ANNO VII -N. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTICOLI ORIGINALI Note intornn al visto della Oorte dei Oonti, dell'avv. PASQUALE PAONE, p. 169-181 (continua). II. NOTE DI DOTTRINA 1) V. GIORGIANNI: Logica matematica e logica giuridica, recensione critica dell'avv. F. CASAMASSIMA, p. 182-187. 2) T. ToMASICCHIO: Massimario della espropriazione per pubblica utilit� e della requisizione, recensione critica, p. 187. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Amministrazione dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Controversie tributarie -Opposizione a ingiunzione relativa ad imposta di registro -Nullit� del ricorso per Cassazione intimato al Ministro per le Finanze, p. 188. 2) Comuni e Provincie -Procediment.o giurisdizionale avanti i Consigli comunali in materia di eleggibilit� -Notificazione della decisione al Prefetto ricorrente -Termini e forme del ricorso in appello alla Giunta Provinciale Amministrativa, p. 188. 3) Notificazione -Ricorso al Trib. Sup. AA. PP. in sede di legittimit� Nullit� insanabile del ricorso non notificato presso l'Avvocatura dello Stato, p. 188-189. 4) Re~uisizioni effettuate per conto delle truppe alleate -Giurisdizione dell A.G.O. -Necessit� del previo esperimento della procedura amministrativa, p. 189. 5) Responsabilit� civile -Danni da circolazione di veicolo -Investimento ad opera di autoveicolo militare -Risarcimento transattivo da parte dell'Amministrazione -Azione di rivalsa dell'Amministrazione verso il conducente -Prescrizione biennale, p. 189-191. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI MERITO 1) Amministrazione Pubblica -Commissariato Generale Anticoccidico Citazione in giudizio -Notifica presso l'Avvocatura dello Stato -Licitazione privata -Mancanza di aggiudicazione -Risarcimento danni, p. 192-193. 2) Opere pubbliche -Appalto -Crediti dell'appaltatore in dipendenza del contratto di appalto -Limiti alla loro sequestrabilit�; cedibilit� Esperibilit� nei confronti della P. S. dell'azione diretta prevista dall'art. 1676 Codice civile p. 193-195. 3) Scambi e valute -Disciplina valutaria -Compensazione valutaria privata -Illiceit� -�Fattispecie, p. 195-196. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 197-205. VI. INDIOE SIBTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 206-210. -170 mento, una volta accolto, avrebbe valore determinante in quanto non vi sarebbe dubbio. sull'inidoneit� a formare un atto complesso di due azioni volontarie aventi diversa natura: una, consistente in una dichiarazione di volont� e, l'altra, in una dichiarazione di scienza o di giudizio (4). Poich�, peraltro, detta obiezione si fonderebbe sulla attribuzione al visto di una funzione meramente accertativa -sulla quale non v'� unanimit� di consensi tra gli stessi autori che respingono la tesi dell'atto complesso (5) -sembra opportuno svolgere in altro modo la valutazione critica della teoria. In tale senso, pu� intanto stabilirsi che, mentre il disconoscimento di omogeneit� degli atti dalla cui combinazione risulterebbe l'atto pi� ampio di natura complessa importa proprio il dissolvimento dei caratteri ritenuti necessari per l'esistenza di quest'ultimo, non � vero invece il contrario: ci� si spiega agevolmente eonsiderando la variet� di atteggiamenti che in ogni singolo atto pu� assumere la volont� degli effetti, vale a dire la volont� negoziale. Ma � necessario a questo punto cond11rre due distinte ricerche: una, rivolta a precisare in quali termini sarebbe possibile configurare il legame tra le diverse volont� nel caso che ci interessa; un'altra, diretta a stabilire i criteri di individuazione dello atto complesso. Dopo di che dovrebbe essere agevole trarre conclusioni a favore o contro la tesi esaminata. Le ipotesi formulabili circa l'ubicazione del visto in seno agli atti costitutivi della manifestazione com plessa sono molteplici. Si potrebbe delineare un atto complesso uguale formato: a) dalle volont� dell'atto, dell'approvazione e del visto; b) da una manifesta zione di volont� a sua volta complessa (risultante da una combinazione superiore tra la volont� del l'atto e la volont� dell'approvazione) pi� il visto; e) da una manifestazione di volont� a sua volta complessa (risultante da una combinazione supe riore tra la volont� dell'atto e la volont� del visto) pi� la volont� dell'approvazione; d) dalla volont� dell'atto pi� una manifestazione di volont� a sua volta complessa (risultante da una combinazione superiore tra la volont� dell'approvazione e la volont� del visto). Ove si operasse con un criterio di complessit� ineguale (6), potrebbero ottenersi altre tre ipotesi con gli stessi componenti delle ultime tre precedenti e, questa volta, con attribuzione dell'atto a uno dei soggetti che esercitano il potere. � appena il caso di notare che la forma di comples sit� superiore sarebbe, a sua volta, ipotizzal;>ile come uguale o ineguale, e l'atto, pertanto, potrebbe imputarsi, nel primo caso, a un soggetto da deter minarsi, nel secondo, all'autorit� che approva o a quella che vista. Si � proceduto alla formulazione di tutte le ipotesi non per un'esercitazione teorica, ma perch� nessuno dei casi esposti -ove si eccettui quello sub e -rimane escluso dal diritto positivo. Le di sposizioni degli articoli 17 e 18 della legge sulla Corte dei Conti e quella dell'art. 19, 30 comma, della legge sulla contabilit� di Stato, stabilendo che il visto della Corte interviene sui decreti di approvazione e non -quando vi sia -sul con tratto, sembrerebbero costituire, del visto e del de creto, un blocco funzionale a s�, distinto dal con tratto e dalla manifestazione di volont� della ammiuistrazione in esso contenuto. Ma l'argomento letterale perde forza ove si consideri l'art. 117 del regolamento sulla contabilit� dello Stato che sospende l'esecuzione dei contratti fino alla emanazione sia dell'approvazione che d�l visto; detta norma, anzi, non parla neppure di visto, ma di registrazione del contratto. I/ipotesi di atto complesso uguale contenuta sub a non sarebbe dunque da scartarsi prima di averla discussa. Tanto meno poi lo sarebbe l'ipotesi sub b, sia che la si riferisse ad un atto complesso uguale che ad un atto a complessit� ineguale; l'ipotesi, infatti, si presenterebbe particolarmente favorita dalla opinione -accolta in dottrina -che ricomprende la volont� dell'approvazione nella fase formativa della volont� negoziale dell'amministrazione; ben potrebbe dunque il visto inerire all'approvazione -come i primi tre articoli citati affermano -in quanto per� quest'ultima gi� si fosse combinata con la volont� n~goziale. Il caso sub e) invece -come si � detto -appare insostenibile; esso infatti postulerebbe l'un�one della volont� negoziale e della volont� del visto e il riferirsi dell'approvazione alla volont� conseguente, il che importerebbe un'inversione, contrastante col dato positivo, del moment9 di formazione del visto e dell'approvazione. L.'ipotesi sub d, infine, apparirebbe degna d'esame proprio per le ragioni che farebbero dubitare del fondamento dell'ipotesi sub a); in sostanza,per queg1i articoli di legge gi� citati in cui visto e approvazione sembrano configurati come elementi di un'unit� pi� ampia, ma a s� stante rispetto al contratto. Sulla possibilit� di riformulare le tre ipotesi gi� note come altrettanti casi di atti complessi ineguali, non vi sarebbe molto da dire se non che, sia, l'ipotesi sub b sia quella sub d, si presenterebbero pi� facilmente accettabili delle corrispondenti a complessit� eguale in quanto apparirebbe pi� aderente alla struttura del fenomeno attribuire una rilevanza giuridica preminente alla volont� negoziale dell'Amministrazione rispetto all'approvazione o al visto. Di fronte alla scarsa univocit� delle disposizioni di diritto po,sitivo non rimane allora che ricorrere alla elaborazione scientifica mettendo a profitto i risultati di ordine sistematico d,a essa raggiunti su di un dato argomento. Lo stesso non pu� non avvenire per la materia che $tiamo trattando. Note (1) La tesi dell'atto comp.(�sso ineguale si trrw<t espressa prevalentemente pE)/.' l'approvazione tsulle ragioni di ci�, facilmente Wuibili, vedi D:m VALLES: La validit� degli atti amminisfativi,_ Roma, 191 7: p ..300 e 301). Parlano di atto complesso meguale per i~ visto~ PRESUTTI: Il controllo preventivo della Corte dei Oo'!"'ti sulle spese pubbliche, Torino 1908, p. 87, 88, e passim; RAGNisoo: Revoca ed annullamento di atti amministrativi, in FORO ITALIANO (d'or~ in poi citato lf�I.), 1~07, III col 291. Fa rientrare il visto nella fase di perfez10nedel�a volont� negoziale INGROSSO, Istituzioni di. di.rittC>_ finanziario, Napoli, 1935, vol. I, p. 177 e se~g., sul presupposto che non sia distinguibile una fase d1 perfez10ne e una fase di efficacia dell'atto. Possono comprendersi nel gruppo gli ~ut<?ri _che :parlano di negozio claudicante nel senso d1 d1ch1~r~z1on.e unilaterale obbligatoria per una sola delle parti (11 pr1 -171 vato); l'obbligazione della Pubblica� Amministrazione sorgerebbe solo dopo l'intervento degli atti di controllo: cos� GIORGI: La dottrina delle perBone giuridiche, II, p. 399 e segg. (che comprende nella fase formativa della . volont� negoziale anche la registrazione della Corte); DE CuPIS: Legge Bull'AmminiBtrazione del patrimonio dello Stato e Bulla contabilit� generale, Torino, 1910, voi. I, p. 379; altri autori sono citati in SCIALOJA: La dichiamzione unilaterale di volont� come fonte di obbligazione, in Saggi di vario diritto, Roma, 1927, p. 69 e 70, note. Per una critica di tale tesi, SCIALOJA, ibidem. Una delle ultime sentenze che ancora si riferisce alla teoria dell'atto di controllo come parte di un atto complesso � quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 1938, cc Riv. di diritto pubbl. �, 1938, II, p. 223; successivamente anche Consiglio Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1941, cc Foro Amministrativo� (d'ora in poi citato F.A.) 1941, I, 1, 125, col. 132. (2) Su tale possibilit�, per i privatisti, tra gli altri, A. RAV�: lBtituzioni di diritto privato, seconda ed. riveduta, Padova, 1938, p. 479. Per i pubblicisti, BRONDI: L'atto compleBBO di diritto pubblico, in Studi in'onoi�e di Schupfer, voi. III, Torino 1898, p. 565, e, DONATI: Atto compleBBO, autorizzazione, approvazione, in Archivio giuridico F. Serafini, 1903, p. 18, in nota, e, da ultimo, GASPARRI: Studi Bugli atti giuridici compleBBi, Pisa, 1939, p. 51 e Regg., �il quale, anzi, individua complessit� di vari gradi. (3) Per il visto come manifestazione di giudizio o di rappresentazione o simili, oltre DONATI, RANELLETTI, VITTA, FORTI, ROMANO (se ne veda citazione in SANDULLI: Il procedimento amminiBtrativo, Milano 1940, p. 281, nota 29), SALEMI: Corso di diritto amminiBtrativo, voi. I, Padova, 1941, p. 219 e 230. TRENTIN: L'atto amministrativo, Roma, 1915, p. 161. � indicativa questa.affermazione del DoNATI (op. cit., p. 78), seppure riferita al visto prefettizio: cc . . . . . . la volont� che si esprime nel visto ha semplicemente per oggetto la constatazione della regolarit� dell'atto che del visto viene munito; quindi non Rolo non pu� essere diretta a ci� che forma oggetto dell'atto, ma di ci� che forma oggetto dell'atto non pu� neanche apprezzare l'intrinseca bont� ed opportunit�"� Per il visto, in genere, analogamente, ZANOBINI (Corso di diritto amministrativo, 6a edizione, I, Milano, 1950, p. 233): cc Evidente � pure il carattere estrinseco ed autonomo del visto di legittimit�: esso consiste in un semplice accertamento della regolarit� dell'atto, dal quale si mantiene del tutto esterno ed indipendente�. (4) Per tmti, SANDULLI, op. cit., p. 214, ove � detto che in seno alla categoria dell'atto complesso � da escludersi la combinazione di manifestazione di volont� con manifestazioni di cognizione e di sentimento cc perch� mancherebbe in tal caso l'unit� funzionale delle singole attivit� cooperanti, e non potrebbe perci� parlarsi di un concorso delle varie attivit� in un'unica determinazione" � Nel senso che, invece, atti ad elementi non oggettivamente omogenei possano formare l'atto c. d. cc composto in senso stretto>>, si veda sempre SANDULLI, op. cit., p. 230 esegg. Per la stessa conclusione, limitatamente agli atti composti, intesi come atti semplici ad azione volontaria compost�, GASPARRI: Studi, cit. p. 34. Ora per� lo stesso autore ci pare di diverso avviso. Si vedano le Lezioni di diritto amminiBtrativo, voi. I, Milano s. d., ed. lito, p. 321. Vedi pure: MIELE:� Alcune osBervazioni sulla nozione di procedimento amministrativo, cc F .I. '" 1933, col. 375, e segg. (5) Il SANDULLI, op. cit., p. 281, afferma: cc Mediante il visto l'autorit� controllante, dopo di aver valutato la conformit� alle disposizioni positive, dell'atto posto anteriormente in essere dall'autoiit� soggetta al suo controllo, col pronunciarne la legittimit�, gli conferisce quella forza esecutiva, che il d.iritto fa dipendere appunto dalla sua pronuncia�. In nota (stessa pagina): cc Tale funzione postula che, contrariamente a quanto suole sostenere l'opinione pi� diffusa, il visto non si risolve in un mero accertamento: ma � una vera e propria dichiarazione di volont�>>. Il SANDULLI, peraltro, ricomprende il visto tra i requisiti integrativi dell'efficacia. Ugualmente VITTA: Diritto amminiBtrativo, Torino, 1933-35, voi. I, p. 303. Il VIGNOCCHI (Gli accertamenti coBtitutivi nel diritto amminiBtrativo, Milano, 1950, p. 53, nota 31) afferma che cc l'attivit� di controllo a differenza di quella di puro accertamento, presuppone necessariamente per la sua stessa natura, oltre a un preliminare atteggiamento intellettivo di esame di determinate situazioni, anche e sopratutto lma successiva fase di vera e propria iniziativa rivolta a vietare o permettere l'esplicazione di attivit� di enti o di singoli, e questa importante e prevalente funzione, tipicamente caratteristica dell'attivit� di controllo, non pu� essere esplicata evidentemente se non attraverso ad tm atto di volont�, cio� ad un negozio >>. Eppure lo stesso A. ritiene che il visto dia luogo ad una semplice condicio iuris dell'atto controllato (op. cit., p. 121, nota 22 e passim). Gi� per� lo stesso VIGNOCCHI: La natura giu,ridica dell'autorizzazione amminiBtrativa, Padova, 1944, P�. 70 e segg., aveva concluso nello stesso senso. (6) Il Donati, in uno studio rimasto fondamentale, non senza utilizzare risultati di altri autori ebbe a precisare che la condizione necessaria e sufficiente perch� si abbia un atto complesso � data dal fatto cc che la volont� nell'atto manifestata risulti dall'unificazione di pi� volont� singole �. (Atto complesso, cit., p. 9). Tale unificazione -specificabile poi come integrazione o fusione di volont�, vale a dire in complessit� ineguale o uguale della volont� risultante -veniva spiegata come conseguenza di un fenomeno di cooperazione di pi� voleri manifestantesi nella fase di esercizio di un dato potere giuridico. Operando proprio con le nozioni di titolarit� ed esercizio di lma situazione giuridica strumentale, il Donati pervenne alla cennata distinzione tra integrazione e fusione di volont�. Nella prima, due soggetti, per esempio A e B, esercitano un certo potere la cui titolarit� spetta ad uno di essi, con la conseguenza che l'atto relativo (atto complesso ineguale) viene attribuito al soggetta titolare; nella seconda, i medesimi esercitano un certo potere la cui titolarit� viene attribuita ad un soggei;to esuraneo C, con la conseguenza che l'atto relativo (atto complesso uguale) viene attribuito a quest'ult.imo. La distinzione, accettata dalla dottrina prevalente, � stata criticata gi� dal Brondi, op. cit., p. 578 e segg., e ora dal Santlulli, op. cit., p. 223 nota 41; p. 256. Altri che l'accoglie precisa che si tratta di cc distinzione avente scarso o punto valore giuridic� � (ALESSI: SiBtema istituzionale del diritto amminiBtrativo italiano, Milano, 1953, p. 274). 3. La teoria delle combinazioni degli atti giuridici � stata definita dal Oarnelutti �una tra le zone della teoria meccanica del diritto dove il terreno � pi� tenace� (1), e uno studioso di indiscusso valore -il Sandulli -non ha esitato a definire la materia << aspra "' mettendone in luce le molteplici difficolt� (2). Dopo questa incoraggiante premessa, pu� affermarsi -cogliendo il punto di incontro nella dottrina prevalente, mantenutasi sostanzialmente fedele all'insegnamento del Donati -che l'unificazione delle volont� in un atto complesso, realizzantesi attraverso il meccanismo gi� detto, avverrebbe sulla base di due criteri: la unit� del contenuto di dette volont� e l'unit� dell'interesse da esse tutelato (3). Tale conclusione non �, sfuggita alla critica. Si � discusso, innanzi tutto, sull'esattezza del primo eriterio. Di esso si � messo in evidenza il valore di ripetizione tautologica rispetto a quello dell'unit� di contenuto delle volont�. In particolare, poich�, entrambi i criteri sono stati usati per contrapporre il contratto all'atto complesso, si � osservato: � � � � � � � Parlare in tal senso delle diversit� degli atteggiamenti, che il C!?n.tenuto dei voleri dei singoli agenti assume nel primo_ caso e nel secondo, non significa altro, che considerare, da un punto di vista differente, la stessa disparit� degli atteggiamenti degli interessi degli agenti nell'atto complesso e nel contratto� (4). Ma anche il requisito dell'interesse ha subito -172 una revisione. Ohe la nozione-di atto complesso presupponga un unico e .~olo interesse � stato criticato . servendosi proprio di una contraddizione che scaturiva dal principio, pur contemporaneamente affermato dalla teoria della unit� dell'interesse, secondo il quale � ogni organo .. , nei limiti della propria esclusiva c�mpetenza, ha la rappresentanza di un interesse o di una serie di interessi della persona giuridica cui appartiene .. , la quale, per mezzo suo, esprime la sua volont� in rapporto agli interessi suoi compresi in quella sfera, e in rapporto a quelli soltanto� (5). Il rilievo, occasionato dalla contraddizione, serv� a stabilire il principio pi� generale per cui, in caso di atti risultanti da dichiarazioni parallele e concordi, solo di interessi diversi fosse lecito di parlare, poich�, cc se l'ordinamento chiama pi� agenti a porre in essere un certo atto, � chiaro che riconosce a ciascuno di essi un proprio interesse a tale riguardo� (6). .Affermata, peraltro, l'incongruenza del criterio della unit� dell'interesse nel nostro caso e sostituita ad essa quello della diversit� del medesimo, la originaria categoria dell'atto complesso ne rimaneva largamente ampliata -tra l'altro, poteva in essa comprendersi la figura del contratto-, ma era anche necessario individuare un altro criterio che potesse far ricomprendere le diverse .dichiarazioni di volont�, o, meglio, i singoli atti, in uno schema di atto pi� ampio: il criterio si :fiss� nella unit� del fine immediato che le singole unit� elementari dell'atto, denominato pi� generab:r\ente �composto�, tenderebbero a realizzare (7}. Il criterio dell'interesse fu degradato a pi� limitata funzione, come elemento cio� discriminante, nell'ampia categoria dell'atto composto e, in. essa, nella specie dell'atto complesso in senso ampio, il contratto dall'atto complesso in senso stretto: nel primo, l'interesse degli stipulanti sarebbe cc in contrasto con quello che ispira l'altro o gli altri �, nel secondo, cc gli interessi dei singoli agenti, anche se sono certamente diversi tra loro, non sono tuttavia collidenti. Essi si pongono in atteggiamento di cooperazione concorde� (8). L'elaborazione si deve al Sandulli ed � tra le pi� complete. Tuttavia essa ci sembra accentuare ed isolare l'aspetto meramente formale del feno meno (9). �A nostro parere, il criterio della unit� del fine immediato che gli atti tendono a realizzare, vale a dire l'unit� dell'effetto giuridico annesso agli atti, pu� ben considerarsi il criterio che� riveli l'unificazione dei diversi atti in un atto unico di natura composta, ma esso va sempre considerato in stretta correlazione con gli interessi che spingono ai singoli atti, cio� con i bisogni che inducono gli autori degli stessi ad agire. Tale correlazione ci sembra esclusa -con sopravvento appunto del l'aspetto meramente formale -quando all'interesse si colleghi la secondaria rilevanza di rendere pos sibile solo una distinzione di specie. In tal modo si afferma, infatti, che, in un primo momento, cio� relativamente alla individuazione del genus, l'esclu sivo criterio utilizzabile � quello della possibilit� di annettere, ai diversi atti componenti il genere, la stessa modificazione giuridica, e che solo �successiva mente, nell'ambito del genus, possa sovvenire il�cri terio dell'interesse. Cos� ritenendo, non sarebbe�diffi cile -una volta affermato il carattere di omogeneit� del visto rispetto all'atto vistato, entrambi dichiarazioni di volont� -sostenere che il primo costituisca col secondo parte di un atto complesso, proprio perch� al visto potrebbe annettersi lo stesso effetto collegabile all'atto vistato, cio� il sorgere di quelli che sono comunemente considerati invece gli effetti definitivi di quest'ultimo; non vi sarebbero allora serie ragioni per negare che il fine immediato perseguito col visto sia lo stesso di quello perseguito con l'atto vistato (10). Se peraltro questa conclusione ripugnerebbe al coinune senso giuridico, del quale si rese autorevole interprete lo stesso Donati quando pre�is� che la tesi dell'atto complesso nel caso: cc svisa la natura delle funzioni esercitate �dagli organi di controllo, che vengono trasformati in organi d'azione)) (11), il problema pu� essere risolto, a nostro modo di vedere, mettendo in evidenza la circostanza che l'interesse alla modificazione giuridica, e cio� al prodursi dell'effetto giuridico, � da porsi in stretta funzione con la soddisfazione dei bisogni dei soggetti che vogliono detta modificazione; e che, in ultima analisi, � l'interesse alla soddisfazione del bisogno a far decidere se due o pi� atti concorrono a formarne uno complesso. Note (1) Teoria genemle del diritto, 3a ediz. emendata ed ampijata, Roma, 1951, p. 351. (2) Il procedimento, cit., p. 197. � (3) Per i pubblicisti si deve partire dal DONATI (op. cit., p. 12): "La unificazione � possibile fra le diverse volont� solo se esse si rivolgono al medesimo obbietto. Questo, anzi, bisogna tener sempre ben fermo, che perch� si abbia un atto complesso, sia esso uguale o ineguale, le singole dichiarazioni di volont� occorre abbiano �identico contenuto, mirino a un medesimo effetto, per la soddisfazione, non di interessi uguali o comuni, ma di un unico e solo interesse'" Successivamente, richiamandosi al criterio della unit� dell'interesse, tra gli altri, RANEJ,LETTI; Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1925-26, ed. lito, p. 214 e segg.; ROMANO; Corso ' di diritto amministrativo, vol. I, Padova, 1930, p. 180. Si riporta,. invece, ai criteri dell'unit� del .contenuto delle volont� e l'unit� del fine, ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, vol. I, Principi generali, Milano, 1950, p. 205. Il MIELE, Principii di diritto amministrativo, vol. I (Introduzione, Nozioni generali, Le fonti)., Padova, 1950, p. 156 e segg., fonda la nozione sulla identit� della causa dei poteri dal cui esercizio scaturisce l'atto complesso, intendendo per causa cc la finalit� per cui il potere giuridico venne conferito dall'ordinamento giuridico �. Per i privatisti, tra gli altri, si richiamano all'unit� di contenuto delle volont� e all'unit� dello interesse, A;ooLFO RAV�: Istituzioni di diritto privato, 2a ediz. riveduta, Padova, 1938, p. 479 e segg.; DE SEMO: Istituzioni di diritto privato, 6a .ediz. riveduta, Firep_ze, 1952, p. 179; TRABUCCHI: Istituzioni di diritto civile, 6a ediz. riveduta, Padova, 1952, p. 119. Richiamano i criteri del medesimo contenuto d�lle volont� e del medesimo fine, BARBERO: Sistema istituzionale del diritto privato italiano, 3a ediz. riveduta e aumentat1;1., Torino, 1950, vol. I, p. 324; DE RuGGERO-MAROI: Istituzioni di diritto privato, sa ediz. rinnovai;a, Messina, 1953, voL I, p. 97. Si richiama alla idemit� del fine e del contenuto delle volont�, MESSINEO: Manuale di diritto civile e commerciale, 7a ediz, aggiornata ed �ampliata, Milano, 1946, vol. I, p. 269. (4) SANDULLI, Il procedimento cit., p. 215, nota 2. (5) DONATI, op. cit., p. 12 e segg. in noi;a. (6) SANDULLI, op. cit., p. 217, nota 30. (7) SANDULLI, op. civ., p. 197 e segg. (8) SANDULLI, op. cit., p. 216 e segg. (9) Il dubbio,sia pure solo per respingerlo, � adom ~ ~~ -173 � brato dallo 8tesso SANDULLI: Il procedimento cit., p. 199. Chiaramente in tal senso invece, ALESSI; Sistema cit., p. 273: �L'atto complesso ed il contratto, hanno in comi..me l'elemento formale ...... Viceversa, l'elemento differenziatore .� di natura sostanziale .... '" (10) Che il visto determini il sorge1�e degli effetti contrattuali � la conclusione comune della dottrina che accoglie la tesi della condizione sospensiva. � vero che l'evento in tal caso � assunto nella fattispecie dell'atto indipendentemente dalla sua idoneit� a produrre un effetto e dal suo contenuto di volont�, cio� come mero fatto, ma rimane anche dimostrato che non � difficile pensare il visto come evento che precede il sorgere degli effetti contrattuali. Se cos� �, e si assumesse invece il detto evento nella stessa fattispecie dell'atto come fatto� in cui rivela la volont� dell'effetto, cio� come negozio, nulla escluderebbe pi� la possibilit� di ritenerlo, insieme all'atto dell'amministrazione, come parte di i..m atto complesso. Riferendosi a quanto afferma appunto il DONATI (op. cit., p. J02), e cio� che gli atti di controllo "hanno un fine proprio da raggiungere, che � insieme quello di tutelare un interesse che dall'atto principale pu� essere leso ( innerer Zweck) e quello ( iiitsserer Zweck) di rendere possibile, constatato che quell'interesse non ne sar� probabilmente danneggiato, che il fine voluto dall'atto principale sia da questo raggiunto onde non � lecito, osservando le cose dal solo punto di questo fine, e pel fatto solo che pel suo raggiungimento l'esistenza di tali atti secondari (quelli di controllo cio�) � necessaria, togliere a questi un'entit� e una finalit� propria�, ove si veda invece esclusivamente l'iiusserer Zweck, si delinea l~ possibilit� di configurare nel caso l'atto complesso. E questa la posizione attuale del GASPARRI: Lezioni di diritto amministrativo, vol I, Milano 1948, ed. lito. Stabilito che il tipo di combinazione di atti giuridici denominato atto complesso ricorre quando �il legislatore richiede a che un dato effetto giuridico si produca il compimento di due o pi� atti� (p. 319), egli raggruppa il nostro fenomeno negli atti complessi che egli chiama ad elementi concatenati. Dice l'autore (p. 334): " Questa figura ricorre quando la efficacia di un atto � subordinata al combinarsi di esso con un altro, il quale contenga un dato giudizio, di regola� di legiJ;timit� o di convenienza, sul primo. Si ha qui un fenomeno che sotto il profilo della forma, si accosta a quello del procedimento, di cui tratter� tra poco, mentre sotto il profilo dell'efficacia si accosta a quello dell'atto complesso�. Si noti che con questo la visione puramente formale del fenomeno � spinta al massimo. Proprio il considerare la sola necessit� di pi� eventi per la produzione di un effetto come sufficiente a costituire tra gli stessi atti necessari un legame complesso, pu� far sostenere al Gasparri che l'atto complesso possa essere formato da combinazioni di negozi e meri atti giuridici. (Il) Op. cit., p. 103. 