ANNO III -N. 4 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JAZIONE DI SERVIZIO CONDIZIONE DEI BENI DEGLI ENTI PARASTATALI NEL TERRITORIO L�BER� DI TRIESTE ;SOMMARIO. -1. Paragrafo 1 dell'Allegato X del Trat-� tato di pace. Quresito: diventano statali i beni parastatali nel T.L.T.? 2. Definizione di ente parastatale nel diritto italiano. Definizione nel Trattato: estranea al diritto italiano. 3. kpplicazione della tesi 'd�ella statalit� dei beni alla llel1nizione lli ente parastatale adottata dal Trattato. Dimostrazione per absurdum dell'infondat<izza de.lla tesi. Tesii, secondo cui il T.L.T. sarebbe subentrato allo Stato italiano nell'istes�sa posizione. 4. Analisi letterale della norma re interpretazione logica. 5. Conclusioni. 1. -'rra i numerosi problemi, teorici e pratici, che il 'rra,ttato di pace ha imposto all'attenzione ilegli studiosi, ve 'n':;� t1:1tta una serie, sia di diritto internazionale che di.,diritto interno, che trae origine da quelle parti del Trattato che si occupano della creazione del Territorio Libero di Trieste ; problemi che, per non citarne che afouni, vanno dall'accertamento della, natura giuridica (e addirittura dell'esistenza) del T.L.T. (l) e dalla persistenza o meno della sovranit� territoriale italiana (2), alla natura g'iuridjca del Governo 1MilitM'e Al( 1) Su questo proiblerr.a la lettreratura � gi� abbastanza nutrita. Vedere in merito: GERVAIS, Le statut du Territorire libre de Trieste, in "iRevue generai dre Droit international puiblic '" 1947, pp. 134-154; UDINA, La condizione giuridica internazionale del Territorio libero di Trieste, in " Rassregna di Diritto Pubblico '" 1947, I, pp, 273-292, e Sull'attuale Amministrazione militare del Territorio libero di Trieste, nella stessa " Rassregna, n. 3-4, 1949; KuNz, The Free Territo1�y o'{ Trieste, in cc The Western Political Quarterly '" 1948, PP. 99-112; CECOVINI, E<~sere e divenire dello Statuto del T.L.T., in ((Il Ponte�( 1948, pp. 302-3t7; e LEPREliE, Le Statut international de Trieste, Paris 1949. (2) .Nel suo Disturso inaugurale dell'anno accademico all'Universit�. di Trieste (3dicembre 191i9), il Rettor.e CAMMARATA ha affermato che la sovranit� italiana sul territorio di Trieste non sarebbre cessata. Secondo questa tesi, che ha trovato larga eco di consensi in sed� politica e favorevole attenzione in sedre giuridica, l'art. 21, paragrafo 2 del �Trattato,� nel quale � detto espressamente che cc Italian sovereignity over the area constitnting the Free Territory of Trieiste ... shall be terminate1q leato dop il 15 settembre 1947, (3) ed' allo stat�us, dopo tale data, degli impiegati statali tuttora in servizio negli uffici pubblici della Zona AngloA. mericana. Ognuno di �questi problemi (ed altri ancora le cui soluzioni sono poste continuamente a confronto con una realfa iiuttuante e in corso di evoluzione) meriterebbe un esame periodico ed una periodica messa a punto. Ci limiteremo a trattare og�gi di uno in ispecie che, in 1quanto rampolla sul terreno infido d'una figura giuridica non ancora del tutto sedimentata. nel nostro diritto interno, si 'presenta ricco di pi�ospettive e di sviluppi, e non solo sul . terreno scientifico, Intendiamo parlare della condizione dei beni degli enti parastata.U che si trovano entro il 'l'erritorio lilbero, o, meglio, entro la Zona del T.L.T. amministrata. dalle Forze Anglo-, Americane, la sola che in concreto (e salvi i limiti consigliati dallo svifnppo degli eventi) si sia adeguata alle norme del Trattafo (4) Diremo subito, per chiarezza., che la questione � in sostanza una �1ilestione d'interpretazione. Seeondo il paragrafo l dell'Allegato I del Trattato upon the coming into force� o'f the prresent Treaty �, ancJ. rebbe interpretato nel senso che la c-essazione della sovran:~� sarebbe stata condizionata alla effrettiva costituzione �el T.L.T., condizione che poi si rivel� impossibile. (3) Vedi in propos�ito, su questa stessa rassegna (1948, n. 10, p. 6), Cocovrnr, SuU'�Lmmunit� griurisdizionale del Governo ~Iiiitare -Alleato dCl T.L.T., dove si afferma I essere il� G.M.A. anche dopo il 15 sett-embre 1\147, organo di 1Stati esteri e non governo proprio ordinario del Territorio libero; e UDINA, Sull'attuale amministra.zione militare ecc., gi� citato, il quale ritiene ess.ere il G.M.A., I 1 dopo l'entrata in vigore del Trattato, un governo nuovo e divrerso dai G.M.A. precedente a tale data, _emanate I per� dagli stessi soggetti. (4) Infatti, nella Zona amministrata dal Governo Militare Jugoslavo, vale a dire nella parte s.ettentrionale del t'Istria fino al Quieto, salvo prer ci� che riguarda I l'affermaz;one dorr_matica della separazione dall'Italia, i: f: il Trattato � stato sempUcemente ignorato red � in atto ii una vasta ri:fonma legislativa ed amministrativa diretta a 1snaturarne la condizione giuridica e .ad ad.e-li -94 di pace (5), il T.;L.T. rfoeve (senza, ,pag'amento) i beni italiani statali e parastatali situati nel 1'erritorio stesso. Il quesito che qui si pone � se, in virt� di detta norma, i beni parastatali italiani nel T.L.T. siano diventa.ti, coll'entrata in vigore del 'l'rattato di pace, automaticamente e indiscriminatamente beni stataU del nuovo ente, allo stesso modo come lo sono diventati i beni statali italiani. . Le consegueiize pratiche d'una risposta, positlva al quesito sono intuitive e comprendono,, tanto per anticiparne una, il diritto del Governo Militare Al . leato di occupare etl usare i beni cos� 1qualificati senza corrispettivo od indennizzo. La seriet� di tali conseguenze � poi ulter.iormente aggravata. dalla strao1;dinaria definizione che il capoverso della norma. citata d� degli enti parastatali, definizione del tutto estranea al diritto italiano, al solo diritto �io� che conosea la figura dell'ente pa1 �astat.ale. ::l. -1Sar� bene trovare anzitutto la definizione di ente parastatale nel diritto italiano. Se per definizione s'intende una f~rmula, certa, ricevuta pacificamente nel diritto positivo, l'indagine che ci proponiamo per via di confronto si fa subito ardua. Com'� noto, l'espressione �Ente pa guarla al sistema legisiathro ed amministrativo vigent<e in Jllgosla:vii; si che, se di problemi si dovesse parlare con rLferimento a� detta zona, uno pregiudiziale li assorbiriebbe tutti, quello d�ella legalittt stesea di quell'Amministrazione. (5) Nel testo inglese: cc 'Dhe Fr.ee Territory of Trieste shaU re.oeive, without payrr.ent, Italian State and para-� statal prroperty within the iFree Territory. " The following are considered as 'State or para-stata! property for tlm purposes of this Annex: movable and immo:vable property of the Italian State, of loca! authorities ancl of public institutions and publicly owned companies and associations, as well as mo:vahle ancl immo;a1Jl13 property former1y belonging to the FBJscist Party or its auxiliary organizations �. L'originale francese: cc Le Territoire Libre de Trieste re-cevra, sans paiement, les biens italiens d'E!at ou parastataux situ�s dans le Turritoir.e Libre. "Au sens de la pr�sente annexe, sont consid�r�s camme biens d'Etat ou parastataux: les biens et propriet�s de l'Etat italien, des collectivit�s publLques locales, dies �tablissements publics et des soci�t�s et associations qui sont propri�t� pu!Jlique ainsi que les biens et propri�tes ayant appartenu au parti fascist<e ou � des organisations auxi1iaires de ce parti�, Lo stesso paragrafo nella traduzione uffi:ciale italiana: " Il Territorio Ubero di Trieste acquister�, senza pagamento, i beni italiani statali e parastatali che si trovano <entro i confini del Territorio Libero. cc Ai sensi del presente Allegato, saranno considerati � co.me beni statali o parasiatali: i beni mobili ed immobili dello Stato Italiano, degli Enti locali e degli Enti puttblici e delle sociiet� o associazioni di propriet� statale, cos� come i beni mobili e immobili gi� appartenenti al partito fascista od alle sua organizzazioni ausiliarie"� rastatale �, apparsa. per la prima volta..nella legge sull'impiego privato (D. L. 13 novembre 1924, numero 1825) in contrapposto a �Ente pubblico� ed a �Ente morale�, non trov� facile accoglienza.� Oi fu anzi chi la ritenne -e non senza ail�gomenti (6) -un puro e semplice erroi�e legislativo, una� specie di lapsus uscito accidentalment� dalla pen-. na del compilatore del progetto e passato inosservato attraverso�l'albbreviata. trafila dell'emanazio-. ne dei decreti-legge. Ancora. nel 194() lo Zanobini, (7), tentando una classificazione degli enti_ parasta-. tali, si scontrava con difficolt� q11asi insuperabili. nel momento di fissa.rne le caratteristiche comuni e costanti. Non � �qui la sede pi� adatta per rifare la travagliata storia delle varie definizioni che furono via vfa proposte ; baster�t accertare, ai fini dell'esame che ci interessa, che all'espressione � Ente parastatale� si � alla fine dato un contenuto concreto che si pu� sinteticamente esprimere nella formula � Ente pubblico autonomo diverso dallo Stato e dagli enti autarchici territoriali, svolgente le sue funzioni sull'intero territorio nazionale, e sog�getto a forme variabili di controllo da parte dello !Stato �. Accettata �questa formula, come quella sulla, �quale si � in complesso cohsolidata. la migliore dottrina e la giurisprudenza, vediamo ora, per contrapposto, �quale sia H contenuto della definizione data dal 1'rattato. � 1Saranno considerati beni statali o parastatali -dice il citato paragrafo 1 dell'allegato X-i beni mobili ed immobili dello Stato �italiano, degli Enti locali e degli Enti publblici e delle sodet� o associazioni di p1;opriet� pubblica., cos� come i beni mobili e immobili gi� appartenenti al partito fascista od aUe sue organizzazioni ausiliarie >>. Ipsclusi i beni dello Stato itaJiano e quelli dell'ex partito fascista e sue affiliazioni -che sono statali per successione naturale ~, tutti gli altri sono sta.ti ovviamente considerati dalla norma come parastatali. Di �questi, a parte l'incertezza dei termini adottati, potrebbero ritenersi parastatali iu senso proprio so)tanto �quelli degli � Enti pubblici >> (ma non tutti) e delle � Associazioni di propriet� pulbblica >> (ma non tutte), mentre sono chiaramente incori1patibili colla concezione italia.na di Ente parastatale gli Enti autarchici istituzionali operanti su territori limitati, e le non meglio definite �Societ� di propriet� pubblica,>>. Risultano a nostro parere, da �questa straordinaria definizione due cose: in primo luogo che i compilatori del Trattato avevano un'idea solo grossolanamente approssimativa del significato dell'espressione �Ente parastatale>>; in secondo luogo ch'essi hanno inteso assoggettare alla disciplina del pail�agrafo 1 tutti i beni che non fossero di propriet�t privata e, non essendo ben certi (6) _FORTI, Gli Enti Parastatali, in cc Rivista di Diritto Pubblico '" 1934, Parte I, pagg. 245-259. (7) ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, cc Giuffl' �, Milano 1940, Vol. III, pagg. 481-496. Cfr. anche VITTA, ni,r�tto Amministrativo, utet, Torino 1948, Voi. 1J, pagg. 141-142 e dottrina citata in �nota. i:! :-~ -95 di comprenderli tutti nel termine �Ente parastatale ))' hanno voluto precisare che cosa essi intendevano dire quando usavano il termine stesso. 3. -Chiarito il senso e lo scopo della detinizione contenuta nel capoverso del para.g1�afo 1 citato, vediamo ora come opererebbe la parte no1�mativa <lello stesso se si accettasse sic et sirnpliciter l'interpretazione secondo la quale tutti i beni ivi elencati (statali e parastatali, nel senso convenzfonale) sarebbero passati al 'l'erritorio libero in propriet�,. Le propriet� dei comuni (incluso �quello di 'l'rieste) e �ella l'rovincia diventerelblJero demanio o patrimonio dello �Stato (T.L.'l'.) e come tali dovrebbero essere registrati. La stessa sorte tocchereblJe aUe .propriet� della Carnera di Commercio, dei Magae.zini generali, di quasi tutte le principali banche, degli Ospedali Riuniti, ecc. ecc. Si verificherebbe, in altre parole, una esprop�riaizione in massa a danno di quasi tutti gli organismi della vita pulbblica locale. Conseguenza. inevitabile di questa trasmutazione dei soggetti sarebbe la statizzazione dei relativi uffici amministrativi e quindi l'assorbimento nel rapporto d'impiego statale di una eonsiderevolissima massa di funzionari ed impiegati finora ap�par1enenti aid altre carriere, pubbliche si ma autonome e con proprio contratto indipendente. Amputati dei loro patrimoni, priva.ti del personale addetto all'Amministrazione degli stessi, messi nell'impossibilit� pratica di adempiere alle loro specifiche funzioni, gli enti suddetti sare1Jbe1 �0 destinati in brevissimo tempo alla soppressione o trasformazione in uffici statali. L'intera struttura .giuridico-amministrativa del Territorio subirebbe una profondissima innovazione (necessariamente riflessa nella legislazione) che se in teoria potrebbe anrihe a.ppal'ire realfazabile, in concreto significherebbe il caos e per un certo tempo la paralisi della vita consorziata. Il Tratta.to di pace che afferma la persistenza delle leggi esistenti (Art. 10 dell'Allegato VII) sarebbe a,utomaticamente violato; non solo : sa.rebbe violato anche quel tradizionale principio del diritto internazionaJe per il quale, ad e'ccezione della propriet� statale, tutte le altre propriet� sono considerate private e intangibili rispetto alle mutazioni dello !Stato. Ovviamente non � ,questo che si proponeva il Trattato (8). N� le Potenze Alleate ed Associate � ni� l'Italia hanno certo inteso, apponendo la propria firnia al Trattato di pace, di privare gli abita. nti del 'l'.L.T. dei normali vantaiggi economici e giuridici da, essi goduti in precedenza; certo esse non hanno voluto disorganizzare la vita pubblica del Territorio lacerando quel tessuto di rapporti che lega in ogni consorzio civile i cittaidini alle isti 1(8) Cosi nel pr.eamibolo del Trattato di Pacie : � Whereas the Al1ied and Associated Powers and italy are desireous of concluding a treaty of peaoo which, in conformity ioith t'he principles of jus/Jice, will settle que stions still outstanding.:. ,, ('Ritenuto che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia sono desiderose di concludiere un Trattato di Pa�ce che regoli in conformit� ai principi ai giustizia. le questioni rimaste in sospeso ... ). tuzioni, con un complesso -ma sempre giustificato -intreccio di interessi e di diritti. E' invece ragionevole pensare che nel creare il nuovo ente e nel dargli una posizione internazionale parag �onabile grosso modo a quella ili uno Stato, i compilatori del Trattato albbiano voluto alterare il meno .possibile la vita interna dello stesso, assicurandogli anche sotto questa specie una posizione press'a poco p�ritetica a quella di uno Stato nei confronti dei propri cittadini e degli istituti in esso operanti. Il richiamo, �quale mhrnra. di �questa posizione iniziale, alle leggi italiane vigenti, � sufficiente a nostro pa.rere per affermare che si volle attribuire al nuovo ente nei rapporti interni 1a stessa posizione occupata fin'allora, dallo !Stato italiano. 1Se dunque si rifiuta, come direttiva nell'interpretazione del Trattato, l'assurda tesi che si sia voluto provocare nel T .L.T. il caos amministrativo e si accettar invece la tesi logica che si sia voluto colla creazione del T.L.T. causare in loco il minor turbamento possil>ile, se ne dedue che nella. mente dei compilatori del Tra,ttato il T.L.T. doveva semplicemente subentra11e allo Stato italiano, sostituendosi ad' esso in tutti i rapporti colle persone fisiche e gforidiche, aoquistandone tutti i diritti (e solo quelli) e sottostando a tutti ti.gli oneri con essi connessi. :In a.ltra parole, secondo �questa tesi, nessun altro diritto sarebbe stato conferito dal cita.to paragrafo 1 al T.L.T. nei confronti dei beni in esso giacenti, che gi� non fosse posseduto dallo ,Stato� italiano )(.9). Le conseguenze pratiche di quest' assunto s�no ovvie. Anzitutto il T.L.T. sare�bbe diventato proprietario dei beni dello Stato ita'1h1rno (e del partito fascista), valida per� sempre restando la distinzione tra demanio e patrimonio con tutte le limitazioni funzionali ed economiche che le sono connesse. Per contro per�, esso non avrelbbe aoquistato alcun titolo di propriet� sugli altri beni menzionati nel pa,ragrafo 1, e in particolare su .quelli de-. gli Enti parastatali, autorchici istituzionali in genere, e autarchici territoria.li, nei cui confronti eserciterebbe tuttavia ,quelle forme di controllo indiretto che (riferite allo 1Stato) scono previste dalle leggi e dai singoli statuti. 