di assegnazione da parte degli organi 
competenti. 

E in relazione appunto alla pubblicit� del rapporto 
lo stesso art. 2, n. 8 del citato decreto stabili 
che i Oonsorzi, per detta attivit�, dovessero avere 
una gestione separata da quella concernente le 
altre loro attivit�. 

Oonsegue che la misura dei diritti e degli enti 
gestori per le attivit� in tema di ammassi si deve 
innanzi tutto desumere dalle specifiche previsioni 
degli accordi e che i principi che �disciplinano gli 
schemi negoziali di diritto privato si possono applicare 
soltanto in coerenza e nei limiti consentiti 
dalla natura di negozio di diritto pubblico degli 
accordi stessi. 

Per tale indagine deve ritenersi competente in 
linea� di principio il giudice ordinario (salvo quanto 
si dir� in seguito per il caso in esame) e non la Oorte 
dei Oonti perch� trattasi di indagine che non inerisce 
ad un giudizio ufficioso sui conti o di responsabilit� 
contabile ma inerisce ad un giudizio ad 
istanza di� parte per il quale detta giurisdizione 
non � prevista dal T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 
delle leggi sulla Oorte dei Oonti e dal regolamento 
di procedura 13 agosto 1913, n. 1038 se non in relazione 
a leggi speciali ed a particolari situazioni di 
fatto e di diritto (cfr. 57 del testo unico in relazione 
all'art. 25 legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 57 
del regolamento di procedura in relazione all'artiticolo 
73 d. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilit� 
generale dello Stato; art. 56 del T. U. e 52-55 
del regolamento in relazione all'art. 20 T.U. 17 ottobre 
1922, n. 1401, modificato dall'art. 26 della 
legge 16 giugno 1939, n. 942, oltre la previsioni 
su i ricorsi in materia di pensioni e quelli concernenti 
il contenzioso del pubblico impiego dei dipendenti 
della stessa Oorte). . 

Ma tuttavia sussiste nel caso in esame il difetto 

di giurisdizione del giudice ordinario. 

La domanda del Oonsorzio � diretta ad ottenere 
la condanna dell' .Amministrazione a pagare la differenza 
tra la somma ottenuta della vendita dell'olio, 
di produzione dell'annata 1947-48, presso di esso 
depositato di sua iniziativa, e i maggiori oneri derivanti 
dal mancato collocamento ai prezzi ufficiali 
dell'olio stesso. 

La Oorte di Appello ha accolto la domanda ritenendo 
applicabile l'art. 1720 O.e circa il rimborso 
delle spese e compenso del mandatario. 

Ma in coerenza con l'enunciato principio che le 
norme degli schemi negoziali di diritto privato 
possono applicarsi nei limiti consentiti dalla natura 
pubblica del rapporto, il diritto potrebbe riconoscersi 
soltanto se, in base agli accordi a principi 
generali o a disposizione di legge in materia, l'in


cidenza del rischio per la mancata vendita dell'olio 
ai prezzi ufficiali dovesse ritenersi a carico della 
Amministrazione. 

Il Oonsorzio richiama l'art. 2 della legge 28 giugno 
1956, n. 596 il quale dispone: ... 

�� autorizzata la liquidazione a carico dello 
Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, 
per causa di forza maggiore, entro il termine 
previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dall'olio 
di produzione 194 7 -48, del contingente affiuito agli 
oleari del popolo ai sensi del decreto legislativo 
29 ottobre 1947, n. 1216 �. 

La disposizione pera.ltro deve intendersi in combinazione 
con quella del successivo art. 3 secondo 
comma cui: �l'effettiva entit� degli oneri a carico 
dello Stato a termini della presente legge verr� 
accertata e liquidata dal M. A. F. (Ministero 
Agricoltura e Foreste) attraverso l'esame dei rendiconti 
finali di gestione, da compiere e da presentare 
dagli enti gestori. 

Le modalit� per la compilazione e la presentazione 
dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, 
previo parere della Oorte dei Oonti, dal Ministero 
dell'Agricoltura d'intesa con quello del 
Tesoro�. 
� Le disposizioni dunque non riconoscono un diritto 
soggettivo al rimborso che possa incondizio~ 
natamente farsi valere in conseguenza della mancata 
collocazione dell'olio, ma prevedono che gli 
oneri derivanti dal mancato collocamento dell'olio 
di produzione dell'annata 1947-48, per causa di 
forza maggiore, debbano essere accertati e liquidati 
dall'Amministrazione secondo un procedimento 
particolare e necessario per l'accertamento 
dei presupposti e da esperirsi con modalit� peculiari. 


Un diritto soggettivo pertanto potrebbe profilarsi 
soltanto dopo l'atto di accertamento, che 
definisca il procedimento cui � fatto cenno. 

E nell'attuale mancanza di codesto atto deve 

dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario. 

Non condividi�mo il punto di vista della aorte 
Suprema la quale ha ritenuto che, in sostanza, si 
versi in un caso di difetto temporaneo di giurisdizione 
dell'Autorit�, giudiziaria ordinaria. 

Ci sembra che tra gli articoli ael Testo Unico delle 

leggi sulla aorte dei aonti .citati nella sentenza 

manchino proprio quelli decisivi e cio� gli artt. da 

44 a 55. 

Basta, infatti, leggere l'art. 44 per �onvincersi che 

il giudizio su quel rendiconto che secondo la sentenza 

in esame deve essere presentato dall'Ente gestore del


l'ammasso, quale presupposto essenziale del proce


dimento contenzioso, � proprio devoluto alla aorte 

dei Conti e soltanto alla Corte dei aonti. 

D'altronde, la questione non � nuova e le stesse 

Sezioni Unite della aorte Suprema con sentenza 

17 novembre 1928 (in � Giur. It. �, 1929, I, 1, 86) 

hanno gi� nettamente deciso che nel caso di �respon-_ 

sabilit� conseguente alla gestione tenuta da privati 
�per conto e nell'interesse dello Stato (come appunto 
nel caso degli ammassi) le controversie derivanti da 
questi rapporti per la determina~ione del debito de 


-14


gestore e delle relative responsabilit�, rientrano tra 
quelle su cui � competente la Corte dei Conti, con 
esclusione della competenza del giudice ordinario. 

Sull'argomento consigliamo di leggere lo scritto 
dell'allora Presidente della Corte di Cassazione 
D'�MELIO e dall'allora Presidente della Corte dei 
Conti GASPERINI su: I contatti giurisdizionali della 
Corte di Cassazione e della Corte dei Conti. (in 
� Riv. Dir. Pubbl. �, 1930, I, 242 e segg.). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Governo dimissionario 
-Decreto ministeriale di concessione di 
acqua pubblica -Validit�, (Corte di Cassazione, 
Sezioni Unite, Sent. n. 3430/59 -Pres.: Oggioni; 
Est. Favara; P.M.: Pomodoro (concl. conf.); Wobbe 

c. Ministero LL. PP. 
Il decreto che concede una piccola derivazione 
di acqua pubblica ben pu� essere emanato anche 
dal Ministro dei LL. PP. di un governo dimissionario 
prima della formazione del nuovo Gabinetto e della 
immissione dei nuovi ministri nel possesso della 
loro carica. 

Trascriviamo la parte di motivazione della sentenza 
che si riferisce alla massima sopra indicata. 

Col secondo motivo, poi, il ricorrente censura la 
sentenza denunziata per aver ritenuto che il decreto 
in esame poteva essere adottato da un Ministro 
dimissionario perch� costituente un atto di 
ordinaria amministr~zione, deducendo che non poteva 
esso rientrare in tale categoria di atti, dal 
momento che esso aveva ad oggetto una concessione 
trentennale che modifica la precedente destinazione 
dell'acqua pubblica e dovendo essere 
emesso con l'intervento di due ministri, previo 
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

La censura � infondata. 

Poich� dopo le dimissioni del Governo e fino 
alla formazione del nuovo Gabinetto ed all'ammissione 
del Ministro nel possesso della loro carica, 
i Ministri dimissionari restano in carica per il disbrigo 
degli affari in corso e di quelli di ordinaria 
amministrazione, deve bene considerarsi concessa 
una piccola derivazione di acque pubbliche con 
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici firmato 
da un Ministro dimissionario in esito ad un'istruttoria 
gi� in corso in tale momento. 

Va, a tale proposito, notato anzitutto che nessuna 
norma costituzionale prevede una diminuzione 
dei poteri spettanti ai Ministri dimissionari 
fino al momento della formazione del nuovo Gabinetto 
e la formula secondo la quale essi restano 
in carica per gli affari di ordinaria amministrazione 
e per quelli in corso � dovuta alla prassi costituzionale 
ed alle consuetudini da essa elaborate: 
i limiti di tale potere, poi, sono piuttosto affidati 
alla sensibilit� politica dei Ministri dimissionari, e 
del Governo che ha rassegnato le dimissioni che a 
norma concreta, n� � prevista alcuna sanzione di 
nullit� per gli atti comunque emanati dal Governo 
dimissionario, mentre � necessit� che lo Stato non 
cessi per un istante solo di avere un governo che 
ne curi gli interes5i e gli affari, 

Mentre, perci�, per atto di ordinaria amnurunistrazione 
dovr� piuttosto intendersi non quello 
che tale risulti secondo le categorie civilistiche, od 
a mente dell'articolo 320 O.e., ma quello che non 
impegni la politica del futuro Governo, o che invece 
riaffermi od attu� fa polit�c�'d.�l Governo dimissionario, 
in quanto gi� condannata dal Parlamento 
attraverso il voto contrario di una delle 
due Camere, e di entrambi su la speciale mozione 
di sfiducia di cui allo articolo 94 della vigente Costituzione, 
la responsabilit� che, in ogni caso, il 
Ministro dimissionario potr� assumere compiendo 
atti che comunque vengono a violare la prassi costituzionale, 
eccedendo l'ordinaria amministrazione, 
potr�, se mai, dar luogo a responsabilit� politica 
del Ministro di fronte al Parlamento, od al 
Governo, ma in nessun caso alla giuridica nullit� 
dell'atto da lui compiuto, sia che tale atto sia 
stato compiuto perch� ritenuto per errore, di ordinaria 
amministrazione o relativo ad affari in corso, 

o sia, comunque, perch� ritenuto dettato dalla 
necessit� inderogabile ed indilazionabile di un provvedimento 
immediato, o da altri motivi comunque 
politicamente apprezzabili. 
Sotto nessuno degli indicati profili, pertanto, potr� 
dirsi illegittima la concessione di cui � causa 
sia perch� correttamente accordata dal Ministro 
sia pure dimissionario, ma in esito ad un'istruttoria 
gi� da tempo in corso, e, perci�, quale �affare 
in corso� come tale sicuramente attuabile dal Ministro 
dimissionario, anche secondo la prassi costituzionale 
sopra ricordata e sia ancora, perch�, in 
nessun caso la violazione della prassi stessa potrebbe 
dare luogo ad una nullit� giuridicamente rilevabile 
davanti al giudice amministrativo, cosicch� non 
occorre neppure scendere ad esaminare se la concessione 
di una piccola derivazione costituisca, o 
meno, atto di ordinaria amministrazione secondo 
le norme civilistiche, dal momento che queste non 
sarebbero in alcun caso applicabili alla specie in 
esame interamente governata dal diritto pubblico, 
non meno che dalle necessit� cogenti ed inderogabili 
dello Stato, come tali valutabili solo dal 
Parlamento nell'idonea sua sede politica prevista 
dalla carta costituzionale. 

La soluzione ci sembra di ovvia esattezza. 

Sull'argomento vedi anche la decisione n. 713 
del 4 luglio 1956 della IV Sezione del Consiglio di 
Spato (Pres.: Stumpo; Est.: Landi, Rie.: Gentili in 
cc Il Consiglio di Stato�, 1956, I, 858). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Art. 41, 1� comma, 
C. p. c. -Provvedimento di inibitoria ai sensi 
degli artt. 700 a 702 C. p. c. -Istanza regolamento 
giurisdizione -Ammissibilit� -Sospensione temporanea 
atto amministrativo -Equivale a revoca Violazione 
art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. 
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 3262/59 -
Pres.: Oggioni; Est.: Rossano, P.G.: P~~odoro (conf). 

Ai sensi dell'art. 41, I comma O.p.c., l'esp~ri�� 
mento del regolamento di giurisdizione � precluso 
dalla decisione in merito della causa emessa dal 
Giudice di 1� grado e cio� da una decisione che 


="' mzmu mt BI 


-15 


abbia' pronunciato in primo grado sulla proponibilit� 
dell'azione e che sia suscettibile �di impugna


. zione. � pertanto ammissibile, secondo la predetta 
disposizione, l'istanza di regolamento di giurisdizione 
av'verso provvedimento del Pretore emesso a 
termini degli artt. 700 a 702 O.p.c. e con il quale 
si sospende l'esecuzione di decreto prefettizio di 
espropriazione per p. u., in quanto che il provvedimento 
stesso non concerne la proponibilit� della 
azione dedotta in giudizio. 
.Anche a voler considerare l'inibitoria quale mera 
azione di carattere preventivo e definitivo, tuttavia 
essa, in quanto attua una tutela giurisdizionale 
preventiva, ha fine cautelare, in attesa del 
giudizio di merito e la definitivit� del provvedimento 
� acquisita soltanto dalla definizione del 
giudizio stesso. Consegue che il provvedimento, 
per gli stessi limiti della sua funzione, non pu� 
pregiudicare la questione di ammissibilit� della 
azione nel giudizio di merito. 
Il Giudice ordinario non ha il potere di pronunciare 
la temporanea sospensione dell'atto amministrativo, 
in quanto ch� la sospensione � una revoca 
temporanea dell'atto medesimo e viola quindi 
l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 
secondo cui il giudice deve limitarsi a conoscere 
degli effetti dell'atto in relazione alla lesione del 
diritto dedotta in giudizio, ma non pu� revocare o 
modificare l'atto amministrativo. 

