ANNO III -N. 4 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JAZIONE DI SERVIZIO 


CONDIZIONE DEI BENI DEGLI ENTI PARASTATALI 
NEL TERRITORIO L�BER� DI TRIESTE 


;SOMMARIO. -1. Paragrafo 1 dell'Allegato X del Trat-� 
tato di pace. Quresito: diventano statali i beni parastatali 
nel T.L.T.? 

2. Definizione di ente parastatale nel diritto italiano. 
Definizione nel Trattato: estranea al diritto italiano. 
3. kpplicazione della tesi 'd�ella statalit� dei beni alla 
llel1nizione lli ente parastatale adottata dal Trattato. 
Dimostrazione per absurdum dell'infondat<izza de.lla tesi. 
Tesii, secondo cui il T.L.T. sarebbe subentrato allo Stato 
italiano nell'istes�sa posizione. 
4. Analisi letterale della norma re interpretazione logica. 
5. Conclusioni. 
1. -'rra i numerosi problemi, teorici e pratici, 
che il 'rra,ttato di pace ha imposto all'attenzione 
ilegli studiosi, ve 'n':;� t1:1tta una serie, sia di diritto 
internazionale che di.,diritto interno, che trae origine 
da quelle parti del Trattato che si occupano 
della creazione del Territorio Libero di Trieste ; 
problemi che, per non citarne che afouni, vanno 
dall'accertamento della, natura giuridica (e addirittura 
dell'esistenza) del T.L.T. (l) e dalla persistenza 
o meno della sovranit� territoriale italiana 
(2), alla natura g'iuridjca del Governo 1MilitM'e Al(
1) Su questo proiblerr.a la lettreratura � gi� abbastanza 
nutrita. Vedere in merito: GERVAIS, Le statut du Territorire 
libre de Trieste, in "iRevue generai dre Droit international 
puiblic '" 1947, pp. 134-154; UDINA, La condizione 
giuridica internazionale del Territorio libero di 
Trieste, in " Rassregna di Diritto Pubblico '" 1947, I, 
pp, 273-292, e Sull'attuale Amministrazione militare del 
Territorio libero di Trieste, nella stessa " Rassregna, 
n. 3-4, 1949; KuNz, The Free Territo1�y o'{ Trieste, in 
cc The Western Political Quarterly '" 1948, PP. 99-112; 
CECOVINI, E<~sere e divenire dello Statuto del T.L.T., 
in ((Il Ponte�( 1948, pp. 302-3t7; e LEPREliE, Le Statut 
international de Trieste, Paris 1949. 
(2) .Nel suo Disturso inaugurale dell'anno accademico 
all'Universit�. di Trieste (3dicembre 191i9), il Rettor.e 
CAMMARATA ha affermato che la sovranit� italiana sul 
territorio di Trieste non sarebbre cessata. Secondo questa 
tesi, che ha trovato larga eco di consensi in sed� politica 
e favorevole attenzione in sedre giuridica, l'art. 21, 
paragrafo 2 del �Trattato,� nel quale � detto espressamente 
che cc Italian sovereignity over the area constitnting 
the Free Territory of Trieiste ... shall be terminate1q 
leato dop il 15 settembre 1947, (3) ed' allo stat�us, 
dopo tale data, degli impiegati statali tuttora in 
servizio negli uffici pubblici della Zona AngloA.
mericana. 

Ognuno di �questi problemi (ed altri ancora le 
cui soluzioni sono poste continuamente a confronto 
con una realfa iiuttuante e in corso di evoluzione) 
meriterebbe un esame periodico ed una periodica 
messa a punto. Ci limiteremo a trattare og�gi di 
uno in ispecie che, in 1quanto rampolla sul terreno 
infido d'una figura giuridica non ancora del tutto 
sedimentata. nel nostro diritto interno, si 'presenta 
ricco di pi�ospettive e di sviluppi, e non solo sul . 
terreno scientifico, Intendiamo parlare della condizione 
dei beni degli enti parastata.U che si trovano 
entro il 'l'erritorio lilbero, o, meglio, entro 
la Zona del T.L.T. amministrata. dalle Forze Anglo-,
Americane, la sola che in concreto (e salvi i limiti 
consigliati dallo svifnppo degli eventi) si sia 
adeguata alle norme del Trattafo (4) 

Diremo subito, per chiarezza., che la questione 
� in sostanza una �1ilestione d'interpretazione. Seeondo 
il paragrafo l dell'Allegato I del Trattato 

upon the coming into force� o'f the prresent Treaty �, ancJ.
rebbe interpretato nel senso che la c-essazione della 
sovran:~� sarebbe stata condizionata alla effrettiva costituzione 
�el T.L.T., condizione che poi si rivel� impossibile. 


(3) Vedi in propos�ito, su questa stessa rassegna (1948, 
n. 10, p. 6), Cocovrnr, SuU'�Lmmunit� griurisdizionale del 
Governo ~Iiiitare -Alleato dCl T.L.T., dove si afferma 
I

essere il� G.M.A. anche dopo il 15 sett-embre 1\147, organo 
di 1Stati esteri e non governo proprio ordinario del 
Territorio libero; e UDINA, Sull'attuale amministra.zione 
militare ecc., gi� citato, il quale ritiene ess.ere il G.M.A., 

I 1

dopo l'entrata in vigore del Trattato, un governo nuovo 
e divrerso dai G.M.A. precedente a tale data, _emanate I 
per� dagli stessi soggetti. 


(4) Infatti, nella Zona amministrata dal Governo Militare 
Jugoslavo, vale a dire nella parte s.ettentrionale 
del t'Istria fino al Quieto, salvo prer ci� che riguarda 
I

l'affermaz;one dorr_matica della separazione dall'Italia, i: 
f: 
il Trattato � stato sempUcemente ignorato red � in atto ii 
una vasta ri:fonma legislativa ed amministrativa diretta 
a 1snaturarne la condizione giuridica e .ad ad.e-li 




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di pace (5), il T.;L.T. rfoeve (senza, ,pag'amento) i 
beni italiani statali e parastatali situati nel 1'erritorio 
stesso. Il quesito che qui si pone � se, in 
virt� di detta norma, i beni parastatali italiani 
nel T.L.T. siano diventa.ti, coll'entrata in vigore 
del 'l'rattato di pace, automaticamente e indiscriminatamente 
beni stataU del nuovo ente, allo stesso 
modo come lo sono diventati i beni statali italiani. 
. 

Le consegueiize pratiche d'una risposta, positlva 
al quesito sono intuitive e comprendono,, tanto per 
anticiparne una, il diritto del Governo Militare Al


. leato di occupare etl usare i beni cos� 1qualificati 
senza corrispettivo od indennizzo. La seriet� di 
tali conseguenze � poi ulter.iormente aggravata. 
dalla strao1;dinaria definizione che il capoverso 
della norma. citata d� degli enti parastatali, definizione 
del tutto estranea al diritto italiano, al 
solo diritto �io� che conosea la figura dell'ente pa1
�astat.ale. 

::l. -1Sar� bene trovare anzitutto la definizione 
di ente parastatale nel diritto italiano. 

Se per definizione s'intende una f~rmula, certa, 
ricevuta pacificamente nel diritto positivo, l'indagine 
che ci proponiamo per via di confronto si fa 
subito ardua. Com'� noto, l'espressione �Ente pa


guarla al sistema legisiathro ed amministrativo vigent<e 
in Jllgosla:vii; si che, se di problemi si dovesse parlare 
con rLferimento a� detta zona, uno pregiudiziale li assorbiriebbe 
tutti, quello d�ella legalittt stesea di quell'Amministrazione. 


(5) Nel testo inglese: cc 'Dhe Fr.ee Territory of Trieste 
shaU re.oeive, without payrr.ent, Italian State and para-� 
statal prroperty within the iFree Territory. 
" The following are considered as 'State or para-stata! 
property for tlm purposes of this Annex: movable 
and immo:vable property of the Italian State, of loca! 
authorities ancl of public institutions and publicly owned 
companies and associations, as well as mo:vahle ancl 
immo;a1Jl13 property former1y belonging to the FBJscist 
Party or its auxiliary organizations �. 

L'originale francese: cc Le Territoire Libre de Trieste 
re-cevra, sans paiement, les biens italiens d'E!at ou parastataux 
situ�s dans le Turritoir.e Libre. 

"Au sens de la pr�sente annexe, sont consid�r�s camme 
biens d'Etat ou parastataux: les biens et propriet�s 
de l'Etat italien, des collectivit�s publLques locales, dies 
�tablissements publics et des soci�t�s et associations qui 
sont propri�t� pu!Jlique ainsi que les biens et propri�tes 
ayant appartenu au parti fascist<e ou � des organisations 
auxi1iaires de ce parti�, 

Lo stesso paragrafo nella traduzione uffi:ciale italiana: 

" Il Territorio Ubero di Trieste acquister�, senza pagamento, 
i beni italiani statali e parastatali che si trovano 
<entro i confini del Territorio Libero. 

cc Ai sensi del presente Allegato, saranno considerati � 
co.me beni statali o parasiatali: i beni mobili ed immobili 
dello Stato Italiano, degli Enti locali e degli 
Enti puttblici e delle sociiet� o associazioni di propriet� 
statale, cos� come i beni mobili e immobili gi� appartenenti 
al partito fascista od alle sua organizzazioni 
ausiliarie"� 

rastatale �, apparsa. per la prima volta..nella legge 
sull'impiego privato (D. L. 13 novembre 1924, numero 
1825) in contrapposto a �Ente pubblico� ed 
a �Ente morale�, non trov� facile accoglienza.� 
Oi fu anzi chi la ritenne -e non senza ail�gomenti 

(6) -un puro e semplice erroi�e legislativo, una� 
specie di lapsus uscito accidentalment� dalla pen-. 
na del compilatore del progetto e passato inosservato 
attraverso�l'albbreviata. trafila dell'emanazio-. 
ne dei decreti-legge. Ancora. nel 194() lo Zanobini, 
(7), tentando una classificazione degli enti_ parasta-. 
tali, si scontrava con difficolt� q11asi insuperabili. 
nel momento di fissa.rne le caratteristiche comuni 
e costanti. Non � �qui la sede pi� adatta per rifare 
la travagliata storia delle varie definizioni che 
furono via vfa proposte ; baster�t accertare, ai fini 
dell'esame che ci interessa, che all'espressione 
� Ente parastatale� si � alla fine dato un contenuto 
concreto che si pu� sinteticamente esprimere 
nella formula � Ente pubblico autonomo diverso 
dallo Stato e dagli enti autarchici territoriali, 
svolgente le sue funzioni sull'intero territorio nazionale, 
e sog�getto a forme variabili di controllo 
da parte dello !Stato �. 
Accettata �questa formula, come quella sulla, �quale 
si � in complesso cohsolidata. la migliore dottrina 
e la giurisprudenza, vediamo ora, per contrapposto, 
�quale sia H contenuto della definizione 
data dal 1'rattato. � 1Saranno considerati beni statali 
o parastatali -dice il citato paragrafo 1 dell'allegato 
X-i beni mobili ed immobili dello Stato 
�italiano, degli Enti locali e degli Enti publblici e 
delle sodet� o associazioni di p1;opriet� pubblica., 
cos� come i beni mobili e immobili gi� appartenenti 
al partito fascista od aUe sue organizzazioni ausiliarie 
>>. Ipsclusi i beni dello Stato itaJiano e quelli 
dell'ex partito fascista e sue affiliazioni -che 
sono statali per successione naturale ~, tutti gli 
altri sono sta.ti ovviamente considerati dalla norma 
come parastatali. Di �questi, a parte l'incertezza 
dei termini adottati, potrebbero ritenersi parastatali 
iu senso proprio so)tanto �quelli degli � Enti 
pubblici >> (ma non tutti) e delle � Associazioni 
di propriet� pulbblica >> (ma non tutte), mentre 
sono chiaramente incori1patibili colla concezione 
italia.na di Ente parastatale gli Enti autarchici 
istituzionali operanti su territori limitati, e le non 
meglio definite �Societ� di propriet� pubblica,>>. 

Risultano a nostro parere, da �questa straordinaria 
definizione due cose: in primo luogo che i 
compilatori del Trattato avevano un'idea solo 
grossolanamente approssimativa del significato dell'espressione 
�Ente parastatale>>; in secondo 
luogo ch'essi hanno inteso assoggettare alla disciplina 
del pail�agrafo 1 tutti i beni che non fossero 
di propriet�t privata e, non essendo ben certi 


(6) _FORTI, Gli Enti Parastatali, in cc Rivista di Diritto 
Pubblico '" 1934, Parte I, pagg. 245-259. 
(7) ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, cc Giuffl' 
�, Milano 1940, Vol. III, pagg. 481-496. Cfr. anche 
VITTA, ni,r�tto Amministrativo, utet, Torino 1948, Voi. 1J, 
pagg. 141-142 e dottrina citata in �nota. 
i:! 

:-~ 



-95


di comprenderli tutti nel termine �Ente parastatale 
))' hanno voluto precisare che cosa essi 
intendevano dire quando usavano il termine stesso. 

3. -Chiarito il senso e lo scopo della detinizione 
contenuta nel capoverso del para.g1�afo 1 citato, vediamo 
ora come opererebbe la parte no1�mativa 
<lello stesso se si accettasse sic et sirnpliciter l'interpretazione 
secondo la quale tutti i beni ivi elencati 
(statali e parastatali, nel senso convenzfonale) 
sarebbero passati al 'l'erritorio libero in propriet�,. 
Le propriet� dei comuni (incluso �quello di 'l'rieste) 
e �ella l'rovincia diventerelblJero demanio o patrimonio 
dello �Stato (T.L.'l'.) e come tali dovrebbero 
essere registrati. La stessa sorte tocchereblJe aUe 
.propriet� della Carnera di Commercio, dei Magae.zini 
generali, di quasi tutte le principali banche, 
degli Ospedali Riuniti, ecc. ecc. Si verificherebbe, 
in altre parole, una esprop�riaizione in massa a danno 
di quasi tutti gli organismi della vita pulbblica 
locale. Conseguenza. inevitabile di questa trasmutazione 
dei soggetti sarebbe la statizzazione dei 
relativi uffici amministrativi e quindi l'assorbimento 
nel rapporto d'impiego statale di una eonsiderevolissima 
massa di funzionari ed impiegati 
finora ap�par1enenti aid altre carriere, pubbliche si 
ma autonome e con proprio contratto indipendente. 
Amputati dei loro patrimoni, priva.ti del 
personale addetto all'Amministrazione degli stessi, 
messi nell'impossibilit� pratica di adempiere 
alle loro specifiche funzioni, gli enti suddetti sare1Jbe1
�0 destinati in brevissimo tempo alla soppressione 
o trasformazione in uffici statali. L'intera 
struttura .giuridico-amministrativa del Territorio 
subirebbe una profondissima innovazione (necessariamente 
riflessa nella legislazione) che se in teoria 
potrebbe anrihe a.ppal'ire realfazabile, in concreto 
significherebbe il caos e per un certo tempo la 
paralisi della vita consorziata. Il Tratta.to di pace 
che afferma la persistenza delle leggi esistenti 
(Art. 10 dell'Allegato VII) sarebbe a,utomaticamente 
violato; non solo : sa.rebbe violato anche quel 
tradizionale principio del diritto internazionaJe 
per il quale, ad e'ccezione della propriet� statale, 
tutte le altre propriet� sono considerate private e 
intangibili rispetto alle mutazioni dello !Stato. 

Ovviamente non � ,questo che si proponeva il 
Trattato (8). N� le Potenze Alleate ed Associate 

� ni� l'Italia hanno certo inteso, apponendo la propria 
firnia al Trattato di pace, di privare gli abita.
nti del 'l'.L.T. dei normali vantaiggi economici 
e giuridici da, essi goduti in precedenza; certo esse 
non hanno voluto disorganizzare la vita pubblica 
del Territorio lacerando quel tessuto di rapporti 
che lega in ogni consorzio civile i cittaidini alle isti


1(8) Cosi nel pr.eamibolo del Trattato di Pacie : � Whereas 
the Al1ied and Associated Powers and italy are 
desireous of concluding a treaty of peaoo which, in conformity 
ioith t'he principles of jus/Jice, will settle que


stions still outstanding.:. ,, ('Ritenuto che le Potenze 
Alleate ed Associate e l'Italia sono desiderose di concludiere 
un Trattato di Pa�ce che regoli in conformit� ai 
principi ai giustizia. le questioni rimaste in sospeso ... ). 

tuzioni, con un complesso -ma sempre giustificato 
-intreccio di interessi e di diritti. E' invece 
ragionevole pensare che nel creare il nuovo ente 
e nel dargli una posizione internazionale parag
�onabile grosso modo a quella ili uno Stato, i compilatori 
del Trattato albbiano voluto alterare il 
meno .possibile la vita interna dello stesso, assicurandogli 
anche sotto questa specie una posizione 
press'a poco p�ritetica a quella di uno Stato nei 
confronti dei propri cittadini e degli istituti in 
esso operanti. Il richiamo, �quale mhrnra. di �questa 
posizione iniziale, alle leggi italiane vigenti, � sufficiente 
a nostro pa.rere per affermare che si volle 
attribuire al nuovo ente nei rapporti interni 1a 
stessa posizione occupata fin'allora, dallo !Stato 
italiano. 

1Se dunque si rifiuta, come direttiva nell'interpretazione 
del Trattato, l'assurda tesi che si sia 
voluto provocare nel T .L.T. il caos amministrativo 
e si accettar invece la tesi logica che si sia voluto 
colla creazione del T.L.T. causare in loco il minor 
turbamento possil>ile, se ne dedue che nella. mente 
dei compilatori del Tra,ttato il T.L.T. doveva semplicemente 
subentra11e allo Stato italiano, sostituendosi 
ad' esso in tutti i rapporti colle persone 
fisiche e gforidiche, aoquistandone tutti i diritti (e 
solo quelli) e sottostando a tutti ti.gli oneri con essi 
connessi. :In a.ltra parole, secondo �questa tesi, nessun 
altro diritto sarebbe stato conferito dal cita.to 
paragrafo 1 al T.L.T. nei confronti dei beni in esso 
giacenti, che gi� non fosse posseduto dallo ,Stato� 
italiano )(.9). 

Le conseguenze pratiche di quest' assunto s�no 
ovvie. Anzitutto il T.L.T. sare�bbe diventato proprietario 
dei beni dello Stato ita'1h1rno (e del partito 
fascista), valida per� sempre restando la distinzione 
tra demanio e patrimonio con tutte le limitazioni 
funzionali ed economiche che le sono connesse. 
Per contro per�, esso non avrelbbe aoquistato 
alcun titolo di propriet� sugli altri beni menzionati 
nel pa,ragrafo 1, e in particolare su .quelli de-. 
gli Enti parastatali, autorchici istituzionali in genere, 
e autarchici territoria.li, nei cui confronti 
eserciterebbe tuttavia ,quelle forme di controllo indiretto 
che (riferite allo 1Stato) scono previste dalle 
leggi e dai singoli statuti. 

4. -Non basta che una, tesi sia logica e ragionevole 
perch� se ne possa affermare la autenticit� ai 
fini dell'interpretazione. E' anche necessario che 
sia comp�tibile �olla lettera del testo; il che, a tutta 
prima, non pare essere il caso di �quella ora 
(9) Sostanzialmente conforme, UDINA, Sull'attuale amministrazione 
Milita.re del Territorio libero di Trie�ste, 
gi� citato, dove, sulla 1scorta di iquanto gi� &utorevolmente 
affe.rmato da RoMANo, in corso di Diritto internaziOnale, 
4a ed., Padova 1939, pag. 135, si rW.en_E'. che in 
applicazione� dei pri.ncipi regolanti la successione fra ,. 
Stato e Stato, il territorio come pure gli individui ed 
i '.beni trapassano non come ientit� naturali, rr.a in 

quanto elementi fra loro co11egati di un'organizzazione 
giuridica e con la posizione, l'assetto� e la fl.gura che in 
queis't'a hanno mssunto. 



