ANNO VIIII -N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


� PU�BBLICAZIONE DI SEB'VIZIO 


SULLA AMMISSIBILITA ' DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA ' 
COSTITUZIONALE SULLE LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE. 


SOMMARIO. -I. Prasupp�sti del problema -La natura 
giuridica delle norme costituzionali e i loro rapporti 
con le norme ordinarie. -2. Norme costituzionali precet.
tive e norme costituzionali programmatiche o di 
applicazione non immediata. -3. L'art. 15 delle preleggi 
e la Costituzione. -4. Il concetto di illegittimit� 
costituzionale. -5. L'3 leggi anteriori alla Costituzione 
alla luce delle disposizioni transitorie. -6. La Corte 
Costituzionale -Esame dei lavori preparatori dell'Assemblea 
Costituente. -7. I poteri della Corte Costituzionale 
e le leggi anteriori alla Costituzione -Esame della 
dottrina e della giurisprudenza. -8. Il nostro punto di 
vista in proposito. -9. Conclusioni. 

1. Il problema pi� delicato che � sorto in relazione 
alla istituzione e all'inizio del funzionamento della 
Corte costituzionale �, indubbiamente, quello che 
attiene alla assoggettabilit� a sindacato di legittimita 
costituzionale da parte della Corte delle leggi 
anteriori alla Costituzione. 
Questo problema si presenta non soltanto in 
forma teorica (e pu� dirsi che sotto questo aspetto, 
non sia stato mai adeguatamente trattato fin'ora 
dalla dottrina) ma anche in forma pratica e con 
caratteri di urgenza, in quanto molti dei giudizi 
di legittimit� costituzionale, attualmente pendenti 
presso la Corte costituzionale riguardano, appunto,� 
leggi anteriori alla Costituzione, sulle quali i giudici 
di merito hanno ritenuto di dover provocare il 
giudizio del nuovo massimo organo giurisdizionale. 

Sembra inutile mettere in rilievo la estrema 
importanza della questione, dalla cui soluzione, 
in un senso o nell'altro, possono derivare conseguenze 
di enorme portata per la stessa stabilit� 
del nostro ordinamento giuridico. 

E poich� abbiamo l'impressione che la trattazione 
del problema dal punto di vista giuridico non 
abbia avuto in questi ultimi tempi, quello sviluppo 
che merita, ci sforzeremo qui di precisarne i termni, 
e� indicare le varie tesi che si sono formulate 
e di esporre, con la massima possibile chiarezza, 
la nostra opinione. 

La soluzione del problema presuppone, necessariamente, 
l'esame dei rapporti tra le norme della 
Costituzione e tutte le altre norme, aventi forza di 
legge, che concorrono a formare l'ordinamento 
giuridico positivo. Tali rapporti sono di ordine gerarchico 
e di ordine cronologico. 

La soluzione delle questioni che concernono il 
primo tipo di rapporto (gerarchico) � evidentemente 
pregiudiziale e potrebbe, addirittura, essere 
assorbente, ove, per esempio, si giungesse alla conclusione 
che la differenza di grado tra le norme 
costituziol).ali e le leggi ordinarie sia tale da es�ludere 
che a quelle possano applicarsi �le disposizioni 
sulla legge in generale � e cio� le c. d. preleggi. 

Le tesi che in materia sono state proposte finora 
dagli scrittori sono le seguenti: una tesi, sostenuta 
solo da pochissimi, secondo la quale la Costituzione 
non sarebbe una legge, essendo questa solo la 
�ordinaria espressione del potere legislativo))' mentre 
la Costituzione � � espressione della volont� 
popolare� (JANNITTI PmoMALLO A.: Sull'applicazione 
delle norme della Costituzione, in �Foro Pad. JJ, 
1948, IV, 3) CALAMANDREI: la illegittimit� La 
illegittimit� costituzionale delle leggi, pag. 83); una 
seconda tesi, anche questa poco segu�ta e di carattere 
radicale come la precedente, secondo la quale 
la Costituzione sarebbe composta di tutte o quasi 
tutte norme di immediata applicazione, qualificandosi 
ogni distinzione tra tali norme, ai fini dell'applicabilit� 
immediata, come un mezzo, adottato 
dal Governo e dalla Magistratura, per non dare 
applicazione alla Costituzione (V. BALLADORE 
PALLIERI, in �Foro Pad. �, 1954, IV, 49). 

Secondo una terza tesi, infine, che � seguita dalla 
maggioranza degli scrittori e dalla totalit� della 
giurisprudenza, le norme della Costituzione sono 
anzitutto norme di legge (�La legge costituzionale, 
anche se di grado superiore alla ordinaria, � pur 
sempre , una legge ))' CERETI: Corso di Diritto costituzionale, 
III edizione, 10 p. 345); in secondo luogo 
esse si distinguono in norme di immediata applicazione 
o precettive e norme di non immediata applicazione 
o direttive o programmatiche. 

.Lo scrittore, che pi� di ogni altro ha con estrema 
chiarezza e precisione di concetti elaborato questa 
ultima tesi, � l'Azzariti, e per una conoscenza, sia 
pure sommaria, degli argomenti da lut. e.sposti in 
proposito rinviamo al suo scritto pi� recente (La_ _ 
mancata attuazione della Costituzione e l'opera della � 
Magistratura, in �Foro It. �, 1956, IV, 1 e segg.) 
nel quale oltre ad essere riassunti i punti principali 
dei suoi numerosi scritti precedenti (raccolti, com'� 



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noto, in Problemi attuali di diritto costituzionale, 
Edit. Giuffr�, 1951), � indicata. tutta. la. dottrina., 
fino a.ila. pi� recente. 

Come abbiamo gi� detto, la. giurisprudenza. ha. 
seguito, nella. sua. tota.iit�, questa. ultima. tesi, guidata. 
dalle magistrali sentenze della. Corte di Cassazione 
(S. U. pena.li 7 febbraio 1948, n. 57, in 
�Foro It. � 1948, II, 57) e del Consiglio di Stato 
(Pres. Severi, Est. Gallo; � Foro It. � 1948, III, 
113). Nella. prima. si legge: �Il quesito se l_a. Costituzione 
contenga., per sua natura., soltanto norme 
direttive va. risoluto negativa.mente. Giacch� la. 
Costituzione � un complesso di norme giuridiche 
che sono principalmente precettive, ma che possono 
pure essere soltanto direttive o programmatiche, 
in quanto hanno per -destinatario, oltre i soggetti 
di diritto, anche il futuro legislatore ordinario, di 
fronte a.I quale la. norma giuridica costituzionale � 
posta in grado gerarchico pi� elevato. Pi� precisamente, 
le norme consacra.te nella Costituzione, 
fatta. eccezione di quelle, che di solito ne costituiscono 
il preambolo, sono precettive, come tutte le 
norma giuridiche; ma alcune sono d� immediata 
applicazione, altre no. Occorre esamina.re caso per 
caso. In linea. generale pu� dirsi che le norme, 
le quali riconoscono e garantiscono diritti di libert� 
civile (nella cui categoria rientra il diritto di fare 
quanto la legge non vieta.) sono, di massima, oltre 
che precettive, anche di immedi�ta. applicazione, 
qualora beninteso non abbiano bisogno di essere 
integrate per la. loro applicazione: in quest'ultimo 
caso assumono, appunto, il carattere di norme direttive 
o programmatiche, nel senso che pongono 
principi, di cui il legislatore deve curare l'attuazione
�. 

La seconda afferma: � ..... � pacifica la. premessa 
che la. nuova Costituzione italiana, come in genere 
tutte le carte costituzionali contiene in primo 
luogo l'enunciazione di principi generali ed astratti, 
cio� di principi programmatici, racchiusi nei cosi 
detti preamboli o in separate � dichiarazioni di 
diritti�, che indubbiamente presenta.no il carattere 
di norme puramente direttive per il futuro 
legislatore, e possono, per l'interprete, servire 
soltanto di guida e di orientamento. Nella Costituzione 
stessa. si rinvengono poi numerosi precetti 
che o rinviano espressamente alla legge futura 
allo scopo della loro pi� concreta. determinazione 

o della. loro ulteriore specificazione o integrazione, 
ovvero ancora per stabilire la. competenza legislativa. 
su determinate materie; oppure tale rinvio 
implicitamente presuppongono per la. natura. dei 
precetti medesimi, che, non contenendo ancora 
tutti gli elementi di concretezza e di compiutezza. 
propri del comando giuridico, suscettibile d'immediata 
applicazione e perci� per tutti obbligatorio, 
non possono parimenti aver per destinatario se 
non il legislatore futuro, che dovr�, con l'emanazione 
di successive norme, provvedere a. rendere 
idoneo il precetto alla. sua applicazione. 
cc Ma la Costituzione stessa contiene, infine, 
norme gi� complete e perfette in tutti i loro elementi, 
in ordine alle qua.li un ulteriore intervento 
del legislatore non si presenta necessario nemmeno 
per una successiva specificazione od integrazione; 

esse pertanto possiedono gi� in s� la. forza cogente 
per tutti i destinatari, e non soltanto per il legislatore. 
La contraria opinione, che vorrebbe ravvisare 
il carattere costante di principi programmatici, 

o talora di norme precettive ma. -dirette sempre al 
solo legislatore, nell'intero contenuto della Costituzione, 
costituisce un'affermazione che, per la. 
sua genericit�, si converte addirittura in una petizione 
di principio, in quanto non tiene conto della 
realt� giuridica, precipuo fondamento dell'opera. 
dell'interprete, e, cio�, della incontrovertibile constatazione 
che alcune norme, come quella. che in 
appresso dovr� prendersi in esame a.i fini della. 
presente controversia., quando sono nella Costituzione 
stessa formula.te con tali caratteri di compiutezza 
e di concretezza da. non richiedere la. bench� 
minima integrazione in leggi successive, non si 
differenzia.no dal precetto legislativo per tutti 
obbligatorio se non per la. superiore natura ed 
efficacia., propria delle norme costituzionali>>. (V. in 
senso assolutamente conforme IV Sezione, n. 352 
del 26 ottobre 1949 pres. Papaldo, Est. Mezzanotte). 
.Ai suesposti principi � informata anche la. giurisprudenza 
della. Corte dei Conti, per la. quale 
rinvia.mo a.lle risoluzioni della Sezione di controllo 
23 giugno 1953, n. 2 e 15 giugno 1954, n. 15 (rispettiva.
mente in �Rivista della Corte dei Conti� 1953, 
II, 120 e 1954, II, 73). 

2. Le conseguenze che derivano dall'applicazione 
di ciascuna. delle tre tesi, a.i fini del rapporto gerarchico 
tra. Costituzione e leggi ordina.rie, sono facilmente 
intuibili. 
Se si segue la prima. tesi, un rapporto giuridica.mente 
(o meglio giudiziariamente) rilevante tra 
norme costituzionali e norme ordina.rie non esiste. 
Come dice il Oa.lamandrei (Op. cit., p. 82): cc Leggi 
costituzionali e leggi ordinarie si troverebbero ... 
in una situazione reciproca simile a quella in cui si 
trovano tra loro le norme internazionali e le norme 
interne: non possono incontrarsi e, quindi, non 
possono neanche essere incompatibili �. 

Quindi, nessuna legge ordinaria, anteriore alla 
Costituzione, potrebbe essere abrogata da una 
norma contraria di questa. 

� superfluo rilevare l'assurdit� di una simile 
tesi che, se applicata rigorosamente, porterebbe 
a ritenere tuttora in vigore, ad esempio, perfino 
le norme relative alla delega legislativa� ed alla 
emanazione dei decreti legge contenute nella legge 
31 gennaio 1926, n. 100, le cui disposizioni non 
sarebbero state abrogate da quelle contrarie contenute 
negli articoli 76 e 77 della Costituzione, che, 
vaganti nell'empireo � legislativo, non si sarebbero 
ancora con quelle mai incontrate. Anzi, non 
avremmo ancora la bandiera della Repubblica, 
non constandoci dell'esistenza di una legge ordinaria 
con contenuto identico all'art. 12 della Costituzione. 
� 

.Altrettanto assurde le conseguenze della second.a 
tesi. Riconoscere l'immediata applicabilit� di tutte 

o quasi tutte le norme della Costituzione, obbligando, 
quindi, tutti i giudici e gli organi dell'Amministrazione 
a disapplicare le norme precedenti 

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contra.rie pi� che alla. lettera, allo spirito delle 
norme costituzionali, anche quando l'applicazione 
di queste sarebbe solo possibile sul pia.no negativo 
della abrogazione delle norme precedenti e non sul 
pia.no positivo della loro sostituzione con una. disciplina. 
nuova, per difetto delle indispensabili disposizioni 
integrative (particolarmente a carattere 
organizzativo), significa. postula.re la. creazione di 
una serie di la.cune incolmabili nell'ordinamento 
giuridico e significa., sopra.tutto, tra.dire la. stessa. 
volont�. dei costituenti che, rimettendo al legislatore 
futuro l'attuazione concreta dei principi da. 
essi enunciati, implicitamente vollero che tale 
attuazione fosse gradua.le e ponderata. 

Scrive, in proposito, il CRISAFULLI (Norme costituzionali 
programmatiche, in �Riv. Trim. Dir. 
Pubbl. n, 1951, 364): <e le norme programmatiche 
furono introdotte nel testo della. Costituzione proprio 
nei casi in cui l'accordo tra le forze politiche 
fu raggiunto sola.mente sul piano di un programma 
minimo d'azione e non di una decisione immediatamente 
operativa, e, quindi, nel senso di promuovere 
certe future trasformazioni anzich� di realizzarle 
subitamente �. 

Come si vede, le due tesi suesposte considerano 
entrambe le norme della Costituzione come di 
grado nettamente superiore alle norme _ ordin'arie, 
ma si tratta di una superiorit�. talmente accentuata 
da tra.sformare la differenza di grado in 
differenza di qualit�.. 

La Costituzione non sarebbe, cosi, soltanto una 
superlegge ma addirittura una legge divina, e i 
suoi articoli sarebbero gli epigoni pi� numerosi, 
ma non meno sacri, dei dieci comandamenti. 

Questa differenza. di qualit�. comporterebbe 
per i sostenitori della prima tesi, la conseguenza 
che la. Costituzione non si sarebbe inserita nell'ordinamento 
giuridico, sul quale si librerebbe toccandolo 
solo per mezzo o del legislatore ordina.rio 

o della Corte costituzionale; mentre per i sostenitori 
della seconda tesi, essa vi sarebbe precipitata 
sopra con tutta la sua mole, schiacciandolo, e 
starebbe 'ora contemplandone le rovine, in attesa. 
che il legislatore ordinario ricostruisca l'edificio 
del nostro diritto positivo, che era certo inadeguato, 
angusto, non conforme alle regole di architettura 
giuridica. da essa dettate, ma pur sempre 
preferibile all'aria aperta. 
Le conseguenze che deriva.no dall'applicazione 
della terza tesi, intermedia fra le due sopra. menzionate, 
ci sembrano tali da convincere della sua 
intrinseca esattezza in quanto hanno consentito 
di adeguare l'ordinamento giuridico italiano, composto 
sopra tutto di leggi anteriori alla Costituzione, 
ai principi democratici da questa proclamati, 
nei limiti in cui l'adeguamento era possibile 
in mancanza delle leggi . ordinarie da emanarsi 
dal Parlamento per attuare quei princip�. 

Ognuno pu� facilmente intendere cosa sarebbe 
avvenuto se i giudici ordinari o amministrativi 
avessero seguito la tesi della non applicabilit�. 
immediata di tutte le norme della Costituzione, 
dichiarando che spettava al legislatore ordinario 
tradurre queste in norme concretamente obbligatorie 
per tutti i soggetti di diritto. Mancando ogni 

mezzo giuridico per costringere illegislatore a svol


gere questa attivit�., � chiaro che la Costituzione 

sarebbe rimasta. un semplice documento politico, 

imponente come un monumento, ma. come questo 

privo di vita. 

Ma, s� questi sono gli innegabili meriti della 
teoria che distingue le norme della Costituzione 
tra. quelle di immediata. applicazione e quelle di 
non immediata applicazione, � evidente che il 
fatto di essere nata dalla pratica giurisprudenziale 
ne determina gli invalicabili limiti che sono proprio 
quelli segna.ti dalla stessa. Costituzione alle attribuzioni 
del potere giuridizia.rio: 

1o Il giudice non pu� creare il diritto; 20 il 
giudice deve sempre trovare nell'ordinamento giuridico 
la. norma per decidere concretamente la. lite 
portata. al suo giudizio. 

Ed �, in sostanza, proprio sul modo col qua.le i 
giudici hanno riconosciuto l'esistenza. di quei 
limiti nei ca.si concreti, che si � appuntata. la critica. 
di quegli scrittori, piuttosto politici che giuristi, 
i qua.li, come diremo, vedono nella. Corte Costituzionale 
l'organo che quei limiti pu� superare, o, 
meglio, ignorare (V. oltre il BALLADORE-PALLIERI, 
Op. e loc. cit., il BATTAGLIA: Le leggi di Socrate, 
in cc Il Mondo n, 1956, n. 9, p. 1, il qua.le giunge a 
ritenere che �la Corte costituzionale dovr�. esercitare 
il suo sindacato sulle leggi anteriori, proprio 
perch� la. magistratura ordinaria, pur avendo 
riconosciuto che esse sono in contrasto eon norme 
programmatiche della Costituzione non le ha abrogate
�). 

Ora, � facile rilevare che queste critiche non 
hanno alcun valore al fine di stabilire l'esattezza 
della terza delle_ tesi sopra esposte. �, infatti, 
evidente che anche se di tutta la. Costituzione una 
sola. norma fosse da considerare di applicazione 
immediata, o una sola. di applicazione non immediata, 
la tesi da noi seguita rimarrebbe pur sempre 
valida. 

3. Accertato cosi che l'opinione pi� logica e fondata. 
circa la natura giuridica della Costituzione appare 
quella che la definisce come atto normativo composto 
di disposizioni alcune immediatamente applicabili 
(e, cio�, obbligatorie per tutti i soggetti di 
diritto operanti nei limiti territoriali nei quali esse 
hanno efficacia), altre non immediatamente applicabili 
(e cio�, al massimo, obbligatorie sole per il 
legislatore futuro) ne consegue che il problema 
�dei suoi rapporti con leggi anteriori non avrebbe 

alcun senso, e, cio�, non sarebbe un vero problema 

se le norme della Costituzione avessero lo stesso 

valore di quelle di una legge ordinaria. In tal caso, 

infatti, esso sarebbe risolto applicandosi l'art. 15 

della preleggi. Cosi le leggi anteriori contra.rie ad 

una norma. di applicazione immediata. sarebbero 

abroga.te; quelle contrarie ad una. norma di applica


zione non immediata. continuerebbero ad aver 

vigore, in quanto non si verifi.cherebberp i presup


posti per l'abrogazione, previsti appunto nel cit._ _ 

art. 15, dei quali, quello fonda.menta.le � che la. ca.re. � 

legge nuova. sia tale da. potersi effettiva.mente appli-

� risaputo che casi di leggi nuove che non 
abroga.no leggi precedenti contrarie perch� man



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cano ancora le condizioni per la loro applicazione 
sono possibili nel nostro diritto e si sono verificati 
e ~i verificano, soprattutto, quando una legge 
nuova prevede o richiede l'emanazione di norme 
integrative per essere applicata (es. lo status degli 
impiegati statali non di ruolo, anche dopo l'emanazione 
del d. 1. n. 262 del 1948 � rimasto regolato 
dalle leggi anteriori, incompatibili col decreto 
medesimo, mancando le norme di attuazione di 
questo, dettate solo con legge 5giugno1951, n. 376). 

Ma la Costituzione, come abbiamo detto, se ha 
almeno forza di legge ordinaria, non ha soltanto 
tale forza; essa ha innegabilmente una forza superiore 
e nella gerarchia delle fonti occupa il posto 
pi� alto. E questa superiorit� non � solo politica 
(come avviene per le costituzioni, cosi dette, flessibili 
che una legge ordinaria pu:) modificare); 
essa nelle Costituzioni rigide, come la nostra, � 
anche giuridica e garantita sia da disposizioni che 
prescrivono una speciale procedura per la modific.azione 
delle norme costituzionali sia, talvolta, dalla 
istituzione di un organo supremo al quale � affidato 
il controllo sull'attivit� o del solo potere legislativo 
o di tutti i poteri dello Stato, al fine di 
impedire che tale attivit� si concreti in violazioni 
della Costituzione (V.: BISCARETTI: Diritto costituzionale, 
p. 432 e segg.). 

Ora, � proprio questa differenza di grado tra 
le norme delle Costituzioni rigide e quelle delle 
leggi ordinarie che ha fatto sorgere il problema di 
cui ci occupiamo. 

Esso pu� porsi nei seguenti termini: 

Le leggi anteriori contrarie a norme della Costituzione, 
non immediatamente applicabili, non sono 
abrogate da queste per mancanza dei presupposti 
stabiliti dall'art. 15 delle preleggi; pu�, per�, ritenersi 
che il contrasto non abbia alcuna ripercussione 
sulle dette leggi anteriori? 

Coloro stessi che si pongono il problema sostengono 
che queste leggi, se pur non abrogate in forza del 
cit. art. 15, diventerebbero incostituzionali (v. per 
tutti CRISAFULLI, Op' e loc. cit.) con tutte le conseguenze 
che derivano da questo vizio sopravvenuto. 

In base a tali argomenti l'art. 15 che regola la 
successione delle leggi nel tempo dovrebbe ora 
leggersi come se fosse integrato da una norma che 
dicesse che, anche quando non si verifichi alcuna 
delle ipotesi di abrogazione previste in esso art. 15, 
le leggi comunque contrarie a norme costituzionali 
posteriori o con esse incompatibili sono viziate di 
illegittimit� costituzionale. 

Ma � chiaro che una norma del genere avrebbe 
qualche significato solo se stabilisse che da questa 
illegittimit� costituzionale consegue l'abrogazione 
della legge anteriore e, cio�, il dovere del giudice 
di disapplicarla. Essa, cio�, sarebbe da considerare 
abrogata anche in difetto di dichiarazione 
espressa del legislatore, anche in mancanza di 
incompatibilit� con norme posteriori concretamente 
applicabili; infine, anche senza che si verifichi 
l'ipotesi di nuova legge che regoli, con applicazione 
immediata, l'intera materia gi� regolata dalla 
legge anteriore. 

Il risultato che ne deriverebbe sarebbe quello 
da noi gi� accennato: nessuna norma di diritto 

regolerebbe pi� la fattispecie gi� prima regolata, 
perch� la legge vecchia, viziata d'incostituzionalit�, 
non sarebbe pi� applicabile e la legge nuova 
non potrebbe applicarsi, appunto perch� l'ipotesi 
concerne il caso di contrasto oon ,norme costituzionali 
non immediatamente applicabili. Ma � 
evidente che un simile risultato finirebbe per essere 
proprio in contrasto con la legge nuova dalla quale 
scaturirebbe: abbiamo, infatti, supposto che questa 
non possa essere immediatamente applicata perch� 
non contiene tutti i precetti necessari per regolare 
la fattispecie da essa contemplata. Le si attribuirebbe, 
invece, la forza di abrogare la legge precedente, 
e cio�, proprio quell'effetto che consegue 

o ad una dichiarazione espressa del legislatore od 
alla applicazione effettiva ad una determinata fattispecie 
della norma posteriore contraria o incompatibile 
o comunque diversa. 
Il fin qui detto ci consente di rilevare che, se 
si accetta la tesi che le norme della Costituzione 
sono in parte precettive e in parte non precettive, 
il problema dei loro rapporti con le leggi anteriori 
pu� trovare soluzione logica solo nell'ambito 
dell'art. 15 delle preleggi; sicch�, le norme della 
Costituzione hanno gi� abrogato, per sostituzione, 
tutte le norme anteriori, nei limiti della superficie 
di coincidenza della disciplina giuridica effettiva 
che dalle suddetta norme deriva. Al di fuori di 
questa superficie le norme anteriori continuano 
ad essere applicate in attesa che il legislatore ordinario 
le sottoponga a revisione o abrogandole 
esplicitamente o implicitamente e sostituendole. 

Per ammettere che l'abrogazione delle norme 
anteriori si verifichi anche nei casi in cui la Costituzione 
non ha� dettato una concreta nuova disciplina 
giuridica di determinati fatti, comportamenti 

o istituti, occorrerebbe dimostrare che nella Costituzione 
stessa esiste una norma, esplicita o implicita, 
che dichiara soppresso tutto il vecchio ordinamento 
giuridico. Occorrerebbe, tanto per fare 
un paragone che si basa su recenti, dolorose esperienze 
del nostro Paese, una norma analoga al 
d. 1. n. 249 del 1944 che dichiari, appunto, irrilevanti 
per il diritto tutte le leggi e gli atti normativi 
emanati dal sedicente governo della r.s.i. Ma, 
� superfluo rilevarlo, una norma del genere non 
solo manca ma �, addirittura, inconcepibile perch� 
avrebbe dovuto concernere non solo la legislazione 
fascista ma tutta la legislazione pre-Costituzione 
dalla unificazione dell'Italia al 31 dicembre 194 7. 
Non vi sarebbe infatti, alcuna ragione per limitare 
il sindacato di legittimit� costituzionale, quando 
se ne ammetta l'applicazione alle leggi anteriori, 
solo al periodo 1922-1943, essendo evidente che il 
contrasto con norme della Costituzione pu� verificarsi 
anche per leggi precedenti o successive a 
quel periodo. 
4. Il punto di vista suesposto appare d'altronde 
confermato se si esamina il problema sotto un 
altro aspetto: quello, cio�, che concerne il conoott-0 
stesso di illegittimit� costituzionale, q�ale risulta 
dal sistema di norme che lo riguardano poste nella 
nostra Costituzione. Infatti quando si dice che una 
legge � viziata da illegittimit� costituzionale se � in 

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contrasto sostanziale con le norme della Costituzione, 
si dice cosa inesatta e che deriva da una superficiale 
nozione della natura giuridica della nostra 
Costituzione. 

La nostra Costituzione � rigida, ma non immutabile. 
Essa pu� essere, invece, modificata, salvo 
che in un solo articolo (quello che concerne la 
forma repubblicana dello Stato); solo che le modificazioni, 
adottate dal legislatore ordinario, debbono 
essere disposte con leggi approvate dal Parlamento 
con una speciale procedura, diversa da quella 
normale, e regolata nella stessa Costituzione. 

Ci� posto, un contrasto vero e proprio (inteso 
nel senso di contraddizione tra norme coesistenti) 
tra la Costituzione e un'altra legge non pu� configurarsi. 
Pu� solo verificarsi che una legge che 
regoli fattispecie previste dalla Costituzione, con 
norme ad essa contrarie o comunque incompatibili, 
non sia stata approvata con la speciale procedura 
prescritta dalla stessa Costituzione. Ed � questa 
l'ipotesi che deve qualificarsi come vizio di illegittimit�, 
costituzionale della legge. 

Per ripetere le parole dell' �ZZAEITI (Considerazioni 
sulla nuova disciplina del sindacato sulla costituzionalit� 
delle leggi, in �Foro Pad. >,, 1948, IV, 49): 
cc � bens� vero che ogni questione sulla costituzionalit�, 
di una legge implica un contrasto tra la 
legge e le norme costituzionali; ma il contrasto 
non � con qualsiasi delle norme della Costituzione, 
bens� specificamente con quelle che disciplinano 
la formazione de11a legge. La inconstituzionalit�, 
della legge sembra, quindi, riflettere non tanto il 
contenuto concreto di essa, quanto il suo processo 
formativo, vale a dire l'attivit� del legislatore, 
al quale si atteggia una specie di eccesso di potere 
sotto il profilo che gli organi legislativi non avevano 
il potere di emanarla senza l'osservanza di 
determinate forme. Il contenuto concreto della 
legge pu� venire in considerazione soltanto allo 
scopo di stabilire quali siano le forme che erano 
da osservare per l'emanazione della legge avente 
quel determinato. contenuto �. 

Ora, se cosi �, se, cio�, la illegittimit� costituzionale 
� un vizio che concerne solo il procedimento 
di formazione della legge, s� che il legislatore pu� 
dare a questa qualsiasi contenuto, anche contrario 
alla Costituzione, sol che osservi la speciale procedura 
stabilita per l'approvazione di norme che 
abbiano quel contenuto, pare difficile ammettere 
che un contrasto tale da determinare il vizio 
di illegittimit� costituzionale, possa sussistere 
cc allorch� si tratta di leggi anteriori alla Costituzione, 
le quali, appunto perch� anteriori, non 
potevano essere emenate secondo le forme che la 
0ostituzione sopravvenuta prescrive. La legge anteriore, 
se fu emanata nelle forme che a suo tempo 
erano prescritte, � perfettamente costituzionale, 
e tale rimane, perch� non sembra che si possa 
senza contraddizione parlare di una incostituziona.
lit�, sopravvenuta. Potr�, bens� esservi un 
contrasto tra. le disposizioni della legge e disposizioni 
dettate nella Costituzione; ma per risolvere 
questo contrasto non occorre discutere della validit�, 
della legge. Esso potrebbe essere risoluto in 
base alle regole generali sulla successione delle 

leggi, in quanto che la Costituzione, che � anche 
essa una legge come tutte le altre, quale legge 
posteriore abroga le disposizioni della legge precedente 
con essa incompatibilli (art. 15 delle disposizioni 
preliminari al Codice civile). La prevalenza 
delle norme costituzionali,. in ques.to. caso, non 
deriva dal. loro carattere costituzionale, ma soltanto 
dal tempo della loro emanazione �. 

5. Agli argomenti sopra esposti a conforto della 
tesi, secondo la quale per le leggi anteriori alla 
Costituzione non pu� parlarsi di illegittimit�, costituzionale 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della 
Costituzione, si possono aggiungere, riteniamo, 
altri argomenti desunti dalla lettera di norme espresse 
della stessa Costituzione e precisamente della 
disposizione transitoria XVI. Tale disposizione 
stabilisce al legislatore ordinario un termine di un 
anno, per adeguare la legislazione preesistente in 
materia costituzionale alle norme della Costituzione. 
Si tratta di termine ritenuto paci:�camen'te non 
perentorio (nel senso che la sua scadenza non 
importa certo decadenza nel legislatore ordinario 
dalla facolt�, di revisione e di coordinamento delle 
precedenti norme costituzionali (v. �ZZARITI, in 
cc Foro It. n, 1956, IV, 1 e segg.). 

Ci� premesso, rileviamo che la disp. XVI stabilisce 
che cc entro un anno dall'entrata in vigore 
della Costituzione si procede alla revisione ed al 
coordinamento con essa delle precedenti leggi 
costituzionali che non siano state finora esplieitamente 
o implicitamente abrogate�. 

La corretta interpretazione della norma pu� 
essere soltanto la seguente: quelle leggi anteriori 
alla Costituzione che regolavano materie ora regolate 
dalla Costituzione (e in tal senso si pu� parlare 
di leggi costituzionali precedenti, mancando ogni 
distinzione formale tra tali leggi e quelle ordinarie) 
possono essere state abrogate espressamente dalla 
Costituzione o possono essere state abrogate implicitamente, 
in applicazione dell'art. 15 delle preleggi, 
perch� incompatibili con norme precettive 
della stessa Costituzione o perch� regolanti materia 
ora regolata completamente da norme precettive 
della stessa Costituzione. Quelle leggi costituzionali 
anteriori le quali, invece, non sono da considerare 
abrogate, evidentemente perch� in contrasto solo 
con norme non precettive della Costituzione, 
dovranno essere coordinate con questa dal legislatore 
ordinario, entro un anno. Finch� a tale coordinamento 
e a tale revisione non si sar�, proceduto 
(e abbiamo visto che il termine di un anno non � 
perentorio) � evidente che queste leggi si debbono 
intendere tuttora in vigore e pienamente legittime. 


Ora; non si comprenderebbe perch� questa 
soluzione che vale per le leggi costituzionali anteriori, 
non debba valere per tutte le leggi anteriori 
alla Costituzione, tanto pi� che per il solo fatto 
che si riscontri un contrasto tra una. norma della 
Costituzione e una norma di legge anteriore questa _ 
assume la qualit�, di norma costituzionale precedente 
(in senso materiale, che � l'unico rilevante 
per il periodo llinte-Oostituzione). 



6 


D'altronde, se si esamina la disposizione XVI, 
alla luce dei lavori preparatori dell'Assemblea 
Costituente, se ne dedurr� facilmente il suo vero 
scopo che � stato soltanto quello di stabilire un 
termine breve (che, seppur non perentorio, � certo 
politicamente vincolante) entro il quale il legislatore 
ordinario doveva provvedere alla revisione ed 
al coordinamento delle leggi pi� importanti anteriori 
alla Costituzione (e cio� per le leggi costituzionali). 


Il significato della norma non poteva invece 
essere quello di limitare tale opera di revisione e 
coordinamento da parte del Parlamento della 
Repubblica alle sole leggi costituzionali anteriori. 

� evidente, infatti, che, inserendosi la nuova 
Costituzione repubblicana in un ordinamento giuridico 
gi� esistente e che non si voleva (e d'altronde 
nemmeno si� sarebbe potuto) integralmente abrogare, 
e nemmeno colpire con un sospetto generale 
di incompatibilit� col nuovo ordinamento, la 
revisione e il coordinamento dell'ordinamento 
precedente con l'ordinamento creato dalla nuova 
Costituzione erano indispensabili e scaturivano, 
pi� che da una qualunque norma giuridica, dalla 
stessa logica dei fatti. 

Non poteva, invero, una tale opera essere compiuta 
dal costituente al quale spettava solo di 
dettare i principi fondamentali del nuovo ordinamento 
democratico dello Stato. Nell'ambito di 
questi principi, era al legislatore ordinario che 
veniva attribuito il compito di provvedere al 
minuzioso lavoro di coordinamento e revisione delle 
leggi anteriori, per eliminare quelle discordanze 
e quegli anacronismi che inevitabilmente doveva 
provoc:;i,re l'immissione nell'ordinamento giuridico 
preesistente delle norme della nuova Costituzione. 

Su un piano nettamente superiore, si verificava 
la stessa situazione che si verifica quando il legislatore 
ordinario, dovendo procedere ad opera 
di riforma della codificazione, si limita a dettare 
i principi direttivi e gli scopi da raggiungere al 
potere esecutivo al quale, come tecnicamente pi� 
idoneo, affida la concreta formulazione delle norme. 

Ohe sia quella suesposta la vera natura giuridica 
della XVI disposizione transitoria, che essa, cio�, 
sia stata dettata solo allo scopo di. stabilire un 
termine all'attivit� del legislatore futuro, in vista 
della particolare urgenza della materia da coordinare, 
risulta anche dalle analoghe norme contenute 
nella disposizione transitoria VI, nella disposizione 
transitoria VII (1� comma), nella disposizione 
transitoria IX, nelle quali sono appunto 
stabiliti termini diversi e tutti pi� ampi di quello 
della disposizione XVI per il coordinamento e revisione 
di leggi concernenti determinate materie, 
per le quali l'urgenza della revisione era meno 
sentita. 

� chiaro che, quando si tratta di materie non 
comprese nelle suddette disposizioni transitorie, 
non significa che il costituente abbia escluso per 
queste la necessit� del coordinamento e della revisione 
ma soltanto che per queste ha lasciato alla 
discrezionalit� del legislatore ordinario il compito 
di fissare i tempi della attuazione del programma 
contenuto della Costituzione. 

Ma se cosi �, sarebbe assurdo pensare che nello 
stesso momento in cui il Costituente affidava un 
tal compito di coordinamento delle norme anteriori 
con la Costituzione al legislatore futuro, egli volessse 
con l'art. 134 disporre che sulle stesse leggi da 
coordinare e, evidentemente, in�� concorrenza con 
l'opera di coordinamento, si esercitasse un potere 
di invalidazione da parte di organo costituzionale 
diverso dal Parlamento. 

Riassumendo, da qualunque punto di vista si 

esamini il problema del rapporto tra Costituzione 

e leggi anteriori, la sola norma che pu� applicarsi 

per regolare questo rapporto � l'art. 15 delle pre


leggi: o abrogazione perch� si verificano i presup


posti da esso previsti o mantenimento in vigore. 

6. Dobbiamo ora esaminare se la soluzione che 
abbiamo fin qui delineata subisca modificazioni 
in relazione alla istituzione e al funzionamento 
della Corte costituzionale. 
Presupposto di quest� esame � un breve cenno 

sulle origini della Corte e sugli scopi che il legisla


tore costituente volle perseguire istituendola. 

A questi fini, la fonte d'informazione pi� atten


dibile appaiono i lavori dell'Assemblea Costituente, 

nella quale il problema fu ampiamente dibattuto, 

con la manifestazione di opinioni contrastanti sulla 

opportunit� o. meno di procedere alla istituzione 

del nuovissimo organo supremo di giurisdizione 

costituzionale. Tutti i deputati per� furono con


cordi nel riconoscere quali dovessero essere, comun


que, i limiti della sua competenza in materia di 

sindacato sulle leggi. 

Ci sembra indispensabile ricordare, in proposito 
sia l'opinione dell'on. La Pira, sulla quale si form� 
il consenso generale, sia l'opinione dello stesso relatore 
on. Rossi, che riassunse la discussione. 

Disse il La Pira: �Noi abbiamo creato una legge 
base, come si dice, una norma base, che � la Costituzione, 
la quale determina per il futuro legislatore 
delle condizioni, dei limiti, degli orientamenti. 
.Allora, se c'� una legge base la quale � suscettibile, 
di violazione da parte del legislatore futuro, la conclusione 
� evidente; deve esistere un organo giurisdizionale 
il quale accerter�, ove queste violazioni 
avvenissero, il verificarsi di tali violazioni. Quindi, 
se esiste una norma base, quale � la Costituzione, 
e se questa � suscettiva di violazione, deve esistere 
una funzione giurisdizionale e un organo appropriato 
che questa funzione eserciti. Per coronare 
l'edificio costituzionale, come si corona un edificio 
con un tetto o una volta, ci vuole per forza una 
Corte costituzionale. Se c'� questa giurisdizione 
speciale, ci deve essere un organo particolare. N � 
si pu� dire: ricorriamo alla giurisdizione ordinaria, 
perch� si potrebbe eccepire che la giurisdizione 
ordinaria con i suoi organi ordinari di giurisdizione 
si riferisce a legge ordinaria, a quella che si chiama 
legge successiva, derivata, ma non alla legge base, 
alla norma base, la quale appunto perch� tale, ha 
caratteri speciali e, pertanto caratteri speciali 
devono avere la giurisdizione e l'organo corr�latlvk 

Quindi per queste ragioni, data cio� l'essenza e 
la finalit� giuridica della Costituzione rigida, l'esistenza 
di una Corte Costituzionale � indispensabile. 


7


Se vogliamo che il nostro edificio sia completo, � 

necessario mettere questa volta�. (Assemblea Costi


tuente verbali p. 2627). 

Il relatore on. Paolo Rossi, riassumendo la discus


sione e rispondendo alle critiche rivolte da alcuni 

deputati, disse, riferendosi particolarmente alla 

critica dell'on. Preti il quale sollev� il dubbio che la 

attribuzione alla Corte costituzionale dei poteri 

di sindacato sulle leggi si risolvesse nella creazione 

di un organo al di sopra del Parlamento (opinione 

che implicava, evidentemente, l'affermazione che 

la Corte potesse sindacare solo le leggi future e 

non quelle passate): �Io non vedo che l'autolimite 

sia una rinunzia alla sovranit�; non vedo che il 

Parlamento, ponendo a se stesso l'obbligo di non 

violare taluni principi abdichi alla sua autorit�: 

la afferma pi� che mai;� (Assemblea ~Costituente, 

verbali p. 2633). 

E precisando ulteriormente questo suo concetto, 

per dimostrare che, in tutti i casi, l'ultima parola 
resta sempre al Parlamento, aggiunse: (( La Corte 
costituzionale annulla una legge, annulla un decreto. 
E va bene: la legge ritorna al Parlamento. Il Parlamento 
la riesamina ed � libero di modificare la 
legge o di modificare la Costituzione per modo che 
la legge cessi di essere incostituzionale. C'� nel 
progetto l'art. 130 (poi divenuto 138) che determina 
i modi attraverso i quali anche la Costituzione 
pu� essere mutata, talch� in definitiva, con 
semplici garanzie dirette contro le improvvisazioni 
e l'infatuamento, al vertice della sovranit� 
. e della responsabilit� restano indefettibilmente il 

Pl!irlamento ed il popolo� (ibidem). 

E per completare il quadro delle discussioni 

svoltesi in relazione al problema suaccennato, 

giover� ricordare che fu sollevato dall'on. Gullo 

il dubbio che la formula usata nell'art. 134 ({ con


troversie relative alla legittimit� costituzionale delle 

leggi >i attribuisse alla Corte addirittura il potere 

di sindacare in via permanente e di propria inizia


tiva tutte le leggi emanate dal Parlamento, al 

fine di accertarne la conformit� alla Costituzione, 

s� che egli proponeva che invece che di illegittimit� 

costituzionale, si parlasse di illegittimit� per chia


rire che la Costituzione presumeva che tutte le 

leggi fossero conformi ad essa salvo che, sorgendo 

controversia nei modi da essa previsti, se �ne accer


tasse dalla Corte su domanda, di chi a tanto era 

legittimato, la concreta incostituzionalit�. (ibidem 

pag. 2634 e segg.). 

Questa preoccupazione, evidentemente, sarebbe 

stata assurda se si fosse voluto attribuire alla Corte 

il potere di sindacare la costituzionalit� delle leggi 

emanate anche anteriormente alla Costituzione; 

essa fu, d'altronde, eliminata, precisandosi, come 

opportunamente disse il Ruini che non si voleva 

affatto attribuire alla Corte costituzionale, (( una 

funzione in qualche modo analoga a quella di regi


strazione che ha la Corte dei Conti �. 

Concludendo, e poich� le nostre ricerche, che 

abbiamo svolto con la maggiore accuratezza possi. 
bile non ci hanno consentito di rinvenire, nei 
lavori dell'Assemblea Costituente, l'espressione di 
alcuna opinione, la quale attribuisca alla Corte 
costituzionale il sindacato su leggi diverse da quelle 


emanate dal Parlamento della Repubblica, riteniamo 
di potere affermare ch� questa opinione, poi 
sostenuta, come vedremo, da alcuni scrittori, non 
trova nel pensiero dei costituenti alcuna base. 

Fu subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione 
che il problema della incostituzionalit� 
delle leggi anteriori cominci� a prospettarsi. E ci� 
avvenne, come abbiamo visto, quando si tratt� 
di decidere se l'art. 113 della stessa Costituzione 
che stabilisce che contro gli atti della Pubblica 
Amministrazione � sempre ammessa la tutela giurisdizionale, 
dovesse essere applicato anche in relazione 
a quegli atti per i quali leggi anteriori alla 
Costituzione escludevano o limitavano tale tutela. 

7. Fu in relazione a tale questione che ilConsiglio 
di Stato prima, e poi la Corte di Cassazione (che 
gi� s'era occupata, peraltro, di questione analoga 
in relazione all'art. 25 della Costituzione) elaborarono 
la teoria della distinzione delle norme 
costituzionali in norme precettive e norme programmatiche 
(o meglio, di applicazione non immediata), 
derivandone la conseguenza che per le 
norme precettive dovesse valere, in relazione alle 
leggi anteriori contrarie, il principio stabilito nell'art. 
15 delle preleggi. 
Contro questa teorica, la quale aveva innegabilmente 
il merito di dare concreta applicazione 
alla Costituzione, nei limiti del possibile, facendola 
diventare legge operante dello Stato e dando cos� 
un senso pratico al nuovo ordinamento della Repubblica, 
si schierarono alcuni cc supercostituzionalisti 
teorici>> (cos� li chiama il LENER in ((Civilt� Cattolica
�, 1953, III, 40) i quali affermarono che l'articolo 
15 delle preleggi fosse inapplicabile ai rapporti 
tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, attesa la 
differenza di grado tra queste e che il giudice ordinario 
(inteso come contrapposto al giudice costituzionale) 
quando fosse sorta questione di incompatibilit� 
tra la Costituzione e qualsiasi altra legge, 
anteriore o posteriore ad essa, <(avrebbe dovuto 
astenersi dal giudicare sui rapporti tra legge ordinaria 
e legge costituzionale per deferire la questione 
alla Corte costituzionale � (CERETI: Norme costituzionali 
e leggi ordinarie, in cc Foro Pad. �, 1948, 
IV, 81). 

