APRILE 1949 RASSEGNA MENSILE APRILE 1949 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO ANCORA SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOMMARIO. -10 I precedientL -20 Optnione del Ga 0,00000 sparri. -30 Opinione del 11.alladore PalJi,eri e :sua criticao -40 Opinione del Groppali e sua critica. -50 O[pinione del Virga e sua criticao -60 iLo sviluppo della questione in sede parlamentare. -Le proposte della seconda OommLssione. -7. La discusstone in Senato; Gli emendamenti soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 29 e l'intervento del Senatore Azara. -8. Gli interventi del Senatore Lodato e del Senatore Bos'oo. 9. L'intervento del Senatore Schiavone e la replica �del Senatore Azara. -�10. L'intervento del Senatore Zotta. 11. iL'intervento .del 'Senatore Per.sico relatore �della commissione -12. L'intervento del Ministro Grassi. 13. L'intervento del .senatore Orlanido. -Fine della discussione. -lFormulazione definitiva dell'art 29. 140 Esame generale della discussione svoltasi in Senato -15, conclusione. 1. Il problema posto per la prima volta nella nostra Rassegna (n. 7-8 del 1948) in ordine alla competenza della Corte Costituzionale a decidere sui conflitti di attribuzione tJ:a i poteri dello Stato, ha avuto ulteriori interessanti sviluppi nella dottrina, e, sopratutto in sede parlamentare. La questione fu, come si ricorder�, da noi sollevata in occasione della presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 23, recant!;l -e< Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale �, il cui art. 31 tendeva sostanzialmente, a nostro avviso, a limitare quei poteri che alla Corte Costituzionale sono attribuiti dall'art. 134, secondo alinea, della Costituzione. In favore della tesi da noi sostenuta si � pronunziato il Presidente del Consiglio di Stato Ferdinando Ro�cco con un mirrubile, organico e convincente studio pubblicato nel numero 9 della nostra Rassegna. Dopo. di lui altri autorevoli studiosi di diritto pubblico si sono occupati di questo problema di capitale importanza per il nostro ordinamento giuridico, aderendo alcuni alla tesi da noi sostenuta, altri a quella cui si ispira la relazione ministeriale al disegno cli legge, e che ha, come � noto, nell'Azza riti l'esponente pi� autore vole. Riteniamo necessario dare notizia delle pi� espressive manifestazioni delle opposte opinioni, al fine sopratutto di chiarire la portata della discussione svoltasi al Senato della Repubblica, con clusasi con la soppressione cosi dell'art. 31, �Secondo la proposta da noi a�vanzata, che dell'ultimo comma aggiunto all'art. 29 dalla Commissione legislativa, in sostituzione dell'art. 31, del quale riproduceva il contenuto sostanziale. _2. Il pi� <;esplicito tra gli scrittori favorevoli alla nostra tesi � stato il Gasparri (� Giur. It. �, 1949, IV, 17), il quale, premesso che �la. prima e d'altronde pi� ovvia e lineare interpretaz.ione � quella secondo c.j nell'art. 134 d,i poteri si parla nel senso che tanto per intenderci pu� dirsi classico, con cui questa parola fu usata dal Montesquieu e d�i suoi seguaci nella formulazione di quella dottrina politica che � detta appunto della separazion( J CLei poteri �, rileva che � nella competenza,,della Corte Costituzionale rientrerebbe appunto h risolvere le controversie che in ordine al1~ rispettive attribuzioni possono sorgere tra gli organi della legislazione, quelli della giurisdizione e quelli della esecuzione �. Ci� posto, ritiene il Gasparri che la struttura del nostro ordinamento giuridico, in materia di risoluzione di conflitti di attribuzione tra Potere giudiziario e Pubblica Amministrazione risulta radicalmente trasformata, nel senso che ora anche le questioni tra Amministrazione~ Autorit� giudiziaria sono sottratte alla decisione di un organo (Oorte di Cassazione a Sezioni Unite) che, se bene quanto mai elevato e sereno, � .sempre parte in causa, ed affidate ad un Giudice veramente suver partes (Corte Costituzionale). Il G. continua rilevando eh~ le argomentazioni addotte contro questa semplice e chiara tesi, bench� sostenute da autorevoli voci, non persuadono, in quanto mentre � da escludersi che la Costituzione abbia ripudiato il principio della divisione dei poteri, come pretendono i sostenitori della tesi contraria, nemmeno � decisivo, per escludere la possibilit� di un conflitto di attribuzioni, la circostanza che sugli atti della funzione esecutiva sia consentito un sindacato giurisdizionale. Infatti, quello che costituisce il fondamento di un possibile conflitto di attribuzioni, � la possibilit� che gli organi della giurisdizione si inducano a compiere atti di mera ammi:Q.j.strazione, e viceversa gli organi dell'amministrazione atti di giurisdizione. Si che � il dire che i conflitti tra Pubblica Am ' ministrazione e Autorit�, giudiiZiaria sono conflitti nella misura in cui possono esserlo quelli tra una -102 parte e il Giudice, si riducono, cio�, a mere eccezioni di incompetenza, sulle quali peraltro � solo il iGiudice che deve decidere e non una autorit� diversa, non pu� non apparire che il frutto di un'osservazione superficiale e di un conseguente grossolano equivoco )). Un. genere di conflitto � qu:ello che si ha quando una parte, in contrasto con l'altra, afferma: �Non questo Giudice � competente a decidere su questo caso, ma quell'altro)); oppure: �Non questo n� altro Giudice, ma l'organo tale, non giudiziario �. E un genere lben diverso di conflitto � 1quello che sorge, quando un Organo amministrativo, ad un Giudice che si dichiara� competente dice: �Non tu sei competente: Io lo sono�. Nel primo caso si hanno due soggetti che litigano di fronte ad un Giudice sulla competenza di esso; ed � logico che in proposito decida il Giudice, come su tutti gli altri punti del loro litigio. Nel secondo si ha un soggetto che litiga con un Giudice, contendendogli un'attribuzione che il Giudice ritiene propria; ed � logico che su questo litigio una terza e superiore autorit� decida)). N� questa tesi del G. pu� contraddirsi con l'argomento che anche il privato potrebbe contendere in ipotesi al Giudice il proprio potere, sostenendo che questo spetta a lui stesso, in quanto � chiaro che pu� contendere sulla sp�ettanza di un potere �costituzionale solo chi ha riconosciuta dalla Costituzione una sfera di potere nella quale pu� agire non semplicemente in piena libert�, ma con la fa~olt� di imporre ad altri la propria volont�, come appunto � il caso del potere esecutivo. Concludendo il suo a.rticolo, il G. non esita ad affermare che la tesi dei sostenitori dell'art. 31 del progetto non ha alcun sierio fondamento, e che � se le Camere lo lasciasse,ro passare, si correrebbe il rischio di vedere una Oorte Costituzionale costretta ad inaugurare il suo servizio pronunciando l'incostituzionalit� della legge regolatrice delle sue funzioni )). 3. Ma pi� che gli argomenti favorevoli sopra riportati, ci sembra che apportino un contributo notevole se pure involontario alla nostra tesi gli scrittori che hanno succes�sivamente aderito alla tesi contraria dell' Azzariti,. poicll'� le ragioni da essi addotte o si risolvono, per la maggior parte, in petizioni di principio, o non resistono ad una critica approfondita. 'fra gli scrittori della prima serie, � da segnalare il caso del BALLADOREl-PALLIERI, il quale dopo aver sostenuto nella prima edizione del suo Diritto Costituzionale la tesi secondo la quale i conflitti di attribuzione indicati nello art. 134 della Costituzione erano da considerarsi quelli classici regolati dalla legge del 1877, ha con la seconda edizione del suo libro modificata la sua opinione adeder. endo alla tesi contraria. E' notevole che un giurista come il BalladorePallieri ahbia dovuto ricorrere, per sostenere 1quest: a1 sua, nuova opinione, all'argomento che si trarrebbe dall'art. 31 del disegno di legge, e cio� proprio da quel progetto di norma di cui si discute la esattezza e la conformit� alla Costituzione. N� sembra che un decisivo valore possa avere l'altra argomentazione del B., secondo la quale la Corte Costituzionale non avrebbe da occupar!Si �dei conflitti che insorgano tra una (j1k(J;lunque Autorit� amministrativa e giurisdizionale (come erano appunto gli antichi conflitti di attribuzione), ma solo di quelli che sorgano tra gli organi � costituzionali � dello Stato. Abbiamo gi� espresso, infatti, in proposito il nostro avviso, quando abbiamo detto che � non riteniamo che la Corte Oostituzionale abbia sostituito le Sezioni Unite della Corte di Qassazione nel giudizio sulle questioni di difetto assoluto di giurisdizione nei confronti dell'Autorit� amministrativa; noi riteniamo invece che la nuova Costituzione abbia posto, a.Z di sopra della Corte Suprema di Cassazione un organo costitu, zionale cui � devoluta la competenza di stabilire se la stessa Oorte d~ Cassazione, organo massimo del potere giurisdizionale, si sia mantenuta nei limiti della giurisdizione i>. E questa nostra. opinione abbiamo ribadito nella nota allo studio del presidente Rocco, rilevando che a no.stro avviso � non sarebbe nel vero chi ritenesse che davanti la Corte Costituzionale una sentenza della Corte di Cassazione, che abbia deciso su materia riservata esclusivamente al potere esecutivo, sia impugnata come tale e, cio�, come atto che definisce una lite, venendo in rilievo, invece, la .sentenza esclusivamente come atto di un potere dello Stato (quello giudiziario) che, in quanto tale, in nulla si differenzia, da quello di un altro potere che possa determinare un conflitto �. Non ci sembra di peccare di presunzione osservando che questi argomenti conservano tutto il loro valore di fronte alla tesi del Balladore-PalHeri, la quale, ha il difetto anch'essa di prescindere dal particolare carattere della Corte Costituzionale, che non pu�, in alcun modo, considerarsi soltanto un organo giuris-di.zionafo, sia pure il massimo organo giurisdizionale. 4. Un altro sostenitore della tesi dell' Azzariti � il Groppali, il quale, peraltro, si libera del grave problema osservando che : Ǐ da ritenersi che non si sia voluto innovare per ci� che riguarda il regolamento di tali conflitti (se. conflitti tra organi della giurisdizione ordinaria ed organi dell'amministrazione attiva, finora regolati dalla legge 31 marzo 1877) riservandosi alla nuova Corte (Costituzionale) solo quelli che possano nascere tra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, come, ad esempio, in materia di approvazione di trattati internazionali, o tra il Potere esecutivo e quello giuditZiario in merito al s.indacafo di atti politici o tra lo Stato e le Regioni o fra, Regione e Regione ~r eventuali straripamenti di poteri sia nel ca.mpo della legislazione che in quello dell'Amministrazione)). (�La Corte Bresciana))' _.1948, n. 9'-1(), P~�~� ~ Come si vede, bench~ il iGroppali tenga a dichiarare espressamente di es,sere sostenitore della tesi ,secondo la qua.le l'istituzione della Corte� Costituzionale non avrebbe cambiato in nulla il sistema -103 attualmente vigente in materia di risoluzione di conflitti di attribuzione, il cui giudizio resterebbe sempre devoluto alla Corte di Oassazione, l'ammissione da lui fatta che tra i conflitti previsti dall'art. 134 della. Costituzione vi sia pure quello che sorgerebbe per la pretesa del Potere giudiziario di sindacare �gli atti politici si risolve, sostanzialmente, in un argomento decisivo a sostegno della tesi contraria. Infatti, se si ammette che la pretesa del Potere giudiziario di sindacare l'atto politico i;ii risolve in un conflitto di attribuzioni tra Poteri dello S'tato, si demolisce proprio il .bastione principale della tesi dell' Azzariti e della Relazione ministeriale, quello cio� della. assoluta impossibilit� di ipotizzare un qualsiasi conflitto. tra Potere giudiziario, inteso nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e Potere esecutivo. Ora, una volta ammessa in ipotesi tale possibilit�, non si vede quali argomenti possano addursi per limitarne la portata ai soli casi di atto rpiolitico, escludendola invece per gli atti assolutamente discr,ezionali, per i quali sussistono le stesse ragioni che possono giovare a giustifica1rne la insindacabilit� assoluta. Oi� posto o si deve ritenere che il Groppali nel concetto di atto politico ricompr'ende anche gli atti assolutamente discrezionali, quelli cio� nei confronti dei quali non sono ipotiz,zabili n� diritti soggettivi, n� interessi legittimi, e allora. la sua tesi � esattamente uguale alla nostra ; o invece il Groppali fa dell'atto politico una categoria a s� diversa da quella degli atti assolutament~ discrezionali (ma comunque semprei ricompresa in questa) e allora manca ogni dimostrazione delle ra,gioni che giustificano qu,esto concetto limitato. ~ Comunque, anche in questa siffatta accezione la ij)tesi del Groppali � tale da determinare una innovaq, ione, e ben radicale, al sistema finora in vigore per il regolamento dei conflitti di attribuzione. 5. Uno scrittore che ha cercato, invece, di portar �e argomenti origina;li a sostegno della tesi del l'Azzariti, � il Virga (in � Foro Padano �, 1949, IV, 17). Questo autore. non esita a riconoscere che gli argomenti addotti dall'Aizzaritii, dal Raggi, dal Redenti a sostegno della tesi da noi combattuta � non sono del tutto esatti �. Egli ammette apertamente, in contrasto con l'Azzariti che � in linea teorica nulla vieta che l'ordine amministrativo pos�sa contrapporsi all'ordine giurisdizionale, anche se la Pubblica Amministrazionei in giudizio non � investita di potest� amministrativa i> ; egli os.serva che � per determinare la natura di un conflitto non bisogna considerare il soggetto che lo eleva, bens� gli organi tra i quali il conflitto si pone e quindi il conflitto tra Pubblica Amministrazione e Giurisdizione non cambia natura per il fatto che pu� essere denunciato non solo dalla Pubblica Amministrazione, ma da qualsiasi parte in causa�. Tuttavia, il V. ritiene che vi siano altre considerazioni s:ufficienti a i;iuffragare la tesi che i conflitti di attribuzione della dottrina. tra dizionale non rientrino nella competenza della C<::irte Costituzionale. Anzitutto egli ritiene che stiano a favore di questa tesi i lavori preparatori, dai quali risulterebbe, a suo avviso, che si � inteso non alterare in nulla la competenza della O&te di Oassazione quale risultava dalla legge del 1877. Sostiene, poi, il V. che non sono possibili veri e propri conflitti tra Giurisdizione e Amministrazione, in quanto che �negare in una determinata ipotesi la competenza dell'Autorit� Giudiziaria significa affermare la competenza. delle giurisdizioni amministrative, eccettuati i rari ca.si in cui la legge precluda il ricorso giurisdizionale amministrativo. Ed anche quando ricorra ques:t'ultima ipotesi, quando cio� la giurisdizione pretenda sindacare un atto politico o comunque dichia.rato insindacabile, non si ha conflitto in senso tecnico, bens� l'eventualit� o l'attualit� di un .eccesso di potere giurisdizionale, contro il quale esiste il rimedio diel ricorso per difetto di giurisdizione ...... Quando viene eccepito il difetto di giurisdizione non si pu� dire che si apra un conflitto; allo stesso modo che non potr� parlarsi correttamente di conflitto di attribuzione in ordine ad un atto amministrativo viziato di ~ccesso di potere per s.traripamento, sebhteine in questa ipotesj la Pubblica Amministrazione a,bbia usurpato le funzioni legislative o giurisdizionali, cosi non potr,emo parlare in sienso tecnico di un conflitto di attribuzione allorch� la giurisdizione abbia emesso o intenda emettere una prmrnnzia- in ordine ad atti amministrativi o politici che la legge dichiarw insindacabili. Ed infine un'ultima considerazione, sempre secondo il V., sta a dimostrare l'infondatezza della tesi in esame. I conflitti tra .i Poteri de'llo Stato non possono risolver. si in conflitti tra le singole Autorit� giurisdizionali e le singole, Autorit� amministrative, ma dovranno consistere in conflitti ch{l investano il � potere >J nel suo complesso ; ma. i conflitti fra, :i poteri come tali potranno solo verificarsi fra gli organi supremi in cui tali poteri si assommano e, cio�, dovranno essere necessariamente conflitti �ii carattere costituiVionale �. Queste sono in sostanza le argomentazioni del Virga a sositegno della �s:ua tesi, che, come abbiamo detto, coincide nelle conclusioni con :quella del1' Azzariti, se pure ne ripudia. in rparte le ragioni. In base a tali argomentazioni il V. conclude con l'affermare che il conflitto costituzionale � � quel conflitto che sorge tra organi costituzionali per l'applicazione o interpretazione di norme formalmente o materialmente costituzionali�. Secondo l'autore, l'elemento di pi� difficile identifi�azione in quesfa definizione � quello della costituzionalit� degli organi in conflitto. Il V. ritiene che non sia dubbia� tale qualifica per la Oamera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministrj, il Presidente� del Oonsiglio ed i singoli Ministri. Andrebbero, invece, esclusi dal novero degli organi cos:tituzionali gli organi giurisdizionali centrali, come la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei -104 Oonti e gli organi amministrativi centrali come i Ministeri, mentre sarebbe dubbia la natura del Consiglio Superiore della Magistratura. Osserviamo subito che una volta riconosciuto all'ordine giuditZiario il carattere di potere costituzionale, non si riesce a capire, 13ulla base dei criteri enunciati dal Virga quali ne siano gli organi cositituzionali rappresentativi, non potendo certamente attribuirsi tale rappresentanza al Ministro Guardasigilli. Per quanto riguarda poi la� co stituzionalit� fornnaile o materiale delle norme sulla interpretazione �ed applicazione delle quali dovrebbe sorgere il conflitto, il V. ammette esplicitamente che sia ancora possibile la emanaz.ione di norme materialmente costituzionali senza l'apposita procedura prevista dalla Oostituzione, ed esclude che un conflitto di poteri, quale � previsto dall'art. 134, possa aversi in ordine alla interpretazione o applicazione di una norma legislativa ordinaria. Anche que�sta tesi del Virga non ci sembra convincente. Essa si risolv�e, infatti, in parte, in una petitZione di principio, in quanto si serve come argomento di dimostraz.ione di una proposiz\ione d'ella quale dovrebbe appunto essere dimostrata la compatibilit� con la Costituzione attuale. Egli infatti, come si � visto, '8ostiene che anche quando la giurisdizfone pretenda di sindaca~e un atto politico o comunque insindacabil~ (eJ cio� di interferire nella sfera di attivit� del potere esecutivo) non si aprirebbe un conflitto di attribuzioni in senso tecnico, in quanto rimarrebbe sempre possibile il rimedio del ricorso per difetto di giurisdizione; ma il V. si astiene di proposito dal rilevare che questo� ricorso, nel �sistema attuale, � devoluto all'a competenza della stessa giurisdizione, e cio� proprio di quel potere del quale si sostiene; nella speci�, la inesistenza. In altri termini con questo ricorso si chiede ad un determinato potere di rico. noscere che 1esso h� superato i propri limiti; si chiedei, insomma; un provvedimento del tutto ana logo a quelli che venivano richiesti al monarca assoluto in via di grazia e non in via di giustizia, perch� il provvedimento di giustizia � solo conce pibile che si richi'eda a chi � al disopra del con flitto e non partecipe di esso. N� sembra convincente l'argomento (che po tremmo chiamare del � parallelo �), secondo il quale non potrebbe parlarsi di conflitto di attribu ~ione quando la Giurisdizione interferisca nel Po tere esecutivo, cos� come non potrebbe parlarsene quando sia il Poter'e esecutivo a interferire nella Giurisdizione. Ed infatti, mentre nel nostro si stema costituzionale, anteriore alla Costituzione, � stato sempre chiaro che spettassie alla Giurisdi zione (ordinaria o amministrativa) impedire gli straripamenti del Potere esecutivo, nessun rime dio particolare era previsto per impedire gli stra. ripamenti del Potere giudiziario nella sfera del Potere esecutivo, salvo la richi.esta di riesame da rivolgersi allo stes�so Potere giudiziario senza al-� cuna possibilit� di un controllo superiore. Ora, mentre con la nuova Costituzione � rima sta identica la regolamentazione d�ella prima ipo tesi, si � voluto istituire, per evidenti ragioni di armonia costituzionale (sempre d'altrond�e fatte presenti da gran parte della dottrina) un sistema per il quale gli straripamenti del Potere giudiziario fossero impediti da un organo estraneo e superiore ad esso. Ma, in.fine, ci sembra che sia propria la soprariferita formula escogitata dal V. per definire i conflitti costituzionali che fornisce un argomento decisivo a favore della nostra tesi, riportandosi cos� anche per questo Autore quello che abbiamo rilevato per il Groppali. Infatti, se si ammette (e il V. lo riconosce esplicitamente) che potere giu. risdizfonale e potere esecutivo sono entrambi poteri cos�tituzionali e che i loro limiti rispettivi sono stabiliti dalla Costituzione, non si vede, come possa contestarsi che qualunque straripamento dell'uno a danno dell'altro provochi un conflitto che concerne � l'applicaz.ione o interpretazione di norme formalmente e materialmente costituzionali 1>. 