4. -Non basta che una, tesi sia logica e ragionevole perch� se ne possa affermare la autenticit� ai fini dell'interpretazione. E' anche necessario che sia comp�tibile �olla lettera del testo; il che, a tutta prima, non pare essere il caso di �quella ora (9) Sostanzialmente conforme, UDINA, Sull'attuale amministrazione Milita.re del Territorio libero di Trie�ste, gi� citato, dove, sulla 1scorta di iquanto gi� &utorevolmente affe.rmato da RoMANo, in corso di Diritto internaziOnale, 4a ed., Padova 1939, pag. 135, si rW.en_E'. che in applicazione� dei pri.ncipi regolanti la successione fra ,. Stato e Stato, il territorio come pure gli individui ed i '.beni trapassano non come ientit� naturali, rr.a in quanto elementi fra loro co11egati di un'organizzazione giuridica e con la posizione, l'assetto� e la fl.gura che in queis't'a hanno mssunto. -96 � enunciata. Un esame pi� attento della. norma porta tuttavia ad escludere ogni incompatibilit� ed a riconoscere anzi che il signoficato letterale delle parole ben sostiene l'interpretae;ione logica. In materia di trattati vale un canone specifico d'interpretazione secondo il quale ane parole di molteplice significato non dev'essere in nessun caso attribuito un senso che conduca ad assurdit� o a incompatibilit� delle clausole del Tratta.to con principi accettati di diritto (10). Il para.grafo 1 dell'Allegato X, afferma che � the Terrifory of Trieste. shall recf1i'!J'eJ without payment, Italian State and parastatal property �. La chiave dell'interpretazione sta in quel verbo � shaU rooeive � (in francese: recevra), che � stato tradotto in.italiano con un �acquister��, sulla correttezza del quale assolutamente dissentiamo. � Shall receive � non .� parola daJ significato univoco, anche se considerata nel limitato campo del linguaggio convenzionale giuridico. Essa pu� significare �ricevere fo propriet� �, ma non � detto che per avere un senso �deblba nooessariamente averne questo. Abbiamo gi� dimostra.to come un senso (10) HALL, A TreafJise on 1nternatior11al Law, Londra, ga ed., pag. 390: " When the lan.guage oil' a treaty, taken in the oi>dinary meaning of tihe word, yields a plain and reasonable sense, it musi be taken as intended to l'"eaid in that sense,. subject to thie quali.fications, that any words wich niay have customary meaning in treaties, diff�ering. from their �common signtfication, must be understood to h.ave that meaning, and that a sens ecannot be adopted' which Jeads to .an absurdity, or to incompatibility of tihie contract with an accepted fundarr.ental pr.Lncip�le of law �. siffnitto, se applicato agli enti definiti convenzio-nalmente �parastatali�, porterebbe ad un assurdo pratico e .giuridico, ad una vera e propria incompatibilit� della norma, coi principi accet.tati del diritto internar.donale in tema d1 successione di stati (�qui applicabili per analogia). Ne deriva che quel senso va rifiutato. � 1Shall receive >> non � qui sinonimo -di � ricever� in propriet� �, pur com prendendo in s� anche tale modo di ricevere (per i beni statali ed ex partito fascista); esso sta invece semplicemente ad indicare il modo in genere del T.L.'r. di ricevere t.ali beni senza compenso, che .� .un ricevere a �quel qualunque titolo che su di essi aveva lo ,stato italiano. 1Solo 1questa interpre' . tazione rende logica una norma che aJtrimenti sarebb� assurda e inapplicalbile; essa soltanto rispetta, in conformit� alla prassi ed�ai principi del diritto interna.zionale, j. diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche del T.L.T. Solo cosi interpretata, la, clausola del Trattato risponde a criteri di giustizia e non invece ad inaccettabili fini vessato1:i. I 6. -Due conclusioni �si possono dunque trarre dal presente esame. La prima riflette la definizione di � Enti pa.rastatali � data del pai1'3igrafo 1 del1' Allegato X, che � definizione valida ai soli effetti di definire quali beni il T.L.T. �riceve� senza pagamento, mentre a tutti gli altri effetti sono enti parastatali nel T.L.'l'. solo quelli riconosciuti come tali dal diritto italiano, che � anche diritto del T.L.T. La, seconda riguarda la posizione del T ..L.T. rispetto ai beni non statali elencati nel detto paragra. fo, nei confronti dei quali resta chiarito che nessun diritto, controllo o atto di supremazia esso pu� esercitare che non sia conforme alla legge in vigore, cio� alla legge italiana. MANLIO CECOVINI AVVOCA'.I'O DELLO STATO NEL T. J,. T. !: r; fi ~ ~~ lli . I I ili (:; f:i - -97 CENNI GIURIDICI INTORNO ALLA CONFISCA DEI BENI SOMMARIO. -Le norme sostanziali -La costituzionalit� delle norme -Natura giuridic.a della confisca -Il giudicato implici1to su11a na.tui-a giuridica cle�l'la confisca -La nuova: proponibilit� della confisca pei capi non passati in giudicato -Le norme di procedura. 11ntorno alla confisca dei beni, prevista dalla legislazior) e sulle sanzioni contro il fascismo, si � creata una notevole confusione di concetti, sia di ordin�e sostanziale sia di ordine procedurale cui ha contribuito, dapprima una criti.c� politico-legislativa, poi la giurisprudenza. Le Norme sostanziati. Di confisca si par.la, per la prima volta, nell'art. 9 del IJ. L. L. 27 luglio 191;4, n. 159, del seguente tenore: " .Senza pregidizio diell'azione penale, �i beni dei citta dini i quali hanno tradito la Patria ponendosi spontanea mente ed attivamente al servizio degli invasori tedescl1i sono confiscati a vantaggio d�ello S.tato. � " Nel casci di azione penaile� la confisca � pronunciata dall'autorit� giudiziaria chie pronuncia. la condanna. In caso �diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alio Commissario�. L'appUcazione della confisca viene, per�, e1stesa ad altre , i�potesi, con l'art. 1 D.L.L. 31 maggio 1945, n. 364, di poi trasfuso nieU'art. 1 D. L. L.. 26 marzo 1946, n. 134, de�l seguente tenore : � Fermo il disposto dell'art.. 9 de.I D. L. L. 27 1'ug.lio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati. � .Sono altresi confiscati rn tutto o in partie, tenuto conto dell.a gravit� del fatto e delle .circostanze di cui al 10 e 30 comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni ded con dannati per .alcuno dei delitti previsti dal 10 e 20. comma dell'art. 3 e dell'art. 5 del decreto stesso�. In sostanza, la confisca si applica: a) a tutti i beni dei cittadini, i quali, anche fuori diei cas:i di delitto contro la fedelt� e la difesa militare delolo Stato, previsti dall'art. 5 D. <L. L. 1944, n. 159, :si siano posti spontaneamente ed attivamente al servizio diel te de�sco invasme, compiendo, perci�, un fatto il.lecito che .il legislatore .considera tradimento deHa Patria (art. 9); b) a tutti i bieni dei merr:.b.ri de'l govern~ fascista e dei gerarchi del fascismo �ohe siano stati c:ondannati per aver annullato le garanzie costituzi�onali, distrutte le libert� popolari, creato il regime fascista, coonpromes.se e tradite .lie sorti del pae1se (art. 1, eomma 1� D. L. -L. 1946, n. 134 .in relazi�one all'art. 2 D. L. L. 1944, n. 159); e) a tutti i beni o parte dei 'beni di coloro che siano stati" condannati per aver organizzato squadre �fasciste, promosso. o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 19~~. promosso o diretto il col,po di 1Stato del 3 g�ennaio 1925, contribuito in seguito a mantenere in vigore il regime fa 1, comma 20 D." L. L. 1946 n. 134 in relazione .a.ll'art. 5 D. L. L. 1944, n. 159). L'estinzjone del reato non � di ostacolo all'applicazione della confisca, sostituiendosi, per ta,le ipotesi, al preisupposto della " c�ondanna � un accertamento incidentale circa ra res,posabilit� per .i d'atti che avrebbero potuto importare condanna e la conseguente �confisca. � Quest'ultima disposizione � contienuta nel comma 5� dell'art. 1 D. L. L. 1946, n. 134. Essa � stata di poi ripetuta nell'art. 1 D. L. L. 19 novembre 1946; n. 300. Ma, a proposito di questa norma � sorta una grave controversi~, che sar� esaminata pi� avanti. La costituzionalit� delle norme. E' stato talora, rn procedimenti di confisca svoltisi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, sollievata la questione d'inconstituzionalit� delle nom:.e .penali del D.iL.L. 27 Jug.Jio i944, n. 159, alle quali, come si � vis.to, si devono ricollegare le ipotes! di confl.sca dianzi riferire. E ci� perch� il D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159 non sarebbe stato approvato daLle Camere, conterr�ebbe norme retroattive, e pierci� in contrasto con i principi fondamentali fermati dalla Carta costituzionale. In ordine al primo punto, ossia alla .pretesa mancanza di una " -re;gge' � che disciplini la confisca, � da richiamare la norma XV del:le disposizioni transitorie della Costituzione, con la quale � convertito in leggie (sic) il D. L. L. 25 giugno 1944, n. 15'1, rendendo definitiva e stabile tutta la legislazione del periodo transitorio dell'attivit� stataile �(FALOONE, PALERMO, �COSENTINO, La Costituzione R. I., Homa 1948, pag. 271). In altri termini � pier eff.etto deUa conversione in legge del decreto n. 151, restano, evidentemente, convalidati tutti i p;rovvedimenti legis.Iativi err_anati suc�ce'Ssi:vamente, . siecondo le forme da �quello previste � (BASHIERI, BIANCHI DE ESPINOSA, GIANNATTASIO, La costituzione Italiana, Firenze, 1949, pag. 4B8). In ordine .al secondo punto, ossia alla pretesa abrogazione deHa legislazione sanzionatoria contro il fascismo, per quella parte della medesima, ispirata al principio di I rietroattivit�, la questione potreb'he, addirittura, non interessare in quelle controversie nelle quali sia da applicare la confisca, quale sanzione civile; dato ohe il divieto dell'art. 25 della /Costituzione non pot:rre1Thbe trovare appli" I cazione se non in ordine alla perseguibilit� di un reato, i= agli eff.etti della sua punibilit�; non gi� in ordine ad un r accertamento del " fatto-reato � incidenter tantum come mero presupposto da cui di�penda una statuizione di natura civile. I� Ci� che � pro1hito � la punizione (sic) del reato, in virt� ': di leggi retroattive; e ci� irop'orta divie�to, per il legislatore, di emanarie norme penali retroattive e precetto, per il medesimo, di p1ocedere alla abrogazione della legisla I s'Cista con atti rilevanti (art. 1, comma 2� D. L. L. 1946, n. 134 in relazione all'art. 3 D. L. L. 1944, n. 159); o, posteriortT.ente all'8 settembre 1943, aibbiano commesso delitti contro la fiedelt� e <la did'esa militare dello Stato con qualunque forma d'intelligenza, corrispondenza, colzione contrastante con detto prindpio. Ma non � proibito 1:: l'ac�certamento, �ora per allora, del reato comie fatto gturi0 � dico, a fini diversi dalla punizione, ad esempio ag�li effetti de'l risarcimento del danno. Non mancano esempi nel nostro ordinamento di un ac laborazione, aiuto o assistenza al tedesco invasore (art. ciertamento, ora per allora, di un reato estinto. Basti pen-fu: ~~~"J @ -98 sare al caso cli risarcin:ento per danni non patrimoniap, derivanti da reato estinto per amnist-ia o morte del sog getto. L'estinzione del reato, perch� contemplato da una nor ma abrogata, (in quanto retro-attiv�,) non. esclude che resso possa essere accertato anzi!ch� ne'l rapporto giuridico di diritto penale, in rapporti giuridici di diversa indole, (ci vile, trib-utarfo ecc.). E' per -questo che, ritenuta la natura civile della confi sca, iI motivo sarebbe irriJe'Vante. In ogni modo, ancih-e a voler supporre a s-copo dialettico, elle si ritenesse, in tesi, precluso l'accertamrento, ora per al-Iora, ed a fini diversi dalla�" punizione�, di un ;re:ato, perch� estinto per abrogazione, sta di fatto che, ne-Ila spe cire, mancherebbe l'ipotesi dell'abrogazione stessa. E' troppo noto quanto � stato sostenuto da CARNELUTTI, A brouazione del reato di collaborazione, in cc Riv. Pen. ,, 1948, 28; UNGARO e AUGENTI, nota a sent. .S. Un. 7 febbraio 1948, rie. Marcian�, ivi, 1941'!, 358; CROSA, Nota �a sent. cit. " Gi'ur. It. �, 19~, II, 129; e, in contrario, quanto � stato autorevo-lmente s.critto da AzzARITI, La nuovq cos�tuzione e le leggi �anleriori, in cc Foro 11t. �, 1948, IV, 81; ESPOSITO, Etttcacia delle regole della nuova costituzione, in �Giur. It. �, 194.S, MI, 146; con ampia disamina sulla distinzione fra norme diretti-ve e programrr_aticne e norme precrettive. 1So-luzione accolta, con es�clusione dell'art. 25, Cost. dal novero delle norme precettivre o di immediata applicazio ne, dalle S. Un. della Suprema \Corte, con la menzionata sentenza 7 feobraio 1948, rie. Mar-cian�, in cc Foro It ,, 1!}48, I1I, 57� 1con nota adesiva di Azzariti e in " Foro Padano �, 194.S, IV, con nota ad-esiva di Battaglini; Cass. Pren. 23 marzo 1949, rie. Tringali Casanova eredi. I.n senso conforme, sotto il prof!Jo dell'insindacabilit� della -costituzionalit� della legge, da parte del giudice ordinario, IANNITTI PrnoMALLO, Sull'applicazione delle norme della Costituzione, in cc Foro Padano ., 1948, IV, 3; GUARNERA, Sull'abrogazione delle norme penali relative ai delitti fascisti e di collaborazione in " Giust. Pen. �, 1948, lfl, 228; PIERANDREI, Validit� e invalidit� di leggi anteriori alla costituzione, in � Giur. It. �, 1949, 1, II, 178. In ten1a di distinzione fra-norm~ precettive� e direttive, vedasi anche la -decisione del Consiglio di stato, V, 26 _ rr.aggio 1~, n. 30'3, in " Foro It. '" 1948, III, 113. Ma, a prescindere dalla quasi unanime soluzione che la riiferita di-sputa ha ricevuto sotto iI pro.filo de-Ila natura direttiva o programmatica del-l'art. 25 drella 1Costituzione, st impone, per U suo carattere preminente sotto il profilo esegetico o dell'interpretazione logico-storica (di notevole influrenza per la stessa dignit� degli istituti che il giudice � chiamato ad app.licare) l'argomento addotto dall'Azza. riti; che gran parte deHe norme penali contenute nel D. L. L 27 lug.Jio 1944, 111. 159 non abbiano carattere retroattivo, -contemplando specie di reati gi� previsti dal c.p.m.g. (art. 51, 54, 581) e del c. p. (art. 246, 247, 265). Natura giuridica della confisca. Il Supremo Collegio, dopo aver affermato ohe la confisca in base all'art. 9 D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, � sempre conseguenza della condanna per coHaporazionisrr.. o QCass. Milano 11j ottobro 1945, n. 194 in � Hiv. Pen. � 1946, pag. 249); ma non conseguenza automatica (Cass. Milano, 19 ottob_re 1945, � Riv. Pen. � 1946, pag. 347); dopo aver ritenuto che la confl.sca ex art. 9 vuol coJ.pire W...UWff..$.&-...-/.QhX'l"h::-:.=XXW/h::O/HhXX:~..W#//h'l"�..:@"////.&;X:=�X�i:--: :-"/. -====1rn l'aiuto (( ili qualunque modo sia stato prestato )) purch� �con re-Iativa conti11uit� � al tedesco invasore (Cass. Milano, 18 settembre 1945, n. 127, in " Riv. Pen. � 1946, pag. 219); onde gi� si delineava l'autonomia dell'istituto rispetto al rapporto delittuoso;' con sentenza -31 gennaio 1946, (� Riv. Pen. � 1946) pag. 543) configur� la confisca ex art. 9 -come inasprimento di -pena per i casi di collaborazionismo spinti fino al tradimrento; e con sentenza 9 luglio 1946 (rie. Tilena, in cc .Foro It. '" 1944-46, III, 161, con nota cont-raria di F. Caravita) quale pena accessoria. Ma, in siffatta elaborazione, non si era tenuto conto della lettera de-Il'art. 9, che postulava l'assoluta indipendenza della conf/Jsca dal reato e dalla condanna, in quan. to ressa si dove�va ritenere applicabile ai beni dei cittadini i quali, anche il'uori dei -casi di collaborazionismo previsti dall'art. 5 D. L. L. 27. I-uglio 1944, n. 159, si .fossero posti spontane.amente ed attivamente al servizio del tedesco invasore; fatto ritenuto, ex lege, equivalente (come� si vedr�) ad un tradimento della patria. All'aff-ermazione di detta autonomia della confisca ex art. 9, in qu�nto svincolata dalle vi�cende drell'aziohe pe nale, pervennero le Sezioni Unite �con sentenza 23 no vembre 1946 (rie. Rolandi Ricci, in "Hiv. Pen. �, 1946, p. 1158) la qual-e deifln� la confisca dei ibreni, prevista dalla legislazione sulle sanzioni contro il fascismo, come-san. zione civile specffl.ca. '1n ordine alle ipotesi di confisca, previste dall'art. l D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, il Supremo CoUegio, dopo aver afftermato cne la confisca ivi preveduta, in quanto presuppone la commissione di un reato, avesse natura di pena accessoria, (Gass. Pen. Il, 9 luglio 1946, rie. Tilena, -eit.) ritenne che anche questa specie d} confisca fosse una sanzione civile (Ca;ss. Pien. Il, 23 novembre 1946, rie. Rolandi Ricci, cit., S aprile 1947, rie. Ciano eredi, in "Riv. Pen. '" 1947, 543; 8 aprile 1947, rie. Mussolini eredi, ivi, pag_ 547; 30 aprile 1947, rie. Tringali !Casanova eredi; Cass" Pen. Il, 20 dicembre 1947, rie. Farinacci eredi). Tale sanzione civile si ritreneva applicabile, o Iiel giudizio i))enale� in cui venisse accertata la responsabilit� I ciel reo, ovv�ro (per il caso di estinzione del reato, o 1r_ancato estirc_izio dell'azione penale) in un giudizio au I tonomo, -dinanzi .al Tribunale penale, e� nel corso de-I quale do'Vesse acc-ertarsi incddenter tantum la responsaI !Jilit� del soggetto, come mero ,presupposto per l'applica: l zione della confisca. I j In altri termini si riteneva: j quanto all'a.rt. 9 D. L. 1944, n. 159', che presupposto I fosse il compimento -di 'attivit� -definita illecita, indipen dentemrente da reato e da condanna; l -quanto all'art. 1 D.L.L. 1946, n. 134, che presupposto fosse il reato e non la condanna; potendo la confiis-ca ! applicarsi: insieme alla condanna (art. 1 comma 20) o dopo la I condanna (art. 1 comma 3�), ,quand'anche il reato fosse estinto con air.nistia impropria; all'infuori di condanna (art. 1 comma 4�) ma previo acc~rtamento degli restre.mi ,--_. suhiettivi ed obiettivi per Jarsi luogo -al.la ,condanna (quando il reato fosse estinto per amnistia .Pr.opria o % morte del soggetto). � Sop-ravvenuto il D. L. 19 novembre 1946, n. 392, chre ''[, non aveva alcuna portata innovatrice sostanziale ri-I:_ spetto all'art. 1 del D. L. L. 11946, n. 134, ma intendeva l soltanto precisare la competenza, la forma del procedi-% mento, ed relirrinare, per amore di tecnicismo, quella ~ 99 � estinzione� dell'azione penale ,, che. si leggeva nel precedente decreto, sostiture.ndovi una " estinzione del reato � giusta la teorica (non immune da critiche) del nuovo codice di pro.cedura �penale, la Suprema Corte continu� per oltre un anno a ritenerre la confisca come sanzione civile specifica, tanto per il caso dell'art. 9 quanto per i casi dell'art. 1 (di tale specie, varie pronuncie fra quelle gi� cita te). Fu soltanto .con la notissima srentenza a Sezioni Unite 14 febbraio 1948, rie. Zuochelli,' De Bono eredi, in "Riv. Pen. ., 1948, pag. 352 e le successive: Cass. Pen. II 15 febb:raio 1948, rie. Bertani ivi pag. 1147; 18 febbraio 1949, rie. Pedrini; 13 Juglio 1948, rie. Ketting e Nregretti in " Riv. Pen. '" 1949, II, pag. 85 e 204, che la Suprema Corte, novellamente interpretando i'art. 1 D. L. 1946, n. 392 cit. vi ravvis�. l'enunciazione di una dicotomia, ~n te!