4. Gi� prima del Sandulli, un altro studioso, il Gasparri, aveva riscontrato un atto complesso in tutti i casi in cui diversi atti giuridici, che fossero complementari tra loro, avessero in comune il risultato giuridico immediato da essi prodotto. Questo autore intendeva per complementarit� di due o pi� atti la qualit� ad essi derivante dall'essere ritenuti ugualmente necessari a produrre un dato effetto giuridico e per risultato di un atto la situazione giuridica ad esso conseguente, mezzo attraverso il quale il soggetto agente �raggiunge l'evento economico: soddisfazione del bisogno� (1). Ma anche il pensiero del Carnelutti, al quale si sono ispirati gli studiosi pi� recenti, sopratutto il Gasparri, �, in argomento, come sempre, assai illuminante. Fine di un atto, secondo il Carnelutti: �� il mutamento, l'evento futuro, nel quale si svolge l'interesse dell'agente >> (2). Q.uesta � la nozione di fine in senso economico; avviene per� che il fine economico si realizzi mediante il mutamento giuri dico che costituisce l'effetto dell'atto. �Se, per esempio -dice il Carnelutti -, il mio fine � di possedere del pane per saziarmene, qualora io mi risolva a comprarlo invece che a rubarlo, la realizzazione di questo fine. si ottiene arttraverso!'effetto della vendita, il quale consiste nel trasferire al compratore la propriet� della cosa comprata � (3). � possibile, pertanto, distinguere tra un fine immediato dell'atto consfatente nell'effetto giuridico del medesimo, e un fine mediato rappresentato dal mutamento economico � che codesto effetto giuridico consente di conseguire �: l'interesse alla produzione del primo effetto � comunemente chiamato �causa� dell'atto, l'interesse alla realizzazione del secondo, <<movente� o <<motivo� (4). Applicando i concetti delineati alla materia che ci occupa, il Carnelutti afferm� che nell'atto complesso: �Le varie parti sono tenute insieme non tanto dalla unit� dell'effetto (giuridico) quanto dalla unit� o per lo meno dalla interdipendenza della causa� (5). Il principio accennato della stretta correlazione tra interesse alla modificazione giuridica e interesse al mutamento economico, per cui si ritiene che il �secondo stia a base del primo, � dunque sostenuto anche dal Carnelutti e dal Gasparri; pu� essere perci� accolto con sufficiente sicurezza. � agevole constatare peraltro che, se la tesi non � errata, rimane sempre possibile -�ogni qual volta, in ipotesi, sia immediatamente collegabile il medesimo effetto giuridico a due o pi� atti e, quindi, sia configurabile un'eguale causa dei medesimi effettuare, ci si consenta il termine, una riprova dell'esistenza del legame complesso tra gli atti alla stregua dei motivi degli stessi, cio� degli interessi che solo rnediatamente gli atti tendono a realizzare. Nelle ipotesi in cui esista incompatibilit� tra i motivi degli atti che dovrebbero far parte dell'unit� complessa pi� ampia, non si deve esita,re ad escludere l'esistenza di quest'ultima. Si pu� ammettere per un momento che la Corte abbia interesse alla produzione degli effetti giuridici conseguenti all'atto vistato, e cio�, se quest'ultimo sia un contratto, per esempio di compravendita, che la Corte voglia il sorgere dei diritti ed obblighi contrattuali. � necessario per� vedere quali sono gli interessi mediatamente soddisfatti con l'atto dell'Amministrazione e quali invece quelli soddisfatti con l'atto di visto. L'interesse dell'Amministrazione al sorgere degli effetti contrattuali, a diventare, per esempio, proprietaria, presuppone l'interesse economico a godere le utilit� della cosa;. quest'ultimo non sussiste come interesse proprio della Corte: l'interesse della Corte al sorgere degli effetti contrattuali presuppone l'interesse della stessa alla legalit� del comportamento degli organi amministrativi. � allora chiaro che quando si parli di interesse della Corte alla modificazione giuridica contrattuale si deve intendere qualcosa di assolutamente diverso dalla �causa� dell'atto delc l'Amministrazione. Nel nostro caso, non si tratta, per esempio, di semplice diversit� (nel senso di in-terdipendenza) dei motivi, come negli atti semplici formanti un contratto -che pure rappresentano il massimo di differenziazione ipotizzabile tra componenti di un atto complesso -,-, ma di incompatibilit� degli stessi motivi, e, quindi, degli atti, O'~ 174 . a coesistere nella medesima unit� composta; in una parola, di.insussistenza della stessa unica causa che quella unit� composta individuerebbe. Infatti, l'interesse alla legalit� soddisfatto col visto si attua proprio per mezzo del sacrificio dello interesse economico dell'Amministrazione a godere della cosa tutte le volte che, rifiutandosi il visto, si impedisce il concretarsi degli effetti dell'atto. � vero invece che, ogni qual volta il visto venga concesso, la soddisfazione dell'interesse alla legalit� si attua corrispondentemente alla soddisfazione dell'interesse mediato dell'atto vistato e, quindi, in tal caso, la tutela simultanea dei due ordini di interessi � pienamente compatibile, ma ci� non autorizza a trascurare la prima ipotesi. In essa infatti si avrebbe un impedimento al perfezionarsi dell'unit� complessa non semplicemente perch� gli interessi mediati degli autori degli atti non abbiano trovato il loro punto d'incontro, come pu� avvenire nella fas�e di formazione di un contratto (proposta non accettata), ma proprio perch� l'interesse alla legalit� avrebbe prevalso sugli interessi alla soddisfazione del bisogno, e quindi, avrebbe trovato soddisfazione, sia pure in senso lato, contro di essi. Rimane dunque confermato che la Oorte, quando consente il concretarsi degli effetti, ha un interesse alla modificazione giuridica (causa del visto) ben diverso da quello della Amministrazione: gli effetti dell'atto si presentano alla volont� della Oorte come entit�. chiusa da potersi solo ex-post respingere o accogliere (6). Non pu� rimanere stabilito niente di pi�. Il potere esercitato dalle parti � aspetto generale del potere di disposizione inerente a ciascun soggetto dell'ordinamento; il potere esercitato dalla Oorte col visto non si identifica in un potere d'obbligarsi; ques.t'ultimo, anzi, pu� dirsi fonte del primo nel seniro che il primo � subordinato all'esistenza di un obbligo di spesa, e non v'� chi non veda che la diversa natura dei poteri � strettamente correlativa alla diversit� delle cause degli atti in cui l'esercizio dei poteri si risolve (7). Da quanto -esposto discende una conseguenza, rappresentante il rilevante aspetto pratico del problema, che cio� la mancanza del visto non esclude la perfezione dell'atto vistato. Note (1) Studi sugli atti giuridici cit., p. 31 e segg. Sull'ultimo punto del testo si veda specialmem;e p. 18. � da notare che il Gasparri si distingue dal Carnelutti, delle cui ?Pinioni ;:ii parler� nel testo, specialmente per quanto riguarda il problema della causa. Per tale il Gasparri intende l'interesse al risultato giuridico dello atto, interesse che rima:ae individuato, non tanto dallo interesse alla soddisfazione del bisogno che spinge allo atto, quanto dall'interesse a un bene consistente nello stesso risultato giuridico dell'atto. Con ci� egli pu� ritenere -a differenza del Carnelutti -che il contratto sia un atto complesso formato da atti aventi la stessa causa (e non cause diverse sebbene interdipende, nti) perch� gli autori degli atti hanno tutti interesse alla modificazione giuridica, anche se spinti da bisogni diversi. � agevole osservare che in tal modo non viene esclusa la necessit� di riferirsi sempre ai bisogni per decidere sul legame complesso o meno degli atti, solo che la distinzione si pone un gradino pi� indietro, non sul piano della causa, ma su quello dei motivi. (2) Teoria generale, cit., p. 242. (3) Op. cit., p. 243 e segg. (4) Op. cit., p. 244. Ai concetti di fine immediato e mediato fanno riscontro quello di interesse immediato e mediato. Lo scopo (o fine), definito come �immagine fantastica dell'evento� (Sistema del diritto processuale civile, II, Padova, 1938, p. 363), � .distinto dalla causa nel modo seguente: �Scopo non � che l'immagine mentale della causa; perci� tra questa e quello passa la stessa differenza che tra un oggetto e la sua immagine riflessa nello specchio. Certo la ricerca concreta di un atto passa attraverso lo scopo nel senso, che si guarda nello specchio per identificare l'oggetto che vi si riflette; ma non per questo � lecito confondere l'immagine con la cosa�. Sulla causa come l'interesse di produrre un dato effetto giuridico, Sistema cit., spec. pp. 398 e 399). (5) Sistema cit., p. 94. Mentre il procedimento consiste � nella coordinazione di pi� atti autonomi in vista della produzione di un ,effetto giuridico complessivo o finale� (op. cit., p. 93). E da notare che il CARNELUTTI con la 3a. ediz. della Teoria generale ha parzialmente e in alcuni casi radicalmente -mutato le idee espresse nel Sistema e nelle precedenti edizioni della Teoria. (6) � l'innerer Zweck (DONATI, p. 102 riportata sopra, nota 10), dell'atto di controllo cio�, che esclude la figura dell'atto complesso. Deve per� mettersi in evidenza, per raggiungere il risultato suddetto, che non si tratta di semplici interessi mediati diversi, sibbene. di tutela di un ordine di interessi che pu� presentarsi come incompatibile con la tutela dell'ordine di interessi che l'atto controllato vuol soddisfare. Dice in proposito il MOFFA (Corte dei Conti, voce in Nuovo Digesto Italiano p. 329): �Neppure si comprende, del resto, come possa parlarsi di atto complesso, quando uno dei due -quello di competenza della Corte -� di puro sindacato sull'altro. E il considerare il sindacato medesimo, come elemento concorrente alla formazione dell'atto amministrativo, non � assolutamente ammissibile, perch� intrinsecamente contraddittorio: il sindacato, cio�, cesserebbe di essere tale, per diventare parte integrante dell'atto�. Solo mettendosi in evidenza che anche il caso limite di atto complesso che � dato di configurare, e cio� ~l negozio bilaterale << non compone interessi in oppos~zione i:;ra loro, ma interessi inferenti in direzione di reciproca complementarit� ed integrazione � (FURNO, Accer tamento convenzionale e confessione stragiudiziale, Firenze, 1948, p. 34 in nota) pu� vincersi quando gi� il PRESUTTI, Il controllo preventivo cit., p. 135 e segg., espose a favor~ della tesi dell'atto complesso e di �cui il FORTI (I controlli dell'Amministrazione comunale, nel Trattato di diritto amministrativo diretto da ORLANDO, voi. II, parte II, Milano 1915, p. 738 e segg.) tent� la critica non decisiva, a nostro parere, proprio perch� limitata al profilo della semplice diversit� degli interessi (vedi anche DE V ALLES, La validit� cit., p. 301 e segg.; la debolezza dello argomento � stata gi� notata dal MmLE, Alcune osservazioni cit., col. 379). Sul fatto che l'interesse tutelato dalla Corte tende ad attuarsi anche contro l'interesse che muove i soggetti dell'atto, si veda pi� estesamente nel testo. Inutile invece � l'osservazione, che pure abbiamo trovata pi� volte espressa (si veda VICARIO E: L'ordinamento della Corte. dei Conti, Lezioni, Roma, 1934, p. 21 e ora BENTIVENGA: Elementi di contabilit� di Stato, Milano, 1950, p. 290), secondo cui il visto non potrebbe comprendersi fra gli elementi costitutivi dell'atto vistato, << perch� potrebbe .trattarsi anche [di un atto registrato con riserva, ed in tal caso, non che a concorrere alla formazione dell'atto, la funzione della Corte � risolta invece in una riprovazione dell'atto stesso� (VICARIO). Nel caso, infatti, rimane un dato.innegabile, che gli effetti giuridici dell'atto sono voluti e lo sono proprio per la tutela dell'interesse <<mediato� che spinge l'amministrazione all'atto. Qui avremmo dunque la piena coincidenza tra i due ordini di interessi << mediati � la cU:i normale incompatibilit� � il criterio pi� sicuro per negare l'atto complesso. Altro deve dirsi ove si' costruisca il visto come una condizione, ma su ci� oltre.j (7) Deve ritenersi che a questo ordine di concetti si richiamasse gi� lo stesso BRONDI (op. cit., p. 578 e segg.), erroneamente spesso indicato fra gli autori che per la nostra materia sostengono la tesi dell'atto complesso, quando escludeva la possibilit� di configurare nel caso la categoria dell'atto complesso ineguale richia -175 rnandosi all'autonomia struttur~le, derivante, all'approvazione e al visto rispetto all'atto controllato, dalla � differenza di f1mzioni e di qualit� � che caratterizza le volont� c. d. accessorie rispetto a quella principale. E evidente per� come la distinzione assume ben altra precisione e chiarezza avendo riguardo al profilo sostanziale degli interessi tutelati. . 5. Quanto detto nel paragrafo precedente ci consente di escludere che il visto faccia parte della fattispecie costitutiva dell'atto da vistare, nel senso che la volont� della Corte sia rilevante per 1a formazione della volont� consegnata nell'atto soggetto a controllo. A questo punto � comprensibile come la soluzione, non potendo porsi in termini di perfezione dell'atto vistato, sia stata cercata sul piano dell'efficacia del medesimo (1). La dottrina � tutt'altro che pacifica nella determinazione delle caratteristiche che ad un avvenimento debbano inerire per essere compreso nella categoria degli elementi d'efficacia di un atto, problema ehe si presenta in maniera particolare per gli elementi di efficacia di natura legale, proprio tra i quali, peraltro, il visto dovrebbe trovar posto. Pu� dirsi che le ipotesi formulabili si riducano a due: a) ritenere il visto un coelemento o requisito d'efficacia incerto, alla stessa guisa dell'approvazione; b) ritenere il visto, a differenza dell'approvazione; un coelemento o requisito d'efficacia legale certo. Vogliamo considerare la prima ipotesi. Il fenomeno per cui un atto, pur essendo potenzialmente idoneo a produrre le conseguenze che il diritto annette al suo venir in essere, tuttavia sia inefficac�, cio� meramente rilevante (2), � stato indagato con sottile analisi dalla dottrina. italiana (3). In particolare, stabilitasi una differenza tra cause e concause di un dato effetto giuridico e, corrispondentemente, tra elementi e coelementi di una fattispecie, nelle concause o coelementi si � .isolato un gruppo definito come quello delle c�ncause esterne, accidentali, future e incerte: in detto gruppo si sono poi compresi sia quei coelementi ricollegabili alla volont� dei soggetti dell'ordinamento, sia quelli riconducibili alla volont� del legislatore (4). In tal modo, come � chiaro, si � risolto in maniera affermativa il dibattuto problema originato dalla possibilit� o meno di collocare in una sola categoria Je condiciones iuris e quelle facti (5). Il visto, dunque, potrebbe considerarsi requisito legale di efficacia dell'atto da controllare, inten dendo per tale un coelemento che abbia le stesse caratteristiche della condizione volontaria: in ispe cie, quelle dell'accidentalit� e dell'incertezza ri spetto all'atto cui venga a inerire. La costruzione per� non dovrebbe reggere -secondo noi -alla critica. Per poter giungere alla visione unitaria della condizione legale e della volontaria, si � dovuto, tra l'altro, sostenere che entrambe fossero ~"'�iil.enta,li (6). Si � posto in chiaro che mentre nella condizione volontaria la clausola condizionale mira a rendere rilevante per il diritto un intento particolare dei soggetti, nella condizione legale la stessa funzione � svolta da un dato fatto, . con la sola differenza che, nel caso, l'intento � estraneo ai soggetti in quanto imputato direttamente all'ordinamento giuridico (7). La circostanza poi che tale fatto o evento � introdotto nello schema della fattispecie �per fini diversi da quelli perseguiti nel negozio e a mezzo del negozio � fa escludere la qualifica di esso come essenziale al negozio stesso, qualifica che potrebbe trarsi dall'essere il fatto previsto dalla norma: un evento dedotto in condizione volontaria, come un evento dedotto in condizione legale, sarebbe accidentale o arbitrario. L'arbitrariet� del secondo dovrebbe, soltanto, valutarsi non rispetto al tipo singolo di atto, che non potrebbe essere se non condizionale, ma rispetto alla categoria in cui il tipo rientra e rispetto a cui la condizionalit� sarebbe accidentale, cio� rispetto all'atto .puro (8). Orbene, per quanto attiene al visto, il fatto causante la condizionalit� dell'atto sarebbe costituito da quella circostanza 'stabilita dalla legge come determinante il controllo, e cio�, per esempio, che si tratti di decreto di un certo organo o che il contratto cui il decreto acceda importi un impegno di spesa superiore ad una data somma. Ma non � difficile notare . che, anche cos� ritenendo, nel nostro caso il rapporto tra regola ed eccezione, al quale deve poi ricondursi in definitiva il carattere arbitrario o accidentale della circostanza, non sarebbe gi� nel senso della condizionalit� come eccezione e dell'atto puro come regola, ma proprio il contrario, almeno per i contratti; Al di fuori del controllo rimane infatti la parte pi� modesta dei contratti della pubblica amministrazione, cosicch�, se sul piano puramente formale potrebbe trovarsi ipotizzato in essi l'atto puro, su di un piano sostanziale la costruzione ripugnerebbe. � stato detto del resto che dal �carattere essenziale dell'obbligatoriet� amministrativa deriva che non pu� concepirsi un organo investito di competenze amministrative senza concepire insieme un altro organo al quale il legislatore abhia affidato il compito di verificare se il primo si comporta in conformit� dei suoi doveri, e di reagire in dati modi ove ci� non si verifichi. Questo compito di verifica e di reazione costituisce ci� che si chiama il controllo. � nell'essenza della funzione amministrativa il suo essere sottoposta ad un controllo legislativamente predisposto� (9). Se � esatto -come ci pare che questo principio sia riferibile a qualsiasi specie di controllo, non pu� P\lirlarsi del visto come di un elemento accidentale introdotto arbitrariamente dal legislatore nello schema di dati atti amministrativi di cui rappresenterebbe perci� non un carattere costante, ma una semplice variabile logica, allo stesso titolo di una condizione volontaria. In verit�, per�, la tesi dell'esclusione del visto dalla categoria delle condiciones iuris, intesa come categoria unitaria comprendente la stessa condi zione volontaria, � condotta dalla dottrina con riferimento al requisito dell'incertezza. Prima di esaminarne gli sviluppi, sembra opportun.Q . consi derare un aspetto del nostro fenomeno dal quale. scaturisce un argomento critico che pu� essere opposto, senza distinguere tra le teorie dell'evento certo e quelle dell'evento incerto, alle tesi che con siderano il visto un requisito di efficacia dell'atto vistato. 176 Note (1) Oltre gli autori citati precedentemente e quelli che :;i richiameranno oltre, nel senso che l'atto di controllo rappresenti una condizione legale di efficacia e non un elemento di perfezione dell'atto, gi� DE VALLES: La validit� cit., p. 295 e segg., 317 e segg.; PERRONECAPANO: La retroattivit� cit., p. 226 e segg. e giurisprudenza in nota a p. 230 e segg.; RANELLETTI: La funzione di controllo della Corte dei Conti: Contenuto, efficacia, natura, ccRiv. della Corte dei Conti�, 1912, p. 350; Idem., Lezioni di diritto amministrativo. Ordinamento della Pubblica Amministrazione, Milano, 1929, 2a ediz. riveduta e aggiornata, lito, p. 268; Idem, Teoria degli atti amministrativi speciali, 7a ediz. riveduta e integrata, Milano, 1945, p. 27; MoFFA, Corte dei Conti cit., p. 329; FORTI: I controlli cit., p. 789 e segg.; SALEMI: Corso di diritto amministrativo, Padova, 1941, vol. I, p. 230; TRENTIN: L'atto amministrativo cit., p. 162 e nota 1 stessa pagina; FORTI LISA, Sulla formazione dei contratti dello Stato, "Rivista Italiana delle Scienze giuridiche� 1938, p. 91 e segg. (limitatamente al visto); ROMANO; Co1�so di diritto amministrativo, Padova, 1930, vol. I, p. 198; DONATI; Atto complesso cit.; RUBINO: La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano 1939, p. 296 e segg., il quale parla di negozio claudicante in senso diverso da quello tradizionale e cio� come contr�tto perfetto ma non efficace dal quale non sorgerebbe l'effetto preliminare dell'irrevocabilit� a carico della pubblica amministrazione. Sull'irrevocabilit� ora anche RosSANO: I controlli preventivi sull'attivit� contrattuale degli enti pubblici e i diritti subbiettivi dei privati cc F. I.'" 1951, I, col. 963 e segg.; BENTIVENGA: Elementi di contabilit� cit., p. 290 e segg.; A.D. GIANNINI: Elementi di diritto finanziario, Milano, 1945, p. 56. L'atto in mancanza dell'atto di.controllo � inefficace: Corte Conti, Sez. controllo, 8 ottobre 1947; "F. I.>>, 1948, III, 163; Corte Conti, Sez. II, 17 giugno 1949, "F. I. >>, 1950, III, 98 e segg.; Corte Conti, Sez. controllo, 16 maggio 1951, "F. I.'" 1952, III, 239; Corte Cassazione, Sez. I, civile, 16 maggio 1941, "F. A.>>, 1941, II, 56; Corte Conti, Sez. controllo, 30 gennaio 1946, "F. A.>>, 1946, III, 18: Consiglio Stato, Sez. IV, 14 gennaio, 1950 "F. A.'" 1950, I, 173; Consiglio Stato, Sez. VI, 12 luglio 1949, "F..A. '" 1950, I, III, 2 e segg. (2) Sulla funzione della condizione rispetto all'atto condizionato la dottrina � discorde. Riferendosi alla condizione volontaria, una prima teorica fa dipendere da essa non solo la nascita dell'effetto, ma della stessa volont� negoziale; l'evento trasformerebbe la volont� condizionata in volont� pura e semplice; una seconda teorica (c.d. della pendenza) attribuisce alla condizione efficacia puramente dichiarativa nel senso che essa ac, certerebbe l'esistenza degli effetti dell'atto condizionato sorti gi� in precedenza; una terza teorica attribuisce alla condizione efficacia costitutiva nel senso che prima dell'avverarsi dell'evento condizionante, l'atto condizionato sarebbe perfetto ma non efficace: il verificarsi della condizione subordinerebbe qui il sorgere stesso degli efetti dell'atto. Su tali teoriche e su altre, si consulti, MAGNO: Studi sul negozio condizionato, vol. I,. Roma, 1930, cap. I, p. 10 e segg., e il volume del BARBERO di cui alla nota seguente. La terza teorica � quella dominante (MAGNO, op. cit., p. 76; RUBINO: La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, cit., p. 108) e ad essa faremo riferimento d'ora. in poi nel testo. (3) FALZ'EA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941; ma gi� ne Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 24 e segg. Si veda pure BARBERO, Contributo alla teoria della condizione, Milano, 1937. (4) FALZEA: La condizione cit., note introduttive e capitolo primo, passim. (5) Contra BARBERO: Contributo cit., p. 72 e segg. La dottrina prevalente � contraria all'assimilazione, tra gli altri, POLACCO: Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Roma, 1915; PACCHIONI: Elementi di diritto civile, 3a ediz. riveduta e ampliata, Torino, 1926, p. 284; RAVA', op. cit., p. 143; SCIALOJA V.: Negozi giuridici, quarta ristampa, Roma, 1938, p. 96; SANTORO-PAssARELLI: Istituzioni di diritto civile, V ol. I., Dottrine generali, Napoli, 1945, p. 133; BARASSI: Istituzfoni di "diritto civile, 4a ediz. riveduta e aggiornata, Milano, 1948, p. 137; Dus1: Istituzioni di diritto civile, 5" ediz., voi. I, Torino, 1951, p. 135; DE RuGGIERO-MAROI: Istititzioni cit., vol. I. (6) Sulla condicio iuris, FALZEA: La .condizione, cit., p. 94 e segg. � �� (7) FALZEA, op. ult. cit., p. 120. (8) FALZEA, op. ult. cit., p. 123. (9) GASPARRI: Corso di diritto amministrativo, vol. I; Teoria dell'organizzazione amministrativa, Bologna, 1953, p. 66. Si deve parlare del controllo come. caratteristica costante dell'attivit� amministrativa. Ci�, mentre consente d'escludere che il visto modifichi il nomen iU1�is dell'atto da vistare (una �ompravendita infatti non vede il suo schema tipico accresciuto della approvazione e del visto sol perch� dall'ordinamento giuridico privato essa passi a formare oggetto di una valutazione di diritto pubblico), d'altro canto � sufficiente a far scartare la conclusione che il visto costituisca una pura accidentalit� suscettibile di esclusione dal quadro del fenomeno. 6. Il condizionamento di un atto pu� derivare dalla combinazione di pi� eventi subordinanti; il rapporto tra di essi pu� atteggiarsi in maniera diversa. Gli eventi possono essere dedotti in condizione alternativamente o cumulativamente (1): in tali casi la condizione si ritiene avverata al verificarsi, rispettivamente, di uno di essi o di entrambi; gli eventi alternativamente dedotti possono poi pensarsi come influenti sul sorgere dell'effetto secondo un ordine necessario o non. Quando si sposta l'attenzione dal piano degli effetti a quello dei fatti causanti, levento in condizione pu� essere invece uno, ma la sua verificazione prevedersi come conseguenza di una data causa o di due cause determinate alternativamente dedotte; nell'ultima ipotesi -in analogia con quanto si � affermato poc'anzi -, le cause alternativamente dedotte possono pensarsi, per il diritto, necessariamente o non necessariamente ordinate. Ma ove si tratti di cause appartenenti al novero dei fenomeni psichici, data la possibilit� dello stabilirsi di una volontaria interdipendenza causale dei fatti dello spirito, � pensabile un particolare fenomeno di ordinazione delle cause produttive dell'evento. Pu� qui ipotizzarsi il caso per cui la condizionaJit� dell'atto sia stabilita in rapporto ad un certo evento, con l'ulteriore previsione che, se quest'ultimo non si verifichi, esso possa essere determinato da una causa diversa da quella ritenuta come produttiva del medesimo nella prima parte di previsione, e in maniera tale poi che detta seconda causa non si ponga essa come immediata e esclusiva determinante dell'evento stesso poich� la sua funzione consisterebbe solo nel provocare, concretandosi, il prodursi della prima causa (2). La premessa � utile in quanto il fenomeno dell'atto soggetto a visto e del visto -abbracciante questo sia il caso del visto puro e semplice che quello del visto con riserva -potrebbe trovare sistemazione innanzi tutto nell'ultima ipotesi fatta. Cos� ritenendo, il visto sarebbe l'evento condizionante l'atto, la mancata concessione �di es&__o notrebbe provocare l'attuazione della seconda. parte.. di previsione: la richiesta di visto con riserva; quest'ultima non assurgerebbe essa stessa a evento condizionante perch� verrebbe considerata solo �come causa mediatamente efficiente dell'unico -177 evento, il visto (3). In altro modo -ritenendo visto puro e semplice e visto con riserva due atti �diversi -dovrebbe ritenersi applicabile l'altro caso di atto condizionato a due eventi alternativamente dedotti e ordinati (4). In realt�, entrambe le soluzioni non avrebbero saldo fondamento. � stato messo in evidenza che il fenomeno condizionale riceve nna soddisfacente sistemazione concettuale soltanto in termini di interessi protetti. La condizione, inserendosi tra la fase della rilevanza e quella della efficacia dell'atto, si collega alla tutela di un piano di interessi esterni rispetto a quelli interni o dell'atto (5). Ci� posto, e una volta precisato che non solo nell'ipotesi di atto condizionato a due eventi alternativamente dedotti e ordinati, m cui � chiaro che ciascun evento si riferisce alla protezione di un distinto ordine di interessi, ma anche nel caso di atto condizionato ad un evento prodotto da due cause alternativamente dedotte e ordinate nella particolare maniera propria ai fenomeni psichici, � ben possibile che alle due cause corrisponda la tutela di interessi esterni diversi tra loro, deve osservarsi che la protezione dei due o pi� piani di interessi esterni prevista nel congegno condizionale � possibile solo nella ipotesi in cui l'indole dei diversi interessi consenta la loro inclusione in una clausola, o meglio, per usare un termine riferibile anche alla con dizione non volontaria, in una previsione condizionale. Orbene � proprio questo che, nel nostro caso, non sembra potersi dire. Gli interessi interni o dell'atto s.ono gli interssi tutelati dall'atto cui il decreto, da sottoporre al visto della Corte, viene ad accedere. Su questo piano di interessi pu� venire ad incidere un deter minato ordine di interessi pubblici generali, la veri ficazione della mancata incidenza dei quali sul piano degli interessi interni � demandato all'esame della Corte dei Conti. Se, peraltro, il controllo di questa ultima pu� spiegarsi come mezzo per la tutela di un certo piano di interessi esterni: alla legalit� della spesa, alla corretta gestione del patrimonio dello Stato e simili (6), diversamente deve dirsi per la richiesta di registrazione con riserva. La man cata emanazione del visto significa che l'interesse pubblico generale ha inciso sul sistema degli inte ressi interni impedendone la realizzazione; la ri chiesta di registrazione con riserva, tendente ap punto a consentire tale realizzazione nonostante questa incidenza, deve richiamarsi a un sistema di interessi diversi. Ma non solo diversi, ed � qui che � necessario precisare. In breve, quando l'efficacia di un atto si faccia dipendere dalla mancata incidenza alternativa di due (o pi�) ordini di interessi esterni sul piano degli interessi interni, � evidente che ciascun ordine di interessi dop� il primo, ove assuma rilevanza ai fini di risolvere lo stato d'inefficacia, presuppone che il precedente ordine di interessi abbia inciso sfavorevolmente alla produttivit� di effetti del negozio, in altri termini, che, nonostante l'inci denza dei precedenti interessi esterni, tuttavia l'i nutilit� dell'atto non sia definitiva in virt� proprio della prevista mancata incidenza dell'ulteriore piano di interessi che viene in esame. Dunque, � certo che il rilievo positivo, ai fini della utilit� dell'atto, di ciascun piano di interessi posteriore al primo presuppone il venir meno dell'impedimento agli effetti dell'atto, conseguenza che, in un primo tempo, si era annessa alla incidenza degli anteriori piani di interessi esterni; in altri termini, importala. successiva trascurabilit� di quest'ultima ai fini dell'inutilit� dell'atto. In detta funzione del successivo piano di interessi � pertanto imprescindibile un aspetto di incompatibilit� rispetto all'effetto impeditivo dei precedenti piani di interessi venuti ad incidere sfavorevolmente, e, se si vuole, un rapporto di negazione tra l'interesse che risolve l'inefficacia dell'atto e gli anteriori piani di interessi che invece avevano ribadito detta inefficacia. Il dualismo tra gli ordini di interessi non pu� per� mai presentarsi come collisione tra gli stessi, nel senso che l'ordine di interessi che chiude una serie alternativa e risolve l'inefficacia dell'atto, non si limiti a negare l'effetto impeditivo dei precedenti, proprio e solo in quanto esso assuma un rilievo positivo ai fini del sorgere degli effetti dell'atto, ma consista nella tutela di un ordine di interessi che contrasti addirittura con la ragion d'essere della previsione di tutela dei precedenti interessi esterni: questa circostanza escluderebbe lo stesso presupposto di funzionamento del meccanismo condizionale e si identificherebbe in una illogicit� manifesta. J./illogicit� ricorre ogni qual volta uno degli eventi o una delle cause produttive di un certo evento, al verificarsi dei quali o del quale sia subordinata l'efficacia di un atto solo rilevante, sia collegato alla tutela di un interesse che soltanto a prima vista pu� apparire esterno, ma che in sostanza � interno o deU'atto: il che deve dirsi proprio della richiesta di visto con riserva. Il ministro che chiede alla Corte il visto non si propone la tutela di un semplice interesse diverso da quello tutelato dalla Corte per mezzo dell'indagine da essa svolta col risultato di confermare l'inefficacia dell'atto, un interesse da qualificarsi esterno e negativo del precedente nel senso particolare precisato, ma vuole la protezione dello stesso interesse che ha spinto l'autore dell'atto inefficace. Nell'ipotesi consueta del contratto, il ministro che chieda il visto con riserva di un tale negozio � mosso dalla tutela di quell'interesse pubblico interno, che potremmo dire <Cparticolaren per sottolinearne la corrispondenza a quello privato della controparte, e che si vuole realizzato anche contro l'interesse pubblico generale tutelato dalla Corte con il visto puro e semplice, interesse qualificabile come esterno (7). Non � difficile specificare maggiormente sulla base di quanto esposto. Il meccanismo condizio nale in senso tecnico presuppone l'esistenza di norme principali e di norme integrative nelle quali ultime gli eventi condizionati assumono il valore di fatti giuridici in senso stretto (8). Ora, l'illogi cit� messa in evidenza ricorrerebbe sia prospet tando il funzionamento di una sola norma� ihte grativa, tra l'altro corrispondentemente alla vi sione del visto come unico evento prodotto da due cause alternativamente dedotte e ordinate; sia configurando invece il funzionamento di due norme integrative in relazione alla duplicit� di -178 eventi condizionanti (visto puro e semplice e vi sto con riserva). Nel primo caso, considerando la fase pregiuridica di formazione della norma integrativa, gli interessi alla cui soddisfazione tendono gli autori dell'atto ipotizzato si sarebbero previsti come capaci di pregiudicare altri interessi pur ritenuti degni di tutela, di tal che sarebbe stato predisposto un congegno con cui quest'ultimi -fatti propri.o dell'ordinamento -potessero essere tutelati. Ma detta fase, identificabile con il momento valutativo della norma, risulterebbe doppiamente contraddittoria: perch� prevederebbe la tutela di due ordini di interessi di cui sarebbe impossibile la coesistenza nella stessa previsione condizionale, e perch� uno di essi -considerato in rapporto agli interessi interni o dell'atto -si identificherebbe con quest'ultimi. Nel secondo caso, � vero che non si potrebbe pi� parlare dell'impossibilit� di coesistenza dell'interesse tutelato dal visto puro e semplice e di quello tutelato dal visto con riserva in un'unica previsione condizionale, perch� quest'ultime sarebbero due in relazione alla duplicit� delle norme integrative, ma rimarrebbe sempre il secondo aspetto della contraddizione prospettata: cio�, considerando la norma integrativa prevedente il visto con riserva, risulterebbe escluso il meccanismo condizionale in quanto l'interesse tutelato con il detto meccanismo sarebbe lo stesso interesse interno. Il ra.gionamento del legislatore potrebbe allora cos� schematizzarsi: per il primo caso, gli internssi A (dell'atto) abbiano tutela solo se siano preventivamente protetti gli interessi B (esterni), o, in mancanza di ci�,� se si vorranno tutelare gli stessi interessi A; per il secondo caso, gli interessi A o dell'atto abbiano tutela solo se siano preventivamente p1�otetti gli stessi interessi A. Note (1) �zAPPULLI: Condizione nei negozi giuridici, voce in Nuovo DigeBto Italiano, p. 730, n. 7. (2) Sulla distinzione tra azioni immediatamente o solo mediatamente collegate con l'evento, CARNELUTTI: Lezione di diritto penale, �Il reato '" vol. I, Milano, 1943, p. 313 e segg. (3) Questa opinione dovrebbe essere pai:ticolarmente favorita dal pensiero di chi, come il V ANNI .