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� enunciata. Un esame pi� attento della. norma porta 
tuttavia ad escludere ogni incompatibilit� ed a riconoscere 
anzi che il signoficato letterale delle parole 
ben sostiene l'interpretae;ione logica. 
In materia di trattati vale un canone specifico 
d'interpretazione secondo il quale ane parole di 
molteplice significato non dev'essere in nessun caso 
attribuito un senso che conduca ad assurdit� o a 
incompatibilit� delle clausole del Tratta.to con 
principi accettati di diritto (10). 
Il para.grafo 1 dell'Allegato X, afferma che � the 
Terrifory of Trieste. shall recf1i'!J'eJ without payment, 
Italian State and parastatal property �. La 
chiave dell'interpretazione sta in quel verbo � shaU 
rooeive � (in francese: recevra), che � stato tradotto 
in.italiano con un �acquister��, sulla correttezza 
del quale assolutamente dissentiamo. 
� Shall receive � non .� parola daJ significato univoco, 
anche se considerata nel limitato campo del 
linguaggio convenzionale giuridico. Essa pu� significare 
�ricevere fo propriet� �, ma non � detto 
che per avere un senso �deblba nooessariamente averne 
questo. Abbiamo gi� dimostra.to come un senso 

(10) HALL, A TreafJise on 1nternatior11al Law, Londra, ga 
ed., pag. 390: " When the lan.guage oil' a treaty, taken in 
the oi>dinary meaning of tihe word, yields a plain and 
reasonable sense, it musi be taken as intended to l'"eaid 
in that sense,. subject to thie quali.fications, that any 
words wich niay have customary meaning in treaties, 
diff�ering. from their �common signtfication, must be understood 
to h.ave that meaning, and that a sens ecannot be 
adopted' which Jeads to .an absurdity, or to incompatibility 
of tihie contract with an accepted fundarr.ental 
pr.Lncip�le of law �. 
siffnitto, se applicato agli enti definiti convenzio-nalmente 
�parastatali�, porterebbe ad un assurdo 
pratico e .giuridico, ad una vera e propria incompatibilit� 
della norma, coi principi accet.tati 
del diritto internar.donale in tema d1 successione di 
stati (�qui applicabili per analogia). Ne deriva che 
quel senso va rifiutato. � 1Shall receive >> non � qui 
sinonimo -di � ricever� in propriet� �, pur com prendendo 
in s� anche tale modo di ricevere (per 
i beni statali ed ex partito fascista); esso sta invece 
semplicemente ad indicare il modo in genere 
del T.L.'r. di ricevere t.ali beni senza compenso, 
che .� .un ricevere a �quel qualunque titolo che su di 
essi aveva lo ,stato italiano. 1Solo 1questa interpre' 

. tazione rende logica una norma che aJtrimenti sarebb� 
assurda e inapplicalbile; essa soltanto rispetta, 
in conformit� alla prassi ed�ai principi del diritto 
interna.zionale, j. diritti e gli interessi delle 
persone fisiche e giuridiche del T.L.T. Solo cosi 
interpretata, la, clausola del Trattato risponde a 
criteri di giustizia e non invece ad inaccettabili 
fini vessato1:i. 

I 

6. -Due conclusioni �si possono dunque trarre 
dal presente esame. La prima riflette la definizione 
di � Enti pa.rastatali � data del pai1'3igrafo 1 del1'
Allegato X, che � definizione valida ai soli effetti 
di definire quali beni il T.L.T. �riceve� senza pagamento, 
mentre a tutti gli altri effetti sono enti 
parastatali nel T.L.'l'. solo quelli riconosciuti come 
tali dal diritto italiano, che � anche diritto del 
T.L.T. La, seconda riguarda la posizione del T ..L.T. 
rispetto ai beni non statali elencati nel detto paragra.
fo, nei confronti dei quali resta chiarito che 
nessun diritto, controllo o atto di supremazia esso 
pu� esercitare che non sia conforme alla legge in 
vigore, cio� alla legge italiana. 
MANLIO CECOVINI 

AVVOCA'.I'O DELLO STATO NEL T. J,. T. 

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-97 


CENNI GIURIDICI INTORNO ALLA CONFISCA DEI BENI 


SOMMARIO. -Le norme sostanziali -La costituzionalit� 
delle norme -Natura giuridic.a della confisca -Il giudicato 
implici1to su11a na.tui-a giuridica cle�l'la confisca -La 
nuova: proponibilit� della confisca pei capi non passati 
in giudicato -Le norme di procedura. 

11ntorno alla confisca dei beni, prevista dalla legislazior)
e sulle sanzioni contro il fascismo, si � creata una 
notevole confusione di concetti, sia di ordin�e sostanziale 
sia di ordine procedurale cui ha contribuito, dapprima 
una criti.c� politico-legislativa, poi la giurisprudenza. 

Le Norme sostanziati. 

Di 
confisca si par.la, per la prima volta, nell'art. 9 

del IJ. L. L. 27 luglio 191;4, n. 159, del seguente tenore: 

" .Senza pregidizio diell'azione penale, �i beni dei citta


dini i quali hanno tradito la Patria ponendosi spontanea


mente ed attivamente al servizio degli invasori tedescl1i 

sono confiscati a vantaggio d�ello S.tato. � 

" Nel casci di azione penaile� la confisca � pronunciata 
dall'autorit� giudiziaria chie pronuncia. la condanna. In 
caso �diverso dal Tribunale competente per territorio, su 
richiesta dell'Alio Commissario�. 

L'appUcazione della confisca viene, per�, e1stesa ad altre , 

i�potesi, con l'art. 1 D.L.L. 31 maggio 1945, n. 364, di poi 

trasfuso nieU'art. 1 D. L. L.. 26 marzo 1946, n. 134, de�l 

seguente tenore : 

� Fermo il disposto dell'art.. 9 de.I D. L. L. 27 1'ug.lio 1944, 

n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 
2 del decreto stesso sono confiscati. 
� .Sono altresi confiscati rn tutto o in partie, tenuto conto 

dell.a gravit� del fatto e delle .circostanze di cui al 10 e 30 

comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni ded con


dannati per .alcuno dei delitti previsti dal 10 e 20. comma 

dell'art. 3 e dell'art. 5 del decreto stesso�. 

In sostanza, la confisca si applica: 

a) a tutti i beni dei cittadini, i quali, anche fuori diei 

cas:i di delitto contro la fedelt� e la difesa militare delolo 

Stato, previsti dall'art. 5 D. <L. L. 1944, n. 159, :si siano 

posti spontaneamente ed attivamente al servizio diel te


de�sco invasme, compiendo, perci�, un fatto il.lecito che 
.il legislatore .considera tradimento deHa Patria (art. 9); 
b) a tutti i bieni dei merr:.b.ri de'l govern~ fascista e 

dei gerarchi del fascismo �ohe siano stati c:ondannati per 
aver annullato le garanzie costituzi�onali, distrutte le 
libert� popolari, creato il regime fascista, coonpromes.se 
e tradite .lie sorti del pae1se (art. 1, eomma 1� D. L. -L. 1946, 

n. 
134 .in relazi�one all'art. 2 D. L. L. 1944, n. 159); 
e) a tutti i beni o parte dei 'beni di coloro che siano 
stati" condannati per aver organizzato squadre �fasciste, 
promosso. o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 19~~. promosso 
o diretto il col,po di 1Stato del 3 g�ennaio 1925, contribuito 
in seguito a mantenere in vigore il regime fa


1, comma 20 D." L. L. 1946 n. 134 in relazione .a.ll'art. 5 

D. L. L. 1944, n. 159). 
L'estinzjone del reato non � di ostacolo all'applicazione 
della confisca, sostituiendosi, per ta,le ipotesi, al preisupposto 
della " c�ondanna � un accertamento incidentale 
circa ra res,posabilit� per .i d'atti che avrebbero potuto 
importare condanna e la conseguente �confisca. � 

Quest'ultima disposizione � contienuta nel comma 5� 
dell'art. 1 D. L. L. 1946, n. 134. Essa � stata di poi ripetuta 
nell'art. 1 D. L. L. 19 novembre 1946; n. 300. Ma, a proposito 
di questa norma � sorta una grave controversi~, 
che sar� esaminata pi� avanti. 

La costituzionalit� delle norme. 

E' stato talora, rn procedimenti di confisca svoltisi dopo 
l'entrata in vigore della Costituzione, sollievata la questione 
d'inconstituzionalit� delle nom:.e .penali del D.iL.L. 
27 Jug.Jio i944, n. 159, alle quali, come si � vis.to, si devono 
ricollegare le ipotes! di confl.sca dianzi riferire. E ci� 
perch� il D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159 non sarebbe stato 
approvato daLle Camere, conterr�ebbe norme retroattive, 
e pierci� in contrasto con i principi fondamentali fermati 
dalla Carta costituzionale. 

In ordine al primo punto, ossia alla .pretesa mancanza 

di una " -re;gge' � che disciplini la confisca, � da richiamare 
la norma XV del:le disposizioni transitorie della 
Costituzione, con la quale � convertito in leggie (sic) il 

D. L. L. 25 giugno 1944, n. 15'1, rendendo definitiva e stabile 
tutta la legislazione del periodo transitorio dell'attivit� 
stataile �(FALOONE, PALERMO, �COSENTINO, La Costituzione 
R. 
I., Homa 1948, pag. 271). 
In altri termini � pier eff.etto deUa conversione in legge 
del decreto n. 151, restano, evidentemente, convalidati 
tutti i p;rovvedimenti legis.Iativi err_anati suc�ce'Ssi:vamente, 


. siecondo le forme da �quello previste � (BASHIERI, BIANCHI 
DE ESPINOSA, GIANNATTASIO, La costituzione Italiana, Firenze, 
1949, pag. 4B8). 

In ordine .al secondo punto, ossia alla pretesa abrogazione 
deHa legislazione sanzionatoria contro il fascismo, 
per quella parte della medesima, ispirata al principio di 


I

rietroattivit�, la questione potreb'he, addirittura, non interessare 
in quelle controversie nelle quali sia da applicare 
la confisca, quale sanzione civile; dato ohe il divieto 
dell'art. 25 della /Costituzione non pot:rre1Thbe trovare appli" 


I

cazione se non in ordine alla perseguibilit� di un reato, 

i= 

agli eff.etti della sua punibilit�; non gi� in ordine ad un r 
accertamento del " fatto-reato � incidenter tantum come 
mero presupposto da cui di�penda una statuizione di natura 
civile. I� 


Ci� che � pro1hito � la punizione (sic) del reato, in virt� ': 
di leggi retroattive; e ci� irop'orta divie�to, per il legislatore, 
di emanarie norme penali retroattive e precetto, per 
il medesimo, di p1ocedere alla abrogazione della legisla


I

s'Cista con atti rilevanti (art. 1, comma 2� D. L. L. 1946, 

n. 134 in relazione all'art. 3 D. L. L. 1944, n. 159); o, 
posteriortT.ente all'8 settembre 1943, aibbiano commesso 
delitti contro la fiedelt� e <la did'esa militare dello Stato 
con qualunque forma d'intelligenza, corrispondenza, colzione 
contrastante con detto prindpio. Ma non � proibito 1:: 
l'ac�certamento, �ora per allora, del reato comie fatto gturi0 

� 
dico, a fini diversi dalla punizione, ad esempio ag�li effetti 
de'l risarcimento del danno. 

