ANNO VIIII -N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � PU�BBLICAZIONE DI SEB'VIZIO SULLA AMMISSIBILITA ' DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA ' COSTITUZIONALE SULLE LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE. SOMMARIO. -I. Prasupp�sti del problema -La natura giuridica delle norme costituzionali e i loro rapporti con le norme ordinarie. -2. Norme costituzionali precet. tive e norme costituzionali programmatiche o di applicazione non immediata. -3. L'art. 15 delle preleggi e la Costituzione. -4. Il concetto di illegittimit� costituzionale. -5. L'3 leggi anteriori alla Costituzione alla luce delle disposizioni transitorie. -6. La Corte Costituzionale -Esame dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. -7. I poteri della Corte Costituzionale e le leggi anteriori alla Costituzione -Esame della dottrina e della giurisprudenza. -8. Il nostro punto di vista in proposito. -9. Conclusioni. 1. Il problema pi� delicato che � sorto in relazione alla istituzione e all'inizio del funzionamento della Corte costituzionale �, indubbiamente, quello che attiene alla assoggettabilit� a sindacato di legittimita costituzionale da parte della Corte delle leggi anteriori alla Costituzione. Questo problema si presenta non soltanto in forma teorica (e pu� dirsi che sotto questo aspetto, non sia stato mai adeguatamente trattato fin'ora dalla dottrina) ma anche in forma pratica e con caratteri di urgenza, in quanto molti dei giudizi di legittimit� costituzionale, attualmente pendenti presso la Corte costituzionale riguardano, appunto,� leggi anteriori alla Costituzione, sulle quali i giudici di merito hanno ritenuto di dover provocare il giudizio del nuovo massimo organo giurisdizionale. Sembra inutile mettere in rilievo la estrema importanza della questione, dalla cui soluzione, in un senso o nell'altro, possono derivare conseguenze di enorme portata per la stessa stabilit� del nostro ordinamento giuridico. E poich� abbiamo l'impressione che la trattazione del problema dal punto di vista giuridico non abbia avuto in questi ultimi tempi, quello sviluppo che merita, ci sforzeremo qui di precisarne i termni, e� indicare le varie tesi che si sono formulate e di esporre, con la massima possibile chiarezza, la nostra opinione. La soluzione del problema presuppone, necessariamente, l'esame dei rapporti tra le norme della Costituzione e tutte le altre norme, aventi forza di legge, che concorrono a formare l'ordinamento giuridico positivo. Tali rapporti sono di ordine gerarchico e di ordine cronologico. La soluzione delle questioni che concernono il primo tipo di rapporto (gerarchico) � evidentemente pregiudiziale e potrebbe, addirittura, essere assorbente, ove, per esempio, si giungesse alla conclusione che la differenza di grado tra le norme costituziol).ali e le leggi ordinarie sia tale da es�ludere che a quelle possano applicarsi �le disposizioni sulla legge in generale � e cio� le c. d. preleggi. Le tesi che in materia sono state proposte finora dagli scrittori sono le seguenti: una tesi, sostenuta solo da pochissimi, secondo la quale la Costituzione non sarebbe una legge, essendo questa solo la �ordinaria espressione del potere legislativo))' mentre la Costituzione � � espressione della volont� popolare� (JANNITTI PmoMALLO A.: Sull'applicazione delle norme della Costituzione, in �Foro Pad. JJ, 1948, IV, 3) CALAMANDREI: la illegittimit� La illegittimit� costituzionale delle leggi, pag. 83); una seconda tesi, anche questa poco segu�ta e di carattere radicale come la precedente, secondo la quale la Costituzione sarebbe composta di tutte o quasi tutte norme di immediata applicazione, qualificandosi ogni distinzione tra tali norme, ai fini dell'applicabilit� immediata, come un mezzo, adottato dal Governo e dalla Magistratura, per non dare applicazione alla Costituzione (V. BALLADORE PALLIERI, in �Foro Pad. �, 1954, IV, 49). Secondo una terza tesi, infine, che � seguita dalla maggioranza degli scrittori e dalla totalit� della giurisprudenza, le norme della Costituzione sono anzitutto norme di legge (�La legge costituzionale, anche se di grado superiore alla ordinaria, � pur sempre , una legge ))' CERETI: Corso di Diritto costituzionale, III edizione, 10 p. 345); in secondo luogo esse si distinguono in norme di immediata applicazione o precettive e norme di non immediata applicazione o direttive o programmatiche. .Lo scrittore, che pi� di ogni altro ha con estrema chiarezza e precisione di concetti elaborato questa ultima tesi, � l'Azzariti, e per una conoscenza, sia pure sommaria, degli argomenti da lut. e.sposti in proposito rinviamo al suo scritto pi� recente (La_ _ mancata attuazione della Costituzione e l'opera della � Magistratura, in �Foro It. �, 1956, IV, 1 e segg.) nel quale oltre ad essere riassunti i punti principali dei suoi numerosi scritti precedenti (raccolti, com'� 2 noto, in Problemi attuali di diritto costituzionale, Edit. Giuffr�, 1951), � indicata. tutta. la. dottrina., fino a.ila. pi� recente. Come abbiamo gi� detto, la. giurisprudenza. ha. seguito, nella. sua. tota.iit�, questa. ultima. tesi, guidata. dalle magistrali sentenze della. Corte di Cassazione (S. U. pena.li 7 febbraio 1948, n. 57, in �Foro It. � 1948, II, 57) e del Consiglio di Stato (Pres. Severi, Est. Gallo; � Foro It. � 1948, III, 113). Nella. prima. si legge: �Il quesito se l_a. Costituzione contenga., per sua natura., soltanto norme direttive va. risoluto negativa.mente. Giacch� la. Costituzione � un complesso di norme giuridiche che sono principalmente precettive, ma che possono pure essere soltanto direttive o programmatiche, in quanto hanno per -destinatario, oltre i soggetti di diritto, anche il futuro legislatore ordinario, di fronte a.I quale la. norma giuridica costituzionale � posta in grado gerarchico pi� elevato. Pi� precisamente, le norme consacra.te nella Costituzione, fatta. eccezione di quelle, che di solito ne costituiscono il preambolo, sono precettive, come tutte le norma giuridiche; ma alcune sono d� immediata applicazione, altre no. Occorre esamina.re caso per caso. In linea. generale pu� dirsi che le norme, le quali riconoscono e garantiscono diritti di libert� civile (nella cui categoria rientra il diritto di fare quanto la legge non vieta.) sono, di massima, oltre che precettive, anche di immedi�ta. applicazione, qualora beninteso non abbiano bisogno di essere integrate per la. loro applicazione: in quest'ultimo caso assumono, appunto, il carattere di norme direttive o programmatiche, nel senso che pongono principi, di cui il legislatore deve curare l'attuazione �. La seconda afferma: � ..... � pacifica la. premessa che la. nuova Costituzione italiana, come in genere tutte le carte costituzionali contiene in primo luogo l'enunciazione di principi generali ed astratti, cio� di principi programmatici, racchiusi nei cosi detti preamboli o in separate � dichiarazioni di diritti�, che indubbiamente presenta.no il carattere di norme puramente direttive per il futuro legislatore, e possono, per l'interprete, servire soltanto di guida e di orientamento. Nella Costituzione stessa. si rinvengono poi numerosi precetti che o rinviano espressamente alla legge futura allo scopo della loro pi� concreta. determinazione o della. loro ulteriore specificazione o integrazione, ovvero ancora per stabilire la. competenza legislativa. su determinate materie; oppure tale rinvio implicitamente presuppongono per la. natura. dei precetti medesimi, che, non contenendo ancora tutti gli elementi di concretezza e di compiutezza. propri del comando giuridico, suscettibile d'immediata applicazione e perci� per tutti obbligatorio, non possono parimenti aver per destinatario se non il legislatore futuro, che dovr�, con l'emanazione di successive norme, provvedere a. rendere idoneo il precetto alla. sua applicazione. cc Ma la Costituzione stessa contiene, infine, norme gi� complete e perfette in tutti i loro elementi, in ordine alle qua.li un ulteriore intervento del legislatore non si presenta necessario nemmeno per una successiva specificazione od integrazione; esse pertanto possiedono gi� in s� la. forza cogente per tutti i destinatari, e non soltanto per il legislatore. La contraria opinione, che vorrebbe ravvisare il carattere costante di principi programmatici, o talora di norme precettive ma. -dirette sempre al solo legislatore, nell'intero contenuto della Costituzione, costituisce un'affermazione che, per la. sua genericit�, si converte addirittura in una petizione di principio, in quanto non tiene conto della realt� giuridica, precipuo fondamento dell'opera. dell'interprete, e, cio�, della incontrovertibile constatazione che alcune norme, come quella. che in appresso dovr� prendersi in esame a.i fini della. presente controversia., quando sono nella Costituzione stessa formula.te con tali caratteri di compiutezza e di concretezza da. non richiedere la. bench� minima integrazione in leggi successive, non si differenzia.no dal precetto legislativo per tutti obbligatorio se non per la. superiore natura ed efficacia., propria delle norme costituzionali>>. (V. in senso assolutamente conforme IV Sezione, n. 352 del 26 ottobre 1949 pres. Papaldo, Est. Mezzanotte). .Ai suesposti principi � informata anche la. giurisprudenza della. Corte dei Conti, per la. quale rinvia.mo a.lle risoluzioni della Sezione di controllo 23 giugno 1953, n. 2 e 15 giugno 1954, n. 15 (rispettiva. mente in �Rivista della Corte dei Conti� 1953, II, 120 e 1954, II, 73). 2. Le conseguenze che derivano dall'applicazione di ciascuna. delle tre tesi, a.i fini del rapporto gerarchico tra. Costituzione e leggi ordina.rie, sono facilmente intuibili. Se si segue la prima. tesi, un rapporto giuridica.mente (o meglio giudiziariamente) rilevante tra norme costituzionali e norme ordina.rie non esiste. Come dice il Oa.lamandrei (Op. cit., p. 82): cc Leggi costituzionali e leggi ordinarie si troverebbero ... in una situazione reciproca simile a quella in cui si trovano tra loro le norme internazionali e le norme interne: non possono incontrarsi e, quindi, non possono neanche essere incompatibili �. Quindi, nessuna legge ordinaria, anteriore alla Costituzione, potrebbe essere abrogata da una norma contraria di questa. � superfluo rilevare l'assurdit� di una simile tesi che, se applicata rigorosamente, porterebbe a ritenere tuttora in vigore, ad esempio, perfino le norme relative alla delega legislativa� ed alla emanazione dei decreti legge contenute nella legge 31 gennaio 1926, n. 100, le cui disposizioni non sarebbero state abrogate da quelle contrarie contenute negli articoli 76 e 77 della Costituzione, che, vaganti nell'empireo � legislativo, non si sarebbero ancora con quelle mai incontrate. Anzi, non avremmo ancora la bandiera della Repubblica, non constandoci dell'esistenza di una legge ordinaria con contenuto identico all'art. 12 della Costituzione. � .Altrettanto assurde le conseguenze della second.a tesi. Riconoscere l'immediata applicabilit� di tutte o quasi tutte le norme della Costituzione, obbligando, quindi, tutti i giudici e gli organi dell'Amministrazione a disapplicare le norme precedenti -3 contra.rie pi� che alla. lettera, allo spirito delle norme costituzionali, anche quando l'applicazione di queste sarebbe solo possibile sul pia.no negativo della abrogazione delle norme precedenti e non sul pia.no positivo della loro sostituzione con una. disciplina. nuova, per difetto delle indispensabili disposizioni integrative (particolarmente a carattere organizzativo), significa. postula.re la. creazione di una serie di la.cune incolmabili nell'ordinamento giuridico e significa., sopra.tutto, tra.dire la. stessa. volont�. dei costituenti che, rimettendo al legislatore futuro l'attuazione concreta dei principi da. essi enunciati, implicitamente vollero che tale attuazione fosse gradua.le e ponderata. Scrive, in proposito, il CRISAFULLI (Norme costituzionali programmatiche, in �Riv. Trim. Dir. Pubbl. n, 1951, 364): <e le norme programmatiche furono introdotte nel testo della. Costituzione proprio nei casi in cui l'accordo tra le forze politiche fu raggiunto sola.mente sul piano di un programma minimo d'azione e non di una decisione immediatamente operativa, e, quindi, nel senso di promuovere certe future trasformazioni anzich� di realizzarle subitamente �. Come si vede, le due tesi suesposte considerano entrambe le norme della Costituzione come di grado nettamente superiore alle norme _ ordin'arie, ma si tratta di una superiorit�. talmente accentuata da tra.sformare la differenza di grado in differenza di qualit�.. La Costituzione non sarebbe, cosi, soltanto una superlegge ma addirittura una legge divina, e i suoi articoli sarebbero gli epigoni pi� numerosi, ma non meno sacri, dei dieci comandamenti. Questa differenza. di qualit�. comporterebbe per i sostenitori della prima tesi, la conseguenza che la. Costituzione non si sarebbe inserita nell'ordinamento giuridico, sul quale si librerebbe toccandolo solo per mezzo o del legislatore ordina.rio o della Corte costituzionale; mentre per i sostenitori della seconda tesi, essa vi sarebbe precipitata sopra con tutta la sua mole, schiacciandolo, e starebbe 'ora contemplandone le rovine, in attesa. che il legislatore ordinario ricostruisca l'edificio del nostro diritto positivo, che era certo inadeguato, angusto, non conforme alle regole di architettura giuridica. da essa dettate, ma pur sempre preferibile all'aria aperta. Le conseguenze che deriva.no dall'applicazione della terza tesi, intermedia fra le due sopra. menzionate, ci sembrano tali da convincere della sua intrinseca esattezza in quanto hanno consentito di adeguare l'ordinamento giuridico italiano, composto sopra tutto di leggi anteriori alla Costituzione, ai principi democratici da questa proclamati, nei limiti in cui l'adeguamento era possibile in mancanza delle leggi . ordinarie da emanarsi dal Parlamento per attuare quei princip�. Ognuno pu� facilmente intendere cosa sarebbe avvenuto se i giudici ordinari o amministrativi avessero seguito la tesi della non applicabilit�. immediata di tutte le norme della Costituzione, dichiarando che spettava al legislatore ordinario tradurre queste in norme concretamente obbligatorie per tutti i soggetti di diritto. Mancando ogni mezzo giuridico per costringere illegislatore a svol gere questa attivit�., � chiaro che la Costituzione sarebbe rimasta. un semplice documento politico, imponente come un monumento, ma. come questo privo di vita. Ma, s� questi sono gli innegabili meriti della teoria che distingue le norme della Costituzione tra. quelle di immediata. applicazione e quelle di non immediata applicazione, � evidente che il fatto di essere nata dalla pratica giurisprudenziale ne determina gli invalicabili limiti che sono proprio quelli segna.ti dalla stessa. Costituzione alle attribuzioni del potere giuridizia.rio: 1o Il giudice non pu� creare il diritto; 20 il giudice deve sempre trovare nell'ordinamento giuridico la. norma per decidere concretamente la. lite portata. al suo giudizio. Ed �, in sostanza, proprio sul modo col qua.le i giudici hanno riconosciuto l'esistenza. di quei limiti nei ca.si concreti, che si � appuntata. la critica. di quegli scrittori, piuttosto politici che giuristi, i qua.li, come diremo, vedono nella. Corte Costituzionale l'organo che quei limiti pu� superare, o, meglio, ignorare (V. oltre il BALLADORE-PALLIERI, Op. e loc. cit., il BATTAGLIA: Le leggi di Socrate, in cc Il Mondo n, 1956, n. 9, p. 1, il qua.le giunge a ritenere che �la Corte costituzionale dovr�. esercitare il suo sindacato sulle leggi anteriori, proprio perch� la. magistratura ordinaria, pur avendo riconosciuto che esse sono in contrasto eon norme programmatiche della Costituzione non le ha abrogate �). Ora, � facile rilevare che queste critiche non hanno alcun valore al fine di stabilire l'esattezza della terza delle_ tesi sopra esposte. �, infatti, evidente che anche se di tutta la. Costituzione una sola. norma fosse da considerare di applicazione immediata, o una sola. di applicazione non immediata, la tesi da noi seguita rimarrebbe pur sempre valida. 3. Accertato cosi che l'opinione pi� logica e fondata. circa la natura giuridica della Costituzione appare quella che la definisce come atto normativo composto di disposizioni alcune immediatamente applicabili (e, cio�, obbligatorie per tutti i soggetti di diritto operanti nei limiti territoriali nei quali esse hanno efficacia), altre non immediatamente applicabili (e cio�, al massimo, obbligatorie sole per il legislatore futuro) ne consegue che il problema �dei suoi rapporti con leggi anteriori non avrebbe alcun senso, e, cio�, non sarebbe un vero problema se le norme della Costituzione avessero lo stesso valore di quelle di una legge ordinaria. In tal caso, infatti, esso sarebbe risolto applicandosi l'art. 15 della preleggi. Cosi le leggi anteriori contra.rie ad una norma. di applicazione immediata. sarebbero abroga.te; quelle contrarie ad una. norma di applica zione non immediata. continuerebbero ad aver vigore, in quanto non si verifi.cherebberp i presup posti per l'abrogazione, previsti appunto nel cit._ _ art. 15, dei quali, quello fonda.menta.le � che la. ca.re. � legge nuova. sia tale da. potersi effettiva.mente appli- � risaputo che casi di leggi nuove che non abroga.no leggi precedenti contrarie perch� man -4 - cano ancora le condizioni per la loro applicazione sono possibili nel nostro diritto e si sono verificati e ~i verificano, soprattutto, quando una legge nuova prevede o richiede l'emanazione di norme integrative per essere applicata (es. lo status degli impiegati statali non di ruolo, anche dopo l'emanazione del d. 1. n. 262 del 1948 � rimasto regolato dalle leggi anteriori, incompatibili col decreto medesimo, mancando le norme di attuazione di questo, dettate solo con legge 5giugno1951, n. 376). Ma la Costituzione, come abbiamo detto, se ha almeno forza di legge ordinaria, non ha soltanto tale forza; essa ha innegabilmente una forza superiore e nella gerarchia delle fonti occupa il posto pi� alto. E questa superiorit� non � solo politica (come avviene per le costituzioni, cosi dette, flessibili che una legge ordinaria pu:) modificare); essa nelle Costituzioni rigide, come la nostra, � anche giuridica e garantita sia da disposizioni che prescrivono una speciale procedura per la modific.azione delle norme costituzionali sia, talvolta, dalla istituzione di un organo supremo al quale � affidato il controllo sull'attivit� o del solo potere legislativo o di tutti i poteri dello Stato, al fine di impedire che tale attivit� si concreti in violazioni della Costituzione (V.: BISCARETTI: Diritto costituzionale, p. 432 e segg.). Ora, � proprio questa differenza di grado tra le norme delle Costituzioni rigide e quelle delle leggi ordinarie che ha fatto sorgere il problema di cui ci occupiamo. Esso pu� porsi nei seguenti termini: Le leggi anteriori contrarie a norme della Costituzione, non immediatamente applicabili, non sono abrogate da queste per mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 15 delle preleggi; pu�, per�, ritenersi che il contrasto non abbia alcuna ripercussione sulle dette leggi anteriori? Coloro stessi che si pongono il problema sostengono che queste leggi, se pur non abrogate in forza del cit. art. 15, diventerebbero incostituzionali (v. per tutti CRISAFULLI, Op' e loc. cit.) con tutte le conseguenze che derivano da questo vizio sopravvenuto. In base a tali argomenti l'art. 15 che regola la successione delle leggi nel tempo dovrebbe ora leggersi come se fosse integrato da una norma che dicesse che, anche quando non si verifichi alcuna delle ipotesi di abrogazione previste in esso art. 15, le leggi comunque contrarie a norme costituzionali posteriori o con esse incompatibili sono viziate di illegittimit� costituzionale. Ma � chiaro che una norma del genere avrebbe qualche significato solo se stabilisse che da questa illegittimit� costituzionale consegue l'abrogazione della legge anteriore e, cio�, il dovere del giudice di disapplicarla. Essa, cio�, sarebbe da considerare abrogata anche in difetto di dichiarazione espressa del legislatore, anche in mancanza di incompatibilit� con norme posteriori concretamente applicabili; infine, anche senza che si verifichi l'ipotesi di nuova legge che regoli, con applicazione immediata, l'intera materia gi� regolata dalla legge anteriore. Il risultato che ne deriverebbe sarebbe quello da noi gi� accennato: nessuna norma di diritto regolerebbe pi� la fattispecie gi� prima regolata, perch� la legge vecchia, viziata d'incostituzionalit�, non sarebbe pi� applicabile e la legge nuova non potrebbe applicarsi, appunto perch� l'ipotesi concerne il caso di contrasto oon ,norme costituzionali non immediatamente applicabili. Ma � evidente che un simile risultato finirebbe per essere proprio in contrasto con la legge nuova dalla quale scaturirebbe: abbiamo, infatti, supposto che questa non possa essere immediatamente applicata perch� non contiene tutti i precetti necessari per regolare la fattispecie da essa contemplata. Le si attribuirebbe, invece, la forza di abrogare la legge precedente, e cio�, proprio quell'effetto che consegue o ad una dichiarazione espressa del legislatore od alla applicazione effettiva ad una determinata fattispecie della norma posteriore contraria o incompatibile o comunque diversa. Il fin qui detto ci consente di rilevare che, se si accetta la tesi che le norme della Costituzione sono in parte precettive e in parte non precettive, il problema dei loro rapporti con le leggi anteriori pu� trovare soluzione logica solo nell'ambito dell'art. 15 delle preleggi; sicch�, le norme della Costituzione hanno gi� abrogato, per sostituzione, tutte le norme anteriori, nei limiti della superficie di coincidenza della disciplina giuridica effettiva che dalle suddetta norme deriva. Al di fuori di questa superficie le norme anteriori continuano ad essere applicate in attesa che il legislatore ordinario le sottoponga a revisione o abrogandole esplicitamente o implicitamente e sostituendole. Per ammettere che l'abrogazione delle norme anteriori si verifichi anche nei casi in cui la Costituzione non ha� dettato una concreta nuova disciplina giuridica di determinati fatti, comportamenti o istituti, occorrerebbe dimostrare che nella Costituzione stessa esiste una norma, esplicita o implicita, che dichiara soppresso tutto il vecchio ordinamento giuridico. Occorrerebbe, tanto per fare un paragone che si basa su recenti, dolorose esperienze del nostro Paese, una norma analoga al d. 1. n. 249 del 1944 che dichiari, appunto, irrilevanti per il diritto tutte le leggi e gli atti normativi emanati dal sedicente governo della r.s.i. Ma, � superfluo rilevarlo, una norma del genere non solo manca ma �, addirittura, inconcepibile perch� avrebbe dovuto concernere non solo la legislazione fascista ma tutta la legislazione pre-Costituzione dalla unificazione dell'Italia al 31 dicembre 194 7. Non vi sarebbe infatti, alcuna ragione per limitare il sindacato di legittimit� costituzionale, quando se ne ammetta l'applicazione alle leggi anteriori, solo al periodo 1922-1943, essendo evidente che il contrasto con norme della Costituzione pu� verificarsi anche per leggi precedenti o successive a quel periodo. 4. Il punto di vista suesposto appare d'altronde confermato se si esamina il problema sotto un altro aspetto: quello, cio�, che concerne il conoott-0 stesso di illegittimit� costituzionale, q�ale risulta dal sistema di norme che lo riguardano poste nella nostra Costituzione. Infatti quando si dice che una legge � viziata da illegittimit� costituzionale se � in 5 contrasto sostanziale con le norme della Costituzione, si dice cosa inesatta e che deriva da una superficiale nozione della natura giuridica della nostra Costituzione. La nostra Costituzione � rigida, ma non immutabile. Essa pu� essere, invece, modificata, salvo che in un solo articolo (quello che concerne la forma repubblicana dello Stato); solo che le modificazioni, adottate dal legislatore ordinario, debbono essere disposte con leggi approvate dal Parlamento con una speciale procedura, diversa da quella normale, e regolata nella stessa Costituzione. Ci� posto, un contrasto vero e proprio (inteso nel senso di contraddizione tra norme coesistenti) tra la Costituzione e un'altra legge non pu� configurarsi. Pu� solo verificarsi che una legge che regoli fattispecie previste dalla Costituzione, con norme ad essa contrarie o comunque incompatibili, non sia stata approvata con la speciale procedura prescritta dalla stessa Costituzione. Ed � questa l'ipotesi che deve qualificarsi come vizio di illegittimit�, costituzionale della legge. Per ripetere le parole dell' �ZZAEITI (Considerazioni sulla nuova disciplina del sindacato sulla costituzionalit� delle leggi, in �Foro Pad. >,, 1948, IV, 49): cc � bens� vero che ogni questione sulla costituzionalit�, di una legge implica un contrasto tra la legge e le norme costituzionali; ma il contrasto non � con qualsiasi delle norme della Costituzione, bens� specificamente con quelle che disciplinano la formazione de11a legge. La inconstituzionalit�, della legge sembra, quindi, riflettere non tanto il contenuto concreto di essa, quanto il suo processo formativo, vale a dire l'attivit� del legislatore, al quale si atteggia una specie di eccesso di potere sotto il profilo che gli organi legislativi non avevano il potere di emanarla senza l'osservanza di determinate forme. Il contenuto concreto della legge pu� venire in considerazione soltanto allo scopo di stabilire quali siano le forme che erano da osservare per l'emanazione della legge avente quel determinato. contenuto �. Ora, se cosi �, se, cio�, la illegittimit� costituzionale � un vizio che concerne solo il procedimento di formazione della legge, s� che il legislatore pu� dare a questa qualsiasi contenuto, anche contrario alla Costituzione, sol che osservi la speciale procedura stabilita per l'approvazione di norme che abbiano quel contenuto, pare difficile ammettere che un contrasto tale da determinare il vizio di illegittimit� costituzionale, possa sussistere cc allorch� si tratta di leggi anteriori alla Costituzione, le quali, appunto perch� anteriori, non potevano essere emenate secondo le forme che la 0ostituzione sopravvenuta prescrive. La legge anteriore, se fu emanata nelle forme che a suo tempo erano prescritte, � perfettamente costituzionale, e tale rimane, perch� non sembra che si possa senza contraddizione parlare di una incostituziona. lit�, sopravvenuta. Potr�, bens� esservi un contrasto tra. le disposizioni della legge e disposizioni dettate nella Costituzione; ma per risolvere questo contrasto non occorre discutere della validit�, della legge. Esso potrebbe essere risoluto in base alle regole generali sulla successione delle leggi, in quanto che la Costituzione, che � anche essa una legge come tutte le altre, quale legge posteriore abroga le disposizioni della legge precedente con essa incompatibilli (art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile). La prevalenza delle norme costituzionali,. in ques.to. caso, non deriva dal. loro carattere costituzionale, ma soltanto dal tempo della loro emanazione �. 5. Agli argomenti sopra esposti a conforto della tesi, secondo la quale per le leggi anteriori alla Costituzione non pu� parlarsi di illegittimit�, costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione, si possono aggiungere, riteniamo, altri argomenti desunti dalla lettera di norme espresse della stessa Costituzione e precisamente della disposizione transitoria XVI. Tale disposizione stabilisce al legislatore ordinario un termine di un anno, per adeguare la legislazione preesistente in materia costituzionale alle norme della Costituzione. Si tratta di termine ritenuto paci:�camen'te non perentorio (nel senso che la sua scadenza non importa certo decadenza nel legislatore ordinario dalla facolt�, di revisione e di coordinamento delle precedenti norme costituzionali (v. �ZZARITI, in cc Foro It. n, 1956, IV, 1 e segg.). Ci� premesso, rileviamo che la disp. XVI stabilisce che cc entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplieitamente o implicitamente abrogate�. La corretta interpretazione della norma pu� essere soltanto la seguente: quelle leggi anteriori alla Costituzione che regolavano materie ora regolate dalla Costituzione (e in tal senso si pu� parlare di leggi costituzionali precedenti, mancando ogni distinzione formale tra tali leggi e quelle ordinarie) possono essere state abrogate espressamente dalla Costituzione o possono essere state abrogate implicitamente, in applicazione dell'art. 15 delle preleggi, perch� incompatibili con norme precettive della stessa Costituzione o perch� regolanti materia ora regolata completamente da norme precettive della stessa Costituzione. Quelle leggi costituzionali anteriori le quali, invece, non sono da considerare abrogate, evidentemente perch� in contrasto solo con norme non precettive della Costituzione, dovranno essere coordinate con questa dal legislatore ordinario, entro un anno. Finch� a tale coordinamento e a tale revisione non si sar�, proceduto (e abbiamo visto che il termine di un anno non � perentorio) � evidente che queste leggi si debbono intendere tuttora in vigore e pienamente legittime. Ora; non si comprenderebbe perch� questa soluzione che vale per le leggi costituzionali anteriori, non debba valere per tutte le leggi anteriori alla Costituzione, tanto pi� che per il solo fatto che si riscontri un contrasto tra una. norma della Costituzione e una norma di legge anteriore questa _ assume la qualit�, di norma costituzionale precedente (in senso materiale, che � l'unico rilevante per il periodo llinte-Oostituzione). 6 D'altronde, se si esamina la disposizione XVI, alla luce dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, se ne dedurr� facilmente il suo vero scopo che � stato soltanto quello di stabilire un termine breve (che, seppur non perentorio, � certo politicamente vincolante) entro il quale il legislatore ordinario doveva provvedere alla revisione ed al coordinamento delle leggi pi� importanti anteriori alla Costituzione (e cio� per le leggi costituzionali). Il significato della norma non poteva invece essere quello di limitare tale opera di revisione e coordinamento da parte del Parlamento della Repubblica alle sole leggi costituzionali anteriori. � evidente, infatti, che, inserendosi la nuova Costituzione repubblicana in un ordinamento giuridico gi� esistente e che non si voleva (e d'altronde nemmeno si� sarebbe potuto) integralmente abrogare, e nemmeno colpire con un sospetto generale di incompatibilit� col nuovo ordinamento, la revisione e il coordinamento dell'ordinamento precedente con l'ordinamento creato dalla nuova Costituzione erano indispensabili e scaturivano, pi� che da una qualunque norma giuridica, dalla stessa logica dei fatti. Non poteva, invero, una tale opera essere compiuta dal costituente al quale spettava solo di dettare i principi fondamentali del nuovo ordinamento democratico dello Stato. Nell'ambito di questi principi, era al legislatore ordinario che veniva attribuito il compito di provvedere al minuzioso lavoro di coordinamento e revisione delle leggi anteriori, per eliminare quelle discordanze e quegli anacronismi che inevitabilmente doveva provoc:;i,re l'immissione nell'ordinamento giuridico preesistente delle norme della nuova Costituzione. Su un piano nettamente superiore, si verificava la stessa situazione che si verifica quando il legislatore ordinario, dovendo procedere ad opera di riforma della codificazione, si limita a dettare i principi direttivi e gli scopi da raggiungere al potere esecutivo al quale, come tecnicamente pi� idoneo, affida la concreta formulazione delle norme. Ohe sia quella suesposta la vera natura giuridica della XVI disposizione transitoria, che essa, cio�, sia stata dettata solo allo scopo di. stabilire un termine all'attivit� del legislatore futuro, in vista della particolare urgenza della materia da coordinare, risulta anche dalle analoghe norme contenute nella disposizione transitoria VI, nella disposizione transitoria VII (1� comma), nella disposizione transitoria IX, nelle quali sono appunto stabiliti termini diversi e tutti pi� ampi di quello della disposizione XVI per il coordinamento e revisione di leggi concernenti determinate materie, per le quali l'urgenza della revisione era meno sentita. � chiaro che, quando si tratta di materie non comprese nelle suddette disposizioni transitorie, non significa che il costituente abbia escluso per queste la necessit� del coordinamento e della revisione ma soltanto che per queste ha lasciato alla discrezionalit� del legislatore ordinario il compito di fissare i tempi della attuazione del programma contenuto della Costituzione. Ma se cosi �, sarebbe assurdo pensare che nello stesso momento in cui il Costituente affidava un tal compito di coordinamento delle norme anteriori con la Costituzione al legislatore futuro, egli volessse con l'art. 134 disporre che sulle stesse leggi da coordinare e, evidentemente, in�� concorrenza con l'opera di coordinamento, si esercitasse un potere di invalidazione da parte di organo costituzionale diverso dal Parlamento. Riassumendo, da qualunque punto di vista si esamini il problema del rapporto tra Costituzione e leggi anteriori, la sola norma che pu� applicarsi per regolare questo rapporto � l'art. 15 delle pre leggi: o abrogazione perch� si verificano i presup posti da esso previsti o mantenimento in vigore. 6. Dobbiamo ora esaminare se la soluzione che abbiamo fin qui delineata subisca modificazioni in relazione alla istituzione e al funzionamento della Corte costituzionale. Presupposto di quest� esame � un breve cenno sulle origini della Corte e sugli scopi che il legisla tore costituente volle perseguire istituendola. A questi fini, la fonte d'informazione pi� atten dibile appaiono i lavori dell'Assemblea Costituente, nella quale il problema fu ampiamente dibattuto, con la manifestazione di opinioni contrastanti sulla opportunit� o. meno di procedere alla istituzione del nuovissimo organo supremo di giurisdizione costituzionale. Tutti i deputati per� furono con cordi nel riconoscere quali dovessero essere, comun que, i limiti della sua competenza in materia di sindacato sulle leggi. Ci sembra indispensabile ricordare, in proposito sia l'opinione dell'on. La Pira, sulla quale si form� il consenso generale, sia l'opinione dello stesso relatore on. Rossi, che riassunse la discussione. Disse il La Pira: �Noi abbiamo creato una legge base, come si dice, una norma base, che � la Costituzione, la quale determina per il futuro legislatore delle condizioni, dei limiti, degli orientamenti. .Allora, se c'� una legge base la quale � suscettibile, di violazione da parte del legislatore futuro, la conclusione � evidente; deve esistere un organo giurisdizionale il quale accerter�, ove queste violazioni avvenissero, il verificarsi di tali violazioni. Quindi, se esiste una norma base, quale � la Costituzione, e se questa � suscettiva di violazione, deve esistere una funzione giurisdizionale e un organo appropriato che questa funzione eserciti. Per coronare l'edificio costituzionale, come si corona un edificio con un tetto o una volta, ci vuole per forza una Corte costituzionale. Se c'� questa giurisdizione speciale, ci deve essere un organo particolare. N � si pu� dire: ricorriamo alla giurisdizione ordinaria, perch� si potrebbe eccepire che la giurisdizione ordinaria con i suoi organi ordinari di giurisdizione si riferisce a legge ordinaria, a quella che si chiama legge successiva, derivata, ma non alla legge base, alla norma base, la quale appunto perch� tale, ha caratteri speciali e, pertanto caratteri speciali devono avere la giurisdizione e l'organo corr�latlvk Quindi per queste ragioni, data cio� l'essenza e la finalit� giuridica della Costituzione rigida, l'esistenza di una Corte Costituzionale � indispensabile. 7 Se vogliamo che il nostro edificio sia completo, � necessario mettere questa volta�. (Assemblea Costi tuente verbali p. 2627). Il relatore on. Paolo Rossi, riassumendo la discus sione e rispondendo alle critiche rivolte da alcuni deputati, disse, riferendosi particolarmente alla critica dell'on. Preti il quale sollev� il dubbio che la attribuzione alla Corte costituzionale dei poteri di sindacato sulle leggi si risolvesse nella creazione di un organo al di sopra del Parlamento (opinione che implicava, evidentemente, l'affermazione che la Corte potesse sindacare solo le leggi future e non quelle passate): �Io non vedo che l'autolimite sia una rinunzia alla sovranit�; non vedo che il Parlamento, ponendo a se stesso l'obbligo di non violare taluni principi abdichi alla sua autorit�: la afferma pi� che mai;� (Assemblea ~Costituente, verbali p. 2633). E precisando ulteriormente questo suo concetto, per dimostrare che, in tutti i casi, l'ultima parola resta sempre al Parlamento, aggiunse: (( La Corte costituzionale annulla una legge, annulla un decreto. E va bene: la legge ritorna al Parlamento. Il Parlamento la riesamina ed � libero di modificare la legge o di modificare la Costituzione per modo che la legge cessi di essere incostituzionale. C'� nel progetto l'art. 130 (poi divenuto 138) che determina i modi attraverso i quali anche la Costituzione pu� essere mutata, talch� in definitiva, con semplici garanzie dirette contro le improvvisazioni e l'infatuamento, al vertice della sovranit� . e della responsabilit� restano indefettibilmente il Pl!irlamento ed il popolo� (ibidem). E per completare il quadro delle discussioni svoltesi in relazione al problema suaccennato, giover� ricordare che fu sollevato dall'on. Gullo il dubbio che la formula usata nell'art. 134 ({ con troversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi >i attribuisse alla Corte addirittura il potere di sindacare in via permanente e di propria inizia tiva tutte le leggi emanate dal Parlamento, al fine di accertarne la conformit� alla Costituzione, s� che egli proponeva che invece che di illegittimit� costituzionale, si parlasse di illegittimit� per chia rire che la Costituzione presumeva che tutte le leggi fossero conformi ad essa salvo che, sorgendo controversia nei modi da essa previsti, se �ne accer tasse dalla Corte su domanda, di chi a tanto era legittimato, la concreta incostituzionalit�. (ibidem pag. 2634 e segg.). Questa preoccupazione, evidentemente, sarebbe stata assurda se si fosse voluto attribuire alla Corte il potere di sindacare la costituzionalit� delle leggi emanate anche anteriormente alla Costituzione; essa fu, d'altronde, eliminata, precisandosi, come opportunamente disse il Ruini che non si voleva affatto attribuire alla Corte costituzionale, (( una funzione in qualche modo analoga a quella di regi strazione che ha la Corte dei Conti �. Concludendo, e poich� le nostre ricerche, che abbiamo svolto con la maggiore accuratezza possi. bile non ci hanno consentito di rinvenire, nei lavori dell'Assemblea Costituente, l'espressione di alcuna opinione, la quale attribuisca alla Corte costituzionale il sindacato su leggi diverse da quelle emanate dal Parlamento della Repubblica, riteniamo di potere affermare ch� questa opinione, poi sostenuta, come vedremo, da alcuni scrittori, non trova nel pensiero dei costituenti alcuna base. Fu subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione che il problema della incostituzionalit� delle leggi anteriori cominci� a prospettarsi. E ci� avvenne, come abbiamo visto, quando si tratt� di decidere se l'art. 113 della stessa Costituzione che stabilisce che contro gli atti della Pubblica Amministrazione � sempre ammessa la tutela giurisdizionale, dovesse essere applicato anche in relazione a quegli atti per i quali leggi anteriori alla Costituzione escludevano o limitavano tale tutela. 