ANNO III -N. 2 FEBBRAIO 1950 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


LA ILLEGITTlMIT� COSTITUZIONALE 

SOMMARIO. -1. Riassunto del libro� del Calamandr1ei. 
-2. Inammissibilit� di un sindacato della legg.e per 
ec1cesso di potere legi�slativo. -3. Natura giurisdizionaLe 
della Corte Costituzionaie. -4. Il sindacato di 
co�stituzi�onalit� s.ui vizii formal-i deUe. leggi. -5. Effetto 
del1la �diJcJ:li&l'az~onie d"iirmostituzJonalU� su[ giudizii 
in corso. 

1. Il recente saiggio del Oalamandrei sull'a,rgomento 
1:ed. Oedam 1950) non potr� non richiamare 
l'attenzione. di tutti gli studiosi sugl'importanti 
e delicati pfoblemi messi a fuoco in uno scritto-, 
nel qua.le la eleg&nza e la vivacit� stilistica delPes'Posizione 
va congiuinta alla profondit� della 
'trattazione giuridica. 
Riteniamo utile presentare ai nostri lettori una 
esposizione succinta dell'opera, nella quale abbia1mo 
cercato di essere, per quant'� possibile, fedeli 
espositori del pensier(J. dell' A., per fare seguire 
poi alcune nostre osservazioni. 

I problemi trattati sono a mezzo tra fius cond'itum 
e l'ius c.ondendum, dato che non ancora � 
stato discusso dalla Oamera il disegno di legge, 
gi� app1~ova.to dal ~enafo, sulla costituzione e 
funzionamento della Corte costituiionale, che deve 
integrare la. Legge costituziona.le n. 1, la .quale 
detta no'l.'me sui giudizi di legittimit� costituzionale. 


L'A., pertanto, pone in evidenza, come nel caso 
in esame la stessa posizione dei pr-Oiblemi ha maggiore 
importanza delle soluzioni, che di necessit� 
hanno valore opinabile e meramente provvisorio. 
Trattasi di materia necessariamente fluida, daito 
che non soJtanto l'ordinamento legislativo della 
Corte costituzionale attende di essere completato 
dalla legge ordinaria, ma di necessit� difettai la 
elaborazione giurisdizionale e dottrinaria su un 
istituto assolutamente nuov�o per l'ordinamento 
giuridico italiano, che ha cara.tteristiche proprie 
in relazione ad istituti giuridici analoghi previsti 
da altre eostitu1zioni. 

Ci� accresce il pregio del suggestivo scritto del 

Calamandrei. 

Nella lettera dedicatoria. al Redenti lo stesso 
Autore ha. sintetizzato in sei punti �quelle che gli 
son9 sembrate le questioni pi� opinabili, richiamando 
su di esse l'attenz.ione del Redenti: l'invito 

DELLE LEGGI NEL PROCESSO ClVILE 

� per� implicitamente rivolto a tutti gli studiosi 
(1). 

Dopo un rapido profilo del sindacato di costituzionalit� 
delle leggi nell'ordinamento giuridico 
cessato -anche in esso, infatti, esisteva un sindacato 
di costituzionalit� della legge, ma aveva 
carattere formale, giudizia.rio, diffuso (cio� esercitabile 
da tutti gli org~ni giudiziarii), incidentale, 
speciale, dichiail'ativo -ed un accenno al 
sindacato di legittimit� su altre norme giuridiche 
-regolamenti~ l'autore entra, nel vivo dell'argomento, 
dando il concetto di illegittimit� costituzionale. 


11 meccanismo del sindacato materiale di legittimit�, 
che si potrebbe anche chiama.re sindacato 
di conformit�, � identico a quello che normalmente 
~i svolge sulle norme regolamerutari: ammesso un 
diverso gra�o di resistenza delle diverse norme 
giuridiche e riconosciuto alle norme costituzionali 
una superlegalit�, per cui le leggi ordinarie 
non possono avere un contenuto difforme alle norme 
costituzionaU, il sindaca.to di costituzionalit� 

(1) Per la migliore intelligenza dei lettori trascriviamo 
integralmente queste parte della prefazione. 
� I. Di tutti i t�emibiU abusi viene in mente ;per primo, 
come il pi� sempHce .e il pi� naturale., quello della 
facilit� con 'cui i litiganti si seTViranno della pregiu. 
diziale di megittimit� costituziornale come esp�ediente 
al o&olo s�copo di rita.I"'dam n �coriso deJ1a giilJJ&tiz-ia: se 
bi1l48ter� ;sollevar questa questione perch� il Giudice 
debba senz'altro. sospender�e il prncesso in attesa che 
si pronunci �a Corte, non vi saT� giudizi�O in cuJ. una 
delle parti non si senta tenitata .a ricorrere �a questo 
sicuro ritrovato per guadagnar tempo, e. la Corte co


�s:tituzrnnal!e �Si s�eilltir� '.in ibreivei talmente ~chdiwcLata 
dall'afflusso di questi reclami proposti a scopo meramente 
dHato�rio, che il ritmo del suo 1avoro .progressivamente 
dovr� diventare di anno in1 anno .sempre pi� 
lento ed asmatico. Cos� i causidici con una ec�cezione 
di illegittimit� costituzionale gettata l� a casaccio, 
avranno (e non ce n'e.ra bisogno) lo specifico infallibile 
per rimandar la de.cisione della causa di quaLche 
anno. 
� II. Per rimediare a questo inconveniente, � stato �stabilito� 
che il Giudice, di fronte alla pregiudiziale. di 
illegittimtt� costituzionale sollevata da una delle parti, 
possa rifiutarsi di prenderla in considerazione, qualora 
gli s�err.Jbri,. ictu .oculi, (manJd'.estame111te) infondata. Si 

2


consiste aippunfo nell'aecertamento dell'essere o 

meno la norma ordina,ria conforme aHa norma 

costitn,zionale. Esso � applicrubile a tutte le leggi 

in senso formale, cio� a tutti gli atti emanati dagli 

orgarni del potere legislativo in forma di legge 

ed anche ai decreti legislativi e a.i decreti legge: 

oltre poi che agli atti normativi degli organi legi


slativi centrali, a quelli dellra, R,egione, con esclu


sione delle norme regolamentari, per le quali � 

rimasto il sindacato di legalit�. 

S'econdo l'A. la illegittimit� costituzionale pu� 

1�avvisarsi in tre casi: � nello sconfinamento d�el 

le.gislato�re 01r<dinario neil campo deilil' 01~ganizza


zione costituzionale riservata :a.1 legislatore costi


tuente, in una inosserva.nza in proaedendo di una 

disposizione formaJe dettata dalla Costituzione 

per regolare il procedimento forma.tivo della legg�e 

ordinaria, in una difformit� o contraddittoriet� 

di contenuto normativo tra, la legge ordinaria e la 

norma dettata dalla costituzione�. 

L'A. compie un raecostamento tra la. illegitti


mit� costituzionale e la illegittimit� degli �tti 

amministrativi nella triplice categoria dei vizii di 

tali a.tti (incompeten.za, eccesso di potere, viola


zione di legge), ritenendo possibile un sindacato 

tiella legge attraverso i tre profili enunciati. 

Circa, il �pJ:eteso sindacato per eccesso di potere 

il Oalamandrei osserva : � ,se, infatti, non si potr� 

arrivare al punto di sindaca,re sotto il profilo dello 

sviameuto di potere .quali siano stati i motivi psi


cologici interni che ablbiano indotto i componenti 

pien;s:a :cihe in .questo modo i.l Giudice ipotr� impedire ohe 
la Corte sia so�'fo�cata sotto un cumulo di questioni proposte 
senza alcun serio co&trutto al solo &copo di ritardare 
il processo. Ma �con questo �s:Lstiema si rischia 
di cadere nell'oppa.sto peri.colo: potr� avvenire che il 
Giudice, sentendosi non solo. custode della po:rta della 
�� Corte costituzionale, ma arbitro di non aprirla quando 
a lui cos� piaiccia, sia naturalmente pontato., purch� il 
pTocesso cammini �celeremente, a svalutare come manifestamente 
infondate anche quelle. pregiudiziali che 
i�n r�ea�t� me.riterebbero di ies�ser portate all'esame della 
Corte 1costituz�on.ale. E .cos� aocadr� d1e: il p:assaJggio 
obbligato a.ttraverso� il ;processo, invece che a facilitare, 
col filtrare i re:elami, il funzionamento della Corte, 
servir� addirittura, col respingerli sul nascere, a im


pedirle. di esercitare il. suo ufficio. 

III. D'altra parte, perqh� potesse compiersi senza inconvenienti 
.questa scelta pl'e�irninare, dema:nidata al 
Giudice, delle questioni degne. di .essere rime�sse alla 
Corrte �costituzionaJie; ibisogneretboo e:sserr certi che H' giudizio 
preliminare del G1udii.ce e quello approfondito� 
del�a Corte pote�ssero svolgersi in base a :eriteri omogenei, 
cio� secondo criteri ��sdusivamente giuridici. Viceversa 
non mruwano il'agioil!i pe.r far ritenl8i1'�' che tra i'l 
giudizio preliminare del Giudice e quello approfondito 
della Corte possa nion ess�ervi omogeneit�: dato il sistema 
con cui � stata re.datta la nostr:a Costituzio�ne 
(nella quale molte diBposizioni hanno soltanto l'apparnnza 
di no:rrne. giuridiche, ma nella sostanza sono 
soHan:to enunciaz.ioni programmatiche di propositi polit11ci), 
:e'� da rp:ensare che l1a funzione de1la ICorte co1s1tituzionale 
consister� assai spesso nel sindacare se il 
degli organi legislativi a delibera.re una legge (e 
a controllare se sono stati p<l�ausibili motivi d'interesse 
�personale o di specula.zione privata, come 
per certe leggi ad hominem emanate durante il 
fascismo aiccanto alle �quali sal"�bbe stato faeile 
scrivere il nome e cognome del beneficiario) si 
potr� sindacare sotto questo profilo se il legislatore 
nel legiferare si sia attenuto a quelle norme 
direttive di ca.rattere politico, che la Oostituzione 
ha dettate perch� servano di motivo ispira.torio 
della legislazione ordinaria.. Ma � facile intendere 
che �per questa. strada sar� facile, se non addirittura 
inevitabile, sdrucciolare dal sindacato sui 
motivi al sindacato di merito. Tutti coloro che 
hanno un p� di pratica della giustizia amministrativa 
sanno benissimo che attraverso l'etichetta 
dell'eccesso di potere (specialmente quando assume 
la figura di sviamento o di manifesta iniquit�) 
si riesce .spesso a�d ottenere sull'atto amministrativo 
un vero e proprio riesame di merito : e quando 
si dar� logicamente la stessa estensione all'eccesso 
di potere legislativo, la Corte saJ:� tratta a riesaminare 
sotto certi profili il merito delle leggi, cio� 
la loro sostanza politica �. 

In baise alla de~ta premessa l'A. sostiene che 
in relazione alle norme programmatiche contenute 
nella OosUtuzione, ove si consideri l'attivit� del 
legisla.tore come attivit� vincolata, il vizio d'illegittimit� 
si configurer� come violazione di legge 
�costituzionale �: che Re poi si consideri l'attivit�, 
del legislatore come discrezionale la inosservan~a 

Parlamento con le sue leggi sia stato fedele al programma 
contenuto niella .costituzio:Il'e, ed assumer� quindi, 
anche �senza vole�rlo, .caratter.i di controllo politico. 
E allora potr� aocadere ohe tra l'esame preliminare 
affidato al Giudice e quello approd'ondito� .spettante alla 
Corte vi sia una dannosa sco�ncordia.nza di criiteri: potr� 
darsi cio� che il Giudice, isp.irandosi a ra,gioni stret


. tamente giuri.diche, .conside.ri manif.estamente infondata, 
e quindi respinga se�niz'altro, una questione d.i illeg.
Utimi.t� :eo1sti1mzionale :che, sie fooo�e �arrivata fino� alJ.a 
Corte costituzione, sarebbe stata certame.nte aiccolta sotto 
il profilo di quella critica �che la Conte � chiamata ad 
esercitare. E cos�, anche per que.sta sconcord,anza di 
criteri, il passaggio obbligato attraverso il processo riu&
cir�, per il buon funzioname�rnto della Corte costituzionale, 
non un aiuto, ma un ritardo o addirittura un 
impedimento. 

" IV. Peggio avverr� se il Giudice, per superare questa 
sconcordanza e mettersi in .armo'n1ia col sistema, 
creder� di pot.er dare al suo esame preliminare un caratte!
Ile. di delibazione 1poHtica, c:he anticipi ~a V'a.Jutazione 
demandata alla Corte. Si imma.gini per esempio 
che il Parlamento e.mam<i un.a legge. per discipli'niare il 
dir.itto di sciopero e che in un giudizio in cui que&t.a 
legge stia per essere applicata si sollevi la questione 
della 1S111a Jiliconci.HaJbiUt� coll'airt. 40 deUa Costituzione. 
Qui, sotto l'apparenza di una questione giuri;Q,ica_, v_! 
sar� i'nidubbiamente la sootamza di una divergenza politica: 
e il Giudi-ce che si rifiuter� di rimettere alla 
Corte costituzionale la questione. ritenendola manifestamente 
infon:data, avr� fatto cos�, anche senz'aocorgersene, 
�na valutazione ipolitica. I'n1 questo modo la 



;W?f7W7I;;,,;

EL Mli ii rn H== ci trrn:a t~ li rr:rnm 

-3


�elle direttive politiche stabilite dalla Oostituzione 
integrer� il vizio di � eccesso di potere �. 
� Da ci� si arriva alla conseguenza fatale che il sindaicato 
di )egittimit� imlporta una, valutazfone 

politica �el merito della leg�ge. 

L'A. :POi passa a� esaminare il procedimento 

per la dichiarazione d'illegittimit� costituziona.J.e, 

ponendo iu evidenza che il sindaicato della Corte, 

quale attuato dalla legge costituzionale 9 felb


braio 194B, n. 1, mentre ha carattere principale 

per la sua decisione, che ha efficacia erga omnes) 

ha ca.rattere incidentale per la sua introduzione. 

La Corte, infatti, pure decidendo della eff:ic.acia 

normativa. ed astratta della norma, non in rela


zione ad una concreta fattispecie, 'Pu� giudicare 

soltanto quando la �questione si sia affacciata in 

via incidentale in una singola controversia con


creta (civile, penale o amministr:aitiva ecc.): diver


sainente avviene quan�o la 1questione d'incompe


tenza legislativa sia proposta dal Governo centrale 

o dal Governo regionale a termine dell'art. 2 della 
stessai Jegge costituzionale. 
DinallJzi al Giudice la questione di legittimit� 
costituzionale funziona �quindi da pregiudiziale. Il 
Giudice deve, per�, delibare la foncl:atezza della 
eoct=jzione d'illegittimit�, perch� ove Ja,, ',l'itenga 
manirfestatamente infondata, 1pu� fermare sul na.scere 
la �questione, non investendo la Corte costituzionale 
dell'esame di essa. Altrimenti, ove non 
ritenga di respi\Ilgerla. irbcid~1n1ter twntwm) il giudizio 
davanti al Giudice a termine dell'art. 295 

po1Ltic.a .si insinuer� fatalmente nei .giudizi : la questio


ne sar� �soffocata come, manifestamente infondata ov


vero sar� guardata di buon occhio e aiccompagniata con 

tutti gli onori fino alla Corte costituzionale, secondo 1e 

preferenze politi�che del Giudi�ce. E non � poi detto che 

le prefe.r�enze polLHche del Giudi1ce possano sempre cor


rispondere a quelle prevalenti dina:n,zi alla Corte costi


tuzionale; sicch� potr� avvenire che nella sua deci-sione 

preliml!nare il Girn:Lic1e si regoli diversamente, nel senso 

di l!'eiSjpinge,ve s1ubito �la prngi.udiziaJ.e o di apriirl>e il v.a-1100 

verso la Corte, secondo .1e !Previsiond. che egli far� sugU 

umori politici prevalenti in quel momento alla Corte 

stessa. 

" V. Qrrne1sto ;pericolo di illlf!Jtrazioni rpolitiiche neU.a 

giustizia �sar� tanto pi� grave in quanto avverr� certa-� 

mente che contro certe leggi di pi� larga risona'n,za 

poHtLc:a {come potrebbre-ro e1ss.ere le 1e.ggi limitatriici de~ 

dLritto di sciopero) le correnti �ili opposizione solleve


ranno fin dal giorno della loro pubblicazione l'accusa 

.generica di ineoistituzionalit�: e allora, Tuon esseill.dO 

previsto alcun mezzo per investir ilirettamentie .della 

queiStione l.a Co,rte costituzionale, aocadr� che, a ini


ziativa di qualche part:Lto, si creeranno le circostanze 

coil!crete per rar �so-rg�e!re aippositamenrte� un processo in 

cui i.a questione possa .essere soUevata, �e di l� tra.smessa 

al1a Gorte costitruzione', Si avranno dunque processi 

fittizi, cl'eati rcome �eisrp,ediente obbligato per apll'ir l'iaidito 

a un dibattito politico dinanzi alla Co-rte: e il Giudice 

che si acc�orger� .di ci�, potr� anche rifiutami a questo 

giuoc.o, e non si potr� impedLre �che, nel determinare 

il -suo attieg.gi.amento ;in simili contingenze, .abbiano qual


che peso le sue simpatie politiche. 

c.p.c. J'imarr� sospeso fino alla decisione della 
Corte costituzionale sulla. questione di legittimit�. 
Dapo aver rilevato gl'inconvenienti del sistema, 
augurandosi cl.J.e la legge ordinaria in discussione 
al Parlamento, vialga 31�' ,attenmwH,, l'A, 
passa, poi, ad esaminare ~e caratteristiche di tale 
p.regiudia,iale. Qiu.i egli osserva che, mentre tra la 
causa princip�ale e la causa� pregiudiziale vi ~ normalmente 
omogeneit� di natura giuridica, nella 
cosidetta pregiudiziale di cos:tirtuzionalit� la Oorte 
costituzionale decide non su un'altra causa, ma 
su una 1questione pi� vasta e generale, cio�, sull'efficacia 
della legge da applicare. La. causa pendente 
dinanzi al -Giudice viene a sospendersi in 
attesa non di un atto giurisdizionale, ma di un 
atto iJ.egislativo. 1Se la Corte ricoinos�er� la� fondatezza, 
dell'eccezione gli effetti della pronunzlia 
saranno 1quelli dell'abrogazione della le,gge per 
l'avvenire. G'i� fa dubitaa.�e all'A. che le parti 
possano avere interesse alla decisione della pregiudiziale, 
dato che l'esito' della. causa in corso 
non :Potrebbe esserne modificato, poich� l'abrogazione 
ba effetto ex nunc. 

