ANNO IV: N. 4 APRILE 1951 ANNO IV: N. 4 APRILE 1951 SOMMARIO -Parte I I: la competenza a conoscere delle controversie relative alla materia contrattuale. -Prin cipio generale del petitum � della cauBa petendi. -Casi dubbi per intensa interferenza di atti amministrativi con atti contrattuali. -Pretesi criteri supplementa.ri i limiti interni della competenza del giudice ordinario; -la fase contrattuale, in cui incida l'atto amministrativo; fallacia dei cit'ati criteri. -Annullamento dell'atto amministrativo dopo la formazione ed approvazione del contratto. L'art. 6 del T.U, leggi comunale e provinciale e sua interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. -Criteri per la risoluzione della questione, tuttora controversa. -Esclusione di ogni criterio �supplementare ed equitativo. -Inconvenienti del sistema. -Necessit� che alla soluzione si pervenga con criteri esclusivamente giuridici ed in applicazione del principio generale, discriminatore della giurisdizione. Identit� concettuale fra l'annullamento, disposto dal governo ex art. 6, ed annullamento dell'atto da parte della stessa autorit�, che lo emise. Inapplicabilit� a questa ipotesi dell'art. 6 T.U. com. �e prov. -Natura dell'interesse del privato contraente, leso dall'atto di annullamento. -Diritto soggettivo. -L'affievolimento del diritto soggettivo. -Inapplicabilit� di tale concetto al diritto soggettivo contrattuale, legittimamente contestato o illegittimamente leso dall'atto di annullamento. � -Premesso dell'atto di annullamento e l'illegittimit� dell'atto annullato e, conseguentem�nte, il non diritto del contraente. Differenza fra il potere di annullamento dell'atto illegittimo ed il potere di rifiutare l'approvazione al contratto regolare. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Supre ma Corte di Cassazione sulla questione. � Parte III: i limiti della competenza del giudice ordi nario. -L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, All. E e la sua applicabilit� sia relativamente alla attivit� di diritto pubblico che di diritto privato. Il comportamento della Pubblica Amministrazione. Divieto di condanna ad esecuzioni specifiche -Divieto di sostituire, con la deci sione, la sostanza propria dell'atto amministrativo. Divieto di fissare il termine per l'adempimento. -L'in validit� dell'atto amministrativo non pu� essere rile vata ex offee-io. COMPETENZA Il problema della competenza a conoscere delle controversie _relative alla materia contrattuale � fra i pi� complessi e dibattuti, essendo discorde non solo la dottrina, ma la stessa giurisprudenza dei Supremi consessi giurisdizionali, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, tanto da far ritenere augurabile l'attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva del primo (21). (21) Cfr. lo studio del DI CIOMMO in questa cc Rassegna>>, 1950, pag. 151 e segg. RASSEGNA MENSILE II DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO I I I . I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AM.MINISTRAZIONE I "' (Oontinuazione) I Il principio generale, discriminatore della competenza, � pacifico e si desume dall'oggetto della domanda e cio� dal petitum e dalla caiisa petendi (22 ). In base ad esso e salvi i casi di giurisdizione esclusiva sono devolute alla giurisdizione ammini I strativa le controversie nelle quali si faccia que' w stione di interessi legittimi. Restano di competenza dell'autorit� giudizia I ria ordinaria quelle, in �cui si faccia questione di diritti soggettivi. I Nei casi normali e dove l'oggetto della domanda l � evidente il principio � stato sempre correttamente applicato. Nello stesso modo � stato pi� i volte deciso� che non pu� un diritto soggettivo farsi valere come interesse, n� viceversa. Ma non pu� dirsi che sia del tutto cessato il tentativo di ottenere per l'una forma di interesse la tutela, che il legislatore accorda all'altra. N� pu� dirsi che ogni tentativo del genere sia stato respinto dal giudice, ordinario o amministrativo, adito" (23). .Ci� � dato particolarmente constatare nelle zone grigie, nelle questioni, cio�, in cui pi� intensa � l'interferenza di atti amministrativi con atti contrattuali. In tali ipotesi si � spesso chiesto appoggio a criteri supplementari, che, per�, si dimostrano fallaci alla critica. Uno di questi criteri, e senza dubbio il pi� fallace, � quello dei limiti interni della competenza del giudice ordinario e della maggiore intensit� della giurisdizione amministrativa. Si � detto che quando vi sia da accertare o si lamenti un eccesso di potere la competenza spetta, e non pu� non spettare, alla giurisdizione amministrativa, essendo preclusa al giudice ordinario ogni 'indagine, tendente all'accertamento dell'esistenza di tale vizio (24). In tal modo non � chi non veda come s'invert� il problema; l'accertamento della, competenza, alla stregua del principio' generale dell'oggetto sostanziale . della domanda, � il prius rispetto al problema dei poteri e dei limiti del giudice, nella cui� competenza rientri la qu�stione. (22) VITTA; in cc Riv.. Amm. �, 1936, n. 297. (2�<) Cass. Sez. Un., 30 aprile 1929, in cc Giurispr. !tal. '?� I, 832, con nota contraria del Cammeo. (24) Cfr. Consiglio di Stato, V; 24 marzo 1936, in �Foro Jt.al. >>,�III, 283 con nota del FORTI; L. R. (Ragni~co), in cc Riv. Dir. pubbl. �, 1935, II, ,423. . -~ Questa va accertata preliminarmente ed a prescindere dall'ampiezza ed intensit� dei poteri della giurisdizione, che per la questione in esame si riterrebbe pi� opportuna. Altrimenti si giungerebbe all'assurdo di ritenere, in ogni ipotesi di manifestazione di volont� da parte della Pubblica Amministrazione, competente il giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di. potere, in cui la Pubblica Amministrazione sia. incorsa. . � principio pacifico che sia.no di competenza della autorit� giudiziaria ordinaria. tutte le questioni relative al contratto, alla sua validit�, alla sua interpretazione ed all'osservanza degli obblighi, che da esso derivino (25). Il Consiglio di Stato si �, cos�, ritenuto incompetente a conoscere della domanda di risoluzione di un contratto comunale (26), del ricorso avverso la pronuncia di. decadenza dell'appaltatore per violazione degli obblighi assunti (27), della validit� di un contratto formalmente stipulato (28), delle questioni relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto (29). Eppure anche in questi casi � ipotizzabile un eccesso di potere: la domanda di risoluzione, la pronunzia di decadenza, il recesso unilaterale, ove sia previsto dal contratto, rappresentano pur sempre la manifestazione di una volont� dell'Amministrazione. Anche in tali casi la volont�, che per il privato � libera, per l'Amministrazione � discrezionale e deve corrispondere ad un pubblico interesse, essendo inconcepibile qualsiasi atto della Pubblica Amministra.zione contrario all'interesse pub blico. Ma in tali casi il privato contraente non pu� lamentare l'eventuale eccesso di potere. Egli � titolare di un diritto soggettivo perfetto, che pu� far valere solo davanti l'autorit� giudiziaria. ordinaria, a cui � inibita l'indagine sui motivi dell'azione amministrativa. N� per effetto di tale limitazione potrebbe ammettersi il ricorso alla giurisdizione amministrativa. L'evidente assurdit� di tali conseguenze � la riprova della fallacia dell'enunciato criterio sussi diario. Altro criterio empirico si volle ravvisare nella fase, sulla quale incida l'atto amministrativo, della cui legittimit� si discute, ritenendosi che tutto quanto attenga al procedimfmto di forma zione della volont�, compresi i relativi controlli . ' anche se repressivi, non possa dar luogo a diritti (25) ZANOBINI: Corso II, pag. 243. (26) V Sezione, n. 130 del 7 dicembre 1945. (27) V Sezione, n. 333 del 9 ottobre 1946, in �F. A.�, 1947, I, 2, 29; id. n. 83, del 18 marzo 1947,in "F. A."� I, 2, 118. (28) IV Sezione, n .. 552 del 10 agosto 1948, in "F. A.'" 1949, I, 2, 128. (29) Consiglio di Stato, 29 novembre 194 7, in " Riv. subiettivi e rientri perci� nella competenza del giudice amministrativo (30) � Il criterio non sembra, pe~�, esatto. In primo luogo occorre osservare che il punto centrale del problema sta appunto nel determinare se l'atto di controllo repressivo, annullamento, incida su diritti soggettivi o interessi legittimi del contraente privato. N� ci sembra poter condividere il principio, secondo il quale, durante il periodo di formazione del contratto, il privato abbia un: interesse legittimo. � pacifico che prima della formazione del contratto lo stesso non sia. titolare di un diritto ,., 1� ' soggettivo (31), ma a noi sembra potersi a:ffermare che in tale fase l'interesse del privato sia di fatto, sfornito di qualun_gue tutela., anche occasionale. La Pubblica Amminis.trazione � e deve restar libera di contrattare o meno e la sua volont� non pu� essere. sindacata neppure dal giudice amministrativo, non essendovi alcuna legge che tuteli, sia. pure occasionalmente, in via generale, l'interesse del privato al contratto (32). Questo interesse viene occasionaimente tutelato solo quando la Pubblica Amministrazione abbia illegittimamente contrattato con altri. Solo in tal caso l'interesse privato coindice con l'interesse� pubblico alla regolarit� e legalit�dell'Amministrazione ed assume la forma dell'interesse legittimo. Punctum pruriens della questione � quello, in cui, dopo la. formazione ed approvazione del contratto, sia. intervenuto l'annullamento, da parte della stessa autorit� che lo eman� o del Governo, di uno degli atti amministrativi, che precedettero o seguirono la stipulazione del contratto. La questione � cos� complessa e dibattuta che il Governo pare volesse risolverla con l'art. 6 del T.U. legge comunale e provinciale (33). La storia di questa disposizione � tr�ppo nota per essere ripetuta: l'art. 114 Regio decreto 30 dicembre 1923, 11� 2839 ammetteva, contro il decreto reale di annullamento, il ricorso al Consiglio di Stato, salvi i casi, in cui secondo le leggi vigenti fosse data l'azione giudiziaria. Nel progetto del nuovo T.U. l'art. 6 conteneva tre comma: il primo riconosceva la. facolt� del governo di annullare in qualunque tempo gli atti (30) FORTI, in nota alla decisione del Consiglio di Stato V, del 24 marzo 1936, in �Foro It. '" III, 283; VITTA, vol. II, n. 143, pag. 716; Cass. n. 778, del 22 maggio 1948, in �F. A.'" �I, 1, 71; Sez. Un., 277, del 3 febbraio 1~50, in" F. A., II, 1, 47. � (31) Cass. Sez. Un., 31gennaio1948, n. 148, in �F. A.)), II, 1, 33; L. R. (Ragnisco) in nota a decisione Corte di Cass. V, 8 giugno 1935, n. 603, �Riv. Dir. pubbl.n, 1935, II, 423. (32) Contra Consiglio di Stato, IV,. n. 218, del 18 giugno 1949, in �F. A.�, I, 1, 370, il quale .afferro!} che il rifiuto dev'essere logicamente e ineccepibile. giuridicamente (33) Relazione ministeriale in PAPINI, loc. cit., pag. 89. Cfr. anche �Relazione Avvocatura dello Stato� Dir. pubbl. �, 1948, II, 55. 1930-1941, vol. I, n. 4. ' L____ -85 i.llegittimi, il secondo concedeva sempre contro~--Con successiva decisione, per�,� il Consiglio il decreto di annullamento il ricorso al Consiglio di Stato (37), mutava giurisprudenza e, confer :1 di Stato; il terzo comma infine precisava che in1 mando che non trattava.si di un nuovo caso di relazione agli atti, di cui al precedente comma,' giurisdizione esclusiva e che pertanto l'art. 6 l'azione non poteva essere promossa ohe quando il 1 non aveva derogato agli artt. 2 Legge 20 marzo decreto di annullamento fosse stato a sua volta 1865, Alleg. E e 26 T.U. 26giugno1934, n. 1054, annullato dal Consiglio di Stato. affermava la propria giurisdizione sotto il profilo Con ci� si attribuiva alla giurisdizione esclusiva che l'annullamento di ufficio � condizionato a del Consiglio di Stato ogni controversia, nella ragioni di pubblico interesse ed il controllo su questo quale si facesse questione di un decreto �,'annul-punto non pu� manifestamente esercitarsi che lamento, a presciqdere dall'esistenza di un diritto dal Consiglio di Stato. soggettivo perfetto, che dallo stesso fosse stato leso. Afferm�, altres�, che la legge delega tizia auto Il Consiglio di Stato espresse parere contrario rizzava anche a modificare le disposizioni della perch� con la disposizione progettata si altera-legge comunale e provinciale e che dalla stessa vano i criteri regolatori della competenza ed il non era rilevabile altro limite che non fosse quello Governo soppresse il terzo comma, lasciando della materia contenuta in dette leggi ed anche per� il sempre del secondo comma. in.altre, che con le prime avessero attinenza per Col se!fbpre, come si legge nella Relazione, ragioni di materia. s'intese togliere ogni incertezza circa la compe-La dottrina si dimostr� oscillante (38); la tenza del giudice -amministrativo a conoscere Corte di Cassazione fu, invece, contraria a, tale della legittimit� di un annullamento, anche se indirizzo, confermando la precedente sua giuri questo involga questioni relative a diritti civili. sprudenza (39). Cos� non la pe;nsava per� il Consiglio di Stato La questione non � di facile soluzione, n� alla (34), il quale dichiar� la propria incompetenza a stessa pu� addivenirsi col deliberato proposito conoscere di un ricorso contro il decreto reale di evitare inconvenienti, pretesi o reali, o di che annullava un visto di esecutoriet� apposto fornire al privato maggiori e pi� idonee garanzie, dal Prefetto ad un contratto comunale, decidendo quali la certezza del giudice competente in ogni che il contrario disposto dell'art. 6 T.U. del caso, la possibilit� di ottenere il sindacato sul 