NNO II -N. 2 FEBBRAIO 1949 RASSEGNA MENSILE DE.LL' AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIClAZIONE DI SERVIZIO IL SOLVE ET REPETE DINANZI ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA (IN TEMA DI SPESE CONTIGIBILI E URGENTI) E DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SP'ECIALI, IN GENERE SOMMARIO. -1. Art. 55 della legge comunale e provinciale. - 2. Rimedi giurisdizionali sp.ettanti al debite>re. -3. Prooedura esattoriale: salve et repete. -4. Giudizio innanzi alla G.P.A.: salve et repete? -5. Teorica del salve et repete : rinvio. 6. L'art. 6. della legge del contenzio~e> e la distinzione fra amministrazione e giurisdizione. -7. La legge conooceva delle giurisdizioni speciali. -8. Evoluzioni posteriori e organi della giustizia amministrativa. -9. Carattere giurisdizionale dei nuovi organi. -10. Esame della quistione nel 1865. -11. Art. 4 e particolare sua attenuazione in tema d'impC>Ste. -12. Commissioni per le imposte e pubblicazione dei ruoli. -13. Legge 5 marzo 1942, art. 4. -14. Il solve et repete non va1e nei giudizi sui conflitti di attribuzione. -15. Ma dovrebbe valere in quelli sui conflitti di giurisdizione. Sentenza 16 maggio 1929 della Cassazione. -16. Decisione 9 ottobre 1940 .della Commissione centrale. -17. Sentenza 16 giugno 1942 della Cassazione. -18. Decisione 19 febbraio 1943 del Consiglio di Stato. -19. Conclusioni generali. -20. Art. 55 e crediti quasi d'imposta. 21. Distinzione fra i due sistemi di riscossione dei crediti dello Stato; t. u. 14 aprile 1910, n. 639 e legge esattoriale. 1. L'art. 55 d.el1a legge .comunale� e pil'O"'.inciale dispone che dl Sindaco adotta i ;pl!'ovvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilit�, polizia locale e igiene, per motivi. di sanit� e stcul'lezza ,pubblica, e fa eseguLr.e gli ordill!i reJati vi a spese degli interessati, senza. iPregiudizio d�eJ:l'azJ01rue penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Sindaco non provveda, prorvvede il Pref'e�tto con propri. a: ordinanza, o a mezzo di Gommis�sario. La nota. di tali sprese � resa �esecutoria in ogni c.aso dal Prefetto, udito l'�intexessato, ed � riimessa all'esattore, che ne fa riscossione nel1e forme e coi. privilegi fiscali, determinati dalla legge sulla .risooiss101nie .delle imposite dirette. Contro L provvedimenti del Sindaco e del Prefe,tto � ammesso .ricorso, anche peir !iJ merito, alla Giunta provinciale .amministrativa, in s.ede giur)1sdiz1ona1'e. (Quest'ultimo .comma rtrova riscontro neJl'art. 1, n. 3, del T. U. 26 giugno 1924, illl. 1058, sulle attribuzioni d.eJla Giunta provinoiale amministrativa 1n sede giurisdiziomero 6837, serie 3a, Gli altri due commi er;ano gi� nel-. l'art. 104 della legge comunale e allegato A alla legge .20 marzo 1865, n. 2. Il debitol'ie delle nJOte di spese con:tin,gibili e urg,enti ha rOOS� l'ampia tutela de1rito, dinanzi alla Giunta contro 1 provvedimenti d.el Sindaco e spetta pure l'azione giudizia:nia innanzi nale, e nell'art. 1, n. 4, della '.legge 1� maggiio1 1890, nu provinciale del 1865, 2248). l giudizio pri_eno, anche di meprovinc- iale amminiistrativ.a, del Prefetto. Gli al Magistrato ordtruario, contro l'esattore, per tutto ci� che conce��ne La procedura di rJscossione. Ha infine l'azione giudizi.ari.a dinanzi al Magistrato ord1nario, per il risa:rcimento dei danu:i (dopo la decisi,one di annullamento deJla giurisdiz1o1rue ammini6trativa. Non prima, dato il .carattere discrezionale dei provvedooenti del .Sinda,co. ZANOBINI: cm�so �i diritto amministratlivo, 1948, II, pag. 167 e seg.; La giurispxud.enza ha ancora qualche inceirtezza. Conforme: Cassazionie 23 febbraio 1928, Comune di Barletta e Boccassm1: contro: Cassazione 18 .giugno 19-28, Comune di . �Catania �corutro Provincia di Cata�lia). 3. L'art. 55 della 'legge comlllilaJ.e e tprovmoi.ale, riimetoondo all'esattove la riscossione del1e note di spe�se con �tingibili e urgenti, colle forme e coli privilegi fiscali, equipara; neJ:la ~scossione il �credito in esam.e ai crediti ct'impo�sta. Non � questo l'uni�co credito di �enti iPUbbl'ici rimesso all'esattore pe,r La :ri.scoss.ione con dette forme e privilegi, anzi � grande il numero dei crediti non d'imposta, equiparati alle imposte per le forme e i privilegi O.ella riscossione. (Quais~ d'imposta?). Pex tutti qUieBti crediti non �d'imposta, ma equiparati 1alle imposte per J.e forme e i tprivilegi deHa riscossdone, superato qualche dubbio iniziale, � ora pae<ificamente ritenuto appHcabile il pr:iJn,ci;pio, del soive et repet.e, nei giudizi di i01ppos,izione al1a prjOcedura esattoria1e (Cassazione, 15 novembre 1926, Esattoria di Pozzuoli �e� Di Lorenzo, in tema proprio di spese COlrutingibiJi e urgenti; Idem, 6 ,agois.to 1935, Esattore di Genova e Soc.�An. Pesclen, in tema di �contiributi di assdcur.az�iom.e; Id�em, 20 febbraio 1940, Es�attore di Napoli e Roocco, pe1r i crediti germani.ci trasmessi allo Stato; Idem, 26 febbraio 1942, Matera ed Esattoria di Siracusa, tper i contributi sindacali. Appello di Genova, 17 gennaio 1935, Gimosa e Venditti, per i contributi della le.gge infortuni; Appello di Bar'i, 25 febbraio 1935, UgMti e ComUJne di Biii!'~, ;per i contributi fognatura, eC�O.). 4. In materia di debiti d'imposta, il contribuente ha l'azione .contro l'�es,attore, iPer i vizi 'e le irregolarit� della procedura di riscossi0JI1Je, ed ha l'azione contro 1a Finanza, se coniesta il deb�Ho d'imposta, o� la sua: misura. Ed il principio del solve et repete tvova. applicazi01ne nei giudizi fra il ,oorntribuente e l'esattore, concernenti la pr.ocedura di riscossione, come in qUJelJi fna; il cont:I'ibuein;te e La Finanza, concernenti l'imposta in se, e la misura. -38 In tema di �debi!ti quasi d'imposta, .oome quelli che ne occuplllILO, ugualmente il debitore ha l'azione �contro l'esattore, per i viz.i e le irregolarit� della procedura di riscossiJOllle, �ed ha l'azione contro l'Ente creditore, dinanzi alla Giunta provim1ci.ale amministrativa, se contesta il debito ie il quantum. Il prlnc1pio del so.zve� et 1:epete trova pacificamente .a:pp�icazione iruei giudizi fra il debitore e l'e1:>attore, concernenti la pr�ocedrna di ri� SCOS:Sione. Si pone ora la qui�stione. se !il pritncipio sia applicabile pure ne.i giud'izi fra il debitore e l'Ente .c.reditore, colllcernenti i'l debito �e i:l quantum, dinanzi la Giunta provinciale amminist11a.tiva. Il parallelo coi debiti d'impost. a. trova qui una d'il'ferein.za, che cio� questi giud~zi di meirito �Si svo:lgono dinanzi ad una giurisdizione spec1ale. Sioch� la quisiione implica quella pi� genemle, se il princip�io del soiive et repete, per �sua lllJatura, o pe�r disposizione di legge, sia limLtaro ai giudizi dinanzi al Magistrato ordinario e 1I11on possa trov:we .applLcazione dinanzi aUe giurisdizioni .spe.ciali. La quistione presenta poi pure. cLei suoi particolari aspetti. Qualche Autor1e (GIANNINI: Il rarppartG gturutico d'im� posva, 1n. 60, pag. 284 e nota; Istitruzioni d~ diritto tributario, 4a edizione, n. 69, pag. 194 e oorta) iln1 tema d'im~ posta afferma recisamente: "Non v'� dubbio che la regola (del salve et repete) v1ga; so.ltanto per i giudizi dinanzi all'Autorit� giudiziaria ordinaria� e invoca delle pil'Onunz.iie. in tale SelllJS�O�. La quistio1rne non pu� ritene11si esaurita. Ad un approfondito esame, la te�si del Gi.anl1ini non sembr:a illlJ armonta, col nostro diritto positivo e rifi�tte le particolari tendenze innovatrici ed isolate �dell'autore in mater�ia. Le massime .di 1al�CU/l1Je� proirmnzie. sono p<Yit una frettolosa. generalizzazione �e aTilJ;llificazione., che. non trova riscon� tro nella motivazione dielle pronunzie stesise. 5. La teorica del s.olve et rep-ete', che� qui si ;p11esuppone, � na;turalIT\�ente quella tradizionale, .che, premes.so H pr~mcipio del �divieto al Magistrato �di. revocare, modificare o �sospendere 'l'atto� amministrativo, vede la difficolt� pratici~ .di attU;M'e tale principio in materia. d'imposte, pone la noil'ma del solv13� -et repete come 1a; m..inioire attenuazione del �div~eto, come una norma, pi� che1 di Jti.mi-. tazio1ne. della competen.za giudiziaria, di determinazione d:ei confini fra i due !l)oteri, ammLI1istratJivo e giudiziario (i=Ucordiamo solo: MORTARA: Commentario, volume I, par: agrafi 230 e seguenti, specie 232; Rebazione cteU' Avvocatura erariale per gli .anni 1926-1929, pagine 37, 67', 395 e seguenti. Dissente dalla 1teoria triad1izionale il GIANNINI: Solve et repete, in � Rivista di diritto pubblioo �, wrnn10 1936, nonch� neli. libri citati. La teorica fmm� oggietto di esame del Centro italiano d!i studi pe.r le sc~enze amministrative. V:edi � Rivista di diritto1 pubbltco � anni 1937 e 1939. Veda;s~ ancora: Re�lazion.e dell'Avvocatura gern�erale dello Sl1ato, pe1" gli amni 1930-1941, volume I, pag. 198 e segg., 399 e segg., volume II, pag. 1 �e se,guenti). Hiteniamo neceissario solo ricol'dare che il p'l'incipio del divieto al Magistrato di revocare, rmodifica;re o sospendere l'atto amministrativo riceve qui guell'~;plicazione �Che � compatibile con le circostanze � Allorch� il contribuente illll'Prugna i motivi della propria iscrizfone nel ruolo, e ottiene dal Magistrato ordina;rio la condanna dell'Amministrazione a rifondere il male esatto tributo, si dovre1bbe dire che la sentenza viene a revocare (o a modificare, quando l'ordine di restituzione sia !Parziale) l'atto amministrativo: infatti il diritto �ffeso ot tiene rLparazione mediante un atto (la restituzione del denaro esatto) precisamente oppo&to a quello che fu cagione dell'offesa (indebita esazione), non essendovi altro modo per ripararlo ..... : Il singolo non pu� toglie'l'e esa.c.utivit� al ruolo di una imposta diretta, n'� rifiutare obbedienza all'ingiun~ione .di pagain�iito d'uria iill[>osta ind1retta. L'atto amministrativo ottiene cosi il suo ef� fetto: la restituzione delle so.mm.e non dovute, pi� tardi . ordinata ed eseguita, sebbene in sostanza sia una revoca di quell'atto, !l)ure dal punto di vista formale � la ipura e semplice riparazione del diritto subbiettivo . lEJso dagli effetti di esso. Il sistema dei ra:ruiorti fra gli organi delle differenti ftWlzioni di sowanit� � cosi rispettato ed al princLpio stabilito .nell'art. 4 della legge del !865 ottiene quell'appUcazione che �, icon l'indole delle .circostanze, la pi� !COlll!Patibile � ('MoRTARA: 230 e 232). 6. Il testo �fondamentale .� l'art. 6, capoverso, della legge 20 marzo 1865, allegato E. La distin~ione fra Giurisdizione ordinaria, e Giurisdizioni speciali ai fini dell'apiP< li�cabilit� del soLve et repete, non � nel testo. La norma anzi trovasi nell'armonioso sistema di una legge che sottolinea una sola distinzione: quella fra Amministrazione, ed Autorit� amministrativa, da una !(larte, e Giurisd'lzione, in genere, dall'altra. Con l'art. �1 la legge abol� i Tribunali speciali investiti della Giurisdizione del icontenz,ioso amministrativo, devolvendo le controversie, gi� ad essi attribuite, alla Giurisdizione ordinaria, o all'Autorit� amministrativa, come dalle specificazioni de.gli articoli 2 e 3. Con l'art. 4 limita la .competenza giurisdizionale, contro gli atti delc l'Autorit� amministrativa, agli effetti dell'atto, con divieto di revoca o di modifica. Con l'art. 5 dispone che l'Autorit� g1udiziari.a ap1pli.cher� gli atti amministrativi e i regolamenti .generali e locali conformi alle. leggi. Con l'art. 7 riconobbe all'Amministrazione il potere di disporre della propriet� p�rivata, per grave necessit� pubblica, e quello di procedere all'esecuzione degli atti eontroversi, in pendenza di un giudizio. Con l'art. 8 le riconobbe il potere di provvedere ,all'esecuzione " ad economia � .dei lavori e forniture, in pendenza del giudizio nei casi di urgenza; con l'art. 9, quello di negare esecuzione ai sequestri e alle �cessioni sul rpll'ezzo dei contratti in corso. In questo sistema organ~co di norme, �che segnano i .contini fra Giurisdizione e Amministrazione, trovasi l'art. 6, �Che in tema di controversie d'im!Poste stabilisce quattro p'l'inci,pi: " a) Incompetenza perpetua della Giurisdizione �civile ordinaria a conoscere delle questioni relative all'estimo 'Catastale e al riparto di quota; b) Incompetenza a conoscere di ogni altra questione con lcernente le illll[loste dirette, fino a che non siano stati pubblicati i ruoli delle medesime; e) Regola del solve et repete, am;ilicabile non solo alle imposte dirette; ma I anche alle indirette; d) Competenza dei Tribunali a ~ giudicare, in prima istanza, qualunque ne sia il valore, di ogni controversia in .materia d'imposte, dirette o indirette � (!MORTARA: ivi, n. 221). La legge parla di limitazione della Giurisdizione " i Tribunali Si limiteranno . , .... , .. � a�'art. 4, ~.. SO!_lO escluse dalla COiIIlpetenz1a delle Autorit� giudiziarie � ��� " '.J)er essere ammissibili in giudizio� all'art. 6, " non potr� avere effetto a1cll1Il sequestro� all'art. 9), ma, ripetiamo, si tratta di determinazione dei confini fra i due poteri, ugualmente sovrani. (Che la classi-ca teoria della -39 divisione dei p:oteri � conservi intatta e piena la 1>ull. vitalit� e la sua ragion d'essere come fondamento dei moderno stato di diritto � e che la Costituzione italian1;1. ponga detto principio � alla base dell'ordinamento fPll damentale della Repubblica Italiana � principio rafforzato anzi in .confronto allo Statuto Albertino, � stato illustrato in due studi pubbUcati su questa Rassegna, sulla Corte Costituzionale, il tPri.u:no; fasci�colo 7, 8 del 1948, e il secondo, del Prestdente del Consiglio di Stato Roc:ro, sull'art. 134 della Costituzione, fasci.colo 9 del 1948). 7. La legge del 1865 non attu� � il desiderio dottrinale politi�co di una giurisdizione universale ed unica� (SALANDRA: La giustizia amministrat.iva nei Governi liberi) e �conobbe anche delle giurisdizioni spe1ciali. Negli articoli 1 a 11 parla sempre� di Giurisdizione ordinaria in relazione all'Autorit� amministrativa, All'art. 12 detta: � Non viene fatta innovazione n� alla Giurisdizione della Corte dei �Conti e �del Cons~glio di Stato in materia d1 contabilit� e di pensioni, n� alle attribuzioni contenziose di altri �COI'[>� e .collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui eser.citate dai Giudi.ci ordinari del contenziioso amministrativo�, All'art. 13 ri�corda la competenza perovvisoria (� fino ad ulteriori provvedimenti �) del Consiglio di Stato sui conflitti di attribuzione (se il regolamento dei conflitti di attribuzione sia funzione .giurisdizionale, fu 1gi� dibattuta quistione. Di c.i� ipi� avanti, al n. 14). E all'art. �16, infine, ricorda � i procedimenti x~uardanti scioglimenti di promiscuit�, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli d� reintegra .per occupazione o illegg�ttima alienazione dei demam medesimi '" nelle iprovincie napoletane e srciliane, mantenendo tempo.raneamente le relative attribuziioni ai Prnfetti. La distinzione dell'art. 12, fra giurisdizioni sp~ciali vere e :prOtPrie, e pll'ovvedimenti amministrativi contenziosi, 84JtPare ben precisa, e corre parallelamente a quella fondam.en,tale, �f:ra GirU.risdiz.ione ordinaria ed Autorit� amminisrativa. Ad ogni passo, pu� dirsi,. la legge distingue e contrappone, sempre e princ:i[:>almente, Giurisdizione, ordinaria speciale, ,ed Amministrazione attiva o contenziosa (ROMANO;. Principi, ecc. Ricordiamo, peraltro, che l'art. 12, [pell' questa parte, non � di pacifica, unica, interpretazione). 8... L'aboliz.ione dei Tribunali del contenzioso aveva ias�ciato privi di tutela molti rapporti; onde ben presto si sent�. la necessit� di integrare il sistema della legge d~l 1865, sia per assicurare l'adempimento da parte dell'Amministrazione, del�'obbligo di conformarsi al giudicato dei Tribunali, per il .caso deciso (art. 4, cap., ), sia 1per dare una difesa per lo meno .contenziosa, se non giurisdizionale, ai rapporti lasc.iati alla tutela dei ricorsi an.mninistrativi (art. 3 e cap.). Per pri:mo si !Provvide a regolare la materia dei conflitti. L'art. 13 deHa legge dei 1865 ave.va conservato al consiglio di Stato la funzione di giudi.ce nei conflitti di 1,1.ttribuzioni, Hno ad ulteriori provvedimenti. Sciogliendo tale riserva, la legge 31 marzo 1877, n. 3761 trasfer� alla .corte di Cassazione .la �Competenza a risolvere i conflitti di attribuziioni (e defer� inoltre alla stessa cassazione quella sui conflitti di giurisdizione). Gon la legge 31 marzo 1889�, n. 5992 (T. u. 2 giugno \ J889, n. 6166) s'istitu� la quarta 1Sezione del Consiglio ~ di Stato, .con comipetenza generale di legittimit�, nella formula, restata immutata, dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, contro atti o .provvedimenti di una Autorit� amministrativa. Era stata gi� creata, �con la legige 30 dicembre 1888, n. 5865 (T. U. 10 febbraio 11889, n. -592ll.) la Giunta !Pi'O� vinciale amministrativa, con funzione di tutela governativa sulle Amministrazioni locali (gi� affidate alla Deputazione provinciale). Alla Giunta provinciale amnistrativa, con legge 1� maggio 1890, n. 6837, serie 3a, venne attribuita �competenza a giudicare sui ricorsi contro gli atti delle Amministrazioni comunali e provinciali, in materia tassativamente elencate, .come giudice di priiffia istanza (e alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quella di secondo grado). Venne poi la legge 7 marno 1907, n. 62, che istitu� la V Sezione. del .consi�glio di S<tato, per i giudizi di merito. Alla l'V Sezione xestarono quelli di legittimit�. 9. Questo brevissimo cenno oca necessario, per ricordare che molto .si discusse �sul carattere giurisdizionale o semplicemente contenzioso, della IV sezione del Consiglio di Stato, e della Giunta provinciale amministrativa pri.u:na della legge del 1907, come leggesi nei trattati dell'eipoca. La legge del 1900 chiuse la discussione, definendo come giurisdizionali la IV e la V Sezione, allora .creata, del Consiglio di Stato (art. 5, terzo cOill�illa) e la Giunta provinciale amministrativa (art. 9),, attribuendo a.Ile loro decisioni l'efficacia diel giudi.cato e la possibilit� dell'impugnativa presso la .cassazione, alla pari �Con le de.cisioni delle altre giurisdizioni specialf (articoli 6 e 9). Oltre a questi organi fondamentali della giustizia amministrativa, abbiamo oggi numerosissime giurisdizioni speciali, amminist:t'ative o meno, tanto numerose, cb.e l'opportunit� di una revisione, sempre avvertita, � stata stabilita ora nella 1Costituzione (art. VI delle OiStPosizioni transitorie e fmali). A !Parte questo, � certo che la funzione giurisdizionale delle giurisdi�z~oni speciali non � obbiettivamente diversa da quella della giurisdizione ordinaria:. Nel �1905 scriveva il lVIoRTARA (n. 476); � i supposti residui dell'antico contenzioso amministrativo, dei quali "Credevasi affatto precaria la sop'l!avvivenza, �divenne�ro, :contro la generale .previsione, pietre angolari di un nuovo imponente edifldo, non inferiore. ormai per importanza, di-. mensioni e maest� a quello della 1giurisdizione ord�-. naria..... .Non sono due funzioni di sovra;nit� diverse, che in queste due sep�arate residenze vengono .eser,citate..... come era nel teill[lo in cui a fianco dei giudizi gil..risdiz�ionali, affidati alla magistratura ordinaria, sta~ vano i giudizi amministrativi, riservati ad organi della funzione governativa nell'interesse di questa. I due complessi d'organiSlilli �distinti sono uniti in un vincolo di sostanziale uniformit� d'ufftzi; essi cooperano, secondo i loro speciali e rispettivi adattam�nti, ad adempiere la funzione sovrana della giurisdizione '" Ora si � fatto ancora del �ammino, e gli organi� della giustizia amministrativa debbono ritenersi ormai costituzionalmente compresi nel potere �giudiz�iario. Com'� stato recentemente ricordato in �questa rassegna, (nel citato studio: L.a Corte� Caist:itJuzioruJJle e il co.rv.fiiUo t!i attribuzione, n. 7 e 8, 1948) si � codi1J.cato il � principio della �ni.cit� del potere giurisdizionale, come .comprensivo oltre che dei Giudi�ci cos� detti ordinari, anche cH quegli organi giuriSdizionali, per i quali l'appellativo di speeiali non avrebbe ormai se non una giustificazione d�&JiJiE ll&~lliJ&iJLJ QW li&iJ~Mi~lidl&JJ li -40 di carattere stori.co, e �Che si distinguono da quelli ordinari solo :perchi� esercitati da Giudici subbiettivamente diversi (V. da 'llltimo Corte di Cassazione, sentenza numero 7S2-48) "� 10. Occorre ora fermare l'esame della questione che ne oocupa allo stato della nostra legislazd.one, nel 1865, dopo la pubbU.cazione della legge sul contenzioso. La legge del 1865, se non si propose o non attu� il sistelllla della giurisdizione univelt'sale ed unica, conobbe per� due sole� giurisdizioni speciali stabili, quelle dell'art. 12, il Consiglio di Stato in l!llateria di debito ;pub� l.JUco,' di sequestro delle temporalit�, eoo. e la Corte dei conti in materia di �contabilit� e ;pensioni. Regol� anohe una giurisdizione .speciale temporanea, all'art. 16, il Prefetto in materia di demani �Comunali. (Sulla natma della funzione del Giudtce dei confiitti di attribuzione, funzione attribuita dall'art. 13 provvisoriamente al Consiglio di Stato, pu� aversi qualcihe dubbio). Queste limitatissime giurisdiz�.oni speciali del 1865 non avevano alouna �Competenza in l!llate;ria d'im.poste. Di im:poste si oocupava solo la giurisdizione ordinaria. E' evidente che il .princiipfo del soive et repete, norma dei confini fra giurisdizione e amministrazione in tema d'imposte, poteva ri�guardare quella giurisdizione che si oocupava delle controversie d'imposte, la giurisdizione ordinaria, e non il Consiglio di .Stato, la Corte dei conti, il Pll'efetto ripartitore dei demani, perch� queste tre giurisdizinru speiciali non si occupavano d':Lmposte. In ipotesi, la legge del 1865, come ha attribuito la competenza esclusiva in materia di ;pensioni alla Corte dei conti, cos� poteva attribuire la materia delle ilffilPoste al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, o ad altra giurisdi2lione speciale, i:.enz,a .che sorgesse l'opportunit� o la necessit� logica di 1trwdificare l'art. 6. La no1rma � concettualmente legata, non gi� alla Giurisdizione ordinaria, o a quella speciale, ma solo alla controversia d'imposta in sede giurisdizionale in genere, .ed � indipendente dalla scelta dell'organo di giurisdizione cui affidare la competenza in materia. L'istituto trova il suo ;plt'im.O fondamento nella sovranit� dello Stato, sovranit� che si concreta nella