Dopo il Cereti che, come vedremo, ha successivamente 
cambiato opinione, numerosi sono gli 
autori che propendono per la tesi della assoggettabilit� 
a sindacato, da parte della Corte costituzionale, 
di tutte le leggi anteriori o posteriori alla 
Costituzione. 

Cercheremo qui, di riportare, almeno per i prin


cipali di questi autori, gli argomenti addotti a 

sostegno della propria tesi. 

Afferma il MoRTATI (Istituzioni di Diritto pubblico, 
Cedam, 1955, p. 646): e( Nessun: dubbio pu� 
sorgere circa la sottoposizione a sindacato delle 
leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione 
per contrasto con le norme materiali di questa. 
Manifestamente infondata l'opinione� espressa in 
contrario, sulla base di un presunto principio 
secondo cui la validit� di un atto debba essere 
valutato alla stregua dell'ordinamento vigente al 
momento della sua emissione. Si tratta dell'errata 


--8 

generalizzazione di un principio che � valido solo 
per la regolarit� formale degli atti anteriori, o pu� 
esserlo in limitati casi di atti particolari, non mai 
per gli atti normativi, i quali in tanto possono 
conservare la validit� originaria,� in quanto siano 
suscettibili di inserirsi, armonicamente, nel sistema 
creato sana nuova Costituzione �. 

Sostiene il BARILE (Efficacia abrogante delle norme 
della Costituzione, in �Commentario � diretto da 
Calamandrei e Levi, Barbera, 1950, p. 79): e< Mentre 
deve risolversi negativamente l'opposto problema 
del sindacato di costituzionalit� dell '.A.G.O. 
sulle leggi posteriori, riteniamo doversi risolvere 
invece positivamente il problema del sindacato 
della Corte costituzionale sulle leggi anteriori. Il 
Testo non solo dell'art. 134 della Costituzione, ma 
anche dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 
1948, n. 1 e del progetto governativo 14 luglio 
1948 parla genericamente di controversie relative 
alla illegittmit� costituzionale delle leggi e degli 
atti aventi forza di legge dello Stato e delle 
Regioni; nessuna norma esiste che vieti alla 
parte in giudizio di impugnare la costituzionalit� 
di una legge anche dopo anni che essa � stata pubblicata; 
e quindi anche se la emanazione risale ad 
un'epoca anteriore al 1948, vertendosi qui nella 
prima ipotesi dell'art.134 cita~o. Non potendosi, pertanto 
escludere che ilsindacato della Corte costituzionale 
possa estendersi anche alle leggi vecchie, 
esso � da ritenersi ammissibile sia pure considerando 
che il giudizio che la Corte pronunzier� in 
tali casi sar� un giudizio di inefficacia e non di 
invalidit�, sempre nell'ambito della legittimit� 

costituzionale. 

cc Riassumendo, la .A.G.O. ha il potere di deter


minare l'immediatezza di applicazione delle norme 

della Costituzione; tale potere si esercita mediante 

l'accoglimento del principio interpretativo della 

abrogazione delle norme precedenti in contrasto 

con la Costituzione, mentre non pu� esercitarsi me


diante la dichiarazione di incostituzionalit� delle 

norme stesse; solo la Corte costituzionale potr� di


chiarare incostituzionali le stesse norme, venendo il 

suo sindacato ad aggiungersi al potere di interpre


tazione, spettante al giudice ordinario, ma con 

diversa efficacia �. 

E il CALAMANDREI nel suo volumetto La illegittimit� 
costituzionale delle leggi nel processo civile 

(Cedam, 1950, 84) afferma: cc N� si potrebbe replicare 
che l'art. 136 � scritto per le leggi nuove e cio� per 
le leggi ordinarie che saranno emanate dopo l'entrata 
in vigore della Costituzione, non per quelle 
che erano in vigore prima; l'art. 134, ammettendo 
il sindacato di legittimit� costituzionale sulle leggi, 
non distingue fra leggi precedenti e leggi successive 
alla Costituzione ed autorevolmente � stato espresso 
al Senato l'avviso che a tale sindacato siano soggette 
nello stesso modo tanto le leggi emanate dopo, 
quanto le leggi emanate prima. Dunque se anche le 
leggi ordinarie, emanate prima della Costituzione, 
ma con essa ora contrastanti sono soggette al sin dacato 
di legittimit� costituzionale della Corte, in 
forza del quale possono perdere efficacia solo dal 
giorno successivo a quello della pronuncia della 
Corte, questo dimostra, se non mi inganno, che fino 

a quel giorno le leggi ordinarie contrastanti con 
la Costituzione sono rimaste in vigore e che fino 
a quel giorno la Costituzione non ha avuto su di 
esse diretta ed immediata efficacia abrogativa. Il 
che porterebbe a concludere, contrariamente a 
quello che in questo primo anno ha ritenuto l'opinione 
prevalente, che nella Costituzione non vi 
siano disposizioni direttamente applicabili sullo 
stesso piano delle leggi ordinarie '" 

Il Crisafulli (Op. e loc. cit.) indicando i mezzi 
apprestati dall'ordinamento giuridico e soprattutto 
dalla Costituzione per dare attuazione alle norme 
costituzionali c. d. programmatiche, sostiene che 
l'eventuale annullamento da parte della Corte costituzionale 
delle vecchie leggi incompatibili con 
tali norme, obbliga, indirettamente, gli cc organi 
legislativi ad uscire dalla loro inerzia e a provvedere 
sollecitamente in modo conforme alla norma costituzionale 
programmatica. Mancando, infatti, le 
norme di legge che sarebbero necessarie e doverose 
in attuazione di una norma costituzionale e programmatica, 
la relativa materia continua ad essere 
regolata dalla legislazione anteriore. La quale sar� 
diventata frattanto incostituzionale, in quanto 
disponga in modo incompatibile con le successive 
norme di grado superiore (ma non sar� stata abrogata 
tacitamente, per essere queste ultime esclusivamente 
programmatiche). Ed in tal caso, coloro 
che vi abbiano interesse saranno abilitati, nel 
corso di un qualsiasi giudizio penale, civile o amministrativo, 
ad impugnare le norme anteriori 
per i:llegittimit� costituzionale sopravvenuta e la 
Corte potr� a sua volta pronunciarn,e l'annullamento'" 


L'ESPOSITO nel suo scritto: Leggi vecchie e Costituzione 
nuova (in cc Giur. It. n, 1948, III, 81), per 
contrastare la tesi seguita dal Consiglio di Stato 
della applicabilit� immediata dell'art. 113 della 
Costituzione con conseguente abrogazione delle 
norme anteriori contrarie, rilevato che il divieto 
stabilito nell'art. 113 medesimo � un divieto diretto 
al legislatore futuro, afferma che �il divieto, come 
ogni divieto al legislatore, nel sistema instaurato 
dalla nostra Costituzione non ha tanta forza da 
impedire che una legge contraria alla Costituzione 
possa venire ad esistenza e non ha tanta efficacia 
che ogni legge contraria cessi automaticamente di 
esistere. Esso d� solo la possibilit� di ricorrere alla 
Corte costituzionale e di ottenere che la legge contraria 
cessi di avere efficacia dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione proclamante la 
illegittimit� costituzionale della disposizione. E 
questo vale tanto per le leggi future che per quelle 
passate, essendosi statuito genericamente che cc la 
C�rte costituzionale giudica sulle controversie relative 
alla legittimit� costituzionale delle leggi e 
degli atti aventi forza di legge e non che essa 
giudica solo della costituzionalit� della emissione 
delle leggi o delle leggi che si emetteranno. Perci� 
quando la Corte comincer� a funzionare, dato il 
sistema che si � voluto instaurare� in Itali_a, ..~ar� � 
necessario rivolgersi alla Corte perch�, una-p�r 
una, le molte leggi che hanno escluso ricorsi giurisdizionali 
contro particolari atti amministrativi 
cessino di avere vigore �. 


-9-


Per completezza di indagine, citiamo, poi, il 
LucIFREDI (La nuova Costituzione italiana, S.E.L., 
1951, p. 236) secondo il quale �non sembra seriamente 
dubitabile che il giudizio (se. della Corte 
costituzionale sulla costituzionalit� delle leggi) 
possa effettuarsi anche con riferimento a leggi emanate 
anteriormente all'entrata in vigore della nuova 
Costituzione� e, infine, il Battaglia (Loc. cit.) se


�condo il quale� ... oggi, per la prima volta, in Italia 

.sorge il problema della incostituzionalit� delle leggi 
anteriori in sede 0 Separata e distinta da quella della 
loro abrogazione. E naturalmente nasce dopo che 
le magistrature ordinarie hanno dichiarato che le 
norme anteriori non sono state abrogate proprio 
perch� il problema della abrogazione � per cosi 
dire un prius logico e temporale di fronte a quello 
della incostituzionalit� �. 

.Abbiamo voluto riportare, col massimo scrupolo, 
le opinioni di quasi tutti gli scrittori che sostengono 
la tesi della assoggettabilit� a sindacato di costituzionalit� 
delle leggi anteriori alla Costituzione, per 
evitare equivoci. 

Ci limitiamo, invece, ad accennare brevemente 
agli scritti degli .Autori che sostengono la stessa tesi 
che noi sosteniamo, e che sono il VIRGA (Origine, 
contenuto e valore delle dichiarazioni costituzionali, 

in � Rass. Dir. Pubbl. �, 1948, p. 17 e segg. e particolarmente 
p. 38), il BIANCHI d'ESPINOSA (Commento 
alla Costituzione di Baschieri ed altri, 1949, 

p. 468 e segg. ), sostanzialmente il Cereti, il quale 
come abbiamo detto, ha modificato la precedente 
opinione gi� sopra riportata (in Diritto Costituzionale 
Italiano, III ediz., p. 435, in relazione alla 
p. 345) lo STENDARDI (la Corte Costituzionale, Ed. 
Giuffr�, p. 63) e possiamo aggiungere come il pi� 
autorevole tra questi, lo stesso .Azza.riti, riportandoci 
al suo scritto gfa sopra citato. 
La giurisprudenza delle magistrature superiori � 
tutta nel senso che le leggi anteriori non siano 
soggette a sindacato di costituzionalit� da parte 
della Corte costituzionale. Citiamo in proposito 
la decisione del Consiglio di Stato n. 392 Sez. IV, 
dell'll agosto 1950 (pres. Colucci-est. Caccioppoli, 
ricorrente Merola, in questa Rassegna; 1950, 

p. 198) la quale affermato che la norma dell'art. 51 
della Costituzione, avendo carattere puramente 
direttivo non ha abrogato le norme precedenti contrarie, 
aggiunge, quanto al modo di eliminare questa 
certamente grave incompatibilit�, che <e non 
pu� la sezione disconoscere che la norma costituzionale 
postuli m;ta revisione delle norme positive, 
intesa a rafforzare, o comunque a meglio tutelare, 
in armonia con i principi dell'ordinamento democratico 
dello Stato, le guarentigie dei cittadini aspiranti 
ai pubblici uffici, senza con ci� trascurare, s'intende, 
quelle che sono le insopprimibili, vitali esigenze 
della Pubblica .Amministrazione. � per� fuori 
di dubbio che, pur dopo la entrata in vigore della 
Costituzione e se e fino a quando tale revisione non 
sia compiuta, le disposizioni preesistenti in materia 
conservano integra la loro efficacia. Lo stesso principio 
� stato affermato dal Consiglio di Stato con 
la sentenza n. 208, Sez. IV del 27 febbraio 1952 
(Papa.Ido pres., Pierro est., rie. Starkov, in �Foro 
Pad. ))' 1954, IV, 95) nella quale si afferma che la 
norma dell'art. 10 della Co.stituzione Ǐ priva di 
immediata efficacia ... e noll" potrebbe quindi aver 
mai l'effetto di abrogare gli istituti vigenti, affermando 
essa un principio al quale dovr� uniformarsi 
la legge ordinaria futura >>. 

Per quanto riguarda la_ giurisprudenza della Corte 
di Cassazione, rinviamo alle numerosissime sentenze 
emesse specialmente in materia di sicurezza 
pubblica (ammonizione, confine di polizia, diffusion~ 
di manifestini, ecc.) nelle quali, affermandosi 
il mantenimento in vigore delle norme della legge 
di P. S. in base all'argomento che le norme posteriori 
contrarie della Costituzione non sono di immediata 
applicazione, si � sempre espressamente detto 
che spetter� al legislatore futuro adeguare le leggi 
anteriori alle norme programmatiche della Costituzione 
e mai si � prospettata la possibilit� di rimet-. 
tere la questione alla Corte costituzionale. E che 
questo sia l'indirizzo della Suprema Corte emerge 
anche dal fatto che, mentre dopo l'inizio del funzionamento 
della Corte costituzionale, numerosi 
giudici di merito hanno rimesso al giudizio di questa 
il sindacato sulla incostituzionalit� di norme 
del T. U. di P. S. vigente, o di altre leggi anteriori 
alla Costituzione e contrarie a norme program,matiche 
di questa, la Corte di Cassazione ha finora 
sempre respinto le eccezioni sollevate in proposito 
dalle parti, escludendo che ricorressero gli estremi 
per l'applicazione dell'art. 134 della Costituzione 
e delle norme di attuazione. � appena il caso di 
accennare che lo stesso indirizzo � stato seguito 
anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. 

8. Tracciato cosi, sia pur sinteticamente, un quadro 
abbastanza completo dello stato della dottrina e 
della giurisprudenza, possiamo ora esporre il nostro 
punto di vista sulla questione. 
QuellQ che occorre tener ben fermo � che l'effetto 
della pronunzia della Corte Costituzionale, quando 
dichiara l'illegittimit� costituzionale di una norma 
di legge, � identico alla abrogazione di questa. Infatti, 
cessare di avere efficacia (art. 136 Cost.) � 
lo stesso che essere abrogata. 

Ora, questo effetto, per quanto riguarda le leggi 
posteriori alla Costituzione consegue, come abbiamo 
visto, al riconoscimento che tali leggi contengono 
norme modificatrici della Costituzione per l'approvazione 
delle quali non � stata seguita la speciale 
procedura prevista dall'art. 138. Ma � chiaro -che 
lo stesso ragionamento non pu� ripetersi per le 
leggi anteriori, per le quali � assurdo pensare che 
dovessero essere approvate con una speciale procedura 
che nessuna disposizione dello Statuto 
albertino prevedeva. 

Perci�, l'effetto abrogante della decisione della 
Corte costituzionale dovrebbe fondarsi solo sul contrasto 
sostanziale tra la Costituzione e le leggi 
anteriori. 

Si ritorna, quindi, qui al problema gfa esaminato 
nella prima parte di questo articolo. J?er le leggi 
anteriori alla Qostituzione si sarebbe, cio�, ll!tr()_dotta 
una nuova specie di abrogazione che funzionerebbe 
al di fuori di tutti i presupposti stabiliti 
nell'art. 15 e per sola forza della decisione della 
Corte costituzionale. Ma questa decisione, per quel 


-10 


che abbiamo detto, dovrebbe necessariamente mantenere 
implicita la dichiarazione che la norma costituzionale, 
per la contrariet� alla quale vengono 
abrogate le norme anteriori, deve considerarsi entrata 
in vigore a tutti gli effetti. Sarebbe, infatti, 
contraddittorio ed assurdo pensare che la Corte 
Costituzionale possa attribuire ad una norma della 
Costituzione la forza di abrogare una legge anteriore 
senza riconoscerle, previamente, la forza di 
regolare con nuov� disciplina la materia gi� regolata 
dalla norma anteriore. 

Ab biamo gi� detto, infatti, e ci sembraindiscutibile 
che una incompatibilit� sostanziale tra due norme 
successive nel tempo, .pu� aversi soltanto quando 
la norma nuova � entrata completamente in vigore. 

Ora, poich� tutto il ragionamento che abbiamo 
fatto si fonda sul presupposto che la incompatibilit� 
tra leggi anteriori e norme costituzionali si riferisce 
a norme costituzionali di applicazione non imme


-diata, � chiaro che come questa incompatibilit� 
non potrebbe determinare, per le ragioni che abbiamo 
esposto, l'abrogazione della norma anteriore 
in forza dell'art. 15 delle preleggi, cosi non pu� 
determinare tale abrogazione in forza di una deci


�sione della Corte costituzionale, a meno che non 
si ritenga che la Costituzione abbia voluto attribuire 
alla Corte costituzionale il potere di rendere applicabili 
norme che essa ha considerato solo come 
programmatiche. 

Non ci sembra che contro la nostra tesi possa 
obiettarsi che se fosse vero che l'abrogazione di 
una norma pu� aversi solo quando quella contraria 
� in vigore, questo principio impedirebbe anche 
che la Corte costituzionale dichiarasse affette da 
illegittimit� costituzionale le leggi posteriori contrarie 
a norme programmatiche della Costituzione. 
Infatti, come ripetiamo ancora una volta, l'abrogazione 
ad opera della Corte costituzionale delle 
leggi posteriori contrarie a norme programmatiche 
della Costituzione deriva dal fatto che tali leggi 
posteriori si risolvono, in sostanza, in una modificazione 
delle norme programmatiche stesse, adottata 
senza seguire la procedura prevista dall'art. 138 
della Costituzione. In altri termini, il vizio di illegittimit� 
costituzionale per le leggi posteriori alla 
Costituzione � un vizio in procedendo dell'attivit� 
legislativa. Per essere ancora pi� precisi ed adottare 
uria formula propria della prassi processuale che 
si segue avanti la Corte di Cassazione, e traducendo 
in questa formula quanto � stato detto cos� chiaramente 
dall'Azzariti (vedi supra), riteniamo che ogni 

� questione di illegittimit� costituzionale portata 
davanti alla Corte costituzionale dovrebb'essere 
formulata nei seguenti termini: cc Violazione dello 
art. 138 della Costituzione in relazione all'art... 
(e qui dovrebbero essere indicati gli articoli della 
Costituzione o delle leggi costituzionali che regolano 
la materia sostanziale regolata in modo diverso 
dalla legge ordinaria). 

E nemmeno si dica che la funzione della Corte 
costituzionale nell'abrogare le norme anteriori 
contrarie a disposizioni programmatiche della 
Costituzione � quella di fare da pungolo al legislatore 
ordinario, costringendolo ad emanare le norme che 
debbono dare attuazione concreta a quel programma 

perch� in primo luogo non risulta in alcun modo 
che questa sia stata la ratio che ha ispirato l'istituzione 
della Corte, in secondo luogo una tale 
funzione � politica e non giuridica e, come emerge 
chiaro dai lavori della Costituente; si-volle espressamente 
negare alla Corte costituzionale ogni potere 
di interferire politicamente nell'azione degli altri 
organi costituzionali; in terzo luogo, � evidente 
che a nessuno sarebbe venuto in mente di attribuire 
alla Corte un simile compito se essa fosse entrata 
subito in funzione, essendo evidentemente inconcepibile 
parlare di inerzia del legislatore nei primi 
tempi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, 
ed � chiaro che non ha alcun fondamento una tesi 
che, in difetto di norme apposite, volesse attribuire 
ora alla Corte compiti che non aveva quando fu 
istituita. 

Concludendo su questo punto, sembra chiaro che 
a favore della nostra tesi sta il fatto che seguendosi 
la tesi contraria' il potere di sindacato della Corte 
sulle leggi posteriori alla Costituzione si eserciterebbe 
in base a criteri diversi da quelli in base ai 
quali si eserciterebbe sulle leggi anteriori. E cio�, 
per quelle, i criteri di giudizio atterrebbero alla 
procedura di approvazione delle leggi in relazione 
al loro contenuto; per queste atterrebbero al contetenuto 
in s�, indipendentemente dalla procedura 
seguita per l'approvazione. 

In altri termini, sulle leggi posteriori alla Cost�.tuzione 
la Corte costituzionale eserciterebbe il 
potere (che � poi quello riconosciutole chiaramente 
dalla Costituzione) di controllo sostanzialmente 
costituzionale e formalmente giurisdizionale: un 
controllo, cio�, che si conclude con una sentenza la 
quale accerta che la legge non � stata approvata con 
la procedura prevista dalla Costituzione per quelle 
leggi che hanno contenuto di modificazione di 
norme costituzionali. L'effetto abrogante consegue 
da questa sentenza come effetto voluto dall'art. 136 
della Costituzione e non come effetto derivante 
direttamente e soltanto dalla sentenza. Invece, per 
le leggi anteriori alla Costituzione la Corte costituzionale, 
ove ne sindacasse la legittimit� costituzionale 
e le riconoscesse illegittime, non eserciterebbe 
un controllo sulla loro formazione (non essendovi 
una procedura prescritta dalla Costituzione 
della quale servirsi come criterio per tale controllo) 
ma eserciterebbe un vero e proprio potere di abrogazione, 
per incompatibilit� con norme sostanziali 
della Costituzione, che � potere proprio del legislatore 
e non di un organo giurisdiz~onale sia pure esso 
il Supremo. 

Ma c'� di pi�. Se si ammettesse il sindacato di 

costituzionalit� sulle leggi anteriori, il potere della 

Corte si atteggerebbe diversamente, nello stesso 

ambito di tali leggi. Infatti, ove il contrasto si 

verificasse tra questa e norme precettive della 

Costituzione non vi sarebbe materia di giudizio di � 

costituzionalit�, perch� sarebbero i giudici ordi


nari a dover riconoscere l'abrogazione--ex art. 15 

delle preleggi. La Corte costituzionale dovrebbe-


invece intervenire solo se il contrasto si verificasse 

con norme non precettive, le quali, appunto perch� 

tali, non possono determinare l'abrogazione impli" 

cita delle leggi precedenti contrarie. 

�' 


-11 


Non ci sembrano necessarie altre parole per 
dimostrare che questa multiformit� di poteri della 
Corte Costituzionale in materia di giudizio di legittimit� 
costituzionale delle leggi non trova alcun 
fondamento nel sistema unitario di norme che regola 
il funzionamento della Corte. 

Sottoponiamo ora il nostro punto di vista ad 
esame critico in base agli argomenti addotti dai 
numerosi sostenitori della tesi contraria che sopra 
abbiamo riferito. 

Un primo gruppo di argomenti (Battaglia) parte 
dal presupposto che la. nostra Costituzione abbia 
creato un organo con le funzioni che una volta 
nel selvaggio West avevano �i comitati cittadini>> 
incaricati di restaurare .in via straordinaria la legge 
e l'ordine che i giudici e gli sceriffi ordinari non 
erano in grado di tutelare. 

�Dire che la Corte dovrebbe fare quello che non 
ha fatto e doveva fare la Magistratura e cio� riconoscere 
abrogate le nor:rpe anteriori contrarie a 
norme programmatiche della Costituzione, significa, 
noi crediamo, sminuire l'importanza della Corte 
r:ostituzionale o, addirittura, suggerirle i giudizi, 
il che �, qu,anto meno, irriverente. 

Un altro gruppo di argomenti (Calamandrei, 
Esposito) si fonda sul presupposto che la Costituzione 
non contenga nessuna forma precettiva e 
che, per abrogare leggi anteriori contrarie le sue 
disposizioni debbono essere filtrate attraverso le 
decisioni della Corte costituzionale o attraverso 
leggi ordinarie del Parlamento. 

� una tesi che ha certo il pregio di essere logica; 
solo che parte da un presupposto assurdo che non 
ha avuto alcun seguito nella giurisprudenza e nella 
azione degli organi dello Stato e che, come abbiamo 
detto, se avesse veramente avuto peso, avrebbe 
non solo ridotto il valore della Costituzione, ma 
addirittura lo avrebbe annullato. 

Un terzo gruppo di argomenti (Basile, Mortati, 
Calamandrei) si concreta sostanzialmente nel rilievo 
che l'art. 134 quando istituisce il sindacato di legittimit� 
costituzionale sulle leggi non distingue tra 
leggi vecchie e leggi nuove, s� che la distinzione fatta 
dall'interprete si risolverebbe in definitiva, in una 
aggiunta non consentita alla norma. 

Questi argomenti sono stati esaminati gi� dallo 
Azzariti (in �Foro Pad. �, 1948, IV, 53) e ci sembra 
inutile cercare di addurre contro di essi ragioni 
diverse da quelle esposte dall'insigne giurista e 
sopra da noi riportate; e, cio�, che il concetto di 
illegittimit� costituzionale attiene alla procedura di 
formazione della. legge e non pu� avere due significati 
diversi, uno per le leggi posteriori e uno per 
le leggi anteriori. Ci� significa che l'accusa di voler 
fare una distinzione interpretativa non consentita 
si ritorce proprio su quelli che la muovono, i quali 
con troppa superficialit� trascurano di precisare 
il significato d'un concetto giuridico complesso 
(illegittimit� costituzionale) prima di applicarlo 
come criterio di indagine ermeneutica. 

In conclusione, manca un punto d'appoggio 
solido sul quale possa fondarsi la tesi dell'assoggettabilit� 
delle leggi anteriori alla Costituzione a 
giudizio di legittimit� costituzionale a sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 e segg. della Costituzione. 

A conferma della esattezza della nostra tesi ci 
sembra infine decisivo il rilievo che in un Paese 
che, in materia di sindacato di legittimit� costituzionale 
delle leggi, ha un ordinamento simile al 
nostro, sia per le norme sia per gli istituti (Repubblica 
Federale Tedesca) la questione dell'assoggettabilit� 
delle leggi anteriori al suddetto sindacato 
� stata risolta dalla Corte costituzionale (Verfassungsgericht) 
in senso negativo, cos� come noi sosteniamo. 
Si cita per tutte la decisione pubblicata il 
24 febbraio 1953 su questiqne di legittimit� costituzionale 
della legge 9 gennaio 1947, questione 
rimessa alla Corte costituzionale federale dal Tribunale 
di Tuttlingen (in VerfGG., 2, 124). In questa 
decisione � affermato il principio che le leggi anteriori 
alla Costituzione non sono soggette al controllo 
di costituzionalit� della Corte costituzionale 
previsto dall'art. 100, par. 10 della Costituzione 
(analogo al nostro art. 134, n. 1) e ci� proprio in 
base all'argomento che la compatibilit� tra Costituzione 
e leggi anteriori � un problema di contrasto 
(Kollision) tra vecchio e nuovo diritto che 
pu� e deve essere risolto dai giudici ordinari, 
in base ai principi sulla suceessione delle leggi 
nel tempo. 

9. Certo, pu� comprendersi la nobile ansia che 
anima i sostenitori della sindacabilit� costituzionale 
delleleggi anteriori, i quali vedono nella Corte costituzionale 
il mezzo per attuare rapidamente quei 
principi della Costituzione che l'Assemblea costituente 
non volle formulare in norme immediatamente 
applicabili; pu� comprendersi anche se, 
come abbiamo rilevato, l'origine di quella opinione 
� piuttosto spuria, dato che nacque proprio per 
ostacolare l'azione della magistratura che voleva 
applicare subito almeno qualche norma della Costituzione. 
Ma, una tale ansia non pu� giustificare quella 
che sarebbe una vera e propria eversione del nostro 
ordinamento costituzionale. 

Si � dimenticato infatti che c'� l'organo che deve 
attuare le norme programmatiche della Costituzione, 
c'� l'organo che deve integrare con i necessari 
comandi quegli articoli della nost.ra legge fondamentale 
che, cos� come sono formulati, non possono 
ancora essere applicati e sostituiti a norme anteriori 
incompatibili ed anacronistiche; questo � il 
Parla.mento, cio� l'unico interprete legittimo ed 
adeguato della volont� popolare, sulla quale uno 
Stato democratico deve fondarsi. 

La Corte costituzionale non pu� sostituire il 
Parlamento, meno che mai pu� sovrapporsi ad 
esso. E nemmeno pu� interferire nella sua libera 
attivit�, pregiudicandone le decisioni, ci� che potrebbe, 
ad esempio avvenire se la Corte, riconosciuta 
la sua competenza a giudicare della legittimit� 
delle leggi anteriori, ne affermasse in concreto la 
costituzionalit�, creando un ostacolo forse insuperabile, 
ma comunque gravissimo dal punto di 
vista politico, alla loro modificazione-� con legge 
ordinaria. � 

La questione della sindacabilit� costituzionale 
delle leggi anteriori alla Costituzione pu� diventare 
per quello che abbiamo detto, uno dei banchi di 


-12 -


prova della bont�. dei nostri ordinamenti, perch� � 
una di quelle questioni che consentono ad un organo 
supremo dello Stato di riconoscere e fissare i limiti 
invalicabili dei propri poteri, nel che sta il fondamento 
primo dello Stato di diritto. 

BIBLIOGRAFIA 

Oltre le opere e gli Autori citati nel testo sono stati 
consultati i seguenti scritti: 
BARILE PAOLO: La costituzionalit� delle leggi e degli 

atti equiparati emanati dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione e il sindacato dei giudici ordinari (nota 
a sentenza) in � Giur. It. �, 1949, II, 74. 

BERIO ADOLFO: La Corte costituzionale, in �Nuova 
Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza �, � 
1948, p. 549. 

CESAREO PLACIDO: Il sindacato sulla costituzionalit� 
della 1egge da parte del potere esecutivo, in �Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana�, 1953, p. 149. 

GROPPALI ALESSANDRO: La nuova Corte costituzionale. 
La. Corte Bresciana, 1949, n. 9-10, p. 57. 

LA TORRE MICHELE: Le garanzie costituzionali nella 
nuova Costituzione. Il Centenario del Parlamento italiano, 
1948, p. 439. 

MORTATI COSTANTINO: Questioni sul controllo di costituz'ionalit� 
sostanziale della legge (nota a sentenza), 
in �Il Foro Amm. >>, 1948, I, l, 320. 

NuvoLONE PIETRO: Le Leggi penaii e la Costituzione. 
Ed. Giuffr�. 

PERSICO Gmv.A'.NNI: La creazione della Corte costituzionale. 
Montecitorio, 1948, n. 10, p. 11. 

PICCARDI LEOPOLDO: La Corte costituzionale in Italia, 
in<< Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana>i, 
anno 1951, p. 225. 

REPACI ANTONINO: Appunti in tema di Corte costituzionale, 
in �Il Foro Padano'" 1951, IV, 65. 

RUINI MEucmo: La Corte costituzionale nella Costituzione 
italiana, in �Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana>>, 1949, pp. 227-310, 379. 
STELLACCI PIETRO: Il sindacato di legittimit� costituzionale 
sulle leggi prima che entri in funzione la Corte 
costituzionale (nota a sentenza), in � Giur. Compi. 
Corte di Cassazione>>, 1952, II, p. 1571. 
STENDARDI G. GALEAZZO: La Corte costituzionale. Ed. 
Giuffr�, p. 63. 
TEASURO ALFONSO: La Corte costituzionale, in �Rassegna 
di Diritto pubblico'" 1950, p. 1033. 


,RACCOLTA DI 



AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza in 
giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. 
IMPOSTA DI REGISTRO-Rappresentanza in giudizio 
della Amministrazione Finanziaria. (Casi;;., Sez. I, 

n. 348/55. -Est. Arras -Visocchi c. Finanze). 
Nelle controversie sulle imposte di registro, il 
ricorso per cassazione deve essere notificato all'Intendente 
di Finanza presso 1'.Avvocatura Generale 
dello Stato. 

� nullo quindi inammissibile il ricorso per cassazione 
che manchi della indicazione dell'organo 
che rappresenta l'.Amministrazione; tale nullit� 
non � sanabile neppure con la costituzione del Ministro 
(cui non spetta la rappresentanza) n� dell'Avvocatura 
dello Stato (cui non spetta che lo 

jus postulandi). 

IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. 

n. 44 7 / 55. -Est. Novelli -Soc. Coop. Negozi Riuniti 
c. Proc. sup. Imp. di Terni). 
La rappresentanza sostanziale in giudizio del


. l'Amministrazione finanziaria spetta esclusivamente 
all'Intendente di Finanza; � quindi nulla la notifica 
del ricorso per cassazione al Procuratore delle 
Imposte presso l'Avvocatura Generale dello Stato. 

IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. 

n. 569/55. -Est. Novelli -Soc. Coop. Negozianti 
Riuniti V�ndite Calzature c. Proc. sup. Imposte di 
Terni). 
� inammissibile il ricorso per Cassazione contfo 
una decisione della Commissione centrale (a norma 
dell'art. 111 della Costituzione) notificato al Procuratore 
superiore delle Imposte, presso l'Avvocatura 
Generale dello Stato, anzich� all'In,tendente 
di Finanza, a norma dell'art. 1 del R. D. L. 26 
settembre 1869, n. 5286, e ci� senza possibilit� 
di sanatoria, neppure con la costituzione in giudizio. 

PROFITTI DI REGIME -Rappresentam:a. in giudizio 
dell'Amministrazione Finanziaria. (Casot� Sez. I, Sentenza 
n. 1592/55. -Est. Stella-Richter -Mezzabotte 

c. Finanze). 
Per la chiamata in giudizio dell'Amministrazione 
finanziaria in tema di profitti di regime, la rappresentanza 
di questa spetta all'Intendente di Finanza 
e non all'Ufficio speciale profitti di regime del distretto. 


PROFITTI DI REGIME -Rappresentanza in giudizio 
dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza 
n. 1864/55. -Est. Novelli -Perrucchetti c. Finanze). 


La rappresentanza sostanziale in giudizio attribuita 
all'Intendente di Finanza attiene alla materia 
funzionalmente deferita all'Ufficio stesso, tra cui 
non rientra quella dei profitti di regime. 

In materia di profitti di regime il ricorso per 
cassazione notificato al Ministro delle Finanze ed 
al Procur�tore delle imposte (anzich� all'Intendente) 
� validamente proposto. 

IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. 

n. 2289/55. -Est. Liguori -Silvestri c. Ufficio del 
Registro ammende di Napoli). 
Se � vero che, in via generale, la rappresentanza 
in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta 
all'Intendente di Finanza, siffatto principio pu� 
essere derogato da una norma di legge che designi 
espressamente l'organo dell'Amministrazione nei 
cui confronti deve instaurarsi il contraddittorio. 

Un esempio di tale ;deroga si trova nel primo 

capoverso dell'art. 145 della vigente legge di regi


stro con il quale si dispone che �contro l'ingiun


zione il debitore pu� reclamare in via amministra~ 

tiva o proporre opposizione in sede giudiziale con 

atto da notificarsi all'Ufficio che emise l'ingiun


zione�. 

IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio del~ 
l'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. 


n. 2309. -Est. Novelli-Ponzi c. Ufficio del Registro 
di Aquila). 
� inammissibile il ricorso per Cassazione notificato 
all'Ufficio del Registro, in persona del Procuratore 
pro tempore, anzich� all'Intendente di 
Finanza. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza 
dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza 
n. 2537/55. -Est. Siciliani -Amministrazione 
delle Finanze -Coop. Sorbara). 

Ai fini di una valida costituzione del rapporto . 
processuale nei confronti della P. A. occorre ~hequesta 
stia in giudizio attraverso l'organo cui � 
dall'ordinamento demandata la cura di una determinatlli 
sferlli di interessi e nella persona di colui 


-14 -� .

' 

al quale � dalla leg�ge attribuito il potere di agire 
per l'organo stesso. 

La nullit� della citazione derivante dalla violazione 
delle norme .concernenti l'anzidetta ripartizione 
di competenza. e di attribuzioni -la quale 
si verifica nella ipotesi che una determinata amministrazione 
dello Stato sia convenuta in giudizio 
nella persona del titolare di un ufficio, anche gerarchicamente 
superiore, ma comunque diverso da 
quello contemplato dalla legge ai fini della attribuzione 
.del necessario potere di rappresentanza � 
di carattere assoluto e non pu� essere sanata dalla 
costituzione in giudizio della Avvocatura dello 
Stato (nella specie in materia di controversie relative 
ad imposte, il giudizio era stato instaurato nei 
confronti del Ministero delle Finanze anzich� nei 
confronti dell'Intendente di l!'inanza). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA � Rappresentanza 

dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sen


tenza n. 3478/55. -Est. Gabrielli -Ditta Canniolo 

c. Finanze). 
In base al�a tabella annessa al R. D. 25 giugno 
1865, n. 2361, richiamato dall'art. 51 del T. U. 
30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza in 
~iudizio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato 
� devoluta ai direttori compartimentali delle 
Tasse e del Demanio, successivamente sostituiti 
dagli Intendenti di Finanza (R. D. 26 settembre 
1869, n. 5286). 

Riconosciamo francamente che nel precedente numero 
della Rassegna (p. 19,1 del 1955) siamo caduti 
in un equivoco: nel commentare la sentenza 29 gennaio 
1955, n. 537 del Tribunale di Roma con la quale 
era stato affermato che nei giudizi di opposizione ad 
ingiunzione per il pagamento dell'imposta di registro 
la rappresentanza in giu-dizio dell'.Amministra:z:ione 
finanziaria spetta al Procuratore dell' Ufflcio del Registro 
e non all'Intendente di Finanza, ci stupivamo 
del fatto che il Tribunale continuasse a ribellarsi alla 
costante e consolidata giurisprudenza della Corte 
di Cassazione. Ritenemmo di poter qualificare costante 
e consolidata tale giurisprudenza sulla base 
delle sentenze delle Sezioni U niie 22 aprile 1954, 

n. 1207 e della Sez. I 12 marzo 1953, n. 585 pubblicate 
in questa Rassegna (1954, p. 188 e 1953 
p. 124) nonch� di numerose altre decisioni precedenti 
(Oass., 13 maggio 1950; n. 1238 iti cc Foro It. n, 
1951, I, 1385; 29 gennaio 1948, n. 135 in cc Riv. 
Leg. Fisc. n, 1948, 162) con le quali la Corte di Cassazione 
aveva seynpre ritenuto che nelle cause relative 
a rapporti tributari, la rappresentanza in giudizio 
delle Finanze spetta all'Intendente di Finatiza. 
Dobbiamo invece ora ammettere che sulla questione 
regna ancora la massima incertezza, la quale appare 
evidente dal breve panorama giurisprudenziale che 
pubblichiamo, limitato alle sentenze della Corte di 
Cassazione pubblicate nell'anno 1955. 

Nessun commetito riteniamo sia necessario per le 
due sentenze n. 1592 e n. 1864 con le quali la stessa 
Oorte di Cassazione, suprema regolatrice del diritto, 
ha dato alla distanza di venti giorni due soluzioni 
opposte allo stesso problema: la individuazione del


...... 

l'organo cui spetti la rappresentanza in giudizio della 
.Amministrazione finanziaria nelle controversie relative 
alla avocazione dei profitti di regime. Con la 
prima sentenza � stato indicato l'Intendente di Finanza, 
con la seconda si � decisamente negata la compe-~ 
tenza dell'Intendente per indicare, non si comprende 
bene se in via congiuntiva o alternativa, il Ministro 
e l' U fflcio distrettuale delle Imposte. 

Anche con la sentenza n. 2289 la Corte Suprema 
ha smentito tutta la precedente giurisprudenza c�n 
la quale aveva indicato nell'Intendente di Finanza 
l'organo cui spetta la rappresentanza dell'Amministrazione 
finanziaria nelle controversie re_lative ad 
imposte e tasse. 

N �, si badi, il contrasto con la precedente giurisprudenza 
� attenuato dalla conferma, contenuta nella 
sentenza che ora esaminiamo, della regola generale 
della rappresentanza dell'Intenderite di Finanza, regola 
che soffrirebbe una eccezione nelle cause di opposizione 
ad ingiunzione fiscale, in forza dell'art. 145 
della legge di registro, per il quale l'opposizione deve � 
notificarsi all'ufflcio che emise l'ingiunzione. Ci� 
perch� con la senten2'a n. 585 del 1953 (la cui motivazione 
pu� leggersi in cc Foro It. >>, 1953, I, 790 e 
in cc Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 515). la Corte aveva 
chiaramente affermato che nessuna deroga poteva 
derivare dagli articoli 145 e 147 della legge di registro, 
alla regola della rappresentanza dell' I ntende9ite, 
e perch�, con la sentenza n. 1207 del 1954 (se ne veda 

la motivazione in cc Foro It. n, 1954, I, 1100) fu 
dalle Sezioni Uri.ite affermata la competenza dell'Intendente 
di Finanza proprio in una causa di opposizione 
ad ingiunzione per il pagamento di imposta 
di registro; e gi� prima, con la sentenza n. 135 del 
1948 (cc Riv. Leg. Fisc. n, 1918, 162), era stato chia


ramente affermato: cc Tali uffici (esecutivi della Finanza) 
secondo i testi ora citati (tra questi era la legge 
di registro) sono bens� autorizzati alla riscossione dei 
tributi affidati alla loro amministrazione e anche a 
procedere alle esecuzioni mobiliari e immobiliari 
contro i contribuenti morosi, ma gli stessi testi non 
contengono alcun accenno da cui possa desumersi che 
all'infuori di tali atti essi abbiano maggiori facolt� 
e tantomeno quelle di una rappresentanza generale 
della .Amministrazione finanziaria ... E di conseguenza 
i suddetti ufflci hanno bmis� la facolt� di rappresentare 
l'Amministrazione in quelle procedure, ma non 
anche quella di rappresentarla nelle cause in. cui si 
discute della legittimit� dei tributi �. 

Ci asteniamo volutamente da ogni commento sul 
merito delle sentenze sopra riportate perch� ritenia1no 
che specie su una questione meramente formale, quale 
� quella della individi6azione dell'organo abilitato a 
rappresentare in giudizio l'Amministrazione finanziaria, 
di qualunque soluzione si accolga potr� dirsi 
che essa � pi� o meno esatta, non che essa � pi� o 
meno giusta, onde l'esigenza di trovare la soluzione 
esatta � secondaria rispetto alla necessit� di trovare 
la soluzione certa, che possa essere di guida sicura 
per t'utti, giudici, parti ed avvocati. Solo perci� riteniamo 
assai pericolosa la tendenza che �za � Corte___ di __ 
Cassazione sembra voler seguire con le smitenze 

n. 1'864 e n. 2289 secondo la quale la regola generale 
della rappresentanza dell'Intendente pu� essere derogata 
dalle singole leggi d'imposta. Simile tendenza, 

-15 


, 


se <1,ovesse affermarsi, sarebbe fonte di molte iricertezze 
� costringerebbe le parti che volessero intentar causa 
al fisco, a ricerche ponderose e ad affrontare problemi 
difficilmente solu�ili dato l'enorme numero di leggi 
tributarie vigenti. 

GIORGIO AZZARITI 

FALLIMENTO -Ammissione con riserva dei crediti 
per imposta in pendenza del giudizio promosso dal 
contribuente avanti le Commissioni tributarie. (Cass .. 
Sez. I, Sent. n. 1323/55. -Pres. Piacentini. -Est, 
Passanisi -P. M. Martucci (diff.), Finanze c. Jenna). 

Il credito privilegiato dello Stato per imposta 
generale sull'entrata risultante dall'avviso di accer� 
tamento contro il quale il contribuente ha proposto 
opposizione va ammesso eon riserva al passivo del 
fallimento. 

Dall'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, 
come nota la sentenza della Cassazione, lo Stato, 
creditore di imposta, era stato ammesso da tutti i 
giudici delegati ai fallimenti con riserva, in pendenza 
dei ricorsi dei contribuenti, che nello stato di insolvenza 
che precede la dichiarazione, non mancano di proporre 
i ricorsi pi� infondati per ritardare il pagamento. 