Le massime sopra trascritte costituiscono sostanzialmente 
la motivazione di questa sentenza che riafferma 
principi sui quali non dovrebbero pi� essere 
consentiti dubbi. 

�Sul concetto di pronuncia di merito preclusiva della 
proponibilit� del regolamento di giurisdizione V.: 
da ultimo la Oorte di Cassazione, Se.doni Unite, 
Sent. n. 2520/59. 

FALLIMENTO -Insinuazione tardiva -Decadenza per 
mancata costituzione in giudizio -Riproponibilit� Esclusione. 
(Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 2490/59 
...:. Pres.: Torrente; Est.: Novelli; P.M.: Tavolaro (concl. 
conf.), Finanze c. Fall. Soc. Forni). 

� inammissibile la riproposizione di una domanda 
di insinuazione tardiva precedentemente 
proposta e non iscritta a ruolo nel termine di 
cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice 
delegato. 

Trascriviamo integralmente la motivazione in diritto 
della sentenza. 

L'unica questione prospettata nel ricorso verte 
�su:ll'ammissibilit� della riproduzione di una domanda 
di insinuazione tardiva precedentemente 
proposta e non iscritta a ruolo, nel termine di 
cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice 
delegato. 

La dichiarazione tardiva di credito � regolata 
dall'art. 101 della legge sul fallimento, ove, nel 
secondo comma, � stabilito che cc le parti si costituiscono 
a norma dell'articolo 98 terzo comma )), 
Quest'ultima disposizione, nel disciplinare l'oppo


s1z1one dei crediti esclusi o ammessi con riserva, 
sancisce che cc almeno cinque giorni prima della 
udienza -fissata dal giudice delegato -i creditori 
devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, 
l'opposizione si reputa abbandonata l>, 

La sentenza impugnata, decidendo �che la decadenza 
comminata dall'art. 98, comma 30, legge 
fallimentare, per la mancata costituzione in termini, 
� applicabile anche al creditore che inoltra 
domanda di insinuazione tardiva di credito, ha, 
osservato che il richiamo dell'art. 101 al terzo comma 
del citato art. 98 non deve indendersi limitato 
alla sola prima parte della disposizione che stabilisce 
il termine entro il quale deve avvenire la costituzione, 
ma d�ve essere esteso anche alla seconda 
parte in forza della quale la mancata costituzione 
importa che ccl'opposizione si reputi abbandonata�. 
Oi� in quanto la distinzione non trova riscontro 
nella legge, la quale ha inteso imprimere al procedimento 
di insinuazioni, presentate dopo l'approvazione 
dello stato passivo, una maggiore speditezza 
rispetto a quello predisposto per la domanda 
di ammissione al passivo in via normale, assimilandolo 
a quelle delle opposizioni ed eliminando 
cosi le operazioni della prima fase previste dagli 
artt. 93-97 L.D., onde l'irrilevanza dell'argomentazione 
secondo cui, nel caso delle dichiarazioni 
tardive, non ricorrerebbe la ragione fondamentale 
della sanzione stabilita dalla seconda parte dell'art. 
39,, l'esigenza cio� di trattare congiuntamente 
tutte le cause di opposizione allo stato passivo. 

Ool primo motivo, la ricorrente contesta che il 
richiamo fatto dall'art. 101 al 3� comma dell'arti�olo 
98 si estenda integralmente a tutta la disposizione 
e insiste nell'assunto che tale richiamo riguarda 
solo la prima parte del comma, che regola 
i termini per la costituzione, e non la seconda 
parte, che concerne le conseguenze processuali 
della mancata costituzione.. 

La tesi, gi� discussa e disattesa da elaboratissime 
decisioni di magistrature di merito, � resistita, 
oltre che dalle esatte conSiderazioni d�lla sentenza 
denunziata, dal rilievo che difetta assolutamente il 
bench� minimo elemento letterale che possa indurre 
a ritenere il rinvio normativo limitato al precetto 
e non alla sanzione. Pu� escludersi, invece, con 
tutta sicurezza che la dizione dell'art. 101 (le parti 
si costituiscono a norma dell'art. 98, 3� comma) 
implichi un rinvio alle forme di costituzione e non 
anche alla comminatoria di decadenza, perch� la 
stessa espressione si legge al secondo comma dell'articolo 
precedente (100) in tema di impugnazioni 
dei crediti ammessi, sottoposte come le opposizioni 
allo stesso termine di proposizione, decorrente 
dal deposito dello stato passivo, e in ordine� 
alle quali, stante anche l'esigenza di assicurare la 
possibilit� del giudizio cumulativo, ogni distinzione, 
quanto al rinvio, tra precetto e sanzione � 
addirittura assurda. 

Posto che l'interpretazione letterale induce a 
ritenere che il legislatore !ltbbia inteso sottoporre i 
due istituti (opposizione -insinuazione tardiva} 
alla medesima disciplina giuridica, non vale opporre 
che sul piano teorico l'assimilazione dei due 
istituti non � corretta, stante l'evidente differenz;~ 



-16 


strutturale delle fattispecie, caratterizzate l'una da 
una pretesa che, per essere diretta alla modifica 
dello stato passivo gi� costi~uito, � sottoposta nel 
suo esercizio ad un termine categorico e l'altra da 
una pura variazione della situazione passiva che 
non ha riferimento all'esercizio di un'azione gi� avvenuta 
e che la legge non sottopone ad un termine, 
ma si limita a consentire fino a quando non siano 
esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare. 

Invero, ai fini in discussione l'eventuale dubbio 
sull'estensione del rinvio, pi� che sulla base delle 
differenze strutturali tra i due istituti (che non 
escludono l'assimilazione sul piano legislativo) andrebbe 
risolto, merc� un controllo dei limiti di 
coincidenza circa le finalit� pratiche che il legislaslatore 
si � preposto; e nella specie l'esigenza di 
assicurare un rapido svolgimento della procedura 
di accertamento del passivo, nell'interesse comune 
dei creditori, postula appunto la sanzione per la 
inosservanza del precetto legislativo, anche nel 
caso delle insinuazioni tardive. 

Pi� delicata e l'altra argomentazione della ricorrente 
svolta nel secondo motivo, per sostenere 
la riproponibilit� del ricorso per l'ammissione, tardiva, 
al passivo, cui non sia seguita la rituale 
costituzione, indipendentemente dalla fondatezza 
della tesi propugnata col primo motivo di ricorso. 
Anche a voler ritenere -si afferma -che l'articolo 
101 della legge speciale richiami integralmente 
il terzo comma dell'art. 98, deve pure con1;1iderarsi 
che, secondo i principi generali, l'abbandono della 
istanza (volontaria o presunta dalla legge) non 
pu� essere intesa come abbandono del diritto, il 
quale pu� quindi essere azionato con la proposizione 
di una nuova domanda, salvo particolari 
limitazioni, quale quella di specie attinente al mancato 
esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo 
fallimentare. Prevenendo poi l'obiezione che � riconosciuta 
ormai senza contrasto la decadenza-definitiva 
dell'opposizione e la non riproponibilit� del 
credito nella forma dell'insinuazione tardiva, nei 
riguardi del creditore opponente allo stato passivo 
che non siasi costituito nei termini di cui al comma 
terzo dell'art. 98 (cfr. al riguardo Cassazione 
31 marzo 1959, n. 949), la ricorrente rileva che l'opposizione 
contro lo stato passivo da parte del creditore 
escluso e ammesso con riserva si inquadra 
nel regime delle impugnazioni, onde la giustificazione 
della non riproponibilit� del medesimo atto, 
mentre il processo di insinuazione tardiva del creditore 
non presuppone una precedente attivit� 
contenziosa, un provvedimento del giudice suscettibile 
di divenire definitivo e non ha carattere di 
impugnazione cui s-ia applicabile il principio della 
consumazione. 

Equiparata, cio�, alla domanda giudiziale (e non 
ad un atto di impugnazione), l'istanza di ammissione 
tardiva in caso di mancata costituzione d� 
luogo, secondo la ricorrente, soltanto all'estinzione 
del processo, che postula la possibilit� della riproposizione 
e non pu� portare alla perdita del diritto. 

Anche tali rilievi sono fondati. 

Che nel caso di rinvio alla disciplina di altro istituto 
possono, nelle due fattispecie, non coincidere 
gli effetti relativi all'applicazione del testo legi


slativo, ritiene questa Corte costituire criterio interpretativo
� del tutto corretto; non risultando 
esatte, invece, le premesse del ragionamento 
seguite nel ricorso. 

Indubbiamente, in conseguenza del rinvio la 
ultima parte del secondo comma d�1l'art. 101 deve 
leggersi: se il creditore non si costituisce, la richiesta 
(tardiva) di ammissione al passivo si reputa abba.ndonata. 
Ora, nella nomenclatura giuridica i termini 
abbandono di istanza e abbandono di domanda 
non hanno un preciso significato: vero che normalmente, 
discutendosi dei ni.odi e delle diverse :finalit� 
in tema di desistenza da una lite, distinguendosi 
cio� la rinuncia al diritto con l'azione si � fatto 
valere dal recesso soltanto dal giudizio senza compromettere 
l'azione, dottrina e giurisprudenza, per 
indicare la seconda ipotesi, in luogo del termine 
usato dal codice (rinuncia agli atti giudiziari 
art. 306) si valgono anche delle espressioni abbandono 
dell'istanza, ma � anche vero che per indicare 
l'abbandono (rinuncia) dell'azione, si trova la locuzione 
abbandono della domanda. 

Senza voler insistere sul diverso valore delle 
parole domanda e istanza, va tuttavia rilevato 
che nel caso in esame, nell'ultima parte dell'articolo 
101 si trova la parola domanda; decisivo � 
per� il rilievo che l'imprecisione tecnica, tanto pi� 
grave ove dovesse seguirsi la tesi della ricorrente 
per l'antinomia con la precisa disposizione processuale 
(art. 306), non pu� non essere risolta nel 
senso che il legislatore abbia inteso riferirsi alla 
desistenza dell'azione (se pure nell'ambito della 
esecuzione fallimentare), in quanto l'applicazione 
di una sanzione sotto forma di presunzione 
juris et �e jure non � sicuramente caratteristica 
della materia strettamente processuale. 

Del resto, in via di ipotesi pu� anche ammettersi 
che il concetto di abband�no della richiesta (tardiva) 
di ammissione al passivo -di per se -non 
~mplichi la desistenza dell'azione, ma ci� impone 
una pi� attenta ricerca della ratio legis e pi� precisamente 
del sistema della legge speciale in ordine 
all'assimilazione dell'insinuazione tardiva all'opposizione, 
cui � pacifico il carattere di impugnativa, 
per stabilire se possa giungersi ad equiparare le 
conseguenze giuridiche nel caso di mancata costituzione, 
senza snaturare il carattere dell'istituto 
che accoglie la norma dell'altro. 

Orbene, la dichiarazione tardiva interviene dopo 
il provvedimento di chiusura della verifica dei 
crediti, che secondo la giurisprudenza di questa 
Corte (19 ottobre 1956, n. 3698) ha carattere giurisdizionale, 
e, sebbene non trovi una corrispondente 
pronuncia contraria del prov:vedimento stesso, ha 
per iscopo di modificare i risultati, funzione questa 
tipica degli atti di impugnazione. Quindi, ove 
pure si ritenga che l'inosservanza dei termini di 
costituzione produca soltanto l'estinzione del processo, 
subentrerebbe in ogni caso il criterio della 
consumazione dell'impugnazione, a sorreggere la 
soluzione accolta anche rispetto all'-insinuazione 
tardiva, che costituisce una impugnativa net si;; 
sterna della legge vigente. 

Infine, va rilevato che nel meccanismo della dichiarazione 
tardiva, il rapporto di gravame ri



-17 


guardo il provvedimento che dichiara esecutivo 
lo stato passivo � palese nella disposizione dello 
stesso secondo comma dell'art. 101, in virt� della 
quale, dopo il ricorso dell'interessato, il giudice 
fissa con decreto non solo l'udienza di comparizione 
ma altres� il termine per la notificazione al 
curatore del ricorso e del decreto, termine che, per 
il suo carattere espressamente definito perentorio, 
non pu� non valere a delimitare definitivamente 
la facolt� di insinuare i crediti dopo la fase principale 
e quindi di immutare lo .stato passivo precedentemente 
approvato, confermando quel parallelismo 
di situazioni con l'opposizione, che senza 
fondamento la ricorrente contesta �. 

Le diffuse argomentazioni della sentenza di cui 
ci sembra doveroso rilevare anche il pregio della 
forma appaiono abbastanza convincenti. Comunque, 
la questione risolta � di quelle per le quali pi� che la 
assoluta esattezza della soluzione, interessa la certezza 
e la costanza dell'indirizzo giurisprudenziale. 

� opportuno che a questa sentenza sia data la pi� 

larga diffusione specie nell'ambito di quegli uffici 

finanziari i quali provvedono direttamente alle in


sinuazioni tardive nelle procedure fallimentari, in 

modo da evitare altre decadenze del genere. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Contenzioso. 
Amministratori e liquidatori di societ�. Salve 
et repete. Applicabilit�. (Cassazione, Sezioni Unite, 
Sent. 27 ottobre 1959 n. 3126 -Pres.: Oggioni; 
Est.: Caporaso; P.M.: Pomodoro (conf.); Maccari e 
Cottone c. Finanze. 

Il precetto del solve et repete deve trovare applicazione, 
anche di fronte agli amministratori ed 
ai liquidatori di una societ�, quando si controverta 
riguardo alla loro personale e solidale responsabilit� 
in materia di imposta sull'entrata. 

Le Sezioni Unite del S.C. -dopo aver riaffermato 

che cc anche per la imposta sull'entrata ricorre l'obbligo 

del previo pagamento del tributo, salvo che le ragioni 

del contribuente siano di chi'ara ed immediata evi


denza, onde pronta ed incontrovertibile sia la risolu


zione della lite � -hanno negato che la questione 

della responsabilit� personale degli amministratori 

e dei liquidatori di una societ�, in materia di ige, 

possa essere considerata risolubile prima facie. 