7. Fu in relazione a tale questione che ilConsiglio di Stato prima, e poi la Corte di Cassazione (che gi� s'era occupata, peraltro, di questione analoga in relazione all'art. 25 della Costituzione) elaborarono la teoria della distinzione delle norme costituzionali in norme precettive e norme programmatiche (o meglio, di applicazione non immediata), derivandone la conseguenza che per le norme precettive dovesse valere, in relazione alle leggi anteriori contrarie, il principio stabilito nell'art. 15 delle preleggi. Contro questa teorica, la quale aveva innegabilmente il merito di dare concreta applicazione alla Costituzione, nei limiti del possibile, facendola diventare legge operante dello Stato e dando cos� un senso pratico al nuovo ordinamento della Repubblica, si schierarono alcuni cc supercostituzionalisti teorici>> (cos� li chiama il LENER in ((Civilt� Cattolica �, 1953, III, 40) i quali affermarono che l'articolo 15 delle preleggi fosse inapplicabile ai rapporti tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, attesa la differenza di grado tra queste e che il giudice ordinario (inteso come contrapposto al giudice costituzionale) quando fosse sorta questione di incompatibilit� tra la Costituzione e qualsiasi altra legge, anteriore o posteriore ad essa, <(avrebbe dovuto astenersi dal giudicare sui rapporti tra legge ordinaria e legge costituzionale per deferire la questione alla Corte costituzionale � (CERETI: Norme costituzionali e leggi ordinarie, in cc Foro Pad. �, 1948, IV, 81). Dopo il Cereti che, come vedremo, ha successivamente cambiato opinione, numerosi sono gli autori che propendono per la tesi della assoggettabilit� a sindacato, da parte della Corte costituzionale, di tutte le leggi anteriori o posteriori alla Costituzione. Cercheremo qui, di riportare, almeno per i prin cipali di questi autori, gli argomenti addotti a sostegno della propria tesi. Afferma il MoRTATI (Istituzioni di Diritto pubblico, Cedam, 1955, p. 646): e( Nessun: dubbio pu� sorgere circa la sottoposizione a sindacato delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione per contrasto con le norme materiali di questa. Manifestamente infondata l'opinione� espressa in contrario, sulla base di un presunto principio secondo cui la validit� di un atto debba essere valutato alla stregua dell'ordinamento vigente al momento della sua emissione. Si tratta dell'errata --8 generalizzazione di un principio che � valido solo per la regolarit� formale degli atti anteriori, o pu� esserlo in limitati casi di atti particolari, non mai per gli atti normativi, i quali in tanto possono conservare la validit� originaria,� in quanto siano suscettibili di inserirsi, armonicamente, nel sistema creato sana nuova Costituzione �. Sostiene il BARILE (Efficacia abrogante delle norme della Costituzione, in �Commentario � diretto da Calamandrei e Levi, Barbera, 1950, p. 79): e< Mentre deve risolversi negativamente l'opposto problema del sindacato di costituzionalit� dell '.A.G.O. sulle leggi posteriori, riteniamo doversi risolvere invece positivamente il problema del sindacato della Corte costituzionale sulle leggi anteriori. Il Testo non solo dell'art. 134 della Costituzione, ma anche dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e del progetto governativo 14 luglio 1948 parla genericamente di controversie relative alla illegittmit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; nessuna norma esiste che vieti alla parte in giudizio di impugnare la costituzionalit� di una legge anche dopo anni che essa � stata pubblicata; e quindi anche se la emanazione risale ad un'epoca anteriore al 1948, vertendosi qui nella prima ipotesi dell'art.134 cita~o. Non potendosi, pertanto escludere che ilsindacato della Corte costituzionale possa estendersi anche alle leggi vecchie, esso � da ritenersi ammissibile sia pure considerando che il giudizio che la Corte pronunzier� in tali casi sar� un giudizio di inefficacia e non di invalidit�, sempre nell'ambito della legittimit� costituzionale. cc Riassumendo, la .A.G.O. ha il potere di deter minare l'immediatezza di applicazione delle norme della Costituzione; tale potere si esercita mediante l'accoglimento del principio interpretativo della abrogazione delle norme precedenti in contrasto con la Costituzione, mentre non pu� esercitarsi me diante la dichiarazione di incostituzionalit� delle norme stesse; solo la Corte costituzionale potr� di chiarare incostituzionali le stesse norme, venendo il suo sindacato ad aggiungersi al potere di interpre tazione, spettante al giudice ordinario, ma con diversa efficacia �. E il CALAMANDREI nel suo volumetto La illegittimit� costituzionale delle leggi nel processo civile (Cedam, 1950, 84) afferma: cc N� si potrebbe replicare che l'art. 136 � scritto per le leggi nuove e cio� per le leggi ordinarie che saranno emanate dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non per quelle che erano in vigore prima; l'art. 134, ammettendo il sindacato di legittimit� costituzionale sulle leggi, non distingue fra leggi precedenti e leggi successive alla Costituzione ed autorevolmente � stato espresso al Senato l'avviso che a tale sindacato siano soggette nello stesso modo tanto le leggi emanate dopo, quanto le leggi emanate prima. Dunque se anche le leggi ordinarie, emanate prima della Costituzione, ma con essa ora contrastanti sono soggette al sin dacato di legittimit� costituzionale della Corte, in forza del quale possono perdere efficacia solo dal giorno successivo a quello della pronuncia della Corte, questo dimostra, se non mi inganno, che fino a quel giorno le leggi ordinarie contrastanti con la Costituzione sono rimaste in vigore e che fino a quel giorno la Costituzione non ha avuto su di esse diretta ed immediata efficacia abrogativa. Il che porterebbe a concludere, contrariamente a quello che in questo primo anno ha ritenuto l'opinione prevalente, che nella Costituzione non vi siano disposizioni direttamente applicabili sullo stesso piano delle leggi ordinarie '" Il Crisafulli (Op. e loc. cit.) indicando i mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e soprattutto dalla Costituzione per dare attuazione alle norme costituzionali c. d. programmatiche, sostiene che l'eventuale annullamento da parte della Corte costituzionale delle vecchie leggi incompatibili con tali norme, obbliga, indirettamente, gli cc organi legislativi ad uscire dalla loro inerzia e a provvedere sollecitamente in modo conforme alla norma costituzionale programmatica. Mancando, infatti, le norme di legge che sarebbero necessarie e doverose in attuazione di una norma costituzionale e programmatica, la relativa materia continua ad essere regolata dalla legislazione anteriore. La quale sar� diventata frattanto incostituzionale, in quanto disponga in modo incompatibile con le successive norme di grado superiore (ma non sar� stata abrogata tacitamente, per essere queste ultime esclusivamente programmatiche). Ed in tal caso, coloro che vi abbiano interesse saranno abilitati, nel corso di un qualsiasi giudizio penale, civile o amministrativo, ad impugnare le norme anteriori per i:llegittimit� costituzionale sopravvenuta e la Corte potr� a sua volta pronunciarn,e l'annullamento'" L'ESPOSITO nel suo scritto: Leggi vecchie e Costituzione nuova (in cc Giur. It. n, 1948, III, 81), per contrastare la tesi seguita dal Consiglio di Stato della applicabilit� immediata dell'art. 113 della Costituzione con conseguente abrogazione delle norme anteriori contrarie, rilevato che il divieto stabilito nell'art. 113 medesimo � un divieto diretto al legislatore futuro, afferma che �il divieto, come ogni divieto al legislatore, nel sistema instaurato dalla nostra Costituzione non ha tanta forza da impedire che una legge contraria alla Costituzione possa venire ad esistenza e non ha tanta efficacia che ogni legge contraria cessi automaticamente di esistere. Esso d� solo la possibilit� di ricorrere alla Corte costituzionale e di ottenere che la legge contraria cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione proclamante la illegittimit� costituzionale della disposizione. E questo vale tanto per le leggi future che per quelle passate, essendosi statuito genericamente che cc la C�rte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non che essa giudica solo della costituzionalit� della emissione delle leggi o delle leggi che si emetteranno. Perci� quando la Corte comincer� a funzionare, dato il sistema che si � voluto instaurare� in Itali_a, ..~ar� � necessario rivolgersi alla Corte perch�, una-p�r una, le molte leggi che hanno escluso ricorsi giurisdizionali contro particolari atti amministrativi cessino di avere vigore �. -9- Per completezza di indagine, citiamo, poi, il LucIFREDI (La nuova Costituzione italiana, S.E.L., 1951, p. 236) secondo il quale �non sembra seriamente dubitabile che il giudizio (se. della Corte costituzionale sulla costituzionalit� delle leggi) possa effettuarsi anche con riferimento a leggi emanate anteriormente all'entrata in vigore della nuova Costituzione� e, infine, il Battaglia (Loc. cit.) se �condo il quale� ... oggi, per la prima volta, in Italia .sorge il problema della incostituzionalit� delle leggi anteriori in sede 0 Separata e distinta da quella della loro abrogazione. E naturalmente nasce dopo che le magistrature ordinarie hanno dichiarato che le norme anteriori non sono state abrogate proprio perch� il problema della abrogazione � per cosi dire un prius logico e temporale di fronte a quello della incostituzionalit� �. .Abbiamo voluto riportare, col massimo scrupolo, le opinioni di quasi tutti gli scrittori che sostengono la tesi della assoggettabilit� a sindacato di costituzionalit� delle leggi anteriori alla Costituzione, per evitare equivoci. Ci limitiamo, invece, ad accennare brevemente agli scritti degli .Autori che sostengono la stessa tesi che noi sosteniamo, e che sono il VIRGA (Origine, contenuto e valore delle dichiarazioni costituzionali, in � Rass. Dir. Pubbl. �, 1948, p. 17 e segg. e particolarmente p. 38), il BIANCHI d'ESPINOSA (Commento alla Costituzione di Baschieri ed altri, 1949, p. 468 e segg. ), sostanzialmente il Cereti, il quale come abbiamo detto, ha modificato la precedente opinione gi� sopra riportata (in Diritto Costituzionale Italiano, III ediz., p. 435, in relazione alla p. 345) lo STENDARDI (la Corte Costituzionale, Ed. Giuffr�, p. 63) e possiamo aggiungere come il pi� autorevole tra questi, lo stesso .Azza.riti, riportandoci al suo scritto gfa sopra citato. La giurisprudenza delle magistrature superiori � tutta nel senso che le leggi anteriori non siano soggette a sindacato di costituzionalit� da parte della Corte costituzionale. Citiamo in proposito la decisione del Consiglio di Stato n. 392 Sez. IV, dell'll agosto 1950 (pres. Colucci-est. Caccioppoli, ricorrente Merola, in questa Rassegna; 1950, p. 198) la quale affermato che la norma dell'art. 51 della Costituzione, avendo carattere puramente direttivo non ha abrogato le norme precedenti contrarie, aggiunge, quanto al modo di eliminare questa certamente grave incompatibilit�, che <e non pu� la sezione disconoscere che la norma costituzionale postuli m;ta revisione delle norme positive, intesa a rafforzare, o comunque a meglio tutelare, in armonia con i principi dell'ordinamento democratico dello Stato, le guarentigie dei cittadini aspiranti ai pubblici uffici, senza con ci� trascurare, s'intende, quelle che sono le insopprimibili, vitali esigenze della Pubblica .Amministrazione. � per� fuori di dubbio che, pur dopo la entrata in vigore della Costituzione e se e fino a quando tale revisione non sia compiuta, le disposizioni preesistenti in materia conservano integra la loro efficacia. Lo stesso principio � stato affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 208, Sez. IV del 27 febbraio 1952 (Papa.Ido pres., Pierro est., rie. Starkov, in �Foro Pad. ))' 1954, IV, 95) nella quale si afferma che la norma dell'art. 10 della Co.stituzione Ǐ priva di immediata efficacia ... e noll" potrebbe quindi aver mai l'effetto di abrogare gli istituti vigenti, affermando essa un principio al quale dovr� uniformarsi la legge ordinaria futura >>. Per quanto riguarda la_ giurisprudenza della Corte di Cassazione, rinviamo alle numerosissime sentenze emesse specialmente in materia di sicurezza pubblica (ammonizione, confine di polizia, diffusion~ di manifestini, ecc.) nelle quali, affermandosi il mantenimento in vigore delle norme della legge di P. S. in base all'argomento che le norme posteriori contrarie della Costituzione non sono di immediata applicazione, si � sempre espressamente detto che spetter� al legislatore futuro adeguare le leggi anteriori alle norme programmatiche della Costituzione e mai si � prospettata la possibilit� di rimet-. tere la questione alla Corte costituzionale. E che questo sia l'indirizzo della Suprema Corte emerge anche dal fatto che, mentre dopo l'inizio del funzionamento della Corte costituzionale, numerosi giudici di merito hanno rimesso al giudizio di questa il sindacato sulla incostituzionalit� di norme del T. U. di P. S. vigente, o di altre leggi anteriori alla Costituzione e contrarie a norme program,matiche di questa, la Corte di Cassazione ha finora sempre respinto le eccezioni sollevate in proposito dalle parti, escludendo che ricorressero gli estremi per l'applicazione dell'art. 134 della Costituzione e delle norme di attuazione. � appena il caso di accennare che lo stesso indirizzo � stato seguito anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. 8. Tracciato cosi, sia pur sinteticamente, un quadro abbastanza completo dello stato della dottrina e della giurisprudenza, possiamo ora esporre il nostro punto di vista sulla questione. QuellQ che occorre tener ben fermo � che l'effetto della pronunzia della Corte Costituzionale, quando dichiara l'illegittimit� costituzionale di una norma di legge, � identico alla abrogazione di questa. Infatti, cessare di avere efficacia (art. 136 Cost.) � lo stesso che essere abrogata. Ora, questo effetto, per quanto riguarda le leggi posteriori alla Costituzione consegue, come abbiamo visto, al riconoscimento che tali leggi contengono norme modificatrici della Costituzione per l'approvazione delle quali non � stata seguita la speciale procedura prevista dall'art. 138. Ma � chiaro -che lo stesso ragionamento non pu� ripetersi per le leggi anteriori, per le quali � assurdo pensare che dovessero essere approvate con una speciale procedura che nessuna disposizione dello Statuto albertino prevedeva. Perci�, l'effetto abrogante della decisione della Corte costituzionale dovrebbe fondarsi solo sul contrasto sostanziale tra la Costituzione e le leggi anteriori. Si ritorna, quindi, qui al problema gfa esaminato nella prima parte di questo articolo. J?er le leggi anteriori alla Qostituzione si sarebbe, cio�, ll!tr()_dotta una nuova specie di abrogazione che funzionerebbe al di fuori di tutti i presupposti stabiliti nell'art. 15 e per sola forza della decisione della Corte costituzionale. Ma questa decisione, per quel -10 che abbiamo detto, dovrebbe necessariamente mantenere implicita la dichiarazione che la norma costituzionale, per la contrariet� alla quale vengono abrogate le norme anteriori, deve considerarsi entrata in vigore a tutti gli effetti. Sarebbe, infatti, contraddittorio ed assurdo pensare che la Corte Costituzionale possa attribuire ad una norma della Costituzione la forza di abrogare una legge anteriore senza riconoscerle, previamente, la forza di regolare con nuov� disciplina la materia gi� regolata dalla norma anteriore. Ab biamo gi� detto, infatti, e ci sembraindiscutibile che una incompatibilit� sostanziale tra due norme successive nel tempo, .pu� aversi soltanto quando la norma nuova � entrata completamente in vigore. Ora, poich� tutto il ragionamento che abbiamo fatto si fonda sul presupposto che la incompatibilit� tra leggi anteriori e norme costituzionali si riferisce a norme costituzionali di applicazione non imme -diata, � chiaro che come questa incompatibilit� non potrebbe determinare, per le ragioni che abbiamo esposto, l'abrogazione della norma anteriore in forza dell'art. 15 delle preleggi, cosi non pu� determinare tale abrogazione in forza di una deci �sione della Corte costituzionale, a meno che non si ritenga che la Costituzione abbia voluto attribuire alla Corte costituzionale il potere di rendere applicabili norme che essa ha considerato solo come programmatiche. Non ci sembra che contro la nostra tesi possa obiettarsi che se fosse vero che l'abrogazione di una norma pu� aversi solo quando quella contraria � in vigore, questo principio impedirebbe anche che la Corte costituzionale dichiarasse affette da illegittimit� costituzionale le leggi posteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione. Infatti, come ripetiamo ancora una volta, l'abrogazione ad opera della Corte costituzionale delle leggi posteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione deriva dal fatto che tali leggi posteriori si risolvono, in sostanza, in una modificazione delle norme programmatiche stesse, adottata senza seguire la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione. In altri termini, il vizio di illegittimit� costituzionale per le leggi posteriori alla Costituzione � un vizio in procedendo dell'attivit� legislativa. Per essere ancora pi� precisi ed adottare uria formula propria della prassi processuale che si segue avanti la Corte di Cassazione, e traducendo in questa formula quanto � stato detto cos� chiaramente dall'Azzariti (vedi supra), riteniamo che ogni � questione di illegittimit� costituzionale portata davanti alla Corte costituzionale dovrebb'essere formulata nei seguenti termini: cc Violazione dello art. 138 della Costituzione in relazione all'art... (e qui dovrebbero essere indicati gli articoli della Costituzione o delle leggi costituzionali che regolano la materia sostanziale regolata in modo diverso dalla legge ordinaria). E nemmeno si dica che la funzione della Corte costituzionale nell'abrogare le norme anteriori contrarie a disposizioni programmatiche della Costituzione � quella di fare da pungolo al legislatore ordinario, costringendolo ad emanare le norme che debbono dare attuazione concreta a quel programma perch� in primo luogo non risulta in alcun modo che questa sia stata la ratio che ha ispirato l'istituzione della Corte, in secondo luogo una tale funzione � politica e non giuridica e, come emerge chiaro dai lavori della Costituente; si-volle espressamente negare alla Corte costituzionale ogni potere di interferire politicamente nell'azione degli altri organi costituzionali; in terzo luogo, � evidente che a nessuno sarebbe venuto in mente di attribuire alla Corte un simile compito se essa fosse entrata subito in funzione, essendo evidentemente inconcepibile parlare di inerzia del legislatore nei primi tempi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ed � chiaro che non ha alcun fondamento una tesi che, in difetto di norme apposite, volesse attribuire ora alla Corte compiti che non aveva quando fu istituita. Concludendo su questo punto, sembra chiaro che a favore della nostra tesi sta il fatto che seguendosi la tesi contraria' il potere di sindacato della Corte sulle leggi posteriori alla Costituzione si eserciterebbe in base a criteri diversi da quelli in base ai quali si eserciterebbe sulle leggi anteriori. E cio�, per quelle, i criteri di giudizio atterrebbero alla procedura di approvazione delle leggi in relazione al loro contenuto; per queste atterrebbero al contetenuto in s�, indipendentemente dalla procedura seguita per l'approvazione. In altri termini, sulle leggi posteriori alla Cost�.tuzione la Corte costituzionale eserciterebbe il potere (che � poi quello riconosciutole chiaramente dalla Costituzione) di controllo sostanzialmente costituzionale e formalmente giurisdizionale: un controllo, cio�, che si conclude con una sentenza la quale accerta che la legge non � stata approvata con la procedura prevista dalla Costituzione per quelle leggi che hanno contenuto di modificazione di norme costituzionali. L'effetto abrogante consegue da questa sentenza come effetto voluto dall'art. 136 della Costituzione e non come effetto derivante direttamente e soltanto dalla sentenza. Invece, per le leggi anteriori alla Costituzione la Corte costituzionale, ove ne sindacasse la legittimit� costituzionale e le riconoscesse illegittime, non eserciterebbe un controllo sulla loro formazione (non essendovi una procedura prescritta dalla Costituzione della quale servirsi come criterio per tale controllo) ma eserciterebbe un vero e proprio potere di abrogazione, per incompatibilit� con norme sostanziali della Costituzione, che � potere proprio del legislatore e non di un organo giurisdiz~onale sia pure esso il Supremo. Ma c'� di pi�. Se si ammettesse il sindacato di costituzionalit� sulle leggi anteriori, il potere della Corte si atteggerebbe diversamente, nello stesso ambito di tali leggi. Infatti, ove il contrasto si verificasse tra questa e norme precettive della Costituzione non vi sarebbe materia di giudizio di � costituzionalit�, perch� sarebbero i giudici ordi nari a dover riconoscere l'abrogazione--ex art. 15 delle preleggi. La Corte costituzionale dovrebbe- invece intervenire solo se il contrasto si verificasse con norme non precettive, le quali, appunto perch� tali, non possono determinare l'abrogazione impli" cita delle leggi precedenti contrarie. �' -11 Non ci sembrano necessarie altre parole per dimostrare che questa multiformit� di poteri della Corte Costituzionale in materia di giudizio di legittimit� costituzionale delle leggi non trova alcun fondamento nel sistema unitario di norme che regola il funzionamento della Corte. Sottoponiamo ora il nostro punto di vista ad esame critico in base agli argomenti addotti dai numerosi sostenitori della tesi contraria che sopra abbiamo riferito. Un primo gruppo di argomenti (Battaglia) parte dal presupposto che la. nostra Costituzione abbia creato un organo con le funzioni che una volta nel selvaggio West avevano �i comitati cittadini>> incaricati di restaurare .in via straordinaria la legge e l'ordine che i giudici e gli sceriffi ordinari non erano in grado di tutelare. �Dire che la Corte dovrebbe fare quello che non ha fatto e doveva fare la Magistratura e cio� riconoscere abrogate le nor:rpe anteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione, significa, noi crediamo, sminuire l'importanza della Corte r:ostituzionale o, addirittura, suggerirle i giudizi, il che �, qu,anto meno, irriverente. Un altro gruppo di argomenti (Calamandrei, Esposito) si fonda sul presupposto che la Costituzione non contenga nessuna forma precettiva e che, per abrogare leggi anteriori contrarie le sue disposizioni debbono essere filtrate attraverso le decisioni della Corte costituzionale o attraverso leggi ordinarie del Parlamento. � una tesi che ha certo il pregio di essere logica; solo che parte da un presupposto assurdo che non ha avuto alcun seguito nella giurisprudenza e nella azione degli organi dello Stato e che, come abbiamo detto, se avesse veramente avuto peso, avrebbe non solo ridotto il valore della Costituzione, ma addirittura lo avrebbe annullato. Un terzo gruppo di argomenti (Basile, Mortati, Calamandrei) si concreta sostanzialmente nel rilievo che l'art. 134 quando istituisce il sindacato di legittimit� costituzionale sulle leggi non distingue tra leggi vecchie e leggi nuove, s� che la distinzione fatta dall'interprete si risolverebbe in definitiva, in una aggiunta non consentita alla norma. Questi argomenti sono stati esaminati gi� dallo Azzariti (in �Foro Pad. �, 1948, IV, 53) e ci sembra inutile cercare di addurre contro di essi ragioni diverse da quelle esposte dall'insigne giurista e sopra da noi riportate; e, cio�, che il concetto di illegittimit� costituzionale attiene alla procedura di formazione della. legge e non pu� avere due significati diversi, uno per le leggi posteriori e uno per le leggi anteriori. Ci� significa che l'accusa di voler fare una distinzione interpretativa non consentita si ritorce proprio su quelli che la muovono, i quali con troppa superficialit� trascurano di precisare il significato d'un concetto giuridico complesso (illegittimit� costituzionale) prima di applicarlo come criterio di indagine ermeneutica. In conclusione, manca un punto d'appoggio solido sul quale possa fondarsi la tesi dell'assoggettabilit� delle leggi anteriori alla Costituzione a giudizio di legittimit� costituzionale a sensi e per gli effetti dell'art. 134 e segg. della Costituzione. A conferma della esattezza della nostra tesi ci sembra infine decisivo il rilievo che in un Paese che, in materia di sindacato di legittimit� costituzionale delle leggi, ha un ordinamento simile al nostro, sia per le norme sia per gli istituti (Repubblica Federale Tedesca) la questione dell'assoggettabilit� delle leggi anteriori al suddetto sindacato � stata risolta dalla Corte costituzionale (Verfassungsgericht) in senso negativo, cos� come noi sosteniamo. Si cita per tutte la decisione pubblicata il 24 febbraio 1953 su questiqne di legittimit� costituzionale della legge 9 gennaio 1947, questione rimessa alla Corte costituzionale federale dal Tribunale di Tuttlingen (in VerfGG., 2, 124). In questa decisione � affermato il principio che le leggi anteriori alla Costituzione non sono soggette al controllo di costituzionalit� della Corte costituzionale previsto dall'art. 100, par. 10 della Costituzione (analogo al nostro art. 134, n. 1) e ci� proprio in base all'argomento che la compatibilit� tra Costituzione e leggi anteriori � un problema di contrasto (Kollision) tra vecchio e nuovo diritto che pu� e deve essere risolto dai giudici ordinari, in base ai principi sulla suceessione delle leggi nel tempo. 9. Certo, pu� comprendersi la nobile ansia che anima i sostenitori della sindacabilit� costituzionale delleleggi anteriori, i quali vedono nella Corte costituzionale il mezzo per attuare rapidamente quei principi della Costituzione che l'Assemblea costituente non volle formulare in norme immediatamente applicabili; pu� comprendersi anche se, come abbiamo rilevato, l'origine di quella opinione � piuttosto spuria, dato che nacque proprio per ostacolare l'azione della magistratura che voleva applicare subito almeno qualche norma della Costituzione. Ma, una tale ansia non pu� giustificare quella che sarebbe una vera e propria eversione del nostro ordinamento costituzionale. Si � dimenticato infatti che c'� l'organo che deve attuare le norme programmatiche della Costituzione, c'� l'organo che deve integrare con i necessari comandi quegli articoli della nost.ra legge fondamentale che, cos� come sono formulati, non possono ancora essere applicati e sostituiti a norme anteriori incompatibili ed anacronistiche; questo � il Parla.mento, cio� l'unico interprete legittimo ed adeguato della volont� popolare, sulla quale uno Stato democratico deve fondarsi. La Corte costituzionale non pu� sostituire il Parlamento, meno che mai pu� sovrapporsi ad esso. E nemmeno pu� interferire nella sua libera attivit�, pregiudicandone le decisioni, ci� che potrebbe, ad esempio avvenire se la Corte, riconosciuta la sua competenza a giudicare della legittimit� delle leggi anteriori, ne affermasse in concreto la costituzionalit�, creando un ostacolo forse insuperabile, ma comunque gravissimo dal punto di vista politico, alla loro modificazione-� con legge ordinaria. � La questione della sindacabilit� costituzionale delle leggi anteriori alla Costituzione pu� diventare per quello che abbiamo detto, uno dei banchi di -12 - prova della bont�. dei nostri ordinamenti, perch� � una di quelle questioni che consentono ad un organo supremo dello Stato di riconoscere e fissare i limiti invalicabili dei propri poteri, nel che sta il fondamento primo dello Stato di diritto. BIBLIOGRAFIA Oltre le opere e gli Autori citati nel testo sono stati consultati i seguenti scritti: BARILE PAOLO: La costituzionalit� delle leggi e degli atti equiparati emanati dopo l'entrata in vigore della Costituzione e il sindacato dei giudici ordinari (nota a sentenza) in � Giur. It. �, 1949, II, 74. BERIO ADOLFO: La Corte costituzionale, in �Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza �, � 1948, p. 549. CESAREO PLACIDO: Il sindacato sulla costituzionalit� della 1egge da parte del potere esecutivo, in �Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana�, 1953, p. 149. GROPPALI ALESSANDRO: La nuova Corte costituzionale. La. Corte Bresciana, 1949, n. 9-10, p. 57. LA TORRE MICHELE: Le garanzie costituzionali nella nuova Costituzione. Il Centenario del Parlamento italiano, 1948, p. 439. MORTATI COSTANTINO: Questioni sul controllo di costituz'ionalit� sostanziale della legge (nota a sentenza), in �Il Foro Amm. >>, 1948, I, l, 320. NuvoLONE PIETRO: Le Leggi penaii e la Costituzione. Ed. Giuffr�. PERSICO Gmv.A'.NNI: La creazione della Corte costituzionale. Montecitorio, 1948, n. 10, p. 11. PICCARDI LEOPOLDO: La Corte costituzionale in Italia, in<< Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana>i, anno 1951, p. 225. REPACI ANTONINO: Appunti in tema di Corte costituzionale, in �Il Foro Padano'" 1951, IV, 65. RUINI MEucmo: La Corte costituzionale nella Costituzione italiana, in �Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana>>, 1949, pp. 227-310, 379. STELLACCI PIETRO: Il sindacato di legittimit� costituzionale sulle leggi prima che entri in funzione la Corte costituzionale (nota a sentenza), in � Giur. Compi. Corte di Cassazione>>, 1952, II, p. 1571. STENDARDI G. GALEAZZO: La Corte costituzionale. Ed. Giuffr�, p. 63. TEASURO ALFONSO: La Corte costituzionale, in �Rassegna di Diritto pubblico'" 1950, p. 1033. ,RACCOLTA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. IMPOSTA DI REGISTRO-Rappresentanza in giudizio della Amministrazione Finanziaria. (Casi;;., Sez. I, n. 348/55. -Est. Arras -Visocchi c. Finanze). Nelle controversie sulle imposte di registro, il ricorso per cassazione deve essere notificato all'Intendente di Finanza presso 1'.Avvocatura Generale dello Stato. � nullo quindi inammissibile il ricorso per cassazione che manchi della indicazione dell'organo che rappresenta l'.Amministrazione; tale nullit� non � sanabile neppure con la costituzione del Ministro (cui non spetta la rappresentanza) n� dell'Avvocatura dello Stato (cui non spetta che lo jus postulandi). IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 44 7 / 55. -Est. Novelli -Soc. Coop. Negozi Riuniti c. Proc. sup. Imp. di Terni). La rappresentanza sostanziale in giudizio del . l'Amministrazione finanziaria spetta esclusivamente all'Intendente di Finanza; � quindi nulla la notifica del ricorso per cassazione al Procuratore delle Imposte presso l'Avvocatura Generale dello Stato. IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 569/55. -Est. Novelli -Soc. Coop. Negozianti Riuniti V�ndite Calzature c. Proc. sup. Imposte di Terni). � inammissibile il ricorso per Cassazione contfo una decisione della Commissione centrale (a norma dell'art. 111 della Costituzione) notificato al Procuratore superiore delle Imposte, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anzich� all'In,tendente di Finanza, a norma dell'art. 1 del R. D. L. 26 settembre 1869, n. 5286, e ci� senza possibilit� di sanatoria, neppure con la costituzione in giudizio. PROFITTI DI REGIME -Rappresentam:a. in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Casot� Sez. I, Sentenza n. 1592/55. -Est. Stella-Richter -Mezzabotte c. Finanze). Per la chiamata in giudizio dell'Amministrazione finanziaria in tema di profitti di regime, la rappresentanza di questa spetta all'Intendente di Finanza e non all'Ufficio speciale profitti di regime del distretto. PROFITTI DI REGIME -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 1864/55. -Est. Novelli -Perrucchetti c. Finanze). La rappresentanza sostanziale in giudizio attribuita all'Intendente di Finanza attiene alla materia funzionalmente deferita all'Ufficio stesso, tra cui non rientra quella dei profitti di regime. In materia di profitti di regime il ricorso per cassazione notificato al Ministro delle Finanze ed al Procur�tore delle imposte (anzich� all'Intendente) � validamente proposto. IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2289/55. -Est. Liguori -Silvestri c. Ufficio del Registro ammende di Napoli). Se � vero che, in via generale, la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta all'Intendente di Finanza, siffatto principio pu� essere derogato da una norma di legge che designi espressamente l'organo dell'Amministrazione nei cui confronti deve instaurarsi il contraddittorio. Un esempio di tale ;deroga si trova nel primo capoverso dell'art. 145 della vigente legge di regi stro con il quale si dispone che �contro l'ingiun zione il debitore pu� reclamare in via amministra~ tiva o proporre opposizione in sede giudiziale con atto da notificarsi all'Ufficio che emise l'ingiun zione�. IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio del~ l'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2309. -Est. Novelli-Ponzi c. Ufficio del Registro di Aquila). � inammissibile il ricorso per Cassazione notificato all'Ufficio del Registro, in persona del Procuratore pro tempore, anzich� all'Intendente di Finanza. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 2537/55. -Est. Siciliani -Amministrazione delle Finanze -Coop. Sorbara). Ai fini di una valida costituzione del rapporto . processuale nei confronti della P. A. occorre ~hequesta stia in giudizio attraverso l'organo cui � dall'ordinamento demandata la cura di una determinatlli sferlli di interessi e nella persona di colui -14 -� . ' al quale � dalla leg�ge attribuito il potere di agire per l'organo stesso. La nullit� della citazione derivante dalla violazione delle norme .concernenti l'anzidetta ripartizione di competenza. e di attribuzioni -la quale si verifica nella ipotesi che una determinata amministrazione dello Stato sia convenuta in giudizio nella persona del titolare di un ufficio, anche gerarchicamente superiore, ma comunque diverso da quello contemplato dalla legge ai fini della attribuzione .del necessario potere di rappresentanza � di carattere assoluto e non pu� essere sanata dalla costituzione in giudizio della Avvocatura dello Stato (nella specie in materia di controversie relative ad imposte, il giudizio era stato instaurato nei confronti del Ministero delle Finanze anzich� nei confronti dell'Intendente di l!'inanza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA � Rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sen tenza n. 3478/55. -Est. Gabrielli -Ditta Canniolo c. Finanze). In base al�a tabella annessa al R. D. 25 giugno 1865, n. 2361, richiamato dall'art. 51 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza in ~iudizio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato � devoluta ai direttori compartimentali delle Tasse e del Demanio, successivamente sostituiti dagli Intendenti di Finanza (R. D. 26 settembre 1869, n. 5286). Riconosciamo francamente che nel precedente numero della Rassegna (p. 19,1 del 1955) siamo caduti in un equivoco: nel commentare la sentenza 29 gennaio 1955, n. 537 del Tribunale di Roma con la quale era stato affermato che nei giudizi di opposizione ad ingiunzione per il pagamento dell'imposta di registro la rappresentanza in giu-dizio dell'.Amministra:z:ione finanziaria spetta al Procuratore dell' Ufflcio del Registro e non all'Intendente di Finanza, ci stupivamo del fatto che il Tribunale continuasse a ribellarsi alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ritenemmo di poter qualificare costante e consolidata tale giurisprudenza sulla base delle sentenze delle Sezioni U niie 22 aprile 1954, n. 1207 e della Sez. I 12 marzo 1953, n. 585 pubblicate in questa Rassegna (1954, p. 188 e 1953 p. 124) nonch� di numerose altre decisioni precedenti (Oass., 13 maggio 1950; n. 1238 iti cc Foro It. n, 1951, I, 1385; 29 gennaio 1948, n. 135 in cc Riv. Leg. Fisc. n, 1948, 162) con le quali la Corte di Cassazione aveva seynpre ritenuto che nelle cause relative a rapporti tributari, la rappresentanza in giudizio delle Finanze spetta all'Intendente di Finatiza. Dobbiamo invece ora ammettere che sulla questione regna ancora la massima incertezza, la quale appare evidente dal breve panorama giurisprudenziale che pubblichiamo, limitato alle sentenze della Corte di Cassazione pubblicate nell'anno 1955. Nessun commetito riteniamo sia necessario per le due sentenze n. 1592 e n. 1864 con le quali la stessa Oorte di Cassazione, suprema regolatrice del diritto, ha dato alla distanza di venti giorni due soluzioni opposte allo stesso problema: la individuazione del ...... l'organo cui spetti la rappresentanza in giudizio della .Amministrazione finanziaria nelle controversie relative alla avocazione dei profitti di regime. Con la prima sentenza � stato indicato l'Intendente di Finanza, con la seconda si � decisamente negata la compe-~ tenza dell'Intendente per indicare, non si comprende bene se in via congiuntiva o alternativa, il Ministro e l' U fflcio distrettuale delle Imposte. Anche con la sentenza n. 2289 la Corte Suprema ha smentito tutta la precedente giurisprudenza c�n la quale aveva indicato nell'Intendente di Finanza l'organo cui spetta la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie re_lative ad imposte e tasse. N �, si badi, il contrasto con la precedente giurisprudenza � attenuato dalla conferma, contenuta nella sentenza che ora esaminiamo, della regola generale della rappresentanza dell'Intenderite di Finanza, regola che soffrirebbe una eccezione nelle cause di opposizione ad ingiunzione fiscale, in forza dell'art. 145 della legge di registro, per il quale l'opposizione deve � notificarsi all'ufflcio che emise l'ingiunzione. Ci� perch� con la senten2'a n. 585 del 1953 (la cui motivazione pu� leggersi in cc Foro It. >>, 1953, I, 790 e in cc Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 515). la Corte aveva chiaramente affermato che nessuna deroga poteva derivare dagli articoli 145 e 147 della legge di registro, alla regola della rappresentanza dell' I ntende9ite, e perch�, con la sentenza n. 1207 del 1954 (se ne veda la motivazione in cc Foro It. n, 1954, I, 1100) fu dalle Sezioni Uri.ite affermata la competenza dell'Intendente di Finanza proprio in una causa di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di imposta di registro; e gi� prima, con la sentenza n. 135 del 1948 (cc Riv. Leg. Fisc. n, 1918, 162), era stato chia ramente affermato: cc Tali uffici (esecutivi della Finanza) secondo i testi ora citati (tra questi era la legge di registro) sono bens� autorizzati alla riscossione dei tributi affidati alla loro amministrazione e anche a procedere alle esecuzioni mobiliari e immobiliari contro i contribuenti morosi, ma gli stessi testi non contengono alcun accenno da cui possa desumersi che all'infuori di tali atti essi abbiano maggiori facolt� e tantomeno quelle di una rappresentanza generale della .Amministrazione finanziaria ... E di conseguenza i suddetti ufflci hanno bmis� la facolt� di rappresentare l'Amministrazione in quelle procedure, ma non anche quella di rappresentarla nelle cause in. cui si discute della legittimit� dei tributi �. Ci asteniamo volutamente da ogni commento sul merito delle sentenze sopra riportate perch� ritenia1no che specie su una questione meramente formale, quale � quella della individi6azione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio l'Amministrazione finanziaria, di qualunque soluzione si accolga potr� dirsi che essa � pi� o meno esatta, non che essa � pi� o meno giusta, onde l'esigenza di trovare la soluzione esatta � secondaria rispetto alla necessit� di trovare la soluzione certa, che possa essere di guida sicura per t'utti, giudici, parti ed avvocati. Solo perci� riteniamo assai pericolosa la tendenza che �za � Corte___ di __ Cassazione sembra voler seguire con le smitenze n. 1'864 e n. 2289 secondo la quale la regola generale della rappresentanza dell'Intendente pu� essere derogata dalle singole leggi d'imposta. Simile tendenza, -15 , se <1,ovesse affermarsi, sarebbe fonte di molte iricertezze � costringerebbe le parti che volessero intentar causa al fisco, a ricerche ponderose e ad affrontare problemi difficilmente solu�ili dato l'enorme numero di leggi tributarie vigenti. GIORGIO AZZARITI FALLIMENTO -Ammissione con riserva dei crediti per imposta in pendenza del giudizio promosso dal contribuente avanti le Commissioni tributarie. (Cass .. Sez. I, Sent. n. 1323/55. -Pres. Piacentini. -Est, Passanisi -P. M. Martucci (diff.), Finanze c. Jenna). Il credito privilegiato dello Stato per imposta generale sull'entrata risultante dall'avviso di accer� tamento contro il quale il contribuente ha proposto opposizione va ammesso eon riserva al passivo del fallimento. Dall'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, come nota la sentenza della Cassazione, lo Stato, creditore di imposta, era stato ammesso da tutti i giudici delegati ai fallimenti con riserva, in pendenza dei ricorsi dei contribuenti, che nello stato di insolvenza che precede la dichiarazione, non mancano di proporre i ricorsi pi� infondati per ritardare il pagamento. La pacifica prassi, confermata dalla assenza di ogni precedente giurisprudenziale, � stata interrotta dal Tribunale di Palermo e dalla Corte della stessa citt�, che avevano ritenuto che in pendenza del ricorso, il credito d'imposta non potesse� ritenersi certo n� sull'an, n� sul quantum. � Nonostante la trascurabile importanza economica, era evidente la necessit� di denunziare alla Corte di Cassazione la deviazione giurisprudenziale, che trascurava la presun.iione di legittimit� dell1accertamento tributario, nonch� la natura dichiarativa dell'accertamento, dato che il creditore d'imposta sorge dal momento in cui si verificano i presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria e la natura di lite tributaria del giudizio avanti la Cassazione. Riportiamo la parte essenziale della sentenza della Corte Suprema che ha con il suo alto insegnamento ancora una volta corretto una pericolosa deviazione giurisprudenziale per quanto assolutame'l'lte isolata: � Il ricorso per la prima volta pone a questo Su premo Collegio la questione: se possa o meno essere ammesso con riserva al passivo del fallimento un credito per imposta risultante da av�viso di accerta mento contro il quale il fallito ha proposto opposi ,-.ione. � L'esatta soluzione non pu� prescindere dalla corretta precisazione della natura giuridica dell'accertamento fiscale e dell'opposizione proposta dal debitore, con speciale riferimento all'imposta generale sull'entrata. �Il debito d'imposta e correlativamente il credito dell'Amministrazione ed il suo importo sorge dalla legge stessa all'avverarsi dei presupposti di fatto da questa stabiliti con assoluta precisione. L'obbligazione relativa, quindi, nella specie � sorta prima del falli mento del contribuente~ Trattandosi di imposta gene rale sull'entrata, dovuta in abbonamento, il canone annuo � ragguagliato al volume degli affari ed il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite, ed il debito sorto al momento dell'effettivo incasso viene pagato nel modo gi� precisato. �La dichiarazione present0tta dal. CO'�'ptribuente d� luogo all'immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata. Tale entrata � soggetta al controllo della fina'/'l.za e se � accertata in misura superiore a quella dichiarata, l' U fflcio del Registro notifica al contribuente regolare avviso di accertamento. cc Questo, come tutti gli avvisi di accertamento, determina il debito di imposta ed � notificato al contribuente. Tale atto amministrativo non � esecutivo s� dopo la notifica sia stata proposta opposizione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, alla Commissione provinciale delle imposte, sezione speciale per la detta imposta, istituita dall'art. 16 del decreto legislativo citato. Questa Commissione, come tutte le Commissioni delle imposte, ha, per consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, anche se non manca qualche dissengo in dottrina, carattere giurisdizionale e non amministrativo (Sent. n. 2169 del 29 luglio 1950). . . cc La decisione, quindi, ha natura giurisdizionale e per quanto -riguarda l'accertamento dell'imposta gen1Jrale sull'entrata dovuta in abbonamento, � definitiva la valutazione dell'entrata imponibile. Se l'opposizione sospende l'esecutoriet� dell'atto amministrativo, che determina il debito d'imposta, non fa venire meno questo ed il relativo credito dell'Amministrazione �, bench� assistito dalla presunzione di legittimit� di tutti gli atti amministrativi, contestato, nel senso che l'esisten.za stessa e pi� ancora l'ammontare dipender� dalla decisione della Commissione delle Imposte adita. Il titolo definitivo � tale decisione, mentre l'avviso di accertamento oggetto di opposizione � un titolo provvisorio, privo pertanto di forza esecutiva. Tale situazione giuridica corrisponde perfettamente ai crediti condizionali ed a quelli per i quali non siano stati presentati i documenti giustificativi, perch� tutte e due le dette categorie subordinano sia l'esistenza sia l'importo del credito: al verificarsi o meno della condizione; alla presentazione ed all'esame positivo dei documenti esibiti. cc Se tali due categorie di crediti sono ammessi co1i riserva al passivo del fallimento, ha eguale diritto a detta ammissione il credito privilegiato dello Stato per imposta generale sull'entrata, in base ad avviso di accertamento contro il quale � stata proposta opposizione. Infatti anche per tale credito ricorre la stessa condizione: cc si vera sunt esposita >>, che sussiste n1Jlla particolare configurazione del provvedimento di ammissione con riserva; il quale � sempre di accoglimento della domanda di collocazione, perch� il giudice della verifica accerta il credito e lo ammette al concorso sotto l'anzidetta condizione. Questa f, dovuta alla incompleta documentazione della doman<J:~,. in quanto il creditore specifica il titolo sul quale la fonda __ed jl giudice ne -riconosce in ipotesi la validit�, salvo controllo della sussistenza effettiva)). G. BELLI -16 IMPOSTE E TASSE� Navi Liberty vendute dagli S, U. d'America al Governo italiano e da questo ad arma tori privati � Contratto di vendita contene~te una clausola che viene interpretata come d'esonero dal diritto di licenza di cui al D. L, 13 maggio 1935, n. 894. DAZI DOGANALI -Importazione navi� Momento per fezionativo dell'importazione. . SCAMBI E VALUTE� Cambio ufficiale di cui al Bando Badoglio 24 settembre 1943, n. 61 e quota addizionale di cui ai DD. LL. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 1946, n. 9. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2422 e 2709 del 1955. -Montella e Ministeri Tesoro e Finanze; Soc. Marittima Navigaz. Unione c. Ministeri Tesoro e Finanze -Pres.: Acampora -Rel.: Bianchi d'Espinosa P. M.: Pettinari). Deve ritenersi nulla la clausola ch'era contenuta nei vari contratti con cui il Governo italiano vendette ad armatori italiani le navi Liberty cedutegli dal Governo statunitense, e colla quale si stabiliva che gli acquirenti nell'importazione delle navi sarebbero stati esenti dal diritto di licenza di cui al D. L. 13 maggio 1935, n. 894. L'importazione della nave si verifica per effetto del passaggio di bandiera, ai fini del quale � suffi.cente la concessione del passavanti provvisorio di cui all'art. 149 Codice della navigazione. La quota addizionale di cui ai DD. LL. 4 gennaio., 1946 n. 2 e 28 gennaio 1946 n. 9 era integrativa . del cambio ufficiale stabilito col Bando Badoglio 24 settembre 1943, n. 61. Gi� dicemmo in questa� Rassegna (1953, p. 99) della principale controversia cui dette luogo la nota distribuzione di oltre cento navi Liberty cedute all'Italia dagli Stati Uniti negli anni dal 1946 al 1948. Come allora avvertimmo, tale distribuzione avvenne attraverso due passaggi di propriet� entrambi verificatisi in territorio americano, un primo contratto, redatto su di un unico schema che fu eguale per tutti, di trasf erirnento dal Governo statunitense a quello italiano, un secondo contratto, anch'essoidenticamente formulato per tutti, col quale per ogni nave si fece luogo al trasferimento dal Governo italiano (Ministero del Tesoro) al rispettivo armatore acquirente. V a premesso che preventivamente le linee dell' operazione erano state concordate fra il Ministero del Tesoro e la Federazione degli armatori, in un appunto di cui la Federazione ebbe copia e nel quale sostanzialmente il Ministero del Tesoro da1'a affl,damentQ alla Federazione che il trasferimento delle navi avrebbe avuto luogo in esenzione dalla tassa di registro, dalla tassa s�ll' entrata e dal diritto di li,cenza di cui al D. L. 13 maggio 1935, n. 894. E di tali intese venne dato atto in un apposito art. 7 dello schema che poi venne adottato per i singoli contratti. Ne sono sorte numerose caitse nei confronti del Ministero del Tesoro, ed alcune anche in quelli del Ministero delle Finanze, perch� in esse si discuteva altres� del cambio in base al quale era stato liquidato il diritto di licenza, poich� i contratti erano stipulati in dollari. Di tali cause, quelle di cui in epigrafe sono arrivate fino in Cassazione, dopo sentenze della Corte d'Appello di Roma che ci sono state favorevoli sul punto della pretesa inadempienza del Ministero del Tesoro; e in ordine a questo punto il Supremo Collegio ha ricorsi i respinto degli armatori. In pendenza della pubblicazione di tali pronunziati della Cassazio1ie, si sono avute quattro sentenze della Corte d'Appello di Genova favorevoli agli armatori, sempre nei confronti del Ministero del Tesoro: e abbiamo prodotto n�turalmente ricorsi avverso dette sentenze, ricorsi sul cui esito favorevole sembra potersi contare, dati i precedenti gi� stabiliti dal Supremo Collegio. Non ripeteremo quanto gi� dicemmo circa l'inconcludenza della montatura che si � voluta creare in queste cause adducendo che il Ministero del 1-'esoro non avrebbe tenuto fede ai suoi impegni, mentre tutti sapevano che impegni tion ce n'erano n� ce ne potevano essere, perch� per esentare dal tributo ci voleva una legge; e, sebbene questa legge non ci fosse, tuttavia gli armatori stipularono ugualmente i loro contratti. Per eludere la macroscopica nullit� dell'art. 7, le diverse parti attrici hanno ricorso ai pretesti pi� disp�rati, e anche, tavolta, pi� ... contraddittori. Si � invocato il principio della conservazione del contratto, per dire che nel dubbio il patto si dovesse interpretare nel senso che l'Amministrazione si fosse obbligata non ad esentare gli armatori dal diritto di licenza, ma a restituire l'importo da essi pagato per tale titolo. Si � detto che l'obbligo dell'Amministrazione non fosse di esentare, il che era atto di carattere legislativo, ma di �fare tutto il possibile� (?) onde l'esenzione fosse accordata, sicch� all'Amministrazione sarebbe stato addebitabile di non aver dato la prova di essersi adoperata in tal senso. In contrasto con questo, si � detto poi addirittura che l'esenzione fosse stata legalmente accordata e che il provvedimento di esenzione dovesse (??) ravvisarsi nel contratto stesso: tesi che si � ricavata deformando l'art. 3 del decreto istitutivo del tributo, col quale si demandava ad un Comitato di ministri di formulare le norme di applicazione del decreto stesso e di stabilire le eventuali esenzioni ! � venuta poi fuori, finalmente, quest'ultima escogitazione, che pur ha attecchito nelle citate sentenze della Corte d'Appello di Genova. Non nel contratto, ma in quei famosi appunti ch'erano stati redatti nel 1946, si era detto che all'atto della vendita le navi avrebbero avuto il passavanti provvisorio. Questa che non era se non la semplice previsione di un adempimento di ordinaria amministrazione, necessario perch� le navi acquistate dagli armatori potessero venire in Italia viaggiando con bandiera nazionale (adetnpimento che nulla aveva da vedere col pagamento del tributo), nelle deduzioni delle ditte attrici e nella moti1;azione della Corte d'Appello di Genova si � trasformata in un obbligo dell'Amministrazione di � nazionalizzare � la nave, dove la parola � nazionalizzare >> viene adoperata nel senso corrente di assolvere il dazio doganale, mentre si riferisce al trapasso di bandiera, che n01b presuppone affatto il previo pagamento del dazio. Di quest'ultima trovata, acca�mpata solo nelle cause di Genova, mentre non era ancora venuta fuori in quelle di Roma cui si riferiscono le sentenze della Cassazione indicate in epigrafe, dette sentenze non hanno avuto occasione di occuparsi se non in modo indiretto e parziale. La motivazione. del Supremo Collegio p�u� riassumersi cos�: � a) l'art. 7 del contratto contiene chiaramente l'esenzione da un tributo e come tale � colpito da nullit� insanabile; -17 b) quanto alla tesi che V art. 7 non contenga i6na ewnzione ma un accollo, e quanto all'eccezione dell'Amministrazione che in tal caso la n'ullit� sussisterebbe egualmente perch� l'accollo costituirebbe i.:n tentativo di eludere il divieto di esenzione, la questione � superata dal fatto che nel caso trattasi chiarissimamente d'esenzione e non di accollo; e) neppure pu� essere presa in considerazione la tesi che l'Amministrazione si fosse impegnata a fare il possibile per ottenere il provvedime�nto di esenzione, sia perch� l'art. 7 non pu� manifestamente essere interpretato in. tal senso, sia perch� � non si vede come la rnancata presentazione di un progetto di legge (che avrebbe potuto essere respinto, come lo fu, dall'organo legislativo competente), abbia potuto essere causa di un danno risarcibile l>, Gli acqibisti delle �navi Liberty si riferiscono in buona parte, e cio� quelli stipulati durante il 1946 e quasi tutto il 1947, ad un periodo nel quale il cambio del dollaro, che all'inizio del 1946 era ancora quello ufflciale di L. 100 del bando Badoglio del 1943, venne progressivamente pressoch� a sestuplicarsi per effetto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi in materia. Dovendo quindi adottarsi il cambio del momento in cui, verificandosi l'importazione, sorge il diritto dello Stato alla riscossione del dazio doganale e quindi anche del diritto di licenza, ne derivava che il considerare come perf ezionativo dell'importazione l'uno o l'altro momento, portava a differenze economiche rilevantissime. E la controversia ha dato occasione al Supremo Collegio di fissare un importante principio in materia d'importazione di navi, su di un pitnto sul quale mancavano precedenti di giurisprudMi,za e la stessa Amministrazione era assai incerta circa i cri~ teri da adottare. Essendo stato concesso � alle navi il passavanti provvisorio (art. 149 Codice della navigazione) nella stessa data della stipula dei contratti, nessun ufficio ritenne di dover: considerare il passa�vanti provvisorio come avente infiuenza rispetto alla determinazione del momento in cui si verificasse l'importazione. Alcuni uffici, invece, ritennero rilevante quella data come concernente l'acquisto della nave e adottarono il cambio vigente alla data stessa come riferentesi all'acquisto, che invece nulla aveva da vedere coll'importazione. Altri invece liquidarono il tributo in base al cambio della data in cui la nave venne iscritta nelle matricole; altri in base alla data nella quale l'armatore aveva presentato la dichiarazione d'importazione; altri ancora in base alla data del rilascio dell'atto di nazionalit�, data che essendo la pi� avanzata in ordine di tempo portava alla liquidazione pi� vantaggiosa. Il problema si ricollega al tema che a suo tempo, ed ancora a proposito del diritto di licenza, agit� la dottrina e la gi'urisprudenza sul se fosse concepibile l'importazione delle ')1,avi: mentre dai sostenitori della tesi negativa essenzialmente si adduceva che le navi, e in particolare quelle cosiddette maggiori, nO'l'b potessero essere oggetto d'importazione, in quanto, stando a mare, si trovavano nell'impossibilit� di attraversare la linea di confine, ch'� data dal Zillo del mare. Su tale tema esiste una ricca bibliografia, sia anteriore sia posteriore alla nuova legge doganale, e che � q'ui superfiuo citare. Fu appunto la nuova legge doganale che sopravvenne a troneare il punto pri~cipale del dibattito, confermando la possibilit� dell'importazione delle navi. Coll'art. 4 essa stabil� che �il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo col trapasso della bandiera estera a quella italiana e col rilascio del relativo atto di nazionalit�)), E sull'art. 4 si fondarono ben cinque sentenze della Cassazione, alcune del 1943 e altre del 1948 (riportate anche nella Relazio~ie dell'Avvocatura per gli anni dal 1942 al 1950, vol. I, p. 829) le quali respinsero anche altre eccezioni che venivano elevate contro l'applicazione del diritto di licenza all'importazione delle navi. Cosicch� le cause delle quali qui ci occupiamo hanno trovato la questione cos� com'era rimasta a seguito dei suindicati pronunziati della Cassazione: coi quali venne data ragione dell'art. 4 spiegando che per le navi non era necessaria la rnateriale i'mportazione, dovendosi intendere che la� nave all'estero � importata quando viene a far parte dell'economia nazionale, il che si verifica col trapasso della bandiera e col relativo atto di nazionalit�. Il punto nuovo da risolvere era questo: quid q�uando � stato concesso soltanto il passavanti provvisorio, il quale, per gli articoli 149 e 155 Cod. N avig. � sufficiente pel trapasso di bandiera ? La stessa Amministrazione non aveva 1nai ritenuto che il passavanti provvisorio bastasse a rendere esigibile il dazio doganale, tanto vero che nelle Istruzioni Ministeriali che accompagnarono la pubblicazione della legge doganale si ieggeva: �Se l'acquisto e il relativo trapasso avvengono all'estero con rilascio di atto provvisorio di nazionalit�, la dichiarazione alla Dogana dev'essere fatta al primo arrivo della nave in un porto del Regno >l, Inoltre la stessa poco felice formulazione dell'art. 4, il quale richiedeva pel verificarsi dell'importazione il trapasso di bandiera e l'atto di nazionalit�, induceva a ritenere che da questo secondo non potesse prescindersi ai fini di perfezionare l'importazione: tanto pi� che alla completa parificazione dcl passavanti provvisorio all'atto di nazionalit� sembrava ostare anche la considerazione che il passavanti provvisorio ha una durata limitata, non superiore ad un anno, dopo il quale esso non ha pi� valore. Ma la Corte d'Appello di Roma, prendendo lo spunto dallo stato della giurisprudenza quale risul tava dai suindicati pronunziati della Cassazione del 1943 e del 1948, ha ritenuto che, dovendosi ritenere che in relazione alle navi il coneetto d'importazione .presei11tda dal materiale attraversamento della linea doganale e sia collegato al passaggio di bandiera, cui era sufficiente il passavanti provvisorio anehe se rilasciato all'estero, cos� il diritto di licenza si dovesse liquidare in base al cambio della data del passavanti provvisorio, per quanto concesso all'estero. Da parte nostra furono prodotti ricorsi su questo punto delle sentenze, fondandoci sulla lettera dell'art:-4 che parla dell'atto di nazionalit�. Ma il Supremo Collegio-ha-aderito al criterio della Corte d'Appello: criterio ehe tuttavia in altri casi potr� riuscire vantaggioso all'Amministrazione i'fl, quanto consentir� di antici - . -18 � ~ pare notevolmente la riscossione del dazio nel caso d'importazione di navi. E, conunque, per i dubbi cui dava origine la questione, era opportuno avere su di essa il responso del Supremo Oollegio. Altra questione ch'� stata decisa colle sentenze di cui ci occupiamo riguarda la qiwta addizionale di lire 125 di cui ai D.L. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 1946 n. 9. E cio�, nei casi in cui il passavanti provi1isorio era stato concesso in una data in cui era ancora in vigore il cambio ufficiale di lire 100 di cui al Bando Badoglio, sosteneva l'Amministrazione che tale cifra andasse aumentata della detta qibota, quale integrati,va del cambio ufficiale medesimo. Gli armatori invece lo contestavano, sostenendo che la quota addizionale era stata introdotta al solo scopo di favorire le� esportazioni, colla conseguenza che la si potesse applicare solo nei rapporti d'importazione od esportazione e non mai considerarla come un aumento del cambio ufficiale valevole anche ai fini tributari. Sulla questione si era gi� pronunziata la Oorte di Oassazione, in tema di tassa di registro su contratto stipulato in dollari, colla sentenza 20 aprile23 ottobre 1953, n. 3486 in causa Oosta c. Finanze, la quale accolse la nostra tesi ritenendo che della ripetuta quota addizionale dovesse a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli tributari, tenersi conto in aumento al cambio ufficiale di 100. Analogamente ha deciso la Oorte d'Appello di Roma nelle cause di cui ci occupiamo, ed anche su questo punto la Oassazione ha respinto il ricorso degli armatori, com'era prevedibile dopo la citata precedente sentenza in causa Oosta. G. OALENDA LOCAZIONE -Contratti stipulati dopo il 10 mar zo 1947 -Durata riferita al regime vincolistico Clausola risolutiva -Efficacia. (Cass., Sez. III, Sent. n. 3420 del 22 ottobre 1955. -Pres.: Mancini -Est.: Natale -P. M.: Rossi -Finanze c. Unione Operaia del Pignone). Nei contratti di locazione non sottoposti al regime vincolistico in forza di legge, ma la cui durata fu convenzionalmente stabilita uguale a quella del regime vincolistico, ben pu� spiegare tutta �1a sua efficacia la clausola risolutiva espressa pattuita per il verificarsi di determinati avvenimenti. La questione decisa dall'annotata sentenza e sulla quale non constano precedenti presenta un notevole interesse non solo dal p�unto di vista pratico e la solu zione adottata �, a nostro avviso, pienamente aderente alla natura del regime vincolistico delle locazioni. La fattispecie era 'la seguente: nel 1948 l'amministrazione finanziaria aveva stipu-lato un contratto di locazione con l'Unione operai.a del Pig'n!one relativamente ad una ex-casa del fascio, che la predetta Unione occupava fin dal 1946. Il contratto aveva regolato i rapporti econo�mici fra le parti fin dall'origine dell'occupazione e in esso si faceva riferimento al regime vincolistico sia per la durata che per il canone; era, per�, pattuita la risoluzione del contratto per il caso che l'amministrazione avesse avuto necessit� di adibire l'immobile ad un servizio governativo. Il Tribunale, aderendo all'ormai costante insegnamento della Oorte di Oassazione, aveva fatto giustizia delle tesi sostenute in via principale dall' Unione, escludendo che il godimento di fatto dell'immobile potesse rappresentare, nei confronti della pubblica amministrazione, l' attuazion~ di un contratto i1erbale di locazione ed escl1idendo, altres�, che il contratto, pur essendo stato stipulato dopo il 1� 1na.rzo 194 7, fosse soggetto a proroga legale per il fatto che avesse regolato rapporti anteriori, ricevendo cos� per volont� delle parti effetto retroattivo. Ma aveva ritenuto che il contratto stesso fosse stato assoggettato al regime vincolistico per volont� delle parti e che, conseguentemente, niuna efficacia potesse esplicare la clausola risolutiva in esso contenuta. La Oorte di Oassazione, accogliendo la tesi sostenuta dalla Avvocatura, ha escluso che le parti possano assoggettare al regime vincolistico un contratto, che non rientra nella fattispecie legale, ed ha riconosciuto alla volont� delle parti manifestata in tali sensi efficacia meramente contrattuale in ordine alla durata del contratto, con la conseguenza della derogabilit� di tale patto per effetto degli altri patti in esso contenuti ed in particolare della clausola risolutiva. Per quanto riguarda gl'immobili del soppresso p. n. f. la questione non ha pi� interesse pratico per l'amministrazione dopo la sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 (retro, p. 189, 1955), con la quale le Sezioni Unite della O orte di Oassazirme hanno aff ermato l'affievolimento, per effetto del decreto presidenziale di destinazione, degli eventuali diritti soggettivi sorti, relativamente ad essi, per effetto di contratti anteriormente stipulati. Resta, per�, la importanza, da un punto di vista tecnico e sistematico, del principio affermato e secondo il quale il regime vincolistico, non solo delle locazioni, ~ posto in essere con carattere d'inderogabilit� da norme di ordine pubblico, le quali esplicano tutto il loro vigore anche quando escludona da vincoli determinati cont1 atti, che non possono esservi sottoposti per volont� delle parti. G. GUGLIELMI v..;: � ' , ORIENTAMENTI GIURISPR UDENZIA.Ll DELLE CORTI DI MERITO CONTRABBANDO � Merci importate con bolletta di cauzione. (Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 20 ottobre 1955 -Pres.: Falcidia; Est.: Del Balzo; P. M.: Sitto (conf.) -Imputati Buzzurro Giuseppe ed altri). Nel caso di importazione di merci mediante bolletta di cauzione, se l'importatore fa mendaci dichiarazioni circa la quantit� delle merci importate, al fine di sottrarre una parte di queste al pagamento dei diritti di confine, commette il delitto di contrabbando e non gi� la contravvenzione prevista dall'art. 120 della legge doganale. Si ha contravvenzione, difatti, quando le merci importate risultino di quantitativo diverso da quello dichia,rato nella bolletta di cauzione e tale differenza di quantitativo sia imputabile solo a semplice colpa dell'importatore, non gi� a volont� deliberata di sottrarre una parte delle merci al pagamento dei diritti di confine. La sentenza cos� 'motiva. cc L'appellante infondatamente sostiene che i fatti ascritti troverebbero configurazione nelle due ipotesi contravvenzionali di cui agli articoli 119 e 120 della legge doganale, anzich� nella ipotesi delittuosa ascritta, e perci�, con que,st'altro dilatorio motivo di gravame, mostra di �dimenticare innan.'<!i tutto i criteri distintivi fra delitti e contravvenzioni, quindi tralasciando di considerare il contenuto, la portata e la. ratio di dette disposizioni, che i fatti in tali articoli previsti sono del pari ritenuti dalla stessa legge doganale come delitto, quando sono stati commessi con mezzi fraudolenti ed allo scopo di evadere in tutto od in parte il pagamento del tributo. cc Invero il fatto in s� materiale della dichiarazione inesatta resa dall'interessato per ottenere la restituzione dei diritti (art. 119) oppure della inesatta indicazione della eff etti�va quantit� e qualit� delle merci riportate nel bollettino di cauzion� (art. 120), d� luogo a due distinte ipotesi contravvenzionali senza bisogno di indicare, nell'uno o nell'altro caso, lavolont� e lo scopo che determinarono tali inesattezze, di tal che queste rifiettono due violazioni contravvenzionali meramente colpose, la cui punibilit� si ricollega al solo elemento soggettivo, purch� risulti beninteso caratterizzato dalla volontariet� di esecuzione. In ordine dunque a tali ipotesi, per la cui natura non � richies.to nemmeno il dolo, n� come elemento costitutivo, n� cu,me aggravante, come si verifica nel caso� in cui il fatto contravvenzionale contrario a legge, viene adenipiuto poi contro lo specifico divieto rice vuto di compierlo, � evidente che non si possono attagliare i fatti esaminati. cc In sostanza in queste due ipotesi di reato si tiene conto soltanto della irregolarit� materiale omissiva o commissiva, che d� luogo alle inesattezze di dichiarazione menzionate, ma non degli effetti che ne scaturiscono, poich�, qualora degli effetti da essi si verificano, o si possono verificare, e risultano voluti e perseguiti dall'agente, allora il f.atto non si pu� ascrivere pi� a titolo di contravvenzione, ma come delitto, in considerazione che alla volontariet� della azione soccorre l'altro elemento dell'intenzione. cc La stessa legge doganale del resto, in aderenza a questi principii, prevede gli stessi fatti con la duplice qualificazione di delitto negli articoli 105 e 106, e di contravvenzione negli anzidetti articoli 119 e 120, in relazione appunto al concorso o meno, con l'elemento materiale, delle richiamate irregolarit� dello elemento intenzionale con cui queste furono consu �mate allo scopo di frodare l'Amministrazione doganale o per ottenere la indebita restituzione di diritti gi� anticipati o per sottrarre merCi al pagamento dei diritti dovuti. cc Orbene risulta indubbio, per le ammissioni dello stesso Buzzurro Giuseppe, che le dichiarazioni ed indicazioni mendaci furono deliberatamente fatte per consentire a lui od ai suoi mandanti l'esenzione totale o parziale del dazio doganale, commettendosi in tal caso, con tal mezzo ma con volont� libera e cosciente e con intenzio'f!,e fraudolenta, il delitto di contrabbando, e se mai sarebbe stato il caso di stabilire, in base alle risultanze processuali, quali specifiche violazioni delittuose s'erano commesse, e vedere cio� se accanto a quella generica contestata prevista dall'art.. 107, sussistessero anche le altre specifiche dei predetti articoli 105 e 106. cc Tale accertamento si ritiene ora siiperfiuo in questo grado sull'impugnativa del solo imputato, in considerazione che la definizione diversa della ipotesi delittuosa, epigrafata, sarebbe del tutto teorica senza effetto pratico, dovendo rimanere inalterata la specie ed entit� della pena infiitta, appunto per il divieto della� reformatio in peius della condanna, determinata nella sentenza appellata. cc In fatto, poi, contrariamente a (f'/1,anto sostiene l'appellante che con ci� vorrebbe accreditare an7Jhei-a �� tesi della condotta incolpevole, no�n sussiste che tutte le dozzine di calze di cui � causa fossero state co�me egli afferma esibite alla Dogana, tranne che per esi -20 bizione non si voglia intendere il deposito effettuato presso gli Ufflci doganali dei colli in arrivo, in considerazione che detti colli furono tenuti in custodia senza verificarne il contenuto in attesa delle operazioni di sdoganamento, mentre poi furono trasferiti intatti come si trovavano in altro ufficio di Dogana per il compimento di tali operazioni, e consegnati all'uopo al Buzzurro a sua istanza al fine inconfessato, di poi ammesso, e peraltro constatato per le differenze di quantit� e qualit� poi riscontrate a mezzo dei bollettari, di sottrarne tntto o in parte il contenuto�. La riportata sentenza ha una particolare importatiza per avere risolto con criteri giuridici irieccepibili una questione su cui la Corte di Cassazione nell'unica volta che ci risulta essersi pronunziata in questi ultimi anni (Cass. Pen. Bez. I, 31 gennaio 1941, in � Riv. Pen. �, 1941, 1072 segg.) � pervenuta a concl11, sioni del tutto difformi da quelle seguite nella sentenza stessa. La C01te di Cassazione, difatti, nella citata sentenza aveva afferrnato che l'aver presentato alla dogana dichiarazioni mendaci circa la quantit� delle merci importate costituisce contrav�venzione, non gi� contrabbando, basando questa affermazione sulla considerazione che, se la merce � soggetta al controllo �tutte le astuzie del dichiarante, a voce o per iscritto adoperate, per trarre in errore la dogana, non essendo idonee al conseguimento della evasione totale o parziale del tributo, non possono essere equiparate allo occultamento o alla deviazione della merce che si vuole introdurre >>. Q�uesta tesi � stata accolta favorevolmente dal Di Lorenzo, in una nota adesiva alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione (in � Riv. Pen. >i, 1941, 1075 segg.). Ad essa, invece, � contrario il MONTINI (La legge doganale commentata, IJ.Iilano, 1940, p. 284-285). Il criterio seguito dalla Corte di Cassazione, secondo cui tutte le astuzie del dichiarante non sarebbero idonee a sottrarre le merci al paga1nento dei diritti di confine, in quanto le nierci stesse sono sottoposte al controllo della dogana, � errato poich� non tiene conto che il controllo � facoltativo, non obbligatorio, ed in pratica spesso non si attua. Per stabilire se una attivit� fraudolenta sia idonea o 1neno a con~eguire lo scopo che si prefigge, non bisogna fare riferimento al fatto che per essa sia pre�vista un determinato controllo, 1na occorre avere riguardo al modo in cui di fatto funziona quel controllo. Per cui, se � invalsa l' a1>itudine di sottoporre a controllo le dichiarazioni del privato solo saltuariamente, come avviene nella pratica doganale, bisogna concludere che quelle dichiarazioni fraudolente sono idonee allo scopo, tendendo esse ad approfittare di tale abitudine e sottrarre delle merci al pagamento dei diritti di confine. Di questi concetti, peraltro, la nostra giu.risprudenza ha fatto una esatta applicazione qiiando, per esempio, ha ritenuto, che � responsabile di truffa il viaggiatore che, sprovvisto di biglietto ferroviario, dichiari fraudolentemente di essere abbonato; e ci� sebbene quella dichiarazione sia soggetta al controllo dei funzionari competenti. o. o. POLrZIA -Cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto -Artt. 25 T. U. leggi di P. S.; 17 della Costituzione e 1 R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. (Tribunale di Locri, Sent. 16 giugno 1955 - Pres.: Cappuccio; Imp. Lasco). � Per le riunioni, anche in luogo aperte al pubblico, per l'esercizio di pratiche religiose, non � richiesto preavviso se dette pratiche siano svolte in luogo aperto al pubblico, avendo l'art. 17, 2� comma, della Costituzione abrogato l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S. L'apertura di un tempio od oratorio di una confessione religiosa acattolica non � pi� soggetta ad autorizzazione governativa. I. Il Tribunale di Locri, con la sentenza che si annota, ha riten1ito che il promuovere o dirigere funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luogo aperto al pubblico, senza avviso all'Autorit� di P. S. (Questore), non costituisca reato. La tesi accolta dal Tribunale viene fondata su un duplice ordine di considerazioni. � Si � rile�vato prima di tutto che l'art. 17 della Costituzione, il quale riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e dispone che per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non sia richiesto preavviso, � norma precetti�va di applicazione immediata, che ha abrogato l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S. per la parte relativa all'obbligo del preavviso quando l'attivit� sopraindicata riguardi un luogo aperto al pubblico. Si � aggiunto in pi� che le norme contenute nella � Costituzione, che riconoscono la libert� religiosa, sarebbero anch'esse precettive di applicazione immediata, e, come tali, avrebbero abrogato le disposizioni sullo esercizio dei culti ammessi nello Stato, contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le conseguenti norme per l'attuazione di questa legge, di cui al R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. L'apertura di un tempio od oratorio al culto non sarebbe quindi pi� soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 1, ultimo comma, del citato R. D. n. 289 del 1930 e le nomine dei ministri dei culti diversi da quello cattolico non dovrebbero pi� essere notificate per l'approi,azione governati�va, ai fini della legitti1nit� dell'attivit� da essi esplicata. L'esercizfo quindi del culto in tempio o oratorio non autorizzato, promosso o diretto da ministro di culto non approvato, sarebbe legittimo per l'applicazione immediata dell'art. 19 della Costitu. zione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare libera�niente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda, di esercitare in privato o in pubblico il culto, purch� non si tratti di riti contrari al buon costume. II. Sul primo ordine di considerazioni c'� nulla da obiettare. Non sembra dubbio che la norma della Costituzione, la quale riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, non abbia bisogno di ulteriore specifica regolamentazione, </11.de se in base a questa norma non � richiesto prea1Jviso _pez~ le_ riunioni anche in luogo aperto al pubblico, � evidMite che analoga disciplina deve ritenersi disposta per le riunioni di natura religiosa fuori dei templi od oratori di confessioni acattoliche, in privato o -21 in luogo aperto al pubblico (qualunqiie esso sia, anche tempio od oratorio non autorizzato). Ne � conforme la giurisprudenza della Corte Suprema, la quale �, invece, contraria alle altre considerazioni contenute nella sentenza che si annota. Ha ritenuto la Cassazione, nella sentenza 7 maggio 1953 (Sez. III, rie. P. li!. contro S01nmani, in � Giiist. pen. n, 1953, n, 966 e segg.), che in attesa della legge che dovr� regolare i rapporti fra lo Stato e le confessioni acattoliche (prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della Costituzione), l'apertura di templi od oratori continui ad essere regolata dalle disposizioni della legge n. 1159 del 1929 e dal decreto n. 269 del 28 febbraio 1930. In questa sentenza, come spesso av,viene, la motivazione sul punto in esame non va molto oltre ad un'affermazione dogmatica . .Ritenuto che la facolt� di adibire edifici al pubblico svolgimento delle pratiche particolari ad ogni singolo rito (rectius: confessione) investe i rapporti tra lo Stato e la confessione e che questi rapporti debbono essere regolati per legge, la Corte Suprema ha affermato che, per qi~anto gli articoli 8 e 19 non siano norme semplicemente direttive, fin q16ando tale legge non sar� emanata, continueranno ad applicarsi quelle in vigore. A nostro avviso tale affermazione � esatta, anche se la complessit� e la variet� delle fattispecie, che in pratica possono verificarsi, imponga la necessit� di procedere a congrue distinzioni, le quali non consentono certo di ritenere che tutte le norme contenute nei provvedimenti legislativi citati (la legge n. 159 del 1929 ed il R. D. n. 289 del 1930) siano tuttora in vigore. Tali distinzioni non consentono neppu'M!, a nostro sommesso parere, di affermare che la legislazione sopraddetta sia stata interamente abrogata dalle nonne della Costituzione che riconoscono la libert� religiosa ed i diritti degli enti che si propongono scopi di culto e di religione, come ha fatto il Tribunale di Locri, seguendo sostanzialmente la tesi a cui � pervenuta, con considerazioni pur acutamente formulate, una parte della dottrina. III. � questa autorevolmente