funzione amministrativa, come in quella giurisdizionale, come in quella .wgis1ati�v.a. Nell'iesel'cizio di tali funzioni i tre ;poteri sono giuridicamente autonomi e indipendenti l'uno dall'altro (LRANELLE'ITI: Istituzioni, 1948, n. 30, 72).' E una ipresunzione di legittimit� accompagna gli atti del potere amministrativo, alla pari degli atti degli altri due poteri (anche il potere legislativo oggi � soggetto al sindacato della Corte costituzionale). Lo Stato !PU� consentire al cittadino la tutela giurisdizionale .contro gli atti 8illlllil�nistrativi, e in tal caso la presunzione di legittimit� dell'atto pu� cadere solo di fronte alla presunzione di legitttmit� del giudicato. Ma fino al giudicato l'atto amministrativo resta sempre legittimo (salvo che l'Amministrazione stessa non rico� nasca di avere sbagliato, come per le tasse supp�letive). E.la presunzione di legittimit� dell'atto 8illlllil�nistrativo vale dinanzi alla Giurisdiziione. ordinaria come dinanzi alle Giurisdizioni 1speciali; p.erci� non � pex questa via che . .st possa trov.are un.a �diifferienza sostanziale f.ra 1e due 1giurLsdizioni, pe1r quanto riguarda il primo fondiamento dell'istituto del solve et rep1e�te. 11. Una differenza sostanZliale c'era all'inizio, ed ha assunto poi importanza pi� rilevante, con lo sviluppo suc.cessivo degli organi della Giustizia aimministrativa, e ri�guarda la cOilllpetenza rispettiva, in relazione all'atto ~mpugnato, limitata per'. la Giurisdizione ordinaria a conoscere degli effetti dell'atto, 1con divieto di revoca o di modifica, estesa per le Giurisdizioni speciali all'annullaJ! Il.ento o anche alla ;revoca. E tpotrebbe questa differenz.a avere importanza per la nostra quistione, se il tprinciipo del soive et repete fosse ac.collil[pagnato innanzi al Magistrato ordinario da una letterale e sostanziale appUcaz.ione dell'art. 4 al quale teoricamente viene ricollegato. Allora, poich�. l'art. 4 non vale �che p�er la Giurisdizione ordtnaria, l'istituto del soive et repiete, se .fosse una semtpU.ce conseguenza dell'art. 4, e se di taLe norma richiediesse poi una lette11ale applicazione, non potrebbe a sua volta valere se non dinanzi alla Giurisdizione ordinaria. Ma proprio in tema di controversie �d'imp�osta scompare ogni differen2la sostanziale fra le pronunzie dell'Autorit� giudiziaria ordinaria e quella delle Giurisdizioni speciali. COllle abbiamo accennato '(al n. 50) la sentenza del Magistrato ordinario che riconosce il buon diritto del contribuente, e .condanna l'Amministrazione alla restituzione, non fa che re�vocare o modificare l'atto amministrativo, 1P1erch� in questa materia per necessit� di cose �quella che, formalmente, � la pura e semplice riparazione del diritto subbiettivo leso dagli effetti dell'atto, s'identifica, sostanzialmente con la revoca dell'atto. D'altra tparte vuolsi rLcordare clle la legge sul consiglio di Stato del 1865 (art. 27) non prevedeva nemmeno la facolt� di sospensione dell'atto impugnato, facolt� introdotta nel 1889 (art. 33 del. T. U.) " per gravi motivi, con decreto motivato"� Se le controversie d'imposte diventassero di .competenza normale di una Giurisdizione Si(leoiale amministrativa, tale potest� �di sospensione dovrebbe essere eiimtnata. Coonunque, la cassazione ha di fatto ritenut.a una potest� di sospensione anche del Magistrato ocdinario (!Per i casi p~� gravi, !Per i casi cio� nei quali il fondamento dell'O!P�POSizione del contriJmente .ri!Sulti prtma facie, ovvero ictu oculi). 12. Non pare ci siano, in linea generale, difficolt� logiche o giuridiche, per l'applicabilit� del principio del solVe et repete dinanzi alle Giurisdizioni �speciali cos� come dinanzi a quella 011dinaria, mentre le ragioni che giustificano l'istituto valgono [per l'una e ;per le altre. Difficolt� ci sono, di .carattere ;particolare, per quanto riguarda la Commissione per le imposte dirette e indilt'ette. Queste erano nate icon la legge 14 luglio 1864, n. 1830, sull'imposta di r.Lochez.za mobile, senz1a alcun carattere .giurisdizionale, ma solo .con funzioni amministrative, p�er l'acceTtamento dell'�lffilPosta, in concorso con l'agente finanziario, le Comunali (art. 20, 21, 23, 24) e per gli esami degli a;pp�elli dei 1contriliuenti .e del fisco, le jprovinciali (art. 25). L'accertamento si concludeva con la pubblicazione dei moli, ohe costituivano il contri� buente' debitore della, :im[posta. .. Il legislatore del 1865 naturalmente ritenne .che-tutta la materia dell'accertamento, anteriore alla pubbli~azione dei ruoli, fosse di �Coonp�eten2la dell'Amministrazione, e pevci� stabil� l'altra. rngola dell'art. 6, che cio� sono escluse dalla competenz.a dell'Autorit� giudiziaria ___,, tutte le questioni sulle imposte dirette, sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. Coordinando le due regole dell'art. 6, si rileva che con la :pub� bUcazione dei ruoli s'iniziava la competenza .giudiziaria, e diventava aprpUcabile il soive et repete. Successivamente '(icreata, nel 1877, rpu:re la Commissione centrale) la natura della :f\mzioni delle Commissioni cominci� a delinearsi con caratteri giurisdizionali serrnpre pi� evidenti, ed ora � largamente predominante l'OIP'�nione cb.e siano vere Giurisdizioni srpeciali (Contra: Giannini, ed altri). Ma sorge la diff�lcolt� di ap1pUcare il solve et repete a Giurisdtzdoni 1speciali, la cui attivit� si svoJ.ge prima della pubblicazione dei ruoli, difficolt� di ordine logico, non potendosi richiede:re il pagaJIIl.etlto dell'iill[posta, prii�na che sia 8Jc.certata. Analoga difficolt� vi � per le altre Giurisdizioni speciali, la icui opera si svolge prima della pubblicazione dei ruoli, le Commissioni cens�arie, in tema d'imposta t'erreni (e d'iill[poste fabbricati, dopo l'attivazione del catasto edilizio). Quale sia, per le imposte indirette, il momento corrisrportdente a quello iche per le imposte dirette � la pubJ: iUcazione dei ruoli non � ora facile problelIIla. Con l'ordinamento anteriore alla riforma del 1936, tala momento era quello dell'avviso di liquidazione o dell'ingiunzione, e allora s'iniziava la comipetenz1a giudiziaria e diventava applicabile il soive et rrep�te. 13. Il 1problema � stato risoluto dalla legge 5 marzo 1942, ri. 186, contenente p:rovvedimenti vari in mat.:iria di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. ' Con l'art. 4 si � stabilito .che in tema di trasferimenti �per atti tra vivi,� dO!po la decisione della CO!ll1missione distrettuale, e nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione, il contribuente deve pagare l'imposta di registro, le imposte i�potecarie e gli ac�essori dov�ti in base alla decisiorie, anche quando tale' decisione sia gravata di appello dal contribuente stesso o dall'ufficio. � E' improponibile il ricoil'so del contribuente alla Commissione �provinciale, in appello dalla clecis�onfi deHa Commisisone� distrettuale, se non � data la prova che entro il termine di ('Ui al comma precedente � stato effettuato il pagamento delle imposte e diritti dovuti in base alla de.cisione emessa in prima istanza. " Agli effetti del iprnsente arli�colo, la ottenuta concessione di dilazione facoltativa non equivale al paga. mento. � Resasi definitiva la decisione di 20 g:rado si far� luogo alla restituzione o alla riscossione delle imposte o diritti �che saranno pe1r :risultare pagati in pi� o in meno�. L'importanza del testo � cap�itale '(e non � sfug.gita certo al Giannini, che ricorda la legge icome una disposizione contraria alla sua tesi); il legislatore ha stabilito che il principio del solve et repete non � limitato alle contmve:rsie dinanzi al Magistrato ordinario, ma t:rova 8Jpplicazione anche dinanzi alle Giuri~dizioni srpe� ciali. Uni�ca limitazione i� data dal ,g:rado di certeziza della imposta, .g:rado di certezza, .che in tema d'iill[poste dirette � :raggiunto con la ipubblicazione dei ruoli (art. 6 della legge del 1865) e in tema d'imposte indirette., ;per gli atti t:ra vivi, � :raggiunto con la notifi.cazione della decisione della Commissione dist:rettuale. 41 Il princ1p10 stabilito nel testo del 1942 �, cosi, m armonia con la legge del 1865, ed � feco11�.o di notevoli sviluppi (come gi� l'art. 120 del regolamento sull'imposta di R. M.). Fra l'acce:rtamento, che � funzione amminist: rativa, e la fase giurisdizionale, il legislatm:e fissa un termine netto (pubblicazione dei ruoli, notificazione della decisione della Commissione distrettuale). Tale termine costituisce il momento iniziale \Pe!)C�IJ� \POSSa invocarsi il solve et. repete nell'ulteriore procedura, sia che. si svolga dinanzi al Magistrato ordinario, sia cb.e continui ancora dinanzi alle Commissioni, il cui caratte:re giurisdizionale . viene cosi ribadito ..(.La materia dei_ rimedi giurisdizionali duplici, e. dei ra'P'porti fra i.due giudizi, � anco:ra lontana da una \l'azionale sistemazione. Pe:r .altri importanti 1problemi che sorgono in fPII'Oposito, vedasi lo studio pubbUcato in questa Rassegna, n. 4 dell'rup�I'ile 1948). 14. La legge de.I �1942 ;permette cosi� un riesame� della quistione, con le conclusioni sopra accennate, e su questa base sar� age.vole valutare le pronunzie gitidizia:rie che si sono occupate dell'argomento. Premettiamo che, a parte difficolt� ;pratiche, non sarebbe invocabile il salve et repete nei �giudizi sui conflitti di attribuzione. Il regolamento di tali conflitti non � funzione giurisdizionale. La legge sa:rda 20 novembre 1859, n. 3780, affidava la decisione dei conflitti al Sovrano, nella sua .qualit� di Capo su!p:reimo del potere �secutivo e dell'o:rdine giudiziario. Cost~uzione ilon illogica e non �ilisarmoruca. Nel 1865, .con le due leggi (allegati D ed E della legge 20 marzo, n. 2248) sul Consiglio di stato ....__. art. 10 -e sul contenzioso -art. 16 -la materia fu affidata a titolo prrovvisorio, al Consiglio di Stato. La legge 31 marzo 1877, n. 3761 la trasfer� alle Sezioni Unite. della Cassazione (che ebbe ipru:re quella dei conflitti di giurisdizione, indubbiamente di sua com[letenza organica). L'ovdinamento del 1877 pass� nel codice di procedura civile del 1942 (�che comprese nell'unico termine di difetto di giurisdizdone i due gene:ri di conflitti), ma prestava il fianco al :rilievo che la Cassazione " ,pur .cir �Condata da prestigio altissimo, rrup,p:resentava rpur serrnpre uno dei ipote:ri in contesa ,, nel conflitto di attribuzione (.Rocco: loC'O cit.). . La nuova Costituz.ione, nell'ord.ine {Pi� logico "della legge sal'da del 18'59, ha creato un organo nuovo. al vertice dei tre poteri �aello stato (i giudici sono r\ominati per un te:rz.o da .ciascuno dei tre poteri) la Co:rte costituzionale, affidando a quest'ol'gan0, tra !'.altro, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (vedansi i �Citati studi sull'art. 134 della Costituzione in ,questa Rassegna, n. 7, 8 del IU!glio-agosto 1948, e n. 9 del settembrre). Non facendo P'arte, il tnuovo organo, del potere giudizial'io non 1si pu� parlare dinanzi allo stesso del soive et repete limite stabilito nelle controYersie d'imposte in sede giurisdizionale. 15. Dovrehbe invece trova:re rup[pUcazione il solv� et revete nei giudizi dinanzi alla iCassazion�, quale giudLC'e de1i �Conflitti di 1giu:risdizione, e pe~ci� non sembra immune da rilievi la sentenza 16 maggio 1929, iii �ausa Soc. Tonetti e Finanz1e (Giustizia Tributaria, 849) la cui massima � la seguente: � Il rkor:rere alle 1Sezibni Unite, a nomna della legge del 1877, per eccesso di potere, dalla decisione dena Commissionie: cent:rale deUe imposte dirette, non importa adire l'Autorit� .giud:izia:ria, di cui � 42 cenno nell'art. 120 del regolamento 11 luglio 1907. Quindi il ri,corso � ammissibile, senza �Che il contribuente sia tenuto al solve et reP'ete �. Sembra �Che oltre all'art. 120 del regolamento sull'im posta di ricchezza mobile si sarebbe dovuto tener pre sente l'art. 6 della legge del 1865, dove si parla di � ogni controversia d':irm/p�oste � e di � giudizio � in genere. Ma un residuo dell'antiica tendenza a considera.:re le Com missioni p�er le imposte come @gani amministrativ~ e non giurisdiz1ionali, e dell'altra tendenz.a ,che vede nel salve et repe~e una norma di eccezione, ha indotto la Cassazione ad una pronunzia che la$cia perplessi, anche per l'altro considerando: �Se avanti i Giudici di me rito il ,contribuente pu� far valere le sue ragioni senza l'osservanza del precetto del solve et repete, non � lo gico il sostenere che avanti le Sezioni l1nite non possa denunz.iare p�er eccesso di potere le decisioni di quei Giudtci senzia ip�rima soddisfare il preteso debito d'im posta�. Si potrebbero .fare numerose riserve, rma basti osser vare che� la quistione oggi va riesaminate in relazione alla legge del �1942, posteriore alla sentenza in esame. 16. A maggiori rilieivi si 1presterebbe la decisione 9 ottobre 1940, n. 30529 della Commissione centrale: � Ai ricorsi amministrativi non � apipHcabile il prindpio del salve et repete �. '(Rivi.sta di legislazione 'fl,scale, anno 1941, ,pagina 904). La pronunzia ri>corda l'art. 149 della leg�ge del registro, che detta solo per i igiud�izi 'innanzi al Maigistmto ordir. ano, e l'art. 143, che disciplina i rtc'Orsi in sede mmministrativa, atrerma che la riforma del 1936, sostituendo le Commissioni amministr.ative all'Intende�nza e al Ministero, non ha apportato modificaZlioni sostanziali al sistema precedente. C'� un cenno all'art. 6 della legge del �Contenz.ioso, ma non ha seguito perch� la decisione parte dalla preme1ss'a espUdta iene le Commissioni siano orga:ni .amministrat.ivi e non igiurisdiziond speciali. Non occorre dire che, anche pel 1940, la quistione non risulta affatto aJPprofondita. 17. Con sentenza 16 giugno 1942, in causa Ricevitore provinciale di Messina -Castelnuovo (Rivista legislazione 'fl,scale, IP'. 733), la Cassazione ritenne: �Non � applicabile il principio del salve et repete ai giudizi che si svolgono davanti le giurisdizioni speciali, quale la Corte dei conti �. La sentenza rileva che l'art. 6 non fece menzione delle Giurisdizioni sp�eciali, � e in particolare, per le Giurisdizioni tributarie ed assimilate -Commissioni, Podest�, Intendente, Prefetto, Ministro -non poteva non ritenerle esenti dall'appUcazione del cennato precetto, per la manifesta incompatibilit� con le f'unzioni di accertamento contenzioso ad esse demandate. Lo stesso va detto della Corte dei conti, che istituzionalmente so~ praintende alla riscossione delle entrate pubbUche ed inoltre giudica i conti degli agenti di riscossione'" Il contrario si ;rm� osservare che la legge del 1865, non Mnosceva Giurisdizioni speciali tributarie, oltre alle Commissioni censuarie, le quali esaurivano la loro funzione' [p!l".ima della pubblicazione dei ruoli. Non sembra .giustificata la assimilazione fra Giurisdizioni speciali e p!l'oc�edimenti contenziosi (v. n. 7, sop-ra). E' degno di nota, comunque, che per negare l'appUcazione del salve et repete non ,c'� altra via che quella di negare o di attenuare il carattere giurisdizionale delle Giurisdiziioni speciali, e ridurre queste a ;procedimenti contenziosi. Ma questa ed analoghe osservazioni sono superate dal 1 rilievo �che trattasi ancora di pronunzie .sulla quale non aveva potuto spiegare influenza la legge del 1942. 18. Vi � stata, poi, la decisione 19 febbraio 1943 della V .Sezione del Consiglio di stato, in causa esattore di Novara Sicilia, Prefetto di Messina, Banco di Napoli (in � Giur. Ita. ., 1943, III, l16) � Il Consi!glio di Stato, in materia di ol'dinanza di vendita della cauzione degli esattori, ha tutti i �poteri di indagine di legittimit�, fra .cui il controllo sulla liquidazione sommaria del debito dell'esattore.. TaJ.e indagine non � preclusa dal principio del solve et repete (che non trova applicazlione nei ricorsi dinanz.i al Consiglio di .Stato) �. Abbiamo chiuso fra p�arentesi l'ultima parte della massima, perch~ ci sembra ohe non troVi alcun riscontro nella motivazione. Legigesi nella decisione: � La regola del salve et repete significa c�he, quando il fisco � munito di un titolo esecutivo, tntte le cont:rov�rs�1e gindiziali. sono rinviate' a dopo effettuato il pagamento"� Dunque nessuna distinzione fra Giurisdizione speciale e Giurisdizione ordinaria ai ifini dell'appUc�azionie diel IP'rinC'ipio, e nessuna limitazione, pe!l" i rtcorsi innanzi al Consiglio di Stato, come erroneamente si � detto nella massima. La quistione generale sembrerebbe esaurita, ma .in [)�articolare ;pioi la motivazione continua: � Ma ci� non vuol dire che non vi siano dei rimedi armnninistrativi, che possano esperimentarsi prima�. E anclie questo corrisponde perfettamente ai ;principi pi� sicuri, deU'unica distinzione, non fra Giurisdizione e Giurisdizione, ma solo fra Giurisdizione in genere, ed Amministraztione. � E connessi ai rimedi amJmitnistrativi sono i Tico.rsi che hanno per oggetto il controllo sulla le.gittilmit� dei provvedimenti ammi�ndstrativi �. All'esatta posizione della .quistione e alla correttezza dei 1P�rincip�i e del ragionamento, sembra fMcia contrasto poi questo ultimo considerando, per il quale� si stabilisce una connessione fra rimedi amministrativi e rtcorsi giurisdizionali .come ragione per negare le conseguenze della distinzione cos� felicemente rilevata. Pu� darsi che si tratti di una decisione di specie, in senso lato, o idi un caso di quelli �che la Cassazdone ritiene non rientrino nella regola perch� il fonda.imento dell'opposizione risulta prima facie, ovvero ictiu. oculi. 19. E' opportuno ora trarre deli9 eondusioni generali dall'esame della. giurisrprudenza, e pi� da quello della legge del 1942. Nel sistema attuale del nostro diritto positivo non pu� parlarsi di limitazione del p:rincipio del salve et repete ai giudizi dinanzi al Magistrato ordinario e di inapplicabilit� dinanzi alle Giurisdizioni speciali. Potranno esserci dei casi d'inappiicabilit�, non in relazione alla qualit� dell'organo giurisdizionale (ordina,. rio o Sip'eciale), bens� in relazione all'altro princi1Joio stabilito nell'art. 6;, della pubbUcazione dei ruoli, quale momento iniz.iale. per l'applicazione d'ell'istituto. Le Giurisdizioni speciali che esplicano la loro attivit� j:�er�!a formazione del ruolo, o prima della pubblicazione dello stesso, sono da distinguersi da quelle che si occupano della .controversia d'imposta dopo la pubbliicazdone del ruolo. Dinanzi alle prime non pu� valere la regola del -43 soive et .repete, solo perch� non si pu� pagare un'imposta non ancora accertata. La pubblicazione del ruolo segna il momento in cui l'imposta ha raggiunto un certo grado di certezza, e si pu� .procedere alla riscossione. Ogni ulteriore ipll'OCedura giurisdizionale, dinanzi al Magistrato ordinario, come dinanzi a Giurisdiziioni spe-ciali, non pu� ;prescindere dal pagamento dell'imposta. ' L'accertamento dell'imposta si ritiene concluso con la pubblicazione del ruolo; �prima c'� o attivit� ammini strativa pura, o attivit� giurisdizionale per la quale l'Istituto d<eI soive et repe-te npn � applicabile, perch� non c'� ancora l'im.posta. In materia d'imposte indirette, la pubbJi.cazione del ruolo consiste nella notifica della decisione della Commissione di prima istanza. Questa Commissione-esplica attivit� prevalentemente amministrativa, ed ha ;poteri di iniziativa anche in base al nuovo ordinamento (articolo 43 T. U. 24 agosto 1877, n. 40:~1 e 31 regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516) in tema �'imposte dirette. Ha pure funzioni giurisdizionali, ma per deflniz.ione legislativa (della le.gge del 1942) tali funzioni hanno per iscopo la pubblicazione d.ei ruoio. In ogni altro caso in .cui si dis.cuta dall'ap�plicazione del soive et repete, e dinanzi a qualsiasi Giurisdizione, unica disamina da compiere � quella se nella specie siano stati prubbHcati i ruoli, se cio� l'imposta ha raggiunto �quel grado �i certezza per cui si pu� passare alla riscossione. Se si pu� passa~e alla riscossione, se si � passato alla riscossione, gli ulteriori rimedi giurisdizrionali sono prnponibili solo p�revio pagamento dell'imposta controversa. 