1~34 non poteva essere inteso in contrasto con l'eooesso di potere, che la Giurisprudenza prde I'art. 2 legge 20 marzo 1865, Alleg. E., n. 224.8 toria del Consiglio di Stato ha reso cos� intenso e con l'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054. da modificare sostanzialmente il significato let- Dei commentatori alla citata disposizione il terale del primo comma dell'art. 6 T.U. legge Ragnisco (?) fu favorevole, sostenendo che, una comunale e provinciale e da rendere eccezionale volta concesso il visto di esecutoriet�, la questione quel potere di annullamento, che la lettera della aveva ad oggetto la validit� del contratto e, cio� legge farebbe ritenere generale ed illimitato, ed un diritto soggettivo perfetto. La stessa, pertanto; infine, anche quando non lo si dica apertamente, era di competenza del giudice ordinario. la possibilit� di ottenere la sospensione, motivata Il Vitta (35), invece, ritenne che il sempre il pi� delle volte con il solo grave pericolo del del secondo comma fosse una dimenticanza del ritardo, del provvedimento di annu.llamento. legislatore e che, secondo i principi generali, il Questi sono, per�, gl'inconvenienti del sistema contraente poteva impugnare il decreto di annul-�nei riguardi del privato e non pu� la questione lamento per eccesso di potere (decorso del tempo) risolversi alla stregua di essi. Tali inconvenienti davanti il Consiglio di Stato oppure per illegitti-sussistono in ogni caso soggetto alla competenza mit� (violazione di legge) davanti il giudice del giudice ordinario e non si comprende perch� 'ordinario. Con ci� s~ ricadeva nel concetto, secondo dovrebbero essere tenuti in gran conto solo noi erroneo, di far dipendere la competenza non nella ipotesi che andiamo esaminando, e non in dall'oggetto sostanziale della domanda, ma dai tutte. poteri del giudice di fronte all'atto amministrativo Ben pit gravi sono gli inconvenienti per la e si consentiva di far valere il diritto come inte-Pubblica Amministrazione ove si accetti la tesi resse (36). della giurisdizione del Consiglio di Stato sul decreto di annullamento, anche quando la questio ne abbia ad oggetto un diritto soggettivo. (34) Consiglio di Stato, V, 8 giugno 1935, n. 603, in La tutela di questo � piena, individuale, illi � Riv. Dir. pubbl. �, 1935, II, 423 con nota conforme mitata, ma prescinde e d�ve prescindere dall'ec di L. R. ed in � Giurispr. Ital. � 1935, �n; 285 con cesso di potere, che � un vizio della causa. Se � nota del CAMMEO, il quale concludeva per la facoltati vero che il contratto pone in essere un rapporto vit� del ricorso. (35) VITTA, in � Riv. Amm. �, 1936, n. 297. (36) Cfr. anche in senso notevolmente diverso VITTA, (39) Cass. Sez. Un., 27 novembre� 1928, n. 4222 in vol. II, pag. 716 e Corte d'Appello, Roma 24 aprile � �F. A.�, 1929, II, 25; id. 25 e 30 novembre 1931, in 1945, in cc Giurispr. Ital. �;CAMMEO, in �Giurispr. Ital.� �Giurispr. ltal. � 1932, I, 33 con nota di �MORTARA e 1932, IV, n. 1 e MORTARA, ivi, I, 33. scritto di CAAfMEO (IV, col. l); id., n. 148, del 31 gen- (37) Consiglio di Stato, V, 24 marzo 1936, in naio 1948; in �F. A.�, II, 1, 33; n. 770 del 22 maggio �Foro It. �, 1936, III, 283, con nota di U. FORTI. 1948, ivi II, 1, 71; n. 293 del 4 febbraio, 1959, ivi (38) In senso contrario, fra gli altri, il PAPINI, loc. 1950, II, 48; con note contrarie del SANDULLI in �Foro cit.; favorevole lo ZANOBINI, Corso II, 243, !tal. �, 1949, I, 33 e 1950, 709. �-86 giuridico bilaterale, nel quale le parti sono su� di un piede di assoluta parit�, e se l'esercizio dei diritti, che di questo rapportogiuridico sinallagmatico rappresentano l'essenza, � libero e pienamente tutelato per entrambe le parti, non � chi non veda quanto iniqua sarebbe la situazione per la Pubblica Amministrazione ove si accedesse alla ipotesi, che si contrasta. Contro la libert� del privato di far valere i suoi diritti, di chiedere l'annullamento del contratto per vizi del consenso o della capacit� o per la mancanza di quei. presupposti e di quelle forme d'integrazione di capacit�, che tutelano il suo interesse, starebbe non la libert�, ma la discrezionalit� controllabile e controllata della Pubblica Amministrazione di far valere gli analoghi suoi diritti, con l'immanente pericolo della sospensione giurisdizionale del provvedimento, che, date le particolari caratteristiche delle situazioni contrattuali, paralizzerebbe l'attivit� della Pubblica Amministrazione, rendendo, all'esito del giudizio, del tutto frustranea l'invalidazione del contratto. In definitiva mentre il privato, qui suo iure utitur, � sottratto ad ogni Mntrollo sui motivi, che lo inducono a far valere il diritto stesso, la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere soggetta a tale controllo in ordine alle ragioni, che la spingono a sottrarsi al vincolo di un contratto illegittimamente stipulato od approvato. Tale iniquit�, che sovverte il concetto tradizionale della parit� di diritti e della parit� di tutela giuridica nei rapporti contrattuali, merita particolare considerazione ed annulla, da sola, tutti gli inconvenienti, veri o pretesi, rilevati nei riguardi del privato contraente. Il problema v~ quindi impostato e risolto con criteri di ermeneutica giuridica, a prescindere dalle ragioni, d'ordine pratico, che consigliereb, bero una soluzione phtttosto che un'altra, ed alla stregua del diritto vigente, �de jure condito ii, cio�, e non cc de jure condendo ii. Non sar� superfluo, infine, notare che l'identica situazione giuridica si verifica quando all'annullamento si pervenga non in seguito a decreto presidenziale, emesso a sensi dell'art. 6 legge comunale e provinciale, ma con provvedimento della stessa autorit�, che a suo tempo eman� l'atto viziato e che pu�, per il potere di autotutela, pacificamente riconosciutole dalla giurisprudenza e dalla dottrina (40), dichiarare essa stessa l'invalidit�. Non. vi sarebbe alcuna ragione per dare soluzione diversa alle due ipotesi e d'altra parte � innegabile che, se un'eccezione ai principi � stata introdotta dall'art. 6, questa � limitata al decreto presidenziale di annullamento. Sull'altra ipotesi, di annullamento, cio�, dichiarato dalla stessa autorit�, che emise l'atto invalido, non � invocabile l'art. 6 e dovrebbero pertanto applicarsi i principi generali. Questi, a nostro parere, vanno applicati anche quando intervenga il decreto di annullamento e ci�, oltre tutto, perch� la vigente Costituzione, salvo il caso di giurisdizione esclusiva, che qui (40) ZANOBINI: Corso. non ricorre, vieta al giudice amministrativo di conoscere questioni, aventi ad oggetti diritti . soggettivi. Il perno della questione �, perci�, la natura dell'interesse del privato, leso dal decreto di annullamento. S'esso pu� considetarsi legittimo dovr� concludersi per la competenza del Consiglio di Stato; se, invece, dovr� definirsi diritto sogget tivo la competenza spetter� al giudice ordina rio (41). Poich� non v'� dubbio che in seguito alla stipu lazione ed approvazione del contratto il privato abbia acquistato un diritto soggettivo perfetto, la ricerca va fatta con riferimento al potere della Pubblica Amministrazione e l'indagine va con dotta al fine di inquadrare l'interesse del privato fra i diritti perfetti o affievoliti. Il diritto soggettivo degrada a interesse legit timo e si affievolisce (42) quando sia riconosciuto alla Pubblica Amministrazione il potere di im porne il sacrificio e quando, in concreto, tale potere sia esercitato. Il diritto soggettivo si comporta come tale di fronte ai terzi e di fronte alla Pubblica Amministrazione finch� non si verifichi in concreto l'esigenza del sacrificio e non muta la sua natura, n� perde la sua tutela rispetto a qualunque disconoscimento, fondato su causa diversa da quel pubblico interesse, che ne rende condizionata l'esistenza (43). Perch� il diritto soggettivo contrattuale degradi a interesse legittimo �, pertanto, �necessario che sussista un potere della Pubblica Amministrazione di sacrificarlo per determinate esigenze di pubblico interesse. In concreto il potere della Pubblica Amministrazione di annullare gli atti illegittimi dovrebbe potersi configurare come potest� di sacrificare, per un determinato pubblico interesse, il diritto, che al privato deriva dal contratto (44). Ora non � chi non veda come l'annuHamento dell'atto amministrativo, precedente o successivo alla stipulazione del contratto, risponda a tutt'al tro concetto. � (41) Osservavano in proposito le Srn. Un., n. 148.. del 31gennaio1948, in �F. A. ii, II, 1, 33, che� non occorre ai fini della giurisdizione, considerare se il rapporto bilaterale debba �classificarsi come rapporto di diritto pubblico o come negozio privatistico, ma � necessario unicamente considerare la. intensit� della tutela, che distingue l'interesse legittimo dal diritto soggettivo e che caratterizza la giurisdizione ii. (42) AMOR~H: Studi in onore di Santi Romano, II, pag. 193; ZANOBINI, Corso II, pag. 222, ove gli stess�i vengono per� definiti diritti condizionati. (42) ZANOBINI, loco cit. (44) Si noti a tal proposito quanto osservava la. Suprema Corte. nella sentenza citata sub-37 che cio�: <<la valutazione necessaria per accertare.. la invalidit� o meno di un atto non � atto discrezionale .... la ef!istgnz~ della violazione di legge, che avrebbe inficiato l'atto amministrativo deve essere stabilita dal giudice in piena parit� di diritto fra Pubblica Amministrazione e privato"� -87 Con esso la Pubblica Amministrazione non sacrifica il diritto del privato, ma lo disconosce. Premessa del sacrificio � l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto, che si affievolisce per l'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Premessa dell'annullamento � invece la inesistenza di un diritto soggettivo perfetto, perch� diritti non derivano da un contratto in-valido o inefficace, fondato cio� su atti amministrativi illegittimi. Oggetto della controversia �, pertanto, l'esistenza o l'inesisten.za del diritto soggettivo perfetto del privato e per converso l'inesistenza o l'esistenza del diritto soggettivo della Pubblica Amministrazione alla liberazione �dal vincolo contrattuale. ' L'atto di annullamento non pu�, per l'art. 2 legge 20 marzo 1865, Alleg. E, spostare la competenza (45), provenga dalla stessa autorit� che emise l'atto invalido, o dal Governo. Esso non sacrifica, ma disconosce ed elide il diritto contrattuale �del privato, in quanto, caducando un atto amministrativo, che del contratto costituiva l'elemento essenziale o la condizione' di efficacia, rende nullo �d inefficace il contratto stesso, da cui quel didtto sarebbe derivato. Il controllo sull'atto di annullamento che, se illegittimo, lede un diritto soggettivo perfetto o, se legittimo, elide un non diritto, alla cui persistenza non pu� riconoscersi alcun legittimo interesse, perch� la legge. non pu� tutelare, neppure occasionalmente, la negazione del diritto, rientra nella competenza del giudice ordinario. La questione ha ad oggetto i diritti soggettivi derivanti dal contratto, che il privato assume lesi dall'atto di annullamento e la Pubblica Amminist:r:azione ritiene inesistenti, perch� fondati su atti illegittimi e, perci�, non produttivi di effetti giuridici. L'annullamento, nei casi de quibus, non � tanto esplicazione di potest� discrezionale, quanto esercizio di una facolt�, compresa nel diritto soggettivo perfetto della Pubblica Amministrazione di respingere da s� gli effetti di un contratto invalido. L'esercizio di questa facolt� � ovviamente discrezionale, cos� come libero � l'esercizio di ogni diritto soggettivo da parte del privato. Non altrimenti � discrezionale la facolt� della Pubblica Amministrazione di recedere dal contratto, di dichiarare la decadenza della controparte per inadempienza, di pretenderne Pesecuz1one o d'invalidarlo. Ma l'esercizio di tali facolt� discrezionali non � soggetto al sindacato del Consiglio di Stato perch� rappresenta l'esercizio di diritti soggettivi perfetti, rispetto ai quali sussi (45) F. CAMMEO, in � Giurispr. Ital. �, 1929, I, 852 e '' Giurispr. Ital. >>, 1932, IV, I. Su questo e sul precedente concetto si confronti anche Oass. 22 maggio 1948, n. 778, in �F. A.�, 1948, II, 1, 71, ove si precisa "che �l'annullamento si risolve nel disconoscimento del debito� e Sez. Un. 3 febbraio 1950 n. 277, in �F. A.�, II, 1, 47 nonch� Sez. Un. 4 febbraio 1950, n. 293, ivi II, 1, 48, ove si conferma che �l'illegitimit� del visto, dipendendo dalla nullit� della convenzione, lede un diritto sogg�ttivo �. ste il non-diritto del privato e non gi� un diritto affievolito dello stesso. La situazione non muta quando il Governo, per effetto dell'art. 6, annulli. non un .atto dell'Amministrazione diretta dello Stato, ma una deliberazione di Ente autarchico. In questo caso � ancor pi� evidente c�me l'atto di annullamento, posto in essere dallo Stato, incida, risolven!lolo, su un rapporto contrattuale intercorrente fra il privato e l'Ente pubblico. A diversa soluzione dovrebbe pervenirsi qualora fosse riconosciut� alla Pubblica Amministra zione in sede repressiva quella potest� discrezionale, che, come dianzi s'� detto, � concessa alla stessa in sede di normale controllo e che consiste nel rifiutare l'approvazione ai contratti riconosciuti regolari per un grave interesse pubblico, dello Stato o dell'Ente. Questa � potest� discrezionale tendente a sacrificare il diritto soggettivo, perfetto se pur condizionato, che deriva al privato dalla stipulazione del contratto. L'esercizio di tale potest� degrada il diritto del privato a interesse legittimo, lo affievolisce e rende ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato. Ma questa potest� � riconosciuta alla Pubblica Amministrazione \ solo all'atto della approvazione del contratto, non dopo, e l'annullamento de quo pu� essere disposto solo per illegittimit� dell'atto (46 ). Dovendosi negare in via assoluta il potere della Pubblica Amministrazione di disporre unilateralmente del diritto contrattuale del privato, ne scaturisce la conseguenza che il decreto di annullamento, se illegittimo, lede il privato medesimo non in un proprio interesse legi.ttimo o diritto affievolito,. ma nel diritto soggettivo perfetto, che a lui deriva dal contratto (47). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione � prevalente in questi sensi (48). La giurisprudenza del Consiglio di Stato � invece meno costante e non pare.si possa condividere il principio, che la informa, secondo il quale sarebbe sottoposta alla giurisdizione amministrativa ogni attivit� discrezionale della Pubbli�a (46) O. d. S., V, n. 125, del 28 marzo 1947, in cc F. A.� I, 2, 135. (47) C. d. S., V., n. 13.2, del 15 aprile 1947, in cc F. A.>>, I, 2, 152. 48) Sez. Un. 27 novembre 1928, n. 4222, in cc F. A.�, 1929, II, 25; Sez. Un., 25 e 30 novembre 1931, in e< Giurispr. Ital. >>, 1932, I, 33 con note ade$ive di MORTARA e CAMMEO citati; Oass. 28 gennaio 1948, in ccGiurispr. Ital. �, I, 1, 391; Cass. 31 gennaio 1948, Rep. F. I., col. 260, 36-37; Sez. Un., 31 gennaiO 1948, n. 148, in cc F. A,.'" II, 1, 33; Sez~ Un., 22 maggio 1948, n. 778, in cc F. A.:�, II, 1, 71 e �Foro Italiano� 1949, I, 33 con nota di SANDULLI; Sez. Un., 3 febbraio lQ{>O, n. 277 in ''F. A.'" II, 1, 47; .Sez. Un. 4 febbraio 1950, .n. 293, in cc F.A. >>, II, 1, 48 e ''Foro It. � col. 709, con nota contraria di SANDULLI; per la dottrina in senso favorevole MORTARA e CAMMEO, loc. cit.; PAPINI, loc. cit.; VITTA, in � Riv. Amm. >>, 1936, n. 297 e successivamente vol II, pag. 720; cfr. anche ZANOBINI, II, p. 243; contrario SAND.ULLT, loco cit. -88 Amministrazione (49), che� comunque incida su diritti soggettivi. La giurisdizione si determina col criterio dell'intem1it� di tutela dell'interesse del privato e non con la natura dell'attivit� della Pubblica Amministrazione talch� ogni volta questa sia discrezionale sussista la giurisdizione del Consiglio di Stato, restando attribuita al giudice ordinario la giurisdizione sugli atti amministrativi vincolati. La natura dell'attivit� amministrativa � irrilevante ai fini della giurisdizione, potendo sussister~ l'interesse legittimo di fronte ad una attivit� vincolata ed il diritto soggettivo rispetto all'attivit� discrezionale. Questa particolare natura dell'azione amministrativa � determinante, ai fini della giurisdizione, solo quando sia conferito alla Pubblica Amministrazione il potere -discrezionale -di sacrificare il diritto soggettivo per un interesse pubblico. Questo potere, che, poi, � meno frequentemente concesso dall'ordinamento di quanto possa a prima vista sembrare, degrada il diritto soggettivo a interesse legittimo. Tale fenomeno, per�, non� si verifica ogni qualvolta un'attivit� discrezionale incida su diritti soggettivi contestandoli o comunque ledendoli. Tutto ci� non significa che l'atto di annulla mento, quando incida su diritti soggettivi perfetti,. sia� sottratto al controllo g.iurisdizionale. Questo sar� attuato dal giudice ordinario, il quale non potr�, � vero, far rivivere l'atto amministrativo, posto nel nulla dall'atto di annullamento, e ridar quindi vita al contratto, ma potr� �accertare e dichiarare l'illegittimit� dell'atto di annull~ mento, condannando la Pubblica Amministra zione al risarcimento dei danni, che siano da esso eventualmente derivati al privato. Il sindacato giurisdizionale sull'atto di annulla mento si converte in sindacato sulla validit� ed ~:ffi.cacia del.contratto, cui accedeva l'atto ammini strativo annullato e sull'esistenza o inesistenza di un diritto soggettivo contrattuale del privato. La legittimit� dell'annullamento, postulando l'illegittimit� dell'atto. amministrativo annullato, comporta il disconoscimento del diritto soggettivo contrattuale del privato, che non pu� fondarsi su atti illegittimi. L'illegittimit� dell'atto di annullamento, vice versa, comporter� l'accertamento di un diritto contrattuale perfetto e l'illegittima elisione del medesimo. Questa lesione, essendo illegittima, sar� fonte di risarcimento secondo i principi, che regolano la responsabilit� della Pubblica .Amministrazione. Il giudice ordinario, chiamato a giudicare della legittimit� dell'atto di annullamento, dovr� cono scere indirettamente della validit� ed efficacia del contratto, cui aderiva l'atto annullato. Ci� al limitato fine, per�, di accertare il diritto preteso e la eventuale lesione dello stesso (50). (49) C. S., 31 gennaio 1948 in cc Foro It. >>, III, 120; 7 febbraio 1948; ivi, III, 150. In senso adesivo SANDULLI loc. cit. (50) Sez. Un., n. 1189 del 24 aprile 1941, in cc F. A." II, 50 e n. 1017 del 28 giugno 1948; ivi, II, 1, 8. � evidente, infatti, che il danno risarcibile sussiste solo quando l'atto di annullamento illegittimo abbia lesQ un diritto del privato e tale diritto non pu� essere accertato se non alla stregua del contratto. Questo per� non potr� pi� rivivere, avendolo l'atto di annullamento definitivamente risolto. N� potrebbe il giudice, sostituendosi alla Pubblica ,Amministrazione, ridar vita all'atto amministrativo definitivamente annullato. L'azione del privato, leso nel suo diritto contrattuale, sar� perci� di natura extra-contrattuale. LIMITI Nella cognizione delle cause contrattuali il giudice ordinario incontra i limiti, alla sua giuri sdizione nei confronti dell'Autorit� amministra tiva imposti dalla legge 20 marzo 1S65, Alleg. E. N� v'� motivo di distinguere fra attivit� di diritto pubblico ed attivit� di diritto privato (51), gli anzidetti limiti essendo imposti, in ossequio al principio della separazione dei poter~ pre impedire che il giudice ordinario invada la sfera di attivit� riservata alla Pubblica Amministra zione, sostituendosi �alla stessa nell'esplicazione dell'attivit�. amministrativa. Per l'art. 4 legge 20 marzo 1865, Alleg. E, la cognizione del giudice ordinario � limitata agli effetti dell'atto che abbia leso un diritto sogget tivo. L'atto stesso non potr� comunque essere modificato o revocato dal giudice ordinario (52). Ne consegue che il giudice ordinario non potr� condannare la Pubblica Amministrazione ad esecuzioni specifiche. Di questi principi la Giurisprudenza ha fatto costanti applicazioni, atnche in assenza di un formale provvedimento amministrativo. A proposito della costruzione di opere su suolo non di propriet� deila Pubblica Amministrazione fu deciso (53) che �costituisce atto amministra tivo la destinazione che la Pubblica Amministra zione d� ad un suolo per fini d'interesse generale e nell'esercizio della sua potest�; onde se un terzo accampi diritto di propriet� su detto terreno l'autorit� giudiziaria ordinaria deve limitare la p1:opria indagine esclusivamente all'accertamento del diritto preteso ed alla sua eventuale lesion~, ma non pu� disporne la revoca ...... >>. Ancor pi� precisa fu la Suprema Corte quando decise che: �Essendo vietata al "giudice ogni pronuncia, con la quale sostituisca la propria (51) Contra ZANOBINI: Corso Il, pag. 173; nei sensi di cui sopra MORTARA: Commentario, I, 345 e CAMMEO: Commentario, pag. 842, nonch� Cass. Sez. Un.; 31 gennaio 1948, n. 148 in cc F. A. �, II, 1,�33�; id. 22 maggio 1948, n. 778, ivi II, 1, 71; id. 3 febbraio 1950, n. 2'17,-. in cc F. A.�, II, l, 47. (52) F. CAMMEO, in cc Giurispr. Ital. �, 1929, I, 832 e IV, n. l. (53) Cass. 28 giugno 1948, in cc F. A.�, 49, II, 81,; cfr. anche Sez. Un., 24 aprile 1941, ;n. 1189, ivi, 1941, II, 50. -89 volont� a quella dell' A:q1ministrazione, egli non pu� emettere pronunzie miranti a reintegrare in forma specifica il diritto del privato violato, come nei casi di condanna ad una prestazione di dare, fare e non fare, eccettuata la condanna ad una somma di danaro. Tanto meno la condanna all'adempimento specifico pu� essere accompagnata dalla pronuncia, con la quale si disponga che, ove l'Amministrazione non esegua nel termine indicato, provvede in suo luogo e vece l'avente diritto. � Il giudice non ha J>Otest� di costituire, a �mezzo della propria decision�, la sostanza propria dell'atto amministratiyo, n� pu� concepirsi che lo stesso formuli la decisione con intento di equipollenza dell'atto amministrativo,. che � per sua natura infungibile, e ne investa il privato ai fini dell'esecuzione� (54). LrAutorit� giudiziaria ordinaria non ha neppure .. il potere di fissare un termine per l'adempimento (5'1) S.U. 5 agosto 1949; n. 2230, in �F. A.�, 1950,1 II, 10, l; cfr. anche Sez. Un. 12 gennaio 1942, n. 65 e 22 gennaio 1942, n. 201, ivi, 1942, II 5 e 15. di un'obbligazione posta a carico di un Comune, se l'adempimento richiede l'emanazion� di un atto amministrativo (55). E l'adempimento di un'obbligazione da parte della Pubblica Amministrazione richfode sempre . l'emanazione di atti amministrativi (autorizzazioni, deliberazioni, approvazioni,� iscrizioni in bil�ncio) che non sono mai di competenza dell'autorit� giudiziaria, la quale non pu� compierli essa stessa, n� imporli, essendo riservati all'attivit� propria della Pubblica Amministrazione, � inutile aggiungere che l'Autorit� giudiziaria non potr� neppure ex-officio rilevare l'invalidit� degli atti amministrativi, che pu� farsi valere soltanto dalla Pubblic::i Amministrazione, in analogia a quanto si verifica, relativamente al privato contraente, per i vizi della volont� o della manifestazione della stessa (56). GIUSEPPE GUGLIELMI AVVOOATO DELLO STATO (55) Cass. I, 26 marzo 1947, n. 433, in �F. A.>>, II, 1, 40. (56) VITTA: Diritto amministrativo, II, pag. 716. NOTE DI DOTTRINA A. Bozzr: I profili costituzionali delta riform'il della Pubblica Amministrazione. (Relazione al I Convegno di studi sulla Pubblica Amministrazione; in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 1950, pag. 529). La Rivista Amministrativa pubblica la Rela �zione svblta dal Consigliere di Stato Aldo Bozzi al I Convegno di studi della Pubblica. Amministrazione sui �Profili costituzionali della riforma della P11bblica Amministrazione >>. � un tema sempre dibattuto, sempre interessante, sul qu�le si sono pronunciati i pi� apprezzati cultori del diritto pubblico; ma che ha acquistato nuovi motivi di. attualit� dai rivolgl.menti politici e storici del nostro Paese, nonch� dal nuovo ordinamento costituzionale che ne � derivato. Ed � un p�roblema, la c11i soluzione � ritenuta da pi� parti improcrastinabile, come � stato non molto tempo fa affermato da Loenardo Severi nel discorso pronunziato all'atto del suo insediamento nell'alta carica di Presidente del Consiglio di Stato e comt:i del resto � nelle stesse direttive del Governo, il quale comprende nel suo seno un ministro senza portafoglio nella persona dell'on. Petrilli, particolarmente versato nella materia, con l'incarico di preparare un progetto di riforma. La Relazione prende le mosse dallfl norme della nuova Costituzione, che-si riferiscono alla Pubblica Amministrazione -intesa questa sia in senso oggettivo, cio� dell'attivit� di amministrazione svolta dallo Stato, sia in senso soggettivo, cio� degli uffici che svolgono tale attivit� :.onch� delle persone che sono ad essi preposte -per esaminare quali riforme tali norme sollecitano, preannunziano ovvero consentono. In relazione al nuovo ordinamento costituzionale non mancano sull'argomento della riforma della Pubblica Amministrazione opere ammirevoli e profonde: ricorderemo per il loro carattere ufficiale la Relazione della Commissione� presieduta dal compianto prof. Forti, e la Relazione della Commissione per ia riduzione delle spese, presieduta prim�. dall'on. Scoca e poi dall'on. Persico, la quale, pur occupandosi di un aspetto .Particolare del problema, contiene tuttavia utili suggerimenti di carattere generale. E tuttavia l'odierna Relazione del Consigliere Bozzi rappre ~ ~ senta un notevole contributo per lo studio .della :~. materia sia per le riconosciute doti di cultura e di fil esperienza del relatore, sia anche perch� puntua: �:: lizza e sintetizza quelle che sono le esigenze di ri forma avvertite dalla pubblica opinione e, bisogna dire, dagli stessi ambienti direttivi della Pubblica Amministrazione. Piace in detta Relazione l'impostazione illuminata che si d� al prob1ema, che non � gi� problema di riforma della burocrazia, come comunemente si � f!Oliti dire, ma di riforma della Pubblica Amministrazione, cio� della struttura e dell'ordina-. mento della Pubblica Amministrazione; � problema squisitamente politico, poich� porta necessariamente a stabilire i mezzi migliori e pi� adatti con cui lo Stato possa raggiungere i propri fini; inoltre � problema che concerne non tanto la trasformazione quanto �l'adeguamento, l'evoluzione, ossia l'adattamento degli organi alle funzioni mutate � a causa dei rivolgimenti verificatisi e delle nuove esigenze manifestatesi. Un tale compito spetta in parte al legislatore, in base alla riserva di legge stabilita negli articoli 95 e 97 della Costituzione, in parte al Governo, in base alla potest� di emanare regolamenti di orga . nizzazione, che la Costituzione contempla peraltro in limiti pi� ristretti di quelli previsti dalla legge � 31 gennaio 19~6, n. 100. Dei limiti di competenza del potere legislativo e del potere esecutivo nella organizzazione della Pubblica Amministrazione la Rassegna ha avuto gi� modo di occuparsi (anno 1949, pag. 75 e seg.) e rinviamo pertanto a quanto fu allora detto, limitandoci soltanto a prendere atto com.e il Bozzi condivida sostanziahnente le opinioni ivi affacciate. * * * Secondo l'A., una riforma dovrebbe porsi la finalit� di snellire l'OTdinamento della Pubblica Amministrazione in modo'da consentire un'az�one amministrativa rapida e aderente ai bisogni della collettivit�. � questa un'esigenza largamente e, si pu� dire, morbosamente avvertita dalla P!lbblica opinione, come ha avuto modo di rilevare il Presidente Severi nel suo discorso; e acutamente l'A. rileva come un'azione amministrativa duttile ed elastica � tanto pi� necessaria ora che lo Stato � chiamato dalla Costituzione a realizzare un vasto prngramm.a di giustizi3(_ sociale, di assistenza, di solidariet� nazionale, il quale si ei:i~ende a tutte le pi� disparate categorie del Paese, e d�ve essere svolto nelle condizioni ambientali e sociali pi� varie. Ma accando a questa direttiva, che bisogna augurarsi sia posta a fondamento della riforma l'A. ac '---�-���-~ �����~~,,,,,.,==-..