La decisione presenta un particolare interesse in 

quanto in essa sono contenute affermazioni di prin


cipio, di cui non pu� sfuggire la importanza; tanto 

pi� che da circa un ventennio la Corte Suprema 

non aveva avuto occasione di pronunziarsi al riguar


do. 

� infatti del 12 giugno 1940, n. 1936; in �Foro 

It. �, 1940, I, 1285, la pronunzia del Supremo Col


legio, che, conformandosi ad una precedente deci


sione emessa in materia di imposte indirette (Cassa


zione sentenza 19 giugno 1923 in causa Astarita, in 

�Foro It. �, 1923, I; 786), disse ricollegarsi ad un 

principio generale di diritto comune la responsabilit� 
personale dei liquidatori e degli amministratori 
per il mancato pagamento delle imposte dirette. 

A tale indirizzo giurisprudenziale espressamente si 
riallaccia la sentenza annotata, che, nel riaffermare 
la esistenza di dett� principio generale, ne ha ri�onosciuta 
la validit� anche nel campo delle imposte 
sugli affari. 

Le Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto la applicabilit� 
del disposto dell'art. 12 della legge 9 gennaio 
1929, n. 4 nei confronti degli amministratori in caso 
di illecito amministrativo. (In egual senso: GIANNINI: 
I concetti fondamentali del diritto tributario, 
pag. 214 e, da ultimo, SPINELLI: in Norme generali 
per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, 
pag. 89). 

Il peculiare interesse di tali punti della decisione 
ci induce a riferirne la perspicua motivazione relativa: 


cc Occorre premettere che nella specie l'Ufficio 
impositore aveva richiesto, oltre all'imposta dovuta, 
il pagamento di una sopratassa conseguente 
alla non veritiera dichiarazione dei legali rappresentanti 
della Cooperativa Lav�ratori .Alberghi e 
Mensa, cio� del Maccari, quale amministratore, e 
del Cottone, quale liquidatore. 

cc Inoltre lo stesso Ufficio ha posto a carico dei 
medesimi l'obbligo solidale di pagamento della imposta 
dovuta dalla Cooperativa, per non avere 
essi provveduto a soddisfare, con le somme disponibili 
in cassa, il credito dell'Erario. Come si vede, 
la responsabilit� personale e solidale dei due successivi 
amministratori dell'Ente debitore dell'IGE 
� basata su precisi elementi di fatto, il cui accertamento 
ed il cui apprezzamento richiede un'indagine 
apposita, che non si presenta n� breve n� 
semplice. 

cc Non � poi esatto che sia pacifico in diritto che 
gli amministratori non rispondono, in nessun caso 
delle obbligazioni tributarie della Societ� da essi 
rappresentata. Innanzi tutto nel caso concreto, 
concorreva anche l'obbligo del pagamento di una 
sopratassa, \a quale, a' termini dell'art. 12 della 
legge 7 gennaio 1929, n. 4 ricade proprio sugli amministratori, 
e questo sarebbe gi� sufficiente a legittimare 
l'obbligo del cc solve et repete � nella presente 
controversia. Inoltre esiste un principio di 
carattere generale desumibile dalle norme di diritto 
comune ed ancora pi� da quelle speciali del diritto 
tributario (artt. 10-11 e 12 della stessa legge del 
1929: art. 45 del R.D.L. 17 settembre 1931, n. 1608, 
in materia di imposte dirette, ecc.) per cui gli amministratori 
possono divenire responsabili in proprio 
del debito di imposta. La tesi � largamente 
seguita in dottrina ed � stata affermata da questa 
Corte sia pure in data non recente (Cassazione 12 
giugno 1940, n. 1936). Cosicch� la pretesa della 
Amministrazione circa la responsabilit� personale 
e solidale dei ricorrenti, cosi come dedotta, non � 
poteva costituire, neppure essa, una questione di 
facile soluzione sottratta all'onere del -solve. et 
repete �. 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione 
per le Attivit� Assistenziali Italiane ed Internazionali 
(A.A.I.) -Organo dello Stato -Patrocinio della 
Avvocatura. 

PROCEDIMENTO CIVILE -Notifica citazione diret.. 
tamente presso l'Amministrazione. Nullit� assoluta 
-Dichiarazione nullit� in appello. Rinvio al primo 
giudice. D.L.L. 19 marzo 1945, n. 79 -D.L.L. 
14 aprile 1945, n. 147 -Art. I e 2 D.L.L. 4 gennaio 
1946, n. 5 -D.L.L. 1� febbraio 1946, n 21 


D.L.L. 12 aprile 1946, n. 236 -D.L.C.P.S. 19 settembre 
1947, n. 1009 -L. 9 aprile 1953, n. 296 -Art. 11 
T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 -C.P.C. Art. 354 (
Corte d'Appello di Roma -Sez. I, Sent. 28 agosto 
1959 -Pres.: Palumbo; Est.: Sciaraffia; Soc. 
S.O.L.A.C. c. Fall. Soc. G.A.L.L. e A.A.I). 
L'.Amministrazione per le .Attivit� .Assistenziali 
Italiane ed Internazionali (.A. .A.I) � succeduta alla 
Delegazione Italiana per l'U.N.R.R..A. e come tale 
� un organo della Pubblica .Amministrazione Italiana 
e gode del patrocinio dell' .Avvocatura dello 
Stato, a norma dell'art. I del T.U. 30 ottobrel933, 

n. 1611. 
Conseguentemente, la notifica dell'atto di citazione 
eseguita direttamente presso la detta .Amminis-
trazione � affetta da nullit� assoluta, non sanabile 
dalla costituzione in giudizio di quest'ultima, e 
comporta la diehiarazione di nullit� del giudizio 
e delle sentenze in esso pronunciate, con la remissione 
della causa al primo giudice. 

Dopo la Corte di Appello di Napoli (sentenza 
9 luglio 1953, A.A.I. c. Annunziata, Mon. Trib. 
1954, 290) anche la Corte di Appello di Roma ha 
dovuto risolvere la questione sulla natura giuridica 
dell'Amministrazione per le Attivit� Assistenziali 
Italiane ed Internazionali (A.A.I.), ai fini della applicabilit� 
delle norme contenute nel T. U. 30 ottobre 
1933, n. 1611, sul patrocinio dell'Av�vocatura, stilla 
notifica degli atti e sul foro dello Stato. La questione 
si � ripresentata alla Corte romana per l'errore generato 
dalla nota confusione tra la Missione italiana 
per l'U.N.R.R.A. e la Delegazione Italiana per 
l'U.N.R.R.A, organo internazionale il primo ed 
organo della Pubblica Amministrazione Italiana il 
secondo, e in cui era incorso il giudice di primo grado 
ritenendo la A.A.I. succeduta alla Missione italiana 
anzich� alla Delegazione italiana. 

La decisione sopra riportata ha ancora una volta 
affermato il carattere di organo dello Stato delle A.A.I. 
(incidentalmente gi� dichiarato dalla stessa Corte 
nella sentenza 7 novembre 1957, in causa A.A.I. 

�o. Cooperativa Tripoli Gurgi. Nello stesso senso 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 febbr.aio 1957, n. 224, 
in Il Cons. Stato 1957, I, 1-10) �rifacendosi alla costit14zione 
dell'U.N.R.R.A. per chiarire che l'origine 
di detta Amministrazione discende direttamente dalla 
Delegazione italiana. 

�La United Nations Relief and Rehabilitation 

.Administration (U.N.R.R..A) -ha ricordato la 

Corte d'.Appello -fu costituita dalle Nazioni 

Unite ed .Associate nella Guerra, con convenzione 

firmata a Washington il 9 novembre 1943, allo 

scopo di facilitare la ricostruzione e la riorganizza


zione dei paesi maggiormente danneggiati dalla 

guerra, e soltanto con le risoluzioni nn. 57 e 58 del 

Consiglio direttivo fu autorizzata a svolgere la 

sua attivit� anche in Italia, con particolare riferi


mento alla assistenza ed al rimpatrio dei profughi, 

a cui si aggiunsero -in secondo tempo -anche 

funzioni di altra natura ii. 

cc Per rendere possibile l'esplicazione di tale at


tivit� l'U.N.R.R..A stipul� un accordo con il Go


verno Italiano (approvato con D.D.L. 19 marzo 

1945, n .. 79) nel quale fu stabilito che essa avrebbe 

agito in Italia -attraverso una Missione e che il 

Governo italiano avrebbe costitnito una propria 

Delegazione che lo avrebbe rappresentato nei rap


porti con la predetta Missione. Nell'articolo 11 

dello stesso accordo fu stabilito, poi, che -per 

tutta la durata dell'accordo -!'.Avvocatura dello 

Stato avrebbe potuto assumere -su richiesta 

della Missione Italiana della U.N.R.R..A -la rap


presentanza e difesa degli interessi patrimoniali 

dell'U.N.R.R . .A e del personale di essa, per cause 

e fatti di servizio, in tutti i giudizi civili e penali 

avanti l'autorit� giudiziaria, i collegi arbitrali e le 

giurisdizioni amnunistrative speciali ii. " 

cc La costituzione della Delegazione Italiana 

fu attuata, con D.L.L. 14 aprile 1945, n. 147, 

cc quale tramite e collegamento della Missione della 

U.N.R.R.A. in Italia ii e trov� la propria regolamentazione 
nel D.L.I1. 4 gennaio 1946, n. 5, dal 
quale testualmente si desume che la Delegazione 
Italiana il cui Presidente rappresenta il Governo 
Italiano, � un organo della ;p..A. Italiana ajle__di-:_ 
pendenze della Presidenza del Consiglio dei Mini~ 
stri (artt. 1 e 2), e tale carattere fu confermato 
con i successivi decreti n. 21 del primo febbraio 

-19


1946 e n. 236 del 12 aprile stesso anno, in relazione 
ad altro accordo stipulato il 19 gennaio fra l'U.N. 

R.R.A ed il Governo italiano �. 
� Nel giugno del 1947 cessarono i rifornimenti 
gratuiti dell'U.N.R.R.A e l'intera organizzazione 
fu posta in liquidazione. Non cessarono, per�, gli 
aiuti internazionali, il cui carico fu assunto in massima 
parte dagli Stati Uniti d'America i quali 
stipl�arono -iJ 4 luglio 1947 -un accordo con il 
Governo italiano per un programma di assistenza 
A.U.S.A.�. 

cc La delegazione del Governo italiano, che non 
doveva avere pi� rapporti con l'U.N.R.R.A ma 
con i nuovi organismi internazionali successivamente 
creati per l'attuazione del piano A.U.S.A. 
fu trasformata ed assunse, in virt� del D.L.C.P.S. 
19 settembre 1947, n. 1006, la denominazione 
di � Amministrazione per gli Aiuti. Internazionali 
(A.A.I.), successivamente modificata in quella di 
�Amministrazione per le Attivit� Assistenziali Italiane 
Internazionali� in virt� della legge 9 aprile 
1953, n. 296, di ratifica del precedente decreto 
legislativo �. 

� Chiaro �, pertanto, che la A.A.I. non � succeduta 
alla Missione Italiana dell'U.li[.R.R.:A, organo 
internazionale destinato ad esplicare in Italia 
attivit� dell'U.N.R.R.A, di cui era diretta promanazione, 
sibbene alla Delegazione italiana, organo 
della P.A. italiana, destinato a rappresentare il 
Governo italiano, di cui era -a sua volta -diretta 
promanazione, presso la detta Missione. Ed � 
appunto in questa diversa natura dei due organi, 
distinti e contrapposti, che va ricercata la ratio 
della norma dell'art. 11 dell'accordo originario del 
1945, con cui fu conferita alla Missione -e non 
pure alla Delegazione -la facolt� di affidare la 
tutela degli interessi patrimoniali propri e dei propri 
dipendenti alla Avvocatura dello Stato. Tale disposizione, 
infatti, mentre si rendeva necessaria a 
favore dell'U.N.R.R.A. e della sua Missione, che, 
altrimenti, non avrebbe potuto godere del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato -in dipendenza 
della loro qualit� di organi internazionali -non 
era affatto necessaria a favore della Delegazione 
Italiana, che di tale patrocinio godeva di diritto in 
dipendenza della sua qualit� di organo della 

P.A. italiana)), 
�Il Tribunale di Roma, conseguentemente, avrebbe 
dovuto riconoscere e dichiarare la eccepita nullit� 
della notifica della citazione dell'A.A.I. -rilevabile 
anche d'ufficio e, quindi, non sanata dalla 
costituzione della convenuta Amministrazione e 
disporre che la predetta notifica fosse ripetuta 
in forma valida per la regolazizzazione del con traddittorio, 
che doveva essere integrato anche 
nei confronti della A.A.I., in dipendenza di quanto 
si � detto pi� sopra circa la necessit� del litis consorzio 
passivo in ordine alla domanda del Fallimento 
.proposto nei confronti della S.O.L.A.C. )), 

�La nullit� della notificazione dell'atto introduttivo 
della lite comporta la nullit� del giudizio 
e delle sentenze in esso pronunziate, e la declaratoria 
di tali nullit� comporta la remissione della 
causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 

C.p.c. )), 
A. N. 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Alloggi per ferrovieri 
-Costruzione eseguita lontano dagli impianti 
ferroviari e per ~bitazione di funzionari di grado 
elevato. Opera ferroviaria -Legge sul piano regolatore 
di Roma -Applicabilit�. Art. 76 e 77 legge 
7 luglio 1907, n. 429 -Art. 4� primo comma leggo 
24 marzo 1932, n. 355. (Corte d'Appello di Roma, 
Sez. I -Sent. 27 luglio 1959 -Pres.: Sagna; Est.: Colapinto; 
FF.SS. c. Scheibler). 

