NNO II -N. 2 FEBBRAIO 1949 

RASSEGNA MENSILE 


DE.LL' AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLIClAZIONE DI SERVIZIO 

IL SOLVE ET REPETE DINANZI ALLA GIUNTA PROVINCIALE 
AMMINISTRATIVA (IN TEMA DI SPESE CONTIGIBILI E URGENTI) 
E DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SP'ECIALI, IN GENERE 



SOMMARIO. -1. Art. 55 della legge comunale e provinciale. -


2. Rimedi giurisdizionali sp.ettanti al debite>re. -3. Prooedura 
esattoriale: salve et repete. -4. Giudizio innanzi alla G.P.A.: 
salve et repete? -5. Teorica del salve et repete : rinvio. 6. 
L'art. 6. della legge del contenzio~e> e la distinzione fra amministrazione 
e giurisdizione. -7. La legge conooceva delle 
giurisdizioni speciali. -8. Evoluzioni posteriori e organi della 
giustizia amministrativa. -9. Carattere giurisdizionale dei 
nuovi organi. -10. Esame della quistione nel 1865. -11. Art. 4 
e particolare sua attenuazione in tema d'impC>Ste. -12. Commissioni 
per le imposte e pubblicazione dei ruoli. -13. Legge 
5 marzo 1942, art. 4. -14. Il solve et repete non va1e nei 
giudizi sui conflitti di attribuzione. -15. Ma dovrebbe valere 
in quelli sui conflitti di giurisdizione. Sentenza 16 maggio 1929 
della Cassazione. -16. Decisione 9 ottobre 1940 .della Commissione 
centrale. -17. Sentenza 16 giugno 1942 della Cassazione. 
-18. Decisione 19 febbraio 1943 del Consiglio di Stato. -19. 
Conclusioni generali. -20. Art. 55 e crediti quasi d'imposta. 21. 
Distinzione fra i due sistemi di riscossione dei crediti dello 
Stato; t. u. 14 aprile 1910, n. 639 e legge esattoriale. 
1. L'art. 55 d.el1a legge .comunale� e pil'O"'.inciale dispone 
che dl Sindaco adotta i ;pl!'ovvedimenti contingibili e 
urgenti in materia di edilit�, polizia locale e igiene, per 
motivi. di sanit� e stcul'lezza ,pubblica, e fa eseguLr.e gli 
ordill!i reJati vi a spese degli interessati, senza. iPregiudizio 
d�eJ:l'azJ01rue penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove 
il Sindaco non provveda, prorvvede il Pref'e�tto con propri.
a: ordinanza, o a mezzo di Gommis�sario. 
La nota. di tali sprese � resa �esecutoria in ogni c.aso 
dal Prefetto, udito l'�intexessato, ed � riimessa all'esattore, 
che ne fa riscossione nel1e forme e coi. privilegi fiscali, 
determinati dalla legge sulla .risooiss101nie .delle imposite 
dirette. 

Contro L provvedimenti del Sindaco e del Prefe,tto � 
ammesso .ricorso, anche peir !iJ merito, alla Giunta provinciale 
.amministrativa, in s.ede giur)1sdiz1ona1'e. 

(Quest'ultimo .comma rtrova riscontro neJl'art. 1, n. 3, 
del T. U. 26 giugno 1924, illl. 1058, sulle attribuzioni d.eJla 
Giunta provinoiale amministrativa 1n sede giurisdiziomero 
6837, serie 3a, Gli altri due commi er;ano gi� nel-. 
l'art. 104 della legge comunale e 
allegato A alla legge .20 marzo 1865, n. 
2. Il debitol'ie delle nJOte di spese con:tin,gibili e urg,enti 
ha rOOS� l'ampia tutela de1rito, dinanzi alla Giunta 
contro 1 provvedimenti d.el Sindaco e 
spetta pure l'azione giudizia:nia innanzi 
nale, e nell'art. 1, n. 4, della '.legge 1� maggiio1 1890, nu


provinciale del 1865, 
2248). 

l giudizio pri_eno, anche di meprovinc-
iale amminiistrativ.a, 
del Prefetto. Gli 
al Magistrato 

ordtruario, contro l'esattore, per tutto ci� che conce��ne 
La procedura di rJscossione. Ha infine l'azione giudizi.ari.a 
dinanzi al Magistrato ord1nario, per il risa:rcimento dei 
danu:i (dopo la decisi,one di annullamento deJla giurisdiz1o1rue 
ammini6trativa. Non prima, dato il .carattere discrezionale 
dei provvedooenti del .Sinda,co. ZANOBINI: cm�so 
�i diritto amministratlivo, 1948, II, pag. 167 e seg.; La 
giurispxud.enza ha ancora qualche inceirtezza. Conforme: 
Cassazionie 23 febbraio 1928, Comune di Barletta e Boccassm1: 
contro: Cassazione 18 .giugno 19-28, Comune di . 

�Catania �corutro Provincia di Cata�lia). 

3. L'art. 55 della 'legge comlllilaJ.e e tprovmoi.ale, riimetoondo 
all'esattove la riscossione del1e note di spe�se con
�tingibili e urgenti, colle forme e coli privilegi fiscali, 
equipara; neJ:la ~scossione il �credito in esam.e ai crediti 
ct'impo�sta. Non � questo l'uni�co credito di �enti iPUbbl'ici 
rimesso all'esattore pe,r La :ri.scoss.ione con dette forme e 
privilegi, anzi � grande il numero dei crediti non d'imposta, 
equiparati alle imposte per le forme e i privilegi 
O.ella riscossione. (Quais~ d'imposta?). 
Pex tutti qUieBti crediti non �d'imposta, ma equiparati 
1alle imposte per J.e forme e i tprivilegi deHa riscossdone, 
superato qualche dubbio iniziale, � ora pae<ificamente 
ritenuto appHcabile il pr:iJn,ci;pio, del soive et repet.e, nei 
giudizi di i01ppos,izione al1a prjOcedura esattoria1e (Cassazione, 
15 novembre 1926, Esattoria di Pozzuoli �e� Di 
Lorenzo, in tema proprio di spese COlrutingibiJi e urgenti; 
Idem, 6 ,agois.to 1935, Esattore di Genova e Soc.�An. Pesclen, 
in tema di �contiributi di assdcur.az�iom.e; Id�em, 20 
febbraio 1940, Es�attore di Napoli e Roocco, pe1r i crediti 
germani.ci trasmessi allo Stato; Idem, 26 febbraio 1942, 
Matera ed Esattoria di Siracusa, tper i contributi sindacali. 
Appello di Genova, 17 gennaio 1935, Gimosa e Venditti, 
per i contributi della le.gge infortuni; Appello di 
Bar'i, 25 febbraio 1935, UgMti e ComUJne di Biii!'~, ;per i 
contributi fognatura, eC�O.). 

4. In materia di debiti d'imposta, il contribuente ha 
l'azione .contro l'�es,attore, iPer i vizi 'e le irregolarit� 
della procedura di riscossi0JI1Je, ed ha l'azione contro 1a 
Finanza, se coniesta il deb�Ho d'imposta, o� la sua: misura. 
Ed il principio del solve et repete tvova. applicazi01ne 
nei giudizi fra il ,oorntribuente e l'esattore, concernenti 
la pr.ocedura di riscossione, come in qUJelJi fna; il 
cont:I'ibuein;te e La Finanza, concernenti l'imposta in se, 
e la misura. 


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In tema di �debi!ti quasi d'imposta, .oome quelli che ne 
occuplllILO, ugualmente il debitore ha l'azione �contro 
l'esattore, per i viz.i e le irregolarit� della procedura 
di riscossiJOllle, �ed ha l'azione contro l'Ente creditore, 
dinanzi alla Giunta provim1ci.ale amministrativa, se contesta 
il debito ie il quantum. Il prlnc1pio del so.zve� et 
1:epete trova pacificamente .a:pp�icazione iruei giudizi fra 
il debitore e l'e1:>attore, concernenti la pr�ocedrna di ri� 
SCOS:Sione. 

Si pone ora la qui�stione. se !il pritncipio sia applicabile 
pure ne.i giud'izi fra il debitore e l'Ente .c.reditore, colllcernenti 
i'l debito �e i:l quantum, dinanzi la Giunta provinciale 
amminist11a.tiva. Il parallelo coi debiti d'impost.
a. trova qui una d'il'ferein.za, che cio� questi giud~zi di 
meirito �Si svo:lgono dinanzi ad una giurisdizione spec1ale. 
Sioch� la quisiione implica quella pi� genemle, 
se il princip�io del soiive et repete, per �sua lllJatura, o 
pe�r disposizione di legge, sia limLtaro ai giudizi dinanzi 
al Magistrato ordinario e 1I11on possa trov:we .applLcazione 
dinanzi aUe giurisdizioni .spe.ciali. La quistione presenta 
poi pure. cLei suoi particolari aspetti. 

Qualche Autor1e (GIANNINI: Il rarppartG gturutico d'im� 
posva, 1n. 60, pag. 284 e nota; Istitruzioni d~ diritto tributario, 
4a edizione, n. 69, pag. 194 e oorta) iln1 tema d'im~ 
posta afferma recisamente: "Non v'� dubbio che la 
regola (del salve et repete) v1ga; so.ltanto per i giudizi 
dinanzi all'Autorit� giudiziaria ordinaria� e invoca delle 
pil'Onunz.iie. in tale SelllJS�O�. 

La quistio1rne non pu� ritene11si esaurita. Ad un approfondito 
esame, la te�si del Gi.anl1ini non sembr:a illlJ armonta, 
col nostro diritto positivo e rifi�tte le particolari 
tendenze innovatrici ed isolate �dell'autore in mater�ia. 
Le massime .di 1al�CU/l1Je� proirmnzie. sono p<Yit una frettolosa. 
generalizzazione �e aTilJ;llificazione., che. non trova riscon� 
tro nella motivazione dielle pronunzie stesise. 

5. La teorica del s.olve et rep-ete', che� qui si ;p11esuppone, 
� na;turalIT\�ente quella tradizionale, .che, premes.so H pr~mcipio 
del �divieto al Magistrato �di. revocare, modificare 
o �sospendere 'l'atto� amministrativo, vede la difficolt� 
pratici~ .di attU;M'e tale principio in materia. d'imposte, 
pone la noil'ma del solv13� -et repete come 1a; m..inioire attenuazione 
del �div~eto, come una norma, pi� che1 di Jti.mi-. 
tazio1ne. della competen.za giudiziaria, di determinazione 
d:ei confini fra i due !l)oteri, ammLI1istratJivo e giudiziario 
(i=Ucordiamo solo: MORTARA: Commentario, volume I, par:
agrafi 230 e seguenti, specie 232; Rebazione cteU' Avvocatura 
erariale per gli .anni 1926-1929, pagine 37, 67', 395 
e seguenti. Dissente dalla 1teoria triad1izionale il GIANNINI: 
Solve et repete, in � Rivista di diritto pubblioo �, wrnn10 
1936, nonch� neli. libri citati. La teorica fmm� oggietto di 
esame del Centro italiano d!i studi pe.r le sc~enze amministrative. 
V:edi � Rivista di diritto1 pubbltco � anni 1937 
e 1939. Veda;s~ ancora: Re�lazion.e dell'Avvocatura gern�erale 
dello Sl1ato, pe1" gli amni 1930-1941, volume I, pag. 198 
e segg., 399 e segg., volume II, pag. 1 �e se,guenti). 
Hiteniamo neceissario solo ricol'dare che il p'l'incipio 
del divieto al Magistrato di revocare, rmodifica;re o sospendere 
l'atto amministrativo riceve qui guell'~;plicazione 
�Che � compatibile con le circostanze � Allorch� il 
contribuente illll'Prugna i motivi della propria iscrizfone 
nel ruolo, e ottiene dal Magistrato ordina;rio la condanna 
dell'Amministrazione a rifondere il male esatto tributo, 
si dovre1bbe dire che la sentenza viene a revocare 
(o a modificare, quando l'ordine di restituzione sia !Parziale) 
l'atto amministrativo: infatti il diritto �ffeso ot


tiene rLparazione mediante un atto (la restituzione del 
denaro esatto) precisamente oppo&to a quello che fu 
cagione dell'offesa (indebita esazione), non essendovi 
altro modo per ripararlo ..... : Il singolo non pu� toglie'l'e 
esa.c.utivit� al ruolo di una imposta diretta, n'� rifiutare 
obbedienza all'ingiun~ione .di pagain�iito d'uria iill[>osta 

ind1retta. L'atto amministrativo ottiene cosi il suo ef� 
fetto: la restituzione delle so.mm.e non dovute, pi� tardi . 
ordinata ed eseguita, sebbene in sostanza sia una revoca 
di quell'atto, !l)ure dal punto di vista formale � 
la ipura e semplice riparazione del diritto subbiettivo . 
lEJso dagli effetti di esso. Il sistema dei ra:ruiorti fra gli 
organi delle differenti ftWlzioni di sowanit� � cosi rispettato 
ed al princLpio stabilito .nell'art. 4 della legge 
del !865 ottiene quell'appUcazione che �, icon l'indole 

delle .circostanze, la pi� !COlll!Patibile � ('MoRTARA: 230 
e 232). 

6. Il testo �fondamentale .� l'art. 6, capoverso, della 
legge 20 marzo 1865, allegato E. La distin~ione fra Giurisdizione 
ordinaria, e Giurisdizioni speciali ai fini dell'apiP<
li�cabilit� del soLve et repete, non � nel testo. La 
norma anzi trovasi nell'armonioso sistema di una legge 
che sottolinea una sola distinzione: quella fra Amministrazione, 
ed Autorit� amministrativa, da una !(larte, e 
Giurisd'lzione, in genere, dall'altra. 
Con l'art. �1 la legge abol� i Tribunali speciali investiti 
della Giurisdizione del icontenz,ioso amministrativo, 
devolvendo le controversie, gi� ad essi attribuite, alla 
Giurisdizione ordinaria, o all'Autorit� amministrativa, 
come dalle specificazioni de.gli articoli 2 e 3. Con l'art. 4 
limita la .competenza giurisdizionale, contro gli atti delc 
l'Autorit� amministrativa, agli effetti dell'atto, con divieto 
di revoca o di modifica. Con l'art. 5 dispone che 
l'Autorit� g1udiziari.a ap1pli.cher� gli atti amministrativi 
e i regolamenti .generali e locali conformi alle. leggi. 
Con l'art. 7 riconobbe all'Amministrazione il potere di 
disporre della propriet� p�rivata, per grave necessit� 

pubblica, e quello di procedere all'esecuzione degli atti 
eontroversi, in pendenza di un giudizio. Con l'art. 8 le 
riconobbe il potere di provvedere ,all'esecuzione " ad 
economia � .dei lavori e forniture, in pendenza del giudizio 
nei casi di urgenza; con l'art. 9, quello di negare 
esecuzione ai sequestri e alle �cessioni sul rpll'ezzo dei 
contratti in corso. 

In questo sistema organ~co di norme, �che segnano i 
.contini fra Giurisdizione e Amministrazione, trovasi 
l'art. 6, �Che in tema di controversie d'im!Poste stabilisce 
quattro p'l'inci,pi: " a) Incompetenza perpetua della Giurisdizione 
�civile ordinaria a conoscere delle questioni 
relative all'estimo 'Catastale e al riparto di quota; b) Incompetenza 
a conoscere di ogni altra questione con


lcernente le illll[loste dirette, fino a che non siano stati 
pubblicati i ruoli delle medesime; e) Regola del solve 
et repete, am;ilicabile non solo alle imposte dirette; ma 

I

anche alle indirette; d) Competenza dei Tribunali a ~ 
giudicare, in prima istanza, qualunque ne sia il valore, 
di ogni controversia in .materia d'imposte, dirette o indirette 
� (!MORTARA: ivi, n. 221). 

La legge parla di limitazione della Giurisdizione " i 
Tribunali Si limiteranno . , .... , .. � a�'art. 4, ~.. SO!_lO 
escluse dalla COiIIlpetenz1a delle Autorit� giudiziarie � ��� 
" '.J)er essere ammissibili in giudizio� all'art. 6, " non 
potr� avere effetto a1cll1Il sequestro� all'art. 9), ma, ripetiamo, 
si tratta di determinazione dei confini fra i due 

poteri, ugualmente sovrani. (Che la classi-ca teoria della 


-39


divisione dei p:oteri � conservi intatta e piena la 1>ull. 
vitalit� e la sua ragion d'essere come fondamento dei 
moderno stato di diritto � e che la Costituzione italian1;1. 
ponga detto principio � alla base dell'ordinamento fPll 
damentale della Repubblica Italiana � principio rafforzato 
anzi in .confronto allo Statuto Albertino, � stato 
illustrato in due studi pubbUcati su questa Rassegna, 
sulla Corte Costituzionale, il tPri.u:no; fasci�colo 7, 8 del 
1948, e il secondo, del Prestdente del Consiglio di Stato 
Roc:ro, sull'art. 134 della Costituzione, fasci.colo 9 del 1948). 

7. La legge del 1865 non attu� � il desiderio dottrinale 
politi�co di una giurisdizione universale ed unica� (SALANDRA: 
La giustizia amministrat.iva nei Governi liberi) 
e �conobbe anche delle giurisdizioni spe1ciali. Negli articoli 
1 a 11 parla sempre� di Giurisdizione ordinaria in 
relazione all'Autorit� amministrativa, All'art. 12 detta: 
� Non viene fatta innovazione n� alla Giurisdizione della 
Corte dei �Conti e �del Cons~glio di Stato in materia d1 
contabilit� e di pensioni, n� alle attribuzioni contenziose 
di altri �COI'[>� e .collegi derivanti da leggi speciali e diverse 
da quelle fin qui eser.citate dai Giudi.ci ordinari 
del contenziioso amministrativo�, All'art. 13 ri�corda la 
competenza perovvisoria (� fino ad ulteriori provvedimenti 
�) del Consiglio di Stato sui conflitti di attribuzione 
(se il regolamento dei conflitti di attribuzione sia 
funzione .giurisdizionale, fu 1gi� dibattuta quistione. Di 
c.i� ipi� avanti, al n. 14). E all'art. �16, infine, ricorda 
� i procedimenti x~uardanti scioglimenti di promiscuit�, 
divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, 
e quelli d� reintegra .per occupazione o illegg�ttima alienazione 
dei demam medesimi '" nelle iprovincie napoletane 
e srciliane, mantenendo tempo.raneamente le relative 
attribuziioni ai Prnfetti. 

La distinzione dell'art. 12, fra giurisdizioni sp~ciali 
vere e :prOtPrie, e pll'ovvedimenti amministrativi contenziosi, 
84JtPare ben precisa, e corre parallelamente a 
quella fondam.en,tale, �f:ra GirU.risdiz.ione ordinaria ed 
Autorit� amminisrativa. Ad ogni passo, pu� dirsi,. la 
legge distingue e contrappone, sempre e princ:i[:>almente, 
Giurisdizione, ordinaria speciale, ,ed Amministrazione 
attiva o contenziosa (ROMANO;. Principi, ecc. Ricordiamo, 
peraltro, che l'art. 12, [pell' questa parte, non � di pacifica, 
unica, interpretazione). 

8... L'aboliz.ione dei Tribunali del contenzioso aveva 
ias�ciato privi di tutela molti rapporti; onde ben presto 
si sent�. la necessit� di integrare il sistema della legge 
d~l 1865, sia per assicurare l'adempimento da parte dell'Amministrazione, 
del�'obbligo di conformarsi al giudicato 
dei Tribunali, per il .caso deciso (art. 4, cap., ), 
sia 1per dare una difesa per lo meno .contenziosa, se non 
giurisdizionale, ai rapporti lasc.iati alla tutela dei ricorsi 
an.mninistrativi (art. 3 e cap.). 

Per pri:mo si !Provvide a regolare la materia dei conflitti. 
L'art. 13 deHa legge dei 1865 ave.va conservato al 
consiglio di Stato la funzione di giudi.ce nei conflitti 
di 1,1.ttribuzioni, Hno ad ulteriori provvedimenti. Sciogliendo 
tale riserva, la legge 31 marzo 1877, n. 3761 trasfer� 
alla .corte di Cassazione .la �Competenza a risolvere 
i conflitti di attribuziioni (e defer� inoltre alla stessa 
cassazione quella sui conflitti di giurisdizione). 

Gon la legge 31 marzo 1889�, n. 5992 (T. u. 2 giugno 
\ J889, n. 6166) s'istitu� la quarta 1Sezione del Consiglio 
~ di Stato, .con comipetenza generale di legittimit�, nella 

formula, restata immutata, dei ricorsi per incompetenza, 
eccesso di potere e violazione di legge, contro atti 

o .provvedimenti di 
una Autorit� amministrativa. 
Era stata gi� creata, �con la legige 30 dicembre 1888, 
n. 5865 (T. U. 10 febbraio 11889, n. -592ll.) la Giunta !Pi'O� 
vinciale amministrativa, con funzione di tutela governativa 
sulle Amministrazioni locali (gi� affidate alla 
Deputazione provinciale). Alla Giunta provinciale amnistrativa, 
con legge 1� maggio 1890, n. 6837, serie 3a, 
venne attribuita �competenza a giudicare sui ricorsi 
contro gli atti delle Amministrazioni comunali e provinciali, 
in materia tassativamente elencate, .come giudice 
di priiffia istanza (e alla IV Sezione del Consiglio 
di Stato, quella di secondo grado). 
Venne poi la legge 7 marno 1907, n. 62, che istitu� la 
V Sezione. del .consi�glio di S<tato, per i giudizi di merito. 
Alla l'V Sezione xestarono quelli di legittimit�. 

9. Questo brevissimo cenno oca necessario, per ricordare 
che molto .si discusse �sul carattere giurisdizionale 
o semplicemente contenzioso, della IV sezione del Consiglio 
di Stato, e della Giunta provinciale amministrativa 
pri.u:na della legge del 1907, come leggesi nei trattati 
dell'eipoca. La legge del 1900 chiuse la discussione, 
definendo come giurisdizionali la IV e la V Sezione, 
allora .creata, del Consiglio di Stato (art. 5, terzo cOill�illa) 
e la Giunta provinciale amministrativa (art. 9),, attribuendo 
a.Ile loro decisioni l'efficacia diel giudi.cato e 
la possibilit� dell'impugnativa presso la .cassazione, alla 
pari �Con le de.cisioni delle altre giurisdizioni specialf 
(articoli 6 e 9). 
Oltre a questi organi fondamentali della giustizia amministrativa, 
abbiamo oggi numerosissime giurisdizioni 
speciali, amminist:t'ative o meno, tanto numerose, cb.e 
l'opportunit� di una revisione, sempre avvertita, � stata 
stabilita ora nella 1Costituzione (art. VI delle OiStPosizioni 
transitorie e fmali). 

A !Parte questo, � certo che la funzione giurisdizionale 
delle giurisdi�z~oni speciali non � obbiettivamente diversa 
da quella della giurisdizione ordinaria:. Nel �1905 
scriveva il lVIoRTARA (n. 476); � i supposti residui dell'antico 
contenzioso amministrativo, dei quali "Credevasi affatto 
precaria la sop'l!avvivenza, �divenne�ro, :contro la 
generale .previsione, pietre angolari di un nuovo imponente 
edifldo, non inferiore. ormai per importanza, di-. 
mensioni e maest� a quello della 1giurisdizione ord�-. 
naria..... .Non sono due funzioni di sovra;nit� diverse, 
che in queste due sep�arate residenze vengono .eser,citate..... 
come era nel teill[lo in cui a fianco dei giudizi 
gil..risdiz�ionali, affidati alla magistratura ordinaria, sta~ 
vano i giudizi amministrativi, riservati ad organi della 
funzione governativa nell'interesse di questa. I due complessi 
d'organiSlilli �distinti sono uniti in un vincolo di 
sostanziale uniformit� d'ufftzi; essi cooperano, secondo 
i loro speciali e rispettivi adattam�nti, ad adempiere la 
funzione sovrana della giurisdizione '" 

Ora si � fatto ancora del �ammino, e gli organi� della 
giustizia amministrativa debbono ritenersi ormai costituzionalmente 
compresi nel potere �giudiz�iario. Com'� 
stato recentemente ricordato in �questa rassegna, (nel 
citato studio: L.a Corte� Caist:itJuzioruJJle e il co.rv.fiiUo t!i attribuzione, 
n. 7 e 8, 1948) si � codi1J.cato il � principio 
della �ni.cit� del potere giurisdizionale, come .comprensivo 
oltre che dei Giudi�ci cos� detti ordinari, anche cH 
quegli organi giuriSdizionali, per i quali l'appellativo 
di speeiali non avrebbe ormai se non una giustificazione 


d�&JiJiE ll&~lliJ&iJLJ QW li&iJ~Mi~lidl&JJ

li 

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di carattere stori.co, e �Che si distinguono da quelli ordinari 
solo :perchi� esercitati da Giudici subbiettivamente 
diversi (V. da 'llltimo Corte di Cassazione, sentenza numero 
7S2-48) "� 

10. Occorre ora fermare l'esame della questione che 
ne oocupa allo stato della nostra legislazd.one, nel 1865, 
dopo la pubbU.cazione della legge sul contenzioso. 
La legge del 1865, se non si propose o non attu� il 
sistelllla della giurisdizione univelt'sale ed unica, conobbe 
per� due sole� giurisdizioni speciali stabili, quelle dell'art. 
12, il Consiglio di Stato in l!llateria di debito ;pub� 
l.JUco,' di sequestro delle temporalit�, eoo. e la Corte dei 
conti in materia di �contabilit� e ;pensioni. Regol� anohe 
una giurisdizione .speciale temporanea, all'art. 16, il 
Prefetto in materia di demani �Comunali. (Sulla natma 
della funzione del Giudtce dei confiitti di attribuzione, 
funzione attribuita dall'art. 13 provvisoriamente al Consiglio 
di Stato, pu� aversi qualcihe dubbio). 

Queste limitatissime giurisdiz�.oni speciali del 1865 non 
avevano alouna �Competenza in l!llate;ria d'im.poste. Di 
im:poste si oocupava solo la giurisdizione ordinaria. 

E' evidente che il .princiipfo del soive et repete, norma 
dei confini fra giurisdizione e amministrazione in tema 
d'imposte, poteva ri�guardare quella giurisdizione che 
si oocupava delle controversie d'imposte, la giurisdizione 
ordinaria, e non il Consiglio di .Stato, la Corte dei conti, 
il Pll'efetto ripartitore dei demani, perch� queste tre giurisdizinru 
speiciali non si occupavano d':Lmposte. 

In ipotesi, la legge del 1865, come ha attribuito la competenza 
esclusiva in materia di ;pensioni alla Corte dei 
conti, cos� poteva attribuire la materia delle ilffilPoste al 
Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, o ad altra giurisdi2lione 
speciale, i:.enz,a .che sorgesse l'opportunit� o 
la necessit� logica di 1trwdificare l'art. 6. La no1rma � 
concettualmente legata, non gi� alla Giurisdizione ordinaria, 
o a quella speciale, ma solo alla controversia 
d'imposta in sede giurisdizionale in genere, .ed � indipendente 
dalla scelta dell'organo di giurisdizione cui 
affidare la competenza in materia. 

L'istituto trova il suo ;plt'im.O fondamento nella sovranit� 
dello Stato, sovranit� che si concreta nella funzione 
amministrativa, come in quella giurisdizionale, 
come in quella .wgis1ati�v.a. Nell'iesel'cizio di tali funzioni 
i tre ;poteri sono giuridicamente autonomi e indipendenti 
l'uno dall'altro (LRANELLE'ITI: Istituzioni, 1948, n. 30, 72).' E 
una ipresunzione di legittimit� accompagna gli atti del 
potere amministrativo, alla pari degli atti degli altri 
due poteri (anche il potere legislativo oggi � soggetto al 
sindacato della Corte costituzionale). 

Lo Stato !PU� consentire al cittadino la tutela giurisdizionale 
.contro gli atti 8illlllil�nistrativi, e in tal caso 
la presunzione di legittimit� dell'atto pu� cadere solo 
di fronte alla presunzione di legitttmit� del giudicato. 
Ma fino al giudicato l'atto amministrativo resta sempre 
legittimo (salvo che l'Amministrazione stessa non rico� 
nasca di avere sbagliato, come per le tasse supp�letive). 

E.la presunzione di legittimit� dell'atto 8illlllil�nistrativo 
vale dinanzi alla Giurisdiziione. ordinaria come dinanzi 
alle Giurisdizioni 1speciali; p.erci� non � pex questa via 
che . .st possa trov.are un.a �diifferienza sostanziale f.ra 1e 
due 1giurLsdizioni, pe1r quanto riguarda il primo fondiamento 
dell'istituto del solve et rep1e�te. 

