ANNO VII -N. 8-9 
AGOSTO-SETTEMBRE 1954 


RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
ARTICOLI ORIGINALI 
Note intornn al visto della Oorte dei Oonti, dell'avv. PASQUALE PAONE, 
p. 
169-181 (continua). 
II. 
NOTE DI DOTTRINA 
1) V. GIORGIANNI: Logica matematica e logica giuridica, recensione critica 
dell'avv. F. CASAMASSIMA, p. 182-187. 
2) 
T. ToMASICCHIO: Massimario della espropriazione per pubblica utilit� 
e della requisizione, recensione critica, p. 187. 

III. 
RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) Amministrazione dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Controversie 
tributarie -Opposizione a ingiunzione relativa ad imposta di registro 
-Nullit� del ricorso per Cassazione intimato al Ministro per le 
Finanze, p. 188. 
2) Comuni e Provincie -Procediment.o giurisdizionale avanti i Consigli 
comunali in materia di eleggibilit� -Notificazione della decisione al 
Prefetto ricorrente -Termini e forme del ricorso in appello alla Giunta 
Provinciale Amministrativa, p. 188. 
3) Notificazione -Ricorso al Trib. Sup. AA. PP. in sede di legittimit� Nullit� 
insanabile del ricorso non notificato presso l'Avvocatura dello 
Stato, p. 188-189. 
4) Re~uisizioni effettuate per conto delle truppe alleate -Giurisdizione 
dell A.G.O. -Necessit� del previo esperimento della procedura amministrativa, 
p. 189. 
5) Responsabilit� civile -Danni da circolazione di veicolo -Investimento 
ad opera di autoveicolo militare -Risarcimento transattivo da 
parte dell'Amministrazione -Azione di rivalsa dell'Amministrazione 
verso il conducente -Prescrizione biennale, p. 189-191. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI 
MERITO 
1) 
Amministrazione Pubblica -Commissariato Generale Anticoccidico Citazione 
in giudizio -Notifica presso l'Avvocatura dello Stato -Licitazione 
privata -Mancanza di aggiudicazione -Risarcimento danni, 

p. 192-193. 
2) Opere pubbliche -Appalto -Crediti dell'appaltatore in dipendenza 
del contratto di appalto -Limiti alla loro sequestrabilit�; cedibilit� Esperibilit� 
nei confronti della P. S. dell'azione diretta prevista dall'art. 
1676 Codice civile p. 193-195. 
3) 
Scambi e valute -Disciplina valutaria -Compensazione valutaria 
privata -Illiceit� -�Fattispecie, p. 195-196. 

V. 
SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 197-205. 
VI. INDIOE SIBTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 206-210. 

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mento, una volta accolto, avrebbe valore determinante 
in quanto non vi sarebbe dubbio. sull'inidoneit� 
a formare un atto complesso di due azioni 
volontarie aventi diversa natura: una, consistente 
in una dichiarazione di volont� e, l'altra, in una 
dichiarazione di scienza o di giudizio (4). Poich�, 
peraltro, detta obiezione si fonderebbe sulla attribuzione 
al visto di una funzione meramente accertativa 
-sulla quale non v'� unanimit� di consensi 
tra gli stessi autori che respingono la tesi dell'atto 
complesso (5) -sembra opportuno svolgere in 

altro modo la valutazione critica della teoria. 

In tale senso, pu� intanto stabilirsi che, mentre 
il disconoscimento di omogeneit� degli atti dalla 
cui combinazione risulterebbe l'atto pi� ampio di 
natura complessa importa proprio il dissolvimento 
dei caratteri ritenuti necessari per l'esistenza di 
quest'ultimo, non � vero invece il contrario: ci� 
si spiega agevolmente eonsiderando la variet� di 
atteggiamenti che in ogni singolo atto pu� assumere 
la volont� degli effetti, vale a dire la volont� negoziale. 
Ma � necessario a questo punto cond11rre 
due distinte ricerche: una, rivolta a precisare in quali 
termini sarebbe possibile configurare il legame tra 
le diverse volont� nel caso che ci interessa; un'altra, 
diretta a stabilire i criteri di individuazione dello 
atto complesso. Dopo di che dovrebbe essere agevole 
trarre conclusioni a favore o contro la tesi esaminata. 


Le ipotesi formulabili circa l'ubicazione del visto 

in seno agli atti costitutivi della manifestazione com


plessa sono molteplici. Si potrebbe delineare un atto 

complesso uguale formato: a) dalle volont� dell'atto, 

dell'approvazione e del visto; b) da una manifesta


zione di volont� a sua volta complessa (risultante 

da una combinazione superiore tra la volont� del


l'atto e la volont� dell'approvazione) pi� il visto; 

e) da una manifestazione di volont� a sua volta 

complessa (risultante da una combinazione supe


riore tra la volont� dell'atto e la volont� del visto) 

pi� la volont� dell'approvazione; d) dalla volont� 

dell'atto pi� una manifestazione di volont� a sua 

volta complessa (risultante da una combinazione 

superiore tra la volont� dell'approvazione e la 

volont� del visto). Ove si operasse con un criterio di 

complessit� ineguale (6), potrebbero ottenersi altre 

tre ipotesi con gli stessi componenti delle ultime 

tre precedenti e, questa volta, con attribuzione 

dell'atto a uno dei soggetti che esercitano il potere. 

� appena il caso di notare che la forma di comples


sit� superiore sarebbe, a sua volta, ipotizzal;>ile 

come uguale o ineguale, e l'atto, pertanto, potrebbe 

imputarsi, nel primo caso, a un soggetto da deter


minarsi, nel secondo, all'autorit� che approva o 

a quella che vista. 

Si � proceduto alla formulazione di tutte le 

ipotesi non per un'esercitazione teorica, ma perch� 

nessuno dei casi esposti -ove si eccettui quello 

sub e -rimane escluso dal diritto positivo. Le di


sposizioni degli articoli 17 e 18 della legge sulla 

Corte dei Conti e quella dell'art. 19, 30 comma, 

della legge sulla contabilit� di Stato, stabilendo 

che il visto della Corte interviene sui decreti di 

approvazione e non -quando vi sia -sul con


tratto, sembrerebbero costituire, del visto e del de


creto, un blocco funzionale a s�, distinto dal con


tratto e dalla manifestazione di volont� della ammiuistrazione 
in esso contenuto. Ma l'argomento 
letterale perde forza ove si consideri l'art. 117 del 
regolamento sulla contabilit� dello Stato che sospende 
l'esecuzione dei contratti fino alla emanazione sia 
dell'approvazione che d�l visto; detta norma, anzi, 
non parla neppure di visto, ma di registrazione 
del contratto. I/ipotesi di atto complesso uguale 
contenuta sub a non sarebbe dunque da scartarsi 
prima di averla discussa. Tanto meno poi lo sarebbe 
l'ipotesi sub b, sia che la si riferisse ad un atto 
complesso uguale che ad un atto a complessit� 
ineguale; l'ipotesi, infatti, si presenterebbe particolarmente 
favorita dalla opinione -accolta in 
dottrina -che ricomprende la volont� dell'approvazione 
nella fase formativa della volont� 
negoziale dell'amministrazione; ben potrebbe dunque 
il visto inerire all'approvazione -come i 
primi tre articoli citati affermano -in quanto 
per� quest'ultima gi� si fosse combinata con la 
volont� n~goziale. Il caso sub e) invece -come si 
� detto -appare insostenibile; esso infatti postulerebbe 
l'un�one della volont� negoziale e della 
volont� del visto e il riferirsi dell'approvazione alla 
volont� conseguente, il che importerebbe un'inversione, 
contrastante col dato positivo, del moment9 
di formazione del visto e dell'approvazione. L.'ipotesi 
sub d, infine, apparirebbe degna d'esame proprio 
per le ragioni che farebbero dubitare del fondamento 
dell'ipotesi sub a); in sostanza,per queg1i 
articoli di legge gi� citati in cui visto e approvazione 
sembrano configurati come elementi di un'unit� 
pi� ampia, ma a s� stante rispetto al contratto. 

Sulla possibilit� di riformulare le tre ipotesi gi� 
note come altrettanti casi di atti complessi ineguali, 
non vi sarebbe molto da dire se non che, sia, 
l'ipotesi sub b sia quella sub d, si presenterebbero 
pi� facilmente accettabili delle corrispondenti a 
complessit� eguale in quanto apparirebbe pi� 
aderente alla struttura del fenomeno attribuire 
una rilevanza giuridica preminente alla volont� 
negoziale dell'Amministrazione rispetto all'approvazione 
o al visto. 

Di fronte alla scarsa univocit� delle disposizioni 
di diritto po,sitivo non rimane allora che ricorrere 
alla elaborazione scientifica mettendo a profitto 
i risultati di ordine sistematico d,a essa raggiunti 
su di un dato argomento. Lo stesso non pu� non 
avvenire per la materia che $tiamo trattando. 

Note 

(1) La tesi dell'atto comp.(�sso ineguale si trrw<t 
espressa prevalentemente pE)/.' l'approvazione tsulle 
ragioni di ci�, facilmente Wuibili, vedi D:m VALLES: 
La validit� degli atti amminisfativi,_ Roma, 191 7: p ..300 
e 301). Parlano di atto complesso meguale per i~ visto~ 
PRESUTTI: Il controllo preventivo della Corte dei Oo'!"'ti 
sulle spese pubbliche, Torino 1908, p. 87, 88, e passim; 
RAGNisoo: Revoca ed annullamento di atti amministrativi, 
in FORO ITALIANO (d'or~ in poi citato lf�I.), 1~07, 
III col 291. Fa rientrare il visto nella fase di perfez10nedel�a volont� negoziale INGROSSO, Istituzioni di. di.rittC>_ 
finanziario, Napoli, 1935, vol. I, p. 177 e se~g., sul presupposto 
che non sia distinguibile una fase d1 perfez10ne 
e una fase di efficacia dell'atto. 
Possono comprendersi nel gruppo gli ~ut<?ri _che :parlano 
di negozio claudicante nel senso d1 d1ch1~r~z1on.e 
unilaterale obbligatoria per una sola delle parti (11 pr1



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vato); l'obbligazione della Pubblica� Amministrazione 
sorgerebbe solo dopo l'intervento degli atti di controllo: 
cos� GIORGI: La dottrina delle perBone giuridiche, II, 

p. 399 e segg. (che comprende nella fase formativa della 
. 
volont� negoziale anche la registrazione della Corte); 
DE CuPIS: Legge Bull'AmminiBtrazione del patrimonio 
dello Stato e Bulla contabilit� generale, Torino, 1910, 
voi. I, p. 379; altri autori sono citati in SCIALOJA: La 
dichiamzione unilaterale di volont� come fonte di obbligazione, 
in Saggi di vario diritto, Roma, 1927, p. 69 e 70, 
note. Per una critica di tale tesi, SCIALOJA, ibidem. 

Una delle ultime sentenze che ancora si riferisce alla 
teoria dell'atto di controllo come parte di un atto complesso 
� quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 
1938, cc Riv. di diritto pubbl. �, 1938, II, p. 223; 
successivamente anche Consiglio Stato, Sez. IV, 19 febbraio 
1941, cc Foro Amministrativo� (d'ora in poi citato 
F.A.) 1941, I, 1, 125, col. 132. 

(2) Su tale possibilit�, per i privatisti, tra gli altri, A. 
RAV�: lBtituzioni di diritto privato, seconda ed. riveduta, 
Padova, 1938, p. 479. Per i pubblicisti, BRONDI: L'atto 
compleBBO di diritto pubblico, in Studi in'onoi�e di Schupfer, 
voi. III, Torino 1898, p. 565, e, DONATI: Atto compleBBO, 
autorizzazione, approvazione, in Archivio giuridico F. 
Serafini, 1903, p. 18, in nota, e, da ultimo, GASPARRI: 
Studi Bugli atti giuridici compleBBi, Pisa, 1939, p. 51 e 
Regg., �il quale, anzi, individua complessit� di vari gradi. 
(3) Per il visto come manifestazione di giudizio o di 
rappresentazione o simili, oltre DONATI, RANELLETTI, 
VITTA, FORTI, ROMANO (se ne veda citazione in SANDULLI: 
Il procedimento amminiBtrativo, Milano 1940, p. 281, 
nota 29), SALEMI: Corso di diritto amminiBtrativo, voi. I, 
Padova, 1941, p. 219 e 230. TRENTIN: L'atto amministrativo, 
Roma, 1915, p. 161. � indicativa questa.affermazione 
del DoNATI (op. cit., p. 78), seppure riferita al 
visto prefettizio: cc . . . . . . la volont� che si esprime nel 
visto ha semplicemente per oggetto la constatazione della 
regolarit� dell'atto che del visto viene munito; quindi non 
Rolo non pu� essere diretta a ci� che forma oggetto dell'atto, 
ma di ci� che forma oggetto dell'atto non pu� 
neanche apprezzare l'intrinseca bont� ed opportunit�"� 
Per il visto, in genere, analogamente, ZANOBINI 
(Corso di diritto amministrativo, 6a edizione, I, Milano, 
1950, p. 233): cc Evidente � pure il carattere estrinseco 
ed autonomo del visto di legittimit�: esso consiste in 
un semplice accertamento della regolarit� dell'atto, dal 
quale si mantiene del tutto esterno ed indipendente�. 

(4) Per tmti, SANDULLI, op. cit., p. 214, ove � detto 
che in seno alla categoria dell'atto complesso � da escludersi 
la combinazione di manifestazione di volont� con 
manifestazioni di cognizione e di sentimento cc perch� 
mancherebbe in tal caso l'unit� funzionale delle singole 
attivit� cooperanti, e non potrebbe perci� parlarsi di 
un concorso delle varie attivit� in un'unica determinazione"
� Nel senso che, invece, atti ad elementi non oggettivamente 
omogenei possano formare l'atto c. d. cc composto 
in senso stretto>>, si veda sempre SANDULLI, op. cit., 
p. 230 esegg. Per la stessa conclusione, limitatamente agli 
atti composti, intesi come atti semplici ad azione volontaria 
compost�, GASPARRI: Studi, cit. p. 34. Ora per� lo 
stesso autore ci pare di diverso avviso. Si vedano le 
Lezioni di diritto amminiBtrativo, voi. I, Milano s. d., 
ed. lito, p. 321. Vedi pure: MIELE:� Alcune osBervazioni 
sulla nozione di procedimento amministrativo, cc F .I. '" 
1933, col. 375, e segg. 
(5) Il SANDULLI, op. cit., p. 281, afferma: cc Mediante 
il visto l'autorit� controllante, dopo di aver valutato 
la conformit� alle disposizioni positive, dell'atto posto 
anteriormente in essere dall'autoiit� soggetta al suo 
controllo, col pronunciarne la legittimit�, gli conferisce 
quella forza esecutiva, che il d.iritto fa dipendere 
appunto dalla sua pronuncia�. In nota (stessa pagina): 
cc Tale funzione postula che, contrariamente a quanto 
suole sostenere l'opinione pi� diffusa, il visto non 
si risolve in un mero accertamento: ma � una vera e 
propria dichiarazione di volont�>>. Il SANDULLI, peraltro, 
ricomprende il visto tra i requisiti integrativi dell'efficacia. 
Ugualmente VITTA: Diritto amminiBtrativo, Torino, 
1933-35, voi. I, p. 303. Il VIGNOCCHI (Gli accertamenti 
coBtitutivi nel diritto amminiBtrativo, Milano, 1950, 
p. 53, nota 31) afferma che cc l'attivit� di controllo a 
differenza di quella di puro accertamento, presuppone 
necessariamente per la sua stessa natura, oltre a un 
preliminare atteggiamento intellettivo di esame di determinate 
situazioni, anche e sopratutto lma successiva 
fase di vera e propria iniziativa rivolta a vietare o permettere 
l'esplicazione di attivit� di enti o di singoli, e questa 
importante e prevalente funzione, tipicamente caratteristica 
dell'attivit� di controllo, non pu� essere esplicata 
evidentemente se non attraverso ad tm atto di volont�, 
cio� ad un negozio >>. Eppure lo stesso A. ritiene che il 
visto dia luogo ad una semplice condicio iuris dell'atto 
controllato (op. cit., p. 121, nota 22 e passim). Gi� per� 
lo stesso VIGNOCCHI: La natura giu,ridica dell'autorizzazione 
amminiBtrativa, Padova, 1944, P�. 70 e segg., 
aveva concluso nello stesso senso. 

(6) Il Donati, in uno studio rimasto fondamentale, 
non senza utilizzare risultati di altri autori ebbe a precisare 
che la condizione necessaria e sufficiente perch� 
si abbia un atto complesso � data dal fatto cc che la 
volont� nell'atto manifestata risulti dall'unificazione di 
pi� volont� singole �. (Atto complesso, cit., p. 9). Tale 
unificazione -specificabile poi come integrazione o 
fusione di volont�, vale a dire in complessit� ineguale o 
uguale della volont� risultante -veniva spiegata 
come conseguenza di un fenomeno di cooperazione di 
pi� voleri manifestantesi nella fase di esercizio di un 
dato potere giuridico. Operando proprio con le nozioni 
di titolarit� ed esercizio di lma situazione giuridica 
strumentale, il Donati pervenne alla cennata distinzione 
tra integrazione e fusione di volont�. Nella prima, 
due soggetti, per esempio A e B, esercitano un certo 
potere la cui titolarit� spetta ad uno di essi, con la conseguenza 
che l'atto relativo (atto complesso ineguale) 
viene attribuito al soggetta titolare; nella seconda, i 
medesimi esercitano un certo potere la cui titolarit� 
viene attribuita ad un soggei;to esuraneo C, con la conseguenza 
che l'atto relativo (atto complesso uguale) viene 
attribuito a quest'ult.imo. La distinzione, accettata dalla 
dottrina prevalente, � stata criticata gi� dal Brondi, op. 
cit., p. 578 e segg., e ora dal Santlulli, op. cit., p. 223 
nota 41; p. 256. Altri che l'accoglie precisa che si tratta 
di cc distinzione avente scarso o punto valore giuridic� � 
(ALESSI: SiBtema istituzionale del diritto amminiBtrativo 
italiano, Milano, 1953, p. 274). 
3. La teoria delle combinazioni degli atti giuridici 
� stata definita dal Oarnelutti �una tra le zone 
della teoria meccanica del diritto dove il terreno 
� pi� tenace� (1), e uno studioso di indiscusso 
valore -il Sandulli -non ha esitato a definire 
la materia << aspra "' mettendone in luce le molteplici 
difficolt� (2). Dopo questa incoraggiante 
premessa, pu� affermarsi -cogliendo il punto di 
incontro nella dottrina prevalente, mantenutasi 
sostanzialmente fedele all'insegnamento del Donati 
-che l'unificazione delle volont� in un atto 
complesso, realizzantesi attraverso il meccanismo 
gi� detto, avverrebbe sulla base di due criteri: la 
unit� del contenuto di dette volont� e l'unit� 
dell'interesse da esse tutelato (3). Tale conclusione 
non �, sfuggita alla critica. 
Si � discusso, innanzi tutto, sull'esattezza del 
primo eriterio. Di esso si � messo in evidenza il 
valore di ripetizione tautologica rispetto a quello 
dell'unit� di contenuto delle volont�. In particolare, 
poich�, entrambi i criteri sono stati usati 
per contrapporre il contratto all'atto complesso, 
si � osservato: � � � � � � � Parlare in tal senso delle 
diversit� degli atteggiamenti, che il C!?n.tenuto 
dei voleri dei singoli agenti assume nel primo_ 
caso e nel secondo, non significa altro, che considerare, 
da un punto di vista differente, la stessa 
disparit� degli atteggiamenti degli interessi degli 
agenti nell'atto complesso e nel contratto� (4). 
Ma anche il requisito dell'interesse ha subito 



-172 


una revisione. Ohe la nozione-di atto complesso 
presupponga un unico e .~olo interesse � stato 
criticato . servendosi proprio di una contraddizione 
che scaturiva dal principio, pur contemporaneamente 
affermato dalla teoria della unit� dell'interesse, 
secondo il quale � ogni organo .. , nei limiti 
della propria esclusiva c�mpetenza, ha la rappresentanza 
di un interesse o di una serie di interessi 
della persona giuridica cui appartiene .. , 
la quale, per mezzo suo, esprime la sua volont� 
in rapporto agli interessi suoi compresi in quella 
sfera, e in rapporto a quelli soltanto� (5). Il rilievo, 
occasionato dalla contraddizione, serv� a stabilire il 
principio pi� generale per cui, in caso di atti risultanti 
da dichiarazioni parallele e concordi, solo di interessi 
diversi fosse lecito di parlare, poich�, cc se 
l'ordinamento chiama pi� agenti a porre in essere 
un certo atto, � chiaro che riconosce a ciascuno di 
essi un proprio interesse a tale riguardo� (6). 

.Affermata, peraltro, l'incongruenza del criterio 
della unit� dell'interesse nel nostro caso e sostituita 
ad essa quello della diversit� del medesimo, 
la originaria categoria dell'atto complesso ne rimaneva 
largamente ampliata -tra l'altro, poteva 
in essa comprendersi la figura del contratto-, ma 
era anche necessario individuare un altro criterio 
che potesse far ricomprendere le diverse .dichiarazioni 
di volont�, o, meglio, i singoli atti, in uno 
schema di atto pi� ampio: il criterio si :fiss� nella 
unit� del fine immediato che le singole unit� elementari 
dell'atto, denominato pi� generab:r\ente 
�composto�, tenderebbero a realizzare (7}. Il 
criterio dell'interesse fu degradato a pi� limitata 
funzione, come elemento cio� discriminante, nell'ampia 
categoria dell'atto composto e, in. essa, 
nella specie dell'atto complesso in senso ampio, 
il contratto dall'atto complesso in senso stretto: 
nel primo, l'interesse degli stipulanti sarebbe cc in 
contrasto con quello che ispira l'altro o gli altri �, 
nel secondo, cc gli interessi dei singoli agenti, anche 
se sono certamente diversi tra loro, non sono tuttavia 
collidenti. Essi si pongono in atteggiamento 
di cooperazione concorde� (8). 

L'elaborazione si deve al Sandulli ed � tra le 

pi� complete. Tuttavia essa ci sembra accentuare 

ed isolare l'aspetto meramente formale del feno


meno (9). �A nostro parere, il criterio della unit� 

del fine immediato che gli atti tendono a realizzare, 

vale a dire l'unit� dell'effetto giuridico annesso agli 

atti, pu� ben considerarsi il criterio che� riveli 

l'unificazione dei diversi atti in un atto unico di 

natura composta, ma esso va sempre considerato 

in stretta correlazione con gli interessi che spingono 

ai singoli atti, cio� con i bisogni che inducono gli 

autori degli stessi ad agire. Tale correlazione ci 

sembra esclusa -con sopravvento appunto del


l'aspetto meramente formale -quando all'interesse 

si colleghi la secondaria rilevanza di rendere pos


sibile solo una distinzione di specie. In tal modo 

si afferma, infatti, che, in un primo momento, cio� 

relativamente alla individuazione del genus, l'esclu


sivo criterio utilizzabile � quello della possibilit� 

di annettere, ai diversi atti componenti il genere, la 

stessa modificazione giuridica, e che solo �successiva


mente, nell'ambito del genus, possa sovvenire il�cri


terio dell'interesse. Cos� ritenendo, non sarebbe�diffi


cile -una volta affermato il carattere di omogeneit� 
del visto rispetto all'atto vistato, entrambi 
dichiarazioni di volont� -sostenere che il primo 
costituisca col secondo parte di un atto complesso, 
proprio perch� al visto potrebbe annettersi lo stesso 
effetto collegabile all'atto vistato, cio� il sorgere di 
quelli che sono comunemente considerati invece gli 
effetti definitivi di quest'ultimo; non vi sarebbero 
allora serie ragioni per negare che il fine immediato 
perseguito col visto sia lo stesso di quello perseguito 
con l'atto vistato (10). Se peraltro questa conclusione 
ripugnerebbe al coinune senso giuridico, del 
quale si rese autorevole interprete lo stesso Donati 
quando pre�is� che la tesi dell'atto complesso nel 
caso: cc svisa la natura delle funzioni esercitate �dagli 
organi di controllo, che vengono trasformati in 
organi d'azione)) (11), il problema pu� essere 
risolto, a nostro modo di vedere, mettendo in evidenza 
la circostanza che l'interesse alla modificazione 
giuridica, e cio� al prodursi dell'effetto giuridico, 
� da porsi in stretta funzione con la soddisfazione 
dei bisogni dei soggetti che vogliono detta 
modificazione; e che, in ultima analisi, � l'interesse 
alla soddisfazione del bisogno a far decidere se due 

o pi� atti concorrono a formarne uno complesso. 
Note 

(1) Teoria genemle del diritto, 3a ediz. emendata ed 
ampijata, Roma, 1951, p. 351. 
(2) Il procedimento, cit., p. 197. 
� (3) Per i pubblicisti si deve partire dal DONATI (op. 
cit., p. 12): "La unificazione � possibile fra le diverse 
volont� solo se esse si rivolgono al medesimo obbietto. 
Questo, anzi, bisogna tener sempre ben fermo, che 
perch� si abbia un atto complesso, sia esso uguale o 
ineguale, le singole dichiarazioni di volont� occorre 
abbiano �identico contenuto, mirino a un medesimo effetto, 
per la soddisfazione, non di interessi uguali o comuni, 
ma di un unico e solo interesse'" Successivamente, richiamandosi 
al criterio della unit� dell'interesse, tra gli 
altri, RANEJ,LETTI; Lezioni di diritto amministrativo, 
Milano, 1925-26, ed. lito, p. 214 e segg.; ROMANO; Corso ' 
di diritto amministrativo, vol. I, Padova, 1930, p. 180. 

