ANNO XI -N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1958 . 

RASSEGNA MENSILE 


DELL" AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICJA.ZIONE DI SERVIZIO 


NOTE DI DO T .TRINA 


ALpo M. SANDULLT: Manuale di diritto ammm1strativo. 
Casa Editrice Jovene, Napoli, 1957, IV 
Edizione. 

Giunto alla sua ~arta edizione questo Manuale 
del Sandulli � ormai da considerarsi un classico 
della nostra letteratura giuridica. 

La forma piana della esposizione, il rigore scientifico 
nell'uso delle espressioni tecniche, l'abbondanza 
dei richiami giurisprudenziali e dottrinali 
(notiamo, con piacere che la nostra Rassegna � 
ripetutamente citata), la stessa veste tipografica 
del libro (con. i differenti caratteri usati per la 
parti fondamentali e per quelle meramente accessorie 
e descrittive) costituiscono i pregi maggiori 
che rendono questa opera veramente insuperata 
e, per quel che ci consta, forse anche ineguagliata. 

� un volume di poco pi� di seicento pagine 
ma la sua attenta lettura pone certamente in grado 
chi abbia buone nozioni fondamentali di teoria 
generale del diritto, di avere una vision~ sufficientemente 
completa del nostro sistema di diritto 
amministrativo e dei principali istituti del. diritto 
pubblico interno italiano. Anche per chi, come 
noi avvocati dello Stato, l'interpretazione e la 
applicazione del diritto am.ministrativo rappresenta 
attivit� quotidiana e specializzata, una lettura 
completa dell'opera appare veramente necessaria 
per ridare quella visione generale che pu� essere 
stata facilmente resa sbiadita dalla trattazione 
professionale di problemi troppo specifici. 

Il piano generale dell'opera, quale risulta dall'indice 
sistematico, risponde ai canoni della nostra 
migliore tradizione giuridica, mentre la trattazione 
dei singoli argomenti rivela una felice penetrazione 
tra tali canoni e i risultati della pi� recente evoluzione 
giurisprudenzial~ e dottrinale alla quale, 
d'altronde, lo stesso Autore ha contribuito e contribuisce 
in misura notevole. 

Tra i problemi meglio trattati riteniamo di dover 
segnalare quello concernente il regime dei beni 
pubblici; in questo particolarmente interessanti sono 

gli spunti relativi alla disciplina dei beni indisponibili, 
per i quali, ad esempio, l'autotutela da parte 
.dello Stato viene ricondotta ad un principio generale 
valevole per tutti i'beni pubblici e che attiene 
pi� alla necessit� di tutela della funzione statale 
di cui il bene � soltanto uno strumento, che alla 
~utela della. propriet� del bene stesso (p. 355). 

Chiara e precisa � anche la trattazione relativa 
agli �atti amministrativi �, in merito ai quali 
segnaliamo l'interessante rilievo concernente la 
ricettiziet� Jp. 270), che viene considerata di carattere 
eccezionale e propria solo di quegli atti che 
�non sono materialmente in grado di perseguire 
l'interesse cui tendono, se non in quanto siano 
stati portati a conoscenza dei destinatari, e cio� 
quelli il cui risultato pratico ultimo non � opera 
esclusiva dell'Autorit� che li abbia posti in essere, 
ma pu� venir conseguito� solo col concorso� della 
opera dei destinatari {per esempio, ordini, in~ 
timazioni, proposte) �. 

In conformit� del carattere prevalentemente didattioo 
dell'opera l'Autore nel segnalare, con lodevole 
obiettivit�, �tutte le questioni controverse, 
non solo si astiene dal prendere posizione su di 
esse, ma d� notizia degli scritti dei sostenitori 
delle contrastanti opinioni, s� che il lettore pu� 
formarsi un suo convincimento con piena cogni~ 
zione di tutti gli elementi di giudizio. 

Cos�, in attuazione di questa direttiVa, il Sandulli 
segnala la controversia circa l'ammissibilit� 
attl;lale del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato (citando in proposito gli scritti comparsi 
nella nostra Rassegna); la controversia sulla natura 
giuridica dei capitolati generali di appalto (ai 
quali attribuisce carattere di norme interne fondate 
su un potere di supremazia speciale -vedi 
in proposito quanto pubblicato in questa Rassegna 
1955, p. 177; 1956, p. M e 1957, p. 44);"�ea infine 
la discussa questione dei limiti . del concetto d� conflitti 
di attribuzione tra i poteri dell�i Stato 
(sulla quale vedi in questa Rassegna, 1948, fase. 7 
e fase. 9). 


-2


G. 
0.ALANDRA: Spunti di giurisprudenza della Corte di 
Cassazione in tema di contratti della Pubblica Amministrazione. 
(In �.A.eque, Bonifiche e Costruzioni
� 1957, p. 247). 
G. 
CALANDRA: La giurisprudenza della Corte di Cassazione 
in tema di contratti della Pubblica Amministrazione. 
(In � Riv. Trim. di Diritto Pubblico�, 
1957, p. 248. 
F. Dr RENZO: Osservazioni sui limiti della responsa. 
bilit� contrattuale della Pubblica Amministrazione. 
(In �Riv. Amministrativa�, 1957, p. 453). 

G. 
RINALDI: Contratti degli enti pubblici -Le pi� 
importanti deroghe al diritto civile. (In �Nuova 
Rassegna�, 1957, p. 1743). 
Recensiamo insieme q�e_sti quattro scritti, dato 
che essi trattano un tema ooinune, la cui importanza 
non � certo necessario sottolineare. 

Il fatto che essi siano stati pubblicati quasi 
contemporaneamente su diverse riviste giuridiche 
� un sintomo confortante del risvegliarsi della 
attenzione degli studiosi per questo problema che 
� forse il pi� complesso, e certo uno dei pi� appassionanti, 
della scienza giuridica in quanto esso 
involge l'esame di questioni delicatissime, quali 
sono, appunto, tutte quelle che concernono la precisazione 
dei limiti e delle interferenze tra il diritto 
pubblico e il diritto privato. 

Gli scritti del Calandra sono rassegne di giurisprudenza 
della Corte Suprema, redatte con scrupolo, 
obiettivit� e diligenza; il loro stile sintetico 
non nuoce alla chiarezza, e la loro consultazione, 
specialmente del primo di essi, � assolutamente 
consigliabile, ad integrazione di qualsiasi ricerca 
giurisprudenziale debba farsi in questa materia. 
Il secondo scritto del Calandra � specialmente 
dedicato alla giurisprudenza in materia di contratti 
degli enti diversi dallo Stato. 

Non ugualmente positivo pu� essere, invece, il 
g\udizio sugli scritti del Di Renzo, e del Rinaldi. 
Li recensiamo, perch�, data la buona fama delle 
riviste in cui sono pubblicati e la loro diffusione 
anche negli uffici della Pubblica Amministrazione, 
qualche loro affermazione, se non opportunamente 
confutata potrebbe essere presa per buona e provocare 
dannose conseguenze sul piano della pratica 
amministrativa. Lo scritto, del Di Renzo, tuttavia, 
si trova su un piano nettamente superiore al secondo 
e dimostra almeno la buona volont� dello 
Autore e se anche ne rivela chiaramente la immaturit�, 
garantisce che se egli affronter� in avvenire 
il tema (o temi ugualmente complessi) con maggiore 
preparazione e con maggiore umilt�, i risultati 
positivi non potranno mancare. 

Il 
Di Renzo si occupa in particolare di esporre 

criteri di dicriminazione tra giurisdizione ordinari� 
e giurisdizione amministrativa in tema di 
controversie sorgenti in relazione alla attivit� contrattuale 
della pubblica amministrazione e premesso, 
esattamente, che solo con l'atto d'approvazione 
il contratto (dello Stato) � perfetto, osserva 
che tuttavia il contraente privato � vincolato 
anche prima dell'approvazione ed � perci� esposto 

alla azione giudiziaria da parte dell'Amministrazione. 


Questa affermazione, se presa alla lettera, appare 
troppo semplicistica, in quanto sembra evidente 
che l'Amministrazione non pu� valersi di 
azioni giudiziarie per �ttuare pr�t�se derivanti dal 
contratto, se tale contratto non � stato approvato. 

Proseguendo nella sua esposizione l'.A.. afferma 
che � il privato contraente contro gli atti compiuti 
dalla Pubblica Amministrazione durante la esecuzione 
del contratto, pu� altres� esperire ricorso 
gerarchico, oppure quando questo sfa esaurito o 
non possa pi� proporsi (sic), pu� proporre azione 

avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 
Ma la competenza di tale consesso, ristretta alla 
sola legittimit� degli atti amministrativi, riduce 
di molto l'oggetto delle controversie proponibili 
al suo esame, mentre poss.ono sorgere, anche durante 
la esecuzione del contratto, controversie di 
natura prevalentemente, se non esclusivamente, 
patrimoniale, le quali prescindono in. modo assoluto 
dalla legittimit� dell'atto amministrativo. Tali 
sono, ad esempio, le controversie che possono 
sorgere nell'applicazione di penali e di multe contrattuali 
o anche nel caso di ritardo o di rifiuto 
del pagamento del prezzo pattuito �. Ci sembra 
sufficiente aver riportato letteralmente quanto sopra 
perch� si comprenda agevolmente quale confusione 
di concetti domini la trattazione del Di 
Renzo, il quale mostra di ritenere che il ricorso 
gerarchico sia dato solo per la tutela degli interessi 
legittimi, che sia possibile il ricorso giurisdizionale 
anche contro atti divenuti definitivi per mancata 
proposizione in termini del ricorso gerarchico, e 
che infine l'applicazione di penale o di multa 
nel corso di un contratto non costituisca atto amministrativo. 


L'Autore affronta, poi, il delicato problema della 
responsabilit� della Pubblica Amministrazione per 
culpa in contrahendo e, ritenuto che l'annullamento 
di un contratto stipulato dalla .A.mmininistrazione, 
ove segua per motivi a questa imputabili 
possa ingenerare responsabilit� per culpa in 
contrahendo, afferma che �quando l'annullamento 
� dichiarato per motivi di merito (convenienza 
amministrativa o finanziaria,. motivi di interesse 

o 
di ordine pubblico) sussiste ancora la competenza 
dell'Autorit� giudiziaria sull'accertamento 
della legittimit� di esso, ma soltanto per giudicare 
se i motivi dedotti sussistono realmente o non siano 
falsamente creati a scopo di arbitrio o sopruso. 

La valutazione per� di questi motivi, ossia lo 
accertamento diretto a stabilire l'attitudine di 
essi a giustificare per gravit� ed importanza, lo 
annullamento, o meglio ancora, il sindacato degli 
apprezzamenti soggettivi che hanno consigliato 
alla Amministrazione l'atto di annullamento sfugge 
alla cognizione dell'Autorit� giudiziaria ed � di 
esclusiva competenza del Consiglio di Stato ir� 
sede giurisdizionale. In conseguenza, in tali casi, 
resta anche automaticamente esclusa la possibilit� 
di configurare una imputabilit� della�f>ubblica 
Amministrazione, in quanto che qui si tratta di 
un diverso apprezzamento dell'interesse pubblico 
da parte di organi diversi �. 

J 



-3


Dall'ermetismo del testo sopra trascritto sembra 
possa dedursi che l'Autore anzitutto ritiene 
possibile _l'annullamento di un contratto gi� perfetto 
p{lr motivi di opportunit� (vero � che in nota 
afferma che l'annullamento � pu� concretarsi con 
la mancata approvazione ..... �), e in secondo luogo 
ritiene che il privato contraente possa rivolgersi, 
non si sa se alternativamente o subordinatamente, 
all'autorit� giudiziaria e al Consiglio di Stato 
per far riconoscere una responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione ..... la quale per� in questi 
casi dovrebbe essere esclusa. 

� appena il caso di rilevare come una questione 
tanto delicata come quella della responsabilit� 
della Pubblica Amministrazione per culpa in contrahendo 
meriti di essere trattata con molta maggiore 
cautela e tenendo �onto della tendenza giurisprudenziale 
che � decisamente contraria all'affermazione 
di tale responsabilit�. � 

Il Di Renzo chiude la sua trattazione con un 
breve cenno sui contratti di guerra, trovando il 
modo di affermare che �l'azione diretta a far 
dichiarare l'inefficacia di un contratto di un ente 
pubblico stipulato sotto l'imperio della sedicente 

r.s.i. implica contestazione sui diritti soggettivi e 
quindi pone in essere una controversia devoluta 
alla competenza della autorit� giudiziaria e non 
a quella del Consiglio di Stato �, affermazione 
questa che da sola non ha alcun senso, in quanto, 
come � noto, la invalidazione di contratti della 
Pubblica Amministrazione ai sensi del D. L. 5 ottobre 
1944, n. 249, avviene necessariamente sempre 
ad opera della Pubblica Amministrazione medesima 
e con proprio atto contro il quale � dato 
appunto ricorso al Consiglio di Stato e non all'Autorit� 
giudiziaria, (sent. 17 ottobre 1955, n. 3220 
Corte di Cassazione, in causa Bovi c. Ministero 
Interno). E ci� a prescindere dalla considerazione 
ch� il richiamo ai contratti �di un ente pubblico 
in tema di contratti di guerra � assolutamente 
inconsistente in quanto il D.L. n. 674 del 25 marzo 
1948 concerne soltanto i contratti dello Stato 
e non degli enti pubblici diversi da esso. 
Per quanto riguarda lo scritto del Rinaldi, ci 
limitiamo solo alle segu�nti osservazioni: 

a) L'autore sostiene che �l'obbligo della forma 
scritta (per i contratti dello Stato) deriva dal 
regolamento per l'amministrazione del patrimo-� 
nio e la contabilit� generale dello Stato........ 
L'art. 36 di detto regolamento statuisce infatti 
che si provvede con contratti a tutte le forniture ..... 
riguardanti le varie Amministrazioni e i vari servizi 
dello Stato...... �. 

Il richiamo all'art. 36 � privo di ogni significato; 
invero, l'obbligo di provvedere con contratti non 
implica in alcun modo che si debba trattare di 
contratti stipulati per iscritto. La verit� � che 
l'obbligo della forma scritta, oltre che da tutto 
il sistema della contabilit� dello Stato deriva 
letteralmente dagli artt. 16, 17 e 18 della legge 
di contabilit� i quali determinano appunto quale 
debba essere la forma dei contratti dello Stato; 

b) Il Rinaldi afferma che cc il contratto pu� 
essere ancora rescisso ancorch� approvato, dallo 

stesso ente pubblico contraente, con proprio atto 
discrezionale, purch� sussistano ragioni di pubblica 
necessit�. Nei casi suesposti il privato contraente 
non potr� richiedere alcun risarcimento di danno, 
poich� la rescissione del contratto � avvenuta per 
un caso di forza maggiore; il caso di forza maggiore, 
per�, non pu� essere valutato dal privato contraente 
che non pu� rivolgersi all'autorit� giudiziaria che 
lo valuti a sua volta, quindi il decidere se si versi 
nel caso di forza maggiore o meno spetta in modo 
insindacabile al solo ente pubblico che ha stipulato 
il contratto�. 

Bench� non ve ne sia assolutamente bisogno 
riteniamo opportuno tuttavia sconsigliare qualsiasi 
funzionario a dare il bench� minimo credito 
ad affermazioni .del genere di quella soprariportata. 

CHIMENTI E. : I trasporti ferroviari. 3a ed., Agnesotti, 
Viterbo, 1958. 

Questa nuova edizione della notissima opera 
del Chimenti presenta una particolarit�: il richiamo 
e il coordinamento della legislazione italiana 
in materia di trasporto ferroviario delle cose con 
la Convenzione Internazionale Merci. � 

� noto che la disciplina della C.I.M. si discosta 
in molti punti da quella contenuta nelle Condi-. 
zioni e tariffe ferroviarie, onde talvolta, riesce 
utile all'interprete del testo normativo interno 
che di quello internazionale, operare il necessario 
raffronto fra le due norm� in ordine alla specie 
considerata, e trarne cos� ausilio in sede di interpretazione 
della particolare disposizione. 

La lunghissima esperienza dell'A. in materia 
di contenzioso ferroviario traspare quasi in ogni 
risoluzione delle numerosissime questioni affrontate 
nel corso dell'opera e, con apprezzabile sinteticit�, 
viene offerta la soluzione che si palesa 
pi� seguita o che, ad avviso dell'A., appare pi� 
�onforme anche allo spirito di questa speciale 
legislazione ferroviaria. 

Non mancano, poi, le osservazioni de iure condendo, 
come ad es. a proposito della facolt� di 
annullamento del contratto, e al riguardo 1'A. 

(p. 93, nota) esprime l'opinione che, potendo lo 
esercizio di siffatta facolt� danneggiare il destinatario 
e palesandosi ormai il contratto di trasporto 
come stipulato, nella generalit� dei casi, nell'interesse 
del destinatario, la facolt� ancora attribuita 
al mittente non si paleserebbe pi� consona 
con la sussistenza di siffatto interesse. 
Pieno consenso merita, dunque, questa nuova 
edizione, la quale, per la profonda elaborazione 
compiuta dall' A., deve qualificarsi rispetto alla 
precedente come un'opera del tutto nuova, utilissima 
per tutti coloro che si occup~no della non 
agevole materia del trasporto ferroviario ileHe cose. 


A. T. 

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONA.LE 


(ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE) 

.Art. 2 concernente il divieto di iscrizione nell'Albo dei 

1) LEGGE DI P.S. -AMMONIZIONE (art. 164-176). 
(Sentenza n. Il del 19 giugno 1956. Pres.: De Nicola; 
Rel. Castelli A volio). 

Gli artt. 164, 176 del Testo unico delle leggi 
di P.S., regolanti l'istituto dell'ammonizione, sono 
costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli 
artt. 2 e 13 della Costituzione. 

2) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

(Legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 
�9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme della legge 29 aprile 
1949, n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati 
e l'art..2 della Costituzione. 

8) LAVORO -INOSSERVANZA DEI CONTRATTI 
COLLETTIVI (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del IO 
aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegitti


. mit� costituzionale tra l'art. 509 del C.P. che 
stabilisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti 
collettivi di lavoro e l'art. 2 della Costituzione. 


.Art. 3 

1) ALBI PROFESSIONALI -DIVIETO DI ISCRI� 
ZIONE. (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067). (Sentenza 

n. 3 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Gabrieli). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme del D.P.R. (Deoreto 
delegato) 27 ottobre 1953, n. 1067 (art. 52) 

ragionieri per alcuni professionisti iscritti nello 
.Albo degli esercenti in economia e commercio e 
l'art. 3 della Costituzione. 

2) LOCAZIONI -LEGISLAZIONE VINCOLISTICA. 

