ANNO III -N. 2 FEBBRAIO 1950 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO LA ILLEGITTlMIT� COSTITUZIONALE SOMMARIO. -1. Riassunto del libro� del Calamandr1ei. -2. Inammissibilit� di un sindacato della legg.e per ec1cesso di potere legi�slativo. -3. Natura giurisdizionaLe della Corte Costituzionaie. -4. Il sindacato di co�stituzi�onalit� s.ui vizii formal-i deUe. leggi. -5. Effetto del1la �diJcJ:li&l'az~onie d"iirmostituzJonalU� su[ giudizii in corso. 1. Il recente saiggio del Oalamandrei sull'a,rgomento 1:ed. Oedam 1950) non potr� non richiamare l'attenzione. di tutti gli studiosi sugl'importanti e delicati pfoblemi messi a fuoco in uno scritto-, nel qua.le la eleg&nza e la vivacit� stilistica delPes'Posizione va congiuinta alla profondit� della 'trattazione giuridica. Riteniamo utile presentare ai nostri lettori una esposizione succinta dell'opera, nella quale abbia1mo cercato di essere, per quant'� possibile, fedeli espositori del pensier(J. dell' A., per fare seguire poi alcune nostre osservazioni. I problemi trattati sono a mezzo tra fius cond'itum e l'ius c.ondendum, dato che non ancora � stato discusso dalla Oamera il disegno di legge, gi� app1~ova.to dal ~enafo, sulla costituzione e funzionamento della Corte costituiionale, che deve integrare la. Legge costituziona.le n. 1, la .quale detta no'l.'me sui giudizi di legittimit� costituzionale. L'A., pertanto, pone in evidenza, come nel caso in esame la stessa posizione dei pr-Oiblemi ha maggiore importanza delle soluzioni, che di necessit� hanno valore opinabile e meramente provvisorio. Trattasi di materia necessariamente fluida, daito che non soJtanto l'ordinamento legislativo della Corte costituzionale attende di essere completato dalla legge ordinaria, ma di necessit� difettai la elaborazione giurisdizionale e dottrinaria su un istituto assolutamente nuov�o per l'ordinamento giuridico italiano, che ha cara.tteristiche proprie in relazione ad istituti giuridici analoghi previsti da altre eostitu1zioni. Ci� accresce il pregio del suggestivo scritto del Calamandrei. Nella lettera dedicatoria. al Redenti lo stesso Autore ha. sintetizzato in sei punti �quelle che gli son9 sembrate le questioni pi� opinabili, richiamando su di esse l'attenz.ione del Redenti: l'invito DELLE LEGGI NEL PROCESSO ClVILE � per� implicitamente rivolto a tutti gli studiosi (1). Dopo un rapido profilo del sindacato di costituzionalit� delle leggi nell'ordinamento giuridico cessato -anche in esso, infatti, esisteva un sindacato di costituzionalit� della legge, ma aveva carattere formale, giudizia.rio, diffuso (cio� esercitabile da tutti gli org~ni giudiziarii), incidentale, speciale, dichiail'ativo -ed un accenno al sindacato di legittimit� su altre norme giuridiche -regolamenti~ l'autore entra, nel vivo dell'argomento, dando il concetto di illegittimit� costituzionale. 11 meccanismo del sindacato materiale di legittimit�, che si potrebbe anche chiama.re sindacato di conformit�, � identico a quello che normalmente ~i svolge sulle norme regolamerutari: ammesso un diverso gra�o di resistenza delle diverse norme giuridiche e riconosciuto alle norme costituzionali una superlegalit�, per cui le leggi ordinarie non possono avere un contenuto difforme alle norme costituzionaU, il sindaca.to di costituzionalit� (1) Per la migliore intelligenza dei lettori trascriviamo integralmente queste parte della prefazione. � I. Di tutti i t�emibiU abusi viene in mente ;per primo, come il pi� sempHce .e il pi� naturale., quello della facilit� con 'cui i litiganti si seTViranno della pregiu. diziale di megittimit� costituziornale come esp�ediente al o&olo s�copo di rita.I"'dam n �coriso deJ1a giilJJ&tiz-ia: se bi1l48ter� ;sollevar questa questione perch� il Giudice debba senz'altro. sospender�e il prncesso in attesa che si pronunci �a Corte, non vi saT� giudizi�O in cuJ. una delle parti non si senta tenitata .a ricorrere �a questo sicuro ritrovato per guadagnar tempo, e. la Corte co �s:tituzrnnal!e �Si s�eilltir� '.in ibreivei talmente ~chdiwcLata dall'afflusso di questi reclami proposti a scopo meramente dHato�rio, che il ritmo del suo 1avoro .progressivamente dovr� diventare di anno in1 anno .sempre pi� lento ed asmatico. Cos� i causidici con una ec�cezione di illegittimit� costituzionale gettata l� a casaccio, avranno (e non ce n'e.ra bisogno) lo specifico infallibile per rimandar la de.cisione della causa di quaLche anno. � II. Per rimediare a questo inconveniente, � stato �stabilito� che il Giudice, di fronte alla pregiudiziale. di illegittimtt� costituzionale sollevata da una delle parti, possa rifiutarsi di prenderla in considerazione, qualora gli s�err.Jbri,. ictu .oculi, (manJd'.estame111te) infondata. Si 2 consiste aippunfo nell'aecertamento dell'essere o meno la norma ordina,ria conforme aHa norma costitn,zionale. Esso � applicrubile a tutte le leggi in senso formale, cio� a tutti gli atti emanati dagli orgarni del potere legislativo in forma di legge ed anche ai decreti legislativi e a.i decreti legge: oltre poi che agli atti normativi degli organi legi slativi centrali, a quelli dellra, R,egione, con esclu sione delle norme regolamentari, per le quali � rimasto il sindacato di legalit�. S'econdo l'A. la illegittimit� costituzionale pu� 1�avvisarsi in tre casi: � nello sconfinamento d�el le.gislato�re 01r<dinario neil campo deilil' 01~ganizza zione costituzionale riservata :a.1 legislatore costi tuente, in una inosserva.nza in proaedendo di una disposizione formaJe dettata dalla Costituzione per regolare il procedimento forma.tivo della legg�e ordinaria, in una difformit� o contraddittoriet� di contenuto normativo tra, la legge ordinaria e la norma dettata dalla costituzione�. L'A. compie un raecostamento tra la. illegitti mit� costituzionale e la illegittimit� degli �tti amministrativi nella triplice categoria dei vizii di tali a.tti (incompeten.za, eccesso di potere, viola zione di legge), ritenendo possibile un sindacato tiella legge attraverso i tre profili enunciati. Circa, il �pJ:eteso sindacato per eccesso di potere il Oalamandrei osserva : � ,se, infatti, non si potr� arrivare al punto di sindaca,re sotto il profilo dello sviameuto di potere .quali siano stati i motivi psi cologici interni che ablbiano indotto i componenti pien;s:a :cihe in .questo modo i.l Giudice ipotr� impedire ohe la Corte sia so�'fo�cata sotto un cumulo di questioni proposte senza alcun serio co&trutto al solo &copo di ritardare il processo. Ma �con questo �s:Lstiema si rischia di cadere nell'oppa.sto peri.colo: potr� avvenire che il Giudice, sentendosi non solo. custode della po:rta della �� Corte costituzionale, ma arbitro di non aprirla quando a lui cos� piaiccia, sia naturalmente pontato., purch� il pTocesso cammini �celeremente, a svalutare come manifestamente infondate anche quelle. pregiudiziali che i�n r�ea�t� me.riterebbero di ies�ser portate all'esame della Corte 1costituz�on.ale. E .cos� aocadr� d1e: il p:assaJggio obbligato a.ttraverso� il ;processo, invece che a facilitare, col filtrare i re:elami, il funzionamento della Corte, servir� addirittura, col respingerli sul nascere, a im pedirle. di esercitare il. suo ufficio. III. D'altra parte, perqh� potesse compiersi senza inconvenienti .questa scelta pl'e�irninare, dema:nidata al Giudice, delle questioni degne. di .essere rime�sse alla Corrte �costituzionaJie; ibisogneretboo e:sserr certi che H' giudizio preliminare del G1udii.ce e quello approfondito� del�a Corte pote�ssero svolgersi in base a :eriteri omogenei, cio� secondo criteri ��sdusivamente giuridici. Viceversa non mruwano il'agioil!i pe.r far ritenl8i1'�' che tra i'l giudizio preliminare del Giudice e quello approfondito della Corte possa nion ess�ervi omogeneit�: dato il sistema con cui � stata re.datta la nostr:a Costituzio�ne (nella quale molte diBposizioni hanno soltanto l'apparnnza di no:rrne. giuridiche, ma nella sostanza sono soHan:to enunciaz.ioni programmatiche di propositi polit11ci), :e'� da rp:ensare che l1a funzione de1la ICorte co1s1tituzionale consister� assai spesso nel sindacare se il degli organi legislativi a delibera.re una legge (e a controllare se sono stati p<l�ausibili motivi d'interesse �personale o di specula.zione privata, come per certe leggi ad hominem emanate durante il fascismo aiccanto alle �quali sal"�bbe stato faeile scrivere il nome e cognome del beneficiario) si potr� sindacare sotto questo profilo se il legislatore nel legiferare si sia attenuto a quelle norme direttive di ca.rattere politico, che la Oostituzione ha dettate perch� servano di motivo ispira.torio della legislazione ordinaria.. Ma � facile intendere che �per questa. strada sar� facile, se non addirittura inevitabile, sdrucciolare dal sindacato sui motivi al sindacato di merito. Tutti coloro che hanno un p� di pratica della giustizia amministrativa sanno benissimo che attraverso l'etichetta dell'eccesso di potere (specialmente quando assume la figura di sviamento o di manifesta iniquit�) si riesce .spesso a�d ottenere sull'atto amministrativo un vero e proprio riesame di merito : e quando si dar� logicamente la stessa estensione all'eccesso di potere legislativo, la Corte saJ:� tratta a riesaminare sotto certi profili il merito delle leggi, cio� la loro sostanza politica �. In baise alla de~ta premessa l'A. sostiene che in relazione alle norme programmatiche contenute nella OosUtuzione, ove si consideri l'attivit� del legisla.tore come attivit� vincolata, il vizio d'illegittimit� si configurer� come violazione di legge �costituzionale �: che Re poi si consideri l'attivit�, del legislatore come discrezionale la inosservan~a Parlamento con le sue leggi sia stato fedele al programma contenuto niella .costituzio:Il'e, ed assumer� quindi, anche �senza vole�rlo, .caratter.i di controllo politico. E allora potr� aocadere ohe tra l'esame preliminare affidato al Giudice e quello approd'ondito� .spettante alla Corte vi sia una dannosa sco�ncordia.nza di criiteri: potr� darsi cio� che il Giudice, isp.irandosi a ra,gioni stret . tamente giuri.diche, .conside.ri manif.estamente infondata, e quindi respinga se�niz'altro, una questione d.i illeg. Utimi.t� :eo1sti1mzionale :che, sie fooo�e �arrivata fino� alJ.a Corte costituzione, sarebbe stata certame.nte aiccolta sotto il profilo di quella critica �che la Conte � chiamata ad esercitare. E cos�, anche per que.sta sconcord,anza di criteri, il passaggio obbligato attraverso il processo riu& cir�, per il buon funzioname�rnto della Corte costituzionale, non un aiuto, ma un ritardo o addirittura un impedimento. " IV. Peggio avverr� se il Giudice, per superare questa sconcordanza e mettersi in .armo'n1ia col sistema, creder� di pot.er dare al suo esame preliminare un caratte! Ile. di delibazione 1poHtica, c:he anticipi ~a V'a.Jutazione demandata alla Corte. Si imma.gini per esempio che il Parlamento e.mam<i un.a legge. per discipli'niare il dir.itto di sciopero e che in un giudizio in cui que&t.a legge stia per essere applicata si sollevi la questione della 1S111a Jiliconci.HaJbiUt� coll'airt. 40 deUa Costituzione. Qui, sotto l'apparenza di una questione giuri;Q,ica_, v_! sar� i'nidubbiamente la sootamza di una divergenza politica: e il Giudi-ce che si rifiuter� di rimettere alla Corte costituzionale la questione. ritenendola manifestamente infon:data, avr� fatto cos�, anche senz'aocorgersene, �na valutazione ipolitica. I'n1 questo modo la ;W?f7W7I;;,,; EL Mli ii rn H== ci trrn:a t~ li rr:rnm -3 �elle direttive politiche stabilite dalla Oostituzione integrer� il vizio di � eccesso di potere �. � Da ci� si arriva alla conseguenza fatale che il sindaicato di )egittimit� imlporta una, valutazfone politica �el merito della leg�ge. L'A. :POi passa a� esaminare il procedimento per la dichiarazione d'illegittimit� costituziona.J.e, ponendo iu evidenza che il sindaicato della Corte, quale attuato dalla legge costituzionale 9 felb braio 194B, n. 1, mentre ha carattere principale per la sua decisione, che ha efficacia erga omnes) ha ca.rattere incidentale per la sua introduzione. La Corte, infatti, pure decidendo della eff:ic.acia normativa. ed astratta della norma, non in rela zione ad una concreta fattispecie, 'Pu� giudicare soltanto quando la �questione si sia affacciata in via incidentale in una singola controversia con creta (civile, penale o amministr:aitiva ecc.): diver sainente avviene quan�o la 1questione d'incompe tenza legislativa sia proposta dal Governo centrale o dal Governo regionale a termine dell'art. 2 della stessai Jegge costituzionale. DinallJzi al Giudice la questione di legittimit� costituzionale funziona �quindi da pregiudiziale. Il Giudice deve, per�, delibare la foncl:atezza della eoct=jzione d'illegittimit�, perch� ove Ja,, ',l'itenga manirfestatamente infondata, 1pu� fermare sul na.scere la �questione, non investendo la Corte costituzionale dell'esame di essa. Altrimenti, ove non ritenga di respi\Ilgerla. irbcid~1n1ter twntwm) il giudizio davanti al Giudice a termine dell'art. 295 po1Ltic.a .si insinuer� fatalmente nei .giudizi : la questio ne sar� �soffocata come, manifestamente infondata ov vero sar� guardata di buon occhio e aiccompagniata con tutti gli onori fino alla Corte costituzionale, secondo 1e preferenze politi�che del Giudi�ce. E non � poi detto che le prefe.r�enze polLHche del Giudi1ce possano sempre cor rispondere a quelle prevalenti dina:n,zi alla Corte costi tuzionale; sicch� potr� avvenire che nella sua deci-sione preliml!nare il Girn:Lic1e si regoli diversamente, nel senso di l!'eiSjpinge,ve s1ubito �la prngi.udiziaJ.e o di apriirl>e il v.a-1100 verso la Corte, secondo .1e !Previsiond. che egli far� sugU umori politici prevalenti in quel momento alla Corte stessa. " V. Qrrne1sto ;pericolo di illlf!Jtrazioni rpolitiiche neU.a giustizia �sar� tanto pi� grave in quanto avverr� certa-� mente che contro certe leggi di pi� larga risona'n,za poHtLc:a {come potrebbre-ro e1ss.ere le 1e.ggi limitatriici de~ dLritto di sciopero) le correnti �ili opposizione solleve ranno fin dal giorno della loro pubblicazione l'accusa .generica di ineoistituzionalit�: e allora, Tuon esseill.dO previsto alcun mezzo per investir ilirettamentie .della queiStione l.a Co,rte costituzionale, aocadr� che, a ini ziativa di qualche part:Lto, si creeranno le circostanze coil!crete per rar �so-rg�e!re aippositamenrte� un processo in cui i.a questione possa .essere soUevata, �e di l� tra.smessa al1a Gorte costitruzione', Si avranno dunque processi fittizi, cl'eati rcome �eisrp,ediente obbligato per apll'ir l'iaidito a un dibattito politico dinanzi alla Co-rte: e il Giudice che si acc�orger� .di ci�, potr� anche rifiutami a questo giuoc.o, e non si potr� impedLre �che, nel determinare il -suo attieg.gi.amento ;in simili contingenze, .abbiano qual che peso le sue simpatie politiche. c.p.c. J'imarr� sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale sulla. questione di legittimit�. Dapo aver rilevato gl'inconvenienti del sistema, augurandosi cl.J.e la legge ordinaria in discussione al Parlamento, vialga 31�' ,attenmwH,, l'A, passa, poi, ad esaminare ~e caratteristiche di tale p.regiudia,iale. Qiu.i egli osserva che, mentre tra la causa princip�ale e la causa� pregiudiziale vi ~ normalmente omogeneit� di natura giuridica, nella cosidetta pregiudiziale di cos:tirtuzionalit� la Oorte costituzionale decide non su un'altra causa, ma su una 1questione pi� vasta e generale, cio�, sull'efficacia della legge da applicare. La. causa pendente dinanzi al -Giudice viene a sospendersi in attesa non di un atto giurisdizionale, ma di un atto iJ.egislativo. 1Se la Corte ricoinos�er� la� fondatezza, dell'eccezione gli effetti della pronunzlia saranno 1quelli dell'abrogazione della le,gge per l'avvenire. G'i� fa dubitaa.