(Ila di confisca: la conftsca prevista daWart. 9 D. L. L. 1944, n. 159, che ribadiva svincolata da qualuTuqure ipotesi delittuosa e cui manteneva la natura di sanzione c.ivile speci.fica, e perci� applicabile indipendentemente da1la sentenza di condanna e .srenza che su di essa potesse sipiegare vemn effetto l'estinzione del reato; la conftsca prevista dd:ll"art. 1 D. L. L. 1946, n. 134 c�ui riconosceva il carattere di pena principale (sentenze De Bono, Bertani, Pedrini) pi� precisarr:ente, di pena patrimoniale (sentenza Ketting Negretti). Bisogna pur riconoscer.e che la Suprrema Corte perveniva, in tal modo, .ad ammettere nell'istituto proprio quel carattere di pena, contro il quale il nostro ordinamento ave.va sempre mani.festato netto sfavore; sia pur con l'effetto pratico di restringerne la portata, ap�punto per�ch�, non potendo darsi pena se non sul presupposto di una �condanna irrevocabile, il campo di applicazionre ne . risult� grandemente diminuito, in dipendenza della latissima .amnistia e delle morti di taluni soggetti frattanto inte�rvenute. 1Su talre postulato non suffragato da veruna disposizione -contradetto, anzi, dall'esegesi, dalla lettera e dallo spirito della norma -si ritenne che -ai fini del . provvedimento di confisc.a -si.a nece:ssaria, sempre, una srentenza di condanna irrevocabile, 'la quale abbia omesrn di pr.onunciare la confisca (a.rt. 1, comma 1�, D. L. 1946, n. 392) : che tuttavia -estinto il� reato -la confisca se disposta, debba restar ferma (.art. 1, comma 1�, 1a parte D..L. cit.), se non dis�posta, possa ordinar<Si (art. 1, comrr. a 20, 2a parte D. L. cit.). Laddove le cause estintive del reato, dopo una srentenza di condanna irrevocabU.e, non potrebbero essere che l'amnistia impropria e la morte del condannato (ma t:r.attasi piuttosto di esenzione della pena: (art. 171 c. p.). La reazione a siffatta interpretazione si manifest� subito in dottrina, la quale mise in �evidenza il duplice criterio di valutazione in base al quale era ritenuto che la c.onfisca avesse la non individuabile natura di sanzione politico-amministrativa per eccrezione, nell'ipate.si dello art. 9 e, d'ordinario, di pena principale nelle ipotesi degli artt. r2, 3 e 5 del D. L. 1944, n. 159 e sostenne, dal punto di vista dommatico, la impossibilit� di inquadrare nel sisterr.a penalre vigente la confisca come pena prj_ncipale, proprio per gli stessi argomenti pei quali le Sezioni Unite erano pervenute .all'ultima conclusione (cfr. SABBATINI, Ancora sulla natunq, giUr1!dica deUa conttsca dei beni in "Giust. 1Pren, �, 1948, Il, 250). Non minore fu la resistenza nel pensiero �della Procura Generale del S. C. la qua1e, in tutti i giudizi successivi, mantenne srempre ferma la tesi .della natura civile della conf�.sca, combattendo, con solidissimi argomenti, il preteso carattere innovativo dell'art. 1 D-. L.. 1946, n. 392 (cfr. requis. P. G., �su rie. Pedrini C.; e sentenza Cass. Pen:, 2a, 28 febbraio 1949; cfr. requis. P. G. su rie. Farinacci reredi e sent. Cass. Pen. II 23 marzo 1949). Infine la norma si ri~el� inadattabile alla interpretazione delle S. lf. allorch� trattandosi di conciliare le due ipotesi di competenza form\J.late� dall'art. 1, corr:ma 1~ e 20 D. L. 1946, n. 392 si dovette ricercare per quale r.agione il legislatore a".'rebbe fatto salvo il diritto di confisca (negato per l'amnistia propria), nel caso di amnistia impropria; laddove era chiaro che se nel pensirero del legislatore la confisca fosse stata una pena principale, anche l'amnistia impropria avrebbe dovuto f.arne cessare gli effetti (art. 151 c. p.). Ond�e una pronuncia non chiara del S. C. del 10 no vembre 1948 (rie. Colla, in " Giur. It. �, 1949, II, 65). Singolare l'atteggiamento dei giudici di merito, frequentemente contrario .all'indiri~zo del S. C. (cfr. Trib. Roma, X, 6 febbraio 1949, Finanze c. Alfieri, in " Riv. Pen. ,, 1949, II, 753). La conf�:sca di che trattasi �, in effetti, una sanzione civilie, provvedimento non penale del Giudice penale (cfr. per tale categoria, MANZINI Dir. proc. penale 1931, I, 332); ben aiversa dalla confisca, pena principale istituita dal regime� fascista con la legge 25 novembre .19-26, n. ,2008, 1sulla difesa dello stato, art. 5, (per il reato di diffusione o comunicazione all'Es1ero di notizie false, atte a rr:.enomare il credito o il prestigio de.llo Stato; norma abrogata .con la legge 4 giugno 1931, n. 674 art. 3); e ben divrersa dalla confisca, misura amministrativa di sicurezza, istituita dallo stesso cessato regime con la L. 31 gennaio i926, n. 108 (modificatric�e della legge sulla cittadinanza, e in virt� della quale si poteva procederre con decreto reale e su conforme parere di una apposita Commissione, alla confisca dei beni di colui che vreniva privato della cittadinanza per aver commesso; all'Estero, un fatto contro l'ordine pubblico, gli interessi o il buon nome dello Stato). Tale excursu.s, bench� superifluo ,nrei procedimenti nei quali la confisca conserva natura di � sanzione civile spe.cifi.ca � (o per forrr:azidne di cos-a giudicata sull'applicabilit� della confisca, anche senza previa condanna, o perch� si versi nel caso dell'art. 9) val'e, tuttavia, a rendere edotto l'interprete che il leg'.slatore, qualunque sia stata la " fortuna ~ interpretativa della norma, si prop0nreva una f�.nalit� meramente patrLmoniale, pur cop. un procedimento speciale: � per la impossibilit� di stabilire con gli ordinari �criteri l'incidenza della condotta i.llecita � di determinati soggetti, sul danno arrecato al Paese (S. U. P. 2<! novembre 1946, Rie. Ro1andi-Ric.ci cit.). Il giudicato implicito sulla natura giuridica della confisca. 1Jn taluni casi i procedimenti di confisca sono-dominati da giudicati che appartengono al primo periodo della giurisprudenza del Supremo Collegio; onde, anche nei casi previsti dall'art. 1 D. L. L. 1946, n. 134, e pur se non . accertati rr.ediantre sentenza di condanna irrevocabile, la confisca � proponibile quale sanzione civile specif�:ea; -100 e pertanto anche nei confronti degli eredi di soggetti defunti. Cos�, con la sentenza drel Supremo Collegio, Sez. 2a, 23 ma.rzo 1949 (rie. Farinacci eredi e Tringali casanova eredi) � stato ritenuto che, allorquando sia stata annullata, con sentenza di rinvio del Supremo Collegio, una ordinanza di confisca, precedentemrente al rammentato m�tamento di giurisprudenza, il Tribunale debba ritenersi vincolato dal comb. disp. artt. , 545, 546, c. p. p., non essendo dato al Giudice di rinvio � a;mpliare il tema d�evolutogli dalla sentenza di annullamrento e rimettere in di1scussione �quelle parti della sentenza che, per difetto di iniziativa da parte dei soggetti che potevano avervi interesse, non sono state contestate e devono orrr..ai intenders� i ��efinitivamente� fissate nel procedimento � (Cass. P.en. 18 , 16 gennaio 1948, Rametta rie. in � Giur. it. �, 1949, Il, 60) �. Tale opinione � assolutamente ,pacifica anche� in dottrina (ofr. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, Torino 1932, IV, pag. 655; VANNINI, Manuale di diritto proceS �suale venale, Milano, 1948, pag. 20 ecc.). I principi quindi affermati dalla nuova giurisprudenza della cassazione a Sezioni Unite possono valere solo nei rwpporti giuridico-processuali nei quali essi siano stati o vengano adottati; rr:a non possono spiegare ai.cuna rilevanza in giudizi nei quali la 1Suprerna Corte abbia diversamrente stabilito trattandosi di nuova interpretazione e� non di norma nuova: � p�erch� l'autorit� delle decisioni della �Corte Suprema, anche se pronuncia a 1Sezioni Unite, come quelle di qualsiasi altro giudice -per la finalit� stessa della d'unzionre giuris1dizionale �Che attua la legge nel <caso concreto, in contrapposto alla funzione legislativa che crea norme destinate alla generalit� -non va oltre il cas� deciso � (Cass. pen. 2a, 23 marzo 1949 ricorrenti Tringali Ca:s:anova eredi). 1Soluzione ovvia, anche se si consfdera che i.I Supremo Collegio, nelle precedenti sue pronuncie, sopratutto se intervenutre dopo l'entrata in vigore della pretesa norma innovatrice, qualora avesse voluto considerare la confisca come .sanzfone di natura penale (ina,pplicabile senza presupposto di sentenza di condanna) avrebbe -mancando tal1e presupposto -annullato l'ordinanza senza rinvio a sensi dello art. 539, nn. 1 e 9 c. p. p. Onde, in tali casi, nel giudizio di rinvio, disposto �per motivi di rito o per vizi di motivazione: 1� la. confisca deve .considerarsi �flanzione di natura civile; 2� la confisca deve essere. disposta anche se (l'azione penale: rectius) il reato sia estinto per rrr~orte o �mnistia propria; 3o si deve far luogo alla confisca, purch� siasi ottemperato alle normie di rito e sia data la prova della sussistenza dei delitti previsti dagli artt. 2", 3 e ,5 o dei fatti previsti dall'art. 9 n. L. L. 1944, n. 159. La nuova proponibilit� della confisca pei capi non passati in giudicato. Nel giudizio di rinvio si possono rimettere in discussione quelle parti della cc richiesta � Ire quali non siano state decise, ln quanto assorbite dalla pronuncia favorevole. di confisca. La mancata impugnativa della omessa pronuncia per quelle parti non va, infatti, ricercata nel difretto di iniziativa da parte della P. A.; giacch� questa non avrebbe avuto tnteresse di opporre detta impugnativa. Tale principio trovaisi enunciato chiaramente nella sentenza del .Supremo Collegi�, 2a, 8 a,prile 1947 (rie. Mussolini ieredi, in cc Riv. pen. �, 1947, pag. 547), �con la quale fu dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione del Ministero deHe ifinanze contro l'ordinanza che disponeva la confisca totale dei beni, senza riferimento a tu.tte Ie fattisprecie conterrr.plate nella richiesta ma ad una sola di esse; e ci� pevch� '" l'interesse che legittima la proposizione dell'impugnazione va accertato con riferimento al (p dispositivo � -(sent. cit.). Il tema del giudizio di rinvio non viene., dunque, ampliato .qualora si insista per l'accoglimento della richiesta sotto tutti i profili e Ie rubriche che non� siano stati espressamente disattesi dal primo giudice. La questione si presenta, con relativa frequenza, nel caso di concorso delle ipotesi degli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. 1944, n. 159 >e dell'art. 9 del decreto medes1mo, allorquando venga disposta la� confisca totale con esplicita menzione soltanto di una dellie fattispecie contemplate dagU artt. 2, 3 e 5, citati, o dopo l'annullamento con o senza rinvio sia interesse della p. a. instare per l'art. 9. Le norme di procedura. Il provvedirr..ento di confisca, previsto dalla legislazione in e.sa.me., vien�e sempre emesso : , 1� o d'ufficio, dal Giudice penale, con I.a sentenza di condanna (art. 1 comma Ilil D. L. Lcc 1946, n. 134); 2� o su richiesta del Ministero delle Finanze : a) sotto forma di ordinanza inteurativa �della sentenza penale di condanna {dall'autorit� giudiziaria ohre . ha pronunciato la 1sentenza stessa) �qualora con questa non fosse stato provveduto alla confisca; b) sotto forma di ordinanza autonoma (dal T,ribunale Penale del forum rei sitae) nei casi per i quali la confisca � ammessa srenza necessit� di previa sentenza penale di condanna. L'ordinanza si �fonda, nel primo caso, su un giudizio gi� emesso -e non rinnovabile -i:n ordine alla responsabilit� del soggetto (Cass. Pen. 2a .4 aprile 1949, rie. Tarchi, in "�ruv. Pen. � 1949, II, 497); nel secondo, su un giudiz'io da emettere, in ordine alla responsabilit� del soggetto. Peraltro, finch� la confi.sca si ritenreva come sanzione civile, si poteva procedere per ordinanza autonoma, non solo nel caso previ1sto dall'art. 9 D. L. 1944, n. 159, ma in tutti i casi di estinzione dei reati previsiti dagli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. cit.; e talre ordinanza si fondava sull'ac,certamento cc incidenter tantum� di quei fatti costituenti reato, bench� non punibili con pene afflittive. Ritenuta;si la confisca come pena principa.le, l'ordinanza aut6noma si applica orrr:ai soltanto nei procediirnenti di conifisca a sensi dell'art. 9 D. L. L. 1944, n. 159 re, in via transitoria, nei procedimenti a sensi d�ell'art. 1 b. L. L. 1946, n. 134 (in relazione all'aiccer-.�tam. ento dei reati previsti dagli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. 1944, n. 159)', dominati dal " giudicato ,, sulla natura di cc sanzione civile ,, della confisca. Quanto al rito, l'art. 1 D. �L. 19 .novembre 1946, n. 392 prescrive: -101 ver l'ordinanza sub a): doversi seguire ia forma prevista; dai c. p. p. per gli incidenti di esecuzione (articoli 630-631 c. p. p.); come del resto, gi� era deducibile anohe sotto l'impero della legislazione antreriore, trattandosi di 'integrazione di sentenza di condanna gi� emessa (arg. da 'comb. disp. artt. 10 D. L. L. 1944, nu mero 159e 655 c. p. p.; v. infatti, Cass. Pen. II, 9 luglio 1946, rie. Tilena, in "Foro it. �, l!M4-46, II, 161); per l'ordinanza sub b); doversi provv.edere dal T'ri.buna1' e penale su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza in Carne'!'a di Consiglio, previa citazione degli interessati, e, in cBJso di morte del soggetto alla confisca, de:gli eredi di costui. rcontro l'ordinanza � ammesso ricorso per Cassazione. Siffatta particolareggiata disciplina, per questa seconda ipotesi, poteva lasciar ritenere che ad essa non fossre ap. plicabi~e il rito degli incidenti richiamato per l'ipotesi precedente; e l'ammissione :espressa del rtcorso per Cassazione nella detta seconda ipotesi poteva ingenerare il dublbio che tale impugnativa fosse iasclusa per la pr�ma ipate.si; e che iJ richiamo al rito incidentale per la medesima fosse da limita1'e all'art. 630 e non anche all'articolo 631 c. p. p. Ma il Suprerr.o Collegio ha ritenuto costantemente che il rito degli incidenti si� deibba osservare in tutte le due le ipotesi, con le guarentigie (per il caso di �Ordinanza autonoma) imposte diana particolarit� della situazione proce.ssuale. iFu ritenuto -pertanto ~ necessario che il procedimento si svolga: 1� con la �richiesta� del Ministro per le finanze diretta al giudice pianale competente; 2� con l'intervento del P. M. al quale spetta contestare i fatti costituenti reato (artt. 2, 3 e 5 D. L. L. l944, n. 159) ovvero il fatto previsto dall'art. 9 D. L. L. cit.; (Cass. Pen. II, 8 aprile 1947, rie. Ciano Eredi, cit.; Cass. f>ren. II, 2o di�emibre 1947 rie. Farinacci Eredi, cit.). Non si tratta di esercizio dell'azione� penale: nel primo caso sub a), pe�roh� l'azion� penale si supponia gi� esperita nel giudizio di m�rito; nel secondo caso sub b) (trattandosi di contestazio.;ne di fatti costituenti reato, i quali se non estinti avrebbero potuto importare la condanna) si richiede un'attivit� del P. M., soltanto ai fini dell'accertamento incidentale di quei fatti; 0 Hcon la regolare costituzione del contradittorio nei confronti del soggetto o degli eredi di lui, nonch� dell'Amministrazione finanziaria richiredente. Ervidente � la maggior garanzfa che� offre siffatto procedimento rispetto a quello offerto dall~ stesso diritto corr.une, allor quand�o riserva al giudice l'accertamento ora per allora, di un reato estinto, come nel cal)o del risarcimento per danni non patrimoniali, da reato estinto per amnistia o morte del soggetto. 11 procedimento nei confronti degli ere�di si ricollega al principio ennunciato nrell'art. 198 c. p. Gli eredi potrebbero, peraltro, ottenere l'estromissione se rinunciassero all'eredit�; il contradittorio, in. m!1-ncanza di eredi successibili per legge o disposizione di ultima volont�, dovrebbe svolgersi, allora, nei conf:r'ont� di un curatore spe-ciale all'eredit� giac�ente, salvo che 1o �Stato non ne accettasse la devoiuzione" La Pul�iblica Amministrazione � ritenuta parte (talora definita come parte "civile�, sent. Ciano cit.); 4� con la raccolta�delle provre a cari�co del P. M., ove� non siano fornite dal Ministero delle finanze (sent. 1Ciano cit.); 5� con l'oblbligo della motivazione, in ordine agli elerr_ enti obbiettivi e subiettivi del reato. E pertanto l'or�dinanza, quando autonoma � deve basarsi su prov�e obiettive legalmente acquisite. La giurisprudenza ha affermato l'ammissibilit�, come fonte di convincimento del giuqice, delle massime di comune esperienza unive-rsaLmente ac �cettate. Ma � pactfico che questre massime non riguardano i fatti storici, la cu1 notoriet� � sempre subiettiva � (sent. Ciano bit.). Si aggiunge �Che, allorquando si tratta; di contestazione di atti di governo, debha essere obiettivarr_ ente dimostrata la partecipa:zJione effettiya ad es.si da parte dei soggetto; e non .ipotizzato il c�oncorso drel soggetto medesimo sulla base �di supposizioni. In altri casi � stato per� ohiarito che allorquando trattasi di realt� .storicamente inconte.siBJbHi, il riconoscimento '11a parte degli� ieredi (e a fortiori, da parte del soggetto) possa valere se non sotto il profilo civilistko della con:fessione, certo a giust�flcare la convinzione del magistrato (sent. Mussolini eredi cit.). Non � infine da trascurare l'indagine sull'relemento suibiettivo, non solo .ai fini del rapporto di causalit� con l'ev:ento, ma anche ai fini della gravit�, quando sia �consentito graduare la sanzione (applicazione della con.fisica parziale). D. A. FOLIGNO AVVOOATO DELLO STATO NOTE D I DOTTRINA E. FAVARA: L'incostituzionalit� della legge 22 dicem. bre 1948, �. 1456, e degli aumenti di tariffe ferroviarie con essa delegati al Governo. �Foro It. �, 19.49, IV, 170). E. BoNAOINA: La costituzionalit� della legge 22 dicembre 1948, n. 1.456, e dei regolamenti delegati in materia di condizioni e tariffe per i trasporti sulle FF. SS. (�Rassegna di Dir. Pubbl. �, 1950, t; pag. 73). G. SANTONI: Procedura per le modificazioni di carattere generale alle tariffe delle FF. SS. (�Ingegneria ferroviaria �, 1949, pag. 97). I.a legge 22 dicembre 1948) n. 1456, dispone che � gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariff.e per i irasporti di persone e delle cose sulle F.F'. SS. s'ono approvati con decreto del Presidente della Re]rnbblka., su proposta del !Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'indm;tria e commercio, sentito il G.I.P., in seguito a delihera1Zione del Consiglio dei minist1 �i )), La legge pass� senza rilievi degni di nota al Senato mentre alla Camera dei deputati la, di' . 1 1-1cnssione port� all'approvazione, insieme con a legge, di un ordine del giorno, in. virt� del quale � la Camera impegna il Governo a presentare entro il .31 marzo 1949 un progetto che determini definitivamente le norme .generali per 111 formazione e l'attuazione delle tariffe ferroviarie >>. Un tale progetto � stato poi in effetti presentato entro il termine prescritto e i:irevede che � gli aument_i di carattere genemle delle tariffe, quando . comportino un aggravio per il pubblico in misura su periore al 15%, sono approvati per legge>>. Sulla legge 22 dicemlbre 1948 si � avuto un in teressante dibattito do.Urinale, che ha portato il Favnra a concludere per l'incostituzionalit� sia della legge che, naturalmente, degli aumenti di sposti in base ad essa.; ha portato, invece, il Bo nacina e il iSantoni a concludere per la tesi op posta. ,secondo il Favara, risulta dagli atti parlamen ta.ri e in particolare dall'ordine del giorno appro vato dalla Camera <lei deputati che si sia voluto conferire al Governo una delega legislativa. Co mnnque una tale delega era necessaria di fronte a.ll'art. 23 della Costituzione, secondo il quale � nessuna prestazione personale o patrimoniale 'PU� �essere imposta se non in base alla legge>>, comprendendosi, �quindi, in linea generale in tale norma le tasse e fra di esse ,q,uelle corrisposte per il servizio ferrovial'io. La� legge �2.2� dicembre 1948, n. 1456) � incostituzionale, perch�, hel conferire a.I Governo una delega legisl�tiva, non ha dettato � i prindpi e i criteri direttivi >> e non ha stabilito il termine per l'esercizio di tale delega, secondo quanto richiede l'art. 76 della Costituzfone. Il Bonacina, invece, ha confutato la tesi gella� incostituzionaliti1, osservando �he non risulta dagli atti parlamentari che si sia voluto conferire al Govel.'no una. delega legislativa,: .la 1questione venne in discussione davanti la Camera dei deput. ati e in �quella sede di contro al dubbfo. di alcuni deputati che si trattasse per l'appunto di delega legisla,tiva, fu replicato che si trattava invece di restituire al Governo uria facolt� regolamentare in materia di organizzazione di pubhlici servizi. 1Secondo il Bonacina, pi� che regolamento per l'organizzazione di pubblico servizfo 1quello consentito al Governo � un regolamento delegato. Tale genere di regolamenti � ammesso in linea .generale dalla Costituzione e nella specie non pu� dirsi vietato dalla riserva di legge contenuta nell'art. 23 della, Costituzione, la '(]Uale concerne le imposte e, fra le tasse, solo �quelle relative a servizi esercitati in regime di monopolio di diritto o di fatto. Il servizio ferroviario, invece, se pure sorto in regime di monopolio cl.i fatto, non pu� dirsi che continui a svolgersi in tale regime anche nel momento attuale, in cui lo Stato non � l'unico imprenditore di pulbhlici trasporti. Il Santoni, invece, nega che ricorra nelle specie l'apllica.zione dell'art. 23 della Oos:tituzione, per ch� le tariffe ferroviarie non rivestono caratt.ere di tasse ma possono giuridicamente definirsi coI me prezzi, essendo poi indifferente a~ fini della . !i questione in esame se rientrano nella:ca;tegoria dei l prezi pubblici o privati. -- i l Per qu,anto concerne la natura. dei proventi del servizio frrrot'iario, l'INGnosso ritiene ohe, si tratti di. tasse in considerazione del regime di mono- I ! -103 polio in cui i!� svolge il servizio (v. Istituz. Diritto Finanz., Napoli H)37, val. II, pag. 736); 1'ite'Y/,go11.o) invece) che si tratti di entrate patriinoniali, e) cio�) di prezzi del servizio pubblico fornito� daillo ~wato, il MA~CI lCorso Scienza delle finanze e dir. finanz., Roma, 1988, pag. 133 e 152) ed il GrANNINI A.D. \lstiluz. di Dir. tributario, Milano) 1941, pag. 50). A noi sembra cihe quest'tbltima opinione sia quella pi� rispondente aA concetU di tassa e di p-rezzo nonoh� al rapporto in base al q�uale il servizio ferroviario viene svolto. Quali che siano i earatteri distintii'i delle tasse ,(tiedasi: Ooc1vIDRA, Contributo al concetto giuridico di tassa, in �Foro /tal. J>, 1948, I.Y) pag. 39 r. la dottrina �'l'� riohiamata), ~ oerto Ohe esse) arendo natura di tributi, rappresentano l'estrinsecazione della sov-ranit� dello Sta.to. Se pure � necessaria. per la loro applicazione la richiesta e l'nUlizzazione di un p�ubblico servizio (divisibile), <Ji� pu� costituire il fondamento della loro imposfo: ione ov�vero -il fatto generatore dell'obbligazione tr�ibutaria; ma, non ricorre maA l'ipotesi di una oontroprestazioneJ di eiti la tassa rappresenti un oorri8pettfoo (cc NttO'l.�O Digesto !tal. J>, voce : Tns ~a. n. 3 e 4). Veri e propri corrispettivi di servizi pubblici, che a loro �volta. possono definirsi oontropresta:<:ioni fornite dallo Stato, sono invece i prezzi p11.bblici, o pri'l'ati. Per il servizio j'errov'iario J 1;i � da considerare che esso non � esercitato dallo Stato in esplicaZ'ione delle s1.te tipiche funzioni e delle prerogative site proprie) ma. per motivi cont.ingenti di earattere eoonomico-sociale (swlla. rilevanza di questa distin:<ione vedasi: �Nuovo Digesto /tal. )); loao cit., n. 81). Tal(} s�ervizio, sorto per effetto della iniziativa privata. pur essendo stato in itn seoondo momento at'ocato dallo Stato) � titttavia rima.sto soggetto a una d?:wiplina preva,lentemente pri1? atistica (GIANNINI A.D., opi. loc. citati). VrTTA, Diritto Am1ni.vo) Torin.Q' 1948, val. I, pag. 298) . I proventi di tale serv-izio non possono altrimenti �configura.rsi cihc come corrispettivo della prestazione di esso, essendo esclusa ogni possibilit� di oonfigurarli carne estrinsecazione immediata e diretta della .'!ovrnnit� dello Stato. Se anche il servizio ferroviario dovesse sv�olger si in regime di monopolio di diritto, o di fatto ci� non sembra rilei,ante per ginnqere alle conolusio ni &wi perviene l'Ingrosso. Il monopolio esercitato dallo Fft�to pu� non essere div{Jrso dai quel lo di aui p1J.!� avvalersi il prfoaito; e, pertanto, pu� essere indioe dell'imposizione di una tassa so lo quando incide in quelle che sono le tipicihe fun zioni e prerogative dello Stato (�Nuovo Digesto !tal.�, voce cit.) n. 8), solo quando, oio�, ra,ppre senta il modo con nui si attua la sovraniti�1 statale. Perta.nto non ci sembra ehe le tariffe fm�roviarie formino oggetf.o della riserva di legge stabilita dall'art. 23 della Costituzione) la. quale conoerne solta'}'/}to i tributi (GIANNINI, I rapporti tributari, in � Oomm. sist. alla Costitu21. Jta.l. ll, dtiretto da, Oalamandrei 6 Levi) Firen..ze) 1950, vol. I, pag. 273). Per le ta1�ifje ferro1?iarie i R.D.L. 11 ottobre 1'934, n. 1948 e 25 gennaio 1940, n. 9 sta.bilivano ohe gli aumenti di cara.ttere generale possono es sere approvati con legge). le �dirnintttzioni d�i carat tere .gen61'ale con decreto del Capo delro Stato)� le altre var.ia,zioni oon rleoreto ministeriale. Come si rede, vi � certamente anche per gli �aumenti ta riffari una riserv1a di legge). ma � una riserva di versa da quella dell'art. 23 della Costituzione sia perch� � limitata a.gli aiimenti e non investe la , disoiplina delle tariffe ferroviarie). sia sopratutto) per q?iel che qui interessai) perch� � stabilita con lerme ordinaria, anzich� con la Costituzione 'Ci [Jente o cori altra nor.ma clhe, abbia la stessa effi ca.oia formale (oostituzionale). , E' pa.c�ificoJ infatti, ohe il Parlamento nori pu� r-icono8oere al potere esecutivo u.na potest� rego l�m entare in materia ohe � riservata alla legge dalla Costituzione o ohe) comunque, � disciplinata. dalla Costitttzione (a meno che naturalmente non s� introdnca 'IJ.na deroga �lla norma oostit'/,{,(()'ionale nei modi all'itopo stabiliti); resta)� invece) a ve dere se non sia possibile riconoscere una faeolt� rer1olamentare del� potere eseoutivo in materia che sia. riservata alla legge da itna norma ordinaria o sia oomunquc disciplinata. dalla leg[}e ordinaria. Si tratta in altri termini di vedere se la nuova Costituzione ammetta i regolamenti delegati; ed a ben. VIJ(lere, � qrtesto il problema rhe fu dibattnto davanti alla Camera, dei deputati allorch� t'enne �in di8cil8sione la legge 22 dicembre 194.8, n. 1456, e ohe viene agitato negli .�critti dei tre A.A., poich�) a seoonda che si ammetta. oppure no la. so'pravv�ivenza dei regolamenti delegati) si � indotti a ravvisare nelle legge siiddetta nn'attribuzione di potest� regolamentare Ot'1'ero una delega legislativa, che avrebbe dovuto conformarsi ai limiti e alle modaliM� 8tabilite dall'art. 76 della Go8tituzione. A questo partioolare probltJma lm ccRas8egna del l' Amo�catnral)) ha amuto gi� modo di accennwre (�n. no 1949, fa.se. 3, parr. 69); e fu es.pressa l'opinione ohe �i regolamenti delegati 8iano consen.titi anche dalla nuov�' Costit1u<::ione (in senso oonforme ue. dasi �dottri1.ia citata dal�Ronaaina, op. cit.7Jag. 81, in nota.). N� attrav�erso la diso'U8sione parlamentare n� nttrai:erso il dibattito dottrinario � venuto in lnce un qnalohe elemento ohe induca a rive rler~� ima tale opinione. La. Oostitiuzione) menfre riconosce sia p1tre indiretta. 11lente l(J, faoolt�, regolamentare del potere e.<1ecuUvo, allorch� demanda al Capo dello Stato cli em(J,nare i decret� a1;enti valore di regolamenti� (art. 87) non pone alc-ttna disoiplina ooncreta di e.<18a relativamente alle modalit� ..� a.i limiti e, sopratutto, a'lle rn11terie in ani pit� essere escroitata, rinviando e'l?identemente per tale concreta disciplina alla legge ordinarfo1. Spetta a questa di stabilire sopratutto in quale arnbito p�u� .esplicarsi la� facolt� regolamentare e) quindi) di amplilI!re ov1xro di��restringere tale ambito. In altri termini la Oost'itit.<::ione pone il JJr'incipio del riconoscimento dellrJ. faoolt� reuolamentare del G01,erno ). inoltre pone l'altro principio della diversa effiaaoia -104 forrnalo delle leggi e dei regolamenti� riserva al , J J tres'i) espressamente alcune materie al potere legisla, ti'PO; ma poi per il resto demanda alla legge ordinaria d,i rcgolwre concretamente i rapporti fra potere legislati'VO e piotcre regolwmentareJ fra leggi e regolamenti in ordine alle singole materie. Si ha) quindi) nell'odierno ordinamento costituzionale la stess;a po'siR:ion1e che si amooa nel precedente) e, cio�, ohe per una stessa materia pu� verificarsi nel tempo itn avvicendarsi della discipUna legislaUva e di quella regolamentare) poich� pu� avvenire che J mentre in un determinato momento considerazioni contingenti portano a riconoscere a quel~a determinata materia una importanza ed una rilei;anza tali da indurre a sottrarla alla disciplina regolamentare per r'iservarla alla legge o per sottoporla comunque alla discirplina legislatfoa) in un momento su-ccessfoo vengano meno quelle ra,qioni doterrninanti e subentrino altre,. che consiglino di riportare la materia nell'aimbito d.ell.a potest� regolamentar�. Per attuare questa restitutio non V'i � altro rimedio ohe il regolamento delegato; e) poich�) come si � detto il_ sistema dei rapporti fra legg� e regolamento J rimasto quello del precedente ordinamento costituzionale) non si vede come) a1nmesso tal genere di regolamenti in qiiell' ordinamento costittWionale) non debba essere ammesso nell'odierno. La princivale obiez'.ione ohe si rnuove a tale ammissione deriva da un equfooco) e, cio�) ohe il regolarnento delegato implichi attribuzione di potest� legislativa, il. che � inesatto) poich� la d�ttrina pi� recente ha riconosciuto invece che non . � ' J V1. � se non attribudone di potest� regolamentare' (ZANOBINI, Corso diritto amm., Milano) 1944, vol. I, p~g. _13!. Se il regolamento delegato pu� superare il limite formale derivante da una. riserva di legge posta con legge ordinaria o) comunque.) da una disoiplina legislativa) ci� non a'/J'Viene perch� esso abbia efficucia di legge, ma per un diverso _ordine _di ragioni. Allorch�) infatti, esiste una risef'1.)a ai legge, � la stessa norma legislativa, che ~1;1'11Jette il regolamento delegato, adl abrogar~ esplwitamente o implicita,mente la suddetta riserva. ~'le p~i esis_te gi~ una concreta disdiplina legislativa) e parimenti quella norrna di legge ohe ammette il regolamento delegatoJ a voler: ohe qttella disciplina legislatfoa resti in vita fino ali'emanazione del regolamento delegato e debba considerarsi abrogata di fronte alla dfoersa disciplina da .questa stabilita : ci� generalmente pu� deswnersi dalla intenzione del legislatore e dallo s'f!�rito ~ella norma da esso emanata) ma l'espe . rien~a -insegna che talvolta� viene esplicitamente P.~em.sto col di~porre c1he la discipUna legislativ�a rli itn_a. d~terminata rn~tcria cess.a ai aver vigore ove Sta rlwersarnente disposto nel suocessivo regol~ rnento -delegato. Non ci 8embra ohe una disposizione del genere possa essere ritenuta oontraria alla nUO'l,,"'a Costituzione) il ohe val quanto dire ohe nemmeno i regolamenti delegati possano essere ri 'tenuU incostituzionali, R. D. C. FRANCESCO Cuocu: In tema di osservazioni ed opposizioni nei procedimenti per dichiarazfone di pubblica utilit� ed. in quelli per l'approvazione dei piani particolareggiati. (�Rivista Amm. �, 1950) .. I'roseguendo nella serie {li pregevoli studi sulle leggi concernenti i piani regolatori, e i piani di ricostruzione, il Cuccia, prendendo lo spunto da: una recente decisione del Consiglio di Sfato (Riv. e loc. cit., pag. 189), fa interessanti ed ori!tlnali considerazioni in ordine ad un particolare i~tituto regolato da.Ile suddette leggi: le c. d .. � oss�ervazioni )) che ogni cittadino ha facolt� di fare in rela. zione ai piani di ma.ssima, siano oggi regolati dalla legge generale sulle esproprfazioni e dalla legge urbanistica, o siano regolati dalle altre leggi concernenti in materia. L'A. premette che, dalla. sia. pure imprecisa dizione delle varie norme, pu� trarsi la conclusione che mentre il termine � osservazioni Jl si riferisce all'intervento dei cittadini nella fase preliminare ed istruttoria che precede l'approvazione del piano particolareggiato e 1quindi la concreta. esecuzione dell'opera pubblica, per qualificare invece l'intervento dei privati nella fase esecutiva, � usa to il termine � opposizioni >>. A confronto di questa sua considerazione il Cuccia. fa, una rassegna sintetica ma precisa, dell,e varie leggi concernenti la materia, ponendo in rilievo la evoluzione subita dall'istituto in relazione ai vari sistemi politici susseguitisi nel nostro Paese, evoluzione della �quale pu� dirsi che la facolt� per i cittadini. di presenta.re � osservazioni� si � accresciuta nelle epoche in cui vigevano sistemi democratici, mentre si � considerevolmente ridot ta nel periodo della dittatura. Ci� posto, rileva peraltro 1'1A. come non si sia mai dalla dottrina cercato di in.quadra.re sistematicamente l'istituto delle � osservazioni � e come ci si sia limitati a fare una pura �questione di tei� minologia. � Egli nota, invece, che tra, le � oss�ervazioni � e le � opposizioni � esiste'una, differenza ontologica fondamentale. Le �osservazioni� sono infatti una estrinsecazione della facolt� che la leo-o-e riconosce ad ogni cittadino di collaborare a11:0 buona. riuscita. di una � impresa pulbblica �, con�etto 1questo che � alla base, secondo la pi� recente dottrina di tu~t? l'istituto della espropriazione per pubbli'. ca utilit�; le (( opposizioni �, invece, attengono alla facolt�t di ogni proprietario di beni ricomp�resi nell'area da. espropriare, di far conoscere alla autorit� espropriante i motivi che non giustificano la espropriazione. In altri termini, mentre con le (( osservazioni )) n cittadino soddisfa solo all'interesse publico connesso con la � impresa pubblica �, nelle � opposizioni � egli � determinato dalla con~ ideraz~one del prop,rio interesse privato, sia pure m funz10ne e subol'dinatamente al prevalente inte i resse pubblico. Cosi configurata la situazione, il Ouccia. afferma i che la facolt� di presentare � osservazioni ll costituisca un interesse legittimo per il cittadino al I �quale corrisponde l'Olbbligo dell'autorit� di porta ___JI -105 i�e il suo esame sulle osservazioni stesse facendon~ constare nel rela.tivo provvedimento>>. La non ottempetanza da parte dell'�utorit� a. 1questo obbligo giustificherebb� la tutela giurisdizionale da parte� del cittadino di �quell'interesse legittimo, naturalmente mediante ricorso al Consiglio di Stato. Completando l'inquadramento dell'istituto, il Cuccia lo ricomprende tra quelle forme di democraz. in, diretta che trovano nella Costituzione (articolo 50) la :figura modello, sotto l'aspetto del @) � diritto di petizione >>. Il problevtna sollevato dal au.ccia~ bench� possa apparire marginale a prima vista, � inveoe di quelli che impongono soluzioni in apicib11s juris. Pi� che la questione �eill'inquadnromento sistematico dell'istituto, che il C'ucoia cura usamdo ma-gistralmcnte gli strumenti dell'indagine giuridica, ci� che oi interessa particolarmente) per ze note1JOli consegue�n<;l: c~ie comporta, � l'accenno alla tiitela giurisr'lizionale che competerebbe al cittadino a garanzia delle faoolt� di fare ze � osservaziorii >>. In sostnnza, rA. ritiene che swrebbe assurdo che una legge concedesse una tale facolM, senza che poi ne garantisse la concreta espliaa;zione. &enonoh�, non ci 8ernbra che per garantire una�� tale faoolt� sia indispensabile concedere la tutela giurisdizionale negli estesi lim0iti previsti dal auecia_ Qtwsti, con l,.attrib�:i:re a �etta1 faoolt� il earattere di interesse legittimo, ne estende la porta fino a ricomprendervi la prete8a ohe la Amministrazione dimostri cli aver preso in considerazione le osservazioni. Ora riten�1mo che cos� si eccedAro sia dallo spirita' ohe d'alla lett'era deli@ norm@ che regolano l'istituto, ancihe se s�i interpretano co�me esattamente le ha interpretate il Ouooia. Invero, la facolt� riconosciuta ad ogni citta�ino di collabora.re alla bitona riiiscita dell'impresa p1l.bblica,. post1. ila soltanto cihe al oittadino sia garantito di esercitare la facolM st(!ssa con piena cognizione di causa, ohe gli sia cio� assicurata giitridicamente la possibilit� di prenrlere conosoeMa di tihtti quegli elementi cihe lo rnettano in grado di esprimere il,proprio pa:rere esaurientemente. Ma egli non pu� pretendere che delle sue osservazioni l, autorit� t,enga conto, o che, peggio anoora, d~m atto d1eille ragioni pPr le quali debbano� esserf] disattese. Infatti, la fatela giur�isd�izionale di una tale prete8a si risolverebbe nel conferire ad ogni cittadino la qualit� di l_egittimato a<l agire per ottenere la pron�uncia di annitllamento <ti u;n atto amministrativo il quale non lede alcitn suo interesse concreto, direttn ed athwle. Peraltro, se anche alla facolfi�� di fa�re osservazioni si volesse attrib�uire la natiira di interesse legitt-imo, ci� non basterebbe a giustifioare la tutela giur-is�dizionale nei limiti indicati dal a. J in quanto, com'� noto .. alla. base �i tale tutela deve esserci oltre l''interesse degittimo leso, l'interesse a ricorrere che si ,concreta nella possibilit� che l'accoglimento del ricorso gara~itisca al ricorrente il consegivimento di un bene eoncreto; e ci� non - potrebbe mai verificarsi nei oonfronti del citta diho che nbb'ia .presentato le site osservazioni, in qnanto l'eventuale annullamento dell'atto amministrativo ohe di esso non abbia tenuto conto non gli potrebbe garantire che le osserva-zioni stesse siano dall' Aniministrazione accettate. A. D. GIANNINI: H contenzioso tributario nel nuovo ordinam~nto costituzionale. (�Giurisprudenza delle Imposte Diretp�, di Registro e di negoziazione �, 1950, col. 169 e segg.). Con un breve incisivo articolo il Giannini mette in rilievo i riflessi che la Costituzione ha avuto sull'ordinamento del contenzioso tributario. Le caratteristiche di �questo ordinamento erano, secondo l'A., le seguenti: a) una grandissima pa.rte delle controversie in materia di imp�ste (tutte ,quelle ad esempio riguardanti le semplice estimazione dei redditi) erano sottratte alfa competenza del giudice ordinario; b) le controversie stesse erano devolute � ad una variopinta. molteplicit� di organi speciali di carattere giurisdizionale o di carattere incerto >>. Tutta �questa impalcatura � oggi in contrasto, sotto un duplice as1petto con i principi :fissati da.Ila Costituzione : 1) Il contrasto pi� notevole si presenta ccm l'art. 113 della Oostituzione, secondo il quale � ammessa sempre la tutela. giurisdizionale avanti gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittaidini; tutela che non pu� essere escluna � n� limitata. Questo articolo, secondo le comunis opinio formatosi in dottrina. e in giurisprudenza � considerato come una norma precettiva e non programmatica, nonch� di applicazione immediata, non solo ai rapporti costituitivi posteriormente all'entrata in vigoi�e della Costituzione, ma anche ai rapporti costituitivi prima. Ora, facendo applicazione di ,questo articolo al contenzioso tributario�, ne deriva. che se si attrilbuisce agli organi esistenti per la risoluzione delle controversie tributarie, carattere amministrati-� vo, tutte le norme che attualmente limitano la competenza giudiziaria in materia di aiccertamento (in questa materia, invero, sono ipotizzabili solo diritti soggettivi dei cittadini contribuenti) devo no .considerarsi immediatamente abrogate; se in vece si attribuisce agli organi suddetti c�.rattere giurisdizionale, le cose non subirebbero ale'un mu tamento, per lo meno fino al momento in cui sca dr� il termine fissato dalle norme transitorie della Costituzione per la revisione delle giurisdizioni speciali non espressamente mantenute in vita dal la Costituzione stessa�. 2) Altro motivo di contrasto con. l'attuale ordinamento offre l'art. 111 della Costituzione,--il quale stabilisce che contro le decisioni degli orga ni giurisdizionali ordinari e spe,ciali (salvo il Con siglio di Stato e fa, Corte dei Conti) � sempr�e am messo il ricorso alla Corte 1Suprema di Gaissazione, -106 non solo per motivi attinenti alla giurisdizione ma anche per violazione di legge. Ora, se si ritiene, per sfuggire all'applicazione dell'art. 113, che le Oommissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali, si dovreblbe ammettere la. possibilit� di un ricorso contro le loro decisioni ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Ma, se si riflette che, secondo l'attuale ordinamento, dopo il giudizio� davanti le Commissioni tributarie si svolge sempre (salvo che per le controversie di semplice estimazfone) il giudizio avanti le Commissioni tributa.rie 'si svolge sempre (salva che per le controversie di semplice estima.zione) il giudizio avanti I'A. G. ordinaria, si constater� facilmente l'assurda conseguellJZa che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 111 in �quanto sulle medesime �questioni, riguardanti la corretta applicazione delle norme tributarie dovrebbero occuparsi prima. la Corte di 10assazione in sede di ricorso ex. art. 111, indi l'A. G. ordinaria. Il problema evidentemente non sorge per chi attribuisce alle Oommissioni 'itJributa,ri:i1e ca.rattere � di organi amministrativi, ed a questo proposito il Giannini riporta, �quanto � stato detto nella nostra: Rassegna. (1949, pag. 236) nel senso che l'entrata in vigore della, Costitqzione renderebbe ormai impossibile continuare a riconoscere alle Com� missioni il marattere di organi giurisdizionali appunto per l'assurdit� delle conseguenze che tlerivano dall'applicazione dell'art. 111. Ma, il G. ritiene che nemmeno a.ttrihuendo� alle Commissioni il carattere giurisdizionale potrebbe ritenersiapplicabile l'art. 111 della. Costituzione, in quanto l'applicazione di �questo articolo, tenuto� conto della sua rat.io) ((non ha alcuna ragione di essere nei casi in cui il diritto del privato ha una ben pi� ampia protezione attraverso i normali ~re gradi in cui si svolgono i processi dinanzi all'A.G.O. >>. In conclusione il G. ritiene: 1) che qualsiasi opinione si albbia sulla natura giuridica delle Commissioni tributarie, � da, escludere la possibilit� di un ricorso contro le loro decisioni ex art. 111 delln Costituzione; 2) che H sindacato giurisdizionale ordinario sulle questioni che finora erano riservate solo al giudizio delle Commissioni (questioni di semplice estimazione) deve ammettersi o negarsi a seconda del carattere che si riconosce alle Oqmmissioni stesse. E' tuttavia, indispensa.bile in ogni caso provvedere alla riforma dell'ordinamento del contenzioso, in �quanto, anche se si riconosce attualmente ii carattere di giurisdizione speciale alle Commissioni, l'avvicinarsi dei termin� di scadenza della �urata, delle giurisdizioni stesse (ai sensi della VI Disposizione transitoria) impone la sistemazione definitiva della materia,, ad evitare i gravis-. simi inconvenienti elle deriverebbero da una vera e propria carenza giurisdizionale. Dopo quanto abbiamo scritto su questo argo-@]) mento nella Ra8segna (1949, pag. 233 e segg.) � qppena il caso di dire come noi c�i associamo pienamente a quello che � il vero e proprio grido di allmtme lanciato dal prof. GiO!MI�in.i) con il presente articolo) e che si aggii~ng'e ai tanti altri di mtmero1Si studiosi e pvratici del diritto trib1ttario. L,e8igen.:za di 'Una immediata riforma del .contenzioso tributario � assolutamente inderogabile; � addirittura da ritenere Ohe la riforma del oontenzioso. sia /Orse pi� indispensabile della stessa riforma tributaria sostanziale. <:i� premesso) dobbiamo tuttavia insistere sul punto di vist<i gi1�� espresso nel nostro articolo sopra citato) secondo il quale la riforma del oontenzioso deve farsi) non 80lo nel rispetto della Costituzione) ma senza q1,tella eversione di istituti la oui esistenza,, oollauda.ta da decenni di prova) � strfJttamente conne8sa con i fondamentali principi ohe re,qgon� la buona amm.inistmzione dello Stato. Il G. nel presente articolo> non fa aloun cenno di quelle tendenze evergive che noi critichiamo �nel nostro studio) e questo silenzio) proi; niiendo da uno st1tdioso della forza del Giannini) � forse tanto significativo qnanto la nostra critica. Quanto alle considerazioni del G. airca la inapplicabilit� dell'art. 111 alle decisioni d�elle Commissioni tribittarifJ) indipen�<entemente dal carartfore di .queste) riteniamo di non poter aderivre a questa tesi eclettica. Piuttosto ohe inferire la inappl�; abilit� dell'art. 111 dalla considerazione Ohe) a garanzia d�ei diritti dei privati contrib1tenti, la i legge appresta mez.zi pi� efficaci (azione giudiI ziaria ordinaria) del solo ric"Orso per oassazione) J, 8embra pi� congruo inferire il carattere di organo amministrativo delle Oommission,i appunto dalI la oons,iderazione della inapplicabilit� dell, artiI colo 111, come abbiamo gii�� scritto e dimostrato nel precedente articolo. I I f ~ ~ i I ~: i= I RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AVVOCATI E PROCURATORI -Onorario -Obbligo solidale dei contendenti verso i loro patron_i in caso di transazione. (Corte di Cass., Sez. II Civ., Sent. n. 381-50 -Pres.: D'Apolito, Est. : Vita, P. M.: Roberto -Rosati -Ministero LL. PP.: Stazzonelli). Nei caso che una lite sia transatta, l'obbligo solidale dei �ontendenti verfio tutti i 101�0 patroni. ~relativamente alla corresponsione di d� che sia loro dovllto per spese anticipate, diritti <li procuratore ed onorari di avvocato -sussiste anche se la transazione sia conclusa dopo la prouunzia della sentenza ma prima che essa sia passata in giudicato. La rnassima appare ineccepibile. La Corte Snprema ha cos� precisato la portata e il fondamento dell'art. 68: � Il leg�islatore vnole impedire che i litiganti, in astratto liberi di ooncorda.re wna defini.zione transa. ttiva della loro contro1:ersia. in qua.lsia.si momento, in concreto lo faccia.no 8enza a.ver p'Y'ima revocato il mandato conferito� a.i propri procuratori ed avvooa.ti e senza av�ere ad essi corrisposto, ci� che sia loro dovuto per sp�ese anticipate, diritto di procura.tore, onorari di difesa, facendo sorgere il pericolo che es8i non po8sar1;0 esserne soddi8fatti dal cliente povero o resosi dolosamente insolvente>>. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi di servizio -Alloggi a pagamento in edifici appartenenti al � patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca della concessione. (Consiglio di Stato in s. g., Sez. IV, Decisione n. 196/50 -Pres.: Papaldo, Est.: Tozzi - Pagliano contro Mini;:itero Difesa-Esercito). Il rappo1;to che si costituisce tra l'Amministrazione !Militare e gli ufficiali ai �quali vengono assegnati alloggi a pagamento, proprio in considera.zione della loro �qualit� di ufficiali, � un rapporto di concessione amministrativa e non di locazione. E' legittima la. revoca di tali concessioni, anche prima della. loro scadenza., quando la revoca stessa sia dete1�minata da esigenze di pubblico interesse. Detta. revoca � invece illegittima se � determinata solo dalla circostanza della cessaizione -cla.l servizio dell'ufficiale concessionario dell'alloggio. La presente decisione ha il pregio di risolvere definitivamente tutte le questioni cihe erano sorte in r.el,a'IZ"ione alle con�essioni di alloggio da parte della P. A. ai suioi dipend�enti a oaiu.sa della legi .~la.zione "Uincoli8tica in m.a,ter�ia, di "tocazioni, legislazione cihe si era. voluta da. parte degli interessati estendere ancJie wi rapporti goizH�idici determinatisi in forza. delle concessioni di alloggio. Questo tentativo, che � stato sernpre respinto dalla. giurispntdenza per quanto ha. tratto alle concessione dei o. d. alloggi di servizio (si veda in proposito Corte di Cassazion.f}, Bez. III, Sent. n. 2'530/49-Pres.: Curoio, Est.: Gambo'l'lli in causa Orano contro Atpini) a"U�eva -trovato 1tna certa,fortnna presso le Corti minori in relaz�ine alle con'. cession�i di alloggi fa.ttc dalla P.A. ai piropri irnpiegati, a pagamento, non in stretta oonnessione con l.a prest(J;Zione del loro servizio, ma, in considerazione della loro qualit� di dipendenti. 8ti questo pnnto il Consiglio di Stato cos� ha motfoato :�Posto, infatti, che l'alloggio concesso al Pa.gliano � aornpreso in un immobile destinato ad uffici militari, ,appartenente cio� al patr�imonio indisponibile dello Stato � e1Jidente che esso � stato attrilmito. non jure privato a scopo di lucro, ma sopratutto per 80ddisfare ad una esigenza di interesso pubblioo, qitale � quella. di facnitare la condizione del funzionario in relazione all'attivit� ohe egli de�ie esplir::are per il pubbz.ico servizio. Il bentJ � perci� rimasto sempre compreso nel patrim,onio indisponibUe dello Stato, perch� destinato, sia ptire indirettamente ad .un p�t1tbblico servizio, ed � logico che una situa.zione g�iuridica in favore del privato in tanto abbia potuto sorgere �in quanto l'AtitoriM� amrn.va ab�bia pre1;ia-. mente aocertato la convenienza di far coesistere all'uso pnbblico un uso priv�ato della. oosa; il ohe porta senz'altro nel ca;mpo del diritto pubblico ed alla fignra della concession_e >>. Dalla affennazione che si tratterebbe di una conce.ssione, il Consiglio di Stato tra�e la consegucn: m oh� essa possa essere revocata, indipendenternetite dal fatto che alla concessione stessa sia stato apposto un limite di dwrata da una oiroolare ministeriale. Tuttavia, aggi11.nge il Consiglio, � evidente << l'illegittimit� in C1vi ,l'Amministrazione � inoorsa quando, nel d�isporre la revoca si � lasciata determinare non da una esigenza J � � di interesse pubblico, ma dalla erronea convinzio ne cJie anche le concessioni a pagamento, come qnelle di serv'izio debbano cessare quando il con:� �essimwrio abbia peritnto il titolo per l'assegna zione>> (cio� abbia oessato dalla qualit� di dipen dente). Non si put} non convenire nella giustezza di questa deoisione la qitdle si fon�la su oriteri ineocepi -108 bili dal punto-di vista gittridico ed ispirati ancihe a ovvie considerazion:i di equU� e di buona ammi nistrazione. N atiwalmente la. valutazione dell'interesse pub. blico che giitstifica la revoca delle concessioni a pagamento prima della loro scadenza � rimessa alla d-tsorezionalit.�J della P. A. ed � soggetta, .<10!0 al sindacia<to �i legittimit� dell'organo giuris�izio nale amrninistrativo. N� pu� pensarsi che, in ap. plicazione analogica� delle norme vigenti in rna teria di locazfoni, l'interesse pubblico che giu. stifica la revoca debba p�ermanere per un cer�to tempo anohe dopo tale revoca, nel senso cio� che l'Arnministra.z�fonc sia ten�uta� a disporre penna nentemente dell'alloggio tornato libero nel modo conforme all'interesse P'U-bblico posto a fondamen to della pronimz,ia �della revoca di concessione. E' app�ena, il caso di accennare che� contro i prov 1:edimenli d�i nvooa delle concessioni di alloggi �a pa.gainento non � ammessa almina azione avanti l'Autorit� giudiziaria ordinaria, la quale in mate ria. d�ifetta a.ssolutarnente di giurisdizione. A. ,qitesto proposito sar� opportuno rettificare �11n oqu�i�vooo nel quale � cadiito il Consiglio di Stato, nella presente deoi8ione, ritenendo ohe l' Avvocatura avesse eocepito la ineompetenz1a di qul}ll' organo, oorne se la questione sollev�ata dal ricorrente investisse materia di rapporto di locazione e nO"n di conces�sion.e� amrrnini81trativa. In veriM, di fronte al motivo di rioorso �ed~tto dal Pagliano, il quale sosteneva la 'lJ-iolazione del le norme vigenti in materia di locazfone, l'Avvo cat�ura aveva formulato una eccezione pregiudi Z'iale con queste testuali p1a'tf'ole: � Per6h� non sorgano equivoci teniamo a rprecisnre ohe non ececpiamo l'ineompetenza dei Consiglio d-i Stato; ma solo l'inammissibilit� della 0en8ura. Infatti il Consiglio d-i Stfkto � sicuramente 001npetente -in astratto -a giudicare della legittimit�. di 1tn atto tipieamente amministrativo quale � la revoca di una concessione amministrativa.: atto ohe inc�ide su interessi pfJ"otetti e non stt diritti perfetti. � Senonoh� -in concreto -il rioorrente~ affermando che il rapporto de qu,o fosse un rapporto di. loeazione, sostanzia il proprio gravarne nella doglianza di lesione ai pretesi diritti perfetti : tale doglianza � manifesta;m.ente inammissibile, pfYl"oh� ~su,fo, dai limiti del sindacato dJi legittimit� affi-� dato alln oompetenza dell'organo g�i1irisdizionale amrninistrativo )) . � ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA U'.f[LITA -Retrocessione -Esecuzione dell'opera divenuta impossibile -Situazione politica incompatibile -Espropriazioni della Giovent� Italiana del Littorio. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. i 52-50 -Presidente: Ferranti, Est.: Vita, P. M. : Cigolini -Di Berti Giovent� Italiana). Il diritto f':oggettivo alla retrocessione dell'immobile espropriato (art. 63 legge 1865), previsto per il caso che l'opera di P.U. non sia eseguita nel termine assegnato, pu� essere esercitato anche se h esecuzione dell'opera Sift� divenuta impossibile ovvero se il concessionario vi albbia rinunciato. La sopraggiunta. impossibilit�,' di eseguire l'o~ pera, con rifel'imento a fatti e situazioni nuove incompatibili con la esecuzione dell'opera, non pu� riscontrarsi nel caso di esp1:opriazione eseguita dalla Giovent� Italiana del Littorio per l'interesse collettivo della educazione della o�iovent� . o ' rn �quanto. l'art. 6 del D. 2 agosto 1943, n..704, pur sopprimendo la G.I.L. come ente del regime fascista, iie defer� i compiti ai Ministri della Guerra e della. Pubblica Istruzione .a seconda della rispettiva. competenza. Da sentenza esclude c1he il D. L. 2 agosto 1943, n. 7-04, pur sopprirnendo la G.I.L. abbia, ipso jure determinato l'imposs.ibilif.�. giuridica di ulterior~ oonseg�u�imento� dei compiti gi� devoluti a qttesto ente, in quanto l'art. 6 del suddetto decreto avrebbe deferito �tali compit-i ai Ministeri della Guerra/ e della Pubblica. Istru-.zione secondo le rispettive com,petenze. Co8'�, � lo FJta.to, con l'affidare le attivit� fnnzionali della G.l.D. ad organi della Pubblica Ammin�stra.zione, senza comunqite disciplinar: e in modo n110�1:0 o lim.itarne il corntenitto, esolude ohe il compito della cdnca.zione fisica, quale era sta.t:o elaborato dall'ente soppresso, fosse diveniito incompatibile col ritorno della Nazione alla sua. anteriore o1�ganizzri.zione politica ed amministrativa )). � Occorre precisare, a questo proposito �che il . t ) cita o D. L. n. 704 del 1'94.3 non ha determina.to la soppressione definitiv�a della G.l.L., ma� ha mutato lo status di questa, da quello di urn ente in piena attivit�, a quello di ente in liquidazione. Infatti, con i deoreti del P'r'esidente �el Oonsiglio di Ministri 6, maggio e 9 agosto 1944 (ohe la Corte S�uprema C'On sentenza n. 2133-49 ha ritenttto non i1i contrasto con il D. L. '/V. 701i del 1943) � stato nominato wn Commissario della Giovent� I taUwna oon ampi po�teri di rappresentanza e di azione fino a ohe non fossero sta.ti individuati e ripartiti i compiti e le attivit� tra, i due suind-icati Ministeri della Difesa e della. Pubblica Istruzione., Ci� significa ohe fin quando tale ripartizione non sar� avvenitta, l'ente deve continuare a ritenenrsi esistente, sia pitre in fase di liquidazione, con tutte le caratteristiche giuridiche gi� p't'oprie della oessata G.I.L. GUERRA -Occupazione tedesca -Preda bellica Vendita di materiali dello Stato �a cittadini italiani Invalidit�, (Corte di Cass., Sez. I, �Sent. n. 774-50 - Pres. : Colagrosso, Est. : Tavolaro, P. M. : Pittiruti .;,. Colorni e Fattori contro Ministero Difesa-Esercit�). Le norme del regolamento allegato alla seconda Convenzione dell'Aja 2!:1 luglio 189'9, ed in ispecie le norme contenute negli aTticoli 52 e 53. debbono ritenersi ricevute nel nostro ordinamento !tluri dico interno. l:> Lo 1Stato occupante, in base alle suddette norme internazionali, pu� appropriarsi dei niezzi militari di trasporto dello Stato occupato, solo ai fini della guerra., ma non per farne commercio con .gli stessi cittadini dello Stato occupato. La vendita dei suddetti mezzi fatta. a costoro dallo 1Stato occupante � invalida. __J WiK -109 La sentenza della Suprema Corte conferma) sia pur modificandone la motivazione) la precedente sentenza della Corte dJi Appello di Roma, riportata in questa Rassegna 1948 -Fase. IV) pag. 17. Trascriviamo testu,ahnente la m,otivazione della scntenza relativa alle massime sopra enwnciate: � EsseJ infaUi (se. le norme della Oowvenzione delfAja) se non trov�ano formale ricezione in virt� di legge -tale non potendosi certo considerare il regio decreto di approvazione ed esecu-zione 9 dioembre l'900, il qua-le ha formalmente carattere regnlamentare di ordine (];i esemizione e non pu� di- �) sciplinare iina materia di carattere generale implicante limitazioni ai diritti dello B'tato siti propri beni ed ai diritti (];i plf'oprieti�� dei cittadini ~ appartengono �nditbbiamente al dir-itto interna-� zionale generale dal qttale, anche �prima ohe fra i vari Stati v�enisse stipulata apposita convenzione) venit'a regolato il comportamento de7le Potenze in tempo di giierra, e partico�larmente quello dei cnmandi delle forze armate dello Stato ocotipanteJ rispetto ai sitdditi, singoli e persone giurid;iche dello Stato occupato per quanto riguarda i beni e la lorn distinzione, contemperandosi le esigenze di guerra delle forze di occttpa.zione con le esigenze di vita dello Stato ocmtpato. Ad esse quindi l)ordinamento giuridico [nfcrno doveva necessariamente adattar.Qi non per ipreponderanza su di esso esercitata dalfordir..ain(>nf.o giuridico interna.zionaleJ scritto o cons�uet11,dinarioJ ma perch� era inconcepibile che lo .Stato come soggetto di diritto internazionale) assumendo obblighi da� tale diritto imposti nei confronti degli altri Stati, si ponesse p�oi in contrasto col suo stesso ordinamento giuridico interno e nei rapporti coi propri sudditi. Ragioni imperiose quindi di coesistenza e di conviven. za fra Stati cit:ili e fra questi e i propri cittadini e quelli degli Stati occ1lpati per esigenze bell'iohe) imponeva.no anche pri11ia che tale pll"incipid venisse consacrato nell'art. 10 della Oostitu. zinne della Re{m�bblica Italiana (� Verd;inamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute�) die l'ordinamento giuriMco interno si adattasse) per ci� che riguarda,va le requ�izioni da parte delle annate degli Stati occupanti sul territorio degli Stati ocmipati ed il bottino di guerra, al diritto consuetndinario internazionale e quindi alle norme raccolte nell'art. 53 della, sii richiamata convenzione. 1lfa il principio di diritto internazionale .forniitlato nella prima parte d-i (/etto articolo J non ha la portata che il ricorrente gli vorrebbe attrilntire, nel senso cio� dhe lo Eta.to ocmtpante possa appropll'"iarsi i mezzi militari di trasporto, costi- f,ur,nti patrimonio ind'isponibile dello Stato ita- Nano occupato J non solo ai fini della guerra, in qu,rJnto 8iano essi cio� in funzione di mezzi bellici) ma per farne addiritttwa commercio con gli stessi cittadini italiani. D'i fronte a costoro � sempre in t?igore la norma delfordinamento giuridico interno 1wr cui e8si non possono validamente acquistare beni (oome gli aiitocarri militari J indubbiamente compresi fra gli armamenti) ohe fanno� parte del ---~--___J patrirnonfo inclisponibUe dello Stato e che non possono essere sottratti alla loro destinazione se 1u1n nei modi stabiliti dalle leggi che U riguardano (art. 826 comma secondo, 828, comma secondo) cod. civ.). E interpretare il principio di diritto internaz'iunale su citato {n modo da, dare una s� a,mpia facolt� alfarma.ta oooopante e plf'etendere che l'ordinamento g'iuridico interno accetti una s� grave limitazione nei confronM degli stessi cittadini) 8�f1nifi.clhereb�be non� adattare f ordinamento� interna. zionale, non conternpcrare le norme deWuno con quelle deWaltro, ma creare fra i due ordinamenti attrito e far soccombere l'ordinamento interno, anche in materia, almeno �di fronte ai cittadini od ai privati, disciplinata da nonne attinenti alfordine pitbblico) per dare assoluta prevalenza a quello che) secondo finter�prete, do'�'rebbe essere l'ordinamento g'ittridfoo internazionale) con effetti protraentisi anche dopo cessata l'occupazione e resta. urato il Governo legittimo. Ma una tale inter pretazione si ravvisa arbitr(Jffia e contro di essa � reagiscono preo'ise norme 8critte del nostro d'iritto interno. E) l'interpretazione arbitrar-ia) perch� il te8to del su c'itato art. 53 del regolamento annesso alla seconda oonvenzione delfAja, in oui il principio d'i diritto internazfonale generalmente rioono8ciitto ha trovato forrnitlazione) limita la facolt� de � l'a1�m�e qU'i occupe un territoire � di imvossessarsi o, come dice letteralmente il tesfo della norma d�i � saisir le num�raire, les fowdes et propri�t� d,Etat_,�les d�pots d"armes) moyen8 de trans �port, magasins et approrisionnements et) en genfra, l toute propri�t� mobili�re de f Etat de nature � servir aum operations de la guerre�, cio� imi quanto servano o siano destinati alla guerra o alle opera.zioni belliche) g'iammai per farne oommercio con i cittadini. E costoro non potrebbero quin. u. in tale fatto trovare titolo e giustificazione ai loro (Wquisti. Rea.gisce contro siffatta. intelf'pretazinne_. l'ordinamento ,qiuridico �interno, anohe pei� ch� rart. 5 del decreto le,qfalativo lnogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, colpisce ogni commercio (appalti, forniture o altr{ negozi) che il cittadino abbia avuto col tedesco ,inva.~ore) nel prestargli la propria opera e nel fo'rnirgli le proprie cose) disponendo l'arvocaziO'nfJ allo Stato iti tutto il relativo prnfitto, anche se si tratti di requisizioni o di prestazioni i'f111)olontarie. E, se tale reazione delfordinarnento giuridico� -interno investe gli atti del cittadino che col tedesco invasore occupante abbia commerciato le proprie cose o la propria opera) a tnaggfor .ragione devesi ritenere ohe esso reagisca) ponendoU assolutamente nel nulla) oontro quegU atti o quei negozi ohe il cittadino abbia concluso col tedesoo invasore, commerciando con es.so cose �Ji proprieM dello Stato e facenti arl!Zi parte del suo patrimonio indisponibile) ohe il cittadina non pu� n� deve inta.ccare) non potendo egli impunemente violare norme di ordine pubbUco �. ---t I principi affermati dalla Corte Suprrema, con f la sopra riportata_. perspicna sentenza, sembra che possano appli<Jarsi anohe ai 'casi di vendita a� : cUtadini italiani di cose appartenenti al patrimo-: -110 nio indisponibile dello Stato italiano, da parte degli eserciti di ocmtpa.zione alleati. Il solo a:rgomento che potrebbe valere in contrario, sa1�ebbe quello desum:ibile da una eventuale clan.sola, del Trrittato di pace, ohe avesse derogat� alle norme della Oonve<:ione dell' A.ja, o ai principi generali dell!ordinG!men.to giuridico interna::: ionale. Ma tale clnn.sola non e.sis-te, n� sembra ehe il Governo niilitare alleato abbia mni emanato orrlinanze le quali abb�iano re,qolato la vendita a cittad'ini italiani delle ca.so s11iddette, in deroga alle norme della nostra legge di contabilit�: gener- a1le dello Stato. (In qurnto caso, infatti, si potrebbe forse rioono.scerc validit� a queste wndite, in forza del D. L. 11 febbraio lfl44, n. 101, art. 1). IMPIEGO PUBBLICO -Ufficiali delle Forze Armate Limiti temporali e criteri di applicazione del R. D. L. 14 maggio 1946, n. 384 -Decorrenza retroattiva dei provvedimenti adottati a sensi del citato R.D.L. Legittimit�. (Cons. di Stato, IV Sez., 16 giugno 1949, n. 267 -Papaldo, Pre;;. : Pescatore, Est.: Marce1lo contro Ministero Difesa-E:o.ercito). Il H. D. L. Li maggio ln46, n. 384 � rimasto in vigore pur dopo la emanazione del D. L. 20 gennaio 1948, n. 45; e irn� essere applicu,to -a sensi del snccessivo D. L. 7 maggio 194'8, n. 82.3 -fino a �quando non si raggiungano le aliquote di organico stahilite a1ipunto dai cita.ti DD. LL. L'Amministrazione pu� collocare nella. riserva ufficiali non colpiti da sanzioni dil'Jciplinari per il comportamento tern,.1to dopo 1'8 settemlbre 1'943, senza che sia obbligata a prendere lo stesso prov, vedirnento nei confronti di costoro, �quando ritenga che t�H uffiC"iali non diano affidamento di percorrere in modo pa.rticolarmeilte distinto l'ulterfore carriera. Nel procedere ai collocamenti nella riserva. la Amministrazione non pu� prescindere rla un esame comparativo degli uffidali pari grado; ma tale 1~sarne � implicito pur� �qmmdo lAmministrazione faccia semplice richiamo all'art. -1 del R. D. L. H maggio Hl4'6, n. 384. Il provvedimento di collocamento nella riserva -atte:se le finalit� da conseguire -non � in contrnsto, e �quindi � immune dal vizio di eccesso di potere, con i buoni precedenti di carriera. La presenza nella Commissione consultiva di elementi politici non vizia il provvedimento, sia perch� nessuna norma di legge pone un divieto al riguardo, sia perch� la valutnzione degli ufficia.li a �questi .fini Ya fatta non soltanto sotto il profilo tecnico-professionale, ma anche in via politica. TI collocamento nella risena a sensi del R. D. L. 14 ma.g�gio H):J..6, Il. 3.84 deve, in base al combinato disposto dell'art. 2 D. L. 7 maggio 194.8, n. 823 e dello art. 2 D. L. 15 novembre 1946, numero 377, esser disposto con decorrenza non posteriore al 80 giugno 1947; e pertanto pn� anche avere deeonenza retroattiva. La decisione .surriferita � veramente fondamentale per le molteplici qtte8tioni risolte in materia di �sfollamento >> di ufficiali, e pertanto .se ne riporta q1.1;i di seguito la chfora motivazione : � Non � fondato ;il primo motivo ili ricorso nel quale si � dedotta l'illeqittimit�� dell'impugnato provvedimento d�i colloca.mento nella ri8erva del col. Marcello per e.ssere stato adottato fuori del .termine stabilito 'dall'art. l R. D. L. 14 maggio 1946, n. ~~8.J.. Tale norma. di.sponei:a che, nell'attesa che fossero emanate di.sposizioni leg-islative per la sistemazione de,qli organici degli ufficiali dello esercito, della mwrina e dell'aeronauUca, la Pubblion ,1mministrazione pot�va provvedere a collocare nffioiali di determinati ,gradi nella riserva o in ait.siliar,ia. � Col D. L. 20 gennaio 1948, n. 45, fwrono stabiliti ,gli organici provvi.sori dell' e.sercito; di oon. 8eguenora,, dopo l'entrata in vigore di tale decreto (19 feIJllraio 1948) -a8seri8ce il ricorrente -non .si sarebbe potuto provvedere itlteriormente a col. locamenti nella riserva. � Osserva il Collegio ohe dall'art. 1 R. D. L. n . .384 .si e'l?ince ohe la emana.zione di disposizioni legislat?:1,e per la si.stema.zione degli organici, pi� ohe ffasare il termine finale per l' e.sercizio della facolt� della, [:'itbblica A rnministra.zione di pq�ocedere agli indfoati coUocamenti nell'ausiliaria e nella ri. serva, era diretta a precisa,re la finalit� della norma, come inte.sa ad attuare 11,na prima riduzione di orqanici, a serrnito deqli sfortunati, avvenimenti militari_, nemat:tesa che S� f088e prO'VVedutq alla definiti'l:'a determinazione (� .si8temazione ))) degli 'Ste.s.si. �D'altro canto, .succe.s.~i1,amente al ricordato D. L. n. 45 del 1948, fn ernanato il D. L. 7 magr1io 1948, n. 823, il q11.ale port� sostitu.zioni edl inteqrazioni alle aliquote di itfficiaU da collocare nella ri.serva. ((Nell'art. 2 di tale provvedimento era e.splicita� mente pre1;i8ta la facolt� di adottare provvedimenti di collocamento nella ri.sert>a, suecessivamente alla entrata in vigore del D. L. n. 823 del 7 maggio 1948. Riferendosi infatti ai collocamenti nella riserva (( di.sposU o da di.'Sporre ))' il oennato prrnmedim ento rioono.scev�a' legittimo l'esercizio della facolt� non soltanto siwce.ssi'Vamente al D.L. 20 gennaio 1948, n. 4!'l. che stabil� gli organici pro1misori, ma anche alla .sua 8tes.sa entrata in vigore e fi.no a qnan;do non si fo.ssero raggiunte le al,iqnote st_abilite. (( Non fond(tto � del pari il .secondo motivo del ricor.so. Si deduce in esso �che la Pubblica Amministraz'ione avrebbe dovuto pro1't'edere preventivamente al collocamento nella ri.ser'l:'a d'aittorit� degli nfficiali che, pur discriminati, at'e.ssero riportato sanzioni disciplinari per il loro comporta-� I mento dopo l'8 .settembre 1943. � i (( Osserva il Collegio che il R. D. L. n. 384, nello I art. 2 stabiU.sce che (( d'autorit� saranno di masI sinrn collocati per primi nella ri.serva o in ausilia! ria coloro i quali, pnr es.sendo stati discriminati, I I hanno riportato sanzioni di.sciplinari �per il la.ro... l ( compor�imento dopo l'8 settembre 1943 >>. (< Chiaro � il contennto della norma, la quale I segna alla p. a. itna direttiva da attuare in base ; i a,d una val11,tazione discrezionale delle e.sigenze pivbbliche. Non obbligo, 'P'ertanto�, di collocare nel-I �i [ . I -111 la riserva con precedenza tutti gli itfficiali colpiti da san.eioni disciplinari, ma faoolt� di valutare, anohe nei confronti di questi, l'aUit1tdine a <<percorrere in modo particolarrnente distinto l'iilterfore carriera, >l, con la consegiiente possibilit� di trattenerU in servi:<Cio qualora -ad onta dei precedenti 1lisciplinari per il comportamento tenuto dopo v-, settcimbre -fossero riconosciuti provvisti della cenna.ta attititdine. 11!al si duole pertanto il ricorrente quando rffeva che la p. a. avrebbe dovuto l< d�re la p1rov�a >> di aver proceduto a co($ desta preventiva eliminazione. Posto che un obbligo inderogaibile in tal senso non sttssisteva, la p. a. non era t�nuta a provare di avere eliminato tiitti gli iifficial'i censurati, in quanto il trattenimento in servizfo di 'ufficirtl�i pllniti si giiistificava automaticamente, come attw1zione della facolt� prevista nel ricordato art. 2. � Ph� dez.icato � senza dtlbbio il terzo motiro, nella parte che ha dedotto la mancanza di un g�iitdizio tecnioo comparativo atto ad indit;iduare i migliori da mantenere in servi.zio, per ciasmtn ruofo e grado, 8lllla base di iinivoe�i e predeterminati oriteri. � La Sezione si trova innanzi ad wn complesso di decisioni, nelle qnali � stata pcwticolarrnente posta in luce la esigenza di non aggravare� l'ingrata e dura opera di selezione della, p. a., diretta ad adeguare gli organici, forma ti in '17ista di iina imponente attivit� militare, alle necessit� detenninatesi a seguito dei doloros�i avvenimenti bellici. �Nelle preceflenti decisioni (nn. 313, 357 e440 dei 1'948) il Collegio ha rilevato che la c,ornparazione tra gli ufficiali rla collocare nella riserva � da ritenere insita nella finaliti�-di a,ddivenire ad un prestabilito niimero dii eliminazioni, dato che soltanto ttna selez'ione eff ettiiata con raffronti cornparatfoi pu� far perveni.rc a quote fisse d�i sfollamento. D'altra parte nel verbale della seduta della Go1nmissionc Cent��aze di avanzamento, nella quale fu esaminato il col. Marcello, si rileva, tra l'altro, che la Comm.is,sione provvide all'esame dell'ufficiale � 1;isto l'art. 4 del D. L. n. 384 >> tale artioolo, deteriwina gli elementi del giudizio di idoneit� (� affidamento a percorrere in modo varticola1 �mente distinto l'ulteriore c(JJrriera >l), in riferimento ai vari gradi. Il richiamo a q�uesta norma, contenuto nel verbale,� concreta e d� ragione ,-dal punto di vista oggettit'o -del criterio itnitario ohe presiedette alla 'Wl't&taz'ione e -dal punto di i�ista sog,qettfoo -pone. il riferimento del giudizio ai pari grado de7l'nfficiale in concreto esaminato. Il ricorrente addnce ini:ecc che aUri f1trono i criteri di rnassimci segiiiti ,-ma non ha dato alcuna prova della circostanza, posta a fondament<, della asserita deviazione dal fine prrevisto dal legislafore nel conferire alla p. a. la facolt� di collooarnento nella riserva: dello essersi, cio�, provvediito esclusivamente nei confronti de gli ttfficia,li superiori dei carabinieri ohe d,opo l'8 settembre 1'943 prestarono servizio nell'Italia centrale e settentrionale. � Non pu� infine accoglier8i l'nltro profilo della censura d'i eccesso di potere, per contrasto del provvedimento con i bl"illa-ritissimi precedenti di carriera e con le benmnerenze acqwisite dal ricorrente. Il Collegio osserva che nella decisione n. 313 del 1948, rie. Gamba,, � stato posto in riliet'O che la necessit.�o dello sfollamento, allo scopo di raggi nngere le aliquote prestabilite, impone il sacrificio di ufficiali anohe di elevnto valore, i quali, in condizion�i normali,. avrebbero potitto continuarre la carriera fino al stw termine, per conservare nei qua,dri 8oltanto chi dia affidamento di percorrerla in modo pnrticolarmente d'istinto. Di conseguenza, anche i prec'edent:i di carriera liisinghieri non possono vreolndere l' 11sercizio (lella potest�. della p. a. (U collocare l'nfficiale nella riserva. � Infondato del pari � il qnarto motivo che ha dedotto viola,zionc e falsa applicnzione del D. L. 384 per avere l'Arnmin'istrazione mancato di assitmere le opportune informazioni circa la condotta, l'attivit� e le attitudini professionali dell'ufficiale. Non contesta il ricorrente ohe, per il secondo comma dull'art. 4 ~D. L. 384, le "Commissioni hanno una facult� discrezionale di chiedere informazioni e rapporti. Ma qiiando risulti l-'assoliita insufficienza di elementi concreti (nella specie, nel libretto personale mancavano le note caratteristiche del HJ43J gz.i org�ani preposti all'esame avrebbero l'obbligo d�i �inforrnarsi. , � Osserra 'il Collegio che in linea norm�le la Cornrn'issione pu� procedere alla t'alitta.zione in base ayli clementi in suo possesso. 'Altrimenti si priveJ'ebbe di contennto la norma c�he, in vista di nna rapida definizione dello sfollamento, consente di effethiare la rnlutazione � sulla scorta del libretto o delle pratiche personali degli itffidali interessati, qual-i risttltana dallo stato degli atti ii. Naturalmente questa po.swibilit� di g'iudicare �allo stato degli atti >> trova, un Umite nei casi in cui le lacune o irregolarit� della doeitmc1ita.zione siano tali da influire in m.odo decisivo sul ,qiudizio. L'apprezzamento circa la rilevanza della incom1}leta od �irregolare docurnenta ..;:ione deve efjettuarsi in misitra pi� rigorosa di quel ohe avviene nei riguardi dei giudizi di aFan.zarnento; rna deve trattarsi soltanto di documenti importnnti o relat�ivi a periodi di ternpo notevoli nella ca.rriera dell'ufficiale. Se si dovesse ritenere appUcabile codesta generale limitazionl1 sarebbe del t1tfto superfiiia la disposizione del seconclo roinma dell'�rt. 4 D. L. n. 384, ohe consente di giudicai�e � allo stato degli atti >>. � In ordine al qitinto motivo, che ha dedotta la prevalenza nella commissione consultiva, di elementi politici, osscrtja il Collegio che la censura ! stessn � stata pi� t'olte esaminata (cfr., da ultimo_, decisione n. 82 rlel 1949, ricorso Marghinotti) e si � rioonosciuta la piena regolarit� del Collegio consultitio nella sua for1nazione, nella sua es I sennza e nei fini tla conseguire. I/nppi�zzamenJo circa l'effidenza e la, condotta' delle nitove forze militari della gfova�ne Repubblica, presuppone una valutazione non soltanto tecnico-professionale, Ima anche di carattere sqnisitamcnte politico. Onde, in mancanza di norme che precisav�ano la oom �: 112 posizi<>ne .della Oommissione ed i formali criteri .da seguire) deve ritenersi p'ienamente legittima la costituz�ione di una Commissione composta da personalit� politiche che potesse integrare il giudizio espresso dalla Cornmissione di avanzamento. � Non � da accogliere �infine il sesto motivo) clhe ha denunciato Wegittirnit�i del proirvedimento per la sua efficacia retroattiva (comunicazione del 6 agosto 1948, con effetto 2 giugno 1947). Osserva il Collegio ohe non � invocabile nella specie il principio della irretroattivit� degli atti ammini strativi lesivi di diritti o sfavore�voli ai destinatari) dato ahe l'art. 2 del D. L. n. 82.3 del 1948, ~attraverso il rinvio all'art. 2 del D. L. 15 novembre 1946, n. 377 e sitccessive modtijiohe -deterniinai'a in praeteritum la decorrenza d�i decref; i d( collocamento nella riserva. s~ stabiliva infatti che tali decreti devessero av'ere decorrenza non posteriore al 3� giugno 1947; nel ohe. era implicitamente rioonosciuta la possibilit� di dare ad essi decorrenza anteriore a tale data, come � avve nuto nella specie �. I ! I! i ; i ' ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATAGestione temporanea governativa -Esecuzione co� atta di un pubblico servizio. (T. U. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 184; R. D. L. 4 giugno 19.. 6, n. 13:36, art. 1. -App. Catania 12 luglio llJ49 -Commissario governativo ferrovia Circumetnea -Fedi -Fallimento S. E. L. P.). � Il Commissario governativo preposto alla temporanea gestione dell'esercizio di una ferrovia concessa all'industria privata, ai sensi dell'a;rt. 1 del H. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, non � organo di rappresentanza della Rociet� concessionaria, ma rappresenta invece la pubblica amministra.zione dei trasporti, tem:poraneamente immessasi nel possesso dell'azienda per� sostituirsi alla societ� nell'esercizio del pulbblico servizio di trasporto. Conseguentemente il giudizio istituito con atto � di citazione non notificato presso gli Uffici della Avvocatura. dello 1Stato � affetto da nullit� assoluta ed insanabile. Dopo la sentenza della suprrema Oortf} del 26 febbraio 1943 (in �Giur. U.�, 1934, I, 521) ohe, vigendo l'art. 184 del T. U. 9 maggio 1'912, n. 1447, era �pervenuta ad una risoluzione nettamente contraria, la decisione della Corte di Catania � l'unica sentenza ohe risolve ex novo� la questione in base alla int�rpretazione dell'art. 1 del regio decreto del 1936. La decisione merita incondizionata a'Pp-rovazione, poioh� questa ult~ma disposizione, modificando il testo dell'art. 184 citato, ha chiarito il (pensiero del legitslatore, nel senso che la gestione governa.tiva di una ferroviq, concessa all'ind�ustria privata opera non gi� 1tna sostituzione di amministratori o di rapp1�esentanti del soggetto concessionario, ben.<1� iina sostit'llR:�ione di soggetti nell' esercizio della concessione, facendo momentaneamente ritornare allo Sta.to qitella facolt� di esercizio del p�ubblico servizio di trasporto, cihe, merc� la concessione, era stata trasferUa al concessionario. Q1,i,esto � <J;ppunto il princ�ipio affermato dalla Corte, ponendo in giusto r'iliev�o �la distin.~ione tra l'istituto in parola e l'intervento ohe lo Stato espilica, in '�"irt� delle sue p-rerogati1Je di sm;raniti�i, negz. i enti autarahici territoriali (cfr. in proposito QuARTILLI: Gestione di ferrovia, concessa e d�ebiti del concessionario, in � Giur. It. J>, 1934, IV, 139 e segg.). In particolare, i cornmis.�ari governativi prepost'i a cod�sti enti, senza procedere menomamente ([d 1mo spossessamento di beni e di attivit� d~gli enti stessi, sostituiscono l'organo che istituzionalmente ha, la rappresentanza di essi e tendono al conseg�uiniento di fini che sono propri di essi medesimi, e uh<! solo indirettwmente sono fini dello Stato (la c. d. amministrazione indiretta dello H.tato)'. Pu� ();[!'giungersi cihe la 'gestione governa~ iva diretta d�i una ferrovia concessa si, distingue, 11!' generale1 da ogni altra forrna di gestione, in oui rworr~ la nomina di un gestore per conseguire fini p~opn del soggetto, del quale egli diventa organo di rappresentanza1 in sostituzione di altri organi ehe vengono revocati : cos� p�er esempio dal gestore a~ 'U:n'~mp~esa p~foata; no'minato dall'autorit� giud1Z'/, a-ria ai sensi dell art. 2091 a. c., il quale sostit. 1~sce gli ammini..�tratori in oar�:;a e svolge una attivit~ per conto d.ell""imprenditore, sia pure in armonia e con maggwre vantaggio per l'economia nazionale; dal oommissario di itna cooperativa1 nominato dall' autoriM� governativa ai sensi dell'art. 2543 c. c., il quale, a.l posto degli amministratori, svolge un'atti11"it� intesa al raggiungirnento dei fi1ni dell<J; stessa societ�, ecc. Elemento comun(} a tutte queste forme di gestione -� cihe il Commissario o gestore dichiara la sua volont� per servire l'interesse dell'ente a cui � preposto, del quale egU appare quindi il rappresentante. Altrettan_ to invece non pu� dirsi del Commissario governati- va preposto all'a gestione di itna ferrovia concessa._, a mente dell'art. 1 del decreto del 193;6 peroh� questi, pwr immettendosi nel possesso tem: poraneo dell'azienda ferro viaria non sostituisce affatto gli organ'i rappresentativi della socieM concessionaria, <fhe rimangono in vita, n� tanto meno persegue i fini propri della societ� ohe sono fini di lucro, ma tende piuttosto a realiz;are il fine del pubblico servizio di trasporto ferroviario cihe cnstitui8ce un fine diretto ed esclusivo (monopolio stiitale) della PubbliCa Amministrazione. N� sarebbe esatto fondare un rapporto di rappresenta1i~ a sulle parole del decreto del 1936 se ' condo cui la gestione governativa avvimie �a spf]_~ e e. rischio del concessionario JJ. Anzitutto percih� indwe della rappresentanza .rtanto diretta quanto indiretta1 � l'agire nell'interesse altrui, per oui non � rappresentante chi ag�we per ttn interesse proprio, sia, pqtre a spese e risohfo di chi aveva ---------~ -114 l'obbligo di prO'll"IJedervi (c1r. PUGLIATTI, Vendita forzata e rappresentanza legale, in � Hiv. Dir. Proc. Civ. �, rn32 I, .294). � in seconrlo luogo) le parole della legge intendono soltwnto regolare i rapporti interni tra. lo Stato e il concessionario, nel senso ohe lo Stato, nell'esercizio della gest'ione assunta, pur rimanendo d�irettamente obbligato verso i terzi, si rivwrr� pvi sut patrinwnfo del concessionario, se . condo te norme sulla .riscossione delle entrate patrirnonia1i .dello Sta,to (1'. U. 14 aprile 1910, numero c39), quando, c~ssata la s�ua gestione e restituita la Jerrovia (Salva una pronunoia di decadenza), verranno dejinit�ivamente regolati i loro rapporti. Ma da codesta disciplina interna non pu� 1arsi scaturire un ra;p.porto <ti rappresentanza. Propriamente la gestione governativa diretta di 1tna fe1'1'ovia concessa costituisce �wna tipica forma rti attuazione di qnei diritU di v�igilanza ohe competono allo Stato sui concessionari 1J.i un servizio ptibbtico: essa attita cio� una forma di controllo tsostitutivo), il pi� intenso e penetrante, dalla qual<? esula� ogni idea di 'rappresentanza ael soggetto vigilato. zt feitmneno, come osserva giusta,mente l(t Corte, si ricollega a quello dell' esecuzione d'�ufjioio di un'opera pubblica in danno dell'appaltatore inadempfonte (art. 341 legge sui LL. PP.), nel quale, come aimiene nella gestione got'ernatfra della ferro'll'ia concessa, si verifica uno 8possessamento dei rnezZ'i materiaU dell'appaltaton da parte della Ptibblica Amministrazione ohe prosegue e <fompleta l'opera pubblica a spese del primo. Completando tale concetto, l'istituto in esame pu� qualificarsi come una forma' di eseeuzi( m.e di ufficio d�i iin p1ibblico servizio,� giaoch�) a ben vedere_, rnerc� la gestione diretta della ferrovia, lo Stato eseroit� �un potere ~i costpzione per lo wdernpitne'/ito di quell'obbligo del perfetto funzionamento del servizio pubblico che grava sul concessionario; costrizione ohe esso esercita sostituendosi al concessionar'io stesso per l 'eecitz-ione, in stto d�nno, dell,esercizio del pubblico servizio. Lo istitii.to trova riscontro nell, esecttzionc d/�fficio che l'art. 54 del 1'. U. 11dicembre1933, n. 1775, prevede, in materia di concession'i di derivazione di a.eque pubbliche, qualora si V'erifichino ingiustifioate �interruzioni o sospensioni nelle grandi derivazion'i ohe riguardino rilevanti interessi pubblioi, nel qual caso la Pubblfoa Am.rninistrazione dispone di tf;fficio l' eserci,;io del serrizfo, previa presa, di possesso delle opere ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale, con lo stesso personale dello ntente e con faoo.zt.�. di riscuotere di qitest'ultimo le m.agg,iori spese con !c. norme dettate dal T. U. 14 aprile J910, n. 639. Anche in tal caso non si fa luogo ad una situazione di rappresentanza tra p11,ibblica amininfstra.zione ed utente, il quale subisce 'Un'icam.ente una eSJJropria'zione temporanea par.z�iale delle proprie iniziative nell'arnbito destinato alla gestione di uffi.oio. Con la seconda massima la Corte d'Appello di Catania si uniforma alla giurisprudenza anche r~ oent e drl S'upvremo Collegio . (A. N.) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA-I.R.O. -Rappresentanza in giudizio. (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 3 febbraio 1950 -Pres.: Boccia, Est.: Sardo -Winter contro I. R. O.). � Per effetto del D. L. 6 marzo 1948 � conferito all'Amministrazione italiana ope le,gis la sostitu zione processuale dell'I.R.O., e pertanto, a sensi dell'art. 81 c.p.c., la legittirna.zione attiva, e ;passi va spetta. unicamente all'Amministrazione stessa. E' pertanto nulla la citazione notificata diret tamente all'I.R..O. anzich� all'organo competente dello Stato i~ aliano (Amministrazione per gli aiuti internazionali) presso I'A.vvocatura dello Stato che n.e ha. la� ra�ppresentanza em lege. Tale nullit� non � sanalbile con la comparizione della Avvocatura delle Stato a. sensi dell'art. 156 c.p.c. Decisione esatta. Della esistenza della sostituzione non sembra possa �diibitarsi di fronte� alla dizione dell'art. V n. 3 dell'aocordo concluso tra �il Governo italiano e l' International Refugee Organitation (l.R.0.), quale istituzione internazio nale. Detto artir:olo V dice precisamente ohe i~ Go verno itaUano � si assUtme l'espleta.mento e .la cornposiz:ione di azioni contro il Comitato prepa rator'io per Cl.R.O., o per conto di esso� e pre cisa, al n. 4 l'obbligo per l'l.R.O. di rimborsare allo Stato italiano le spese sostenute Posta l'esistenza della sost�ituzione processuale cio� nella ligittimazione dell' Arnminist~ione ita liana in luogo del predetto Comitato, � ohiatro ohe la ohiaui.ata in giudizio d�i questa doveva farsi se oo�ndo le nonne di rito e cio� notificando l'atto introdtittivo all' A'll'Vocatura dello Stato. La terza massima eonfm�ma ancora 1.tna volta la giurisprudenza. ormai costante �della insanabilit� della nullit� relativa (vedi da ultimo Cassaz. del 21 luglio Hl49, in <<Mass. Foro It. �, 1949, n. 392). i I I I I l 1 \ 1 ! I ~ RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PBOVVIIJDIMICNTI SONO 'ELIIJNOA.TI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLI0.4ZIONE SULLA. e G.4ZZ11JTTA. UFFIOI.4L11J � 1959 J, Legge 13 marzo 1950, n. 109 (G. U., n. 39): Oompetenza dell'autorit� giudiziaria italiana per la dichiaraziorie di assensa o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranit� dell'Italia in forza del Trattato di Pace. -Trattasi di deroga. (la cui giustificazione � indiscutibile) agli articoli 48, 49 e 58 del Codice civile. 2. Decreto Presidenziale 11 gennaio 1950, n. 117 (G. U., n. 81):-Norme per l'esercizio della facolt� del Ministero dei Trasporti di assegnare in uso o cedere in propriet� gli autoveicoli di cui all'art. 3 del D. L. 22 gennaio 1948, n. 118, a coloro che sono stati spossessati dei.loro automezzi a causa di eventi bellici. -Di fronte alla facolt� del Ministero dei trasporti non vi �, evidentemente, alcuna possibilit� di diritti soggettivi da parte dei cittadini che richiedono l'assegnazione dello au~oveicolo 3. Legge 11 aprile 1950, n. 130 (G. U., n. 88): Miglioramenti economici ai dipendenti statali. f. f f I ! f. . . I I "N D I e E s I s r� E M A T I e o DELLE CON S U-LT AZIONI . . . L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RI!LETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE ;B ST�T� D�T� AMMINISTHAZIONE PUIBBUCA. -I) Se la spesa per l'attrezzamento di c�rri ferroviari. necessari per il dormitorio di agenti di P. S. della Polizia ferroviaria dislocati lungo la linea per servizio di o._p. faccia carico dal Ministero dell'Interno o al Ministero dei Trasporti (n. 102). --II) Se la de_cisione �di irn,pugnare o meno una sentenza spetti all'Avvocatura dello Stafo . o al!'Ami;ninistrazion�. interessata (n. 103). -III) Se a seguito del D. L. 30 giugno 1947, n. 568 ch� ha esteso al [Jersonale ferroviario le dispos~zioni relative alla assistenza sanitaria a fav0re degli altri impiegati dello Stato possa ritenersi che l'E.N.P.A.S. sia succeduto in aiversum jus all'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni al .quale era prima affidata detta assi stenza (n. 104). A.PPALTO. _,. I) Se .ai .fini delle agevolazioni tribu� tarie previste dal L. L. 7 giugno 1945, n. 322 sia sufficiente che sui contratti di appalto sia apposta l'anno~ tazionei fuori dei testo del contratto stesso, che faccia riferimento al D. L. sopracitato (n. 123). ,...... II) Se l'.art. ~2 del :vigente �capitolato generale .di ap:palto possa applicarsi anche a favore degli operai soci di ulna �coo1perativa di lavoro .appaltatrice ..(n. 124). III) Se il contratto di cottimo sia soggetto alle stesse norme che valgono per l'appalto, ai fini delle pretese che l'appaltatore pu� vantare nel caso di mancata approvazione (n. 125). -IV) Quale sia la interpretazione (\a darsi .al D. L. 6 dicembre 1947, n. 1501 per la revisione dei .prezzi dei contratti di appalto stipulati dopo il 15 aprile 1946, contenenti clausola di revisione con riferimento alla legge del 1938 (n. 126). -V) Quali siano le interferenze del D. L. 8 maggio 1946, n. 428 e del D. L. 7 maggio 1948, n. 656 sulla norma del secondo capoverso dell'art. 4-0 del Capitolato generale relativo all'obbligo dell'Amministrazione di pagare interessi in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo di lavori collaudati (n. 127). -VI) Se l'onere derivante� alle imprese dal contributo INA-CASA dia luogo a revisione dei prezzi (n. 128). -VII) Se un'impresa appaltatrice abbia diritto al� risarcimento dei danni derivatile da uno sciopero di operai edili che le ha impedito di eseguire lavori necessari per il rafforzamento di strutture (n. 29). -VIII) Se procedutosi una prima volta alla revisione del .prezzo di un contratto di appalto debba per le ulteriori revisioni partirsi sempre dal testo originario o prendere a base il nuovo prezzo risultante dalla prima revisione (n. 130). APPROVVIGIONAMENTI E CON51UML -Se nel caso di deposito fiduciario di olio presso coloro che_ sono tenuti a conferirlo all'ammasso, � l'appropriazione da parte di costoro integri gli estremi del reato di appropriazione indebita (n. 19). ASISiqJRA0ZIONI. -Se gli impiegati. de�lo Stato addetti al controllo della f�bbricazione carte valori debbano essere assicurati .coi:�.tro gli . infortuni sul lavoro. (n. 21). � �AUTOVEICOLI. -Qu:ale sia l'interpretaziQne del l'art. 11 del D. L. 22 gennaio 1948, n. 150 (n. 24). ) ~--..:.:~: CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se possa pro-} cedersi a sfratto in via amministrativa nei confronti / dl persone che occupino c.ase dei postelegrafonici, in ! seguito a concessione fatta dall'Amministrazione in J via eccez�onale (n. 22). . / COIMUNI E .PROVINCIE. -Se un �Comune, gestor~ diretto del servizio della riscossione .delle imposte di consumo, e che sia tenuto quindi a riscuotere anche I'l.G.E. per �conto dello Stato risponda verso questo delle somme incassate a titolo I.G.E. anche se tali somme siano state dolosamente distratte dall'impiegato addetto alla . riscossione (n. 23). �CONTABlLITA' GBNBRALE DELLO STATO. -�I) Se il cottimo sia soggetto alle stesse norme dell'appalto per quanto riguarda l'approvazione (n. 63). -II) se""Ni possa incamerarsi una cauzione versata a garanzia di K un �contratto �regolarmente eseguito 1per debiti gravan-{i ti sul versante verso l'Amministrazione ad altro tito-J� lo (n. 64). -III) Quali siano gli organi competenti a decidere sui reclami in grado di appello avverso le determinazioni adottate in sede di collaudo delle forniture di generi di sussistenza all'Esercito (n. 65). CONTRABBANDO. -Se il danno che giustifica la costituzione di parte civile nei reati di contrabbando consista nel� mancato pagamento delr_in;iposta (n. 15). DANNI DI GUERRA. -I) .Se per fruire delle agevolazioni tributarie concesse per gli appalti relativi .a ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra sia sufficiente una annotazione posta fuori del resto del contr. atto di' .appalto che richiami l'osservanza del D. L. ! -117 7 giugno 1945, n. 322 (n. 20). -II) Se debba negarsi contributo per ricostruzione di immobili danneggiati dalla guerra che siano stati ricostruiti in contrasto. con il piano di ricostruzione regolarmente ap1provato (n. 21). -III) Quale si.a l'influenza dell'approvazione d,el piano di ricostruzione sulla erogazione dei contributi previsti dalle leggi per la riparazione e la ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra (n. 21). DEMANIO. -Se gli impianti di allacciamento ferroviari costruiti da rn;ia Societ� privata e ceduti sue({% cessivamente allo Stato facci.ano parte del D.emanio '"" dello Stato (n. 68). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Quale sia il trattamento da farsi agli ecclesiastici delle antiche provincie dell'Impero Austro-Ungarico i quali non prestino servizio per infermit� o !Per altro motivo (n. 10). ESECUZIONE 1FISCALE. -I) .Se il nuovo codice abbi.a innovato al vecchio codice in relazione ai privilegi che assistono le imposte iscritte nei ruoli suppletivi (n. 18). -II) Se, agli effetti del privilegio fiscale, abbia importanza l'anno di produzione del reddito o l'anno di pubblicazione del ruolo (n.. 18). III) Se l'art. 2752 c. c. abbia valore di norma generale in relazione .anche all'art. �2759 (n. 18). -IV) Quali siano i rapporti tra l'art. 2759 c. c. e l'art. 62 del!a legge sull'imposta di ricchezza mobile (n. 18). ESPHO:PnIAZIONE PER P. U. -I) .Se la dichiarazione di p. u. debba avere per oggetto un'opera determinata (n. 54). -II) .Se il .decreto �con il quale il Prefetto fissa l'indennit�. per l'occUJpazione di urgenza possa essere revocato d'ufficio dallo stesso Prefetto quando esso sia illegittimo (n. 55). III) Come debba farsi valere l'illegittimit� �del decreto del Prefetto che fissa l'indennit� per l'occupazione di urgenza (n. 55). FERROVIE. -I) Se I.a spesa per l'attrezzamento di carri ferroviari necessari .per il dormitorio �di agenti di P. S. della Polizia Ferroviaria dislocati lungo la linea per servizio di o. p. fa;ccia carico al Ministero dell'Interno o al iMinistero �dei Trasporti (n. 98). m Se �a seguito del D. L. 30 giugno :t947, n. 586 che ha esteso .al personale ferroviario le disposizioni relative all'assistenza sanitaria a favore degli altri impiegati dello Stato possa ritenersi che l'E.N . .P.A.S. sia succeduto in �diversum jus all'IstUuto di Previdenza e Credito delle� Comuntcaziorni .al quale era prlma affidata detta assistenza (n. 99). -III) Se gli impianti di allacciamento ferroviari costruiti da una Societ� !Privata e ceduti successivamente allo Stato facciano parte del Demanio dello Stato (n. 100). -IV) Se le Ferrovi� siano responsabili dell'infortunio toccato ad un'operaio fornito da un'impresa fornitrice di �mano d'opera la quale si sia impegnata di tutelare l'incolumit� degli operai .forniti, quando l'infortunio dipenda da colpa dell' AmmiriLs'trazione ferroviaria �come e.secutrice dei lavori (n. 101). -V) Se gli .assuntori ferroviari .abbiano diritto alle competenze non percepite per il periodo in cui sono stati allontanati dal servizio per epurazione, quando la misura e1purativa sia stata successivamente revocata (n. 102). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se gli impiegati dello Stato addetti' al :servizio controllo carte e valori delle officine del P�1igrafic9 debbano essere. assicurati contro gli infortuni sul lav:oro (n. 226). -II) Quale sia la sfera df applicazione dell'art. 64 dello stato giuridico dei salariati .dello Stato -24 dicembre 1924, n. 2114 -nel caso di sospensione del salariato pe roltre � un anno (numero 227). -III) Se possa essere licenziato un impiegato ferroviario a contratto per un fatto dal quale sia stato ,prosciolto in sede penale per amnistia propria (n. 228). -IV) Se sia .legittimo il provvedimento con il quale � stato disposto la soppressione dei posti di vie.e direttore e di capo servizio nelle Sepral (n. 229). IMPOSTE E TA~S.E. -I) Se per fruire delle .agevolazioni tributarie concesse per gli appalti relativi a ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra sia sufficiente una annotazione post.a fuori del reato del contratto di .appalto che richiami l'osservanza del D. L. 7 giugno 1945, n.'322 (n. 131). -Il) Quali si~no i rapporti tra l'art. 2759 �. c. e l'art. 62 della legge .sulla imposta di ricchezza mobile (n. 132). -III) Se un Comune, gestore diretto� del servizio della riscossione delle. imposte di consumo, e che sia tenuto quindi a riscuotere anche l'I.G.E. per conto dello Stato riSillonlia verso questo delle somme incassate a titolo di I.G:E. anche se tal( somme siano state dolosamente distratte dall,'impteg.at� addetto alla riscossione (n. 133). IV) Se nel caso :di fusione di due Societ� l'imposta di negoziazione sui vecchi titoli azionari sia dovuta finch� questi non siano distrutti, o se il fatto della fusione sia, sufficiente .ad escludere la tassabilit� delle azioni del!e vecchie societ� (n. 134). � INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se le Ferrovie siano re'sponsabili dell'infortunio toccato ad un'operaio fornito da un'impresa fornitrice di mano d'opera la quale si sia impegnata di tutelare l'incolumit� degli opemi forniti, quando l'infortunio dipenda da colpa dell'Ammin: istrazione ferroviaria come esecutrioo .dei lavo r.i (n. 17). -:-II) IS,e gli impiegati delJo Stato iaddett<i al :;ervizio controllo carte e valori delle officine del Poligrafico debbano essere .assicurati contro gl'infortuni sul lavoro (n. 18). LOOAZIONI. -Se un T.apporto di Jo.c:azi-on-e' si tirasforni in concessione .amministrati va per il �solo fatto che l'immobile locato, venga acquistato dall'Amministrazione statale ed adibito a pubblico uft�cio (n. 45). -Se il rrupporto che si costituisce tra l'Amministrazione postale e un estraneo all'Amministrazione relativo all'affitto di case di postelegrafonici, consentito dalle norme in vigore, sia .un rapporto di locazione o di coffcessione amministrat.iva (n. 46). -III) Se una locazione di immobili urbani stipulata in perpetuo sotto il Governo pontificio debba necessariamente ridursi nei limiti di tempo stabiliti dall'art. 1573 c. c. (n. 47). IV) Se la norma relativa all.a durata massima delle locazioni sia norma di ordine pubblico (n. 47). MONOPOLI. -Se e come si giustifichi la costituzione di parte civile contro contrabbandieri di tabacco estero (n. 15). -118 OBB�<Gt\ZIONI E CONT'RATTI. -Se la ripetizione di indebito abbia lo stesso fondamento giuridico dell'azione per indebito a,rricchimento .(n. 31). l'�ENSIONI. -S.e possa eccepirsi la prescrizione biennale in ratei di !Pensione per la misura eccedente il riscosso, quando tale supero, dovuto in base a nuo� ve disposizioni di legge nori sia stato liquidato dall'amministrazione (n. 36). PREZZI.� -I) Quale sia la natura giuridica del Co rnitato Prezzi Alta Italia costituita dal Governo Militare Alleato (n. 6). -II) Se l'art. 3 del D. L. 18 gm1naio 1947, n. 21 che stabilisce l'obbligo di adottare ver le vendite i prezzi risultanti dal provvedime'lto dell'autorit� competente si applichi anche alle requisizioni eseguite dagli Alleati (n. 6). gionieri PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se ed a quale titolo 'po~sano recuperarsi nei confronti dei familia ~i di pridi guerl'a somme percepite in piil di q�ia:ito dovuto in forzi;t dell'art. 41 D. i.. 19 maggb J941, nn 583 (n. 10). REQUISIZIONI. -I) Se l'art. 3 del D. L. i8 gem1aio 1947, n. 21 che stabilisce l'obbligo di adott�1!e per le vendite i prezzi risultanti dal 1provvedimer1t.:J den:autorit� competente, si applichi anche atle requisizioni eseguite dagli Alleati (n. 7&}. -II) Se la riscossione di indennit� di requisizione fatta con riserva importi gli effetti previsti dall'art. 66 della legge 11P.I Testo Unico 18 agosto 1940, n. 1741 (n. 79). RESPONSABILITA' CIYlLE. -Se un cittadino italiano investito in Tunisia da un autocarro <�ell"Esercito Italiano possa chiedere il risarcimento dei danni all'Amministrazione Militare Italiana ai ff.J�si cl611'articolo 20.54 c. c. (n. 102). � SCAMBI E VALUTE. -Se, fino alla pnbblicazione de! de:Jreto 28 novembre 1947, 11. 1347 dovesse applicarsi il cambio ufficiale, molto minore del \,ambio di esportazione fissato dal decreto med~simo (n. 4�. ' SOCIETA'. -I) Se la liquidazioue s�a assolutamente necessaria nel caso dj scioglimento di societ� in acco-\@ mandita semplice per scadenza del termine .statutal'fo (n. 17). -II) Se i� solo fatto della fusione di clue societ� sia suf.ficiente a giustificare l.a intassabilit� delle azioni delle vecchie societ� fusesi (n. 18). -Ili) Se ordinata la liquidazione coatta amministrativa' di u:ri. Consorzio agrario i sindaci di nomina ministeriale debbano intendersi decaduti insieme con tutti gli altri sindaci (n. f9). SUCCESSIONI. -Se il fedecommesso de residuo, .ammesso sotto l'impero del vecchio codice, sia am: messo anche sotto l'impero del codice attuale (n. 23). USI CIVI�CI. -I) Se la corrisposta a carico di concessionari di terre appartenenti ad una Universit� Agraria possa essere riscossa col sistema dei ruoli In. 3). -Il) Se detti ruoli possano essere messi in riscossione senza l'autorizzazione del prefetto (n. 3). III) Se la ripartizione della corrisposta possa aver luogo in modo diverso da quello stabilito nell'art. 7 del D. L. 14 febbraio 1927, n. 125 (n. 3). . . .. . WZf!iffJ&ifiJNJ!iff!kkiWJi!ikJJi?dffjjjjjf!JTE?,�a, I (6107889) Roma, 1%0 � ~stituto Poligrafico dello Stato.-G. C. I I II I . . .