11. Una differenza sostanZliale c'era all'inizio, ed ha 
assunto poi importanza pi� rilevante, con lo sviluppo 
suc.cessivo degli organi della Giustizia aimministrativa, 
e ri�guarda la cOilllpetenza rispettiva, in relazione all'atto 
~mpugnato, limitata per'. la Giurisdizione ordinaria a 
conoscere degli effetti dell'atto, 1con divieto di revoca 
o di modifica, estesa per le Giurisdizioni speciali all'annullaJ!
Il.ento o anche alla ;revoca. 
E tpotrebbe questa differenz.a avere importanza per la 
nostra quistione, se il tprinciipo del soive et repete fosse 
ac.collil[pagnato innanzi al Magistrato ordinario da una 
letterale e sostanziale appUcaz.ione dell'art. 4 al quale 
teoricamente viene ricollegato. Allora, poich�. l'art. 4 
non vale �che p�er la Giurisdizione ordtnaria, l'istituto del 
soive et repiete, se .fosse una semtpU.ce conseguenza dell'art. 
4, e se di taLe norma richiediesse poi una lette11ale 
applicazione, non potrebbe a sua volta valere se non 
dinanzi alla Giurisdizione ordinaria. 

Ma proprio in tema di controversie �d'imp�osta scompare 
ogni differen2la sostanziale fra le pronunzie dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria e quella delle Giurisdizioni 
speciali. COllle abbiamo accennato '(al n. 50) la sentenza 
del Magistrato ordinario che riconosce il buon diritto del 
contribuente, e .condanna l'Amministrazione alla restituzione, 
non fa che re�vocare o modificare l'atto amministrativo, 
1P1erch� in questa materia per necessit� di 
cose �quella che, formalmente, � la pura e semplice 
riparazione del diritto subbiettivo leso dagli effetti dell'atto, 
s'identifica, sostanzialmente con la revoca dell'atto. 


D'altra tparte vuolsi rLcordare clle la legge sul consiglio 
di Stato del 1865 (art. 27) non prevedeva nemmeno la 
facolt� di sospensione dell'atto impugnato, facolt� introdotta 
nel 1889 (art. 33 del. T. U.) " per gravi motivi, 
con decreto motivato"� Se le controversie d'imposte diventassero 
di .competenza normale di una Giurisdizione 
Si(leoiale amministrativa, tale potest� �di sospensione dovrebbe 
essere eiimtnata. Coonunque, la cassazione ha 
di fatto ritenut.a una potest� di sospensione anche del 
Magistrato ocdinario (!Per i casi p~� gravi, !Per i casi 
cio� nei quali il fondamento dell'O!P�POSizione del contriJmente 
.ri!Sulti prtma facie, ovvero ictu oculi). 

12. Non pare ci siano, in linea generale, difficolt� logiche 
o giuridiche, per l'applicabilit� del principio del 
solVe et repete dinanzi alle Giurisdizioni �speciali cos� 
come dinanzi a quella 011dinaria, mentre le ragioni che 
giustificano l'istituto valgono [per l'una e ;per le altre. 
Difficolt� ci sono, di .carattere ;particolare, per quanto 
riguarda la Commissione per le imposte dirette e indilt'ette. 
Queste erano nate icon la legge 14 luglio 1864, 

n. 1830, sull'imposta di r.Lochez.za mobile, senz1a alcun 
carattere .giurisdizionale, ma solo .con funzioni amministrative, 
p�er l'acceTtamento dell'�lffilPosta, in concorso 
con l'agente finanziario, le Comunali (art. 20, 21, 23, 24) 
e per gli esami degli a;pp�elli dei 1contriliuenti .e del fisco, 
le jprovinciali (art. 25). L'accertamento si concludeva 
con la pubblicazione dei moli, ohe costituivano il contri�
buente' debitore della, :im[posta. .. 
Il legislatore del 1865 naturalmente ritenne .che-tutta 
la materia dell'accertamento, anteriore alla pubbli~azione 
dei ruoli, fosse di �Coonp�eten2la dell'Amministrazione, 
e pevci� stabil� l'altra. rngola dell'art. 6, che cio� 
sono escluse dalla competenz.a dell'Autorit� giudiziaria 


___,, 

tutte le questioni sulle imposte dirette, sino a che non 
abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. Coordinando 
le due regole dell'art. 6, si rileva che con la :pub� 
bUcazione dei ruoli s'iniziava la competenza .giudiziaria, 
e diventava aprpUcabile il soive et repete. 

Successivamente '(icreata, nel 1877, rpu:re la Commissione 
centrale) la natura della :f\mzioni delle Commissioni cominci� 
a delinearsi con caratteri giurisdizionali serrnpre 
pi� evidenti, ed ora � largamente predominante l'OIP'�nione 
cb.e siano vere Giurisdizioni srpeciali (Contra: 
Giannini, ed altri). 

Ma sorge la diff�lcolt� di ap1pUcare il solve et repete 
a Giurisdtzdoni 1speciali, la cui attivit� si svoJ.ge prima 
della pubblicazione dei ruoli, difficolt� di ordine logico, 
non potendosi richiede:re il pagaJIIl.etlto dell'iill[posta, 
prii�na che sia 8Jc.certata. 

Analoga difficolt� vi � per le altre Giurisdizioni speciali, 
la icui opera si svolge prima della pubblicazione 
dei ruoli, le Commissioni cens�arie, in tema d'imposta 
t'erreni (e d'iill[poste fabbricati, dopo l'attivazione del 
catasto edilizio). 

Quale sia, per le imposte indirette, il momento corrisrportdente 
a quello iche per le imposte dirette � la pubJ:
iUcazione dei ruoli non � ora facile problelIIla. Con l'ordinamento 
anteriore alla riforma del 1936, tala momento 
era quello dell'avviso di liquidazione o dell'ingiunzione, 
e allora s'iniziava la comipetenz1a giudiziaria e diventava 
applicabile il soive et rrep�te. 

13. Il 1problema � stato risoluto dalla legge 5 marzo 
1942, ri. 186, contenente p:rovvedimenti vari in mat.:iria di 
valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte 
indirette sui trasferimenti della ricchezza. ' 
Con l'art. 4 si � stabilito .che in tema di trasferimenti 
�per atti tra vivi,� dO!po la decisione della CO!ll1missione 
distrettuale, e nel termine di trenta giorni dalla data 
di notificazione, il contribuente deve pagare l'imposta di 
registro, le imposte i�potecarie e gli ac�essori dov�ti in 
base alla decisiorie, anche quando tale' decisione sia gravata 
di appello dal contribuente stesso o dall'ufficio. 

� E' improponibile il ricoil'so del contribuente alla Commissione 
�provinciale, in appello dalla clecis�onfi deHa 
Commisisone� distrettuale, se non � data la prova che 
entro il termine di ('Ui al comma precedente � stato effettuato 
il pagamento delle imposte e diritti dovuti in 
base alla de.cisione emessa in prima istanza. 

" Agli effetti del iprnsente arli�colo, la ottenuta concessione 
di dilazione facoltativa non equivale al paga. 
mento. 
� Resasi definitiva la decisione di 20 g:rado si far� 
luogo alla restituzione o alla riscossione delle imposte 

o diritti �che saranno pe1r :risultare pagati in pi� o in 
meno�. 
L'importanza del testo � cap�itale '(e non � sfug.gita 
certo al Giannini, che ricorda la legge icome una disposizione 
contraria alla sua tesi); il legislatore ha stabilito 
che il principio del solve et repete non � limitato 
alle contmve:rsie dinanzi al Magistrato ordinario, ma 
t:rova 8Jpplicazione anche dinanzi alle Giuri~dizioni srpe� 
ciali. Uni�ca limitazione i� data dal ,g:rado di certeziza 
della imposta, .g:rado di certezza, .che in tema d'iill[poste 
dirette � :raggiunto con la ipubblicazione dei ruoli (art. 6 
della legge del 1865) e in tema d'imposte indirette., ;per 
gli atti t:ra vivi, � :raggiunto con la notifi.cazione della 
decisione della Commissione dist:rettuale. 

41 

Il princ1p10 stabilito nel testo del 1942 �, cosi, m armonia 
con la legge del 1865, ed � feco11�.o di notevoli sviluppi 
(come gi� l'art. 120 del regolamento sull'imposta 
di R. M.). Fra l'acce:rtamento, che � funzione amminist:
rativa, e la fase giurisdizionale, il legislatm:e fissa un 
termine netto (pubblicazione dei ruoli, notificazione della 
decisione della Commissione distrettuale). Tale termine 
costituisce il momento iniziale \Pe!)C�IJ� \POSSa invocarsi 
il solve et. repete nell'ulteriore procedura, sia che. si 
svolga dinanzi al Magistrato ordinario, sia cb.e continui 
ancora dinanzi alle Commissioni, il cui caratte:re giurisdizionale 
. viene cosi ribadito ..(.La materia dei_ rimedi 
giurisdizionali duplici, e. dei ra'P'porti fra i.due giudizi, 
� anco:ra lontana da una \l'azionale sistemazione. Pe:r 
.altri importanti 1problemi che sorgono in fPII'Oposito, 
vedasi lo studio pubbUcato in questa Rassegna, n. 4 
dell'rup�I'ile 1948). 

14. La legge de.I �1942 ;permette cosi� un riesame� della 
quistione, con le conclusioni sopra accennate, e su questa 
base sar� age.vole valutare le pronunzie gitidizia:rie che 
si sono occupate dell'argomento. 
Premettiamo che, a parte difficolt� ;pratiche, non sarebbe 
invocabile il salve et repete nei �giudizi sui conflitti 
di attribuzione. Il regolamento di tali conflitti non 
� funzione giurisdizionale. La legge sa:rda 20 novembre 
1859, n. 3780, affidava la decisione dei conflitti al Sovrano, 
nella sua .qualit� di Capo su!p:reimo del potere �secutivo 
e dell'o:rdine giudiziario. Cost~uzione ilon illogica 
e non �ilisarmoruca. 

Nel 1865, .con le due leggi (allegati D ed E della legge 
20 marzo, n. 2248) sul Consiglio di stato ....__. art. 10 -e 
sul contenzioso -art. 16 -la materia fu affidata a 
titolo prrovvisorio, al Consiglio di Stato. La legge 31 marzo 
1877, n. 3761 la trasfer� alle Sezioni Unite. della Cassazione 
(che ebbe ipru:re quella dei conflitti di giurisdizione, 
indubbiamente di sua com[letenza organica). 

L'ovdinamento del 1877 pass� nel codice di procedura 
civile del 1942 (�che comprese nell'unico termine di difetto 
di giurisdizdone i due gene:ri di conflitti), ma prestava 
il fianco al :rilievo che la Cassazione " ,pur .cir
�Condata da prestigio altissimo, rrup,p:resentava rpur serrnpre 
uno dei ipote:ri in contesa ,, nel conflitto di attribuzione 
(.Rocco: loC'O cit.). . 

La nuova Costituz.ione, nell'ord.ine {Pi� logico "della 
legge sal'da del 18'59, ha creato un organo nuovo. al vertice 
dei tre poteri �aello stato (i giudici sono r\ominati 
per un te:rz.o da .ciascuno dei tre poteri) la Co:rte costituzionale, 
affidando a quest'ol'gan0, tra !'.altro, i conflitti 
di attribuzione tra i poteri dello Stato (vedansi i 
�Citati studi sull'art. 134 della Costituzione in ,questa Rassegna, 
n. 7, 8 del IU!glio-agosto 1948, e n. 9 del settembrre). 

Non facendo P'arte, il tnuovo organo, del potere giudizial'io 
non 1si pu� parlare dinanzi allo stesso del soive 
et repete limite stabilito nelle controYersie d'imposte 
in sede giurisdizionale. 

15. Dovrehbe invece trova:re rup[pUcazione il solv� et 
revete nei giudizi dinanzi alla iCassazion�, quale giudLC'e 
de1i �Conflitti di 1giu:risdizione, e pe~ci� non sembra 
immune da rilievi la sentenza 16 maggio 1929, iii �ausa 
Soc. Tonetti e Finanz1e (Giustizia Tributaria, 849) la cui 
massima � la seguente: � Il rkor:rere alle 1Sezibni Unite, 
a nomna della legge del 1877, per eccesso di potere, dalla 
decisione dena Commissionie: cent:rale deUe imposte dirette, 
non importa adire l'Autorit� .giud:izia:ria, di cui � 

42 


cenno nell'art. 120 del regolamento 11 luglio 1907. Quindi 

il ri,corso � ammissibile, senza �Che il contribuente sia 

tenuto al solve et reP'ete �. 

Sembra �Che oltre all'art. 120 del regolamento sull'im


posta di ricchezza mobile si sarebbe dovuto tener pre


sente l'art. 6 della legge del 1865, dove si parla di � ogni 

controversia d':irm/p�oste � e di � giudizio � in genere. Ma 

un residuo dell'antiica tendenza a considera.:re le Com


missioni p�er le imposte come @gani amministrativ~ e 

non giurisdiz1ionali, e dell'altra tendenz.a ,che vede nel 

salve et repe~e una norma di eccezione, ha indotto la 

Cassazione ad una pronunzia che la$cia perplessi, anche 

per l'altro considerando: �Se avanti i Giudici di me


rito il ,contribuente pu� far valere le sue ragioni senza 

l'osservanza del precetto del solve et repete, non � lo


gico il sostenere che avanti le Sezioni l1nite non possa 

denunz.iare p�er eccesso di potere le decisioni di quei 

Giudtci senzia ip�rima soddisfare il preteso debito d'im


posta�. 

Si potrebbero .fare numerose riserve, rma basti osser


vare che� la quistione oggi va riesaminate in relazione 

alla legge del �1942, posteriore alla sentenza in esame. 

16. A maggiori rilieivi si 1presterebbe la decisione 9 ottobre 
1940, n. 30529 della Commissione centrale: � Ai 
ricorsi amministrativi non � apipHcabile il prindpio del 
salve et repete �. '(Rivi.sta di legislazione 'fl,scale, anno 
1941, ,pagina 904). 
La pronunzia ri>corda l'art. 149 della leg�ge del registro, 
che detta solo per i igiud�izi 'innanzi al Maigistmto ordir.
ano, e l'art. 143, che disciplina i rtc'Orsi in sede mmministrativa, 
atrerma che la riforma del 1936, sostituendo 
le Commissioni amministr.ative all'Intende�nza e al Ministero, 
non ha apportato modificaZlioni sostanziali al 
sistema precedente. C'� un cenno all'art. 6 della legge 
del �Contenz.ioso, ma non ha seguito perch� la decisione 
parte dalla preme1ss'a espUdta iene le Commissioni siano 
orga:ni .amministrat.ivi e non igiurisdiziond speciali. 

Non occorre dire che, anche pel 1940, la quistione non 
risulta affatto aJPprofondita. 

17. Con sentenza 16 giugno 1942, in causa Ricevitore 
provinciale di Messina -Castelnuovo (Rivista legislazione 
'fl,scale, IP'. 733), la Cassazione ritenne: �Non � 
applicabile il principio del salve et repete ai giudizi che 
si svolgono davanti le giurisdizioni speciali, quale la 
Corte dei conti �. 
La sentenza rileva che l'art. 6 non fece menzione delle 
Giurisdizioni sp�eciali, � e in particolare, per le Giurisdizioni 
tributarie ed assimilate -Commissioni, Podest�, 
Intendente, Prefetto, Ministro -non poteva non 
ritenerle esenti dall'appUcazione del cennato precetto, 
per la manifesta incompatibilit� con le f'unzioni di accertamento 
contenzioso ad esse demandate. Lo stesso 
va detto della Corte dei conti, che istituzionalmente so~ 
praintende alla riscossione delle entrate pubbUche ed 
inoltre giudica i conti degli agenti di riscossione'" 

Il contrario si ;rm� osservare che la legge del 1865, 
non Mnosceva Giurisdizioni speciali tributarie, oltre 
alle Commissioni censuarie, le quali esaurivano la loro 
funzione' [p!l".ima della pubblicazione dei ruoli. Non sembra 
.giustificata la assimilazione fra Giurisdizioni speciali 
e p!l'oc�edimenti contenziosi (v. n. 7, sop-ra). E' degno 
di nota, comunque, che per negare l'appUcazione del 
salve et repete non ,c'� altra via che quella di negare 

o di attenuare il carattere giurisdizionale delle Giurisdiziioni 
speciali, e ridurre queste a ;procedimenti contenziosi. 
Ma questa ed analoghe osservazioni sono superate dal 
1 rilievo �che trattasi ancora di pronunzie .sulla quale 
non aveva potuto spiegare influenza la legge del 1942. 

18. Vi � stata, poi, la decisione 19 febbraio 1943 della 
V .Sezione del Consiglio di stato, in causa esattore di 
Novara Sicilia, Prefetto di Messina, Banco di Napoli 
(in � Giur. Ita. ., 1943, III, l16) � Il Consi!glio di Stato, 
in materia di ol'dinanza di vendita della cauzione degli 
esattori, ha tutti i �poteri di indagine di legittimit�, fra 
.cui il controllo sulla liquidazione sommaria del debito 
dell'esattore.. TaJ.e indagine non � preclusa dal principio 
del solve et repete (che non trova applicazlione nei ricorsi 
dinanz.i al Consiglio di .Stato) �. Abbiamo chiuso 
fra p�arentesi l'ultima parte della massima, perch~ ci 
sembra ohe non troVi alcun riscontro nella motivazione. 

Legigesi nella decisione: � La regola del salve et repete 
significa c�he, quando il fisco � munito di un titolo esecutivo, 
tntte le cont:rov�rs�1e gindiziali. sono rinviate' a 
dopo effettuato il pagamento"� Dunque nessuna distinzione 
fra Giurisdizione speciale e Giurisdizione ordinaria 
ai ifini dell'appUc�azionie diel IP'rinC'ipio, e nessuna limitazione, 
pe!l" i rtcorsi innanzi al Consiglio di Stato, come 
erroneamente si � detto nella massima. La quistione 
generale sembrerebbe esaurita, ma .in [)�articolare ;pioi 
la motivazione continua: � Ma ci� non vuol dire che 
non vi siano dei rimedi armnninistrativi, che possano 
esperimentarsi prima�. E anclie questo corrisponde perfettamente 
ai ;principi pi� sicuri, deU'unica distinzione, 
non fra Giurisdizione e Giurisdizione, ma solo fra Giurisdizione 
in genere, ed Amministraztione. 

� E connessi ai rimedi amJmitnistrativi sono i Tico.rsi 
che hanno per oggetto il controllo sulla le.gittilmit� dei 
provvedimenti ammi�ndstrativi �. 

All'esatta posizione della .quistione e alla correttezza 
dei 1P�rincip�i e del ragionamento, sembra fMcia contrasto 
poi questo ultimo considerando, per il quale� si stabilisce 
una connessione fra rimedi amministrativi e 
rtcorsi giurisdizionali .come ragione per negare le conseguenze 
della distinzione cos� felicemente rilevata. 

Pu� darsi che si tratti di una decisione di specie, in 
senso lato, o idi un caso di quelli �che la Cassazdone ritiene 
non rientrino nella regola perch� il fonda.imento 
dell'opposizione risulta prima facie, ovvero ictiu. oculi. 

19. E' opportuno ora trarre deli9 eondusioni generali 
dall'esame della. giurisrprudenza, e pi� da quello della 
legge del 1942. Nel sistema attuale del nostro diritto 
positivo non pu� parlarsi di limitazione del p:rincipio 
del salve et repete ai giudizi dinanzi al Magistrato ordinario 
e di inapplicabilit� dinanzi alle Giurisdizioni 
speciali. 
Potranno esserci dei casi d'inappiicabilit�, non in relazione 
alla qualit� dell'organo giurisdizionale (ordina,. 
rio o Sip'eciale), bens� in relazione all'altro princi1Joio 
stabilito nell'art. 6;, della pubbUcazione dei ruoli, quale 
momento iniz.iale. per l'applicazione d'ell'istituto. Le Giurisdizioni 
speciali che esplicano la loro attivit� j:�er�!a 
formazione del ruolo, o prima della pubblicazione dello 
stesso, sono da distinguersi da quelle che si occupano 
della .controversia d'imposta dopo la pubbliicazdone del 
ruolo. Dinanzi alle prime non pu� valere la regola del 


-43


soive et .repete, solo perch� non si pu� pagare un'imposta 

non ancora accertata. 

La pubblicazione del ruolo segna il momento in cui 

l'imposta ha raggiunto un certo grado di certezza, e si 

pu� .procedere alla riscossione. Ogni ulteriore ipll'OCedura 

giurisdizionale, dinanzi al Magistrato ordinario, come 

dinanzi a Giurisdiziioni spe-ciali, non pu� ;prescindere dal 

pagamento dell'imposta. ' 

L'accertamento dell'imposta si ritiene concluso con la 

pubblicazione del ruolo; �prima c'� o attivit� ammini


strativa pura, o attivit� giurisdizionale per la quale 

l'Istituto d<eI soive et repe-te npn � applicabile, perch� 

non c'� ancora l'im.posta. 

In materia d'imposte indirette, la pubbJi.cazione del 
ruolo consiste nella notifica della decisione della Commissione 
di prima istanza. Questa Commissione-esplica 
attivit� prevalentemente amministrativa, ed ha ;poteri 
di iniziativa anche in base al nuovo ordinamento (articolo 
43 T. U. 24 agosto 1877, n. 40:~1 e 31 regio decreto 
8 luglio 1937, n. 1516) in tema �'imposte dirette. Ha pure 
funzioni giurisdizionali, ma per deflniz.ione legislativa 
(della le.gge del 1942) tali funzioni hanno per iscopo la 

pubblicazione d.ei ruoio. 

In ogni altro caso in .cui si dis.cuta dall'ap�plicazione 
del soive et repete, e dinanzi a qualsiasi Giurisdizione, 
unica disamina da compiere � quella se nella specie 
siano stati prubbHcati i ruoli, se cio� l'imposta ha raggiunto 
�quel grado �i certezza per cui si pu� passare 
alla riscossione. Se si pu� passa~e alla riscossione, se 
si � passato alla riscossione, gli ulteriori rimedi giurisdizrionali 
sono prnponibili solo p�revio pagamento dell'imposta 
controversa. 

20. Tornando ma ali'art. 55 della legge comunale e 
provinciale, e ai crediti equi�p�arati alle imposte per le 
forme e i privilegi della riscossione (che ben possono 
chiamarsi, sul modello della terminologia di Gaio, crediti 
quasi d'imposta), si palesa subito la analogia con 
la p�rocedura in vigore fino al 1936 per le imposte indi. 
rette e tasse sugli affari. 

Per quella c'era una fase amministrativa di accerta


mento, e quando l'imposta aveva raggi'llllto un certo 

grado di .certezza, veniva notifl�cata l'ingiunzione (o 

l'avviso di liquidazione). 

L'ingiunzione segnava il momento iniziale per i ri


medi giurisdizionali. 

Nella materia che ne oc.cupa c'� una fase amministra


tiva, il provvedimento svoltosi con la notifica del Sin


daco, con le deduz1ioni dei ricorrenti, e chiuso col decreto 

prefettizio di visto e coll'invio all'esattore. Quest'ultimo 

atto segna il momento iniziale per il rimedio giurisdi


zionale-del ricorso alla Giunta provinciale ammini


strativa. 

Nel sistema tributario anteriore alla riforma del 1936 

c'erano i riimedi dei ricorsi all'Intendente e al Ministero, 

ammissibili; senza il pagamento dell'imposta; ma erano 

rimedi amministrativi; la Giunta � ii Tribunaie dinanzi 

al quale il debitore pu� far valere le sue ragioni, ed � 

l'unico Tribunaie competente, con giurisdizione piena 

ed esclusiva. 

Qui si deve' tener presente la distinzione tra Amministrazione 
e Giurisdizione, da una parte e la pubblica. 
zione dei ruol� dall'altra. Ma se il ricorso alla Giunta 
provinciale Mnministrativa � un ricorso giurisdizionale, 

e se nel fratte-1.lliPO la nota di spese � stata rimessa all'Esattore 
(pubblicazione del ruolo), pare sicura la conseguenza 
.che in sede giurisdizionale non si potr� discutere 
del ricorso se non �con la o, :~rvanza del precetto 
del soive et repete. 

� 21. Nel nostro diritto vi sono due sistemi di riscossione 
dei crediti dello .Stato e degli a~tl'i Ent.i pnbhli:::i, quello 
per le imposte dirette a mezzo dell'Esattore e quello 
delle entrate patrimoniali col procedimento per ingiunzione 
(di .cui nel T. U. 14 .8.!prile 1910, n. 6:ID). C'� una 
differenza importante; il sistema di riscossione delle entrate 
patrimoniali prevede il ricorso o l'opposizione dr~vanti 
al Conciliatore, al Pretore, al Tribunale, secondo 
la competenza per valore, con facolt� del Giudice a 
concedere la sospensione del procedimento anche con 
�decreto in calce al ricorso (art. 3); Il sistema di riscos. 
sione delle imposte non ammette alcuna sospensione 
(art. 66 T. U. del �1922) n� ammette azione giudizcraria 
se non " al solo effetto di ottenere il risarcimento dei 

'danni e delle S�pese � (art. 73). 

I dne sistemi hanno questa diversa struttura, in rela


zione alla diversit� dei crediti garantiti, crediti patri


moniali i primi, crediti di diritto pubblico, gli altri. 

Per i pri1mi a soive et repete non vale, rp�er gli altri � 

la regola. 

Rinviare la riscossione di un credito all'uno p1iuttosto 

che all'altro sistema importa assimilazione, equipara


zione, da quel momento, de� credito a quelli del sistema 
�a cui si � fatto richiamo, ed assimilazione ed equiparazione 
completa. 

Cos� a� esempio se la riscossione di un credito d'im


pnsta viene rtmessa ai sistema delle entrate' patrimoniali, 

ne discende che l'imposta viene equirp.arata al c:r�edito 

patrimoniale al punto �che anche il soive et repete po


trebbe diventare inapplicabile, e nel dubbio l'art. 31 del 

T. U. del 1910 stabilisce che le norme degli articoli 3 e 
5, relative alla sospensione degli atti, non sono a,ppHcabili 
in tema di tasse sugli affari. 
E se� la riscossione �di un credito .p�bbUco viene affi


data all'Esattore, .con le fomne e i pirivil�gi della legge 

fiscale, questo credito pubblico vine assimilato, da quel 

momento, alle imposte, al ;punto che l'inapplicabilit� 

del soive et repete dovrebbe essere e1spressamente sta


bilita. 

Perci� la .giurisprudenza ritiene i crediti in questi�ne 

uguali a queUi d'imrposta, �ai fini del soive et repete, nei 

giudizd di opposizione alla procedura fiscale. 

Quanto ai .giudizi di merito dinanzi alla Giunt� pro


vinciale amministrativa, poteva esservi qualche dubbio, 

flnch� era incerto il carattere giurisdizionale dell'organo, 

e finch� si riteneva che, ~nnanzi alle Giurisdizioni spe


ciali l'istituto non potesse essere applicato. Ma dopo 

. che 
la legge del 1007 ha chiarito il .carattere giurisdizionale 
della Giunta .provinciale amministrativa; ed ora 
che la legge del 1942 ha dichiarato che non sussiste un 
motivo di differenza fra giurisdizdoni e giurisdizione, 
l'art. 55 della legge comunale. e provinciale e-quipara i 
crediti in esame ai 1crediti d'imposta �a tutte le conseguenze, 
a partire dal momento in cui la nota viene rimessa 
all'Esattore, e cio� anche ai fini del�� soive et 
repete, sia nelle opposizioni alla procedura esattoriale,sia 
nei giudizi di merito dinanzi la Giunta provinciale 
amministrativa. 

CAMILLO TORO 

AVVOCATO DELLO STATO 



NOTE DI n� O T TRINA 


A. RoLI : 
Il termine di costituzione in giudizio 
dell'attore. (in cc Giur. It. �, 1948, I, 2, 527). 
S,egnaliamo della nota del Roli (relativa anche 
aid a.ltre 1queistioni, rulcune delle quaJi -come 
'quella rela1tiva ai termini di costituwone nei process
�i di opposifilone a� decreto ingiuutivo -hiamno 
gi� formato '�lggetto idi s,egnala2'ione in questa 
ste,sisa Rassegna�) la. iparle che attiene aii termini 
di .cos1tituzione nei p�rocessi di cogni~ione. 

Il quesito � il iseguente: se� la costitu2'ione dell'a.
ttore oltre hl termine a. lui assegna,to daJl'a.rticolo 
165 Oodice procedura, civile, 'ma nel termine 
assegnato al convenuto, impedisca la estinzione 
del processo, anche se dal SIUO canto il convenuto 
non si sia costituito nel termine indicato dall'articolo 
166 Oodioe ipr:ocedura, civile. 

Il Roli ris�olve la questione in modo negativo 
per ra.giO'Ili di carattere 1giuri1dico e pTa.tico insieme. 


1S'O!tto il ::primo profilo osserva che la. dis1posizione 
chiara e precisa dell'a.rt. 171, ip�rimo comma, 
~odice p�rooedur31 civHe non pu� far isol'gere dubbi 
crrca la necessit� dii. costitu2'ione nei terimini ,fissa.
ti riJsp.ettiva.mente per l'attore e per il cc:nvenuto; 
mentre a :sostegno d�etll'a opposta tesi non 
pu� valere il richiamo al ,secondo commai dello 
stesso :aiDt. 171, dettato per regola.re una ipotesi 
sostan2'ialmente diversa,, e iproo:LsaJIDenrte rper enunciare 
lie condizd.O'Ili necess0irie p�eroh� una, delle 
pa,rti possa.� coistituh~si 0!lla, p.rima, udienza, istruttoria, 
il che ha come presupposto la regolare 
costitu2'ione idell',a,ltra parte nel termine che le � 
starto assegnato, rispettivamente, dl'!Jgli artd.coli 
1'65 e 166�. 