�e all'A. che le parti possano avere interesse alla decisione della pregiudiziale, dato che l'esito' della. causa in corso non :Potrebbe esserne modificato, poich� l'abrogazione ba effetto ex nunc. L'A. si pone, poi, il quesito se la Corte costituzionale sia un vero e proprio organo giurisdizionale : egli ;:irl riguardo adotta la teorica del Kelsen per il sistema di sindacato costituzionale adottato in Austria. per la costituzione del 1920, secondo la quale la Corte sarebbe un organo paralegislativo o superlegislativo, che � attra.verso il sindacato �di legittimit� pu� esercitare sulle leggi " VI. Ma i dubbi non ,si arrestano pu�; il pi� .grave l'ho lasciato. per ultimo. Questa specie di iServizio� d.i anticamera che il processo dovrebbe e:sercitare di fronte alla Corte costituzioTuale, � tutto fondato sul presupposto ohe nel prooess.01 vi sia una parte che .abbia interesS� .a sollevare la pI'egiudiziale, di :illegittimit� wstituzionale, in quanto 1sappia .che la il'isoluzione di essa avr� rilevanza crnrucreta sulla decisione della sua 1causa. Ma questo presupposto mi par che debba venir meno nella II18.8sima parte dei casi, in1 1forza di quei1a dispos;izione della Costituzione, art. 136, secondo la quale le de�cisioni deUa Corte 1costituzionale non hanno effetto dichiarativo ex tunc, ma effetto costitutd.vo1 ex nunc; la norma dichiarata ille.gittima dalla ,corte cessa di 1av1er e.fficacia dal giorno suocessivo alla pubblicazion.e della dedsione. Questo vuol dire dunque .ch'e quamdo ;il processo rimasto .s.01speso ripi!'ende il suo corso, il Giudice, anche se la Corte h.a dichiarato illegittima la legge, dovr� tuttavia WPP'liicarla come S� fosse. l'egittima al concreto rapporto controverso, poich� questo � nato1 quando 1es1s1a (:solo ogigi annui.~ata ex nwn.c) 1e~a 1amie.ora in vigore. Ma se. questo � esa.t.to', .ci si accorger� che la 1quesUone di iU.egittJim:it� 1costituzionale1 di runa lreg;ge non avr� mai rilevanza pregiudiziale 1I1ella �cau:Sa in cui .questa legge debba essere ap-plicata; perch�, aTuche se si riusciir� a ottenere che la corte icostituzion.ai.e l�a annulli, tale annullamento varr� per tutti i caisi��futuri, ma non per quello in cui la questione � stata sollevata per La prima volta. E alloil'a l'interesse 1a sollevare la qu-eistione non ci �sair� mai: e cois:l., se non m'�ing.an.no, verr� meno quella cihe dovrebbe essere la molla �di tutto questo meccanismo .... �. rm ,,~..mmng SG&k;;;dWWWb ;;;;;;;;d@ll ;&.;;;;;;; GGbf:i&&Uk ikii&& E E]m@\;;;; &:& rr m ili & 5 rmr? 5========R mzw= �iNBill film EJ -4 ordina,rie, sia pure colla garanzia, del pubblico dibattimento e della motivazione, una specie di diritto di veto, o meglio un potere legisla,tivo soltanto negativo, cio� un potere legislativo soltanto abrogante �. Hileva, per�, l'A. che tale potere la Corte non esercita, come il Parlamento, per ragioni di opportunit� politica, ma in iapplicazione di una legge preesistenite e superiore (legge costituziona. le) �che deve prevalere sulle leggi ad essa contrastanti. Secondo l'A., per istituire una parvenza di contrH,dditto1�io, sarebbe necessaria� la istituzione presso la Corte costituzionale di un organo, che adempisse alle funzioni di defensor costitu.tionis. Si domanda, l'A. se il sindacato di legittimit� costituzionale ahbfa ca,rattere dichiarativo, o costitutivo, domanda che potrebbe anche formularsi sul se le leggi vizia,te da illegittimit� costituzionali siano nulle od annulla;bili. E.gli ritiene, che in base alla disiposizione dell'art. 136 della Oostituzione, tutte le leggi, viziate da illegittimit� formale o sostanziale, cessano di avere effetto dal giorno successivo alla pronunzia della, Corte costituzionale, dal che deduce il carattere costitutivo della pronunzia. L'A. richiama l'attenzione sul problema, se i difetti di carattere formale, che rper il passato davano luogo ad inesistenza o nullit� assoluta della legge, essendo 01ra soggetti al sindacato della Corte costituzionale che � sindacato di annullabilit�, possono farsi valere soltanto come motivi di annullamento em nunc" Al riguardo l'altra soluzione possiJbile � che il sindacato della Corte si estenda soltanto alle vio lazioni sostanziali; ma la, detta interpretaJZione sembra in contrasto con il testo della Oostiituzione. Accennando poi al conflitto fra leggi costitu zionali e leg�gi ordinarie, l'A. ritiene che il con tra.sto non funzioni come incompatibilit� og�gettiva di norma,, dato che la legge costituzionale, anche se ha contenuto sostanziale, non si dirigerebbe mai ai cittadini, ma, agli organi legislativi. Il contra sto dovrebbe 1quindi essere concepito come contra sto soggettivo di poteri e di organi, che non vizii direttamente l'atto legisla,tivo. Oi� chiarirebbe raziona.Imente il perch� della concezione dell'inef ficacia della legg�e em nwric per effetto della deci sione della Corte costituzionale e postulerebbe una revisione della dottrina, che ritiene che esistano nella \Oo.stituzfone norme direttamente applica bili, con diretta ed immediata ef1ficacia abrogativa. Circa gli effetti del giudi,zio di legittimit� costi tuzionale nel giudizio ordina;rio, l'A. ritiene che anche per i vizii formali della legge, per i quali era riconosciuta la possibilit�, del sindacato dal precedente sistema, non possa esservi concorrenza tm la Corte e il Giudice. Un argomento testua.le per tale tesi, l'A:. lo trae dalla disposizione transitoria VII della Costi tuzione, che stabilisce che fino a ,quando non en trer� in vigore la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti. La rimessione della pregfodiziale costituzionale del Giudice alla Corte costituzionale � avvicinata al � refer� � legislativo che fu in vigore alcun tempo in Francia, 'quando venne istituito il � Tri�unel de cassation >J. Concludendo l'A. ritorna ad esaminare per il processo civile un dubbio gi� accennato in precedenza: dato che la invalidazione della legge viziata da incostituzionalit� ha effetto dal giorno successivo dalla pronunzia., ci� porterebbe alla conseguenza che di tale invalidit� il Giudice non dovrebbe tenere conto, alla ripresa del processo sospeso, se non nel limite, nel 1quale l'ius supervenens pu� spiegare effetto nei processi civili in corso : dovendo normalmente la domanda. essere esaminata in base al diritto vigente al momento in cui venne proposta, la dichiarazione d'incostituzionalit� non spiegherebbe alcun �effetto nel processo ,sospeso, avendo essa valore em nun10. 2. La, necessariamente schematica esposizione della trama del suggestivo scritto del Calamandrei non pu� 1p)'H're in evidenza l'impo1tanza degli argomenti trattati, la vastit� dei problemi posti a fuoco e l'interesse sostanziale di essi per l'avvenire del diritto pubblico e del diritto processuale non soltanto dal punto di vista della dogmatica del diritto, ma per la vita. pratica di esso. Ci sar� consentito di enuncia,re il nostro dis:.; enso su alcune delle tesi esposte dal Calamandrei : con ci� riteniamo di contribuire alla chiarifica,zione dei concetti e a quell'opera� di coopemzione, che consiste nel reciproc�amente cercare di persuadersi con la ragione, come effica<Cemente scrive il Calamanct.rei nella lettera dedicatoria. La dottrina del diritto amministrativo con le tre figure tipiche dell'atto amministrativo illegit timo, specialmente per ,quanto riguarda l'eccesso di potere, ,quale si � venuto elaborando attraverso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, � sta.fa dall'A. trasferita nel campo costituzionale, sta bilendo quasi un perfetto parallelismo, tra i vizii dell'atto amministrativo e la. legge viziata, d'ille gittimit� costituzionale. Bench� il concetto sia affiorato nelle discussioni all'assemblea costituente (Ofr. La Costituzione della Repubblioa italiana oon i lavori prrepa raJ,orii) ed. Colombo. p. 242) non pu� non sembrare pericoloso il trasferire sic et simpliciter gli stessi concetti da un ramo all'altro del diritto. Ricono sciamo legittime le esigenze della teoria generale del diritto per la costruzione di concetti giuridici generali, ma avvertiamo la 'necessit� che ogni ramo del diritto utilizzi i concetti generali, adat tandoli alle proprie specifiche esigenze. Quando la dottrina del diritto amministrativo non era ancora elalborata, venivano utilizza,te in esso cateigorie privatistiche. \Lo sviluppo della scienza, del diritto amministra.tivo R.a,, invece, mo strato che 1quel diritto ha proprie figure giuridiche.,_ come la propriet� rpubblica, il contra.tto di diritto pubblico ecc., che non sono la pura e semplice trasposizione nel �iritto amministrativo delle fi gure privatistic:he. La teoria generale �, pertanto, costretta a, risalire pi� in alto per la formazione ,,,,+rm; J&&L::2LL2Zl mm illii&i.::: i2Zi 22iii&&D -5 dei concetti generali, che in sostanza sono degli strumenti di lavoro e non categorie pseudo-filosofiche. La illegittimit� costituzionale della leg�ge non pu� essere sindacata con gli stessi criteri con cui viene Rottoposto a sindacato l'atto amministra.tivo. Come giustamente avverte il Calamandrei attraverso il sindacato per eccesso di potere sarebbe possibile alla Oorte costituzionaJe sfiorn.re il merito dellru legge, cio� l'opportunit� politica della stessa, e ci� con speciale riguardo alle norme di ca�rattere programmatico inserite nella Oostituzione. E' questo appunto� il motivo che, a nostro a.vviso, deve escludere che il giudizio di legittimit� costituzionale possa. trasformarsi in un sindaca1to politico. La volont� del legislatore costituente al riguardo risulta chiaramente dai testi costituzionali. In primo luogo le categorie, nelle �quali la scelta, dei membri della Oorte deve essere fatta e le modalit� stesse della. scelta (nomina da parte delle Suprem� Magistrature ordinaria e amministraitive dal Presidente della Repubblica, e dal Parla.mento) indicano che sono stati fissati criterii diretti principalmente ad a.ssicurall'e l'alta competenza giuridica dei membri. Ci� � anche rilbadito dall'incompatibilit� del1.'li qualit� di Giudice con quella di membro del Pa�rlamento. Ma al riguardo ci� che � assoluta.mente decisivo � il sistema. stesso scelto dal legislatore per portare la �questione di legittimit� costitu:zionale delle leggi all'esame della Corte: esso dimostra chiaramente ed inequivocabilmente che il giudizio deve essere esclusivamente �i natura giuridica e che sarebbe in assoluto contrasto con la norma. costituzionale ammettere un sindacato di natura politica sulla legge, sia pure attraverso il profilo dell'eccesso di potere legislativo. Infatti, il Giudice civile, penale o amministrativo, nel tleliba�re la fondatezza della eccezione d'incostituzionalit�, secondo il potere conferitogli dalla, legge costituzionale n. 1, non pu� fare che una valutazione di ordine esclusivamente giuridico, e ci� in dipendenza della. na.tura stessa della funzione giurisdizionale, derivante dai principii della Oostituzione, per cui il Giudice deve giudicare secundem leges e non de legibus. La delibazione da parte del Giudice della. fon dateizza della eccezione d'incostituzionalit� della. legge non � 0he una anticipazione da parte sua. del giudizio che dovr� affronta.re la Corte costitu zionale. Al Giudice �, infatti, attribuito il potere di dare o nega.r ingresso all'esame della .questione di costituzionaUt� avanti la Oorte. Tra la delibazione del Giudice ed il giudizio della Corte sulla �questione di legittimit� non �pu� esservi discordanza di criterii, che, a1trimenti, ove si ammettesse la possibilit� di sindacare la legittimit� della, legge sotto il profilo dell'eccesso di potere, che, come il Cala.mandrei riconosce, importa di necessit� valutazioni di ordine politico, ne derivereblbe l'assurda conseguenza che in concreto la Corte non potrebbe mai essere chiamata ad esercitare taJe controllo di costituzionalit�. Il Giudice della singola controversia civile, penale o amministrativa mai infatti potrebbe fare una. simile valuta"Zfone, che esorbita dal campo strettamente giuridico di sua competenza e dovrebbe, quindi, ove la eec�e.zione di incostituz.ionalit� fosse sollevata. per� tal motivo, negare la sospensione del processo, impedendo in consegiuen~a. che la questiori'e possa essere portata. all'esame della Corte. Oi� postula che il sindacato della Corte deve limita,rsi all'accertamento della conformit� della norma ordinaria. alla norma, costitu:zionale per impedire che i diritti assicurati dalla Oostituzione siano violati o limitati da leggi ordinarie, nonch� all'a.ccertamento dell'osservanza delle norme costituzionaJi relative al procedimento di formazione della norma legislativa. Quanto alle norme p�rogrammatiche della. Costituzione la violazione di esse � configurabile soIlf: anto �quando una legge ordinaria sia. con loro in a�ssoluto contrasto ma il modo con cui la legge ordinaria abbia attuato le direttive della Costituzione deve, di necessit�, sfuggire al sindacato della Corte, rpoich� tale sindacato ha sempre un call'attere giuridico, mentre l'attua.z,ione in concreto delle norme costituzionali programmatiche importa una valutazione di ordine politico di esclusiva competenza degli organi legislativi. Diversamente potrebbe, per altro, porsi il problema nei ri�guardi delle 1'eggi emanate dalle Regioni a statuto speciale. Si tenga., infatti, presente, ad esempio il contenuto del potere legislativo della Regione Siciliana. Questa pu�, come lo Stato, emanare provvedimenti legislativi che altro lilillite non trovano che le leggi costituzionali .ed i principi dell'ulilit� politica� della Repubblica (art. 14 dello Statuto). Ma vi � tutto un campo di �a.ttivit� legisla.Uv,a della Regione cosidetta complementare (art. 17 e 36) in cui l'eserc�.zio di tale potest� non soltanto � limitato dal �rispetto delle leggi co.stituz.ionali e dai principi ed interes�si generali dell'ordinamento .giuridico nazionale, ma� � subordinato all'esistenzH, di particolari esigenze r~gionali che giustifichino l'esercizio della� potest�, legislativa in questione. In altre parole il provvedimento legislativo deve avere una caus�a specifica che deve esser.e indicata. perch� il giudice costituzionale p0>ssa averne conoscenza per l'esercizio del sindacato di costituzion'aiit�. In tali ipotesi il sindacato giurisdizionale sulle foggi regionali � eminentemente di carettere 8ostan~,iiale ed ha, di necessit�, tutti g�li attributi del sindacato �di legittimit�. nella triplice categoria di: violazione di l�egge, incompet(}nza, eccesso �i p�otere. 8e, pertanto, nell'emanare una 1-egge reg:ion�a,le ex art. 17 e 36 dello Statuto �siciliano non sono indicate le particolari circostanze che giu.stifidhino, secondo la� Regione, l'emanazione diella leg.ge stessa per soddisfare esigenze regionali il provvedimento legi�sl.ativo � vizi�ato da illegittimit� costituzionale per violazione di legge. ,m:::t&%Llittfu:WWW irnW;;;;;;;ilii#illi;;;;;;;;;;;;;& LDL&L& -6 Se invece il legislatore regionale avesse indicato una causale della legge ma quella risultaisse evidentemente in a�ssoluto contr3Jsto con le finalit� JJer cui � ammesso l'esercizio della potest� legisl'a. tiva complementare (ilil �quanto che apparirsse ioto ociili che lo scopo della le.gige non � certamente quello di soddisfare pa.rticolari esigenze regionali perch�, ad e�s., nella speciale materia disciplinata dal provvedimento legislativo ess�e non :sussistono) ci �troveremmo di fronte ad una cawsalf3 non idoinreai della legge Regionale e questa. dovrebbe ess�ere dichiarata istitumionalmente illegittima per e:coesso di potere legislativo) eccesso di potere che, come � noto, �, tipicamente, un vizio iner�ente alla causa. 3. La questione sul limite del sindacato di costituzionalit�, sindacato giuridico e non politico, ha imporfanza anche per staJl:>ilire la natura della Corte costituzionale; pure riconoscendosi al giudizio, che si svolge davanti ad essa carattere del tutto peculiare, non pu� nega.rsi alla Corte la natura di organo giurisdizionale, avente lo scopo nei giudizi di legittimit� costituzionale di assicu-. rnre la legalit� costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni: non un superparlamento, o secondo la concezione del Kelsen per la Oorte costituzionale austriaca un organo perlegislativo o superlegislativo, ma organo di giurisdizione di diritto obiettivo. Riconosciamo che la forma del giudiz.io, la mortivacz. ione delle decisioni non sarebbero da considera �rsi criterii decisivi per .sostenere la natura giurisdizionale dell'organo, ma, a nostro avviso, essa deriva, proprfo dall'essenza della fun.zione, che � il decidere un nuovo tipo di lite, �quella sulla costituzionalit� delle leggi, che � una conseguenza, del sistema costituzionale a tipo rigido introdotto dalla vigente costituzione. L'Azzariti (Considerazioni sulla nuova disoiplina del sindacato di costituzionalit� delle leggi in <<Foro Pa1dano �, 1948) esplicitamente dichia,ra � che la istituzione della Corte costituzionaJ.e rappresenta una estensione dell'attivit� giurisdizionale dello <Stato, esitensione che caratterizza il progresso oostante dell'ordinamento giuridico �nei tempi moderni >>, riconoscendo 1quindi la na,tura giurisdiziona.le di essa.. Oirca poi ilcriterio adottato dal disegno di legge di attribuire al Presidente del Consiglio la qualit� di parte nel giudizio di legittimit� costituzionale, con la assistenza dell'Avvocatura dello Staito, ci sembra che esso sia. aderente al nostro sistema costituzionaJe. Escluso, infatti, che la qualit� di parte potesse riconoscersi a.I Parlamento, l'organo qualificato a stare in giudio:~o non �JOtP' a ei;;sere che il Presidente del Comdg-Uo, quale ca~.o del Governo che � una, emanazfone del Parlamento, �di cui deve avere la fiducia (art. 94 della Costituzione). 