20. Tornando ma ali'art. 55 della legge comunale e provinciale, e ai crediti equi�p�arati alle imposte per le forme e i privilegi della riscossione (che ben possono chiamarsi, sul modello della terminologia di Gaio, crediti quasi d'imposta), si palesa subito la analogia con la p�rocedura in vigore fino al 1936 per le imposte indi. rette e tasse sugli affari. Per quella c'era una fase amministrativa di accerta mento, e quando l'imposta aveva raggi'llllto un certo grado di .certezza, veniva notifl�cata l'ingiunzione (o l'avviso di liquidazione). L'ingiunzione segnava il momento iniziale per i ri medi giurisdizionali. Nella materia che ne oc.cupa c'� una fase amministra tiva, il provvedimento svoltosi con la notifica del Sin daco, con le deduz1ioni dei ricorrenti, e chiuso col decreto prefettizio di visto e coll'invio all'esattore. Quest'ultimo atto segna il momento iniziale per il rimedio giurisdi zionale-del ricorso alla Giunta provinciale ammini strativa. Nel sistema tributario anteriore alla riforma del 1936 c'erano i riimedi dei ricorsi all'Intendente e al Ministero, ammissibili; senza il pagamento dell'imposta; ma erano rimedi amministrativi; la Giunta � ii Tribunaie dinanzi al quale il debitore pu� far valere le sue ragioni, ed � l'unico Tribunaie competente, con giurisdizione piena ed esclusiva. Qui si deve' tener presente la distinzione tra Amministrazione e Giurisdizione, da una parte e la pubblica. zione dei ruol� dall'altra. Ma se il ricorso alla Giunta provinciale Mnministrativa � un ricorso giurisdizionale, e se nel fratte-1.lliPO la nota di spese � stata rimessa all'Esattore (pubblicazione del ruolo), pare sicura la conseguenza .che in sede giurisdizionale non si potr� discutere del ricorso se non �con la o, :~rvanza del precetto del soive et repete. � 21. Nel nostro diritto vi sono due sistemi di riscossione dei crediti dello .Stato e degli a~tl'i Ent.i pnbhli:::i, quello per le imposte dirette a mezzo dell'Esattore e quello delle entrate patrimoniali col procedimento per ingiunzione (di .cui nel T. U. 14 .8.!prile 1910, n. 6:ID). C'� una differenza importante; il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali prevede il ricorso o l'opposizione dr~vanti al Conciliatore, al Pretore, al Tribunale, secondo la competenza per valore, con facolt� del Giudice a concedere la sospensione del procedimento anche con �decreto in calce al ricorso (art. 3); Il sistema di riscos. sione delle imposte non ammette alcuna sospensione (art. 66 T. U. del �1922) n� ammette azione giudizcraria se non " al solo effetto di ottenere il risarcimento dei 'danni e delle S�pese � (art. 73). I dne sistemi hanno questa diversa struttura, in rela zione alla diversit� dei crediti garantiti, crediti patri moniali i primi, crediti di diritto pubblico, gli altri. Per i pri1mi a soive et repete non vale, rp�er gli altri � la regola. Rinviare la riscossione di un credito all'uno p1iuttosto che all'altro sistema importa assimilazione, equipara zione, da quel momento, de� credito a quelli del sistema �a cui si � fatto richiamo, ed assimilazione ed equiparazione completa. Cos� a� esempio se la riscossione di un credito d'im pnsta viene rtmessa ai sistema delle entrate' patrimoniali, ne discende che l'imposta viene equirp.arata al c:r�edito patrimoniale al punto �che anche il soive et repete po trebbe diventare inapplicabile, e nel dubbio l'art. 31 del T. U. del 1910 stabilisce che le norme degli articoli 3 e 5, relative alla sospensione degli atti, non sono a,ppHcabili in tema di tasse sugli affari. E se� la riscossione �di un credito .p�bbUco viene affi data all'Esattore, .con le fomne e i pirivil�gi della legge fiscale, questo credito pubblico vine assimilato, da quel momento, alle imposte, al ;punto che l'inapplicabilit� del soive et repete dovrebbe essere e1spressamente sta bilita. Perci� la .giurisprudenza ritiene i crediti in questi�ne uguali a queUi d'imrposta, �ai fini del soive et repete, nei giudizd di opposizione alla procedura fiscale. Quanto ai .giudizi di merito dinanzi alla Giunt� pro vinciale amministrativa, poteva esservi qualche dubbio, flnch� era incerto il carattere giurisdizionale dell'organo, e finch� si riteneva che, ~nnanzi alle Giurisdizioni spe ciali l'istituto non potesse essere applicato. Ma dopo . che la legge del 1007 ha chiarito il .carattere giurisdizionale della Giunta .provinciale amministrativa; ed ora che la legge del 1942 ha dichiarato che non sussiste un motivo di differenza fra giurisdizdoni e giurisdizione, l'art. 55 della legge comunale. e provinciale e-quipara i crediti in esame ai 1crediti d'imposta �a tutte le conseguenze, a partire dal momento in cui la nota viene rimessa all'Esattore, e cio� anche ai fini del�� soive et repete, sia nelle opposizioni alla procedura esattoriale,sia nei giudizi di merito dinanzi la Giunta provinciale amministrativa. CAMILLO TORO AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI n� O T TRINA A. RoLI : Il termine di costituzione in giudizio dell'attore. (in cc Giur. It. �, 1948, I, 2, 527). S,egnaliamo della nota del Roli (relativa anche aid a.ltre 1queistioni, rulcune delle quaJi -come 'quella rela1tiva ai termini di costituwone nei process �i di opposifilone a� decreto ingiuutivo -hiamno gi� formato '�lggetto idi s,egnala2'ione in questa ste,sisa Rassegna�) la. iparle che attiene aii termini di .cos1tituzione nei p�rocessi di cogni~ione. Il quesito � il iseguente: se� la costitu2'ione dell'a. ttore oltre hl termine a. lui assegna,to daJl'a.rticolo 165 Oodice procedura, civile, 'ma nel termine assegnato al convenuto, impedisca la estinzione del processo, anche se dal SIUO canto il convenuto non si sia costituito nel termine indicato dall'articolo 166 Oodioe ipr:ocedura, civile. Il Roli ris�olve la questione in modo negativo per ra.giO'Ili di carattere 1giuri1dico e pTa.tico insieme. 1S'O!tto il ::primo profilo osserva che la. dis1posizione chiara e precisa dell'a.rt. 171, ip�rimo comma, ~odice p�rooedur31 civHe non pu� far isol'gere dubbi crrca la necessit� dii. costitu2'ione nei terimini ,fissa. ti riJsp.ettiva.mente per l'attore e per il cc:nvenuto; mentre a :sostegno d�etll'a opposta tesi non pu� valere il richiamo al ,secondo commai dello stesso :aiDt. 171, dettato per regola.re una ipotesi sostan2'ialmente diversa,, e iproo:LsaJIDenrte rper enunciare lie condizd.O'Ili necess0irie p�eroh� una, delle pa,rti possa.� coistituh~si 0!lla, p.rima, udienza, istruttoria, il che ha come presupposto la regolare costitu2'ione idell',a,ltra parte nel termine che le � starto assegnato, rispettivamente, dl'!Jgli artd.coli 1'65 e 166�. -Da. un punto di vistai :prl'!Jtico il R. fa, rileva.re come legittima,mente il eo1nivenuto ;possa. disinteressairsi del p:rocesso qua.udo, .recatosi in Oance.1leria l'undricesimo giorno daUa no,ti'fica d'ella. citazione :per esruminare documentd. che l'aUore lm <lichiarato di offrire in comunicazione (art. 163 n. 5 'e 165), constata che costui non si � costituito. N.� sarebbe pod. 'l.eigittiimo ammettere che un bel giorno lo stesso convenuto, che non ha disatteso alcun precetto di legge, possa vedersi notifiearta, Ua:J.l:t� sentenza, ,emes�sa in ,s1rn, contumacia� sol ' pe�rch� l'a;btore si � costituito non nel termine a lui assegnafo,. ma in quello assegnato aid esso convenuto.. La questfone tru.ttora ha u;n,a r1Jleva.nte impor taJn.RJa praiticia (posto ohe nmi � dato sapere se e quando U dem-e'fo legis�latitvo 5 maggio 1948, nu m1ero 483, ohe ft,a, portat10 modifiche alla materia, entrer�, in vigore) ; erl � stata variamente risolta. Co'rntro la opi.nione sost(Jlf/J/J;ta dal RoU s�tJa. la ol!posta affm~mazione della Corte Suprema, I Se zione, 11 ottobre 1946 n. 1312 (in � Gilurr. It. l>, 1947, I, 1, 193 e � Forro It. �, 1947, I, 191), wnno ta.ta in senso favorevole dal 1SATTA, in� Giur. It. )) cit. La Corte Su,prema ha poggiaito il proprio as suntlo sos1tarnzia.lmente sopra dtue argomentaR.iolflri: la p'l"irna fva. cwrnttere g�n.eraile e si ripolf"ta ai prin<Jlipi �nfMmatori del vigente Codice prooos sualQ, nel senso ohe non po8sono oonsiderarsi privi di effioaci.a, quegli atti prooe.ssu.ali ohe co munque abbiano ra,ggiur11to il loro scopo; e oo mU!/'/;qUC deve essere tenuto fermo il vaiZore gi�u ri�ioo di tutti quegli atti. ohe, wnohe affetti da qualohe 'Lvizio non es8enziale, n.on abbiano reoato un pr@giu,dizrio al diritto di dtifesa spettante al ~'a,ltr;a P_arte. Ed 111na precisa� disposizione legi slatwa vn que,sfo� sen.so la 8ent1enza �n esame ha r'�ml/)enu1to1 neiWarrt. 307 Oodfoe prooed'Ura oivile opv. La seoolJUi,a airgomienta1�one si ba,sa, sulla non perentoriet� dm term,ini dti oositituzione -tali no:i ~~hmrati espress,a,m,ente -in omaggi.o al '[Yr1in.mpio ;fts�s,ato daWart. 15�2 Oodioe -prooodwra civile; n� in oontrari.o potrebbe,si fair valere l'air-r1omen. to deswnto dalla estin~one del -prooesso) corrunM1riata dall' airt. 171 OodtiJoe prrooedurra oitvile, giaooh� �n materia di perentovrfot� o meno di termini 'U!Yllioa norma regolatriae � qu.elia dei~l'arrt.i.colo 152 gi� oitato. Il Batta, oome si � detto, a;n.notla in 8enso f(J,l/)orevole taile sentmiza, pwr rioO'f/,O'SOe'YtiLo non del twtto, e8atta la plf'ilrn;.a arigolmentaizione ed il rioh�arrvo all'artl. 307 (e qui oi sia permesso <]};, rilevarre che spesso 8i fa un abuso -piuttosto che un �uso -del prinaf.ptio di OO'fl,siderair vaUdi quegli atti vhe abbiano comimqtte raggiunto lo scopo: 'tr_O'f!PO spe880, si diltnenUoa ilnfa,tti ohe tale prinmpi. o non puo andarre ta!Y/J.to oiltrre da porre nel/, nulla i diritti> quesi,f>i ,ao,zz.e altre pa;rti : e nella &[JQ<YiJe � suffi1cientei ril�vwre1 oom.e ii oo'f/,(/)enavto <Wrebbe orma<i, acquisito il diritto a�C<�, declaratoria di esttinziione diel prooesso -ove i ter'rnini dli-oo~ stituli,zio'ffl,e d,,elle parti s1wn da oolflrsid'erarre dis1gi;i1!Yl,tamente ~ per negwre1 qualNiro8i va.lore aJTJla pri!mt:i argo'1'1'1R'ntazion.e addotta dalla a. S.). . -45 Il SaMa, inoUtf"e, respinge qttel-la, dis�tamione fra terrnini p~rentori. e oomrninatoria espressa di estinzione, che za sen~'ema ha rivenuto di forrnulare; e ci� peroh� i dtue concetU 8i �dentifioano neoossariamente, legaU oor'fn.e so1io da una assolU �ta inscindibilit�. Resta, peroi�, seoo%do il S. soltanto una intui zione {c1he, per vero, � anohe assaii difficile scorgere) ohe �la O. s. avrebbe avuto: nel senso ohe l'art. 171 plf'evtULe vn es01rne, agf/}i effetti d�ella, estinZ" ione de1l prooesso, urn termine ttni.ao, anzich� i termrini d�:1tin.ti previsU dagli arrtiooli 165 e 166 per l'a.t:t1011e e� pelf' il c1ornivenuto, oon la OO'i'/;segtwn~a che la est�naio'i'/;e � sompre impe�dita puroh� l'attore si costit�uisoo nel termine assegnato al conven1uto, anohe se oo�sttti non provvede alla costitii. zio'i'/;e. L'argornento � fostua:tmien.t-e il sey�1wnte: cc Il prooessio si estingite solo quando entfrarm;be le parti non s-�i oostituisoono. 8e wna sola si oostitui.soe ne~ ter.mine, l'aUra puo c�ostit'ltirsi fono alla plf'iirna itdiew;a. Ora que�st' u11u1, che s�i costiftttisoe nel terrmine pu� es�sere il coVflll)enu,t:o, com/ � pa.cifico. Ma se p!U� essere il con-Pentito ci� si;gn.ifica ohe� dopo la soadencz;a infNUuosa del termin.e di co.s�tit!U,zio �ne� dcll'attoq�e il prroof31sso no'/'/; s�i � estinto; e s�e non si � estr�nto v�uol dd!re olw i'atitiolf"e pu� svo�lgere utUmente la sua attivit� prooessuale, e� in primo tuogo prnvv�@dere alla s�ua 001s�tituzio%e �. Il S. infilfhe ritiene clve, i�n oontrasto ooo quesita interpretazione no'/'/; potrrebbesi far valere ~l oapoverso dello stf31sso art. 171: da un iato peroh� la oomrnvinatoria di estinz�ione � contenuta nel prl!mo oomma; e non anohe nel seoondo; e poi perc�li� si tra,tta di drisoipUn(Jfl"e �una situazione a11u;1n1ru1,le : qiteU!a della oos,trit�u�~�ione alla prima u1dJien.za, che pu� aversi soltanto quando� l'wUra parte si sia ooist-it1U.ita ne�l termine ail essa as�se1gnatoi. La tesi affermata dalla (J(J!Ss~on.e oon la sen Verrt�}a s1Urriferita e dal Satta � stata seg'lllita dwUa Oorte dri Appello di Bo�logna (2 gennOlio 1948, Tani oontro Saooheiria Rav�ennate, in cc Foro Padano �, 1948, I, 542) f31 dalla Corte di Appello dii Fireooe (sentent?;ia� 16 a.prile 1943, Nenoitni oontro Oroochi, confermata; dalla G. S. con la sentenza surriferita, e ancora 7 ottobre 1947, Soc. Botto contro Fisti, in � Mon. Trib. �, 1948, 49, n. 109, e ord. 6 dicem bre 1948, � Foro Pad.. �, 1949, II, 1, n. 5, Trib. Verona 28 giugno 1948, in� Mon. Trib.� 1949" 61, n. 176); ed in dottrina, dal Barbareschi, in cc Giur lt. �, 1948, I, 2, 595, n. 1: e tutti si rifanno, congiuntamente all'e ria,gioni addotte e dalla. O. S. e da�l Satita. Occorre anche aggiungerei che in. pre.cedenza. �~l Tribunale di Bologna, con ordi� nanza 9 rruJ!rzo 1943 (Soc. An. Immobiliare oontro Ditta Fooherini, in cc Foro lt. >>, 1943, I, 476) aveva sostanztialmente espresso la stessa opinione. Pf!1raltro la oppos�ta tesi � seguit(J) dalla prevalente dottrina e giurisprud.enza, e sembra de jure condito la pi� aderente ai testi legislativi. Gi� �z�e argomentazioni addotte dalla Oa-ssazione nella s�entert<Za n. 1312 del 194() 80no .~ta.te confutiate dal Satta; e la confutazi.one apparo tanto pi� obbie�ttiva, in q1ianto U S. fa wde8'�One al risulta. to oui perviene la, smiten2n; tali critiche notb � qu�i il caso di ripetere, e baster� ric'hia,mare quanto� si � gi� aggi1Unfo. in ordine a.Ua inoonsistenz-a del prr{rmo� Mgormento sitl qua�le la O. S. ha ritenuto di poter fondare il proprio <J;$sr1.mto. Resta l'argorniento ad<totto dal Satta: l'art. 171, primo 001rruma., si riferisoe ad u�n t.errnine �unico, che sMebbe poi quello asseglfhato al conve'YllU:to; term-irw de�l qua�le possono av�valer8i entrambe lu parti. Invero n.on sembra. poss�ibile con.siderarfl il primo oomma deill'art. 171 arviilso da tutto iil 8istema ptf"oces�suale. : ohe plf'evede sempre un d()pvio termine per la oostit�uzi01ie delle parti. Tale doppio termine � previsto per il ca.so norni,ale (artiooU 165 e 166) e p�er il ca,.s�o OlnOrma�le (art. 171, �ttJoondo oomma) di oostitiuzione alla prirna �udi-enza, (J,{11'U)'nis�sibile solta.ntio ,qe1 l'altra, parte 8i sia costituita neD termine a.d essa assegnato f1ion si cormrprewde1 b1ene perch�, se1oond'J U Natta�, alla pMola cc assegnatole >> non s�i doi"rebbe dare a.lc11n significato); e non sa;rebb� invece previsto per il oaso di estinzione, d>VsC'iplina,to dal prima comma dell'art. l,71; laddove il coordinamrm.to delle t'arie diJsposiziom deve indurre a' rit�enere che, anohe in ques1to C'(J)SO, si sia vol1U�to intendere che 8i tratti di un doppio tf31rmine. E anc�he dal punto di 'trista lettera.le ci sembra ohe la esprl:ss�ione cc nei termin4, sta.biliti �, riferita al soggetto della Jllf'Oposkio71; e � nessuna delle parti�, 1.t8afa, al plu.ralc,, debba� Vndrurre a ritenere che si stu. avuto riguardo al doppfio. termine fissat'O 8ia per fattore che per il oonvenruto. D'altro c01nto, mentre non � affa.tto aberrante ohe la o.ostitu~orne di u.na 1lelle parti f.ia cons~ erata oome condizione per il soryere di quella t'ale situazione giwridic'(J, plf'oMs�sua�le per c�ui U prooesso� passa dalla statioa alla, dinarrtic(i, s� ohe se l'attore non si coistitrwiisoe nel termine a ltti asegnato l�a sit~ione plf'Ocessua.ze � atfl,cora sub co:nc1icione, rma solt01n.to il CO'i'/;'/)en,u.to ha 1;rmai il potere, costituendosi in. term.ine, di realizzare quella determinata situaziorne pll"ooessua�le di c11i.i 8i � detto,� oooorrre altreis� oon.si�-erare ohe, come si � visto, i tiermtitni di oois�tituzione sono� da ritener perentori. Se inveoe si segue l'opposta opinionG si viene a oonol'IJ){fJere cihe urn solo termine � perenPorio, q�uello ,assegnato al convenuto (e di cui, potrebbe avva�lelf'si wn.ohe l'atitorf31), mentre quello assegnato all'a-ttore d.iventa !Un termine ordinat1orfo, e pratiowmente iteil tutto inutile. Infilfhe si devie 01sser�vare ohe la ragione del dop pio termine sem1bra stare in ci� : ohe i;l OO'f//Vernu.to ha un termine pil� lurngo dell'attore a s!Ua dispo s~one proprio per avere modo dri prendere �n e100r,me la doc1U-mentazione s1tUa quale l'a.ttore basa la stila dormand�a; ma se oo,stui pu-� in ogni ciaso, e sol ohe lo voglia, costituirsi ne1l termirne asse gnatio al oonventt�fo, a questi vien preclusa. i!U mo�do assoluto la possibilit� di oosti1tu11,1rsi .rn. ter m�ine; dovrebbe oio� diventar per luri norm(J)�De la ._ costituzione, prevista Vn via del tutto anormale, aUa pri�ma wdien.za : ed an~, a voler &ssere oon segue'fl;Z-ia.ti, bi;so;gn.erebbe dire che tale tardiva 00Rtit1U~one non � ammissibile, non essendosi par te attirioe costituita nel termine assegnatole!... m:c:cw :CWM.. -46 Del resto ohe l(J; opvoo'ta te.B'i affermata dalla pi;�. 'QOUe riohiarmata s�ente~a n. 1312 del 1946 e da�l Satta sfa, giuridioamente fondata su fragili arg�oim.enti si pu� dedurrre anoh,e d'ari oont�ln/tl<i riohiarmi ohe lo� s�tewso Satt{Li) in mlllnOO!fl<ZU d.'aitro) � indoUo a fare ailia � umana interpretaZ!iorne del diritto�. Oo1me si � gi� rilevato la tesi qui sos�tetniUiba) in oorntras1tJ.o OO'fb la sentenoo, Oas�sazione 11 otto�bre 1946, n. 13.12, e ool Batta) � ws�8olfu.taxmente prevalente sia in dottrina ohe. in giuri;8pr1JJ!],enoo,. Fra le 8ern,tenoo e gli a/utolf'i ohe si: sono ex p.rofosso oroaupat'i .<];ella questione si vedano: BosIDLLI) in � Riv. Dir. Proo. �, 1948, I, 42 e seguenti j ANDRIOLIJ in � F\oro Jt.. �, 1:943, I, 476 e 1947, I, 191, in <tue note oontrwrie rispettivarm�ente alle c.Uate orrdinanze ifol Tribunale di Boi"f)o�gna 6 marzo 19eb3 e C'as8azione 11 o.ttobre 1946; Olf'd'ef!nan~:a del Trib�u;nale� di Asti. 21 aprile 1:943, in � Poro It. �, 1943, I, 797; Tribunale di Roma 17 marzo 1947, in � Mon. Trib. �, 1947, 1:69 n. 319, oon ivi nota favorrevolei del 0ASSOLAj Tribunale di Bologna 10 maggio 1947, voi 276) n. 536; 'l'ribuma1le di Bo1logri, a) 26 luglio 1947, in Ten� 1947, 489, oa ivi nota favore�vole di ANCONA j ordinarnza d,el 'J'ribunale di Gerwv�a) 26 gennaio 1:948, in � Temi�, 1948, 446; Tribunale d~ Livorno 13 febbraio 1948, in � Giur. It. �, 1948, I, 2, 528; Appe:nno di Bo1fogna 10 mag g1,o 19"17, �i � Foro Padwno �, 1948, I, 452, CO!fl, ivi nota favorevole 4el l>IDNTI; Appello ai Torino e di Genova) in �Foro Poo. �, 1947, 236 e 402, ri s�pf31tltivaimentej Tr�b1tnale di Pav�ia 9 mar1<,10 194."8, in � Temi �, 1948, 5�62; TriAb. La Spezia 31 gennaio 1949, in � Mon. 'l'ri.b. �, 1949, 61 n. 177. Si veda inoltre) in linea generale) il. RIDENTI: Diritto processuale civile, vol. I) n. 107. I 'fli/iJne � da rilevare oome neppure la giurisprudet~ a del Supremo Collegio� sia pooifeoa al riguardo j infatti OO'fb sentenza 21 gennaio 1946, n.. 54, (irn � Giur. It. �, 1947, I, 154) e n. 55 (inedt�!ta') 'lJa III Sezione della C. E.) oonf&r'lnando due senteme della Oorte dii appf31llo di. If-orna) afferm� ohe la oo�stitu~ione dell'attore nel termrirne� a8S'.(31gnato a.Z conve1"'Uto non salva il process�o dalla, e8tiinzione quando il oorvvenuto a 8Ua volta rl!Ol/'I; si sia 001st.i. tuito teimpestiva1mentej e <Itlla pqt.bbl'/Ji;C'<JM7io'fbe d'e'lla 8ent~a segue 'lllna favo�re"?ole nota reda.zionale. Inoltre suooessivamente tale1 prin<Jli,pio � s�tato ribadito dalla s~e,ssa I I I Sezione con la sentenza 19 agos1t10 1948, n. 1521 (in-<< Sirnossi gi'lwr. �, fascioo, io 635, pa�g. 18, atrt. 171 del Godioe procedlU!ra oivile), a omiferrma della ai.tata s6'J'l,tenza 10 maggio 1947 Mlla Corte bologne8e) oos� motirvatndo: �La quegtione si � presootata pi;� volte al giudizio deflif!ai Co�rte Suprema) oM ha sem�prre ritw,ru,to la nega�tifva.) se .si eooe�t:tna una sola dreioisione) ohe oolf/;,oerneva) peraz.tro) u.n oaso partioo�lare) e ohe � stata ()onfu.tata dalla Corte di Bologna oo'fb esauriente motivazione. Il legis�tatore) invero) fis1s�a,) oon gli artiAooU 165 e 166 Codice proieedttra oivile) due termini distritnti per l(J} ooi8tiJtYUtR,>�one delle parti) uno per l'attolf'e e uin-0 per il OOIJVl)enurfJ.o) e) pori) al1Yartioolo 171 detto God'i"oe) <Uspone ohe1 se nessuna d1J esse si 001stituisoe nf31i termini s�tabiUti) il prooos1s�o si e8tim.gue. Ora) se due sono� i t1ermini e se nel seoorn.do artioolo si U8�a il plurale) non pu� ritenersi s�ttperftua tuitt.o ci�) oome a,ooodrebbe se bas1tlasi> 1e, a .'ialvarre dall)est�in.zion{3... qhe an<)M l'attore potesse oostit1tirs1i nel terrnrirne� del oonven.u.to) q�ualf/;,do questi � re~rtato oonturmaoe. Ta((l,to� 'Ca.leva di.sporrre u.n 8olo termirne per tutti e d!ue. E' vero ohe il; oapov. deU'art. 171 soggiung�e ooirne'J se una d.elle parti si � eostituita nel termine assegnatole) l'aitra pu� 001stituilrsi su-oces8iJvamente fino alla prvma udienza da-vanti a�l girudioe i8tr;.,ttore) ma oi�) oome ri8u,lta daUa esplicita lettera della norma) vale sofo q�uando una parrte sriia s�tata atti-va e siasi costituita.. Insomrm1a il �"fJeigi,slatore presume ohe) quarnido nessuna delle parti 8ia aittvva) il 1iroC( J1sso non le interessi pi�) e) allor�a) ne ganci.8cie l'estinMlwj ma quando una sola � attiva e si oosti.tu1~we) quindii) ne�l termirn�e) vuole corn1wntlre la dife.s�a dell'altra pall"te) anohe tarrdiva. In que.sta s�e�c1onda ipotesi il prooesso � in atto e in �cita e i>'i pu� allora, inidrttlgere per prov'Ooare iW contraddittorio) e perci� un pri�� facile� e c1ompleto ac1cQr'tam1entlo. df31lla verit�. Si&no i f)ermini perentori di oostrilti1',ziorne o m�eno) non interessa) da�l momento cih,e i1,na speciale satJWior1,e viene oormwinata dalla legge nel oaso n.on siano os�8ervati da alcuna. delle parti. N � p!U� invocl(J/f'si la sanatoria< deW estinz�ione di, (fttvi, wll'art. 30r7 a ca.si vn eSt.~'o non oontermplati) peroh�) eBsendo queste oooezio'fbi oontrarie al sistema generale deU' esrtinzione del prrooe.'!'so) si wpp'fJVoherebbe) per a,nalogia., wna norma, el1;e ha una partioolare ra,gione) quella oio�) d-i r~8petltare '/J/n fatto oomip�tto dal gi.tidioe (pron11//'/$�Ja <ti una sentenza) esecitzione di un,'olf'ditnanza i8truttoria). Senza poi �dire che non potrebbe mai ritenersi fJ!IW,,log: o il oaso dJella ta,rdiva oosUfutzionee in griud~o di una parte e quello� d�eDla proWU!fl,~ di una se:n.tenza o dJeU)esq:>letl(Llmento di un me1<,~o istruttorio') poi�� l)uno � attivit� di� parrte) l'aUro� di giudioe) fu.no � oamiparizione) l'aUro � prO!V'IJed�mento de:ll'autor~ tl�) oft,e Cl()'fbValiAdl(J, atti nu�PlJi) 1,n. quant.o la, volont� deUie parti, si � manlife�stata oointrraria alla e8tinzione1 �. Ce n'� abbaistMU<Ja) ci se<rnbra) peroh� sulla que-stione si pron.uncino le Sezioni Unite) a sen8i d'e.Z seooindo oom1ma dell'art. 374 Codioe prooedur<J; cri- 1.J-ile) onde aver'f31 uma diretUma, p<reoi8a ed;. wwirvooo in queisPione oos� delicata ed importwnte. (N. G.). A. MONTEL: Se l'art. 1156 Codice civile trovi applicazione ai soli mobili (autoveicoli) effettivamente registrati od anche a quelli soggetti a registrazione, ma che non sono stati iscritti. (in <e Sinossi Giuridica�, fase. 636, 31, art. 1156 codice civile). La, dispo1sizione dell'art. 1156 .QQdioo civile, se � valsa a dirimere ta.lune c001trover1sie insoi;te ,sorff= to lo impe1rio del vecchio codice dopo l'entrata :4t vigore del1e 1eggi che porta;vano l'obbligo di iscri� zione di taluni heni mobili su pubblici registri (na;vi, aeroan:ohili, autoveicoli), non ha� del tutto chiarita fa situafilone. 7 %%#&7F H 7 %%#&7F H -47 In pa.rtico!lare a.perta. � oggi la, 1disputa su questo punto �SpeciJico: se la dispos;i,z.iooe dell'articolo 1156 00tdioe civile si a;pplicb.i soltanto ai beni effettitvamente isO'i'itti o se ~u.vec.e la sua. sfera di rupipJica,,.,ione si e.stenda. fino a i�icomprendere. tutti i beni che wppa.i~tenig;oLno a, quelle dete:rmin:aite ca.tegorie; inclipenllentemente. dalla. lo:ro 1scri2'ione nei pu�blici registri. Il .M., premesso eh.e la giuris[p�rullenza, si � pronunciata 1l1ecisamente nel :p['imo selllso, confuta la opinione espressa drul PRATIS (in � A.rch. R:iicerche Giuridiche>>, 1947, 720), 1seconido il �quale. la disciplina dell'a�rt. 1151> Oodice dvile si ruprplica anche a.i beni a.busiva.m,ente non registra,ti, in virt� del prin.cipio della obbligato!r:iet� llella regiist~orre, che viene co.si aJll. a,.s.s.umer�e ooira;ttere fo.1~male e sosrtanzfale ad un te.i;po. (UguaJe pr:i,ncipio, s�econdo il Pra,tis, deve app.UcaLt.�;sj, iJ:l<er quei beni -11uJ;.o veicoli -che per ri.gua.rdo alle pe1�.sooe o aJl'ente pirotPrietario s0010 esenti dalla iSJCr;i'Aione sui pubblici reg:iistri). Mentre il cPratis, .per sostenere la sua. tesi si rif� aid. uu p.rincipio di 01,dine generale, secondo il quale 'Si � voluto sottm.ue una intera categoria di �beni al regime �delle cose mobili, in vista di, u.na esigenza. di ordine pubbltco e di interesse genera.le ; il .Monrtel osseriva in contrario che lai lettera del1' a.rt. 1156 non coTusente .:u,na siffatta :i,nteripreta.zioille, parlallldo di beni is1(Jlf"iU,i, con riferimento quindi alla. isicrWione rU fatto. In questi sensi � anche fa Relazione aJ. Codice (ill. 1096; �Prima lle11a iscrizione le na1vi, gli aieromobili e gli autoveicoli devmw considerrursi soggetti a tu.tite le norme relative ai beni mobili, e co1111unque sottratti alle rego1e s1peciali, ohe souo dettate. pei� i beni iscritti in pubblici .registri>>. 