-Da. un punto di vistai :prl'!Jtico il R. fa, rileva.re 
come legittima,mente il eo1nivenuto ;possa. disinteressairsi 
del p:rocesso qua.udo, .recatosi in Oance.1leria 
l'undricesimo giorno daUa no,ti'fica d'ella. citazione 
:per esruminare documentd. che l'aUore lm 
<lichiarato di offrire in comunicazione (art. 163 

n. 5 'e 165), constata che costui non si � costituito. 
N.� sarebbe pod. 'l.eigittiimo ammettere che un 
bel giorno lo stesso convenuto, che non ha disatteso 
alcun precetto di legge, possa vedersi notifiearta, 
Ua:J.l:t� sentenza, ,emes�sa in ,s1rn, contumacia� sol
' 

pe�rch� l'a;btore si � costituito non nel termine a 
lui assegnafo,. ma in quello assegnato aid esso 
convenuto.. 

La questfone tru.ttora ha u;n,a r1Jleva.nte impor


taJn.RJa praiticia (posto ohe nmi � dato sapere se e 

quando U dem-e'fo legis�latitvo 5 maggio 1948, nu


m1ero 483, ohe ft,a, portat10 modifiche alla materia, 

entrer�, in vigore) ; erl � stata variamente risolta. 

Co'rntro la opi.nione sost(Jlf/J/J;ta dal RoU s�tJa. la 

ol!posta affm~mazione della Corte Suprema, I Se


zione, 11 ottobre 1946 n. 1312 (in � Gilurr. It. l>, 

1947, I, 1, 193 e � Forro It. �, 1947, I, 191), wnno


ta.ta in senso favorevole dal 1SATTA, in� Giur. It. )) 

cit. La Corte Su,prema ha poggiaito il proprio as


suntlo sos1tarnzia.lmente sopra dtue argomentaR.iolflri: 

la p'l"irna fva. cwrnttere g�n.eraile e si ripolf"ta ai 

prin<Jlipi �nfMmatori del vigente Codice prooos


sualQ, nel senso ohe non po8sono oonsiderarsi 

privi di effioaci.a, quegli atti prooe.ssu.ali ohe co


munque abbiano ra,ggiur11to il loro scopo; e oo


mU!/'/;qUC deve essere tenuto fermo il vaiZore gi�u


ri�ioo di tutti quegli atti. ohe, wnohe affetti da 

qualohe 'Lvizio non es8enziale, n.on abbiano reoato 

un pr@giu,dizrio al diritto di dtifesa spettante al


~'a,ltr;a P_arte. Ed 111na precisa� disposizione legi


slatwa vn que,sfo� sen.so la 8ent1enza �n esame ha 

r'�ml/)enu1to1 neiWarrt. 307 Oodfoe prooed'Ura oivile opv. 

La seoolJUi,a airgomienta1�one si ba,sa, sulla non 
perentoriet� dm term,ini dti oositituzione -tali 
no:i ~~hmrati espress,a,m,ente -in omaggi.o al 
'[Yr1in.mpio ;fts�s,ato daWart. 15�2 Oodioe -prooodwra 
civile; n� in oontrari.o potrebbe,si fair valere l'air-r1omen.
to deswnto dalla estin~one del -prooesso) 
corrunM1riata dall' airt. 171 OodtiJoe prrooedurra oitvile, 
giaooh� �n materia di perentovrfot� o meno di termini 
'U!Yllioa norma regolatriae � qu.elia dei~l'arrt.i.colo 
152 gi� oitato. 

Il Batta, oome si � detto, a;n.notla in 8enso f(J,l/)orevole 
taile sentmiza, pwr rioO'f/,O'SOe'YtiLo non del 
twtto, e8atta la plf'ilrn;.a arigolmentaizione ed il rioh�arrvo 
all'artl. 307 (e qui oi sia permesso <]};, rilevarre 
che spesso 8i fa un abuso -piuttosto che un 
�uso -del prinaf.ptio di OO'fl,siderair vaUdi quegli 
atti vhe abbiano comimqtte raggiunto lo scopo: 
'tr_O'f!PO spe880, si diltnenUoa ilnfa,tti ohe tale prinmpi.
o non puo andarre ta!Y/J.to oiltrre da porre nel/, 
nulla i diritti> quesi,f>i ,ao,zz.e altre pa;rti : e nella 
&[JQ<YiJe � suffi1cientei ril�vwre1 oom.e ii oo'f/,(/)enavto 
<Wrebbe orma<i, acquisito il diritto a�C<�, declaratoria 
di esttinziione diel prooesso -ove i ter'rnini dli-oo~ 
stituli,zio'ffl,e d,,elle parti s1wn da oolflrsid'erarre dis1gi;i1!Yl,tamente 
~ per negwre1 qualNiro8i va.lore aJTJla pri!mt:i 
argo'1'1'1R'ntazion.e addotta dalla a. S.). . 



-45


Il SaMa, inoUtf"e, respinge qttel-la, dis�tamione 
fra terrnini p~rentori. e oomrninatoria espressa di 
estinzione, che za sen~'ema ha rivenuto di forrnulare; 
e ci� peroh� i dtue concetU 8i �dentifioano 
neoossariamente, legaU oor'fn.e so1io da una assolU
�ta inscindibilit�. 

Resta, peroi�, seoo%do il S. soltanto una intui 
zione {c1he, per vero, � anohe assaii difficile scorgere) 
ohe �la O. s. avrebbe avuto: nel senso ohe 
l'art. 171 plf'evtULe vn es01rne, agf/}i effetti d�ella, estinZ"
ione de1l prooesso, urn termine ttni.ao, anzich� i 
termrini d�:1tin.ti previsU dagli arrtiooli 165 e 166 
per l'a.t:t1011e e� pelf' il c1ornivenuto, oon la OO'i'/;segtwn~a 
che la est�naio'i'/;e � sompre impe�dita puroh� l'attore 
si costit�uisoo nel termine assegnato al conven1uto, 
anohe se oo�sttti non provvede alla costitii.
zio'i'/;e. 

L'argornento � fostua:tmien.t-e il sey�1wnte: cc Il 
prooessio si estingite solo quando entfrarm;be le parti 
non s-�i oostituisoono. 8e wna sola si oostitui.soe ne~ 
ter.mine, l'aUra puo c�ostit'ltirsi fono alla plf'iirna 
itdiew;a. Ora que�st' u11u1, che s�i costiftttisoe nel terrmine 
pu� es�sere il coVflll)enu,t:o, com/ � pa.cifico. Ma 
se p!U� essere il con-Pentito ci� si;gn.ifica ohe� dopo 
la soadencz;a infNUuosa del termin.e di co.s�tit!U,zio
�ne� dcll'attoq�e il prroof31sso no'/'/; s�i � estinto; e s�e 
non si � estr�nto v�uol dd!re olw i'atitiolf"e pu� svo�lgere 
utUmente la sua attivit� prooessuale, e� in 
primo tuogo prnvv�@dere alla s�ua 001s�tituzio%e �. 

Il S. infilfhe ritiene clve, i�n oontrasto ooo quesita 
interpretazione no'/'/; potrrebbesi far valere ~l oapoverso 
dello stf31sso art. 171: da un iato peroh� la 
oomrnvinatoria di estinz�ione � contenuta nel prl!mo 
oomma; e non anohe nel seoondo; e poi perc�li� 
si tra,tta di drisoipUn(Jfl"e �una situazione a11u;1n1ru1,le : 
qiteU!a della oos,trit�u�~�ione alla prima u1dJien.za, che 
pu� aversi soltanto quando� l'wUra parte si sia 
ooist-it1U.ita ne�l termine ail essa as�se1gnatoi. 

La tesi affermata dalla (J(J!Ss~on.e oon la sen


Verrt�}a s1Urriferita e dal Satta � stata seg'lllita dwUa 

Oorte dri Appello di Bo�logna (2 gennOlio 1948, Tani 

oontro Saooheiria Rav�ennate, in cc Foro Padano �, 

1948, I, 542) f31 dalla Corte di Appello dii Fireooe 

(sentent?;ia� 16 a.prile 1943, Nenoitni oontro Oroochi, 

confermata; dalla G. S. con la sentenza surriferita, 

e ancora 7 ottobre 1947, Soc. Botto contro Fisti, 

in � Mon. Trib. �, 1948, 49, n. 109, e ord. 6 dicem


bre 1948, � Foro Pad.. �, 1949, II, 1, n. 5, Trib. 

Verona 28 giugno 1948, in� Mon. Trib.� 1949" 61, 

n. 176); ed in dottrina, dal Barbareschi, in 
cc Giur lt. �, 1948, I, 2, 595, n. 1: e tutti si rifanno, 
congiuntamente all'e ria,gioni addotte e dalla. 
O. S. e da�l Satita. Occorre anche aggiungerei che 
in. pre.cedenza. �~l Tribunale di Bologna, con ordi� 
nanza 9 rruJ!rzo 1943 (Soc. An. Immobiliare oontro 
Ditta Fooherini, in cc Foro lt. >>, 1943, I, 476) 
aveva sostanztialmente espresso la stessa opinione. 
Pf!1raltro la oppos�ta tesi � seguit(J) dalla prevalente 
dottrina e giurisprud.enza, e sembra de jure 
condito la pi� aderente ai testi legislativi. 

Gi� �z�e argomentazioni addotte dalla Oa-ssazione 
nella s�entert<Za n. 1312 del 194() 80no .~ta.te confutiate 
dal Satta; e la confutazi.one apparo tanto pi� 
obbie�ttiva, in q1ianto U S. fa wde8'�One al risulta.
to oui perviene la, smiten2n; tali critiche notb � 

qu�i il caso di ripetere, e baster� ric'hia,mare quanto� 
si � gi� aggi1Unfo. in ordine a.Ua inoonsistenz-a 
del prr{rmo� Mgormento sitl qua�le la O. S. ha ritenuto 
di poter fondare il proprio <J;$sr1.mto. 

Resta l'argorniento ad<totto dal Satta: l'art. 171, 
primo 001rruma., si riferisoe ad u�n t.errnine �unico, 
che sMebbe poi quello asseglfhato al conve'YllU:to; 
term-irw de�l qua�le possono av�valer8i entrambe lu 
parti. 

Invero n.on sembra. poss�ibile con.siderarfl il 
primo oomma deill'art. 171 arviilso da tutto iil 8istema 
ptf"oces�suale. : ohe plf'evede sempre un d()pvio 
termine per la oostit�uzi01ie delle parti. Tale doppio 
termine � previsto per il ca.so norni,ale (artiooU 
165 e 166) e p�er il ca,.s�o OlnOrma�le (art. 171, 
�ttJoondo oomma) di oostitiuzione alla prirna �udi-enza, 
(J,{11'U)'nis�sibile solta.ntio ,qe1 l'altra, parte 8i sia 
costituita neD termine a.d essa assegnato f1ion si 
cormrprewde1 b1ene perch�, se1oond'J U Natta�, alla 
pMola cc assegnatole >> non s�i doi"rebbe dare a.lc11n 
significato); e non sa;rebb� invece previsto per il 
oaso di estinzione, d>VsC'iplina,to dal prima comma 
dell'art. l,71; laddove il coordinamrm.to delle t'arie 
diJsposiziom deve indurre a' rit�enere che, anohe 
in ques1to C'(J)SO, si sia vol1U�to intendere che 8i tratti 
di un doppio tf31rmine. E anc�he dal punto di 'trista 
lettera.le ci sembra ohe la esprl:ss�ione cc nei termin4, 
sta.biliti �, riferita al soggetto della Jllf'Oposkio71;
e � nessuna delle parti�, 1.t8afa, al plu.ralc,, 
debba� Vndrurre a ritenere che si stu. avuto riguardo 
al doppfio. termine fissat'O 8ia per fattore che per 
il oonvenruto. 

D'altro c01nto, mentre non � affa.tto aberrante 
ohe la o.ostitu~orne di u.na 1lelle parti f.ia cons~
erata oome condizione per il soryere di quella 
t'ale situazione giwridic'(J, plf'oMs�sua�le per c�ui U 
prooesso� passa dalla statioa alla, dinarrtic(i, s� ohe 
se l'attore non si coistitrwiisoe nel termine a ltti 
asegnato l�a sit~ione plf'Ocessua.ze � atfl,cora sub 
co:nc1icione, rma solt01n.to il CO'i'/;'/)en,u.to ha 1;rmai il 
potere, costituendosi in. term.ine, di realizzare 
quella determinata situaziorne pll"ooessua�le di c11i.i 
8i � detto,� oooorrre altreis� oon.si�-erare ohe, come 
si � visto, i tiermtitni di oois�tituzione sono� da ritener 
perentori. Se inveoe si segue l'opposta opinionG 
si viene a oonol'IJ){fJere cihe urn solo termine � perenPorio, 
q�uello ,assegnato al convenuto (e di cui, potrebbe 
avva�lelf'si wn.ohe l'atitorf31), mentre quello assegnato 
all'a-ttore d.iventa !Un termine ordinat1orfo, 
e pratiowmente iteil tutto inutile. 

Infilfhe si devie 01sser�vare ohe la ragione del dop


pio termine sem1bra stare in ci� : ohe i;l OO'f//Vernu.to 

ha un termine pil� lurngo dell'attore a s!Ua dispo


s~one proprio per avere modo dri prendere �n 

e100r,me la doc1U-mentazione s1tUa quale l'a.ttore basa 

la stila dormand�a; ma se oo,stui pu-� in ogni ciaso, 

e sol ohe lo voglia, costituirsi ne1l termirne asse


gnatio al oonventt�fo, a questi vien preclusa. i!U 

mo�do assoluto la possibilit� di oosti1tu11,1rsi .rn. ter


m�ine; dovrebbe oio� diventar per luri norm(J)�De la ._ 

costituzione, prevista Vn via del tutto anormale, 

aUa pri�ma wdien.za : ed an~, a voler &ssere oon


segue'fl;Z-ia.ti, bi;so;gn.erebbe dire che tale tardiva 

00Rtit1U~one non � ammissibile, non essendosi par


te attirioe costituita nel termine assegnatole!... 

m:c:cw :CWM.. 


-46


Del resto ohe l(J; opvoo'ta te.B'i affermata dalla 
pi;�. 'QOUe riohiarmata s�ente~a n. 1312 del 1946 e 
da�l Satta sfa, giuridioamente fondata su fragili 
arg�oim.enti si pu� dedurrre anoh,e d'ari oont�ln/tl<i riohiarmi 
ohe lo� s�tewso Satt{Li) in mlllnOO!fl<ZU d.'aitro) 
� indoUo a fare ailia � umana interpretaZ!iorne del 
diritto�. 

Oo1me si � gi� rilevato la tesi qui sos�tetniUiba) in 
oorntras1tJ.o OO'fb la sentenoo, Oas�sazione 11 otto�bre 
1946, n. 13.12, e ool Batta) � ws�8olfu.taxmente prevalente 
sia in dottrina ohe. in giuri;8pr1JJ!],enoo,. 

Fra le 8ern,tenoo e gli a/utolf'i ohe si: sono ex p.rofosso 
oroaupat'i .<];ella questione si vedano: BosIDLLI) 
in � Riv. Dir. Proo. �, 1948, I, 42 e seguenti j 
ANDRIOLIJ in � F\oro Jt.. �, 1:943, I, 476 e 1947, I, 
191, in <tue note oontrwrie rispettivarm�ente alle 
c.Uate orrdinanze ifol Tribunale di Boi"f)o�gna 6 marzo 
19eb3 e C'as8azione 11 o.ttobre 1946; Olf'd'ef!nan~:a del 
Trib�u;nale� di Asti. 21 aprile 1:943, in � Poro It. �, 
1943, I, 797; Tribunale di Roma 17 marzo 1947, 
in � Mon. Trib. �, 1947, 1:69 n. 319, oon ivi nota 
favorrevolei del 0ASSOLAj Tribunale di Bologna 10 
maggio 1947, voi 276) n. 536; 'l'ribuma1le di Bo1logri,
a) 26 luglio 1947, in Ten� 1947, 489, oa ivi nota 
favore�vole di ANCONA j ordinarnza d,el 'J'ribunale di 
Gerwv�a) 26 gennaio 1:948, in � Temi�, 1948, 446; 
Tribunale d~ Livorno 13 febbraio 1948, in � Giur. 
It. �, 1948, I, 2, 528; Appe:nno di Bo1fogna 10 mag


g1,o 19"17, �i � Foro Padwno �, 1948, I, 452, CO!fl, ivi 
nota favorevole 4el l>IDNTI; Appello ai Torino e 
di Genova) in �Foro Poo. �, 1947, 236 e 402, ri 
s�pf31tltivaimentej Tr�b1tnale di Pav�ia 9 mar1<,10 194."8, 
in � Temi �, 1948, 5�62; TriAb. La Spezia 31 gennaio 
1949, in � Mon. 'l'ri.b. �, 1949, 61 n. 177. Si 
veda inoltre) in linea generale) il. RIDENTI: Diritto 
processuale civile, vol. I) n. 107. 

I 'fli/iJne � da rilevare oome neppure la giurisprudet~
a del Supremo Collegio� sia pooifeoa al riguardo 
j infatti OO'fb sentenza 21 gennaio 1946, n.. 54, 
(irn � Giur. It. �, 1947, I, 154) e n. 55 (inedt�!ta') 'lJa 
III Sezione della C. E.) oonf&r'lnando due senteme 
della Oorte dii appf31llo di. If-orna) afferm� ohe la 
oo�stitu~ione dell'attore nel termrirne� a8S'.(31gnato a.Z 
conve1"'Uto non salva il process�o dalla, e8tiinzione 
quando il oorvvenuto a 8Ua volta rl!Ol/'I; si sia 001st.i. 
tuito teimpestiva1mentej e <Itlla pqt.bbl'/Ji;C'<JM7io'fbe d'e'lla 
8ent~a segue 'lllna favo�re"?ole nota reda.zionale. 

Inoltre suooessivamente tale1 prin<Jli,pio � s�tato 
ribadito dalla s~e,ssa I I I Sezione con la sentenza 
19 agos1t10 1948, n. 1521 (in-<< Sirnossi gi'lwr. �, fascioo,
io 635, pa�g. 18, atrt. 171 del Godioe procedlU!ra 
oivile), a omiferrma della ai.tata s6'J'l,tenza 10 maggio 
1947 Mlla Corte bologne8e) oos� motirvatndo: 

�La quegtione si � presootata pi;� volte al giudizio 
deflif!ai Co�rte Suprema) oM ha sem�prre ritw,ru,to 
la nega�tifva.) se .si eooe�t:tna una sola dreioisione) ohe 
oolf/;,oerneva) peraz.tro) u.n oaso partioo�lare) e ohe � 
stata ()onfu.tata dalla Corte di Bologna oo'fb esauriente 
motivazione. Il legis�tatore) invero) fis1s�a,) oon 
gli artiAooU 165 e 166 Codice proieedttra oivile) due 
termini distritnti per l(J} ooi8tiJtYUtR,>�one delle parti) uno 
per l'attolf'e e uin-0 per il OOIJVl)enurfJ.o) e) pori) al1Yartioolo 
171 detto God'i"oe) <Uspone ohe1 se nessuna d1J 
esse si 001stituisoe nf31i termini s�tabiUti) il prooos1s�o 

si e8tim.gue. Ora) se due sono� i t1ermini e se nel 
seoorn.do artioolo si U8�a il plurale) non pu� ritenersi 
s�ttperftua tuitt.o ci�) oome a,ooodrebbe se bas1tlasi>
1e, a .'ialvarre dall)est�in.zion{3... qhe an<)M l'attore 
potesse oostit1tirs1i nel terrnrirne� del oonven.u.to) 
q�ualf/;,do questi � re~rtato oonturmaoe. Ta((l,to� 'Ca.leva 
di.sporrre u.n 8olo termirne per tutti e d!ue. E' vero 
ohe il; oapov. deU'art. 171 soggiung�e ooirne'J se una 
d.elle parti si � eostituita nel termine assegnatole) 
l'aitra pu� 001stituilrsi su-oces8iJvamente fino alla 
prvma udienza da-vanti a�l girudioe i8tr;.,ttore) ma 
oi�) oome ri8u,lta daUa esplicita lettera della norma) 
vale sofo q�uando una parrte sriia s�tata atti-va 
e siasi costituita.. Insomrm1a il �"fJeigi,slatore presume 

ohe) quarnido nessuna delle parti 8ia aittvva) il 1iroC(
J1sso non le interessi pi�) e) allor�a) ne ganci.8cie 
l'estinMlwj ma quando una sola � attiva e si 
oosti.tu1~we) quindii) ne�l termirn�e) vuole corn1wntlre 
la dife.s�a dell'altra pall"te) anohe tarrdiva. In que.sta 
s�e�c1onda ipotesi il prooesso � in atto e in �cita e 
i>'i pu� allora, inidrttlgere per prov'Ooare iW contraddittorio) 
e perci� un pri�� facile� e c1ompleto ac1cQr'tam1entlo. 
df31lla verit�. Si&no i f)ermini perentori di 
oostrilti1',ziorne o m�eno) non interessa) da�l momento 
cih,e i1,na speciale satJWior1,e viene oormwinata dalla 
legge nel oaso n.on siano os�8ervati da alcuna. delle 
parti. N � p!U� invocl(J/f'si la sanatoria< deW estinz�ione 
di, (fttvi, wll'art. 30r7 a ca.si vn eSt.~'o non oontermplati) 
peroh�) eBsendo queste oooezio'fbi oontrarie al sistema 
generale deU' esrtinzione del prrooe.'!'so) si wpp'fJVoherebbe) 
per a,nalogia., wna norma, el1;e ha una 
partioolare ra,gione) quella oio�) d-i r~8petltare '/J/n 
fatto oomip�tto dal gi.tidioe (pron11//'/$�Ja <ti una sentenza) 
esecitzione di un,'olf'ditnanza i8truttoria). 
Senza poi �dire che non potrebbe mai ritenersi fJ!IW,,log:
o il oaso dJella ta,rdiva oosUfutzionee in griud~o 
di una parte e quello� d�eDla proWU!fl,~ di una se:n.tenza 
o dJeU)esq:>letl(Llmento di un me1<,~o istruttorio') 
poi�� l)uno � attivit� di� parrte) l'aUro� di giudioe) 
fu.no � oamiparizione) l'aUro � prO!V'IJed�mento de:ll'autor~
tl�) oft,e Cl()'fbValiAdl(J, atti nu�PlJi) 1,n. quant.o la, 
volont� deUie parti, si � manlife�stata oointrraria alla 
e8tinzione1 �. 

Ce n'� abbaistMU<Ja) ci se<rnbra) peroh� sulla que-stione 
si pron.uncino le Sezioni Unite) a sen8i d'e.Z 
seooindo oom1ma dell'art. 374 Codioe prooedur<J; cri-
1.J-ile) onde aver'f31 uma diretUma, p<reoi8a ed;. wwirvooo 
in queisPione oos� delicata ed importwnte. (N. G.). 

A. 
MONTEL: Se l'art. 1156 Codice civile trovi 
applicazione ai soli mobili (autoveicoli) effettivamente 
registrati od anche a quelli soggetti a registrazione, 
ma che non sono stati iscritti. (in 
<e Sinossi Giuridica�, fase. 636, 31, art. 1156 
codice civile). 
La, dispo1sizione dell'art. 1156 .QQdioo civile, se 
� valsa a dirimere ta.lune c001trover1sie insoi;te ,sorff= 
to lo impe1rio del vecchio codice dopo l'entrata :4t 
vigore del1e 1eggi che porta;vano l'obbligo di iscri� 
zione di taluni heni mobili su pubblici registri 

(na;vi, aeroan:ohili, autoveicoli), non ha� del tutto 
chiarita fa situafilone. 


7 %%#&7F H 7 %%#&7F H 
-47


In pa.rtico!lare a.perta. � oggi la, 1disputa su questo 
punto �SpeciJico: se la dispos;i,z.iooe dell'articolo 
1156 00tdioe civile si a;pplicb.i soltanto ai beni 
effettitvamente isO'i'itti o se ~u.vec.e la sua. sfera di 
rupipJica,,.,ione si e.stenda. fino a i�icomprendere. tutti 
i beni che wppa.i~tenig;oLno a, quelle dete:rmin:aite ca.tegorie; 
inclipenllentemente. dalla. lo:ro 1scri2'ione 
nei pu�blici registri. 

Il .M., premesso eh.e la giuris[p�rullenza, si � pronunciata 
1l1ecisamente nel :p['imo selllso, confuta la 
opinione espressa drul PRATIS (in � A.rch. R:iicerche 
Giuridiche>>, 1947, 720), 1seconido il �quale. la disciplina 
dell'a�rt. 1151> Oodice dvile si ruprplica anche 

a.i beni a.busiva.m,ente non registra,ti, in virt� del 
prin.cipio della obbligato!r:iet� llella regiist~orre, 
che viene co.si aJll. a,.s.s.umer�e ooira;ttere fo.1~male e sosrtanzfale 
ad un te.i;po. (UguaJe pr:i,ncipio, s�econdo 
il Pra,tis, deve app.UcaLt.�;sj, iJ:l<er quei beni -11uJ;.o 
veicoli -che per ri.gua.rdo alle pe1�.sooe o aJl'ente 
pirotPrietario s0010 esenti dalla iSJCr;i'Aione sui pubblici 
reg:iistri). 
Mentre il cPratis, .per sostenere la sua. tesi si 
rif� aid. uu p.rincipio di 01,dine generale, secondo il 
quale 'Si � voluto sottm.ue una intera categoria 
di �beni al regime �delle cose mobili, in vista di, u.na 
esigenza. di ordine pubbltco e di interesse genera.le ; 
il .Monrtel osseriva in contrario che lai lettera del1'
a.rt. 1156 non coTusente .:u,na siffatta :i,nteripreta.zioille, 
parlallldo di beni is1(Jlf"iU,i, con riferimento 
quindi alla. isicrWione rU fatto. In questi sensi � 
anche fa Relazione aJ. Codice (ill. 1096; �Prima 
lle11a iscrizione le na1vi, gli aieromobili e gli autoveicoli 
devmw considerrursi soggetti a tu.tite le norme 
relative ai beni mobili, e co1111unque sottratti 
alle rego1e s1peciali, ohe souo dettate. pei� i beni 
iscritti in pubblici .registri>>. 

1Se 1ia �lscri,zione iC'i�, trova. apipl:i,cazi0010 l'a.rtioolo 
1156 Codice civile; in caso contrario (e la 
osservazione vale, .secondo il M., a. mruggior ragione 
p.er quei beni che sono !peli.' 1�gge sottra;bt;i 
a.Ua iscrizione, com,e :i beni dcl Oorpo dijploma.tioo, 
delle Amministrazioni starali, ecc.) rdiPrenJd�e pieno 
vigOil'e il princ]pio .seconido cui il :po�ssesso va,1.e titolo. 


La tesi de1i Mi., aderen.te aij:'a 'le1ttera de;Zla leigi!Je, 
� condivi,'fa daUa prevalern,.te dottrirna: cfr. in, propo8i.
to OTT.EJLW: Gli autoveicoli e il nuovo libro 
della, pro~wiet�, iln � Ra,ss. giur. cifre. �, 1941, 542�; 
0HmRCHI : . L'og1getto della usucaipione nel nuovo 
Codice civile, in, � I�iv~ Dir. Cvv. �, 1941, 440; G1sc1: 
L'identit� ogigett~va. e soggetti'Va, dello autove:
iicolo, � IX, in � Rass. g'iAtr. oi�ro. �, 1948, 206; 
D'AMELIO: Commento al codice civile, Libro deilla 
p(f'O'[Jlf'iet�, [Jag. 279, pur co<n quia~ohe ri8erva, e in.fii-
ne lo s1teiss10, MoNTEJL : Lia 1disc1plina; del possesso 
nel Codice civile, n. 81 in fi<ne, pag. 126-127; e La 

disciplina dell'usucapione nel Codice civi1e, in 
�Smossi giwr. �, faso. 587, nn. 10-12, pag. 23. 

In gi1trV.~plf'i~den.za neg'li. stessi sens1J si sono' pronunoia.
ti: Trib. Verb.a;n,ia 2 aplf'ile 1947, in � Rass. 
Giur. Circ. Strarl. �, 1947, 844, n. 40 (con rig.uwrd-0 

a.d autoveicoli mU~ta;ri); Trib. di Torino 10 g:<Jn� 
naiiO 1948, in � JJ'orro Jt. �, 1948, I, 242; e Gort:e 
A.ppeUo 'l'orino 13 f<'"b.brai.o 1948, Ma~ 0011i,tro 
Soc. JJ'iat e Koe,lliker, �nedita�; corntro, con affermazione 
i.n.oidentale: 'l'rib'Ulfl,(J;T,e ,di Romu,.18 gennaio 
1948, Arn�brosini oo,ntro Mirni1:>'tero D'ifrua Aermimutri<
ca, itnedita. 
Siffatta interpretazione pu� lasciwr perpW8'si: 
e31;a1 8i riaUaocia al!,a. letterra deUa norma, ma non 
pare ne penetri Z.O spiritio, ohe se1m,bra st'olre 1in ci� : 
ohe, proprio 00111'116 so8tiene il Prat.is, si � voiluto 
1<ottrrarre una ilntera cate�gm�f,a, di �ewi al regime 
goo.era.fo M'i b<trlli mobili, alrneno per quarnto rigi~
arda il pri!noipfo che iifJ possesso va�le titolo; e 
ci� (Per la particolare natura di questi belflli, i. quali 
possion�o formare oggetto dti pa;r.trioolairi rapporti 
giu,ridici, che rnal si conoiliano con la ora cita:ta 
norrrM11 valida per'. i �,en~ mobili in ge.nerale. 