Si riporta,. invece, ai criteri dell'unit� del .contenuto 
delle volont� e l'unit� del fine, ZANOBINI: Corso di diritto 
amministrativo, vol. I, Principi generali, Milano, 1950, 


p. 205. Il MIELE, Principii di diritto amministrativo, 
vol. I (Introduzione, Nozioni generali, Le fonti)., Padova, 
1950, p. 156 e segg., fonda la nozione sulla identit� 
della causa dei poteri dal cui esercizio scaturisce l'atto 
complesso, intendendo per causa cc la finalit� per cui 
il potere giuridico venne conferito dall'ordinamento 
giuridico �. Per i privatisti, tra gli altri, si richiamano 
all'unit� di contenuto delle volont� e all'unit� dello 
interesse, A;ooLFO RAV�: Istituzioni di diritto privato, 
2a ediz. riveduta, Padova, 1938, p. 479 e segg.; DE SEMO: 
Istituzioni di diritto privato, 6a .ediz. riveduta, Firep_ze, 
1952, p. 179; TRABUCCHI: Istituzioni di diritto civile, 
6a ediz. riveduta, Padova, 1952, p. 119. Richiamano i 
criteri del medesimo contenuto d�lle volont� e del medesimo 
fine, BARBERO: Sistema istituzionale del diritto 
privato italiano, 3a ediz. riveduta e aumentat1;1., Torino, 
1950, vol. I, p. 324; DE RuGGERO-MAROI: Istituzioni di 
diritto privato, sa ediz. rinnovai;a, Messina, 1953, voL I, 
p. 97. Si richiama alla idemit� del fine e del contenuto 
delle volont�, MESSINEO: Manuale di diritto civile e 
commerciale, 7a ediz, aggiornata ed �ampliata, Milano, 
1946, vol. I, p. 269. 
(4) SANDULLI, Il procedimento cit., p. 215, nota 2. 
(5) DONATI, op. cit., p. 12 e segg. in noi;a. 
(6) SANDULLI, op. cit., p. 217, nota 30. 
(7) SANDULLI, op. civ., p. 197 e segg. 
(8) SANDULLI, op. cit., p. 216 e segg. 
(9) Il dubbio,sia pure solo per respingerlo, � adom

~ ~~ 


-173 


� 

brato dallo 8tesso SANDULLI: Il procedimento cit., p. 199. 
Chiaramente in tal senso invece, ALESSI; Sistema cit., 

p. 273: �L'atto complesso ed il contratto, hanno in 
comi..me l'elemento formale ...... Viceversa, l'elemento 
differenziatore .� di natura sostanziale .... '" 
(10) Che il visto determini il sorge1�e degli effetti 
contrattuali � la conclusione comune della dottrina che 
accoglie la tesi della condizione sospensiva. � vero che 
l'evento in tal caso � assunto nella fattispecie dell'atto 
indipendentemente dalla sua idoneit� a produrre un 
effetto e dal suo contenuto di volont�, cio� come mero 
fatto, ma rimane anche dimostrato che non � difficile 
pensare il visto come evento che precede il sorgere degli 
effetti contrattuali. Se cos� �, e si assumesse invece il 
detto evento nella stessa fattispecie dell'atto come fatto� 
in cui rivela la volont� dell'effetto, cio� come negozio, 
nulla escluderebbe pi� la possibilit� di ritenerlo, insieme 
all'atto dell'amministrazione, come parte di i..m atto 
complesso. Riferendosi a quanto afferma appunto il 
DONATI (op. cit., p. J02), e cio� che gli atti di controllo 
"hanno un fine proprio da raggiungere, che � insieme 
quello di tutelare un interesse che dall'atto principale 
pu� essere leso ( innerer Zweck) e quello ( iiitsserer Zweck) 
di rendere possibile, constatato che quell'interesse non 
ne sar� probabilmente danneggiato, che il fine voluto 
dall'atto principale sia da questo raggiunto onde non � 
lecito, osservando le cose dal solo punto di questo fine, 
e pel fatto solo che pel suo raggiungimento l'esistenza di 
tali atti secondari (quelli di controllo cio�) � necessaria, 
togliere a questi un'entit� e una finalit� propria�, ove 
si veda invece esclusivamente l'iiusserer Zweck, si delinea 
l~ possibilit� di configurare nel caso l'atto complesso. 
E questa la posizione attuale del GASPARRI: Lezioni 
di diritto amministrativo, vol I, Milano 1948, ed. lito. 
Stabilito che il tipo di combinazione di atti giuridici 
denominato atto complesso ricorre quando �il legislatore 
richiede a che un dato effetto giuridico si produca 
il compimento di due o pi� atti� (p. 319), egli 
raggruppa il nostro fenomeno negli atti complessi che 
egli chiama ad elementi concatenati. Dice l'autore (p. 334): 
" Questa figura ricorre quando la efficacia di un atto � 
subordinata al combinarsi di esso con un altro, il quale 
contenga un dato giudizio, di regola� di legiJ;timit� o di 
convenienza, sul primo. Si ha qui un fenomeno che sotto 
il profilo della forma, si accosta a quello del procedimento, 
di cui tratter� tra poco, mentre sotto il profilo 
dell'efficacia si accosta a quello dell'atto complesso�. 
Si noti che con questo la visione puramente formale 
del fenomeno � spinta al massimo. Proprio il considerare 
la sola necessit� di pi� eventi per la produzione di un 
effetto come sufficiente a costituire tra gli stessi atti 
necessari un legame complesso, pu� far sostenere al 
Gasparri che l'atto complesso possa essere formato da 
combinazioni di negozi e meri atti giuridici. 

(Il) Op. cit., p. 103. 

4. Gi� prima del Sandulli, un altro studioso, il 
Gasparri, aveva riscontrato un atto complesso in 
tutti i casi in cui diversi atti giuridici, che fossero 
complementari tra loro, avessero in comune il 
risultato giuridico immediato da essi prodotto. 
Questo autore intendeva per complementarit� di 
due o pi� atti la qualit� ad essi derivante dall'essere 
ritenuti ugualmente necessari a produrre un 
dato effetto giuridico e per risultato di un atto la 
situazione giuridica ad esso conseguente, mezzo 
attraverso il quale il soggetto agente �raggiunge 
l'evento economico: soddisfazione del bisogno� (1). 
Ma anche il pensiero del Carnelutti, al quale si 
sono ispirati gli studiosi pi� recenti, sopratutto il 
Gasparri, �, in argomento, come sempre, assai illuminante. 


Fine di un atto, secondo il Carnelutti: �� il 
mutamento, l'evento futuro, nel quale si svolge 
l'interesse dell'agente >> (2). Q.uesta � la nozione 
di fine in senso economico; avviene per� che il fine 
economico si realizzi mediante il mutamento giuri


dico che costituisce l'effetto dell'atto. �Se, per 
esempio -dice il Carnelutti -, il mio fine � di 
possedere del pane per saziarmene, qualora io mi 
risolva a comprarlo invece che a rubarlo, la realizzazione 
di questo fine. si ottiene arttraverso!'effetto 
della vendita, il quale consiste nel trasferire al 
compratore la propriet� della cosa comprata � 
(3). � possibile, pertanto, distinguere tra un fine 
immediato dell'atto consfatente nell'effetto giuridico 
del medesimo, e un fine mediato rappresentato dal 
mutamento economico � che codesto effetto giuridico 
consente di conseguire �: l'interesse alla produzione 
del primo effetto � comunemente chiamato 
�causa� dell'atto, l'interesse alla realizzazione del 
secondo, <<movente� o <<motivo� (4). Applicando 
i concetti delineati alla materia che ci occupa, il 
Carnelutti afferm� che nell'atto complesso: �Le varie 
parti sono tenute insieme non tanto dalla unit� 
dell'effetto (giuridico) quanto dalla unit� o per 
lo meno dalla interdipendenza della causa� (5). 

Il principio accennato della stretta correlazione 
tra interesse alla modificazione giuridica e interesse 
al mutamento economico, per cui si ritiene che 
il �secondo stia a base del primo, � dunque sostenuto 
anche dal Carnelutti e dal Gasparri; pu� 
essere perci� accolto con sufficiente sicurezza. � 
agevole constatare peraltro che, se la tesi non � 
errata, rimane sempre possibile -�ogni qual volta, 
in ipotesi, sia immediatamente collegabile il medesimo 
effetto giuridico a due o pi� atti e, quindi, 
sia configurabile un'eguale causa dei medesimi effettuare, 
ci si consenta il termine, una riprova 
dell'esistenza del legame complesso tra gli atti 
alla stregua dei motivi degli stessi, cio� degli interessi 
che solo rnediatamente gli atti tendono a 
realizzare. Nelle ipotesi in cui esista incompatibilit� 
tra i motivi degli atti che dovrebbero far 
parte dell'unit� complessa pi� ampia, non si deve 
esita,re ad escludere l'esistenza di quest'ultima. 

Si pu� ammettere per un momento che la Corte 
abbia interesse alla produzione degli effetti giuridici 
conseguenti all'atto vistato, e cio�, se quest'ultimo 
sia un contratto, per esempio di compravendita, 
che la Corte voglia il sorgere dei diritti ed obblighi 
contrattuali. � necessario per� vedere quali sono 
gli interessi mediatamente soddisfatti con l'atto 
dell'Amministrazione e quali invece quelli soddisfatti 
con l'atto di visto. L'interesse dell'Amministrazione 
al sorgere degli effetti contrattuali, a 
diventare, per esempio, proprietaria, presuppone 
l'interesse economico a godere le utilit� della cosa;. 
quest'ultimo non sussiste come interesse proprio 
della Corte: l'interesse della Corte al sorgere degli 
effetti contrattuali presuppone l'interesse della 
stessa alla legalit� del comportamento degli organi 
amministrativi. � allora chiaro che quando si parli 
di interesse della Corte alla modificazione giuridica 
contrattuale si deve intendere qualcosa di 
assolutamente diverso dalla �causa� dell'atto delc 
l'Amministrazione. Nel nostro caso, non si tratta, 
per esempio, di semplice diversit� (nel senso di in-terdipendenza) 
dei motivi, come negli atti semplici 
formanti un contratto -che pure rappresentano 
il massimo di differenziazione ipotizzabile tra componenti 
di un atto complesso -,-, ma di incompatibilit� 
degli stessi motivi, e, quindi, degli atti, 


O'~ 


174 . 
a coesistere nella medesima unit� composta; in una 
parola, di.insussistenza della stessa unica causa che 
quella unit� composta individuerebbe. 

Infatti, l'interesse alla legalit� soddisfatto col 
visto si attua proprio per mezzo del sacrificio dello 
interesse economico dell'Amministrazione a godere 
della cosa tutte le volte che, rifiutandosi il visto, 
si impedisce il concretarsi degli effetti dell'atto. � 
vero invece che, ogni qual volta il visto venga concesso, 
la soddisfazione dell'interesse alla legalit� 
si attua corrispondentemente alla soddisfazione 
dell'interesse mediato dell'atto vistato e, quindi, 
in tal caso, la tutela simultanea dei due ordini 
di interessi � pienamente compatibile, ma ci� non 
autorizza a trascurare la prima ipotesi. In essa 
infatti si avrebbe un impedimento al perfezionarsi 
dell'unit� complessa non semplicemente perch� 
gli interessi mediati degli autori degli atti non 
abbiano trovato il loro punto d'incontro, come pu� 
avvenire nella fas�e di formazione di un contratto 
(proposta non accettata), ma proprio perch� l'interesse 
alla legalit� avrebbe prevalso sugli interessi 
alla soddisfazione del bisogno, e quindi, avrebbe 
trovato soddisfazione, sia pure in senso lato, contro 
di essi. 

Rimane dunque confermato che la Oorte, quando 
consente il concretarsi degli effetti, ha un interesse 
alla modificazione giuridica (causa del visto) 
ben diverso da quello della Amministrazione: gli 
effetti dell'atto si presentano alla volont� della 
Oorte come entit�. chiusa da potersi solo ex-post 
respingere o accogliere (6). Non pu� rimanere 
stabilito niente di pi�. Il potere esercitato dalle 
parti � aspetto generale del potere di disposizione 
inerente a ciascun soggetto dell'ordinamento; il potere 
esercitato dalla Oorte col visto non si identifica 
in un potere d'obbligarsi; ques.t'ultimo, anzi, pu� 
dirsi fonte del primo nel seniro che il primo � subordinato 
all'esistenza di un obbligo di spesa, e non v'� 
chi non veda che la diversa natura dei poteri � 
strettamente correlativa alla diversit� delle cause 
degli atti in cui l'esercizio dei poteri si risolve (7). 

Da quanto -esposto discende una conseguenza, 
rappresentante il rilevante aspetto pratico del problema, 
che cio� la mancanza del visto non esclude 
la perfezione dell'atto vistato. 

Note 

(1) Studi sugli atti giuridici cit., p. 31 e segg. Sull'ultimo 
punto del testo si veda specialmem;e p. 18. � 
da notare che il Gasparri si distingue dal Carnelutti, 
delle cui ?Pinioni ;:ii parler� nel testo, specialmente per 
quanto riguarda il problema della causa. Per tale il 
Gasparri intende l'interesse al risultato giuridico dello 
atto, interesse che rima:ae individuato, non tanto dallo 
interesse alla soddisfazione del bisogno che spinge allo 
atto, quanto dall'interesse a un bene consistente nello 
stesso risultato giuridico dell'atto. Con ci� egli pu� 
ritenere -a differenza del Carnelutti -che il contratto 
sia un atto complesso formato da atti aventi la 
stessa causa (e non cause diverse sebbene interdipende,
nti) perch� gli autori degli atti hanno tutti interesse 
alla modificazione giuridica, anche se spinti da bisogni 
diversi. � agevole osservare che in tal modo non viene 
esclusa la necessit� di riferirsi sempre ai bisogni per 
decidere sul legame complesso o meno degli atti, solo che 
la distinzione si pone un gradino pi� indietro, non sul 
piano della causa, ma su quello dei motivi. 
(2) Teoria generale, cit., p. 242. 
(3) Op. cit., p. 243 e segg. 
(4) Op. cit., p. 244. Ai concetti di fine immediato e 
mediato fanno riscontro quello di interesse immediato 
e mediato. Lo scopo (o fine), definito come �immagine 
fantastica dell'evento� (Sistema del diritto processuale 
civile, II, Padova, 1938, p. 363), � .distinto dalla causa 
nel modo seguente: �Scopo non � che l'immagine mentale 
della causa; perci� tra questa e quello passa la stessa 
differenza che tra un oggetto e la sua immagine riflessa 
nello specchio. Certo la ricerca concreta di un atto passa 
attraverso lo scopo nel senso, che si guarda nello specchio 
per identificare l'oggetto che vi si riflette; ma non per 
questo � lecito confondere l'immagine con la cosa�. Sulla 
causa come l'interesse di produrre un dato effetto giuridico, 
Sistema cit., spec. pp. 398 e 399). 
(5) Sistema cit., p. 94. Mentre il procedimento consiste 
� nella coordinazione di pi� atti autonomi in vista 
della produzione di un ,effetto giuridico complessivo o 
finale� (op. cit., p. 93). E da notare che il CARNELUTTI 
con la 3a. ediz. della Teoria generale ha parzialmente e 
in alcuni casi radicalmente -mutato le idee espresse 
nel Sistema e nelle precedenti edizioni della Teoria. 
(6) � l'innerer Zweck (DONATI, p. 102 riportata 
sopra, nota 10), dell'atto di controllo cio�, che esclude 
la figura dell'atto complesso. Deve per� mettersi in evidenza, 
per raggiungere il risultato suddetto, che non si 
tratta di semplici interessi mediati diversi, sibbene. di 
tutela di un ordine di interessi che pu� presentarsi come 
incompatibile con la tutela dell'ordine di interessi che 
l'atto controllato vuol soddisfare. Dice in proposito il 
MOFFA (Corte dei Conti, voce in Nuovo Digesto Italiano 
p. 329): �Neppure si comprende, del resto, come possa 
parlarsi di atto complesso, quando uno dei due -quello 
di competenza della Corte -� di puro sindacato 
sull'altro. E il considerare il sindacato medesimo, come 
elemento concorrente alla formazione dell'atto amministrativo, 
non � assolutamente ammissibile, perch� intrinsecamente 
contraddittorio: il sindacato, cio�, cesserebbe 
di essere tale, per diventare parte integrante dell'atto�. 
Solo mettendosi in evidenza che anche il caso limite 
di atto complesso che � dato di configurare, e cio� ~l 
negozio bilaterale << non compone interessi in oppos~zione 
i:;ra loro, ma interessi inferenti in direzione di reciproca 
complementarit� ed integrazione � (FURNO, Accer 
tamento convenzionale e confessione stragiudiziale, Firenze, 
1948, p. 34 in nota) pu� vincersi quando gi� il PRESUTTI, 
Il controllo preventivo cit., p. 135 e segg., espose a favor~ 
della tesi dell'atto complesso e di �cui il FORTI (I controlli 
dell'Amministrazione comunale, nel Trattato di diritto 
amministrativo diretto da ORLANDO, voi. II, parte II, 
Milano 1915, p. 738 e segg.) tent� la critica non decisiva, a 
nostro parere, proprio perch� limitata al profilo della semplice 
diversit� degli interessi (vedi anche DE V ALLES, La 
validit� cit., p. 301 e segg.; la debolezza dello argomento 
� stata gi� notata dal MmLE, Alcune osservazioni cit., 
col. 379). Sul fatto che l'interesse tutelato dalla Corte 
tende ad attuarsi anche contro l'interesse che muove 
i soggetti dell'atto, si veda pi� estesamente nel testo. 

Inutile invece � l'osservazione, che pure abbiamo 
trovata pi� volte espressa (si veda VICARIO E: L'ordinamento 
della Corte. dei Conti, Lezioni, Roma, 1934, p. 21 
e ora BENTIVENGA: Elementi di contabilit� di Stato, 
Milano, 1950, p. 290), secondo cui il visto non potrebbe 
comprendersi fra gli elementi costitutivi dell'atto vistato, 
<< perch� potrebbe .trattarsi anche [di un atto registrato 
con riserva, ed in tal caso, non che a concorrere alla 
formazione dell'atto, la funzione della Corte � risolta 
invece in una riprovazione dell'atto stesso� (VICARIO). 
Nel caso, infatti, rimane un dato.innegabile, che gli effetti 
giuridici dell'atto sono voluti e lo sono proprio per la 
tutela dell'interesse <<mediato� che spinge l'amministrazione 
all'atto. Qui avremmo dunque la piena coincidenza 
tra i due ordini di interessi << mediati � la cU:i normale 
incompatibilit� � il criterio pi� sicuro per negare 
l'atto complesso. Altro deve dirsi ove si' costruisca il 
visto come una condizione, ma su ci� oltre.j 


(7) Deve ritenersi che a questo ordine di concetti 
si richiamasse gi� lo stesso BRONDI (op. cit., p. 578 e 
segg.), erroneamente spesso indicato fra gli autori che 
per la nostra materia sostengono la tesi dell'atto complesso, 
quando escludeva la possibilit� di configurare 
nel caso la categoria dell'atto complesso ineguale richia

-175 


rnandosi all'autonomia struttur~le, derivante, all'approvazione 
e al visto rispetto all'atto controllato, dalla 
� differenza di f1mzioni e di qualit� � che caratterizza 
le volont� c. d. accessorie rispetto a quella principale.
E evidente per� come la distinzione assume ben altra 
precisione e chiarezza avendo riguardo al profilo sostanziale 
degli interessi tutelati. . 

5. Quanto detto nel paragrafo precedente ci consente 
di escludere che il visto faccia parte della 
fattispecie costitutiva dell'atto da vistare, nel senso 
che la volont� della Corte sia rilevante per 1a 
formazione della volont� consegnata nell'atto soggetto 
a controllo. A questo punto � comprensibile 
come la soluzione, non potendo porsi in termini 
di perfezione dell'atto vistato, sia stata cercata 
sul piano dell'efficacia del medesimo (1). La dottrina 
� tutt'altro che pacifica nella determinazione 
delle caratteristiche che ad un avvenimento debbano 
inerire per essere compreso nella categoria 
degli elementi d'efficacia di un atto, problema ehe 
si presenta in maniera particolare per gli elementi 
di efficacia di natura legale, proprio tra i quali, 
peraltro, il visto dovrebbe trovar posto. 
Pu� dirsi che le ipotesi formulabili si riducano 
a due: a) ritenere il visto un coelemento o requisito 
d'efficacia incerto, alla stessa guisa dell'approvazione; 
b) ritenere il visto, a differenza dell'approvazione; 
un coelemento o requisito d'efficacia legale 
certo. 

Vogliamo considerare la prima ipotesi. 

Il fenomeno per cui un atto, pur essendo potenzialmente 
idoneo a produrre le conseguenze che il 
diritto annette al suo venir in essere, tuttavia sia 
inefficac�, cio� meramente rilevante (2), � stato 
indagato con sottile analisi dalla dottrina. italiana 
(3). In particolare, stabilitasi una differenza tra 
cause e concause di un dato effetto giuridico e, 
corrispondentemente, tra elementi e coelementi di 
una fattispecie, nelle concause o coelementi si � 

.isolato un gruppo definito come quello delle c�ncause 
esterne, accidentali, future e incerte: in detto 
gruppo si sono poi compresi sia quei coelementi 
ricollegabili alla volont� dei soggetti dell'ordinamento, 
sia quelli riconducibili alla volont� del legislatore 
(4). In tal modo, come � chiaro, si � 
risolto in maniera affermativa il dibattuto problema 
originato dalla possibilit� o meno di collocare 
in una sola categoria Je condiciones iuris e quelle 
facti (5). 

Il visto, dunque, potrebbe considerarsi requisito 

legale di efficacia dell'atto da controllare, inten


dendo per tale un coelemento che abbia le stesse 

caratteristiche della condizione volontaria: in ispe


cie, quelle dell'accidentalit� e dell'incertezza ri


spetto all'atto cui venga a inerire. La costruzione 

per� non dovrebbe reggere -secondo noi -alla 

critica. 

Per poter giungere alla visione unitaria della 

condizione legale e della volontaria, si � dovuto, tra 

l'altro, sostenere che entrambe fossero ~"'�iil.enta,li 

(6). Si � posto in chiaro che mentre nella condizione 

volontaria la clausola condizionale mira a rendere 

rilevante per il diritto un intento particolare dei 

soggetti, nella condizione legale la stessa funzione 

� svolta da un dato fatto, . con la sola differenza 

che, nel caso, l'intento � estraneo ai soggetti in 

quanto imputato direttamente all'ordinamento giuridico 
(7). La circostanza poi che tale fatto o 
evento � introdotto nello schema della fattispecie 
�per fini diversi da quelli perseguiti nel negozio 
e a mezzo del negozio � fa escludere la qualifica di 
esso come essenziale al negozio stesso, qualifica 
che potrebbe trarsi dall'essere il fatto previsto 
dalla norma: un evento dedotto in condizione volontaria, 
come un evento dedotto in condizione legale, 
sarebbe accidentale o arbitrario. L'arbitrariet� 
del secondo dovrebbe, soltanto, valutarsi non rispetto 
al tipo singolo di atto, che non potrebbe 
essere se non condizionale, ma rispetto alla categoria 
in cui il tipo rientra e rispetto a cui la condizionalit� 
sarebbe accidentale, cio� rispetto all'atto 
.puro (8). 