La costruzione di fabbricati per alloggio del 
personale delle Ferrovie dello Stato costituisce 
un'opera ferroviaria ai sensi dell'art. 77 della legge 
7 luglio 1907, n. 429, ancorch� la costruzione 
sorga lontano dagli impianti ferroviari ed il fabbricato 
venga destinato ad abitazione di funzionari 
elevati in grado. Conseguentemente, l'espropriazione 
che si renda necessaria per siffatta costruzione 
pu� beneficiare delle agevolazioni relative 
ai criteri di stima prevedute nel primo comma 
dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 335, sul 
piano regolatore di Roma. 

La decisione sembra meritevole di segnalazione 
per la corretta determinazione del concetto di � costruzione 
ferroviaria l> alla quale l'art. 77 della legge 
7 luglio 1907, n. 429 rende applicabili i criteri di 
stima preveduti nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 
per il risanamento della cittii di Napoli o in altre 
disposizioni legislative speciali pi� favorevoli per le 
Amministrazioni esproprianti. 

Nella fattispecie la contestazione "Sorse ai fini 
dell'applicabilit� dell'art. 4 della legge 24 marzo 
1932, n. 355, relativa al piano regolatore di Roma, 
per un fabbricato costruito per alloggio di ferrovieri 
in localit� distante dagli impianti ferroviari propriamente 
detti ed abitato da funzionari di rango 
elevato del JJ:finistero. 

Aderendo alla tesi sostenuta dall' A vvo�atura la 
Oorte d'Appello ha ritenuto che, per l'interpretazione 
dell'art. 77 della legge del 1907, non si pu� pretermettere 
l'esame e l'applicazione di altre disposizioni 
legislative che contemplano anch'esse la costruziorie 
di alloggi per ferrovieri, . per la quale l'espropriazione 
avviene con le norme relative, agli impianti 
ferroviari. In particolare, la Oorte ha portato il suo 
esame all'Allegato n. 2 del Regolamento appro'vato 
con R.D. 7 aprile 1925, n. 405 e al T. U. sull'edilizia 
popolare approvato con R.D. 28 ap1�ile 1938, 

n. 1165. Nell'art. 33 del citato Regolamento trovasi 
espressamente preveduto� che gli agenti ferroviari possono 
essere �alloggiati in locali dell'Amministrazione 
lontano dagli impianti a cui sono addetti o 
nelle case economiche per ferrovieri �. Il successivo 
art. 34 dello stesso Regolamento lascia poi alla discrezionalit� 
dell'Amministrazione di assegnare gli 
alloggi anche a personale non esecutivo. Nel Testo 
unico sull'edilizia popolare, che contiene la disciplina 
della costruzione da parte dell' Amministrazioue Ferroviaria 
di case economiche per ferrovieri, trovasi, 
infine, dichiarato che spetta al Ministero dei. Trasporti, 
su proposta del Direttore Generale per le Fer-rovie 
dello Stato, scegliere le localit� nelle quali devono 
acquistarsi e costruirsi le case per i ferrovieri 
(art. 300). Facolt� di scelta non vincolata ad alcun 
limite di distanza e rimessa alla piena discrezionalit� 

-20 

tecnica, insindacabile in sede di legittimit� (Consiglio 
di Stato 15 marzo 1940, n. 173 � Riv. Dir. Pubi.� 
1940, II, 325). E siffatta costruzione di case economiche, 
per espressa disposizione di legge, � regolata 
dalle medesime norme legislative che riguardano le 
espropriazioni per i lavori e gli impianti ferroviari 
da esegJtirsi dall'Amministrazione delle F.F. SS. In 
base a tali disposizioni di legge, la Oorte ha deciso 
che pu� aversi costruzione di alloggi per ferrovieri 
anche lontano dagli impianti ferroviari. 

D'altra parte, poich� in nessuna norma trovasi 
dichiarato che gli alloggi per ferrovieri non possano 
essere abitati da funzionari elevati in grado, la stessa 
Oorte ha giudicato che tale circostanza � irrilevante 
al fine di escludere la qualifica di alloggi per ferrovieri. 


La decisione merita pieno consenso, in quanto il 
sistema che scaturisce dalle norme sopra citate serve 
a dimostrare che i fabbricati destinati all'alloggio per 
i ferrovieri -sia che si tratti di alloggi di s.ervizio, 
sia che si tratti di case economiche (un tertium 
genus non esiste) -costituiscono in ogni caso un 
impianto ferroviario, nel significato espresso nell'art. 
225 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 
1865, n. 2248 All. E (�qualsivoglia altra fabbrica 
destinata all'esercizio delle ferrovie�). Da ci� la conseguenza 
che le espropriazioni da eseguirsi per la 
costruzione di detti alloggi sono sempre costruzioni 

ferroviarie che rientra?to nella disciplina legislativa 
contenuta nella legge del 19.07. In tal senso era gi� 
stato deciso dalla medesima Oorte di Appello, relativ.
amente alle case economiche, con la sentenza 
8 maggio 1956 (in questa �Rassegna� 1956, 181) e, 
per gli alloggi di servizio, dal Consiglio di Stato 
con le decisioni 16 luglio 1947 n. 244, �Foro Amm.�, 
1948, I, 1, 48; 26 luglio 1951, n. 346 �ibid �, 
�1951, I, 3, 324; 28 ottobre 1955, n. 794, �Il Cons. di 
Stato�, 1955, I, 1056). In senso difforme si � espresso 
talvolta, il Consiglio di Stato, ritenendo che la distanza 
dagli impianti ferroviari deve essere espressamente 
giustificata da particolari ragioni di necessit� 
e di convenienza (ad es.16ottobre1951, n.431, �Foro 
Amm. � 1952, I, 3, 76). Ma la decisione della Oorte 
d'Appello qui segnalata appare in verit� pi� coerente 
al sistema legislativo. 

.A. N. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Novazione -Appalto a 

prezzo presunto -Impedimento di forza maggiore 


Rivalsa verso l'Amminist~azione appaltante, (App. 

Bologna, 18 giugno-21 luglio 1959, Finanze c. TerniDifesa). 


I -Costituisce nuovo contratto quello, che, pur 
essendo definito atto aggiuntivo al primo, nulla 
aggiunge, ma sostanzialmente sostituisce, un nuovo 
oggetto al precedente; esso, pertanto, deve scontare 
la normale imposta di registro. 


II -Negli appalti a prezzo presunto, il termine 
per chiedere il rimborso della maggiore imposta 
corrisposta decorre dalla data, in cui � accertato 
il valore definitivo, non da quello della registrazione. 


III -La resmss10ne del contratto da parte 
della Amministrazione non integra un impedimento 
di forza maggiore, ai sensi dell'art. 32 L.R.. 

IV -L'art. 1671 O.e. non � applicabile ai pubblici 
appalti, rispetto ai quali . � 'compiutamente 
regolata l'ipotesi del recesso unilaterale, da parte 
dell'Amministrazione. 

I) La massima � conforme alla tesi dell' Amministrazione. 
La sussistenza dell'� animus novandi >> non 
si presume, ma pu� essere desunta da fatti univoci 
e concordanti, senza che sia necessaria una espressa 
manifestazione di volont� (conf. Cassazione 6 aprile 
1955, n. 982). Anzi, pur se le parti dichiarano 
di non voler novare, una dichiarazione siffatta � 
irrilevante per escludere la novazione, perch� i fatti 
contano pi� delle parole, 

Pertanto, se con il cos� detto atto aggiuntivo, le 
parti non intesero regolare puramente e semplicemente 
le modalit� relative all'esecuzione della preesistente 
obbligazione, senza mutarne l'oggetto, ma, al 
contrario, si accordarono nel senso di sostituire ai 
man1~fatti contemplati nel contratto originario, 
manufatti di tipo diverso, si � operato in tal guisa 
un mutamento, relativo all'oggetto della prestazione, 
che determina il sorgere di una obbligazione nuova 
incompatibile con la prima (artt. 1230-1231 O.e.). 

Non si pu� prescindere dal preambolo del c.d. 
atto ingiuntivo per interpretarne le clausole, al fine 
di chiarire se mirano veramente a completare o 
modificare in qualche punto l'originario contratto; 
ovvero se, �al contrario, dipiostrano in modo non 
equivoco la volont� delle parti di accordarsi per sostituire 
una nuova obbligazione, con oggetto diverso, 
a quella originaria del contratto precedente. 

La massima risulta conforme ai principi prevalentemente 
accolti dalla dottrina (MESSINEO: Man. 
Dir. Civ. Comm., ed. VIII, vol. 2�, p. 403; UoKMAR: 
Leg. Reg., vol. II, p. 276, ed. III; CAPPELLOTTO: 
Tasse Reg., vol. II, p. 123), nonch� da Cassazione 
7 gennaio 1957 (in �Mass. Foro It. �, 1957, col. 7, 
mass. 25) e Cassazione 4 ottobre 1958, n. 3111, in 
�Mass. Giust. Civ. >> 1958, p. 1108). 

II) Quando si invoca un accertamento del valore 

definitivo, per domandare il rimborso della maggiore 

imposta corrisposta, in base all'iniziale valore pre


sunto dell'appalto, appare corretto il principio che, per 

decidere se l'azione di rimborso fiscale sia prescritta, 

devesi stabilire la data in cui si � accertato il valore 

effettivo del contratto, e solo da tale data decorre il 

triennio prescrizionale (art. 137 leg. reg.). Quanto 

sopra, in forza pure del principio generale (arti


colo 2935 Oc.. ) per cui la prescrizione non pu� de


correre contro un diritto che ancora non esiste, e che, 

quindi, non pu� essere fatto valere. 

E tale orientamento della sentenza non sembre


rebbe censurabile, in rapporto alla giurisprudenza 

riportata nella Raccolta a cura di PEPE MARCELLO, 

Giuffr�; ed. 1959, pag. 366 segg.; dove si� afferma che, 

in i),ifet!o della deminzia a sensi dell'art. 79 leg:�reg. � 

cfrca l'ammontare definitivo dell'appalto, devesi ap


plicare la. prescrizione ventennale (art. 138 leg. reg.) 

a f(J/l)ore della Finanza. 


T-wrr@W1Wf::::::::;:~ 


-21


IIJ) La forza maggiore consiste in cc un impedimento 
oggettivo, imprevedibile, ed inevitabile (vis 
�ui resisti non potest), e al verificarsi del quale sia 
assolutamente estranea la volont� delle parti �. (Oos� 
leggesi nella sentenza d�i appello). 

Nell'atto aggiuntivo al contratto di appalto cc de 
quo agitur �, l'Amministrazione dichiara d�i modificare 
il tipo dei costruendi manufatti per intervenute 
nuove esigenze, a causa di forza maggiore �. 

Ma quest'uliima espressione non ha un significato 
tecnico-giuridico, essendo imposta dal segreto militare 
che impediva �di fare specifica menzJone delle 
cc nuotle esigenze � determinanti la modifica del tipo 
di blinde, oggetto del precedente appalto. 

Nella specie si ravvisa una rescissione del precedente 
contratto, da parte dell'Amministrazione, in 
pieno accordo con la Soc. Terni, la quale aderiva a 
sostituirvi un cc atto aggiuntivo � contenente nuova 
obbligazione da sostititirsi alla precedente. 

E la rescissiop,e negoziale, appunto perch� dipende 
dalla volont� delle parti, non pu� costituire impedimento 
di forza maggiore all'esecuzione, con diritto 
al rimborso dell'imposta relativa al contratto 
rescisso (art. 32 leg. reg.}. 

IV) L'art. 1671 O.e. disciplina il recesso unilaterale 
da un contratto di appalto privato, onde � inapplicabile 
ad un appalto pubblico, stipulato dal Genio 
Militare, e quindi soggetto al R.D. 17 marzo 
1932, n. 366. art. 47, che stabilisce modalit� e 
conseguenze del recesso unilaterale dell'A.M., richiamando 
l'art. 345� legge sui LL. PP. 

Pertanto, l'Amministrazione militare non deve te


nere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei 

lavori eseguiti e del mancato guadagno (come stabi


lisce l'art. 1671 O.e.); essendo limitato l'indennizzo 

al solo decimo dell'importo delle spese non eseguite 

(art. 47 R.D. n. 366/32). Ma neppure questo � do


vuto alla Soc. Terni, la quale �vi ha rinunziato, ade


rendo volontariamente a sostituire l'atto aggiuntivo 

alla precedente obbligazione. A prescindere da altre 

particolarit� della specie, dmJesi aggiungere come fra 

le spese indennizzabili dall'A.M. non potrebbesi, mai 

comprendere l'importo di registrazione dell'appalto 

pubblico, per il disposto della legge 23 marzo 1940, 

n. 283, art. 3 (in rapporto con l'art. 94 leg. reg.), 
dove leggesi: cc1'ale imposta P. in ogni caso a carico 
del privato contraente. Si ha per non apposto qualunque 
fatto diretto a derogare a questa disposizione �. 
G. DON.ADIO 
IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Sopratasse Privilegio, 
(Corte d'Appello di Genova, Sez. la, Sent. 
25 giugno 1959 -Pres.: Lorenzi -Est.: Consoli -Fall. 
Balloni c. Finanze). 

Il privilegio disposto dall'art. 2752 cod. civ. 
assiste oltre l'imposta base anche la soprat,assa. 

Riportiamo la motivazione della sentenza: 

cc L'unica questione che la Corte � chiamata a 
risolvere, verte sul se debba essere collocato in 
via privilegiata, a sensi dell'art. 2752 e.e., anche 
il credito a suo tempo. insinuato dall'odierno ap


pellante al passivo del fallimento, per le sopratasse 
di Ricchezza Mobile e Complementare. 

cc Il Tribunale, dalla premessa che le sopratasse, 
alla stregua della sistemazione fattane dalla legge 
7 gennaio 1929, n. 4, hanno car:rattere di.sanzio:oi, 
e dal rilievo che la causa di esse risiede nella trasgressione 
fiscale e cio� in una causa diversa da 
quella del credito di imposta, ha tratto il convincimento 
che il privilegio nella specie non potesse 
competere, tenuto presente il principio stabilito 
dall'art. 2745 C.c., per cui la causa � un elemento 
integrante la stessa nozione del privilegio. 