M(]; quel ohe qui preme meUere in pa;rticoloffe 
ri.ievo � olbc, qualutnq'u.e sia la solu.~ione ooe 1si voglia 
adot.tare sw~la base dell'wrt. 1156 Oodice civile, 
qu{:}i pa:rtioo'lari beni niobjli di prrorprieit� dello 
-f3t�(J;to, [YUr se dli fatt,o non is�(Jlf"itlt~ nei pUibbUoi 
regis�tri, non sooo soggetti oorto al'la1 di81<Yiplilna gefi.
errale fi.b'Sa,ta degU artiooti 115a e segg. Oodi.oe 
civil.e, quando si tratti, booilnte�so, dii beni faoeinti 
pa'rte del pa;t'rimonio in.disponibile. 

� In questa sede .'li vuol presoilndere dalle nonne 
di "/Jeg1gi speciaU ohe hawno regolato la materia 
in ques�to dopoguerra� (SU� di OlW si ooda, queista 
Rassegna, 1948, fase. 11-12, pag. 25), e faire qualche 
breve rio/IJ�l!mo alle 1io:rme ordi.narie del Ood.
ioe� oivile. 

I beni del p'fJ-trimorllio indisponibile, infatti, 
_, e ohe rU queis�to facciano parte le navi, gli 
aerorrwbili e gli autoveiooli dello Stato non appwre 
du.bMo., peroh� es'B'i o rientrano. in una delle 
oategorie speoifioa;miente �ndrioote nel seoondo 
oorrrvma dell'art. 826 Codice <fovile, o� fanno parte 
ct.ei beni � d0estinati a wn '[YU-bblioo ser~o � (artioolo 
82,6, �u.zt~mo� c<xm1rru1,) -� novn po1Ssovno essere 
sottratti alla� 1Joro desti'lU1$lone, se non nei modi 
stabiliti dalle leggi ohe ti riiguardano� � (art. 828, 
opv., Godi.oe arilvile). 

Si oonstitU/�i&o.e, cio�, fra i,l bene e la des�tina-. 

zione wn vinculum juris ohe pu� venir men-0 s,oz


t(Jjf�,.to attraverso 1.t1na mwnrifesta.ziovne d'i vololfl;t� 

della Pub�blioa Ammini8trra.z�ione, da e'strinse-qarre 

�n nwd�i particolari e con t'01:1servanza dri deter


1winate forme. 

AppUioarc a questi beni il princ�ipio ohe-il � po18


ses�s�o, vale titolo ��significa no11i solta;n,to snatu


rare quella ohe � la condizione girwrid/i,,oa del bene, 

lega�ta ad 'Un atto vo.litfoo� della Pu.b,blioa Arm.mi


n.istrra~ovne, ma a;nohe contraddire alla es�pressa 

norma dell'wrt. 828 opv�. Codice oi-vi"le, svuo�tan.


dola dri pratic'O c�o,ntenru.to. 

Risponde quindi alla natitra giitri<Uca dri. q�ueisti 
beni. la inapplioa1bilit� nei ioro oonfrooU <kgl� 
artiooli 1153 e s�egg., a;nohe se __. oorme p!U� esser 
dJubbio -doves1s1e esclu<tersi il riferilmento (];ll'wrt. 
1156 GodiJoe cWiile (N. G.). 



p ffiibi&&JU&i&ii ?&fil&&::: Wi= *MfWF M4 ~F77Jif4UM1f fPBWl 

,_ 48 


.A;Lno M. S.ANDULL! : . Obblighi dello Stato e obblighi 
dell'assicuratore. in materia di danni di guerra. 

��ssicurazior!i�, 1948, I, 227. 

P1-elIIlette il S. un cenno sulle ra.g:i:oni etiche e 
socia.U che giustifica.no' l'intervento dello ,stato 
per il ristoro dei danni di guerra : ragioni che, in 
applicazione del principio di solj.dariet�, stanno 
in ci�, che gli effetti pregiudizievoli della guerra 
vengano ripartiti fra tutti i cittadini. 

Oerto l'OP'trilnuum sarebbe il ristoro tota.le del 
�a,n:qo; ma la stes,sa irn,IIIlane violenza, distruggitrice 
'della 1guerra, ~n:upedis:ce la, p:iena reintegra�zione 
; .onde la. legislazione sui darmi di gue:rra 
tende neces1s�a,rfame:nte a delimitare i danni indennizizabili 
e l'entit� dell':i;ndenuizzo�; e questo aippun.
to, 1pi� che l'a,ffemnaziioue del pri.nieipio della. 
indenniwibilit� de�l danno, da ritene11si :iimmaneait1e, 
� lo1!Scopo della leigislaiZii.one sui, da.nni di guerra. 
(Di .sfuggita pu� riJevarsi come, ,in conformit� di 
questa concez,i,oue �lippunto il K .sia p'Or:tato a riconoscere 
nel cittrudino 1a. esistein:za, di un diritto 
subiettivo in� ordine allo indenll�ZIZO. del danno ; 
mentr�e, a ragion..e delle limita,zfoni partfoo11ari introdo,
tte -,daUe leggi s[leciaH, tale diritto pu� degradaN~, 
e in e:reett:i. degrada, ad futeresise rper quanto 
aittiene a.l modo dello .i:ndennizzo stesso). 

Quali le interferenze fra gli obblighi nascenti 
per lo 1S.ta.to dalla legislaiZJione .sui danni di guerra 
e 1quelli che derivano agli as.sd.cu.riatori p'l�ivati in 
bo.se a.11e polizze di assicurazione oridina.ria,? 

Qui si ipone il rprob1e:nut della. ca1UJsalit�. 

Ed il 1S.. avv.e:rite 1suhito che � un problema che 
va a,ffrontato e risolto non S'Otto il profulo di lo� 
giiea ~stratta, Illili di logica, giuridiea; avendo rigu,
i:twlo cio� aJ.le norme ~1eg1sla.tive o convenzionali-.,..-
che l'egolano l'obbligo dello inde:imizzo. E, 
n{!.turalmente, �occo:i::re non tfor:maHzzarisi ecce:ssivromente 
1sulla letterale formuli.azione delle norme 
per risalire invece � ai principi ~spira.tori d,elle 
stess�. � 

:brai il :principio di ca.usa�it� � uno dei pi� tm�mentati 
del diritto; n� !))�are che si sian fino�ra ra1ggiuiiti 
risultati che pos,sano esser considerati definiti 
vi. 

L'opinione del S. al riguardo sembra tendere ad 
una commistione fra la teoria della condicio sine 
qita non e 1queUa della adeguatezza: affinch� un 
fatto pos�sa ess.er coaisiderato ca.usa giuridica di 
un evento non � �s,ufficieaite che nella ipotesi corncreta 
esso s:i:a oon�ri,.<Yio sine qua non dell'.evento ; 
giacch� aissai:i. sp�esso con esso concorron'O f.a,ttori! 
imprevi.sti -e 1straordinari che rendono del tutto 
mrwrmaili il ra1P'porrto� cfro. quel fatto e l'�eivento. E 
d'alttrai sarebbe oocessivo escludere� il nesso di causalit� 
Qgn:i volta, che cormu,nque sfa, d:a, ritenere 
�he l'eve:nito si 1sia verific�ato-iper il concrnrso anche 
di tali.uni fattori eccezionali. 

Or1corre perici� discrimina.re i crusi in cui l'intervento 
di qruesti fattori ecceziona.Ii � determinante 
o mei;to : nel primo ca.so e�s.si costituiscono 
la oa,rusa) ed il fatto (nel caso: lo stato di guerra) 
la oecasi-0ne dell'evento; nel secon1do ca,so la situazione 
si rovescia. 

In aJtri termini la guerra in tanto pu� 0Assu.rg.
ere a caiusa giurtdica. di un deter.rr.uinaito evento�, 
in quanto. -1sia pUI�e non diretta.mente, ma contribuendo 
a rendere oiperan.ti delle altre condizioni 
che senza il �suo concorso non lo sru:ebbero state .......... 
ahbia condimona.to .que�Jo e�v�ento; sempre [Jer� che 
i fattori condizii()namti �estranei a.d esso non fossero 
:per loro na,tura in grado �fil :produrre lo stesso 
ENento, iTudipendentemente daJ 1suo concorso. 

Alla stregua d:i. �,questo princiipio va lim,itato� il 
concetto di danno di guerra, di da.I111o� c:i:o� che 
trova la sua. ca,usa :giuridica1 nella, guerra; avvertendo 
peraltro che la. nostra, legislazione pone al 
riguardo� altre limita.zioni, che riguardamo per lo 
pi� i soggetti da cui i danni vengono iJJ.ferti. Mentre, 
per quanto a,ttieue a.J.�.e ~M~sicura~d.oni [lriva,te, 
normaJJmen-te le formule .u,saite ,sono an:upj,e e vaghe, 
onde :i)unZJiona nei loro confronti soltanto il princ.
i[lio della causalit�. 

Qu,id uel caiso fu cui lo .stesso damw � (l�reso in 
cous�derazione dalla, legislazione sui danni di g�er~ 

m. e da,na assicura.zioine privaJta, (giova a1vvertire 
che qui non si prende in esame il caso in cui lo 
�Stato inter'vie:ne :i,n ma.teria. di danni di. guerra inerenti 
aJ.Ja, navigazion�e). Il proihLema1 verte sulla 
individuaziOLlle d�el modo -curo,ulaiti'Vo, alterna.tivo 
o 'Slllssidia.rio ~in cui 1Stat-01 ed as1sicuratore 
son tenuti aJ. ristoro� verso� il danneggiato. 
La CThIIl:ulaibilit� � 1senz'altro da esclUJd.ere, al di 
l�, dei limiti della entit�. del danno; in quie.sti s�ensi 
dev.e e1ss.ere intesa la, norm,a. dell'a,,rt. 12 della legge 
.26 ottobre 1940, n. 1543; la 'quale -come quella 
analoga. dell'art. 1910 Codice civile, in ca,,so di 
doppia, a,ssicuraizione ......... non � che la a,pplicamone 
del p�i� ge.nerale e.� incontestato P'rinc.i[lio s�tabilito 
dail.l'ail"t. 2041 Oodice cl.vile, circa il divieto 
dell'arricchimento� ,senza ca,usa. 

Pi� delicato. � l'esalllle degli altri !J?u:nti. 

Il T. U. 2!7 marzo 1919 n. 426, poneva esipressrumente 
il doppio :principio della alterna.tilvit� 
(art. 15, cOIIIlmo. 2�) e del carattere sus�s�diwrio dell'obbligo 
3JSsunto da.Ilo S.tiato, cui veniva riconosciuto 
il 1diritto di sun�oga,rsi al dannegigia.to nei 
confronti degli altri obbl:iigati~ fra i quali era compreso 
f'assicur:ato,re (a.rt. 15, com:ma 3�). La coesistenza 
dei due princi..pi era. una anomaJfa, in 
'quanto, a.l!meno normalmente, il debitore in via 
sussidia.ria. � illm11�egna.to so.itanto per il c:aso in 
cui il debitore pi�incilpale non abbia a.dempiuto alla 
prestamione; ma la diisipos:i.zione era ;precisa. e non 
equivoca., e del r.esil:o la regola ora enunciata ha . 
.subito eccezioni anche in aJtri ca,si (a:rt. 1944 Oodice 
civile per il fideius,sore; art.. 37 della legge 
cambiairia per Favalla.nte). 

La vigente legislaizione in ro,ateria nulla dice a.l 
riguarid'O; ma. non vi � �rag~one fil .r:i:tene:ce che le 
cose sialll cambiate. 

1S1i � gi�. richiamata, la. ratio della legisla.zione 
sui 'danni di guerra, e deigli obblighi che ne derivano 
allo Sta.to. Se qUJesti tirovano _ia.. lo�ro ll,".adi�e 
in ci�, che non si � voJuto. la,sciar. senza. :ristoro 
il dat11no ca,gionato dalla, guerra at:i. cittadini, l'ohbl:
i:go d�ello 1Starto 'SUS�siste solta.nto se ed in quanto 
il da�nrio non deihbai da altri esser .ristorato O'V


' 



-49


rn:: wm:wno 

vero se costoro, pur esise:n.do obbliga,ti, non sia,no 
in grado di a.dempiere, in tutto o in parte, aJ. loro 
obbligo. 

L'obblig�o dello Stato ha perci� un 00ira,ttere 
meralIIlente susBi41iarfo)� mentre il silenzio 1serbato 
dalle leggi 'Vigenti circa l'alternativit� stabilita 
dal T.. U. d.el 1919 iniduoe a ritenere che questa 
pi� non si riscontri; gia.cch� essendo essa una. 
deviazione dai rprindipi in ma.teriai idi obbliga.filoni 
s1rnsidiarie, occorrerebbe unai norma, espressa. per 
ritenerla, tuttora, operante. 

Contro il cara.tter1e sussidiario dell'obbliga.zione 
clello 1Stato non �sri potrebbe da.Uo aissicuraitore oppo
�rre che esso, a differenza di altri eventuali obbligati, 
viene aid esser :tenuto per un danno di cui 
non � N~srporn.sa,bile: � facile oss1erva.re che al ristoro 
del �danno l'a.s.sicura.tore � tenuto non in re� 
laizione ad una, qua.1che sua. res:ponsabilit� ~ che 
� fuori "Cliscus1sione ~ma. 1solta,nto in forza di una 
cQlnv�enzione esp,res.samente stiipulata con il danneggiato. 


N� 1si ipotrebtbe oerto sosrtenere che lo 1Sitato � 
tienuto al I"fatoro dei danni di guerra comech� 
aventi tifo.lo in una 1sua, responsabHit� : 1s� che 
sa.rehbe lo Stato da considera.i'e come l'obbUgaito 
p1rinc:i;paJ.e e l'a>Ssicuratore obbligato in via, sussidiaria 
(art. 1916 Oodice c'i1vile). 

Baisterehbe ail rigua,rdo os�s<:wvare che il fatto 
che ha causaoto il da.nno, lai guerra, rigua.nla� le 
attribuzioni dello 1Sta.to, che si determina. in ordine 
ad es�sai nell'esercizio del suo pi�. .sipiccato potere 
politico, per dedurne che :per tutto quanto 
a.ttfone 0.d es,sa, lo 1Stato non potr� ma.i venire in 
consid�era~ione, rispe�tto al pr�rprio ordinalIIlento, 
CQlme a.ufor:e di un torto, fonte di resporn:sahilit� 
y;erso chiunque. 

Del J'lesto che l'obbligo che lo 1Sfato 1si �1ssume 
Tiposi 1su altro principio -�e quale sia lo si � gi� 
chiarito -� reso ervidente dal fatto che il ristoro 
� ,dovuto anche per i danni cagiona.ti daHe forze 
armaite n~miche, e non � do'VUto per tutti quei 
danni ca�usa�ti dalla, guerra, ma non 1do�vuti ail comportamento 
delle forz;e belligeranti: la.ddove � evidente 
che S�e doive1sse vaJ.eJ'e il princ:iipio della respon.
srubilit� l'obbligo do!V'rebbe es1sere 1escluso per 
il primo ca.so e dolV'.l'ebbe .sussistere per' il seco!ILdo. 

D'altra, pa.rte non � esaitfo, in via genera.le, che 
l'ind,ennizzo 1sia. dwuto :sol 1quai11Jdo ivi sfa, resrponsaibilit�: 
e basti pensa.re alla possibilit�,, che talvolta. 
1si verl:fica, di dover indennizz:a,J'le danni derivanti 
da atti legittimi della, Arrmrninistraizfone. 

In questi casi :si fa., s�, a.prplicaiziorne di un principio 
che � anch',esso imma.nente nel nos,tro ordinamento 
giuridico -:secorn�do cu:i il sogigetto, per 
conto del quale ta.luno a.bb:iai dovuto soprporta[l'e 
un sacrificio :susc�ettibile di valufazione P'aitrimonfale, 
� tenuto a corrispondere un indennizzo-, 
ma che � rima.sto peraltro allo sta.to di una, norma 
direttiva cui il legislatore si ispirai ivolta, per volta,, 
e bene speS!SO ponendo delle ,restrizioni re:s,e 
necessarie dalla pa.rticolarit� �della, .ma,,terfa, com'� 
appunto nel caiso deU'indellJl�zzo dovuto per danni 
di guerra. 

Oi� e1sclude a.ltres� che l'a.ssicuratore pos�sa, invocare 
contro lo 1S.tato il ,diritto di surrogai sancito 
daJl'art. 1916 Oodice civile; il che � da escludere 
anche �sul ri:fl,esso del cail'attere meramente 

sussidia1rio dell'obbUgo dello 1Sitato : e 1sail'ebbe 'Veramente 
contro-na.tura. ipotizzare 11Il diritto di re,
gr�esso del debitore prima.rfo nei conrfronti del debitore 
rprimario nei confronti del debitore sussidiario. 


La imiJ,,a,gine del S. �) oome al solito) aouta e 
perwtramte in orrd11ne a qitestion.i twttora vivamente 
dibattute. 

Per qu,arnto riguarda la pri!m.a di tali qu.estioni, 
ohe vieine aooennata inaidenf/almente) se cioi� la 
n(Jlg'�Jslazione siti da'Y/JYIJ� dri guerra attri�uis�oa a.l danneggia�
to nei <J01Y1,frowf/i dello Stato, un dirritto soggettivo 
perfetto o� un interesse legi.ttiimo o un 
interesis�e semrp.Uoe) si � gi� fa,t1to il p1u,1nto oo-n, le 
osservaziorn,.i, alla sentenza 19 1na,ggio 1948, Min. 
Dif(JISa-Esercito oontro Oitarella,) Zarrillo od altri) 
ilfb que,'fit'a R.(J)S'S'egna) 1948, n. 10, pag. rn (ora pU�b.bliall!
ta in � Molfb. TriJb. �, 1949, 35, n. 11'5); e no1n 
resta che rinviare a quanto gi�; de�bto allora. Si 
aggiu,nga ora che lo stesso S. � tornato suWmrg:omento) 
svolgendo la tesi qui accenna,ta di sfuggvta) 
oorn uno s�t'wdio p11,i.bblioato in, � Riv. A.mm. ll, 

1949, 1. 

Sul p'f'oblema melXa alterna:tivit� e sussidiarriet� 
deWobblvgo <folTJo StatJo d.i, i'nde'IVn.izzare il dan.no 
�i giterra le osiservazioni d.ev S. sembrano as�wlutameinte 
e1sa.ttc (e a ma.ggiorre ragion,@ io so<no) se 
si d'4Jsoono1S'OO' c'he il oit.tadino possw 1vantlare verso 
lo Stait�o' it,n dilri.tto sog1gettivo ad ottenere l'indennizzo). 


Anohe su questo pitll'bbo son da, ri.ohia,m.are le os~ 
servazioni con.tenute nella� mtata. Rassegna) 1948, 

n. 10, :rn. 
Oooorre soiltant-0 aggiungere ohe) di froiwt.e alla 
autono1ma tesi de,lOASIDLLA) in� Riv. Dir. Oomm. )), 
1948, II, 274 (il quaie s�ostriene olw nD'1'1; pu� parla/
f'si d)i dall'IJYI�, di giterra qwarndJo ci si trovi m pil'Ose"
l'l.$a �i atU ille.oiJti; e ohe perta;n,to nol/'b � a parlare) 
�l/'b questi Oll!Si) n� dri alternativi.t� n� d'i su,sisidiariet� 
delle M,ioni), iii <X11rwt1tere sussidiario) 
con esolusione' della� p01ssibiliib� del oono0'1"SO� alterr/,-
O)tivo delle azioni) � sfJato re>oi�swmente affermato 
am�che da;ilo ALHY.CTA (irn � G1Jur. It. �, 1948, II, 
273-214). 

I l/'b wn. priimo� tempio il Oalf'at.ter:e sws>si�iarrioi era 
negato plf'oprio dia,~ 1SAN'DULLI (iln ��Foro1Jt. �, 1948, 
I, 761, n. 9), il quale peraltro) subito dopo) re melius 
perpens1a1, (JISpY'esse la opi1vione op,posta� (in 
�Foro It. ll, 1948, I. 1018, po>sti'f)lw n.. Il); e questa 
poi ribad�) c1on oospicua. argomentaMdon.e, anohe in 
ordirne alla esolusione dieZ prinaipio del oonoorso 
altlerr/,-O)two (in � Folf'o It. ll,, 1948, I, 128), te..<?i alla 
qua'/Je ha fatto ad'ie�sione a(/1,ohe il NAPPI (ilfb << Mon. 
Trib. l>, 1948, 155). 

La; leigisla,zione sivi dwnmi dti, guerra non ha; voluto 
certo sopprimere) in parte qua) le nolf'rme dcrt diriMo 
covmun,e). mw solta;n,to assioUirare a ohi subisoe 
Ul/'b danno 1.tn inrle~o alfl,ohe in oosi in cwi) per 
le p(Jlcu,liarit� d,eille 00/U�Se c1he il danno hanno cagionato) 
u.n risi(J/f'oi;rnento,) s�eoondo le norme ordinarie) 
non sa!f"ebbe dovuto. Ma ove il da;nno poB�sae
�s�s�ere in altlf'o moi1io� risitoratlo') s1.tlla base di obbligooioni 
oontra.ttuaU; od emtracontratt'Uali) ~e 
norme O!f'idinarie trovano applioaz,iortie) e' soWanto 
in um 8eoonao tempo 8� potr� invooare) se del oaso) 
la legis'looiolfbe sui dwnmi di guerra.. ('Giova qUi ri


il& 




w iEL @E IP F [ T :::� F � filB !�l?i 

E moom Jdll m'IT�j l Il ]mIfil@i[ j @fil ~&Jill1&.�mm 

-50


oor�are ohe 'ta,le principio no% vale nei oo%fronU 
dello Stato, dlbe � ten.u�to S'OUanto aUo iwdennrizzo 
per il<J,nrzi d� guerra: anohe qwi; si riohiama q1ianto 
fu pubblioato in questa Rassegna, 1948, pag. 10, 
1().; ma v'edwsi ora in s&nso oorntrario Appe,llo1 Milano 
27 agosto 1948, F'F'. 8S. c. FlllRRARIO, in 
� Mon. Trib. �, 1949, 21, n. 60. 

E per rirnariwre nell!<.1XmAbi:to dei rappo>rti C'O'li le 
soci.et� di a8'si�ura;zionri. pritvate, s,arebbe veramente 
alfl,tigiwridioo ohe -ass1~n.tesi ques�te oon spemafo 
patto Wi polizza, u risdlbio dli! guerra -diov'e8sero 
pori essere in defi.nrifiitva esonerafe <l!a,l risarcire 
il da,nno di guerra, dopo Ol/Jer per� ilncasRaito iil 
1�eZa.tivo prretnio.J (N. G.). 

A. 
SERMONTI : Sulla notifica della impugnazione in 
luogo diverso ~a quelli indicati nell'art. 330 
Codice civile. In � Foro Padano � 1949, I, 53. 
1Si ,discute in ordine aJle cons�eguenw che possano 
derivare daJ.l'ruver notificaito un atto di wppello 
fo luogo diver.so da quelli espiressan:nente indicati 
dall'art. 330 codice procedura civile, ed 
il 1S. osserva che l'a,rticofo in esame non coimmina 
esipores.samente Ja, nullit� della notifica cosi eseguita
�, pur costituendo essai i.nosseriva.nza di una 
norma di legige. Questo rilievo .sa,rebibe gi� di per 
s� sufficiente a risolver la questione, in ail"Ill.onia 
con quanto dispone il 1� comma dell'art. 1516 codice 
procedura dviJe, che ipone il divieto di p;rommciare 
le nu11it� di iqualsia;si atto processuale 
senza, comm,inatoria idi legige; ed � evidente che la 
norma ,si riferisce sfa, alla proiil.uncia. di ufficio che 

a. quella su istanm di parte. 
Oer!to la inosservanza delle norme portate dal


l'a.rt. 330 non resrta. 1senm qualche eftletto gillridi


co; ma, Ja, viola.z;ione norn ha quiell'�effetto� partico


lare che � la, nullitfl, dell'aitto. 

N� tale nullit� pu� rinl\'enirisi in altre norme di 

legige. 

�Non nell'art. 160 codice procedura civHe, che si 

rii:fori:sce aJle ipwsone, cui l'aitto deve esser notiifi


cato, e non al luogo idi notifica, di cui si tratta 

nel caiso in esaane. 

Non nell'arct. 164, 1giacch� qui si pail''la. della 
omis,s.J:one o della incertezza a�s1so.Juta d.ella residenoo, 
o del domicilio o della,, dimora, del convenuto; 
mentre nel ca.so di cui si tratta omis1sione 

o incertezza non c'�, in quanto 11 domicilio � pur 
semrpre indioo.to e oerfu, ed � q:ueUo rea;Je. 
Non, infine, nell'mrt. 170, che r1gua.11da. 1e notifica-
Zliorni che si fanno nel OOlJ.'SO del [}rocesso o la 
notHtcaZlione od.ella s,enterrza (ed in questo c_ais() � 
st.a.to neces1sa1rfo un ,esplicito richiamo: art. 285); 
non senm ,rilevaire che l'arrt. 170 p�revede che le 
notifiche .si lfacciano al rproclirafo11'e, ni�ntre l'&rticolo 
330 diisipone che Ja, :notifica, .si faccia� alla 
pa.r.te. 

Da ci� oonseguie, �secorndo il B-, che l'atto di appello 
notiificafo in luogo diverso da. quelli indicati 
nell'airt. 330 rnon � ,nullo, ma irregolllil'e e difettoso 
nella. 1sua, for'llUlJ; s� clle se l'atto ha� rruggiunto il 
suo 1sC01po, e ci� ,si evinoo1 dal compOlrtao:nento p�rocessuaJ.
e dell.e rpa.rti, nes.suna ooruseguenm quel difetto 
pu� povfare. 

Ohe �s,e invece l'appella.to non si costituisca ail 
Giudice non resta che �01ridina1r'e. la rinnova~ione dell'atto, 
a sensi dell'art. 291 codice procedura civile, 
aipiplicahile anche in aippello; aillche se �qui 
non di nullit� 1si tmtfa, ma di inidoneit� dell'atto 
ai produrre ,tutti g11.i effetti che la, 1egige ad esso 
a.ttrilhuisce qua,ndo � rf1ormaJmente .regolaire. 

In rroorfo sostanzia,"brroonte oovnfo'1"Yme 8i � prowun


<Jia,ta la. Oorrte di Cm&sazrione� 7 agosto 1948, n. 143'5 

(in � F'orro Pmd. �, 1948, I, 778). 

La O. #. es�o1Jru.s1e di poter r'iso,lvere1 T,a questfioin,<J 

8Ulia bas1e degl�i artixx;U i1:60 e 170 O odioe '[imcie


d/wm <Jtitiyi,le1, ohe si riferisoono ad ipotesi del tutto 

diverse, per le ste1s�se ragiom po�i fa.tlte p>roprie dal 

Sermonti. Rit(J'J1,llU} permntro ohe la nullit� dell'atto 

ocmi8eg<Ue �'(J,lla dispo1sWii0ne dell!' art_ 15'6, 2" eoim


ma,, oodice prooed'll!ra <Jtitiyi,~c, sempre che, benin


fJ.eso, ~'a�tfJo, non sia. s1tato notifi.c'�'to a mani pro


prie ovvero l'a1ppe1lla.to� non si sia oos�t:it~J,riJto. 

In tal oaso� la 'fl!Urllit� � b�en.s� rilevaibile di ufficio 
dal Gituilice; il qutde, pe'f'�, aeve ordinare la. ritnnaroozione 
d(!lVT,a not1Jfim, in ba8'e al oombi.nato disposto 
degli a.rticoli 291 e 350 codice procedwra 

oivile. 

Ne1g1Ji s�tes1si gen,s�i si wdao OoLONNA (iin << Fo�ro 

Pa.d. �, 1948, I, 154); e contra Tribunale Mii~ano 

22 8ettemibre 1947 (ivi), s�entenz'a oassata da quella 

mt'Ma del O. S. 

La q�le s�embra rigorosamente esatta anohe 

sotto il profi;lo della rilevabilit�� di uffioio, (fuor 

dei omsi1 s1opra indioati) clelTa nwliJiti�: ohe att;fone 

ad un v�~o di no1UifiJoa@one, ohe novn toiooa l'at.to 

nella ,'l'U;(J, so1st~e per quanto rifte1tlte l'a; 'Vooo,tiio 

in jus. ; si dlbc oo esso non oonsegue aVcruna d�eOO


den~a, ma 80Uanto l'onere prro1<Jes�8uale di provve


derre aUa rinnova@One' della notifi1c1a (N. G.). 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CASSAZIONE -Difetto di giurisdizione -Difetto di 
legittima costituzione del giudice speciale -Collegio 
con numero superiore di membri. (Corte di Cass., 
Sent. n. 200-49, Sez. Unite -Pres.: Ferrara, Est.: 
Fierimonte, P. M. : Macaluso -Cattaruzza contro 
Pedrazzini). 