L'A. si pone, poi, il quesito se la Corte costituzionale 
sia un vero e proprio organo giurisdizionale 
: egli ;:irl riguardo adotta la teorica del 
Kelsen per il sistema di sindacato costituzionale 
adottato in Austria. per la costituzione del 1920, 
secondo la quale la Corte sarebbe un organo paralegislativo 
o superlegislativo, che � attra.verso il 
sindacato �di legittimit� pu� esercitare sulle leggi 

" VI. Ma i dubbi non ,si arrestano pu�; il pi� .grave 
l'ho lasciato. per ultimo. Questa specie di iServizio� d.i 
anticamera che il processo dovrebbe e:sercitare di fronte 
alla Corte costituzioTuale, � tutto fondato sul presupposto 
ohe nel prooess.01 vi sia una parte che .abbia interesS� 
.a sollevare la pI'egiudiziale, di :illegittimit� wstituzionale, 
in quanto 1sappia .che la il'isoluzione di essa avr� 
rilevanza crnrucreta sulla decisione della sua 1causa. Ma 
questo presupposto mi par che debba venir meno nella 
II18.8sima parte dei casi, in1 1forza di quei1a dispos;izione 
della Costituzione, art. 136, secondo la quale le de�cisioni 
deUa Corte 1costituzionale non hanno effetto dichiarativo 
ex tunc, ma effetto costitutd.vo1 ex nunc; la 
norma dichiarata ille.gittima dalla ,corte cessa di 1av1er 
e.fficacia dal giorno suocessivo alla pubblicazion.e della 
dedsione. Questo vuol dire dunque .ch'e quamdo ;il processo 
rimasto .s.01speso ripi!'ende il suo corso, il Giudice, 
anche se la Corte h.a dichiarato illegittima la legge, 
dovr� tuttavia WPP'liicarla come S� fosse. l'egittima al 
concreto rapporto controverso, poich� questo � nato1 
quando 1es1s1a (:solo ogigi annui.~ata ex nwn.c) 1e~a 1amie.ora 
in vigore. Ma se. questo � esa.t.to', .ci si accorger� che 
la 1quesUone di iU.egittJim:it� 1costituzionale1 di runa lreg;ge 
non avr� mai rilevanza pregiudiziale 1I1ella �cau:Sa in 
cui .questa legge debba essere ap-plicata; perch�, aTuche 
se si riusciir� a ottenere che la corte icostituzion.ai.e l�a 
annulli, tale annullamento varr� per tutti i caisi��futuri, 
ma non per quello in cui la questione � stata sollevata per 
La prima volta. E alloil'a l'interesse 1a sollevare la 
qu-eistione non ci �sair� mai: e cois:l., se non m'�ing.an.no, 
verr� meno quella cihe dovrebbe essere la molla �di tutto 
questo meccanismo .... �. 

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-4 

ordina,rie, sia pure colla garanzia, del pubblico 
dibattimento e della motivazione, una specie di 
diritto di veto, o meglio un potere legisla,tivo soltanto 
negativo, cio� un potere legislativo soltanto 
abrogante �. 

Hileva, per�, l'A. che tale potere la Corte non 
esercita, come il Parlamento, per ragioni di opportunit� 
politica, ma in iapplicazione di una 
legge preesistenite e superiore (legge costituziona.
le) �che deve prevalere sulle leggi ad essa contrastanti. 


Secondo l'A., per istituire una parvenza di 
contrH,dditto1�io, sarebbe necessaria� la istituzione 
presso la Corte costituzionale di un organo, che 
adempisse alle funzioni di defensor costitu.tionis. 

Si domanda, l'A. se il sindacato di legittimit� 
costituzionale ahbfa ca,rattere dichiarativo, o costitutivo, 
domanda che potrebbe anche formularsi 
sul se le leggi vizia,te da illegittimit� costituzionali 
siano nulle od annulla;bili. E.gli ritiene, che in base 
alla disiposizione dell'art. 136 della Oostituzione, 
tutte le leggi, viziate da illegittimit� formale o 
sostanziale, cessano di avere effetto dal giorno 
successivo alla pronunzia della, Corte costituzionale, 
dal che deduce il carattere costitutivo della 
pronunzia. 

L'A. richiama l'attenzione sul problema, se i 
difetti di carattere formale, che rper il passato 
davano luogo ad inesistenza o nullit� assoluta 
della legge, essendo 01ra soggetti al sindacato della 
Corte costituzionale che � sindacato di annullabilit�, 
possono farsi valere soltanto come motivi 
di annullamento em nunc" 

Al riguardo l'altra soluzione possiJbile � che il 

sindacato della Corte si estenda soltanto alle vio


lazioni sostanziali; ma la, detta interpretaJZione 

sembra in contrasto con il testo della Oostiituzione. 

Accennando poi al conflitto fra leggi costitu


zionali e leg�gi ordinarie, l'A. ritiene che il con


tra.sto non funzioni come incompatibilit� og�gettiva 

di norma,, dato che la legge costituzionale, anche 

se ha contenuto sostanziale, non si dirigerebbe mai 

ai cittadini, ma, agli organi legislativi. Il contra


sto dovrebbe 1quindi essere concepito come contra


sto soggettivo di poteri e di organi, che non vizii 

direttamente l'atto legisla,tivo. Oi� chiarirebbe 

raziona.Imente il perch� della concezione dell'inef


ficacia della legg�e em nwric per effetto della deci


sione della Corte costituzionale e postulerebbe una 

revisione della dottrina, che ritiene che esistano 

nella \Oo.stituzfone norme direttamente applica


bili, con diretta ed immediata ef1ficacia abrogativa. 

Circa gli effetti del giudi,zio di legittimit� costi


tuzionale nel giudizio ordina;rio, l'A. ritiene che 

anche per i vizii formali della legge, per i quali 

era riconosciuta la possibilit�, del sindacato dal 

precedente sistema, non possa esservi concorrenza 

tm la Corte e il Giudice. 

Un argomento testua.le per tale tesi, l'A:. lo 

trae dalla disposizione transitoria VII della Costi


tuzione, che stabilisce che fino a ,quando non en


trer� in vigore la Corte costituzionale, la decisione 

delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo 

nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti. 

La rimessione della pregfodiziale costituzionale 
del Giudice alla Corte costituzionale � avvicinata 
al � refer� � legislativo che fu in vigore alcun 
tempo in Francia, 'quando venne istituito il � Tri�unel 
de cassation >J. 

Concludendo l'A. ritorna ad esaminare per il 
processo civile un dubbio gi� accennato in precedenza: 
dato che la invalidazione della legge viziata 
da incostituzionalit� ha effetto dal giorno successivo 
dalla pronunzia., ci� porterebbe alla conseguenza 
che di tale invalidit� il Giudice non dovrebbe 
tenere conto, alla ripresa del processo 
sospeso, se non nel limite, nel 1quale l'ius supervenens 
pu� spiegare effetto nei processi civili in 
corso : dovendo normalmente la domanda. essere 
esaminata in base al diritto vigente al momento 
in cui venne proposta, la dichiarazione d'incostituzionalit� 
non spiegherebbe alcun �effetto nel 
processo ,sospeso, avendo essa valore em nun10. 

2. La, necessariamente schematica esposizione 
della trama del suggestivo scritto del Calamandrei 
non pu� 1p)'H're in evidenza l'impo1tanza degli 
argomenti trattati, la vastit� dei problemi posti 
a fuoco e l'interesse sostanziale di essi per l'avvenire 
del diritto pubblico e del diritto processuale 
non soltanto dal punto di vista della dogmatica 
del diritto, ma per la vita. pratica di esso. 
Ci sar� consentito di enuncia,re il nostro dis:.;
enso su alcune delle tesi esposte dal Calamandrei : 
con ci� riteniamo di contribuire alla chiarifica,zione 
dei concetti e a quell'opera� di coopemzione, 
che consiste nel reciproc�amente cercare di persuadersi 
con la ragione, come effica<Cemente scrive il 
Calamanct.rei nella lettera dedicatoria. 

La dottrina del diritto amministrativo con le 

tre figure tipiche dell'atto amministrativo illegit


timo, specialmente per ,quanto riguarda l'eccesso 

di potere, ,quale si � venuto elaborando attraverso 

la giurisprudenza del Consiglio di Stato, � sta.fa 

dall'A. trasferita nel campo costituzionale, sta


bilendo quasi un perfetto parallelismo, tra i vizii 

dell'atto amministrativo e la. legge viziata, d'ille


gittimit� costituzionale. 

Bench� il concetto sia affiorato nelle discussioni 
all'assemblea costituente (Ofr. La Costituzione 
della Repubblioa italiana oon i lavori prrepa


raJ,orii) ed. Colombo. p. 242) non pu� non sembrare 

pericoloso il trasferire sic et simpliciter gli stessi 

concetti da un ramo all'altro del diritto. Ricono


sciamo legittime le esigenze della teoria generale 

del diritto per la costruzione di concetti giuridici 

generali, ma avvertiamo la 'necessit� che ogni 

ramo del diritto utilizzi i concetti generali, adat


tandoli alle proprie specifiche esigenze. 

Quando la dottrina del diritto amministrativo 

non era ancora elalborata, venivano utilizza,te in 

esso cateigorie privatistiche. \Lo sviluppo della 

scienza, del diritto amministra.tivo R.a,, invece, mo


strato che 1quel diritto ha proprie figure giuridiche.,_ 

come la propriet� rpubblica, il contra.tto di diritto 

pubblico ecc., che non sono la pura e semplice 

trasposizione nel �iritto amministrativo delle fi


gure privatistic:he. La teoria generale �, pertanto, 

costretta a, risalire pi� in alto per la formazione 


,,,,+rm; J&&L::2LL2Zl mm illii&i.::: i2Zi 22iii&&D 


-5 


dei concetti generali, che in sostanza sono degli 
strumenti di lavoro e non categorie pseudo-filosofiche. 


La illegittimit� costituzionale della leg�ge non 
pu� essere sindacata con gli stessi criteri con cui 
viene Rottoposto a sindacato l'atto amministra.tivo. 


Come giustamente avverte il Calamandrei attraverso 
il sindacato per eccesso di potere sarebbe 
possibile alla Oorte costituzionaJe sfiorn.re il merito 
dellru legge, cio� l'opportunit� politica della 
stessa, e ci� con speciale riguardo alle norme di 
ca�rattere programmatico inserite nella Oostituzione. 


E' questo appunto� il motivo che, a nostro a.vviso, 
deve escludere che il giudizio di legittimit� costituzionale 
possa. trasformarsi in un sindaca1to politico. 


La volont� del legislatore costituente al riguardo 
risulta chiaramente dai testi costituzionali. In 
primo luogo le categorie, nelle �quali la scelta, dei 
membri della Oorte deve essere fatta e le modalit� 
stesse della. scelta (nomina da parte delle 
Suprem� Magistrature ordinaria e amministraitive 
dal Presidente della Repubblica, e dal Parla.mento) 
indicano che sono stati fissati criterii diretti principalmente 
ad a.ssicurall'e l'alta competenza giuridica 
dei membri. 

Ci� � anche rilbadito dall'incompatibilit� del1.'li 
qualit� di Giudice con quella di membro del Pa�rlamento. 


Ma al riguardo ci� che � assoluta.mente decisivo 
� il sistema. stesso scelto dal legislatore per portare 
la �questione di legittimit� costitu:zionale delle 
leggi all'esame della Corte: esso dimostra chiaramente 
ed inequivocabilmente che il giudizio deve 
essere esclusivamente �i natura giuridica e che 
sarebbe in assoluto contrasto con la norma. costituzionale 
ammettere un sindacato di natura politica 
sulla legge, sia pure attraverso il profilo dell'eccesso 
di potere legislativo. 

Infatti, il Giudice civile, penale o amministrativo, 
nel tleliba�re la fondatezza della eccezione 
d'incostituzionalit�, secondo il potere conferitogli 
dalla, legge costituzionale n. 1, non pu� fare che 
una valutazione di ordine esclusivamente giuridico, 
e ci� in dipendenza della. na.tura stessa della 
funzione giurisdizionale, derivante dai principii 
della Oostituzione, per cui il Giudice deve giudicare 
secundem leges e non de legibus. 

La delibazione da parte del Giudice della. fon


dateizza della eccezione d'incostituzionalit� della. 

legge non � 0he una anticipazione da parte sua. del 

giudizio che dovr� affronta.re la Corte costitu


zionale. 

Al Giudice �, infatti, attribuito il potere di dare 

o nega.r ingresso all'esame della .questione di costituzionaUt� 
avanti la Oorte. Tra la delibazione 
del Giudice ed il giudizio della Corte sulla �questione 
di legittimit� non �pu� esservi discordanza 
di criterii, che, a1trimenti, ove si ammettesse la 
possibilit� di sindacare la legittimit� della, legge 
sotto il profilo dell'eccesso di potere, che, come 
il Cala.mandrei riconosce, importa di necessit� 
valutazioni di ordine politico, ne derivereblbe l'assurda 
conseguenza che in concreto la Corte non 
potrebbe mai essere chiamata ad esercitare taJe 
controllo di costituzionalit�. Il Giudice della singola 
controversia civile, penale o amministrativa 
mai infatti potrebbe fare una. simile valuta"Zfone, 
che esorbita dal campo strettamente giuridico di 
sua competenza e dovrebbe, quindi, ove la eec�e.zione 
di incostituz.ionalit� fosse sollevata. per� tal 
motivo, negare la sospensione del processo, impedendo 
in consegiuen~a. che la questiori'e possa essere 
portata. all'esame della Corte. 

Oi� postula che il sindacato della Corte deve 
limita,rsi all'accertamento della conformit� della 
norma ordinaria. alla norma, costitu:zionale per 
impedire che i diritti assicurati dalla Oostituzione 
siano violati o limitati da leggi ordinarie, nonch� 
all'a.ccertamento dell'osservanza delle norme costituzionaJi 
relative al procedimento di formazione 
della norma legislativa. 

Quanto alle norme p�rogrammatiche della. Costituzione 
la violazione di esse � configurabile soIlf:
anto �quando una legge ordinaria sia. con loro in 
a�ssoluto contrasto ma il modo con cui la legge 
ordinaria abbia attuato le direttive della Costituzione 
deve, di necessit�, sfuggire al sindacato 
della Corte, rpoich� tale sindacato ha sempre un 
call'attere giuridico, mentre l'attua.z,ione in concreto 
delle norme costituzionali programmatiche 
importa una valutazione di ordine politico di esclusiva 
competenza degli organi legislativi. 

Diversamente potrebbe, per altro, porsi il problema 
nei ri�guardi delle 1'eggi emanate dalle Regioni 
a statuto speciale. 

Si tenga., infatti, presente, ad esempio il contenuto 
del potere legislativo della Regione Siciliana. 
Questa pu�, come lo Stato, emanare provvedimenti 
legislativi che altro lilillite non trovano 
che le leggi costituzionali .ed i principi dell'ulilit� 
politica� della Repubblica (art. 14 dello Statuto). 
Ma vi � tutto un campo di �a.ttivit� legisla.Uv,a 
della Regione cosidetta complementare (art. 17 e 
36) in cui l'eserc�.zio di tale potest� non soltanto 
� limitato dal �rispetto delle leggi co.stituz.ionali 
e dai principi ed interes�si generali dell'ordinamento 
.giuridico nazionale, ma� � subordinato all'esistenzH, 
di particolari esigenze r~gionali che 
giustifichino l'esercizio della� potest�, legislativa 
in questione. 

In altre parole il provvedimento legislativo deve 
avere una caus�a specifica che deve esser.e indicata. 
perch� il giudice costituzionale p0>ssa averne 
conoscenza per l'esercizio del sindacato di costituzion'aiit�. 
In tali ipotesi il sindacato giurisdizionale 
sulle foggi regionali � eminentemente di 
carettere 8ostan~,iiale ed ha, di necessit�, tutti g�li 
attributi del sindacato �di legittimit�. nella triplice 
categoria di: violazione di l�egge, incompet(}nza, 
eccesso �i p�otere. 

8e, pertanto, nell'emanare una 1-egge reg:ion�a,le 
ex art. 17 e 36 dello Statuto �siciliano non sono 
indicate le particolari circostanze che giu.stifidhino, 
secondo la� Regione, l'emanazione diella 
leg.ge stessa per soddisfare esigenze regionali il 
provvedimento legi�sl.ativo � vizi�ato da illegittimit� 
costituzionale per violazione di legge. 

,m:::t&%Llittfu:WWW irnW;;;;;;;ilii#illi;;;;;;;;;;;;;& LDL&L& 


-6


Se invece il legislatore regionale avesse indicato 
una causale della legge ma quella risultaisse 
evidentemente in a�ssoluto contr3Jsto con le finalit� 
JJer cui � ammesso l'esercizio della potest� legisl'a.
tiva complementare (ilil �quanto che apparirsse 
ioto ociili che lo scopo della le.gige non � certamente 
quello di soddisfare pa.rticolari esigenze 
regionali perch�, ad e�s., nella speciale materia 
disciplinata dal provvedimento legislativo ess�e 
non :sussistono) ci �troveremmo di fronte ad una 
cawsalf3 non idoinreai della legge Regionale e questa. 
dovrebbe ess�ere dichiarata istitumionalmente 
illegittima per e:coesso di potere legislativo) eccesso 
di potere che, come � noto, �, tipicamente, 
un vizio iner�ente alla causa. 

3. La questione sul limite del sindacato di costituzionalit�, 
sindacato giuridico e non politico, ha 
imporfanza anche per staJl:>ilire la natura della 
Corte costituzionale; pure riconoscendosi al giudizio, 
che si svolge davanti ad essa carattere del 
tutto peculiare, non pu� nega.rsi alla Corte la 
natura di organo giurisdizionale, avente lo scopo 
nei giudizi di legittimit� costituzionale di assicu-. 
rnre la legalit� costituzionale delle leggi dello 
Stato e delle regioni: non un superparlamento, o 
secondo la concezione del Kelsen per la Oorte 
costituzionale austriaca un organo perlegislativo 
o superlegislativo, ma organo di giurisdizione di 
diritto obiettivo. 
Riconosciamo che la forma del giudiz.io, la mortivacz.
ione delle decisioni non sarebbero da considera
�rsi criterii decisivi per .sostenere la natura giurisdizionale 
dell'organo, ma, a nostro avviso, essa 
deriva, proprfo dall'essenza della fun.zione, che � 
il decidere un nuovo tipo di lite, �quella sulla costituzionalit� 
delle leggi, che � una conseguenza, del 
sistema costituzionale a tipo rigido introdotto dalla 
vigente costituzione. 

L'Azzariti (Considerazioni sulla nuova disoiplina 
del sindacato di costituzionalit� delle leggi 

in <<Foro Pa1dano �, 1948) esplicitamente dichia,ra 
� che la istituzione della Corte costituzionaJ.e rappresenta 
una estensione dell'attivit� giurisdizionale 
dello <Stato, esitensione che caratterizza il progresso 
oostante dell'ordinamento giuridico �nei 
tempi moderni >>, riconoscendo 1quindi la na,tura 
giurisdiziona.le di essa.. 

Oirca poi ilcriterio adottato dal disegno di legge 
di attribuire al Presidente del Consiglio la qualit� 
di parte nel giudizio di legittimit� costituzionale, 
con la assistenza dell'Avvocatura dello Staito, ci 
sembra che esso sia. aderente al nostro sistema 
costituzionaJe. 

Escluso, infatti, che la qualit� di parte potesse 
riconoscersi a.I Parlamento, l'organo qualificato 
a stare in giudio:~o non �JOtP' a ei;;sere che il Presidente 
del Comdg-Uo, quale ca~.o del Governo che 
� una, emanazfone del Parlamento, �di cui deve 
avere la fiducia (art. 94 della Costituzione). 

4. Condividiamo invece l'assunto iclie cion il 
funzionamento della �Corte costituzionale anche 
il giudizio sulla. regolairit� formale delle leggi e 
degli atti aventi valore di legge, per il �quale 
attualmente � e,ompetente il giudice ordinario con 
efficacia della pronulllzia limitata aJla specie decisa, 
sia di esclusiva competenza della Corte. (In 
tal 1senso anche il !Balladore Pallieri � Diritto

1

costituz. >>, p. 236). 

L'argomento merita, peraltro, di essere a.pprofondito. 
Il Giudice ordinario deve, per appUcMe 
una legge, sempre accertarne la esistenza, ma, 
come gi� rilevammo in questa Rassegna, (anno II 
col. 246) � l'atto di promulgazione, che a.ttribuisce 
alla legge la sua. esistenza giuridica. 

La, �questione sulla, illegittimit� dell'atto di promulgazione, 
per la mancata corrispondenza del 
testo della legge a quello approvato dal Parlamento 
o per violazione delle norme cir'ca i'approvazione 
delle leggi, 1� questione di legittimit� costituzio:
nale di esclusiva, competenza tlelfa. Oorte. 