Orbene, per quanto attiene al visto, il fatto causante 
la condizionalit� dell'atto sarebbe costituito 
da quella circostanza 'stabilita dalla legge come 
determinante il controllo, e cio�, per esempio, che 
si tratti di decreto di un certo organo o che il contratto 
cui il decreto acceda importi un impegno 
di spesa superiore ad una data somma. Ma non � 
difficile notare . che, anche cos� ritenendo, nel nostro 
caso il rapporto tra regola ed eccezione, al 
quale deve poi ricondursi in definitiva il carattere 
arbitrario o accidentale della circostanza, non sarebbe 
gi� nel senso della condizionalit� come eccezione 
e dell'atto puro come regola, ma proprio il 
contrario, almeno per i contratti; Al di fuori del 
controllo rimane infatti la parte pi� modesta dei 
contratti della pubblica amministrazione, cosicch�, 
se sul piano puramente formale potrebbe trovarsi 
ipotizzato in essi l'atto puro, su di un piano sostanziale 
la costruzione ripugnerebbe. � stato detto 
del resto che dal �carattere essenziale dell'obbligatoriet� 
amministrativa deriva che non pu� concepirsi 
un organo investito di competenze amministrative 
senza concepire insieme un altro organo 
al quale il legislatore abhia affidato il compito 
di verificare se il primo si comporta in conformit� 
dei suoi doveri, e di reagire in dati modi ove ci� 
non si verifichi. Questo compito di verifica e di 
reazione costituisce ci� che si chiama il controllo. 
� nell'essenza della funzione amministrativa il suo 
essere sottoposta ad un controllo legislativamente 
predisposto� (9). Se � esatto -come ci pare che 
questo principio sia riferibile a qualsiasi specie 
di controllo, non pu� P\lirlarsi del visto come di 
un elemento accidentale introdotto arbitrariamente 
dal legislatore nello schema di dati atti amministrativi 
di cui rappresenterebbe perci� non un carattere 
costante, ma una semplice variabile logica, 
allo stesso titolo di una condizione volontaria. 

In verit�, per�, la tesi dell'esclusione del visto 

dalla categoria delle condiciones iuris, intesa come 

categoria unitaria comprendente la stessa condi


zione volontaria, � condotta dalla dottrina con 

riferimento al requisito dell'incertezza. Prima di 

esaminarne gli sviluppi, sembra opportun.Q . consi


derare un aspetto del nostro fenomeno dal quale. 

scaturisce un argomento critico che pu� essere 

opposto, senza distinguere tra le teorie dell'evento 

certo e quelle dell'evento incerto, alle tesi che con


siderano il visto un requisito di efficacia dell'atto 

vistato. 


176 


Note 

(1) Oltre gli autori citati precedentemente e quelli 
che :;i richiameranno oltre, nel senso che l'atto di controllo 
rappresenti una condizione legale di efficacia e 
non un elemento di perfezione dell'atto, gi� DE VALLES: 
La validit� cit., p. 295 e segg., 317 e segg.; PERRONECAPANO: 
La retroattivit� cit., p. 226 e segg. e giurisprudenza 
in nota a p. 230 e segg.; RANELLETTI: La funzione 
di controllo della Corte dei Conti: Contenuto, efficacia, 
natura, ccRiv. della Corte dei Conti�, 1912, p. 350; 
Idem., Lezioni di diritto amministrativo. Ordinamento 
della Pubblica Amministrazione, Milano, 1929, 2a ediz. 
riveduta e aggiornata, lito, p. 268; Idem, Teoria degli 
atti amministrativi speciali, 7a ediz. riveduta e integrata, 
Milano, 1945, p. 27; MoFFA, Corte dei Conti cit., p. 329; 
FORTI: I controlli cit., p. 789 e segg.; SALEMI: Corso di 
diritto amministrativo, Padova, 1941, vol. I, p. 230; 
TRENTIN: L'atto amministrativo cit., p. 162 e nota 1 
stessa pagina; FORTI LISA, Sulla formazione dei contratti 
dello Stato, "Rivista Italiana delle Scienze giuridiche� 
1938, p. 91 e segg. (limitatamente al visto); ROMANO; 
Co1�so di diritto amministrativo, Padova, 1930, vol. I, 
p. 198; DONATI; Atto complesso cit.; RUBINO: La fattispecie 
e gli effetti giuridici preliminari, Milano 1939, 
p. 296 e segg., il quale parla di negozio claudicante in 
senso diverso da quello tradizionale e cio� come contr�tto 
perfetto ma non efficace dal quale non sorgerebbe 
l'effetto preliminare dell'irrevocabilit� a carico della pubblica 
amministrazione. Sull'irrevocabilit� ora anche RosSANO: 
I controlli preventivi sull'attivit� contrattuale degli 
enti pubblici e i diritti subbiettivi dei privati cc F. I.'" 1951, 
I, col. 963 e segg.; BENTIVENGA: Elementi di contabilit� 
cit., p. 290 e segg.; A.D. GIANNINI: Elementi di diritto 
finanziario, Milano, 1945, p. 56. 
L'atto in mancanza dell'atto di.controllo � inefficace: 
Corte Conti, Sez. controllo, 8 ottobre 1947; "F. I.>>, 1948, 
III, 163; Corte Conti, Sez. II, 17 giugno 1949, "F. I. >>, 
1950, III, 98 e segg.; Corte Conti, Sez. controllo, 16 maggio 
1951, "F. I.'" 1952, III, 239; Corte Cassazione, 
Sez. I, civile, 16 maggio 1941, "F. A.>>, 1941, II, 56; 
Corte Conti, Sez. controllo, 30 gennaio 1946, "F. A.>>, 
1946, III, 18: Consiglio Stato, Sez. IV, 14 gennaio, 1950 
"F. A.'" 1950, I, 173; Consiglio Stato, Sez. VI, 12 luglio 
1949, "F..A. '" 1950, I, III, 2 e segg.

(2) Sulla funzione della condizione rispetto all'atto 
condizionato la dottrina � discorde. Riferendosi alla 
condizione volontaria, una prima teorica fa dipendere 
da essa non solo la nascita dell'effetto, ma della stessa 
volont� negoziale; l'evento trasformerebbe la volont� 
condizionata in volont� pura e semplice; una seconda 
teorica (c.d. della pendenza) attribuisce alla condizione 
efficacia puramente dichiarativa nel senso che essa ac, 
certerebbe l'esistenza degli effetti dell'atto condizionato 
sorti gi� in precedenza; una terza teorica attribuisce 
alla condizione efficacia costitutiva nel senso che prima 
dell'avverarsi dell'evento condizionante, l'atto condizionato 
sarebbe perfetto ma non efficace: il verificarsi della 
condizione subordinerebbe qui il sorgere stesso degli efetti 
dell'atto. Su tali teoriche e su altre, si consulti, 
MAGNO: Studi sul negozio condizionato, vol. I,. Roma, 
1930, cap. I, p. 10 e segg., e il volume del BARBERO di 
cui alla nota seguente. 
La terza teorica � quella dominante (MAGNO, op. cit., 

p. 76; RUBINO: La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, 
cit., p. 108) e ad essa faremo riferimento d'ora. 
in poi nel testo. 
(3) FALZ'EA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, 
Milano, 1941; ma gi� ne Il soggetto nel sistema 
dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 24 e segg. Si 
veda pure BARBERO, Contributo alla teoria della condizione, 
Milano, 1937. 
(4) FALZEA: La condizione cit., note introduttive e 
capitolo primo, passim. 
(5) Contra BARBERO: Contributo cit., p. 72 e segg. 
La dottrina prevalente � contraria all'assimilazione, tra 
gli altri, POLACCO: Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 
I, Roma, 1915; PACCHIONI: Elementi di diritto civile, 
3a ediz. riveduta e ampliata, Torino, 1926, p. 284; 
RAVA', op. cit., p. 143; SCIALOJA V.: Negozi giuridici, 
quarta ristampa, Roma, 1938, p. 96; SANTORO-PAssARELLI: 
Istituzioni di diritto civile, V ol. I., Dottrine generali, 
Napoli, 1945, p. 133; BARASSI: Istituzfoni di "diritto 
civile, 4a ediz. riveduta e aggiornata, Milano, 1948, 

p. 137; Dus1: Istituzioni di diritto civile, 5" ediz., voi. I, 
Torino, 1951, p. 135; DE RuGGIERO-MAROI: Istititzioni 
cit., vol. I. 
(6) Sulla condicio iuris, FALZEA: La .condizione, cit., 
p. 94 e segg. � �� 
(7) FALZEA, op. ult. cit., p. 120. 
(8) FALZEA, op. ult. cit., p. 123. 
(9) GASPARRI: Corso di diritto amministrativo, vol. I; 
Teoria dell'organizzazione amministrativa, Bologna, 1953, 
p. 66. 
Si deve parlare del controllo come. caratteristica 
costante dell'attivit� amministrativa. Ci�, mentre consente 
d'escludere che il visto modifichi il nomen iU1�is 
dell'atto da vistare (una �ompravendita infatti non vede 
il suo schema tipico accresciuto della approvazione e 
del visto sol perch� dall'ordinamento giuridico privato 
essa passi a formare oggetto di una valutazione di diritto 
pubblico), d'altro canto � sufficiente a far scartare 
la conclusione che il visto costituisca una pura accidentalit� 
suscettibile di esclusione dal quadro del fenomeno. 


6. Il condizionamento di un atto pu� derivare 
dalla combinazione di pi� eventi subordinanti; il 
rapporto tra di essi pu� atteggiarsi in maniera 
diversa. Gli eventi possono essere dedotti in condizione 
alternativamente o cumulativamente (1): 
in tali casi la condizione si ritiene avverata al verificarsi, 
rispettivamente, di uno di essi o di entrambi; 
gli eventi alternativamente dedotti possono poi 
pensarsi come influenti sul sorgere dell'effetto secondo 
un ordine necessario o non. Quando si sposta 
l'attenzione dal piano degli effetti a quello dei 
fatti causanti, levento in condizione pu� essere invece 
uno, ma la sua verificazione prevedersi come 
conseguenza di una data causa o di due cause 
determinate alternativamente dedotte; nell'ultima 
ipotesi -in analogia con quanto si � affermato poc'anzi 
-, le cause alternativamente dedotte possono 
pensarsi, per il diritto, necessariamente o 
non necessariamente ordinate. Ma ove si tratti di 
cause appartenenti al novero dei fenomeni psichici, 
data la possibilit� dello stabilirsi di una volontaria 
interdipendenza causale dei fatti dello spirito, � pensabile 
un particolare fenomeno di ordinazione delle 
cause produttive dell'evento. Pu� qui ipotizzarsi il 
caso per cui la condizionaJit� dell'atto sia stabilita 
in rapporto ad un certo evento, con l'ulteriore previsione 
che, se quest'ultimo non si verifichi, esso 
possa essere determinato da una causa diversa da 
quella ritenuta come produttiva del medesimo nella 
prima parte di previsione, e in maniera tale poi che 
detta seconda causa non si ponga essa come immediata 
e esclusiva determinante dell'evento stesso 
poich� la sua funzione consisterebbe solo nel provocare, 
concretandosi, il prodursi della prima causa 
(2). 
La premessa � utile in quanto il fenomeno dell'atto 
soggetto a visto e del visto -abbracciante 
questo sia il caso del visto puro e semplice che 
quello del visto con riserva -potrebbe trovare 
sistemazione innanzi tutto nell'ultima ipotesi fatta. 
Cos� ritenendo, il visto sarebbe l'evento condizionante 
l'atto, la mancata concessione �di es&__o notrebbe 
provocare l'attuazione della seconda. parte.. 
di previsione: la richiesta di visto con riserva; 
quest'ultima non assurgerebbe essa stessa a evento 
condizionante perch� verrebbe considerata solo 

�come causa mediatamente efficiente dell'unico 


-177 


evento, il visto (3). In altro modo -ritenendo 
visto puro e semplice e visto con riserva due atti 
�diversi -dovrebbe ritenersi applicabile l'altro 
caso di atto condizionato a due eventi alternativamente 
dedotti e ordinati (4). In realt�, entrambe 
le soluzioni non avrebbero saldo fondamento. 

� stato messo in evidenza che il fenomeno condizionale 
riceve nna soddisfacente sistemazione concettuale 
soltanto in termini di interessi protetti. 
La condizione, inserendosi tra la fase della rilevanza 
e quella della efficacia dell'atto, si collega 
alla tutela di un piano di interessi esterni rispetto 
a quelli interni o dell'atto (5). Ci� posto, e una 
volta precisato che non solo nell'ipotesi di atto 
condizionato a due eventi alternativamente dedotti 
e ordinati, m cui � chiaro che ciascun evento si 
riferisce alla protezione di un distinto ordine di 
interessi, ma anche nel caso di atto condizionato 
ad un evento prodotto da due cause alternativamente 
dedotte e ordinate nella particolare maniera 
propria ai fenomeni psichici, � ben possibile che 
alle due cause corrisponda la tutela di interessi 
esterni diversi tra loro, deve osservarsi che la protezione 
dei due o pi� piani di interessi esterni 
prevista nel congegno condizionale � possibile solo 
nella ipotesi in cui l'indole dei diversi interessi 
consenta la loro inclusione in una clausola, o meglio, 
per usare un termine riferibile anche alla con dizione 
non volontaria, in una previsione condizionale. 
Orbene � proprio questo che, nel nostro caso, 
non sembra potersi dire. 

Gli interessi interni o dell'atto s.ono gli interssi 

tutelati dall'atto cui il decreto, da sottoporre al 

visto della Corte, viene ad accedere. Su questo 

piano di interessi pu� venire ad incidere un deter


minato ordine di interessi pubblici generali, la veri


ficazione della mancata incidenza dei quali sul piano 

degli interessi interni � demandato all'esame della 

Corte dei Conti. Se, peraltro, il controllo di questa 

ultima pu� spiegarsi come mezzo per la tutela di 

un certo piano di interessi esterni: alla legalit� 

della spesa, alla corretta gestione del patrimonio 

dello Stato e simili (6), diversamente deve dirsi per 

la richiesta di registrazione con riserva. La man


cata emanazione del visto significa che l'interesse 

pubblico generale ha inciso sul sistema degli inte


ressi interni impedendone la realizzazione; la ri


chiesta di registrazione con riserva, tendente ap


punto a consentire tale realizzazione nonostante 

questa incidenza, deve richiamarsi a un sistema di 

interessi diversi. Ma non solo diversi, ed � qui che 

� necessario precisare. 

In breve, quando l'efficacia di un atto si faccia 

dipendere dalla mancata incidenza alternativa di 

due (o pi�) ordini di interessi esterni sul piano 

degli interessi interni, � evidente che ciascun ordine 

di interessi dop� il primo, ove assuma rilevanza 

ai fini di risolvere lo stato d'inefficacia, presuppone 

che il precedente ordine di interessi abbia inciso 

sfavorevolmente alla produttivit� di effetti del 

negozio, in altri termini, che, nonostante l'inci


denza dei precedenti interessi esterni, tuttavia l'i


nutilit� dell'atto non sia definitiva in virt� proprio 

della prevista mancata incidenza dell'ulteriore piano 

di interessi che viene in esame. Dunque, � certo 

che il rilievo positivo, ai fini della utilit� dell'atto, 

di ciascun piano di interessi posteriore al primo 
presuppone il venir meno dell'impedimento agli 
effetti dell'atto, conseguenza che, in un primo tempo, 
si era annessa alla incidenza degli anteriori piani 
di interessi esterni; in altri termini, importala. successiva 
trascurabilit� di quest'ultima ai fini dell'inutilit� 
dell'atto. In detta funzione del successivo 
piano di interessi � pertanto imprescindibile un 
aspetto di incompatibilit� rispetto all'effetto impeditivo 
dei precedenti piani di interessi venuti ad 
incidere sfavorevolmente, e, se si vuole, un rapporto 
di negazione tra l'interesse che risolve l'inefficacia 
dell'atto e gli anteriori piani di interessi 
che invece avevano ribadito detta inefficacia. Il 
dualismo tra gli ordini di interessi non pu� per� 
mai presentarsi come collisione tra gli stessi, nel 
senso che l'ordine di interessi che chiude una serie 
alternativa e risolve l'inefficacia dell'atto, non si 
limiti a negare l'effetto impeditivo dei precedenti, 
proprio e solo in quanto esso assuma un rilievo 
positivo ai fini del sorgere degli effetti dell'atto, 
ma consista nella tutela di un ordine di interessi 
che contrasti addirittura con la ragion d'essere della 
previsione di tutela dei precedenti interessi esterni: 
questa circostanza escluderebbe lo stesso presupposto 
di funzionamento del meccanismo condizionale 
e si identificherebbe in una illogicit� manifesta. 


J./illogicit� ricorre ogni qual volta uno degli 
eventi o una delle cause produttive di un certo 
evento, al verificarsi dei quali o del quale sia subordinata 
l'efficacia di un atto solo rilevante, sia 
collegato alla tutela di un interesse che soltanto 
a prima vista pu� apparire esterno, ma che in 
sostanza � interno o deU'atto: il che deve dirsi 
proprio della richiesta di visto con riserva. Il 
ministro che chiede alla Corte il visto non si propone 
la tutela di un semplice interesse diverso da 
quello tutelato dalla Corte per mezzo dell'indagine 
da essa svolta col risultato di confermare l'inefficacia 
dell'atto, un interesse da qualificarsi esterno 
e negativo del precedente nel senso particolare 
precisato, ma vuole la protezione dello stesso interesse 
che ha spinto l'autore dell'atto inefficace. 
Nell'ipotesi consueta del contratto, il ministro che 
chieda il visto con riserva di un tale negozio � 
mosso dalla tutela di quell'interesse pubblico interno, 
che potremmo dire <Cparticolaren per sottolinearne 
la corrispondenza a quello privato della 
controparte, e che si vuole realizzato anche contro 
l'interesse pubblico generale tutelato dalla 
Corte con il visto puro e semplice, interesse qualificabile 
come esterno (7). 

Non � difficile specificare maggiormente sulla 

base di quanto esposto. Il meccanismo condizio


nale in senso tecnico presuppone l'esistenza di 

norme principali e di norme integrative nelle quali 

ultime gli eventi condizionati assumono il valore 

di fatti giuridici in senso stretto (8). Ora, l'illogi


cit� messa in evidenza ricorrerebbe sia prospet


tando il funzionamento di una sola norma� ihte


grativa, tra l'altro corrispondentemente alla vi


sione del visto come unico evento prodotto da 

due cause alternativamente dedotte e ordinate; 

sia configurando invece il funzionamento di due 

norme integrative in relazione alla duplicit� di 


-178 


eventi condizionanti (visto puro e semplice e vi


sto con riserva). 

Nel primo caso, considerando la fase pregiuridica 
di formazione della norma integrativa, gli 
interessi alla cui soddisfazione tendono gli autori 
dell'atto ipotizzato si sarebbero previsti come capaci 
di pregiudicare altri interessi pur ritenuti 
degni di tutela, di tal che sarebbe stato predisposto 
un congegno con cui quest'ultimi -fatti propri.o 
dell'ordinamento -potessero essere tutelati. Ma 
detta fase, identificabile con il momento valutativo 
della norma, risulterebbe doppiamente contraddittoria: 
perch� prevederebbe la tutela di due ordini 
di interessi di cui sarebbe impossibile la coesistenza 
nella stessa previsione condizionale, e 
perch� uno di essi -considerato in rapporto agli 
interessi interni o dell'atto -si identificherebbe 
con quest'ultimi. 

Nel secondo caso, � vero che non si potrebbe 
pi� parlare dell'impossibilit� di coesistenza dell'interesse 
tutelato dal visto puro e semplice e di 
quello tutelato dal visto con riserva in un'unica 
previsione condizionale, perch� quest'ultime sarebbero 
due in relazione alla duplicit� delle norme 
integrative, ma rimarrebbe sempre il secondo aspetto 
della contraddizione prospettata: cio�, considerando 
la norma integrativa prevedente il visto 
con riserva, risulterebbe escluso il meccanismo 
condizionale in quanto l'interesse tutelato con il 
detto meccanismo sarebbe lo stesso interesse interno. 
Il ra.gionamento del legislatore potrebbe 
allora cos� schematizzarsi: per il primo caso, gli internssi 
A (dell'atto) abbiano tutela solo se siano 
preventivamente protetti gli interessi B (esterni), 
o, in mancanza di ci�,� se si vorranno tutelare gli 
stessi interessi A; per il secondo caso, gli interessi 
A o dell'atto abbiano tutela solo se siano preventivamente 
p1�otetti gli stessi interessi A. 

Note 

(1) �zAPPULLI: Condizione nei negozi giuridici, voce in 
Nuovo DigeBto Italiano, p. 730, n. 7. 
(2) Sulla distinzione tra azioni immediatamente o 
solo mediatamente collegate con l'evento, CARNELUTTI: 
Lezione di diritto penale, �Il reato '" vol. I, Milano, 
1943, p. 313 e segg. 
(3) Questa opinione dovrebbe essere pai:ticolarmente 
favorita dal pensiero di chi, come il V ANNI .(citato in 
MoFFA, op. cit., p. 332), ritiene che la registrazione con 
riserva non sia che �un diritto di rimostranza accordato 
alla Corte"� 
(4) � questa l'opinione forse preferibile perch� non 
pu� negarsi che, dovendosi nel caso di registl'.azione 
con riserva rappresentarsi i rapporti tra volont� e giudizio 
dell'autore dell'atto in maniera diversa dal caso 
del visto puro e semplice, i due atti sostanziano entit� 
individua. 

(5) FALZEA: La condizione, cit., p. 80 e paBBim. Cos� 
pure gi� SCIALOIA A., Condizione volontaria e condizione 
legale, in cc Saggi di vario diritto>>, Roma, 1927, p. 19: 
RESTA, Natura ed e'fjetti degli atti di controllo preventivo, 
F.I., 1935, col. 281; PERRONE-CAPANO: Le retroattivit� 
degli atti amminiBtrativi, Napoli, p. 226; DE VALLES: 
La validit�, cit., p. 295 e segg. 
(6) �L'atto amministrativo tende, per sua natura, al 
compimento di uno scopo funzionale, all'esercizio di un 
potere di esecuzione legislativa o regolamentare.. L'atto 
di sindacato, al contrario, � diretto a garantire che lo 
Fmopo funzionale dell'attivit� amministrativa sia raggiunto 
con l'osservanza dell'ordinamento giuridico e 
dell'ordinamento finanziario, e tende quindi ad evitare 
allo Stato un qualsiasi danno puramente giuridico o 
patrimoniale anche" (MoFFA, op., cit., p. 329). Per 
una descrizione diffusa degli interessi tutelati dagli 
atti di controllo, si veda per�, DE VALLES, op. loc. 
ult. cit. 

(7) Il VICARIO E. (L'ordinamentq, cit,, p. 21). dopo 
di aver negato che il visto sia elemento di perfezione 
dell'atto vistato con la frase gi� riportata, precisa: 
�N� meno sicura � la tesi di coloro che vedono nella 
registrazione il conferimento di esecutoriet� all'atto: 
anche in questa ipotesi, la registrazione con riserva ne � 
la prova contraria, poich� se fosse vero l'assunto, l'atto 
registrato con ris.erva non dovrebbe essere esecutivo>>. 
A parte il fatto che l'a. Iion dice poi quale dovrebbe 
essere la costruzione del fenomeno limitandosi alla pura 
e semplice constatazione, tuttavia bisogna riconoscergli 
di essere stato il solo, a conoscenza di chi scrive, a presentare 
l'obiezione. 
Pu� dirsi qui, poi, che non varrebbe richiamarsi ad 
una pretesa eccezionalit� del visto con riserva. Innanzi 
tutto, la richiesta di registrazione con riserva � prevista 
in via generale ed esclusa solo per i casi (che sono essi 
ad essere eccezionali) in cui il rifiuto di visto �annulla� 
l'atto. In secondo luogo, rimarrebbe allora sempre da 
spiegare perch� il visto puro e semplice fosse da considerare 
come un requisito d'efficacia, a differenza del 
visto con riserva; e, infine, come andrebbe costruito 
quest'ultimo. 