Non ritiene per� questo Collegio di poter seguire 
tale opinione. 

Invero, il fatto che la legge abbia annoverato 
anche le sopratasse fra le sanzioni per le infrazioni 
tributarie, non esclude che esse abbiano la medesima 
natura del tributo, e che, come questo, assolvano 
allo scopo di fornire allo Stato i mezzi necessari 
al suo fabbisogno . .A tal riguardo giova anzitutto 
osservare che le sanzioni, del vigente ordinamento, 
non sopperiscono solo ad una esigenza di 
giustizia retributiva, e comunque �di intimidazione: 
sanzione � anche quella che ha la funzione di risarcire 
il danno prodotto dal fatto illecito, e, se si vuol, 
anche la stessa responsabilit�. patrimoniale, che 
com'� noto, rappresenta uno degli elementi costitutivi 
della moderna obbligazione, partecipa del 
carattere di sanzione. 

Ora, nulla quaestio, se le sopratasse avessero 
potuto essere ricomprese tra le sanzioni del primo 
tipo: in tal caso, trattandosi di una vera e propria 
pena, per quanto mantenuta fuori dal campo penale, 
esse avrebbero avuto una distinta individualit� 
giuridica, rispetto al credito tributario, costituendo 
la pena, in s� stessa, la fonte della relativa 
obbligazione pecuniaria (civile) posta a carico del 
trasgressore. Senonch�, si oppone ad un siffatto inquadramento, 
il raffronto tra le due diverse sanzioni 
(pena pecuniaria e sopratassa) che la citata legge 
del 29 ha previsto nei casi di infrazioni che non 
costituiscano reato. Mentre infatti nella pena pecuniaria 
si riscontrano elementi di identit� con le pene 
di diritto penale, quali soprattutto il fatto che essa 
va applicata entro un minimo ed un massimo, in 
relazione alla gravit� delle violazioni, ed alla personalit� 
del colpevole, tali elementi difettano del 
tutto nella sopratassa, dove l'obbligazione sorge 
col semplice verificarsi della situazione oggettiva 
prevista dalla legge, e nella misura da questa 
inderogabilmente stabilita. Ed evidentemente, siffatta 
caratteristica esclude che la sopratassa abbia 
funzione repressiva o di intimidazione, non essendo 
concepibile nel sistema vigente una pena la quale, 
tenga conto della oggettivit� del fatto e dell' indole 
della norma giuridica violata, e non ancora 
soprattutto, della personalit� del colpevole. Tra 
l'altro, poich� sia la sopratassa che la pena pecuniaria 
si traducono entrambe nella imposizione dell'obbligo 
del pagamento di una somma di denaro, 
e possono anche concorrere, cio� vuol dir~..clie di-~ 
verse debbono essere le rispettive finalit�, e che 
l'una non realizza quanto realizza l'altra. 

Tutto allora milita per ritenere la sopratassa 
come una sanzione del secondo tipo, avente cio� 


-22 


una funzione meramente risarcitoria: essa, vale a 
dire, costituisce il corrispettivo del rischio corso 
dallo Stato di non riscuotere il tributo, e rileva 
soprattutto che essa assume, nella considerazione 
fattane dalla legge la medesima natura giuridica 
di quest'ultimo, apparendo, come questo, preordinata 
a procurare allo Stato per i suoi fabbisogni 
un vantaggio economico. Ne � conferma il fatto 
che numerose disposizioni regolatrici del credito 
di imposta si applicano anche alle sopratasse, 
quali, il precetto del solve et repete, la distinzione 
in complementari e suppletive etc. 

Ora, in tale situazione, non si vede come potesse 
essere contestato il privilegio: una volta accertato 
che anche le sopratasse sono un tributo (lo attesta 
del resto la stessa espressione letterale), esse 
erano da ritenere senz'altro comprese nella previsione 
di cui all'art. 2752 C.c. Con che, resta superata, 
�e comunque diviene giuridicamente irrilevante la 
obiezione che la sopratassa sarebbe ricollegata ad 
�una trasgressione, e quindi ad una causa diversa 
da quella del tributo. 

.Altro � infatti la causa del tributo, ed altro � 
la causa del credito: agli effetti del privilegio, interessa 
solo quest'ultima, che cio� il credito insinuato 
dall'Amministrazione Finanziaria � sorto in 
dipendenza di un rapporto di imposta, nella accezione 
ritenuta dalla legge. 

Peraltro, qualora si volesse negare che la sopratassa 
costituisca un tributo, non ritiene questo 
Collegio che le conclusioni possono mutare. 

Escluso in.fatti che si tratti di una pena, l'obbligo 
in questione � sempre una necessaria conseguenza 
dell'obbligo del tributo: si tratterebbe in 
sostanza di una prestazione integrativa della obbligazione 
primaria, alla quale resta inscindibilmente 
connessa, per l'unicit� di una medesima causa debendi. 
Ora, stabilisce l'art. 2752 C.c. che il privilegio 
spetta ai crediti dello Stato per ogni tributo 
diretto, e tale espressione � logicamente comprensiva 
di tutto ci� che pu� essere dovuto in dipendenza 
del tributo. N� poi pu� ostare a tale interpretazione 
il raffronto con l'art. 2754 e.e., dove � stata 
prevista l'estensione esplicita del privilegio che assiste 
i contributi di assicurazione obbligatoria, 
anche agli interessi ed alle norme supplementari 
dovute per il mancato pagamento. A parte infatti 
la sostanziale difformit� tra contributi assicurativi 
ed imposta, sta comunque, che trattasi, per la 
massima parte, di crediti per vere e proprie pene 
di diritto penale, onde, in mancanza di una apposita 
norma che li riguardi, l'esplicita estensione 
del privilegio era nella specie necessaria. 

L'appello p�rtanto � da ritenere fondato, e conseguentemente 
l'impugnata sentenza deve essere 
sul punto riformata, col disporre che i crediti 
insinuati dall'Intendenza di Finanza di Massa al 
passivo del fallimento per sopratasse, nei limiti 
temporali gi� stabiliti, vanno ammessi in via privilegiata 
ii. 

Come appare dalla motivazione, la fattispecie decisa 
riguardava sopratasse per imposte dirette. 

I principi enunciati dalla sentenza valgono per� 
tutti anche per i privilegi che assistono le imposte 
indirette. 

La Corte, ci sembra, ha colto i punti essenziali 

della questione, che sono quelli della natura tribu


taria della sopratassa, e della esatta interpretazione 

dell'art. 2752 e.e. 

La sopratassa invero pm che .'W�'lt�' accessorio del 
tributo � essa stessa un tributo. Inoltre l'art. 2752 e.e. 
concedendo il privilegio ai crediti per ogni tributo 
diretto (eccettuato quello fondiario, ed espressione 
analoga �� negli artt. 2758, 2759, 2771, 2772 stesso 
codice), dimostra di concedere la prelazione a tutto 
ci� che pu� essere dovuto in dipendenza del tributo. 

Resta perci� superata ogni controversia sulla possibilit� 
di estendere, in presenza della disposizione 
innovatrice dell'art. 2749 e.e., il privilegio ad accessori 
del credito che non siano quelli previsti dall'articolo 
medesimo. 

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato 
l'indole privilegiata della sopratassa (Cassazione 
20 luglio 1936 in cc Massime del Registro))' 1937, 
150; implicitamente Cassazione 9 luglio 1942, 

n. 1950 in <<Foro It. ))' 1943, I, 25, ed inoltre le 
sentenze citate dal Cappellotto, cc Le tasse di registro ii 
III, p. 264: 24 luglio 1926; 4 maggio 1889; 21 febbraio 
1896). 
Pi� recentemente la Suprema Corte si � occupata 
del privilegio che assiste l'indennit� di mora dovuta 
all'Esattore ed ha ammesso la prelazfone. In particolare 
� da rammentare la sentenza 30 luglio 1958 

n. 2788 (in cc Riv. Leg. Fisc. ))' 1958, 1833 e in 
�Foro Pad. ))' 1958, I, 1396), la quale, oltre a considerazioni 
attinenti in modo esclusivo al punto 
specifico dell'indennit� di mora, mette in rilievo che 
l'art. 2752 e.e. attribuisce il privilegio generale sui 
mobili del debitore non gi� ai crediti dello Stato aventi 
per oggetto il tributo, ma, pi� ampiamente, ai crediti 
dello Stato � per il tributo )), La quale ultima considerazione 
coincide con quella contenuta come si '� 
detto nella sentenza qui annotata e relativa alle sopratasse. 
Notevole � anche la sentenza 5 marzo 1956 della 
Corte d'Appello di Napoli (in �Foro It. 1956, I, 
768) la quale afferma l'indole privilegiata sia della 
indennit� di 'mora, sia della sopratassa e pone in 
evidenza che questa non � che un aumento del tributo. 
Il che concorda con quanto sopra � detto sulla natura 
tributaria della sopratassa. 

La dottrina � in m.assima parte favorevole al privilegio 
delle sopratasse (GIANNINI �Ist. di Dir. 
Trib. )) ed. 1956, p. 264; ANDRIOLI, � Comm. al 
Cod. �Civ. i> dir. da A. Scialoja. <<Tutela dei diritti 
art. 2740-2899)), pag. 120 e 146; DE BONO (( L'imposta 
sulle successioni)) II ed. p. 350, CAPPELLOTTO 
cit.; SALERNI �Imposte straordinarie sul patrimonio))' 
pag. 596 nota 334; GRECO in � Riv. 
Dir. Fin. )) e �Scienza Fin. ))' 1957, II, 3; TESORO, 
Principi di dir. Tributario)) 1938, p. 536; GUGLIELMI 
e AzzARITI �Le imposte di registro)) p. 194). 
Dissente l'UKMAR (� JJa legge del registro)) 1953, 
III, p. 126) fondandosi sull'argomento della eccezionalit� 
delle norme relative ai privilegi che non consente 
l'estensione agli accessori. Ma �oritro q'liestg_ 
argomento stanno come si � detto le considerazioni, 
che la sopratassa � essa stess<11 tributo e che il privilegio 
assiste -data l'espressione della legge tutto 
ci� che � dovuto in dipendenza del tributo. Lo 


-23 

argomento della eccezionalit� della norma � stato 
recisamente confutato dalla Suprema Corte nella 
citata sentenza 2788 del 1958 in tema di indennit� 
di mora, esattamente osservando che: cc Oi� non abilita 
ad una arbitraria restrizione, attraverso un'interpretazione 
inesatta, della vera portata della norma 
eccezionale �. 

L. GAL:bEANI D'AGLIANO 
SUCCESSIONE -Accettazione con beneficio d'inuen


tario -Separazione del patrimonio del defunto da 

quello dell'erede -Liquidazione -Graduazione 


Creditori separatisti -Preferenza sul credito per 

imposta di successione. (Corte Appello Napoli, 24 apri


le-17 agosto 1959 -Pres.: Marmo; Est.: Mililotti 


Besana c. Finanze, Curatore delle eredit� Fiorillo e 

Fiorillo Teresa). 

I creditori che hanno esercitato il diritto alla 
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede 
godono di prelazione e preferenza anche 
nei confronti del credito della Stato per imposta 
di successione, nonostante che i loro crediti non 
siano stati ammessi in deduzione dell'attivo in sede 
di liquidazione della imposta. 

La sentenza della Oorte di Appello d�i Napoli ha 
riferirn,ento alla questione della deduzione delle passivit� 
dall'asse ereditario ai fini della liquidazione 
della imposta di successione, che � molto dibattuta 
in dottrina ed in giurisprudenza, ina interviene su 
di un profilo forse nuovo, e certamente del pi� v�ivo 
interesse, che esige venga riesaminato e ri,valutato. 

Oome � noto, il legislatore, al fine di prevenire 
tentativi di evasione dalla imposta di successione, 
esperibili fra l'altro anche con il facile espediente di 
far valere in detrazione dell'attivo dei debiti fittizi, 
determina con molto rigore il passivo che � deducibile 
ai fin'i della liquidazione della imposta, e che 
viene indicato nelle seguenti tassatiiie categorie: a) debiti 
ordinari risultanti da atto pubblico, da sentenza, 
da scrittura privata; b) debiti i1erso le pubbliche amministrazioni; 
e) debiti di commercio; d) debiti 
cambiari; e) spese di ultima infermit� e funerarie. 
E mentre nessun'altra passivit�, che non sia compresa 
in una delle indicate categorie, pu� di regola ritenersi 
deducibile, la deduzione � poi in ogni caso consentita 
solo se ricorrano .tutte le condizioni volute dalla 
legge tributaria e solo con l'osservanza delle apposite 
norme ivi indicate, molto pi� restrittive e quindi ben 
diverse da quelle della legge comune, di m~i agli articoli 
2697 e seguenti del O.e. 

La giurisprndenza pi� recente ha creduto di inse


gnare che, nei casi in cui abbiano iuogo accettazione 

di eredit� con beneficio d'inventario o separazione 

del patrimonio del defunto da quello dell'erede o di


chiarazione di fallimento post mortem, la imposta 

di successione debba solo liquidarsi in relazione allo 

eventuale residuo delle attivit� che si conseguano 

dall'erede, e che segnano e costituiscono il solo e 

reale arricchi.mento conseg�uito, senza quind'i bfaogno 

che del passivo, che in quelle proced1ire giudiziarie 

� soddisfatto, si dia anche o,pposita prova e doc�u


mentazione in sede di denunzia di successione. 