La pacifica prassi, confermata dalla assenza di 
ogni precedente giurisprudenziale, � stata interrotta 
dal Tribunale di Palermo e dalla Corte della stessa 
citt�, che avevano ritenuto che in pendenza del ricorso, 
il credito d'imposta non potesse� ritenersi certo n� 
sull'an, n� sul quantum. � 

Nonostante la trascurabile importanza economica, 
era evidente la necessit� di denunziare alla Corte di 
Cassazione la deviazione giurisprudenziale, che trascurava 
la presun.iione di legittimit� dell1accertamento 
tributario, nonch� la natura dichiarativa 
dell'accertamento, dato che il creditore d'imposta 
sorge dal momento in cui si verificano i presupposti 
per il sorgere dell'obbligazione tributaria e la 
natura di lite tributaria del giudizio avanti la 
Cassazione. 

Riportiamo la parte essenziale della sentenza della 
Corte Suprema che ha con il suo alto insegnamento 
ancora una volta corretto una pericolosa deviazione 
giurisprudenziale per quanto assolutame'l'lte isolata: 

� Il ricorso per la prima volta pone a questo Su


premo Collegio la questione: se possa o meno essere 

ammesso con riserva al passivo del fallimento un 

credito per imposta risultante da av�viso di accerta


mento contro il quale il fallito ha proposto opposi


,-.ione. 

� L'esatta soluzione non pu� prescindere dalla corretta 
precisazione della natura giuridica dell'accertamento 
fiscale e dell'opposizione proposta dal debitore, 
con speciale riferimento all'imposta generale sull'entrata. 


�Il debito d'imposta e correlativamente il credito 

dell'Amministrazione ed il suo importo sorge dalla 

legge stessa all'avverarsi dei presupposti di fatto da 

questa stabiliti con assoluta precisione. L'obbligazione 

relativa, quindi, nella specie � sorta prima del falli


mento del contribuente~ Trattandosi di imposta gene


rale sull'entrata, dovuta in abbonamento, il canone 
annuo � ragguagliato al volume degli affari ed il tributo 
si corrisponde in base alle entrate conseguite, ed 
il debito sorto al momento dell'effettivo incasso viene 
pagato nel modo gi� precisato. 

�La dichiarazione present0tta dal. CO'�'ptribuente d� 
luogo all'immediata liquidazione e riscossione del 
tributo sull'entrata dichiarata. Tale entrata � soggetta 
al controllo della fina'/'l.za e se � accertata in 
misura superiore a quella dichiarata, l' U fflcio del 
Registro notifica al contribuente regolare avviso di 
accertamento. 

cc Questo, come tutti gli avvisi di accertamento, determina 
il debito di imposta ed � notificato al contribuente. 
Tale atto amministrativo non � esecutivo s� 
dopo la notifica sia stata proposta opposizione nei 
modi e nei termini stabiliti dall'art. 15 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 
1946, n. 469, alla Commissione provinciale delle 
imposte, sezione speciale per la detta imposta, 
istituita dall'art. 16 del decreto legislativo citato. 
Questa Commissione, come tutte le Commissioni 
delle imposte, ha, per consolidato insegnamento 
di questo Supremo Collegio, anche se non manca 
qualche dissengo in dottrina, carattere giurisdizionale 
e non amministrativo (Sent. n. 2169 del 29 luglio 
1950). . . 

cc La decisione, quindi, ha natura giurisdizionale 
e per quanto -riguarda l'accertamento dell'imposta 
gen1Jrale sull'entrata dovuta in abbonamento, � definitiva 
la valutazione dell'entrata imponibile. Se l'opposizione 
sospende l'esecutoriet� dell'atto amministrativo, 
che determina il debito d'imposta, non fa 
venire meno questo ed il relativo credito dell'Amministrazione 
�, bench� assistito dalla presunzione di 
legittimit� di tutti gli atti amministrativi, contestato, 
nel senso che l'esisten.za stessa e pi� ancora l'ammontare 
dipender� dalla decisione della Commissione 
delle Imposte adita. Il titolo definitivo � tale decisione, 
mentre l'avviso di accertamento oggetto di opposizione 
� un titolo provvisorio, privo pertanto di forza esecutiva. 
Tale situazione giuridica corrisponde perfettamente 
ai crediti condizionali ed a quelli per i quali 
non siano stati presentati i documenti giustificativi, 
perch� tutte e due le dette categorie subordinano sia 
l'esistenza sia l'importo del credito: al verificarsi 

o meno della condizione; alla presentazione ed all'esame 
positivo dei documenti esibiti. 
cc Se tali due categorie di crediti sono ammessi co1i 
riserva al passivo del fallimento, ha eguale diritto a 
detta ammissione il credito privilegiato dello Stato 
per imposta generale sull'entrata, in base ad avviso 
di accertamento contro il quale � stata proposta opposizione. 
Infatti anche per tale credito ricorre la stessa 
condizione: cc si vera sunt esposita >>, che sussiste 
n1Jlla particolare configurazione del provvedimento di 
ammissione con riserva; il quale � sempre di accoglimento 
della domanda di collocazione, perch� il giudice 
della verifica accerta il credito e lo ammette al concorso 
sotto l'anzidetta condizione. Questa f, dovuta alla incompleta 
documentazione della doman<J:~,. in quanto 
il creditore specifica il titolo sul quale la fonda __ed jl 
giudice ne -riconosce in ipotesi la validit�, salvo controllo 
della sussistenza effettiva)). 

G. BELLI 

-16 



IMPOSTE E TASSE� Navi Liberty vendute dagli S, U. 

d'America al Governo italiano e da questo ad arma


tori privati � Contratto di vendita contene~te una 

clausola che viene interpretata come d'esonero dal 

diritto di licenza di cui al D. L, 13 maggio 1935, n. 894. 
DAZI DOGANALI -Importazione navi� Momento per


fezionativo dell'importazione. . 

SCAMBI E VALUTE� Cambio ufficiale di cui al Bando 
Badoglio 24 settembre 1943, n. 61 e quota addizionale 
di cui ai DD. LL. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 
1946, n. 9. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2422 e 2709 del 
1955. -Montella e Ministeri Tesoro e Finanze; Soc. 
Marittima Navigaz. Unione c. Ministeri Tesoro e Finanze 
-Pres.: Acampora -Rel.: Bianchi d'Espinosa 


P. M.: Pettinari). 
Deve ritenersi nulla la clausola ch'era contenuta 
nei vari contratti con cui il Governo italiano vendette 
ad armatori italiani le navi Liberty cedutegli 
dal Governo statunitense, e colla quale si stabiliva 
che gli acquirenti nell'importazione delle navi sarebbero 
stati esenti dal diritto di licenza di cui al 

D. L. 13 maggio 1935, n. 894. 
L'importazione della nave si verifica per effetto 
del passaggio di bandiera, ai fini del quale � suffi.cente 
la concessione del passavanti provvisorio di 
cui all'art. 149 Codice della navigazione. 

La quota addizionale di cui ai DD. LL. 4 gennaio., 
1946 n. 2 e 28 gennaio 1946 n. 9 era integrativa . 
del cambio ufficiale stabilito col Bando Badoglio 
24 settembre 1943, n. 61. 

Gi� dicemmo in questa� Rassegna (1953, p. 99) 
della principale controversia cui dette luogo la nota 
distribuzione di oltre cento navi Liberty cedute all'Italia 
dagli Stati Uniti negli anni dal 1946 al 1948. 

Come allora avvertimmo, tale distribuzione avvenne 
attraverso due passaggi di propriet� entrambi 
verificatisi in territorio americano, un primo contratto, 
redatto su di un unico schema che fu eguale 
per tutti, di trasf erirnento dal Governo statunitense 
a quello italiano, un secondo contratto, anch'essoidenticamente 
formulato per tutti, col quale per ogni nave 
si fece luogo al trasferimento dal Governo italiano (Ministero 
del Tesoro) al rispettivo armatore acquirente. 

V a premesso che preventivamente le linee dell' operazione 
erano state concordate fra il Ministero del 
Tesoro e la Federazione degli armatori, in un appunto 
di cui la Federazione ebbe copia e nel quale 
sostanzialmente il Ministero del Tesoro da1'a affl,damentQ 
alla Federazione che il trasferimento delle 
navi avrebbe avuto luogo in esenzione dalla tassa di 
registro, dalla tassa s�ll' entrata e dal diritto di li,cenza 
di cui al D. L. 13 maggio 1935, n. 894. E di tali intese 
venne dato atto in un apposito art. 7 dello schema 
che poi venne adottato per i singoli contratti. 

Ne sono sorte numerose caitse nei confronti del 
Ministero del Tesoro, ed alcune anche in quelli del 
Ministero delle Finanze, perch� in esse si discuteva 
altres� del cambio in base al quale era stato liquidato 
il diritto di licenza, poich� i contratti erano stipulati 
in dollari. 

Di tali cause, quelle di cui in epigrafe sono arrivate 
fino in Cassazione, dopo sentenze della Corte d'Appello 
di Roma che ci sono state favorevoli sul punto 
della pretesa inadempienza del Ministero del Tesoro; 
e in ordine a questo punto il Supremo Collegio ha 
ricorsi i respinto degli armatori. In pendenza della 

pubblicazione di tali pronunziati della Cassazio1ie, 
si sono avute quattro sentenze della Corte d'Appello 
di Genova favorevoli agli armatori, sempre nei confronti 
del Ministero del Tesoro: e abbiamo prodotto 
n�turalmente ricorsi avverso dette sentenze, ricorsi 
sul cui esito favorevole sembra potersi contare, dati 
i precedenti gi� stabiliti dal Supremo Collegio. 

Non ripeteremo quanto gi� dicemmo circa l'inconcludenza 
della montatura che si � voluta creare in 
queste cause adducendo che il Ministero del 1-'esoro 
non avrebbe tenuto fede ai suoi impegni, mentre tutti 
sapevano che impegni tion ce n'erano n� ce ne potevano 
essere, perch� per esentare dal tributo ci voleva 
una legge; e, sebbene questa legge non ci fosse, tuttavia 
gli armatori stipularono ugualmente i loro contratti. 

Per eludere la macroscopica nullit� dell'art. 7, le 
diverse parti attrici hanno ricorso ai pretesti pi� disp�rati, 
e anche, tavolta, pi� ... contraddittori. Si � 
invocato il principio della conservazione del contratto, 
per dire che nel dubbio il patto si dovesse interpretare 
nel senso che l'Amministrazione si fosse obbligata 
non ad esentare gli armatori dal diritto di licenza, ma 
a restituire l'importo da essi pagato per tale titolo. 
Si � detto che l'obbligo dell'Amministrazione non fosse 
di esentare, il che era atto di carattere legislativo, ma 
di �fare tutto il possibile� (?) onde l'esenzione fosse 
accordata, sicch� all'Amministrazione sarebbe stato 
addebitabile di non aver dato la prova di essersi adoperata 
in tal senso. In contrasto con questo, si � detto 
poi addirittura che l'esenzione fosse stata legalmente 
accordata e che il provvedimento di esenzione dovesse 
(??) ravvisarsi nel contratto stesso: tesi che si � 
ricavata deformando l'art. 3 del decreto istitutivo del 
tributo, col quale si demandava ad un Comitato di 
ministri di formulare le norme di applicazione del 
decreto stesso e di stabilire le eventuali esenzioni ! 

� venuta poi fuori, finalmente, quest'ultima escogitazione, 
che pur ha attecchito nelle citate sentenze 
della Corte d'Appello di Genova. Non nel contratto, 
ma in quei famosi appunti ch'erano stati redatti nel 
1946, si era detto che all'atto della vendita le navi 
avrebbero avuto il passavanti provvisorio. Questa 
che non era se non la semplice previsione di un adempimento 
di ordinaria amministrazione, necessario 
perch� le navi acquistate dagli armatori potessero 
venire in Italia viaggiando con bandiera nazionale 
(adetnpimento che nulla aveva da vedere col pagamento 
del tributo), nelle deduzioni delle ditte attrici e 
nella moti1;azione della Corte d'Appello di Genova 
si � trasformata in un obbligo dell'Amministrazione 
di � nazionalizzare � la nave, dove la parola � nazionalizzare 
>> viene adoperata nel senso corrente di 
assolvere il dazio doganale, mentre si riferisce al 
trapasso di bandiera, che n01b presuppone affatto 
il previo pagamento del dazio. 

Di quest'ultima trovata, acca�mpata solo nelle cause 
di Genova, mentre non era ancora venuta fuori in 
quelle di Roma cui si riferiscono le sentenze della 
Cassazione indicate in epigrafe, dette sentenze non 
hanno avuto occasione di occuparsi se non in modo 
indiretto e parziale. La motivazione. del Supremo 
Collegio p�u� riassumersi cos�: � 

a) l'art. 7 del contratto contiene chiaramente 
l'esenzione da un tributo e come tale � colpito da nullit� 
insanabile; 


-17 


b) quanto alla tesi che V art. 7 non contenga i6na 
ewnzione ma un accollo, e quanto all'eccezione dell'Amministrazione 
che in tal caso la n'ullit� sussisterebbe 
egualmente perch� l'accollo costituirebbe i.:n 
tentativo di eludere il divieto di esenzione, la questione 
� superata dal fatto che nel caso trattasi chiarissimamente 
d'esenzione e non di accollo; 

e) neppure pu� essere presa in considerazione 
la tesi che l'Amministrazione si fosse impegnata a 
fare il possibile per ottenere il provvedime�nto di esenzione, 
sia perch� l'art. 7 non pu� manifestamente 
essere interpretato in. tal senso, sia perch� � non si 
vede come la rnancata presentazione di un progetto 
di legge (che avrebbe potuto essere respinto, come lo 
fu, dall'organo legislativo competente), abbia potuto 
essere causa di un danno risarcibile l>, 

Gli acqibisti delle �navi Liberty si riferiscono in 
buona parte, e cio� quelli stipulati durante il 1946 
e quasi tutto il 1947, ad un periodo nel quale il cambio 
del dollaro, che all'inizio del 1946 era ancora 
quello ufflciale di L. 100 del bando Badoglio del 1943, 
venne progressivamente pressoch� a sestuplicarsi per 
effetto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi 
in materia. Dovendo quindi adottarsi il cambio del 
momento in cui, verificandosi l'importazione, sorge 
il diritto dello Stato alla riscossione del dazio doganale 
e quindi anche del diritto di licenza, ne derivava 
che il considerare come perf ezionativo dell'importazione 
l'uno o l'altro momento, portava a differenze 
economiche rilevantissime. 

E la controversia ha dato occasione al Supremo 
Collegio di fissare un importante principio in materia 
d'importazione di navi, su di un pitnto sul 
quale mancavano precedenti di giurisprudMi,za e la 
stessa Amministrazione era assai incerta circa i cri~ 
teri da adottare. 

Essendo stato concesso � alle navi il passavanti 
provvisorio (art. 149 Codice della navigazione) nella 
stessa data della stipula dei contratti, nessun ufficio 
ritenne di dover: considerare il passa�vanti provvisorio 
come avente infiuenza rispetto alla determinazione 
del momento in cui si verificasse l'importazione. Alcuni 
uffici, invece, ritennero rilevante quella data come 
concernente l'acquisto della nave e adottarono il cambio 
vigente alla data stessa come riferentesi all'acquisto, 
che invece nulla aveva da vedere coll'importazione. 
Altri invece liquidarono il tributo in base al 
cambio della data in cui la nave venne iscritta nelle 
matricole; altri in base alla data nella quale l'armatore 
aveva presentato la dichiarazione d'importazione; 
altri ancora in base alla data del rilascio dell'atto 
di nazionalit�, data che essendo la pi� avanzata in 
ordine di tempo portava alla liquidazione pi� vantaggiosa. 


Il problema si ricollega al tema che a suo tempo, 
ed ancora a proposito del diritto di licenza, agit� 
la dottrina e la gi'urisprudenza sul se fosse concepibile 
l'importazione delle ')1,avi: mentre dai sostenitori 
della tesi negativa essenzialmente si adduceva 
che le navi, e in particolare quelle cosiddette maggiori, 
nO'l'b potessero essere oggetto d'importazione, in quanto, 
stando a mare, si trovavano nell'impossibilit� di attraversare 
la linea di confine, ch'� data dal Zillo del 

mare. Su tale tema esiste una ricca bibliografia, sia 
anteriore sia posteriore alla nuova legge doganale, e 
che � q'ui superfiuo citare. 

Fu appunto la nuova legge doganale che sopravvenne 
a troneare il punto pri~cipale del dibattito, 
confermando la possibilit� dell'importazione delle 
navi. Coll'art. 4 essa stabil� che �il diritto all'imposta 
sulle navi estere sorge solo col trapasso della 
bandiera estera a quella italiana e col rilascio del relativo 
atto di nazionalit�)), E sull'art. 4 si fondarono 
ben cinque sentenze della Cassazione, alcune del 1943 
e altre del 1948 (riportate anche nella Relazio~ie dell'Avvocatura 
per gli anni dal 1942 al 1950, vol. I, 

p. 829) le quali respinsero anche altre eccezioni che 
venivano elevate contro l'applicazione del diritto di 
licenza all'importazione delle navi. 
Cosicch� le cause delle quali qui ci occupiamo hanno 
trovato la questione cos� com'era rimasta a seguito 
dei suindicati pronunziati della Cassazione: coi 
quali venne data ragione dell'art. 4 spiegando che per 
le navi non era necessaria la rnateriale i'mportazione, 
dovendosi intendere che la� nave all'estero � importata 
quando viene a far parte dell'economia nazionale, il 
che si verifica col trapasso della bandiera e col relativo 
atto di nazionalit�. 

Il punto nuovo da risolvere era questo: quid q�uando 
� stato concesso soltanto il passavanti provvisorio, 
il quale, per gli articoli 149 e 155 Cod. N avig. 
� sufficiente pel trapasso di bandiera ? La stessa 
Amministrazione non aveva 1nai ritenuto che il 
passavanti provvisorio bastasse a rendere esigibile 
il dazio doganale, tanto vero che nelle Istruzioni Ministeriali 
che accompagnarono la pubblicazione della 
legge doganale si ieggeva: �Se l'acquisto e il relativo 
trapasso avvengono all'estero con rilascio di atto provvisorio 
di nazionalit�, la dichiarazione alla Dogana 
dev'essere fatta al primo arrivo della nave in un porto 
del Regno >l, 

Inoltre la stessa poco felice formulazione dell'art. 4, 
il quale richiedeva pel verificarsi dell'importazione 
il trapasso di bandiera e l'atto di nazionalit�, induceva 
a ritenere che da questo secondo non potesse 
prescindersi ai fini di perfezionare l'importazione: 
tanto pi� che alla completa parificazione dcl passavanti 
provvisorio all'atto di nazionalit� sembrava 
ostare anche la considerazione che il passavanti provvisorio 
ha una durata limitata, non superiore ad 
un anno, dopo il quale esso non ha pi� valore. 

Ma la Corte d'Appello di Roma, prendendo lo 

spunto dallo stato della giurisprudenza quale risul


tava dai suindicati pronunziati della Cassazione del 

1943 e del 1948, ha ritenuto che, dovendosi ritenere 

che in relazione alle navi il coneetto d'importazione 

.presei11tda dal materiale attraversamento della linea 
doganale e sia collegato al passaggio di bandiera, cui 
era sufficiente il passavanti provvisorio anehe se 
rilasciato all'estero, cos� il diritto di licenza si dovesse 
liquidare in base al cambio della data del passavanti 
provvisorio, per quanto concesso all'estero. Da parte 
nostra furono prodotti ricorsi su questo punto delle 
sentenze, fondandoci sulla lettera dell'art:-4 che parla 
dell'atto di nazionalit�. Ma il Supremo Collegio-ha-aderito 
al criterio della Corte d'Appello: criterio ehe 
tuttavia in altri casi potr� riuscire vantaggioso all'Amministrazione 
i'fl, quanto consentir� di antici



-


.

-18 

� 


~


pare notevolmente la riscossione del dazio nel caso 
d'importazione di navi. 

E, conunque, per i dubbi cui dava origine la questione, 
era opportuno avere su di essa il responso 
del Supremo Oollegio. 

Altra questione ch'� stata decisa colle sentenze 
di cui ci occupiamo riguarda la qiwta addizionale di 
lire 125 di cui ai D.L. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 
1946 n. 9. E cio�, nei casi in cui il passavanti 
provi1isorio era stato concesso in una data in cui era 
ancora in vigore il cambio ufficiale di lire 100 di 
cui al Bando Badoglio, sosteneva l'Amministrazione 
che tale cifra andasse aumentata della detta qibota, 
quale integrati,va del cambio ufficiale medesimo. Gli 
armatori invece lo contestavano, sostenendo che la 
quota addizionale era stata introdotta al solo scopo 
di favorire le� esportazioni, colla conseguenza che la 
si potesse applicare solo nei rapporti d'importazione 
od esportazione e non mai considerarla come un aumento 
del cambio ufficiale valevole anche ai fini tributari. 


Sulla questione si era gi� pronunziata la Oorte 
di Oassazione, in tema di tassa di registro su contratto 
stipulato in dollari, colla sentenza 20 aprile23 
ottobre 1953, n. 3486 in causa Oosta c. Finanze, 
la quale accolse la nostra tesi ritenendo che della ripetuta 
quota addizionale dovesse a tutti gli effetti, e 
quindi anche a quelli tributari, tenersi conto in aumento 
al cambio ufficiale di 100. 

Analogamente ha deciso la Oorte d'Appello di 
Roma nelle cause di cui ci occupiamo, ed anche su 
questo punto la Oassazione ha respinto il ricorso degli 
armatori, com'era prevedibile dopo la citata precedente 
sentenza in causa Oosta. 

G. OALENDA 
LOCAZIONE -Contratti stipulati dopo il 10 mar


zo 1947 -Durata riferita al regime vincolistico 


Clausola risolutiva -Efficacia. (Cass., Sez. III, Sent. 

n. 3420 del 22 ottobre 1955. -Pres.: Mancini -Est.: 
Natale -P. M.: Rossi -Finanze c. Unione Operaia 
del Pignone). 
Nei contratti di locazione non sottoposti al regime 
vincolistico in forza di legge, ma la cui durata 
fu convenzionalmente stabilita uguale a quella 
del regime vincolistico, ben pu� spiegare tutta �1a 
sua efficacia la clausola risolutiva espressa pattuita 
per il verificarsi di determinati avvenimenti. 

La questione decisa dall'annotata sentenza e sulla 
quale non constano precedenti presenta un notevole 
interesse non solo dal p�unto di vista pratico e la solu


zione adottata �, a nostro avviso, pienamente aderente 
alla natura del regime vincolistico delle locazioni. La 
fattispecie era 'la seguente: nel 1948 l'amministrazione 
finanziaria aveva stipu-lato un contratto di locazione 
con l'Unione operai.a del Pig'n!one relativamente 
ad una ex-casa del fascio, che la predetta Unione 
occupava fin dal 1946. Il contratto aveva regolato i 
rapporti econo�mici fra le parti fin dall'origine dell'occupazione 
e in esso si faceva riferimento al regime 
vincolistico sia per la durata che per il canone; era, 
per�, pattuita la risoluzione del contratto per il caso 
che l'amministrazione avesse avuto necessit� di adibire 
l'immobile ad un servizio governativo. Il Tribunale, 
aderendo all'ormai costante insegnamento della 
Oorte di Oassazione, aveva fatto giustizia delle tesi 
sostenute in via principale dall' Unione, escludendo 
che il godimento di fatto dell'immobile potesse rappresentare, 
nei confronti della pubblica amministrazione, 
l' attuazion~ di un contratto i1erbale di locazione 
ed escl1idendo, altres�, che il contratto, pur essendo 
stato stipulato dopo il 1� 1na.rzo 194 7, fosse soggetto a 
proroga legale per il fatto che avesse regolato rapporti 
anteriori, ricevendo cos� per volont� delle parti effetto 
retroattivo. Ma aveva ritenuto che il contratto 
stesso fosse stato assoggettato al regime vincolistico 
per volont� delle parti e che, conseguentemente, niuna 
efficacia potesse esplicare la clausola risolutiva in 

esso contenuta. 

La Oorte di Oassazione, accogliendo la tesi sostenuta 
dalla Avvocatura, ha escluso che le parti possano 
assoggettare al regime vincolistico un contratto, 
che non rientra nella fattispecie legale, ed ha riconosciuto 
alla volont� delle parti manifestata in tali sensi 
efficacia meramente contrattuale in ordine alla durata 
del contratto, con la conseguenza della derogabilit� 
di tale patto per effetto degli altri patti in esso contenuti 
ed in particolare della clausola risolutiva. 

Per quanto riguarda gl'immobili del soppresso 

p. n. f. la questione non ha pi� interesse pratico per 
l'amministrazione dopo la sentenza n. 2790 del 4 
ottobre 1955 (retro, p. 189, 1955), con la quale le 
Sezioni Unite della O orte di Oassazirme hanno aff ermato 
l'affievolimento, per effetto del decreto presidenziale 
di destinazione, degli eventuali diritti soggettivi 
sorti, relativamente ad essi, per effetto di contratti 
anteriormente stipulati. Resta, per�, la importanza, 
da un punto di vista tecnico e sistematico, 
del principio affermato e secondo il quale il regime 
vincolistico, non solo delle locazioni, ~ posto in essere 
con carattere d'inderogabilit� da norme di ordine 
pubblico, le quali esplicano tutto il loro vigore anche 
quando escludona da vincoli determinati cont1 atti, 
che non possono esservi sottoposti per volont� delle 
parti. 
G. GUGLIELMI 

v..;: � 

' 

, 
ORIENTAMENTI GIURISPR UDENZIA.Ll 
DELLE CORTI DI MERITO 

CONTRABBANDO � Merci importate con bolletta di 
cauzione. (Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 20 ottobre 
1955 -Pres.: Falcidia; Est.: Del Balzo; P. M.: 
Sitto (conf.) -Imputati Buzzurro Giuseppe ed altri). 

Nel caso di importazione di merci mediante bolletta 
di cauzione, se l'importatore fa mendaci 
dichiarazioni circa la quantit� delle merci importate, 
al fine di sottrarre una parte di queste al pagamento 
dei diritti di confine, commette il delitto di contrabbando 
e non gi� la contravvenzione prevista 
dall'art. 120 della legge doganale. 

Si ha contravvenzione, difatti, quando le merci 
importate risultino di quantitativo diverso da quello 
dichia,rato nella bolletta di cauzione e tale differenza 
di quantitativo sia imputabile solo a semplice 
colpa dell'importatore, non gi� a volont� deliberata 
di sottrarre una parte delle merci al pagamento 
dei diritti di confine. 

La 
sentenza cos� 'motiva. 

cc L'appellante infondatamente sostiene che i fatti 
ascritti troverebbero configurazione nelle due ipotesi 
contravvenzionali di cui agli articoli 119 e 120 della 
legge doganale, anzich� nella ipotesi delittuosa ascritta, 
e perci�, con que,st'altro dilatorio motivo di gravame, 
mostra di �dimenticare innan.'<!i tutto i criteri distintivi 
fra delitti e contravvenzioni, quindi tralasciando 
di considerare il contenuto, la portata e la. ratio di 
dette disposizioni, che i fatti in tali articoli previsti 
sono del pari ritenuti dalla stessa legge doganale 
come delitto, quando sono stati commessi con mezzi 
fraudolenti ed allo scopo di evadere in tutto od in 
parte il pagamento del tributo. 

cc Invero il fatto in s� materiale della dichiarazione 
inesatta resa dall'interessato per ottenere la restituzione 
dei diritti (art. 119) oppure della inesatta indicazione 
della eff etti�va quantit� e qualit� delle merci 
riportate nel bollettino di cauzion� (art. 120), d� 
luogo a due distinte ipotesi contravvenzionali senza 
bisogno di indicare, nell'uno o nell'altro caso, lavolont� 
e lo scopo che determinarono tali inesattezze, 
di tal che queste rifiettono due violazioni contravvenzionali 
meramente colpose, la cui punibilit� si ricollega 
al solo elemento soggettivo, purch� risulti beninteso 
caratterizzato dalla volontariet� di esecuzione. 
In ordine dunque a tali ipotesi, per la cui natura non 
� richies.to nemmeno il dolo, n� come elemento costitutivo, 
n� cu,me aggravante, come si verifica nel caso� 
in cui il fatto contravvenzionale contrario a legge, 

viene adenipiuto poi contro lo specifico divieto rice


vuto 
di compierlo, � evidente che non si possono 

attagliare i fatti esaminati. 

cc In sostanza in queste due ipotesi di reato si tiene 
conto soltanto della irregolarit� materiale omissiva o 
commissiva, che d� luogo alle inesattezze di dichiarazione 
menzionate, ma non degli effetti che ne scaturiscono, 
poich�, qualora degli effetti da essi si verificano, 
o si possono verificare, e risultano voluti e 
perseguiti dall'agente, allora il f.atto non si pu� 
ascrivere pi� a titolo di contravvenzione, ma come 
delitto, in considerazione che alla volontariet� della 
azione soccorre l'altro elemento dell'intenzione. 

cc La stessa legge doganale del resto, in aderenza 
a questi principii, prevede gli stessi fatti con la 
duplice qualificazione di delitto negli articoli 105 e 
106, e di contravvenzione negli anzidetti articoli 119 
e 120, in relazione appunto al concorso o meno, 
con l'elemento materiale, delle richiamate irregolarit� 
dello elemento intenzionale con cui queste furono consu
�mate allo scopo di frodare l'Amministrazione doganale 
o per ottenere la indebita restituzione di diritti 
gi� anticipati o per sottrarre merCi al pagamento dei 
diritti dovuti. 

cc Orbene risulta indubbio, per le ammissioni dello 
stesso Buzzurro Giuseppe, che le dichiarazioni ed 
indicazioni mendaci furono deliberatamente fatte 
per consentire a lui od ai suoi mandanti l'esenzione 
totale o parziale del dazio doganale, commettendosi 
in tal caso, con tal mezzo ma con volont� libera e 
cosciente e con intenzio'f!,e fraudolenta, il delitto di 
contrabbando, e se mai sarebbe stato il caso di stabilire, 
in base alle risultanze processuali, quali specifiche 
violazioni delittuose s'erano commesse, e vedere cio� 
se accanto a quella generica contestata prevista dall'art.. 
107, sussistessero anche le altre specifiche dei 
predetti articoli 105 e 106. 

cc Tale accertamento si ritiene ora siiperfiuo in 
questo grado sull'impugnativa del solo imputato, in 
considerazione che la definizione diversa della ipotesi 
delittuosa, epigrafata, sarebbe del tutto teorica 
senza effetto pratico, dovendo rimanere inalterata la 
specie ed entit� della pena infiitta, appunto per il 
divieto della� reformatio in peius della condanna, 
determinata nella sentenza appellata. 

cc In fatto, poi, contrariamente a (f'/1,anto sostiene 
l'appellante che con ci� vorrebbe accreditare an7Jhei-a �� 
tesi della condotta incolpevole, no�n sussiste che tutte 
le dozzine di calze di cui � causa fossero state co�me 
egli afferma esibite alla Dogana, tranne che per esi



-20 



bizione non si voglia intendere il deposito effettuato 
presso gli Ufflci doganali dei colli in arrivo, in considerazione 
che detti colli furono tenuti in custodia 
senza verificarne il contenuto in attesa delle operazioni 
di sdoganamento, mentre poi furono trasferiti 
intatti come si trovavano in altro ufficio di Dogana 
per il compimento di tali operazioni, e consegnati 
all'uopo al Buzzurro a sua istanza al fine inconfessato, 
di poi ammesso, e peraltro constatato per le 
differenze di quantit� e qualit� poi riscontrate a 
mezzo dei bollettari, di sottrarne tntto o in parte il 
contenuto�. 

La riportata sentenza ha una particolare importatiza 
per avere risolto con criteri giuridici irieccepibili 
una questione su cui la Corte di Cassazione nell'unica 
volta che ci risulta essersi pronunziata in questi 
ultimi anni (Cass. Pen. Bez. I, 31 gennaio 1941, in 
� Riv. Pen. �, 1941, 1072 segg.) � pervenuta a concl11,
sioni del tutto difformi da quelle seguite nella 
sentenza stessa. 

La C01te di Cassazione, difatti, nella citata sentenza 
aveva afferrnato che l'aver presentato alla dogana 
dichiarazioni mendaci circa la quantit� delle merci 
importate costituisce contrav�venzione, non gi� contrabbando, 
basando questa affermazione sulla considerazione 
che, se la merce � soggetta al controllo 
�tutte le astuzie del dichiarante, a voce o per iscritto 
adoperate, per trarre in errore la dogana, non essendo 
idonee al conseguimento della evasione totale o parziale 
del tributo, non possono essere equiparate allo 
occultamento o alla deviazione della merce che si vuole 
introdurre >>. 

Q�uesta tesi � stata accolta favorevolmente dal Di Lorenzo, 
in una nota adesiva alla richiamata sentenza 
della Corte di Cassazione (in � Riv. Pen. >i, 1941, 
1075 segg.). Ad essa, invece, � contrario il MONTINI 
(La legge doganale commentata, IJ.Iilano, 1940, 

p. 284-285). 
Il criterio seguito dalla Corte di Cassazione, secondo 
cui tutte le astuzie del dichiarante non sarebbero 
idonee a sottrarre le merci al paga1nento dei diritti 
di confine, in quanto le nierci stesse sono sottoposte 
al controllo della dogana, � errato poich� non tiene 
conto che il controllo � facoltativo, non obbligatorio, 
ed in pratica spesso non si attua. 

Per stabilire se una attivit� fraudolenta sia idonea 

o 1neno a con~eguire lo scopo che si prefigge, non bisogna 
fare riferimento al fatto che per essa sia pre�vista 
un determinato controllo, 1na occorre avere riguardo 
al modo in cui di fatto funziona quel controllo. Per 
cui, se � invalsa l' a1>itudine di sottoporre a controllo 
le dichiarazioni del privato solo saltuariamente, come 
avviene nella pratica doganale, bisogna concludere 
che quelle dichiarazioni fraudolente sono idonee allo 
scopo, tendendo esse ad approfittare di tale abitudine 
e sottrarre delle merci al pagamento dei diritti di 
confine. 
Di questi concetti, peraltro, la nostra giu.risprudenza 
ha fatto una esatta applicazione qiiando, per esempio, 
ha ritenuto, che � responsabile di truffa il viaggiatore 
che, sprovvisto di biglietto ferroviario, dichiari 
fraudolentemente di essere abbonato; e ci� sebbene 
quella dichiarazione sia soggetta al controllo dei funzionari 
competenti. 

o. o. 
POLrZIA -Cerimonie o pratiche religiose fuori dei 
luoghi destinati al culto -Artt. 25 T. U. leggi di 

P. S.; 17 della Costituzione e 1 R. D. 28 febbraio 1930, 
n. 289. (Tribunale di Locri, Sent. 16 giugno 1955 -
Pres.: Cappuccio; Imp. Lasco). � 
Per le riunioni, anche in luogo aperte al pubblico, 
per l'esercizio di pratiche religiose, non � richiesto 
preavviso se dette pratiche siano svolte in luogo 
aperto al pubblico, avendo l'art. 17, 2� comma, 
della Costituzione abrogato l'art. 25 del T. U. 
delle leggi di P. S. 

L'apertura di un tempio od oratorio di una 
confessione religiosa acattolica non � pi� soggetta 
ad autorizzazione governativa. 

I. Il Tribunale di Locri, con la sentenza che si 
annota, ha riten1ito che il promuovere o dirigere funzioni, 
cerimonie o pratiche religiose in luogo aperto 
al pubblico, senza avviso all'Autorit� di P. S. (Questore), 
non costituisca reato. 
La tesi accolta dal Tribunale viene fondata su un 
duplice ordine di considerazioni. � 

Si � rile�vato prima di tutto che l'art. 17 della Costituzione, 
il quale riconosce ai cittadini il diritto 
di riunirsi pacificamente e senz'armi e dispone che 
per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, 
non sia richiesto preavviso, � norma precetti�va di 
applicazione immediata, che ha abrogato l'art. 25 
del T. U. delle leggi di P. S. per la parte relativa 
all'obbligo del preavviso quando l'attivit� sopraindicata 
riguardi un luogo aperto al pubblico. 

Si � aggiunto in pi� che le norme contenute nella 

� Costituzione, che riconoscono la libert� religiosa, 
sarebbero anch'esse precettive di applicazione immediata, 
e, come tali, avrebbero abrogato le disposizioni 
sullo esercizio dei culti ammessi nello Stato, contenute 
nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le conseguenti 
norme per l'attuazione di questa legge, di cui 
al R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. L'apertura di un 
tempio od oratorio al culto non sarebbe quindi pi� 
soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 1, ultimo 
comma, del citato R. D. n. 289 del 1930 e le nomine 
dei ministri dei culti diversi da quello cattolico non 
dovrebbero pi� essere notificate per l'approi,azione 
governati�va, ai fini della legitti1nit� dell'attivit� da 
essi esplicata. L'esercizfo quindi del culto in tempio 
o oratorio non autorizzato, promosso o diretto da 
ministro di culto non approvato, sarebbe legittimo 
per l'applicazione immediata dell'art. 19 della Costitu.
zione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare 
libera�niente la propria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale od associata, di farne propaganda, 
di esercitare in privato o in pubblico il culto, 
purch� non si tratti di riti contrari al buon costume. 

II. Sul primo ordine di considerazioni c'� nulla 
da obiettare. Non sembra dubbio che la norma della 
Costituzione, la quale riconosce il diritto di riunirsi 
pacificamente e senza armi, non abbia bisogno di 
ulteriore specifica regolamentazione, </11.de se in base 
a questa norma non � richiesto prea1Jviso _pez~ le_ 
riunioni anche in luogo aperto al pubblico, � evidMite 
che analoga disciplina deve ritenersi disposta 
per le riunioni di natura religiosa fuori dei templi 
od oratori di confessioni acattoliche, in privato o 

-21


in luogo aperto al pubblico (qualunqiie esso sia, anche 
tempio od oratorio non autorizzato). 

Ne � conforme la giurisprudenza della Corte Suprema, 
la quale �, invece, contraria alle altre considerazioni 
contenute nella sentenza che si annota. Ha 
ritenuto la Cassazione, nella sentenza 7 maggio 1953 
(Sez. III, rie. P. li!. contro S01nmani, in � Giiist. 
pen. n, 1953, n, 966 e segg.), che in attesa della 
legge che dovr� regolare i rapporti fra lo Stato e le 
confessioni acattoliche (prevista dall'ultimo comma 
dell'art. 8 della Costituzione), l'apertura di templi 
od oratori continui ad essere regolata dalle disposizioni 
della legge n. 1159 del 1929 e dal decreto n. 269 
del 28 febbraio 1930. 

In questa sentenza, come spesso av,viene, la motivazione 
sul punto in esame non va molto oltre ad 
un'affermazione dogmatica . .Ritenuto che la facolt� 
di adibire edifici al pubblico svolgimento delle pratiche 
particolari ad ogni singolo rito (rectius: confessione) 
investe i rapporti tra lo Stato e la confessione 
e che questi rapporti debbono essere regolati per 
legge, la Corte Suprema ha affermato che, per qi~anto 
gli articoli 8 e 19 non siano norme semplicemente 
direttive, fin q16ando tale legge non sar� emanata, 
continueranno ad applicarsi quelle in vigore. 

A nostro avviso tale affermazione � esatta, anche 
se la complessit� e la variet� delle fattispecie, che 
in pratica possono verificarsi, imponga la necessit� 
di procedere a congrue distinzioni, le quali non 
consentono certo di ritenere che tutte le norme contenute 
nei provvedimenti legislativi citati (la legge 

n. 159 del 1929 ed il R. D. n. 289 del 1930) siano 
tuttora in vigore. Tali distinzioni non consentono 
neppu'M!, a nostro sommesso parere, di affermare che 
la legislazione sopraddetta sia stata interamente 
abrogata dalle nonne della Costituzione che riconoscono 
la libert� religiosa ed i diritti degli enti che si 
propongono scopi di culto e di religione, come ha 
fatto il Tribunale di Locri, seguendo sostanzialmente 
la tesi a cui � pervenuta, con considerazioni pur 
acutamente formulate, una parte della dottrina. 
III. � questa autorevolmente rappresentata dal 
Sabatini, che pi� di recente e pi� a fondo si � occupato 
della libert� di religione nel vigente ordinamento italiano 
(�n � Giust. pen. ))' 1953, II, 967 e segg.), sui 
rifiessi dell'argomento trattato con il diritto penale. 
Questo A., dopo un breve excursus storico sulla 

disciplina dei culti diversi del. cattolico, richiamate, 

con il conforto sul punto dell'esperienza di uno dei 

maggiori cultori del diritto ecclesiastico, le aberranti 

applicazioni della legislazione del 1929-30 sulla 

materia da parte del Go�verno del tempo, ha rilevato 

che: 

a) principio fondamentale affermato dalla Costi


tuzione italiana � quello della parit� di tutte le con


fessioni nella libert� religiosa, in conformit� alle 

norrne di diritto internazionale universalmente rico


nosciute; 

b) gli artt. 8, l9 e 20 della Costituzione, che in 
coordinamento alle dispos1:zioni degli articoli 3, 10, 
18 e 21, garantiscono la libert� di religione, hanno il 
carattere della completezza e della concretezza rispetto 
ai diritti che in quelle norme trovano la loro fonte: 
come tali (( non solo non reclamano una possibile 

integrazione o precisazi�ne del loro contenuto, ma la 
escludono in quanto non necessaria l>; 

c) limite della confessione religiosa come organi~
zazione cio� come ordinamento, � che gli statuti 
che la rig16ardano non siano contrari all'ordinamento 
dello Stato nel quale opera, �e limite delle cerimonie 
che si compiono nell'esercizio del culto divino (riti) 
� il buon costume; 

d) tra le manifeste antinomie indicate con sgiiardo 
panoramico da altro Autore (BARILE, Appun~i sulla 
condizione dei culti acattolici in Italia in (< Il diritto 
Ecclesiastico l> , 1952, 348) e i provvedimenti 
legislativi �n. 1151 del 1929 e n. 289 del 1930 con il 
dettato della Costituzione, certa appare quella di cui 
all'art. 1 del citato decreto del 1930, secondo il quale 
� richiesta l'approvazione governativa per l'apertura 
di un tempio o oratorio al culto. La riprova della 
sussistenza del contrasto tra detto articolo e l'art. 19 
della Costituzione si avrebbe co1isiderando che: 

�) la possibilit� di una limitazione al concreto 
esercizio dei culti urta contro i principi della parit� 
nella libert� religiosa e della conformit� dell'ordinamento 
giuridico italiano alle norme di diritto internazionale 
universalmente riconosciute; ___ 

2) per l'art. 20 della Costituzione il carattere 
ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una 
associazione od istituzione non possono essere causa 
di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, 
capacit� giuridica ed ogni forma di attivit�: 
l'apertura di un.tempio o di un oratorio � una for1na 
di attivit� che non pu� essere sottoposta ad una 
limitazione di legge che subordini l'apertura medesima 
all'autorizzazione dell'autorit� governatira. Ergo, 
l'art. 20 della Costituzione � assolutamente e direttamente 
incompatibile con l'art. 1 del decreto n. 289 
del 1930: come tale ha abrogato questa norma; 

3) il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, 
riconosciuto come diritto fondamentale dei 
cittadini dall'art. 18 della Costituzione, per esercitare 
in pubblico il culto corrispondente alla propria fede 
religiosa, purch� non si tratti di riti �ontrari al buon 
costume, comporta come conseguenza quella di poter 
aprire liberamente templi od oratori; 

4) se per l'art. 17 della Costituzione i cittadini 
hanno il diritto di riunirsi liberamente in luogo 
aperto al pubblico e se si pretendesse di continuare 
ad assoggettare l'apertura di templi od oratori di 
confessioni religiose acattoliche all'autorizzazione governativa, 
si creerebbero situazioni contrastanti: sostanzialmente 
si disconoscerebbe il valore precettivo 
di applicazione immediata dell'accennata norma costituzionale. 