4. Condividiamo invece l'assunto iclie cion il funzionamento della �Corte costituzionale anche il giudizio sulla. regolairit� formale delle leggi e degli atti aventi valore di legge, per il �quale attualmente � e,ompetente il giudice ordinario con efficacia della pronulllzia limitata aJla specie decisa, sia di esclusiva competenza della Corte. (In tal 1senso anche il !Balladore Pallieri � Diritto 1 costituz. >>, p. 236). L'argomento merita, peraltro, di essere a.pprofondito. Il Giudice ordinario deve, per appUcMe una legge, sempre accertarne la esistenza, ma, come gi� rilevammo in questa Rassegna, (anno II col. 246) � l'atto di promulgazione, che a.ttribuisce alla legge la sua. esistenza giuridica. La, �questione sulla, illegittimit� dell'atto di promulgazione, per la mancata corrispondenza del testo della legge a quello approvato dal Parlamento o per violazione delle norme cir'ca i'approvazione delle leggi, 1� questione di legittimit� costituzio: nale di esclusiva, competenza tlelfa. Oorte. Il sindacato del Giudice ordinario, � limitato all'accertamento della avvenuta promulgazione della legge. Ogni altra �questione �, nel sistema vigente, di esclusiva, competenza della. Oorte costituzionale. 5. Circa gli effetti della dichiarazione di illegittimit� costituzionale nel giudizio civile ol'dinario non ci sembrano fondati il dubbio e la perplessit� del Oalamandrei : egli opina che la dichiarazione d'incostituzionalit� non avrebbe aJcun effetto norma1lmente per il giudizio civile sospeso in attesa della decisione della �questionP pregiudiz.iale �di legittimit� col'ltitnzioual<> della legge. Ci� perch�, mentrf l& leg~~�3 cf's"la di avere vigore dal giorno successivo a �quello della pubblica0ione sulla Gazzetta Ufficiale) della decisione della Oorte, il Giudice, dovendo, invece, attuare lai volont� di legge esistente al momento della instaurazione del giudizio, non potrebbe tenere conto della sopravvenuta cessazione di efficacia della legge dichiarata inc0stituzionale, se non nel limitato ambito. per cui riel giudizio pu� influire sulla decisione I'ius sitperveniens. A noi .sembra che la tesi �del Oalamandrei si adagi troppo sulla lettera, anzicb� sullo s.pirito della norma.: la questione ,d'illegittimit� costituzionale sarebbe sostanzfalmente per il processo, in cui � sollevata, srvuotata di ogni pr�atico contenuto. 1Sembra, anzi assurdo che il processo delbba. dal Giudice essere sospeso, �quando, qualunque sia la decisione della Corte, essanon infuisca. sul giudizio in corso: la pregiudiziailit� della legittimit� costituzionale della legge mancherebbe in conseguel1Jza del carattere essenziale della pregiudizialit�, cio� della rilevanza della decisione della questione pregiudizia.le nel p:riocesso: mancherebbe infatti �quel nesso giuridico, per il quale il semplice 'l'appmto di dipendenza !fra due giudizii si eleva a rapporto �di pregiudizialit�, per cui un giudizio costituisce l'antecedente logico dell'altro. (Ofr. MmNESTRINA: La pregiitdiziale nel processo civile, p. 89). � �� � La norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febhrraio 1948, n. 1 e �quella. relativa alla sospensione del giudizio ordinacrio in attesa della pronunzfa della Corte costituzionale escludono la fondatezza della tesi del Oalamandrei, che pure non i i contesta l'applicabilit� in alcuni casi (es. dichiarazione d'incostituziona�it� di leggi penali) del l'iits superveniens. Basta. fare una applicazione del suddetto principio, che come ritengono la dottrina pi� autorevole e la giurisprudenza .della Oorte 's.uprema (Cass., 3a sez. 12 marzo 1947 in � Riv. Diritto process. civ. �, 1'948, p. II, p. 1) deve essere applicafo ogni qual volta si tratti di leg�ge di ordine pubblico, per concludere che il Giudice, che ha sospeso il processo in attesa della decisione della Corte costituzionale, non potr� aipplicare al caso concreto una disposizione di legge dichiarata incostituzionale. � La cessazione di efficacia della, legge, a. termine dell'art. 136 della O:lstituzfone, ha effetto per l'avvenire, cio� non tocca i rapporti giuridici gi� esauriti, che, cio�, hanno esplicato tutti i loro effetti mentre la legge era in vigore, ma non pu� non a.vere rilevanza per i rapporti giuridici che siano tuttora sub iudice. La razionale interpretazione della norma costituzionale, che dispone la proponilbilit� della eccezione d'incostituzionalit� nel corso del giudizio, non consente possibilit� di dubbio al riguardo. Giustamente, quindi, il ministro Grassi� nel suo intervento aJ Senato del 10 marzo 1949 dichiar� non essere necessaria alcuna nuova disposizione, perch� �evidentemente non sar� possibile al Giudice applica.re la legge dichiarata incostituzionale �. Questa � stata l'opinione di un eminente giurista l'Azza.riti (scritto cit.), il cui pensiero a noi p�are debba essere chiarito. Non � che la norma dell'art. 136 della Costituzione sia impo1ssibile intenderla cosi come � scritta. Tale norma. deve essere coordinata con le disposizioni della. legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, avente per il suo carattere di legge costituzionale lo stesso valore delle norme della Costituzione. Soltanto dall'armonico coordinamento della norma. della. Costituzione con �quella della legge costituzionale risulta la solu,zione del problema giuridico,� che esattamente � risolto dall'Azzariti nei seguenti termini: �La dichiarazione d'incostituzionalit� della legge, fatta dalla Corte costituzionale, non importa. soltanto abrogazione della 7 - legge per il futuro, ma, rende altresi inapplicalbile la legge a rapporti anteriori. Si ha quindi un yero e proprio annullamento della legge, con l'effetto retroattivo, che � naturale ad ogni annullamento. S.e non che non � sfata ammess� una retroattivit� illimitata : �questa. deve fermarsi l� dove vi siano rapporti giuridici completamente eslturiti, i qua.li non potrebbero essere rimessi in discussione. Contenuto della norma dell'art. 136 della Oostituzione � precisamente �quello di pori�e un limite agli effetti retroattivi dell'annullamento� con la salvezza dei l'appariti gi� definiti. 6. Un corollario della natura di giurisdizione di diritto obiettivo della Corte costituzionale e della necessit� che la pronunzia di annullamento abbia effetto per i giudtzii in corso, valore erga omnes) come dichiara l'Azzariti, � la necessit� che una volta investita la Oorte co�stituzionale della �questione di legittimit� jcostitul'liona.le debbano sospendersi tutti i giudizii) nei �quali la �questione di costituzionalit� possa avere influenza, e non soltanto quello, in cui la �questione � stata soUevata dalle parti o rilevata d'ufficio dal Giudice. Da, ci� logicameute deriva un'ulteriore conseguenza: mentre normalmente il Giudice, nel suo potere di delibazione, pu� non daCJ.'e ingresso al giudizio di legittimit� costituzionale, ritenendo l'ecceizioue manifestamente infondata, tale potere egli non ha pi�, �quando della �questione sia, gi� sta.ta investita la OQil'te costituzionale, che solo pu� giudicare ormai della fonda,tezza dell'eccezione d'incostituzionalit�: in conseguenza il potere del Giudice viene ad essere limitato all'accertamento della rilevanza della �questione nel processo in corso. Le tesi da noi enunciate derivano da una razionale interpretazione delle disposizioni della Oostituzione e della legge eostituzionale e hanno, come fondamento, profonde esigenze di ordine pubblico miranti ad assicurare il massimo valore giuridico ai giudiiZi di costituzionalit�. Ad eliminare ogni possibilit� di dulbbii d'interpreta. zione sarebbe augurabile che una norma, che ci� espressamente sancisca, venisse introdotta nella legge ordinaria in discussione al Parlamento. GI�SEPPE BE~LI AVVOCATO.DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA CARLO OALVOSA : Ancora sulle sentenze arbitrali parziali �Giur. Compl. Corte Oassaz. �, 1949, II quadrimestre, 841. In questa nota alla sentenza della Oorte di Appello di Roma del 1� luglio 1949 in causa AONA contro \Ministero Difesa Esercito (Riv. cit. pagina. :837) il O. dopo aver premesso brevi cenni sulla evoluzfone della giurtsprudenza :Un materia �di ammissibilit� dei lodi .parziali critica. la te.si della Cor1te, secondo la quale la inammissibilit� di tali lodj sarebbe desunta � dalla struttura del procedimento arbitrale tracciata tlal diritto positivo, pi� che da elementi esegetici e letterari�. Obietta il o. che la specialiit�r del procedimento arbitrale consiste nel !fatto che esso � disciplinato in modo particolare dalla legge solo in qualche tratto, mentre, lper itutto il resto, prende norma dal procedimento ordinario. Ora, come nel procedimento ordinario sono ammesse le �sentenz.e parziali mancando una esplicita tlisposizione che ' . vieti la pronuncia dei lodi parziali, �questi ult1m1 dovrebbero ritenersi ammissibili. L'argomento che, invece, secondo il O., � decisivo in senso contrarlo \� �quello che si trae dal combinato disp�osto degli a1~ticoli 81'6 e 819 c. p. c. L'ultimo comma dell'art. 816 sancisce infatti che su tutte le questioni che si .presentaino nel procedimento, prima della pronuncia del fodo, gli arbitri provvedono con ordinanza revocabile e non soggetta a deposito, mentre l'arit. 819 dispone che sulle questioni incidentali che non pos: sono co-stituire oggetto di giudizio arbitrale, ma che abbiano rileva.nza per tale giudizio, debba decidere il giudice competente, rimanendo il procedimento arbitrale 1Sos.peso fino a tale decisione. Si che, o si 1tratta di .questione di quest'ultimo tipo, che sorga in via incidentale ed allora deve decidere il giudice ordinario, o si tratta di qiuL<lsia. si altra qwe:stione, e su essa gli arbitri devono decidere con ordinanza.. N� pu� ritenenrsi che a questa regola pos,sa derogarsi per disposizione delle parti ai sensi ldell'a.J.'t. '816, l� comma c. p. c., in quanto le parti �non avrebbero �questo potere. La sentenoo, della Conte di Appello di Roma, annot�ata dal a., ha accolto lm� pieno la tesi sostenuta, dall' Avvooatitra ~ ne ha derivato la conseguen!?! a che un preteso lodo parziaie \non pos'3a e.qsere considerato di ostacolo alla estinzfon.e del giiidizio disp0sta dall'art. 18 df3l decrreto legisla tivo 25 mm�z�o 1948, n. 674, sulla liquidazione e si.sttemazfone dei contra.tti di i.guerra. La obiez'ione pi� i"fl1Sidiosa �ohe la Corte ha su perato ci sembra quella form1ilata ldall'AONA, se1oondo la qitale � la p>retesa di attribuire una cert.a sostaniza e contenuto obiettivo ad ,un dato prov,,;ed:im�ento del. GiudAo@, a presoindere da1lla sostanza e dal contenuto che il Giudice stesso ha vol1ito attr'ib1iirvi ��sarebbe prete,sa infondata, s� che' ove il G'iudice arbitrale abbia inteso pronrurnziare �un lodo, non potrebbe �a� qiiesto attribuirsi con.teniuto di oridinainiza. M.a g�iustamente ha rilevato la Corte �ohe la questione; qi� non. riguarda la voloni� del GiudJice, ma i s1l<oi pot�ri a misura.re i qnali � decisiva la volont�. della Z.egge � quan�do l'ind1a:gine si.ai volta, non a ricercare i vizi di . nullit�� del prov�v�edimento ed a\applicare le sanzioni all.e in,corse violazio�ni dalle normifi regolatrici. 11ia a sta1bilire l'indole e la port,ata del provvedimento nei riflessi sul proceaimenito mel oorso del quale � stato emesso �. ETTORE FAVARA: La responsabilit� delle Ferrovie dello Stato verso i familiari del viaggiatore morto a causa di anormalit� nel servizio ferroviario. (�Giurisprudenza italiana), 1950, I, 1, 75). In questa notai tardiva alla senrt:enza della 3a Sezione civile della Oorte di Oassazione, Ji. 1256 �el 1948 (integralmente pubblicata in �Giuri sprudenza italiana� 1949, I, 1, 356) il consigliere Favara riesamina gli argomenti che Ja, Oorte 1Su J1rema ha addotto a giustificazione del suo radi cale mutamento di giurisprudenza, ed esprime il suo pieno consenso al nuovo indiriz.zo, secondo il quale il rinvio che l'art. 12 delle O. T. (per il trasporito di persone approvate con regio decreto legge 11 ottobre rn44, '11. 1948) fa �lrart. 142 (ora 433) del Codice civile, � un rinvio puramente formale ed ha \il solo effetto di limitare la teg'iti ma.tio ad ca�usam nelle azioni di risarcimento di danni verso l'Amministrazione Ferroviaria,-quan� do il viaggiatore sia morto. �Secondo il vecchio indiriZ!Z�O giurisprudenziale, costa1ntemente seguiito dalla �stessa Oorte Supremu, fino alla suddetta sentenza, il rinvio era da con M :: TI -9 .nvece materiale e recettiz.io, nel .senso olo esso limitava il numero dei legittil( JJU.Sam, ina limitava altresi la misura imento, nei limiti appunito del diritto mti, e �quindi con va.rie gradazioni a el grado di parentela dell'attore con il e deceduto. ra critica tale indirizzo, sostenendo che la lettera della legge sembra a favore del singolare privilegio dello Stato vetmseguenze ne sono cosi aberranti, inimorali che .si comprende per<fettamente dottrina concorde, prima, ed oggi anche ia..Oorte si siano sforzati di fare buon >pposta interpretazione�. D'altra parte o dovesse essere recettiz.io e totale, non nde, secondo il Favara, come 1Si operesostiituzione delle Ferrovie nell'obbligo einti �dovuti, ci� che non � solo un {Jiddu-. wenie;ns, ma dimostrare l'as�surdit� di pretazione attraverso l'as�sur�it� delle ze alle �quali si perverrebbe adottandola. le infine l'A. che oggi, dall'art. 113 delzione vigelllte, l'interpreitazione novella: a dalla Gorte di Oas:sazione ricevt: una e lforse definitiva argomentazione a so1fatti, l'a.vt. 113 vieta che la. tutela giule prnssa essere esclusa, o limitata a i mezzi di impugnaziollle; � �Si potrebbe ttare che l'art. 12 del regio decreto-legge ~ 1934, non � tanto che limiti la tuitela :male, �quanto invece, che nega il diritto �a. Ma, a ben gua�rdare, l'art. 12 crea igu1lare a favore dello :Stato vettore, derispetito a quello che i� stabilito dalle tutti gli altri vettori. E precisamente, �icava dal suo stesso testo, es�so limita di azione a talullli soltanto dei ititolari ) al risardmento del danno, nel ca.so di . viaggiatore, rifacendosi all'istituto de11ti, ainz.ich� come si dovrebbe, a quello :cessioni, se il risarcimento si ritiene ~re hereditalf'io o della colpa contrattuavece, si accettano diverse soluzioini sul .t:> del diritto di risarcimento e lo 1si , dovuto jure proprio�. L.to poi, come l'art. 113 sia precettivo, abbia determinato l'abrogazione dell'arsuddetto, il Favara riconosce che sareb> aumerntare il costo del biglietto piut restringere il risarcimento � entro limiti i diversi rispetto a quelli che sono imualsia1si altro vettore ferroviario diverso ,to �. mo anzit1itito rilevare la inoosistenz'a di e, secondo il Fav�ara, sH1rebbe la arrgomenieciis~ iva a sostegno del nuovo indirizz.o :denmale deHai Corte Suiprrema, e cio�, o contrasto tra l"airt. 12 dell.e O. T. e ~ della Costituzione. Si tratta, di una a1'!1ru interpre1tativa, ohe tra1lascia, eviite, di considerare �ohe �re � verro ohe l'ar3 ha lo scopo di esaludere le limitaZrioni giurrisdiZ'ionale nm oonifronti degli � atti della Pt~bblica Amministra,zione �, � altrettwnto v1eiro che_1non~ h.a il signifioato ohe gli vuole attribuire l' A. quello, cio�, di impedire l'emanazione di quak,1uisi legge ohe regoli, 1diversamente dal OodLoe �<fivile, il contratto di t-raisporto ferroviario cos� co-me qualsiasi altro contratto. L'art. 12 limita il diritto al lf'isaroimento del danino e non l'azione per co'l1;8eguire tale risarciment.o, e lo limita irh relaz�ione1 al cowtratto di trasporto, s� che, con tutta la b'u.ona. v1olon,t�, il iplf"eteso suo oontrasto con il citato all't. 113 non sussist1e. Oi� ptrernes:n, dobbiamo rileviarre �Ohe i (problemi sollevati dal ntUovo indiri~o giurisprudenziale della Corte Suprema a.ppaiono molto gravi, s� che non crediamo di ess1e,re in errore se pen1siamo oh.e la q1testione apparre meritevole di ulteriore riesame dw parte della f.1tessa Corte, 8'pecie per l'aprtrofon, dime:nto di alouni particolari :aspetti del problema sui q1iali prroptrio la fattispecie richiedeva ma.ggiori pireoisazioni. Non vi � dubbio,. inifatU, oh.e la re8'ponsabilit� regolata dall'art. 12 delle O. T. � di carattere contrattitale (intendiamo qui pires1cin1dere dalla questione: se con tale responsabilit� extra contrat tuale, quando l'infortwrt<io subito dal '�'iaggiatore ��ia oagionwto da oolpia di agenti fen�oviwri delia qtMle l'Amminristraz'ione debba rispondere). Ora, se di re.