Il sindacato del Giudice ordinario, � limitato 
all'accertamento della avvenuta promulgazione 
della legge. Ogni altra �questione �, nel sistema 
vigente, di esclusiva, competenza della. Oorte costituzionale. 


5. Circa gli effetti della dichiarazione di illegittimit� 
costituzionale nel giudizio civile ol'dinario 
non ci sembrano fondati il dubbio e la perplessit� 
del Oalamandrei : egli opina che la dichiarazione 
d'incostituzionalit� non avrebbe aJcun effetto norma1lmente 
per il giudizio civile sospeso in attesa 
della decisione della �questionP pregiudiz.iale �di 
legittimit� col'ltitnzioual<> della legge. Ci� perch�, 
mentrf l& leg~~�3 cf's"la di avere vigore dal giorno 
successivo a �quello della pubblica0ione sulla Gazzetta 
Ufficiale) della decisione della Oorte, il Giudice, 
dovendo, invece, attuare lai volont� di legge 
esistente al momento della instaurazione del giudizio, 
non potrebbe tenere conto della sopravvenuta 
cessazione di efficacia della legge dichiarata 
inc0stituzionale, se non nel limitato ambito. per 
cui riel giudizio pu� influire sulla decisione I'ius 
sitperveniens. 
A noi .sembra che la tesi �del Oalamandrei si 
adagi troppo sulla lettera, anzicb� sullo s.pirito 
della norma.: la questione ,d'illegittimit� costituzionale 
sarebbe sostanzfalmente per il processo, in 
cui � sollevata, srvuotata di ogni pr�atico contenuto. 
1Sembra, anzi assurdo che il processo delbba. dal 
Giudice essere sospeso, �quando, qualunque sia la 
decisione della Corte, essanon infuisca. sul giudizio 
in corso: la pregiudiziailit� della legittimit� 
costituzionale della legge mancherebbe in conseguel1Jza 
del carattere essenziale della pregiudizialit�, 
cio� della rilevanza della decisione della questione 
pregiudizia.le nel p:riocesso: mancherebbe 
infatti �quel nesso giuridico, per il quale il semplice 
'l'appmto di dipendenza !fra due giudizii si 
eleva a rapporto �di pregiudizialit�, per cui un 
giudizio costituisce l'antecedente logico dell'altro. 
(Ofr. MmNESTRINA: La pregiitdiziale nel processo 
civile, p. 89). � �� � 

La norma dell'art. 1 della legge costituzionale 
9 febhrraio 1948, n. 1 e �quella. relativa alla sospensione 
del giudizio ordinacrio in attesa della pronunzfa 
della Corte costituzionale escludono la fondatezza 
della tesi del Oalamandrei, che pure non 


i i 
contesta l'applicabilit� in alcuni casi (es. dichiarazione 
d'incostituziona�it� di leggi penali) del


l'iits superveniens. 

Basta. fare una applicazione del suddetto principio, 
che come ritengono la dottrina pi� autorevole 
e la giurisprudenza .della Oorte 's.uprema 
(Cass., 3a sez. 12 marzo 1947 in � Riv. Diritto 
process. civ. �, 1'948, p. II, p. 1) deve essere applicafo 
ogni qual volta si tratti di leg�ge di ordine 
pubblico, per concludere che il Giudice, che ha 
sospeso il processo in attesa della decisione della 
Corte costituzionale, non potr� aipplicare al caso 
concreto una disposizione di legge dichiarata incostituzionale.
� 

La cessazione di efficacia della, legge, a. termine 
dell'art. 136 della O:lstituzfone, ha effetto per 
l'avvenire, cio� non tocca i rapporti giuridici gi� 
esauriti, che, cio�, hanno esplicato tutti i loro 
effetti mentre la legge era in vigore, ma non pu� 
non a.vere rilevanza per i rapporti giuridici che 
siano tuttora sub iudice. La razionale interpretazione 
della norma costituzionale, che dispone la 
proponilbilit� della eccezione d'incostituzionalit� 
nel corso del giudizio, non consente possibilit� di 
dubbio al riguardo. 

Giustamente, quindi, il ministro Grassi� nel suo 
intervento aJ Senato del 10 marzo 1949 dichiar� 
non essere necessaria alcuna nuova disposizione, 
perch� �evidentemente non sar� possibile al Giudice 
applica.re la legge dichiarata incostituzionale
�. 

Questa � stata l'opinione di un eminente giurista 
l'Azza.riti (scritto cit.), il cui pensiero a noi 
p�are debba essere chiarito. Non � che la norma 
dell'art. 136 della Costituzione sia impo1ssibile intenderla 
cosi come � scritta. Tale norma. deve 
essere coordinata con le disposizioni della. legge 
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, avente per il 
suo carattere di legge costituzionale lo stesso valore 
delle norme della Costituzione. 

Soltanto dall'armonico coordinamento della 
norma. della. Costituzione con �quella della legge 
costituzionale risulta la solu,zione del problema 
giuridico,� che esattamente � risolto dall'Azzariti 
nei seguenti termini: �La dichiarazione d'incostituzionalit� 
della legge, fatta dalla Corte costituzionale, 
non importa. soltanto abrogazione della 

7 


-


legge per il futuro, ma, rende altresi inapplicalbile 
la legge a rapporti anteriori. Si ha quindi un yero 
e proprio annullamento della legge, con l'effetto 
retroattivo, che � naturale ad ogni annullamento. 
S.e non che non � sfata ammess� una retroattivit� 
illimitata : �questa. deve fermarsi l� dove vi siano 
rapporti giuridici completamente eslturiti, i qua.li 
non potrebbero essere rimessi in discussione. Contenuto 
della norma dell'art. 136 della Oostituzione 
� precisamente �quello di pori�e un limite agli effetti 
retroattivi dell'annullamento� con la salvezza dei 
l'appariti gi� definiti. 

6. Un corollario della natura di giurisdizione 
di diritto obiettivo della Corte costituzionale e 
della necessit� che la pronunzia di annullamento 
abbia effetto per i giudtzii in corso, valore erga 
omnes) come dichiara l'Azzariti, � la necessit� che 
una volta investita la Oorte co�stituzionale della 
�questione di legittimit� jcostitul'liona.le debbano 
sospendersi tutti i giudizii) nei �quali la �questione 
di costituzionalit� possa avere influenza, e non 
soltanto quello, in cui la �questione � stata soUevata 
dalle parti o rilevata d'ufficio dal Giudice. 
Da, ci� logicameute deriva un'ulteriore conseguenza: 
mentre normalmente il Giudice, nel suo 
potere di delibazione, pu� non daCJ.'e ingresso al 
giudizio di legittimit� costituzionale, ritenendo 
l'ecceizioue manifestamente infondata, tale potere 
egli non ha pi�, �quando della �questione sia, gi� 
sta.ta investita la OQil'te costituzionale, che solo 
pu� giudicare ormai della fonda,tezza dell'eccezione 
d'incostituzionalit�: in conseguenza il potere 
del Giudice viene ad essere limitato all'accertamento 
della rilevanza della �questione nel processo 
in corso. 

Le tesi da noi enunciate derivano da una razionale 
interpretazione delle disposizioni della Oostituzione 
e della legge eostituzionale e hanno, come 
fondamento, profonde esigenze di ordine pubblico 
miranti ad assicurare il massimo valore giuridico 
ai giudiiZi di costituzionalit�. 

Ad eliminare ogni possibilit� di dulbbii d'interpreta.
zione sarebbe augurabile che una norma, che 
ci� espressamente sancisca, venisse introdotta 
nella legge ordinaria in discussione al Parlamento. 

GI�SEPPE BE~LI 

AVVOCATO.DELLO STATO 



NOTE DI DOTTRINA 


CARLO OALVOSA : Ancora sulle sentenze arbitrali 

parziali �Giur. Compl. Corte Oassaz. �, 1949, 

II quadrimestre, 841. 

In questa nota alla sentenza della Oorte di Appello 
di Roma del 1� luglio 1949 in causa AONA 
contro \Ministero Difesa Esercito (Riv. cit. pagina. 
:837) il O. dopo aver premesso brevi cenni sulla 
evoluzfone della giurtsprudenza :Un materia �di ammissibilit� 
dei lodi .parziali critica. la te.si della 
Cor1te, secondo la quale la inammissibilit� di tali 
lodj sarebbe desunta � dalla struttura del procedimento 
arbitrale tracciata tlal diritto positivo, 
pi� che da elementi esegetici e letterari�. Obietta 
il o. che la specialiit�r del procedimento arbitrale 
consiste nel !fatto che esso � disciplinato 
in modo particolare dalla legge solo in qualche 
tratto, mentre, lper itutto il resto, prende norma 
dal procedimento ordinario. Ora, come nel procedimento 
ordinario sono ammesse le �sentenz.e parziali 
mancando una esplicita tlisposizione che

' . 


vieti la pronuncia dei lodi parziali, �questi ult1m1 
dovrebbero ritenersi ammissibili. 

L'argomento che, invece, secondo il O., � decisivo 
in senso contrarlo \� �quello che si trae dal 
combinato disp�osto degli a1~ticoli 81'6 e 819 c. p. c. 

L'ultimo comma dell'art. 816 sancisce infatti 
che su tutte le questioni che si .presentaino nel 
procedimento, prima della pronuncia del fodo, 
gli arbitri provvedono con ordinanza revocabile 
e non soggetta a deposito, mentre l'arit. 819 dispone 
che sulle questioni incidentali che non pos: 
sono co-stituire oggetto di giudizio arbitrale, ma 
che abbiano rileva.nza per tale giudizio, debba decidere 
il giudice competente, rimanendo il procedimento 
arbitrale 1Sos.peso fino a tale decisione. 
Si che, o si 1tratta di .questione di quest'ultimo 
tipo, che sorga in via incidentale ed allora deve 
decidere il giudice ordinario, o si tratta di qiuL<lsia.
si altra qwe:stione, e su essa gli arbitri devono 
decidere con ordinanza.. N� pu� ritenenrsi che a 
questa regola pos,sa derogarsi per disposizione 
delle parti ai sensi ldell'a.J.'t. '816, l� comma c. p. 
c., in quanto le parti �non avrebbero �questo potere. 


La sentenoo, della Conte di Appello di Roma, 
annot�ata dal a., ha accolto lm� pieno la tesi sostenuta, 
dall' Avvooatitra ~ ne ha derivato la conseguen!?!
a che un preteso lodo parziaie \non pos'3a 

e.qsere considerato di ostacolo alla estinzfon.e del 

giiidizio disp0sta dall'art. 18 df3l decrreto legisla


tivo 25 mm�z�o 1948, n. 674, sulla liquidazione 

e si.sttemazfone dei contra.tti di i.guerra. 

La obiez'ione pi� i"fl1Sidiosa �ohe la Corte ha su


perato ci sembra quella form1ilata ldall'AONA, 
se1oondo la qitale � la p>retesa di attribuire una 
cert.a sostaniza e contenuto obiettivo ad ,un dato 
prov,,;ed:im�ento del. GiudAo@, a presoindere da1lla 
sostanza e dal contenuto che il Giudice stesso ha 
vol1ito attr'ib1iirvi ��sarebbe prete,sa infondata, s� 
che' ove il G'iudice arbitrale abbia inteso pronrurnziare 
�un lodo, non potrebbe �a� qiiesto attribuirsi 
con.teniuto di oridinainiza. M.a g�iustamente ha rilevato 
la Corte �ohe la questione; qi� non. riguarda 
la voloni� del GiudJice, ma i s1l<oi pot�ri a misura.re 
i qnali � decisiva la volont�. della Z.egge � quan�do 
l'ind1a:gine si.ai volta, non a ricercare i vizi di 
. nullit�� del prov�v�edimento ed a\applicare le sanzioni 
all.e in,corse violazio�ni dalle normifi regolatrici. 
11ia a sta1bilire l'indole e la port,ata del provvedimento 
nei riflessi sul proceaimenito mel oorso del 

quale � stato emesso �. 

ETTORE FAVARA: La responsabilit� delle Ferrovie 
dello Stato verso i familiari del viaggiatore morto 
a causa di anormalit� nel servizio ferroviario. 
(�Giurisprudenza italiana), 1950, I, 1, 75). 

In questa notai tardiva alla senrt:enza della 3a 

Sezione civile della Oorte di Oassazione, Ji. 1256 

�el 1948 (integralmente pubblicata in �Giuri


sprudenza italiana� 1949, I, 1, 356) il consigliere 

Favara riesamina gli argomenti che Ja, Oorte 1Su


J1rema ha addotto a giustificazione del suo radi


cale mutamento di giurisprudenza, ed esprime il 

suo pieno consenso al nuovo indiriz.zo, secondo 

il quale il rinvio che l'art. 12 delle O. T. (per il 

trasporito di persone approvate con regio decreto


legge 11 ottobre rn44, '11. 1948) fa �lrart. 142 

(ora 433) del Codice civile, � un rinvio puramente 

formale ed ha \il solo effetto di limitare la teg'iti


ma.tio ad ca�usam nelle azioni di risarcimento di 

danni verso l'Amministrazione Ferroviaria,-quan�


do il viaggiatore sia morto. 

�Secondo il vecchio indiriZ!Z�O giurisprudenziale, 

costa1ntemente seguiito dalla �stessa Oorte Supremu, 

fino alla suddetta sentenza, il rinvio era da con




M :: TI 



-9 


.nvece materiale e recettiz.io, nel .senso 
olo esso limitava il numero dei legittil(
JJU.Sam, ina limitava altresi la misura 
imento, nei limiti appunito del diritto 
mti, e �quindi con va.rie gradazioni a 
el grado di parentela dell'attore con il 
e deceduto. 
ra critica tale indirizzo, sostenendo che 

la lettera della legge sembra a favore 
del singolare privilegio dello Stato vetmseguenze 
ne sono cosi aberranti, inimorali 
che .si comprende per<fettamente 
dottrina concorde, prima, ed oggi anche 
ia..Oorte si siano sforzati di fare buon 
>pposta interpretazione�. D'altra parte 
o dovesse essere recettiz.io e totale, non 
nde, secondo il Favara, come 1Si operesostiituzione 
delle Ferrovie nell'obbligo 
einti �dovuti, ci� che non � solo un {Jiddu-. 
wenie;ns, ma dimostrare l'as�surdit� di 
pretazione attraverso l'as�sur�it� delle 
ze alle �quali si perverrebbe adottandola. 
le infine l'A. che oggi, dall'art. 113 delzione 
vigelllte, l'interpreitazione novella:
a dalla Gorte di Oas:sazione ricevt: una 
e lforse definitiva argomentazione a so1fatti, 
l'a.vt. 113 vieta che la. tutela giule 
prnssa essere esclusa, o limitata a 
i mezzi di impugnaziollle; � �Si potrebbe 
ttare che l'art. 12 del regio decreto-legge 
~ 1934, non � tanto che limiti la tuitela 
:male, �quanto invece, che nega il diritto 
�a. Ma, a ben gua�rdare, l'art. 12 crea 
igu1lare a favore dello :Stato vettore, derispetito 
a quello che i� stabilito dalle 
tutti gli altri vettori. E precisamente, 
�icava dal suo stesso testo, es�so limita 

di azione a talullli soltanto dei ititolari 
) al risardmento del danno, nel ca.so di 
. viaggiatore, rifacendosi all'istituto de11ti, 
ainz.ich� come si dovrebbe, a quello 
:cessioni, se il risarcimento si ritiene 
~re hereditalf'io o della colpa contrattuavece, 
si accettano diverse soluzioini sul 
.t:> del diritto di risarcimento e lo 1si 
, dovuto jure proprio�. 
L.to poi, come l'art. 113 sia precettivo, 
abbia determinato l'abrogazione dell'arsuddetto, 
il Favara riconosce che sareb> 
aumerntare il costo del biglietto piut


restringere il risarcimento � entro limiti 
i diversi rispetto a quelli che sono imualsia1si 
altro vettore ferroviario diverso 
,to �. 

mo anzit1itito rilevare la inoosistenz'a di 
e, secondo il Fav�ara, sH1rebbe la arrgomenieciis~
iva a sostegno del nuovo indirizz.o 
:denmale deHai Corte Suiprrema, e cio�, 

o contrasto tra l"airt. 12 dell.e O. T. e 
~ della Costituzione. Si tratta, di una 
a1'!1ru interpre1tativa, ohe tra1lascia, eviite, 
di considerare �ohe �re � verro ohe l'ar3 
ha lo scopo di esaludere le limitaZrioni 
giurrisdiZ'ionale nm oonifronti degli � atti 

della Pt~bblica Amministra,zione �, � altrettwnto 
v1eiro che_1non~ h.a il signifioato ohe gli vuole attribuire 
l' A. quello, cio�, di impedire l'emanazione 
di quak,1uisi legge ohe regoli, 1diversamente dal 
OodLoe �<fivile, il contratto di t-raisporto ferroviario 
cos� co-me qualsiasi altro contratto. L'art. 12 limita 
il diritto al lf'isaroimento del danino e non 
l'azione per co'l1;8eguire tale risarciment.o, e lo limita 
irh relaz�ione1 al cowtratto di trasporto, s� che, 
con tutta la b'u.ona. v1olon,t�, il iplf"eteso suo oontrasto 
con il citato all't. 113 non sussist1e. 

Oi� ptrernes:n, dobbiamo rileviarre �Ohe i (problemi 
sollevati dal ntUovo indiri~o giurisprudenziale 
della Corte Suprema a.ppaiono molto gravi, s� che 
non crediamo di ess1e,re in errore se pen1siamo oh.e 
la q1testione apparre meritevole di ulteriore riesame 
dw parte della f.1tessa Corte, 8'pecie per l'aprtrofon,
dime:nto di alouni particolari :aspetti del problema 
sui q1iali prroptrio la fattispecie richiedeva 
ma.ggiori pireoisazioni. 

Non vi � dubbio,. inifatU, oh.e la re8'ponsabilit� 

regolata dall'art. 12 delle O. T. � di carattere 

contrattitale (intendiamo qui pires1cin1dere dalla 

questione: se con tale responsabilit� extra contrat


tuale, quando l'infortwrt<io subito dal '�'iaggiatore 

��ia oagionwto da oolpia di agenti fen�oviwri delia 

qtMle l'Amminristraz'ione debba rispondere). 

Ora, se di re.<Jiponi8'abilit� oonitrattuafo si tra.tta, 

com�, d'altronde, esplioitaim�te ammeU.e la stes


sa Corte Suprema nella senPenza alnno.tata dal 

Favara, e se l'art. 12. ha solo la po1rtata di limita


re i legittimati a far va�lere in giudizio la respo(/'/,~ 

sabilit� 8te8sa, nel caso di morte del viaggiatore, 

esoluso il mu.tamen1to del t�tolo al risarcimento 

da pwrte degli fliV�.vniti diritto agli alirnemiti �dh.e re


stere1bob'e fon1dJaPo pur sempre� .EJu.Z �Oontratto di tra


S'([J'O{f'to, ed escl'Uso il rinvio r6'f)ettizio alle norme 

fJ'U.gli alimernitiJJ a!/Jl/Jerrebbe oh.e le persone indicate 

nell'.art. 12 non potrebbero far valere nei con


fro�n1ti delle Ferrroviie che le stesse azioni che sareb


bero spettate al defwn1to. 

Ora, 1J1e si riflette dlie, nel aas�o di sinistro mor


tale, l'in(J}dempimento contr(J)tt1J;.ale delle Ferro'�"ie 

OJ�indi<le, oon' la morte del viaggi(J;tore, trasportato 

e che questi, arpp1Wn1to peroh.� morto, non pit� ac


quistarre aliOUn diritto al risa4�ciimento, oome oon


segu.en.za dell'inadempimento medesimo,. si vedr� 

ohe le oonsegtMnze del niuovo indirizz�o giwri�rpru


denziale potreb1bero forse essere pi� gra!/J'i per gli 

avevnJ.ti causa dal viag1giatovre; def1tnto, di quelle 

che scat�ttrivano dalla giurispr1tdenza pvrecedente. 