=w.@.:-,.::;y,;;;_:w.wff~..%&i.W"AW-AWJ.i.if.kWJ&P..J.lliiii&fJ&JWJJ..$JJt.1ii.l~ .l~~- W"'.ffff~&~~~ffff~..m -91 cenna ad un'altra, la quale invece. ci lascia perplessi. Secondo quanto � scritto nella Relazione, nell'azione amministrativa e pi� ancora nell.attuazione del programma sociale <e l'Amministrazione non pu�. non essere scevra da influenze politiche ))' poich� vi sono settori dell'ordinamento amministrativo, <e che non possono non essere grandemente sensibilizzati dalla politica: in quest'ultimo caso non v'� un problema meramente tecnico, amministrativo, burocratico, ma inscindibilmente connesso v'� un problema politico e sociale, sicch� il raggiungimento dei fini sociali dello Stato. sar� perfetto e concreto se l'Amministrazione acquister� la coscienza della bont� intrinseca degli scopi per cui � chiamato ad operare n. Probabilmente deve essere �stato nelle intenzioni del relatore di mettere in rilievo la necessit� che l'azione della Pubblica Amministrazione n�n sia ispirata soltanto a criteri formali, non si svolga cio� sul piano di una semplice osservanza formale della legge e degli scopi che questa assegna allo Stato; ma vi sia una azione come suol dirsi, illuminata, la quale tenga conto degli intenti del legislatore e miri a realizzare gli scopi assegnati allo Stato per quello che ne � il reale contenuto. E non si pu� naturalmente non sottoscrivere a un tale programma,.il qualf) non � se non un aspetto del programma generale di far sempre pi� strettamente corrispondere ai bisogni della collettivit� nazionale i mezzi dell'azione amministrativa destinati a soddisfarli. Ma al di l� di queste direttive non � possibile spingersi, richiedendo in particolare che l'azione amministrativa sia sensibilizzata, quale che sia il settore in cui si svolge, dalla politica; che i pubblici� funzionari considerino di ogni problema non solo l'aspetto amministrativo sia pure con la visione illuminata di cui si � parlato innanzi -ma anche l'aspetto politico, in altri termini che essi acquistino coscienza della bont� intrinseca degli scopi per cui sono chiamati a operare. In tale modo si confonde l'azione di governo con l'azione amministrativa p.d., che viceversa sono connesse �ma� distinte fra loro, secondo una caratteristica degli Stati democratico-liberali cui s'ispira la Costituzione (vedasi in parti�olare le Sezioni I e II del Titolo III, nonch� l'a,rt. 95), e alla quale del resto si richiama lo stesso Autore all'inizio della Relazione. Ove si voglia prescindere da tale distinzione, si rischia sul terreno pratico di creare una burocrazia di partito, attentando a quelle esigenze di stabilit� e di continuit�, che per l'appunto i pubblici funzionari assicurano nella vita e nell'azione dello Stato, come � ricordato nella Relazione. * * * Per stabilire il modo di rendere l'azione ammini. strativa pi� rapida ed efficace, l'A. fa una diagnos~ dei difetti dell'odierna organizzazione per indi suggerire i rimedi. � la parte pi� delicata della Relazione ed anche la pi� interessante, poich� affronta i problemi concreti della riforma amministrativa, apportando un concreto contributo alla loro risoluzione. �n incoveniente della odierna organizzazione � quello della interferenza e interdipendenza fra gli uffici di uno stesso ministero o di pi� ministeri, create dal campanilismo ministeriale, secondo la vivida espressione adoperata nella Relazione. Una semplificazione in proposito si pu� avere con una� netta ripartizione di compe�tenze, che porti cia scun ufficio ad occuparsi delle materie per le quali � tecnicamente preparato, senza ingerenz� e in terferenze di altri uffici. Connesso con la necessit� di una . rigorosa ripar tizione di competenze � il problema di assicurare il coordinamento fra i vari uffici di uno stesso ministero o fra i vari ministeri, nonch� di assicu rare la stabilit� e la continuit� dell'azione ammini strativa. Non si pu� non concordare con l'A. nel ritenere che, secondo l'esperienza, tali esigenze non possono dirsi soddisfatte con i vari istituti e con i vari uffici cui finora si� � fatto ricorso: i sottosegretai�i di Stato, i segretari generali, i gabi netti ministeriali e, bisogna aggiungere, le Di rezioni generali degli affari generali e del coordi namento, i cosidetti uffici legislativi e Eimili: Sa1'vo a vedere se, in quali casi e in quall limiti questi or~ani possano essere mantenuti, a noi sembra ragionev:ole il suggerimento dell' A., che ha un precedente in �un'analoga proposta della Commissione Forti, di demandare al Con siglio di Amministrazione il compito di assicu rare nell'ambito di ciascun ministero il coordina-' mento e la continuit� dell'azione amministrativa; e in genere non da . oggi � stato notato�� come il consiglio di amministrazione abbia nell'odierno si stema compiti troppo ristretti, limitati soltanto al personale; mentre esso pu� e dovrebbe essere uti lizzato come il �principale organo a fianco de~ ministl'o, secondo l'esempio offerto non solo dagll enti privati o pubblici, ma anche dalle pi� impor tanti aziende autonome statali. Quando poi al coordinamento dell'attivit� dei vari ministeri, esso � dalla Costituzione demandato al Presidente del Consiglio dei ministri per essere esercitato nell'ambito del Consiglio dei ministri (art. 95). Trattasi di attivit� squisitamente politica, demandata agli organi politici;� e pertant.o se. al riguardo un qualche compito vuole attr~buirsi alla Presidenza del Consiglio, orga.no amm1. nistrativo pu� essere soltanto un compito di studio, di p;eparazione, di raccolta dei dati e~ elementi senza alcuna possibilit� che essa o gli organi ~ostituiti presso di essa possano !n .ma~eria di coordinam�nto ad-0.ottare deliberaz1om vmcolanti, poich� si verrebbe con ci� ad usurpar~ :iin~ funzione del Presidente del Consiglio dei mm1stri da esercitar� in seno al Consiglio dei ministri. Perci� concordiamo con l'A., allorch� avverte che, dovendosi provvedere a stabilire l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, in base all'art. 95 ultimo comma della Costituzione, occorre evitare di farne un super-ministero; nutriamo i~ve~e non poche perplessit� quanto all'altro sugger1ment9 _ di affidare questa forma di coordinamento a c~ mitati interministeriali, costituiti presso la Presi denza del Consiglio, le cui deliberazioni . sian~ vincolanti per i singoli dicasteri: ci sembra. mfatt; che in tal modo si dia luogo alla formaz10ne d1 ,; JM&! ,; JM&! I PUEI @@Y: ' -92 i 1i I ~ . , ~ 1....... organi superministeriali, che viceversa secondo lo stesso A. occorre evitare. Un altro rimedio per . la semplificazione dei servizi � quello del loro decentramento, cui nella Relazione si accenna solo incidentalmente, rinviando ad altra relazione svolta nel Convegno. L'A. accenna alle varie forme di decentramento: quello autarchico territoriale, c.d. delle autonomie locali; quello autarchico istituzionale, che si attua cio� con la istituzione di enti pubblici; il decentramento burocratico e infine quello funzionale, che si attua cio� attraverso aziende autonome dello Stato. Come � ricordato nella Relazione, la Costituzione si occupa soltanto delle autonomie locali e del decentramento burocratico; e ci sembra che la limitazione non sia priva di significato, poich� l'uso invalso ne-gii ultimi trent'anni di indulgere alla creazione di enti pubblici, aziende autonome, gestioni speciali extra-bilancio, quando non sia anticostituzionale, � comunque contrario ai criteri di �na buona e sana amministrazione. Occorre infatti considerare che. tali organismi sono in genere costituiti con patrimonio formato o con beni dell'erario ovvero con contributi obbligatori dei cittadini. �Risponde quindi a un p.rincipio fondamentale dello Stato libero che tali beni ed il loro impiego risultino attraverso il bilancio dello Stato, che l'azione contabile-amministrativa si svolga con l'osservanza della legg(J. su1la contabilit� generale dello Stato nonch� con il controllo della Corte dei Conti, in modo che venga assicurato alle Camere di seguire e controllare fa migliore utilizzazione dei fondi pubbli�i in ogni suo aspetto; politico, amministrati'vo, contabile. � evidente che �gni deviazione da questo schema tradizionale e, bisogna dire, fondamentale, ha come risultato quello di impedire o� comunque rendere difficile il sindacato delle Camere sull'impiego e sull'utilizzazione di denaro pubblico. Certo la legge sulla contabilit� generale dello Stato e il controllo di legittimit� della Corte dei Conti, secondo la foro odierna sistemazione, d�nno luogo a complicazioni formali e ritardi; bisogna anzi dire che costituiscono una delle principali cause della lentezza dell'azione amministrativa; ma anche qui il rimedio consiste nel sottoporre a una revisione e a un riordinamento generale gli istituti disciplinari dalla legge sulla contabilit� generale e in particolare il controllo di legittimit� de1fa Corte dei Conti, snellendolo nei limiti, abbassanza ampi, consentiti dalla Costituzione. La creazione di enti pubblici va ricondotta e1,1tro confini ben definiti, allorquando cio� si ravvisi opportuna un'azione che, pur affiancando quella dello Stato, sia distinta e separata da essa, e d'altro canto non sia necessario per tale azione attingere a fondi dello Stato . n� a contributi imposti coattiv�mente ai cittadini. La creazione po di aziende autonome� statali va contenuta entro limiti ancora pi� circoscritti, allorquando cio� si tratti di sv:olgere un'azione tecnicoindustriale di carattere generale e pubblico. Sicch� in definitiva il decentramento va in linea di massima attuato nel senso previsto dalla Costituzione, cio� come decentramento burocratico, e in questo senso attiene alla riforma della Pubblica Amministrazione, e come decentramento autarchico, e in questo senso attiene a problemi pi� ampi e generali, quali sono quelli dei rapporti tra lo Stato e glf enti autarchici, lo Stato e le Regioni. Un ulteriore aspetto della riforma amministrativa concerne l'azione e la responsabilit� dei pubblici funzionari. Dei rapporti dei pubblici funzionari con i terzi si occupa l'art. 28 della Costituzione, sancendo lo loro responsabilit� diretta per gli atti da essi compiuti in violazione dei diritti altrui . rn_� (vedasi su ci� in questa Rassagna 1949, pag. 169). ~ L'art. 97 secondo. comma si occupa invece della posizione dei pubblici funzionari nel seno della jPubblica Amministrazione, demandando alla legge di' determinare le sfere di competenza, le attribuzioni e la responsabilit�. Come l'A. ricorda, col demandare alla legge di stabilire i compiti di ciascun funzionario. nell'ambito dell'ufficio, si � voluto soprattutto ovviare all'inconveniente, finora lamentato, della anonim�t� dell'azione amministrativa, la quale, per /essere l'espressione di tutti, in effetti non implica l'iniziativa e la responsabilit� di nessuno. La determinazione dei compiti, sebbene sia richiesta ai fini della organizzazione (interna) della Pubblica Amministrazione tuttavia si ri fletter� all'esterno, consentendo di individuare chi debba rispondere dell'atto amministrativo verso i terzi, ai fini e per gli effetti della responsabilit� prevista dall'art. 28. In secondo luogo col demandare alla legge di fissare le attribuzioni dei funzionari, l'art. 97 ha voluto ~he si ponga una disciplina del rapporto di subordinazione gerarchica pi� concreta di quella attualmente esistente, dovendosi stabilire non solo i poteri del superiore gerarchico, ma anche i poteri, che consentono al furndonario subordinato di esplicare i compiti a lui spettanti con una sufficiente autonomia di azione. Con ci� peraltro, se pure � vero che il vincolo 1gerarchico viene ad attenuarsi (a noi sembra che esso venga� soltanto assoggettato a una disciplina pi� compl.eta), non pu� direi che scompaia del tutto e pertanto nol). ci sembra che l'atto amministrativo emanato da ciascun funzionario nell'ambito della propria competenza sia da considerarsi definitivo, insuscett. ibile di ricorso gerarchico al superiore. Infine l'art. 97 demanda alla legge di stabilire la responsabilit� dei funzionari rispetto alla Pubblica Amministrazione, poich� per quella che essi incontrano ri~petto ai terzi provvede, come si � accennato, l'art. 28. Abbiamo necessariamente accennato solo ad alcuni punti fondamentali della Rela7Jione, che viceversa va letta e meditata in �gni sua parte, specie per gli spunti che offre verso orientamenti moderni della riforma, quale ad esempio quello di un rimodernamento, anche materiale, dei sistemi di lavoro, l'altro di giovarsi, attraverso