<Jiponi8'abilit� oonitrattuafo si tra.tta, com�, d'altronde, esplioitaim�te ammeU.e la stes sa Corte Suprema nella senPenza alnno.tata dal Favara, e se l'art. 12. ha solo la po1rtata di limita re i legittimati a far va�lere in giudizio la respo(/'/,~ sabilit� 8te8sa, nel caso di morte del viaggiatore, esoluso il mu.tamen1to del t�tolo al risarcimento da pwrte degli fliV�.vniti diritto agli alirnemiti �dh.e re stere1bob'e fon1dJaPo pur sempre� .EJu.Z �Oontratto di tra S'([J'O{f'to, ed escl'Uso il rinvio r6'f)ettizio alle norme fJ'U.gli alimernitiJJ a!/Jl/Jerrebbe oh.e le persone indicate nell'.art. 12 non potrebbero far valere nei con fro�n1ti delle Ferrroviie che le stesse azioni che sareb bero spettate al defwn1to. Ora, 1J1e si riflette dlie, nel aas�o di sinistro mor tale, l'in(J}dempimento contr(J)tt1J;.ale delle Ferro'�"ie OJ�indi<le, oon' la morte del viaggi(J;tore, trasportato e che questi, arpp1Wn1to peroh.� morto, non pit� ac quistarre aliOUn diritto al risa4�ciimento, oome oon segu.en.za dell'inadempimento medesimo,. si vedr� ohe le oonsegtMnze del niuovo indirizz�o giwri�rpru denziale potreb1bero forse essere pi� gra!/J'i per gli avevnJ.ti causa dal viag1giatovre; def1tnto, di quelle che scat�ttrivano dalla giurispr1tdenza pvrecedente. N� ci sembra che tmli inconvenien.U sarebbero eliminati sef7ttend�o la tes�i alta quale aderisc:e il De Ou.pis�, rwl sno prreg�evole stitdio su � Il danno � (pa.g. 298 e s�gg.), co�n la quale si (J)mrnette la trasmissibiz.it� ereditaria del diritto al ri8aroi me.nto del danmo deriv'a,1n1tf!_ da morte (tesi r�vresa an,ohe nd � Commentario del d'Amelio, Obbtiga z�ioni, Il, pa.g. 426, n. 6), in q1l;anto resterebbe pttr sempre aperta la questione della misura oon creta di qu,eEJto risarcimen.to, che dovre,bb�e essere vdlu.tato in relazione alla posizione del de C'ttius. Now si pu�, infatti, plf'etendere di riconoscere �nna legittimazione ad <J;gire jure hereditario e servirsi poi, per stabilire il contenuto della pretesa, dei mmm:tMillMitii&: :::&1 ::::ti&& i? ~ZA turispruio essenooe essa tcriva in 'particoUt�, 01ti ~ di ga � risoosln mani ~ostula ~ne, di~ mento ldiscre ~on di !tirlo o ~ valu ~ta dai ti~ sen 1 qna i 1 l' lt� di o tal1 er la i, ai te un I par 'rf,alla ~con ~orso , ese� rtato lresi. brale !. ,lll ossa pes � rade '~t e i:tna Ivo.I 1� -~t� ~za ~to fn dl ~~ -12 (nella specie, legge procedurale del Cantone di Ginevra) Le norme di ordine publblico di cui agli articoli 2 e 824 c.p.c. possono essere derogate, anche implicitamente, dalla, legge sp~iale che ha approvato lai convenzione nella ,quale � contenuta la clausola compromissoria suddetta. E' sufficiente che una delle parti, creditrice solidale, appartenga ad uno Stato Unionista, perch� sia, valido l'arbitrato da eseguirsi aJl'estero, anche se l'altra parte appartiene ad uno Stato che non ha aiderito alle convenzioni di Ginevra (articoli 2 e 824 c.p.c. italiano, 2,5 e 31 delle Disposizioni sulla legge in generale ; art. 369 e segg'. Loi de Proc�dure Oivile del IJ.3 ottobre 1920< del Oant0ne di Ginevra). La clausola compromissoria contenuta in una conven,zione regolante rapporti sostanziali fra le parti entra, in vigore anche se la Convenzione p.rincipale non � stata a;pprovafa. Per la ohiara comprens�ione dei ]Jrincipi enunciati dal Collegio arbitrale ginevrino sono necessarie alcune pvremesse: Il 28 settembre 1947 venne stipulato tra il Ministero del tesoro ed un gruppo finanziario francocanadese (la Soc��t� Flurop�enne d' Fltudes et d' Flntreprises di Parigi e la Canadian Flwpansion Trade Co. di Montr�al) una convenzione in virt� della qnale il grnppo apriva ttn credito al Gov'erno italiano per l'ammontare di 50 milioni di dollari U.8.A. Tale prstito dovev'a essere impiegato dal Governo italiano per l' acq1tisto, a mezzo del gruppo suddetto di rnac�hinar�i, materie prime e merci di vario genore sul meroato canadese (art. 1 oonv.). L'entrata in vigore della Convenzione era per� sttbordinata alla previa � ap'Provazione � del contratto da parte del Go1,erno canadese (consistente, in realt�, come 'L'enne vittoriosamente sostenuto in giudiz�io dall' Amm-inistrazione, in u.na garanzia cli carattere fiuanziario che tale Governo avvrebbe potnto fornire in virt� di una legge canadese, allora in vigore l'� Export Insurance Oreclits Art del 1944) (art. 16). L'approvazione del Governo canadese doveva essere considerata come condi:'&ione esseTuziale per la entrata in vigore della convenzione (ibid). D'altra parte, gli impegni assunti da,l Governo italiano sarebbero entrati in vigore solo quando con decreto del Ministero del tesoro, fosse stato constatato essere intervenuta l'� appvrovazione ii da parte del Governo canadese (art. 18 Conv. modiffoato dal ProtocoUo Addizionale del 28 settembre 1947). Tale decreto del Ministero avrebbe doviito essere emanato in virt� del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1001 ('[Yltbblica<to nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 4 ottobre 1947) che autorizzava � il Ministro del tesoro a stipttlare i patti e le condizfoni relative agli accolf'di in quesUone ii. La Convenzione del 28 settembre 1947 prevedeva, fra l'altro, (art. 17) che tutte le questioni relative ctll'interpretaz�ione ed all'appUcazione delle clausole del Contratto sarebbero state deferite ad un Tribunale arbitrale, sedente in Ginevra e composto ili tre arbitri : uno nominato dal Governo italiano, tino dal Gruppo ed il terzo dal Presidente del Tribunale Feaerale 81/jizzero. GU arbitri avrebbero dovuto decidere secondo e,quit� e la loro sentenza sarebbe stata inappellabile. Da rilevarsi ohe la Conven.~ione non prevedeva ttn termine per l'ottenimento dell' � approvazione i> canadese, ma, in seg�uito le part�i lo fissarono, di comune accordo, al 31 maggio 1948. Il Governo canadese, per�, nonostante le riohieste del Gruppo appoggiato e coadiuvato in via ufficiosa dal Governo italiano non volle concedere la proprfo, approvazione, per motivi di carattere finan.~iario. Il GruPpo franoo-canadese cerc�, allora di addossare la responsabilit� della mancata approvazione della convenzione al Governo italiano per ragioni che � qui superfluo indicare e riohiese) a titolo di risarcimento di danno, la somma di 5 milioni di dollatr�i (qualcosa carne tre miliardi di lire!). Non essendosi il Governo piegato a tali esigenze, il Gruppo promosse la costituzione del Collegio Arbitrale, in vfrt� dell'art. 17 della Convenzione. Fu svolta una lunga istruttoria e numerosi documenti furono prodotti d�lle parti. La difesa del Go�verno italiano si fond� su due eccezioni pregiudiziali rigitarda.nti l'incompetenza assoluta del Collegio Arbitrale ad�to dal Gruppo e su argonienti ohe,, nel merito, dimostravano l'infondatezza e la temerariet.� delle pretese avv'ersarie. Il Collegio, mentre da un lato respinse le ecce.~ ioni pregiudiziali_. daH'altro dichia.r� prive di giuridico fondamento le domande del Gruppo che condann� al �pagamento di tutte le spese dell'a.r! Jitrato. Nella presente nota ci limitiamo ad esarninare e criticare le argornentazion�i del CoUegio nei rignardi delle due eccezioni pregiudiziaU attinenti alla Competenza arbitrale, poioh� solo tali questioni presentano effettivo e notevole interesse giuridico. I. 1Sulla nullit� della oekwsola compr�omiss._,,_ ria per arbitrato da eseguirsi all'estero (e conseguente incompetenza assoluta degli arbitri) stipulata per la decisione di controversie fra soggetti alcuno dei quali non appartiene ad unn :Stato che ha aderito alle Convenzioni �i Ginevra,. Floco, in breve, quali furono gli argomenti principali .'HJ;. cvui la difesa del Governo italiano sostenne l'ccezione di nullit� della clausola compromissoria. Premesso che, per il chiaro disposto dell'art. 25 delle di8posizioni sulla legge in generale, la legge ohe regola le obbligazioni nascenti dalla Gon1Jen-. zione 28 settembre 1947 non vu� essere -ohe quella italiana, cio�, quella. del luogo in cui il contratto � stato concluso (dato che ne8suna di1,ersa volont� � stata m.anife8tata dai contraenti) ne consegite ,;m @;;;;;;;;;;]ftimi'.ll ��:::::::::::: &&:mitUJml1%CZZ2L&2L&&kLA ��= "&: -13 ohe) nella specie) trova applicazione il principio Se nei oas�i come quelli ohe furono oggetto di di ordine pubblico enunciato dagli articoli 2 e 824 tale controversia si fosse) invece) riconosc'i.uta la codice procedura civile italiwno delFinderoga1biefficacia della clausola d�i arbitrato da esegiiirsi lit�) in Unea di massima) della giitrisdizione itaall'estero) si sarebbero avute le seguenti aonseliana. g1ienze: .. La deroga a tale giurisdizione � ammessa) tutta1) in primo luogo si sarebbe dato origine ad '�~ia o �in vfrt� della stessa legge interna italiana ttna anomalia giuridioa_, in quanto che la olausola (casi dell'ultima parte deWart. 2 codice procedura sarebbe sta.ta impegna,tiva per il contraente dello civile od in virt� 'di una convenzione inrternazioStato ohe firm� e ratifi�C� quelle Convenzioni e non nale nei limiti in 'Cui questa � stata accolta dalla lo sarebbe stato per l'altro contraente appartelegge italiana e nei riguardi dei citbadini di quelle nente ad u.na Potenza che tale firma non appose wle Poten,ze che hanno regolarmente sottoscritto e tale ratifica non eseguij e �ratificato la dertta Oonvenzio!lle. 2) in seoonrlo luog10) dato che lo Stato italiano Nel caso nostro) escluso nel modo pi� assoluto riconosoe l'autorit� della sentenza arbitrale straohe ci trovassimo nel campo di applicazione delniera e vi d� esecuzione, giusta l'art. 1 del ProFiiltima parte dell'art. 2 codice procedura civile) tocollo del 26 .<;ettembre 1927 mentre tale autorit� restava a vedere se la deroga alla gi�urisdizione ed esecuUviti�� del lodo strwniero non sono riooitaliana. fosse stata introdotta da una Convenzione nosciute dal Cana(l�) la � Gana.dian Empansion 'interna.<:ionale; si tratta'�'a in sostanza di stabiTrade Oo �, ove fosse riusc-ita vittoriosa nella liti( lire) se fossero applicabili al caso in questione i rwrebbe avuto la facolt� di eseguire in Italia la due Protocolli di Ginevra e cio� ,quello del 24 set: .<;entenza arb-itrale) mentre se la lite fosse stata tembre 1923 (a cui � stata datm eseoi1;zrione in Itat'inta dal Got'erno Italiano) questo non (JJIJ'rebbe lia mediante la legge 28 ma,ggio 1927) n. 783) (1), amtto il dirUto di pretendere l'esecuzione della e q�u.ello del 26 settembre 1927 (rc,g.o esemttivo in l'!enten.za nel Oanad� I Italia mediante la legge 18 luglio 1930, n. 1244 (2). E' chiaro) perci�) ohe sarebbe venuto a mancare Ora la difesa delF Amministrazione ritenne ohe) quel trattamento di reciprocit� ohe sta a fondanella fat{ispecie > le due conv�enzioni non potessero mento di ogni convenzione internazionale) sia quees.<; ere iwPocate per giustificare la deroga alla giusta di carattere sostanziale Ohe processuale. risdizione na,.zionale e che quindi la clausola pomEd app�unto) i due protooolli ginevrini presuppromissoria di oui alrart. 17 del contratto fosse pongono il pieno trattaniento di reciprocit� fra mdioalmente� niilla p(),r il m.otiv'o ohe itna delle tiitti gli Stati contraent-i. parti in g�iudizio e) cio�, la � Oanadiwn Empansion La difesa, del Governo Italiano pose in rilievo Trade Co � ap1p'(lfftiene 'ttd u;n.o St!ato) il Oanad�) ohe quc.<;ti pn'.ncipi (dell'inapplicabilit� dei due che non ha mai n16 sottosdritto ni� raitificato n� protocolli di Ginevra nella ipotesi in cui alouna Funo n,� Faltro prot�!Collo ai Gine,,,"ra. Queste) delle parti del contratto in cui � stata stabilita la sono) 'infatti) ap1plioabili ai soli Stati contraenti clausola per arbitrato alte.<;tero� non appartenga (e tal& non, � il Oan<Ul�) ed entrarn.o in vigore) fra ad uno Stato deWUrLione) costituisoono da molti gli Stati contraenti Sites.si quando sono stati tlepoanni, nn jus receptum nella giurisprudenza (1). sitati i loro atti di ratifica (mrg. ia,rt. 6 Prot. 24 Tali argomenti) 7Jer� non furono aocolti dal Oolsettembre '1.923 e art. 7 e 8 Prot. 26 settembre Teyio ArbUrale. QU<~st� non ritenne applioabile il 19"27 (3). principio invocato, dalla difesa del Governo Ita ~l) Esso stabilisce che gli Stati .contraenti rtconoscono in lite, purch� anche lo Stato in cui si svolge ii giudizio lw vaiiid:it�, fra ie pa.rti sottoposte abia giurisdizione d~� abbia aderito aUe Convenzioini di Ginevra. Nella specie Stati contraenti diversi, dei compromessi e deUe ciaurisul. ta che la Svizzera ha aderito aue dette convenzioni, soie compromissiorie cvn le quali le p(J,lfti si obbligwno, D'altra parte l'autorit�, e l'esecutivit� dene sentenze ar in materia commerciaie ed in ogni altra materia suscetbitir: ali -nese in Svizzera s-arrw riconosciute daWit<Llia (e tibi/.e di essere regioiata per mezzo� di arbitrati, a sot, viceversa) purch� il giudizio abbfa l11Jogo fra cittadini toporre le corntroversie che possMo so1�gere 1dal cond: i stato unio:nista (.arg, art, 7 con riferimento aiU'r;irt, 21 tratto stipulato, ad un arbitr.ato ani:he se esso debba �e.Z Trattato itailo�svizzero> del 3 gennaio 1933, " reLaaver luogo in un paese diverso ,do; queilo aina cui giuUvo al riconoscimento' ed aii'esecuziorne deite sentenzei ri;sdizione � wttoposto ciascwn contraente. in materia civile, e commerciale �, reso esecutivo in (2) Esso integra il precedente protocollo del 1923 perItaUa com legge 15 giugno 1933, n, 743). ch� stabiiisce che nei territorri di una delie parti con (1) Particolarmente esplicite neUa questione sono state traenti � riconosciuta l'autorit� e !'esecutivit� di una le Seziorni Unite detia Caissaziorne nella sentenza del sentenz.a arbitrale emessa, a segwito di un compromesso 13 marzo 1931; "' Giur. Ital. �, 1931, I, 1, 338; la Cass., o di una c1lausola comprr'>omissoria, secorr11�o il protocotio Sez, I, 15 marzo 1932; "Giur, Jtai. �, 1932, I, 1, 801; Cass., del 24 settembre 1923, qumndo iw sentenza sia stata pn-oSez, II, 12 gennaio 1937, "Giur. Jtal '" '.1937, I, 1,)23 e lLa nunziata nel territm�io di una delle parti ctontraenti e ultimo Cass., Sez. I, 27 dicembre 1948, sent, n, 1937 del_~ fra 1persone sottoposte alla giurisdizione delle parti con11948. Fra le decisiorni dei giudici dei merito ricord.iaimo traenti stesse. prinCipalmente: Corte AppeUo di Bari, 19 febbraio 191il; (3) Il giwelizio arbitrale pu� avere luogo anche in uno' � Repert. Foro ItaL �, 1941. V. Arbitram~nl� n. 11; c. App,, Stato divers10 da queno in cui appartengono le parrtiJ Milano 7 novembre 1930, cc Temi Lomb. �, 1930, 264. rn ;im ;&$ &Jy,& au ::::: ,,z� ::ir:mrn a irn 111mm:mm ;;; fr:::� c r -14 liano, secondo atti, nella specie, la validit� della Oonvenzione arbitra.le doveva essere giudicata secondo la legge italiana: cio�, quella del luogo in cui il contratto era stato ooncli/,So, ifn,ten,den:dosi per contratto .<Jia gli accordi di carattere sostan' J!iale, sia la sepatrata convenzione con ciii si deferiva ad un arbitrato da eseguirsi all'estero, la decisione stille c:ontroversie eventitali. Il Collegio, riohiamandosi alla g-iwrisprudenza ael Tribunale Federale ffvizzerro ohe ha ritenuto costa.n,temenfo che' � il diritto applvc:a,bile >> (per decidere sulle question4 di merito e nell'esecu.zione del contr�tto) � � quello che le parti hanno conventtto e �in mancanza d'intenzione o di volonti� delle parti, il diritto applicabile � quello in vigore nel luogo in citi il contratto deve ricev,ere esecuzione ))' oonsideriato cihe la blWiJJ,�ola compromissoria costituisce una oonv�enzione autonoma di carattere procedurale, rispetto alla conv'enzione principale di natura sosta,nziale (tesi questa, mai contestata dalla difesa della Amministrazione), d,ecise ohe il diritto applicabile per giudica'!f'e sulla va.tid-it� della cla-itsola, era quello del Oantone di Ginevra e. oio�,, del luogo ini �oui la Oonvenzione Arbitmle doveva essere eseguita,. E, poich�, la I.legge di procedura ginevrina del 13 ottobre 1920, art. 3169 e segg., ammette_, senz-a eccezione, la va�: lidit� di tali clO!Usole arbitmli, la clausola� compromissoria stipuiata in Italia per arbitrato da eseguarsi alF estero, doveva ritenersi valida anche se una delle parti in giitdizio lfl,On app1arteneva ad uno Stato aderente ai protocolli di Ginevra. Qitesta tesi <Yi sembra, invero, insostenibile, per non dire �incomprensibile. Come pu�; il Collegio aver dimenticato ohe la Gonv1enr.;'ione 28 settembre 1947 (contenente rapporti so8tanziali e clausola compromissoria) � stata stipulata iii Italia e ohe Essa> quindi, non pu� portare alcuna deroga alle norme di olf'dine pubblico italiano, quali 8ono quelle deg'li articoli 2 e 82�4 codfoe proicedura civile (a!f't. 31 disp. sitlla legge in ,generale)? E se il Collegio a'!f'bitrale ricono,<;ce ohe la clau sola comp!f'omi8soria oostitui8ce 1tria convenzione corne tutte le altre (accessoria di una convenzione principale) come p�u� tra8ourare, in mancanza di altri elementi � la legge del luogo nel quale il con. tratto � stato conclitso >> (art. 25, p-releggi)? (1). E perch�, poi, ritenere a,pplicabile il diritto gi nevrino che non � nna legge comune ad alcuna delle parti? Il Collegio � caduto in un vero equivoco quando il Tribunale federale svizzero parla di leg�ge del luogo in cui il contratto deve avere esecuiZione intende ,<;empre riferir8i al contratto principale, di carattere sostalllziaile e non alla convenzione (1) Principio, questo, del resto comunemente ammesso dal diritto svizzero e francese. Del resto, non si deve. dimenticare che tale principio � fondato, secondo l'una,. nime dottrina e giurisprudenza su una presunzione di volont� delle parti contraenti norn aventi la stessa nazionalit�. eompromissoria che ha natura pnramente accessoria ri8petto a qztella relativa al rapporto sostan� ziale. -Il luogo di esecuzione del contratto che le parti possono ooer preso in cansiderazi-One per:-stabilire la legge applicabile ai loro rappolf'ti � sempre qttello del luogo di esecuzione delle obbligazioni di carattwe sostanziale e non, qitello di esem1,zione di un'obbUgazione di natura processuale, come quella ,dhe deriva, da una convenzione compromisso,ria. L'e8ecitzione di quest'ultima cOn1Jenzione, infatti, si sostanzia nell'inizio e nello svolgimento del processo arbitrale, ed � disciplinata dalle norme, prevalentemente di ordine pubblico del diritto processuale del luogo, dove l'arbitrato 8i svolge. 