N� ci sembra che tmli inconvenien.U sarebbero 

eliminati sef7ttend�o la tes�i alta quale aderisc:e il 

De Ou.pis�, rwl sno prreg�evole stitdio su � Il danno � 

(pa.g. 298 e s�gg.), co�n la quale si (J)mrnette la 

trasmissibiz.it� ereditaria del diritto al ri8aroi


me.nto del danmo deriv'a,1n1tf!_ da morte (tesi r�vresa 

an,ohe nd � Commentario del d'Amelio, Obbtiga


z�ioni, Il, pa.g. 426, n. 6), in q1l;anto resterebbe 

pttr sempre aperta la questione della misura oon


creta di qu,eEJto risarcimen.to, che dovre,bb�e essere 

vdlu.tato in relazione alla posizione del de C'ttius. 

Now si pu�, infatti, plf'etendere di riconoscere �nna 

legittimazione ad <J;gire jure hereditario e servirsi 

poi, per stabilire il contenuto della pretesa, dei 

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-12


(nella specie, legge procedurale del Cantone di 
Ginevra) 

Le norme di ordine publblico di cui agli articoli 
2 e 824 c.p.c. possono essere derogate, anche implicitamente, 
dalla, legge sp~iale che ha approvato 
lai convenzione nella ,quale � contenuta la 
clausola compromissoria suddetta. 

E' sufficiente che una delle parti, creditrice solidale, 
appartenga ad uno Stato Unionista, perch� 
sia, valido l'arbitrato da eseguirsi aJl'estero, 
anche se l'altra parte appartiene ad uno Stato che 
non ha aiderito alle convenzioni di Ginevra (articoli 
2 e 824 c.p.c. italiano, 2,5 e 31 delle Disposizioni 
sulla legge in generale ; art. 369 e segg'. Loi 
de Proc�dure Oivile del IJ.3 ottobre 1920< del Oant0ne 
di Ginevra). 

La clausola compromissoria contenuta in una 
conven,zione regolante rapporti sostanziali fra le 
parti entra, in vigore anche se la Convenzione p.rincipale 
non � stata a;pprovafa. 

Per la ohiara comprens�ione dei ]Jrincipi enunciati 
dal Collegio arbitrale ginevrino sono necessarie 
alcune pvremesse: 

Il 28 settembre 1947 venne stipulato tra il Ministero 
del tesoro ed un gruppo finanziario francocanadese 
(la Soc��t� Flurop�enne d' Fltudes et 
d' Flntreprises di Parigi e la Canadian Flwpansion 
Trade Co. di Montr�al) una convenzione in virt� 
della qnale il grnppo apriva ttn credito al Gov'erno 
italiano per l'ammontare di 50 milioni di dollari 

U.8.A. 
Tale prstito dovev'a essere impiegato dal Governo 
italiano per l' acq1tisto, a mezzo del gruppo suddetto 
di rnac�hinar�i, materie prime e merci di vario 
genore sul meroato canadese (art. 1 oonv.). 

L'entrata in vigore della Convenzione era per� 
sttbordinata alla previa � ap'Provazione � del contratto 
da parte del Go1,erno canadese (consistente, 
in realt�, come 'L'enne vittoriosamente sostenuto 
in giudiz�io dall' Amm-inistrazione, in u.na garanzia 
cli carattere fiuanziario che tale Governo avvrebbe 
potnto fornire in virt� di una legge canadese, allora 
in vigore l'� Export Insurance Oreclits Art 
del 1944) (art. 16). 

L'approvazione del Governo canadese doveva essere 
considerata come condi:'&ione esseTuziale per la 
entrata in vigore della convenzione (ibid). 

D'altra parte, gli impegni assunti da,l Governo 
italiano sarebbero entrati in vigore solo quando 
con decreto del Ministero del tesoro, fosse stato 
constatato essere intervenuta l'� appvrovazione ii 
da parte del Governo canadese (art. 18 Conv. modiffoato 
dal ProtocoUo Addizionale del 28 settembre 
1947). 

Tale decreto del Ministero avrebbe doviito essere 
emanato in virt� del decreto legislativo 19 settembre 
1947, n. 1001 ('[Yltbblica<to nella Gazzetta 
Ufficiale n. 228 del 4 ottobre 1947) che autorizzava 
� il Ministro del tesoro a stipttlare i patti e le 
condizfoni relative agli accolf'di in quesUone ii. 

La Convenzione del 28 settembre 1947 prevedeva, 
fra l'altro, (art. 17) che tutte le questioni relative 
ctll'interpretaz�ione ed all'appUcazione delle 

clausole del Contratto sarebbero state deferite ad 
un Tribunale arbitrale, sedente in Ginevra e composto 
ili tre arbitri : uno nominato dal Governo 
italiano, tino dal Gruppo ed il terzo dal Presidente 
del Tribunale Feaerale 81/jizzero. GU arbitri 
avrebbero dovuto decidere secondo e,quit� e la loro 
sentenza sarebbe stata inappellabile. 

Da rilevarsi ohe la Conven.~ione non prevedeva 
ttn termine per l'ottenimento dell' � approvazione i> 
canadese, ma, in seg�uito le part�i lo fissarono, di 
comune accordo, al 31 maggio 1948. 

Il Governo canadese, per�, nonostante le riohieste 
del Gruppo appoggiato e coadiuvato in via ufficiosa 
dal Governo italiano non volle concedere 
la proprfo, approvazione, per motivi di carattere 

finan.~iario. 

Il GruPpo franoo-canadese cerc�, allora di addossare 
la responsabilit� della mancata approvazione 
della convenzione al Governo italiano per 
ragioni che � qui superfluo indicare e riohiese) a 
titolo di risarcimento di danno, la somma di 5 milioni 
di dollatr�i (qualcosa carne tre miliardi di 
lire!). 

Non essendosi il Governo piegato a tali esigenze, 
il Gruppo promosse la costituzione del Collegio 
Arbitrale, in vfrt� dell'art. 17 della Convenzione. 


Fu svolta una lunga istruttoria e numerosi documenti 
furono prodotti d�lle parti. 

La difesa del Go�verno italiano si fond� su due 
eccezioni pregiudiziali rigitarda.nti l'incompetenza 
assoluta del Collegio Arbitrale ad�to dal Gruppo 
e su argonienti ohe,, nel merito, dimostravano l'infondatezza 
e la temerariet.� delle pretese avv'ersarie. 


Il Collegio, mentre da un lato respinse le ecce.~
ioni pregiudiziali_. daH'altro dichia.r� prive di 
giuridico fondamento le domande del Gruppo che 
condann� al �pagamento di tutte le spese dell'a.r!
Jitrato. 

Nella presente nota ci limitiamo ad esarninare 
e criticare le argornentazion�i del CoUegio nei rignardi 
delle due eccezioni pregiudiziaU attinenti 
alla Competenza arbitrale, poioh� solo tali questioni 
presentano effettivo e notevole interesse giuridico. 


I. 1Sulla nullit� della oekwsola compr�omiss._,,_ 
ria per arbitrato da eseguirsi all'estero (e conseguente 
incompetenza assoluta degli arbitri) stipulata 
per la decisione di controversie fra soggetti 
alcuno dei quali non appartiene ad unn :Stato che 
ha aderito alle Convenzioni �i Ginevra,. 
Floco, in breve, quali furono gli argomenti principali 
.'HJ;. cvui la difesa del Governo italiano sostenne 
l'ccezione di nullit� della clausola compromissoria. 


Premesso che, per il chiaro disposto dell'art. 25 
delle di8posizioni sulla legge in generale, la legge 
ohe regola le obbligazioni nascenti dalla Gon1Jen-. 
zione 28 settembre 1947 non vu� essere -ohe quella 
italiana, cio�, quella. del luogo in cui il contratto 
� stato concluso (dato che ne8suna di1,ersa volont� 
� stata m.anife8tata dai contraenti) ne consegite 

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-13 


ohe) nella specie) trova applicazione il principio Se nei oas�i come quelli ohe furono oggetto di 
di ordine pubblico enunciato dagli articoli 2 e 824 tale controversia si fosse) invece) riconosc'i.uta la 
codice procedura civile italiwno delFinderoga1biefficacia 
della clausola d�i arbitrato da esegiiirsi 
lit�) in Unea di massima) della giitrisdizione itaall'estero) 
si sarebbero avute le seguenti aonseliana. 
g1ienze: .. 

La deroga a tale giurisdizione � ammessa) tutta1) 
in primo luogo si sarebbe dato origine ad 
'�~ia o �in vfrt� della stessa legge interna italiana ttna anomalia giuridioa_, in quanto che la olausola 
(casi dell'ultima parte deWart. 2 codice procedura sarebbe sta.ta impegna,tiva per il contraente dello 
civile od in virt� 'di una convenzione inrternazioStato 
ohe firm� e ratifi�C� quelle Convenzioni e non 
nale nei limiti in 'Cui questa � stata accolta dalla lo sarebbe stato per l'altro contraente appartelegge 
italiana e nei riguardi dei citbadini di quelle nente ad u.na Potenza che tale firma non appose 
wle Poten,ze che hanno regolarmente sottoscritto e tale ratifica non eseguij 
e �ratificato la dertta Oonvenzio!lle. 2) in seoonrlo luog10) dato che lo Stato italiano 

Nel caso nostro) escluso nel modo pi� assoluto riconosoe l'autorit� della sentenza arbitrale straohe 
ci trovassimo nel campo di applicazione delniera 
e vi d� esecuzione, giusta l'art. 1 del ProFiiltima 
parte dell'art. 2 codice procedura civile) tocollo del 26 .<;ettembre 1927 mentre tale autorit� 
restava a vedere se la deroga alla gi�urisdizione ed esecuUviti�� del lodo strwniero non sono riooitaliana. 
fosse stata introdotta da una Convenzione nosciute dal Cana(l�) la � Gana.dian Empansion 
'interna.<:ionale; si tratta'�'a in sostanza di stabiTrade 
Oo �, ove fosse riusc-ita vittoriosa nella liti( 
lire) se fossero applicabili al caso in questione i rwrebbe avuto la facolt� di eseguire in Italia la 
due Protocolli di Ginevra e cio� ,quello del 24 set: .<;entenza arb-itrale) mentre se la lite fosse stata 
tembre 1923 (a cui � stata datm eseoi1;zrione in Itat'inta 
dal Got'erno Italiano) questo non (JJIJ'rebbe 
lia mediante la legge 28 ma,ggio 1927) n. 783) (1), amtto il dirUto di pretendere l'esecuzione della 
e q�u.ello del 26 settembre 1927 (rc,g.o esemttivo in l'!enten.za nel Oanad� I 
Italia mediante la legge 18 luglio 1930, n. 1244 (2). E' chiaro) perci�) ohe sarebbe venuto a mancare 

Ora la difesa delF Amministrazione ritenne ohe) quel trattamento di reciprocit� ohe sta a fondanella 
fat{ispecie > le due conv�enzioni non potessero mento di ogni convenzione internazionale) sia quees.<;
ere iwPocate per giustificare la deroga alla giusta 
di carattere sostanziale Ohe processuale. 
risdizione na,.zionale e che quindi la clausola pomEd 
app�unto) i due protooolli ginevrini presuppromissoria 
di oui alrart. 17 del contratto fosse pongono il pieno trattaniento di reciprocit� fra 
mdioalmente� niilla p(),r il m.otiv'o ohe itna delle tiitti gli Stati contraent-i. 
parti in g�iudizio e) cio�, la � Oanadiwn Empansion La difesa, del Governo Italiano pose in rilievo 
Trade Co � ap1p'(lfftiene 'ttd u;n.o St!ato) il Oanad�) ohe quc.<;ti pn'.ncipi (dell'inapplicabilit� dei due 
che non ha mai n16 sottosdritto ni� raitificato n� protocolli di Ginevra nella ipotesi in cui alouna 
Funo n,� Faltro prot�!Collo ai Gine,,,"ra. Queste) delle parti del contratto in cui � stata stabilita la 
sono) 'infatti) ap1plioabili ai soli Stati contraenti clausola per arbitrato alte.<;tero� non appartenga 
(e tal& non, � il Oan<Ul�) ed entrarn.o in vigore) fra ad uno Stato deWUrLione) costituisoono da molti 
gli Stati contraenti Sites.si quando sono stati tlepoanni, 
nn jus receptum nella giurisprudenza (1). 
sitati i loro atti di ratifica (mrg. ia,rt. 6 Prot. 24 Tali argomenti) 7Jer� non furono aocolti dal Oolsettembre 
'1.923 e art. 7 e 8 Prot. 26 settembre Teyio ArbUrale. QU<~st� non ritenne applioabile il 
19"27 (3). principio invocato, dalla difesa del Governo Ita


~l) Esso stabilisce che gli Stati .contraenti rtconoscono in lite, purch� anche lo Stato in cui si svolge ii giudizio 

lw vaiiid:it�, fra ie pa.rti sottoposte abia giurisdizione d~� abbia aderito aUe Convenzioini di Ginevra. Nella specie 
Stati contraenti diversi, dei compromessi e deUe ciaurisul.
ta che la Svizzera ha aderito aue dette convenzioni, 
soie compromissiorie cvn le quali le p(J,lfti si obbligwno, D'altra parte l'autorit�, e l'esecutivit� dene sentenze ar


in materia commerciaie ed in ogni altra materia suscetbitir:
ali -nese in Svizzera s-arrw riconosciute daWit<Llia (e 
tibi/.e di essere regioiata per mezzo� di arbitrati, a sot, viceversa) purch� il giudizio abbfa l11Jogo fra cittadini 

toporre le corntroversie che possMo so1�gere 1dal cond:
i stato unio:nista (.arg, art, 7 con riferimento aiU'r;irt, 21 
tratto stipulato, ad un arbitr.ato ani:he se esso debba �e.Z Trattato itailo�svizzero> del 3 gennaio 1933, " reLaaver 
luogo in un paese diverso ,do; queilo aina cui giuUvo 
al riconoscimento' ed aii'esecuziorne deite sentenzei 
ri;sdizione � wttoposto ciascwn contraente. in materia civile, e commerciale �, reso esecutivo in 

(2) Esso integra il precedente protocollo del 1923 perItaUa 
com legge 15 giugno 1933, n, 743). 
ch� stabiiisce che nei territorri di una delie parti con (1) Particolarmente esplicite neUa questione sono state 
traenti � riconosciuta l'autorit� e !'esecutivit� di una le Seziorni Unite detia Caissaziorne nella sentenza del 
sentenz.a arbitrale emessa, a segwito di un compromesso 13 marzo 1931; "' Giur. Ital. �, 1931, I, 1, 338; la Cass., 
o di una c1lausola comprr'>omissoria, secorr11�o il protocotio Sez, I, 15 marzo 1932; "Giur, Jtai. �, 1932, I, 1, 801; Cass., 
del 24 settembre 1923, qumndo iw sentenza sia stata pn-oSez, 
II, 12 gennaio 1937, "Giur. Jtal '" '.1937, I, 1,)23 e lLa 
nunziata nel territm�io di una delle parti ctontraenti e ultimo Cass., Sez. I, 27 dicembre 1948, sent, n, 1937 del_~ 
fra 1persone sottoposte alla giurisdizione delle parti con11948. 
Fra le decisiorni dei giudici dei merito ricord.iaimo 
traenti stesse. prinCipalmente: Corte AppeUo di Bari, 19 febbraio 191il; 

(3) Il giwelizio arbitrale pu� avere luogo anche in uno' � Repert. Foro ItaL �, 1941. V. Arbitram~nl� n. 11; c. App,, 
Stato divers10 da queno in cui appartengono le parrtiJ Milano 7 novembre 1930, cc Temi Lomb. �, 1930, 264. 
rn ;im ;&$ &Jy,&

au ::::: ,,z� ::ir:mrn a irn 111mm:mm ;;; 


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-14


liano, secondo atti, nella specie, la validit� della 
Oonvenzione arbitra.le doveva essere giudicata secondo 
la legge italiana: cio�, quella del luogo in 
cui il contratto era stato ooncli/,So, ifn,ten,den:dosi 
per contratto .<Jia gli accordi di carattere sostan'
J!iale, sia la sepatrata convenzione con ciii si deferiva 
ad un arbitrato da eseguirsi all'estero, la decisione 
stille c:ontroversie eventitali. 

Il Collegio, riohiamandosi alla g-iwrisprudenza 
ael Tribunale Federale ffvizzerro ohe ha ritenuto 
costa.n,temenfo che' � il diritto applvc:a,bile >> (per 
decidere sulle question4 di merito e nell'esecu.zione 
del contr�tto) � � quello che le parti hanno conventtto 
e �in mancanza d'intenzione o di volonti� 
delle parti, il diritto applicabile � quello in vigore 
nel luogo in citi il contratto deve ricev,ere esecuzione 
))' oonsideriato cihe la blWiJJ,�ola compromissoria 
costituisce una oonv�enzione autonoma di carattere 
procedurale, rispetto alla conv'enzione 
principale di natura sosta,nziale (tesi questa, mai 

contestata dalla difesa della Amministrazione), 
d,ecise ohe il diritto applicabile per giudica'!f'e sulla 
va.tid-it� della cla-itsola, era quello del Oantone di 
Ginevra e. oio�,, del luogo ini �oui la Oonvenzione 
Arbitmle doveva essere eseguita,. E, poich�, la 
I.legge di procedura ginevrina del 13 ottobre 1920, 
art. 3169 e segg., ammette_, senz-a eccezione, la va�: 
lidit� di tali clO!Usole arbitmli, la clausola� compromissoria 
stipuiata in Italia per arbitrato da 
eseguarsi alF estero, doveva ritenersi valida anche 
se una delle parti in giitdizio lfl,On app1arteneva 
ad uno Stato aderente ai protocolli di Ginevra. 

Qitesta tesi <Yi sembra, invero, insostenibile, per 

non dire �incomprensibile. 

Come pu�; il Collegio aver dimenticato ohe la 
Gonv1enr.;'ione 28 settembre 1947 (contenente rapporti 
so8tanziali e clausola compromissoria) � stata 
stipulata iii Italia e ohe Essa> quindi, non pu� 
portare alcuna deroga alle norme di olf'dine pubblico 
italiano, quali 8ono quelle deg'li articoli 2 e 
82�4 codfoe proicedura civile (a!f't. 31 disp. sitlla 
legge in ,generale)? 

E se il Collegio a'!f'bitrale ricono,<;ce ohe la clau


sola comp!f'omi8soria oostitui8ce 1tria convenzione 

corne tutte le altre (accessoria di una convenzione 

principale) come p�u� tra8ourare, in mancanza di 

altri elementi � la legge del luogo nel quale il con. 

tratto � stato conclitso >> (art. 25, p-releggi)? (1). 

E perch�, poi, ritenere a,pplicabile il diritto gi


nevrino che non � nna legge comune ad alcuna 

delle parti? 

Il Collegio � caduto in un vero equivoco quando 

il Tribunale federale svizzero parla di leg�ge del 

luogo in cui il contratto deve avere esecuiZione 

intende ,<;empre riferir8i al contratto principale, 

di carattere sostalllziaile e non alla convenzione 

(1) Principio, questo, del resto comunemente ammesso 
dal diritto svizzero e francese. Del resto, non si deve. 
dimenticare che tale principio � fondato, secondo l'una,. 
nime dottrina e giurisprudenza su una presunzione di 
volont� delle parti contraenti norn aventi la stessa nazionalit�. 
eompromissoria che ha natura pnramente accessoria 
ri8petto a qztella relativa al rapporto sostan� 
ziale. 
-Il luogo di esecuzione del contratto che le parti 
possono ooer preso in cansiderazi-One per:-stabilire 
la legge applicabile ai loro rappolf'ti � sempre qttello 
del luogo di esecuzione delle obbligazioni di carattwe 
sostanziale e non, qitello di esem1,zione di 
un'obbUgazione di natura processuale, come quella 

,dhe deriva, da una convenzione compromisso,ria. 
L'e8ecitzione di quest'ultima cOn1Jenzione, infatti, 
si sostanzia nell'inizio e nello svolgimento del processo 
arbitrale, ed � disciplinata dalle norme, prevalentemente 
di ordine pubblico del diritto processuale 
del luogo, dove l'arbitrato 8i svolge. 