rappresentata dal Sabatini, che pi� di recente e pi� a fondo si � occupato della libert� di religione nel vigente ordinamento italiano (�n � Giust. pen. ))' 1953, II, 967 e segg.), sui rifiessi dell'argomento trattato con il diritto penale. Questo A., dopo un breve excursus storico sulla disciplina dei culti diversi del. cattolico, richiamate, con il conforto sul punto dell'esperienza di uno dei maggiori cultori del diritto ecclesiastico, le aberranti applicazioni della legislazione del 1929-30 sulla materia da parte del Go�verno del tempo, ha rilevato che: a) principio fondamentale affermato dalla Costi tuzione italiana � quello della parit� di tutte le con fessioni nella libert� religiosa, in conformit� alle norrne di diritto internazionale universalmente rico nosciute; b) gli artt. 8, l9 e 20 della Costituzione, che in coordinamento alle dispos1:zioni degli articoli 3, 10, 18 e 21, garantiscono la libert� di religione, hanno il carattere della completezza e della concretezza rispetto ai diritti che in quelle norme trovano la loro fonte: come tali (( non solo non reclamano una possibile integrazione o precisazi�ne del loro contenuto, ma la escludono in quanto non necessaria l>; c) limite della confessione religiosa come organi~ zazione cio� come ordinamento, � che gli statuti che la rig16ardano non siano contrari all'ordinamento dello Stato nel quale opera, �e limite delle cerimonie che si compiono nell'esercizio del culto divino (riti) � il buon costume; d) tra le manifeste antinomie indicate con sgiiardo panoramico da altro Autore (BARILE, Appun~i sulla condizione dei culti acattolici in Italia in (< Il diritto Ecclesiastico l> , 1952, 348) e i provvedimenti legislativi �n. 1151 del 1929 e n. 289 del 1930 con il dettato della Costituzione, certa appare quella di cui all'art. 1 del citato decreto del 1930, secondo il quale � richiesta l'approvazione governativa per l'apertura di un tempio o oratorio al culto. La riprova della sussistenza del contrasto tra detto articolo e l'art. 19 della Costituzione si avrebbe co1isiderando che: �) la possibilit� di una limitazione al concreto esercizio dei culti urta contro i principi della parit� nella libert� religiosa e della conformit� dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale universalmente riconosciute; ___ 2) per l'art. 20 della Costituzione il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, capacit� giuridica ed ogni forma di attivit�: l'apertura di un.tempio o di un oratorio � una for1na di attivit� che non pu� essere sottoposta ad una limitazione di legge che subordini l'apertura medesima all'autorizzazione dell'autorit� governatira. Ergo, l'art. 20 della Costituzione � assolutamente e direttamente incompatibile con l'art. 1 del decreto n. 289 del 1930: come tale ha abrogato questa norma; 3) il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, riconosciuto come diritto fondamentale dei cittadini dall'art. 18 della Costituzione, per esercitare in pubblico il culto corrispondente alla propria fede religiosa, purch� non si tratti di riti �ontrari al buon costume, comporta come conseguenza quella di poter aprire liberamente templi od oratori; 4) se per l'art. 17 della Costituzione i cittadini hanno il diritto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico e se si pretendesse di continuare ad assoggettare l'apertura di templi od oratori di confessioni religiose acattoliche all'autorizzazione governativa, si creerebbero situazioni contrastanti: sostanzialmente si disconoscerebbe il valore precettivo di applicazione immediata dell'accennata norma costituzionale. Indubbiamente molti dei punti nei quali si esprime la tesi sostenuta dal Sabatini appaiono incontesta bili: ci� non comporta, per�, che tutte le affermazioni formiblate, pur suffragate da acute osservazioni, siano accettabili. Esaminandosi la parte iniziale dello studio del Sabatini, sembra che 7a constatazione di esempi di aberrante applicazione verificatisi i'fb passato .da parte del Governo del tempo della legislazione �eccle- siastica allora in vigore, abbia spinto il nostro A. ad una reazione, che come suole avvenire, l'ha portato a posizioni di eccesso. -22 Sembra, intanto, che debba evitarsi la confusione tra la consistenza di una legge e la non ortodossa ap plicazione di essa da parte di sistemi di governo che trovano pi� cornodo, non fosse altro che per salvare la faccia al cospetto degli altri Paesi, applicare erro neamente la legge, svisandone la ratio, che non rifor marla. E la confusione �tanto pi� evitabile se si con sideri che gli esempi sopra indicati furono dovuti pi� a ragioni di ordine politico intese in senso stretto che non di ordine religioso: al regime del tempo la libert� religiosa appariva nella stessa luce (non certo buona) di qualsiasi altra libert�. Essa veniva osta colata come species di un genus pi� ampio, per la paura degli effetti derivabili dalla tolleranza della liber.t�, qualunque essa fosse, genericamente conside rata: e se l'attivit� della Ohiesa Oattolica veniva osta colata meno di quanto fossero ostacolate le attivit� delle altre confessioni religiose, era perch� la maggior forza della prima funzionava da remora alle iniziative liberticide del tempo. Non certo ne era causa una pre tesa maggior bene'volenza: basti ricordare che la Santa Sede aveva pur dovuto accettare in Ooncordato (art. 19) il principio dell'approvazione dal punto di vista politico da parte del Governo italiano della nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum jure successionis ! Non sembra d'altra parte che una legislazione, la q�ale nel regolare i rapporti intercorrenti tra lo Stato e le confessioni religiose preveda forme di moderato controllo da parte della collettivit� giuridicamente organizzata ai fini della corrispondenza, o, meglio, della non contrariet� di organizzazioni a fini religiosi di parti pi� o meno grandi della collettivit� medesima, all'ordinamMito dello Stato, non ubbidisca ai principi di diritto internazionale universalmente riconosciuti. Non ubbidisca, si intende, in pratica, ch�, teoricamente, si potrebbe pretendere di meglio: si sa quanti Stati, facenti parte della comunit� inter' nazionale, abbiano nella loro attivit� pratica da ap prendere. Non si vorrebbe, insomma, che l'anelito apprezza bilissimo verso la libert� assoluta, anelito che solo i rfgimi democratici consentono impunemente di espri mere, si risolvesse in annullamento dei diritti, non meno � apprezzabile, di difesa. sociale, calpestati i i quali la libert� appare irragiungibile chimera. N � � a trascurare infine, per quelle equiparazioni� che a questo punto volessero essere anticipate (vedre mo in seguito in quali termini consistono) fra il trat tamento riservato alla confessione cattolica e quello riservato alle altre confessioni, che, per la Oostitu zione: �la religione cattolica � la religione della mag gioranza del popolo italiano e solo in questa intesa � stata respinta la formula tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge per l'altra accolta tutte le confessioni� religiose sono ugualmente li bere davanti alla legge, intendendo co>i essa che qua lunque confessione ha la possibilit� di esercitare libe ramente la propria religione e riconoscendo una egua glianza di esercizio ma non una parit� di posizione � (CARBONARO: I rapporti civili ed i rapporti politici, in � Oomm. Sist. alla Oostit. it. ii, Firenze, 1950; I, 1953-154). Oome vedremo in seguito, il fatto che le confessioni religiose diverse dalla cattolica, a differenza di questa, .,.. �~ - .-:� .�. ~-�:: �. possano aprire templi od oratori solo previa autorizzazione governativa, non comporta, a nostro avviso, una disugliaglianza di esercizio: essa � espressione solo della indubbia differenza di posizione, per la ..> quale, mentre l'ordinamento della Ohiesa Oattolica � indipendente e sovrano, l'organizzazione delle altre confessioni religiose pu� contrastare, in ipotesi, l'ordinamento giuridico italiano. onde l'attivit� di esse pu� legittimamente essere sottoposta ad una valutazione preliminare che tale contrasto escluda, valutazione che peraltro sarebbe illegittima se non fondata sull'accertamento della sussistenza o meno dell'offesa dell'unico limite riconosciuto dalla Oostituzione (articolo 8, comma 20). V. Fra le proposizioni della Oostituzione che regolano la Ubert� di religione, non dev'essere trascurato l'ultimo comma dell'art. 8, secondo il quale i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tale norma �, anzi, a nostro parere, determinante: per essa � previsto che tutta la materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni predette, dai confini pressoch� evanescenti, in cui pu� essere cornpresa quasi tutta l' attivit� delle confessioni medesime, che non .pu� non interessare quello Stato che sia geloso custode delle sue prerogative, � regolata per legge. Vero � che la norma in esame pone a base dell'ordinamento legislativo di tali rapporti le intese con le rappresentanze delle confessioni: sempre per� che non possa ragionevolmente ritenersi che debba essere regolalo solo quanto � stato oggetto di conseguito accordo tra lo Stato e dette rappresentanze, a rrblJno che non voglia ritenersi che lo Stato italiano abbia abdicato ad ogni azione regolatrice di una materia cos� delicata, rinunciando alle facolt� che la sovranit� gli riconosce nei confronti degli ordinamenti derivati. Ohe nei confronti della Ohiesa Oattolida lo Stato non si sia regolato allo stesso modo, "� dovuto, da un lato, al fatto che esso ha riconosciuto << di entrare in rapporti con un ordinamento indipendente e sovrano (quale potrebbe essere un altro Stato) e non con una qualunque organizzazione dipendente e subordinata comunque alla sua autorit� ii (D'AVACK, I rapporti fra Stato e Chiesa, in << Oomm. � cit., I, 106), ed � espressione, d'altro canto, di itn errore che se commesso nei confronti di una confessione, non perci� doveva essere ripetuto nei confronti di tutte le altre. L'aver inserito i pa,tti lateranensi nella Oarta Costituzionale ha comportato ima delle conseguenze giuridiche pi� gravi: ci� significa che l'efficacia di tali accordi � << preminente e preclusiva nei confronti di altre norme del nostro ordinamento, che risultino comunque in contrasto con alcuna delle loro clausole �; che la norma .costituzionale che li ha riconosciuti potr� essere modificata solo nelle forme ammesse per la revisione della Oostituzione; e che lo Stato � << completamente sottoposto all'autorit� della Ohiesa . . . in guisa tale, quale non fu mai neppure nell'epoca del pi� acceso e fervente confessionalismo ii (D'AvAcK, Op. cit., 114, 110). Quando, pertanto, si segnala la materia dell'approvazione governativa dei ministri di culto da parte del Governo (l. art. 3, R. D. articoli 18, 19, 20) come ~ 23 espressione di una evidente offesa alla libert� religiosa, si dimentica che essa investe uno dei campi in cui i rapporti tra la confessione religiosa e lo Stato appaiono pi� stretti. � del tutto logico che lo Stato iconosca agli atti del ministero, compiuti dai mini tri di culto, effetti civili, solo se la loro nomina abbia ottenuto l'approvazione governativa (l. art. 3, 20 comma); che alle stesse condizioni consenta di eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al culto (R. D. art. 4) o la dispensa dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione (R. D. art. 7) o la celebrazione del matrimonio (l. articoli 7-13; R.�D. articoli 25-28). E tale materia sorprende ancor meno se si consideri che, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, a prescindere dall'art. 19 del Concordato che consente al Governo di sollevare obiezioni di ordine politico alle nomina dei Vescovi diocesani, per la nomina dei parroci sono ammessi obiezioni per gravi ragioni di q1talsiasi genere (art. 21 Concordato): l'art. 2 della legge 27 .maggio 1929, n. 848, chiarisce che le gravi ragioni poss"ono essere �anche soltanto relative all'esercizio pastorale in una determinata residenza�. Si aggiunga ancora che, mentre per i Vescovi lo Stato non ha il diritto che una richiesta di trasferimento sia presa in considerazione dalla Santa Sede, per i parroci l'art. 21, 30 cpv. del Concordato, dispo�ne nel senso che � sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano conunicher� tali ragioni all'ordinario, che d'accordo col Governo prender� entro tre 1riesi le misure appropriate�. Anche qui il Concordato accenna genericamente a gravi ragioni, senza limitarle solo a quelle di natura politica. ' VI. N � la materia relativa alla autorizzazione della apertura dei templi o degli oratori al culto per le confessioni cattoliche (R. D. art. 1) pu� essere ritenuta, a nostro modesto avviso, espressione d'offesa alle libert� religiose. Non si pu� dubitare invero che essa configuri tipicamente l'aspetto prerninente della organizzaziMie della confessione e riguardi i rapporti di questa con lo Stato. Interessa allo Stato che gli statuti che disciplinari. o l'organizzarsi della confessione non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e poich� l'apertura di templi od oratori al culto � manifestazione tipica dell'organizzazione della confessione, � appena corrispondente alla logica che di tale manifestazione sia fatta una valutazione a priori anzieh� nei confronti di essa siano adottati provvedimenti sanzionatori se, da essa sollecitato, il Governo constati il contrasto degli statuti, che disciplinano l'ordinamento della confessione, con l'ordinamento giuridico italiano. E non si affermi che in tal modo si configura una disparit� di esercizio della religione tra la Chiesa Cattolica e le altre corifessioni religiose. � per la differente posizione (non si dimentichi che l'ordinament� di quella � autonomo e primario, cio� sovrano all'interno ed indipendente all'estero, mentre gli ordinamenti di queste sono derivati e dipendenti dallo Stato stesso) che nessuna autorizzazione � richiesta per. l'apertura di chiese od oratori della confessione cat tolica. Nei confronti di questa lo Stato ha compiuto in via prelim,foare una valutazione di ri.on contrasto delle leggi che la governano all'ordinamento giuridico italiano e, stabilito di entrarvi in rapporti, li ha regolati bilateralmente, accettando di prescindere dalla valutazione, caso per caso, della legalit� �dell'apertura di chiese od oratori. Nei confronti invece delle altre confessioni, allo stato non esiste questa valutazione preliminare. Se nulla osta a che essa possa essere compiuta in futuro s� da trovare riscontro in una legge che regoli i rapporti tra lo Stato e una o pi� confessioni religiose acattoliche-, attualmente, in mancanza di tale valutazione preliminare, non pu� non essere applicata la norma della legislazione vigente che sottopone l'apertura suddetta all'autorizzazione governativa. Non pu� costituire argomento di contrasto alla tesi da noi sostenuta l'art. 20 della Costituzione, sotto il profilo che, costituendo l'apertura di un tempio od oratorio, for1na di attivit� della confessione, e, d'altra parte, l'autorizzar;.:ion.e all'apertura prevista dall.a legge limitazione legislativa all'attivit� della confessione, e, 'ion potendo il fine di religione o di culto essere causa della limitazione, tale nor1na sarebbe incompatibile con l'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930. Il punto debole di un sirnile argomento � costituito dall'erronea opinione secondo la quale la causa della limitazione di cui al citato art. 1 starebbe nel fine di religione della confessione che chiede l'apertura del tempio o dell'oratorio. La causa �, invece, ben altra e ci� � di tanto pi� agevole comprensione se non si di mentichi che il legislatore del tempo era preoccupato delle manifestazioni di libert� di qualunque raggrup pamento di indi�vidui diverso dallo Stato o da quelli che perseguivano scopi apprezzati dal regime di allo ra, a prescindere dal fine di religione dell'associa zione. ]}fa se anche si voglia valutare la legge, non per quel che allora il legislatore intendeva significare, ma per quel che oggi, staccatasi dalla matrice, pu� an cora significare, � evidente che non il fine di religione � motivo determinante della limitazione, ma piuttosto l'esigenza che qualsiasi Stato sente, per la difesa sociale, di non rinunciare ad un controllo di non contrasto fra l'attivit� di ogni raggruppamento di individui e l'ordinamento giuridico statale. Sin che t�le controllo non trovi riscontro in una valutazione generica complessiva dei casi analoghi da compiersi per legge, non si possono evitare valutazioni specifiche dei singoli casi e queste necessariamente devono es sere affidate al potere esecutivo. L'art. 20, quindi, della Costituzione non � compati bile coll'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, perch� la limitazione contenuta in questa norma non trova causa nel fine di religione o di culto o nel carattere ecclesiastico della confessione. VII. Gli altri argomenti con i quali in dottrina si sostiene l'abrogazione dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930 non sembrano pi� consistenti. Non � il caso di attardarci ulteriormente su�la obiezione riportata al punto 1 <lel terzo paragrafo di questa nota formulata dal Sabatini: ci base di essa ci sembra sussistano motivi di reazione che hanno spin -24 to questo egregio A. ad affermazioni teoriche ineooepibili, con la conseguente pretesa di applicazioni pratiche a nostro avviso eccessive. Una correlazione stretta fra il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, riconosciuto come diritto fondamentale dei cittadini dall'art. 18 della Costituzione, per esercitare in pubblico il culto corrispondente alla propria fede religiosa, purch� non si tratti di riti contrari al buon costume, ed il diritto di aprire liberamente templi ed oratori, non esiste. L'apertura di templi od oratori � una delle manifestazioni preminenti dell'organizzazione di una confessione che pu� essere vietata se gli statiiti di questa contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato. Non pu� essere invece impedito l'esercizio in p'ubblico del culto da parte di uno o pi� fedeli di qiiella confessione, se ci� non sia, come in pratica pu�� non essere, espressione di organizzazione e se i riti non siano contrari al buon costume. Come si vede, quindi, l'una cosa non postula necessariamente l'altra. Analoghe considerazioni possono essere fatte circa le pretese conseguenze che deriverebbero dall'osservanza della limitazione in esame nei confronti del diritto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico, riconoscittto dall'art. 17 della Costituzione. Non si comprende, infatti, come la mancatq, autorizzazione all'apertura di un tempio od oratorio di confessione avente statuti contrari all'ordinamento giuridico italiano possa esser ritenuto divieto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico. I fedeli di quella confessione non potrebbero aver templi od oratori per l'esercizio del culto, esprimendo ci� un organizzarsi secondo statuti contrari all' ordina1nento giuridico statuale, ma potrebbero riunirsi saltuariamente (di modo che il luogo non assuma le caratteristiche di tempio od oratorio) in luogo aperto al pubblico, diverso magari l'una volta dall'altra, se ci� non sia espressione di organizzazione (� �valutazione di merito questa, da compiersi caso per caso) e se non si svolgano riti contrari al buon costume. Maggior libert� non credo possa essere auspicata: l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S., per la parte relativa all'obbligo del preavviso, quando l'attivit� di culto riguardi un luogo aperto al pubblico, � stato abrogato, si � detto, dall'art. 13 della Costituzione Ma l'apertura di un tempio od oratorio non autorizzato di confessione religiosa acattolica resta, allo stato della legislazione, illegittima. Poich� il fatto non � penalmente sanzionato, conseguenze penali non ne ~ derivano: esso facultizza � vautorit�� governativa alla � eventuale emanazione di un ordine di chiusura che . pu� comportare, se ritenuto enianato per alcuni dei motivi indicati nell'art. 650 Codice penale, con la concorrenza di altri requisiti, la responsabilit� contravvenzionale �ai questa norma. VIII. Dttlla esposizione che precede � facile comprendere che le conclusioni alle quali perveniamo non sono certo di suffragio alla tesi della persistenza di tutta la legislazione sull'esercizio dei culti diversi da quello cattolico: si � detto e si insiste sul fatto che non devono trarre in inganno nella soluzione del problema aberranti manifestazioni di altri tempi, alle quali si � potuto addivenire svisando lo spirito delle leggi allora emanate, non a.ffatto pi� di sfavore rispetto a quello che, di riflesso. appare oggi dall'art. 7 della nostra Carta Costituzionale. In particolare, sitlla questione che ci ha occupato pi� specificatamente in questa nota, � da considerare che il 2� comma dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, che regola l'apertura di un tempio od oratorio al culto di confessioni religiose acattoliche, se deve tuttora essere autorizzata, fino a quando non siano per legge regolati sul punto i rapporti che intercorrono tra lo � Stato e la confessione, non pu� essere rifiutata se non ""1 risulti che ci� sia espressione di u1i'organizzazione secondo statuti contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, e non per ttna pretesa mancanza di necessit� di soddisfare effettivi bisogni religiosi di .Il importanti nuclei di fedeli o di mezzi sufficienti per I sostenere le spese di manutenzione, requisiti questi che, pretesi dal 2� comma, ultima parte, della norma sopraindicata, non sembrano pi� compatibili con la vigente legislazione in materia di libert� religiosa, nella sua fondamentale manifestazione costituita 1 dal diritto di ogni confessione di organizzarsi secon-~ do i propri statuti purch� non contrastino con l'ord�-@_� namento giuridico italiano. ~ F.O. s�EGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBijICRE ED ELETTRICITA' ALVEO .1. L'Autorit� giudiziaria in sede ordinaria � incompetente a provvedere su una istanza di declaratoria di propriet� dove si opponga in via di eccezione che il bene conteso fa parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblica, appartenendo la causa in tal caso al Tribunale regionale delle .Acque Pubbliche, mentre rientra nella competenza del Giudice ordinario la lite attinente al riconoscimento di un diritto di prelazione nella concessione della pertinenza idraulica demaniale. (Trib. Brescia, 1� luglio 1955 -Saccllelli c. Finanze, Ca vallari -Cont. 2912, Avv. Brescia). CANONI 2. Le controversie relative ai canoni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico rientrano nella competenza dei Tribunali delle acque e non in quella del Giudice ordinario, risolvendosi dette controversie in una forma di discussione e di impugnazione dell'atto amministrativo. (Trib. Trento, 1-1 aprile 1955 -Acuto c. Finanze -Cont. 993, Avv. Trento). DEMANIALIT� 3. La dichiarazione di demanialit� delle acque ha importato la decadenza dei diritti di propriet� in precedenza co'stituiti sulle acque stesse e in genere di tutti i diritti di natura privata (enfiteusi, compravendita, ecc.) che comunque si fossero costituiti su dette acque: restano perci� travolti anche gli eventuali diritti dei subutenti di un canale di derivazione privata nei confronti del suo proprietario. (Trib. Brescia, 24 maggio 1955 -Vimercati Sanseverino e consorti c. Compostella e IJL. PP. - Cont. 3205, Avv. Brescia). ELETTRICIT� 4. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 4 (agevolazioni ed esoneri). MATERIE VARIE 5. Le controversie fra un utente di acqua pubblica e altri privati sono di competenza dei Tribunali delle Acque solo quando sorga contestazione 4 sulla demanialit� dell'acqua e sulla portata del provvedimento di concessione ovvero quando ricorra un interesse concreto della Pubblica .A.mmi~ nistrazione a tutelare il regime delle acque. (Tribunale Brescia, 24 maggio 1955 -Vimercati Sanseyerino e consorti c. Compostella e LL.PP. - Cont. 3205, Avv. Brescia). .AEROMOBILE E TRASPORTO PER ARIA MILITARE 1. Poich� ex art. 230 legge di guerra per qualificare �militare� un aeromobile � necessario oltre la sussistenza dei requisiti indicati anche la destinazione ad uso militare, un aeromobile che ancorch� appartenente ali' .Amministrazione militare eserciti un trasporto civile (nella specie quello della squadra di calcio del Torino) non pu� qualificarsi come << militare �al fine di disapplicare le norme ex art. 448 Codice navigazione. (Corte .App. Torino, 30 giugno 1955 -Comp. U. S. Underwriters c . .Aeronautica Con~. 262, Avv. Torino). TRASPORTO -PRESCRIZIONE 2. L'azione pel risarcimento del danno prodotto da un aereo di propriet� dell'Amministrazione militare nell'esercizio di un servizio <<non militare� si prescrive ex art. 973 Codice navigazione nel termine di un anno. (Corte App. Torino, 30 giugno 1955 -Comp, U. S. Underwriters c. Aeronautica - Cont. 262, Avv. Torino). .AGRICOLTURA CONSORZI AGRARI 1. Vedi: Imposte e tasse in genere n. 3 (agevolazioni ed esoneri). CONTRATTI AGRARI 1. Vedi, n. 13, 14, 15 Riforma-proroga cot1tratti agrari. 2. La competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie sussiste quando si verte su un contratto che possa essere prorogato per legge ancorch� la proroga non sia in concreto in atto. -26 (Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 -Colaianni ed altri c. Ente Rif. Bari -Cont. 1131 e altri, Avv. Potenza). 3. Il regime della proroga legale dei contra.tti � regolato dalla legge speciale e non pu� farsi riferimento alle norme ordinarie della legge civile: quindi mentre in regime libero per i contratti di affitto � necessario qualora non vi sia un termine prefisso di durata la licenza o disdetta perch� il contrat.to cessi, essa non � pi� necessaria per i contratti soggetti a proroga. (Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 -Colaianni ed !J,ltri c. Ente Rif. Bari -Cont. 1311 ed altri, Avv. Potenza). CREDITO AGRARIO 4. Il prestito agrario in natura deve logicamente aver per oggetto la somministrazione di generi e prodotti che sono necessari al ciclo produttivo dell'annata agraria, come sementi fertilizzanti, ecc., fungibili e consumabili, non macchine ed attrezzi agricoli. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi Innamorati c. Finanze-Cont. 18678, Avv. Catania). RIFORMA -AZIENDE MODELLO 5. � improponibile davanti al Giudice ordinario la domanda del proprietario espropriato di impugnativa del decreto Presidenziale di espropriazione sotto il profilo di eccesso di delega per essersi espropriati terreni facenti parte di aziende modello, quando vi sia rifiuto da parte del Ministero della Agricoltura ad emettere la relativa dichiarazione di esonero, perch� questa non � atto autonomo ma parte integrante del decreto presidenziale di espropriazione, che nelle sue premesse ebbe a far richiamo al detto rifiuto. (Corte App. Lecce, 17 giugno 1955 - Tamborino Frisari c. Ente Rif. Puglia Luc. - Cont. 1849, Avv. Lecce). 6. L'art. 10 della legge n. 841 del 1950 nello stabilire� i requisiti delle aziende modello affida al Ministero dell'Agricoltura un ampio potere discrezionale in ordine all'accertamento dei requisiti stessi: quindi � improponibile davanti al giudice ordinario la domanda del proprietario espropriato contro il rifiuto del predetto Ministero ad emettere la dichiarazione di esonero. (Corte App. Lecce, 17 giugno 1955 -Tamborino Frisari c. Ente Rif. Puglia Luc. -Cont. 1849, Avv. Lecce). RIFORMA -BENI COMPRESI 7. L'inefficacia dei negozi giuridici compiuti nei termini indicati ex art. 20 legge n. 841 del 1950, porta a considerare esistenti nel patrimonio dello alienante i beni ceduti non solo ai fini della determinazione della quota di esproprio ma anche per l'applicazione dello scorporo stesso a tali terreni. (Trib. Brindisi, 9 settembre 1955 -Guadalupi c. Sez. Rif. Fondiaria -Cont. 1864, Avv. Lecce). 8. Secondo l'art. 20, 40 comma, legge stralcio, da ritenersi interpretativa dell'art. 27, 1� comma, legge Sila, anche nei territori silani e contermini i . beni alienati inefficacemente prima dell'attuazione della riforma fondiaria sono da ritenersi tuttora appartenenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione dell'asse patrimoniale soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 - Boscarelli c. Opera Sila-Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 9. I terreni silani ricoperti da bosco non sono soggetti in nessun caso ad espropriazione fondiaria. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno .1955 -Boscarelli c. Opera Sila -Cont. 12613, Avv. Cata,nzaro). 10. Le donazioni per futuro matrimonio non valgono a sottrarre i beni che ne sono oggetto dall'applicazione della legge di scorporo fondiario se il previsto matrimonio non sia avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale -legge. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -Boscarelli c. Opera Sila - Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 11. Agli effetti dell'art. 27 legge Sila e 20 legge Stralcio sono da considerare donazioni in contemplazione di futuro matrimonio solo quelle disciplinate dall'art. 785 C. c. non qualunque atto di liberatit� che le parti contraenti dichiarino stipulato con riferimento a un matrimonio gi� concluso o in vista di un determinato matrimonio l� da venire. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -Boscarelli c. Opera Sila-� Cont. 12613, Avv. Catanzaro). RIFORMA-D:mcRETO D'ESPROPRIO 12. Non importa incostituzionalit� del decreto legislativo emesso entro il termine prefisso nella legge di delega la circostanza che la registrazione o la pubblicazione, o ambedue siano avvenute in tempo successivo; e tale principio vale particolarmente per i decreti legislativi di espropriazione fondiaria che siano stati pronunciati ma non pa,rimenti registrati e pubblicati entro il termine ex art. 5 legge n. 230 del 1950. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -Boscarelli c. Opera, Sila -Contenzioso 12613, Avv. Catanzaro). RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI 13. Gli enti di riforma hanno facolt� di richiedere l'esclusione dalla proroga di affitto pei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei riguardi degli affittuari coltivatori diretti. (Tribunale Potenza, 22 agosto 1955 -Ente Rif. Bari c. Sileo Salia -Cont. 795, Avv. Potenza). 14. Pel diniego della proroga dei contratti agr�ri non � necessario che l'ente di riforma provi la presa di possesso dei terreni o un progetto.di utilizzazione dei terreni stessi, bastando il fatto dell'esproprio. (Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 -Colaianni ed altri c. Ente Rif. Bari -Cont. 1131 e altri, Avv. Potenza). J -27 15. Le opere di trasformazione fondiaria da esezazioni di altra autorit� amministrativa o giurisdiguire sul terreno costituente il terzo residuo renzionaJe, nouostante la opposizione del possessore, dono incompatibile la permanenza nel fondo degli tutti i lavori che nel loro tecnico discrezionale , , affittuari del fondo espropriato: quindi il proprietario del terreno costituente il terzo residuo, pu� in base alla legge chiedere a carico di detti affittuari il diniego della proroga (Trib. Matera, 21 settem bre 1955 -Ente Rif. Bari c. Oifurri ed altri - Cont. 1727, Avv. Potenza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA MATERIE DIVERSE 1. IJ regolamento per i servizi degli arsenali approvato con R. D. n.1898del1939 � regolamento esterno. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Dif. Mar. c. Soc. Vitali e C. -Cont. 1619, Avv. Lecce). POTERI 2. Vedi: Antichit� e Belle Arti, n. 2 (diChiaraz. di interesse). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) ALIENAZIONE DI COSE SEQUESTRATE 1. L'alienazione di cosa sottoposta a sequestro da parte del proprietario che nelle more del giudizio sia stato nominato custode costituisce il delitto ex art. 334, 2� cpv. C. p. e non quello pi� grave di peculato. (Trib. Pen. Bolzano, 25 marzo 1955 -Imp. Reinstedler -Cont. 1145, Avv. Trento). PECULATO 1. Vedi: .Dan.no n. 9 (materie varie). .ANTIOHITA' E BELLE ARTI DICHIAltAZIONE D'INTERESSE 1. � da ritenere legittima, quanto meno sotto la legge n. 364 del 1909 la dichiarazione d'interesse storico e artistico di un determinato fabbricato, che siasi concretata in una semplice comunicazione al proprietario interessato da parte di un messo comuna1e del riconoscimento ufficiale dell'interesse suddetto, e non occorre che sia notificato il testo integrale e motivato di un provvedimento ministeriale in proposito. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 - Min. Pubbl. Istr. c. Mazza -Cont. 12914, Avvocatura Catanzaro). 2. La declaratoria di interesse storico ed artistico effettuata per semplice comunicazione allo interessato da parte di un messo comunale del riconoscimento ufficiale del detto interesse, non impugnata nei termini di legge davanti alla competente giurisdizione amministrativa, legittima gli organi della pubblica Amministrazione ad effettuare in qualunque tempo senza ulteriori autorizapprezzamento essi ritengano urgentemente necessari per la conservazione o per la rnigliore utilizzazione del monumento e parimenti ad introdursi 1na1~u militari, se il monumento trovisi intercluso, nelle aree circostanti. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 -Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza -Cont. 12914, Avv. Catanzaro). APPAI.TI E FORNITURE MATERIE VARIE 1. Vedi: Imposta registro, n. 8 (materie tassabili). FORNITURE -PREZZI 2. Ancorch� in un cpntratto di fornitura stipulato con un privato dalla pubblica Amministrazione si faccia espresso riferimento alle condizioni generali di oneri di cui al D. M. n. 35 del 1930 che all'art. 31 fissano il principio della invariabilit� dei prezzi � tuttavia applicabile il principio dello adeguamento dei pattuiti corrispettivi a causa di eccessiva onerosit� ex art. 1467 Codice civile. (Trib. Lecce, 31 maggio 1955 -Caggio c. Difesa Esercito -Cont. 2713, Avv. Lecce). . APPELI,O AMMISSIBILIT� 1. Vedi: Esecuzione forzata, n. 8 (presso terzi). 2. � inammissibile l'appello nel caso che l'appellante deduca che la sentenza impugnata non � a lui opponibile giacch� emessa per errore nelle generalit�, nei confronti di un soggetto apparentemente diverso. (Corte App. I.ecce, 30 giugno 1955 -J.eogrande c. Sez. Rif. Puglia Luc. -Contenzioso 2259, Avv. Lecce). 3. � inammissibile l'appello diretto al Ministro delle Finanze contro una sentenza che dichiari la nullit� della citazione diretta al Procuratore del Registro in causa di impugnazione della decisione della Commissione amministrativa in sede di valutazione, per imposta di registro, perch� in ogni caso la rappresentanza in giudizio spetta all'Intendente di Finanza. Ci� anche quando nel primo grado si sia costituito in causa il Ministro delle Finanze. (Corte App. Cagliari, 13 agosto 1955 -Soc. Bonif. Santa Vittoria c. Finanze -Cont. 433/54, Avvocatura Cagliari). CITAZIONE 4. La notifica dell'atto di appello all'Amministrazione in persona di organo diverso da quello indicato in primo giudizio produce l'inammissibilit� del gravame perch� diversamente il giudizio di primo grado verrebbe ad essere omesso. (Corte App. Torino, 20 giugno 1955 -Accollo c. Dogana - C�nt. 11603, Avv. Torino). -28 5. Non � nullo l'atto di appello che pur senza contenere la indicazione della data della sentenza impugnata ne consenta tuttavia l'identificazione merc� il riferimento ad altri elementi della stessa. (Corte App. Lecce, 30 giugno 1955 -Leogrande c. Sez. Rif. Puglia Luc. -Cont. 2259, Avv. r~ecce). ATTO Al\'IMINISTRATIVO RESPONSABILIT� 1. Vedi: Danni, n. 1 (indennit�). AVVOCATO E PROCURATORE l\'IANDA~O 1. Vedi: Citazione, n. 2 (nullit�). SOTTOSCRIZIONE 2. Vedi: Citazione, n. 3 (nullit�). AZ�ONE AZIONE 1. Vedi: Imposte tasse in gen., n. ll(restitu.zione). INCOMBENTI PREGIUDIZIALI � 2. La mancata discussione amichevole della vertenza in Prefettura, previst,a nel contratto col quale l'Amministrazione ha preso in affitto un immobile ad uso di caserma di carabinieri non rende improcedibile l'azione spiegata dall'Amministrazione ex art. 41 legge n. 253 del 1950 (lavori) tanto pi� se il locatore abbia per iscritto ;rifiutato di eseguire le opere richieste. (Pret. Pieve di Telco, 5 febbraio 1955 -Int. c. Gastaldi -Cont. 21334, Avv. Genova). INTERESSE 3. Nel caso che l'ordinanza di condanna al pagamento dell'i.g.e. e pena pecuniaria venga notificata al rappresentante di una azienda inadempiente agli obblighi tributari, cessa se viene meno il rapporto di rappresentanza, l'interesse del rappresentante ad agire in giudizio e la sua opposizione deve essere dichiarata improponibile. (Trib. Potenza, 16 settembre 1955 -Di Tommado Briscese c. Finanze - Cont. 629, Avv. Potenza). LEGITTIMAZIONE -ENTE DISCIOLTO 4. Ove un decreto prefettizio abbia sotto l'impero del R. D. n. 1130 del 1926, art. 21, attraverso la devoluzione dei beni all'unione dei sindacati fascisti dell'industria provocato lo scioglimento di una cooperativa, non hanno legittimazione processuale per impugnare il provvedimento e rivendicare il bene, ora devoluto allo Stato, n� la cooperativa che riunitasi in assemblea generale abbia dichiarato di riprendere l'attivit� svolta dall'ente cessato; n� i soci della preesistente cooperativa, a proporre un'azione a nome dell'ente cessato, essendo avvenuta la definitiva estinzione di esso. (Trib. Torino, 13 luglio 1955 -Soc. An. 0.oop. Case Pop. Chivasso c. Finanze -Avv. Torino). RINUNCIA 5. Il pagamento del tributo anche se fatto senza riserve non significa rinuncia all'azione proposta o da proporre contro la Finanza e ci� tanto nei casi in cui vige il solve et repete dalla cui inosservanza deriva il difetto di giurisdizione, quanto se tale precetto, come per le imposte suppletive di registro sia inapplicabile. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi, Innammorati c. Finanze -Contenzioso 18678. Avv. Catania). SPECIE VARIE 6. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 7 (contenz. giudiziale). CIRCOI,AZIONE STRADALE AZIONE DI REGRESSO 1. Il conducente del veicolo investitore assolto in sede penale per insufficienza di prova, che intenda opporsi all'azione di regresso spiegata contro di lui dall'amministrazione proprietaria del veicolo che abbia come responsabile civile risarcito il danno alla parte lesa, � tenuto a fornire la prova liberatoria ex art. 2054 C. c. (Trib. Firenze, 10 febbraio 1955 -Dif. c. Brocato -Cont. 149(12, Avv. Firenze). CONDOTTA 2. Il�secondo autista che ex art. 63 Codice stradale deve essere� costantemente adibito alla condotta di un autotreno risponde in caso di sinistro col primo, se entrambi abbiano concorso alla manovra dannosa. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 Gandini, Soffritti, Zatti c. FF. SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 3. Nessuna norma di legge o di prudenza impone all'autista di distrarre lo sguardo dalla propria visuale per accertarsi che lateralmente al passaggio a livello incustodito sopraggiunge un treno, ma l'obbligo di rallentare ed accertare che nessun treno sia in vista in modo da potersi fermare prima di impegnare �i binari, � posto a carico del conducente di veicoli o animali, dall'art. 28 Codice stradale, nell'attraversamento sia di passaggi a livello incustoditi sia di quelli custoditi. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, Zatti, c. FF. SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 4. Ai sensi dell'art. 36 Codice stradal� tutti i veicoli e quindi anche quelli a guida di rotaie debbono in prossimit� degli incroci tenere una velocit� moderata. (Trib. Torino, 31 marzo 1955 -A.T.l\'I. c. G.R.A. -Oont. 300, Avv. Torino). -29 5. Non � prudente il conducente di un automezzo che tenti di effettuare un sorpasso in un punto della strada a doppia binata in cui esiste una coppa giratoria e dove � prevedibile che lo auto- n, mezzo sorpassando possa invertire la direzione =~ per portarsi sull'altra. (Corte App._ Genova, 28 giu-. , . gno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. D1f. Eserc. -Con ~ tenzioso 19566, Avv. Genova). ~ 6. Manca agli obblighi di prudenza e di cautela il conducente di un automezzo che per sorpassare si portiin precedenza tanto sulla sinistra della strada (di notevole larghezza) da impedire al conducente del veicolo, sorpassando di vederlo attraverso allo specchio retrovisivo. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. -Contenzioso 19566, Avv. Genova). 7. Nella manovra di sorpasso i maggiori obblighi di prudenza e di cautela incombono al conducente che prende l'iniziativa della manovra. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 -Soe. S.A.R.S.A. e. Difesa Eserc. -Cont. 19566, Avv. Genova). 8. Anche nel caso di cambiamento di direzione deve essere osservata la regola della precedenza dei veicoli provenienti da� destra. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Difesa Eserc. -Cont. 19566, Avv. Genova). PRESCRIZIONE 9. La prescrizione biennale ex art. 2947 C. c. opera non solo a favore del proprietario o de~ conducente del veicolo ma di chiunque sia chiamato a rispondere dei danni derivati dalla circolazione del veicolo (nel caso il committente di trasporto su automezzi altrui). (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 Albano c. Tesoro -Cont. 1876, Avv. I.iecce). PRESUNZIONE DI COLPA Vedi: n. 1 Azione di regresso. 10. La presunzione di colpa ex art. 2054 C. c. non pu� applicarsi a carico del conducente del veicolo che nello scontro abbia riportato danni, ma non ne abbia a sua volta causati. (Trib. Torino, 27 set,tembre 1955 -Gandini, Soffritto, Zatti -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 11. Con l'espressione �contro la volont� >> l'articolo 2054, 3� comma C. c. si � riferito ad una volont� attiva e concreta del proprietario del veicolo, di persona cio� che abbia usato tutti gli accorgim. enti tecnici e di comune esperienza per evitare la circolazione del veicolo, non bastando la sola � assenza di volont� >>. (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 -ANASS c. Ronchi-Cont. 3378, Avv. Brescia). 12. I.ia presunzione ex art. 2054 C. c. (scontro) � una presunzione iuris tantum sicch� ove sia provato che lo scontro dipese esclusivamente dal comportamento colposo di uno dei due conducenti, costui soltanto potr� essere dichiarato responsabile del danno. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. -Cont. 19566, Avv. Genova). OITAZIQNB NULLIT� 1. Vedi: Spese giudiziali, n. 1 (citazione nulla). .. 2. Non vi � nullit� della citazione per difetto di delega quando il mandato al procuratore sia stato conferito a margine di altra citazione avente lo stesso oggetto e le due cause sono state riunite. (Pret. Brunico, 11 luglio 1955 -Wieser c. Finanze - Cont. 1140, Avv. Trento). 3. Nel caso di citazione sottoscritta da Procuratore non iscritto nell'albo del distretto giudiziario della Corte di Appello presso cui pende il giudizio si verifica assoluta nullit� della citazione insanabile per costit,uzione di convenuto. (Corte App. Potenza, 14 settembre 1955 -Sardi c. Uff. Reg. Polla -Cont. 1535, Avv. Potenza). COMODATO .AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Nei rapporti fra Amministrazione Pubblica e privati non � configurabile contratto di comodato. (Trib. I~ecce, 24 maggio 1955 -Dif. Mar. c. Societ� Vitali e C. -Cont. 1619, Avv. Lecce). COMPET.ENZA E GIURISDIZIONE ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 1. Vedi: Acque pubbliche ed elettricit�, n. 1 (alveo); n. 2 (canoni); n. 5 (materie varie). AGRICOLTURA 2. Vedi: Agricoltura, n. 2 (contratti agrari); n. 5-6 (riforma-aziende modello). CoNTRAT'rI DI GUERRA 3. Vedi: Contratti di guerra, n. 1 (danni da espr. p. u.). COSTITUZIONE 4. Vedi: Costituzione Stato, n. 1 (sind. giurisd.). DISCREZIONALIT� 5. Vedi: Risparmio e crediti, n. 1 (discrezionalit�); Ferrovi.e e tranvie, n. 5, 6, 7 (discrez.). 6. Ogni qualvolta sia rimesso alla discrezionalit�� dell'Amministrazione il determinare la cautela necessaria per l'esercizio di una attivit� pericolosa, non pu� il giudice sostituirsi all'Amministrazione -30 nella determinazione delle cautele pi� idonee, ma pu� accertare se l'Amministrazione abbia provveduto alle esigenze elementari di prudenza e se le disposizioni di sicurezza impartite siano state osservate. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 -Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. -Cont. 14634, Avvocatura Firenze). 7. Quando si deduca la violazione di una norma giuridica alla cui osservanza l'Amministrazione sia vincolata, per determinare la competenza del giudice ordinario, non basta che� l'azione si basi su una tale violazione, ma occorre anche che la norma sia rivolta alla tutela dell'interesse individuale e dia a questo la garanzia e la consistenza di un diritto soggettivo. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 Grossi ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro -Contenzioso 21269, Avv. Genova). 8. Non pu� l'Autorit� giudiziaria scendere allo esame della valutazione dell'importanza e urgenza dei necessari lavori di riparazione conseguenti alle distruzioni ed ai danneggiamenti bellici, nonch� circa la scelta della misura protettiva temporaneamente attuata dall'Amministrazione ferroviaria in quanto ci� importerebbe sindacato inammissibile sull'attivit� discrezionale della Pubblica Amministrazione; ma pu� solo accertare se la Pubblica .Amministrazione abbia violato tassativi precetti di legge o di regolamento, ovvero il fondamentale principio del neminem laedere. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 -Milighetti Meucci c. FF. SS. -Cont. 16260, Avv. Firenze). ESECUZIONE FORZATA 9. Vedi: Esecuzione forzata, n. 6 (precetto). IMPOS'.l'A DI REGISTRO 10. Yedi: Imposta Registro, n. 13-14 (Valutaz. impugnazione). LOCAZIONE 11. Vedi: Locazioni, n. l (riparaziorii). NAVI E NAVIGAZIONE 12. Vedi: .Navi e navigazione, n. 6 (soccorso). POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE 13. Vedi: Poss. e az. possess., n. 2 (az. posscss., Amm. Pubblica). CONSUMO E PRODUZIONE PERCENTUAU SUI PREZZI 1. Qualora una SEPR.AL ottenga dal magistrato ordinario un decreto ingiuntivo pel pagamento di quote o percentuali sui prezzi dei prodotti immessi al consumo, crediti che hanno natura tributaria, l'opposizione giudiziaria � inopponibile se non preceduta dal pagamento del tributo. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 -F.lli Mattera c. SEPRAL di Nuoro -Cont. 10289, Avv. Cagliari). 2. Le quote o percentuali che i prefetti erano ~'� autorizzati a stabilire sui prezzi dei prodotti immessi al consumo nella provincia ai sensi dell'art. 3, m 20 comma D. P. C. M. 31 giugno 194.6 hanno na-~ tura di tributo e precisamente di imposte indirette sui consumi. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 F. lli Mattera c. SEPRAIJ Nuoro -Cont. 10289, A vv. Cagliari). COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBI,IOI ATTI ROGATI 1. La potest� conferita ai segretari comunali ex art. 89 T. U. n. 383 del 1934 di rogare nello esclusivo interesse del comune determinati atti e contratti non si estende alle donazioni sia perch� questa non � preceduta da pubblici incanti, com'� richiesto dal detto articolo, sia perch� in tal tipo di negozio non ricorre l'interesse esclusivo del Comune: l'atto rogato � pertanto affetto da nullit� insanabile. (Corte App. J,ecce, 4 maggio 1955 - Dem. c. Com. Treglia-Cont. 2005, Avv. Lecce). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO APPROVAZIONE Vedi: n. 6-7 Mora. 1. L'approvazione di un contratto della Pubblica Amministrazione deve essere data con provvedimento formale dell'organo competente e cio� il ministro, o dell'autorit� delegata: in mancanza di ci� sono prive di effetti le dichiarazioni emesse da altri organi dell'Amministrazione interessata. (Tribunale Genova, 30giugno1955 -Moresco c. ANAS, -Cont. 20585, Avv. Genova). 2. Se l'Amministrazione pubblica non provvede a decidere sulla approvazione di una transazione il contraente privato pu� servirsi dei rimedi stabiliti dall'art. 5 legge com. e prov. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 -Moreseo c. ANAS -Cont. 2058, Avv. Genova). CESSIONE .DI CREDITI Vedi: n. 9, Pagamenti e quietanze. 3. Una cessione di credito che non risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che non sia stata notificata dall'Amministrazione debitrice n� da questa sia .stata accettata non � opponibile, per la sua inefficacia, all'Ammj.,. nistrazione stessa. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 - Bruzzo c. Dif. Marina -Fall. Thermoil. -Contenzioso 21169, Avv. Genova). -31 4. La richiesta del creditore circa l'applicazione di una delle modalit� di pagamento delle spese dello Stato ex R. D. n. 1759del1926 e art. 665 Istr. Gen. Serv. Tes. e la relativa accettazione da parte della Amministrazione debitrice, integrano gli estremi di un contratto unilaterale (e modificabile nel" l'ambito delle prescrizioni della Contabilit� generale dello Stato) in cui il creditore autorizza lo Stato debitore ad eseguire nelle mani di un terzo il pagamento che al primo � dovuto senza eh.e per tale fatto si operi alcuna vera e propria successione con effetti novativi nel debito o nel credito. (Tribunale Genova, 4 ottobre 1955 -Bruzzo, Dif. Marina c. Fall. Thermoil-Cont. 21169, Avv. Genova). FORMA 5. La Pubblica Amministrazione non pu� assumere validi impegni se non nelle forme prescritte dalla legge tra cui ad substantiam, l'atto scritto. (Trib. Ijecce, 31 maggio 1955 -Caggia c. Dif. Eserc. -Cont. 2713, Avv. Lecce). MORA DELL'AMMINISTRAZIONE 6. Non pu� parlarsi d'inadempimento di una transazione con la Pubblica Amministrazione se essa non sia stata approvata. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 -Moresco c. ANAS-Cont. 20585, Avvocatura Genova). 7. Non sussiste mora colpevole dell'Amministrazione nell'approvazione ed esecuzione dei contratti allorch� questa segua tutta la procedura stabilita dalle leggi di contabilit� dello Stato. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli -Contenzioso 3126, Avv. Brescia). PAGAMENTI E QUIETANZ1'J 8. Vedi: Poste e tele�omunicazioni, n. 1 (ricevitorie- locazioni). 9. Poich� le varie modalit� di pagamento delle spese delJo Stato ex R. D. n. 1759 del1926 e articolo 665 Istr. Gen. Serv. Tes. vanno considerate come mezzo di esazione dei crediti verso lo Stato la lettera di un ufficio esecutivo dell'Amministrazione con la quale si comunica a richiesta che in uno stipulando contratto di fornitura sar� inclusa una cl�usola relativa al pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento in un conto corrente presso la locale Banca d'Italia a favore di un certo istituto bancario, non va considerata come accettazione di una cessione irrevocabile di credito. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 -Bruzzo, Dif. Marina c. Fall. Thermoil-Cont. 21169, Avv. Genova). 10. Pu� derogarsi al principio che le entrate dello Stato si riscuotono in contanti solo nell'ipotesi dell'art. 1412 Istr. Gen. Serv. Tes. che conferisce ai contabili dello Stato la facolt� di accettare in versamenti diretti, e come numerario, i vaglia cambiari e gli assegni bancari liberi con l'effetto che il versamento si ha per avvenuto in <;ontanti al momento della ricezione del titolo; tale deroga non si estende all'assegno circolare emesso da qualsiasi altra Banca, e se il contabile dello Stato lo accetta in pagamento ci� avviene a totale rischio del debitore e cio� pro solvendo, e la data in cui si verifica l'entrata � quella della conversione. del titolo in contante. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Miccoli c. Finanze -Cont. 2689, Avv. Lecce). 11. La quietanza sul mandato emesso dall'Amministrazione rende improponibile ogni ulteriore richiesta relativa al rapporto ormai estinto. (Tribunale Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. Tesoro -Cont. 518, Avv. Torino). 12. L'esigenza che ogni pagamento effettuato allo Stato risulti da quietanza firmata e sottoscritta nei modi di legge non � assoluta potendosi ritenere a questa equipollente la ricevuta di una raccomandata contenente un assegno circolare che risulti poi riscosso dal contabile. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -1\'Iiccoli c. Finanze -Cont. 2689, Avv. J,ecce). CONFISCA AMNISTIA 1. Ija confisca della merce (sostanze atte a sofisticare vini) deve a sensi dell'art. 655 C. p. p. essere disposta di ufficio in sede di incidente di esecuzione ove non si sia provveduto con la sentenza di proscioglimento per amnistia. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 -Imp. Galluccio -Cont. 2931, Avv. Lecce). 1VJATERIE V ARIE 2. Se l'imputato sia prosciolto per amnistia dal reato di cui all'art. 58 del R. D. L. n. 2033 del 1925 per aver detenuto sostanze atte a sofisticare vini, il giudice penale deve ai sensi dell'art. 240 cpv. C. p. procedere alla confisca della merce avendo il divieto di detenzione della medesima valore assoluto. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 - Imp. Galluccio -Cont. 2931, Avv. Ijecce). CONTRABBANDO DEI<'IZIONE DEL REATO 1. Ije varie ipotesi di contrabbando previste negli artt. da 97 a 107 legge doganale non si differenziano per il fatto che consiste sempre essenzialmente nella sottrazione consumata o tentata della merce ai diritti di confine. (Corte App. Pen. Genova, 26 maggio 1955 -Fumarelli ed altri -Contenzioso 17964, Avv. Genova). � 2. Nel caso in cui sia stato contestato il contrabbando ex art. 97 lett. d legge doganale e si ritenga invece quello generico ex art. 107, non sussistono gli estremi dell'art. 477 cpv. O. p. P.~, ma quelli dell'art. 477 prima parte (definizione giuri<;li<l~ diversa). (Corte App. Pen. Genova, 26 maggio 1955 -Fumarelli ed altri -Cont, 179641 A vv. Genova). 32 CONTRATTI DI GUERRA DANNI DA ESPROPRIO p. U. 1. Quala.ra a seguito di eontratti di guerra relativi all'esecuzione di opere di fortificazione costruite su terreno espropriato sorgano controversie per la liquidazione dei danni cagionati nel corso dell'esecuzione delle opere medesime al propriet.ario del terreno, non l'Autorit�. giudiziaria ordinaria, ma il Commissario per la liquidazione dei contratti di guerra � competente a giudicare. (Trib. Trento, 3 marzo 1955.-Eredi Cesaro c. Dif. Eserc. -Cont. 778, Avv. Trento). COSTITUZIONE DELLO STATO SINDAOATO GIURISDIZIO:NALE 1. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale spetta a norma della disposiz. VII della Costituzione al giudice ordinario od amministrativo di esaminare la costituzionalit�. intrinseca delle leggi e degli atti aventi forza di legge in quanto la questione sia proposta incidenter tantum per la risoluzione di una controversia principale e non formi oggetto di giudicato. (Trib. Brindisi, 9 sestembre 1955 -Guadalupi c. Sez. Rip. Fond. -Cont. 1864, Avv. Lecce). DANNI INDENNIT� 1. Le espressioni di cc indennizzo l> o cc indennit�.� ha nelle leggi amministrative un signi.ficato ristretto e preciso, di compenso da accordarsi quale refusione del danno derivato ad un privato dall'esplicazione di una legittima attivit� dell'Amministrazione, distinguendosi dal cc risarcimento n che presuppone una responsabilit�. dell'Amministrazione e che comprende tutti i danni derivati dalla violazione di un diritto soggettivo privato, mentre l'indennit�. o indennizzo ha contenuto pi� ristretto dovendo essere limitato oggettivamente al valore effettivo ed attuale del bene oggetto di un diritto sacrificato e non gi� violato. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 ]' rignani c. Finanze-Cont. 3050, Avv. Brescia). INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE 2. La legge n. 104 del 1950 con la quale � stato abrogato il R. D. n. 313 del 1936 non ha efficacia retroattiva, quindi i vari rapporti rimangono regolati dalle norme imperanti al momento in cui si verifica l'evento. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 Pastorelli Di Salvo c. Dif. Aeron. -C(mt. 2688, Avv. Lecce). 3. In caso di sinistro il trattamento spettante al militare di leva o agli aventi diritto � regolato, vigente il R. D. n. 313 del 1936 unicamente dalle norme relative al rapporto di servizio o di quiescenza, tranne il caso in cui sia esclusa la causa o l'occasione di servizio. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 Pastorelli De Salvo c. Dif. Aeron. -Cont. 2688, Avv. Lecce). LIQUIDAZIONE 4. Vedi: Ferrovie (trasporto) n. 3, 4 (avarie e perd.) 5. A.nche in difetto di prova il giudice pu� liquidare equitativamente le maggiori spese di cura pretese dall'infortunat6 non ostante che questi sia assistito da appositi enti di previdenza poich� � noto che questi falcidiano le notule presentate per il rimborso. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 -Gobbi c. Dif. Eserc. -Cont. 663, Avv. Torino). 6. Nel caso di funzionari dell'INPS infortunati va ammesso al risarcimento il danno potenziale di diminuita efficienza di futura attivit�. professionale pereh� � noto che i funzionari di tale ente traggano non poco utile dopo if loro collocamento a riposo dalla conoscenza ed esperienza da essi acquistata sulla legislazione previdenziale e del lavoro. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 -Gobbi c. Dif. Eserc. -Cont. 663, Avv. Torino).. 7. Non compete al viaggiatore ferito in un incidente ferroviario nel caso di successiva sv9Jutazione monetaria l'aggiornamento dell'importo delle spese di cura da lui nel frattempo sostenute. (Corte App. Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Pose - Cont. 11557, Avv. Catanzaro). 8. Ija sentenza di condanna generica costituisce un presupposto indispensabile della domanda di liquidazione, a condizione che la pronuncia sia certa e definitiva talch� nessuna discussione possa sorgere su di essa; ove essa sentenza non sia ancora passata in giudicato l'azione di liquidazione dei danni deve essere allo stato dichiarata improponibile. (Trib. Brescia, 27 maggio l 955 -Petacci c. Int. -Cont. 3393, Avv. Brescia). MATERIE VARIE 9. Accertata in sede penale la colpevolezza del pubblico ufficiale in ordine al delitto di peculato per l'appropriazione di carte annonarie affidategli per ragione del suo ufficio consegue a carico dell'imputato l'obbligo del risarcimento del danno verso l'Amministrazione, danno costituito dalla differenza fra il prezzo economico e quello politico dei generi che con i tagliandi sottratti potevano essere acquistati. (Corte App. Pen. Trento, 31 maggio 1955 -Imp. Prast. -Oont. 804, Avv. Trento). ~!VALUTAZIONE MONFTARIA Vedi: n. 8 liquidazione. 10. Vedi: Ferrovie (trasporto) n. 2 (avarie e perdite). D:EMANIO E PATRIMONIO AUTOTUTEJ,A 1. Presupposto della legittimit� .dell'autotutela da parte della Pubblica Amministrazione �-il pre:ciso adempimento del c.d. onere di diffidamento. (Pret. Savona, 22 giugno 1955 -Marabotto, Soc. ICEV, FF. SS. -Cont. 21720, Avv. Genova). -33 CONCESSIONI 2. Vedi: Imposta di registro n. 6 (mat. tassa.bili); Reg. fascista n. 2, 3 (revoca eone,). 3. � da ritenersi l'ipotesi della obbligazione teleologicamente indivisibile nel caso di concessione fatta indistintamente a due persone di una pertinenza idraulica demaniale che per la natura fisica e giuridica del terreno !J�ncessa era economicamente inopportuno frazionare; quindi revocata la concessione nei confronti di uno dei concessionari questa si consolida nell'altro concessionario cui passano i diritti e gli obblighi che dalla concessione scaturiscono. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avvocatura Brescia). 4. I diritti spettanti al concessionario di beni immobili demaniali hanno natura reale immobiliare. (Trib. Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Standard c. Finanze -Cont. 21483, Avv. Genova). 5. Al contrario dell'atto col quale si consente l'installazione di un deposito di benzina in zona di servit� stradale (che ha natura di autorizzazione), quello col quale la Pubblica Amministrazione consente l'installazione di un deposito di carburante nel sottosuolo stradale ha natura di concessione. (Trib. Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Standard c. Finanze -Cont. 21483, Avv. Genova). 6. La permanenza di un concessionario nel godimento di una pertinenza idraulica demaniale concessagli per la pioppicoltura successivamente alla revoca della concessione, anche se tale permanenza, sia dipesa da una decisione di sospensione del provvedimento di revoca, ado1;tata dalConsigliodi Stato in pendenza di ricorso contro l'atto ~mministrativo di revoca della concessione, deve considerarsi senza titolo ed illegittima con obbligo del concessionario di versare all'Amministrazione il valore di quanto ricavato durante il periodo di illegittimo godimento. (Corte .App. Brescia, 26 maggio 1955 - Frignani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). ]'ERROVIE 7. Vedi: Espropriazione p.p.u. e occ�upaz. n. 1 (danni). 8. I.e strade ferrate appartengono al demanio pubblico e nessun diritto soggettivo pu� vantare il comune proprietario di una strada intersecata da binari: l'attraversamento di questa non costituisce neanche servit� di passaggio. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 -Com. Bardonecchia c. FF. SS. - Cont. 1953, Avv. Torino). PATRIMONIO -BENI P. N. F. 9. Il rapporto che si instaura fra il demanio e il terzo assegnatario di un bene ex p. n. f. prima che intervenga il provvedimento di destinazione del bene a pubblico servizio � di locazione e non di concessione. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 -P.S.I. c. Uff. Reg. -Cont. 589, Avv. Torino). 10. L'art. 38 del D. L. n. 159 del 1944 ha per effetto di introdurre i beni del p. n. f. nel patrimonio dello Stato non imponendo tuttavia agli stessi il carattere della indisponibilit� perch� questa consegue solamente al provvedimento concreto di destinazione o all,a effet.tiva desti.azione del bene al servizio pubblico. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 -P.S.I. c. Uff. Reg. -Cont. 589, Avv. Torino). PATRIMONIO -OCCUPAZIONI 11. L'occupaziane di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dello Stato avvenuta in periodo A.M.G. senza esplicita autorizzazione e senza la stipulazione d'una convenzione � senza titolo; legittimamente pertanto l'Amministrazione pu� pretenderne lo sgombero anche se per il passato ebbe ad accettare un canone d'occupazione provvisoriamente concordato. (Trib. Trento, 14 aprile 1955 -Finanze c. ANPI --Cont. 91)7, Avv. Trento). PIOPPICOLTURA 12. Vedi: Regime fascista n. 2 (reroca concess.) 13. � costituzionale la norma dell'art. 5, 2� comma, legge n. 8 del 1949 secondo cui il prodotto legnoso delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la pioppicoltura � att.ribuita al Demanio per met� del suo valore: infatti riferendosi la norma ad un prodotto non ancora separato dal suolo all'atto dell'entrata in vigore della legge, e quindi non ancora entrato in propriet� del concessionario, nessuna confisca, di beni del concessionario viene operata per effetto della norma, ma solo si mutano le condizioni del contratto, il che per legge � legittimo. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). 14. J,a pretesa dell'Amministrazione concedente di fare propria la met� del valore del prodotto legnoso esistente su una pertinenza idraulica demaniale concessa per la pioppicoltura all'atto di entrata in vigore della legge n. 8 del 1949, � legittima ancorch� la concessione sia stata assentita prima dell'entrata in vigore della legge stessa. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). STRADE Vedi: n. 5 Concessioni; n. 8 ~Ferrovie. 15. Vedi: Espropriazione p. u. e ovcupaz, n. 1 (danni); I1nposta mg. n. 6 (materie tassabili). DIFESA DEJ,J,E AMMINISTRAZIONI IN GIUDIZIO CITAZIONI<J -AMMINISTRAZIONE DIFESA . 1. Relat,ivamente all'Amministrazione del materiale del magazzino, della, sussistenza, casermaggio, carreggio, acquisto e vendita cavalli, ospedali ed -34 altro, � nulla la citazione in giudizio del Ministero della Difesa Esercito in persona del ministro, competendo la rappresentanza a termini delle tabelle ex R. D. n. 2361 del 1865 ai capi ufficio di Intendenza, di Dipartimento, Divisione, Sottovisione, Presidio. (Trib. Brescia, n. 5 maggio 1955 -Cabona e. Dif. �Esercito -Oont. 3397, Avv. Brescia). 2. Bench� le tabelle del 1865 designino alla rappresentanza dell'Amministrazione militare le autorit� periferiche bene � proposta dal Ministero della Difesa citazione ad oggetto pagamento di somma per inadempienze contrattuali, percb� tale materia rientra nell'affare di competenza generale, cui non pu� dirsi estranea la competenza del capo del dicastero. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 - Dif. Eserc. e. SIMAR -Cont. 3081, Avv. Brescia). 3. Giusta le tabelle ex R. D. n. 2365 del 1865 richiamate dall'art. 52 R. D. n. 1611 del 1933. la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione della Difesa Esercito per gli affari intemi ed economici spetta al ministro. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli-Cont. 3126, Avv. Brescia). CI'.l'AZIONE -AMMINISTRAZIONE DOGANE 4. Il potere concesso al ricevitore delle dogane di emettere ingiunzione amministrativa pel recupero dei crediti dell'Amministrazione � un potere diverso da quello della rappresentanza in giudizio, n� dal primo pu� desumersi l'esistenza del secondo che comporta anzitutto la disponibilit� del diritto. (Corte App. Torino, 20 giugno 1955 -Accolla c. Dogane -Cont. 11603, A vv. Torino). 5. � nullo l'atto di opposizione ad ingiunzione fiscale intimata alla Amministrazione della Dogana senza indicazione dell'organo legittimata a rappresentarla. (Trib. Genova, 3 agosto 1955 -Ghersi c. Dogana-Oont. 19689, Avv. Genova). 6. La rappresentanza dell'Amministrazione delle gabelle spetta ex R. D. n. 2361 del 1865 al direttore superiore delle Dogane e non al ricevitore capo. (Corte App. Torino, 20 giugno 1955 -Accolla c. Dogane-Cont. 11603, Avv. Torino). CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FERROVIE 7. Iia rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione ferroviaria spetta al ministro solo se la causa verta davanti ai giudici di Roma. (Trib. Torino, 18 luglio 1955 -Aschiero c. FF. SS. -Cont. 1097, Avv. Torino). 8. Il Capo di un Compartimento ferroviario non ha capacit� per rappresentare l'Amministrazione fuori della circoscrizione assegnatagli giusta il R.D. n. 1250 del 1923. (Trib. Torino, 11 agosto 1955 I1ivraghi c. FF. SS. -Cont. 1904, Avv. Torino). 9. Nelle azioni nascenti da danno alla persona del viaggiatore la rappresentanza dell'Amministrazione FF. SS. spetta per l'art. 14 pa!� 3 Cond. Tar. al Capo compartimento o della Sezione avente giurisdizione nel territorio in cui si verifiea l'evento dannoso. (Trib. Torino, 11 agosto 1955 -Livraghi c. FF. SS. -Cont. 1904, Avv. Torino). CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FINANZ� 10. Vedi: Appello, n. 3 (ammissibilit�). 11. La citazione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nelle cause tributarie, va fatta in persona dell'Intendente di Finanza della giurisdizione cui appartiene l'Ufficio esecutivo interessato alla eontroversia. (Trib. Torino, 8 aprile 1955 - Marebelli c. Finanze -Cont. 1735, Avv. Torino). 12. La rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze in controversia relativa a tasse, spetta all'Intendente di Finanza del luogo ove risiede il giudice competente secondo le norme procedurali e quella sul foro dello Stato. (Trib. Torino, 14 luglio 1955 -Fossati c. Proc. Reg. -Cont. 1834, Avv. Torino). 13. J,a rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle tasse compete solo all'Intendent,e di Finanza competente per territorio in relazione al tributo, non gi� al Procuratore del Registro o al Ministro delle Finanze. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi, Zuma, Morati, Fin. -Cont. 18678, Avv. Catania). 1 I 14. � insanabilmente nulla la citazione dell'Amministrazione delle Finanze nella persona del Ministro anzich� dell'Intendente di Fin:;tnza competente per territorio. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 - Soc: IJ,AS c. Finanze -Cont. 3525, Avv. Brescia). 15. Conforme al n. 14. (Trib. Torino, 8 agosto 1955, Marabelli c. Finanze -Cont. 1735, Avvocatura Torino). 16. Spettando la rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro la citazione in opposizione ad ingiunzione, intimata contro il Procuratore del Registro � assolutamente nulla. (Pret. Sapri, 19 agosto 1955 -De Caro c. Fondo Culto -Cont. 474, Avv. Potenza). 17. Conforme al n. 16. (Trib. Trento, 7 luglio 1955 -Sez, Merano P.C.I. c. Uff. Reg. Merano - Cont. 1147, Avv. Trento). 18. Conforme al n. 16. (Trib. Trento, 27 maggio 1955 -Uff. Reg. Merano c. Sez. Merano P.C.I. - Cont. 315, Avv. Trento). 19. Conforme al n. 16. (Trib. Catania, 27 maggio 1955 -I1auteri e. Uff. Reg. Avola -Cont. 18930, Avv. Catania). 20. Conforme al n. 16. (Trib. Catania, 2 luglio 1955 -Iiauteri c. Uff. Reg. Avola-Cont. 18929, Catania). -35 21. In materia d'imposta di registro � nulla in modo radicale ed insanabile la citazione in giudizio dell' .Amministrazione delle Finanze notificata al Ministro pro tempore anzich� all'Intendente di Finanza solo competente. (Corte App. Genova, 30 giugno 1955 -Finanze c. Soc. Bagni Oneglia - Cont. 19444, .Avv. Genova). � 22. L'autorit� designata a stare in giudizio per l'.Amministrazione delle Finanze in materia di registro � l'Intendente di Finanza nel cui distretto trovasi l'Ufficio che ha liquidato l'imposta e. non quello del luogo ove risiede !'.Autorit� giudiziaria avanti a cui � portata la causa: quindi � nulla la citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale intimata alla .Amministrazione in persona sia dell'Intendente di Finanza del luogo ove risiede !'.Autorit� giudiziaria avanti a cui � portata la causa, sia del Procuratore del registro che ba emesso l'ingiunzione. (Trib. Brescia, 23 maggio 1955 -Cavina c. Fina,nze -Cont. 3344, .Avv. Brescia). CITAZIONB -AMMINISTRAZIONI IN GBNBRB 23. Vedi: Appello, n. 4 (citazione). CITAZIONE -AMMINIS'.J'RAZIONI VARH~ 24. Vedi: }ffctano, n. 3 (contr. bomb., riscoss.). 25. I poteri di rappresentanza della G.R.A. gi� at~ribuita al Ministro dei trasporti quale presidente del comit.ato di gestione sono stati trasferiti col D.M. 25 settembre 1950 che scioglieva il Comitato di gestione devolvendone i compiti a un commissario straordinario, a detto commissario: n� ha rilevanza il fatto che quel decreto non sia stato pubblicato in alcuna raccolta ufficiale trattandosi di atto amministrativo non necessariamente vincolato a particolare pubblicit�. (Trib. Genova, 30 settembre 1955 -Morchi Giuliani Ourotto c. G.R..A. -Cont. 21535, .Avv. Genova). 26. Nelle liti che investono la natura demaniale di un bene non adibito ad uso militare la rappresentanza dello Stato in giudizio spetta al Ministero delle Finanze e non gi� a quello dei J,avori Pubblici. (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 -.Airoldi c. LL. PP. -Cont. 3299, .Avv. Brescia). 27. L'autorizzazione ad estrarre ghiaia dal letto dei fiumi concessa ex art. 97 lett. M. del T. U. n. 523 del 1904 modificato dall'art. 1 R. D. n. 1688 del 1921, dall'ingegnere capo del Genio Civile non rende tale organo legittimato paa.sivamente nelle controversie demaniali, perch� l'autorizzazione predetta non viene concessa dal capo dell'Ufficio del Genio Civile nella qualit� di titolare del demanio idrico, bens� quale organo tecnico preposto dalla legge alla polizia dell acque pubbliche. (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 -.Airoldi c. LL. PP. -Cont. 3299, .Avv. Brescia). 28. La rappresentanza giudiziale dell' .Azienda forestale della Regione Siciliana spetta al direttore dell' .Azienda e non agli ispettori ripartimentali, e neppure all'assessore per l'Agricoltura e Foreste in quanto l'.Azienda ha gestione autonoma pur essendo alle dipendenze del detto assessorato. (Trib. Caltanisetta, 14 febbraio 1955 -Marchese c. Ass. .Agr. For. Reg. Sic. -Isp. For. Enna -Cont. 624, .Avv. Caltanissetta}. 29. Per la chiamata in giudizio della Pubblica .Amministrazione � indispensabile l'indicazione inscindibile dell'.Amministrazione stessa e dell'organo che ne ha la rappresentanza; l'indicazione di un organo diverso, nella specie il questore per il Ministero degli Interni, produce la nullit� insanabile della voca.tio in ius. (Trib..Trento, 28 aprile 1955 - Grisi c. Int. -Cont. 1009, .Avv. Trento). CITAZIONE -SANATORIE 30. In caso di nullit� della citazione per v1z10 di rappresentanza dell'organo citato, non � possibile la regolarizzazione del cont.raddittorio ex articolo 182 cpv. C.p.c. perch� la norma relativa ai difetti di rappresentanza e di assistenza e di autorizzazione ivi menzionati non � applicabile al carattere organico proprio del rapporto fra il soggetto di diritto pubblico e la persona fisica che lo esprime. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 -Cabona c. Dif. Eser�. -Cont. 3397, Avv. Brescia). 31. La costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, per un organo convenuto e sfornito di rappresentanza dell'.Amministrazione non sana la nullit� dell'atto di citazione. (Trib. Torino, 18 luglio 1955 -.Aschiero c. FF. SS. -Cont. 1097, .Avv. Torino). 32. La nullit� della cit.azione per vizi di rappresentanza dell'organo citato non � sanata dalla comparizione in giudizio della .Avvocatura dello Stato, non investita di rappresentanza sostanziale dell'Amministrazione. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 -Cabona c. Dif. Esercito -Cont. 3397, .Avv. Brescia). NOTIFICHE 33. Vedi: Esecuzione forzata, n. 1 (Arnm dello Stato); ibid, n. 6, 7 (precetto). DIVISIONB MATERIE VARIE 1. Vedi: Imposta Registro, n. 3 (materie tas1Jabil-i). DON.AZIONE .AMMINISTRAZIONE PUBBIJIOA 1. Vedi: Oom. Prov. Enti Pubblici, n. 1 (attl .rogati) . PER FUTURO MATRIMONIO 2. Vedi: Agricoltura, n. 10, 11. (riforma, beni compresi) ESAZIONE ESECUZIONE ESATTORIALE 1. La parte lesa da atti illegittimi dell'esattore, non pu�, ex art. 73 T.U. rise. imp. dir., chiedere l'annullamento degli atti stessi, ma solo il risarcimento del danno, n� l'azione di annullamento pu� proporsi contro l'aggiudicatario essendo le conseguenze quelle medesime dell'annullamento nei confronti dell'esattore. (Oort.e App. Potenza, 21settembre1955 -U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza Esatt. Matera -Cont. 408, .Avv. Potenza). 2 .. Il termine di inefficacia dell'avviso di mora nell'esecuzione esattoriale � quello di giorni centottanta ex art. 83 Reg. rise. imp. dir. e non quello di giorni novanta ex � art. 491 C.p.c., essendo le prime, disposizioni speciali, siccome regolamento autonomo di speciale materia informata ad una ratio assai diversa da quella del procedimento esecutivo ordinario. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 -U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza - Esatt. Matera -Cont. 408, Avv. Potenza). 3. Nel caso che gli atti di esecuzione esattoriale non vengano comunicati al liquidatore di una confederazione sindacale disciolta, la procedura esecutiva � nulla. (Corte .App. Potenza, 21 settembre 1955 -U.S. Oonf. Prof. Art. c. Corazza -Esatt. Matera -Cont. 408, Avv. Potenza). BSEOUZIONE FORZATA �MMINISTRAZIONI DELLO STA'l'O 1. Il precetto come att.o giudiziale compreso nella categoria degli atti processuali di parte � disciplinato dall'art. 125 C.p.c. unitamente alla citazione, alle comparse al ricorso e al controricol'so, quindi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato va notificato presso l'Avvocatura dello Stato. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 -Dogana c. l\ifassucco e Cogorno -Cont. 20016, Avv. Genova). CONSEGNA O RILASCIO 2. Nelle esecuzioni per rilascio in base a verbale di conciliazione non deve essere seguita la procedura di graduazione dello sfratto, perch� per effetto del negozio transattivo, contenuto nel detto .verbale di conciliazione, la locazione rimane sottratta al regime vincolistico. (Pret. Pieve di Teco, 22 luglio 1955 -Porro Scarato c. PP. TT. -Cont. 21904, Avv. Genova). 3. Nelle esecuzioni per consegna o rilascio non � possibile opposizione alcuna in sede esecutiva da parte di soggetti diversi dal destinatario dell'ordine. (Pret. Pieve di Tecco, 22 luglio 1955 -Porro Scarato c. PP. TT. -Cont. 21904, Avv. Genova). 36 OPPOSIZIONI Vedi: n. 3 Consegna e rilascio. 4. Non possono essere fatti valere come motivi di opposizione all'esecuzione quelli che possono formare od abbiano formato oggetto d'impugnazione del titolo in base al quale si procede. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 -Dogana c. Massucco Cogorno - Cont. 20016, Avv. Genova). PRECETTO 5. Vedi: n. 1 Amministrazioni dello Stato; Esazioni n. 2 (eseeuz. esattoriale). 6. I..1a� notificazione di un precetto ad eseguire una sentenza di Tribunale che disponga il rilascio dei l�cali non pu� ritenersi attinente ad un giudizio pretorile in relazione alla competenza pretoria per tale forma di esecuzione, trattandosi invece di atto giudiziale consistente in una intimazione ad adempiere all'obbligo nascente da una sentenza di Tribunale. (Trib. Ohiavari, 24 febbraio 1955 Dogana c. Massucco Oogorno -Cont. 20016, Avv. Genova). 7. Il precetto anche se la notificazione non sia fatta alla parte personalmente pu� essere redatto di seguito alla sentenza, essendo gi� consentito espressamente dall'art. 21 n. 13 del D.P.R. n. 492 del 1953. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 -Dogane c. Massucco Cogorno -Cont. 20016, Avv. Genova). PRESSO TERZI 9. Il provvedimento di assegnazione di somme pignorate presso terzi quando non siano sorte contestazioni ha natura di ordinanza: pertanto l'appello contro di esse � inammissibile. (Trib. Lecce, 5 luglio 1955 -SAI Ferr. Sud. Est. c. PP. TT., Carluccio -Cont. 2164, Avv. Lecce). ESPROPRIAZIONE PER P.U. E OCCUPAZIONI D'URGENZA DANNI 1. � inammissibile per difetto di giurisdizione l'azione con cui un Comune richieda il risarcimento del danno per l'attraversamenso di strade comunali da binari ferroviari. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 -Com. Bardonecchia c. FF. SS. -Cont. 1953, j .Avv. Torino). i ~ INDFlNNITA' EX: LEGGE DI NAPOLI 2. Non � di ostacolo airappli.cazione della legge di Napoli, quando, come nelle espropriazioni per case di lavoratori, l'indennit� esprerpriativa debba liquidarsi secondo i criteri di tale legge, la� circo� stanza che l'immobile espropriato non sia censito ovvero sia temporaneamente esente da imposta: in questo caso si supplisce alla mancata predeter -37 minazione fiscale del reddito imponibile con un apposito accertamento dell'imponibile stesso da eseguirsi, su richiesta del giudice ai soli fini della procedura espropriativa, da parte dei competenti organi finanziari. (Trib. CQitanzaro, 22 giugno 1955 -INA Casa c. Boeti.