Il difetto di legittima costituzione del Giudice 
speciatle (nella sri)ecie un Oollegio co,stituito con un 
numero di membri inferiore a quello stabilito darlla 
legige speciarle ohe lo istituisce), si risolive nel 
vizio di difetto di giurisdizione denunciabile alle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione a norma 
degli articoli 362 1� comma e 374 del Codice procedura 
civile. 

Dopo lrcntrata in ioif!rore de~la CosUMwione, 
(art. 111) � da ritenere che tlUtte le sentenze e decisioni 
dei Giudici speciali, salvo quelle �lel Co'l/1;siglio 
di Stato e della Cortie dei conti siano ir;vpugnabili 
in Cassazion.e per ii vizio di violazione di 
legge e non solo per queUa viola.zione di legge 
qualifi!oata clhe � il difett.o <li g~.one. 

nato i.l oa1rattere precettwo �lell'arb. 111 su qU:Csto 
pun.to, non sermibra ohe l'impwgnabilit� d1eUe 
�l0Me decisioni per violazione di l�Jgge sia subordlinata 
alla eimanazioine di una spe'oifiaa no'1"'rrrl,.a ohei 
la prreved'<J,. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessione di 
pubblici servizi -Risoluzione per scadenza del termine 
-Diritto dell'A. di trattenere gl'impianti. 
(Corte di Cass., Sent. n. 1224-48, Sez. I -Pres. : Cannada 
Bartoli, Est. : Zappulli, P. M. Pittiruti -Societ�. 
Elettrica della. Campagna contro Comune di 
Fontanarosa). 

Ne~suna. norma giuridica stabilisce il principio 
g�enerale che al termine di ogni concessione di pubblici 
servizi, l'Ente concedente abbia diritto di far 
suoi, con o senza pagamento del prezzo per solo 
effetto della concessione i rel3rtivi impianti, gi� 
di propriet�, d�el concessionarfo. 

Tale diritto compete al concedente solo se riconoscrutog'li 
specificamente dalla legge O dalle claU-� 
sole dell'atto di conces,sione, salve �sempre le disposizioni 
del Codice civile in materia di accessione. 


La senteru~a della Corte Suprema suscita non 
poche riserve, quanto meno per la sv,,a form,ulazione 
generica. 

IndJubbiamoote manoa neV nostro ordinwm;ento 
gittridico '!J!Yl;a norrna generale ohe soocisca il prin


cipio della devoluzione �egli impianti all'ente ooncedente 
al termine itella oonoessionej e del res�to 
nel nostro ordinamento gwK�Uoo manoo, una discipEina 
unitMia delle concessioni in genere e di 
quelle dei pubblici servizi in ispecie. Tuttavia nelle 
vari.e leggi che disciplinano i singoli tipi di concessioni 
la norma che p1�evede una tale devoluzione 


�pu� d!ii.trsi rioorrente. E infafJti la devo1l/u;~o'flle � 
prevf!sta: 

daU'art. 2'5 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 17'75 
sulZe acque eit impianti elettrici; per gli impianti 
fossi ivi previstri; 


dall'art. 803 itel regolamento della Marina 
, mercantile per le oostruziioni e<Seguite sul l>i�lo; 

dall'art. 9 <folla legge 7 aprile 1892, n. 184 sui 
telefoni, per le reti telefoniche con tutiti gU impian.
ti e apparecchi j 


daU'art. 186 del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447 
sulle ferrovie eonoesse all'industria privata, per 
gli stabili ed opere cosUt�uenti le ferrovie conciesse 
e loro dipendenze. 


Si tratta quindi di stabilire se tutte queste norme 
non dia.no lu,ogo ad un sistema organi,co, non 
.sian.o cio� manifestazioni ed appl�ioazioni partricolari 
d-i un principio generale; e con l'a dottrina pi� 
recente e preitorninante (ZANOBINI : Oorso edMJ. 
1940, vol. III, pag. 55�5; VrI'I'A: Diritto amministrativo, 
ediz. 1933, vol. I, pag. 362; SIMONCElLLI: 
Concessioni governative i.n �Nuovo Dig. !tal. >>; 
contro Dm VALLEIS : I servizi pubblici in Orlanito, 
� Tratt. compl. �, V'ol. II, pMte I, pag�. 594) bisogna 
rispondere afjer,rnativamente, se si t.iene presente 
l'intento seguito dal legislatone con tam, nor


me, quello cio� d1$ assiQWY'are (l<lla fi'rM d<0lZa concesisione 
la continuri;f;i� neU'utilizz�azione �lel bene 
demaniale O'vve�r.o neU'eseroizio del pubblico servizio. 


Si discute tuUora. quale estlensione abbia la 
devoluzione, se cio� essa oowprenrJ,a, t!Uitti gli impianti 
fi8'Si 01mero solo quelli che non possono ess
�ere separati &enK:a pregiudizio (S'rMONCEJLLI: ivi); 
S�e sia <J;,ooota l'indienMt� (ZANOBINI: ivi) ; soprattutto 
non � ancora chi!arito se la devoluzione rappresenti 
una facolt� per l'ente conced;~nte, <YUI� 
8petta la valutazione detie esigenze del pubbliQSJ _ 
interess'e, om,ero si verifichi anche contro la volont� 
dell'ente concedente. Ma tali queis'tioni ma;r:ginaU 
non devono fror perdevr1e di vista l'1acoordo della 
dottrina predominante sulla questione principa~, 


-52 


l' esistenro .cio� di un principio generale ohe postula, 
la df!vol14zione degli� imp~ooti fi.ssi. 

Una deroga a tale principio generale esiste nelle 
concessioni di tali servie<i, nel disciplinare il diritto 
di risoatf)o e stabilire l'ind.ennit� per esso itotmta, 
aggiunge ohe ta�le indiennit;;� � fra l'altro commisurata 
al valore ind.ustriale dell'impianto, 
te11;endo oonto .sia del tempo trascorso dall'inizio 
itella concessione e sia delle clausole che nel con


tratto d'i, conces::i�ione sian-0 oontenute ciroa la propriet� 
del materiale all'o spirare d!ella� concessione 
meitesima. La norma non, � del tutto chiara n� 
saevra di contraddizioni. Ma ad ogni modo la formula 
in cssa u.1-;ata induae a ritenere ohe si s�ia voluto 
lasciare arbitro il Comune iti stabilire nell'atto 
di con�essione se debba farsi luogo alla devolu,
zione e aon quale modalit�. Si tiratta in tal 
aaso di ttna norma speaiale, relativa a questa particolatre 
categoria di concessioni di pubblici ser~, 
e ohe si giusUfica pi� ohe per una ragione 
obbiettiva, quale pure potlf"ebbe essere data dalla 
minore importanza di queste coneessioni rispetto 
a quel!le goi1ernative, per �ra.gioni storiahe, poieh� 
la unicit� della categoria delle aonaessioni in genere 
e di quelle dei pubblici servizi in particolare 
� venuta affernuundosi in itottrina in epoca pil� recente 
di qu�ella in cu,i la legge fu etnan(J)ta. 

Il ca.so esarwinato dalla Oorte Suprema era ap


punto questo, iti una concessione di servivio cowu..


nale, in cui era prevwta esplicitamente la devolu


zione degli imtpianti. Ci� rendeva superfluo indtU


giarrsi su queTJD,a c1he era la disciplina legislativa� 

dell'istit'Y!to; ma cort111tnque, a.nehe a volerlo fare, 

sarebbe sf}ato desid;erabile ohe la Corte Suprema si 

fosse data oarrioo di quanto dilversa si pres�en.ti qite


sta disciplina legislativa per le ooncessioni go


verrt;ative e per quelle comunali. (R.D.O.). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Licenza di commercio 
e autorizzazione -Revocq -Limiti del potere 
discrezionale della P. A. -Competenza. (Corte di 
Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1862~48 -Pres. : Pellegrini, 
Est.: Vita, P. M. Eula -Di Blasi contro Di Blasi. 

La licenza di commercio � autorizzazione am


ministrativa e non concessiione, e pertanto pu� es


sere revocata solo nei caisi espressamente previsti 

daill'art. 5 della legge 18 dicembre 19'27, n. 2501. 

La revoca disposta in casi dive�r.si � illegittima e 

lede un diritto soggettivo, sicch� la illegittimit� 

pu� essere dichiarata dall'Autorit� giudizfaria. 

La concessione di una licenz�a di commercio re


lativa aid un �esercizio per il quale � stata prece


dentemente concessa altra licenza a titolare di


verso, costituisce revoca implicita della licenza 

precedente. 

Che la cosidetta licen.za di commercio non sia 

una concessione wmministrativa, n� una a;u,t'oriz1


zazione di polizia � esatto. 

Co�me � es�atto che l�a revoca di questa autoriz


zazione, avven(/),ta fuori dei casi previsti dall�. leg


ge, leda un .diritto soggettivo del m.ttadino, tanfo 

pi� ora, in relazione agli articoli 41 e 42 della 

Costituzione. 

Non si pu� per� essere d'accordo con la Corte 
Suprema in ordine a.lla terza massima. 

Ed, invero, l'irnpossibilit� di coesistenza di d!Ue 
licenze per uno stesso eseroizio appare di natura 
pu,ramente pratica, mentre da eS'sd non �eriva wna 
revoea. ipso j'ure della licenza precedente a favore 
della licer/$a successiva. D,altra parte, com'� gen.
eralmente riconosciuto, le autorizt<jazioni amministrative 
sono sempre date con salvezza dei diritti 
dei terzi, sicoh� se il preceitente f}dtolare della 
licenza, � anche in una situazione giuriitica, in 
base alla, qua.Ce pu� legittimamente disporrie della 
azienda alla quale la licenza stessa si riferisce, 
la licenza. succe.'lsiva non avr� per liti alcun effetto 
giuriitioamente rilevante. 

GIURISDIZIONI SPECIALI -Requisizione di alloggi 
eseguiti in tempo di guerra -Revoca. (Corte di 
Cass., Sez. Unite, Sent. n. 41-49 -Pres. : Ferrara, 
Est. : Gabrieli, P. M. Santoni -Ist. Solferino contro 
Soc. Sete). 


U Autorit� giudiziaria ordinaria � competente 
a statuire sulla domanda tendente aid ottenere, ai 
sensi dell'art. 1, 1� comma decreto legisilativo del 
Capo provvi�sorio dello 1Stato 26 gennaio 1947, 


n. 264, la cessazione di efficacia delle requisizioni 
di alloggi col 31 maggio 1947, disposte in applicazione 
del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. 
Non sembra che si possano sollooare dubbi sulla 
esabte~ della mas�sima, benuto conto che non si 
tratta di disporre la revooa o l'a!fllfl,ullamento d.ei 
provvedimenti di requisizione, che alla Autorit� 
giudiziaria sarebb(J vietatio dall'art. 4 della leg�ge 
8'll:l oontenzioso, ma solo di dichiwrare la oe818'ar 
zione di effiaaoia delle requisizioni stesse, avvenuta 
in forza di un provvedimento di legge, ohe 
non lascia alcit-n mar_qine alla discrezionalit�; �ella 
Pubblica A'Yt111n�nistrazione. 

Sembra, peraltro, che non po.ssa chiedersi alla 

. Autorit� giitdiziaria ordirnaria un ordine di rioonsegna 
d;ell'i.mmobile requisito, basato sulla int-
ervenu,ta cessazione di. effioacia, in quanto un 
tale Or'dime, im1pomendlo un facer�e a.ila Pltbblim 
Amministrazione, esulerebbe dai poteri derla Autorit�
� giudiziaria. 

Una; tale richiesta dovrebbe esserie invece proposta 
avanti il OomifJato giurisdizionale previsto 
dal Testo Unico 18 agosto 1940, n. 1741 e succ�esS'�JVe 
modifioazioni, attenendo essa ad, una controversia 
relativa alla applicazione di tali disposizioni. 


IMPIEGO PUBBLICO -Impiegati della Corte di conti 
-Magistrati -Controversie -Competenza. (Corte 
di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1784-48 -Pres.: Ferrara, 
Est.: Pasquera, P. M. Macalnso -PineJii contro 
Presidenzv del Consiglio dei Ministri). 

La Corte dei conti � competente a decidere �i 
tutte le controversie relative a rapporto di Un-__ 
piego con i suoi dipendenti, ivi compresi i magi.� 
strati. 

La Corte di Cassazione ha ,aceolto la tesi sostenuta 
dalla Avvocatura dello Stato. 


J7JG59:::::::


-53


Il Pinelli ricorreva contro la deoisione del Con


siglio ili Stato ohe aveva �ichiwrato i.l proprio ili. 
/etto di �giurisdizione a decid,ere sul rioorso da l:ui 
pre'8entato avverso im deoreto ili nomina a Con


siglieri d,ella Corte dei conti. , 

La parve centrale della motwa@ione della per


spiCU<Ji �sentenza della Corte Suprema � la se


guente: � 

� Tratltasi ili un privilegio che neW ordinamento 

autarchico della Corte dei con.ti, amministrativo e 

giurisdizionale, ha lo scopo ili sottrarre ad ogni 

altra Autorit� il sittufucato sulla nomina e sulla 

carrii�ra del personale della Corte, e oi� per assi


curare a ques1to la piena indipendori..za nell' eser


cizio �ella funzione sua di controllo. Se i magi


sf}irati si �iff erenziano, per il rango e la funzione, 

degli altri impiegati, non iUfferiseono d,a, qu1ooti 

1t~timi per il rapporto organico intercorrente tra 

essi e la Corte, che li accomuna 'S!Ul privilegio, 

maggiormente neoessario rispetto' ai funzionari 

pi� rappresen,tatWi clbe sono -come rileva l'ittn


pugnatla decisione del Oon,siglio ili Stato -i veri 

respon.~abili del controllo sulla attivit� del pot�rn 

esecutivo. Non si spieg11wrebbe, �iversamentie, la 

limitazione che i ricorrenti intendono apporta.re 

all'airt. 65 T.U. delle leggi su,l~ Corte dei conti, 

assoggef)tando alla giurisdizione delle Sezioni riu


nite ili quest.a soltanto le categorie di impiegati di 

rango meno elevato di q'UtCllO dei magistrati che 

concorrono con minore respon,sabilit� all'attuazione 
della funzione di controllo demandata alla 
Cortle dei conti. 

L'art. 6'5 del T.U. del 1934, non esclude, e non 
poteva otwl1udere dal foro speoiale i magistrati ohe 
il regio decreto 11 novembre 1923, n. 21395 sull'ordinamento 
gerwrchico d;elle Amministrazioni 
dello Stato, include nel personale classificato per 
gruppi e per gradi in rapporto all'indo~e delle 
f�n.zioni inerenti ai singoli sen'izi, e la ooi opera 
concorre in qualsiasi sfera ili competenza al pieno 
ed efffoa.ce conseg�uimento degli scopi propri della 
attivit� statale. Anche i ma;gi,strati ricoprono stabilmente 
un pubblico ufficio .come funzionari rimunerati 
dallo Statlo che dell',esercizio della pubblica 
funzione, fanno una professione: rettamente quindi 
il Consiglio di. Stato ha ritenuto che la ragione 
della speciale giurisdizione non si rinviene nella 
opportUfl'l!i,t� ili sottrarre ad a.Uro Giudioe gli atiti 
che la Corte dei conti, emana nei confronti wei 
propri �ipendenbi, ma sopra.ttutto nella nece88it� 
di soUrarre al controllo della gilurisdizione amministrativa, 
appl/J!fl;to pfftf' i'fJa funzione che essi esercitano, 
gli impiegati della Corte, e di conseguenza, 
g'l'i atti ohe ad, essi si riferiscono �. 

In base all'art. 103 della Costituzione � da ritenere 
che la competenza della Corte dei conti, in 
ordine alle controversie d'impiego con i. propri dipendenti, 
contimui integra, con la s-tessa estensione 
stabilita nella s~ntenza riportata. 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ANTICHIT� E BELLE ARTI -Oggetti artistici 

appartenenti ad enti morali -Inalienabilit� ed 

incommerciabilit� dei medesimi. (Tribunale di Fi


renze, Sez. I. 27 gennaio 1948 -Pres.: Borrelli Est.: 

Bianchi di Epinosa -Ministero della Pubblica Istru


zione contro Pospisil, Cini ed altri). 

Le co,se artistiche appa.rtenenti agli Enti mo� 
rali (nella specie un famoso tJ�ittico di Rossello 
di Jacopo Franchi, di propriet� della Parrocchia 
di H. Antonio di Montaione di Figline, rappi"
�esent�nte il O�isto fra, va,ri 1Santi) sono, bensi, 
i.nalienahili fa modo a.ssoluto ma non sono emtrn 
Qommercifwm,, 

Di conseguenl'Ja l'acquirente di buona fede di 
tali ogg�etti pu� divenirne prop�rfotario ai s:ensi 
e per il combinato disposto degli articoli 1422 
e 1153 Oodice civile. 

Qitesto importM~te prinoi'[Yio affermato dal 
Trihwnaile di Firenzie merita Ul/1; 1oom1mento abba� 
stan~ diffitso. Il rag�ionamento del Tribiwnale d.i 
Firern~e � in sostalfltzia il s�egitein,te : 

Le leggi sulla titte.la delle opere arrtistiche 
(artt. 2 e 29 della lefjlge 2~ gimgno_ 1909, n. 364 
e 23 e 61 deZla legge 1� gitt!JinO 19319, n. 1089) di� 
c'hi�arano nulle di pvi,e1n,o diritto tutte le a.lienaeioni 
de~le opere d,arte appartenen.fi agli Enti 
rn,orali. Quind'i, tutte le vendite de.lle opere stesse 
aebbo�no (M18ere oonsiderate oome mai wmie'1VU.te. 
Siccome, p�er�, le cose wrtistiohe degli Enti moraU 
no�n possono essere comprese fra i beni deman1iaU 
di mii all'art. 822 Codice civile (il quale 
conitem,pla in tale 1oate.goria, per qttanto rigwarila 
le o:pere d'arte, solo le rao6olte dei mi/,,'IWi, p�inacoteohe, 
eoc., Qio� le universitates rerum), mia 
fra i beni patri11wniali in1disp1onibi'l�i, non. trova 
applica.~ion,e, in Cll'f,I() di alienazione ab1tsiva di 
un arnetta artistico di urn, Enite morale, il plf'incipio 
deilla assol1J,.fa in.efficaoia d:elllxi b�uona fede 
agli effetti dell'ao.qu.isto della plf'opriet� (art. 114ri 

prim.o oomma Oodioe oimle'). 
Si a'pplioa, inv�ece, il plf'inoipio generale dell'art. 
1153 Codice civile sopra ricordato. 

Indichiamo schematfoiamente (per oon,ciliare, 
in qitant o � possibile, la bre1.1"itlt de ll, esposto oon 
la nece8sit� di; una� clf'itioa sostanzial'e del priinci.
pio affermato dal Tri,biitnale di Firenze) quelli 
che, secondo noi, sono i difetti esse'f!A~(J)li del rogionamento 
dei Giu,dici fiorein.tini. 

1) In primo lu,ogo non riteniaimo esatta l'affermazione 
del Tribunale se,oondo il quale il oO'm�plesso 
dei diritti che 81petta allo Stato sitlle opere 
d, arte aipparten,enti agli Enti rniaraU, in vi1'fl� 
delle leggi S'pediali �8fttllQ; prnteZ!ione e tutelxi delle 
opere il/a!f'te, non ha, im roolt�, oaratte!f'e dooia 
niale. 

La dottritna e la legge han'l'l�Oy in fatti, da ternpo, 
superato i d'Ue preQon.oetti per ou-i: a) l'es�sen.
za del~ai dem),arllia.lit� deve consiste1'e' in un 
itso diretto e gratuito di tutti i cittadini del bene 
demaniale'; b) i beni n11obili n,on possono app([
Jl"tenere al demanio perch� l'uso pubb1lico inteso 
come uso libero, individuale im1mediato, 
consumerebbe le oose mobili (CAMMEO: Corso di 
Diritto .Amministrativo, Val. II, Padova 1914, 
pl(]Jf'. 204, p. 993) (ved. per la evol'u~'ioine della 
dottri111a i�n maiteria, il Dim G:IDNNARO: Delle cose 
mobili con ,pubblica destinazione in. � Il diritto 
dei beni pubblioi �, 19135, pa,r1. 1 e seg:g., spec. 
pag. 7). 

La '/Jrig:enite disvposri.ziorne dell,art. 8.21.21 Oodioe 
civile non soltanto confwrma e rafforza il co111cetto 
gi� accolto dal'l'art. 427 d6l va-ssato Cod.ice 
pe1' citi l'wso dem.CJlY!<iale pru� es'Siere �anc1he indiretto 
(es. opere de�stinJa.te alla d�ifesa �na.zionmle), 
ma espU16ita,mente ammette la demanialit� delle 
cose mobil'i, anohe 8e oonsidera roemaniali in modo 
espresso �wltaifl,to le universitates1 rerum mobili, 
00�1ne le raccoilte deille pinacoteohe, dei musei, ec�c. 

Non va di'rnen.tioata, infime, l,�nltinw parte del 
dJetto art. 822 ohe, i.n linea gienerale considielf'a 
dema.niaU tutti i beni che s:ono dalla. legge assoggettati 
al regime proprio del Demanio pubblico. 


L'art. 822 del Codice civile, ben lttn.gi d'al porre 
Wf/J ost1acolo insornion.tabile al riC'onosO'�lmento 
del carattere demaniale dei diritt,i spettanti allo 
Stato �S,ll�Vle cose s'ingol e di pregio artistico, a,p. 
parte'fl,,Cn,ti agli Enti m.orroli, oi in1dioa, in(IJece, 
ohiararmente, �oql suo rinvio aUe leggi speciali, 
il modo di giungere al~a risolu.zion.e del.l,im,p1orta-
nte qtJ,estiovn,e. 

01'a, precisam1ente, moltissifni:e dispo8izioni 
delle le�ggri, S'peciali in materia e, cio�, del'�� i'egffe 
20 giugno 1909, n,, 364; del Regolamento relativo 
30 gen~i.aio 1913, n,_ 3163 e dell(JJ vigente legge del 
1� [JI�:itgno 1939, n. 1089, oon'!V'incono deU'esiste'f/J;ja 



-55


di un diritto reale demaniale su cose 'ai:tistiche 
anche a.ppartenenti ad altri Enti, ad esempio, 
a Clb.iese. � 

Oi limiterem,o a ricordwre le norme pi� saUeniti. 


Risulta da tai/,i leggi' ohe la disponibilit�� materiale 
� giuridica di tali o{}lgetti cihe sono dfohiarati 
assolutamente inaUenabili (mrtt. 2 e 2'9 deUa 
legge de'l 1~00 ; 23 e 61 della legge de'l 1939) spetta 
so.ltan,to allo Stato, pet1oh� solo questo pu�, oon 
forrne rigoros'!f3, afutor'Wzare mediante pro11'Vedimen,
ti amministrativi, l'alienaziione (art. 2 le�gge 
1900 e 24 e seguenti deUa legge del 1939) la rimo� 
zione ed il restauro dell'opera d'arte (ai�t. 1'l 
della leigge del 1900; 2'9 e 40 se.gg. Regolamento 
3-0 ,gennaio 1913.; art. 11 e segg. leg,qe del 193fl). 

La legge ohe attriibu4sce allo Sta:to wn vero e 
provprio diritto reale swlle opere d�'wrte (com.e � 
provato da quelle disposizioni che stabilisco"'o 
ohe 11e la oo>S<a nm1) pu� pi� essere ri!ntracoia..ta, 
il trrasgressore �' tenuto a �cor'if'iS<pondere allo 8tato 
wn,,a somaniro '[X1!ri al valore, della cosa, f! oio� 
l'id 1quod interest, art. 32 legge de:l 1909 e 64 
leigge del 1939), si preoooupa perch� la collettivit� 
dei cittadVni possa godere della vi~ta delle 
co1$e a,rtistiohei, faoendo obbligo afjli amministratori 
,degli Enti di comipilare gli elen'�hi delle cose 
m.obili ed immobili aventi 'darattere artistfoo e, 
sopratVu.tto, ilmpomendo a.Ue Clb.fose �di esrporr.e al 
pubblico, in ore determinate, le dette cose d'arte 
e d''antichit� (artt. 27 e 28 d�el RegoZamento 
30 genmaio 1913, n. 363, tntttora in vigore). 

l"Yb sostanr<ja, dUrrl!q-iie, sussistono nei ca,gri, deila 
81peoie, tutti gli e1lementi d�ella ve�rro e propria 
demanialit� ei oio� la titolwrit� d.i umi dir1tto reale 
(totale o parZtii(J;le cihe sia) da parte dello Stato 

sugli ogg�ettJ.f Mtistidi appwrten.em,,tri; rogli Enti, il 
poterre d.i disiporrrre di tmli oggetti da parte dello 
Stato stei&<so med1ante a.tti a,rm1miindstrativi e correlativa;
mente, il divieto di qualsiaisi disposizione 
di tali cose da, parte degli Enti e di privati, 
ed in,fine la destf;n,azione degili ogg'etti artistioi 
a,l pn,b�bli!do godimen,to. 

Diritto reale demamimle totale o parz'ir1rio ab


bi(J)i/no de,tto. Infatti il complesso dei dirritti in 

qnestione spettanti allo Stato potrrebbe arnohe 

conrfigurarrsi come wro insieme di diritti rea.li co


stituiti da~la lerne � per i,z conse1f!'IJ,ime�n,to di fin�i 

di pubblico interesse oorrispondenti a quelli a 

01ti set'Von10 i beni appart.enenti art altri st1J.g1get


ti ii giA.l�8ta l'e8pressione impiegata dall'art. 825 

Codice cfoile. 

2) Il Trrib1t,na1le di Firenr<:e ha commesso, di 
poi, 1.tn errorre ver(J;'1nente rrravie qitando ha oonfuso 
dne concetti essenzia1lmente dfatinti e, cio�, 
la demanialit� e l'incommerciabilit� delle cose. 
Se � vero ohe tutte le oO�S'e devrnamiaU sono neces.
8ariam.ente irvdom'm,errciabili (a <WtltSa dell(l na,tura 
dei diritti che .s'Pettano all' En,te pu�bbliico oni 
esse a,ppairte11Ag'ono e dello scopo ste.sso della d�emaniailit�), 
non � vero che soltan.to le oose demaniali 
siano iJn,commerciabiU. La derni,aniaUt� 
crea -per la contraddizione che nol consente una 
assoluta indisponi,biz:it� delle cose da pwrte 

dei privati, ma tale sottrazione al dominium prt'
vatorum: pu� derrivarre da aUrre fon.ti. Essa pu� 
der.iva't'e d,aUfl< iegge stesS1a ohe arei()) wna tale 

indisponibilit� dei b,eni (mediante rrigorose nor-� 

me di a~�soZuto di1Jieto di alie'f/Ja{(j�one e� ili (J;ltri 

negozi .giurirtioi fra� prrwati) cihe eqwim<JJle, in tutto 

e per rutto, a,Wincommerciaibilit� di tali cose. 

N �, per giuwger6' ia, tale sco-po, la le'f}ge ha biSOfJITtio 
di costitui;re dirritti reali-totaili o parrzriaili 
.dello Stato di OO!r'attere demamiale,. o diritti vreali 
facenti parte del patrriffn,owio oosidetto indispon,
ibile d'eUo, Stato stesso. 

La costi~rio'11!e di t(J)li dirritti non ha che un 
oarottevre wdcessorio e n,on sierve 10he co�mie mez1zo 
perr rafforrtro<re e rrewiterre pratioame'Yl!te inefficace, 
il co1r11oetto gi� affermato dell'inoommerciabiilit�, 
legittimando lo Stato quale tutore su,premo degli 
interessi colletti1Ji <ul in,tervenirre anche contro 
l'Ente proprietrurio delfa, cosa, artistica perr 'dond,
urre la oosa stessa a~la sua �de~tf;iinazrione e sottrarrla 
ai p<ri'Vati. 

Tutto sta, dmnqwe, nello stabilire se la pwrtico


la't'e indisponibilit� deUe cose wrtistiohe a1ppar


te'Yl!e'nti agli Enti mO'r(J;li equ41)(J)Zga (J;lla lorro in


commerciabilit�. 

Ovra, l'e.sa.me del contenuto e dello scorpo delle 

leggi �8'Wlla protezione dJelZe' O'P'erre a;rtistiohe oi 

oon'Vinc�' ohe la questiorne non pw� che esserre ri


sofo,ta iJn, senso afferwativo. 

E' fondia'nnentale, in p<rimo M.iogo, la disposi


zione deU'arrt. 61 della vigenite legg'e d.el 1939, 

la qu,ale non opmmina �1oltanfo la wullit� di pie


n�o diritto dei 'fbe,gozi f/Ull!ridici di trOISferimento 

della pir-opriet� o del poBsesgo dei beni artistici 

degli Enti, '1na colpisce, pitrre di nullit� ass:oluta, 

anche le convenzfoni e gli atti giuridici in genere, 

dornpiuti contrro i divieti stabiliti dalla legge, o 

.~enP.Ja .Z'ossevvan,za delle condizioni e 'niodalit� da 

e's<Se prregcrit te. 