comitati, delle �forze vive� della Nazione; �io� degli esponenti pi� autorevoli dei vari rami della vita nazionale, ecc. Il problema della riforma della Pubblica Amministrazione non � di quelli che si� risolvono in breve tempo e non � possibile nella risoluzione di esso M'. ------------------------ -93 farsi prendere da impazienza e procedere a decisione affrettate; tuttavia � vero anche che occorre decidersi ad affrontarlo concretamente per stabilire un � piano organico di realizzazioni graduali. � da augurarsi che questa esigenza, generalmente avvertita, non venga pi� procastinata; e che la Relazione del Consigliere Bozzi; rappresenti un incentivo per la concreta, se pure graduale, realizzazione di una riforma. C. ESPOSITO: Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalit� delle leggi in Italia. (Riv. di dir. processuale, 1950, I, p. 291 segg.). L'Istituto del sindacato di legittimit� costituzionale, nel regolamento assunto nella nuova carta costituzionale, ha suscitato un particolare _interesse fra gli studiosi, i quali gli hanno_ dedicato pregevoli studi sopratutto per chiarire i punti cardine del sistema delle garanzie costituzionali e dell� regole sulla produzione giuridica. Di quest'interesse si � avuta un'ulteriore manifestazione al Congresso internazionale di diritto processuale civile, tenutosi a Firenze nei giorni 30 settembre-3 ottobre 1950, dove uno dei tre temi, di discussione aveva per oggetto il controllo di costituzionalit� delle leggi. Uno dei relatori su questo argomento fu l'Esposito, il quale lesse una relazione, che successivamente fu pubblicata nella Rivista di diritto processuale civile col titolo indicato nel testo. Lo scritto ha la snellezza della relazione congressuale, in cui l'Autore, in una visione panoramica dell'istituto, esprime un senso di pessimismo sulla utilit� del modo C.on cui esso � disciplinato ed accenn_ a a vari problemi che scaturiscono dall'esegesi delle norme del testo della costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Di particolare rilievo � la questione refativa alla efficacia della decisione della Carta Costituzionale. M�ntre l'art. 136 della costituzione -afferma l'Autore -, statuendo che : quando la Corte dichiara l'illegittimit� costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione �, ha posto il principio della non retroattivit� della dichiarazione di illegittimit�, su un diverso piano si muove la legge n. 1, la quale, disponendo che � la questione di legittimit� costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge ... rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio ... � rimessa alla Corte Costituzionale per la decisione �, ha stabilito implicitamente che la dichiarazione di illegittimit� ha efficacia retroattiva per il caso in corso di c�usa e per quelli da decidere. Per cui, anche a non volere giungere alla conclusione che la legge n. 1, abbia modificato o abrogato tacitamente il testo della costituzione, bisogna concludere, quanto meno, che essa abbia chiarito il significato del principie stabilito dall'art. 136 nel senso che, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione 'dello Corte Costituzionale, la legge non ha pi� efficacia � non solo come norma di fatti futuri, ma ancha come criterio di valutazione di fatti passati �. m , ~ Da questa esegesi si deduce che in Italia ha ripreso vita il concetto di esecutoriet� della legge come distinto da quello di obbligatoriet� e di validit� della legge. � Le. leggi incostituzionali -afferma l'Esposito -, fino alla proclamazione delfa -corte, sono esecutorie, ma non obbligatorie; hanno efficacia, ma non hanno validit�. In corrispondenza, la dichiarazione della Corte ha effetti costitutivi (� sentenza di accertamento costitutivo) solo in quanto priva tali leggi della esecutoriet�. Per il resto essa non crea ma riconosce solo la loro invalidit�, non le rende nulle, ma rende certa la loro nullit� �. Accorgendosi, a questo punto, che potrebbe esser. gli mossa l'obiezione che, con simile interpretazione, il significato della citata disposizione dell'art. 136 si pone sostanzialmente sullo stesso� piano della disposizione dell'ultimo comma dell'ar~. 77 ( � i decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione � ), l'Esposito precisa che fra le due categorie di atti esiste una netta linea di demarcazione. E difatti, la legge, dopo la dichiarazione di illegittimit� costituzionale, conserva il carattere di legge esecutoria per il periodo in cui non era stata dichiarata illegittima, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi responsabilit� delle autorit� amministrative che l'abbiano eseguita, il decreto non convertito, invece, non �ha mai avuto il carattere della esecutoriet� e, se � stato eseguito dall'autorit� amministrativa, questa � pienamente responsabile del suo operato. � Acute osservazioni sono poi fatte dall'Autore _in ordine ai vizi di forma e di sostanza della legge. Escluso che si possa ricorrere alla Corte Costituzionale contro leggi che non siano state debitamente approvate dai competenti organi, promulgate e pubblicate; scartata la possibilit� di un controllo circa la rispondenza della legge ai regolamenti interni -delle Camere, posto che l'essere previsti questi regolamenti dalla Costituzione non significa che essi siano costituzionalizzati; escluso, altresi, che un decreto legislativo, il quale ecceda i limiti della delegazione o sia emanato al di fuori di qualsiasi delegazione, possa considerarsi atto avente forza di legge ovvero che come tale possa assumersi un decreto legge prima della sua conversione, l'Autore giunge alla �conclusione che i vizi formali sono assai meno numerosi di quanto si penserebbe a prima vista. , Dei vizi di sostanza assume rilevanza giuridica solo l'obiettiva illegittimit� dell'atto, ma rimane escluso il sindacato sui motivi determinati dall'atto stesso, cio� l'eccesso di potere legislativo. Questo sindacato, difatti, � escluso, oltre tutto, per il fatto che le leggi e gli atti aventi forza di legge �creano diretto obiettivo, vigono come manifestazione obbiettiva e impersonale di volont�, a differenza degli atti amministrativi che sorgono come manifestazione di volont� subiettiva di un parti-colare subietto giuridico e come tale permangono�. Da ci� discende che, mentre i motivi determinanti il soggetto dell'atto amministrativo caratterizzano questo nel suo legame con quel soggetto e qualificano il significato dell'atto stesso, diversamente avviene per la legge, �dove i motivi subiet ---:-94 tivi transeunti, puntuali, della em1ss10ne dell'atto non hanno rilievo e dove ciascuna norma, -concorrendo a creare il diritto obiettivo, si fonde con le altre in un unico sistema, e muta significato col mutar delle norme del sistema, e deve essere interpretata in armonia con le mutevoli esigenze dei tempi�.� L'acuta disamina si conclude con un ritorno al senso di pessimismo iniziale sulla utilit� del nuovo istituto, non dissimulandosi che con un sindacato continuo, diffuso, elastico si sarebbe difesa la costituzione � nel suo significato mutevole secondo i tempi e le circostanze � assai meglio che con rigide dichiarazioni di incostituzionalit�. Le brevi osservazioni dell'Esposito sono, come sempre, penetranti. Tuttavia, mentre alcune di esse ci sembrano -spunti assai felici nell'impostazione di problemi che la pubblicistica in parte ha affrontati in parte dovr� ancora affrontare, altre ci lasciano perplessi o addirittura ci trovano dissenzienti. Quando l'Autore, per esempio, per stabilire la linea di demarcazione fra le leggi incostituzionali ed i de creti legge non ratificati, afferma che le prime hanno il carattere dell' eseoutoriet� nel periodo antecedente alla dichiarazione d'illegittimit� << costituzionale, i secondi inveoe non hanno mai avuto esecutoriet� e, pertanto, le autorit� che li hanno applicati sono re sponsabili, espone una tesi che non ci sembra con vinoente. L'esecutoriet� del decreto legge non ancora ratifi cato, secondo noi, � '�'mmessa implicitamente dalla - stessa costituzione se nell'ultimo comma dell'art. 77 ha �disposto che � le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti �. , Questa disposizione, difatti, manca di contenuto logico qualora si assume ta non esecutoriet� del decreto prima della sua conversione. A meno che non si voglia ritenere che questa disposizione mira a ristabilire l'ordine turbato dall'arbitraria esecuzione da parte delle. autorit�. Ma ci�. non � �ammissibile, non pot_endosi assumere che il costituente abb_ia dettato la disposizione in esame ne Iipresupposto e nella eonsiderazione di un'attivit� arbitraria delle autorit� chiamate ad applicare le norme giuridiche. . Piuttosto, ci pare che il decreto legge sia caratterizzato da una esecutoriet� sottoposta a condizione risolutiva, che � data dalla non convenzione di esso da� parte delle Camere, con la conseguenza che, in questa ipotesi, esso perde efficacia ex tunc, ma senza che vi possa essere responsabilit� alcuna essendo stato esso applicato legittimamente. Le considerazioni poi che l'Autore fa riguardo ai vizi formali dell'atto legislativo sono alquanto rigide e, forse, derivano dalla visione che egli ha del sindacato di costituzionalit�, il quale, �nella forma in cui � stato disciplinato, tende naturalmente ad irrigidire quello sviluppo continuo della costituzione, che deve ' essere insito in ogni carta costituzionale se si vuole che questa resista ai tempi adeg1"andosi a nuove esigenze sociali. c. c. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Atti amministrativi -Provvedimenti del C.L.N. (Corte di Cassazione, Sez. unite, Sent. n. 2556-50 -Pres. : Pellegrini, Est. : Profeta, P. M.: Pafundi -Morandi contro Testa). Gli atti posti in essere -dal Comitato di Liberazione Nazionale, per il periodo in cui agiva in rap~ presentanza del governo legittimo, sono conside~ rati atti amministrativi, e, come tali, soggetti ai controlli ed ai rimedi consentiti dalla legge. Riportiamo testualmente l'argomento centrale adot tato dalla Corte Suprema a sostegno della sua tesi: ǥ.�� noto che il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia che i vari Comitati locali di Libera zione Na.zionale sorsero e si svilupparono durante e dopo )a lotta contro il tedesco invasore per soste nere e fiancheggi'are l'azione del potere legittimo centrale, ed assicurare, per quanto possibile, la vita amministrativa del Paese. �Per queste ragioni fu loro conferita o riconosciuta una certa larghezza e autonomia di poteri, che. li poneva in grado di raggiung'ere gli scopi per i quali erano sorti. � Ben si intende che, tratt.,ndosi specialmente di organi provvisori e non perfettamente disciplinati da norme precise e prestabilite, la loro attivit� amministrativa pot� tavolta presentare vizi diversi di fprma e di sostanza particolarmente quello di eccesso di potere nella sua tipica manifestazione di atto emanato per il soddisfacimento di un interesse privato e non pubblico. Ma appunto per neutralizzare gli effetti dell'atto amministrativo illegittimo, la legge designa i mezzi ordinari e straordinari che possono usarsi nei singoli casi e consente inoltre l'azione gi'udiz�aria quando l'atto sia lesivo, ripetesi, dei� diritti subiettivi del privato e postuli perci�" una riparazione di danni. (( Nella specie, pertanto, non potendosi esaminare e sindacare l'atto amministrativo del Comitato, e rilevare la sua illegittimit� siccome lesivo dei diritti subiettivi del singolo, non se rie poteva disporre, come si � detto, la revoca nemmeno sotto il rifiesso che si trattasse di atto emanato da un organo assolutamente pr�vo di poteri e quindi di atto inesistente. L'organo ebbe, ripetesi, giuridica esistenza, ag� alle dipendenze del Governo Centrale (vedi tra l'altro il decreto luogotenenziale 28 febbraio 1945, n, 73) e perci� i suoi atti erano atti amministrativi come gli altri, soggetti anche essi ai controlli e ai rimedi che sono consentiti dalla legge�. Riteniamo di dover dissentire dalla tesi della Corte Suprema, proprio fondandoci' sul decreto luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, richiai mato nella motivazione. Infatti, l'art. 1, 1� cpv., dtale decreto, ,dispone che il Ministero dell'Italia occupata (( mantiene il collegamento tra il Governo e il Comit.ato di Liberazione Nazionale Alta Italia cui � d�legata la rapprQsentanza del Governo nella lotta contro il nemico �. L'aver fatto una distinzione preci�a in un testo legislativo tra Governo e C.L.N., e l'aver prevista la possibilit� di un collegamento formale tra essi, per mezzo di un organo amminisiratiVo dello Sfato Itriliano, � gi� una prova sufficiente del fatto che il C.L.N. non pu� considerarsi inquadrato nella organizzazione amministrativa dello Stato a tutti gli effetti. Ma � dallo stesso testo del citato Decreto-luogotenenziale che risulta quale fosse il tipo di rappresentanza devoluta al C.L.N. nei confronti dello Stato Italiano; si trattava if,i una rappresentanza po~itica, per le esigenze della lotta contro il nemico, senza alcuna delega di pubbliche funzioni di carattere amministrativo. Una riprova, d'altronde, del non inquadramento del C.L.N. tra le organizzazioni amministrative dello Stato si ha anche nel Decreto legislativo 1� aprile 1948, n. 517, recante norme per l'assunzione e la liquidazione da p'arte dello -Stato dei debiti contratti dalle .formazioni partigiane ai fini della lotta di liberazione, le quali norme sono appunto tali da escludere una riferibilit� diretta allo Stato degli atti compiuti dai C.L.N. (art. 1 e art. 19). CASE ECONOMICHE E POPOLARI -Case per ferrovieri -Revoca di concessione di alloggio -Atto discrezfonale -Incensurabilit� -Procedura. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 2094-50 -Pres.: Martorana, Est.: Rispoli, P. M.: Cigolini. Cattaruzza -Cirone). La revoca della concessione di alloggio per ferrovieri a norma dell'art. 321 del T.U., n. 1165 del 1938 costituisce un fatto amministrativo discrezionale il cui contenuto � insindacabile da parte del Supremo Ooll�gio. A norma dell'art. 322 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, il capo del compartimento ferroviario, sentito il comitato di esercizio, -a seguito della revoca o della cessazione della concessione di alloggio per ferrovieri -emette ordinanza di rilascio stesso contre il--concessionario o, in mancanza, contro qualsiasi altro abusivo occupante. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e all'esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo de1 -98 -� Tale rice.done era stata bens� riconosciuta dal Sitpremo Collegio, con riferimento all'art. 53, colle sentenze 26 marzo 1949, n. 684 (Giur. Compl. Cass. Civ. II Q�adr. pag. 174) e 22 maggio 1950, n. 774 (Rassegna 1950, pag 108). E pare anzi che su tali precedenti avessero fatto implicito assegnamento le parti attrici per sostenere, sia pure molto incidentalmente (come ora diremo, la loro azione si appoggiava essenzialmente ad altro profilo), che il comportamento dello Stato italiano rispetto all'azienda in questione fosse stato, oltre che internazion(l-lmente illecito, anche illegittimo in ba.~e. all'ordinamento interno itlaliano. � Ora non sembra facile contestare l'esattezza di quanto le Sezioni unite hanno acutamente rilevato su questo punto: che cio� in sostanza la ricezione dell'art. 52 del nostro ordinamento interno non poteva estendere il contenuto dell'articolo stesso. Se il contenuto � quello di una norma destinata ad avere effetto soltanto fra lo Stato occupante e lo Stato occupato e non gi� a conferire diritti subbiettivi ai cittadini di q'J,/,esto nei riguardi del primo, tale situazione rion pu� non sopravvivere anche alla recezione. Piuttosto il dubbio poteva sorgere in considerazione del fatto che le societ� attrici solo incidentalmente avevano accennato .ad illegittimit� del preteso imposs'essamento dell'azienda, ma essen:zialmente avevano formulato lo loro istanza come un'azione di rivendica. Senonch� anche su questo punto il Supremo Collegio hrJ, opportunamente rilevato che la domanda di restituzione era solo apparente quando le stesse attrici riconoscevano� che tutto il complesso aziendale era andato distrutto e incendiato; ed ha rilevato opportunamente altres�, che ad ogni modo occorreva tener presente la causa dell'impossessamento, la quale nella specie non era stata altro che l'apprensione da parte dello Stato italiano occupante. In ogni caso dunque doveva sempre pervenirsi alla conclusione dell'improponibilit� dell'azione giudiziaria, pel principio che dall'atto di guerra, e particolarmente nei confronti degli stranieri, non possono nascere che responsabilit� di carattere internazionale e non di diritto privato. (G. OALENDA) IMPIEGO PUBBLICO -Funzionari di grado elevato - Collocamrnto a riposo per ragioni di servizio. (Cons. di Stato -8ez. IV -Decisione n. 29-51 -Pres. : Papaldo, Est.: Rizzatti -Rie. De Pascale). Il provvedimento di collocamento �a riposo per raygioni di servizio previsto dall'art. 6 del Testo Unico sulle Pensioni per alcuni alti o altissimi funzionari dello Stato � provvedimento di natura amministrativa ma amplissimamente discrezionale e non abbisognevole di particolare motivazione tranne il richiamo alla legge ed alle ragioni di servizio. Riportiamo testualmente la pregevole motivazione della decisione per la parte nella quale fissa, ci sembra in modo definitivo ed esauriente i caratteri fondamentali del provvedimento previsto dall'art. 6 del Testo Unico sulle Pensioni. << Provvedimento di natura amininifrtrativa, questo del collocamento a riposo per ragioni di servizio, ma amplissimamente discrezionale e non abbisognevole di particolare motivazione, tranne il richiamo alla legge ed alle ragioni di servizio. Censurabile quindi in via giurisdizionale e sindacabile per eccesso di potere sotto forma di sviamento, ma con indagine resa severa e difficile dall'ampiezza del potere amministrativo esercitato. Si che spetta al ricorrente di mostrare inequivocabilmente, sia pure attraverso atti e documenti dell'Amministrazione che dovranno essere acquisiti al giudizio, che il provvedimento � stato adottato per ragioni � non di servizio )) o che il potere � stato usato per causa per la quale altro potere era applicabile da parte di altri organi o con diversa procedura (ad es. potere disciplinare od epurativo). Nella specie, stando all'assunto del suo ricorrente, doveva lo stesso dimostrare che il potere di collocamento a riposo, nella specie esplicato, maschera.va un provve_dim'ento di carattere esclusi-� vamente disciplinare adottato senza le garanzie volute dalla legge. �Esclusivamente n, si � detto, poich� nulla vieta che fatti di natura disciplinare siano valutabili nel complesso quadro di una situazione ambientale e personale, la cui valutazione persuada il Governo che ragioni di servizio consigliano ed impongono- di rinunziare all'opera del funzionario)). ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO APPELLO -Notifiche -Unica copia-� Rappresentante sostanziale di pi� parti -Inesistenza dell'atto di appello. (Corte di Appello di Trento 12 aprile 1951 - Pres. : Brichetti, Est. : Magnago -Ministero dei trasporti contro Sterchele, De Eccher e altri). Anche nel caso di un genitore che agisca in proprio e quale rappresentante dei figli minori l'atto di appello va notificato in tante copie quante sono le parti in senso sostanziale. L'inosservanza di tale norma provoca inesistenza dell'atto di appello, sanabile con la comparizione soltanto ex nunc. Sull'inefficacia dell'atto di citazione, notificato in unica copia a pi� parti presso l'unico procuratore o domiciliatario, si sono avute dopo la sentenza 29 gennaio 1948 (�Rassegna n, 1948, fase. 3 pag. 11) numerose decisioni della Suprema Corte, rapidamente consolidatesi nella massima n. 130 (�Mass. Foro It. l>, 1949, 547). Ma questo consolidamento, almeno in qualche punto di mino1� coesione (retroat. tivit� o irretroattivit� della sanatoria .per comparizione) present� subito notevoli incrinature, messe in evidenza dall'Andrioli (� Riv. Dir. Proc. n, 1950, 2, 157). In un certo senso, accade delle massime consolidate quel che si verifica di quegli elementi chimici che, corisQlidandosi, cristallizzano in forma di gemme sintetiche: appaiono a tal punto splendenti, che abbaglian�. E, con tutto il rispetto per la Corte Trentina e per gli illustri magistrati che la compongono, cos� appunto � accaduto nella decisione. annotata: in cui l'autorit� della massima consolidata ha talmente soverchiato .il particolare aspetto della questione, che il punto principale � rimasto in ombra. Ci� spiega l'estensione della massima ad un caso che, per giurisprudenza costantissima, fu sempre risolto in senso opposto: e cio�, il caso di un atto notificato non ad un unico domioiliatario o procuratore di pi� parti, ma ad un unico soggetto processuale, agente in giudizio, in proprio ed in rappresentanza di altri: il che �, ovviamente, tutt'altra cosa. Sulla figu'i"a del rappresentante che sta e chiede nel processo quale rappresentante di altri, e, in particolare, del genitore che agisce in nome del figlio minore, esiste, come � n�to, una interessante costruzione del Carnelutti (Teoria generale del dirHto, p. 185). Secondo questo autore, in �asi di tal genere verrebbe a concretarsi un�-� parte complessa �, risultante da una combinazione dell'incapace e del suo rappresen tante, riuniti in un solo soggetto giuridico. Analoga materializzazione di pi� componenti in uri unico soggetto si verificherebbe negli al_tri casi dell''art. 75, c.p.c., riguardanti organizzazioni di persone. Contro questa costruzione non sono mancate le critiche (ZANZUCCHI: �Dir. Proc. Civile n, vol. I, p. 320, n. 162); _tuttavia non par dubbio che essa, almeno rispetto all-a rappresentanza processuali} del minore, sia aderente alla struttura della rappresentanza legale. Non si dice nulla di nuovo e non si introducono l lnuove terminologie, osservando che la rappresentan~a legale del genitore ha una caratteristica sua propria, che la distingue dalla rappresentrtnza negoziale e dalla rappresentanza organiea: cio�, il fatto che nella I rappresentanza leg�le del genitore una sola volont� opera, quella del genitore. Quest� circostanza indusse il Mortara ad affermare che nella condotta del processo la potest� del padre .~ libera da ogni freno, in quanto la volont� dell'incapace non vi influisce minimamente. Ben altrimenti avviene nella rappresentanza per mandato o in quella organica, in cui il rappresentante �, almeno nei rapporti interni, manovrato da una diversa volont�. Da queste premesse, all'avvertire che la partecipazione del genitore al processo acquista u1ia. portata ed una incidenza ben maggiore che in altre ipotesi il passo � breve. Si suol dire che parte nel processo � sempre il rappresentato, non il rappresentante. Qitesta proposizione, indubbiamente vera in tutti i casi in cui il soggetto del rapporto sostanziale mantiene nel processo un potere dispositivo, � meno assoluta nel caso del genitore. Anche senza fare appello al superato concetto romanistico dell'unitas personarum, che legava indissol~bilmente il filius familias al padre (cum et natura pater et filius eadem persona paene intelliguntur) devesi riconoscere che nel processo l'assorbimento della volont� del figlio in quella del padre si traduce in una unit� del soggetto processuale, che opera ed agisce per il figlio o per il gruppo dei figli. Que{Jta contemporanea unit� e molteplicit� di soggetti non ha, a ben vedere, nulla di miracoloso. Un fenomeno analogo si verifica nel caso dei comitati, in cui i singoli componenti mantengono� l� titola,_rit~ dei diritti e degli obblighi ad essi spettanti; ma il fatto della molteplicit� dei rapporti sostanziali, caratteristica di queste organizzazioni di persone, non toglie che il soggetto del rtLpporto processuale sia unico (41 codice civile, 75 c.p.c.). E nessuno ha mai -100 dubitato ohe il rappresentante del oomitato possa essere oitato in giudizio oon un unioo atto. Queste oonsiderazioni suggerisoono una ult~riore rifiessione. Non oooorre neppiire, per la soluzione del problema del numero delle oopie da notifioare, prendere le mosse da oos-�. lontano. Senza spaziare nel oampo della � parte oomplessa �, � infatti suffioiente esaminare la questione sotto il pi� ristretto angolo di visuale delle regole della notifioazione; la quale, seoondo la chiara regola dell'art. 137 c.p.o., va fatta mediante consegna di una oopia al �destina-� tario >>. Ora, questo personaggio, su cui i commentatori non si soffermano troppo a lungo, si oomporta �nel oodice �oome una individualit� concreta e reale. Il destinatario ha mani proprie, pu� vivere a bordo di navi, possiede un uffioio: �, insomma, una persona in carne ed ossa. Il veoohio Oodioe parlava, ~nvece, della << persona del convenuto )): espressione pi� impegnativa e di difficile adattamento a oerte �ipotesi. Si pensi ail eJempio, al caso della oitazione di un nasoituro: se �la persona del convenuto >i, designata .a rioevere la copia da notificare secondo il vecohio codice, avesse dovuto indiviJ:uarsi nel vero soggetto del rapporto sostanziale -oio� il nascituro -neswun iifficiale giudiz�iario avrebbe potuto evidentemente eseguir� la notificazione. D.a ci�, la necessit� dell'art. 136 c.p.o. 1865, ohe sostituiva alla �persona del convenuto�, in questi casi, la �persona del rappresentante >>. Pi� opportunamente, l'art. 137 dell'attuale c.p.o. parla di �destinatario )): e tale �, nel caso di incapace, non quest'ultimo, ma il rappresentante. � OonsTderazioni ovvie, ma non 'fuori liiogo: giacch� proprio questi aspetti materiali dell'attivit� dei rappresentanti ind�ssero il Chiovenda ad accettare, in taluni casi, una estensione del concetto di parte pi� ampia di �quella ohe sarebbe perrnesra dalla sua definizione dogmatica. Quando si parla di giuramento o di interrogatorio che va deferito alla parte, questa si intende il rappresentante, perch� questo solo agisce nell'ordine fisioo e materiale (CmoVENDA: Principi, p. 579). Analogam�nte devesi ragionare rispetto ad un altro tipico ailempimento di ordine materiale quale � la consegna della oopia dell'atto. Il des�natario non pu� mai essere l'inoapace o gli incapaci, ma solo il rappresenta;it_e sostanziale,. che agiwe per loro nel procMso: e diviene allora chiaro come una sola oopia dell'atto sia sufficiente per raggiungere lo soopo voluto dalla legge,, quando un.id~ sia il rappresentante. In tal caso, l atto deve dirsi regolarmente per~enuto a colui ohe, ?on unit� ~~ volere, agi~ce e chiede nel processo sia pure nell _in~er03se del gruppo dei rappresenta:ti;. ve~�: ma.terializzazione unitaria di pi� soggetti di diritto in senso sost�nziale. Ed � appena il oaso di avvertire che questa materializzazione non ha nulla a che vedere con l'unit� del procuratore, mero rappresentante delle parti (o meglio, rappresentante proc.es~uale d~l rappresentante sostanziale, nel caso di incapaoi), ohe f ormuta nel processo _la domand~. . , . A codesta conclusione perveniva gia il Mortara, sebbene il vecchio Codice, come si � rilevato, esigesse normalmente la consegna dell'atto alla �persona del convenuto >>: << Credo di esprimere opinione. favor~vole alla validit� della citazione notificata m rormi. unimi. cos� al rappresentante legale di pi� ineapaci (padre, tutore) come al procuratore� generale o speoiale di pi� individui cap'aci, quando egli sia citato per rappresentarli .nel medesimo giudizio, imperocch� se d'accordo o in concorrenza tutti gli hanno conferito le medesime facolt.