1Se 1ia �lscri,zione iC'i�, trova. apipl:i,cazi0010 l'a.rtioolo 1156 Codice civile; in caso contrario (e la osservazione vale, .secondo il M., a. mruggior ragione p.er quei beni che sono !peli.' 1�gge sottra;bt;i a.Ua iscrizione, com,e :i beni dcl Oorpo dijploma.tioo, delle Amministrazioni starali, ecc.) rdiPrenJd�e pieno vigOil'e il princ]pio .seconido cui il :po�ssesso va,1.e titolo. La tesi de1i Mi., aderen.te aij:'a 'le1ttera de;Zla leigi!Je, � condivi,'fa daUa prevalern,.te dottrirna: cfr. in, propo8i. to OTT.EJLW: Gli autoveicoli e il nuovo libro della, pro~wiet�, iln � Ra,ss. giur. cifre. �, 1941, 542�; 0HmRCHI : . L'og1getto della usucaipione nel nuovo Codice civile, in, � I�iv~ Dir. Cvv. �, 1941, 440; G1sc1: L'identit� ogigett~va. e soggetti'Va, dello autove: iicolo, � IX, in � Rass. g'iAtr. oi�ro. �, 1948, 206; D'AMELIO: Commento al codice civile, Libro deilla p(f'O'[Jlf'iet�, [Jag. 279, pur co<n quia~ohe ri8erva, e in.fii- ne lo s1teiss10, MoNTEJL : Lia 1disc1plina; del possesso nel Codice civile, n. 81 in fi<ne, pag. 126-127; e La disciplina dell'usucapione nel Codice civi1e, in �Smossi giwr. �, faso. 587, nn. 10-12, pag. 23. In gi1trV.~plf'i~den.za neg'li. stessi sens1J si sono' pronunoia. ti: Trib. Verb.a;n,ia 2 aplf'ile 1947, in � Rass. Giur. Circ. Strarl. �, 1947, 844, n. 40 (con rig.uwrd-0 a.d autoveicoli mU~ta;ri); Trib. di Torino 10 g:<Jn� naiiO 1948, in � JJ'orro Jt. �, 1948, I, 242; e Gort:e A.ppeUo 'l'orino 13 f<'"b.brai.o 1948, Ma~ 0011i,tro Soc. JJ'iat e Koe,lliker, �nedita�; corntro, con affermazione i.n.oidentale: 'l'rib'Ulfl,(J;T,e ,di Romu,.18 gennaio 1948, Arn�brosini oo,ntro Mirni1:>'tero D'ifrua Aermimutri< ca, itnedita. Siffatta interpretazione pu� lasciwr perpW8'si: e31;a1 8i riaUaocia al!,a. letterra deUa norma, ma non pare ne penetri Z.O spiritio, ohe se1m,bra st'olre 1in ci� : ohe, proprio 00111'116 so8tiene il Prat.is, si � voiluto 1<ottrrarre una ilntera cate�gm�f,a, di �ewi al regime goo.era.fo M'i b<trlli mobili, alrneno per quarnto rigi~ arda il pri!noipfo che iifJ possesso va�le titolo; e ci� (Per la particolare natura di questi belflli, i. quali possion�o formare oggetto dti pa;r.trioolairi rapporti giu,ridici, che rnal si conoiliano con la ora cita:ta norrrM11 valida per'. i �,en~ mobili in ge.nerale. M(]; quel ohe qui preme meUere in pa;rticoloffe ri.ievo � olbc, qualutnq'u.e sia la solu.~ione ooe 1si voglia adot.tare sw~la base dell'wrt. 1156 Oodice civile, qu{:}i pa:rtioo'lari beni niobjli di prrorprieit� dello -f3t�(J;to, [YUr se dli fatt,o non is�(Jlf"itlt~ nei pUibbUoi regis�tri, non sooo soggetti oorto al'la1 di81<Yiplilna gefi. errale fi.b'Sa,ta degU artiooti 115a e segg. Oodi.oe civil.e, quando si tratti, booilnte�so, dii beni faoeinti pa'rte del pa;t'rimonio in.disponibile. � In questa sede .'li vuol presoilndere dalle nonne di "/Jeg1gi speciaU ohe hawno regolato la materia in ques�to dopoguerra� (SU� di OlW si ooda, queista Rassegna, 1948, fase. 11-12, pag. 25), e faire qualche breve rio/IJ�l!mo alle 1io:rme ordi.narie del Ood. ioe� oivile. I beni del p'fJ-trimorllio indisponibile, infatti, _, e ohe rU queis�to facciano parte le navi, gli aerorrwbili e gli autoveiooli dello Stato non appwre du.bMo., peroh� es'B'i o rientrano. in una delle oategorie speoifioa;miente �ndrioote nel seoondo oorrrvma dell'art. 826 Codice <fovile, o� fanno parte ct.ei beni � d0estinati a wn '[YU-bblioo ser~o � (artioolo 82,6, �u.zt~mo� c<xm1rru1,) -� novn po1Ssovno essere sottratti alla� 1Joro desti'lU1$lone, se non nei modi stabiliti dalle leggi ohe ti riiguardano� � (art. 828, opv., Godi.oe arilvile). Si oonstitU/�i&o.e, cio�, fra i,l bene e la des�tina-. zione wn vinculum juris ohe pu� venir men-0 s,oz t(Jjf�,.to attraverso 1.t1na mwnrifesta.ziovne d'i vololfl;t� della Pub�blioa Ammini8trra.z�ione, da e'strinse-qarre �n nwd�i particolari e con t'01:1servanza dri deter 1winate forme. AppUioarc a questi beni il princ�ipio ohe-il � po18 ses�s�o, vale titolo ��significa no11i solta;n,to snatu rare quella ohe � la condizione girwrid/i,,oa del bene, lega�ta ad 'Un atto vo.litfoo� della Pu.b,blioa Arm.mi n.istrra~ovne, ma a;nohe contraddire alla es�pressa norma dell'wrt. 828 opv�. Codice oi-vi"le, svuo�tan. dola dri pratic'O c�o,ntenru.to. Risponde quindi alla natitra giitri<Uca dri. q�ueisti beni. la inapplioa1bilit� nei ioro oonfrooU <kgl� artiooli 1153 e s�egg., a;nohe se __. oorme p!U� esser dJubbio -doves1s1e esclu<tersi il riferilmento (];ll'wrt. 1156 GodiJoe cWiile (N. G.). p ffiibi&&JU&i&ii ?&fil&&::: Wi= *MfWF M4 ~F77Jif4UM1f fPBWl ,_ 48 .A;Lno M. S.ANDULL! : . Obblighi dello Stato e obblighi dell'assicuratore. in materia di danni di guerra. ��ssicurazior!i�, 1948, I, 227. P1-elIIlette il S. un cenno sulle ra.g:i:oni etiche e socia.U che giustifica.no' l'intervento dello ,stato per il ristoro dei danni di guerra : ragioni che, in applicazione del principio di solj.dariet�, stanno in ci�, che gli effetti pregiudizievoli della guerra vengano ripartiti fra tutti i cittadini. Oerto l'OP'trilnuum sarebbe il ristoro tota.le del �a,n:qo; ma la stes,sa irn,IIIlane violenza, distruggitrice 'della 1guerra, ~n:upedis:ce la, p:iena reintegra�zione ; .onde la. legislazione sui darmi di gue:rra tende neces1s�a,rfame:nte a delimitare i danni indennizizabili e l'entit� dell':i;ndenuizzo�; e questo aippun. to, 1pi� che l'a,ffemnaziioue del pri.nieipio della. indenniwibilit� de�l danno, da ritene11si :iimmaneait1e, � lo1!Scopo della leigislaiZii.one sui, da.nni di guerra. (Di .sfuggita pu� riJevarsi come, ,in conformit� di questa concez,i,oue �lippunto il K .sia p'Or:tato a riconoscere nel cittrudino 1a. esistein:za, di un diritto subiettivo in� ordine allo indenll�ZIZO. del danno ; mentr�e, a ragion..e delle limita,zfoni partfoo11ari introdo, tte -,daUe leggi s[leciaH, tale diritto pu� degradaN~, e in e:reett:i. degrada, ad futeresise rper quanto aittiene a.l modo dello .i:ndennizzo stesso). Quali le interferenze fra gli obblighi nascenti per lo 1S.ta.to dalla legislaiZJione .sui danni di guerra e 1quelli che derivano agli as.sd.cu.riatori p'l�ivati in bo.se a.11e polizze di assicurazione oridina.ria,? Qui si ipone il rprob1e:nut della. ca1UJsalit�. Ed il 1S.. avv.e:rite 1suhito che � un problema che va a,ffrontato e risolto non S'Otto il profulo di lo� giiea ~stratta, Illili di logica, giuridiea; avendo rigu, i:twlo cio� aJ.le norme ~1eg1sla.tive o convenzionali-.,..- che l'egolano l'obbligo dello inde:imizzo. E, n{!.turalmente, �occo:i::re non tfor:maHzzarisi ecce:ssivromente 1sulla letterale formuli.azione delle norme per risalire invece � ai principi ~spira.tori d,elle stess�. � :brai il :principio di ca.usa�it� � uno dei pi� tm�mentati del diritto; n� !))�are che si sian fino�ra ra1ggiuiiti risultati che pos,sano esser considerati definiti vi. L'opinione del S. al riguardo sembra tendere ad una commistione fra la teoria della condicio sine qita non e 1queUa della adeguatezza: affinch� un fatto pos�sa ess.er coaisiderato ca.usa giuridica di un evento non � �s,ufficieaite che nella ipotesi corncreta esso s:i:a oon�ri,.<Yio sine qua non dell'.evento ; giacch� aissai:i. sp�esso con esso concorron'O f.a,ttori! imprevi.sti -e 1straordinari che rendono del tutto mrwrmaili il ra1P'porrto� cfro. quel fatto e l'�eivento. E d'alttrai sarebbe oocessivo escludere� il nesso di causalit� Qgn:i volta, che cormu,nque sfa, d:a, ritenere �he l'eve:nito si 1sia verific�ato-iper il concrnrso anche di tali.uni fattori eccezionali. Or1corre perici� discrimina.re i crusi in cui l'intervento di qruesti fattori ecceziona.Ii � determinante o mei;to : nel primo ca.so e�s.si costituiscono la oa,rusa) ed il fatto (nel caso: lo stato di guerra) la oecasi-0ne dell'evento; nel secon1do ca,so la situazione si rovescia. In aJtri termini la guerra in tanto pu� 0Assu.rg. ere a caiusa giurtdica. di un deter.rr.uinaito evento�, in quanto. -1sia pUI�e non diretta.mente, ma contribuendo a rendere oiperan.ti delle altre condizioni che senza il �suo concorso non lo sru:ebbero state .......... ahbia condimona.to .que�Jo e�v�ento; sempre [Jer� che i fattori condizii()namti �estranei a.d esso non fossero :per loro na,tura in grado �fil :produrre lo stesso ENento, iTudipendentemente daJ 1suo concorso. Alla stregua d:i. �,questo princiipio va lim,itato� il concetto di danno di guerra, di da.I111o� c:i:o� che trova la sua. ca,usa :giuridica1 nella, guerra; avvertendo peraltro che la. nostra, legislazione pone al riguardo� altre limita.zioni, che riguardamo per lo pi� i soggetti da cui i danni vengono iJJ.ferti. Mentre, per quanto a,ttieue a.J.�.e ~M~sicura~d.oni [lriva,te, normaJJmen-te le formule .u,saite ,sono an:upj,e e vaghe, onde :i)unZJiona nei loro confronti soltanto il princ. i[lio della causalit�. Qu,id uel caiso fu cui lo .stesso damw � (l�reso in cous�derazione dalla, legislazione sui danni di g�er~ m. e da,na assicura.zioine privaJta, (giova a1vvertire che qui non si prende in esame il caso in cui lo �Stato inter'vie:ne :i,n ma.teria. di danni di. guerra inerenti aJ.Ja, navigazion�e). Il proihLema1 verte sulla individuaziOLlle d�el modo -curo,ulaiti'Vo, alterna.tivo o 'Slllssidia.rio ~in cui 1Stat-01 ed as1sicuratore son tenuti aJ. ristoro� verso� il danneggiato. La CThIIl:ulaibilit� � 1senz'altro da esclUJd.ere, al di l�, dei limiti della entit�. del danno; in quie.sti s�ensi dev.e e1ss.ere intesa la, norm,a. dell'a,,rt. 12 della legge .26 ottobre 1940, n. 1543; la 'quale -come quella analoga. dell'art. 1910 Codice civile, in ca,,so di doppia, a,ssicuraizione ......... non � che la a,pplicamone del p�i� ge.nerale e.� incontestato P'rinc.i[lio s�tabilito dail.l'ail"t. 2041 Oodice cl.vile, circa il divieto dell'arricchimento� ,senza ca,usa. Pi� delicato. � l'esalllle degli altri !J?u:nti. Il T. U. 2!7 marzo 1919 n. 426, poneva esipressrumente il doppio :principio della alterna.tilvit� (art. 15, cOIIIlmo. 2�) e del carattere sus�s�diwrio dell'obbligo 3JSsunto da.Ilo S.tiato, cui veniva riconosciuto il 1diritto di sun�oga,rsi al dannegigia.to nei confronti degli altri obbl:iigati~ fra i quali era compreso f'assicur:ato,re (a.rt. 15, com:ma 3�). La coesistenza dei due princi..pi era. una anomaJfa, in 'quanto, a.l!meno normalmente, il debitore in via sussidia.ria. � illm11�egna.to so.itanto per il c:aso in cui il debitore pi�incilpale non abbia a.dempiuto alla prestamione; ma la diisipos:i.zione era ;precisa. e non equivoca., e del r.esil:o la regola ora enunciata ha . .subito eccezioni anche in aJtri ca,si (a:rt. 1944 Oodice civile per il fideius,sore; art.. 37 della legge cambiairia per Favalla.nte). La vigente legislaizione in ro,ateria nulla dice a.l riguarid'O; ma. non vi � �rag~one fil .r:i:tene:ce che le cose sialll cambiate. 1S1i � gi�. richiamata, la. ratio della legisla.zione sui 'danni di guerra, e deigli obblighi che ne derivano allo Sta.to. Se qUJesti tirovano _ia.. lo�ro ll,".adi�e in ci�, che non si � voJuto. la,sciar. senza. :ristoro il dat11no ca,gionato dalla, guerra at:i. cittadini, l'ohbl: i:go d�ello 1Starto 'SUS�siste solta.nto se ed in quanto il da�nrio non deihbai da altri esser .ristorato O'V ' -49 rn:: wm:wno vero se costoro, pur esise:n.do obbliga,ti, non sia,no in grado di a.dempiere, in tutto o in parte, aJ. loro obbligo. L'obblig�o dello Stato ha perci� un 00ira,ttere meralIIlente susBi41iarfo)� mentre il silenzio 1serbato dalle leggi 'Vigenti circa l'alternativit� stabilita dal T.. U. d.el 1919 iniduoe a ritenere che questa pi� non si riscontri; gia.cch� essendo essa una. deviazione dai rprindipi in ma.teriai idi obbliga.filoni s1rnsidiarie, occorrerebbe unai norma, espressa. per ritenerla, tuttora, operante. Contro il cara.tter1e sussidiario dell'obbliga.zione clello 1Stato non �sri potrebbe da.Uo aissicuraitore oppo �rre che esso, a differenza di altri eventuali obbligati, viene aid esser :tenuto per un danno di cui non � N~srporn.sa,bile: � facile oss1erva.re che al ristoro del �danno l'a.s.sicura.tore � tenuto non in re� laizione ad una, qua.1che sua. res:ponsabilit� ~ che � fuori "Cliscus1sione ~ma. 1solta,nto in forza di una cQlnv�enzione esp,res.samente stiipulata con il danneggiato. N� 1si ipotrebtbe oerto sosrtenere che lo 1Sitato � tienuto al I"fatoro dei danni di guerra comech� aventi tifo.lo in una 1sua, responsabHit� : 1s� che sa.rehbe lo Stato da considera.i'e come l'obbUgaito p1rinc:i;paJ.e e l'a>Ssicuratore obbligato in via, sussidiaria (art. 1916 Oodice c'i1vile). Baisterehbe ail rigua,rdo os�s<:wvare che il fatto che ha causaoto il da.nno, lai guerra, rigua.nla� le attribuzioni dello 1Sta.to, che si determina. in ordine ad es�sai nell'esercizio del suo pi�. .sipiccato potere politico, per dedurne che :per tutto quanto a.ttfone 0.d es,sa, lo 1Stato non potr� ma.i venire in consid�era~ione, rispe�tto al pr�rprio ordinalIIlento, CQlme a.ufor:e di un torto, fonte di resporn:sahilit� y;erso chiunque. Del J'lesto che l'obbligo che lo 1Sfato 1si �1ssume Tiposi 1su altro principio -�e quale sia lo si � gi� chiarito -� reso ervidente dal fatto che il ristoro � ,dovuto anche per i danni cagiona.ti daHe forze armaite n~miche, e non � do'VUto per tutti quei danni ca�usa�ti dalla, guerra, ma non 1do�vuti ail comportamento delle forz;e belligeranti: la.ddove � evidente che S�e doive1sse vaJ.eJ'e il princ:iipio della respon. srubilit� l'obbligo do!V'rebbe es1sere 1escluso per il primo ca.so e dolV'.l'ebbe .sussistere per' il seco!ILdo. D'altra, pa.rte non � esaitfo, in via genera.le, che l'ind,ennizzo 1sia. dwuto :sol 1quai11Jdo ivi sfa, resrponsaibilit�: e basti pensa.re alla possibilit�,, che talvolta. 1si verl:fica, di dover indennizz:a,J'le danni derivanti da atti legittimi della, Arrmrninistraizfone. In questi casi :si fa., s�, a.prplicaiziorne di un principio che � anch',esso imma.nente nel nos,tro ordinamento giuridico -:secorn�do cu:i il sogigetto, per conto del quale ta.luno a.bb:iai dovuto soprporta[l'e un sacrificio :susc�ettibile di valufazione P'aitrimonfale, � tenuto a corrispondere un indennizzo-, ma che � rima.sto peraltro allo sta.to di una, norma direttiva cui il legislatore si ispirai ivolta, per volta,, e bene speS!SO ponendo delle ,restrizioni re:s,e necessarie dalla pa.rticolarit� �della, .ma,,terfa, com'� appunto nel caiso deU'indellJl�zzo dovuto per danni di guerra. Oi� e1sclude a.ltres� che l'a.ssicuratore pos�sa, invocare contro lo 1S.tato il ,diritto di surrogai sancito daJl'art. 1916 Oodice civile; il che � da escludere anche �sul ri:fl,esso del cail'attere meramente sussidia1rio dell'obbUgo dello 1Sitato : e 1sail'ebbe 'Veramente contro-na.tura. ipotizzare 11Il diritto di re, gr�esso del debitore prima.rfo nei conrfronti del debitore rprimario nei confronti del debitore sussidiario. La imiJ,,a,gine del S. �) oome al solito) aouta e perwtramte in orrd11ne a qitestion.i twttora vivamente dibattute. Per qu,arnto riguarda la pri!m.a di tali qu.estioni, ohe vieine aooennata inaidenf/almente) se cioi� la n(Jlg'�Jslazione siti da'Y/JYIJ� dri guerra attri�uis�oa a.l danneggia� to nei <J01Y1,frowf/i dello Stato, un dirritto soggettivo perfetto o� un interesse legi.ttiimo o un interesis�e semrp.Uoe) si � gi� fa,t1to il p1u,1nto oo-n, le osservaziorn,.i, alla sentenza 19 1na,ggio 1948, Min. Dif(JISa-Esercito oontro Oitarella,) Zarrillo od altri) ilfb que,'fit'a R.(J)S'S'egna) 1948, n. 10, pag. rn (ora pU�b.bliall! ta in � Molfb. TriJb. �, 1949, 35, n. 11'5); e no1n resta che rinviare a quanto gi�; de�bto allora. Si aggiu,nga ora che lo stesso S. � tornato suWmrg:omento) svolgendo la tesi qui accenna,ta di sfuggvta) oorn uno s�t'wdio p11,i.bblioato in, � Riv. A.mm. ll, 1949, 1. Sul p'f'oblema melXa alterna:tivit� e sussidiarriet� deWobblvgo <folTJo StatJo d.i, i'nde'IVn.izzare il dan.no �i giterra le osiservazioni d.ev S. sembrano as�wlutameinte e1sa.ttc (e a ma.ggiorre ragion,@ io so<no) se si d'4Jsoono1S'OO' c'he il oit.tadino possw 1vantlare verso lo Stait�o' it,n dilri.tto sog1gettivo ad ottenere l'indennizzo). Anohe su questo pitll'bbo son da, ri.ohia,m.are le os~ servazioni con.tenute nella� mtata. Rassegna) 1948, n. 10, :rn. Oooorre soiltant-0 aggiungere ohe) di froiwt.e alla autono1ma tesi de,lOASIDLLA) in� Riv. Dir. Oomm. )), 1948, II, 274 (il quaie s�ostriene olw nD'1'1; pu� parla/ f'si d)i dall'IJYI�, di giterra qwarndJo ci si trovi m pil'Ose" l'l.$a �i atU ille.oiJti; e ohe perta;n,to nol/'b � a parlare) �l/'b questi Oll!Si) n� dri alternativi.t� n� d'i su,sisidiariet� delle M,ioni), iii <X11rwt1tere sussidiario) con esolusione' della� p01ssibiliib� del oono0'1"SO� alterr/,- O)tivo delle azioni) � sfJato re>oi�swmente affermato am�che da;ilo ALHY.CTA (irn � G1Jur. It. �, 1948, II, 273-214). I l/'b wn. priimo� tempio il Oalf'at.ter:e sws>si�iarrioi era negato plf'oprio dia,~ 1SAN'DULLI (iln ��Foro1Jt. �, 1948, I, 761, n. 9), il quale peraltro) subito dopo) re melius perpens1a1, (JISpY'esse la opi1vione op,posta� (in �Foro It. ll, 1948, I. 1018, po>sti'f)lw n.. Il); e questa poi ribad�) c1on oospicua. argomentaMdon.e, anohe in ordirne alla esolusione dieZ prinaipio del oonoorso altlerr/,-O)two (in � Folf'o It. ll,, 1948, I, 128), te..<?i alla qua'/Je ha fatto ad'ie�sione a(/1,ohe il NAPPI (ilfb << Mon. Trib. l>, 1948, 155). La; leigisla,zione sivi dwnmi dti, guerra non ha; voluto certo sopprimere) in parte qua) le nolf'rme dcrt diriMo covmun,e). mw solta;n,to assioUirare a ohi subisoe Ul/'b danno 1.tn inrle~o alfl,ohe in oosi in cwi) per le p(Jlcu,liarit� d,eille 00/U�Se c1he il danno hanno cagionato) u.n risi(J/f'oi;rnento,) s�eoondo le norme ordinarie) non sa!f"ebbe dovuto. Ma ove il da;nno poB�sae �s�s�ere in altlf'o moi1io� risitoratlo') s1.tlla base di obbligooioni oontra.ttuaU; od emtracontratt'Uali) ~e norme O!f'idinarie trovano applioaz,iortie) e' soWanto in um 8eoonao tempo 8� potr� invooare) se del oaso) la legis'looiolfbe sui dwnmi di guerra.. ('Giova qUi ri il& w iEL @E IP F [ T :::� F � filB !�l?i E moom Jdll m'IT�j l Il ]mIfil@i[ j @fil ~&Jill1&.�mm -50 oor�are ohe 'ta,le principio no% vale nei oo%fronU dello Stato, dlbe � ten.u�to S'OUanto aUo iwdennrizzo per il<J,nrzi d� guerra: anohe qwi; si riohiama q1ianto fu pubblioato in questa Rassegna, 1948, pag. 10, 1().; ma v'edwsi ora in s&nso oorntrario Appe,llo1 Milano 27 agosto 1948, F'F'. 8S. c. FlllRRARIO, in � Mon. Trib. �, 1949, 21, n. 60. E per rirnariwre nell!<.1XmAbi:to dei rappo>rti C'O'li le soci.et� di a8'si�ura;zionri. pritvate, s,arebbe veramente alfl,tigiwridioo ohe -ass1~n.tesi ques�te oon spemafo patto Wi polizza, u risdlbio dli! guerra -diov'e8sero pori essere in defi.nrifiitva esonerafe <l!a,l risarcire il da,nno di guerra, dopo Ol/Jer per� ilncasRaito iil 1�eZa.tivo prretnio.J (N. G.). A. SERMONTI : Sulla notifica della impugnazione in luogo diverso ~a quelli indicati nell'art. 330 Codice civile. In � Foro Padano � 1949, I, 53. 1Si ,discute in ordine aJle cons�eguenw che possano derivare daJ.l'ruver notificaito un atto di wppello fo luogo diver.so da quelli espiressan:nente indicati dall'art. 330 codice procedura civile, ed il 1S. osserva che l'a,rticofo in esame non coimmina esipores.samente Ja, nullit� della notifica cosi eseguita �, pur costituendo essai i.nosseriva.nza di una norma di legige. Questo rilievo .sa,rebibe gi� di per s� sufficiente a risolver la questione, in ail"Ill.onia con quanto dispone il 1� comma dell'art. 1516 codice procedura dviJe, che ipone il divieto di p;rommciare le nu11it� di iqualsia;si atto processuale senza, comm,inatoria idi legige; ed � evidente che la norma ,si riferisce sfa, alla proiil.uncia. di ufficio che a. quella su istanm di parte. Oer!to la inosservanza delle norme portate dal l'a.rt. 330 non resrta. 1senm qualche eftletto gillridi co; ma, Ja, viola.z;ione norn ha quiell'�effetto� partico lare che � la, nullitfl, dell'aitto. N� tale nullit� pu� rinl\'enirisi in altre norme di legige. �Non nell'art. 160 codice procedura civHe, che si rii:fori:sce aJle ipwsone, cui l'aitto deve esser notiifi cato, e non al luogo idi notifica, di cui si tratta nel caiso in esaane. Non nell'arct. 164, 1giacch� qui si pail''la. della omis,s.J:one o della incertezza a�s1so.Juta d.ella residenoo, o del domicilio o della,, dimora, del convenuto; mentre nel ca.so di cui si tratta omis1sione o incertezza non c'�, in quanto 11 domicilio � pur semrpre indioo.to e oerfu, ed � q:ueUo rea;Je. Non, infine, nell'mrt. 170, che r1gua.11da. 1e notifica- Zliorni che si fanno nel OOlJ.'SO del [}rocesso o la notHtcaZlione od.ella s,enterrza (ed in questo c_ais() � st.a.to neces1sa1rfo un ,esplicito richiamo: art. 285); non senm ,rilevaire che l'arrt. 170 p�revede che le notifiche .si lfacciano al rproclirafo11'e, ni�ntre l'&rticolo 330 diisipone che Ja, :notifica, .si faccia� alla pa.r.te. Da ci� oonseguie, �secorndo il B-, che l'atto di appello notiificafo in luogo diverso da. quelli indicati nell'airt. 330 rnon � ,nullo, ma irregolllil'e e difettoso nella. 