(Legge 23 marzo 1950, n. 253). (Sentenza n. 28 del 
22 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Jaeger). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 10 della legge 23 maggio 
1950, n. 253 che detta norme sul blocco delle 
locazioni di immobili destinati ad usi diversi e l'articolo 
3 della Costituzione. 

8) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. 

(legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 
9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme della legge n. 264 
sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 3 
della Costituzione. ' 

4) CONTRATTI AGRARI-CONTRATTI DI MEZZA� 
DRIA. (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500). (Sentenza 

n. 118 del 2 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Sandulli.) 
Non sussiste contrasto determinante illegitti


. mit� costituzionale tra le norme della legge Salari 
29 maggio 1956, n. 500, che disciplina i rapporti 
derivanti dallo scioglimento del contratto di mez: 
zadria e l'art. 3 della Costituzione, 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE -Domande concorrenti-Parere 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-Ammis� 
sione ad istruttoria di altre domande incompatibili 
ma non concorrenti. (Cass., Sez. Un. Civ., Sentenza 

n. 195/57. Pres. Eula; Est. Favara; P. M. Roberto 
(conf). Ministero LL. PP. -C. I. E. L. I. -P. C. E. S. 
A. S. I. I. -C. I. S. S.). 
Nel sistema delle leggi sulle acque pubbliche 
l'esistenza di una domanda o di un gruppo di 
domande di utenza fra loro concorrenti e sulle 
quali si sia definitivamente pronunziato il Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici, non vieta alla 
Pubblica .Amministrazione di ammettere ad istruttoria, 
normale o eccezionale, nuove domande di 
utenze, sia pure c�n le prime incompatibili, ma 
non con esse concorrenti. 

Per la migliore comprensione delle questioni trattate 
si reputa opportuno integralmente trascrivere 
la motivazione, in parte qua, della sentenza, con la 
quale la Corte di Cassazione ha accolto pienamente 
le tesi sostenute dall'Avvocatura: 

cc � di vero, quando l'art. 10 del Testo unic6 
11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque pubbliche 
(nel consentire l'ammissione ad istruttoria, per decreto 
ministeriale, in via eccezionale, di domanda concorrente 
di nuova concessione, od utilizzazione di 
acqua pubblica, incompatibile con quelle preesistenti, 
presentata al di l� dei termini normali di cui allo 
ottavo. ed ulti.mo comma dell'art. 7 dello stesso Testo 
unico) dispone che tale ammissione eccezionale n�n 
pu� pi� essere consentita qualora il Consiglio Superiore 
si sia gi� pronunciato definitivamente sulle 
domande gi� istruite, tale disposizwne si riferisc� 
solo alle nuove domande di concessione di utilizzazione 
di acque pubbliche che siano, ad un tempo, incompatibili 
con le preesistenti e con queste ammesse a. 
concorso, ma non pure a quelle che siano solo incompatibili, 
ma non anche, ad un tempo, concorrenti. 

Qualora, perci�, per essersi gi� il Consiglio Superiore 
definitivamente pronunziato in merito ad una 
preesistente domanda, la nuova istanza, anche se 
<:on essa incompatibile non debba essere esaminata 
e decisa in concorrenza della stessa, ma solo in concorrenza 
con altre domande incompatibili gi� in 
istruttoria, perch� presentate nei termini, �di cui 
all'art. 7 del Testo unico n. 1775 del 1933, bene pu� 
operarsene l'ammissione eccezionale ad istruttoria, 
ai sensi dell'art. 10 del ricordato Testo unico sulle 
Acque Pubbliche che, n� il titolare della domanda 
su cui il Consiglio Superiore si � ormai, definitiva


mente pronunziato, ha legittimazione, od interesse 
ad impugnare il decreto ministeriale di ammissione 
ad istruttoria, od alcun altro provvedimento conseguenziale, 
dal momento eh.e la nuova domanda non 
� destinata ad andare in concorso con la propria 
(ai sensi dell'art. 9 del Testo unico sulle acque), 
ma deve, ormai, proseguire il proprio corso isolato, 
nel procedimento che termina con la concessione 
richiesta, o col diniego eventuale di �essa. 

� noto, infatti, che per domande concorrenti si 
intendono solo quelle che, rifiettendo una stessa. 
derivazione, o derivazioni tra loro tecnicamente incompatibili 
di acque pubbliche, siano state presentate 
nei termini di cui all'art. 7, o, in via eccezionale, 
entro i termini di cui all'art. 10 if,el Testo unico 
sulle acque pubbliche, cosicch� la presentazione e 
l'accoglimento dell'una possa infiuire sull'accoglimento 
o meno delle altre domande concorrenti. 

Affinch�, pertanto, si abbia concorrenza di domande, 
nel senso giuridico della parola, occorre, ad un 
tempo, che esse siano tra loro tecnicamente incompatibili 
e che siano presentate contemporaneamente, 
quest'ultimo requisito nel senso che esse siano presentate 
entro i limiti massimi di tempo previsti, 
in via normale, dall'art. 7, e, in via eccezionale, 
dall'art. 10 del Testo unico sulle acque pubbliche. 

Fuori di questi limiti, le domande non sono tra 
loro concorrenti e, ir� particolare, non possono dirsi 
concorrenti le domande, tra loro sia pure incompatibili, 
di cui una abbia gi� ottenuto il parere definitivo 
del Consiglio Superiore e per la quale, perci�, 
l'istruttoria si deve intendere, orma'i, terminata, 
mentre le altre sono tuttora in istruttoria. 

Infatti, la domanda che � gi� stata vagliata in 
istruttoria, andr� (sola, o con le domande con essa 
concorrenti) sottoposta al vaglio del ministro dei 
LL. PP. per la concessione e, qualora l'esito di essa 
r.isulta favorevole, l'eventuale successivo accoglimento 
di una, o pi� domande del successivo gruppo ammesso 
ad istruttoria (non importa se normale, od eccezionale) 
ed in concorso tra loro, potr�, al massimo determinare 
un caso di sottenzione, ai sensi dell'art. 45 del Testo 
unico n. 1775 del 1933 sulle acque pubbliche, ovvero 
la ipotesi di cui all'art. 4 7 dello stesso Testo unico 
di neces.Yit� di utilizzazione delle opere _di presa, 

�o derivazione di altre utenze preesistenti, ma, in 

entrambe le ipotesi, i detti articoli di legge regolano 

diversamente ii regolamento. degli interessi conf!ra-~ 

stanti, componendoli nel quadro di superiori inte


ressi generali della produzione ed accordando gli 

indennizzi del caso, senza porre il divieto di con


cessione di nuove utenze, neppure nel caso in cui 


-6 


queste siano incompatibili oon le utenze. gi� in atto, 
con l'unica limitazione ohe la nuova utenza sia pi� 
importante di quella .gi� legittimamente oonoessa, 
ove quest'ultima rimanga sottesa dalla prima. 

Quando, perci�, il Tribunale Superiore delle acque 
pubbliche ha, nella sentenza impugnata, ritenuto 
negato al JJfinistro dei Lavori Pubblici il potere di 
ammettere ad istruttoria eccezionale nuove domande, 
incompatibili oon altre precedenti in istruttoria normale, 
a oonoorso esclusivo oon queste ultime, solo 
peroh� su una preesistente domanda, gi� completamente 
istruita, si era definitivamente pronunziato il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esso ha 
dato alt'art. 10 del Testo unico del 1933 un'interpretazione 
estensiva ohe si deve considerare sicuramente 
errata, in quanto viene a confondere, in sostanza, 
tra loro, due concetti ben distinti, quale � 
quello dell'incompatibilit� di domande di derivazione, 
ed utenza di acque pubbliche, rispetto a quello 
di concorrenza delle domande stesse. 

In realt�, invece, le domande possono essere tra 
loro incompatibili, senza essere effatto oonoorrenti; 
basta, peroh� si verifiche tale ipotesi, ohe le domande 
(sia pure incompatibili) non siano destinate ad 
essere vagliate e decise in unica procedura, ai sensi 
dell'art. 9� del Testo unico sulle acque pubbliche: 
il ohe aooade, appunto, nel caso di specie, in cui 
la domanda della C.I.E.L.I., per essere ormai, 
gi� completamente istruita, deve soltanto andare 
direttamente al vaglio del Ministro; non importa 
se sola, o con altre domande oon essa oonoorrenti, 
mentre quelle relative alla successiva procedura di 
oonoorso, essendo tutte ancora in istruttoria, non 
debbono essere prese in considerazione dagli organi 
competenti assieme alla prima (od alle prime); ma 
se mai, in concorso esclusivo tra loro. 

Nella sentenza denunziata si oppone ohe, anche in 
questa ipotesi, il titolare della prima domanda gi� 
istruita potrebbe, attraverso la presentazione delle 
successive domande incompatibili con essa, sia pure 
tra loro soltanto oonoorrenti, subire lesioni di interesse, 
in quanto l'amministrazione potrebbe rimanere 
influenzata (nel dare, o negare la oonoessione richiesta) 
dall'esistenza di quelle ammesse ad istruttoria 
successiva tuttora in corso. � �hiaro ohe, a parte 
l'eccezionalit� di tale oaso (difficile a verificarsi, per 
la notoria necessaria lunghezza delle procedure istruttorie, 
ohe, ben di rado, potrebbe consentire un simile 
accavallamento di distinte procedure oonoorsuali) il 
pregiudizio cos� ipotizzato sarebbe solo eventaule ed 
indiretto, oosicoh� in nessun oaso, il relativo interesse 
sarebbe processualmente tutelabile, sia pure in sede 
di giurisdizione amministrativa. 

D'altro canto si pu� aggiungere ohe dove la legge 
ha voluto ohe, fino alla decisione definitiva di una 
domanda non se ne possono presentare altre ad istruttoria, 
neppure in via eooezionale, lo ha espressamente 
detto, cos� oome ad esempio, ha fatto nel quarto capoverso 
dell'art. 12 del Testo unico del 1933, n. 1775, 
quando ha statuito ohe, ove per conseguire una pi� 
razionale utilizzazione del corso d'acqua, o per 
altre ragioni ivi elencate, sia necessario disporre 
la modifica di progetti da parte dei richiedenti durante 
la breve istruttoria ohe, in tale ipotesi, segue, 
non possono essere accettate, per nessun motivo, 

domande incompatibili con quelle in esame, fino a ohe 
su queste ultime non sia stata adottata una decisione 
definitiva. 

Nessuna consimile disposizione si legge, invece, 
nell'art. 10 del Testo unico del 1953 une riguarda 
la specie, peroh� � ivi prevista, nel caso di ammissione 
di domande ad istruttoria eccezionale, solo la 
sospensione di ogni decisione sulle oonoorrenti domande 
gi� ammesse ad istruttoria normale: il ohe 
riferma, per altro verso, ohe le domande gi� ormai 
istruite (peroh� su di esse si � gi� pronunziato definitivamente 
il Consiglio Superiore) non ricevono 
alcun arresto, o ritardo per effetto della ammissione 
di altre successive domande incompatibili, ma non 
oonoorrenti (non importa se ad istruttoria normale, 
od eccezionale). Le domande istruite, perci�, vanno 
direttamente ed egualmente al vaglio definitivo del 
JJfinistro, ai sensi dell'art. 9 del pi� volte ricordato 
Testo unico sulle Acque pubbliche, senza ricevere 
pregiudizio alcuno dalla esistenza di una suooessiva 
procedura oonoorsuale 1 elativa a domande non oonoorrenti, 
anche se incompatibili oon le dette utenze 
gi� richieste, ohe, ormai istruite, debbono essere 
solo vagliate dal JJfinistro, per le sue decisioni 
definitive. 


N� si dica, ohe, a differenza di quanto dispone il 
ricordato art. 45 del Testo unico in caso di sottenzione, 
i titolari di tali domande gi� istruite -nulla 
sapendo della esistenza di domande successive non 
oonoorrenti, ma incompatibili '-non sarebbero in 


=W 

grado di esporre le loro controdeduzioni in ordine 

r~ 

alle richieste successive non concorrenti. L'art. 45, .. ' 
per il caso di sottenzione, dispone -� vero -ohe . 
siano sentiti gli interessati, titolari di precedenti 
utenze, ma ci� solo in quanto i detti titolari sono 

. 

gi� definitivamente immessi nella concessione della 

li

utenza stessa. 

~

Nel oaso, invece, di semplici richiedenti di utenza, 

&

le cui domande gi� siano istruite, ma su cui non 
sia stato adottato alcun provvedimento definitivo ~ 
dal JJfinistro, la legge demanda al JJfinistro stesso ~j 
di vagliare le istanze stesse, in relazione anche ff 
alle successive utenze richieste. Infatti, l'art. 9 del 
Testo unico pi� volte citato, dispone, appunto, ohe il 

I 

JJfinistro, nel dare, o concedere l'utenza riohiesta ID 

I 0deve tenere presenti le altre utenze gi� concesse, 
nonoh� quelle anche soltanto richieste, per preferire 
quella fra le domande oonoorrenti ohe garantisca. 
la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ~ 

~ 

e meglio soddisfi al pubblico generale interesse. i=� 
Pu� dunque, in linea di massima concludersi ohe, ID 
nel sistema della legge sulle Acque Pubbliche, l'esi


I , 
stenza di una domanda o di un gruppo di domande I 
di utenze tra loro oonoorrenti, gi� istruite e sulle 
quali si sia definitivamente pronunziato il Consiglio 
Superiore, non vieta alla pubblica Amministrazione ~:: 
di ammettere ad istruttoria nor.male, od eccezionale 
nuove domande di utenza, sia pure con le prime 

i

:;.;:

incompatibili, ma non oon esse oonoorrenti, anche ;:: 
se, in ordine alle prime, non sia stato ancora dal f: 
JJfinistro adottato alcun provvedimento definitivo in 


-I 

ordine alla chiesta concessione, ai sensi dell'art. 9 

del Testo unico approvato con r. d. 11 dicembre 

I

1933, n. 1775 �. 

G. G. 
j 


--7 

IMPIEGO PUBBLICO -Effetti della riab;litazione privato che ha il fine di impartire per corrisponpenale 
sul rapporto di pubblico impiego. (Cons. Stato, denza tale insegnamento, che si vuol denominare 
IV Sez., 11 dicembre 1957, n. 1181, Pres. Uccellatore; 

ccUniversit� � e che � distinto in <<Facolt�� corEst. 
Crisci -Zazzeri c. Min. Difesa Esercito). rispondenti a quelle universitarie. 

� legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione 
che ritenga non sussistere il requisito della 
buona condotta in un dipendente che abbia sub�to 
condanna penale, ancorch� abbia ottenuto la riabilitazione. 


La deoisione sopra riferita ha fatto puntuale 
applioazione delle vigenti norme di legge: oos� di 
quelle ohe regolano gli effetti della ccriabilitazione� 
seaondo il oodioe penale (art. 178) aome di quelle 
di attengono allo stato giuridiao degli impiegati dello 
Stato (art. 1 n. 3 r. d. 30 diaembre 1923, n. 2960, 
ora art. 2 n. 3 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). 

Nella speaie la Amministrazione aveva ritenuto, 
ai fini dell'inquadramento nei r.s.t., ohe non potesse 
ritenersi sussistente il requisito della buona condotta 
nel dipendente ohe, dopo aver sub�to aondanna 
penale, aveva ottenuto la riabilitazione; e il Con~ 
siglio di Stato, nel riaonosaere la legittimit� di tale 
oomportamento, ha oos� osservato: 

<e N� "vale rilevare ohe il riaorrente ha suooessivamente 
riohiesto ed ottenuto la riabilitazione, poioh� 
questa, ai .sensi dell'art. 178 o. p., estingue le 
pene aaaessorie ed ogni altro effettu penale della 
oondanna, ma non gli effetti non penali ohe da essa 
derivano. In partioolare, la riabilitazione non elimina 
il reato e. la oondanna aome fatto storiao, siaoh�, 
ai sensi delle disposizioni aitate, l'Amministrazione 
� libera di valutare se i aattivi preaedenti 
penali dell'interessato siano o meno aompatibili oon 
la sua immissione in ruolo, tenuto presente il diverso 
ccstatus� ohe in tal modo egli verrebbe ad acquistare, 
e la maggiore deliaatezza delle funzioni ohe a lui 
potrebbero oompetere � � 

� appena il oaso di rioordare, poi, ohe ad identiche 
oonolusioni si perviene anohe in oaso di applioazione 
di amnistia impropria; sul qual punto la 
giurisprudenza oostante � stata da ultimo oonfermata 
dalla IV Sezione del Consiglio di Stato aon 
deoisione 15 novembre 1957, n. 1065, su riaorso 
llfontalto o. llfin. Grazia e Giustizia. 

N. G. 
'ISTRUZIONE PUBBLICA -Scuole autorizzate e pa� 

reggiate -Universit� -Rifiuto di autorizzazione 


Costituzionalit�. (Consiglio di Stato, VI Sez., 30 ot


tobre 1957, n. 769. Pres. Stumpo; Est. Rizzatti 


Barba c. Ministero Pubblica Istruzione). 

L'istruzione superiore avente per fine di fornire la 
cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli 
uffici e delle professioni pu� essere impartita soltanto 
nelle universit� ed istituti previsti dalla 
sezione IV del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
s� che � costituzionalmente legittimo il provvedimento 
con il quale, in forza delle norme portate 
dal testo unico citato, il Ministro per la. pubblica 
istruzione rifiuta l'autorizzazione ad un istituto 

La deoisione della quale si � riportato� la massima 
non sarebbe, forse, di per s� da rioordare in modo 

I partioolare, tanto la soluzione adottata appare di 
tutta evidenza, se non fosse da segnalare anoora 
una volta la faoilit� oon la quale si aerea di superare 

I 

le disposizioni delle leggi vigenti, disinvoltamente 

Ifil

aaousandole d~ incostituzionalit�. 
Opposto al ricorrente ohe le norme del testo unioo 
sulla istruzione superiore non permettevano l'aper


~ 

tura di souole private di istruzione superiore, salvo . 
i oasi delle Universit� libere e degU istituti superiori 
espressamente indioati e disoiplinati dallo stesso 
testo unioo, oostui -ohe intendeva aprire una 
�Universit�� per oorrispondenza e rilasaiare, dopo 
un oorso di studi triennali il diploma di cc laurea �, 

ad esempio, in ingegneria -non ha trovato meglio 
ohe appellarsi . . . . . .. alla Costituzione. 