11'/J '<Jrlitre p,arole, la legge del litogo dell'e,<;emt


zione della conv�enzione compromi8soria, altro non 

� ohe la leg,ge ohe regola la competenza interna 

degli arbitri e la forma dcl proce8so. 

Nel crMo nostro, indu�bbiamente, giusta arnche 

il princ'ipfo univer8almente riconosciitto (ved. per 

il nostro diritto, l'art. 27 tielle preleggi) tale legge 

� quella del Cantone di Ginevra. 

Ma altro � la competenza interna degli arbitri, 

altro � il ,potere giurisdizionale dei medesimi. 

Questo � un prius, un presupposto della prima. 

E per determinare se esista o meno il 'detto potere 

giurisdizionale non ci si pu� ,riferire alle norme 

del luogo in cui il processo 8i deve svolgere. 

Ci� potrebbe avv'e111ire solo ove si �veriftc'assero le 

ser;uenti condizioni: a) che le pa.rti si fo8sero ri


me88e, esplicitamente per que8ta determinazione, 

a tale legge e b) sopratutto ohe tu'Ue le parti 

contraenti a17essero la facolt� di rieihiamarsi alle 

norme di quella legi8lazione. Ma que8to, nel caso 

no8tro non poteva verificarsi appitnto, perch� la 

Ammini8trazione -italiana contraente trovava un 

ostae6'lo insormontabile nelle norme di ordine pub


blico della� legge italiana che fanno divieto di de


rogare alla gi1w-i8dizione nazionale, a meno ohe ci� 

non sia consentito dalle Convenzioni internazio


nali e ne-i limiti da que,<;te previ8ti (1). 

Queste considerazioni mettono, ditnque, in ri


lievo l'inconsistenza dell'os8ervazione del Colle


gio, per cui il fatto ohe le parti hanno voluto un 

giudizio arbitrale s,,;olgentesi a Ginevra, 8ignifica 

o.he le parti 8tes8e si sono rime8se al diritto gine


vrino anohe per la risol1i,zione della questione fon


damentale e preliminare dell' e8istenza del potere 

giurisdizionale degli arbitri. Se cos� fosse non e8i


sterebbe, pi� nemmeno la questione della validit� 

della clau,,,<;ola oompromissoria p:er arbitrato allo 

e8tero perch� le parti potrebbero molto agevolmente 

violare le norme di ordine pubblico del nostro si


8tema gi11'ridico vrimettendosj esplicitamente od 

implicitamente ad JJ,n diritto straniero ohe tale 

clausola autorizza senza limitazioni. 

(1) Il CoUegio ha, persino, dimenticato che questi limiti, 
nei r.ap.porti italo-svizzeri e per i giudizi arbitra,li 
svolgentisi nei rispettivi territori, sono riconosciuti da,i 
ricordato Trattato ital�-svizzero 3 gennaio 1933. 
&&&&1m :::::::Md i�::::::::::::: ZZlW: mm-:@..ki!iiOO 


15


* * * 

Il Collegio arbitrale, di poi crede di poter scorgere 
nella legge 19 settembre 1947, n. 1001 (G. del 
4 ottobre 1'947) Ohe autoriz.~a il Ministro del tesoro 
� a stipulare i patti e le condizioni relativ�e alla 
c?"itra.~�ior:e d~ un pres~ito a_ll'estero per aoquisto 
di niac�ohir:ari. e materie prrime �, quel promiedimento 
legislativo italiano Ohe rimuoverebbe nella 
specie, l' osta.aolo, stabilito dalla legge generale 
deZZ:inderogabilit� della giu.risdizione nooionale. 

In giiidizio, la dif(}sa dell'Amministrazione sostenne, 
in prrimo iuogo, e, ci sembra, con fondamento 
Qhe siccome l'art. 1 di tale legge dvdhiam 
e~~ i s~dde~ti patti e condizioni sono quelli relativi 
ag-11 accordi intervenuti fra il Ministro per il 
0.ommercio con l'Estero ed il iGruppo ed, in fatto, 
ris1iltava che tali a.coorrdi erano stati consaorati 
in una lettera,-impegno del 7 agosto 1947 in oui 
non si parlav�a affatto di clausola compromissoria 
n,6 tanfo meno di arbitrato da ese1{J'Uirsi all'estero 
appariva chiaro ohe la legge di autorizzazione n~ 
dava al Ministro del Tosoro anche la facolt� di derog-
ail'e alle norme di ordine .pubblico relative alla 

~urisclizione peroh� la qu.estione della giurisdi~ 
zione non avev�a. formato oggetto degli accordi del 
7 agosto precedente. 

In secondo litogo, e questo ci sembra l'argomento 
.f?ndamentale,. gli 8Copi del provvedimento legislativo 
erano ohiaramente precisati dagli articoli 1 
e 2 della legge; l'art. 1 rigwaerd.ante .la '!'stipulazione 
della Oon1Venzione, deroga a.lle n.onne sulla 
contabilit� dello Stato (legge 'L8 novembre 1923, 

n. 2440 e reg. app-. oon r. d. 213 maggio 1924, 
n. 827); l'art. 2 bhe stabil~/!'.ce esenzioni tributMie 
e disoipili11;a il modo di pagamento, deroga alle 
molteiplvai norme M�ibutarie e; valuta.rie di omrattere 
gevnerale. �� 
Ma lo scopo della legge non v�a pi� oltre. Nessun 
accenno vf, � in essa ad una qualsiasi deroga alle 
norme di ordine pit.bblico degli articoli 2 e 824 codice 
procedtura civile. Il decreto legislativo, per 
poter produrre tale effetto mvrebbe dovuto esplicitamente 
e formalmente autorizzare una tale deroo-a 

(indicandone i precisi estremi) come lo ha fatto 

all'art. 1 ed all'art. 2 per gli scopi sopra indicati. 

E', infatti, assurdo pensare ohe iina leg�ge for� 

male statuente per un caso singolo, .qitale � il 

~� L_eg. in questione possa portare itna deroga ... 

in bianco e senza limiti a leggi ordinarie di carat


tere forma le e sostanziale e per di pii� d,i o ridine 

pwbblico (1). ' 

Infine, il Collegio Arbitrale ha creduto dover re


spinger la nostra prima eccezione pregiudiziale 

per un altro motivo.; che la Socief..�,. oanadese e 

(1) Si avrebbe, cosi, una norma di legge speciale pet 
cos� d'lre ~cla�ndestina ed occulta perch� tale norma 
non risulterebbe mai n� espressa n� 1pubblicata, ci� che 
co<ntna1S1terebbe con ie pi� elementari norme di tecnica� 
legislativa secondo ii nostro diritto, e, cio�, contro l'articolo 
10 delle disposizioni sulla legge general� e contro 
il principio enunciato daU'art. 73, ultimo comma 
della Costituzione. 
quella francese componenti il Grnppo finanziario 
sori.o parti solidali nella Convenzfone 28 settembr~ 
194.7 e poioh�, in.i ogni daso la cla'l.~sola compromissor-
ia per arbitrato da eseg1tirsi all'estero 
avrebbe dovuto essere riconosaiitta valida, nei confronti 
della SoQiet� E1wop�enne (dato ohe la Franci~ 
ha sottoscritto e ratificato i due protocolli di 
Ginevra), e ohe quindi la nostra' eooezion1e non sarebbe 
fondata riei riguardi della Societ� Francese 
si rdeve ammettere la validit� d,ella olansola di cui 
all'art. 1~ della Convenzione �nohe nei riguardi 

della Societ� canadese. 

Questo ragionamento, per�, 1trta contro parec<
ihi principi': 

1) contro il principio ohe il procedimento arbi� 
trale costituisce �un'eccezione rispetto al procedime~
to.ordinario e tale carattere eccezionale �, per 
C08i d�1,re, rafforzato e qualificato dalla circosta.nza 
ohe il giu.dizio arb-itrale, nella specie, si doveva 
S'POlgere a,l.l'est~ro e cio�_, in deroga al principio 
generale di ordine pubblico stabilito agli articoli 
2 e 824 codice procedura civile (1). 

Qwiniii l'interpreta~ione restrittiva. della com� 
petenza degli arbitri impone �di ritenere ohe essa 
sfo lirnUata u,nicamente ai soggetti di diritto ed 
a�i casi tassati1Ya1nente previsU, in conformif;�� dei 
protocolli di Ginevra. 

Se wn procedfrnento arbitrale viene dunque ini


. t . ' ' 

zia o cougrnntamente da un cittadino di uno Stato 
aderente all'unione.e da nn cittadino di uno Stato 
non aderente) il collegio arbitrale � in toto incompetente 
e la competenza dell' A.utorit� giudizia!f'ia 
ordinaria riprende in pieno la sita effica-cia. L'in� 
verso �. in/aoncepibile. 

2) contro il vrincipio dell'indivisibilit� del 

giudizio, infatti non avrebbe potuto ammettersi 

la divisione� del giy,rli.zio: a) per motivi speaiali 

attinenti alla lite d�i citi trattasi e b) per motivi di 

oarattere generale relativ�i alla par condicio delle 

parti in giudizio. 

Il motivo di cui alla lettera a, trova la sua giu


stificaiione nel fatto ohe le domande proposte dalle 

Societ�' del Gritppo a.vevano carattere indivisibile 

poich� tendev1ano ad un risultato ginridico unico 

che. avrebbe dovuto a.ver effetto per tutte le parti, 

e cio� ad un mutamento d�i un rapporto giuridico 

cons-istente nella risoluzione della Convenzione 

28 settemlbre 1947 per preteso inadempimento da 

parte del Governo italiano. 

(1) sui carattere eccezionale del proced:imento arbitra.
le e suiia necessit� di interprretare restrittivamente 
la competenza degl'i arbitri, ia giurisq;irudenza italiama 
� unanime: ved. Cass., Sez. I, sent. 28 febbraio 1946 in 
"Foro Amm. �, 1946, II, 50; id. 31 magtgio '1945 in � Rep. 
Foro ItaL �, 1943-45 voce Arbitramento, n. 7; id. 28 marze� 
194.Jl., in '" Rep, Foro Itail. '" 1941, voce Competenza;, vn 
materia civile e commerciale, n, 32; id. Sez. FII, 13 luglio 
1939 in " Giur. Torinese �, 1939, coi. 13&5 e segg.; itt.Sez. 
II, 2 aprile 1937, in " Nuova Riv. '" 1937, I, 355t, id.. 
21 luglio 1932 in � Rep. Faro Itai. �, 193e, voce Arbitramento 
n. 31; id. Sez. I, 110 iuglio 1929 in � Giur. Tor. "� 
1929, pag. 897, n. 25. 
::::::::::::::::::::::: 


-16 


Ci trovwoamo, quindi> in un caso� di litisconsorzio 
necessario (art. 102 codice procedura civile) 
per c�ui se una sola delle parti avesse proposto l' azfone 
avrebbe dovuto essere ordinata l>integrazione 
del contradditorio (1). 

Il motivo di cui alla lettera btrova la sua giustificazione 
nel fatto ohe avendo le parti ritenuto 
di dover proporre 'la lite congiuntamente, e cio� 
di dar luogo alla creazione di un unico ratpporto 
processuale, il Governo italiano convenuto aveva 
l'frlteresse ed il diritto ohe la sentenza fosse pronunziata 
nei confronti di ambo le parti attrici 
(arg. art. 13001 codice cit7ile). 

E poich� la competenza per tale giudizio non pu� 
essere ohe quella del Giitdice ordinario> � ovvio 
ohe l'incompeten.za del Collegio arbitrale dovesse 
essere dichiarata in confronto di tutte le parti. 

II. Sull'incompetenza assoluta del Collegio �A1rbitrale 
per il fa.tto che .la Convenzione 28 settembre 
1947 non era mai entrata, in vigore. 
In sostanza> la difesa dell'Amministrazione fondav
�a la seconda eccezione pregit(,diziale sui seguenti 
argomenti: 1)ohe mai era intervenuta Fappro'
Pazio>ne da parte del Governo Canadese> ai sensi 
dell'art. 16 della Conv�enzione; 2) ohe mai>. conseguentemente> 
era stato emanato il decreto del Ministro 
del tesoro di cui era cenno al Protocollo 
Addfoionale> accertante che la condizione essenziale 
per l'entrata in vigore della Convenzione si 
era verificata. 

In mancanza dell'uno o dell'altro dei suddetti 
fatti giuridvdri o di 1ambedue> la oonvenzione non 
era efficace e> quindi> non poteva assolutamente 
trovare applicazione il disposto dell'art. 17 clhe 
prevede l'arbitrato per ogwi conte~ta.zione che 
nasca dall'interpretazione e dall'esecuzione della 
Convenzione. Tanto pi� che> come precedentemente 
si � visto> la competenza arbitrale ha carattere 
e<~cezionalc rispetto alla competenza del Giudice 
ordinar-io e> quindi> le ol(J!IJ,sole istitutive di questa 
competen.zw> imyportando d�eroga jalle n.orme giurisdfa'ionnU 
> non ammettono interpreta.zione estensiva. 
Che cosa ha opposto il Collegio Arbitrale a 
queste considerazioni per respingere la nostra eccdione 
pregi1tdiziale? Che la clausola arbitrale 
costituisce una convenzione giU<ridicamente autonoma 
e distinta avente la sua propria individitalit� 
e ohe � in vigore indipendentemente dall'approva.
z-ione Canadese. Perci� l'arbitrato doveva 
av�er z.twgo anohe per decidere se la condizione 
rappresentata dall>mpprova{:jione suddetitia si fosse 

o meno realizza.ta. 
Ma questi argomenti non sono affatto convincenti. 


(1) Ved. per questo an;;he �CHIOVENDA: Istituzioni di di� 
ritto 1processuale civile, n. 39, pag. 155. U principio � 
del resto accettato nel diritto svizzero (vedasi sent. del 
.Tribunale Federale de.i 26 ma.rzo ll.943, De'p. contro Pirovino 
"Journal des Trtbunaux �, 1943, pag. 414 e segg. 
Con. lo stesso ragionamento si arriverebbe> per. 
sin.o> ad a.mmettere eh.e a�niche la questione� se fosse 

o non fosse intervenuta l'approva.zione ministeriale 
della Conrven.zime swrebbe di competenza degli 
arbUri> mentre � omio ohe la clausola arbitrale 
non pu� non entrare in vigore nello stesso 
tempo in cui diventa efficace la convenzione sostanziale. 
E questo non ptt� verificarsi se non a segi1;ito del 
dec1�eto del Ministro del tesoro che,. accertata l'intervenuta 
�appro�pazione �del Governo canadese> 
re.nde efficaoe la Convenzione> (intesa> questa 
non nel senso di un singolo rapporto intervenuto 
fra le parti> ma di complessi di rapporti giuridici 
fra loro posti in essere con scopi sia di diritto sostanziale 
ohe proces:suale) e d� vita quindi> alle 
varie clausole dell'atto) fra cui appunto quella 
oompr'omissoria .dell'art. 17 pi� volte ricordato. 

La deaisione del Oolleg'io Arbitrale> quindi> disco1'/
Josce in pieno la natura e lo :scopo per il nostro 
diritto cli quelfatto amministrativo che � il decreto 
di approvazione ministeriale e mostra di 
ignorare ohe l'assunzione da parte di una Pu�bblica 
Amm�inistrazione di qualsiasi obbligo contenuto 
in un a.tto negoziale � subordinata alfemanazione 
di tale decreto. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Pro� 
cedur~ amministrativa e giudiziaria -Prefetto Qualit� 
di parte. (Corte di Cass., Sez. II. sent. numero 
1926/49 -Pres.: Ferranti, Est.: Torrente, P. 
M.: Reale -Durante contro Ministero delle Comunicazioni. 


Nel proced1imento amministrativo di espropriaz,
ione, ilPrefetto non ha la qualit� di pa.rte, cos� 
in senso >Sostanziale. che in senso formale. 

La no-tificia.zione dierll'opposizione a.I Prefetto 
(art. 55 legge eispr.) non � diretta ad insfauraJ'e 
un rapporto proeessuale con iliPrefetto, ma� soltanto 
a. fo1�nirgli la conoscenza, del promov1imento 
della causa di oppo.s,izione. 

La massima su riporrtla.fa .sem.bra fro,saendere ra 
materia delle <;-spropriazioni> oui es�sa espreBsamente 
si riferisce> per as.s-urgere a ([Jr:ncipio gen�erak 
in tu.tti quei casi in 01.t.i il P'Y"efetto od altro 
organo de.ilo St(J)to siano investiti del potere di 
disporr.e, nel pubblico interesse> di be'l'lli privati 
in vantaggio di determina.te persone> siano esse 
pubbli,ohe o private. (Per i Commissariati dc.gli 
al'ioggi ofr. la oonforme decisione delle Sezioni 
unite 8 marzo 1948, n. 354). 

In tutte que�ste ipot�esi. indipendentornente dal 
fatto ohe il fine pubb1lioo da perse!J'uire richieda 
il .sacr'tfi.loio permanen,te o totale ilc.ZZa propriet� 
altrui (espropriazione) o ne 'Cionsenta uno parziale 
e p1rovvisor'io (oocu1pazione teniporanea> r"e� 
qnisiziorw) ~l rapporto so�siJanziale si stabilisce 4i-_ 
rettamente ed ei8olu:si1J"'amente tra le piarti in�teressate,. 
61oggetto attivo e passivo del prromedimento > 
mentre l'autore di qu.esto ne !rimane del ttJ,tto 
es�trarneo. 

:rn&:: &mm�::::: -==::;:. 


-17 


L'organo designato dalla legge per l'emanazione 
di quei determinati prOV1Jf3�dimenti divien�� come 
l'ammmistratore ed il lf'apprresentante1 del� fine 
pubblv6o generale alla qui sod1disfazione tende il 
potere �Me viene a lu�i conferito. 

Q�uel fine� pubblico non si identifica per� oon la 
oarusa dei singoli p<l!rtioora,ri provvedimenti, doVۥ
ndo q�ue:sta inveoe ri�cerc�arrsi, oa�so per caso, nell'utilit� 
finale oui tendono g"IJri interessnti con il 
richiederrne l' em<lnazione . .Tra c.ostoro quindi, da 
un lato, ed i titolnri del .bene da S1a,Clf'ificare, dall'altro, 
si st(J;bili81c�e il. rapporto, ii qoole ha natwra 
puhblica tJtd G1utoritaria perolv� alta volont� 
delle� parti si sostituis.oe quella imperativa dellki 
Puhblioa AmministrM,�ione, non perch� puesta ne 
sia a,nohe e88a p<l!rte. (Si esamini, sotto questo 
a.spetto, la disposiziorw dell'arrt. 9 deV decreto legislativo 
presidenzia'fe 30 giugno 1947, n. 548 la 
quale esternde ai !rapiport'i, Clf'eati per atto dei Commissariati 
govern1ativi degli (J;lloggi, dopo la 
oesS<JtZione di questi, la di.s-oipl'ina r{51'&Lti!va, alla 

looazione degli immobili urbamA. 