(citato in MoFFA, op. cit., p. 332), ritiene che la registrazione con riserva non sia che �un diritto di rimostranza accordato alla Corte"� (4) � questa l'opinione forse preferibile perch� non pu� negarsi che, dovendosi nel caso di registl'.azione con riserva rappresentarsi i rapporti tra volont� e giudizio dell'autore dell'atto in maniera diversa dal caso del visto puro e semplice, i due atti sostanziano entit� individua. (5) FALZEA: La condizione, cit., p. 80 e paBBim. Cos� pure gi� SCIALOIA A., Condizione volontaria e condizione legale, in cc Saggi di vario diritto>>, Roma, 1927, p. 19: RESTA, Natura ed e'fjetti degli atti di controllo preventivo, F.I., 1935, col. 281; PERRONE-CAPANO: Le retroattivit� degli atti amminiBtrativi, Napoli, p. 226; DE VALLES: La validit�, cit., p. 295 e segg. (6) �L'atto amministrativo tende, per sua natura, al compimento di uno scopo funzionale, all'esercizio di un potere di esecuzione legislativa o regolamentare.. L'atto di sindacato, al contrario, � diretto a garantire che lo Fmopo funzionale dell'attivit� amministrativa sia raggiunto con l'osservanza dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento finanziario, e tende quindi ad evitare allo Stato un qualsiasi danno puramente giuridico o patrimoniale anche" (MoFFA, op., cit., p. 329). Per una descrizione diffusa degli interessi tutelati dagli atti di controllo, si veda per�, DE VALLES, op. loc. ult. cit. (7) Il VICARIO E. (L'ordinamentq, cit,, p. 21). dopo di aver negato che il visto sia elemento di perfezione dell'atto vistato con la frase gi� riportata, precisa: �N� meno sicura � la tesi di coloro che vedono nella registrazione il conferimento di esecutoriet� all'atto: anche in questa ipotesi, la registrazione con riserva ne � la prova contraria, poich� se fosse vero l'assunto, l'atto registrato con ris.erva non dovrebbe essere esecutivo>>. A parte il fatto che l'a. Iion dice poi quale dovrebbe essere la costruzione del fenomeno limitandosi alla pura e semplice constatazione, tuttavia bisogna riconoscergli di essere stato il solo, a conoscenza di chi scrive, a presentare l'obiezione. Pu� dirsi qui, poi, che non varrebbe richiamarsi ad una pretesa eccezionalit� del visto con riserva. Innanzi tutto, la richiesta di registrazione con riserva � prevista in via generale ed esclusa solo per i casi (che sono essi ad essere eccezionali) in cui il rifiuto di visto �annulla� l'atto. In secondo luogo, rimarrebbe allora sempre da spiegare perch� il visto puro e semplice fosse da considerare come un requisito d'efficacia, a differenza del visto con riserva; e, infine, come andrebbe costruito quest'ultimo. (8) Norme principali sono quelle che �isolano le componen. ti tipiche di un determinato istituto "; le norme integrative �subentrano accanto alle principali quando la situazione di fatto si sia realizzata in modo particolare " contengono, cio�, un elemento ulteriore rispetto all'istituto ipotizzato dalla norma principale (FALZEA, op. ult. cit., p. 69). La norma prevedente la fattispecie condizionale � appunto una norma integrativa. In essa l'evento condizionante ha, in ogni caso, valore di fatto giuridico in senso stretto, di evento cio� che la norma prevedente l'integrazione considera avulso dal soggetto che lo pone in essere e dalle finalit� che tale soggetto ha voluto attuare; cio� rilevante solo nella sua obbiettiva consistenza in quanto collegato a quel dato ordine di interessi che la norma vuole previamente tutelati rispetto a quelli che spingono i soggetti a compiere l'a~to condizionato. Sull'evento condizionante, come fatto giuridico in senso stretto, e solo come tale nella fattispecie condizionale, FALZEA, op. cit., pag. 143; CORRADO, Il negozio di accertamento, Torino, 1942, pagg. 19 e 20. (9) Nel caso della condicio iuriB, dice il FALZEA (op. cit., pag. 111): �l'ordinamento giuridico si assume la� tutela dell'interesse esterno in posizione di contrasto non soltanto rispetto al singolo interesse rappresentato nel negozio bens� invece rispetto a tutto il sistema teleologico che appartiene all'agente ........ Onde il congegno condizionale � volto alla esclusiva tutela dell'interesse di questo soggetto estraneo all'atto, ed in nessun caso, neanche quando l'evento si verifichi, pu� dirsi destinato alla tutela dell'interesse dell'agente�. 7. L'indagine svolta ci induce ad escludere che il visto sia una condizione legale, un fatto avente gli stessi caratteri della condizione volontaria (in ispecie, l'incertezza), eccetto il particolare intento soddisfatto col predisporre il corrispondente congegno: . si dovrebbe,'!infatti, parlare, relativamente. alla prima, di mezzo per attuare una finalit� del diritto, relativamente alla seconda, di strumento per attuare un intento dei soggetti. Ma .�� bene notare che l'autore al quale si deve il pi� interessante� tentativo di assimilazione della condicio iuris a quella facti -ci riferiamo al Fa!~e.a -�. giunto allo stesso nostro risultato per una via fl!_SsoJut~mente diversa da quella pi� avanti prospettata, e cio� facendo leva sul requisito della incertezza, proprio -secondo la sua costruzione -sia alla condizione legale che alla volontaria e mancante ' invece, a suo dire, nel caso del visto. La conse -179 guenza consisterebbe in ci�, che il visto rappres�nterebbe un coelemento accidentale, futuro, ma' a differenza dell'approvazione, certo, sarebbe, cio�, un termine di natura legale (1). Q.esta soluzione intorno alla certezza del visto conta autorevoli precedenti, tra i quali quello del Barbero, di cui ci piace riportare alcune affermazioni: � ...� innegabile che unica ed identica sia la natura giuridica degli atti di controllo amministrativo, siano essi di merito o di legittimit�. Ma � altrettanto innegabile che, sotto l'aspetto della oggettiva incertezza, c'� molta differenza fra un semplice visto e l'approvazione. Questa pu� effettivamente ritenersi soggetta a qualche incertezza; quello certamente no, giacch� dal giudizio di un qualunque competente in materia, sulla rispondenza dell'atto alle norme di legge, � gi� possibile anticipare con sicurezza il giudizio se il visto seguir� ... n (2). Accettare l'opinione riportata � pi� difficile di quanto sembri a prima vista, per pi� ordini di motivi. � lecito domandarsi quale valore possa attribuirsi al rilievo che qualsiasi competente in materia sarebbe in grado di stabilire se il visto dovr� o meno intervenire sull'atto vistato. � evidente che tale argomentazione ha riguardo ad un particolare momento della formazione della fattispecie complessa nella quale sarebbero inquadrabili l'atto da vistare e il visto, e cio� a quello in cui si � gi� concretato l'atto da vistare con date caratteristiche di contenuto e di forma, per concludere che, in tale momento e in rapporto al modo d'essere formale e sostanziale dell'atto, � certo (ma sarebbe pi� esatto dire: � accertabile), alla stregua di un giudizio particolarmente qualificato -basato sulla tecnica giuridica -, se quel dato atto deve o meno essere vistato; in sostanza, si dice: la concessione o meno del visto � da porsi in relazione alla qualifica di legittima o illegittima da darsi a una data situazione, la pronuncia della Corte dunque non potr� essere, tutt'al pi�, che soggettivamente incerta, essendo appunto la concreta situazione o legittima o illegittima. In tale ragionamento � evidente un errore determinato non tanto dalla correlazione che cos� si stabilisce tra vincolatezza o discrezionalit� dell'atto di controllo da un lato, e certezza o incertezza del medesimo come evento accidentale dell'altro, quanto dalla scelta del momento in cui l'incertezza dovrebbe stabilirsi. Ci sembra inesatta la conclusione della dottrina criticata secondo cui -come si � visto -, nel caso in esame, la incertezza dell'evento verrebbe ad essere determinata successivamente al momento di previsione del legislatore, vale a dire, dopo il venir in essere dell'atto. Il momento per stabilire detta incertezza, infatti -a nostro parere-, sarebbe sempre quello della apposizione dell'evento come requisito acciden~ tale dell'atto stesso, e cio�, nel caso di1 apposizione volontaria, il momento in cui si stabilisce la clausola condizionale o la clausola contemplante il termine; in quello di �pposizione legale, il momento valutativo dalla norma. Il concetto di incertezza di un atto, che contenga un dato giudizio su di un altro atto da esso condizionato, senza dubbio si determina, nell'ipotesi di previsione vo lontaria dell'evento accidentale nel momento in cui esiste lo stesso atto da controllare per il fa~to stesso che la previsione si effettua sul piano di formazione della fattispecie concreta; per converso, riteniamo altrettanto indubbio che, nell'ipotesi di apposizione legale, il momento decisivo per stabilire l'incertezza sia quello in cui viene posta la norma: la previsione deve effettuarsi qu� esclusivamente sul piano di formulazione della fatti specie astratta, momento in cui esistono soltanto come ipotesi sia l'atto da controllare che l'atto di controllo. Il� nostro problema infatti non � quello di accertare � se l'incertezza o meno sia requisito di un dato visto che debba intervenire, per esempio, .'lu un determinato contratto, ma se la stessa sia caratteristica del visto in quanto evento accidentale del contratto. Una volta, stabilito peraltro, che, relativamente agli elementi accidentali volontari, il momento della loro previsione coincide con il momento in cui si concreta l'atto centrale, m~ntre in ordine agli elementi accidentali posti dall'ordinamento detta coincidenza non si pu� verificare, discende che, per i primi, assume valore ai fini di determinarne l'incertezza la vincolatezza o meno dell'atto in cui l'evento accidentale per avventura si risolva (3), per i secondi, invece, il carattere di vincolatezza o di discrezionalit� in s� e per s� non ha importanza in quanto prima di esso � determinante l'incertezza del contenuto concreto dell'atto da controllare, in corrispondenza del quale infatti l'atto di controllo assumer� contenuto confermativo o risolutivo dell'inefficacia. Pu� quindi dirsi che per gli eventi accidentali legalmente previsti, quando consistano in atti di controllo, l'incertezza di essi � il correlato dell'incertezza del contenuto dell'atto cui il controllo dovr� inerire. Se cosi �, dunque, sia la approvazione che il visto n�n possono non essere che eventi incerti, essendo incerto appunto per l'uno!e per l'altro -a stregua del momento valutativo della norma -il modo d'essere che concretamente assumer� l'atto cui vengono ad accedere. In questo momento, non essendo ancora venuta in essere la situazione da accertare, � indubbio che il contenuto dell'atto di controllo sia stato assunto:,dal legislatore come evento assolutamente incerto, non come evento immanca bile (4). � Non � da escludere peraltro che la visione degli autori criticati sia utilizzabile nella parte costruttiva della nostra indagjne; ma in tale sede, abbandonata la tesi della condizionalit� dell'atto da controllare o -per quanto ora interessa -quella del medesimo come negozio soggetto a termine, si eviter� la inconcepibile commistione tra i momenti in cui si concreta e si ipotizza la fattispecie complessa, che altrimenti ne conseguirebbe, per mezzo di un mutamento di visuale consistente nel considerare il visto oggetto di valutazione di una norma distinta da quella relativa all'atto da controllare; potr� allora ritenersi -e le esigenze deli� logica saranno pienamente soddisfatte -che la prima norma passi da astratta a concreta in un momento in cui si � gi� concretata la norma prevedente l'atto da controllare. Sar� chiaro, peraltro, di essere fuori del sistema dei rapporti tra atti ed elementi acci dentali ad essi inerenti, in quanto compresi m un'unica fattispecie complessa, e di essere invece. nel settore proprio all'ordine di collegamenti tra oggetti di qualificazione di norme principali; sar� anche evidente che non tanto si tratter� di stabilire l'incertezza di un fatto futuro quanto quello di risolvere l'incertezza in un fatto giuridico passato. Sul punto dovr� ritornarsi in seguito pi� ampia mente (5). Vogliamo piuttosto esporre un altro argomento di critica che si ricava dalla considerazione del visto con riserva e che trova qui la sua sede pi� adatta. � vero che il visto deve seguire quando l'atto abbia i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, ma � forse vero il contrario, cio� che ove tali requisiti manchino il visto non possa successivamente intervenire~ Ci� che la Corte pu� volere con definitiva certezza � l'approvazione dell'atto; l'approvazione come la mancata approvazione, invece, pu� essere voluta con definitiva certezza solo da altri soggetti cui spetta di chiedere la registrazione con riserva. Se per� una volont� estranea pu� annullare la precedente determinazione della Corte, � evidente che non � consentito trascurare la funzione di tale seconda volont� senza rinunciare ad avere una nozione completa del requisito di incertezza dell'evento che pu� risolvere l'inefficacia dell'atto. Seppure si ritenga come si deve -che la Corte si limiti a volere lo .accertamento degli estremi di legalit� dell'atto e non anche la sua approvazione, e -con affermazione non altrettanto da condividersi -che il suo sia un atto giuridico in senso stretto in quanto vincolato e non un negozio, � indubbio, peraltro, che la richiesta di visto con riserva del ministro, che si presenta in possesso della scelta definitiva, sia un atto discrezionale. La richiesta in parola si presehta come atto essenzialmente incerto in quanto sia vero che l'incertezza di un fatto � il correlato dell'incertezza della causa che dovr� produrlo e che, pertanto, l'incertezza di un atto di volont� deve porsi come incertezza del venir in essere della volont� corrispondente, vale a dire come possibilit� di scelta del soggetto agente tra il volere il non volere, la quale, nell'ipotesi, � piena. Anche sotto questo profilo, dunque, che � poi quello da cui si mettono gli autori di cui sopra per determinare l'incertezza o meno dell'evento, la impossibilit� di Jlarlare di un termine ci sembra evidente (6). Note (1) FALZEA, op. cit., p. 173 e segg. (2) BARBERO, Contributo, cit., p. 78; anche CORRADO, Il negozio di accertamento, cit., p. 19. Per i pubblicisti, FORTI I controlli, cit., p. 795; RESTA, Natura ed effetti cit., col. 284; SANDULLI, Il procedimento, cit., p. 269 nota 23. Secondo la dottrina prevalente, l'avvenimento dedotto in condizione deve essere oggettivamente incerto, in caso di incertezza solo soggettiva si tratta di termine, si veda per tutti MESSINEO, Manuale, cit., I,_ p. 342. (3) E ipotizzabile un negozio che le parti condizionino ad un evento consistente, in s�, in una dichiarazione di un terzo che abbia per oggetto un giudizio sulla convenienza o sulla legalit� del negozio stesso. � chiaro che, poich� il contenuto dell'evento conc;lizionante non pu� pensarsi in un momento anteriore a quello di confezione del negozio, � qu� rilevante, ai fini dell'incertezza, esclusivamente' la vincolatezza e la discreziona;lit� del l'atto del terzo. La incertezza infatti, nel primo caso, ::;ar� collegabile non all'evento in s� quanto allo stesso contenuto del negozio da controllare; quindi, nell'ipotesi di atto condizionante a contenuto vincolato, pu� ritenersi mancante -in linea di.mal3sima -un'incertezza obbiettiva dell'evento. (4) Al RESTA (Natura ed effetti, cit. col. 284), il quale dice in particolare che �l'organo di controllo ha il dovere di emanare l'atto e che il mancato adempimento di questo dovere pu� importare l'adozione di sanzioni a carico del funzionario, ma non pu� mutare lo stato di certezza voluto dalla legge'" il FALZEA (La condizione, cit., p. 174, nota 149) obbietta che cos� si �argomenta da una premessa erronea: che cio� debba prendersi in considerazione, per definire la natura giuridica dell'atto di controllo, riguardo all'atto controllato, il provvedimento dell'autorit� tutoria, indipendentemente dal suo contenuto. Ora, pur essendo �certo nel legale svolgimento della funzione amministrativa, che l'atto di controllo interverr�" non � egualmente certo che l'atto di controllo si concreti in una approvazione, mentre � soltanto la approvazione (e non anche il rifiuto di approvazione) che, ponendosi accanto all'atto controllato come fattore complementare, si definisce quale condicio iuris "� Anche il FALZEA fa dipendere l'incertezza della approvazione solo dalla discrezionalit� ad essa inerente; � facile osservare perci� che i suoi rilievi alla opinione del RESTA, anche se da condividere, naturalmente sempre in caso di accoglimento della tesi condizionale, non sono decisivi. Ove infatti ci si collochi idealmente nel momento in cui la situazione preesistente � gi� sorta, non.solo il visto, ma anche la approvazione dovrebbe considerarsi un evento vincolato al contenuto della concreta situazione, che � o non � compatibile con il pubblico interesse. Tanto � vero che � ben possibile il sindacato dell'atto d'approvazione sotto il profilo dell'eccesso di potere; dunque pure l'approvazione, essendo configurabile per essa un'incertezza meramente subiectiva, costituirebbe un termine. (Si veda per alcune osservazioni sul punto, DE V ALLES, La validit� cit., p. 324). (5) Infra, seconda parte. (6) La categoria uni'(;aria delle condizioni -legali o volontarie -� respinta, come si � visto, dalla dottrina prevalente. Un punto su cui gli autori concordano � nel ritenere che il carattere dell'incertezza non sia necessario alle prime (si vedano gli autori citati alla nota 5 del quinto paragrafo). Su questa base, alcuni continuano a parlare di condizione legale per lo pi� per non discostarsi da un termine.ormai tradizionale (in questo senso anche BARBERO, op. loc. ult. cit.), altri preferiscono rompere con la tradizione parlando di requisiti di efficaci~ volontaria (condizione, termine e modo) e legali, questi ultimi, poi, a loro volta, certi o incerti: cos� CARIOTAFERRARA, Negozio giuridico, Napoli 1948, specialm. p. 640 e segg. e nota 16, p. 644; anche FEDELE, La invalidit� del negozio giuridico di diritto privato, Torino 1943, specialm. p.208 e segg. Secondo tale indirizzo, � generale l'affermazione che l'approvazione sarebbe un requisito legale incerto, il visto un requl.sito legale certo (cfr. FEDELE, op. cit., p. 210 e 215). � facile osserv�re, per quanto ci riguarda, che parte della critica condott~ nel testo si pu� riferire alla categoria del requisito ~1 efficacia in genere e a questo, in quanto comprendente 11 visto tra i requisiti d'efficacia certi, in particolare. Ove debba ritenersi infatti -come a noi pare -che anche la teoria in esame deve trovare una giustificazione razionale sulla base degli interessi protetti con la sospension~ d'efficacia, sono validi contro di essa gli argomenti svolti nel quarto paragrafo. Sul preteso requisito della certezza del visto si possono richiamare le idee espresse pi� sopra nel testo. 8. Il discorso fin qui condotto fo,;i:s<;i � tale da consentirci di tentare la ricostruzione del .ieno-. meno. Attualmente ci trov�amo in possesso di alcuni dati: 1) l'atto di visto, e ad esso possiamo accomunare l'approvazione, anche se inteso come negozio, non pu� comprendersi nell'oggetto di qualifica-: zione �di una norma che ipotizzi un atto negoziale -181 dell'amrr,tinistrazione: manca alla volont� della Corte, per far corpo con la volont� dell'amministrazione, il substrato economico, uguale o almeno assimilabile, del bisogno di soddisfazione di uh interesse della stessa natura; 2) l'atto di visto non pu� neppure comprendersi tra gli eventi accidentali di un atto, sia che l� si consideri appartenente ad una categoria unitaria di eventi condizionanti (volontari cio�, e legali) sia che lo si comprenda nella diversa categoria dei coelementi o requisiti legali certi di efficacia. Nell'uno e n~ll'altro caso, esistono dei fattori che inducono a far ritenere inutilizzabili le costruzioni. Innanzi tutto, la sensazione che non corrisponda alla realt� una tesi necessariamente costretta a fare di un atto in forma condizionale -e quindi di ordine eccezionale -la regola rispetto alle forme di atto puro dello stesso tipo. L'impossibilit� poi di sistemare l'ipotesi dell'atto �vistato non puramente e semplicemente, sfuggendo il visto con riserva all'inquadramento nel rigoroso dualismo: interesse interno -interesse esterno, alla base del fenomeno condizionale. Il dubbio, infine, che il visto rappresenti davvero un evento certo. Escluso che il visto sia collegato strutturalmente all'atto vistato nel senso che faccia parte dell'oggetto di qualificazione di una stessa norma, cio� del nucleo costitutivo d�lla fattispecie che comprende l'atto da vistare, ed escluso anche che il collegamento con l'atto vistato, �pur sempre strutturale, sia per� nel senso che il visto appartenga alla fattispecie in senso lato dell'atto da vistare, e cio� agli elementi di efficacia di questo ultimo, si � ora in grado di stabilire un primo risultato: il visto deve comprendersi tra i fatti esterni rispettv ad una data fattispecie e reagenti sulla situazione effettuale gi� originata dalla stessa: esso � collegato funzionalmente, non gi� strutturalmente, con la fattispecie dell'atto da vistare. Altra alternativa non esiste e quindi l'affermazione, per exclusionem, appare certa, ma necessita ancora di una positiva dimostrazione. (continua) PASQUALE PAONE PROCURATORE DELI..O STATO -- NOTE DI DOTTRINA �----------------------------------------------------- VIRGILIO GIORGIANNJ'.: Logica matematica e logica giuridica. cc Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto�, 1953, pag. 462. Da qualche tempo nel campo degli studi giuridici si sente con una certa frequenza, lamentare che la scienza del diritto � in crisi, perch� essa sarebbe fondata empiricamente e non scientificamente. Da qui il proposito di una necessaria totale revisione dei concetti giuridici attraverso la loro rigorosa articolazione logica; e l'ulteriore conclusiva affermazione che a quei concetti, per renderli scientifici, � necessario applicare la logica matematica. Il saggio del Giorgianni, che ha dato lo spunto a queste nostre brevi note, � uno dei pi� recenti studi sull'argomento, chiaro e piano, ricco di riferimenti dottrinali e bibliografici. In esso possiamo dire che la questione � pienamente puntualizzata. Dobbiamo, quindi, essere grati all'Autore per averci offerto l'occasione di esaminare e conseguentemente confutare ab imis non tanto la premessa della tesi, che si confuta da s� (il diritto, e correlativamente la scienza del diritto, � sempre in crisi perch� � perpetuamente sorpassato dalla vita), quanto, e questo ci riguarda pi� da vicino, il rimedio che si dovrebbe approntare per ovviare a quella crisi (la revisione dei concetti giuridici alla luce della logica matematica, o logistica). Un siffatto argomento, veramente, data la sua peculiare natura teoretica, richiederebbe come sua sede appropriata una rivista di studi filosofici; ma poich� i cultori della logistica intendono proceder13 alla riforma della scienza del giure e questi loro intendimenti spiegano in riviste giuridiche, non � inopportuno che appunto in una rivista dedicata ai problemi del diritto, l'argomento venga affrontato. Trovandosi in medias res la sua fondatezza o meno risulter� cosi pi� evidente. La tesi dei cultori della logica matematica o pi� propriamente della logistica, non manca, per vero, di aspetti suggestivi. ed immaginosi: la possibilit� di poter ridurre tutto il reale entro schemi precisi in un sistema di simbolismo di aspetto scientifico, �, senza dubbio, attraente. Ci� d� l'illusione di poter evitare le difficolt� ed i pericoli che insidierebbero quelle forme di studi ritenute non propriamente scientifiche (il diritto, l'etica, l'estetica, ecc.); difficolt� e pericoli che nascerebbero dal poco rigore logico con cui quegli studi sono condotti, dal loro carattere prettamente empirico; dal loro procedere privo di metodo e di rigorosa conseguenzialit� logie~. .Applicando a questi studi la logica matematica o meglio la logistica, si otterrebbe il risultato di renderli veramente scientifici, affinandoli ed approfondendoli come mai finora si � potuto fare per difetto di quello strumento adeguato costituito dalla logistica. Ma � poi veramente valido siffatto strumento e pu� esso darci quei mfracolosi risultati ohe i suoi sostenitori promettonoY Noi ne dubitiamo; ed il nostro dubbio non nasce gi� da una forma di misoneismo inintelligente, ma da una profonda e rigorosa convinzione filosofica. -Poich�, infatti, riteniamo che il principio che regge la logistica � un principio erroneo (e ci riserviamo di dimostrarlo subito); erroneo ne �, quindi, tutto l'ulteriore sviluppo nonch� le conclusioni cui perviene. Una prima osservazione da fare, per mettere bene in chiaro i termini della questione, � che noi condividiamo pienamente la tesi del Giorgianni circa il carattere non quantistico della logistica. Questa, infatti, � una scienza che non vuole riferirsi alla quantit�, ma alla qualit�; essa non ha a che fare n� con numeri n� con quantit�, perch� non prende in considerazione (come dice il Giorgianni) se non oggetti qualsiasi, e, cio�, come � evidente. il reale nel suo momento qualitativo. La logjstica, quindi, come tale, non ha nulla in comune con la matematica, scienza del quanto; essa ricomprende, anzi, sotto di s� la matematica (come anche tutto il resto delle forme del sapere), e si atteggia come scienza generale del pensiero. Pur prewlendo a prestito dalle matematiche la terminologia ed essendo frutto di menti matematiche, la -logistica, dunque, � qualcosa del tutto distinta e diversa dalle matematiche (1). Ci� premesso si pu� passare ad esaminare qual'� il principio che regge la logistica come scienza generale del pensiero. Fondamento della logistica, come ormai � stato provato e messo in chiaro da coloro che si sono (1) Da questa osservazione, sulla quale il Giorgianni � d'accordo con noi, scaturisce a fil di logica, una conseguenza: e, cio�, -che bisogna revocare ~ d~bbio.I'affermazione che la logistica possa avere irtfl�ito, sia pure minimamente, sul moderno sviluppo delle scienze-mate--matiche. Posto che, infatti, queste hanno un metodo loro proprio, il metodo del quanto, .ben distinto dalla logistica, scienza della qualit�, non si vede co~e questa possa aver concorso allo sviluppo delle m~tematic~e, che � frutto esclusivamente del metodo proprio e particolare di queste. -183 interessati di problemi logici, e come del resto appare evidente dalla identit� dei principi e del metodo, � la logica formale o verbale; la logica, cio� detta anche aristotelica, peripatetica, scolastica o come altro si voglia chiamare. (1). Anzi per essere pi� precisi la logistica non � che il tramutamento in vesti moderne della logica formale, il cui principio � stato spinto all'eccesso. Baster� quindi esaminare la logica formale o verbale nella sua intrinseca natura e nel suo metodo, per determinare altresi che cosa . sia la logistica. La logica formale o verbale, o meglio si direbbe formalistica o verbalistica, � un empirismo che vuole cogliere l'attivit� logica del pensiero, non gi� nel suo carattere dialettico di pensamento dell'universale, ma nelle sue vairie traduzioni e manifestazioni particolari, e cio�, specificamente, nel �linguaggio. Inconsapevole di tale suo intrinseco carattere, di questa sua particolare natura, la logica formalistica non si' limita gi� ad un semplice lavoro di una descrittiva pratica che potrebb� anche avere una sua qualche utilit�, ma pretende di ricercare e fissare le leggi del pensiero, e ci d� non gi� le leggi del pensiero, ma le forme verbali empiricamente e grammaticalmente determinate. n difetto della logica formalistica non � solo nel formalismo (che � un suo carattere distintivo, perch� essa si attiene all'estrinseco) o anche nel verbalismo, ma � insito nel suo metodo stesso. Nel pensiero e nel movimento del pensiero come pensiero, i singoli momenti cadono uno fuori del l'altro, ed essendo separati non hanno alcuna verit�; la verit� � data dalla loro totalit� che � ad un tempo .oggettiva e soggettiva (2). Da tale difettosa impostazione la trattazione della logica formalistica porta con s� queste conse guenze: anzitutto che essa viene concepita come un metodo-strumento; essa �, cio�, la scienza che insegna a pensare rettamente, facendo astrazione da ci� che si pensa; quasi che la dialettic.a del pen sare, il movimento del pensiero, sia uno schema astratto e vuoto che aspetta un contenuto dal quale essere riempito (contenuto che poi sarebbe l'oggetto, la materia del pensiero, quello che si pensa). La seconda conseguenza � che la logica cos� concepita non pu� che assumere l'aspetto di una introduzione o propedeutica non solo della filosofia (1) Non ci sembra esatto quanto scrive il Giorgianni circa l'origine recente degli studi sulla st�ria della logica. A parte il lavoro del Prantl, sul valore del quale non condividiamo a.ffatto il giudizio del Giorgianni, trattandosi di un'opera solida e precisa, ricca di intuizioni filosofiche, anche se impostata dal punto di vista di un rinnovato aristotelismo, ci sembra che non si debbano e non si possano passare sotto silenzio le sezioni di storia della logica intrarnesse dallo HEGEL nella Scienza della Logica e nella Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio e quelle dallo SPAVENTA nell'opera La Filosofia Italiana nelle sue Relazioni con la Filosofia Europea; nonch� quelle svolte 'dal CROCE nella Logica come Scienza del Concetto Puro, e dal GENTILE nel Sistema di Logica come Teoria del Conoscere e nella Riforma della Dialettica Hegeliana. (2) Vedi le considerazioni dello HEGEL sulla filosofia aristotelica e sulla sua logica in Lezioni di Storia della Filosofia. vera e propria, ma anche di tutte le altre forme del sapere umano, dalle quali si distinguerebbe e distaccherebbe come da un tempio si distacca e distingue il vestibolo; quasi che la logica