.Abbiamo gi� a;vuto occasione (cfr. La deduzione 
delle passivit� dell'asse ereditario ai fini della 
liquidazione della imposta di successione, in Riv. 
Trim. dir. proc. civ., 959, 1436) di dolerci dell'indicato 
indirizzo giurisprudenziale e di man.if estarne 
e documentarne il nostro dissenso. Ma la sentenza 
della Oorte di Napoli ci richiama sull'argomento e 
ci pone in obbligo di esaminare il caso di specie 
sul quale verte la decisione, e che � quello di una 
eredit� accettata con beneficio d'inventario, che ha 
poi dato luogo a nomina di un curatore per la liquidazione, 
ed in cui dai creditori del decuius viene 
anche esercitato il diritto della .separazione dei beni 
del defunto da quelli dell'erede. 

Il curatore fa la denunzia di successione ed indica 
le passivit�, astenendosi per� dal darne comunque 
documentazione. L'Ufficio, in mancanza di documentazione, 
non pu� dall'attivo fare alcuna deduzione 
di quel passivo, e liquida quindi l'imposta 
nella misura di lire 1.975.350. E da parte degli interessati, 
e pu� essere sintomatico, non se ne muove 
doglianza, n� si ha cura che anche dopo la liquida


'zione della imposta possa la deduzione dei debiti 

essere ammessa ai sensi dell'art. 50 della legge tri


butaria organica sulle successioni. � 

E ci� perch�, procedutosi dal curatore alla formazione 
dello stato di graduazione, quel credito per . 
tassa di successione � stato escluso, sulla, pretesa che 
non potesse, ai sensi dell'art. 2772 O.e., arrecare 
danno ai creditori che avevano esercitato la separazione. 


A seguito di opposizione proposta in merito, il 
Tribima,le riconosce all'Amministrazione il diritto 
alla collocazione del credito con privilegio, ma con 
la sentenza in epigrafe la Oorte decide ora invece 
che i creditori appellanti hanno diritto di prelazione 
e preferenza nei confronti del credito per imposta 
di successione. 

A noi sembra che non possa a-versi dubbio sulla 

finalit� della legge fiscale nella drastica statuizione 

delle norrne che regolano la deducibilit� del passfoo 

ai fini della liquidazione della imposta di succes


sione; e neppure pu� essere dubbio che quelle nor


me importino la inevitabile conseguenza di una 

limitazione delle passivit� che possono andare in 

deduzione. 

Ma quella evidentissima finalit� verrebbe fru


strata, col massimo della facilit� e della disinvoltiira, 

se alla disposizione dell'art. 2772 O.e. si desse la 

larga interpretazione che viene seguita dalla Oorte 

di Napoli: e ce ne rende soprattutto edotti quell'at


teggiamento degli interessati che, lungi dal preoccu


parsi di documentare, sia pure tardivamente, la esi


stenza del passivo denunziato e di ottenerne cos� dedu


zione dall'attivo, con la conseguenza di eliminare 


essendo l'attivo, nella specie, superato dalpassivo 


il presupposto stesso della imposizione, lJ cio� l'esi


stenza di un supero netto di beni, si battono perch� 

ai sensi dell'art. 2772 O.e. il aredito fiscale vada 

posposto ai crediti da essi vantati nei confronti del 

de cuius e protetti dall'esercitato diritto alla separa:. 

zione dei beni, e non trovi cos� quindi capienza e 

soddisfacimento. 

Il pericolo della evasione dalla imposta, che possa 

perpetrarsi col far valere in deduzione debiti fittizi 


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-24 

e inesistent-i, con tanto impegno e drasticit� di statuizioni 
bloccato alla porta, rientra allora e con enorma 
facilit� . . ... dalla finestra! 
, La Oorte di Napoli dice in sentenza che cc la separazione 
fa sorgere a favore del creditore separatista 
un diritto di prelazione, che � reale, e che ha effetto 
nei confronti dei creditori non separatisti (ma limitatamente 
al caso della sufficienza dei beni non 
separati a soddisfare tali creditori) .e dei creditori 
dell'erede, i quali, quali che siano i loro privilegi e 
le loro. garanzie, debbono cedere ai creditori separatisti, 
mitniti di quella particolarissima garanzia, 
senza che poi possa distinguersi fra creditore e creditore, 
posto che la separazione per il suo carattere 
reale rispetto a tutti e a determinati beni non pu� 
operare che erga mnnes; e in altri termini non si 

pu� essere creditori separatisti o non a seconda che 
sorga conflitto con uno o con altro creditore dell'erede. 
N � a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in virt� 
ili regole particolari da ricercarsi nelle leggi sulla 
imposta di successione �. 

Ma la situazione da noi prospettata non pu� non 
rendere pensoso l'interprete della legge, e non pu� 
non costringere a diversa valutazione della norma 
che si � inteso di applicare. 

A nostro modo di vedere -e perch� soprattutto 
queste nostre osservazioni siano di incentivo ad un 
esame del problema da parte della nostra dottrina 
che mai se lo � posto -non pu� all'uopo non considerarsi 
che sono credito.xi dell'erede, ai fini della 
imposta di successione, soltanto quelli che hanno 
la possibilit� di avvalersi, a documentazione delle 
loro ragioni, di una .. delle prove tassativamente indicate 
nell'art. 45 della legge organica, perch� sono 
essi soltanto che possono essere ammessi, per le loro 
ragioni, in detrazione dell'attivo. E quando l'articolo 
2772 O.e. dichiara che il privilegio che assiste 
il credito per imposta di successione cc non ha efletto 
a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto 
di separazione dei beni del defunto da qitelli dell'erede
�, non pu�, secondo noi, quella disposizione 
non val1ltarsi negli stessi limiti accennati, e cio� nel 
senso che quel privilegio pit� non amere effetto, ma 
solo se in dann,o dei creditori che siano dalla legge 
fiscale come tali valutati e che abbiano esercitato il 
diritto alla separazione, e cio� solo se in danno dei 
creditori che possano a documentazione delle loro 
rag�ioni avvalersi dei mezzi di proi'a indicati nel 
citato art. 45, ed i cui crediti siano stati ammessi 
in deduzione dell'asse ereditario. 

GIUSEPPE .AZZARITI 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTA Z I Q.N I 


C.� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � ST�T� D�T� 

ACQUE PUBBLICHE 

DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE. -Se l'Ente Autonomo 
Volturno, in forza dell'art. 4 della legge 5 luglio 
1908, n. 351, possa ottenere l'esonero dal pagamento 
delle tasse di concessione governativa di cui ai nn. 147 
e 165 All. A al T.U. 30 marzo 1953, n. 113, dovute sul 
decreto'per derivazione di acque pubbliche (n. 62). 

AERONAUTICA E AEROMOBILI 

AEROMOBILI MILITARI -RIPARAZIONI. -Se, ai sensi 
dell'art. 745 Cod. nav., gli aeromobili militari nal periodo 
in cui sono affidati a ditte private per riparazioni 
debbano considerarsi militari o privati (n. 8). 

APPALTO 

CESSIONE DI CREDITI -FALLIMENTO DELL'APPALTATORE. 
-I) Se, intervenuto il fallimento dell'appaltatore, 
la cessione dei crediti, vantati verso l'Amministrazione 
e stipulata entro i due anni precedenti al fallimento, 
possa dalla Amministrazione stessa non essere 
adempiuta, pur essendo il collaudo gi� intervenuto ed 
approvato (n. 251). 

CESSIONE DI CREDITI -ART. 9 CAP. DI APPALTO. -II) 
Se, intervenuta la cessione dei crediti dell'appaltatore, 
sia applicabile l'art. 9, 4� comma del Capitolato di Appalto 
che prescrive che in caso di fallimento dell'appaltatore, 
i pagamenti da questi non ancora riscossi saranno 
fatti al supplente (n. 251). 

CONCORDATO PREVENTIVO. -III) Se l'appaltatore 
ammesso al concordato preventivo continua ad essere 
titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto 
di appalto (n. 252). 

GARE -AMMISSIONE. -IV) Se, in base all'art. 68 del 
Regolamento di Contabilit� Generale dello Stato, l'Amministrazione 
possa escludere dalle gare persone o ditte 
che abbiano avuto controversie giudiziarie in relazione 
a precedenti contratti o concessioni per attivit� similari 

(n. 253). 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. -V) Se nei casi di gravi 
difetti che compromettano la funzionalit� degli impianti 
di riscaldamento possa trovare applicazione, oltre alla 
responsabilit� di cui all'art. 1667 C.c. ed a quella che 
potrebbe scaturire dalla cattiva manutenzione d.egli 
impianti stessi, la responsabilit� dell'appaltatore prevista 
dallo art. 1669 e.e. (n. 254). 

ASSICURAZIONI 

CREDITI ALL'ESTERO. -I) Se, ai sensi e per gli effetti 
del penultimo comma dell'art. 7, legge 22 dicembre 
l953, n. 955, la surroga dell'assicuratore nelle ragioni 
dell'assicurato abbia luogo di pieno diritto (n. 56). 

PACCHI POSTALI -ASSICURAZIONE. -II) Se, ai sensi 
dell'art. 68 C.p., il mittente ha diritto in caso di manomissione, 
perdita o avaria del pacco ad una indennit� 
calcolata con criteri diversi a seconda che il pacco sia 
ordinario o assicurato (n. 57). 

III) Se, nel caso che il mittente abbia assicurato la 
spedizione, l'assicuratore che abbia dovuto c�rrispondere 
l'indennit� possa surrogarsi, ai ~ensi dell'art. 1916 e.e., 
nei diritti del mittente verso l'Amministrazione (n. 57). 

IV) Se; nel caso in cui il mittente abbia assicurato 
l'invio del pacco sia presso l'Amministrazione sia presso 
un eventuale assicuratore privato per l'eventuale differenza, 
l'Amministrazione debba corrispondere l'indennit� 
all'assicuratore o al mittente (n. 57). 

V) Se, in: materia di spedizione di pacchi postali in 
base all'accordo di Ottawa, l'indennit� per manomissione. 
o avaria di pacchi internazionali venga accordata 
al destinatario che abbia accettato la consegna del pacco 
formulando riserve (n. 57). 

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE 

CARTE DI CIRCOLAZIONE -RITIRO. -Se, a seguito 
dell'entrata vigore del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, siano 
rimaste in vigore le disposizioni della legge 20 giugno 
1935, n. 1349, che attribuiscono ai Prefetti il potere 
di ordinare il ritiro a tempo indeterminato delle licenze 
di circolazione (n. 59). 

CINEMATOGRAFIA 

APERTURA ARENE CINEMATOGRAFIOHE. -Se l'apertura 
delle arene annesse, funzionanti cio� su terreno 
finitimo alle sale cinematografiche al chiuso, sia subordinata 
all'incremento delle frequenze delle arene della 
localit� complessivamente considerate (n. 28). 

COMUNI E PROVINCIE 

CARTE DI CIRCOLAZIONE -RITIRO. -I) Se, a .seguito 
dell'entrata in vigore del T. U. 15 giugno 1959, n. 393, 
siano rimaste in vigore le disposizioni della legge 20 giugno 
1935, n. 1349, che attribuiscono ai Prefetti il potere 
di ordinare il ritiro a tempo indeterminato delle licenze. 
di circolazione (n. 78). 


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PUBBLICIT�. -II) Se la legge 18 marz�. 1'959, n. ''132 
ha riservato allo Stato il diritto di esercitar_e la pubblicit� 
sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione 
delle F.S. anche quando la pub.blicit� stessa� 
sia visibile o percettibile da aree o strade comunali 

(n. 79). 
III) Se sia applicabile il D.L.C.P.S.. ff novembre 
1947, n. 1417 circa il pagatn,�nto dei diritti dovuti a� 
Comuni per la pubblicit� fatta dall'Amministrazione 
delle F.S., con propri mezzi, su stabilimenti ed impianti 
di sua propriet� (n. 79). 

SEGRETARI COMUNALI. -IV) Se nelle promozioni al 
grado superiore per i segretari comunali. sia applicabile 
il disposto dell'art. 199 legge n. 851 del 1942 anche nel 
caso di segretari comunali che si trovino nelle condizioni 
previste dall'art. 9 della legge 9 �agosto 1954, 

n. 748 (n. 80). � 
STRADE STATALI -INTERRUZIONI. -V) A chi competa 
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
la emissione della ordinanza di chiusura del traffico 
sulle strade,statali quando la Amministrazione Ferroviaria 
debba eseguire lavori di armamento � passaggi 
a livello (n. 81). 

CONCE1$SIONI 

COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE TABACCHI. -I) In 
quali casi e in quali limiti l'Ammiiiistrazione possa 
assentire la concessione in favore degli eredi del defunto 
titolare di una concessione speciale per la coltivazione 
e lavorazione dei tabacchi (n. 63). 

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE. -II) Se l'Ente 
Autonomo Volturno, in forza dell'art. 4 della legge 
5 luglio 1908, n. 351, possa ott~nere .I'esoner~ dal pa: 
gamento delle tasse di concessione governativa di cui 
ai nn. 147 e 165 All. A al T.U. 20 marzo 1953, n. 113, 
dovute sul decreto per derivazione di acque pubbliche 

(n. 64). 
CONTRABBANDO 

TRASPORTO -CARNET TIR. Quali siano gli .obblighi 
del garante in materia di importazioni con ca,rnet 
TIR (n. 33). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

CAMBIALI. -I)� Se, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 
aprile 1953, n. 261 per l'assorbimento dell'imposta proporzionale 
di registro nell'imposta graduale di bollo 
scontata sulle cambiali, sia necessrio che il negozio di 
finanziamento sia posto in essere mediante cambiali o 
sia sufficiente che queste servano a garantire il finanziamento 
(n. 38). 

I.N.F.I.R. -II) Se l'I.N.F.I.R; possa contrarre con 
un ente di credito diverso dalla Cassa DD. PP. un mutuo 
destinato in parte alla concessione. di mutui con 
garanzia ipotecaria per la costruzione di� case economiche 
e popolari e in parte allo sconto delle rate di indennizzo 
per danni di guerra (n. 39). � 
DANNI DI GUERRA 

CONTRIBUTI DI RIOOSTRUZIONE. -Se possa concedersi 
il contrib.uto per danni di guerra previsto dal-
1'art. 7 legge 27 dicembre 1953, n. 968, quando la denuncia 
del relativo danno o la domanda .di voler ricostruire 
sia presentata a nome e per conto proprio da 
c.hi abbia stipuiato un compromesso per l'acquisto dello 
immobile sinistrato, prima ancora della stipulazione del 
regolare atto di compravendita (n. 99). 