Indubbiamente molti dei punti nei quali si esprime 

la tesi sostenuta dal Sabatini appaiono incontesta


bili: ci� non comporta, per�, che tutte le affermazioni 

formiblate, pur suffragate da acute osservazioni, siano 

accettabili. 

Esaminandosi la parte iniziale dello studio del 

Sabatini, sembra che 7a constatazione di esempi di 

aberrante applicazione verificatisi i'fb passato .da 

parte del Governo del tempo della legislazione �eccle-


siastica allora in vigore, abbia spinto il nostro A. ad 

una reazione, che come suole avvenire, l'ha portato 

a posizioni di eccesso. 


-22 

Sembra, intanto, che debba evitarsi la confusione 

tra la consistenza di una legge e la non ortodossa ap


plicazione di essa da parte di sistemi di governo che 

trovano pi� cornodo, non fosse altro che per salvare 

la faccia al cospetto degli altri Paesi, applicare erro


neamente la legge, svisandone la ratio, che non rifor


marla. E la confusione �tanto pi� evitabile se si con


sideri che gli esempi sopra indicati furono dovuti 

pi� a ragioni di ordine politico intese in senso stretto 

che non di ordine religioso: al regime del tempo la 

libert� religiosa appariva nella stessa luce (non certo 

buona) di qualsiasi altra libert�. Essa veniva osta


colata come species di un genus pi� ampio, per la 

paura degli effetti derivabili dalla tolleranza della 

liber.t�, qualunque essa fosse, genericamente conside


rata: e se l'attivit� della Ohiesa Oattolica veniva osta


colata meno di quanto fossero ostacolate le attivit� 

delle altre confessioni religiose, era perch� la maggior 

forza della prima funzionava da remora alle iniziative 

liberticide del tempo. Non certo ne era causa una pre


tesa maggior bene'volenza: basti ricordare che la Santa 

Sede aveva pur dovuto accettare in Ooncordato (art. 19) 

il principio dell'approvazione dal punto di vista 

politico da parte del Governo italiano della nomina 

di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un 

coadiutore cum jure successionis ! 

Non sembra d'altra parte che una legislazione, la 

q�ale nel regolare i rapporti intercorrenti tra lo Stato 
e le confessioni religiose preveda forme di moderato 
controllo da parte della collettivit� giuridicamente 
organizzata ai fini della corrispondenza, o, meglio, 
della non contrariet� di organizzazioni a fini religiosi 
di parti pi� o meno grandi della collettivit� 
medesima, all'ordinamMito dello Stato, non ubbidisca 
ai principi di diritto internazionale universalmente 
riconosciuti. Non ubbidisca, si intende, in pratica, 
ch�, teoricamente, si potrebbe pretendere di meglio: 
si sa quanti Stati, facenti parte della comunit� inter' 
nazionale, abbiano nella loro attivit� pratica da ap


prendere. 

Non si vorrebbe, insomma, che l'anelito apprezza


bilissimo verso la libert� assoluta, anelito che solo i 

rfgimi democratici consentono impunemente di espri


mere, si risolvesse in annullamento dei diritti, non 

meno � apprezzabile, di difesa. sociale, calpestati i 

i quali la libert� appare irragiungibile chimera. 

N � � a trascurare infine, per quelle equiparazioni� 

che a questo punto volessero essere anticipate (vedre


mo in seguito in quali termini consistono) fra il trat


tamento riservato alla confessione cattolica e quello 

riservato alle altre confessioni, che, per la Oostitu


zione: �la religione cattolica � la religione della mag


gioranza del popolo italiano e solo in questa intesa � 

stata respinta la formula tutte le confessioni religiose 

sono uguali davanti alla legge per l'altra accolta 

tutte le confessioni� religiose sono ugualmente li


bere davanti alla legge, intendendo co>i essa che qua


lunque confessione ha la possibilit� di esercitare libe


ramente la propria religione e riconoscendo una egua


glianza di esercizio ma non una parit� di posizione � 

(CARBONARO: I rapporti civili ed i rapporti politici, 

in � Oomm. Sist. alla Oostit. it. ii, Firenze, 1950; 

I, 1953-154). 

Oome vedremo in seguito, il fatto che le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica, a differenza di questa, 

.,..

�~ 


-

.-:� .�. 

~-�:: 

�. 

possano aprire templi od oratori solo previa autorizzazione 
governativa, non comporta, a nostro avviso, 
una disugliaglianza di esercizio: essa � espressione 
solo della indubbia differenza di posizione, per la ..> 
quale, mentre l'ordinamento della Ohiesa Oattolica 
� indipendente e sovrano, l'organizzazione delle altre 
confessioni religiose pu� contrastare, in ipotesi, 
l'ordinamento giuridico italiano. onde l'attivit� di 
esse pu� legittimamente essere sottoposta ad una valutazione 
preliminare che tale contrasto escluda, valutazione 
che peraltro sarebbe illegittima se non fondata 
sull'accertamento della sussistenza o meno dell'offesa 
dell'unico limite riconosciuto dalla Oostituzione (articolo 
8, comma 20). 


V. Fra le proposizioni della Oostituzione che 
regolano la Ubert� di religione, non dev'essere trascurato 
l'ultimo comma dell'art. 8, secondo il quale i 
rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di 
intese con le relative rappresentanze. Tale norma �, 
anzi, a nostro parere, determinante: per essa � previsto 
che tutta la materia dei rapporti tra lo Stato e 
le confessioni predette, dai confini pressoch� evanescenti, 
in cui pu� essere cornpresa quasi tutta l' attivit� 
delle confessioni medesime, che non .pu� non 
interessare quello Stato che sia geloso custode delle sue 
prerogative, � regolata per legge. 
Vero � che la norma in esame pone a base dell'ordinamento 
legislativo di tali rapporti le intese con 
le rappresentanze delle confessioni: sempre per� che 
non possa ragionevolmente ritenersi che debba essere 
regolalo solo quanto � stato oggetto di conseguito accordo 
tra lo Stato e dette rappresentanze, a rrblJno che 
non voglia ritenersi che lo Stato italiano abbia abdicato 
ad ogni azione regolatrice di una materia cos� 
delicata, rinunciando alle facolt� che la sovranit� 
gli riconosce nei confronti degli ordinamenti derivati. 

Ohe nei confronti della Ohiesa Oattolida lo Stato 
non si sia regolato allo stesso modo, "� dovuto, da un 
lato, al fatto che esso ha riconosciuto << di entrare in 
rapporti con un ordinamento indipendente e sovrano 
(quale potrebbe essere un altro Stato) e non con una 
qualunque organizzazione dipendente e subordinata 
comunque alla sua autorit� ii (D'AVACK, I rapporti 
fra Stato e Chiesa, in << Oomm. � cit., I, 106), ed � 
espressione, d'altro canto, di itn errore che se commesso 
nei confronti di una confessione, non perci� 
doveva essere ripetuto nei confronti di tutte le altre. 
L'aver inserito i pa,tti lateranensi nella Oarta Costituzionale 
ha comportato ima delle conseguenze giuridiche 
pi� gravi: ci� significa che l'efficacia di tali 
accordi � << preminente e preclusiva nei confronti di 
altre norme del nostro ordinamento, che risultino 
comunque in contrasto con alcuna delle loro clausole �; 
che la norma .costituzionale che li ha riconosciuti potr� 
essere modificata solo nelle forme ammesse per la 
revisione della Oostituzione; e che lo Stato � << completamente 
sottoposto all'autorit� della Ohiesa . . . in 
guisa tale, quale non fu mai neppure nell'epoca del 
pi� acceso e fervente confessionalismo ii (D'AvAcK, 
Op. cit., 114, 110). 


Quando, pertanto, si segnala la materia dell'approvazione 
governativa dei ministri di culto da parte 
del Governo (l. art. 3, R. D. articoli 18, 19, 20) come 


~ 23 


espressione di una evidente offesa alla libert� religiosa, 
si dimentica che essa investe uno dei campi in 
cui i rapporti tra la confessione religiosa e lo Stato 
appaiono pi� stretti. � del tutto logico che lo Stato 
iconosca agli atti del ministero, compiuti dai mini


tri di culto, effetti civili, solo se la loro nomina abbia 
ottenuto l'approvazione governativa (l. art. 3, 
20 comma); che alle stesse condizioni consenta di 
eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici 
destinati al culto (R. D. art. 4) o la dispensa dalla 
chiamata alle armi in caso di mobilitazione (R. D. 
art. 7) o la celebrazione del matrimonio (l. articoli 
7-13; R.�D. articoli 25-28). 

E tale materia sorprende ancor meno se si consideri 
che, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, 
a prescindere dall'art. 19 del Concordato che consente 
al Governo di sollevare obiezioni di ordine politico 
alle nomina dei Vescovi diocesani, per la nomina 
dei parroci sono ammessi obiezioni per gravi ragioni 
di q1talsiasi genere (art. 21 Concordato): l'art. 2 
della legge 27 .maggio 1929, n. 848, chiarisce che le 
gravi ragioni poss"ono essere �anche soltanto relative 
all'esercizio pastorale in una determinata residenza�. 
Si aggiunga ancora che, mentre per i Vescovi lo Stato 
non ha il diritto che una richiesta di trasferimento 
sia presa in considerazione dalla Santa Sede, per i 
parroci l'art. 21, 30 cpv. del Concordato, dispo�ne nel 
senso che � sopraggiungendo gravi ragioni che rendano 
dannosa la permanenza di un ecclesiastico in 
un determinato beneficio parrocchiale, il Governo 
italiano conunicher� tali ragioni all'ordinario, che 
d'accordo col Governo prender� entro tre 1riesi le misure 
appropriate�. Anche qui il Concordato accenna 
genericamente a gravi ragioni, senza limitarle solo a 
quelle di natura politica. ' 

VI. N � la materia relativa alla autorizzazione della 
apertura dei templi o degli oratori al culto per le 
confessioni cattoliche (R. D. art. 1) pu� essere ritenuta, 
a nostro modesto avviso, espressione d'offesa 
alle libert� religiose. 
Non si pu� dubitare invero che essa configuri tipicamente 
l'aspetto prerninente della organizzaziMie 
della confessione e riguardi i rapporti di questa con 
lo Stato. Interessa allo Stato che gli statuti che disciplinari.
o l'organizzarsi della confessione non contrastino 
con l'ordinamento giuridico italiano, e poich� 
l'apertura di templi od oratori al culto � manifestazione 
tipica dell'organizzazione della confessione, � 
appena corrispondente alla logica che di tale manifestazione 
sia fatta una valutazione a priori anzieh� 
nei confronti di essa siano adottati provvedimenti 
sanzionatori se, da essa sollecitato, il Governo constati 
il contrasto degli statuti, che disciplinano l'ordinamento 
della confessione, con l'ordinamento giuridico 
italiano. 

E non si affermi che in tal modo si configura una 
disparit� di esercizio della religione tra la Chiesa 
Cattolica e le altre corifessioni religiose. � per la differente 
posizione (non si dimentichi che l'ordinament� 
di quella � autonomo e primario, cio� sovrano all'interno 
ed indipendente all'estero, mentre gli ordinamenti 
di queste sono derivati e dipendenti dallo Stato 
stesso) che nessuna autorizzazione � richiesta per. 
l'apertura di chiese od oratori della confessione cat


tolica. Nei confronti di questa lo Stato ha compiuto 
in via prelim,foare una valutazione di ri.on contrasto 
delle leggi che la governano all'ordinamento giuridico 
italiano e, stabilito di entrarvi in rapporti, li ha regolati 
bilateralmente, accettando di prescindere dalla 
valutazione, caso per caso, della legalit� �dell'apertura 
di chiese od oratori. 

Nei confronti invece delle altre confessioni, allo 
stato non esiste questa valutazione preliminare. Se 
nulla osta a che essa possa essere compiuta in futuro 
s� da trovare riscontro in una legge che regoli i rapporti 
tra lo Stato e una o pi� confessioni religiose acattoliche-, 
attualmente, in mancanza di tale valutazione 
preliminare, non pu� non essere applicata la norma 
della legislazione vigente che sottopone l'apertura 
suddetta all'autorizzazione governativa. 

Non pu� costituire argomento di contrasto alla 
tesi da noi sostenuta l'art. 20 della Costituzione, sotto 
il profilo che, costituendo l'apertura di un tempio 
od oratorio, for1na di attivit� della confessione, e, 
d'altra parte, l'autorizzar;.:ion.e all'apertura prevista 
dall.a legge limitazione legislativa all'attivit� della 
confessione, e, 'ion potendo il fine di religione o di 
culto essere causa della limitazione, tale nor1na sarebbe 
incompatibile con l'art. 1 del R. D. n. 289 
del 1930. 

Il punto debole di un sirnile argomento � costituito 

dall'erronea opinione secondo la quale la causa della 

limitazione di cui al citato art. 1 starebbe nel fine di 

religione della confessione che chiede l'apertura del 

tempio o dell'oratorio. La causa �, invece, ben altra 

e ci� � di tanto pi� agevole comprensione se non si di


mentichi che il legislatore del tempo era preoccupato 

delle manifestazioni di libert� di qualunque raggrup


pamento di indi�vidui diverso dallo Stato o da quelli 

che perseguivano scopi apprezzati dal regime di allo


ra, a prescindere dal fine di religione dell'associa


zione. 

]}fa se anche si voglia valutare la legge, non per 

quel che allora il legislatore intendeva significare, ma 

per quel che oggi, staccatasi dalla matrice, pu� an


cora significare, � evidente che non il fine di religione 

� motivo determinante della limitazione, ma piuttosto 

l'esigenza che qualsiasi Stato sente, per la difesa 

sociale, di non rinunciare ad un controllo di non 

contrasto fra l'attivit� di ogni raggruppamento di 

individui e l'ordinamento giuridico statale. Sin che 

t�le controllo non trovi riscontro in una valutazione 

generica complessiva dei casi analoghi da compiersi 

per legge, non si possono evitare valutazioni specifiche 

dei singoli casi e queste necessariamente devono es


sere affidate al potere esecutivo. 

L'art. 20, quindi, della Costituzione non � compati


bile coll'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, perch� la 

limitazione contenuta in questa norma non trova 

causa nel fine di religione o di culto o nel carattere 

ecclesiastico della confessione. 

VII. Gli altri argomenti con i quali in dottrina si 
sostiene l'abrogazione dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 
1930 non sembrano pi� consistenti. 
Non � il caso di attardarci ulteriormente su�la obiezione 
riportata al punto 1 <lel terzo paragrafo di 
questa nota formulata dal Sabatini: ci base di essa ci 
sembra sussistano motivi di reazione che hanno spin



-24


to questo egregio A. ad affermazioni teoriche ineooepibili, 
con la conseguente pretesa di applicazioni pratiche 
a nostro avviso eccessive. 

Una correlazione stretta fra il diritto di associarsi 
liberamente senza autorizzazione, riconosciuto come 
diritto fondamentale dei cittadini dall'art. 18 della 
Costituzione, per esercitare in pubblico il culto corrispondente 
alla propria fede religiosa, purch� non si 
tratti di riti contrari al buon costume, ed il diritto 
di aprire liberamente templi ed oratori, non esiste. 
L'apertura di templi od oratori � una delle manifestazioni 
preminenti dell'organizzazione di una confessione 
che pu� essere vietata se gli statiiti di questa 
contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato. 
Non pu� essere invece impedito l'esercizio in p'ubblico 
del culto da parte di uno o pi� fedeli di qiiella 
confessione, se ci� non sia, come in pratica pu�� non 
essere, espressione di organizzazione e se i riti non 
siano contrari al buon costume. Come si vede, quindi, 
l'una cosa non postula necessariamente l'altra. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte circa 
le pretese conseguenze che deriverebbero dall'osservanza 
della limitazione in esame nei confronti del 
diritto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico, 
riconoscittto dall'art. 17 della Costituzione. 

Non si comprende, infatti, come la mancatq, autorizzazione 
all'apertura di un tempio od oratorio di confessione 
avente statuti contrari all'ordinamento giuridico 
italiano possa esser ritenuto divieto di riunirsi 
liberamente in luogo aperto al pubblico. I fedeli di 
quella confessione non potrebbero aver templi od oratori 
per l'esercizio del culto, esprimendo ci� un organizzarsi 
secondo statuti contrari all' ordina1nento giuridico 
statuale, ma potrebbero riunirsi saltuariamente 
(di modo che il luogo non assuma le caratteristiche 
di tempio od oratorio) in luogo aperto al pubblico, 
diverso magari l'una volta dall'altra, se ci� 
non sia espressione di organizzazione (� �valutazione 
di merito questa, da compiersi caso per caso) e se 
non si svolgano riti contrari al buon costume. 

Maggior libert� non credo possa essere auspicata: 
l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S., per la parte 
relativa all'obbligo del preavviso, quando l'attivit� 
di culto riguardi un luogo aperto al pubblico, � stato 

abrogato, si � detto, dall'art. 13 della Costituzione 
Ma l'apertura di un tempio od oratorio non autorizzato 
di confessione religiosa acattolica resta, allo stato 
della legislazione, illegittima. Poich� il fatto non � 
penalmente sanzionato, conseguenze penali non ne ~ 
derivano: esso facultizza � vautorit�� governativa alla � 
eventuale emanazione di un ordine di chiusura che . 
pu� comportare, se ritenuto enianato per alcuni dei 
motivi indicati nell'art. 650 Codice penale, con la 
concorrenza di altri requisiti, la responsabilit� contravvenzionale 
�ai questa norma. 

VIII. Dttlla esposizione che precede � facile comprendere 
che le conclusioni alle quali perveniamo 
non sono certo di suffragio alla tesi della persistenza 
di tutta la legislazione sull'esercizio dei culti diversi 
da quello cattolico: si � detto e si insiste sul fatto che 
non devono trarre in inganno nella soluzione del problema 
aberranti manifestazioni di altri tempi, alle 
quali si � potuto addivenire svisando lo spirito delle 
leggi allora emanate, non a.ffatto pi� di sfavore rispetto 
a quello che, di riflesso. appare oggi dall'art. 7 
della nostra Carta Costituzionale. 
In particolare, sitlla questione che ci ha occupato 
pi� specificatamente in questa nota, � da considerare 
che il 2� comma dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, 
che regola l'apertura di un tempio od oratorio al culto 
di confessioni religiose acattoliche, se deve tuttora 
essere autorizzata, fino a quando non siano per legge 
regolati sul punto i rapporti che intercorrono tra lo � 
Stato e la confessione, non pu� essere rifiutata se non ""1 
risulti che ci� sia espressione di u1i'organizzazione 
secondo statuti contrastanti con l'ordinamento giuridico 
italiano, e non per ttna pretesa mancanza di 
necessit� di soddisfare effettivi bisogni religiosi di .Il 
importanti nuclei di fedeli o di mezzi sufficienti per I 
sostenere le spese di manutenzione, requisiti questi 
che, pretesi dal 2� comma, ultima parte, della norma 
sopraindicata, non sembrano pi� compatibili con la 
vigente legislazione in materia di libert� religiosa, 
nella sua fondamentale manifestazione costituita 1 
dal diritto di ogni confessione di organizzarsi secon-~ 
do i propri statuti purch� non contrastino con l'ord�-@_� 
namento giuridico italiano. ~ 

F.O. 

s�EGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBijICRE ED ELETTRICITA' 

ALVEO 

.1. L'Autorit� giudiziaria in sede ordinaria � 
incompetente a provvedere su una istanza di declaratoria 
di propriet� dove si opponga in via di eccezione 
che il bene conteso fa parte dell'alveo di un 
corso d'acqua pubblica, appartenendo la causa in 
tal caso al Tribunale regionale delle .Acque Pubbliche, 
mentre rientra nella competenza del Giudice 
ordinario la lite attinente al riconoscimento di un 
diritto di prelazione nella concessione della pertinenza 
idraulica demaniale. (Trib. Brescia, 1� luglio 
1955 -Saccllelli c. Finanze, Ca vallari -Cont. 2912, 
Avv. Brescia). 

CANONI 

2. Le controversie relative ai canoni per le concessioni 
di derivazione di acque pubbliche a scopo 
idroelettrico rientrano nella competenza dei Tribunali 
delle acque e non in quella del Giudice ordinario, 
risolvendosi dette controversie in una forma 
di discussione e di impugnazione dell'atto amministrativo. 
(Trib. Trento, 1-1 aprile 1955 -Acuto c. 
Finanze -Cont. 993, Avv. Trento). 
DEMANIALIT� 

3. La dichiarazione di demanialit� delle acque 
ha importato la decadenza dei diritti di propriet� 
in precedenza co'stituiti sulle acque stesse e in 
genere di tutti i diritti di natura privata (enfiteusi, 
compravendita, ecc.) che comunque si fossero costituiti 
su dette acque: restano perci� travolti anche 
gli eventuali diritti dei subutenti di un canale di 
derivazione privata nei confronti del suo proprietario. 
(Trib. Brescia, 24 maggio 1955 -Vimercati 
Sanseverino e consorti c. Compostella e IJL. PP. -
Cont. 3205, Avv. Brescia). 
ELETTRICIT� 

4. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 4 (agevolazioni 
ed esoneri). 
MATERIE VARIE 

5. Le controversie fra un utente di acqua pubblica 
e altri privati sono di competenza dei Tribunali 
delle Acque solo quando sorga contestazione 
4 

sulla demanialit� dell'acqua e sulla portata del 
provvedimento di concessione ovvero quando ricorra 
un interesse concreto della Pubblica .A.mmi~ 
nistrazione a tutelare il regime delle acque. (Tribunale 
Brescia, 24 maggio 1955 -Vimercati Sanseyerino 
e consorti c. Compostella e LL.PP. -
Cont. 3205, Avv. Brescia). 

.AEROMOBILE E TRASPORTO PER ARIA 

MILITARE 

1. Poich� ex art. 230 legge di guerra per qualificare 
�militare� un aeromobile � necessario oltre 
la sussistenza dei requisiti indicati anche la destinazione 
ad uso militare, un aeromobile che ancorch� 
appartenente ali' .Amministrazione militare eserciti 
un trasporto civile (nella specie quello della squadra 
di calcio del Torino) non pu� qualificarsi come 
<< militare �al fine di disapplicare le norme ex art. 448 
Codice navigazione. (Corte .App. Torino, 30 giugno 
1955 -Comp. U. S. Underwriters c . .Aeronautica Con~. 
262, Avv. Torino). 
TRASPORTO -PRESCRIZIONE 

2. L'azione pel risarcimento del danno prodotto 
da un aereo di propriet� dell'Amministrazione militare 
nell'esercizio di un servizio <<non militare� 
si prescrive ex art. 973 Codice navigazione nel 
termine di un anno. (Corte App. Torino, 30 giugno 
1955 -Comp, U. S. Underwriters c. Aeronautica -
Cont. 262, Avv. Torino). 
.AGRICOLTURA 

CONSORZI AGRARI 

1. Vedi: Imposte e tasse in genere n. 3 (agevolazioni 
ed esoneri). 
CONTRATTI AGRARI 

1. Vedi, n. 13, 14, 15 Riforma-proroga cot1tratti 
agrari. 
2. La competenza per materia delle sezioni specializzate 
agrarie sussiste quando si verte su un 
contratto che possa essere prorogato per legge ancorch� 
la proroga non sia in concreto in atto. 

-26


(Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 -Colaianni 
ed altri c. Ente Rif. Bari -Cont. 1131 e altri, 
Avv. Potenza). 

3. Il regime della proroga legale dei contra.tti � 
regolato dalla legge speciale e non pu� farsi riferimento 
alle norme ordinarie della legge civile: 
quindi mentre in regime libero per i contratti di 
affitto � necessario qualora non vi sia un termine 
prefisso di durata la licenza o disdetta perch� il 
contrat.to cessi, essa non � pi� necessaria per i 
contratti soggetti a proroga. (Corte App. Potenza, 
5 ottobre 1955 -Colaianni ed !J,ltri c. Ente Rif. Bari 
-Cont. 1311 ed altri, Avv. Potenza). 
CREDITO AGRARIO 

4. Il prestito agrario in natura deve logicamente 
aver per oggetto la somministrazione di generi e 
prodotti che sono necessari al ciclo produttivo dell'annata 
agraria, come sementi fertilizzanti, ecc., 
fungibili e consumabili, non macchine ed attrezzi 
agricoli. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi 
Innamorati c. Finanze-Cont. 18678, Avv. Catania). 
RIFORMA -AZIENDE MODELLO 

5. � improponibile davanti al Giudice ordinario 
la domanda del proprietario espropriato di impugnativa 
del decreto Presidenziale di espropriazione 
sotto il profilo di eccesso di delega per essersi 
espropriati terreni facenti parte di aziende modello, 
quando vi sia rifiuto da parte del Ministero della 
Agricoltura ad emettere la relativa dichiarazione 
di esonero, perch� questa non � atto autonomo ma 
parte integrante del decreto presidenziale di espropriazione, 
che nelle sue premesse ebbe a far richiamo 
al detto rifiuto. (Corte App. Lecce, 17 giugno 1955 -
Tamborino Frisari c. Ente Rif. Puglia Luc. -
Cont. 1849, Avv. Lecce). 
6. L'art. 10 della legge n. 841 del 1950 nello 
stabilire� i requisiti delle aziende modello affida 
al Ministero dell'Agricoltura un ampio potere discrezionale 
in ordine all'accertamento dei requisiti 
stessi: quindi � improponibile davanti al giudice 
ordinario la domanda del proprietario espropriato 
contro il rifiuto del predetto Ministero ad emettere 
la dichiarazione di esonero. (Corte App. Lecce, 
17 giugno 1955 -Tamborino Frisari c. Ente Rif. 
Puglia Luc. -Cont. 1849, Avv. Lecce). 
RIFORMA -BENI COMPRESI 

7. L'inefficacia dei negozi giuridici compiuti nei 
termini indicati ex art. 20 legge n. 841 del 1950, 
porta a considerare esistenti nel patrimonio dello 
alienante i beni ceduti non solo ai fini della determinazione 
della quota di esproprio ma anche per 
l'applicazione dello scorporo stesso a tali terreni. 
(Trib. Brindisi, 9 settembre 1955 -Guadalupi c. 
Sez. Rif. Fondiaria -Cont. 1864, Avv. Lecce). 
8. Secondo l'art. 20, 40 comma, legge stralcio, 
da ritenersi interpretativa dell'art. 27, 1� comma, 
legge Sila, anche nei territori silani e contermini i 
. beni alienati inefficacemente prima dell'attuazione 
della riforma fondiaria sono da ritenersi tuttora 
appartenenti al patrimonio dell'alienante sia per 
la determinazione dell'asse patrimoniale soggetto 
a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo 
stesso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -
Boscarelli c. Opera Sila-Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 


9. I terreni silani ricoperti da bosco non sono 
soggetti in nessun caso ad espropriazione fondiaria. 
(Corte App. Catanzaro, 16 giugno .1955 -Boscarelli 
c. Opera Sila -Cont. 12613, Avv. Cata,nzaro). 
10. Le donazioni per futuro matrimonio non 
valgono a sottrarre i beni che ne sono oggetto dall'applicazione 
della legge di scorporo fondiario se 
il previsto matrimonio non sia avvenuto prima dell'entrata 
in vigore di tale -legge. (Corte App. Catanzaro, 
16 giugno 1955 -Boscarelli c. Opera Sila -
Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 
11. Agli effetti dell'art. 27 legge Sila e 20 legge 
Stralcio sono da considerare donazioni in contemplazione 
di futuro matrimonio solo quelle disciplinate 
dall'art. 785 C. c. non qualunque atto di 
liberatit� che le parti contraenti dichiarino stipulato 
con riferimento a un matrimonio gi� concluso 
o in vista di un determinato matrimonio l� da venire. 
(Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -Boscarelli 
c. Opera Sila-� Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 
RIFORMA-D:mcRETO D'ESPROPRIO 

12. Non importa incostituzionalit� del decreto 
legislativo emesso entro il termine prefisso nella 
legge di delega la circostanza che la registrazione o 
la pubblicazione, o ambedue siano avvenute in 
tempo successivo; e tale principio vale particolarmente 
per i decreti legislativi di espropriazione 
fondiaria che siano stati pronunciati ma non pa,rimenti 
registrati e pubblicati entro il termine ex 
art. 5 legge n. 230 del 1950. (Corte App. Catanzaro, 
16 giugno 1955 -Boscarelli c. Opera, Sila -Contenzioso 
12613, Avv. Catanzaro). 
RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI 

13. Gli enti di riforma hanno facolt� di richiedere 
l'esclusione dalla proroga di affitto pei terreni 
sottoposti a procedimento di espropriazione, nei 
riguardi degli affittuari coltivatori diretti. (Tribunale 
Potenza, 22 agosto 1955 -Ente Rif. Bari 
c. Sileo Salia -Cont. 795, Avv. Potenza). 
14. Pel diniego della proroga dei contratti agr�ri 
non � necessario che l'ente di riforma provi la presa 
di possesso dei terreni o un progetto.di utilizzazione 
dei terreni stessi, bastando il fatto dell'esproprio. 
(Corte App. Potenza, 5 ottobre 1955 -Colaianni 
ed altri c. Ente Rif. Bari -Cont. 1131 e altri, 
Avv. Potenza). 
J 



-27 


15. Le opere di trasformazione fondiaria da esezazioni 
di altra autorit� amministrativa o giurisdiguire 
sul terreno costituente il terzo residuo renzionaJe, 
nouostante la opposizione del possessore, 
dono incompatibile la permanenza nel fondo degli tutti i lavori che nel loro tecnico discrezionale 
, 
,
affittuari del fondo espropriato: quindi il proprietario 
del terreno costituente il terzo residuo, pu� in 

base alla legge chiedere a carico di detti affittuari 
il diniego della proroga (Trib. Matera, 21 settem


bre 1955 -Ente Rif. Bari c. Oifurri ed altri -
Cont. 1727, Avv. Potenza). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

MATERIE DIVERSE 

1. IJ regolamento per i servizi degli arsenali 
approvato con R. D. n.1898del1939 � regolamento 
esterno. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Dif. Mar. 
c. Soc. Vitali e C. -Cont. 1619, Avv. Lecce). 
POTERI 

2. Vedi: Antichit� e Belle Arti, n. 2 (diChiaraz. di 
interesse). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) 

ALIENAZIONE DI COSE SEQUESTRATE 

1. L'alienazione di cosa sottoposta a sequestro 
da parte del proprietario che nelle more del giudizio 
sia stato nominato custode costituisce il 
delitto ex art. 334, 2� cpv. C. p. e non quello pi� 
grave di peculato. (Trib. Pen. Bolzano, 25 marzo 
1955 -Imp. Reinstedler -Cont. 1145, Avv. Trento). 
PECULATO 

1. Vedi: .Dan.no n. 9 (materie varie). 
.ANTIOHITA' E BELLE ARTI 

DICHIAltAZIONE D'INTERESSE 

1. � da ritenere legittima, quanto meno sotto 
la legge n. 364 del 1909 la dichiarazione d'interesse 
storico e artistico di un determinato fabbricato, che 
siasi concretata in una semplice comunicazione al 
proprietario interessato da parte di un messo comuna1e 
del riconoscimento ufficiale dell'interesse suddetto, 
e non occorre che sia notificato il testo integrale 
e motivato di un provvedimento ministeriale 
in proposito. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 -
Min. Pubbl. Istr. c. Mazza -Cont. 12914, Avvocatura 
Catanzaro). 
2. La declaratoria di interesse storico ed artistico 
effettuata per semplice comunicazione allo 
interessato da parte di un messo comunale del 
riconoscimento ufficiale del detto interesse, non 
impugnata nei termini di legge davanti alla competente 
giurisdizione amministrativa, legittima gli 
organi della pubblica Amministrazione ad effettuare 
in qualunque tempo senza ulteriori autorizapprezzamento 
essi ritengano urgentemente necessari 
per la conservazione o per la rnigliore utilizzazione 
del monumento e parimenti ad introdursi 
1na1~u militari, se il monumento trovisi intercluso, 
nelle aree circostanti. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 
1955 -Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza -Cont. 12914, 
Avv. Catanzaro). 

APPAI.TI E FORNITURE 

MATERIE VARIE 

1. Vedi: Imposta registro, n. 8 (materie tassabili). 
FORNITURE -PREZZI 

2. Ancorch� in un cpntratto di fornitura stipulato 
con un privato dalla pubblica Amministrazione 
si faccia espresso riferimento alle condizioni 
generali di oneri di cui al D. M. n. 35 del 1930 
che all'art. 31 fissano il principio della invariabilit� 
dei prezzi � tuttavia applicabile il principio dello 
adeguamento dei pattuiti corrispettivi a causa di 
eccessiva onerosit� ex art. 1467 Codice civile. 
(Trib. Lecce, 31 maggio 1955 -Caggio c. Difesa 
Esercito -Cont. 2713, Avv. Lecce). 
. APPELI,O 

AMMISSIBILIT� 

1. Vedi: Esecuzione forzata, n. 8 (presso terzi). 
2. � inammissibile l'appello nel caso che l'appellante 
deduca che la sentenza impugnata non � 
a lui opponibile giacch� emessa per errore nelle 
generalit�, nei confronti di un soggetto apparentemente 
diverso. (Corte App. I.ecce, 30 giugno 
1955 -J.eogrande c. Sez. Rif. Puglia Luc. -Contenzioso 
2259, Avv. Lecce). 
3. � inammissibile l'appello diretto al Ministro 
delle Finanze contro una sentenza che dichiari la 
nullit� della citazione diretta al Procuratore del 
Registro in causa di impugnazione della decisione 
della Commissione amministrativa in sede di valutazione, 
per imposta di registro, perch� in ogni caso 
la rappresentanza in giudizio spetta all'Intendente 
di Finanza. Ci� anche quando nel primo grado si 
sia costituito in causa il Ministro delle Finanze. 
(Corte App. Cagliari, 13 agosto 1955 -Soc. Bonif. 
Santa Vittoria c. Finanze -Cont. 433/54, Avvocatura 
Cagliari). 
CITAZIONE 
4. La notifica dell'atto di appello all'Amministrazione 
in persona di organo diverso da quello 
indicato in primo giudizio produce l'inammissibilit� 
del gravame perch� diversamente il giudizio 
di primo grado verrebbe ad essere omesso. (Corte 
App. Torino, 20 giugno 1955 -Accollo c. Dogana -
C�nt. 11603, Avv. Torino). 

-28 


5. Non � nullo l'atto di appello che pur senza 
contenere la indicazione della data della sentenza 
impugnata ne consenta tuttavia l'identificazione 
merc� il riferimento ad altri elementi della stessa. 
(Corte App. Lecce, 30 giugno 1955 -Leogrande 
c. Sez. Rif. Puglia Luc. -Cont. 2259, Avv. r~ecce). 
ATTO Al\'IMINISTRATIVO 

RESPONSABILIT� 

1. Vedi: Danni, n. 1 (indennit�). 
AVVOCATO E PROCURATORE 

l\'IANDA~O 

1. Vedi: Citazione, n. 2 (nullit�). 
SOTTOSCRIZIONE 

2. Vedi: Citazione, n. 3 (nullit�). 
AZ�ONE 
AZIONE 


1. Vedi: Imposte tasse in gen., n. ll(restitu.zione). 
INCOMBENTI PREGIUDIZIALI 

� 2. La mancata discussione amichevole della 
vertenza in Prefettura, previst,a nel contratto col 
quale l'Amministrazione ha preso in affitto un 
immobile ad uso di caserma di carabinieri non 
rende improcedibile l'azione spiegata dall'Amministrazione 
ex art. 41 legge n. 253 del 1950 (lavori) 
tanto pi� se il locatore abbia per iscritto ;rifiutato 
di eseguire le opere richieste. (Pret. Pieve di Telco, 
5 febbraio 1955 -Int. c. Gastaldi -Cont. 21334, 
Avv. Genova). 

INTERESSE 

3. Nel caso che l'ordinanza di condanna al pagamento 
dell'i.g.e. e pena pecuniaria venga notificata 
al rappresentante di una azienda inadempiente agli 
obblighi tributari, cessa se viene meno il rapporto 
di rappresentanza, l'interesse del rappresentante 
ad agire in giudizio e la sua opposizione deve essere 
dichiarata improponibile. (Trib. Potenza, 16 settembre 
1955 -Di Tommado Briscese c. Finanze -
Cont. 629, Avv. Potenza). 
LEGITTIMAZIONE -ENTE DISCIOLTO 

4. Ove un decreto prefettizio abbia sotto l'impero 
del R. D. n. 1130 del 1926, art. 21, attraverso la 
devoluzione dei beni all'unione dei sindacati fascisti 
dell'industria provocato lo scioglimento di una 
cooperativa, non hanno legittimazione processuale 
per impugnare il provvedimento e rivendicare il 
bene, ora devoluto allo Stato, n� la cooperativa 
che riunitasi in assemblea generale abbia dichiarato 
di riprendere l'attivit� svolta dall'ente cessato; n� 
i soci della preesistente cooperativa, a proporre 
un'azione a nome dell'ente cessato, essendo avvenuta 
la definitiva estinzione di esso. (Trib. Torino, 
13 luglio 1955 -Soc. An. 0.oop. Case Pop. Chivasso 
c. Finanze -Avv. Torino). 

RINUNCIA 

5. Il pagamento del tributo anche se fatto senza 
riserve non significa rinuncia all'azione proposta 
o da proporre contro la Finanza e ci� tanto nei casi 
in cui vige il solve et repete dalla cui inosservanza 
deriva il difetto di giurisdizione, quanto se tale 
precetto, come per le imposte suppletive di registro 
sia inapplicabile. (Trib. Catania, 24 giugno 
1955 -Pulizzi, Innammorati c. Finanze -Contenzioso 
18678. Avv. Catania). 
SPECIE VARIE 

6. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 7 (contenz. 
giudiziale). 
CIRCOI,AZIONE STRADALE 

AZIONE DI REGRESSO 

1. Il conducente del veicolo investitore assolto 
in sede penale per insufficienza di prova, che intenda 
opporsi all'azione di regresso spiegata contro 
di lui dall'amministrazione proprietaria del veicolo 
che abbia come responsabile civile risarcito il danno 
alla parte lesa, � tenuto a fornire la prova liberatoria 
ex art. 2054 C. c. (Trib. Firenze, 10 febbraio 
1955 -Dif. c. Brocato -Cont. 149(12, Avv. Firenze). 
CONDOTTA 

2. Il�secondo autista che ex art. 63 Codice stradale 
deve essere� costantemente adibito alla condotta 
di un autotreno risponde in caso di sinistro 
col primo, se entrambi abbiano concorso alla manovra 
dannosa. (Trib. Torino, 27 settembre 1955 Gandini, 
Soffritti, Zatti c. FF. SS. -Cont. 1627, 
1740, 2004, Avv. Torino). 
3. Nessuna norma di legge o di prudenza impone 
all'autista di distrarre lo sguardo dalla propria 
visuale per accertarsi che lateralmente al passaggio 
a livello incustodito sopraggiunge un treno, ma 
l'obbligo di rallentare ed accertare che nessun 
treno sia in vista in modo da potersi fermare prima 
di impegnare �i binari, � posto a carico del conducente 
di veicoli o animali, dall'art. 28 Codice stradale, 
nell'attraversamento sia di passaggi a livello 
incustoditi sia di quelli custoditi. (Trib. Torino, 
27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, Zatti, c. 
FF. SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 
4. Ai sensi dell'art. 36 Codice stradal� tutti i 
veicoli e quindi anche quelli a guida di rotaie debbono 
in prossimit� degli incroci tenere una velocit� 
moderata. (Trib. Torino, 31 marzo 1955 -A.T.l\'I. 
c. G.R.A. -Oont. 300, Avv. Torino). 

-29


5. Non � prudente il conducente di un automezzo 
che tenti di effettuare un sorpasso in un punto 
della strada a doppia binata in cui esiste una 
coppa giratoria e dove � prevedibile che lo auto-
n, mezzo sorpassando possa invertire la direzione 

=~ per portarsi sull'altra. (Corte App._ Genova, 28 giu-.

,

. gno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. D1f. Eserc. -Con


~ tenzioso 19566, Avv. Genova). 
~ 

6. Manca agli obblighi di prudenza e di cautela 
il conducente di un automezzo che per sorpassare 
si portiin precedenza tanto sulla sinistra della strada 
(di notevole larghezza) da impedire al conducente 
del veicolo, sorpassando di vederlo attraverso allo 
specchio retrovisivo. (Corte App. Genova, 28 giugno 
1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. -Contenzioso 
19566, Avv. Genova). 
7. Nella manovra di sorpasso i maggiori obblighi 
di prudenza e di cautela incombono al conducente 
che prende l'iniziativa della manovra. (Corte App. 
Genova, 28 giugno 1955 -Soe. S.A.R.S.A. e. Difesa 
Eserc. -Cont. 19566, Avv. Genova). 
8. Anche nel caso di cambiamento di direzione 
deve essere osservata la regola della precedenza 
dei veicoli provenienti da� destra. (Corte App. Genova, 
28 giugno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Difesa 
Eserc. -Cont. 19566, Avv. Genova). 
PRESCRIZIONE 

9. La prescrizione biennale ex art. 2947 C. c. 
opera non solo a favore del proprietario o de~ conducente 
del veicolo ma di chiunque sia chiamato 
a rispondere dei danni derivati dalla circolazione 
del veicolo (nel caso il committente di trasporto su 
automezzi altrui). (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 Albano 
c. Tesoro -Cont. 1876, Avv. I.iecce). 
PRESUNZIONE DI COLPA 

Vedi: n. 1 Azione di regresso. 

10. La presunzione di colpa ex art. 2054 C. c. 
non pu� applicarsi a carico del conducente del 
veicolo che nello scontro abbia riportato danni, 
ma non ne abbia a sua volta causati. (Trib. Torino, 
27 set,tembre 1955 -Gandini, Soffritto, Zatti 
-Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 
11. Con l'espressione �contro la volont� >> l'articolo 
2054, 3� comma C. c. si � riferito ad una 
volont� attiva e concreta del proprietario del veicolo, 
di persona cio� che abbia usato tutti gli accorgim.
enti tecnici e di comune esperienza per evitare 
la circolazione del veicolo, non bastando la sola 
� assenza di volont� >>. (Trib. Brescia, 13 maggio 
1955 -ANASS c. Ronchi-Cont. 3378, Avv. Brescia). 
12. I.ia presunzione ex art. 2054 C. c. (scontro) 
� una presunzione iuris tantum sicch� ove sia provato 
che lo scontro dipese esclusivamente dal 
comportamento colposo di uno dei due conducenti, 
costui soltanto potr� essere dichiarato responsabile 
del danno. (Corte App. Genova, 28 giugno 
1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. -Cont. 19566, 
Avv. Genova). 