sia qualcosa che precede la filosofia e il pensiero. In sostanza il difetto della logica tormalistica � quello di essere un vero e proprio empirismo che pretende di ricercare e fissare le leggi del pensiero, e le cerca non gi� nella attivit� stessa del pensiero in ;moto, e cio� nella dialettica del pensare, ma nel pensato e nel finito. Perci� � astratta e formale e non coglie il vero, limitandosi solo ad una enumerazione e classificazione, sterile ai fini del conoscere, delle funzioni e dei modi in cui il pensiero si estrinseca. E poich� la manifestazione pi� completa� del fatto logico si ha nel linguaggio (che per� non � solo logica), questa logica � altres� verbalistica, in quanto determina astrattamente le forme verbali che esplicherebbero una funzione logica. Non � questa la sede pi� adatta per una esposizione completa del carattere particolare e proprio della logica formale; ai fini dell'argomento che trattiamo basteranno pertanto i rapidi cenni che se ne sono fatti, rimandando ad altro momento e luogo una trattazione pi� adeguata (1). Come abbiamo detto, la logistica trova il suo fondamento nella logica formale e'non � che una delle tante manifestazioni del sempre fiorente formalismo logico (fiorente, perch� in esso gli uomini trovano comodo di adagiarsi in una dolce pigrizia, limitandosi a contemplare le morte forme del pensiero, e cio� a non pensare, dato che non si pu� pensare che in concreto). Senonch� la logistica rispetto alla logica formale si presenta, almeno apparentemente, come affinata ed approfondita per due ragioni: anzitutto, perch� usa la terminologia della matematica mutuando da questa le forme ed i modi, dal che le deriva quell'aura di precisione e di rigorismo che le conferisce l'aspetto esteriore di una scienza; in secondo luogo, pereh� ha sviluppato e portato al suo estremo (cio� alla negazione) un timido e modesto tentativo, (1) Sul caratteristico procedimento della logica formalistica sono rimasti classici gli studi del Prantl e del Trendelenburg. Quest'ultimo, ad es., giunge perfino a dare alle categorie della logica aristotelica, e cio� al primum della logica formale, tm valore grammaticale: e cos� la sostanza corrisponde al nome sostantivo; la qualit�, la quantit� e la relazione corrispondono rispettivamente all'aggettivo, al numerale e ad alcuni avverbi; . il tempo ed il luogo agli avverbi esprimenti queste due funzioni; il giacere o stare al verbo intransitivo, l'avere al perfetto passato dei greci, il fare al verbo attivo, il patire al verbo passivo. (A. TRENDELENB'uRG: Storia della Teorica delle Categorie, Berlino, 1846; Elementa logices Aristoteleae, Berlino, 1836 (9a edizione 1892); Schiarimenti sugli elementi della logica aristotelica, Berlino, 1852 (3a edizione 1876). C. PRANTL: Storia della logica in occidente, Lipsia, 18551870 (ne esiste una parziale traduzione italiana), Sullo sviluppo della logica aristotelica dalla filosofia platonica, in "Atti della Accademia Bavarese di Scienze>>, -M0naco, 1853, pag. 129-211). Desideriamo avvertire qui, ad evitare fraintendimenti che Aristotele non fu solo ed esclusivamente un logico formalistico; in lui la logica, per dirla con lo Spaventa, non � formale ma si presta a. diventare formale. Nessuno fu meno aristotelico di Aristotele stesso; ma in lui � il principio del formalismo, l'avvio a formalizzare. ,184 fatto a fini puramente didascalici, di simboleggia mento delle funzioni logiche che gi� si riscontra nella tarda logica peripatetica. Ma il principio rimane sempre ilmedesimo, anzi si pu� dire, senz'altro, che nella logistica esso appare peggiorato e come deteriorato, il che sempre avviene nel confronto tra originale e copia (1). La logistica � dunque la scienza che studia la ricerca positiva delle operazioni che il pensiero percorre e delle leggi ad esse relative (la definizione, avvertiamo, non � nostra ma del Giorgianni). Questa definizione esprime, anche se con una �terminologia filosofica diversa, lo stesso concetto che noi abbiamo esposto a proposito della logica formale; il che � una riprova, del resto non-neces saria, della dipendenza della logistica dalla logica formale o meglio della loro sostanziale identit�. Ohe cosa pretende la logistica? Di indagare con le sue formule il fondamento del diritto, di spiegarci che cosa � i1 diritto, quale posto esso occupi nella economia dell'universo spirituale, di surrogarsi in una parola all'indagine propriamente filosofica ? Da quanto finora i suoi cultori ci sono andati esponendo risulta che essa non pretende . di avere un valore teoretico (non �, cio�, una filosofia o pensamento dell'universale); ma solo un valore pratico, strumentale; essa dovrebbe servire a rin saldare il fondamento logico del pensiero, a stabilire con rigore scientifico i modi di questo, al fine di evitare possibili difetti logici (avvertiamo ancora che l'espressione � del Giorgianni); essa sarebbe, quindi, in definitiva una ars ratiocinandi prope deutica che renderebbe scientifico e positivo il materiale su cui andrebbe ad esercitarsi, sia esso costituito dalla matematica o dal diritto, o dal l'etica o da quant'altro si voglia. L'assunto della logistica, cio�, come � conseguen ziale, non varia in nulla da quella della logica formale. Come nella logica formale anche nella logistica l'attivit� logica, il pensiero, viene concepito, o (1) Non sar� fuor di luogo accennare qui, sia pure sommariamente, che il primo tentativo di applicazione alla logica, al pensiero, del simbolismo della matematica e in certo modo del metodo proprio di questa, � dovuto al pensiero giovanile di G. G. Leibniz, il quale � stato ad un tempo un grandissimo filosofo ed un grande matematico. L'idea del Leibniz o meglio la sua fissazione, era, avendo egli notato una analogia tra le pi� elementari funzioni algebriche e quelle mentali della deduzione, di sostituire ai ragionamenti regole di calcolo; egli riteneva cio�, sottoponendo le forme logiche all'analisi, che si potesse giungere a stabilire un certo limitato numero di idee semplici, da 1-icomporre, poi, mediante il calcolo combinatorio. A questa sua idea faceva corollario l'altra sulla possibilit� di stabilire una lingua costante ed universale. Questa idea del Leibniz rimasta, per�, in lui allo stato di intuizione giovanile senza sviluppi, germin� poi nella mente di G. Ploucquet, un matematico tedesco che insegn� logica e metafisica a Tubinga poco prima che Hegel vi frequentasse i corsi di filosofia e teologia, il quale scrisse un trattato, apparso in luce nel 1763, dal titolo Methodus Oalculandi in Logicis che � tutto un programma. L'eredit� del Ploucquet, attraverso i matematici tedeschi dell'SOO, quali il Frege ed altri, nonch� i var� Couturat, Jevons, Peano e Russel, � giunta . fino ai nostri contemporanei logistici. Sull'argomento oltre B. Croce, � da vedere pure l'ottimo lavoro di F. ALBERGAl\W: Storia della �Logica delle Scienze .Esatte. I meglio immaginato, come forma vuota ehe ha ! bisogno di un contenuto, posto questo, a sua volta, I come � stato notato, come gi� dato ed esistente indipendentemente dal pensiero stesso. E questa forma v:uota, che. r~ella logica formale � data dagli elementi del linguaggio resi astratti, nella logistica sta, invece, in veste di formula di sapore matematico, simbolizzata, cio�, e resa, quindi ancora pi� astratta. E quello che questa pretesa scienza studia e determina � appunto non tanto il movimento della astrazione che essa va a porre, astrazione che come tale � inerte ed immobile, quanto i singoli momenti della astrazione stessa, staccati e separati, posti l'uno accanto all'altro; e quindi, se possibile, resi ancora pi� inerti ed immobili. E come la logica formale, per il suo intrinseco difetto d'origine (l'empirismo), non pu� mai attingere la realt� vivente che non pu� contenere, e rimane, quindi, solo come una classificazione empirica dei modi che assume nel linguaggio la forma logica; cos� la logistica non ha alcuna validit� ai fini del conoscere, non attinge cio� mai la realt� vivente che � incapace di contenere, e rimane quindi come una classificazione empirica di quegli stessi modi, resa ancora pi� macchinosa ed astratta dal simbolismo che tutta la permea. Quale rapporto potrebbe mai stabilirsi tra quella realt� vivente che � il diritto, che � un fare concreto dello spirito, e come tale un concreto fatto spirituale, ed il criterio classificatorio che costituisce la logica formale e di rimbalzo la logistica? Possono mai queste pretese scienze generali del pensiero, che il pensiero sezionano e rendono esterno e finito, attingere e toccare la realt� spirituale che pu� solo essere colta nella intuizione, poetica o filosofica che sia ? Il diritto non � una astrazione o una convenzione, n� una scienza formale (come le matematiche); � un qualcosa di concreto che, vorrei dire, va sofferto, che deve essere sentito, cio�, nella sua dialettica spirituale e non essere immobilizzato e sezionato come H cadavere di un essere gi� vivente. L'errore della logistica non sta solo nel considerare il diritto come un che di meccanico che pu� essere assoggettato al calcol�, ma sta nel considerare il pensiero che quel diritto (o altro che sia) dovrebbe pensare, come una forma astratta e vuota. E di quella forma la logistica vuol fissare e determinare in precedenza i modi, indipendentemente dal contenuto, e cio� astrattamente. Essa vuole porre, cio�, le condizioni formali della conoscenza racchiundendole in un sistema di formule senza curarsi del contenuto (il diritto, l'etica, ecc.) che � il reale e cio� la verit�. L'essenziale della verit�, il contenuto, rimane perci� fuori di essa; ed essa, nella sua astrattezza, non contiene quindi la verit�, no~ � reale. Ed allora come pu� mai affermarsi eh.e dall'.so della logistica la verit� del diritto potrebbe risaltare pi� luminosamente? Ne uscirebbe il diritto rafforzato e reso pi� scientifico (intendi pi� vero)? I due elementi, quello del pensiero e quello del suo contenuto, l'oggetto, vengono immaginati -185 come ordinati l'uno di fronte all'altro; cosicch� l'oggetto risulta come un che gi� di per s� compiuto . e pronto, che per la sua realt� pu� fare perfettamente a meno del pensiero; e, correlativamente, questo 'risulta come un che di difettoso che deve andarsi a completare in una materia, nell'oggetto, nel suo contenuto, rendendosi a questo adeguato come una indeterminata cedevole forma. Il pensiero, cio�, si adatta e si acconcia all'oggetto; non solo, ma esso nel ricevere il suo contenuto, l'oggetto, non va oltre se stesso; ilsuo ric�vere l'oggetto, il contenuto, ed il suo adeguarsi ed acconciarsi ad esso, rimane, quindi, una sua modificazione; non diventa, cio�, il proprio altro; non giunge, cio�, in altri termini, all'oggetto, il quale rimane cos� come un presupposto, come un mero al di l� del pensiero (1). Il fondamento della logistica, il suo principio, �, quindi, l'errore della coscienza ordinaria che separa e divide �l reale. Ma poich� la logistica, nell'intendimento dei suoi cultori, vuole essere uno strumento, e, cio�, un mezzo diretto ad una utilit�, vediamo ora, dopo i chiarimenti teoretici che ne abbiamo dato, se i suoi sviluppi, le sue applicazioni possano mai avere quella utilit� (almeno, per ci� che ci concerne, nel campo del diritto), che essi si ripromettono. Dobbiamo escludere che essa possa mai avere una utilit� speculativa e, cio� conoscitiva. Come abbiamo, infatti, dimostrato (d'accordo crediamo con i suoi cultori), la logistica non ha la pretesa di essere una filosofia, il pensamento dell'universale; essa, quindi, non si domanda e non ci dice che cosa � il diritto, quale � il suo fondamento, quale attivit� dello spirito esso stia a rappresentare, ecc.. La pretesa della logistica �, apparentemente, pi� modesta; come � stato gi� notato vuole essa solo rendere scientifico il diritto, togliendogli quell'aspetto empirico che lo rende cos� incerto ed approssimativo; vuole essa rendere preciso il linguaggio in genere, e, quindi, anche il linguaggio giuridico, rendendolo totalmente logico; in modo da evitare pericolose deviazioni. Vuole in una parola raggiungere in esso (nel diritto) quella certezza e quel rigorismo che essa ritiene proprio delle matematiche, dalle quali postula. la terminologia ed i modi (2). E tale risultato si dovrebbe ottenere sostituendo la logistica all'ordinario modo di trattazione del diritto; e cio�, in parole povere, smettendo di pensare cos� come finora si � pensato allorch� si son fatte sentenze, memorie defensionali, trattazioni dottrinali, ecc., per cominciare a pensare, finalmente con rigore logic�, in termini di formule matematiche. (1) Vedi le considerazioni dello Hegel nell'introduzione alla Scienza della Logica. (2) A proposito della matematica e del suo preteso rigorismo scientifico, crediamo opportuno far notare che se vi � nel campo dello scibile umano una attivit� contraddittoria ed imprecisa, essa � proprio l'attivit� matematica. Diceva G. F. Herbart, che non � certo una fonte sospetta per essere un filosofo matematizzante, che se la matematica potesse morire per le contraddizioni di cui � contesta, essa sarebbe morta da un pezzo. Ma, noi ci chiediamo, quale utilit� ai fini di una maggiore logicit�, di iin maggiore rigorismo logico, cio�, di una maggiore intelligenza delle cose, pu� avere il determinare in una formula, ad esempio a-b -e ecc., od altra formula pi� complessa ed immaginosa, quel negozio giuridico che � la �compravendita ed i rapporti che da esso scaturiscono'? O, per attenerci ancora agli esempi recati dal Giorgianni, stabilfre altra formula pi� o meno complessa che stia a rappresentare l'applicazione della funzione descrittiva per cui Giovanni Verga � determinato come l'autore dei Malavoglia~ o stabilire, ancora, che nella frase (( il fratello del padre � vi � un prodotto relativo della relazione, o che, il quadrato della relazione padre � il nonno paterno Y � In tutti questi casi (come in tutti gli altri infiniti possibili casi) la formula non ci dice nulla che gi� non sappiamo; non accresce cio� le nostre cognizioni n� sulla compravendita, n� su G. Verga, n� sul fratello del padre n�, tanto meno, sul nonno pa~rno. ' Quella formula, quelle formule gi� presuppongono, cio�, l'indagine e la conoscenza dell'oggetto che esse stanno a rappresentare e a significare. A.i fini della intelligenza di ci� che � la compravendita, o di chi sia e che abbia fatto G. Verga, di quali conseguenze giuridiche scaturiscano dall'essere fratello del padre o padre del padre, e cio� nonno, la formula nulla ci dice n� pu� dirci. Se non sappiamo gi�, cio� non abbiamo gi� indagato e studiato con il pensiero quello che � la compravendita, o l'opera del Verga, o i rapporti familiari, quelle formule per l'intelligenza di tutte queste cose non ci saranno di nessun giovamento: e ci� perch� attraverso le formule :noi non potremo mai arrivare a sostituire l'attivit� del pensiero che indaga il tutto e, quindi, anche la compravendita, l'opera di G. Verga, e i rapporti familiari. La formula, cio�, non ha nulla di creativo .o di determinativo agli effetti della logica, ossia, agli effetti dell'intelligenza delle cose; n� pu� esprimere una funzione logica perch� questa non esiste se non nel concetto, cio�, concettualmente; non � nemmeno, quindi, nel suo inerte meccanismo la descrizione empirica di una funzione logica; essa � in sostanza solo una descrittiva simbolica sostitutiva del linguaggio. Ed allora, se le cose stanno cos�, e non ci sembra dubbio che possano atteggiarsi diversamente, tutta la logistica finisce solo per essere in definitiva l'arte di rappresentare, in modi simbolici, ci� che noi esprimiamo con il linguaggio ordinario, dopo aver pensato e ragionato; quelle formule, cio�, non potranno avere altra funzione che quella che esplica ad es. la stenografia; attivit� questa di immensa utilit� pratica, ma che non ha e non si sogna neanche d'avere il compito di rendere pi� rigoroso e pi� logico il discorso che essa traduce in segni di abbreviazione. Se la logistica, anzich� atteggiarsi a scienza generale del pensiero e ad attivit� logica, si limitasse pi� modestamente a voler essere la manifestazione di una attivit� pratica intesa a fornire un sistema di simbolismo descrittivo, diretto solo alla pratica utilit� di farci risparmiare tempo �e �'f' -186 fatica nella stesura delle sentenze, delle memorie defensionali e delle trattazioni dottrinali (rendendo queste semplificate ed abbreviate), noi non prenderemmo certo contro di essa una posizione negativa; ci limiteremmo a dire ai suoi cultori di fornirci il loro bravo formulario per adottarlo ed applicarlo (s'intende se di facile e pratico uso). Ma fin tanto che la logistica avr� la.pretesa di essere una seienza che dovrebbe sostituire il pensiero, noi non pot.remo che opporci ad essa, appunto in nome della logica, di quella vera ed autentica logica che � il pensiero che pensa. L'astrattezza del calcolo � propria della matematica che � appunto scienza astratta; e non � quindi applicabile al diritto che non �, come gi� notato, astrattezza o convenzionalit�; ma atti . vit� e prodotto concreto dello spirito, concreta attivit� spirituale, come tale vivente nelle sue forme, nei suoi modi e nel suo linguaggio. Non vogliamo certo negare che in apparenza il modo di trattazione del diritto, quanto meno nella sua pratica applicazione presenti qualche analogia con quello � della matematica: analogia che spiega e chiarisce psicologicamente a no.stro avviso, l'errore in cui incorrono i logistici. Nel diritto infatti da un dato (che sarebbe la norma giuridica) mediante il ragionamento si discende ad una conclusione; il che � appunto l'operazione che fanno le matematiche, le quali da un postulato (il punto, la retta, lo spazio, le parallele, ecc.) giungono anch'esse ad una conclusione. Senonch� l'analogia fra i due modi di trattazione non deriva dal particolare metodo o dal particolare contenuto del diritto o della matematica; non � data, cio�, n� dal diritto n� dalla matematica presi in se stessi, ma dalla costanza ed identit� del pensiero, che se pensa e pone come pensati il diritto e la matematica non pu� ritrovarsi in quelli che secondo se stesso. La ragione dell'apparente analogia �, quindi, data solo dal fatto che nella matematica e nel diritto (come in qualunque altra forma di sapere) l'operazione pi� apparente � l'estrinsecazione di quella funzione logica che � il sillogizzare, per cui facendosi appello alla costanza del pensiero (definita questa come il principio di identit� e contraddizione), da un dato o trovato se ne traggono le conseguenze, si ripropone cio� il gi� dato ed il gi� trovato senza uscire da questi. Ci� prova: anzitutto che l'unica legge che regola le cose umane � il pensiero che, se pensa in concreto, non � mai in contrasto con se stesso e si ritrova identico a s�; in secondo luogo che l'attivit� del sillogizzare � solo ar.te di discettare e discutere con noi stessi e con gli altri e non gi� attivit� di pensamento dell'universale che pu� solo essere colto nell'intuizione e nel concetto. Pertanto nessun rapporto potrebbe mai stabilirsi sulla base di quella pretesa analogia fra i modi della matematica, attivit� e scienza formali, e quelli del diritto, attivit� e scienza concrete. E che in definitiva (si potrebbe definire il fenomeno come il trionfo della logica); gli stessi cultori della logistica ed i suoi simpatizzanti avvertano il difetto fondamentale di essa e la su.a impotenza a contenere il reale, risulta dai dubbi che essi lasciano intravvedere, che non tutto il diritto (considerato � .,-�� ..questo attualmente come il campo di applicazione della logistica), possa rientrare negli schemi simbolici predisp�sti. � � Significativo a questo proposito � ci� che scrive uno dei simpatizzanti della logistica, che � anche un grande giurista, ff Carnelutti (1), il quale dopo aver lamentato la empiricit� del diritto e auspicato l'applicazione del calcolo matematico ad esso (sino al punto di augurarsi, quod deus at�ertat, che la matematica entri come materia di insegnamento nelle facolt� di giurisprudenza), finisce poi con l'affermare, p. 9 dello scritto citato, la insufficienza del metodo stesso, dichiarando in sostanza assurda, la pretesa di poter far rientrare l'attivit� spirituale nella attivit� logico-formale. � necessario dunque che i logistici,si convincano della inanit� dei loro sforzi ed abbandonino l'idea erronea di voler tutto ridurre a scienza, e, cio�, a calcolo astratto e a classificazione empirica; � necessario che essi si convincano che se l'umanit� ha progredito in tutti i campi, nell'arte, nell'inventiva, nel diritto, ci� � avvenuto per virt� del pensiero che � l'essenza dello spirito, anzi, tutto lo spirito; � � neeessario che essi si convincano che quando il pensiero pensa il concreto non pu� pensare che la verit� e che � un peccato mortale dubitare della forza e della verit� del pensiero stesso, fino al punto di volere ad esso sostituire un calcolo astratto combinatorio che, e questo dovrebbe essere evidente lippis et tonsoribus, per essere un prodotto del .pensiero sia pure in un momento della sua astrazione (condito, cio�, di immaginazione e, cio�, di non verit�), non pu� mai contenere nulla pi� del pensiero che lo pone. Ci sembra che l'argomento, quanto meno ai fini che il presente scritto si propone, sia esaurito. Queste brevi note, infatti, non vogliono essere altro che una protesta contro una pretesa basata su un errore filosofico e frutto, pi� che di un pensiero, di una immaginazione, che ha tutto l'aspetto di una fissazione: che la verit�, cio�, non sia riposta nel pensiero che pensa, ma in un qualcosa di pi� perfetto e mirabile, che viene denominato scienza; quasi che le cosiddette scienze (la matematica, le scienze naturali, la fisica, ecc.) abbiano una virt� propria, un pensiero particolare che non deriva loro dal pensiero pensante dello spirito umano che le pone e le foggia per i suoi bisogni pratici, e possano quindi non solo fare a meno di quel pensiero, ma addirittura ad esso sostituirsi. F. CASA1\1:ASSIMA Sull'argomento sono in particolare da vedere, per quel che riguarda il fondamento ed il metodo della logica formale, e quindi anche della logistica.: G. G. F. HEGEL: Fenomenologia dello Spirito, Bam_ berga, 1807; Scienza della Logica, Norimberga, 18121816; Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, Heidelberg 1817 e Berlino 1827-183('); Filosofia del Diritto, Berlino, 1821; Lezioni sulla Storia della -�FiTosofi,a, (1) Matematica e Diritto, in << Riv. di Diritto Processuale �, 1951, pag. 201. -187 Berlino 1833 e 1840-18442� Orientativa � anche l'opera di G. F. HERBART: Introduzione alla Filosofia, Konigsberg, 1813. Di tutti i lavori suindicati esistono ottime traduzioni in lingua italiana. Sono poi da vedere: B. CROCE Estetica come scienza dell'Espressione e linguistica generale, Bari, 19124; Logica come scienza del Concetto puro, Bari, 19082; Discorsi di varia filosofia, Bari, 1945; Conversazioni critiche, la serie, Bari, 19504; G. GENTILE: La Riforma della Dialettica hegeliana, Messina, 1913; Teoria generale dello Spirito come atto puro, Pisa, 1916; Sistema di Logica come teoria del conoscere, Firenze, 1940-19423; B. SPAVENTA: Scritti Filosofici Napoli, 1900; Da Socrate ad Hegel, Bari, 1905; La Filosofia Italiana nelle sue Relazioni con la Filosofia Europea, Bari, 1908; Logica e Metafisica, Bari, 1911. Sono inoltre da vedere G. DE RUGGERO: Storia della Filosofia, Bari, nei luoghi che interessano; indispensabile il �lavoro di F. ALBERGAMO: Storia della Logica delle Scienze Esatte, Bari, 1947, prezioso anche per tutti i riferimenti bibliografici. Edizioni dell'Organon arist~telico sono quelle curate dal Bekker, Berlino 1831-36, e la edizione Firmin Didot,' Parigi, 1848-1874, con testo latino a fronte. Una traduzione dell'intero Organon in lingua italiana non esiste, se se ne eccettuino i lavori cinquecenteschi non pi� utilizzabili per difetto di interpretazione. T. ToMASICcmo: Massimario della espropriazione per pubblica utilit� e della requisizione. (Jandi Sapi ed.) 1954. Segnaliamo con vero piacere. questa pubblicazione del nostro collega Tomasicchio che, per quanto ci consta, � la prima del genere, nella materia trattata, e che ha raggiunto lo scopo pratico che si proponeva. Ci� che rende l'opera particolarmente pregevole �, sopratutto, �l'indice-sommario redatto con criteri sistematici aderenti ai principi teorici adottati dalla migliore dottrina. � proprio grazie a questo indice sommario che la ricerca delle massime pu� essere effettuata con facilit�,� (agevolata anche dall'indice alfabetico analitico da usarsi tuttavia in modo puramente sussidiario), s� che il difetto principale delle opere del genere (e, cio�, la difficolt1 del reperimento della massima adeguata alla fattispecie) appare quasi eliminato. Riteniamo che questa pubblicazione sia una opera la quale non pu� mancare nelle biblioteche di coloro che si occupano, sia da.I punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico e professionale, delle importanti materie della espropriazione e della requisizione. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO � Rappresentanza in giudizio � Controversie tri6utarie � Oppo� sizione a ingiunzione relativa a imposta di registro. Nullit� .del ricorso per Cassazione intimato al Mi� nistro delle finanze in materia tributaria. (Cass., Sez. Un. Civili, Sent. n. 1207/54 -Pres.: Galizia; Est.: Bagna; P. M.: Pafundi, conforme -Tomei c. Finanze). L'autorit� designata a stare in giudizio per l'Amministrazione finanziaria in materia di controversie tributarie � l'Intendente di finanza e non il Ministro delle finanze, il quale non ha la rappresentanza organica dell'Amministrazione per le controversie tributarie. Siffatta indicazione non ha sub�to modifica in materia di controversie sull'applicazione dell'imposta di registro. Con questa sentenza la Corte di Cassazione, confermando la sua precedente giurisprudenza (cfr. sentenza n. 585del12marzo1953, nonch� retro 1953, pag.123 e pag. 233), ha eliminato ogni dubbio anche sulla esclusivit� della competenza, attribuita all'Intendente di Finanza dagli artt. 11 e 52 T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 in relazione alla tabella allegata al r. d. 25 giugno 1865, n. 2361, e sull'applicabilit� del principio alle controversie relative ad opposizione ad ingiunzione in tema d'imposta di registro. Ci auguriamo che in seguito a quest'ultima sentenza ogni questione relativa alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria possa considerarsi definitivamente eliminata. COMUNI E PROVINCIE � Procedimento giurisdizionale avanti i Consigli Comunali in materia di eleggibilit� � Notificazione della decisione al Prefetto ricorrente -Termini e forme del ricorso in appello alla Giunta Provinciale Amministrativa -Procedimento relativo -Applicabilit� delle norme del codice di rito civile in tema di pluralit� di impugnazioni Tardivit� dell'impugnazione incidentale in causa inscindibile; irrilevanza. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2695/53 Pres. Cannada-Bartoli; Est. Passanisi; P. M.: Pittiruti, conforme -Prefetto di Milano c. Turati). Contro le decisioni del Consiglio comunale, pronunziate ai sensi dell'art..7 4 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, � ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa entro un mese dalla notificazione della decisione. Il Prefetto, che abbia proposto ricorso al Consiglio Comunale per l'ineleggibilit� di un consigliere comunale, dev'essere considerato parte ed ha, pertanto, diritto alla 'notificazione della decisione. � valido il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, ancorch� la notificazione preceda il deposito e purch� questo avvenga entro il 30� giorno dalla notificazione della decisione. Nei giudizi elettorali avanti alle Giunte Provinciali Amministrative debbono essere osservate, quando la legge speciale non disponga altrimenti, le norme processuali stabilite dal T. U. 26 giugno 1924, n. 1058 e dal regolamento 17 agosto 1907, n. 643 sul procedimento avanti la Giunta Provinciale amministrativa nonch� quello del codice di rito civile, relative alla pluralit� d 'impugnazioni della medesima specie contro la stessa decisione, che sono di carattere generale. � Nel caso di pi� impugnazioni della stessa specie contro la medesima sentenza � qualificata <( principale JJ quella, che sia instaurata per prima, mentre tutte le altre proposte successivamente sono impugnazioni (! incidentali n. Queste presuppongonola principale e da essa dipendono nei limiti stabiliti della legge; la prima, invece, � autonoma e la sua efficacia non � subordinata all'efficacia delle altre impugnazioni. Nell'ipotesi di causa inscindibile non pu� �essere dichiarata improcedibile l'impugnazione incidentale tardiva, quando sia stata ritualmente e tempestivamente proposta l'impugnazione principale. Aderiamo pienamente alle massime enunciate, con le quali viene confermata la qualit� di parte, che assume il Prefetto quando faccia l'istanza di decadenza (e che, ovviamente, lo legittima alla proposizione di tutte le impugnative consentite contro le decisioni pronunciate dai vari organi giurisdizionali, speciali ed ordinari) e viene ripetuto l'insegnamento, che pu� dirsi ormai consolidato, della validit� del ricorso alla G. P. A. notificato anteriormente al deposito, purch� questo avvenga entro il 30� giorno della notificazione della decisione (sulle questioni decise con le prime tre massime vedi anche retro 1954, pag. 18, 59 e 61). Da segnalare � anche il principio enunciato nella quarta massima, secondo il quale le norme contenute nel C. P. C. e relative alla pluralit� d'impugnazione avverso la medesima sentenza sono applicabili anche nei procedimenti avanti le giurisdizioni speciali, purch� le leggi ad essi relative non dispongano espressamente in senso diverso. Le ultime �due massime confermano la ormai consolidata giurisprudenza in tema di litisconsorzio relativo a cause inscindibili. G. GUGLIELMI NOTIFICAZIONE � Ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di legittimit� -Nullit� insanabile del ricorso non notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. (Trib. Sup. acque pubbliche 12 giugno-luglio 1954 -Pres.: Caliendo; Est.: Landi -C. I. E. L. I. c. Ministero Lavori pubblici). Tutti i ricorsi inanzi agli organi giurisdizionali competenti in materia di acque pubbliche debbono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 T. U. 30ottobre1933, n. 1611. -189 La nullit� della notificazione, derivante dall'inosservanza della citata norma, � assoluta e non sanabile, nemmeno eon la comparizione della parte. La sentenza, con ampia e pregevole motivazione, ha eliminato definitivamente qualche perplessit�, che era sorta di recente per effetto della sentenza 30 dicembre 1952, n. 20 (Regione Sarda c. Presidenza del Consiglio), la quale aveva ritenuto di poter prescindere dalla dedotta eccezione di nullit� per la evidente infondatezza del ricorso. In presenza di questa pronunzia (rectius: non pronunzia) e in considerazione della natura di organo di giurisdizione speciale, riconosciuta al Tribunale superiore in sede di legittimit�, si era sostenuta l'inapplicabilit� dell'art. 11 T. U. 30 ottobre 1954, n. 1611 e l'applicabilit�, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 208 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, degli artt. 35 e segg. del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054. La sentenza, rigettando la predetta tesi, ha riconfermato la gi� consolidata giurisprudenza del Tribunale superiore (sentenza 6 agosto 1947, n. 16: S. A. Orobia c. Lavori pubblici). Alle argomentazioni in essa contenute riteniamo di dover aggiungere quella, che pu� trarsi ag�volmente dall'art. 193, T. U. 11 dicernbre 1933, n. 1775, secondo il quale l'autorit� amministrativa pu� essere rappresentata all'udienza da un suo funzionario sempre col patrocinio e l'assistenza dell'.A.vvocatura dello Stato. G.G. REQUISIZIONI -Requisizioni effettuate per conto delle truppe alleate -Giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria -Necessit� del previo esperimento della procedura amministrativa. (Cass., Sez. Unite, numero 2150/53 -Pres.: Moscati; Est.: Lonardo; P. M.: De Martini, conforme -Tesoro c. Lorusso). Competente a conoscere delle domande per la determinazione degli indennizzi relativi alle requisizioni disposte dalle forze armate alleate o, nel loro interesse, dalle autorit� italiane, ed ai danni da esse causati � l'autorit� 'giudiziaria ordinaria, dopo, per�, l'esaurimento della fase del procedimento amministrativo, previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 10. Con questa pregevole sentenza la Corte di Cassazione, accogliendo integralmente la tesi sostenuta dall'Avvocatura esecondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1951, n. 10, non pu� prescindersi dalla procedura amministrativa da questa prevista ed il sindacato giurisdizionale pu� attuarsi solo in sede di impugnativa del provvedimento del Ministro del Tesoro, che liquida l'indennit� ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge, ha riconfermato la giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria ed ha ribadito che tale giurisdizione sussiste soltanto dopo l'esaurimento della procedura amministrativa. Con tale categorica affermazione resta, altres�., escluso, a nostro avviso, che possa nella specie invocarsi per analogia l'istituto giurisprudenziale del silenzio-rifiuto. Di fronte all'enorme numero di domande l'Amministrazione ha il potere anche di determinare l'ordine di liquidazione compatibilmente con le esigenze di bilancio e le diffide a provvedere, oltre che rendere impossibile l'effettuazione dell'istruttoria, nelle forme previste dalla legge, priverebbero anche l'Amministrazione di un suo potere, da considerare essenziale, data anche la natura dell'indennizzo e la necessit�, innegabile, che il loro pagamento sia disposto in relazione alle concrete pQssibiliti), dj bilancio e nei limiti delle somme annualmente all'uopo previste. G. GUGLIELMI RESPONSABILITA CIVILE -Danni da circolazione di veicoli -Investimento ad opera di autoveicolo militare -Risarcimento transattivo da parte dell'Amministrazione -Azione dell'Amministrazione contro il conducente -Prescrizione biennale, (Cassaz. III, Sez. Civ. n. 1518/54 -Pres. Valenzi; Rel.: Naso; P. M.: Criscuoli, concl. conf. -Min. Difesa-Esercito c. Basso). � soggetta alla speciale prescrizione biennale dell'art. 2947 c. c. l'azione con cui l'Amministrazione militare, dopo aver liquidato transattivamente e pagato l'indennizzo dovuto alla vittima di un investimento prodotto da un autoveicolo di sua propriet� guidato da un suo dipendente, chieda a quest'ultimo, quale responsabile del sinistro, il rimborso della somma pagata. I) � la prima volta che la Corte Suprema si occupa della questione di cui alla massima che si annota; e non si pu� certo dire che i ben noti contrasti dei giudici di merito, i quali n�lle soluzione della questione sono addivenuti a contrastanti conclusioni, attraverso non meno contrastanti motivazioni anche nelle ipotesi di conclusioni identiche, abbiano trovato una tranquillante definizione nella sentenza sopraindicata, in cui sostanzialmente � contenuta una sola affermazione, e per giunta apo�ittica, non dimostrata e non dimostrabile, espressa nelle seguenti poche parole: � Comunque si voglia qualificare l'azione, anche seguendo l'Amministrazione nella sua tesi difensiva, non si pu� fare a meno di riconoscere che la domanda si basa su un preteso fatto illecito del convenuto, che sarebbe stato commesso in occasione della circolazione dell'autoveicolo. Ci� posto � indifferente che il danno risentito dall'Amministrazione sia stato diretto o indiretto, perch� ricollegandosi esso strettamente alla circolazione dell'autocarro, la disciplina giuridica, quanto alla prescrizione del diritto di richiederlo, � quella prevista dall'art. 2947, secondo comma, C. C.�. Troppo poco per risolvere i contrasti della giurisprudenza di merito, ed in tanto poco, come spesso accade, alquanto di impreciso, quel tanto che � pi� che s�ufficiente per suffragare una massima inesatta. II) Alla Corte Suprema, nella difesa degli interessi dell'Amministrazione ricorrente, che era rimasta soccombente in primo ed in secondo grado (sentenze della Pretura di Recco e del Tribunale di Genova, che risultano inedite), si era prospettata in primo piano la necessit� di definire la natura della azione esercitata nei confronti del suo ex dipenderiAe dalla Amministrazione e ci�, non solo per superare le molte __ incertezze al riguardo, ma anche per trarn.e le dovute conclusioni. Ed il ragionamento condotto era stato condotto nei seguenti� termini. Di primo acchito deve affermarsi che l'azione che l'Amministrazione esercita nei confronti del suo ex -190 dipendente non � l'azione di regresso che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito pu� esercitare nei confronti del condebitori (contro: Tribunale di Genova in grado di appello nella fattispecie in esame, che ha ritenuto detta azione in linea di principio esercitabile, salvo escluderla nel caso per non essere l'obbligo del conducente dell'automezzo stato accertato dal giudice, a causa dell'intervenuta transazione ante giudizio) a sensi dell'art. 1299 c. c. L'errore della contraria opinione, in cui � caduto con la sua affermazione di principio anche il Tribunale di Genova, � dovuto al fatto che erroneamente si ritiene che il terzo comma dell'art. 2054 c. c. configuri un'ipotesi di obbligazione solidale. Questa norma prevede invece un caso di responsabilit� solidale del proprietario del veicolo (o usufruttuario od acquirente con patto di riservato dominio) con il conducente: e la responsabilit� solidale � cosa ben diversa dalla obbligazione solidale. Q�ualunque manuale di istituzioni di diritto privato segnala all'attenzione dei lettori i casi di responsabilit� senza debito: il proprietario dell'autoveicolo non ha debito nei confronti del danneggiato, in quanto l'unico pienamente obbligato � il conducente, ma � solo responsabile in solido con questi. Il che significa che quando il proprietario dell'automezzo si rivolge al conducente per ottenere il rimborso dell'indennizzo risarcito, pu� ripetere l'intera somma pagata; se si vertesse in ipotesi di obbligazione solidale detto proprietario potrebbe ripetere dal conducente solo la parte di esso (art. 1299 c. c.). A nessuno � mai passato per la mente di ritenere che il proprietario dell'automezzo possa ripetere dal conducente solo una parte dell'indennizzo pagato: e ci� perch�, si ripete, lo status del proprietario non � di obbligato in solido, ma di responsabile in solido. L'azione di regresso di cui all'art. 1299 c. c. non pu� quindi essere esercitata. III) Pu� essere, invece, esercitata l'azione in surrogazione, configurando la nostra ipotesi un caso di surrogazione legale e precisamente quello di cui all'art. 1203, n. 3, c. c. (contro: Tribunale di Torino, 10 dicembre 1951, in �F. I. �, 1952, I, 260 e segg. il quale cade nel frequente errore di� considerare l'ipotesi in esame come applicazione dell'istituto della obbligazione solidale. Per la critica vedasi sopra). Dice questa norma che la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Siamo in pieno nella fattispecie costituita dai rapporti intercorrenti, nei confronti d1;l terzo danneggiato, tra il proprietario ed il conducente: quello � tenuto con questi al pagamento del debito (� cio� responsabile in solido) ed ha interesse a soddisfarlo in sede di transazione per non pagare di pi� in esecuzione di pronuncia giudiziale, di pi� che potrebbe anche non ripetere dal conducente se questi versasse, come abitualmente avviene, in. cattive condizioni economiche. Da quanto precede si deve dedurre che se l'azione esercitata dal proprietario � un'azione in surrogazione, secondo i principi, la posizione che quello viene ad assumere in giudizio � la stessa che avrebbe assunto il danneggiato: obbligo quindi, per non incorrere nella prescrizione, di agire nei due anni dal fatto dannoso, ma anche diritto di avvalersi del principio della presunzione di colpa che sta a carico del conducente secondo l'art. 2054, 1� comma, c. c. Se l'azione esercitata � azione in surrogazione (e vale al riguardo la dichiarazione che ne f aooia il proprietario il qu,ale abbia pagato il debito del conducente ed agisca nei due anni del fatto dannoso) il conducente il veicolo deve prova1�e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: n� pi� n� meno di quello che avrebbe dovuto fare se fosse stato convenuto dal danneggiato, nella identica posizione del quale si � invece surrogato il proprietario del mezzo. IV) Procedendo nel ragionamento, ci si deve chiedere per� se solo quella azione possa essere esercitata dal proprietario o non anche qualche altra. Si arriva cos� al punctum saliens del problema. Abbiamo visto come la Corte Suprema nella sentenza di cui si annota la massima, abbia rilevato che la domanda della Amministrazione nei confronti del suo ex dipendente si basa su un preteso fatto illecito di ouesti. che sarebbe stato commesso in occasione della circolazione dell'autoveicolo. La percezione della occasionalit�, del collegamento tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso � esatta, ma non sono affatto esatte le conseguenze che si pretende di crarre. Intanto nella frase immediatamente successiva della motivazione la Corte � andata oltre: da una valutazione di semplice occasionalit� � passata alla percezione di un collegamento di pretesa pi� stretta natura, l� dove ha affermato che il danno si ricollegherebbe strettamente alla circolazione del veicolo. Non pi� dunque semplice occasionalit�, ma stretta connessione tra l'evento dannoso, che in tal modo sarebbe ritenuto effetto della circolazione del veicolo, intesa come causa. Evidentemente, nella incertezza �dei principi, alla Corte � sembrato poco l'occasionalit� e, dopo esservisi richiamata per un istante, � andata oltre. L'errore proprio in questo consiste: se la circolazione del veicolo � causa dell'evento dannoso nel rapporto conducente (e proprietario per la responsabilit� solidale) -danneggiato, nel rapporto proprietario (che abbia risarcito il danno) -conducente, � solo occasione (ed in tali sensi esatto sarebbe il rilievo della Corte, che non avrebbe dovuto per� superare questa affermazione con l'altra immediatamente successiva). In questa ipotesi non si ragiona del danno im.mediato, cio� di quello direttamente derivato dall'incidente stradale, qualunque esso sia. � Ohe se di un tale danno qui si dovesse discutere, niun dubbio che le ordinarie norme in tema di danni da circolazione di autoveicoli sareb' bero applicabili. Qui invece si ragiona del danno a dir cos� ritardato, e cio� di quello che ad apprezzabile distanza dall'evento generatore (che continua ad essere il comportamento, in ipotesi, colposo dell'autista), venne all'Amministrazione in quanto virtualmente costretta a riparare, mediante un determinato esborso, il danno derivato ai familiari dell'ucciso�. L'osservazione che abbiamo riportato. � della Corte di Appello di Torino (in causa Min. Difesa c~Giu-_ liani �F. I. �, 1953, II, 1500 e segg.), la quale non ha mancato di considerare che la contraria affermazione, meglio che semplice, � semplicista. Cos�, rileva detta Corte, se Tizio corridore automobilistico alla guida di un bolide da corsa in circuito chiuso, ribalta ~~Iff?ff?Wf7CIT7W?WtpMJW~~~ . ' -191 ed investe uno spettatore, se Caio sportivo al volante di una macchina propria od altrui, graziosamente concede un passaggio allo stanco pedone raggiunto per via, che, uscendo fuori strada, danneggia; se Sempronio, autista di una linea di autotrasporti, trasportando tre passeggeri, dei quali uno � pagante, l'altro ha diritto al trasporto gratitito ed il terzo � il suo stesso datore di lavoro, li danneggia, nessuno pu� contestare che in tutti e tre gli incidenti rappresentati il danno si presenti in collegamento con la circolazione di veicoli. Ma �l'arrestarsi, nei tre. casi esemplificati, al mero atto esteriore della circostanza dei veicoli occasionanti il danno, non giova n� vale �, dovendosi considerare che il primo di essi � regolato non dall'art. 2054 c. c., ma dal principio del neminem laedere (art. 2043 c. c.); il secondo egualmente da questo principio ed il terzo dalle norme del contratto di trasporto (in particolare dall'art. 1681 c . . ) nei riguardi del passeggero pagante e di quello gratuito, ed a tenore del contratto di locazione di opere nei riguardi del datore di lavoro trasportato. V) I rilievi della Corte di Torino sono ineccepibili e le conseguenze che si possono trarre consistono nella ammissibilit� anche di altra azione, nel caso che ci occupa, diversa da quella in surrogazione. Sotto questo aspetto, la massima che si annota � inesatta e deve essere rettificata ricorrendosi alle considerazioni che si sono esposte. La identificazione per� della natura di questa azione (dalla quale si deduce la soluzione del problema sul termine della prescrizione) non � cosa semplice. � noto che quando il dipendente � legato all'Amministrazione da un regolare rapporto di impiego, trattandosi di danno arrecato con la violazione delle norme che regola.no i doveri di quello verso questa, cio� di responsabilit� sostanzialmente contrattuale, la Corte dei Conti, alla giurisdizione della quale � affidata la definizione dei giudizi di responsabilit�, ha sempre ritenuto che il diritto si prescriva con il decorso di dieci anni (prescrizione ordinaria: cos� Corte dei Conti, 3 novembre 1950, in <<F. I �, 1951, III, 254, con ampi richiami ad altri precedenti giurisprudenziali). La Corte di Appello di Torino, nei casidimilitari di leva, esclude che si possa fare ricorso all'istituto della responsabilit� contrattuale e ritiene che quando l'Amministrazione si rivolge ad un ex militare di leva per essere rimborsata delle somme pagate ad un danneggiato da circolazione di veicolo, condotto dall'ex militare, eserciti un'azione di risarcimento per fatto illecito, fondata cio� sul principio del neminem laedere (con prescrizione, quindi, di cinque anni). Indubbiamente le considerazioni che la cennata Corte di merito fa a sostegno della propria tesi, comportano la necessit� di attenta meditazione. Il rapporto che lega il militare di leva all'Amministrazione militare non � certo un rapporto di impiego, inteso nel senso che consegue al requisito della continuit� che si esige perch� si abbia, assieme ad altri requisiti, il rapporto di pubblico impiego. � parimenti certo, per�, che durante il periodo di prestazione obbligatoria del servizio, il militare di leva � tenuto alla osservanza di doveri inerenti al rapp ,rto che lo lega coattivamente all'Amministrazione, la quale, a sua volta, � tenuta alla corresponsione di compensi (vitto, vestiario, assistenza sanitaria, paga) inerenti alla' prestazione del servizio. Vien. dato di chiedersi perci� se anche nel caso del militare cli leva, in cui appare evidente la violazione dei doveri che lo legano all'Amministrazione pi� che del generico principio del neminem laedere, non possa farsi ugualmente ricorso all'istituto della responsabilit� contrattuale: e se questa interpretazione per estensione potesse essere data se ne dedurrebbe, che ferma rimanendo la competenza del magistrato ordinario (in quanto l'articolo 82 della legge sulla Contabilit� dello Stato riguarda l'impiegato), il diritto dell'Amministrazione si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di dieci anni. Fatto tale passo, un altro dovrebbe essere compiuto, con la conseguente eliminazione, secondo giustizia, di uno dei contrasti pi� iniqui che in materia � dato rilevare. � noto infatti che, per l'art. 83 della citata legge sulla Contabilit� dello Stato, la Corte dei Conti pu� porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato: cio� in pratica significa che nei giudizi di responsabilit� per danni arrecati da impiegati con circolazione di veicoli dell'Amministrazione, detta Corte pu� porre a carico del dipendente anche solo una parte del danno, il che non di rado si verifica. Ragioni di equit� imporrebbero che la norma in esame per analogia fosse applicata, dal giudice ordinario naturalmente, anche al militare di leva: ferm.; restando che anche questo ha il dovere di procedere con estrema prudenza nella guida dei veicolo affidatogli, non si pu� non constatare la illogicit� che egli risponda per intero del danno, a differenza dell'impiegato, quando � noto che l'Amministrazione militare non assicura i suoi veicoli (all'assicurazione, si suole ripetere, non si provvede per il rilevante numero dei mezzi posseduti, ed al risarcimento dei danni provvede con le somme che risparmia in conseguenza della mancata assicurazione: il fatto �, per�, che non accantona le somme cos� risparmiate da cui dovrebbe prelevare gli indennizzi e si rivolge, invece, al militare di leva per ottenere il rimborso di tutto il pagato al danneggiato), ed impone obbligatoriamente il servizio militare (anche nelle sue specifiche attuazioni) al cittadino, il quale rifiuterebbe certo di fare l'autista privato, se il datore di lavoro non assicurasse il veicolo. Ci� qualche magistrato di .merito (cons. Corte di Appello di Napoli, 11 agosto 1952 in causa Rizzelli o. Ministero Difesa, �F. I. �, 1953, I, 1498 e segg.) ha sentito tali esigenze di equit� ed ha prospettato la possibilit� di una soluzione analoga a quella sopra indicata (sia pure cqn qualche imprecisione di motivazione, che dovrebbe essere rettificata nei sensi suesposti): soluzione la quale costituirebbe un giusto contemperamento degli interessi dell'Amministrazione che non � quasi mai in condizioni di agire nei confronti del suo ex dipendente nei due anni dall'evento dannoso, e di quelli dell'ex militare di leva, eh.e. non si comprende perch�, in linea di principio, debba essere trattato con maggior rigore (che, se mai, dovrebbe essere l'inverso) rispetto al comune impiegato. F. C. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ' "<~ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA . Commissariato Generale Anticoccidico � Citazione in giudizio � Notifica presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato � Contabilit� generale dello Stato . Contratti della Pubblica Amministrazione � Licitazione privata . Mancanza di aggiudicazione � Risarcimento danni. Difetto di giurisdizione del magistrato ordinario. (Tribunale Catania, Sez. Promiscua, 11 marzo 1954 - Pres. ed est.: Testone -Pappalardo Agatino c. Commissariato Generale Anticoccidico di Catania). La citazione in giudizio del Commissariato Generale Anticoccidico deve essere notificata, a pena di nullit�, presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato. Il partecipante ad una licitazione privata non ha un diritto soggettivo perfetto da far valere inrnmzi l'autorit� giudiziaria contro la Pubblica Amministrazione che abbia pronunciato l'aggiudicazione a favore di altro concorrente, ma ha solo un interesse legittimo, tutelabile innanzi il Consiglio di Stato. Il decreto ministeriale 11febbraio1930 (Gazz. Uff. 16 marzo 1930, n. 72), dichiarando obbligatoria la lotta contro la cocciniglia degli agrumi in Calabria ed in Sicilia, nell'art. 3 disponeva, in conformit� della legge 3 gennaio 1929, n. 56,, che alla direzione di tale lotta dovesse provvedere il Ministero dell'Agricoltura a mezzo di un Commissa.rio Generale, nominato con decreto del Ministro. Veniva in tal modo istituito il Commissariato Generale Anticoccidico col fine di assolvere funzioni riconosciute come proprie dall'Amministrazione dello Stato, e quindi quale organo di quest'ultima, senza personalit� giuridica e sfornito di un patrimonio proprio. Tale carattere, perfettamente compatibile con la disposizione dello stesso decreto ministeriale (art. 6) che pone a carico dei proprietari interessati le spese per il funzionamento del Commissariato (le ipotesi in cui le spese relative all'esercizio di funzioni o all'attivit� di organi dello Stato vengono poste a carico di enti o persone non sono rare: es. spese per il servizio di leva e di stato ci �vile poste a carico dei Comuni), veniva espressamente riconosciuto dal Consiglio di Stato nella decisione Sez. IV, 20 giugno-21 settembre 1946 (Foro Amm., 1947, I, 28), che dichiarava il Commissariato Generale Anticoccidico organo tecnico straordinario dell'Amministrazione dello Stato. In armonia a tale carattere, il Tribunale di Catania, nella sentenza segnalata, ha. fatto corretta applicazione delle norme sulla notificazione degli atti all'Am- I I ministrazione dello Stato, di cui al T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, alla notificazione della citazione in giudizio del Commissariato. La seconda massima della sentenza � aderente ai principi recentemente affermati dal Supremo Col legio nella sentenza S. U. 25 giugno 1953, n. 1550, riportata in questa Rassegna (1953, pag. 192); principi ricordati nella recensione critica di Branzini, in questa medesima Rassegna (1952, pag. 61 e segg.), allo studio di Ferini, La responsabilit� precontrattuale dell'Amministrazione durante le operazioni di asta pubblica (<< Riv. Amm. della R. I. �, 1951, I, 449). Nella specie, un concorrente ad una licitazione privata per la aggiudicazione di una partita di merce fuori uso aveva proposto azione di danni contro la Pubblica Amministrazione, per avere quest'ultima pronunciato l'aggiudicazione a favore di altro concorrente, la cui offerta essa aveva reputato pi� vantaggiosa. Tale azione � stata dichiarata improponibile in base al rilievo che le norme della legge e del regolamento sulla contabilit� generale dello Stato che disciplinano il procedimento di asta e di licitazione privata mirano non gi� alla tittela dell'interesse del privato bens� alla tutela dell'interesse della Pubblica A mrninistrazione, la quale, attraverso q�uei procedimenti, persegue uno scopo d'interesse collettivo, quello di procurarsi i mezzi per lo espletamento di un pubblico servizio. L'interesse del privato, coincidente con quello dell'Amministrazione, di ottenere l'osservanza delle norme regolatrici di detto procedimento, � protetto solo occasionalmente, o di rifiesso, dalle norme giuridiche poste a tutela dell'interesse generale; esso quindi costituisce un interesse legittimo, tutelabile innanzi il Consiglio di Stnto. Il che � conforme alla nota giurisprudenza che attribuisce al concorrente un diritto soggettivo perfetto, e quindi riconosce la competenza del giudice ordinario in questa materia, solo dopo il perfezionamento del contratto a suo favore (oltre la sentenza sopra citata cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 1948, Foro Amm., 1948, I, 2, 202; Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 1951, Riv. Amm., 1952, 323). La decisione segnalata ha, in particolare, messo in _ evidenza il carattere eminentemente discrezionale dell'aggiudicazione, sia per quanto riguarda la determinazione della migliore offerta sia per quanto riguarda la convenienza della aggiudicazione stessa. In realt�, la licitazione privata, corne l'incanto, a cui ricorre ~193 la P. A. allorch� deve stipulare un contratto, � un complesso procedimento di cui essa si serve per la scelta del contraente e in cui essa gode di un amplissimo potere discrezionale, che va dalla facolt� insindacabile di escludere determinati soggetti dalla gara (art. 68, regol. 23 maggio 1924, n. 827) alla facolt�, parimenti insindacabile, di recedere dalla gara o di norp fare alcuna aggiudicazione (art. 113 stesso regol.; cfr. Vitale, .Appalti, 1938, n. 57 pag. 75). In altri termini, spetta eselusivamente all' A mministra.zione di valutare l'opportunit� di accettare o meno l'offerta migliore, ben potendo l'offerta migliore essere inferiore a quella che l'Amministrazione stima pi� vantaggiosa. Per conseguenza non pu� esistere n� un obbligo giuridico dell'Amministrazione ad effettuare l'aggiudicazione n�, correlativamente, un diritto del concorrente ad ottenerla; ed un sindacato giudiziario al riguardo verrebbe palesemente ad invadere il campo dell'opportunit� dell'azione amministrativa (cfr. S. U. 6 giugno 1950, n. 1423, Foro Amm. 1950, II, I, 127; S. U. 12 giugno 1951, n. 1912). Tal sindacato giudiziario risulterebbe peraltro incompatibile con la natura stessa dell'atto amministrativo di aggiudicazione, che, secondo il rilievo fatto dal Cianflone (.Appalto di opere pubbliche, 1950, pag. 273), ha un duplice contenuto: di accertamento dell'offerta migliore e di accettazione di tale offerta. L'accertame'Ylito dell'offerta migliore � unaccertamento di natura costitutiva, nel senso che una determinata offerta non pu� dirsi la migliore se manchi la dichiarazione dell'organo amministrati-va competente che tale la qualifichi. Pu� ripetersi col Cianflone che e< offerta migliore � solo quella dichiarata tale dall'autorit� che presiede la gara >>. Come accettazione, poi, l'atto di aggiudicazione contiene la dichiarazione di volont� della Pubblica Amministrazione diretta alla costit,uzione del vincolo giuridico, identificandosi quindi con il consenso stesso della P. A. Dal che deriva che, tanto come accertamento dell'offerta migliore quanto come accettazione di tale offerta, l'aggiudicazione � un atto proprio �dell'autorit� amministrativa e che perci� non pu� essere compiuto dal magistrato. .A. N. OPERE PUBBLICHE -Appalto -Crediti dell'appaltatore in dipendenza del contratto di appalto -Limiti alla loro sequestrabilit�, cedibilit� -Applicabilit� delle norme del diritto comune al contratto d'appalto di opere pubbliche -Limiti -Esperibilit� nei confronti della P. A. dell'azione diretta prevista dell'art. 1676 c. c. App. Roma -Mag. del Lavoro -Pres. Lonardo, Est: Bevilacqua -Min. Trasporti (F.S.) c. Innocenti 25 novembre 1953-19 gennaio 1954. 1. Il contratto di appalto di opere pubbliche come ogni altro contratto privatistico nel quale sia parte la P . .A. -� soggetto alle norme di diritto comune solo ove queste non siano incompatibili con la particolare disciplina recata da leggi speciali. 