JJfa, aderendo alle difese svolte dall'Avvoaatura, il 
Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata 
la eaaezione mossa dal rioorrente, oos� mot~vando 
al riguardo: 

cc Si � eooepito nel rioorso e nella memorie 
aggiunte ohe le diahiarazioni piu sopra oitate (quelle 
appunto, del testo unioo) e iri genere quelle ohe 
limitano e oondizionano la libert� d'insegnamento 
sono da ritenersi inoostituzionali in relazione sia 
all'art. 30 ohe stabilisoe il dovere e il diritto dei genitori 
d'istruire i �figli, sia, soprattutto, all'art. 33 
della Costituzione per oui l'arte e la soienza sono 
libere e libero ne � l'insegnamento; e gli enti e i privati 
hanno il diritto di istituire souole o istituti di 
eduoazione senza oneri per lo Stato. E si � esplioitamente 
ohiesto la trasmissione degli atti alla Corte 
Costituzionale. 

Peraltro, non ritiene il Collegio di aderire alla 
domanda, essendo l'eooezione d'inoostituzionalit� manifestamente 
infondata. In primo luogo essa va 
limitata a quelle ohe sono le norme ohe vengono 
oitate nel provvedimento a sostegno della deoisione 
ministeriale e a quella ohe, oomunque, anohe se 
non espressamente oitata, aonoerne la questione dedotta 
in giudizio e oio� la libert� dell'insegnamento 
universitario ai fini dell'eseroizio degli uffioi e delle 
professioni, oon rilasaio di speoifiohe lauree o titoli 
similari anohe se diversamente ohiamati e non rioonosoiuti 
dallo Stato. E pertanto la oostituzionalit� 
di norme, quale la legge 19 gennaio 1942, n. 86, ohe 
non aonaernono l'istruzione superiore, e non sono 
state comunque poste a base del provvedimento, non 
interessa la presente vertenza. Esaminando, quindi; 
l'eoaezione in rapporto alle leggi riguardanti l'istruzione 
superiore, nei limiti ed agli effetti anzidetti, 
osserva il Collegio ohe tanto l'art 30 ohe l'art. 33 
hanno oarattere programmatiao e neaessariamente 
presuppongono l'emanazione di leggi ohe regolino 
la materia. Per quanto piu partioolarmente attiene 
all'art. 33, l'enunoiazione del prinoipio generaler _ 
della libert� di insegnamento � seguita da molteplioi 
riohiami ad una futura regolamentazione di 
tale libert� da parte del potere legislativo ohe dovr� 


-8 


determinare i diritti e gli obblighi delle scuole non 
statali ed i limiti della loro attivit�. Talch� l'art. 33 
ha il carattere di norma direttiva rivolta al legislatore 
perch�, tenuti presenti i principi ivi affermati, ad 
essi informi la propria futura attivit��. 

N. G. 
LOCAZIONE-Accasermamento delle forze di polizia 


Trasferimento dell'oner� allo Stato. Legge 2 luglio 

1952, n. 703 -Portata. (Corte di Cassaz., Sez. III, 

19 novembre 1957, sent. n. 4413/57. Pres. Lombardo; . 

Est. Mastropasqua; P.M. Maccarone (conf.). -Am


ministrazione dello Interno c. Grimaldi Luciani). 

L'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che 
trasferisce l'onere dell'accasermamento delle forze 
di polizia dalle .Amministrazioni Provinciali allo 
Stato, comporta l'assunzione diretta da parte dello 
Stato del �servizio)) inteso come complesso dei 
beni e dei mezzi necessari nonch� dei relativi 
rapporti giuridici. 

Per intendere esattamente la particolare impor


tanza della decisione in esame ocaorre tenere pre


sente ohe all'aacasermamento delle forze di polizia 

hanno provveduto le Amministrazioni Provinaiali, 

assiaurando la sistemazione delle forze medesime in 

immobili presi in loaazione in base a aontratti-tipo 

predisposti dal 111inistero dell'Interno, nei quali si 

pattuiva espressamente la risoluzione del rapporto 

cc qualora dall'onere dell' acaasermamento sia esonerata 

la Provincia per passaggio allo � Stato o ad altro 

Ente>>. 

Entrata in vigore la legge '2 luglio 1952, n. 703, 
ohe all'art. 5 prevedeva espressamente la aessazione 
di tale onere della Provinaia mettendolo a cariao 
dello Stato, il sig. Grimaldi Luaiano intimava liaenza 
per finita loaazione alla Prefettura di Catania sostenendo 
ohe in base all'art. 13 del aontratto, ohe aonte.
neva la riaordata pattuizione-tipo, questo doveva 
intendersi risoluto e, d.i conseguenza, doveva l'Amministrazione 
essere condannata al rilasaio dell'immobile. 

Rimesse le parti dinanzi il Tribunale di Catania, 

competente per valore, la domanda avanzata dal 

Grimaldi veniva rigettata ritenendosi ohe il ahiesto 

rilasaio fosse improponibile nei confronti dell'Ammi


nistrazione, e che la pattuizione aitata fosse stata 

posta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione 

Provinaiale, la quale solamente avrebbe potuto invo


carla. 

Impugnata tale sentenza dal Grimaldi, la Corte 

di Appello di Catania diahiarava la illegittimit� 

della oacupazione dell'immobile da parte dell'Ammi


nistrazione dell'Interno sotto il profilo ohe a questa 

doveva intendersi trasferito, in virtu della legge 

riaordata, il ({servizio n di aaaasermamento, ma non 

anche i rapporti giuridiai relativi, quale il aontratto 

di loaazione dell'immobile del Grimaldi. 

Ad ulteriore preteso sostegno della deaisione i 

Giudici di secondo grado osservavano aome, andando 

di diveg�so avviso, si sarebbe areato un nuovo caso 

di suacessione nella proroga legale della loaazione, 

in aontrasto con le �ipotesi tassative previste dalla 

legge vinaolistiaa 23 maggio 1959, n. 253. 

Investita della questione la Oorte Suprema questa 
ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla 
Avvoaatura in ordine alla costituzione diretta di 
rapporti tra Stato e proprietario dell'immobile in 
virtu della legge del 1952, n. 703, mandando alla 
Corte di Appello di Palermo di risolvere il punto 
della applicabilit� o meno delle norme vinaolistiche 
al aontratto �de quo >l � 

Ha esattamente rilevato la Corte di Cassazione 
ohe � ... con la disposizione di legge in discussione 
non si trasfer� semplicemente al bilancio statale 
l'onere finanziario fino allora sostenuto dalle provinaie 
per l'aaaasermamento delle forze di polizia, 
�il ohe avrebbe anche potuto lasaiare inalterati preesistenti 
rapporti e situazioni giuridiche, ma piu anaora, 
e prinaipalmente, fu disposta l'assunzione diretta 
da parte dello Stato dell'intero servizio il che impliaava, 
sia pure per impliaito, ma non per questo 
meno neaessariamente, la automativa suaaessione dello 
Stato nella titolarit� di tutti quei rapporti attivi e 
passivi inerenti al servizio stesso e volti ad assiaurarne 
il normale espletamento, primi fra tutti, per 
�la loro intuitiva preminenza, quelli attinenti allo 
apprestamento dei loaali da adibire, e di fatto adibiti, 

a caserma. 

�� sempliaistico invero affermare ohe la norma 

in disaussione, fosse diretta unicamente a regolare 

rapporti pubbliaistici a contenuto patrimoniale fra 

lo Stato e la provinaia s� da doversene escludere ogni 

infiuenza su altri rapporti di natura privatistica dal 

momento ohe questi ultimi sono inscindibilmente con


nessi ai primi tanto ohe da essi traggono appunto 
�origine quegli oneri ohe si volle trasferire al bilanaio 
statale. 

�Ne � rilevante in senso aontrario la airaostanza 
che, quando nel 1923 fu disposto il trasferimento 
alle provinaie del servizio di aaaasermamento dei 
carabinieri, fu espressamente previsto (art. 12 r. d. 
5 luglio 1923) che i contratti di affitto o di prestazione 
d'opera di qualsiasi natura stipulati dal lliini.
stero dell'Interno per il servizio suddetto dovevano 
ritenersi �rinnovati)) ope legis in favore delle singole 
Amministrazioni provinciali interessate, in quanto 
l'omissione nel piu reaente inverso provvedimento, 
di tale espressa statuizione ben si spiega con la sua 
pleonastiait� piuttosto ohe aon una difforme, ed addirittura, 
aontraria, volont� legislativa non essendo 
in verit� pensabile ohe lo Stato si sia voluto esporre 
all'alea di trovarsi da un momento all'altro privato 
delle aaserme allogate in stabili di propriet� privata 
�per quell'uso tolti in loaazione dalle Amministrazioni 
Provinaiali, n�, tanto meno, a quella di dovere 
affrontare un onere finanziario di gran lunga maggiore 
di quello previsto stante la necessit� di riaorrere 
a nuove loaazioni in regime di libera aontrattazioneil. 

� appena il aaso di rilevare aome la sentenza 

della Suprema Corte abbia un'importanza che tra


scende il aaso deaiso proprio per quanto gi� osservato 

in ordine all'essere stati posti in essere, ad opera 

delle Amministrazioni Provinciali, ed in tuttq il 

territorio nazionale, rapporti di loaazion�� sulla b(!Se 

del contratto-tipo predisposto dal liiinistero del


l' I ntern 

La gravit� delle conseguenze aui si sarebbe andati 

incontro ove fosse stata aonf ermata la sentenza della 


Corte di Appello di Oatania � intuitiva, quando si 
pensi ohe sulla base di tale precedente, per le forze 
di polizia si sarebbe posto il problema, praticamente 
insolubile, di trovare altra idonea sistemazione. 

� bens� vero ohe la Corte Suprema ha parzialmente 
risolto la questione decidendo del passaggio 
allo Stato dei contratti di locazione, aventi ad oggetto 
tali caserme, in base alla legge citata, ma dell'ulteriore 
problema relativo all'assoggettamento dei contratti 
medesimi al regime vincolistico sembra possa 
attendersi una soluzione parimenti favorevole per 
l'Amministrazione. 

Gi� nella sentenza oitata si � espressamente escluso 
ohe fosse pensabile oome il legislatore avesse voluto 
porre lo Stato di fronte ad un <e onere finanziario 
di gran lunga maggiore di quello previsto, stante la 
necessit� di ricorrere a nuove locazioni in regime 
di libera contrattazione n, in tal modo dando lo 
spunto a ritenere ohe la Corte Suprema abbia 
ritenuto operante il regime di bloooo per quei contratti 
anohe se suooeduto lo Stato alla Provincia -ma 
sembra decisivo osservare, in favore della tesi sostenuta 
dalla A vvooatura, ohe se il �servizio n di aMasermamento 
si garantisce oon la continuit� del contratto 
di locazione gi� assicurata in oapo alla Provincia, 
non � dato vedere peroh�, trasferendosi tale 
contratto allo Stato, debba precipitare in una situazione 
deteriore. � vero ohe la legge vincolistica prevede 
oerte ipotesi di suooessione nella proroga, ma 
non � detto ohe queste debbano essere le uniche, 
potendo il legislatore aggiungerne altre, o modificare 
quelle esistenti. 

Nella speoie la suooessione dello Stato alla Provin<
Jia � anohe suooessione ne~la proroga della locazione 
peroh�, andando di diverso avviso, si arriverebbe 
all'assurdo di ritenere avvenuta una successione 
nel rapporto contrattuale, in oonoreto negandola, poi, 
ool negare la suooessione alla proroga. 

R. OARAFA 
PRESCRIZIONE -Prescrizione penale -Contravvenzioni 
finanziarie -Art. 16, legge 7 gennaio 1929, 

n. 4 -Termine triennale -Applicabilit�. (Corte di 
Cassaz., I Sez. Penale, Sent. n. 928/57, ricorso Gaianigo). 
Alle contravvenzioni, prevedute dalle leggi finanziarie, 
si applica il termine triennale di prescrizione, 
di cui all'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, 

n. 
4, e non quello pi� breve, stabilito dall'art. 157 
o. p. 
Come � noto, l'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, 

n. 4, stabilisce in tre anni il termine di prescrizione 
per le oonravvenzioni, previste dalle leggi finanziarie, 
mentre l'art. 157, n. 6, C. p. fissa per le contravvenzioni 
in genere il minor termine di 18 mesi. 
Del contrasto tra le due norme legislative si ebbe 
gi� ad oooupare la Corte Suprema (Cassazione 1a 
Sez. Penale, Sent. n. 1626/1953, pubblicata su questa 
Rassegna, anno 1955, p. 108), la quale, muovendo 
dalla considerazione ohe l'art. 41 del r. d. 
28 maggio 1931, n. 601, oon oui furono approvate 
le disposizioni di coordinamento e transitorie per 

il nuovo Codioe penale, sanoisoe la prevalenza della 
norma piu favorevole al reo nel oaso di diversa prescrizione 
di reato, contenuta in leggi anteriori, 
ritenne applicabile alle contravvenzioni finanziarie 
il minor termine di 18 mesi, statuito dall'art. 157, 

n. 
6, C.p. . . 
Con la sentenza, ohe si annota, la Corte Suprema 
�, inveoe, pervenuta a oonolusioni opposte e, a dire 
il vero, nella speoie non pu� parlarsi di mutamento 
di indirizzo giurisprudenziale, sibbene di piu attento 
esame della questione al lume di un esattu coordinamento 
dei testi legislativi. 

Al riguardo torna opportuno trascrivere la limpida 
motivazione della sentenza, .nella quale sono 
raoohiuse le argomentazioni prospettate dall' Avvocatura 
Generale in sede di discussione. 

�La legge 7 gennaio 1929, n. 4, ohe contiene i 
principi fondamentali del diritto penale tributario 
� legge speciale, onde essa, a norma dell'art. 15 

C. p., prevale al oodice ohe � legge generale. Il carattere 
speciale dell'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, 
n. 4, si rileva anohe dalla espressione. dell'articolo 
stes.so ohe precisa: �per le contravvenzioni prevedute 
dalle leggi finanziarie .... n Che le disposizioni 
della oitata legge 1929, n. 4, non siano state abrogate o 
modificate dal Qodice penale � oonfermato dall'articolo 
62 della legge medesima. Con questo articolo 
non solo si rinviava l'entrata in vigore della legge 
per farla ooinoidere oon l'entrata in vigore del nuovo 
Codice penale, ma si prevedeva anohe il coordinamento 
di essa oon il Codice stesso; il ohe significa 
ohe questo non si sostituiva sic et simpliciter alle 
preleggi finanziarie, ma ne importava la revisione 
da effettuarsi dal Governo, giusta la delega contenuta 
nell'articolo medesimo. Il Governo ha fatto uso della 
delega oonoessagli e nel procedere al coordinamento 
nulla ha disposto oiroa la prescrizione (r. d. 24 settembre 
1931, n. 1473); onde questa per quanto oonoerne 
il termine non pu� non ritenersi regolata dall'art. 
16 delle preleggi finanziarie stante il carattere 
speciale delle preleggi stesse �. 
G. GENTILE 
REQUISIZIONI -Requisizio.ni alleate -Competenza 
territoriale dell'A.G.O. nelle cause d'impugnativa 
delle liquidazioni di indennizzi disposte dal Ministero 
del Tesoro. 


I. 
Le disposizioni della legge 9 gennaio 1951, n. 10, 
concernenti gli organi competenti a provvedere 
sulle domande di indennizzo per la requisizione di 
beni da parte delle Autorit� Alleate e la procedura 
da seguire non contengono alcuna deroga 
alle norme generali sulla contabilit� d!Olllo Stato, 
secondo le quali, ai sensi degli articoli 278 lett. d), 
287 e 407 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, 
il pagamento delle spese dello Stato, anche se 
disposto dalle Amministrazioni centrali �(nella specie 
Ministero del Tesoro), viene normalmente estiguitomediante 
ordinativi diretti sulle Tesorerie Provinciali, 
le quali, sono determinate in relazione al 
domicilio dei creditori. Pertanto giudice compe



-l!O 

tente per il territorio � quello del luogo in cui ha sede 
la Tesoreria Provinciale abilitata al pagamento. 
(Cas$. I Sez., 26 ottobre 1956, Sent. n. 3969. 
Pres. Piacentini; Est. Bricarelli, Ricorso Ministero 
del Tesoro c. Soc . .Acciaierie Ferriere Pugliesi). 

II. 
In materia di requisizioni alleate, disciplinate 
dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, il luogo di esecuzione 
della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio 
dall'attore � particolarmente individuato dall'organo 
competente .a conoscerl:l, liquidare e provvedere 
al pagamento, in ordine all'indennizzo preteso, 
giusta l'art. 4 della detta legge, che � il Ministero 
del Tesoro, quando la pretesa superi i due 
milioni. 

Pertauto, se il Ministero emette ordinativo di 
pagamento sulla Tesoreria Provinciale di Roma, 
sia pure per farne� accreditamento in un conto 
corrente postale in favore dell'Ente creditore (avente 
sede in Milano) competente a giudicare � l'.Autorit� 
Giudiziaria di Roma. (Ca'Ss. I, Sez., 21 gennaio 
195S, Sent. n. 113. Pres. Oggioni; Est. Civiletti. 
Su rie. Ministero del Tesoro c. Ente Fiera 
Campionaria Internazionale di Milano). 

La Oorte di Oassazione, �on le due sentenze riferite 
in massima, ha risolto difformemente la stessa 
questione di competenza, quella cio� relativa ai giudizi 
d'impugnativa delle liquidazioni d'indennizzi in materia 
di requisizioni alleate, predisposte, a norma 
dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, dal Ministero 
del Tesoro. 

Invero la Oorte mentre, nella prima sentenza, ha 
ritenuto �stantf la separazione costantemente attuata, 
nel sistema della contabilit� generale dello Stato, tra 
gli organi competenti a disporre i pagamenti e quelli 
cui spetta eseguirli� che l'esecuzione dell'obbligazione 
dell'Amministrazione si attua in concreto nel luogo 
ove ha domicilio il creditore, nella seconda pronuncia, 
invece, la Oorte stessa, senza tener conto della distinzione 
sopra. accennata, ha opinato che il luogo di esecuzione 
dell'obbligazione � particolarmente individuato 
dalla sede del debitore Ministero, competente 
a provvedere� alla liquidazione e pagamento dell'indennizzo, 
a norma del predetto art. 4. 

Dell'esattezza di questa ultima decisione ci' sia 
consentito di dubitare, sembrandoci obliterata completamente 
la fondamentale distinzione dell'ordinamento 
contabile dello Stato, messa in chiara luce ed 
applicata dalla precedente sente:nza, fra organo competente 
a ordinare il pagamento e quello cui spetta 
eseguirlo, in relazione alle norme degli artt. 270 e 
segg. del Regolamento di Oontabilit� generale dello 
Stato 23 maggio 1924, n. 827. 

Distinzione questa rilevata anche dalla dottrina 
(cfr. ad es. BENTIVEGNA: Elementi di contabilit� 
dello Stato. Giuffr�, 1950, paragr. 65, specie p. 215 
e segg.). 