OITAZIQNB 
NULLIT� 

1. Vedi: Spese giudiziali, n. 1 (citazione nulla). 
.. 

2. Non vi � nullit� della citazione per difetto di 
delega quando il mandato al procuratore sia stato 
conferito a margine di altra citazione avente lo 
stesso oggetto e le due cause sono state riunite. 
(Pret. Brunico, 11 luglio 1955 -Wieser c. Finanze -
Cont. 1140, Avv. Trento). 
3. Nel caso di citazione sottoscritta da Procuratore 
non iscritto nell'albo del distretto giudiziario 
della Corte di Appello presso cui pende il giudizio 
si verifica assoluta nullit� della citazione 
insanabile per costit,uzione di convenuto. (Corte 
App. Potenza, 14 settembre 1955 -Sardi c. Uff. 
Reg. Polla -Cont. 1535, Avv. Potenza). 
COMODATO 

.AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Nei rapporti fra Amministrazione Pubblica 
e privati non � configurabile contratto di comodato. 
(Trib. I~ecce, 24 maggio 1955 -Dif. Mar. c. Societ� 
Vitali e C. -Cont. 1619, Avv. Lecce). 
COMPET.ENZA E GIURISDIZIONE 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 

1. Vedi: Acque pubbliche ed elettricit�, n. 1 (alveo); 
n. 2 (canoni); n. 5 (materie varie). 
AGRICOLTURA 

2. Vedi: Agricoltura, n. 2 (contratti agrari); n. 5-6 
(riforma-aziende modello). 
CoNTRAT'rI DI GUERRA 

3. Vedi: Contratti di guerra, n. 1 (danni da espr. 
p. u.). 
COSTITUZIONE 

4. Vedi: Costituzione Stato, n. 1 (sind. giurisd.). 
DISCREZIONALIT� 

5. Vedi: Risparmio e crediti, n. 1 (discrezionalit�); 
Ferrovi.e e tranvie, n. 5, 6, 7 (discrez.). 
6. Ogni qualvolta sia rimesso alla discrezionalit�� 
dell'Amministrazione il determinare la cautela 
necessaria per l'esercizio di una attivit� pericolosa, 
non pu� il giudice sostituirsi all'Amministrazione 

-30 


nella determinazione delle cautele pi� idonee, ma 
pu� accertare se l'Amministrazione abbia provveduto 
alle esigenze elementari di prudenza e se le 
disposizioni di sicurezza impartite siano state osservate. 
(Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 -Frosini 
Piergiovanni c. Dif. Eserc. -Cont. 14634, Avvocatura 
Firenze). 

7. Quando si deduca la violazione di una norma 
giuridica alla cui osservanza l'Amministrazione sia 
vincolata, per determinare la competenza del giudice 
ordinario, non basta che� l'azione si basi su 
una tale violazione, ma occorre anche che la norma 
sia rivolta alla tutela dell'interesse individuale e 
dia a questo la garanzia e la consistenza di un 
diritto soggettivo. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 Grossi 
ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro -Contenzioso 
21269, Avv. Genova). 
8. Non pu� l'Autorit� giudiziaria scendere allo 
esame della valutazione dell'importanza e urgenza 
dei necessari lavori di riparazione conseguenti alle 
distruzioni ed ai danneggiamenti bellici, nonch� 
circa la scelta della misura protettiva temporaneamente 
attuata dall'Amministrazione ferroviaria 
in quanto ci� importerebbe sindacato inammissibile 
sull'attivit� discrezionale della Pubblica Amministrazione; 
ma pu� solo accertare se la Pubblica 
.Amministrazione abbia violato tassativi precetti 
di legge o di regolamento, ovvero il fondamentale 
principio del neminem laedere. (Corte 
App. Firenze, 18 aprile 1955 -Milighetti Meucci 
c. FF. SS. -Cont. 16260, Avv. Firenze). 
ESECUZIONE FORZATA 

9. Vedi: Esecuzione forzata, n. 6 (precetto). 
IMPOS'.l'A DI REGISTRO 

10. Yedi: Imposta Registro, n. 13-14 (Valutaz. 
impugnazione). 
LOCAZIONE 

11. Vedi: Locazioni, n. l (riparaziorii). 
NAVI E NAVIGAZIONE 

12. Vedi: .Navi e navigazione, n. 6 (soccorso). 
POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE 

13. Vedi: Poss. e az. possess., n. 2 (az. posscss., 
Amm. Pubblica). 
CONSUMO E PRODUZIONE 

PERCENTUAU SUI PREZZI 

1. Qualora una SEPR.AL ottenga dal magistrato 
ordinario un decreto ingiuntivo pel pagamento di 
quote o percentuali sui prezzi dei prodotti immessi 
al consumo, crediti che hanno natura tributaria, 
l'opposizione giudiziaria � inopponibile se non 
preceduta dal pagamento del tributo. (Trib. Cagliari, 
15 marzo 1955 -F.lli Mattera c. SEPRAL 
di Nuoro -Cont. 10289, Avv. Cagliari). 

2. Le quote o percentuali che i prefetti erano ~'� 
autorizzati a stabilire sui prezzi dei prodotti immessi 
al consumo nella provincia ai sensi dell'art. 3, m 
20 comma D. P. C. M. 31 giugno 194.6 hanno na-~ 
tura di tributo e precisamente di imposte indirette 
sui consumi. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 F.
lli Mattera c. SEPRAIJ Nuoro -Cont. 10289, 
A vv. Cagliari). 
COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBI,IOI 

ATTI ROGATI 

1. La potest� conferita ai segretari comunali 
ex art. 89 T. U. n. 383 del 1934 di rogare nello 
esclusivo interesse del comune determinati atti e 
contratti non si estende alle donazioni sia perch� 
questa non � preceduta da pubblici incanti, com'� 
richiesto dal detto articolo, sia perch� in tal tipo 
di negozio non ricorre l'interesse esclusivo del 
Comune: l'atto rogato � pertanto affetto da nullit� 
insanabile. (Corte App. J,ecce, 4 maggio 1955 -
Dem. c. Com. Treglia-Cont. 2005, Avv. Lecce). 
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

APPROVAZIONE 

Vedi: n. 6-7 Mora. 

1. L'approvazione di un contratto della Pubblica 
Amministrazione deve essere data con provvedimento 
formale dell'organo competente e cio� il 
ministro, o dell'autorit� delegata: in mancanza di 
ci� sono prive di effetti le dichiarazioni emesse da 
altri organi dell'Amministrazione interessata. (Tribunale 
Genova, 30giugno1955 -Moresco c. ANAS, 
-Cont. 20585, Avv. Genova). 
2. Se l'Amministrazione pubblica non provvede 
a decidere sulla approvazione di una transazione 
il contraente privato pu� servirsi dei rimedi stabiliti 
dall'art. 5 legge com. e prov. (Trib. Genova, 
30 giugno 1955 -Moreseo c. ANAS -Cont. 2058, 
Avv. Genova). 
CESSIONE .DI CREDITI 

Vedi: n. 9, Pagamenti e quietanze. 

3. Una cessione di credito che non risulti da 
atto pubblico o scrittura privata autenticata da 
notaio e che non sia stata notificata dall'Amministrazione 
debitrice n� da questa sia .stata accettata 
non � opponibile, per la sua inefficacia, all'Ammj.,. 
nistrazione stessa. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 -
Bruzzo c. Dif. Marina -Fall. Thermoil. -Contenzioso 
21169, Avv. Genova). 

-31


4. La richiesta del creditore circa l'applicazione di 
una delle modalit� di pagamento delle spese dello 
Stato ex R. D. n. 1759del1926 e art. 665 Istr. Gen. 
Serv. Tes. e la relativa accettazione da parte della 
Amministrazione debitrice, integrano gli estremi 
di un contratto unilaterale (e modificabile nel" 
l'ambito delle prescrizioni della Contabilit� generale 
dello Stato) in cui il creditore autorizza lo 
Stato debitore ad eseguire nelle mani di un terzo il 
pagamento che al primo � dovuto senza eh.e per 
tale fatto si operi alcuna vera e propria successione 
con effetti novativi nel debito o nel credito. (Tribunale 
Genova, 4 ottobre 1955 -Bruzzo, Dif. Marina 
c. Fall. Thermoil-Cont. 21169, Avv. Genova). 
FORMA 

5. La Pubblica Amministrazione non pu� assumere 
validi impegni se non nelle forme prescritte 
dalla legge tra cui ad substantiam, l'atto scritto. 
(Trib. Ijecce, 31 maggio 1955 -Caggia c. Dif. Eserc. 
-Cont. 2713, Avv. Lecce). 
MORA DELL'AMMINISTRAZIONE 

6. Non pu� parlarsi d'inadempimento di una 
transazione con la Pubblica Amministrazione se 
essa non sia stata approvata. (Trib. Genova, 30 giugno 
1955 -Moresco c. ANAS-Cont. 20585, Avvocatura 
Genova). 
7. Non sussiste mora colpevole dell'Amministrazione 
nell'approvazione ed esecuzione dei contratti 
allorch� questa segua tutta la procedura stabilita 
dalle leggi di contabilit� dello Stato. (Trib. Brescia, 
3 maggio 1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli -Contenzioso 
3126, Avv. Brescia). 
PAGAMENTI E QUIETANZ1'J 

8. Vedi: Poste e tele�omunicazioni, n. 1 (ricevitorie-
locazioni). 
9. Poich� le varie modalit� di pagamento delle 
spese delJo Stato ex R. D. n. 1759 del1926 e articolo 
665 Istr. Gen. Serv. Tes. vanno considerate 
come mezzo di esazione dei crediti verso lo Stato 
la lettera di un ufficio esecutivo dell'Amministrazione 
con la quale si comunica a richiesta che in 
uno stipulando contratto di fornitura sar� inclusa 
una cl�usola relativa al pagamento del prezzo da 
effettuarsi mediante accreditamento in un conto 
corrente presso la locale Banca d'Italia a favore di 
un certo istituto bancario, non va considerata come 
accettazione di una cessione irrevocabile di credito. 
(Trib. Genova, 4 ottobre 1955 -Bruzzo, Dif. Marina 
c. Fall. Thermoil-Cont. 21169, Avv. Genova). 
10. Pu� derogarsi al principio che le entrate dello 
Stato si riscuotono in contanti solo nell'ipotesi dell'art. 
1412 Istr. Gen. Serv. Tes. che conferisce ai 
contabili dello Stato la facolt� di accettare in versamenti 
diretti, e come numerario, i vaglia cambiari 
e gli assegni bancari liberi con l'effetto che 
il versamento si ha per avvenuto in <;ontanti al 
momento della ricezione del titolo; tale deroga non 
si estende all'assegno circolare emesso da qualsiasi 
altra Banca, e se il contabile dello Stato lo accetta 
in pagamento ci� avviene a totale rischio del debitore 
e cio� pro solvendo, e la data in cui si verifica 
l'entrata � quella della conversione. del titolo in 
contante. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Miccoli 

c. Finanze -Cont. 2689, Avv. Lecce). 
11. La quietanza sul mandato emesso dall'Amministrazione 
rende improponibile ogni ulteriore 
richiesta relativa al rapporto ormai estinto. (Tribunale 
Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. 
Tesoro -Cont. 518, Avv. Torino). 
12. L'esigenza che ogni pagamento effettuato 
allo Stato risulti da quietanza firmata e sottoscritta 
nei modi di legge non � assoluta potendosi ritenere 
a questa equipollente la ricevuta di una raccomandata 
contenente un assegno circolare che risulti 
poi riscosso dal contabile. (Trib. Lecce, 24 maggio 
1955 -1\'Iiccoli c. Finanze -Cont. 2689, Avv. J,ecce). 
CONFISCA 
AMNISTIA 

1. Ija confisca della merce (sostanze atte a sofisticare 
vini) deve a sensi dell'art. 655 C. p. p. essere 
disposta di ufficio in sede di incidente di esecuzione 
ove non si sia provveduto con la sentenza di proscioglimento 
per amnistia. (Trib. Pen. Brindisi, 
15 giugno 1955 -Imp. Galluccio -Cont. 2931, 
Avv. Lecce). 
1VJATERIE V ARIE 

2. Se l'imputato sia prosciolto per amnistia dal 
reato di cui all'art. 58 del R. D. L. n. 2033 del 
1925 per aver detenuto sostanze atte a sofisticare 
vini, il giudice penale deve ai sensi dell'art. 240 
cpv. C. p. procedere alla confisca della merce avendo 
il divieto di detenzione della medesima valore 
assoluto. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 -
Imp. Galluccio -Cont. 2931, Avv. Ijecce). 
CONTRABBANDO 

DEI<'IZIONE DEL REATO 

1. Ije varie ipotesi di contrabbando previste 
negli artt. da 97 a 107 legge doganale non si differenziano 
per il fatto che consiste sempre essenzialmente 
nella sottrazione consumata o tentata della 
merce ai diritti di confine. (Corte App. Pen. Genova, 
26 maggio 1955 -Fumarelli ed altri -Contenzioso 
17964, Avv. Genova). � 
2. Nel caso in cui sia stato contestato il contrabbando 
ex art. 97 lett. d legge doganale e si ritenga 
invece quello generico ex art. 107, non sussistono 
gli estremi dell'art. 477 cpv. O. p. P.~, ma quelli 
dell'art. 477 prima parte (definizione giuri<;li<l~ 
diversa). (Corte App. Pen. Genova, 26 maggio 
1955 -Fumarelli ed altri -Cont, 179641 A vv. Genova). 

32 


CONTRATTI DI GUERRA 

DANNI DA ESPROPRIO p. U. 

1. Quala.ra a seguito di eontratti di guerra relativi 
all'esecuzione di opere di fortificazione costruite 
su terreno espropriato sorgano controversie per la 
liquidazione dei danni cagionati nel corso dell'esecuzione 
delle opere medesime al propriet.ario del 
terreno, non l'Autorit�. giudiziaria ordinaria, ma il 
Commissario per la liquidazione dei contratti di 
guerra � competente a giudicare. (Trib. Trento, 
3 marzo 1955.-Eredi Cesaro c. Dif. Eserc. -Cont. 
778, Avv. Trento). 
COSTITUZIONE DELLO STATO 

SINDAOATO GIURISDIZIO:NALE 

1. Fino a quando non entri in funzione la Corte 
costituzionale spetta a norma della disposiz. VII 
della Costituzione al giudice ordinario od amministrativo 
di esaminare la costituzionalit�. intrinseca 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge in quanto 
la questione sia proposta incidenter tantum per la 
risoluzione di una controversia principale e non 
formi oggetto di giudicato. (Trib. Brindisi, 9 sestembre 
1955 -Guadalupi c. Sez. Rip. Fond. -Cont. 
1864, Avv. Lecce). 
DANNI 
INDENNIT� 

1. Le espressioni di cc indennizzo l> o cc indennit�.� 
ha nelle leggi amministrative un signi.ficato ristretto 
e preciso, di compenso da accordarsi quale refusione 
del danno derivato ad un privato dall'esplicazione 
di una legittima attivit� dell'Amministrazione, 
distinguendosi dal cc risarcimento n che presuppone 
una responsabilit�. dell'Amministrazione e che comprende 
tutti i danni derivati dalla violazione di un 
diritto soggettivo privato, mentre l'indennit�. o 
indennizzo ha contenuto pi� ristretto dovendo essere 
limitato oggettivamente al valore effettivo ed attuale 
del bene oggetto di un diritto sacrificato e non 
gi� violato. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 ]'
rignani c. Finanze-Cont. 3050, Avv. Brescia). 
INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE 

2. La legge n. 104 del 1950 con la quale � stato 
abrogato il R. D. n. 313 del 1936 non ha efficacia 
retroattiva, quindi i vari rapporti rimangono regolati 
dalle norme imperanti al momento in cui si 
verifica l'evento. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 Pastorelli 
Di Salvo c. Dif. Aeron. -C(mt. 2688, 
Avv. Lecce). 
3. In caso di sinistro il trattamento spettante 
al militare di leva o agli aventi diritto � regolato, 
vigente il R. D. n. 313 del 1936 unicamente dalle 
norme relative al rapporto di servizio o di quiescenza, 
tranne il caso in cui sia esclusa la causa o 
l'occasione di servizio. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 Pastorelli 
De Salvo c. Dif. Aeron. -Cont. 2688, 
Avv. Lecce). 
LIQUIDAZIONE 

4. Vedi: Ferrovie (trasporto) n. 3, 4 (avarie e perd.) 
5. A.nche in difetto di prova il giudice pu� liquidare 
equitativamente le maggiori spese di cura 
pretese dall'infortunat6 non ostante che questi 
sia assistito da appositi enti di previdenza poich� 
� noto che questi falcidiano le notule presentate 
per il rimborso. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 
-Gobbi c. Dif. Eserc. -Cont. 663, Avv. Torino). 
6. Nel caso di funzionari dell'INPS infortunati 
va ammesso al risarcimento il danno potenziale di 
diminuita efficienza di futura attivit�. professionale 
pereh� � noto che i funzionari di tale ente traggano 
non poco utile dopo if loro collocamento a riposo 
dalla conoscenza ed esperienza da essi acquistata 
sulla legislazione previdenziale e del lavoro. (Corte 
App. Torino, 13 giugno 1955 -Gobbi c. Dif. Eserc. 
-Cont. 663, Avv. Torino).. 
7. Non compete al viaggiatore ferito in un incidente 
ferroviario nel caso di successiva sv9Jutazione 
monetaria l'aggiornamento dell'importo delle spese 
di cura da lui nel frattempo sostenute. (Corte App. 
Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Pose -
Cont. 11557, Avv. Catanzaro). 
8. Ija sentenza di condanna generica costituisce 
un presupposto indispensabile della domanda di 
liquidazione, a condizione che la pronuncia sia 
certa e definitiva talch� nessuna discussione possa 
sorgere su di essa; ove essa sentenza non sia ancora 
passata in giudicato l'azione di liquidazione dei 
danni deve essere allo stato dichiarata improponibile. 
(Trib. Brescia, 27 maggio l 955 -Petacci c. 
Int. -Cont. 3393, Avv. Brescia). 
MATERIE VARIE 

9. Accertata in sede penale la colpevolezza del 
pubblico ufficiale in ordine al delitto di peculato per 
l'appropriazione di carte annonarie affidategli per 
ragione del suo ufficio consegue a carico dell'imputato 
l'obbligo del risarcimento del danno verso 
l'Amministrazione, danno costituito dalla differenza 
fra il prezzo economico e quello politico dei 
generi che con i tagliandi sottratti potevano essere 
acquistati. (Corte App. Pen. Trento, 31 maggio 1955 
-Imp. Prast. -Oont. 804, Avv. Trento). 
~!VALUTAZIONE MONFTARIA 

Vedi: n. 8 liquidazione. 

10. Vedi: Ferrovie (trasporto) n. 2 (avarie e 
perdite). 
D:EMANIO E PATRIMONIO 

AUTOTUTEJ,A 

1. Presupposto della legittimit� .dell'autotutela 
da parte della Pubblica Amministrazione �-il pre:ciso 
adempimento del c.d. onere di diffidamento. 
(Pret. Savona, 22 giugno 1955 -Marabotto, Soc. 
ICEV, FF. SS. -Cont. 21720, Avv. Genova). 

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CONCESSIONI 

2. Vedi: Imposta di registro n. 6 (mat. tassa.bili); 
Reg. fascista n. 2, 3 (revoca eone,). 
3. � da ritenersi l'ipotesi della obbligazione teleologicamente 
indivisibile nel caso di concessione 
fatta indistintamente a due persone di una pertinenza 
idraulica demaniale che per la natura fisica 
e giuridica del terreno !J�ncessa era economicamente 
inopportuno frazionare; quindi revocata la 
concessione nei confronti di uno dei concessionari 
questa si consolida nell'altro concessionario cui 
passano i diritti e gli obblighi che dalla concessione 
scaturiscono. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, 
Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avvocatura 
Brescia). 
4. I diritti spettanti al concessionario di beni 
immobili demaniali hanno natura reale immobiliare. 
(Trib. Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Standard 
c. Finanze -Cont. 21483, Avv. Genova). 
5. Al contrario dell'atto col quale si consente 
l'installazione di un deposito di benzina in zona di 
servit� stradale (che ha natura di autorizzazione), 
quello col quale la Pubblica Amministrazione consente 
l'installazione di un deposito di carburante 
nel sottosuolo stradale ha natura di concessione. 
(Trib. Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Standard 
c. Finanze -Cont. 21483, Avv. Genova). 
6. La permanenza di un concessionario nel godimento 
di una pertinenza idraulica demaniale concessagli 
per la pioppicoltura successivamente alla 
revoca della concessione, anche se tale permanenza, 
sia dipesa da una decisione di sospensione del provvedimento 
di revoca, ado1;tata dalConsigliodi Stato 
in pendenza di ricorso contro l'atto ~mministrativo 
di revoca della concessione, deve considerarsi 
senza titolo ed illegittima con obbligo del concessionario 
di versare all'Amministrazione il valore di 
quanto ricavato durante il periodo di illegittimo 
godimento. (Corte .App. Brescia, 26 maggio 1955 -
Frignani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). 
]'ERROVIE 

7. Vedi: Espropriazione p.p.u. e occ�upaz. n. 1 
(danni). 
8. I.e strade ferrate appartengono al demanio 
pubblico e nessun diritto soggettivo pu� vantare 
il comune proprietario di una strada intersecata 
da binari: l'attraversamento di questa non costituisce 
neanche servit� di passaggio. (Trib. Torino, 
25 maggio 1955 -Com. Bardonecchia c. FF. SS. -
Cont. 1953, Avv. Torino). 
PATRIMONIO -BENI P. N. F. 

9. Il rapporto che si instaura fra il demanio e il 
terzo assegnatario di un bene ex p. n. f. prima che 
intervenga il provvedimento di destinazione del 
bene a pubblico servizio � di locazione e non di 
concessione. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 -P.S.I. 
c. Uff. Reg. -Cont. 589, Avv. Torino). 
10. L'art. 38 del D. L. n. 159 del 1944 ha per 
effetto di introdurre i beni del p. n. f. nel patrimonio 
dello Stato non imponendo tuttavia agli 
stessi il carattere della indisponibilit� perch� 
questa consegue solamente al provvedimento concreto 
di destinazione o all,a effet.tiva desti.azione 
del bene al servizio pubblico. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 
1955 -P.S.I. c. Uff. Reg. -Cont. 589, Avv. 
Torino). 
PATRIMONIO -OCCUPAZIONI 

11. L'occupaziane di un immobile facente parte 
del patrimonio disponibile dello Stato avvenuta 
in periodo A.M.G. senza esplicita autorizzazione e 
senza la stipulazione d'una convenzione � senza 
titolo; legittimamente pertanto l'Amministrazione 
pu� pretenderne lo sgombero anche se per il passato 
ebbe ad accettare un canone d'occupazione provvisoriamente 
concordato. (Trib. Trento, 14 aprile 
1955 -Finanze c. ANPI --Cont. 91)7, Avv. Trento). 
PIOPPICOLTURA 

12. Vedi: Regime fascista n. 2 (reroca concess.) 
13. � costituzionale la norma dell'art. 5, 2� comma, 
legge n. 8 del 1949 secondo cui il prodotto 
legnoso delle concessioni di pertinenze idrauliche 
demaniali per la pioppicoltura � att.ribuita al Demanio 
per met� del suo valore: infatti riferendosi la 
norma ad un prodotto non ancora separato dal 
suolo all'atto dell'entrata in vigore della legge, e 
quindi non ancora entrato in propriet� del concessionario, 
nessuna confisca, di beni del concessionario 
viene operata per effetto della norma, ma solo si 
mutano le condizioni del contratto, il che per legge 
� legittimo. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, 
Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). 
14. J,a pretesa dell'Amministrazione concedente 
di fare propria la met� del valore del prodotto 
legnoso esistente su una pertinenza idraulica demaniale 
concessa per la pioppicoltura all'atto di entrata 
in vigore della legge n. 8 del 1949, � legittima 
ancorch� la concessione sia stata assentita prima 
dell'entrata in vigore della legge stessa. (Trib. 
Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze 
-Cont. 3198, Avv. Brescia). 
STRADE 

Vedi: n. 5 Concessioni; n. 8 ~Ferrovie. 

15. Vedi: Espropriazione p. u. e ovcupaz, n. 1 
(danni); I1nposta mg. n. 6 (materie tassabili). 
DIFESA DEJ,J,E AMMINISTRAZIONI 
IN GIUDIZIO 


CITAZIONI<J -AMMINISTRAZIONE DIFESA . 

1. Relat,ivamente all'Amministrazione del materiale 
del magazzino, della, sussistenza, casermaggio, 
carreggio, acquisto e vendita cavalli, ospedali ed 

-34


altro, � nulla la citazione in giudizio del Ministero 
della Difesa Esercito in persona del ministro, competendo 
la rappresentanza a termini delle tabelle 
ex R. D. n. 2361 del 1865 ai capi ufficio di Intendenza, 
di Dipartimento, Divisione, Sottovisione, 
Presidio. (Trib. Brescia, n. 5 maggio 1955 -Cabona 

e. Dif. �Esercito -Oont. 3397, Avv. Brescia). 
2. Bench� le tabelle del 1865 designino alla rappresentanza 
dell'Amministrazione militare le autorit� 
periferiche bene � proposta dal Ministero 
della Difesa citazione ad oggetto pagamento di 
somma per inadempienze contrattuali, percb� tale 
materia rientra nell'affare di competenza generale, 
cui non pu� dirsi estranea la competenza del capo 
del dicastero. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 -
Dif. Eserc. e. SIMAR -Cont. 3081, Avv. Brescia). 
3. Giusta le tabelle ex R. D. n. 2365 del 1865 
richiamate dall'art. 52 R. D. n. 1611 del 1933. la 
rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
della Difesa Esercito per gli affari intemi ed economici 
spetta al ministro. (Trib. Brescia, 3 maggio 
1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli-Cont. 3126, Avv. 
Brescia). 
CI'.l'AZIONE -AMMINISTRAZIONE DOGANE 

4. Il potere concesso al ricevitore delle dogane di 
emettere ingiunzione amministrativa pel recupero 
dei crediti dell'Amministrazione � un potere diverso 
da quello della rappresentanza in giudizio, n� dal 
primo pu� desumersi l'esistenza del secondo che 
comporta anzitutto la disponibilit� del diritto. 
(Corte App. Torino, 20 giugno 1955 -Accolla c. 
Dogane -Cont. 11603, A vv. Torino). 
5. � nullo l'atto di opposizione ad ingiunzione 
fiscale intimata alla Amministrazione della Dogana 
senza indicazione dell'organo legittimata a rappresentarla. 
(Trib. Genova, 3 agosto 1955 -Ghersi c. 
Dogana-Oont. 19689, Avv. Genova). 
6. La rappresentanza dell'Amministrazione delle 
gabelle spetta ex R. D. n. 2361 del 1865 al direttore 
superiore delle Dogane e non al ricevitore capo. 
(Corte App. Torino, 20 giugno 1955 -Accolla c. 
Dogane-Cont. 11603, Avv. Torino). 
CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FERROVIE 

7. Iia rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
ferroviaria spetta al ministro solo se la causa 
verta davanti ai giudici di Roma. (Trib. Torino, 
18 luglio 1955 -Aschiero c. FF. SS. -Cont. 1097, 
Avv. Torino). 
8. Il Capo di un Compartimento ferroviario non 
ha capacit� per rappresentare l'Amministrazione 
fuori della circoscrizione assegnatagli giusta il R.D. 
n. 1250 del 1923. (Trib. Torino, 11 agosto 1955 I1ivraghi 
c. FF. SS. -Cont. 1904, Avv. Torino). 
9. Nelle azioni nascenti da danno alla persona 
del viaggiatore la rappresentanza dell'Amministrazione 
FF. SS. spetta per l'art. 14 pa!� 3 Cond. Tar. 
al Capo compartimento o della Sezione avente 
giurisdizione nel territorio in cui si verifiea l'evento 
dannoso. (Trib. Torino, 11 agosto 1955 -Livraghi 

c. FF. SS. -Cont. 1904, Avv. Torino). 
CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FINANZ� 

10. Vedi: Appello, n. 3 (ammissibilit�). 
11. La citazione in giudizio dell'Amministrazione 
finanziaria nelle cause tributarie, va fatta 
in persona dell'Intendente di Finanza della giurisdizione 
cui appartiene l'Ufficio esecutivo interessato 
alla eontroversia. (Trib. Torino, 8 aprile 1955 -
Marebelli c. Finanze -Cont. 1735, Avv. Torino). 
12. La rappresentanza dell'Amministrazione delle 
Finanze in controversia relativa a tasse, spetta 
all'Intendente di Finanza del luogo ove risiede il 
giudice competente secondo le norme procedurali 
e quella sul foro dello Stato. (Trib. Torino, 14 luglio 
1955 -Fossati c. Proc. Reg. -Cont. 1834, Avv. 
Torino). 
13. J,a rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
delle tasse compete solo all'Intendent,e di 
Finanza competente per territorio in relazione al 
tributo, non gi� al Procuratore del Registro o al 
Ministro delle Finanze. (Trib. Catania, 24 giugno 
1955 -Pulizzi, Zuma, Morati, Fin. -Cont. 18678, 
Avv. Catania). 1
I 

14. � insanabilmente nulla la citazione dell'Amministrazione 
delle Finanze nella persona del Ministro 
anzich� dell'Intendente di Fin:;tnza competente 
per territorio. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 -
Soc: IJ,AS c. Finanze -Cont. 3525, Avv. Brescia). 
15. Conforme al n. 14. (Trib. Torino, 8 agosto 
1955, Marabelli c. Finanze -Cont. 1735, Avvocatura 
Torino). 
16. Spettando la rappresentanza dell'Amministrazione 
delle Finanze all'Intendente di Finanza 
e non al Procuratore del Registro la citazione in 
opposizione ad ingiunzione, intimata contro il 
Procuratore del Registro � assolutamente nulla. 
(Pret. Sapri, 19 agosto 1955 -De Caro c. Fondo 
Culto -Cont. 474, Avv. Potenza). 
17. Conforme al n. 16. (Trib. Trento, 7 luglio 
1955 -Sez, Merano P.C.I. c. Uff. Reg. Merano -
Cont. 1147, Avv. Trento). 
18. Conforme al n. 16. (Trib. Trento, 27 maggio 
1955 -Uff. Reg. Merano c. Sez. Merano P.C.I. -
Cont. 315, Avv. Trento). 
19. Conforme al n. 16. (Trib. Catania, 27 maggio 
1955 -I1auteri e. Uff. Reg. Avola -Cont. 18930, 
Avv. Catania). 
20. Conforme al n. 16. (Trib. Catania, 2 luglio 
1955 -Iiauteri c. Uff. Reg. Avola-Cont. 18929, 
Catania). 

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21. In materia d'imposta di registro � nulla in 
modo radicale ed insanabile la citazione in giudizio 
dell' .Amministrazione delle Finanze notificata al 
Ministro pro tempore anzich� all'Intendente di 
Finanza solo competente. (Corte App. Genova, 
30 giugno 1955 -Finanze c. Soc. Bagni Oneglia -
Cont. 19444, .Avv. Genova). � 
22. L'autorit� designata a stare in giudizio per 
l'.Amministrazione delle Finanze in materia di 
registro � l'Intendente di Finanza nel cui distretto 
trovasi l'Ufficio che ha liquidato l'imposta e. non 
quello del luogo ove risiede !'.Autorit� giudiziaria 
avanti a cui � portata la causa: quindi � nulla la 
citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale 
intimata alla .Amministrazione in persona sia dell'Intendente 
di Finanza del luogo ove risiede !'.Autorit� 
giudiziaria avanti a cui � portata la causa, 
sia del Procuratore del registro che ba emesso l'ingiunzione. 
(Trib. Brescia, 23 maggio 1955 -Cavina 
c. Fina,nze -Cont. 3344, .Avv. Brescia). 
CITAZIONB -AMMINISTRAZIONI IN GBNBRB 

23. Vedi: Appello, n. 4 (citazione). 
CITAZIONE -AMMINIS'.J'RAZIONI VARH~ 

24. Vedi: }ffctano, n. 3 (contr. bomb., riscoss.). 
25. I poteri di rappresentanza della G.R.A. 
gi� at~ribuita al Ministro dei trasporti quale presidente 
del comit.ato di gestione sono stati trasferiti 
col D.M. 25 settembre 1950 che scioglieva il 
Comitato di gestione devolvendone i compiti a 
un commissario straordinario, a detto commissario: 
n� ha rilevanza il fatto che quel decreto non sia 
stato pubblicato in alcuna raccolta ufficiale trattandosi 
di atto amministrativo non necessariamente 
vincolato a particolare pubblicit�. (Trib. Genova, 
30 settembre 1955 -Morchi Giuliani Ourotto c. 
G.R..A. -Cont. 21535, .Avv. Genova). 
26. Nelle liti che investono la natura demaniale 
di un bene non adibito ad uso militare la rappresentanza 
dello Stato in giudizio spetta al Ministero 
delle Finanze e non gi� a quello dei J,avori Pubblici. 
(Trib. Brescia, 13 maggio 1955 -.Airoldi c. LL. PP. 
-Cont. 3299, .Avv. Brescia). 
27. L'autorizzazione ad estrarre ghiaia dal letto 
dei fiumi concessa ex art. 97 lett. M. del T. U. 
n. 523 del 1904 modificato dall'art. 1 R. D. n. 1688 
del 1921, dall'ingegnere capo del Genio Civile non 
rende tale organo legittimato paa.sivamente nelle 
controversie demaniali, perch� l'autorizzazione predetta 
non viene concessa dal capo dell'Ufficio del 
Genio Civile nella qualit� di titolare del demanio 
idrico, bens� quale organo tecnico preposto dalla 
legge alla polizia dell acque pubbliche. (Trib. Brescia, 
13 maggio 1955 -.Airoldi c. LL. PP. -Cont. 3299, 
.Avv. Brescia). 
28. La rappresentanza giudiziale dell' .Azienda 
forestale della Regione Siciliana spetta al direttore 
dell' .Azienda e non agli ispettori ripartimentali, 
e neppure all'assessore per l'Agricoltura e Foreste 
in quanto l'.Azienda ha gestione autonoma pur 
essendo alle dipendenze del detto assessorato. (Trib. 
Caltanisetta, 14 febbraio 1955 -Marchese c. Ass. 
.Agr. For. Reg. Sic. -Isp. For. Enna -Cont. 624, 
.Avv. Caltanissetta}. 

29. Per la chiamata in giudizio della Pubblica 
.Amministrazione � indispensabile l'indicazione inscindibile 
dell'.Amministrazione stessa e dell'organo 
che ne ha la rappresentanza; l'indicazione di un 
organo diverso, nella specie il questore per il Ministero 
degli Interni, produce la nullit� insanabile 
della voca.tio in ius. (Trib..Trento, 28 aprile 1955 -
Grisi c. Int. -Cont. 1009, .Avv. Trento). 
CITAZIONE -SANATORIE 

30. In caso di nullit� della citazione per v1z10 
di rappresentanza dell'organo citato, non � possibile 
la regolarizzazione del cont.raddittorio ex articolo 
182 cpv. C.p.c. perch� la norma relativa ai 
difetti di rappresentanza e di assistenza e di autorizzazione 
ivi menzionati non � applicabile al 
carattere organico proprio del rapporto fra il soggetto 
di diritto pubblico e la persona fisica che lo 
esprime. (Trib. Brescia, 5 maggio 1955 -Cabona c. 
Dif. Eser�. -Cont. 3397, Avv. Brescia). 
31. La costituzione in giudizio dell'Avvocatura 
dello Stato, per un organo convenuto e sfornito di 
rappresentanza dell'.Amministrazione non sana la 
nullit� dell'atto di citazione. (Trib. Torino, 18 luglio 
1955 -.Aschiero c. FF. SS. -Cont. 1097, .Avv. 
Torino). 
32. La nullit� della cit.azione per vizi di rappresentanza 
dell'organo citato non � sanata dalla 
comparizione in giudizio della .Avvocatura dello 
Stato, non investita di rappresentanza sostanziale 
dell'Amministrazione. (Trib. Brescia, 5 maggio 
1955 -Cabona c. Dif. Esercito -Cont. 3397, .Avv. 
Brescia). 
NOTIFICHE 

33. Vedi: Esecuzione forzata, n. 1 (Arnm dello 
Stato); ibid, n. 6, 7 (precetto). 
DIVISIONB 
MATERIE VARIE 


1. Vedi: Imposta Registro, n. 3 (materie tas1Jabil-i). 
DON.AZIONE 

.AMMINISTRAZIONE PUBBIJIOA 

1. Vedi: Oom. Prov. Enti Pubblici, n. 1 (attl 
.rogati) . 
PER FUTURO MATRIMONIO 

2. Vedi: Agricoltura, n. 10, 11. (riforma, beni 
compresi) 

ESAZIONE 

ESECUZIONE ESATTORIALE 

1. La parte lesa da atti illegittimi dell'esattore, 
non pu�, ex art. 73 T.U. rise. imp. dir., chiedere 
l'annullamento degli atti stessi, ma solo il risarcimento 
del danno, n� l'azione di annullamento 
pu� proporsi contro l'aggiudicatario essendo le 
conseguenze quelle medesime dell'annullamento 
nei confronti dell'esattore. (Oort.e App. Potenza, 
21settembre1955 -U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza 
Esatt. Matera -Cont. 408, .Avv. Potenza). 
2 .. Il termine di inefficacia dell'avviso di mora 
nell'esecuzione esattoriale � quello di giorni centottanta 
ex art. 83 Reg. rise. imp. dir. e non quello di 
giorni novanta ex � art. 491 C.p.c., essendo le 
prime, disposizioni speciali, siccome regolamento 
autonomo di speciale materia informata ad una 
ratio assai diversa da quella del procedimento 
esecutivo ordinario. (Corte App. Potenza, 21 settembre 
1955 -U.S. Conf. Prof. Art. c. Corazza -
Esatt. Matera -Cont. 408, Avv. Potenza). 

3. Nel caso che gli atti di esecuzione esattoriale 
non vengano comunicati al liquidatore di una 
confederazione sindacale disciolta, la procedura esecutiva 
� nulla. (Corte .App. Potenza, 21 settembre 
1955 -U.S. Oonf. Prof. Art. c. Corazza -Esatt. 
Matera -Cont. 408, Avv. Potenza). 
BSEOUZIONE FORZATA 

�MMINISTRAZIONI DELLO STA'l'O 

1. Il precetto come att.o giudiziale compreso 
nella categoria degli atti processuali di parte � 
disciplinato dall'art. 125 C.p.c. unitamente alla 
citazione, alle comparse al ricorso e al controricol'so, 
quindi nei confronti delle Amministrazioni 
dello Stato va notificato presso l'Avvocatura dello 
Stato. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 -Dogana c. 
l\ifassucco e Cogorno -Cont. 20016, Avv. Genova). 
CONSEGNA O RILASCIO 

2. Nelle esecuzioni per rilascio in base a verbale 
di conciliazione non deve essere seguita la procedura 
di graduazione dello sfratto, perch� per effetto 
del negozio transattivo, contenuto nel detto .verbale 
di conciliazione, la locazione rimane sottratta 
al regime vincolistico. (Pret. Pieve di Teco, 22 luglio 
1955 -Porro Scarato c. PP. TT. -Cont. 21904, 
Avv. Genova). 
3. Nelle esecuzioni per consegna o rilascio non � 
possibile opposizione alcuna in sede esecutiva da 
parte di soggetti diversi dal destinatario dell'ordine. 
(Pret. Pieve di Tecco, 22 luglio 1955 -Porro Scarato 
c. PP. TT. -Cont. 21904, Avv. Genova). 
36 


OPPOSIZIONI 

Vedi: n. 3 Consegna e rilascio. 

4. Non possono essere fatti valere come motivi 
di opposizione all'esecuzione quelli che possono formare 
od abbiano formato oggetto d'impugnazione 
del titolo in base al quale si procede. (Trib. Chiavari, 
24 febbraio 1955 -Dogana c. Massucco Cogorno -
Cont. 20016, Avv. Genova). 
PRECETTO 

5. Vedi: n. 1 Amministrazioni dello Stato; Esazioni 
n. 2 (eseeuz. esattoriale). 
6. I..1a� notificazione di un precetto ad eseguire una 
sentenza di Tribunale che disponga il rilascio dei 
l�cali non pu� ritenersi attinente ad un giudizio 
pretorile in relazione alla competenza pretoria 
per tale forma di esecuzione, trattandosi invece di 
atto giudiziale consistente in una intimazione ad 
adempiere all'obbligo nascente da una sentenza di 
Tribunale. (Trib. Ohiavari, 24 febbraio 1955 Dogana 
c. Massucco Oogorno -Cont. 20016, Avv. 
Genova). 

7. Il precetto anche se la notificazione non sia 
fatta alla parte personalmente pu� essere redatto 
di seguito alla sentenza, essendo gi� consentito 
espressamente dall'art. 21 n. 13 del D.P.R. n. 492 
del 1953. (Trib. Chiavari, 24 febbraio 1955 -Dogane 
c. Massucco Cogorno -Cont. 20016, Avv. 
Genova). 
PRESSO TERZI 

9. Il provvedimento di assegnazione di somme 
pignorate presso terzi quando non siano sorte 
contestazioni ha natura di ordinanza: pertanto 
l'appello contro di esse � inammissibile. (Trib. Lecce, 
5 luglio 1955 -SAI Ferr. Sud. Est. c. PP. TT., 
Carluccio -Cont. 2164, Avv. Lecce). 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. E OCCUPAZIONI 
D'URGENZA 

DANNI 

1. � inammissibile per difetto di giurisdizione 
l'azione con cui un Comune richieda il risarcimento 
del danno per l'attraversamenso di strade comunali 
da binari ferroviari. (Trib. Torino, 25 maggio 
1955 -Com. Bardonecchia c. FF. SS. -Cont. 1953, j 
.Avv. Torino). 
i 
~ 

INDFlNNITA' EX: LEGGE DI NAPOLI 

2. Non � di ostacolo airappli.cazione della legge 
di Napoli, quando, come nelle espropriazioni per 
case di lavoratori, l'indennit� esprerpriativa debba 
liquidarsi secondo i criteri di tale legge, la� circo� 
stanza che l'immobile espropriato non sia censito 
ovvero sia temporaneamente esente da imposta: 
in questo caso si supplisce alla mancata predeter



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minazione fiscale del reddito imponibile con un 
apposito accertamento dell'imponibile stesso da 
eseguirsi, su richiesta del giudice ai soli fini della 
procedura espropriativa, da parte dei competenti 
organi finanziari. (Trib. CQitanzaro, 22 giugno 1955 
-INA Casa c. Boeti.-Cont.12704, Avv. Catanzaro). 

OccuPAZIONI -INDENNITA' 

3. Il corrispettivo dell'occupazione d'urgenza 
successivament;e convertita in espropriazione � 
cost,ituito solo dagli interessi legali maturati durante 
l'occupazione sull'indennit� espropriativa. (Trib. 
Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c. ANASS -
Cont. 11927, Avv. Catanzaro). 
OCCUPAZIONI -IRREGOLARI 

4. Se l'Amministrnzione abbia di fatto occupato 
una superficie eccedente quella indicata nel decreto 
prefettizio di occupazione non si applica a tale 
eccedenza la regola della commissurazione dell'indennit� 
di occupazione agli interessi dell'indennit� 
stessa, ma l'indennit� sar� da liquidare secondo i � 
comuni criteri che presiedono alla liquidazione dei 
danni da occupazione illegittima, ossia nell'importo 
dei frutti che il proprietario avrebbe potuto nel 
frattempo ritrarre dal possesso del suo terreno. 
(Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c. 
ANASS -Cont. 11927, Avv. Catanzaro). 
OccUPAZIONI -NON SEGUITE DA ESPROPRIO 

5. Nel caso di occupazione temporanea, ove non 
intervenga un tempestivo provvedimento di espropriazione 
pu� essere chiesto il risarcimento dei 
danni. (Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. 
INA-Cassa -Cont. 18713, .Avv. Catania). 
OccUPAZIOJ'\I -STATO DI CONSISTENZA 

6. Il verbale di consistenza non pu� essere sostituito 
dalla misurazione del fondo da occupazione, 
non fornendo questa gli elementi qualitativi necessari 
per la precisa conoscenza dello stato dell'immobile 
sia ai fini della valutazione dell'indennizzo in 
caso di restituzione dopo la scadenza del termine o 
di mancat.a destinazione al fine prefisso, sia a quelli 
dello apprezzamento dell'entit� degli interessi del 
privato in rapporto a quelli pre-valenti della Pubblica 
Amministrazione. (Trib. Ragusa, 4 maggio 
1955 -Porcelli c. INA-Casa -Cont. 18713, Avvocatura 
Catania). 
7. Non � giustificata un'interpretazione troppo 
letterale dello art. 71 legge espropriazioni p.u. 
per la quale il verbale dello stato di consistenza 
deve precedere il decreto di occupazione, essendo 
pi� logico ritenere che le esigenze a cui � ispirato 
tale atto preliminare siano rispettate e soddisfatte 
tutte le volte che ilverbale di consistenza sia compilato 
prima della occupazione effettiva dello immobile. 
(Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. 
INA-Casa -Oont. 18713, Avv. Catania). 
OccUPAZIONI -TERMINE 

8. � legittfaia nonostante il decorso del biennio 
l'occupazione di un immobile disposta per l'esecuzione 
di un'opera pubblica dichiarata urgente e 
indifferibile ai sensi degli art. 71 l�gge espropriazione 
p.u. e 39, n. 422 del 1923 (nella specie, opera 
stradale). (Trib. Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio 
c. ANASS-Cont. 11927, Avv. Catanzaro). 
9. L'occupazione temporanea disposta in vista 
della espropriazione per la cost.ruzione di c.ase per 
lavoratori, previa dichiarazione di urgenza ed indifferibilit� 
dei lavori, � destinata sin dall'origine a 
diventare definitiva ed � preordinata al fine specifico 
di dare immediato inizio alle opere necessarie, 
prima dell'emanazione del decreto di espropriazione. 
(Trib. Ragusa, 4 maggio 1955 -Porcelli c. 
INA-Casa -Cont. 18713, Avv. Catania). 
TRASFERIMENTO -AT'l.'O 

10. La transazione mediante la quale si concreta 
il trasferimento di un immobile occupato per l'esecuzione 
di un'opera pubblica senza l'osservanza 
delle norme sull'espropriazione per pubblica utilit� 
ba carattere novativo e pertanto non pu� esserne 
richiesta giusta l'art. 1976 O. c. la risoluzione 
per inadempimento, n� appun1�o pel carattere 
novativo dell'atto pu� applicarsi a tale transazione 
l'art. 1454 O.e. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 Moresco 
c. ANASS-Cont. 20585 Avv. Genova). 
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUAI,I 

�BBI,IGAZIONI PENAI,! 

l. Poich� la multa e l'ammenda, siccome pene, 
ineriscono alla persona (il che import.a che questa 
sia sempre capace di $Oddisfare la sanzione penale, 
e che solo cause espressamente previste dal Codice 
penale, tra le quali non � il fallimento tolgano tale 
capacit�) il pagamento di una multa da parte 
del fallito non � repetibile dal fallimento non rient.
rando nella declaratoria di inefficacia di cui allo 
art. 44 legge fallimenti. (Trib. �rorino, 17 agosto 
1955 -Fall. Manfredini c. Finanze -Cont. 2231, 
Avvocatura Torino). 
FERROVIE E TRANVII~ 

CONDOTTA 

l. Vedi: Oircolaz. strad. n. 3, 4 (condotta). 
2. A termini del R. D. n. 1694 del 1929 il personale 
di macchina devedare un segnale diavviso col 
fischio della locomotiva all'approssimarsi del convoglio 
ai principali passaggi a liveHo: tali sono 
quelli protetti da speciali mezzi di protezione visiva nonch� 
vigilati abitualmente da un apposito agente 
di servizio. (Corte App. Firenze, 12 marzo 1955 Cal� 
Galletti c. FF. SS. -Cont.13481, Avv. Firenze). 

-38 


DISCREZIONALITA: 

3. Vedi: Oompet. Giurisd. n. 8 (discrez. ammin.) 
4. Non pu� farsi carico all'Amministrazione 
ferroviaria per la mancata chiusura di un varco 
abusivamente aperto a fianco di un passaggio a 
livello custodito con sbarre manovrate a distanza 
non avendo essa a.lcun obbligo di recintare l'intera 
rete ferroviaria. (Corte App. Firenze~ 13 marzo 
1955 -Cal�, Galletti c. FF. SS. -Cont. 13481, 
Avv. Firenze). 
5. Non pu� censurarsi il modo prescelto dall'Amministrazione 
ferroviaria per coprire un sottopassaggio 
rovinato dalla guerra; n� la sufficienza della 
predisposta illuminazione; il fatto che le traverse 
di copertura sporgenti dal marciapiede fossero 
nelle ore notturne illuminate tanto da consentire 
la visibilit� dello ostacolo, esclude possa parlarsi 
di insidia, occulta. (Corte App. Firenze, 18 aprile 
1955 -Milighetti, Meucci c. FF. SS. -Cont. 16260, 
Avv. Firenze). 
6. Le. norme dell'art. 2 del R. D. n. 1687 del 1873 
secondo cui nell'esercizio ferroviario debbono prendersi 
tutte le misure e usare tutte le precauzioni 
suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire 
ed evitare qualunque sinistro va sempre contemperata 
con la sfera della discrezionalit� amministrativa, 
nel senso che non pu� ricercarsi se un 
determinato mezzo prescelto dall'Amministrazione 
per il disimpegno del servizio ferroviario sia da 
considerarsi realmente corrispondente alla buona 
regola dettata dalla scienza e dalla pratica, ma pu� 
invece sindacarsi se il mezzo prescelto nella sua 
attuazione tecnica presenti manchevolezze, vizi o 
difetti da dar luogo a risultati dannosi. (Corte 
App. Firenze, 18 aprile 1955 -Milighetti, Meucci c. 
FF. SS. -Cont. 16260, Avv. Firenze). 
7. Conforme al n. 4. (Corte App. Firenze, 12 marzo 
1955 -Cal� Galletti c. F]'. SS. -Cont. 13481, Avvocatura 
Firenze). 
PASSAGGIO A LIVELLO 

8. Vedi: Oircolaz. strad.,. n. 3 (condotta); Respon8abilit� 
ciV., n. 4 (del privato). 
FERROVIE (TRASPORTO) 

AVARIE E PERDITE 

1. Il limite fissato dagli artt. 13 par. 4 e 58 
par. 2, Condizioni e Tariffe alla misura del risarcimento 
dovu.to dall'Amministrazione per la perdita 
di merci o bagagli vale qualunque sia la causa del 
danno e in particolare anche nel ca.so che la perdita 
siasi verificata in un disastro ferroviario da imputare 
a colpa debitamente accertata di funzionari o 
agenti dell'Amministrazione. (Corte App. Catanzaro, 
9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose -Contenzioso 
11557, Avv. Catanzaro). 
2. Il debito dell'Amministrazione ex art. 13 
par. 4, e 58 par. 2, Condizioni e Tariffe pel risarcimento 
della perdita di merci o bagagli costituisce 
debito di valuta e su di esso non ha incidenza una 
sopraggiunta svalutazione monetaria. (Corte Appello 
Catanzaro, 8 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose 
-Cont. 11557, Avv. Catanzaro). 
3. Il danno risentito dal commerciante pel furto 
di merce trasportata per ferroviaria � costituito dal 
prezzo pagato al venditore e dal mancato guadagno 
se sia dimostrato un effettivo pregiudizio per non 
aver potuto disporre a tempo della merce. (Tribunale 
Torino, 8 aprile 1955 -FF. SS. c. Orotti -
Cont. 2171, Avv. Torino). 
4. Il mittente che ha avuto dagli autori del furto 
delle cose trasportate per ferrovia, un parziale_ 
risarcimento consegne una indebita locnpletazione 
per le somme che l'Amministrazione ferroviaria 
gli lrn, versato in pi� del prezzo delle cose trasportate 
diminnto delle somme riscosse ve1�so gli autori 
del furt_o. (Trib. Torino, 8 agosto 1955 -FF. SS. c. 
Crotti-Oont. 2171, Avv. Torino). 
CONCORSO CON L'AZIONE AQUIUANA 

5. Prescritta l'azione di risarcimento di danni 
nascente da un contratto di trasporto, residua l'azione 
aquiliana da fatto illecito. (Trib. Firenze, 
23 febbraio 1955 -Paravan Marinelli c..FF. SS. -
Cont. 13789, Avv. Firenze). 
DI PERSONA -RlilSPONSABILITA 

6. Vedi: Difesa dello Stato in giudizio, n. 9 (Ammi1n�trazione 
Ferrovie) -Danni, n. 7 (liquidaziMie); 
Respons. civ. n. 3 (dell'Amm. Pubbl.). 
7. L'obbligo del personale ferroviario di trasportare 
incolume il passeggero trova un limite nella 
possibilit� concreta di impedire l'evento lesivo 
causato da terzi. (Trib. Firenze, 23 febbraio 1955 -
Paravan Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avvocatura 
Firenze). 
PRESCRIZIONE 

Vedi: n. 8, Recupero somme pagate dall'Ammin. 

RECUPERO SOMME PAGATE DALL'AlvIMIN. 

8. L'azione dell'Amministrazione ferroviaria pel 
recupero di somme pagate in pi� al mittente di 
merci trasportate per risarcimento delle perdite 
di queste per furto non trova il &uo fondamento 
nel contratto di trasporto n� configura una richiest.a 
di risarcimento di danni per fatto illecito, ad essa 
si applica la prescrizione ordinaria. (Trib. 'l'orino, 
8 agosto 1955 -FF. SS. c. Crott,i -Oont. 2171, 
Avv. Torino). 

-39


GIUDIZI (RAPPORTO TRA) 

CONCORSO DI COLPA 

1. La sentenza penale che escluda il concorso di 
colpa di terzi non pu� riferirsi alla parte civile 
che, presente in giudizio, non � terzo. (Trib. Torino, 
27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, Zatti 
c. FF.SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 
2. Accertata in sede penale la responsabilit� 
esclusiva di uno dei conducenti in ordine ad uno 
scontro fra veicoli non pu� in sede civile essere esaminata 
la tesi di un concorso di colpa per entrambi 
i conducenti sia pure in proporzioni diverse. (Tribunale 
Trento, 10 marzo 1955 -Frosini c. Difesa 
Eserc., Cresta -Cont. 69S, Avv. Trento). 
3. Nel giudizio civile di liquidazione del danno 
la sentenza penale di condanna per delitto colposo 
non preclude al condannato o al responsabile civile 
di offrire la prova della colpa� concorrente del leso, 
semprech� ci� sia consentito alla stregua dei fatti 
irrevocabilmente accertati nel giudizio penale e 
che la dedotta colpa non sia gi� stata esplicitamente 
esclusa in sede penale. (Trib. Torino, 27 settembre 
1955 -Gandini, Soffritti, Zatti c. FF. SS. -Contenzioso 
1627, 1740, 2004, Avv. Torino). 
PROCESSO CONTRO IGNOTI 

4. Nel caso in cui in sede penale sia mancato un 
accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza 
di un reato per causa diversa dall'estinzione, 
come per essere rimasti ignoti gli autori del reato, 
il giudice civile pu� accertare la sussistenza degli 
elementi costitutivi del reato ai soli effetti civili 
e condannare l'Amministrazione militare al risarcimento 
dei danni non patrimoniali, come responsabile 
civile di un reato colposo compiuto da militari 
non identificati. (Trib. Firenze, 16 febbraio 
1955 -Frosini, Piergiovanni c. Dif. Esercito -
Cont. 14634, Avv. Firenze). 
RESPONSABILE CIVILE 

5. La mancata partecipazione del responsabile 
civile al giudizio penale lascia impregiudicata la 
questione se quegli debba rispondere del fatto del 
suo dipendente, non quella sulla possibilit� di configurare 
una colpa concorrente del danneggiato. 
(Trib. Torino, 27 settembre 1955 -Gandini, Soffritti, 
Zatti c. FF. SS. -Cont. 1627, 1740, 2004, 
Avv. Torino). 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

SOSPENSIVE 

1. Il provvedimento del Consiglio di Stato di 
sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo 
impugnato ha natura cautelare e conservativa 
e l'organo di giustizia amministrativa pu� concederlo 
sol che concorrano gravi ragioni indipendentemente 
da ogni altra indagine tanto sul merito e 
sulla legittimit� dell'atto quanto sulla propria 
competenza: se il ricorso sia :dgettato, o per perenzione 
abbia persa ogni efficacia, la pronuncia a 
carattere incidentale ed accessorio, di sospensione, 
resta travolta e improduttiva di ognie:ffetto. (Corte 
App. Brescia, 26 maggio 1955 -Frignani c. Finanze 
-Cont. 3050, Avv. Brescia). 

2. Conforme al n. 1. (Trib. Brescia, 12 luglio 
1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, 
Avv. Brescia). 
IMPIEGATO PUBBLICO 

INFORTUNIO E DANNI 

1. Vedi: Danni, n. 2-3 (Inf. serv. del dip. statale). 
IMPOSTA COMPLEMENTARE sur_, REDDITO 

ACCERTAMENTO INDUTTIVO 

1. Anche se il tenore di vita del contribuente 
che � soltanto uno degli elementi previsti ai fini 
dell'imposta complementare possa ritenersi giustificato 
con i redditi accertati analiticamente, deve 
procedersi all'applicazione del metodo induttivo se 
altre circostanze rivelino una maggiore capacit� 
tributaria. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 Magnano 
c. Finanze -Cont. 18103, Avv. Catania). 
2. La sussistenza o meno dei fatti indici posti 
dalla finanza a base dell'accertamento induttivo 
di imposta complementare, non � sindacabile dal 
giudice ordinario. (Corte App. Catania, 17 giugno 
1955, Magnano c. Finanze -Cont. 18103, Avvocatura 
Catania). 
METODI DI ACCERTAMENTO 

3. I due metodi di accertamento, analitico ed 
induttivo, della imposta complementare non sono 
l'uno sostitutivo dell'altro, ma si integrano a 
vicenda al fine di ottenere la pi� esatta rilevazione 
della effettiva capacit� contributiva. (Corte App. 
Catania, 17 giugno 1955 -Magnano c. Finanze -
Cont. 18103, Avv. Catania). 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

Vedi: n. 14 Riscossione. 

CONTESTAZIONE 

1. Il debitore che riconosca il suo debito senza 
riserve ai fini di ottenere la dilazione ex art. 46 
legge n. 762 del 1940 non pu� pi� contestare la legittimit� 
dell'imposizione i.g.e. (Trib. Genova, 
16 maggio 1955 -Bonaso c. Finanze -Cont. 19953, 
Avv. Genova). 

-40 

DETERMINAZIONE DEL VALORE 

2. L'importo dell'i.g.e. deve essere commisurato 
non sul valore della merce all'atto dell'accertamento 
ma su quello della merce stessa ab origine: 
se quindi l'ammontare dell'imposta richiesto dalla 
Finanza � superiore non si applica il principio del 
solve et repete. (Corte App. Potenza, 21 settembre 
1955 -Vocaturo c. Finanze -Oont. 650, Avvocatura 
Potenza). 
DII,AZIONE 

Vedi: n. 1, Oontesta,zione. 

GENERALIT� 

3. L'i.g.e. � una imposta non una tassa. (Corte 
App. Torino, 30 novembre 1954 -OR.AL, Vargesi 
c. Finanze -Oont. 849, Avv. Torino). 
4. La maggiore imposta sull'entrata accertata 
dall'ufficio in base al volume degli affari, quando 
l'insufficienza della primitiva liquidazione sia dovuta 
non ad errore dell'ufficio ma ad incompleta 
denuncia del contribuente, non � suppletiva. (Corte 
App. Torino, 30 novembre 1954-OR.AL, Vergesi 
c. Finanze -Oont. 849, Avv. Torino). 
1\fATERIE TASSABILI 

5. Il mutuo di cose fungibili, o prestito di consumo, 
� esente da i.g.e. perch� concreta una cessione 
di beni traslativa di propriet� dal mutuante 
al mutuatario dalla quale non consegue alcuna 
entrata n� in danaro n� in mezzi sostitutivi del 
denaro, ma solo l'obbligo del mutuatario di restituire 
il tantundem, o di pagare l'equivalente nel 
caso di che all'art. 1818 O. c. prestazione che non 
pu� considerarsi corrispettivo del�a cessione dei 
beni stessi da parte del mutuante, n� quindi una 
entrata imponibile. (Trib. Genova, 9 agosto 1955 -
Soc. ILVA c. Finanze -Cont.19926, Avv. Genova). 
6. Non possono estendersi analogicamente al 
mutuo di cose fungibili le formalit� e jn genere 
la disciplina stabilita dalla legge sull'i.g.e., al fine 
di reprimere possibili evasioni fiscali, per i passaggi 
delle merci in conto deposito. (Trib. Genova, 9 agosto 
1955 -Soc. ILVA c. Finanze -Oont. 19926, 
Avv. Genova). 
7. Non ha rilevanza, quando un trasferimento 
realizza ai fini dell'i.g.e. nn atto economico, la 
qualit� di imprenditore o meno del soggetto percipiente. 
(Corte App. Genova, 13 giugno 1955 -
Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze -Oont. 19533, 
Avv. Genova). 
8. Sulle somme spettanti all'Amministrazione 
q{iale compenso per l'occupazione di locali senza 
titolo non � applicabile l'i.g.e. la quale presuppone 
necessariamente l'esistenza di un rapporto contrattuale. 
(Ti�ib. Torino, 17 giugno 1935 -Finanze 
LI,. PP. c. Fed. Prov. Oolt. Dir. -Cont. 10264, 
Avv. Todno). 
9. Gli introiti conseguiti da un'associazione calcistica 
in corrispondenza del trasferimento dei 
giuocatori sono soggetti ad i.g.e. in quanto il detto 
trasferimento realizza un atto economieo (cessione 
di beni) rientrante nell'ipotesi di cu.i .agli artt. 1 
e 2, lett. b, della legge; il corrispettivo pagato dalla 
associazione cessionaria si acquisisce dalla. cedente 
a titolo di prezzo del bene trasferito. (Corte App. 
Genova, 13 giugno 1955 -Ass. Calcio Sampdoria 
c. Finanze -Cont. 19533, Avv. Genova). 
10. I/esenzione dall'i.g.e. prevista dall'art. l, 
lett. a,, per le somme introitate a titolo di capitale 
concerne il semplice movimento di capitali in 
assenza di attivit� economica diretta allo scambio 
dei beni o servizi come ad esempio le somme rivute 
in deposito cauzionale o pervenute in eredit� 
e a seguito di donazione o riscosse a titolo di risarcimento. 
(Corte App. Genova, 13 giugno 1955 -
Ass. Calcio Sampdoria c. Finanze -Oont. 19533, 
Avv. Genova). 
1\fQl\iENTO DI TASSAZIONE 

11. Presupposto dell'i.g.e. non � l'emissione della 
fattura ma l'inizio di esecuzione del contratto di 
scambio� e cio� alternativamente la consegna della 
merce o il pagamento anche parziale del prezzo; 
ove perci� dopo la data della fattura, ma prima 
?:;

della consegna o del pagamento sia aumentata 
l'imposta � dovuta l'aliquota maggiore. (Corte 
~ 
App. Torino, 1� luglio 1955 -Soc. Prod. Ohim. 

!0

Superfosf. c. Finanze -Cont. 368, Avv. Torino). 

w 

'RESTITUZIONE 

I

i:
12. Le formalit� ed i termini ai quali il D. M. � 
I ~ 

n. 83387 del 1952 subordina la restituzione dell'i.
g.e. pagata per alcuni generi di pi� larga importazione, 
vanno considerate rispettivamente di 
carattere tassativo e perentorio: la mancata presentazione 
della domanda di restituzione o della 
I 

documentazione di obbligo entro il termine perentorio 
stabilito, fa venir meno il diritto alla concessione 
del beneficio e l'unica data certa della pre


!

sentazione dell'istanza va considerata in conformit�. 

I ~ 

all'art. 17 legge i.g.e. quella risultante dal bollo di 
ufficio a calendario apposto sull'istanza stessa. 
(Trib. Genova, 23 agosto 1955 -Soc. Ansaldo c. 
Finanze -Cont. 21153, Avv. Genova). 

I

e 

RISCOSSIOKE 

13. Vedi: Solve et repete, n. 8 (i.g.e.). 
14. L'Ufficio pu� ingiungere il pagamento dell'i.
g.e. in base al volume degli affari determinato 
dalla Commissione amministrativa ancorch� sia 
tuttora pendente il ricorso avanti la Commissione� 
di grado superiore. (Corte App. Torino, 30 novembre 
1954 -ORAJJ Vargesi c. Finanze -Oont... 849, Avvocatura 
Torino). .. 
J 

SANZIONI 

15. Vedi: Azione, n. 3 (inillrc88P,). ~II[~ 



41 


IMPOSTA DI REGISTRO 

AGEVOLAZIONI 

1. Valiquota di favore del 0,50 �;:, per le .-endite 
dei commercianti stabilita dall'art. 45, tabella 
all. D legge di registro non � applicabile ai contmtti 
conclusi oralmente o enunciati in sentenza, ma solo 
a quelli che risultano da scrittura privata redatta 
nel bollo prescritto. (Trib. Brescia, 23 maggio 1955 Esso 
Stand c. Finanze -Cont. 3288, Avv. Brescia). 
2. � abrogato per l'art. 21 legge n. 4702 del 1887 
il beneficio della registrazione c9n tassa fissa degli 
atti e contratti occorrenti per la costruzione di 
strade di alla�ciamento di frazione al centro del 
~oll1;une ex.art. 10 legge n. 4613 del 1868; ilrichiamo 
m vigore d1 tale beneficio ex legge n. 312 del 1903 
non si estende fuori dei casi previsti in tale legge, 
cio� di strade gi� iniziate e da ultimare entro il 
1913, termine poi e1� lege n. 764 del 1913 prorogata 
al 1923. (Trib. Brescia, 28 maggio 1955 -Santinoli 
c. Finanze -Cont. 3410, Avv. Brescia). 
MATERIE TASSABILI 

3. Poich� ogni coerede � proprietario della sua 
quota sin dall'apertura della successione giusta 
l'art. 757 O. c. e la divisione non ha altro scopo che 
eliminare lo stato confusionale in cui le singole 
quote ereditate si trovano, le assegnazioni dei beni 
, che non avvengono nei limiti delle rispettive quote 
ed operino nell'ambito di pi� di una massa ereditaria 
sono traslative e legittimamente vengono 
tassate con tassa proporzionale di registro. (Tribunale 
Brescia, 5 maggio 1955 -Oastiglioni c. Finanze 
-Cont. 3467, Avv. Brescia). 

4. L'imposta graduale del 10 per mille di cui 
all'art. 59 Tar. all. .A, legge registro si applica ai 
soli atti di costituzione di ipoteca o pegno a garanzia 
di cambiali i quali non contengono alcun patto 
che modifichi la disciplina legale .. (Trib. Genova, 
23 agosto 1955 -Soc. !Jig. Tosc. Navig. c. Finanze -
Cont. 19673, Avv. Genova). 
5. Le obbligazioni assunte dal mutuatario di 
assicurare le navi presso compagnie di assicurazione 
di gradimento del mutuante al quale � data 
facolt� di far annotare sulla polizza che in caso di 
sinistro le relative indennit� saranno versate esclusivamente 
a lui, per quanto economicamente connesse 
all'atto di mutuo cambiario, vengono a costituire 
diritti ed obblighi a carico delle parti e 
rappresentano un'aggiunta alla semplice costituzione 
di ipoteca a garanzia delle cambiali in quanto 
derogano alla disciplina ex art. 2742 C. c. e 372 
C. nav. e perci� tale patto � soggetto alla normale 
imposta proporzionale del 2 % di cui all'art. 28 
Tar. all. .A legge registro. (Trib. Genova, 23 agosto 
1955 -Soc. Lig. Toscana Navig. c. Finanze -
Cont. 19673, Avv. Genova). 
6. L'atto col quale la Pubblica Amministrazione 
consente la installazione di distributori di benzina 
in zona di servit� stradale e la costituzione di accessi 
alla strada pubblica ha natura di autorizzazione e 
pertanto � soggetto alla tassa fissa di registro. (Tribunale 
Genova, 27 luglio 1955 -Soc. Esso Stand 

c. Finanze-Cont. 21482, Avv. Genova). 
7. L'atto col quale i diritti del concessionario di 
beni demaniali vengono costituiti � soggetto alla 
imposta di registro di cui all'art. 1 Tar. all. .A, 
legge di registro a nulla rilevando che i canoni 
costituiscono un'entrata di diritto pubblico. (Tribunale 
Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Stand 
-Cont. 21483, Avv. Genova). 
.8. Se il contratto ha per oggetto sia prestazioni 
negoziali sia prestazioni materiali, occorrendo ai 
fini della tassazione di registro tener presenti le 
caratteristiche del c�ntratto che porta l'aliquota 
pi� gravosa, si deve tassare il contratto come ap~ 
palto. (Corte App. Genova, 3 giugno 1955 -Finanze 
c. Bellegrandi-Cont. 19877, Avv. Genova). 

PAGAMENTO 

9. Vedi: Salve et repete, n. 9-10 (imp. registro). 
TASSABILIT� 

10. Dal sistema della legge di registro emerge il 
principio che qualunque atto � soggetto a registrazione 
essendo irrilevante che la obbligazione costituita 
con l'atto o con la sentenza possa esser soggetto 
a modificazione o a estinzione per effetto di 
eventi posteriori. (Trib. Lecce, 21 giugno 1955 -
Pichierri c. Finanze -Cont. 2725, Avv. Lecce). 
V ALU'l'AZIONE 

11. Nessuna norma impone che per la valutazione 
di un'azienda debbano adottarsi determinati 
coefficienti di moltiplicazione del reddito accertato 
in ricchezza mobile. (Corte App. Brescia, 10 giugno 
1955 -Cinquini c. Finanze -Cont. 3305, Avvocatura 
Brescia). 
VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE 

12. Vedi: Salve et repete, n. 9 (imp. registro). 
13. La competenza del giudice sulle impugnative 
nella determinazione del valore in materia di imposte 
indirette fatte dalle Commissioni amministrative 
� di legittimit� e non di merito. (Tribunale 
Genova, 29 agosto 1955 -Ramella c. Finanze -
Cont. 20047, Avv. Genova). 
14. L'art. 29, 2� comma R D. n. 1639 del 1936, 
non legittima il ricorso al giudice per ogni specie 
di errore di valutazione, ma solo per quello evidente 
(che cio� appaia sussistente anche ad un esame non 
approfondito) e soprattutto grave (tale cio� da 
rappresentare una non lieve sproporzione fra il 
valore effettivo dei beni soggetti a valutaziene--e 
quello determinato dalle commissioni. (Trib. Genova, 
29 agosto 1955 -Ramella c. Finanze -Contenzioso 
20047, Avv. Genova). 

-

15. Nei giudizi di valutazione l'impugnativa della 
pronuncia della Commissione distrettuale deve fondarsi 
su motivi specifici ed essere corredata a cura 
dell'ufficio appellante degli elementi di prova idonei 
al suo accoglimento, e la Commissione provinciale 
quale giudice di appello deve decidere solo nei 
limiti dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa. 
(Corte .App. Torino, 27 maggio 1955 Finanze 
c. Lupi-Cont. 605, .Avv. Torino). 
16. Non esiste errore di calcolo quando la Commissione 
abbia pur errato sull'ammontare del reddito 
accertato in ricchezza �mobile, ma abbia usato 
tale reddito non come fattore di una operazione 
aritmetica, ma come indizio rivelatore di una consistenza 
t;iconomica dell'azienda, desunta per� da 
un complesso di elementi diversi. (Corte .App. Brescia, 
10 giugno 1955 ~ Quinquini c. Finanze -
Cont. 3305, .Avv. Brescia). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

NULLIT� DEL TESTAMENTO -INTERVENTO DELLA 
FINANZA 

1. La parte che ha ottenuto la dichiarazione di 
nullit� del testamento in un giudizio nel quale abbia 
partecipato la Finanza, pu� successivamente agire 
per la ripetizione della tassa di successione pagata 
in base al testamento dichiarato nullo, non ostante 
il fatto che la Finanza sia rimasta estranea al precedente 
giudizio, in quanto col proporre l'azione 
di nullit� del testamento nei confronti dell'Amministrazione, 
questa ha la possibilit� di difendersi 
e dichiarare autonomi accertamenti. (Trib. Caltanissetta, 
13 giugno 1955 -Di Forti c. Finanze -
Cont. 667, .Avv. Caltanissetta). 
IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA 

CAMBIO MONETARIO 

1. Col decreto n. 2 del 1946 � stata stabilita una 
nuova parit� monetaria del rapporto lira-dollaro 
(225) perfettamente applicabile all'operazione di 
importazione derivante da acquisto all'estero di 
nave liberty. (Trib. Messina, 31 maggio 1955 -
Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, 
.Avv. Messina). 
DIBITTI DI LICENZA 

2. Il diritto di licenza per nave acquistata all'estero 
sorge al momento del trapasso di bandiera 
e del rilascio del relativo atto di nazionalit�. (Tribunale 
Messina, 31 maggio 1955 -Soc. Trinacria 
c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, .Avv. Messin'a). 
3. L'obbligazione avente per oggetto il pagamento 
dei diritti di licenza sorge nel momento in 
cui le merci soggette a tale diritto passano la linea 
doganale. (Trib. Genova, 4 maggio 1955 -ORIES 
c. Finanze-Cont. 2~004, .Avv. Genova). 
42 

4. La clausola contrattuale contenente l'impegno 
del Governo italiano di. esonerare l'acquirente dal 
diritto di licenza � nulla ed improduttiva di effetto 
giuridico in quanto il contenuto di essa � in contrasto 
col principio generale secondo cui l'imposizione 
e l'esazione dei tributi � stabilita per legge e 
pi� in particolare con la norma dell'art. 49 Reg. 
Cont. gen. Stato; e la conoscenza della invalidit� 
della clausola non giustifica alcuna legittima aspettativa. 
(Trib. Messina, 31 maggiO 1955 -Soc. Trinacria 
c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, .Avvocatura 
Messina). 
RECLAMO DEL CONTRIBUENTE 

5. L'art. 29 ult. capov. legge doganale non riconosce 
alla Dogana, con procedimento logico a contrario, 
il diritt� di reclamo del contribuente, non 
potendosi, per ovvia logica, parlare di diritti di 
reclamo della Dogana alla quale compete bens� il 
potere di revisione dei suoi atti anche dopo la 
liquidazione del dazio, ma solo limitatamente, come 
delimitato chiaramente dall'art. 93 legge doganale, 
alla sussistenza del fatto che l'errore commesso 
dalla Dogana in proprio danno risulti dalle scritture 
doganali e si possa desumere dalla revisione 
delle stesse. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 -Societ� 
SIE Campostano c. Finanze -Cont. 20318, 
.A.vv. Genova). 
6. L'art. 29 ult. capov. legge doganale condizionando 
il reclamo del contribuente alla sussistenza 
del presupposto della permanenza delle merci 
negli spazi doganali non stabilisce alcuna condizione 
di privilegio per la Dogana la quale a parte la 
assurdit� di un reclamo contro se stessa non pu� 
modificare le sue determinazioni dopo che la merce 
abbia lasciato gli spazi doganali. (Trib. Genova, 
21 aprile 1955 -Soc. SIE Oampostano c. Finanze -
Cont. 20318, .Avv. Genova). 
RISCOSSIONE 

7. Vedi: Riscossione coattiva, n. 1 (imp. dog.) -
Bolve et repete, n. 11 (imp. dog.). 
IMPOSTE DI F.ABBRIO.AZIONE 

ZUCCHERI 

1. L'art. 1 del D. L. n. 1286 del 1947 specifica 
che lo zucchero oggetto dell'esenzione fiscale deve 
essere distribuito con apposite modalit� ed in pari 
ticolari condizioni, e per aversi diritto alla esenI 
zione non basta una destinazione generica ma 
necessita una destinazione segu�ta nelle forme tassativamente 
prescritte. (Corte .App. Pen. Genova, 
16 febbraio 1955 -Garfi-Cont. 17836, .Avv. Genova). 
I 

2. Sussiste il delitto di cui all'art. 102 legge duga--t 
nale nel caso in cui un quantitativo di zucchero 
importato in� esenzione dell'imposta addizionale 
ai sensi art. 1 D. L. n. 1286 del 1947 perch� desti.. 



-43


nato al consumo diretto della popolazione sia stato 
venduto nel libero mercato. (Corte App. Pen. Genova, 
16 febbraio 1955 -Garfi-Cont. 17836, Avvocatura 
Genova). 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

AGEVOLAZIONI ED ESONERI 

1. Vedi: Obbligazioni e contratti, n. 2 (clausole 
illec. ). 
2. Non produce gli effetti ex art. 35 della legge 
n. 25 del 1951, e cio� l'incontestabilit� dell'accertamento 
e l'annullamento della pena pecuniaria, 
il pagamento accompagnato da riserva di ripetizione. 
(Corte App. Torino, 1� luglio 1955 -Societ� 
Prod. Chim. Superfosf. c. Finanze -Cont. 368, 
�vv. Torino). 
3. Tutti gli atti e le operazioni che ex art. 2 
D. L. n. 1235 del 1948 i Consorzi agrari possono 
compiere nei riguardi dei privati agricoltori esulano 
dall'ambito di applicazione dell'art. 38 cit. 
D. L. contenenti particolari agevolazioni fiscali 
per determinati trapassi. (Trib. Catania, 24 giugno 
1955 -Pulizzi, Innamorati c. Finanze -Cont. 18678, 
Avv. Catania). 
4. La disposizione agevolativa (art. 7 4 T. U. 
acque pubbliche) riguardante gli atti necessari alla 
costruzione dei serbatoi o laghi delle centrali idr<;>elettriche 
non pu� trovare applicazione ad un atto 
di compravendita dell'area necessaria invece per 
la costruzione del canale di scarico non essendo 
questo ultimo neppure in rapporto di funzionalit� 
necessaria rispetto al primo. (Trib. Trento, 30 luglio 
1955 -Soc. Idr. Sarca Molveno c. Finanze -
Cont. 1102, Avv. Trento). 
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

5. Vedi: lmp. Registro, n.13 (valutaz., impugnaz.). 
CONTENZIOSO GIUDIZIALE 

6. Vedi: .Azione, n. 5 (rinunzia). 
7. Anche in materia tributaria sono amnnss1bili 
tanto l'azione di ripetizione c�n domanda di 
condanna quanto l'azione di accertamento di non 
debenza di un'imposta ai fini della ripartizione 
dell'imposta stessa che si pretende mal pagata, 
essendo innegabile l'interesse che sta a base delle 
azioni di accertamento. (Trib. Catania, 24 giugno 
1955 -Pulizzi, Innamorati c. Finanze -Contenzioso 
18678, Avv. Catania). 
8. Il giudice ordinario non pu� prendere in 
esame una questione che non ebbe a formare oggetto 
dei precedenti ricorsi amministrativi tributari. 
(Corte App. Catania, 17 giugno 1955 -Magnano 
c. Finanze-Oont, 18103, Avv. Catania). � 
MATER1E VARIE 

9. Vedi: Consumo e prod., n. 1-2 (percentuali sui 
prezzi). 
PAGAMENTO 

Vedi n. 2 (.Agevolaz., esoneri) 

10. L'obbligo di dimostrare in giudizio la causale 
di un versamento effettuato da parte del contribuente 
per pagamento di un tributo (nella specie 
i.g.e.) incombe all'Amministrazione delle Finanze. 
(Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 -Vocaturo 
c. Finanze -Oont. 650, Avv. Potenza). 
RES'rITUZIONE 

11. La legittimazione sostanziale a ripetere una 
imposta cl).e si assuma essere stata illegittimamente 
percetta, spetta soltanto a chi abbia assolta l'imposta 
in nome proprio. (Trib. Genova, 16 maggio 
1955 -Bonaso c. Finanze -Cont. 19953, Avv. GenDva). 
VIOLAZIONI E SANZIONI 

12. In sede di opposizione ad iscrizione di ipoteca 
accesa dall'Amministrazione delle Finanze 
ex art. 26 legge n. 4 del 1929 a seguito di verbale 
di accertamento di violazione di leggi fiscali non 
� consentito discutere della esistenza o meno delle 
infrazioni accertate nel verbale in quanto dal 
sistema di detta legge si rileva che il giudice pu� 
essere adito solo dopo l'esaurimento della procedura 
amministrativa. (Trib. Lecce, 7 giugno 1955 -
Miccoli c. Finanze -Cont. 1356, Avv. Lecce). 
IMPRESA 
IMPRENDITORE 

1. Vedi: Imp. Gen. Entr., n. 7 (materie tassabili). 
INDEBITO 

ALIENAZIONE SUCCESSIVA 

1. Nell'ipotesi di indebito di cosa ricevuta in 
mala fede il debitore che ha alienato la cosa � tenuto 
a corrispondere il valore e non gi� il corrispettivo 
conseguito dalla vendita. (Trib. Brescia, 3 maggio 
1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli -Cont. 3126, Avvocatura 
Brescia). 
INGIUNZIONE (DECRETO) . 

�MMISSIBILIT� 

1. Vedi: Nave e navig., n. 1 (contr. maritt.). 

44 

OPPOSIZIONE 

2. Vedi: Co,i~umo e prod., .n. 1 (percent. prezzi). 
3. Nelle opposizioni all'ingiunzione per consegna 
o rilascio � inammissibile l'intervento del terzo cos� 
come � inammissibile perch� non prevista da alcuna 
disposizione di legge la opposizione di terzo. (Pretura 
Pieve di Teco, 22 luglio 1955 -Porro Scarato 
c. PP. TT. -Cont. 21904, Avv. Genova). 
4. L'opposizione a decreto ingiuntivo pronuneiata 
sulla scorta delle bollette di liquidazione formate 
. dalle 
Divisioni compartimentali coltivatori tabacco 
deve essere preceduta a pena di improcedibilit� 
dal deposito di che all'art. 651 C. p. c. e 
ci� anche nel caso che il decreto non sia munito di 
esecuzione provvisoria. (Trib. Lecce, 30 giugno 
1955 -De Marco c. Monopoli-Cont. 1886, Avvocatura 
Lecce). 

PROVA DEL CREDITO 

�5. L'elencazione ex art. 642 O. p. e. � meramente 
esemplificativa e comprende qualsiasi credito fondato 
su un titolo pubblico certo e prima facie non 
contestabile: tali qualificazioni si addicono alle 
bollette di liquidazione formate dalle Direzioni 
compartimentali coltivazione tabacchi. (Trib. Lecce, 
30 giugno 1955 -De Marco c. Monopoli-Contenzioso 
1886, Avv. Lecce). 

INTERVENTO DI CAUSA 

AMMISSIBILIT� 

1. Vedi: Ingiunzione (decreto), n. 3 (opposiz.). 
AZIONE POSSESSORIA 

2. Proposta azione possessoria da un privato 
contro un appaltatore di lavori pubblici, l'Ammnistrazione 
appaltante (nella specie, trattandosi dei 
lavori di restauro di un monumento, il Ministero 
della Pubblica Istruzione) � legittimata ad intervenire 
in giudizio per far valere le proprie ragioni 
contro la pretesa del privato di sospensione e di 
impedimento dell'opera. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 
1955 -Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza -Contenzioso 
12914, Avv. Catanzaro). 
POTERI DELL'INTERVENIENTE 

3. L'interveniente principale non � tenuto ad 
accettare la lite in statu et terminis: quindi colui 
che volontariamente interviene in un giudizio 
promosso da un proprietario frontista di un corso 
di acqua pubblica contro il Demanio per ottenere 
il riconoscimento del suo diritto di prelazione nella 
concessione per la pioppicoltura di una pertinenza 
idraulica demaniale, ben pu� estendere il thema 
decidendum innestando nella lite pendente la questione 
della propriet� della pertinenza idraulica 
demaniale oggetto della controversia. (Trib. Brescia, 
1� luglio 1955 -Sacibelli c. Finanze, Caval 
lari-Cont. 2912, Avv. Brescia). 
-

LAVORO 
ENTI ASSl8TENZIALI 

1. Vedi: Salve et repete, n. 4 (applicazione). 
IjEGGE I-rnGOLAMENTO DECRETO 
CosTr.ruzIONALIT� 

1. Vedi: Agricoltura, n. 12 (rif., decreto espr.); 
Demanio e patrimonio, n. 13 (pioppicoltura). 
LEGGI DELEGATE 

2. Vedi: Agricoltura, n. 5 (riforma, aziende 
modello). 
PUBBLICAZIONE 

3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
costituisce un atto pubblico che fa fede come tale 
anche della data della sua pubblicazione fino a 
querela di falso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 
1955 -Biscarelli c. Opera Sila -Cont. 12613, Avvocatura 
Catanzaro). 
& 

REGOLAMENTO 

4. Vedi: Amministrazione Pubblica, n. 1 (materie 
diverse) 

LOCAZIONE 
RIPARAZIONI 

Vedi: n. 7, 8, 9. (Vincoli, riparazioni) 

1. Ove si tratti di ordinaria manutenzione ai 
sensi art. 1576 C. c. cio� di mantenimento della 
casa in buono stato locativo, e di manutenzione 
che non abbia earattere di improrogabilit� e non 
di facoltativit� ex art. 41 della legge n. 253 del 
1950, la competenza � del giudice ordinario. (Pretura 
La Spezia, 16 agosto 1955 -Int. c. Benvenuto -
Cont. 20684, Avv. Genova). 
VINCOLI -CLAUSOJ"E ILLECITE 

2. La nullit� di singole clausole di una locazione 
vincolat1t (nella specie canone superiore al consentito) 
non importa nullit� del contratto quando le 
clausole nulle siano di diritto sostituite da norme 
imperative. (Corte App. Genova, 28 settembre 
1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont. 18698, 
Avv. Genova). 
VINCOLI -PROROGA 

3. La norma dell'art. 2 della legge n. 253 del 
1950 che sottopone a regime di vincolo le locazioni 
stipulate dopo il 10 marzo 1947 che siano rinnovazione, 
sostituzione o novazione d�.locazione precedente 
� interpretativa e si applica perci� -agli atti 
posti in essere prima della sua entrata in vigore. 
(Corte App. Genova, 28 settembre 1955 -Pizzo 
Berningoni c. PP. TT. -Cont.18698, Avv. Genova). 

-45


4. Il locatore di un immobile in locazione soggetto 
a proroga pu� far valere la propria urgente 
ed improrogabile necessit� qualora dimostri di 
non disporre per l'abitazione della propria famiglia 
di locali sufficienti (tre stanze per dieci persone). 
(Pret. Brunico, 11 luglio 1955 -Wieser c. Finanze -
Oont. 1140, Avv. Trento). 
5. Sussiste urgente ed improrogabile necessit� 
di riavere l'immobile locato, quando il proprietario 
sia costretto a vivere in casa del tutto insufficiente 
ai bisogni della propria famiglia. (Uff. Oonc. San 
Mauro Forte, 31 agosto 1955 -Garretta c. PP. TT. 
-Oont. 1878, Avv. Potenza). 
VINCOLI -RIPARAZIONI 

6. Vedi: Azione, n. 2 (incombenti pregiudiz.). 
7. L'art. 41 legge n. 253 del 1950 ha carattere 
imperativo ed innovativo non solo di fronte a 
clausole contrattuali ma addirittura di fronte a 
precise norme del O. c. (Pret. di Telco, 5 febbraio 
, 1955 ~ Int. c. Gastaldi-Oont. 21334, Avv. Genova). 

8. L'art. 41 della legge n. 253 del 1950 come gi� 
l'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945 non fa che disciplinare 
per una tutela pi� rigorosa degli interessi 
del locatore l'�sercizio della facolt� attribuita al 
conduttore ex art. 1577, 2� comma O.e., di eseguire 
direttamente, e salvo rimborso, le riparazioni 
urgenti all'immobile locato che siano a carico del 
locatore. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 -Int. c. 
Benvenuto -Oont. 20684, Avv. Genova). 
9. L'art. 1576 O.e. che impone al locatore di eseguire 
durante la locazione tutte le riparazioni 
necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione 
non pu� ritenersi abrogato dall':;i,rt. 41 della legge, 
n. 253 del 1950 e prima dall'art. 37 del D. L. n. 669 
del 1945; e il supplemento di canone che l'art. 18 
della legge n. 253 del 1950 attribuisce a favore del 
locatore vale solo a ricondurre nel contratto un 
certo equilibrio economico, ma non vale a trasformare 
in una facolt� del locatore quello che � suo 
preciso obbligo. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 -
Int. c. Benvenuto -Oont. 20684, Avv. Genova). 
VINCOLI -SFRATTI 

10. Vedi: Esecuz. forzata, n. 2 (cons. o rilascio). 
LOOUPLETAZIONE 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Vedi: Occupazione, n. 4 (rimborsi). 
METANO 

CONTRIBUTO BOMBOLE 

1. Il contributo bombole metano non � onere 
tributario, ma ha carattere privatistico. (Trib. Firenze, 
15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Finanza 
Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). 
2. Anche i proprietari e distributori delle bombole 
metano sono tenuti al pagamento del contributo. 
(Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. 
Int. Fin. Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). 
CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSION:Ill 

3. L'Intendenza di Finanza che ha agito coattivamente 
per la riscossione del contributo bombole 
metano, � passivamente legittimata al giudizio. 
(Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. 
Int. Fin. Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). 
MONOPOLI 
TABACCHI 

1. Vedi: Ingiunzione (decreto, n. 4 (opposizione). 
id. n. 5 (prova del credito). 
MUTUO 
COSE FUNGIBILI 

1. Vedi: Imp. Gen. Entr., n. 6 (materie tassabili). 
GARANZIE 

2. Vedi: Imp. Reg .. n. 5 (materie tassabili) 
NAVE E NAVIGAZIONE 

CONTROVERSIE MARITTIME 

1. Nessuna norma del Ood. navig. contiene una 
espressa esclusione per le cause marittime _del procedimento 
monitorio: l'art. 588 Ood. navig. lo 
conferma disponendo l'applicazione del O.p.c. per 
tutto quanto non regolato dal titolo n� vi ostano 
gli art. 589-599 Ood. navig., il primo dei quali 
ripartisce fra i giudici di primo grado la competenza 
per materia o valore delle cause per sinistri marittimi, 
e il secondo dei quali, allorch� dispone che 
il presidente o l'istruttore della causa scelgano fra 
gli iscritti in un albo speciale uno o pi� consulenti 
tecnici, ben pu� applicarsi al procedimento monitorio 
quando a seguito di opposizione si inizia. un 
vero e proprio giudizio di cognizione. (Trib. Lecce, 
19 luglio 1955 -Angelone c. 430 Corpo VV. FF. -
Oont. 2132, Avv. Lecce). 
2. L'applicazione dell'art. 599 Ood. navig. circa 
la nomina dei consulenti tecnici degli iscritti in un 
elenco speciale, � condizionata al sorgere di questioni 
tecniche, tra le quali non rientra il caso di 
semplice liquidazione di un credito per servizi 
prestati, in base a tariffe ministeriali. (Trib. Lecce, 
19 luglio 1955 -Angelone c. 43� Corpo VV. FF. -
Oont. 2132, Avv. Lecce). 
MATERIE VARIE 

3. Vedi: Imp. dogan. diritti lic., n. 2 (diritti di 
licenza). 

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SERVIZI DI SBARCO 

4. Il fatto che chi si obbliga a prestare il servizio 
di �sbarco debba valersi per regolamenti portuali di 
imprese autorizzate non muta il contratto di sbarco 
da appalto in mandato. (Corte .App. Genova, 3 giugno 
1955 -Finanze c. Bellegra.udi -Cont. 19877, 
.Avv. Genova). 
5. Nel contratto di sbarco manca l'oggetto del 
contratto di spedizione cio� l'obbligo di concludere 
un contratto di trasporto. (Corte� .App. Genova, 
3 giugno 1955 -Finanze c. Bellegrandi-Contenzioso 
19877, .Avv. Genova). 
SOCCORSO 

6. Esula dalla competenza del giudice ordinario 
la questione se l'apporto di soccorsi tecnici da parte 
di vigili del fuoco a una nave naufragata debba 
ritenersi urgente e quindi gratuito, dal momento 
che la legge n. 1570 dal 1941 conferisce al comandante 
del Corpo di valutare la natura del soccorso, 
il che implica discrezionalit� tecnica, il cui sindacato 
� vietato al giudice ordinario. (Trib. Lecce, 19 luglio 
1955 -Angelone c. 43� Corpo VV. FF. -Contenzioso 
2132, .Avv. Lecce). 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

CJ,AUSOLE ILLECITE 

1. Vedi: Locazione, n. 2 (vincoli, clausole illecite). 
2. La clausola contrattuale contenente l'impegno 
del Governo italiano ad esonerare da un tributo � 
nulla in relazione alle norme ex legge n. 894 del 
1935 per cui l'eventuale provvedimento di esonero 
appartiene all'esercizio del potere legislativo e non 
dell'attivit� amministrativa; � impossibile perci� 
configurare una qualsiasi responsabilit� della Pubblica 
.Amministrazione sia in relazione alla mancata 
emanazione del provvedimento di esonero, sia in 
rapporto a un preteso inadempimento della obbligazione 
assunta. (Trib: Messina, 21 maggio 1955 -
Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, Avvocatura 
Messina). 
COSE FUNGIBILI 

3. Non vi � forza maggiore per l'acquisto e la 
consegna di cosa fungibile, perch� genus nunquam 
perit. (Corte .App. Brescia, 26 maggio 1955 -Difesa 
Esercito c. SIM.AR -Cont. 3081, .Avv. Brescia). 

RIDUZIONE A EQUIT� 

4. Vedi: Appalto e forniture, n. 2 (forniture, 
prezzi). 
5. !;'eccessiva onerosit� ex art. 1467 C. c. non 
pu� porsi a base della richiesta di modifica di un 
contratto gi� eseguito. (Trib. Lecce, 31 maggio 
1955 -Caggia c. Dif. Eserc. -Cont. 2713, .Avvocatura 
Lecce). 
6. Dovendosi nell'interpretazione della volont� x' 
delle parti contraenti non limitare l'esame al senso 
letterale delle parole, se muti nel corso del contratto 
uno dei presupposti relativi ad una determinata 
clausola, la parte che ne riporti pregiudizio 
pu� ottenere una modifica che �riequilibri il rapporto 
delle rispettive prestazioni. (Pret. Cavalese, 
10 aprile 1955 -Reg. Trent. .Alto .Adige c. Taufer 
Capozzi -Cont. 1053, .Avv. Trento). 
OCCUP .AZIONE 
DANNI 

1. Vedi: Demanio e patrim., n. 6 (concessione); 
Espropr. per p. u., n. 4 (occupaz. irregol); Imp. gen. 
entrata, n. 8 (materie tassabili). 

2. In nessun caso compete al proprietario del 
.fondo 
occupato illegittimamente, oltre all'indennizzo 
per i frutti pendenti, anche il rimborso delle 
imposte gravanti sul terreno occupato. (Tribunale 
Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c . .AN.ASS 
-Cont. 11927, .Avv. Catanzaro). 

RILASCIO 

3. Vedi: Demanio e patr., n. 11 (patrim., occupazione). 
RIMBORSI 

i

I 

4. L'occupante senza titolo che abbia proceduto 
a lavori di ripristino dell'immobile per i quali l'Amministrazione 
gli ha riconosciuto un rin1borso di 
spese, avrebbe solo potuto reclamare in sede amministrativa 
contro tale liquidazione, ina non proporre 
l' actio de in rem verso perch� detta azione � 
proponibile contro l'Amministrazione solo in quanto 
essa abbia nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali 
ammesso l'utile versione. (Trib, Torino, 17 giugno 
1955 � -Finanze I1h PP. c. Fed. Prov. Coltiv. 
Dir. -Cont. 10264, .Avv. Torino). 
OPERA PUBBLICA 

ESPROPRIAZIONI P. U. 

1. Vedi: Espropriaz. per p. u. (occupazioni), n. 8 
(occupazioni, termine) 
p.ARTIGIANI 

DEBITI PARTIGIANI 

1

1. Il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata 
in vigore del D. L. n. 517 del 1948 sul paga-j 
mento dei debiti contratti da formazioni parti-: 

I 

giane, per presentare la domanda di rimborso si 
riferisce anche alle rettifiche di una precedente 
domanda, epperci� decorso il termine non � ammis-


II sibile una richiesta di maggiore indennizzo �n: ret-�. 
tifica di una precedente domanda gi� accolta. (Tribunale 
Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. j 
Tesoro -Oont. 518, Avv. Torino). 


-47



2. L'art. 13 del D. L. n. 517 del 1948 sul pagamento 
dei debiti contratti da formazioni partigiane 
stabilisce un criterio di liquidazione scalare; 
la riduzione dell'indennizzo senza il criterio scalare 
costituisce errore di interpretazione e non di calcolo. 
(Trib. Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. 
Tesoro -Cont. 518, Avv. Torino). 
PATRIMONIO (REATI CONTRO) 

RICETTAZIONE 

1. � sufficientemente provata a carico del ricettatore 
la conoscenza della provenienza delittuosa 
dell'oggetto acquistato agli effetti della sussistenza 
del reato, quando per la qualit� del soggetto alienante 
(militare) per le caratteristiche dell'oggetto 
alienato (trasformatore elettrico) e per le circostanze 
di tempo o di luogo (immediato dopoguerra 
e vicinanze di un deposito di preda bellico in cui 
l'alienazione � stata compiuta), si debba escludere 
che il venditore potesse legittimamente dis:Po.rre 
dell'oggetto medesimo. (Pret. Trento, 3 maggio 
1955 -Imp. Bolego ed altro -Cont. 1039 Avvocatura 
Trento). 
PENA 

AMMENDA E MULTA 

1. Vedi: Fallimento, n. 1 (obbligaz. penali) 
POSSESSO (AZIONI POSSESSORIE) 

AZIONI POSSESS. -AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Vedi: Intervento in causa, n. 2 (azioni possessorie). 
2. � inammissibile in quanto contrastante coll'art. 
4 legge cont. amm., l'azione proposta dal privato 
possessore di un fabbricato dichiarato di interesse 
artistico per l'inibizione di lavori di restauro 
o di sistemazione intrapresi nel fabbricato medesimo 
e sue adiacenze per conto della Pubblica 
Amministrazione o direttamente dalla stessa. (Tribunale 
Catanzaro, 3 agosto 1955 -Min. Pubbl. Istruzione 
c. Mazza -Cont. 12914, Avv. Catanzaro). 
AZI�NI POSSESS. -BENI CONCESSI 

3. Ove un nuovo concessionario di immobile 
demaniale spogli di sua inizfativa il vecchio concessionario 
clam et vi, costui � reintegrabile dal 
giudice ordinario e nessuna eccezione di demanialit� 
� conferente ed ostativa al riguardo perch� il 
giudice non intacca n� pone in discussione la validit� 
dell'atto amministrativo che rimane pienamente 
efficace se gi� perfezionato. (Pret. Savona, 
22 giugno 1955 -Marabotto, Soc. ICEV c. FF.SS. -
Cont. 21720, Avv. Genova). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

RICEVITORIE -LOCAZIONI 

1. Nel contratto di affitto di una ricevitoria postale 
stipulato ante il D. L: n. 656 d-el 1952, dalla 
� ricevitrice, 
non pu� ritenersi nulla (in quanto 
contraria alle regole della Contabilit� genera.le dello 
Stato che impongono il pagamento delle spese al 
domicilio dello Stato) la clausola che preveda il 
pagamento del canone al domicilio del locatore. 
(Corte App. Genova. 28 settembre 1955 -Pizzo 
Berningoni c. PP. TT. -Cont.18698, Avv. Genova). 

PRESCRIZIONE 
DECORRENZA 


1. I principi contra non volentem agere non currit 
praescriptio e actiones nondum notae non praescribuntur 
ex art. 2935 O.e. attengono ad una impossibilit� 
giuridica e non di fatto di far valere i propri 
diritti: pertanto non possono invocarsi da chi 
assuma di non aver potuto agire a tutela dei propri 
diritti per sopravvenuta incapacit� d'intendere o di 
volere, o per l'opportunit� politica di non intentare 
vigente il governo fascista un'azione contro il 
partito. (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 -Albano c. 
Tesoro -Cont. 1876, Avv. Lecce). 
PROCEDIMENTO CIVILE 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

1. Vedi: Esecuzione, n. 2 (consegna o rilascio). 
CONCORSO DI PREGIUDIZIALI 

2. Non sussiste preminenza dell'eccezione di 
difetto di legittimazione dell'organo evocato in 
giudizio rispetto a quella attinente all'inosservanza 
del solve et repete attenendo entrambe le questioni 
alla sussistenza delle condizioni di procedibilit� 
dell'opposizione. (Trib. Genova, 3 agosto 1955 Bozzo 
c. Finanze -Oont. 20289, Avv. Genova). 
3. L'esame dell'eccezione del solve. et repete � 
pregiudiziale ad ogni altra questione sollevata dalle 
parti, ancorch� riguardi la legittima costituzione 
del rapporto processuale o la stessa competenza del 
giudice adito: ci�� perch� il principio del solve et 
repete inibendo la promovibilit� dell'azione provoca 
un difetto di giurisdizione ostativo di ogni altra 
indagine anche relativa alla competenza. (Tribunale 
Caltanissetta, 30 maggio 1955 -Bartoli c. 
Finanze -Cont. 638, Avv. Caltanissetta). 
4. Pregiudiziale anche al solve et repete � la questione 
della validit� dell'atto introduttivo del giudizio 
non potendosi procedere all'indagine circa. l~ 
natura tributaria della controversia n� alla valutazione 
di eventuali elementi che escludano prima 
facie la legittimit� della pretesa tributaria se prima. 

--48 


non si accerti la regolarit� della costituzione del 
rapporto processuale. (Trib. Catania, 2 luglio 1955 -
Lauteri c. Uff. Reg. Avola -Oont. 18929, Avvocatura 
Catania). 

5. Conforme al n. 4 (Trib. Catania, 27 maggio 
1955 -Lauteri c. Uff. Reg. Avola -Cont. 18930, 
Avv. Catania). 
6. L'eccezione del solve et repete � pregiudiziale 
ad ogni altra sia di rito che di merito compresa la 
questione attinente alla sospensione del giudizio 
in attesa della definizione di un processo penale, 
presupponendo tale sospensione che il giudice sia 
. stato legittimamente adito, mentre il mancato 
pagamento del tributo importa definitivo difetto 
di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria 
vertendosi in materia di tributi doganali per i quali 
il precetto del solve et repete si accompagna ad un 
termine perentorio sia per il pagamento sia per 
l'opposizione. (Trib. Trento, 30 agosto 1955 -
Soc. RIOMA, Soc. VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze 
-Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 
1955 -Soc. RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA 
c. Finanze -Cont. 1056, Avv. Trento; Tribunale 
Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RIOMA, Societ� 
VAMP A c. Finanze -Cont. 1057, A vv. Trento, 
Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RIOMA, Societ� 
VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1058, 
Avv. TNnto; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Societ� 
RIOMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMP A c. Finanze 
-Oont. 1059, Avv. Trento). 

CONSULENZA TECNICA 

7. Vedi: Nave e ~iavigrtzione, n. 2 (controversie 
marittime). 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 

8. Vedi: Appello, n. 2 (ammissibilit�). 
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE 

9. La messa in liquidazione di una societ� a 
responsabilit� limitata non � causa d'interruzione 
del processo. (Trib. I,ecce, 24 maggio 1955 -Difesa 
Mar. c. Soc. Vitali e O. -Oont. 1619, Avv. Lecce). 
PROVA 

10. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 10 (pagamenti) 
PROCEDIMENTO PENALE 

CITAZIONE 

1. � affetta da nullit� sanabile la citazione a 
comparire a dibattimento nella quale la rinuncia 
dell'imputato al termine di comparizione sia ricevuta 
dall'ufficiale giudiziario: la comparizione dell'imputato 
detenuto per altra causa sana la detta 
nullit�, perch� detta comparizione non manca dell'estremo 
della volontariet� voluta dalla legge in 
quanto il rifiuto del detenuto a comparire in giudizio 
pu� produrre gli effetti ex art. 427 C. p. p. 
solo in relazione a quel provvedimento pel quale 
la detenzione � in atto, non anche per gli altri 
rispetto ai quali non sussistendo lo stato di costituzione 
l'imputato deve considerarsi come persona 
ad ogni effetto assolutamente libera. (Corte Appello 
Penale Genova, 13 maggio 1955 -Imp. Di Nitto 
e altri -Oont. 17197, Avv. Genova). 

CONTESTAZIONE DEL REATO 

2. Vedi: Contrabbando, n. 1, 2 (definizione del 
reato). 
PARTI PRIVATE 

3. Non � impugnabile l'ordinanza di estromissione 
dal processo del civilmente obbligato per la 
multa, e ci� per l'analogia pel detto responsabile 
(come pure del responsabile civile) con quanto disposto 
per la parte civile, avendo la negata impugnazione 
contro le ordinanze concernenti la loro citazione 
o il loro intervento in causa il fine di impedire 
che il processo penale venga ritardato per interessi 
estranei al suo oggetto proprio e caratteristico: 
(Corte App. Pen. Genova, 27 aprile 1955 -Venturini 
ed altri -Oont. 17198, Avv. Genova). 
PROVA 

4. Gli indizi a differenza del semplice sospetto che 
� elemento subiettivo introdotto nel processo logico 
da chi procede al vaglio delle risultanze processuali 
sono elementi obiettivi anche se incerti 
che stabiiiscono una relazione fra il presunto autore 
del fatto e l'evento delittuoso; quando ricorra una 
sequela di indizi tutti pertinenti e concordanti, 
l'indeterminatezza rispetto al fatto scompare per 
lasciare il posto in forza di quel processo logico di 
collegamento e di integrazione a quella certezza 
processuale sulla quale si adagia il giudizio di colpevolezza. 
(Corte App. Pen. Genova, 13 maggio 1955 -
Imp. Di Nitto ed altri -Cont. 17197, Avvoeatura 
Genova). 
PROPRIETA' E AZIONI A DIFESA 

CATASTO 

1. I dati catastali hanno valore puramente indiziario. 
(Trib. Torino, 5 maggio 1955 -Alassio c. 
Finanze -Oont. 9943, Avv. Torino). 
LUCI 

2. La distinzione ex art. 900 O.e. in relazione con 
l'art. 902 O.e. tende ad eliminare la questione insorgente 
per stabilire se una apertura abbia ca.rattere 
di veduta o di luce: l'art. 901 O.e. stabilisce i requisiti 
delle finestre lucifere al fine di tutel~re l'indipendenza 
delle propriet� vicine, e cunsidera luce, 
� anche se detti requisiti non furono rispettat�, og.niapertura 
che non abbia i caratteri della veduta 

o prospetto. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 -Alassio 
c. Finanze -Oont. 9943, Avv. Torino). 

49 


REGIME FASCISTA 

ORDINAMENTO SINDACALE 

1. Vedi: Azione, n. 4 (legittimazione, ente disciolto). 
REVOCA DI CONCESSIONI 

2. L'art. 3 D.L.L. n. 698del1945 disponendo che 
la revoca delle concessioni nei casi ex art. 1 non d� 
diritto ad indennizzo ha inteso riferirsi non gi� ad 
un risarcimento per anticipata revoca della concessione 
ma a ogni e qualsiasi diritto' che il concessionario 
potesse vantare in base alla concessione, come, 
in caso di pertinenze concesse per la pioppicoltura, 
ad ogni. compenso per le piante lasciate, ci� avuto 
anche riguardo allo scopo eminentemente punitivo 
della norma. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 
-Frigilani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). 
3. Conforme a sent. 2. (Trib. Brescia, 12 luglio 
1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, 
Avv. Brescia). 
VIOLENZA 

4. Vedi: Prescrizione, n. 1 (decorrenza). 
REGIONI 
CONTENZIOSO 


1. Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio, 
n. 28 (amm. varie). 
RESPONSABILIT� CIVILE 

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Vedi: Oomp. giurisd., n. 6, 7, 8 (dism�ez.); Ferrovie 
e tramvie, n. 4, 5, 6, 7 (discrez. ); Ferrovie 
(trasporto) n. 1 (avarie e perdite); idem. n. 5 (concorso 
CO'i1r l'azione aquiliana). 
2. L'Amministrazione militare risponde per il 
mancato rastrellamento di ordigni dopo eseguite le 
esercitazioni militari. (Trib. Firenze, 16 febbraio 
1955 -Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. -Contenzioso 
14634, Avv. Firenze). 
3. L'Amministrazione statale � responsabile dei 
danni morali dipendenti da reato colposo che sia 
�} stato commesso dai propri dipendenti nell'esercizio 
)i delle funzioni ad essi affidate (nella specie lesioni 
~ subite da vigggiatori in un disastro ferroviario); 
ii n� ad escluderlo vale la mancata identificazione

iii

m dell'autore del reato, bastando che consti l'esi~'~ 
stenza del reato nei suoi estremi oggettivi. (Corte 
ffi App. Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose

i-

Cont. 11557, Avv. Catanzaro). 

II 

DEL PRIVATO 

4. Rispondono solidalmente dei danni causati 
agli impianti ferroviari il conducente e il proprietario 
d'un autotreno il primo dei quali dopo aver 
fatto aprire un passaggio a livello custodito, malgrado 
che l'apertura si sia protratta oltre dieci 
minuti, abbia per errata manovra mantenuto l'ingombro 
dei binari, senza darne comunicazione al 
custode del passaggio a livello; provocando cos� 
l'investimento del proprio rimorchio da parte di un 
treno sopraggiungente: nessun risarcimento � tenuta 
invece l'Amministrazione FF. SS. a corrispondere 
per i danni riportati nell'incidente dal rimorchio 
investito. (Corte App. Trento, 5 aprile 1955 Tombini 
c. FF. SS. -Cont. 876, Avv. Trento). 
PROVA 

5. Non risultando la prova che la chiusura dello 
sportello che determin� lo schiacciamento del dito 
sia operata da parte del personale ferroviario l'Amministrazione 
non pu� essere tenuta a rispondere 
dei danni in sede di azione aquiliana da fatto 
illecito. (Trib. Firenze, 23 marzo 1955 -Paravan 
Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avv. Firenze). 
6. Nell'azione aquiliana da fatto illecito l'attore 
deve fornire la prova che causa del danno fu il 
fatto colposo o doloso di persona per la quale sia 
tenuta a rispondere l'Amministrazione. (Tribunale 
Firenze, 23 febbraio 1955 -Paravan Marinelli c. 
FF. SS. -Cont. 13789, Avv. Firenze). 
RISCOSSIONE COATTIVA 

IMPOSTE DOGANALI 

1. La norma dell'art. 24 legge doganale deroga 
per le ingiunzioni in materia doganale a quella 
dell'art. 2 T.U. n. 639del1910 e il termine di giorni 
quindici fissato in detto art. 24 deve intendersi 
termine non solo per il pagamento ma anche per 
l'opposizione ad ingiunzione. (Trib. Genova, 21 aprile 
1955 -Soc. SIE e Campostano c. Firenze -
Cont. 20318, Avv. Genova). 
INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

2. Vedi: Solve et repete, n. 3 (applicazione). 
3. L'ingiunzione fiscale � atto amministrativo 
di cui il cancelliere della Pretura non pu� conservare 
l'originale ne rilasciare copia. (Trib. Torino, 
30 giugno 1955 -Soc. Reale Mutua Assic. c. Finanze 
-Cont. 2216, Avv. Torino). 
4. L'ingiunzione fiscale ha natura di precetto e 
come tale non pu� divenire inefficace per decorso 
del tempo: trascorsi oltre novanta giorni dalla 
notifica volendosi procedere ad esecuzione -non 
occorre rinnovare l'atto ma basta rinnovare la 
notifica. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 -Soc. R�ale 
� Mut. Assic. c. Finanze-Cont. 2216, Avv. Torino). 


50 


RISP.ARMIO E CREDITO 

DISCREZIONAI.IT.A' 

1. Il privatQ in base alla legge, n. 141 del 1938 
sulla raccolta del risparmio e sull'esercizio del credito, 
non ha nessun diritto soggettivo di determinare 
la Pubblica Amministrazione ad adottare un 
comportamento piuttosto che un altro nella vigilanza, 
cosi che la infrazione alle norme giuridiche che 
tale vigilanza contemplano possa dar luogo ad una 
lesione tutelabile davanti al giudice ordinario. 
(Trib. Genova, 29 agosto 1955 -Grossi ed altri c. 
Banca Italia, Min. Tesoro -Oont. 21269, .Avvocatura 
Genova). 
SENTENZA ORDINANZA DECRETO 

ESECUZIONE 

1. Vedi: Esecuzione forzata, n. 9 (presso terzi). 
SEQUESTRO 
CUSTODE 

1. Vedi: Amministrazione Pubblica (reati contro) 
n. 1 (Alienaz. cose seques). 
SERVITU' 
.AZIONE NEGATORI.A 

1. Quando un fondo sia stato gravato dal divieto 
di costruzione entro un certo limite per non toglier� 
al fondo dominante luce, vista e prospetto, pu� il 
giudice caso per caso stabilire se una costruzione 
da elevarsi nel tratto gravato dalla servit� violi o 
meno il divieto a seconda delle sue caratteristiche 
d'ingombro. (Pret. Bolzano, 3 maggio 1955 -Rottensteiner, 
Reg. Trent. .Alto .Adige c. Zobole, Imerio 
ed altri-Oont. 938, .Avv. Trento). 
SOOIET.A' 
LIQUIDAZIONE 


1. Vedi: Proc. civ., n. 2 (interr. sosp.). 
SOLVE ET REPETE 

.APPLICAZIONE 

1. Vedi: <Jons. e prod. n. 1 (percentuali sui prezzi); 
Proc. civ., n. 2, 3, 4, 5, 6 (concorso di pregiudiziali). 
2. Il solve et repete si applica a tutte le controversie 
sia di imposta che di tasse. (Corte .App. Torino, 
30 novembre 1954 -OR.AL Vargesi c. Finanze 
-Oont. 849, .Avv. Torino). 
3. Il solve et repete vige anche quando il contribuente 
non eccepisce l'insussistenza del credito 
d'imposta ma solo la carenza di titolo ad agire iu 
via esecutiva mentre penda giudizio avanti le 
Commissioni. (Corte .App. Torino, 30 novembre 
1954 -OR.AL Vargesi c. Finanze -Oont. 849, 
.Avv. Torino). 

4. L'equiparazione a:� un ente (nella specie EN.AL 
e OR.AL) allo Stato agli effetti tributari non fa 
venir meno la soggezione dell'Ente al solve et repete. 
(Corte .App. Torino, 30 novembre 1954 -OR.AL 
Vargesi c. Finanze -Oont. 849, .Avv. Torino). 
FORME DI PAGAMENTO 

5. Non adempie al solve et repete chi rimette al 
contabile dello Stato prima dell'instaurazione del 
giudizio un assegno circolare ma questo viene da 
esso contabile convertito in danaro a giudizio instaurato. 
(Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Miccoli c. 
Finanze -Oont. 2689, .Avv. Lecce). 
�ICTUS OCULI� 

6. Il temperamento apportato dalla giurisprudenza 
al rigore del solve et repete trova luogo solo 
quando la infondatezza della pretesa tributaria 
appaia di tutta evidenza, cio� quando senz'uopo 
di indagini d'ordine istruttorio o giuridico la detta 
infondatezza appare ictu oculi. (Trib. Brescia, 
2 maggio 1955 -Parolari c. Finanze -Oont. 3488, 
.Avv. Brescia). 
IMPOSTA GENERALE ENTRATA 

7. Vedi: Imp. gen. entrata, n. 2 (determinaz. del 
valore). 
8. � inammissibile per inosservanza del solve 
et repete l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione 
con la quale � stato richiesto il pagamento 
dell'i.g.e. in abbonamento non corrisposta. (Tribunale 
Genova, 3 agosto 1955 -Bozzo c. Finanze -
Oont. 20289, Avv. Genova). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

9. L'impugnazione avanti al giudice di una decisione 
della Commissione amministrativa in tema di 
valutazione ai fini dell'imposta di registro � soggetta 
al solve et repete, sia per essere il giudizio ordinario 
autonomo rispetto a quello svoltosi in sede 
amministrativa, sia per attenere il giudizio alla fase 
di riscossione del tributo gi� determinato ex art. 4. 
comma 10 e 20 R.D. n. 186 del 1942 daJla Commissione 
amministrativa. (Corte .App. Catania, 13 agosto 
1955 -Polizzi c. Finanze -Cont. 18429, .Avvocatura 
Catania). 
10. La ratizzazione di un'imposta �li registro 
concessa dall'Amministrazione non sospende l'efficacia 
del solve et rppete, ne quesfo pu� ritenersi 
assolto col pagamento della sola parte delPinipcrsta 
che sia in contestazione. (Corte .App. Catania, 
13 agosto 1955 -Polizzi c. Finanze -Oont. 18429, 
.Avv. Oa,tania). 

-51


IMPOSTE DOGANALI 

11. Ai fini del solve et repete non � ammissibile 
per i tributi doganali la distinzione fra imposte 
principali e suppletive. (Trib. Trento, 30 agosto 
1955 -Soc. RICMA, Soc. VAMP A, Lepetit c. 
Finanze-Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Tr.ento, 
30 agosto 1955, Soc. RICMA, Soc. Montecatini, 
Soc. VAMP A c. Finanze -Cont. 1056, Avvocatura 
Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955, Soc. RICMA, 
Soc. VAMP A c. Finanze-Cont. 1057, Avv. Trento; 
Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RICMA, Societ� 
VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1058, 
Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Societ� 
RIOMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMP A c. Finanze 
-Cont. 1059, Avv. Trento). 
SPESE GIUDIZIALI 

CITAZIONE NULLA 

1. Ove il giudice dichiari la nullit� della citazione 
per difetto di rappresenza dell'organo della 
Amministrazione dello Stato citato in giudizio, e 
si sia costituito in giudizio l'organo citato od anche 
altro organo non citato ma del pari sfornito di rappresentanza, 
l'attore deve essere condannato alle 
spese del giudizio. (Corte App. Cagliari, 13 agosto 
1955....: Soc. Bonif. Santa Vittoria c. Finanze -Contenzioso 
433/54, Avv. Cagliari). 
SPORT SPETTACOLI E TURISMO 

CALCIO 

1. Vedi: Imp. ge%. entr., n. 9 (materie tassabili). 
STRADE 
MATERIE VARIE 

1. Vedi: Imp. Registro, n. 2 (agevolazio%i). 
TRANSAZIONE 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Vedi: Oo%tab. Ge%. Stato, n. 2 (approv. co%tratto), 
Espropr. p. u., n. 10 (trasferime%to, a1to). 
TRASPORTO IN GENERE 
CoMITTENTE 

1. Vedi: Oircolazio%e strad., n. 9 (prescriz.). 
VALUTA 
MATERIE VARIE 

1. Vedi: Impos. dog. dir. lic., n.1 (cambio moneta) 
VENDITA 
COMMERCIANTE 

1. Vedi: Imp. registro, n. 1 (agevolazioni). 
VIGILI DEL FUOCO 
INTERVENTI D'URGENZA 
L Vedi: Nave e navig., n. 6 (soccorso). 


INDICE SISTEMATICO 
D E.LL E CONSULTAZIONI 


LA JlORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .ALOUN. MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STA'l'A DATA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' 

ELETTRICITA' -I) Se, per i contratti che riguardano 
la fornitura di energia elettrica in pi� localit�. e punti di 
consegna, il proyvedimento d�l C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 
1953 si debba applicare a tutta la fornitura prevista 
dal contratto, nel suo complesso oppure si debba applicare 
per ogni localit� o punto di consegni.' (n. 35) -Il) 
Se gli aumenti di fornitura, gi� previsti nei contratti a 
suo tempo bloccati, debbano essere regolati dalle condizioni 
stabilite da tali contratti oppure si debbano consi� 
derare come nuove forniture, soggette solo al blocco delle 
tariffe elettriche (n. 35). -III) Se le disposizioni sul 
blocco dei prezzi siano applicabili alle forniture di energia 
elettrica fatte a prezzi di favore (n. 36) .. -IV) Se 

�possa essere qualificata �di favore" una tariffa solo 
perch� comporti l'applicazione di prezzi inferiori a quelli 
fatti alla generalit� degli utenti (n. 36). 

ELETTRICITA' -FORNITURE. -V) Quale sia il termine 
di prescrizione del diritto della Societ� erogatrice 
di energia elettrica al pagamento delle prestazioni periodiche 
dovute dall'utente in corrispettivo della somministrazione 
dell'energia medesima (n. 37). 

ELETTRICITA -LINEE. -VI) Se le linee di trasmissione 
di energia elettrica costruite con pali o tralicci 
infissi nel suolo debbano considerarsi beni immobili ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 812 e.e. (n. 38). 

AIUTI INTERNAZIONALI 

PIANO E. R. P. -Se l'I.M.I. possa pretendere dalle 
Ditte, finanziate con fondi E. R. P. in� dollari, in base 
agli accordi di cooperazione economica stipulati il 28 giugno 
1948, l'immediato rimborso delle somme di cui 
l'E.C.A. imponga la �rifusione" disconoscendo l'operazione 
(n. 1). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

ENTI VARI. -Quale sia la natura giuridica del Dopolavoro 
ferroviario, se quella di un �nte ausiliare dell'Amministrazione 
ferroviaria o, invece, quella di organo di 
detta Amministrazione (n. 188). 

APPALTO 

COOPERATIVE. -Se il modo di costituzione della 
cauzione da parte delle Cooperative di produzione e 
lavoro, previsto dall'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, 

n. 422, sia derogabile dalle parti contraenti (n. 207). 
ATTI AMMINISTRATIVI 

DEFINITIVIT�. -Se il provvedimento di dispensa 
dal servizio di un insegnante adottato da un Convitto 
nazionale sia definitivo, e pertanto, sottratto al ricorso 
gerarchico (n. 9): 

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE 

CONCESSIONI. -Se l'Amministrazione postale sia 
tenuta a rimborsare, ai sensi deU'art. 5 della legge 8 gennaio 
1952, n. 53, alle Societ� concessionarie di autolinee 
le spese, da queste sostenute, per il servizio di raccordo 
tra le fermate e l'Ufficio postale, a distanze superiori ai 
150 metri, nel periodo tra il 1� luglio 1951 e l'entrata in 
vigore della legge stessa (n. 49). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

pASSAGGI ALIVELLO. -Se la normadell'art. 28 ( I0�comma) 
del Codice s�adale possa ritenersi stabilita senza 
distinzione tra passaggi a livello custoditi e passaggi 
incustoditi (n. 1). 

CONCESSIONI 

CESSIONE. -I) Se la cessione di una concessione 

amministrativa, non consentita dalla P.A. sia opponi


bile alla medesima (n. 48). 

ESERCIZIO DI FATTO. -Il) Se l'Amministrazione 

concedente abbia azione diretta anche contro l'esercente 

di fatto della concession� per il recupero delle tasse era


riali inerenti al servizio (n. 48). 

CONCORSI 

FERROVIE. -Se organo qualificato a giudicare sulla 
ammissibilit� degli aspiranti ai concorsi nelle FF. SS. 
sia, ai sensi delle vigenti norme, il Ministro dei Trasporti 

o il Direttore generale delle FF; SS. (n. I). 
CONSUMO (DISCIPLINA) 

ELETTRICIT�. -Se gli aumenti di forn!tura, gi� :erevisti 
nei contratti a suo tempo bloccati, debbano. esser�regolati 
dalle condizioni stabilite da tali contratti bloccati 
oppure si debbano considerare come nuove forniture, 
soggette solo al blocco delle tariffe elettriche (n. I). 


53


CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

CAUZIONI. -I) Se la facolt� di esenzione dalla cauzione 
di cui al 4� cpv. del Regolamento per la contabilit� 
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio. 
1924, n. 827;� sia applicabile alle cooperative di produzione 
e lavoro (n. 137). 

LICITAZIONE PRIVATA. -Il) Se lo status di una 
societ� che partecipa ad una gara per licitazione privata, 
vada accertato al momento della gara o con riferimento 
anche a successivi eventi (n. 138). 

OFFERTA. -III) Se l'art. 72 del Regolamento di 
contabilit�, che consente, nel caso di difformit� tra 
l'offerta in cifre e quella in lettere, di ritenere valida 
l'offerta pi� conveniente per l'Amministrazione, sia applicabile 
nel caso in cui sia prescritto, nelle condizioni di 
partecipazione, che il prezzo deve essere indicato nella 
offerta per ogni singola voce di materiale oltre che nella 
offerta globale (n. 139). 

CONTRATTI DI GUERRA 

PREZZI DEFINITIVI. -I) Se la determinazione di 
prezzo definitivo, quando sia stato inizialmente determinato.
un prezzo provvisorio, ai sensi degli articoli 8 e 9 
del D.L. 21 giugno 1940, n. 856, sia istituito diverso 
dalla revisione (n. 22). -Il) Se le questioni, relative 
alla determinazione di prezzo definitivo in contratti di 
guerra, rientrino nella competenza dello speciale Commissariato 
di cui al D. L. 25 marzo 1948, n. 674 (n. 22). 

REVISIONI. -III) Se l'Impresa interessata, in caso 
di disaccordo circa l'impegno revisionale, possa ricorrere 
alla Commissione per le revisioni, prevista dall'art. 9 
del D.L.L. 8 maggio 1946, n. 428 (n. 23). 

COOPERATIVA 

APPALTO. -I) Se il modo di costituzione della cauzione 
da parte delle cooperative di produzione e lavoro, 
previsto dall'art. 7 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, sia 
derogabile dalle parti contraenti (n. 1). -II) Se la 
facolt� di esenzione dalla cauzione di cui al 4� cpv. del 
Regolamel)to per la contabilit� generale dello Stato. 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sia applicabile 
alle eooperative di produzione e lavoro (n. 1) 

DANNI 

LIQUIDAZIONE. -I) Se sia risaribile il danno, deri


vante dal fatto che, per effetto della morte della vittima 

del fatto illecito altrui siano venuti a mancare, a chi insta 

per il risarcimento, quegli aiuti economici, che il defunto 

forniva in via meramente graziosa; senza esservizi legal


mente obbligato, ma in via continuativa (n. 1). -II) 

Se sia risarcibile il danno, derivante dal fatto che, in 

seguito alla morte della vittima del fatto illecito altrui, 

siano venuti a mancare, a chi insta per il risarcimento, 

quegli aiuti economici che il defunto forniva per effetto 

del vincolo legale, derivante dall'affidamento, di cui 

all'art. 404 C. c. (n. 1). 

REATO DI PERICOLO. -III) Se possa proporsi azione 

di risarcimento danni da reato di mero pericolo (n. 2). 

DANNI DI GUERRA 

FATTO DELL'Ai'1MINISTRAZIONE. -Se possa qualificarsi 
come danno di guerra quello derivante da fatto 
omissivo della P.A., la quale come da impegno assunto, 
non abbia poi costruito un :rtluro divisorio per isolare 
l'area o lo spazio, escluso dalla requisizione e destinato a 
custodire beni mobili di propriet� dell'altra parte (n. 54). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se nel caso di 
cooperative edilizie gli assegnatari, che non abbiano 
ancora esercitato il riscatto, possano considerarsi alla 
stregua di proprietari ai f�ni dell'accertamento delle condizioni 
richieste dagli articoli 41 e 39 della legge, numero 
368/1953 (n. 55). � 

TARIFFE NOTARILI. -II) Se la riduzione del quarto, 
spettante alla Gestione INA-Casa sui compensi notarili 
a termini dell'art. 40 D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, 
sia circoscritto a quelle retribuzioni, che, secondo la 
tariffa notarile, vanno qualificate come onorari (n. 56). 

ESAZIONE 

PROOEDIMENTO ESATTORIALE. -I) Se il procedimento 
disciplinato dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, sia 
da considerare in vigore anche dopo l'attuazione del 
nuovo C.p.c. (n. 1). -Il) Risolto affermativamente 
il precedente quesito, se la parte del procedimento, di 
cui al T.U. n. 639 del 1910 relativa all'esecuzione sugli 
immobili, debba oggi essere integralmente applicata 

o vada coordinata con le norme poste in materia di espropriazione 
immobiliare dal Codice vigente (n. 1 ). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

lNDENNITA -ESPROPRIO. -Se, nella procedura di 
espropriazione, l'emissione dell'ordinanza prefettizia di 
deposito dell'indennit� stimata sia subordinata all'osservanza 
di alcun termine (n. 117). 

FALLIMENTO 

IMPOSTA DI SUOOESSIONE. -Se la massa fallimentare 
sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione 
dovuta per la morte del de cuius, dichiarato fallito post 
mo1�tem (n. 26). 

FERROVIE 

CoNOORSI. -Se organo qualificato a giudicare sull'ammissibilit� 
degli aspiranti ai concorsi nelle FF. ss., sia, 
ai sensi delle vigenti norme, il Ministro dei Trasporti o il 
Direttore generale FF. SS. (n. 239). 

IMMOBILI E MOBILI 

BENI. -Se le linee di trasmissione di energia el�ttr�ca .-costruite 
con �pali e tralicci infissi nel suolo debbano 
considerarsi beni immobili ai sensi e per gU effetti dell'articolo 
812 C. c. (n. 1). 


IMPIEGO PRIVATO 

MUTAMENTO DEL RAPPORTO. -Se nell'assunzione a 
condizioni diverse da quelle di un precedente rapporto 
risoluto per licenziamento, nel senso che ad un rapporto 
regolato dalla legge sull'impiego privato si sostituisce 
u;n rapporto quanto meno assimilato nel trattamento a 
quello degli avventizi statali, debba ravvisarsi un'assunzione 
ex novo o una riassunzione (n. 40). 

IMPIEGO PUBBLICO 

AssEGNI FAMILIARI. -I) Se l'Istituto Poligrafico 
dello Stato sia tenuto alla corresponsione degli assegni 
familiari al proprio personale sanitario per il periodo anteriore 
all'assunzione della Cassa assegni familiari da parte 
della Previdenza Sociale (n. 394). 

CONVITTI NAZIONALI. -II) Se il provvedimento di 
dispensa del servizio di un insegnante, adottato da un 
Convitto nazionale sia definitivo e, pertanto, �sottratto 
al ricorso gerarchico (n. 395). 

DEBITO DEL FUNZIONARIO. -III) Se l'Amministrazione 
possa rivalersi sulla pensione, da corrispondersi 
ai congiunti di un impiegato deceduto, qualora il medesimo, 
all'atto della sua morte, risulti debitore verso lo 
Stato (n. 396). 

ENTI VARI. -IV) Premesso che l'art. 5 delle Norme 
che regolano il rapporto d'impiego dei. dipendenti della 
Cassa del Mezzogiorno stabilisce che l'indennit� di anzianit� 
non � dovuta in caso di licenziamento per motivi 
disciplinari o in caso di dimissioni volontarie, si chiede 
se, ove tali eventi intervengano quando l'originario rapporto 
d'impiego, dopo la scadenza del termine, sia stato 
gi� rinnovato, sia dovuta la detta indennit� di anzianit� 
almeno per il periodo precedente (n. 397). 

INDENNIT� DI CARICA. -V) Se l'indennit� di carica, 
costituente un trattamento speciale a favore dei diperdenti 
di un'Azienda demaniale derivante da una disposizione 
unilaterale della Azienda stessa, e non da norme 
contrattuali, possa venire revocata (n. 398). 

MANDATO PARLAMENTARE. -VI) Se possa essere 
accolta l'istanza di un funzionario, ressato dal mandato 
parlamentare, tendente ad ottenere Ia retrodatazione alla 
data di cessazione del mandato della promozione all'attuale 
qualifica, conferitagli per merito comparativo in 
epoca successiva (n. 399). 