La leg,qe afferma, dunq(l.te, ohi(J;r'amen.te, il oon


cetto che re oose artistiche degli Enti motr'ali �s1ono 

addirittura. sottra,tte aU'attivit� giuridica dei 

privati, non possono� formm�e oggetto� di alcun 

neg:ozio giuridico, precisamente come avviene per 

tutte le cose � extr�a. commercium ii. 

Non si ha, d~.tnque,, nei ciasi delta spe,cie, un 

gel1n;plfioe a:foi.etor di wlienazion:e rper oni no'YI! � 

prrev,vsta al01l!n1a s<�nzion,e di nwllit�, n,on si ha 

una sanzione di nwUit� riela,tiva, e nell'inter08'8e 

privato, 001me in caso di aUemazfone delZa dote 

(art. 190 Codice civile) ; si ha invece molto di 

pi� d.i una san,zione di nullit� ass:oluta delle aUe


naz'ione dei be'Ylli .a;rtistici: si ha un. divieto ge


nerale di qrwallisiasi oonven,z.ione prittiata, anche 

non tras1lativa delle proprriet� o de.Z possesso, in 

re'lal(},ione a:'lila dosa artistiJow, divietJo aooompa


gnato da sanzione di r111.�lit� ins(J;nabile della 

cowxMi,zion,e stessa. 

I beni wrtismci deigli Enf}l 1rmoraU non sono sol


tanto cose di cui non s:i pu� acquistare-�fa pro


priet� (come 8i esprimo1'1Ao g1U artt. 690 iLel Co--


dice Qivile del 1865 e 1145 del Codice oimile vi


gente), ma, addirrittura, oose sulle quali od in 

rela~ione aUe quali wor1; '{IU� esserei ,c;osititvuito, 

modifec'ato o risoluto� al<Y1J;n1 diritto di privati. 


-56


Al divieto di qual8ia8i convenzione gi�uriltica 
di p-rivati relativa .a taU o'Pere si aggiun.gono i 
gi� ricordati divieti di remozione e di re8tauro 

e .di modifi.che senza, la. p<re8critf)a autoriZzazione, 
o l'ob,bUgo per l'En.te (8e si tratta di una Ohie8a) 
di ef.rporrre l'opera arti8tica aJ,Za p(/J;bblioa vista 
ed amm.irazione. 
Dal contenrUto delle leggi sulla protezione delle 
opere arti8tiche ri&ulta chiaro. il loro soopo 
che � stato quello dli tutela-re. pr11;bblicaxmen.te, nol 
ni.odo pi� pieno ��he si po8sa imrma.ginarre, le opere 
d'arte 1roppartenen�ti ad E.nti mora.li ed assicurare 
che esse rimangano presso l'Ente cui appartengono 
e nel luogo in cui si trovano sotto la 
tutela e la vigilanza. dello Stato.

1

Si tratta di le1gg1i eminentemente conservatrici, 

di leggi che tut.elano e 8egiiono -8e cosi. pu� 

dir8i ___. l'opera d'arte in ogni circostanza deUa 

81f;a e8'�JS�ten.za. 

E' aippwnito per raggit11J1,1g�ere tq,le scopo di pubblico 
intere88e ohe il legislatore ha 8tabilita la 
nuUit� a88oluta di qitml8iasi �donrl)'e1izione relativa 
alle opere d'arte. 

Que8ta � �una circos�tatnza fondamentale che � 
8tata �}imentioata dal T'riJbunale di F.vrerl!Ze il 
qnale 8i � limitato a rileva'f'e cihe daUa 8an~ione 
di nullit� a.sso1uta del trasferimento di 1trha cosa 
n:on ne oon.8e:gue .~a sua incommerciaibiilit�, le, 
qtWn..di_. l'ineffioaoia del pos8"es8o di bitona fedo 
deWa�cquirente, agli effetti dell'acq1hi8to della 
propriet�. 

Per giungere a qite8ta donielu8�me il Tribunale 
ha dovuto tra80'lf;rare del t�utto qneUo che � 
l'evidente soopo .del divieto di alienazione e della 
oon8eg'U�ente nrul<lit� dei tra8rj1eri{menti. Non h.a 
ten%to conto che la sanzione di nullit� dei tra8ferime�
nti 8i inquadra, come uno dei vari mezzi 
scelti da.I legislatore, con gli altri meil.!Zi (divieto 
e nullit� di qnal8ia8i oonv~ione p-rivata refotiva 
alla co8a arti8ti�ca, creazione di ditritti reali 
dello Stato si1;lla �oosw ste8sa, poteri di tutela e 
di vigilan~a da parte< deZla Pubblica Ammini8trazione 
sui beni arti8tici), oocogitati per sottrarre 
gli oggetti in question<e al dominium privatorum. 

N � oolpisc� nel segrt<o il rilievo dei Gi1idici fiorentini 
secondo QU.i non si pu� parlare di incommerciaibilit� 
per le cose artisti�Che de�gU En.ti mora1li, 
perch� tmli �oose pos8ono (JIS�sere re15e commerciabili 
dalla competen.te Autorit� amministrativa, 
sia pure entro e.erti Umiti, attraverso 
rigorose formalit� e 001'/J numerose cautele cifrioa 
la destinaz;ion.e degli og,getti. 

Taile opinfon,e si basa, infwtti, sul 'IJ-ieto preconcetto 
(011mai �miperato definitivamente dalla 
dottrina e .d,alla gi1.f;ri8prttden,za) secondo il quale 
l'extracommerciabilit� della co8a � 111na qu,alit� 
naturale e costante deUa co8a stessa. Tutto ci� � 
fondaimentalmente errato. Oome non . esi8tono 
oose naturalmente deman<iaU, non esf;s1tono n�etppnr<:: 
�C1ose naturalmente incommerciabili (v. in 
proposito Dm :GEJNNARO: op. oit., paig. 9). 

Il concetto di incomrn.erciahilit� � un. con1cetto 
di diritto positivo. E' la legge che deterrinina 
qitali cose sono extra commercium ed �, quindi, 
perfett-a1men.te pos8ibile e lo�gico che la legge ri


wuova in. de_terminati .oasi e oon< partvoolari lll/,l,to� 

rizza~ioni tale san~on� di extra commercia.bilit�. 

Oi� potr� (J!/)er T!uogo qua;nito all'esame degli or


gani ammti,nvsrtrativi corn<pietenti risulti che l'aUe


n(J$�one di queUa �O&ia viene effettuata iri ciroo


stan~e e condizio'fli tali da non pregindicare il 

ra�gg�tn,gimen.to delk aU:re finalit� dli '[fll1bbi"flioo irn


teres8e Qhe la legge in materia 8i � propo8ta di 

realizzare. 

Una oosa � extra commerci�m 8e e finch� l�a 

legge lo 'IJ"Uole, come una co8a � d.einwniiale, fin 

quaindo non i11;terviene un provv'edime�n.to ammi


nistxtativo (sbcun\dUJm legem) di sldem1anializ1ziaJ


zfone. 

3) Il Tr!ibunwle di Fire'fl!Ze non ha tenuto oonto, 

inoltre, che, dato il soggetto religioso d.ez di{pin1to 

di RosseZ:Zo di Jacopo Franchi, il q'Uadro doveva 

riten.ersi res extra commercium, in qwanto res 

sacra, oggetto della v�evnerazione dei fedeli. 

Una millenaria trad'iZione canowistica ed una 

im,poniente corren<t,e dottrrinrole e ginris�prudenzia


le (oitata da;l PARPAGLIOLO: Oodice delle, An.tichi


tfl, e degli oggetti d'arte, Libreria dello Stato, 

Roma, 1932, vol. I, pag. 130) tolgono ogni dubbio 

in propo'8'1�to. 

D'altra parte, diie fo'ndamentali disposizioni 
dell'attual'e Codex juris canonici ci ammoniscono 
che res sacrae in dominio privatorum non sunt. 

Il Canone 1821, par 1, dispone che: � lnsignes 
reliquia(J; aut imagin.es quae in aliqua eoclesia 
m1a,gna pocpuli venerMione hon,or�entur, nequeunt 
valide al'ienari nequ,e in alia11n1 eoole�stiam perpetuo 
transferri sifn.o Apostolf;cae S�.dis permissus 
�. E,d iil Oanone 1510, par. 2, aggiung'e: � res 
saorae, quae in do'l'fl,inio privatorum non snnt, non 
a persona privata., 8ed a persona morali ecclesiastica, 
con,tra aliam personam moralem ecclesia;sticfam 
praescribi possnnt >>. 

4) Infine il Tribunale di Firenze non ha tenuto 
conto che il trittico in questione che a,pipa.rtiene 
ad una, chiesa foscana. � r:e1s: �extra coonmerciium in 
viirt� .d:ei d;eoreti granduooJU del 23 ottoibre 1918 
(Leggi del Granducato1 di To8aana, 1818, foglio 
105) ei 13 g'<Jnnaio 1859 (Leggi ,de�l Graindiruoato 
di Tosic'(J!Yta 1859, fogmo III, 2�) an�oora viigen.ti ed 
applioabili a1lla fattispeoie. 

l11Jfatti,. queste due disposizioni legislatime, oltre 
a sancire l'in,alienabilit� del.le opere d'arte 
appartenenti agli Enti m1oll'"ali (}.d a stabiUre una 
m'(tlUa per i oon,tra'IJVen.tori, dispon1gono per il 
compratore la .perdita dell'oggetto caduto �in 
commis8um �. 

Il sigruificiato di tali disposizioni n�on pu� essere 
d�t~bbio. I due decreti stabilisoono, inv�ero, 
che: A) l'abwsiva alienazione costituri,s�ce reato 
pu.nibile C011J mrulta; B) ohe l' a:lienazione � prill;la 
di ogni gi'll!ridi<JO effetto peroh� il compratore perde 
la cosa oad'uta in commis:sum. N � la legge ohe 
no11J fa alcuna distin~one di sorti~ di8ting_ue_fra,_ 
il caso in. oui il corrnpratore (orJ, i sncoessivi compratori) 
sia,no in buona o in mala, fede. 

La cos'a <J,b'll<srilvl(J)Jne'[kte al,i<Ct1J([,1ta deve sempre 
tornare aU'Ente al qwale venn~ tolta. Essu non 
pu� mai divent<Iire di propriet� privat,a. 


;"WWW@l@~ ;"WWW@l@~ 
-57 


E che �Josa � questa se nio'/1) una didhiarazione, 
da parte deUa legge, �di incommercia;bilit� del 
bene !lata la sua natura airtistica, ~a sua appartene~
a ad En.ti rnoraili e la sua destinazione? 

* * * 

Da questi rilievi oooorre trarre quelle ooniSBgiuen2'
e ohe la le,g,ge e la l~g!oa. ~tpo'}'l)gono. . .. 

La pri� importante e. ~e?iswa e qu~U.a stabiiita 
dall'art. 1145 Coidrice oivile per ()tW/, i 1l possesso 
aeUe �Cose di ouri norb si � pu� acquistare la propriet� 
�� senza e'fjetto �. Non � quindi ammris�3ibile 
l'acquisto da parte dei rpriva.ti, dell~ plf"o: 
prie-t� del.le cose artistiohe app�artenen.ti agli 
Enti morqU,. per effetto de.z possesso di buona 

fede. . .. 

Gli articoli 1153 e 1159 Oodwe 01/l.1'ile non possono 
trovare apipUoazione�. 

Si noti c1he l'ad. 11.45� parla di � cose di ouri non 
s�i ipu� aoqu.istare; la. prop!f"iet� �. e,d � sotto: la rubrioa 
�: 1po�s,s�Gsw dti oos1e fuo.rt. oormme>raio �. il 
principi� generale in esso con.fe'fl)uto .si applica 
quindi a tutte le oose extra commercmm e non 
soU11xn.to a qvue1ll:e. aem,aniali. Altra impovrtan�te 
con.segiuenza � dhe le aizionri di reoup1~ro, rest~tu_zione 
ecc. relative a taJ.li -<XMe sono '1!1n�prescrittibili 
per il preo:is10 disposto dell'art. 29M oapoverso 
1 Codice civile. 

Se si a'pplioherann�o taU prrincipi ohe, secondo 
noi sdaturiscovno ini modo no'}'/,, equiv�oco dal �con


, . 

tenuto dtJ.lle �leggi special,i sulla con.servazione e 
prrotezrion6 delle op1ere d'arte, si riu~>0i;� a s~lvwr~ 
buona parte del patrimonio artistico nazionale 
ohe 'fl;,el.le Chies�e ha trovato la, SU�a sede e za 
sua de�sti'fl;.azione; se si aocogilieranm10, invec'6, le 
massime in1seigriate dal Tribuna�le. ai Fire~e, si 
(J)gevoler� ZaJ .d,ispersione e l'emigrazione all'estero 
di t'(Jll1;te oipere d'arte attraverso l'attivit� d�i 
commero:ianU e di spe:culatori privi di scrupoli 
i quali si t.rinoerera'fll,n10 dietro il domodo b�a~ardo 
della presur11Zione (cos� difficile a s�/11.lentire 1) 
dJella buona fede nell'a.cqui1St!o. (O. Arias). 

APPELLO -Termine di cui all'art. 327 Codice pro: 
cedura civile -Perentoriet�. (Corte d'Appello di 
Venezia 29 dicflmbre 1948 -Pres.: Presutti, Est.: 
Zerbotti -Cavallin contro Arturo, in � Mon. Trib.�, 
1949, 39, n. 120). 

E' inammissibile l'impugnazione 1propi0sla entro 
il ternnine rperentorio di trenta, giorni dall� 
notifica della sentenza impugnata, ma al di l� 
del termine di decadenza di un anno dalla pubblicazd.
one della sientenza stes:sa .. 

In senso conforme s�i veda App. Firenze. 18 ago


sto 1945 Bmgetti contro Irti)/ ini � Mon. Trib. �, 

1946, 15; n.. 7, co11A a,nwotazrio1ne �Oontrwria di it. j. 
. La massima ril:p1ortata se�mb'f'a, esatta. [11;. so
�'!tanzaJ oon,. lCJ; introidtUzione della norma aell'artioolo 
327 Codide proced'rtl!re civile si � voluto porre 
un limite temporale� alla facolt� di imptUgnmre 
wna sentenza� limite che in. ogm caso 'fl>On pu� 
an�re, oltre 'l'anttl-o dalla pubblicazione della 
sen.tenza da impugnmre. 

Si noti poi ohe 6ii trratta di un termine decadenza 
che pertawto esso n1on vu� esser in.terrotto 
'o sospeso da �U'ft, qualsiasi atto -da �ohiunque 
p(("OmaM -aiverso daUa imrpugmi,zione. 

D'(J;ta la import~'a della .questione si rip1orta 
qui di segru.ito la motivazione d:�lla senMnoo surriferita: 


(Omissis). �E' pacifi,oo� ohe ia sent.enza della 
qual si ag,ita,, prwbblioata il 21 giuu.no ~947 e ~otifirota 
a (fllfr.(J; de.Ua O(J//Jl(liZlin Tersilla il 14 giugno 
1948, � stata !fl'avata .d'appello il. 14 .lwglio 

c. a. e quindi en,tro il terrm/bnf!J_ �peren�torio di tr~nta 
giorni da,lla notifioa, ma al di l� del ter"!'ine 
di decade�nza ai wn armo .dalfo, pub])lioazione 
debla sente'fl;Za stessa (omissis). E' da vedersi se 
l'inammissibilit�, com�e eocep~ta dall'aippellato ~., 
del resto, rilevabile di w.ffiaio, per il suo carattere 
pruhblicistico, non sia, oo dichiarnrsi rieUa 
�rpecie sotto l'asipetto det:la deoo<tenza, aell'armo 
comrrvina,ta da,lla prima parte dell'art. 327 Codrice 
procedu(("a civile. L'interpretazione che di qu.esto 
.artioolo d� la Ooog,Uin. Tersilla � invero ab�errante 
ove pretend-e dri sovrapporre i~ termrin.e 
perer:torio dell'art. 325 Codice iplf"ocedura �Civile 
per za, proposizio'Ybe deU'appello aon <],ecorrenza 
dal {f(iorno della notifioa deUa sentenza a quello 
d�i deoade'JW(J; di un. (l),nno dalla� pwbblicazione del 
pro~e�dimento da, ixm~griarsi, qua,si ohe fo8'se 
possibile som-.e,rtilre il stistema del dir~tto proce~suale 
civile vigentf}, conrerewdo effioaoia ailatoria 
a t131rmini peren.tori per l.a loro natura ac1C'eleratori 
ed operanti entro i limiti dell'amtrto se�nz.a 
avvertire che la norma detl'art. 32:7 Codice procedrurra 
civile � in netta anititesi col rprinoipio 
dellCJ; 'fl)Otifica ad istanza di parte, acoolta dal 
Codice P'J.rclw la pw.b�bU()(J)Zione della sente�n~a, 
nelle forme di legge,. si traduce in una notifica 
ai ufficio praticarm,ente., airetta a oo�strinigere le 
parti a prendere posWione~ o con :f).' aocettare o oon 
l'impugnare� le p'f'onu.ncie definitive <J,e�l Giudrice. 
Il :principio ohe informa il dispo'8;f;o dell'art. 327 
Codice rprocedwra <:ivile � sempre queUo di SQddisfare 
il bisogr110 della oerte2w; giuridica aei 
raipporti, eh.� il passagg.io in, giudicato della sentenza 
non � pi� lasciato all'arbitrio deUe. parti. 
TraUasi di u.n'esigen,.za d'ordine pubblioo e, perta'fll,
tO, � viaino (J)ffe.rqnare che neUa specie �t�a amm.
issibile l'apipello sol peroh.� la CavaUin si sarebbe 
arbitrata di prorogare il te:rmine di deoadenzia 
ool fa,r niotificare, e, di prropria iniziativa, 
�1! se_n,te~ senza, aZOun effetto pratico, anzich� 
proporre aUora il suo grava-me �ohe sa'f'ebbe stato 
tempestivo. E' a.ppena il O(J)SO dri ri.leva,re che la 
n.otifioaJ a oura di parte ha lo soopo di ab1brevia,re 
il termine di deaadenza ohe ra,.p�presenta il massimo 
rispetto a quello dell'art. 325 Oodice procedura 
�Civile e �ohe decorre a1Utomatioa.tr1Wnte 
dalla pt14b�blica2ion1e della senterWJa, per il ohe � 
facile in1erire per l'infondatezzia. dell'asswn.to 
weU'a'[J.P13llante, orvf si oonisideri ohe1 1l'diJv'erbio 
� indipendente1mente � co~l quale sri inizia l'a,rticolo 
327 Oodice procedwra civile va inteso nel suo 
senso lettera�le e logioo� equivalente alla, perfetta 
irrilevanzia giuriaioa dell'~sser o n,.o stata fatta 



-58


la n,otifioazio.ne della sentenza suscettibile di gravame. 
Tanito, � 'l.J'8ro ohe non :potre�bl:�e e.sser am.rnessa 
la deroga inrVocata dall'aprpeUante al rigoroso 
principio d(}.lla decaden.za, ohe il legislatore 
rn.el O!l!pove�rso de:ll'artioolo citato conte;mpla 
espressamente le de,-oghe e non exempli gratia 
nella ipot'esi del contumace che dimostri di non, 

� a'l.J'Qr aviito cono8cenza del prooesso per n.ullit� 
della citaz'ione o della notifioa d.i esoo, (} f)f3r la 
nMllit� delta n.otificazione d.ggli atti indicati n.(}ll'art. 
292. Codice proued.ura civile. Perci� ~ sen~ 
terw;a de qua non � pi� soggetta a.d. arppello e.d. in 
vfrt� del'l'art. 324 Oodri!c�e procedura C'ivile � pasNata 
in gi11ut..~oatO. )). (OmisiSis). 

AUTOVEICOLI -Rivendica -Vendita da parte delle 
autorit� militari tedesche -Non � titolo idoneo a 
trasferire la propriet�. (Corte di Appello di Torino, 
8 Settembre 1948 -S. A. Minimax contro Chiesa, in 
�Foro Padano�, 1948, I, 784). 

La vendita di autoveicoU da 1prurte delle autorit� 
militari germamiche che precedentemente lo 
avevarno requisiito non � a.tto idoneo a trasferire 
la :propriet� nell'acquirente, e neprpure pu� questi 
invocare a rproprio favore la, buona fe.de o 
escludere nell'acquisto la colpa grave, cos� che � 
tenuto a restituire la reo.sa al legittimo proiprietario 
ed a risaircire i danni. 

Riteniamo opportruin,o r1'portare la [W!l'te centrale 
della motivazione deilla sen.tervoo,, ohe si 
co11Aforpia ad altra preoed�_nte della stessa Oorte 
(27 �gerwiaio 1948) Blarnchetti contro Bianco, in 
�Foro Padano))' 1948, II, 39, n.. 13:7), e ohe 8'0si,
banz4,allmpn;t~ sj, !Pione 6Mlla 18tess�a linea d'-e.&Pa 
senteifi,za 27 dioem1bre 1947 della Corte di Appello 
di Roma segnalata i11< quest;a Rassegna, 1948, 

n. 4, pag. 17. 
� Tale vendita o cessione n.on era per� di per 
s� idonea a trasferire� la propriet� del motooarro 
nel Chiesa. 

� Non �m ha motivo perr esolrudere che in un 
plf"imo temrpo la reqruisiZione del moto1oarro sia 
sta.ta disposta dal Comando tedesco in vista dei 
bisogni d'elle, forze di o.OCJWpa2'ione) ma in. seguito 
� certo che questi moti'Vi vennero a mancare, secondo 
le n.orm~ del �diritto internazionale (a'f'ticolo 
52 de,z Regola�mento dell'Aia). Tale requisizione 
� <�;W CO'tl;i�iderarsi CO!mU'fhqUe del tutto inefficac~ 
ri&p�etto al nosbro ordinamento inte; no posto 
oh�. lo Stato itali!ano 1'/AOn� ha e.manato a~<Juna 
disposizione di oonvalida degli atti di imperio itei 
oomanidi militari germanl�!ci dvurante l'occupazione 
del territorio nazionale. 

� L'ilrr11pegno che lo Stato oooUipato abibia assunto 
oon la �SfUa partecipazione alla convenzione 
dell'Aia del 1899 e del 19017 di ricon.oso.ere nello 
Stato oc<Jru.pante la facolt� di esercitare determinati 
poteri ossia di cornpiere determ.in.ati atti di 
imperio n1011< equivale infatti all'irrupegrn.o di ri-� 
conosoere l'e~fioacia degli atti di i1nvperio dello 
OCCW([J'fu'/i�te. seoo'fl!dO il prorprio ordinamento giuridico 
chie, � certo, con.Unvua a rimanere in 'Vigore, 
jure p�roprio, anohe durante IC'o1ocuvazi.one, s� ohe, 
in d.ifetto di disposizioni di legge� �oh~ u oonvali


dina, tali atti rest.(J,lfl,O giuridicamente irrilevanti 

rispetto all'ord�namento in�terno dello Sta.to oc


curpato. 

� In altre parole eisisi, an.che quando fossero 

leciti, dal pur1;to di vis.la del. .di.ritto irt�terrtJa;Zio


nale, 'licOn si inserire lfboro n,ell' ordinamento in


terno dello Stato occupato e rimarrre�bbero per 

tal!}. ordinamento privi di V:alore giwridico se lo 

Stato occupato non. p,rOVl/J'8desse con apposite 

leggi a rvoonosoere l'effioaoia inter11<a. 

�Or � evidente che, se l'atto di requisizione 

compiuto dal Oom,(J,lfl,do tedesoo sul motocarro 

della Minimaw � giuridica1m�'fl/te inefficace rispetto 

<Jill'arrdinwmiento int�_rn.o deilo Stato itaUa1n�o, non 

pu� tale atto aver prrodotto l'effetto, e:r1;tro la 

sfera di detto ordinamentoJ1 di tmsferire iJ di.


ritto di pro([Jvriet� del motooarro stesso n�llo 

Stato o:ooupante s� �c<he questo potesse, cesrE,1ata la 

ragion(}; della requisiZ!ione, liberamwnte disporne 

a favore di ter~. 

� AggiUlfl,.gasi, in ogni caso, che la requisizione 

operata daU'au.t'orit,�, g�(J1"'(Jn.aniom, ohe pruire era 

fornita di poteri a twl~ scopo, wvvrebbe dovilto Uifl,i


formarsi alle n;orme della conve~ione dell'Aia 

e contenerisri e mfl,ntenersi n.ei re�latiivi limiti for


mali e materiali di legitti,m.it�. 

� Ora no11< era legittim.a l'(L requisizi.one se la 

cosa requ~sita. anzi, ch�e essere �usata secondo la 

sua destinazio'l'I,~ era inveoe stata destinata alla 

riven.dit'(L in fav9re dei terzi. 

� Da �di� la oo'fll813guen!ija ohe la vendita di che 

trattasi dov�cndosi con.siderare fatta da chi non 

potev�a disporre del motocarro non pu� ritenersi 

atto di per s� idO'nf!.O a trasfelf'ire la propriet� del 

motocarro s�tesso ne.i (Jti4esia. )). 

(Omis1sis). 

�In ogni modo poi la b�uona fe1de non potre1bbe 

g,iovargU perch� dipenderebbe da colpa gr:ame. 

�Erano tropvpo 'fl;Ote inifatti le continue azioni 

di impossessame'fl/to di axutoveicoli di privati ohe 
� i teKfoscillli andavano 00impriend0i nelJi'wnno 

pe1'Ch� 11<on si abb1ia a riten;ere in aolpa grave �co


lui dhe, oo:me il Chiesa, acquist� un autoveicolo 

dal Comando tedesco, senzia prima assicurwrs~ 

ohe l'autovQioolo ste;sso 'TI/On provenisse da itn cit


tadino italiano �. 

DONAZIONI-Donazioni al soppresso p. n. f. -Azione 
di nullit� per violenza -Estremi -Illeiceit�-Insussistenza 
-Onere modale -Impossibilit�sopravvenuta 
-Validit� della donazione. (S. A. Le Reggiane contro 
Finanze -App. Bologna 18 maggio 1948). 

Ohi invoca fa nullit� di un contratto stipula.to 
con o in fa.vore del SOip[>cresso p.n.f. ;per essere 

�sfato il prop!l'io 00I11Sell!so vIBia.to� da. violen:z;a, deve 
di. 1quesita. da�r Ja, p.rorva ;preciisa. nei s:elllsi voluti 
diaill'ail"t. 1435 Cordice civile e non pu� es�ser sufficiente 
a.rudur~e ge:nericam.ente ;il ipa.~tioolarre cliima 
di vita instamato dal regime fa.scista. 
� Non � illecita nel suo motivo, una. dona�z:io!ll:e 
fa.tta. al SOipip'l''8S1SO rp.n.f. 
D~we ritene:rs.i acffetta da. �onere modaile una dona.
zione con la �quale si imponga lai ;pall'tieolare 



-59


destina,zione del bene ,donato (nella specie : sede 
di un igruppo riona;le fascista) ; ,:ma, in tal caso la 
�ona�ziione � vaJida, ed efficace pur se l'onere modaJe 
ad essa. aiprposto sia divenuto�, in un see-0udo 
tempo, illllposs1bile. Anche� s�e taJe modilM fosse rima,
sto del tutto inadempiuto per f�tto� o col[Hl1. del 
donatario, la ,donazion.e dovrebbesi rite.ner valida 
ed efiicace, sa.Lva. esiprns1sa. pattuizione contra.ria. 

La sien,ten;;a aella Go1~t�e di Bologna) di cui si 
80'i'b riferite le mas�sirne) riveste u.na i�nportamza 
ohe trasoenae di gr(Jffl,, '/Jun.ga il oaso di speoie) quwndo 
si oolfbsitJ,eri ohe es�sa risofoe) in marniera ohe 
smnbra ineooepibUe) f.a:fmne qitestio>ni c::Jie hanrn,o 
formatto) e tuttora form(Jjf/;O) og'getto di oontrovers'ic 
iln V'ia amim/�!n,ri;strotivu o giu<J,,Wiaria) fra taluni 
privati od Enti pubbli<Ji, e lo Stato in ordine a 
bcnii da q�u.elU dolfba-ti o vendriiti al soppresso p.n.f.) 
e p(Jlf" legge po�i devolu.ti (J)llo Stato; oontroversie 
wlwnentate soprattutto dalla grave svalu.tazione 
m1onetaria, n.ol fraUerrrwpo interven.u.ta) e ohe ha f aitto 
dli grarn lunga aurmentare i:i valore dei beni iffnmobiV
�i) rispetto (J)l momenfo in. oui furorno stip<Ulati 
gli a.t1ti di dona�Yione o di oompravendita. 

La S'entenza ora arnnotatla, adcri8oe so,stwnzialrn.
ente aUe tosi so.stenutc nell'in.teres,se dell,Amministramon,
e) e ohe. furono tra.sfuse nella oiJroo�l(J)re 
20 febbraio 1947, n. 124!5,-diram.ata daUa Avvooatwra 
generalo d�el:vo S�tato1. 