(8) Norme principali sono quelle che �isolano le componen.
ti tipiche di un determinato istituto "; le norme 
integrative �subentrano accanto alle principali quando 
la situazione di fatto si sia realizzata in modo particolare 
" contengono, cio�, un elemento ulteriore rispetto 
all'istituto ipotizzato dalla norma principale (FALZEA, 
op. ult. cit., p. 69). La norma prevedente la fattispecie 
condizionale � appunto una norma integrativa. In essa 
l'evento condizionante ha, in ogni caso, valore di fatto 
giuridico in senso stretto, di evento cio� che la norma 
prevedente l'integrazione considera avulso dal soggetto 
che lo pone in essere e dalle finalit� che tale soggetto 
ha voluto attuare; cio� rilevante solo nella sua obbiettiva 
consistenza in quanto collegato a quel dato ordine 
di interessi che la norma vuole previamente tutelati 
rispetto a quelli che spingono i soggetti a compiere l'a~to 
condizionato. Sull'evento condizionante, come fatto giuridico 
in senso stretto, e solo come tale nella fattispecie 
condizionale, FALZEA, op. cit., pag. 143; CORRADO, 
Il negozio di accertamento, Torino, 1942, pagg. 19 e 20. 
(9) Nel caso della condicio iuriB, dice il FALZEA (op. 
cit., pag. 111): �l'ordinamento giuridico si assume la� 
tutela dell'interesse esterno in posizione di contrasto 
non soltanto rispetto al singolo interesse rappresentato 
nel negozio bens� invece rispetto a tutto il sistema 
teleologico che appartiene all'agente ........ Onde il 
congegno condizionale � volto alla esclusiva tutela dell'interesse 
di questo soggetto estraneo all'atto, ed in 
nessun caso, neanche quando l'evento si verifichi, pu� 
dirsi destinato alla tutela dell'interesse dell'agente�. 
7. L'indagine svolta ci induce ad escludere che il 
visto sia una condizione legale, un fatto avente gli 
stessi caratteri della condizione volontaria (in ispecie, 
l'incertezza), eccetto il particolare intento soddisfatto 
col predisporre il corrispondente congegno: . 
si dovrebbe,'!infatti, parlare, relativamente. alla 
prima, di mezzo per attuare una finalit� del diritto, 
relativamente alla seconda, di strumento per attuare 
un intento dei soggetti. Ma .�� bene notare 
che l'autore al quale si deve il pi� interessante� 
tentativo di assimilazione della condicio iuris a 
quella facti -ci riferiamo al Fa!~e.a -�. giunto 
allo stesso nostro risultato per una via fl!_SsoJut~mente 
diversa da quella pi� avanti prospettata, 
e cio� facendo leva sul requisito della incertezza, 
proprio -secondo la sua costruzione -sia alla 
condizione legale che alla volontaria e mancante ' 
invece, a suo dire, nel caso del visto. La conse

-179 


guenza consisterebbe in ci�, che il visto rappres�nterebbe 
un coelemento accidentale, futuro, ma' 
a differenza dell'approvazione, certo, sarebbe, cio�, 
un termine di natura legale (1). 

Q.esta soluzione intorno alla certezza del visto 
conta autorevoli precedenti, tra i quali quello del 
Barbero, di cui ci piace riportare alcune affermazioni: 
� ...� innegabile che unica ed identica sia la 
natura giuridica degli atti di controllo amministrativo, 
siano essi di merito o di legittimit�. Ma 
� altrettanto innegabile che, sotto l'aspetto della 
oggettiva incertezza, c'� molta differenza fra un 
semplice visto e l'approvazione. Questa pu� effettivamente 
ritenersi soggetta a qualche incertezza; 
quello certamente no, giacch� dal giudizio di un 
qualunque competente in materia, sulla rispondenza 
dell'atto alle norme di legge, � gi� possibile 
anticipare con sicurezza il giudizio se il visto seguir� 
... n (2). 

Accettare l'opinione riportata � pi� difficile di 
quanto sembri a prima vista, per pi� ordini di motivi. 

� lecito domandarsi quale valore possa attribuirsi 
al rilievo che qualsiasi competente in materia 
sarebbe in grado di stabilire se il visto dovr� o 
meno intervenire sull'atto vistato. � evidente che 
tale argomentazione ha riguardo ad un particolare 
momento della formazione della fattispecie complessa 
nella quale sarebbero inquadrabili l'atto da 
vistare e il visto, e cio� a quello in cui si � gi� concretato 
l'atto da vistare con date caratteristiche 
di contenuto e di forma, per concludere che, in tale 
momento e in rapporto al modo d'essere formale e 
sostanziale dell'atto, � certo (ma sarebbe pi� esatto 
dire: � accertabile), alla stregua di un giudizio 
particolarmente qualificato -basato sulla tecnica 
giuridica -, se quel dato atto deve o meno essere 
vistato; in sostanza, si dice: la concessione o meno 
del visto � da porsi in relazione alla qualifica di 
legittima o illegittima da darsi a una data situazione, 
la pronuncia della Corte dunque non potr� 
essere, tutt'al pi�, che soggettivamente incerta, 
essendo appunto la concreta situazione o legittima 
o illegittima. 

In tale ragionamento � evidente un errore determinato 
non tanto dalla correlazione che cos� si 
stabilisce tra vincolatezza o discrezionalit� dell'atto 
di controllo da un lato, e certezza o incertezza del 
medesimo come evento accidentale dell'altro, quanto 
dalla scelta del momento in cui l'incertezza 
dovrebbe stabilirsi. Ci sembra inesatta la conclusione 
della dottrina criticata secondo cui -come 
si � visto -, nel caso in esame, la incertezza 
dell'evento verrebbe ad essere determinata successivamente 
al momento di previsione del legislatore, 
vale a dire, dopo il venir in essere dell'atto. 
Il momento per stabilire detta incertezza, infatti 
-a nostro parere-, sarebbe sempre quello della 
apposizione dell'evento come requisito acciden~ 
tale dell'atto stesso, e cio�, nel caso di1 apposizione 
volontaria, il momento in cui si stabilisce la 
clausola condizionale o la clausola contemplante 
il termine; in quello di �pposizione legale, il momento 
valutativo dalla norma. Il concetto di incertezza 
di un atto, che contenga un dato giudizio 
su di un altro atto da esso condizionato, senza 
dubbio si determina, nell'ipotesi di previsione vo


lontaria dell'evento accidentale nel momento in 
cui esiste lo stesso atto da controllare per il fa~to 
stesso che la previsione si effettua sul piano di 
formazione della fattispecie concreta; per converso, 
riteniamo altrettanto indubbio che, nell'ipotesi di 
apposizione legale, il momento decisivo per stabilire 
l'incertezza sia quello in cui viene posta la 
norma: la previsione deve effettuarsi qu� esclusivamente 
sul piano di formulazione della fatti 
specie astratta, momento in cui esistono soltanto 
come ipotesi sia l'atto da controllare che l'atto 
di controllo. Il� nostro problema infatti non � 
quello di accertare � se l'incertezza o meno sia 
requisito di un dato visto che debba intervenire, 
per esempio, .'lu un determinato contratto, ma se 
la stessa sia caratteristica del visto in quanto 
evento accidentale del contratto. 

Una volta, stabilito peraltro, che, relativamente 
agli elementi accidentali volontari, il momento 
della loro previsione coincide con il momento in 
cui si concreta l'atto centrale, m~ntre in ordine agli 
elementi accidentali posti dall'ordinamento detta 
coincidenza non si pu� verificare, discende che, per 
i primi, assume valore ai fini di determinarne l'incertezza 
la vincolatezza o meno dell'atto in cui 
l'evento accidentale per avventura si risolva (3), per 
i secondi, invece, il carattere di vincolatezza o di 
discrezionalit� in s� e per s� non ha importanza 
in quanto prima di esso � determinante l'incertezza 
del contenuto concreto dell'atto da controllare, 
in corrispondenza del quale infatti l'atto di 
controllo assumer� contenuto confermativo o risolutivo 
dell'inefficacia. Pu� quindi dirsi che per gli 
eventi accidentali legalmente previsti, quando 
consistano in atti di controllo, l'incertezza di 
essi � il correlato dell'incertezza del contenuto 
dell'atto cui il controllo dovr� inerire. Se cosi �, 
dunque, sia la approvazione che il visto n�n possono 
non essere che eventi incerti, essendo incerto 
appunto per l'uno!e per l'altro -a stregua del 
momento valutativo della norma -il modo d'essere 
che concretamente assumer� l'atto cui vengono 
ad accedere. In questo momento, non essendo 
ancora venuta in essere la situazione da accertare, 
� indubbio che il contenuto dell'atto di controllo 
sia stato assunto:,dal legislatore come evento assolutamente 
incerto, non come evento immanca 
bile (4). � 

Non � da escludere peraltro che la visione degli 
autori criticati sia utilizzabile nella parte costruttiva 
della nostra indagjne; ma in tale sede, abbandonata 
la tesi della condizionalit� dell'atto da 
controllare o -per quanto ora interessa -quella 
del medesimo come negozio soggetto a termine, si 
eviter� la inconcepibile commistione tra i momenti 
in cui si concreta e si ipotizza la fattispecie complessa, 
che altrimenti ne conseguirebbe, per mezzo 
di un mutamento di visuale consistente nel considerare 
il visto oggetto di valutazione di una norma 
distinta da quella relativa all'atto da controllare; 
potr� allora ritenersi -e le esigenze deli� logica 
saranno pienamente soddisfatte -che la prima 
norma passi da astratta a concreta in un momento 
in cui si � gi� concretata la norma prevedente l'atto 
da controllare. Sar� chiaro, peraltro, di essere fuori 
del sistema dei rapporti tra atti ed elementi acci




dentali ad essi inerenti, in quanto compresi m 
un'unica fattispecie complessa, e di essere invece. 
nel settore proprio all'ordine di collegamenti tra 
oggetti di qualificazione di norme principali; sar� 
anche evidente che non tanto si tratter� di stabilire 
l'incertezza di un fatto futuro quanto quello di 
risolvere l'incertezza in un fatto giuridico passato. 
Sul punto dovr� ritornarsi in seguito pi� ampia


mente (5). 
Vogliamo piuttosto esporre un altro argomento 

di critica che si ricava dalla considerazione del 
visto con riserva e che trova qui la sua sede pi� 
adatta. � vero che il visto deve seguire quando 
l'atto abbia i requisiti di sostanza e di forma richiesti 
dalla legge, ma � forse vero il contrario, 

cio� che ove tali requisiti manchino il visto non 
possa successivamente intervenire~ Ci� che la Corte 
pu� volere con definitiva certezza � l'approvazione 
dell'atto; l'approvazione come la mancata approvazione, 
invece, pu� essere voluta con definitiva 
certezza solo da altri soggetti cui spetta di chiedere 
la registrazione con riserva. Se per� una volont� 
estranea pu� annullare la precedente determinazione 
della Corte, � evidente che non � consentito 
trascurare la funzione di tale seconda volont� 
senza rinunciare ad avere una nozione completa 
del requisito di incertezza dell'evento che pu� risolvere 
l'inefficacia dell'atto. Seppure si ritenga come 
si deve -che la Corte si limiti a volere lo 
.accertamento degli estremi di legalit� dell'atto e 
non anche la sua approvazione, e -con affermazione 
non altrettanto da condividersi -che il 
suo sia un atto giuridico in senso stretto in quanto 
vincolato e non un negozio, � indubbio, peraltro, 
che la richiesta di visto con riserva del ministro, 
che si presenta in possesso della scelta definitiva, 
sia un atto discrezionale. La richiesta in parola 
si presehta come atto essenzialmente incerto in 
quanto sia vero che l'incertezza di un fatto � il 
correlato dell'incertezza della causa che dovr� 
produrlo e che, pertanto, l'incertezza di un atto 
di volont� deve porsi come incertezza del venir 
in essere della volont� corrispondente, vale a dire 
come possibilit� di scelta del soggetto agente tra 
il volere il non volere, la quale, nell'ipotesi, � piena. 
Anche sotto questo profilo, dunque, che � poi 
quello da cui si mettono gli autori di cui sopra per 
determinare l'incertezza o meno dell'evento, la 
impossibilit� di Jlarlare di un termine ci sembra 
evidente (6). 

Note 

(1) FALZEA, op. cit., p. 173 e segg. 
(2) BARBERO, Contributo, cit., p. 78; anche CORRADO, 
Il negozio di accertamento, cit., p. 19. Per i pubblicisti, 
FORTI I controlli, cit., p. 795; RESTA, Natura 
ed effetti cit., col. 284; SANDULLI, Il procedimento, cit., 
p. 269 nota 23. Secondo la dottrina prevalente, l'avvenimento 
dedotto in condizione deve essere oggettivamente 
incerto, in caso di incertezza solo soggettiva si 
tratta di termine, si veda per tutti MESSINEO, Manuale, 
cit., I,_ p. 342. 
(3) E ipotizzabile un negozio che le parti condizionino 
ad un evento consistente, in s�, in una dichiarazione di un 
terzo che abbia per oggetto un giudizio sulla convenienza 
o sulla legalit� del negozio stesso. � chiaro che, poich� 
il contenuto dell'evento conc;lizionante non pu� pensarsi 
in un momento anteriore a quello di confezione 
del negozio, � qu� rilevante, ai fini dell'incertezza, 
esclusivamente' la vincolatezza e la discreziona;lit� del


l'atto del terzo. La incertezza infatti, nel primo caso, 
::;ar� collegabile non all'evento in s� quanto allo stesso 
contenuto del negozio da controllare; quindi, nell'ipotesi 
di atto condizionante a contenuto vincolato, pu� 
ritenersi mancante -in linea di.mal3sima -un'incertezza 
obbiettiva dell'evento. 

(4) Al RESTA (Natura ed effetti, cit. col. 284), il quale 
dice in particolare che �l'organo di controllo ha il dovere 
di emanare l'atto e che il mancato adempimento di questo 
dovere pu� importare l'adozione di sanzioni a carico 
del funzionario, ma non pu� mutare lo stato di certezza 
voluto dalla legge'" il FALZEA (La condizione, cit., 
p. 174, nota 149) obbietta che cos� si �argomenta da 
una premessa erronea: che cio� debba prendersi in considerazione, 
per definire la natura giuridica dell'atto di 
controllo, riguardo all'atto controllato, il provvedimento 
dell'autorit� tutoria, indipendentemente dal suo contenuto. 
Ora, pur essendo �certo nel legale svolgimento 
della funzione amministrativa, che l'atto di controllo 
interverr�" non � egualmente certo che l'atto di controllo 
si concreti in una approvazione, mentre � soltanto la 
approvazione (e non anche il rifiuto di approvazione) che, 
ponendosi accanto all'atto controllato come fattore 
complementare, si definisce quale condicio iuris "� 
Anche il FALZEA fa dipendere l'incertezza della approvazione 
solo dalla discrezionalit� ad essa inerente; � 
facile osservare perci� che i suoi rilievi alla opinione del 
RESTA, anche se da condividere, naturalmente sempre 
in caso di accoglimento della tesi condizionale, non sono 
decisivi. Ove infatti ci si collochi idealmente nel momento 
in cui la situazione preesistente � gi� sorta, non.solo il 
visto, ma anche la approvazione dovrebbe considerarsi 
un evento vincolato al contenuto della concreta situazione, 
che � o non � compatibile con il pubblico interesse. 
Tanto � vero che � ben possibile il sindacato dell'atto 
d'approvazione sotto il profilo dell'eccesso di potere; 
dunque pure l'approvazione, essendo configurabile per 
essa un'incertezza meramente subiectiva, costituirebbe 
un termine. (Si veda per alcune osservazioni sul punto, 
DE V ALLES, La validit� cit., p. 324). 

(5) Infra, seconda parte. 
(6) La categoria uni'(;aria delle condizioni -legali o 
volontarie -� respinta, come si � visto, dalla dottrina 
prevalente. Un punto su cui gli autori concordano � 
nel ritenere che il carattere dell'incertezza non sia necessario 
alle prime (si vedano gli autori citati alla nota 5 
del quinto paragrafo). Su questa base, alcuni continuano 
a parlare di condizione legale per lo pi� per non discostarsi 
da un termine.ormai tradizionale (in questo senso 
anche BARBERO, op. loc. ult. cit.), altri preferiscono rompere 
con la tradizione parlando di requisiti di efficaci~ 
volontaria (condizione, termine e modo) e legali, questi 
ultimi, poi, a loro volta, certi o incerti: cos� CARIOTAFERRARA, 
Negozio giuridico, Napoli 1948, specialm. 
p. 640 e segg. e nota 16, p. 644; anche FEDELE, 
La invalidit� del negozio giuridico di diritto privato, 

Torino 1943, specialm. p.208 e segg. Secondo tale indirizzo, 
� generale l'affermazione che l'approvazione sarebbe un 
requisito legale incerto, il visto un requl.sito legale certo 
(cfr. FEDELE, op. cit., p. 210 e 215). � facile osserv�re, 
per quanto ci riguarda, che parte della critica condott~ 
nel testo si pu� riferire alla categoria del requisito ~1 
efficacia in genere e a questo, in quanto comprendente 11 
visto tra i requisiti d'efficacia certi, in particolare. Ove 
debba ritenersi infatti -come a noi pare -che anche 
la teoria in esame deve trovare una giustificazione razionale 
sulla base degli interessi protetti con la sospension~ 
d'efficacia, sono validi contro di essa gli argomenti svolti 
nel quarto paragrafo. Sul preteso requisito della certezza 
del visto si possono richiamare le idee espresse pi� sopra 
nel testo. 

8. Il discorso fin qui condotto fo,;i:s<;i � tale da 
consentirci di tentare la ricostruzione del .ieno-. 
meno. Attualmente ci trov�amo in possesso di alcuni 
dati: 1) l'atto di visto, e ad esso possiamo accomunare 
l'approvazione, anche se inteso come negozio, 
non pu� comprendersi nell'oggetto di qualifica-: 
zione �di una norma che ipotizzi un atto negoziale 

-181 


dell'amrr,tinistrazione: manca alla volont� della 
Corte, per far corpo con la volont� dell'amministrazione, 
il substrato economico, uguale o almeno 
assimilabile, del bisogno di soddisfazione di uh interesse 
della stessa natura; 2) l'atto di visto non pu� 
neppure comprendersi tra gli eventi accidentali di 
un atto, sia che l� si consideri appartenente ad una 
categoria unitaria di eventi condizionanti (volontari 
cio�, e legali) sia che lo si comprenda nella diversa 
categoria dei coelementi o requisiti legali certi di 
efficacia. Nell'uno e n~ll'altro caso, esistono dei 
fattori che inducono a far ritenere inutilizzabili 
le costruzioni. Innanzi tutto, la sensazione che non 
corrisponda alla realt� una tesi necessariamente 
costretta a fare di un atto in forma condizionale 
-e quindi di ordine eccezionale -la regola 
rispetto alle forme di atto puro dello stesso tipo. 
L'impossibilit� poi di sistemare l'ipotesi dell'atto 
�vistato non puramente e semplicemente, sfuggendo 
il visto con riserva all'inquadramento nel rigoroso 
dualismo: interesse interno -interesse esterno, alla 

base del fenomeno condizionale. Il dubbio, infine, 
che il visto rappresenti davvero un evento certo. 

Escluso che il visto sia collegato strutturalmente 
all'atto vistato nel senso che faccia parte 
dell'oggetto di qualificazione di una stessa norma, 
cio� del nucleo costitutivo d�lla fattispecie che 
comprende l'atto da vistare, ed escluso anche che 
il collegamento con l'atto vistato, �pur sempre 
strutturale, sia per� nel senso che il visto appartenga 
alla fattispecie in senso lato dell'atto da 
vistare, e cio� agli elementi di efficacia di questo 
ultimo, si � ora in grado di stabilire un primo 
risultato: il visto deve comprendersi tra i fatti 
esterni rispettv ad una data fattispecie e reagenti 
sulla situazione effettuale gi� originata dalla stessa: 
esso � collegato funzionalmente, non gi� strutturalmente, 
con la fattispecie dell'atto da vistare. 
Altra alternativa non esiste e quindi l'affermazione, 
per exclusionem, appare certa, ma necessita 
ancora di una positiva dimostrazione. 

(continua) 

PASQUALE PAONE 

PROCURATORE DELI..O STATO 



--
NOTE DI DOTTRINA 


�-----------------------------------------------------


VIRGILIO GIORGIANNJ'.: Logica matematica e logica 
giuridica. cc Riv. Internazionale di Filosofia del 
Diritto�, 1953, pag. 462. 

Da qualche tempo nel campo degli studi giuridici 
si sente con una certa frequenza, lamentare che la 
scienza del diritto � in crisi, perch� essa sarebbe 
fondata empiricamente e non scientificamente. Da 
qui il proposito di una necessaria totale revisione 
dei concetti giuridici attraverso la loro rigorosa 
articolazione logica; e l'ulteriore conclusiva affermazione 
che a quei concetti, per renderli scientifici, 
� necessario applicare la logica matematica. 

Il saggio del Giorgianni, che ha dato lo spunto 
a queste nostre brevi note, � uno dei pi� recenti 
studi sull'argomento, chiaro e piano, ricco di riferimenti 
dottrinali e bibliografici. In esso possiamo 
dire che la questione � pienamente puntualizzata. 
Dobbiamo, quindi, essere grati all'Autore per averci 
offerto l'occasione di esaminare e conseguentemente 
confutare ab imis non tanto la premessa della tesi, 
che si confuta da s� (il diritto, e correlativamente 
la scienza del diritto, � sempre in crisi perch� � 
perpetuamente sorpassato dalla vita), quanto, e 
questo ci riguarda pi� da vicino, il rimedio che si 
dovrebbe approntare per ovviare a quella crisi 
(la revisione dei concetti giuridici alla luce della 
logica matematica, o logistica). 

Un siffatto argomento, veramente, data la sua 
peculiare natura teoretica, richiederebbe come sua 
sede appropriata una rivista di studi filosofici; ma 
poich� i cultori della logistica intendono proceder13 
alla riforma della scienza del giure e questi loro 
intendimenti spiegano in riviste giuridiche, non 
� inopportuno che appunto in una rivista dedicata 
ai problemi del diritto, l'argomento venga affrontato. 
Trovandosi in medias res la sua fondatezza 

o meno risulter� cosi pi� evidente. 
La tesi dei cultori della logica matematica o pi� 
propriamente della logistica, non manca, per vero, 
di aspetti suggestivi. ed immaginosi: la possibilit� 
di poter ridurre tutto il reale entro schemi precisi 
in un sistema di simbolismo di aspetto scientifico, 
�, senza dubbio, attraente. 

Ci� d� l'illusione di poter evitare le difficolt� 
ed i pericoli che insidierebbero quelle forme di 
studi ritenute non propriamente scientifiche (il 
diritto, l'etica, l'estetica, ecc.); difficolt� e pericoli 
che nascerebbero dal poco rigore logico con cui 
quegli studi sono condotti, dal loro carattere prettamente 
empirico; dal loro procedere privo di 
metodo e di rigorosa conseguenzialit� logie~. 

.Applicando a questi studi la logica matematica 

o meglio la logistica, si otterrebbe il risultato di 
renderli veramente scientifici, affinandoli ed approfondendoli 
come mai finora si � potuto fare per 
difetto di quello strumento adeguato costituito 
dalla logistica. 
Ma � poi veramente valido siffatto strumento e 
pu� esso darci quei mfracolosi risultati ohe i suoi 
sostenitori promettonoY Noi ne dubitiamo; ed il 
nostro dubbio non nasce gi� da una forma di misoneismo 
inintelligente, ma da una profonda e rigorosa 
convinzione filosofica. 

-Poich�, infatti, riteniamo che il principio che 
regge la logistica � un principio erroneo (e ci riserviamo 
di dimostrarlo subito); erroneo ne �, quindi, 
tutto l'ulteriore sviluppo nonch� le conclusioni cui 
perviene. 

Una prima osservazione da fare, per mettere 
bene in chiaro i termini della questione, � che noi 
condividiamo pienamente la tesi del Giorgianni 
circa il carattere non quantistico della logistica. 
Questa, infatti, � una scienza che non vuole riferirsi 
alla quantit�, ma alla qualit�; essa non ha 
a che fare n� con numeri n� con quantit�, perch� 
non prende in considerazione (come dice il Giorgianni) 
se non oggetti qualsiasi, e, cio�, come � 
evidente. il reale nel suo momento qualitativo. 

La logjstica, quindi, come tale, non ha nulla 
in comune con la matematica, scienza del quanto; 
essa ricomprende, anzi, sotto di s� la matematica 
(come anche tutto il resto delle forme del sapere), 
e si atteggia come scienza generale del pensiero. 