DAZI DOGANALI 

TRASPORTO. -Quali siano gli obblighi del garante 
in materia di. importazioni con carnet TIR (n. 14). 

DEMANIO E PATRIMONIO 

ALLOGGI DEMANIALI -CANONI. -I) Quale sia la disciplina 
relativa alla modificazione dei canoni per occupazione 
di locali appartenenti al Demanio dello 
Stato (n. 157). 

DISTANZE. -II) Se le norme di polizia della propriet� 
demaniale, dettate per le strade ordinarie, valgano 
anche per le strade ferrate (n. 158). 

DEPOSITO 

TITOLI DI RISPARMIO POSTALI. -Se gli Ospedali riuniti 
possano ottenere la liquidazione di titoli postali 
nominativi depositati presso di essi dagli intestatari ivi 
ricoverati in stato di degenza e in seguito deceduti, e 
dei quali gli aventi diritti non abbiano poi domandato 
la riconsegna nel termine prescritto dalla legge 31 ottobre 
1942, n. 1423 (n. 19). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

COOPERATIVE -DECADENZA. -I) Se una cooperativa 
edilizia per il ricupero di spese nei confronti di un assegnatario 
dichiarato decaduto possa agire mediante trattenuta 
d'ufficio o nelle vie giudiziarie ordinarie (n. 97). 

II) Se l'assegnatario dichiarato decaduto dall'alloggio 
cooperativo possa pretendere il rimborso delle somme 
versate a titolo di ammortamento (n. 97). 

INA-CASA -ALLOGGI -INNOVAZIONI. -III) Se l'assemblea 
degli assegnatari di alloggi della Gestione INACasa 
possa deliberare innovazioni (nel caso impianto del 
gas nei singoli appartamenti) (n. 98). 

IV) Se ed in quali limiti la Gestione INA-Casa possa 
apportare innovazioni sugli appartamenti assegnati in 
propriet� quando esse incidano sulle rate di ammortamento 
(n. 98). 

INA-CASA -NEGOZI. -V) Se la Gestione INA-Casa, 
nell'ambito dell'attuazione del piano per la costruzione 
di case a lavoratori, possa costruire ed alienare negozi 

(n. 99). 
VI) Se la Gestione INA-Casa, possa CO$truire alloggi 
annessi a negozi che si vogliano vendere a soggetti dk. 
versi dai lavoratori (n. 99). 

REGIONE SICILIANA -ESCAL. -VII) Se debba 
riconoscersi analogia istituzional� e funzionale tra gli 


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Istituti per le Case Popolari e l'Ente Siciliano Case dei 

Lavoratori (n. 100). 

VIII) Se possa accordarsi, ai sensi del T.U. 29 aprile 

1938, n. ll.65, l'assistenza della forza pubblica in caso 

di esecuzione di ordinanza di sfratto in via amministra


tiva dagli appartamenti dell'ESCAL (n. 100). 

ESECUZIONE FISCALE 

APPALTO RISCOSSIONE IMPOSTE DI CONSUMO. -Se 
una legge di proroga dei benefici fiscali contemplati 
nell'art. 16 della legge n. 408 del 1949 che sia intervenuta 
nel corso di un contratto di appalto per la riscossione 
delle imposte di consumo, debba ritenersi, a tutti 
gli ef:etti, come istitutiva di una nuoya esenzione (n. 52). 

ESECUZIONE FORZATA 

'PIGNORAMENTO E CESSIONE STIPENDI. -Se ai militari 
sia applicabile l'art. 24 D.P. ll gennaio 1956, 

n. 17, che stabilisce in un quinto la aliquota massima 
cedibile sequestrabile e pignorabile dello stipendio e 
retribuzioni equivalenti (n. 22). 
. ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

TRASCRIZIONE. -Se possa avere efficacia nei confronti 
dell'knrninistrazione espropriante il successivo atto di 
disposiri:ione effettuato dal proprietario espropriato anche 
se trascritto in data anteriore alla trascrizione del 
decreto. di esproprio (n. 155). 

FALLIMENTO 

CREDITI PER SOPRATASSA. -I) Se siano ammissibili 
in via privilegiata al passivo fallimentare i crediti per 
sopratassa di R. M. e complementare, insinuati contemporaneamente 
con l'imposta relativa (n. 54). 

FmEJUSSIONE -SURROGAZIONE -AccoLLO. -II) 

Se, nell'.ipotesi di accollo privativo, la fidejussione pre


stata per il debitore liberato segua di diritto il d~bito 

in testa all'accollatario (n. 55). 

III) Se, nel caso in cui la garanzia nascente dalla fi


dejussione venga espressamente mantenuta in testa 

all'accollatario da colui che l'ha prestata, il beneficio 

della riduzione del tasso di interesse -accordato ex 

nunc dal creditore -si estenda ipso jure anche al fi


deiussore (n. 55). 

IV) Se, avvenuta la surrogazione del fideiussore nei 

diritti del creditore principale per la parte corrispon


dente al credito soddisfatto, in corso di fallimento del 

debitore, il fideiussore medesimo possa far valere le 

proprie ragioni creditizie, con i relatjvi privilegi, nel 

piano di riparto, anche prima che sia stato _interamente 

soddisfatto il creditore principale, con l'effetto di esclu


dere quest'ultimo dalle garanzie reali in ordine alle quali 

abbia .operato la surrogazione (n. 55). 

. INSINUAZIONE AL PASSIVO. -V) Se sia .ammissibile 

l'insinuazione al passivo fallimentare da parte della 

Amministrazione finanziaria: 

1) di crediti per imposte dirette in base ad accer


tamenti o decisioni non ancora divenuti definitivi (nu


mero 56). 

2) di crediti per imposte indirette e pene pecuniare: 
a) in base ad accertamenti o a decisioni non 
ancora divenuti definitivi (n. 56), 
b) in base al processo verbale di contravvenzione 
notificato ai sensi dell'art. 55 legge 7 gennaio 1929, 

n. 4 (n. 56). 
FERROVIE 

DISTANZE. -I) Se le norme di polizia della propriet� 
demaniale, dettate per le strade ordinarie, valgano anche 
per le strade ferrate (n. 297). 

PASSAGGI A LIVELLO. -Il) Se le disposizioni C()ntenute 
nell'art. 15 del nuovo Codice della strada e negli 
artt. 122 e segg. del Regolamento, abbiano limitato la 
facolt� discrezionale dell'Amministrazione ferroviaria 
sulla scelta del sistema di chiusura dei passaggi a livello 
e nella regolamentazione degli stessi (n. 298). 

III) Se si~ legittima la conservazione delle ccgirandole� 
che permettono l'attraversamento da parte dei pedoni 
di passaggi a livello durante l'abbassamento delle sbarre 
(n. 298). 

PASSAGGI A LIVELLO -LAVORI. -IV) A chi competa, 
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
la emissione della ordinanza di chiusura del traffico 
sulle strade statali quando l'Amministrazione Ferroviaria 
debba eseguire lavori di armamento a passaggi a livello 

(n. 299). 
PERSONALE FERROVIARIO -ftRT. 83 S. G. -V) Se, 
in base alla disposizione del 2� comma dell'art. 83 legge 
1958 -Stato giuridico del personale delle F.S., la esclusione 
della corresponsione delle maggiori competenze 
che si sarebbero maturate, debba operare fino alla epoca 
nella quale il dipendente, a seguito della definizione del 
procedimento disciplinare, abbia riacquistato il diritto 
ad essere scrutinato ovvero debba essere protratta fino 
alla data del provvedimento di promozione (n. 300)� 

PERSONALE FERROVIARIO -RIABILITAZIONE. -VI) 
Quale sia il modo di attuazione della eliminazione dallo 
stato matricolare di qualsiasi annotazione �relativa alla 
sanzione disciplinare, prevista dall'art. 156 S.G., a fa,
vore del personale che abbia ottenuto la riabilitazione 

(n. 301). 
PERSONALE FERROVIARIO -RILASCIO DI COPIA DI 
ATTI DI SCRUTINIO. -VII) -Se l'Amministrazione ferroviaria 
debba -rilasciare ai propri dipendenti le copie 
dei verbali relativi agli scrutini di avanzamento nonch� 
copie dei documenti corrispondenti a quelli che l'art. 169 
dello Statuto degli impiegati civili dello Stato designa 
con le espressioni cc quaderni di scrutinio � e cc scheda 
personale� (n. 302). 

PUBBLICIT�. -VII) Se la legge 18 marzo 1959, n. 132 
ha riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicit� 
sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione 
delle F.S. ancp.e quando la pubblicit� 
stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali 
(n. 303). 

IX) Se sia applicabile il D.L.C.P.S 8 novembre 1947, 

n. 1417, circa il pagamento dei diritti dovuti ai Comuni 

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per-la pubblicit� fatta dall'Amministrazione delle F.S. 
con propri mezzi, su stabilimenti ed impianti di sua 
propriet� n. (303). 

GUERRA 

NAVI -SOVRANIT� STATALE. -I) Se le navi da guerra 

o comunque appartenenti alla marina da guerra e le 
navi �pubbliche '" cio� impiegate da uno Stato per un 
pubblico servizio, restino sotto la giurisdizione dello 
Stato del quale battono la bandiera sia durante l'ingresso, 
che durante la sosta in porti ed acque straniere 
(n. 135). 
II) Se, conseguentemente, possa essere intentato 
contro di esse procedimento legale per danni causati 
da collisione o per compensi di salvataggio, ecc. (n. 135). 

PROVVIDENZE A FAVORE DI PROFUGHI. -III) Se il 
beneficio dell'art. 50 D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 
sull'assegnazione di rivendite di generi di monopolio a 
favore dei profughi, spetti anche nel caso che il profugo 
fosse, nel territorio di provenienza, titolare di una licenza 
per rivendita di generi di monopolio rilasciata da 
uno Stato estero (n. 136). 

IMPIEGO PUBBLICO 

INVALIDI DI GUERRA -CASSA PER IL MEZZOGIORNO. I) 
Se la Cassa per il Mezzogiorno debba provvedere alla 
assunzione degli invalidi di guerra nelle percentuali 
stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 499). 

PERSONALE DIPENDENTE DALL' O.N.I.G. -II) Se nel 
caso di infermit� contratta in servizio o per causa di 
servizio, valgano per i dipendenti dell'O.N.I.G., in mancanza 
di espresse disposizioni del Regolamento del Personale 
dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, le disposizioni 
che in materia sono stabilite per i dipendenti 
civili dello Stato (n. 500). 

PERSONALE FERROVIARIO -ART. 83 S.G. -II) Se, in 
base alla disposizione del 2� comma dell'art. 83 legge 
1958, Stato giuridico del personale delle F.S., la esclusione 
della corresponsione delle maggiori competenze che 
si sarebbero maturate, debba operare fino all'epoca 
nella quale il dipendente, a seguito della definizione del 
procedimento disciplinare, abbia riacquistato il diritto 
ad essere scrutinato ovvero debba essere protratta fino 
alla data del provvedimento di promozione (n. 501). 

PERSONALE FERROVIARIO -RIABILITAZIONE. -IV) 
Quale sia il modo di attuazione della eliminazione dallo 
stato matricolare di qualsiasi annotazione relativa alla 
sanzione disciplinare, prevista dall'art. 156 S.G., a favore 
del personale che abbia ottenuto la riabilitazione 

(n. 502). 
PERSONALE FERROVIARIO -RILASCIO DI COPIA DI 
ATTI DI SCRUTINIO. -V) Se l'Amministrazione Ferroviaria 
debba rilasciare ai propri dipendenti le copie dei 
verbali relativi agli scru~ini di avanzamento nonch� 
copie dei documenti corrispondenti a quelli che l'articolo 
169 dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato 
designa con le espressioni cc quaderni di scrutinio � e 
<<scheda personale� (n. 503). 

IMPOSTA BI BOLLO 

CAMBIALI. -I) Se, ai sensi dell'art. 2 della legge 
4 aprile 1953, n, 261, per l'assorbimento dell'imposta 
proporzionale di registro neU'imposta.graduale di bollo 
scontata sulle cambiali, sia necessario che il negozio 
di finanziamento sia posto in essere mediante cambiali 

o sia sufficiente che queste servano a garantire il finanziamento 
(n. 17). 
.DOCUMENTI DI TRASPORTO. -II) Se siano assoggettabili 
all'imposta di bollo sui dc;icumenti di trasporto 
anche i trasporti extra urbani non aventi carattere di 
continuit� (n. 18). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

.ACCERTAMENTO -PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO. 
-I) Quale sia la potest� investigativa della Polizia 
tributaria in materia di accertamento di ufficio di imposta 
di registro (n. 162). 

II) Se l'elemento del possesso possa costituire valida 
presunzione di trasferimento di un immobile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 18 della legge di registro (n. 162). 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -III) Se le assegnazioni 
di aree edificabili fatte da una societ� per aziqni in 
liquidazione ai propri soci possano usufruire dei benefici 
tributari previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, 

n. 408 (n. 163). 
IMPOSTA DI R.M. 

CREDITI PER SOPRATASSA. -I) Se siano ammissibili 
in via privilegiata aJ passivo fallimentare i crediti per 
sopratassa di R.M. e complementare, insinuati contemporaneamente 
con l'imposta relativa (n. 19). 