11'/J '<Jrlitre p,arole, la legge del litogo dell'e,<;emt zione della conv�enzione compromi8soria, altro non � ohe la leg,ge ohe regola la competenza interna degli arbitri e la forma dcl proce8so. Nel crMo nostro, indu�bbiamente, giusta arnche il princ'ipfo univer8almente riconosciitto (ved. per il nostro diritto, l'art. 27 tielle preleggi) tale legge � quella del Cantone di Ginevra. Ma altro � la competenza interna degli arbitri, altro � il ,potere giurisdizionale dei medesimi. Questo � un prius, un presupposto della prima. E per determinare se esista o meno il 'detto potere giurisdizionale non ci si pu� ,riferire alle norme del luogo in cui il processo 8i deve svolgere. Ci� potrebbe avv'e111ire solo ove si �veriftc'assero le ser;uenti condizioni: a) che le pa.rti si fo8sero ri me88e, esplicitamente per que8ta determinazione, a tale legge e b) sopratutto ohe tu'Ue le parti contraenti a17essero la facolt� di rieihiamarsi alle norme di quella legi8lazione. Ma que8to, nel caso no8tro non poteva verificarsi appitnto, perch� la Ammini8trazione -italiana contraente trovava un ostae6'lo insormontabile nelle norme di ordine pub blico della� legge italiana che fanno divieto di de rogare alla gi1w-i8dizione nazionale, a meno ohe ci� non sia consentito dalle Convenzioni internazio nali e ne-i limiti da que,<;te previ8ti (1). Queste considerazioni mettono, ditnque, in ri lievo l'inconsistenza dell'os8ervazione del Colle gio, per cui il fatto ohe le parti hanno voluto un giudizio arbitrale s,,;olgentesi a Ginevra, 8ignifica o.he le parti 8tes8e si sono rime8se al diritto gine vrino anohe per la risol1i,zione della questione fon damentale e preliminare dell' e8istenza del potere giurisdizionale degli arbitri. Se cos� fosse non e8i sterebbe, pi� nemmeno la questione della validit� della clau,,,<;ola oompromissoria p:er arbitrato allo e8tero perch� le parti potrebbero molto agevolmente violare le norme di ordine pubblico del nostro si 8tema gi11'ridico vrimettendosj esplicitamente od implicitamente ad JJ,n diritto straniero ohe tale clausola autorizza senza limitazioni. (1) Il CoUegio ha, persino, dimenticato che questi limiti, nei r.ap.porti italo-svizzeri e per i giudizi arbitra,li svolgentisi nei rispettivi territori, sono riconosciuti da,i ricordato Trattato ital�-svizzero 3 gennaio 1933. &&&&1m :::::::Md i�::::::::::::: ZZlW: mm-:@..ki!iiOO 15 * * * Il Collegio arbitrale, di poi crede di poter scorgere nella legge 19 settembre 1947, n. 1001 (G. del 4 ottobre 1'947) Ohe autoriz.~a il Ministro del tesoro � a stipulare i patti e le condizioni relativ�e alla c?"itra.~�ior:e d~ un pres~ito a_ll'estero per aoquisto di niac�ohir:ari. e materie prrime �, quel promiedimento legislativo italiano Ohe rimuoverebbe nella specie, l' osta.aolo, stabilito dalla legge generale deZZ:inderogabilit� della giu.risdizione nooionale. In giiidizio, la dif(}sa dell'Amministrazione sostenne, in prrimo iuogo, e, ci sembra, con fondamento Qhe siccome l'art. 1 di tale legge dvdhiam e~~ i s~dde~ti patti e condizioni sono quelli relativi ag-11 accordi intervenuti fra il Ministro per il 0.ommercio con l'Estero ed il iGruppo ed, in fatto, ris1iltava che tali a.coorrdi erano stati consaorati in una lettera,-impegno del 7 agosto 1947 in oui non si parlav�a affatto di clausola compromissoria n,6 tanfo meno di arbitrato da ese1{J'Uirsi all'estero appariva chiaro ohe la legge di autorizzazione n~ dava al Ministro del Tosoro anche la facolt� di derog- ail'e alle norme di ordine .pubblico relative alla ~urisclizione peroh� la qu.estione della giurisdi~ zione non avev�a. formato oggetto degli accordi del 7 agosto precedente. In secondo litogo, e questo ci sembra l'argomento .f?ndamentale,. gli 8Copi del provvedimento legislativo erano ohiaramente precisati dagli articoli 1 e 2 della legge; l'art. 1 rigwaerd.ante .la '!'stipulazione della Oon1Venzione, deroga a.lle n.onne sulla contabilit� dello Stato (legge 'L8 novembre 1923, n. 2440 e reg. app-. oon r. d. 213 maggio 1924, n. 827); l'art. 2 bhe stabil~/!'.ce esenzioni tributMie e disoipili11;a il modo di pagamento, deroga alle molteiplvai norme M�ibutarie e; valuta.rie di omrattere gevnerale. �� Ma lo scopo della legge non v�a pi� oltre. Nessun accenno vf, � in essa ad una qualsiasi deroga alle norme di ordine pit.bblico degli articoli 2 e 824 codice procedtura civile. Il decreto legislativo, per poter produrre tale effetto mvrebbe dovuto esplicitamente e formalmente autorizzare una tale deroo-a (indicandone i precisi estremi) come lo ha fatto all'art. 1 ed all'art. 2 per gli scopi sopra indicati. E', infatti, assurdo pensare ohe iina leg�ge for� male statuente per un caso singolo, .qitale � il ~� L_eg. in questione possa portare itna deroga ... in bianco e senza limiti a leggi ordinarie di carat tere forma le e sostanziale e per di pii� d,i o ridine pwbblico (1). ' Infine, il Collegio Arbitrale ha creduto dover re spinger la nostra prima eccezione pregiudiziale per un altro motivo.; che la Socief..�,. oanadese e (1) Si avrebbe, cosi, una norma di legge speciale pet cos� d'lre ~cla�ndestina ed occulta perch� tale norma non risulterebbe mai n� espressa n� 1pubblicata, ci� che co<ntna1S1terebbe con ie pi� elementari norme di tecnica� legislativa secondo ii nostro diritto, e, cio�, contro l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge general� e contro il principio enunciato daU'art. 73, ultimo comma della Costituzione. quella francese componenti il Grnppo finanziario sori.o parti solidali nella Convenzfone 28 settembr~ 194.7 e poioh�, in.i ogni daso la cla'l.~sola compromissor- ia per arbitrato da eseg1tirsi all'estero avrebbe dovuto essere riconosaiitta valida, nei confronti della SoQiet� E1wop�enne (dato ohe la Franci~ ha sottoscritto e ratificato i due protocolli di Ginevra), e ohe quindi la nostra' eooezion1e non sarebbe fondata riei riguardi della Societ� Francese si rdeve ammettere la validit� d,ella olansola di cui all'art. 1~ della Convenzione �nohe nei riguardi della Societ� canadese. Questo ragionamento, per�, 1trta contro parec< ihi principi': 1) contro il principio ohe il procedimento arbi� trale costituisce �un'eccezione rispetto al procedime~ to.ordinario e tale carattere eccezionale �, per C08i d�1,re, rafforzato e qualificato dalla circosta.nza ohe il giu.dizio arb-itrale, nella specie, si doveva S'POlgere a,l.l'est~ro e cio�_, in deroga al principio generale di ordine pubblico stabilito agli articoli 2 e 824 codice procedura civile (1). Qwiniii l'interpreta~ione restrittiva. della com� petenza degli arbitri impone �di ritenere ohe essa sfo lirnUata u,nicamente ai soggetti di diritto ed a�i casi tassati1Ya1nente previsU, in conformif;�� dei protocolli di Ginevra. Se wn procedfrnento arbitrale viene dunque ini . t . ' ' zia o cougrnntamente da un cittadino di uno Stato aderente all'unione.e da nn cittadino di uno Stato non aderente) il collegio arbitrale � in toto incompetente e la competenza dell' A.utorit� giudizia!f'ia ordinaria riprende in pieno la sita effica-cia. L'in� verso �. in/aoncepibile. 2) contro il vrincipio dell'indivisibilit� del giudizio, infatti non avrebbe potuto ammettersi la divisione� del giy,rli.zio: a) per motivi speaiali attinenti alla lite d�i citi trattasi e b) per motivi di oarattere generale relativ�i alla par condicio delle parti in giudizio. Il motivo di cui alla lettera a, trova la sua giu stificaiione nel fatto ohe le domande proposte dalle Societ�' del Gritppo a.vevano carattere indivisibile poich� tendev1ano ad un risultato ginridico unico che. avrebbe dovuto a.ver effetto per tutte le parti, e cio� ad un mutamento d�i un rapporto giuridico cons-istente nella risoluzione della Convenzione 28 settemlbre 1947 per preteso inadempimento da parte del Governo italiano. (1) sui carattere eccezionale del proced:imento arbitra. le e suiia necessit� di interprretare restrittivamente la competenza degl'i arbitri, ia giurisq;irudenza italiama � unanime: ved. Cass., Sez. I, sent. 28 febbraio 1946 in "Foro Amm. �, 1946, II, 50; id. 31 magtgio '1945 in � Rep. Foro ItaL �, 1943-45 voce Arbitramento, n. 7; id. 28 marze� 194.Jl., in '" Rep, Foro Itail. '" 1941, voce Competenza;, vn materia civile e commerciale, n, 32; id. Sez. FII, 13 luglio 1939 in " Giur. Torinese �, 1939, coi. 13&5 e segg.; itt.Sez. II, 2 aprile 1937, in " Nuova Riv. '" 1937, I, 355t, id.. 21 luglio 1932 in � Rep. Faro Itai. �, 193e, voce Arbitramento n. 31; id. Sez. I, 110 iuglio 1929 in � Giur. Tor. "� 1929, pag. 897, n. 25. ::::::::::::::::::::::: -16 Ci trovwoamo, quindi> in un caso� di litisconsorzio necessario (art. 102 codice procedura civile) per c�ui se una sola delle parti avesse proposto l' azfone avrebbe dovuto essere ordinata l>integrazione del contradditorio (1). Il motivo di cui alla lettera btrova la sua giustificazione nel fatto ohe avendo le parti ritenuto di dover proporre 'la lite congiuntamente, e cio� di dar luogo alla creazione di un unico ratpporto processuale, il Governo italiano convenuto aveva l'frlteresse ed il diritto ohe la sentenza fosse pronunziata nei confronti di ambo le parti attrici (arg. art. 13001 codice cit7ile). E poich� la competenza per tale giudizio non pu� essere ohe quella del Giitdice ordinario> � ovvio ohe l'incompeten.za del Collegio arbitrale dovesse essere dichiarata in confronto di tutte le parti. II. Sull'incompetenza assoluta del Collegio �A1rbitrale per il fa.tto che .la Convenzione 28 settembre 1947 non era mai entrata, in vigore. In sostanza> la difesa dell'Amministrazione fondav �a la seconda eccezione pregit(,diziale sui seguenti argomenti: 1)ohe mai era intervenuta Fappro' Pazio>ne da parte del Governo Canadese> ai sensi dell'art. 16 della Conv�enzione; 2) ohe mai>. conseguentemente> era stato emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui era cenno al Protocollo Addfoionale> accertante che la condizione essenziale per l'entrata in vigore della Convenzione si era verificata. In mancanza dell'uno o dell'altro dei suddetti fatti giuridvdri o di 1ambedue> la oonvenzione non era efficace e> quindi> non poteva assolutamente trovare applicazione il disposto dell'art. 17 clhe prevede l'arbitrato per ogwi conte~ta.zione che nasca dall'interpretazione e dall'esecuzione della Convenzione. Tanto pi� che> come precedentemente si � visto> la competenza arbitrale ha carattere e<~cezionalc rispetto alla competenza del Giudice ordinar-io e> quindi> le ol(J!IJ,sole istitutive di questa competen.zw> imyportando d�eroga jalle n.orme giurisdfa'ionnU > non ammettono interpreta.zione estensiva. Che cosa ha opposto il Collegio Arbitrale a queste considerazioni per respingere la nostra eccdione pregi1tdiziale? Che la clausola arbitrale costituisce una convenzione giU<ridicamente autonoma e distinta avente la sua propria individitalit� e ohe � in vigore indipendentemente dall'approva. z-ione Canadese. Perci� l'arbitrato doveva av�er z.twgo anohe per decidere se la condizione rappresentata dall>mpprova{:jione suddetitia si fosse o meno realizza.ta. Ma questi argomenti non sono affatto convincenti. (1) Ved. per questo an;;he �CHIOVENDA: Istituzioni di di� ritto 1processuale civile, n. 39, pag. 155. U principio � del resto accettato nel diritto svizzero (vedasi sent. del .Tribunale Federale de.i 26 ma.rzo ll.943, De'p. contro Pirovino "Journal des Trtbunaux �, 1943, pag. 414 e segg. Con. lo stesso ragionamento si arriverebbe> per. sin.o> ad a.mmettere eh.e a�niche la questione� se fosse o non fosse intervenuta l'approva.zione ministeriale della Conrven.zime swrebbe di competenza degli arbUri> mentre � omio ohe la clausola arbitrale non pu� non entrare in vigore nello stesso tempo in cui diventa efficace la convenzione sostanziale. E questo non ptt� verificarsi se non a segi1;ito del dec1�eto del Ministro del tesoro che,. accertata l'intervenuta �appro�pazione �del Governo canadese> re.nde efficaoe la Convenzione> (intesa> questa non nel senso di un singolo rapporto intervenuto fra le parti> ma di complessi di rapporti giuridici fra loro posti in essere con scopi sia di diritto sostanziale ohe proces:suale) e d� vita quindi> alle varie clausole dell'atto) fra cui appunto quella oompr'omissoria .dell'art. 17 pi� volte ricordato. La deaisione del Oolleg'io Arbitrale> quindi> disco1'/ Josce in pieno la natura e lo :scopo per il nostro diritto cli quelfatto amministrativo che � il decreto di approvazione ministeriale e mostra di ignorare ohe l'assunzione da parte di una Pu�bblica Amm�inistrazione di qualsiasi obbligo contenuto in un a.tto negoziale � subordinata alfemanazione di tale decreto. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Pro� cedur~ amministrativa e giudiziaria -Prefetto Qualit� di parte. (Corte di Cass., Sez. II. sent. numero 1926/49 -Pres.: Ferranti, Est.: Torrente, P. M.: Reale -Durante contro Ministero delle Comunicazioni. Nel proced1imento amministrativo di espropriaz, ione, ilPrefetto non ha la qualit� di pa.rte, cos� in senso >Sostanziale. che in senso formale. La no-tificia.zione dierll'opposizione a.I Prefetto (art. 55 legge eispr.) non � diretta ad insfauraJ'e un rapporto proeessuale con iliPrefetto, ma� soltanto a. fo1�nirgli la conoscenza, del promov1imento della causa di oppo.s,izione. La massima su riporrtla.fa .sem.bra fro,saendere ra materia delle <;-spropriazioni> oui es�sa espreBsamente si riferisce> per as.s-urgere a ([Jr:ncipio gen�erak in tu.tti quei casi in 01.t.i il P'Y"efetto od altro organo de.ilo St(J)to siano investiti del potere di disporr.e, nel pubblico interesse> di be'l'lli privati in vantaggio di determina.te persone> siano esse pubbli,ohe o private. (Per i Commissariati dc.gli al'ioggi ofr. la oonforme decisione delle Sezioni unite 8 marzo 1948, n. 354). In tutte que�ste ipot�esi. indipendentornente dal fatto ohe il fine pubb1lioo da perse!J'uire richieda il .sacr'tfi.loio permanen,te o totale ilc.ZZa propriet� altrui (espropriazione) o ne 'Cionsenta uno parziale e p1rovvisor'io (oocu1pazione teniporanea> r"e� qnisiziorw) ~l rapporto so�siJanziale si stabilisce 4i-_ rettamente ed ei8olu:si1J"'amente tra le piarti in�teressate,. 61oggetto attivo e passivo del prromedimento > mentre l'autore di qu.esto ne !rimane del ttJ,tto es�trarneo. :rn&:: &mm�::::: -==::;:. -17 L'organo designato dalla legge per l'emanazione di quei determinati prOV1Jf3�dimenti divien�� come l'ammmistratore ed il lf'apprresentante1 del� fine pubblv6o generale alla qui sod1disfazione tende il potere �Me viene a lu�i conferito. Q�uel fine� pubblico non si identifica per� oon la oarusa dei singoli p<l!rtioora,ri provvedimenti, doVۥ ndo q�ue:sta inveoe ri�cerc�arrsi, oa�so per caso, nell'utilit� finale oui tendono g"IJri interessnti con il richiederrne l' em<lnazione . .Tra c.ostoro quindi, da un lato, ed i titolnri del .bene da S1a,Clf'ificare, dall'altro, si st(J;bili81c�e il. rapporto, ii qoole ha natwra puhblica tJtd G1utoritaria perolv� alta volont� delle� parti si sostituis.oe quella imperativa dellki Puhblioa AmministrM,�ione, non perch� puesta ne sia a,nohe e88a p<l!rte. (Si esamini, sotto questo a.spetto, la disposiziorw dell'arrt. 9 deV decreto legislativo presidenzia'fe 30 giugno 1947, n. 548 la quale esternde ai !rapiport'i, Clf'eati per atto dei Commissariati govern1ativi degli (J;lloggi, dopo la oesS<JtZione di questi, la di.s-oipl'ina r{51'&Lti!va, alla looazione degli immobili urbamA. Coro~lario di iquanto si � detto � ohe l'aoutorit� che ih,1(1; emanato il provvedimento non pu� in nel8sun (}(])80 ess�ere c!hi(J;mata a risponder(!