Oos� sembra doversi ritenere che il luogo della esecuzione 
dell'obbligazione dell'Amministrazione non 
,possa identificarsi con quello in cui siede il Ministero 
del Tesoro, che, a norma dell'art. 4 d�lla legge 
del 1951, � competente solo ad ordinare il pagamento, 
ma non ad eseguirlo. 

� vero poi che, nel caso, il Ministero del Tesoro 
aveva disposto ordinativo di pagamento dell'indennizzo 
sulla Tesoreria Provinciale di Roma, ma � vero anche 
che tale ordinativo non era pagabile nella Tesoreria 
stessa, dovendo invece l'importo relativo essere accreditato 
in un conto corrente postale in favore del creditore 
Ente Fiera Oampionaria con sede in Milano, 
giusta quanto l'Amministrazione poteva disporre in 
base al r. d. 7 ottobre 1926, n. 1759 sulla richiesta 
dell'Ente. 

Onde in base ai criteri insegnati dalla precedente 
sentenza della Oorte Suprema essendo il luogo dell'esecuzione 
dell'obbligazione in Milano, domicilio 
del creditore, competente a giudicare sarebbe stata 
l'Autorit� Giudiziaria di Milano. 

D'altra parte � prevedibile, ove abbia seguito la 

giurisprudenza adottata dalla Oorte di Oassazione 

nella pi� recente sentenza, che davanti l'Autorit� 

Giudiziaria di Roma si affollerebbero le numerosis


sime cause d'impugnativa di cui trattasi, nella mas


sima parte delle quali vi � stata liquidazione, diretta 

o in sede di reclamo, da parte del Ministero del 
Tesoro. 
Oomunque, � auspicabile che la Suprema Oorte 
regolatrice, in relazione alla questione di competenza 
territoriale de qua, che, come noto � inderogabile, 
adotti una soluzione univoca, che renda chiara e 
agli interessati e all'Amministrazione la via da 
seguire. 

G. S.ANTORO P.ASS.ARELLI 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


COMPETENZA -Truffa, momento e luogo di consumazione 
del delitto -Competenza territoriale. (Corte 
di Appello di Roma, Sez. I, sent. 13 giugno 1957. 
Pres. Palermo, est. Franco; P.M. De Matteo; imp. 
Ciurleo Domenico ed altri. 

Il momento consumativo nella �truffa deve essere 
riferito al momento in cui si verifica il danno 
per l'offeso, essendo questo l'ultimo aspetto dello 
evento con il quale si consuma il reato. 

Nell'ipotesi in cui il colpevole realizzi il profitto 
ingiusto in un luogo diverso da quello nel quale si sia 
verificato il danno all'offeso, bisogna aver riguardo 
a questo e non al primo per determinare, in applicazione 
dell'art. 39 c.p.p., la competenza territoriale 
del Giudice. 

Se il danno consista nella lesione al patrimonio 
dell'Ufficio Italiano dei Cambi, esso deve ritenersi 
si sia verificato nella sede dell'ente che �, per statuto, 
Roma, alla quale il patrimonio � territorialmente 
riferibile. 

I -L'attenzione del mondo giudiziario e di quello 
economico finanziario � stata, in questi ultimi anni, 
ripetutamente ed a lungo, secondo lo sviluppo delle 
varie fasi, alcune delle quali di non breve durata, 
richiamata dal processo comunemente noto come 
processo delle frodi valutarie. Al fine di orientare 
immediatamente il lettore, si ricorder� che quel processo 
si riferisce (si usa il verbo al presente in quanto 
pende tuttora il ricorso per Cassazione proposto 
avverso la sentenza del Giudice di secondo grado) a 
quelle frodi valutarie di rilevante entit� che furono 
commesse negli anni corr.enti dal 1949 al 1951 
mediante false importazioni di merce� dall'estero. 
I fatti, gi� oggetto di esame da parte del Tribunale 
di Roma, sono stati successivamente presi in considerazione 
dalla Oorte di Appello nella sentenza 
13 giugno 1957, di cui si � riportata la massima 
relativa alla valutazione della censura attinente alla 
pretesa incompetenza territoriale di quel Tribunale. 

I problemi di diritto sostanziale e processuale che 
sono stati esaminati in sentenza sono molteplici e 
ponderosi: se di essi volesse darsi contezza, anche se 
la pubblicazione della sentenza fosse limitata ai 
punti fondamentali ed il commento fosse contenuto in 
termini sintetici, non basterebbe forse un intero fascicolo 
della Rassegna. � per ovvie esigenze quindi che 
tali pubblicazioni e commento sono riservati a quella 
parte, gi� indicata, in cui � stato affrontato il problema 
della competenza territoriale, senza peraltro prescindere 
dalla esposizione, la pi� breve possibile, dei 
principi che all.a materia in esame si riferiscono, 
la conoscenza dei quali � indispensabile ai fini di 
una esatta comprensione della questione che ci occupa. 

II -La teoria del nazionalismo economico .e la 
necessit� dell'intervento dello Stato nella vita economica 
per proteggere le industrie nazionali avevano 
consigliato ai Paesi usciti dalla prima guerra mondiale 
l'opportunit� di co.ntrollare direttamente le loro 
economie. 

In Italia il monopolio dei mezzi di pagamento 
necessari e conseguenti rispettivamente alle operazioni 
di importazione ed esportazione di merci da 
e per l'estero venne attuato col D.M. 8 dicembre 1934, 
il quale stabil� l'obbligo della cessione allo Stato 
delle divise, dei crediti e d.elle valute, da parte di 
ogni possessore, contro pagamento del loro valore in 
moneta nazionale. Era una vera e propria �requisizione
� per i superiori interessi del Paese, a sostegno 
della quale furono anche stabilite, con legislazione 
di cui non conta qui esaminare l'evoluzione, severissime 
sanzioni contro i trasgressori. 

Nel 1946, con il D.L.L. n. 139 del 26 marzo, 
il legislatore ritenne opportuno di attenuare la rigidit� 
del sistema precedentemente seguito, attuando 
un indirizzo pi� liberale in politica economica: 
limitando cio� alla met� la cessione obbligatoria allo 
Stato delle divise estere (fino allora, si � detto, totale) 
e lasciando l'altra met� a disposizione di coloro ai 
quali le divise erano pervenute (in genere esportatori 
in conseguenza di atti di esportazione), affinch� le 
utilizzassero in affari di importazione o personalmente 
o cedendole a terzi allo stesso scopo. 

Per l'art. 1 del citato D:L.L. l'esportatore od il 
cessionario al quale dall'esportatore fossero state cedute 
le divise acquisite con l'operazione di esportazione 
all'estero, era tenuto ad offrire, al tempo dei fatti 
valutati in sentenza, in cessione all'Ufficio Italiano 
dei Gambi le divise estere non utilizzate; e l'art. 5 
del D.L.O.P.S. 28 novembre 1947, n. 1347, dispose 
che l'acquisto da parte di detto Ufficio delle divise 
non tempestivamente utilizzate, non utilizzate cio� 
entro il termine stabilito dal Ministero del Commercio 
con l'estero, avvenisse con lo sconto del 20 per cento. 

Poich�, evidente!fiente, la dizione �non utilizzate � 
� da interpretarsi nel senso di non utilizzate affatto 
o, quanto meno, non legittimamente utilizzate, la 
mancata cessione delle divise non utilizzate affatto 
per operazioni di importazione di merci o non utilizzate 
legittimamente per quell'operazione di importazione 
per la quale erano state assegnate, si era 
risolta evidentemente in un danno per l' U .I.O., a 
vantaggio del quale era stato stabilito per legge che 
andasse la differenza fra il prezzo medio. delle quotazioni 
delle divise ed il prezzo, inferiore ai precedente_ 
del 20 %, che veniva corrisposto all'atto dell'acquisto 
da parte dell'Ufficio medesimo delle divise non tempestivamente 
utilizzate dall'esportatore, differenza non 
potuta in tal modo acquisire. 


-12 


� da ricordare al riguardo che la disponibilit� 
del'le divise era stata ottenuta, nei casi in esame, 
mediante la presentazione di falsa documentazione 
dimostrativa della effettuanda (nella ipotesi di pagamento 
anticipato) od effettuata (nelle altre di pagamento 
posticipato) operazione di importazione (in 
effetti non avvenuta) (1). 

La presentazione di tale falsa documentazione 
aveva consentito di trarre in inganno; a) per le operazioni 
di importazione di merce a licenza, gli 
Istituti di credito o l' U.I. C. (limitatamente, questo 
Ufficio, per le operazioni a pagamento anticipato 
a partire dal 18 settembre 1950); b) per le operazioni 
di importazione di merci a dogana, ancora gli Istituti 
di credito o l' U.I.C. (limitatamente, questo 
Ufficio, per le operazioni a pagamento anticipato 
con bonifico semplice), ai quali era affedato l'esame della 
documentazione medesima (2). 

L'ingiusto profitto fu ritenuto consistere nella elusione 
dell'obbligo di cessione d�lle divise non utilizzate 
col noto sconto del 20 %; il danno nel mancato 
acquisto da parte dell' U.I. C. delle divise con tale 
sconto. 

III -A tali nozioni, per affermare la sussistenza 
degli elementi costitutivi del reato di truffa, 
ha; fatto ricorso la sentenza di cui si annota la massima 
previa critica . della diversa definizione data allo 
schema del reato da parte del Giudice di primo 
grado. Non interessa qui esaminare �se fosse esatta 
la tesi sostenuta dal Tribunale (che sarebbe fuor 
d'opera esporre) o sia invece da accogliersi quella 
soste:nuta dalla Corte di Appello (ed in questi sensi 
� la nostra convinzione, sia qui detto per inciso). 

Preme piuttosto accertare se gli argomenti contenuti 
nella parte� che si annota relativa al problema 
della �ompetenza territoriale siano fon dati o se ad 

(1) L'esposizione di cui al testo presuppone l'esatta 
conoscenza delle nozioni di " operazione di importazione 
a pagamento �anticipato >> e di cc operazione di 
importazione a pagamento posticipato �: senza volersi 
attardare in spiegazioni troppo dettagliate, basti ricordare 
che la prima operazione � quella in cui il pagamento 
della merce dell'importatore italiano all'esportatore 
estero avviene prima che la merce sia importata, 
mentre nella seconda il pagamento avviene quando 
l'importazione � gi� stata effettuata; ed ubbidisce quindi 
alla logica ed al buon senso il considerare che, come in 
pratica avveniva, nel pagamento anticipato documentazione 
dimostrativa dell'effettuanda operazione di importazione 
potesse essere quella indicante l'avvenuto 
atto di acquisto della merce, mentre nel pagamento 
posticipato documento fondamentale doveva essere 
quello dimostrativo dello sdoganamento della merce 
medesima. 
(2) Ci� presuppone, a s�a volta, la conoscenza del 
significato delle nozioni di cc importazione di merce a 
licenza � e di cc importazione di merce a dogana �, intendendosi 
per prima quella che avveniva con il conforto 
di una autorizzazione rilasciata di volta in volta dallo 
Stato e per seconda quella che avveniva invece per 
merci per le quali, non esigendosi tale autorizzazione, 
l'importazione era da ritenersi libera. 
essi piuttosto non si debba sostituirne altri, ferme 
restando 'peraltro le conclusioni alle quali la Corte 
� pervenuta. 

� noto che per l'art. 39, 1� comma, c.p.p. la competenza 
per territorio � determinata dal 'luogo in c.ui 
il reato fu consumato: per stabilire cosa significa 
consumato, occorre accertare cosa si intende per consumazione 
in senso tecnico. Sul �significato della 
nozione l'accordo in dottrina � assoluto: il momento 
consumativo deve intendersi come il momento in cui 
il fatto, coincidendo con la fattispecie legale, diventa 
reato, rendendo possibile l'instaurazione del procedimento 
per il titolo di reato consumato (3). Il momento 
della consumazione coincide insomma con 
quello della realizzazione dell'evento: dove si realizza 
l'evento, l� si ha. il luogo della consumazione. 

L'evento della truffa consiste nel procurare a s� 

o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno: 
di tale evento sono nettamente identificabili due parti, 
il procurare il profitto ed il subire il danno. Vi pu� 
essere coincidenza topografica fra queste due parti 
dell'evento (o due eventi, se pi� piace, a seconda che 
quello, piuttosto che unitariamente considerato, voglia 
essere scisso), ma tale coincidenza pu6 anche mancare. 
In questo caso, poich� il momento consumativo della 
truffa coincide col verificarsi dell'ultimo elemento 
integratore della sua nozione giuridica, cio� il danno, 
il quale, mai antecedente, spesso � contemporaneo, 
ma talvolta � successivo al conseguimento dell'ingiusto 
profitto, decisivo nella determinazione del locus patrati 
criminis si considera il luogo in cui si subisce 
il danno. � chiaro che, quando esista contemporaneit� 
tra i due eventi e non sussista invece coincidenza 
topografica nel verificarsi di essi, ad uno dei 
due debba riconoscersi la preminenza ai fini della 
determinazione del locus sopradetto; e ci6 avviene 
in applicazione del principio valido nell'ipotesi in 
cui il danno sia successivo al profitto, principio che 
esteride la sua effecacia di massima fino ad influire 
sulla soluzione del quesito relativo alla identificazione 
di quel luogo nelle fattispecie in cui sussista la contemporaneit� 
sopra indicata (4). 
(3) Cons. FLORIAN: Trattato di diritto penale, Parte 
generale del diritto penale, vol. I, Milano, 1934, 637-638; 
PANNAIN, Manuale di diritto penale, Parte generale, 
Torino, 1950, 446 e segg.; BETTIOL: Diritto penale, 
Parte generale, Palermo, 1955, 403 e segg.; CAVALLO: 
Diritto penale, Parte generale, vol. II, Napoli, 1955, 
718 e segg. Si omette la citazione di quegli AA. di cui 
il richiamo verr� fatto a proposito del riferimento 
della loro �pinione sul problema specifico della consumazione 
del delitto di truffa. 
(4) In tali sensi � la giurisprudenza della Corte 
,Suprema (cos� Cass. I sez. 5 maggio 1948, n. 547, in 
conflitto di competenza fra Pretore Genova e Pretore 
Brindisi fa proc. GRECO: id. 7 maggio 1948, n. 561, 
in conflitto fra Pretore Torino e Pretore Ventimiglia 
in proc. Sappa, Giur. comp. Corte Sup; Oass. 1948, 
I semestre, 371-372), di cui le massime sono riprese dalla 
dottrina che, mentre si � diffusa nello studio 
del problema del momento consumativo della truffa 
in relazione al concetto penalistico di patrimonio (cons. 
DELOGU: Il momento conusmativo della truffa, � Giur. 

-13 

IV -Ci� premesso, occorre ora fare applicazione 
del principio al nostro caso, principio secondo il 
quale locus patrati criminis deve ritenersi quello 
in cui si � realizzato l'evento; e, se non coincide il 
luogo del conseguimento del profitto con quello del 
patimento del danno, decisivo ai fini della determinazione 
della competenza territoriale, appare il secondo. 

Una prima indagine � quindi da compiere ed 
� quella che investe la identificazione del momento, 
al quale riferire, con deduzioni conseguenziali, il 
luogo di consumazione del reato. 

Diciamo subito che, nonostante le conclusioni a 
cui la Corte � pervenuta, siano accettabili, riferendosi 
in ultima analisi, tal luogo alla sede della persona 
giuridica offesa dalla truffa (dell'U.I.G. cio�), non 
altrettanto pu6 aff ermarsir per quanto riguarda il 
ragionamento compiuto. 

Al riguardo occorre ancora richiamare l'attenzione 
sulla identificazione del profitto e ilel danno ritenuti 
sussistere nei casi in esame: sull'elusione dell'obbligo 
cio� di offrire in cessione all' U .I.O. le divise 
non legittimamente utilizzate e sul mancato acquisto 
delle medesime da parte di detto Ufficio con lo sconto 
del 20 o/o. Ed ancor pi� occorre por mente al fatto 
che, essendo consentita l'utilizzazione delle divise 
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui 
esse erano state acreditate a nome dell'esportatore nel 
conto allo stesso intestato (art. 1 del D.M. 3 settembre 
1946, in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 10 settembre 
di quell'anno, in vigore al tempo dei fatti 
giudicati in sentenza), tal obbligo deve ritenersi 
sorgesse con il momento imm.ediatamente successivo 
alla scadenza del termine suddetto. 

Di avviso diverso � invece la Corte per la quale 
nessuna rilevanza avrebbe la circostanza che il ter


comp.n, Corte Sup. Cass. 1944, 68 e segg.; BETTIOL: 

Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo 
della truffa, cc Giur. it. >>, 1947, IV, 4 � segg.; del 
concetto penalistico di patrimonio agli effetti della 
sussistenza del danno nella truffa si � occupato anche 
il PEDRAZZI in Frodi valutarie mediante false importazioni 
e delitto di truffa in << Riv. it. dir. pen. �, r956, 
182 e segg., in sede di esame della sentenza del Giudice 
di primo grado in parte de qua), non risulta si sia attardata 
a valutare a fondo il particolare aspetto che assume 
la questione quando esista contemporaneit� e non coincidenza 
top�ografica dei due eventi, di cui la soluzione 
non sembra peraltro, a nostro avviso, opinabile (cons. 
MANZINI: Trattato di diritto penale italiano, Torino, 
1952, IX, 657-658; DE MARSICO: Delitti contro il patrimonio, 
Napoli, 1951, 147). � da rilevare inoltre che 
l'affermazione, che pur si riscontra in alcuni AA. (cons. 
RANIERI: Manuale di diritto penale, Parte speciale, 
vol. III, Milano 1952, 371; ANTOLISEI: Manuale di diritto 
penale, Part.e speciale, vol. I, Milano, 1954, 252), secondo 
la quale la realizzazione del profitto segna il momento 
consumativo dei reato in esame, non ha significato 
contrastante con quanto si � detto, poich� � evidente 
la polarizzazione di quegli AA., in tale affermazione, 
sulla pi� frequente ipotesi in pratica della coincidenza 
cronologica .dei due eventi, di cui uno non � che l'altra 
faccia, in unit� di contesto temporale, della stessa 

medaglia. 

mine per la utilizzazione lecita della divisa non. 
fosse ancora decorso, se l'agente non avesse gi� 
fatto una utilizzazione contra ius mediante inganno 
dell'offeso, con profitto proprio e danno dell'avente 
diritto. 