-Cont.12704, Avv. Catanzaro). OccuPAZIONI -INDENNITA' 3. Il corrispettivo dell'occupazione d'urgenza successivament;e convertita in espropriazione � cost,ituito solo dagli interessi legali maturati durante l'occupazione sull'indennit� espropriativa. (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c. ANASS - Cont. 11927, Avv. Catanzaro). OCCUPAZIONI -IRREGOLARI 4. Se l'Amministrnzione abbia di fatto occupato una superficie eccedente quella indicata nel decreto prefettizio di occupazione non si applica a tale eccedenza la regola della commissurazione dell'indennit� di occupazione agli interessi dell'indennit� stessa, ma l'indennit� sar� da liquidare secondo i � comuni criteri che presiedono alla liquidazione dei danni da occupazione illegittima, ossia nell'importo dei frutti che il proprietario avrebbe potuto nel frattempo ritrarre dal possesso del suo terreno. (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c. ANASS -Cont. 11927, Avv. Catanzaro). OccUPAZIONI -NON SEGUITE DA ESPROPRIO 5. Nel caso di occupazione temporanea, ove non intervenga un tempestivo provvedimento di espropriazione pu� essere chiesto il risarcimento dei danni. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. INA-Cassa -Cont. 18713, .Avv. Catania). OccUPAZIOJ'\I -STATO DI CONSISTENZA 6. Il verbale di consistenza non pu� essere sostituito dalla misurazione del fondo da occupazione, non fornendo questa gli elementi qualitativi necessari per la precisa conoscenza dello stato dell'immobile sia ai fini della valutazione dell'indennizzo in caso di restituzione dopo la scadenza del termine o di mancat.a destinazione al fine prefisso, sia a quelli dello apprezzamento dell'entit� degli interessi del privato in rapporto a quelli pre-valenti della Pubblica Amministrazione. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. INA-Casa -Cont. 18713, Avvocatura Catania). 7. Non � giustificata un'interpretazione troppo letterale dello art. 71 legge espropriazioni p.u. per la quale il verbale dello stato di consistenza deve precedere il decreto di occupazione, essendo pi� logico ritenere che le esigenze a cui � ispirato tale atto preliminare siano rispettate e soddisfatte tutte le volte che ilverbale di consistenza sia compilato prima della occupazione effettiva dello immobile. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. INA-Casa -Oont. 18713, Avv. Catania). OccUPAZIONI -TERMINE 8. � legittfaia nonostante il decorso del biennio l'occupazione di un immobile disposta per l'esecuzione di un'opera pubblica dichiarata urgente e indifferibile ai sensi degli art. 71 l�gge espropriazione p.u. e 39, n. 422 del 1923 (nella specie, opera stradale). (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c. ANASS-Cont. 11927, Avv. Catanzaro). 9. L'occupazione temporanea disposta in vista della espropriazione per la cost.ruzione di c.ase per lavoratori, previa dichiarazione di urgenza ed indifferibilit� dei lavori, � destinata sin dall'origine a diventare definitiva ed � preordinata al fine specifico di dare immediato inizio alle opere necessarie, prima dell'emanazione del decreto di espropriazione. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. INA-Casa -Cont. 18713, Avv. Catania). TRASFERIMENTO -AT'l.'O 10. La transazione mediante la quale si concreta il trasferimento di un immobile occupato per l'esecuzione di un'opera pubblica senza l'osservanza delle norme sull'espropriazione per pubblica utilit� ba carattere novativo e pertanto non pu� esserne richiesta giusta l'art. 1976 O. c. la risoluzione per inadempimento, n� appun1�o pel carattere novativo dell'atto pu� applicarsi a tale transazione l'art. 1454 O.e. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 Moresco c. ANASS-Cont. 20585 Avv. Genova). FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUAI,I �BBI,IGAZIONI PENAI,! l. Poich� la multa e l'ammenda, siccome pene, ineriscono alla persona (il che import.a che questa sia sempre capace di $Oddisfare la sanzione penale, e che solo cause espressamente previste dal Codice penale, tra le quali non � il fallimento tolgano tale capacit�) il pagamento di una multa da parte del fallito non � repetibile dal fallimento non rient. rando nella declaratoria di inefficacia di cui allo art. 44 legge fallimenti. (Trib. �rorino, 17 agosto 1955 -Fall. Manfredini c. Finanze -Cont. 2231, Avvocatura Torino). FERROVIE E TRANVII~ CONDOTTA l. Vedi: Oircolaz. strad. n. 3, 4 (condotta). 2. A termini del R. D. n. 1694 del 1929 il personale di macchina devedare un segnale diavviso col fischio della locomotiva all'approssimarsi del convoglio ai principali passaggi a liveHo: tali sono quelli protetti da speciali mezzi di protezione visiva nonch� vigilati abitualmente da un apposito agente di servizio. (Corte App. Firenze, 12 marzo 1955 Cal� Galletti c. FF. SS. -Cont.13481, Avv. Firenze). -38 DISCREZIONALITA: 3. Vedi: Oompet. Giurisd. n. 8 (discrez. ammin.) 4. Non pu� farsi carico all'Amministrazione ferroviaria per la mancata chiusura di un varco abusivamente aperto a fianco di un passaggio a livello custodito con sbarre manovrate a distanza non avendo essa a.lcun obbligo di recintare l'intera rete ferroviaria. (Corte App. Firenze~ 13 marzo 1955 -Cal�, Galletti c. FF. SS. -Cont. 13481, Avv. Firenze). 5. Non pu� censurarsi il modo prescelto dall'Amministrazione ferroviaria per coprire un sottopassaggio rovinato dalla guerra; n� la sufficienza della predisposta illuminazione; il fatto che le traverse di copertura sporgenti dal marciapiede fossero nelle ore notturne illuminate tanto da consentire la visibilit� dello ostacolo, esclude possa parlarsi di insidia, occulta. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 -Milighetti, Meucci c. FF. SS. -Cont. 16260, Avv. Firenze). 6. Le. norme dell'art. 2 del R. D. n. 1687 del 1873 secondo cui nell'esercizio ferroviario debbono prendersi tutte le misure e usare tutte le precauzioni suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro va sempre contemperata con la sfera della discrezionalit� amministrativa, nel senso che non pu� ricercarsi se un determinato mezzo prescelto dall'Amministrazione per il disimpegno del servizio ferroviario sia da considerarsi realmente corrispondente alla buona regola dettata dalla scienza e dalla pratica, ma pu� invece sindacarsi se il mezzo prescelto nella sua attuazione tecnica presenti manchevolezze, vizi o difetti da dar luogo a risultati dannosi. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 -Milighetti, Meucci c. FF. SS. -Cont. 16260, Avv. Firenze). 7. Conforme al n. 4. (Corte App. Firenze, 12 marzo 1955 -Cal� Galletti c. F]'. SS. -Cont. 13481, Avvocatura Firenze). PASSAGGIO A LIVELLO 8. Vedi: Oircolaz. strad.,. n. 3 (condotta); Respon8abilit� ciV., n. 4 (del privato). FERROVIE (TRASPORTO) AVARIE E PERDITE 1. Il limite fissato dagli artt. 13 par. 4 e 58 par. 2, Condizioni e Tariffe alla misura del risarcimento dovu.to dall'Amministrazione per la perdita di merci o bagagli vale qualunque sia la causa del danno e in particolare anche nel ca.so che la perdita siasi verificata in un disastro ferroviario da imputare a colpa debitamente accertata di funzionari o agenti dell'Amministrazione. (Corte App. Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose -Contenzioso 11557, Avv. Catanzaro). 2. Il debito dell'Amministrazione ex art. 13 par. 4, e 58 par. 2, Condizioni e Tariffe pel risarcimento della perdita di merci o bagagli costituisce debito di valuta e su di esso non ha incidenza una sopraggiunta svalutazione monetaria. (Corte Appello Catanzaro, 8 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose -Cont. 11557, Avv. Catanzaro). 3. Il danno risentito dal commerciante pel furto di merce trasportata per ferroviaria � costituito dal prezzo pagato al venditore e dal mancato guadagno se sia dimostrato un effettivo pregiudizio per non aver potuto disporre a tempo della merce. (Tribunale Torino, 8 aprile 1955 -FF. SS. c. Orotti - Cont. 2171, Avv. Torino). 4. Il mittente che ha avuto dagli autori del furto delle cose trasportate per ferrovia, un parziale_ risarcimento consegne una indebita locnpletazione per le somme che l'Amministrazione ferroviaria gli lrn, versato in pi� del prezzo delle cose trasportate diminnto delle somme riscosse ve1�so gli autori del furt_o. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 -FF. SS. c. Crotti-Oont. 2171, Avv. Torino). CONCORSO CON L'AZIONE AQUIUANA 5. Prescritta l'azione di risarcimento di danni nascente da un contratto di trasporto, residua l'azione aquiliana da fatto illecito. (Trib. Firenze, 23 febbraio 1955 -Paravan Marinelli c..FF. SS. - Cont. 13789, Avv. Firenze). DI PERSONA -RlilSPONSABILITA 6. Vedi: Difesa dello Stato in giudizio, n. 9 (Ammi1n�trazione Ferrovie) -Danni, n. 7 (liquidaziMie); Respons. civ. n. 3 (dell'Amm. Pubbl.). 7. L'obbligo del personale ferroviario di trasportare incolume il passeggero trova un limite nella possibilit� concreta di impedire l'evento lesivo causato da terzi. (Trib. Firenze, 23 febbraio 1955 - Paravan Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avvocatura Firenze). PRESCRIZIONE Vedi: n. 8, Recupero somme pagate dall'Ammin. RECUPERO SOMME PAGATE DALL'AlvIMIN. 8. L'azione dell'Amministrazione ferroviaria pel recupero di somme pagate in pi� al mittente di merci trasportate per risarcimento delle perdite di queste per furto non trova il &uo fondamento nel contratto di trasporto n� configura una richiest.a di risarcimento di danni per fatto illecito, ad essa si applica la prescrizione ordinaria. (Trib. 'l'orino, 8 agosto 1955 -FF. SS. c. Crott,i -Oont. 2171, Avv. Torino). -39 GIUDIZI (RAPPORTO TRA) CONCORSO DI COLPA 1. La sentenza penale che escluda il concorso di colpa di terzi non pu� riferirsi alla parte civile che, presente in giudizio, non � terzo. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, Zatti c. FF.SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 2. Accertata in sede penale la responsabilit� esclusiva di uno dei conducenti in ordine ad uno scontro fra veicoli non pu� in sede civile essere esaminata la tesi di un concorso di colpa per entrambi i conducenti sia pure in proporzioni diverse. (Tribunale Trento, 10 marzo 1955 -Frosini c. Difesa Eserc., Cresta -Cont. 69S, Avv. Trento). 3. Nel giudizio civile di liquidazione del danno la sentenza penale di condanna per delitto colposo non preclude al condannato o al responsabile civile di offrire la prova della colpa� concorrente del leso, semprech� ci� sia consentito alla stregua dei fatti irrevocabilmente accertati nel giudizio penale e che la dedotta colpa non sia gi� stata esplicitamente esclusa in sede penale. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, Zatti c. FF. SS. -Contenzioso 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). PROCESSO CONTRO IGNOTI 4. Nel caso in cui in sede penale sia mancato un accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza di un reato per causa diversa dall'estinzione, come per essere rimasti ignoti gli autori del reato, il giudice civile pu� accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ai soli effetti civili e condannare l'Amministrazione militare al risarcimento dei danni non patrimoniali, come responsabile civile di un reato colposo compiuto da militari non identificati. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 -Frosini, Piergiovanni c. Dif. Esercito - Cont. 14634, Avv. Firenze). RESPONSABILE CIVILE 5. La mancata partecipazione del responsabile civile al giudizio penale lascia impregiudicata la questione se quegli debba rispondere del fatto del suo dipendente, non quella sulla possibilit� di configurare una colpa concorrente del danneggiato. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, Zatti c. FF. SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SOSPENSIVE 1. Il provvedimento del Consiglio di Stato di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato ha natura cautelare e conservativa e l'organo di giustizia amministrativa pu� concederlo sol che concorrano gravi ragioni indipendentemente da ogni altra indagine tanto sul merito e sulla legittimit� dell'atto quanto sulla propria competenza: se il ricorso sia :dgettato, o per perenzione abbia persa ogni efficacia, la pronuncia a carattere incidentale ed accessorio, di sospensione, resta travolta e improduttiva di ognie:ffetto. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 -Frignani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). 2. Conforme al n. 1. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). IMPIEGATO PUBBLICO INFORTUNIO E DANNI 1. Vedi: Danni, n. 2-3 (Inf. serv. del dip. statale). IMPOSTA COMPLEMENTARE sur_, REDDITO ACCERTAMENTO INDUTTIVO 1. Anche se il tenore di vita del contribuente che � soltanto uno degli elementi previsti ai fini dell'imposta complementare possa ritenersi giustificato con i redditi accertati analiticamente, deve procedersi all'applicazione del metodo induttivo se altre circostanze rivelino una maggiore capacit� tributaria. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 Magnano c. Finanze -Cont. 18103, Avv. Catania). 2. La sussistenza o meno dei fatti indici posti dalla finanza a base dell'accertamento induttivo di imposta complementare, non � sindacabile dal giudice ordinario. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955, Magnano c. Finanze -Cont. 18103, Avvocatura Catania). METODI DI ACCERTAMENTO 3. I due metodi di accertamento, analitico ed induttivo, della imposta complementare non sono l'uno sostitutivo dell'altro, ma si integrano a vicenda al fine di ottenere la pi� esatta rilevazione della effettiva capacit� contributiva. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 -Magnano c. Finanze - Cont. 18103, Avv. Catania). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Vedi: n. 14 Riscossione. CONTESTAZIONE 1. Il debitore che riconosca il suo debito senza riserve ai fini di ottenere la dilazione ex art. 46 legge n. 762 del 1940 non pu� pi� contestare la legittimit� dell'imposizione i.g.e. (Trib. Genova, 16 maggio 1955 -Bonaso c. Finanze -Cont. 19953, Avv. Genova). -40 DETERMINAZIONE DEL VALORE 2. L'importo dell'i.g.e. deve essere commisurato non sul valore della merce all'atto dell'accertamento ma su quello della merce stessa ab origine: se quindi l'ammontare dell'imposta richiesto dalla Finanza � superiore non si applica il principio del solve et repete. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 -Vocaturo c. Finanze -Oont. 650, Avvocatura Potenza). DII,AZIONE Vedi: n. 1, Oontesta,zione. GENERALIT� 3. L'i.g.e. � una imposta non una tassa. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 -OR.AL, Vargesi c. Finanze -Oont. 849, Avv. Torino). 4. La maggiore imposta sull'entrata accertata dall'ufficio in base al volume degli affari, quando l'insufficienza della primitiva liquidazione sia dovuta non ad errore dell'ufficio ma ad incompleta denuncia del contribuente, non � suppletiva. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954-OR.AL, Vergesi c. Finanze -Oont. 849, Avv. Torino). 1\fATERIE TASSABILI 5. Il mutuo di cose fungibili, o prestito di consumo, � esente da i.g.e. perch� concreta una cessione di beni traslativa di propriet� dal mutuante al mutuatario dalla quale non consegue alcuna entrata n� in danaro n� in mezzi sostitutivi del denaro, ma solo l'obbligo del mutuatario di restituire il tantundem, o di pagare l'equivalente nel caso di che all'art. 1818 O. c. prestazione che non pu� considerarsi corrispettivo del�a cessione dei beni stessi da parte del mutuante, n� quindi una entrata imponibile. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 - Soc. ILVA c. Finanze -Cont.19926, Avv. Genova). 6. Non possono estendersi analogicamente al mutuo di cose fungibili le formalit� e jn genere la disciplina stabilita dalla legge sull'i.g.e., al fine di reprimere possibili evasioni fiscali, per i passaggi delle merci in conto deposito. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 -Soc. ILVA c. Finanze -Oont. 19926, Avv. Genova). 7. Non ha rilevanza, quando un trasferimento realizza ai fini dell'i.g.e. nn atto economico, la qualit� di imprenditore o meno del soggetto percipiente. (Corte App. Genova, 13 giugno 1955 - Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze -Oont. 19533, Avv. Genova). 8. Sulle somme spettanti all'Amministrazione q{iale compenso per l'occupazione di locali senza titolo non � applicabile l'i.g.e. la quale presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto contrattuale. (Ti�ib. Torino, 17 giugno 1935 -Finanze LI,. PP. c. Fed. Prov. Oolt. Dir. -Cont. 10264, Avv. Todno). 9. Gli introiti conseguiti da un'associazione calcistica in corrispondenza del trasferimento dei giuocatori sono soggetti ad i.g.e. in quanto il detto trasferimento realizza un atto economieo (cessione di beni) rientrante nell'ipotesi di cu.i .agli artt. 1 e 2, lett. b, della legge; il corrispettivo pagato dalla associazione cessionaria si acquisisce dalla. cedente a titolo di prezzo del bene trasferito. (Corte App. Genova, 13 giugno 1955 -Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze -Cont. 19533, Avv. Genova). 10. I/esenzione dall'i.g.e. prevista dall'art. l, lett. a,, per le somme introitate a titolo di capitale concerne il semplice movimento di capitali in assenza di attivit� economica diretta allo scambio dei beni o servizi come ad esempio le somme rivute in deposito cauzionale o pervenute in eredit� e a seguito di donazione o riscosse a titolo di risarcimento. (Corte App. Genova, 13 giugno 1955 - Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze -Oont. 19533, Avv. Genova). 1\fQl\iENTO DI TASSAZIONE 11. Presupposto dell'i.g.e. non � l'emissione della fattura ma l'inizio di esecuzione del contratto di scambio� e cio� alternativamente la consegna della merce o il pagamento anche parziale del prezzo; ove perci� dopo la data della fattura, ma prima ?:; della consegna o del pagamento sia aumentata l'imposta � dovuta l'aliquota maggiore. (Corte ~ App. Torino, 1� luglio 1955 -Soc. Prod. Ohim. !0 Superfosf. c. Finanze -Cont. 368, Avv. Torino). w 'RESTITUZIONE I i: 12. Le formalit� ed i termini ai quali il D. M. � I ~ n. 83387 del 1952 subordina la restituzione dell'i. g.e. pagata per alcuni generi di pi� larga importazione, vanno considerate rispettivamente di carattere tassativo e perentorio: la mancata presentazione della domanda di restituzione o della I documentazione di obbligo entro il termine perentorio stabilito, fa venir meno il diritto alla concessione del beneficio e l'unica data certa della pre ! sentazione dell'istanza va considerata in conformit�. I ~ all'art. 17 legge i.g.e. quella risultante dal bollo di ufficio a calendario apposto sull'istanza stessa. (Trib. Genova, 23 agosto 1955 -Soc. Ansaldo c. Finanze -Cont. 21153, Avv. Genova). I e RISCOSSIOKE 13. Vedi: Solve et repete, n. 8 (i.g.e.). 14. L'Ufficio pu� ingiungere il pagamento dell'i. g.e. in base al volume degli affari determinato dalla Commissione amministrativa ancorch� sia tuttora pendente il ricorso avanti la Commissione� di grado superiore. (Corte App. Torino, 30 novembre 1954 -ORAJJ Vargesi c. Finanze -Oont... 849, Avvocatura Torino). .. J SANZIONI 15. Vedi: Azione, n. 3 (inillrc88P,). ~II[~ 41 IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI 1. Valiquota di favore del 0,50 �;:, per le .-endite dei commercianti stabilita dall'art. 45, tabella all. D legge di registro non � applicabile ai contmtti conclusi oralmente o enunciati in sentenza, ma solo a quelli che risultano da scrittura privata redatta nel bollo prescritto. (Trib. Brescia, 23 maggio 1955 Esso Stand c. Finanze -Cont. 3288, Avv. Brescia). 2. � abrogato per l'art. 21 legge n. 4702 del 1887 il beneficio della registrazione c9n tassa fissa degli atti e contratti occorrenti per la costruzione di strade di alla�ciamento di frazione al centro del ~oll1;une ex.art. 10 legge n. 4613 del 1868; ilrichiamo m vigore d1 tale beneficio ex legge n. 312 del 1903 non si estende fuori dei casi previsti in tale legge, cio� di strade gi� iniziate e da ultimare entro il 1913, termine poi e1� lege n. 764 del 1913 prorogata al 1923. (Trib. Brescia, 28 maggio 1955 -Santinoli c. Finanze -Cont. 3410, Avv. Brescia). MATERIE TASSABILI 3. Poich� ogni coerede � proprietario della sua quota sin dall'apertura della successione giusta l'art. 757 O. c. e la divisione non ha altro scopo che eliminare lo stato confusionale in cui le singole quote ereditate si trovano, le assegnazioni dei beni , che non avvengono nei limiti delle rispettive quote ed operino nell'ambito di pi� di una massa ereditaria sono traslative e legittimamente vengono tassate con tassa proporzionale di registro. (Tribunale Brescia, 5 maggio 1955 -Oastiglioni c. Finanze -Cont. 3467, Avv. Brescia). 4. L'imposta graduale del 10 per mille di cui all'art. 59 Tar. all. .A, legge registro si applica ai soli atti di costituzione di ipoteca o pegno a garanzia di cambiali i quali non contengono alcun patto che modifichi la disciplina legale .. (Trib. Genova, 23 agosto 1955 -Soc. !Jig. Tosc. Navig. c. Finanze - Cont. 19673, Avv. Genova). 5. Le obbligazioni assunte dal mutuatario di assicurare le navi presso compagnie di assicurazione di gradimento del mutuante al quale � data facolt� di far annotare sulla polizza che in caso di sinistro le relative indennit� saranno versate esclusivamente a lui, per quanto economicamente connesse all'atto di mutuo cambiario, vengono a costituire diritti ed obblighi a carico delle parti e rappresentano un'aggiunta alla semplice costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali in quanto derogano alla disciplina ex art. 2742 C. c. e 372 C. nav. e perci� tale patto � soggetto alla normale imposta proporzionale del 2 % di cui all'art. 28 Tar. all. .A legge registro. (Trib. Genova, 23 agosto 1955 -Soc. Lig. Toscana Navig. c. Finanze - Cont. 19673, Avv. Genova). 6. L'atto col quale la Pubblica Amministrazione consente la installazione di distributori di benzina in zona di servit� stradale e la costituzione di accessi alla strada pubblica ha natura di autorizzazione e pertanto � soggetto alla tassa fissa di registro. (Tribunale Genova, 27 luglio 1955 -Soc. Esso Stand c. Finanze-Cont. 21482, Avv. Genova). 7. L'atto col quale i diritti del concessionario di beni demaniali vengono costituiti � soggetto alla imposta di registro di cui all'art. 1 Tar. all. .A, legge di registro a nulla rilevando che i canoni costituiscono un'entrata di diritto pubblico. (Tribunale Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Stand -Cont. 21483, Avv. Genova). .8. Se il contratto ha per oggetto sia prestazioni negoziali sia prestazioni materiali, occorrendo ai fini della tassazione di registro tener presenti le caratteristiche del c�ntratto che porta l'aliquota pi� gravosa, si deve tassare il contratto come ap~ palto. (Corte App. Genova, 3 giugno 1955 -Finanze c. Bellegrandi-Cont. 19877, Avv. Genova). PAGAMENTO 9. Vedi: Salve et repete, n. 9-10 (imp. registro). TASSABILIT� 10. Dal sistema della legge di registro emerge il principio che qualunque atto � soggetto a registrazione essendo irrilevante che la obbligazione costituita con l'atto o con la sentenza possa esser soggetto a modificazione o a estinzione per effetto di eventi posteriori. (Trib. Lecce, 21 giugno 1955 - Pichierri c. Finanze -Cont. 2725, Avv. Lecce). V ALU'l'AZIONE 11. Nessuna norma impone che per la valutazione di un'azienda debbano adottarsi determinati coefficienti di moltiplicazione del reddito accertato in ricchezza mobile. (Corte App. Brescia, 10 giugno 1955 -Cinquini c. Finanze -Cont. 3305, Avvocatura Brescia). VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE 12. Vedi: Salve et repete, n. 9 (imp. registro). 13. La competenza del giudice sulle impugnative nella determinazione del valore in materia di imposte indirette fatte dalle Commissioni amministrative � di legittimit� e non di merito. (Tribunale Genova, 29 agosto 1955 -Ramella c. Finanze - Cont. 20047, Avv. Genova). 14. L'art. 29, 2� comma R D. n. 1639 del 1936, non legittima il ricorso al giudice per ogni specie di errore di valutazione, ma solo per quello evidente (che cio� appaia sussistente anche ad un esame non approfondito) e soprattutto grave (tale cio� da rappresentare una non lieve sproporzione fra il valore effettivo dei beni soggetti a valutaziene--e quello determinato dalle commissioni. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 -Ramella c. Finanze -Contenzioso 20047, Avv. Genova). - 15. Nei giudizi di valutazione l'impugnativa della pronuncia della Commissione distrettuale deve fondarsi su motivi specifici ed essere corredata a cura dell'ufficio appellante degli elementi di prova idonei al suo accoglimento, e la Commissione provinciale quale giudice di appello deve decidere solo nei limiti dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa. (Corte .App. Torino, 27 maggio 1955 Finanze c. Lupi-Cont. 605, .Avv. Torino). 16. Non esiste errore di calcolo quando la Commissione abbia pur errato sull'ammontare del reddito accertato in ricchezza �mobile, ma abbia usato tale reddito non come fattore di una operazione aritmetica, ma come indizio rivelatore di una consistenza t;iconomica dell'azienda, desunta per� da un complesso di elementi diversi. (Corte .App. Brescia, 10 giugno 1955 ~ Quinquini c. Finanze - Cont. 3305, .Avv. Brescia). IMPOSTA DI SUCCESSIONE NULLIT� DEL TESTAMENTO -INTERVENTO DELLA FINANZA 1. La parte che ha ottenuto la dichiarazione di nullit� del testamento in un giudizio nel quale abbia partecipato la Finanza, pu� successivamente agire per la ripetizione della tassa di successione pagata in base al testamento dichiarato nullo, non ostante il fatto che la Finanza sia rimasta estranea al precedente giudizio, in quanto col proporre l'azione di nullit� del testamento nei confronti dell'Amministrazione, questa ha la possibilit� di difendersi e dichiarare autonomi accertamenti. (Trib. Caltanissetta, 13 giugno 1955 -Di Forti c. Finanze - Cont. 667, .Avv. Caltanissetta). IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA CAMBIO MONETARIO 1. Col decreto n. 2 del 1946 � stata stabilita una nuova parit� monetaria del rapporto lira-dollaro (225) perfettamente applicabile all'operazione di importazione derivante da acquisto all'estero di nave liberty. (Trib. Messina, 31 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, .Avv. Messina). DIBITTI DI LICENZA 2. Il diritto di licenza per nave acquistata all'estero sorge al momento del trapasso di bandiera e del rilascio del relativo atto di nazionalit�. (Tribunale Messina, 31 maggio 1955 -Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, .Avv. Messin'a). 3. L'obbligazione avente per oggetto il pagamento dei diritti di licenza sorge nel momento in cui le merci soggette a tale diritto passano la linea doganale. (Trib. Genova, 4 maggio 1955 -ORIES c. Finanze-Cont. 2~004, .Avv. Genova). 42 4. La clausola contrattuale contenente l'impegno del Governo italiano di. esonerare l'acquirente dal diritto di licenza � nulla ed improduttiva di effetto giuridico in quanto il contenuto di essa � in contrasto col principio generale secondo cui l'imposizione e l'esazione dei tributi � stabilita per legge e pi� in particolare con la norma dell'art. 49 Reg. Cont. gen. Stato; e la conoscenza della invalidit� della clausola non giustifica alcuna legittima aspettativa. (Trib. Messina, 31 maggiO 1955 -Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, .Avvocatura Messina). RECLAMO DEL CONTRIBUENTE 5. L'art. 29 ult. capov. legge doganale non riconosce alla Dogana, con procedimento logico a contrario, il diritt� di reclamo del contribuente, non potendosi, per ovvia logica, parlare di diritti di reclamo della Dogana alla quale compete bens� il potere di revisione dei suoi atti anche dopo la liquidazione del dazio, ma solo limitatamente, come delimitato chiaramente dall'art. 93 legge doganale, alla sussistenza del fatto che l'errore commesso dalla Dogana in proprio danno risulti dalle scritture doganali e si possa desumere dalla revisione delle stesse. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 -Societ� SIE Campostano c. Finanze -Cont. 20318, .A.vv. Genova). 6. L'art. 29 ult. capov. legge doganale condizionando il reclamo del contribuente alla sussistenza del presupposto della permanenza delle merci negli spazi doganali non stabilisce alcuna condizione di privilegio per la Dogana la quale a parte la assurdit� di un reclamo contro se stessa non pu� modificare le sue determinazioni dopo che la merce abbia lasciato gli spazi doganali. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 -Soc. SIE Oampostano c. Finanze - Cont. 20318, .Avv. Genova). RISCOSSIONE 7. Vedi: Riscossione coattiva, n. 1 (imp. dog.) - Bolve et repete, n. 11 (imp. dog.). IMPOSTE DI F.ABBRIO.AZIONE ZUCCHERI 1. L'art. 1 del D. L. n. 1286 del 1947 specifica che lo zucchero oggetto dell'esenzione fiscale deve essere distribuito con apposite modalit� ed in pari ticolari condizioni, e per aversi diritto alla esenI zione non basta una destinazione generica ma necessita una destinazione segu�ta nelle forme tassativamente prescritte. (Corte .App. Pen. Genova, 16 febbraio 1955 -Garfi-Cont. 17836, .Avv. Genova). I 2. Sussiste il delitto di cui all'art. 102 legge duga--t nale nel caso in cui un quantitativo di zucchero importato in� esenzione dell'imposta addizionale ai sensi art. 1 D. L. n. 1286 del 1947 perch� desti.. -43 nato al consumo diretto della popolazione sia stato venduto nel libero mercato. (Corte App. Pen. Genova, 16 febbraio 1955 -Garfi-Cont. 17836, Avvocatura Genova). IMPOSTE E TASSE IN GENERE AGEVOLAZIONI ED ESONERI 1. Vedi: Obbligazioni e contratti, n. 2 (clausole illec. ). 2. Non produce gli effetti ex art. 35 della legge n. 25 del 1951, e cio� l'incontestabilit� dell'accertamento e l'annullamento della pena pecuniaria, il pagamento accompagnato da riserva di ripetizione. (Corte App. Torino, 1� luglio 1955 -Societ� Prod. Chim. Superfosf. c. Finanze -Cont. 368, �vv. Torino). 3. Tutti gli atti e le operazioni che ex art. 2 D. L. n. 1235 del 1948 i Consorzi agrari possono compiere nei riguardi dei privati agricoltori esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 38 cit. D. L. contenenti particolari agevolazioni fiscali per determinati trapassi. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi, Innamorati c. Finanze -Cont. 18678, Avv. Catania). 4. La disposizione agevolativa (art. 7 4 T. U. acque pubbliche) riguardante gli atti necessari alla costruzione dei serbatoi o laghi delle centrali idr<;>elettriche non pu� trovare applicazione ad un atto di compravendita dell'area necessaria invece per la costruzione del canale di scarico non essendo questo ultimo neppure in rapporto di funzionalit� necessaria rispetto al primo. (Trib. Trento, 30 luglio 1955 -Soc. Idr. Sarca Molveno c. Finanze - Cont. 1102, Avv. Trento). CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 5. Vedi: lmp. Registro, n.13 (valutaz., impugnaz.). CONTENZIOSO GIUDIZIALE 6. Vedi: .Azione, n. 5 (rinunzia). 7. Anche in materia tributaria sono amnnss1bili tanto l'azione di ripetizione c�n domanda di condanna quanto l'azione di accertamento di non debenza di un'imposta ai fini della ripartizione dell'imposta stessa che si pretende mal pagata, essendo innegabile l'interesse che sta a base delle azioni di accertamento. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi, Innamorati c. Finanze -Contenzioso 18678, Avv. Catania). 8. Il giudice ordinario non pu� prendere in esame una questione che non ebbe a formare oggetto dei precedenti ricorsi amministrativi tributari. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 -Magnano c. Finanze-Oont, 18103, Avv. Catania). � MATER1E VARIE 9. Vedi: Consumo e prod., n. 1-2 (percentuali sui prezzi). PAGAMENTO Vedi n. 2 (.Agevolaz., esoneri) 10. L'obbligo di dimostrare in giudizio la causale di un versamento effettuato da parte del contribuente per pagamento di un tributo (nella specie i.g.e.) incombe all'Amministrazione delle Finanze. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 -Vocaturo c. Finanze -Oont. 650, Avv. Potenza). RES'rITUZIONE 11. La legittimazione sostanziale a ripetere una imposta cl).e si assuma essere stata illegittimamente percetta, spetta soltanto a chi abbia assolta l'imposta in nome proprio. (Trib. Genova, 16 maggio 1955 -Bonaso c. Finanze -Cont. 19953, Avv. GenDva). VIOLAZIONI E SANZIONI 12. In sede di opposizione ad iscrizione di ipoteca accesa dall'Amministrazione delle Finanze ex art. 26 legge n. 4 del 1929 a seguito di verbale di accertamento di violazione di leggi fiscali non � consentito discutere della esistenza o meno delle infrazioni accertate nel verbale in quanto dal sistema di detta legge si rileva che il giudice pu� essere adito solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa. (Trib. Lecce, 7 giugno 1955 - Miccoli c. Finanze -Cont. 1356, Avv. Lecce). IMPRESA IMPRENDITORE 1. Vedi: Imp. Gen. Entr., n. 7 (materie tassabili). INDEBITO ALIENAZIONE SUCCESSIVA 1. Nell'ipotesi di indebito di cosa ricevuta in mala fede il debitore che ha alienato la cosa � tenuto a corrispondere il valore e non gi� il corrispettivo conseguito dalla vendita. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli -Cont. 3126, Avvocatura Brescia). INGIUNZIONE (DECRETO) . �MMISSIBILIT� 1. Vedi: Nave e navig., n. 1 (contr. maritt.). 44 OPPOSIZIONE 2. Vedi: Co,i~umo e prod., .n. 1 (percent. prezzi). 3. Nelle opposizioni all'ingiunzione per consegna o rilascio � inammissibile l'intervento del terzo cos� come � inammissibile perch� non prevista da alcuna disposizione di legge la opposizione di terzo. (Pretura Pieve di Teco, 22 luglio 1955 -Porro Scarato c. PP. TT. -Cont. 21904, Avv. Genova). 4. L'opposizione a decreto ingiuntivo pronuneiata sulla scorta delle bollette di liquidazione formate . dalle Divisioni compartimentali coltivatori tabacco deve essere preceduta a pena di improcedibilit� dal deposito di che all'art. 651 C. p. c. e ci� anche nel caso che il decreto non sia munito di esecuzione provvisoria. (Trib. Lecce, 30 giugno 1955 -De Marco c. Monopoli-Cont. 1886, Avvocatura Lecce). PROVA DEL CREDITO �5. L'elencazione ex art. 642 O. p. e. � meramente esemplificativa e comprende qualsiasi credito fondato su un titolo pubblico certo e prima facie non contestabile: tali qualificazioni si addicono alle bollette di liquidazione formate dalle Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi. (Trib. Lecce, 30 giugno 1955 -De Marco c. Monopoli-Contenzioso 1886, Avv. Lecce). INTERVENTO DI CAUSA AMMISSIBILIT� 1. Vedi: Ingiunzione (decreto), n. 3 (opposiz.). AZIONE POSSESSORIA 2. Proposta azione possessoria da un privato contro un appaltatore di lavori pubblici, l'Ammnistrazione appaltante (nella specie, trattandosi dei lavori di restauro di un monumento, il Ministero della Pubblica Istruzione) � legittimata ad intervenire in giudizio per far valere le proprie ragioni contro la pretesa del privato di sospensione e di impedimento dell'opera. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 -Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza -Contenzioso 12914, Avv. Catanzaro). POTERI DELL'INTERVENIENTE 3. L'interveniente principale non � tenuto ad accettare la lite in statu et terminis: quindi colui che volontariamente interviene in un giudizio promosso da un proprietario frontista di un corso di acqua pubblica contro il Demanio per ottenere il riconoscimento del suo diritto di prelazione nella concessione per la pioppicoltura di una pertinenza idraulica demaniale, ben pu� estendere il thema decidendum innestando nella lite pendente la questione della propriet� della pertinenza idraulica demaniale oggetto della controversia. (Trib. Brescia, 1� luglio 1955 -Sacibelli c. Finanze, Caval lari-Cont. 2912, Avv. Brescia). - LAVORO ENTI ASSl8TENZIALI 1. Vedi: Salve et repete, n. 4 (applicazione). IjEGGE I-rnGOLAMENTO DECRETO CosTr.ruzIONALIT� 1. Vedi: Agricoltura, n. 12 (rif., decreto espr.); Demanio e patrimonio, n. 13 (pioppicoltura). LEGGI DELEGATE 2. Vedi: Agricoltura, n. 5 (riforma, aziende modello). PUBBLICAZIONE 3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana costituisce un atto pubblico che fa fede come tale anche della data della sua pubblicazione fino a querela di falso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -Biscarelli c. Opera Sila -Cont. 12613, Avvocatura Catanzaro). & REGOLAMENTO 4. Vedi: Amministrazione Pubblica, n. 1 (materie diverse) LOCAZIONE RIPARAZIONI Vedi: n. 7, 8, 9. (Vincoli, riparazioni) 1. Ove si tratti di ordinaria manutenzione ai sensi art. 1576 C. c. cio� di mantenimento della casa in buono stato locativo, e di manutenzione che non abbia earattere di improrogabilit� e non di facoltativit� ex art. 41 della legge n. 253 del 1950, la competenza � del giudice ordinario. (Pretura La Spezia, 16 agosto 1955 -Int. c. Benvenuto - Cont. 20684, Avv. Genova). VINCOLI -CLAUSOJ"E ILLECITE 2. La nullit� di singole clausole di una locazione vincolat1t (nella specie canone superiore al consentito) non importa nullit� del contratto quando le clausole nulle siano di diritto sostituite da norme imperative. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont. 18698, Avv. Genova). VINCOLI -PROROGA 3. La norma dell'art. 2 della legge n. 253 del 1950 che sottopone a regime di vincolo le locazioni stipulate dopo il 10 marzo 1947 che siano rinnovazione, sostituzione o novazione d�.locazione precedente � interpretativa e si applica perci� -agli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont.18698, Avv. Genova). -45 4. Il locatore di un immobile in locazione soggetto a proroga pu� far valere la propria urgente ed improrogabile necessit� qualora dimostri di non disporre per l'abitazione della propria famiglia di locali sufficienti (tre stanze per dieci persone). (Pret. Brunico, 11 luglio 1955 -Wieser c. Finanze - Oont. 1140, Avv. Trento). 5. Sussiste urgente ed improrogabile necessit� di riavere l'immobile locato, quando il proprietario sia costretto a vivere in casa del tutto insufficiente ai bisogni della propria famiglia. (Uff. Oonc. San Mauro Forte, 31 agosto 1955 -Garretta c. PP. TT. -Oont. 1878, Avv. Potenza). VINCOLI -RIPARAZIONI 6. Vedi: Azione, n. 2 (incombenti pregiudiz.). 7. L'art. 41 legge n. 253 del 1950 ha carattere imperativo ed innovativo non solo di fronte a clausole contrattuali ma addirittura di fronte a precise norme del O. c. (Pret. di Telco, 5 febbraio , 1955 ~ Int. c. Gastaldi-Oont. 21334, Avv. Genova). 8. L'art. 41 della legge n. 253 del 1950 come gi� l'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945 non fa che disciplinare per una tutela pi� rigorosa degli interessi del locatore l'�sercizio della facolt� attribuita al conduttore ex art. 1577, 2� comma O.e., di eseguire direttamente, e salvo rimborso, le riparazioni urgenti all'immobile locato che siano a carico del locatore. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 -Int. c. Benvenuto -Oont. 20684, Avv. Genova). 9. L'art. 1576 O.e. che impone al locatore di eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione non pu� ritenersi abrogato dall':;i,rt. 41 della legge, n. 253 del 1950 e prima dall'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945; e il supplemento di canone che l'art. 18 della legge n. 253 del 1950 attribuisce a favore del locatore vale solo a ricondurre nel contratto un certo equilibrio economico, ma non vale a trasformare in una facolt� del locatore quello che � suo preciso obbligo. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 - Int. c. Benvenuto -Oont. 20684, Avv. Genova). VINCOLI -SFRATTI 10. Vedi: Esecuz. forzata, n. 2 (cons. o rilascio). LOOUPLETAZIONE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Occupazione, n. 4 (rimborsi). METANO CONTRIBUTO BOMBOLE 1. Il contributo bombole metano non � onere tributario, ma ha carattere privatistico. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Finanza Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). 2. Anche i proprietari e distributori delle bombole metano sono tenuti al pagamento del contributo. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Fin. Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSION:Ill 3. L'Intendenza di Finanza che ha agito coattivamente per la riscossione del contributo bombole metano, � passivamente legittimata al giudizio. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Fin. Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). MONOPOLI TABACCHI 1. Vedi: Ingiunzione (decreto, n. 4 (opposizione). id. n. 5 (prova del credito). MUTUO COSE FUNGIBILI 1. Vedi: Imp. Gen. Entr., n. 6 (materie tassabili). GARANZIE 2. Vedi: Imp. Reg .. n. 5 (materie tassabili) NAVE E NAVIGAZIONE CONTROVERSIE MARITTIME 1. Nessuna norma del Ood. navig. contiene una espressa esclusione per le cause marittime _del procedimento monitorio: l'art. 588 Ood. navig. lo conferma disponendo l'applicazione del O.p.c. per tutto quanto non regolato dal titolo n� vi ostano gli art. 589-599 Ood. navig., il primo dei quali ripartisce fra i giudici di primo grado la competenza per materia o valore delle cause per sinistri marittimi, e il secondo dei quali, allorch� dispone che il presidente o l'istruttore della causa scelgano fra gli iscritti in un albo speciale uno o pi� consulenti tecnici, ben pu� applicarsi al procedimento monitorio quando a seguito di opposizione si inizia. un vero e proprio giudizio di cognizione. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 -Angelone c. 430 Corpo VV. FF. - Oont. 2132, Avv. Lecce). 2. L'applicazione dell'art. 599 Ood. navig. circa la nomina dei consulenti tecnici degli iscritti in un elenco speciale, � condizionata al sorgere di questioni tecniche, tra le quali non rientra il caso di semplice liquidazione di un credito per servizi prestati, in base a tariffe ministeriali. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 -Angelone c. 43� Corpo VV. FF. - Oont. 2132, Avv. Lecce). MATERIE VARIE 3. Vedi: Imp. dogan. diritti lic., n. 2 (diritti di licenza). -46 SERVIZI DI SBARCO 4. Il fatto che chi si obbliga a prestare il servizio di �sbarco debba valersi per regolamenti portuali di imprese autorizzate non muta il contratto di sbarco da appalto in mandato. (Corte .App. Genova, 3 giugno 1955 -Finanze c. Bellegra.udi -Cont. 19877, .Avv. Genova). 5. Nel contratto di sbarco manca l'oggetto del contratto di spedizione cio� l'obbligo di concludere un contratto di trasporto. (Corte� .App. Genova, 3 giugno 1955 -Finanze c. Bellegrandi-Contenzioso 19877, .Avv. Genova). SOCCORSO 6. Esula dalla competenza del giudice ordinario la questione se l'apporto di soccorsi tecnici da parte di vigili del fuoco a una nave naufragata debba ritenersi urgente e quindi gratuito, dal momento che la legge n. 1570 dal 1941 conferisce al comandante del Corpo di valutare la natura del soccorso, il che implica discrezionalit� tecnica, il cui sindacato � vietato al giudice ordinario. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 -Angelone c. 43� Corpo VV. FF. -Contenzioso 2132, .Avv. Lecce). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CJ,AUSOLE ILLECITE 1. Vedi: Locazione, n. 2 (vincoli, clausole illecite). 2. La clausola contrattuale contenente l'impegno del Governo italiano ad esonerare da un tributo � nulla in relazione alle norme ex legge n. 894 del 1935 per cui l'eventuale provvedimento di esonero appartiene all'esercizio del potere legislativo e non dell'attivit� amministrativa; � impossibile perci� configurare una qualsiasi responsabilit� della Pubblica .Amministrazione sia in relazione alla mancata emanazione del provvedimento di esonero, sia in rapporto a un preteso inadempimento della obbligazione assunta. (Trib: Messina, 21 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, Avvocatura Messina). COSE FUNGIBILI 3. Non vi � forza maggiore per l'acquisto e la consegna di cosa fungibile, perch� genus nunquam perit. (Corte .App. Brescia, 26 maggio 1955 -Difesa Esercito c. SIM.AR -Cont. 3081, .Avv. Brescia). RIDUZIONE A EQUIT� 4. Vedi: Appalto e forniture, n. 2 (forniture, prezzi). 5. !;'eccessiva onerosit� ex art. 1467 C. c. non pu� porsi a base della richiesta di modifica di un contratto gi� eseguito. (Trib. Lecce, 31 maggio 1955 -Caggia c. Dif. Eserc. -Cont. 2713, .Avvocatura Lecce). 6. Dovendosi nell'interpretazione della volont� x' delle parti contraenti non limitare l'esame al senso letterale delle parole, se muti nel corso del contratto uno dei presupposti relativi ad una determinata clausola, la parte che ne riporti pregiudizio pu� ottenere una modifica che �riequilibri il rapporto delle rispettive prestazioni. (Pret. Cavalese, 10 aprile 1955 -Reg. Trent. .Alto .Adige c. Taufer Capozzi -Cont. 1053, .Avv. Trento). OCCUP .AZIONE DANNI 1. Vedi: Demanio e patrim., n. 6 (concessione); Espropr. per p. u., n. 4 (occupaz. irregol); Imp. gen. entrata, n. 8 (materie tassabili). 2. In nessun caso compete al proprietario del .fondo occupato illegittimamente, oltre all'indennizzo per i frutti pendenti, anche il rimborso delle imposte gravanti sul terreno occupato. (Tribunale Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c . .AN.ASS -Cont. 11927, .Avv. Catanzaro). RILASCIO 3. Vedi: Demanio e patr., n. 11 (patrim., occupazione). RIMBORSI i I 4. L'occupante senza titolo che abbia proceduto a lavori di ripristino dell'immobile per i quali l'Amministrazione gli ha riconosciuto un rin1borso di spese, avrebbe solo potuto reclamare in sede amministrativa contro tale liquidazione, ina non proporre l' actio de in rem verso perch� detta azione � proponibile contro l'Amministrazione solo in quanto essa abbia nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ammesso l'utile versione. (Trib, Torino, 17 giugno 1955 � -Finanze I1h PP. c. Fed. Prov. Coltiv. Dir. -Cont. 10264, .Avv. Torino). OPERA PUBBLICA ESPROPRIAZIONI P. U. 1. Vedi: Espropriaz. per p. u. (occupazioni), n. 8 (occupazioni, termine) p.ARTIGIANI DEBITI PARTIGIANI 1 1. Il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del D. L. n. 517 del 1948 sul paga-j mento dei debiti contratti da formazioni parti-: I giane, per presentare la domanda di rimborso si riferisce anche alle rettifiche di una precedente domanda, epperci� decorso il termine non � ammis- II sibile una richiesta di maggiore indennizzo �n: ret-�. tifica di una precedente domanda gi� accolta. (Tribunale Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. j Tesoro -Oont. 518, Avv. Torino). -47 2. L'art. 13 del D. L. n. 517 del 1948 sul pagamento dei debiti contratti da formazioni partigiane stabilisce un criterio di liquidazione scalare; la riduzione dell'indennizzo senza il criterio scalare costituisce errore di interpretazione e non di calcolo. (Trib. Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. Tesoro -Cont. 518, Avv. Torino). PATRIMONIO (REATI CONTRO) RICETTAZIONE 1. � sufficientemente provata a carico del ricettatore la conoscenza della provenienza delittuosa dell'oggetto acquistato agli effetti della sussistenza del reato, quando per la qualit� del soggetto alienante (militare) per le caratteristiche dell'oggetto alienato (trasformatore elettrico) e per le circostanze di tempo o di luogo (immediato dopoguerra e vicinanze di un deposito di preda bellico in cui l'alienazione � stata compiuta), si debba escludere che il venditore potesse legittimamente dis:Po.rre dell'oggetto medesimo. (Pret. Trento, 3 maggio 1955 -Imp. Bolego ed altro -Cont. 1039 Avvocatura Trento). PENA AMMENDA E MULTA 1. Vedi: Fallimento, n. 1 (obbligaz. penali) POSSESSO (AZIONI POSSESSORIE) AZIONI POSSESS. -AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Intervento in causa, n. 2 (azioni possessorie). 2. � inammissibile in quanto contrastante coll'art. 4 legge cont. amm., l'azione proposta dal privato possessore di un fabbricato dichiarato di interesse artistico per l'inibizione di lavori di restauro o di sistemazione intrapresi nel fabbricato medesimo e sue adiacenze per conto della Pubblica Amministrazione o direttamente dalla stessa. (Tribunale Catanzaro, 3 agosto 1955 -Min. Pubbl. Istruzione c. Mazza -Cont. 12914, Avv. Catanzaro). AZI�NI POSSESS. -BENI CONCESSI 3. Ove un nuovo concessionario di immobile demaniale spogli di sua inizfativa il vecchio concessionario clam et vi, costui � reintegrabile dal giudice ordinario e nessuna eccezione di demanialit� � conferente ed ostativa al riguardo perch� il giudice non intacca n� pone in discussione la validit� dell'atto amministrativo che rimane pienamente efficace se gi� perfezionato. (Pret. Savona, 22 giugno 1955 -Marabotto, Soc. ICEV c. FF.SS. - Cont. 21720, Avv. Genova). POSTE E TELECOMUNICAZIONI RICEVITORIE -LOCAZIONI 1. Nel contratto di affitto di una ricevitoria postale stipulato ante il D. L: n. 656 d-el 1952, dalla � ricevitrice, non pu� ritenersi nulla (in quanto contraria alle regole della Contabilit� genera.le dello Stato che impongono il pagamento delle spese al domicilio dello Stato) la clausola che preveda il pagamento del canone al domicilio del locatore. (Corte App. Genova. 28 settembre 1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont.18698, Avv. Genova). PRESCRIZIONE DECORRENZA 1. I principi contra non volentem agere non currit praescriptio e actiones nondum notae non praescribuntur ex art. 2935 O.e. attengono ad una impossibilit� giuridica e non di fatto di far valere i propri diritti: pertanto non possono invocarsi da chi assuma di non aver potuto agire a tutela dei propri diritti per sopravvenuta incapacit� d'intendere o di volere, o per l'opportunit� politica di non intentare vigente il governo fascista un'azione contro il partito. (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 -Albano c. Tesoro -Cont. 1876, Avv. Lecce). PROCEDIMENTO CIVILE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 1. Vedi: Esecuzione, n. 2 (consegna o rilascio). CONCORSO DI PREGIUDIZIALI 2. Non sussiste preminenza dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'organo evocato in giudizio rispetto a quella attinente all'inosservanza del solve et repete attenendo entrambe le questioni alla sussistenza delle condizioni di procedibilit� dell'opposizione. (Trib. Genova, 3 agosto 1955 Bozzo c. Finanze -Oont. 20289, Avv. Genova). 3. L'esame dell'eccezione del solve. et repete � pregiudiziale ad ogni altra questione sollevata dalle parti, ancorch� riguardi la legittima costituzione del rapporto processuale o la stessa competenza del giudice adito: ci�� perch� il principio del solve et repete inibendo la promovibilit� dell'azione provoca un difetto di giurisdizione ostativo di ogni altra indagine anche relativa alla competenza. (Tribunale Caltanissetta, 30 maggio 1955 -Bartoli c. Finanze -Cont. 638, Avv. Caltanissetta). 4. Pregiudiziale anche al solve et repete � la questione della validit� dell'atto introduttivo del giudizio non potendosi procedere all'indagine circa. l~ natura tributaria della controversia n� alla valutazione di eventuali elementi che escludano prima facie la legittimit� della pretesa tributaria se prima. --48 non si accerti la regolarit� della costituzione del rapporto processuale. (Trib. Catania, 2 luglio 1955 - Lauteri c. Uff. Reg. Avola -Oont. 18929, Avvocatura Catania). 5. Conforme al n. 4 (Trib. Catania, 27 maggio 1955 -Lauteri c. Uff. Reg. Avola -Cont. 18930, Avv. Catania). 6. L'eccezione del solve et repete � pregiudiziale ad ogni altra sia di rito che di merito compresa la questione attinente alla sospensione del giudizio in attesa della definizione di un processo penale, presupponendo tale sospensione che il giudice sia . stato legittimamente adito, mentre il mancato pagamento del tributo importa definitivo difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria vertendosi in materia di tributi doganali per i quali il precetto del solve et repete si accompagna ad un termine perentorio sia per il pagamento sia per l'opposizione. (Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RIOMA, Soc. VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA c. Finanze -Cont. 1056, Avv. Trento; Tribunale Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RIOMA, Societ� VAMP A c. Finanze -Cont. 1057, A vv. Trento, Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RIOMA, Societ� VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1058, Avv. TNnto; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Societ� RIOMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMP A c. Finanze -Oont. 1059, Avv. Trento). CONSULENZA TECNICA 7. Vedi: Nave e ~iavigrtzione, n. 2 (controversie marittime). COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 8. Vedi: Appello, n. 2 (ammissibilit�). INTERRUZIONE E SOSPENSIONE 9. La messa in liquidazione di una societ� a responsabilit� limitata non � causa d'interruzione del processo. (Trib. I,ecce, 24 maggio 1955 -Difesa Mar. c. Soc. Vitali e O. -Oont. 1619, Avv. Lecce). PROVA 10. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 10 (pagamenti) PROCEDIMENTO PENALE CITAZIONE 1. � affetta da nullit� sanabile la citazione a comparire a dibattimento nella quale la rinuncia dell'imputato al termine di comparizione sia ricevuta dall'ufficiale giudiziario: la comparizione dell'imputato detenuto per altra causa sana la detta nullit�, perch� detta comparizione non manca dell'estremo della volontariet� voluta dalla legge in quanto il rifiuto del detenuto a comparire in giudizio pu� produrre gli effetti ex art. 427 C. p. p. solo in relazione a quel provvedimento pel quale la detenzione � in atto, non anche per gli altri rispetto ai quali non sussistendo lo stato di costituzione l'imputato deve considerarsi come persona ad ogni effetto assolutamente libera. (Corte Appello Penale Genova, 13 maggio 1955 -Imp. Di Nitto e altri -Oont. 17197, Avv. Genova). CONTESTAZIONE DEL REATO 2. Vedi: Contrabbando, n. 1, 2 (definizione del reato). PARTI PRIVATE 3. Non � impugnabile l'ordinanza di estromissione dal processo del civilmente obbligato per la multa, e ci� per l'analogia pel detto responsabile (come pure del responsabile civile) con quanto disposto per la parte civile, avendo la negata impugnazione contro le ordinanze concernenti la loro citazione o il loro intervento in causa il fine di impedire che il processo penale venga ritardato per interessi estranei al suo oggetto proprio e caratteristico: (Corte App. Pen. Genova, 27 aprile 1955 -Venturini ed altri -Oont. 17198, Avv. Genova). PROVA 4. Gli indizi a differenza del semplice sospetto che � elemento subiettivo introdotto nel processo logico da chi procede al vaglio delle risultanze processuali sono elementi obiettivi anche se incerti che stabiiiscono una relazione fra il presunto autore del fatto e l'evento delittuoso; quando ricorra una sequela di indizi tutti pertinenti e concordanti, l'indeterminatezza rispetto al fatto scompare per lasciare il posto in forza di quel processo logico di collegamento e di integrazione a quella certezza processuale sulla quale si adagia il giudizio di colpevolezza. (Corte App. Pen. Genova, 13 maggio 1955 - Imp. Di Nitto ed altri -Cont. 17197, Avvoeatura Genova). PROPRIETA' E AZIONI A DIFESA CATASTO 1. I dati catastali hanno valore puramente indiziario. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 -Alassio c. Finanze -Oont. 9943, Avv. Torino). LUCI 2. La distinzione ex art. 900 O.e. in relazione con l'art. 902 O.e. tende ad eliminare la questione insorgente per stabilire se una apertura abbia ca.rattere di veduta o di luce: l'art. 901 O.e. stabilisce i requisiti delle finestre lucifere al fine di tutel~re l'indipendenza delle propriet� vicine, e cunsidera luce, � anche se detti requisiti non furono rispettat�, og.niapertura che non abbia i caratteri della veduta o prospetto. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 -Alassio c. Finanze -Oont. 9943, Avv. Torino). 49 REGIME FASCISTA ORDINAMENTO SINDACALE 1. Vedi: Azione, n. 4 (legittimazione, ente disciolto). REVOCA DI CONCESSIONI 2. L'art. 3 D.L.L. n. 698del1945 disponendo che la revoca delle concessioni nei casi ex art. 1 non d� diritto ad indennizzo ha inteso riferirsi non gi� ad un risarcimento per anticipata revoca della concessione ma a ogni e qualsiasi diritto' che il concessionario potesse vantare in base alla concessione, come, in caso di pertinenze concesse per la pioppicoltura, ad ogni. compenso per le piante lasciate, ci� avuto anche riguardo allo scopo eminentemente punitivo della norma. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 -Frigilani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). 3. Conforme a sent. 2. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). VIOLENZA 4. Vedi: Prescrizione, n. 1 (decorrenza). REGIONI CONTENZIOSO 1. Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio, n. 28 (amm. varie). RESPONSABILIT� CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Oomp. giurisd., n. 6, 7, 8 (dism�ez.); Ferrovie e tramvie, n. 4, 5, 6, 7 (discrez. ); Ferrovie (trasporto) n. 1 (avarie e perdite); idem. n. 5 (concorso CO'i1r l'azione aquiliana). 2. L'Amministrazione militare risponde per il mancato rastrellamento di ordigni dopo eseguite le esercitazioni militari. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 -Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. -Contenzioso 14634, Avv. Firenze). 3. L'Amministrazione statale � responsabile dei danni morali dipendenti da reato colposo che sia �} stato commesso dai propri dipendenti nell'esercizio )i delle funzioni ad essi affidate (nella specie lesioni ~ subite da vigggiatori in un disastro ferroviario); ii n� ad escluderlo vale la mancata identificazione iii m dell'autore del reato, bastando che consti l'esi~'~ stenza del reato nei suoi estremi oggettivi. (Corte ffi App. Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose i- Cont. 11557, Avv. Catanzaro). II DEL PRIVATO 4. Rispondono solidalmente dei danni causati agli impianti ferroviari il conducente e il proprietario d'un autotreno il primo dei quali dopo aver fatto aprire un passaggio a livello custodito, malgrado che l'apertura si sia protratta oltre dieci minuti, abbia per errata manovra mantenuto l'ingombro dei binari, senza darne comunicazione al custode del passaggio a livello; provocando cos� l'investimento del proprio rimorchio da parte di un treno sopraggiungente: nessun risarcimento � tenuta invece l'Amministrazione FF. SS. a corrispondere per i danni riportati nell'incidente dal rimorchio investito. (Corte App. Trento, 5 aprile 1955 Tombini c. FF. SS. -Cont. 876, Avv. Trento). PROVA 5. Non risultando la prova che la chiusura dello sportello che determin� lo schiacciamento del dito sia operata da parte del personale ferroviario l'Amministrazione non pu� essere tenuta a rispondere dei danni in sede di azione aquiliana da fatto illecito. (Trib. Firenze, 23 marzo 1955 -Paravan Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avv. Firenze). 6. Nell'azione aquiliana da fatto illecito l'attore deve fornire la prova che causa del danno fu il fatto colposo o doloso di persona per la quale sia tenuta a rispondere l'Amministrazione. (Tribunale Firenze, 23 febbraio 1955 -Paravan Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avv. Firenze). RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE DOGANALI 1. La norma dell'art. 24 legge doganale deroga per le ingiunzioni in materia doganale a quella dell'art. 2 T.U. n. 639del1910 e il termine di giorni quindici fissato in detto art. 24 deve intendersi termine non solo per il pagamento ma anche per l'opposizione ad ingiunzione. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 -Soc. SIE e Campostano c. Firenze - Cont. 20318, Avv. Genova). INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 2. Vedi: Solve et repete, n. 3 (applicazione). 3. L'ingiunzione fiscale � atto amministrativo di cui il cancelliere della Pretura non pu� conservare l'originale ne rilasciare copia. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 -Soc. Reale Mutua Assic. c. Finanze -Cont. 2216, Avv. Torino). 4. L'ingiunzione fiscale ha natura di precetto e come tale non pu� divenire inefficace per decorso del tempo: trascorsi oltre novanta giorni dalla notifica volendosi procedere ad esecuzione -non occorre rinnovare l'atto ma basta rinnovare la notifica. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 -Soc. R�ale � Mut. Assic. c. Finanze-Cont. 2216, Avv. Torino). 50 RISP.ARMIO E CREDITO DISCREZIONAI.IT.A' 1. Il privatQ in base alla legge, n. 141 del 1938 sulla raccolta del risparmio e sull'esercizio del credito, non ha nessun diritto soggettivo di determinare la Pubblica Amministrazione ad adottare un comportamento piuttosto che un altro nella vigilanza, cosi che la infrazione alle norme giuridiche che tale vigilanza contemplano possa dar luogo ad una lesione tutelabile davanti al giudice ordinario. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 -Grossi ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro -Oont. 21269, .Avvocatura Genova). SENTENZA ORDINANZA DECRETO ESECUZIONE 1. Vedi: Esecuzione forzata, n. 9 (presso terzi). SEQUESTRO CUSTODE 1. Vedi: Amministrazione Pubblica (reati contro) n. 1 (Alienaz. cose seques). SERVITU' .AZIONE NEGATORI.A 1. Quando un fondo sia stato gravato dal divieto di costruzione entro un certo limite per non toglier� al fondo dominante luce, vista e prospetto, pu� il giudice caso per caso stabilire se una costruzione da elevarsi nel tratto gravato dalla servit� violi o meno il divieto a seconda delle sue caratteristiche d'ingombro. (Pret. Bolzano, 3 maggio 1955 -Rottensteiner, Reg. Trent. .Alto .Adige c. Zobole, Imerio ed altri-Oont. 938, .Avv. Trento). SOOIET.A' LIQUIDAZIONE 1. Vedi: Proc. civ., n. 2 (interr. sosp.). SOLVE ET REPETE .APPLICAZIONE 1. Vedi: <Jons. e prod. n. 1 (percentuali sui prezzi); Proc. civ., n. 2, 3, 4, 5, 6 (concorso di pregiudiziali). 2. Il solve et repete si applica a tutte le controversie sia di imposta che di tasse. (Corte .App. Torino, 30 novembre 1954 -OR.AL Vargesi c. Finanze -Oont. 849, .Avv. Torino). 3. Il solve et repete vige anche quando il contribuente non eccepisce l'insussistenza del credito d'imposta ma solo la carenza di titolo ad agire iu via esecutiva mentre penda giudizio avanti le Commissioni. (Corte .App. Torino, 30 novembre 1954 -OR.AL Vargesi c. Finanze -Oont. 849, .Avv. Torino). 4. L'equiparazione a:� un ente (nella specie EN.AL e OR.AL) allo Stato agli effetti tributari non fa venir meno la soggezione dell'Ente al solve et repete. (Corte .App. Torino, 30 novembre 1954 -OR.AL Vargesi c. Finanze -Oont. 849, .Avv. Torino). FORME DI PAGAMENTO 5. Non adempie al solve et repete chi rimette al contabile dello Stato prima dell'instaurazione del giudizio un assegno circolare ma questo viene da esso contabile convertito in danaro a giudizio instaurato. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Miccoli c. Finanze -Oont. 2689, .Avv. Lecce). �ICTUS OCULI� 6. Il temperamento apportato dalla giurisprudenza al rigore del solve et repete trova luogo solo quando la infondatezza della pretesa tributaria appaia di tutta evidenza, cio� quando senz'uopo di indagini d'ordine istruttorio o giuridico la detta infondatezza appare ictu oculi. (Trib. Brescia, 2 maggio 1955 -Parolari c. Finanze -Oont. 3488, .Avv. Brescia). IMPOSTA GENERALE ENTRATA 7. Vedi: Imp. gen. entrata, n. 2 (determinaz. del valore). 8. � inammissibile per inosservanza del solve et repete l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione con la quale � stato richiesto il pagamento dell'i.g.e. in abbonamento non corrisposta. (Tribunale Genova, 3 agosto 1955 -Bozzo c. Finanze - Oont. 20289, Avv. Genova). IMPOSTA DI REGISTRO 9. L'impugnazione avanti al giudice di una decisione della Commissione amministrativa in tema di valutazione ai fini dell'imposta di registro � soggetta al solve et repete, sia per essere il giudizio ordinario autonomo rispetto a quello svoltosi in sede amministrativa, sia per attenere il giudizio alla fase di riscossione del tributo gi� determinato ex art. 4. comma 10 e 20 R.D. n. 186 del 1942 daJla Commissione amministrativa. (Corte .App. Catania, 13 agosto 1955 -Polizzi c. Finanze -Cont. 18429, .Avvocatura Catania). 10. La ratizzazione di un'imposta �li registro concessa dall'Amministrazione non sospende l'efficacia del solve et rppete, ne quesfo pu� ritenersi assolto col pagamento della sola parte delPinipcrsta che sia in contestazione. (Corte .App. Catania, 13 agosto 1955 -Polizzi c. Finanze -Oont. 18429, .Avv. Oa,tania). -51 IMPOSTE DOGANALI 11. Ai fini del solve et repete non � ammissibile per i tributi doganali la distinzione fra imposte principali e suppletive. (Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RICMA, Soc. VAMP A, Lepetit c. Finanze-Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Tr.ento, 30 agosto 1955, Soc. RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMP A c. Finanze -Cont. 1056, Avvocatura Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955, Soc. RICMA, Soc. VAMP A c. Finanze-Cont. 1057, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RICMA, Societ� VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1058, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Societ� RIOMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMP A c. Finanze -Cont. 1059, Avv. Trento). SPESE GIUDIZIALI CITAZIONE NULLA 1. Ove il giudice dichiari la nullit� della citazione per difetto di rappresenza dell'organo della Amministrazione dello Stato citato in giudizio, e si sia costituito in giudizio l'organo citato od anche altro organo non citato ma del pari sfornito di rappresentanza, l'attore deve essere condannato alle spese del giudizio. (Corte App. Cagliari, 13 agosto 1955....: Soc. Bonif. Santa Vittoria c. Finanze -Contenzioso 433/54, Avv. Cagliari). SPORT SPETTACOLI E TURISMO CALCIO 1. Vedi: Imp. ge%. entr., n. 9 (materie tassabili). STRADE MATERIE VARIE 1. Vedi: Imp. Registro, n. 2 (agevolazio%i). TRANSAZIONE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Oo%tab. Ge%. Stato, n. 2 (approv. co%tratto), Espropr. p. u., n. 10 (trasferime%to, a1to). TRASPORTO IN GENERE CoMITTENTE 1. Vedi: Oircolazio%e strad., n. 9 (prescriz.). VALUTA MATERIE VARIE 1. Vedi: Impos. dog. dir. lic., n.1 (cambio moneta) VENDITA COMMERCIANTE 1. Vedi: Imp. registro, n. 1 (agevolazioni). VIGILI DEL FUOCO INTERVENTI D'URGENZA L Vedi: Nave e navig., n. 6 (soccorso). INDICE SISTEMATICO D E.LL E CONSULTAZIONI LA JlORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .ALOUN. MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STA'l'A DATA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' ELETTRICITA' -I) Se, per i contratti che riguardano la fornitura di energia elettrica in pi� localit�. e punti di consegna, il proyvedimento d�l C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 1953 si debba applicare a tutta la fornitura prevista dal contratto, nel suo complesso oppure si debba applicare per ogni localit� o punto di consegni.' (n. 35) -Il) Se gli aumenti di fornitura, gi� previsti nei contratti a suo tempo bloccati, debbano essere regolati dalle condizioni stabilite da tali contratti oppure si debbano consi� derare come nuove forniture, soggette solo al blocco delle tariffe elettriche (n. 35). -III) Se le disposizioni sul blocco dei prezzi siano applicabili alle forniture di energia elettrica fatte a prezzi di favore (n. 36) .. -IV) Se �possa essere qualificata �di favore" una tariffa solo perch� comporti l'applicazione di prezzi inferiori a quelli fatti alla generalit� degli utenti (n. 36). ELETTRICITA' -FORNITURE. -V) Quale sia il termine di prescrizione del diritto della Societ� erogatrice di energia elettrica al pagamento delle prestazioni periodiche dovute dall'utente in corrispettivo della somministrazione dell'energia medesima (n. 37). ELETTRICITA -LINEE. -VI) Se le linee di trasmissione di energia elettrica costruite con pali o tralicci infissi nel suolo debbano considerarsi beni immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 812 e.e. (n. 38). AIUTI INTERNAZIONALI PIANO E. R. P. -Se l'I.M.I. possa pretendere dalle Ditte, finanziate con fondi E. R. P. in� dollari, in base agli accordi di cooperazione economica stipulati il 28 giugno 1948, l'immediato rimborso delle somme di cui l'E.C.A. imponga la �rifusione" disconoscendo l'operazione (n. 1). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ENTI VARI. -Quale sia la natura giuridica del Dopolavoro ferroviario, se quella di un �nte ausiliare dell'Amministrazione ferroviaria o, invece, quella di organo di detta Amministrazione (n. 188). APPALTO COOPERATIVE. -Se il modo di costituzione della cauzione da parte delle Cooperative di produzione e lavoro, previsto dall'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, sia derogabile dalle parti contraenti (n. 207). ATTI AMMINISTRATIVI DEFINITIVIT�. -Se il provvedimento di dispensa dal servizio di un insegnante adottato da un Convitto nazionale sia definitivo, e pertanto, sottratto al ricorso gerarchico (n. 9): AUTOVEICOLI E AUTOLINEE CONCESSIONI. -Se l'Amministrazione postale sia tenuta a rimborsare, ai sensi deU'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, alle Societ� concessionarie di autolinee le spese, da queste sostenute, per il servizio di raccordo tra le fermate e l'Ufficio postale, a distanze superiori ai 150 metri, nel periodo tra il 1� luglio 1951 e l'entrata in vigore della legge stessa (n. 49). CIRCOLAZIONE STRADALE pASSAGGI ALIVELLO. -Se la normadell'art. 28 ( I0�comma) del Codice s�adale possa ritenersi stabilita senza distinzione tra passaggi a livello custoditi e passaggi incustoditi (n. 1). CONCESSIONI CESSIONE. -I) Se la cessione di una concessione amministrativa, non consentita dalla P.A. sia opponi bile alla medesima (n. 48). ESERCIZIO DI FATTO. -Il) Se l'Amministrazione concedente abbia azione diretta anche contro l'esercente di fatto della concession� per il recupero delle tasse era riali inerenti al servizio (n. 48). CONCORSI FERROVIE. -Se organo qualificato a giudicare sulla ammissibilit� degli aspiranti ai concorsi nelle FF. SS. sia, ai sensi delle vigenti norme, il Ministro dei Trasporti o il Direttore generale delle FF; SS. (n. I). CONSUMO (DISCIPLINA) ELETTRICIT�. -Se gli aumenti di forn!tura, gi� :erevisti nei contratti a suo tempo bloccati, debbano. esser�regolati dalle condizioni stabilite da tali contratti bloccati oppure si debbano considerare come nuove forniture, soggette solo al blocco delle tariffe elettriche (n. I). 53 CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO CAUZIONI. -I) Se la facolt� di esenzione dalla cauzione di cui al 4� cpv. del Regolamento per la contabilit� generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio. 1924, n. 827;� sia applicabile alle cooperative di produzione e lavoro (n. 137). LICITAZIONE PRIVATA. -Il) Se lo status di una societ� che partecipa ad una gara per licitazione privata, vada accertato al momento della gara o con riferimento anche a successivi eventi (n. 138). OFFERTA. -III) Se l'art. 72 del Regolamento di contabilit�, che consente, nel caso di difformit� tra l'offerta in cifre e quella in lettere, di ritenere valida l'offerta pi� conveniente per l'Amministrazione, sia applicabile nel caso in cui sia prescritto, nelle condizioni di partecipazione, che il prezzo deve essere indicato nella offerta per ogni singola voce di materiale oltre che nella offerta globale (n. 139). CONTRATTI DI GUERRA PREZZI DEFINITIVI. -I) Se la determinazione di prezzo definitivo, quando sia stato inizialmente determinato. un prezzo provvisorio, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.L. 21 giugno 1940, n. 856, sia istituito diverso dalla revisione (n. 22). -Il) Se le questioni, relative alla determinazione di prezzo definitivo in contratti di guerra, rientrino nella competenza dello speciale Commissariato di cui al D. L. 25 marzo 1948, n. 674 (n. 22). REVISIONI. -III) Se l'Impresa interessata, in caso di disaccordo circa l'impegno revisionale, possa ricorrere alla Commissione per le revisioni, prevista dall'art. 9 del D.L.L. 8 maggio 1946, n. 428 (n. 23). COOPERATIVA APPALTO. -I) Se il modo di costituzione della cauzione da parte delle cooperative di produzione e lavoro, previsto dall'art. 7 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, sia derogabile dalle parti contraenti (n. 1). -II) Se la facolt� di esenzione dalla cauzione di cui al 4� cpv. del Regolamel)to per la contabilit� generale dello Stato. approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sia applicabile alle eooperative di produzione e lavoro (n. 1) DANNI LIQUIDAZIONE. -I) Se sia risaribile il danno, deri vante dal fatto che, per effetto della morte della vittima del fatto illecito altrui siano venuti a mancare, a chi insta per il risarcimento, quegli aiuti economici, che il defunto forniva in via meramente graziosa; senza esservizi legal mente obbligato, ma in via continuativa (n. 1). -II) Se sia risarcibile il danno, derivante dal fatto che, in seguito alla morte della vittima del fatto illecito altrui, siano venuti a mancare, a chi insta per il risarcimento, quegli aiuti economici che il defunto forniva per effetto del vincolo legale, derivante dall'affidamento, di cui all'art. 404 C. c. (n. 1). REATO DI PERICOLO. -III) Se possa proporsi azione di risarcimento danni da reato di mero pericolo (n. 2). DANNI DI GUERRA FATTO DELL'Ai'1MINISTRAZIONE. -Se possa qualificarsi come danno di guerra quello derivante da fatto omissivo della P.A., la quale come da impegno assunto, non abbia poi costruito un :rtluro divisorio per isolare l'area o lo spazio, escluso dalla requisizione e destinato a custodire beni mobili di propriet� dell'altra parte (n. 54). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se nel caso di cooperative edilizie gli assegnatari, che non abbiano ancora esercitato il riscatto, possano considerarsi alla stregua di proprietari ai f�ni dell'accertamento delle condizioni richieste dagli articoli 41 e 39 della legge, numero 368/1953 (n. 55). � TARIFFE NOTARILI. -II) Se la riduzione del quarto, spettante alla Gestione INA-Casa sui compensi notarili a termini dell'art. 40 D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, sia circoscritto a quelle retribuzioni, che, secondo la tariffa notarile, vanno qualificate come onorari (n. 56). ESAZIONE PROOEDIMENTO ESATTORIALE. -I) Se il procedimento disciplinato dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, sia da considerare in vigore anche dopo l'attuazione del nuovo C.p.c. (n. 1). -Il) Risolto affermativamente il precedente quesito, se la parte del procedimento, di cui al T.U. n. 639 del 1910 relativa all'esecuzione sugli immobili, debba oggi essere integralmente applicata o vada coordinata con le norme poste in materia di espropriazione immobiliare dal Codice vigente (n. 1 ). ESPROPRIAZIONE PER P. U. lNDENNITA -ESPROPRIO. -Se, nella procedura di espropriazione, l'emissione dell'ordinanza prefettizia di deposito dell'indennit� stimata sia subordinata all'osservanza di alcun termine (n. 117). FALLIMENTO IMPOSTA DI SUOOESSIONE. -Se la massa fallimentare sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione dovuta per la morte del de cuius, dichiarato fallito post mo1�tem (n. 26). FERROVIE CoNOORSI. -Se organo qualificato a giudicare sull'ammissibilit� degli aspiranti ai concorsi nelle FF. ss., sia, ai sensi delle vigenti norme, il Ministro dei Trasporti o il Direttore generale FF. SS. (n. 239). IMMOBILI E MOBILI BENI. -Se le linee di trasmissione di energia el�ttr�ca .-costruite con �pali e tralicci infissi nel suolo debbano considerarsi beni immobili ai sensi e per gU effetti dell'articolo 812 C. c. (n. 1). IMPIEGO PRIVATO MUTAMENTO DEL RAPPORTO. -Se nell'assunzione a condizioni diverse da quelle di un precedente rapporto risoluto per licenziamento, nel senso che ad un rapporto regolato dalla legge sull'impiego privato si sostituisce u;n rapporto quanto meno assimilato nel trattamento a quello degli avventizi statali, debba ravvisarsi un'assunzione ex novo o una riassunzione (n. 40). IMPIEGO PUBBLICO AssEGNI FAMILIARI. -I) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato sia tenuto alla corresponsione degli assegni familiari al proprio personale sanitario per il periodo anteriore all'assunzione della Cassa assegni familiari da parte della Previdenza Sociale (n. 394). CONVITTI NAZIONALI. -II) Se il provvedimento di dispensa del servizio di un insegnante, adottato da un Convitto nazionale sia definitivo e, pertanto, �sottratto al ricorso gerarchico (n. 395). DEBITO DEL FUNZIONARIO. -III) Se l'Amministrazione possa rivalersi sulla pensione, da corrispondersi ai congiunti di un impiegato deceduto, qualora il medesimo, all'atto della sua morte, risulti debitore verso lo Stato (n. 396). ENTI VARI. -IV) Premesso che l'art. 5 delle Norme che regolano il rapporto d'impiego dei. dipendenti della Cassa del Mezzogiorno stabilisce che l'indennit� di anzianit� non � dovuta in caso di licenziamento per motivi disciplinari o in caso di dimissioni volontarie, si chiede se, ove tali eventi intervengano quando l'originario rapporto d'impiego, dopo la scadenza del termine, sia stato gi� rinnovato, sia dovuta la detta indennit� di anzianit� almeno per il periodo precedente (n. 397). INDENNIT� DI CARICA. -V) Se l'indennit� di carica, costituente un trattamento speciale a favore dei diperdenti di un'Azienda demaniale derivante da una disposizione unilaterale della Azienda stessa, e non da norme contrattuali, possa venire revocata (n. 398). MANDATO PARLAMENTARE. -VI) Se possa essere accolta l'istanza di un funzionario, ressato dal mandato parlamentare, tendente ad ottenere Ia retrodatazione alla data di cessazione del mandato della promozione all'attuale qualifica, conferitagli per merito comparativo in epoca successiva (n. 399). NoN DI RUOLO. -VII) Se nell'ipotesi di mutamento di posizione giuridica di un impiegato non di ruolo possa conservarsi una qualche indennit� ad personam (n. 400). PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI. -VIII) Se la .legge n. 888 del 1950 abbia abrogato le disposizioni relative all'esclusione dei gettoni di presenza per gli impiegati statali, che fanno parte di Comitati o Commissioni per esercitare funzioni insite ne1.la prop1fa carica o per gli estranei all'Amministrazione, che ivi rappresentano interessi di categoria (n. 401). -IX) Se ai componenti della Commissione provinciale per la determina?ione dei valori medi dei generi sottoposti a imposta di consumo, prevista dal D.L. n. 261 del 26 marzo 1948, e dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, ai sensi dell'art. 63 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 4 del D.L. 7 dicembre 1946, n. 623, spettino i gettoni di presenza (n. 401 ). SALARIATI. -X) Se l'assunzione di un "fa.miglio n presso la Scuola Allievi Sottufficiali e Guardie Forestali possa porsi in essere con un contratto a tempo indeter 54 minato e senza che il medesimo sia inquadrato tra i salariati statali (n. 402). -XI) Se l'assunzione di un� famiglio n presso un'Amministrazione dello Stato possa essere adottata con un contratto di diritto privato, quando si tratti, invece, di un'assunzione stabile clestinata ad una certa continuit� (n. 402). -XII) Se a favore di un salariato dello Stato possa stabilirsi un trattamento economico diverso da quello previsto dalla legge (n. 402). IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI. -I) Se l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 5 del D.L.C. p. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, .possa competere per un trasferimento di immobile occorrente per l'attuazione di un'iniziativa industriale, quando gi� precedentemente l'immobile stesso era stato trasferito al medesimo scopo, ma senza che questo avesse ricevuto realizzazione concreta (n. 116). VALUTAZIONE. -II) Se sia valido l'avviso di accertamento di maggior valore, nel <;J.uale l'Ufficio si sia limitato ad indicare il valore complessivo accertato, senza specificare il valore attribuito ai singoli beni (n. 117). IMPOSTA DI R. M. MATERIA TASSABILE. -Se gli assegni che i medici percepiscono in conseguenza della loro attivit� professionale a favore degli assistiti dagli istituti di previdenza vadano tassati in cat. O 1 o in cat. O 2 dell'imposta di r. m. (n. 11). IMPOSTA DI SUCCESSIONI DEBITORE. -Se la massa fallimentare sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione dovuta per la morte delde cu1:us, dichiarato fallito post-mortem (n. 18). IMPOSTA SUL PATRIMONIO VIOLAZIONI. -I) Se le sopratasse e le pene pecuniarie previste dal T.U. 9 maggio 1950, n. 203, recante norme sull'imposta straordinaria sul patrimonio, siano I sanzioni amministrntive autonome, indipendenti dalla I sussistenza o meno di un reato, stabilito solo per il mandato o ritardato pagamento del tributo (n. 1). -II) I iQuale sia la causa giuridica per l'applicazione delle sud j dette sanzioni (n. 1). -III) Se le sopratasse siano escluse dal benefirio della riduzione delle penalit�, pre� j visto dall'art. 40 della legge di perequazione tribnt8ria 11 gennaio 1951, n. 25 (n. 1). l IMPOSTE DI CONSUMO ~ ~ COMMISSIONI DETERMINATRIOI. -Se ai componenti della Commissione provinciale per la detrminazione dei valori medi dei generi sottoposti ad imposta di consumo, prevista dal D. L. 26 marzo 1948, n. 261,_ e dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, ai sensi dell'art. 63 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 4 del D.L. 7 dcembre 1946, numero 623, spettino i gettoni di presenza (n. 1). IMPOSTE E TASSE IN GENERE ,. CONCESSIONI. -I) Se l'Amministrazione concedente �� 11 abbia azione diretta anche contro l'esercente di fatto della concessione per il recupero delle tasse erariali inerenti al servizio (n. 267). I IIci -55 INGIUNZio:N"E. -Il) Se p~r il recupero di un'entrata tributaria possa procedersi ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 268). VIOLAZIONI TRIBUTARIE. -Ili) Se la notifica del verbale di accertamento di trasgressione, prevista dal 1� comma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, comporti l'obbligo dell'Amministrazione di proseguire il procedimento fino aH'emanazione dell'ordiPanza intendentizia, prevista dal 1� comma dello stesso articolo (n. 269). INCOLUMITA' PUBBLICA SICUREZZA DEI TRASPORTI. -Se il delitto di attentato alla sicurezza dei trasporti, di cui all'art. 432 C.p., vada classificato tra i delitti di mero pericolo (n. 1). LOCAZIONI VINCOLI -AFFI'ITI. -I) Se, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'obbligazione del conduttore di pagare il nuovo canone maggiorato sulle locazioni e fitto bloccato, sorga al momento in cui il locatore si avvale della facolt� di chiedere gli aumenti stessi o sorga ex lege dalla data quale la legge autorizza l'aumento del canone (n. 89). VINCOLI -RIPARAZIONI. -Il) Se il limite degli aumenti (di 40 volte il canone dovuto anteriormente al 12 ottobre 1945) operi anche per le integrazioni di fitto, dovute per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 18 della legge, n. 253 del 1950, nel senso che tali integrazioni vanno computate al fine del raggiungimento del limite stesso (n. 89). VINCOLI -RINNOVAZIONE. -III) Se il contratto, relativo a locazi�ni gi� vincolate, rinnovato oltre il termine di proroga legale, debba, alla scadenza, ritenersi affrancato dalla disciplina vincolistica (n. 90). MET�NO CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSIONE. -I) Se, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Le Inten denze di Finanza siano soltanto incaricate della riscos sione dcl corrispettivo per l'uso delle bombole per metano, nell'interesse dell E.N:I. (n. 1). FONDO. -Il) Quale sia la natura giuridica del fondo, previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, a cui fo vore � imposto il detto corrispettivo (n. 1 ). MEZZOGIORNO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se l'agevolazione tributaria, prevista dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 possa competere per un t.rasferimento di immobile occorrente per l'attuazione di una iniziativa industriale, quando gi�. precedentemente l'immobile stesso era stato trasferito al medesimo scopo, ma senza che questo avesse ricevuto realizzazione concreta (n. 1). MILITARI 'CAUSE D'ESONERO. --:--Se, per la sussisten:m di. una condanna penale, l'interessato abbia un vero e proprio diritto soggettivo a non effettuare il servizio militare (n. 5). NAVE E NAVIGAZIONE NAZIONALITA'. -I) Se i requisiti previsti dall'arti colo 310 del Reg. Cod. navig. per alcuni tipi di societ�, al fine di valutare la prevalenza degli interessi n�zionali agli effetti dell'art. 143 Cod. rmv. debbano .necessaria mente sussistere contempori:meamente (n. 69). REGIONI. -Il) Se anche le societ� armatoriali sici liane, concessionarie di linee marittime sovvenzionate, debbano avere il settantacinque per cento del capitale sociale costituito da azioni nominative (n. 70). VENDITA. -III) Se i principi che presiedono alla funzione delle conservatorie dei registri i~obiliari possano applicarsi integralmente per analogia, alla fun zione dell'Ufficio di iscrizione di nave (n. 71). -IV) Se l'Ufficio di iscrizione di navi possa legittimamente rifiutare la trascrizione della vendita di navi a stranieri, non autorizzata a norma dell'art..156 Cod. nav. (nu mero 71). NOTARIATO TARIFFE NOTARILI. -I) Se i consigli notarili possano apportare modifiche alle tariffe notarili, aggiungendovi voci nuove (n. 3). -Il) Se siano legittime le richieste di notai, dirette ad ottenere compensi integrativi comprendenti alcune voci (informazioni, atti preparatori, fascicolazione, archiviazione, registrazione dei conti, spese, studio) non indicate nella tariffa notarile vigente e che rappresentano rimborso di spese e di corrispettivi (n. 3). -III) Se la riduzione del quarto, spettante alla Gestione INA-Casa sui compensi notarili a termini dell'art. 40 D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, .sia circoscritto a quelle retribuzioni, che, secondo la tariffa notarile, vanno qualificate come onorari (n. 3). . OPERE PUBBLICHE IDRAULICHE. -I) Se le sanzioni previste dall'articolo 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 siano applicabili alle violazioni degli articol� 96, 97, 98 del T. U. 25 luglio 1904, n. 522, sulle opere idrauliche (n. 41). -Il) Se detta norma, irrogante la pena pecuniaria possa ritenersi tuttora in vigore in relazione all'articolo I n. 3 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente disposizioni di coordinamento del Codice penale (n. 41). -III) Se sia ammessa l'oblazione della sanzione prevista per la violazione degli articoli 96, 97 e 98 del T. U. 25 luglio 1904, n. 523 (n. 41). PENE AMMENDA E MULTA. -I) Se l'art. 374 della legge . sui lavori pubblici 20 marzo 1865, irrogante la pena pecuniaria, possa ritenersi tuttora in vigore in relazione all'art. 1, n. 3 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente disposizioni di coordinamento del Codice penale (n. 11). -II) Se sia ammessa l'oblazione della sanzione prevista per la violazione degli articoli 96, 97 e 98 del T. U. 25 luglio 1904,�n. 523 (n. 11). PENSIONI FAMIGLIA. -I) Se il diritto alla pensione, spettante alla vedova o ai figli dell'impiegato deceduto, �si acquisti iure proprio o iure successionis (n. 71 ) .. -56 DEBITO DEL FUNZIONARIO. -Il) Se l'Amministrazione possa rivalersi sulla pensione, da corrispondersi ai congiunti di un impiegato deceduto, qualora il medesimo, � all'atto della sua morte, risulti debitore verso lo Stato (n. 71). PERSONA GIDRIDICA RICONOSCIMENTO. -I) �Se il termine perentorio di un anno, previsto dall'art. 600 C. c. perch� possa procedersi al riconoscimento di un ente istituito erede, si riferisca pure agli enti da erigere ovvero riguardi unicamente quelli gi� esistenti di fatto e soltanto da riconoscere (n. 11). POLIZIA REATI CONTRO LA PERSONA. -Se ricorra la causa discriminante prevista dall'art. 53 C. p. ove il pubblico ufficiale abbia fatto uso delle armi contro persona, la quale, senza opporre resistenza o violenza alcuna, si sia data alla fuga per sottrarsi all'arresto (n. 12). POSTE E TELECOMUNICAZIONI CONCESSIONARI D'AUTOLINEA. -I) Se l'Ammillistrazione postale sia tenuta a rimborsare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, alle societ� concessionarie di autolinee le spese, da queste sostenute per il servizio di raccordo tra le fermate e l'ufficio postale, a distanze superiori ai 150 metri, nel periodo tra il 1� luglio 1951 e l'entrata in vigore della legge stessa (n. 49). LINEE MILITAR�. -II) Se la disciplina per la costruzione di linee telefoniche militari sia regolata dalle norme del Codice postale (n. 50). RISPARMI E Buom POSTALI. -TII) Se, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti postali fruttiferi, la duplicazione del titolo smarrito sottratto o distrutto debba essere chiesta, ove pi� siano gli intest0 tari, da tutti costoro, o sia all'uopo sufficiente che la domanda sia presentata e sottoscritta da uno soltanto di essi (n. 51). PRESCRIZIONE AzIONE DI RIVALSA. -Se 1'istruttoria amministrativa, condotta dagli enti milit0ri per la determinazione delle responsabilit� derivanti da incidenti automobilistici, valga come costituzione in mora e abbia, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 C. c. (n. 24). PREZZI DISCIPLINA -ELETTRICIT� -I) Se le disposizioni sul blocco dei prezzi siano applicabili alle forniture di energia elettrica fatte a prezzi di favore (n. 27). -Il) Se possa essere qualifica �di favore� una tariffa soio perch� comporti l'applicazione di prezzi inferiori~ quelli fatti alla generalit� degli utenti (n. 27). -TII) Se per i contatti che riguardano la fornitura di energia elettrica in pi� localit� e punti di consegna, il provvedimento del C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 1953 si debba applicare a tuttala fornitura prevista dal contratto, nel suo complesso oppure si debba applicare per ogni localit� o punto di consegna (n. 28). PROCEDIMENTO PENALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se la notifica del verbale di accertamento di trasgressione, prevista dal primo comma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, comporti l'obbligo dell'Amministrazione di proseguire il procedimento fino all'emanazione dell'ordinanza intendentizia, prevista dal 2� comma dello stesso articolo (n. 6). J?ROPRIETA IMMISSIONI. -Se sia esperibile un'azione legale diretta a rimuovere le cause del danno� che a una colonia dell'Opera di Previdenza delle FF. SS. derivi dal pulviscolo proveniente dal finitimo stabilimento per la produ . zione di cemento (n. 18). REGIONI REGIONE SICILIANA. -Se anche le Societ� armatoriali siciliane, concessionarie di linee marittime sovvenzionate, debbano avere il settantacinque per cento del capitale sociale costituito d'azioni nominative (n. 53). REQUISIZIONI DANNI. -I) Se siano comprese nella competenza dei Comitati giurisdizionali per le requisizioni le contro. versie concernenti i danni verificatisi in occasione della requisizione e a questa collegati solo incidentalmente (n. 112). -II) Se possa qualificarsi come danno di guerra quello derivante da fatto omissivo della P.A., la quale come da impegno assunto non abbia poi costruito un muro divisorio per isolare l'area o lo spazio, escluso dalla requisizione e destinato a custodire beni mobili di propriet� dell'altra parte (n. 112). � RESPONSABILITA' CIVILE ANIMALE. -I) Se, ai sensi deWart. 2052 C. c. possa ipotizzarsi una forma di responsabilit� solidale per danni a terzi, tra il proprietario dell'animale e ohi se ne serve per il tempo in cui lo abbia in uso (n. 166). -II) Se la scelta del mezzo (carretto con cavallo) per le operazioni di carico e di scarico in una stazione ferroviaria, possa costituire, per la ditta di trasporto, fonte di responsabilit�, in caso di incidente sotto il profilo ohe la ditta medesima dovesse prevedere ohe il cavallo poteva impressionarsi o innervosirsi a contatto con il materiale ferroviario (n. 166). CONCORSO DI CAUSE. -III) Se, nell'analisi delle circostanze che concorrono alla produzione di un evento dannoso, ove sussistano elementi idonei alla causazione dell'evento medesimo, riesca a togliere efficacia causale a uno di detti elementi l'osservazione che l'evento avrebbe potuto egualmente determinarsi anche in assenza dell'ele i mento considerato (n. 166). -IV) Se l'istruttoria amministrativa condotta dagli enti militari per la determinazione delle responsabilit� derivanti da incidenti automobilistfoi, valga come costituzione in mora e abbia pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 C. c. (n. 167). I INDUSTRIE INSALUBRI. -V) Se sia esperibile una I ~ azione legale diretta a rimuovere le cause del danno che ad una colonia dell'Opera di Previdenza delle FF. SS. derivi dal pulviscolo proveniente dal finitimo stabilimento per la produzione di cemento (n. 168). I 57 RICOSTRUZIONE CONTRIBUTI. -I) Se il beneficio della riduzione ad un terzo dell'onere di ricostruzione di un immobile in condominio, danneggiato o distrutto da eventi bellici, ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 368, possa essere concesso solo nel caso in cui tutti i comproprietari si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 lettera a, dell'art. 39 della stessa legge (n. 3). -II) Se nel caso di propriet� comune di coniugi il beneficio in parola sia ammesso ove, anche per uno solo di essi, sia stato accertato nel 1945 un patrimonio superiore a lire 300.000 (n. 3). -III) Se nel caso di cooperative edilizie gli assegnatari, che non abbiano ancora esercitato il riscatto, possano considerarsi alla stregua di proprietari ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste dagli artico.li 41 e 39 della legge n. 368/1953 (n. 3). IV) Se il beneficio della riduzione ad un terzo possa essere concesso a favore di coloro che si siano a suo tempo rifiutati di stipulare l'atto di accettazione dell'onere di rimborso e della relativa rateazione, ai sensi del D.L. 10 aprile 1947, n. 261 (n. 3). RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE IN GENERE. -Se per il recupero di un'entrata tributaria possa procedersi ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 1). SANITARI ASSEGNI FAMILIARI. -I) ,Se l'Istituto Poligrafico dello Stato sia tenuto alla corresponsione degli assegni familiari al proprio personale sanitario per il periodo anteriore all'assunzione della Cassa assegni familiari da parte della Previdenza Sociale (n. 1). MEDICI. -II) Quale sia la natura giuridica del rapporto tra medici mutualistici iscritti nell'apposito elenco e l'INAM (n. 2). RAPPORTO DI IMPIEGO. -III) Se i medici, i quali eseguono, per Istituti di previdenza, prestazioni a favore degli assicurati, siano da ritenersi legati agli istituti medesimi da un raporto d'impiego (n. 3). TRATTATO DI PACE BENI TEDESCHI. -I) Premesso che una societ� italiana acquist�, ai sensi del memorandum d'intesa 14 agosto 194 7 sui beni tedeschi il pacchetto azionario tedesco di altra societ� italiana, si chiede se il contratto, stipulato prima di detta vendita e quando erano gi� in corso le relative trattative, tra i titolari della societ� acquirente e la societ� madre tedesca, e recante l'impegno che essi, nel caso fossero diventati proprietari del pacchetto azionario tedesco dell'altra societ�, avrebbero rilasciato gratuitamente, alla loro morte, l'azienda stessa alla casa tedesca, concreti una cessione di azienda gi� perfetta e, pertanto, idonea a produrre la risoluzione del diritto del successivo contratto di compravendita, giusta le norme del prefato memorandum (r�. 61). -II) Se l'esistenza di detto precedente contratto determini la simulazione del contratto di vendita delle azioni o se tale contratto, sia, invece, da considerarsi un negozio indiretto, nel senso cio� che si sia veramente voluto, dal Ministero del Tesoro e dalla Societ� acquirente, rispettivamente vendere e acquistare, ma che l'acquirente abbia effettuato l'acquisto solo allo scopo di dare esecuzione al contratto di cessione di azienda gi� stipulato con la casa tedesca (61 ). DEBITI TEDESCHI. -III) Se la circostanza che la rinunzia nei confronti della Germania, di cui all'art. 77, paragr. 4 del Trattato di pace, sia divenuta operativa nell'ordinamento interno dello Stato italiano, precluda allo Stato italiano medesimo ogni azione, in campo internazionale, diretta ad ur�'esatta e precisa interpretazione del contenuto e dei limiti della disposizione stessa (n. 62). -IV) Se la Germania possa essere soggettivamente qualificata a richiedere un'interpretazione della norma dell'art. 77, n. 4, del Trattato di pace, nei confronti dello Stato italiano (n. 62). -V) Se l'adesione dello Stato italiano al Trattato di Londra sui debiti germanici possa rendere operante anche nei confronti dello Stato italiano l'interpretazione che la Germania e le Potenze Alleate possano dare dell'art. 77, n. 4 del Trattato di pace (n. 62). -VI) Se siano possibili e legittime riserve dell'Italia alla firma del Trattato di Londra sui debiti germaPici finch� non sia raggiunto un accordo tra l'Italia e la Germania sull'interpretazione dell'art. 77, n. 4 (n. 62). VII) Se tra i reclami, che, ove gi� regolati all'8 maggio 1955, sono esclusi dalla rinunzia di cui all'art. 77, n. 4 del Trattato di pace, siano comprese anche le pretese non dedotte in giudizio, ma la cui regolamentazione abbia avuto luogo, a detta data, in via stragiudiziale (n. 62). -VIII) Se i crediti privati siano compresi nella rinunzia di cui all'art. 77 citato (n. 62). -IX) Se i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania, gi� depositati presso banche tedesche per il trasferimento in Italia, siano compresi tra i cc crediti � compresi nella rinunzia suddetta (n. 62). -X) Se i crediti dei privati esportatori italiani, a favore dei quali i debitori tedeschi avevano effettuato versamenti sui conti di compensazione, rimasti poi bloccati siano compresi nella rinunzia (n. 62). -XI) Se i crediti tla assicurazioni sociali sorti a favore dei lavoratori ital.iani in Germania durante la guerra siano esclusi dalla rinunzia (n. 6). USO DELLE ARMI POLIZIA. -Se ricorra la causa. discriminante prevista dall'art. 53 C. p., ove il pubblico ufficiale abbia fatto uso delle armi contro persona, la quale, senza opporre resistenza o violenza alcuna, si sia data alla fuga per sottrarsi all'e,rresto (n. 6 i� RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRI�NA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA BRASILE A) Responsabilit� dello Stato (Unione e Stati). La responsabilit� extra-contrattuale � a carico dello Stato (art. 194, Costituzione 1946) con rivalsa verso il funzionario responsabile per colpa intenzionale o non intenzionale (art. 196, legge 1711 del 28 ottobre 1952, sui funzionari); il funzionario � amministrativamente responsabile per atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni (art. 199). L'Unione debitrice � convenuta dinanzi ai giudici ordinari ed in seconda istanza al Tribuna.I de recursos (legge 33 del 13 maggio 194 7). Il Tribunale dei conti decide la responsabilit� dei contabili, funzionari ed impiegati, in danno dell'Unione (art. 40, legge 830 del 23 settembre 1949). Per l'esercizio irregolare delle proprie attribuzioni, il funzionario risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente (art. 196, legge 1711 � del 28 ottobre 1952, relativa al nuovo stato giuridico dei funzionari pubblici civili della Unione e dei Territori); la responsabilit� civile sorge da attivit� dolosa o colposa, che importi un pregiudizio alla finanza nazionale od a terzi (art. 197, ivi); la responsabilit� penale sorge dai delitti e contravvenzioni imputati al funzionario nella sua qualit� (art. 198); la responsabilit� amministrativa sorge da atti od omissioni commessi nel disimpegno della funzione (art. 199); le responsabilit� possono cumularsi (art. 200). La Cos~ituzione 1946 (artt. 54, 89 e 93) e la legge 10 aprile 1950, n. 1079 disciplinano i � Crimes de responsabilidade � commessi dal presidente della Repubblica e dai ministri. Sono delitti di responsabilit� gli atti che compromettono la Costituzione federa.le e specialmente quelli che compromettono: l'esistenza dell'Unione, il libero esercizio del potere legislativo, del potere giudiziario e dei poteri costituzionali degli Stati, l'esercizio dei diritti pubblici individuali e sociali, la sicurezza interna dello Stato, la probit� della Amministrazione, la legge di bilancio, la protezione e l'impiego del pubblico denaro, l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Al Supremo Tribunale federale (istituito con legge del 14 novembre 1890) spetta di perseguire e di giudicare in primo grado: a) il presidente della Repubblica, per delitti ordinari; b) i ministri ed il procuratore generale della Repubblica, per delitti ordinari; e) i ministri di Stato, i giudici dei Tri buna.li superiori federali, i gi�dici d'appello (desembargadores) dei Tribunali di giustizia degli Stati, del Distretto e dei Territori, i ministri del Tribunale dei conti, ed i capi di missione diplomatica a carattere permanente, per delitti comuni, ed anche per delitti di responsabilit�, con riserva, per ci� che riguarda i ministri per delitti di responsabilit�, connessi a quelli commessi dal presidente della ' Repubblica, del giudizio del Senato federa.le; d) le controversie tra Stati esteri e l'Unione, gli Stati, il Distretto federa.le od i Municipi; i conflitti di giurisdizione tra l'Unione e gli Stati, o tra questi ultimi; i conflitti di giurisdizione; e) di giudicare in materia costituzionale (Costituzione 1946, articolo 101). I ministri del Supremo Tribunale federa.le sono nominati dal presidente della Repubblica, dopo che il Senato abbia approvato la scelta (art. 99, Costituzione 1946). La Costituzione 1946 ha creato il Tribuna.I Federa.I de Recursos. Il Tribunale federale dei ricorsi, che siede nella capitale federale, sar� composto di nove giudici, nominati dal presidente della Repubblica, dopo che la scelta abbia ricevuto approvazione dal Senato federale; due terzi dei giudici sono scelti tra i magistrati ed un terzo tra gli avvocati ed i membri del Pubblico Ministero, che posseggano i requisiti fissati dai ministri del Supremo Tribunale federale (artt. 103 e 99, Costituzione 1946). Il Tribunale federale dei ricorsi � competente: 1� ad esaminare e giudicare in primo grado le azioni di annullamento de� suoi provvedimenti, le domande di garanzia (mandados de seguran�a), quando l'autorit�, che ha dato luogo alla coazione, sia ministro di Stato, lo stesso Tribunale od il suo presidente; 2� giudicare le cause decise in primo grado, quando esse riguardino la Unione come attrice (corno autora), come convenuta (r�), assistente od opponente, eccetto che nel caso di fallimenti, ovvero quando si tratta di delitti commessi contro i beni, servizi od interessi dell'Unione, senza escludere la competenza della Giu stizia elettorale e quella della Giustizia militare; b) le decisioni dei giudici locali, che rifiutino di concedere l'habeas corpus, e le decisioni rese in materia di richieste di garanzia, quando l'autorit� che ha dato luogo alla coazione sfa federa.!e; ~o esaminare nuovamente, in favore dei condannati; le proprie decisioni in materia penale, nei processi ormai terminati (art. 105). Il Tribunale ha ricevuto la sua disciplina con la legge n. 33 del 13 marzo -59 1947. Il Tribunale stesso ha stabilito il proprio regolamento interno (15 settembre 1947 e 24 dicembre 1947); il Tribunale siede sia in Tribuna! Pleno (regol. 15 settembre 1947, art. 17), e sia in camere (Turmas, art. 18); vi � un sub-procuratore generale che esercita l'azione (art. 21); la competenza del Tribunal Pleno e delle Turmas � regolata (art. 59); � altres� regolata la procedura innanzi al Tribunale (titolo III, artt. 97-213); le questioni costituzionali sono decise dal Tribunal Pleno e la necessit� di risolvere dette questioni, sospende qualsiasi giudizio innanzi il Pleno e le Turmas (art. 97). La legge 1533 del 31 dicembre 1951 ha concesso la domanda di garanzia (mandado de seguran�a) per la protezione di un diritto liquido e certo (direito liquido e certo), che non sia protetto (amparado) dal procedimento dell'habeas corpus, quando si � subita o si teme di dover subire una violazione commessa da una qualsiasi autorit� sia illegalmente o con abuso di potere (art. 1); la richiesta pu� essere avanzata ai giudici competenti anche per telegramma o radiogramma (art. 3) sono esclusi quegli atti che godono della possibilit� di ricorsi amministrativi con effetto sospensivo, la decisione, il decreto (despacho) giudiziario, gli atti disciplinari (art. 5); vi sono ricorsi di � agravo de peti�ao >> contro la decisione che concede o che nega la concessione del �mandado de seguran�a n (art. 12); lo stesso giudice pu� avanzare ricorsi ex officio senza effetto sospensivo (art. 12 par. unico); se il mandato � concesso ed il presidente del Tribunale Supremo federale, del Tribunale federale dei ricorsi .o del Tribunal de justi�a ordina al giudice la sospensione dell'esecuzione della sentenza, contro il suo atto � concesso �agravo de peti�ao n al Tribunale che egli presiede (art. 13). La competenza della giurisdizione ordinaria si estende a tutti gli atti amministrativi ma tale competenza si limita all'apprezzamento della legalit� degli atti; essa si estende tuttavia a tutte le decisioni amministrative, anche a quelle prese dai collegi amministrativi (v. art. 5, legge n. 1933 del 31 dicembre 1951). Le provincie: gli Stati organizzano la loro giu~ stizia (art. 124, Costituzione 1946) secondo dei limiti che sono determinati dalla Costituzione (artt. 124, 95 e 97). La legge potr� creare, nelle differenti regioni del paese, altri Tribunali federali di ricorsi, su proposta del proprio Tribunale, e con l'approvazione del Tribunale Supremo federale, fissandone la sede e la giurisdizione territoriale, sempre in base alle disposizioni degli artt. 103 e 104 della Costituzione, che disciplinano il Tribunale federale di ricorsi (Costituzione 1946, art. 105). I delitti di responsabilit� (cui si riferiscono le co stituzioni degli Stati) sono quelli che riguardano: . l'integrit� nazionale e l'esistenza dello Stato, della i Costituzione federale e delle leggi, il libero eserci! zio dei diritti politici, individuali e sociali, la sicu1rezza interna del paese, la lealt� amministrativa, lla legge di bilancio e la protezione e l'impiego legale } del pubblico denaro, ed infine l'esecuzione delle ~ decisioni giudiziarie. Il Tribunal de justi�a negli 11 Stati conosce i conflitti di giurisdizione e di attri ~ w. @ buzioni, chiede l'intervenci�n del Governo federale nell'amministrazione dello Stato, decide l'inconstituzionalit� delle leggi e dei decreti del potere pubblico. Negli Stati c'� generalmente un Tribunal de contas (controllo finanziario preventivo). Il Tribuna! de justi�a conosce generalmente, negli Stati, i delitti di responsabilit� commessi dai giudici, membri del Tribunale di conti, funzionari, membri del pubblico ministero. .ALAGOAS Sulla responsabilit� del governatore, v. art. 58, Costituzione 2 luglio 1947; i delitti comuni e di responsabilit� sono giudicati dal Tribunal de justi�a dopo la procedurl;!i dell'Assemblea legislativa (art. 57). Sui delitti dei segretari di Stato v. artt. 61 e 63; i delitti comuni e di responsabilit� sono giudicati dal Tribunal de justi�a (artt. 62 e 73, I), che pu� richiedere l'intervento del Governo federale nello Stato (art. 73, IX) e decide, a maggioranza assoluta dei voti, l'incostituzionalit� delle leggi e dei decreti (art. 7 4). Il Conselho de fazenda esercita il controllo finanziario. .�MAZONAS Sulla responsabilit� del governatore v. art. 39, Costituzione 14 luglio 1947; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di giustizia, i delitti di responsabilit� dalla .Assemblea legislativa che procede all'accusa a maggioranza assoluta dei voti (art. 38). Sui delitti dei Segretari di Stato v. art: 45; i delitti comuni e di responsabilit�� sono giudicati dal Tribunal de justi�a o dall'Assemblea legislativa. Per il controllo finanziario v. art. 100. BARIA Sui delitti di responsabilit� del governatore v. art. 37 Costituzione 2 agosto 1947; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunal de justi�a, i delitti di responsabilit� sono giudicati da un Tribunale especial, il cui presidente � anche presidente del Tribunale di giustizia, dopo un procedimento presso l'Assemblea legislativa (art. 38). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei rngretari di Stato (art. 44); come per i delitti comuni, essi sono giudicati dal Tribunal de justi�a (art. 57), che decide i conflitti d'attribuzione (art. 57, II, a). Il Tribuna! esercita il controllo finanziario (artt. 89-92). 0EAR� Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 36, Costituzione 23 giugno 1947); competenza dell'Assemblea legislativa per questi delitti, del Tribunale di giustizia per i delitti comuni (art. 35). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato (art. 40); competenza del Tribunale di giustizia per questi delitti e per i delitti comuni; rimane la competenza dell'Assemblea per i delitti connessi a quelli commessi 6.algovernatore (art. 39). Il Tribunal de justi�a chiede l'intervento (art. 56, VII), decide i conflitti di ogni genere (art. 56, I, c). Tribunal de contas (artt. 80-85). 60 ESPIRITO SANTO Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 35, Costituzione 26 luglio 1947), giudicati da un Tribunal especial, il cui presidente � presidente del Tribunal de justi�a (art. 36); il Tribunal de justi�a giudica i delitti comuni, su accusa fatta dall'Assemblea legislativa (art. 36). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de Justi�a, come anche i delitti comuni; se i delitti sono connessi a quelli del governatore, la competenza � del Tribunale speciale (art. 40). Il Tribunal de 3usti�a conosce la incostituzionalit� delle leggi e degli atti del potere pubblico (art. 48, VI); egli richiede la � intervencion >> (art. 48, V). Controllo finanziario dell'Assemblea legislativa (art" 68). GOJAZ Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 41, Costituzione 20 luglio 194 7), decisi dall'Assemblea legislativa; ff Tribunal de justi�a ha competenza per i delitti comuni (art. 40). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato (art. 43), giudicati per questi delitti e per quelli di responsabilit� del Tribuna! de justi�a o, se connessi con quelli del governatore, dall'Assemblea (art. 44, par. 2). MARANH�O Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 56, Costituzione 28 luglio 194 7), responsabile, per questi delitti, davanti l'Assemblea legislativa e per i delitti comuni davanti il Tribunale di giustizia (art. 58). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato, responsabili davanti al Tribunal de justi�a per questi delitti e per i delitti comuni (art. 74, e); il Tribunal de justi�a decide i conflitti di giurisdizione e di attribuzione (art. 74). Tribuna! de contas. MATO GROSSO Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 34, Costituzione 11 luglio 194 7), decisi dall'Assemblea legislativa; il Tribuna! de justi�a � competente per delitti comuni (art. 35). Sono determinati i del�tti di responsabilit� dei segretari di Stato (art. 42); il Tribuna! de justi�a decide i delitti di responsabilit� ed ordinari ma non i delitti connessi (art. 41). Il controllo � esercitato dalla Commissione legislativa (art. 24). MINAS GERAIS Sono definiti i delitti di responsabilit� del governatore (art. 55, Costituzione 14 luglio 1947), giudicati dall'Assemblea legislativa; il Tribuna! de justi�a conosce i diritti comuni (art. 54). Il Tribunal de justi�a conosce i delitti di responsabilit� e - comuni commessi dai segretari di Stato ma no i delitti connessi (art. 56 par. unico). Il Tribuna! di giustizia, a maggioranza assoluta dei membri, dichiara la incostituzionalit� delle leggi o degli atti del potere pubblico (art. 70). Tribuna! de contas (art. 37 e seg.). PAR� Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (artt. 44 e 45, Costituzione 8 luglio 1947), giudicati dalla Assemblea legislativa (art. 46); i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di giustizia dopo la procedura d'accusa da parte della Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei voti (art. 46). Sono definiti i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato; il Tribuna! de justi�a giudica i delitti ordinari, ma non quelli connessi (art. 59). Questo Tribunale conosc�, a maggioranza assoluta, le questioni di incostituzionalit� delle leggi e dei decreti (art. 62). Tribuna! de contas. PARAN� Sono definiti i delitti di responsabilit� del governatore (art. 49, Costituzione 12 luglio 1947), giudicati da un Tribunale speciale, il cui presidente � lo stesso presidente del Tribunale di giustizia (art. 50); il Tribunal de justi�a conosce i delitti ordinari. Sono stabiliti i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato (art. 53); il Tribunal de justi�a conosce di questi delitti, ma non di quelli connessi (art. 54). Il Tribunal de justi�a richiede la � intervencion >> (art. 67, VIII) e conosce della incostituzionalit� a maggioranza assoluta dei voti (art. 68). Tribunai de contas (art. 34). PERNAMBUCO Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 69, Costituzione 25 luglio 1947), giudicati da una Comissao especial (art. 70, n. 3); i delitti ordinari sono . giudicati dal Tribunal de justi�a. Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de justi�a che conosce anche i delitti comuni (art. 73 e 88). Il Tribunal de justi�a, conosce i conflitti di giurisdizione e di attribuzioni (art. 88). Non, vi � un Tribunal de contas; v. art. 42 della Costituzione 194 7. PIAUY Sono definiti i delitti di responsabilit� del governatore (art. 68, Costituzione 15 luglio 1947); un Tribunale speciale conosce di questi delitti; il Tribuna! dejusti�a decide su delitti ordinari (art. 67). ~ Sono definiti i delitti di responsabilit� de!_ segretari I di Stato; ilTribunal de justi�a, conosce questi delitti ! ed i delitti comuni, ma non quelli connessi (art. 74). ~ Il Tribunale di giustizia chiede 1'� intervencion n ~ (art. 81, n. 8). Tribunal de contas. 61 RIO DE JANEffiO Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 43, Costituzione 20 giugno 1947), giudicati da un Tribunal especial in base ad accusa fatta dalla .Assemblea legislativa; il Tribunal de justi�a decide sui delitti comuni (art. 42). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato (art. 48); il Tribunal de justi�a conosce i delitti di responsabilit� ed i delitti co:r:nuni (art. 47). Il Tribunal de justi�a giudica la inconstituzionalit� (art. 58). Tribunal de contas (art. 31). RIO GRANDE DO NORTE Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 48, Costituzione 25 novembre 1947); di questi delitti � competente a giudicare l'Assemblea legislativa (art. 47); il Tribunal de justi�a conosce i delitti comuni dopo l'accusa fatta dall'Assemblea legislativa. Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato; il Tribunale di giustizia giudica questi delitti e i delitti comuni, purch� non connessi (ar~t. 54 e. 55). L'Assemblea legislativa esercita il controllo finanziario (art. 35). RIO GRANDE DO SUL Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 99, Costituzione 8 luglio 1947); ilTribunal de justi�a conosce i delitti dopo l'assenso dell'Assemblea legislativa e i delitti comuni dopo accusa fatta dall'Assemblea (art. 97). Il Tribunal de justi�a conosce i delitti di responsabilit� ed i delitti comuni dei segretari dopo aver ottenuto l'assenso dell'Assemblea (art. 100). Il Tribunal de justi�a giudica sui ricorsi in garanzia (mandados de seguran�a) contro gli atti del governatore; dei segretari, della segreteria dell'Assemblea legislativa (Mesa) o del presidente del Tribunal d.e justi�a (art. 109). Tribunal de cuentas (art. 69). SANTA CATHARINA Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 54, Costituzione 23 luglio 1947), che sono giudicati dall'Assemblea legislativa (articolo 53); il Tribunale de justi�a giudica i delitti comuni su accusa dell'Assemblea (art. 53). Sono determinati i delitti di responsabilit� dei segretari di Stato (art. 58), giudicati dal Tribunal de justi�a (art. 63), che conosce anche i delitti comuni non connessi. Tribunal de contas. SA.o PAULO Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore (art. 44, Costituzione 9 luglio 194 7), giudicati dalla .Assemblea legislativa; il Tribunal de justi�a conosce i delitti comuni (art. 45). Il Tribunal de justi�a decide sui delitti comuni dei segretari di Stato, l'Assemblea giudica sui delitti di responsabilit� (art. 52). Il Tribunal de justi�a pu� chiedere cc l'intervencion >> del governo federale (art. 55, n. 4). Tribunal de contas (art. 69). SERGIPE Sono determinati i delitti di responsabilit� del governatore. (art. 56, Costituzione 16 luglio 1947), giudicati dall'Assemblea legislativa; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunal de justi�a (art. 58). Il Tribunale conosce i delitti comuni e la responsabilit� dei segretari di Stato (art. 74 c.). La Costituzione non parla del controllo finanziario. Il Tribunal de contas, i cui ministri sono nominati dal presidente della Repubblica, dop� l'approvazione della loro scelta dal Senato federale, esercita un controllo preventivo e giudica i contabili ed i funzionari per i pregiudizi provocati (Costituzione 1946, art. 76 e seg.; legge 830 del 23 settembre 1949). Parecchi Stati dell'Unione posseggono un proprio Tribunale dei conti che esercita un controllo preventivo. BIBLIOGRAFIA E. Cuiz: Da competencia do Tribunal Federal de Recursos, in � Rev. Forense>>, novembre 1948. DE OLIVEIRA VIANNA F.: Istitu�fies politicas brasileiras, Siio Paulo, 1949. BITTENCOURT C.A.L.: O controle furisdicional da costitucionalidade das leis, Edic. �Rev. Forense>>, 1949. DE SAMPAIS DoRIA A.; Proceso administrativo, p. 23, �Rev. dos Tribunais >>,marzo 1949. GUIMAR�ES MENEGALE J.: Direito administrativa e ciencia da admin., Rio de Janeiro, 1950. MENDES DE ALMEIDA: Recurso admin., in �Revista de dir. admin. >>, 20, 1950, p. 137. LAFAYETTE F.: Principios gBrais do recurso admin., in �Rev. de dir. admin.�, 23, 1950, p. 17. REALE M.: Da recorribilidade dos atos dos administradores das autarquias, in �Rev. de dir. admin. >>, 23, 1951, P� 21. CAVALCANTI M. 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(Continua per la parte B). �' i l ~ 1 ! *I (3106559) R'Dma, 1956 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.