2. L'azione prevista dall'art. 1676 c. c. non � proponibile nei confronti della P . .A., sia perch� la norma, che la prevede, deve ritenersi di natura eccezionale, epper� non suscettibile di applicazione a casi diversi da quelli espressamente previsti, sia perch� essa � incompatibile con la disciplina contenuta nella legge speciale (art. 351 legge sui Lavori pubblici), la quale ha attribuito alla P . .A. il potere discrezionale di negare il proprio consenso -e di rendere per tal modo inefficaci -i sequestri del � prezzo dell'appalto. � � 1. I termini della lite, che ha dato luogo alla aff ermazione, da parte della Corte d'Appello di Roma, delle massime sopra riportate, possono riassumersi nel modo seguente: certo Mario Innocenti, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della impresa Luigi Bernabei, appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della strada ferrata Roma-Avezzano, e di non aver percepito talune mercedi e indennit� spe~tantigli, conveniva avanti al Tribunale di Roma il proprio imprenditore per sentirlo condannare al pagamento di quanto dovutogli; e l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 1676 c. c., a pagargli direttamente le somme di cui esso Innocenti si assumeva creditore nei confronti del Bernabei. Il Tribunale, disattendendo la tesi dell'Amministrastrazione, -la quale aveva sostenuto non essere esperibile nei suoi confronti l'azione diretta prevista dal l'art. 1676 c. c. i�n quanto del tutto incompatibile con la speciale disciplina cui � soggetto il contra.tto d'appalto di opere pubbliche -accoglieva la domanda dell'Innocenti e condannava l'Amministrazione in solido con il Bernabei -e nei limiti del credito ancora vantato da quest'ultimo verso l'Amministrazione all'atto della domanda giudiziale -al pagamento della somma di cui veniva riconosciuto creditore l'Innocenti. Avverso la sentenza del Trib1male proponeva �p. pello l'Amministrazione insistendo nel sostenere l 'inap plicabilit� al contratto d'appalto d' opere pubbliche dell'art. 1676 c. c. Rilevava la difesa dell'Amministrazione che l'azione diretta prevista dall'art. 1676 c. c. appare chiaramente incompatibile con precise norme della legge speciale, la quale tende innanzi tutto ad assicurare nel modo migliore l'esecuzione ed il compimento del l'opera p1tbblica, ponendo l'appaltatore al sicuro, per quanto possibile, e nell'interesse del regolare andamento dei lavori, da quelle turbative suscettibili di compromettere il regolare adempimento degli obblighi da lui assunti nei confronti della P. A. con il contratto d'appalto (cfr. art. 351, 353 della legge sui Lavori pubblici che subordinano l'efficacia delle cessioni e dei sequestri dei crediti dell'appaltatore al riconoscimento dell'Amministrazione). Non pu� esservi dubbio che la legge abbia, in tal guisa, inteso attribuire alla P. A. una facolt� ampiamente discrezionale, rendendo praticamente essa Amministrazione arbitra di consentire o meno qualunque impedimento o vincolo diretto a distrarre dal suo naturale destinatario, l'imprenditore, il pagamento del prezzo dell'appalto. In vista del preminente interesse pubblico, che la legge ha voluto tutelare, interesse che si con<Yreta nella,__ esigenza di evitare che alcunch� possa compromettere il buon fine dell'opera, nella cui esecuzione s'investe denaro pubblico e che � intesa a sopperire ad una pubblica necessit�, � stato posto un limite cos� ai poteri d~ll'autorit� giudiziaria ordinaria (alla quale ~9 -194 � inibito di disporre del prezzo dell'appalto alla stregua di qualunque altro m�edito se l'Amministrazione non 1,i consenta) come all'esercizio del diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico positivo ad ogni creditore, di assoggettare al soddisfacimento dei propri crediti tutti i beni del debitore, ivi compresi i crediti nei confronti dei terzi. � Questo vincolo relativo di impignorabilit�, insequestrabilit� e incedibilit� estende la sua efficacia, oltrech� ai crediti di ogni altra natura, anche a quelli degU operai per mercedi non corrisposte, per i quali � tuttavia stabilito che l'Amministrazione presti il proprio consenso con preferenza su ogni altro credito. � evidente come sia stato, pertanto, intendimento preciso del legislatore di etJitare che delle somme dovute dall'Amministrazione all'imprenditore altri potesse disporre, per fini diversi da quello del regolare compimento dell'opera pubblica e suscettibili, anzi, di ostacolarne e comprometterne ;� raggiungimento. D'altra parte, proprio e sempre la considerazione di quell'interesse pubblico, la cui salvaguardia � stata ed � l'obbiettivo costante d'ogni norma diretta a regolare l'attivit� della P. A., ha indotto il legislatore a prevedere particolari forme di tutela del diritto dei lavoratori, che abbiano prestato o prestino la loro opera per la esecuzione dell'opera pubblica, alla corresponsione del salario, ove l'appaltatore non 1Ji provveda con regolarit�. Potendo infatti la mancata corresponsione delle mercedi agli operai da parte dell'imprenditore mettere a gra1�e rischio l.' andamento dei lavori, ed anche pregiudicarne in modo decisivo l'esito, con la conse guenza d'aggravare l'onere che per l'esecuzione dell'opera l'Erario si � assunto, la legge (art. 357) ha attribuito all'Armninistrazione la facolt� -tutte le volte che lo ritenga necessario, a seguito d'apprezzamento tecnico discrezionale non sindacabile -di sostituirsi essa all'appaltatore e di pagare direttamente agli operai le mercedi per il lavoro prestato, delle quaJi non siano stati soddisfatti. E stato, inoltre, previsto che ai sequestri per crediti di lavoro, nascenti dal contratto d'appalto, sempre che l'Amministrazione ritenga di potervi consentire, debba darsi la preferenza rispetto a quelli di ogni altro creditore (art. 353). La posizione dei lavoratori, ed in genere di coloro che hanno prestato la loro opera alle dipendenze del l'appaltatore, � stata dunque avuta presente, e fatta oggetto d'una compiuta disciplina, dalla legge spe ciale, che si � proposta di t'lttelare, nel contempo, cos� il sitperiore interesse pubblico come quello, degno di particolare considerazione, dei lavoratori. La relativa regolamentazione risente pertanto della necessit�, cui si � voluto ovvi�are, di contemperare l'interesse dei lavoratori con qitello dell'Amministra zione alla regolare esecuzione dell'opera pubblica: per il soddisfacimento di qitest.e esigenze, fra loro connesse ed in certo modo interdipendenti, � stato attribuito all'Amministrazione un potere discrezio nale; ed � stato, conseguentemente ed implicitamente, inibito ai lavoratori di valersi, nel perseguire la realizzazione dei loro vrediti nei confronti dell' appal tatore, dei mezzi ordinari previsti dalle norme di diritto privato nell'ambito dell'appalto privatistico. In particolare, non sembra possa revocarsi i;i dubbio come l'attribuzione, da parte della legge spe ciale, alla P. A. del potere di rendere inoperanti i seq1~estri dei cred�iti dell'appaltatore tutte le volte che essi siano ritenuti dannosi per la esecuzione dell'opera pubblica; nonch� della facolt� di procedere direttamente al pagamento delle mer()(!Iii. operaie qualora l'appaltatore non vi provi1eda, siano del tutto incompatibili con la possibilit� di esperire, nei confronti di essa P. A., la cosidetta azione diretta prevista in passato dall'art. 1645 c. c. 1865 ed ora dall'articolo 1676 del nuovo codice civile. Il fatto che l'Amministrazione possa, conil proprio veto, rendere inoperante l'azione, intrapresa, in via di sequestro, dai creditori dell' appalat�re sulle somme a questi dovitte dalla stazione appaltante, nonch� il fatto che l'Amministrazione abbia la mera facolt� di corrispondere direttamente le mercedi a,gli operai escludono che possa, da parte dei medesimi operai, o altri ausiliari dell'appaltatore, ottenersi, per altra via, dall'Autorit� Giudiziaria una pronunzia che costringa l'Amministrazione, anche contro la propria volont�, o indipendentemente da essa, a pagare il prezzo dell'appalto a persone diverse dallo stesso appaltatore. 8arebbe, in tal mo�o, consentito di eludere-mediante l'esperimento dell'azione prevista dall'art. 1676 c. c. -il divieto che l'Amministrazione ritenesse di porre, come ha diritto di porre qualora lo ritenga necessario per ragioni di pubblico interesse, alla corresponsione del prezzo dell'appalto a soggetti diversi dall'appaltatore. Non � chi non veda come sarebbe, in sostanza, impedito alla P. A. l'esercizio d'un potere attribuitole dalle leggi, ed essenziale perch� essa P. A. possa agire efficacemente nel superiore interesse della collettivit� ed in vista della regolare esecuzione delle opere pubbliche mediante i pubblici appalti. Tutte le volte, infatti, che l' .Amministrazione ritenesse pregiudizievole all'andamento dei lavori o alla regolare esecuzione dell'opera, o comunque, e genericamente, al pubblico interesse, il sequestro promosso dai lavoratori per salari non corrisposti, e dichiarasse di non prestarvi il proprio consenso, rendendolo cos� improcedibile, ovvero non ritenesse di far uso, per le stesse ragioni, della facolt� attribuitale dall'art. 357, di far luogo cio� al pagamento dei salari direttamente, sarebbe consentito ai lavoratori, ed agli ausiliari dell'imprenditore in genere, di superare l'ostacolo e di forzare la contraria volont� dell'Amministrazione, mediante l'esperimento di un'azione che, prevista dal legislatore per l'appalto priva.to, deve ritenersi esclusa dall'ambito dell'appalto di opere pubbliche. 2. La Corte, accogliendo integralmente la 1e~i svolta dall'Avvocatura, ha affermato principi che appaiono ineccepibili, con una sentenza notevole per precisione di concetti giuridici e per rigore logico. Premesso che il contratto d'appalto d' opere pubbliche -ancorch� non dissimile nei suoi elementi costitittivi dall'appalto ordinario -� soggetto a speciale disciplina, che prevale su quella recata dalle norme di diritto comune se sia con q?J-e.ste in antitesi; e premesso altres� che ad esso non sono este'{J,sibili le norme della legge privata che abbiano carattere eccezionale e siano incompatibili con la preminente posizione contrattuale della P. A., la sentenza ha affermato la natura eccezionale della norma. del codice civile (art. 1676) che prevede la cosidetta <e azione diretta� -195 dell'ausiliare dell'appaltatore nei confronti del committente, e la sua conseguente inapplicabilit� ai pubblici appalti, in difetto d'una norma che ad essi espressamente la estenda, ed in presenza invece di norme che implicitamente ma chiaramente la escludono. A tale conclusione la Gorte � pervenitta cos� testualmente motivando: �Non � che occorra, come sostiene l'appellato, un'apposita norma per escludere l'esperibilit� dell'azione nei confronti dell'Amministrazione appaltante, ma basta che, sulla base della legislazione speciale, resti accertata la sostanziale differenza di posizione tra la suddetta Amministrazione e un comune appaltante privato, perch� debba indursene l'inestensibilit� della particolare norma oltre il caso in essa contemplato (.art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). <cOra, la differenza tra il committente pubblico e quello privato � resa sensibile appunto dalle disposizioni sopra illustrate, che attribuiscono alla P. A. un potere discrezionale, sia per quanto riguarda il consenso al vincolo del sequestro delle somme dovute dall'appaltatore (art. 351, legge sui Lavori pubblici); e sia per quanto attiene alla tutela degli interessi dei lavoratori che prestano servizio all'opera pubblica, mediante la f acolt'� di sostituirsi all'appaltatore nella corresponsione dei salari ad essi dovuti da costui (articolo 357 della legge). cc V ero � che l'art. 353 della suddetta legge accorda la preferenza ai creditori di lavoro sugli altri creditori, ma ci� non esclude che anche i crediti di lavoro debbano farsi valere nei limiti prescritti nell'art. 351 sopra citato, e quindi siano anche essi subordinati al consenso dell'Amministrazione. <e Anche per essi, dunque, sussiste la discrezionalit� di porre il veto al sequestro, ove l'Amministrazione dovesse ritenere, ai fini del buon esito dell'opera pubblica, che non si distraessero dalla loro destina�zione le somme dovute all'appaltatore. � e< D'altra parte, l'interesse dei prestatori sarebbe per altra via tutelato, mediante il pagamento diretto dei salari a norma dell'art. 357. cc Questa norma peraltro, pur essendo ispirata dalle finalit� giustificatrici dell'art. 1676 c. c., non solo non cospira alla estensibilit� di questa ultima disposizione al campo dei pitbblici appalti, ma quanto costituisce un ulteriore motivo rli incompatibilit�, perch� la discrezionalit� della Amministrazione di assumersi o meno il pagamento diretto dei salari verrebbe vulnerata, se, in applicazione dell'art. 1676 c. c., l'Amministrazione potesse esser condannata al paga mento che, nella sua discrezionalit�, avesse rifiutato di effett'uare per preminenti considerazioni di pubblico interesse. cc In sostanza, la cautela dell'art. 1676 c. c. sarebbe sempre� inopportuna nei confronti della P. A. o perch� superfiua, essendo la garanzia della legge speciale pi� diretta ed efficace, o perch� contrastante con il pubblico interesse, apprezzabile discrezionalmente solo dalla Amministrazione interessata�. 3. In conformit� ai principi affermati dalla sentenza della Gorte d'Appello, vedi, in dottrina: VrTALEVI, .Appalto, n. 324, p. 160: e nota alla sent. 21 dic. 1878 della Gorte d'App. di Napoli in!cc Giur. It., � 1879, I, 2a, 623: GIORGI, Dottrina delle Persone giuridiche, vol. II, p. 513; CIANFLONE, Appalto d'opere pubbliche, p. 615; ccRel. Avv. Stato�, 19301941, vol I, p. 389-390; in giurisprudenza, la recente sentenza della Gorte d'Appello di Trieste, 26 gennaio 1952, in cc Foro Pad. �, 1952, II, 46. Oontra in dottrina: VITALE, .Appalto, 378; e, pi� recentemente, D. NAPOLITANO, .Appalto di opere pubbliche e tutela dei diritti del lavoratore, in cc Riv. Giur. del Lavoro �, 1953, I, P�. 267. R. RICCI SCAMBI E VALUTE -Disciplina valutaria -Compensazione valutaria privata -Illiceit� -Fattispecie. (Corte d'Appello di Genova, Sez. I Civ., Sent. n. 3 in data 11 dicembre 1953-8 gennaio 1954 -Pres.: Nicolardi, Est.: Marina -Ministero Tesoro c. Soc. in liq. Tessiligure Filatura). L'infrazione valutaria di eui agli articoli 1 e 9 del D. M. 8 dicembre 1934 sussiste anche quando vi'sia stato un esborso di lire italiane fatto in Italia, senza autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, a favore di una ditta italiana e per conto di una ditta estera in relazione ad un affare di commercio internazionale (esportazione). Sussistono, infatti, in tal caso, gli estremi dl una illecita compensazione valutaria privata. La fattispecie sulla quale si � pronunziata la Gorte genovese �, in breve, la seguente. La Societ� Italiana Tessiligure Filatura aveva venduto dei filati di lana alla ditta turca Sabbety Bernardette pattuendo il prezzo parte in dollari e parte in lire e, mentre aveva ceduto i dollari all'Ufficio Italiano dei Gambi come prescritto, aveva invece percepito direttamente in Italia le lire italiane da un incaricato della ditta turca acquirente. Il ~Ministero del Tesoro, in sede di contenzioso valutario, a�veva ritenuto sussistente l'infrazione di c�ui agli articoli 1 e 9 del D. M. 8 dicembre 1934 ed ai,eva pertanto applicato la relativa pena pecuniaria. La Societ� propose opposizione contro l'ingiunzione amministrativa spiccata per il recupero della pena pecuniaria ed il Tribunale di Genova, con sentenza 7-23 aprile 1952, accolse l'opposizione medesima, ritenendo che l'obbligo della cessione non possa considerarsi esteso ai crediti inerenti ad affari di esportazione espressi in lire italiane ed esigibili in Italia, appunto perch� essi non possono servire � a pagamenti fuori d'Italia. n� possono altrimenti essere volti alla attuazione delle finalit� istituzionali dell'Ufficio dei Gambi. La Gorte d'Appello di Genova con la suindicata sentenza (passata in giudicato), ha riforma.to in toto la decisione del Tribunale, accogliendo la tesi difensiva dell'Amministrazione, secondo la quale la Societ� Tessiligure aveva posto in essere, nel caso di specie, una illecita compensazione valutaria privata. Gom' � noto, la compensazione valutaria privata considerata indipendentemente dalla sua rilevanza nei confronti della legislazione valutaria __.:_: si concreta in itn fenomeno analogo a quello che si verifica nel cambio traiettizio. Se A, esportatore italiano, � creditore di B, importatore straniero, eO, importatore italiano, � debitore di D, esportatore straniero la compensazione in parola mira ad evitare un duplice -196 movimento valutario, attraverso un versamento di O ad A in Italia e di B a D all'estero. La giurisprudenza e la dottrina, analizzando la compensazione valutaria privata, hanno fatto a volte capo a due delegazioni passive o a due delegazioni attive, l'una per iniziati-va dell'importatore (o esportatore) nazionale e l'altra per iniziativa dell'irnportatore (o esportatore) straniero. Il Bolaffi (Legislazione valutaria e diritto privato, Milano, 1950) ha ravvisato nella compensazione valutaria privata una delegazione dell'importatore italiano A all'importatore straniero O perch� paghi l'esportatore straniero D, ed ,una delegazione dell'importatore straniero O all'importatore italiano A perch� paghi l'esportatore italiano B. Tale essendo, nel suo schema elementare (variabile a seconda delle fattispecie), la compensazione valutaria privata, non resta, ora, che considerarla nel quadro della nostra legislazione valutaria. � noto che la necessit� di proteggere la moneta nazionale attraverso il regolamento della bilancia commerciale ha determinato una speciale disciplina dei pagamenti da farsi all'estero. Tale disciplina � stata ed � attuata collegandosi generalmente il controllo valutario (regime di monopolio statale dei cambi con l'estero) ad un sistema di controllo delle importazioni e delle esportazioni. In particolare, il D. M. 8 dicembre 1934 (applicabile nella fattispecie) ha esplicitamente subordinato l'esportazione della merce alla totale (oggi, come noto, non � pi� cos�) cessione all'Ufficio Italiano dei Gambi di ogni e qualsiasi ragione di credito verso l'estero e perci� stesso di ogni e qualsiasi � Divisa Estera � (questo � il termine tecnico generico col quale si designa -vedasi, fra i tanti, Mortara, La realt� economica, ediz. 1934, p. 277, -ogni mezzo di pagamento verso l'estero). Lo stesso D. M. (art. 9) ha nel contempo istituito (di nuo'vo) il monopolio statale ( a mezzo dell'Ufficio Italiano dei Gambi) del commercio e dell'utilizzazione in genere di ogni mezzo che serva a pagamento verso l'estero. Tale disciplina � stata rafforzata con l'istituzione di un sistema sanzionatorio (R. D. 5 dicembre 1938, n. 1928). Tutto ci� posto, appare ev'idente, nell'ambito di applicabilit� del predetto D. M., che la compensazione valutaria privata � illecita perch� contraria al monopolio statale dei cambi. Nel caso di specie, la Societ� Tessiligure, ottenendo in Italia, al ili fuori dell'Ufficio Italiano dei Gambi, il pagamento in lire italiane di una parte del prezzo delle merci esportate in Turchia, aveva posto in essere, in concorso con altri, una illecita compensazione valutaria ed aveva con ci� sottratto all'obbligo di cessione quella divisa estera o, per essere pi� precisi, quella ragione di credito verso l'estero (verso la ditta turca) che si ricollegava alla esportazione dei filati di lana. Se gli articoli 1 e 9 del D. JJf. 8 dicembre 1934 potessero interpretarsi in modo diverso, il monopolio statale dei cambi sarebbe facilmente eluso attraverso meccanismi analoghi a quello attuato dalla Societ� Tessiligure: incarico della ditta importatrice estera ad un suo fid�ciario o debitore italiano di pagare in Italia, in lire italiane, buona o gran parte di quel prezzo che dovrebbe invece essere pagato in valuta estera o mediante compensazione -attraverso l'Ufficio Italiano dei Gambi -di crediti italiani verso l'estero con crediti dell'estero verso l'Italia. In altre parole, vi sarebbe di nome un monopolio di Stato dei pagamenti da e verso l'estero, mentre di fatto, con semplici accordi quale quello sopra accennato, potrebbe svolgersi un �sistema privato, non consentito, di pagamenti e di compensazioni �. UMBERTO CORONAS SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E G I U R I S P R U D E _N Z A ACQUE PUBBLICHE. 1. In tema di delimitazione di alveo di fiume il provvedimento amministrativo deve precedere il ricorso al Tribunale Acque Pubbliche, che p�� proporsi soltanto dopo il decreto prefettizio che risolva le contestazioni sui limiti dell'alveo. (Trib. Reg. A. P. Torino, 5 aprile 1954, Cont. 160, Avv. Torino). 2. Pendendo istruttoria per riconoscimento di utenze di antico diritto, non pu� l'interessato adire il Tribunale regionale per opporsi ad una concessione che tema lesiva dei propri diritti non ancora riconosciuti; e ci� perch� s1 tratta in sostanzadella revoca o modifica di un atto amministrativo circa la quale il Tribunale Regionale, organo di giurisdizione ordinaria � carente di giurisdizione (Trib. Reg. A. P. Torino, 30 aprile 1954, Cont. 10598-10599, Avv. Torino). AGRICOLTURA. 1. Il D. L. n. 250 del 1945 disponente il ricupero dei contributi statali gi� concessi agli agricoltori benemeritl, � costituzionale poich� a sensi del D. L. L. n. 151 del 1944 il potere di legiferare per tutto il periodo precostituzionale apparteneva per intero al Governo. Tale recupero non � assimilabile a tributo, poich� del sistema tributario mutua solo le modalit� della materiale esazione, e l'Amministrazione del Tesoro non � quindi legittimata passiva al contradditorio. (Trib. Perugia, 27 febbraio 1954, Cont. 245, Avv. Perugia). 2. Gli enti di riforma agraria possono, secondo le foro esigenze, acquisire il possesso dei beni di cui al decreto di scorporo, nelle epoche loro gradite e quindi anche dopo i grandi lavori stagionali di aratura e semina; per� debbono corrispondere in aggiunta all'indennit� di scorporo le spese di tali lavori e non solo in favore del locatario del terreno (per cui provvede l'art. 6, legge n. 230 del 1950) ma di chiunque le abbia erogate, indipendentemente dalla sua qualit� (Trib. Bari, 1� giugno 1954, Cont. 15450, Avv. Bari). 3. Quando, su beni soggetti a esecuzione immobiliare, successivamente intervenga espropriazione in attuazione di riforma agraria quest'ultima ha la prevalenza e i diritti dei creditori procedenti sono trasferiti in virt� dell'art. 9 legge n. 230 del 1950, sull'indennit� di espropri�zione, ad ogni effetto. (Trib. Matera, 22 aprile 1954, Cont. 571, Avv. Potenza). 4. Non compete proroga agli affittuari di fondi assoggettati ad espropriazione da parte di enti di riforma fondiaria. (Trib. Melfi, 26 marzo 1954, Cont. 605, Avv. Potenza). 5. L'Ente di riforma agraria pu� fare a sua richiesta escludere dalla proroga anche i coltivatori diretti nei fondi espropriati dall'Ente stesso. (Trib. Potenza, 19 giugno 1954, Cont. 816-852, A vv. Potenza). (Vedi: Oompetenza, 1; Imposta di registro, 9; Legittimazione, 4). APPALTO. 1. L'offerta del privato in conformit� dell'invito della Amministrazione integra una proposta contrattuale; la perfezione del negozio si ha con la comunicazione della Amministrazione al privato della avvenuta aggiudicazione. Col vincolo dell'offerente per un termine massimo dall'esperimento della gara si � inteso stabilire l'irrevocabilit� della proposta entro tale termine, per cui, in mancanza di revoca la proposta dispiega giuridici effetti anche oltre detto termine. (Trib. Lecce, 25 febbraio 1954, Cont. 1698, Avv. Lecce). 2. Nelle controversie per appalto di opera pubblica non si pu� prescindere dal previo provvedimento amministrativo, che costituisce di regola il presupposto legale e una condizione necessaria per l'esperimento dell'azione giudiziaria (Lodo Arbitrale, 27 aprile 1954, Cont. 18640, Avv. Catania)3. Non sussiste responsabilit� civile n� dell'appaltatore di lavori di demolizione n� del Genio Civile committente per il crollo di un muro quando il crollo stesso non possa attribuirsi all'esecuzione di lavori di demolizione. (Trib. Terni, 31 marzo 1953, -Cont. 135, Avv. Perugia). 4. L'obbedienza dell'appaltatore ai progetti ed ordini della pubblica Amministrazione non lo costituisce nudus minister; sussiste pertanto la -198 responsabilit� dell'appaltatore nel caso che dalla esecuzione dell'ordine sia derivato un danno. Peraltro l'opinata pericolosit� del progetto e il timore di gravi responsabilit� possono conferire al rifiuto dell'esecuzione un'impronta di buonafede, e poich� non ogni inadempimento d� luogo alla risoluzione del contratto ma solo quello che derivi da dolo o colpa possono divenire inaccoglibili le domande dell'altra parte di risoluzione e risarcimento di danni. (Lodo Arbitrale, 27 aprile 1954, Cont. 18640, Avv. Catania). 5. Costituisce appalto il contratto con cui una parte assuma la gestione del trasporto merci dai locali di deposito allo scalo ferroviario e viceversa, in tal caso coesistono gli obblighi dell'appaltatore e del vettore fra cui la responsabilit� ex recepto che ha inizio al momento in cui il vettore prende in consegna la merce e termina quando egli ne esegue la riconsegna con presunzione di colpa nella perdita o avaria della merce, esclusa solo dalla dimostrazione che l'evento sia derivato da caso fortuito o fatti attribuibili al mittente o al destinatario (Trib. Lecce, 4maggio1954, Cont. 974, Avv. Lecce). (Vedi: Oontabilit� generale dello Stato, 2). APPELLO. 1. Non � ammissibile l'appello immediato contro� una sentenza non definitiva, qualora sia stata in precedenza proposta la riserva di appello di cui all'art. 340 cpc. (Corte App. Genova, 26 febbraio 1954, Cont. 18656, A vv. Genova). ARBITRATO. 1. Nel giudizio arbitrale � ammissibile l'intervento adesivo di un terzo finanziatore dell'opera appaltata, poich� tale intervento non estende l'oggetto della contestazione. (Lodo arbitrale, 27 aprile 1954, Cont. 18640, Avv. Catania). ATTO AMMINISTRATIVO. 1. Ha valore di atto pubblico e costituisce piena prova in giudizio la certificazione che nell'ambito di sua competenza un'autorit� amministrativa formi nella specie relativamente all'inesistenza della requisizione di un automezzo, e alla non presenza di esso in carico a parchi o depositi. (Trib. Perugia 17 marzo 1953, Cont. 235, Avv. Perugia). AUTOVEICOLI. 1. L'assegnatario di un automezzo ex D.� L. n. 118. del 1948 qualora abbia adempiuto agli obblighi impostigli ha un diritto subbiettivo perfetto all'acquisto, subordillato solo alla condizione sospensiva della mancata rivendica del proprietario entro i sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Corte Appello Genova, 25 novembre 1954, Cont. 18118; A vv. Genova). 2. Non � lecito a chiunque abbia il diritto di precedenza di prescindere dalla particolare situazione di fatto e di ritenersi dispensato� da tutte quelle cautele alle quali deve attenersi chiunque circoli su strada. Se non � possibile stabilire una proporzione fra colpe concorrenti � di giusti2:ia porre a carico dei due conducenti in parti eguali il risarcimento dei danni rispettiVamente riportati. (Trib. Messina, 31 dicembre 1953, Cont. 5261 Avv. Messina). 3. L'onere della prova incombente all'attore nella causa di responsabilit� per danni derivati dalla circolazione di automezzi comprende tutti i fatti conferenti alla esatta identificazione dell'automezzo. (Trib. Perugia, 17 marzo 1953, Cont. 235, Avv. Perugia). CACCIA E PESCA. 1. Poich� nel nostro ordinamento il diritto di caccia deriva da provvedimento discrezionale dell'Amministrazione anche per cacciare nel proprio fondo, chiuso o no, e poich� per la cosidetta responsabilit� per atti legittimi occorre il sacrificio di un diritto soggettivo, il giudice ordinario � carente I di giurisdizione sulla domanda di danni per molti I ,plicazione di selvaggina per mancato esercizio di I caccia nel proprio fondo e ci� sia che il mancato esercizio derivi dalla costituzione di una zona di ripopolamento (per cui la legge prevede un compenso ma come mera discrezione del Ministro), sia a fortiori se derivi da divieto di caccia. (Trib. Ca-. tania, 30 aprile 1954, Cont. 18216-18223, Avv. Catania). I I ~:CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 1. La disponibilit� delle somme versatea titolo cauzionale alla Cassa DD. PP. nei contratti stipulati con la pubblica Amministrazione apparti~ne ~ a quell'istituto cui compete di ordinarne la resti~= tuzione, mentre l'Amministrazione ha solo facolt� di dare o negare il nulla osta per la riscossione di dette somme. (Trib. Lecce, 4 maggio 1954, Cont. 974, Avv. J,ecce). CESSIONE. (Vedi : Imposta di registro, 3). CITAZIONE. 1. La irregolare vocatio in ius di un'Amministrazione pu� venire successivamente, con effetti di sanatoria, rettificata in corso del giudizio. (Corte App. Perugia, 31 dicembre 1952, Cont. 61, Avv. Perugia; questione portata in Cassazione). 2. Solo nel caso di mancata notifica pressol'Avvocatura dello Stato la citazione � nulla, non in quella di difetto della indicazione d�il'organQ elle si intendeva citare, ancorch� questa manchi affatto; comunque tale imperfezione sarebbe sanata dalla costituzione dell'Avvocatura. (Corte App. Genova, 25 novembre 1953, Cont. 18118, Avv. Genova). 199 COMPETENZA. 1. � competente il giudice ordinario non la Sezione Specializzata Vertenze Agrarie nel caso di semplice concessione a titolo precario del godimento di un fondo per un periodo determinato, nella controversia per la continuazione del rapporto. (Trib. Melfi, Sez. Spec. Vert. Agr., 7 maggio 1954, Cont. 643, Avv. Potenz~1). 2. Sulla richiesta di pagamento della differenza fra la somma dovuta e quella corrisposta per il servizio quale marinaio nelle navi traghetto, il giudice ordinario � carente di giurisdizione, spettando essa al Giudice amministrativo; comunque i crediti verso lo Stato per stipendi e assegni si prescrivono in due anni dal giorno di scadenza della rata rispettiva. (Trib. Messina, 23 dicembre 1953, Cont. 5342, Avv. Messina). 3. In una causa di danni per collisione di navi la competenza del giudice va determinata, salve le norme sul foro dello Stato, sia dal luogo del fatto, sia da quello del primo approdo della nave, sia infine da quello dell'ufficio di iscrizione della nave. (Trib. Messina, 3luglio1953, Cont. 4988, Avv. Messina).. 4. Vige il foro dello Stato nelle cause di opposizione a precetto, poich� essendo il precetto un atto anteriore all'esecuzione, la causa non rientra fra quelle esecutive. (Trib. Lecce 16 mai::zo 1954 Cont. 2057, Avv. Lecce). CONCESSIONI. 1. La concessione d'uso di immobili demaniali non � rilevante pel privato aspirante alla concessione fino a che non venga1 integrata dall'apposita convenzione: il possesso che nell'intervallo il privato abbia conseguito non � legittimo e d� luogo per lo Stato a pretese risarcitorie. (Trib. Perugia, 30 giugno 1953, Cont. 498, Avv. Perugia). CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. 1. Poich� le entrate dello Stato si riscuotono in contanti non costituisce pagamento la rimessa a mezzo di raccomandata di .un assegno bancario di importo pari a quello dovuto : solo con la riscossione e il versamento dell'importo nelle casse dello Stato potrebbe in tal caso considerarsi effettuato il pagamento, per� tutte le conseguenze giuridiche del tempo intercorso fra rimessa dell'assegno e versamento dell'import� nelle casse dello Stato sono a carico del privato che si valse di un mezzo di pagamento non conforme a legge. (Trib. Lecce, 24 maggio 1954, Oont. 1998, Avv. Lecce). 2. Il diritto di rifiuto delle merci che non abbiano i requisiti indicati nel contratto o nel capitolato Generale pu� essere esercitato anche solo per parte della fornitura, n� a ci� � d'ostacolo l'art. 1316 O. O. (Trib. Genova, 26 maggio 1954, Cont. 18699, Avv. Genova). (Vedi: Appalto, 1; Gassa DD. PP. 1 ; Diritto e interesse, l). COSTITUZIONE. 1. Nella carenza della Corte Costituzionale il giudice ordinario non pu� operare un controllo intrinseco di costituzionalit� delle leggi dello Stato. (Trib. Perugia, 12 febbraio 1954, C�rit. 2�15, Avv. Perugia). (Vedi: Agricoltitra, 1; 3). DANNI DI GUERRA. 1. Rientrano nei danni di guerra le asportazioni e i prelievi di cose mobili compiuti dalle forze armate in rapporto di coordinazione o anche di occasionalit� con le operazioni di guerra: lo stato di guerra poi � uno status giuridico che prescinde � da effettivo svolgimento di azioni belliche. I1a liquidazione del danno di guerra non spetta al giudice ordinario ma agli organi liquidatori appositamente istituiti. (Trib. Lecce, 7 aprile. 1954, Cont. 943, Avv. Lecce). 2. Poich� l'attuale legislazione sui danni di guerra riconosce solo un interesse legittimo del danneggiato non un diritto soggettivo, il giudice ordinario non pu� conoscere, trattandosi di fatto di guerra, dell'istanza di danni per il rifiuto opposto dall'autorit� militare a un privato, di consegnare durante il periodo bellico materiale vario esistente su di un aeroporto occupato dagli alleati e venduto da questi a un privato prima della �restituzione dell'aeroporto alle autorit� italiane. (Trib. Lecce, 14 aprile 1954, Oont. 29, Avv. Lecce) DEMANIO. 1. Poich� le sponde del lago Trasimeno sono di IJropriet� demaniale il taglio delle erbe palustri esercitato per consuetudine dai rivieraschi � soggetto alla disciplina del regolamento n. 2043 del 1917 e pertanto il taglio fuori delle epoche previste costituisce il reato contravvenzionale previsto in detto regolamento. (Pret. Pen. Perugia, 17 dicembre 1952, Cont. 420, Avv. Perugia). (Vedi: Concessioni, 1). DIRITTO E INTERESSE. 1. Poich� l'iter formativo dei contratti di fornitura all'Amministrazione pubblica � soggetto a una regolamentazione di carattere normativo pubblico e non negoziale, il giudice ordinario difetta di g�urisdizione sulle doglianze mosse dal contraente privato sulla regolarit� degli atti della procedura della gara, av.endo ad essa regolarit� detto contraente solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo perfetto. (Trib. Lecce, 25 febbraio 1954, Cont. 1698, Avv. Lecce). (Vedi: Oaccia e Pesca, 1; Danni di g�uerra:, 2). DISCREZIONALIT�. 1. Il sindacato sulla destinazione data dall'Amministrazione Militare ai materiali prelevati � WFRGF@WE@RfilWE&IW~~iiWWW~:W&'l:ff.Y~~ 200 precluso al giudice ordinario, versandosi in tema, di discrezionalit� della Pubblica Amministrazione. (Trib. Lecce, 7 aprile 1954, Cont. 943, Avv. Lecce),. DOGANE. 1. In base alla legge doganale e alla legge n. 1442 del 1942 anche alle Societ� � consentito espletare le operazioni di spedizioniere doganale per mandato conferito al personale dipendente che abbia i requisiti prescritti; nel qual caso le operazioni compiute obbligano la Societ� mandante. Pertanto l'opposizione di una societ� contro una ingiunzione per recupero di tributi doganali, opposizione fondata sull'asserita estraneit� della Societ� per le operazioni svolte dall'impiegato, soggiace alla regola del solve et repete. (Corte App. Genova, 19 giugno 1954, Cont. 17644, Avv. Genova). � (Vedi : Imposta generale Entrata, 4 ; Legittimazione, 3). DONAZIONE. 1. L'atto di donazione rogato dal segretario del Comune, donante, senza la prescritta sussistenza dei testimoni � insanabilmente nullo ; n� ha giuridico rilievo altro atto successivo diretto alla sanatoria del primo, ai quali siano presenti i testi, ma nel quale si faccia, quanto al contenuto negoziale, mero riferimento al primo. (Trib. Spoleto, 14 giugno 1952, Corte App. Perugia, 25 maggio 1953, � Cont. 263, .Avv. Perugia). (Vedi: Imposta di registro, 2). ESAZIONE. L Le parti che si ritengono lese dagli atti esecutivi dell'Esattore possono chiedere il risarcimento dei danni non l'annullamento dell'esecuzione e dell'aggiudicazione. (Trib. Matera, 27 febbraio1954 Cont. 408, Avv. Potenza). 2. Nell'esecuzione esattoriale l'avviso di morosit� pur sostituendo il precetto, non perde efficacia col decorso dei 90 giorni di cui all'art. 481 C. P. C., ma con quello dei 180 giorni di cui all'art. 83 Reg. riscoss. Imposte. (Trib. Matera, 27 febbraio 1954; Cont. 408, Avv. Potenza). ESECUZIONE. (Vedi: Oo.mpetenza, 4 ; Esazione, 2). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. 1. La citazione con cui si impugni la legittimit� del decreto di esproprio deve essere notificata al Prefetto non ai sensi dell'art. 51 legge espropriazioni per p. u. ma presso l'Avvocatura dello Stato. (Trib. Genova, 28 maggio 1954, Cont. 20237, Avv. Genova). 2. Ritenuto che il Comune di S. Fratello debba sostenere l'onere delle indennit� per eventuale proroga di occupazione temporanea e per rendere detta occupazione definitiva (e ci� per consegna fattane dal Genio Civile di Messina per norme particolari D. L. n. 1097 del 1916 e L. n. 1045 del 1922) il Giudice ordinario � competente a conoscere della istanza di rilascio a favore delI'attore del terreno occupato, e dei danni che si concretano nel valore dei frutti, rivalutabile all'epoca della liquidazione. (Trib. Messina, 16 novembre 1953, Cont. 5226, Avv. Messina). 3. Il termine per l'esecuzione di un piano regolatore � stato sospeso durante la guerra in forza dei decreti n. 1 del 1944 e n. 592 del 1944; inoltre � stato prorogato al 31 dicembre 1955 per la legge n. 524 del 1952. � quindi legittimo un decreto di esproprio emesso entro tal termine prorogato. (Trib. Genova, 28 maggio 1954, Cont. 20237, Avv. Genova). 4. In punto di determinazione della indennitiJ., l'espropriazione per p. u. recepisce i principi di diritto privato riferiti al giusto prezzo, il quale una volta concordato o accettato non pu� ulteriormente essere messo in discussione dalla parte privata. (Corte App. Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 107-bis, Avv. Perugia). 5. Il debito di indennizzo nella espropriazione per p. u. � di valuta e non di valore, n�, essendo il rapporto di diritto pubblico, pu� in caso di ritardo del pagamento applicarsi il criterio desunto da un istituto civilistico quale la mora ai fini della corresponsione degli interessi di mora. (Corte App. Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 101-bis, Avv. Perugia). 6. L'art. 46 legge espropriazione p. u. riguarda la responsabilit� per atti legittimi: ove invece la domanda si colleghi a un fatto illecito (es. negligenza nell'abbattimento di un muro) la predetta norma � inapplicabile. (Corte App. Bari, 20 maggio 1954, Cont. 12465, Avv. Bari). (Vedi: Agricoltura, 2; Imposta sul patrimonio, l). FERROVIE E TRANVIE. 1. L'assunzione da parte dello Stato ai sensi dell'art. 1 R. D. L. n. 1336 del 1936 della gestione temporanea di un pubblico servizio di trasporto attua una sanzione amministrativa a carico del concessionario inadempiente, non gi� una successione d'azienda in senso tecnico. Pertanto le indennit� spettanti al personale licenziato durante la gestione statale vanno limitate al periodo di servizio prestato durante la gestione statale stessa. (Corte App. Catania, Sez. Lavoro, 23 aprile 1954, Cont. 17634, Avv. Catania). GIURISDIZIONE. 1. Attinendo l'indagine sulla giurisdizione ad un presupposto processuale ad essa deve procedersi d'ufficio e nulla pertanto rileverebbe la tardivit� della eccezione con cui una tale quistione veniva sollevata. (Trib. Lecce, 7 aprile 1954, Cont. 943, Avv. Lecce). .--�:.-- -201 2. La decisione sulla giurisdizione va imperniata sulla domanda nel senso che trattandosi di risolvere una questione che attiene al processo e non al merito, di cui � pregiudiziale, la competenza va stabilita in base alla domanda in se stessa considerata, indipendentemente se sussista la concreta volont� di legge nel senso invocato dall'attore e se e di quale diritto perfetto o affievolito egli sia titolare. (Corte �pp. Messina, 31 luglio 1953, Cont. 5210, Avv. Messina). GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE. (Vedi: Acque pubbliche, 2). IMPIEGO PUBBLICO. 1. Il trattamento' economico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione � fissato da leggi e non da contratti collettivi di lavoro o da norme sindacali. (Trib. Messina, 23 dicembre 1953, Cont. 5342 Avv. Messina). � 2. Per agire per danni per lesione o morte in servizio, gli interessati debbono prima esperire la fase amministrativa della concessione di pensione: solo se tale trattamento non sia riconosciuto perch� resti esclusa la causa o l'occasione di servizio possono proporre azione di danni secondo la legge comune: in ogni altro caso, anche se non risulti dalla fase amministrativa alcun trattamento, l'azione ordinaria di risarcimento � improponibile ex D. L. n. 313 del 1936. Tale norma � compatibile con l'art. 28 della Costituzione il quale confermando il principio della responsabilit� della Pubblica Amministrazione non innova rispetto alle norme gi� vigenti e rinvia espressamente al legislatore di fissare i limiti di tale responsabilit�. (Trib. Lecce 7 aprile 1954, Cont. 1957, Avv. Lecce). 3. L'azione di risarcimento di danni per malattia o morte in servizio �, sotto il vigore del D. L. n. 313 del 1936 proponibile solo se sia esclusa la causa o l'occasione di servizio: negli altri casi j} trattamento � regolato solo dal rapporto di servizio. (Trib. Lecce, 7aprile1954, Cont. 1957, Avv. Lecce). 4. Il pagamento di stipendi arretrati cui l'impiegato abbia diritto per il tempo d'assenza dall'ufficio per un provvedimento d'esonero annullato poi dal Consiglio di Stato non pu� essere chiesto in forma e misura risarcitoria: tuttavia sulle somme debende sono ripetibili gli interessi. (Trib. Perugia, 21 ottobre 1953, Cont. 510, Avv. Perugia). (Vedi: Competenza, 2; Ferrovie e Tranvie, l). IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO. 1. L'accertamento induttivo � un metodo di eontrollo ed eventuale integrazione del metodo analitico, e per la sua legittimit� � sufficiente che sia fondato su elementi conereti di fatto regolarmente contestati al contribuente, la valutazione dei quali, involgendo questioni di semplice estimazione � preclusa al giudice ordinario. (Trib. Catania, 8 maggio 1954, Cont. 18103, �vv. Catania). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. 1. Divenuto definit�vo per scadenza del termine di cui all'art. 52 R. D. L. n. 2 del 1940 il decreto ministeriale, non � consentita in sede di opposizione all'esecuzione la proposizione di motivi di cui avrebbe potuto sostanziarsi il non proposto gravame. (Trib. Lecee, 9 febbraio 1954, Cont. 1841, Avv. Lecee). 2. Decorso inutilmente il termine per proporre opposizione eontro il deereto penale dell'Intendente di Finanza non � pi� possibile proporre opposizione avanti al Tribunale Civile per far dichiarare l'applicabilit� della legge n. 25 del 1951. (Trib. Torino 20 febbraio 1954, Cont. 345, Avv. Torino). 3. Costituiscono beni di scambio soggiacenti a imposta sull'entrata gli introiti delle associazioni derivanti dalla negoziazione dei loro diritti verso i loro giuocatori e verso altre associazioni, n� tale assoggettamento � escluso dal fatto che la negoziazione si realizza mediante la prestazione di un servizio. (Trib. Genova, 11 giugno 1954, Cont. 19533, .Avv. Genova). 4. L'imposta sull'entrata quando percetta alla importazione viene considerata imposta doganale e fa carico alle persone indicate nell'art. 5 legge n. 1424 del 1940. � tenuto al pagamento del detto tributo chi non avendo venduto la merce allo stato estero con l'osservanza dell'art. 17 legge sulla I.G.E. (fatture assoggettate a tassa di bollo ordinaria e annullate dal bollo a calendario dell'ufficio del registro prima che l'importazione abbia luogo) sia rimasto dopo la vendita titolare della licenza di importazione e intestatario della dichiarazione per l'importazione definitiva nonch� della bolletta doganale. (Trib. Genova, 8 maggio 1954, Cont. 20345, .Avv. Genova). IMPOSTA SUL PATRIMONIO. 1. J_Jimposta straordinaria sul patrimonio afferente a terreni espropriati e pagata dai proprietari dopo l'esproprio va rimborsata. (Corte �pp. Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 107-bis, Avv. Perugia). IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI. 1. Con l'introduzione dell'accertamento catastale gli enti collettivi non sono assoggettabili per le ulteriori manipolazioni dei prodotti conferiti dai partecipanti, all'imposta sul reddito agrario, accertabile solo nei confronti del proprietario del fondo. (Corte �pp. Lecce, 21 aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). 2. L'introduzione dell'accertamento catastale secondo la legge n. 588 del 1939 ha lasciato in vigore l'art. 30 della legge n. 1231del1936 che determina il concetto del reddito agrario differenziandolo da-quello industriale propriamente detto. Se in talune zone si � ritenuto di non tener conto nelle tariffe di estimo di alcune lavorazioni successive alla prima, il reddito derivante da tali fasi forma oggetto di -202 tassazione come reddito di R. M. cat. B a carico del possessore singolo. (Corte App. I1ecce, 21 aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). 3. L'attivit� di una cooperativa o consorzio di produttori che trasformi i prodotti conferiti, anche con mezzi tecnici e quantit� ingenti, � compresa nel reddito agrario dovuto dai conferenti se tali manipolazioni siano state considerate nelle tariffe di estimo; inversamente invece il relativo reddito va tassato come di ricchezza mobile cat. B nei confronti degli enti collettivi. (Corte App. Lecce, 21 aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). 4. La competenza degli uffici catastali si limita all'accertamento del reddito agrario, mentre per quelli, sia pure di natura agraria, non colpiti da detta imposta resta ferma la competenza degli uffici delle imposte dirette. (Corte App. Lecce, 21 aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). IMPOSTA DI REGISTRO. 1. La concessione di istallazione di un �chiosco con annessi distributori di carburante su strada demaniale soggiace a imposta di registro; e poich� il dfritto su suolo pubblico costituito nel concessionario ha natura reale, la tassazione va fatta in base all'art. 1, tariffa ali. A, legge registro. (Tribunale Torino, 10 maggio 1954, Cont. 1423, Avv. Torino). 2. � soggetta a tassa fissa la sentenza che annullando una donazione fra coniugi dichia.ri di propriet� del marito l'immobile acquistato dalla moglie col danaro ricevuto in dotazione. (Trib. Brescia, 21 aprile 1954, Cont. 3239 Avv. Brescia). 3. La disciplina fiscale delle cessioni di crediti � regolata dalla legge n. 3269 del 1923, dal D. L. n. 606del1953, dal R. D. L. n. 1818 del 1925 e dal R. D. L. n. 2170 del 1936, e non pu� estendersi ad altri crediti. (Trib. Messina, 3 luglio 1953, Cont. 5352, Avv. Messina). 4. Solo la riparazione dei danni che trovano in un'azione di guerra la loro causa diretta ed immediata pu� godere delle agevolazioni di cui ai decreti n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946. (Trib. Genova, 28 maggio 1954, Cont. 20426 Avv. Genova). 5. Per usufruire delle agevolazioni di cui al D. L. L. n. 221 del 1946 occorre fornire, e soltanto mediante le attestazioni degli uffici previsti dalla legge, la prova del danno dello stabile per almeno un terzo della consistenza. (Trib. L'Aquila, 14 gennaio 1954, Cont. 4735, Avv. L'Aquila). 6. La contestualit� della dichiarazione di cui ai decreti n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946 per le agevolazioni tributarie per le riparazioni dei danni di guerra, non sussiste per la dichiarazione della sola Amministrazione, committente, posta dopo la firma del contratto, n� per la intestazione �lavori di riparazione danni bellici ;; mancando in essa l'esplicito riferimento allo specifico fatto di guerra causativo del danno. (Trib. Genova, 28 maggio 1954, Cont. 20426, Avv. Genova). 7. L'art.18 legge n. 408del1949 che riduce ad un quarto l'imposta sui contratti di mutuo stipulati per la costruzione delle case non di lusso � applicabile anche al caso di mutuo cambiario garantito di ipoteca: le condizioni della agevolazione possono venir meno solo quando si faccia del prestito un uso diverso o non si completi nei termini la casa. (Corte App. Genova, 30 giugno 1954, Cont. 18965, Avv. Genova, quistione aperta). 8. I.ie agevolazioni di cui all'art. 24, legge n. 43 del 1949 non si applicano ai contratti con cui una stazione appaltante acquista da un terzo un immobile per donarlo all'INA casa per la costruzione di case per lavoratori, ancorch� tale compravendita sia contestuale con la donazione. (Corte App. Torino, 16 febbraio 1954, Cont. 297, Avv. Torino). 9. Le agevolazioni di cui al D. L. n. 114 del 1948, non rig�ardano i fabbricati rustici isolatamente considerati. L'estensione dei benefici anche a questi, 'attuati con la L. n. 2362 del 1952, non ha carattere interpretativo. (Trib. Torino, 3 giugno 1954, Cont. 1161, Avv. Torino). 10. L'acquisto di mobili di qualsiasi natura, anche se necessario allo sviluppo industriale del mezzogiorno, non pu� beneficiare delle agevolazioni di cui al D. L. n. 1598 del 1947 e n. 1419del1947. (Trib. L'Aquila 29 aprile 1954, Cont. 5779 Avv. L'Aquila). 11. Le quistioni sull'intrinseca natura di un atto ai fini del registro . sono quistioni di merito e non possono trovare ingresso nel giudizio avverso la determinazione di valore, ove non siano state sollevate nelle precedenti fasi avanti le commissioni tributarie. (Trib. Genova, 28 aprile 1954, Cont. 19227, Avv. Genova). 12. L'impugnazione delle decisioni della Commissione provinciale in sede di valutazione ai sensi dell'art. 29 D. L. n. 1639 del 1937 � soggetta al sol1'e et repete. Il pagamento dell'imposta dovuta sul maggior valore determinato nella decisione impugnata non � sufficiente se non sia pagato anche l'imposta dovuta in base alla decisione della Commissione distrettuale bench� di quest'ultima sia stata ottenuta una rateazione. (Trib. Catania 9 aprile 1954, Cont. 18429 Avv. Catania). � 13. A seguito del D. L. n. 1639 nel 1936 e del R. D. n. 1516 del 1937 il ricorso all'Intendente di Finanza di cui all'art. 148 legge di Registro � sostituito dal ricorso alle Commissioni; perci� agli effetti della condanna nelle spese giudiziali dell'Amministrazione � inefficace un ricorso avverso ! 'ingiunzione dfretto all'Intendente di Finanza. (Trib. Lecce, 7aprile1954, Cont. 1579, Avv. Lecce). (Vedi: Legittimazione, 2). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 1. Gli avanzi di gestione di un consorzio irriguo obbligatorio soggiacciono all'imposta di R. M. solo se impiegati nell'acquisto di beni generatori di reddito, peraltro data l'eccezion.alit� di tale -203 ipotesi non � consentito al riguardo alla Finanza l'accertamento induttivo. (Corte App. Torino, 26 aprile 1954, Oont. 11402, Avv. Torino). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 1. Pendendo il giudizio di secondo grado davanti le Commissioni tributarie per l'accertamento dell'obbligo di imposta di successione escluso dal primo giudice amministrativo, la finanza deve sottostare a quest'ultima statuizione ed � carente di titolo per l'esazione del credito fino a quando nell'ulteriore svolgimento del processo amministrativo la pronuncia del primo organo non sia annullata. (Trib. Perugia, 6 ottobre 1952, Cont. 406, Avv. Perugia). 2. L'imposta sulle successioni � commisurata alla consistenz'a ereditaria risultante da fatti e atti legalmente esistenti alla data di apertura della successione, quindi ai fini della imposizione va compreso nella massa un immobile che a tale data risultava di propriet� del de cuius. (Trib. Brescia, 22 aprile 1954, Cont. 3240, Avv. Brescia). 3. Non sono applicabili gli art. 7 e 9 della legge tributaria sulle successioni (riguardanti la richiesta di restituzione di un'imposta regolarmente percetta) al caso in cui il contribuente richieda che un immobile compreso nella denuncia ma escluso dalla tassazione per errore dell'ufficio venga considerato non facente parte dell'asse perch� riconosciuto in seguito ad un giudizio iniziato dopo l'apertura della successione non di propriet� del de cuius. In questo caso � da ricorrere all'articolo 45 che non ha riguardo solo ai debiti in senso stretto ma a tutte le situazioni passive: tuttavia malgrado che l'obbligo di restituire un immobile rappresenti un peso dell'eredit�, l'immobile non pu� essere sottratto all'imposizione tributaria se l'obbligo di restituzione risulta da una sentenza emessa in un giudizio iniziato dopo l'apertura della successione. (Trib. Brescia, 22 aprile 1954, Cont..'3240 Avv. Brescia). 4. Il saldo passivo di una apertura di credito regolata in conto corrente ed utilizzata dall'accreditato mediante emissione di assegni va dedotto dall'asse quando ne � data la dintmitrazione richiesta per i debiti cambiari: e a tal fine a nulla rileva che la banca accreditante e trattaria non abbia verso l'acereditato traente un'azione eartolare. (Trib. Genova, 5 aprile 1954, Cont. 18967, Avv. Genova). 5. Decade dal diritto alla deduzione del passivo l'erede ehe non provi la esistenza del debito entro i due anni dalla presentazione della denuncia, trattandosi di termine perentorio. (Trib. Genova, 5 aprile 1954, Cont. 18967; Avv. Genova). INGIUNZIONE. 1. Non costituisce, ai fini dell'opposizione tardiva ad ingiunzione ai sensi dell'art. 650 c. p. c. forza maggiore il fatto di essersi l'opponente allontanato da casa sia pure per ragioni di lavoro senza lasciare un proprio recapito per l'eventualit� di comunicazioni urgenti, specie se il giro di affari si annunciava, come nella specie, di non breve durata. (Trib. Genova, 30 dicembre 1953 Cont. 18890, Avv. Genova). INTERVENTO IN CAUSA. 1. Chiamato taluno in causa, iussl! iudicis, vigono nei suoi confronti le situazioni processuali gi� costituite, e le prove acquisite, salva la facolt� dell'intervenuto di produrre nuove prove istanze o difese. (Corte App. Bari; 22 maggio 1954, Cont. 12465, Avv. Bari). (Vedi: Arbitrato, 1). LAVORO. 1. Abolito l'ordinamento corporativo le norme sindacali che costituivano fonte di diritto obbiettivo vincolano solamente i lavoratori e i datori di lavoro aderenti ai rispettivi sindacati (privi di personalit� giuridica) non anche quelli che ad �ssi non sono iscritti. (Trib. Messina, 23 dicembre 1953, Cont. 5342, Avv. Messina). (Vedi : Legittimazione, 5). LEGITTIMA ZIONE. 1. In materia di controversia per l'applicazione della imposta di registro la rappresentanza legale non spetta ai procuratori del� registro ma all'Intendente di Finanza. (Trib. Torino 7 giugno 1954, Cont. 1208, Avv. Torino). � 2. Il Comandante del Circolo Guardia di Finanza, ancorch� abbia sottoscritto , il contratto che ha dato origine al giudizio, non � legittimato a rappresentare in causa l'Amministrazione, spettando ci� al competente Intendente di Finanza. (Pret. Sala Consilina, 23 aprile 1954, Cont. 707, Avv. Potenza). 3. La rappresentanza processuale della Amministrazione delle Gabelle non compete al Ricevitore Capo ma al direttore superiore della Dogana: la costituzione in giudizio dell'Amministrazione non sana la nullit� della vocatio in ius. (Trib. Torino Cont. 11603, Avv. Torino). 4. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste poich� esercita il potere amministrativo di controllo sugli enti di riforma fondiaria ha veste di partecipa1'e _ai giudizi che interessano tali enti. (Trib. Lecce, 16 marzo 1954, Cant. 2057, Avv. Lecce). 5. Gli Uffici Stralcio per la liquidazione delle soppresse associazioni sindacali fasciste sono organi statali dipendenti dal Ministero del I1avoro e pre" videnza sociale. (Trib. Matera, 27 febbraio 1954, Oont. 408, Avv. Potenza). LOCAZIONE. 1. Con l'art. 5 legge n. 703 del 1952 lo Stato si � sostituito alle provincie non solo nell'onere bens� anche nella titolarit� dei rapporti locativi di immobili adibiti a caserme e ci� sia per i contratti sue -204: cessivi che per quelli esistenti all'atto della sua entrata in vigore. Il decorso del termine previsto dall'art. 7 legge n. 253 del 1950 � condizione dell'azione e non presupposto processuale. (Trib. Brescia, 19 maggio 1954, Cont. 3171, Avv. Brescia). NAVI. (Vedi: Competenza, 3). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. 1. La pretesa di danni per tardato pagamento non pu� essere sostenuta solo con la prova che per la mancata corresponsione tempestiva della somma non sia stato possibile far fronte a certe spese, ma occorre provare che il patrimonio del pretendente era obbiettivamente in' condizione di non sopportare tali spese se non con l'impiego della somma dovuta. (Corte App. Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 107-bis, Avv. Perugia). 2. Nel caso di indebito soggettivo (art. 2036 c. c.) perch� il solvente possa chiedere la restituzione del pagato occorre che il creditore non si sia privato del titolo e che il solvente abbia falsemente creduto per errore scusabile di adempiere a un proprio obbligo. (Corte App. Perugia, 15 luglio 1953, Cont. 182, Avv. Peugia). 3. Il funzionario preposto alla direzione di un ente ha diritto di essere tenuto indenne delle spese sostemite per conto ed interesse dell'Ente senz'altro accer'tamento che quello dell'effettivo esborso delle somme e della loro imputazione a necessit� gestorie dell'ufficio da detto funzionario amministrato. (Trib. Messina, 31 dicembre 1953, Cont. 5219, Avv. Messina, questione aperta). -OCCUPAZIONE. 1. La responsabilit� per il perimento di un automezzo requisito fa carico allo Stato Italiano ai fini dell'indennizzo, anche se la requisizione sia stata posta in essere dal tedesco occupante, e le Amministrazioni r. s. i. che di ci� si avvantaggiarono col possesso della cosa requisita abbiano poi fatta propria tale requisizione. (Corte App. Perugia, 31 dicembre 1952, Cont. 61, Avv. Perugia). POSSESSO. 1. Dall'improponibilit� delle azioni possessorie nei confronti della pubblica �Amministrazione che abbia agito nella sua veste di diritto pubblico deriva che l'ordine di reintegra � affetto da nullit� assoluta che pu� essere fatta valere oltre che ai sensi dell'art. 161 c. p. c. anche con azione di accertamento esperibile da chiunque vi abbia interesse in ogni tempo. (Trib. Lecce; 16 marzo 1954, Cont. 2057, Avv. Lecce). PRESCRIZIONE. 1. La prescrizione della domanda di danno derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora il fatto sia considerato reato e questo sia estinto per amnistia, decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto di aministia non gi� da quello della sentenza dichiarativa del beneficio, che agisce ex tunc. (Corte App. Brescia, 10 aprile 1954, Cont. 2502, Avv. Brescia). PREVIDENZA SOCIALE. 1. Il diritto al risarcimento dei danni per mancata liquidazione della pensione di previdenza sociale per omesso o irregolare pagamento dei contributi � regolato dal Codice civile del 1865 se il lavoratore ha raggiunto l'et� richiesta per la pensione prima dell'entrata in vigore del codice vigente. Il Codice precedente non conteneva la disposizione di cui all'art. 2116 dell'attuale. (Trib. Torino, 7 maggio 1954, Cont. 655, Avv. Torino). 2. Il diritto al risarcimento dei danni di cui all'art. 2116 C. C. per mancata liquidazione di pensione di previdenza sociale per omesso o irregolare pagamento dei contributi � concesso con le norme di cui all'art. 2 R. D. L. n. 275 del 1932 e 55 R. D. L. n. 1827 del 1935 ed � soggetto allo stesso termine di prescrizione di cinque anni. (Trib. Torino, 7 maggio 1954, Cont. 655, Avv. Torino). PROCEDIMENTO CIVILE. 1. La procura alle liti deve essere rilasciata dalla persona fisica che abbia la legale rappresentanza della persona giuridica che sia parte in causa. (Trib. Perugia, 4 marzo 1953, Cont. 336, Avv. Perugia). 2. All'udienza di rimessione della causa al Collegio le precisazioni che le parti sono autorizzate ad apportare alle loro conclusioni sono dipendenti da1lo svolgimento del processo che potrebbe consigliare modifiche o aggiunte alle conclusioni adottate, non anche � permesso l'inserimento di domande del tutto nuove, come sarebbe nella specie quella di risarcimento dei danni per aver l'Amministrazione finanziaria proceduto con colpevole negligenza ad accertamento di maggior valore nei confronti di una sola delle parti contraenti, rispetto alla domanda iniziale di annullamento dell'ingiunzione fiscale. (Trib. Lecce, 16 febbraio 1954, Cont. 1617, Avv. Lecce). PROVA. (Vedi�: Autoveiooli, 3). REQUISIZIONI. (Vedi: Occupazione, 1). RESPONSABILIT�. 1. La sentenza penale assolutoria dal l'eato di omicidio colposo con la formula cc perch� il fatto non costituisce reato n preclude ogni altra indagine al giudice civile allorch� esclude '�he il cq_mn_ortamento dell'autista sia stato direttamente o indirettamente collegato con efficienza causale all'evento dannoso che viene invece unicamente attribuito alla condotta della vittima. (Trib. Cagliari, 6 maggio 1954, Cont. 10801, A vv. Cagliari), -~05 2. Intervenuta transazione fra la Pubblica Amministrazione e il leso da investimento automobilistico, per il regresso verso il conducente occorre p1�ovare la colpa di questo e il nesso fra il fatto e l'~vento secondo principi generali, non operando la presunzione ex art. 2054 C. C. Peraltro le risultanze istruttorie del giudizio fra la Amministrazione e i terzi costituiscono elementi indiziari idonei anche da soli a costituire il convincimento del giudice sulla responsabilit� del conducente. (Trib. Catania, 29 aprile 1954, Cont. 18204, Avv. Catania). 3. Il danno risarcibile per la uccisione colposa di un figlio, in tenera et�, � oltre quello che deriva dalla lesione del diritto agli alimenti, anche quello che deriva dalla lesione di legittime aspettative di servizi ed aiuti, tenuto conto che in famiglie modeste i figli coadiuvano al lavoro e apportano incrementi abbastanza presto. I danni patrimoniali, se fra i genitori esiste separazione consensuale con affidamento alla madre solo per la tenera et� del figlio, vanno ripartiti a met�, i danni non patrimoniali invece vanno attribuiti in misura maggiore alla madre. (Trib. Torino, 20 maggio 1954, Cont. 84, Avv. Torino). (Vedi: Appalto, 3, 4; Autoveicoli, 2; Espro priazione per p. u. 5, 6; Obbligazioni e contratti, l). SENTENZA. 1. Il giudicato penale pu� assistere nel giudizio civile la fase di accertamento del danno non quella della liquidazione, e non legittima quindi la clausola di provvisoria esecuzione. (Trib. Messina, 19 novembre 1953, Cont. 5172, Avv. Messina). SOLVE ET REPE'l'E. 1. Non possono considerarsi risolubili prima facie le questioni se il principio della solidariet� passiva ex art. 93 legge di registro valga anche agli effetti processuali e se la deroga a una norma contenuta in istruzioni ministeriali (nella specie notifica dell'avviso di pagamento), vulneri la legittimit� di una ingiunzione fiscale. (Trib. Lecce, 16 febbraio 1954, Cont. 1617, Avv. Lecce). 2. Dovendo gli atti di opposizione a pretese tributarie essere accompagnati per essere ammissibili dal certificato di pagamento della imposta (unico mezzo di prova ammissibile), non � valido a documentare il pagamento o la data di esso la prova della spedizione a mezzo raccomandata di un assegno bancario di correlativo importo o quella della data di arrivo. (Trib. Lecce, 24 maggio 1954, Cont. 1998, Avv. Lecce). (Vedi: Imposta di registro, 12). SPESE GIUDIZIALI. 1. Anche se nel proporre opposizione ad ingiunzione fiscale si conviene l'Amministrazione dinanzi ad un giudice incompetente a causa di �lldeterminazione della ingiunzione, tuttavia l'opponente soccombe nella spesa se dopo la costituzione del1' Amministrazione che eccepisce l'incompetenza, non vi aderisce, anzi vi resiste. (Trib. L'Aquila, 31dicembre1953, Cont. 4269, Avv. L'Aquila). (Vedi : Imposta di registro, 13). TRASPORTO. 1. Al viaggiatore leso durante il trasporto spetta oltre all'azione contrattuale quella aquiliana, questa ultima soggetta all'onere della prova che il fatto dannoso sia dovuto a colpa dell'Amministrazione ferroviaria, nonch� alla prescrizione biennale dell'art. 2947 c. c. rientrando nell'espressione �veicoli di ogni specie )) anche quelli circolanti con guida di rotaie. (Corte App. Brescia, 10 aprile 1954, Cont. 2502, Avv. Brescia). 2. L'azione di responsabilit� extracontrattuale per fatto illecito non � ammissibile riguardo alla perdita delle cose trasportate dal viaggiatore� sinistrato. In proposito l'unica azione consentita � quella contrattuale a prescrizione annuale. (Corte App. Brescia, 10 aprile 1954, Cont. 2502, AvY. Brescia). 3. L'espressione � anormalit� verificatesi n nell'esercizio ferroviario n usata nell'art. 11 Condizione e Tariffe Trasporto di persone riguardo alla presunzione di responsabilit� dell'Amministrazione riguarda i veri e propri sinistri ferroviari non i cosi detti incidenti di viaggio nei quali l'evento pu� derivare con pari probabilit� sia da colpa. del vettore che dal comportamento del viaggiatore stesso) ed occorre quindi la dimostrazione (onde affermare la responsabilit� del vettore) che causa del danno sia stata una accidentalit� del trasporto da farsi specificatamente risalire alla mancata osservanza di norme o a negligenza o imprudenza degli addetti al servizio. (Trib. Catania, 29 maggio 1954, Cont. 18177, Avv. Catania). (Vedi: Appalto, 5); VIOLAZIONI TRIBUTARIE. 