La sottolineatura di questa parte del ragionamento 
contenuta in sentenza � nostra: essa � stata fatta 
allo scopo di dimostrare in che consiste l'errore del 

I

ragionamento medesimo. Praticamente si da per 
dimostrato quel che si deve dimostrare: si riporta 
cio� al momento della legittima utilizzazione della 
valuta il determinarsi del profitto e del danno con 

I

r

affermazione apodittica, quando invece alla identi-. ; 

' 

ficazione di questo evento, nel suo duplice aspetto, f 
pu6 addivenirsi solo attraverso rigorose argomentazioni. 
Se il vantaggio consiste, come si � detto, nella 
elusione dell'obbligo di offrire in cessione le divise 
non legittimamente utilizzate e se tale obbligo sorgeva 
solo allo scadere del sessantesimo giorno da quello 
dell'accredito (idem per il danno, mutatis mutandis) 
non si vede come possa ragionevolmente affermarsi 
sussistere inadempimento, prim�a della scadenza del 
termine che comporta l'obbligo dell'adempimento medesimo. 


Se Tizio riceve in prestito da Gaio una somma 
che deve restituire sei mesi dopo la data del prestito, 
� gi� inadempiente al momento in cui si � messo 
in condizioni di non poter pi� restituire la somma, 

o solo alla scadenza dei sei mesi f La risposta al 
quesito non pare dubbia, cos� come non v'ha dubbio 
che (tanto si immagina, � chia'f'o, come ipotesi scolastica), 
se quell'esportatore, il quale aveva disponibilit� 
di divise e queste aveva illegittimamente utilizzate 
al decimo giorno, ad esempio, dall'accredito 
di esse sul suo conto, fosse stato immediatamente 
denunciato per truffa e si fosse proceduto nei suoi 
�confronti con tanta sollecitudine da emettersi sentenza 
prima della scadenza del noto termine dei sessanta 
giorni, ad assoluzione nei confronti del predetto 
si sarebbe dovuto addivenire per inesistente coincidenza 
del fatto giudicato con la fattispecie legale. 
Se tale esportatore invero, utilizzate illegittimamente� 
le divise, fosse venuto legittimamente in possesso di 
ugual quantitativo di esse tanto da offrirle in cessione, 
alla scadenza del termine, con lo sconto del 
20 % all' U.I.G., non potrebbe certo dirsi che tutto 
ci6 avrebbe esclusivamente rilevanza come circostanza 
attenuante, posto che all'adempimento dell'obbligo 
tempestivamente l'esportatore medesimo aveva dato 
corso. 
N � deve impressionare la considerazione, con la 
quale la Corte ha ritenuto di aggiungere conforto 
alla tesi sostenuta, secondo cui �d'altro canto, ove 
il termine sia gi� decorso quando l'agente attui la 
disponibilit� della divisa, e cos� consegua l'ingiusto 
profitto, non potrebbe il momento consumativo essere 
riportato ad una data in cui, per ipotesi, non fossero 
ancora stati iniziati gli atti di esecuzione del reato �: 
a prescindere dal fatto che la previsione ha carattere 
essenzialmente teorico, in quanto o le divise erano 
gi� state illegittimamente utilizzate prima del termine 
od il tentativo di utilizzarle illegittimamente dopo 
avrebbe urtato contro l'insuperabile ostacolo del 
non ottenimento delle autorizzazioni necessarie che 
sarebbero state rifiutate proprio per essere quel ter



-14 


mine scaduto, si pu� pure ammettere che in tali 
ipotesi il momento consumativo coincida con l'illegittima 
utilizzazione delle divise, successiva, si ripete, 
alla scadenza dei sessanta giorni, e comportante come 
immediata conseguenza, per essere ormai tale termine 
scaduto, l'inadempimento dell'obbligo della cessione 
con il noto sconto all'U.I.O., il di cui sorgere a 
tal momento dovrebbe ritenersi logicamente rinviato. 
Ma una ammissione in tali sensi, alla quale non 
abbiamo difficolt� di aderire, non infiuisce sulla 
identificazione del momento consumativo, nelle ipotesi 
in cui l'illegittima utilizzazione sia avvenuta nei 
sessanta giorni, coll'istante immediatamente successivo 
alla scadenza di quel termine. 

V -Ritenuto dunque che il tempo del conseguimento 
dell'ingiusto profitto coincide con il momento 
immediatamente successivo alla scadenza del termine 
oltre il quale le divise, se non utilizzate, dovevano 
essere cedute (e non� lo furono) all'U.I.O. col noto 
sconto, luogo di conseguimento deve ritenersi quello 
in cui la persona, che non aveva ottemperato allo 
obbligo, aveva la sua residenza (intesa in senso tecnico, 
come luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale: 
art. 43, capoverso,� e.e.). .� in questo luogo 
che il patrimonio, che appartiene a tal persona e 
che dal punto di vista territoriale sembra possa essere 
considerato riferibile pi� alla residenza che non al 
domicilio, come sede principale degU affari e degli 
interessi, si loc.uplet6 del non pagamento del noto 
20 %: non ottemperando all'obbligo della cessione 
della divisa la persona conserv� nel patrimonio l'intero 
importo di essa e non questo decurtato del 20 %� 
Non deve sorprendere, nella determinazione del locus 
in esame, il richiamo che si ~ fatto alla residenza di 
colui che ha conseguito l'ingiusto profitto: essendQ 
questo dovuto alla inosservanza di un obbligo, cio� 
ad un comportamento negativo, ad un non comportamento 
insomma, nessun fatto positivo pu� richiamarsi 
a chiave della soluzione del problema, diverso 
dal non impoverimento di un patrimonio che deve 

�presupporsi interessare la residenza della persona. 

Il tempo del patimento del danno coincide anche 
esso con il momento immediatamente successivo alla 
scadenza del termine sopra ricordato e quindi col 
tempo del conseguimento dell'ingiusto profitto. Non 
altrettanto � inv(}ce a dirsi per quanto riguarda 
il luogo del patimento del danno che non coincide 
affatto con quello del conseguimento dell'ingiusto profitto. 
Il luogo del patimento del danno che venne subito 
dall' U.I.O., di cui il patrimonio, con la inosservanza 
del noto obbligo, non si locuplet6 dell'acquisto 
di divisa a prezzo ridotto del 20 % rispetto al suo 
valore, coincide colla sede di questo Ufficio alla quale 
il. patrimonio � territorialmente riferibile, e .cio� 
Roma. 

Locus patrati criminis � dunque Roma: la competenza 
territoriale era del Tribunale di Roma. La conclusione 
a cui siamo pervenuti coincide quindi con 

� quella a cui � pervenuta la Corte in sentenza nella 
parte oggetto di questa nota, anche se la tesi sostenuta 
dal Giudice di appello circa la identificazi�ne del 
momento consvumativo del reato non � da noi condivisa, 
senza che peraltro il contrasto su questo punto infiuisca 
sulla identificazione. del luogo di consumazione del 

reato, puntualizzato, come si � visto, per ambedue 
le tesi, dagli effetti dello stesso fatto negativo (inosservanza 
dell'obbligo di cessione di divisa non utilizzata 
con lo seonto del 20 per cento). 

F. OHIAROTTI 
FALLIMENTO -Societ� in liquidazione -Effetto-della 
cancellazione dal Registro delle Imprese. (Trib. Milano, 
Sent. 18 aprile 1957, Pres. ed est. Celoria. 
Remola c. FF.SS.). 

La Societ� iff liquidazione, fino a quando non 
sia avvenuta la cancellazione dal Registro delle 
Imprese, esiste giuridicamente e pu� ben essere 
dichiarata fallita. 

La sentenza, per risolvere la questione dell'applicabilit� 
alle societ� commerciali dell'art. 10 della legge 
fallimentare, ha affrontato il problema di. determinare 
il momento in cui debba ritenersi estinta la societ�, 
agli effetti della dichiarazione di fallimento. 

Tale problema, come � noto, ha dato luogo, in 
dottrina e in giurisprudenza, ai pi� vivaci contrasti. 
Senza addentrarci nella questione, sulla quale copiosa 
� la mole degli scritti, tracceremo un breve quadro 
delle t�si fino ad oggi sostenute. 

Premetteremo che su un punto v'� ormai pieno 
accordo: ritenere definitivamente abbandonata la tesi 
accolta da qualche magistratura di merito (1), e pi� 
volte censurata dalla S.a., per cui il momento della 
estinzione della Societ� va fissato nel giorno in cui 
vien meno l'organizzazione della impresa, anche se 
rimangono elementi da liquidare. 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza della Corte 
di Cassazione non v'� dubbio che la Societ� ancorch� 
disciolta continua sostanzialmente ad esistere .e pu�, 
quindi, es.sere dichiarata fallita per tutto il tempo 
per cui si protrae la liquidazione (2). 

Il punto di maggiore contrasto rimane se sia possibile 
dichiarare il fallimento della societ� disciolta 
posteriormente alla chiusura della liquidazione, ed � 
entro quali limiti di tempo. 

Su tale questione moltissime sono state le tesi 
sostenute e ad esse si rinvia per un pi� approfondito 
esame (3). Giova qui ricordare che, nonostante la 
grandediversit� di opinioni, la dottrina prevalente e 
la giurisprudenza, quasi costante, hanno tenuto, per 
fermo, negli orientamenti pi� recenti, che la Societ� 
commerciale si estingue con la chiusura della liquidazione 
e da tale momento decorre il� termine di un 

(1) Trib. e Corte d'Appello di Napoli in "Dir. Fall. >>, 
1947, II, 75, ibidem II, 221. 
(2) V. PROVINCIALI: Manuale dir. Fall. p. 217 e 
segg.; AzzoLINA: Il fallimento, I, p. 181; "Dir. Fall. �, 
1950, II, 39. 
(3) V. CARNELUTTI: S.ul fallimento della Soc. comm. 
disciolta in "Riv. Dir. Comm. � 1913 (in relazioml aHo art. 
690 c. comm.); BoNELLI: Del Fallimento, III, n. 778, 
I, n. 140 e 152. CANDIAN: Proc. di fall., p. 127; DE GREGORIO: 
Soc. e Assoc. Gommerc., p. 735; DE SEMO: Dir. 
fall., p. 75; AzzOLINA: op. cit., loc. cit. 

-15 


anno, di cui all'art. 10 l. f., entro cui pu� ancora essere 
dichiarato il fallimento della Societ� stessa. Perch�, 
tuttavia, l'effetto estintivo si verifichi � necessario 
che la avvenuta liquidazione sia effettiva e non apparente. 
Di conseguenza, se, nonostante la chiusura della 
liquidazione, vi sono creditori insoddisfatti, il fallimento 
pu� e$_sere dichiarato senza limiti di tempo. 
Si sostiene, per confortare tale assunto, che il 
principio per cui la liquidazione non si considera 
terminata sino a che tutti i creditori siano stati pagati 
� un principio insito nello stesso concetto di liquidazione, 
che implica sistemazione non solo dei rapporti 
interni ma soprattutto esteriori (creditori sociali), 
e che la soluzione contraria comporterebbe un'interpretazione 
del termine Uquidazione, usata dalla 
legge, in senso puramente formale: vale a dire liquidazione 
formale senza liquidazione effettiva (4). 

L'opinione, generalmente accolta, che la chiusura 

della . liquidazione segni l'estinzione della Societ�, 

� confutata dalla sentenza sopr�massimata, secondo 

cui la Societ� commerciale fino a quando non sia 

avvenuta la cancellazione dal Registro delle I m


prese esiste giuridicamente e puQ, di� conseguenza, 

bene essere dichiarata fallita. 

La tesi non � nuova (5) e contro di essa, gi� sotto 

l'impero dell'abrogato codice di commercio, sono state 

portate obbiezioni. Si � detto: che la cancellazione dal 

Registro delle Imprese suggella esteriormente la fine 

dell'Ente sociale ma che la sua eventuale omissione 

non fa venir meno il fatto soggettivo dell'estinzione 

della Societ�, rispetto a cui la cancellazione appare 

soltanto una formalit� pubblicitaria, della quale non 

vi sono elementi per ritenere che sia richiesta ad 

substantiam per la scomparsa dell'Ente sociale; 

che la Societ� liquidata, il cui patrimonio sia stato 

ripartito fra i soci, non esiste pi� anche se la canc�l


lazione dal Registro delle Imprese non ha avuto 

luogo, ecc. (6). 

(4) Sul punto cfr.�: GHIDINI: Estinzione e nullit� 
delle societ� commerciali, p. 76 (sulle orme di V. THUR: 
Alleg. Theil d.B.G.R., p. 572); AscARELLI: Liquidazione 
e personalit� delle S.p.A., in �Riv. Trim. di dir. e proc. 
civ.>>, 1952, 244; FIORENTINO: Sullo scioglimento e la 
. liquidazione delle Soc. commerciali, ivi, 1952, 369; GUERRA: 

in Dir Fall., 1953, II, 225; MINERVINI: La fattispecie 

estintiva della S.p.A. e il problema delle cc. dd. soprav


vivenze, ivi, 1952, 1009; MINERVINI: In tema di 

estinzione di societ� di capitali in �.Giur. It, n, 1952, I, 

1, 880; SATTA: lst. dir, fall., 38, p. 88-9; 

PROVINCIALI: Op. cit., p. 219, con richiami ivi cit.; 

_eass., 19 maggio 1950, n. 1562 in <<Dir. Fall. '" 1950, 
II, 219; Cass. 30 giugno 1950, n. 1705 inedita; Cass. 
IO settembre 1948, n. 1592 in �Dir. fall. n, 1948, II, 
166; Cass. 2 maggio. 1941, ivi, 1941, II, 394; Cass. 3 marzo 
1938, in �Foro It. n, 1938, I, 635; Trib. Roma, 9 giugno 
1954, in �Dir. Fall. �, 1954, II, 424 e particolarmente 
�Dir. fall. �, 1950, II, 3!;!. 

(5) Cfr. per tutti: GRAZIANI: Diritto della Societ�, 
Napoli. 
(6) Cfr. AZZOLINA: Il Fall., cit., p. 185; ed anche: 
BoNELLI: op. loc. cit. SRAFFA: Il Fall. delle Soc. Oomm., 
p. 94 e segg.; CANDIAN: op. loc. cit. SALANDRA: Nuovo 
Digesto lt., n. 60; PROVINCIALI:' op. loc. cit.; BRUNETTI: 
Per l'esame di tali ed altre argomentazioni si 
rinvia alle opere citate. Merita di essere qui riportata 
in sintesi, per l'efficacia delle osservazioni in essa 
con~enute, la motivazione della sentenza sopramassimata. 
Ha osservato, dunque, il Ca.Ue,gio che �in 
diritto, con la presentazione del bilancio finale di 
liquidazione, accompagnato dalla relazione dei Sindaci 
e depositato presso l'Ufficio del Registro delle 
Imprese, la Societ� non cessa affatto m.aterialmente 

o giuridicamente l'esercizio dell'impresa ed ogni 
attivit�. I n1!ero, dopo l'espletamento di tali atti, 
i liquidatori restano semplicemente liberati di fronte 
ai soci, una volta decorso senza reclami da parte 
di essi il termine di 3 mesi, di cui agli artt. 2453 
�e 2497 c. c., salvi gli obblighi relativi alla. distribuzione 
dell'attivo risultante dal bilancio,. ma tali 
effetti non possono estendersi ai terzi fino a che la 
Societ� non sia stata cancellata dal Registro delle 
Imprese, come richiedono imperativamente gli. artt. 
2456 e 2497 O. c., che pongono il relativo obbligo a 
carico dei liquidatori. Da. tali articoli, infaJti, si 
desume che ~olo dopo la cancellazione della Societ�, 
i creditori sociali possono fare valere i loro crediti 
nei confronti dei soci e fino alla concorrenza delle 
somme da essi riscosse sulla base del bilancio. finale 
di liquidazione. Il che significa che, prima della 
cancellazione, i creditori debbono far valere i loro 
crediti nei confronti della Societ� che, se non � in 
grado di farvi fronte per mancanza di denaro, esistendo 
ancora giuridicamente pu6 ben essere dichiarata 
fallita �. ' 

Deriva da ci� come logica conseguenza che il term'ine 
di cui all'art. 10 l. fall. deve decorrere non dalla 
chiusura della liquidazione ma solo dalla cancellazione 
della Societ� dal registro delle Imprese. 

La sentenza a questo punto sfiora, altres�, senza 
affrontarlo, il problema gi� precedentemente .prospettato 
e risolto dalla Corte Suprema sulla possibilit�. 
di dichiarare il fallimento di una Societ� commerciale, 
senza limiti di tempo nonostante la stessa 
cancell.azione dal Registro delle J;mprese, se sussistono 
ancora rapporti debitori e creditori (7). 

A questa conclusione, l'orientamento giurisprudenziale 
accennato � pervenuto sostenendo che, pur 

� essendo incontestabile che solo la cancellazione produce 
l'estinzione della Societ�, �� necessario porre un 
temperamento all'automatismo dell'estinzione stessa. 

Si � osservato a tal fine che la situazione presuntiva 
di diritto che con la cancellazione viene a crearsi 
� provocata da volont� unilaterale e pu� non corrispondere 
alla realt� obbiettiva. � possibile, in altre 
parole, che si addivenga al compimento di tale formalit� 
quando sono in corso contestazioni con uno o 
pi� creditori della Societ�. In tale caso bisogna ritenere 
che l'adempimento formale non produce le conseguenze 
che gli vengono assegnate dalla legge: l'estin-

Dir. Fall. lt., n. 35, p. 90; NAVARRINI: Trattato, I, n. 7-6; 
Cass. 19 luglio 1946, n. 924, in �Di!� Yall. �, 1946, Il, 
245; Cass. 15 dicembre 1941, n. 2932, ivi, 1942, I... l,J.37; 
Cass. 17 luglio 1941, n. 2205, ivi, 1941, II, 385. 

(7) Cass. 3 aprile 1952, n. 904 in �Dir. Fall. >>, 1952, 
II, 1?3 e in � Giur. Compl. �, Cass. Civ. 1952, II, 320 
con nota di De Marco. 

-16 

zione, cio�, della Societ�. � da ritenere quindi, secondo 
la cennata opinione, che se sussistono rapporti 
debitori e creditori pu� ben essere dichiarata fallita 
senza limit,e di tempo la Societ�, anche dopo che. sia 
formalmente intervenuta la cancellazione dal Registro 
delle Imprese. Oome si � gi� precisato questo problema 
� appena sfiorato dalla sentenza annotata. 

.Se ne � voluto accennare qui solo per ragioni di 
completezza. 