Pur prewlendo a prestito dalle matematiche la 
terminologia ed essendo frutto di menti matematiche, 
la -logistica, dunque, � qualcosa del tutto 
distinta e diversa dalle matematiche (1). 

Ci� premesso si pu� passare ad esaminare qual'� 
il principio che regge la logistica come scienza 
generale del pensiero. 

Fondamento della logistica, come ormai � stato 
provato e messo in chiaro da coloro che si sono 

(1) Da questa osservazione, sulla quale il Giorgianni � 
d'accordo con noi, scaturisce a fil di logica, una conseguenza: 
e, cio�, -che bisogna revocare ~ d~bbio.I'affermazione 
che la logistica possa avere irtfl�ito, sia pure 
minimamente, sul moderno sviluppo delle scienze-mate--matiche. 
Posto che, infatti, queste hanno un metodo 
loro proprio, il metodo del quanto, .ben distinto dalla 
logistica, scienza della qualit�, non si vede co~e questa 
possa aver concorso allo sviluppo delle m~tematic~e, che 
� frutto esclusivamente del metodo proprio e particolare 
di queste. 

-183 


interessati di problemi logici, e come del resto 
appare evidente dalla identit� dei principi e del 
metodo, � la logica formale o verbale; la logica, 
cio� detta anche aristotelica, peripatetica, scolastica 
o come altro si voglia chiamare. (1). 

Anzi per essere pi� precisi la logistica non � che 
il tramutamento in vesti moderne della logica formale, 
il cui principio � stato spinto all'eccesso. 

Baster� quindi esaminare la logica formale o 
verbale nella sua intrinseca natura e nel suo metodo, 
per determinare altresi che cosa . sia la logistica. 

La logica formale o verbale, o meglio si direbbe 
formalistica o verbalistica, � un empirismo che 
vuole cogliere l'attivit� logica del pensiero, non 
gi� nel suo carattere dialettico di pensamento 
dell'universale, ma nelle sue vairie traduzioni e 
manifestazioni particolari, e cio�, specificamente, 
nel �linguaggio. 

Inconsapevole di tale suo intrinseco carattere, di 
questa sua particolare natura, la logica formalistica 
non si' limita gi� ad un semplice lavoro di una 
descrittiva pratica che potrebb� anche avere una 
sua qualche utilit�, ma pretende di ricercare e fissare 
le leggi del pensiero, e ci d� non gi� le leggi 
del pensiero, ma le forme verbali empiricamente e 
grammaticalmente determinate. 

n difetto della logica formalistica non � solo 
nel formalismo (che � un suo carattere distintivo, 
perch� essa si attiene all'estrinseco) o anche nel 
verbalismo, ma � insito nel suo metodo stesso. 

Nel pensiero e nel movimento del pensiero come 

pensiero, i singoli momenti cadono uno fuori del


l'altro, ed essendo separati non hanno alcuna verit�; 

la verit� � data dalla loro totalit� che � ad un tempo 
.oggettiva e soggettiva (2). 

Da tale difettosa impostazione la trattazione 

della logica formalistica porta con s� queste conse


guenze: anzitutto che essa viene concepita come 

un metodo-strumento; essa �, cio�, la scienza che 

insegna a pensare rettamente, facendo astrazione 

da ci� che si pensa; quasi che la dialettic.a del pen


sare, il movimento del pensiero, sia uno schema 

astratto e vuoto che aspetta un contenuto dal 

quale essere riempito (contenuto che poi sarebbe 

l'oggetto, la materia del pensiero, quello che si 

pensa). 

La seconda conseguenza � che la logica cos� 

concepita non pu� che assumere l'aspetto di una 

introduzione o propedeutica non solo della filosofia 

(1) Non ci sembra esatto quanto scrive il Giorgianni 
circa l'origine recente degli studi sulla st�ria della logica. 
A parte il lavoro del Prantl, sul valore del quale non 
condividiamo a.ffatto il giudizio del Giorgianni, trattandosi 
di un'opera solida e precisa, ricca di intuizioni filosofiche, 
anche se impostata dal punto di vista di un 
rinnovato aristotelismo, ci sembra che non si debbano 
e non si possano passare sotto silenzio le sezioni di storia 
della logica intrarnesse dallo HEGEL nella Scienza 
della Logica e nella Enciclopedia delle Scienze Filosofiche 
in Compendio e quelle dallo SPAVENTA nell'opera La 
Filosofia Italiana nelle sue Relazioni con la Filosofia 
Europea; nonch� quelle svolte 'dal CROCE nella Logica 
come Scienza del Concetto Puro, e dal GENTILE nel Sistema 
di Logica come Teoria del Conoscere e nella Riforma della 
Dialettica Hegeliana. 
(2) Vedi le considerazioni dello HEGEL sulla filosofia 
aristotelica e sulla sua logica in Lezioni di Storia della 
Filosofia. 
vera e propria, ma anche di tutte le altre forme del 
sapere umano, dalle quali si distinguerebbe e distaccherebbe 
come da un tempio si distacca e 
distingue il vestibolo; quasi che la logica sia qualcosa 
che precede la filosofia e il pensiero. 

In sostanza il difetto della logica tormalistica � 
quello di essere un vero e proprio empirismo che 
pretende di ricercare e fissare le leggi del pensiero, 
e le cerca non gi� nella attivit� stessa del pensiero 
in ;moto, e cio� nella dialettica del pensare, ma nel 
pensato e nel finito. Perci� � astratta e formale 
e non coglie il vero, limitandosi solo ad una enumerazione 
e classificazione, sterile ai fini del conoscere, 
delle funzioni e dei modi in cui il pensiero 
si estrinseca. 

E poich� la manifestazione pi� completa� del 
fatto logico si ha nel linguaggio (che per� non � 
solo logica), questa logica � altres� verbalistica, 
in quanto determina astrattamente le forme verbali 
che esplicherebbero una funzione logica. 

Non � questa la sede pi� adatta per una esposizione 
completa del carattere particolare e proprio 
della logica formale; ai fini dell'argomento che 
trattiamo basteranno pertanto i rapidi cenni che 
se ne sono fatti, rimandando ad altro momento e 
luogo una trattazione pi� adeguata (1). 

Come abbiamo detto, la logistica trova il suo 
fondamento nella logica formale e'non � che una 
delle tante manifestazioni del sempre fiorente formalismo 
logico (fiorente, perch� in esso gli uomini 
trovano comodo di adagiarsi in una dolce pigrizia, 
limitandosi a contemplare le morte forme del 
pensiero, e cio� a non pensare, dato che non si 
pu� pensare che in concreto). 

Senonch� la logistica rispetto alla logica formale 
si presenta, almeno apparentemente, come affinata 
ed approfondita per due ragioni: anzitutto, perch� 
usa la terminologia della matematica mutuando 
da questa le forme ed i modi, dal che le deriva quell'aura 
di precisione e di rigorismo che le conferisce 
l'aspetto esteriore di una scienza; in secondo luogo, 
pereh� ha sviluppato e portato al suo estremo (cio� 
alla negazione) un timido e modesto tentativo, 

(1) Sul caratteristico procedimento della logica formalistica 
sono rimasti classici gli studi del Prantl e del 
Trendelenburg. Quest'ultimo, ad es., giunge perfino a 
dare alle categorie della logica aristotelica, e cio� al 
primum della logica formale, tm valore grammaticale: 
e cos� la sostanza corrisponde al nome sostantivo; la 
qualit�, la quantit� e la relazione corrispondono rispettivamente 
all'aggettivo, al numerale e ad alcuni avverbi; . 
il tempo ed il luogo agli avverbi esprimenti queste due 
funzioni; il giacere o stare al verbo intransitivo, l'avere 
al perfetto passato dei greci, il fare al verbo attivo, il 
patire al verbo passivo. 

(A. TRENDELENB'uRG: Storia della Teorica delle Categorie, 
Berlino, 1846; Elementa logices Aristoteleae, Berlino, 
1836 (9a edizione 1892); Schiarimenti sugli elementi della 
logica aristotelica, Berlino, 1852 (3a edizione 1876). 
C. PRANTL: Storia della logica in occidente, Lipsia, 18551870 
(ne esiste una parziale traduzione italiana), Sullo 
sviluppo della logica aristotelica dalla filosofia platonica, 
in "Atti della Accademia Bavarese di Scienze>>, -M0naco, 

1853, pag. 129-211). 

Desideriamo avvertire qui, ad evitare fraintendimenti 
che Aristotele non fu solo ed esclusivamente un logico 
formalistico; in lui la logica, per dirla con lo Spaventa, 
non � formale ma si presta a. diventare formale. Nessuno 
fu meno aristotelico di Aristotele stesso; ma in lui � il 
principio del formalismo, l'avvio a formalizzare. 



,184 

fatto a fini puramente didascalici, di simboleggia


mento delle funzioni logiche che gi� si riscontra 

nella tarda logica peripatetica. 

Ma il principio rimane sempre ilmedesimo, anzi 

si pu� dire, senz'altro, che nella logistica esso appare 

peggiorato e come deteriorato, il che sempre avviene 

nel confronto tra originale e copia (1). 

La logistica � dunque la scienza che studia la 

ricerca positiva delle operazioni che il pensiero 

percorre e delle leggi ad esse relative (la definizione, 

avvertiamo, non � nostra ma del Giorgianni). 

Questa definizione esprime, anche se con una 
�terminologia filosofica diversa, lo stesso concetto 

che noi abbiamo esposto a proposito della logica 

formale; il che � una riprova, del resto non-neces


saria, della dipendenza della logistica dalla logica 

formale o meglio della loro sostanziale identit�. 

Ohe cosa pretende la logistica? Di indagare con le 

sue formule il fondamento del diritto, di spiegarci 

che cosa � i1 diritto, quale posto esso occupi nella 

economia dell'universo spirituale, di surrogarsi in 

una parola all'indagine propriamente filosofica ? 

Da quanto finora i suoi cultori ci sono andati 

esponendo risulta che essa non pretende . di avere 

un valore teoretico (non �, cio�, una filosofia o 

pensamento dell'universale); ma solo un valore 

pratico, strumentale; essa dovrebbe servire a rin


saldare il fondamento logico del pensiero, a stabilire 

con rigore scientifico i modi di questo, al fine di 

evitare possibili difetti logici (avvertiamo ancora 

che l'espressione � del Giorgianni); essa sarebbe, 

quindi, in definitiva una ars ratiocinandi prope


deutica che renderebbe scientifico e positivo il 

materiale su cui andrebbe ad esercitarsi, sia esso 

costituito dalla matematica o dal diritto, o dal


l'etica o da quant'altro si voglia. 

L'assunto della logistica, cio�, come � conseguen


ziale, non varia in nulla da quella della logica 

formale. 

Come nella logica formale anche nella logistica 

l'attivit� logica, il pensiero, viene concepito, o 

(1) Non sar� fuor di luogo accennare qui, sia pure sommariamente, 
che il primo tentativo di applicazione alla 
logica, al pensiero, del simbolismo della matematica e 
in certo modo del metodo proprio di questa, � dovuto al 
pensiero giovanile di G. G. Leibniz, il quale � stato ad 
un tempo un grandissimo filosofo ed un grande matematico. 
L'idea del Leibniz o meglio la sua fissazione, 
era, avendo egli notato una analogia tra le pi� elementari 
funzioni algebriche e quelle mentali della deduzione, di 
sostituire ai ragionamenti regole di calcolo; egli riteneva 
cio�, sottoponendo le forme logiche all'analisi, che si 
potesse giungere a stabilire un certo limitato numero di 
idee semplici, da 1-icomporre, poi, mediante il calcolo 
combinatorio. A questa sua idea faceva corollario l'altra 
sulla possibilit� di stabilire una lingua costante ed universale. 
Questa idea del Leibniz rimasta, per�, in lui 
allo stato di intuizione giovanile senza sviluppi, germin� 
poi nella mente di G. Ploucquet, un matematico tedesco 
che insegn� logica e metafisica a Tubinga poco prima 
che Hegel vi frequentasse i corsi di filosofia e teologia, 
il quale scrisse un trattato, apparso in luce nel 1763, 
dal titolo Methodus Oalculandi in Logicis che � tutto 
un programma. L'eredit� del Ploucquet, attraverso i 
matematici tedeschi dell'SOO, quali il Frege ed altri, 
nonch� i var� Couturat, Jevons, Peano e Russel, � giunta 
. fino ai nostri contemporanei logistici. 

Sull'argomento oltre B. Croce, � da vedere pure l'ottimo 
lavoro di F. ALBERGAl\W: Storia della �Logica delle 
Scienze .Esatte. 

I 
meglio immaginato, come forma vuota ehe ha ! 
bisogno di un contenuto, posto questo, a sua volta, I 
come � stato notato, come gi� dato ed esistente 
indipendentemente dal pensiero stesso. 
E questa forma v:uota, che. r~ella logica formale 
� data dagli elementi del linguaggio resi astratti, 
nella logistica sta, invece, in veste di formula di 
sapore matematico, simbolizzata, cio�, e resa, 
quindi ancora pi� astratta. E quello che questa 
pretesa scienza studia e determina � appunto non 
tanto il movimento della astrazione che essa va 
a porre, astrazione che come tale � inerte ed immobile, 
quanto i singoli momenti della astrazione 
stessa, staccati e separati, posti l'uno accanto all'altro; 
e quindi, se possibile, resi ancora pi� inerti 
ed immobili. 
E come la logica formale, per il suo intrinseco 
difetto d'origine (l'empirismo), non pu� mai attingere 
la realt� vivente che non pu� contenere, e 
rimane, quindi, solo come una classificazione empirica 
dei modi che assume nel linguaggio la forma 
logica; cos� la logistica non ha alcuna validit� ai 
fini del conoscere, non attinge cio� mai la realt� 
vivente che � incapace di contenere, e rimane 
quindi come una classificazione empirica di quegli 
stessi modi, resa ancora pi� macchinosa ed astratta 
dal simbolismo che tutta la permea. 
Quale rapporto potrebbe mai stabilirsi tra quella 
realt� vivente che � il diritto, che � un fare concreto 
dello spirito, e come tale un concreto fatto spirituale, 
ed il criterio classificatorio che costituisce 
la logica formale e di rimbalzo la logistica? 
Possono mai queste pretese scienze generali del 
pensiero, che il pensiero sezionano e rendono 
esterno e finito, attingere e toccare la realt� spirituale 
che pu� solo essere colta nella intuizione, 
poetica o filosofica che sia ? 
Il diritto non � una astrazione o una convenzione, 
n� una scienza formale (come le matematiche); 
� un qualcosa di concreto che, vorrei dire, 
va sofferto, che deve essere sentito, cio�, nella 
sua dialettica spirituale e non essere immobilizzato 
e sezionato come H cadavere di un essere gi� 
vivente. 
L'errore della logistica non sta solo nel considerare 
il diritto come un che di meccanico che pu� 
essere assoggettato al calcol�, ma sta nel considerare 
il pensiero che quel diritto (o altro che 
sia) dovrebbe pensare, come una forma astratta 
e vuota. 
E di quella forma la logistica vuol fissare e 
determinare in precedenza i modi, indipendentemente 
dal contenuto, e cio� astrattamente. Essa 
vuole porre, cio�, le condizioni formali della conoscenza 
racchiundendole in un sistema di formule 
senza curarsi del contenuto (il diritto, l'etica, ecc.) 
che � il reale e cio� la verit�. 
L'essenziale della verit�, il contenuto, rimane 
perci� fuori di essa; ed essa, nella sua astrattezza, 
non contiene quindi la verit�, no~ � reale. 
Ed allora come pu� mai affermarsi eh.e dall'.so 
della logistica la verit� del diritto potrebbe risaltare 
pi� luminosamente? Ne uscirebbe il diritto rafforzato 
e reso pi� scientifico (intendi pi� vero)? 
I due elementi, quello del pensiero e quello del 
suo contenuto, l'oggetto, vengono immaginati 



-185 


come ordinati l'uno di fronte all'altro; cosicch� 
l'oggetto risulta come un che gi� di per s� compiuto 

. e pronto, che per la sua realt� pu� fare perfettamente 
a meno del pensiero; e, correlativamente, 
questo 'risulta come un che di difettoso che deve 
andarsi a completare in una materia, nell'oggetto, 
nel suo contenuto, rendendosi a questo adeguato 
come una indeterminata cedevole forma. Il pensiero, 
cio�, si adatta e si acconcia all'oggetto; non 
solo, ma esso nel ricevere il suo contenuto, l'oggetto, 
non va oltre se stesso; ilsuo ric�vere l'oggetto, 
il contenuto, ed il suo adeguarsi ed acconciarsi 
ad esso, rimane, quindi, una sua modificazione; 
non diventa, cio�, il proprio altro; non giunge, cio�, 
in altri termini, all'oggetto, il quale rimane cos� 
come un presupposto, come un mero al di l� del 
pensiero (1). 

Il fondamento della logistica, il suo principio, 
�, quindi, l'errore della coscienza ordinaria che 
separa e divide �l reale. 

Ma poich� la logistica, nell'intendimento dei suoi 
cultori, vuole essere uno strumento, e, cio�, un 
mezzo diretto ad una utilit�, vediamo ora, dopo i 
chiarimenti teoretici che ne abbiamo dato, se i suoi 
sviluppi, le sue applicazioni possano mai avere 
quella utilit� (almeno, per ci� che ci concerne, nel 
campo del diritto), che essi si ripromettono. 

Dobbiamo escludere che essa possa mai avere 
una utilit� speculativa e, cio� conoscitiva. Come 
abbiamo, infatti, dimostrato (d'accordo crediamo 
con i suoi cultori), la logistica non ha la pretesa 
di essere una filosofia, il pensamento dell'universale; 
essa, quindi, non si domanda e non ci dice 
che cosa � il diritto, quale � il suo fondamento, 
quale attivit� dello spirito esso stia a rappresentare, 
ecc.. 

La pretesa della logistica �, apparentemente, 
pi� modesta; come � stato gi� notato vuole essa 
solo rendere scientifico il diritto, togliendogli quell'aspetto 
empirico che lo rende cos� incerto ed 
approssimativo; vuole essa rendere preciso il linguaggio 
in genere, e, quindi, anche il linguaggio 
giuridico, rendendolo totalmente logico; in modo 
da evitare pericolose deviazioni. Vuole in una 
parola raggiungere in esso (nel diritto) quella certezza 
e quel rigorismo che essa ritiene proprio delle 
matematiche, dalle quali postula. la terminologia 
ed i modi (2). 

E tale risultato si dovrebbe ottenere sostituendo 
la logistica all'ordinario modo di trattazione del 
diritto; e cio�, in parole povere, smettendo di pensare 
cos� come finora si � pensato allorch� si son 
fatte sentenze, memorie defensionali, trattazioni 
dottrinali, ecc., per cominciare a pensare, finalmente 
con rigore logic�, in termini di formule matematiche. 


(1) Vedi le considerazioni dello Hegel nell'introduzione 
alla Scienza della Logica. 
(2) A proposito della matematica e del suo preteso 
rigorismo scientifico, crediamo opportuno far notare che 
se vi � nel campo dello scibile umano una attivit� contraddittoria 
ed imprecisa, essa � proprio l'attivit� matematica. 
Diceva G. F. Herbart, che non � certo una fonte 
sospetta per essere un filosofo matematizzante, che se la 
matematica potesse morire per le contraddizioni di cui 
� contesta, essa sarebbe morta da un pezzo. 
Ma, noi ci chiediamo, quale utilit� ai fini di una 
maggiore logicit�, di iin maggiore rigorismo logico, 
cio�, di una maggiore intelligenza delle cose, pu� 
avere il determinare in una formula, ad esempio 
a-b -e ecc., od altra formula pi� complessa ed 
immaginosa, quel negozio giuridico che � la �compravendita 
ed i rapporti che da esso scaturiscono'? 

O, per attenerci ancora agli esempi recati dal 
Giorgianni, stabilfre altra formula pi� o meno 
complessa che stia a rappresentare l'applicazione 
della funzione descrittiva per cui Giovanni Verga 
� determinato come l'autore dei Malavoglia~ 

o stabilire, ancora, che nella frase (( il fratello 
del padre � vi � un prodotto relativo della relazione, 
o che, il quadrato della relazione padre � il nonno 
paterno Y � 
In tutti questi casi (come in tutti gli altri infiniti 
possibili casi) la formula non ci dice nulla che 
gi� non sappiamo; non accresce cio� le nostre 
cognizioni n� sulla compravendita, n� su G. Verga, 
n� sul fratello del padre n�, tanto meno, sul nonno 
pa~rno. ' 

Quella formula, quelle formule gi� presuppongono, 
cio�, l'indagine e la conoscenza dell'oggetto 
che esse stanno a rappresentare e a significare. A.i 
fini della intelligenza di ci� che � la compravendita, 

o di chi sia e che abbia fatto G. Verga, di quali 
conseguenze giuridiche scaturiscano dall'essere fratello 
del padre o padre del padre, e cio� nonno, 
la formula nulla ci dice n� pu� dirci. Se non sappiamo 
gi�, cio� non abbiamo gi� indagato e studiato 
con il pensiero quello che � la compravendita, 
o l'opera del Verga, o i rapporti familiari, quelle 
formule per l'intelligenza di tutte queste cose non 
ci saranno di nessun giovamento: e ci� perch� 
attraverso le formule :noi non potremo mai arrivare 
a sostituire l'attivit� del pensiero che indaga 
il tutto e, quindi, anche la compravendita, l'opera 
di G. Verga, e i rapporti familiari. 
La formula, cio�, non ha nulla di creativo .o di 
determinativo agli effetti della logica, ossia, agli 
effetti dell'intelligenza delle cose; n� pu� esprimere 
una funzione logica perch� questa non esiste se 
non nel concetto, cio�, concettualmente; non � 
nemmeno, quindi, nel suo inerte meccanismo la 
descrizione empirica di una funzione logica; essa 
� in sostanza solo una descrittiva simbolica sostitutiva 
del linguaggio. 

Ed allora, se le cose stanno cos�, e non ci sembra 
dubbio che possano atteggiarsi diversamente, tutta 
la logistica finisce solo per essere in definitiva l'arte 
di rappresentare, in modi simbolici, ci� che noi 
esprimiamo con il linguaggio ordinario, dopo aver 
pensato e ragionato; quelle formule, cio�, non 
potranno avere altra funzione che quella che esplica 
ad es. la stenografia; attivit� questa di immensa 
utilit� pratica, ma che non ha e non si sogna neanche 
d'avere il compito di rendere pi� rigoroso e 
pi� logico il discorso che essa traduce in segni di 
abbreviazione. 

Se la logistica, anzich� atteggiarsi a scienza 
generale del pensiero e ad attivit� logica, si limitasse 
pi� modestamente a voler essere la manifestazione 
di una attivit� pratica intesa a fornire 
un sistema di simbolismo descrittivo, diretto solo 
alla pratica utilit� di farci risparmiare tempo �e 



�'f' 

-186 


fatica nella stesura delle sentenze, delle memorie 
defensionali e delle trattazioni dottrinali (rendendo 
queste semplificate ed abbreviate), noi non prenderemmo 
certo contro di essa una posizione negativa; 
ci limiteremmo a dire ai suoi cultori di fornirci 
il loro bravo formulario per adottarlo ed 
applicarlo (s'intende se di facile e pratico uso). 

Ma fin tanto che la logistica avr� la.pretesa di 
essere una seienza che dovrebbe sostituire il pensiero, 
noi non pot.remo che opporci ad essa, appunto 
in nome della logica, di quella vera ed autentica 
logica che � il pensiero che pensa. 

L'astrattezza del calcolo � propria della matematica 
che � appunto scienza astratta; e non � 
quindi applicabile al diritto che non �, come gi� 
notato, astrattezza o convenzionalit�; ma atti


. 
vit� e prodotto concreto dello spirito, concreta 
attivit� spirituale, come tale vivente nelle sue 
forme, nei suoi modi e nel suo linguaggio. 