1. Nel giudizio di opposizione a decreto penale l'Intendente di Finanza che emise quest'ultimo ha veste di parte e come tale � legittimato a costituirsi parte civile. (Trib. Pen. Taranto 21 gennaio 1954, Cont. 1872, Avv. Lecce). INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI I LA. FORMULAZIONE DEL Qf7ESITO NON RIFLETTE IN A.LOUN MODO LA. SOLUZIONE OHE NE � STATA. PRESA ACQUE PUBBLICHE. -I) Se la ripresa dell'istruttoria sulle domande di concessione di derivazione d'acqua sia, in linea di massima, sempre ammissibile, finch� su di una istanza sia stato emesso il decreto di concessione (n. 27). -II) Se, ai fini della priorit� delle istanze in concorrenza, debba essere considerata in ogni caso anteriore quella dell'utente il quale abbia presentato per primo la propria istanza, anche se la abbia corredata del progetto esecutivo dopo la presentazione della domanda da parte di altro richiedem;e (n. 27). AGRICOLTURA E FORESTE. -I) Se alle Commissioni Comunali per la massima occupazione agricola debbano riconoscersi natura e funzioni di organi periferici dell'Amministrazione statale o di organi dell'Amministrazione locale (n. 3). -II) Se i decreti di espropriazione, emessi in attuazione della riforma fondiaria, debbano essere trascritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2644 c. c. (n. 4). ALBERGHI. -Se la procedura ex D. L. 9 giugno 1945, n. 305 o quella conforme ex D. L. 17 novembre 1944, n. 366, per la riparazione di edifici per ricovero di sinistrati di guerra sia applicabile al caso di immobili alberghieri, destinati a ricovero per sinistrati (n. 10). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se possa ammettersi l'arbitrato di equit� per una Pubblica Amministrazione (n. 153). -II) Se alle Commissioni Comunali per la massima occupazione agricola debbano riconoscersi natura e funzioni di organi periferici dell'Amministra� zione statale o di organi dell'Amministrazione locale (n. 154). -III) Se sia possibile dare ingresso nella Societ� delle Terme di Chianciano di cui unico azionista � lo Stato, ad un nuovo ente sovvenzionatore e apportare ampliamenti allo scopo sociale, senza che intervenga un apposito provvedimento legislativo che modifichi al riguardo la legge preesistente (n. 155). -IV) Se la facolt� attribuita al Giudice di ordinare l'ispezione di cose indispensabili per conoscere i fatti della causa (art. 118 c. p. c.) come pure di ordinarne l'esibizione (art. 210 c. p. c.), espressamente prevista nei confronti delle parti e genericamente del terzo, possa ritenersi ammessa nei confronti della Pubblica Amministrazione (n. 156). -V) Se l'Amministrazione possa rifiutare l'ispezione di atti presso un Ufficio del Registro, disposta dal giudice, ove l'ispezione stessa importi violazione del segreto di ufficio rispetto ad affari dei privati (n. 156). ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se il telegramma sia idoneo come mezzo di notifica dell'esercizio del diritto di prelazione di immobile di interesse storico (n. 28). APPALTO. -I) Se la concessione dei benefici tributari nei contratti di appalto di edifici danneggiaj;i da eventi bellici sia subordinata alla contestualit� della enunciazione che i prezzi siano stati determinati al lordo di tali benefici (n. 193). -II) Se sia conforme al disposto dell'art. 6 del D. L. L. n. 322 del 1945 la dichiarazione unilaterale da parte del. solo �appaltante, apposta -in calce ad un contratto di appalto, al fine di conseguire i benfici fiscali previsti dal decreto stesso e dal successivo del 1946, n. 221 (n. 193). -III) Se le agevolazioni tributarie concesse per i contratti d'appalto della P. A. siano stabilite a favore dell'Amministrazione committente o dell'assuntore (n. -194). -IV) Se l'Amministrazione possa calcolare a suo favore nella liquidazione dei lavori, in detrazione, l'importo del tributo risparmiato dall'Impresa assuntrice per la concessa agevolazione tributaria, ove non ne sia stato tenuto conto nell'indicazione dei prezzi di appalto (n. 194). -V) Se sia dovuto il rimborso delle somme versate dall'Impresa a titolo di deposito per spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove, per sopravvenuti motivi di opportunit� tecnica e di pubblico interesse, non si faccia pi� luogo alla stipulazione medesima, quando l'esecuzione dei lavori sia stata gi� assegnata a seguito d� appalto di concorso (n. 195). -VI) Se sia dovuto all'Impresa il rimborso delle spese incontrate per la predisposizione del progetto, nonch� per la preparazione dei modelli degli apparecchi d'appoggio, necessari pe1� l'esecuzione dell'opera, ove il contratto non sia pi� stipulato dopoch� l'esecuzione dell'opera stessa sia stata assegnata a seguito di appalto di concorso (n. 195). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se il Con� siglio direttivo della Gestione Ina Casa possa modificare la graduatoria, formata da apposita Commissione, incaricata dell'esame e della scelta dei progetti presentati dalle Ditte invitate ad un appalto concorso (n. 47). COMPROMESSO ED ARBITRI. -Se possa ammettersi l'arbitrato di equit� per una Pubblica Amministrazione (n. 7). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se lo Stato sia soggetto al pagamento della tassa comunale per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti solidi interni delle Caserme -207 (n. 51). -II) Se possano essere iscritte alla Cassa Pensioni del Comune di Roma, le assistenti sanitarie, assunte dal 1� luglio 1905 al 31 dicembre 1920, fuori ruolo, ma per esigenze normali e permanenti (n. 52). -III) Se l'acquisto da parte di Comuni di ville, parchi e giardini di interesse storico sia soggetto alla sola imposta fissa di registro di che alla legge 15 luglio 1950, n. 592 (n. 53). -IV) Se i Comuni nel caso che per effettuare i suddetti acquisti abbiano stipulato un mutuo debbano pagare la tassa d'obbligo sul mutuo stesso, quando questo risulti dal contesto dell'atto di compravendita (n. 53). CONCESSIONI. -I) Se una Societ� concessionaria di ferrovia complementare abbia un diritto perfetto ad essere interpellata, mediante notifica delle condizioni alle quali l'Amministrazione ritenga di dover attribuire una concessione di servizi automobilistici, che congiun� gano due punti serviti dalla ferrovia della Societ� stessa (n. 39). -II) Se l'Amministrazione possa non far luogo alla concessione, dopo che la detta Societ� abbia accettato le condizioni notificatele (n. 39). -III) Se l'Amministrazione ove� ritenga di modificare le condizioni, gi� accettate dalla detta societ�, debba nuovamente interpellare la societ� stessa (n. 39). -IV) Se l'Amministrazione possa provocare la risoluzione del rapporto con concessionario di un pascolo in seguito .all'avvenuta subconcessione ad un terzo (n. 40). -V) Se la ripresa della istruttoria sulle domande di concessione di derivazione d'acqua sia, in linea di massima, sempre ammissibile, finch� su di una istanza sia emesso il decreto di concessione (n. 41). -VI) Se, ai fini della priorit� delle istanze in concorrenza, debba essere considerata, in ogni caso, anteriore quella dell'utente il quale abbia presentato per primo la propria istanza ma l'abbia corredata del progetto esecutivo dopo la presentazione della domanda da parte di altro richiedente (n. 41). CONFISCA. -I) Se l'Ente gestione e liquidazione immobiliare sia responsabile dei danni derivati a beni ebraici confiscati o a beni di suddetti ex-nemici, ove un apposito Istituto sia stato incaricato della gestione dei medesimi (n. 15). -II) Se ai proprietari possa essere opposto il rapporto di mandato intercorso tra l'Amministrazione e gli Istituti gestori di beni ebraici confiscati o di beni appartenenti a sudditi ex nemici (n. 15). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. I) Se l'impegno verbale di un funzionario, concernente il pagamento di un articolo, interess.ante l'Amministrazione, pubblicato su di una rivista nonch� l'acquisto di un certo numero di copie della rivista stessa, sia idoneo ad obbligare in tal senso l'Amministrazione medesima (n. 120). -II) Se, essendo stata fatta un'offerta a licitazione privata per conto di una societ� in nome collettivo con rappresentanza congiunta dei due soci componenti, ed essendo stata l'offerta firmata da uno solo dei soci, la societ� stessa si intenda o meno vincolata, talch�, sopravvenuta l'aggiudicazione e non essendosi la societ� prestata alla stipula del contratto definitivo, possa incamerarsi la cauzione provvisoria, ai sensi del Capitolato speciale (n. 121). -III) Se il Consiglio direttivo della Gestione INA Casa possa modificare la graduatoria, formata da apposita Commissione, incaricata dell'esame e della scelta dei progetti presentati dalle Ditte invitate ad un appalto concorso (n. 122). -IV) Se l'accettazione del plico, contenente l'offerta, da parte dell'Ente banditore dell'appalto, possa rendere inoperante la norma tassativa del bando, che prescriva l'invio dell'offerta stessa a mezzo posta (n. 122). -V) Se sia dovuto il rimborso delle somme versate dalla Impresa a titolo di deposito per spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove, per sopravvenuti motivi di opportunit� tecnica e di pubblico interesse, non si faccia pi� luogo alla stipulazione medesima, quando l'esecuzione dei lavori sia stata gi� assegnata a seguito di appalto concorso (n. 123). -VI) Se sia dovuto all'Impresa il rimborso delle spese incontrate per la predisposizione del proget.to nonch� per la preparazione dei modelli degli apparecchi d'appoggio, neces~ari per l'esecuzione dell'opera, ove il contratto non sia pi� stipulato dopoch� l'esecuzione dell'opera stessa sia stata assegnata a seguito di appalto concorso (n. 123). DANNI DI GUERRA. -I) Se la concessione dei benefici tributari nei contratti di appalto di edifici danneggiati da eventi bellici sia subordinata alla contestualit� della enunciazione che i prezzi siano stati determinati al lordo di tali benefici (n. 42). -II) Se sia conforme al disposto dell'art. 6 del D. L. L. n. 322 del 1945 la dichiarazione unilaterale da parte del solo appaltante, apposta in calce ad un contratto di appalto, al fine di conseguire i benefici fiscali previsti dal Decreto stesso e dal successivo del 1946, n. 221 (n. 42). -III) Se la procedura ex D. L. 9 giugno 1945, n. 305, o quella con' forme ex D. L. 17 novembre 1944, n. 366, per la riparazione di edifici per ricovero di sinistrati di guerra sia �appli~abile al caso di immobili alberghieri, destinati a ricovero per sinistrati (n. 43). ELETTRODOTTI. -I) Se, nella imposizione della servit� di elettrodotto sui terreni attraversati da linee elettriche, che l'Amministrazione FF. SS. costruisce fuori sede ferrovfaria, debba l'Amministrazione stessa stabilire essa, caso per caso, e indicare negli atti di asservimento, le distanze da osservarsi lateralmente ai conduttori elettrici estremi ovvero possa limitarsi a richiamare genericamente l'obbligo di rispettare le norme portate dal Regolamento 25 ottobre 1895, n. 632, ~ dal decreto 25 novembre 1940 in tema di impianto e di esercizio di condutture elettriche (n. 8). -II) Se l'Amministrazione FF. SS. possa agire coattivamente in via amministrativa per ottenere la dem~lizione delle opere che siano state costruite in violazione della servit� (n. 8). ESECUZIONE FISCALE. -I) Se gli interessi maturati sui titoli dati a garanzia dall'esattore, possano considerarsi beni extracauzionali (n. 28). -II) Se, nell'ipotesi di mancata opposizione dell'interessato al provvedimento prefettizio di riparto dei beni dell'Esattore, in cui sia fatta specifica menzione delle somme corrispondenti agli interessi, possa di tali somme effettuarsi il pagamento, senza esigere una dichiarazione di consenso dell'interessato stesso (n. 28). -III) Se il provvedimento con il quale il Pretore confermi la revoca dell'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita e -ordini la rimessione delle parti al Tribtmale, sia una vera e propria ordinanza (n. 29). -IV) Se l'Esattore, surrogandosi nella procedura esecutiva ad altro creditore, debba osservare sempre le norme sulla riscossione delle imposte dirette (n. 29). -208 ESECUZIONE FORZATA. -Se la domanda di collocazione in una procedura esecutiva, proposta per la prima volta in sede di riapertura della distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita, sia tempestiva (n. 13). ~SPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se i decreti di espropriazione, emessi in attuazione della riforma fondiaria, debbano essere trascritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2644 c. c. (n. 95). -Il) Se l'espropriante, il quale abbia costruito sul suolo espropriato, conservi la propriet� della costruzione e il ius tollendi nel caso di restituzione del suolo stesso (n. 96). -III) Se possano tuttora ritenersi in vigore, in relazione all'art, 42 della Costituzione, le norme speciali circa la determinazione dell'indennit� per espropriazione di immobili, contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citt� di Napoli (n. 97). FERROVIE. -I) Se il provvedimento negativo, emesso dal Direttore generale delle FF. SS. circa la con� servazione in servizio degli agenti fisicamente inidonei, debba essere motivato (n. 202). -Il) Se, ove venga esercitata, da parte del Direttore generale delle FF. SS. la facolt� di ammettere gli agenti fisicamente inidonei alla conservazione in servizio, si debba necessariamente procedere ad assegnare loro una diversa qualifica (n. 202). -III) Se la limitazione di carriera, prevista dall'art. 75 del Regolamento del Personale abbia 1m valore assoluto e permanente, nel senso che gli interessati, i quali abbiano ottenuto il cambio di qualifica, non possano mai e in nessun modo conseguire, partendo dalla nuova disposizione, uno sviluppo di carriera migliore di quello che probabilmente avrebbero potuto svolgere nella precedente posizione (n. 202). -IV Se, nella imposizione della servit� di elettrodotto sui terreni attraversati da linee elettriche che l'Amministrazione FF. SS. costruisce fuori sede ferroviaria, debba l'Amministrazione stessa stabilire essa, caso per caso, ad indicare negli atti di asservimento le distanze da osservarsi lateralmente ai conduttori elettrici estremi ovvero possa limitarsi a richiamare genericamente l'obbligo di rispettare le norme portate dal Regolamento 25 ottobre 1895, n. 632 e dal decreto 25 novembre 1940 in tema di impianto e di esercizio di condutture elettriche (n. 203). -V) Se l'Amministrazione FF. SS. possa agire coattivamente in via amministrativa per ottenere la demolizione delle opere che siano state costruite in violazione della servit� (n. 203). -VI) Se le CC. TT. per i trasporti eseguiti dalle FF. SS. siano derogabili (n. 204). -VII) Se sia ammissibile la deroga convenzionale al regime della prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, quale � sancita all'art. 66 delle CC. TT. (n. 204). -VIII) Se il provvedimento, che il Direttore Generale delle FF. SS. adotta in applicazione della facolt� demandategli dal 4� comma dell'art. 101 R. P. abbia carattere di sanzione disciplinare (n. 205). -IX) Se l'Amministrazione ferroviaria sia r�sponsabile del danno subito nella persona da un viaggiatore il quale, per essersi il treno fermato, per necessit� di servizio, con alcune vetture fuori della zona servita da marciapiede, si sia trovato nelle condizioni di dover scendere a terra fuori del marciapiedi medesimo e sia, in tale occasione caduto (n. 206). -X) Se una Societ� concessionaria di ferrovia complementare abbia un diritto perfetto ad essere interpellata, mediante notifica delle condizioni alle quali l'Amministrazione ritenga di dover attribuire una concessione di servizi automobilistici che congiungano due punti ;;erviti dalla ferrovia della societ� stessa. (n. 207). GUERRA. -I) Se la prescriz!one del diritto alla indennit� per perdita bagaglio, prevista nell'art. 15 del R. D. L. 17 maggio 1941, n. 583, decorra dal giorno in cui l'interessato abbia presentato domanda di rimborso in via amministrativa ovvero da quello in cui il medesimo abbia avuto conoscenza del provvedimento con il quale l'Amministrazione si sia pronunciata sulla domanda stessa (n. 123). -Il) Se nei confronti di tale diritto operi la prescrizione biennale prevista dall'art. 2 R. D. L. 17 gennaio 1939, n. 295 ovvero quella ordinaria di cui all'art. 2946 c. c. (n. 123). -III) Se le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, siano applicabili nel caso di dichiarazioni di morte presunta di persona dispersa durante la guerra mondiale (n. 124). IMPIEGO PRIVATO. -I) Se la devoluzione delle indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di estinzione del rapporto di lavoro per morte del prestatore d'opera a favore di determinate categorie di aventi diritto (art. 2123 c. c.) avvenga iure hereditatis o iure proprio (n. 32). -Il) Se dette indennit� possano essere attribuite allo Stato in mancanza di altri aventi diritto e successibili legittimi (n. 32). -III) Se la devoluzione delle indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di estinzione del rapporto di lavoro per morte del prestatore d'opera, a favore di determinate categorie di aventi diritto, possa essere derogata in virt� di disposizione testamentaria (n. 32). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se il rilascio di quietanza ampiamente liberatoria e il decorso del termine di tre mesi, di cui all'art. 2113 c. c. precluda ogni azione dei dipendenti per il pagamento del periodo di ferie non godute (n. 357). -II) Se gli inE'egnanti civili, assunti, di anno in anno, in via provvisoria, presE'o il collegio professionale marittimo � Caracciolo � abbiano diritto alla riconferma in virt� delle norme del Regolamento generale sull'istruzione elementare del 31 gennaio 1926 e R. D. 5 febbraio 1928 n. 1927 (n. 358). -III) Se i suddetti insegnanti, ove non siano riconfermati, abbiano diritto al trattamento di cui all'art. 2097 c. c. (n. 358). -IV) Se l'indennit� dovuta dal Fondo di Pre� videnza per il personale delle-Dogane ai superstiti dell'iscritto, deceduto prima di abbandonare il servizio, ai termini del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 1951, n. 224, costituisca un credito che deriva ai famigliari stessi in virt� di un diritto originario o a titolo di successione ereditaria (n. 359). -VI) Se il diritto ad ottenere la liquidazione dell'assegno vitalizio, ai sensi del 'f. U. 26 febbraio 1928, n. 619, sia soggetto alla prescrizione ordinaria (n. 360). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se l'acquisto da parte di Comuni di ville, parchi e giardini di interesse storico sia soggetto alla sola imposta fissa di registro di che alla legge 15 luglio 1950, n. 592 (n. 98). -II) Se i Comuni nel caso che per effettuare i suddetti.-acquisti abbiano stipulato un mutuo debbano pagare la tassa d'obbligo sul mutuo stesso, quando questo risulti dal contesto dell'atto di compravendita (n. 98). -III) Se sia legittimo il sequestro, da parte della Polizia Tributaria, di alcune scritture private, non registrate, conte -209 nenti vendite e promesse di vendite di immobili urbani, effettuato in occasione di verifica per assicurare la tutela delle vigenti leggi in materia di imposte indirette (n. 99). -IV) Se le agevolazioni tributarie concesse per i contratti della Pubblica Amministrazione siano stabilite a favore dell'Amm.ne committente o dell'assuntore (n. 100). -V) Se, in mancanza di espressa contraria disposizione legislativa, la omessa richiesta, preventiva o cont�stuale, di agevolazione tributaria, o la omessa documentazione dei requisiti voluti dalla legge, determinino la decadenza dal beneficio tributario (n. 101). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. -Se le maggiori spese sostenute dalle Aziende per la costruzione diretta di case per i propri dipendenti, autorizzata dalla Gestione INA-Casa, possano essere ammesse in detrazione dal reddito proprio delle agevolazioni stesse, ai fini della R. M. (n. 8). IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia legittimo il sequestro, da parte della Polizia Tributaria, di alcune scritture pl'ivate, non registrate, contenenti vendite e promesse di vendite di immobili urbani, effettuato in occasione di verifica per assicurare la tutela delle vigenti leggi in materia di imposte indirette (n. 238). -II) Se, in mancanza di espressa contraria disposizione legislativa, la omessa richiesta, preventiva o contestuale, di agevolazione tributaria, o la omessa documentazione dei requisiti voluti dalla legge, determinino la decadenza del beneficio tributario (n. 239). -III) Se la concessione dei benefici tributari nei contratti di appalto di edifici danneggiati da eventi bellici sia subordinata alla contestualit� della enunciazione che i prezzi siano stati determinati al lordo di tali benefici (n. 240). -IV) Se sia conforme al disposto dell'art. 6 del D. L. L. n. 322 del 1945, la dichiarazione unilaterale da parte del solo appaltante, apposta in calce ad un contratto di appalto, al fine di conseguire i benefici fiscali previsti dal Decreto stesso o dal successivo del 1946, n. 221 (n. 240). -V) .Se lo Stato sia soggetto al pagamento della tassa comunale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi interni delle caserme (n. 241). -VI) Se la proposizione di domanda di revocazione della decisione della Commissione Centrale delle Imposte sospenda il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avvel'so la decisione stessa (n. 242). -VII) Se la proposizione di domanda di revocazione della decisione della Commissione Centrale delle Imposte sospenda il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso la decisione stessa (n. 242). -VIII) Se possa riconoscersi l'esonero del solve et repete, solo perch� il contribuente ricorra all'autorit� giudiziaria, adducendo l'evidenza dell'errore o l'insufficienza o mancanza di calcolo (n. 243). ISRAELITI. -I) Se l'Ente G�stione e liquidazione immobiliare sia responsabile dei danni derivati a beni ebraici confiscati, ove un apposito Istituto sia stato incaricato della gestione dei medesimi (n. 1). -II) Se ai proprietari possa essere opposto il rapporto di mandato intercorso tra l'Amministrazione e gli Istituti gestori di beni ebraici confiscati (n. 1). ISTRUZIONE SUPERIORE. -Se il potere di annullamento di ufficio dell'atto amministrativo di conferimento, da parte di un Istituto Universitario, di un diploma di specializzazione, competa, in via sussidiaria, al Ministero della Pubblica Istruzione (n. 3). MILITARI. -I) Se per l'Amministrazione della Difesa sia obbligatorio promuovere giudizi di rivalsa contro ex militari per somme corrisposte a terzi per danni cagionati dagli stessi, a seguito di sentenze di condanna o di transazioni, anche nel caso che per lo stato di nullatenenza dell'ex militare risuiti impossibile qualsiasi recupero (n. 2). -II) Se, per ottenere, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'annullamento dei crediti verso ex militari per somme veraate per danni cagionati dai medesimi, a seguito di sentenze di condanna o di transazioni, sia prescritto tm sistema di prove legali dell'insolvenza (n. 2). MINIERE. -I) Se anche la Gilmta Regionale Sarda o il suo Presidente possano svolgere le funzioni amministrative in materia di diritti demaniali o patrimoniali sulle miniere, demandate all'Assessor3 competente ai sensi del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, e della legge regionale 5 febbraio 1952 (n. 10). -II) Se la potest� di autorizzare i finanziamenti di cui agli art.li 1 e 3 del D. L. L. 1 novembre 1944, n. 367, relativamente alle miniere comprese nella Regione Sarda, spetti alla Regione stessa (n. 10). NOTIFICA. -Se il telegramma sia idoneo come mezzo di notifica dell'esercizio del diritto di prelazione di immobile di interesse storico (n. 8). PENSIONI. -Se l'indennit�, dovuta dal Fondo di Previdenza per il personale delle Dogane ai superstiti dell'iscritto, deceduto prima di abbandonare il servizio, ai termini del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 1951, n. 224, costituisca 1m credito che deriva ai famigliari stessi in virt� di un diritto originario o a titolo di successione ereditaria (n. 60). POSTE E TELEGRAFI. -I) Se l'insequestrabilit� e l'impignorabilit� dei libretti postali sia sancita nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione (n. 40). -II) Se l'Amministrazione postale, in i:elazione alle somme, presso di essa depositate e per cui � controversia, sia tenuta ad eseguire le decisioni giudiziarie circa i detti depoi:;iti, ove le decisioni stei:;se non siano definitive (n. 41). PRESCRIZIONE. -Se il diritto ad ottenere la liquidazione dell'assegno vitalizio, ai sensi del T. U. 26 febbraio 1928, n. 619, sia soggetto alla prescrizione ordinaria (n. 21). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I) Se possano essere iscritte alla Cassa Pensioni del Comune di Roma, le assistenti sanitarie, assunte dal 1� luglio 1905 al 31 dicembre 1920, fuori ruolo, ma per esigenze normali e permanenti (n. 4). -II) Se il diritto ad ottenere la liquidazione dell'assegno vitalizio, ai sensi del T. U. 26 febbraio 1928, n. 619, sia soggetto alla prescrizione ordinaria (n. 5). -III) Se l'indennit�, dovuta dal Fondo di Previdenza per il personale delle Dogane ai superstiti dell'iscritto, deceduto prima di abbandonare il servizio, ai termini del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 1951, n. 224, costituisca un credito che deriv:a ai familiari stessi in virt� di un diritto originario o a titolo -di successione ereditaria (n. 6). PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Stila facolt� attribuita al Giudice di ordinare l'ispezione di cose indispensabili per conoscere i fatti della causa (art. 118 c. p. �.) -210 come pure di ordinarne l'esibizione (art. 210 c. p. c.) espressamente prevista nei confronti delle parti e genericamente del terzo, possa ritenersi ammessa nei confronti della Pubblica Amministrazione (n. 20). -II) Se l'Amministrazione possa rifiutare l'ispezione di atti presso un Ufficio del Registro, disposta dal giudice, ove l'ispezione stessa importi. violazione del segreto di ufficio rispetto ad affari dei privati (n. 20). PROFITTI DI REGIME. -I) Se sia possibile, in linea di massima, esperire l'azione di revoca, prevista dall'art. 45 del D. L. L. 26 marzo i946, n. i34, essendo mancata la pubblicazione degli elenchi delle persone sottoposte o da sottoporre al procedimento di avocazione (n. 67). -II) Se possano cumularsi i mezzi di tutela speciali della P. A. con i mezzi ordinari (n. 67). REGIONI. -I) Se anche la Giunta Regionale Sarda o il suo Presidente possano svolgere le funzioni amministrative in materia di diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere, demandate all'Assessore competente ai sensi del D. P. R. i9 maggio i949, n. 250, e della legge regionale 5 febbraio i952 (n. 45). -II) Se la potest� di autorizzare i finanziamenti di cui agli articoli i e 3 del D. L. L. io novembre i944, n. 367, relativamente alle miniere comprese nella Regione Sarda, spetti alla Regione stessa (n. 45). -III) Se, salve le eccezioni di cui all'articolo i4 (2� comma) dello Statuto, vi siano beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, che non siano passati alla Regione Sarda (n. 45). -IV) Se la legge regionale siciliana io febbraio 195i, concernente l'istituzione del Comitato Regionale per l'Albo degli Esportatori, dia adito a censura per motivi di illegittimit� cost~tuzionale (n. 46). REQUISIZIONI. -I) Se gli indennizzi per danni a cose requisite debbano essere liquidati con riferimento ai valori correnti al tempo della derequisizione e riconsegna della cosa, mobile o immobile (n. 104). -II) Se detti indennizzi costituiscano debiti di valuta o di valore (n. 104). -III) Se l'Amministrazione possa ritenersi in mora per il ritardo dovuto alla normale procedura di liquidazione, imposta dalla legge (n. 104). -IV) Se, agli effetti della determinazione dell'indennit�, l'abbandono dell'immobile derequisito possa equipararsi alla formale riconsegna (n. .104). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se per l'Amministrazione della Difesa sia obbligatorio promuovere giudizi di rivalsa contro ex militari per somme corrisposte a terzi per danni cagionati dagli stessi, a seguito di sentenza di condanna o di transazione, anche nel caso che per lo stato di nullatenenza dell'ex militare risulti impossibile qualsiasi recupero (n. 145). -II) Se l'Amministrazione ferroviaria sia responsabile del danno subito nella person� da un viaggiatore il quale, per essersi fermato il treno, per necessit� di servizio, con alcune vetture fuori della zona servita dal marciapiede, si sia trovato nella condizione di dover scendere a terra fuori del marciapiede medesimo e sia, in tale occasione, caduto (n. 146). SOCIETA'. I) Se, essendo stata fatta un'offerta a licitazione privata per .conto di una societ� in nome collettivo con rappresentanza congiunta dei due soci .camponenti, ed essendo stata l'offerta firmata da uno solo dei soci, la Societ� stessa si intenda o meno vincolata, talch�, sopravvenuta l'aggiudicazione e non essendosi la societ� prestata alla stipula del contratto definitivo, possa incamerarsi la cauzione provvisoria, ai sensi del Capitolato speciale (n. 54). -II) Se sia possibile dare ingresso nella societ� Terme di Chianciano, di cui tmico azionista � lo Stato, ad tm nuovo ente sovvenzionatore e apportare ampliamenti allo scopo sociale, senza che intervenga un apposito provvedimento legislativo, che modifichi al riguardo la legge preesisi;ente (n. 55). STATO CIVILE. -Se le norme della legge 3 giugno i949, n. 320, siano applicabili nel caso di dichiarazioni di morte presunta di persona dispersa durante la prima guerra mondiale (n. 4). SUCCESSIONI. -I) Se la devoluzione delle indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di estinzione del rapporto di lavoro per morte del prestatore d'opera, a favore di determinate categorie di aventi diritto (articolo 2123 c. c.) avvenga iure hereditatis o iure proprio (n. 40). -II) Se dette indennit� possano essere attribuite allo Stato in mancanza di altri aventi diritto e successibili legittimi (n. 4;0). -III) Se la devoluzione delle indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di estinzione del rapporto di lavoro per morte del prestatore d'opera, a favore di determinate categorie di aventi diritto, possa essere derogata in virt� di disposizione testamentaria (n. 40). TERREMOTO. -I) Se sia comentita. la concessione di tm sussidio per danni da terremoto a favore di chi abbia alienato l'immobile per la cui ricostruzione � concesso il sussidio stesso (n. 10). -II) Se la suddetta concessione sia consentita a favore di chi abbia alienato l'immobile dopo che sia scaduto il termine per la presentazione della eventuale domanda di sovvenzione da parte dell'acquirente, mentre la domanda era stata gi� presentata dall'originario proprietario (n. 10). TRASCRIZIONE. -Se i decreti di espropriazione, emessi in attuazione della riforma fondiaria, debbano essere prascritti, ai sensi e per gli effetti di cui allo articolo 2644 c. c. (n. 4). TRASPORTO. -I) Se le CC. TT. per i trasporti eseguiti dalle FF. SS. siano derogabili (n. 30). -Il) Se sia ammissibile la deroga convenzionale al regime della prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, quale � sancita all'art. 66 delle CC. TT. (n. 30). (2103900) Roma, 1954 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.