Coro~lario di iquanto si � detto � ohe l'aoutorit� 
che ih,1(1; emanato il provvedimento non pu� in nel8sun 
(}(])80 ess�ere c!hi(J;mata a risponder(!� deolle oonseguenze 
di una eventuale� iU'egittimit� di e.sso o 
di danni ohe il soggetto attivo, '8ia,. ess�o una P.u.bblioa 
Amministrazione o una pe"Y'sana privata, abbia 
provooato alla cosa per illegittimit� di 1/1,SO o 
per abu�so eventualmente� fattone. Essa rimane 
e.stranea al rrapporto �cos� oome vi rimaf!e e�stranea 
l'ootorit� giudiziaria f'Ventualmente ohiamat;
a a giudicare 'Ca Fegitttimit� de�l provvedimento 
ohe vi ha dato origine, e l'attivit� di q�uest'
1iltima, sia es.sa di ann/UJlamento o di conferma. 
ha nelli'eoonomia del ropporto �UYY/Ja fwnzion6' analoga 
a qu.ella delP<PUtorit� amministrativa, pur 
nena diversa nat.uro deZ.Ze rispettive funzioni, 
avendo e l'una e l'a'Ctra 'Un fine pubblico superioree 
troocendente rispetto a q�uello partioolare perseguito 
dalle pwrti neillf� singole fattispecie. 

Sop!f'atutto in, �ma.teria di requisizioni, ed anche 
in qual'ohe caso di ass.egnazi<Y1'be di oase da parte 
dei Commissari degli allloggi, si � cercato, nella 
pratioa, di ioomulare rJ;Pla fl"f5'8ponsabilit� de1l beneficiario 
d1el pirowedimento an<ihe quezta dell'a~t.torit� 
che1 lo a'l!-.eva em�Miato, senza per� te�nere presente, 
a parte la man,c�an.za in quest'Wltima della, 
qwalit� di parte nel rapporto di {requisizione, che 
la e,seouzione di questi pro'�'Vedimenti, come quoella 
di u.na senitenza noni wvcora pa.sswta in giu.diioato, 
6 ifatta a risolvio e poericolo f!Sclusivo di oh/i sie rl!C! 
avvale. 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE -Reato punibile solo 
a querela di parte -Mancata proposizione della 
querela -Indagini del giudice civile ai fini della 
riSarcibilit� del danno morale. (Corte di Cass., Sez. II, 
Sent. n. 2668/49 -Pres.: Russo, Est.: De Simone, P. 
M.: Binazzi -Benvenuto contro Montobbio. 

Il Giudice civile, richie:sto� della pronuncia di 
condanna al ri.sarcimento di un danno morale deriva,
nte d.a un fatto punibile :penalmente soltanto 
su querela di parte pu�, quando la querela non sia 
stata proposta, esaminare, a,i fini del ri1sarcimento 

del pr�edetto danno, .se il fatto dannoso conhmga 
in s� gli estremi di un reato. 

I. Il principio ohe rilevas�i dalla sentenza c�he 
precede, re�lativo alta faicolt�r del Gi%4ioo� oivi'te 
di pronunaiw�e� oondan�na ai riJsarci1nento di un 
danno morole derivante da un fatto pu.nibile soltanto 
su qu.13rela di parte ,quando ia. q�uerela non 
sia stata proposta, 'IJ'l,On � affat.to paioiifiJco in giurisprudcn.
e'a : a sentenze invero ohe, come queUa in 
esame, hanno risolto la qite.stione in senso afferm.
ativo, nel senso f)io� di fJ"iconosoimento di ta.le 
facolt�, &e ne possono contrapporre altre che la 
hanno risolta negat1.vame.nte. Il problema peraltro 
� mo~to� rpi� ampio di queUo che apparre dal.la 
ma,ssima ohe� si annota, investendo l'iiStituto del 
risarcimento del danno moraie d�isposto dal Gi�udioe 
ci'll"ile quando,, per qtftatsiasi mfJtivo, nian si 
abbia (Jl/)Uta da parte del GiudiOۥ pena.le una precedente 
V1aliu,taziome penale delf/Ja, fattispeoie dannosa. 
Le delcisioni giurisprudenziali, co:s� della 
Corte S'uprf1ma come dci Gi�udici di merito, sono 
numerose e si ft'ife1riscono ad ipote'i8i di dichiarazione 
di estinzio<ne del reato, di arohiviazione disposta 
dal Pubblico Ministero ai sen,8i del1l'art. 74 
codice proo��d1JJra penaVe o, ioome� nel oa>Bo di cui 
tratt(J;st, di iaJo,certamento di non proposta querel'a 
in reati punibili a querela di parte con oonscguent.
e nece1ssit� per il Gi�udice aivifo di val-utare 
gli effetti dannosi del comportamento ille.ci.to. Gli 
stu.di reliati'Vi a ta~i dedsioni, sotto forma in geoore 
di annotazioni, non sono m�no 'll!IJ!mevrosi : 
sar� nostra i~a, in questa bre'Ve nota. di darne 
indicazione ai fini .della p!f'esentazione del problema 
negli elem{3nt� fondamentali che lo costituiscono. 


II. La Swpr1em.a Corte ha esaminato la que�s.tione 
relativa al~a facolt� del Gvudice civile di condannare 
al ris(J)rcimento dei darnlni morali cagionati 
da �un �r�ato _e1stinto per amnistia (questione per 
prima fm qu.elle< indicate, fmoenti parte del noto 
pro�blerrna 1complessfoamente .oonsiderato, afjront(
J;ta dalla Giurisprudenz'a) gi� col'Va s�entenza delile 
&.zioni Unite 19 aprile 1937, n. 1198 (in �Foro 
It. �, 1937, I, 991 e seguenti) . Preoede'Yl!ternente, 
oome rileva iV Gmos1 in una nota a questa sentenza 
(loc. cit.), molte corti di merito, �,d anche 
quaiohe oultore di diritto, si erano dimostrati 
contrari iall.(J; r"isoiuzione affermativa de�lla q�ue$
tione in eisame: tra gli AA. l'EscoBEIDO, i� PERET'l'I-
iGRIVA ed il LP'ACCHIONI ritennoro ohe il Giudice 
�Civile difetti di com.petenza e di me.zzi per 
gi111d-io(Jlf'e se un fatto illeoito oostituis1ce reato �� 
che pertanto il re�ato sia fonte di r.esponsabilit� 
per i dan>rlfi morali solo ne,l O<l!SO che, come tale, 
sia s'tato deifinito d-al' Giudioe penale. L(J; Go�rte 
Suprema ha disatteso q�uesta te�s�i rilevando che 

dall'art. 198 codi�ce penale, il qua.re stabilisce ohe 
i'estinzione del r�'(Lto o deUa pena non� importa 
l'estinzione delle aibb ligazioni civili derivalf/,ti drrl 
reato si deiJ,uoe, implicitamente, il ri.conosciment~ 
della cfnnata facoit� a�l Giudice civil�e. 
Dalla richiamata semte'nza. in poi la Cassazione, 
nelle ipotesi di estinzione del reato, ha riaffermato 



-18 


sempre lo str;-sso prinmpio: urna sola vo~ta, neUa 
senten.za 19 febbraio 1940, I Sezione (di �cui la massima, 
� riportata nel �Mass. Foro It, ))' 1940, 95, 
376), sembra incidenta.tmente�, ha affermato il 
prin.aipio inverso in iin �JMO di remissione� di querela 
(che configura, tn>dubbiamente, un'ipotf3_si di 
estinzione del re�ato : a'i'tiaoli 152 e seguenti codice 
pwale). Il caso rig�uardava un pr"eteso risarcimento, 
,w, oondanna al quale era sta.fa richies�ta 
al G~udice �Civile, dei d,anni mora1li oausaiti da 1t11'll 
reato punibile a querela, per il quaie la quere�la 
non era sta.fa proposta: forse nell'intento di risorve1re 
negativame�rotf� la questione (aio� in senso 
contrario alla riso"buzione di�curi alla mas�sima che 
annotiaiamo) si estese l'affermazione. an<Cli.e all'ipotesi 
di r�emissione de�l'la querela, oaso di estinzione 
di reato, per il qnal e l'art. 198 oodice penale 
av�rebbe dowto, come generalmelfl..te si riti.ene, costituire 
~a chiave sicura della soluzione aontrMia 

a quella inoidentalmente ac�aotta. 

Iill. V�eramento, fra gl.i AA. ohe hanno soste-. 
nuto in tuUi i oasi l'impos'8ibitit� deill'aoeertamento 
di �un reato jn se.de oivile, colle forme oivil'i, 
agli effetti �Oiviri (aocertamento de>finito dall'E
�SCOBlllRO mostruoso) il FLORIAN (in Trattato 
dir. pen., Vol. I, par. 287, pag. 374) ha cercato 
di superwre il contrMio argomento rilevabile dall'
�art. 198 oodi.ae penale, affermando ohe� in queg.to 
a.rti�Colo la parola � reato )) non deve intendersi 
in senso te1oniao, ma oome fatto ille.cito dal qwa1le 
non possono .scaturire altre. obbligazioni ohe que~le 
previste per il fatto ilteaito in generare �dal Codice 
civile. L'(Jff't. 198 Oodioe penale insomma intendere.
bbe fM ,'J'alve soPo le obb0iga1<1ioni civili nas.
centi dal reato �aonsiderato fa.tto ille.cito oivile. 

Certamente la tesi del F:LORIAN, che � portata 
alle estreme co'YJ;seguenze in r.elcwione aDla affermata 
impoiS.sibilit� deU!aecertame'7Jto sopradetto 
�, se non e8'atta, qu1a.nto meno la pi� coerente agli 
effeUi del prinoipio da dirnostrare�. Osservare, 
c'Ome fa il iGABRIELI (in Il ipresuppo1sto giurtsdizionale 
dell'art. 198 del codice penaJe e l'airt. 95 del 
Hbro primo della, 'Tutela dei 1diritti del nuOJVo codice, 
�Foro It. ))' 1942, I, 94 e l'!eguenti), clhe ogni 
d�wbbio sulla interpretazione d�etl'art. 198 codi�ce 
penale non ha pi� ragione� di S'lli8'Sistore a seguito 
del ahiaro disposto d�Vl'art. 2738, 2� comma, 2a 
parte, codiae �oiivile, in Ou�i � detto ohe, in caso di 
ma'rl!aata pronuncia di .aondanna penale per fal.so 
gi.uramento a causa di pistin:<:ione del reato, i~ 
Gi�udiice civile pvu� conoscere del reato al solo fine 
del risa;r.cimento, non sembra de:aiisivo: per quanto 
neUa .stfrssa norma un termine usato due volte s�arcbbe 
secondo la tesi contraria urna volta usato 
propriamente e l'altra impropriamente,. si potrebbe 
pur ripe,tere�, col fLORIAN, in ~ituazione 
a'rbaloga, ohe il. � re�ato >> di oui pu� conoscere il 
Giudice cwile � inteso 1come fatto illecito da� quaile 
sorgono le� sole obbligazioni previste per il fatto 
illecito dal codice civile. 

IV. Ben altre, per�, sono le a�rgomentazioni ohe 
po8'sono essere portate a sostegno de.ZZa tel'!i accolta 
dalla Oorte Suprema nella ipotesi di estinzione 
del re,ato : esse sono diff�usamente� esposte dal 
iGABRIELI nella oitata nota i't q�uale le esprime, sinteticamente, 
nei segu.enti term.i'rbi : il danno morale 
derivante dal reato estinto � risaroibile ed 
� eompetente il Giudice aivile� ad �attribuirlo per 
il �principio deUa unit� della giurisdizione, per 
argomenti desunti dal sistema del nostro ordina.mento 
gi111ridico e per la interpre.tazione degli artiiooli 
198 .codiee penale e 2738 codice civile. A 
questa interpretazione si �, sia pur brevemr;IJ'Lte, 
aocennato e. per qouanto rigu.arda gli argomenti 
desunti dal nostro ordinam.ento gj1-tridi.ao, il citato 
A. si richiama ai numerosi caisi in cui � riaonos.
aiuto al Giudice civile il potere. di ac:c�ertare il 
reato per effetti ewtrapenali (tali oasi, sia p1ire in 
n!Umero niinore, erano gi� stati indiaati dal G1Ros1). 
Il pi� rilevante dei motivi a soste�gno della 
tesi propu�gnata d!al GABRIIDLI � qouello consistente 
nel principio de~la unit� della giwrisdizione : � se 
l'a di,stinzione tra giuris�dizione aivile e giurisdizione
� penale r'J"isponde essenzi1a.Z.mente a criteri funzionali, 
identiche essendo come funzione in quanto 
in entrambi i giudizi si te'rllde all'att�uazione. di 
Ul/W, volont�, aonoreta di legge, l'unioit� deve intende
�rsi in funzione di in.tegraile rip~arazione dell'ordine 
giluridico violato, mentre 'ffattivit� di giurisdizione 
�si esaurisoe solo quando tutto ir torto 
� stato riparato. In 1altri termini, �utilizzando il 
concetto di donsumazion1e dell'azione, l'attivit� 
deUe due giu1risdizioni dev1e� integrarsi in modo da 
rea~izza.re tuttia la tutela giuridioa der bene offeso>> 
(op. cit. col. 97). 

L'argomento del GABRIEJLI � s�tato ripreso dal 
ToRRIDNTEl 1(in una nota aritioa ~in parte de qua 
-ne.Ua sentenza 25 maggio 1946 del Trib0unale di 
Beonevento, in � Foro It. >>, 1944-46, I, 882 e se guenti) 
il quale afferma ohe � ogni qualv'Olta sia 
necessario de1oidere, ai fini della risoluzione di una 
controverrsia di carattere civile, S�e un fatto co.stituisfYa, 
reato, questo potere non possa essere negato 
al Giudice civile >>. L'affermazione troverebbe 
sostegno siu una re�gota fondamentale e generale, 
immanente al nostro si,stema proioessu�ale, que~la 
dPll~accertamento incidentale, rioonos.oiuta della 
migliore dottrina, che trovere1bbe speoifoco riscontff'o 
neUYwrt. 34 10o�dice prooeodwra oimite. Se i�l principio 
deW<J;coertamento incidentale si applica alla 
materia penale, in caso di e-stinzione di reato, non 
vi sarebbe ragione, se.condo il ToRRENTID, di negare 
l'appli1oa.zione �a tutti gli anri oasij le ipote�si pert.
anto di archiviazione disposte dal Pubbli:co Ministero 
o di maJnJoanza di que1rela dovre�bbero essere 
risolte ne'/! senso di r~aonoscimento della facolt� 
per il Giudice civire di val'U!tazione del reato agli 
effetti del risarcimento de�i danni morali. 

V. E', agevole compre�rvdere, 1in ba'�'8 a q�anto 
si � in. preoedenza esposto, che la questione� � tutta 
qui : si tratta oio� di stabi~ire se la disposizione 
di cui all'art. 198 oodice penale (6<d �ora anche 
queilla di oui arl'art. 2738 codice civile.) costitu�-scono 
l' appliaazione pratica di wn prin'C"ipio che 
vale per tutti i oa.si (principio fondato s"ull'a urnit� 
d�lla giurisdizione e 1cl/ie tvrova ris.eontro nelle 
ahiare parole de~ GABRIIDLI oke a�biamo riportato) 

-19


o sono irvv�6ioe speoifica eccezione al1la regola inversa, 
regola cihe trova espres�sione nelle parole 
del MIRTO (in Ri1sa,rcimento di danno non patrimoni.
JaJ.e. �da�l proprietario .del veicolo, il cui conducente 
1sia rimasto ignato, cc Riv. giur. del.la Giro. e 
dei trasporti�, 1948, II, 318 e seg�uenti, re1ccnsito 
in que,sta Ra,s:segna, 1948, 10, 7-8), secondo il quale 
� nel nostro ordinamento giuridico soPtanto ed 
esciusivarnentf3� il Giudi�oe per11ale ha l'a oompetenz�i 
di conos:oere dell'ililecito penale, e quindi di attri.
buire ad un f�aUo lo, oairattevristica di reato, e soltanto 
ili Gtudioe penale ha la compe.tenr<1a di diiohiarare 
la colpevolezza di �un dato individito, o se ri� 
corre itna oau.sa di estinzione del reato o de.ila 
pena, .ohe come talp incid,a suU.a, p�unibil.it� in concreto 
�. 

Se dovesisimo esprimere ba nostra opinione ai 

rigua!r',do rimarremmo indubbiamente perpl'essi: 

forse dal punto di vista r;1sclusivamente teorieo ap


pare pi� soddisfacente la tesi del, GABRIIDLI, gilu


stifioandosi di pi�, se mai, ne.l caso inverso la tesi 

del FLORIAN ohe sta all'altro polo, di q�uella del 

MIRTO cheJ in relazionp. ana lettera de:lla leggeJ 

neoessariamente amrnette una eecezione alla re


gola propugnata. Se si facesse ricorso ait� com�uni 

r6�gole di ermeneutica l<'una e l'altra tesi sareb


bero parimer11ti soistenibilij oasi come, se si in


.tendesse fare riohi�amo ad argomentazioni giuri


diche, si urterebbe oontro diffioo?t� che ~i � soliti 

incontrare ne.U'esame di principi fondamentar-i 

contrastanti opiinabiU. 

In tale stato della dottvrina, preme aono~ce�re 
gli indirizzi giurisprtfdenltiali, ohe non sempre 
per� offrano una sfrrura g�uiida nella risoliuzione 
deUe qu.e.stioni che si presentano nella pratioa giudiziaria. 


VI. Oi� <W'V'iene quando essi sono ince�rti, come 
nel caso de1lla massimo, che� si annota. Conforme 
aUa sentenza da aui si � ritratta la massima � 
un'altlf'a pre.aedentf3� della Sezione III della Su� 
prema aorte 31maggio1947 (in� Giur. it. �, 1948. 
I, 1, 503 e seg0uenti, con nota ftworevole di GALLO); 
contrarie le altre deUa I Sezione, 19 f6bbraio 1943 
(in cc Mass. Fo!f'o It. �, 1943, 288, 1167; per qu.anto 
rig�uMda le sentenze di giudici di merito c�onformi 
a qiiesta corrwnite, cons. Tribuna-le Palermo JJ9 febbraio 
1949 in ccGiur. It.)), 1950, I, �2, !54 e segue11tti 
con nota favorevole di LICATA). 
La risolUM:ione della questione relatic1a ama risarcibiUt� 
dei danni morali oorvseg�uenti a rwto 
pu.nibile a querela per il qua.le la querela non � 
stata presentata, non � subordinata so&o alla ri� 
sol.uzione del dilemma ohe trova riscontro, pM� 
q1ianto riguarda le soliizioni contrastanti di e/'1SO, 
nelle teisi del. GABRIIDLI e del MmTo, ma anc,he aUa 
definizione del carattf]'1"e gi�uridi>Oo dell1a querela. 

Se si segue Z.a tes�i seioondo la qua.le la di1<posi� 
zio'rl!e di cr1J.i all'art. 198 codice penale costituisce 
una eccezionp a~la regola se1oondo �OU<� solo il Giudice 
penale pu� oonoscere deil'illecito penale, la 
massima annot,a.ta sare1bbe inesatta, Se si. segue� 
invece l'altra tesi, qitella relativa alla unitariet� 
della g'�!urisdizione e. se,c'Ondo C1,fi Za cennata d1!8po� 

sizione-sarebbe espressione specifica di un princi 

pio ber& pi� ampio, occorre definire il carattere 

giuridico della querela ,con '{)'ulteriore esigenza di 

risolv�ere ancora altra qitestionf3� di rilievo. Occorre 

cio� sta.bilire se, m.anrundo la querela i1l reato 

sussiste o meno, q�uale funltione� ha cio� nella eco


nomia de V rea.to la q�ue'1"e la. Se, marioando zu qllhe � 

rela, s~ ritiene <Ohe non si abbia reato, anche se


guendo� la tesi del <GABRIEJLI rwn si potrebbe fwr 

luogo a& risarcimento dei danni morali c'he., � pa


oifoco, oonsegiwno solo ai fatti irte ci.ti cri.minasi. 

Se si ritiene inceve ohe si abbia egualmente reato, 

seguendo t1a1l�� teisi si pu� far Puogo al risaroimento 

predetto. E q�uesto-� il criterio clbe ha seguito la 

S�uprema Corte nella sentenza di oiti alra massima 

che si annota. 