1sua, for'llUlJ; s� clle se l'atto ha� rruggiunto il suo 1sC01po, e ci� ,si evinoo1 dal compOlrtao:nento p�rocessuaJ. e dell.e rpa.rti, nes.suna ooruseguenm quel difetto pu� povfare. Ohe �s,e invece l'appella.to non si costituisca ail Giudice non resta che �01ridina1r'e. la rinnova~ione dell'atto, a sensi dell'art. 291 codice procedura civile, aipiplicahile anche in aippello; aillche se �qui non di nullit� 1si tmtfa, ma di inidoneit� dell'atto ai produrre ,tutti g11.i effetti che la, 1egige ad esso a.ttrilhuisce qua,ndo � rf1ormaJmente .regolaire. In rroorfo sostanzia,"brroonte oovnfo'1"Yme 8i � prowun <Jia,ta la. Oorrte di Cm&sazrione� 7 agosto 1948, n. 143'5 (in � F'orro Pmd. �, 1948, I, 778). La O. #. es�o1Jru.s1e di poter r'iso,lvere1 T,a questfioin,<J 8Ulia bas1e degl�i artixx;U i1:60 e 170 O odioe '[imcie d/wm <Jtitiyi,le1, ohe si riferisoono ad ipotesi del tutto diverse, per le ste1s�se ragiom po�i fa.tlte p>roprie dal Sermonti. Rit(J'J1,llU} permntro ohe la nullit� dell'atto ocmi8eg<Ue �'(J,lla dispo1sWii0ne dell!' art_ 15'6, 2" eoim ma,, oodice prooed'll!ra <Jtitiyi,~c, sempre che, benin fJ.eso, ~'a�tfJo, non sia. s1tato notifi.c'�'to a mani pro prie ovvero l'a1ppe1lla.to� non si sia oos�t:it~J,riJto. In tal oaso� la 'fl!Urllit� � b�en.s� rilevaibile di ufficio dal Gituilice; il qutde, pe'f'�, aeve ordinare la. ritnnaroozione d(!lVT,a not1Jfim, in ba8'e al oombi.nato disposto degli a.rticoli 291 e 350 codice procedwra oivile. Ne1g1Ji s�tes1si gen,s�i si wdao OoLONNA (iin << Fo�ro Pa.d. �, 1948, I, 154); e contra Tribunale Mii~ano 22 8ettemibre 1947 (ivi), s�entenz'a oassata da quella mt'Ma del O. S. La q�le s�embra rigorosamente esatta anohe sotto il profi;lo della rilevabilit�� di uffioio, (fuor dei omsi1 s1opra indioati) clelTa nwliJiti�: ohe att;fone ad un v�~o di no1UifiJoa@one, ohe novn toiooa l'at.to nella ,'l'U;(J, so1st~e per quanto rifte1tlte l'a; 'Vooo,tiio in jus. ; si dlbc oo esso non oonsegue aVcruna d�eOO den~a, ma 80Uanto l'onere prro1<Jes�8uale di provve derre aUa rinnova@One' della notifi1c1a (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Difetto di giurisdizione -Difetto di legittima costituzione del giudice speciale -Collegio con numero superiore di membri. (Corte di Cass., Sent. n. 200-49, Sez. Unite -Pres.: Ferrara, Est.: Fierimonte, P. M. : Macaluso -Cattaruzza contro Pedrazzini). Il difetto di legittima costituzione del Giudice speciatle (nella sri)ecie un Oollegio co,stituito con un numero di membri inferiore a quello stabilito darlla legige speciarle ohe lo istituisce), si risolive nel vizio di difetto di giurisdizione denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a norma degli articoli 362 1� comma e 374 del Codice procedura civile. Dopo lrcntrata in ioif!rore de~la CosUMwione, (art. 111) � da ritenere che tlUtte le sentenze e decisioni dei Giudici speciali, salvo quelle �lel Co'l/1;siglio di Stato e della Cortie dei conti siano ir;vpugnabili in Cassazion.e per ii vizio di violazione di legge e non solo per queUa viola.zione di legge qualifi!oata clhe � il difett.o <li g~.one. nato i.l oa1rattere precettwo �lell'arb. 111 su qU:Csto pun.to, non sermibra ohe l'impwgnabilit� d1eUe �l0Me decisioni per violazione di l�Jgge sia subordlinata alla eimanazioine di una spe'oifiaa no'1"'rrrl,.a ohei la prreved'<J,. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessione di pubblici servizi -Risoluzione per scadenza del termine -Diritto dell'A. di trattenere gl'impianti. (Corte di Cass., Sent. n. 1224-48, Sez. I -Pres. : Cannada Bartoli, Est. : Zappulli, P. M. Pittiruti -Societ�. Elettrica della. Campagna contro Comune di Fontanarosa). Ne~suna. norma giuridica stabilisce il principio g�enerale che al termine di ogni concessione di pubblici servizi, l'Ente concedente abbia diritto di far suoi, con o senza pagamento del prezzo per solo effetto della concessione i rel3rtivi impianti, gi� di propriet�, d�el concessionarfo. Tale diritto compete al concedente solo se riconoscrutog'li specificamente dalla legge O dalle claU-� sole dell'atto di conces,sione, salve �sempre le disposizioni del Codice civile in materia di accessione. La senteru~a della Corte Suprema suscita non poche riserve, quanto meno per la sv,,a form,ulazione generica. IndJubbiamoote manoa neV nostro ordinwm;ento gittridico '!J!Yl;a norrna generale ohe soocisca il prin cipio della devoluzione �egli impianti all'ente ooncedente al termine itella oonoessionej e del res�to nel nostro ordinamento gwK�Uoo manoo, una discipEina unitMia delle concessioni in genere e di quelle dei pubblici servizi in ispecie. Tuttavia nelle vari.e leggi che disciplinano i singoli tipi di concessioni la norma che p1�evede una tale devoluzione �pu� d!ii.trsi rioorrente. E infafJti la devo1l/u;~o'flle � prevf!sta: daU'art. 2'5 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 17'75 sulZe acque eit impianti elettrici; per gli impianti fossi ivi previstri; dall'art. 803 itel regolamento della Marina , mercantile per le oostruziioni e<Seguite sul l>i�lo; dall'art. 9 <folla legge 7 aprile 1892, n. 184 sui telefoni, per le reti telefoniche con tutiti gU impian. ti e apparecchi j daU'art. 186 del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447 sulle ferrovie eonoesse all'industria privata, per gli stabili ed opere cosUt�uenti le ferrovie conciesse e loro dipendenze. Si tratta quindi di stabilire se tutte queste norme non dia.no lu,ogo ad un sistema organi,co, non .sian.o cio� manifestazioni ed appl�ioazioni partricolari d-i un principio generale; e con l'a dottrina pi� recente e preitorninante (ZANOBINI : Oorso edMJ. 1940, vol. III, pag. 55�5; VrI'I'A: Diritto amministrativo, ediz. 1933, vol. I, pag. 362; SIMONCElLLI: Concessioni governative i.n �Nuovo Dig. !tal. >>; contro Dm VALLEIS : I servizi pubblici in Orlanito, � Tratt. compl. �, V'ol. II, pMte I, pag�. 594) bisogna rispondere afjer,rnativamente, se si t.iene presente l'intento seguito dal legislatone con tam, nor me, quello cio� d1$ assiQWY'are (l<lla fi'rM d<0lZa concesisione la continuri;f;i� neU'utilizz�azione �lel bene demaniale O'vve�r.o neU'eseroizio del pubblico servizio. Si discute tuUora. quale estlensione abbia la devoluzione, se cio� essa oowprenrJ,a, t!Uitti gli impianti fi8'Si 01mero solo quelli che non possono ess �ere separati &enK:a pregiudizio (S'rMONCEJLLI: ivi); S�e sia <J;,ooota l'indienMt� (ZANOBINI: ivi) ; soprattutto non � ancora chi!arito se la devoluzione rappresenti una facolt� per l'ente conced;~nte, <YUI� 8petta la valutazione detie esigenze del pubbliQSJ _ interess'e, om,ero si verifichi anche contro la volont� dell'ente concedente. Ma tali queis'tioni ma;r:ginaU non devono fror perdevr1e di vista l'1acoordo della dottrina predominante sulla questione principa~, -52 l' esistenro .cio� di un principio generale ohe postula, la df!vol14zione degli� imp~ooti fi.ssi. Una deroga a tale principio generale esiste nelle concessioni di tali servie<i, nel disciplinare il diritto di risoatf)o e stabilire l'ind.ennit� per esso itotmta, aggiunge ohe ta�le indiennit;;� � fra l'altro commisurata al valore ind.ustriale dell'impianto, te11;endo oonto .sia del tempo trascorso dall'inizio itella concessione e sia delle clausole che nel con tratto d'i, conces::i�ione sian-0 oontenute ciroa la propriet� del materiale all'o spirare d!ella� concessione meitesima. La norma non, � del tutto chiara n� saevra di contraddizioni. Ma ad ogni modo la formula in cssa u.1-;ata induae a ritenere ohe si s�ia voluto lasciare arbitro il Comune iti stabilire nell'atto di con�essione se debba farsi luogo alla devolu, zione e aon quale modalit�. Si tiratta in tal aaso di ttna norma speaiale, relativa a questa particolatre categoria di concessioni di pubblici ser~, e ohe si giusUfica pi� ohe per una ragione obbiettiva, quale pure potlf"ebbe essere data dalla minore importanza di queste coneessioni rispetto a quel!le goi1ernative, per �ra.gioni storiahe, poieh� la unicit� della categoria delle aonaessioni in genere e di quelle dei pubblici servizi in particolare � venuta affernuundosi in itottrina in epoca pil� recente di qu�ella in cu,i la legge fu etnan(J)ta. Il ca.so esarwinato dalla Oorte Suprema era ap punto questo, iti una concessione di servivio cowu.. nale, in cui era prevwta esplicitamente la devolu zione degli imtpianti. Ci� rendeva superfluo indtU giarrsi su queTJD,a c1he era la disciplina legislativa� dell'istit'Y!to; ma cort111tnque, a.nehe a volerlo fare, sarebbe sf}ato desid;erabile ohe la Corte Suprema si fosse data oarrioo di quanto dilversa si pres�en.ti qite sta disciplina legislativa per le ooncessioni go verrt;ative e per quelle comunali. (R.D.O.). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Licenza di commercio e autorizzazione -Revocq -Limiti del potere discrezionale della P. A. -Competenza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1862~48 -Pres. : Pellegrini, Est.: Vita, P. M. Eula -Di Blasi contro Di Blasi. La licenza di commercio � autorizzazione am ministrativa e non concessiione, e pertanto pu� es sere revocata solo nei caisi espressamente previsti daill'art. 5 della legge 18 dicembre 19'27, n. 2501. La revoca disposta in casi dive�r.si � illegittima e lede un diritto soggettivo, sicch� la illegittimit� pu� essere dichiarata dall'Autorit� giudizfaria. La concessione di una licenz�a di commercio re lativa aid un �esercizio per il quale � stata prece dentemente concessa altra licenza a titolare di verso, costituisce revoca implicita della licenza precedente. Che la cosidetta licen.za di commercio non sia una concessione wmministrativa, n� una a;u,t'oriz1 zazione di polizia � esatto. Co�me � es�atto che l�a revoca di questa autoriz zazione, avven(/),ta fuori dei casi previsti dall�. leg ge, leda un .diritto soggettivo del m.ttadino, tanfo pi� ora, in relazione agli articoli 41 e 42 della Costituzione. Non si pu� per� essere d'accordo con la Corte Suprema in ordine a.lla terza massima. Ed, invero, l'irnpossibilit� di coesistenza di d!Ue licenze per uno stesso eseroizio appare di natura pu,ramente pratica, mentre da eS'sd non �eriva wna revoea. ipso j'ure della licenza precedente a favore della licer/$a successiva. D,altra parte, com'� gen. eralmente riconosciuto, le autorizt<jazioni amministrative sono sempre date con salvezza dei diritti dei terzi, sicoh� se il preceitente f}dtolare della licenza, � anche in una situazione giuriitica, in base alla, qua.Ce pu� legittimamente disporrie della azienda alla quale la licenza stessa si riferisce, la licenza. succe.'lsiva non avr� per liti alcun effetto giuriitioamente rilevante. GIURISDIZIONI SPECIALI -Requisizione di alloggi eseguiti in tempo di guerra -Revoca. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 41-49 -Pres. : Ferrara, Est. : Gabrieli, P. M. Santoni -Ist. Solferino contro Soc. Sete). U Autorit� giudiziaria ordinaria � competente a statuire sulla domanda tendente aid ottenere, ai sensi dell'art. 1, 1� comma decreto legisilativo del Capo provvi�sorio dello 1Stato 26 gennaio 1947, n. 264, la cessazione di efficacia delle requisizioni di alloggi col 31 maggio 1947, disposte in applicazione del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. Non sembra che si possano sollooare dubbi sulla esabte~ della mas�sima, benuto conto che non si tratta di disporre la revooa o l'a!fllfl,ullamento d.ei provvedimenti di requisizione, che alla Autorit� giudiziaria sarebb(J vietatio dall'art. 4 della leg�ge 8'll:l oontenzioso, ma solo di dichiwrare la oe818'ar zione di effiaaoia delle requisizioni stesse, avvenuta in forza di un provvedimento di legge, ohe non lascia alcit-n mar_qine alla discrezionalit�; �ella Pubblica A'Yt111n�nistrazione. Sembra, peraltro, che non po.ssa chiedersi alla . Autorit� giitdiziaria ordirnaria un ordine di rioonsegna d;ell'i.mmobile requisito, basato sulla int- ervenu,ta cessazione di. effioacia, in quanto un tale Or'dime, im1pomendlo un facer�e a.ila Pltbblim Amministrazione, esulerebbe dai poteri derla Autorit� � giudiziaria. Una; tale richiesta dovrebbe esserie invece proposta avanti il OomifJato giurisdizionale previsto dal Testo Unico 18 agosto 1940, n. 1741 e succ�esS'�JVe modifioazioni, attenendo essa ad, una controversia relativa alla applicazione di tali disposizioni. IMPIEGO PUBBLICO -Impiegati della Corte di conti -Magistrati -Controversie -Competenza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1784-48 -Pres.: Ferrara, Est.: Pasquera, P. M. Macalnso -PineJii contro Presidenzv del Consiglio dei Ministri). La Corte dei conti � competente a decidere �i tutte le controversie relative a rapporto di Un-__ piego con i suoi dipendenti, ivi compresi i magi.� strati. La Corte di Cassazione ha ,aceolto la tesi sostenuta dalla Avvocatura dello Stato. J7JG59::::::: -53 Il Pinelli ricorreva contro la deoisione del Con siglio ili Stato ohe aveva �ichiwrato i.l proprio ili. /etto di �giurisdizione a decid,ere sul rioorso da l:ui pre'8entato avverso im deoreto ili nomina a Con siglieri d,ella Corte dei conti. , La parve centrale della motwa@ione della per spiCU<Ji �sentenza della Corte Suprema � la se guente: � � Tratltasi ili un privilegio che neW ordinamento autarchico della Corte dei con.ti, amministrativo e giurisdizionale, ha lo scopo ili sottrarre ad ogni altra Autorit� il sittufucato sulla nomina e sulla carrii�ra del personale della Corte, e oi� per assi curare a ques1to la piena indipendori..za nell' eser cizio �ella funzione sua di controllo. Se i magi sf}irati si �iff erenziano, per il rango e la funzione, degli altri impiegati, non iUfferiseono d,a, qu1ooti 1t~timi per il rapporto organico intercorrente tra essi e la Corte, che li accomuna 'S!Ul privilegio, maggiormente neoessario rispetto' ai funzionari pi� rappresen,tatWi clbe sono -come rileva l'ittn pugnatla decisione del Oon,siglio ili Stato -i veri respon.~abili del controllo sulla attivit� del pot�rn esecutivo. Non si spieg11wrebbe, �iversamentie, la limitazione che i ricorrenti intendono apporta.re all'airt. 65 T.U. delle leggi su,l~ Corte dei conti, assoggef)tando alla giurisdizione delle Sezioni riu nite ili quest.a soltanto le categorie di impiegati di rango meno elevato di q'UtCllO dei magistrati che concorrono con minore respon,sabilit� all'attuazione della funzione di controllo demandata alla Cortle dei conti. L'art. 6'5 del T.U. del 1934, non esclude, e non poteva otwl1udere dal foro speoiale i magistrati ohe il regio decreto 11 novembre 1923, n. 21395 sull'ordinamento gerwrchico d;elle Amministrazioni dello Stato, include nel personale classificato per gruppi e per gradi in rapporto all'indo~e delle f�n.zioni inerenti ai singoli sen'izi, e la ooi opera concorre in qualsiasi sfera ili competenza al pieno ed efffoa.ce conseg�uimento degli scopi propri della attivit� statale. Anche i ma;gi,strati ricoprono stabilmente un pubblico ufficio .come funzionari rimunerati dallo Statlo che dell',esercizio della pubblica funzione, fanno una professione: rettamente quindi il Consiglio di. Stato ha ritenuto che la ragione della speciale giurisdizione non si rinviene nella opportUfl'l!i,t� ili sottrarre ad a.Uro Giudioe gli atiti che la Corte dei conti, emana nei confronti wei propri �ipendenbi, ma sopra.ttutto nella nece88it� di soUrarre al controllo della gilurisdizione amministrativa, appl/J!fl;to pfftf' i'fJa funzione che essi esercitano, gli impiegati della Corte, e di conseguenza, g'l'i atti ohe ad, essi si riferiscono �. In base all'art. 103 della Costituzione � da ritenere che la competenza della Corte dei conti, in ordine alle controversie d'impiego con i. propri dipendenti, contimui integra, con la s-tessa estensione stabilita nella s~ntenza riportata. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ANTICHIT� E BELLE ARTI -Oggetti artistici appartenenti ad enti morali -Inalienabilit� ed incommerciabilit� dei medesimi. (Tribunale di Fi renze, Sez. I. 27 gennaio 1948 -Pres.: Borrelli Est.: Bianchi di Epinosa -Ministero della Pubblica Istru zione contro Pospisil, Cini ed altri). Le co,se artistiche appa.rtenenti agli Enti mo� rali (nella specie un famoso tJ�ittico di Rossello di Jacopo Franchi, di propriet� della Parrocchia di H. Antonio di Montaione di Figline, rappi" �esent�nte il O�isto fra, va,ri 1Santi) sono, bensi, i.nalienahili fa modo a.ssoluto ma non sono emtrn Qommercifwm,, Di conseguenl'Ja l'acquirente di buona fede di tali ogg�etti pu� divenirne prop�rfotario ai s:ensi e per il combinato disposto degli articoli 1422 e 1153 Oodice civile. Qitesto importM~te prinoi'[Yio affermato dal Trihwnaile di Firenzie merita Ul/1; 1oom1mento abba� stan~ diffitso. Il rag�ionamento del Tribiwnale d.i Firern~e � in sostalfltzia il s�egitein,te : Le leggi sulla titte.la delle opere arrtistiche (artt. 2 e 29 della lefjlge 2~ gimgno_ 1909, n. 364 e 23 e 61 deZla legge 1� gitt!JinO 19319, n. 1089) di� c'hi�arano nulle di pvi,e1n,o diritto tutte le a.lienaeioni de~le opere d,arte appartenen.fi agli Enti rn,orali. Quind'i, tutte le vendite de.lle opere stesse aebbo�no (M18ere oonsiderate oome mai wmie'1VU.te. Siccome, p�er�, le cose wrtistiohe degli Enti moraU no�n possono essere comprese fra i beni deman1iaU di mii all'art. 822 Codice civile (il quale conitem,pla in tale 1oate.goria, per qttanto rigwarila le o:pere d'arte, solo le rao6olte dei mi/,,'IWi, p�inacoteohe, eoc., Qio� le universitates rerum), mia fra i beni patri11wniali in1disp1onibi'l�i, non. trova applica.~ion,e, in Cll'f,I() di alienazione ab1tsiva di un arnetta artistico di urn, Enite morale, il plf'incipio deilla assol1J,.fa in.efficaoia d:elllxi b�uona fede agli effetti dell'ao.qu.isto della plf'opriet� (art. 114ri prim.o oomma Oodioe oimle'). Si a'pplioa, inv�ece, il plf'inoipio generale dell'art. 1153 Codice civile sopra ricordato. Indichiamo schematfoiamente (per oon,ciliare, in qitant o � possibile, la bre1.1"itlt de ll, esposto oon la nece8sit� di; una� clf'itioa sostanzial'e del priinci. pio affermato dal Tri,biitnale di Firenze) quelli che, secondo noi, sono i difetti esse'f!A~(J)li del rogionamento dei Giu,dici fiorein.tini. 1) In primo lu,ogo non riteniaimo esatta l'affermazione del Tribunale se,oondo il quale il oO'm�plesso dei diritti che 81petta allo Stato sitlle opere d, arte aipparten,enti agli Enti rniaraU, in vi1'fl� delle leggi S'pediali �8fttllQ; prnteZ!ione e tutelxi delle opere il/a!f'te, non ha, im roolt�, oaratte!f'e dooia niale. La dottritna e la legge han'l'l�Oy in fatti, da ternpo, superato i d'Ue preQon.oetti per ou-i: a) l'es�sen. za del~ai dem),arllia.lit� deve consiste1'e' in un itso diretto e gratuito di tutti i cittadini del bene demaniale'; b) i beni n11obili n,on possono app([ Jl"tenere al demanio perch� l'uso pubb1lico inteso come uso libero, individuale im1mediato, consumerebbe le oose mobili (CAMMEO: Corso di Diritto .Amministrativo, Val. II, Padova 1914, pl(]Jf'. 204, p. 993) (ved. per la evol'u~'ioine della dottri111a i�n maiteria, il Dim G:IDNNARO: Delle cose mobili con ,pubblica destinazione in. � Il diritto dei beni pubblioi �, 19135, pa,r1. 1 e seg:g., spec. pag. 7). La '/Jrig:enite disvposri.ziorne dell,art. 8.21.21 Oodioe civile non soltanto confwrma e rafforza il co111cetto gi� accolto dal'l'art. 427 d6l va-ssato Cod.ice pe1' citi l'wso dem.CJlY!<iale pru� es'Siere �anc1he indiretto (es. opere de�stinJa.te alla d�ifesa �na.zionmle), ma espU16ita,mente ammette la demanialit� delle cose mobil'i, anohe 8e oonsidera roemaniali in modo espresso �wltaifl,to le universitates1 rerum mobili, 00�1ne le raccoilte deille pinacoteohe, dei musei, ec�c. Non va di'rnen.tioata, infime, l,�nltinw parte del dJetto art. 822 ohe, i.n linea gienerale considielf'a dema.niaU tutti i beni che s:ono dalla. legge assoggettati al regime proprio del Demanio pubblico. L'art. 822 del Codice civile, ben lttn.gi d'al porre Wf/J ost1acolo insornion.tabile al riC'onosO'�lmento del carattere demaniale dei diritt,i spettanti allo Stato �S,ll�Vle cose s'ingol e di pregio artistico, a,p. parte'fl,,Cn,ti agli Enti m.orroli, oi in1dioa, in(IJece, ohiararmente, �oql suo rinvio aUe leggi speciali, il modo di giungere al~a risolu.zion.e del.l,im,p1orta- nte qtJ,estiovn,e. 01'a, precisam1ente, moltissifni:e dispo8izioni delle le�ggri, S'peciali in materia e, cio�, del'�� i'egffe 20 giugno 1909, n,, 364; del Regolamento relativo 30 gen~i.aio 1913, n,_ 3163 e dell(JJ vigente legge del 1� [JI�:itgno 1939, n. 1089, oon'!V'incono deU'esiste'f/J;ja -55 di un diritto reale demaniale su cose 'ai:tistiche anche a.ppartenenti ad altri Enti, ad esempio, a Clb.iese. � Oi limiterem,o a ricordwre le norme pi� saUeniti. Risulta da tai/,i leggi' ohe la disponibilit�� materiale � giuridica di tali o{}lgetti cihe sono dfohiarati assolutamente inaUenabili (mrtt. 2 e 2'9 deUa legge de'l 1~00 ; 23 e 61 della legge de'l 1939) spetta so.ltan,to allo Stato, pet1oh� solo questo pu�, oon forrne rigoros'!f3, afutor'Wzare mediante pro11'Vedimen, ti amministrativi, l'alienaziione (art. 2 le�gge 1900 e 24 e seguenti deUa legge del 1939) la rimo� zione ed il restauro dell'opera d'arte (ai�t. 1'l della leigge del 1900; 2'9 e 40 se.gg. Regolamento 3-0 ,gennaio 1913.; art. 11 e segg. leg,qe del 193fl). La legge ohe attriibu4sce allo Sta:to wn vero e provprio diritto reale swlle opere d�'wrte (com.e � provato da quelle disposizioni che stabilisco"'o ohe 11e la oo>S<a nm1) pu� pi� essere ri!ntracoia..ta, il trrasgressore �' tenuto a �cor'if'iS<pondere allo 8tato wn,,a somaniro '[X1!ri al valore, della cosa, f! oio� l'id 1quod interest, art. 32 legge de:l 1909 e 64 leigge del 1939), si preoooupa perch� la collettivit� dei cittadVni possa godere della vi~ta delle co1$e a,rtistiohei, faoendo obbligo afjli amministratori ,degli Enti di comipilare gli elen'�hi delle cose m.obili ed immobili aventi 'darattere artistfoo e, sopratVu.tto, ilmpomendo a.Ue Clb.fose �di esrporr.e al pubblico, in ore determinate, le dette cose d'arte e d''antichit� (artt. 27 e 28 d�el RegoZamento 30 genmaio 1913, n. 363, tntttora in vigore). l"Yb sostanr<ja, dUrrl!q-iie, sussistono nei ca,gri, deila 81peoie, tutti gli e1lementi d�ella ve�rro e propria demanialit� ei oio� la titolwrit� d.i umi dir1tto reale (totale o parZtii(J;le cihe sia) da parte dello Stato sugli ogg�ettJ.f Mtistidi appwrten.em,,tri; rogli Enti, il poterre d.i disiporrrre di tmli oggetti da parte dello Stato stei&<so med1ante a.tti a,rm1miindstrativi e correlativa; mente, il divieto di qualsiaisi disposizione di tali cose da, parte degli Enti e di privati, ed in,fine la destf;n,azione degili ogg'etti artistioi a,l pn,b�bli!do godimen,to. Diritto reale demamimle totale o parz'ir1rio ab bi(J)i/no de,tto. Infatti il complesso dei dirritti in qnestione spettanti allo Stato potrrebbe arnohe conrfigurarrsi come wro insieme di diritti rea.li co stituiti da~la lerne � per i,z conse1f!'IJ,ime�n,to di fin�i di pubblico interesse oorrispondenti a quelli a 01ti set'Von10 i beni appart.enenti art altri st1J.g1get ti ii giA.l�8ta l'e8pressione impiegata dall'art. 825 Codice cfoile. 2) Il Trrib1t,na1le di Firenr<:e ha commesso, di poi, 1.tn errorre ver(J;'1nente rrravie qitando ha oonfuso dne concetti essenzia1lmente dfatinti e, cio�, la demanialit� e l'incommerciabilit� delle cose. Se � vero ohe tutte le oO�S'e devrnamiaU sono neces. 