Non vogliamo certo negare che in apparenza 
il modo di trattazione del diritto, quanto meno 
nella sua pratica applicazione presenti qualche 
analogia con quello � della matematica: analogia 
che spiega e chiarisce psicologicamente a no.stro 
avviso, l'errore in cui incorrono i logistici. Nel 
diritto infatti da un dato (che sarebbe la norma 
giuridica) mediante il ragionamento si discende 
ad una conclusione; il che � appunto l'operazione 
che fanno le matematiche, le quali da un postulato 
(il punto, la retta, lo spazio, le parallele, ecc.) 
giungono anch'esse ad una conclusione. Senonch� 
l'analogia fra i due modi di trattazione non deriva 
dal particolare metodo o dal particolare contenuto 
del diritto o della matematica; non � data, cio�, 
n� dal diritto n� dalla matematica presi in se stessi, 
ma dalla costanza ed identit� del pensiero, che se 
pensa e pone come pensati il diritto e la matematica 
non pu� ritrovarsi in quelli che secondo 
se stesso. La ragione dell'apparente analogia �, 
quindi, data solo dal fatto che nella matematica 
e nel diritto (come in qualunque altra forma di 
sapere) l'operazione pi� apparente � l'estrinsecazione 
di quella funzione logica che � il sillogizzare, 
per cui facendosi appello alla costanza del pensiero 
(definita questa come il principio di identit� e 
contraddizione), da un dato o trovato se ne traggono 
le conseguenze, si ripropone cio� il gi� dato 
ed il gi� trovato senza uscire da questi. 

Ci� prova: anzitutto che l'unica legge che regola 
le cose umane � il pensiero che, se pensa in concreto, 
non � mai in contrasto con se stesso e si ritrova 
identico a s�; in secondo luogo che l'attivit� del 
sillogizzare � solo ar.te di discettare e discutere con 
noi stessi e con gli altri e non gi� attivit� di pensamento 
dell'universale che pu� solo essere colto 
nell'intuizione e nel concetto. Pertanto nessun 
rapporto potrebbe mai stabilirsi sulla base di quella 
pretesa analogia fra i modi della matematica, 
attivit� e scienza formali, e quelli del diritto, attivit� 
e scienza concrete. 

E che in definitiva (si potrebbe definire il fenomeno 
come il trionfo della logica); gli stessi cultori 
della logistica ed i suoi simpatizzanti avvertano il 
difetto fondamentale di essa e la su.a impotenza a 
contenere il reale, risulta dai dubbi che essi lasciano 
intravvedere, che non tutto il diritto (considerato 

� .,-�� ..questo 
attualmente come il campo di applicazione 
della logistica), possa rientrare negli schemi simbolici 
predisp�sti. � � 

Significativo a questo proposito � ci� che scrive 
uno dei simpatizzanti della logistica, che � anche 
un grande giurista, ff Carnelutti (1), il quale dopo 
aver lamentato la empiricit� del diritto e auspicato 
l'applicazione del calcolo matematico ad esso (sino 
al punto di augurarsi, quod deus at�ertat, che la 
matematica entri come materia di insegnamento 
nelle facolt� di giurisprudenza), finisce poi con 
l'affermare, p. 9 dello scritto citato, la insufficienza 
del metodo stesso, dichiarando in sostanza assurda, 
la pretesa di poter far rientrare l'attivit� spirituale 
nella attivit� logico-formale. 

� necessario dunque che i logistici,si convincano 
della inanit� dei loro sforzi ed abbandonino l'idea 
erronea di voler tutto ridurre a scienza, e, cio�, a 
calcolo astratto e a classificazione empirica; � necessario 
che essi si convincano che se l'umanit� ha 
progredito in tutti i campi, nell'arte, nell'inventiva, 
nel diritto, ci� � avvenuto per virt� del pensiero 
che � l'essenza dello spirito, anzi, tutto lo spirito; 

� � neeessario che essi si convincano che quando il 
pensiero pensa il concreto non pu� pensare che la 
verit� e che � un peccato mortale dubitare della 
forza e della verit� del pensiero stesso, fino al punto 
di volere ad esso sostituire un calcolo astratto combinatorio 
che, e questo dovrebbe essere evidente 
lippis et tonsoribus, per essere un prodotto del .pensiero 
sia pure in un momento della sua astrazione 
(condito, cio�, di immaginazione e, cio�, di non 
verit�), non pu� mai contenere nulla pi� del pensiero 
che lo pone. 
Ci sembra che l'argomento, quanto meno ai 
fini che il presente scritto si propone, sia esaurito. 
Queste brevi note, infatti, non vogliono essere 
altro che una protesta contro una pretesa basata su 
un errore filosofico e frutto, pi� che di un pensiero, 
di una immaginazione, che ha tutto l'aspetto di 
una fissazione: che la verit�, cio�, non sia riposta 
nel pensiero che pensa, ma in un qualcosa di pi� 
perfetto e mirabile, che viene denominato scienza; 
quasi che le cosiddette scienze (la matematica, le 
scienze naturali, la fisica, ecc.) abbiano una virt� 
propria, un pensiero particolare che non deriva loro 
dal pensiero pensante dello spirito umano che le 
pone e le foggia per i suoi bisogni pratici, e possano 
quindi non solo fare a meno di quel pensiero, ma 
addirittura ad esso sostituirsi. 

F. CASA1\1:ASSIMA 
Sull'argomento sono in particolare da vedere, per quel 
che riguarda il fondamento ed il metodo della logica 
formale, e quindi anche della logistica.: 

G. G. F. HEGEL: Fenomenologia dello Spirito, Bam_ 
berga, 1807; Scienza della Logica, Norimberga, 18121816; 
Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, 
Heidelberg 1817 e Berlino 1827-183('); Filosofia del Diritto, 
Berlino, 1821; Lezioni sulla Storia della -�FiTosofi,a, 
(1) Matematica e Diritto, in << Riv. di Diritto Processuale
�, 1951, pag. 201. 

-187 


Berlino 1833 e 1840-18442� Orientativa � anche l'opera 
di G. F. HERBART: Introduzione alla Filosofia, Konigsberg, 
1813. Di tutti i lavori suindicati esistono ottime 
traduzioni in lingua italiana. Sono poi da vedere: B. CROCE 

Estetica come scienza dell'Espressione e linguistica generale, 
Bari, 19124; Logica come scienza del Concetto puro, 
Bari, 19082; Discorsi di varia filosofia, Bari, 1945; Conversazioni 
critiche, la serie, Bari, 19504; G. GENTILE: La 
Riforma della Dialettica hegeliana, Messina, 1913; Teoria 
generale dello Spirito come atto puro, Pisa, 1916; Sistema 
di Logica come teoria del conoscere, Firenze, 1940-19423; 

B. SPAVENTA: Scritti Filosofici Napoli, 1900; Da Socrate 
ad Hegel, Bari, 1905; La Filosofia Italiana nelle sue 
Relazioni con la Filosofia Europea, Bari, 1908; Logica e 
Metafisica, Bari, 1911. 
Sono inoltre da vedere G. DE RUGGERO: Storia della 
Filosofia, Bari, nei luoghi che interessano; indispensabile 
il �lavoro di F. ALBERGAMO: Storia della Logica delle 
Scienze Esatte, Bari, 1947, prezioso anche per tutti i 
riferimenti bibliografici. 

Edizioni dell'Organon arist~telico sono quelle curate 
dal Bekker, Berlino 1831-36, e la edizione Firmin Didot,' 
Parigi, 1848-1874, con testo latino a fronte. Una traduzione 
dell'intero Organon in lingua italiana non esiste, 
se se ne eccettuino i lavori cinquecenteschi non pi� 
utilizzabili per difetto di interpretazione. 

T. 
ToMASICcmo: Massimario della espropriazione 
per pubblica utilit� e della requisizione. (Jandi 
Sapi ed.) 1954. 
Segnaliamo con vero piacere. questa pubblicazione 
del nostro collega Tomasicchio che, per quanto 
ci consta, � la prima del genere, nella materia 
trattata, e che ha raggiunto lo scopo pratico che 
si proponeva. 

Ci� che rende l'opera particolarmente pregevole 
�, sopratutto, �l'indice-sommario redatto con criteri 
sistematici aderenti ai principi teorici adottati 
dalla migliore dottrina. � proprio grazie a questo 
indice sommario che la ricerca delle massime pu� 
essere effettuata con facilit�,� (agevolata anche 
dall'indice alfabetico analitico da usarsi tuttavia 
in modo puramente sussidiario), s� che il difetto 
principale delle opere del genere (e, cio�, la difficolt1 
del reperimento della massima adeguata 
alla fattispecie) appare quasi eliminato. 

Riteniamo che questa pubblicazione sia una 
opera la quale non pu� mancare nelle biblioteche 
di coloro che si occupano, sia da.I punto di vista 
teorico, sia dal punto di vista pratico e professionale, 
delle importanti materie della espropriazione 
e della requisizione. 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE DELLO STATO � Rappresentanza 
in giudizio � Controversie tri6utarie � Oppo� 
sizione a ingiunzione relativa a imposta di registro. 
Nullit� .del ricorso per Cassazione intimato al Mi� 
nistro delle finanze in materia tributaria. (Cass., Sez. 
Un. Civili, Sent. n. 1207/54 -Pres.: Galizia; Est.: 
Bagna; P. M.: Pafundi, conforme -Tomei c. Finanze). 

L'autorit� designata a stare in giudizio per l'Amministrazione 
finanziaria in materia di controversie 
tributarie � l'Intendente di finanza e non il Ministro 
delle finanze, il quale non ha la rappresentanza organica 
dell'Amministrazione per le controversie 
tributarie. Siffatta indicazione non ha sub�to modifica 
in materia di controversie sull'applicazione 
dell'imposta di registro. 

Con questa sentenza la Corte di Cassazione, confermando 
la sua precedente giurisprudenza (cfr. sentenza 

n. 585del12marzo1953, nonch� retro 1953, pag.123 
e pag. 233), ha eliminato ogni dubbio anche sulla 
esclusivit� della competenza, attribuita all'Intendente 
di Finanza dagli artt. 11 e 52 T. U. 30 ottobre 1933, 
n. 1611 in relazione alla tabella allegata al r. d. 
25 giugno 1865, n. 2361, e sull'applicabilit� del principio 
alle controversie relative ad opposizione ad ingiunzione 
in tema d'imposta di registro. Ci auguriamo 
che in seguito a quest'ultima sentenza ogni questione 
relativa alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
finanziaria possa considerarsi definitivamente 
eliminata. 
COMUNI E PROVINCIE � Procedimento giurisdizionale 
avanti i Consigli Comunali in materia di eleggibilit� 
� Notificazione della decisione al Prefetto 
ricorrente -Termini e forme del ricorso in appello 
alla Giunta Provinciale Amministrativa -Procedimento 
relativo -Applicabilit� delle norme del codice 
di rito civile in tema di pluralit� di impugnazioni Tardivit� 
dell'impugnazione incidentale in causa 
inscindibile; irrilevanza. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2695/53 
Pres. Cannada-Bartoli; Est. Passanisi; P. M.: Pittiruti, 
conforme -Prefetto di Milano c. Turati). 

Contro le decisioni del Consiglio comunale, pronunziate 
ai sensi dell'art..7 4 T. U. 5 aprile 1951, 

n. 203, � ammesso ricorso alla Giunta Provinciale 
Amministrativa entro un mese dalla notificazione 
della decisione. 
Il Prefetto, che abbia proposto ricorso al Consiglio 
Comunale per l'ineleggibilit� di un consigliere comunale, 
dev'essere considerato parte ed ha, pertanto, 
diritto alla 'notificazione della decisione. 

� valido il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, 
ancorch� la notificazione preceda il 
deposito e purch� questo avvenga entro il 30� 
giorno dalla notificazione della decisione. 

Nei giudizi elettorali avanti alle Giunte Provinciali 
Amministrative debbono essere osservate, 
quando la legge speciale non disponga altrimenti, 

le norme processuali stabilite dal T. U. 26 giugno 
1924, n. 1058 e dal regolamento 17 agosto 1907, 

n. 643 sul procedimento avanti la Giunta Provinciale 
amministrativa nonch� quello del codice di 
rito civile, relative alla pluralit� d 'impugnazioni 
della medesima specie contro la stessa decisione, 
che sono di carattere generale. � 
Nel caso di pi� impugnazioni della stessa specie 
contro la medesima sentenza � qualificata <( principale 
JJ quella, che sia instaurata per prima, mentre 
tutte le altre proposte successivamente sono impugnazioni 
(! incidentali n. Queste presuppongonola 
principale e da essa dipendono nei limiti stabiliti 
della legge; la prima, invece, � autonoma e la 
sua efficacia non � subordinata all'efficacia delle 
altre impugnazioni. 

Nell'ipotesi di causa inscindibile non pu� �essere 
dichiarata improcedibile l'impugnazione incidentale 
tardiva, quando sia stata ritualmente e tempestivamente 
proposta l'impugnazione principale. 

Aderiamo pienamente alle massime enunciate, con 
le quali viene confermata la qualit� di parte, che 
assume il Prefetto quando faccia l'istanza di decadenza 
(e che, ovviamente, lo legittima alla proposizione 
di tutte le impugnative consentite contro le decisioni 
pronunciate dai vari organi giurisdizionali, speciali 
ed ordinari) e viene ripetuto l'insegnamento, che pu� 
dirsi ormai consolidato, della validit� del ricorso alla 

G. P. A. notificato anteriormente al deposito, purch� 
questo avvenga entro il 30� giorno della notificazione 
della decisione (sulle questioni decise con le prime 
tre massime vedi anche retro 1954, pag. 18, 59 e 61). 
Da segnalare � anche il principio enunciato nella 
quarta massima, secondo il quale le norme contenute 
nel C. P. C. e relative alla pluralit� d'impugnazione 
avverso la medesima sentenza sono applicabili anche 
nei procedimenti avanti le giurisdizioni speciali, 
purch� le leggi ad essi relative non dispongano espressamente 
in senso diverso. Le ultime �due massime 
confermano la ormai consolidata giurisprudenza in 
tema di litisconsorzio relativo a cause inscindibili. 

G. GUGLIELMI 
NOTIFICAZIONE � Ricorso al Tribunale superiore 
delle acque pubbliche in sede di legittimit� -Nullit� 
insanabile del ricorso non notificato presso l'Avvocatura 
Generale dello Stato. (Trib. Sup. acque pubbliche 
12 giugno-luglio 1954 -Pres.: Caliendo; Est.: 
Landi -C. I. E. L. I. c. Ministero Lavori pubblici). 

Tutti i ricorsi inanzi agli organi giurisdizionali 
competenti in materia di acque pubbliche debbono 
essere notificati alle Amministrazioni dello Stato 
presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 

T. U. 30ottobre1933, n. 1611. 

-189 


La nullit� della notificazione, derivante dall'inosservanza 
della citata norma, � assoluta e non sanabile, 
nemmeno eon la comparizione della parte. 

La sentenza, con ampia e pregevole motivazione, 
ha eliminato definitivamente qualche perplessit�, che 
era sorta di recente per effetto della sentenza 30 dicembre 
1952, n. 20 (Regione Sarda c. Presidenza del 
Consiglio), la quale aveva ritenuto di poter prescindere 
dalla dedotta eccezione di nullit� per la evidente 
infondatezza del ricorso. In presenza di questa pronunzia 
(rectius: non pronunzia) e in considerazione 
della natura di organo di giurisdizione speciale, riconosciuta 
al Tribunale superiore in sede di legittimit�, 
si era sostenuta l'inapplicabilit� dell'art. 11 T. U. 
30 ottobre 1954, n. 1611 e l'applicabilit�, per effetto 
del richiamo contenuto nell'art. 208 del T. U. 11 dicembre 
1933, n. 1775, degli artt. 35 e segg. del T. U. 
26 giugno 1924, n. 1054. 

La sentenza, rigettando la predetta tesi, ha riconfermato 
la gi� consolidata giurisprudenza del Tribunale 
superiore (sentenza 6 agosto 1947, n. 16: S. A. 
Orobia c. Lavori pubblici). Alle argomentazioni in essa 
contenute riteniamo di dover aggiungere quella, che 
pu� trarsi ag�volmente dall'art. 193, T. U. 11 dicernbre 
1933, n. 1775, secondo il quale l'autorit� amministrativa 
pu� essere rappresentata all'udienza da 
un suo funzionario sempre col patrocinio e l'assistenza 
dell'.A.vvocatura dello Stato. 

G.G. 
REQUISIZIONI -Requisizioni effettuate per conto delle 
truppe alleate -Giurisdizione dell'autorit� giudiziaria 
ordinaria -Necessit� del previo esperimento della 
procedura amministrativa. (Cass., Sez. Unite, numero 
2150/53 -Pres.: Moscati; Est.: Lonardo; P. M.: 
De Martini, conforme -Tesoro c. Lorusso). 

Competente a conoscere delle domande per la 
determinazione degli indennizzi relativi alle requisizioni 
disposte dalle forze armate alleate o, nel 
loro interesse, dalle autorit� italiane, ed ai danni 
da esse causati � l'autorit� 'giudiziaria ordinaria, 
dopo, per�, l'esaurimento della fase del procedimento 
amministrativo, previsto dagli articoli 4 e 5 
della legge 9 gennaio 1951, n. 10. 

Con questa pregevole sentenza la Corte di Cassazione, 
accogliendo integralmente la tesi sostenuta 
dall'Avvocatura esecondo la quale, a seguito dell'entrata 
in vigore della legge 9 gennaio 1951, n. 10, 
non pu� prescindersi dalla procedura amministrativa 
da questa prevista ed il sindacato giurisdizionale 
pu� attuarsi solo in sede di impugnativa del provvedimento 
del Ministro del Tesoro, che liquida l'indennit� 
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge, ha riconfermato 
la giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria 
ed ha ribadito che tale giurisdizione sussiste 
soltanto dopo l'esaurimento della procedura amministrativa. 
Con tale categorica affermazione resta, 
altres�., escluso, a nostro avviso, che possa nella specie 
invocarsi per analogia l'istituto giurisprudenziale del 
silenzio-rifiuto. Di fronte all'enorme numero di domande 
l'Amministrazione ha il potere anche di determinare 
l'ordine di liquidazione compatibilmente con 
le esigenze di bilancio e le diffide a provvedere, oltre 
che rendere impossibile l'effettuazione dell'istruttoria, 

nelle forme previste dalla legge, priverebbero anche 
l'Amministrazione di un suo potere, da considerare 
essenziale, data anche la natura dell'indennizzo e la 
necessit�, innegabile, che il loro pagamento sia disposto 
in relazione alle concrete pQssibiliti), dj bilancio 
e nei limiti delle somme annualmente all'uopo previste. 


G. GUGLIELMI 
RESPONSABILITA CIVILE -Danni da circolazione 
di veicoli -Investimento ad opera di autoveicolo 
militare -Risarcimento transattivo da parte dell'Amministrazione 
-Azione dell'Amministrazione contro 
il conducente -Prescrizione biennale, (Cassaz. III, 
Sez. Civ. n. 1518/54 -Pres. Valenzi; Rel.: Naso; P. 
M.: Criscuoli, concl. conf. -Min. Difesa-Esercito c. 
Basso). 

� soggetta alla speciale prescrizione biennale 
dell'art. 2947 c. c. l'azione con cui l'Amministrazione 
militare, dopo aver liquidato transattivamente 
e pagato l'indennizzo dovuto alla vittima di un 
investimento prodotto da un autoveicolo di sua 
propriet� guidato da un suo dipendente, chieda a 
quest'ultimo, quale responsabile del sinistro, il 
rimborso della somma pagata. 

I) � la prima volta che la Corte Suprema si occupa 
della questione di cui alla massima che si annota; 
e non si pu� certo dire che i ben noti contrasti dei 
giudici di merito, i quali n�lle soluzione della questione 
sono addivenuti a contrastanti conclusioni, attraverso 
non meno contrastanti motivazioni anche nelle ipotesi 
di conclusioni identiche, abbiano trovato una tranquillante 
definizione nella sentenza sopraindicata, in 
cui sostanzialmente � contenuta una sola affermazione, 
e per giunta apo�ittica, non dimostrata e non dimostrabile, 
espressa nelle seguenti poche parole: � Comunque 
si voglia qualificare l'azione, anche seguendo 
l'Amministrazione nella sua tesi difensiva, non si 
pu� fare a meno di riconoscere che la domanda si 
basa su un preteso fatto illecito del convenuto, che 
sarebbe stato commesso in occasione della circolazione 
dell'autoveicolo. Ci� posto � indifferente che il danno 
risentito dall'Amministrazione sia stato diretto o indiretto, 
perch� ricollegandosi esso strettamente alla circolazione 
dell'autocarro, la disciplina giuridica, quanto 
alla prescrizione del diritto di richiederlo, � quella 
prevista dall'art. 2947, secondo comma, C. C.�. 

Troppo poco per risolvere i contrasti della giurisprudenza 
di merito, ed in tanto poco, come spesso 
accade, alquanto di impreciso, quel tanto che � pi� 
che s�ufficiente per suffragare una massima inesatta. 

II) Alla Corte Suprema, nella difesa degli interessi 
dell'Amministrazione ricorrente, che era rimasta soccombente 
in primo ed in secondo grado (sentenze 
della Pretura di Recco e del Tribunale di Genova, 
che risultano inedite), si era prospettata in primo 
piano la necessit� di definire la natura della azione 
esercitata nei confronti del suo ex dipenderiAe dalla 
Amministrazione e ci�, non solo per superare le molte __ 
incertezze al riguardo, ma anche per trarn.e le dovute 
conclusioni. Ed il ragionamento condotto era stato 
condotto nei seguenti� termini. 

Di primo acchito deve affermarsi che l'azione che 

l'Amministrazione esercita nei confronti del suo ex 


-190 


dipendente non � l'azione di regresso che il debitore 
in solido che ha pagato l'intero debito pu� esercitare 
nei confronti del condebitori (contro: Tribunale di 
Genova in grado di appello nella fattispecie in esame, 
che ha ritenuto detta azione in linea di principio 
esercitabile, salvo escluderla nel caso per non essere 
l'obbligo del conducente dell'automezzo stato accertato 
dal giudice, a causa dell'intervenuta transazione ante 
giudizio) a sensi dell'art. 1299 c. c. L'errore della 
contraria opinione, in cui � caduto con la sua affermazione 
di principio anche il Tribunale di Genova, 
� dovuto al fatto che erroneamente si ritiene che il terzo 
comma dell'art. 2054 c. c. configuri un'ipotesi di obbligazione 
solidale. Questa norma prevede invece un 
caso di responsabilit� solidale del proprietario del 
veicolo (o usufruttuario od acquirente con patto di 
riservato dominio) con il conducente: e la responsabilit� 
solidale � cosa ben diversa dalla obbligazione 
solidale. 

Q�ualunque manuale di istituzioni di diritto privato 
segnala all'attenzione dei lettori i casi di responsabilit� 
senza debito: il proprietario dell'autoveicolo 
non ha debito nei confronti del danneggiato, in quanto 
l'unico pienamente obbligato � il conducente, ma � 
solo responsabile in solido con questi. Il che significa 
che quando il proprietario dell'automezzo si rivolge 
al conducente per ottenere il rimborso dell'indennizzo 
risarcito, pu� ripetere l'intera somma pagata; se si 
vertesse in ipotesi di obbligazione solidale detto proprietario 
potrebbe ripetere dal conducente solo la parte 
di esso (art. 1299 c. c.). A nessuno � mai passato per 
la mente di ritenere che il proprietario dell'automezzo 
possa ripetere dal conducente solo una parte dell'indennizzo 
pagato: e ci� perch�, si ripete, lo status del 
proprietario non � di obbligato in solido, ma di responsabile 
in solido. 

L'azione di regresso di cui all'art. 1299 c. c. non 
pu� quindi essere esercitata. 

III) Pu� essere, invece, esercitata l'azione in surrogazione, 
configurando la nostra ipotesi un caso di 
surrogazione legale e precisamente quello di cui all'art. 
1203, n. 3, c. c. (contro: Tribunale di Torino, 
10 dicembre 1951, in �F. I. �, 1952, I, 260 e segg. 
il quale cade nel frequente errore di� considerare 
l'ipotesi in esame come applicazione dell'istituto 
della obbligazione solidale. Per la critica vedasi sopra). 
Dice questa norma che la surrogazione ha luogo di 
diritto a vantaggio di colui che essendo tenuto con 
altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse 
a soddisfarlo. Siamo in pieno nella fattispecie 
costituita dai rapporti intercorrenti, nei confronti d1;l 
terzo danneggiato, tra il proprietario ed il conducente: 
quello � tenuto con questi al pagamento del debito 
(� cio� responsabile in solido) ed ha interesse a soddisfarlo 
in sede di transazione per non pagare di pi� 
in esecuzione di pronuncia giudiziale, di pi� che 
potrebbe anche non ripetere dal conducente se questi 
versasse, come abitualmente avviene, in. cattive condizioni 
economiche. 