SU�l plf'imo prttnfoJ Ohe la V�Ol'/J,enoo debba esBer 
tMJ.mi01s,trra.ta in <J.O'i'bcreto e non c1o>n un. sem.plioe r'iohiamo 
al partrioola�re ol'�rna inst.aurato d(J)l fasci~
rmo) ohe essa oio� d,ebba essersi e8trins.e�oo,ta �in 
una serie di <J;t.ti posiUv� ooenti tutti gTJri, estre1mm 
riohiesti du,Wart. 1435� GoiUc�e oiru-i.le) mentre all'uopo 
� dlel tiu.tlto insuffioiente add'lt/f"'re gli inivWi,, 

o le s0Ueoitazion1'. dei gerwrohi del sopvpnJsso p.n.f.) 
ne~taderi,re (J)� quali pu� rawi8wnsi. a,l pii� tesisitenza 
di �wn timore reveronma,ie volfo aiii ingraZ'iarsi 
il. partito domMiante) la se'fl;te"U<Za ha cos� 
rnotivato: 
�Invero ne1>'swna prova hanrno offerto le. � Reggiane
� degli estremi della vis compulJsiva�, ess�(m,. 
d:osi limitate (})(], ass�fwi1re ohe U Zoro cons�einso al1a 
liberalit� salf'ebbe statb ooartato e la oo(l;rta,z1ione 
non avrebbe bisogno di essere dirnostrata per la 
oorm,urne s&ioooa� aei sis't(Ji'/ni v dei m6to�i pe'i"'8.U:a8ivi 
e ine�vasivi) con cwi i gerrarcihi M�l s:oppre,sso 
regime promvrava;no De s�pontM/,e'fJ elargWiolfl;i) n� 
sMobbe nepprure oo,nc>epriAbilo ohe u,na massa. di azion.
isti o chi per oFrsi aliirnern.ta8se il genero�so prop'iO~ 
s>ito di far gettU:io di wno st<J;bile inc'litB'O nel'la plf"01priet� 
soioi(l;le. Sioc'/v� la tesi delle � Reggiane � 
si fonda� in sost(Jffl,za 8U una m&r'a plf'eswnziorne la 
quaio) anohe se doves�so rit'en(Jlf"si del tu.Uo ri8ponaonte 
aU�a rea.it� d:ei fatti, oos� oorn.' � S't�,t(l; p1ro1speUata) 
lfl;Oin potrebbe oomunque offrire gli estremi; 
t<MS(l;tivamente prreviisti d'al'O( art. 1435 Oodioe 
oivil:o) il quaie) tra.tlt(J)ndo dell(J) violenza, oome vizio 
iU oom8enso nei oon.tratti e qitind'i an.ohe ne1~le 
don�azion,i) che l'art. 769 Goidioe oivti�'te defenii1soe contratU, 
co1s� stwtUisoe: 

� La 'IJ�>O�lenza deve' essere di t<J;l na.tura da fare 
i;mpre8'sione S'O�pr<J; wna per's1ona� sensata e da farle 

� temere dt� e>8porre s� e i suo1i b�Nbi a urn male inyiJu,
sto1 e� note.vo�le. Si; ha rigua'l'do�, irn. questa mat'eria) 
all'et�) al se�sso e wVla oornd:izione ae.zze persone. 
� I nfatte le � Reggiane � si so.no limitate a fwe 
dello a1>'s,erzioni generiahe e m�rament'e gratiM�) 
le qu,1J,li, norn offrono mv,ero WL&un. ele1mento (l;tt'O) 
nonch� a ditrnoNtrarne) nopp<Ur@ a.d. adombrare m�.nimv,(
J)mente ohe nei oonfronti dei lorm dirigent'ri sia 
Btata i.n. oonoreto eseroitata urna qua,ZsiaS"i, vfolerM'a 
per indwrli aUa libe'l"alit� di ohe tratt.asri.) e tanto 
meno poi itna. viJoiDema di tal n.atura. da dovverli 
i1mprr@1:.�sionwre o far lorroi tewere1 di esporre s� e1 'i 
propril b(Jlfl.i, a un ma~e ingiusto> e not1evofo) in caso 
<.ti, rifi!U.to1 alla libemZiM ricihieis�ta �. 
Negli s�tessi sevnsi< si veda O'f"a Trib. Mleissina 
15 diciembre 1948, Saja. eion.tro Go1mrn. �Gioventi� 
Italiana, inedit1a.. 
Es:at.ta appare la seoonda m1(J)ssima. 
Appare veraxm,ente str(Jjf/;o ohe si po1ss1a &ostmicre 
e>&sere iUeoito (oio� oointrario� aUa. l.egg:e o al buon 
oos�tu,rne) wn oont'r:atto stip<Ulato oorn il sopplf"esso 
p.n.f.) sol peroh� qu,esto si � ,dimoistrato) iri d,efi� 
n~trilva) ,d.e.lete;rio per la Naziolyt,e I 
E d'altra parto nolfl; oooorre drimontioore ohe acoanto 
ai fimi politioi il soppres'So p.n.f. p1orseg'nliiV'a 
(Jjf/;Ohe wna attivit� assiistemia�le, a.ttraverso n.u.1nerosB 
iniziatlivo) moU.e de'lle qual.i erarno sv�irnco�late 
d(J)lla aUivi.t� pi.vrwrnenti.e poliUoa) e oontmu.ano ad 
e1818ere svolfo ailtlf'av>erso l8 rinate or{f'(Jffl,izza~�i.oni 
demo�ora.UdJw. 
Swperftuo ri.ohimrnaire l'attern;;iolfl;e 8Ulla terza 
rnassf!m,ia: l8 oolfbtrov'f:trsie) oui si aooenna.va, sopll'a) 
hwnlfbo per lo pV� 'f).a i.oro ba,se in pa.ttriiizion.i del 
genere di que'Lla su,. cwi ha porrtuto il suo eswme 
ta Corte di Bol9gna; la quale wu qu,e,s.to 'J)'Wl'bto ha 
co:s� motiroo,to: 

� E g1uaLrr1;ente � da CjS.olrudere ohe la dositilfbazrione 
data e vozu,t.a� per l'inw.nobi,le pos'i::!a) oorm,unq�ue) 
oonS>V�erarsi q�ua.Ze el8men.t.o C'ausale d;ella dona,. 
z�ione) giaooh� t.Wlle destinaz�iO'i'lh costitu� irvveoe il 
rri,otivo oli,e_ indusse lo � Reggiane >> alba donazion.e) 
mentre ca.usa do>113ID>ili fu ta volont,� di d,oinaff'e) <ki 
arricohire') oio�) per mero spirito di liber(J)Ut�) ~l 
<fon(J)tario) oon l'attribu.irgli gratuitwmente la piena 
ed e's1oiu,swa propriet� d.ett'im1mo�bile d.on.ato. 

�Dol tutto in.so1&te'fl;ibile sembra, pori ohe 'f).a diSJtr-azion,
o dicitD'itrnirnobifo d(J)iza, sua <testin<Wiorne) verifioat.
asi per efje.tto detla sovpressione del part,ito fa80�S1t(
l; pos�sa oorr11unque oolfbsi<Lerarsi quale evonto 
risolutivo della aonazii.one. Jnfatt~'. la o'l!artts>Ola di 
cui al n,. 2 d.ei rogito� Ab,ba-t� � fo/f"m!Ulata1 �i;n ter� 
mini dol t,u,tto itru;qu.imocia,,biU. e) oomulfl;que) tali da 
non oonsentire (J;SS�l<Uttamente Vitnterpret(kzione. 
OOS� ampia, Ohe v�orire,bbe attribW�ir'.:'/),e la dri.fesa d,e;lle 
� Regg'�<lln6 � e da, ohiairire inveoe� porfe1t1tame'fl;te 
che una sola� fu veram,e'fl;te ia, oondizio'i'lle risolu.tiva) 
cwi le parti int.eself"O subordinare la dmiazione 
) e oio� t evontuale dooisiome da p(J!f'te dJ.e"tdonatario 
di pro:oedere alla alienazione dell'immobile 
donato) men.tre ool pre�s�crivere ohe l'immo.bile 
fosi,,�e destina,to a sode de�l gruppo rionaile <e F. Gor



1 1 
-60


ridoni>� e in seiguii,t:o ut;ilizoo.1to1 ai soU fini <lel partito 
fasai8ta, le rmed.esiJme. no'l'IA feoero, in sos�tan,za 
che .imporre al dona~ario un modus o, per usare 
il Unguaggio del Codwe, un o-nere. 

�E il imodus non pu� affatto oonfo'flAdersi oon la 
oondfaion.e, che vetig�a apposta alla, do~on.e, sia 
perd/-,,� il modus importa� sermrpre un obbligo dli fare 
ohe p�u� oonsistere ta'fi,.toi in una presta.ziorrte di indole 
peau111tiaria a vantaggio <lel donante o di un 
terzo o &el.llo stesso donatario-, qu.a111tti.o in un detelJ"
rninato tt80 ass�egna�to aUa oosa donata., oome 
nella spe�o1ie, mentre la oo'l't<diziane non impone nesswn 
obbligo di fare, sia percn�. la co!J'bdizion�e o 
sospende l'e:jjioaoia delta, donazione o toglie ad 
e1~rsa l' effioaoiai gW, avveratasi a seoond.a c'fi,e tra.t � 
tasi di oondrizione sospensWa, o risolutiva, �mentre 
il modus non pu� pradwrre n� l'uno, n� l'altm 
effetitio, in qitanfo non incide norrmalrm.errtte1suUa 
effioaoia d�ella dorrtazione, 'la q�uale pu� va�lere i.na4,
pendentemente a�all' adompimento de�l nwdus. 

�1 Tant'� vero ohe s�e questo � ill.eoito o i/rnrpossibile, 
si. oonsiderra, c1om,.e1 n.on apposto, e il donatario 
ne vien.e completamente eisonelf"ato, a meno ohe non 
a.bbia oostititito il solo ed unioo mottitvo det,erm.inan.
t�e della donazione, nel qu0;l oaso la rende n.ulla 
(art. 794 Oodioe aivile). 

� Nei'f!a spe1<J'ie il modus irmposto ctal'le �� Rreggiiane 
>> ohe non ha owto oostitwito il solo eid unioo motivo, 
psioologioo, ohe1 abbia� d.eter:minato la dona.ziorrte, 
� s1Vato� daUa d;o'l'IA(J;ta;ri;.q; pun.turol.mente attuato, 
t0;nto � vero ohe nulla hanno potuto eooepire le 
� Reggiane>> circa l'adermip!f,rm,ento de�l modus, e, se 
o'f'a per effetto della sovpprre�s�siorrw deil partitofa�scefista 
non� � p1t� pos13ibi!~e manterrwrre la destinazionie' 
de~~'itmmabile a sede wel gruppo� rional<J �F. Oofl'rittoni 
ll, prevista neilla. olausola di oUi sovprr0;, ci� 
non pu-0, per le considerazioni esposte, dar diritto 
a~le � Re1ggiiane >> di prre1tendere la risortru.zione della 
donazione >>. 

(Omis�sis). 

� Deve pertanto e:solit�der.si SfNL-2(}J (J)ltro� c~ie ~a 
distraziorrw dell'irmmobile don.ato possa in alown 
mod.o oonsiderMsi oome evento risoluUvo della 
d!Qnazione, �I! quale norr1; po�trebbe es�sere risolta 
neppu'l'e nella ipotesi, in cruri. vn modus fOS'Se rimasto 
del tuitto' inadem1pri,iu,t10 per fatto ei oolpa de1U(J) 
a.onataria�, in ,quanto ne2l oorr1;tf1''0;tto non fu esprre1ss0;,
mente previs�t,a la risoluzione de�l merdesinno P'e'f' 
inadempimento dell'onere imposto az donatario 
(art, 79~., oomrrna 4�, Codioe airvile1 >>. 

Su.Ua questwne relativa aVD'onere mod(J)le apposto 
ad Ull'lta itoncwi,one, i'adermpivmernto d.el quale sia 
divenurtlo S'ttociessivarnente vnupossibile si veda. in 
senso conforme' in owuse del tutto 0;na,loghe (<tonazimie 
.di: immrobile per le attivit� del p.n.f. e donazione 
di un'are>a p'er ia oosfruzione deU�' oasa lit.toria) 
Trib. Firenze, 31 luglio 1947 e 6 1'/JttgUo 19"48, 
�n � Jfon. 11rib. ll, 1948, rispettivam.ente 40, n. 81 
e 300, n.. 771; e in dottrina iMARor, in iD'AMELIO: 
Oomm. al Ooidioe civile, �Libro delle Swooeission'i 
e a.onazionriJ ll, pagg. 772, 778. (N. G.). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�-Determinazione 
dell'indennit� di espropriazione -Svalutazione 
monetaria. (Trib. d iGenova, Sent. 26 marzo 
1948 -Ministero dei Lavori Pubblici contro 
Cozzani in �Foro Padano�, 1949, 129). 

Nella determinazione dell'indennit� di espropriazfone 
per pubblica utilit� va tenuto conto della 
svalutazioll'e monetaria intervenuta tra la data del 
decreto di espropriazione !'l quella della liquidazione 
dell'indennit� stessa. 

Si esc~ude in questa sentenza l'applicabili,t� 
del principio nominalistiao della moneta pel debito 
di indennit� dli espropriazione, il cUi importo 
sia stato definitwamente liquidato dopo la svalut1azione 
W.ella lira. 

Il Tribunale ha, ritenuto ohe l'art. 1277 Oodlice 
civile non possa essere iwvooato dall' espropri0;nte, 
qttando il procedrimento di liquidazione dell' indtennit� 
� ancora in corso, i.n qu.anto � ~ale disposto 
pre&uppone un debito gi� de.terminato nel suo ammontare>>. 


Questa sente-nza � z:a prima decision�e che ci sia 
acoaduto di iegger:e su di un tema ohe � da prevedere 
formerw oggetto dli vivi dibattit'i,. nei confronti 
sovpratitu.ttoi dell' A.rrunvinistrn�zione dello Stato, la 
quaie � la � mas�siirna >> espop1riatrioe. Norri possiamo 
fare a meno di manife8tare il nostro dissenso 
dalla soluzione adottiata dal Tribunale di e.enova, 
ohe sarebbe sorretta da un argomen.to, prima 
facie ineccepibile, mentr� esso ci appare qu,anto 
mai specios�o ed irrilevante. 

Un debito peauniario non pu� non essere determinato 
nel &uo iJmporto, se si ha rigiiardo al momento 
deil'adempimento. E' a questo momento ohe 
si riferisce infatti la norma dell'art. 1277 oonsacrante 
i~ principio del nominalismo della moneta., 
ohe � un portato del oorso forzoso della mo'
fbeta di Stato : � I debiti pecuniari -� de~ito nel 
su citato drtsposto -si 68tinguono con moneta 
avente oorso legale nello S'bato al tempo del paga,
mento, per il� 8U01 valO'f'6 novrn,rinale >>. Gi� ohe 
dare:bbe ragione del oono'etto del denaro e.sposto 

darl!i'Ha1r'11llann.-.Ueber den rechtlichen Begriff des 
Ge:ldes (vedi la, oita~one nel Dernburg � Dir. 
delle obblig�az., paragr. 26, n. 3), nel senso ohe 
esso siia oostitwito da cose fungibili che sono giuridicamente 
riconosciutie' com� l'ultimo eventuaie 
mezzo d� pagamento forza.to <lelle obbligazioni. 

Oi� che non si comprende per� � come si pos.sa 
infirmalf"e tale principio ne>i, rispetti dtelle obbligazioni 
di c:aratter~ pecuniario pel fatto che l'estensione 
dell'obbligazione non er1a al momento in c.ui 
� sorta de~erminata, ma, erai bens� determinabile ; 
e come si pOl'JSa quindi accogliere la distinzione fra 
debito liquido e debito non ancora liquido, dist~nzione 
di oui si � a1J1Jalso il Trib'll!nale di Genova per 
ripudiare i.~ principio nominalistico della moneta 
per l'indtennit� di espropriazione. La quale � una 
prestazione fi.picamente pecuniaria, �per la cui determinazione 
la lene stabilisoe�criteri inderogab�li nel 
catSo in cui nessun accordo sia stiato raggiunto 
dalle parti; non ai� che comunerrvente vien denominato 
-in contrapposto alle obbl'igazioni <U sif-

L&LbLZbJlMZ;i&1JW Z: 

-61


fatta natura _, un �debito di valore�, con una 
espressione del resto impropria, e giu,stamente, se


�condo noi, critioata. da alcuni sori~tori (1). Poich� 
il d(J1'/;(Jjf"o � un ~�dXb pagmmento, � oi'� cM 
si adopera., come equivalente per la stirna degU oggetti 
patrimoniali, e l'indennit� di espropriazione 
in ispecie deve adeguarsi, per un precetto fondamenta.
le deDla legge 25 fiii~gno 1865, n. 235�9, al 
valore vernaZe del bene espropriato, essa non pofJrebbe 
defonirsi un � �ebi~o di valore>> se non nel 
senso in cui,� tale espressione si adopererebbe anohe 
per il prezzo pattuito in una qualsiasi libera 
compravendita per designare il cont.enuto economico 
dell:a prestazione del compratore; prezz10 la 
oui d.eterminaz�ione pu,� e88ere anche affiilata ad 
un terzo (a. 1473 Codice civile), ed essere compiut1J, 
quindi in efJoca 8Ucces8iva al perfeiitionamentlo del 
oontratto. Ohi si sentir-ebbe �i sostenere in q�uest'ultima 
ipotesi che la stima non debba riportar8i 
�a~i'epooa in owi avvewne il tra8ferimento del d'iritto 
di [Yt'opriet�, e iihe se n6l fraittempo si sia verifioato 
un mutamento nel valore di acquisto deVla moneta, 
se ne debba fJener conto? S,i metta ora, in caso 
ili oppos~zione alla stima egeguita per l'indennit� 
preventiva di espropriazione -opposizione ohe 
pu� �essere prodoitta anche dall'esproprian1:e -al 
posto del terzo il cons14lente tecnico, e si dica se 
la cosd 'oambia a.spetto, e se s�ia pertanto lecito 
d4scorrere qui di � debito di valore �, nel senso 
in cui tale eBp1"essione � statia intesa finora dalla 
giurisprudema per le obbligazioni non aventi per 
oggetto una 8or111rna �i �anaro. 
Mentre la S�uprema Corte di Cassazione non ha 
fino a.d oggi vulnerato il principio �el nominalismo 
della moneta per le obbligazioni originariamentie 
peouni,arie, il Tribunale di Genova si f' 
spinto invece 1nolto avan.ti. Esso ha creduto di 
corroborore la sua pronunzia alludendo all'intento 
del legislatore del 1865 �i garantire all'espropriato 
14n trattamento non deteriore rispetto a quello 
.ch� egli avrebbe conseguito, 01,e l'espropriazione 
non avesse a.vuto luogo, da un'alienazione dell'immobile, 
e faoendo inoltre appello al �disagio>> in 
oui viene a tr011arsi l'espropriatio pel fatto che nell'�nterivallo 
di tempo d!eoorso aall'a pronuncia di 
espropria:zione alla liquiaa.zione dell'indennit� aefiJnitiva 
si � verificato, e in misura imponente, il 
fenomeno della svalut.wzione della moneta. 
� Il primo rilievo non � se non l'evocazione del 
prineipiO enunciato nell'art. 39 �ella legge fondarrventale 
d.al!la leg�ge per l'espropriazione per p. u.; 
poich� il �iribto all'inaennitJ.� sorge nel momento 
in curi la ptopriet:�; d�ell'immobile � coattivamente 
tra,8fer�ta all'e:sprnpriante, � gi,'lltsto, e risponde del 
re�rto ad ttn'esigenza razionale, che l',entit� del sacrificio 
sopportato da,ll'espropriato sia valutata, al 
1nomento in cui es:so si compie. FJ' con tale procedim
�erito che viene ad1tnq�ne stabilito il rapporto di 
equivalenza fra ci� ohe � stato tolto al proprietario 
C ci� oli,e in sostituzione a.ella C08a gl'i viene af!.trih1tito; 
quegH non a.vrebbc zwtuto infatti ritrarre 

(1) V. in proposito Vitm�bo C in cc Foro It. �, 1949, I, 
195. 
da una libera compravendita se non il valore di 
scambio (lel bene espropriato, e cio� quel prezizo 
che in base alla legge aella domanda e dell'offerta 
avrebbe realizzato da 'lltna vendita effettPwata ne~lo 
stesso giorno in c�ui si compi l'espropria~n-e. (fJ} 
quanao si parla ai prezzo si tratta ai una prestazione 
di un debito) la oui entit� 1economica � riituoibvle 
a oertwza, i~ p'f'irnicriprio del nominaliJsmo 
estenaendosi a tutte le obbligazioni aventi per oggetto 
una somma di den{J)ro). Quale impor~a 
pu� avere perci� per il nostro or�inamento gVwridico 
il fatto ohe it prezzo aell' espropriazione viein 
con ta.Z� criterio accertato~ e non potrebbe avvenire 
di11ersamen,t:e ~ in caso di opposizione alla 
stima eseguita prima della pron'lftn&ia di espropriazione) 
in wn momento ,'?-nccessivo al sorgere itel


l' obbligazione aell' espropriante? 

n tempo dell'adempimento ai tale obbligazione, 
per la� differenza tra. l'indennit� preventivamente 
stabilita dal perito e quella in effetlti liquidata, il 
tempo del pagamento ali citi d'iscorre l'art. 1277 
Codice civile) � precri;samente quelro della liquidazione 
dell'indennit� definitivia, per oui sorgono 
fotti gli svantaggi inerenti al oorso forzoso della 
monet'a quale mezzo �i pagam.ento, del tutto indipendente 
dalle osciUazioni ael s1w 'L'alore �Ji acquisto 
(valore intrinseco). 

E) solo un non ben in.teso spirito �i equit� cihe 

ha indotto il Tribunale �i Genova a meftere nel


l'oblio certi fondamentali prinoipi del nostro ordi


namento positdvo ea ail aaottare una soluzione ohe, 

a~teranao a danno �i una del~e parti il sistema 

monetario) tenderebbe a� if/;Sorivere gli espropriati 

per pubblioa utilit� in nna categoria priviiegiata 

ai creaitori: essi sarebbero cos� affr0;ncati �alZe 

conseguenze aella SV{J)l'lfttazione del!la lira, mentre 

sinora nessuno si � oommosso dello sfJuolo assai 

numeroso di portatori �i titoli di debito pubblioo 

emessi prvma della guera, n� d!ei poveri assiourati 

8ulla vita che) dopo aver pagato i premi in buona 

monet(J) rismiotono l'inrienniM in moneta svaltu


' .

ta.ta, n�, infine, �i tanti altri piccoli risparmiatori 

colpi.ti dal flagello dell'inflazione. 

N � ci sembra opportuno l'aooenno fatto nella 

8entenza agli a14menti d1egli sfJipenai �egli impie


r1ati p11,bblici e privati; per questi ultimi il pro


blema concerne solo l'aaeguamento �elDe loro re


fJrib1tzioni all'aumentato cois�to �ella vita e non la 

rivalutazione di crediti, per la quale occorrierebbe 

ttn'apposita regge (1). 

Si deve poi notare ohe la deoisione di cui trat


tasi non fa alcuna disti~ione quanto alla. rivaTll1,_ 

tazione tra l'importo' �ell'indennit� preventiva ae


po.<ritato presso la Oa.ssa aepositi e prestiti e la 

differen~a liqu.idata a favore dell~e8propriato in 

seguito all'opposizione alla l'!tima�. Ora il deposito 

di detta, indennit� ha effetto liberatorio, ed � 11n 

(1) Un esempio di rivalutazione � quello dell'adegua--. 
mento del prezzo degli appalti alle variazioni di prezzo 
verificatesi nel corso dei lavori mediante il sistema 
della revisione; ma a ci� si e dovuto provvedere con 
apposite norme di legge. 
mrJj[ff1&1@jf,Alf1fi9~J&~ihiiti&hi&hik&~ 



iMdl& E 

-62 


depoRito fruttifero 11er l'espropriato, che non si ~ 
avvalso della facol't� accordatagli dalla legge (wrticolo 
30 della legge 25 gi.u.gno 1865, n. 23154) di 
ohiedere� il pagamento della somma mediante concessione 
di una gairanzia. La rivalutazione wel'
C'intero importo dell'indennit�! di espropriazione 
equivarrebbe, quindi, praticam.ente, ad una stima 
dell'-immobile espropriato eseguita non pi� in base 
ai prezzi c�or'Ylent~ all'epoca dcl trasferimento di 
propriet�,, ma al giorno in mii si effettua �w, liquidazione 
rlell'initennrit�} e oi� oostituirebbe1 und patentJe 
trasgressione dee precetto di 01ti all'art. 39 
della legge succitata. 

Non si �comp>T'-endc, �inoltre, perch� l'espropriante 
che ha eseguito il deposito dell'indennit� preventJiva 
e abbia poi funprwgnato covn riJRui"fif;a,to f(J//)orevolei 
la stima, d.ebbn cgnalmente sottostwre alf;a 
con8egu<enza dJella svalt/Mtazione della <lira, n01i 
poterulosi adottarre per quest'wltiYma ipo�te�si un 
criterio diverso; e in entra.mbi i oasi non � certo 
da ascrivere a. colpa dell~uno o dell'altro soggotto 
del rapporto di espropria.zione il fatto dell'insuffioiente 
oit eooes�siva deterrn,ri,nazione dell'indennit�. 
preven,tiva di espropriazione. 

Coloro, poi, che, renilendosi conto delle incongr~
enze .sopra 1"ilm~ate, intende&sero circo~crivere 
,qli effetti della .'!vaiutazione alT:a differenza di irnd.
ennit� stabilita nel aw4izio di liquida.zione, si 
troverebbero a mal parUto se �ovessero spo�sare gU 
argomenti addotti dal Tribunale di Genova nei rispettti 
del debito non ancora determinato nel suo 
ammontare, trattandosi della s�te&S'a obbii�gaidon-e, 
d.efimi,ta com.e i'fl)(],enn.it�, unfoa nei oonfronif)i di tutti 
i soggetti aventi diritti sull'Vmmobile espropriato. 

Il tema � molto serio e merita perci� che a questi 
primi rilimn seg1ta u.na pi� anipia e adeguata trattazione. 


(P. OARUGNO) 
REQUISIZIONI -' Requisizione non formale -Confi.gurabilit� 
-. Competenza. dell'organo che procedette 
alla requisizione -Sindacato dell' a.g. ..., Requisizione 
disposta da autorit� militare in tempo di 
guerra ed in zona di operazione in favore di ufl�ci 
non militari -Illegittimit'�. (Sez. Corte di Appello 
Regio-Calabria 14 agosto 1948 -Commissariato Giovent� 
italiana contro Tropea). 

Concreta un prOl\'V1edimento di requisiz,ione non 
formaJ�e la disposizione, cori:rtenuta. in una. lettera 
d'ufficio, con la quale in tempo di guerra ed in 
zona d'operazfoni l'Autorit� llllilita.re (nella specie 
Cornarnlo XXXI Corpo id'Armafa.) ahbia, autorizzato 
un ufficio norn militare (nelJla, srpecie Commissariafo. 
iG. I.) ad immettersi in locwli di p�ropriet� 
privata, .gi� oocrnpati da un cormando milita.1,e. 

:Slpetta al Comita.to delle requisizioni decidere se 
potesse prescinrlersi nel caiso predetto da.Ile forme 
stabilite da1 r1egio decreto 18 agosto 1940. Peraltro 
l'Autorit� 1giudiziaria oridina�ria ipu� giudicare 
circia la competenZ.:'V de1I'o,rgano� che procedette alla, 
requisizione. 

L'Autorit� militare -ec�cettnato il Oomandante 
supremo in tempo di guerra� �ed in zona d'opera,


mditH mmm�mfil 1amnz rn 

zioni -non ha� facolt� di disporre reqmsrz1oni 
per pr01Vvedere ad esi1gen?.Je di uffici non milita.ri. 
Tale facolt� spetta. soltamto al Prefetto. 

La senten,.za, in eswme � patPtita �a~la esatta preme8sa 
ohe l'istitu-to della-requ;i;8izione in tempo 
di guerra non � neoessariamente legwVo alla forma.
le Ol818'ervarnza delle .norme fi..'1'8a.te OOl regio decreto 
18 agosto 1940, n. 1741, e c1he pu� aver8i 
anohe, oon le steRse oon8eguenze [!iuridiohe oooi 
S'Ostanzriaili che prooe�1:sU(})ni, la co8iJdetw requisizione 
dvi fatt0t e non formale. 