6. Ma � in s�ede parlamentare che la questione ha avuto interessanti e certamente pi� importa.nti e significativi sviluppi. Oom'� noto, il disegno di legge n. 23 venne pre sentato al S.enato nel luglio dello scor.so anno. La .seconda Commissione iperma:�ente (Giustizia,), de cise di p~roporre :all'Assemblea la sop1press�one dell'art. 31, cosi come era stato richiesto nel no stro studio ed in quello del Presidente Rocco. La motivazione della proposta soppressiva era la seguente: � Si pu�, quindi, sopprimere il dispo sto dell'art. 31, perch�, se si riferisce ai conflitti interni tra organi dello stesso potere sarebbe �SU perfluo, in quanto .essi esulano dal campo dei con.~ flitti considerati dall'art. 134, della Oostituzion1e; ~ se invece, nella formula equivoca di questioni di competenza, si volessero comprendere i veri e pro pri conflitti di attribuzione, non sembrerebbe pos sibile sottrarli alla conoscenza della Corte per il semplice accidentale evento della loro preesistente regolamentazione�. Questa motiva~ione sembra in contrasto con l'altra contestuale proposta, della stessa Com miS"sione, di aggiungere all'art. 29 un ultimo com. ma d�l s�eguente tenore: � La risoluzione delle que stioni circa il difetto di giurisdizione dei Giudici in confronti della Pubblica Amministrazione con tinua ad essere regolata dalle norme vigenti>>. Tuttavia, nel chiarire la portata di questa disposizione, il relatore .faceva presente che con ci� si era inteso conformare il principio (gi� accolto dalla Costituente con l'a�pprovazione dell'a�rt. 134) secondo il quale dovevano essere sottratti alla Cmte Oostituzionale i conflitti di giurisdizione. Con ci� era chiaro che la Commissione partiva dal pre, supposto che il difetto di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministr~?'ione dovesse intendersi sottratto alla Corte Costituzionale sQlo in quanto in esso venissero a concretizzarsi gli estremi di un conflitto di giurisdi�zione, solo, cio�, in quanto si trattasse di materia sottratta si alla giuriscliz.ione dei Giudici ordinari ma rimessa alla -105 giurisdizione dei Giudici amministrativi tuttora conservati nel nostro ordinamento costituzionale, n0n di materia. sottratta completamente a qualsiasi Giudice (difetto assoluto di giurisdizione). 7. Su questo ultimo comma dell'art. 29 si acces�e in Senato rin vivissimo contrasto. Furono proposti tre emendamenti soppressivi da parte dei senatori Zotta, Conti e Bosco; mentre un quarto emendamento soppr�essivo fu proposto dal senator� S'chiavone il quale propose, in sostituzfone dell'ultimo comma in questione, una serie di norme di carattere procedura}e, concernenti soprattutto l'organo cui spetta.va di elevare il conflitto di attribuzioni tra Pubblica Amministrazione e Giurisdizione. Nella discussione svoltasi in s.enato SIU queste proposte soppressiv'e e� sul testo proposto della Commissione, tenuta su un elevato tono, scientifico, il senatore Azara (che nella questione pu� considerarsi il portavoce della tesi dell'Azzariti) acc�ett� immediatamente le proposte soppressive a condizione che il primo comma dell'a.rt. 29 fosse modificato come segue: � La richiesta di risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i Poteri dello Stato � fatta alla O.orte Costituzionale mediante 1�icorso di uno degli organi costituzionali tra cui � sorto il conflitto >>. Nella discus�sione di questa proposta., intervenne il Senatore Zotta perch� fosse precisato senza equivoco che, modificando nel senso suesposto il primo comma dell'art. 29, non si intendeva riprodurre in alcun modo, sotto altra forma, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, sulla cui soppression.e si era ormai tutti di accordo. Egli rilev� come la tesi dei proponenti 1l la soppressione fosse: che � il difetto di giurisdi illffe zione della Pubblica Amministrazione, dando luogo ad un conflitto tra due poteri, potere giurisdi1donale e potere esecutivo deve �essere devoluto alla Oorte Costituzionale in base all'art. 134 n. 2. La ipotesi, invece, del difetto di giurisdizione nei confronti di altro Giudice, dando luogo ad un conflitto di giurisdizione, deve essere devoluta ancora alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in base all'art. 111 >>. 8. Nella discussione intervenne il .Senatore Lodato osservando : � La, soppressione. dell'ultimo comma. dell'art. 29 si impone, a mio parere, perch� non mi sembra si 1p1ossa sfuggire ai questo dilemma: o con esso si dice cosa che � gi� imjplicita nell'interpretazione dell'art. 134 della Costitu1zione, ed in �questo caso � evidentemente inutile; o vicev�e.rsa (a questa. ipotesi �� la pi� probabile) si dice cosa che non � compresa nell'art. 134, ma anzi contra�sta con esso, ed in �questo caso � evidentemente incostituzionale. Il difetto di giurisdizione dei Giudici di fronte alla PulbbHca Amministrazione costituisce un caso tipico di conflitto di attriibuzione, anzi l'unico caso, fino all'emana.zione della Costituzione, regolato e discusso; s che il volerlo sottrarre alla Oorte Qostituzionale costituirebbe una� violazione dei poteri ad essa conferita dalla Oostituzione. Altra cosa �, invece, il conflitto di giurisdiz.ione e, cio�, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario di fronte al Giudice specia.Ie e viceversa che l'a-rt. 111 della Costituzione riserva espressamente al giudizio della Oorte di -Cassazione. La. soppressione delPultimo comma dell'art. 29 ~pipare tanto pi� necessaria in� quanto corrisponde ad lJn criterio di correttezza legislativa lasciare alla stesisa Oorte Costituzionale, lo stabilire, con la sua giurisprudenza, quali siano, secondo l'esatta interpretazione dell'art. 134 della Costituzione, i limiti della sua. competenza. Del resto una disposizione come quella in discussione, che violi il disposto dell'art. 134 della. Costituzione, non impegnerebbe alla .~ma osservanza la Corte Costituzionale i cui poteri possono trovare un limite solo in una. norma costituzionale >>. Questa tesi del Lodato fu sostanzialmente ri: presa e sostenuta con calore dal Senatore Bosco, il quale ebbe ad osservare: �Noi dobbiamo preoccuparci di mantenere integri la lettera e lo spirito della. Costituzione, laddove all'art. 13;1. es�sa stabilisce cher la Corte Costituzionale dirime i conflitti di attribuzione tra i Poteri dello �Stato. Noi sappiamo che alcuni autori hanno sostenuto l'opinione che in questa. aula � 'Stata strenuamente difesa dal collega Zotta, che cio� la Corte di Cassazione debba continuare a giudicare soltanto dei veri e propri conflitti di giurisdizione che riguardano gli organi appartenenti allo� stesso potere giurisdizionale, ma quando si tratta di conflitti tra Giurisdizione ed Amministrazione, secondo i citati autori, dovrebbe subentrare la competenza della Corte Costituzionale. Vi sono altri insigni autori i quali sostengono il punto opposto, che cio� l'art. 134 della Oostituzdone, in r�lazione all'art. 111, lasci [nteg1ra la competenza deHa Corte di 01issazione di giudicare tra i conflitti tra Giurisdizione e Pubblica Amministrazione. In presenza� di �qu1esti.... conflitti di �opinione rtra insigni giuristi e insigni magistrati io mi domando: a�b,biamo noi il diritto di dirimere con legge ordinaria tale controversia relativa alla interpretazione di una norma cotituzionale? A que ��. sto interrogativo il Bosco rispondeva negativamente dichiarando testualmente: �Lasciamo impregiudicata la questione � lasciamo alla Corte Costituzionale di interpretare la norma che riguarda la sua competenza; qualunque agg�iunta che, sotto forma di chiarimento�, voless'e innestarsi alla Costituzione modificando in qualche parte le norme che essa detta, sarebbe da respingersi >>. 9. Le tesi estreme contrarie sono state invece sostenute dal Senatore Zotta e dal Senatore Azara. Lo spunto alla discussione, dopo che, con la accettazione dell'emendamento soppressivo da parte del Senatore Azara, l'accordo sembrava, ormai, ra.ggiunto, fu offerto dall'intervento del Senatore Schiavone, il quale, non solo dichiar�. di essere completamente favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. 29, ma propose che, una volta stabilito che gli antichi conflitti di attribuzione rientrano nella competenm della Corte Costituzionale, si stabilissero le norme di proce -106 dura per poterla. adire quando questi conflitti concretamente si verificassero. Contestata l'esattezza della. tesi secondo la quale l'Amministazione quando � parte in causa non pu� mai considerarsi un potere, ed affermato, invece, che quando sorge il conflitto di attribuzioni l'Amministrazione cambia veste e non si presenta come pai'te ma si erge a potere, lo Schiavone si � richiamato anche all'art. 111 della Costituzione per dedurre, dal fatto che la formula di questo � diversa da �quello dell'art. 362 del c.p.c. la conseguenza che questo articolo 111 contempla solo � i rapporti attinenti alle sfere tra giurisdizione e giurisdizione �. Ci� posto, �egli proponeva, al fine di evitare sopratutto che davanti alla Corte Costituzionale siano portate anche le cause di minore importanza, nelle quali lo straripamento di poteri si verifichi ad opera di una autorit� giudiziaria minore, che il conflitto fosse elevato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibemzione conforme del Consiglio stesso. Nella intenzione del Senatore S'chiavone questo decreto del Presidente del Gons1iglio avrebbe dovuto sostituire il decreto del prefetto previsto dalla legge del 1877. E' a questo punto che il 1Senatore Azara ha apertamente esposto la sua intenzione in relazione all'accettazione �della proposta s:oppressiva del-� l'ultimo comma dell'art. 29. Premesso che con gli interventi del Senatore Zotta e del Senatore Schiavone era stata rimessa in discussione la stessa questione che egli ere-� deva. ormai completamente risolta, 1'1A!zara ha af fermato che con la istituzione della Corte Costi tuzionale si � voluto creare un organo che dovesse giudicare dei conflitti di poteri tra. organi costi tuzionali dello S'tato e, non tra un organo della Amministrazione ed un quals.iasi privato; questi ultimi conflitti, infatti, non sarebbero, secondo l'Azara, conflitti di attribuzione secondo il signi ficato giuridico della parola e neppure conflitti fra poteri, bens~ questioni concernenti la giurisdi ziione in controversie per lesioni o pretese lesioni di diritti soggettivi tra un privato e l'Ammini strazfone; e quando l'Amministra�zione sii pre senta in giudizio deve starvi a parit� assoluta di condiziioni con i cittadini, come stabilisce la stes sa Oost'ituzione. E-su questo punto, l'Azara� in sisteva con queste parole: � Il potere esecutivo pu� �e deve avere una supr�emaz.ia sui cittadini, ma l'ha soltanto quando si tratta di fare osservare le leggi dello Stato, quando si tratta di garantire l'ordine pubblico, quando si tratta di promuovere il benessere sociale, quando insomma si tratta di attuare i fini dello Stato. Ma quando l'Ammini strazione, per una ragion.e. qualsiasi, va a toccare il diritto soggettivo del cittadino ed il cittadino si vuole difendere, la parit� deve essere assoluta dinanzi a] Magistrato �. E dopo aver accennato all'inconveniente pratico che deriverebbe dal fat to che il lavoro della. Corte Cos�tituzionale, ver rebbe appesantito da un notevole numero di pic cole cause, cos� precisava il suo pensiero : �Il mio emendamento sta a significare che tutti i conflitti tra poteri vanno alla Corte Costituzionale, ma che tutti gli altri che non sono conflitti di attribuzione bens� di giurisdizione debbono spetta.re a.Ua magistratura �or(Hnaria ed a.ndaro innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte cli Cassazione �. 10. In replica a queste dichiarazioni dell'Azara, si ebbe un lungo e magistrale intervento del �Senatore Zotta. Premessa la necessit� che i dibattiti di natura tecnico-giuridica davanti al S'enato debbono essere approfonditi, tanto pi� quando come nella specie si tratta di uno degli argomenti pi� importanti che hanno interessato sempre giuristi ed uo. mini politici, lo Zotta rilevava che la ragione dell'istituzione della Corte Costituzionale va ricercata nel fatto che << es1sa � connessa con la rigidit� della nostra Costituzione, per cui una legge ordinaria non pu� andare al di l� dei limiti stabiliti dalla legge costituzionale e gli orga.i1i cli un potere non possono eccedere dalla sd'era di competenza fissata. dalla Costituzione. Il Giudice preposto al rispetto cli questi limiti � la Oorte Cos'iituzionale �. . . �La Corte Costituz.ionale disciplina i conflitti tra. i Poteri dello Stato, mira ad asrsicurare che cia.scun Potere non invada la sfera di competenza di un altro Potere, mira cio� ad impedire, ad arginare lo straripamento cli poteri �. Si tratta, quindi, secondo lo Zotta, cli un organo che giudica sui conflitti esterni e non sui conflitti interni, i quali invece, per quanto riguarda i rapporti tra gli organi giurisdizionali sono devoluti alla competenza della Corte di Cas'sai; ione. Poich� la Oostitua.ione riconosce il prin-~ cipio della. divisione dei poteri, appare evidente, che quando un potere invade la sfera di competenza altrui si ba un'usurpazione cli potere, ad impedire la quale � stata appunto istituita la Oorte Costituzionale. N� pu� contestarsi che i tre po teri, }egislativo, esecutivo e giudiziario, secondo la nostra Costituzione debbano intendersi su un terreno di parit� giuridica senza possibilit� cli sopraffazione de1l'uno sull'altro. .Ma, questa sopraf. fazione vi sarebbe, ove si intendes1se sottrarre alla Corte Costituzionale la� competenza a giudicare dei conflitti cli attribuzione tra Potere esecutivo e Potere giudizfario intesi nel senso cla.ssico e tradizionale. Infatti se � vera in linea, genera.le la tesi dell'Azara, secondo la qualei l'Amministrazione, in quanto � in giudizio non � potere, ed � vera nella, maggior parte dei ca.si, cio� per i casi in cui l'Amministrazione ed il privato si mettono sul terreno di parit� e domandano al Giudice la decisione di una controversia, quando, invece l'Amministrazione dice al Giudice: tu non hai il diritto cli intervenir.e nella sfera. di mia competenza perch� in quesfo campo la Costituzione mi riserva una� discrezionalit� insindacabiJe e dall'altra parte quando il Giudice risponde: Io ho il diritto, per mia competenza, di penetrare anche in codesto tuo campo discrez,ionale, � evidente che l'Amministrazione e il Giudice si met -107 tono sul .terreno dell'eguaglianza perch� e l'uno e l'altro assumono il ruolo di parte dando orio�ine 0 ad una lite la quale si svolge tra due parti che esprimono due poteri diversi. Scendendo sul piano dell'applica,.,ione concreta di questi principi, il Senatore Zotta cos� prospettava un caso di conflitto di attribuzione: Pu� il Giudice 1sindacare la nomina o la dimis'Sione di un� Ministro�, di un Sottosegretario, di un Ambasciatore? Un tale sindacato involgerebbe, evidentemente, una subordinazione del Poter�e -esecutivo al Potere giudiziario che annullerebbe il principio della parit� giuridica degli organi costituzionali. E concludendo questo punto fondamentale del suo intervento, cos� il S'enatore Zotta .sintetizzava il suo pensiero: �Nella sfera del potere esecutivo vi sono, direi, tre gradi: un grado in cui il Potere amministrativo si pone sul medesimo piano del privato e allora la sua attivit� � sindacabile dinanz,i al Giudice ordinario, come � sindacabile la attivit� del privato: si consideri ad esempio un caso di responsabilit� contrattuale. In una sfera pi� ristretta l'Amministrazione � sindacabile solo dal Giudice amministrativo, ma non dal Giudice ol.'dina.rio, in quanto essa esplica un'attivit� nell'interesse pubblico da cui indirettamente pu� ricevere danno un privato. �Sorge allora la lesione di un interesse legittimo. In questo Becondo caso il Giudice � il Consiglio di Stato, ma non il Magistrato ordinario: se questi attentaSs�e a portare la �sua indagine in tale campo, usurperebbe un potere cio� lederebbe quella sfera di discrezionalit� che � propria del Potere esecutivo. Vi � un terzo caso in cui n� il Giudice ordinario n� il Giudice amministrativo possono sindacare l'attivit� del Potere esecutivo; se ci� facessero commettereb:bero una� usurpazione di poteri �. Una critica serrata ed a�cuta ha. poi mosso lo Zotta alla tesi, sostenuta anche dall'Azzariti nel noto articolo che dette lo spunto al primo articolo di questa Rassegna, secondo la quale la Corte Costituzione :sarebbe stata� istituita 1s:olamente per risolvere conflitti che finora venivano risolti in via esclusivamente politica, quali quelli tra i due rami del Parlamento, tra. Governo e Parlamento, tra Pres'.idente della R�epubblica �e Parlamento, o Governo ecc. In tutti questi casi, ha sostenuto lo Zotta, vi � sempre una soluzione politica e non giuridica; e che la sua critica sia andata nel -segno lo dimo stra il fatto che il Senatore Azara per sostenere la verit� della tesi contraria e, cio�, di una ipo-� tizz�bilit� dell'intervento della Corte Costituzio nale, ha fatto il caso che il Governo, pur avendo negata. la fiducia del Parlamento, in uno di que sti casi di conflitto, non si ritiri. 11. L'intervento del relatore della Commissione, Senatore Persico, era caratterizzato da una posizione contraria a quella del Senatore Zotta. Il Persico, premesso che nel votare l'art. 134 della Costituzione nella formula << conflitto di at-tribuzioni tra i poteri dello Sfato�, l'Assemblea aveva intes'o escludere dalla competenza, della Oorte Oostitu~ionale i conflitti di giurisdizione, secondo quanto egli stesso aveva allora proposto, affermava che tra i conflitti di giurisdizione rientravano anch.e quelli derivanti da,} c.d. difotto di giurisdizione dei giudici nei confronti della .P.A. E concludeva: << Ed allora mi pare evidente che n� l'emendamento Azara, che non � riuscito a conciliare i diver~i pareri, n� quello Zotta, n� quello Conti, n� quello Bosco, n� quello Schiavone ..... possano essere accolti �. Ripetuto poi l'argomento� che �< non � possibile che la giurisdizione diventi parte�, proponeva che venisse mantenuto l'ultimo comma dell'art. 29, nel testo formulato dalla. Commissione, e venisse soppresso l'art. 31 come superfluo. 