Non mancano esempi nel nostro ordinamento di un ac


laborazione, aiuto o assistenza al tedesco invasore (art. ciertamento, ora per allora, di un reato estinto. Basti pen-fu: 

~~~"J 
@ 


-98 


sare al caso cli risarcin:ento per danni non patrimoniap, 

derivanti da reato estinto per amnist-ia o morte del sog


getto. 

L'estinzione del reato, perch� contemplato da una nor


ma abrogata, (in quanto retro-attiv�,) non. esclude che resso 

possa essere accertato anzi!ch� ne'l rapporto giuridico di 

diritto penale, in rapporti giuridici di diversa indole, (ci


vile, trib-utarfo ecc.). 

E' per -questo che, ritenuta la natura civile della confi


sca, iI motivo sarebbe irriJe'Vante. 

In ogni modo, ancih-e a voler supporre a s-copo dialettico, 

elle si ritenesse, in tesi, precluso l'accertamrento, ora per 

al-Iora, ed a fini diversi dalla�" punizione�, di un ;re:ato, 

perch� estinto per abrogazione, sta di fatto che, ne-Ila spe


cire, mancherebbe l'ipotesi dell'abrogazione stessa. 

E' troppo noto quanto � stato sostenuto da CARNELUTTI, 

A brouazione del reato di collaborazione, in cc Riv. Pen. ,, 

1948, 28; UNGARO e AUGENTI, nota a sent. .S. Un. 7 febbraio 

1948, rie. Marcian�, ivi, 1941'!, 358; CROSA, Nota �a sent. cit. 

" Gi'ur. It. �, 19~, II, 129; e, in contrario, quanto � stato 

autorevo-lmente s.critto da AzzARITI, La nuovq cos�tuzione 

e le leggi �anleriori, in cc Foro 11t. �, 1948, IV, 81; ESPOSITO, 

Etttcacia delle regole della nuova costituzione, in �Giur. 

It. �, 194.S, MI, 146; con ampia disamina sulla distinzione 

fra norme diretti-ve e programrr_aticne e norme precrettive. 

1So-luzione accolta, con es�clusione dell'art. 25, Cost. dal 

novero delle norme precettivre o di immediata applicazio


ne, dalle S. Un. della Suprema \Corte, con la menzionata 

sentenza 7 feobraio 1948, rie. Mar-cian�, in cc Foro It ,, 1!}48, 

I1I, 57� 1con nota adesiva di Azzariti e in " Foro Padano �, 

194.S, IV, con nota ad-esiva di Battaglini; Cass. Pren. 23 

marzo 1949, rie. Tringali Casanova eredi. 

I.n senso conforme, sotto il prof!Jo dell'insindacabilit� 
della -costituzionalit� della legge, da parte del giudice 
ordinario, IANNITTI PrnoMALLO, Sull'applicazione delle norme 
della Costituzione, in cc Foro Padano ., 1948, IV, 3; 
GUARNERA, Sull'abrogazione delle norme penali relative ai 
delitti fascisti e di collaborazione in " Giust. Pen. �, 1948, 
lfl, 228; PIERANDREI, Validit� e invalidit� di leggi anteriori 
alla costituzione, in � Giur. It. �, 1949, 1, II, 178. 
In ten1a di distinzione fra-norm~ precettive� e direttive, 
vedasi anche la -decisione del Consiglio di stato, V, 26 
_ rr.aggio 1~, n. 30'3, in " Foro It. '" 1948, III, 113. 

Ma, a prescindere dalla quasi unanime soluzione che 
la riiferita di-sputa ha ricevuto sotto iI pro.filo de-Ila natura 
direttiva o programmatica del-l'art. 25 drella 1Costituzione, 
st impone, per U suo carattere preminente sotto il profilo 
esegetico o dell'interpretazione logico-storica (di notevole 
influrenza per la stessa dignit� degli istituti che il giudice 
� chiamato ad app.licare) l'argomento addotto dall'Azza. 
riti; che gran parte deHe norme penali contenute nel 

D. L. L 27 lug.Jio 1944, 111. 159 non abbiano carattere retroattivo, 
-contemplando specie di reati gi� previsti dal c.p.m.g. 
(art. 51, 54, 581) e del c. p. (art. 246, 247, 265). 
Natura giuridica della confisca. 

Il Supremo Collegio, dopo aver affermato ohe la confisca 
in base all'art. 9 D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, � 
sempre conseguenza della condanna per coHaporazionisrr..
o QCass. Milano 11j ottobro 1945, n. 194 in � Hiv. Pen. � 
1946, pag. 249); ma non conseguenza automatica (Cass. 
Milano, 19 ottob_re 1945, � Riv. Pen. � 1946, pag. 347); 
dopo aver ritenuto che la confl.sca ex art. 9 vuol coJ.pire 

W...UWff..$.&-...-/.QhX'l"h::-:.=XXW/h::O/HhXX:~..W#//h'l"�..:@"////.&;X:=�X�i:--: :-"/.

-====1rn 

l'aiuto (( ili qualunque modo sia stato prestato )) purch� 
�con re-Iativa conti11uit� � al tedesco invasore (Cass. Milano, 
18 settembre 1945, n. 127, in " Riv. Pen. � 1946, pag. 
219); onde gi� si delineava l'autonomia dell'istituto rispetto 
al rapporto delittuoso;' con sentenza -31 gennaio 
1946, (� Riv. Pen. � 1946) pag. 543) configur� la confisca ex 
art. 9 -come inasprimento di -pena per i casi di collaborazionismo 
spinti fino al tradimrento; e con sentenza 9 luglio 
1946 (rie. Tilena, in cc .Foro It. '" 1944-46, III, 161, con 
nota cont-raria di F. Caravita) quale pena accessoria. 

Ma, in siffatta elaborazione, non si era tenuto conto 
della lettera de-Il'art. 9, che postulava l'assoluta indipendenza 
della conf/Jsca dal reato e dalla condanna, in quan. 
to ressa si dove�va ritenere applicabile ai beni dei cittadini 
i quali, anche il'uori dei -casi di collaborazionismo previsti 
dall'art. 5 D. L. L. 27. I-uglio 1944, n. 159, si .fossero 
posti spontane.amente ed attivamente al servizio del 
tedesco invasore; fatto ritenuto, ex lege, equivalente 
(come� si vedr�) ad un tradimento della patria. 

All'aff-ermazione di detta autonomia della confisca ex 

art. 9, in qu�nto svincolata dalle vi�cende drell'aziohe pe


nale, pervennero le Sezioni Unite �con sentenza 23 no


vembre 1946 (rie. Rolandi Ricci, in "Hiv. Pen. �, 1946, 

p. 1158) la qual-e deifln� la confisca dei ibreni, prevista dalla 
legislazione sulle sanzioni contro il fascismo, come-san. 
zione civile specffl.ca. 
'1n ordine alle ipotesi di confisca, previste dall'art. l 

D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, il Supremo CoUegio, dopo 
aver afftermato cne la confisca ivi preveduta, in quanto 
presuppone la commissione di un reato, avesse natura 
di pena accessoria, (Gass. Pen. Il, 9 luglio 1946, rie. Tilena, 
-eit.) ritenne che anche questa specie d} confisca 
fosse una sanzione civile (Ca;ss. Pien. Il, 23 novembre 
1946, rie. Rolandi Ricci, cit., S aprile 1947, rie. Ciano 
eredi, in "Riv. Pen. '" 1947, 543; 8 aprile 1947, rie. Mussolini 
eredi, ivi, pag_ 547; 30 aprile 1947, rie. Tringali !Casanova 
eredi; Cass" Pen. Il, 20 dicembre 1947, rie. Farinacci 
eredi). 
Tale sanzione civile si ritreneva applicabile, o Iiel giudizio 
i))enale� in cui venisse accertata la responsabilit� 

I 

ciel reo, ovv�ro (per il caso di estinzione del reato, o 

1r_ancato estirc_izio dell'azione penale) in un giudizio au


I

tonomo, -dinanzi .al Tribunale penale, e� nel corso de-I 
quale do'Vesse acc-ertarsi incddenter tantum la responsaI 
!Jilit� del soggetto, come mero ,presupposto per l'applica: l 
zione della confisca. I 
j

In altri termini si riteneva: j 

quanto all'a.rt. 9 D. L. 1944, n. 159', che presupposto 

I

fosse il compimento -di 'attivit� -definita illecita, indipen


dentemrente da reato e da condanna; 

l

-quanto all'art. 1 D.L.L. 1946, n. 134, che presupposto 
fosse il reato e non la condanna; potendo la confiis-ca 

! 

applicarsi: 

insieme alla condanna (art. 1 comma 20) o dopo la I 
condanna (art. 1 comma 3�), ,quand'anche il reato fosse 
estinto con air.nistia impropria; all'infuori di condanna 
(art. 1 comma 4�) ma previo acc~rtamento degli restre.mi ,--_. 
suhiettivi ed obiettivi per Jarsi luogo -al.la ,condanna 
(quando il reato fosse estinto per amnistia .Pr.opria o % 
morte del soggetto). � 

Sop-ravvenuto il D. L. 19 novembre 1946, n. 392, chre ''[, 
non aveva alcuna portata innovatrice sostanziale ri-I:_ 
spetto all'art. 1 del D. L. L. 11946, n. 134, ma intendeva 

l 
soltanto precisare la competenza, la forma del procedi-% 
mento, ed relirrinare, per amore di tecnicismo, quella ~ 


99 


� estinzione� dell'azione penale ,, che. si leggeva nel precedente 
decreto, sostiture.ndovi una " estinzione del reato � 
giusta la teorica (non immune da critiche) del nuovo 
codice di pro.cedura �penale, la Suprema Corte continu� 
per oltre un anno a ritenerre la confisca come sanzione 
civile specifica, tanto per il caso dell'art. 9 quanto per i 
casi dell'art. 1 (di tale specie, varie pronuncie fra quelle 
gi� cita te). 

Fu soltanto .con la notissima srentenza a Sezioni Unite 
14 febbraio 1948, rie. Zuochelli,' De Bono eredi, in "Riv. 
Pen. ., 1948, pag. 352 e le successive: Cass. Pen. II 
15 febb:raio 1948, rie. Bertani ivi pag. 1147; 18 febbraio 
1949, rie. Pedrini; 13 Juglio 1948, rie. Ketting e Nregretti 
in " Riv. Pen. '" 1949, II, pag. 85 e 204, che la Suprema Corte, 
novellamente interpretando i'art. 1 D. L. 1946, n. 392 cit. 
vi ravvis�. l'enunciazione di una dicotomia, ~n te!(Ila di 
confisca: la conftsca prevista daWart. 9 D. L. L. 1944, 

n. 159, che ribadiva svincolata da qualuTuqure ipotesi delittuosa 
e cui manteneva la natura di sanzione c.ivile 
speci.fica, e perci� applicabile indipendentemente da1la 
sentenza di condanna e .srenza che su di essa potesse 
sipiegare vemn effetto l'estinzione del reato; la conftsca 
prevista dd:ll"art. 1 D. L. L. 1946, n. 134 c�ui riconosceva 
il carattere di pena principale (sentenze De Bono, Bertani, 
Pedrini) pi� precisarr:ente, di pena patrimoniale 
(sentenza Ketting Negretti). 
Bisogna pur riconoscer.e che la Suprrema Corte perveniva, 
in tal modo, .ad ammettere nell'istituto proprio 
quel carattere di pena, contro il quale il nostro ordinamento 
ave.va sempre mani.festato netto sfavore; sia pur 
con l'effetto pratico di restringerne la portata, ap�punto 
per�ch�, non potendo darsi pena se non sul presupposto 
di una �condanna irrevocabile, il campo di applicazionre 
ne . risult� grandemente diminuito, in dipendenza della 
latissima .amnistia e delle morti di taluni soggetti frattanto 
inte�rvenute. 

1Su talre postulato non suffragato da veruna disposizione 
-contradetto, anzi, dall'esegesi, dalla lettera e 
dallo spirito della norma -si ritenne che -ai fini del . 
provvedimento di confisc.a -si.a nece:ssaria, sempre, una 
srentenza di condanna irrevocabile, 'la quale abbia omesrn 
di pr.onunciare la confisca (a.rt. 1, comma 1�, D. L. 1946, 

n. 392) : 
che tuttavia -estinto il� reato -la confisca se disposta, 
debba restar ferma (.art. 1, comma 1�, 1a parte 
D..L. cit.), se non dis�posta, possa ordinar<Si (art. 1, comrr.
a 20, 2a parte D. L. cit.). Laddove le cause estintive 
del reato, dopo una srentenza di condanna irrevocabU.e, 
non potrebbero essere che l'amnistia impropria e la 
morte del condannato (ma t:r.attasi piuttosto di esenzione 

della pena: (art. 171 c. p.). 

La reazione a siffatta interpretazione si manifest� subito 
in dottrina, la quale mise in �evidenza il duplice 
criterio di valutazione in base al quale era ritenuto che 
la c.onfisca avesse la non individuabile natura di sanzione 
politico-amministrativa per eccrezione, nell'ipate.si dello 
art. 9 e, d'ordinario, di pena principale nelle ipotesi 
degli artt. r2, 3 e 5 del D. L. 1944, n. 159 e sostenne, dal 
punto di vista dommatico, la impossibilit� di inquadrare 
nel sisterr.a penalre vigente la confisca come pena prj_ncipale, 
proprio per gli stessi argomenti pei quali le Sezioni 
Unite erano pervenute .all'ultima conclusione (cfr. 

SABBATINI, Ancora sulla natunq, giUr1!dica deUa conttsca 
dei beni in "Giust. 1Pren, �, 1948, Il, 250). 

Non minore fu la resistenza nel pensiero �della Procura 
Generale del S. C. la qua1e, in tutti i giudizi successivi, 
mantenne srempre ferma la tesi .della natura civile 
della conf�.sca, combattendo, con solidissimi argomenti, 
il preteso carattere innovativo dell'art. 1 D-. L.. 1946, 

n. 392 (cfr. requis. P. G., �su rie. Pedrini C.; e sentenza 
Cass. Pen:, 2a, 28 febbraio 1949; cfr. requis. P. G. su rie. 
Farinacci reredi e sent. Cass. Pen. II 23 marzo 1949). 
Infine la norma si ri~el� inadattabile alla interpretazione 
delle S. lf. allorch� trattandosi di conciliare le 
due ipotesi di competenza form\J.late� dall'art. 1, corr:ma 
1~ e 20 D. L. 1946, n. 392 si dovette ricercare per quale 
r.agione il legislatore a".'rebbe fatto salvo il diritto 
di confisca (negato per l'amnistia propria), nel caso di 
amnistia impropria; laddove era chiaro che se nel pensirero 
del legislatore la confisca fosse stata una pena 
principale, anche l'amnistia impropria avrebbe dovuto 
f.arne cessare gli effetti (art. 151 c. p.). 

Ond�e una pronuncia non chiara del S. C. del 10 no


vembre 1948 (rie. Colla, in " Giur. It. �, 1949, II, 65). 

Singolare l'atteggiamento dei giudici di merito, frequentemente 
contrario .all'indiri~zo del S. C. (cfr. Trib. 
Roma, X, 6 febbraio 1949, Finanze c. Alfieri, in " Riv. 
Pen. ,, 1949, II, 753). 

La conf�:sca di che trattasi �, in effetti, una sanzione 
civilie, provvedimento non penale del Giudice penale 
(cfr. per tale categoria, MANZINI Dir. proc. penale 1931, 
I, 332); ben aiversa dalla confisca, pena principale istituita 
dal regime� fascista con la legge 25 novembre .19-26, 

n. ,2008, 1sulla difesa dello stato, art. 5, (per il reato di 
diffusione o comunicazione all'Es1ero di notizie false, 
atte a rr:.enomare il credito o il prestigio de.llo Stato; 
norma abrogata .con la legge 4 giugno 1931, n. 674 art. 3); 
e ben divrersa dalla confisca, misura amministrativa di 
sicurezza, istituita dallo stesso cessato regime con la 
L. 31 gennaio i926, n. 108 (modificatric�e della legge sulla 
cittadinanza, e in virt� della quale si poteva procederre 
con decreto reale e su conforme parere di una apposita 
Commissione, alla confisca dei beni di colui che vreniva 
privato della cittadinanza per aver commesso; all'Estero, 
un fatto contro l'ordine pubblico, gli interessi o il buon 
nome dello Stato). 
Tale excursu.s, bench� superifluo ,nrei procedimenti nei 
quali la confisca conserva natura di � sanzione civile 
spe.cifi.ca � (o per forrr:azidne di cos-a giudicata sull'applicabilit� 
della confisca, anche senza previa condanna, 

o perch� si versi nel caso dell'art. 9) val'e, tuttavia, a 
rendere edotto l'interprete che il leg'.slatore, qualunque 
sia stata la " fortuna ~ interpretativa della norma, si 
prop0nreva una f�.nalit� meramente patrLmoniale, pur cop. 
un procedimento speciale: � per la impossibilit� di stabilire 
con gli ordinari �criteri l'incidenza della condotta 
i.llecita � di determinati soggetti, sul danno arrecato al 
Paese (S. U. P. 2<! novembre 1946, Rie. Ro1andi-Ric.ci cit.). 
Il giudicato implicito 
sulla natura giuridica della confisca. 


1Jn taluni casi i procedimenti di confisca sono-dominati 
da giudicati che appartengono al primo periodo della 
giurisprudenza del Supremo Collegio; onde, anche nei 
casi previsti dall'art. 1 D. L. L. 1946, n. 134, e pur se non 
. accertati rr.ediantre sentenza di condanna irrevocabile, 
la confisca � proponibile quale sanzione civile specif�:ea; 



-100 


e pertanto anche nei confronti degli eredi di soggetti 
defunti. 

Cos�, con la sentenza drel Supremo Collegio, Sez. 2a, 
23 ma.rzo 1949 (rie. Farinacci eredi e Tringali casanova 
eredi) � stato ritenuto che, allorquando sia stata annullata, 
con sentenza di rinvio del Supremo Collegio, una 
ordinanza di confisca, precedentemrente al rammentato 
m�tamento di giurisprudenza, il Tribunale debba ritenersi 
vincolato dal comb. disp. artt. , 545, 546, c. p. p., 
non essendo dato al Giudice di rinvio � a;mpliare il tema 
d�evolutogli dalla sentenza di annullamrento e rimettere 
in di1scussione �quelle parti della sentenza che, per difetto 
di iniziativa da parte dei soggetti che potevano avervi 
interesse, non sono state contestate e devono orrr..ai intenders�
i ��efinitivamente� fissate nel procedimento � (Cass. 
P.en. 18 , 16 gennaio 1948, Rametta rie. in � Giur. it. �, 1949, 
Il, 60) �. 

Tale opinione � assolutamente ,pacifica anche� in dottrina 
(ofr. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, 
Torino 1932, IV, pag. 655; VANNINI, Manuale di diritto proceS
�suale venale, Milano, 1948, pag. 20 ecc.). 

I principi quindi affermati dalla nuova giurisprudenza 
della cassazione a Sezioni Unite possono valere solo nei 
rwpporti giuridico-processuali nei quali essi siano stati o 
vengano adottati; rr:a non possono spiegare ai.cuna rilevanza 
in giudizi nei quali la 1Suprerna Corte abbia diversamrente 
stabilito trattandosi di nuova interpretazione e� 
non di norma nuova: � p�erch� l'autorit� delle decisioni 
della �Corte Suprema, anche se pronuncia a 1Sezioni Unite, 
come quelle di qualsiasi altro giudice -per la finalit� 
stessa della d'unzionre giuris1dizionale �Che attua la legge 
nel <caso concreto, in contrapposto alla funzione legislativa 
che crea norme destinate alla generalit� -non va 
oltre il cas� deciso � (Cass. pen. 2a, 23 marzo 1949 ricorrenti 
Tringali Ca:s:anova eredi). 

1Soluzione ovvia, anche se si consfdera che i.I Supremo 
Collegio, nelle precedenti sue pronuncie, sopratutto se intervenutre 
dopo l'entrata in vigore della pretesa norma 
innovatrice, qualora avesse voluto considerare la confisca 
come .sanzfone di natura penale (ina,pplicabile senza presupposto 
di sentenza di condanna) avrebbe -mancando 
tal1e presupposto -annullato l'ordinanza senza rinvio a 
sensi dello art. 539, nn. 1 e 9 c. p. p. 

Onde, in tali casi, nel giudizio di rinvio, disposto �per 
motivi di rito o per vizi di motivazione: 
1� la. confisca deve .considerarsi �flanzione di natura 
civile; 

2� la confisca deve essere. disposta anche se (l'azione 
penale: rectius) il reato sia estinto per rrr~orte o 
�mnistia propria; 

3o si deve far luogo alla confisca, purch� siasi ottemperato 
alle normie di rito e sia data la prova della sussistenza 
dei delitti previsti dagli artt. 2", 3 e ,5 o dei fatti 
previsti dall'art. 9 n. L. L. 1944, n. 159. 

La 
nuova proponibilit� della confisca 
pei capi non passati in giudicato. 

Nel giudizio di rinvio si possono rimettere in discussione 
quelle parti della cc richiesta � Ire quali non siano 
state decise, ln quanto assorbite dalla pronuncia favorevole. 
di confisca. La mancata impugnativa della omessa 
pronuncia per quelle parti non va, infatti, ricercata nel 

difretto di iniziativa da parte della P. A.; giacch� questa 
non avrebbe avuto tnteresse di opporre detta impugnativa. 


Tale principio trovaisi enunciato chiaramente nella sentenza 
del .Supremo Collegi�, 2a, 8 a,prile 1947 (rie. Mussolini 
ieredi, in cc Riv. pen. �, 1947, pag. 547), �con la quale fu 
dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione del 
Ministero deHe ifinanze contro l'ordinanza che disponeva 
la confisca totale dei beni, senza riferimento a tu.tte Ie 
fattisprecie conterrr.plate nella richiesta ma ad una sola 
di esse; e ci� pevch� '" l'interesse che legittima la proposizione 
dell'impugnazione va accertato con riferimento al (p 
dispositivo � -(sent. cit.). 

Il tema del giudizio di rinvio non viene., dunque, ampliato 
.qualora si insista per l'accoglimento della richiesta 
sotto tutti i profili e Ie rubriche che non� siano stati 
espressamente disattesi dal primo giudice. La questione 