�, ci� unifica in lui le distinte loro individua.lit�; cos� come quelle degli incapaci si uniscono nel rappresentante legale comune >i (MORTARA: Commentario, vol. III, pag. 302). Anche la giurisprudenza fu, sotto l'impero della vecchia codificazione, univoca in tal senso: A. Brescia 13 luglio 1938, � Rep. Foro It. ll, 1938, col. 304, n. 13: <<Quando un'unica persona fisica sia citata in proprio e quale mandataria di altri, e la rappresentanza, per l'estensione del mandato, abbia carattere di unitariet� e ?f,i inscindibilit�, la citazione � valid� anche con la consegna al citato di una sola copia>>. A. Milano 22 novembre 1938, ivi, n. 11: �Al genitore citato in proprio e in rappresentanza dei figli minori va notificato l'atto mediante consegna di una sola copia >> � Oassazione 24 marzo 1938, ivi, n. 14: <<Quando si tratti di. un unico rapporto sostanziale dedotto in lite e d�i un unico rapporto processuale � lecito no.tificare uni�a copia dell'atto di citazione alla persona fisica che abbia la rappresentanza di pi� soggetti giuridici nel medesimo rapporto )), Cassazione 23 maggio 1939, � Rep. Foro It. ))' 1939, col. 283, n. 4: <<Quando la stessa persona fisica rappresenta pi� soggetti giuridici eil � dedotto in lite un rapporto sostanziale, nel quale soggetti erano quelle stesse persone, si pu�, derogando al principio della individualit� della notificazione, notificare la citazione in un unico esemplare a quella persona che rappresenta tutte le altre, aventi comune interesse contrastante rispetto a quello di colui che promuo'l:e la lite >>. . Oorte di Appello di Palermo, 10 maggio 1940, � Rep. Foto It. ))' 1941, col. 7 4, n. 99: � Quando una persona fisica rappresenta per mandato o per legge, pi� soggetti Wl?enti comune interesse in un .rapporto giuridico, basta per la validit� dell'atto di appello la notificazione di esso in unico esemplare all'unica persona nella quale. sono vincolate pi� rappresentanze n. A. Milano 27 dicembre 1940, � Rep. Foro It. >i, 1941 col. 248, n. 5: << Qi1ando pi� parti siano rapprescntdte in causa da un'unica persona fisica � valida la notifica della citazione fatta mediante consegna a tale persona di un'unica copia>>. Cassazione' 14 luglio 1941, ivi, n. 4: <<Quando la rappresentanza, p.ur essendo pi� i m_an~anti .dell'.unico mandatario, abbia carattere unitario e inscindibile per la comunanza di interessi fra le parti, si pu� derogando al principio dellla, notificazio'ne indiv�uale, notificare l'atto in uniea copia, al mandatario comune n. Cassazione 10 agosto 1943, << Nep. Foro It. ))' 1943-45 eol. 255, nn. 508, 509: �Quando una 'Stessa persona' fisica rappresenta pi� sog{Jett~ gi~!idie~ e tal e rappresentanza abbia caratte;e .un_itar:io � eit ir.scindibile come si verifica allorche sia in lite un rap ' l . porto sostanziale unico, si pu�, in deroga a . prm: cipio della notificazione individuale, de~h att.1 giudiziari, not,�ficar~ il ricorso per Cassazione in -------------~- -101 unico esemplare alla persona che rappresenta tutte le altre�. Non vi sarebbe stato alcun motivo per un diverso orientamento nel�a nuova codifi�azione; ma ogni dubbio venne fugato dalla sentenza 13 marzo 1950 della Oorte Suprema, particolarmente significativa per la fusione di due principi apparentemente contrastanti: cc L'atto di _impugnazione deve essere notificato in tante copie quante sono le parti anche se queste siano costituite in giudizio con un solo procurator� (difensore), e ci� in quanto l'atto non � diretto al procuratore ma alla parte presso di lui. cc L'impugnazione rivolta contro pi� parti rappresentate in giudizio da un unico procuratore generale ad negotia, agente in giudizio in vece e in luogo dei � mandanti, col ministero, a sua volta, di un difensore cui abbia conferito in tal veste la procura, � ritualmente notificata in unica copia a detto procuratore generale presso il difensore in giudizio�. (� Giur. Oompl. Oass. Oiv. �1 1950, I, p. 497). ' In realt� le due massime operano in due campi diversi, e non � possibile adoperarle come strumenti intercambiabili. In questo inesatto governo di esatti principi risiede, a nostro modesto avviso, l'errore della sentenza annotata. (A. C.) DANNI DI GUERRA -Scoppio di deposito di esplosivi -Colpa dell'Amministrazione -Applicazione . art. 2050 c. c. (Tribunale .di Milano, Sent. 26 ottobre 1950 -Pres. : Borghese, Est. : Busari -Fumagalli contro Ministero Difesa). I danni provocati dallo scoppio� di un deposito di esplosivi appartenenti all'Amministrazione militare rientrano� nel disposto della legge 6 settembre 1946, n. 226, ma lo scoppio suddetto non pu� essere ritenuto un fatto di guerra in senso proprjo, quando esso si sia verificato a distanza di tempo dalla fine della guerra. La Pubblica Amministrazione risponde civilmente anche in materia di danni di guerra, quando tali danni siano stati causati da un fatto di guerra in senso improprio e siano addebitabili ad un suo comportamento colposo per violazione delle norme di elementare prudenza. L'attivit� svolta dall'Amministrazione militare in materia di polveriere � attivit� pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 e.e. Oi siamo sforzati, nella formulazione delle massime, di riportare qua�r�to pi� fedelmente possibile le parole precise adottate dal Tribunale. Oi� perch� ci sembra che la tesi sostenuta dal Collegio giudicante sia cos� infondata da far sorgere il dubbio che essa venga riferita da noi a scopo polemico in modo � impreciso. invero, la sostanza della decisione del Tribunale pu� riassumersi nella .seguente proposizione: in caso di scoppio di esplosivi se l'Amministrazione non riesce a da.re la prova (negativa) della sua non colpevolezza in relazione allo scoppio, � tenuta. a risponderne come autrice di un fatto illecito; se invece riewe a superare questa difficilissima prova pagher� i da.nni deri'vanti dallo scoppio come danni di guerra. � un altro di quei casi, questo, in cui l'interpreta zione di leggi di per s� molto chiare, influenzata dalla preoccupazione dei giudici che le leggi stesse siano state emanate per costituire un privilegio fa vorevole all'Amministrazione, finis�e per creare un privilegio odioso in danno di quebta. Infatti, la semplice lettura aell'art. 1, ultima parte, del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 226, convince facilmente del fatto che la intenzione del legislatore, 'adeguatam'ente espressa nella formula della norma, � stata quella di considerare fatti di guerra �le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa del- l'esplosione�. - Oome sia possibile, di fronte ad una formula legislativa cos� chiara, costruire teorie sui criteri di distinzione tra fatto di guerra proprio e fatto di guerra improprio non si riesce assolutamente a capire. Tanto pi� la cosa � incomprensibile in quanto di questa teoria il Tribunale non aveva alcun bisogno, una volta che aveva accettato il principio secondo il quale la legislazione sui danni di guerra � meramente sussidiaria della legislazione comune, nel senso che essa si applica, quando non sussista responsabilit� per il fatto produttivo del danno, secondo le comuni leggi civili. Ma forse il Tribunale ha sentito il bisogno di dare un appoggio a qu..e.sto principio non essendone troppo convinto, e ci� b�n a ragione ove si rifletta che non vi � in proposito alcun precedente giurisprudenziale della Oorte Suprema, mentre le pronunci e delle Oorti di merito �sono in senso vario e cos� la dottrina. (Si v�dap roposito: in questa ,� Rassegna �1 194:_8, fase. 4,0, pag. 14; fase. 10, pag.' 16,,e,..l'.1.9.4_9., pag. 48). D'altra parte, '� molto difficile continuare a sostenere la tesi della sussidiariet� di fronte ad un testo di legg_e come quello sopra riportato, nel quale gli scoppi di esplosivi sono definiti fatti di guerra qualunque sia la causa dell'esplosione. Bisogna riconoscere a questo proposito che la sentenza del Tribunale non . ha speso nemmeno una parola per distruggere il significato di questo inciso che costituiva un evidente insormont�bile ostacolo alla sua tesi. Messosi su questa via della equiparazione .dello Stato ad ogni altro privo,to in relazione alla responsa bilit� per scoppi di esplosivi, il Tribunale ha compiuto l'ultimo passo dichiarando applicabile anche alla Pubblica Amministrazione l'art; 2050 del e.e., e dopo aver definito pericolosa l'attivit� dello Stato in materia �ai esplosivi ne ha tratto la conseguenza che, in difetto di prova contraria, sussiste integra la pre sunzione di responsabilit� per il fatto dannoso. Non ci si nasconde qui che in materia di respon sabilit� civile della Pubblica Amministrazione la giurisprudenza ha compiuto una notevole evoluzione da quando essa affermava che l'attivit� della Pub blica Amministrazione nella organizzazione ed espli cazione dei vari servizi pubblici era assolutamente insindacabile da parte dell'Autorit� giudiziaria. Ora, tale sindacato � ben ammesso quando neTl� sua 0:tti~_ vita che abbia prodotto danni all'integrit� fisica del' patrimonio dei privati.l'Amministrazione abbia vio lato i precetti suggeriti dalla comune esperienza a tutela della pubblica incolunit�. Ma da questo a dire che per certe attivit� della Pubblica Amministrazione -102 la violazione dei principi di comune esperienza � presunta salvo che non si provi, �da parte della stessa Amministrazione, cc di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno))' c'� addirittura un salto logico e giuridico. Ba8ta pensare 'ch,e il giudizio sulla idoneit� delle mi8ure � un giudizio di carattere tecnico-discrezionale che per la sua stessa natura non pu� essere riservato all'autorit� amministrativa, apparendo assurda una sostituzione a quest'a di 'organi appartenenti ad un potere diverso. Si noti, a q'uesto proposito, che anche dopo l'entrata in vigor11 della nuova Oostituzfone si riconosce comunemente dagli scrittori che il campo della discrezionalit� tecnica � ancora riservato eselusivamente all'autorit� amministrativa e sottratto al sindacato del potere giudiziario. N � si dic'a che tale campo possa sussistere integro l� dove soltanto non si svolga attivit� pericolosa, perch�, non essendo la pericolosit� definita legislativamente, si finirebbe in sostanza per rimettere al giudice il compito di segnare, a sua discrezione, e con mutevole giudizio di fatto, la linea di demarca zione tra la attivit� amministrativa insindacabile e quella vincolata alla necessit� di adottare misure i�one'<e di sicurezza, con altra inammissibile ingerenza del potere giudiziario nella sfera di attribuzioni dell'esecutivo. N � si dica che l'articolo 2050 non determina !altro che un caso di inversione dell'onere della prova, s� che essendo questa, ammissibile da parte del danne_ ggiato per dimostrare la violazione ad opera della Amministrazione dell'e norme di comune prudenza, non vi � alcun ostacolo di principio a che questa violazione sia pr�sunta juris tantum, in quanto, come si � detto, la prova che deve esser data, per dimostrare la non colpevolezza dell'Amministrazione riguarda l'idoneit� delle misure di sic,urezza relative all'attivit� definita pericolosa e quindi involge necessariamente un giudizio tecnico-discrezionale sulla organizzazione di un servizio pubblico, nella esplicazione del quale lo Stato non pu� essere messo alfa pari, checch� se ne dica adesso con eccessiva, superficialit�, di un qualungue speculatore pri1Jato. (A. S.) �.�.��.�.��:������.� .�.��.�������:�� �������������-���������������-~1 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINB DI PUBBLICAZIONE SULLA � GAZZE2'1.'A UFFICIALE, I. L Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 195.1, n. 203 (G. U., n. 79 s.o.): Approvazione del Testo Unico delle leggi per la romposizione e la elezione degli organi delle Amministmzioni Gom�unqli. Il presente testo unico � stato emanato dal Governo in base all'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84. Bench� questa norma non possa considerarsi una vera e propria delega legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, tuttavia, il potere che essa attribuisce al Governo di coordinare le disposizioni dei D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, 10 marzo 1946, n. 76, 15 marzo 1946, �n. 83 e della legge 24 febbraio 1951, n. 84 pu� ritenersi abbastanza ampio da comprendere anchi;i la facolt� di introdurre norme n:on comprese nei suddetti provvedimenti legislativi ma necessarie ai fini del coordinamento di essi. 2. Legge 9 gennaio 1951, n. 204 (G. U., n. 80): Onoranze ai caduti in guerra. Si richiama l'attenzione sull'art. O concernente il trattamento tributario � degli atti e contratti stipulati in applicazione del pm;:rnte decreto � (sic) --a parte la svista di chiamare decreto .quella che � una legge, si rileva la estrema genericit� ed imprecisione della formula legislativa, tanto pi� ingiustificabile in quanto concerne una materia (regime tributario) nella quale la precisione � indispenrnbile. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275 (G. U., n. 95): Norme di attuazione della legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennit� pe�r danni alla propriet� indust�riale italiana negli Stati Uniti d'America. Si veda il commento alla legge sopracitata in questa � Rassegna >>, 1949, pag. 3:l. II. SENATO DELLA REPUBBLICA 1. Disegni di legge, n. 815: A (Iniziativa governM.iva), Riordinamento del Casellario Giudiziario. Con questa leggesi tende a riordinareil serviziodel Casellario snellendolo mediante la eliminazione di iscri zioni che si riferiscono a provvedimenti giudiziari che non hanno alcuna rilevanza ai fini della valutazione della. personalit� dell'individuo. La Commissione parlamentare ha modificato il testo proposto dal Governo, ma, a parte le considerazioni di opportunit� ohe possono forn;mlarsi in ordine a talune delle modifiche. proposte, sembra che almeno una di tali modifiche sia frutto di un'erronea interpretazione di una norma del Codice di procedura penale; e precisamente si tratta di quella modifica ohe concerne la non inscrizione delle sentenze di proscioglimento per amnistia. Si dice infatti che tali sentenze �non ~dovrebbero essere iscritte salvo che cc il Giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'art. � 152, o.p.v. o.p.p., pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere peroh� il fatto non sussiste o perch� l'imputato non lo ha commesso o perch� il fatto non costituisce reato >), 8i rileva in proposito ohe l'art. 152 o.p.p. non pu� a<Jsolutamente essere int~rpretato nel senso . che il Giudice, di fronte ad un reato al quale debba applicarsi l'amnistia, debba, su istanza dell'imputato, giudicare nel merito. � risaputo, infatti, ohe solo qualcuna delle amnistie concesse dopo la liberazione prevede la possibilit� di rinuncia da part-e dell'imputato col conseguente obbligo del giudice di decidere nel m9rito; in linea generale, invece, l'amnistia � irrinunciabile e nessuna rilevanza ha la volont� dell'imputato in ordine alla sua applicazione. D'altra parte se si tien conto dei motivi ohe hanno indotto la Commissione a proporre la suesposta modifica, dovrebbe concludersj ohe tutte le sentenze di amnistia debbono essere iscritte, in quanto, in linea di principio, e appunto in applicazione dell'art. 152, o.p.v. o.p.p. l'amni stia pu� essere 'pronunciata solo quando non 'risultino prove della innocenza dell'imputato. Un ulteriore rilievo da formulare in ordine a questo provvedimento legislativo concerne il fatto--ohe si sia in esso mantenuta la previsione della (< materia �commerciale � come distinta dalla materia civile, distinzione ohe non sembra posAa pi� essere mantenuta di fronte alla abrogazione del Codice di commercio ed alla inserzione delle sue norme nel Codice civile. I I j I INDICE SISTEMATICO i Ij DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA AMMlNISTRAZIOJ\l'E PUBBLICA. -I) Se le Banche d'interesse nazionale siano da considerarsi Amministrazioni pubbliche agli effetti della cessione obbligatoria alla Croce Rossa degli scarti d'archivi. (n. 112). -Il) Se le Amministrazioni provinciali per quanto riguarda i rapporti di locazione d'immobili ad uso di ca .serme delle Forze di P.S. debbano equipararsi. a tutti gli effetti alle Amministrazioni dello Stato (n. 113). AN'l'ICHITA' E B~LLE ARTI. _:_ I) Se le irregola_ rit� formali di una denuncia di esportazione di� cose artistiche valgano ad impedire l'esercizio del diritto di acquisto da parte dello Stato (n. 16). -II) Se la denuncia di e3p:Jrta�done di cose artistiche fatta dal comproprietario della cosa sia valida (n. 16). AUI'OVF.ICOLI. -I) Se ai fini delle sanzioni per sovraccal'ico di autoveicoli pesanti il.rimorchio debba essere considerato veicolo o autoveicolo (n. 30).. -Il) Se sia vallda la dom<inda di rivendica in via amministrativa <li autoveicoli assegnati ai sensi del D.L. 21 genn< Lio 19:15, n. 49, fatta m forma diversa da atto noti fic<Lt-:> p:ir uffbiale giudiziario (n. 31). AVVOCATI E PROCURATORI. -I) Se il titolo di avvocato e procuratore possa essere assunto in via onorifica (n. 13). -II) Se presso le Sezioni commerciali dei Compartimenti ferroviari vi siano Uffici per i quali sia n':lcessario il titolo professionale di avvocato o procuratore (n. 13). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. --Se sia valida la donazione da parte di un ente pubblico alla Ge3thne Ina-Casa di un'al'ea per la costruzione di case per i lavoratori (n. 30). � COMUNI E PROVINCIE. -I) Se le Amminizfoni provinciali per quanto riguarda i rapporti di locazione d'immobili ad uso di caserme delle Forze di P.S. debbano equipararsi a tutti gli effetti alle Anu:ninistr.a� zioni dello Stato (n. 27). -II)� Se la revisi_one di cui all'art. 80 del Testo Unico della Finanza locale possa applicarsi nel caso di variazioni di aliquota di imposta di consumo (n. 28). CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se possa procedersi a compensazione di debiti dell'Anuninistrazione con crediti della medesima per ricupero di contri buti concessi ad agricoltori benemeriti, anche in relazione alle rate ancora da scadere per il ricupero medesimo (p.. 72). -II) Quale sia la procedura da seguire per l'an nullamento di crediti verso Enti tenuti in via subordi nata al paga.mento delle spese di spedalit� (n. 73). III) Se la numerazione progressiva e distinta dei buoni e degli ordinativi su ordini� di accreditamento importi il costituirsi di un diritto di prelazione nei confronti degli uffici pagatori dello Stato per i titolari degli ordi� nativi stessi (n. 74). CONTRABBANDO. -Se spetti all'Intendente di �. Finanza la competenza ad ordinare la confisca di siga rette� oggetto di contrabbando, quando il contrabbando stesso abbia dato luogo ad un reato la cui cognizione era . di competenza dello stesso Intendente di Finanza (n. 19). DEMANIO. -I) Se il complesso di beni immobili di propriet� dello Stato facenti parte di stabilimenti termali appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 78). -II) Se ai suddetti beni siano applicabili i regolamenti camuna.l� edilizi (n. 78). -III) Se si possa adottare la procedura di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 per farsi p!l.gare i corrispettivi dagli abusivi occupanti di immobili di propriet� dello Stato (n. 79). DONAZIONI. -I) Se sia nulla una donazione fatta ad una federazione del cessato partito fascista senza il decreto reale di autorizzazione ad accettarla (n. 14). Il) Se gli enti pubblici possano fare donazioni (n. 15). III) Se sia valida la donazione fatta da una cittadina tedesca ad una cittadina americana con scrittura privata di data anteriore all'applicazione della legge di guerra ai cittadini germanici e confel1Uata con atto pubblico posteriore all'entrata in vigore della legge di guerra stessa (n. 16). � ELETTRODOTTI. -Se sia legittima la pretesa da parte di un'Amministrazione provinciale di pagamento di un canone per l'attraversa.tnento di una strada pro� vinciale con una linea elettrica ferroviaria (n. 3). ENFITEUSI. -Se la traduzione iii denaro del canone enfiteutico dovuto in frumento debba farsi afprezzo di ammasso o al prezzo di mercato libero (n. 17). ESECUZIONE FISCALE. -Se l'obbligo del riscosso pel non riscosso in relazione alla esazione dei contributi ------------------~~ II -105 unificati per l'agricoltura-gravi sull'esattore anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore del D.L. 15 giugno 1945, n. 515 (n. 21). FERROVIE. -I) Quali siano i limiti della responsabilit� dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita di bagaglio verificatasi sugli elettrotreni rapidi (n. 127). II) Se gli agenti ferroviari addetti alla trattazione di affari legali presso le sezioni commerciali possano considerarsi come addetti ad uffici legali agli effetti dell'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati. e procuratori (n. 128). -III) Se la determinazione della distanza fra la sagoma limite dei carri ferroviari e le opere fisse di una galleria rientri nella discrezionalit� tecnico-amministrativa della Amministrazione ferroviaria (n. 129). -�V) Quali siano i rapporti giuridici che sorgono in seguito all'assunzione da parte del Ministero dei Trasporti della gestione di una linea ferroviaria ir� concessione (n. 130). -V) Se l'appropriazione di somme effettuata da un dipendente di una societ� concessionaria di ferrovie clurante la gestione governativa della ferrovia stessa debba. coruliderarsi fatta in danno della societ� concessionaria o della gestione governativa (n. 130). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se la restituzione nei ruoli di provenienza prevista nella legislazione contro il fa8cismo sia da considerarsi automatica o'se presupponga sempre un procedimento epurativo (n. 261). -II) Se il servizio di mobilitato civile prestato da persona di et� inferiore a quella minima richiesta per l'assunzione nei pubblici impieghi possa essere calcolato ai fini del l'indennit� di licenziamento prevista dagli artt. 10 e 11 del D.L. 7 aprile 1948, n. 262 (n. 262). -III) Quali siano le retribuzioni degli impiegati statali pignorabili o sequestrabili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 263). -IV) Se l'art. 12 del D.L..4 aprile 1907, n. 207 si applichi anche alle Sepral (n. 264). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se per le violazio~i della imposta sull'entrata punibili con pena pecuniaria a-carico d'una societ�, possa procedersi, come coobbli gato solidale, contro l'Amministratore delegato della So� _ciet� stessa (n. 27). IMPOSTE E TASSE. -I) Quali siano i rapporti tra la legge 2 luglio 1949, n. 408 e il D.L.L. 26 aprile 1946, n. 359, in materia di agevolazioni tributarie per le case di nuova costruzione (n. 157). -II) Se l'agevolazione tributaria stabilita dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 a favore dell'INA-Casa in materia di tassa di registro possa ritenersi estesa anche ai diritti catastali (n. 158). -III) Se possa applicarsi la legge sull'imponibile di mano d'opera a carico dell'azienda foreste demaniali (n. 159). MINIERE. -Se possa sollevarsi dal Prefetto conflitto di attribuzioni in via straordinaria in relazione ad una lite vertente fra un concessionario di miniera e l'esercente della stessa nella quale il concessionario chieda la restituzione della miniera (n. 4). NAVI. -Quale sia la portata della clausola (franco avaria reciproca) in caso di spese sostenute per assistenza e salvataggio della nave (n. 44). NOTAIO. -Se i notai nella loro sede notarile possano compiere affari relativi a beni situati in altri distretti Inotarili (n. 2). ~ I I POSTE E TELEGRAFI. -Quale sia la portata della . disposizione dell'art. 183 del Codice postale nella parte . in cui esclude ogni indennit� per lo spostamento degli impianti di palificazione telegrafica (n. 24). I - PROCEDIME1\l'TO CIVILE. -Se la mancanza di I firma autografa dell'Avvocato in calce ad un ricorso ili., invalidi il successivo decreto del Presidente e la cita-%.'l f::::::: zione in giudizio quando la parte citata sia comparsa (n. 16). i,� REQUISIZIONI. -I) Se le sentenze dei Comitati giurisdizionali siano esecutive pendente l'impugnazione (n. 90), -II) Se la parte vincitrice possa pretendere le , spese ulteriori inerenti alI'esecuzione forzata di una deci. sione del Comitato giurisdizionale la quale abbia com, I~ pensato le spese giudiziali (n. 90). -III) Se i Comitati ?;1: giurisdizionali siano competenti a decidere sulla pretesa , ' 1~ di ottenere gli interessi posteriori alla pronuncia sulla ' ~ I indennit� di requisizione (n. 90). -IV) Se in caso di requisizione in uso l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere gli interessi compensativi sulle indennit� liquidate con ritardo a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata dell'indennit� stessa (n. 90). I RESPONSABILITA' CIVILE. -I} Se l'autorit� giudiziaria possa accertare la responsabilit� dell'Amministrazione ferroviaria mediante sindacato sui criteri da essa seguiti per stabilire le distanze medie tra le pareti delle gallerie e la sagoma dei treni (n. 116). -II) Se sia dovuto risarcimento di danni per le conseguenze dell'ordine di sgombero di un terreno in relazione all'esecuzione di tiri di artiglieria (n. 117). SOCIETA'. -I) Come si provi la qualit� di rappre� sentante di una societ� di fatto (n. 31). -II) Quale sia l'interpretazione dell'art. 5 lett. d) del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 sull'ordinamento dei Consorzi agrari (n. 32) -III) A chi spetti la pre::iidenza dei collegi sindacali dei Consorzi agrari a termini dell'art. 44 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 (n. 33). -IV) Seilsequestratariod'una societ� sottoposta a sequestro in base alla legge di guerra possa essere autorizzato a compiere atti che tendano a prorogare la durata della societ� stessa che dovrebbe estinguersi per decorso del termine (n. 34). TITOLI DI CREDITO. -I) Quale sia l'influenza delle disposizioni in materia di blocco di somme di sospetta appartenenza _tedesca o della r.s.i. sulle norme in materia di circolazione dei titoli di credito (n. 2). TRATTATO DI PACE. -I) Seil sequestratario d'una societ� sottoposta a sequestro in base alla legge di guerra possa essere autorizzato a compiere atti che tendano a prorogare la durata della societ� stessa che dovrebbe estinguersi per decorso del termine (n. 31):�~ III) Jle sia valida la donazione fatta da una cittadina tedesca ad una cittadina americana con scrittura privata di data anteriore all'applicazione della legge di guerra ai cittadini germanici e confermata con atto pubblico posteriore all'entrata in vigore della legge di guerra stessa (n. 32). "XW� -- �------(S100198)-Roma, Hlf11 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C. "XW� -- �------(S100198)-Roma, Hlf11 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C. liiill I '~ I ~ I '