Da quanto precede si deve dedurre che se l'azione 
esercitata dal proprietario � un'azione in surrogazione, 
secondo i principi, la posizione che quello viene ad 
assumere in giudizio � la stessa che avrebbe assunto 
il danneggiato: obbligo quindi, per non incorrere 
nella prescrizione, di agire nei due anni dal fatto 

dannoso, ma anche diritto di avvalersi del principio 
della presunzione di colpa che sta a carico del conducente 
secondo l'art. 2054, 1� comma, c. c. Se l'azione 
esercitata � azione in surrogazione (e vale al riguardo 
la dichiarazione che ne f aooia il proprietario il qu,ale 
abbia pagato il debito del conducente ed agisca nei 
due anni del fatto dannoso) il conducente il veicolo 
deve prova1�e di aver fatto tutto il possibile per evitare 
il danno: n� pi� n� meno di quello che avrebbe dovuto 
fare se fosse stato convenuto dal danneggiato, nella 
identica posizione del quale si � invece surrogato il 
proprietario del mezzo. 

IV) Procedendo nel ragionamento, ci si deve chiedere 
per� se solo quella azione possa essere esercitata 
dal proprietario o non anche qualche altra. Si arriva 
cos� al punctum saliens del problema. 

Abbiamo visto come la Corte Suprema nella sentenza 
di cui si annota la massima, abbia rilevato 
che la domanda della Amministrazione nei confronti 
del suo ex dipendente si basa su un preteso fatto illecito 
di ouesti. che sarebbe stato commesso in occasione 
della circolazione dell'autoveicolo. La percezione della 
occasionalit�, del collegamento tra la circolazione del 
veicolo e l'evento dannoso � esatta, ma non sono 
affatto esatte le conseguenze che si pretende di crarre. 
Intanto nella frase immediatamente successiva della 
motivazione la Corte � andata oltre: da una valutazione 
di semplice occasionalit� � passata alla percezione 
di un collegamento di pretesa pi� stretta natura, 
l� dove ha affermato che il danno si ricollegherebbe 
strettamente alla circolazione del veicolo. Non pi� 
dunque semplice occasionalit�, ma stretta connessione 
tra l'evento dannoso, che in tal modo sarebbe 
ritenuto effetto della circolazione del veicolo, intesa 
come causa. 

Evidentemente, nella incertezza �dei principi, alla 
Corte � sembrato poco l'occasionalit� e, dopo esservisi 
richiamata per un istante, � andata oltre. L'errore 
proprio in questo consiste: se la circolazione del veicolo 
� causa dell'evento dannoso nel rapporto conducente 
(e proprietario per la responsabilit� solidale) 
-danneggiato, nel rapporto proprietario (che abbia 
risarcito il danno) -conducente, � solo occasione (ed 

in tali sensi esatto sarebbe il rilievo della Corte, che 
non avrebbe dovuto per� superare questa affermazione 
con l'altra immediatamente successiva). In questa 
ipotesi non si ragiona del danno im.mediato, cio� 
di quello direttamente derivato dall'incidente stradale, 
qualunque esso sia. � Ohe se di un tale danno qui si 
dovesse discutere, niun dubbio che le ordinarie norme 
in tema di danni da circolazione di autoveicoli sareb'
bero applicabili. Qui invece si ragiona del danno a 
dir cos� ritardato, e cio� di quello che ad apprezzabile 
distanza dall'evento generatore (che continua ad essere 
il comportamento, in ipotesi, colposo dell'autista), 
venne all'Amministrazione in quanto virtualmente 
costretta a riparare, mediante un determinato esborso, 

il danno derivato ai familiari dell'ucciso�. 

L'osservazione che abbiamo riportato. � della Corte 
di Appello di Torino (in causa Min. Difesa c~Giu-_ 
liani �F. I. �, 1953, II, 1500 e segg.), la quale non 
ha mancato di considerare che la contraria affermazione, 
meglio che semplice, � semplicista. Cos�, rileva 
detta Corte, se Tizio corridore automobilistico alla 
guida di un bolide da corsa in circuito chiuso, ribalta 


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. ' 

-191 


ed investe uno spettatore, se Caio sportivo al volante 
di una macchina propria od altrui, graziosamente 
concede un passaggio allo stanco pedone raggiunto 
per via, che, uscendo fuori strada, danneggia; se 
Sempronio, autista di una linea di autotrasporti, 
trasportando tre passeggeri, dei quali uno � pagante, 
l'altro ha diritto al trasporto gratitito ed il terzo � il 
suo stesso datore di lavoro, li danneggia, nessuno pu� 
contestare che in tutti e tre gli incidenti rappresentati 
il danno si presenti in collegamento con la circolazione 
di veicoli. Ma �l'arrestarsi, nei tre. casi esemplificati, 
al mero atto esteriore della circostanza dei 
veicoli occasionanti il danno, non giova n� vale �, 
dovendosi considerare che il primo di essi � regolato 
non dall'art. 2054 c. c., ma dal principio del neminem 
laedere (art. 2043 c. c.); il secondo egualmente da 
questo principio ed il terzo dalle norme del contratto 
di trasporto (in particolare dall'art. 1681 c . . ) nei 
riguardi del passeggero pagante e di quello gratuito, 
ed a tenore del contratto di locazione di opere nei riguardi 
del datore di lavoro trasportato. 

V) I rilievi della Corte di Torino sono ineccepibili 
e le conseguenze che si possono trarre consistono nella 
ammissibilit� anche di altra azione, nel caso che ci 
occupa, diversa da quella in surrogazione. Sotto questo 
aspetto, la massima che si annota � inesatta e deve 
essere rettificata ricorrendosi alle considerazioni che 
si sono esposte. 

La identificazione per� della natura di questa 
azione (dalla quale si deduce la soluzione del problema 
sul termine della prescrizione) non � cosa semplice. 

� noto che quando il dipendente � legato all'Amministrazione 
da un regolare rapporto di impiego, 
trattandosi di danno arrecato con la violazione delle 
norme che regola.no i doveri di quello verso questa, 
cio� di responsabilit� sostanzialmente contrattuale, la 
Corte dei Conti, alla giurisdizione della quale � affidata 
la definizione dei giudizi di responsabilit�, ha 
sempre ritenuto che il diritto si prescriva con il decorso 
di dieci anni (prescrizione ordinaria: cos� Corte 
dei Conti, 3 novembre 1950, in <<F. I �, 1951, III, 
254, con ampi richiami ad altri precedenti giurisprudenziali). 


La Corte di Appello di Torino, nei casidimilitari 
di leva, esclude che si possa fare ricorso all'istituto 
della responsabilit� contrattuale e ritiene che quando 
l'Amministrazione si rivolge ad un ex militare di 
leva per essere rimborsata delle somme pagate ad un 
danneggiato da circolazione di veicolo, condotto dall'ex 
militare, eserciti un'azione di risarcimento per 
fatto illecito, fondata cio� sul principio del neminem 
laedere (con prescrizione, quindi, di cinque anni). 

Indubbiamente le considerazioni che la cennata 
Corte di merito fa a sostegno della propria tesi, comportano 
la necessit� di attenta meditazione. Il rapporto 
che lega il militare di leva all'Amministrazione militare 
non � certo un rapporto di impiego, inteso nel 
senso che consegue al requisito della continuit� che si 
esige perch� si abbia, assieme ad altri requisiti, il 
rapporto di pubblico impiego. 

� parimenti certo, per�, che durante il periodo di 
prestazione obbligatoria del servizio, il militare di leva 

� tenuto alla osservanza di doveri inerenti al rapp ,rto 
che lo lega coattivamente all'Amministrazione, la 
quale, a sua volta, � tenuta alla corresponsione di 
compensi (vitto, vestiario, assistenza sanitaria, paga) 
inerenti alla' prestazione del servizio. Vien. dato di 
chiedersi perci� se anche nel caso del militare cli leva, 
in cui appare evidente la violazione dei doveri che lo 
legano all'Amministrazione pi� che del generico principio 
del neminem laedere, non possa farsi ugualmente 
ricorso all'istituto della responsabilit� contrattuale: 
e se questa interpretazione per estensione potesse 
essere data se ne dedurrebbe, che ferma rimanendo 
la competenza del magistrato ordinario (in 
quanto l'articolo 82 della legge sulla Contabilit� dello 
Stato riguarda l'impiegato), il diritto dell'Amministrazione 
si estinguerebbe per prescrizione con il decorso 
di dieci anni. 

Fatto tale passo, un altro dovrebbe essere compiuto, 
con la conseguente eliminazione, secondo giustizia, di 
uno dei contrasti pi� iniqui che in materia � dato 
rilevare. � noto infatti che, per l'art. 83 della citata 
legge sulla Contabilit� dello Stato, la Corte dei Conti 
pu� porre a carico dei responsabili tutto o parte del 
danno accertato: cio� in pratica significa che nei giudizi 
di responsabilit� per danni arrecati da impiegati con 
circolazione di veicoli dell'Amministrazione, detta 
Corte pu� porre a carico del dipendente anche solo 
una parte del danno, il che non di rado si verifica. 

Ragioni di equit� imporrebbero che la norma in 
esame per analogia fosse applicata, dal giudice 
ordinario naturalmente, anche al militare di leva: 
ferm.; restando che anche questo ha il dovere di procedere 
con estrema prudenza nella guida dei veicolo 
affidatogli, non si pu� non constatare la illogicit� che 
egli risponda per intero del danno, a differenza dell'impiegato, 
quando � noto che l'Amministrazione 
militare non assicura i suoi veicoli (all'assicurazione, 
si suole ripetere, non si provvede per il rilevante numero 
dei mezzi posseduti, ed al risarcimento dei danni 
provvede con le somme che risparmia in conseguenza 
della mancata assicurazione: il fatto �, per�, che non 
accantona le somme cos� risparmiate da cui dovrebbe 
prelevare gli indennizzi e si rivolge, invece, al militare 
di leva per ottenere il rimborso di tutto il pagato al 
danneggiato), ed impone obbligatoriamente il servizio 
militare (anche nelle sue specifiche attuazioni) al 
cittadino, il quale rifiuterebbe certo di fare l'autista 
privato, se il datore di lavoro non assicurasse il veicolo. 

Ci� qualche magistrato di .merito (cons. Corte di 
Appello di Napoli, 11 agosto 1952 in causa Rizzelli 

o. Ministero Difesa, �F. I. �, 1953, I, 1498 e segg.) 
ha sentito tali esigenze di equit� ed ha prospettato la 
possibilit� di una soluzione analoga a quella sopra 
indicata (sia pure cqn qualche imprecisione di motivazione, 
che dovrebbe essere rettificata nei sensi suesposti): 
soluzione la quale costituirebbe un giusto 
contemperamento degli interessi dell'Amministrazione 
che non � quasi mai in condizioni di agire nei confronti 
del suo ex dipendente nei due anni dall'evento 
dannoso, e di quelli dell'ex militare di leva, eh.e. non si 
comprende perch�, in linea di principio, debba essere 
trattato con maggior rigore (che, se mai, dovrebbe essere 
l'inverso) rispetto al comune impiegato. 
F. C. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO


' "<~ 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA . Commissariato 
Generale Anticoccidico � Citazione in giudizio � Notifica 
presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato � 
Contabilit� generale dello Stato . Contratti della 
Pubblica Amministrazione � Licitazione privata . 
Mancanza di aggiudicazione � Risarcimento danni. 
Difetto di giurisdizione del magistrato ordinario. 

(Tribunale Catania, Sez. Promiscua, 11 marzo 1954 -
Pres. ed est.: Testone -Pappalardo Agatino c. Commissariato 
Generale Anticoccidico di Catania). 

La citazione in giudizio del Commissariato Generale 
Anticoccidico deve essere notificata, a pena 
di nullit�, presso gli Uffici dell'Avvocatura dello 
Stato. 

Il partecipante ad una licitazione privata non ha 
un diritto soggettivo perfetto da far valere inrnmzi 
l'autorit� giudiziaria contro la Pubblica Amministrazione 
che abbia pronunciato l'aggiudicazione a 
favore di altro concorrente, ma ha solo un interesse 
legittimo, tutelabile innanzi il Consiglio di Stato. 

Il decreto ministeriale 11febbraio1930 (Gazz. Uff. 
16 marzo 1930, n. 72), dichiarando obbligatoria la 
lotta contro la cocciniglia degli agrumi in Calabria 
ed in Sicilia, nell'art. 3 disponeva, in conformit� 
della legge 3 gennaio 1929, n. 56,, che alla direzione 
di tale lotta dovesse provvedere il Ministero dell'Agricoltura 
a mezzo di un Commissa.rio Generale, nominato 
con decreto del Ministro. Veniva in tal modo 
istituito il Commissariato Generale Anticoccidico col 
fine di assolvere funzioni riconosciute come proprie 
dall'Amministrazione dello Stato, e quindi quale 
organo di quest'ultima, senza personalit� giuridica 
e sfornito di un patrimonio proprio. Tale carattere, 
perfettamente compatibile con la disposizione dello 
stesso decreto ministeriale (art. 6) che pone a carico 
dei proprietari interessati le spese per il funzionamento 
del Commissariato (le ipotesi in cui le spese 
relative all'esercizio di funzioni o all'attivit� di organi 
dello Stato vengono poste a carico di enti o persone non 
sono rare: es. spese per il servizio di leva e di stato ci
�vile poste a carico dei Comuni), veniva espressamente 
riconosciuto dal Consiglio di Stato nella decisione 
Sez. IV, 20 giugno-21 settembre 1946 (Foro Amm., 
1947, I, 28), che dichiarava il Commissariato Generale 
Anticoccidico organo tecnico straordinario dell'Amministrazione 
dello Stato. 

In armonia a tale carattere, il Tribunale di Catania, 
nella sentenza segnalata, ha. fatto corretta applicazione 
delle norme sulla notificazione degli atti all'Am-

I 

I 

ministrazione dello Stato, di cui al T. U. 30 ottobre 
1933, n. 1611, alla notificazione della citazione in 
giudizio del Commissariato. 

La seconda massima della sentenza � aderente ai 
principi recentemente affermati dal Supremo Col


legio nella sentenza S. U. 25 giugno 1953, n. 1550, 
riportata in questa Rassegna (1953, pag. 192); principi 
ricordati nella recensione critica di Branzini, in 
questa medesima Rassegna (1952, pag. 61 e segg.), 
allo studio di Ferini, La responsabilit� precontrattuale 
dell'Amministrazione durante le operazioni 
di asta pubblica (<< Riv. Amm. della R. I. �, 1951, 
I, 449). 

Nella specie, un concorrente ad una licitazione privata 
per la aggiudicazione di una partita di merce 
fuori uso aveva proposto azione di danni contro la 
Pubblica Amministrazione, per avere quest'ultima 
pronunciato l'aggiudicazione a favore di altro concorrente, 
la cui offerta essa aveva reputato pi� vantaggiosa. 
Tale azione � stata dichiarata improponibile 
in base al rilievo che le norme della legge e del 
regolamento sulla contabilit� generale dello Stato che 
disciplinano il procedimento di asta e di licitazione 
privata mirano non gi� alla tittela dell'interesse del 
privato bens� alla tutela dell'interesse della Pubblica 
A mrninistrazione, la quale, attraverso q�uei procedimenti, 
persegue uno scopo d'interesse collettivo, quello 
di procurarsi i mezzi per lo espletamento di un pubblico 
servizio. L'interesse del privato, coincidente con 
quello dell'Amministrazione, di ottenere l'osservanza 
delle norme regolatrici di detto procedimento, � protetto 
solo occasionalmente, o di rifiesso, dalle norme 
giuridiche poste a tutela dell'interesse generale; esso 
quindi costituisce un interesse legittimo, tutelabile 
innanzi il Consiglio di Stnto. Il che � conforme alla 
nota giurisprudenza che attribuisce al concorrente un 
diritto soggettivo perfetto, e quindi riconosce la competenza 
del giudice ordinario in questa materia, solo 
dopo il perfezionamento del contratto a suo favore 
(oltre la sentenza sopra citata cfr. Cons. Stato, Sez. 
V, 6 febbraio 1948, Foro Amm., 1948, I, 2, 202; 
Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 1951, Riv. Amm., 
1952, 323). 

La decisione segnalata ha, in particolare, messo in _ 
evidenza il carattere eminentemente discrezionale dell'aggiudicazione, 
sia per quanto riguarda la determinazione 
della migliore offerta sia per quanto riguarda 
la convenienza della aggiudicazione stessa. In realt�, 
la licitazione privata, corne l'incanto, a cui ricorre 



~193 


la P. A. allorch� deve stipulare un contratto, � un 
complesso procedimento di cui essa si serve per la 
scelta del contraente e in cui essa gode di un amplissimo 
potere discrezionale, che va dalla facolt� insindacabile 
di escludere determinati soggetti dalla gara 
(art. 68, regol. 23 maggio 1924, n. 827) alla facolt�, 
parimenti insindacabile, di recedere dalla gara o di 
norp fare alcuna aggiudicazione (art. 113 stesso regol.; 
cfr. Vitale, .Appalti, 1938, n. 57 pag. 75). In altri 
termini, spetta eselusivamente all' A mministra.zione 
di valutare l'opportunit� di accettare o meno l'offerta 
migliore, ben potendo l'offerta migliore essere inferiore 
a quella che l'Amministrazione stima pi� vantaggiosa. 
Per conseguenza non pu� esistere n� un 
obbligo giuridico dell'Amministrazione ad effettuare 
l'aggiudicazione n�, correlativamente, un diritto del 
concorrente ad ottenerla; ed un sindacato giudiziario 
al riguardo verrebbe palesemente ad invadere il campo 
dell'opportunit� dell'azione amministrativa (cfr. S. U. 
6 giugno 1950, n. 1423, Foro Amm. 1950, II, I, 
127; S. U. 12 giugno 1951, n. 1912). 

Tal sindacato giudiziario risulterebbe peraltro incompatibile 
con la natura stessa dell'atto amministrativo 
di aggiudicazione, che, secondo il rilievo fatto 
dal Cianflone (.Appalto di opere pubbliche, 1950, 
pag. 273), ha un duplice contenuto: di accertamento 
dell'offerta migliore e di accettazione di tale offerta. 
L'accertame'Ylito dell'offerta migliore � unaccertamento 
di natura costitutiva, nel senso che una determinata 
offerta non pu� dirsi la migliore se manchi la dichiarazione 
dell'organo amministrati-va competente che 
tale la qualifichi. Pu� ripetersi col Cianflone che 
e< offerta migliore � solo quella dichiarata tale dall'autorit� 
che presiede la gara >>. Come accettazione, 
poi, l'atto di aggiudicazione contiene la dichiarazione 
di volont� della Pubblica Amministrazione diretta 
alla costit,uzione del vincolo giuridico, identificandosi 
quindi con il consenso stesso della P. A. Dal che 
deriva che, tanto come accertamento dell'offerta migliore 
quanto come accettazione di tale offerta, l'aggiudicazione 
� un atto proprio �dell'autorit� amministrativa 
e che perci� non pu� essere compiuto dal magistrato. 


.A. N. 

OPERE PUBBLICHE -Appalto -Crediti dell'appaltatore 
in dipendenza del contratto di appalto -Limiti 
alla loro sequestrabilit�, cedibilit� -Applicabilit� 
delle norme del diritto comune al contratto 
d'appalto di opere pubbliche -Limiti -Esperibilit� 
nei confronti della P. A. dell'azione diretta prevista 
dell'art. 1676 c. c. 

App. Roma -Mag. del Lavoro -Pres. Lonardo, Est: 

Bevilacqua -Min. Trasporti (F.S.) c. Innocenti 


25 novembre 1953-19 gennaio 1954. 

1. Il contratto di appalto di opere pubbliche come 
ogni altro contratto privatistico nel quale 
sia parte la P . .A. -� soggetto alle norme di diritto 
comune solo ove queste non siano incompatibili 
con la particolare disciplina recata da leggi speciali. 
2. L'azione prevista dall'art. 1676 c. c. non � 
proponibile nei confronti della P . .A., sia perch� 
la norma, che la prevede, deve ritenersi di natura 
eccezionale, epper� non suscettibile di applicazione 
a casi diversi da quelli espressamente previsti, sia 
perch� essa � incompatibile con la disciplina contenuta 
nella legge speciale (art. 351 legge sui Lavori 
pubblici), la quale ha attribuito alla P . .A. il potere 
discrezionale di negare il proprio consenso -e di 
rendere per tal modo inefficaci -i sequestri del � 
prezzo dell'appalto. � � 

1. I termini della lite, che ha dato luogo alla aff ermazione, 
da parte della Corte d'Appello di Roma, 
delle massime sopra riportate, possono riassumersi 
nel modo seguente: certo Mario Innocenti, assumendo 
di aver lavorato alle dipendenze della impresa Luigi 
Bernabei, appaltatrice dei lavori di manutenzione 
ordinaria della strada ferrata Roma-Avezzano, e di 
non aver percepito talune mercedi e indennit� spe~tantigli, 
conveniva avanti al Tribunale di Roma il 
proprio imprenditore per sentirlo condannare al pagamento 
di quanto dovutogli; e l'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato per sentirla condannare, ai 
sensi dell'art. 1676 c. c., a pagargli direttamente le 
somme di cui esso Innocenti si assumeva creditore nei 
confronti del Bernabei. 
Il Tribunale, disattendendo la tesi dell'Amministrastrazione, 
-la quale aveva sostenuto non essere esperibile 
nei suoi confronti l'azione diretta prevista dal 
l'art. 1676 c. c. i�n quanto del tutto incompatibile con 
la speciale disciplina cui � soggetto il contra.tto d'appalto 
di opere pubbliche -accoglieva la domanda 
dell'Innocenti e condannava l'Amministrazione in 
solido con il Bernabei -e nei limiti del credito 
ancora vantato da quest'ultimo verso l'Amministrazione 
all'atto della domanda giudiziale -al pagamento 
della somma di cui veniva riconosciuto creditore 
l'Innocenti. 

Avverso la sentenza del Trib1male proponeva �p.
pello l'Amministrazione insistendo nel sostenere l 'inap


plicabilit� al contratto d'appalto d' opere pubbliche 

dell'art. 1676 c. c. 

Rilevava la difesa dell'Amministrazione che l'azione 
diretta prevista dall'art. 1676 c. c. appare chiaramente 
incompatibile con precise norme della legge 
speciale, la quale tende innanzi tutto ad assicurare 
nel modo migliore l'esecuzione ed il compimento del 
l'opera p1tbblica, ponendo l'appaltatore al sicuro, per 
quanto possibile, e nell'interesse del regolare andamento 
dei lavori, da quelle turbative suscettibili di 
compromettere il regolare adempimento degli obblighi 
da lui assunti nei confronti della P. A. con il contratto 
d'appalto (cfr. art. 351, 353 della legge sui Lavori 
pubblici che subordinano l'efficacia delle cessioni e dei 
sequestri dei crediti dell'appaltatore al riconoscimento 
dell'Amministrazione). 

Non pu� esservi dubbio che la legge abbia, in tal 
guisa, inteso attribuire alla P. A. una facolt� ampiamente 
discrezionale, rendendo praticamente essa Amministrazione 
arbitra di consentire o meno qualunque 
impedimento o vincolo diretto a distrarre dal suo naturale 
destinatario, l'imprenditore, il pagamento del 
prezzo dell'appalto. 

In vista del preminente interesse pubblico, che la 
legge ha voluto tutelare, interesse che si con<Yreta nella,__ 
esigenza di evitare che alcunch� possa compromettere 
il buon fine dell'opera, nella cui esecuzione s'investe 
denaro pubblico e che � intesa a sopperire ad una 
pubblica necessit�, � stato posto un limite cos� ai 
poteri d~ll'autorit� giudiziaria ordinaria (alla quale 


~9 


-194 


� inibito di disporre del prezzo dell'appalto alla 
stregua di qualunque altro m�edito se l'Amministrazione 
non 1,i consenta) come all'esercizio del diritto, 
riconosciuto dall'ordinamento giuridico positivo ad 
ogni creditore, di assoggettare al soddisfacimento dei 
propri crediti tutti i beni del debitore, ivi compresi i 
crediti nei confronti dei terzi. � 

Questo vincolo relativo di impignorabilit�, insequestrabilit� 
e incedibilit� estende la sua efficacia, 
oltrech� ai crediti di ogni altra natura, anche a quelli 
degU operai per mercedi non corrisposte, per i quali 
� tuttavia stabilito che l'Amministrazione presti il 
proprio consenso con preferenza su ogni altro credito. 