� Su,z carattere giuridi.co d~Ua querela � da osservare 
che in linea purame'nlte dottriria.Ze sembra pi� 
attendibile la tesi seicondo Ca quale essa � semptioemente 
una condiR,oio11te di prooedJibilit� ondf( la 
esistenza del reroto � indipendente dalla querela. 
Del t�utto oontraxria � la tesi secondo >Cu.i essa � 
elemmvto del r(J.a.to, cio� l'esistenza 1del reato dipende 
dalla querela. O'ome � noto, il codice non 
ha segwi.to n~ l'una n� l'aJ.tra tesi, ma ha adottato 
il 1plf'incipio della querela come d,on�diz�ione. 
. ohe rende piiinibile il reato. Oasi stando le, C'ose, 
il problema Sii sposta sulla natura deU.a pun�i


bilit�, fqu.estione qitesta certo tre le pi� complesse 

della teoria del re:ato. 

Game ~ agevole comprendere la questione esa� 

minata investe praiblpq�ni di grandissimo ril.ievo ohe 

poss'Ono appena e.ssere segnalati in questa, breve 

nota: e poi,ch� a no�i premeva rendere conto deUo 

stato deUa dottrina e dell:a, giurisprudenza s1tl'l'ar


gomento oi � bastato, muov,endo le vele dalle ori


gini de.Ua questione, dimostrare come la massima, 

am�notata segua la tesi della iinitairiet� della giu


risdizione, delia querela come� condizione di puni 

risdizione, delia querela come condizion1e di P'uni


�ilit�, intesa questa come attitudi'l'!ie ohe� :fl,a il 

reato a suscitare la p1unizione oome donsoeguenza, 

e delta rsussist�rn~a .del re�ato anche in ipotesi �in 

aui, p1ur !/'I.On se.guerndo ad un reato commesso l'ap


plicazione di ii.na san~ione pena.le (ci� ohe sri iveri


fichere�be nelle cause estintiv�e della punibilit� e 

della perna .e nella 1pendenza, in1 atto od esaurita) 

delle oondizio�ni di p111fbibilit�), si deve ritenere 

che il reato ugu.almen,te esisbai e �dome tale s�ia 

fon.te di effetti diversi da qitello delZa punizione 

�in�ooncreto d�.l trespionisabile: nella s1pecie dell'ob� 

bligo di risarcimeYntto dei danni morali caiisati 

con il ootnportamen!to orimim�oso. 

Lei tesi oonten(l(,ta nella prredetta massim,a; 6 in


dubbiamente sostenibile: poich� per�, oome si v 

constatato, l.a questione compo.rta la soluzione di 

problemi fondamentali dei dirit>to in genere-e pe� 

nale in specie in oui vivissimi permangorw i con 

trast�i in� dottrina, parimerniti sostenibile, e oon do..,_ _ 

vizia di argomenti non meno imponenti, � la t6�Si 

contrraria. Ne sono dimostrazione le de1cis�oni giu 

rispru.denziali oantrastant.i che sono state indi� 

cate, (F. O.) 


-20


TRASPORTO -Convenzioni stipulate dalle FF. SS. " 
Ju re privatorum" -Inadempimento. (Corte di 
Cass., Sez. I, Sent. n. 1407�49 -Pres.: Cannada Bar. 
toli, Est.: Profeta, P. M.: Vitanza -FF. SS. contro 
Terme di S. Pellegrino). 

Quando l'Arrnministrazione F�erroviaria. ,a;bbia, 
assunto l'impegno di forni�r1e all'utente i mezzi di 
t.rasp�orto rkJ1ie.sti, e l'utente l'obbligo di trasportare, 
per un corris.pettivo p�restabilito, una determinata 
quantit� di cose, si � in presenza di una 
convenz,ione stipulata iure et m.oro priv(J)torU<m 
che produce fr:a1 i contra.enti obbligazioni bilatera. 
li, o:rdinariamente regolate, anche per il caso di 
inadempimento o di �recesso, da.Ue norme comuni, 
senza che la Amministrazione possa, invocare la 
discrezionalit� dell'atto amminiskativo per giustificare 
(come nel ca.so) il diniego o La, riduzione 
della fornitura di carri. 

Riteniamo opportuno rififerire sue<Jioi.taimen.te la, 
specie di fatito ehe ha dato luogo alla deci.sione 
i,�opratra.~ioritta, peroh� ne risulter� pi� coJiiarro 
q?u::Uo ohe sooo�f/JrJ,o noi � l'err.Qlf'e d�<lla Corte Suprema. 
Tra le Ferroi;;i.e e le Te:rme di fj. Pellegrino 
erra 8tato stWpvu�la.to �un contratto in forrza, del 
quale le Ferrovie oonoedevano riduzioni di fal"iffa 

per i tra<S�po�rt� ejJetltuati .a'a.tt�e 'J.'errm:e� s'tesse a 

om1-di~�on.e ehe fos1s1e raggiwnto urn minimo di ton.


n.dlaiggio. Ove ta,le minimo' n.orn. fosse raggvunto, 

il con.tratto dovmJa intendersi ri8olnto e le Terme 

avrebb�ero dmm�to pagwre i, traspotf'ti cos� effettita


ti, a tariffa oridJinalf'ia.. 

Cos� sta;ri,do le aose, non si ve.de come possa 
so�sten.ersi ohe la r�liuzi-One di tariffa speittav�a in 
qiwlianque' caso, quando si fo8se provato che il 
manoato ra,gi'llff/,gimento del minimo tonnellaggio 
fosse dipeso dal fatto ohe le Ferrovie non av�evano 
messo a disposizione delle Terme i carri neoessari. 

Non ci sembra., invero, ohe in una convenzoione 

del tipo di quella soprMiportata, e che � fr�equen


te in rna,teria ferrovia,ria possa ritenersi implicito 

l'impegno contrattuale delle Ferrovie di fornire 

il num.ero di oar<ri neoessalf"io perc1h� si oomrpia la 

condidone al oui verifi�cwrsi � subord.inata la con


eessione della, ridlllZione tariffaria. 

Un �tale impegno, del tutto generico, contrasterebbe 
cnn quella ehe � riconoscinta da tu,tti (e anche 
l!a Corte. Sup1�erna in que8ta 8enten~a' lo ha 
riconosciuto) come la facolt� discrezionale della 
Amministrazione dli, disporre i propri servizi in 
inod�o da poter forni.re solo quel (nU!m(?ro di carri 
e con qnclle modalit�, ehe siano coomp.atibili con il 
pubblico interesse al quale � strettamente conn.essa 
l'esecuzione del servizio ferroviario. 

TRASPORTI -Avaria -Misura del risarcimento Perdita 
o avaria della merce trasportata da parte 
delle FF. SS. -Limiti del risarcimento fissato dalle 
condizioni e tariffe -Svalutazione monetaria. (Corte 
di Cass. Sez. I, sent. n. 4/50, Sez. I, Pres.: Cannada 
Bartoli, Est.: Gualtieri, P.M.: Reale (difl;.) -FF. SS. 
contro Polvani). 

L'obbligo da iparte del vettore di risa1rcil'e al 
mittente i�] danno derivanfo dalla perdita, o dall'aiva.
ria dl':Ue coP.e tra1sportate, costitui.sce, finch� 

la conversione del danno non sia stata compiuta, 
in sede di Liquidazi.one, con 1sentenza irrevocabile, 
non un d.ebito pecuniario, ma, un d�ehito di valore; 
deviesi, pe�rta�nto, ten:e1r conto della s;valuitazione 
moneta,ria intervenuta fino alfa liquidazione. 

La circostanza. che in caso di trasporto da parte 
delle Ferrovie dello Stato il giudice �sia itenuto a 
liquidare il danno della perdita o dell'aivaria in 
ba.se a� prezzi unita.1"i inderoga-Mlmente prefissati 
nelle condiz.ioni e tariffe, o .in misura non :mpe.. 
riore a. limiti anche es�si p1�estabiliti sienza po.ssii:bilit� 
di derog:a., non esclude che trattisi pur sempre 
di un debito di valore, co-r:roispondente. nella 
sua espressione pecuniaria fissata dalla. norma 
speciaJ.e, a.d una parte de.I ivalore integr<tle che il 
vettore� dO'vrebbe risarcire secondo ~e no-rme generali. 


Legittimamente, pertanto, il g�iudice (anche se 
non .sia .sfata fatta, dal mittente la .sipe<Ciale dichia~ 
razione �d'interesis:e alla riconsegna, che d� diritto 

a.d una indennit� supp1ementare) pu� moltiplica.re 
la mi.sum. dell'indennit� fissata nelle condizfoni e 
fa.riffe, per il coefficiente di sivalutazione monetaria, 
qua.le que;sta, s:i pre,senta al momento della liquidaz.
ionie. 
La, sent.enza annotata � stata pzt�bblica.ta integralmente 
siul �Forra Italiano�, 1950, I, 151, con 
nota contraria dt�l FIDRRARINr. /J]ssa � di particofure 
importanza) percih� per la, prim'a vol'ta applwa il 
prinaipio delila svalutaziione a'l'/Jdhe all.e indennit� 
fissa,te dalle Condfoioni e Twriffe per i~ caso di ineseon.
done, totale o parwlf�, del contrratto di trasporto 
ferroviario, 

La CaiSsazione � per�venuta, a q�uesta concl'usione 
(non condivisa dal P. M.) .oonv�ergendo'l!"i T!ungo le 
battwte vie del.l'adeg-uam.e�nto� dei debiti di vaiore, 
e della ne�Ye18saria eqwivalem:a eeonomica del risaroiniento. 
Lungo il cammino, la Cassa,zione dovette 
sgomblt'ar{5� Zia, stvrada dall'ostacolo delila liqttidazione 
forfetaria, in moneta, stabilita, dalle Condizioni 
e Tariffe). se� ne lii.ber�, o&servando ohe questa 
liquidazione< vale soltanto in quanto pre.snppone 
un rapporto fra l'ammontare effettivo e ooncreto 
del danno, 'f'apporto che pe,rci� deve essere 
rf�integrato se e81so viene sconvolto � da una imvrevista 
e cata8trofica, ori�si finwnziaria ed econoniica 
�. 

Non sembra oche si possa seguire la Cassa,.~ionc 

su q1uesta s�trada. �Lo stesso punto di partenza i: 

discntibil:e, perc1h� non � a,ocettabile a. priori l'af


fe�rmazione che l'irt-de'n!nit� do'l!-uta da,l!le Ferrovie, 

per il rita,rdo o l.a perdita de.zl;e 0018e formanti og� 

getto del trasporto, sia un debito di valore. L'ar


ticolo 58 C. T. distingue� le spedizioni a ba.gaglio, 

l:e spedizioni oon dichiara,zione del valore�, e le 
spe�dizioni effettttaite in ogni altro modo. Per le 
prime, la indennit� consi�ste ne1l pa,gamento di una 
somma prede�term.ina,ta,. Per le secO'nde, l'indennit� 
consiste di nuovo nel pagamento � de'lla 
.somma. di�ihiarata, o nna. parte della som�fnastessa 
�. Solo per il: terzo g'fluppo, le C. T. prevedono 
Ulna indennit� corrispondente �al va.lor?� ordinario, 
debitamente comprova,to, che aveva,no le 
cose detla ste-ssa qnalit� e spe�cie nel luogo i� nel 

mrn rn mzu &1&&&&&1 


-21


tempo in ,oui vennero (J;Ocettate per il trasporto � : 
in ogni oaso1 perr�, l'indennit� non pu� superwre� 
�una ,somma detevrminata (oggi1 L. 10.000 per kg. 
netto1 oltre l'imbaiUaggio). Sebbene le C. T. pairlino 
di � valore �, questa espressione� non deve 
trMre� in inganno: lo stesso AscARIDLLI (�Foro 
Italiano�, 1929, I1 756) osservava, al riguardo, 
che il criterio distintivo fra debito di valore e de


bito di val�utai cc non pu� risultare dalila soia t.ettera 
de.Ua legge1 la quale parli di cc v�alore n o di 
� prezzo �, ma dalla natura dei singoU iistituti �. 
Il termine �valore� adoperato daU'art. 58 C. T.1 
significa sempliicemente quel preZ!(;o oorirente, di 
Cotti pi� correttanwnte parla l'art. 1696 oodi,ce' civile. 
Ed il prezzo �1 di nuovo, un �termine mone� 
tario. 

La verit� � che l'art. 58 deUe Condizioni deterinina 
non tanto gli eleme'f/Jti per l.'aOO(w.tamento 
dell'entit� obbiettiva del danno, q�uanto piuttosto 
fissa i criteri per la s-ua liquidaiZione1 cio�1 pf!r la 
sua traduzione in moneta. Mentre1 n~i oasi norinal':
i, i dlue momenti (aioce,rtamento ogge,ttivo del 
danno e aocertamento deU'eq�uivale'1'1>tf� pe.ouniario) 
suno cronologicamente e giuridicament�e sta.ooati 
(SU�l che si veda il chiairo ir1Jse�gnwmento deU:a Cassa.~
ion��1 nella sentenza 5 aprile 1948, � Riv. dir. 
<Jomm. �, 1948, II, 312 con nota), per i trasporti 
ferroviari i& momento del: danno ed il momento 
della liq"ui,dazio'f/Je, quale ohe sia il distaio,co oronologico 
degli aooert!amenti, devono ricond>ursi ad 
uno stesso denominatore� oomun.e : il tempo dell'a.
ccettazione del tria<Bporto . .Ci� significa ohe~ an� 
che i~ metro monetario dev�e e.8sere1 per i due <W� 
cwtamenti1 uno sol:o: ed � q'ueUo ;fissato in relazione 
al tempo deill'�ccettazione de_lla rner()�, ohe 
immobilizza1 pe:r .cms� dire1 il prezzo nella sua entit� 
monetariai. 

Ma vi � .qu.aiche cosa di pi�. In sostaJn,za, F�articolo 
58 C. T. corwre0ta una noirma in base, ana 
quale, in .caso di inadempimento o di rit<U!"dO nell'adempimento, 
'Uno dei oontra�enti � tenuto ad 
un'altria. prestabiPit�a, prestazione (indennit�), diversa 
dall'originaria, clhe ha effv.Uo liberatorio ai 
fi'rbi del riisairoimento. Questo istituto risponde!, sul 
piano normat.ivo .dellle Condizioni e Tariffe, a 
quello clhe �, su� un piano contrattuale, la cl'ausola 
pena.le: si tratta1 �n f'�ntrambi i oasi1 di 'Una li


!J.'Uidazione preventiva del danno, rispettiva.mente 
legaDe o convenzionate (altri �ca.si in Dm OUPIS: Il 
danno, p. 223 e seg'uenti). Esattamemte come nelila 
<:la�usota penale, la liquidazione preventiva iegale, 
ha, � l'effetto di limita,re ir risarcimento aila presta.
zion.r,. prome.ssa, se non � stata convenuta la risaroi.
bilit� del danno uUeriore >> : quest'ultima 
ipotesi trova pitre preoiso riscontro, in materia 
di tra.<rporti ferroviari, nella dichiarazione di interesse 
aVla ri<e;onsegrw,., Ora, l'effe.Uo limitativo 
del .ri,sa.i�cimento, come tale, no111 ha al:oun significwto 
ris_petto alla determinazione dell'entit� 
concreta dol danno : e1s'80 acquista invece 8copo ed 
utilit� solo se si riferi8oe, oome deve essere riferito, 
al risarcimento, .cio� ailla dete<rminazione dell'e
�quivalente economiico del danno. Ma, allo�ra, � 
chiaro che tale effetto pre.sioinde com.pletamente 
. da �un rapporto fra il valore della prestazione ori-

g-tnaria inadempiuta, e la nuova prestazione� destinata 
al risarcimen.to. Que>Sta sevonda acquista1 
attraverso alle pattuizioni delle parti tcla�usota 
penale) o .alla volont� del leg'islato, e tz�iqtt'tauzio"e 
tf�gale in base a or-iteri predeter1ninati) �una vem 
e propria wutonornia. La proporzione fra it valore 
della pre,stazione in contratto e, .la preistazione stab 
j,lita in caso di inadempienza, pu� venire, e vien�e 
di solito in considf<razione nell:o iter conlratt nate 
che� oonduae alla pattiiiz�ione della o~ausola penale1 

o ne~la men,s legis ohe informa Ta predeterminazione 
de�i criteri p�rr l'indennit�. Ma q.itan�do le 
parti od iZ legisl'atore hanno st,abil'ito la prestazione
� do'li"'uta per l'inadempiem:a, in terinmi monetari 
gi� precisati o preci8'a;bili in baise a presta� 
biz:iti crit��ri spaziali e temporali1 questa prestazipne 
soistitutiva aoqitista �una efficaici,a liberatoria 
indipendente dall'effettiivo rapporto economico 
fra. essa. e liUJ prestazione originaJ:iam,ente dO'vuta. 
e non adempiuta. In tali casi, i� Giudioe non h� 
n� dovere n� potere di ri,cevroare una equivalenza 
e�Onomica: la determinaz.ione preventiva del 
danno ha appunto qu~<Sto fine e q�ue,sto carattere, 
d�i staibilire un aocertamento (co'l'liOordato fra le 
p�irli o fissato daUa legge) (< in sostituzione d� 
qn,ello rticericato dal Giudice >> (cos�1 GHIRON, in 
D'AMiilLIO: Obbligazioni, Vol. I) p. 537). 

Que1Sti pariticolari aspe'tti della q~uestione, in rielazionf� 
alla discipz.ina delle Condizioni e Tariffe,. 
non semibrano tenuti in suffioiente evidenza 'fllella 
sentenza. annotata1 che, si � limitata a confermare 
alow'flJi ;preoedenti giu1dvoati (citati pnre dal FIDR� 
RARINI, loc. cit., oui \:!;'li aggiunto Tribitna.le; Torino 
1'5 nov1e1nbre 1948, in cc Foro Pad. �, 1949, I, 818), 
non aventi per� preciso riferimento al~ speoiale 
regolamentazione dei t1'asporti ferroviari. Ma anche 
s-ul terreno del diritto comune, va saggi-unto 
che� Ta tesi ac1colta. dall'a Corte Suprrema � tutt'al� 
tro �ohe pacifica1 almeno da!IX1lfl,ti alle Corti di merito. 
Si pos$0'1vo cit�re, in 1Senso contrario, non 
solo la sentenzia 7 dioem.bre 1948 d�.Ua Corte di 
Torino ioai&sata <>on la sentenza. annotata, ma anohe 
l!a sente'IWa 17 maggio 1949 della Corte di Milano 
(�Foro Pad �, 1949, II, 54), la sentenza 15 
novembre 1948 deUa Cortp� di Torino (�Foro 
Pad. �, 1949, II, 7), la sent,enza 1li di.cembre 1947 
del Triburwle di Firenze (�Foro Italiano, 1948, 
I, 1011 con nota ade�siva1 sul pwnto1 di MURATORI), 
la sentenza 25 nov,em.bre 1946 d.e�ll'a Corte di Na� 
poli (� Mon. Trib. �, 1946, 114). In dottrina, 
sostanziailmentc contrario � pwre l'IAsQUINI 
(D'Amelio: Obbliga,zfoni, vol. II1 p. 11 p. 446) i~ 
quale osserva che � siulla somma liquidata a titolo 
di danno sono naturalmente dovuti gli interressi 
moratori e, se del ca.so, i maggiori danni derivanti 
da fatti monetari (1224 codice civile) �.Il richiamo 
a quicS<to art'bcolo dimostra ohe l1AsQUINI propervde 
a regoiare il de�bito de-i vettore come un'obbligazione 
di �~arattere pe,cuniario, di per s� non rivaluta,
bile, salvo <la prova dei maggiori dati.n-i. Del 
resto, in tutti i casi i�n oui l'a Zegge ste�ssa fissa iltempo 
df.zl'a,e,srtima.tio (,ofr. Pestalozza, � Rivista 
Dir. Comm. �, 1944, I, 214) ogni riferimento ad un 
dive11so tempo per fu, �ta�xatio sembra arbitrario . 
Per quel che conce1rne pi� precisamente l'art. 1696 

&.:::::::::::::::::,: :iimm��""> ruc.::::::::rnm ???R i: :mm Mi s: www1 1:::::::: Zi&&i&&&:mrnu JWWW 


-22 


codi(Je civile�, non va .dimenticato. ohe anohe i sostenitori 
della teoria de.l valore. riconoscono trottarsi 
di una norma � che ha caratt�ere eiccezional'e, 

in quanto importa una limitazione del da;nno ri.sarcihile; 
e si spieg�a siq, per l'e esigen2�e proprie 
dell'industria dei trasP.orti, sia come compenso 
del maggior rigore con <Jui � regolata la responsabilit� 
de~ vettore>> (Gmi:co: � Riv. Dir, Gomm.)), 

La q�uestione� �, dunque, anaora apert.a anche 
per i contratti di trasporto regolati dalTa legge 
comune: e per la sua corretta so�luzione dovr� tenersi 
conto pure di altri profili, di or-dine pi� ge


neralf3�, .relativi aila risarcibilit� del dan'111o in genere-. 
Non traioowrabile, fra q-uesti, il profilo della 
prevedibilit� del dalfino, non sempre riconoscibile 
nella sval1Uta.done mon~taria (N4PQLIT~No: � Rivista 
Dir. Oomm. ))' 1949, I, 316 e seguenti, parti~
olarmente p. 325, lettera a). Questo profilo deUa 
<J:Uest�on� non � stato w1Yvertito dalla Oort(]_ Suprema, 
sebbene nella _s{mtenza annotala questa 
abbia avuto oaiaa.sione di rilevare, del tu.tto fondatamente, 
il carattere �imiprevisito e catastrofico >> 
della svahttazione�. 