REGIONE SARDA. -II) Se la Regione Sarda abbia 
diritto ai nove decimi delle imposte di R.M. riscossa 
mediante ritenuta diretta sugli emolumenti spettanti 
agli impiegati dello Stato che prestano servizio nel territorio 
della Regione (n. 20); 

IMPOSTA DI SUCCESSION� 

PRESCRIZIONE. -Se nel caso in�cui, tra i cespiti ereditari 
denunciati, vi siano delle quote di partecipazione 
di societ� a responsabilit� limitata, pur avendo gli eredi 
presentata la denuncia di successione, la prescrizione 
triennale non possa cominciare a decorrere per non 
essere stata la denuncia stessa corredata� della certificazione 
del valore venale rilasciata dal Comitato Direttivo 
degi agenti di cambio (n. 27). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

CONDONO TRIBUTARIO. -I) Se, ai sensi dell'ultimo 
comma dell'art. 3, legge 30 luglio 1959, n. 599 (condono 
in materia tributaria per sanzioni non ..aventi natura 
penale) il contribuente che sia incorso nelle violazioni 
previste dagli artt. 13 e 31 della legge sull'I.G.E. ed abbia 
provveduto alla regolarizzazione della sua posizione 
mediante l'adempimento delle formalit� prescritte, 
possa ottenere la restituzione dell'imposta a suo tempo 


-29


pagata in osservanza del precetto del solve et repete 

(n. 86). 
RIMBORSO. -II) Se l'Amministrazione finanziaria 
possa procedere a rimborsare, con deter.iinazione amministrativa, 
le somme richieste dalle parti in via giudiziaria 
per il rimborso dell'imposta generale sull'entrata 
erroneamente corrisposta anche se la citazione 
� stata fatta dopo il decorso del termine di un anno 
dal pagamento dell'imposta stessa, ai sensi dell'art. 47, 
2� comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762 (n. 87). 

IMPOSTA SUL PATRIMONIO 

ALIENAZIONE BENI DA PARTE DI UN OITTADINO DELLE 

N.U. -Se un cittadino delle Nazioni Unite che abbia 
alienato i beni in Italia per sottrarli alle misure di cui 
alla legge di guerra e ne sia rientrato in possesso dopo 
il 1947 sia tenuto a pagare su tali beni l'imposta progressiva 
sul patrimonio di cui al T.U. n. 203 del 1950 
o se invece tale imposta gravi sullo acquirente (n. 4). 
IMPOSTE DI CONSUMO 

MATERIALI DA OOSTRUZIONE. -Se una legge di proroga 
dei benefici fiscali contemplati nell'art. 16 della 
legge n. 4'08 del 1949 che sia intervenuta nel corso 
di un contratto di appalto per la riscossione delle imposte 
di consumo, debba ritenersi, a tutti gli effetti, 
come istitutiva di una nuova esenzione (n. 5). 

IMPOSTE E TASSE 

IMPOSTA FABI\RIOAZIONE SPIRITI -ABBUONO. -I) 
Se, estinto per prescrizione il reato di evasione all'imposta 
sugli spiriti, allo imputato assolto che ne abbia 
fatto domanda, debba ac�ordarsi lo sgravio dell'imposta 
di fabbricazione sulla quantit� di spirito volatilizzatosi 
in dipendenza del lungo sequestro in magazzino 
del prodotto fino all'esito del giudizio penale, 
ovvero se tale ipotesi debba piuttosto inquadrarsi nella 
norma dell'art. 15 del T.U. 8 luglio 1924 ed in conseguenza 
escludersi tale abbuono (n. 330). 

INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE. -II) Se 

sia ammissibile l'insinuazione al passivo fallimentare 

da parte dell'Amministrazione finanziaria: 

di crediti per imposte dirette in base ad accerta


mento o decisione non ancora divenuti definitivi (n. 331): 

di crediti per imposte indirette e pene pecuniarie: 

a) in base ad accertamenti o a decisione non an


cora divenuti definitivi (n. 331); 

b) in base al processo verbale di contravvenzione 

notificato ai sensi dell'art. 55 legge 7 gennaio 1929, 

n. 4 (n. 331). 
INVALIDI DI GUERRA 

ASSUNZIONE PRESSO LA CASSA DEL MEZZOGIORNO. 
Se la Cassa per il Mezzogiorno debba provvedere alla 
assunzione degli invalidi di guerra nelle percentuali 
stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 13). 

MILITARI 

PIGNORAMENTO E OESSIONE DEGLI STIPENDI, -I) 
Se ai militari sia applicabile l'art. 24 D.P. 11 gennaio 
1956, n. 17, che stabilisce in un quinto la aliqu<:>.ta massima 
cedibile sequestrabile e pignorabile dello stipendio 
e retribuzioni equivalenti (n. 12). 

SERVIZIO MILITARE. -II) Quali siano le conseguenze 
della interdizione temporanea dai pubblici uffici sulla 
prestazione del servizio militare (n. 13). 

MINIERE 

ZOLFI DI REOUPERO -VENDITA. -Se nella riserva 
della vendita degli zolfi di recupero stabilita dall'art. 1 
del D.P.R. 1� agosto 1957, n. 649 a favore dell'Ente 
Zo��. Italiani, debba intendersi compreso l'idrogeno 
solforato prodotto dalla Soc. Larderello (n. 13). 

MONOPOLIO 

CoLTIVAZIONE E LAVORAZIONE TABAOOHI. -I) In 
quali casi e in quali limiti l'Amministrazione possa assentire 
la concessione in favore degli eredi del defunto 
titolare di una concessione speciale per la coltivazione 
!il lavorazione dei .tabacchi (n. 35). 

PROFUGHI -RIVENDITE. -II) Se il beneficio dello 
art. 50 D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 sull'assegnazione 
di rivendita di generi di monopolio a favore dei profughi, 
spetti anche _nel caso che il profugo fosse, nel territorio 
di provenienza, titolare di una licenza per rivendita di 
generi di monopolio rilasciata da uno Stato estero (n. 36). 

NAVE' E NAVIGAZIONE 

NAVI -SOVRANIT� STATALE. -I) Se le navi da guerra 

o comunque appartenenti alla marina da guerra, e le 
navi �� pubbliche � cio� impiegate da uno Stato per un 
pubblico servizio, restino s~tto la giurisdizione dello 
Stato del quale battono bandiera sia durante l'ingresso 
che durante la sosta in porti ed acque straniere (n. 102). 
II) Se, conseguentemente, possa essere intentato 
contro di esli!e procedimento legale per danni causati 
da collisione o per compensi di salvataggio ecc. (n. 102). 

REQUISIZIONE NAVIGLIO MEROANTILE. -Il;I) Se, ai 
sensi dell'art. 48, 2� comma, della legge 13 luglio 1939, 

n. 1154, al procedimento relativo al reclamo per l'indennit� 
dovuta alla requisizione di naviglio mercantile, 
possano applicarsi le norme sull'estinzione del processo 
o sulla perenzione della istanza per inattivit� delle parti 
(n. 103). 
� I 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

FIDEIUSSIONE -SURROGAZIONE -AoooLLO -FALLI� 

MENTO. -I) Se, nell'ipotesi di accollo privativo, la fi. 

deiussione prestata per il debitore liberato segua""di di


ritto il debito in testa all'accollatario (n. 38). � 

II) Se, nel caso in cui la garanzia nascente dalla fi. 

deiussione venga espressamente mantenuta in testa 

all'accollatario da colui che l'ha prestata, il beneficio 


-30


della riduzione del tasso d'interesse -accordato ex 
nii.nc dal creditore -si estenda ipso jure anche al fideiussore 
(n. 38). 

III) Se, avv~nuta la surrogazione del fideiussore nei 
diritti del credit~re principale per la parte corrispondente 
al credito soddisfatto, in corso di fallimento del 
debitore, il fideiussore medesimo possa far valere le 
proprie ragioni creditizie, con i relativi privilegi, nel 
piano di riparto, anche prima che sia stato interamente 
soddisfatto il creditore principale,. con l'effetto di escludere 
quest'ultimo dalle garanzie reali in ordine alle 
quali abbia operato la surrogazione (n. 38). 

PENA 

AMMENDA. -Se, concessa con decreto presidenziale 
la grazia condizionale di riduzione dell'ammenda, 
possa restituirsi al graziato la differenza della somma 
pagata in pi� (n. 15). 

PENSIONI 

PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE. -I) Se, nei 
casi di perdita -definitiva o temporanea -del diritto 
alla pensione da parte del militare o del civile, debba 
essere liquidata la pensione in via di riversibilit� al 
coniuge o alla prole (n. 94). � 

II) Se debba tenersi conto, nella liquid�zione di tale 
pensione di riversibilit� anche della prole sopravvenuta 
dopo la perdita della pensione (n. 94). � 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

ATTRAVERSAMENTI TELEGRAFONICI. -I) Se ne~ confronti 
delle linee di telecomunicazioni siano applicabili 
le norme di cui agli artt. 28 e 29 del D.M. 31 lugl{o 1934 
che prevedono l'osservanza di determinate prescrizioni 
e cautele, per motivi di sicurezza, in relazione alle linee 
elettriche che attraversano depositi o distributori di 
carburanti� (n. 76). 

p ACCHI POSTALI -ASSICURAZIONE. -II) Se, ai sensi 
dell'art. 68 C.p., il mittente ha diritto, in caso di manomissione, 
perdita o avaria del pacco ad una indennit� 
calcolata con criteri diversi a seconda che il pacco sia 
ordinario o assicurato (n. 77). 

Hl) Se, nel caso che il mittente abbia assicurato la 
spedizione, l'assicuratore che abbia dovuto corrispondere 
l'indennit� possa surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 
O.e., nei diritti del mittente verso lAmministrazione 

(n. 77). 
IV) Se nel caso in cui il mittente abbia assicurato 
l'invio del pacco sia presso l'Amministrazione sia presso 
un eventuale assicuratore privato per l'eventuale differenza, 
l'Amministrazione debba corrispondere l'indeMit� 
all'assicuratore od al mittente (n. 77). 

V) Se, in materia di spedizione di pacchi internazionali 
in base all'accordo di Ottawa, l'indennit� per manomissione 
o avaria di pacchi internazionali venga accordata 
al destinatario che abbia accettato la consegna del pacco 
formulando riserve (n. 77). 

TITOLI DI RISPARMIO POSTALI. -VI) Se gli Ospedali 
Riuniti possano ottenere la liquidazione di titoli po


stali nominativi depositati presso di essi dagli intesta


tari ivi ricoverati in stato di degenza e in seguito dece


duti, e dei quali gli aventi diritto non abbiano poi do


mandato la riconsegna nel termine prescritto dalla 

legge 31 ottob~e 1942, n. 1423 (n.. 78); 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

RECUPERO SPESE DI SPEDALIT� -SUDDITI STRANIERI. 
-Se, ai sensi dell'art. 77 legge 1890, n. 6972 l'Amministrazione 
italiana debba rimborsare gli ospedali le spese 
di spedalit� per assistenza di sudditi stranieri infortunati 
in Italia (n. 35). 

PUBBLICO UFFICIALE 

Se l'art. 221 C. p.p. che riconosce a talune persone la 
qualit� di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, comporti, 
nei limiti circoscritti delle specie di reati che essi 
hanno l'incarico di ricercare ed accertare, il diritto df 
coazione anche fisica nei confronti dei colpevoli di cui 
all'art. 219 C.p.p. (n. 2). 

REGIONI 

REGIONI SARDA -IMPOSTA DI R.M. -I) Se la Regione 
Sard� abbia diritto ai nove. decimi della imposta 
di R.M. riscossa mediante ritenuta diretta sugli emolumenti 
spettanti agli impiegati dello Stato che prestano 
servizio nel territorio della Regione (n. 84). 

REGIONE SICILIANA -ESCAL. -II) Se debba riconoscersi 
analogia istituzionale e funzionale tra gli Istituti 
per le pase Popolari e l'Ente Siciliano Case dei 
Lavoratori (n. 85). ~ 

III) Se possa accordarsi, ai sensi del T.U. 28 aprile 
1938, n. 1165, l'assistenza della forza pubblica in caso 
di esecuzione di ordinanza �di sfratto in via amministrativa 
dagli appartamenti dell'ESCAL (n. 85). 

REGIONE SICILIANA -PREFETTI. -IV) Se possa 
essere affidata al Prefetto competente per territorio 
l'esecuzione dei decreti di scioglimento degli organi 
ordinari dei Consorzi di bonifica emanati dall'assessore 
per l'Agricoltura e foreste della Regione Siciliana (n. 86). 

REQUISIZIONI 

REQIDSIZIONE NAVIGLIO MERCANTILE. -Se, ai sensi 
dell'art. 48, 2� comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, 
al procedimento relativo al reclamo per l'indennit� dovuta 
alla requisizione di naviglio mercantile, possano 
applicarsi le norme sull'estinzione del processo o sulla 
perenzione della istanza per inattivit� delle parti (n. 117 ), 

RESPONSABILITA' CIVILE 

CADUTA DI MASSI. -I) Se sussista responsabilit�, del-l'ANAS 
per infortunio mortale avvenuto su una 1;1trada 
statale a causa di un masso staccatosi dalle pareti rocciose 
del monte (n. 189). 


-31 


RIPARAZIONE AEROMOBILI MILITARI. -II) Se, ai 
sensi dell'art. 745 Cod. Nav., gli aeromobili militari 
nel periodo in cui sono affidati a ditte private per �riparazioni 
debbano considerarsi militari o privati (n. 190). 

STRADE 

STRADE STATALI -CADUTA DI MASST. -I) Se sussista 
responsabilit� dell'ANAS per infortunio mortale 
avvenuto su una strada statale a causa di un masso 
staccatosi dalle pareti rocciose del monte (n. 32). 

STRADE STATALI -lNTERRUZION!. -II) A chi competa, 
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
la emissione della ordinanza di chiusura del traffico 
sulle strade statali quando l'Amministrazione Forroviaria 
debba eseguire lavori di armamento a passaggi a 
livello (n. 33). 

TRASPORTO 

CARNET TIR. -Quali siano gli obblighi del garante 
in materia di importazioni con carnet TIH.. (n. 46).