Non ci sembra, tuttavia, che tale ultima tesi possa 
condividersi. Il nuovo Oodice, in tema di societ�, ha 
introdotto un sistema di pubblicit� a mezzo del Registro 
delle Imprese, nel quale, com'� noto, � fatto obbligo 
di procedere alla iscrizione ed alla cancellazione 
della Societ�: tali atti segnano la data di nascita e di 
morte delle societ� stesse. La verifica e la constatazione 
formale, con esito positivo, della sussistenza 
perch� l'uno e l'altro evento si verifichino � affidata, 
al giudice del Registro. A sostegno di tale tesi � 
la stessa Relazione, senza considerare che a salvaguardia 
dei diritti dei terzi, oltre la possibilit� della 
declaratoria della illegittimit� del provvedimento di 
cancellazione ad istanza dei creditori, qualora di 
tale vizio esso sia inficiato, (nel qual caso la Societ� 
rivivrebbe e si riaprirebbe la fase di liquidazione) 
� dettata la sanzione dell'art. 2456, per effetto .della 
quale le obbligazioni a favore dei creditori sussistenti 

o contestate al momento dell'avvenuta chiusura della 
liquidazione ed anche emerse successivamente sono 
sufficientemente garentite dal diritto di costoro di 
perseguire giuridicamente i soci ed eventualmente i 
liquidatori. La presenza della cancellazione deve valere 
ad individuare con precisione non meno che con certezza 
il momento di estinzione della Societ� ma perch� 
ci� avvenga occorre che la cancellazione 13tessa 
conservi la sua efficacia estintiva dell'Ente, in ogni 
caso, pur se successivamente appaia che la sua apposizione 
fu prematura, data la effettiva incompletezza 
del procedimento di liquidazione (8). 
L. MAZZELLA 
STUPEFACENTI -Importaziom~ e detenzione di stu� 
pefacenti -Agente provocatore -Concessione dell'attenuante 
di cui all'art. 62 n. 5. (Tribunale di Genova, 
Sez. IV, Sentenza 8 febbraio 1957, n. 231. 
Marchese, Comes ed altri). 

Nei reati in cui persona offesa sia lo Stato spetta 
l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 5, C. p., qualora 
l'attivit� illecita degli imputati sia stata stimolata 
da un agente provocatore, dipendente da 
una Amministrazione dello Stato. 

L'art. 62, n. 5, O. p., prevede la concessione di 
una attenuante nell'ipotesi in cui �abbia concorso 
a determinare l'evento, insieme all'azione od omissione 
del colpevole, il fatto doloso della persona 
offesa �. Oio� nell'ipotesi in cui il comportamento� 
volontario della parte lesa, comunque diretto, si concreti 
in una vera e propria concausa del reato. 

(8) Cfr.: GRAZIANI, op. cit. 
Esempio tipico il fatto del ferito che si strappi, 
coscientemente le bende o beva una pozione venefica 
che acceleri la morte; 

Di tale attenuante, di cui ovviamente dovrebbe 
farsi applicazione assai limitata _..:.. basti ricordare 
che assai spesso il consenso della parte offesa si 
concreta in ' un vero e proprio elemento del reato 
e non ne pu� quindi costituire un'attenuante (per 
tutti; atti abortivi su donna consenziente) il Tribunale 
di Genova ha fatto uso singolare nella fattispecie 
che di seguito si riporta. 

Nel mese di marzo del 1956 un confidente della 
polizia riferiva all'Ufficio N areatici U.S.A. che trafficanti 
genovesi offrivano in vendita un ben specificato 
quantitativo di e.roina: 2 kg. e mezzo. 

La notizia era comunicata al Oomando N.P.T.I. 
di Roma che dava incarico ad un suo ufficiale, 
il ten. Angelozzi, di prendere contatto con gli spacciatori, 
presentandosi loro in veste di acquirente. 

L'operazione andava a buon fine. Nell'abitazione 
di uno dei trafficanti, che, convinto con gli altri di 
avere a che fare con uno spacciatore, vi aveva ricevuto, 
per concluaere il criminoso contratto, il ten. 
Angelozzi ed un suo agente, veniva rinvenuto l'intero 
quantitativo di eroina promessa: 2 kg. e mezzo, 
con conseguente sequestro di essa e rinvio a giudizio 
dei colpevoli. 

Il Tribunale cos� motivava il suo convincimento 

che, nella specie, dovesse trovare applicazione l'atte


nuante di cui al gi� indicato art. 62 n. 5 �O. p.: 

�Non pu6 esservi dubbio che l'attivit� illecita 
degli imputati sia stata, nel suo complesso, stimolata 
dal confidente Oarrara prima e dal ten. Angelozzi 
poi, la cui azione combinata ha indubbiamente operat(
f in concorrenza causale con l'azione degli imputati 
medesimi. L'operazione di p�lizia la quale, per�, 
si noti bene non � stata da sola sufficiente a produrre 
l'evento, ha, in altri termini, certamente concorso 
a determinare l'evento stesso, insieme con l'azione 
dei colpevoli. 

E poich� emerge chiarissimamente da tutte le 

risultanze processuali che l'operazione � stata con


dotta nella sua essenza dal ten. Angelozzi u quale 

altri non era se non un pubblico ufficiale nell' eser


cizio delle sue funzioni, che -si badi -consistevano 

nella specie proprio nel reprimere nel modo pi� 

astuto ed abile il criminoso traffico di droghe profi


latosi � nello individuare ed arrestare gli autori 

di esso; poich� nella persona fisica dell'Angelozzi 

va ravvisata la stessa persona offesa dal reato e 

cio� lo Stato di cui il predetto, come pubblico ufficiale, 

non ha fatto che rappresentare la volont� nell'esercizio 

delle funzioni sopra specificate; poich� tutta l'azione 

dell' A ngelozzi � stata caratterizzata dal dolo (inqua


drato questo concetto, naturalmente, nella sua pi� 

lata accezione di comportamento subdolo, coscente e 

volontario diretto a trarre altri in inganno essendo 

chiaro che il fatto doloso � cui si riferisce l'art. 62 

n. 5 c. p. non significa �reato� perch� .altrimenti 
la legge si sarebbe espressa con questo termine .e 
non con il primo): � evidente, dunque, sulla base 
di tutte le suesposte considerazioni che ricorrono 
nella specie tutti gli estremi per l'applicazione della 
attenuante in esame �. 

17 


L'errore in cui e incorso il Tribunale apparir� 
di tutta evidenza ove si pong.a mente alla differenza 
corrente tra le attivit� di polizia dirette ad accertare 
l'esistenza di reati gi� consumati e l'attivit� egualmente 
di polizia che si risolve in una istigazione 

o determinazione del reato, cio� in una partecipazione 
psichica o �i,ddirittura materiale alla realizzazione 
del crimine (figura dell'agente provocatore). 
Nell�i prima ipotesi v'� la realizzazione unicamente 
di uno scopo repressivo. Esistono gli autori 
di un reato e la polizia tenta con i mezzi a sua disposizione, 
di scoprirli e farli condannare. 

Nella seconda ipotesi, invece, l'attivit� della polizia 
� volta ad eliminare persone pericolose, inducendole 
appunto, a mezzo di un agente provocatore, 
a compiere un reato, di cui essa ha tutte le fila. 

Pi� che un'azione repressiva, si tratta di un'attivit� 
generica di sicurezza sociale, in cui il comportamento 
dell'agente provocatore pu� estrinsecarsi in 
una semplice occasione o pretesto al compimento 
del reato (come, per fare due esempi tra i pi� noti, 
qualora l'agente induca un farmacista a vendergli un 
veleno senza ricetta o un droghiere a vendergli medicinali 
in forma o dose di medicamento) ovvero in una 
vera e propria compartecipazione criminosa, con l'anticipazione, 
ad esempio, del denaro occorrente all'impresa 
o con l'effettuazione del trasporto della merce. 

Ma, per tornare alla prima ipotesi, sia che si 
voglia distinguere i reati in materiali e formali, 
sia che tale distinzione si voglia negare, l'attivit� 
dell'agente provocatore interviene in ogni caso dopo 
che l'azione criminosa � stata portata a termine 
e dopo che l'evento si � verificato. 

Nella specie, ad esempio, il reato contestato agli 
imputati era di introduzione in Italia e di detenzione 
di stupefacenti, reato gi� interamente verificatosi nel 
momento in cui il ten. Angelozzi si presentava, in 
veste di acquirente, a proporre la vendita di eroina. 

Egli ha dato occasione o pretesto non al compimento 
del reato, ma alla sua repressione e quindi ha 
concorso unicamente a portare a buon fine un'azione 
di pubblica sicurezza. 

Per altro verso, d'altronde, l'attenuante in esame 
doveva essere negata. 

Si � gi� detto come l'art. 62, n. 5, preveda una 
diminuzione di pena quando vera e propria concausa 
dell'evento sia il fatto doloso non di un terzo 
qualsiasi, ma della persona offesa. Necessit� quindi 
per il giudicante, prima ancora di esaminare se 
esista o meno un concorso all'evento, di determinare 
e individuare la persona offesa dal reato. 

Orbene, agli imputati era contestato il reato di 
introduzione in Italia e di detenzione di stupefacenti, 
reato contemplato da una legge speciale, ma che indubbiamente 
rientra concettualmente tra i delitti contro 
l'incolumit� pubblica, previsti genericamente nel titolo 
VI del Codice. 

Caratteristica di tali delitti � di esporre a pericolo 
la salute e la vita di un numero non determinabile 
di persone, sicch� il bene tutelato dalla norma � 
duplice: l'interesse della societ� a non vedere esposto 
a pericolo l'insieme dei suoi stessi componenti e, 
in concreto, l'interesse all'integrit� fisica delle singole 
persone che, di volta in volta, siano per avventura 
danneggiate dall'azione delittuosa. 

Solo tali singole, determinate persone possono, in 
concreto, concorrere alla produzione dell'evento, non 
certo la comunit� dei cittadini, che non � persona 
ed alla quale per la sua attrezzatura non pu6 essere 
attribuita una qualsiasi volont�, tanto.. meno diretta 
al compimento di un evento lesivo, proprio o a�tri 
poco importa. 

Meno che mai la qualifica di parte offesa .. pu� 
essere, in casi del genere, attribuita allo Stato, quale 
rappresentante della comunit�, per due ragioni: la 
non identit� dei concetti di Stato e� di comunit�, 

Iessendo quest'ultima solo un� elemento dello Stato, 1 
non suscettibile d'essere nemmeno rappresentata in 

I

giudizio da esso, e la difficolt� concettuale e giuridica 
di attribuire allo Stato la volont� di compiere 

atti lesivi di beni o diritti. 

G. SCIARELLI 
TRASPORTO -Trasporto di merci per ferrovia 


Mancata riconsegna -Colpa grave �delle Ferrovie 


Risarcimento danni -Misura -Regime vincolistico 

dei prezzi. (Corte di Appello di Messina,, 11 febbraio


25 marzo 1957. Pres. Taccone; Est. Ciminata. Causa 

Ditta Mazzarella, Banca Commerciale Italiana ed altri 

contro Amministrazione FF.SS.). 

Quando vi � un prezzo d'imperio stabilito dalla 
pubblica autorit�, prezzo corrente o giusto prezzo 
�, ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio, e perci� 
ai fini dell'art. 1696 O. c., il danno derivante dalla 
perdita di merce trasportata, se sottoposta al 
blocco dei prezzi, deve calcolarsi secondo il prezzo 
d'imperio. 

Il blocco dei prezzi non � venuto meno in Sicilia, 
a seguito dell'occupazione da parte delle autorit� 
militari alleate. 

Al prezzo d'imperio, stabilito per una data 
merce, sono soggette tanto la merce di produzione 
nazionale, quanto quella di produzione estera. 

La sentenza massimata segna un'altra tappa, non 
l'ultima, per6, di una complessa causa, che era stata 
portata gi� due volte dinanzi la Cassazione, per la 
risoluzione di varie questioni di diritto, e vi � ritornata 
ora per la terza volta. 

I precedenti di fatto sono i seguenti. 

All'inizio del 1943 la Banca Commerciale, sede 

di Palermo, acquist� da una ditta tedesca, per conto 

della ditta Mazzarella G. E. corrente in Palermo, 

40 tonnellate di potassa caustica, al prezzo di L. 5 

al chilogrammo. Detta merce, spedita dalla Germania 

nel. febbraio 1943, non pot� giungere a destinazione, 

a causa dei noti eventi bellici, e dal Capo stazione di 

Bonifati (Calabria), dove il trasporto venne inter


rotto, fu disposta la vendita di essa a terzi, in consi


derazione della deteriorabilit� della stessa. Occorre 

premettere anche che mentre � la merce era ancora 

viaggiante, la ditta M azzarella avev<t rivenduto il 

predetto quantitativo di potassa alle ditte Belwtti_ e _ 

Troia, al prezzo di L. 12 al chilogrammo. � 

A seguito della mancata riconsegna della merce, 

l'Amministrazione delle ferrovie fu nel 1946 conve


nuta in giudizio per il risarcimento dei danni. 


-18 

Nelle precorse fasi del giudizio � stata riconosciuta 

la colpa grave dell'Amministrazione, per avere questa 

proceduto alla vendita senza curarsi di dare alla 

ditta mittente l'avviso prescritto dall'art. 23 della 

Convenzione Internazionale Trasporti Merci per 

Ferrovia (C.I.M.), approvata a Roma il 23 no


vembre 1933, e pertanto � stato ritenuto l'obbligo 

dell'Amministrazione al completo risarcimento dei 

danni, ai sensi dell'art. 36 della citata convenzione. 

Forti di tale statuizione, la Banca Commerciale 

e� le tre ditte �palermitane, procedendo in comunit� 

di intenti, non si sono peritate di chiedere la con


danna dell'Amministrazione al pagamento della com


plessiva somma di L. 1.374.932.465, comprensiva 

del valore della merce all'epoca in cui a1Jrebbe dovuto 

aver luogo la riconsegna a Palermo (circa L. 1200 

al kg.), nonch� dei danni per. lucro cessante deri


vati alle ditte Bellotti e Troia per la mancata indu


strializzazione del quantitativo di potassa non ricon


segnato dalle Ferrovie. 

Con sentenza del 15 novembre 1955 la Corte di 
Cassazione, riducendo la causa nei suoi giusti termini, 
ha enunciato il principio che l'Amministrazione 
era tenuta a corrispondere il risarcimento dei 
danni soltanto nei limiti del valore che la merce 
spedita aveva al tempo e nel luogo in cui avrebbe 
�dovuto essere effettuata la riconsegna da parte delle 

Ferrovie, giusta il disposto dell'art. 1696 C. c. 

Afferm� altres� che le ditte Bellotti e Troia non 

avevano azione diretta contro le Ferrovie, dovendosi 

nei� confronti �li queste ultime considerare indiretti, 

e quindi non risarcibili, i danni da esse subiti; 

onde esse ditte avrebbero potuto semmai esercitare 

il diritto di subingresso di cui all'art. 1259 C. c., 

semprech� avessero fornito la dimostrazione della 

sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. 

Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte di Ap


pello di Messina, accogliendo la tesi difensiva della 

Amministrazione, colla sentenza massimata ha rite


nuto che il risarcimento dei danni, dovuto dalle 

Ferrovie, � commisurabile non al valore che la merce 

aveva in base al prezzo di mercato di fatto praticato 

all'epoca in cui avrebbe dovuto aver luogo la ricon


segna, bens� al valore che la merce stessa aveva in 

base al prezzo d'imperio allora vigente. In tal modo la 

Corte si � uniformata al principio, pi� volte affer.


mato dalla giurisprudenza, secondo il quale quando 

vi � un prezzo d'imperio stabilito dalla pubblica 

autorit�, prezzo corrente o giusto prezzo �, ad ogni 

effetto, quel prezzo d'imperio, e perci�, ai fini del


l'art. 1696 C. c., il danno derivante dalla perdita di 

merce trasportata, se sottoposta al blocco dei prezzi, 

deve calcolarsi secondo il prezzo d'imperio. V. Cass. 

29 maggio 1948, n. 811, in �Giur. Compl. �, Corte 

Cass. 1948, II quadr., p. 159; Cass. 31 dicembre 

1948, n. 1954, Riv. cit., III quadr., p. 387; Cass. 

6 luglio 1950, n. 1770, in �Rep. F. I. �, 1950, 

col. 239, n. 20/21; Cass. 16 aprile 1951, n. 936, 

in �Giur. Compl. � �Corte Cass. 1951, III quadr. 

p. 937; Cass. 31 luglio 1951, n. 2277, in �Giur. 
.It. �, 1952, I, 1, 1, 495; Cass. 30 aprile 1952, n. 1228, 
Cass. 5 maggio 1952, n. 1251 e n. 1252, Cass. 
5 maggio 1952, n. 1241, in �Rep. F. I. �, 1952, 
coll. 286-287, nn. 8-13; Cass. 31 marzo 1953, n. 857, 
in �Giust. Civ.�, 1953, 1146. 

La Corte d'Appello ha esattamente ritenuto che 
al tempo in cui avrebbe dovuto aver luogo la riconsegna 
della merce spedita, la potassa caustica era 
ancora soggetta al prezzo legale stabilito col provvedimento 
P. 257 del 27 febbraio 1942 del M�inistero 
delle Corporazioni (in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 
23 marzo 1942, p. 1130), prezzo che non era stato 
successivamente modificato o abrogato n� dalle competenti 
autorit� italiane n� dalle autorit� alleate di 
occupazione. 

� da rilevare .che nella fattispecie era controverso 
il punto se per la liquidazione del danno dovesse 
farsi riferimento al tempo in cui il trasporto fu interrotto, 
cio� a dire al� 1943, oppure al giugno 1945, 
epoca in cui vennero ripristinate le comunicazioni 
ferroviarie tra la Sicilia e il continente. Pur ritenendo 
che nella specie ci si doveva riportare al 1943, 
la Corte ha giustamente ritenuto che la decisione 
di tale questione non presentava utilit� pratica, 
attesoch� il prezzo della potassa anche nel 1945 era 
sottoposto al vincolo di legge. 

Occorre qui ricordare che il blocco rigido dei prezzi 
fu disposto con R.D.L. 19 giugno 1940, n. 953, 
successivamente prorogato con il R.D.L. 12 marzo 
1941, n. 142 e poi ancora col R.D.L. 11 marzo 1943, 

n. 100, col quale ultimo il regime del blocco dei prezzi 
fu prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello 
stato di guerra. Com'� noto, la cessazione dello stato 
di guerra si ebbe col 15 aprile 1946, a sensi dell'art. 3 
del D.L.L. 8 febbraio 1946, n. 49. Non mette conto 
ricordare qui gli altri provvedimenti legislativi, coi 
quali in epoca successiva il blocco dei prezzi venne 
parzialmente mantenutq. Occorre invece ricordare 
il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, relativo alla istituzione 
del Comitato Interministeriale Prezzi e dei 
Comitati Provinciali per il Coordinamento e la 
disciplina dei prezzi, e il D.L.L. 23 aprile 1946, 
n. 363, che modifico il. primo. 
Come ha precisato la Cassazione con sentenza 
3 agosto 1949, n. 2150, in �Rep. F. I. �, 1949, 
col. 213, n. 27, al Comitato Interministeriale Prezzi 
venne attribuito il potere esclusivo di disciplinare 
i prezzi in conformit� del sistema del blocco, per 
cui i prezzi stessi non potevano essere aumentati 
se non ad opera del detto comitato, �ppure, sotto la 
sua sorveglianza,. dai Comitati Provinciali. 