� evidente come sia stato, pertanto, intendimento 
preciso del legislatore di etJitare che delle somme 
dovute dall'Amministrazione all'imprenditore altri 
potesse disporre, per fini diversi da quello del regolare 
compimento dell'opera pubblica e suscettibili, anzi, di 
ostacolarne e comprometterne ;� raggiungimento. 

D'altra parte, proprio e sempre la considerazione 
di quell'interesse pubblico, la cui salvaguardia � 
stata ed � l'obbiettivo costante d'ogni norma diretta 
a regolare l'attivit� della P. A., ha indotto il legislatore 
a prevedere particolari forme di tutela del diritto dei 
lavoratori, che abbiano prestato o prestino la loro opera 
per la esecuzione dell'opera pubblica, alla corresponsione 
del salario, ove l'appaltatore non 1Ji provveda 
con regolarit�. 

Potendo infatti la mancata corresponsione delle 
mercedi agli operai da parte dell'imprenditore mettere 
a gra1�e rischio l.' andamento dei lavori, ed anche 
pregiudicarne in modo decisivo l'esito, con la conse


guenza d'aggravare l'onere che per l'esecuzione dell'opera 
l'Erario si � assunto, la legge (art. 357) ha 
attribuito all'Armninistrazione la facolt� -tutte le 
volte che lo ritenga necessario, a seguito d'apprezzamento 
tecnico discrezionale non sindacabile -di sostituirsi 
essa all'appaltatore e di pagare direttamente 
agli operai le mercedi per il lavoro prestato, delle 
quaJi non siano stati soddisfatti. 

E stato, inoltre, previsto che ai sequestri per crediti 
di lavoro, nascenti dal contratto d'appalto, sempre 

che l'Amministrazione ritenga di potervi consentire, 

debba darsi la preferenza rispetto a quelli di ogni 

altro creditore (art. 353). 

La posizione dei lavoratori, ed in genere di coloro 

che hanno prestato la loro opera alle dipendenze del


l'appaltatore, � stata dunque avuta presente, e fatta 

oggetto d'una compiuta disciplina, dalla legge spe


ciale, che si � proposta di t'lttelare, nel contempo, cos� 

il sitperiore interesse pubblico come quello, degno di 

particolare considerazione, dei lavoratori. 

La relativa regolamentazione risente pertanto della 

necessit�, cui si � voluto ovvi�are, di contemperare 

l'interesse dei lavoratori con qitello dell'Amministra


zione alla regolare esecuzione dell'opera pubblica: 

per il soddisfacimento di qitest.e esigenze, fra loro 

connesse ed in certo modo interdipendenti, � stato 

attribuito all'Amministrazione un potere discrezio


nale; ed � stato, conseguentemente ed implicitamente, 

inibito ai lavoratori di valersi, nel perseguire la 

realizzazione dei loro vrediti nei confronti dell' appal


tatore, dei mezzi ordinari previsti dalle norme di 

diritto privato nell'ambito dell'appalto privatistico. 

In particolare, non sembra possa revocarsi i;i 

dubbio come l'attribuzione, da parte della legge spe


ciale, alla P. A. del potere di rendere inoperanti i 
seq1~estri dei cred�iti dell'appaltatore tutte le volte che 
essi siano ritenuti dannosi per la esecuzione dell'opera 
pubblica; nonch� della facolt� di procedere direttamente 
al pagamento delle mer()(!Iii. operaie qualora 
l'appaltatore non vi provi1eda, siano del tutto incompatibili 
con la possibilit� di esperire, nei confronti 
di essa P. A., la cosidetta azione diretta prevista 
in passato dall'art. 1645 c. c. 1865 ed ora dall'articolo 
1676 del nuovo codice civile. 

Il fatto che l'Amministrazione possa, conil proprio 
veto, rendere inoperante l'azione, intrapresa, in via 
di sequestro, dai creditori dell' appalat�re sulle somme 
a questi dovitte dalla stazione appaltante, nonch� il 
fatto che l'Amministrazione abbia la mera facolt� 
di corrispondere direttamente le mercedi a,gli operai 
escludono che possa, da parte dei medesimi operai, 

o altri ausiliari dell'appaltatore, ottenersi, per altra 
via, dall'Autorit� Giudiziaria una pronunzia che 
costringa l'Amministrazione, anche contro la propria 
volont�, o indipendentemente da essa, a pagare 
il prezzo dell'appalto a persone diverse dallo stesso 
appaltatore. 
8arebbe, in tal mo�o, consentito di eludere-mediante 
l'esperimento dell'azione prevista dall'art. 1676 c. c. 
-il divieto che l'Amministrazione ritenesse di porre, 
come ha diritto di porre qualora lo ritenga necessario 
per ragioni di pubblico interesse, alla corresponsione 
del prezzo dell'appalto a soggetti diversi dall'appaltatore. 


Non � chi non veda come sarebbe, in sostanza, 
impedito alla P. A. l'esercizio d'un potere attribuitole 
dalle leggi, ed essenziale perch� essa P. A. possa 
agire efficacemente nel superiore interesse della collettivit� 
ed in vista della regolare esecuzione delle opere 
pubbliche mediante i pubblici appalti. 

Tutte le volte, infatti, che l' .Amministrazione ritenesse 
pregiudizievole all'andamento dei lavori o alla 

regolare esecuzione dell'opera, o comunque, e genericamente, 
al pubblico interesse, il sequestro promosso 
dai lavoratori per salari non corrisposti, e dichiarasse 
di non prestarvi il proprio consenso, rendendolo cos� 
improcedibile, ovvero non ritenesse di far uso, per le 
stesse ragioni, della facolt� attribuitale dall'art. 357, 
di far luogo cio� al pagamento dei salari direttamente, 
sarebbe consentito ai lavoratori, ed agli ausiliari 
dell'imprenditore in genere, di superare l'ostacolo e 
di forzare la contraria volont� dell'Amministrazione, 
mediante l'esperimento di un'azione che, prevista dal 
legislatore per l'appalto priva.to, deve ritenersi esclusa 
dall'ambito dell'appalto di opere pubbliche. 

2. La Corte, accogliendo integralmente la 1e~i 
svolta dall'Avvocatura, ha affermato principi che 
appaiono ineccepibili, con una sentenza notevole per 
precisione di concetti giuridici e per rigore logico. 
Premesso che il contratto d'appalto d' opere pubbliche 
-ancorch� non dissimile nei suoi elementi 
costitittivi dall'appalto ordinario -� soggetto a 
speciale disciplina, che prevale su quella recata dalle 
norme di diritto comune se sia con q?J-e.ste in antitesi; 
e premesso altres� che ad esso non sono este'{J,sibili le 
norme della legge privata che abbiano carattere eccezionale 
e siano incompatibili con la preminente posizione 
contrattuale della P. A., la sentenza ha affermato 
la natura eccezionale della norma. del codice civile 
(art. 1676) che prevede la cosidetta <e azione diretta� 



-195


dell'ausiliare dell'appaltatore nei confronti del committente, 
e la sua conseguente inapplicabilit� ai 
pubblici appalti, in difetto d'una norma che ad essi 
espressamente la estenda, ed in presenza invece di 
norme che implicitamente ma chiaramente la escludono. 


A tale conclusione la Gorte � pervenitta cos� testualmente 
motivando: 

�Non � che occorra, come sostiene l'appellato, 
un'apposita norma per escludere l'esperibilit� dell'azione 
nei confronti dell'Amministrazione appaltante, 
ma basta che, sulla base della legislazione speciale, 
resti accertata la sostanziale differenza di posizione 
tra la suddetta Amministrazione e un comune 
appaltante privato, perch� debba indursene l'inestensibilit� 
della particolare norma oltre il caso in essa 
contemplato (.art. 14 delle disposizioni sulla legge in 
generale). 

<cOra, la differenza tra il committente pubblico e 
quello privato � resa sensibile appunto dalle disposizioni 
sopra illustrate, che attribuiscono alla P. A. 
un potere discrezionale, sia per quanto riguarda il 
consenso al vincolo del sequestro delle somme dovute 
dall'appaltatore (art. 351, legge sui Lavori pubblici); 
e sia per quanto attiene alla tutela degli interessi dei 
lavoratori che prestano servizio all'opera pubblica, mediante 
la f acolt'� di sostituirsi all'appaltatore nella corresponsione 
dei salari ad essi dovuti da costui (articolo 
357 della legge). 

cc V ero � che l'art. 353 della suddetta legge accorda 
la preferenza ai creditori di lavoro sugli altri creditori, 
ma ci� non esclude che anche i crediti di lavoro 
debbano farsi valere nei limiti prescritti nell'art. 351 
sopra citato, e quindi siano anche essi subordinati 
al consenso dell'Amministrazione. 

<e Anche per essi, dunque, sussiste la discrezionalit� 
di porre il veto al sequestro, ove l'Amministrazione 
dovesse ritenere, ai fini del buon esito dell'opera 
pubblica, che non si distraessero dalla loro destina�zione 
le somme dovute all'appaltatore. � 

e< D'altra parte, l'interesse dei prestatori sarebbe 
per altra via tutelato, mediante il pagamento diretto 
dei salari a norma dell'art. 357. 

cc Questa norma peraltro, pur essendo ispirata dalle 
finalit� giustificatrici dell'art. 1676 c. c., non solo 
non cospira alla estensibilit� di questa ultima disposizione 
al campo dei pitbblici appalti, ma quanto 
costituisce un ulteriore motivo rli incompatibilit�, 
perch� la discrezionalit� della Amministrazione di assumersi 
o meno il pagamento diretto dei salari verrebbe 
vulnerata, se, in applicazione dell'art. 1676 c. c., 
l'Amministrazione potesse esser condannata al paga


mento che, nella sua discrezionalit�, avesse rifiutato 
di effett'uare per preminenti considerazioni di pubblico 
interesse. 

cc In sostanza, la cautela dell'art. 1676 c. c. sarebbe 
sempre� inopportuna nei confronti della P. A. o 
perch� superfiua, essendo la garanzia della legge speciale 
pi� diretta ed efficace, o perch� contrastante con 
il pubblico interesse, apprezzabile discrezionalmente 
solo dalla Amministrazione interessata�. 

3. In conformit� ai principi affermati dalla sentenza 
della Gorte d'Appello, vedi, in dottrina: VrTALEVI, 
.Appalto, n. 324, p. 160: e nota alla sent. 21 dic. 
1878 della Gorte d'App. di Napoli in!cc Giur. It., � 
1879, I, 2a, 623: GIORGI, Dottrina delle Persone 
giuridiche, vol. II, p. 513; CIANFLONE, Appalto 
d'opere pubbliche, p. 615; ccRel. Avv. Stato�, 19301941, 
vol I, p. 389-390; in giurisprudenza, la recente 
sentenza della Gorte d'Appello di Trieste, 26 gennaio 
1952, in cc Foro Pad. �, 1952, II, 46. Oontra 
in dottrina: VITALE, .Appalto, 378; e, pi� recentemente, 
D. NAPOLITANO, .Appalto di opere pubbliche 
e tutela dei diritti del lavoratore, in cc Riv. Giur. 
del Lavoro �, 1953, I, P�. 267. 

R. RICCI 
SCAMBI E VALUTE -Disciplina valutaria -Compensazione 
valutaria privata -Illiceit� -Fattispecie. 

(Corte d'Appello di Genova, Sez. I Civ., Sent. n. 3 
in data 11 dicembre 1953-8 gennaio 1954 -Pres.: 
Nicolardi, Est.: Marina -Ministero Tesoro c. Soc. in 
liq. Tessiligure Filatura). 

L'infrazione valutaria di eui agli articoli 1 e 9 
del D. M. 8 dicembre 1934 sussiste anche quando 
vi'sia stato un esborso di lire italiane fatto in Italia, 
senza autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, 
a favore di una ditta italiana e per conto di una 
ditta estera in relazione ad un affare di commercio 
internazionale (esportazione). 

Sussistono, infatti, in tal caso, gli estremi dl 
una illecita compensazione valutaria privata. 

La fattispecie sulla quale si � pronunziata la Gorte 
genovese �, in breve, la seguente. La Societ� Italiana 
Tessiligure Filatura aveva venduto dei filati di lana 
alla ditta turca Sabbety Bernardette pattuendo il 
prezzo parte in dollari e parte in lire e, mentre aveva 
ceduto i dollari all'Ufficio Italiano dei Gambi come 
prescritto, aveva invece percepito direttamente in 
Italia le lire italiane da un incaricato della ditta 
turca acquirente. 

Il ~Ministero del Tesoro, in sede di contenzioso valutario, 
a�veva ritenuto sussistente l'infrazione di c�ui 
agli articoli 1 e 9 del D. M. 8 dicembre 1934 ed 
ai,eva pertanto applicato la relativa pena pecuniaria. 

La Societ� propose opposizione contro l'ingiunzione 
amministrativa spiccata per il recupero della 
pena pecuniaria ed il Tribunale di Genova, con sentenza 
7-23 aprile 1952, accolse l'opposizione medesima, 
ritenendo che l'obbligo della cessione non possa 
considerarsi esteso ai crediti inerenti ad affari di esportazione 
espressi in lire italiane ed esigibili in Italia, 
appunto perch� essi non possono servire � a pagamenti 
fuori d'Italia. n� possono altrimenti essere 
volti alla attuazione delle finalit� istituzionali dell'Ufficio 
dei Gambi. 

La Gorte d'Appello di Genova con la suindicata 
sentenza (passata in giudicato), ha riforma.to in toto 
la decisione del Tribunale, accogliendo la tesi difensiva 
dell'Amministrazione, secondo la quale la Societ� 
Tessiligure aveva posto in essere, nel caso di 
specie, una illecita compensazione valutaria privata. 

Gom' � noto, la compensazione valutaria privata considerata 
indipendentemente dalla sua rilevanza 
nei confronti della legislazione valutaria __.:_: si concreta 
in itn fenomeno analogo a quello che si verifica 
nel cambio traiettizio. Se A, esportatore italiano, � 
creditore di B, importatore straniero, eO, importatore 
italiano, � debitore di D, esportatore straniero la 
compensazione in parola mira ad evitare un duplice 


-196 


movimento valutario, attraverso un versamento di 
O ad A in Italia e di B a D all'estero. 

La giurisprudenza e la dottrina, analizzando la 
compensazione valutaria privata, hanno fatto a volte 
capo a due delegazioni passive o a due delegazioni 
attive, l'una per iniziati-va dell'importatore (o esportatore) 
nazionale e l'altra per iniziativa dell'irnportatore 
(o esportatore) straniero. Il Bolaffi (Legislazione 
valutaria e diritto privato, Milano, 1950) ha 
ravvisato nella compensazione valutaria privata una 
delegazione dell'importatore italiano A all'importatore 
straniero O perch� paghi l'esportatore straniero 
D, ed ,una delegazione dell'importatore straniero O 
all'importatore italiano A perch� paghi l'esportatore 
italiano B. 

Tale essendo, nel suo schema elementare (variabile 
a seconda delle fattispecie), la compensazione valutaria 
privata, non resta, ora, che considerarla nel 
quadro della nostra legislazione valutaria. 

� noto che la necessit� di proteggere la moneta 
nazionale attraverso il regolamento della bilancia 
commerciale ha determinato una speciale disciplina 
dei pagamenti da farsi all'estero. 

Tale disciplina � stata ed � attuata collegandosi 
generalmente il controllo valutario (regime di monopolio 
statale dei cambi con l'estero) ad un sistema di 
controllo delle importazioni e delle esportazioni. 

In particolare, il D. M. 8 dicembre 1934 (applicabile 
nella fattispecie) ha esplicitamente subordinato 
l'esportazione della merce alla totale (oggi, come noto, 
non � pi� cos�) cessione all'Ufficio Italiano dei Gambi 
di ogni e qualsiasi ragione di credito verso l'estero e 
perci� stesso di ogni e qualsiasi � Divisa Estera � 
(questo � il termine tecnico generico col quale si designa 
-vedasi, fra i tanti, Mortara, La realt� economica, 
ediz. 1934, p. 277, -ogni mezzo di pagamento 
verso l'estero). 

Lo stesso D. M. (art. 9) ha nel contempo istituito 
(di nuo'vo) il monopolio statale ( a mezzo dell'Ufficio 
Italiano dei Gambi) del commercio e dell'utilizzazione 
in genere di ogni mezzo che serva a pagamento verso 
l'estero. 

Tale disciplina � stata rafforzata con l'istituzione 
di un sistema sanzionatorio (R. D. 5 dicembre 1938, 

n. 1928). 
Tutto ci� posto, appare ev'idente, nell'ambito di 
applicabilit� del predetto D. M., che la compensazione 
valutaria privata � illecita perch� contraria al 
monopolio statale dei cambi. Nel caso di specie, la 
Societ� Tessiligure, ottenendo in Italia, al ili fuori 
dell'Ufficio Italiano dei Gambi, il pagamento in lire 
italiane di una parte del prezzo delle merci esportate 
in Turchia, aveva posto in essere, in concorso con 
altri, una illecita compensazione valutaria ed aveva 
con ci� sottratto all'obbligo di cessione quella divisa 
estera o, per essere pi� precisi, quella ragione di 
credito verso l'estero (verso la ditta turca) che si ricollegava 
alla esportazione dei filati di lana. 

Se gli articoli 1 e 9 del D. JJf. 8 dicembre 1934 
potessero interpretarsi in modo diverso, il monopolio 
statale dei cambi sarebbe facilmente eluso attraverso 
meccanismi analoghi a quello attuato dalla Societ� 
Tessiligure: incarico della ditta importatrice estera 
ad un suo fid�ciario o debitore italiano di pagare in 
Italia, in lire italiane, buona o gran parte di quel 
prezzo che dovrebbe invece essere pagato in valuta 
estera o mediante compensazione -attraverso l'Ufficio 
Italiano dei Gambi -di crediti italiani verso l'estero 
con crediti dell'estero verso l'Italia. In altre parole, 
vi sarebbe di nome un monopolio di Stato dei pagamenti 
da e verso l'estero, mentre di fatto, con semplici 
accordi quale quello sopra accennato, potrebbe svolgersi 
un �sistema privato, non consentito, di pagamenti 
e di compensazioni �. 

UMBERTO CORONAS 



SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E G I U R I S P R U D E _N Z A 


ACQUE PUBBLICHE. 

1. In tema di delimitazione di alveo di fiume il 
provvedimento amministrativo deve precedere 
il ricorso al Tribunale Acque Pubbliche, che p�� 
proporsi soltanto dopo il decreto prefettizio che 
risolva le contestazioni sui limiti dell'alveo. (Trib. 
Reg. A. P. Torino, 5 aprile 1954, Cont. 160, Avv. 
Torino). 
2. Pendendo istruttoria per riconoscimento di 
utenze di antico diritto, non pu� l'interessato adire 
il Tribunale regionale per opporsi ad una concessione 
che tema lesiva dei propri diritti non ancora 
riconosciuti; e ci� perch� s1 tratta in sostanzadella 
revoca o modifica di un atto amministrativo circa 
la quale il Tribunale Regionale, organo di giurisdizione 
ordinaria � carente di giurisdizione (Trib. Reg. 
A. P. Torino, 30 aprile 1954, Cont. 10598-10599, 
Avv. Torino). 
AGRICOLTURA. 

1. Il D. L. n. 250 del 1945 disponente il ricupero 
dei contributi statali gi� concessi agli agricoltori 
benemeritl, � costituzionale poich� a sensi del 
D. L. L. n. 151 del 1944 il potere di legiferare per 
tutto il periodo precostituzionale apparteneva per 
intero al Governo. Tale recupero non � assimilabile 
a tributo, poich� del sistema tributario mutua 
solo le modalit� della materiale esazione, e l'Amministrazione 
del Tesoro non � quindi legittimata 
passiva al contradditorio. (Trib. Perugia, 27 febbraio 
1954, Cont. 245, Avv. Perugia). 
2. Gli enti di riforma agraria possono, secondo le 
foro esigenze, acquisire il possesso dei beni di cui 
al decreto di scorporo, nelle epoche loro gradite e 
quindi anche dopo i grandi lavori stagionali di 
aratura e semina; per� debbono corrispondere in 
aggiunta all'indennit� di scorporo le spese di tali 
lavori e non solo in favore del locatario del terreno 
(per cui provvede l'art. 6, legge n. 230 del 1950) 
ma di chiunque le abbia erogate, indipendentemente 
dalla sua qualit� (Trib. Bari, 1� giugno 1954, 
Cont. 15450, Avv. Bari). 
3. Quando, su beni soggetti a esecuzione immobiliare, 
successivamente intervenga espropriazione 
in attuazione di riforma agraria quest'ultima ha la 
prevalenza e i diritti dei creditori procedenti sono 
trasferiti in virt� dell'art. 9 legge n. 230 del 1950, 
sull'indennit� di espropri�zione, ad ogni effetto. 
(Trib. Matera, 22 aprile 1954, Cont. 571, Avv. Potenza). 


4. Non compete proroga agli affittuari di fondi 
assoggettati ad espropriazione da parte di enti di 
riforma fondiaria. (Trib. Melfi, 26 marzo 1954, 
Cont. 605, Avv. Potenza). 
5. L'Ente di riforma agraria pu� fare a sua richiesta 
escludere dalla proroga anche i coltivatori 
diretti nei fondi espropriati dall'Ente stesso. (Trib. 
Potenza, 19 giugno 1954, Cont. 816-852, A vv. Potenza). 
(Vedi: Oompetenza, 1; Imposta di registro, 9; 
Legittimazione, 4). 

APPALTO. 

1. L'offerta del privato in conformit� dell'invito 
della Amministrazione integra una proposta contrattuale; 
la perfezione del negozio si ha con la 
comunicazione della Amministrazione al privato 
della avvenuta aggiudicazione. Col vincolo dell'offerente 
per un termine massimo dall'esperimento 
della gara si � inteso stabilire l'irrevocabilit� della 
proposta entro tale termine, per cui, in mancanza 
di revoca la proposta dispiega giuridici effetti 
anche oltre detto termine. (Trib. Lecce, 25 febbraio 
1954, Cont. 1698, Avv. Lecce). 
2. Nelle controversie per appalto di opera pubblica 
non si pu� prescindere dal previo provvedimento 
amministrativo, che costituisce di regola il 
presupposto legale e una condizione necessaria per 
l'esperimento dell'azione giudiziaria (Lodo Arbitrale, 
27 aprile 1954, Cont. 18640, Avv. Catania)3. 
Non sussiste responsabilit� civile n� dell'appaltatore 
di lavori di demolizione n� del Genio Civile 
committente per il crollo di un muro quando il 
crollo stesso non possa attribuirsi all'esecuzione di 
lavori di demolizione. (Trib. Terni, 31 marzo 1953, -Cont. 
135, Avv. Perugia). 
4. L'obbedienza dell'appaltatore ai progetti ed 
ordini della pubblica Amministrazione non lo 
costituisce nudus minister; sussiste pertanto la 

-198 


responsabilit� dell'appaltatore nel caso che dalla 
esecuzione dell'ordine sia derivato un danno. Peraltro 
l'opinata pericolosit� del progetto e il timore 
di gravi responsabilit� possono conferire al 
rifiuto dell'esecuzione un'impronta di buonafede, 
e poich� non ogni inadempimento d� luogo alla risoluzione 
del contratto ma solo quello che derivi da 
dolo o colpa possono divenire inaccoglibili le domande 
dell'altra parte di risoluzione e risarcimento di 
danni. (Lodo Arbitrale, 27 aprile 1954, Cont. 18640, 
Avv. Catania). 

5. Costituisce appalto il contratto con cui una 
parte assuma la gestione del trasporto merci dai 
locali di deposito allo scalo ferroviario e viceversa, 
in tal caso coesistono gli obblighi dell'appaltatore 
e del vettore fra cui la responsabilit� ex recepto 
che ha inizio al momento in cui il vettore prende in 
consegna la merce e termina quando egli ne esegue 
la riconsegna con presunzione di colpa nella perdita 
o avaria della merce, esclusa solo dalla dimostrazione 
che l'evento sia derivato da caso fortuito o 
fatti attribuibili al mittente o al destinatario 
(Trib. Lecce, 4maggio1954, Cont. 974, Avv. Lecce). 
(Vedi: Oontabilit� generale dello Stato, 2). 

APPELLO. 

1. Non � ammissibile l'appello immediato contro� 
una sentenza non definitiva, qualora sia stata in 
precedenza proposta la riserva di appello di cui 
all'art. 340 cpc. (Corte App. Genova, 26 febbraio 
1954, Cont. 18656, A vv. Genova). 
ARBITRATO. 

1. