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ANNO VIII :N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1955 

'RASSEGNA MENSILE 

I 
-~ 
~ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
I 

PUBBLICJA..ZIONE D.I SERVIZIO 


SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE 
FINANZIARIA NEI �PROCESSI PER CONTRABBANDO 


SoMMARIO: 1. Premessa. -2. Se nel caso �di contrabbando 
consumato segu�to dalla consumazione della 
cosa contrabbandata si abbia un'offesa al patrimonio 
dello Stato. -3. Sull'oggetto della tutela penale nel 
delitto di contrabbando. -4. Identificazione del tempus 
commissi delicti e distinzione fra questo momento ed 
il momento di produzione del danno all'Erario. -5. Se 
nel caso di contrabbando tentato o di contrabbando 
consutnato di cosa non suscettibile di consumazione 
si abbia un'offesa al patrimonio dello Stato. -6. Sulla 
ammissibilit� n~lle .ipotes! di cui . a~ paragrafo precedente 
della costitu:z.ione di parte mvile. -7. Dei mezzi 
p~r il conseguim~nto ?el_la riparazione del danno patrimomale 
causato dai reati di contrabbando. -8. Conclusione. 

1. Uno studio pubblicato or non � molto in una 
nota Rivista che ha tenuto conto delle ricerche 
dottrinarie anche le meno recenti, e dei principi 
affermatisi nella evoluzione giurisprudenziale sull'argomento 
(1), ha richiamato la nostra attenzione 
sull'opportunit� di riesaminare l'istituto della 
costituzione di parte civile dello Stato nei processi 
per contrabbando, al fine di considerare . i 
risultati ai quali dottrina e giurisprudenza sono 
pervenute, risultati che non sempre appaiono convincenti, 
per la. persistente tendenza a ribadire 
affermazioni talvolta confortate da luoghi comuni, 
aventi il solo pregio del loro costante ripetersi. 
Lo schema segu�to_ in quello studio, che si articola. 
nell'esame di alcune questioni fondamentali 
in materia, non offre lo spunto a critiche sostanzia.
li, ed anche i risultati ai quali l'A. perviene 
nella soluzione dei quesiti che si propone, sono, 
nella loro maggioranza, accettabili: non altrettanto 
per� sembra possa affermarsi circa i ragionamenti 
che sono esposti a conforto delle tesi sostenute, 
ragionamenti i quali la.sciano non di rado 
perplessi per l'incertezza �on cui nozioni fondamentali 
sono sussunte a strumento della indagine 
da compiere. 

Gi� in altra occasione (2) abbiamo esaminato 
il problema dell'ammissibilit� della costituzione 

\1) RAG~O: La costituzione di parte civile dello Stato 
nei processi per contrabbando. � Giust. Pen. >>, 1954, III, 
481 e segg. 

(2) Trattavasi di nota ad una ordinanza del Tribunale 
di Roma (DE FIGUEIREDO: Inwmmissibilit� di costituzione 
di parte civile dello Stato nel processo per contrabbando. 
�Giust. Pen. �, 1953, III, 309 e segg.), nota 
che fu da noi commentata in� Rass. Mensile dell'Avvocatura 
dello Stato>>, 1953, 153 e segg. 
di parte civile nei processi per contrabbando, ed 
anche allora ci siamo trovati nella necessit� di 
constatare che, quando gli strumenti della teoria 
vengono usati senza l'osservanza del rigore che 
la complessit� dell'indagine esige, i risultati che 
si conseguono appaiono, se non addirittura errati 
di consistenza pressoch� irrilevante. ' 

Causa non ultima dell'oggetto della nostra constatazione 
consiste probabilmente nel fatto che 
la materia pu� essere meglio trattata se ci si prospetti 
ogni aspetto dei problemi non semplici che 
riguardano l'istituto, cos� come altra inesatta soluzione 
dei problemi medesimi non � di rado 
sostenuta da chi ha una nozione evidentement~ 
errata dell'istituto della costituzione di parte civile 
dovuta alla malintesa convinzione della necessit� 
di tutela degli interessi dell'Erario anche nei casi 
in cui tale tutela � destinata a risolversi in spreco 
di attivit� che pi� utilmente deve essere riservata 
per pi� proficui interventi. 

2. Ohe nel caso di contrabbando consumato, 
seguito dalla consumazione della merce contrabbandata 
(3), si abbia un'offesa al patrimonio dello 
Stato, non sembra possa seriamente dubitarsi. 
L'affermazione che precede dev'essere attentamente 
considerata per i limiti entro i quali � contenuta: 
essa riguarda solo l'ipotesi di delitto consumato 
con conseguente consumazione della merce 
contrabbandata. L'importanza della limitazione � 
tale, a nostro parere, che non abbiamo potuto 
esimerci dalla ripetizione del concetto: con la riserva 
di esaminare in seguito se esso valga anche 
per i casi in cui il delitto sia solo tentato o, pur 
essendo consumato, la merce contrabbandata sia 
stata sequestrata, confermiamo che l'offesa al 
patrimonio dello Stato � evidente nella ipotesi 
principale che qui consideriamo. 
L'esame dell'ordinamento delle imposte statali 
sui consumi nel nostro Paese � abitualmente condotto, 
da tutti gli studiosi della materia, seguendo 
la classificazione che di esse � fatta nella nostra 
pratica amministrativa: �accanto alle �imposte di 

(3~ I~ verbo co.nsumar~ � ?~ato nel testo nei due signifi?
a:ti: luno t~cmco per il dmtto penale (con riferimento 
moe alla noz10ne del reato) e l altro secondo il senso 
lessicale della parola. . . , �.. 



fabbricazione (esatte c10e ail;atto dell;uscita dell'oggetto 
tassato dalla fabbrica del produttore), 
ed a quelle esatte col metodo del bollo (es.: tassa 
sugli scaimbi, di bollo sui tra.sporti, sugli autoveicoli, 
sugli spettacoli e sulle carte da giuoco) sono 
considerati i dazi doganali, che sono imposte esaitte 
su certi oggetti quando vengono introdotti dall'estero, 
e le imposte esatte col metodo d()l mQnopolio 
e della vendita degli oggetti tassati (tabacchi, 
sale, lotto pubblico). A prescindere dalla cla.s-� 
sificazione suesposta, che non � ci� che pi� ci interessa, 
ci preme rilevare che sia i dazi doganali, 
sia le imposte esatte col metodo del monopolio 
(di cui la evasione configura il delitto di contrabbando, 
secondo rispettivamente la. legge doganale 
25 settembre 1940, n. 1424 e quella. sul monopolio 
dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942-, n. 907), �sono 
tributi sui conw,mi. Quando quindi la merce che 
� oggetto di �questi tributi viene consumata senza 
che l'imposta sia corrisposta, � evidente che il 
patrimonio dello Stato subisce un danno. 

Il concetto a.ppare di semplicit� e chiarezza 
tali da non esigere proprio quelle dimostrazioni 
per interpretazione di norme a cui suole talvolta 
ricorrere la. dottrina (4). Vero � che tal premurai 
appare giustificata dall'abituale osservazione secondo 
cui << i delitti di contrabbando non offendono 
iLpaitrimonio dello Stato, ma il suo diritto sovraino 
all'imposizione ed alla regola.re percezione dei tributi 
n: questa osservazione per�, che � frequente 
in giurisprudenza, ove � postai a suffragio di una 
certa tesi (5), � stata opportunamente modificata 
dalla dottrina che, sulla base della nota biparti


(4) Vi si attarda particolarmente il RAGNO, op. cit., 
483 -484, con osservazioni talvolta addirittura inesatte. 
Non si comprende infatti che influenza possa esercitare, 
sulla identificazione dell'.oggetto della tutela penale 
nel delitto di contrabbando, il fatto che la legge doganale, 
all'art. 145, dispone che il ricettatore � obbligato, 
solidalmente, col responsabile del delitto di contrabbando, 
al pagamento dei diritti doganali. La ricettazione 
� un delitto contro il patrimonio, il che per� non comporta 
affatto come conseguenza che il delitto da cui le 
cose ricettate provengono (nel caso: contrabbando) 
debba essere, proprio per ci�, necessariamente, delitt':' 
contro il patrimonio. 
N� � accettabile l'osservazione secondo cui la proporzionalit� 
della pena pecuniaria ai tributi eva.si sarebbe 
sicura dimostrazione della patrimonialit� del danno 
subito dall'Erario. L'osservazione non � fondata su 
principi certi ed � anche smentita da questo rilievo: 
nei casi di contrabbando tentato la pena pecuniaria � 
sempre proporzionale ai tributi a cui si riferisce il reato, 
e pure nessun danno patrimoniale si pu� dire che in 
quelle ipotesi sia stato arrecato all'Erario. 

(5) Della tesi sulla inapplicabilit� dell'attenuante di 
cui all'art. 62 n. 4, O.P. (cons.: Oass. 15 marzo 1951 "Archivio 
Penale>>, 1951, II, 390, ed altri precedenti ivi 
indicati). Altre volte la giurisprudenza ha fatto ricorso 
per escludere l'applicabilit� dell'attenuante� in esame 
ad altro ragionamento, che a noi sembra migliore:. si 
� osservato cio� che, poich� la pena � commisurata 
all'entit� del tributo evaso (in questo caso del danno 
cagionato all'Erario) o del tributo che si � tentato di 
evadere, non sembra concettualmente ammissibile che 
la pena prevista in astratto in� misura proporzionale 
agli effetti manifestatisi (o che si sarebbe voluto si manifestassero) 
nel comportamento criminoso, possa in concreto 
subire una riduzione per interferenza di una ulteriore 
valutazione degli effetti medesimi, non apprezzata 
dal legislatore nel seguire un simile criterio di previsione 
in astratto della pena. 
zione fra delitti che s�uo contro ii patrimonio 8 
delitti che offendono comunque il patrimonio (6), 
hai meglio valutato l'offesa all'Era.rio nei delitti 
�di .contrabbando comprendendo questo reato fra 
quelli che comunque offendono il patrimonio. 


3. A� noi sembra che sia opportuno procedere 
ad un ulteriore approfondimento dell'indagine sull'oggetto 
della tutela penale nel delitto di contrabbando. 
L'afferma,zione, infatti,_ propria di certa ricordata 
giurisprudenza, secondo cui il delitto di contrabbando 
non offenderebbe il patrimonio dello 
Stato � sicuramente inesatta, nei casi .in cui tale 
delitto sia stato consumato e la merce oggetto 
del reato sia consumata (nei casi cio� in cui l'impostai 
sui-consumi �sia evasa); e se essa � fatta, come 
sembra si debba comprendere, per insistere sul 
concetto della offesa .al -0.iritto sovrano dello Stato 
all'imposizione ed alla regolare percezione dei tributi, 
sottopone � all'attenzione del lettore altro 
concetto affatto convincente. 


� intainto da dubitare che lo Stato abbia un 
diritto sovrano alla regolare percezione dei tributi: 
gi� abbiamo avuto occa,sione di rilevare a suo 
tempo (7) che, mentre il diritto alla. imposizione 
dei tributi si riferisce allo Stato come ente super 
partes che vi provvede mediante atti del potere 
legislativo (onde la esatta identificazione della, 
sussistenza della sovranit� in tale funzione, pro:
pria dello Stato ente super partes), il diritto alla 
percezione dei tributi riguarda lo Stato come ente 
inter partes, che non pu� non ricorrere al g�udice 
ogni qual volta si trovi in contrasto con un appartenente 
alla collettivit� giuridicamente organizzaita, 
che lo costituisce (ed a tal diritto mal si attaglia 
l'attributo di so'orano). 

Il rilievo � per� marginale: altro di ben maggiore 
consistenza deve richiamare la nostra attenzione. 
Ed � un rilievo che investe anche la elaborazione 
a cui l'affermazione giurisprudenziale � 
stata sottoposta dalla dottrina che ha ritenuto 
di superare l'agevole critica alla quale detta a:fferma,
zione va soggetta col riferimento del reato in 
esame ai reati che offendono comunque il patrimonio. 


� Neanche questa elaborazione invero appare 
tranquillante. � evidente che nella ipotesi di contrabbando 
tentato (equiparata qiiod poenam ai 
casi di contrabbando consumato: artt. 108 legge 
doganale e 7 4 legge sul monopolio del sale e dei 
tabacchi), il tributo sui consumi non viene evaso; 
e parimenti deve dirsi nel caso di c.ontrabbando 
consumato di merce poi sequestrata e di impossibile 
consumazione, caso �n cui non c'� evasione 
a,ll'imposta sui .consumi, per la semplice ragione 
che il consumo non .pu� avvenire. In queste ipoi 
tesi � errato ritenere che il delitto abbia comunque i 
offeso il patrimonio dello Stato; si � venuta a de-

j 

(6) Oons.: SALTELLI: Delitti che comunque otfeJJ,dO'lW _ 
il patrimonio. cc Ann. dir. e proc. pen. �, � 1939, 522. Alla� 
j

distinzione fa ricorso il legislatore penale agli artt. 61 

n. 7 e 62 n. 4 del Codice (aggravante del danno patrimoniale 
di rilevante gravit� ed attenuante del danno 
j

patrimoniale. di speciale tenuit�). 

(7) In Rass. cit., loc. cit. 
i 


-$ 



terminare una situazione di pericolo punita dal 
legislatore in astratto (salva al giudice una pi� 
moderata applicazione della pena, in b!!ise allo 
art. 133 c.p.) nella stessa misura in cui � punita 
la fattispecie di danno evidente, costituita dal 
eontrabbando consumato di merce consumata (con 
evasione cio� dell'imposta sui consumi). 

Non sembra dubbio che, se si ricorre ai concetti 
conseguenti alla distinzione dei reati in reati di 
pericolo e reati di danno, cos� come abbiamo fatto 
in preJedenza, nella diversa classificazione delle 
varie fattispecie (sostanzialmente �tre in tutto: due 
di pericolo ed. una di danno), non solo si evitano 
sterili discussioni sulla identificazione della categoria 
di reati nella quale sistemare il delitto di 
contrabbando (8), ma, ed � ben pi� importante, 
si ottengono gli strumenti per la risoluzione di altre 
questioni in materia di grande rilievo. 

4. Una prima riguarda la identificazione del 
tempus commissi delicti e la distinzione fra 'questo 
momento ed il momento della produzione del 
danno all'Erario. 
(8) Se si segue la sistemazione adottata nel codice 
penale, non si sa come classificare il reato in esame. 
Secondo il RAGNO il contrabbando sarebbe un delitto 
contro la pubblica amministrazione, �poich� il generico 
diritto sovrano alla imposizione ed alla regolare 
percezione dei tributi si concretizza merc� l'espletamento 
di una funzione demandata alla P. A.�. (Op. 
cit., 481). �Ci confermano in questo assunto >>, rileva 
il citato A., �gli articoli: a) 110, n. 3 della legge doganale; 
b) 81, n. 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Infatti 
da entrambi gli articoli con identica dizione si prevede 
un aggravante del reato di contrabbando nel caso che 
esso sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica 
o contro la pnbblica amministrazione "� Il corsivo 
� del RAGNO ed � stato evidentemente posto al fine 
di sottoporre all'attenzione del lettore un argomento 
di carattere letterale a sostegno della tesi propugnata, 
argomento che peraltro non esiste: � chiaro infatti che 
la parola �altro" ha riferimento al fatto che il contrabbando 
� gi� delitto e l'aggravante � dovuta alla 
connessione di qu,gl delitto cori un altro delitto, sia questo 
contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione. 
A noi sembra che nessuna delle categorie di reati 
considerati nel codice penale possa, con assoluta certezza, 
ricevere il reato di cui stiamo trattando; non 
quella dei delitti contro la P. A. (genericamente considerata) 
e tanto meno l'altra dei delitti contro la perso: 
nalit� (nella specie interna) dello Stato, non vertendosi, 
come gi� abbiamo avuto occasione di rilevare, 
in ipotesi di offesa al diritto sovrano dello Stato alla 
imposizione di tributi (se mai saremmo pi� propensi 
a sistemarlo tra i reati contro il patrimonio, avendo 
ben presente che il contrabbando tentato, ontologicamente 
diverso da quello consumato, non c'� dubbio, 
� a questo equiparato dal legislatore qu,oad poenam, 
ed il contrabbando consumato di merce poi sequestrata 

e. di impossibile consumazione � reato di pericolo: le 
interferenze per�, non trascurabili, di ordine pubblicistico, 
che investono nella specie l'offesa subita dallo 
Stato nei suoi interessi patrimoniali, ci lasciano perplessi 
anche di fronte a questa sistemazione). Tutto 
�considerato, 
sembra pi� convincente ricorrere ad una 
specie del genns pi� ampio dei delitti contro la pubblica 
amininistrazione: come il legislatore penale gi� 
ha riconosciuto le esigenze di distinzione ulteriore per 
certi delitti contro l'Amministrazione della Giustizia, 
cosi si pu� ritenere che il delitto di contrabbando offenda 
in particolare l'Amministrazione delle Finanze dello 
Stato, nella quale sistemazione tutti gli elementi che 
comunque colorano quel reato sembrano in modo pi� 
convincente ricevibili. 

Non � possibile giungere ad una soluzione che 
valga per le tre ipotesi fondamentali che abbiamo 
ripetutamente indicato; � al contrario necessario 
distinguere. Nel caso del contrabbando tentato 
il tempo della commissione del reato coincide, � 
ovvio, con il compimento degli att� idonei diretti 
in modo non equivoco a commettere quel delitto: 
evidentemente il riferimento, nella determinazione 
della pena, ai diritti dovuti, deve intendersi dal 
legislatore fatto a quei diritti che si sarebbero 
dovuti se l'evasione tributaria fosse stata consumata 
e non solo tentata. 

Nel caso invece del contrabbando consumMo, 
con conseguente consumazione o non della merce 
contrabbandata, quel tempo coincide col momento 
dell'evasione dell'imposta, del mancato pagamento 
cio� del tributo entro il termine dalla legge disposto.. 


Le affermazioni che precedono . non lasciano 
dubbi: la materia diventa meno chiara (almeno 
per le incertezze che la travagliano in dottrina 
e in giurisprudenza) quando si passa alla distinzione 
del tempus commissi delicti dal momento. di 
produzione del danno. 

Trascurandosi il punto fondamentale dell'argomento 
costituito dalla identificazione della natura 
del tributo, che col reato in esame viene evaso, 
si dice che il momento� di commissione �del contrabbando 
e quello di produzione del danno patrimoniale 
coincidono (9); altre volte si precisa che 
lo Stato, nel caso di contrabbando di tabacchi, 
quale monopolista nella vendita, subisce un danno 
dalla immissione nel mercato da parte di illegittimi 
concorrenti di quantitativi di tabacco sottratti 
al paga.mento del tributo (10). 

Ambedue le tesi sono infondate. Se � vero (e 

l'abbiamo rilevato in precedenza) che sia i diritti 

doganali, sia le imposte esatte col metodo del 

monopolio e della vendita degli oggetti tassati 

sono imposte sui consumi, � evidente che il danno 

patrimoniale subito dall'Erario si concretizza 

quando la merce contrabbandata sia consumata. 

Non deve trarre in inganno il fatto che il tributo 

deve essere pagato in un momento anteriore rispetto 

a quello del consumo della merce alla quale si 

riferisce e neppure l'altro fatto che, per presun


zi�ne insuperabile di legge, elementi dimostrativi 

di non avvenuto consumo, accettati dal legisla


tore, sono esclusivamente le ipotesi di applicazione 

del principio deducibile da una delle previsioni 

di esonero dal pagamento dei tributi dovuti di cui 

all'art. 5 della legge n. 27 del 1951 (distruzione 

delle piante a norma dell'art. 78 della legge n. 107 

del 1942 in caso di semina, trapiantamento e 

coltivazione di tabacco senza autorizzazione): de


terminante in materia � la constatazione che il 

legislatore, quando accerta che la� merce � non � 

stata consumata (e non ammette prova per ipo


tesi che non partecipino del principio deducibile 

da quello dell'avvenuta distruzione delle piante, 

a mente del cennato articolo della legg� sul mono


polio), quando rileva cio� che l'imposta suC c�ii-


(9) RAGNO, op. cit., 486. 
(10) Cass. 10 dicembre 1952, �Arch. pen. '" 1953, 
II, 221. 

-4


sumo, sia pure non tempestivamente" pagata, non 
pu� ritenersi evasa. nella sostanza, non essendo 
avvenuto il consumo, mentre non esonera dall'obbligo 
del pagamento della pena pecuniaria 
(perch� il delitto � stato commesso con la inosservanza 
del termine entro il quale il tributo avrebbe 
dovuto essere pagato), esonera invece dall'obbligo 
del pagamento dei diritti doganali, in quanto 
la merce contrabbandata non � stata .consumata. 

L'essere nei casi di contrabbando � di merce, 
qualunque essa sia, la condanna da rapportarsi 
alla misura, nella quale erano dovuti all'atto del 
superamento della barriera doganale i diritti e 
non gi� nella misura che potrebbe essere diversa 
(a causa di un prolungato deposito della merce), 
.in cui sono dovuti all'epoca dell'accertata immissione 
nel mercato, non � elemento che conforti, 
come contrariamente si pretende (11), la tesi della 
coincidenza dei due momenti considerati, applicandosi, 
ovviamente, la sanzione prevista dalla 
legge in vigore al tempo della consumazione del 
delitto, in tutti i casi (salva la successione di legge 
penale pi� favorevole, ma non � cosa che qui ci 
interessi), in essi compresi quelli (non rari in pratica) 
in cui il tempus commissi delicti e quello di 
produzione del danno non coincidono. 

5. L'importanza della questione che precede, 
posta non tanto per completezza di indagine, 
quanto per un primo richiamo di concetti che 
appaiono di estremo rilievo in materia, � superata 
dall'altra sull'ammissibilit� d�lla costituzione di 
parte civile dello Stato nei processi per contrabbando, 
che si riferiscono a fattispecie nelle quali 
o non si sia superato lo stadio di tentativo o la 
merce oggetto di contrabbando consumato non 
possa essere consumata. 
Appunto i concetti precedentemente richiamati 

ci guidano nella soluzione del problema. 

Nessun danno patrimoniale in queste ipotesi 

pu� lamentare l'Erario: se il contrabbando non 

� stato consumato nessun tributo � stato evaso 

e se la merce, sequestrata, non pu� essere consu


mata, ad una evasione formale (ci si passi la defi


nizione), per la inosservanza del termine di corre


sponsione del tributo, non � susseguita l'evasione 

sostan.ziale dell'imposta per l'impossibilit� del con


sumo della merce medesima. 

La presenza quindi della parte civile in tali 

ipotesi non ubbidisce all'esigenza del consegui


mento di una condanna al pagamento dei diritti 

dovuti. 

L'affermazione che precede non pu� certo apparire 
all'attento lettore come contraria a quell'orientamento 
giurisprudenziale della Suprema Corte 
con il quale si � ancora, or non � molto, ribadito 
che, in tema di reati doganali, la disposizione 
dell'art.. 145 della legge doganale non esime il giudice 
di merito dal pronunciare la condanna al 
pagamento dei diritti, giacch� l'esenzione in parola 

gatoria confisca, stabilita dalla legge, consenta 

all'Amministrazione doganale di recuperare, a 

mezzo di questa, i diritti doganali (12). 

Sostanzialmente i motivi che suffragano tale 
orientamento consistono nella considerazione secondo 
la quale, essendo �diritto deII' Amministrazione 
finanziaria di alienare (cio� di immettere al 
consumo) la cosa sequestrata di cui il giudice, con 
sentenza passata in giudicato, abbia ordinato la 
confisca, non pu� ritenersi il sequestro come elemento 
dimostrativo certo della impossibilit� del 
consumo, unica circostanza questa di esonero 
dall'obbligo del pagamento del tributo. 


Se, pertanto, nel periodo intercorrente dal tempo 
di scadenza dell'obbligo del pagamento del 
tributo evaso al tempo dell'alienazione, in conseguenza 
della confisca, da parte dell'Amministrazione 
della cosa oggetto di contrabbando, l'imposta 
� diminuita nella sua entit� per intervenuta disposizione 
di legge diversa pi� favorevole al contribuent
�e, onde l'Amministrazione offesa dal reato, 
non pu�, con la vendita, ottenere il ristoro di tutto 
il danno patito, dovr� il condannato per contrabbando 
integrare la differenza non recuperata. 

Per tale evenienza, quindi, � necessario che il 

giudice penale condanni il responsabile di con


trabbando di merce sequestrata al pagamento 

del tributo evaso, al fine di ottenere il quale, la


mentandosi un danno di natura patrimoniale, 

destinato la maggior parte delle volte a risolversi, 

� legittima la costituzione di parte civile. 

Entro tali limiti sembra debba essere interpre


tato l'orientamento giurisprudenziale in esame, 

apparendo una pi� ampia interpretazione contra



ria al principio deducibile dall'art. 5 della legge 

n. 27 del 1951 nel punto in cui prevede l'esonero 
dall'obbligo del pagamento del tributo nel caso 
di distruzione della cosa oggetto di contrabbando, 
principio il quale tiene conto evidentemente (e 
non potrebbe essere altrimenti) della natura dell'imposta, 
sia pure con l'osservanza dell'indispensabile 
rigore, che il legislatore non ha potuto trascurare, 
relativo all'efficacia delle prove di non 
avvenuto consumo della cosa contrabbandata. 
Vogliamo dire cio�, che, come nell'esempio pi� 
sopra riportato di riduzione dell'imposta, l'autore 
del delitto di contrabbando non potrebbe pretendere 
la distruzione della cosa a dimostrazione del 
non consumo di essa, per essere esonerato dal 
pagamento del maggior tributo non recuperabile 
all'atto della vendita conseguente alla confisca, 
cos� non si potrebbe neppure accollare al predetto 


I

l'obbligo del pagamento del tributo nei casi in 
cui per fatti a lui non imputabili (es.: deperimento I 
durante il sequestro giudiziale), la cosa contrab


j

bandata non potesse pi� essere .alienata (dovesse ,, 
� cio� essere distrutta) o, se pur potesse essere alie! 


nata, non potesse essere consumata nella sua ori


ginaria qualit� suscettibile di imposta sul con


j 

sumo. I/applicazione del principio q~ducibile dal
� 

� subordinata non gi� alla sola condizione del l'accennata norma della legge n. 27 del 195L(eao-_ 
sequestro, ma altres� all'esistenza di una sentenza nero dal tributo nell'ipotesi in cui la merce sia� 

l

di condanna che, mutando il sequestro ne~la obbli, 


I0I 

(12) Cass. 13 giugno 1953, �Arch. pen. >>, 1953, II, 
(11) RAGNO, op. cit., 485. p. 617. 

-5


, 
,
distrutta, o subisca sorte analoga, ai fini� tribupatrimoniale 
sia derivato, la soluzione di esse da 
tari, alla distruzione) in relazione ad una fatparte 
del giudice penale ha riflessi civilistici impo


tispecie di contrabbando, sarebbe, a nostro avviso, nenti: l'interesse del soggetto passivo del reato 
legittima nel caso in esame; mentre, d'altra parte, a seguirne lo sviluppo, quanto pi� da vicino il 

qualsiasi estensione che di esso si pretendesse in

f 

' altre ipotesi, non espressamente previste dalla

I 

legge, urterebbe contro l'impossibilit� di un'applicazione 
analogica di norma delimitante, in teTmini 
estremamente rigorosi, i casi di esonero da 
tributo di merce non consumata. 

Le considerazioni che precedono valgono per 
tutte le ipotesi di contrabbando previste sia dalla 
legge doganale sia da quella sul monopolio dei 
sali e dei tabacchi: circa la prima siano i dazi doganali 
fiscali o protettivi. � noto che la dottrina 
ritiene dazi doganali fiscali quelli che hanno esclusivamente 
per scopo quello di procacciare un provento 
al fisco, e protettivi quelli che sono imposti 
su una, merce per impedirne l'entrata: agli uni 
ed agli altri non pu� disconoscersi la natura di 
imposta sui consumi, neanche ai dazi protettivi 
i quali, sebbene non debbano rendere nulla al 
fisco, se raggiungono davvero l'intento protettivo 
dell'industria nazionale contro la concorrenza straniera, 
non possono non essere ritenuti tributi sui 
consumi (disposti dal legislatore anche per altri 
scopi specifici) ogni qual volta, sia pure raramente, 
incidano sul contribuente non trattenuto dalla 
entit� del darlo dall'acquisto all'estero. 

� da aggiungere, infine, che dette considerazioni 
valgono anche per le evasioni all'imposta, che, 
in a.sgiunta ai dazi doganali previsti dalle leggi 
doganali, � dovuta per il fatto obiettivo dell'importazione 
sulle merci importate dall'estero, in 
base all'art. 17 decreto legislativo 9 gennaio 1940, 

n. 
2, sull'imposta generale sull'entrata. 
� fuori dubbio che questo tributo nulla ha a 
che vedere con l'imposta sull'entrata tecnicamente 
� intesa, onde nessuna indagine sulla natura e sul 
fondamento di questa � da compiersi ai fini che 
ci occupano. Il tributo dovuto per l'art. 17 del 
citato decreto legislativo n. 2 dell 940, ha la natura 
�ed il fondamento dei dazi doganali (la norma 
che lo prevede � quindi norma doganale contenuta 
in legge non doganale) ed ha, quasi sempre, carattere 
fiscale, pi� raramente carattere protettivo: 
nell'un caso e nell'altro � tributo sui consumi, 
secondo quanto si � in precedenza esposto a proposito 
di dazi doganali in genere, onde appare 
conferente il richiamo alle conclusioni a cui siamo 
gi� pervenuti (13). 

6. La mancanza di danno patrimoniale in alcune 
ipotesi gi� indicate (particolarmente in quelle di 
contrabbando tentato) rende meno semplice la 
soluzione del problema sull'ammissibilit� della 
costituzione di parte civile dell'Amministrazione 
finanziaria dello Stato. 
La pratica insegna che non di rado sogliono 
presentarsi delle fattispecie in cui, per quanto 
dai reati che le riguardano nessun danno di ordine 

(13) Conforme: RAGNO: Rapporto tra I.G.E. e l'art. 145 
della legge doganale 25-9-1940, n. 1424. �Giust. pen.�, 1955, 
II, 289 e segg., in nota contraria a sentenza, Cassazione 
27 ,maggio 1953, ivi pubblicata. 
codice di rito penale glielo �consente, � incontestabile, 
e non sarebbe conforme �ll'eqtiilibri� processuale 
opporvisi. � vero che nel processo penale 
preminenti appaiono le esigenze pubblicistiche 
della definizione penale della fattispecie, che pu� 
essere conseguita, la migliore auspicabile, nel contrasto 
delle parti, con la decisione del giudice, 
ma sarebbe fingere di non rendersi conto della 
realt�, se si ritenesse che debba restare tranquilla 
quella persona di cui gli interessi civilistici siano 
investiti dalla pronunc~a penale emanata in causa 
in cui essa non sia presente. 

De iure condendo, la nozione del danno risarcibile, 
per virt� di azione esercitata in sede penale, 
dovrebbe estendersi fino a comprendere anche alcune 
ipotesi che, per la vigente legislazione, non 
sono espressione di danno patrimoniale in atto; 
allo stato � giocoforza far ricorso alla pretesa risar�itoria 
di danno non patrimoniale, senza remore, 
per il diritto preminente di tutti, e tra gli altri 
in primo piano dello Stato, di non essere pregiudicati 
da una pronuncia penale in processo da cui 
solo contro la lealt� processuale si pretenderebbe 
di derivare conseguenze civilistiche inaudita altera 
parte (14). 

Tale dev'essere, a nostro avviso, la soluzione 
del problema che ci occupa, soluzione alla quale, 
nulla pu� obiettarsi di �decisivo, non essendoci 
dubbio (non ci sono note contrarie affermazioni 
giurisprudenziali) che anche le persone giuridiche 
(e, fra esse, la preminente che � lo Stato) soffrano 
le conseguenze dei danni non patrimoniali. Certo 
non sar� sempre possibile nascondere l'aspetto di 
accorgimento processuale in un intervento del genere: 
converr� quindi farvi ricorso sol quando l'interesse 
dell'Erario alla definizione della fattispecie 
appaia ben chiaro. 

7. La riparazione del danno patrimoniale causato 
dai reati �di contrabbando trova dunque la 
migliore sede di attuazione nell'esercizio dell'azione 
risarcitoria in sede penale: ci� non significa 
per� che non esista altra via per la riscossione 
dei diritti dovuti all'Erario. 
Anche questo punto � stato esaminato dalla 
dottrina che, dall'eccesso rappresentato dalla tesi 
secondo la quale la strada della costituzione di 
parte civile sarebbe impedita, passa all'eccesso 
opposto dell'affermazione secondo cui solo questa, 
e nessun'altra, sarebbe percorribile. Nessuna delle 
due opinioni appare esatta. 

(14) L'esperienza professionale non � avara di esempi. 
Non di rado accade di dovere insistere sulla fondatezza 
di una accusa di tentata trulfoi, contro lo Stato per impedire 
che, da una erronea esclusione di� responsabilit� 
penale, lo Stato sia obbligato a prnstazioni di ordine.economico 
non dovute, a favore dell'imputato prosciolto. 
E gli esempi non mancano neppure in materia 
di contrabbando tentato: la difesa di una tesi di modifica 
dell'imputazione pu� consigliare, per le conseguenze 
tributarie che ne possono derivare, all'Amministrazione 
finanziaria di prendere parte al processo. 

-6



Non la prima,-in quanto la competenza del 
contabile doganale a riscuotere i diritti dovuti 
alla dogana e non pagati in tutto o in parte, con 
le norme stabilite dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639, 
appare solo manifestazione di agevolazione fatta 
ad un soggetto per la sua particolare qualit�, 
senza che sia esclusa la competenza dell'Autorit� 
giudiziaria a dirimere quella controversia 
che il contribuente pu� agevolmente far sorgere 
nei confronti dell'AmministraZione di cui contesti 
la pretesa tributaria (15 ). 

E neppure la seconda, sostenuta dal RAGNO, 
fondata sull'erroneo presupposto che l'art. 24 
della legge doganale, il quale appunto regola la 
competenza del contabile doganale, a cui abbiamo 
pi� sopra accennato, sia posto �a presidio e garanzia 
dell'art. 23 n ed abbia cc un ambito di applicazione 
ristretto ai casi previsti dall'art. 23, che lo 
richiama a proprio sostegno n (ritardato pagamento 
dei diritti indicati in bolletta registrata o 
maturati successivamente all'effettuata liquidazione) 
(16). 

La lettera delle norme in esame non autorizza 
un'interpretazione cos� restrittiva e gli argomenti 
presentati a conforto di essa non convincono. 

Non si comprende infatti perch� il sistema di 
riscossione di cui all'art. 24 debba essere limitato 
alle ipotesi dell'art. 23 per prevedere questo una 
contravvenzione nel ritardo del pagamento dei 
diritti che non possa essere esteso anche, come lo 
deve essere, all'ipotesi di contrabbando; e l'obiezione 
poi che, quando il legislatore ha voluto affermare 
la competenza di organi amministrativi, 
l'ha espressamente indicata come nei casi di cui 
agli artt. 141, 142 e 143 della legge doganale (per 
la legge sul monopolio si consideri in corrispondenza 
l'art. 110), onde, sulla base del noto brocardo, 
ubi lex voluit dixit, non sarebbe lecito affermare 
che il contabile doganale possa agire fuori dell'ambito 
fissato dall'art. 23, non ha fondamento, 
in quanto le �citate norme regolano l'ipotesi 
di competenza degli uffici doganali a consentire 
alla estinzione dei delitti di contrabbando punibili 
con la sola multa od alla oblazione in materia 
contravvenzionale, che nulla hanno a che vedere 
con la competenza. fondamentale dell'Amministrazione 
(e per essa del contabile doganale) a 
riscuotere i diritti dovuti alla dogana. Nessuna 
rilevanza pu� quindi riconoscersi nel caso al principio 
ubi lex voluit dixit, non tanto per la genericit� 
che la dottrina gli riconosce, quanto per la impossibilit� 
di richiamo di tal principio nel raffronto 
di-competenze di genere assolutamente diverso (17). 

Nulla vieta quindi di ammettere, in linea teo


rica, che, indipendentemente dallo sviluppo del 

(15) Cons. in Rass. cit., la nostra critica a DE F1GUEIREDO, 
op. cit. 
(16) Op. cit., col. 491. 
(17) Per quanto riguarda le evasioni tributarie alla 
legge sul monopolio competenza analoga a quella del 
contabile doganale spetta al contabile delegato, secondo 
l'art. 112 di detta legge da integrarsi con l'art. 5 della 
legge n. 27 del 1951 (la quale ha specificatamente regolato 
l'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio) 
e con i principi deducibili dal R. decreto 14 aprile 1910, 
n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato e degli altri enti pubblici. 
processo penale, l'Amministrazione finanziaria possa 
procedere alla riscossione dei diritti dovuti e 
non pag�ti in tutto o in parte; se il contribuente 
si acqueta, la definizione tributaria del contesto 
pu� essere raggiunta indipendentemente da quella 
penale della imputazione. 

Se il contribuente invece reagisce all'ingiunzione, 
la controversia viene sottoposta all'esame del giudice 
civile competente (secondo le norme del T.U. 

n. 639 del 1910) e questi, avendo notizia dellPJ 
pendenza di un processo penale, sospende per 
l'art. 3 del c.p.p. il giudizio civile. L'Amministrazione 
finanziaria pu�, di conseguenza, trasferire 
(art. 24 c.p.p.) nel processo penale l'azione civile. 
In pratica una simile situazione � certamente 
rara per l'evidente macchinosit� di essa senza il 
corrispettivo di apprezzabili vantaggi, ma non � 
la rarit� sufficiente ad escludere la possibilit� del 
verificarsi di essa. 

8. La esposizione, a nostro modesto avviso, delle 
soluzioni che possono essere date alle questioni 
prospettate nei paragrafi che precedono, non prescinde 
mai dal contemperamento di due esigenze 
fondamentali nella tutela degli interessi dell'Erario: 
per esse la solerzia ed il rigore assoluto della 
difesa del patrimonio della collettivit� giuridie>amente 
organizzata non debbono risolversi in interventi 
che, per i loro effetti irrilevanti nel ca1Upo 
economico, si riducono a spreco di attivit� professionale, 
a tutto danno, naturalmente, per la 
limitatezza delle umane possibilit�, di altre b~n 
pi� vantaggiose allo Stat�. 
Allo svisamento dell'istituto della parte civile, 
nella tendenza che il difensore non di rado sente 
urgere ad invadere funzioni ad altri istituzionalmente 
riservate, non si deve indulgere; ed a'i ricorsi 
a detto istituto che la teoria ci consente, anche 
se proprio non appaia sussistere il danno patrimoniale 
di cui chiedere il risarcimento o questi 
sia destinato a sicuro ristoro, si deve por mano 
sol quando l'interesse, che mai deve essere di sanzione 
penale, ad una definizione piuttosto che ad 
un'altra della fattispecie per le conseguenze civilistiche 
(di regola di ordine economico), che ne 
derivano, non appare contestabile. 


Un malinteso senso di rigore per principio distrae 
dalla via di utilitarismo economico che, se 
� la preminente per gli interessi di qualsiasi appartenente 
alla collettivit� �, a nostro parere, l'unica 
da percorrersi quando siano in causa gli interessi 
della collettivit� medesima, la quale proprio non 
pu� correre il rischio di perdersi per strade, magari 
molto appariscenti, ma che certo conducono a mete 
di nessuna utilit�. 

FRANCO CHIAROTTI 

AVVOCATO DELLO STATO 

Lo studio del collega Chiarotti non .� l'espressione 

d'un punto di vista affermatosi nella materia tratt�ta, 

ma vuol solo dare l'avvio ad una discussione-daUa


quale dovrebbe scaturire un orientamento definitii�o. 

In un prossimo numero pubblicherem.o sull'argo. 
mento una nota a sentenza della Corte Suprema di 

Cassazione in causa Peitral ed altri, nella quale si 

segue una tesi opposta a quella sostenuta nello studio. � 



-7 


LA .DESTINAZIONE DI UN BENE A PUBBLICO SERVIZIO 

r 


I. Importanza ed effetti della de3tinazione. -2. Il 
concetto di destinazione e suoi diversi aspetti per i 
beni demaniali e per i beni del patrimonio indisponibile. 
-3. L'elemento obbiettivo della destinazione per 
la demanialit�. -4. . .... e per l'indisponibilit�. -5. La 
destinazione dei beni espropriati, per l'esecuzione di 
' 


un opera pubblica. -6. Destinazione e utilizzazione. 


7. La tutela della destinazione. 
I. Il concetto di destinazione ad un pubblico servizio 
� fondamentale per il regime di un bene patrimoniale 
appartenente allo Stato, alla Provincia o al Comune, 
perch� da questa destinazione deriva (art. 826, 3� comma 
e.e. l'indisponibilit� del bene. Contrariamente, infatti, 
alle previsioni che il non dimenticato DI GENNARO 
ebbe a formulare nel suo eleborato studio sulle cose 
mobili con pubblica destinazione (Il diritto dei beni 
pubblici, 1935, p. 1 e segg.), la figura dell'indisponibilit� 
non solo non si � andata dissolvendo, ma ha acquistato 
concretezza di contorni in dottrina e in giurisprudenza. 
In linea generale pu� dirsi che gli effetti della destinazione 
sono gli stessi tlell'indisponibilit�, e si ricollegano 
alla impossibilit� di sottrarre il bene al fine pubblico 
cui � vincolato. Ogni atto contrastante con la 
destinazione � nullo, anche se posto in essere dalla 
pubblica amministrazione; annullabile se posto in essere 
fra privati, secondo la sentenza 14 agosto 1953, n. 2748, 
della Cassazione (cfr., sull'argomento, CAMADA-BARTOLI: 

In tema di inalienabilit � di beni patrimoniali indisponibili 
cc Riv. trim. dir. pubblico � 1953, 815 e segg.). 

Alcune sentenze, particolarmente per beni mobili appartenenti 
alle forze armate, hanno dedott� dall'indisponibilit� 
il carattere di bene fuori commercio (Trib. 
Casale, 20 gennaio 1950, cc Foro It. �, 1950, I, 623), 
carattere che sembra riconosciuto -sempre per g;i 
atti di disposizione contrastanti con le necessit� del 
pubblico servizio -anche dalla Corte Suprema (sent. 
28 gennaio 1944, n. 49, cc Giur. Compl. Cass. Civ.� 1944, 26). 

Per tutto ci�, invece, che non pregiudica la destinazione, 
il bene indisponibile non � fuori commercio; onde 
un immobile � suscettibile di essere assoggettato, per 
usucapione ad un.a servit� di veduta (sent. citata e 
Cass., 13 febbraio 1939, � Riv. Amm. >>, 1939, 44. In 
nessun caso, tuttavia, potrebbe ammettersi un diritto 
di acquisto per accessione, neppure se il bene non serva, 
attualmente, al fine pubblico al quale era originariamente 
destinato (Cass., 28 aprile 1954, n. 1306); e 
tanto meno potrebbe ammettersi una esecuzione forzata 
sul bene indisponibile (ZANOBINI; Corso, .vol. IV, 
ed. 1948, p. 134; Trib. Verona, 21 marzo 1938, cc Riv. 
Amm. '" 1938, 48). 


2. Tali, e di tale importanza essendo gli effetti della 
destinazione, � evidente l'opportunit� di stabilire quando, 
e in che modo, essa si verifichi.� Problema di non facile 
soluzione, posto che il concetto di destinazione � rilevante 
ad effetti diversissimi: dalla qualificazione di 
pertinenza (817, e.e.), all'accertamento di una aggravante 
per il reato di furto (625, c.p.). 
La variet� dei campi di applicazione del concetto non 
giova alla sua chiarezza. 

Naturalmente, � possibile tentare di cogliere l'essenza 
del concetto, riducendone la definizione ai minimi termini. 
Se per destinazione si intende il rapporto di strumentalit� 
esistente fra un bene ed il soddisfacimento 
di un pubblico bisogno, � evidente che una simile definizione 
si attaglia a tutte le ipotesi: ma essa rimane 
imprecisa e, per ci� stesso, equivoca. 

� possibile che sia dovuto ad un equivoco del genere 
. la traslazione del concetto di destinazione, valido per 
stabilire la demanialit�, al campo dei beni patrimoniali 
. indisponibili. Una simile trasposizione � inconcepibile 
per coloro che considerano la destinazione un elemento. 
caratteristico della demanialit�, e la individuano nel_
l'atto (legislativo) che conferisce ad una intera ed a


. stratta categoria di beni l'attitudine ad una funzione 
esclusiva dell'ente pubblico (Guicciardi). Per coloro che 
accettano questa teoria non pu� in alcun modo ammettersi 
una analoga destinazione per i beni indisponibili: 
giacch� se una tale destinazione esistesse, ci� significherebbe 
che il bene � demaniale, non patrimoniale. 

La realt� � che il concetto di destinazione valido 
per la demanialit�, � diverso dal concetto di destinazione 
ai fini della indisponibiliv�. Quando si afferma che 
� un controsenso parlare di demanialit� che sorge per 
volont� della pubblica amministrazione, perch� il suo 
sorgere avviene in modo non particolare e concreto, 
ma generale e astratto (legge), si dice cosa vera per il 
demanio, ma non per il pat>rimonio indisponibile. Non 

� v'� dubbio, infatti, che il concei;to di desi;inazione-a 

�servizio 
pubblico di cui all'art. 826, e.e., si riferisce 
precisamente ad un fatto o atto della pubblica ammi-. 
nistrazione, non ad un atto legislativo. La riprova d 1 
questa affermazi�ne si trae dalla legislazione sulla Coni;
abiliv� dello Stato, nel cui seno sorge la distinzione fra 
beni patrimoniali disponibili ed indisponibili. Ivi � previsto 
che i beni immobili siano assegnati ad un servizio 
governativo (art. I, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), 
il che avviene normalmente mediante appositi atti amministrativi, 
di cui si fa annotazione nei registri tenuti 
dagli Uffici Finanziari (Art. 14 regolamento, 23 maggio 
1924, n. 827). 
La destinazione permane in quanto permanga �1a volont� 
della pi;tbblica amminisurazione, tanto � vero che 
in caso di eccesso o abuso della destinazione (il che 
pu� verificarsi solo in relazione a fat.;i o atti volitivi 
non certo in r�lazione ad atti legislaGivi), si provvede 
ai mutamenti rit<:>nuti opportuni (art. 18 regolamento). 

Queste osservazioni permettono di chiarire la diversa 
portata dell'atto (amministrativo), di destinazione ad 
un servizio pubblico di un bene patrimoniale, rispetto 
all'analogo atto (amministrativo), che riconosce, in concreto 
e per ogni singolo bene, l'esistenza dei requisiti 
della demanialit�. Mentre questo secondo pu�;.essere 
meramente ricognitivo (demanio necessario), il primo, 
invece, � sempre un atto costitutivo; l'atto con g q::iale 

� 1a 
pubblica amministrazione destina un bene patrimo: 
niale ad un servizio governativo sta al bene stesso come 
l'atto legislativo di destinazione sta al bene demaniale: 
l'uno e l'altro creano rispettivamentel,la indisponibilit� 
e la demanialit�. 


-8 

Con ci� non si vuole dire che sempre ed in ogni caso 
occorra l'atto (o fatto) amminisi;ra:tivo di destinazione 
ad un pubblico servizio. L'indisponibilit� pu� sorgere 
anche direti;a.mente dalla legge, come � espressamente 
stabilito dall'ar:t. 9 del regolamento di con:tabilit�; e 
il secondo comma dell'ar:t. 826, e.e. elenca precisamente 
una serie di beni, che sono indisponibili ex lege. Ma non 
v'� dubbio che sia rimesso alla volont� della pubblica 
amministrazione ai;tribuire o meno il carattere di indisponibilit�, 
l� dove questa deriva non direttamente 
dalla legge, ma dalla destinazione ad un pubblico servizio. 

Rappresenta un semplice corollario di questo principio 
l'affermazione, co~tenuta in una recente sentenza 
della Corte Supr!')ma (Sezioni Unite 20 luglio 1954, 

n. 2600), che anche per i beni indisponibili la volont� 
della pubblica amministrazione � la fon:te diretta del 
rapporto pertinenziale esistente fra beni diversi. 
Come solo alla pubblica amministrazione spetta il 
potere di costituire situazioni soggettive, a vantaggio 
di terzi, su beni indisponibili, cos� spetta solo alla pubblica 
amministrazione, il giudizio sulla compatibilit� di 
queste situazioni con la destinazione del bene ad uso 
pubblico: da ci� deriva che unicamente la volont� dell.1 
pubblica amministrazione pu� integrare la funzionalit� 
di un bene indisponibile, destinando al suo servizio altro 
bene e creando, in tal modo, la figura della pertinenza. 

3. Viene spontaneo, a questo punto, porre sullo stesso 
piano l'atto a�nministrativo di desi;inazione, � l'altro 
atto, caratteristico per i beni del demanio legale, cos� 
detto di �classificazione "� 
In sostanza, con questo atto lo Stato dichiara di riconoscere 
come propriet� sua determinati beni e di ritenerli 
demaniali (Ranelletti). Poich� anche l'atto di classificazione 
� generalmente ritenuto costitutivo (Cass., 
2 agosto 1949, n. 2098, "Giur. Compl. Cass. Civ.�, 1949. 
3, p. 248), sembra, a tuJ;ta prima, legittima una equiparazione 
della portata dei due atti, ai fini rispettivamente 
della demanialit� (classificazione) e della indisponibilit� 
(destinazione). 

In realt�, una simile equiparazione sussiste solo in 

parte. 

La classificazione di un bene di demanio accidentale 

fra i beni demaniali � certamente, al pari deli'atto di 

destinazione di un bene patrimoniale ad un servizio 

pubblico, un atto di volont� della pubblica amministra


zione. Ma questo atto non � di per s� sufficiente, se non 

sussistono anche i requisiti obbiettivi della demania


lit�. Su questo punto la dottrina e la giurisprudenza 

sono concordi: e, per la verit�, sembra ovvio che essendo 

dalla legge qualificata demaniale, ad esempio, una stra


da, non basta che un terreno appartenga allo Stato e 

sia classificato fra le strade, se strada ancora non �. 

Senonch� va osservato che il cos� detto �momento 

obbiettivo della demanialit�'" ha subito, nella dottrina 

e nella giurisprudenza pi� recenti, una evoluzione non 

del tutto . giustificata. L'elemento obbiettivo era dal 

Ranelletti individuato nella �attfoudine e soddisfare i 

bisogni della collettivit�>>, cio�, in una semplice poten


zialit� di uso (in senso analogo A. Napoli, 23 luglio 

1952, �Dir. e Giur. >>, 1952, 342), punto di vista certa


mente esatto, che trova rispondenza in disposizioni legi


slative (cfr. art. I, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, 

sulle acque ed impianti elettrici). 

Nell'elaborazione pi� recente, invece, si esige una 
effettivit� di destinazione alla pubblica funzione (DE 

MARTINO: Propriet�, in �Commentario>>, a cura di S. 
Scialoia, p. 69; Cass., Sez. Unite, 23 febbraio 1954, 

n. 517, cc Foro It. >>, 1954, I, 767). 
� dubbio che questa soluzione sia corretta. Giova 
precisare che il problema dell'individuazione degli elementi 
obbiettivi della denianialit� fu� affrontilfo quasi 
esclusivamente in relazione alla espropriazione per pubblica 
utilit� :il che � ben comprensibile, posto che � 
questo il procedimento tipico, in virt� del quale un 
bene passa dalla propriet� privata alla propriet� pubblica. 
Tuttavia, l'espropriazione per pubblica utilit� � 
raramente fine a s� stessa, poich� di solito non tende 
soltanto al passaggio di propriet� del bene, ma prelude 
ad una trasformazione della consistenza obbiettiva 
dell'immobile, per renderlo idoneo ad una pubblica 
funzione (opera pubblica). Se si tiene presente questa 
circostanza, si comprende l'esitazione della Suprema 
Corte a riconoscere demaniale un bene che non ha ancora 
quella che il Ranelletti chiamava la �conformazione 
prodotta dalla mano dell'uomo'" atta a soddisfare 
il pubblico bisogno. Ma non appena questa 
idoneit� viene posta in essere, il bene diviene demaniale, 
sia o no la sua destinazione (effettiva). Non occorre, 
in altri termini, che sia concretamente attivato l'uso 
pubblico, e che il bene concretamente soddisfi la pubblica 
funzione. Non occorre che una strada sia aperta 
al traffico, perch� essa sia demaniale (contra, ma senza 
motivazion�. ZANOBINI: Corso, 3 ed., vol. IV, p. 31): 
essa � tale, non appena il terreno regolarmente espropriato 
acquista i caratteri di strada; cio� non appena 
la sua conformazione ne permetta la "deliberazione di 
espressa destinazione all'uso pubblico, e l'inserzione negli 
elenchi" (Cass., 7 aprile 1952, n. 931, �Acque e bonifiche'" 
1953, 51). Gli elementi obbiettivi della demanialit� 
ineriscono al bene, non all'uso del bene. Nessuna 
norma di diritto positivo permette di sostenere questa 
opinione, 'che porterebbe all'assurdo di non considerare 
.ancora demaniale una raccolta di opere in un museo 
statale, solo perch� il museo non � ancora aperto al 
pubblico. 

4. Queste premesse giovano a chiarire in che consista 
l'elemento obbiettivo richiesto ai fini non pi� della demanialit�, 
ma della disponibilit�. 
Le idee, a questo riguardo, appaiono ancora confuse. 
La Corte Suprema ha esaminato recentemente il problema, 
�allo scopo di stabilire la natura del bene nella 
fase di assestamento, fra il decreto di espropriazione ed 
il compimento dell'opera pubblica. Mentre nella decisione 
28 giugno 1951, n. 1741 (questa "Rassegna'" 
1951, 164), la Cassazione aveva riconosciuto la indisponibilit� 
del bene, in quanto vincolato alla costruzione 
dell'opera pubblica, per contro nella successiva sentenza 
23 febbraio 1954, n. 517, gi� richiamata, and� in contrario 
avviso, cos� motivando: 

�Ma a termini di questa norma sono indisponibili 
quei beni che siano attualmente destinati ad un pubblico 
servizio, ossia che gi� assolvano effettivamente ad una 
funzione inerente ai fini propri della pubblica amministrazione; 
e tra essi non possono comprendersi i beni 
che l'Amministrazione intenda soltanto adibire successivamente 
a un fine pubblico. Anche a questo proposito torna 
applicabile l'osservazione fatta gi�, nel senso che 
non basta una determinazione dell'Amministrazione a. 
stabilire l'indisponibilit� dei beni, ma occorre che essi 
abbiano ricevuto, obbiettivamente e di fatto, quella 



-9

II 

destinazione alla quale la legge ricollega la qualifica di al soddisfacimento della funzione), invece per i beni 

beni indisponibili. 
Quindi non pu� neppure ammetGersi che un bene 


' 
' 
solo perch� I'Amminisuazione intende servirsene per 
l'esecuzione di un opera che una volta compiuta e fun! 
zionante, avr� carattere demaniale, rivesta, nel frat


tempo, natura di bene indisponibile; esso invece non 
adempie attualmente ad alcun pubblico servizio, e costituisce 
solo un mezzo predisposto dall'Amministrazione 
per la realizzazione dell'opera, la quale soltanto sar� 
direttamente destinata all'uso pubblico >>. 

Co,n successiva sentenza 22 m1J,ggio 1954, n. 789, di 
nuovo a Sez. Unite, la Corte Suprema ribad� che non 
basta la semplice destinazione potenziale all'esecuzione 
dell'opera di pubblica utilit� per rendere indisponibile 
il bene, se la pubblica amministrazione mostri poi di 
non volerla attuare cc Giur. Itll, 1954, I, I, 810 e questa 
cc Rassegna �, retro p. 149). 

La giurisprudenza sopra ricordata non pu� accettarsi 
se non entro giusti limiti. Senza dubbio, vi sono beni 
di patrimonio indisponibile che, se appartenenti allo 
Stato, sono tali per legge: foreste, miniere, caserme, 
armamenti, aeromobili, navi da guerra, cose di interesse 
artistico, storico, archeologico ed altri. 

Questi beni, che hanno una individualit� loro propria, 
presentano naturalmente (l'avverbio � quanto mai proprio), 
una consistenza obbiettiva che ha precise caratteristiche 
esteriori e concrete. Non vi � dubbio di sorta 
sul fatto che se uno scavo nel terreno, in forma di galleria, 
non ha tali caratteristiche obbiettive da poter 
essere qualificato miniera in senso giuridico, esso non � 
di per s� un bene indisponibile, anche se appartiene 
allo Stato. In questo senso si pu� riconoscere che un 
bene non � indisponibil� ex lege se non ricorrono, obbiettivamente 
e di fatto, determinati elementi est,eriori. 
Ma del tutto diverso � il ragionamento per i beni di cui 
al terzo comma dell'art. 826 e.e., cio� per i beni che 
acquistano l'indisponibilit� in virt� della loro destinazione 
ad un pubblico servizio. La legge positiva non 
richiede, per tali beni, una particolare cc conformazione n 
obbiettiva. A differenza di quanto si verifica per i beni 
del demanio accidentale (822, 2� comma), e per i beni, 
dichiarati indisponibili ex lege (826, 2� comma), il legislatore 
non ha inteso menomamente precisare la natura 
concreta dei beni indisponibili per destinazione. Non 
esistono aspetti obbiettivi dei varii beni, tali da limitare 
il potere di destinazione da parte della pubblica amministrazione. 
Per tornare all'esempio dello scavo in galleria, 
esso non � certamente una miniera, e come tale 
indisponibile ex lege se non ha i caratteri obbiettivi 
delle miniere: ma pu� immediatamente divenire indisponibile 
se la pubblica amministrazione, con a,;i;o am


ministrativo espresso o con manifestazioni tacite, lo 
des,;ina ad altro pubblico servizio (per es.: rifugio contraereo). 
E ci� � possibile, appunto perch� i beni indisponibili 
per destinazione non sono tali in rapporto a 
categorie predeterminate di beni, aventi specifiche caratteristiche, 
ma sono tali in virt� di un semplice a-i;to 
di volont� della pubblica amministrazione, che pu� 
esplicarsi su qualsiasi bene. 

Con ci� non si vuole affermare che il concetto di destinazione 
obbiettiva o effettiva del bene non trovi alcuna 
applicazione per i beni indisponibili. Soltanto, tale concetto 
acquista significato diverso. A differenza di quanto 
si � detto per i beni demaniali, per i quali la destinazione 
esprime una qualit� della cosa (che deve essere idonea 

indisponibili la destinazione rimane estrinseca al bene, 
come atto di volont� della pubblica amministrazione. 
Non pi� l'idoneit� attuale del bene, ma la possibilit� 
per il bene di essere o divenire idoneo al pubblico servizio, 
condiziona la legittimit� della destinazione a sensi 
dell'art. 826, 3� comma, e.e. 

Questi principi trovano conferma in una norma legislativa 
espressa, diretta a precisare non l'indisponibilit�, 
ma il suo contrario, cio� la disponibilit�. Stabilisce, 
infatti, l'art. 38 del regolamento del provveditorato 
generale (R. D. 30 giugno 1929, n. 1058), che si intendono 
per beni patrimoniali disponibili quei beni che siano 
stati dismessi dalle amministrazioni che le avessero in 
uso, che non servano ad alcun uso governativo, civile o 
militare, oppure �che non abbiano ne' possano avere 
particolari destinazione>>.. Sembra chiaro che non l'attualit�, 
ma la semplice potenzialit� di destinazione � 
presupposta dal legislatore come criterio decisivo per 
mantenere l'indisponibilit� del bene. 

Una riprova dell'esattezza di questa conclusione si 
trae dallo esame del fenomeno della cessazione della indisponibilit�. 


Come l'effettivit� dell'uso e del servizio non condiziona 
menomamente l'atto di destinazione, cos� la cessazione 
dell'uso e del servizio non fa venir meno l'indisponibilit�, 
occorrendo, sempre un provvedimento formale 
ed esplicito della pubblica autorit�. Solo a questa, 
infatti, spetta di decidere se un determinato bene del 
patrimonio indisponibile sia o meno divenuto inservibile 
ai fini dei pubblico servizio (Cass., 6 marzo 1952, 

n. 596, � Giur. Compl. Cass. Civ.�, 1952, I, p. 554; Cass. 
12 agosto 1952 n. 2666, questa cc Rassegna�, 1952, 144). 
L'attualit� dell'uso non �, quindi, elemento obbiettivo 
della indisponibilit�, come non lo � della demanialit�: 
ma mentre questa richiede una attuale idoneit� 
del bene alla pubblica funzione, la indisponibilit� esige 
unicamente una concreta possibilit� di destinazione del 
bene, cio� una idoneit� meramente potenziale. E il 
giudizio su tale potenzialit� � rimesso esclusivamente 
alla pubblica amministrazione. 

5. Alla luce di questi principi, i casi esaminati dalla 
giurisprudenza ricevono diversa soluzione, a seconda 
che esista, o no, un atto o un comportamento amministrativo, 
con il quale la pubblica amministrazione manifesti 
la sua volont� che il bene possa avere una particolare 
destinazione�, come si esprime l'art. 38, R.D20 
giugno 1929, n. 1058. Se, dopo l'espropriazione per 
pubblica utilit�, la pubblica amministrazione mostri di 
non voler eseguire in concreto l'opera pubblica (tale 
� il caso esaminato dalla sentenza 22 marzo 1954, n. 789, 
della Cassazione), n� in qualche modo dimostri di ritenere 
il bene suscettibile di altra pubblica destinazione, 
il carattere di indisponibilit� viene meno. Ma non pu� 
consentirsi nella tesi, di portata generale, che il bene 
espropriato rimanga disponibile, dopo l'espropriazione, 
fino all'ultimazione dell'opera. 
Il pensiero che una strada, gi� costruita in massima 
parte e sul punto di essere ultimata, possa essere soggetta 
ad esecuzione immobiliare come bene disp~ni~ile 
mentre sono in corso i lavori, non pu� non lasciare� 
grandemente perplessi: eppure tale sarebbe la conseguenza 
del principio, cos� sicuramente formulato dalla 
Cassazione, che �in pendenza dell'esecuzione dell'opera 
tali beni non sono soggetti al vincolo previsto dal 20 


-10


comma dell'art. 828, e.e., quali beni indisponibili� (Cass., 
23 febbraio )954-, n. 517, �Foro It. >>, 1954, I, 770). Il 
criterio decisivo �, .invece, un altro, ed � quello affermato 
dalla precedente sentenza 22 giugno 1951, n. 1741, 
della stessa Corte Suprema (questa �Rassegna�, 1951, 
164). 

Il bene espropriato diviene indisponibile non appena 
esso passa nella propriet� dello Sta~o, della Provincia. 
e del Comune, con la specifica destinazione ad un fine 
pubblico: desdnazione che � perfetta nei suoi elementi 
oggettivi e soggettivi, non appena il bene viene riconosciuto 
idoneo ai fini pubblici e l'ente ne diviene proprietario. 
La concreta autuazione dell'opera dar� a questa 
il crisma della demanialit�: ma fino a tanto che 
persiste l'idoneit� potenziale del bene al pubblico servizio, 
e questa idoneit� � riconosciuta dalla pubblica 
amministrazione., il bene � indisponibile. Si ha una 
riprova indiretta di questa tesi nella disciplina della 
retrocessione di beni espropriati, non utilizzati per la 
esecuzione dell'opera. Il fatto obbiettivo della mancata 
utilizzazione (l'art. 60 della legge sulle espropriazioni 
dice: �Se qualche fondo non ricevette in tutto od in 
parte la prevista destinazione �, non vale, di per s�, a 
rendere disponibile �il bene: spetta all'espropriante o, 
in sua vece, al prefetto dichiarare �che i beni pi� non 
servono all'opera pubblica�. Non potrebbe desiderarsi 
una dimostrazione pi� chiara del fatto che non l'esecuzione 
dell'opera, ma la permanente possibilit� e utilit� 
dell'esecuzione vincolano il bene. Esso non pu� 
essere rivendi�ato, perch� con ci� verrebbe sottratto alla 
sua destinazione, perdurante nonostante la mancat'!> utilizzazione. 


Il caso della retrocessione conseguente al decorso dei 

termini (art. 63 legge sulle espropriazioni), costituisce 

solo un'apparente eccezione al principio. � ben ;vero 

che la decadenza per decorso dei termini non richiede 

una preventiva dichiarazione dell'inservibilit� del bene, 

rispetto all'opera non eseguita: ma una simile dichia


razione non � richiesta solo perch�, per legge, diviene 

inefficace la stessa dichiarazione di pubblica utilit� 

(art. 13, legge sulle espropriazioni), cio� quella fonda


mentale manifestazione di volont�, con la quale si 

riconosce l'opera di pubblico interesse. Quando l'art. 63 

entra -in gioco non sussiste pi� neppure, in virt� della 

legge, il pre>upposto dell'utilit� pubblica: dal che de


riva necessariamente la estinzione di qualsiasi potere 

di destinazione, che rimarrebbe privo del suo fine. 

Non pu�, infatti, affermarsi una permanente destina


zione a pubblico servizio, se la corrispondenza della 

espropriazione alla finalit� di publJlico interesse, fon


damento della dichiarazione di pubblica utilit�, � di


strutto ope legis. 

Raramente la quBstione risulta esaminata dalla giuri


sprudenza. Tuttavia si pu� ricordar.e, come precedente 

di un certo interesse, il caso esaminato dal Consiglio di 

�Stato nella decisione 6 marzo 1936, ((Foro It. >>, 1936, 

III, 73. Si trattava di un terreno gi� espropriato per 

pubblica utilit�, rimasto inutilizzato e per oltre un 

,;rentennio classificato fra i seminativi e affittato per la 

coltivazione. Nella controversia sottoposta al Consiglio 

di Stato, l'Amministrazione sostenne che la semplice 

intenzione di adibire il suolo ad un pubblico servizio, 

estrinsecatasi nell'autorizzazione di un progetto di co


struzione, do:vesse portare alla sua indisponibilit�. Que


sta non fu accolta dal Consiglio di Stato, che riconobbe, 

tuttavia, l'esistenza di una gi� perfetta desuinazione 

nell'approvazione del progetto compilato, che nel caso 
specifico equivaleva a dichiarazione di pubblica utilit�, 
in virt� dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 553. 

Pu�, dunque, concludersi che nell'espropriazione per 
pubblica uoilit� la destinazione (e con essa l'indisponibilit�) 
immanente nella stessa d!�hiarazione� d'l pubblica 
utilit�, si perfeziona nel momento del decreto di esproprio 
e permane fino a quando non viene eliminata da 
un atto amministrativo espresso (art. 60, legge 25 giugno 
1865, n. 2359), o dal decorso del termine (art. 63). 
Fuori del caso della espropriazione, la destinazione di 
un bene patrimoniale ad un pubblico servizio si perfeziona 
nel momento in cui la pubblica amministrazione 
riconosce la idoneit� del bene al pubblico servizio, asse� 
gnandolo al Ministero competente. Il che equivale a 
dire che � sufficiente, a questo fine, una esplicita manifestazione 
di volont� della pubblica utilit�, tacita o 
espressa. Un tipico esempio di destinazione espressa 
si ha in talune ipotesi, in cui il legislatore ricollega 
espressamente ad un atto formale amministrativo l'effetto 
della destinazione: fra i casi pi� recenti, va ricordato 
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
con il quale vengono destinati a pubblici servizi i beni 
del disciolto partito fascista (art. 30, L. Luog. 27 luglio 
1944, n. 159). 


6. � implicitamente risolto, nell'esposizione che precede, 
il quesito se la destinazione si intenda attuata in 
un momento anteriore, o posteriore, o coevo alla consegna 
all'amministrazione interessata. 
Poich� la destinazione, come tale, si esaurisce in una 
manifes"azione di volont� della pubblica amministrazione 
essa � perfetta prima della consegna; com~ si vedr� oltre, 
la consegna e l'uso concernono l'utilizzazione concreta, 
del bene, non la destinazione. Ma deve essere segnalato 
a questo riguardo, un recente orientamento della Coree 
Suprema, che nella citata sentenza n. 789 del 1954, 
affront� e risolse il probL3ma in un modo diverso, basandosi 
su un criterio semplice e chiaro, ma di dubbio 
valore. 


f==~

Poich� -osserva la Corte -in base all'art. 1, 

.

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i beni immobili asse' 
gnato ad un servizio amministrativo (ovvero, in altri ' 
. 
termini, i beni indisponibili), sono amministrati dal 
l

Ministero cui il servizio dipende, basta esaminare se, 

nei singoli casi, il bene sia gi� amministrato dal Mini


stero assegnatario; in caso affermativo si tratta di un 

bene destinato a pubblico servizio, cio� indisponibile; 

a opposta conclusione deve invece giungersi se il bene 

� �ncora amministrato dalle Finanze. 

Questo criterio (che affiora gi� nella decisione 22 di


cembre 1952, n. 992 del Consiglio di Stato, ((Foro Amm. �, 

1953, I, 3, 278), rivela una tendenza a dare maggiore 

peso all'elemento soggettivo (atto amministrativo di de


stinazione), anzich� all'elemento oggettivo (idoneit� po


tenziale del bene alla pubblica funzione), per il sorgere 

dell'indisponibilit�. Ci� rappresenta senza dubbio un 

progresso, rispetto alla precedente giurisprudenza, ma 

non ancora completo. La consegna del bene ad una 

singola amministrazione, infatti, non � la d~:stinazione, 

ma la conseguenza di una destinazione gi� avvenutJ1,: 

e 'questa � compito dell'Amministrazione delle Finanze, 

che precede alle varie destinazioni d'accordo con i 

Ministeri interessati. Esistono disposizioni legislative, 

secondo le quali il Provveditorato decide circa la desti


nazione dei beni patrimoniali (cfr. art. 36, R.D. 30 



.....,. 11 ,-, 


giugno 1929, n. 1058): e il termine � decide ll, sembra 
del tutto proprio. 

Il Ministero assegnatario ha, infatti, il potere (esclusivo) 
di amministrare il bene, e di attuare concretamente 
la destinazione al servizio: ma nel potere di amministrare 
(art. 1, R.D. 10 novembre 1923, n. 2440), non 
rientra il potere di destinare il bene a servizi di competenza 
di altre amministrazioni, n� il potere di far cessare 
totalmente la destinazione pubblica. Anche a questo 
fine, le singole amministrazion,i devono preventivamente 
procedere a dismissioni dopo di phe solo l'Amministrazione 
delle Finanze ha il potere di sclassificare il bene, 
cio�, di far venire meno la destinazione al pubblico 
servizio, rendend9 il bene disponibile. 

�Tutto ci� diviene pi� chiaro, se si distingue la destinazione, 
che � rimessa sempre al Ministero delle Finanze, 
dalla concreta utilizzazione, che rientra nei poteri dell'amministrazione 
con,segnataria. Anche quella che si � chiamata, 
non del tutto esattamente, tutela della destinazione, 
� per lo pi� una tutela dell'utilizzazione del bene 
in conformit� alla destinazione; ci� spiega come tale 
tutela rimanga affidata all'ente assegnatario, e non al 
Ministero delle Finanze (Consiglio di Stato, 22 dicembre 
1952, cc Foro Amm. )) 1953, 1, 3, 278). � 

La distinzione fra destinazione e utilizzazione permette 
di risolvere altri casi dubbi che si sono presentati 
in giurisprudenza, fra i quali la questione se l'amministrazione 
usuaria possa modificare l'uso concreto del 

� bene indisponibile. 

La risposta � affermativa, sempre che venga� mantenuta 
la destinazione aquella branca di pubblici servizi, 
che rientrano nei compiti dell'amministrazione usuaria. 
Cosi facendo, non si modifica la destinazione, ma l'utilizzazione. 
N�n sembra, perci�, del tutto esatta la massima 
che �il Ministero al quale � dato in uso un immobile 
di propriet� dello Stato pu� cambiare parzialmente 

o totalmente la destinazione tutte le volte che motivi 
di pubblico interesse impongono tale cambiamento >>, 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 ottobre 1951, cc Giur. It. >>, 
1952, IIT, 51): in realt�, nel caso di specie si trattava 
di lm immobile che era stato progettato e costruito per 
un determinato istituto di istruzione, e che poi venne 
invece (a quanto pu� dedursi dalla motivazione), adibito 
ad un uso diverso dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
sempre, per�, entro l'ambito dell'attivit� pubblica di sua 
competenza. 
Sembra chiaro che in un caso siffatto, si sia posto in 
essere un cambiamento d'uso, non di destinazione, se 
si intende quest'ultima nel suo corretto significato di 
atto amministrativo vincolante il bene ad un pubblico 
servizio. Atto, codesto, che talvolta porta l'indicazione 
di un particolare e specifico uso, ma che si sostanz_ia 
nella generica assegnazione del bene ad un determinato 
Ministero, ed in tale assegnazione esaurisce normalmente 
la sua pqrtata vincolante. 

La stessa distinzione fra destinazione e utilizzazione 
giustifica la soluzione accolta per le entrate in danaro 
dello Stato, che la Corte Suprema riconobbe destinate 
ad un pubblico servizio in virt� della semplice iscriZione 
nella parte attiva del bilancio. 

Sull'argomento, la Cassazione si espresse in termini 
assai recisi: �"La destinazione non si attua singolarmente 
per entrate, in modo che a determinate entrate debbono 
aorrispondere determinate spese, ma si attua indifferentemente 
per tutte le entrate, nel senso che queste, 
iscritte in bi1anci<0, sono globalmente nel loro insieme 

destinate alle spese; ed � un errore esigere, ai fini della 
impignorabilit�, l'analitica determinazione dell'erogazione 
alla quale una entrata � destinata)) (Cass., 20 
marzo 1952, n. 755, cc Foro It. ;i, 1952, 707; in argomento 
vedi questa cc Rassegna ll, 1950, p. 82, e "Riv. it; dir'. 
fin. e scienze delle finanze �;� 1953, 155� & segg.). L'esattezza 
della soluzione � manifesta, se si pone mente 
che la materiale erogazione delle entrate in danaro 
rappresenta l'utilizzazione del bene indisponibile (nella 
specie, danaro), ma non la destinazione, che deriva da 
una anteriore e generica manifestazione di volont� (che 
.� per il danaro, l'iscrizione in bilancio, come per i beni 
immobili destinati a pubblico servizio, � l'atto di assegnazione 
al Ministero competente). 

7. Nell'ambito della tutela del patrimonio indisponibile 
e pi� precisamente sulla possibilit� di una autotutela 
in via amministrativa, sono sorte questioni di vario 
genere. Si � negato allo Stato un potere di autotutela 
per questi beni, invocandosi l'opinione di una parte 
della dottrina (cfr. <<Foro Pad. >>, 1954, I, 1080 e segg.). 
A fondamento del diniego si � osservato, riprendendo 

un argomento gi� apparso in una decisione del Consiglio 

di Stato (Sez. VI, 13 novembre 1951, cc Riv. Amm. ll 

1952, 272, particolarmente 274), che il potere di auto


tutela � esplicitamente affermato dal legislatore per i 

beni demaniali (art. 823, e.e), mentre per i beni patri


moniali in genere, salvo disposizioni espresse, devono 

valere le norme comuni (art. 828, e.e.). 

La questione va, peraltro, ulteriormente approfondita. 
fL'esclusione del potere di autotutela, nei riguardi dei 
beni patrimoniali, si � voluto giustificare in base al 
rilievo che l'attivita della pubblica amministrazione diretta 
alla difesa di tali beni non integra una attivit� 
autoritaria amministrativa, con poteri di comando, bens�, 
per la materia cui si riferisce e per l'oggetto che di questa 
forma il subscrato, si mantiene nell'ambito del diritto 
privato (Cass., 26 giugno 1953, n. 1980, in questa cc Rassegna 
ll, 1953, 233, con nota critica). Ora, a pane i 
dubbi sulla rilevanza della distinzione ai fini della questione, 
devesi osservare che una attivit� privatistica 
della pubblica amministrazione pu� esplicarsi solo rispetto 
ai beni patrimoniaH redditizi, ai beni, cio�, che 
solo indirettamente adempiono una funzione strumentale 
per il raggiungimento dei fini pubblici. 

Ma l'opposto deve dirsi per quei beni che direttamente 
sono utilizzati per il servizio pubblico; in tal caso, l'attivit� 
della pubblica amministrazione � di per s� pubblica, 
perch� concerne beni che sono elementi materiali 
dei pubblici servizi. La diversa natura dell'attivit� 
spiegata dalla pubblica amministrazione, giustifica, anche 
seguendo il criterio assunto dalla Corte Suprema, 
il riconoscimento di un potere di autotutela per i beni 
della seconda. categoria, cio� per i beni appartenenti 
al patrimonio indisponibile (cfr. cc Riv. Arnrn. ll 1953, 
698, in nota alla citata sentenza della Cassazione). 

Non ostacola questa conclusione la diversa formulazione 
dello art. 823, 2� comma, e dell'art. 828,. 2� comma, 
e.e. Quando nell'art. 823, il legislatore afferm� che 
spl)tta all'autorit� amministrativa la tutela dei beni 
demaniali, aggiungendo che essa pu� procedere sia con 
mezzi amministrativi sia con mezzi ordinari, non intese 
con ci� n� innovare alla precedente legislazione, n� 
conferire alla pubblica amm~nistrazione un potere di 
autotutel� prima inesistente. Simile potere era .universalmente 
riconosciuto alla pubblica ammin,is.traz_io11e an



-12 

che prima del 1942, non solo in base alle norme particolari 
concernenti i vari beni demaniali, ma anche in 
forza del generico disposto dell'art. 378 della legge 
sulle opere pubbliche; e lo si giustificava con il rilievo 
che i beni demaniali sono necessari all'amministrazione 
per la soddisfazione di un interesse pubblico, e che 
tale soddisfazione non pu� essere differita o ritardat� 
per il fatto del privato (GuICOIARDI: Demanio, p. 424). 

Il 2� comma dell'art. 823, ebbe invece, come � ben 
noto, il prevalente scopo di eliminare le dispute sulla 
facolt� della pubblica amministrazione di avvalersi dei 
mezzi di tutela ordinari, e in particolare delle azioni po> 
sessorie negate dalla giurisprudenza sotto ilvecchio codice. 

Questi chiarimenti permettono di affermare che il 
potere di autotutela. della pubblica amministrazione non 
trova il suo fondamento, n� storico n� giuridico, nella 
norma dell'art. 823, ma in un altro principio: cio�, l'esecutoriet� 
degli atti amministrativi di diritto� pubblico. 

Invertendo la proposizione del Sandulli (� L'esecutoriet� 
� una manifestazione del potere di autotutela 
della pubblica amministrazione�), sembra pi� esatto 
dire che l'autotutela � una manifestazione dell'esecutoriet� 
dell'atto amministrativo: ed � proprio in virt� 
dell'esecutoriet�, che le pretese della pubblica amministrazione 
fondate su atti amministrativi vengono portate 
ad esecuzione direttamente dalla pubblica amministrazione, 
senza necessit� di fare ricorso ai mezzi ordinari. 

Questi principi (del resto notissimi, ed estensibili 
anche a fatti amministrativi: Cass., 13 febbraio 1953, 

n. 365, �Foro It. �, 1953, I, 959), si applicano agevolmente 
agli atti amministrativi aventi per oggetto i beni 
patrimoniali indisponibili, posto che non vi pu� essere 
dubbio sul loro carattere di atti di diritto pubblico, e 
sulla loro finalit� di pubblico interesse; e neppure pu� 
esservi dubbio sulla giustificazione del potere di autotutela, 
adattandosi ai beni destinati a pubblico servizio 
quelle stesse considerazioni di opportunit� che furono 
esposte per i beni demaniali. La condizione particolare. 
dei beni indisponibili, di costimire strumenti diretti per 
la soddisfazione del pubblico interesse, legittima ampiamente 
l'esecutoriet� degli atti che ne tutelano la destinazione. 
La giurisprudenza ha fatto corretta applicazione di 
tali principi in relazione ai beni indisponibili concessi ad 
uso di alloggio ai propri funzionari in relazione al servizio, 
riconoscendo alla pubblica amministrazione il potere 
di far cessare l'uso del bene, e negando contro l'atto 
amministrativo, diretto a tal fine, la tutela possessoria 
(Cass., SS.UU., 29 aprile 1954, n. 1309; Cass., SS.UU., 
18 maggio 1954, n. 1568). Al qual proposito la stessa 
Corte Suprema aveva gi� avuto occasione di ribadire 
che non solo l'atto formale amministrativo possiede il 
carattere dell'esecutoriet�, ma analogo carattere deve 
essere riconosciuto all'atto materiale di esecuzione, con il 
quale la pubblica amministrazione realizza la sua pretesa: 
e come non � ammessa tutela possessoria contro il primo, 
cos� non � ammessa contro il secondo (Cass., 12 febbraio 
1952, n. 352). 

A. CHICCO 
NOTA 

La questione trattata nel punto 6 dell'articolo merita 
una ulteriore precisazione. 
La confusione che spesso si fa fra potere di destinazione 
del bene pubblico e potere di utilizzazione di esso produce 


conseguenze che, solo raramente, si rivelano sul piano 

......: 
giudiziale, in quanto nella maggior parte dei casi i loro 
effetti restano nella cerchia dei rapporti interni tra Amministrazioni 
statali (rispettivamente l'Amministrazione del 
Demanio e il Ministero al quale il bene � attribuito in uso). 
Accade, infatti, spess�. che l'Amministrazione che 
utilizza il bene sia portata ad usarlo in modo tale da mutarne 
sostanzialmente la destinazione; ci� avviene, il pi� 
delle volte, permettendo che del benf3 si faccia uso da parte 
di privati o di funzionari per scopi diversi da quelli per 
cui il bene fu assegnato. 
Cos�, specialmente negli edifici destinati ad uso di pubblico 
ufficio, avviene spesso che le Amministrazioni usuarie 
destino parte dei locali ad abitazion� di funzionari, di 
impiegati o addirittura di estranei, in contrasto con tutte 
le norme che regolano tale materia. 
� evidente che, finch� tale uso illecito dura, e, cio�, 
finch� gli illeciti utenti non vengano molestati nel loro 
pacifico godimento non sorgono vertenze giudiziali. Ma ci� 
non significa che non sus1>istano gravi violazioni di legge che 
possono portare, perfino, a conseguenze di carattere penale. 
In tal caso si �, infatti, in presenza di una vera e propria 
usurpazione di competenza da parte dell'Amministrazione 
usuaria del bene nei confronti di quella Amministrazione 
alla quale, come abbiamo visto sopra, � dalla legge esclusivamente 
attribuito il potere di destinazione del bene: l'Amministrazione 
del Demanio. 
Tali usurpazioni di competenza possono integrare, 
evidentemente, gli estremi del reato previsto dall'art. 323 
del Codice penale, ove, naturalmente, siano riscontrabili 
gli estremi del dolo specifico consistente nell'intenzione di 
procurare a taluno un vantaggio non dovutogli, abusando 
dei poteri inerenti ad un determinato ufficio. 
� chiaro, pertanto, che di fronte al verificarsi di abusi 
del genere l'Amministrazione del Demanio � tenuta ad 
accertare in via arnministrativa se sussistano gli estremi 
del reato sopra accennato, procedendo nel caso che l'inchiesta 
amministrativa si concluda in senso positivo, alla 
doverosa denuncia all'Autorit� giudiziaria ai sensi dell'art. 
2, 10 capoverso del Codice di procedure penale. 
Lo stato di generale tolleranza che � finora invalso in 
questa materia e che poteva, in certi limiti, essere spiegato 
se non giustificato dalla acuta crisi degli alloggi, non � 
pi� ulteriormente ammissibile~� n�, comunque, pu� valere, 
ove malaguratamente dovesse persistere, per costituire 
una giustificazione, giuridicamente valida, per escludere 
la respop,sabilit� di quei funzionari i quali, venuti a conoscenza 
di abusi del genere non provvedano alle denunzie 
e alle inchieste previste dalla legge. 
Non pu� non rilevarsi, infine, che il campo, nel quale 
a quanto sembra sono pi� frequenti gli abusi, � quello cui 
d� luogo l'amministrazione e la utilizzazione dei beni 
immobili costituenti il patrimonio artistico nazionale. 
Relativamente a questi beni, infatti, la linea di demarcazione 
tra la competenza dell'Amministrazione del Demanio 
e la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione 
(Direzione generale Anichit� e Belle Arti) � apparsa finora 
non chiara. 
Non sembra, tuttavia, che la legislazione vigente possa 
determinare al riguardo seri dubbi e che per tali beni debbano 
adottarsi criteri diversi da quelli "ri�ordati. 
Anche per tali beni, infatti, il potere di destinazMne 
spetta all'Amministrazione del Demanio, mentre all'Amministrazione 
delle Belle Arti spetta soltanto il potere-dovere 
di amministrarli rigorosamente in modo conforme alla loro 
specifica destinazione. 



~---------


\ 

-

/ "'\ 

" 'ta esattezza di questo principio risulta con tutta chiarezza 
dal R. D. 3 ottobre 1919, n. 1792, sulle mcdificazione 
alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio 
artistico nazionale, il quale pone una precisa 

d'istinzione tra la destinazione del bene� disposta mediante 
decreto presidenziale di concerto col Ministro per le Finanze 
(Direzione generale del Demanio) e l'amministrazione di 
essi da parte del Sottosegretariato per l'Antichit� e Belle 
Arti, che, in quella occasione, venne istituito. 

Nessuna norma � successivamente intervenuta a modificare 
questi criteri, ch�, anzi, la esclusivit� nel potere di 
destinazione nell'Amministrazione del Demanio � stata 
rafforzata dal T. U. sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilit� generale dello Stato. 

La importanza della questione cui qui accenniamo risulter� 
ben chiara ove si rifietta che gli edifici appartenenti al patrimonio
�artistico nazionale possono essere utilizzati, e, talvolta 
lo sono, come pubblici uffici, con evidente vantaggio non solo 
per il decoro della Pubblica Amministrazione ma anche 
per il bilancio dello Stato che potrebbe risparmiare parte delle 
notevoli somme attualmente impiegate per pagamento di 
canoni di locazione di locali di propriet� di privati. 

13 


� evidente che solo l'Amministrazione del Demanio pu� 
avere una visione unitaria del r}rob~ema e solo essa pu�, 
quindi, procedere, nell'esercizio della sua competenza, alla 
destinazione dei suddetti edifici, ove, ben s'intende, il loro 
uso come pubblici uffici sia compatibile con le esigenze 
artistiche. 

Tale compatibilit� � evidentemente indiscutibile quando 
risulti, comunque, che gli edifici in questione siano stati adibiti, 
come ad esempio � avvenuto per l'ex palazzo reale di V enezia, 
ad abitazione di funzionari e di impiegati ed estranei 
all'Amministrazione nonch� a "foresterie� e a sede di enti 
ed associazioni di diversa natura in gran parte a titolo 
gratuito o quasi, in quanto � chiaro che se un edificio 
artistico pu� essere utilizzato, a giudizio dell'Amministrazione 
delle Belle Arti, in tal guisa, a maggior ragione 
potd essere utilizzato �come sede di uffici pubblici. 

Senza contare che, mentre l'utilizzazione a fini privati 
implica un mutamento di destinazione che non pu� evidentemente 
essere consentita dall'Amministrazione delle 
Belle Arti per i motivi che sopra si sono chiariti, l'utilizzazione 
per ufficio pubblico non richiederebbe nemmeno un 
vero e proprio mutamento di destinazione. 


NOTE D I DOTTRINA 


GIOVANNI nE GF.NNARO: Scritti di diritto pubblico. 
.A cura di Gino De Gennaro e Gtiido Landi. 
(Ediz. Giuffr�, 1955, 3 volumi). 

In questi tre volumi sono raccolti e sistematicamente 
coordinati, se non tutti, la maggior partre 
degli scritti pubblicati dal De Gennaro, nel corso 
della sua feconda attivit� scientifica nel campo 
del diritto amministrativo. La materia della quale 
sopratutto l'.A. si e occupato � quella che concerne 
l'.Amministrazione locale, e gli scritti raccolti nei 
volumi om pubblicati costituiscono veramente 
una miniera_ di materiale indispensabile per coloro 
che comunque si occupano di questo argomento. 

Ma non mancano nella raccolta studi e monografie 
che concernono anche i problemi dell'Amministrazione 
statale e che sono certamente di 
rilevante interesse per coloro i quali debbono trattare 
tali problemi, sia dal punto di vista dottrinario, 
sia dal punto di vista professionale. 

Segnaliamo, cosi, in modo particolare, l'articolo 
sui <<Provvedimenti definitivi impliciti>> il quale 
costituisce una trattazione veramente esauriente 
del delicato argomento, notevole, oltre che per 
l'acutezza dell'indagine, per la accuratezza e completezza 
della documentazione dottrinale e giurisprudenziale. 


Di particolare interesse sono anche gli artfooil, 
contenuti nel primo volume, che concernono i 
rapporti tra lo Stato e la Regione Sicilianr,, mentre 
opportuna si rivela anche la consultazione dell'aritcolo 
relativo alla esecuzione forzata contro i Comuni, 
in quanto tratta questioni che interessano 
anche l'Amministrazione statale. 

Il lavoro dei due coordinatori aggiunge pregio 
all'opera, bencb� esso sia stato danneggiato da un 
infortunio di impaginazione che ingenera confusioni 
tra il secondo e il terzo volume. 

M. PrnRRO: Corso di Diritto del Lavoro, voi. II, 1955, 
Torino . 
L'.A. in questo secondo volume dell'opera, tratta 
dei soggetti del rapporto collettivo di lavoro ed 
in particolare, dell'istituto dell'associazione sindacale, 
sia quale soggetto di rapporti giuridici, sia 
quale strumento di azione� e di collaborazione con 
lo Stato nel campo della legislazione del lavoro. 

Il Pierro segue la tendenza dottrinaria che ricomprende 
nell'ambito del diritto del lavoro quel 
settore di studio e di legislazione afferente alla 
organizzazione della disciplina del rapporto collettivo 
di lavoro, per il che egli non a,ttribuisce 
al c.d. diritto sindacale un'autonomia avulsa dal 
vasto campo del diritto del lavoro. 

Conseguentemente la trattazione del tema della 
a,ssociazione sindacale trova la sua sede naturale 
nel corso che recensiamo. 

Posti precisi cenni sul concetto di associaziOne 
e sul rapporto fra libert� e diritto di associazione, 
il Pierro offre un pregevole saggio storico sul fenomeno 
dell'unionismo professionale dal 1886 al 
1944. Quindi, l'.A., esamina e pone in luce gli 
elementi costitutivi dell'associazione sindacale (l'elemento 
personale -lo scopo -il patrimonio), 
tratta del� problema del riconoscimento giuridico 
di essa, delle forme di capacit� attinenti all'istituto, 
e dell'aspetto dinamico dell'associazione sia 
nel campo della controversia collettiva di lavoro 
sia nel settore della iniziativa legislativa, ove alla 
associazione viene riconosciuta la funzione di collaborazione 
degli organi statuali. 

.Anche questo secondo volume, merita pieno consenso, 
ed, in particolare l'avere il Pierro posto in 
luce, con tratti cos� precisi e sicuri, gli aspetti peculiari 
dell'associazione, istituto cos� socialmente importante 
nella dinamica dei rapporti collettivi 
di lavoro, costituisce uno degli indiscutibili pregi 
dell'opera. 

.A. TERR.ANOV.A 



. 


r RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 

f. . 
I , 

\ 

ACQUE PUBBLICHE -Concessioni di grande derivazione 
a scopo idroelettrico � Controversie sulla fornitura 
di energia elettrica � Art. 10 Statuto Trentino � 
Alto Adige � Competenza autorit� giudiziaria ordinaria. 
(Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 847/54, Pres.: 
Brunelli; Est.: Stella Richter; P. M.: Marmo, conf. -
Soc. Montecatini c. Regione Trentino Alto Adige). 

Rientrano nella competenza dei Tribunali delle 

Acque pubbliche le controversie che coinvolgono 

l'interesse della pubblica amministrazione circa il 

regime delle acque, in quanto vengono in conte


stazione l'esistenza, l'estensione o le modalit� del 

diritto alla derivazione (art. 140, lettera c del T.U. 

11dicembre1933, n. 1775) e pertanto anche quelle 

sui diritti di riserva a favore dei comuni rivieraschi, 

costituendo la fornitura dell'energia in detti casi 

una modalit� ed una condizione della concessione 

d'acqua pubblica (art. 52 stesso T.U.). 

Per contro le controversie insorte in ordine al


l'applicazione del disposto dei primi due commi 

dell'art. 10 dello Statuto per la Regione Trentino


.Alto Adige (hC. 26 febbraio 1948, �n. 5); sono 

di competenza del Giudice Ordinario, in quanto le 

relative pretese trovano il loro titolo esclusivamente 

nella legge e non nell'atto di concessione, e non 

toccano l'interesse della pubblica amministrazione. 

Con questa, e con le altre analoghe sei sentenze 

di pari data nei confronti di altre Societ� idroelet


triche, la Sitprema Corte, in sede di regolamento di 

competenza avverso la decisione 15 dicembre 1953


2 febbraio 1954 del Tribunale di Trento (vedi: Ac


que Bonifiche Costruzioni, 1954, p. 289), ha avuto 

occasione di pronunciarsi in ordine alla competenza 

per le controversie insorgenti dall'applicazione del


l'art. 10 dello Statuto speciale per la Regione Tren


tino-Alto Adige. 

Dopo aver ribadito i concetti determinanti ora 
la competenza dell'A.G.O., ora dei Tribunali delle 
Acque (cfr. in dottrina PACELLI: Le Acque ;pubbliche, 
p. 685 e GILARDONI: Acque pubbliche e Impianti 
elettrici, vol. III, p. 209 e segg.), richia. 
mando al riguardo conformi precedenti (sent. 7 giugno 
1943, n. 1383, in �Rep. Foro It. n, 1943-45, 
voce condutture elettriche n. 9, col. 361; sent. 6 giugno 
1950, n. 1422, �Giur. Compl. Cass. Civ. � 1950, 
II, n. 1471, p. 515 e sent. 20 giugno 1952, n. 1814, 
� Giur. Compl. Cass. Civ. n, 1952, II, 2, n. 1943, 

p. 1210), la sentenza passa a chiarire come non esista 
analogia fra il caso di specie e quello previsto dall' articolo 
52 del T. U. sulle Acque e sugli impianti elettrici. 
Le Societ� Idroelettriche, infatti, avevano sostenuto 
la cornpetenza del Tribunale Regionale delle 
Acque pubbliche, in base alla asserita identit� delle 

controversie in questione con quelle relative al diritto 
di riserva, a favore dei comuni rivieraschi, di una 
quantit� d'energia non superiore a un decimo di 
quella ricavata dalla portata minima continua, per 
destinarla a servizi pubblici, ed al riguardo ricordavano 
alcune sentenze della Suprema Corte, che tale 
competenza avevano riconosciuto (efr. Sez: Un., 25 febbraio 
1948, n. 294, in cc JJ.llass. Foro It. >>, 1948, col. 63). 

Secondo la retta interpretazione del Supremo Collegio, 
nel caso dei comuni rivieraschi la quota parte 
d'energia loro riservata � pure sempre un elemento 
(eventuale) dello stesso provvedimento di concessione 
e quindi le controversie relative si risolvono, in 
sostanza, in forma di discussione e di impugnazione 
dell'atto di concessione anzidetto. 

Nel caso previsto dall'art. 10 del citato Statuto 
regionale, invece nessun interesse dell'amministrazione 
preposta al regime delle Acque � in gioco, 
poich� il diritto vantato e contestato appartiene alla 
Regione, la quale, se pure � un'amministrazione 
pubblica e un soggetto di diritto pubblico, ha un 
interesse ben diverso da qitello del Ministero dei 
Lavori Pubblici dello Stato, che sovraintende alle 
Acque pubbliche �. 

Derivando dunque la riserva a favore della Regione 
direttamente dalla legge e non dall'atto di concessione, 
questo non � posto in discussione e va quindi mantenuta 
la competenza ordinaria. 

N � la competenza del Giudice specializzato potrebbe 
essere af/ermata per la natura della controversia, 
in relazione alla necessit� di accertamenti 
tecnici particolari per la sua risuluzione, dovendosi, 
anche a tale rig�uardo tener presente soltanto l'oggetto 
dedotto in giudizio in relazione alla causa petendi, 
che -nella specie -� quello di vedere se la Regione 
ha o meno diritto di avere consegnata, e a 
quali condizioni, l'energia pretesa. 

I. T. 
ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA 

E'UROPEA CARBONE ED ACCIAIO � Decisioni 

dell'Alta Autorit� -Impugnazione � Violazione di 

legge ed eccesso di potere -Listini dei prezzi � 

Scarti -Pubblicazione delle variazioni di listino � 

Limiti. (Decisione n. 2, in data 20 dicembre 1954 -

Pres.: Pilotti; Rel: Giudice Riese; Avvocato Generale: 

Lagrange -Governo delh Repubblica Italiana (Cons. 

Monaco) avv. dello Stato Arias c. Alta Autorit� 

della C.E.C.A. (Cons. giur. Catalano) Avv. Coutard. 

I. Non costituisce violazione del Trattato della 
Comunit� della O.E.O.A. la decisione n. 1/54 dell'Alta 
Autorit� la quale dispone che il praticare 
prezzi diversi da quelli del listino non costituisce 
pratica vieta.ta qualora il venditore possa dimo

-16 


stra.re che trattasi di una transazione che non 
rientri nelle categorie previste dal listino oppure 
che gli scarti di prezzo praticati lo furono in egual 
misura con tutte le transazioni comparabili. 

La decisione predetta non fa venir meno l'obbligo 
della pubblicazione dei prezzi che costituiscano 
scarto al listino. 

II. La decisione dell'Alta Autorit� della O.E.O.A. 
n. 2/54, costituisce violazione del Trattato nella 
misura. in cui essa permette alle imprese di praticare 
uno scarto medio in pi� o in meno~ fra i 
prezzi effettivamente applicati e i prezzi pubblicati, 
senza preventiva pubblicazione delle modifiche 
dei listini. 
Il Trattato della O.E.O.A. prescrive la pubblicazione 
dei prezzi esatti sotto forma di listini. 

L'Alta Autorit� non pu� determinare liberamente 
quali prezzi debbano essere pubblicati e 
quali non debbano essere pubblicati. 

Alcuni rilievi, a titolo di chiarimento e premessa 
saranno opportuni aff�nch� il lettore si renda pienamente 
conto dell'importanza e del singolare carattere 
della decisione della Corte di Giustizia della 
Comunit� del Carbone e dell'Acciaio che ha risoluto 
la vertenza sorta fra il Governo Italiano e l'Alta 
Autorit� della O.E.O.A. 

Com'� noto, la Comunit� del Carbone e dell'Acciaio 
fu istituita con gli Accordi di Parigi del 18 aprile 
1951 (ratificati dall'Italia con legge 25 giugno 
1952, n. 766), allo scopo di creare la prima base di 
una stretta collaborazione economica fra i Paesi 
Europei. Aderirono agli �accordi l'Italia, la lf'rancia, 
la Germania, l'Olanda, il Belgio ed il Lussemburgo. 


Si � cominciato col creare un vero e proprio mercato 
comune del carbone e delt'acciaio. A tal fine, 
mentre fu ammesso il principio della libera concorrenza 
fra le imprese della Comunit�, furono dettate 
norme per impedire la concorrenza sleale e per 
assicurare la piena pubblicit� dei listini dei prezzi 
e delle condizioni di vendita (vedansi, particolarmente, 
artt. 2, 3, 4 e 60, n. 1, n. 2 a) e b) del 
Trattato). 

Per realizzare il mercato comune furono, fra l' altro, 
aboliti i diritti doganali. 

Questi, per�, vennero provvisoriamente ma.ntenuti 
in misura progressivamente descrescente, per l'Italia, 
a difesa delle. sue industrie siderurgiche, aff�nch� 
queste non s1tbissero nei primi tempi di applicazione 
del Trattato, troppo dannose ripercussioni per effetto 
della concorrenza di imprese pi� forti di altri Paesi 
della Comunit� (vedi paragrafo 30 della Convenzione 
relativa alle Disposizioni Transitorie). 

Nel trattato furono previsti e disciplinati vari organi 
della Comunit�. 

Giova ricordare, agli effetti della presente nota, 
l'Alta Autorit� (art. 8 a 19) e la Corte di Giustizia 
(art. 31 a 43). 

L'Alta Autorit� pu� dirsi l'organo esecutivo della 
Comunit� poich� essa assicura, nei modi previsti dal 
Trattato e, cio�, sopratutto, mediante decisioni obbligatorie, 
raccomandazioni ed adozione di sanzioni, 
il raggiungime'Y,bto dei fini che il Trattato stesso 
si propone. 

Presso l'Alta Autorit� � istituito un Comitato 
Consultivo che, in �molti casi, Essa � tenuta a senttre. 

La Corte di Giustizia � istituita per l'interpretazione 
e l'applicazione del Trattato e dei regolamenti� 
di esecuzione. 

La competenza della Corte� � stabit'ita; daWart. 33. 

Il contenuto di tale competenza � diverso a seconda 
che il ricorso sia proposto da uno Stato della Comunit� 
o dal Consiglio dei Ministri, da un lato, oppure 
da un'impresa od associazione d'imprese previste dall'art. 
48 dall'altro. Nel primo caso, la Corte � competente 
per i ricorsi di annullamento delle decisioni 
e raccomandaz~oni dell'Alta Autorit� fondati su motivi 
di incompetenza, violazione di forme sostanziali, 
violazione del Trattato o di qualsiasi regola 
di diritto riguardante la sua applicazione o per 
sviamento di potere; nel secondo caso, solo per 
sviamento di potere commesso nei confronti delle 
stesse imprese od associazioni ricorrenti. 


Nella specie, come risulta dalla particolareggiata 
esposizione di fatto della sentenza della Corte di 
Giustizia, il Governo Italiano aveva impugnato le 
decisioni 1/54; 2/54 e 3/54 del 7 gennaio 1954 dell'Alta 
Autorit�, da questa emanate a modifica delle .~ precedenti decisioni 30/53 e 31/53 del 2 maggio 1953. 

L'impugnativa. era stata proposta perch� le nuove 
decisioni erano considerate violatrici del Trattato in 
materia di disciplina dei divieti di discriminazione 
e, sopratutto, dell'osservanza dell'obbligo di pubblicit� 
rlei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita. 


A commento della decisione della Corte, converr�, 
ora, rievocwre il contenuto sostanziale delle argomentazioni 
della difesa del Governo Italiano, addotte a 
censura delle decisioni impugnate. 

Questa difesa ha sernpre sostenuto il principio 
fondamentale che la pubblicit� dei listini, disposta 
dall'art. 60, n. 2 del Trattato che istituisce la Cornunit� 
Europea del Carbone e dell' Acoiaio, � un mezzo 
necessario ed inderogabile per impedire le discriminazioni 
vietate dall'art. 4, lettera B e 60, n. 1 del 
Trattato stesso e per assicurare alle industrie siderurgiche 
italiane la particolare e transitoria protezione 
di cui al paragrafo 30, n. 2, della Convenzione 
relativa alle Disposizioni Transitorie. 

Non costituisce, certamente, l'unico mezzo, ma, 
certo, il mezzo principale e pi� efficace per evitare 
-nei limiti del possibile -le discriminazioni. 

Se, invece, come venne stabilito nella decisione 
1/54 dell'Alta Autorit�, si ammette il principio degli 
scarti sui prezzi pubblicati, � sicuro che si apre la 
porta a trattamenti preferenziali che vanno contro 
l'unit� del mercato comune ed il libero spiegamento 
della concorrenza nella sua sfera. 

Cos�, se per mancanza di pubblicit� piena, il 
cliente B non sa che l'impresa ha operato nei riguardi 
del cliente A un determinato scarto, sia pure 
nella stessa misura in cui si dispone a farlo a lui 
stesso, ecco subito infranto il divieto di discriminazione, 
perch� sin tanto che non si conosca 'a priori 
il trattamento che si otterr�, non si ha nessuna g�aranzia 
che l'impresa far� a me lo stesso trattamento 
che ha fatto ad un altro. 

Oltre allo scopo di impedire i trattamenti discriminatori, 
la pubblicit� piena dei listini ha in mira 



-17 


>{ \\ 

il raggiungimento di altre fi.nalit� non meno importanti 
e, cio�: 

10 Quella generale riguardante l'intero mercato 
della Comunit� del Carbone e dell'Acciaio, di dar 
piena conoscenza ad ogni compratore dei prezzi e 
delle condizioni di vendita che un'impresa si dispone 
a fare indistintamente verso tutti i clienti e ci� 
per un duplice fine: 

a) uno di carattere pubblico (d'interesse cioe 
comunitario) di permettere alle imprese di conoscere 
esattamente i prezzi praticati dai concorrenti per dare 
ad esse la possibilit� di allinearvisi; 

b) uno di carattere puramente privato (e, cio�, 
nell'interesse commerciale di ogni singola impresa). 
Esso si basa sulla circostanza che i listini hanno, 
pure, il carattere di un'offerta a contrattare. Il 
termine � listino �, ha, anche per il Trattato, il suo 
significato usuale commerciale e deve, perci�, contenere 
l'indicazione dei prezzi ai quali le imprese si 
dichiarano pronte a vendere i loro prodotti. Se 
tale �, anche, la funzione del listino non si sa vedere 
come possano esistere -per volere dell'Alta Autorit� 
-prezzi praticati diversi da quelli pubblicati. 

2� Quella particolare riguardante la speciale e 
transitoria protezione del mercato italiano dell'acciaio, 
di cui � menzione al paragrafo 30, n. 2, della Convenzione 
relativa alle disposizioni transitorie. 

La pubblicit� pie�na dei listini � il miglior mezzo 
di protezione del mercato italiano perch� il detto 
paragrafo 30, n. 2, vieta, in modo non equivoco, alle 
imprese non italiane di effettuare in Italia qualsiasi 
vendita a prezzi inferiori a quelli di listino. Qualunque 
scarto sui prezzi di listino � proibito. Non 
soltanto � vietato -come pretendeva la difesa dell'Alta 
Autorit� -l'allineamento sul mercato italiano 
ai sensi dell'art. 60, n. 2 b) del Trattato, ma 
qualunque deviazione, per qualsiasi scopo, dai prezzi 
di listino, a meno che il Governo Italiano non abbia 
dato il suo consenso a tale deviazione. 

Le imprese italiane hanno, poi, durante il periodo 
transitorio, un interesse maggiore a quello delle altre 
imprese della Comunit�, a che i prezzi praticati 
coincidano con quelli di listino perch� quelle imprese, 
durante il periodo di presunta, temporanea debolezza, 
dovranno potersi fondare sulle indicazioni dei listini 
per i fini della concorrenza leale e per il miglioramento 
dei costi di prodiizione. 

Dalle argomentazioni svolte dalla difesa del Governo 
Italiano appariva in pieno risalto, la funzione 
essenziale, preminente ed inderogabile della pubbli-. 
cit� dei listini: solo, una vera e piena pubblicit� pu� 
garantire dalle insidie della discriminazioni ed assicurare 
in particolare, la protezione del mercato 
italiano. 

La critica, in sostanza, si appuntava contro la 
decisione 2/54 (anzich� contro quella 1/54), perch� 
quella decisione violava, in pieno, il principio generalissimo 
stabilito dall'art. 60, n. 2, mentre la decisione 
1/54, aveva una portata certamente pi� limitata 
in quanto introduceva solo due ordini di eccezioni 
-per quanto gravi -al divieto di praticare prezzi 
diversi da quelli prescritti d�l listino e violava -secondo 
la difesa italiana -l'art. 60, n. l, perch�' veniva 
a facilitare, inevitabilmente,, pratiche discriminatorie. 

Salvato, perci�, il principi() della piena pubblicit� 

sione 2/54, pu� dirsi salvato lo spirito informatore 
delle precedenti decisioni dell'Alta Autorit�, n. 30/53 
e 31/53, molto pi� conformi delle_successive, al contenuto 
del Trattato e pi� idonee, quindi, alla realizzazione 
del mercato comune. 

Pertanto, la decisione della Corte di Giustizia della 

O.E.O.A. che, pur dichiarando che l'applicazione di 
scarti sui prezzi di listino non costituisce pratica 
discriminativa n� violazione delle regole di pubblicit� 
qualora gli scarti siano applicati in misura 
uguale a tutte le transazioni comparabili fra loro o 
si tratti di transazioni cosidette � singolari n, ha deciso 
che la pubblicit� dei listini deve essere piena 
(ed ha, per tale motivo, annullato la decisione 2/54), 
ha consentito al Governe Italiano di raggiungere gli 
scopi per cui l'impugnativa era stata proposta. 
La vittoria giudiziale del Governo ricorrente � stata 
piena, per quanto siano state dalla Corte disattese le 
censure mosse contro la decisione 1/54, perch�, non 
solo � stato riaffermato -come si � detto -l obbligo 
del pieno rispetto dei prezzi di listino, rna � stato 
deciso che << anche qualora siano consentite vendite 
a prezzi inferiori a quelle di listino, esse non sono 
consentite sul mercato italiano. Il paragrafo 30, dunque, 
vieta, nella specie, di estendere al mercato italiano 
il gioco degli scarti rispetto ai listini. E poich� 
la decizione 2/54, disconosce questo divieto essa 
viola una norma giuridica relativa all' applicazi�ne 
del Trattato �. 

La Corte di Giustizia, come abbiamo gi� accennato, 
ha affermato che la decisione 1/54, non viola 
le disposizioni del Trattato della Comunit�, n� quelle 
concernenti l~obbligo della pubblicit� dei listini. 

�.La decisione 1/54 -ha dichiarato la Corte a 
proposito della pubblicit� -non fa venir meno 
l'obbiigo della pubblicazione; al contrario, lo mantiene 
esplicitamente. Non �, pertanto, fondata l'obiezione 
che la decisione leda le norme relative alla pubblicit� 
dei prezzi e che essa intacchi il principio 
della pubblicit� quale mezzo destinato ad impedire 
le pra.tiche vietate. L'appunto ehe la decisione 2/54 
ammette gli scarti e dispensa le imprese, nei limiti 
da essa previsti, dalle pubblicazioni di un nuovo 
listino, va esaminato in relazione all'aderenzo di 
detta decisione alle disposizioni del Trattato; tale 
appunto non pu�, in ogni caso, essere fatto per la 
decisione 1/54, la quale non muta in nulta il principio 
della pubblicit� �. 

Questa affermazione della Corte di Giust�r:ia ha, 
per lo meno, il merito di fugare, in gran parte, un 
.equivoco indubbiamente ingenerato dal testo della 
decisione J /54. 

Quando si dichiara che il venditore, in un duplice 
gruppo d'ipotesi, pu� applicare prezzi e condizioni 
che � si discostino da quelli previsti nel S'UO listino �, 
gi� si ammette e si preve�e uno strappo al principio 
della pubblicit� piena e rigorosa. N � val3 aggiungere 
-sempre nella decisione 1/54 -che � tali 
eccezioni e scarti restano per altro, soggetti ai limiti 
risultanti dalle regole relative alla pubblicit� �eiprezzi 
�, quando, poi, nella decisione 2/54 -che 
� conseguente alla prima e che di questa � in �gran 
parte applicazione -si stabiliscono, invece, norme 
di ampia dispensa dalla pubblicit� per �le eccezioni 

dei listini cos� gravemente compromesso dalla deci-e gli. scarti �. 

I

I 3 


-18


Perci�, la preoisazione della Corte ha avuto per 
effetto di -svuotare la deoisione 1}54, di una parte 
notevole del suo oontenuto di pericolosit� ohe era 
appunto quello di arnraettere << soarti ))' ai prezzi di 
listino ohe non fossero soggetti all'obbligo della preventiva 
pubblicazione. 

Dieiarno << di una parte notevole >> e non di tutto 
il oontenuto peroh�, se da un lato, la. Corte ha stabilito 
ohe <<la deoisione 2}54, � incornpatibile con il 
Trattato nella misura in oui essa perrnette alle irnprese 
di praticare uno scarto rnedio in pi� od in 
meno, fra i prezzi eff etti1Jamente applica.ti e i prezzi 
pubblicati, senza preventiva pubblicazione delle modifiohe 
ai listini>!, d'altra parte ha legittimato l' equivoco 
concetto introdotto dall'Alta Autorit� nella deoisione 
1}54, di transazioni oosidette singolari o pi� 
precisamente (ed ancor pi� perioolosarnente), di << transazioni 
non previste dal listino >>, 

Ora, per questo gruppo di transazioni, non � evidentemente 
concepibile una preventiva pubblicazione 
di listini per la contraddizione che nol consente. 
Ecco, allora, la. via aperta a molte disoriminazioni. 

In sostanza, la. pubblicit� piena, secondo la pro


nunzia della Corte vale per gli scarti (ed il principio 

affermato � gi� importantissimo), ma non vale per 

le << eccezioni !>, cio� per le transazioni o. d. singolari. 

La difesa del Governo Italiano si � molto adoprata 

per contestare l'ammissibilit� -in via generale 


di << transazioni ohe non rientrino fra quelle previ


ste dai listini i>. L'Alta Autorit� avrebbe dovuto, 

semmai, con maggior cura, prevedere singoli gruppi 

di tali contratti (come ad esempio quelli per pub


bliche aggiudicazioni), ma non introdurre il criterio 

generale in questione senza, per di pi�, dare alcuna 

indicazione di massima per la definizione di tale 

categoria. 

Mancando, appunto, ogni criterio di definizione 

delle transazioni o.d. singolari � ben di scarsa effi


cacia il precetto stabilito dall'Alto Autorit� -sem


pre nella decisione 1/54 -ohe l'impresa debba �giu


stificare n ohe il contratto concluso a prezzi diversi 

da quelli di listino, ha carattere singola.re. 

Baster� una certa avvedutezza e furberia dello 

imprenditore nella compilazione dei suoi listini, ba


ster� omettere alcuni elementi tecnici non essenziali 

per far apparire extra ordinem un contratto ohe, in 

realt�, non lo � e per poter quindi operare, con rela


tiva sicurezza, quelle discriminazioni ohe l'art. 60, 

paragrafo 1 del Trattato vieta, invece, cos� rigorosa


mente. Nel migliore dei oasi -e a differenza di 

quanto avveniva per effetto del pi� saggio sistema 

adottato anteriormente ohe tali oategorie di contratti 

non ammetteva -si apriranno fra l'Alta Autorit� 

e le imprese numerose e sottili controversie per sta


bilire se una transazione sia singolare o no, contro


versie per le quali mancher� all'Alta Autorit� stessa 

ogni sicuro punto d� riferimento. 

L'ammettere una deviazione dei prezzi di listino 

per le transazioni o. d. singolari �, per quanto ri


guarda il pericolo delle discriminazioni, sicuramen


te pi� grave ohe lo stabilire la legittimit� degli scarti 

in misura uguale alle transazioni comparabili. Infat


ti -come p,a, pure, ritenuto la Corte -la. compa


rabilit� pu� essere valutata. in base ad un elemento 

obbiettivo e controlla.bile: la situazione del rneroato. 

Invece, il carattere singolare della tronsazione � ben 

difficile a determinarsi: si dovr� tener conto delle 
particolari oiroostanze in cui essa � stata conclusa 
-afferma la Corte -ma a quali prinoipi direttivi 
ci si potr� riferire~ 

La Corte di Giustizia, poi, ha solennemente e 
chiaramente affermato -come abbiamo gi� visto il 
principio della pubblicit� obbligatoria e pre


1

ventiva dei listini dei prezzi esatti e delle condi8; 
zioni di vendita, e ci�, sia per motivi di diritto pubblico 
(peroh� la pubblicazione dei listini � tassati' 
vamente ilnposta dal Trattato pm� informare le im


,

prese della Comunit�), sia per motivi di diritto pri,


1

vato, dato ohe i listini costituiscono -oome si � 
visto -<<offerte a contrattare n. 
La Corte, seguendo le tesi sostenute dalla difesa 
del Governo I ta.liano ricorrente, ha disatteso le argo


1

mentazioni pi� o meno speciose della difesa dell'Alta 
Autorit� la quale oredeva di potersi arrogare la pi� 
ampia potest� circa la pubblicit� aei prezzi e di 
poter -nientemeno -� prescrivere secondo il suo 
libero apprezzamento ci� ohe deve essere pubblioato 
e oi� che non ha da esserlo>>. Con questo sistema ha 
osservato la Corte -si pu� anche giungere <<a 
porre nel nulla il principio della pubblicazione obbligatoria 
(principio previsto dal Trattato) >>. 

La difesa dell'Alta Autorit� -infatti -interpretava 
l'espressione contenuta al n. 2 dell'art. 60 
(relativa alla pubblicit� dei listini) dans la m�sure 
et dans les formes pr�scrites par la Haute .A.utorit� 
nel senso ohe Essa, Alta Autorit�, avesse il 
potere disorezionale di fissare addirittura il contenuto 
dei listini e le indicazioni relative ai prezzi. 


Era questa -a parere della difesa del Governo 
Italiano -un'interpretazione arbitraria ad erronea 
del detto inciso dell'art. 60, n. 2 e, per di pi�, 
oontraria ai fini per i quali il Trattato ha disposto 
la pubblicit�. 


Il potere disore.<:ionale dell'Alta Autorit� deve 
essere eseroitato nel pubblico interesse della sicura 
conoscenza da parte dei compratori e dei venditori 
dei prezzi di listino e non pu� essere deviato in 
modo da distruggere la funzione dei listini stessi. 


Il concetto di prezzo � un oonoetto giuridicamente 
e commercialmente unitario; vari elementi oonoorrono 
a deterrriinarlo. Tutti questi elementi, niuno 
escluso, debbono essere resi pubblici senza riserva, 
omissioni od eccezioni. 


L'inoiso in questione non pu� essere interpretato 
che nel senso ohe all'Alta Autorit� spetta di prescrivere 
le modalit� e le forme delle pubblicazioni 
e cio�,� come ha esemplificato la Corte di Giustizia: 
fissare, ad esempio, il termine entro il quale avr� 
vigore il nuovo listino, precisare che certi ribassi quale 
quello di seconda scelta -devono essere indicati 
nel listino, decidere se le spese d'imballaggio 
devono essere pubblicate oppure no. 


Ma. non potrebbe, invece, ad esempio, l'Alta Autorit� 
disporre ohe siano pubblicati S.Qlo prezzi indicativi 
e non prezzi esatti ohe costituiscono . .il .oon"' 
tenuto di una vera e propria << offerta a contrattare n. 


La difesa dell'Alta Autorit� aveva, poi, ritenuto 
dover sostenere ohe le informazioni sugli scarti praticati 
sui prezzi di listino stabilite dalla decisione 
3/54, potessero sostituire il regime di piena pubblicit� 
dei listini dei prezzi. L'equivoco era evidente; 



\ -19


altra cosa sono le informazioni ex post (dirette all'Alta 
Autorit�) sugli scarti praticati le quali servono 
per il controllo delle transazioni gi� avvenute 
e per reprimere le violazioni delle norme imperative 
del Trattato e per l'applicazione delie eventuali sa-nzioni 
ed altra cosa� � la pubblicazione dei listini rivolta 
al pubblico -che ha, sempre, scopi preventivi 
e, cio� quelli di evitare le discriminazioni e di 
determinare i prezzi veri a cui le imprese sono disposte 
a. vendere. 

La Corte di Giustizia ha dato, poi, esauriente 
risposta e smentita alte altre argomentazioni -che 
chiameremo di contorno e di giustificazione del nuovo 
provvedimento -dell'Alta Autorit�. 

Risulta che E'ssa � stata addotta ad allontanarsi 
dal precedente sistema di pubblicit� rigida dei listini 
da una contingenza di mercato: la, tendenza al ribasso. 
ll'u osservato dalla difesa del Governo Italiano 
che non � certo un buon sistema adottare provi1edirnenti 
che producono conseguenze per un tempo 
indeterminato, a motivo di circostanze passeggere 
e, del resto, gi� superate. Ci� costituisce un tipico 
vizio della volont� di chi ha emanato ii provvedimento 
amministrativo. 

D'altra parte, poi, la situazione del mercato al 
ribasso non !Jiustificava in alcun modo la soppressione 
della pubblicit� obbligatoria dei listini. Per 
il caso di crisi o di perturbazioni del mercato -ha 
rilevato opportunamente la Corte di Giustizia. il 
Trattato conferisce all'Alta Autorit� svariati poteri 
che Essa, evidentemente, non ha, avuto presente 
al tempo dell'emanazione della decisione 2/51 e, 
cio�, quelli di cui agii articoli 60, n. 2, in fine, 61, 
63, 58, 59, ecc. 

L'Alta Autorit� giustificava, di poi, l'abbandono 
del vecchio sistema di pubblicit� con la necessit� di 
evitare il pericolo di intese fra produttori, pericolo 
che sarebbe stato inerente al regitne precedente. 

Ma, a parte il fatto che, per evitare le intese, l'Alta 
Autorit� pu� intervenire con mezzi ad hoc, previsti 
dal Trattato, si rilev� che le intese erano possibili 
anche con l'adozione dello scarto medio sui prezrti 
di listino e che gi� tali intese si erano verificate sotto 
il nuovo regitne... E la Corte di Giustizia fu, pure 
di questo avviso. 

Questa ha disatteso, infine, l'a-rgomento addotto 
nei �considerando n, della decisione 2/54, secondo 
cui il principio della pubblicit� deve essere compatibile 
con la libera formazione dei prezzi dell'acciaio. 

Ma quando mai la pubblicit� piena dei listini 

� stata di ostacolo �alla lihera formazione dei prezzi �~ 

Le imprese possono fare i prezzi che vogliono; sol


tanto debbono essere tenute a modificare i listini 

ogni qualvolta intendano modificare i prezzi. Ci� 

per il raggiungimento pieno delle finalit� per le 

quali la pubblicazione dei prezzi � stata disposta. 

E cos� l'art. 1 della decisione 2154 dell'Alta Auto


rit� � stato annullato dalla Corte di Giustizia che 

lo h:a considerato come violatore di norme essenziali 

del Trattato. 


Questi principi fondamentali sono stati applicati 
dalla Corte di Giustizia -come si � visto -poi, 
per l'interpretazione del paragrafo 30, n. 2, della 
Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie, 
riguardanti le industrie italiane. Qui l'osservanza 

dei prezzi di listino � rigorosissima. Nessuno scarto 
dai medesimi � stato ritenuto lecito. La protezione 
speciale delle nostre industrie rester� integra durante 
tutto il periodo transitorio. 

Merita di essere ricordata, a termini di questo 
commento della sentenza della Corte di Giustizia, 
una questione di carattere pregiudiziale che era stata 
sollevata dalla Difesa del Governo Italiano sulla 
legittimit� della decisione 2/54, in relazione al disposto 
del paragrafo 30, n. 2, delle Norme ~l'ransitorie. 

L'art. 60, n. 2, del Trottato prescrive all'Alta 
Autorit� di udire il Comitato Consultivo per tutto 
quanto riguarda la pubblicit� dei listini e, cio�, per 
ogni scopo sia di carattere generale che particolare 
per cui la pubblicit� � stata disposta. 

Tra gli scopi di carattere particolare, vi Il indubbiamente 
quello della speciale protezione del mercato 
italiano di cui al paragrafo 30, n. 2, pi� volte 
citato. � 

Orbene, il Comitato Consultivo, richiesto con 
grande ed inspiegabile fretta dall'Alta Autorit� di 
espritnere il suo parere, dichiar� di non aver potuto 
pronunziarsi, per mancanza di tempo materiale 
sulla questione della particolare protezione delle 
indus~rie italiane e, particolarmente, sulla questione 
del diritto di veto che spetta al Governo 
Italiano circa ogni deviazione dai prezzi indicati 
dai listini. 

�, quindi, mancato il parere del Comitato Con~ 
sitltivo su un punto importante riguardante la modifica 
del regime di pubblicit� dei prezzi. 

La Difesa del Governo Italiano trasse da ci� le 
conseguenze che il provvedimento de quq era nullo 
per difetto di elemento essenziale o, quanto meno, 
non opponibile al Governo Italiano. � 

Tuttavia la Corte di Giustizia ha creduto di dover 
respingere tale eccezione pregiudiziale, affermando 
eh-e il Comitato Consultivo era stato regolarmente 
consultato. Apprezzamento, dunque, di puro fatto 
che, con ogni rispetto, non ci sembra basato su 
dati esatti. 

CESARE ARIAS 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Imposte dirette Riscossione 
-Sospensione della esecuzione -Ricorso 
all'intendente -Impugnativa. (Consiglio di Stato, 
Se~. V, 6 ottobre 1950, n. 1029 -Est. Scotto -Cagnoli 
c. Intendenza di Finanza, in �Giurispr. Compl. 
Cass. �, Sez. Civ., 1951, I, 844, con nota contraria di 
Scandale). 

Nelle controversie previste dall'art. 72 della 
legge sulla riscossione delle imposte dirette (T. U., 
17 ottobre 1922, n. 1401), la giurisdizione del 
Consiglio di Stato non pu� invocarsi se non per 
la tutela degli interessi legittimi. 

Nella fase dell'esecuzione per debito d'imposta 
il contribuente ha, di regola, soltanto un interesse 
legittimo che le operazioni dell'esattore si svolgano 
regolarmente. Non attengono invee() alla 
regolarit�. delle operazioni dell'esattore-le controversie 
relative all'accertament.o dell'imposta -o~ 
all'individuazione del debitore d'imposta, le quali 
concernono diritti soggettivi perfetti e investono 
la cognizione del giudice ordinario. 

Gli amministratori di societ�., i quali lamentano 

che erroneamente sono stati dichiarati responsa



-20


bili per il debito d'imposta della societ�, ai sensi 
dell'art. 16 del D. L. 27 maggio 1946, n. 439, sollevano 
una controversia., la quale, sebbene sorga 
durante l'esecuzione, attiene tuttavia all'individuazione 
del soggetto d'imposta ed � pertanto 
soggetta alla giurisdizione del Tribunale. 

L'accertamento compiuto dagli uffici finanziari 
sul requisito richiesto dal suddetto art. 16 della 
notevole sproporzione fra capitale sociale e reddito 
accertato, ha carattere tecnico o empirico, 
ma non importa esercizio di potere discrezionale, 
esulandovi ogni valutazione del pubblico interesse 
e non essendo ragioni di' pubblico interesse ad 
influire sulla determinazione dell'Amministrazione. 

(Sez. Unite, 16 ottobre 19.33, n. 3394. relatore Di Liberti, 

Ubaldi c. Intendenza di Finanza di Roma; stessa 

controversia. 

L'art. 72 della legge sulla riscossione delle imposte 
dirette esclude il controllo del giudice .ordinario 
e ammette quello della pubblica amministrazione 
sulla legittimit� degli atti esecutivi del1'
esattore. 

Pertanto contro le decisioni dell'Intendente di 
Finanza il contribuente non ha un diritto soggettivo 
perfetto, ma solo un diritto affievolito in 
puro interesse legittimo. 

Restano escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 
72 le controversie relative non gi� alla legittimit� 
e regolarit� dell'esecuzione, ma all'esistenza 
del debito d'imposta. 

Pertanto � di competenza del giudice ordinario 
la controversia con la quale gli amministratori di 
societ� negano l'applicazione nei loro confronti 
dell'art. 16 del D. L. 27 maggio 1947, n. 439, e 
quindi la loro condizione di debitori d'imposta. 

1. 
-In sen.so conforme si vedano: 
Sez. V del Consiglio di Stato, 29 dicembre 1950, 
n. 1350 e 14 aprile 1951, n. 350; S. U., 30 ottobre 
1951, n. 2655. 
Con gueste decisioni e con quelle, di cui si sono 
innanzi riportate le massime, la Corte di Cassazione 
e il Consiglio di Stato "fi,anno risolto un'unica complessa 
controversia. 

Non avendo la societ� pagato l'imposta di contingenza 
accertata a suo carico, l'esattoria notific� 
avviso di mora a varie persone, che avevano ricoperto 
la carica di amministratore della societ�, per 
la loro responsabilit� solidale stabilita dall'art. 16 
del R. D. L. 27 maggio 1946, n. 436. Ciascuno di 
costoro propose ricorso amministrativo per proprio 
conto all'Intendenza di Finanza, a norma dell'art. 72 
del T. U. per la riscossione delle imposte dirette, 
lamentando le errata applicazione dell'art. 16; e indi 
contro i provvedimenti di rigetto adottati dall' I ntendente 
di Finanza propose ricorso giurisdizionale al 
Consiglio di Stato. 

Nelle decisioni massimate Consiglio di Stato e 

Cassazione concordano nell'ammettere il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo. 

Le Sezioni Unite prendono per� le mosse da una 
indagine, che rispetto a quella �di giurisdizione ha 
carattere preliminare: quale sia cio� l'ambito di 
applicazione dell'art. 72 del T. U. per la riscossione 

delle imposte dirette; in quali casi e a chi sia consentito 
il ricorso all'Intendente di Finanza. 

Secondo l'art. 72, il ricorso all'Intendente � concesso 
al �contribuente che si creda gravato dagli atti 
dell'esattore �. 

� stato ritenuto che non possono con il suddetto 
ricorso essere sollevate le questioni relative al debito 
d'imposta, che sorgono in sede di accertamento, possono 
invece essere proposte le qitestioni relative alla 
esecuzione,� che sorgono nel corso dell'azione esecutiva. 


In particolare, sia pure con una qualche perplessit�, 
finora � stato ritenuto che possono avvalersi 
di tale ricorso coloro che sono responsabili dell'imposta 
solidalmente con il debitore principale: 
parenti ed affini entro il terzo grado, proprietari di 
mobili soggetti a privilegio fiscale, cessionario di 
esercizio commerciale, eredi, affittuari, terzo possessore 
(SCANDALE: La riscossione delle imposte 
dirette, Napoli, 1950, p. 462, 466 e in via generale 


p. 504; si vedano anche i precedenti giurisprudenziali 
citati dallo stesso autore; LA TORRE: Ood. esat_
toriale, Padova, 1936, val. I, p. 238). 
La sentenza qui annotata delle Sezioni Unite si 
� invece discostata da questo indirizzo dottrirJ,ario I 
e giurisprudenziale, poich� per una categoria di 
resp_onsabili d'imposta, qual'� quella degli ammini


i
i
l:

stratori di societ� ha ritenuto non applicabile l' articolo 
72. Questo nuovo orientamento pu� essere basato 
su un'interpretazione letterale della norma e anche ij'/. 
su ragioni logiche. 

fici

Secondo un'interpretazione strettamente letterale 
dell'art. 72, parlare di cc contribuente gravato degli I atti esecutivi n, induce a pensare che sia certo e defiw 
nito il titolo del debito d'imposta e si controverta 

W:~~ 

solo degli atti esecutivi. E da un punto di vista logico f 
la controversia sollevata da chi neghi di essere responI 
sabile dell'imposta attiene all'accertamento dell'obbli~ 


, 
gazione tributaria, alla determinazione cio� di uno ,

I

degli elementi (soggetti) dell'obbligazione tributaria. & 
Peraltro sembra a noi che ben pi� valide ragioni 
poss.ono invocarsi a sostegno dell'indirizzo pi� antico. 

I 

I privilegi fiscali o la responsabilit� solidale dei 

I

responsabili d'imposta vengono in considerazione 
in sede di esecuzione; e in effetti � il testo unico per 
la riscossione delle imposte dirette a prevedere e 
disciplinare i casi pi� frequenti di privilegio fiscale 

I

o resvonsa,bilit�, solidale. 
L'iscrizione a ruolo del debitore principale esplica I la sua efficacia anche nei confronti del responsabile 

~ 

d'imposta ope legis (a proposito del cessionario di 
azienda vedasi SCANDALE, op. cit., con p. 498, con ~ 

~,,

richiami giurisprudenziali; QUARTA: Oomm. impo


f.:'. 

t:=

sta di R. M., 3a ediz., val. III, p. 130; vedasi anche f-J 

per gli amministratori di societ� e in generale S. U., 1:: 

9 febbraio 1952, n. 322, in <c Rass. dell'Avvocatura n, 

p. 105), quindi senza bisogno di uri atto formale di 
accertamento dell'amministrazione finanziaria, in 
I

base a notifica dell'avviso di mora da parte dell'esat


f@

toria. 

� vero che il responsabile d'imposta, contesta'i'fdo--
a 
tale sua posizione giuridica, solleva una questione 
d'imposta, pone in discussione il suo debito tributa


~}

rio; ma non pu� nemmeno negarsi che tale controversia 
sorge in sede di esecuzione. E da un punto ' 
di vista sistematico bisogna dire c~e, parlandosi del ' 

'

I 


i::" 

-21


responsabile d'imposta (almeno di quelle che sono 

le figure tipiche e generali di responsabile d'imposta), 

nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette 

e consentendosi ivi all'esattore di agire esecutiva


mente contro di esso, l'art. 72 dello stesso testo unico 

non ha potuto non comprendere fra le controversie 

che possono proporsi contro gli atti esecutivi anche 

quelle sollevate dal responsabile di imposta. 

In quanto egli � responsabile dell'imposta solidal


mente con il debitore principale e in quanto pone 

una controversia d'imposta, l'art. 72, lo considera 

come contribuente con tutte le conseguenze inerenti 

a tale posizione giuridica; in quanto poi il suo ob


bligo viene in considerazione in sede di esecuzione, 

lo stesso art. 72, assoggetta le controversie relative 

all'esistenza di tale obbligo al procedimento concesso 

al contribuente per l'opposizione agli atti esecutivi. 

2. A parte questa indagine preliminare svolta 
nella sentenza delle Sez. Unite, sull'ambito di applica.
zione dell'art. 72, Oassazione e Oonsiglio di Stato, 
concordano poi nel distinguere le controversie che, pur 
sorgendo in sede di esecuzione, sollevano una questione 
d'imposta e quelle relative alla regolarit� degli 
atti esecutivi, attribuendo alla cognizione del giudice 
ordinario le prime, alla cogni~ione del giudice amministrativo 
le altre. 
Secondo il ragionamento seguito, il criterio per 

risolvere la questione di giurisdizione � in questa 

materia quello generale della distinzione fra diritti 

soggettivi e interessi legittimi, e mentre nelle prime 

delle suddette controversie viene in discussione la 

lesione di un diritto soggettivo, nelle seconde verrebbe, 

invece, in discussione la violazione di un interesse 

legittimo, in correlazione con l'interesse pubblico alla 

regolarit� degli atti esecutivi e con i poteri ricono


sciuti a tale scopo all'Intendente di Finanza dal


l'art. 72. 

In senso conforme si vedano anche: Oonsiglio di 

Stato, Sez. V, 14 febbraio 1941, in Giurispr. Ital. �, 

1942, III, 34, con nota di Papaldo; 5 dicembre 1941, 

ivi, III, 165. 

In dottrina, invece, si ammette la giurisdizione 
del Oonsiglio di Stato in tutte le controversie, che 
in base all'art. 72 sono demandate all'esame dell'Intendente 
di Finanza, ritenendosi che ricadano. 
nell'ambito di applicazione di q'l,f,esta norma sia 
quelle d'imposta (dei responsabili d'imposta) sia 
q�elle relative alla regolarit� degli atti esecutivi 
Questa tesi, data per pacifica da alcuni autori {SCANDALE, 
op. cit., p. 520; LA TORRE, op. cit., p. 245; 
�SERA: Riscoss. imp. dir., Roma, 1897, p. 221), 
� stata sviluppata dal PAPALDO (Giur. It. 1942, 
III, 34, in nota alla decisione della Sez. V, 14 febbraio 
1941, innanzi citata), e dallo ScANDALE 
(Giur. Completa Corte di Cass., 1951, I, 816, in 
nota alla stessa decisione della Sez. V, 6 ottobre 

1950). 

Secondo lo Scandale, la competenza del Oonsiglio 
di Stato � una vera e propria competen.za esclusiva 
estesa quindi alla tutela dei diritti soggettivi oltre 
che degli interessi. Il Papa!do, invece, non giunge 
a quelle estreme conseguenze, ma ritiene che la giu


mira a tutelare, all'Intendente di Finanza � statariconosciuta 
'Un'attribuzione amministrativa con esclusione 
(per lo meno finch� non interviene il pagamento), 
di ogni infiuenza del giudice ordinario; e il 
contribuente mira ad ottenere dal Co.nsiglio di Stato 
un sindacato di legittimit� sul provvedimento dell'Intendente, 
al fine di stabilirne la corrispondenza 
al pubblico interesse e in caso contrario ottenerne 
l'annullamento. 

Come si vedr3, la questione di giurisdizione dell'art. 
72 d� luogo a non poche incertezze e perplessit�. 
Noi riteniamo che per l'esatta soluzione di 
essa non � possibile allontanarsi dal principio generale 
basato sul duplice criterio dell'esistenza di diritti 
soggettivi perfetti e interessi legittimi, in ci� concordando 
con le affermazioni di principio contenute 
nelle decisioni delle Sez. Unite e del Consiglio di 
Stato. 

Ci sembra, invece, che qualche osservazione si 
possa fare sulle conclusioni cui si � pervenuti nelle 
suddette decisioni, e che una rigorosa applicazione 
del principio generale direttivo porti a dover riconoscere 
la competenza del giudice ordinario non 
solo per le questioni d'imposta, ma anche per le 
questioni relative. alla regolarit� degli atti esecutivi. 

3. � bene tenere presente che le controversie previste 
nell'art. 72 sorgono e si agitano fra l'esattore, 
nell'esecuzione del servizio di riscossione ad esso 
affidato, e il contribuente. 
Considerate in questi termini e in questi lirniti 
le controversie; non vi � dubbio che vengano in discussione 
solo diritti soggettivi: si pu�, anzi, dire 
di pi�, che non � configurabile nei confronti dello 
esattore, un'ipotesi di interessi legittimi. 

Le norme della legge di riscossione, che disciplinano 
il procedimento di esecuzione fiscale, mirano 
in sostanza a potenziare l'azione dell'esattore, attribuendo 
agli atti compiuti e al procedimento seguito 
dall'esattore, alcune prerogative e alcuni caratteri 
degli atti amministrativi. Gli atti dell'esattore sono 
assistiti dalla presunzione di legittimit� e sono muniti 
di esecutoriet�; essi, inoltre, sono concatenati in 
un unico procedimento, sicch� il privato non pu� 
agire se non dopo e in opposizione dell'atto terminale 
del procedimento, mediante azione che concretamente 
non pu� non essere quella di risarcimento 
dei danni. Avendo riguardo al risultato pratico di 
questa disciplina legislativa, � stato in dottrina e in 
giurisprud.enza osservato che in tale modo si viene 
ad imporre al privato l'onere del solve et repete 
nei confronti degli atti dell'esattore a.llo stesso modo 
che nei confronti dell'accertamento fiscale. 

Tuttavia � le prerogative riconosciute dalla legge 
agli atti dell;esattore non escludono: 
1) che tali atti incidono su diritti soggettivi del 
contribuente; 

2) che l'esattore � e resta un privato, concessionario 
di pubblico servizio, sicch� nei suoi confronti 
non � concepibile una tutela degli interessi legittimi, 
ma solo la tutela dei diritti soggettivi, nei modi enei 
limiti stabiliti dalla legge: 

Uno dei rimedi che la legge concede al contribuente 

I 
I 
risdizione di legittimit� del giudice amministrativo � il ricorso amministrativo all'Intendente di Finanza.I si estenda a tutte le controversie dell'art. 72, perch� Ma, dopo ci� che si � detto, � agevole desumere quali 
in vista dell'interesse pubblico, che questa norma siano il contenuto e i termini della contestazione, 


-22



che viene portata all'esame dell'Intendente, riguardo 
sia ai soggetti, fra i quali la contestazione si agita 
(contribuente ed esattore), sia all'oggetto di essa (il . 
diritto soggettivo del contribuente, che si pretende 
leso dagli atti esecutivi dell'esattore). 

Oltre tutto la dizione dell'art. 72 non lascia dubbi 

�� in proposito, essendovi stabilito che pu� proporre 
il ricorso amministrativo cc il contribuente che si 
creda gravato dagli atti dell'esattore�. 
L'altro rimedio � quello dell'azione giudiziaria 
per i danni derivanti dalla procedura esecutiva, 
una volta che questa sia condotta a termine (art. 73). 
Sicch� in definitiva il contribuente, a tutela del 
suo diritto soggettivo e contro gli atti lesivi dell' esattore, 
ha a sua disposizione due rimedi che si integrano 
e si completano a vicenda: il ricorso amministrativo 
durante la fase della procedura esecutiva; 
l'azione per risarcimento dei danni, una volta condotta 
a termine la procedura di esecuzione. 
A ben vedere, dal raffronto fra gli artt. 72 e 73 
� dato ricavare un qualche elemento utile a conforto 
di tale sistema. 
Innanzitutto, come per l'art. 72 il ricorso amministrativo 
pu� essere ,proposto tlal <e contribuente che 
si creda gravato dagli atti dell'esattore�, cos� per 
l'art. 73, l'azione di risarcimento dei danni � proposta 
dalle <e parti che si ritenessero lese dagli atti 
esecutivi dell'esattore �. Si tratta in sostanza della 
stessa materia che forma oggetto sia del ricorso amministrativo, 
sia dell'azione giudiziaria. 
In secondo luogo, dopo che l'art. 72 concede al 
privato il ricorso amministrativo, ci sembra sintomatico 
l'art. 73, l� dove prevede che allo stesso privato, 
contro gli stessi atti esecutivi e per le stessa 
lesione spetta inoltre, l'azione giudiziaria per il 
risarcimento dei danni, venendo cos� a confermare 
che i due rimedi, quello amministrativo e quello 
giudiziario, si integrano e si completano a vicenda. 

4. In genere, per suffragare la tesi della giurisdizione 
del Consiglio di Stato, si � avuto riguardo 
ad un altro aspetto della questione, cio� alla posizione 
e alla funzione dell'Intendente di Finanza in 
materia di riscossione delle imposte dirette, nonch� 
ai poteri allo stesso Intendente attribuiti per il ricorso 
gerarchico. Senonch�, sembra a noi, che anche lo 
esame di questo profilo della questione porti a ribadire 
il sistema, schematicamente delineato nel numero 
precedente. 
� pacifico che il ricorso amministrativo del contribuente 
come l'esame, che ne � demandato all'Intendente, 
mirano ad assicurare la legittimit� e la regolarit� 
deqli atti esemttivi. Ma mentre per noi, come 
risulta dal numero precedente, trattasi di istituto 
predisposto dal legislatore per la tutela e la salvaguardia 
del contribuente, secondo la corrente dominante 
l'istituto mirerebbe a salvaguardare un interesse 
pubblico, volto, per l'appunto, ad assicurare 
la legittimit� e la regolarit� della procedura di esecuzione; 
l'Intendente di Finanza sarebbe preposto 
a realizzare un interesse pubblico, e, per quel che 
concerne il contribuente, il ricorso gerarchico nli 
consentirebbe non gi� di far valere un suo diritto 
soggettivo nei confronti dell'esattore, ma di far valere 
un interesse legittimo, nei confronti dell'Intendente 
di Finanza, per la salvaguardia del suddetto 

interesse pubblico. La tesi, come si � detto innanzi, 
� sviluppata, sopratutto, dal PAPALDO, op. cit., 
anche il Consiglio di Stato, nella decisione innanzi 
riportata, parla di interesse legittimo alla regolarit� 
degli atti esecutivi, pur dando, com.e .si � 'Disto, a 
questo interesse legittimo un contenuto pi� limitato. 

� questa un'impostazione, sulla quale non ci 
sembra di poter convenire e che richiede alcune rettificazioni. 


Innanzi tutto, pur essendo vero che la legge per 
la riscossione delle imposte dirette � ispirata alla 
salvaguardia di un preminente interesse pubblico, 
tuttavia � da aggiungere che questo non lo si pu� 
intendere nel senso e con l'estensione voluta dalla 
corrente dominante. L'interesse pubblico cui la legge 
si ispira � quello di una sollecita azione esecutiva, 
non intralciata da opposizioni def atigatorie. Ma 
un tale interesse pubblico non consente il sacrificio, 
la violazione o comunque l' aff�evoli1nento del diritto 
soggettivo del contribuente, che �, quindi, e resta 
il limite al suddetto interesse pubblico e all'azione 
esecutiva dell'esattore. Sicch�, venendo a parlare 
della legittimit� e regolarit� degli atti esecutivi, le 
quali sono richieste appunto per la tutela del diritto 
soggettivo del contribuente, ci sembra evidente che 
non l'interesse pubblico sia in gioco, ma il diritto 
soggettivo del contribuente. Se si vuole una conferma 
di ci�, basti osservare che le questioni sollevate col 
ricorso amministrativo non pongono affatto in discussione 
l'interMse pubblico, ma concernono soltanto 
la violazione dell'altrui diritto soggettivo: sono, cio�, 
unicamente quelle questioni che ogni debitore pu� 

prospettare davanti al giudice ordinario e che, nel 
caso di azione esecutiva esattoriale, il contribuente 
pu� avanzare in sede amministrativa in attesa di 
farle valere, poi, davanti al giudice ordinario. 

Una seconda osservazione consente di precisare 
pi� concretamente la posizione e la funzione dello 
Intendente di Finanza, sia in genere, in materia 
di servizio esattoriale, sia, in particolare, a proposito 
del ricorso amministrativo. Indubbiamente spettano 
all'Amministrazione funzioni di sorveglianza 
sull'andamento del servizio esattoriale, che � servizio 
pubblico dato in concessione all'esattore. Ma, 
avviata la procedura esecutii�a nei confronti del contribuente, 
non � gi� l'andamento del servizio pubblico, 
che viene in discussione; vengono, invece, 
in discussione diritti ed obblighi inerenti a quella 
determinata procedura esecutiva, che, non bisogna 
dimenticare, sostituisce o si interseca e comunque 
si modella su quella esecutiva normale svolta per 
tramite degli organi giudiziari. Nella procedura di 
esecuzione esattoriale l'Amministrazione, e per essa 
l'Intendente di Finan.za, assume in base al ruolo 
d'imposta. posizione di titolare di un diritto di credito 
(credito d'imvosta), che non cessa di essere tale 
per le particolari garanzie e i particolari privilegi 
da cui � a.~sistito per la riscossione; l'esattore assume, 
secondo la concezione prevalente, posizione di titolare 
dell'azione esecutiva; il contritncente, infine, 
quella di debitore esecutato. Come si vede, non soloper 
il contribuente, ma anche per l'Amministrazione, 
come infine per l'esattore ricorre l'ipotesi del 
diritto soqaettivo perfetto. Avuto riauardo alla singola 
procedura esecutiva, bisogna dire che, come gli 
atti dell'esattore sono diretti all'esercizio dell'azione 


-23 



~seoutiva, cos� l'azione dell'Amministrazione � di retta 
alla tutela ed alla realizzazione del diritto di credito, o 
comunque si ispira a questa posizione .Qiuridica 
dell'Amministrazione, di titolare cio�, del credito 
d'imposta. Oos� ad esempio, nel corso dell'esazione, 

o anche della procedura . esecutiva, � previsto che 
possa l'Amministrazione concedere dilazioni o sgravi, 
che vincolano anche� l'esattore (art. 18 dei Oapitoli 
normali). Questa precisazione giova a comprendere 
meglio la natura dei rapporti fra l'Amministrazione 
e l'esattore, nonch�, per quel che qui 
interessa, il fondamento del ricorso amministrativo. 
L'esattore, come titolare dell'azione esecutiva, pu� 
intraprendere l'esercizio di tale azione, ma non pu� 
disporne, essendo previsto (art. 66 della legge di 
riscossione), che n� egli n� l'agente incaricato della 
riscossione possono sospendere, comunque, gli atti 
esecutivi se non a seguito di pagamento, non altrimenti 
provato che in base a quietanza esattoriale. 
Viceversa spetta all' A mminist1'azione, che � titolare 
del diritto di credito, e per essa all'Intendente, 
di disporre dell'azione esecutiva, annullando o sospendendo 
gli atti esecutivi (art. 72). 
I nf�ne si pu� aqaiungere che, pur essendo vero 
che l'Intendente di Finanza viene dall'art. 72 investito 
di un'attribuzione esclusiva, tuttavia questa 
non qiustifi.ca, se rettamente intesa, la competenza 
del Oonsi_qlio di Stato, Secondo il PAPALDO, questa 
attrib�zione esclusiva starebbe a rivelare l'esistenza 
�i 1.tn interesse legittimo. Analogamente le Sezioni 
Unite, nella sentenza commentata osservano che in base 
a,lla suddetta attribuzione escfasiva << viene affievolito 
in puro interesse leqittimo >l il diritto del �contribuente. 

Sembra a noi che non sia possibile eauivocare fra 
Preroqative dell'azione esattoria-le e attribuzione dell' 
T ntenilente. La legqe innanzitutto stabilisce, come 
si � visto innanzi, alcune prero_qative nei confronti 
dell'azione esattoriale, non consentendo l'opposizione 
qiudiziale durante la proced1.tra esecutiva, ma 
ammettendo l'azione di danni quando la procedura 
e~ecntiva sia stata condotta a termine. Sta in ci� 
la limitazione che. forse, sarebbe meglio definire 
<< particolare disciplina n del diritto soqqetti1?0 del 
contribuente; e non ci sembra -come ai� si �� detto 
-che e.qRa PO!ISa dar l1.toqo alla s1.tssistenza di 1.tn 
interes51p, leqittimo. 01wnto, poi. all'attribuzione dell'Intendente 
essa va inte.qa sotto un duplice profilo: 
come temr>eramento alle preroaative riconosci1tte 
al7.' Mattore Il, auinili; come rimedio per la tutela 
del diritto der cittailino (vedasi n,. 3), ovvero anche 
come frUJolt� riserbrda all'Ammini.~trazione, a1.tale 
titolare del credito d'imposta, di disporre e sottovorre 
a riesame amministrativo l'azione esecutiva in luoao 
e vece dell'esattore (vedasi innanzi in questo stesso 

paragrafo). 

5. Nell'indirizzo giurisprudenziale del Oonsiqlio 
di Stato non � infrequente una diversa impostazione 
della questione. secondo la quale, ponendosi a base 
dell'indagine il diritto soqqettivo del contribuente, 
si �, peraltro, osservato che esso m.t� essere affievolito 
per i Particolari voteri discrezio'l".ali �ell' I ntendente 
e si � ammes.~a la competenza del ai1tdice amministrativo 
nei ca~i e nei limiti �i tale affievolimento 
(Sez. V, 14 febbraio 1941, in �Giur. It. n, 
1942,":"'III, 34). 
Naturalmente, il principio astratto, cui tale l'indirizzo 
si ispira, non solleva obiezioni, mentre rende 
perplessi l'applicazione di esso, sia che si tratti di 
individuare poteri discrezionali riconosciuti alla 
Intendente, sia che si tratti di determinare i modi 
e i termini entro cui essi operino un affievolimento. 

Come poteri discrezionali dell'Intendente sono 
stati indicati quello di sospendere gli atti esecutivi, 
a norma dell'art. 72, ed anche quello di ridurre un 
pignoramento eccessivo ed oneroso, in analogia di 
quanto dispone l'art. 496, c.p.c. Nella controversia 
che ha dato luogo alle decisioni commentate, le parti 
private ebbero a qualificare come potere discrezionale 
dell'Amministrazione quello di valutare la notevole 
sproporzione fra capitale sociale e reddito accertato, 
sulla base della quale l'art. 16 del D.L. 27 maggio 
1947, n. 439, prevede la responsabilit� solidale degli 
amministratori per il debito d'imposta della societ�. 

A proposito di questo preteso apprezzamento discrezionale, 
la decisione del Oonsiglio di Stato, qui 
commentata, ha avuto modo di osservare che non 
ricorrono n� i caratteri del potere discrezionale, n� 
gli elementi di un affievolimento del diritto soggettivo, 
non essendo dato di ravvisare alcuna incidenza del 
pubblico interesse. 

La decisione merita di essere segnalata per l' esat


ta intuizione dell'affievolimento, che richiede: 

1) l'attribuzione di un potere discrezionale in 

funzione di un interesse pubblico e per la valuta


zione concreta di tale interesse; 

2) il corrispondente concreto sacrifizio dell'al


tr1.ti diritto come � diretta conseguenza dell'esercizio 

di quel potere e della valutazione di quell'interesse. 

In mancanza di uno degli elementi la discrezio


nalit� consentita all'Amministrazione p�� avere 

carattere tecnico o empirico, ma non importa l' affie


1,olimento del diritto soagettivo. 

Ma proprio la suddetta decisione offre il modo 

di osservare che anche rispetto al potere di sospen


sione degli atti esecutivi come al potere di riduzione 

del pianoramento manca la possibilit� di configu


rare un'ipotesi di affievolimento (1). 

A proposito di questi poteri particolari si pu� 

ripetere ci� che si � venuto dicendo in .aenere a pro


vosito della funzione demandata all'Intendente per 

il ricorso amministrativo. La valutazione ammini


strativa dell'Intendente di Finanza, sia nel decidere 

in aenere il ricor.qo del contribuente, sia pi� par


ticolarmente nel disvorre la sospensione degli atti 

esecutivi o la riduzione del piqnoramento non con


cerne l'interesse pubblico, ma concerne l'interesse 

del contribul}nte: anzi le attribuzioni riconosciuteqli 

mirano al rispetto del diritto soggettivo del contri


buente. 

6. Resta da esaminare, se un ricorso qiurisdizionale 
al Oon8iglio di Stato avverso la decisione intendentizia 
sia configurabile sotto il profilo di una competenza 
esclusiva del giudice amministrativo. Per 
(1) Oltre tutto non si � considerato che la sospensione 
la anale va concessa con ordinanza) � provvedimento 
interinale risnetto aII'annullamento, su cui si provoca 
la decit:n'.one deII'Intendente: si tratta di provvedimento 
non definitivo che non pu� essere impugnato davanti 
al Consiglio di Stato. 

-24


escludere tale possibilit� basti osservare che sarebbe nandolo negli schemi tipici di regolamenti di esenecessaria, 
e invece manca, una norma esplicita cuzione, regolamenti autonomi e regolamf'nti di 
che attribuisce una siffatta competenza escl�siva. organizzazione; il potere regolamentare dei mini


E in effetti lo SCANDALB, op. cit., si � basato per 
ammetterla, sopratutto, su considerazioni equitative, 
che potrebbero avere valore de iure condendo 
ma non secondo l'ordinamento positivo. 

Ma le considerazioni dello SCANDALE si prestano 
a una qualche osservazione, che, a nostro avviso, 
da un lato conferma l'opportunit� di mantenere l'attuale 
sistema e dall'altro, nell'ambito di questo, 
costituisce una riprova della esattezza della nostra 
tesi. 

Secondo l'A., fermo restando il principio del solve 
et repete, per gli interes*i di carattere generale, 
ch'esso mira a salvaguardare, dovrebbe, peraltro, 
concedersi al contribuente di potere sottrarsi al rigore 
di un tale principio non solo mediante il ricorso 
amministrativo, ma dandogli altres� la possibilit� 
di proporre ulteriormente il ricorso al Consiglio di 
Stato. Ci sembra del tutto evidente che in tale modo 
non si introdurrebbe un temperamento al rigore 
della legge, ma in effetti si sovvertirebbe il sistema 
legislf!>tivo, svuotando di ogni contenuto il principio 
del solve et repete, raggiungendosi un risultato 
del tutto inammissibile. 

Basti al riguardo ricordare che la Corte di Cassazione 
ha ritenuto, come � noto, di poter consentire 
una deroga al principio del solve et repete soltanto 
allorch� la pretesa tributaria si ravvisi infondata 
Jilrima facie. E per quanto questa deroga dia luogo 
a non poche perplessit� (vedasi �Relazione Avvocatura 
dello Stato, 1926-29, cap. I, paragrafo 2�) 
� certo che questo temperamento ha almeno il vantaggio 
pratico di non sovvertire il sistema e ai non 
svuotare di contenuto il principio rcui viene a derogare 
solo in casi eccezionali) come, invece, avverrebbe 
accogliendosi la tesi dallo SCANDALE propuanata. 


ROCCO DI CIOMMO 

LEGGI -.Potest� re!(olamentare della Pubblica Amministrazione 
-Potest� rer:tolamentare del Governo e 
dei sinrroli Ministri -Decreto 15 gennaio 1951 del 
M; nistro dell'Industria e Commercio concernenfa 
i mezzi economici per il funzionamento dell'Ente 
Nazionale Cellulosa -Costituisce atto amministrativo 
resrolamentare -Contributi per il fu.,zionamento dell'Ente 
Nazionale Cellulosa -Natura giuridica tributaria 
-Costituzfone Repubblica Ita'iana -Contrasto 
dell'art. 1, ultimo comma le_!(ge 13 giugno 1940, 

n. 868, con l'art. 23 della Costituzione. (Corte di 
Cass., S. U., Sent. n. 2465/54 -Pres. Galizia, Est. 
Tavolaro; P. M.: Eula -Cartiera Italiana c. E. N. 
Cellulosa). 
Potest� regolamentare dell'Amministrazione non 
� soltanto }'9,ttivit� normativa collegialmente spiegata 
dal Governo, la quale attiene ai poteri istituzionali 
di tale supremo organo politico, e si 
esplica nella forma del decreto del Presidente 
della Repubblica, emanato con deliberazic;me del 
Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio 
di Stato, bensi quella esercitata dai singoli min,.istri: 
il potere regolamentare del Governo preesiste 
alle disposizioni d.i carattere costituzionale 
che lo riconoscono, circoscrivenrlolo e condizio


stri, � individualmente considerati, quali capi dei 
loro rispettivi dicasteri, trae invece.--Iar sua origine 

II da leggi particolari, nell'ambito delle quali deve 
operare, senza urtare contro il sistema giuridico, 
anzi adattandosi a questo. 

Costituisce atto amministrativo regolamentare 

;;

o regolamento, non, quindi, atto legislativo dele. 
gato n� atto soltanto amministrativo, il decreto 
' 
15 genuaio 1951 del Ministro dell'Industria e del ' 
Commercio, emanato in virt� �cl.i una facolt� allo 

I

stesso ministro espressamente conferita dalla particolare 
legge 13 giugno 1940, n. 868, ed. inteso 
a disciplinare con carattere normativo il com


1

plesso fenomeno economico di apprestamento dei 
mezzi necessari all'Ente Na7iionale della Cellulosa 1 
e d.ella Carta (Con<i0rzio obbligatorio con personalit� 
di diritto pubblico), per porlo in condizioni 
di poter esplicare la pubblicr, funzione per la quale 
� stato istituito. 

I contributi d.i cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 
1, legge 13 giugno 1940, n. 868, o ricadenti 
sull'importo delle fatture emesse daJle cartiere o 
loro consorzi o da importatori, o posti a carico 
dei produttori �.l fibre tessili artificiali o ricadenti 
sui quantitativi di cellulosa importata o prodotta 

nella Repubblica e destinata a impieghi d.iversi, 
non sono -prestazioni di 'carattere associativo o 
consortile, beusi hanno natura giuridica d.i imposta, 
siccome tributi speciaH, che trovano il loro 
fondamento giuridico oltre che nella soggezione 
alla potest� d"i imperio anche in un p9Jrtico1are 
vantaggio �.el contribuente: e per conseguenza 
l'art. 3 della leggP 13 giugno 1935, n. 1453 (con 
la quale � stato costituito l'Ente Nazionale per la 
Cellulosa), le successive leggi n. 2189 del l936 e 
868 de1 1940 e i decreti ministeriali in base ad 
esse emanati costituiscono un compendfo di norme 
che, disci-p1inand.o la raccolta dei mezzi economici 
occorrenti alla vita di detto ente pubblico, fanno 
quindi -parte del cl.iritto tributario. 

Con l'entrata in vigore dell'art. 23 della Costituzione 
re-pubblicam, per il quale �nessuna prestazione 
personale o n9,t:rimoniale pu� essere imposta 
se non in base alla legge n, �.eve ritenersi abrogata 
la legge 13 giugno 1940, n. 868, neUa parte 
in cui, all'nltimo comma dell'art. 1, Cl.ispone che 
non solo �le modalit� per l'anplicazione e la rij 
scossione ilei contrib11.ti di cui nlJe lettere b), c) 
e d), ma anche le �eventuo.li modifiche d.elln mfaura I di tutti i contributi -previsti in detto articolo, sa~ 
ranno stabilite con decreto del Ministro -per� le 
corporazioni (ora dell'Industria e Commercio), di ~ concerto col Ministro delle Fin9,nze''� e ci� perch� !:'. 
detta disnosizione, autorizzando indiscriminatamente 
il Ministro ad a-p-portare �tutte le eventuali iiI 

12

modifiche nella misura di tutti i contributh lo 

@~ 

autorizza anche a modificare in aumento "la misura 
stessa, ed oltre il limite stabilito dalla legge me~:;:;


--1t:I

desima ''. :~~J 

I-*. 

Con le due prime massime la Corte di Cassazione ,:@ 
ha deciso alcuni fondamentali aspetti della complessa " 
questione, che si agita in dottrina e in giurispru


' 

" 


-25 



"\_,_ 

d�mza, sulla potest� regolamentare della pubbliccr 
Amministrazione (l). 

Si discuteva, com'� noto, della sopravvivenza di 
tale potere dopo l'entrata in vigore della nuova -Costituzione, 
delle sue forme e dei suoi limiti. Con l'annotata 
sentenza, la cui motivazione � esauriente e davvero 
pregevole, la Corte ha confermato che la potest� 
regolamentare .della pubblica amministrazione 
trova il suo f andamento nei principi generali del 
vigente ordinamento giuridico e risponde ad una 
esigenza naturale dello Stato moderno, tanto da potersi 
affermare che �le disposizioni di carattere 
costituzionale non creano, ma riconoscono il potere 
regolamentare del Governo, lo circoscrivono e lo condizionano
�. A questa affermazione, in verit�, non 
riteniamo di poter pienamente aderire, perch�, a 
nostro avviso, la Costituzione �, quanto meno formalmente, 
la fonte primaria di ogni potere, che non 
pu� preesistere ad essa (2). Ci�, a nostro avviso non 
significa, per�, che le norme costituzionali siano soltanto 
quelle esplicitamente formulate nella Carta 
costituzionale e nelle successive leggi costituzionali. 
Secondo i comuni canoni interpretativi, espressamente 
enunciati nell'art. ).2 delle preleggi, ma che 
rappresentano il risultato della nostra secolare tradizione 
giuridica e che, pertanto, non possono non 
valere anche per l'applicazione delle norme costituzionali, 
queste f armano un sistema unitario e vanno, 
perci�, interpretate in relazione fra loro; non trascurando 
il criterio storico-sistematico, di guisa che 
possano da esse trarsi principi generali, apparentemente 
non scritti, ma risultanti dal sistema e implicitamente 
enunciati o presupposti dalle varie norme 
espresse. In seguito ad una siffatta interpretazione, 
l'esistenza di un potere regolamentare della pubblica 
amministrazione � innegabile. Esso risulta espressamente 
dall'art. 87 della Carta costituzionale, che 
attribuisce al Presidente della Repubblica il potere 
di emanare i regolamenti generali; risulta altres�, 
sia pure implicitamente, dal precedente art. 77, nonch� 
da varie norme degli Statuti Speciali regionali, 
approvati, com'� noto, con leggi costituzionali (articolo 
13, S. S. $icilia; art. 6, S. S. Sardegna; art. 4, 

S. S. Valle d'Aosta; art. 13, S. S. Trentino-Alto 
Adige). Implicitamente rtsulta, infine, dalle riserve 
legislative contenute in varie norme della Carta costituzionale, 
che non avrebbero senso se non sul presupposto 
dell'esistenza di un potere normativo, generale 
o speciale, della pubblica amministrazione, e 
dell'autonomia, riconosciuta agli enti locali, che la 
esplicano anche e sopratutto con l'esercizio del potere 
regolamentare. Questo, per�, non � regolato direttamente 
dalle norme costituzionali, se non per quanto 
attiene ai limiti e, relativamente ai regolamenti generali, 
all'autorit� competente ad emanarli. La sua 
disciplina concreta �, pertanto, devoluta alla legge 
ordinaria, donde il permanere di efficacia dell'art. 3 
delle preleggi, che la Corte ha ritenuto, a nostro avviso 
esattamente, tuttora pienamente operante. In applicazione 
della predetta norma, la sentenza hx distinto 
(1) Cfr. La facolt� del potere esecutivo di emanare norme 
giuridiche in questa "Rivista>>, 1949, p. 69-70 (in particolare 
p. 78). 
(2) Cfr. L'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi 
al giudicato, in questa "Rivista>>, 1953, p. 10. 
la potest� regolamentare del Governo da quella dei 
singoli Ministri ed � precisato che questa, traendo 
origine da leggi particolari, deve operare nell'ambito 
di esse, adattandosi al sistema giuridico. 

Procedendo oltre nell'interpretazione sistematica 
della norma contenuta nell'art. 3 delle preleggi, in 
relazione al vigente ordinamento costituzionale, la 
Corte ha definito gli atti regolamentari dei Ministri 
come �regolamenti delegati �, istituto ben noto alla 
dottrina, sostanzialmente e formalmente diverso dalle 
� leggi delegate �. 

Non riteniamo, invece, di poter pienamente aderire 
alle ultime due massime, con le quali, la Corte, 
affermata la� natura tributaria del contributo, di cui 
alle lettere b), e) e d) dell'art. 3, della legge 13 giugno 
1935, n. 1453, rnodificato con leggi n. 2189 del 
1936 e n. 868 del 1940. ha ritenuto costituzionalmente 
illegittimi i prov~edimenti ministeriali, coi 
quali il predetto contributo era stato variato. 

La qualificazione dellf} entrate degli enti pubblici 
� attualmente ben pi� difficile di quanto non lo fosse 
cinquant'anni fa e, a nostro avviso, gli schemi tradizionali 
non sono pi�i sufficienti a contenere tutte 
le ipotesi, che la legge, in relazione alle 'mutate condizioni 
econcmico-sociali, hx poYto in essere. Sopratutto 
va riveduta, a nostro avviso, la categoria delle 
entrate di diritto pubblico non tributarie, che attualmente, 
secondo la pi� autorevole dottrina, comprende 
i prezzi pubblici, corrispettivo parziale, cio�, di un 
pubblico servizio reso dallo Stato. Questa categoria 
deve essere attentamerbte riesaminata alla luce dei 
nuovi organismi e dei nuovi fenomeni economicosociali, 
fra i quali merita un posto particolare l'associazione 
obbligatoria delle categori� produttrici, attuata 
in maniera non sempre uniforme e, soprattutto, 
che non sempre assume n� pu� assumere lo 
aspetto tipico del consorzio-persona giuridica. Si 
pensi, ad esempio, alle casse-conguaglio sorte per� 
la necessit� di fissare iin prezzo di imperio, pari al 
costo di produzione medio, assicurando, per�, l'inte


grale produzione. I contributi 'imposti a carico dei 

produttori pi� favoriti (a costi inferiori al prezzo 

di imperio), ed a favore dei meno favoriti (produt


tori a costi superiori al prezzo d'itnperio) non pos


sono certamente qualificarsi tributi (3). La legge i_n 

sostanza, attua un'associazione obbligatoria di tutte 

le aziende al fine di una prodvzione a costi unitari, 

che si ottiene compensando le perdite delle aziende 

meno fai> orite con gli emtra profitti di quelle pi� favo


rite. 

Un fenomeno parzialmente analogo si verifica 

nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, la 

quale, in verit�, si era posta la questione se i con


tributi non rappresentassero prestazioni di carattere 

consortile o associativo, ma l'ha risoluta negativa


mente in base ad argomentazioni, a nostro avviso, 

non decisive. 

Non sembra, infatti, potersi negare ai contributi 

in parola, il carattere associativo o eonsortile e ci� 

nonostante eh' essi siano commisurati alla quantit�.


di carta o cellulosa, prodotta o consumata, invece 

che alla importanza o al reddito dell'azienda, come 

(3) Vedi in questa "Rivista>>, 1951, p. 200-203. 

-26 


avviene normalmente e sempre .che non si tratti di 
contributo fisso. L'art. 1 della citata legge 13 giugno 
1935, n. 1453, infatti, precisa che dell'ente della 
cellulosa fanno parte tutte le aziende produttrici 
di cellulosa e di carta nonch� le altre aziende consumatrici 
di cellulosa. I contributi, previsti dal 
successivo art. 3, lettera b), c) e d) sono dovuti dai 
titolari delle predette aziende, non da terzi, e, cio� 
esclusivamente dai consorziati. Essi agiscono, pertanto, 
solo nell'ambito interno del consorzio obbligatorio. 
Questo contributo � imposto: a tutti i produttori 
di carta, a cui sono legislativamente equiparati 
gli importatori, in ragione del 5 % del prezzo. 
ricavato dalla vendita di carta o cartoni (lettera b ); 
ai consumatori di cellulosa per la produzione di 
fibre tessili artificiali (lettera c); ai produttori (o 
importatori) di cellulosa destinata ad uso diverso 
dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali. Obbligati, 
pertanto, sono esclusivamente i produttori di 
carta e cellulosa e i consumatori di cellulosa, in una 
parola: i consorziati. N� la possibilit� di rivalsa 
� fenomeno esclusivo del diritto tributario, perch� 
il produttore normalmente si rivale o tende a rivalersi 
di tutte le spese e gli oneri della produzione, 
fra cui pu� annoverarsi il contributo in esame. La 
espressa menzione della facolt� di rivalsa �, poi, 
necessaria nell'ipotesi di prezzo d'imperio, che non 
ne consentirebbe maggiorazioni espressamente non 

autorizzate. � 

L'ultima massima ci trova decisamente dissen


:;denti, sopratutto per quanto riguarda la sua categoricit� 
e le argomentazioni, dalle quali discende. 
L'art. 23 della Carta costituzionale non contiene, a 
nostro avviso, una riserva legislativa, quanto meno 
assoluta. N � sembra potersi disconoscere alle espressioni 
usate dal legislatore costituzionale un significato 
tecnico e uniforme e ci� particolarmente consi. 
derando la cura, con la quale � stata elaborata la 

Carta costituzionale. 

Dall'esame sisternatico della vigente Costituzione 

si rilevano tre tipi di riserve: la prima, costituzio


nale, nei riguardi del legislatore ordinario (ad esem


pio: art. 16, -1� comma u. p., artt. 20, 21 e 22 Carta 

costituzionale); le altre due, legislative, rispetto alle 

norme regolamentari. Di �queste, una � assoluta (ad 

esempio:� artt. 8 e 10 Carta costituzionale), ed impe


disce al potere esecutivo l'esercizio di ogni potest� 

regolamentare sulla materia riservata; l'altra � rela


tiva (ad es.: artt. 13, 14, 15, 16, 121 Carta costitu


zionale) e riserva alla legge soltanto le determinazione 

dei casi e dei modi, nei quali pu� essere esercitato 

il potere regolamentare della pubblica amministra


zione. L'art. 23, a nostro avviso, pone una riserva 

di quest'ultimo tipo, fissando il principio costitu


zionale (necessariamente attenuato, per effetto del 

mutato ordinamento statuale, che pi� non esigeva la 

rigorosa tutela dei cittadini nei confronti del potere 

regio, rispetto a quello posto dall'art. 30 dello Sta


tuto albertino), che <e nessuna prestazione personale 

o patrimoniale pu� essere imposta se non in base 
alla legge �. A questa, pertanto, � riservata la determinazione 
dei casi e dei modi dell'imposizione, rna 
non l'imposizione, che rimane atto del potere esecutivo. 
L'espressione in base alla legge non equivale 
a dalla legge. 
Non si tratta, quindi, di delega di potere legislativo, 
come ha ritenuto la Corte, applicando alla fattispecie, 
a nostro avviso .erroneamente, la norma 
contenuta nell'art. 76, della Carta costituzionale, 
ben8� di esercizio di quella potest� .{],'.imposizione, 
che, secondo la Costituzione, deve derivare dalla 
legge ed essere esercitata nei casi e coi limiti da 
essa fissati, ma rimane pur sempre attribuita alla 
autorit� amministrativa. 

Applicando il principio generale costituzionale 
della riserva legislativa relativa, dovrebbe pertanto, 
affermarsi la legittimit� costituzionale della legge. 
da cui derivava il potere di imposizione e che questo 
potere aveva regolato, determinando i casi ed i limiti 
del suo esercizio (soggetti, oggetto, criteri, ecc.), e, 
conseguentemente, la legittirnit� costituzionale del 
regolamento, che, nell'ambito della legge, aveva modificato 
la misura dei contributi. 

Non ci nascondiamo che, anche in forza di questo 
principio, sen:~a necessit� di ricorrere all'applicazione 
analogica dell'art. 76, della Carta costituzionale, 
a cui potrebbe pervenirsi per la considerazione 
che nella specie trattavasi di regolamenti delegati 
(ministeriali), si potrebbe ritenere. compresa nella 
espressione �in base alla legge �, la determinazione 
di criteri precisi e, sopratutto, la fi.ssazione di limiti 
rigorosi, entro i quali soltanto l'aliquota deve essere 
variata, ma tale soluzione mai giustifi-cherebbe l' affermazione 
contenuta nella sentenza che la legge 
�... deve altres� determinare i presupposti di fatto 
del rapporto tributario ed il :contenuto preciso del 
medesimo, esclusa ogni facolt� discrezionale nell'autorit� 
amministrativa >>. 

Confi-diarno, pertanto, in un riesame della qu�stione 
da parte della Suprema Corte. 

G. GUGLIELMI 
IMPOSTE E TASSE -Imposte doganali -Opposizione 
ad ingiunzione per nullit� della sua notificazione e 
per estraneit� al rapporto tributario -Mancato previo 
pagamento del tributo (solve et repete) -Improponibilit� 
della domanda -Azione in garantia -ln�mmissibilit�. 
(Corte di Cass., Sez. Un. Civ., Sentenza 

n. 2798, del 31 luglio 1954 -Pres.: Galizia; Est.: 
Civiletti; P. M.: Eula -S. p. A. cc Sorveglianza>> e 
Olindo Degli Eredi c. Finanza). 
� controversia d'imposta, ai sensi �dell'art. 6 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, quella 
relativa all'accertamento della qualit� di soggetto 
d'imposta, principale e sussidiario, nei confronti 
della Finanza. Ad essa, pertanto, � applicabile 
il principio del solve et repete, che � escluso soltanto 
quando la questione possa essere risolta 
per sola intuizione, senza che occorrano accertamenti 
di fatto o ricorrano quesiti di diritto. 

L'improponibilit�. della domanda principale im


porta, com� necessaria conseguenza, l'improponi


bilit�. dell'azione di rivalsa per il rapporto di dipen


denza di questa con l'azione principale, onde � 

necessariamente operante anche per essa la -pre� 

giudiziale, che opera per quest'ultima. 

La prima massima rappresenta giurisprudenza consolidata 
della Corte di Cassazione, il cui insegnarnento 
� costantemente seguito dalle Corti di merito. L'inap-

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-27 



plicabilit� del principio del solve et repete sussiste 
soltanto quando risulti prima facie (dice l'annotata 
sentenza con felice espressione per sola intuizione), 
l'inesistenza, non l'invalidit�, del rapporto 
d'imposta. Tali circostan.ze non ricorrevano nella 
specie, perch� l'Amministrazione assumeva, sulla 
scorta di numerosi documenti esibiti, che la societ� 
opponente era condebitrice dei diritti doganali per 
essere cointeressata ed avere .yovvenzionato le ope


razioni, cui i diritti stessi si riferivano. 

La seconda massima, invece, lascia piuttosto perplessi. 
La << Sorveglianza n, aveva esercitato l'azione 
di rivalsa con separato atto di citazione ed i processi 
erano stati riuniti per connessione. L'azione 
di rivalsa, pertanto, non era ritualmente collegata 
con rapporto di dipendenza necessaria con la domanda 
principale, che, fra l'altro, non tendeva ad 
una �pronunzia di condanna, bens� di assoluzione. 
Se la finanza avesse convenuto �la � Sorveglianza n, 
per ottenere la condanna giudiziale e quella avesse 
chiamato in garantia la ditta Degli Eredi, sarebbe 

sussistita la necessaria dipendenza, che � fatto ritenere 
estensibile a questa la pregiudiziale operante 
per la prima. .11'!a nella specie la << Sorveglianza n, 
opponendosi all'ingiunzione fiscale, chiedeva dichiararsi 
giudizialmente l'inf-ondatezz0r -della pretesa 
della Finanza. L'azione di rivalsa, pertanto, autonomamente 
esercitata, era subordinata non all'accoglimento, 
ma al rigetto della domanda principale e 
non pare che al suo esame potesse essere di ostacolo 
la improponibilit� di questa, avendo tale pronunzia 
effetto processualmente analogo a quella di 
rigetto. A rigore, la questione, sollevata. con l'azione 
di rivalsa della � Sorveglianza n, nei confronti della 
ditta Degli Eredi e della Finanza, relativa all'obbligo 
di sopportare o al diritto di riversare s1tll'altro gli effetti 
dell'ingiunzione per l'ipotesi di non accoglimento dell'opposizione, 
non involgeva una controversia d'imposta. 
N �, a nostro avviso, costituiva ostacolo all'esame 

della controversia la circostanza che il tributo non 
fosse stato ancora pagato. 
G. GUGLIELMI 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
D E L L. E C O. R T I D I M. E R .I T O 


APPELLO � Appello contro sentenza parziale -Riserva 

fatta all'udienza � Inammissibilit� dell'appello im


mediato. (Corte d'Appello di Roma, Sez. III, Sent. 

n. 723/54 -Ferrazza c. Ufficio Stralcio conf. lav. a;;r.). 
La legge 14 luglio 1950, n. 181, innovando al 
sistema del codice di rito vigente, ha accolto il 
principio dell'impugnativa immediata di tutte le 
sentenze parziali, salva la facolt�, da esercitarsi 
in via alternativa, di differirne l'impugnazione, 
previa riserva da farsi in termine perentorio. to 
esercizio di tale facolt�, per�, preclude la proposizione 
della impugnativa immediata, s3,lvo che 
questa non� sia proposta contro la stessa sentenza 
da alcuna delle altre parti soccombenti (art. 390, 

c.p.c. modificato). 
Aderiamo pienamente alla sentenza, che ha accolto 

la tesi sostenuta dall'Avvocatura sulla scorta della 

prevalente giurisprudenza (Cass., II, n. 2766/53, 

in � Ma8s. Foro It. ))' 1953, n. 22, col. 527; Corte 

di Appello di Milano, 13 giugno 1952, in cc Giur. 

It. n, 1952, I, 2, 259; Corte di Appello di Roma, 

12 luglio 1952, ivi 1953, I, 2, 139; Corte di Appello 

di Brescia, 5 marzo 1952, in cc Foro Pad. n, 1952, 

I, 685; Corte di Appello di Firenze, 12 agosto 1952, 

in cc Giur. Tosc. n, 1953, 103 e 10 febbraio 1953, 

ivi, 281; contra ordinanza Corte di Appello di Mi


lano, 16 giugno 1953, in cc Foro It. n, 1953, I, 1161), 

e della pi� autorevole dottrina (L. BIANCHI n'EsPr


NOSA: Rassegna di giurisprudenza, in �Riv. dir. 

proc. n, 1953, VIII, p. 302). 

L'art. 340, c.p.c., modificato con la legge 14 luglio 

1950, n. 181, dispone che contro le sentenze parziali 

l'appello pu� essere differito, qualora la parte soc


combente ne faccia riserva a pena di decadenza entro 

il termine per appellare e in ogni caso non oltre la 

prima udienza successiva alla comunicazione della 

sentenza. Quando sia fatta riserva, l'appello deve 

essere proposto congiuntamente a quello avverso la 

sentenza definitiva, a meno che altra parte non lo 

proponga immediatamente. 

Potrebbe dubitarsi se il termine per l'appello 
immediato, in deroga al disposto dell'art. 326 c.p.c., 
non inizi il suo decorso dalla comunicazione della 
_senten.za parziale, tanto pi� che la legge parla di 
appello immediato o .differito e la omissione della 
riserva potrebbe essere considerata acquiescenza alla 
senten.za parziale; ma � innegabile che, effettuata 
la riserva, sia inammissibile l'appello immediato. 
La facolt� concessa dalla legge � alternativa ed electa 
una via altera consumitur. Esattamente la Corte 
�di CMsazione, nella citata sentenza, cos� decise: 
�Al soccombente, che, nell'alternativa tra impugna


zione immediata o differita della sentenza non definitiva, 
siasi volontariamente determinato, in obbedienza 
ad un suo particolare interesse, a scegliere 
la via del ricorso differito, ci� inequivocabilmente 
manifestando per effetto della rituale e temp�stiva 
riserva, resta inibito di esercitare la facolt� di gravame 
immediato, jacolt� che deve ritenersi insuscettibil� 
di reviviscenza, in quanto definitivamente 
ripudiata )), 

Deve trattarsi, per�, di formale riserva diretta 
a differire il gravame e non di riserva generica, 
avente l'unico scopo di manifestare la mancata 
accetta.zione della sentenza parziale e la volont� 
di proporre, avverso la stessa, appello immediato. 
In questi sensi la Corte di Cassazione ha, con recente 
sentenza ( n. 1616/5 4 in �Settimana O assazione n, 
1954, col. 220), temperato il rigore del principio 
dianzi affermato, interpretando la norma in conformit� 
dei princip'� generali di diritto sull'interpntazione 
degli atti negoziali. 

In ogni modo, la sentenza che dichiari inammissibile 
l'appello, per il motivo di cui sopra, non � 
ostativa all'ulteriore appello, rit1wlmente proposto 
(Cas8. III, n. 2762/54 in cc Settimana Cassazione l>, 
1954, col. 342. 

G. GUGLIELMI 
ENFITEUSI -Diritto di riscatto -Esercizio -Principi 

~~sull'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre � 
Inapplicabilit� -Oneri dei rimborsi � Casi tassativi Retratto 
enfiteutico � Limiti. (Cort.e di Appdlo di 
Catsnia, S2z. Civ.. 25 ottobre 1954 -Pres.: D'Angelo; 
Est. Paci -Fondo Culto c. Cannizzaro). 

Il diritto di riscatto, sia che scaturisca dalla 
legge (artt. 966 e 732 e.e.) sia che abbia origine 
dal contratto (art. 1500 e segg. e.e.) � sostanzialmente 
il potere giuridico di riavere la propriet� 

o la titolarit� di altro diritto, che sia stato in precedenza 
trasferito. 
Il riacquisto di tale diritto si verifica in virt� 
della sola dichiarazione unilaterale di volont� 
del riscattante, con la conseguenza che scopo dell'azione 
giudiziaria pu� essere solo quella dell'accertamento 
dell'avvenuto muta;mento giuridico e 
della eventuale condanna al rilascio del bene riscattato. 


I principi sull'esecuzione specifica dell'ob�l�go di 
concludere un contratto contenuti nell'art. 2932, 
e.e., non sono applicabili all'istituto del riscatto, 
n� ne costituisce applicazione l'onere dei rimborsi 
che l'art. 1503, e.e., pone come condizione per lo 
esercizio del riscatto convenzionale. 



-29 



Tale onere di rimborsi � limitato ai casi nei quali 
trovasi espressamente stabilito, e pertanto esso 
non � applicabile nel caso del retratto legale, successorio 
o enfiteutico, in cui chi vi � soggetto � 
soltanto tutelato dalle ordinarie misure giurisdizionali 
e conservative. 

Il diritto di prelazione, e correlativamente il 
diritto di riscatto a favore del concedente di un 
fondo enfiteutico non pu� esercitarsi in ogni caso 
di alienazione di quest'ultimo, ma soltanto nel 
caso di vendita. 

La sentenza della Corte di Appello di Catania 
merita di essere segnalata ai lettori di questa � Rassegna 
�, per la esatta messa a punto della natura 
giuridica del diritto di riscatto e, in particolare, del 
retratto enfiteutico, con l'esclusione, in questa materia, 
dell'applicabilit� dei principi relativi all' esecuzione 
specifica dell'obbligo di contrarre, che pure 
avevano ispirato la decisione di prima istanza. 

Aveva ritenuto, quest'ultima, che la domanda 
proposta in giudizio dal concedente, successivamente 
alla dichiarazione di volere riscattare il fondo enfiteutico 
alienato irrequisito domino, sia una domanda 
rivolta ad ottenere l'esecuzione specifica dell' obbligo 
del compratore .di trasferirgli detto fondo, secondo 
l'ipotesi preveduta nel capoverso dell'art. 2932, e.e. 
Dal che la conseguenza che essa non � suscettibile 
di -accoglimento senza la preventiva esecuzione della 
prestazione dovuta dall'attore, e precisamente senza 
il preventivo pagamento del prezzo o quanto meno 
senza la preventiva offerta reale di esso. 

La Corte di Appello, aderendo alla tesi sostenuta 

dall'Avvocatura, condanna un tal modo di conce


pire il riscatto, cos� esprimendosi: �Il diritto di 

riscatto, sia che scaturisca dalla le!Jge (vedi oltre 

l'art. 966, anche l'art. 732, in materia di divisione 

ereditaria), sia che abbia origine del contratto (vedi 

gli artt. 1500 e segg. e.e.), �, sostanz'ialmente, secondo 

la esplicita nozione datane proprio da quest'ultima 

norma, il potere giuridico di � riavere � la propriet�, 

o la titolarit� di altro diritto, che sia stato ad altri 
in precedenza trasferito. Il che non vuol dire, per�, 
nemmeno per l'art. 1500, che, per riavere il venditore 
la propriet� del bene venduto, sia necessario 
il consenso del compratore. In base alla stessa norma, 
infatti, ed al successivo art. 1503, che disciplina, in 
concreto, l'esercizio del diritto in questione, � facile 
arguire che, col riscatto, la propriet� si riacquista 
in virt� di una manifestazione unilaterale di volont� 
(comunicazione al compratore della dichiarazione di 
riscatto) che prescinde, perci�, dalla volont� di chi 
lo deve subire. 
<< N� muta l'essenza dell'istituto solo perch�, in 
tale ipotesi, sia richiesto, inoltre, il preventivo rimborso 
delle somme precedentemente sborsate dallo 
acquirente, in quanto tale prestazione, � imposta, 
come � risaputo, a titolo di onere, connesso con lo 
esercizio di quei diritto potestativo, e non presitppone 
per nulla l'adempimento di alcuna obbligazione 
da parte di chi vi. � soggetto. 

<< Deve disattendersi, pertanto, l'opinione, seguita 
dal Tribunale, che il riscatto, pur nella fattispecie 
degli artt. 1500 e segg., e.e., possa essere concepito 
come un �diritto alla ricompra� del bene, precedentemente 
alienato .. 

<<L'esigenza della stipulazione di un nuovo contratto 
di vendita, in senso inverso al primo, �, se 
mai, caratteristica di altri istituti, quale il patto 
obbligatorio di retrovendita. Nel riscatto, invece, 
anche secondo la prevalente dottrina �e gi1J,risprudenza, 
il riacquisto del diritto si verifica, da parte 
del riscattante, compiendo una determinata attivit� 
entro un termine fissato dalla legge, e, pi� precisamente, 
in virt� di una dichiarazione unilaterale 
recettizia di volont� del riscattante, che vale, perci�, 
a determinare gli effetti del riscatto, senza la necessit� 
di alcun comportamento da parte di chi vi � 
soggetto, e quindi senza nemmeno la necessit� dell'azione 
giudiziaria, tranne che per l'accertamento 
del gi� avvenuto mutamento giuridico conseguente 
all'esercizio del riscatto, e per l'eventuale condanna 
al rilascio del bene riscattato, il cui possesso non 
venisse spontaneamente rilasciato. 


<< L'ass'll:nto del Tribunale, perci�, che l'art. 2932, 
e.e., contenga un principio applicabile all'istituto 
del riscatto in genere, ovvero che l'onere dei rimborsi 
posto dall'art. 1503, per l'esercizio del riscatto 
convenzionale costituisca applicazione, o discenda 
dallo stesso principio, consacrato nell'art. 2932, deve 
ritenersi del tutto inattendibile. L'onere di tali rim


. borsi � imposto per l'esercizio di quel diritto, ma 
non si attiene all'essenza di esso e deve, perci�, ritenersi 
limitato esclusivamente ai casi per iqualidalla 
legge o dalla convenzione � espressamente stabilito 
(vedi oltre l'ipotesi di riscatto convenzionale, anche 
quella dell'art. 57 delle leggi di riscossione delle imposte 
dirette, approvate con R. D. 17 ottobre 1922, 

n. 1401). In ogni altro caso, e, qiiindi, anche nel 
caso di retratto legale, successorio o enfiteutico, la 
persona soggetta si avi1arr�, per la reintegrazione 
del suo stato patrimoniale anteriore alla revoca del 
suo acquisto e quindi alla estinzione del suo diritto, 
operata merc� l'esercizio del diritto di riscatto, delle 
ordinarie misure di tutela giurisdizionale e di conservazione 
che si trovano approntate dall'ordinamento 
giiiridico per ogni altra ragione di credito �. 
Principi esattissimi che si trovano adottati in giurisprudenza 
per la risol�zione del problema della pre


. valenza dell'affrancazione sul riscatto, decidendosi 
che, una volta avvenuta la notificazione della volont� 
del concedente di esercitare il riscatto, il compratore 
non pu� pi� proporre domanda di aff'ranco: vedi 
App. Roma, 23 luglio 1946, �Foro It. �, 1946, I, 
771; Cass., 8 agosto 19-16, n. 1116; 23 febbraio 
1952, n. 492; 13 marzo 1952, n. 651. Nel senso 
della sentenza cfr. 0.ARIOTA-FERRARA: Enfiteusi, 
1950, p. 517; ORLANDO CASCIO: L'Enfiteusi, pagine 
297-298 e p. 416-417. L'inapplicabilit� dell' articolo 
2932, alla materia del retratto enfiteutico trovasi 
affermata anche nella decisione del Tribunale 
di Padova, 4 giugno 1947, << Giur. It. �, 1949, I, 
2, 56, mentre l'indipendenza del trasferimento operato 
dalla dichiarazione ricettizia del retrattante, 
dal previo adempimento delle obbligazioni che gravano 
su quest'ultimo a favore del retra"btato � un principio 
riconosciuto dalla Suprema Corte di (Jassa-zione 
nella sentenza 21 agosto 1953, n. 2824. 

La vertenza decisa aveva fatto sorgere la questione 
dell'applicabilit� dei principi dell' oflerta reale alla 
Amministrazione dello Stato, pur essendo questa 
vincolata, nei pagamenti, alle forme dettate dalla 


-30


legge (R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54), 
e dal regolamento (R. D. 23 maggio 1924, n. 827, 
art. 269 e segg. ), sulla, Contabilit� generale dello 
Stato. La soluzione adottata dalla Corte ha assorbito 
la questione, la quale tuttavia � da risolversi 
negativamente: cfr. Cass., Palermo, 15 febbraio 
1920, cc Repert. Foro It. ))' 1920, col. 27, n. 4; Cassazione, 
23 aprile 1935, cc Foro It.. ))' 1935, I, l, 
1414; ZANOBINI: Corso di dir. amm., 1945, IV, 
Sez. II, p. 90; SANDULLI: Manuale di dir. amm., 
1952, p. 342. Sull'esecuzione delle prestazioni pecu'
ftiarie dello Stato vedi anche Cass., 5 giugno 1952, 

n. 1601, in questa <<Rassegna))' 1932, 143; RMoluzione 
della Corte dei Conti, Sez. Controllo, 4 agosto 
1949, n. 292, ccForo It.l> 1950, III, 60. 
L'ultima massima, applicata dalla Corte anche, 
alle enfiteusi antiche, � conforme all'opinione prevalente: 
vedi CARIOTA-FERRARA, op. cit., p. 298; 
ORLANDO CASCIO, op. cit., p. 397-401; TRIFONE: 
Dell'enfiteusi, p. 54, in cc Commentario del e.e. ))' 
a cura di Scialoia e Branca, sub art. 966; Tribunale 
Palermo, 22 febbraio 1950, cc Rep. Foro It. ))' 
1950, col. 639, n. 58. 

.A. N. 

ESECUZIONE FISCALE -Riscossione delle entrate 
patrimoniali dello Stato -T.U., 14 aprile 1910, n.639 Opposizione 
-Prova del credito. (Corte di Appello di 
Roma, Sez. I, Sent. 1588/54 -Pres.: Zappia; Est.: 
Mongiardo -G. R. A. c. Bianchi). 

Nel procedimento coattivo per la riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri 
enti pubblici, l'Amministrazione non � tenuta a 

provare i fatti costitutivi del credito, ma sta al 
debitore che impugna l'accertamento dare laprova 
della insussistenza o invalidit�. del titolo in base 
al quale si procede. 

In tale procedimento sono inammissibili domande 
riconvenzionali che possono, invece, formare oggetto 
di giudizio autonomo. (Nella specie si � 
dichiarata inammissibile una domanda riconyenzionale 
per perdita di parte del carico). 

La Corte di Appello di Roma modificando il suo 
precedente indirizzo si � adeguata all'insegnamento 
della Cassazione sui limiti dell'opposizione nel procedimento 
coattivo per la riscossione di entrate patrimoniali 
(vedi Cass., 25 febbraio 1933, in cc Giur. 
It. ))' 1933, I, l; 20 gennaio 1942, in cc Giur. It. ))' 
1942, I, l, 239 e 27 gennaio 1949, in questa cc Rassegna 
))' 1949, p. 22 e in << Giur. It. ))' 1949, I, l, 
588; 30 marzo 1950, in questa � Rassegna ))' 1950, 

p. 132 e in << Giur. Cass. Civ. ))' 1950, II, 1278). 
Essa ha fatto esatta applicazione dei principi 
in tema di domanda di risarcimento del danno sollevata, 
con l'opposizione, come domanda riconvenzionale. 
Infatti posto che l'ingiunzione di che trattasi 
� atto amministrativo di accertamento con piena 
efficacia esecutiva e che l'opposizione non � che la 
impugnativa dell'accertamento, � evidente che non 
pu� sollevarsi in sede di impugnativa dell'accertamento 
un'eccezione di compensazione come quella 
che oppone alla pretesa dell'Amministrazione non 
la insussistenza del credito o la sua invaliditr�, ma 
la pretesa esistenza di altro credito maggiore di risarcimento 
dei danni. 



SEGNA.LAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURIS P R UD �E� N Z A 


ACCESSIONE 

(Vedi: Espropriazione per pubblica iitilit�, 2) 

ACQUE PUBBLICHE 

1. I canoni per l'uso di acque pubbliche sono 
tributi, ma poich� per essi � competente il Tribunale 
Regionale Acque Pubbliche, non pu� il 
Presidente del Tribunale ordinario emettere un 
decreto ingiuntivo per tali canoni. (Trib. Potenza, 
17 settembre 1954, C�nt. 690, Avv. Potenza). 
2. Poich� il Tribunale regionale non pu� modificare 
le clausole di concessione n� esiste al riguardo 
un diritto fondato sulla esistente concessione, 
l'opposizione a concessione a terzi da parte 
di un utente che tema un pregiudizio ai suoi anteriori 
diritti spetta al Tribunale superiore Acque 
Pubbliche. (Trib. Acque Pubbliche, Torino, 30 
aprile 1954, Oont. 10600, Avv. Torino). 
3. La controversia se siano stati rettamente 
applicati ai canoni di derivazione d'acqua da un 
canale demaniale gli aumenti di che al D. L. n. 24 
del 194 7 e alla legge n. 8 del 1949! tanto pi� se si 
chieda l'accertamento della effettiva potenza media 
del canale per una pi� giusta determinazione del 
canone, spetta al Tribunale regionale Acque Pubbliche. 
(Trib. Torino, 21 gennaio 1954, Cont. 11551, 
Avv. Torino). 
4. La causa fra un utente di acqua pubblica e 
un suo sub-utente in ordine all'uso delle acque e 
al riparto delle spese spetta al giudice ordinario. 
(Trib. Brescia, 7 agosto 1954, Cont. 3215, A vvocatura 
di Brescia). 
5. L'instaurato regime demaniale delle acque 
al pari dei diritti del proprietario ha travolto 
quelli dei subutenti nei confronti de lproprietario. 
(Trib. Brescia, 7 agosto 1954, Oont. 3215, 
Avv. Brescia). 
(Vedi: Competenza, 2). 

�GRICOLTURA 

1. Solo i beni dotali, oggetto di donazione per 
nozze, donati fino al 15 novembre 1949, sono esclusi 
dallo scorporo (legge Sila); vi rientrano invece 
quelle successive a tale data. (Trib. Matera, 31 
luglio 1954, Oont. 651, Avv. Potenza). 
2. L'Ente di riforma pu� escludere, per la legge 
n. 435 del 1951, dalla proroga anche i coltivatori 
diretti nei fondi espropriati. (Trib. Matera, Sezione 
Agr., 16-23 e 30-31 luglio 1954, Cont. 1368ed 
altri 253, A vv. Potenza; Trib. Potenza, 7 agosto 
1954, Oont. 772 e circa altri 200, Avv. Potenza). 
3. Ai compartecipanti nei fondi espropriati per 
la riforma e facenti parte del terzo residuo non 
compete proroga; il relativo diniego si pu� pronunciare 
su richiesta degli Enti di riforma. (Tribunale 
Melfi, 12 luglio 1954, Cont. 700, Avv. Potenza). 
4. Il diritto alla non espropriabilit�. di zone 
boschive sancito nell'art. 5 legge stralcio si � affievolito 
per l'art. 7, legge n. 333 del 1951, che attribuisce 
agli enti di riforma la facolt� discrezionale 
di espropriare limitate zone boschive soggette 
a vincolo idrogeologico. (Trib. Bari, 23 febbraio 
1954, Cont. 15270, Avv. Bari). 
5. Non vi � nel proprietario azione possessoria 
contro l'atto dell'Ente riforma che a mezzo dei 
suoi funzionari intende immettersi nel possesso 
del bene espropriato; c'� invece se l'Ente agisce 
senza alcuna potest� o con palese illegittimit�. 
(Pret. Avigliano, 23 agosto 1954, Oont. 723, Avvocatura 
di Potenza). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. I decreti Presidenziali, 6 maggio e 2 agosto 
1948, circa i poteri del Commissario G. I. non 
sono in contrasto col R. D. L. n. 704 del 1943, 
anzi ne attuano gli scopi. (Pret. Rapallo, 11 giugno 
1954, Oont. 20046, Avv. Genova). 
2. L'amministrazione pubblica pu� liberamente 
determinare le condizioni delle proprie prestazioni. 
Le tariffe del noleggio dei mezzi dell'Amministrazione 
della Difesa Marina, pubblicate nel foglio 
d'ordine e p�rci� facilmente conosciute dall~ imprese 
marittime, sono condizioni generali di con-_ 
tratto con efficacia verso tutti coloro che richie'dono 
le prestazioni cui le tariffe si riferiscono. 
(Trib. Genova, 24 luglio 1954, Oont. 7484, Avvocatura 
Genova). 
(Vedi: Giurisdizione, 2). 


-32



APPALTO 

(Vedi: Obbligazioni e contratti 2; responsabilit� 
civile 2). 

APPELLO 

1. � domanda nuova in appello la richiesta di 
un indennizzo per abusiva occupazione di un 
immobile, se in primo grado si era chiesta la 
indennit� di requisizione sia pure in misura maggiore 
di quella stabilita dall'Amministra,zione. 
(Corte App. Catania, 10 luglio 1954, Cont. 17896, 
Avv. Catania). 
ATTO AMMINISTRATIVO 

(Vedi: Espropriazione per pubblica utilit�, 3). 

AZIENDA 

(Vedi: Imposta di Registro, 1). 

BENEFICENZA PUBBLICA 

1. L'asilo infantile non costituito ancora in 
ente morale ma pel quale sia stato chiesto il riconoscimento 
non � soggetto a controllo e tutela� 
del Ministero dell'Istruzione Pubblica, ma a quelli 
dell'Interno il quale, dovendosi l'ent�, ancorch� 
non ancora riconosciuto considerare di pubblica 
beneficenza, pu� intervenire ad a.diuvandum a 
sensi dell'art. 9, legge n. 2841 del 1923. (Corte 
Appello Trento, 25 maggio 1954, Cont. 686, A vvocatura 
Trento). 
BESTIAME 

(Vedi: Imposta Generale Entrata, 1). 

BOSCHI 

(Vedi: Agricoltura, 4). 

CASERMA 

(Vedi: Intervento, 1; Legittimazione, 2). 

CITAZIONE 

1. La mancanza della firma del procuratore 
nella copia dell'atto consegnata alla controparte 
non cagiona nullit� dell'atto ma una irregolarit� 
irrilevante, se la firma sia apposta nell'originale. 
(Corte App. Bologna, 26 luglio 1954, Cont. 6453, 
Avv. Bologna). 
CITTADINANZA 

(Vedi: Intervento, 2). 

CIRCOLAZIONE 

' (Vedi: Responsabilit� civile, 3). 

COMANDO 

(Vedi: Imposta di registro, 2, 3, 4 e 5). 

COMPETENZA 

1. Anche per l'accertamento del diritto di propriet� 
di un immobile � applicabile il for�um rei 
sitae. (Trib. Potenza, 25 ott,obre 1954r Cont. 496, 
Avv. Potenza). 
2. La causa sulla legittimit� di un aumento di 
canone per l'utilizzazione di acqua pubblica ai 
fini di pesca e sulla misura e decorrenza del canone, 
compete, anche se sorta il). sede esecutiva, al Tribunale 
regionale Acque Pubbliche (Trib. Torino, 
31 maggio 1954, Cont. 11497 /8, Avv. Torino). w 

3. Nelle controversie per anticipata cessazione 
di locazione prorogata a tempo indeterminato, la 
competenza si determina coacervando i fitti per 
un anno. (Trib. Trento, 10 giugno 1954, Cont. 
1

609, Avv. Trento). 

(Vedi: Acque pubbliche, 1, 2, 3, 4). 

I 

CONCESSIONE 

(Vedi: Demanio, 1). 

CONDIZIONE 

(Vedi: .Fq,scismo, 1). 

CONNESSIONE 

(Vedi: Procedimento civile, 1). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

(Vedi: Obbligazioni e contratti, 2). 

CONTO CORRENTE 

(Vedi: Imposta di successione, 2) 

CONTRABBANDO 

1. L'Amministrazione finanziaria pu� costituirsi 
parte civile per ottenere i tributi evasi, in un 
. processo 
per contrabbando. (Corte App. Penale 
di Trento, 25 gennaio 1954, Cont. 752, Avvocatura 
di Trento). 

2. Nel contrabbando di grappa clandestin� di 
cui non sia provata la origine da distillazione da 
materie non vinose, non sono dovuti diritti erariali. 
(Corte App. Pen. Trento, 6 maggio 1954, 
Cont. 525, Avv. Trento, questione aperta). 
I 

I 

�f 
COSTITUZIONE 

1. La retroattivit� delle leggi non � incostitu-j 
~:~;:::~~=:�~3~:::0d::�~::�~:~~: .� ~ 
~ 

tuzionale, spetta al giudice esaminare incidenter 

J 

tantum, e senza che sulla questione si formi il {j 
giudicato, la costituzionalit� intrinseca delle leggi, f 
questione di natura pregiudiziale. (Trib. Potenza, I} 

25 ottobre 1954, Oont. 496, Avv. Potenza). 

I 


-33 


(Vedi: bnposta di registro, 6). 

DANNI DI GUERRA 

(Vedi: Responsabilit� civile, 4). 

DECADENZA 

(Vedi: Imposta Generale Entrata, 2). 

DEMANIO 

1. La indisponibilit�. di un bene patrimoniale 
sorge con la destinazione dell'immobile ad un 
pubblico servizio, ancorch� vi sia una capacit�. 
naturale di produrre reddito, la quale giustifica 
un uso eccezionale del bene con concessione, semprech� 
compatibile con la normale destinazione. 
(Corte App. Catania, 6 marzo 1954, Cont. 18175, 
Avv. Catania). 
2. L'Amministrazione delle Finanze � la sola 
competente all'utilizzazione di un immobile statale 
mediante concessione, in condizioni di compatibilit�. 
con la destinazione dell'immobile, ma 
l'Amministrazione usuaria in caso di contrasto 
con gli interessi del privato ben pu� compiere 
atti di autotutela insindacabili dal giudice, revocare 
la concessione ed ottenere coattivamente il 
rilascio. (Corte App. Catania, 6 marzo 1954, Cont. 
18175, Avv. Catania). 
3. Non � ammessa potest�. coercitiva per i beni 
del patrimonio indisponibile. (Pret. Torino, 5 ottobre 
1954, Cont. 2050, Avv. Torino). � 
(Vedi: Giurisdizione, 3). 
DIFESA 

(Vedi: Legittimazione 3, 4, 5). 

DISASTRO 

1. Al concetto di disastro non � essenziale n� 
il numero ingente delle vittime e nemmeno che 
nessuno sia stato leso, essenziale � il pericolo della 
p-q_bblica incolumit�.. (Trib. Pen. Brescia, 8 gen~ 
naio 1954, Cont. 3023, Avv. Brescia). 
2. Per il criterio del pericolo alla pubblica incolumit�. 
pu� ammettersi il delitto di disastro automobilistico 
ancorch� l'art. 449, c. p., non lo menzioni. 
(Trib. Pen. Brescia, 8 gennaio 1954, Cont. 
3023, Avv. Brescia). 
~ ' 3. Va assolto per mancato nesso di causalit�. 
~ il deviatore che ha causato un'interruzione di 

~

fil corrente in seguito alla quale un convoglio in salita 
:::; per improvviso cedimento dei freni sia disceso 
1i~ con deragliamento e disastro, e ci� perch� il disa


~.~.~.�..� stro � dipeso solo dal cedimento dei freni. (Tri
�bunale Pen. Bolzano, 21 ottobre 1954, Cont. 750, I Avv. Trento). 

-

ELEZIONI 

1. L'incompatibilit�. del Consigliere comunale 
per pendenza di lite sussiste qualunque sia l'oggetto 
di questa; quindi anche per la pendenza 
davanti alla giurisdizione �contabile -per responsabilit�. 
del Consigliere gi� amministratore del Comune. 
(Giunta Prov. Amm. Potenza, 14 luglio 
1954, Cont. 759, Avv. Potenza). 
ESECUZIONE AMMINISTRATIVA 

(Vedi: Demanio, 2, 3). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILI'l'� 

1. Poich� l'indennit�. va rapportata al giusto 
prezzo al momento dell'espropriazione, l'edificabilit�. 
del suolo deve desumersi da obbiettive condizioni 
in atto, come lo sviluppo della zona fornita 
di impianti servizi pubblici e igienici, l'inclusione 
in piano regolatore, ecc., escluse mere aspettative 
per possibilit�. potenziali. (Corte Appello 
di Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145, e altri 
2, Avv. Potenza). 
2. Intervenuto il decreto di espropriazione per 
pubblica utilit�, non pu� il privato rivendicare 
la propriet�. abusivamente occupata n� acquistare 
per accessione l'opera pubblica sia per divieto di 
revoca di un atto amministrativo, sia per non sottrarre 
l'opera al fine pubblico destinatole. (Corte 
App. Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145 e 
altri 2, Avv. Potenza). 
3. L'esproprio avviene legittimamente anche se 
il Prefetto espropriante usa impropriamente una 
dizione diversa da quella della legge, quando la 
volont�. inequivoca era_ quella di espropriare; come 
la formula �occupazione permanente n, da intendersi 
come impossessamento definitivo. (Corte di 
Appello di Bologna, 18 maggio 1954, Cont. 6824, 
Avv. Bologna). 
4. � illegittima l'occupazione di suolo in pendenza 
della procedura espropriativa e prima dell'espletamento 
del procedimento di occupazione 
d'urgenza, specie se sia stato annullato il decreto 
prefettizio di occupazione di urgenza, dal Consiglio 
di Stato: ne consegue l'obbligo di risarcire 
il danno. (Corte App. Potenza, 15 settembre 1954, 
Cont. 145 ed altri 2, Avv. Potenza). 
5. L'occupazione e lo spossessamento di immobili 
senza l'osservanza delle formalit�. previste per 
l'espropriazione per pubblica utilit�., espone lo 
espropriante al risarcimento dei danni patiti dai 
proprietari dei beni appresi. (Trib. Trento, 31 
maggio 1954, Cont. 586, Avv. Trento). 
6. L'indennit�. per espropriazioni ferroviarie va 
fissata coi criteri della legge di Napoli, .e il valore 
venale sulla base indicativa della consulenza -O.i _ 
ufficio e dei rilievi delle parti, pu� essere valutato 
con criterio equitativo. (Corte App. Bologna, 18 
maggio 1954, Cont. 6824, Avv. Bologna). 
(Vedi: Legittimazione, 6). 


34 

FALLIMENTO 

(Veili: Solve et repete, 4). 

FASCISMO 

1. La cessione di un suolo fatta perch� nella 
erigenda casa littoria avessero degna sede le organizzazioni 
fasciste del Comune non costituisce 
una conilizione posta dal cedente Comune alla 
vendita, tanto pi� nei confronti dello Stato che 
non � succeduto al p.n.f. ma ne ha confiscato i 
beni. (Corte App. Genova, 7 luglio 1954, Contenzioso 
19448, Avv. Genova). 
2. I,a cessione di un suolo da un Comune al 
p.n.f. per la erigenda casa littoria� e per Ja somma 
ili una. lira, non costituisce vendita, ma o un atto 
diimposizione o servilismo delle autorit� comunali. 
(Corte App. Genova, 7 luglio 1954, Cont. 19448, 
Avv. Genova). 
FERROVIE E TRANVIE 

1. Non proposto dall'agente reclamo gerarchico 
entro i 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
dell'azienda, egli decade dall'azione 
giudiziaria. (Corte App. Catania, 7 giugno 1954, 
Cont. 17680, Avv. Catania). 
2. Il reclamo che per l'art. 10, R. D. n. 148 
del 1931, � condizione di proponibilit� dell'azione 
dell'agente contro il provvedimento dell'azienda 
ili ferrovie concesse � gerarchico nel senso che va 
presentato al superiore gerarchico. (Corte Appello 
ili Catania, 7 giugno 1954, Cont. 17680, Avvocatura 
Catania). 
(Veili: Espropriazione per pubblica utilit� 6; Legittimazione, 
7; Responsabilit� civile, 5). 


FINANZE 

(Veili: Legittimazione, 8, 9). 

GARANZIA 

(Vedi: Procedimento civile, 2). 

GIOVENTU' ITALIANA 

(Vedi: Amministrazione pubblica, l; Legittimazione, 
10). 


GIURISDIZIONE 

1. Finch� non sia esaurito il giudizio ili merito 
� sempre possibile modificare la statuizione nella 
giurisdizione, statuizione che si ha col giuilicato 
sul merito o quando si sia pronunciata la Cassazione. 
(Corte App. Bologna, 8 febbraio 1954, Contenzioso 
6181 e altri 14, Avv. Bologna). 
2. Non pu� imporsi all'amministrazione pubblica 
dal giudice un obbligo di fare. (Trib. Lecce, 
21 luglio 1954, Cont. 1174, Avv. Lecce). 
-

3. La concessione al Comune ili un 
godiment 
da parte dei cittailini del cortile di un palazzo 
ailibito ad uso pubblico � servit� amministrativa 
demaniale, conilizionato alla compatibilit� con la 
funzione pubblica del palazzo, pertanto sulla legittimit� 
della revoca della �concessione � competente 
il giuilice amministrativo. (Trib. Genova, 10 luglio 
1954, Cont. 18798, Avv. Genova). 

4. Se una domanda ancorch� ili revoca ili un 
atto amministrativo, sia proponibile rispetto alla 
causa petenili il giuilice deve limitarsi a ilichiarare 
la lesione del diritto del privato. (Trib. Genova, 
10 luglio 1954, Con.t. 18798, Avv. Genova). 
(Veili: Costituzione, 2; Imposta di registro, 7; 
Ingiunzione, 1). 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

(Veili: Giurisdizione, 4). 

IMPIEGO PUBBLICO 

(Vedi: Ferrovie e Tranvie, 1). 

IMPOSTA GENERALE ENTRATA 

1. Le contravvenzioni per infedeli denunzie di 
bestiame macellato punite con la sola ammenda 
�soggiacciono 
alla prescrizione biennale ili cui allo 
art. 16, legge n. 4 del 1929, ilisposizione speciale, 
e non hanno carattere permanente in considerazione 
del conguaglio, a carattere solo interno, che 
il contribuente � tenuto a fare nel febbraio di 
ogni anno, bens� hanno carattere istantaneo alla 
presentazione della infedele denuncia settimanale. 
(Corte App. Pen. Brescia, 16 maggio 1954, Contenzioso 
2810, Avv. Brescia). 

2. Poich� il termine perentorio per ricorrere al 
giudice decorre dal momento in cui � ilivenuto 
definitivo il provvedimento amministrativo che 
pu� essere l'orilinanza intendentizia o il decreto 
ministeriale, non riapre il detto termine la decisione 
ministeriale che si limita a dare atto della 
inammissibilit� del reclamo contro l'orilinanza 
intendentizia per decorso del termine. (Trib. Brescia, 
11 agosto 1954, Cont. 3427, Avv. Brescia). 
IMPOSTA PROFITTI DI CONTINGENZA 

1. :� improponibile per preventiva rinuncia, 
l'azione proposta contro la pronunzia della Commissione 
centrale ove il contribuente nel firmare 
I 

un atto di ililazione si fosse obbligato a pagare 
la somma da aecertarsi da quella Commissione. I

j

(Trib. Bologna, 15 gennaio 1954, Cont. 7572, Avvocatura 
Bologna). 


j

IMPOSTA DI REGISTRO 

1. L'applicazione della proporzionale nel tra-
I 

sferimento di propriet� di azienda, previsto a li' 
sensi dell'art. 18 legge di registro, � legittima , 


~ 


-35 



r.nch~ 

se con atto pubblico si cedette solo la licenza 

di esermz10, e nulla rilevando la gratuit� di tale 
cessione perch� la cessione di licenza � solo uno 
degli elementi presuntivi della cessione di azienda, 
tanto pi� che per essere vietato il commercio delle 
licenze, la cessione della stessa doveva necessariamente 
qualificarsi gratuita. (Trib. Bologna, 10 
aprile 1954, Cont. 7284, Avv. Bologna). 

2. Affinch� la riserva di persona da dichiarare 
sia valida secondo l'art. 58, legge di registro non 
occorrono formule prestabilite dovendosi tale norma 
porre in relazione con gli artt. 1401 e segg., 
c. c. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, Cont. 7699, 
Avv. Bologna). 
3. � valida la riserva di �cquisto per cc persona 
fisica o giuridica ))' esprimendo le due espressioni 
lo stesso concetto. (Trib. Bologna, 23 febbraio 
1954, Cont. 7699, Avv. Bologna). 
4. La riserva di acquisto per se stesso � pleonastica 
perch� mancando la dichiarazione di comando, 
l'acquisto � necessariamente fatto a nome 
del dichiarante. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, 
Cont. 7699, Avv. Bologna). 
5. La difformit� fra la riserva di dichiarazione 
e la dichiarazione di mandato fa presumere l'esistenza 
di un secondo contratto fra il dichiarante 
e il dichiarato. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, 
Cont. 7699, Avv. Bologna). 
6. Poich� lo spirito della legge 408 del 1949 
� l'incremento delle case di abitazione, l'estensione 
dei benefici anche agli immobili che comprendono 
uffici e negozi stabilisce il criterio della 
prevalenza della parte adibita ad abitazioni la 
quale pi� che da un calcolo matem�tico, si determina 
con la destinazione dell'immobile nel suo 
complesso. (Trib. Lecce, 16 gennaio 1954, Contenzioso 
2020, Avv. Lecce). 
7. Il giudice accogliendo un'impugnazione di 
decisione amministrativa in tema di valutazione 
attua un giudizio rescindente; quello rescissorio 
spetta alla Commissione la cui pronunzia � stata 
annullata. (Trib. Brescia, 9 aprile 1954, Cont. 3189, 
Avv. Brescia). 
8. Non vi � carenza di contraddittorio per mancata 
chiamata in causa di altri coeredi, dato il 
rapporto di solidariet� per il paga,mento dell'intera 
imposta. (Trib. Bologna, 7 aprile 1954, Contenzioso 
7746, Avv. Bologna). 
9. Il tributo preteso a seguito di verificata 
insussistenza della condizione di beneficio di che 
al D. L. n. 322 del 1945, � suppletivo. (Corte Appello 
Bologna, 11 marzo 1954, Cont. 69767, Avvocatura 
Bologna). � 
10. Poich� la registrazione di fattura per pagamento 
del prezzo di un appalto non equivale a 
registrazione del contratto di appalto, non possono 
applicarsi a questo ultimo i benefici di cui alle leggi 
n. 322 del 1945 e 221 del 1946, ed anche le fatture 
dovranno corrispondere l'imposta proporzionale 
tanto pi� che anche dopo l'emanazione della legge 
n. 221 del 1946, i benefici fiscali competono solo 
ai contratti scritti di appalto. (Trib. Bologna, 17 
maggio 1954, Cont. 7106, Avv. B-ologna). 
11. Agli effetti dell'art. 3 del R. D. n. 322 del 
1945, per verificare se si tratti di appalti devesi 
aver riguardo all'art. 1, legge n. 771 del 1941; 
perci� non � appalto ma compravendita il contratto 
in cui la mano d'opera sia molto inferiore 
al valore dei materiali. (Corte App. Brescia, 2 
aprile 1954, Cont. 2040, Avv. Brescia). 
� 12. Ai fini dell'art. 6 della legge n. 322 del 1945, 
la dichiarazione necessaria per i benefici deve 
essere contestuale, in modo che sia assicurata 
che nella determinazione. del prezzo di appalto 
sia stato tenuto conto del minore onere d'imp�rto. 
(Trib. Bologna, 17 maggio 1954, Cont. 7106, Avvocatura 
Bologna; Corte App. Bologna, 8 luglio 
1954, Cont. 7745, Avv. Bologna). 

13. La legge n. 409 del 1949, che estese il beneficio 
di cui al D. L. n. 322 del 1945, ad ogni contratto 
relativo a costruzioni e ricostruzioni eseguite 
in base alla legge ha sempre per� riguardo 
agli scopi della legge, cio� la ricostruzione delle 
abitazioni distrutte dalla guerra e l'attuazione dei 
piani di ricostruzione; non vi rientra perci� la fornitura 
di impianti termo-igienici in un immobile 
danneggiato dalla guerra. (Corte App. Brescia, 2 
aprile 1954, Cont. 3040, Avv. Brescia). 
14. La produzione del certificato del sindaco 
attestante ai sensi del D. h n. 322 del 1945, la 
qualifica di fondo danneggiato non esclude il diritto 
della Finanza di compiere indagini e in caso 
di difformit� di pretendere il tributo. (Corte Appello 
Bologna, 11 marzo 1954, Cont. 69767, Avvocatura 
Bologna). 
15. r~e attestazioni dei Sindaci e dell'Ufficio del 
Genio civile circa il danneggiamento di immobili 
sinistrati d:;i,lla guerra ai fini dei benefici tributari 
hi:mno . carattere di prova iuris tantum, ma per 
l'Amministrazione hanno effetto esclusivo probante. 
(Trib. Genova, 4 febbraio 1954, Contenzioso 
18624, Avv. Genova, questione aperta).� 
16. Alfa prova della qualifica di danneggiato 
dalla guerra, relativamente a un immobile per 
cui .si richiedano i benefici del D. L. n. 322 del 
1945, non � sufficiente che sia stata accordata 
la moderazione d'imposta di cui all'art. 26, D. 
L. L. n. 384 del 1944, perch� questa � concessa 
per la distruzione di un terzo almeno del predetto, 
mentre il D. L. n. 322 del 1945, si riferisce al valore 
capitale del fondo. (Corte App. Bologna, 11 marzo 
1954, Cont. 6976/7, Avv. Bologna): 
17. Il beneficio della tassa fissa per gli aumenti 
di capitale sociale fatti in occasione della fusione 
e per facilitarla si applica anche quando il capitale 
sociale, della nuova societ� sorta dalla� fusione 

-36 

(capitale che va calcolato sui patrimoni netti delle 
societ� fuse), sia notevolmente aumentato rispetto 
alla somma dei capitali delle societ� fuse, purch� 
l'aumento sia congruo rispetto agli apporti dei 
patrimoni netti di queste. (Trib. Bologna, 15 
aprile 1954, Cont. 6363, Avv. Bologna, questione 
aperta). 

18. Poich� il nomen iuris compete al giudice, 
bene � rilevato il solve et repete se il giudice determina, 
che a differ�nza della qualifica di suppletiva 
data dall'Ufficio, l'imposta ha natura principale. 
(Corte App. Bologna, 14 aprile 1954, Contenzioso 
7326; Avv. Bologna). 
19. � nulla la decisione della Commissione pro~ 
vinciale. che si sia limitata ad una semplice e nuda 
enunciazione dei valori senza alcuna indicazione 
degli elementi tenuti a calcolo, salvo l'insufficiente 
riferimento alla consistenza e ubicazione degli 
immobili. (Trib. Bologna, 7 aprile 1954, Contenzioso 
7746, Avv. Bologna). 
20. � contratto preliminare con effetti obbligatori 
e non reali, e sconta quindi la tassa fissa e 
non quella proporzionale, l'atto chiamato cc compromesso 
preliminare di vendita �, quando per di 
pi� si prospetti << un ulteriore perfezionamento del 
contratto�, e manchino i dati catastali dei fondi 
indicati solo genericamente. (Corte App. Trento, 
19 maggio 1954, .Cont. 764, Avv. Trento). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

1. Poich� il concordato fiscale sui valori costituisce 
valido atto interruttivo della prescrizione 
triennale entro il triennio dal concordato, l'Amministrazione 
pu� chiedere al contribuente un'imposta 
suppletiva. (Trib. Brescia, 23 gennaio 1954, 
Cont. 30~5, Avv. Brescia). 
2. Nel conto corrente il correntista � costituito 
debitore col prelievo dei fondi dimostrato con la 
produzione degli assegni, i quali cos� sono ammessi 
al passivo ereditario, ma gli assegni emessi da 
procuratore senza a fianco la scritta cc per procura >J, 
non vi rientrano e restano propri di cbi firma. 
(Trib. Brescia, 9 aprile 1954, Cont. 3228, A vvocatura 
Brescia). 
IMPOSTE IN GENERE 

(Vedi: Prezzi, 2; Trattato di pace, 1). 

IMPUGNAZIONE 

(Vedi: Imposta profitti di contingenza, l; Solve et 
repete, 3). 

INGIUNZIONE 

1. Nell'opposizione a ingiunzione il giudice non 
deve limitarsi a dichiarare la nullit� del decreto, 
ma instaurandosi un regolare giudizio di cognizione 
deve decidere nel merito. (Corte Appello 
Brescia, 28 maggio 1954, Cont. 3026, Avv. Brescia). 
-

INTERVENTO 


1. L'intervento del successore a titolo particolare 
in appello, � retto dall'art. 111, c.p.c., quindi 
lo Stato succeduto alla Provincia nell'onere di 
accasermamento della Polizia pu� esser�e fatto 
intervenire coattivamente in un giudizio fra il 
proprietario dell'immobile e la Provincia, senza 
peraltro che quest'ultima sia estromessa, date le 
pretese fatte valere contro di esse per il periodo 
anteriore alla successione. (Corte App. Catania, 
10 luglio 1954, Cont. 17896, Avv. Catania). 
2. In causa per l'accert,amento della cittadinanza 
il Ministero dell'Interno ha veste per intervenire. 
(Trib. Bologna, 4 maggio 1954, Cont. 834, 
A vv. Trento). 

3. Il terzo che interviene dopo la prima udienza 
non compie atti preclusi ove si limiti ad aderire 
alle conclusioni tempestivamente formulate da 
una delle parti originariamente in causa. (Trib.nale 
'.J'rento, 10 agosto 1954, Cont. 694, A vvocatura 
Trento). 
4) Poich� l'Amministrazione finanziaria pu� impugnare 
in giudizio un atto per simulazione relativa 
al fine di ottenere con la dichiarazione giudiziale 
una maggiore imposta, pu� intervenire 
volontariamente in una causa fra privati per far 
dichiarare donazione un apparente atto di vendita 
di immobili. (Trib. Trento, 10 agosto 1954, Contenzioso 
694; Avv. Trento). 

LAVORI PUBBLICI 

(Vedi: Legittimazione, 11-12; Responsabilit� civile, 

n. 6). 
LEGITTIMAZIONE 

1) Nullit� ed insanabilit� della vocatio in jiis 
per mancata capacit� giuridica dell'organo che, 
secondo le leggi organiche, non abbia la rappresentanza 
dell'Amministrazione in giudizio. (Tribunale 
Ancona, 14 luglio 1954, Cont. 1050, Avv. Ancona; 
Pret. Genova, 7 settembre 1954; Corte App. Bologna, 
25 febbraio 1954, Cont. 6092, Avv. Bologna; 
Trib. Catania, 13 febbraio 1954, Cont. 18064, 
Avv. Catania; Corte App. Catania, 11 febbraio 
1954, Cont. 17375, Avv. Catania). 

2. Nell'epoca in cui il servizio di accasermamento 
della Polizia competeva all'Amministrazione 
provinciale, quest'ultima non era tuttavia legitI


timata passiva senza un contratto di locazione, 
per il quale � essenziale la determinazione del 

j

canone, nella specie mancante malgrado lunghe 
trattative. (Trib. Bologna, 12 febbraio 1954, Con


I

tenzioso 7156, Avv. Bologna). 

I 

3. I Comandi territoriali di artiglieria non li.anno I00 


la rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa 
in giudizio la quale spetta agli organi indicati 
nell'art. 37, legge n. 368, del 1940. (Trib. Bari, 9 m 
' aprile 1954, Cont. 15021, Avv. Bari). 

I

I 


-37



4. Per l'Amministrazione della Difesa Esercito 
compete non al Ministro ma alla Direzione di 
commissariato per i contratti da essa stipulati. 
(Trib. Brescia, 29 maggio 1954, Cont. 3081, Avvocatura 
Brescia). 
5. Spetta per l'Amministrazione dell'Aeronautica 
al Comandante di zona aerea non al Ministro. 
(Trib. Brescia, 5 giugno 1954, Cont. 1973, Avvocatura 
Brescia). 
6. Il Prefetto espropriante non � parte nelle 
cause fra il beneficiario e il soggetto all'espropriazione 
per la determinazione dell'indennit�. (Corte 
App. Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145 e 
altri 2, Avv. Potenza). 
7. � attribuita per l'azione ex trasporto contro 
le FF. SS., al capo compartimento del luogo dello 
incidente, non, a pena di nullit� insanabile, a quello 
del luogo di partenza. (Trib. Torino, 22 ottobre 
1954, Cont. 11885, Avv. Torino). 
8. Per l'Amministrazione delle finanze non compete 
al M;nistro ma solo all'Intendente di finanza. 
(Corte App. Brescia, 9 giugno 1954, Cont. 3120, 
Avv. Brescia). 
9. Nelle liti tributarie spetta agli Intendenti di 
finan:aa se hanno sede nella sede giudiziale, ai 
Procuratori del registro negli altri casi. (Pret. Brunico, 
23 settembre 1954, Cont. 1011, Avv. Trento, 
massima abnorme). 

10. La rappresentanza. legale della Giovent� 
italiana, spetta al Commissario nazionale non a 
quello provinciale. (Trib. Caltanissetta, 21 luglio 
1954, Cont. 240, Avv. Caltanissetta). 
11. In materia di lavori pubblici spetta al Provveditore 
regionale per le controversie dipendenti 
da sua attivit�; al Ministro per quanto rientrando 
nell'attivit� dei Ministeri � avulso dalla materia 
delle Opere pubbliche. (Trib. Potenza, 30 giugno 
1954, Cont. 688, Avv. Potenza). 
12. La chiamata di lm organo incompetente 
alla rappresentanza (Ministro dei Lavori pubblici 
invece che Provveditore regionale Opere pubbliche), 
importa nullit� assoluta e insanabile, n� si 
pu� integrare il contraddittorio volontariamente o 
iussu iudicis, non applicandosi al rapporto organico 
le norme sui difetti di rappresentanza. (Tribunale 
Potenza, 30 giugno 1954, Cont. 688, A vvovatura 
Potenza). ' 
13. Le Sezioni del P.C.I. sono per statuto autonome 
e possono stare singolarmente in giudizio; 
le rappresentano i segretari politici ai sensi dell'art. 
36, c.p.c. (Trib. Genova, 4 settembre 1954, 
Cont. 19725, Avv. Genova; Pret. Genova, 21 gennaio 
1954, Cont. 19857, Avv. Genova). 
14. Nel P. C., cellule, sezioni, federazioni, etc., 
sono dal punto di vista amministrativo entit� 
distinte tra loro e dalla Direzione del Partito. 
(Trib. Bologna, 27 maggio 1954, Cont. 7964, Avvocatu.
ra Bologna): 

15. Il difetto di legittimazione passiva � assorbente 
di ogni altra eccezione perch� impedisce la 
esistenza di un qualsiasi rapporto processuale e 
non � sanabile in alcun modo trattandosi di inesistenza 
e non di nullit� o annullabilit� del rapporto 
processuale. (Pret. Bari, 3 marzo 1954, Contenzioso 
15265, Avv. Bari). 
16. Se nella fase avanti il Pretore la vocatio in 
jus sia stata regolare e seguita da costituzione, 
non ha rilievo che nella riassunzione davanti al 
Tribunale a sensi dell'art. 548, c.p.c., non sia stato 
indicato l'organo rappresentante di una pubblica 
amministrazione. (Trib. Trento, 25 aprile 1954, 
Cont. 459, A vv. Trento). ' 
17. Il difetto di rappresentanza processuale pu� 
essere regolarizzato retroattivamente con la costituzione 
in giudizio del vero legittimato. (Pret. di 
Rapallo, 11 giugno 1954, Cont. 200461 Avvocatura 
Genova). 
18. Per un Corpo dei Vigili del Fuoco, diniego 
di legittimazione al Comandante ed attribuzione 
al Presidente del Consiglio di amministrazione. 
(Trib. Trento, 14 gennaio 1954, Cont. 73, Avvocatura 
Trento). 
(Vedi: Beneficenza pubblica, l; Societ�, 1). 

LOCAZIONE 

(Vedi: Competenza, 3). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

1. La clausola prezzo provvisorio salvo conguaglio 
ad emissione di fattura col prezzo stabilito 
dall'autorit�, con la quale furono assegnate 
lamiere U.N.R.R.A., non � inefficace pel fatto 
che il nuovo prezzo intervenga dopo la consegna 
della merce tanto pi� se il provvedimento � retroattivo 
a data anteriore alla consegna. (Trib. Torino, 
14 giugno 1954, Cont. 1177, Avv. Torino). 
2. Se un Coma.ne debba per certe opere percepire 
un sussidio dello Stato, l'appaltatore pu�, 
surrogandosi, chiamare in causa lo Stato, per� se 
il pagamento del sussidio sia condizionato al collaudo, 
il pagamento non pu� essere richiesto che 
a collaudo approvato. (Trib. Potenza, 15 settembre 
1954, Cont. 711, Avv. Potenza). 
3. Il ritardo del pagamento di un rateo da parte 
dell'Amministrazione ancorcb� provata la colpa e 
la costituzione in mora non � motivo di risoluzione 
di un contratto gi� quasi interamente adempiuto. 
(Trib. Torino, 16 giugno 1954, Cont. 71/52, Avvocatura 
Torino). �� 
(Vedi: Amministrazione pu~blica, 2). 

PARTE CIVILE 

(Vedi: Procedimento penale, l). 


-38 


PARTITI 

1. Gli statuti dei Partiti sono atti. interni non 
riconoscibili dai terzi contraenti semprech� non, 
sia percepibile che l'obbligazione sia stata stipulata 
da membri del partito uti singuli. .Applicazione 
. al P.S.I. (Corte .App. Genova, 30 agosto 
1954, Cont. 19084, .Avv. Genova). 
(Vedi: Legittimazione, 13-14). 

PESCA 

1. L'estinzione dei diritti di pesca anteriori 
alla legge n. 3706 del 1877, mai esercitati nel triennio 
anteriore al 24 marzo 1931, riguarda i diritti 
privati, non gli usi civici di una collettivit�. (Commissione 
Usi Civici Torino, 12 ottobre 1954, Con. 
tenzioso 358, .Avv. Torino, questione aperta). 

POLIZIA 

(Vedi: Responsabilit�. civile, 7). 

POSSESSO 

(Vedi: Agricoltura, 5). 

PREZZI 

1. Le differenze prezzo dovute ai sensi del D. 
L. L. n. 471 del 1947, debbono essere pagate dai 
debitori anche se non ebbero dalla Sepral o da 
altri, comunicazione del provvedimento legislativo. 
(Trib. L'.Aquila, 24 marzo 1954, Cont. 4564, 
.Avv. L'.Aquila). 
2. Il recupero delle differenze prezzi cereali 
razionati ha natura tributaria. (Trib. Sala Consilina, 
30 marzo 1954, Cont. 497, .Avv. Potenza). 
PROCEDIMENTO CIVILE 

-1. Proposte davanti a diversi giudici cause che 
per connessione possano essere decise con un.a 
sola sentenza, il giudice della causa accessoria 
fissa con sentenza un termine alle parti per la riassunzione 
davant; al giudice della principale identificata, 
questa nella causa di maggior interesse 
economico rispetto all'altra. (Trib. Trento, 30 
aprile 1954, Cont. 761, .Avv. Trento). 

2. L'attuazione della chiamata in garenzia propria 
nella causa principale implica anche lo spostamento 
della competenza territoriale. (Pretura 
Scandiano, 30 marzo 1954, Cont. 8339, .Avv. Bologna). 
(Vedi: Imposta di registro, 8; Intervento, 3; Legittimazione, 
15-16; Sequestro, 1). 

PROCEDIMENTO PENALE 

1. Non sono proponibili in appello le questioni 
sulla costituzione di parte civile che van.no trattate 
in primo grado subito dopo compiute per la 
prima volta le formalit� di apertura del dibattimento. 
(Corte .App. Trento, 14 giugno 1954, Contenzioso 
76, .Avv. Trento). 

(Vedi: Contrabbando, 1). 

PROPRIET� 

(Vedi: Acque pubbliche, 5). 

REATO 

1. Pur se risultino a carico di due imputati 
gravi indizi di correit� nel reato di concussione 
il giudice deve assolverli con formula dubitativa 
se non possa sicuramente escludere una semplice 
loro leggerezza. (Trib. Pen,. Bolzano, 6 maggio 
1954, Con.t. 696, .Avv. Trento) . 
RESPONSABILIT� CIVILE 

1. Il risarcimento dei danni patrimoniali ex 
delicto compete non iure haereditatis ma iure proprio 
solo a coloro che con.vivevano col de cuius 
e da lui si attendevano un aiuto materiale. (Corte 
.App. Trento, 31 maggio 1954, Cont. 299, .Avvocatura 
Trento). 
2. L'appaltatore del recupero di rottami e residuati 
di guerra appartenenti all'Amministrazione 
militare risponde sia contrattualmente che extra 
dei danni da questa subiti per le sottrazioni fatte 
dai suoi preposti e ausiliari all'insaputa della squadra 
militare d; sorveglianza. (Trib. Messina, 3 
febbraio 1954, Cont. 5633, .Avv. Messina) . 
3. Nei rapporti fra coobbligati in solido (conducente 
e proprietario dell'automezzo), la responsabilit� 
grava sull'autore immediato del danno 
contro il quale il coobbligato che ha pagato ha 
diritto di regresso per l'intero. (Trib. Lecce, 19 
gennaio 1954, Cont. 1499, .Avv. Lecce). 
4. Sussiste la responsabilit� dell'autore del danno, 
malgrado la speciale procedura della liquidazione 
dei danni di guerra, tanto pi� se il leso � 
minore. (Trib. Catania, 3 febbraio 1954, Contenzioso 
17153, .Avv. Catania). 
5. Il ribaltamento di un vagone ferroviario su 
nave traghetto a causa della violenza del mare � 
caso fortuito se i dipendenti dell'.Amministrazione 
ferroviaria abbiano assicurato la vettura coi mezzi 
prescritti (tornichetti a vite). (Corte .App. Messina, 
25 febbraio 1954; Oont. 3467, .Avv. Messina). 
6. Per i lavori eseguiti dallo Stato a sensi del 
D. L. n. 517 del 1945, anche se di propriet� di 
un Comune, lo Stato e non l'Ente proprietario . 
risponde verso i privati per gli espropri e per i 
danni causati ai loro beni. (Corte App. Bologna, 
11 marzo 1954, Oont. 6438, .Avv. Bologna).--7. 
L'eccezionale irresponsabilit� di cui all'articolo 
7, legge P. S., non pu� estendersi analogicamente 
alle disposizio:qi dell'autorit� militare alle 
proprie guardie giurate addette alla vigilanza di 

Ir 

-39



un deposito. (Trib. Bologna, 5. luglio 1954, Contenzioso 
'6121, .Avv. Bologna). 

8. Poich� la responsabilit� del militare di leva 
conducente di u.n automezzo e autore in colpa 
di un sinistro ha la stessa natura dell'obbligazione 
ex delicto che corre tra investitore e danneggiato, 
la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione per 
rivalsa � di due anni. (Corte .App. Trento, 25 marzo 
1954, Cont. 683, .Avv. Trento). 
9. Fra i vari corresponsabili ex delicto l'obbligazione 
conseguenziale � solidale. (Corte .Appello 
Bologna, 26 luglio 1954, Cont. 6453, .Avv. Bologna). 
10. Per accogliere l'istanza in danni dell'.A.N . .A.S. 
occorre provare che il danno sofferto da un ponte 
di barche sia stato cagionato dalla circolazione 
di un autotreno eccedente il peso consentito. (Tribunale 
Bologna, 8 aprile 1954, Cont. 6161, A vvocatura 
Bologna). 
(Vedi: Espropriazione per pubblica utilit�, 4, 5). 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

(Vedi: Ferrovie e Tranvie, 2). 

RICOSTRUZIONE 

(Vedi: Imposta di registro, 9, 10, 11, 12, 1.3, J4, 
15, 16). 

RIVALSA 

(Vedi: Responsabilit� civile, 8). 

SANATORIA 

(Vedi: Legittimazione, 17). 

SEQUESTRO 

1. Il sequestro conservativo non va consolidato 
se nel giudizio non viene data espressa prova di 
perdere la garanzia del credito. (Trib. Trento, 7 
gennaio 1954, Cont. 685, .Avv. Trento). 
SIMULAZIONE 

(Vedi: Intervento, 4 ). 

SOCIET� 

1. Estinta una cooperativa per liquidazione, 
un'altra societ� successiva, dello stesso nome e 
fra gli stessi soci, ha personalit� distinta dalla 
prima, e non pu� rivendicare il patrimonio di 
questa. (Corte .App. Bologna, 26 luglio 1954, Contenzioso 
6298, .Avv. Bologna). 
(Vedi: Imposta di registro, 17). 

SOLIDARIET� 

(Vedi: Responsabilit� civile, 9). 

SOLVE ET REPETE 

1. Non sono rilevabili prima facie ai fini dell'esonero 
del solve et repete i rilievi del contribuente 
alla regolarit� �di un'imposizione (contributi Sep:
ral), da parte del Prefetto. (Trib. �Genova, 10 
luglio 1954, Cont. 20049, .Avv. Genova). 
2. Sussiste anche per il pagamento delle sopratasse 
e pene pecuniarie. (Trib. Potenza, 20 luglio 
1954; Cont. 650, .Avv. Potenza). 
3. Se !'.Amministrazione chiede decreto ingiuntivo 
per tributi, � inapplicabile in caso di opposizione 
il solve et repete. (Trib. Potenza, 17 settembre 
1954, Cont. 690, .Avv. Potenza). 
4. In caso di fallimento fiscale l'opposizione 
alla relativa sentenza non d� luogo a un giudizio 
tributario, ma ad una controversia fallimentare 
cui non � applicabile il solve et repete. (Trib. Catania, 
30 giugno 1954, Cont. 18362, .Avv. Catania).� 
(Vedi: Imposta di registro, 18). 

SOTTOSCRI'l,IONE 

(Vedi: Citazione, l). 

STRADE 

(Vedi: Responsabilit� civile, 10). 

SUCCESSIONE 

1. Si ha sostituzione fedecommissoria quando 
il chiamato � gravato dell'obbligo di conservare 
o restituire i beni a terze persone e in tal caso 
la legge toglie all'istituto l'obbligo di conservare 
o restituire i beni; la clausola per� si sine liberis 
decesserit integra pel secondo chiamato una condizione 
sospensiva che ha vita solo quando si verifichi 
la condizione risolutiva del diritto del primo 
chiamato. (Trib. Potenza, 25 ~ottobre 1954, Contenzioso 
496, .Avv. Potenza). 
TRATTATO DI PACE 

1. L'esenzione dei cittadini delle N. U. da ogni 
imposta straordinaria non riguarda coloro che oltre 
a tale cittadinanza abbiano anche quella italiana. 
(Corte App. Catania, 22 maggio 1954, Cont. 18111, 
.Avv. Catania). 
Uf'!I CIVICI 

(Vedi: Pesc�, 1). 

VALORE 

(Vedi: Imposta di registro, 19). 

VENDITA 

(Vedi: Imposta di registro, 20). 

:VIGILI DEL Fuoco 

(Vedi: Legittima.zione, 18). 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.11 FORMUL.11.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLET'l'E IN .11.LOUN MODO L.11 SOLUZIONE OHE NE � ST.11'1'.11 PRES.11 
ACQUE PUBBLICHE. -I) Se l'alveo di un corso 
artificiale d'acqua pubblica, scavato da privati proprie-� 
tari sul proprio terreno, divenga di pubblico demanio 

(n. 28). -II) Se, stabilite nel disciplinare di concessione 
di acqua pubblica le clausole in favore della piscicultura, 
ai sensi dell'art. 10 del T. U., 8 ottobre 1931, 
n. 1604, possa l'Autorit� concedente o il Ministero dell'Agricoltura 
imporre altri obblighi al concessionario 
(n. 29). -III) Se il concessionario abbia un diritto reale 
all'uso delle acque alle condizioni imposte nel decreto 
di concessione e nel relativo disciplinare (n. 29). 
AGRICOLTURA. -I) Se le opere di miglior�a, compiute 
da affittuari di terreni espropriati, siano incluse 
nell'esproprio disposto a carico del proprietario (n. 5). 
-II) Se dette opere costituiscano oggetto di indennit� 
separata da quella dovuta per l'esproprio a carico del 
proprietario (n. 5) -. III) Se i lavori di trasformazione 
fondiaria, intrapresi dagli Enti di riforma possano qualificarsi 
�Opere pubbliche n, a tutti gli effetti delle disposizioni 
in materia (n. 6) -. IV) Se l'assegnazione della 
terra ai contadini, effettuata dagli enti di riforma, vada 
considerata un istituto privatistico o una concessione 
amministrativa (n. 6). -V) Se le norme degli artt. 351 
e 356 della legge sui lavori pubblici, siano applicabili 
ai lavori di trasformazione fondiaria, effettuati dagli 
Enti di riforma (n. 6). 

AMMINISTRAZIONE-PUBBLICA. -I) Quale sia 
la procedura da seguire per ottenere la difesa in giudizio 
penale di dipendenti statali da parte dell'Avvocatura 
dello Stato (n. 170). -II) Se una controversia tra 
l'Istituto per il Commercio con l'Estero e l'Amministrazione 
delle F. S. possa essere risolta in via giudiziaria 
(n. 171). -III) Se col rapporto di impiego di 
natura privatistica degli enti pubblici economici sia 
compatibile la parificazione prevista dal D. L. n. 722 
del 1945 (n. 172). -IV) Se il Conservatorio di San Pietro, 
a Maiella di Napoli, possa considerarsi un Ente 
statale (n. 173). 

APPALTO. -I) Se sia valido la clausola contrattuale, 
secondo la quale le spese generali debbono considerarsi 
fisse e invariabili (n. 198). -II) Se, verificandosi 
uno dei casi previsti dall'art. 9, 4� comma, del Capitolato 
generale di appalto, dopo l'ultimazione dei lavori 
ma prima del collaudo, il collaudo stesso e tutti gli atti 
ulteriori debbano farsi nei confronti del supplente o 
degli aventi diritti dall'appaltatore (n. 199). 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se al 
credito dello Stato verso un molino, che sia, stato autorizzato 
a rivendere la farina, prodotta dal grano assegnatogli 
sugli ammassi di altra provincia, ad un prezzo 
maggiorato dalle differenze pagate in pi� dalla Prefettura 
per spese di trasporto, sia applicabile la prescrizione 
ordinaria (n. 30). 

AVVOCATI E PROCURATORI. -Quale sia la 
procedura da seguire per ottenere la difesa in giudizio 
penale di dipendenti statali da parte dell'Avvoeatura 
dello Stato (n. 25). 

AUTOVEICOLI. -I) Se possa iscriversi '.nel P.R.A. 
privilegio su autoveicoli in forza di un titolo giudiziale 

(n. 46). -II) Se l'Amministrazione sia tenuta al rilascio 
di copie dei verbali delle riunioni compartimentali per 
l'istruttoria di domande di concessioni automobilistiche 
(n. 47). 
CACCIA E PESCA. -Se, stabilite nel disciplinare di 
concessione di acqua pubblica le clausole in favore della 
piscicultura, ai sensi dell'art. 10 del T. u;, 8 ottobre 1931, 

n. i604, possa l'autorit� concedente o il Ministero dell'Agricoltura 
imporre altri obblighi al concessionario 
(n. 4). 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se siano 
soggette all'imposta di negoziazione le anticipazioni, 
nella misura del 25 % effettuate da soci delle cooperative 
edilizie, ai sensi dell'art. 7, della legge 10 agosto 
1950, n. 715 (n. 50). 

CINEMATOGRAFIA. -Se il nulla osta per la proiezione 
in pubblico di un film debba essere revocato in 
caso di sequestro del film medesimo (n. 12). 

COMMERCIO. -Se nell'attuale ordinamento costituzionale 
la licenza di commercio possa essere negata 
fuori del caso in cui il suo rilascio contrasti con l'interesse 
pubblico (n. 8). 

COMUNI E PROVINCIE. -I) Se siano dovuti i 
diritti di Segreteria sui verbali stipulati dai Segr.etari 
comunali per la liquidazione di indennit� delle aree 
espropriate (n. 55). -II) Quale sia la natura giuridica 
dei diritti di Segreteria (n. 55). -III) Se la norma dell'art. 
39, 2� comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, 
concerna soltanto la revoca delle convenzioni, nelle 



-41 


quali il riferimento alla tariffa sia stato determinante 
per il calcolo delle somm::i dovute dal concessionario 

(n. 56). 
DANNI DI GUERRA. -Se, ai sensi dell'art. 40 
del D.L.C.P.S., 10 aprile 1947, n. 261, per l'alloggio 
dei senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, 
debitore dei due terzi della spesa anticipata per 
la riparazione d'ufficio sia solo il proprietario dell'epoca 
delle riparazioni o anche il proprietario succeduto a 
titolo particolare (n. 48). 

DEBITO PUBBLICO. -Se possono essere assoggettati 
a vincolo pupillare i buoni del Tesoro al portatore 

(n. 9). 
ESECUZIONE FISCALE. -I) Se la norma dell'art. 
63 del T. U., 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato 
dall'art. 12 del R,. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465, e 
dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942, in forza 
della quale, in sede di esecuzione mobiliare contro il 
contribuente moroso, l'ufficiale esattoriale pu� desistere 
dal pignoramento di beni dotali sempre che i beni stessi 
" siano stati costituiti in dote con atto di data anteriore 
alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo 
>>, possa essere applicata quando la funzione degli 
Uffici finanziari, rivolta all'accertamento del tributo, 
venga eccitata nella dichiarazione del contribuente 

(n. 32). -II) Be gli effetti, di cui alla norma richiamata 
dell'art. 63 del T. U., 17 ottobre 1922, n. 1401, decorrano, 
in tal caso, dalla data della dichiarazione del contribuente 
(n. 32). 
ESECUZIONE FORZATA. -Se la norma contenuta 
nell'art. 2855, e.e., nel disporre che la collocazione 
degli interessi nello stesso grado di iscrizione privilegiata 
del capitale, � limitata alle due annualit� �nteriori 
a quelle in corso al giorno del pignoramento, si 
riferisca al periodo annuale decorrente dalla data di 
iscrizione del credito oppure dell'anno solare (n. 14). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. 
-I) Se, in linea di massima, lo Stato possa espropriare 
un bene appartenente al demanio di un Ente pubblico 
territoriale minore (n. 100). -II) Se le opere di miglior�a, 
compiute da affittuari di terreni espropriati, siano 
incluse nell'esproprio disposto a carico del proprietario 

(n. 101). -III) Se dette opere costituiscano oggetto di 
indennit� separata da quella dovuta per l'esproprio a 
carico del proprietario (n. 101). -IV) Se alle espropria� 
zioni, da effettuarsi nell'interesse dell'A.N.A.S., possano 
applicarsi i criteri di valutazione dell'indennit�, previsti 
dalla legge speciale per il risanamento della citt� � 
di Napoli (n. 102). -V) Se, in caso di espropriazioni 
parziali, possa essere applicato il criterio valutativo 
dell'indennit�, fissato dall'art. 13 della legge 15 gennaio 
1885, n. 2892 (n. 103). -VI) Se nel computo degli interessi 
legali, da corrispondersi a compenso dell'occupazione, 
che sia stata seguita da espropriazione, possa 
farsi riferimento a termine finale diverso dalla data del 
decreto di esproprio (n. 104). -VII) -Se, per il periodo 
necessario all'emissione di un nuovo mandato a favore 
dell'avente diritto, siano dovuti gli interessi successivi 
al primo mandato di pagamento dell'indennit� di esproprio, 
non riscosso per decesso degli intestatari (n. 104). 
�FERROVIE. -Se, ai sensi dell'art. 2, 3� comma, della 
legge 30 novembre 1952, n. 1844, agli agenti delle F. S., 
rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo 
possano essere sistemati nel personale degli uffici solo 
qualora, alla data del 1� gennaio 1951, prestino servizio 
presso gli uffici stessi da almeno 550 �giornate lavora: 
tive di effettiva presenza ovvero anche quando dette 
giornate siano compiute posteriormente alla data del 
10 gennaio 1951 (n. 226). 

IMPIEGO PRIVATO. -Se il trattamento di malattia 
si applichi anche per i contratti d'impiego a tempo 
determinato (n. 35). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Quale sia la procedura 
da seguire per ottenere la difesa in giudizio penale di 
dipendenti statali da parte dell'Avvocatura dello Stato 

(n. 372). -II) Se col rapporto d'impiego di natura privatistica 
degli enti pubblici economici sia compatibile 
la parificazione prevista dal D. L. n. 722 del 1945 (numero 
373). -III) Se, ai sensi dell'art. 2, 3� comma, 
della legge 30 novembre 1952, n. 1844, agli agenti delle 
F. S. rivestiti di qualifiche appartenenti al personale 
esecutivo, possano essere sistemati nel personale degli 
uffici solo qualora, alla data del 1� gennaio 1951, prestino 
servizio presso gli uffici stessi da almeno 550 giornate 
lavorative di effettiva presenza ovvero anche quan� 
do dette giornate siano compiute posteriormente alla 
data del 1� gennaio 1951 (n. 374). -IV) Se il recupero 
dell'indennit� di carovita, percepita dall'agente, il cui 
matrimonio concordatario sia stato annullato, decorra 
dalla data della sentenza dichiarativa oppure dalla data 
della variazione nei registri dello Stato civile (n. 375). 
-V) Se il personale ispettivo dell'Istituto Poligrafico 
dello Stato, incaricato del controllo sulla fabbricazione 
stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi 
di valori nell'esclusivo interesse del Provveditorato 
generale dello Stato, debba essere, a tutti gli effetti, 
dipendente del Provveditorato medesimo o dall'Istituto 
Poligrafico dello Stato (n. 376). -VI) Se, ai sensi della 
legge 14 dicembre 1942, n. 2689, il collocamentoariposo 
su domanda di dimissioni tolga il diritto alla promozione, 
gi� maturato prima del collocamento a riposo 
(n. 377). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se le scorte vive 
e morte di un'azienda agricola vadano valutate nella 
loro intrinseca natura di beni mobili e, pertanto, siano 
tassabili secondo le norme stabilite per tali beni dall'art. 
16, 2� ccmna, del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639 

(n. 15). 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. -Se 
competente a decidere in merito ai ricorsi prodotti dai 
trasgressori avverso le ordinanze di condanna, emesse 
dagli Intendenti di finanza delle circoscrizioni della 
Sicilia, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia l'Assessore 
per le finanze della Regione siciliana o il Ministro 
(n. 48). 

IMPOSTE E TASSE. --I) Se siano. soggette alla 
imposta di negoziazione le anticipazioni, nella mislir1:t"" 
del 25 %. effettuate da soci delle cooperative edilizie, 
ai sensi dell'art. 7 della legge IO agosto 1950, n. 715 

(n. 250). -II) Se le norme dell'art. 39, 2� comma, della 
legge 2 luglio 1952, n. 703, concerna s�ltanto la revoca 

-42 

delle convenzioni, nelle quali il riferimento alla tariffa 
sia stato determinante per il calcolo delle somme dovute 
dal concessionario (n. 251). -III) Se la Cassa per il 
Mezzogiorno sia tenuta a corrispondere l'imposta di consumo 
sui materiali impiegati per la costruzione di opere 
di propriet� comunnale, finanziate dalla Cassa stessa ai 
sensi dell'art. 5, 2� comma, della legge istitutiva 10 agosto 
1950, n. 646 (n. 252). -IV) Se sussita nei riguardi della 
Cassa, l'obbligo della denuncia per l'imposta di consumo 
sui materiali impiegati per la costruzione delle opere 
suddette� (Ii. 252). -V) Se i sopraprezzi dovuti alle Casse 
conguaglio �abbiano natura tributaria (n. 253). -VI) 
Se l'omissione a.ella dichiarazione dei redditi, da parte 
di ent3 ohe non abbia parsonalit� giuridica, p::issa e3sere 
considerata sullo stesso piano della omessa restituzione 
del questionario (n. 254). -VII) Se l'Ufficio finanziario, 
che ha notificato l'accertamento, coPtinui ad essere competente 
fino all'ultimazione della procedura, anche nel 
caso in cui successivamente sia i;it.ata attribuita la competenza 
ad un diverso ufficio, ai sensi dell'art. 18 del 

T. U., 5 luglio 1951, n. 573 (n. 255). -VIII) Se lo spostamento 
della comp:etenza degli uffici, ai sensi dell'art. 
12 del T. U., 5 luglio 1951, n. 573, importi lo spostamento 
della comp ~tenza delle commissioni rispetto ad 
accertamenti gi� notificati (n. 255). 
MATRIMONIO. -Da quando decorra, agli effetti 
civili, -la nullit� del vincolo matrimoniale concordatario, 
dichiarata con senternr.a del competente Tribunale ecclesiastico 
(n. 10). 

MONOPOLI. --Se le leggi sulla revisione dei prezzi 
contrattuali degli appalti di opere pubbliche si appli� 
chino anche ai lavori di competenza dell'Amministrazione 
dei Monopoli di St,ato (n. 23). 

NAV.I. -I) Se la responsabilit� personale del Conservatore 
dei Registri immobiliari, prevista dall'articolo 
2674 e.e. sia applicabile agli uffici competenti a 
provvedere alla pubblicit� degli atti relativi alle navi 

(n. 65). -II) Se il certificato di cittadinanza di cui allo 
art. 419 del Regolamento Codice della navigazione sia 
richiesto per l'esecuzione della trascrizione (n. 65). III) 
Se, in materia di esecuzione su navi estere, debba 
tenersi conto della sussistenza o meno della prescritta 
a.utorizzazione del Guardasigilli (art. 1 della legge 15 
luglio 1926, n. 1263), anche all'atto della concessione 
di eventuale precedente misura cautelare o soltanto in 
fase esecutiva (n. 66). 
PEGNO. -Se l'esercizio di un'agenzia di prestito 
su pegno da parte di societ� in nome collettivo, quando 
la licenza � intestata ad un solo socio, costituisca violazione 
dell'art. 116 della legge di P. S. (n. 2). 

PENSIONI. -Se gli atti di revoca della procura 
ad esigere, rilasciati dai creditori dello Stato, in particolare 
da titolari di .pensioni residenti all'estero, possano 
essere regolarmente notificati agli uffici pr�vinciali 
del Tesoro che debbano disporre i pagamenti, anche 
in modo diverso da quello a mezzo di ufficiale giudiziario 
(n. 66). 

POLIZIA. -I) Se il cittadino, il quale, collaborando 
con le Forze di P. S., da queste sollecitato, nella lotta 
per la repressione del banditismo sia rimasto ucciso, 

abbia diritto per ci� solo; alla pensione dello Stato (n. 5). 
-II) Se nel fatto che una guardia comunale sia rimasta 
vittima dei banditi nel collaborare con le forze di polizia 
nella lotta contro di essi, possa ravvisarsi responsabilit� 
dell'Amministrazione per fatto illecito del dipendente 
(n. 5). -III) Se, dopo l'entrafa in vigore della 
Costituzione, sia rimasto in vigore l'art. 7 del T. U., 
18 giugno 1931, n. 773 (n. 5). -IV) Se l'esercizio di 
un'agenzia di prestito su pegno da parte di societ� in 
nome collettivo, quando la licenza � intestata ad un 
solo socio, costituisca violazione dell'art. 116 della legge 
di P. S. (n. 6). 


PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -Se i pagamenti 
gi� effattuati ai sensi .delle vigenti norme, a titolo 
di assistenza, a favore dei profughi, siano ripetibili ove 
si accerti la precedente cessazione dello stato di bisogno 
sul cui presupposto siano stati erog�ti (n. 13). 


1 

PREZZI. -Se i sopraprezzi dovuti alle Casse conguaglio 
abbiano natura tributaria (n. 21). 


I 

PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se i termini pre. 
visti dal D. L. 26 aprile 1945, n. 334, siano stabiliti a 
pena di decadenza (n. 18). 

I

REGIONI. -Se, competente a decidere in merito ai 
ricorsi prodotti dai trasgressori avverso le ordinanze 
di condanna emesse dagli Intendenti di Finanza delle 
circoscrizioni della Sicilia ai sensi della legge 7 gennaio 


I 

1929, n. 4, sia l'Assessore per.le Finanze della Regione I 
siciliana o il Ministro (n: 49). I 

R.S.I. -Se la dichiarazione di inefficacia degli atti 
della r.s.i., di cui all'art. 4 del D. L. 5 ottobre 1944; 
n. 249, debba essere disposta per intiere categorie di 
atti o per singoli atti (n. 1). 
RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se il cittadino, 
il quale, collaborando con le Forze di P. S., da queste 
sollecitato, nella lotta per la repressione del banditismo 
sia rimasto ucciso, abbia diritto, per ci� solo, alla 
pensione dello Stato (n. 155). -II) Se nel fatto che una 
guardia comunale sia rimasta vittima dei banditi nella 
collaborazione con le forze di polizia nella lotta contro 
di essi, possa ravvisarsi responsabilit� dell'Amministrazione 
per fatto illecito del dipendente (n. 155), -III) 


Se nel fatto stesso possa ravvisarsi una responsabilit� 
dell'Amministrazione da atto legittimo (n. 155). -IV) 
-Se, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, sia rimasto 
in vigore l'art. 7 del T. U., 18 giugno 1931, n. 773 

(n. 155). 
SEQUESTRO. -Se, in materia, di esecuzione su 
navi estere, debba tenersi conto della sussistenza o meno 
della prescritta autorizzazione del Guardasigilli (art. 1 
della legge 15 luglio 1926, n. 1263), anche all'atto della 
concessione di eventuale precedente misura cautelare 


o soltanto in fase esecutiva (n. 9). 
SOCIETA'. -I) Se l'esercizio di un'agenzia di prestito 
su pegno da parte di societ� in nome collettivo, 
: quando la licenza � intestata ad un solo socio, costituisca 
violazione dell'art. 116 della legge di P. S. (n. 60). 
. -II) Se il Commissario governativo possa apportare 



' -43 


r 

modifiche allo statuto e all'atto costitutivo della Coognata 
in un atto transattivo, per il periodo successivo 
perativa, alla cui gestione � pr�posto (n. 61). alla stipulazione dell'atto, finch� non sia emesso il rela


STRADE. -Se la norma dettata dall'art. 1, n. 10, 
del Codice stradale per la determinazione dei confini 
deila strada abbia fissato nuovi criteri circa la propriet� 
delle parti della strada medesima, prevista dall'art. 22, 

2� comma, della legge n. 2248/1865, All. F, sui lavori 
pubblici (n. 11). 
TELEFONI. -I) Se le risultanze dei cronoscopi 

pano prova sufficiente per stabilire la durata di una 
conservazione telefonica interurbana (n. 10). -II) Se 
per recuperare il canone relativo a convers~zioni telefoniche 
interurbane di durata superiore alla minima 
si possa usare la procedura di cui al T. U. 14 aprile, 

1910, n. 639 (n. 10). 

TRANSAZIONE. -Se l'Amministrazione sia tenuta 
a corrispondere gli interessi moratori su somme impe� 

tivo atto di spesa (n. 6). 

TRASPORTO. -Se la norma del 2� comma dello 
art. 1681, e.e. possa essere derogata,, pei� mezzo di una 
dichiarazione, rilasciata dal trasportato, di esonero del 
vettore da responsabilit� per i sinistri che colpiscano 
il medesimo (n. 34). 

TRATTATO DI PACE. -I) Se, per effetto dell'art. 
79 del Trattato di pace, si sia operato opso iure 
il trasferimento alle singole Potenze Alleate ed associate 
di tutti i beni italiani situati nel territorio di ciascuna 
di esse (n. 58). -Il) Se, ai sensi e per gli effetti 
del paragrafo 6, lett. d), dell'art. 79 del Trattato di pace, 
il diritto di propriet� su beni ereditari possa ritenersi 
sorto al momento dell'accettazione o, retroattivamente, 
al momento della morte del de cuius (n. 58). 



RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA 'DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

(Iniziamo con questo numero una nuova Rubrica 
di Diritto Comparato, che sicuramente interesser� i 
nostri lettori, affidata al ll!fagistra.to della Corte dei 
Conti dott. Safoatore Sica ~l quale esprimiamo il 
nostro ringraziamento per la cordiale collaborazione) 

Nel ricordare con ammirazione il contributo di 
esposizione comparata offerta in materia di responsabilit� 
civile dello Stato e di difesa della Pubblica 
Amministrazione rispettivamente dal prof. Cino 
Vitta; quale relatore all'Accademia internazionale di 
diritto comparato (1935), e dal prof. Francesco J\llenestrina, 
Sostituto Avvocato Generale dello Stato 
(1931) e recentemente dall'Avvocatura Generale 
dello St,ato, iniziamo questa Rassegna avvertendo: 

1) La materia esposta riguarda: A) la irresponsabilit� 
o la responsabilit� civile dello Stato 
(diretta, indiretta, alternativa., concorrente) nel 
quadro della violazione dei diritti (confr. art. 28 
Costit. italiana) o comunque per i pregiudizi arrecati, 
per colpa o senza colpa, dai suoi funzionari e 
dipendenti; B) la consulenza giuridica e la difesa 
operata da parte di organi speciali in favore della 
Pubblica Amministrazione. 

2) I/esigenza della Scienza oggettiva e sce


vra di valori (Wertfreie Wissenschaft) rende indi


spensabile inquadrare la materia secondo uno stu


dio degli Stati, qui concettualmente considerati 

ex iiequo e quindi ordinati alfabeticamente. 

3) Le questioni linguit>tiche, le quali possano 

restare dubbie al lettore, saranno chiarite a richie


sta. 

AFGHANISTAN 

A) L'Amministrazione non risponde per i suoi 
_funzionari: il risarcimento del danno, per abusi 

e per violazione di diritti da parte dei funzionari, 

� a carico di costoro. 

La materia � regolata: 10 dalla legge fondamen


tale del 1931 (anno solare afgano 1309); 2� dal 

Codice penale del 1924 (1302); 30 dalla legge sulla 

responsabilit� dei funzionari del 1945 (1323); 4� da 

numerose altre leggi, del 1934 (1312) sul personale 

dei gabinetti ministeriali; del 1937 (1315) sul con


tratto tipo per stranieri impiegati dell'Ammini


strazione afgana; del 1937 (1315) sui funzionari 

doganali; del 1947 (1325) sullo stato giuridico gene


rale dei funzionari; del 1934 (1312) sulla direzione 

del personale addetto alle amministrazioni centrali; 

nel codice del favoro 1946 (1314). 

Ogni funzionario � personalmente responsabile 
dell'adempimento dei propri doveri: art. 86 
legge fondament,ale del 1931 (1300); l'ordine illegale 
dev'essere denunciato all'Amministrazione 
centrale od alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
tale denuncia deve avvenire senza indugio 
(ivi, art. 85). 

Vi � responsabilit� anche senza danno (art. 225, 
primo comma, Codice penale del 1924 (1302). I 
funzionari direttivi hanno uha responsabilit� attenuata. 
Il funzionario � coperto, in ogni modo, 
dall'ordine scritto da parte del Re o del Capo del 
governo (art. 110, legge fondam. del 1031 (1300). 
I ministri sono giudicati da un tribunale s-peciale. 

La Presidenza del controllo e della ispezione 
(Riassate Amumi Taftisce), disciplinata dalla legge 
del 1946 (1324), commina al funzionario la penalit� 
ed ordina il risarcimento allo Stato per ritenute 
(sezione penale); vi � una sezione di appello. 

Lo Stato risarcisce i danni sul lavoro prestato a 
suo favore (art. 2, lett. b, della legge del 1946 (1324). 
La vailuta:done dell'indennizzo per la espropriazione 
d'immobili � stabilita dal tribunale canonico 
(shariah) ed obbliga l'Amministrazione (art. 15, 
della legge fondamentale del 1931 (1309). 

B) La Pubblica Amministrazione non ha un 
corpo di consulenza giuridica. Vi provvede occasionalmente 
il Consiglio di Stato, creato nel 1949 
(1327) e composto da sette membri sotto la presidenza 
del Capo del Governo. 

La Pubblica Amministrazione non ha un corpo 
di funzionari addetti alla propria difesa. Non ce 
ne sarebbe bisogno. Infatti il contenzioso tributario 
(legge del 1942 (1320) sulla ricchezza mobile; legge 
del 1943 (1321) sull'attivit� commerciale; legge del 
1943 (1321) sulle tariffe doganali; legge del 1933 
(1311) sulle imposte sul bestiame, ecc.) � di ordine 
amministrativo; gli stessi funzionari amministrano 
la piccola giustizia (non shariah); la Cassazione 
(J\llabkama-i-Ali Tamiz) siede presso il Ministero 
della giustizia e le sue sentenze sono firmate dal 
Re (legge del 1944 (1322); i ricorsi amministrativi 
sono portati sino al Re (art. 24 legge fondam. del 
1931 (1309); in ogni caso il Re ordina la condotta 
da tenersi (ivi, art. 78) e viene coadiuvato da 
funzionari detti rak�m. 

MoHAMMED AKHRAM: Bibliographie analytique de l'Afghanistan, 
Paris, 1947; Key Press, (ed.) << Modern Afghanistan>>, 
London (1951), p. 92 e seg.; E. CASPANI ed E. 
CAGNACCI: L'Afghanistan politico, amministrativo ed 
economico, in Afghanistan, crocevia dell'Asia" Milano, 



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1951, pag. 155 e segg.; Europa Pubblications, cc The 
Middle East >>, London, 1953; HELLEN MILLER DAv1s: 

Oonstitutions, electoral laws, treaties of States in the Near 
and the Middle East, ccDuke Univ. Pressi>, Durham, 1953. 

(Codice penale del 1924 ed aggiunte del 1925, nella 
traduzione tedesca di Sebastian Beck, Berlin, 1928, a 
cura della Deutsche Gesellschafo fiir Islamskunde; alcune 
leggi in inglese, pubblicate in Kabul dalla Genera! 
Printing Press, dalle Nazioni Unite e dall'Uff. Intern. 
del Lavoro; le altre in fogli governativi a parte, fornitici 
dal principe Gholam Mohamed Sherzad, e presso l'Ist. 
ntern., per l'unif. del diritto privato). 

ALBANIA 

A) L'Amministrazione � responsabile per i suoi 
agenti soltanto in casi esplicitamente determinati. 
Fuori di tali casi risponde direttamente il funzionario 
dinanzi ai tribunali ordinari. 

Qualsiasi cittadino possiede il diritto di ricorrere 
ai tribunali contro i funzionari per ogni ingiustizia 
commessa da costoro nell'esercizio delle proprie 
funzioni; a termini di legge, si pu� richiedere dttllo 
Stato o dai suoi funzionari una indennit� per il 
danno subito dal fatto che un servizio sia stato 
eseguito in modo contrario alla legge ed al pubblico 
interesse (art. 34, Costit. 1950). La disposizione 
va messa in rapporto con il Codice civile del 194-6, 
che si � ispirato all'art. 407 del codice civile sovietico 
del 1938; ci si pu� rivolgere allo Stato soltanto 
allorch� una norma particolare lo disponga ed in 
tali casi lo Stato possiede il diritto di rivalersi 
sulle retribuzioni spettanti al funzionario. La 
responsabilit� del funzionario non � soltanto di 
ordine civile ma, in certi casi, specie per i funzionari 
direttivi, � anche d'ordine penale; infatti, 
ispirandosi al Codice penale sovietico del 1934 
(art. 128a, sostituito dal decreto presidiale del 
10 luglio 1940), il nuovo Codice penale albanese, 
entrato in vigore il 1� settembre 1952, commina 
pene ancora pi� severe, estendendo la responsabilit� 
al ragazzo che abbia compiuto i dodici anni 
ed includendo fra i delitti contro lo Stato anche 
quelli commessi contro l'Unione sovietica (art. 83). 

Il codice albanese del lavoro (legge n. 527 del 
25 agosto 1947) � applicabile anche agli operai 
ed agli impiegati delle imprese ed istituzioni dello 
Stato. All'art. 106 vi si parla della responsabilit� 
penale a carico dei direttori, e ci� in corrispondenza 
dell'art. 83, non pi� riformato, del Codice sovietico 
del lavoro del 1921. 

Ove sia prevista dalle leggi, la responsabilit� 
civile � dichiarata dai tribunali, i cui membri sono 
elettivi (art. 85, Costit. 1950), e decidono in prima 
istanza a giudice unico ed in appello a giudice 
collegiale, s�nza che vi sia un'apposita corte di 
appello; la Corte suprema � eletta dall'Assemblea 
popolare per quattro anni e pu� �giudicare anche 
in prima ed ultima istanza. L'esecuzione � rimessa 
al Pubblico Ministero. 

Per adire i tribunali in tal caso e convenire l'Amministrazione 
non c'(') bisogno di alcuna autorizzazione. 


B) Non esistono avvocati dello Stato n� organi 
similari per la consulenza giuridica. Il Procuratore 
Generale (nominato dall'Assemblea Popolare) 
ed i procuratori pubblici (nominati dal Procuratore 
Generale) presentano le caratteristiche 

del Prokurur .o della Prokuratura sovietica: essi 
non trovano corrispondenza nel nostro pubblico 
ministero o nella nostra Avvocatura di Stato e 
tanto meno nella istituzione inglese del Government 
Attorney, n� nel parquet francese o nel tedesco 
Staatsanwalt (ved. Gsovski). Il Corpo procuratoriale 
non dipende dal Ministero della giustizia 
ed anzi lo controlla dal punto di vista della legalit�; 
possiede un potere di controllo generale (sui 
funzionari, sui giudici, sugli amministratori locali 
sui cittadini); ha funzione consultiva per gli stessl 
giudici; spicca mandati di cattura; promuove le 
cause civili e penali nonch� i ricorsi gerarchici 
(proteste) o alle stesse autorit�, con effetto sospensivo 
dell'atto (ordinamento del Procuratore Generale 
del 1946; ordinamento giudiziario del 1946; 
art. 113 e seg. della Costit. del 1950). 

G. LANGROD: Le Minist�re public. organe du controle 
de l'Administration dans les pays de l'est europ�en cc Revue 
Intern. de droit compar� >>, ottobre-dicembre 1950, 
p. 639; S. L, S1ws: I principi socialisti della organizzazione 
della giustizia nei paesi europei della democrazia 
popolare 'cc Sovjetskoje Gosudarstwo i Prawo" 1951 
fase. 7 (in russo); A. E. LUNJEW: Die verfassungmassige,/,, 
Grundlagen der allgemeinen Ansicht der Staatsanwaltschaft 
der UdSSR, cc Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst 
'" 5 ottobre 1954, p. 515; ved. inoltre: V. 
GsovsKI: Soviet Oiv'il Law �Ami Arbor, Univ. of Michigan 
Law School >>, 1948, io vol., p. 534, 820 e 854; 
G. C. Gurns: Soviet Law and Soviet Society " cc The 
Haghe >>, 1954. , 
La sola raccolta di leggi varie albanesi � stata pubblicata 
in russo della Zakonodatel'stvo stran narodnoi 
democratii (legislDizione dei paesi di democrazia 
popolare): Konstitutjia i osnovye zakonadatel'nye akty 
Alb., 1950, Mosca. 

ANDORRA 

A) Una giurisdizione ritenuta � esercitata dai 
coprincipes (vescovo di Urgel e Francia) attraverso 
una rispettiva delegazione; ambo i delegati firmano 
la sentenza sui recours de quei:ca contro gli atti 
amministrativi del Consiglio generale. I ricorsi sono 
stati regolati con decreto-accordo del 21marzo1933 
e sono possibili soltanto per evidente ingiustizia 
ed ab1tso manifesto (decreto del 24 maggio 1934); 
il vescovo di Urgel si era ritenuto per� il solo competente 
a decidere sui ricorsi contro i giudici 
(decreto 24 gennaio 1905). Le obbligazioni verso 
terzi contratte dagli amministra-tori, come tali, 
sono decise dai tribunali; la chiamata in giudizio 
dev'essere autorizzata da organi speciali, ed � sempre 
possibile il ricorso ai coprineipes (art. 16 Pi(lrno 
di riforma del 31 maggio 1866). Il ricorso ai eoprincipes 
completa i ricorsi di giustizia amministrativa, 
la quale ha tre gradi (Tribuna} de visura) e concerne 
per lo pi� gli usi civili; � ammesso anche 
per le responsabilit� contabili ed amministrative 
(art. 5 e 6 Piano 1866). 

B) Il governo di Andorra mantiene un A vvocato 
stipendiato nella Ciudad de Urgel; i giudici, 
in casi difficili, si consultano con tal� Avvocato. 
Non vi � pubblico ministero ma vi sono raoiiailors(
da ratiocinator), che difendono i privilegi de las 
Valles de Andorra: sono designati dal Consiglio 
generale, e non hanno nulla da vedere n� col promotor 
fiscal, o col ministero pubblico, n� con l'at



-46torney 
inglese, al quale ultimo si aVVicinerebbero l'art. 1112 di detto Codice per cui i fatti e le omis


'1~ 

come custodi delle, legge e del bene comune (Jos� 
Maria Vidal y Guitart). 

B. RIVERAYNA: Las Valles de Andorra. Barcelona, 
19~9; M. VrnAL y GuITAR'l': Instituciones politicas y 
sociales de Andorra. Madrid, 1949 (con larga bibliografia; 
per i raonadores, ved. p. 200 e nota 75 bis); MARCEL 
BEz: Les Vall�es de Andorre, leur statut juridique, leur 
organisation judiciaire, leur r�gime administratif. Limoges, 
1950. 

ARABIA SAUDITA 

A) Non vi � un principio generale e la questione 
della responsabilit� � regolata volt& per volta. 

Il Presidente del Tribunale dei soprusi invia ogni 
sei mesi al Re una relazione concernente le responsabilit� 
ricadenti sui diversi servizi� governativi 'o 
sugli impiegati; in tale relazione sono fatte le proposte 
dirette a mettere le cose a posto (art. 20, Regolamento 
degli uffici dipendenti dal Consiglio dei 
Ministri del 17 maggio 1954 -12 ragiab del 1373, 
anno lunare). 'rale Tribunale e in sostanza um�, 
direzione generale presso il Diwan del Consiglio dei 
ministri (ivi, art. 17). 

In ogni modo, ove il funzionario abbia esposto 
la finanza dello Stato a dissipazione o perdita, il 
Controllore generale (Muraquib) propone alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri il grado di punizione 
in relazione alla dissipazione o perdita (ivi, 
art. 8, lett. a; il Controllore dipende dal Diwan 
della Presidenza del Consiglio e presiede il tribunale 
dei conti (ivi, art. 6 e 7). 

B) Presso il Diwan del Consiglio dei ministri 
esiste un Corpo di esperti (khuhara fannyyun) 
(ar.t. 19 lett. e de] Regolamento del Consiglio dei 
Ministri del 17 marzo 1954); il numero degli esperti 
� fissato.dal Consiglio secondo il bisogno e la. necessit� 
(art. 11 Regolamento degli uffici del 17 marzo 
1954) e dipende dal Presidente del Consiglio, che � il 
Re (articolo 12) verso cui sono responsabili (art. 13). 
L'esperto esprime il proprio parere: a) sulle questioni 
sottopostegli dal Presidente del consiglio 

o dal Consiglio dei ministri; b) sulle questioni trasmessegli 
dai ministeri (!l.rt. 15); egli manda alla 
Presidenza copia del parere da lui manifestato in 
ogni questione sottopostagli (art. 16). 
Il Consiglio dei Ministri decide le transazioni 
oltre una determinata somma (art. 7, n. 6, Regolamento 
del Consiglio del� 17 marzo 1954). 

� La traduzione dei testi di cui sopra tratti dal giornale 
di La Mecca: Umm al-Qur� del 26 marzo 1954, � 
_dovuta a Maria Nallino, in �Oriente Moderno>>, giugno 
1954, p. 258 e segg. 

ARGENTINA 

A) L'art. 43 del Codice civile del 1869, ancora 
in vigore, esclude la responsabilit� civile delle 
persone giuridiche: contro di esse non si pu� 
.procedere per risarcimento di danni. Per la responsabilit� 
contrattuale, salvo poche voci isolate non 
si � dubitato che le persone giuridiche siano t~nute 
al risarcimento. Per la responsabilit� extracon
�trattuale o per fatti illeciti la giurisprudenza � 
-passata per due stadi, tenendo anche presente 

sioni, avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni 

da parte dei funz�onari pubblici per non ave; 
adempiuto che in modo irregolare ai compiti che 
ad essi sono imposti dall13 leggi, ill}portano l'obbligazione 
del funzionario di riparare il danno (articolo 
1109). Nel primo stadio si � affermata la 
irresponsabilit� dello Stato. Nel secondo stadio 
si � affermata, con carattere sempre pi� largo, la 
responsabilit� dello Stato: il nuovo principio fu 
ammesso dalla sentenza della Corte Suprema 
Nazionale del 22 settembre 1933 (caso Devoto), 
fu confermato nel 1937 (caso Quiding), e fu decisamente 
accolto con sentenza del 3 ottobre 1938 
(Caso Ferrocarril Oeste) e seguito da altri Tribunali. 
Una tale rivoluzione era stata preparata da 
un esteso movimento dottrinario, che partiva 
Q.alle conquiste in tal �senso della giurisprudenza 
e dottrina francesi. Nel. suo Tratado de derecho 
civil (1951), .Alberto G. Spota ha portato il principio 

sino alle estreme conseguenze .. 

La Contaduria General de la Naci�n in base 

all'art. 100 della legge 12.961 del 29 m~rzo 1947 
provvede ad imputare il danno al funzionario'. 
Per le provincie provvede il Tribunal de cuentas: 
per Buenos Aires, Catamarca, Cordoba Entre 
Rios? Eva Per�n, Jujuy, La Rioja, Mendoza; 
Presidente Per�n, Salta, San Juan, San Luis 
Santa F�, Santiago del Estero. Si provvede ammi: 
nistrativamente in Corrientes e Tucuman (ved. 

Costituzioni 1949). 

Le costituzioni provinciali del 1949 non hanno 
per� manifestamente incluso il principio giurisprudenziale 
della responsabilit� diretta dello Stato 
ed insistono sulla. responsabilit� del funzionario 
(Cardoba, art. 30; Mendoza, art. 69, che comprende 
anche i magistrati; San Juan, art. 31, ecc.). Si 
vuol ricordare la costituzione di qualche provincia 
(Cordoba, Costit. 1949, art. 34 e 35), per cui 
lo Stato, come persona civile, pu� essere convenuto 
dinanzi ai giudici ordinari in materia di propriet� 
e per obbligazioni contratte, senza necessit� 
di autorizzazione da parte del Potere legislativo 
e senza che, nel giudizio, esso debba godere di privilegio 
alcuno; tuttavia, una volta rimasto soccombente 
lo Stato e condannato al pagamento di un 
debitci, esso non potr� essere sottoposto ad esecuzione 
nella forma ordinaria, n� potranno essere 
~ottoposte a sequestro le sue rendite, giacc'h� spetta 
m tal caso alla Legislatura decidere il modo e la 
forma secondo cui si provveder� al pagamento. 

La legge nazionale 16.664 del 26 ottobre 1940 
ha previsto l'azione contro i funzionari del potere 
giudiziario. Si tenga presente che l'azione contenzioso-
amministrativa (sistema federale), per lesione 
d'interessi che sia~o stati garantiti da legge, decreto, 
regolamento, ordmanza o da concessione di servizi 
pubblici, e col fine di annullamento dell'atto impugnato 
per incompetenza, vizi di forma, sviamento j.
di potere o violazione di legge o di dj;ritti acq'uisiti � 
non � ammissibile allorch� l'Amministrazione.-ahbi~ ; 
agito nella qualit� di persona privata (legge 13.5li-,;, 
del 30 ottobre 1948; legge 6 ottobre 1950). Il codice �= 
penale argentino commina varie pene per gli abusi 1cl 
di autorit� e per la violazione dei doveri dei pub-gj 
blici funzionari (art. 248-253). 

I 

I 


-47 


B) ta legge del 3 marzo 1947, n. 12.954 organizzate secondo le esigenze delle .Amministra(
Bol. Oficial del 10 marzo 1947) provvide a creare zioni a cui sono addette e dipendono amministra-
un Corpo degli avvocati dello Stato (Cuerpo de . tivamente da queste, salva restando la loro dipenAbogados 
del Estado). A tale Corpo � affidata la denza dalla Direzione generale dal punto di vista 
consulenza giuridica nonch� la difesa, dinanzi strettamente professionale; i Ministeri richiedeai 
tribunali, del potere esecutivo e di tutti gli organi ranno all'uopo il numero d� funzioriaii del Corpo 
di cui � composta la pubblica Amministrazione che ad essi sono indispensabili (art. 8). Il Corpo 
(art. 1). � direttore generale del Corpo l'Avvocato degli .Avvocati di Stato � costituito come carriera 
Erariale (Procurador del Tesoro) ed, in caso di � speciale con un ruolo (escalaf6n) proprio; l'ammisassenza 
od impedimento, il Vice avvocato erariale sione avviene soltanto per concorso, che dimostri 
(Subprocurador del Tesoro); l'Avvocato ed il nell'aspirante una conoscenza profonda del diritto 
Viceavvocato sono nominati dal Governo di conamministrativo 
e della organizzazione dello Stato; 
certo con il Senato (art. 2). Il Corpo degli avvocati le promozioni avvengono rispettando rigorosamente 
dello Stato � composto da una Direzione Generale l'ordine gerarchico e sempre quando ci sia una 
e da delegazioni distaccate presso ciascun Minirelazione 
favorevole dell'organo ispettivo presso 
stero, Segreteria di Stato e ripartizioni dell'Ammila 
Direzione Generale (art. 9). Per l'ammissione 
nistrazione federale che avessero gi� istituito o che nel Corpo degli Avvocati di Stato occorre: 1) essere 
dovessero istituire org�ni di consulenza o direcittadino 
argentino; 2) possedere la laurea di dotzioni 
di affari legali (art. 3). La Direzione generale tore in legge rilasciata da una Universit� Nazionale; 
� composta da un organo direttivo, il quale � com3) 
aver superato i 25 anni; 4) essere di una conpetente, 
fra l'altro, a redigere le istruzioni d'ordine � �dotta irreprensibile, debitamente accertata dalle 
generale, e da un organo d'ispezione sulle delegaautorit� 
e da una inchiesta speciale; 5) non av�re 
zioni, competente a formare le commissioni giudicarichi 
penali pendenti; 6) non essere in stato di 
catrici (tribunales cali:ficadores) degli esami per le fallimento (art. 14). 
nomine e le promozioni ed a preparare i relativi Nessun uffi�io amministrativo pu� nominare 
programmi (art. 4). Sono funzioni del Corpo cenun 
proprio consulente legale n� altra specie di 
trale o delle delegazioni: a) rappresentare lo Stato funzionario che sia addetto a tale funzione senza 
dinanzi agli organi giudiziari, sia lo Stato attore aver previamente sentito la Direzione Generale 

o convenuto, e dinanzi ai tribunali nel contenzioso degli Avvocati di Stato (art. 16). La legge vale 
amministrativo, salvo restando quanto spetti al anche per gli uffici di consulenza delle istituzioni 
pubblico ministero (ministerio fiscal); b) istruire bancarie dello Stato (art. 20). � incompatibile 
gli affari relativi a fatti punibili o ad irregolarit� la carica di avvocato dello Stato con quella di 
attribuite al personale dell'Amministrazione od a avvocato, retribuito o �meno, d'imprese private 
terzi e trasmettere la relativa documentazione alla od assuntrici della gestione di un pubblio sercompetente 
autorit� giudiziaria; e) assistere le autovizio 
od appaltatrici (abastecedores) di lavori 
rit�, presso le quali sono addette le delegazioni, in dello Stato; tale incompatibilit� non viene meno 
ogni affare che richieda �n parere giuridico; d) prosino 
al termine di cinque anni dalla cessazione 
muovere le procedure amministrative in conformit� dei servizi alle dipendenze di una impresa del gedelle 
leggi relative, � dirigere il contenzioso dello nere (art. 21). 
Stato, seg'uendo e curando il retto procedimento Con decreto n. 34.952 dell'8 novembre 19.47 � 
dei ricorsi amministrativi; e) intervenire . nelle stato introdotto il regolamento della legge anzidetta, 
licitazioni pubbliche, nell'acquisto di materiali, comprensivo di 48 articoli. La legge 13.529 del-
nella redazione dei contratti, nei reclami a cui dia 1'8 luglio 1949, relativa alla competenza dei Miniluogo 
la relativa interpretazione e nelle domande steri, ha stabilito che appartiene al Ministero della 
di rescissione; f) pronunciarsi su questioni relaGiustizia 
(Ministerio Secreteria de Est.ado de 
tive alla materia tributaria; g) effettuare studi Justicia) l'organizzazione, la disciplina e la dirediretti 
al miglioramento delle leggi e regolamenti zione della rappresentanza e difesa dello Stato in 
vigenti nella pubblica Amministrazione (art. 5). giudizio (art. 15, n. 3). 
La Direzione Generale, quale consulente del 
Governo, e le singole delegazioni formano i collegi Bibliografia delle bibliografie {per la responsabilit� 
consultivi (asesorias) dei vari ministeri e ripartidello 
Stato) in � Codigo Civil Anotado � por EDUARDO 


B. Russo, Buenos Aires, 1944, I, p. 364; in �Anuazioni: 
tuttavia le delegazioni debbono condizio


rio del Istituto de Derecho Publico �, 8. 1948, p. 27-62 

nare la propria condotta (supeditar su acci�n) 

(R. BIELSA: La Responsabilidad del Estado y el derecho 
alle direttive impartite dalla Direzione per la unificomun); 
in� Anuario del Instituto de Derecho P�blico �, 8, 
cazione dei criteri: i casi d'interesse generale e gli 1948, p. 87-140 (A. DOMINGUEZ: El Problema de la 


responsabilidad del Estado, Analisis de la Jurisprudencia

affari di somma importanza per gli interessi dello 

de .la Suprema Corte Nacional); in �Tratado de derecho 
; Stato sono trattati dalle delegazioni in adunanza civil� di Alberto G. Spota, tomo I, vol. 3, Buenos Aires, 
i, generale con la Direzione (deberan elevar en con-1951, cap. 7, p. 385 e seg.; in �Jur. Arg.�, apr.-giugno 

1952, tomo IV, p. 16 (C. MARIA SAES: La responsabilidad

f: sulta) (art. 6). La Direzione Generale, secondo la 
del Estado en la jurisprudencian). Per.la vecchia giurispru


~disciplina stabilita dall'Avvocato Erariale, funzio


denza ved.A. BARCIA LOPEZ: Las Persona-ji,iridicas y su~:~er� come organo tecnico di diritto amministrativo . responsabilidad civil por actos ilici'tos, 2a ed., Buenos .~ 
del contenzioso di Stato e si pronuncer� su tutti Aires, 1922. 
M progetti di modifica o di creazione di norme di Ved. la legge sul Corpo degli Avvocati di Stato in w �Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales '" 

~gge o di regolamento; curer� poi che le delega-

Buenos Aires, aprile giugno 1947, p. 278 e segg. ed il[[fnl propon~a~o le riforme che la prat~ca .realt�.;:� relativo regolamento nella stessa Rivista, gennaio-marzo, 
vesse cons1ghare (art. 7). Le delegaz10m sonoll 1948, P� 173. 

. 


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(2109053) Roma., 1955 � Istituto .Poligrafico dello Stato � G. O.