8ariam.ente irvdom'm,errciabili (a <WtltSa dell(l na,tura dei diritti che .s'Pettano all' En,te pu�bbliico oni esse a,ppairte11Ag'ono e dello scopo ste.sso della d�emaniailit�), non � vero che soltan.to le oose demaniali siano iJn,commerciabiU. La derni,aniaUt� crea -per la contraddizione che nol consente una assoluta indisponi,biz:it� delle cose da pwrte dei privati, ma tale sottrazione al dominium prt' vatorum: pu� derrivarre da aUrre fon.ti. Essa pu� der.iva't'e d,aUfl< iegge stesS1a ohe arei()) wna tale indisponibilit� dei b,eni (mediante rrigorose nor-� me di a~�soZuto di1Jieto di alie'f/Ja{(j�one e� ili (J;ltri negozi .giurirtioi fra� prrwati) cihe eqwim<JJle, in tutto e per rutto, a,Wincommerciaibilit� di tali cose. N �, per giuwger6' ia, tale sco-po, la le'f}ge ha biSOfJITtio di costitui;re dirritti reali-totaili o parrzriaili .dello Stato di OO!r'attere demamiale,. o diritti vreali facenti parte del patrriffn,owio oosidetto indispon, ibile d'eUo, Stato stesso. La costi~rio'11!e di t(J)li dirritti non ha che un oarottevre wdcessorio e n,on sierve 10he co�mie mez1zo perr rafforrtro<re e rrewiterre pratioame'Yl!te inefficace, il co1r11oetto gi� affermato dell'inoommerciabiilit�, legittimando lo Stato quale tutore su,premo degli interessi colletti1Ji <ul in,tervenirre anche contro l'Ente proprietrurio delfa, cosa, artistica perr 'dond, urre la oosa stessa a~la sua �de~tf;iinazrione e sottrarrla ai p<ri'Vati. Tutto sta, dmnqwe, nello stabilire se la pwrtico la't'e indisponibilit� deUe cose wrtistiohe a1ppar te'Yl!e'nti agli Enti mO'r(J;li equ41)(J)Zga (J;lla lorro in commerciabilit�. Ovra, l'e.sa.me del contenuto e dello scorpo delle leggi �8'Wlla protezione dJelZe' O'P'erre a;rtistiohe oi oon'Vinc�' ohe la questiorne non pw� che esserre ri sofo,ta iJn, senso afferwativo. E' fondia'nnentale, in p<rimo M.iogo, la disposi zione deU'arrt. 61 della vigenite legg'e d.el 1939, la qu,ale non opmmina �1oltanfo la wullit� di pie n�o diritto dei 'fbe,gozi f/Ull!ridici di trOISferimento della pir-opriet� o del poBsesgo dei beni artistici degli Enti, '1na colpisce, pitrre di nullit� ass:oluta, anche le convenzfoni e gli atti giuridici in genere, dornpiuti contrro i divieti stabiliti dalla legge, o .~enP.Ja .Z'ossevvan,za delle condizioni e 'niodalit� da e's<Se prregcrit te. La leg,qe afferma, dunq(l.te, ohi(J;r'amen.te, il oon cetto che re oose artistiche degli Enti motr'ali �s1ono addirittura. sottra,tte aU'attivit� giuridica dei privati, non possono� formm�e oggetto� di alcun neg:ozio giuridico, precisamente come avviene per tutte le cose � extr�a. commercium ii. Non si ha, d~.tnque,, nei ciasi delta spe,cie, un gel1n;plfioe a:foi.etor di wlienazion:e rper oni no'YI! � prrev,vsta al01l!n1a s<�nzion,e di nwllit�, n,on si ha una sanzione di nwUit� riela,tiva, e nell'inter08'8e privato, 001me in caso di aUemazfone delZa dote (art. 190 Codice civile) ; si ha invece molto di pi� d.i una san,zione di nullit� ass:oluta delle aUe naz'ione dei be'Ylli .a;rtistici: si ha un. divieto ge nerale di qrwallisiasi oonven,z.ione prittiata, anche non tras1lativa delle proprriet� o de.Z possesso, in re'lal(},ione a:'lila dosa artistiJow, divietJo aooompa gnato da sanzione di r111.�lit� ins(J;nabile della cowxMi,zion,e stessa. I beni wrtismci deigli Enf}l 1rmoraU non sono sol tanto cose di cui non s:i pu� acquistare-�fa pro priet� (come 8i esprimo1'1Ao g1U artt. 690 iLel Co-- dice Qivile del 1865 e 1145 del Codice oimile vi gente), ma, addirrittura, oose sulle quali od in rela~ione aUe quali wor1; '{IU� esserei ,c;osititvuito, modifec'ato o risoluto� al<Y1J;n1 diritto di privati. -56 Al divieto di qual8ia8i convenzione gi�uriltica di p-rivati relativa .a taU o'Pere si aggiun.gono i gi� ricordati divieti di remozione e di re8tauro e .di modifi.che senza, la. p<re8critf)a autoriZzazione, o l'ob,bUgo per l'En.te (8e si tratta di una Ohie8a) di ef.rporrre l'opera arti8tica aJ,Za p(/J;bblioa vista ed amm.irazione. Dal contenrUto delle leggi sulla protezione delle opere arti8tiche ri&ulta chiaro. il loro soopo che � stato quello dli tutela-re. pr11;bblicaxmen.te, nol ni.odo pi� pieno ��he si po8sa imrma.ginarre, le opere d'arte 1roppartenen�ti ad E.nti mora.li ed assicurare che esse rimangano presso l'Ente cui appartengono e nel luogo in cui si trovano sotto la tutela e la vigilanza. dello Stato. 1 Si tratta di le1gg1i eminentemente conservatrici, di leggi che tut.elano e 8egiiono -8e cosi. pu� dir8i ___. l'opera d'arte in ogni circostanza deUa 81f;a e8'�JS�ten.za. E' aippwnito per raggit11J1,1g�ere tq,le scopo di pubblico intere88e ohe il legislatore ha 8tabilita la nuUit� a88oluta di qitml8iasi �donrl)'e1izione relativa alle opere d'arte. Que8ta � �una circos�tatnza fondamentale che � 8tata �}imentioata dal T'riJbunale di F.vrerl!Ze il qnale 8i � limitato a rileva'f'e cihe daUa 8an~ione di nullit� a.sso1uta del trasferimento di 1trha cosa n:on ne oon.8e:gue .~a sua incommerciaibiilit�, le, qtWn..di_. l'ineffioaoia del pos8"es8o di bitona fedo deWa�cquirente, agli effetti dell'acq1hi8to della propriet�. Per giungere a qite8ta donielu8�me il Tribunale ha dovuto tra80'lf;rare del t�utto qneUo che � l'evidente soopo .del divieto di alienazione e della oon8eg'U�ente nrul<lit� dei tra8rj1eri{menti. Non h.a ten%to conto che la sanzione di nullit� dei tra8ferime� nti 8i inquadra, come uno dei vari mezzi scelti da.I legislatore, con gli altri meil.!Zi (divieto e nullit� di qnal8ia8i oonv~ione p-rivata refotiva alla co8a arti8ti�ca, creazione di ditritti reali dello Stato si1;lla �oosw ste8sa, poteri di tutela e di vigilan~a da parte< deZla Pubblica Ammini8trazione sui beni arti8tici), oocogitati per sottrarre gli oggetti in question<e al dominium privatorum. N � oolpisc� nel segrt<o il rilievo dei Gi1idici fiorentini secondo QU.i non si pu� parlare di incommerciaibilit� per le cose artisti�Che de�gU En.ti mora1li, perch� tmli �oose pos8ono (JIS�sere re15e commerciabili dalla competen.te Autorit� amministrativa, sia pure entro e.erti Umiti, attraverso rigorose formalit� e 001'/J numerose cautele cifrioa la destinaz;ion.e degli og,getti. Taile opinfon,e si basa, infwtti, sul 'IJ-ieto preconcetto (011mai �miperato definitivamente dalla dottrina e .d,alla gi1.f;ri8prttden,za) secondo il quale l'extracommerciabilit� della co8a � 111na qu,alit� naturale e costante deUa co8a stessa. Tutto ci� � fondaimentalmente errato. Oome non . esi8tono oose naturalmente deman<iaU, non esf;s1tono n�etppnr<:: �C1ose naturalmente incommerciabili (v. in proposito Dm :GEJNNARO: op. oit., paig. 9). Il concetto di incomrn.erciahilit� � un. con1cetto di diritto positivo. E' la legge che deterrinina qitali cose sono extra commercium ed �, quindi, perfett-a1men.te pos8ibile e lo�gico che la legge ri wuova in. de_terminati .oasi e oon< partvoolari lll/,l,to� rizza~ioni tale san~on� di extra commercia.bilit�. Oi� potr� (J!/)er T!uogo qua;nito all'esame degli or gani ammti,nvsrtrativi corn<pietenti risulti che l'aUe n(J$�one di queUa �O&ia viene effettuata iri ciroo stan~e e condizio'fli tali da non pregindicare il ra�gg�tn,gimen.to delk aU:re finalit� dli '[fll1bbi"flioo irn teres8e Qhe la legge in materia 8i � propo8ta di realizzare. Una oosa � extra commerci�m 8e e finch� l�a legge lo 'IJ"Uole, come una co8a � d.einwniiale, fin quaindo non i11;terviene un provv'edime�n.to ammi nistxtativo (sbcun\dUJm legem) di sldem1anializ1ziaJ zfone. 3) Il Tr!ibunwle di Fire'fl!Ze non ha tenuto oonto, inoltre, che, dato il soggetto religioso d.ez di{pin1to di RosseZ:Zo di Jacopo Franchi, il q'Uadro doveva riten.ersi res extra commercium, in qwanto res sacra, oggetto della v�evnerazione dei fedeli. Una millenaria trad'iZione canowistica ed una im,poniente corren<t,e dottrrinrole e ginris�prudenzia le (oitata da;l PARPAGLIOLO: Oodice delle, An.tichi tfl, e degli oggetti d'arte, Libreria dello Stato, Roma, 1932, vol. I, pag. 130) tolgono ogni dubbio in propo'8'1�to. D'altra parte, diie fo'ndamentali disposizioni dell'attual'e Codex juris canonici ci ammoniscono che res sacrae in dominio privatorum non sunt. Il Canone 1821, par 1, dispone che: � lnsignes reliquia(J; aut imagin.es quae in aliqua eoclesia m1a,gna pocpuli venerMione hon,or�entur, nequeunt valide al'ienari nequ,e in alia11n1 eoole�stiam perpetuo transferri sifn.o Apostolf;cae S�.dis permissus �. E,d iil Oanone 1510, par. 2, aggiung'e: � res saorae, quae in do'l'fl,inio privatorum non snnt, non a persona privata., 8ed a persona morali ecclesiastica, con,tra aliam personam moralem ecclesia;sticfam praescribi possnnt >>. 4) Infine il Tribunale di Firenze non ha tenuto conto che il trittico in questione che a,pipa.rtiene ad una, chiesa foscana. � r:e1s: �extra coonmerciium in viirt� .d:ei d;eoreti granduooJU del 23 ottoibre 1918 (Leggi del Granducato1 di To8aana, 1818, foglio 105) ei 13 g'<Jnnaio 1859 (Leggi ,de�l Graindiruoato di Tosic'(J!Yta 1859, fogmo III, 2�) an�oora viigen.ti ed applioabili a1lla fattispeoie. l11Jfatti,. queste due disposizioni legislatime, oltre a sancire l'in,alienabilit� del.le opere d'arte appartenenti agli Enti m1oll'"ali (}.d a stabiUre una m'(tlUa per i oon,tra'IJVen.tori, dispon1gono per il compratore la .perdita dell'oggetto caduto �in commis8um �. Il sigruificiato di tali disposizioni n�on pu� essere d�t~bbio. I due decreti stabilisoono, inv�ero, che: A) l'abwsiva alienazione costituri,s�ce reato pu.nibile C011J mrulta; B) ohe l' a:lienazione � prill;la di ogni gi'll!ridi<JO effetto peroh� il compratore perde la cosa oad'uta in commis:sum. N � la legge ohe no11J fa alcuna distin~one di sorti~ di8ting_ue_fra,_ il caso in. oui il corrnpratore (orJ, i sncoessivi compratori) sia,no in buona o in mala, fede. La cos'a <J,b'll<srilvl(J)Jne'[kte al,i<Ct1J([,1ta deve sempre tornare aU'Ente al qwale venn~ tolta. Essu non pu� mai divent<Iire di propriet� privat,a. ;"WWW@l@~ ;"WWW@l@~ -57 E che �Josa � questa se nio'/1) una didhiarazione, da parte deUa legge, �di incommercia;bilit� del bene !lata la sua natura airtistica, ~a sua appartene~ a ad En.ti rnoraili e la sua destinazione? * * * Da questi rilievi oooorre trarre quelle ooniSBgiuen2' e ohe la le,g,ge e la l~g!oa. ~tpo'}'l)gono. . .. La pri� importante e. ~e?iswa e qu~U.a stabiiita dall'art. 1145 Coidrice oivile per ()tW/, i 1l possesso aeUe �Cose di ouri norb si � pu� acquistare la propriet� �� senza e'fjetto �. Non � quindi ammris�3ibile l'acquisto da parte dei rpriva.ti, dell~ plf"o: prie-t� del.le cose artistiohe app�artenen.ti agli Enti morqU,. per effetto de.z possesso di buona fede. . .. Gli articoli 1153 e 1159 Oodwe 01/l.1'ile non possono trovare apipUoazione�. Si noti c1he l'ad. 11.45� parla di � cose di ouri non s�i ipu� aoqu.istare; la. prop!f"iet� �. e,d � sotto: la rubrioa �: 1po�s,s�Gsw dti oos1e fuo.rt. oormme>raio �. il principi� generale in esso con.fe'fl)uto .si applica quindi a tutte le oose extra commercmm e non soU11xn.to a qvue1ll:e. aem,aniali. Altra impovrtan�te con.segiuenza � dhe le aizionri di reoup1~ro, rest~tu_zione ecc. relative a taJ.li -<XMe sono '1!1n�prescrittibili per il preo:is10 disposto dell'art. 29M oapoverso 1 Codice civile. Se si a'pplioherann�o taU prrincipi ohe, secondo noi sdaturiscovno ini modo no'}'/,, equiv�oco dal �con , . tenuto dtJ.lle �leggi special,i sulla con.servazione e prrotezrion6 delle op1ere d'arte, si riu~>0i;� a s~lvwr~ buona parte del patrimonio artistico nazionale ohe 'fl;,el.le Chies�e ha trovato la, SU�a sede e za sua de�sti'fl;.azione; se si aocogilieranm10, invec'6, le massime in1seigriate dal Tribuna�le. ai Fire~e, si (J)gevoler� ZaJ .d,ispersione e l'emigrazione all'estero di t'(Jll1;te oipere d'arte attraverso l'attivit� d�i commero:ianU e di spe:culatori privi di scrupoli i quali si t.rinoerera'fll,n10 dietro il domodo b�a~ardo della presur11Zione (cos� difficile a s�/11.lentire 1) dJella buona fede nell'a.cqui1St!o. (O. Arias). APPELLO -Termine di cui all'art. 327 Codice pro: cedura civile -Perentoriet�. (Corte d'Appello di Venezia 29 dicflmbre 1948 -Pres.: Presutti, Est.: Zerbotti -Cavallin contro Arturo, in � Mon. Trib.�, 1949, 39, n. 120). E' inammissibile l'impugnazione 1propi0sla entro il ternnine rperentorio di trenta, giorni dall� notifica della sentenza impugnata, ma al di l� del termine di decadenza di un anno dalla pubblicazd. one della sientenza stes:sa .. In senso conforme s�i veda App. Firenze. 18 ago sto 1945 Bmgetti contro Irti)/ ini � Mon. Trib. �, 1946, 15; n.. 7, co11A a,nwotazrio1ne �Oontrwria di it. j. . La massima ril:p1ortata se�mb'f'a, esatta. [11;. so �'!tanzaJ oon,. lCJ; introidtUzione della norma aell'artioolo 327 Codide proced'rtl!re civile si � voluto porre un limite temporale� alla facolt� di imptUgnmre wna sentenza� limite che in. ogm caso 'fl>On pu� an�re, oltre 'l'anttl-o dalla pubblicazione della sen.tenza da impugnmre. Si noti poi ohe 6ii trratta di un termine decadenza che pertawto esso n1on vu� esser in.terrotto 'o sospeso da �U'ft, qualsiasi atto -da �ohiunque p(("OmaM -aiverso daUa imrpugmi,zione. D'(J;ta la import~'a della .questione si rip1orta qui di segru.ito la motivazione d:�lla senMnoo surriferita: (Omissis). �E' pacifi,oo� ohe ia sent.enza della qual si ag,ita,, prwbblioata il 21 giuu.no ~947 e ~otifirota a (fllfr.(J; de.Ua O(J//Jl(liZlin Tersilla il 14 giugno 1948, � stata !fl'avata .d'appello il. 14 .lwglio c. a. e quindi en,tro il terrm/bnf!J_ �peren�torio di tr~nta giorni da,lla notifioa, ma al di l� del ter"!'ine di decade�nza ai wn armo .dalfo, pub])lioazione debla sente'fl;Za stessa (omissis). E' da vedersi se l'inammissibilit�, com�e eocep~ta dall'aippellato ~., del resto, rilevabile di w.ffiaio, per il suo carattere pruhblicistico, non sia, oo dichiarnrsi rieUa �rpecie sotto l'asipetto det:la deoo<tenza, aell'armo comrrvina,ta da,lla prima parte dell'art. 327 Codrice procedu(("a civile. L'interpretazione che di qu.esto .artioolo d� la Ooog,Uin. Tersilla � invero ab�errante ove pretend-e dri sovrapporre i~ termrin.e perer:torio dell'art. 325 Codice iplf"ocedura �Civile per za, proposizio'Ybe deU'appello aon <],ecorrenza dal {f(iorno della notifioa deUa sentenza a quello d�i deoade'JW(J; di un. (l),nno dalla� pwbblicazione del pro~e�dimento da, ixm~griarsi, qua,si ohe fo8'se possibile som-.e,rtilre il stistema del dir~tto proce~suale civile vigentf}, conrerewdo effioaoia ailatoria a t131rmini peren.tori per l.a loro natura ac1C'eleratori ed operanti entro i limiti dell'amtrto se�nz.a avvertire che la norma detl'art. 32:7 Codice procedrurra civile � in netta anititesi col rprinoipio dellCJ; 'fl)Otifica ad istanza di parte, acoolta dal Codice P'J.rclw la pw.b�bU()(J)Zione della sente�n~a, nelle forme di legge,. si traduce in una notifica ai ufficio praticarm,ente., airetta a oo�strinigere le parti a prendere posWione~ o con :f).' aocettare o oon l'impugnare� le p'f'onu.ncie definitive <J,e�l Giudrice. Il :principio ohe informa il dispo'8;f;o dell'art. 327 Codice rprocedwra <:ivile � sempre queUo di SQddisfare il bisogr110 della oerte2w; giuridica aei raipporti, eh.� il passagg.io in, giudicato della sentenza non � pi� lasciato all'arbitrio deUe. parti. TraUasi di u.n'esigen,.za d'ordine pubblioo e, perta'fll, tO, � viaino (J)ffe.rqnare che neUa specie �t�a amm. issibile l'apipello sol peroh.� la CavaUin si sarebbe arbitrata di prorogare il te:rmine di deoadenzia ool fa,r niotificare, e, di prropria iniziativa, �1! se_n,te~ senza, aZOun effetto pratico, anzich� proporre aUora il suo grava-me �ohe sa'f'ebbe stato tempestivo. E' a.ppena il O(J)SO dri ri.leva,re che la n.otifioaJ a oura di parte ha lo soopo di ab1brevia,re il termine di deaadenza ohe ra,.p�presenta il massimo rispetto a quello dell'art. 325 Oodice procedura �Civile e �ohe decorre a1Utomatioa.tr1Wnte dalla pt14b�blica2ion1e della senterWJa, per il ohe � facile in1erire per l'infondatezzia. dell'asswn.to weU'a'[J.P13llante, orvf si oonisideri ohe1 1l'diJv'erbio � indipendente1mente � co~l quale sri inizia l'a,rticolo 327 Oodice procedwra civile va inteso nel suo senso lettera�le e logioo� equivalente alla, perfetta irrilevanzia giuriaioa dell'~sser o n,.o stata fatta -58 la n,otifioazio.ne della sentenza suscettibile di gravame. Tanito, � 'l.J'8ro ohe non :potre�bl:�e e.sser am.rnessa la deroga inrVocata dall'aprpeUante al rigoroso principio d(}.lla decaden.za, ohe il legislatore rn.el O!l!pove�rso de:ll'artioolo citato conte;mpla espressamente le de,-oghe e non exempli gratia nella ipot'esi del contumace che dimostri di non, � a'l.J'Qr aviito cono8cenza del prooesso per n.ullit� della citaz'ione o della notifioa d.i esoo, (} f)f3r la nMllit� delta n.otificazione d.ggli atti indicati n.(}ll'art. 292. Codice proued.ura civile. Perci� ~ sen~ terw;a de qua non � pi� soggetta a.d. arppello e.d. in vfrt� del'l'art. 324 Oodri!c�e procedura C'ivile � pasNata in gi11ut..~oatO. )). (OmisiSis). AUTOVEICOLI -Rivendica -Vendita da parte delle autorit� militari tedesche -Non � titolo idoneo a trasferire la propriet�. (Corte di Appello di Torino, 8 Settembre 1948 -S. A. Minimax contro Chiesa, in �Foro Padano�, 1948, I, 784). La vendita di autoveicoU da 1prurte delle autorit� militari germamiche che precedentemente lo avevarno requisiito non � a.tto idoneo a trasferire la :propriet� nell'acquirente, e neprpure pu� questi invocare a rproprio favore la, buona fe.de o escludere nell'acquisto la colpa grave, cos� che � tenuto a restituire la reo.sa al legittimo proiprietario ed a risaircire i danni. Riteniamo opportruin,o r1'portare la [W!l'te centrale della motivazione deilla sen.tervoo,, ohe si co11Aforpia ad altra preoed�_nte della stessa Oorte (27 �gerwiaio 1948) Blarnchetti contro Bianco, in �Foro Padano))' 1948, II, 39, n.. 13:7), e ohe 8'0si, banz4,allmpn;t~ sj, !Pione 6Mlla 18tess�a linea d'-e.&Pa senteifi,za 27 dioem1bre 1947 della Corte di Appello di Roma segnalata i11< quest;a Rassegna, 1948, n. 4, pag. 17. � Tale vendita o cessione n.on era per� di per s� idonea a trasferire� la propriet� del motooarro nel Chiesa. � Non �m ha motivo perr esolrudere che in un plf"imo temrpo la reqruisiZione del moto1oarro sia sta.ta disposta dal Comando tedesco in vista dei bisogni d'elle, forze di o.OCJWpa2'ione) ma in. seguito � certo che questi moti'Vi vennero a mancare, secondo le n.orm~ del �diritto internazionale (a'f'ticolo 52 de,z Regola�mento dell'Aia). Tale requisizione � <�;W CO'tl;i�iderarsi CO!mU'fhqUe del tutto inefficac~ ri&p�etto al nosbro ordinamento inte; no posto oh�. lo Stato itali!ano 1'/AOn� ha e.manato a~<Juna disposizione di oonvalida degli atti di imperio itei oomanidi militari germanl�!ci dvurante l'occupazione del territorio nazionale. � L'ilrr11pegno che lo Stato oooUipato abibia assunto oon la �SfUa partecipazione alla convenzione dell'Aia del 1899 e del 19017 di ricon.oso.ere nello Stato oc<Jru.pante la facolt� di esercitare determinati poteri ossia di cornpiere determ.in.ati atti di imperio n1011< equivale infatti all'irrupegrn.o di ri-� conosoere l'e~fioacia degli atti di i1nvperio dello OCCW([J'fu'/i�te. seoo'fl!dO il prorprio ordinamento giuridico chie, � certo, con.Unvua a rimanere in 'Vigore, jure p�roprio, anohe durante IC'o1ocuvazi.one, s� ohe, in d.ifetto di disposizioni di legge� �oh~ u oonvali dina, tali atti rest.(J,lfl,O giuridicamente irrilevanti rispetto all'ord�namento in�terno dello Sta.to oc curpato. � In altre parole eisisi, an.che quando fossero leciti, dal pur1;to di vis.la del. .di.ritto irt�terrtJa;Zio nale, 'licOn si inserire lfboro n,ell' ordinamento in terno dello Stato occupato e rimarrre�bbero per tal!}. ordinamento privi di V:alore giwridico se lo Stato occupato non. p,rOVl/J'8desse con apposite leggi a rvoonosoere l'effioaoia inter11<a. �Or � evidente che, se l'atto di requisizione compiuto dal Oom,(J,lfl,do tedesoo sul motocarro della Minimaw � giuridica1m�'fl/te inefficace rispetto <Jill'arrdinwmiento int�_rn.o deilo Stato itaUa1n�o, non pu� tale atto aver prrodotto l'effetto, e:r1;tro la sfera di detto ordinamentoJ1 di tmsferire iJ di. ritto di pro([Jvriet� del motooarro stesso n�llo Stato o:ooupante s� �c<he questo potesse, cesrE,1ata la ragion(}; della requisiZ!ione, liberamwnte disporne a favore di ter~. � AggiUlfl,.gasi, in ogni caso, che la requisizione operata daU'au.t'orit,�, g�(J1"'(Jn.aniom, ohe pruire era fornita di poteri a twl~ scopo, wvvrebbe dovilto Uifl,i formarsi alle n;orme della conve~ione dell'Aia e contenerisri e mfl,ntenersi n.ei re�latiivi limiti for mali e materiali di legitti,m.it�. � Ora no11< era legittim.a l'(L requisizi.one se la cosa requ~sita. anzi, ch�e essere �usata secondo la sua destinazio'l'I,~ era inveoe stata destinata alla riven.dit'(L in fav9re dei terzi. � Da �di� la oo'fll813guen!ija ohe la vendita di che trattasi dov�cndosi con.siderare fatta da chi non potev�a disporre del motocarro non pu� ritenersi atto di per s� idO'nf!.O a trasfelf'ire la propriet� del motocarro s�tesso ne.i (Jti4esia. )). (Omis1sis). �In ogni modo poi la b�uona fe1de non potre1bbe g,iovargU perch� dipenderebbe da colpa gr:ame. �Erano tropvpo 'fl;Ote inifatti le continue azioni di impossessame'fl/to di axutoveicoli di privati ohe � i teKfoscillli andavano 00impriend0i nelJi'wnno pe1'Ch� 11<on si abb1ia a riten;ere in aolpa grave �co lui dhe, oo:me il Chiesa, acquist� un autoveicolo dal Comando tedesco, senzia prima assicurwrs~ ohe l'autovQioolo ste;sso 'TI/On provenisse da itn cit tadino italiano �. DONAZIONI-Donazioni al soppresso p. n. f. -Azione di nullit� per violenza -Estremi -Illeiceit�-Insussistenza -Onere modale -Impossibilit�sopravvenuta -Validit� della donazione. (S. A. Le Reggiane contro Finanze -App. Bologna 18 maggio 1948). Ohi invoca fa nullit� di un contratto stipula.to con o in fa.vore del SOip[>cresso p.n.f. ;per essere �sfato il prop!l'io 00I11Sell!so vIBia.to� da. violen:z;a, deve di. 1quesita. da�r Ja, p.rorva ;preciisa. nei s:elllsi voluti diaill'ail"t. 1435 Cordice civile e non pu� es�ser sufficiente a.rudur~e ge:nericam.ente ;il ipa.