NoN DI RUOLO. -VII) Se nell'ipotesi di mutamento 
di posizione giuridica di un impiegato non di ruolo possa 
conservarsi una qualche indennit� ad personam (n. 400). 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI. -VIII) Se la .legge 

n. 888 del 1950 abbia abrogato le disposizioni relative 
all'esclusione dei gettoni di presenza per gli impiegati 
statali, che fanno parte di Comitati o Commissioni per 
esercitare funzioni insite ne1.la prop1fa carica o per gli 
estranei all'Amministrazione, che ivi rappresentano interessi 
di categoria (n. 401). -IX) Se ai componenti della 
Commissione provinciale per la determina?ione dei valori 
medi dei generi sottoposti a imposta di consumo, prevista 
dal D.L. n. 261 del 26 marzo 1948, e dalla legge 
2 luglio 1952, n. 703, ai sensi dell'art. 63 del R.D. 8 maggio 
1924, n. 843, e dell'art. 4 del D.L. 7 dicembre 1946, 
n. 623, spettino i gettoni di presenza (n. 401 ). 
SALARIATI. -X) Se l'assunzione di un "fa.miglio n 
presso la Scuola Allievi Sottufficiali e Guardie Forestali 
possa porsi in essere con un contratto a tempo indeter


54 


minato e senza che il medesimo sia inquadrato tra i salariati 
statali (n. 402). -XI) Se l'assunzione di un� famiglio 
n presso un'Amministrazione dello Stato possa essere 
adottata con un contratto di diritto privato, quando si 
tratti, invece, di un'assunzione stabile clestinata ad una 
certa continuit� (n. 402). -XII) Se a favore di un salariato 
dello Stato possa stabilirsi un trattamento economico 
diverso da quello previsto dalla legge (n. 402). 


IMPOSTA DI REGISTRO 

AGEVOLAZIONI. -I) Se l'agevolazione tributaria prevista 
dall'art. 5 del D.L.C. p. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, 


.possa competere per un trasferimento di immobile occorrente 
per l'attuazione di un'iniziativa industriale, quando 
gi� precedentemente l'immobile stesso era stato trasferito 
al medesimo scopo, ma senza che questo avesse ricevuto 
realizzazione concreta (n. 116). 



VALUTAZIONE. -II) Se sia valido l'avviso di accertamento 
di maggior valore, nel <;J.uale l'Ufficio si sia limitato 
ad indicare il valore complessivo accertato, senza 
specificare il valore attribuito ai singoli beni (n. 117). 


IMPOSTA DI R. M. 

MATERIA TASSABILE. -Se gli assegni che i medici 
percepiscono in conseguenza della loro attivit� professionale 
a favore degli assistiti dagli istituti di previdenza 
vadano tassati in cat. O 1 o in cat. O 2 dell'imposta di 


r. m. (n. 11). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONI 

DEBITORE. -Se la massa fallimentare sia tenuta al 
pagamento dell'imposta di successione dovuta per la 
morte delde cu1:us, dichiarato fallito post-mortem (n. 18). 


IMPOSTA SUL PATRIMONIO 

VIOLAZIONI. -I) Se le sopratasse e le pene pecuniarie 
previste dal T.U. 9 maggio 1950, n. 203, recante 
norme sull'imposta straordinaria sul patrimonio, siano 


I

sanzioni amministrntive autonome, indipendenti dalla 

I

sussistenza o meno di un reato, stabilito solo per il mandato 
o ritardato pagamento del tributo (n. 1). -II) I 
iQuale sia la causa giuridica per l'applicazione delle sud


j

dette sanzioni (n. 1). -III) Se le sopratasse siano 
escluse dal benefirio della riduzione delle penalit�, pre� j 
visto dall'art. 40 della legge di perequazione tribnt8ria 
11 gennaio 1951, n. 25 (n. 1). 

l

IMPOSTE DI CONSUMO ~ 

~ 

COMMISSIONI DETERMINATRIOI. -Se ai componenti 
della Commissione provinciale per la detrminazione dei 
valori medi dei generi sottoposti ad imposta di consumo, 
prevista dal D. L. 26 marzo 1948, n. 261,_ e dalla legge 
2 luglio 1952, n. 703, ai sensi dell'art. 63 del R.D. 8 maggio 
1924, n. 843, e dell'art. 4 del D.L. 7 dcembre 1946, numero 
623, spettino i gettoni di presenza (n. 1). 


IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

,. 

CONCESSIONI. -I) Se l'Amministrazione concedente �� 11 abbia azione diretta anche contro l'esercente di fatto 
della concessione per il recupero delle tasse erariali inerenti 
al servizio (n. 267). 

I 
IIci 


-55


INGIUNZio:N"E. -Il) Se p~r il recupero di un'entrata 
tributaria possa procedersi ai sensi del T.U. 14 aprile 
1910, n. 639 (n. 268). 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. -Ili) Se la notifica del 
verbale di accertamento di trasgressione, prevista dal 
1� comma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, 
comporti l'obbligo dell'Amministrazione di proseguire 
il procedimento fino aH'emanazione dell'ordiPanza intendentizia, 
prevista dal 1� comma dello stesso articolo 

(n. 269). 
INCOLUMITA' PUBBLICA 

SICUREZZA DEI TRASPORTI. -Se il delitto di attentato 
alla sicurezza dei trasporti, di cui all'art. 432 C.p., vada 
classificato tra i delitti di mero pericolo (n. 1). 

LOCAZIONI 

VINCOLI -AFFI'ITI. -I) Se, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
l'obbligazione del conduttore di pagare il nuovo 
canone maggiorato sulle locazioni e fitto bloccato, sorga 
al momento in cui il locatore si avvale della facolt� di 
chiedere gli aumenti stessi o sorga ex lege dalla data 
quale la legge autorizza l'aumento del canone (n. 89). 

VINCOLI -RIPARAZIONI. -Il) Se il limite degli aumenti 
(di 40 volte il canone dovuto anteriormente al 
12 ottobre 1945) operi anche per le integrazioni di fitto, 
dovute per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 18 
della legge, n. 253 del 1950, nel senso che tali integrazioni 
vanno computate al fine del raggiungimento del limite 
stesso (n. 89). 

VINCOLI -RINNOVAZIONE. -III) Se il contratto, 
relativo a locazi�ni gi� vincolate, rinnovato oltre il 
termine di proroga legale, debba, alla scadenza, ritenersi 
affrancato dalla disciplina vincolistica (n. 90). 

MET�NO 

CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSIONE. -I) Se, ai sensi 

dell'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Le Inten


denze di Finanza siano soltanto incaricate della riscos


sione dcl corrispettivo per l'uso delle bombole per metano, 

nell'interesse dell E.N:I. (n. 1). 

FONDO. -Il) Quale sia la natura giuridica del fondo, 

previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, a 

cui fo vore � imposto il detto corrispettivo (n. 1 ). 

MEZZOGIORNO 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se l'agevolazione tributaria, 
prevista dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 
1947, n. 1598 possa competere per un t.rasferimento di 
immobile occorrente per l'attuazione di una iniziativa 
industriale, quando gi�. precedentemente l'immobile 
stesso era stato trasferito al medesimo scopo, ma senza 
che questo avesse ricevuto realizzazione concreta (n. 1). 

MILITARI 

'CAUSE D'ESONERO. --:--Se, per la sussisten:m di. una 
condanna penale, l'interessato abbia un vero e proprio 
diritto soggettivo a non effettuare il servizio militare 

(n. 5). 
NAVE E NAVIGAZIONE 

NAZIONALITA'. -I) Se i requisiti previsti dall'arti


colo 310 del Reg. Cod. navig. per alcuni tipi di societ�, 

al fine di valutare la prevalenza degli interessi n�zionali 

agli effetti dell'art. 143 Cod. rmv. debbano .necessaria


mente sussistere contempori:meamente (n. 69). 

REGIONI. -Il) Se anche le societ� armatoriali sici


liane, concessionarie di linee marittime sovvenzionate, 

debbano avere il settantacinque per cento del capitale 

sociale costituito da azioni nominative (n. 70). 

VENDITA. -III) Se i principi che presiedono alla 

funzione delle conservatorie dei registri i~obiliari 

possano applicarsi integralmente per analogia, alla fun


zione dell'Ufficio di iscrizione di nave (n. 71). -IV) 

Se l'Ufficio di iscrizione di navi possa legittimamente 

rifiutare la trascrizione della vendita di navi a stranieri, 

non autorizzata a norma dell'art..156 Cod. nav. (nu


mero 71). 

NOTARIATO 

TARIFFE NOTARILI. -I) Se i consigli notarili possano 
apportare modifiche alle tariffe notarili, aggiungendovi 
voci nuove (n. 3). -Il) Se siano legittime le richieste 
di notai, dirette ad ottenere compensi integrativi comprendenti 
alcune voci (informazioni, atti preparatori, 
fascicolazione, archiviazione, registrazione dei conti, 
spese, studio) non indicate nella tariffa notarile vigente 
e che rappresentano rimborso di spese e di corrispettivi 
(n. 3). -III) Se la riduzione del quarto, spettante 
alla Gestione INA-Casa sui compensi notarili 
a termini dell'art. 40 D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, .sia 
circoscritto a quelle retribuzioni, che, secondo la tariffa 
notarile, vanno qualificate come onorari (n. 3). 


. OPERE PUBBLICHE 

IDRAULICHE. -I) Se le sanzioni previste dall'articolo 
374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 
siano applicabili alle violazioni degli articol� 96, 97, 98 
del T. U. 25 luglio 1904, n. 522, sulle opere idrauliche 

(n. 41). -Il) Se detta norma, irrogante la pena pecuniaria 
possa ritenersi tuttora in vigore in relazione all'articolo 
I n. 3 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente 
disposizioni di coordinamento del Codice penale (n. 41). 
-III) Se sia ammessa l'oblazione della sanzione prevista 
per la violazione degli articoli 96, 97 e 98 del T. U. 
25 luglio 1904, n. 523 (n. 41). 
PENE 

AMMENDA E MULTA. -I) Se l'art. 374 della legge . 
sui lavori pubblici 20 marzo 1865, irrogante la pena 
pecuniaria, possa ritenersi tuttora in vigore in relazione 
all'art. 1, n. 3 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente 
disposizioni di coordinamento del Codice penale 

(n. 11). -II) Se sia ammessa l'oblazione della sanzione 
prevista per la violazione degli articoli 96, 97 e 98 
del T. U. 25 luglio 1904,�n. 523 (n. 11). 
PENSIONI 

FAMIGLIA. -I) Se il diritto alla pensione, spettante 
alla vedova o ai figli dell'impiegato deceduto, �si acquisti 
iure proprio o iure successionis (n. 71 ) .. 


-56


DEBITO DEL FUNZIONARIO. -Il) Se l'Amministrazione 
possa rivalersi sulla pensione, da corrispondersi 
ai congiunti di un impiegato deceduto, qualora il medesimo,
� all'atto della sua morte, risulti debitore verso lo 
Stato (n. 71). 

PERSONA GIDRIDICA 

RICONOSCIMENTO. -I) �Se il termine perentorio di 
un anno, previsto dall'art. 600 C. c. perch� possa procedersi 
al riconoscimento di un ente istituito erede, si riferisca 
pure agli enti da erigere ovvero riguardi unicamente 
quelli gi� esistenti di fatto e soltanto da riconoscere 

(n. 11). 
POLIZIA 

REATI CONTRO LA PERSONA. -Se ricorra la causa 
discriminante prevista dall'art. 53 C. p. ove il pubblico 
ufficiale abbia fatto uso delle armi contro persona, la 
quale, senza opporre resistenza o violenza alcuna, si 
sia data alla fuga per sottrarsi all'arresto (n. 12). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

CONCESSIONARI D'AUTOLINEA. -I) Se l'Ammillistrazione 
postale sia tenuta a rimborsare, ai sensi dell'articolo 
5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, alle societ� concessionarie 
di autolinee le spese, da queste sostenute per 
il servizio di raccordo tra le fermate e l'ufficio postale, 
a distanze superiori ai 150 metri, nel periodo tra il 1� luglio 
1951 e l'entrata in vigore della legge stessa (n. 49). 

LINEE MILITAR�. -II) Se la disciplina per la costruzione 
di linee telefoniche militari sia regolata dalle norme 
del Codice postale (n. 50). 

RISPARMI E Buom POSTALI. -TII) Se, in caso di 

smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti postali 

fruttiferi, la duplicazione del titolo smarrito sottratto o 

distrutto debba essere chiesta, ove pi� siano gli intest0


tari, da tutti costoro, o sia all'uopo sufficiente che la 

domanda sia presentata e sottoscritta da uno soltanto 

di essi (n. 51). 

PRESCRIZIONE 

AzIONE DI RIVALSA. -Se 1'istruttoria amministrativa, 
condotta dagli enti milit0ri per la determinazione 
delle responsabilit� derivanti da incidenti automobilistici, 
valga come costituzione in mora e abbia, pertanto, 
efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'articolo 
2943 C. c. (n. 24). 

PREZZI 

DISCIPLINA -ELETTRICIT� -I) Se le disposizioni 
sul blocco dei prezzi siano applicabili alle forniture di 
energia elettrica fatte a prezzi di favore (n. 27). -Il) 
Se possa essere qualifica �di favore� una tariffa soio 
perch� comporti l'applicazione di prezzi inferiori~ quelli 
fatti alla generalit� degli utenti (n. 27). -TII) Se per 
i contatti che riguardano la fornitura di energia elettrica 
in pi� localit� e punti di consegna, il provvedimento del 

C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 1953 si debba applicare a 
tuttala fornitura prevista dal contratto, nel suo complesso 
oppure si debba applicare per ogni localit� o punto di 
consegna (n. 28). 
PROCEDIMENTO PENALE 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se la notifica del verbale 
di accertamento di trasgressione, prevista dal primo 
comma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, comporti 
l'obbligo dell'Amministrazione di proseguire il procedimento 
fino all'emanazione dell'ordinanza intendentizia, 
prevista dal 2� comma dello stesso articolo (n. 6). 


J?ROPRIETA 

IMMISSIONI. -Se sia esperibile un'azione legale diretta 
a rimuovere le cause del danno� che a una colonia 
dell'Opera di Previdenza delle FF. SS. derivi dal pulviscolo 
proveniente dal finitimo stabilimento per la produ


. zione di cemento (n. 18). 

REGIONI 

REGIONE SICILIANA. -Se anche le Societ� armatoriali 
siciliane, concessionarie di linee marittime sovvenzionate, 
debbano avere il settantacinque per cento del 
capitale sociale costituito d'azioni nominative (n. 53). 


REQUISIZIONI 

DANNI. -I) Se siano comprese nella competenza 
dei Comitati giurisdizionali per le requisizioni le contro.
versie concernenti i danni verificatisi in occasione della 
requisizione e a questa collegati solo incidentalmente 


(n. 112). -II) Se possa qualificarsi come danno di 
guerra quello derivante da fatto omissivo della P.A., 
la quale come da impegno assunto non abbia poi costruito 
un muro divisorio per isolare l'area o lo spazio, escluso 
dalla requisizione e destinato a custodire beni mobili di 
propriet� dell'altra parte (n. 112). � 
RESPONSABILITA' CIVILE 

ANIMALE. -I) Se, ai sensi deWart. 2052 C. c. possa 
ipotizzarsi una forma di responsabilit� solidale per danni 
a terzi, tra il proprietario dell'animale e ohi se ne serve 
per il tempo in cui lo abbia in uso (n. 166). -II) Se la 
scelta del mezzo (carretto con cavallo) per le operazioni 
di carico e di scarico in una stazione ferroviaria, possa 
costituire, per la ditta di trasporto, fonte di responsabilit�, 
in caso di incidente sotto il profilo ohe la ditta 
medesima dovesse prevedere ohe il cavallo poteva impressionarsi 
o innervosirsi a contatto con il materiale 
ferroviario (n. 166). 


CONCORSO DI CAUSE. -III) Se, nell'analisi delle 
circostanze che concorrono alla produzione di un evento 
dannoso, ove sussistano elementi idonei alla causazione 
dell'evento medesimo, riesca a togliere efficacia causale 
a uno di detti elementi l'osservazione che l'evento avrebbe 
potuto egualmente determinarsi anche in assenza dell'ele


i

mento considerato (n. 166). -IV) Se l'istruttoria amministrativa 
condotta dagli enti militari per la determinazione 
delle responsabilit� derivanti da incidenti automobilistfoi, 
valga come costituzione in mora e abbia pertanto, 
efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi 
dell'art. 2943 C. c. (n. 167). 


I

INDUSTRIE INSALUBRI. -V) Se sia esperibile una 

I ~ 

azione legale diretta a rimuovere le cause del danno che 
ad una colonia dell'Opera di Previdenza delle FF. SS. 
derivi dal pulviscolo proveniente dal finitimo stabilimento 
per la produzione di cemento (n. 168). 


I 


57 


RICOSTRUZIONE 

CONTRIBUTI. -I) Se il beneficio della riduzione ad 
un terzo dell'onere di ricostruzione di un immobile in 
condominio, danneggiato o distrutto da eventi bellici, 
ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 368, 
possa essere concesso solo nel caso in cui tutti i comproprietari 
si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 
lettera a, dell'art. 39 della stessa legge (n. 3). -II) Se 
nel caso di propriet� comune di coniugi il beneficio in 
parola sia ammesso ove, anche per uno solo di essi, sia 
stato accertato nel 1945 un patrimonio superiore a 
lire 300.000 (n. 3). -III) Se nel caso di cooperative 
edilizie gli assegnatari, che non abbiano ancora esercitato 
il riscatto, possano considerarsi alla stregua di proprietari 
ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste 
dagli artico.li 41 e 39 della legge n. 368/1953 (n. 3). IV) 
Se il beneficio della riduzione ad un terzo possa 
essere concesso a favore di coloro che si siano a suo tempo 
rifiutati di stipulare l'atto di accettazione dell'onere di 
rimborso e della relativa rateazione, ai sensi del D.L. 
10 aprile 1947, n. 261 (n. 3). 

RISCOSSIONE 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. -Se per il recupero di 
un'entrata tributaria possa procedersi ai sensi del T.U. 
14 aprile 1910, n. 639 (n. 1). 

SANITARI 

ASSEGNI FAMILIARI. -I) ,Se l'Istituto Poligrafico 
dello Stato sia tenuto alla corresponsione degli assegni 
familiari al proprio personale sanitario per il periodo 
anteriore all'assunzione della Cassa assegni familiari 
da parte della Previdenza Sociale (n. 1). 

MEDICI. -II) Quale sia la natura giuridica del rapporto 
tra medici mutualistici iscritti nell'apposito elenco 
e l'INAM (n. 2). 

RAPPORTO DI IMPIEGO. -III) Se i medici, i quali 
eseguono, per Istituti di previdenza, prestazioni a favore 
degli assicurati, siano da ritenersi legati agli istituti 
medesimi da un raporto d'impiego (n. 3). 

TRATTATO DI PACE 

BENI TEDESCHI. -I) Premesso che una societ� italiana 
acquist�, ai sensi del memorandum d'intesa 14 agosto 
194 7 sui beni tedeschi il pacchetto azionario tedesco 
di altra societ� italiana, si chiede se il contratto, stipulato 
prima di detta vendita e quando erano gi� in corso 
le relative trattative, tra i titolari della societ� acquirente 
e la societ� madre tedesca, e recante l'impegno che 
essi, nel caso fossero diventati proprietari del pacchetto 
azionario tedesco dell'altra societ�, avrebbero rilasciato 
gratuitamente, alla loro morte, l'azienda stessa alla casa 

tedesca, concreti una cessione di azienda gi� perfetta e, 
pertanto, idonea a produrre la risoluzione del diritto del 
successivo contratto di compravendita, giusta le norme 
del prefato memorandum (r�. 61). -II) Se l'esistenza di 
detto precedente contratto determini la simulazione del 
contratto di vendita delle azioni o se tale contratto, sia, 
invece, da considerarsi un negozio indiretto, nel senso 
cio� che si sia veramente voluto, dal Ministero del Tesoro 
e dalla Societ� acquirente, rispettivamente vendere e 
acquistare, ma che l'acquirente abbia effettuato l'acquisto 
solo allo scopo di dare esecuzione al contratto di 
cessione di azienda gi� stipulato con la casa tedesca (61 ). 

DEBITI TEDESCHI. -III) Se la circostanza che la 
rinunzia nei confronti della Germania, di cui all'art. 77, 
paragr. 4 del Trattato di pace, sia divenuta operativa 
nell'ordinamento interno dello Stato italiano, precluda 
allo Stato italiano medesimo ogni azione, in campo internazionale, 
diretta ad ur�'esatta e precisa interpretazione 
del contenuto e dei limiti della disposizione stessa (n. 62). 
-IV) Se la Germania possa essere soggettivamente qualificata 
a richiedere un'interpretazione della norma dell'art. 
77, n. 4, del Trattato di pace, nei confronti dello 
Stato italiano (n. 62). -V) Se l'adesione dello Stato 
italiano al Trattato di Londra sui debiti germanici possa 
rendere operante anche nei confronti dello Stato italiano 
l'interpretazione che la Germania e le Potenze Alleate 
possano dare dell'art. 77, n. 4 del Trattato di pace (n. 62). 
-VI) Se siano possibili e legittime riserve dell'Italia 
alla firma del Trattato di Londra sui debiti germaPici 
finch� non sia raggiunto un accordo tra l'Italia e la Germania 
sull'interpretazione dell'art. 77, n. 4 (n. 62). VII) 
Se tra i reclami, che, ove gi� regolati all'8 maggio 
1955, sono esclusi dalla rinunzia di cui all'art. 77, n. 4 
del Trattato di pace, siano comprese anche le pretese 
non dedotte in giudizio, ma la cui regolamentazione 
abbia avuto luogo, a detta data, in via stragiudiziale 

(n. 62). -VIII) Se i crediti privati siano compresi 
nella rinunzia di cui all'art. 77 citato (n. 62). -IX) 
Se i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania, 
gi� depositati presso banche tedesche per il trasferimento 
in Italia, siano compresi tra i cc crediti � compresi nella 
rinunzia suddetta (n. 62). -X) Se i crediti dei privati 
esportatori italiani, a favore dei quali i debitori tedeschi 
avevano effettuato versamenti sui conti di compensazione, 
rimasti poi bloccati siano compresi nella rinunzia 
(n. 62). -XI) Se i crediti tla assicurazioni sociali sorti 
a favore dei lavoratori ital.iani in Germania durante la 
guerra siano esclusi dalla rinunzia (n. 6). 
USO DELLE ARMI 

POLIZIA. -Se ricorra la causa. discriminante prevista 
dall'art. 53 C. p., ove il pubblico ufficiale abbia fatto 
uso delle armi contro persona, la quale, senza opporre 
resistenza o violenza alcuna, si sia data alla fuga per 
sottrarsi all'e,rresto (n. 6 i� 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRI�NA, 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

A CURA DI SALVATORE SICA 

BRASILE 

A) Responsabilit� dello Stato (Unione e Stati). 

La responsabilit� extra-contrattuale � a carico 
dello Stato (art. 194, Costituzione 1946) con rivalsa 
verso il funzionario responsabile per colpa intenzionale 
o non intenzionale (art. 196, legge 1711 
del 28 ottobre 1952, sui funzionari); il funzionario 
� amministrativamente responsabile per atti od 
omissioni nell'esercizio delle sue funzioni (art. 199). 

L'Unione debitrice � convenuta dinanzi ai giudici 
ordinari ed in seconda istanza al Tribuna.I de 
recursos (legge 33 del 13 maggio 194 7). Il Tribunale 
dei conti decide la responsabilit� dei contabili, 
funzionari ed impiegati, in danno dell'Unione 
(art. 40, legge 830 del 23 settembre 1949). Per 
l'esercizio irregolare delle proprie attribuzioni, il 
funzionario risponde civilmente, penalmente ed 
amministrativamente (art. 196, legge 1711 � del 
28 ottobre 1952, relativa al nuovo stato giuridico 
dei funzionari pubblici civili della Unione e dei 
Territori); la responsabilit� civile sorge da attivit� 
dolosa o colposa, che importi un pregiudizio alla 
finanza nazionale od a terzi (art. 197, ivi); la responsabilit� 
penale sorge dai delitti e contravvenzioni 
imputati al funzionario nella sua qualit� 
(art. 198); la responsabilit� amministrativa sorge 
da atti od omissioni commessi nel disimpegno della 
funzione (art. 199); le responsabilit� possono cumularsi 
(art. 200). La Cos~ituzione 1946 (artt. 54, 
89 e 93) e la legge 10 aprile 1950, n. 1079 disciplinano 
i � Crimes de responsabilidade � commessi 
dal presidente della Repubblica e dai ministri. 
Sono delitti di responsabilit� gli atti che compromettono 
la Costituzione federa.le e specialmente 
quelli che compromettono: l'esistenza dell'Unione, 
il libero esercizio del potere legislativo, del potere 
giudiziario e dei poteri costituzionali degli Stati, 
l'esercizio dei diritti pubblici individuali e sociali, 
la sicurezza interna dello Stato, la probit� della 
Amministrazione, la legge di bilancio, la protezione 
e l'impiego del pubblico denaro, l'esecuzione 
delle decisioni giurisdizionali. 

Al Supremo Tribunale federale (istituito con legge 
del 14 novembre 1890) spetta di perseguire e di 
giudicare in primo grado: a) il presidente della 
Repubblica, per delitti ordinari; b) i ministri ed 
il procuratore generale della Repubblica, per delitti 
ordinari; e) i ministri di Stato, i giudici dei Tri


buna.li superiori federali, i gi�dici d'appello (desembargadores) 
dei Tribunali di giustizia degli Stati, 
del Distretto e dei Territori, i ministri del Tribunale 
dei conti, ed i capi di missione diplomatica a carattere 
permanente, per delitti comuni, ed anche per 
delitti di responsabilit�, con riserva, per ci� che 
riguarda i ministri per delitti di responsabilit�, 
connessi a quelli commessi dal presidente della ' 

Repubblica, del giudizio del Senato federa.le; d) le 
controversie tra Stati esteri e l'Unione, gli Stati, 
il Distretto federa.le od i Municipi; i conflitti di 
giurisdizione tra l'Unione e gli Stati, o tra questi 
ultimi; i conflitti di giurisdizione; e) di giudicare 
in materia costituzionale (Costituzione 1946, articolo 
101). 

I ministri del Supremo Tribunale federa.le sono 
nominati dal presidente della Repubblica, dopo che 
il Senato abbia approvato la scelta (art. 99, Costituzione 
1946). La Costituzione 1946 ha creato il 
Tribuna.I Federa.I de Recursos. Il Tribunale federale 
dei ricorsi, che siede nella capitale federale, 
sar� composto di nove giudici, nominati dal presidente 
della Repubblica, dopo che la scelta abbia 
ricevuto approvazione dal Senato federale; due 
terzi dei giudici sono scelti tra i magistrati ed un 
terzo tra gli avvocati ed i membri del Pubblico 
Ministero, che posseggano i requisiti fissati dai 
ministri del Supremo Tribunale federale (artt. 103 
e 99, Costituzione 1946). Il Tribunale federale dei 
ricorsi � competente: 1� ad esaminare e giudicare 
in primo grado le azioni di annullamento de� suoi 
provvedimenti, le domande di garanzia (mandados 
de seguran�a), quando l'autorit�, che ha dato luogo 
alla coazione, sia ministro di Stato, lo stesso Tribunale 
od il suo presidente; 2� giudicare le cause 
decise in primo grado, quando esse riguardino la 
Unione come attrice (corno autora), come convenuta 
(r�), assistente od opponente, eccetto che nel caso 
di fallimenti, ovvero quando si tratta di delitti 
commessi contro i beni, servizi od interessi dell'Unione, 
senza escludere la competenza della Giu


stizia elettorale e quella della Giustizia militare; 
b) le decisioni dei giudici locali, che rifiutino di 
concedere l'habeas corpus, e le decisioni rese in 
materia di richieste di garanzia, quando l'autorit� 
che ha dato luogo alla coazione sfa federa.!e; ~o esaminare 
nuovamente, in favore dei condannati; le 
proprie decisioni in materia penale, nei processi 
ormai terminati (art. 105). Il Tribunale ha ricevuto 
la sua disciplina con la legge n. 33 del 13 marzo 


-59


1947. Il Tribunale stesso ha stabilito il proprio 
regolamento interno (15 settembre 1947 e 24 dicembre 
1947); il Tribunale siede sia in Tribuna! 
Pleno (regol. 15 settembre 1947, art. 17), e sia 
in camere (Turmas, art. 18); vi � un sub-procuratore 
generale che esercita l'azione (art. 21); la 
competenza del Tribunal Pleno e delle Turmas � 
regolata (art. 59); � altres� regolata la procedura 
innanzi al Tribunale (titolo III, artt. 97-213); le 
questioni costituzionali sono decise dal Tribunal 
Pleno e la necessit� di risolvere dette questioni, 
sospende qualsiasi giudizio innanzi il Pleno e le 
Turmas (art. 97). 

La legge 1533 del 31 dicembre 1951 ha concesso 
la domanda di garanzia (mandado de seguran�a) 
per la protezione di un diritto liquido e certo (direito 
liquido e certo), che non sia protetto (amparado) 
dal procedimento dell'habeas corpus, quando 
si � subita o si teme di dover subire una violazione 
commessa da una qualsiasi autorit� sia illegalmente 

o con abuso di potere (art. 1); la richiesta pu� 
essere avanzata ai giudici competenti anche per 
telegramma o radiogramma (art. 3) sono esclusi 
quegli atti che godono della possibilit� di ricorsi 
amministrativi con effetto sospensivo, la decisione, 
il decreto (despacho) giudiziario, gli atti disciplinari 
(art. 5); vi sono ricorsi di � agravo de peti�ao 
>> contro la decisione che concede o che nega la 
concessione del �mandado de seguran�a n (art. 12); 
lo stesso giudice pu� avanzare ricorsi ex officio senza 
effetto sospensivo (art. 12 par. unico); se il mandato 
� concesso ed il presidente del Tribunale 
Supremo federale, del Tribunale federale dei ricorsi 
.o del Tribunal de justi�a ordina al giudice la 
sospensione dell'esecuzione della sentenza, contro 
il suo atto � concesso �agravo de peti�ao n al 
Tribunale che egli presiede (art. 13). 

La competenza della giurisdizione ordinaria si 
estende a tutti gli atti amministrativi ma tale competenza 
si limita all'apprezzamento della legalit� 
degli atti; essa si estende tuttavia a tutte le decisioni 
amministrative, anche a quelle prese dai 
collegi amministrativi (v. art. 5, legge n. 1933 
del 31 dicembre 1951). 

Le provincie: gli Stati organizzano la loro giu~ 
stizia (art. 124, Costituzione 1946) secondo dei 
limiti che sono determinati dalla Costituzione 
(artt. 124, 95 e 97). La legge potr� creare, nelle 
differenti regioni del paese, altri Tribunali federali 
di ricorsi, su proposta del proprio Tribunale, e 
con l'approvazione del Tribunale Supremo federale, 
fissandone la sede e la giurisdizione territoriale, 
sempre in base alle disposizioni degli artt. 103 e 
104 della Costituzione, che disciplinano il Tribunale 
federale di ricorsi (Costituzione 1946, art. 105). 
I delitti di responsabilit� (cui si riferiscono le co


stituzioni degli Stati) sono quelli che riguardano: 
. l'integrit� nazionale e l'esistenza dello Stato, della 
i Costituzione federale e delle leggi, il libero eserci! 
zio dei diritti politici, individuali e sociali, la sicu1rezza 
interna del paese, la lealt� amministrativa,
lla legge di bilancio e la protezione e l'impiego legale 
} del pubblico denaro, ed infine l'esecuzione delle 
~ decisioni giudiziarie. Il Tribunal de justi�a negli 
11 Stati conosce i conflitti di giurisdizione e di attri


~ 

w. 
@ 

buzioni, chiede l'intervenci�n del Governo federale 
nell'amministrazione dello Stato, decide l'inconstituzionalit� 
delle leggi e dei decreti del potere pubblico. 
Negli Stati c'� generalmente un Tribunal de 
contas (controllo finanziario preventivo). Il Tribuna! 
de justi�a conosce generalmente, negli Stati, 
i delitti di responsabilit� commessi dai giudici, 
membri del Tribunale di conti, funzionari, membri 
del pubblico ministero. 

.ALAGOAS 

Sulla responsabilit� del governatore, v. art. 58, 
Costituzione 2 luglio 1947; i delitti comuni e di 
responsabilit� sono giudicati dal Tribunal de justi�a 
dopo la procedurl;!i dell'Assemblea legislativa 
(art. 57). Sui delitti dei segretari di Stato v. artt. 61 
e 63; i delitti comuni e di responsabilit� sono giudicati 
dal Tribunal de justi�a (artt. 62 e 73, I), 
che pu� richiedere l'intervento del Governo federale 
nello Stato (art. 73, IX) e decide, a maggioranza 
assoluta dei voti, l'incostituzionalit� delle 
leggi e dei decreti (art. 7 4). Il Conselho de fazenda 
esercita il controllo finanziario. 

.�MAZONAS 

Sulla responsabilit� del governatore v. art. 39, 
Costituzione 14 luglio 1947; i delitti comuni sono 
giudicati dal Tribunale di giustizia, i delitti di 
responsabilit� dalla .Assemblea legislativa che procede 
all'accusa a maggioranza assoluta dei voti 
(art. 38). Sui delitti dei Segretari di Stato v. art: 45; 
i delitti comuni e di responsabilit�� sono giudicati 
dal Tribunal de justi�a o dall'Assemblea legislativa. 
Per il controllo finanziario v. art. 100. 

BARIA 

Sui delitti di responsabilit� del governatore v. 
art. 37 Costituzione 2 agosto 1947; i delitti comuni 
sono giudicati dal Tribunal de justi�a, i delitti 
di responsabilit� sono giudicati da un Tribunale 
especial, il cui presidente � anche presidente del 
Tribunale di giustizia, dopo un procedimento presso 
l'Assemblea legislativa (art. 38). Sono determinati i 
delitti di responsabilit� dei rngretari di Stato 
(art. 44); come per i delitti comuni, essi sono giudicati 
dal Tribunal de justi�a (art. 57), che decide 
i conflitti d'attribuzione (art. 57, II, a). Il Tribuna! 
esercita il controllo finanziario (artt. 89-92). 

0EAR� 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 36, Costituzione 23 giugno 1947); 
competenza dell'Assemblea legislativa per questi 
delitti, del Tribunale di giustizia per i delitti comuni 
(art. 35). Sono determinati i delitti di responsabilit� 
dei segretari di Stato (art. 40); competenza 
del Tribunale di giustizia per questi delitti e per 
i delitti comuni; rimane la competenza dell'Assemblea 
per i delitti connessi a quelli commessi 6.algovernatore 
(art. 39). Il Tribunal de justi�a chiede 
l'intervento (art. 56, VII), decide i conflitti di ogni 
genere (art. 56, I, c). Tribunal de contas (artt. 80-85). 


60 

ESPIRITO SANTO 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 35, Costituzione 26 luglio 1947), 
giudicati da un Tribunal especial, il cui presidente 
� presidente del Tribunal de justi�a (art. 36); il 
Tribunal de justi�a giudica i delitti comuni, su 
accusa fatta dall'Assemblea legislativa (art. 36). 
Sono determinati i delitti di responsabilit� dei 
segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de Justi�a, 
come anche i delitti comuni; se i delitti sono connessi 
a quelli del governatore, la competenza � del Tribunale 
speciale (art. 40). Il Tribunal de 3usti�a 
conosce la incostituzionalit� delle leggi e degli 
atti del potere pubblico (art. 48, VI); egli richiede 
la � intervencion >> (art. 48, V). Controllo finanziario 
dell'Assemblea legislativa (art" 68). 

GOJAZ 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 41, Costituzione 20 luglio 194 7), 
decisi dall'Assemblea legislativa; ff Tribunal de 
justi�a ha competenza per i delitti comuni (art. 40). 
Sono determinati i delitti di responsabilit� dei 
segretari di Stato (art. 43), giudicati per questi 
delitti e per quelli di responsabilit� del Tribuna! 
de justi�a o, se connessi con quelli del governatore, 
dall'Assemblea (art. 44, par. 2). 

MARANH�O 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 56, Costituzione 28 luglio 194 7), 
responsabile, per questi delitti, davanti l'Assemblea 
legislativa e per i delitti comuni davanti il Tribunale 
di giustizia (art. 58). Sono determinati i delitti 
di responsabilit� dei segretari di Stato, responsabili 
davanti al Tribunal de justi�a per questi delitti 
e per i delitti comuni (art. 74, e); il Tribunal de 
justi�a decide i conflitti di giurisdizione e di attribuzione 
(art. 74). Tribuna! de contas. 

MATO GROSSO 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 34, Costituzione 11 luglio 194 7), 
decisi dall'Assemblea legislativa; il Tribuna! de 
justi�a � competente per delitti comuni (art. 35). 
Sono determinati i del�tti di responsabilit� dei 
segretari di Stato (art. 42); il Tribuna! de justi�a 
decide i delitti di responsabilit� ed ordinari ma 
non i delitti connessi (art. 41). Il controllo � esercitato 
dalla Commissione legislativa (art. 24). 

MINAS GERAIS 

Sono definiti i delitti di responsabilit� del governatore 
(art. 55, Costituzione 14 luglio 1947), giudicati 
dall'Assemblea legislativa; il Tribuna! de 
justi�a conosce i diritti comuni (art. 54). Il Tribunal 
de justi�a conosce i delitti di responsabilit� e 

-

comuni commessi dai segretari di Stato ma no 
i delitti connessi (art. 56 par. unico). Il Tribuna! 
di giustizia, a maggioranza assoluta dei membri, 
dichiara la incostituzionalit� delle leggi o degli atti 
del potere pubblico (art. 70). Tribuna! de contas 
(art. 37 e seg.). 

PAR� 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (artt. 44 e 45, Costituzione 8 luglio 
1947), giudicati dalla Assemblea legislativa (art. 46); 
i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di 
giustizia dopo la procedura d'accusa da parte della 
Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei 
voti (art. 46). Sono definiti i delitti di responsabilit� 
dei segretari di Stato; il Tribuna! de justi�a 
giudica i delitti ordinari, ma non quelli connessi 
(art. 59). Questo Tribunale conosc�, a maggioranza 
assoluta, le questioni di incostituzionalit� delle 
leggi e dei decreti (art. 62). Tribuna! de contas. 

PARAN� 

Sono definiti i delitti di responsabilit� del governatore 
(art. 49, Costituzione 12 luglio 1947), giudicati 
da un Tribunale speciale, il cui presidente 
� lo stesso presidente del Tribunale di giustizia 
(art. 50); il Tribunal de justi�a conosce i delitti 
ordinari. Sono stabiliti i delitti di responsabilit� 
dei segretari di Stato (art. 53); il Tribunal de justi�a 
conosce di questi delitti, ma non di quelli 
connessi (art. 54). Il Tribunal de justi�a richiede 
la � intervencion >> (art. 67, VIII) e conosce della 
incostituzionalit� a maggioranza assoluta dei voti 
(art. 68). Tribunai de contas (art. 34). 

PERNAMBUCO 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 69, Costituzione 25 luglio 1947), 
giudicati da una Comissao especial (art. 70, n. 3); 
i delitti ordinari sono . giudicati dal Tribunal de 
justi�a. Sono determinati i delitti di responsabilit� 
dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de 
justi�a che conosce anche i delitti comuni (art. 73 
e 88). Il Tribunal de justi�a, conosce i conflitti 
di giurisdizione e di attribuzioni (art. 88). Non, 
vi � un Tribunal de contas; v. art. 42 della Costituzione 
194 7. 

PIAUY 

Sono definiti i delitti di responsabilit� del governatore 
(art. 68, Costituzione 15 luglio 1947); un 
Tribunale speciale conosce di questi delitti; il 
Tribuna! dejusti�a decide su delitti ordinari (art. 67). ~ 
Sono definiti i delitti di responsabilit� de!_ segretari I 
di Stato; ilTribunal de justi�a, conosce questi delitti ! 
ed i delitti comuni, ma non quelli connessi (art. 74). ~ 
Il Tribunale di giustizia chiede 1'� intervencion n ~ 
(art. 81, n. 8). Tribunal de contas. 


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RIO DE JANEffiO 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 43, Costituzione 20 giugno 1947), 
giudicati da un Tribunal especial in base ad accusa 
fatta dalla .Assemblea legislativa; il Tribunal de 
justi�a decide sui delitti comuni (art. 42). Sono 
determinati i delitti di responsabilit� dei segretari 
di Stato (art. 48); il Tribunal de justi�a conosce i 
delitti di responsabilit� ed i delitti co:r:nuni (art. 47). 
Il Tribunal de justi�a giudica la inconstituzionalit� 
(art. 58). Tribunal de contas (art. 31). 

RIO GRANDE DO NORTE 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 48, Costituzione 25 novembre 
1947); di questi delitti � competente a giudicare 
l'Assemblea legislativa (art. 47); il Tribunal de 
justi�a conosce i delitti comuni dopo l'accusa fatta 
dall'Assemblea legislativa. Sono determinati i 
delitti di responsabilit� dei segretari di Stato; il 
Tribunale di giustizia giudica questi delitti e i 
delitti comuni, purch� non connessi (ar~t. 54 e. 55). 
L'Assemblea legislativa esercita il controllo finanziario 
(art. 35). 

RIO GRANDE DO SUL 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 99, Costituzione 8 luglio 1947); 
ilTribunal de justi�a conosce i delitti dopo l'assenso 
dell'Assemblea legislativa e i delitti comuni dopo 
accusa fatta dall'Assemblea (art. 97). Il Tribunal 
de justi�a conosce i delitti di responsabilit� ed i 
delitti comuni dei segretari dopo aver ottenuto 
l'assenso dell'Assemblea (art. 100). Il Tribunal de 
justi�a giudica sui ricorsi in garanzia (mandados 
de seguran�a) contro gli atti del governatore; dei 
segretari, della segreteria dell'Assemblea legislativa 
(Mesa) o del presidente del Tribunal d.e justi�a 
(art. 109). Tribunal de cuentas (art. 69). 

SANTA CATHARINA 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 54, Costituzione 23 luglio 1947), 
che sono giudicati dall'Assemblea legislativa (articolo 
53); il Tribunale de justi�a giudica i delitti 
comuni su accusa dell'Assemblea (art. 53). Sono 
determinati i delitti di responsabilit� dei segretari 
di Stato (art. 58), giudicati dal Tribunal de justi�a 
(art. 63), che conosce anche i delitti comuni non 
connessi. Tribunal de contas. 

SA.o PAULO 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore (art. 44, Costituzione 9 luglio 194 7), 
giudicati dalla .Assemblea legislativa; il Tribunal de 
justi�a conosce i delitti comuni (art. 45). Il Tribunal 
de justi�a decide sui delitti comuni dei segretari di 

Stato, l'Assemblea giudica sui delitti di responsabilit� 
(art. 52). Il Tribunal de justi�a pu� chiedere 
cc l'intervencion >> del governo federale (art. 55, 

n. 4). Tribunal de contas (art. 69). 
SERGIPE 

Sono determinati i delitti di responsabilit� del 
governatore. (art. 56, Costituzione 16 luglio 1947), 
giudicati dall'Assemblea legislativa; i delitti comuni 
sono giudicati dal Tribunal de justi�a (art. 58). 
Il Tribunale conosce i delitti comuni e la responsabilit� 
dei segretari di Stato (art. 74 c.). La Costituzione 
non parla del controllo finanziario. 

Il Tribunal de contas, i cui ministri sono nominati 
dal presidente della Repubblica, dop� l'approvazione 
della loro scelta dal Senato federale, esercita 
un controllo preventivo e giudica i contabili ed i 
funzionari per i pregiudizi provocati (Costituzione 
1946, art. 76 e seg.; legge 830 del 23 settembre 
1949). Parecchi Stati dell'Unione posseggono un 
proprio Tribunale dei conti che esercita un controllo 
preventivo. 

BIBLIOGRAFIA 

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(Continua per la parte B). 


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(3106559) R'Dma, 1956 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.