Ma, a'vendo riconos1<M;,fo che nella 8'peci,.e si trattrM.?
a. d'i wna. reqttisi:Zione non forma.le, � poi pervenuta 
ad erroneo oonseg'l1ten,ze sia-di ordine proC'e8S'l/,<
1Jle ahe sostarnzri;a;f;e, 

Sotf)o il prrimo profila � evirtente la� violazio-ne 
rlell'art. 1 del �deoreto-legge 2 dioombre 1941, 

n. 1670, 80stituitoi dalla legge 3 di.cemibre 1942, 
n.. 1819, Clhe devolve wnla oompeten~a dei Comitati 
giurisdizionali per le requisWion<i <~ la oognizione 
rU tutte le oontroverB"ie reZative a requi8izioni e�se.
rtioifJe nel regno d/wr'wnte fo .'f't{J)to �Ji guerra ed a 
OOlU�sa d:ella guerra, perr quanto riguar�a sia la 
leigitt.i1nrit� del pro1medimento, sia la determinazione 
del prez'Rfto e delle iin<.fiennit� �. 
JiJ' pale8e quin�cti l'errore deVla aorte ohe -dopo 
aver affer;mato trattarsi. iti ttna requisizione 8ia 
p~u�e non formale disposta in termrpo di guerra: ddl 
a c�alURa della guerra -ha ritenuto di po1fkr svo�l-~ 
gere l'inda.critne oiroa la odimp1etenza dell'otigano 
cihe la rc1q1tisizion.e aveva orrdinata., e .oio~ proprio 
sulla le.qittVmit� dlella ste81sa: indagitn,e istitu.zionalmente 
sottra�tta aWAutorit� giWdiidaria ordina.
ria.. 

Ohe Re poi la Oorrt;e a11Jes1se rf;telfl,U.to ohe nella 
8p.eoie la re;qui8izione in favore; <];.el Oo11llYYlt�!1Maria.to 
<te;llaJ G. I. no1n fo8'se s�tata or�riina�ta � a oailN~a della 
guerra)) la questiovne su7).la oompetema dell'organo 
ohe l'O'f'iUne <];.i requisizione ooeva emalfl,ato 
non 8atrebbe mai pot.1-tta e.~1sere e8aminata da.zl'(J!Utorit� 
giudiziaria ordinaria, ma d:ovev(J; e81ser devolu.
ta a.ZZa oo.qni!?!ione del Oon8igUo dli; Stato (Oon.si.
qlio Sta.to 22 marzio 1946, in � Fo'f"o Jti. �, 19441946., 
III, 130). 

aoV/'1'11/J/f1,que alfl,ohe sotto il profi1lo sostanziale, 
ria.ssunto nella t~a rmw8sittna, la senten.za � mani~
fes1tament-e errata. 

La Corte ha ritervuto1 ohe il Oomwndante del 
XXXI Corpo d'artm<JJta non a17es'8e potJeri p�er ordinare 
il mutiamento di ilestin~ione della 001sa e 
ohe .finito iil bisogno strettarmente militare, ogli 
avrebbe dovuto restituire la oosa. E oi� peroh�, 
pur essen.do�si in z-ona di operazione (ci� ohe la 
Corte rioonoS<oe) ~~ Oomam:aante del Corpo d'arma
�ta non al/Jeva 001mpetenza per prowei�erre alle 
@sigenze �i un uffi�oio civile. La legge di guerra 
-a dire della OortJe -tra.8feri.~1oe i poiteri civili 
al 8o�lo Oomatn�ante su.premo deU-e Folf'ze armate 
e non ai singoli c1oma'f/)(],(J!f1,ti di grwnd'ii, urnit<1~ 

Or queisto non � e:satto. 

Il Comandante supr@mo delle Foif"ze af"-mate esercrita 
i suoi poteri a mez2�0 dei Oom.wndi ohie� dai lui 
dipendorw� e qnindi neUa zona. di operaidonri i po




77 ii: dliEJ && 

-63 

terl oivili sono esereit(J;ti dali OomAJ!fl,d;ri m.iflfit(J;r"i 
d�elle singole looruliti�. 

L(J; r(J;gione � O'Vvia. In zona. di opera~ionri) pie>r' 
le noo@s�sit� belli.ohe) 6 neoes�S�(J;ri<J, kL ulfllifi<AAZione� 
dei poteri e wna rigorosa dis:ciplina� di t'U.tti gli 
organi ohe esercita.no t(J;li poteri. 

Poteva dwn.qu.e ben far<! il Oo�m(J;nda.nte del 
XXXI Corrpo 11/(J;rmata. 'U m1itarmento di destin(J;zione 
dello imwnobile reqnisito e nos�s1tn vicio� di 
i1Vleqittirmit� p�u� risvontrarsi nel s11.o operato. 

TRASPORTI -Trasporto ferroviario di cose -Reclamo 
amministrativo -Condizioni di procedibilit�. (Tribunale 
Brescia 25 settembre 1948 -Rivadossi e Zoncada 
contro FF. SS.). 

l) Nelle� ciause relative a. ti�asporto di n.nerci p�el' 
ferroivia. 'Vi � difetto teilllporaneo di giurisdizione 
del Giudice 011dimwio qua.lo�ra la d�oimanda. giudiZliale 
non sia stata. :pr�eooduta dal reclamo amm�nistra.
tivo, a. :sensi �le~l'art. 64 o: 'l'. a.pprova.to 
con regio decreto :?-5 gennaio 1940, n. 9. 

II) Il reclamo presentato� 8Uccessivmmente alla 
notiJfica dell'atto di citazione non va.le asoistituire 
retroo.ttiva.mente quello che doiveva inizialmente 
sussisteire colIIle presupposto processuale peci� promuoivere 
Ja, lite in S�eide giudiziale. 

w fo'f'mula~i01w delle due mas�sime ohe si riaaV(
J;nO dalla sopmoenrnata sente~a resa dal Tribunale 
di Bres�cia) pone in evidenza ohe il Tribuna.le 
mede�simo n.on si � reso adeguatamente oonto dei 
principii giurid.i<;i ohe stavano aUa base d;el quesito 
ohe era cihiarma.fJo� (]; risolvere. 

L'(J;fferm(J;Zione ohe l'omessa pres�en.tlazione preventiva 
,d.e�i reolamo amministr(J;tiv�o�) d;eterrntin(J; itn 
difetto tellllpora.neo ilri giuris<J,izrione) non importa) 
infatti) ohe itebb�a poi esolwdersi ohe la� presentazione 
s~iocessiva del reolamo medesimo pos�sa oostituire 
san(J;tO'f'ia. di quel vizio. 

Se romessa present(J;zione del roc�lamo fos�se effetit�vamente 
l(J; determinante di un �ifetto tempor(
J;neo di giu.ris1dizione) il venir meno di quella 
non potre1bbe non prodll11rre la oes�saaiorne dell)erffetto. 


La rewlt� irweoe � ohe nelT;a &pie1cie oonsider(J;ta, 
come e�sattamen.te ha d<ifatti ritenu.to la sen.tema) 
ci si trov(J; di fronte ad un s1em'r[J'TJioe presurpposfo 
procesmwfo; ed � per la essenziale oall'"att'eristioo 
,qiuridico-p�rooessitale di qu.es�to ohe) il sopll'ag�gi;ungere 
deT factum, no1'b sws�sistente aifa.tto della pll'oposicione 
del giitdizfo.) e so�stanziarnte il prosupposto 
m(J(])esimo) � del t1t.tto irrilev(J;n,ti,e agU effet.ti 
della gi�urisdizione. 

Si trafJ.tereib�be i1i sost.~(J; di itn oasoi di avpUJca~
ione del principio fondamentale della perpetuatio 
iurisdictionis, posto� neU'art. 5 (Jodlice prooeditr(
J; ctiivile, il quafo) c�ome � noto) s�tatl/J!i;sce ohe 
<< la giwrisdi�zione e l(J; omnpetenza si deter>minano 
oon rigua.rdo aUo stato di fatto esistentie al momento 
�ella proposi!?foone �.ella dom1and.a e non 
hanno� rilev�(J;nza, rispetto ad esse) i suocessivi mu�tament,
i dello sta�to medesimo�. 

~;,;,,,,,,,,;,,, ;mmgmmrm,:z.&& 

Se nel�~a specie si fosse tenitto adeguato conto 
del pr�inoipio oonsidera,t:o) rivenutosi la in.cidenw 
.inw�iale sulla g�!ltrisdidone ddla m.c1;n,cianza del reo'lamo) 
sare�b be sta.to giuoooforza ajjermare non 
gi� un d1fetto tem..pornneo) ma un d1ifetto as'Boluto 
e permanente del t1ltto insanabile �della stessa 
in OfJ"'Wi!ne alla prete�sa in quel modo f(J;tta 'Valere, 

Ta/f/i, consi�erooioni in realt� eooedoino dalFambito 
ris<trett:o< della f(J;ttispeioie e inoido'Ybo in qitello 
pef!t� vais�to intonio a.ila con8i8t{Yrt,'Q(J; giurid.ica. �della 
oo'Yboe'Zione della pos�s�ibilit� d�i oa8� �i �ifetto teniporwneo 
i!Ji gil1trisdiz�one; con8�isten�z:a affatto paaifi.
o� finmnohe nelle ipotesi, ohe dovrebbero rit'enersi 
le pi� tipic1lw) ael 1solve eit re1pete e de�lle 
oontroversie relative wVle imipos�t:e dirette silfl-0 a 
ohe non sia intervenuta la pi~bbli0oadono dei rnoii. 

� Siilla lite di mera. imp1tt.gnamon.o) quando ecio� 
il oon.tri.bu.ente novri abbia pag(J;to la w1m1ma, determima.
ta �alF Ammini..sttrazione qi1,ale debito di imvowta) 
il Giu.dfoe rion �) >ma, noomche 1swr� mai competente�; 
e lo diventerr� quando) pavato il trib�ttfo) 
gli 17err� Nottoposta fo, li.te d�i rim�burso) ohe 1per'� 
� un'altra lite>> (V. Au:.ioRm: Dir, 1proc. trib., 
'[J'<Pg'. 155). 

E) oosi pure il Gvudioe non. � e non sar� mai 
competente in questlioni rel(J;ti/ve� (J;d imposte dArette) 
firn.o a ohe l)Ammiinis�tr~ione non si sia eostUnita 
effettivamente sua creditrioe mediwnte la 
pu.bblioomone del ruolo) es�sendo fa�z�one un mezzo 
per persegttire .iJA,n,a;nci al Magistmto ordii;n,(J;rio il 
diritto c>he aWinteressato compete o per evit(J;re 
la fosione cihe di qitello � mA.n.aoof;at1a. Ma appqmto 
dopo l.(J; pu.bblio~one de1Z 1�uolo l(J; lite ha wn oontenl/
J,to ossenzia�lrm�ent�e diverso) r�mtrarnrfosi per effetto 
del so1lve et �repete in sed�e di �orm(J;nda di 
rimiborso (coudietio in.deihiti); e mentre � noto ohe 
la nurrna ohe (J//'}'/!met:te entro q�ttesto lifrnvte Za potest� 
giwris�d4zionalo ((J;rt. 6 legge sul oontenzioso) 
rappresenta speciai'e attenuaz�ione del d'ivieto dell'art. 
4 della legge med1e�sima. 

In realt� �la sente~ del Tribuna.le� di Bre1soia) 
afferrmando l(J; i�nc:Vdenza iniziale sulla giuris�dizione 
della manoanza del reclwmo (J;r'lnrmrimstrativo ha 
diment'ioato ohe) se i. d-ue poteri..�,i azione e� di 
gi�iirisd'icio1'be sono intitmwmente connessi la �istilfbzione 
es�senziale ohe tu.ttarvia tra es�si �ooe rioonosoersi) 
1wn am;torizza ad; affermcvre ohR' la inesistenz
�a delle oondiziioni di attuabilit� del po�tere 
di acione debba conil/tt.rre a ritenere S~(J; altro la 
inesistenza> nel tempo delle oond'rizi�ni di atttua.bilitl� 
dell(J; giwri.~d;izione. 

Il �oifetta. d:i un eriterio valevole per ogni ipotesi 
f(J; S�orgere la neoessit� di inda.gare) V'Olta a 
volt(]; in relaziovne alle diverse ooncrete �oisposizio'i'l.
i no"1'm(J;tiv�e, qua1Ve sia s-tat'a l)effettiv(J; volovnt� 
del legislatJore. 

Se tale iw.drogine il Tribtlnale ames�se frotto nella 
spoc>ie) avrebbe indu1bbiamente rilevato c�he � assurdo 
parl(J;re di itn 8ia pure temporaneo �difetto 
di giitrisd'iziio%e) 8e il recl(J;r'lno a.m,m;inistratii'o nmi 
8ia sta.t'o proposto) dal momento che il par. 2 d:el--l'art. 
66 del reg�io der;retio 215 gennaio 1940, n. 9 
(Niw1~e oondizioni e tariffe per il traisporrto delle 
oois�e 8u.Ue ferrovie de'~fo Stato) esplf'es�samente statuisioe 
che il termine di presorizioni di U% a1r1;no) 



filiillb@ ] & 

-64


stabilito da,l pwr. 1 d�eUo stesso artioolo, petr le re�eiproooonente, non sarebbe pos�sibile raooo1gliere
azioni der�ivanti dal oo/ftltrattio di traspolf'to delle e1d assiowra'1"e i neoessari elementi di prrova a dico1sc 
e oolle ailtre di1?posizioni oontemplate nello saarico delZe varie responsabvliit�, a troppa distesso 
regio decreto, iniz;ia la sua decoTrenm. ;pri . S:tlanru di te1npo da ogni singolo trasporrto (V. 
ma della ipresentaz;ione ,Jel r,eclamo, e dal momento AsQUINI: Del coutrnitto di trarS1porto, Ea. 1935, 
ohe il suooessitvo pwr. 3 d�.el medesim-0 art. 66, n.. 220). 
stabiU.sae la .semplice soSjpensione del termine di A siffatte esigem.'e il legislatore ha opvportuna


prescriz;ione daZ giorno deU:a. plf'esentazione stessa. melfl,te s�oddisfatto, sia con l'abbreviazione dei terN 
O'/'b � ma;n,ifestamente possibile parlare di de-m'lini di pres�crriwione, per le adoni nasoe'11..ti dal 
0orreru<:a dti t!errn�JJU3 di una presO'riziarne, se dal aontratto di trraspolf'to, sia, aon la pi� grave sangiorno 
della de1c,orrenza non esiste il Giudtic'e che zione, a cierte cond�izioni, deUa daoadenza dei dri.abbia 
giurisdizione in mat~eria. ri.tti oo'litro ii vettorre, quando non siano fatti va1L'ilJ'bil!
tJ;stria dei. traispo'f'ti ha sempre dovut.o ehielere 
all'a.tto della ricons�ergna deUe oose traspordere 
al legislatore S'peoiale fJUte'fJa contro la litita,
te (v. art. �65 deicrefJ.o eitato) e sia appunto con 
g'ios"�!t�. l' imporrre l'oriere del relativo reolalmo am1ministra


Data' �a rapidit� aon oui i tros,porrti si attua;n,o, tivo e un breve termine di deoorrren.-<:a dalla sua 
la va8tiitl� del trafjiao che si svolge sulla rete d�i p'1"esentaz.ione, come s,emp'1ici .presup[>osti per lo 
ogni vettura, la molteplioit� �&�J mpporti ohe es.er.cizio dell'az;ioill:e (v-art. 66 regio deoret.o cit., 
8i intreoaiano tra vettiore e p'1t.bblioo e tra vettori e a.rfJ.. 45 legge 7 iiiglio 1907, n. 424). (A. T.) . 

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j 




.RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIOAZIONE SULLA � rlAZZETTA UFFIO.TALE t 

1949 

1. 
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 
1948, n. 12 (G. U., n. 28 suppl.): Modificazioni ed 
aggiunte alle condizioni e tariffe per i traspwti delle 
persone e delle cose sulle Fe1rovie dello Stato. -Provvedimento 
questo emanato in forza della legge 22 
dicembre 1948, n. 1453. (V. in questa Rassegna, 
1948, fase. 11-12, pag. 39, X). 
2. Decreto ministeriale 
7 febbraio 1949 (G. U., n. 35): 
INorme per la riscossione in abbonamento, per il pe riodo 
4 gen,naio 1949-3 gennaio 1950, dell'imposta di 
fabbricazione sui filati delle va1ie fibre tessili naturali 
ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 
1947, n. 1, modificato col decreto legislativo 20 dicembre 
1948, n. 1427. -La potest� regolamentare del 
Ministro per le finanze, in questa materia si fonda 
sull'a.rt. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, 
n. 1 che espressamente gliela attribuisce, norma sulla 
quale non sembra che la Costituzione abbia avuta 
alcuna influenza abrogativa. 
3. 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1948, 
n, 1603 (G. U., n. 37): Assunzione da parte della 
Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della 
difesa dell'Opera nazionale per gli inmlidi di guerra. 

-Provvedimento che � stato adottato in base all'art. 
43 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 modificato 
dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889. 
Nessun dubbio sulla facolt� del Presidente della 
Repubblica di emanare questi provvedimenti, an,che 
dopo l'entrata in vigore della Costituzione. � appena 
il caso di ricordare che, anche nella difesa di questi 
Enti, i quali possono valersi deil'Avvocatura e non 
debbono, l'Avvocato dello Stato non h,a bi~ogno di 
alcun mandato n� generale n� speciale, bastando che 
consti della sua qualit�. 

4. Legge 15 febbraio 1949, n. 33 (G. U., n. 48): Modificazioni 
alle leggi concernenti le imposte di registro ed 
ipotec&ie. -Sono particolarmente da notarsi l'articolo 
7 che costituisce la codificazione di una prassi 
amministrativa gi� in atto; l'art. 10 col qu'ale si � 
inteso attenuare l'onere tributario che deriva dalla 
stretta applicazione della imposta di trasferimento 
sui conguagli e maggiori assegni in sede di divisione 
ereditaria, l'art. 13 che prescrive sanzioni per il caso 
di vendita di immobili sinistrati prima dei lavori di 
ripristino. (V. Relazione in: Le leggi 1949, pag. 132). 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

AIPIPALTO. -I) �se poss.a qualificarsi appalto un contratto 
con il quale un'im!P:resa si ohblighi con l'Amministrazione 
.c1ella giustizia a dare lavoro ai detienuti 
nelie case di. pena (I\. 99). -II) Quali stano i limiti di 
appchcazio�ne dell'art. 1339 Codioo civile in relazione a 
contratti di ap[palto, o fornitura pubblic'a (n. 100). III) 
Se la stiratura deUa hi.ancberia da letto .rientri 
fra le prestazioni .cui .sono tenuti gli .apjp�altatori. �del 
servizio di casermaggio pe:r le .guardie di P. �S. (n. 101). 

CASE EGOtNOMICHE E POPOLAIRI. ~ I) Se il socio 
di una coop1erativa edilizia sia tenuto al versamento 
d�i una quota a titolo di� contributo str.aordinario !P�e�r 
spes�e �di manuternzione �stabilito dal Consiglio di Amministrazione 
(n. 12). -Il) Quali siano i presupposti 
i[ler la imposizione di un tale� �contributo straoil'dj�nario 

(n. 12). -III) Se possa fruire del mutuo da parte della 
Cassa DD. PIP. una Coope:rativa edilizta tra ufficiali ie 
sottufficiali di P. S. (n. 13). -IV) 1Se possa fruire del 
suddetto mutuo una cooperativa edilizia della qua1e�, 
p�e-r norma statutaria possano far parte ancbe. j, semplici 
graduati del coil'po age�niti di �custodia (n. 114). 
CONTABILITA' GENEIB.ALE DELLO STATO. -I) Se 
un'Amministrazion1e dello $'tato possia cedell'18. gratuitamente 
mateil'iali. ad .e,ssa .in �ca;rico ad altna Amministrazione 
statale� (n. 47). -II) Quali siano j limiti di tempo 
per l'esercizio della facolt� 'li 1L;pen-;:i, dalla cauzione 
prnvista dall'art. 54 diel Regolamento .contabilit� generale 
dello Stato (n. 48). 

CONTRATTI DI GUERIRA. -I) Se dOP:O la cessazione 
delle ostilit�, ma perdurando lo stato di gu8ll".l'a, possono 
a1U1cora esser.e stati stipulati contratti :regolabHi 
dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 674 (n. 5). II) 
Quale sia il criterio di dis,orimLnaz:Lonie tra le requisiz.
ioni iwe1golari e i rprovvedimenti di aut,orit� di .cui 
al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 (11. 6). 

DANNI DI GUERIRA. -I) Se. la ;ripanazione dei danni 
causati eta fatti ibellici .alla rete di di,stribuzione della 
enel'gia elettrica di propriet� delle So'Ciet� conoes.sionarie, 
possa e�sswe effettuata .direttamente. dallo Stato 
ai sensi dell'art. 1 deilla legigie 9 luglio 1940, n. 938 (n. 7). 
-II) Se la perdita di ooni dovuta ad �O'l'dini di distruzioll!
e per evitare la cattura nemtoa, ,Sii.a risal'lcibile e in 
quale 11'.orma (n. 8). -liii) Se possano considerar.si danni 
di .guerra risarcibUi quelli derivanti da p'rovvedimelllti 
generali quali il blocco dei mati:.n�iali, il divieto di e~portazione, 
ecc. (n. 8). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -I) Se l'Avvocatura 
dello Stato pos,sa assumere la cl:�fiesa degli Enti Ecclesiasti-
ci con �cura di amdme (n. 4). -II) Se l'Amini.strazione 
dello Sta.to IPOSsa .intervenire volontariamente nei 
giudizi .promossi da detti Enti per ottenere il pagamento 
.&e.ne decime sacramentali (n. 4). -l!II) ,Se tali 
Enti ,possano e.sisere ammessi pe�r detti giudizi al gnatuito 
patrocLnio (n. 4). 

ESP:R.OPRIAZlIONE PEH . PUB'BLiICA UTILJTA'. I) 
Se �sia legittima una �espropriaziorne peT p. u. che �si 
effettua al1a condizione che j. beni e.sprojp�ri.ati viengano 
.ceduti cl:all'esprropriante ad .altro sog1getto (n. 29). ~� 
II) Se l'Oipem per cui viene disposta la espil'oprlazione 
possa esser.e eseguita anche� da sogg.eitto diverso dall'e1spropriante 
(n. 29). -IIil) Se iP�ossa essere dispo.sta 
una espr01priazione per p. u. allo !3copo di eo5truire un 
cinematofrafo (n. W). -IV) Quali siano i criteri per dete~
minare l'indennit� di occUJpazlone. tempo;ranea nel 
�Cas.o di .successiva mancata espropriazione (n. 30). 

FERROVIE. -I) Quali siano i limiti di diri.tto �dei 
viaggiatori �di prendere visione nelle stazwni dei regolamenti 
feil':roviari (lll1. 67). -II) Quali siano i limiti d-i 
appUcazione dell'art. 26 cl!el regio decreto 30 .settembre 
1920, n. 1338 (n. 68). -III) Quale sia l'interpretazione 
dell'art. 53 del regolamento del personale delle FF. S.S. 
in (['elaz.ione all'art. 4 del D.oG.P.S. 12 dicembre 1947, 

n. 1439 (I\. 69). -IV) Be i ripetuti ritardi nel veirsamellllto 
di tasse eil'ari:ali sui btglie.tti di trasporto da parte 
delle 1Societ� .concessionari.e di ferrovie importino la 
decadenza di, diritto dalla �wnce.ssi1one (n. 70). 
LMPIIEGO PUBBLICO. -IJ .Se l'impiegat.o �comunale 
cbe abibia svolta attivit� a �carattJe.re impie~atiz.io professionale 
�al di fuori dell'Uf�ficio, possa conseguirne. la 
retribuzione dal datore di lavo:ro ;pil'ivato (n. 155). II) 
Se il 1pe:rsonale non di ruolo dello Stato, possa contrarre 
pil'estitL com .cessione1 di stip�endio (n. 156). III) 
Quali 1siano i limiti di applicazione �diel decreto. 1e~ 
g~slativo 7 febhr:aio 1948, n. 48 (n. 157). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se i pmdotti di amianto 
sLano assogge�ttabili all'addiz.i,onale sull''imposta di f.ab
�bricazione dei tessili (n. 90). -H) Se .possa appl:Lca.rsi 
il decreto le1gislativo 26 feibibiraio 1948, n. 107-neLica.so 
che st sia ,convenuto il ;p,agamento .ratizzato della imposta 
sugli zuoclle1r.i ie, tutte le rate non Sii.ano .anicora 
state ;poag:ate1 (n. 91). -fili) Se, ai fini dell'a!P�Plicazione 
dell'imposta di consum.o sui generi estra tariffa, ai 



-67


sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, 

n. 1177, sia sufficiente una sola deliberazione comunale, 
p,reventivamente autorizzata con decreto initerministeriale 
(n. 92J. -IV) tSe possa disporsi, con provv�edimento 
amministrativo, il condon.o della penale S;tabilita dal 
dec1'�to-leg.ge 12 novembre 1936, n. 2142, a carico �delle 
Societ� �concessionarie di traspo�rti che ritar.dino .il versamento 
dielle tasse erariali 1S,Ui biglietti (n. 93). 

IMPOSTA S.ULL'ENTIRATA. ,__ Quali siano i limiti di 
appUcazione deH'I.G.iE. 1iin relazione agli acquisti di 
cal'lbon ;fossile estero effettuati dall'Ente Apvrovvig11namento 
Carboni (n. 10). 

IMPOSTA DI RBGISTIRO. -Quale sia la natura giuridica 
del .contratto con il quale le imprese si obbUgano 
con l'Amministrazione .c:Lella giustizia a dare lavoro ai 
detenuti 1rnelle case di pen.a (n. 53). 

LOCAZIONII DI GOSE. -A chi d>ebhano f�ar caric�o l<e 
spe�se giudiziali relattve alle �cause che vertono fra le 
Amm1nistrazi,oni provinciali e i locatori di immO'bili 
adibiti per accasennamento di corpi di polizia (n. 34). 

NAVI. -[) Se il pilota di una nave, anche �se obbligatorio, 
debba .considerarsi all!e dipendenze del capitano 
(n. 33). -Il) Quale de�bba considerarsi il momento 
della iPer.dita di una nave, cattuntta dai ted,eschi e successivamente 
distrutta (n. 34). 

~fili_NOLEGGIO. -1Se l'Amministrazione debba rispon


�1iere dei danni arrecati dai dimostranti ad un ,automezzo 
nole.g:giato pe-r servizi di P. S. (n. 4). 
OBBLIGAZIONI E OONTRATTI. -Quia.le sia la c.onseigue,
niza giuridi1ca di uno sciope�ro e�conomtoo che abbia 
cosrtretoo una ditta .fornitrice di trasporti postali 
all'inadempimento del contratto (n. 218). 

PENSIONE. ,__ I) Quale 1sia l'effetto giuridico di un 
dec1'�to di grazia condizionale ai fini del1a riammisHiPne 
del gmziato �al ,godimento della l[)ensione (n. 29). ltl) 
Se la .ipotesi prevista dalla legge 31 gennaio 1926, 

.n. 108, si a;p,plichi .anche ai casi degli allogeni tedeschi 
in Alto Adige chie op�tarono per la cittadinanza gex!lnanica 
(n. 30). 

PRESCRIZIONE. -Se possa 1considernrst valido atto 
interruttivo della presc.rizi_one una lettem df diffida a� 
pagare po�rtata a mano al c1ebHore e quando questi abbia 
rifiutato di xiceverla (.n. 4). 

RJEQUISIZIONE. -Se possa diSIP�OTSi il se.questro giudiziario 
di una co1sa r>equisita .in propriet� quando si 
oontroverta della 1ptro;p!rlet� medesima (n. 65). 

HESPONSABILITA' 1CIV.U.IE. -I) Quali siano i limiti 
della respons�abilit� dello Stato italiano iPer danni .cagionati 
dalla .circol�azione di automezzi in �dotazione 
ai grUJppi di combattimento operanti alle dipendenze 
degli Ane.ati (n. 86). -II) Se debba considerarsi danno 
derivante dalla ctrcolazione quello provocato da .::;pruz


z.o di benzirua al momento d1e1Ua messa in moto del veicolo 
(n. 87). 
1SEQUESTiRO. -Se possa dispors�i il sequestro giudiziario 
di una .cosa requisita in ;ptr�opriet� quando si 
controverta della propri.et� medesima (n. 6). ,., ,..,.,,,,, -:; 

SINDACATI. -Quale 1sta la sorte dei beni gi� app~~~ �� i I.i'.

e 

tenenti alle or.ganizz�azioni si11d8JC.ali fasciste' (n. 5:~�.~,. 

SPESE .GIUDIZIALI. -A 1chi debbano :far �carico le'"' � �spese 
giudiziali relative alle cause �ch>e1 vertono fra le 
Amministrazi,oni 11n�ovinc1ali e i locato.ri di immobili 
adibiti pe,r accasermamento dei COJ'IP<� di polizia (-n. 4). 

SUCCESSIONI. -Quali stano i poteri dell'esecutore 
te.stamentario nel �Caso di testamento conte.nente lascito 
generico a favore della pubblica beneficienza (n. ~6l. 

TELEFONO. -Se il rad.do;p�pio del �cianone annuo di 

�cui all'art. 208 del Codic1e postaJe debba esse�r>e c.orrisposto 
in ogni C8JSO quando le linee teleifoniche siano a 
sussi:dio di linee �elettriche e tei.eferLche1 a.nche se queste 
non siano utilizzate a scopo di lucro (:ni. 7). 

(6105768) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato � G. O.