~tioolarre cliima di vita instamato dal regime fa.scista. � Non � illecita nel suo motivo, una. dona�z:io!ll:e fa.tta. al SOipip'l''8S1SO rp.n.f. D~we ritene:rs.i acffetta da. �onere modaile una dona. zione con la �quale si imponga lai ;pall'tieolare -59 destina,zione del bene ,donato (nella specie : sede di un igruppo riona;le fascista) ; ,:ma, in tal caso la �ona�ziione � vaJida, ed efficace pur se l'onere modaJe ad essa. aiprposto sia divenuto�, in un see-0udo tempo, illllposs1bile. Anche� s�e taJe modilM fosse rima, sto del tutto inadempiuto per f�tto� o col[Hl1. del donatario, la ,donazion.e dovrebbesi rite.ner valida ed efiicace, sa.Lva. esiprns1sa. pattuizione contra.ria. La sien,ten;;a aella Go1~t�e di Bologna) di cui si 80'i'b riferite le mas�sirne) riveste u.na i�nportamza ohe trasoenae di gr(Jffl,, '/Jun.ga il oaso di speoie) quwndo si oolfbsitJ,eri ohe es�sa risofoe) in marniera ohe smnbra ineooepibUe) f.a:fmne qitestio>ni c::Jie hanrn,o formatto) e tuttora form(Jjf/;O) og'getto di oontrovers'ic iln V'ia amim/�!n,ri;strotivu o giu<J,,Wiaria) fra taluni privati od Enti pubbli<Ji, e lo Stato in ordine a bcnii da q�u.elU dolfba-ti o vendriiti al soppresso p.n.f.) e p(Jlf" legge po�i devolu.ti (J)llo Stato; oontroversie wlwnentate soprattutto dalla grave svalu.tazione m1onetaria, n.ol fraUerrrwpo interven.u.ta) e ohe ha f aitto dli grarn lunga aurmentare i:i valore dei beni iffnmobiV �i) rispetto (J)l momenfo in. oui furorno stip<Ulati gli a.t1ti di dona�Yione o di oompravendita. La S'entenza ora arnnotatla, adcri8oe so,stwnzialrn. ente aUe tosi so.stenutc nell'in.teres,se dell,Amministramon, e) e ohe. furono tra.sfuse nella oiJroo�l(J)re 20 febbraio 1947, n. 124!5,-diram.ata daUa Avvooatwra generalo d�el:vo S�tato1. SU�l plf'imo prttnfoJ Ohe la V�Ol'/J,enoo debba esBer tMJ.mi01s,trra.ta in <J.O'i'bcreto e non c1o>n un. sem.plioe r'iohiamo al partrioola�re ol'�rna inst.aurato d(J)l fasci~ rmo) ohe essa oio� d,ebba essersi e8trins.e�oo,ta �in una serie di <J;t.ti posiUv� ooenti tutti gTJri, estre1mm riohiesti du,Wart. 1435� GoiUc�e oiru-i.le) mentre all'uopo � dlel tiu.tlto insuffioiente add'lt/f"'re gli inivWi,, o le s0Ueoitazion1'. dei gerwrohi del sopvpnJsso p.n.f.) ne~taderi,re (J)� quali pu� rawi8wnsi. a,l pii� tesisitenza di �wn timore reveronma,ie volfo aiii ingraZ'iarsi il. partito domMiante) la se'fl;te"U<Za ha cos� rnotivato: �Invero ne1>'swna prova hanrno offerto le. � Reggiane � degli estremi della vis compulJsiva�, ess�(m,. d:osi limitate (})(], ass�fwi1re ohe U Zoro cons�einso al1a liberalit� salf'ebbe statb ooartato e la oo(l;rta,z1ione non avrebbe bisogno di essere dirnostrata per la oorm,urne s&ioooa� aei sis't(Ji'/ni v dei m6to�i pe'i"'8.U:a8ivi e ine�vasivi) con cwi i gerrarcihi M�l s:oppre,sso regime promvrava;no De s�pontM/,e'fJ elargWiolfl;i) n� sMobbe nepprure oo,nc>epriAbilo ohe u,na massa. di azion. isti o chi per oFrsi aliirnern.ta8se il genero�so prop'iO~ s>ito di far gettU:io di wno st<J;bile inc'litB'O nel'la plf"01priet� soioi(l;le. Sioc'/v� la tesi delle � Reggiane � si fonda� in sost(Jffl,za 8U una m&r'a plf'eswnziorne la quaio) anohe se doves�so rit'en(Jlf"si del tu.Uo ri8ponaonte aU�a rea.it� d:ei fatti, oos� oorn.' � S't�,t(l; p1ro1speUata) lfl;Oin potrebbe oomunque offrire gli estremi; t<MS(l;tivamente prreviisti d'al'O( art. 1435 Oodioe oivil:o) il quaie) tra.tlt(J)ndo dell(J) violenza, oome vizio iU oom8enso nei oon.tratti e qitind'i an.ohe ne1~le don�azion,i) che l'art. 769 Goidioe oivti�'te defenii1soe contratU, co1s� stwtUisoe: � La 'IJ�>O�lenza deve' essere di t<J;l na.tura da fare i;mpre8'sione S'O�pr<J; wna per's1ona� sensata e da farle � temere dt� e>8porre s� e i suo1i b�Nbi a urn male inyiJu, sto1 e� note.vo�le. Si; ha rigua'l'do�, irn. questa mat'eria) all'et�) al se�sso e wVla oornd:izione ae.zze persone. � I nfatte le � Reggiane � si so.no limitate a fwe dello a1>'s,erzioni generiahe e m�rament'e gratiM�) le qu,1J,li, norn offrono mv,ero WL&un. ele1mento (l;tt'O) nonch� a ditrnoNtrarne) nopp<Ur@ a.d. adombrare m�.nimv,( J)mente ohe nei oonfronti dei lorm dirigent'ri sia Btata i.n. oonoreto eseroitata urna qua,ZsiaS"i, vfolerM'a per indwrli aUa libe'l"alit� di ohe tratt.asri.) e tanto meno poi itna. viJoiDema di tal n.atura. da dovverli i1mprr@1:.�sionwre o far lorroi tewere1 di esporre s� e1 'i propril b(Jlfl.i, a un ma~e ingiusto> e not1evofo) in caso <.ti, rifi!U.to1 alla libemZiM ricihieis�ta �. Negli s�tessi sevnsi< si veda O'f"a Trib. Mleissina 15 diciembre 1948, Saja. eion.tro Go1mrn. �Gioventi� Italiana, inedit1a.. Es:at.ta appare la seoonda m1(J)ssima. Appare veraxm,ente str(Jjf/;o ohe si po1ss1a &ostmicre e>&sere iUeoito (oio� oointrario� aUa. l.egg:e o al buon oos�tu,rne) wn oont'r:atto stip<Ulato oorn il sopplf"esso p.n.f.) sol peroh� qu,esto si � ,dimoistrato) iri d,efi� n~trilva) ,d.e.lete;rio per la Naziolyt,e I E d'altra parto nolfl; oooorre drimontioore ohe acoanto ai fimi politioi il soppres'So p.n.f. p1orseg'nliiV'a (Jjf/;Ohe wna attivit� assiistemia�le, a.ttraverso n.u.1nerosB iniziatlivo) moU.e de'lle qual.i erarno sv�irnco�late d(J)lla aUivi.t� pi.vrwrnenti.e poliUoa) e oontmu.ano ad e1818ere svolfo ailtlf'av>erso l8 rinate or{f'(Jffl,izza~�i.oni demo�ora.UdJw. Swperftuo ri.ohimrnaire l'attern;;iolfl;e 8Ulla terza rnassf!m,ia: l8 oolfbtrov'f:trsie) oui si aooenna.va, sopll'a) hwnlfbo per lo pV� 'f).a i.oro ba,se in pa.ttriiizion.i del genere di que'Lla su,. cwi ha porrtuto il suo eswme ta Corte di Bol9gna; la quale wu qu,e,s.to 'J)'Wl'bto ha co:s� motiroo,to: � E g1uaLrr1;ente � da CjS.olrudere ohe la dositilfbazrione data e vozu,t.a� per l'inw.nobi,le pos'i::!a) oorm,unq�ue) oonS>V�erarsi q�ua.Ze el8men.t.o C'ausale d;ella dona,. z�ione) giaooh� t.Wlle destinaz�iO'i'lh costitu� irvveoe il rri,otivo oli,e_ indusse lo � Reggiane >> alba donazion.e) mentre ca.usa do>113ID>ili fu ta volont,� di d,oinaff'e) <ki arricohire') oio�) per mero spirito di liber(J)Ut�) ~l <fon(J)tario) oon l'attribu.irgli gratuitwmente la piena ed e's1oiu,swa propriet� d.ett'im1mo�bile d.on.ato. �Dol tutto in.so1&te'fl;ibile sembra, pori ohe 'f).a diSJtr-azion, o dicitD'itrnirnobifo d(J)iza, sua <testin<Wiorne) verifioat. asi per efje.tto detla sovpressione del part,ito fa80�S1t( l; pos�sa oorr11unque oolfbsi<Lerarsi quale evonto risolutivo della aonazii.one. Jnfatt~'. la o'l!artts>Ola di cui al n,. 2 d.ei rogito� Ab,ba-t� � fo/f"m!Ulata1 �i;n ter� mini dol t,u,tto itru;qu.imocia,,biU. e) oomulfl;que) tali da non oonsentire (J;SS�l<Uttamente Vitnterpret(kzione. OOS� ampia, Ohe v�orire,bbe attribW�ir'.:'/),e la dri.fesa d,e;lle � Regg'�<lln6 � e da, ohiairire inveoe� porfe1t1tame'fl;te che una sola� fu veram,e'fl;te ia, oondizio'i'lle risolu.tiva) cwi le parti int.eself"O subordinare la dmiazione ) e oio� t evontuale dooisiome da p(J!f'te dJ.e"tdonatario di pro:oedere alla alienazione dell'immobile donato) men.tre ool pre�s�crivere ohe l'immo.bile fosi,,�e destina,to a sode de�l gruppo rionaile <e F. Gor 1 1 -60 ridoni>� e in seiguii,t:o ut;ilizoo.1to1 ai soU fini <lel partito fasai8ta, le rmed.esiJme. no'l'IA feoero, in sos�tan,za che .imporre al dona~ario un modus o, per usare il Unguaggio del Codwe, un o-nere. �E il imodus non pu� affatto oonfo'flAdersi oon la oondfaion.e, che vetig�a apposta alla, do~on.e, sia perd/-,,� il modus importa� sermrpre un obbligo dli fare ohe p�u� oonsistere ta'fi,.toi in una presta.ziorrte di indole peau111tiaria a vantaggio <lel donante o di un terzo o &el.llo stesso donatario-, qu.a111tti.o in un detelJ" rninato tt80 ass�egna�to aUa oosa donata., oome nella spe�o1ie, mentre la oo'l't<diziane non impone nesswn obbligo di fare, sia percn�. la co!J'bdizion�e o sospende l'e:jjioaoia delta, donazione o toglie ad e1~rsa l' effioaoiai gW, avveratasi a seoond.a c'fi,e tra.t � tasi di oondrizione sospensWa, o risolutiva, �mentre il modus non pu� pradwrre n� l'uno, n� l'altm effetitio, in qitanfo non incide norrmalrm.errtte1suUa effioaoia d�ella dorrtazione, 'la q�uale pu� va�lere i.na4, pendentemente a�all' adompimento de�l nwdus. �1 Tant'� vero ohe s�e questo � ill.eoito o i/rnrpossibile, si. oonsiderra, c1om,.e1 n.on apposto, e il donatario ne vien.e completamente eisonelf"ato, a meno ohe non a.bbia oostititito il solo ed unioo mottitvo det,erm.inan. t�e della donazione, nel qu0;l oaso la rende n.ulla (art. 794 Oodioe aivile). � Nei'f!a spe1<J'ie il modus irmposto ctal'le �� Rreggiiane >> ohe non ha owto oostitwito il solo eid unioo motivo, psioologioo, ohe1 abbia� d.eter:minato la dona.ziorrte, � s1Vato� daUa d;o'l'IA(J;ta;ri;.q; pun.turol.mente attuato, t0;nto � vero ohe nulla hanno potuto eooepire le � Reggiane>> circa l'adermip!f,rm,ento de�l modus, e, se o'f'a per effetto della sovpprre�s�siorrw deil partitofa�scefista non� � p1t� pos13ibi!~e manterrwrre la destinazionie' de~~'itmmabile a sede wel gruppo� rional<J �F. Oofl'rittoni ll, prevista neilla. olausola di oUi sovprr0;, ci� non pu-0, per le considerazioni esposte, dar diritto a~le � Re1ggiiane >> di prre1tendere la risortru.zione della donazione >>. (Omis�sis). � Deve pertanto e:solit�der.si SfNL-2(}J (J)ltro� c~ie ~a distraziorrw dell'irmmobile don.ato possa in alown mod.o oonsiderMsi oome evento risoluUvo della d!Qnazione, �I! quale norr1; po�trebbe es�sere risolta neppu'l'e nella ipotesi, in cruri. vn modus fOS'Se rimasto del tuitto' inadem1pri,iu,t10 per fatto ei oolpa de1U(J) a.onataria�, in ,quanto ne2l oorr1;tf1''0;tto non fu esprre1ss0;, mente previs�t,a la risoluzione de�l merdesinno P'e'f' inadempimento dell'onere imposto az donatario (art, 79~., oomrrna 4�, Codioe airvile1 >>. Su.Ua questwne relativa aVD'onere mod(J)le apposto ad Ull'lta itoncwi,one, i'adermpivmernto d.el quale sia divenurtlo S'ttociessivarnente vnupossibile si veda. in senso conforme' in owuse del tutto 0;na,loghe (<tonazimie .di: immrobile per le attivit� del p.n.f. e donazione di un'are>a p'er ia oosfruzione deU�' oasa lit.toria) Trib. Firenze, 31 luglio 1947 e 6 1'/JttgUo 19"48, �n � Jfon. 11rib. ll, 1948, rispettivam.ente 40, n. 81 e 300, n.. 771; e in dottrina iMARor, in iD'AMELIO: Oomm. al Ooidioe civile, �Libro delle Swooeission'i e a.onazionriJ ll, pagg. 772, 778. (N. G.). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�-Determinazione dell'indennit� di espropriazione -Svalutazione monetaria. (Trib. d iGenova, Sent. 26 marzo 1948 -Ministero dei Lavori Pubblici contro Cozzani in �Foro Padano�, 1949, 129). Nella determinazione dell'indennit� di espropriazfone per pubblica utilit� va tenuto conto della svalutazioll'e monetaria intervenuta tra la data del decreto di espropriazione !'l quella della liquidazione dell'indennit� stessa. Si esc~ude in questa sentenza l'applicabili,t� del principio nominalistiao della moneta pel debito di indennit� dli espropriazione, il cUi importo sia stato definitwamente liquidato dopo la svalut1azione W.ella lira. Il Tribunale ha, ritenuto ohe l'art. 1277 Oodlice civile non possa essere iwvooato dall' espropri0;nte, qttando il procedrimento di liquidazione dell' indtennit� � ancora in corso, i.n qu.anto � ~ale disposto pre&uppone un debito gi� de.terminato nel suo ammontare>>. Questa sente-nza � z:a prima decision�e che ci sia acoaduto di iegger:e su di un tema ohe � da prevedere formerw oggetto dli vivi dibattit'i,. nei confronti sovpratitu.ttoi dell' A.rrunvinistrn�zione dello Stato, la quaie � la � mas�siirna >> espop1riatrioe. Norri possiamo fare a meno di manife8tare il nostro dissenso dalla soluzione adottiata dal Tribunale di e.enova, ohe sarebbe sorretta da un argomen.to, prima facie ineccepibile, mentr� esso ci appare qu,anto mai specios�o ed irrilevante. Un debito peauniario non pu� non essere determinato nel &uo iJmporto, se si ha rigiiardo al momento deil'adempimento. E' a questo momento ohe si riferisce infatti la norma dell'art. 1277 oonsacrante i~ principio del nominalismo della moneta., ohe � un portato del oorso forzoso della mo' fbeta di Stato : � I debiti pecuniari -� de~ito nel su citato drtsposto -si 68tinguono con moneta avente oorso legale nello S'bato al tempo del paga, mento, per il� 8U01 valO'f'6 novrn,rinale >>. Gi� ohe dare:bbe ragione del oono'etto del denaro e.sposto darl!i'Ha1r'11llann.-.Ueber den rechtlichen Begriff des Ge:ldes (vedi la, oita~one nel Dernburg � Dir. delle obblig�az., paragr. 26, n. 3), nel senso ohe esso siia oostitwito da cose fungibili che sono giuridicamente riconosciutie' com� l'ultimo eventuaie mezzo d� pagamento forza.to <lelle obbligazioni. Oi� che non si comprende per� � come si pos.sa infirmalf"e tale principio ne>i, rispetti dtelle obbligazioni di c:aratter~ pecuniario pel fatto che l'estensione dell'obbligazione non er1a al momento in c.ui � sorta de~erminata, ma, erai bens� determinabile ; e come si pOl'JSa quindi accogliere la distinzione fra debito liquido e debito non ancora liquido, dist~nzione di oui si � a1J1Jalso il Trib'll!nale di Genova per ripudiare i.~ principio nominalistico della moneta per l'indtennit� di espropriazione. La quale � una prestazione fi.picamente pecuniaria, �per la cui determinazione la lene stabilisoe�criteri inderogab�li nel catSo in cui nessun accordo sia stiato raggiunto dalle parti; non ai� che comunerrvente vien denominato -in contrapposto alle obbl'igazioni <U sif- L&LbLZbJlMZ;i&1JW Z: -61 fatta natura _, un �debito di valore�, con una espressione del resto impropria, e giu,stamente, se �condo noi, critioata. da alcuni sori~tori (1). Poich� il d(J1'/;(Jjf"o � un ~�dXb pagmmento, � oi'� cM si adopera., come equivalente per la stirna degU oggetti patrimoniali, e l'indennit� di espropriazione in ispecie deve adeguarsi, per un precetto fondamenta. le deDla legge 25 fiii~gno 1865, n. 235�9, al valore vernaZe del bene espropriato, essa non pofJrebbe defonirsi un � �ebi~o di valore>> se non nel senso in cui,� tale espressione si adopererebbe anohe per il prezzo pattuito in una qualsiasi libera compravendita per designare il cont.enuto economico dell:a prestazione del compratore; prezz10 la oui d.eterminaz�ione pu,� e88ere anche affiilata ad un terzo (a. 1473 Codice civile), ed essere compiut1J, quindi in efJoca 8Ucces8iva al perfeiitionamentlo del oontratto. Ohi si sentir-ebbe �i sostenere in q�uest'ultima ipotesi che la stima non debba riportar8i �a~i'epooa in owi avvewne il tra8ferimento del d'iritto di [Yt'opriet�, e iihe se n6l fraittempo si sia verifioato un mutamento nel valore di acquisto deVla moneta, se ne debba fJener conto? S,i metta ora, in caso ili oppos~zione alla stima egeguita per l'indennit� preventiva di espropriazione -opposizione ohe pu� �essere prodoitta anche dall'esproprian1:e -al posto del terzo il cons14lente tecnico, e si dica se la cosd 'oambia a.spetto, e se s�ia pertanto lecito d4scorrere qui di � debito di valore �, nel senso in cui tale eBp1"essione � statia intesa finora dalla giurisprudema per le obbligazioni non aventi per oggetto una 8or111rna �i �anaro. Mentre la S�uprema Corte di Cassazione non ha fino a.d oggi vulnerato il principio �el nominalismo della moneta per le obbligazioni originariamentie peouni,arie, il Tribunale di Genova si f' spinto invece 1nolto avan.ti. Esso ha creduto di corroborore la sua pronunzia alludendo all'intento del legislatore del 1865 �i garantire all'espropriato 14n trattamento non deteriore rispetto a quello .ch� egli avrebbe conseguito, 01,e l'espropriazione non avesse a.vuto luogo, da un'alienazione dell'immobile, e faoendo inoltre appello al �disagio>> in oui viene a tr011arsi l'espropriatio pel fatto che nell'�nterivallo di tempo d!eoorso aall'a pronuncia di espropria:zione alla liquiaa.zione dell'indennit� aefiJnitiva si � verificato, e in misura imponente, il fenomeno della svalut.wzione della moneta. � Il primo rilievo non � se non l'evocazione del prineipiO enunciato nell'art. 39 �ella legge fondarrventale d.al!la leg�ge per l'espropriazione per p. u.; poich� il �iribto all'inaennitJ.� sorge nel momento in curi la ptopriet:�; d�ell'immobile � coattivamente tra,8fer�ta all'e:sprnpriante, � gi,'lltsto, e risponde del re�rto ad ttn'esigenza razionale, che l',entit� del sacrificio sopportato da,ll'espropriato sia valutata, al 1nomento in cui es:so si compie. FJ' con tale procedim �erito che viene ad1tnq�ne stabilito il rapporto di equivalenza fra ci� ohe � stato tolto al proprietario C ci� oli,e in sostituzione a.ella C08a gl'i viene af!.trih1tito; quegH non a.vrebbc zwtuto infatti ritrarre (1) V. in proposito Vitm�bo C in cc Foro It. �, 1949, I, 195. da una libera compravendita se non il valore di scambio (lel bene espropriato, e cio� quel prezizo che in base alla legge aella domanda e dell'offerta avrebbe realizzato da 'lltna vendita effettPwata ne~lo stesso giorno in c�ui si compi l'espropria~n-e. (fJ} quanao si parla ai prezzo si tratta ai una prestazione di un debito) la oui entit� 1economica � riituoibvle a oertwza, i~ p'f'irnicriprio del nominaliJsmo estenaendosi a tutte le obbligazioni aventi per oggetto una somma di den{J)ro). Quale impor~a pu� avere perci� per il nostro or�inamento gVwridico il fatto ohe it prezzo aell' espropriazione viein con ta.Z� criterio accertato~ e non potrebbe avvenire di11ersamen,t:e ~ in caso di opposizione alla stima eseguita prima della pron'lftn&ia di espropriazione) in wn momento ,'?-nccessivo al sorgere itel l' obbligazione aell' espropriante? n tempo dell'adempimento ai tale obbligazione, per la� differenza tra. l'indennit� preventivamente stabilita dal perito e quella in effetlti liquidata, il tempo del pagamento ali citi d'iscorre l'art. 1277 Codice civile) � precri;samente quelro della liquidazione dell'indennit� definitivia, per oui sorgono fotti gli svantaggi inerenti al oorso forzoso della monet'a quale mezzo �i pagam.ento, del tutto indipendente dalle osciUazioni ael s1w 'L'alore �Ji acquisto (valore intrinseco). E) solo un non ben in.teso spirito �i equit� cihe ha indotto il Tribunale �i Genova a meftere nel l'oblio certi fondamentali prinoipi del nostro ordi namento positdvo ea ail aaottare una soluzione ohe, a~teranao a danno �i una del~e parti il sistema monetario) tenderebbe a� if/;Sorivere gli espropriati per pubblioa utilit� in nna categoria priviiegiata ai creaitori: essi sarebbero cos� affr0;ncati �alZe conseguenze aella SV{J)l'lfttazione del!la lira, mentre sinora nessuno si � oommosso dello sfJuolo assai numeroso di portatori �i titoli di debito pubblioo emessi prvma della guera, n� d!ei poveri assiourati 8ulla vita che) dopo aver pagato i premi in buona monet(J) rismiotono l'inrienniM in moneta svaltu ' . ta.ta, n�, infine, �i tanti altri piccoli risparmiatori colpi.ti dal flagello dell'inflazione. N � ci sembra opportuno l'aooenno fatto nella 8entenza agli a14menti d1egli sfJipenai �egli impie r1ati p11,bblici e privati; per questi ultimi il pro blema concerne solo l'aaeguamento �elDe loro re fJrib1tzioni all'aumentato cois�to �ella vita e non la rivalutazione di crediti, per la quale occorrierebbe ttn'apposita regge (1). Si deve poi notare ohe la deoisione di cui trat tasi non fa alcuna disti~ione quanto alla. rivaTll1,_ tazione tra l'importo' �ell'indennit� preventiva ae po.<ritato presso la Oa.ssa aepositi e prestiti e la differen~a liqu.idata a favore dell~e8propriato in seguito all'opposizione alla l'!tima�. Ora il deposito di detta, indennit� ha effetto liberatorio, ed � 11n (1) Un esempio di rivalutazione � quello dell'adegua--. mento del prezzo degli appalti alle variazioni di prezzo verificatesi nel corso dei lavori mediante il sistema della revisione; ma a ci� si e dovuto provvedere con apposite norme di legge. mrJj[ff1&1@jf,Alf1fi9~J&~ihiiti&hi&hik&~ iMdl& E -62 depoRito fruttifero 11er l'espropriato, che non si ~ avvalso della facol't� accordatagli dalla legge (wrticolo 30 della legge 25 gi.u.gno 1865, n. 23154) di ohiedere� il pagamento della somma mediante concessione di una gairanzia. La rivalutazione wel' C'intero importo dell'indennit�! di espropriazione equivarrebbe, quindi, praticam.ente, ad una stima dell'-immobile espropriato eseguita non pi� in base ai prezzi c�or'Ylent~ all'epoca dcl trasferimento di propriet�,, ma al giorno in mii si effettua �w, liquidazione rlell'initennrit�} e oi� oostituirebbe1 und patentJe trasgressione dee precetto di 01ti all'art. 39 della legge succitata. Non si �comp>T'-endc, �inoltre, perch� l'espropriante che ha eseguito il deposito dell'indennit� preventJiva e abbia poi funprwgnato covn riJRui"fif;a,to f(J//)orevolei la stima, d.ebbn cgnalmente sottostwre alf;a con8egu<enza dJella svalt/Mtazione della <lira, n01i poterulosi adottarre per quest'wltiYma ipo�te�si un criterio diverso; e in entra.mbi i oasi non � certo da ascrivere a. colpa dell~uno o dell'altro soggotto del rapporto di espropria.zione il fatto dell'insuffioiente oit eooes�siva deterrn,ri,nazione dell'indennit�. preven,tiva di espropriazione. Coloro, poi, che, renilendosi conto delle incongr~ enze .sopra 1"ilm~ate, intende&sero circo~crivere ,qli effetti della .'!vaiutazione alT:a differenza di irnd. ennit� stabilita nel aw4izio di liquida.zione, si troverebbero a mal parUto se �ovessero spo�sare gU argomenti addotti dal Tribunale di Genova nei rispettti del debito non ancora determinato nel suo ammontare, trattandosi della s�te&S'a obbii�gaidon-e, d.efimi,ta com.e i'fl)(],enn.it�, unfoa nei oonfronif)i di tutti i soggetti aventi diritti sull'Vmmobile espropriato. Il tema � molto serio e merita perci� che a questi primi rilimn seg1ta u.na pi� anipia e adeguata trattazione. (P. OARUGNO) REQUISIZIONI -' Requisizione non formale -Confi.gurabilit� -. Competenza. dell'organo che procedette alla requisizione -Sindacato dell' a.g. ..., Requisizione disposta da autorit� militare in tempo di guerra ed in zona di operazione in favore di ufl�ci non militari -Illegittimit'�. (Sez. Corte di Appello Regio-Calabria 14 agosto 1948 -Commissariato Giovent� italiana contro Tropea). Concreta un prOl\'V1edimento di requisiz,ione non formaJ�e la disposizione, cori:rtenuta. in una. lettera d'ufficio, con la quale in tempo di guerra ed in zona d'operazfoni l'Autorit� llllilita.re (nella specie Cornarnlo XXXI Corpo id'Armafa.) ahbia, autorizzato un ufficio norn militare (nelJla, srpecie Commissariafo. iG. I.) ad immettersi in locwli di p�ropriet� privata, .gi� oocrnpati da un cormando milita.1,e. :Slpetta al Comita.to delle requisizioni decidere se potesse prescinrlersi nel caiso predetto da.Ile forme stabilite da1 r1egio decreto 18 agosto 1940. Peraltro l'Autorit� 1giudiziaria oridina�ria ipu� giudicare circia la competenZ.:'V de1I'o,rgano� che procedette alla, requisizione. L'Autorit� militare -ec�cettnato il Oomandante supremo in tempo di guerra� �ed in zona d'opera, mditH mmm�mfil 1amnz rn zioni -non ha� facolt� di disporre reqmsrz1oni per pr01Vvedere ad esi1gen?.Je di uffici non milita.ri. Tale facolt� spetta. soltamto al Prefetto. La senten,.za, in eswme � patPtita �a~la esatta preme8sa ohe l'istitu-to della-requ;i;8izione in tempo di guerra non � neoessariamente legwVo alla forma. le Ol818'ervarnza delle .norme fi..'1'8a.te OOl regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e c1he pu� aver8i anohe, oon le steRse oon8eguenze [!iuridiohe oooi S'Ostanzriaili che prooe�1:sU(})ni, la co8iJdetw requisizione dvi fatt0t e non formale. Ma, a'vendo riconos1<M;,fo che nella 8'peci,.e si trattrM.? a. d'i wna. reqttisi:Zione non forma.le, � poi pervenuta ad erroneo oonseg'l1ten,ze sia-di ordine proC'e8S'l/,< 1Jle ahe sostarnzri;a;f;e, Sotf)o il prrimo profila � evirtente la� violazio-ne rlell'art. 1 del �deoreto-legge 2 dioombre 1941, n. 1670, 80stituitoi dalla legge 3 di.cemibre 1942, n.. 1819, Clhe devolve wnla oompeten~a dei Comitati giurisdizionali per le requisWion<i <~ la oognizione rU tutte le oontroverB"ie reZative a requi8izioni e�se. rtioifJe nel regno d/wr'wnte fo .'f't{J)to �Ji guerra ed a OOlU�sa d:ella guerra, perr quanto riguar�a sia la leigitt.i1nrit� del pro1medimento, sia la determinazione del prez'Rfto e delle iin<.fiennit� �. JiJ' pale8e quin�cti l'errore deVla aorte ohe -dopo aver affer;mato trattarsi. iti ttna requisizione 8ia p~u�e non formale disposta in termrpo di guerra: ddl a c�alURa della guerra -ha ritenuto di po1fkr svo�l-~ gere l'inda.critne oiroa la odimp1etenza dell'otigano cihe la rc1q1tisizion.e aveva orrdinata., e .oio~ proprio sulla le.qittVmit� dlella ste81sa: indagitn,e istitu.zionalmente sottra�tta aWAutorit� giWdiidaria ordina. ria.. Ohe Re poi la Oorrt;e a11Jes1se rf;telfl,U.to ohe nella 8p.eoie la re;qui8izione in favore; <];.el Oo11llYYlt�!1Maria.to <te;llaJ G. I. no1n fo8'se s�tata or�riina�ta � a oailN~a della guerra)) la questiovne su7).la oompetema dell'organo ohe l'O'f'iUne <];.i requisizione ooeva emalfl,ato non 8atrebbe mai pot.1-tta e.