� deolle oonseguenze di una eventuale� iU'egittimit� di e.sso o di danni ohe il soggetto attivo, '8ia,. ess�o una P.u.bblioa Amministrazione o una pe"Y'sana privata, abbia provooato alla cosa per illegittimit� di 1/1,SO o per abu�so eventualmente� fattone. Essa rimane e.stranea al rrapporto �cos� oome vi rimaf!e e�stranea l'ootorit� giudiziaria f'Ventualmente ohiamat; a a giudicare 'Ca Fegitttimit� de�l provvedimento ohe vi ha dato origine, e l'attivit� di q�uest' 1iltima, sia es.sa di ann/UJlamento o di conferma. ha nelli'eoonomia del ropporto �UYY/Ja fwnzion6' analoga a qu.ella delP<PUtorit� amministrativa, pur nena diversa nat.uro deZ.Ze rispettive funzioni, avendo e l'una e l'a'Ctra 'Un fine pubblico superioree troocendente rispetto a q�uello partioolare perseguito dalle pwrti neillf� singole fattispecie. Sop!f'atutto in, �ma.teria di requisizioni, ed anche in qual'ohe caso di ass.egnazi<Y1'be di oase da parte dei Commissari degli allloggi, si � cercato, nella pratioa, di ioomulare rJ;Pla fl"f5'8ponsabilit� de1l beneficiario d1el pirowedimento an<ihe quezta dell'a~t.torit� che1 lo a'l!-.eva em�Miato, senza per� te�nere presente, a parte la man,c�an.za in quest'Wltima della, qwalit� di parte nel rapporto di {requisizione, che la e,seouzione di questi pro'�'Vedimenti, come quoella di u.na senitenza noni wvcora pa.sswta in giu.diioato, 6 ifatta a risolvio e poericolo f!Sclusivo di oh/i sie rl!C! avvale. GIUDIZIO CIVILE E PENALE -Reato punibile solo a querela di parte -Mancata proposizione della querela -Indagini del giudice civile ai fini della riSarcibilit� del danno morale. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 2668/49 -Pres.: Russo, Est.: De Simone, P. M.: Binazzi -Benvenuto contro Montobbio. Il Giudice civile, richie:sto� della pronuncia di condanna al ri.sarcimento di un danno morale deriva, nte d.a un fatto punibile :penalmente soltanto su querela di parte pu�, quando la querela non sia stata proposta, esaminare, a,i fini del ri1sarcimento del pr�edetto danno, .se il fatto dannoso conhmga in s� gli estremi di un reato. I. Il principio ohe rilevas�i dalla sentenza c�he precede, re�lativo alta faicolt�r del Gi%4ioo� oivi'te di pronunaiw�e� oondan�na ai riJsarci1nento di un danno morole derivante da un fatto pu.nibile soltanto su qu.13rela di parte ,quando ia. q�uerela non sia stata proposta, 'IJ'l,On � affat.to paioiifiJco in giurisprudcn. e'a : a sentenze invero ohe, come queUa in esame, hanno risolto la qite.stione in senso afferm. ativo, nel senso f)io� di fJ"iconosoimento di ta.le facolt�, &e ne possono contrapporre altre che la hanno risolta negat1.vame.nte. Il problema peraltro � mo~to� rpi� ampio di queUo che apparre dal.la ma,ssima ohe� si annota, investendo l'iiStituto del risarcimento del danno moraie d�isposto dal Gi�udioe ci'll"ile quando,, per qtftatsiasi mfJtivo, nian si abbia (Jl/)Uta da parte del GiudiOۥ pena.le una precedente V1aliu,taziome penale delf/Ja, fattispeoie dannosa. Le delcisioni giurisprudenziali, co:s� della Corte S'uprf1ma come dci Gi�udici di merito, sono numerose e si ft'ife1riscono ad ipote'i8i di dichiarazione di estinzio<ne del reato, di arohiviazione disposta dal Pubblico Ministero ai sen,8i del1l'art. 74 codice proo��d1JJra penaVe o, ioome� nel oa>Bo di cui tratt(J;st, di iaJo,certamento di non proposta querel'a in reati punibili a querela di parte con oonscguent. e nece1ssit� per il Gi�udice aivifo di val-utare gli effetti dannosi del comportamento ille.ci.to. Gli stu.di reliati'Vi a ta~i dedsioni, sotto forma in geoore di annotazioni, non sono m�no 'll!IJ!mevrosi : sar� nostra i~a, in questa bre'Ve nota. di darne indicazione ai fini .della p!f'esentazione del problema negli elem{3nt� fondamentali che lo costituiscono. II. La Swpr1em.a Corte ha esaminato la que�s.tione relativa al~a facolt� del Gvudice civile di condannare al ris(J)rcimento dei darnlni morali cagionati da �un �r�ato _e1stinto per amnistia (questione per prima fm qu.elle< indicate, fmoenti parte del noto pro�blerrna 1complessfoamente .oonsiderato, afjront( J;ta dalla Giurisprudenz'a) gi� col'Va s�entenza delile &.zioni Unite 19 aprile 1937, n. 1198 (in �Foro It. �, 1937, I, 991 e seguenti) . Preoede'Yl!ternente, oome rileva iV Gmos1 in una nota a questa sentenza (loc. cit.), molte corti di merito, �,d anche quaiohe oultore di diritto, si erano dimostrati contrari iall.(J; r"isoiuzione affermativa de�lla q�ue$ tione in eisame: tra gli AA. l'EscoBEIDO, i� PERET'l'I- iGRIVA ed il LP'ACCHIONI ritennoro ohe il Giudice �Civile difetti di com.petenza e di me.zzi per gi111d-io(Jlf'e se un fatto illeoito oostituis1ce reato �� che pertanto il re�ato sia fonte di r.esponsabilit� per i dan>rlfi morali solo ne,l O<l!SO che, come tale, sia s'tato deifinito d-al' Giudioe penale. L(J; Go�rte Suprema ha disatteso q�uesta te�s�i rilevando che dall'art. 198 codi�ce penale, il qua.re stabilisce ohe i'estinzione del r�'(Lto o deUa pena non� importa l'estinzione delle aibb ligazioni civili derivalf/,ti drrl reato si deiJ,uoe, implicitamente, il ri.conosciment~ della cfnnata facoit� a�l Giudice civil�e. Dalla richiamata semte'nza. in poi la Cassazione, nelle ipotesi di estinzione del reato, ha riaffermato -18 sempre lo str;-sso prinmpio: urna sola vo~ta, neUa senten.za 19 febbraio 1940, I Sezione (di �cui la massima, � riportata nel �Mass. Foro It, ))' 1940, 95, 376), sembra incidenta.tmente�, ha affermato il prin.aipio inverso in iin �JMO di remissione� di querela (che configura, tn>dubbiamente, un'ipotf3_si di estinzione del re�ato : a'i'tiaoli 152 e seguenti codice pwale). Il caso rig�uardava un pr"eteso risarcimento, ,w, oondanna al quale era sta.fa richies�ta al G~udice �Civile, dei d,anni mora1li oausaiti da 1t11'll reato punibile a querela, per il quaie la quere�la non era sta.fa proposta: forse nell'intento di risorve1re negativame�rotf� la questione (aio� in senso contrario alla riso"buzione di�curi alla mas�sima che annotiaiamo) si estese l'affermazione. an<Cli.e all'ipotesi di r�emissione de�l'la querela, oaso di estinzione di reato, per il qnal e l'art. 198 oodice penale av�rebbe dowto, come generalmelfl..te si riti.ene, costituire ~a chiave sicura della soluzione aontrMia a quella inoidentalmente ac�aotta. Iill. V�eramento, fra gl.i AA. ohe hanno soste-. nuto in tuUi i oasi l'impos'8ibitit� deill'aoeertamento di �un reato jn se.de oivile, colle forme oivil'i, agli effetti �Oiviri (aocertamento de>finito dall'E �SCOBlllRO mostruoso) il FLORIAN (in Trattato dir. pen., Vol. I, par. 287, pag. 374) ha cercato di superwre il contrMio argomento rilevabile dall' �art. 198 oodi.ae penale, affermando ohe� in queg.to a.rti�Colo la parola � reato )) non deve intendersi in senso te1oniao, ma oome fatto ille.cito dal qwa1le non possono .scaturire altre. obbligazioni ohe que~le previste per il fatto ilteaito in generare �dal Codice civile. L'(Jff't. 198 Oodioe penale insomma intendere. bbe fM ,'J'alve soPo le obb0iga1<1ioni civili nas. centi dal reato �aonsiderato fa.tto ille.cito oivile. Certamente la tesi del F:LORIAN, che � portata alle estreme co'YJ;seguenze in r.elcwione aDla affermata impoiS.sibilit� deU!aecertame'7Jto sopradetto �, se non e8'atta, qu1a.nto meno la pi� coerente agli effeUi del prinoipio da dirnostrare�. Osservare, c'Ome fa il iGABRIELI (in Il ipresuppo1sto giurtsdizionale dell'art. 198 del codice penaJe e l'airt. 95 del Hbro primo della, 'Tutela dei 1diritti del nuOJVo codice, �Foro It. ))' 1942, I, 94 e l'!eguenti), clhe ogni d�wbbio sulla interpretazione d�etl'art. 198 codi�ce penale non ha pi� ragione� di S'lli8'Sistore a seguito del ahiaro disposto d�Vl'art. 2738, 2� comma, 2a parte, codiae �oiivile, in Ou�i � detto ohe, in caso di ma'rl!aata pronuncia di .aondanna penale per fal.so gi.uramento a causa di pistin:<:ione del reato, i~ Gi�udiice civile pvu� conoscere del reato al solo fine del risa;r.cimento, non sembra de:aiisivo: per quanto neUa .stfrssa norma un termine usato due volte s�arcbbe secondo la tesi contraria urna volta usato propriamente e l'altra impropriamente,. si potrebbe pur ripe,tere�, col fLORIAN, in ~ituazione a'rbaloga, ohe il. � re�ato >> di oui pu� conoscere il Giudice cwile � inteso 1come fatto illecito da� quaile sorgono le� sole obbligazioni previste per il fatto illecito dal codice civile. IV. Ben altre, per�, sono le a�rgomentazioni ohe po8'sono essere portate a sostegno de.ZZa tel'!i accolta dalla Oorte Suprema nella ipotesi di estinzione del re,ato : esse sono diff�usamente� esposte dal iGABRIELI nella oitata nota i't q�uale le esprime, sinteticamente, nei segu.enti term.i'rbi : il danno morale derivante dal reato estinto � risaroibile ed � eompetente il Giudice aivile� ad �attribuirlo per il �principio deUa unit� della giurisdizione, per argomenti desunti dal sistema del nostro ordina.mento gi111ridico e per la interpre.tazione degli artiiooli 198 .codiee penale e 2738 codice civile. A questa interpretazione si �, sia pur brevemr;IJ'Lte, aocennato e. per qouanto rigu.arda gli argomenti desunti dal nostro ordinam.ento gj1-tridi.ao, il citato A. si richiama ai numerosi caisi in cui � riaonos. aiuto al Giudice civile il potere. di ac:c�ertare il reato per effetti ewtrapenali (tali oasi, sia p1ire in n!Umero niinore, erano gi� stati indiaati dal G1Ros1). Il pi� rilevante dei motivi a soste�gno della tesi propu�gnata d!al GABRIIDLI � qouello consistente nel principio de~la unit� della giwrisdizione : � se l'a di,stinzione tra giuris�dizione aivile e giurisdizione � penale r'J"isponde essenzi1a.Z.mente a criteri funzionali, identiche essendo come funzione in quanto in entrambi i giudizi si te'rllde all'att�uazione. di Ul/W, volont�, aonoreta di legge, l'unioit� deve intende �rsi in funzione di in.tegraile rip~arazione dell'ordine giluridico violato, mentre 'ffattivit� di giurisdizione �si esaurisoe solo quando tutto ir torto � stato riparato. In 1altri termini, �utilizzando il concetto di donsumazion1e dell'azione, l'attivit� deUe due giu1risdizioni dev1e� integrarsi in modo da rea~izza.re tuttia la tutela giuridioa der bene offeso>> (op. cit. col. 97). L'argomento del GABRIEJLI � s�tato ripreso dal ToRRIDNTEl 1(in una nota aritioa ~in parte de qua -ne.Ua sentenza 25 maggio 1946 del Trib0unale di Beonevento, in � Foro It. >>, 1944-46, I, 882 e se guenti) il quale afferma ohe � ogni qualv'Olta sia necessario de1oidere, ai fini della risoluzione di una controverrsia di carattere civile, S�e un fatto co.stituisfYa, reato, questo potere non possa essere negato al Giudice civile >>. L'affermazione troverebbe sostegno siu una re�gota fondamentale e generale, immanente al nostro si,stema proioessu�ale, que~la dPll~accertamento incidentale, rioonos.oiuta della migliore dottrina, che trovere1bbe speoifoco riscontff'o neUYwrt. 34 10o�dice prooeodwra oimite. Se i�l principio deW<J;coertamento incidentale si applica alla materia penale, in caso di e-stinzione di reato, non vi sarebbe ragione, se.condo il ToRRENTID, di negare l'appli1oa.zione �a tutti gli anri oasij le ipote�si pert. anto di archiviazione disposte dal Pubbli:co Ministero o di maJnJoanza di que1rela dovre�bbero essere risolte ne'/! senso di r~aonoscimento della facolt� per il Giudice civire di val'U!tazione del reato agli effetti del risarcimento de�i danni morali. V. E', agevole compre�rvdere, 1in ba'�'8 a q�anto si � in. preoedenza esposto, che la questione� � tutta qui : si tratta oio� di stabi~ire se la disposizione di cui all'art. 198 oodice penale (6<d �ora anche queilla di oui arl'art. 2738 codice civile.) costitu�-scono l' appliaazione pratica di wn prin'C"ipio che vale per tutti i oa.si (principio fondato s"ull'a urnit� d�lla giurisdizione e 1cl/ie tvrova ris.eontro nelle ahiare parole de~ GABRIIDLI oke a�biamo riportato) -19 o sono irvv�6ioe speoifica eccezione al1la regola inversa, regola cihe trova espres�sione nelle parole del MIRTO (in Ri1sa,rcimento di danno non patrimoni. JaJ.e. �da�l proprietario .del veicolo, il cui conducente 1sia rimasto ignato, cc Riv. giur. del.la Giro. e dei trasporti�, 1948, II, 318 e seg�uenti, re1ccnsito in que,sta Ra,s:segna, 1948, 10, 7-8), secondo il quale � nel nostro ordinamento giuridico soPtanto ed esciusivarnentf3� il Giudi�oe per11ale ha l'a oompetenz�i di conos:oere dell'ililecito penale, e quindi di attri. buire ad un f�aUo lo, oairattevristica di reato, e soltanto ili Gtudioe penale ha la compe.tenr<1a di diiohiarare la colpevolezza di �un dato individito, o se ri� corre itna oau.sa di estinzione del reato o de.ila pena, .ohe come talp incid,a suU.a, p�unibil.it� in concreto �. Se dovesisimo esprimere ba nostra opinione ai rigua!r',do rimarremmo indubbiamente perpl'essi: forse dal punto di vista r;1sclusivamente teorieo ap pare pi� soddisfacente la tesi del, GABRIIDLI, gilu stifioandosi di pi�, se mai, ne.l caso inverso la tesi del FLORIAN ohe sta all'altro polo, di q�uella del MIRTO cheJ in relazionp. ana lettera de:lla leggeJ neoessariamente amrnette una eecezione alla re gola propugnata. Se si facesse ricorso ait� com�uni r6�gole di ermeneutica l<'una e l'altra tesi sareb bero parimer11ti soistenibilij oasi come, se si in .tendesse fare riohi�amo ad argomentazioni giuri diche, si urterebbe oontro diffioo?t� che ~i � soliti incontrare ne.U'esame di principi fondamentar-i contrastanti opiinabiU. In tale stato della dottvrina, preme aono~ce�re gli indirizzi giurisprtfdenltiali, ohe non sempre per� offrano una sfrrura g�uiida nella risoliuzione deUe qu.e.stioni che si presentano nella pratioa giudiziaria. VI. Oi� <W'V'iene quando essi sono ince�rti, come nel caso de1lla massimo, che� si annota. Conforme aUa sentenza da aui si � ritratta la massima � un'altlf'a pre.aedentf3� della Sezione III della Su� prema aorte 31maggio1947 (in� Giur. it. �, 1948. I, 1, 503 e seg0uenti, con nota ftworevole di GALLO); contrarie le altre deUa I Sezione, 19 f6bbraio 1943 (in cc Mass. Fo!f'o It. �, 1943, 288, 1167; per qu.anto rig�uMda le sentenze di giudici di merito c�onformi a qiiesta corrwnite, cons. Tribuna-le Palermo JJ9 febbraio 1949 in ccGiur. It.)), 1950, I, �2, !54 e segue11tti con nota favorevole di LICATA). La risolUM:ione della questione relatic1a ama risarcibiUt� dei danni morali oorvseg�uenti a rwto pu.nibile a querela per il qua.le la querela non � stata presentata, non � subordinata so&o alla ri� sol.uzione del dilemma ohe trova riscontro, pM� q1ianto riguarda le soliizioni contrastanti di e/'1SO, nelle teisi del. GABRIIDLI e del MmTo, ma anc,he aUa definizione del carattf]'1"e gi�uridi>Oo dell1a querela. Se si segue Z.a tes�i seioondo la qua.le la di1<posi� zio'rl!e di cr1J.i all'art. 198 codice penale costituisce una eccezionp a~la regola se1oondo �OU<� solo il Giudice penale pu� oonoscere deil'illecito penale, la massima annot,a.ta sare1bbe inesatta, Se si. segue� invece l'altra tesi, qitella relativa alla unitariet� della g'�!urisdizione e. se,c'Ondo C1,fi Za cennata d1!8po� sizione-sarebbe espressione specifica di un princi pio ber& pi� ampio, occorre definire il carattere giuridico della querela ,con '{)'ulteriore esigenza di risolv�ere ancora altra qitestionf3� di rilievo. Occorre cio� sta.bilire se, m.anrundo la querela i1l reato sussiste o meno, q�uale funltione� ha cio� nella eco nomia de V rea.to la q�ue'1"e la. Se, marioando zu qllhe � rela, s~ ritiene <Ohe non si abbia reato, anche se guendo� la tesi del <GABRIEJLI rwn si potrebbe fwr luogo a& risarcimento dei danni morali c'he., � pa oifoco, oonsegiwno solo ai fatti irte ci.ti cri.minasi. Se si ritiene inceve ohe si abbia egualmente reato, seguendo t1a1l�� teisi si pu� far Puogo al risaroimento predetto. E q�uesto-� il criterio clbe ha seguito la S�uprema Corte nella sentenza di oiti alra massima che si annota. � Su,z carattere giuridi.co d~Ua querela � da osservare che in linea purame'nlte dottriria.Ze sembra pi� attendibile la tesi seicondo Ca quale essa � semptioemente una condiR,oio11te di prooedJibilit� ondf( la esistenza del reroto � indipendente dalla querela. Del t�utto oontraxria � la tesi secondo >Cu.i essa � elemmvto del r(J.a.to, cio� l'esistenza 1del reato dipende dalla querela. O'ome � noto, il codice non ha segwi.to n~ l'una n� l'aJ.tra tesi, ma ha adottato il 1plf'incipio della querela come d,on�diz�ione. . ohe rende piiinibile il reato. Oasi stando le, C'ose, il problema Sii sposta sulla natura deU.a pun�i bilit�, fqu.estione qitesta certo tre le pi� complesse della teoria del re:ato. Game ~ agevole comprendere la questione esa� minata investe praiblpq�ni di grandissimo ril.ievo ohe poss'Ono appena e.ssere segnalati in questa, breve nota: e poi,ch� a no�i premeva rendere conto deUo stato deUa dottrina e dell:a, giurisprudenza s1tl'l'ar gomento oi � bastato, muov,endo le vele dalle ori gini de.Ua questione, dimostrare come la massima, am�notata segua la tesi della iinitairiet� della giu risdizione, delia querela come� condizione di puni risdizione, delia querela come condizion1e di P'uni �ilit�, intesa questa come attitudi'l'!ie ohe� :fl,a il reato a suscitare la p1unizione oome donsoeguenza, e delta rsussist�rn~a .del re�ato anche in ipotesi �in aui, p1ur !