12. Interveniva allora, !nella discussione, per esprimere le illtenzioni del Governo proponente il Ministro Grassi, il quale, dopo a.ver premesso che <<la grande conquista dello Stato moderno � stata precisamente di sopprimere il contenzioso amministrativo e di portare al Giudice ordinario ogni controversia in cui si faccia questione di diritto amministrativo o politico, anche se vi � direttamente interessata la Pubblica Amministra.zione � rilevava� che questa conquista, ottenuta in Italia con la legge del 1865 fu completata con la legge del 1877 << la quale defer� alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il potere di pronunciare sulla competenza dell'Autorit� Giudiziaria e di ogni altro or,gano di giurisdizione, anche quando si assumeva che nei confronti della Pub.blica Amministra.,., i one non potessie esser.e adita l'Autorit� Giudiziaria, perch� non era in controversia un diritto civile o politico�. Per mantenere questa conquista secondo� il Ministro sarebbe necessa.rio che anche la materia del difetto assoluto di giurisdizione, la quale involge pur sempre� una contestazione, fra le parti litiganti che spetta al Giudice di decidere, dovesse rimanere cli competenza della Autorit� giudiziaria ordinaria << anche perch� l'art. 102 della Costituzione ha confermato il principio della unit� della giurisdizione �. Secondo il Ministro, la nostra Costituzione non avr.ebbe fatto cos� che conferma.re sempre pi� l'indiriz:zo che aveva. la nostra legislazione fin dal 1865 indirizzo che con-� trastere.bbe con la possibilit� di trasrerire alla Oorte Costituzionale la questione sulla giurisdizione dei Giudici. g su questo punto cos� concludeva: <<Noi diciamo che non sono le questioni di giurisdizione che vengono spostate dall'Autorit� Giudiziaria alla Corte Costituzionale, perch� nel dire conflitti tra i Poteri dello Stato si � inteso rif.erirsi a quei conflitti che prima. potevano essere risolti soltanto politicamente tra gli organi sovrani dello Stato e che potranno trovare in seguito nuovo assetto giuridico e costituzfonale attraverso la Corte Costituzionale )). Dopo aver fatto alcuni esempi di questi possibili conflitti, seguendo la linea tracciata in proposito dall'Azzariti, della quale gi� abbiamo dato notizia nel nostro primo articolo, il Ministro concludeva col dichiarare di approvar.e, a nome del Governo, l'emendamento � ___J bk&@lli i2 &&& Ff bk&@lli i2 &&& Ff -108 del S.enatore Azara e della Oommi�ssioiie �che stabilisce che i conflitti possono essere portati alla Corte Costituzionale con ricorso di uno degli organi costituzionali in conflitto>>; dichiarava inoltre di essere disposto ad aderire alla soppressione dell'art. 31 ed anche del terzo co�nma dell'art. 29, nella formulazione della Commissione, confermata dal Relatore Persico. 13. Si levava allora a parlare il Senatore Orlando, il cui intervento pu� dirsi sia stato quello conclusivo della. discussione, e che ha determinato il realizzarsi dell'accordo tra le varie opinioni. L'insig�ne giurista. iniziava il suo discorso dichiarando di essere tuttora convinto, pur dopo tanti anni, di essere dalla parte della ragione, quando�, in contrasfo� con Vittorio �Scialoja, sosteneva clie la quarta Sezione del Consiglio di S'tato, istituita per la giustiizia amministrativa, dovesse consideraJ�si � un organo s:upremo con cui I'Amministrazione si difende contro i suoi propri errori �, e non un organo giurisdizionale. Ci� a.etto, � precisato che lAmministrazione, ogni volta che resiste in giudizio ad una pretesa del privato, deve considerarsi parte �e non potere, e precisato che la riforma del 18i6'5 si fondava appunto su questo presupposto, del carattere di parte della Amministrazione evocata in giudizio, il '8.enatore Orlando cos� esprimeva il suo pensiero nei riguardi dell'emendamento Aza.ra accettato dal Ministro: � Sono del pa.rere che esso non sia inutile, perch� prevede un caso, che pur potrebbe presentarsi ; e, prevedendolo, mi pare che soddisfi le gi�us-te considerazioni e preoccupazioni del cpllega Zotta. Infatti il caso, e sia pure soltanto sporadico, potrebbe non �i meno presentarsi. Certo, non vorremmo che tutte le cause, nelle 1quali il Sindaco di un piccolo Comune, tanto per fare un esempio, al fine di far dispetto ad un elettore avversario, gli costruisca davanti un chiosco che gli tolga la veduta, vadano a finire avanti lAlta Corte.... Tuttavia, non � da esclud�ere che, fra le pieghe di questi episodi della comune vita giudiziaria, possa pur sopravvenire un qualche caso, in cui davvero si verifichi una usurpazione di poteri. E, a �questo punto, cade a proposito l'affermare che � necessario porre un rimedio perch� finisca una. buona volta quel brutto costume, che cominci� sotto il fascismo, d�ell'usurpazione dei poteri, costume che, credo abbia, purtroppo qualche continuazione anche adesso ll. Dopo questa ampia ed esauriente discussione, il Senatore Zotta dichiarava: � Dopo le dichiara zioni dell'On. Ministro mi sembra che la mia tesi possa comportare l'accettazione dell'emendamento dell'On. Azara, purch� si intenda dire questo, che peraltro � gi� nelle dichiarazioni finali del Mini stro, che cio� per quanto riguarda il potere giuri sdizionale, gli organi costitu:iionali ai fini della presente legge, so�no le supreme magistrature ll. Alle dichiarazioni del S.enatore Zotta si associavano i Senatori Bosco e Schiavone; nessuno replicava in contrario. � Dopo di che, passati.si ai voti, veniva appro vato l'art. 29 nella seg�uente formulazione: � La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato � fatta alla Corte Costi tuzionale, mediante rfoorso di.. uno degli organi costituzionali� tra i quali � sorto il conflitto. II ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare qlmli siano i Poteri dello Stato fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni . della Costituzione e delle altre leggi che si invocano �. Veniva poi approvata la soppressione del terzo comma dell'art. 2'9 e quella dell'art. 31. 14. Non crediamo di peccare di presunzione se rileviamo che dalla discussione svoltasi al Senato, che abbiamo sopra riferito nei suoi punti pi� salienti e significativi, � emersa chiara la giuste~z,a della linea da noi seguita nello studio pubblicato su questa Rass.egna, che dette inizio al dibattito, il quale, come si � visto, ha avuto cos� rilevanti sviluppi anche nella dottrina. Rilevammo allora che, nella ipotesi pi� favorevole per la tesi seguita dal disegno di legge (secondo la. quale l'istituzione della Corte Costituzionale non avrebbe innovato circa la competenza in materia di conflitti di attribuzione, intesi nel senso classico della parola) sarebbe pur sempre stato opportuno, sul piano della correttezza legislativa, non introdurre in una legge ordinaria una norma che codificasse questa tesi, la cui discutibilit� era ed � evidente. Una tale norma, infatti, o avrebbe detto quello che gi� dice la Costituzione e sarebbe stata manifestamente inutile; o sarebbe stata, secondo quello che noi riteniamo, contraria alla lettera ed allo spirito dell'art. 134 della Oostituzione, ed al ~ lora ne� avrebbe costituito una violazione, tanto pi� grave in quanto s~rebbe sfata� compiuta proprio nel dettar.e le norme �sul funziona.mento di I quello organo, che tali viola:iioni � chiamato a controllare ed impedire. Ora nel contrasto (forse pi� di parole che di sostalliza), delle varie opinioni espresse in Senato, il punto sul quale tutti si sono trovati d'accordo � stato quello di sopprimere qualsiasi norma che, come l'art. 31 del disegno di legge, riproducesse quel difetto che abbiamo criticato. Ne pu� dirsi che la formulazione del primo comma dell'art. 29, secondo l'emendamento Aza.ra., abbia, sotto altra forma, espresso nuovamente il precetto contenuto nel citato art. 31 o nell'ultimo comma dell'art. 29 proposto dalla Commissione. Baisterebbe rilevare, in contrario, che il �Senatore Zotta, che fu il pi� strenuo sostenitore della tesi, secondo la quale debbono portarsi alla Corte Costituzionale tutti i conflitti di attribuzione tra poteri (compresi quelli gfa regolati dalla legge del 1877) a conclusione della discussione; e dorro !~in_: tervento chiarificatore del Senatore Orlando, dichiar� di accettare lo emandamento Azara ; e tale accettazione non fu pura e semplice, ma (secondo risulta dal tes.to sopra integra.lmente trascritto) ;;;;;;; h ........... :: ;;;; :::: -10{) resa in termini tali, da non consentire alcun equivoco sul suo significato . .Una volta stabilito�, il cl.te d'altronde � perf{lttamente logico, cl.te (almeno ai fini della legge in esame) per organi costituzionali del Poterg giurisdizionale, in conflitto con altri poteri, debbono intendersi le Supreme Magistrature, non v'� dubbio che l'emendamento Azara, ii quale stabilisce che il conflitto pu� sorgere solo tra questi organi costituzionali, rappres�enta l'integrale accoglimento, non �solo 11ella tesi subordinata prospettata in quesi.a Rassegna, con la quale si sosteneva che la questione del conflitto di attribuzioni dovesse lasciarsi as.s1olutament�e impregiudicata, g. riservata alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma della� tesi principale, con la quale si sosteneva la pos�sibilit� di configural'.e un conflitto tra Potere giurisdizionale e Potere esecutivo, determina.to da un atto di una delle S'upreme Magistrature (che � strutturalmente una sentenza, ma che viene in considera.zione solo sotto l'aspetto di atto di un Potere dello 1Stato)1 col .quale in sostanza, il Potere giurisdizionale interferisca nella sfera di attribuzioni riservata dalla Costituzione al Potere esecutivo. E che questa i;;ia stata la volont� del Senato risulta dall'andamento della discussione e da tutti gli interventi, compresi quello del Ministro e del relatore Senatore Persico, che pur� ha tenuto a dichiarare la s,ua opposizione alla tesi sotenJ.Ita dal Senatore Zotta. Tutti non hanno potuto non riconoscere (come gli scrittori contrari alla tesi da noi seguita sopra ricordati) che esiste un campo riservato alla Pubblica Amministrazione intesa come Potere gsecu ' tivo, nel quale ogni intromissione � vietata al ~Potere giudiziario. Taluno ha identificato questo campo con quello del c. d. attivit� politica, altri hanno parlato di attivit� assolutamente discrezionale; ma, in sostanza, si tratta di due concetti che partono dagli �stessi presupposti. Si tratta pur sempr,e di quel campo nel quale non 'sono ipotiz.zabili a favore dei cittadini n� diritti subiettivi n� interessi legittimi nei confronti dell' Amministrae, ione, campo che co�stituisce la c. d. sfera li� bera dell'attivit� amministrativa; libera nel senso che, a.n'interno di questa spetta esal~sivamente alla Pubblica Amministra.zione valutare il grado di neoessit� del pubblico interess1e e il me2.zo per so�disfarlo. Perch� non si !Pensi che noi ci limitiamo ad affermazioni astratte, e per dimostrare invece che intendiamo legare, anche su questo punto, la teoria alla pratica, indichiamo qui alcuni esempi concreti della suddetta attivit� esclusivamente riservata al potere esecutivo: nomina e dimissioni di funzionari per posti di particolare importanza politica (ambllisciatori, segretari generali dei Ministeri, ecc.); determinazione del modo di soddisfare interessi pubblici (ad esempio: decisione di devolv'. ere somme staTuziate in bilancio per l'esecuzione cli opere pubbliche alla costruzione di un ponte, piuttosto che di un edificio, alla costruzione di una strada ordina.ria piuttosto che di una strada fer rata); determinazione del modo di provvedere alla difesa del territorio dello Stato (mediante fortificazioni permanenti, o mediante apprestamenti mobili, ecc.); condotta della guerra. E che non si tratti di puri esempi scolastici ri-&ulta dal fatto che non sono mancati cittadini i quali hanno iniziato concrete az.ioni giudiziarie per ottenere risarcimento di danni dall'Amministrazione in relazione alla suddetta attivit�. E' recente il caso di una azione intentata da un gruppo di cittadini napoletani oontro l'Amministrazione per ottenere il risarcimento di danni derivati a Napoli dalla condotta della guerra. E' vero che il Tribunale ha dichiarato improponibile una tale azione, ma non pu� escludersi in via assoluta l'ipotesi che un altro Tribunale, o Corte Superiore, dia ingresso ad una tale pretesa e la accolga. S'i tratterebbe di una aberra!Zione, ma � proprio per gvitare queste aberrazioni, ecoezionali, quasi incredibili, ma pur sempre possibili in ipotesi astratta, che la Costituzione ha istituito un organo supremo al quale spetta di tutelare i limiti di cia�scun potere. Ora, una volta cr�eato un organo come la. Oorte Costituzionale, pr.oprio per impedire tali usurpazioni, sembra inconcepibile ch!? si possa continuare a mantenere il sistema precedente, secondo il quale la repressione di tali usurpazioni veniva affidata ad uno degli organi, sia p.re il mass1imo, del potere usurpatore. Vero � che per mitigare l'illogicit� del sistema si tendeva ad attribuire alla Corte di Cassazione a Sezioni uniti;)� un carattere diverso da quello che aveva come massimo organo giurisdiz.ionale; il carattere, cio�, che presso altri Paesi hanno il Tribunale dei conrflitti, o analoghi istituti ; ma, si trattava di ripieghi cl.te non hanno ora pi� ragion d'essere, una volta che la funzione di tutela dei limiti dei poteri costituzionali � stata devoluta alla Corte Costituzionale, appositamente istituita. Non ci sembra sia poi necessario soffermarsi sugli altri argomenti addotti dai sostenitori in sede parlamentare della tesi contraria poich� si tratta di argomenti, gi� ampiamente criticati che in sostanza, partono da un unico presupposto, chiaramente espresso, .se pur mai .esplicitamente� dichiarato; il presupposto, cio�, di una soggezione permanente del Potere <;).secutivo al Potere giudie,iario e di una prevalenza a.ssoluta di questo, sotto l'aspetto di uniao tutore dei diritti e degli interes; si del cittadino di fronte a chiunque, privato o autorit�. Ora, � questo presupposto che �� in contrasto con il nostro sistema costituzionale; � vero, infatti, che spetta al Potere giurisdizionale tutelare i dirittti e gli interessi dei cittadini di fronte a cltiunque, ma � vero, altresi, che lo Stato, come societ� organiz.zata, postula la esistenza di una sfera di attivit� del potere esecutivo, nell'ambito della, quale la considerazione degli interessi (non giuridici ma di fatto) dei cittadini � rimessa esclu. sivamente alla valutazione discrezionale dj quel potere. E' la tutela di questa 'sfera che � affida fa TI o fil& &1J rn E TI o fil& &1J rn E -110 alla, Oort.e Costituzionale; ed � dalla tutela di questa sfera che deriva, in�irettam�nte la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino. 15. Riassumendo, ci sembra che quanto abbiamo sopra riferito in merito �ai recenti sviluppi della grave questione nel campo dottrinale e in sede parlamentare,� consenta di fissare i seguenti punti: 1) Nessuna dimo.straiZ>ione � stata data dal buon fondamento dell'argomento (posto dall'Azzariti e dai suoi sostenitori a base della loro tes1i) secondo il quale non sarebbero ipotizzabili conflitti di attri1buzione tra Potere esecutivo e Potere giurisdizionale, per la stessa ragione per la quale sono inconcepibili conrflitti tra la parte e il suo giudice. Per riconoscere la fondatez.za di tale argomento, si sarebbe, infatti, dovuto dimostrare che il potere esecutivo, di fronte al potere giurisdizionale, si presenta sempre) formalmente e sostanzialmente, come parte, o, in altri termini, che � devoluto al Potere giuris:dizionale il sindacato su tutti gU atti del Potere esecutivo. Ma questa tesi � insostenibile perch� contrasta nettamente con l'art. 113 della Costituzione che concede la tutela giurisdia.ionale contro gli atti amministrativi che ledano diritti �soggettivi o interes1si legittimi, cosi tracciando, senza possibilit� di equivoci, il limite tra i due poteri. Dove non sussistono, o meglio, dove non possono sussistere diritti soggettivi o interessi legittimi, la tutela giurisdizionale � ~sc:lusa, e ogni sindacato da parte del Potere giudiziario costituisoe usurpazione, violazione di limiti segnati dalla Costituzione. 2) Tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, sia scrittori che parlamentari, hanno dovuto riconoscere che la Costituzione della Repubblica rafforza il principio della divisione dei poteri, che questi s! identificano tuttora nei tre tradizio-� nali (legis1lativo, �esecutivo e giudiziario), che i limiti tra di essi sono segnati da norme costituzionali e che la Corte Oos;tituzionale � stata istituita proprio per la tutela della integrit� di questi limiti e per evitar~ le ilfogittime interf�erenze di un potere nel campo dell'altro. 3) Tutti hanno d-0vuto ammettere che esiste un campo nel quale il Potere es.ecutivo � assolutamente libero, nel senso che � esclusa l'ingerenza degli altri poteri, sia sotto forma di norme vincolatrici dell'az.ione concreta del Potere esecutivo mede,simo, sia sotto forma di controllo giurisdizionale dell'.esercizio di questo potere. Alcuni identificano questo campo libero con quello dell'attivit� meramente politica, altri e�stendono i suoi confini per ricomprendervi anche l'attivit� asso-� lutamente discrezionale; ma nessuno pu� nega.re che questo campo esista e che l'intervento del Potere giurisdizionale diretto a sindacare l'attivit�, svolta dal Potere esecutivo nel suo ambito, costituisca usurpazione di potere e dia, perci�, luogo ad uno dei conflitti di attribuzione previsti dall'art. 134 della Oostituz.ione. Ci� posto, se questi conflitti sono possibili, se cio� il Potere giurisdizionale pu� con un suo atto interferire illegittimamente nel campo riservato esclusivamente al Potere esecutivo, non v'� alcuna ragione perch� questa. interferenza illegittima, questa usurpazione di potere rnm sia denunziabile alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 134 d.ella Costituzione. * * * Il disegno di legge in questione � ora passato all'esame della Camera dei Deputati. Noi non dubitiamo minimamente che anche l'al-~ tro ramo del Parlamento seguir� la giusta linea . che ha finito per prevalere in Senato, dando vita � ad una legge che non porti in s:� il marchio della� incostituzionalit�. E1PWWWTIW E1PWWWTIW NOTE DI DOTTRINA A. .ALBINI: La. responsabilit� della Pubblica Amministrazione per atti illeciti dolosi. �Foro Padano�, 1949, III, 41. E.' una critica alla giurisprude.11JZa ormai costante della Suprema Corte circa la irresponsabilit� della Pubblica Amministrazione per danni cagionati da atti illeciti dolosi dei propri dipendenti (cfr. da ultimo� Oass. Sez. Un. 9> luglio 1946, n. 819 -� Min. Esteri e Giustizia contro Aguglia, in � Foro It. ))' 1947, I, 104). s.ec,ondo l'A. la responsabilit� non pu� essere esclusa sol perch� � va.riata l'intensit�. dell'elemento psicologico soggettivo del fatto illecito, passandosi dal comportamento colposo a quello doloso del dipendente: chi, ad es., deve attraversare un passaggio a livello che sa esser.e sbarrato e custodito, trovandolo inv.ece aperto legittimamente s'inoltra sui binari; e. se poi, sopraggiunto il treno, costui vien travolto, ness:una. importanza pu� avere, agli effetti della responsa,bilit� e del risarcimento, l'indagare se il pas�saggio a livello rimase aperto per incuria o per maJvagit� del sor�vegliante. Per sostener la sua tesi l'A. ripudia tutta la teorica, ormai concordemente accertata, circa la responsabilit� della Pubblica Amministrazione: la quale, a suo dire, risponde a titolo di l'esponsabilit� diretta, per fatto proprio, soltanto per l'attivit� psichico-volitiva o ideologica di quei suoi dipendenti i quali hanno precisamente il compito di formare ed esprimere le volont� (]..ella Amministrazione, e che sono organi di questa. Quando, invece, si tratta. di un'attivit� materiale non pu� pi� parlarsi di rapporto organico fra la Pubblica Amministrazione ed il dipendente e quindi di responsabilit� diretta, ma s:i � in presenza di un mero rapporto di dipendenza e di una responsabilit� indi;retta, in relazione alla. quale va�le il principio generale cuius cornmoda. ej'11!s et incornrnoda. In tal caso la responsabilit� non pu� essere esclusa quando Fevento si sia verificato per il doloso comportamento del dipendente, sempre che il fatto sia avvenuto nell'ambito delle incombenze al dipendente aiffidate o, quanto meno, esso trovi in queste la sua occasione. Peraltro l'A. non si ferma qui : egli ravvisa la responsabilit� della Pubblica Amministrazione anche quando si possa parlare di responsabilit� diretta) pur nei ristr�etti limiti da lui fissati, anche s'e l'organo ha agito dolosamente, perch� se la volont� dell'organo esterno � giuridicamente quello dell'Ente, lai respons-abilit� dell'uno non pu� essere disgiunta da quella dell'altro, pur se viziata rda dolo. Non pu� farsi differenziazione fra dolo o colpa nel comportamento dell'organo, se questo ha agito per raggiungere gli scopi� dell'Ente. Quando il fatto � stato compiuto senza .che la per�sona fisica abbia voluto perseguire gli scopi dell'Ente, la responsabilit� non pu� escludersi a priori, potendo es.sa sempre. sussistere in via. indiretta. E questa, in effetti, sus:siste 13empre, nella ipotesi che, agendo la persona fisica per un fine del tutto personale o comunque divf)rso da quello perseguito dalla Pubblica Amministrazione, essa trovi nella esplicazione delle funzioni pubbliche la necessaria occasione per compier~� il fatto illecito. La presa di posizion.e dell' A. s�u uno dei pun.ti sui qualj era� stato raggiunto ormai l'accordo in tema di respon8'abilit� d�ellO! Pubblica Amministrazione pu� essere s�i;tomatioo, in un momento in cui si tende a rimetterre in dAisOUr81Sione tutti i rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati, persone fi8iohe o giuridiche: non che le argl()menta. zioni dell' A. siano anoh;e in minima pO!rte fondate, ma il tentativo ohe ora si fa in questa direzione merita di essere segnalato e val�utato. Gli errori dell' A. 8on facilmente individuabili; ed il pi� patente si rinviene in quel suo os�cillare fra responsabilit� diretta e responsabilit�J indli,retta, in quello scindere in duei grosse categ'orie f, dipendenti della Pv,bblica Amministra21ione, nel profilare _.anche nei confronti d~ qu�i� dipendenti oui � commesso il comp�ito di.i formare e manifestare la volont� della Pitbblica Amministrazione le responsabilit� d�i questa talvolta oome diretta, �talaltra come indiretta. In queste forzature e contraddizioni � palese lo sforzo, non riUrscito, di dimostrare una tesi gi� formulata: quella della affermazione, in ogni caso, della responsabilit� del�J; Pubblica Amministrazione. E' sfuggito irvvero anJA. come unico sia� il rapporto, cos� interno come esterno, fra la Pubblica Amvrninistraziorle e1d i S'UOi dipendenti, qual.e ohe sia la attivit� svolta: giacoh� q'11!esto r.apporto ed � ormai principio non pi� dis,cutibile -non � diverso, a seconda che l' a.ttiv,it� svolta abbia carat'tere intellettivo o materiale, ma � un rapporto unico, di natwra organica; �, f,n una parola, il rap -112 porto di pubblico impiego. Rapporto in base al quale tutta l'attivit�, volitiva o materiale, � attivit� dell' A4nvministrazione, ohi} d!j:rettamente ne risponde, ove da essa derivi danno ai terzi. E l' A. non si accorge come, oostruita la tesi della responsabilit� indA'�'etta, il prinof,pio citato : cuius: com. . moda .ejus et incommoda non gioca oerto come un principio di responsa.bilit� obbiettiva del preponente, come egli mostra di ritenere, oc:aorrendo invece ricercare in ogni caso se, cosa oui l' A. neppur fa cenno, sussista una colpa del preponente stesso, in quanto la responsabiPit� non si comunioa senz'altro. Colpa in eligendo od in vigilando, ma pur sempre colpa : ed impostata aos� la, questione sar� assai raro risoontrarla nella Pubblica AmministrazioweI ..... Ma dove � pi� agevole scorgere l'errore deil' A. � nella sua espressa opin,ione che � lo scopo d;.ell' ente pu� essere raggiunto sia oon attivit� lecite che con attivit�; illecite )). Ora a, noi pari} che esisendo lo scopo oui tutta l'atti'vit� della Pubblica Amministraz�ione tende niente altro ohe il soddisfaoimento del pubblico interesse, questo non possa esser raggiunto con attivit� illecite, essendo i d!U,e termini assolutamente oontrastanti e antitetici. Pu� darsi anchie che, per errore o per ignoranza o per incil1'ia, colposamente venga compiuta una attivit� il'lecita, ed in questo aaso nulla quaiestio .~ulla responsabilit�; ma la Pubblica Amminisvraz� ione non pu� volere ~ perah� � essa che V"IJcole attraverso i suoi dipendenti ~scientemente ed in mod'o preordinato compiere. una attivit�i illecita, che per oi� stesso contradd'ice alla sw.a, intima essenza ed ai suoi scopi istituzionali I Se l'agente compie con dolo, scient�emente, un aUo illecito, esso oompie un atto ohe per la s,ua nat'ltra �, pi� ed oltre che al di fuori, in contrasto con i fi%i della Pubblica Amminis,trazione�; l'atto non p1t� perci� avere che un carattere privato, e non pu� e8'Sere riferibile aila Pubblica Amm.iniB'trazione a nulla rilevando ehe l'agente, nel compierlo abbia pe1� avventura nel suo servizio 'trovato la occasione per compiere quella certa attivit�. Del resto, lo stesso A. cj1 da la ragione non giu� ridica delle sue tesi : � poioh� � ev'�J;ente che la potenzialit� e,conomica di un sorvegliante deUe FF. SS. non pu� essere paragonata a quella dello Stato, perch� la possibilit� di essere reintegrato dei �anlfbi subiti dev� esB'ere �iverisa e1 variare in un grande intervallo che pu� andare dall'intere~a a zero? ... �. Que8to pu� essere, se mai, un ooncetto umanitario, ma non un concetto e men che mai una ragioni} giuridiea. Al risareimento del danno � tenuto sempre e soltanto chi � responsabile di averlo cagionato; e se costui, per avven� tiira, non ha la capaoit� economica necessaria per la reintegrazione del danno, questa non � ma.i stola e non potr� mai essere, sul terreno giuridico almeno, una ragione per addo8sare l'onere del risar. oimento a elbi respons.abile del danno non �. N� pare. che la cosa possa essere diversam:ente inqu.ad1�a.ta n;eppure alla. luce ddla nuova Costi tuzione: la quale, anzi, col sancir.e �all'art. 28 la resp01isabilit� personale del dipendente della Pub. blica Am1ninistrazione, qit:ando dalla sua attivit� illegitUma deriv-i danno ad a.Uri, ha esteso, siJ le garenzie in favore dal danneggia.to ma. nulla ha innovato in ordine al'la responsabilit� della Pubblica Ammin~strazione, non sembrando che l'ultima parte di tale norm�a possa a.ver la portata di render responsabile la Pubblica Amministrazione per un'attivit� ad ess�a non riferibil�. Ad ogni modo la questione merita di essere esaminata f'undUus, assai al di l� di quanto non si sia inteso fare ora, con questi brevi 8punti; ed � un invito rivolto ai colleghi affinch� vogliano contribuire a quel'la ohiarificazione di .concetti cui, dopo quanto ha scritto l'A., appare necesB'ario procedere. (N. G.). D. R. PERETTI -GRIVA: Diminuzione di capacit� lavorativa. con danno potenziale futuro. �Riv. Giur. Oirc. e Trasporti�, 1949, 38. Il Tribunale di Torino, con sentenza 17 feb. braio 1948 (in Riv. e loco cit.), lm affermato che vi � diritto atd inde_nnizzo a seguito di constatata permanente invalidit� parzfale -dipendente da un incidente stradale ~anche quando, essendo la menomazfone di lieve entit�, l'infortunato di fat. to continui a svolgere normalmente l'attivit_� la vorativa espletata in tprecedenza,. E la sentenza su tal punto ha cos� testualmente motivato: �Le ripercussioni nocive permanenti il Tarasco le ha subite; e come tali esse devono venire indennizzate da chi � responsabile del fatto colposo. Se il Ta rasco ha potuto nullameno continuare il suo lavo-~ ro, tale drcostanza non significa se non eh.e la me. nomazione da lui subita � di lieve entit� (8 %) ; e di conseguenza non gli �spetter� un indennizzo vi. stoso. Ma, detto questo, ci si introduce nel diverso prob1ema della commisurazione dell'indennizzo al fP!l'egiudizio; restando re ipsa 1'ipudiata la, eccezio ne che il permanere della idoneit� dell'attore a svolgere presso la Societ� Gas 1e mansfoni gi� anteriormente �tenute, escluda il suo diritto al l'indennizzo. E' ben vero che il Taraisco continua cos� a godere di uno stipendio; ma la sua attitu dine al lavoro � senza dubbio diminuita ed in m�do permanente. E ci� costituisce valido titolo al ri sarcimento del danno�. Il ;p. G. ritiene criticabili cos� la tesi del con venuto (che opponeva di nulla dovere), come queHa accolta dal Tribunale, sotto il profilo che il risar cimento � sempre dovuto quando si accerti una diminuzione di capacit�� lavorativa, pur :quanto in fatto, ci� non abbia ripercussioni di carattere pa trimoniale. La tesi del convenuto, considerata in senso asso. luto, non pu� esserti approvata, in. quanto_nulla. esclude che., in futuro, l'infortunato abbia a ri: sentire della diminuzione di capacit� lavorativa, pur se attualmente un danno patrimoniale non si sia ancora prodotto, giaech� nulla e13clude -ed � m m -113 verosimile, anzi -ch'esso si produca in futuro, col crescere degli anni. . Ma neppure la tesi, altrettanto assoluta, enunciata dal Tribunale, e elle port� alla applicazione pura e semplic.e delle note tabelle di capitalizza. zione, � approvabile. Non si pu� in via astratta affermare sic et simpliciter che essendo diminuita l'attitudine al la� voro si debba fare perci� stesso e senz'altro luogo al paga.mento dei danni ; ma occorre accertare in concreto se questi danni 'si sono .effettivamente prodotti. Si deve cio� tener conto del � contenuto economico >> del risarcimento, altrimenti si viola l'elementare principio che la no,zione del danno salvo il disposto dell'art. 185 c. p. ~non pu� essere che economica. Se la persona infortunata continuava ad esplicare la sua normai.e attivit� lavoraitiva, ed a percepire quindi la stessa retribuzione .di cui godeva in precedenza, il risarcimento non era dovuto, fino al perdurare di questa situazione; altrimenti si determinava un indebito arricchimento nel risarcito. Peraltro, come �si � detto ,sopra, non era dato sa. pere se �e fino a quando una siffatta situazione si sarebbe potuta protrarre; e poich� la questione doveva� essere decisa ora con riferimento al futuro, si entrava appunto nel criterio della liquidarzione dei danni futuri, in relazione ai quali il magistrato deve regofarsi con la sua prudente discrezionalit� in �ruse -al principio del quod prelumque accidit. La nota itel P G. a1"riva in buon punto a met. tere il dito su uno dei punti di a.ttrito in materia di risarcimento danni da fatti colposi. E' pi� fre. quente di qU:anto non si creda il caso di ohi riesce ad ottenere un oospicuo ri8aroime'!bto pur_ qy,a_ndo il concreto danno patrimoniale1 � a,s�sai minotie di qU:ello cne appare configurabile in astratto. E oi� � dovuto .alle cause pi� disparate, tra, le quali, non ul'time, una oerta pi,qrizia mentale cne conduce ad una quasi meccanica applicazione delle tabelle di capitalizzazione, e1d un non sempre bene inteso senso pietistioo verso il soggetto leso. Vi � d.a esser grati quindi al P: G. ohe ha volu'to ricordare un principio gen(Jlf'ale, ohe assai di frequent� in questi casi viene dimentf,oato : � che il danno � risarcibile (pi� esattamente, forse : � aanno�giuridioamente rilevante) sol qU:ando <JJbbia in conoreto Urn ootenuto economico, salvo il oaso particolare del danno non patrrf,moniale cui si riferisoe l'art. 185 Oodioe penale. E quanto alla liquidazione dei danni futuri in casi del gen.ere si dom� sempre 'tener conto delle pi� svariate circostanze; fra le quali sembrano basilari la entit� della resi<fAJ;ata invali�it� permanente, la natura di �tale invali�it� e la particolare attivit� esercitata dalla persona che chie. de il risarcimento, per opporsi -�nei g�Mti limiti -alle talora. veramentf31 eccessive pretese che si intendono far valere per ott@'nere iD risarcimento dei danni .... ch� non si sono verificati e verosimi,l. mente non si verificheranno mai. (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ATTO AMMINISTRATIVO -Impugnativa avanti il Consiglio di Stato -Sospensione della esecuzione Natura del relativo provvedimento -Impugnativa per difetto di giurisdizione. (Corte di Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 1110-49-Pres.: Ferrara, Est.: Pasquera P. M.: De Villa -Colavita contro_Prefetto Foggia). La pronuncia del Consiglio di Stato sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo im[lugna.to ha. natura di atto giurisdizionale e presuppone, nel giudice che lo emette, il potere giurisdizionale di conoscere non solo di tale domanda; ma. anche del ricorso. Tuttavia, poich� la pronuncia sulla domanda di sospensione non pru� essere considerata una. decisione, ma � una ordinanza, come � es:pressamente previsto dal decreto legislativo 5 maggio� 1948, n. 648, essa non � impugna.bile per difetto di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della. Corte di Cassazione, n� preclude la questione di giurisdizone qualora, davanti alle S1ezioni Unite, ,sia impugnata la pronunzia definitiva, sul merito. R�iproduaiamo, anzitutto, testualmente la, parte deHP, m:o:tiv'azione idella, s�entenza dell.e Biezioni Unite ohe attiene alle dite massim�e sopra riportate: In effetto, queste Sezioni Unite con sentenza 20 marzo 1943, n. 649 affermarono il vprinaipio ehe anche quando nel. procedimento inaidentale sull'a sospensione non venga sollevata o non sia espressamente decisa la, questione sul difetto assoluto di giurisdizione sul Consiglio di Stato, deve ritenersi ehe questo, nel pror11Unoiare sulla sospensione abbia, impliaitamente rioonosoiuta 1,a, pro, pria giurisdizione SUllla, contestazione sottoposta al suo giudizio; ritenuta, .quindi, la, nafJura giurisdi. zionale della deeisione sulla sospensione, la medesima sentenza affermAav'a, il prinoipio ehe � la prronurbaia sul.la sosp1erisione pu� essere impugnata immediatamente per difetto assoluto di giurisdizione �, e ohe il passaggio in giudicato delia predetta decisione e della conseguente a,ffermazione implicita della giwrisdizione nel Giudice su Va pronurnoia, d� lv,ogo, sull' eoeezione di difetto assoluto di giurisdizion,e, � a'd una preeTtusione, ohe non eonsente di p'I'oporre uiteriorm;ente la, stessa eccezione nem,meno in sede di i.inpugnativa per cassazione d~lla de,<Jisione definitiva, sul merito >>. Riesaminata la questione, ~a Corte rileva che la preoedente sentenza non ha considerato '!J;n partiool, are as�petfo, da.l quale d,eriva una diversa so~u zione per quan.to riguarda l'immediata proponibi~ it� del rieorso alle S'ez�ioni Unite contro la pronunaia del Consiglio di Stato relativa al,ia domanda di sospensione dell'eseauzione dell'atto amm�inistratfoo: �, , La sospensione denl!eseouziorle (art. 39 del T. U. 26 g#f;gno 1924, n. 1504 e 36 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 842, modificati dall'art. 2 del, decreto legislativo 5 maggio 194.8, n. 642), � indubbiamente un mezzo cautelare; la relativa domanda solleva iin inoidente nen giudizio principal'e sitUa legitti1mit� derl,'atto im1pugnato, e si collega al giudizio definitivo sul rioorso con mpporto di mezzo a fine. La pronuncia sulla domanda di sospensione ha, perta'fito, natura di atto giu,risdizionale e presuppone, nel giudice ohe l,a emette, il potere giurisdizionale di eonoscere non so~o di ta,Ze domanda,, ma anohe del ricorso; sotto .questo aspetto la Corte non crede di doversi diseostare dalla pro'pria giurispribdenza, senza ripetere argomenti gi� svol'ti. Pu� anohe ritenersi ohe il ConsigUo di Stato, giudfoe d:ella propria co11,,,petenz�a, nel pronunciare sulla istan.~a di sospensione riconosoa im'-@) pliaitamente la propria giurisd~zione sulla contes �tazione sottoposta al &uo giud'izio, anche quando nel procedimento incidentale non venga proposta o non sia esperessamente deCisa 1,a questione del difetto di giurisdizione� nel Consiglio di Stato; ma da qiieste premresse non si pu� trarre senz'al~ro la oonseguenza che la pronuncia sulla sospensione sia irnl'Jnedialamente im'p1tgnmbile per questa irnplicit. a o esplicita delibera,zione della competenza, e che sia predl,itso dalla regi1Udicata il\ rieo't'so a,~le Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione definitilva, per motivi attinenti alla giurisdi~ ione. 'Nel proaedirnento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giuri8dizionale � nettamente tracciata la di.stinzione tra la decisione del ricorso, ed i provvedimenti in g�enere emanati dallo stesso organo, che sono anch'essi deaisioni in senso lato, eome ogni pronuncia emanata nel eorso deZ. processo dal giudice ordfoario o speciale, ma non sono confondibUJi aori quella definitwa in cui si e-strinsica il p�otere di deeisione della oontroversia. L'articolo 42 del T. U. i26 giugno--1924, n. 1504 presorive, infatti, che � gli originali delk-deoi-sioni e dei �provvedimenti giurisdizionali d.i qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato >> sono esenti da bollo, salvo 1,e tasse ivi sta�bilite j il z & :::i ! 'JBIDIE i Ehltrni &'' -115 4 successilvo art. 44 preve�de la ridhiesta di nuovi scMari'menti e documenti all'Amministrazione interessata, e l'ordine all'Amministrazione. di fare nuove verifi.cazion-i; nel Titolo III del Regolamento di procedura 17 agosto, n. 642 sono raggrup1pate l,e domande incidenti, e tra queste le domande di sospensione dell'esecuzione dell'atto ammJi nistrotfivo; propomibi~i wel 'f'ioorso oppure miediante istanza diretta alla Sezione la quale �pronuncia>> (�provvede�, secondo il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642) entro termine prefisso. Il t italo IV traUa, in.vece, della dtecisione del ricorso che contiene anche ia condanna delle �parti soccombenti alle spe'se (articoli 55, 61, 68), ed � contro questa � deoisione >> ohe gli articoli 47 e 48 den T. U. 2.6 giugno 1924, n. 1504 accordano i m�ezzi d� imp'l{gnazione (ricorso in revocazione e ricorso per cassazione). La pron.uncia sulla domanda di sospensuone emeff8a dall,a Sezione con deoreto (art. 39 del T. U.) e, dopo il decreto legis~ativo 5 maggio 1948, n. 648, con ordinahza, � quindi un provv�edimento giurisdf,zion.ale dvDergo dalla decisione che chiude il processo davanti il OonsigPio di Stato; contro quel prO'�'Ved!i:mento non � ammegso, nel sistemia dell,a leg,ge e del regolamento di procedura, n� ricorso di revocazione, n� rioorgo per casgazione. La strumentalit� del provvedimento cautelare di sospensione regola ed assicura in anticipo i:l rendimento pratico della decisione fi1�ale,� ma la garanzia giurisdizionale a scopo cautel'are, pur presu. pponendo jl potere di co'nogcere de'l,la controversia, si e8aurisce in una valittaz.ione dell'opportitnit� e della oonvenienza della sospensione, senza decidere se l'atto amministraUvo sia o non sia legittimo; sn questo provv�edimento, benoh� giufilt risdiz.ionale al pari dei provvedimenti cautelari del, Giudiae ordinario, non pu� formarsi, e non si forma, n� implicitamente n.� esplicitamente, la regiudicata sulla comvpetenza del Consiglio di Stato, con l'effetto di preciudere la questione di giurisdizione qualora davafiti a queste Sezioni Unite sia im1pugnata la pvronuncia definitiva su~ merito. Consegue che nel.la promuncia sulla domanda di 80Spensiono non � neppure neces8'aria una riserva di esanie della. comrpetenza, e dhe l'eccezione di inammissibilit� del ricorso deve essere disattel8a. A.nnotando la sentenza n. 1865/48 delle ste8se Sezioni Unite (in questa Rassegna, 1948, fascicolo 11-12, pag. 21) oonal�udevamo� dicendo <Li attendere dall'a Corte Suprema una pwrola chiarific'ab>ioe 8Ui oomvl,es8i pr'oblemi che sorgono in relamone alla impugnabilit� autonom�, delle pronitnoie di sospensione del Consig-cio <Li Stato, in funzione del difetto di giurisdizione. Non ci sembre ohe la presente sentenza abbia determinato l' anspicata ohiarificazione, oh�, anzi, possiam1@ dire che i probZemi suaccennati sono rima8ti tnttorn insoluti ed ad essi si sono aggiunti nuoDi e �pi� gravi elementi di perpl,e�ssit'�J. Con qnest.a sentenza, invero, la Corte Suprrem.ri ha tentato di tracci(J;re la fig�ura della pron.nncia di sospensione come un atto ginridioo, formalmente giurisdizionrile, e sostanziaim1ente ammdni strativo, il quale, n� � soggetto alle impugnative propr,ie degli atti amministrativi, perch� non � posto in essere� cla un organo deil,la Pubblica Amministrazione, (art. 113 della Costituzione) n� pu� essere� impugnato con i mezzi prevfati per gl�� atti giurisdizionali, �perch� non sarebbe-una decisione (art. 111 della Costituzione). Questa costruzione pioggia, come si rileva dalla sopra trascritta m.otivazioine, essenzialment-e sui seguenti argom,enti: Ogni Giudice, speciale od ordinMio, emette nel corso del giudizio vari pvro1,v�Rdimenti gi.uriffdizional, i, ma il sistema processuale vigente esclude che questi provvedimenti abbiano t1ttti la Messa efficacia e la stessa portata, ai fi.ni deVla formazione del giudicato gulla esistenza. del potere giu1'isdizionale nel Giudice che li emette, e della, conseguente l,oro autonoma im'Pugnabilit�. �siste tutta ittna oate�goria di atti giurisdizional;i ohe dispongono misure caiiteiari, i qual'i hanno carattere p'IJ:amente incidentale e, pur richiedendo nel Giuclice ohe lii emana il �pof)ere di g�udicare snl merito della lite nel corso dell,a quale sono adottati, non pregittdicano, peraZtro, la decisione de'"finitiva sulla esistenza di ,questo pregupposto eN8enziale del processo. ,Jn questa categoria poi ,.,,bbe farsi rientrare il provvedim;ento di sospen.Qione, e ci� in armonia con quanto � espressamente dispr,sto dall,e nor<m'e 'IJ-igenti in ordtine ai giwli::i m:anti il Consiglio di Stato, nolf"r/1,e che pret?ed'nn la frn�pn gnabilit� delle sole decisioni (cio� pronu.ncie 8/ll 1nerito) emesse da questo. Non ci semibra che i suespogti argCJir>mf1 ab� biano quel carattere d� solidit�, anzi, di inconfutabilit� ohe sarebbe necessario per gi1.tslificare nna decisione la quale ha per consegiienzn �nmediata quel.la di attri,buire al Consiglio di 8t.ato il patere assoluto ed incontrol'labile di sospendere l'c.~ccu zione di tutti gli atti amministrativi, 8'''� ch1J incidano in materia di diritti soggettivi, o di interessi leg�ittimi, o, addirittura di interessi semplici. 'Va rilevato, anzitutto, che la Corte S1iprema ha dovuto, per sostenere la tesi enuncwtu nella presente sentenza m,odificare rad�icalmenie dne dei suoi �pi;� autorevol,i indirizzi giurisprudenzwli. ln primo luogo 'essa ha domito rnodi�ji,care il principio (che costit.ui'Pa giurispvrudenea quasi ro8tante), confermato recentemente proprio nella f'cntenza n. 1865/48, secondo il quale � per arcertare la natura del provvedi1nento del Giudice 8e ne deve considerare il contenuto e, qualora la que.~tione da risolvere de�bba necessariamente fnrina;�e C>ggetto di sentenza, come la pronuncia. su�la ~iurisdizione, il provvedi'l'nento va definito senf:�n,-:;;�i �. E' da notare che� nena presente 8Pntenea niilla r.i dice espressamente per contrastare �J limdnre la portata della nwssi1na sopra riferit(,. In 8econdo luogo la Corte Supremri l�a du1 uto miitare (e in questo caso lo ha c8JH'C8Samente dichiarato) la p�ropria giurisprudenza in terrrp,in.i, entinciata m,agistral,mrente neUa ben nota de<Ji~ione delle stesse Sezioni Unite n. 649 del 20 marzo 1'943, la quale aveva esplicitamente affermato che � ove non si impugni immediatamente la zirimun� mw:llill.li"&&L 2f fil mm fil ;= fil mmmm mimmm E?? -116 eia sulla sospensione per asso'tuto difetto di giurisd�zione, tale eccezione resta precl1u1a in sede di decisione sul meritio del, ricorso �. Per superare glJi ostacoli costitwiti drd 1Jue sii enunciati indirizzi giwrisprudenziali preoed�e"liti, sarebbe stato forse pi� agevole adwire alla t.esf,, sostenuta in pas�s.ato da al�uni scrittori. (V. Roceo, nello studio pubblieatlo in � Scritti Giuridici � in onore di Santi Romano, II, 513) e reeentemente ripresa dall'Aliotta e dai Berio (in� Rivista Amministrativa �, 1949, 77), secondo la quale la pronuncia di sospensione sarebbe un atte ammini strativo, sia dal punto di vista sostan;;�1le nlw dal punto di vista formale. La Corte Suprema, per�, non htt ritenuto po.Qsibile superare i gravi argomenti r�h�' militano contro la suesposta te8i e Ohe sono sf:(J,tt 11rnpia.m.,,nte ela,borati dal, Varvesi nel siio studio in que8la Rassegna, 1949, pag. 1 e segg. A q1testi (','J"90ri.enli, che dopo la sostan.<:ia~e, implicita ndesione datavi dalla Corte Suprema. con la presente sentenza, debbono ritenersi sempre validi1 �rinviamo integralmente. Dopo queste considerazioni di contorno, ci semlbra di poter somm�essam�ente a,ffermare che la critica fondamentale dhe si pu� mtiovere alla sentenza in esame investe l,a stessa impostazione di essa. La Corte Siiprema ha, invero, basato l'a sua pronunzia, oom�e a,bbiamVo visto, sulla estensione integrale> a,z giudizio amrmtinistrativo, .nel quale � p1arte essenziale la Putbblica Am.ministrazione, d� tutte le re1gole e principi che dominano i gittilfai ordinari; e1d ha ritenuto di poter ricomprendere il provvedirnlento giurisrlizional,e dA sospengione delta esecuzi.one del~'atto arm1ministrat.ivo nella grande categoria generale dei provve:dimenti cautelari, i qualf,, essendo giustificati dalle sole ragioni di urgenza, possono prescindere dalla oompetenza del Gi1tdice, fondandosi; su una specie di potere generieo che a qiiesto spet.ti, di evita,re grooi ed irreparabili danni ohe' derivino dal mutamento d'una determinata situazione giitridica o di fatto. PeraUro, se si pu� essere d'accordo eon questa acuta tesi de:d!a aorte Swprema per quanf)O riguarda in genere il sistema dei giudizi ordinari, ci se1nbra che l'applfoazione di essa al plf'ovvedi' tmento d>i tfiospensiorv,e1 d'rRPatto ammdniSJtrat.ivo non sia possibile, in quanto non tiene conto del fatto clhe provvedl,menti di questo genere emanati da un Giudice privo d~ giurisdizione nei confronU della Piibbliea Amministrazione, non si risolvono solo in uno straripamento rial potere spettante al Giudice stesso di decidere quella lite, ma a(tres�, in una usurpazione del pobere spetta. nte alla Pubblica Amministra.zione, in relazione al,'fJm esecuzione di querl'atto, potere garantito da.Ua Costituzione, e ohe non � anmtllato n� dimimdto nei~a sua forza dalla eircostanza Ohe l' Amministrazione stessa sia formalmente parte nel processo. Invero, nel nostro Ordinarnlento Costituziona, T;e basato siiUa divisione dei poteri, in tanto l'Amministrazione � slltbordinata al Giudice, In quanto qne8ti abbia concretamiente il po- s mm =fil rwu rn ii fil ;=; fil tere giurisdizionale nella, materia sottovosta al suo gmdi'.zio. Con questa sentenza, invece, la Corte Suprema ha finito con l"ammettere che Z1 A_mm:inistrazione � da ritenersi sempre subordinata al Giudiee, quando quesu ese�rciti nei S'ltoi c�rifronti un potere generico di adozione di provvedimenti caute�Vari e provvisori, potere ohe, ripetesi, non trova a7,c~ ma base nella, Costimizione. Non sappiant>O se .questo orienta.1m�ento deZl'a Corte di� Cassazione sia destinato a rafforzars'i, se oio� Va Corte abbandoner� deifinitivamente quella sua giturisprud�nza la quale, riconoscendo in ogni prov1)edimento giurisdizionale, clhe risolva �m.p:Meitamente o esp,l,icitamente la questione di g�trisdizione, il carattere di rlecisione Zl.g consentiva di esercitare in pieno le sue costituzionali funzioni 1U massimo organo regolatore delle competenze giudiziarie. Non ci nascondiam:o, comurnque, che il rafforzarsi di questo indirizzo non potrebbe che aggravnre que1g1li irnaonvenienti in.siiti nPll'istituto del.la sospensio11,e ohe sono stati segnalati nel sopra citato stu,�rio de~ Varvesi e che gi� da soli giustificherebbero itna revisione radicale dell'istituto medesimo. Per aceennare solo ai pi� grain di questi in.convenient- i, varr� notare che l'ordine di sospensione re~ati1>0 a,d atti amministvrativi che trova,no l,a loro caiisa nell'urgenza, si risolv� sostanzi(J)lf/nente in un annullamento dell'atto stesso_. la cui causa si iilentifica proprio nella nece88it� del.la im.mediata eseeuzionn clhe, mediante l'ordine di sospensione, impa1rtito, in ipotesi, da organo privo di potere �giurisdizionale in ma;teria, viene .ad} es�sere impedita.. E', peraltro, da rilevare che, se anclhe questo indirizzo giurispr�ttdenziale della Corte su.prema dovesse confermarsi, le conseguenze ohe ne de1 � ri11ano e ahe, al momento presente potrebbero tro V'are nei casi� di pi� grat'e conflitto una sonuzione pratica sol,o sul piano ewtra giuridioo, (e cio� col rifit#o deW Amm.inistrazione di ottemperare al l'ordine �i so�spensione), trovera,nno invece' una radieale e giuridic'a solnzione nel funzionamento della. Corte Costitiizionale. Se, invero, la Corte Supremla ha rit(Jlfl,(U,fo di do ver rin'IJIJ'VZia,re (J)d esercUare il 8itO sindaeato sul.le pronuncie di sospensiva emesse dal Consigl~o di Stato r,ascia,ndo pratie(J)1niente senza tutela la Pub blica Amm�inistrazione, di fronte a!JPi eventuali stra,ripamenti di potere giurisdizionale di qu.el Consesso, altrettanto non potr� avvenire quando, con l.a istit11,:<1ione deUa Corte Costituziornale, -E po teri �elle Sezioni Unite nella materia in rlisous sione saranno assunti da queU'Or,qano Suprem.o. Come pi� volte, infatti, � stato rilevato in que sta Rasrsegna (V. sopra pagina 1 e seguenti e i richiami), a differenza di quanto avviene per il potere regolaf:ore detla Corte di Cassazione (o per (o meno di quanto la Corte di (Jassazione con la presente s�entenz1a ha ritenuto oh�e avvenga) l'�nF tervento della Corte Costituzionale nei conflitti �i attribuzione (ehe si verificano anche quando un Gi�udioe, assoluta.mente privo di giurisdizione, 1JTI RE -117 pretervda. di emanare ordini ne�i confronti della Pubblioa Amministrazione), non pofJrd essere subordinato alla oircostanza che il pro'IJVedimento mediante il qual,e il Giudice privo di giurisdiizione interferisca neUa attivit� ammrinistrativa, sia, formalni. ente, una decisione o sentenz�. Il prrovvedirnmito d�i sospensiva, invero, agli effetti del conflitto di attribuzioneJ viene in 1questione solamente in qu,anto atto di un potere (quello giurisdizi.ona �l'e) Ohe interferisoa neVf aUivit� di iin altro potere {la P. A.) senza alcun rigitardo alla forma dell'atto stesso. Tutta-vi.a la cmialnsione pi� im1portante ohe � dato di trarrie dalla seguente sentenza si � ohe qnesta innovazione giurispif'udenziale render� ancora pi� acuto ed attitale il problema della oompatibilit�J dell'istituto wella sospensione giwrisdizionale degli atti amm�iiistrativi con i prinoipi sanciti nella Co8'tibtizione della Repttbblica. Nello studio del V arvesi sono gi� stati aocen. nati i motivi ohe sem,brano esoPudere qitesta compatibilit� e ohe possono sinte1tizzarsi ne'l,la cons�iderazione ohe, una volta riconosoiuto al Consiglio di Stato il carattere di organo gi1trisdizionaie, non gli si possono attribuire, ,�enza una espressa norma costituzional:e (ohe manca) poteri che esulano com.pleta.mente dall<a funzione giurisdiziona,l,e e che, consistendo nella valutazione e nella fissazione del tempo della esecuzione del.l'atto amm1inistrativo, atten,gono strettamente alla Jiinzione arnirninistrativa. Nell'elaborazione delle imminenti riforme delle leggi sulla giurisdizione amministrativa non sj. potr� fare a meno di affrontare il problem:a neala sua i.nterezza per risolverlo in oonformtit� della CostitJuzione attuando, nei confronti del Consiglio di Stato e degli altri organi de'1la giustizia amrminisfJrativa quei principi della separazione dei poteri ohe postulano che ai dett-i organi siano rioonosciuti in pieno tutti gli at.tributi propri degli organi giu1�i8d�izionali, m�a soltanto quelli. (A. S.). CASSAZIONE -Sentenze di giudici speciali -Violazione di legge -Costituzione -Ricorso. (Corte di Cass. Sez. Unite, Sent. n. 838-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Jamalio, P. M.: Macaluso -Cialfi contro Patrioti). A norma dell'a,rt. 111 della Oostituzione � sempre amtmesso ricorso in Ca.ssa.zione per v)io.lazione di legge non solo contro i :provvedi,menti sulla libert� -personale, ma contro tutte le sentenza di 1qualunque giurisdizione speciale, meno �quelle che siaino dalla Oostituzione medesima espressamente eccettuaite. La normw riceve irnm:ediata applicaizione, anche per le giurisdizioni non penali, dalla, entrata in vigore della Costituzione, restando fermo, per�, il principio secondo il quale i mezzi di impugna: liione sono il'egolati dalla legge .vigente al tempo in cui le sentenze furono :pronunciate. E' questa certam.ente una delle sentenze pi� importanti emesse dalla Corte l-{uprema dopo la entrata in vigore aella Oost.itU!z1ione, e rel�ativa a rn.ateria che attiene stretta1nente alla Costitu.e�ione medesima. Con questa sentenza 1a Corte afferma decisamente che la Co8tituzione ha inteso oonferirle immediatamente il pialere di organo suprem)o &ie contro~lct e regola le co1npetenze degli organi giurfadi:< iionaU e unifica la interpretazione g�urisdizionale del diritto. Non possiwmo non pl.andire a q'uesta decisione che si ispira mwnife�stament? alla necessit� d�ella attuazione con.oreta del principio della unit� della giurisd�izione, ohe, com�e abbialrrvo pi� volte ripetuto in questa Rassegna, costituisce itno dei cardini fondamentali d�el7,'ordinamento g�iuri8diziionare quale � tracc�iato nella Costituzione della ReprubbPica. Tanto pi� notevole � questa decisione in quanto, con essa la Corte ha modificato un precedente pronVrnziato reso con sentenza n. 1144/48 delle 8tesse Sezioni Unite. Cfr. in argomento, oltre questa Rassegna, 1949 pag. 51, A:<Jzariti: << Foro it. ))' 1948 -IV -81; Pe.<; catore: �� Foro it. �, 1948, I, 721 ; Arohivio Ricerche giuridiohe 1949-277 e seguenti. DIRITTI E INTERESSI -Delimitazione zone enologiche. (Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 27-48 -Pres.: Corsini, Est.: Berruti -Sarocchi ed altri contro Ministero Agricoltura e Foreste). Lw delimitazione delle zone enologiche, ai sensi della legge 10 giugno 19.37, n. 1266, ai ,fini della identifica.zione dei vini tipici o ipreg�ia.ti, � rimessa all'apprezzamento discrezionale della Pubblica AIIllillinistraizione; e :pertanto in questa materia sono possi�bili solo lesioni di interessi legittimi e non di diritti. La decisione appare esatta, ove si rifletta ohe tale delimitazione di zone rientra nella attivit� di disciplina del commercio e doll'.agricoltura ohe appartiene all'Amministrazione dello Stato, nell'attuale mom�ento storioo-,�ociale, nel qua1e � acoenfoato l'in.t'ervento del potere pubblico �n attit�it� di s.chietto oarattere privato. Trattasi, natur< ilmente, di disorezionalit� tecnf,co-arrvmini8trativa. GUERRA -Bandi -Territori<> in stato di guerra dichiarato zona di operazioni. (Corte di Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 606-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Messina I, P. M.: De Villa -Amministrazione militare contro Associazione Provinciale Industriali di Sassari). I handi che l'autorit� militare pu� emeUere a sensi degli articoli 16 e 17 della legge di guerra 3 luglio 1938, n. 1815 nel territorio. in stato �i guerra, dichfarato zona di operazioni, hanno valore di legge finch� durai 1quest'ultima. �qualifica e nei limiti del comando dell'ufficiale che U ema�na. A norma dell'art. 15 della stessa fogge, spetta _ al Co.mandante supremo determinare 1quaJe parte del ter,ritorio in 'Stato di guerra debba considerarsi zona, di opera.zioni e quando debba cessare tale 1qualifica. :mx scsr I E -118 La sentenzia � di notevole imporbanza) ove si rifletta agli avvenimenti ahe si sono succeduti nel nostro Paese) specialmente dapo VS settem,bre 1943, quando molte parti del territorio nazionale sono rimaste isolate e p!f"ime di oom'!l-rviJoazioni con il G averno centrale. La decisione ,di attribuire valore di legge ai bandi dei vari comanda,nti mtil,itari fino a quando la zona de'l lorro Comando resta zona di operazioni) non di fa,tto) ma, di d:iritto, (fino a qnando cio� la qua.Ufica non venga revocata con nn prom;-edimento del Comandante suprem.o) appare l'a pi� logica e la pi� aderente ai prinoipi. Sull.a permanenza, del potere di bando anche dopo l'entrata in, vigore della �Costituzione, vedi lo 8 tudio dd Di Oiornm10, i.n questa Rassegna, pag. 74 e segg. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Potest� legislativa eccezionale del Governo -Termine -Entrata in funzione del Parlamento -Norma delegata in base al D. L. 25 giugno 1944 n. 151 -Emanazione successiva alla Costituzione -Promulgazione da parte del Capo dello Stato -Legittimit�. (Consiglio di Stato, Sez. V decis. n. 651/48 -Pres. : Severi, Est.: Gallo -Comune di Pietradefusi rie.). Il termine finale (entrata in funzione del Par� lamento) fissato dal decreto-leg1ge 25 giugno 1944, IL 151 all'esercizio del potere legislativo eccezionale attribuito al Governo, va riportato alla data della convocazione del Parlamento e non a quella delle .elezioni. Le norme delegate emanate in base all'esercizio dell'eccezionale potere legislativo preparlamentare non rientrano nell'ipotesi di delegazione normale prevista dalla Costitue.ione e non debbono perci� essere emana.te dal Capo dello Stato, che ha quindi conservato nei loro confronti il potere di prornulgarle. Il Oonsig�lio di Stato ha accolto integralmente le ragioni svolte in ques�ta� Rassegna, 1948, n. 9, pag. 15� e seg,r/., in nota all'articolo di Tesa'll(ro e Guarino, che sostenevano (opinione opposta. La parte centmle d;ella motivaz.ione � la seguente: � . . . Il Ooll:egio obietta ohe la dizione del decretO legislativo n. 151 � sino all'entrata in fun: �ione del nuovo Pa,rlamento >> incontra un chiarimento testuale nel successivo decreto legisla.tivo luogotenenziale n. 98 del 1946, che adoperav1a la espressione (art. 3) �fino alla convocazione: dcl Parlarncnto a norma della nuova Costituzione))' con evidertle riferimento, quindi, alla effeUivit� della convocazione o � prrirna riunione del'le nuove Camere >> che la Costitu,zione h� poi fissato (a,rticolo �61) non oltre il ventesimo giorno dell� el1czioni e che in concreto si � verificata. l'S ma,g. gio 1948 ... )). Per quanto rigu(l;rda [a questione relativa alla formula di promulgazione usa,ta invece di quella, della emanazione il Consiglio ha ritenuto che � i decreti legislativi ex art. 4 del decreto legislativo n. 151 ed art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 98 costituiscono t(n unicum non assimilabile sotto lJaspetto formale, ne all� leggi del Parlamento, perch� emessi senz<a l' intelf'vento di alcun organo direttamente rappresentativo, ne alle due classiche figure di atti del po'te,reesecy,tivo con eff�caoia d�i legge formal�, perch� emessi senza welegazione del Parlamento o all'infuori della procedwra di �urgenza. Trattandosi quindi di rintracciare il criterio di assimilazione rispetto alle categor�; previste dall'art. 87 comma !5�, cio� alle � leggi� oppur,e ai � decreti aventi valore di legge �, la tesi del ricorrente � oontraddetta sia dall'argomento letterale, ohe gli dovrebbe derivare da,ll'a,rt. 4 del decreto legislativo n. 151, il; quale rimette al Consiglio dei Ministri la delibera,zione dei � provvedimenti aventi folf'za di legge1 � in quanto l'art. 3 del successivo decreto legislMivo luogotenenziale n. 98, adotta,, invece, la ben diversa significMiva dizione che � il potere legislativo t"esta deleg,a,to al Governo � sia dall' argomen �to sostanziale prospettato nel sooso che la, differenziazione dei provvedirncnti compiuta da,l detto art. 87 rnuovc dalla cons'iderazione non dell'efficacia dell' a.tto, bens� solo da quella forrnale dell'org(]/ yto di provenienz1a (Parlamento o Governo) dell'atto stess'O, in quanto la possibiM� di u,tilizzare simile differenziazione po8'tula l'effettivo inizio di u.n funzionamento dei due prede'tti organi nella rispettiva competenza legislativa. secondo la Costituzione. Ma poioh�) come si � visto, l'a pobest� legislativa del Governo derivante dall'art. 3 in parola era esercitata, in via generale f} per straordinaria cornpetenzq, autonorna, fino alla convocazione del nuovo Parlarnento, salvo lei materie ivi tassativamente eccettuate, gli atti emanati nel l' eser.aizio della potest� medesima, sono correttamente a,ssimi'labili alle vere e proprie leggi; sog~ gette, perci�, al,la sola prom.ulgazione del Capo dello Stato �. La decisione del Consiglio di Stato � stata annotata perspicu,amente in senso favorevole dallo Azizariti s�ulia � Ras"Segna di Diritto Pubblioo �, 1949, n. 1, II,. 87; a,nohe l'Azzariti condivide gli argomenti esposti, per la prima volta in questa Rassegna nell'nrticolo sopra citato. �Nella stessa �Rassegna di Diritto Pubblico �, 194-9, //, 164, � pubblioata un'ordinanza. della Procitra della Repubb�ica di Palerrno, nella quale si aff<Jrrna che sono illegittimi i decreti legislativi, firma,ti s� dal 0.apo dello Stato prima del'l'S maggio 1948, 'ma pubblicati dopo. La tesi sembra manifestamente erronea, sol ohe si rifletta che il termine dell'S maggio 1948 si riferisce all'esercizio della potest�: legislativa da parte del Governo, men'tre, come � noto, l.a pubblicazione non co8tituis:ce m(]/ytifestazione di ta�le facolt�, ma bens� atto amministrativo. (Vedi in N.D.I., Voce Legge, n. 11 e ZANOBINI: La pubblicazione delle leggi, passim). Sull'a questione vedi pure in � Giwr. It. �, 1-949, II) 74-.SS; nelle decisioni e note ivi riportate non sembrano addotti argomenti nuovi meritevoli di particolare confutazione. -119 PENSIONI :-Dipendente militare -Azione di danni -Azione dinanzi all' A.G.O. -Condizione di propo� nibilit� -Decisione della Corte dei Conti. (Cass., Sez. Un., Sent. n. 1550-48 -Pres.: Ferrara, Est.: Gabrielli, P. M.: Eula -Ministero dei Trasporti contro Torrisi). Il regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, disponendo che l'ina.bilit�i di ogni grado, da qualunqu, e causa prodotta in servizio o in occasione di �servizio, ai dipendenti civiiJ.i o militari dello Stato, d� luogo soltanto a trattamento preveduto dalle norme sul rapporto di servizio o di quie .scen.za ha, inteso limitare, per gli eventi di servizio, la misura del risarcimento alle utilit� accordate nell'ambito del rapporto di impiego. Qualora, disconoscendosi dall'Amministrazione l'even. to cli servizio il dipendente statale non possa consecruire il ce~mato trattamento di quiescenza, ha fa~olt� di adire il Magistrato ordinario, dispieg- ando l'eventuale azione di responsabilit� secondo il diritto comune. Pertanto, presupposto della proponibilit� della domanda riparatoria davanti al giudice ordinario � la sussistenza dell'atto amministrativo negativo definitivo; col quale si escluda, a favore dell'infortunato un trattamento di quiescenza, qualun ' . 11' d' que ne sia la portata. Sarebbe contrario a or rnH delle giurisdiz.io1d imporre, senza un esplicito comando di legge, all'infortunato di adire, prima di esercitare l'azione ordinaria, il contenzioso sulle pensioni, per ottenere unar de~isione negativa irrevocabile, in sede di giuri�sdizione armministrativa. La priorit� della forma di risarcimento, contemplata, dalla legge del 1936, deve ritene:si es~urita, con l'emanazione dell'atto ammimstrahvo crw negativo definitivo, che, accompagnato da presunzione di legittimit� o di giustizia, bene pu� essere accettato dall'interessato, come base per l'ulteriore tutela del suo diritto. In materia di pensioni a favore degli impiega.ti dello Stato ed in ri!JU�ardo all~e pensioni privile. gia'te ed alla que8tione agitatasi s1!'lla pos�~ibiiit~ della coesistenza del diritto a penBione e d un itiritto ai danni per eventi di servizio nei quali foBse ipotizzabile �uma responsa.bilifJ�1 dell'Amministra. zione secondo le norme itel diritto comune, oon decreti-legge 21 ottobre 1915, n. 1558, fu disposto, che uon l�e norme contenute nel T. U. 21 febbraio 189�5 1i. 70 delle leggi sulle pensioni e con qiielle succ;ssivamente emanate in materia di pensioni privilegiate si intendera oompletamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare, che nell'esercizio o nella occasione del�e sue funzio~ i avesse. riportato ferite o oonvratto infer , . . mit� da renderlo inabile ad ulteriore serv1z10, e quelli degli aventi diritto in caso di morte dell'~mpiegato in servizio, o in conseguenza del; serviz�io stesso, qualunque fosse stata la ea�usa dell'infortunio. La sfera di appl'icazione del itecreto, per la lettera della disposizione, apparve limitata ai soli dipendenti civili e militari legati allo Stato da un rapporto d'impiego uon diritto a pensione e loro congiunti e i casi d'inabilit� assoluta o di morte. Con deoreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, successivamente, vennf} per� stabilito che l'inabilit� di ogni grado o la morte da qualunque causa prodotta in sen'izio ai dipendenti civili e militari di qualsia�8i Amministrazione dello Stato, anch? ad ordinamento autonomo, danno luogo, nei 0onfronti dell.o f~tato, itnioa;m:ente al, tra~tame":to pire: vi8to a fa11ore itei medesimi o itegli altri aventi d�iritto dalle norme che regolano i rapporti iti servizio o la q1tie8�cenza (art. 1) e che i� itisposto si applica anch? ai dipenrLenti dello St.ato soggetti alle norme itel decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765 sull'as8icurazione obbligatoria degl'i infor( 11,ni sul: lav�oro e delle malattie pirofessionali, ai quali peraltrn � fatto s.al~vo i~ diri~to �al �~ra~t?'rnento spettante ad essi ed agli altri aventi itiritto in base alle norme medesime, nel caso iti morte o d.'inabilit�; di ogni grado e durata (art. ~'). Con d,etto d.ecreto, oui l�e SeRJioni Unite del Supremo Collegio con senten~a 30 aprile 1947 (in � Giur. Ital. ))' 1937, I, 1, 832) assegnarono v�a.lore interpretativo, venne cos� definitiv'amente esclusa pei dipendenti ite�llo Stato, oivili e ;r1'flitar'~, d~ ruolo e n.on di ruolo, B"tabili oit avventizi, ordinar-i o straordina.ri, per qual1unque evento in serviR,ofo o in ocoa8ione iti servizio e per qualitnque effetto di esso, ogni .altro itiritto diverso dalla pensione o dal trattamento di quiescen2�a previsto dalla l�egge, pensione e trattamento di q1i/ie~cenza che esauriscano cos� ogn,i ragione del dtpenitente verso lo Stato salva l~e'l:entuale azione di responsabilit� verso 't.autore della foB"ione o della morte, ove sia possibile secondo le norme genera.li (Cfr. V1T'l'A: Dir. Amm., vol. I, pag: 5�3�6�; ZANORINI: Corso, vo�. III, pag. 96). . Non sono mancate contes'tazioni, anche dopo il decreto 1936, particolarmente rispetto al personale avventizio straordinario assunto cio� per periodo limitato di bempo con itiritto alla sola indennit� (},'infortunio e ci� in re:lazione aff(l;rt. 4 del r.d. 17 a.gosto 1935, n. 17<65 sugli infortuni, che prevede nel� cmso d�i colpa penale la liqu_idazione del da.nno secondo il' diritto com11,ne. Ma il Supre. mo Collegio, esat'tamente, ha ripet1i/t.amente ~s'Clu: so ogni distinzione di oategoria iti dipendenti e di genere di eventi ed. ha spieg<!'to ?he. l'at. 4 ~ccen: nato ite'l:e riterversi no..,,, applicabile in materia ne1 confronti d�ello Stato pevr abrogazione implicita (Ca8s. 3 iuglio 1942 in � Foro Ital. ))' 1942, I, 215, ed 11 niarz'o 1947 in � Rep. Gi�ur. It. ))' voce pen �sioni, n. 2'8). . . Ha ritenuto anzi il Supremo Collegio che il de creto si applica anche ai militari di leva (Se~" Un. 24 luglio 1946 in � Giur lt. � I, .1, 112) in ispecie re1l'ativa a militare che ebbe .a riport~re le sioni mentre trovava8i in viaggio su ferrovia per jar ritorno dalla licenza al s1to reggimentQ...La giurispruden.'<fa, invero, �deU.a Corte dei c.on:t�, eh.e � l'organo speciale d~ giwrisitizione amn:inistrativa in materia di pensione, � oscillante circa la pen .<?ionabiliit.�� del.l'infortunio in itinere (Cfr. decisioni �5 �icembre 1:947 e 30 gennaio 1948 in� Foro Ital. � -120 1948, III, 239 con nota di riohia;mo). Ma � stato precisato n.ella, sentenza delle Sezioni Unite e saga, cement� � sta,to rilevata in nota a,desiva aUa sen�ten:~a (JAMALIO: Occasione di S'ervizio, pensione privilegiata e risarcimento di danno in � Giur. It. ))' I, 1, 112) che l'occa,sione di servizio � requisito idon.eo a prod'ttrre la pen8ionabil!iM dell'infortzmio al dipendente dello Stato, in quanto deve ritener8i co�i decreti 191':) e 1936 abba,ndonata ogni distinzione tra ca.itsa ed occasione di 8ervizio a senisi deU'art. 40 e 41 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 ed anche la e8igen!ifa della causa unica, diretta ed immediat.a di cui all'articolo 13 del regio deareto 21 novembre 1923, numero 2480. Con l'a 8enten!ifa riportata in ma8'sima il Supremo Coll�egio, in speoie riguard.ante anch�e milita,re ohe rientrando al 8UO reggim.ento italla licenwa riportava, lesioni in uno scontro f errovia,rio, ha deciso circa le cond,iz�ioni di proponibilit� della domanda di itanni davanti a,l Giudice ordinario, quando la pensione o il trattamento dovuto siarno 8tati esclusi, eome nella specie, per non ricorrere n� l'a causa n� la occas-ione di servizio. Punto questo certamente delicato, perch� rigua,rda il procedimento anvmini8'trativo di liquida~ione della pensione o del trattamento di legge, la compete'l'ltro degli organi di giuri8'dizione amministrativa, gli s�tes8i limiti di giuri8dizione del Giudice ordinario c�n i conseguenti contatti ed interferenze in funzione degli aspetti complessi delle varie speeie per la diversit� frequente dell'Amministrazione 8tatale che dJeve la liquida,z�ione e dell' Ammmistrazione che pu� essere tenuta a rispondere d.ei danni, della innegabile per qiia,nto spiegabile tendenza degli interessa- ti a 8Uperar.e la legge limitatrice, ~ della 8tcssa, prova dei fa.tto e delre conseguenze a.i fimi del t'f'attnmento o della pr&tesa riparatoria. Gi� il Supre�mo Collf}gio con la sentenza 24 VugVio 1946, ritenuta la pensionabilit�J deUe lesioni in viaggio del militare di leva e pertanto la improponibilit� della. aoimanda di aanni (J,1.)a,nza,t.a, al Giudice ordinario, ha avvertito ohe tale improponibilit� dovoss�e considerarsi a,llo Sta:to, nel senso cio� che essa viene a cessare qu.alora dai aompetenti organi sia negata la pensione non potendosi per escludere �nna duplice riparazione giustificare la mancanza di ripa,razione. E poi, successivamente, ha, deciso che l'azione per fatti colposi pru� sperim,en.ta,rsi contro lo Stato� qualora a seguito del procedirnento ammini8'tru;tf;vo� sia stato esclu80 riooT'!'ere gU estremi per la pensione privilegia, ta (Sezi. Un. 1� g�iugno 1948 in �Foro Amm. )), //, I, 75, e nella nostra Rassegna n. 7-8 pagg. 22). Ora,. a maggiore svolgimento e qu.a8i a sistern,a,zione di tali concetti fissa che spetta in materia, la priorit� al procedirn�nto amministrativo, e che il provvedimento itefinitivo che esclude il diritto al trattarnento di qu,iescenza per non ricorrere gli e.stremi per farsi luogo ad esso .� condizione per la, propon-ibilitic dell'eventuale ,azifone per danno secondo il diritto comune. Condizione necessaria in quanto elimina ogni contes-tazione in merito al se 8petti il trattamento di quiescenza che � sottratta alla giurisdizio�ne ordinaria j cond�izione sufficiente perch� non pu� farsi obbligo �all'interessato di e8perire la giurisdizion�e amministrativa contro il provvedimento negativo definitivo che � assistito dalla pres1tnzione di legittimit� e di giu,stizia. Cos� inteso il: pensiero del Supremo Collegio, potrebbe farsi in astratto adesione all'insegnamento se non las-eiasse in concreto perpZes'8i la situa, zfone in cui sono v�enute a� trovarsi le ste8se Sezioni Unite con la, sentenza 24 luglio 1'946 e con questa an.notata, nelle quali in funzione della imponibilit� o d�ella proponibi~it� della domanda per effetto del non essere o dell'essere intervenU'to l'atto amministrativo di diniego della pensione si � nella sotanza ristenU'to ora pensionabile ed ora non pensionabile l'infortunio del militare rientrante d�alla licenza. E la perplessit� cresce quando 8i pensa al diniego dal trattamento da parte di � Amministrazione statale diversa da, quella a oui cmrico a1J1,drebbe il ris.arcimento secondo il diritto comune perch� un eventuale vizio dell'atto amministrativo dell'una, se1npre ripara,bile per la natura ste8sa dall'atto amministirativo, ileterminerebbe defi;nitivamente la, responsabilit� dell'altra. Onde l'atto a,m.ministraDivo definitivo di diniego del tr.attnmento sembra es8ere certo condizione nece8saria, ma non sempre sufficiente per l'azione ripa,ratoria. (B. C.) ORIE�NTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO IMPIEGO PUBBLICO-I. Incarichi universitari -Inesi� stenza diritto soggettivo degli aspiranti (art. 112 del regio decre~o 31 agosto 1933 e 9 del regio decreto legge 20 gmgno 1935). -2. Preteso risarcimento in seguito ad annullamento del Giudice amministrativo di atto amministrativo illegittimo -Impropo� nibilit�. -3. Pronunzia incidentale del Consiglio di Stato sulla risarcibilit� del danno -Inesistenza di giudicato. (Corte App. Napoli, -Pres.: Cedrangolo, Es~. : Santoro, Pannain -Universit� di Napoli, 24 gennaio- 12 marzo 1949). 1. Non sussiste un diritto soggettivo dell'atspirante ad un incarico d'insegna.mento universitario, mirando le norme per il conferimento deglj incarichi ad a.ssfourare il migliore funzionamento degli studi universitari. 2. E�', pertanto, improponibile avanti l'Autorit� giudiziaria ordinaria domanda di un asp�irante diretto ad ottenere il risarcimento del d'anno a seguito della decisione del Consiglio di 1Stato che in sede di legittimit� annulli il provvedimento che conferisce l'incarico ad altro a�spira.nte. 3. Non costituisce giudicato l'a.ffermaz.ione contenuta nella parte motiva della decisione del Consiglio di S'tato che l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo pos:sa servire di titolo per il risareLmento del danno da liiquidarsi da.vanti al giudice ordinario. 1. Sulla plf'ima massima cfr. !ACCARINO: In tema d'incarichi universitari nota a. decisione del Oonsiglio di Stato 5 ma�rZ'o 1947 in �Foro It. �, III, 207. 2. Sulla seconda massima circa la pretesa di risarcimento a .wguito delrannUrllamento dell'atto amm.inistrativo co/a.: Relazione Avvocatura 1936 1941, p. 80 e 1930-1941, p. 71-79. Alla giuris�prtidenza ivi citata � conforme anche qitella po8teriore della Corte di Ca8sazione: Sez�. Un. 8 lug'lio 1942 (i'rH< Foro It. �, 1942, p. 230) e Sez. Un. 23 maggio 1946 (Rep. : �Foro It. �, 1946, c. 898, n. 62), nonch� la. pi� auto,,..evo~e dottrina: cos� il SANTI ROMANO nel Corso Diritto Amministrativo (p. 257) precisa il suo pensiero �Non ogni illegittimit� pu� dar luogo, almeno, in ogni c.aw o respon.<rabilit� ma solo quella che pu� essere dichiarata dall' Aittorit� gi1uliziaria � che cio� incida in un diritto soggettivo, per la. quale l'Auto ' rit� giudiziarria sia competente a t�errmine dell'articolo 2 della legge sul cont.enzioso amministrativo. Soltanto lo Zanobini senza alauna motivazione, afferma (vol. Il, 6a, ed., p. 156) che nel oaso di lesione di un interesse, dopo il, giudizio amministrati'l'O, in. c'Uri sia stato ann�ulla.to un atto amm.inistrativo per �illegittimit�, si pil� ottenere il risarcimento dei d�an;ni, proponendo la relativa azione avanti l'Autorit�; giudiziwria ordinaria. La tesi non 8embra aocoglibile, percli,�, se esatta la decisione. del Consiglio di Stato dovrebbe importare la conseguenza dell!a trasformazione dell'interesse legittimo �in diritto soggettivo. Ma la qualifi.cazione <lell'intereisse e la sua protezione � in funzione deU.a natitra della norma g�iuridica, da ou<i s�oltanto deriva se esso protegge l~,interesse del privato in modo immediato da elevarli a diritto soggettivo. Il problem.a peraltro meriterebbe maggiore approfondime1Jito in rel(J;zione alle aue oa.te1g'orie d/intere. ssi l'?g'ittimi, gl'interessi oacasionalmente protetti ed i diritti affiievoliti, Solo per i secondi la decisione del Co1'1!sigl'i-o di 8tato, che rfoonosca l'eccesso di potere dell, Amministrazione, cio� la inesistenza dell'in.tereifse pubblico, che condiz-ioni l'interesse de�l privato, varrebbe ad escl~udere ohe nel oaso di specie si sia velf'ificato l'affievolimento del diritto, cio� che lo ste.'180 sia degradato o mero interesse leg�ittimo. L'acoertamento dell'illegittimiti� potrebbe in ipotesi importare, perci�, in tal caso il riaonoscim,ento della iU,iceit� dell'atto amministrativo, quindi della violazione del diritto soggettfoo ed in cons�e.guwnza la deoisione di annuVlamento potrebbe essere fonte di responsabilit� per l' Arnmin-istrazion�e, come ail esempio in casi di occupaz.fone d'urgen.�a cs�propriazione, ecc. Su questo. punto la sentenz�a in esame ha cos� motivato : � La pi� a'/.l;torevole dottrina esolude ohe dall'a.Uo amrninist�11ativo meramente il'begittimo possa senz.'a.Z'tro de!f'ivare per l'Amministrazione l'obbligo del risarcimento dei danni, ed ugualmente lo es'Clude la giurispru.denza, perch� � pacifico in dottrina� e giurf;sprudenz.a ohe il fondamen. to della respo'l'ltsabilit�!, patrimoniale � la colpa cho si estrinseca nell'atto illecito che non deve confondersi con l'atto invalido ed illegittimo. Infatt.i il Suplf'emo OoUegio in Sezioni U,nite il 6 dicembre 1928 (� Giur. Jt. ))' 1929, I, pag. 153), cos� decise : �Il danno come tale, non � nece�s�sa WPT~UPF,,,,,,;%WW& fu ;;�iffi&fffiFffWmrfpfil '''WfifWfWWfWffWW% RWPRW -122 riamente oonnesso ad ogni ipo:tesi di illegg'ittimd t �, ma ha, sem'Pf'e per titolo da un lato l,a lesione1 di un diritto soggettivo e d<ltll'aUro una responsa bilit� )). �In altra decisione d.e"l; 2 marzo 1932 (� Giur. It. �, 1932, I, pag. 18~) lo stesso Supremo Collegio a, Sezioni Unite disse: �.Volere individ.u�are in ogni atto amm,inistrativo dichiarato Wegittimo Za lesione di un diritto subiettivo perfetto del pri vato e per discendere da, ogni decisione di a,nnu.Ua mento del Consiglio di Stato un'a,zione di risa,rci mento, r.avvisa,ndo in tale caso ima: interdipenden z.a fra la funzione positiva, d;el Giudice amministrativo e qu,ello d�el Giudice ordinario, non corrispondono ad una precisa ed esatta concezione del fondamento della duplice tute~a_ giurisdizionale, q�uale � venti/ta chiarendosi attraverso l'evoiu.zione d�ei modern�i studi processualis-tici. Infatti se � vero che l'a giurisprudenza ordinaria mira a ga�rentire, contro le altrui invasioni merc� l'intervento diretto dello Stato, il soddisfacimento di quelz.e pretese giurid.fohe del singolo cittadino che trovano la, loro concreta, ed im�mediata attuazione nella legge cd hanno nome �i veri e propri diritti soggettivi, altrettanto non pu� dirsi della giurisdizione a.mmf nistrativa, la quale mir:a a, regola,re in, form�a di a�uto con.troUo l'esercizio dello stesso potere statale, in senso pi� armonico ed aderente alle concorrenti esig�enzo de~ cittadino qua.Ze partecipe della medesima collettivit�; di c�ui promana quel provvedimento >>. �La stessa Suprema Corte nella decisione dell' 8 litglio 1942 (� ]l'oro lt. J>, 1942, pa,g. 230) ribadi il concet:to che soltanto la sentenza del Consiglio di Stato che ann�ulla un atto amministra,tivo lesivo di un diritto soggettivo costit�uisce titolo per l?azione di risareimento di danni, ma non quella ohe annuUa U�n atto am1md.nistrativo l,e11ivo di un mero interesse legittimo; concetto, come � chiaro, interam�ente diverso da quello che ebbe ad espri1nere la IV Se.zione del Oonsi�glio di Stato nei motivi di iliritto che ebbe a manifestare nella sentenz1a che spin<Se il prof. Pannain ad inca.are la sua a.zione innanzi al Tribunale di Napo~i per il risarci�mento di danni. � Infine con l'ultima sentenza del 23 ma'[Jgio 194, (Rep. � Foro It. �, 1946, col. 898, n. 62), lo ste<sso Supremo Collegio ebbe a confermare lo stesso concetto. � Dovendosi escludere ohe nel sistema del nostro diritto p11bblico positivo esiste un diritto del cittadino alla. legittimit� degli atti della pubblica Amministrazione, l'illegittimit� formale ed obbiettfoa degli atti stessi non basta da sola a crea,re nel privato il diritto al riaonoscimento della colpa, presupposto minimo di ogni responsabilit� per illecito. �In sostanz�a non ogni illegittimit� pu� dar luogo in ogni oaso a responsabilit� ma solo quell'a che pu� essere diohiarata daU' A'wtori.t� giudiziaria per.ch� riguarda un diritto soggettivo per cui l' Aut< Yrit� giudiziaria � competente giusta l'art. 2 della legge sU;l contenzioso amministrativo �. << Tale teorica ha, infine trovato autorevole conferma neWart, 28 della vigente Gos'tituzione, ohe estendendo allo St<ltto ed agli Enti pubblici la reponsabilit� civile degl'i a,tti compiuti in i;iola~iont; di diritti dai propri funzionari e dipendenti ha usato l'espres�sione diritto, non comprendendo in esso l'interesse legittirt}Jo. Difatti qiian�o P'1:� volle riferirsi agli interessi (art. 113) li precis� con le parole interessi legitt�ni. Per quanto s'� esposto ne consegue che il prof. Pannain, qiiaie aspirante ad un inca.rico universita,rio non era che titolare di un interesse ocoasionalrnente prodotto; che la 1Jiolazione di interessi occasionalmente protfJtt.i zn;,� dar luogo soltanto all'ann.ullamento dell'atto amministrativo; ohe, infine, in conseguenza. dell'atto am.m..inistrativo ed il1legittimo interesse oooasionalmente protetto non si tra.sforma in diritto soggettivo e, per tanto, d'ifetto di gittrisdizione dell' A '/ktorit.� giitdi:<:iaria in relazione ad una aziione per risarcimento di danni�. 3. La terza .rnassima. � ineeccpibile. Hutla. 11w~stione � della risarcibilit�� d()l danno con azione da proporsf, avanti al G:iud.foe ordinario il Con.~1gli:J di Stato decise inci.dentalmente ai fini dell'accertamento dell'interesse1 a ricorrere. Pertanto, es�U� landa la competen.z�a del� Consiglio di Stato in temn di diritti, l'accertamento incident'ale non pu� avere valore di gi�udicato, com{3 statuisce espressamente fa,rt. 28 T. U. 2:6 giugno 1924, n. 1054. (G. B.). IMPOSTA DI REGISTRO -Esenzione per i capi famiglia soci di diritto dell'unione fra le famiglie numerose. Art. 7 legge 26 giugno 1940, n. 887 e art. 3, 1� comma, regio decreto 22 novembre 1937, n. 2032. (Trib. Bari, Sent. 21 luglio-26 ottobre 1948 -Pres.: ed Est.: Gentile -Finanza contro Perrini e Masi). Ai fini della esenzione tributaria concessa con l'art. 7 della legge 26 agosto 1940, n. 817 a favore dei capi famiglia soci di diritto dell'Unione famiglie numerose, per gli atti di tmsferimenfo di fondi rustici, l'acquisto della qualifica di socio di diritto, se � legata alla condizione della esistenza di almeno sette figli viventi, prescinde dall'altra condizione della minore et� dei figli stessi. Il Tribunale non ha fatto buon governo della legge e la sentenz"a � stata gravata, di appello. L'art. 3, 1� aomma, diello Statuto dell'Unione famiglie numerose, approvato con regio decreto 22 novembre 1937, n. 2032, qua~ifioa socio di diritto il genitore esercente la pa.tria potest� su famiglia nitmerosa. Requisito eS1s�enzia.Z.e quindi � che alla, data della oostituzione dell'Unione (15 .dicembre 1937) o successivamente, ma prima dell'atto di tmsferi�mento per il quale � chi-esta la, esenzione, il oapo famiglia esercitasse la patria potest� su non meno di sette figli viventi, per potet� essere iscritto oome socio di diritto. Si tra.tta, nella specie, di un ca'{>Q famiglia ohe aUa, data suindicata aveva sette fig'li; ma unCJavevamggiunto la maggiore et�. L'ultimo capoverso dell'art. 3 dello Statuto, disponendo ohe il genitore socio di diritto, U;na volta -123 iscritto non perde tale qualit� qualora) in seguito) venga a diminuire il mJ;mero dei suoi figli) ovvero . questi raggiungano la maggiore et�). sta a confermare l'esattezza del principio so8tenuto dalla AvvocatU�ra che per essere iscritto come socio di diritto deve s�ussi8tere la oond.izione dell'esercizio dena pa�tria potest� contemporaneamente su set te figli. Invece secondo la tesi del Tribunal� l'art. 3, che crea una categoria di sooi q14alificati) non. avrepbe ragion di essere) se il benefi.cio tributario dovesse cornpetetf"e .a chiunque fosse oapo di una famiglia composta di sette figli in tutto od in parte maggiorenni) n� si spiegherebbe perch� ii Vegislatore ha richiesto l'esernizio della patria potest�. D)altra parte non � possibile ritenere che il legislatore abbia inteso beneficiare il capo famiglia che esercita la patria potesf:�, su famiglia 'fl!Um.erosa) e cio� su sette figli non tutti minori) perch� in tal caso non si spiegherebbe la precisazione fatta nell'ultima. parte dell'art. 3 della permar1;enza della qualifi1ca acquisita nonostant� sopraggiunti mutamenti. Ohe una distinzione esista nello Statuto fra famiglie 8empUcemente nnmerose e quelle il oui capo � socio di diritto si evince chiarament� dal confronto fra gli articoli 1 e 3. Perr l'art. 1 la fami�glia � numerosa anche se fra i sette figli alcuni siano c.ad'uti in g�uerra perr 014i la famiglia si intende r1;umerosa anche se composta di meno di sette figli vfoenti al momento della. costit14zione dell'Unione, mentre� per l'art. 3, disporvendosi che la qualifica permane anche se qualcuno miuoia o rraggiunga la maggiore et�, si � ohia' f'amente messa in rilievo la acoennata differenr<!a) e si � inoltre affermato il presupposto essenziale ~ della esist�nza in vit.a di sette fi;gli minori. E la esenzione da ogni contrib14to sociale, assicurato dall'art. 3 ai sooi di diritto, pone maggiormente in evidenza la differenza esistente fra le due caf.eg'Orie di soci. Ed infine) g14ardando alla finalit�; della norma) bisogna ammettere che il legislatore ha voluto attribuir_(! il b�eneficio esclusivamen.te al socio di diritto per i maggiori oneri familiari che a lui incombono in arrnonia alla politica demografica del tempo. (P. L. S.). PROCEDIMENTO CIVILE -Legittimazione attiva � Difetto -Rilevabilit� di ufficio -Associazioni di fatto disciolte -Rivendica del patrimonio sociale dopo lo scioglimento della associazione -Spetta soltanto agli ex soci, non ad altra associazione successivamente sorta. (Corte di App. Firenze 17 novembre 1948 -Pres. : Guidoni, Est. : Saladino -Societ� delle Feste di Castellina in Chianti contro Amministrazione Finanze). Il difetto di legittimaz.ione attiva .� eccezione rilevabile di ufficio, avendo il giudice il 'Preciiso dover�e di accertarsi se le parti hanno veste per agire in giudizio. La, relativa eccezione, quindi, deve essere es�aminata anche se per caso, fosse stata dal convenuto sollevata non in comparsa di risposta ma in corso di istruttoria. Il diritto di impugnazione di atti di disposizione del patrimonio deliberati al momento dello scioglimento di una associazione di fatto, e l'eventuale azione tli revindica, pu� spettare soltanto a coloro che erano soci al momento dello. scioglimento, ed in pro1piorzione delle singole quote ad ognuno spet tanti. La prim.a massima appare ovvia, e non. ha bisogno di aloun commento) (cfr. ZANzuccm: Nuovo Dir. Proc. Oiv., 'Gol. I, 113, e nota 5). Si richiama l'attenzione invece sulla. seconda massima, pienamente favorevole alla tesi sosten.uta dalla Avvooat14ra dello Stato in difesa dell~Am�minfatrazione. Accade di frequente, infa'tti, che Associazioni sorte di recente .convengono in gi,udizio l' Amministrazion.e delle Finanze o il Commissariato della G. I. pretendendo la restituzione di beni g'i� appartenenti a disciolte assooiazioni non riconosciute e pas8Mi (per v�end.ita) per donazione o p�r destinazione a seguito dello scioglimento delle associazioni stes�se) in propriet� dell'ex p.n.f.) dell'ex o.n.b. o deU'ex g.i.l.j tale pretesa appoggiando ad 1.in asserto diritto di... succe1ssione. S~ questo pitnto la sentenz� della Corte di Firenze ora segnalata ha cos� motivato : � Anche la doglia.nza mossa alla sentenza impugnata per avere essa diohiaraPo che la Societ� dell'e Feste di Oastellina in Chianti era oaren:te di legittimazione ad impugnare la deliberaziione assembleare 19 gi1tgno 1930 della Societ� del Teatro di CasteUina e la donazione di cui al rogito Nenoini 19 giugno 1930 �, a parere del.la Corte inaccoglibile 1>. Esattamente il Tribunale) confortato in questo da un recente giudicato di questa Corte) in data 20 febbmio 1948, ha ritenuto ohe i beni delle assoc�J,, zioni di fatto, oome l'attuaie, e come la disciolta Societ� del Teatro, non appwrtengono all'associazione ma spettano ai s'ingoli soci per quote secondo te regole della comunione, con quei limiti che derivano dagli ac�cordi sociali j ed in ci� � concorde la dottrina pi� autorevole confort<JAta anche d-alla R:elazione minis�teriale al nuovo Ood�ce ove si legge: � L'estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le associazion.i riconosciute porterebbe in sostanza ad una equipara. zione fra i due tipi di organizzazione e svalitterebbe conseguentemente l.a importanz�a stessa del riconoscimento �. Da taie mancanza di personalit�> giuridica. ne deriva che il ii,iritto di impugnazione di atti di disposizione itel patrimonio deliberati all'atto dello scioglimento di una associaz1ione di fatto non pu� spett.are che a coloro ohe erano soci al momento clello soioglimento, peroh� per effetto dell'estinzione del rapporto sociale le quote di compropriet� del patrimonio sociale tornavano alla libera� disponibilit� di coloro che erano i soci) i quali soli diiienta.vano i titolari delle singole quote. Ammesso dunque che la delibemzione 19 giugno 1930 fosse illegittima e nulla) sofo ai soci della di -124 sciolta Societ�; del Teatro competerebbe il diritto di irnpugnare il detto atto e rivendicare la pro priet� dell,immobile. Ora, da un esatto riscontro fatto dai primi giu dici � rimasto aacerta.to albe solo dieci soci d�ella 'fl/UOVa Sooiet� deille Fe8te erano anohe soci dell'a vecchia Societ� del Teatro mentre � evidente che di fronte ad wna .deliberazione in ordine alla qua le es8a Soci�et� si � disciolta la Soaiet�1 non pu� ri sorgere se non con il consen8o ivnanime di tU:tti i suoi componenti. Del res'to sotto un altro rifle8so l'a Societ� delle Feste difetta di legittimazione ad impugnare per � vizio di consenso i voti dei soci che deliberarono la donazione dell'immobile al fascio e lo sciogli mento delia Societ�. Basta infatti tener preis�ente che i presupposti per l'a validit�� delle deliber:azioni si distinguono in presupposti individuali o 8oggettivi e presupposti generali od obbiettivi. Ora per ann'!kllare per vizio di consenso un qual siasi atto o negozio gi�iwidico, non � sufficiente di mostra.re ra esistenza del fatto oggettivo (violen. za), ma occorre provare che senza quella violen,za l'a volont� del soggetto si sarebbe det-erminata in 8enso diverso. Quindi solo i s�oci C11'i fu rivolta la minaccia sono in grado di dire se essa influ� nella determinazione della loro volont� e non la. Societ� che manca an che sotto questo riflesso di legittimaz.ione ad agire. L'abile dife8a dell'appellante, intuendo la gravit� di tale argomento, tenta una replica alla eccezione di difetto di legittimazione sostenendo che sono presenti in giudizio uti singuli alowni soci ch� partecipavano alla delib�eraziOne impu.gnata ma nel presente �giudizio chi agisce non sono i singoli soci od alouni dei singoli sooi detl.a disciolta 8ociet� ma � la Sooiet� delle Feste la quale ha per l'art. 36 c. c. una capacit� processuale pro. pria. Non � qui'ndi esatto ohe siano in questa ca.wsa attori uti singuli dei vecchi soci della SocietW del Teatro �. La questione � s'tata deoisa in analogo senso dal Tribunale <Li Firenze con a~tra sent�enza 9 novembre 1948 --pass1ata in giudioato __, in ca'!ksa O'ircolo ricreativo Il RU.orgimento contro Malli, Am1ninistra. zione Finan~� e Gomm. Giovent� Italiana. (N. G.). RESPONSABILIT� CIVILE -R.S.I. -Circolazione di veicol{ -Efficacia dei DD. MM. di invalidazione d! un complesso di atti e provvedimenti. (Corte d1 App. Roma 23 dicembre 1948 -Pres.: Cataldi, Est.: Gabrielli -Min. A. I. contro S~Iani). Agli eiffetti della dichiarazione di inefficacia dei s1ngoli atti e provvedimenti amministrativi emanati daigli organi del sedicente governo deUa, r.s.i. � suffici.ente, a sensi dell'art. 4 cpv. decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, un decreto ministeriale motivato di carattere .generale, anche se riferito genericamente ad un complesso di atti e provvedimenti relativi alfa stessa materia (nella specie decr~to ministeriale 10 ot tobre 1945 per la dichiarazione di inefficacia degli ordini di circolazione di tutti gli autoveicoli ap partenenti al Ministero dell'Africa, Italiana). Segnaliamo questa importante sentenza della Corte d'Appello di Ro1r~a che,. in adesione all'a te8i sostenuta in difesa dell' Am1rninis'trazione (ofr. anohe SALVATORI: Gli atti della I'.s.i., in questa Rassegna, 1948, n. 5, pag. 8, n. 13), ha fatto g�iu stizia della 8trana te.<Ji 8econdo la qu.ate i decreti ministeriali di invalidazione� non potevano rife rirsi che a singoli atti o provvedimen'ti. La s'en ten.z�a in esame merita piena adesione anahe 8Ul punto che attien� alla equiparazione) agli effetti deU;e disposizioni del decreto legi8lativo luogote nenziale 5 ottobre 1944, n. 249, d�i tutte le attivit� svolte sotto l'imperio deg'li organi del sedicente go. verno della r.8.i, seniz:a distingu.ere fra le attivit� di carattere civile-arnmini8trativo, per cos� dire, e quell'e di natu,q�a politico-militare, qua'111do siano intervenuti i dec:reti ministeriali riohiesti dal cpv. dell'art. 4 del citato decreto legislativo luogote nenziale, l'a legittimit� dei qiiali non pu� venire in contestazione avanti gli organi della g�iurisdizio.ne ordinaria. Sul punto che ci interessa la sentenza � co-s� motivata: �E' r�wlutivo della controverisia, nel senso so stenuto dall"appellante, l'argomento tratto d.al contesto del decreto ministeria.le 10 ottobre 1945, emesRo dal Mini.stra per l' Afrioa italiana in virt� della facolt�� di C'lfi alrart. 4 cpv'. 1� del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e soprattutto l'argomento tr.atto dal succe8sivo de creto eme8so nelle more d�el giu.dizio. � Inspirandosi alla distinzione tra atti di ordi naria amministrazione in senso lato, e atto di ~ nat�ura politico-militare, il decreto legislati'Vo luoI I gotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, rel-ativo all' a8setto della legislaz1ione nei territori ocoupatiJ ! ricono1;ce efficacia ai primi ohe siano stati oompfati dal governo di fatto, per neg�arla ai secondi (articoli 1, 2 e 4), ma, prevede (art. 4 opv.) ia pos8ibilit� di in-validazione di quegli atti ohe, p'/kr ap� parendo apolitici, siano stati eme8si dal governo di fatto della r.s.i. per fini propri, e ne dev�oltve in concreto la facolt� al Ministro competente, ohe deve esercitarla con decre'to motivato >>. Ora il decreto ministeriale 10 ottobre 1945, inva. lida, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposiZioni di servizio degli org�ani de,lla r. 8. i. riguardanti la utilizzazione degli autoveicoli dell'Amministrazione dell'A. I. cad11'ti nella di8pon.ibilit� di detti organi. La motivazione d�l decrreto, in quanto consid,era, tra V' altro, clbe il provvedimento di invalidazione 8i impone, per avvenuta destinazione degli autoveicoli al servizio dei tedeschi e degl:i organi della repubblica. sociale italiana, e il rilievo della s�entenza, ohe la PoUzia delf'Afrioa Jt�iliana cr.AJ.) istituzionalmente provvedeva anche in Italia aVUF tutela dell'ord.ine e della sicurezza pubblica, !banno indotto la sentenza stes8a a ritener!} ohe, in base allo stesso deareto mini8'teria~e lO ottobre = � -125 1945, e all'art. 4; comma� 1� del decreto legislativo lnogotenenziale 5 ottobre 1944, l"Amministrazionc (l,ell'Africa italiana d,evc rispondere dell'investimento in esarne. JJfa, oltre che dalla letterale espressione usata nel decreto 10 ottobre 1945 � Sono dichiarati inefficaci.;... t�utte le disposizioni.... sotto qualsiasi formia emanate dagU organi della sedi,cente r.s.i., revativi alla disposizibne, utilizzazion.e e destinazione di tutti gli antomezzi, ecc. ))' l'inesattezza del,l'interpret(ffiiione di esso fatta dalia sentenza, � desumibile da ci�, ohte, con l'emanazione di quel provved�nento il Minist-ero hta fatto iu;o della facolt� attribuitagli con l'art. 4, cpv. 1� del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, facolt� che si concreta appunto nelia invalidazione di quegli atti del governo Wegittimo di natura �amministrativa in senso lato -che inrece la. legge, con l'art. 4, prima parte conval�la. TRASPORTI -Trasporto ferroviario -Danno alle persone -Rappresentanza sostanziale della Ammini� strazione ...: Notificazione presso l'Avvocatura dello � StatQ e costituzione di questa in giudizio -Non sana la nullit� della domanda ove vi sia difetto di legit� timazione passiva. (Trib. Napoli, 1a Sez., 24 luglio 1948 -Pres. e Est. : Favara -Genzano contro Amministrazione FF. SS.). Nei giudizi per risarcimento dei tlanni cagionati alla persona del viaggiatore, anche se connessi a quelli per la pe�rdita del bagaglio personale, la 1�appresentaniz'a dell'Amministrazione spetta esclusivamente al Capo Compartimento della circoscrizione territoriale in cui si verific� l'infortunio, il quale deve ,essere convenuto, salvo le norme sul ~foro erariale, dinanzi all'Autorit� giudi,ziaria competente per valor�e, che risie<,'(e nel distretto della Corte d'Appello assegnato a cia.s'Cun compartimento ferroviario. Per i sinistri verificatisi nell'amliito del Compartimento di Roma e per le caus�e istituite dinanzi aHe magistrature ivi resid:enti eletta rappresentanza spetta unicamente al Ministro dei Trasporti a norma dell'art. 14 'del regio 11ecreto 11 ottobre 193'1-, n. 1948, in relazione al regfo decreto 7 giugno 1'923, n..1258. E' nullo pertanto il giudizio istituito nei confronti del Oapo Compartimento del luogo di partenza o di quello di arrivo del viaggiatore, corrir-; pondenti a quelli in cui rispettivamente sors1e o doveva essere es�eguita l'obbliga2ione di trasporto, se detti luoghi a:ppartengono ad un Com1pMtimento diverso da quello dell'infortunio. Tale nullit� pu� ,essere rilevata in ogni stato e grado della causa e deve es.s1ere ri1evata anche d'ufficio; n� pu� ritenersi sanata per effetto della notificazione dell'atto es�eguita presso l'Avvocatura dello Stato e dalla costituzione di questa nel giudizio, � quale organo domiciliatario per legge, cui � devoluta la difesa e non la rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni dello Stato. La giurisprudenza � ormai decisamente orientata verso il principio che la vocatio in jus di uin organo deU' Amministrazione diverso da quello cui spetta l:a rappre8cntanza sosta.nzialc, secondo le norme generali del regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361 richiamate dagli articoli 11 e 52 del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e 144 c. p. c. importa la improponibilit� del'la domanda per assoluta nullit� della. citazione, nullit� che certamente non pu� essere sanata n� con la notificazione deU'atto eseg�uita presso l' Avvocat'tfra dello Stato, n� con la costituzione di questa nel giudiz,, io, (cfr. Cass. sent. n. 1127, del 1947 in cau,sa Finanza contro Signorelli riportata in Rassegna n. 1-2, pag. 9, del 1948 con nota di richiami e sent. 28 gennaio 1948 in � Riv. di Leg. Fisc. ))' 1948, png. 1G2). Sia chi? fole nullit� si riferisca alle norme 8�ulla oapacit� procesgua.le delle parti dett: ate �dall'art. 75 c.p.c. oppure, come acutamente � stato rilevato dal Sandulli (sulln Rnppresentanza dello Stato in giudiziio in Rassegna 1948, n. 9, pag. 17), alla competenza funzionale dell'organo al quale � affidata la tutela di iina determ.inata 8fera di interessi dell'Amministrazione, � certo che l'ecce1<1-ione .attiene alla legittimit� del contraddittorio (art. 101 c. p. c.), che � 1.ino dei principali presu.ppo.~ti per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la citi rnancanZ�Ut si risolve nella improponibilit� assoluta della domanda. Sotto tale profilo tanto vale chiamare in oaitsa una Amministrazione diversa da quella che dovrebbe rispondere dell'a lesiono del diritto dedotta in giudizio (legittimatio ad causam), quanto chiamare in gi'llcdizio un organo che non ha il potere di rappresentare l' Ammin�itra.zione per contraddire alla domanda attrice (legittimatio acl processum). E' stato, d'Utltra parte gi� osservato (vedi nota al SanduUi, z�oc. cit.) che la nullit� della citazione non potrebbe nepp'll!f"e ritenersi sanata nell'ipotesi che l' AmJocatura dello Stato si fo8se co8tituita in nome del:l'organo ohe legalmente rappresenta la Amministrazion.e con'Mnt1J;ta, in luogo di quello che fu co1ivenuto nel giudizio, giacch� tale ipotesi urterebbe contro il prin�ipio che l'Avvocatura dello. Sfato � investita del mandato difensivo nei limiti della domandia giudiziale, per cui l'indicazione di un organo, ehe non fu mai convenuto in giudizio importa che nei confron'ti di esso l' A~torit� Giudiziaria non potrebbe nepp'/kre statuire, senza una preventiva domanda� proposta nelle forme di rito (art. 99 c.p.c.). . Piuttosto potrebbe domandarsi se la sanatoria della nullit� possa r�erifioarsi in base al'l'airt. 182 o.p.c., che dispone ohe il giudice, nel caso c'he rilevi di ufficio o in seg'tfito .ad eccezione della varte interessata un difetto di rappresentanz,a, pu� assegnar.e iin termine per la costituzione della per8ona, alla quale spetta la r.approsentanza. Sull'applicabirit� in generale di �tale norma si � pronunciato in 8enso fa1wrevole l' Andrioli � Proc. Civ. ))' vol. 2, pag. 49). Senonch� in tal caso non si tratta di 8anare la nullit�! del'la citazione, la qu~le nullit� invcoc resta ferma, tanto che-�non impedisce il verificmrsi di una eventuale decadenza dell'azione, come si esprime lo ste8so articolo, ma si tratta rZi �una rinnovazione dell'.aUo e di una costituzione ex novo, ohe si innesta nel primitivo o LE = -126 giudizio ed impedisce ii raacoglimento di at:U istruttori che altrimenti sarebbero nulli (art. 1'5�9 c.p..c.). Ma questa solu,z~one se vale) in generale) per tutte le Amministraziop,i d�ello Stato) non vale per quella. delle Ferrovie dello Stato perch� nei confronti di quest)�ulti1na si innesta) a pi� delle volte) ad� una questione di rappres:entanza una eccezione di incompctenz'(], di carattere funzionale. La giwrisprudenzaJ per i giudiZi relativi al risa. rcimen.to dei danni cagionati alla persona d.el viaggiatore si era richiamata fi.nora alla compet. enz,a territoriale escliwiva del Puogo delfevento dannoso in base all'art. 14 par. 3 del regio d�eereto 11 ottobre 1934, n. 1'948, in relazione all'art. 25 c.p.c. per cui il luogo dell'evento dannoso coinoid. erebbe con quello in cui sorse o doveva ess�ere eseguita la relativa obblig�azione di risar.cimento (cfr. sent. Zanella� contro Ferravi(} dello Stato in � Foro It. �, 1946, voce Ferrovie n. 8, e sent. 25 lU.� glio 1947 in � Foro It. �, 1948, col. 100). Senonch� la questione) ad evit.are dubbiezze s�ul carattere inderog�abil(J o meno ili tale competenza) va risolta. in base a principi �iversi) che� pi� propriamente a.t.tengono alla rappresenta1'1!Za giudizia. le. Competenza territoriale e rappresentanza sostan.~,, ial'e sono d.tte concetti distinti : la prima rigiwrda l.a capacit� del Giudioe e� � di diritto proce8suale) la seconda qitella delle parti ed � d'i diritto sostanzia.le. Mentre quella �J di regol~aJ derogabil'eJ dovendo la. relatfoa ecoezione essere solleva:ta in limine litis, la secon�a pu� essere eccepita sempre) in qu,al'unqu(} stato e grado de�lZa causa. Nella specie � bens� vero che il luogo dell) infortunio � assunto dalla legge come foro terri. torialmente competente perch� -coincide con quello in cui sorse o dev1e es:s�ere eseguita l'obblig�a. zione di risarcimento (art. 25 c.p.o.) ma ci� non � che 1,na conseguenza del principio che nel lu,ogo dell'infortunioJ e soltanto in MsoJ si esplica la rappr.esentanza organica dell'Amministrazione devolitta .a quel Compartimento ferroviario J per cui J non di competenza territoriale � da parlare) ma pi� esattamente di competenza funzionale) epper� inderogabile. Invero Z)art. 14, 'Par. 3, de�lla citata legge stabili. s.ce che l'Ammini8trazioneJ p(}r l~e azioni na. scenti da danno alla persona del viaggia�tore si intende rappresentat.a dJal Capo Compartimento avente a norma del precedente paragrafo 2 �gi�urisdiz'ione nel territorio ove si verific� l)evento dannoso. QuesVu.ltimo pamgrafo fa riferimento al regio decreto 7 giugno 19213, n. 1258 cheJ salvo le successive modifical<!ioni) delimita le circoscrizioni territoriali dei vari compartimenti ferroviari in relazione a,lle Autorit� giudiziarie di ciascun Distretto di Cort.e d'Appello innanzi a cui pu� esplicarsi il potere di rappresent.anz:a. Dal complesso di tali disposizioni) quindi) si evince ohe u.na duplice condizione � riohiesta dalla legge per la regolarit�; delle istituzioni dei �giudizi relativi al risarcimento dei danni cagionati alla persona del viaggiatore: .. 1) che venga evocato in giu�iz:io il Capo Compartimento dez luogo dell'infortunio; 2) che il �giudizio venga proposto innanzi alla Autorit� Giudiziaria del distratto della Corte d'Appello assegnato a quel Compartimento ferroviario. D:a ci� deriva che J ad esempio) per u,n infortu.. nio verificatosi nell'ambito de�l Compartimento d�i Roma) non pu� es�sere convenuto il Capo del Com. partimento di Napoli. N � potrebbe essere convenuto il Oapo dee Compartimento di Roma innanzi al Tribunale di Napoli) anche se quivi dovesse essere es.eguita l'obbligazione) perch� dinanzi a questo Tribunale egli non avrebbe il pot~we di rappresentare l' Ammini8tmz:ione�. Entrambe le condizioni attengono alla rappresen'tanza sostanziale dell' Amministr(J)zione) e se esse si risolvono anche in una competenza territor�a, le qu,esta � di C:(J)rattere funzionaleJ perch� rappresenta un secondo aspetto della stes.sa questione. Ci� vale a chiarire e� a risolvere i �iversi casi che nella pratica possono presentarsi. Nel C(J}SO di specie) deciso dalla sentenza annotata) l'infortunio si era verifica'to ad Orvieto) che) secondo la legge 7 luglio 1907, n. 429� e sucoessive modificazioni) rientra nella circoscrizione del Compartimento di Roma) per cui non poteva essere convenuto il Capo del Compartimento di Napoli) che ha� bens� ra rappresentanm dell'Am-~ ministrazione) ma solo per gli infortu.ni verifi-'@'li catisi nell'ambito della .ma Circoscrizione. N� I avrebbe potuto essere rinnova�ta la. citazione a I norma dell'art. 182 c.p.c. �evocandosi dinanzi allu : stesso Tribunale il Capo del Compartimento d� Roma) peroh� questo non avrebbe potuto rappresent( J}re l'Amministrazione) se non dinanzi alle Autorit� giud-iziarie del distretto della Corte di Appello di Roma (competenza funzional'e). E poich� per le norme sul foro dello Stato il giu,dizio dov�eva essere istituito dinanzi al Tribunale di Roma, la citazione doveva essere proposta nei confronti del Ministro dei Trasporti a norma del 1� cpv. dell)art. 14 della citata legge. Di qui la improeedibilit� o l'improponibilit�� della domanda affermata dal Trib1vnale con l'inevi, tabile conseg�uerMx1 che in casi simili l'azione di risarcimeri:to nascente del contratto di trasporto potrebbe essere anche colpita dalla prescrizione per il decorso del breve termine previsto dalfar-. ticolo 2951 e.e. in relazione az~rart. 16 della legge 11 ottobre 1934, n. 1948. (R. B.). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFIOIALE � 1949 1. Legge 31 marzo 1949, n. 92. (G.U., n. 75): Sospensione dell'entrata in vigore del decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile. -Vedi in questa Rassegna la precedente legge 29 dicembre 1948, n. 1470 (1948), fase. 11-12, pag. 39. 2. Legge 12 aprile 1949 n. 149 (G. U., n. 93 suppi.): Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. -Degno di nota, � l'articolo 14, il quale non compreso nello schema di disegno di legge presentato dal Governo, fu invece inserito nel testo del provvedimento per �iniziativa parlamentare, e risente della fretta con il quale fu compilato. Sembra peraltro che la norma non possa interpretarsi nel senso che il limite di L. 50.000 mensili si riferisca al solo trattamento di quiescenza, ma concerna invece il trattamento complessivo; ci� anche in relazione al disposto dell'art. 4. 3. Legge 29 aprile 1949, n. 160. (G.U., n. 99): Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sub locazioni di immobili urbani. -Vedi in questa Rassegna 1948, Fase. 11-12-, pag. 39, XII. 4. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1949. (G. U., n. 99): Proroga della funzione e dei poteri dei commissari regionali per. la disciplina, la produzione e la distribuzione della energia elettrica nelle regioni dell'Alta Italia e dell'Italia OentroMeridionale. -Vedi in questa Rassegna 1948, fase. 1112, pag. 38, IV. J INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA ALBERGHI. -Se l'istanza prevista dall'art. 3 della legge 24 lugUo 1936, n. 16~, per ottenere l'autorizzazione a trasformare un albergo, firmaita da alcuni soltanto dei comproprietari dell'albergo stesso, valga a f.ar decorrere il termine di un mese �entro il quale il Commissariato per il Turism.o !PU� negare 'l'autorizzazione (n. 3). AMMASSI. -I) Se nel caso di ammasso senza passaggio di propriet�, ma ai soli fini della gestione, l'Ente ammassante abbia diritto di trattenere in ogni �caso, a cal" ico di colui che viene condannato per omesso conferimento, :S�enza confisca della merc�, la quota integrativa che residui dopo la chiusura della ge�stione (n. 2). II) Se nel caso di ammasso senza pa;;saggio di propriet�, l'Ente ammassante possa costituirsi� parte civile nei pro. cedimenti per i reati di omesso conferimento (n. 2). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'Amministrazione debba rispondere dei danni cagionati a taluno dall'internamento in un campo di conce�Illtramento a caws.a di un errore di nome determinato da colpa di un funzi�onario (n. 77). ~ II) Se� gli Uffici provinciali autotrasporti in liquidazione siano organi dell'Amministrazione dello Stato (n. 76). APPALTO.. -I) Quali siano i criteri da seguirsi per la revisione dei pI'ezzi in caso di appalto nel quale il corrispettivo sia fissato totalment�e o parzialmente in natura, e cio� mediante attribuzione di materiali (n. 104). Il) Se la corresponsione al �collaudatore da parte dell'appaltatore di un compenso non dovuto giustifichi il provvedimento di esclusione dell'appaHato!'e stesso dalle gare (n. 103). -III) Se nel concetto di esecuztone dell'opera appaltata, di cui all'a1t. 68 dei Regolamento contabilit� generaie Stato, ri�entrino anche ~e operazioni di collaudo (n. 103). AUTOVEICOLI. -I) Se gli automezzi introdotti in Italia dalle Forze ..armat.e aneate e successivamente trasferiti .all'UNRRA e alla AA. I. debbano esser.e assoggettati ai �comuni dazi doganali (n. 17). -II) A chi possa essere r\lasciata la licenza di trasporto per autoveicoli cli cose proprie (n. 16). -III) Se sia possibile indicare, a scopo cli limitazione, nena lic.enza cli trasporto per conto proprio le cose che possono essere trasportate (n. 16). -IV) Se sia possibile pcrescrivere che il tHolar.e della lioenza cli trasporto di cose proprte porti seco documenti giustificativi della propriet� delle cose trasportate (n. 16). -V) Se coloro che sono muniti di lice.r1za di trasporto di cose proprie possano trasportare per conto e nell'interesse proprio cose appartenenti a terzi (n. 16). VI) Se si possa revocare la licenza di trasporto di cose proprie nel caso che H titolare non svolga pi� l'attivit� .che giustificava la concessione della licenza stlessa (Il. 16). COMUNI E PROVINCIE. -Se l'azLenda speciale CO� stituita d.� un Comune per la gestione di un serv1z10 comunale sia la stessa cosa che una azienda municipalizzata (n. 12). CONCESSIONI AM!M~NI:STRATIVE. -: Se ila 1deie.adenza cla una concessione per causa di forza maggior�e abbia lo stesso effetto della sc�clenza. della concessione medesima (n. 17). CONTRATTI DI GUERRA. -Se l'art. 5, lett. D del decreto legf.slativo 25 marzo 1948, i1. 674, abbia cletenninato una abrogazione implidta della ordinanza n. 762 clel 3 ottobre 1943 del Commissario alle fabb�ricazioni di guerra (n. 8). DANNI DI GUERRA. -I) Se possa rientrare tra i danni di guerra il furto commesso cla mi.litari isolati in zona cli operazioni (n. 9). -Il) Se possa rientrare tra i danni cli guerra quello derivant�e dalla asportazione di beni operata cla militari inquadrati agli ordini cli ufficiali. DONAZIONI. -Se le persone guricliche� abbiano la capacit� rii effettuare donazioni (n. 6),. ESPROPRIAZIONE. -I) Se l'Amministrazione espropriante possa �essere condannata ad es�eguire entro un certo termine opere nec�e�ssarie alla recinzione clel fondo determina�ta dalla espropriazione stessa (n. 36). -II) Se l'usufruttuario clel fondo espropriato debba partecipare rul concordato stipulato tra l'Amministrazione .esprop �riante ed il proprietario in ordine ali.a misura della indennit� (n. 34). -III) Se sia possibile ottenere la retrocessione del bene espropriato, ai .sensi clell'aPt. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, quando il bene stesoo sia stato acquistato dall'Amministrazione non con un de�creto cli esproprio, ma con un atto di compravendita, sia pure stipulato in vista deUa possibi1e espropriazione (n. 35). -129 FERHOVIE.. -I) Se possa farsi luogo ad erogazione d~ acconti a favore di concessionai:i di linee� ferrovia �rie, per la ricostruzione e riparazione degli impianti distrutti, fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 6 del dec�reto legislativo luogotenenziaJe. 15 ottobre 1944, n. 346 (n. 75). -II) Sei possa applicars1 il principio deU'art. 1467 c. c. alle wnvenzion1 con le quali l'Amministrazione delle FiF. �SS..assumeva, diie�tro compenso da parte. dei privati, hl servizio d�ella sorveglianza de1i .passaggi; a livello, chie intersechino strade prj_vate (n. 74). GIURISDIZIONI SPECIALI. -Se la Giunta p.rovincial! e amministrativa nella composizione previs~a per i ricorsi in materia di tributi locali, sia una giurisdizione speciale (n. 2). GUERRA. -Quale si.a la situazione giuridica che si determi!D.a in re.lazione� al recupero di beni dell.a Pubblica Amministrazione effettuato da taluno allo scopo di sottrarli alla preda da parte dei tedescM (n. 98). IMPIEGO PUBBLICO. -I) �Se un impiegato statale lioenziato .a seguito di condanna del Tribunale Speciale, �abbia diritto, una volta annullata tale� condanna {d;ecreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 316) e ripristinato il rapporto d'impi1ego, agli emolumenti non goduti per il periodo in cui rimase allontanato dal s.ervizio (numero, 165). -Il) In base a quali oriteri debba essere liquidata ai pensionati dello Stato riassunti in servizi- 0 non di ruolo il premio di presenza ed H compenso per lavoro straordinario (n. 164). -Ill) A quai.e presc.rizione siano soggetti gli assegni spettanti ai membri della 1ex Aecademi.a d�el'Italia (n. 163). �. :m;;; IMPOSTE E TASSE. -I) Se la Giunta provinciale amministrativa che� decide sui; ricorsi in materia di tributi locali sia una giurisdizione spec~ale (n. 99). II) In quale momento e in base .a quale fatto, atto o situazione possa considerarsi verificato il presupposto . ogg-e-ttivo per l'applicazione della imposta doganale sulla importazione di autoveicoli (n. 100). -III) Se gli automezzi introdotti in Italia per re Forze armate alleate e succes:sivamente tr.asf<eriti all'U.N.R.R.A. �e alla AA. l. debbano essere assoggettati ai comuni dazi doganali (n. 100). -IV) Quali siano i c�riteri per l'applicazione delle norme di esenzione doganaie in favore d�ell'UNRRA (n. 100). IMPOSTA �SULLA ENTHATA. -I) Se l'importo del l'imposta di fabbricazione dovuta sulla meroe �che sia oggetto d~ passaggi 1sogget11i a~l'impos~a sull"en�tra.ta concorra a costituire l'imponibHe cui � commisurata questa ultima imposta (n. 12). IMPOSTA DI REGISTHO. -I) Quali siano Ie conseguenze sulle spese giudiziali, ai sensi dell'art. 148 deUa legge sul registro, di una azione giudiziaria iniziata �opo che il ricorso amministra.tivo si sia svolto solo in primo grado (n. 54). INFORTUNI SUL LAVORO. -I) .Se l'indennit� per infortunio mortale sub�to in, lavori di bonifica in campi minati sia devoluta jure proprio agli aventi diritto (nu me.ro 11). -II) Se il rastreUatore P�O:Ssa disporre. per testamento della indennit� per infortunio morta.le� suddetta (n. 11). LOCAZIONI DI COSE. -I) Se le. quote aggiuntive conces~ dal Pretore in aumento dei canoni di locazione, per riparazioni effettuate dal locatore, debbano calcolarsi ai fini degli aumenti dei canoni stabiUti con le ' leggi di proroga del regime vincolistico (n. 36). II) Se le Ferrovie dello Stato siano tenute a conc�edere in uso gratuito dei locali per uffici imposte di consumo nene stazioni (n. 35). LOTTO E LOTTERIE. -Se il regolamento approvato con decre�to ministeria1e 15 febbraio 1947 possa applicarsi a tut�te le lotterie gestite da1 Ministero delle Finanze (n. 5). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -Quali siano criteri da s.eguire per U risarcimento dei danni permanenti in relazione alla svalutazione monetaria (n. 29). OPERE PUBBLICHE. -Se l'Amministrazione sia r-esponsabile� dei danni provocati a fond.i altrui da pioggie allliviona.li che abbiano determinato crolli di opere idrauli>che, la cui manutenzione �era deficiente a causa de.Uo stato di guerra (n. 10). PEN�SiIONI. -Se r�ossa proced!eTSi a rit.enuta cautelare �Sulla pensione prescindendosi dal provvedimento fprmalie p1revis:to dal I'egio decreto-legge 19 gennai-0 1939, n. 295 (n. 31). POSTE. -In quali limiti :l'Amministrazione. Postale sia responsabile de�lo smarrimento di buoni del T�esoro presentati ai suoi uffici per la rinnovazione (numero 13). RAPPORTI DI LAVORO. -Se sia punibU.e per usurpazione di pubbliche funzioni colui chie e�serciti il collocament. o dei lavoratori, in. seguito ad elezione dei lavoratori mede1simi i{n. 15). RESPONSABILITA' CIVILE. -Se :l'Amministrazione Pubblica sia responsabile dei danni cagionati a. taluni dall'internamento in un campo di conc.entramento dovuto ad errore di nome det.erminato da colpa di un funzionario (n. 89). SUCCESSIONI. -A chi spetti l'eredit� va1cante di un cittadino d!egli Stati Uni�ti relativamente ai beni esi. stenti� nel territorio italiano (n. 17). TERHEMOTI. -Quali siano le norme che regolano la propriet� .industriale nelle zone terremotat.e (n. 4). TRASPOHTO. -I) Se il termine annuale di pr.escrizione. deHe azioni de.ri vant.t dal contraitto di trasporto venga sospeso quando� la mancata riconsegna delle cose spedite derivi da reato (n. 17). -II) Se il mittente che abbia dichiarato nella lettera di vettura che le .cose spedite avevano un certo peso o una certa quantit� sia ammesso a provar.e che la merce stessa era di' peso e quantit� superiori (n. 16). TRATTATO DI PACE. -A quai.e Governo sia attribuito il diritto di richiedere all'Italia la restituzione dei beni prevista dall'art. 75 del Traittato di Pace (n. 5).