Ora, nella fattispecie non � risultato che il Comitato 
Interministeriale o il locale Comitato Provinciale 
avessero emanato alcun provvedimento di modifica 
del prezzo della potassa caustica, gi� fissato dal 
Ministero delle Corporazioni del tempo col provvedimento 
sopra citato del 27 febbraio 1942, onde la 
Corte d'Appello ha esattamente ritenuto che tale 
prezzo, stabilito in L. 5,25 al chilogrammo, � rimast.o 
in vigore fino al 1946, cio� a dire fino a quando si 
� avuto lo sblocco del prezzo della potassa, in virt� 
di quanto disposto dall'art. 6 del ricordato I).L.L. 
23 aprile 1946, n. 363. 

Da parte avversa si era sostenuto che il blocco 
dei prezzi era venuto meno in Sicilia, a seguito 
dell'occupazione dell'isola da parte delle autori-t�militari 
alleate, ma tale assunto � stato disatteso 
dalla Corte. Vero infatti -ha affermato questa 
ultima -che in forza del R.D.L. 11 febbraio 1944, 

n. 31 e del D.L.L. 20 luglio 1944, n. 162, gli atti 

-19 


e� i provvedimenti �posti in essere dalle autorit� 
militari alleate, durante il periodo di OCC1fprtzione 
del territorio nazionale, sono stati recepiti, colla 
cessazione dell'amministrazione militare alleata, nello. 
ordinamento giuridico italiano; ma � altres� vero 
che n� le parti interessate hanno dimostrato, n� 
risulta peraltro verso, che le autorit� suddette abbiano 
emesso in Sicilia,� dall'estate del 1943 ai primi 
mesi del 1944, periodo per il quale si protrasse 
l'amministrazione alleata nell'isola, provvedimenti 
diretti a modificare le norme sopra esaminate del 
blocco dei prezzi e comunque riguardanti tale oggetto. 

Naturalmente nulla rileva che il prezzo praticato 
nelle contrattazioni tra privati sia stato di gran lunga 
superiore a quello d'imperio. La giurisprudenza ha 
infatti ritenuto ohe la sistematica violazione dei 
prezzi legali non autorizza il Giudice a rifiutarne 
l'applicazione. V., oltre le sentenze sopra citate: 
Trib. Napoli 2 maggio 1947, in �Giur. Jt. �, I, 2, 
234; Cass. 22 gennaio 1949, n. 81, in Rep. F. I.�, 
1949, col. 213, n. 25; Cass. 19 giugno 1950, n. 1565, 
in �Rep. F. I. �, 1950, col. 238, n. 9; Cass. 30 aprile 
1953, n. 1222, in �Rep. F. I. �, 1953, col. 303, n. 2 . 
. , .,La Corte ha affermato infine che la provenienza 
estera della merce in questione non valeva a sottrarre 
la stessa al vincolo del prezzo. E ci� perch� 

� la legge vincolistica, tendente a�� disciplinare it commercio 
ed il consumo delle merci nel precipuo interes$
e della collettivit� e ad evitare perturbamenti ed 
alterazioni nel mercato nazionale, lascia estranea al 
suo campo di applicazione lq, circostan,za della pro� 
venienza delle merci stesse, le quali, invece, da qual" 
siasi luogo giungano, debbono rimanere sottoposte 
al vincolo apprestato nell'interesse pubblico dalle 
leggi nazionali. Diversamente opinando, si inserirebbe 
nel precetto della legge una distinzione (merce 
nazionale ed estera) non prevista ed in contrasto 

con lo spirito della legge stessa. V, Cass. 5 maggio 
1952, n. 1241. 

Aggiungiamo che la Corte d'Appello non ha preso 
in considerazione la distinzione tra potassa caustica 
chimica e potassa caustica naturale, che la difesa 
delle ditte Bellotti e Troia aveva prospettato in, sede 
di discussione orale, sostenendo che il prezzo di 
imperio stabilito col sopra citato provvedimento 27 febbraio 
1942 valeva soltanto per la potassa caustica 
di produzione chimica, e ndn anche per quella proveniente 
da estrazione mineraria, come si pr.etendeva 
fosse appunto quella acquistata in ,Germania ,dalla 
ditta Mazzarella. Detta distinzione, infatti, non ha 
fondamento alcuno, in quanto la potassa caustica 
� soltanto un prodotto chimico. 

C. BUDA 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

A.C.I. -�--1) Se la sfera di applicazione del referendum 
preveduto dall'art. 51 dello Statuto dell'Automobile 
Club d'Italia -modificato con decreto del Commissario 
per il Turismo 16 ottobre 1952 -sia di tale portata 
da escludere che sussistano materie riservate alla competenza 
esclusiva dell'Assemblea dei soci (n. 209). 
CASSE MUTUE. --2) Se la Cassa Mutua per i dipendenti 
dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, 
rientri fra gli istituti che l'art. 15 in correlazione con 
�l'art. 53 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, ammette a 
concedere prestiti agli impiegati verso cessione di quote 

di stipendio (n. 210). � 

ENTI VARI. --3) Se l'Ente Autonomo �Mostra d'Oltremare 
e del Lavoro Italiano nel Mondo� � legislativamente 
obbligato all'applicazione delle n�rme previste 
in materia di contabilit� di Stato ovvero pu� 
procedere, in base ad apprezzamento discrezionale e 
con il solo generico obbligo dell'applicazione dei criteri 
di buona amministrazione, alla vendita dei beni costituenti 
il proprio patrimonio, sia mediante pubblici 
incanti, sia mediante trattativa privata (n. 211). 

RIVALSA VERSO DIPENDENTI. --4) Se, nel caso di 
operai giornalieri assunti dalla Pubblica Amministrazione 
con contratto di diritto. privato a norma dello 
ultimo comma dell'art. 3 legge 26 febbraio 1952, n. 67, 
il giudizio per l'affermazione della responsabilit� del 
dipendente debba essere proposto avanti il giudice 
ordinario ovvero davanti la Corte dei Conti (n. 212). 

APPALTO 

FORNITURE. -1) Se sia legittima la pretesa della 
Amministrazione di ottenere la riduzione dei prezzi 
in una fornitura di vino, in corrispondenza con gli 
sgravi fiscali che siano int,ervenuti sulle imposte di consumo 
e I.G.E., gi� contemplate in sede di pattuizione 
dei prezzi (n. 230). 

IMPOSTA SULI.'ENTRATA -RIVALSA. -2) Se sia consentito 
agli appaltatori, i quali abbiano assunto le esecuzioni 
delle opere ammesse ai contributi stabiliti 
dalla legge 3 agosto 1949, di esercitare il diritto di 
rivalsa della i.g.e. nei confronti degli Enti appaltanti 
beneficiari dei contributi stessi (n. 231). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA. --1) Se i Delegati 
Regionali per le Amministrazioni Provinciali in 
Sicilia abbiano la natura di organi regionali e pertanto 

la loro rappresentanza e difesa in giudizio spetti alla 
Avvocatura dello Stato ai sensi del d. 1. 2 marzo 1948, 

n. 142 (n. 35). 2) Se l'Avvocatura dello Stato possa 
assumere la difesa in giudizio dell'Ufficio Stralcio del 
Consorzio Generale fra i Consorzi di bonifica del Polesine 
(n. 36). 
BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

PROTEZIONE. -Se debba ritenersi ancora in vigore 
la norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 giugno 
1939, n.' 1497 sulla protezione delle bellezze nat"urali, 
che faceva obbligo di depositare gli elenchi e le 
varianti �presso le sedi delle unioni provinciali dei 
professionisti� e degli artisti� delle unioni provinciali 
degli agricoltori e delle unioni provinciali degli industriali 
� (n. 4). 

CINEMATOGRAFIA 

SALE CINEMATOGRAFICHE. -1) Se debba considerarsi 
luogo aperto al pubblico, una sala cinematografica, 
in cui sono ammessi ad assistere alle rappresentazioni 
solo i soci di "un circolo regolarmente tesserati 
previo pagamento della quota di associazione, quando 
l'ammissione � consentita senza l'osservanza di formalit� 
rigorose a tutti coloro che ne facciano richiesta 

(n. 22). 
2) Se configuri contravvenzione ai sensi dell'art. 650 
C.p., il fatto che in una sala non pubblica sono state 
eseguite rappresentazioni cinematografiche, malgrado 
la diffida dell'Autorit� di non eseguire le proiezioni 
per ragioni di sicurezza pubblica (n. 22). 

3) Se la nozione �sala per proiezioni cinematografiche " 
di cui all'art. 21 della legge n. 958 del 1949, investa 
necessariamente un concetto di pubblicit� assoluta di 
accesso, o piuttosto solo un concetto di capienza di spettatori, 
di consistenza tale da modificare il soddisfacimento 
delle esigenze del pubblico di una certa localit� 
ad assistere a proiezioni cinematografiche (n. 22). 

4) Ed in particolare, se una sala cinematografica 
riservata ad un circolo di soqi, pi� o meno numerosi, 
che vi possano accedere con l'osservanza di una qualsiasi 
formalit�, possa essere costruita senza il preventivo 
nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(n. 22). 
5) Se la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge 
29 dicembre 1949, n. 958, per essere -stata iniziata la 
costruzione di una sala per proiezioni cinematografiche 
senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, configuri un reato permanente, di 
modo che la prescrizione comincia a decorrere dal completamento 
della costruzione della sala (n. '22). 


21 


OONTABILITA GENERALE DF.LLO STATO 

ENTI NON STATALI. -Se l'Ente Autonomo �Mostra 
d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo � � legislativamente 
obbligato� all'applicazione delle norme previste 
in materia di contabilit� di Stato ovvero pu� 
procedere, in base ad apprezzamento discrezionale e 
con il solo generico obbligo dell'applicazione dei criteri 
di buona amministrazione, alla vendita dei beni 
costituenti il proprio patrimonio, sia mediante pubblici 
incanti, sia mediante trattativa privata (n. 165). 

LIMITI DI SOMMA -ADEGUAMENTO. -2) Se sia esatto 
considerare l'aumento particolare dei limiti per i collaudi 
ex D.P.R. n. 883 del 1949 come corrispondente 
alla moltiplicazione per 20 disposta col D.L. n. 18 del 
1948 e quindi, come i nuovi limiti di quest'ultimo venivano 
a moltiplicarsi per 3 per effetto della legge n. 936 
del 1953, cos� andassero triplicati i limiti stabiliti per 
i collaudi dal D.P.R. n. 833 del 1949 (n. 166). 

CONTRABBANDO 

PENA. -1) Se il prinmp10 contenuto nell'art. 63 

C. p. (secondo il quale " quando la legge dispone che la 
pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, 
l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantit� 
di essa che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora 
non concorresse la circostanza che la fa aumentare o 
diminuire�), possa analogicamente applicarsi nella ipo� 
tesi di definizione amministrativa di un reato, con 
conseguente estinzion� di esso, a cui provvede l'Intendenza 
di Finanza (n. 3-0). 
2) Se la formula � � ridotta da un terzo alla met� �, 
cli cui all'art. 1 secondo comma della legge 3 gennaio 
1951, n. 27 (che stabilisce: �la multa � ridotta da un 
terzo alla met� quando la quantit� del tabacco oggetto 
di contrabbando non supera i grammi cinquecento�) 
indichi la frazione che � da sottrarsi al minuendo costituito 
dalla misura originaria da commisurarsi in concreto 
senza il concorso della circostanza (n. 30). 

CORTE DEI� CONTI 

GIUDIZIO DI RESPONSABILITA. --Se debbano venir 
corrisposti interessi di mora e un equo corrispettivo 
per svalutazione monetaria sopra somme sottoposte a 
sequestro conservativo ad istanza del P.G. della Corte 
dei Conti --a seguito di ritenuta cautelare degli stipendi 
-dopo che. sia intervenuta sentenza di proscioglimento 
nel giudizio di merito (n. 3). 

COSA GIUDICATA 

Se la cosa giudicata spiega la sua efficacia preclusiva 
in un futuro processo escludendo le questioni e le nuove 
decisioni che avrebbero per risultato di rimettere in 
discussione, disconoscen'do o diminuendolo, il bene rico. 
nosciuto nel precedente giudicato. E in particolare se 
la sentenza di mero accertamento� acquista autorit� 
di cosa giudicata per quanto attiene all'accertamento 
della volont� concreta di legge,. da essa affermata, 
e l'efficacia preclusiva della dichiarazione giudiziale 
del diritto oppure nel futuro giudizio diretto a preparare 
l'esecuzione forzata mediante la sentenza di con


danna (n. 1). 

COSTITUZIONE 

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE. -Se lo Stato possa 
denunciare alla Corte Costituzionale un conflitto di 
attribuzione con la Provincia (n. 5). 

DANNI DI GUERRA 

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -1) Se l'art. 30 
2� comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sia applicabile 
al caso in cui, per effetto della imposizione di 
servit� militari, i proprietari interessati si trovino 
nell'impossibilit� di ricostruire i fabbricati distrutti 
dalla guerra nello ambito del Comune in oui gli immobili 
erano originariamente situati (n. 75). 

PIANI DI RICOSTRUZIONE. -2) Se l'Ente concessionario 
delle opere del piano di ricostruzione possa, a 
lavori ultimati ma in perdurante pendenza --per cause 
ad esso estranee -delle relative procedure di espropriazione, 
ritenere soddisfatti i suoi obblighi contrattuali 
verso l'Amministrazione concedente e pretendere 
il saldo del suo avere per le prestazioni fornite (n. 76). 

RIPARAZIONI D'UFFICIO. --3) Se il rimborso del 
60 % dovuto allo Stato per le riparazioni eseguit\) di 
ufficio sui fabbricati danneggiati dalla guerra, ai sensi 
dell'art. 40 D.L. 10 aprile 1947, n. 261, debba e1:1sere 
esteso agli immobili c0mpresi nella Provincia di Gorizia, 
dove il suddetto rimborso venne limitato al 50 % in 
forza delle ordinanze del Governo Militare Alleato 

(n. 77). 
TRATTATO DI PACE. -4) Se l'art. 13 della legge 27 
dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi 
e contributi per danni di guerra disponga che nessun 
indennizzo o contributo � corrisposto in caso di denunce 

o dichiarazioni false o scientemente inesatte o di omis-. 
sione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 (n. 78): 
5) Se la stessa disposizione, sia estensibile, in via 
analogica, alle richieste di indennizzo avanzate ai sensi 
dell'art. 79 del Trattato di Pace (n. 78). 

6) Se, ravvisandosi nelle falsit�. contenute nella domanda 
di indennizzo gli estremi di un reato, l'Amministrazione 
debba farne denuncia all'Autorit� giudiziaria 
competente (n. 78), 

DEMANIO 

ALIENAZIONE TERRENI DEMANIALI. -Se l'art. 16 
legge 1 marzo 1952, n. 113, che ha autorizzato, senza 
limiti di tempo, il Ministero delle Finanze a cedere, 
anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili 
a cooperative edilizie ammesse al concorso a contributo 
dello Stato, sia applicabile nei riguardi dell'Istituto 
Nazionale per la Casa ai pescatori marittimi (Edilmare) 
ed alle cooperative ed aziende di cui all'art., 5, lett. b) 
legge 28 febbraio Hf49, n. 43 (n. 132) � 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

TERRENI DEMANIALI. -Se l'art. 16 legge 10 :Q1a~9 
1952, n. 113, che ha autorizzato, senza limiti di tempo, 
il Ministero delle Finanze a cedere, anche a trattativa 
privata, terreni demaniali disponibili a cooperative 
edilizie ammesse al concorso od al contributo dello 


-22 


Stato, sia applicabile nei riguardi dell'Istituto Nazional� 
per la Casa ai pescatori marittimi (Edilmare) ed 
alle Cooperative ed Aziende di cui all'art. 5, lett. b) 
legge 28 febbraio 1949, n. 43 (n. 72). 

ELETTRODOTTI 

SPOSTAMENTO. -Se la Pubblica Amministrazione 
sia tenuta ad indennizzare l'esercente un elettrodotto, 
per lo spostamento della conduttura a questi imposto 
per ragioni di pubblico interesse (n. 9). � 

ESECUZIONE FISCALE 

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA. -Se la inefficacia 
della ingiunzione di pagamento emessa ai sensi della 
legge 14 aprile 1910, n. 639, derivante dal decorso 
del termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato 
della sentenza di rigetto dt'lll'opposizione -colpisca 
l'ingiunzione stessa o soltanto la sua notificazione 

(n. 39). 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

OccuPAZIONE D'URGENZA. -1) Se l'indennit� di 
espropriazio~e debba esser determinata con riferimento 
al valore dell'immobile al momento del decreto di 
espropriazione, anche quando la espropriazione stessa 
sia stata preceduta dall.a occupazione di urgenza (n. 137). 

2) Se l'indennit� di occupazione anticipata, quando 
sia preordinata alla s:uccessiva espropriazione e .questa 
segua in concreto, debba esser commisurata agli interessi 
legali sulla indennit� di esproprio, con riferimento al 
periodo di occupazione (n. 137). 

3) Se la determinazione dell'indennit� di occupazione 
� rimessa al Prefetto che ha ordinato l'occupazione 
stessa (n. 137). 

4) Se pu� opP,orsi all'espropriato alcuna decadenza 
dal diritto di ottenere la indennit� di �occupazione per 
il� fatto che egli abbia riscosso senza opposizione, la 
indennit� di esproprio (n. 137). 

PIANI DI RICOSTRUZIONE. -5) Se l'Ente concessionario 
delle opere del piano di ricostruzione possa, a 
lavori ultimati ma in perdurante pendenza -per cause 
ad esso estranee -delle relative procedure di espropriazione, 
ritenere soddisfatti i suoi obblighi contrattuali 
verso l'Amministrazione concedente e pretendere 
il saldo del suo avere per le prestazioni fornite (n. 138). 

FALLIMENTO 

IMPOSTA DI REGISTRO. -1) Se il credito per l'imposta 
di registro debba essere ammesso in sede privilegiata 
al passivo di un fallimento, qualora tra i beni soggetti 
all'esecuzione collettiva fallimentare non � compreso 
l'immobile al quale si riferisce il tributo (n. 37). 