/'I.On se.guerndo ad un reato commesso l'ap plicazione di ii.na san~ione pena.le (ci� ohe sri iveri fichere�be nelle cause estintiv�e della punibilit� e della perna .e nella 1pendenza, in1 atto od esaurita) delle oondizio�ni di p111fbibilit�), si deve ritenere che il reato ugu.almen,te esisbai e �dome tale s�ia fon.te di effetti diversi da qitello delZa punizione �in�ooncreto d�.l trespionisabile: nella s1pecie dell'ob� bligo di risarcimeYntto dei danni morali caiisati con il ootnportamen!to orimim�oso. Lei tesi oonten(l(,ta nella prredetta massim,a; 6 in dubbiamente sostenibile: poich� per�, oome si v constatato, l.a questione compo.rta la soluzione di problemi fondamentali dei dirit>to in genere-e pe� nale in specie in oui vivissimi permangorw i con trast�i in� dottrina, parimerniti sostenibile, e oon do..,_ _ vizia di argomenti non meno imponenti, � la t6�Si contrraria. Ne sono dimostrazione le de1cis�oni giu rispru.denziali oantrastant.i che sono state indi� cate, (F. O.) -20 TRASPORTO -Convenzioni stipulate dalle FF. SS. " Ju re privatorum" -Inadempimento. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 1407�49 -Pres.: Cannada Bar. toli, Est.: Profeta, P. M.: Vitanza -FF. SS. contro Terme di S. Pellegrino). Quando l'Arrnministrazione F�erroviaria. ,a;bbia, assunto l'impegno di forni�r1e all'utente i mezzi di t.rasp�orto rkJ1ie.sti, e l'utente l'obbligo di trasportare, per un corris.pettivo p�restabilito, una determinata quantit� di cose, si � in presenza di una convenz,ione stipulata iure et m.oro priv(J)torU<m che produce fr:a1 i contra.enti obbligazioni bilatera. li, o:rdinariamente regolate, anche per il caso di inadempimento o di �recesso, da.Ue norme comuni, senza che la Amministrazione possa, invocare la discrezionalit� dell'atto amminiskativo per giustificare (come nel ca.so) il diniego o La, riduzione della fornitura di carri. Riteniamo opportuno rififerire sue<Jioi.taimen.te la, specie di fatito ehe ha dato luogo alla deci.sione i,�opratra.~ioritta, peroh� ne risulter� pi� coJiiarro q?u::Uo ohe sooo�f/JrJ,o noi � l'err.Qlf'e d�<lla Corte Suprema. Tra le Ferroi;;i.e e le Te:rme di fj. Pellegrino erra 8tato stWpvu�la.to �un contratto in forrza, del quale le Ferrovie oonoedevano riduzioni di fal"iffa per i tra<S�po�rt� ejJetltuati .a'a.tt�e 'J.'errm:e� s'tesse a om1-di~�on.e ehe fos1s1e raggiwnto urn minimo di ton. n.dlaiggio. Ove ta,le minimo' n.orn. fosse raggvunto, il con.tratto dovmJa intendersi ri8olnto e le Terme avrebb�ero dmm�to pagwre i, traspotf'ti cos� effettita ti, a tariffa oridJinalf'ia.. Cos� sta;ri,do le aose, non si ve.de come possa so�sten.ersi ohe la r�liuzi-One di tariffa speittav�a in qiwlianque' caso, quando si fo8se provato che il manoato ra,gi'llff/,gimento del minimo tonnellaggio fosse dipeso dal fatto ohe le Ferrovie non av�evano messo a disposizione delle Terme i carri neoessari. Non ci sembra., invero, ohe in una convenzoione del tipo di quella soprMiportata, e che � fr�equen te in rna,teria ferrovia,ria possa ritenersi implicito l'impegno contrattuale delle Ferrovie di fornire il num.ero di oar<ri neoessalf"io perc1h� si oomrpia la condidone al oui verifi�cwrsi � subord.inata la con eessione della, ridlllZione tariffaria. Un �tale impegno, del tutto generico, contrasterebbe cnn quella ehe � riconoscinta da tu,tti (e anche l!a Corte. Sup1�erna in que8ta 8enten~a' lo ha riconosciuto) come la facolt� discrezionale della Amministrazione dli, disporre i propri servizi in inod�o da poter forni.re solo quel (nU!m(?ro di carri e con qnclle modalit�, ehe siano coomp.atibili con il pubblico interesse al quale � strettamente conn.essa l'esecuzione del servizio ferroviario. TRASPORTI -Avaria -Misura del risarcimento Perdita o avaria della merce trasportata da parte delle FF. SS. -Limiti del risarcimento fissato dalle condizioni e tariffe -Svalutazione monetaria. (Corte di Cass. Sez. I, sent. n. 4/50, Sez. I, Pres.: Cannada Bartoli, Est.: Gualtieri, P.M.: Reale (difl;.) -FF. SS. contro Polvani). L'obbligo da iparte del vettore di risa1rcil'e al mittente i�] danno derivanfo dalla perdita, o dall'aiva. ria dl':Ue coP.e tra1sportate, costitui.sce, finch� la conversione del danno non sia stata compiuta, in sede di Liquidazi.one, con 1sentenza irrevocabile, non un d.ebito pecuniario, ma, un d�ehito di valore; deviesi, pe�rta�nto, ten:e1r conto della s;valuitazione moneta,ria intervenuta fino alfa liquidazione. La circostanza. che in caso di trasporto da parte delle Ferrovie dello Stato il giudice �sia itenuto a liquidare il danno della perdita o dell'aivaria in ba.se a� prezzi unita.1"i inderoga-Mlmente prefissati nelle condiz.ioni e tariffe, o .in misura non :mpe.. riore a. limiti anche es�si p1�estabiliti sienza po.ssii:bilit� di derog:a., non esclude che trattisi pur sempre di un debito di valore, co-r:roispondente. nella sua espressione pecuniaria fissata dalla. norma speciaJ.e, a.d una parte de.I ivalore integr<tle che il vettore� dO'vrebbe risarcire secondo ~e no-rme generali. Legittimamente, pertanto, il g�iudice (anche se non .sia .sfata fatta, dal mittente la .sipe<Ciale dichia~ razione �d'interesis:e alla riconsegna, che d� diritto a.d una indennit� supp1ementare) pu� moltiplica.re la mi.sum. dell'indennit� fissata nelle condizfoni e fa.riffe, per il coefficiente di sivalutazione monetaria, qua.le que;sta, s:i pre,senta al momento della liquidaz. ionie. La, sent.enza annotata � stata pzt�bblica.ta integralmente siul �Forra Italiano�, 1950, I, 151, con nota contraria dt�l FIDRRARINr. /J]ssa � di particofure importanza) percih� per la, prim'a vol'ta applwa il prinaipio delila svalutaziione a'l'/Jdhe all.e indennit� fissa,te dalle Condfoioni e Twriffe per i~ caso di ineseon. done, totale o parwlf�, del contrratto di trasporto ferroviario, La CaiSsazione � per�venuta, a q�uesta concl'usione (non condivisa dal P. M.) .oonv�ergendo'l!"i T!ungo le battwte vie del.l'adeg-uam.e�nto� dei debiti di vaiore, e della ne�Ye18saria eqwivalem:a eeonomica del risaroiniento. Lungo il cammino, la Cassa,zione dovette sgomblt'ar{5� Zia, stvrada dall'ostacolo delila liqttidazione forfetaria, in moneta, stabilita, dalle Condizioni e Tariffe). se� ne lii.ber�, o&servando ohe questa liquidazione< vale soltanto in quanto pre.snppone un rapporto fra l'ammontare effettivo e ooncreto del danno, 'f'apporto che pe,rci� deve essere rf�integrato se e81so viene sconvolto � da una imvrevista e cata8trofica, ori�si finwnziaria ed econoniica �. Non sembra oche si possa seguire la Cassa,.~ionc su q1uesta s�trada. �Lo stesso punto di partenza i: discntibil:e, perc1h� non � a,ocettabile a. priori l'af fe�rmazione che l'irt-de'n!nit� do'l!-uta da,l!le Ferrovie, per il rita,rdo o l.a perdita de.zl;e 0018e formanti og� getto del trasporto, sia un debito di valore. L'ar ticolo 58 C. T. distingue� le spedizioni a ba.gaglio, l:e spedizioni oon dichiara,zione del valore�, e le spe�dizioni effettttaite in ogni altro modo. Per le prime, la indennit� consi�ste ne1l pa,gamento di una somma prede�term.ina,ta,. Per le secO'nde, l'indennit� consiste di nuovo nel pagamento � de'lla .somma. di�ihiarata, o nna. parte della som�fnastessa �. Solo per il: terzo g'fluppo, le C. T. prevedono Ulna indennit� corrispondente �al va.lor?� ordinario, debitamente comprova,to, che aveva,no le cose detla ste-ssa qnalit� e spe�cie nel luogo i� nel mrn rn mzu &1&&&&&1 -21 tempo in ,oui vennero (J;Ocettate per il trasporto � : in ogni oaso1 perr�, l'indennit� non pu� superwre� �una ,somma detevrminata (oggi1 L. 10.000 per kg. netto1 oltre l'imbaiUaggio). Sebbene le C. T. pairlino di � valore �, questa espressione� non deve trMre� in inganno: lo stesso AscARIDLLI (�Foro Italiano�, 1929, I1 756) osservava, al riguardo, che il criterio distintivo fra debito di valore e de bito di val�utai cc non pu� risultare dalila soia t.ettera de.Ua legge1 la quale parli di cc v�alore n o di � prezzo �, ma dalla natura dei singoU iistituti �. Il termine �valore� adoperato daU'art. 58 C. T.1 significa sempliicemente quel preZ!(;o oorirente, di Cotti pi� correttanwnte parla l'art. 1696 oodi,ce' civile. Ed il prezzo �1 di nuovo, un �termine mone� tario. La verit� � che l'art. 58 deUe Condizioni deterinina non tanto gli eleme'f/Jti per l.'aOO(w.tamento dell'entit� obbiettiva del danno, q�uanto piuttosto fissa i criteri per la s-ua liquidaiZione1 cio�1 pf!r la sua traduzione in moneta. Mentre1 n~i oasi norinal': i, i dlue momenti (aioce,rtamento ogge,ttivo del danno e aocertamento deU'eq�uivale'1'1>tf� pe.ouniario) suno cronologicamente e giuridicament�e sta.ooati (SU�l che si veda il chiairo ir1Jse�gnwmento deU:a Cassa.~ ion��1 nella sentenza 5 aprile 1948, � Riv. dir. <Jomm. �, 1948, II, 312 con nota), per i trasporti ferroviari i& momento del: danno ed il momento della liq"ui,dazio'f/Je, quale ohe sia il distaio,co oronologico degli aooert!amenti, devono ricond>ursi ad uno stesso denominatore� oomun.e : il tempo dell'a. ccettazione del tria<Bporto . .Ci� significa ohe~ an� che i~ metro monetario dev�e e.8sere1 per i due <W� cwtamenti1 uno sol:o: ed � q'ueUo ;fissato in relazione al tempo deill'�ccettazione de_lla rner()�, ohe immobilizza1 pe:r .cms� dire1 il prezzo nella sua entit� monetariai. Ma vi � .qu.aiche cosa di pi�. In sostaJn,za, F�articolo 58 C. T. corwre0ta una noirma in base, ana quale, in .caso di inadempimento o di rit<U!"dO nell'adempimento, 'Uno dei oontra�enti � tenuto ad un'altria. prestabiPit�a, prestazione (indennit�), diversa dall'originaria, clhe ha effv.Uo liberatorio ai fi'rbi del riisairoimento. Questo istituto risponde!, sul piano normat.ivo .dellle Condizioni e Tariffe, a quello clhe �, su� un piano contrattuale, la cl'ausola pena.le: si tratta1 �n f'�ntrambi i oasi1 di 'Una li !J.'Uidazione preventiva del danno, rispettiva.mente legaDe o convenzionate (altri �ca.si in Dm OUPIS: Il danno, p. 223 e seg'uenti). Esattamemte come nelila <:la�usota penale, la liquidazione preventiva iegale, ha, � l'effetto di limita,re ir risarcimento aila presta. zion.r,. prome.ssa, se non � stata convenuta la risaroi. bilit� del danno uUeriore >> : quest'ultima ipotesi trova pitre preoiso riscontro, in materia di tra.<rporti ferroviari, nella dichiarazione di interesse aVla ri<e;onsegrw,., Ora, l'effe.Uo limitativo del .ri,sa.i�cimento, come tale, no111 ha al:oun significwto ris_petto alla determinazione dell'entit� concreta dol danno : e1s'80 acquista invece 8copo ed utilit� solo se si riferi8oe, oome deve essere riferito, al risarcimento, .cio� ailla dete<rminazione dell'e �quivalente economiico del danno. Ma, allo�ra, � chiaro che tale effetto pre.sioinde com.pletamente . da �un rapporto fra il valore della prestazione ori- g-tnaria inadempiuta, e la nuova prestazione� destinata al risarcimen.to. Que>Sta sevonda acquista1 attraverso alle pattuizioni delle parti tcla�usota penale) o .alla volont� del leg'islato, e tz�iqtt'tauzio"e tf�gale in base a or-iteri predeter1ninati) �una vem e propria wutonornia. La proporzione fra it valore della pre,stazione in contratto e, .la preistazione stab j,lita in caso di inadempienza, pu� venire, e vien�e di solito in considf<razione nell:o iter conlratt nate che� oonduae alla pattiiiz�ione della o~ausola penale1 o ne~la men,s legis ohe informa Ta predeterminazione de�i criteri p�rr l'indennit�. Ma q.itan�do le parti od iZ legisl'atore hanno st,abil'ito la prestazione � do'li"'uta per l'inadempiem:a, in terinmi monetari gi� precisati o preci8'a;bili in baise a presta� biz:iti crit��ri spaziali e temporali1 questa prestazipne soistitutiva aoqitista �una efficaici,a liberatoria indipendente dall'effettiivo rapporto economico fra. essa. e liUJ prestazione originaJ:iam,ente dO'vuta. e non adempiuta. In tali casi, i� Giudioe non h� n� dovere n� potere di ri,cevroare una equivalenza e�Onomica: la determinaz.ione preventiva del danno ha appunto qu~<Sto fine e q�ue,sto carattere, d�i staibilire un aocertamento (co'l'liOordato fra le p�irli o fissato daUa legge) (< in sostituzione d� qn,ello rticericato dal Giudice >> (cos�1 GHIRON, in D'AMiilLIO: Obbligazioni, Vol. I) p. 537). Que1Sti pariticolari aspe'tti della q~uestione, in rielazionf� alla discipz.ina delle Condizioni e Tariffe,. non semibrano tenuti in suffioiente evidenza 'fllella sentenza. annotata1 che, si � limitata a confermare alow'flJi ;preoedenti giu1dvoati (citati pnre dal FIDR� RARINI, loc. cit., oui \:!;'li aggiunto Tribitna.le; Torino 1'5 nov1e1nbre 1948, in cc Foro Pad. �, 1949, I, 818), non aventi per� preciso riferimento al~ speoiale regolamentazione dei t1'asporti ferroviari. Ma anche s-ul terreno del diritto comune, va saggi-unto che� Ta tesi ac1colta. dall'a Corte Suprrema � tutt'al� tro �ohe pacifica1 almeno da!IX1lfl,ti alle Corti di merito. Si pos$0'1vo cit�re, in 1Senso contrario, non solo la sentenzia 7 dioem.bre 1948 d�.Ua Corte di Torino ioai&sata <>on la sentenza. annotata, ma anohe l!a sente'IWa 17 maggio 1949 della Corte di Milano (�Foro Pad �, 1949, II, 54), la sentenza 15 novembre 1948 deUa Cortp� di Torino (�Foro Pad. �, 1949, II, 7), la sent,enza 1li di.cembre 1947 del Triburwle di Firenze (�Foro Italiano, 1948, I, 1011 con nota ade�siva1 sul pwnto1 di MURATORI), la sentenza 25 nov,em.bre 1946 d.e�ll'a Corte di Na� poli (� Mon. Trib. �, 1946, 114). In dottrina, sostanziailmentc contrario � pwre l'IAsQUINI (D'Amelio: Obbliga,zfoni, vol. II1 p. 11 p. 446) i~ quale osserva che � siulla somma liquidata a titolo di danno sono naturalmente dovuti gli interressi moratori e, se del ca.so, i maggiori danni derivanti da fatti monetari (1224 codice civile) �.Il richiamo a quicS<to art'bcolo dimostra ohe l1AsQUINI propervde a regoiare il de�bito de-i vettore come un'obbligazione di �~arattere pe,cuniario, di per s� non rivaluta, bile, salvo <la prova dei maggiori dati.n-i. Del resto, in tutti i casi i�n oui l'a Zegge ste�ssa fissa iltempo df.zl'a,e,srtima.tio (,ofr. Pestalozza, � Rivista Dir. Comm. �, 1944, I, 214) ogni riferimento ad un dive11so tempo per fu, �ta�xatio sembra arbitrario . Per quel che conce1rne pi� precisamente l'art. 1696 &.:::::::::::::::::,: :iimm��""> ruc.::::::::rnm ???R i: :mm Mi s: www1 1:::::::: Zi&&i&&&:mrnu JWWW -22 codi(Je civile�, non va .dimenticato. ohe anohe i sostenitori della teoria de.l valore. riconoscono trottarsi di una norma � che ha caratt�ere eiccezional'e, in quanto importa una limitazione del da;nno ri.sarcihile; e si spieg�a siq, per l'e esigen2�e proprie dell'industria dei trasP.orti, sia come compenso del maggior rigore con <Jui � regolata la responsabilit� de~ vettore>> (Gmi:co: � Riv. Dir, Gomm.)), La q�uestione� �, dunque, anaora apert.a anche per i contratti di trasporto regolati dalTa legge comune: e per la sua corretta so�luzione dovr� tenersi conto pure di altri profili, di or-dine pi� ge neralf3�, .relativi aila risarcibilit� del dan'111o in genere-. Non traioowrabile, fra q-uesti, il profilo della prevedibilit� del dalfino, non sempre riconoscibile nella sval1Uta.done mon~taria (N4PQLIT~No: � Rivista Dir. Oomm. ))' 1949, I, 316 e seguenti, parti~ olarmente p. 325, lettera a). Questo profilo deUa <J:Uest�on� non � stato w1Yvertito dalla Oort(]_ Suprema, sebbene nella _s{mtenza annotala questa abbia avuto oaiaa.sione di rilevare, del tu.tto fondatamente, il carattere �imiprevisito e catastrofico >> della svahttazione�. (A. O.) mlii :::::::::::::&: ::::: ::::::::::::: WWW:::::::: RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 1949 1. Legge 5 dicembre 1949, n. 1064 (G. U., n. 23): Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica Federale Popolare Jugo. 9lava. --Si tratta della. concessione di un indennizzo in relazione alla perdita di beni subita da cittadin.i italiani in Jugoslavia a causa di misure di nazionalizzazione o di misure derivanti dal mutamento di regime politico sociale della Repubblica Federale Jugoslava. La giustificazione di un tale indennizzo, a carico dello Stato Italiano, si trova nell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949. Non pu� pertanto considerarsi questa legge come una. applicazione ai cittadini italiani in Jugoslavia dei principi .stabiliti nel decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarc�- mento per la perdita dei beni in Tunisia. Lo strano di questa legge � che, pur essendo stata pubblicata nella Gazzetta del 2 febbraio 1950 stabilisce dei termini .con scadenza al 15 dicembre 1949, subordinando all'osservanza di tali termini, non solo l'acquisto di diritti, ma anche la esenzione da pene. 1950 2. Legge 5 gennaio 1950, n. 8 (G. U., n. 27): Norme per il funzionamento degli Uffici giudiziari. -La Legge ha per iscopo di ovviare agli inconvenienti che derivano dalla scarsit� del numero dei magistrati in relazione all'arretrato costituitosi durante il periodo della guerra. ===:.e;;:,,,, n;m?.