si presenta, con relativa frequenza, nel caso di concorso 
delle ipotesi degli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. 1944, n. 159 >e 
dell'art. 9 del decreto medes1mo, allorquando venga disposta 
la� confisca totale con esplicita menzione soltanto 
di una dellie fattispecie contemplate dagU artt. 2, 3 e 5, 
citati, o dopo l'annullamento con o senza rinvio sia interesse 
della p. a. instare per l'art. 9. 

Le 
norme di procedura. 

Il provvedirr..ento di confisca, previsto dalla legislazione 
in e.sa.me., vien�e sempre emesso : 
, 1� o d'ufficio, dal Giudice penale, con I.a sentenza 
di condanna (art. 1 comma Ilil D. L. Lcc 1946, n. 134); 
2� o su richiesta del Ministero delle Finanze : 

a) sotto forma di ordinanza inteurativa �della sentenza 
penale di condanna {dall'autorit� giudiziaria ohre . 
ha pronunciato la 1sentenza stessa) �qualora con questa 
non fosse stato provveduto alla confisca; 

b) sotto forma di ordinanza autonoma (dal T,ribunale 
Penale del forum rei sitae) nei casi per i quali la 
confisca � ammessa srenza necessit� di previa sentenza 
penale di condanna. 

L'ordinanza si �fonda, nel primo caso, su un giudizio 
gi� emesso -e non rinnovabile -i:n ordine alla responsabilit� 
del soggetto (Cass. Pen. 2a .4 aprile 1949, rie. Tarchi, 
in "�ruv. Pen. � 1949, II, 497); nel secondo, su un 
giudiz'io da emettere, in ordine alla responsabilit� del 
soggetto. 

Peraltro, finch� la confi.sca si ritenreva come sanzione 
civile, si poteva procedere per ordinanza autonoma, 
non solo nel caso previ1sto dall'art. 9 D. L. 1944, 

n. 159, ma in tutti i casi di estinzione dei reati previsiti 
dagli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. cit.; e talre ordinanza si 
fondava sull'ac,certamento cc incidenter tantum� di quei 
fatti costituenti reato, bench� non punibili con pene afflittive. 
Ritenuta;si la confisca come pena principa.le, l'ordinanza 
aut6noma si applica orrr:ai soltanto nei procediirnenti 
di conifisca a sensi dell'art. 9 D. L. L. 1944, 

n. 159 re, in via transitoria, nei procedimenti a sensi 
d�ell'art. 1 b. L. L. 1946, n. 134 (in relazione all'aiccer-.�tam.
ento dei reati previsti dagli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. 
1944, n. 159)', dominati dal " giudicato ,, sulla natura di 
cc sanzione civile ,, della confisca. 
Quanto al rito, l'art. 1 D. �L. 19 .novembre 1946, n. 392 
prescrive: 




-101 


ver l'ordinanza sub a): doversi seguire ia forma prevista; 
dai c. p. p. per gli incidenti di esecuzione (articoli 
630-631 c. p. p.); come del resto, gi� era deducibile 
anohe sotto l'impero della legislazione antreriore, trattandosi 
di 'integrazione di sentenza di condanna gi� 
emessa (arg. da 'comb. disp. artt. 10 D. L. L. 1944, nu


mero 159e 655 c. p. p.; v. infatti, Cass. Pen. II, 9 luglio 
1946, rie. Tilena, in "Foro it. �, l!M4-46, II, 161); 

per l'ordinanza sub b); doversi provv.edere dal T'ri.buna1'
e penale su richiesta del Ministro per le finanze, 
con ordinanza in Carne'!'a di Consiglio, previa citazione 
degli interessati, e, in cBJso di morte del soggetto alla 
confisca, de:gli eredi di costui. rcontro l'ordinanza � ammesso 
ricorso per Cassazione. 

Siffatta particolareggiata disciplina, per questa seconda 
ipotesi, poteva lasciar ritenere che ad essa non fossre ap. 
plicabi~e il rito degli incidenti richiamato per l'ipotesi 
precedente; e l'ammissione :espressa del rtcorso per Cassazione 
nella detta seconda ipotesi poteva ingenerare il 
dublbio che tale impugnativa fosse iasclusa per la pr�ma 
ipate.si; e che iJ richiamo al rito incidentale per la medesima 
fosse da limita1'e all'art. 630 e non anche all'articolo 
631 c. p. p. 

Ma il Suprerr.o Collegio ha ritenuto costantemente che 
il rito degli incidenti si� deibba osservare in tutte le due 
le ipotesi, con le guarentigie (per il caso di �Ordinanza 
autonoma) imposte diana particolarit� della situazione 
proce.ssuale. 

iFu ritenuto -pertanto ~ necessario che il procedimento 
si svolga: 
1� con la �richiesta� del Ministro per le finanze diretta 
al giudice pianale competente; 

2� con l'intervento del P. M. al quale spetta contestare 
i fatti costituenti reato (artt. 2, 3 e 5 D. L. L. l944, n. 159) 
ovvero il fatto previsto dall'art. 9 D. L. L. cit.; (Cass. 
Pen. II, 8 aprile 1947, rie. Ciano Eredi, cit.; Cass. f>ren. II, 
2o di�emibre 1947 rie. Farinacci Eredi, cit.). Non si tratta 
di esercizio dell'azione� penale: nel primo caso sub a), 
pe�roh� l'azion� penale si supponia gi� esperita nel giudizio 
di m�rito; nel secondo caso sub b) (trattandosi di 
contestazio.;ne di fatti costituenti reato, i quali se non 
estinti avrebbero potuto importare la condanna) si richiede 
un'attivit� del P. M., soltanto ai fini dell'accertamento 
incidentale di quei fatti; 

0

Hcon la regolare costituzione del contradittorio nei 

confronti del soggetto o degli eredi di lui, nonch� dell'Amministrazione 
finanziaria richiredente. 

Ervidente � la maggior garanzfa che� offre siffatto procedimento 
rispetto a quello offerto dall~ stesso diritto 
corr.une, allor quand�o riserva al giudice l'accertamento 
ora per allora, di un reato estinto, come nel cal)o del risarcimento 
per danni non patrimoniali, da reato estinto 
per amnistia o morte del soggetto. 11 procedimento nei 
confronti degli ere�di si ricollega al principio ennunciato 
nrell'art. 198 c. p. Gli eredi potrebbero, peraltro, ottenere 
l'estromissione se rinunciassero all'eredit�; il contradittorio, 
in. m!1-ncanza di eredi successibili per legge o disposizione 
di ultima volont�, dovrebbe svolgersi, allora, 
nei conf:r'ont� di un curatore spe-ciale all'eredit� giac�ente, 
salvo che 1o �Stato non ne accettasse la devoiuzione" 

La Pul�iblica Amministrazione � ritenuta parte (talora 
definita come parte "civile�, sent. Ciano cit.); 

4� con la raccolta�delle provre a cari�co del P. M., ove� 
non siano fornite dal Ministero delle finanze (sent. 1Ciano 
cit.); 

5� con l'oblbligo della motivazione, in ordine agli elerr_
enti obbiettivi e subiettivi del reato. E pertanto l'or�dinanza, 
quando autonoma � deve basarsi su prov�e obiettive 
legalmente acquisite. La giurisprudenza ha affermato 
l'ammissibilit�, come fonte di convincimento del giuqice, 
delle massime di comune esperienza unive-rsaLmente ac
�cettate. Ma � pactfico che questre massime non riguardano 
i fatti storici, la cu1 notoriet� � sempre subiettiva � (sent. 
Ciano bit.). Si aggiunge �Che, allorquando si tratta; di 
contestazione di atti di governo, debha essere obiettivarr_
ente dimostrata la partecipa:zJione effettiya ad es.si da 
parte dei soggetto; e non .ipotizzato il c�oncorso drel soggetto 
medesimo sulla base �di supposizioni. In altri casi 
� stato per� ohiarito che allorquando trattasi di realt� 
.storicamente inconte.siBJbHi, il riconoscimento '11a parte 
degli� ieredi (e a fortiori, da parte del soggetto) possa 
valere se non sotto il profilo civilistko della con:fessione, 
certo a giust�flcare la convinzione del magistrato (sent. 
Mussolini eredi cit.). Non � infine da trascurare l'indagine 
sull'relemento suibiettivo, non solo .ai fini del rapporto 
di causalit� con l'ev:ento, ma anche ai fini della gravit�, 
quando sia �consentito graduare la sanzione (applicazione 
della con.fisica parziale). 

D. A. FOLIGNO 
AVVOOATO DELLO STATO 



NOTE D I DOTTRINA 


E. FAVARA: L'incostituzionalit� della legge 22 dicem. 
bre 1948, 
�. 1456, e degli aumenti di tariffe ferroviarie 
con essa delegati al Governo. �Foro It. �, 
19.49, IV, 170). 

E. 
BoNAOINA: La costituzionalit� della legge 22 dicembre 
1948, n. 1.456, e dei regolamenti delegati 
in materia di condizioni e tariffe per i trasporti 
sulle FF. SS. (�Rassegna di Dir. Pubbl. �, 1950, 
t; pag. 73). 
G. 
SANTONI: Procedura per le modificazioni di carattere 
generale alle tariffe delle FF. SS. (�Ingegneria 
ferroviaria �, 1949, pag. 97). 
I.a legge 22 dicembre 1948) n. 1456, dispone che 
� gli aumenti e le riduzioni di carattere generale 
alle tariff.e per i irasporti di persone e delle cose 
sulle F.F'. SS. s'ono approvati con decreto del Presidente 
della Re]rnbblka., su proposta del !Ministro 
per i trasporti, di concerto con i Ministri per il 
bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, 
per l'indm;tria e commercio, sentito il G.I.P., in 
seguito a delihera1Zione del Consiglio dei minist1
�i )), La legge pass� senza rilievi degni di nota 
al Senato mentre alla Camera dei deputati la, di' 
. 1

1-1cnssione port� all'approvazione, insieme con a 
legge, di un ordine del giorno, in. virt� del quale 
� la Camera impegna il Governo a presentare entro 
il .31 marzo 1949 un progetto che determini 
definitivamente le norme .generali per 111 formazione 
e l'attuazione delle tariffe ferroviarie >>. Un 
tale progetto � stato poi in effetti presentato entro 
il termine prescritto e i:irevede che � gli aument_i 
di carattere genemle delle tariffe, quando . comportino 
un aggravio per il pubblico in misura su


periore al 15%, sono approvati per legge>>. 

Sulla legge 22 dicemlbre 1948 si � avuto un in


teressante dibattito do.Urinale, che ha portato il 

Favnra a concludere per l'incostituzionalit� sia 

della legge che, naturalmente, degli aumenti di


sposti in base ad essa.; ha portato, invece, il Bo


nacina e il iSantoni a concludere per la tesi op


posta. 

,secondo il Favara, risulta dagli atti parlamen


ta.ri e in particolare dall'ordine del giorno appro


vato dalla Camera <lei deputati che si sia voluto 

conferire al Governo una delega legislativa. Co


mnnque una tale delega era necessaria di fronte 
a.ll'art. 23 della Costituzione, secondo il quale 
� nessuna prestazione personale o patrimoniale 
'PU� �essere imposta se non in base alla legge>>, 
comprendendosi, �quindi, in linea generale in tale 
norma le tasse e fra di esse ,q,uelle corrisposte 
per il servizio ferrovial'io. 

La� legge �2.2� dicembre 1948, n. 1456) � incostituzionale, 
perch�, hel conferire a.I Governo una delega 
legisl�tiva, non ha dettato � i prindpi e i 
criteri direttivi >> e non ha stabilito il termine per 
l'esercizio di tale delega, secondo quanto richiede 
l'art. 76 della Costituzfone. 

Il Bonacina, invece, ha confutato la tesi gella� 
incostituzionaliti1, osservando �he non risulta dagli 
atti parlamentari che si sia voluto conferire 
al Govel.'no una. delega legislativa,: .la 1questione 
venne in discussione davanti la Camera dei deput.
ati e in �quella sede di contro al dubbfo. di alcuni 
deputati che si trattasse per l'appunto di delega 
legisla,tiva, fu replicato che si trattava invece di 
restituire al Governo uria facolt� regolamentare 
in materia di organizzazione di pubhlici servizi. 
1Secondo il Bonacina, pi� che regolamento per 
l'organizzazione di pubblico servizfo 1quello consentito 
al Governo � un regolamento delegato. Tale 
genere di regolamenti � ammesso in linea .generale 
dalla Costituzione e nella specie non pu� dirsi vietato 
dalla riserva di legge contenuta nell'art. 23 
della, Costituzione, la '(]Uale concerne le imposte 
e, fra le tasse, solo �quelle relative a servizi esercitati 
in regime di monopolio di diritto o di fatto. 
Il servizio ferroviario, invece, se pure sorto in 
regime di monopolio cl.i fatto, non pu� dirsi che 
continui a svolgersi in tale regime anche nel momento 
attuale, in cui lo Stato non � l'unico imprenditore 
di pulbhlici trasporti. 

Il Santoni, invece, nega che ricorra nelle specie 

l'apllica.zione dell'art. 23 della Oos:tituzione, per


ch� le tariffe ferroviarie non rivestono caratt.ere 

di tasse ma possono giuridicamente definirsi coI 


me prezzi, essendo poi indifferente a~ fini della 

. !i

questione in esame se rientrano nella:ca;tegoria dei 

l

prezi pubblici o privati. 
--


i 

l

Per qu,anto concerne la natura. dei proventi del 
servizio frrrot'iario, l'INGnosso ritiene ohe, si tratti 
di. tasse in considerazione del regime di mono-


I 

! 



-103 


polio in cui i!� svolge il servizio (v. Istituz. Diritto 
Finanz., Napoli H)37, val. II, pag. 736); 
1'ite'Y/,go11.o) invece) che si tratti di entrate patriinoniali, 
e) cio�) di prezzi del servizio pubblico 
fornito� daillo ~wato, il MA~CI lCorso Scienza delle 
finanze e dir. finanz., Roma, 1988, pag. 133 e 152) 
ed il GrANNINI A.D. \lstiluz. di Dir. tributario, 
Milano) 1941, pag. 50). 

A noi sembra cihe quest'tbltima opinione sia quella 
pi� rispondente aA concetU di tassa e di p-rezzo 
nonoh� al rapporto in base al q�uale il servizio ferroviario 
viene svolto. 

Quali che siano i earatteri distintii'i delle tasse 
,(tiedasi: Ooc1vIDRA, Contributo al concetto giuridico 
di tassa, in �Foro /tal. J>, 1948, I.Y) pag. 39 

r. la dottrina �'l'� riohiamata), ~ oerto Ohe esse) 
arendo natura di tributi, rappresentano l'estrinsecazione 
della sov-ranit� dello Sta.to. Se pure � 
necessaria. per la loro applicazione la richiesta e 
l'nUlizzazione di un p�ubblico servizio (divisibile), 
<Ji� pu� costituire il fondamento della loro imposfo:
ione ov�vero -il fatto generatore dell'obbligazione 
tr�ibutaria; ma, non ricorre maA l'ipotesi di una 
oontroprestazioneJ di eiti la tassa rappresenti un 
oorri8pettfoo (cc NttO'l.�O Digesto !tal. J>, voce : Tns 
~a. n. 3 e 4). Veri e propri corrispettivi di servizi 
pubblici, che a loro �volta. possono definirsi 
oontropresta:<:ioni fornite dallo Stato, sono invece 
i prezzi p11.bblici, o pri'l'ati. 
Per il servizio j'errov'iario J 1;i � da considerare 
che esso non � esercitato dallo Stato in esplicaZ'ione 
delle s1.te tipiche funzioni e delle prerogative 
site proprie) ma. per motivi cont.ingenti di earattere 
eoonomico-sociale (swlla. rilevanza di questa 
distin:<ione vedasi: �Nuovo Digesto /tal. )); 
loao cit., n. 81). Tal(} s�ervizio, sorto per effetto della 
iniziativa privata. pur essendo stato in itn seoondo 
momento at'ocato dallo Stato) � titttavia rima.sto 
soggetto a una d?:wiplina preva,lentemente pri1?
atistica (GIANNINI A.D., opi. loc. citati). VrTTA, 
Diritto Am1ni.vo) Torin.Q' 1948, val. I, pag. 298) . 
I proventi di tale serv-izio non possono altrimenti 

�configura.rsi cihc come corrispettivo della prestazione 
di esso, essendo esclusa ogni possibilit� di 
oonfigurarli carne estrinsecazione immediata e diretta 
della .'!ovrnnit� dello Stato. 

Se anche il servizio ferroviario dovesse sv�olger


si in regime di monopolio di diritto, o di fatto ci� 

non sembra rilei,ante per ginnqere alle conolusio


ni &wi perviene l'Ingrosso. Il monopolio esercitato 

dallo Fft�to pu� non essere div{Jrso dai quel


lo di aui p1J.!� avvalersi il prfoaito; e, pertanto, 

pu� essere indioe dell'imposizione di una tassa so


lo quando incide in quelle che sono le tipicihe fun


zioni e prerogative dello Stato (�Nuovo Digesto 

!tal.�, voce cit.) n. 8), solo quando, oio�, ra,ppre


senta il modo con nui si attua la sovraniti�1 statale. 

Perta.nto non ci sembra ehe le tariffe fm�roviarie 
formino oggetf.o della riserva di legge stabilita 
dall'art. 23 della Costituzione) la. quale conoerne 
solta'}'/}to i tributi (GIANNINI, I rapporti tributari, 
in � Oomm. sist. alla Costitu21. Jta.l. ll, dtiretto 
da, Oalamandrei 6 Levi) Firen..ze) 1950, vol. I, 
pag. 273). 

Per le ta1�ifje ferro1?iarie i R.D.L. 11 ottobre 

1'934, n. 1948 e 25 gennaio 1940, n. 9 sta.bilivano 

ohe gli aumenti di cara.ttere generale possono es


sere approvati con legge). le �dirnintttzioni d�i carat


tere .gen61'ale con decreto del Capo delro Stato)� le 

altre var.ia,zioni oon rleoreto ministeriale. Come si 

rede, vi � certamente anche per gli �aumenti ta


riffari una riserv1a di legge). ma � una riserva di


versa da quella dell'art. 23 della Costituzione sia 

perch� � limitata a.gli aiimenti e non investe la , 

disoiplina delle tariffe ferroviarie). sia sopratutto) 

per q?iel che qui interessai) perch� � stabilita con 

lerme ordinaria, anzich� con la Costituzione 'Ci


[Jente o cori altra nor.ma clhe, abbia la stessa effi


ca.oia formale (oostituzionale). , 

E' pa.c�ificoJ infatti, ohe il Parlamento nori pu� 

r-icono8oere al potere esecutivo u.na potest� rego


l�m entare in materia ohe � riservata alla legge 

dalla Costituzione o ohe) comunque, � disciplinata. 

dalla Costitttzione (a meno che naturalmente non 

s� introdnca 'IJ.na deroga �lla norma oostit'/,{,(()'ionale 

nei modi all'itopo stabiliti); resta)� invece) a ve


dere se non sia possibile riconoscere una faeolt� 

rer1olamentare del� potere eseoutivo in materia che 

sia. riservata alla legge da itna norma ordinaria 

o sia oomunquc disciplinata. dalla leg[}e ordinaria. 
Si tratta in altri termini di vedere se la nuova 
Costituzione ammetta i regolamenti delegati; ed 
a ben. VIJ(lere, � qrtesto il problema rhe fu dibattnto 
davanti alla Camera, dei deputati allorch� 
t'enne �in di8cil8sione la legge 22 dicembre 194.8, 
n. 1456, e ohe viene agitato negli .�critti dei tre 
A.A., poich�) a seoonda che si ammetta. oppure no 
la. so'pravv�ivenza dei regolamenti delegati) si � indotti 
a ravvisare nelle legge siiddetta nn'attribuzione 
di potest� regolamentare Ot'1'ero una delega 
legislativa, che avrebbe dovuto conformarsi ai limiti 
e alle modaliM� 8tabilite dall'art. 76 della 
Go8tituzione. 
A questo partioolare probltJma lm ccRas8egna del


l' Amo�catnral)) ha amuto gi� modo di accennwre (�n. 
no 1949, fa.se. 3, parr. 69); e fu es.pressa l'opinione 
ohe �i regolamenti delegati 8iano consen.titi anche 
dalla nuov�' Costit1u<::ione (in senso oonforme ue. 
dasi �dottri1.ia citata dal�Ronaaina, op. cit.7Jag. 81, 
in nota.). N� attrav�erso la diso'U8sione parlamentare 
n� nttrai:erso il dibattito dottrinario � venuto 
in lnce un qnalohe elemento ohe induca a rive


rler~� ima tale opinione. 

La. Oostitiuzione) menfre riconosce sia p1tre indiretta.
11lente l(J, faoolt�, regolamentare del potere 
e.<1ecuUvo, allorch� demanda al Capo dello Stato 
cli em(J,nare i decret� a1;enti valore di regolamenti� 
(art. 87) non pone alc-ttna disoiplina ooncreta di 
e.<18a relativamente alle modalit� ..� a.i limiti e, sopratutto, 
a'lle rn11terie in ani pit� essere escroitata, 
rinviando e'l?identemente per tale concreta disciplina 
alla legge ordinarfo1. Spetta a questa di stabilire 
sopratutto in quale arnbito p�u� .esplicarsi 
la� facolt� regolamentare e) quindi) di amplilI!re 
ov1xro di��restringere tale ambito. In altri termini 
la Oost'itit.<::ione pone il JJr'incipio del riconoscimento 
dellrJ. faoolt� reuolamentare del G01,erno ). inoltre 
pone l'altro principio della diversa effiaaoia 



-104 


forrnalo delle leggi e dei regolamenti� riserva al


, J J 

tres'i) espressamente alcune materie al potere legisla,
ti'PO; ma poi per il resto demanda alla legge 
ordinaria d,i rcgolwre concretamente i rapporti fra 
potere legislati'VO e piotcre regolwmentareJ fra leggi 
e regolamenti in ordine alle singole materie. 

Si ha) quindi) nell'odierno ordinamento costituzionale 
la stess;a po'siR:ion1e che si amooa nel precedente) 
e, cio�, ohe per una stessa materia pu� 

verificarsi nel tempo itn avvicendarsi della discipUna 
legislaUva e di quella regolamentare) poich� 
pu� avvenire che J mentre in un determinato 
momento considerazioni contingenti portano a 
riconoscere a quel~a determinata materia una importanza 
ed una rilei;anza tali da indurre a sottrarla 
alla disciplina regolamentare per r'iservarla 
alla legge o per sottoporla comunque alla discirplina 
legislatfoa) in un momento su-ccessfoo vengano 
meno quelle ra,qioni doterrninanti e subentrino 
altre,. che consiglino di riportare la materia nell'aimbito 
d.ell.a potest� regolamentar�. Per attuare 
questa restitutio non V'i � altro rimedio ohe il regolamento 
delegato; e) poich�) come si � detto 
il_ sistema dei rapporti fra legg� e regolamento J 

rimasto quello del precedente ordinamento costituzionale) 
non si vede come) a1nmesso tal genere 
di regolamenti in qiiell' ordinamento costittWionale) 
non debba essere ammesso nell'odierno. 

La princivale obiez'.ione ohe si rnuove a tale ammissione 
deriva da un equfooco) e, cio�) ohe il regolarnento 
delegato implichi attribuzione di potest� 
legislativa, il. che � inesatto) poich� la d�ttrina 
pi� recente ha riconosciuto invece che non 

. � ' 

J 

V1. � se non attribudone di potest� regolamentare' 
(ZANOBINI, Corso diritto amm., Milano) 1944, 
vol. I, p~g. _13!. Se il regolamento delegato pu� 
superare il limite formale derivante da una. riserva 
di legge posta con legge ordinaria o) comunque.) 
da una disoiplina legislativa) ci� non a'/J'Viene 
perch� esso abbia efficucia di legge, ma per un diverso 
_ordine _di ragioni. Allorch�) infatti, esiste 
una risef'1.)a ai legge, � la stessa norma legislativa, 
che ~1;1'11Jette il regolamento delegato, adl abrogar~ 
esplwitamente o implicita,mente la suddetta riserva. 
~'le p~i esis_te gi~ una concreta disdiplina legislativa) 
e parimenti quella norrna di legge ohe 
ammette il regolamento delegatoJ a voler: ohe 
qttella disciplina legislatfoa resti in vita fino ali'emanazione 
del regolamento delegato e debba 
considerarsi abrogata di fronte alla dfoersa disciplina 
da .questa stabilita : ci� generalmente pu� 
deswnersi dalla intenzione del legislatore e dallo 
s'f!�rito ~ella norma da esso emanata) ma l'espe


. rien~a -insegna che talvolta� viene esplicitamente 
P.~em.sto col di~porre c1he la discipUna legislativ�a 
rli itn_a. d~terminata rn~tcria cess.a ai aver vigore 
ove Sta rlwersarnente disposto nel suocessivo regol~
rnento -delegato. Non ci 8embra ohe una disposizione 
del genere possa essere ritenuta oontraria 
alla nUO'l,,"'a Costituzione) il ohe val quanto dire ohe 
nemmeno i regolamenti delegati possano essere ri


'tenuU incostituzionali, 

R. D. C. 
FRANCESCO Cuocu: In tema di osservazioni ed opposizioni 
nei procedimenti per dichiarazfone di pubblica 
utilit� ed. in quelli per l'approvazione dei 
piani particolareggiati. (�Rivista Amm. �, 1950) .. 


I'roseguendo nella serie {li pregevoli studi sulle 
leggi concernenti i piani regolatori, e i piani di 
ricostruzione, il Cuccia, prendendo lo spunto da: 
una recente decisione del Consiglio di Sfato (Riv. 
e loc. cit., pag. 189), fa interessanti ed ori!tlnali 
considerazioni in ordine ad un particolare i~tituto 
regolato da.Ile suddette leggi: le c. d .. � oss�ervazioni 
)) che ogni cittadino ha facolt� di fare in rela.
zione ai piani di ma.ssima, siano oggi regolati 
dalla legge generale sulle esproprfazioni e dalla 
legge urbanistica, o siano regolati dalle altre leggi 


concernenti in materia. 

L'A. premette che, dalla. sia. pure imprecisa dizione 
delle varie norme, pu� trarsi la conclusione 
che mentre il termine � osservazioni Jl si riferisce 
all'intervento dei cittadini nella fase preliminare 
ed istruttoria che precede l'approvazione del piano 
particolareggiato e 1quindi la concreta. esecuzione 
dell'opera pubblica, per qualificare invece 
l'intervento dei privati nella fase esecutiva, � usa


to il termine � opposizioni >>. 

A confronto di questa sua considerazione il 
Cuccia. fa, una rassegna sintetica ma precisa, dell,e 
varie leggi concernenti la materia, ponendo in rilievo 
la evoluzione subita dall'istituto in relazione 
ai vari sistemi politici susseguitisi nel nostro Paese, 
evoluzione della �quale pu� dirsi che la facolt� 
per i cittadini. di presenta.re � osservazioni� si 
� accresciuta nelle epoche in cui vigevano sistemi 
democratici, mentre si � considerevolmente ridot


ta nel periodo della dittatura. 

Ci� posto, rileva peraltro 1'1A. come non si sia 
mai dalla dottrina cercato di in.quadra.re sistematicamente 
l'istituto delle � osservazioni � e come 
ci si sia limitati a fare una pura �questione di tei�


minologia. � 
Egli nota, invece, che tra, le � oss�ervazioni � e 
le � opposizioni � esiste'una, differenza ontologica 


fondamentale. Le �osservazioni� sono infatti una 
estrinsecazione della facolt� che la leo-o-e riconosce 
ad ogni cittadino di collaborare a11:0 buona. riuscita. 
di una � impresa pulbblica �, con�etto 1questo 
che � alla base, secondo la pi� recente dottrina 
di tu~t? l'istituto della espropriazione per pubbli'. 
ca utilit�; le (( opposizioni �, invece, attengono alla 
facolt�t di ogni proprietario di beni ricomp�resi 
nell'area da. espropriare, di far conoscere alla autorit� 
espropriante i motivi che non giustificano 
la espropriazione. In altri termini, mentre con le 
(( osservazioni )) n cittadino soddisfa solo all'interesse 
publico connesso con la � impresa pubblica �, 
nelle � opposizioni � egli � determinato dalla con~
ideraz~one del prop,rio interesse privato, sia pure 
m funz10ne e subol'dinatamente al prevalente inte


i

resse pubblico. 
Cosi configurata la situazione, il Ouccia. afferma i 
che la facolt� di presentare � osservazioni ll costituisca 
un interesse legittimo per il cittadino al 

I 

�quale corrisponde l'Olbbligo dell'autorit� di porta


___JI 


-105


i�e il suo esame sulle osservazioni stesse facendon~ 
constare nel rela.tivo provvedimento>>. La non 
ottempetanza da parte dell'�utorit� a. 1questo obbligo 
giustificherebb� la tutela giurisdizionale da 
parte� del cittadino di �quell'interesse legittimo, 
naturalmente mediante ricorso al Consiglio di 
Stato. 

Completando l'inquadramento dell'istituto, il 
Cuccia lo ricomprende tra quelle forme di democraz.
in, diretta che trovano nella Costituzione (articolo 
50) la :figura modello, sotto l'aspetto del 

@) � diritto di petizione >>. 

Il problevtna sollevato dal au.ccia~ bench� possa 
apparire marginale a prima vista, � inveoe di quelli 
che impongono soluzioni in apicib11s juris. 

Pi� che la questione �eill'inquadnromento sistematico 
dell'istituto, che il C'ucoia cura usamdo ma-gistralmcnte 
gli strumenti dell'indagine giuridica, 
ci� che oi interessa particolarmente) per ze note1JOli 
consegue�n<;l: c~ie comporta, � l'accenno alla 
tiitela giurisr'lizionale che competerebbe al cittadino 
a garanzia delle faoolt� di fare ze � osservaziorii 
>>. In sostnnza, rA. ritiene che swrebbe assurdo 
che una legge concedesse una tale facolM, senza 
che poi ne garantisse la concreta espliaa;zione. 

&enonoh�, non ci 8ernbra che per garantire una�� 
tale faoolt� sia indispensabile concedere la tutela 
giurisdizionale negli estesi lim0iti previsti dal auecia_ 
Qtwsti, con l,.attrib�:i:re a �etta1 faoolt� il earattere 
di interesse legittimo, ne estende la porta 
fino a ricomprendervi la prete8a ohe la Amministrazione 
dimostri cli aver preso in considerazione 
le osservazioni. 

Ora riten�1mo che cos� si eccedAro sia dallo spirita' 
ohe d'alla lett'era deli@ norm@ che regolano 
l'istituto, ancihe se s�i interpretano co�me esattamente 
le ha interpretate il Ouooia. Invero, la facolt� 
riconosciuta ad ogni citta�ino di collabora.re 
alla bitona riiiscita dell'impresa p1l.bblica,. post1.
ila soltanto cihe al oittadino sia garantito di 
esercitare la facolM st(!ssa con piena cognizione 
di causa, ohe gli sia cio� assicurata giitridicamente 
la possibilit� di prenrlere conosoeMa di tihtti quegli 
elementi cihe lo rnettano in grado di esprimere 
il,proprio pa:rere esaurientemente. Ma egli non pu� 
pretendere che delle sue osservazioni l, autorit� 
t,enga conto, o che, peggio anoora, d~m atto d1eille 
ragioni pPr le quali debbano� esserf] disattese. 

Infatti, la fatela giur�isd�izionale di una tale 
prete8a si risolverebbe nel conferire ad ogni cittadino 
la qualit� di l_egittimato a<l agire per ottenere 
la pron�uncia di annitllamento <ti u;n atto amministrativo 
il quale non lede alcitn suo interesse 
concreto, direttn ed athwle. 

Peraltro, se anche alla facolfi�� di fa�re osservazioni 
si volesse attrib�uire la natiira di interesse 
legitt-imo, ci� non basterebbe a giustifioare la tutela 
giur-is�dizionale nei limiti indicati dal a. J in 
quanto, com'� noto .. alla. base �i tale tutela deve 
esserci oltre l''interesse degittimo leso, l'interesse 
a ricorrere che si ,concreta nella possibilit� che 
l'accoglimento del ricorso gara~itisca al ricorrente 
il consegivimento di un bene eoncreto; e ci� non 

- 
potrebbe mai verificarsi nei oonfronti del citta


diho che nbb'ia .presentato le site osservazioni, in 
qnanto l'eventuale annullamento dell'atto amministrativo 
ohe di esso non abbia tenuto conto non 
gli potrebbe garantire che le osserva-zioni stesse 
siano dall' Aniministrazione accettate. 

A. 
D. GIANNINI: H contenzioso tributario nel nuovo 
ordinam~nto costituzionale. (�Giurisprudenza delle 
Imposte Diretp�, di Registro e di negoziazione �, 
1950, col. 169 e segg.). 
Con un breve incisivo articolo il Giannini 

mette in rilievo i riflessi che la Costituzione ha 

avuto sull'ordinamento del contenzioso tributario. 

Le caratteristiche di �questo ordinamento erano, 

secondo l'A., le seguenti: 

a) una grandissima pa.rte delle controversie 
in materia di imp�ste (tutte ,quelle ad esempio riguardanti 
le semplice estimazione dei redditi) erano 
sottratte alfa competenza del giudice ordinario; 


b) le controversie stesse erano devolute � ad 
una variopinta. molteplicit� di organi speciali di 
carattere giurisdizionale o di carattere incerto >>. 

Tutta �questa impalcatura � oggi in contrasto, 

sotto un duplice as1petto con i principi :fissati da.Ila 

Costituzione : 

1) Il contrasto pi� notevole si presenta ccm 
l'art. 113 della Oostituzione, secondo il quale � 
ammessa sempre la tutela. giurisdizionale avanti 
gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa 
dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi 
dei cittaidini; tutela che non pu� essere escluna
� n� limitata. Questo articolo, secondo le comunis 
opinio formatosi in dottrina. e in giurisprudenza 
� considerato come una norma precettiva 
e non programmatica, nonch� di applicazione immediata, 
non solo ai rapporti costituitivi posteriormente 
all'entrata in vigoi�e della Costituzione, 
ma anche ai rapporti costituitivi prima. 

Ora, facendo applicazione di ,questo articolo al 
contenzioso tributario�, ne deriva. che se si attrilbuisce 
agli organi esistenti per la risoluzione delle 
controversie tributarie, carattere amministrati-� 
vo, tutte le norme che attualmente limitano la 
competenza giudiziaria in materia di aiccertamento 
(in questa materia, invero, sono ipotizzabili solo 

diritti soggettivi dei cittadini contribuenti) devo


no .considerarsi immediatamente abrogate; se in


vece si attribuisce agli organi suddetti c�.rattere 

giurisdizionale, le cose non subirebbero ale'un mu


tamento, per lo meno fino al momento in cui sca


dr� il termine fissato dalle norme transitorie della 

Costituzione per la revisione delle giurisdizioni 

speciali non espressamente mantenute in vita dal


la Costituzione stessa�. 

2) Altro motivo di contrasto con. l'attuale 

ordinamento offre l'art. 111 della Costituzione,--il 


quale stabilisce che contro le decisioni degli orga


ni giurisdizionali ordinari e spe,ciali (salvo il Con


siglio di Stato e fa, Corte dei Conti) � sempr�e am


messo il ricorso alla Corte 1Suprema di Gaissazione, 



-106 

non solo per motivi attinenti alla giurisdizione 
ma anche per violazione di legge. 

Ora, se si ritiene, per sfuggire all'applicazione 
dell'art. 113, che le Oommissioni tributarie sono 
organi giurisdizionali speciali, si dovreblbe ammettere 
la. possibilit� di un ricorso contro le loro decisioni 
ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. 

Ma, se si riflette che, secondo l'attuale ordinamento, 
dopo il giudizio� davanti le Commissioni 
tributarie si svolge sempre (salvo che per le controversie 
di semplice estimazfone) il giudizio 
avanti le Commissioni tributa.rie 'si svolge sempre 
(salva che per le controversie di semplice estima.zione) 
il giudizio avanti I'A. G. ordinaria, si constater� 
facilmente l'assurda conseguellJZa che deriverebbe 
dall'applicazione dell'art. 111 in �quanto 
sulle medesime �questioni, riguardanti la corretta 
applicazione delle norme tributarie dovrebbero 
occuparsi prima. la Corte di 10assazione in sede di 
ricorso ex. art. 111, indi l'A. G. ordinaria. 

Il problema evidentemente non sorge per chi attribuisce 
alle Oommissioni 'itJributa,ri:i1e ca.rattere � 
di organi amministrativi, ed a questo proposito 
il Giannini riporta, �quanto � stato detto nella nostra: 
Rassegna. (1949, pag. 236) nel senso che l'entrata 
in vigore della, Costitqzione renderebbe ormai 
impossibile continuare a riconoscere alle Com� 
missioni il marattere di organi giurisdizionali 
appunto per l'assurdit� delle conseguenze che 
tlerivano dall'applicazione dell'art. 111. 

Ma, il G. ritiene che nemmeno a.ttrihuendo� alle 
Commissioni il carattere giurisdizionale potrebbe 
ritenersiapplicabile l'art. 111 della. Costituzione, 
in quanto l'applicazione di �questo articolo, tenuto� 
conto della sua rat.io) ((non ha alcuna ragione di 
essere nei casi in cui il diritto del privato ha una 
ben pi� ampia protezione attraverso i normali ~re 
gradi in cui si svolgono i processi dinanzi 
all'A.G.O. >>. 

In conclusione il G. ritiene: 1) che qualsiasi 
opinione si albbia sulla natura giuridica delle Commissioni 
tributarie, � da, escludere la possibilit� 
di un ricorso contro le loro decisioni ex art. 111 
delln Costituzione; 2) che H sindacato giurisdizionale 
ordinario sulle questioni che finora erano 
riservate solo al giudizio delle Commissioni 
(questioni di semplice estimazione) deve ammettersi 
o negarsi a seconda del carattere che si riconosce 
alle Oqmmissioni stesse. 

E' tuttavia, indispensa.bile in ogni caso provvedere 
alla riforma dell'ordinamento del contenzioso, 
in �quanto, anche se si riconosce attualmente 
ii carattere di giurisdizione speciale alle Commissioni, 
l'avvicinarsi dei termin� di scadenza della 
�urata, delle giurisdizioni stesse (ai sensi della 
VI Disposizione transitoria) impone la sistemazione 
definitiva della materia,, ad evitare i gravis-. 
simi inconvenienti elle deriverebbero da una vera 
e propria carenza giurisdizionale. 

Dopo quanto abbiamo scritto su questo argo-@]) 
mento nella Ra8segna (1949, pag. 233 e segg.) � 
qppena il caso di dire come noi c�i associamo pienamente 
a quello che � il vero e proprio grido di 
allmtme lanciato dal prof. GiO!MI�in.i) con il presente 
articolo) e che si aggii~ng'e ai tanti altri di 
mtmero1Si studiosi e pvratici del diritto trib1ttario. 

L,e8igen.:za di 'Una immediata riforma del .contenzioso 
tributario � assolutamente inderogabile; 
� addirittura da ritenere Ohe la riforma del oontenzioso. 
sia /Orse pi� indispensabile della stessa 
riforma tributaria sostanziale. 

<:i� premesso) dobbiamo tuttavia insistere sul 
punto di vist<i gi1�� espresso nel nostro articolo sopra 
citato) secondo il quale la riforma del oontenzioso 
deve farsi) non 80lo nel rispetto della Costituzione) 
ma senza q1,tella eversione di istituti 
la oui esistenza,, oollauda.ta da decenni di prova) 
� strfJttamente conne8sa con i fondamentali principi 
ohe re,qgon� la buona amm.inistmzione dello 
Stato. Il G. nel presente articolo> non fa aloun 
cenno di quelle tendenze evergive che noi critichiamo 
�nel nostro studio) e questo silenzio) proi;
niiendo da uno st1tdioso della forza del Giannini) 
� forse tanto significativo qnanto la nostra 
critica. 

Quanto alle considerazioni del G. airca la inapplicabilit� 
dell'art. 111 alle decisioni d�elle Commissioni 
tribittarifJ) indipen�<entemente dal carartfore 
di .queste) riteniamo di non poter aderivre a 
questa tesi eclettica. Piuttosto ohe inferire la inappl�;
abilit� dell'art. 111 dalla considerazione Ohe) 
a garanzia d�ei diritti dei privati contrib1tenti, la 

i 

legge appresta mez.zi pi� efficaci (azione giudiI 
ziaria ordinaria) del solo ric"Orso per oassazione) J, 
8embra pi� congruo inferire il carattere di organo 
amministrativo delle Oommission,i appunto dalI 
la oons,iderazione della inapplicabilit� dell, artiI 
colo 111, come abbiamo gii�� scritto e dimostrato 
nel precedente articolo. 

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RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AVVOCATI E PROCURATORI -Onorario -Obbligo 

solidale dei contendenti verso i loro patron_i in caso 

di transazione. (Corte di Cass., Sez. II Civ., Sent. 

n. 381-50 -Pres.: D'Apolito, Est. : Vita, P. M.: Roberto 
-Rosati -Ministero LL. PP.: Stazzonelli). 
Nei caso che una lite sia transatta, l'obbligo 
solidale dei �ontendenti verfio tutti i 101�0 patroni. 
~relativamente alla corresponsione di d� che sia 
loro dovllto per spese anticipate, diritti <li procuratore 
ed onorari di avvocato -sussiste anche se 
la transazione sia conclusa dopo la prouunzia della 
sentenza ma prima che essa sia passata in giudicato. 


La rnassima appare ineccepibile. 
La Corte Snprema ha cos� precisato la portata e 
il fondamento dell'art. 68: 

� Il leg�islatore vnole impedire che i litiganti, in 
astratto liberi di ooncorda.re wna defini.zione transa.
ttiva della loro contro1:ersia. in qua.lsia.si momento, 
in concreto lo faccia.no 8enza a.ver p'Y'ima 
revocato il mandato conferito� a.i propri procuratori 
ed avvooa.ti e senza av�ere ad essi corrisposto, 
ci� che sia loro dovuto per sp�ese anticipate, diritto 
di procura.tore, onorari di difesa, facendo sorgere 
il pericolo che es8i non po8sar1;0 esserne soddi8fatti 
dal cliente povero o resosi dolosamente 
insolvente>>. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi di servizio 
-Alloggi a pagamento in edifici appartenenti 
al � patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca 
della concessione. (Consiglio di Stato in s. g., Sez. IV, 
Decisione n. 196/50 -Pres.: Papaldo, Est.: Tozzi -
Pagliano contro Mini;:itero Difesa-Esercito). 

Il rappo1;to che si costituisce tra l'Amministrazione 
!Militare e gli ufficiali ai �quali vengono assegnati 
alloggi a pagamento, proprio in considera.zione 
della loro �qualit� di ufficiali, � un rapporto 
di concessione amministrativa e non di locazione. 

E' legittima la. revoca di tali concessioni, anche 
prima della. loro scadenza., quando la revoca stessa 
sia dete1�minata da esigenze di pubblico interesse. 


Detta. revoca � invece illegittima se � determinata 
solo dalla circostanza della cessaizione -cla.l 
servizio dell'ufficiale concessionario dell'alloggio. 

La presente decisione ha il pregio di risolvere 
definitivamente tutte le questioni cihe erano sorte 
in r.el,a'IZ"ione alle con�essioni di alloggio da parte 
della P. A. ai suioi dipend�enti a oaiu.sa della legi


.~la.zione "Uincoli8tica in m.a,ter�ia, di "tocazioni, legislazione 
cihe si era. voluta da. parte degli interessati 
estendere ancJie wi rapporti goizH�idici determinatisi 
in forza. delle concessioni di alloggio. 

Questo tentativo, che � stato sernpre respinto 
dalla. giurispntdenza per quanto ha. tratto alle 
concessione dei o. d. alloggi di servizio (si veda 
in proposito Corte di Cassazion.f}, Bez. III, Sent. 

n. 2'530/49-Pres.: Curoio, Est.: Gambo'l'lli in causa 
Orano contro Atpini) a"U�eva -trovato 1tna certa,fortnna 
presso le Corti minori in relaz�ine alle con'. 
cession�i di alloggi fa.ttc dalla P.A. ai piropri irnpiegati, 
a pagamento, non in stretta oonnessione 
con l.a prest(J;Zione del loro servizio, ma, in considerazione 
della loro qualit� di dipendenti. 
8ti questo pnnto il Consiglio di Stato cos� ha 
motfoato :�Posto, infatti, che l'alloggio concesso 
al Pa.gliano � aornpreso in un immobile destinato 
ad uffici militari, ,appartenente cio� al patr�imonio 
indisponibile dello Stato � e1Jidente che esso � stato 
attrilmito. non jure privato a scopo di lucro, 
ma sopratutto per 80ddisfare ad una esigenza di 
interesso pubblioo, qitale � quella. di facnitare la 
condizione del funzionario in relazione all'attivit� 
ohe egli de�ie esplir::are per il pubbz.ico servizio. 
Il bentJ � perci� rimasto sempre compreso nel 
patrim,onio indisponibUe dello Stato, perch� destinato, 
sia ptire indirettamente ad .un p�t1tbblico 
servizio, ed � logico che una situa.zione g�iuridica 
in favore del privato in tanto abbia potuto sorgere 
�in quanto l'AtitoriM� amrn.va ab�bia pre1;ia-. 
mente aocertato la convenienza di far coesistere 
all'uso pnbblico un uso priv�ato della. oosa; il ohe 
porta senz'altro nel ca;mpo del diritto pubblico 
ed alla fignra della concession_e >>. 

Dalla affennazione che si tratterebbe di una 
conce.ssione, il Consiglio di Stato tra�e la consegucn:
m oh� essa possa essere revocata, indipendenternetite 
dal fatto che alla concessione stessa 
sia stato apposto un limite di dwrata da una oiroolare 
ministeriale. Tuttavia, aggi11.nge il Consiglio, 
� evidente << l'illegittimit� in C1vi ,l'Amministrazione 
� inoorsa quando, nel d�isporre la revoca 
si � lasciata determinare non da una esigenza

J � �

di interesse pubblico, ma dalla erronea convinzio


ne cJie anche le concessioni a pagamento, come 

qnelle di serv'izio debbano cessare quando il con:� 

�essimwrio abbia peritnto il titolo per l'assegna


zione>> (cio� abbia oessato dalla qualit� di dipen


dente). 

Non si put} non convenire nella giustezza di questa 
deoisione la qitdle si fon�la su oriteri ineocepi



-108 

bili dal punto-di vista gittridico ed ispirati ancihe 

a ovvie considerazion:i di equU� e di buona ammi


nistrazione. 

N atiwalmente la. valutazione dell'interesse pub. 

blico che giitstifica la revoca delle concessioni a 

pagamento prima della loro scadenza � rimessa 

alla d-tsorezionalit.�J della P. A. ed � soggetta, .<10!0 

al sindacia<to �i legittimit� dell'organo giuris�izio


nale amrninistrativo. N� pu� pensarsi che, in ap. 

plicazione analogica� delle norme vigenti in rna


teria di locazfoni, l'interesse pubblico che giu. 

stifica la revoca debba p�ermanere per un cer�to 

tempo anohe dopo tale revoca, nel senso cio� che 

l'Arnministra.z�fonc sia ten�uta� a disporre penna


nentemente dell'alloggio tornato libero nel modo 

conforme all'interesse P'U-bblico posto a fondamen


to della pronimz,ia �della revoca di concessione. 

E' app�ena, il caso di accennare che� contro i prov


1:edimenli d�i nvooa delle concessioni di alloggi 
�a pa.gainento non � ammessa almina azione avanti 
l'Autorit� giudiziaria ordinaria, la quale in mate 
ria. d�ifetta a.ssolutarnente di giurisdizione. 

A. ,qitesto proposito sar� opportuno rettificare 
�11n oqu�i�vooo nel quale � cadiito il Consiglio di Stato, 
nella presente deoi8ione, ritenendo ohe l' Avvocatura 
avesse eocepito la ineompetenz1a di qul}ll' 
organo, oorne se la questione sollev�ata dal ricorrente 
investisse materia di rapporto di locazione 
e nO"n di conces�sion.e� amrrnini81trativa. 
In veriM, di fronte al motivo di rioorso �ed~tto 

dal Pagliano, il quale sosteneva la 'lJ-iolazione del


le norme vigenti in materia di locazfone, l'Avvo


cat�ura aveva formulato una eccezione pregiudi


Z'iale con queste testuali p1a'tf'ole: 

� Per6h� non sorgano equivoci teniamo a rprecisnre 
ohe non ececpiamo l'ineompetenza dei Consiglio 
d-i Stato; ma solo l'inammissibilit� della 
0en8ura. Infatti il Consiglio d-i Stfkto � sicuramente 
001npetente -in astratto -a giudicare 
della legittimit�. di 1tn atto tipieamente amministrativo 
quale � la revoca di una concessione amministrativa.: 
atto ohe inc�ide su interessi pfJ"otetti 
e non stt diritti perfetti. 

� Senonoh� -in concreto -il rioorrente~ affermando 
che il rapporto de qu,o fosse un rapporto 
di. loeazione, sostanzia il proprio gravarne nella 
doglianza di lesione ai pretesi diritti perfetti : tale 
doglianza � manifesta;m.ente inammissibile, pfYl"oh� 
~su,fo, dai limiti del sindacato dJi legittimit� affi-� 
dato alln oompetenza dell'organo g�i1irisdizionale 
amrninistrativo )) . � 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA U'.f[LITA -Retrocessione 
-Esecuzione dell'opera divenuta impossibile 
-Situazione politica incompatibile -Espropriazioni 
della Giovent� Italiana del Littorio. 

(Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. i 52-50 -Presidente: 
Ferranti, Est.: Vita, P. M. : Cigolini -Di Berti Giovent� 
Italiana). 

Il diritto f':oggettivo alla retrocessione dell'immobile 
espropriato (art. 63 legge 1865), previsto 
per il caso che l'opera di P.U. non sia eseguita nel 
termine assegnato, pu� essere esercitato anche se 
h esecuzione dell'opera Sift� divenuta impossibile 
ovvero se il concessionario vi albbia rinunciato. 

La sopraggiunta. impossibilit�,' di eseguire l'o~ 
pera, con rifel'imento a fatti e situazioni nuove 
incompatibili con la esecuzione dell'opera, non 
pu� riscontrarsi nel caso di esp1:opriazione eseguita 
dalla Giovent� Italiana del Littorio per l'interesse 
collettivo della educazione della o�iovent� 


. o ' 

rn �quanto. l'art. 6 del D. 2 agosto 1943, n..704, 
pur sopprimendo la G.I.L. come ente del regime fascista, 
iie defer� i compiti ai Ministri della Guerra 
e della. Pubblica Istruzione .a seconda della rispettiva. 
competenza. 


Da sentenza esclude c1he il D. L. 2 agosto 1943, 

n. 7-04, pur sopprirnendo la G.I.L. abbia, ipso jure 
determinato l'imposs.ibilif.�. giuridica di ulterior~ 
oonseg�u�imento� dei compiti gi� devoluti a qttesto 
ente, in quanto l'art. 6 del suddetto decreto avrebbe 
deferito �tali compit-i ai Ministeri della Guerra/ 
e della Pubblica. Istru-.zione secondo le rispettive 
com,petenze. Co8'�, � lo FJta.to, con l'affidare le attivit� 
fnnzionali della G.l.D. ad organi della Pubblica 
Ammin�stra.zione, senza comunqite disciplinar:
e in modo n110�1:0 o lim.itarne il corntenitto, esolude 
ohe il compito della cdnca.zione fisica, quale 
era sta.t:o elaborato dall'ente soppresso, fosse diveniito 
incompatibile col ritorno della Nazione alla 
sua. anteriore o1�ganizzri.zione politica ed amministrativa 
)). � 
Occorre precisare, a questo proposito �che il 


. t )

cita o D. L. n. 704 del 1'94.3 non ha determina.to la 
soppressione definitiv�a della G.l.L., ma� ha mutato 
lo status di questa, da quello di urn ente in 
piena attivit�, a quello di ente in liquidazione. 


Infatti, con i deoreti del P'r'esidente �el Oonsiglio 
di Ministri 6, maggio e 9 agosto 1944 (ohe la 
Corte S�uprema C'On sentenza n. 2133-49 ha ritenttto 
non i1i contrasto con il D. L. '/V. 701i del 1943) 
� stato nominato wn Commissario della Giovent� 
I taUwna oon ampi po�teri di rappresentanza e di 
azione fino a ohe non fossero sta.ti individuati e 
ripartiti i compiti e le attivit� tra, i due suind-icati 
Ministeri della Difesa e della. Pubblica Istruzione., 
Ci� significa ohe fin quando tale ripartizione 
non sar� avvenitta, l'ente deve continuare a 
ritenenrsi esistente, sia pitre in fase di liquidazione, 
con tutte le caratteristiche giuridiche gi� 
p't'oprie della oessata G.I.L. 

GUERRA -Occupazione tedesca -Preda bellica Vendita 
di materiali dello Stato �a cittadini italiani 
Invalidit�, (Corte di Cass., Sez. I, �Sent. n. 774-50 -
Pres. : Colagrosso, Est. : Tavolaro, P. M. : Pittiruti .;,. 
Colorni e Fattori contro Ministero Difesa-Esercit�). 

Le norme del regolamento allegato alla seconda 
Convenzione dell'Aja 2!:1 luglio 189'9, ed in ispecie 
le norme contenute negli aTticoli 52 e 53. debbono 
ritenersi ricevute nel nostro ordinamento !tluri


dico interno. 

l:> 

Lo 1Stato occupante, in base alle suddette norme 
internazionali, pu� appropriarsi dei niezzi militari 
di trasporto dello Stato occupato, solo ai fini della 
guerra., ma non per farne commercio con .gli stessi 
cittadini dello Stato occupato. 

La vendita dei suddetti mezzi fatta. a costoro 
dallo 1Stato occupante � invalida. 

__J 


WiK 

-109 


La sentenza della Suprema Corte conferma) sia 
pur modificandone la motivazione) la precedente 
sentenza della Corte dJi Appello di Roma, riportata 
in questa Rassegna 1948 -Fase. IV) pag. 17. 

Trascriviamo testu,ahnente la m,otivazione della 
scntenza relativa alle massime sopra enwnciate: 

� EsseJ infaUi (se. le norme della Oowvenzione 
delfAja) se non trov�ano formale ricezione in virt� 
di legge -tale non potendosi certo considerare il 
regio decreto di approvazione ed esecu-zione 9 dioembre 
l'900, il qua-le ha formalmente carattere regnlamentare 
di ordine (];i esemizione e non pu� di-

�) sciplinare iina materia di carattere generale implicante 
limitazioni ai diritti dello B'tato siti propri 
beni ed ai diritti (];i plf'oprieti�� dei cittadini ~ 
appartengono �nditbbiamente al dir-itto interna-� 
zionale generale dal qttale, anche �prima ohe fra i 
vari Stati v�enisse stipulata apposita convenzione) 
venit'a regolato il comportamento de7le Potenze in 
tempo di giierra, e partico�larmente quello dei cnmandi 
delle forze armate dello Stato ocotipanteJ 
rispetto ai sitdditi, singoli e persone giurid;iche 
dello Stato occupato per quanto riguarda i beni 
e la lorn distinzione, contemperandosi le esigenze 
di guerra delle forze di occttpa.zione con le esigenze 
di vita dello Stato ocmtpato. 
Ad esse quindi l)ordinamento giuridico [nfcrno 
doveva necessariamente adattar.Qi non per ipreponderanza 
su di esso esercitata dalfordir..ain(>nf.o 
giuridico interna.zionaleJ scritto o cons�uet11,dinarioJ 
ma perch� era inconcepibile che lo .Stato come 
soggetto di diritto internazionale) assumendo obblighi 
da� tale diritto imposti nei confronti degli 
altri Stati, si ponesse p�oi in contrasto col suo 
stesso ordinamento giuridico interno e nei rapporti 
coi propri sudditi. 
Ragioni imperiose quindi di coesistenza e di conviven.
za fra Stati cit:ili e fra questi e i propri cittadini 
e quelli degli Stati occ1lpati per esigenze 
bell'iohe) imponeva.no anche pri11ia che tale pll"incipid 
venisse consacrato nell'art. 10 della Oostitu.
zinne della Re{m�bblica Italiana (� Verd;inamento 
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente riconosciute�) 
die l'ordinamento giuriMco interno si adattasse) 
per ci� che riguarda,va le requ�izioni da parte delle 
annate degli Stati occupanti sul territorio degli 
Stati ocmipati ed il bottino di guerra, al diritto 
consuetndinario internazionale e quindi alle norme 
raccolte nell'art. 53 della, sii richiamata convenzione. 
1lfa il principio di diritto internazionale 
.forniitlato nella prima parte d-i (/etto articolo J non 
ha la portata che il ricorrente gli vorrebbe attrilntire, 
nel senso cio� dhe lo Eta.to ocmtpante possa 
appropll'"iarsi i mezzi militari di trasporto, costi-
f,ur,nti patrimonio ind'isponibile dello Stato ita-
Nano occupato J non solo ai fini della guerra, in 
qu,rJnto 8iano essi cio� in funzione di mezzi bellici) 
ma per farne addiritttwa commercio con gli stessi 
cittadini italiani. D'i fronte a costoro � sempre in 
t?igore la norma delfordinamento giuridico interno 
1wr cui e8si non possono validamente acquistare 
beni (oome gli aiitocarri militari J indubbiamente 
compresi fra gli armamenti) ohe fanno� parte del 

---~--___J 


patrirnonfo inclisponibUe dello Stato e che non 
possono essere sottratti alla loro destinazione se 
1u1n nei modi stabiliti dalle leggi che U riguardano 
(art. 826 comma secondo, 828, comma secondo) 
cod. civ.). E interpretare il principio di diritto internaz'iunale 
su citato {n modo da, dare una s� a,mpia 
facolt� alfarma.ta oooopante e plf'etendere che 
l'ordinamento g'iuridico interno accetti una s� grave 
limitazione nei confronM degli stessi cittadini) 
8�f1nifi.clhereb�be non� adattare f ordinamento� interna.
zionale, non conternpcrare le norme deWuno con 
quelle deWaltro, ma creare fra i due ordinamenti 
attrito e far soccombere l'ordinamento interno, anche 
in materia, almeno �di fronte ai cittadini od ai 
privati, disciplinata da nonne attinenti alfordine 
pitbblico) per dare assoluta prevalenza a quello 
che) secondo finter�prete, do'�'rebbe essere l'ordinamento 
g'ittridfoo internazionale) con effetti protraentisi 
anche dopo cessata l'occupazione e resta.
urato il Governo legittimo. Ma una tale inter


pretazione si ravvisa arbitr(Jffia e contro di essa � 
reagiscono preo'ise norme 8critte del nostro d'iritto 
interno. E) l'interpretazione arbitrar-ia) perch� il 
te8to del su c'itato art. 53 del regolamento annesso 
alla seconda oonvenzione delfAja, in oui il principio 
d'i diritto internazfonale generalmente rioono8ciitto 
ha trovato forrnitlazione) limita la facolt� 
de � l'a1�m�e qU'i occupe un territoire � di imvossessarsi 
o, come dice letteralmente il tesfo della 
norma d�i � saisir le num�raire, les fowdes et propri�t� 
d,Etat_,�les d�pots d"armes) moyen8 de trans
�port, magasins et approrisionnements et) en genfra,
l toute propri�t� mobili�re de f Etat de nature 
� servir aum operations de la guerre�, cio� imi 
quanto servano o siano destinati alla guerra o alle 
opera.zioni belliche) g'iammai per farne oommercio 
con i cittadini. E costoro non potrebbero quin.
u. in tale fatto trovare titolo e giustificazione ai 
loro (Wquisti. Rea.gisce contro siffatta. intelf'pretazinne_. 
l'ordinamento ,qiuridico �interno, anohe pei�


ch� rart. 5 del decreto le,qfalativo lnogotenenziale 

26 marzo 1946, n. 134, colpisce ogni commercio 
(appalti, forniture o altr{ negozi) che il cittadino 
abbia avuto col tedesco ,inva.~ore) nel prestargli la 
propria opera e nel fo'rnirgli le proprie cose) disponendo 
l'arvocaziO'nfJ allo Stato iti tutto il relativo 
prnfitto, anche se si tratti di requisizioni o di 
prestazioni i'f111)olontarie. E, se tale reazione delfordinarnento 
giuridico� -interno investe gli atti 
del cittadino che col tedesco invasore occupante 
abbia commerciato le proprie cose o la propria 
opera) a tnaggfor .ragione devesi ritenere ohe esso 
reagisca) ponendoU assolutamente nel nulla) oontro 
quegU atti o quei negozi ohe il cittadino abbia 
concluso col tedesoo invasore, commerciando con 
es.so cose �Ji proprieM dello Stato e facenti arl!Zi 
parte del suo patrimonio indisponibile) ohe il cittadina 
non pu� n� deve inta.ccare) non potendo 
egli impunemente violare norme di ordine pubbUco 
�. ---t 

I principi affermati dalla Corte Suprrema, con f 
la sopra riportata_. perspicna sentenza, sembra 
che possano appli<Jarsi anohe ai 'casi di vendita a� : 
cUtadini italiani di cose appartenenti al patrimo-: 


-110 


nio indisponibile dello Stato italiano, da parte 
degli eserciti di ocmtpa.zione alleati. 

Il solo a:rgomento che potrebbe valere in contrario, 
sa1�ebbe quello desum:ibile da una eventuale 
clan.sola, del Trrittato di pace, ohe avesse derogat� 
alle norme della Oonve<:ione dell' A.ja, o ai principi 
generali dell!ordinG!men.to giuridico interna:::
ionale. Ma tale clnn.sola non e.sis-te, n� sembra 
ehe il Governo niilitare alleato abbia mni emanato 
orrlinanze le quali abb�iano re,qolato la vendita a 
cittad'ini italiani delle ca.so s11iddette, in deroga 
alle norme della nostra legge di contabilit�: gener-
a1le dello Stato. (In qurnto caso, infatti, si potrebbe 
forse rioono.scerc validit� a queste wndite, 
in forza del D. L. 11 febbraio lfl44, n. 101, art. 1). 

IMPIEGO PUBBLICO -Ufficiali delle Forze Armate Limiti 
temporali e criteri di applicazione del R. D. 

L. 14 maggio 1946, n. 384 -Decorrenza retroattiva 
dei provvedimenti adottati a sensi del citato R.D.L. Legittimit�. 
(Cons. di Stato, IV Sez., 16 giugno 1949, 
n. 267 -Papaldo, Pre;;. : Pescatore, Est.: Marce1lo contro 
Ministero Difesa-E:o.ercito). 
Il H. D. L. Li maggio ln46, n. 384 � rimasto in 
vigore pur dopo la emanazione del D. L. 20 gennaio 
1948, n. 45; e irn� essere applicu,to -a sensi 
del snccessivo D. L. 7 maggio 194'8, n. 82.3 -fino 
a �quando non si raggiungano le aliquote di organico 
stahilite a1ipunto dai cita.ti DD. LL. 

L'Amministrazione pu� collocare nella. riserva 
ufficiali non colpiti da sanzioni dil'Jciplinari per 
il comportamento tern,.1to dopo 1'8 settemlbre 1'943, 
senza che sia obbligata a prendere lo stesso prov, 
vedirnento nei confronti di costoro, �quando ritenga 
che t�H uffiC"iali non diano affidamento di percorrere 
in modo pa.rticolarmeilte distinto l'ulterfore 
carriera. 

Nel procedere ai collocamenti nella riserva. la 
Amministrazione non pu� prescindere rla un esame 
comparativo degli uffidali pari grado; ma tale 
1~sarne � implicito pur� �qmmdo lAmministrazione 
faccia semplice richiamo all'art. -1 del R. D. L. 
H maggio Hl4'6, n. 384. 

Il provvedimento di collocamento nella riserva 
-atte:se le finalit� da conseguire -non � in contrnsto, 
e �quindi � immune dal vizio di eccesso di 
potere, con i buoni precedenti di carriera. 

La presenza nella Commissione consultiva di elementi 
politici non vizia il provvedimento, sia perch� 
nessuna norma di legge pone un divieto al riguardo, 
sia perch� la valutnzione degli ufficia.li 
a �questi .fini Ya fatta non soltanto sotto il profilo 
tecnico-professionale, ma anche in via politica. 

TI collocamento nella risena a sensi del R. D. 

L. 14 ma.g�gio H):J..6, Il. 3.84 deve, in base al combinato 
disposto dell'art. 2 D. L. 7 maggio 194.8, 
n. 823 e dello art. 2 D. L. 15 novembre 1946, numero 
377, esser disposto con decorrenza non posteriore 
al 80 giugno 1947; e pertanto pn� anche avere 
deeonenza retroattiva. 
La decisione .surriferita � veramente fondamentale 
per le molteplici qtte8tioni risolte in materia 
di �sfollamento >> di ufficiali, e pertanto .se ne riporta 
q1.1;i di seguito la chfora motivazione : 

� Non � fondato ;il primo motivo ili ricorso nel 
quale si � dedotta l'illeqittimit�� dell'impugnato 
provvedimento d�i colloca.mento nella ri8erva del 
col. Marcello per e.ssere stato adottato fuori del 
.termine stabilito 'dall'art. l R. D. L. 14 maggio 
1946, n. ~~8.J.. Tale norma. di.sponei:a che, nell'attesa 
che fossero emanate di.sposizioni leg-islative per 
la sistemazione de,qli organici degli ufficiali dello 
esercito, della mwrina e dell'aeronauUca, la Pubblion 
,1mministrazione pot�va provvedere a collocare 
nffioiali di determinati ,gradi nella riserva o 
in ait.siliar,ia. 

� Col D. L. 20 gennaio 1948, n. 45, fwrono stabiliti 
,gli organici provvi.sori dell' e.sercito; di oon. 
8eguenora,, dopo l'entrata in vigore di tale decreto 
(19 feIJllraio 1948) -a8seri8ce il ricorrente -non 
.si sarebbe potuto provvedere itlteriormente a col. 
locamenti nella riserva. 

� Osserva il Collegio ohe dall'art. 1 R. D. L. 

n . .384 .si e'l?ince ohe la emana.zione di disposizioni 
legislat?:1,e per la si.stema.zione degli organici, pi� 
ohe ffasare il termine finale per l' e.sercizio della facolt� 
della, [:'itbblica A rnministra.zione di pq�ocedere 
agli indfoati coUocamenti nell'ausiliaria e nella ri.
serva, era diretta a precisa,re la finalit� della norma, 
come inte.sa ad attuare 11,na prima riduzione 
di orqanici, a serrnito deqli sfortunati, avvenimenti 
militari_, nemat:tesa che S� f088e prO'VVedutq alla 
definiti'l:'a determinazione (� .si8temazione ))) degli 
'Ste.s.si. 
�D'altro canto, .succe.s.~i1,amente al ricordato 

D. L. n. 45 del 1948, fn ernanato il D. L. 7 magr1io 
1948, n. 823, il q11.ale port� sostitu.zioni edl inteqrazioni 
alle aliquote di itfficiaU da collocare 
nella ri.serva. 
((Nell'art. 2 di tale provvedimento era e.splicita� 
mente pre1;i8ta la facolt� di adottare provvedimenti 
di collocamento nella ri.sert>a, suecessivamente 
alla entrata in vigore del D. L. n. 823 del 
7 maggio 1948. Riferendosi infatti ai collocamenti 
nella riserva (( di.sposU o da di.'Sporre ))' il oennato 
prrnmedim ento rioono.scev�a' legittimo l'esercizio 
della facolt� non soltanto siwce.ssi'Vamente al D.L. 
20 gennaio 1948, n. 4!'l. che stabil� gli organici 
pro1misori, ma anche alla .sua 8tes.sa entrata in 
vigore e fi.no a qnan;do non si fo.ssero raggiunte le 
al,iqnote st_abilite. 

(( Non fond(tto � del pari il .secondo motivo del 
ricor.so. Si deduce in esso �che la Pubblica Amministraz'ione 
avrebbe dovuto pro1't'edere preventivamente 
al collocamento nella ri.ser'l:'a d'aittorit� 
degli nfficiali che, pur discriminati, at'e.ssero riportato 
sanzioni disciplinari per il loro comporta-� 

I

mento dopo l'8 .settembre 1943. � i 
(( Osserva il Collegio che il R. D. L. n. 384, nello 

I 

art. 2 stabiU.sce che (( d'autorit� saranno di masI 
sinrn collocati per primi nella ri.serva o in ausilia! 
ria coloro i quali, pnr es.sendo stati discriminati, I 
I 
hanno riportato sanzioni di.sciplinari �per il la.ro... l 

(

compor�imento dopo l'8 settembre 1943 >>. 
(< Chiaro � il contennto della norma, la quale 

I

segna alla p. a. itna direttiva da attuare in base ; 

i

a,d una val11,tazione discrezionale delle e.sigenze 
pivbbliche. Non obbligo, 'P'ertanto�, di collocare nel-I

�i 

[ 

. I 


-111 


la riserva con precedenza tutti gli itfficiali colpiti 
da san.eioni disciplinari, ma faoolt� di valutare, 
anohe nei confronti di questi, l'aUit1tdine a <<percorrere 
in modo particolarrnente distinto l'iilterfore 
carriera, >l, con la consegiiente possibilit� di 
trattenerU in servi:<Cio qualora -ad onta dei precedenti 
1lisciplinari per il comportamento tenuto 
dopo v-, settcimbre -fossero riconosciuti provvisti 
della cenna.ta attititdine. 11!al si duole pertanto 
il ricorrente quando rffeva che la p. a. avrebbe 
dovuto l< d�re la p1rov�a >> di aver proceduto a co($ 
desta preventiva eliminazione. Posto che un obbligo 
inderogaibile in tal senso non sttssisteva, la 

p. a. non era t�nuta a provare di avere eliminato 
tiitti gli iifficial'i censurati, in quanto il trattenimento 
in servizfo di 'ufficirtl�i pllniti si giiistificava 
automaticamente, come attw1zione della facolt� 
prevista nel ricordato art. 2. 
� Ph� dez.icato � senza dtlbbio il terzo motiro, 
nella parte che ha dedotto la mancanza di un g�iitdizio 
tecnioo comparativo atto ad indit;iduare i 
migliori da mantenere in servi.zio, per ciasmtn ruofo 
e grado, 8lllla base di iinivoe�i e predeterminati 
oriteri. 

� La Sezione si trova innanzi ad wn complesso di 
decisioni, nelle qnali � stata pcwticolarrnente posta 
in luce la esigenza di non aggravare� l'ingrata 
e dura opera di selezione della, p. a., diretta ad 
adeguare gli organici, forma ti in '17ista di iina imponente 
attivit� militare, alle necessit� detenninatesi 
a seguito dei doloros�i avvenimenti bellici. 

�Nelle preceflenti decisioni (nn. 313, 357 e440 
dei 1'948) il Collegio ha rilevato che la c,ornparazione 
tra gli ufficiali rla collocare nella riserva � 
da ritenere insita nella finaliti�-di a,ddivenire ad 
un prestabilito niimero dii eliminazioni, dato che 
soltanto ttna selez'ione eff ettiiata con raffronti cornparatfoi 
pu� far perveni.rc a quote fisse d�i sfollamento. 
D'altra parte nel verbale della seduta della 
Go1nmissionc Cent��aze di avanzamento, nella 
quale fu esaminato il col. Marcello, si rileva, tra 
l'altro, che la Comm.is,sione provvide all'esame dell'ufficiale 
� 1;isto l'art. 4 del D. L. n. 384 >> tale 
artioolo, deteriwina gli elementi del giudizio di idoneit� 
(� affidamento a percorrere in modo varticola1
�mente distinto l'ulteriore c(JJrriera >l), in riferimento 
ai vari gradi. Il richiamo a q�uesta norma, 
contenuto nel verbale,� concreta e d� ragione 
,-dal punto di vista oggettit'o -del criterio itnitario 
ohe presiedette alla 'Wl't&taz'ione e -dal 
punto di i�ista sog,qettfoo -pone. il riferimento 
del giudizio ai pari grado de7l'nfficiale in concreto 
esaminato. Il ricorrente addnce ini:ecc che aUri 
f1trono i criteri di rnassimci segiiiti ,-ma non ha 
dato alcuna prova della circostanza, posta a fondament<, 
della asserita deviazione dal fine prrevisto 
dal legislafore nel conferire alla p. a. la facolt� 
di collooarnento nella riserva: dello essersi, 
cio�, provvediito esclusivamente nei confronti de


gli ttfficia,li superiori dei carabinieri ohe d,opo 
l'8 settembre 1'943 prestarono servizio nell'Italia 
centrale e settentrionale. 

� Non pu� infine accoglier8i l'nltro profilo della 
censura d'i eccesso di potere, per contrasto del 
provvedimento con i bl"illa-ritissimi precedenti di 
carriera e con le benmnerenze acqwisite dal ricorrente. 
Il Collegio osserva che nella decisione n. 313 
del 1948, rie. Gamba,, � stato posto in riliet'O che 
la necessit.�o dello sfollamento, allo scopo di raggi 
nngere le aliquote prestabilite, impone il sacrificio 
di ufficiali anohe di elevnto valore, i quali, in 
condizion�i normali,. avrebbero potitto continuarre 
la carriera fino al stw termine, per conservare nei 
qua,dri 8oltanto chi dia affidamento di percorrerla 
in modo pnrticolarmente d'istinto. Di conseguenza, 
anche i prec'edent:i di carriera liisinghieri non possono 
vreolndere l' 11sercizio (lella potest�. della p. 

a. (U collocare l'nfficiale nella riserva. 
� Infondato del pari � il qnarto motivo che ha 
dedotto viola,zionc e falsa applicnzione del D. L. 
384 per avere l'Arnmin'istrazione mancato di assitmere 
le opportune informazioni circa la condotta, 
l'attivit� e le attitudini professionali dell'ufficiale. 
Non contesta il ricorrente ohe, per il secondo 
comma dull'art. 4 ~D. L. 384, le "Commissioni hanno 
una facult� discrezionale di chiedere informazioni 
e rapporti. Ma qiiando risulti l-'assoliita insufficienza 
di elementi concreti (nella specie, nel libretto 
personale mancavano le note caratteristiche 
del HJ43J gz.i org�ani preposti all'esame avrebbero 
l'obbligo d�i �inforrnarsi. 
, � Osserra 'il Collegio che in linea norm�le la 
Cornrn'issione pu� procedere alla t'alitta.zione in 
base ayli clementi in suo possesso. 'Altrimenti si 
priveJ'ebbe di contennto la norma c�he, in vista di 
nna rapida definizione dello sfollamento, consente 
di effethiare la rnlutazione � sulla scorta del libretto 
o delle pratiche personali degli itffidali interessati, 
qual-i risttltana dallo stato degli atti ii. 
Naturalmente questa po.swibilit� di g'iudicare �allo 
stato degli atti >> trova, un Umite nei casi in cui le 
lacune o irregolarit� della doeitmc1ita.zione siano 
tali da influire in m.odo decisivo sul ,qiudizio. L'apprezzamento 
circa la rilevanza della incom1}leta od 
�irregolare docurnenta ..;:ione deve efjettuarsi in misitra 
pi� rigorosa di quel ohe avviene nei riguardi 
dei giudizi di aFan.zarnento; rna deve trattarsi soltanto 
di documenti importnnti o relat�ivi a periodi 
di ternpo notevoli nella ca.rriera dell'ufficiale. Se 
si dovesse ritenere appUcabile codesta generale 
limitazionl1 sarebbe del t1tfto superfiiia la disposizione 
del seconclo roinma dell'�rt. 4 D. L. n. 384, 
ohe consente di giudicai�e � allo stato degli atti >>. 

� In ordine al qitinto motivo, che ha dedotta la 
prevalenza nella commissione consultiva, di elementi 
politici, osscrtja il Collegio che la censura 

!

stessn � stata pi� t'olte esaminata (cfr., da ultimo_, 
decisione n. 82 rlel 1949, ricorso Marghinotti) 
e si � rioonosciuta la piena regolarit� del Collegio 
consultitio nella sua for1nazione, nella sua es


I sennza e nei fini tla conseguire. I/nppi�zzamenJo 
circa l'effidenza e la, condotta' delle nitove forze 
militari della gfova�ne Repubblica, presuppone una 
valutazione non soltanto tecnico-professionale, 

Ima anche di carattere sqnisitamcnte politico. Onde, 
in mancanza di norme che precisav�ano la oom


�: 

112 


posizi<>ne .della Oommissione ed i formali criteri 
.da seguire) deve ritenersi p'ienamente legittima la 
costituz�ione di una Commissione composta da personalit� 
politiche che potesse integrare il giudizio 
espresso dalla Cornmissione di avanzamento. 

� Non � da accogliere �infine il sesto motivo) clhe 
ha denunciato Wegittirnit�i del proirvedimento per 
la sua efficacia retroattiva (comunicazione del 
6 agosto 1948, con effetto 2 giugno 1947). Osserva 
il Collegio ohe non � invocabile nella specie il 
principio della irretroattivit� degli atti ammini


strativi lesivi di diritti o sfavore�voli ai destinatari) 
dato ahe l'art. 2 del D. L. n. 82.3 del 1948, 
~attraverso il rinvio all'art. 2 del D. L. 15 novembre 
1946, n. 377 e sitccessive modtijiohe -deterniinai'a 
in praeteritum la decorrenza d�i decref;
i d( collocamento nella riserva. s~ stabiliva infatti 
che tali decreti devessero av'ere decorrenza 
non posteriore al 3� giugno 1947; nel ohe. era implicitamente 
rioonosciuta la possibilit� di dare ad 
essi decorrenza anteriore a tale data, come � avve


nuto nella specie �. 

I 

! 


I! 
i 
; 

i 

' 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATAGestione 
temporanea governativa -Esecuzione co� 
atta di un pubblico servizio. (T. U. 9 maggio 1912, 

n. 1447, art. 184; R. D. L. 4 giugno 19.. 6, n. 13:36, 
art. 1. -App. Catania 12 luglio llJ49 -Commissario 
governativo ferrovia Circumetnea -Fedi -Fallimento 
S. E. L. P.). � 
Il Commissario governativo preposto alla temporanea 
gestione dell'esercizio di una ferrovia concessa 
all'industria privata, ai sensi dell'a;rt. 1 del 

H. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, non � organo di 
rappresentanza della Rociet� concessionaria, ma 
rappresenta invece la pubblica amministra.zione 
dei trasporti, tem:poraneamente immessasi nel possesso 
dell'azienda per� sostituirsi alla societ� nell'esercizio 
del pulbblico servizio di trasporto. 
Conseguentemente il giudizio istituito con atto 

� di citazione non notificato presso gli Uffici della 
Avvocatura. dello 1Stato � affetto da nullit� assoluta 
ed insanabile. 

Dopo la sentenza della suprrema Oortf} del 26 
febbraio 1943 (in �Giur. U.�, 1934, I, 521) ohe, vigendo 
l'art. 184 del T. U. 9 maggio 1'912, n. 1447, 
era �pervenuta ad una risoluzione nettamente contraria, 
la decisione della Corte di Catania � l'unica 
sentenza ohe risolve ex novo� la questione in 
base alla int�rpretazione dell'art. 1 del regio decreto 
del 1936. 

La decisione merita incondizionata a'Pp-rovazione, 
poioh� questa ult~ma disposizione, modificando 
il testo dell'art. 184 citato, ha chiarito il (pensiero 
del legitslatore, nel senso che la gestione governa.tiva 
di una ferroviq, concessa all'ind�ustria privata 
opera non gi� 1tna sostituzione di amministratori 
o di rapp1�esentanti del soggetto concessionario, 
ben.<1� iina sostit'llR:�ione di soggetti nell' esercizio 
della concessione, facendo momentaneamente 
ritornare allo Sta.to qitella facolt� di esercizio del 
p�ubblico servizio di trasporto, cihe, merc� la concessione, 
era stata trasferUa al concessionario. 
Q1,i,esto � <J;ppunto il princ�ipio affermato dalla 
Corte, ponendo in giusto r'iliev�o �la distin.~ione tra 
l'istituto in parola e l'intervento ohe lo Stato espilica, 
in '�"irt� delle sue p-rerogati1Je di sm;raniti�i, negz.
i enti autarahici territoriali (cfr. in proposito 

QuARTILLI: Gestione di ferrovia, concessa e d�ebiti 
del concessionario, in � Giur. It. J>, 1934, IV, 139 e 
segg.). In particolare, i cornmis.�ari governativi 

prepost'i a cod�sti enti, senza procedere menomamente 
([d 1mo spossessamento di beni e di attivit� 
d~gli enti stessi, sostituiscono l'organo che istituzionalmente 
ha, la rappresentanza di essi e tendono 
al conseg�uiniento di fini che sono propri di essi 
medesimi, e uh<! solo indirettwmente sono fini dello 
Stato (la c. d. amministrazione indiretta dello 
H.tato)'. Pu� ();[!'giungersi cihe la 'gestione governa~
iva diretta d�i una ferrovia concessa si, distingue, 
11!' generale1 da ogni altra forrna di gestione, in oui 
rworr~ la nomina di un gestore per conseguire fini 
p~opn del soggetto, del quale egli diventa organo 
di rappresentanza1 in sostituzione di altri organi 
ehe vengono revocati : cos� p�er esempio dal gestore 
a~ 'U:n'~mp~esa p~foata; no'minato dall'autorit� giud1Z'/,
a-ria ai sensi dell art. 2091 a. c., il quale sostit.
1~sce gli ammini..�tratori in oar�:;a e svolge una 
attivit~ per conto d.ell""imprenditore, sia pure in 
armonia e con maggwre vantaggio per l'economia 
nazionale; dal oommissario di itna cooperativa1 
nominato dall' autoriM� governativa ai sensi dell'art. 
2543 c. c., il quale, a.l posto degli amministratori, 
svolge un'atti11"it� intesa al raggiungirnento 
dei fi1ni dell<J; stessa societ�, ecc. Elemento 
comun(} a tutte queste forme di gestione -� cihe il 
Commissario o gestore dichiara la sua volont� 
per servire l'interesse dell'ente a cui � preposto, 
del quale egU appare quindi il rappresentante. Altrettan_
to invece non pu� dirsi del Commissario governati-
va preposto all'a gestione di itna ferrovia 
concessa._, a mente dell'art. 1 del decreto del 193;6 
peroh� questi, pwr immettendosi nel possesso tem: 
poraneo dell'azienda ferro viaria non sostituisce 
affatto gli organ'i rappresentativi della socieM 
concessionaria, <fhe rimangono in vita, n� tanto 
meno persegue i fini propri della societ� ohe sono 
fini di lucro, ma tende piuttosto a realiz;are il fine 
del pubblico servizio di trasporto ferroviario cihe 

cnstitui8ce un fine diretto ed esclusivo (monopolio 
stiitale) della PubbliCa Amministrazione. 
N� sarebbe esatto fondare un rapporto di rappresenta1i~
a sulle parole del decreto del 1936 se


' 

condo cui la gestione governativa avvimie �a spf]_~
e e. rischio del concessionario JJ. Anzitutto percih� 
indwe della rappresentanza .rtanto diretta quanto 
indiretta1 � l'agire nell'interesse altrui, per oui 
non � rappresentante chi ag�we per ttn interesse 
proprio, sia, pqtre a spese e risohfo di chi aveva 

---------~ 



-114 


l'obbligo di prO'll"IJedervi (c1r. PUGLIATTI, Vendita 
forzata e rappresentanza legale, in � Hiv. Dir. 
Proc. Civ. �, rn32 I, .294). � 

in seconrlo luogo) le parole della legge intendono 
soltwnto regolare i rapporti interni tra. lo 
Stato e il concessionario, nel senso ohe lo Stato, 
nell'esercizio della gest'ione assunta, pur rimanendo 
d�irettamente obbligato verso i terzi, si rivwrr� 
pvi sut patrinwnfo del concessionario, se


. condo te norme sulla .riscossione delle entrate patrirnonia1i 
.dello Sta,to (1'. U. 14 aprile 1910, numero 
c39), quando, c~ssata la s�ua gestione e restituita 
la Jerrovia (Salva una pronunoia di decadenza), 
verranno dejinit�ivamente regolati i loro rapporti. 
Ma da codesta disciplina interna non pu� 
1arsi scaturire un ra;p.porto <ti rappresentanza. 

Propriamente la gestione governativa diretta di 
1tna fe1'1'ovia concessa costituisce �wna tipica forma 
rti attuazione di qnei diritU di v�igilanza ohe competono 
allo Stato sui concessionari 1J.i un servizio 
ptibbtico: essa attita cio� una forma di controllo 
tsostitutivo), il pi� intenso e penetrante, dalla 
qual<? esula� ogni idea di 'rappresentanza ael soggetto 
vigilato. zt feitmneno, come osserva giusta,mente 
l(t Corte, si ricollega a quello dell' esecuzione 
d'�ufjioio di un'opera pubblica in danno dell'appaltatore 
inadempfonte (art. 341 legge sui LL. 
PP.), nel quale, come aimiene nella gestione got'ernatfra 
della ferro'll'ia concessa, si verifica uno 
8possessamento dei rnezZ'i materiaU dell'appaltaton 
da parte della Ptibblica Amministrazione ohe 
prosegue e <fompleta l'opera pubblica a spese del 
primo. Completando tale concetto, l'istituto in 
esame pu� qualificarsi come una forma' di eseeuzi(
m.e di ufficio d�i iin p1ibblico servizio,� giaoch�) a 
ben vedere_, rnerc� la gestione diretta della ferrovia, 
lo Stato eseroit� �un potere ~i costpzione per lo 
wdernpitne'/ito di quell'obbligo del perfetto funzionamento 
del servizio pubblico che grava sul concessionario; 
costrizione ohe esso esercita sostituendosi 
al concessionar'io stesso per l 'eecitz-ione, in 
stto d�nno, dell,esercizio del pubblico servizio. Lo 
istitii.to trova riscontro nell, esecttzionc d/�fficio che 
l'art. 54 del 1'. U. 11dicembre1933, n. 1775, prevede, 
in materia di concession'i di derivazione di 
a.eque pubbliche, qualora si V'erifichino ingiustifioate 
�interruzioni o sospensioni nelle grandi derivazion'i 
ohe riguardino rilevanti interessi pubblioi, 
nel qual caso la Pubblfoa Am.rninistrazione dispone 
di tf;fficio l' eserci,;io del serrizfo, previa presa, 
di possesso delle opere ricadenti entro e fuori 
l'ambito demaniale, con lo stesso personale dello 
ntente e con faoo.zt.�. di riscuotere di qitest'ultimo 

le m.agg,iori spese con !c. norme dettate dal T. U. 
14 aprile J910, n. 639. Anche in tal caso non si 
fa luogo ad una situazione di rappresentanza tra 
p11,ibblica amininfstra.zione ed utente, il quale subisce 
'Un'icam.ente una eSJJropria'zione temporanea 
par.z�iale delle proprie iniziative nell'arnbito destinato 
alla gestione di uffi.oio. 

Con la seconda massima la Corte d'Appello di 

Catania si uniforma alla giurisprudenza anche r~


oent e drl S'upvremo Collegio . 

(A. N.) 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA-I.R.O. -Rappresentanza 
in giudizio. (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 
3 febbraio 1950 -Pres.: Boccia, Est.: Sardo -Winter 
contro I. R. O.). � 


Per effetto del D. L. 6 marzo 1948 � conferito 

all'Amministrazione italiana ope le,gis la sostitu


zione processuale dell'I.R.O., e pertanto, a sensi 

dell'art. 81 c.p.c., la legittirna.zione attiva, e ;passi


va spetta. unicamente all'Amministrazione stessa. 

E' pertanto nulla la citazione notificata diret


tamente all'I.R..O. anzich� all'organo competente 

dello Stato i~ aliano (Amministrazione per gli aiuti 

internazionali) presso I'A.vvocatura dello Stato 

che n.e ha. la� ra�ppresentanza em lege. 

Tale nullit� non � sanalbile con la comparizione 

della Avvocatura delle Stato a. sensi dell'art. 156 

c.p.c. 
Decisione esatta. Della esistenza della sostituzione 
non sembra possa �diibitarsi di fronte� alla 
dizione dell'art. V n. 3 dell'aocordo concluso tra 
�il Governo italiano e l' International Refugee Organitation 
(l.R.0.), quale istituzione internazio


nale. 

Detto artir:olo V dice precisamente ohe i~ Go


verno itaUano � si assUtme l'espleta.mento e .la 

cornposiz:ione di azioni contro il Comitato prepa


rator'io per Cl.R.O., o per conto di esso� e pre


cisa, al n. 4 l'obbligo per l'l.R.O. di rimborsare 

allo Stato italiano le spese sostenute 

Posta l'esistenza della sost�ituzione processuale 

cio� nella ligittimazione dell' Arnminist~ione ita


liana in luogo del predetto Comitato, � ohiatro ohe 

la ohiaui.ata in giudizio d�i questa doveva farsi se


oo�ndo le nonne di rito e cio� notificando l'atto 

introdtittivo all' A'll'Vocatura dello Stato. 

La terza massima eonfm�ma ancora 1.tna volta la 

giurisprudenza. ormai costante �della insanabilit� 

della nullit� relativa (vedi da ultimo Cassaz. del 

21 luglio Hl49, in <<Mass. Foro It. �, 1949, n. 392). 

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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PBOVVIIJDIMICNTI SONO 'ELIIJNOA.TI SEOONDO L'ORDINE 
DI PUBBLI0.4ZIONE SULLA. e G.4ZZ11JTTA. UFFIOI.4L11J � 


1959 

J, Legge 13 marzo 1950, n. 109 (G. U., n. 39): Oompetenza dell'autorit� giudiziaria italiana per la dichiaraziorie di 
assensa o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranit� 
dell'Italia in forza del Trattato di Pace. -Trattasi di deroga. (la cui giustificazione � indiscutibile) agli articoli 
48, 49 e 58 del Codice civile. 

2. Decreto Presidenziale 
11 gennaio 1950, n. 117 (G. U., n. 81):-Norme per l'esercizio della facolt� del Ministero dei 
Trasporti di assegnare in uso o cedere in propriet� gli autoveicoli di cui all'art. 3 del D. L. 22 gennaio 1948, 
n. 118, a coloro che sono stati spossessati dei.loro automezzi a causa di eventi bellici. -Di fronte alla facolt� 
del Ministero dei trasporti non vi �, evidentemente, alcuna possibilit� di diritti soggettivi da parte dei cittadini 
che richiedono l'assegnazione dello au~oveicolo 
3. Legge 11 aprile 1950, n. 130 (G. U., n. 88): Miglioramenti economici ai dipendenti statali. 
f. 
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I "N D I e E s I s r� E M A T I e o 
DELLE CON S U-LT AZIONI


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. . 

L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RI!LETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE ;B ST�T� D�T� 


AMMINISTHAZIONE PUIBBUCA. -I) Se la spesa 

per l'attrezzamento di c�rri ferroviari. necessari per il 
dormitorio di agenti di P. S. della Polizia ferroviaria 
dislocati lungo la linea per servizio di o._p. faccia carico 
dal Ministero dell'Interno o al Ministero dei Trasporti 
(n. 102). --II) Se la de_cisione �di irn,pugnare o 
meno una sentenza spetti all'Avvocatura dello Stafo 
. o al!'Ami;ninistrazion�. interessata (n. 103). -III) Se 
a seguito del D. L. 30 giugno 1947, n. 568 ch� ha esteso 
al [Jersonale ferroviario le dispos~zioni relative alla 
assistenza sanitaria a fav0re degli altri impiegati dello 
Stato possa ritenersi che l'E.N.P.A.S. sia succeduto in 
aiversum jus all'Istituto di Previdenza e Credito delle 
Comunicazioni al .quale era prima affidata detta assi


stenza (n. 104). 

A.PPALTO. _,. I) Se .ai .fini delle agevolazioni tribu� 
tarie previste dal L. L. 7 giugno 1945, n. 322 sia sufficiente 
che sui contratti di appalto sia apposta l'anno~ 
tazionei fuori dei testo del contratto stesso, che faccia 
riferimento al D. L. sopracitato (n. 123). ,...... II) Se 
l'.art. ~2 del :vigente �capitolato generale .di ap:palto 
possa applicarsi anche a favore degli operai soci di 
ulna �coo1perativa di lavoro .appaltatrice ..(n. 124). III) 
Se il contratto di cottimo sia soggetto alle stesse 
norme che valgono per l'appalto, ai fini delle pretese 
che l'appaltatore pu� vantare nel caso di mancata approvazione 
(n. 125). -IV) Quale sia la interpretazione 
(\a darsi .al D. L. 6 dicembre 1947, n. 1501 per la revisione 
dei .prezzi dei contratti di appalto stipulati dopo 
il 15 aprile 1946, contenenti clausola di revisione con 
riferimento alla legge del 1938 (n. 126). -V) Quali siano 
le interferenze del D. L. 8 maggio 1946, n. 428 e del 

D. L. 7 maggio 1948, n. 656 sulla norma del secondo 
capoverso dell'art. 4-0 del Capitolato generale relativo 
all'obbligo dell'Amministrazione di pagare interessi in 
caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo di 
lavori collaudati (n. 127). -VI) Se l'onere derivante� 
alle imprese dal contributo INA-CASA dia luogo a revisione 
dei prezzi (n. 128). -VII) Se un'impresa appaltatrice 
abbia diritto al� risarcimento dei danni derivatile 
da uno sciopero di operai edili che le ha impedito 
di eseguire lavori necessari per il rafforzamento 
di strutture (n. 29). -VIII) Se procedutosi una prima volta 
alla revisione del .prezzo di un contratto di appalto 
debba per le ulteriori revisioni partirsi sempre dal 
testo originario o prendere a base il nuovo prezzo risultante 
dalla prima revisione (n. 130). 
APPROVVIGIONAMENTI E CON51UML -Se nel caso 
di deposito fiduciario di olio presso coloro che_ sono 
tenuti a conferirlo all'ammasso, � l'appropriazione da 
parte di costoro integri gli estremi del reato di appropriazione 
indebita (n. 19). 

ASISiqJRA0ZIONI. -Se gli impiegati. de�lo Stato 
addetti al controllo della f�bbricazione carte valori 
debbano essere assicurati .coi:�.tro gli . infortuni sul lavoro. 
(n. 21). 

� �AUTOVEICOLI. -Qu:ale sia l'interpretaziQne del


l'art. 11 del D. L. 22 gennaio 1948, n. 150 (n. 24). 

) 

~--..:.:~:


CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se possa pro-} 
cedersi a sfratto in via amministrativa nei confronti / 
dl persone che occupino c.ase dei postelegrafonici, in ! 
seguito a concessione fatta dall'Amministrazione in J 
via eccez�onale (n. 22). . / 

COIMUNI E .PROVINCIE. -Se un �Comune, gestor~ 
diretto del servizio della riscossione .delle imposte di 
consumo, e che sia tenuto quindi a riscuotere anche 
I'l.G.E. per �conto dello Stato risponda verso questo 
delle somme incassate a titolo I.G.E. anche se tali 
somme siano state dolosamente distratte dall'impiegato 
addetto alla . riscossione (n. 23). 

�CONTABlLITA' GBNBRALE DELLO STATO. -�I) Se 
il cottimo sia soggetto alle stesse norme dell'appalto 
per quanto riguarda l'approvazione (n. 63). -II) se""Ni 
possa incamerarsi una cauzione versata a garanzia di K 
un �contratto �regolarmente eseguito 1per debiti gravan-{i 
ti sul versante verso l'Amministrazione ad altro tito-J� 
lo (n. 64). -III) Quali siano gli organi competenti a 
decidere sui reclami in grado di appello avverso le 
determinazioni adottate in sede di collaudo delle forniture 
di generi di sussistenza all'Esercito (n. 65). 

CONTRABBANDO. -Se il danno che giustifica la 
costituzione di parte civile nei reati di contrabbando 
consista nel� mancato pagamento delr_in;iposta (n. 15). 

DANNI DI GUERRA. -I) .Se per fruire delle agevolazioni 
tributarie concesse per gli appalti relativi .a ricostruzione 
di edifici danneggiati dalla guerra sia sufficiente 
una annotazione posta fuori del resto del contr.
atto di' .appalto che richiami l'osservanza del D. L. ! 


-117 



7 giugno 1945, n. 322 (n. 20). -II) Se debba negarsi 
contributo per ricostruzione di immobili danneggiati 
dalla guerra che siano stati ricostruiti in contrasto. 
con il piano di ricostruzione regolarmente ap1provato 

(n. 21). -III) Quale si.a l'influenza dell'approvazione 
d,el piano di ricostruzione sulla erogazione dei contributi 
previsti dalle leggi per la riparazione e la ricostruzione 
di edifici danneggiati dalla guerra (n. 21). 
DEMANIO. -Se gli impianti di allacciamento ferroviari 
costruiti da rn;ia Societ� privata e ceduti sue({% 
cessivamente allo Stato facci.ano parte del D.emanio 

'"" dello Stato (n. 68). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Quale sia il trattamento 
da farsi agli ecclesiastici delle antiche provincie 
dell'Impero Austro-Ungarico i quali non prestino 
servizio per infermit� o !Per altro motivo (n. 10). 

ESECUZIONE 1FISCALE. -I) .Se il nuovo codice 
abbi.a innovato al vecchio codice in relazione ai privilegi 
che assistono le imposte iscritte nei ruoli suppletivi 
(n. 18). -II) Se, agli effetti del privilegio fiscale, 
abbia importanza l'anno di produzione del reddito 
o l'anno di pubblicazione del ruolo (n.. 18). III) 
Se l'art. 2752 c. c. abbia valore di norma generale 
in relazione .anche all'art. �2759 (n. 18). -IV) Quali 
siano i rapporti tra l'art. 2759 c. c. e l'art. 62 del!a 
legge sull'imposta di ricchezza mobile (n. 18). 

ESPHO:PnIAZIONE PER P. U. -I) .Se la dichiarazione 
di p. u. debba avere per oggetto un'opera determinata 
(n. 54). -II) .Se il .decreto �con il quale il Prefetto 
fissa l'indennit�. per l'occUJpazione di urgenza 
possa essere revocato d'ufficio dallo stesso Prefetto 
quando esso sia illegittimo (n. 55). III) Come debba 
farsi valere l'illegittimit� �del decreto del Prefetto che 

fissa l'indennit� per l'occupazione di urgenza (n. 55). 

FERROVIE. -I) Se I.a spesa per l'attrezzamento di 
carri ferroviari necessari .per il dormitorio �di agenti 
di P. S. della Polizia Ferroviaria dislocati lungo la 
linea per servizio di o. p. fa;ccia carico al Ministero 
dell'Interno o al iMinistero �dei Trasporti (n. 98). m 
Se �a seguito del D. L. 30 giugno :t947, n. 586 che ha 
esteso .al personale ferroviario le disposizioni relative 
all'assistenza sanitaria a favore degli altri impiegati 
dello Stato possa ritenersi che l'E.N . .P.A.S. sia succeduto 
in �diversum jus all'IstUuto di Previdenza e Credito 
delle� Comuntcaziorni .al quale era prlma affidata 
detta assistenza (n. 99). -III) Se gli impianti di allacciamento 
ferroviari costruiti da una Societ� !Privata e 
ceduti successivamente allo Stato facciano parte del 
Demanio dello Stato (n. 100). -IV) Se le Ferrovi� siano 
responsabili dell'infortunio toccato ad un'operaio 
fornito da un'impresa fornitrice di �mano d'opera la 
quale si sia impegnata di tutelare l'incolumit� degli 
operai .forniti, quando l'infortunio dipenda da colpa 

dell' AmmiriLs'trazione ferroviaria �come e.secutrice dei 
lavori (n. 101). -V) Se gli .assuntori ferroviari .abbiano 
diritto alle competenze non percepite per il periodo 
in cui sono stati allontanati dal servizio per epurazione, 
quando la misura e1purativa sia stata successivamente 
revocata (n. 102). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se gli impiegati dello 
Stato addetti' al :servizio controllo carte e valori delle officine 
del P�1igrafic9 debbano essere. assicurati contro gli 
infortuni sul lav:oro (n. 226). -II) Quale sia la sfera df 
applicazione dell'art. 64 dello stato giuridico dei salariati 
.dello Stato -24 dicembre 1924, n. 2114 -nel caso 
di sospensione del salariato pe roltre � un anno (numero 
227). -III) Se possa essere licenziato un impiegato 
ferroviario a contratto per un fatto dal quale sia 
stato ,prosciolto in sede penale per amnistia propria 

(n. 228). -IV) Se sia .legittimo il provvedimento con 
il quale � stato disposto la soppressione dei posti di 
vie.e direttore e di capo servizio nelle Sepral (n. 229). 
IMPOSTE E TA~S.E. -I) Se per fruire delle .agevolazioni 
tributarie concesse per gli appalti relativi a 
ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra sia 
sufficiente una annotazione post.a fuori del reato del 
contratto di .appalto che richiami l'osservanza del D. L. 
7 giugno 1945, n.'322 (n. 131). -Il) Quali si~no i rapporti 
tra l'art. 2759 �. c. e l'art. 62 della legge .sulla imposta 
di ricchezza mobile (n. 132). -III) Se un Comune, 
gestore diretto� del servizio della riscossione delle. 
imposte di consumo, e che sia tenuto quindi a riscuotere 
anche l'I.G.E. per conto dello Stato riSillonlia 
verso questo delle somme incassate a titolo di I.G:E. 
anche se tal( somme siano state dolosamente distratte 
dall,'impteg.at� addetto alla riscossione (n. 133). IV)
Se nel caso :di fusione di due Societ� l'imposta di 
negoziazione sui vecchi titoli azionari sia dovuta finch� 
questi non siano distrutti, o se il fatto della fusione 
sia, sufficiente .ad escludere la tassabilit� delle 
azioni del!e vecchie societ� (n. 134). � 

INFORTUNI SUL LAVORO. -I) Se le Ferrovie siano 
re'sponsabili dell'infortunio toccato ad un'operaio fornito 
da un'impresa fornitrice di mano d'opera la quale 
si sia impegnata di tutelare l'incolumit� degli opemi 
forniti, quando l'infortunio dipenda da colpa dell'Ammin:
istrazione ferroviaria come esecutrioo .dei lavo


r.i (n. 17). -:-II) IS,e gli impiegati delJo Stato iaddett<i al 
:;ervizio controllo carte e valori delle officine del Poligrafico 
debbano essere .assicurati contro gl'infortuni sul lavoro 
(n. 18). 
LOOAZIONI. -Se un T.apporto di Jo.c:azi-on-e' si tirasforni 
in concessione .amministrati va per il �solo fatto 
che l'immobile locato, venga acquistato dall'Amministrazione 
statale ed adibito a pubblico uft�cio (n. 45). 
-Se il rrupporto che si costituisce tra l'Amministrazione 
postale e un estraneo all'Amministrazione relativo 
all'affitto di case di postelegrafonici, consentito dalle 
norme in vigore, sia .un rapporto di locazione o di 
coffcessione amministrat.iva (n. 46). -III) Se una locazione 
di immobili urbani stipulata in perpetuo sotto 
il Governo pontificio debba necessariamente ridursi nei 
limiti di tempo stabiliti dall'art. 1573 c. c. (n. 47). IV) 
Se la norma relativa all.a durata massima delle 
locazioni sia norma di ordine pubblico (n. 47). 

MONOPOLI. -Se e come si giustifichi la costituzione 
di parte civile contro contrabbandieri di tabacco 
estero (n. 15). 


-118 


OBB�<Gt\ZIONI E CONT'RATTI. -Se la ripetizione 
di indebito abbia lo stesso fondamento giuridico dell'azione 
per indebito a,rricchimento .(n. 31). 

l'�ENSIONI. -S.e possa eccepirsi la prescrizione 
biennale in ratei di !Pensione per la misura eccedente 
il riscosso, quando tale supero, dovuto in base a nuo� 
ve disposizioni di legge nori sia stato liquidato dall'amministrazione 
(n. 36). 

PREZZI.� -I) Quale sia la natura giuridica del Co 
rnitato Prezzi Alta Italia costituita dal Governo Militare 
Alleato (n. 6). -II) Se l'art. 3 del D. L. 18 gm1naio 
1947, n. 21 che stabilisce l'obbligo di adottare ver 
le vendite i prezzi risultanti dal provvedime'lto dell'autorit� 
competente si applichi anche alle requisizioni 
eseguite dagli Alleati (n. 6). 

gionieri 
PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se ed a quale titolo 
'po~sano recuperarsi nei confronti dei familia ~i di pridi 
guerl'a somme percepite in piil di q�ia:ito 
dovuto in forzi;t dell'art. 41 D. i.. 19 maggb J941, nn


583 (n. 10). 

REQUISIZIONI. -I) Se l'art. 3 del D. L. i8 gem1aio 
1947, n. 21 che stabilisce l'obbligo di adott�1!e per le 
vendite i prezzi risultanti dal 1provvedimer1t.:J den:autorit� 
competente, si applichi anche atle requisizioni 
eseguite dagli Alleati (n. 7&}. -II) Se la riscossione 
di indennit� di requisizione fatta con riserva importi 
gli effetti previsti dall'art. 66 della legge 11P.I Testo 
Unico 18 agosto 1940, n. 1741 (n. 79). 

RESPONSABILITA' CIYlLE. -Se un cittadino italiano 
investito in Tunisia da un autocarro <�ell"Esercito 
Italiano possa chiedere il risarcimento dei danni 
all'Amministrazione Militare Italiana ai ff.J�si cl611'articolo 
20.54 c. c. (n. 102). � 

SCAMBI E VALUTE. -Se, fino alla pnbblicazione 
de! de:Jreto 28 novembre 1947, 11. 1347 dovesse applicarsi 
il cambio ufficiale, molto minore del \,ambio di 
esportazione fissato dal decreto med~simo (n. 4�. 

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SOCIETA'. -I) Se la liquidazioue s�a assolutamente 
necessaria nel caso dj scioglimento di societ� in acco-\@
mandita semplice per scadenza del termine .statutal'fo 

(n. 17). -II) Se i� solo fatto della fusione di clue societ� 
sia suf.ficiente a giustificare l.a intassabilit� delle 
azioni delle vecchie societ� fusesi (n. 18). -Ili) Se 
ordinata la liquidazione coatta amministrativa' di u:ri. 
Consorzio agrario i sindaci di nomina ministeriale 
debbano intendersi decaduti insieme con tutti gli altri 
sindaci (n. f9). 
SUCCESSIONI. -Se il fedecommesso de residuo, 
.ammesso sotto l'impero del vecchio codice, sia am: 
messo anche sotto l'impero del codice attuale (n. 23). 

USI CIVI�CI. -I) Se la corrisposta a carico di concessionari 
di terre appartenenti ad una Universit� 
Agraria possa essere riscossa col sistema dei ruoli 
In. 3). -Il) Se detti ruoli possano essere messi in riscossione 
senza l'autorizzazione del prefetto (n. 3). III) 
Se la ripartizione della corrisposta possa aver 
luogo in modo diverso da quello stabilito nell'art. 7 
del D. L. 14 febbraio 1927, n. 125 (n. 3). 

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(6107889) Roma, 1%0 � ~stituto Poligrafico dello Stato.-G. C. 
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