(A. O.) 
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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 

1949 

1. 
Legge 5 dicembre 1949, n. 1064 (G. U., n. 23): Denuncia 
dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel 
territorio della Repubblica Federale Popolare Jugo.
9lava. --Si tratta della. concessione di un indennizzo 
in relazione alla perdita di beni subita da cittadin.i 
italiani in Jugoslavia a causa di misure di nazionalizzazione 
o di misure derivanti dal mutamento di regime 
politico sociale della Repubblica Federale Jugoslava. 
La giustificazione di un tale indennizzo, a carico dello 
Stato Italiano, si trova nell'Accordo italo-jugoslavo 
del 23 maggio 1949. Non pu� pertanto considerarsi 
questa legge come una. applicazione ai cittadini italiani 
in Jugoslavia dei principi .stabiliti nel decreto 
legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarc�-
mento per la perdita dei beni in Tunisia. Lo strano 
di questa legge � che, pur essendo stata pubblicata 
nella Gazzetta del 2 febbraio 1950 stabilisce dei termini 
.con scadenza al 15 dicembre 1949, subordinando 
all'osservanza di tali termini, non solo l'acquisto di 
diritti, ma anche la esenzione da pene. 

1950 

2. 
Legge 5 gennaio 1950, n. 8 (G. U., n. 27): Norme per 
il funzionamento degli Uffici giudiziari. -La Legge 
ha per iscopo di ovviare agli inconvenienti che derivano 
dalla scarsit� del numero dei magistrati in relazione 
all'arretrato costituitosi durante il periodo 
della guerra. 
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IN.DICE SISTEMATICO 


D.E L LE C O N S U L T A �Z I �O N I 
LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il centro 
avicolo di Roma abbia persone,Jit�. giuridica di diritto 
pubblico e sia difeso dall'Avvocatura dello Stato (numero 
�99), -II) Se un'Amministrazione pubblica possa 
attribuire in uso beni mobili di sua pertinenza ad altra 
Amministrazione pubblica (n. 100). -III) Se UI1a vertenza 
tra la G.T. ed un Ministero debba risolversi in via 
amministrativa (r>. 100). -IV) Se una convenzione 
coli, la quale l'I.N.C.I.S. si obbliga ad assegnare un certo 
numero di appartamenti a dipendenti di una determinata 
Amministrazione debba intendersi nel senso che 
l'obbligazione stessa abbia carattere continuativo sempre 
per lo stesso numero di appartamenti (n. 101). 

ANTICHITA' E BELLE ARTI. --Se i diritti dello 
Stato sulle opere d'arte siano sufficientemente salvaguardati 
dalla legge 10 giugno 1939, n. 1089, anche in caso di 
esecuzione forzata sulle opere stesse. (n. 11). 

APPALTO. ----: I) Se possa essere esclusa dall'elenco 
delle Imprese di fiducia una ditta che abbia tentato di 
turbare la regolarit� dell'aggiudicazione di un appalto 
a trattativa privata. (n. 120). -II) Se debba essere 
negata. !.'iscrizione all'Albo delle Imprese appaltatrici 
di fiducia per l'esecuzione di opere pubbliche ad una 
ditta che ha conseguito profitti di regime ai sensi dell'ar
�o. 5 del decreto-legge 26 marzo 1946, n. 134, in seguito 
a prestazioni obbligatorie al tedesco invasore 

(n. 121). -�III) Da quando decorra il termine pei impugnare 
i risultati di una gara cli appalto (n. 122). 
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se 
l'Amministrazione, in caso di assoluziolle di un imputato 
di reato annonario, possa esimersi dall'obbligo di 
restituirgli il controvalore delle merci sequestrate adducendo 
che le merci stesse sono state distribuite a sfollati 
e indigenti gratuitamente (n. 18). 

ASSICURAZIONI. -Se l'articolo n. 8 del regio 
decreto 4 gennaio 1926, n. 63, riguardante il pagamento, 
mediante deleghe per ritenute su stipendi e pensioni, 
dei premi di assicurazione per polizze I.N.A., contratte 
da dipendenti statali, debba ritenersi tacitamente abro


gato con l'entrata in vigore del T.U. 5 giugno 1941, 
n. 874 (n. 20). 
AUTOVEICOLI. -Se l'art. 94 n. 8 del T.U. per 

la tutela delle strade e della circolazione preveda il ri 
tiro della patente per condurre autoveicoli anche in 
caso di incidente diverso dall'investimento vero e proprio 
e che abbia prodotto lesioni gravi (n. 23). 

BORSA. -Se il fatto che un agente di cambio abbia 
aderito all'invito del Comitato direttivo degli agenti di 
cambio di non frequentare pi� la borsa, a causa della 
sua posizione finanziaria scossa, possa giustificare il 
provvedimento di revoca dalla carica adottato dal Ministero 
competente ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 
7 marzo 1925, n. 222 (n. 3). 

CACCIA E PESCA. --Se i Comitati provinciali della 
caccia, organi periferici del Ministero dell'Agricoltura 
� e Fo.reste possano costituirsi parte civile contro imputati 

di contravvenzioni alle leggi sulla caccia (n. I). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -1) Se una 
convenzione con la quale l'I.N.C.I.S. si obbliga .ad assegnare 
un certo numero di appartamenti a dipendenti di 
una determinata Amministrazione debba intendersi nel 
senso che l'obbligazione stessa abbia carattere continuativo 
sempre per lo stesso numero di appartamenti 

(n. 20). -II) Se una cooperativa edilizia per la costruzione 
di case economiche possa scindersi in varie cooperative 
analoghe (n. 21). 
CITTADINANZA. -Quali siano le norme vigenti in 
Italia in materia di cittadinanza (n. 4). 

COMMERCIO. -Se l'autorit� di P.S. possa intervenire 
con suoi provvedimenti in materia di autorizzazione 
commerciale, in relazione a liti vertenti tra i soci 
di una Societ� gerente di un pubblico esercizio (n. 3). 

COMUNI E PROVINCIE. -I) Se anche dopo la 
legge 10 giugno 1940, n. 933, l'esattore comunale debba 
assumere il servizio di tesoreria, quando manchi il tesoriere. 
speciale (n. 21). -II) Se alle azien,de municipalizzate 
possa riconoscersi un'autonomia giuridica in 
relazione ai Comuni tale da giustificare il loro diritto ad 
indennizzo per una occupazione di suolo, quando questo 
diritto sia escluso espressamente per il Comune 

(n. 22). 
CONCESSIONI. -Se il potere di concedere l'esercizio 
della pubblicit� sugli aeroporti derivi all'Amministrazione 
della sovranit� che esercita sui campi stessi 

(n. 23). 
CONTABILITA' DELLO STATO. I) Se -possa ipotizzarsi 
il reato di turbativa di incanti di cui all'articolo 
353 c.p. nel caso di appalto a trattativa privata, 
quando questa trattativa sia stata preceduta da gara 
non formale nei riguardi di alcune imprese (n. 60). 


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-27


II) Se alle procure rilasciate in applicazione dell'art. 296� 

del Regolamento per l'amministrazione della contabilit� 
generale dello Stato si applichi l'art. 1705 e.e. (n. 61). 


III) Se lo Stato possa procedere a compensazione di 
debiti di una sua amrniristrazione con crediti vantati 
-verso la stessa persona da altra sua amministrazione 

(n. 62). 
DANNI DI GUERRA. -I) Quale sia la portata dello 
art. 89 del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261 (n. 17). 
-II) Se il proprietario di una casa distrutta dalla 
guerra possa ricostruirla nello stesso posto anche se 
a distanza minore di una strada statale di quella prescritta 
dall'art. 1, n. 11, regio decreto-legge 8 dicembre 
1933, n. 1740 (n. 18). 

ENFITEUSI. -Se l'obbligo dell'atto scritto ad sub11tantiam 
prescritto dall'art. 1350, n. 2, e.e. per la revisione 
dei canoni enfiteusi possa ritenersi assolto per 
il fatto che l'Amministrazione abbia iscritto il nuovo 
ca.none al campione e l'utilista lo abbia pagato (n. 15). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -I) Se il riconoscimento 
che lo Stato fa della personalit� giuridica degli 
Enti ecclesiastici in base al Concordato abbia carattere 
costitutivo (n. 9). -II) Se la soppressione canonica di 
un ordine religioso, che non � mai stato riconosciuto 
giuridicamente dallo Stato, possa equipararsi alla soppressione 
di una persona giuridica agli effetti civili 

(n. 9). 
ESECUZIONE FISCALE. -Se anche dopo la legge 
10 giugno 1940, n. 933, l'esattore comunale debba 
assumere il servizio di tesoreria, quando manchi il tesoriere 
speciale (n.. 17). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se nel caso di 
accordo amichevole tra espropriante ed espropriato 
sulla misura delle indennit�, sia sempre necessario il 
decreto di esproprio, per il passaggio della propriet� 

(n. 50). -II) Se l'A.T.A.C. abbia diritto ad ottenere 
un'indennit� per la forzata deviazione di linee tranviarie 
conseguente alla occupazione di aree per la costruzione 
della Ferrovia metropolitana di Roma, pur avendo 
l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, 
escluso ogni indennizzo per l'occupazione di aree pubbliche 
di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici 
(n. 51�). -III) Se l'Amministrazione abbia l'obbligo di 
recingere i fondi espropriati quando ..questi siano una 
parte di un fondo di maggiore estensione (n. 52). 
FALLIMENTO. -Se nel fallimento di un contribuente 
possa inserirsi tutto il credito per profitti di regime 
derivanti dalla collaborazione coi tedeschi anche 
quando tale profitto sia costituito in parte da. crediti 
vantati dal profittatore verso i tedeschi e soggetti alle 
norme del decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, numero 
428 (n. 2). 

FERROVIE. -I) Se possa applicarsi la speciale sopratassa 
denominata cc utilizzazione materiale n quando 
si utilizzino carri di propriet� dello speditore (n. 92). II) 
Se in relazione al decreto legislativo 26 ottobre 1947, 

n. 210, possano corrispondersi acconti ai concessionari 
di ferrovie secondarie in ricostruzione, per le forniture 
dei materiali di armamento pi�' d1op�ra (n. 93). -III) 

Se il contributo di sorveglianza stabilito dalla legge 
9 marzo 1949, n. 106, si applichi a tutte le funivie in servizio 
pubblico, sia adibite a trasporto di persone che a 
trasporto di cose (n. 94). -IV) Seil decreto.. 7.maggio 
1948, n. 1042, possa applicarsi anche a societ� concessionarie 
di ferrovie costituite sotto forma di societ� a 
responsabilit� limitata (n. 95). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se ai fini del decretolegge 
6 febbraio 1936, n. 313, i sottufficiali in licenza 
debbano equipararsi agli ufficiali o ai soldati (n. 214). II) 
Se un impiegato prosciolto ai sensi del decreto 
luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194 da un'imputazione 
per delitto debba essere riassunto in servizio come uno 
assolto con formula piena (n. 215). -III) Se il decretolegge 
6 febbraio 1936, n. 313, copra anche la responsabilit� 
dell'Amministrazione per infortuni subiti da dipendenti 
adibiti a mansioni diverse da quelle per le 
quali furono assunti (n. 216). -IV) Se al personale 
dell'U.C.E.F.A.P. debba farsi lo stesso trattamento del 
personale dell'A.C.A. (n. 217). -V) Se nel daso di riforma 
delle note di qualifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione l'adattamento dei giudizi parziali a 
quello complessivo debba essere operato dallo stesso 
Con<>iglio di amministrazione (n. 218). -VI) Se l'articolo 
n. 8 del regio decreto 4 gennaio 1926, n. 63, riguardante 
il pagamento, mediante deleghe per ritenute su 
stipendi e pensioni, dei premi di assicurazione per polizze 
I.N.A., contratte da dipendenti statali, debba ritenersi 
tacitamente abrogato con l'entrata in vigore del 

T.U. 5 giugno 1941, n. 874 (n. 219). -VII) Se a militari 
in servizio permanente collocati in licenza straordinaria 
senza assegni in attesa del procedimento di discriminazione 
di epurazione, siano dovuti gli assegni stessi 
per tale periodo, quando il procedimento si chiuda favorevolmente 
ed essi siano riassunti in servizio (n. 220). 
IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'art; 5 della legge. 
29 dicembre 1949, n. 958, contenente agevolazioni tributarie 
a favore del teatro abbia carattere interpretativo 
(n. 125). -II) Se le diverse pattuizioni relative 
alla misura dell'aggio contenute in una convenzione tra 
un comune ed un appaltatore delle imposte di consumo 
possano prevalere alle disposizioni cogenti dell'art. 6 
del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 (n. 126). -III) 
Se la disposizione del decreto legislativo 25 novembre 
1947, n. 1286, che considera come zucchero invertito 
liquido, ai fini dell'imposta di fabbricazione, il sugo 
d'uva concentrato ad una certa misura, abbia carattere 
puramente interpretativo del decreto legislativo 5 maggio 
1947, n. 278 (n. 127). -IV) Se sia costituzionale una 
legge regionale che istituisca una imposta regionale 
sulla produzione di energia elettrica (n. 128). -V) Quale 
sia la portata delle esenzioni doganali stabilite a favore 
delle merci importate dall'Amministrazione Aiuti 
Internazionali (n. 129). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se gli atti o-trasferimenti 
soggetti a condizione diano luogo im.ID.e.diata-_ 
mente al debito di imposta di registro, di cui resterebbe 
condizionata solo la percezione, o se il debito sorga 
solo quando la condizione si verifica (n. 61). -II) 
Quale sia la interpretazione dell'art. 108 dell'allegato A 
e 10 dell'allegato E della legge di registro (n. 61). -III) 



-28 

Se nel caso di rimborso di quota sociale del socio, uscente 

o defunto, con denaro, del quale sia debitamente provata 
l'esistenza nel patrimonio sociale al momento del decesso, 
si debba riscontrare un caso di divisione soggetto 
a imposta graduale di registro (n. 61). 
IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se l'esistenza di un 
conto corrente per regolarn i rapporti tra un venditore 
all'ingrosso di merci e ditte venditrici al minuto, sia 
sufficiente a dimostrare la esistenza di un rappoPto di 
commissione, ai fini della applicazione della imposta 
sull'entrata (u. 21). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -Se alla vedova 
di un infortunato deceduto nel corso di bonifica di 
campi minati la somma prevista dall'art. 3 del decreto 
legislativo 25 gen,naio 1947 debba liquidarsi sulla base 
del raddoppio della rendita stabilito dal decreto legislativo 
12 aprile 1946, n. 320 (n. 16). 

MATRIMONIO. -Quali siano i vari regimi matrimoniali 
vigenti in Italia (n. 2). . 


NAVI. -Se sia legittima l'aggiudicazione dell'opera 
di ricupero di una nave ad un'impresa che abbia ottenuto 
l'iscrizione nello. speciale Albo dopo la scadenza 
del termine inizialmente fissato per la gara ma prima 
dell'effettivo svolgersi della gara stessa (n. 40). 

PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione possa 
costituirsi parte civile quando il danno patrimoniale 
da essa subito in conseguenza del reato sia stato gi� 
in parte risarcito (n. 3). 


PROFITTI DI REGIME. -I) Se costituisca profitto 
di regime integralmente avocabile anche il credito 
vantato da un'impresa verso i tedeschi per opere fatte 
a loro favore durante l'occupazione, quando tale credito 
non sia stato pagato (n. 57). -II) Se, agli effetti 
dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese appaltatrici, 
debba considerarsi profittatore di regime anche colui 
a carico del quale si � iniziato procedimento per avocazione 
di profitti realizzati a seguito di prestazioni rese 
obbligatoriamente ai tedeschi (n. 58). 


REGIONI. -I) Se sia�costituzionale la legge regio~ 
nale del Trentino Alto Adige che istituisce.una imposta 
sulla produzione regionale della energia elettrica (n. 9). 
-II) Se la regione Trent�il:o Alto Adige. possa emanare 
leggi anche prima della emanazione delle leggi di attuazione 
dello Statuto. (n. 9) -III) Se la regioll'e possa stabilire 
norme penali di carattere contravvenzionale nelle 
materie nelle quali ha potere legislativo (n. 9). -IV) 
Quale sia il sistema per impugnare attualmente leggi di 
regioni diverse da quella siciliana, prima della costituzione 
della Corte costituzionale (n. 9). 

REQUISIZIONE. -Se per la liquidazione delle migliorie 
apportate ad un fond? requisito si debba tener 
conto del valore alla data della derequisizione, o alla 
data dell'effettivo pagamento, facendo intervenire 
quindi la svalutazione monetaria (n. 77). 

RESPONSABILIT� CIVILE. -Quale sia il fondamento 
della responsabilit� derivante da danni cagionati 
da un aeromobile militare nell'atterraggio (n. 100). 

SENTENZA PENALE. -Se l'assoluzione in base 
al decreto-legge 12 aprile 1945, n. 194, costituisca assoluzione 
con formula piena (n. 1). 

SERVIT�. -Se l'art. 125 del T.U. 11 dicembre 19.33, 

n. 177 5, si applichi anche alle servit� di elettrodotto 
costituite su beni appartenenti ad istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (n. 6). 
SOCIETA'. -Se ad una Societ� concessionaria di 
ferrovie, costituita in forma di cooperativa a responsabilit� 
limit9.ta, si applichino le norme del decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1042, io comma (n. 15). 

STRADE. -Se l'obbligo di costruire a distanza non 
minore di tre metri da una strada statale valga anche 
nel caso di ricostruzione di .~n edificio gi� costruito a 
distanza minore e distrutto dalla guerra (n. 4). 

TRATTATO DI PACE. -Quali siano le conseguenze 
del Trattato di Pace e dell'Accordo finanzfario italobritannico 
del 17 aprile 194 7, in relazione al rhnborso 
delle obbligazioni delle Strade ferrate maremmane 
emesse a Londra (n. 18). 

(6106510) Roma, 1950 � Istituto Poligrafico dello Stato G. C.