&& ww;ww ::::rn ; -oo::: IN.DICE SISTEMATICO D.E L LE C O N S U L T A �Z I �O N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il centro avicolo di Roma abbia persone,Jit�. giuridica di diritto pubblico e sia difeso dall'Avvocatura dello Stato (numero �99), -II) Se un'Amministrazione pubblica possa attribuire in uso beni mobili di sua pertinenza ad altra Amministrazione pubblica (n. 100). -III) Se UI1a vertenza tra la G.T. ed un Ministero debba risolversi in via amministrativa (r>. 100). -IV) Se una convenzione coli, la quale l'I.N.C.I.S. si obbliga ad assegnare un certo numero di appartamenti a dipendenti di una determinata Amministrazione debba intendersi nel senso che l'obbligazione stessa abbia carattere continuativo sempre per lo stesso numero di appartamenti (n. 101). ANTICHITA' E BELLE ARTI. --Se i diritti dello Stato sulle opere d'arte siano sufficientemente salvaguardati dalla legge 10 giugno 1939, n. 1089, anche in caso di esecuzione forzata sulle opere stesse. (n. 11). APPALTO. ----: I) Se possa essere esclusa dall'elenco delle Imprese di fiducia una ditta che abbia tentato di turbare la regolarit� dell'aggiudicazione di un appalto a trattativa privata. (n. 120). -II) Se debba essere negata. !.'iscrizione all'Albo delle Imprese appaltatrici di fiducia per l'esecuzione di opere pubbliche ad una ditta che ha conseguito profitti di regime ai sensi dell'ar �o. 5 del decreto-legge 26 marzo 1946, n. 134, in seguito a prestazioni obbligatorie al tedesco invasore (n. 121). -�III) Da quando decorra il termine pei impugnare i risultati di una gara cli appalto (n. 122). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se l'Amministrazione, in caso di assoluziolle di un imputato di reato annonario, possa esimersi dall'obbligo di restituirgli il controvalore delle merci sequestrate adducendo che le merci stesse sono state distribuite a sfollati e indigenti gratuitamente (n. 18). ASSICURAZIONI. -Se l'articolo n. 8 del regio decreto 4 gennaio 1926, n. 63, riguardante il pagamento, mediante deleghe per ritenute su stipendi e pensioni, dei premi di assicurazione per polizze I.N.A., contratte da dipendenti statali, debba ritenersi tacitamente abro gato con l'entrata in vigore del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 (n. 20). AUTOVEICOLI. -Se l'art. 94 n. 8 del T.U. per la tutela delle strade e della circolazione preveda il ri tiro della patente per condurre autoveicoli anche in caso di incidente diverso dall'investimento vero e proprio e che abbia prodotto lesioni gravi (n. 23). BORSA. -Se il fatto che un agente di cambio abbia aderito all'invito del Comitato direttivo degli agenti di cambio di non frequentare pi� la borsa, a causa della sua posizione finanziaria scossa, possa giustificare il provvedimento di revoca dalla carica adottato dal Ministero competente ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 (n. 3). CACCIA E PESCA. --Se i Comitati provinciali della caccia, organi periferici del Ministero dell'Agricoltura � e Fo.reste possano costituirsi parte civile contro imputati di contravvenzioni alle leggi sulla caccia (n. I). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -1) Se una convenzione con la quale l'I.N.C.I.S. si obbliga .ad assegnare un certo numero di appartamenti a dipendenti di una determinata Amministrazione debba intendersi nel senso che l'obbligazione stessa abbia carattere continuativo sempre per lo stesso numero di appartamenti (n. 20). -II) Se una cooperativa edilizia per la costruzione di case economiche possa scindersi in varie cooperative analoghe (n. 21). CITTADINANZA. -Quali siano le norme vigenti in Italia in materia di cittadinanza (n. 4). COMMERCIO. -Se l'autorit� di P.S. possa intervenire con suoi provvedimenti in materia di autorizzazione commerciale, in relazione a liti vertenti tra i soci di una Societ� gerente di un pubblico esercizio (n. 3). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se anche dopo la legge 10 giugno 1940, n. 933, l'esattore comunale debba assumere il servizio di tesoreria, quando manchi il tesoriere. speciale (n. 21). -II) Se alle azien,de municipalizzate possa riconoscersi un'autonomia giuridica in relazione ai Comuni tale da giustificare il loro diritto ad indennizzo per una occupazione di suolo, quando questo diritto sia escluso espressamente per il Comune (n. 22). CONCESSIONI. -Se il potere di concedere l'esercizio della pubblicit� sugli aeroporti derivi all'Amministrazione della sovranit� che esercita sui campi stessi (n. 23). CONTABILITA' DELLO STATO. I) Se -possa ipotizzarsi il reato di turbativa di incanti di cui all'articolo 353 c.p. nel caso di appalto a trattativa privata, quando questa trattativa sia stata preceduta da gara non formale nei riguardi di alcune imprese (n. 60). tmt.it%iUG. k&W::::: -27 II) Se alle procure rilasciate in applicazione dell'art. 296� del Regolamento per l'amministrazione della contabilit� generale dello Stato si applichi l'art. 1705 e.e. (n. 61). III) Se lo Stato possa procedere a compensazione di debiti di una sua amrniristrazione con crediti vantati -verso la stessa persona da altra sua amministrazione (n. 62). DANNI DI GUERRA. -I) Quale sia la portata dello art. 89 del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261 (n. 17). -II) Se il proprietario di una casa distrutta dalla guerra possa ricostruirla nello stesso posto anche se a distanza minore di una strada statale di quella prescritta dall'art. 1, n. 11, regio decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740 (n. 18). ENFITEUSI. -Se l'obbligo dell'atto scritto ad sub11tantiam prescritto dall'art. 1350, n. 2, e.e. per la revisione dei canoni enfiteusi possa ritenersi assolto per il fatto che l'Amministrazione abbia iscritto il nuovo ca.none al campione e l'utilista lo abbia pagato (n. 15). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -I) Se il riconoscimento che lo Stato fa della personalit� giuridica degli Enti ecclesiastici in base al Concordato abbia carattere costitutivo (n. 9). -II) Se la soppressione canonica di un ordine religioso, che non � mai stato riconosciuto giuridicamente dallo Stato, possa equipararsi alla soppressione di una persona giuridica agli effetti civili (n. 9). ESECUZIONE FISCALE. -Se anche dopo la legge 10 giugno 1940, n. 933, l'esattore comunale debba assumere il servizio di tesoreria, quando manchi il tesoriere speciale (n.. 17). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se nel caso di accordo amichevole tra espropriante ed espropriato sulla misura delle indennit�, sia sempre necessario il decreto di esproprio, per il passaggio della propriet� (n. 50). -II) Se l'A.T.A.C. abbia diritto ad ottenere un'indennit� per la forzata deviazione di linee tranviarie conseguente alla occupazione di aree per la costruzione della Ferrovia metropolitana di Roma, pur avendo l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, escluso ogni indennizzo per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici (n. 51�). -III) Se l'Amministrazione abbia l'obbligo di recingere i fondi espropriati quando ..questi siano una parte di un fondo di maggiore estensione (n. 52). FALLIMENTO. -Se nel fallimento di un contribuente possa inserirsi tutto il credito per profitti di regime derivanti dalla collaborazione coi tedeschi anche quando tale profitto sia costituito in parte da. crediti vantati dal profittatore verso i tedeschi e soggetti alle norme del decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, numero 428 (n. 2). FERROVIE. -I) Se possa applicarsi la speciale sopratassa denominata cc utilizzazione materiale n quando si utilizzino carri di propriet� dello speditore (n. 92). II) Se in relazione al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 210, possano corrispondersi acconti ai concessionari di ferrovie secondarie in ricostruzione, per le forniture dei materiali di armamento pi�' d1op�ra (n. 93). -III) Se il contributo di sorveglianza stabilito dalla legge 9 marzo 1949, n. 106, si applichi a tutte le funivie in servizio pubblico, sia adibite a trasporto di persone che a trasporto di cose (n. 94). -IV) Seil decreto.. 7.maggio 1948, n. 1042, possa applicarsi anche a societ� concessionarie di ferrovie costituite sotto forma di societ� a responsabilit� limitata (n. 95). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se ai fini del decretolegge 6 febbraio 1936, n. 313, i sottufficiali in licenza debbano equipararsi agli ufficiali o ai soldati (n. 214). II) Se un impiegato prosciolto ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194 da un'imputazione per delitto debba essere riassunto in servizio come uno assolto con formula piena (n. 215). -III) Se il decretolegge 6 febbraio 1936, n. 313, copra anche la responsabilit� dell'Amministrazione per infortuni subiti da dipendenti adibiti a mansioni diverse da quelle per le quali furono assunti (n. 216). -IV) Se al personale dell'U.C.E.F.A.P. debba farsi lo stesso trattamento del personale dell'A.C.A. (n. 217). -V) Se nel daso di riforma delle note di qualifica da parte del Consiglio di Amministrazione l'adattamento dei giudizi parziali a quello complessivo debba essere operato dallo stesso Con<>iglio di amministrazione (n. 218). -VI) Se l'articolo n. 8 del regio decreto 4 gennaio 1926, n. 63, riguardante il pagamento, mediante deleghe per ritenute su stipendi e pensioni, dei premi di assicurazione per polizze I.N.A., contratte da dipendenti statali, debba ritenersi tacitamente abrogato con l'entrata in vigore del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 (n. 219). -VII) Se a militari in servizio permanente collocati in licenza straordinaria senza assegni in attesa del procedimento di discriminazione di epurazione, siano dovuti gli assegni stessi per tale periodo, quando il procedimento si chiuda favorevolmente ed essi siano riassunti in servizio (n. 220). IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'art; 5 della legge. 29 dicembre 1949, n. 958, contenente agevolazioni tributarie a favore del teatro abbia carattere interpretativo (n. 125). -II) Se le diverse pattuizioni relative alla misura dell'aggio contenute in una convenzione tra un comune ed un appaltatore delle imposte di consumo possano prevalere alle disposizioni cogenti dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 (n. 126). -III) Se la disposizione del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, che considera come zucchero invertito liquido, ai fini dell'imposta di fabbricazione, il sugo d'uva concentrato ad una certa misura, abbia carattere puramente interpretativo del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278 (n. 127). -IV) Se sia costituzionale una legge regionale che istituisca una imposta regionale sulla produzione di energia elettrica (n. 128). -V) Quale sia la portata delle esenzioni doganali stabilite a favore delle merci importate dall'Amministrazione Aiuti Internazionali (n. 129). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se gli atti o-trasferimenti soggetti a condizione diano luogo im.ID.e.diata-_ mente al debito di imposta di registro, di cui resterebbe condizionata solo la percezione, o se il debito sorga solo quando la condizione si verifica (n. 61). -II) Quale sia la interpretazione dell'art. 108 dell'allegato A e 10 dell'allegato E della legge di registro (n. 61). -III) -28 Se nel caso di rimborso di quota sociale del socio, uscente o defunto, con denaro, del quale sia debitamente provata l'esistenza nel patrimonio sociale al momento del decesso, si debba riscontrare un caso di divisione soggetto a imposta graduale di registro (n. 61). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se l'esistenza di un conto corrente per regolarn i rapporti tra un venditore all'ingrosso di merci e ditte venditrici al minuto, sia sufficiente a dimostrare la esistenza di un rappoPto di commissione, ai fini della applicazione della imposta sull'entrata (u. 21). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se alla vedova di un infortunato deceduto nel corso di bonifica di campi minati la somma prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gen,naio 1947 debba liquidarsi sulla base del raddoppio della rendita stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320 (n. 16). MATRIMONIO. -Quali siano i vari regimi matrimoniali vigenti in Italia (n. 2). . NAVI. -Se sia legittima l'aggiudicazione dell'opera di ricupero di una nave ad un'impresa che abbia ottenuto l'iscrizione nello. speciale Albo dopo la scadenza del termine inizialmente fissato per la gara ma prima dell'effettivo svolgersi della gara stessa (n. 40). PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione possa costituirsi parte civile quando il danno patrimoniale da essa subito in conseguenza del reato sia stato gi� in parte risarcito (n. 3). PROFITTI DI REGIME. -I) Se costituisca profitto di regime integralmente avocabile anche il credito vantato da un'impresa verso i tedeschi per opere fatte a loro favore durante l'occupazione, quando tale credito non sia stato pagato (n. 57). -II) Se, agli effetti dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese appaltatrici, debba considerarsi profittatore di regime anche colui a carico del quale si � iniziato procedimento per avocazione di profitti realizzati a seguito di prestazioni rese obbligatoriamente ai tedeschi (n. 58). REGIONI. -I) Se sia�costituzionale la legge regio~ nale del Trentino Alto Adige che istituisce.una imposta sulla produzione regionale della energia elettrica (n. 9). -II) Se la regione Trent�il:o Alto Adige. possa emanare leggi anche prima della emanazione delle leggi di attuazione dello Statuto. (n. 9) -III) Se la regioll'e possa stabilire norme penali di carattere contravvenzionale nelle materie nelle quali ha potere legislativo (n. 9). -IV) Quale sia il sistema per impugnare attualmente leggi di regioni diverse da quella siciliana, prima della costituzione della Corte costituzionale (n. 9). REQUISIZIONE. -Se per la liquidazione delle migliorie apportate ad un fond? requisito si debba tener conto del valore alla data della derequisizione, o alla data dell'effettivo pagamento, facendo intervenire quindi la svalutazione monetaria (n. 77). RESPONSABILIT� CIVILE. -Quale sia il fondamento della responsabilit� derivante da danni cagionati da un aeromobile militare nell'atterraggio (n. 100). SENTENZA PENALE. -Se l'assoluzione in base al decreto-legge 12 aprile 1945, n. 194, costituisca assoluzione con formula piena (n. 1). SERVIT�. -Se l'art. 125 del T.U. 11 dicembre 19.33, n. 177 5, si applichi anche alle servit� di elettrodotto costituite su beni appartenenti ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 6). SOCIETA'. -Se ad una Societ� concessionaria di ferrovie, costituita in forma di cooperativa a responsabilit� limit9.ta, si applichino le norme del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, io comma (n. 15). STRADE. -Se l'obbligo di costruire a distanza non minore di tre metri da una strada statale valga anche nel caso di ricostruzione di .~n edificio gi� costruito a distanza minore e distrutto dalla guerra (n. 4). TRATTATO DI PACE. -Quali siano le conseguenze del Trattato di Pace e dell'Accordo finanzfario italobritannico del 17 aprile 194 7, in relazione al rhnborso delle obbligazioni delle Strade ferrate maremmane emesse a Londra (n. 18). (6106510) Roma, 1950 � Istituto Poligrafico dello Stato G. C.