2) Se, una volta ammesso in sede chirografaria al 
passivo fallimentare il credito per imposta di registro, 
possa successivamente farsi valere il privilegio contro 
il� fallito stesso, qualora, per effetto dell'esercizio della 
revocatoria fallimentare, l'immobile oggetto della convenzione 
tassata sia rientrato nelle attivit� fallimentari 

(n. 37). 
,! '

FALSO 

Se debba ravv�sarsi falsit� in scPittura privata ov
�vero in atto pubblico nel caso che �un impiegato abbia 
contraffatto, per conseguire� somme �ec�eden'ti il limite 
del decimo dei propri emolumenti, la firma di accettazione 
del cassiere-economo sulle dele~he di cui allo 
art. 383 del regolamento di contabilit� generale dello 
Stato, che consente agli impiegati, i quali intendano 
acquistare merci o �contrarre prestiti in denaro, di conferire, 
in via fiduciaria al funzionario delegato, a norma 
del detto articolo, per la riscossione degli stipendi ed 
altri assegni, la facolt� di effettuare trattenute non superiori 
al decimo dello stipendio e di versarne l'importo 
ai creditori (n. 3). 

FERROVIE 

DOPOLAVORO FERROVIARIO. -Quale sia la natura 
del Dopolavoro Ferroviario (n. 270). 

IMPIEGO PUBBLICO 

ASSEGNI -IRREPETIBILITA. -1) Se la irrepetibilit� 
degli assegni corrisposti in eccedenza all'impiegato collocato 
in aspettativa per infermit� dipendente da .causa 
di servizio -e percepiti in buona fede dall'interessato si 
estenda alla data di notificazione -non gi� di emanazione 
-della decisione della Commissione Sanitaria 
di Appello che abbia negato la dipendenza della malattia 
da causa di servizio (n. 445). 

CESSIONE DI STIPENDIO. -2) Se la Cassa Mutua 
per i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro, rientri fra gli Istituti che l'art. 15 in correlazione 
con l'art. 53 del Testo Unico 5 gennaio 1950, 

n. 180, ammette a .concedere prestiti agli impiegati 
verso .cessione di quote di stipendio (n. 446). 
FALSO. -3) Se debba ravvisarsi falsit� in scrittura 
privata ovvero in atto pubblico nel caso che un impiegato 
abbia contraffatto, per conseguire somme eccedenti il 
limite del decimo dei propri emolumenti, la firn�a di 
accettazione del cassiere-economo sulle deleghe di cui 
all'art. 383 del regolamento di� -Contabilit� generale 
dello Stato, che consente agli impiegati, i quali intendano 
acquistare merci o contrarre prestiti in danaro, 
di conferire, in via fiduciaria al funzionario delegato, 
a norma del detto articolo, per la riscossione degli 
stipendi ed altri assegni, la facolt� .di effettuare trattenute 
non superiori al decimo dello stipendio e di versarne 
l'importo ai creditori (n. 447) . 

. 

INFORTUNI. -4) Se, pr�messa i'es1stenza di un contratto 
tra l'Amministrazione della Difesa ed una Societ� 
Cinematografica, in forza del quale quest'ultima 
si sia impegnata ad assicurare contro gli infortuni i 
componenti di reparti militari che, all'uopo comandati 
avrebbero preso parte alla realizzazione di un film, 
debba far capo. all'Amministrazione il risarcimento, 
in favore dell'infortunato, della quantit� del danno 
eventualmente eccedente il margine di �ass�urazione 

(n. 448). 
PENSIONATI. 5) Se l'Opera Nazionale �orfani di 
Guerra, trattenendo in servizio un pensionato, possa 
assumerlo come impiegato con un assegno inferiore a 


-�23 


quello previsto per gli altri impiegati, ma con lo stesso 
stato giuridico di essi, e quindi con la mancata liquida� 
dazione, a sensi delle disposizioni regolamentari, di ogni 
indennit� di licenziamento (449). 

PERSONALE DELL'I.C.E. --6) Se la liquidazione 
disposta ed effettuata nei confronti del personale avventizio 
dell'I.C.E. nominato in ruolo possa considerarsi 
definitiva a tutti gli effetti, oppure se, attraverso forme 
di riscatto, �possa pretendersi dagli interessati una rili� 
quidazione al termine del rapporto (n. 450). 

7) Se, si possa disporre, con apposito provvedimento il 
mantenimento ad personam -da riassorbire nei suc� 
cessivi aumenti di stipendio -del pi� favorevole trattamento 
goduto al momento del passaggio dall'avventiziato 
all'impiego di ruolo (n. 450). 

RITENUTE PER IRREGOLARITA AMMINISTRATIVE. 
8) Se debbano venir corrisposti interessi di mora e 
un equo corrispettivo per svalutazione monetaria sopra 
somme sottoposte a sequestro conservativo ad istanza 
del P.G. della Corte dei Conti -a seguito di ritenuta 
cautelare degli stipendi -dopo che sia intervenuta 
sentenza di proscioglimento del giudizio di merito 

(n. 451). 
IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

BACINI GALLEGGIANTI. -Se sia legittima l'istituzione 
del divieto di esportazione di bacini galleggianti demoliti 
� o destinati alla demolizione, oggetto di permuta 
ai sensi del D.L. 12 ottobre 1947, n., 1487 (n. 10). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

FALLIMENTO. -1) Se il credito per imposta di regi


stro debba essere ammesso in sede privilegiata al pas


sivo di un fallimento, qualora tra i beni soggetti alla 

esecuzione collettiva fallimentare non � compreso lo 

immobile al quale si riferisce il� tributo (n. 128). 

2) Se, una volta ammesso in sede chirografaria al 

passivo fallimentare il credito per imposta di registro, 

possa successivamente farsi valere il privilegio contro 

il 'fallito stesso, qualora, per effetto dell'esercizio della 

revocatoria fallimentare, l'immobile oggetto delle con 

venzione tassata sia rientrato nelle attivit� fallimentari 

(n. 128). 
3) Se il privilegio del credito per imposta di registro 
su un atto di compravendita possa farsi valere nei 
confronti del venditore sul prezzo riscosso (R. 128). 

SENTENZA. -4) Se, ai fini ed agli effetti dell'art. 72 

della legge di registro, la Finanza abbia il potere di 

sostituire alla ragione del decidere dal .giudice dichia


rata, altra ragione da questo non tenuta presente, 

assumendo che la pronunzia si sia basata ,non sugli 

atti dal giudice specificamente indicati, ma su altri, 

e diversi, e sia pure esibiti al magistrato (n. 129). 

5) Se sia dovuta la tassa di titolo sull'enunciazione 

del contratto di sub-locazione, contenuta nella sentenza 

che condanna l~ parti contraenti al pagamento �della 

mediazione (n. 130). 

6) Se il mediatore che ha promosso un giudizio per 

ottenere .il pagamento della sua provvigione, sia obbli


gato, solidalmente alle parti contraenti, al pagar.nento 

della tassa di titolo sulla sentenza che contiene l'enunciazione 
della convenzione conclusa con l'ausilio della 
sua opera (n.' 130). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

AccERTAMENTO. -Se l'Autorit� Giudiziaria, qualora 
un contribuente abbia denunciato per abuso di ufficio 
gli agenti della. polizia tributaria che avevano dato 
informazioni prese a base per l'accertamento di R.M., 
possa richiedere all'ufficio finanziario l'esibizione degli 
atti dell'accertamento stesso (n. 14). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se nel caso di violazioni 
all'I.G.E. per�Jetrata dal titolare di una ditta individuale 
negli anni dal 1947 al 1949, ed accertati solo nel 
1952, sia applicabil� l'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, 

n. 4. contro una societ� a r.l. per il solo fatto che questa 
sia stata costituita nel 1949, con ragione sociale quasi 
uguale, stesso commercio, stessi locali; e che in essa 
sia partecipe circa per un terzo del capitale sociale 
quel ,titolare della precedente azienda individuale 
(n. �67). 
IMPOSTE E TASSE 

IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. -1) Se, in sede 
di interpretazione dell'art. 24 del D.L.C.P.S. 3 gennaio 
1947, n. 1, il privilegio relativo all'imposta sui 
filati delle fibre tessili debba intendersi esteso �lle materie 
prime esistenti in locali diversi da quelli della 
fabbrica e dai magazzini a questa annessi (n. 290). 

IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI. -2) Se,. ai fini della 
imposta sulle obbligazioni, sia necessaria la materiale 
emissione del titolo cautelare formale, ovvero basti 
che sia sorto il rapporto fra il sottoscrittore che ha 
versato il prezzo e la Societ� che, incassandolo, si � 
contestualmente obbligata da quella stessa data (salvo 
esplicite eccezioni) a corrispondere un determinato interesse, 
ed a restituire, a suo tempo secondo particolari 
modalit�, >una certa somma (n. 291). 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA. -3) Se sia soggetta 

all'imposta preveduta dall'art. 15 D.P.R. 24 giugno 

1954, n. 342, la proiezione di documentari propagandi


stici effettuata senza alcun corrispettivo (n. 292). 

4) Dovuta l'imposta, se la determinazione del suo 

ammontare possa aver luogo in base ad un corrispettivo 

virtuale, presunto d'ufficio dall'Amministrazione finan


ziaria (n. 292). 

LAVORO 

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO. -Se il D.L. 
23 agosto 1946, n. 201, concernente le norme per la 
concessione di un :sussidio straordinarie �a favore dei 
lavo~a'tori italiani arruolati per prestare la loro-operaall'estero, 
attribuisca alle famiglie dei lavoratori stessi 
un diritto soggettivo o un semplice interesse legittimo 
in rapporto alruso di un .potere discrezionale da parte 
dell'Aniministrazione (n. 293). 


24 

LOCAZIONI 

1) CIMITERI DI Gu�RRA -DISMISSIONE. ,...-Se i proprietari 
delle aree destinate a �cimiteri di guerra qualora 
tra essi e l'Amministrazione sia intervenuto un contratto 
di locazione, abbiano diritto a pretendere, posteriormente 
alla data di cessazione dell'uso cemeteriale, alcuna somma 
per il vincolo post-cemeteriale�o per i l�vor�� occorrenti 
per il ripristino dei terreni (n. 101). 

2) Se all'Amministrazione incombano, posteriormente 
alla cessazione della occupazione d�lle aree destinate 
a cimiteri di guerra, obblighi nei confronti dei proprietari 
dei terreni che si siano rifiutati di sottoscrivere 
un contratto di locazione, ma che comunque abbiano 
accettato, con la riscossione, il pagamento del canone 
annuo (n. 101). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

OBBLIGAZIONI PECU:ITTARIE. -Se i debiti costituiti 
in specie monetaria avente valore intrinseco costituiscono 
debiti di valore (n. 35). 

LOTTO E' LOTTERIE 

CONCORSO A PREMI. -Se il Ministero delle Finanze 
possa negare ai quotidiani la autorizzazione a svolgere 
concorsi ad operazioni a premi, anche nel caso che i 
concorsi siano indetti da ditte commerciali o industriali; 
ma implichino, PE'lr la partecipazione, ,l'acquisto del 
giornale (n. 13). 

PARTE CIVILE 

COSTITUZIONE DELLA P.A. -Se la Pubblica Amministrazione 
possa costituirs(parte civile nel procedimento 
penale, al fine di cionseguire l'ammontare delle .spese 
di spedalit�, di assistenza sanitaria, ecc. erogate .a 
favore di un suo dipendente, a causa delle lesioni riportate 
da questi per colpa dell'imputato, nella consumazione 
del reato che gli viene� addebitato (n. 12). 

POLIZIA 

ESERCIZI PUBBLICI. -1) Se, ai sensi degli' artt. 7' 
17 e 96 del Testo :Unico delle leggi di P.S., sia vietato 
chh~dere gli esercizi pubblici prim~ dell'orario stabHito 
per ciascun Comune dal Questore (n. 20). 
� 2) Se l'esercizio, da parte. del titolare di tl,na licenza 
di polizia, di attivit� non �spressamente prevista nel 
provvedimento di autorizzazione e con la rfohiesta di 
compensi superiori a quelli ivi contemplati, �ostituisca 
�c abuso� ai sensi. e 'per gli effetti dell'art. 10 del Testo 
Unico 773/1931 sulla Pubblica Sicurezza, e possa quindi 
dar luogo alla sospensione o alla revoca del provvedimento 
summenzionato (n. 21). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

CASSE MUTUE. -Se la Cassa Mutua per i dipendenti 
dell'Amministrazione Provinciale� di Catanzaro, rientri 
fra gli Istituti che l'art. 15 in correlazione con l'art. 53 
del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, ammette a 
concedere prestiti agli impiegati verso cessione di quote 
di stipendio (n. 28). 


-

PREZZI 

1) Se debba cons~derarsi stabilito a pena di decadenza. 
il termine preveduto dai provvedimenti del C.I.P. pe~ 
la presentazione, da parte _delle Soci~~ raffinatrici di 
zuccheri, della domanda tli rimborso delle spese di 
trasporto dei greggi dagli stabilimenti di produzione 
a quelli di raffinazione (n. 36). 

2) Se sia legittima la pretesa dell'Amministrazione 
di ottenere la riduzione dei prezzi in una fornitura di 
vino, in corrispondenza con gli sgravi fiscali che siano 
intervenuti sulle imposte di consumo e I.G.E., gi� 
contemplate �in sede di pattuizione dei prezzi (n. 37). 

REGIONI 

REGIONE SICILIANA -DELEGATI REGIONALI. -1) Se 
i Delegati Regionali per le amministrazioni provinciali 
in Sicilia abbiano la natura di organi regionali e pertanto 
la loro rappresentanza e difesa in giudizio spetti alla 
Avvocatura dello Stato ai sensi del D.L. 2 marzo 1948, 

n. 142 (n. 58). 
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. -2) Se la legge 
regionale 17 maggio 1956, n. 7, del Trentino Alto Adige, 
attribuisce alla Regione la stessa potest� espropriativa 
che la legge del 1865 attribuiscie agli organi dello Stato, 
sia pure con la limitazione territoriale dell'ambito regionale 
(n. 59). 

3) Se rientri nella competenza legislativa ed amministrativa 
della Regione Trentino Alto Adige oltre alla 
materia dell'edilizia, popolare anche quella concernente 
l'edilizia economica ed il piano di incremento per occupazione 
operaia INA-Casa (n. 59). 

4) Se il controllo attribuito alla Giunta Provinciale 
sulle amministrazioni comunali e sugli enti indicati 
nell'art. 48, n. 5, S.S.'l,'. AD, sia limitato al �controllo 
sugli atti�, ovvero al � controJlo sugli organi >1 (n. 60). 

5) Se costituisca" un conti:ollo sostitutivo di organi 
ovvero di atti, la nomina da parte della Giunta Provinciale, 
di un cor;nm.issario in sostituzione della Commissione 
amministratrice di un'azienda elettrica consorziale, 
i cui componenti avevano presentato le 'dimissioni, 
che, per�, non erano state ancora accettate (n. 60). 

RESPONSABILITA CIVILE 

AZIONE DI RIVALSA DELLA P.A. -1) Se, nel caso 
di operai giornalieri assunti dalla Pubblica Amministrazione 
con contratto di diritto privato a norma dell'ultimo 
comma dell'art. 3 legge 26 febbraio 1952, n. 67, 
il gi�dizio per l'affermazione della responsabilit� del 
dipendente debba essere proposto avanti il giudice 
ordina~io ovvero davanti la Corte dei Conti (n. 180). 

INFORTUNI DI DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE. 2) 
Se, premessa l'esistenza di un contratto tra l'Amministrazione 
della Difesa ed una Societ� Cinematografica, 
in forza del quale quest'ultima si sia impegnata ad assicurare 
contro gli infortuni �i compon�nti di reparti 
militari che, all'uopo comandati,. avrebbero preso-partealla 
realizzazione di un film, debba far capo all'Amministrazione 
il risarcimento, in favore dello infortunato, 
della quantit� del danno eventualmente eccedente il 
margine di assicurazione (n. 181). 


25 


RIFORMA AGRARIA 

LEGGE SILA. _..:.. Se l'Opera Valorizzazione Sila, ai 
sensi della legge Sila, che attribuisce il carattere di 
atto legislativo delegato� al provvedimento che dispone 
l'occupazione d'urgenza o il trasferimento dei beni a 
favore dell'Opera stessa, possa procedere ad occupazione 
immediata di un fondo, che aveva in precedenza concess� 
in locazione (n. 1). 

SCAMBI E VALUTE 

PENE PECUNIARIE; -Se, quando una violazione 
valutaria � commessa nell'interesse di una societ� 
commerciale, la condanna alla pena pecuniaria debba 
essere inflitta alla Societ� ovvero alle persone fisiche 
che abbiano concorso alla violazione o ne abbiano ostacolato 
l'accertamento (n. 15). 

STAMPA 

QUOTIDIANI -CONCORSI A PREMI. -Se il Ministero 
delle Finanze possa negare ai quotidiani la autorizza~ 
zione a svolgere concorsi ad operazioni a premi anche 
nel caso che i concorsi siano indetti da ditte commerciali 
o industriali, ma implichino, per la partecipazione, � 
l'acquisto del giornale (n. 5). 

TELEFONI 

ABBONAMENTI TELEFONICI. -Se l'Associazione N azionale 
Vittime Civili di guerra, ai fini dell'applicazione 

della tariffa di abbonamento telefonico con la Soc. Tel. 
�Tirrena�, debba essere classificata nella 4" categoria, 
in luogo della 5", tra le categorie prevedute dall'art. 1 

D.M. 30 giugno 1955 (n. 15). 
TRASPORTO 

PREZZI. -Se debba considerarsi stabilito a pena di 
decadenza il termine preveduto dai provvedimenti C.I.P. 
per la presentazione, da �parte delle Societ� raffinatrici 
di zuccheri, della domanda di rimborso delle spese di 
trasporto dei greggi dagli stabilimenti di produzione 
a quelli di raffinazione (n. 41). 

TRATTATO DI PACE 

DANNI DI GUERRA. -1) Se l'art. 13 della legge 27 dicembre 
1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e 
contributi per danni di guerra disponga che nessun 
indennizzo o contributo � corrisposto in caso di denuncie 

o dichiarazione false o scientemente inesatte o di omissione 
delle dichiarazioni previste dall'art. 11 (n. 72). 
2) Se la stessa disposizione, sia estensibile, in via analogica, 
alle richieste di indennizzo avanzate ai sensi 
dell'art. 79 del Trattato di Pace (n. 72). 

3) Se, ravvisandosi nelle falsit� contenute nella domanda 
di indennizzo gli estremi di un reato, l'Amministrazione 
debba farne denuncia all'Autorit� giudizia<
ria competente (n. 72). 


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