~1sere e8aminata da.zl'(J!Utorit� giudiziaria ordinaria, ma d:ovev(J; e81ser devolu. ta a.ZZa oo.qni!?!ione del Oon8igUo dli; Stato (Oon.si. qlio Sta.to 22 marzio 1946, in � Fo'f"o Jti. �, 19441946., III, 130). aoV/'1'11/J/f1,que alfl,ohe sotto il profi1lo sostanziale, ria.ssunto nella t~a rmw8sittna, la senten.za � mani~ fes1tament-e errata. La Corte ha ritervuto1 ohe il Oomwndante del XXXI Corpo d'artm<JJta non a17es'8e potJeri p�er ordinare il mutiamento di ilestin~ione della 001sa e ohe .finito iil bisogno strettarmente militare, ogli avrebbe dovuto restituire la oosa. E oi� peroh�, pur essen.do�si in z-ona di operazione (ci� ohe la Corte rioonoS<oe) ~~ Oomam:aante del Corpo d'arma �ta non al/Jeva 001mpetenza per prowei�erre alle @sigenze �i un uffi�oio civile. La legge di guerra -a dire della OortJe -tra.8feri.~1oe i poiteri civili al 8o�lo Oomatn�ante su.premo deU-e Folf'ze armate e non ai singoli c1oma'f/)(],(J!f1,ti di grwnd'ii, urnit<1~ Or queisto non � e:satto. Il Comandante supr@mo delle Foif"ze af"-mate esercrita i suoi poteri a mez2�0 dei Oom.wndi ohie� dai lui dipendorw� e qnindi neUa zona. di operaidonri i po 77 ii: dliEJ && -63 terl oivili sono esereit(J;ti dali OomAJ!fl,d;ri m.iflfit(J;r"i d�elle singole looruliti�. L(J; r(J;gione � O'Vvia. In zona. di opera~ionri) pie>r' le noo@s�sit� belli.ohe) 6 neoes�S�(J;ri<J, kL ulfllifi<AAZione� dei poteri e wna rigorosa dis:ciplina� di t'U.tti gli organi ohe esercita.no t(J;li poteri. Poteva dwn.qu.e ben far<! il Oo�m(J;nda.nte del XXXI Corrpo 11/(J;rmata. 'U m1itarmento di destin(J;zione dello imwnobile reqnisito e nos�s1tn vicio� di i1Vleqittirmit� p�u� risvontrarsi nel s11.o operato. TRASPORTI -Trasporto ferroviario di cose -Reclamo amministrativo -Condizioni di procedibilit�. (Tribunale Brescia 25 settembre 1948 -Rivadossi e Zoncada contro FF. SS.). l) Nelle� ciause relative a. ti�asporto di n.nerci p�el' ferroivia. 'Vi � difetto teilllporaneo di giurisdizione del Giudice 011dimwio qua.lo�ra la d�oimanda. giudiZliale non sia stata. :pr�eooduta dal reclamo amm�nistra. tivo, a. :sensi �le~l'art. 64 o: 'l'. a.pprova.to con regio decreto :?-5 gennaio 1940, n. 9. II) Il reclamo presentato� 8Uccessivmmente alla notiJfica dell'atto di citazione non va.le asoistituire retroo.ttiva.mente quello che doiveva inizialmente sussisteire colIIle presupposto processuale peci� promuoivere Ja, lite in S�eide giudiziale. w fo'f'mula~i01w delle due mas�sime ohe si riaaV( J;nO dalla sopmoenrnata sente~a resa dal Tribunale di Bres�cia) pone in evidenza ohe il Tribuna.le mede�simo n.on si � reso adeguatamente oonto dei principii giurid.i<;i ohe stavano aUa base d;el quesito ohe era cihiarma.fJo� (]; risolvere. L'(J;fferm(J;Zione ohe l'omessa pres�en.tlazione preventiva ,d.e�i reolamo amministr(J;tiv�o�) d;eterrntin(J; itn difetto tellllpora.neo ilri giuris<J,izrione) non importa) infatti) ohe itebb�a poi esolwdersi ohe la� presentazione s~iocessiva del reolamo medesimo pos�sa oostituire san(J;tO'f'ia. di quel vizio. Se romessa present(J;zione del roc�lamo fos�se effetit�vamente l(J; determinante di un �ifetto tempor( J;neo di giu.ris1dizione) il venir meno di quella non potre1bbe non prodll11rre la oes�saaiorne dell)erffetto. La rewlt� irweoe � ohe nelT;a &pie1cie oonsider(J;ta, come e�sattamen.te ha d<ifatti ritenu.to la sen.tema) ci si trov(J; di fronte ad un s1em'r[J'TJioe presurpposfo procesmwfo; ed � per la essenziale oall'"att'eristioo ,qiuridico-p�rooessitale di qu.es�to ohe) il sopll'ag�gi;ungere deT factum, no1'b sws�sistente aifa.tto della pll'oposicione del giitdizfo.) e so�stanziarnte il prosupposto m(J(])esimo) � del t1t.tto irrilev(J;n,ti,e agU effet.ti della gi�urisdizione. Si trafJ.tereib�be i1i sost.~(J; di itn oasoi di avpUJca~ ione del principio fondamentale della perpetuatio iurisdictionis, posto� neU'art. 5 (Jodlice prooeditr( J; ctiivile, il quafo) c�ome � noto) s�tatl/J!i;sce ohe << la giwrisdi�zione e l(J; omnpetenza si deter>minano oon rigua.rdo aUo stato di fatto esistentie al momento �ella proposi!?foone �.ella dom1and.a e non hanno� rilev�(J;nza, rispetto ad esse) i suocessivi mu�tament, i dello sta�to medesimo�. ~;,;,,,,,,,,;,,, ;mmgmmrm,:z.&& Se nel�~a specie si fosse tenitto adeguato conto del pr�inoipio oonsidera,t:o) rivenutosi la in.cidenw .inw�iale sulla g�!ltrisdidone ddla m.c1;n,cianza del reo'lamo) sare�b be sta.to giuoooforza ajjermare non gi� un d1fetto tem..pornneo) ma un d1ifetto as'Boluto e permanente del t1ltto insanabile �della stessa in OfJ"'Wi!ne alla prete�sa in quel modo f(J;tta 'Valere, Ta/f/i, consi�erooioni in realt� eooedoino dalFambito ris<trett:o< della f(J;ttispeioie e inoido'Ybo in qitello pef!t� vais�to intonio a.ila con8i8t{Yrt,'Q(J; giurid.ica. �della oo'Yboe'Zione della pos�s�ibilit� d�i oa8� �i �ifetto teniporwneo i!Ji gil1trisdiz�one; con8�isten�z:a affatto paaifi. o� finmnohe nelle ipotesi, ohe dovrebbero rit'enersi le pi� tipic1lw) ael 1solve eit re1pete e de�lle oontroversie relative wVle imipos�t:e dirette silfl-0 a ohe non sia intervenuta la pi~bbli0oadono dei rnoii. � Siilla lite di mera. imp1tt.gnamon.o) quando ecio� il oon.tri.bu.ente novri abbia pag(J;to la w1m1ma, determima. ta �alF Ammini..sttrazione qi1,ale debito di imvowta) il Giu.dfoe rion �) >ma, noomche 1swr� mai competente�; e lo diventerr� quando) pavato il trib�ttfo) gli 17err� Nottoposta fo, li.te d�i rim�burso) ohe 1per'� � un'altra lite>> (V. Au:.ioRm: Dir, 1proc. trib., '[J'<Pg'. 155). E) oosi pure il Gvudioe non. � e non sar� mai competente in questlioni rel(J;ti/ve� (J;d imposte dArette) firn.o a ohe l)Ammiinis�tr~ione non si sia eostUnita effettivamente sua creditrioe mediwnte la pu.bblioomone del ruolo) es�sendo fa�z�one un mezzo per persegttire .iJA,n,a;nci al Magistmto ordii;n,(J;rio il diritto c>he aWinteressato compete o per evit(J;re la fosione cihe di qitello � mA.n.aoof;at1a. Ma appqmto dopo l.(J; pu.bblio~one de1Z 1�uolo l(J; lite ha wn oontenl/ J,to ossenzia�lrm�ent�e diverso) r�mtrarnrfosi per effetto del so1lve et �repete in sed�e di �orm(J;nda di rimiborso (coudietio in.deihiti); e mentre � noto ohe la nurrna ohe (J//'}'/!met:te entro q�ttesto lifrnvte Za potest� giwris�d4zionalo ((J;rt. 6 legge sul oontenzioso) rappresenta speciai'e attenuaz�ione del d'ivieto dell'art. 4 della legge med1e�sima. In realt� �la sente~ del Tribuna.le� di Bre1soia) afferrmando l(J; i�nc:Vdenza iniziale sulla giuris�dizione della manoanza del reclwmo (J;r'lnrmrimstrativo ha diment'ioato ohe) se i. d-ue poteri..�,i azione e� di gi�iirisd'icio1'be sono intitmwmente connessi la �istilfbzione es�senziale ohe tu.ttarvia tra es�si �ooe rioonosoersi) 1wn am;torizza ad; affermcvre ohR' la inesistenz �a delle oondiziioni di attuabilit� del po�tere di acione debba conil/tt.rre a ritenere S~(J; altro la inesistenza> nel tempo delle oond'rizi�ni di atttua.bilitl� dell(J; giwri.~d;izione. Il �oifetta. d:i un eriterio valevole per ogni ipotesi f(J; S�orgere la neoessit� di inda.gare) V'Olta a volt(]; in relaziovne alle diverse ooncrete �oisposizio'i'l. i no"1'm(J;tiv�e, qua1Ve sia s-tat'a l)effettiv(J; volovnt� del legislatJore. Se tale iw.drogine il Tribtlnale ames�se frotto nella spoc>ie) avrebbe indu1bbiamente rilevato c�he � assurdo parl(J;re di itn 8ia pure temporaneo �difetto di giitrisd'iziio%e) 8e il recl(J;r'lno a.m,m;inistratii'o nmi 8ia sta.t'o proposto) dal momento che il par. 2 d:el--l'art. 66 del reg�io der;retio 215 gennaio 1940, n. 9 (Niw1~e oondizioni e tariffe per il traisporrto delle oois�e 8u.Ue ferrovie de'~fo Stato) esplf'es�samente statuisioe che il termine di presorizioni di U% a1r1;no) filiillb@ ] & -64 stabilito da,l pwr. 1 d�eUo stesso artioolo, petr le re�eiproooonente, non sarebbe pos�sibile raooo1gliere azioni der�ivanti dal oo/ftltrattio di traspolf'to delle e1d assiowra'1"e i neoessari elementi di prrova a dico1sc e oolle ailtre di1?posizioni oontemplate nello saarico delZe varie responsabvliit�, a troppa distesso regio decreto, iniz;ia la sua decoTrenm. ;pri . S:tlanru di te1npo da ogni singolo trasporrto (V. ma della ipresentaz;ione ,Jel r,eclamo, e dal momento AsQUINI: Del coutrnitto di trarS1porto, Ea. 1935, ohe il suooessitvo pwr. 3 d�.el medesim-0 art. 66, n.. 220). stabiU.sae la .semplice soSjpensione del termine di A siffatte esigem.'e il legislatore ha opvportuna prescriz;ione daZ giorno deU:a. plf'esentazione stessa. melfl,te s�oddisfatto, sia con l'abbreviazione dei terN O'/'b � ma;n,ifestamente possibile parlare di de-m'lini di pres�crriwione, per le adoni nasoe'11..ti dal 0orreru<:a dti t!errn�JJU3 di una presO'riziarne, se dal aontratto di trraspolf'to, sia, aon la pi� grave sangiorno della de1c,orrenza non esiste il Giudtic'e che zione, a cierte cond�izioni, deUa daoadenza dei dri.abbia giurisdizione in mat~eria. ri.tti oo'litro ii vettorre, quando non siano fatti va1L'ilJ'bil! tJ;stria dei. traispo'f'ti ha sempre dovut.o ehielere all'a.tto della ricons�ergna deUe oose traspordere al legislatore S'peoiale fJUte'fJa contro la litita, te (v. art. �65 deicrefJ.o eitato) e sia appunto con g'ios"�!t�. l' imporrre l'oriere del relativo reolalmo am1ministra Data' �a rapidit� aon oui i tros,porrti si attua;n,o, tivo e un breve termine di deoorrren.-<:a dalla sua la va8tiitl� del trafjiao che si svolge sulla rete d�i p'1"esentaz.ione, come s,emp'1ici .presup[>osti per lo ogni vettura, la molteplioit� �&�J mpporti ohe es.er.cizio dell'az;ioill:e (v-art. 66 regio deoret.o cit., 8i intreoaiano tra vettiore e p'1t.bblioo e tra vettori e a.rfJ.. 45 legge 7 iiiglio 1907, n. 424). (A. T.) . � j .RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA � rlAZZETTA UFFIO.TALE t 1949 1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1948, n. 12 (G. U., n. 28 suppl.): Modificazioni ed aggiunte alle condizioni e tariffe per i traspwti delle persone e delle cose sulle Fe1rovie dello Stato. -Provvedimento questo emanato in forza della legge 22 dicembre 1948, n. 1453. (V. in questa Rassegna, 1948, fase. 11-12, pag. 39, X). 2. Decreto ministeriale 7 febbraio 1949 (G. U., n. 35): INorme per la riscossione in abbonamento, per il pe riodo 4 gen,naio 1949-3 gennaio 1950, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle va1ie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato col decreto legislativo 20 dicembre 1948, n. 1427. -La potest� regolamentare del Ministro per le finanze, in questa materia si fonda sull'a.rt. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 che espressamente gliela attribuisce, norma sulla quale non sembra che la Costituzione abbia avuta alcuna influenza abrogativa. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1948, n, 1603 (G. U., n. 37): Assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera nazionale per gli inmlidi di guerra. -Provvedimento che � stato adottato in base all'art. 43 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889. Nessun dubbio sulla facolt� del Presidente della Repubblica di emanare questi provvedimenti, an,che dopo l'entrata in vigore della Costituzione. � appena il caso di ricordare che, anche nella difesa di questi Enti, i quali possono valersi deil'Avvocatura e non debbono, l'Avvocato dello Stato non h,a bi~ogno di alcun mandato n� generale n� speciale, bastando che consti della sua qualit�. 4. Legge 15 febbraio 1949, n. 33 (G. U., n. 48): Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotec&ie. -Sono particolarmente da notarsi l'articolo 7 che costituisce la codificazione di una prassi amministrativa gi� in atto; l'art. 10 col qu'ale si � inteso attenuare l'onere tributario che deriva dalla stretta applicazione della imposta di trasferimento sui conguagli e maggiori assegni in sede di divisione ereditaria, l'art. 13 che prescrive sanzioni per il caso di vendita di immobili sinistrati prima dei lavori di ripristino. (V. Relazione in: Le leggi 1949, pag. 132). INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA AIPIPALTO. -I) �se poss.a qualificarsi appalto un contratto con il quale un'im!P:resa si ohblighi con l'Amministrazione .c1ella giustizia a dare lavoro ai detienuti nelie case di. pena (I\. 99). -II) Quali stano i limiti di appchcazio�ne dell'art. 1339 Codioo civile in relazione a contratti di ap[palto, o fornitura pubblic'a (n. 100). III) Se la stiratura deUa hi.ancberia da letto .rientri fra le prestazioni .cui .sono tenuti gli .apjp�altatori. �del servizio di casermaggio pe:r le .guardie di P. �S. (n. 101). CASE EGOtNOMICHE E POPOLAIRI. ~ I) Se il socio di una coop1erativa edilizia sia tenuto al versamento d�i una quota a titolo di� contributo str.aordinario !P�e�r spes�e �di manuternzione �stabilito dal Consiglio di Amministrazione (n. 12). -Il) Quali siano i presupposti i[ler la imposizione di un tale� �contributo straoil'dj�nario (n. 12). -III) Se possa fruire del mutuo da parte della Cassa DD. PIP. una Coope:rativa edilizta tra ufficiali ie sottufficiali di P. S. (n. 13). -IV) 1Se possa fruire del suddetto mutuo una cooperativa edilizia della qua1e�, p�e-r norma statutaria possano far parte ancbe. j, semplici graduati del coil'po age�niti di �custodia (n. 114). CONTABILITA' GENEIB.ALE DELLO STATO. -I) Se un'Amministrazion1e dello $'tato possia cedell'18. gratuitamente mateil'iali. ad .e,ssa .in �ca;rico ad altna Amministrazione statale� (n. 47). -II) Quali siano j limiti di tempo per l'esercizio della facolt� 'li 1L;pen-;:i, dalla cauzione prnvista dall'art. 54 diel Regolamento .contabilit� generale dello Stato (n. 48). CONTRATTI DI GUERIRA. -I) Se dOP:O la cessazione delle ostilit�, ma perdurando lo stato di gu8ll".l'a, possono a1U1cora esser.e stati stipulati contratti :regolabHi dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 674 (n. 5). II) Quale sia il criterio di dis,orimLnaz:Lonie tra le requisiz. ioni iwe1golari e i rprovvedimenti di aut,orit� di .cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 (11. 6). DANNI DI GUERIRA. -I) Se. la ;ripanazione dei danni causati eta fatti ibellici .alla rete di di,stribuzione della enel'gia elettrica di propriet� delle So'Ciet� conoes.sionarie, possa e�sswe effettuata .direttamente. dallo Stato ai sensi dell'art. 1 deilla legigie 9 luglio 1940, n. 938 (n. 7). -II) Se la perdita di ooni dovuta ad �O'l'dini di distruzioll! e per evitare la cattura nemtoa, ,Sii.a risal'lcibile e in quale 11'.orma (n. 8). -liii) Se possano considerar.si danni di .guerra risarcibUi quelli derivanti da p'rovvedimelllti generali quali il blocco dei mati:.n�iali, il divieto di e~portazione, ecc. (n. 8). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -I) Se l'Avvocatura dello Stato pos,sa assumere la cl:�fiesa degli Enti Ecclesiasti- ci con �cura di amdme (n. 4). -II) Se l'Amini.strazione dello Sta.to IPOSsa .intervenire volontariamente nei giudizi .promossi da detti Enti per ottenere il pagamento .&e.ne decime sacramentali (n. 4). -l!II) ,Se tali Enti ,possano e.sisere ammessi pe�r detti giudizi al gnatuito patrocLnio (n. 4). ESP:R.OPRIAZlIONE PEH . PUB'BLiICA UTILJTA'. I) Se �sia legittima una �espropriaziorne peT p. u. che �si effettua al1a condizione che j. beni e.sprojp�ri.ati viengano .ceduti cl:all'esprropriante ad .altro sog1getto (n. 29). ~� II) Se l'Oipem per cui viene disposta la espil'oprlazione possa esser.e eseguita anche� da sogg.eitto diverso dall'e1spropriante (n. 29). -IIil) Se iP�ossa essere dispo.sta una espr01priazione per p. u. allo !3copo di eo5truire un cinematofrafo (n. W). -IV) Quali siano i criteri per dete~ minare l'indennit� di occUJpazlone. tempo;ranea nel �Cas.o di .successiva mancata espropriazione (n. 30). FERROVIE. -I) Quali siano i limiti di diri.tto �dei viaggiatori �di prendere visione nelle stazwni dei regolamenti feil':roviari (lll1. 67). -II) Quali siano i limiti d-i appUcazione dell'art. 26 cl!el regio decreto 30 .settembre 1920, n. 1338 (n. 68). -III) Quale sia l'interpretazione dell'art. 53 del regolamento del personale delle FF. S.S. in (['elaz.ione all'art. 4 del D.oG.P.S. 12 dicembre 1947, n. 1439 (I\. 69). -IV) Be i ripetuti ritardi nel veirsamellllto di tasse eil'ari:ali sui btglie.tti di trasporto da parte delle 1Societ� .concessionari.e di ferrovie importino la decadenza di, diritto dalla �wnce.ssi1one (n. 70). LMPIIEGO PUBBLICO. -IJ .Se l'impiegat.o �comunale cbe abibia svolta attivit� a �carattJe.re impie~atiz.io professionale �al di fuori dell'Uf�ficio, possa conseguirne. la retribuzione dal datore di lavo:ro ;pil'ivato (n. 155). II) Se il 1pe:rsonale non di ruolo dello Stato, possa contrarre pil'estitL com .cessione1 di stip�endio (n. 156). III) Quali 1siano i limiti di applicazione �diel decreto. 1e~ g~slativo 7 febhr:aio 1948, n. 48 (n. 157). IMPOSTE E TASSE. -I) Se i pmdotti di amianto sLano assogge�ttabili all'addiz.i,onale sull''imposta di f.ab �bricazione dei tessili (n. 90). -H) Se .possa appl:Lca.rsi il decreto le1gislativo 26 feibibiraio 1948, n. 107-neLica.so che st sia ,convenuto il ;p,agamento .ratizzato della imposta sugli zuoclle1r.i ie, tutte le rate non Sii.ano .anicora state ;poag:ate1 (n. 91). -fili) Se, ai fini dell'a!P�Plicazione dell'imposta di consum.o sui generi estra tariffa, ai -67 sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 1177, sia sufficiente una sola deliberazione comunale, p,reventivamente autorizzata con decreto initerministeriale (n. 92J. -IV) tSe possa disporsi, con provv�edimento amministrativo, il condon.o della penale S;tabilita dal dec1'�to-leg.ge 12 novembre 1936, n. 2142, a carico �delle Societ� �concessionarie di traspo�rti che ritar.dino .il versamento dielle tasse erariali 1S,Ui biglietti (n. 93). IMPOSTA S.ULL'ENTIRATA. ,__ Quali siano i limiti di appUcazione deH'I.G.iE. 1iin relazione agli acquisti di cal'lbon ;fossile estero effettuati dall'Ente Apvrovvig11namento Carboni (n. 10). IMPOSTA DI RBGISTIRO. -Quale sia la natura giuridica del .contratto con il quale le imprese si obbUgano con l'Amministrazione .c:Lella giustizia a dare lavoro ai detenuti 1rnelle case di pen.a (n. 53). LOCAZIONII DI GOSE. -A chi d>ebhano f�ar caric�o l<e spe�se giudiziali relattve alle �cause che vertono fra le Amm1nistrazi,oni provinciali e i locatori di immO'bili adibiti per accasennamento di corpi di polizia (n. 34). NAVI. -[) Se il pilota di una nave, anche �se obbligatorio, debba .considerarsi all!e dipendenze del capitano (n. 33). -Il) Quale de�bba considerarsi il momento della iPer.dita di una nave, cattuntta dai ted,eschi e successivamente distrutta (n. 34). ~fili_NOLEGGIO. -1Se l'Amministrazione debba rispon �1iere dei danni arrecati dai dimostranti ad un ,automezzo nole.g:giato pe-r servizi di P. S. (n. 4). OBBLIGAZIONI E OONTRATTI. -Quia.le sia la c.onseigue, niza giuridi1ca di uno sciope�ro e�conomtoo che abbia cosrtretoo una ditta .fornitrice di trasporti postali all'inadempimento del contratto (n. 218). PENSIONE. ,__ I) Quale 1sia l'effetto giuridico di un dec1'�to di grazia condizionale ai fini del1a riammisHiPne del gmziato �al ,godimento della l[)ensione (n. 29). ltl) Se la .ipotesi prevista dalla legge 31 gennaio 1926, .n. 108, si a;p,plichi .anche ai casi degli allogeni tedeschi in Alto Adige chie op�tarono per la cittadinanza gex!lnanica (n. 30). PRESCRIZIONE. -Se possa 1considernrst valido atto interruttivo della presc.rizi_one una lettem df diffida a� pagare po�rtata a mano al c1ebHore e quando questi abbia rifiutato di xiceverla (.n. 4). RJEQUISIZIONE. -Se possa diSIP�OTSi il se.questro giudiziario di una co1sa r>equisita .in propriet� quando si oontroverta della 1ptro;p!rlet� medesima (n. 65). HESPONSABILITA' 1CIV.U.IE. -I) Quali siano i limiti della respons�abilit� dello Stato italiano iPer danni .cagionati dalla .circol�azione di automezzi in �dotazione ai grUJppi di combattimento operanti alle dipendenze degli Ane.ati (n. 86). -II) Se debba considerarsi danno derivante dalla ctrcolazione quello provocato da .::;pruz z.o di benzirua al momento d1e1Ua messa in moto del veicolo (n. 87). 1SEQUESTiRO. -Se possa dispors�i il sequestro giudiziario di una .cosa requisita in ;ptr�opriet� quando si controverta della propri.et� medesima (n. 6). ,., ,..,.,,,,, -:; SINDACATI. -Quale 1sta la sorte dei beni gi� app~~~ �� i I.i'. e tenenti alle or.ganizz�azioni si11d8JC.ali fasciste' (n. 5:~�.~,. SPESE .GIUDIZIALI. -A 1chi debbano :far �carico le'"' � �spese giudiziali relative alle cause �ch>e1 vertono fra le Amministrazi,oni 11n�ovinc1ali e i locato.ri di immobili adibiti pe,r accasermamento dei COJ'IP<� di polizia (-n. 4). SUCCESSIONI. -Quali stano i poteri dell'esecutore te.stamentario nel �Caso di testamento conte.nente lascito generico a favore della pubblica beneficienza (n. ~6l. TELEFONO. -Se il rad.do;p�pio del �cianone annuo di �cui all'art. 208 del Codic1e postaJe debba esse�r>e c.orrisposto in ogni C8JSO quando le linee teleifoniche siano a sussi:dio di linee �elettriche e tei.eferLche1 a.nche se queste non siano utilizzate a scopo di lucro (:ni. 7). (6105768) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato � G. O.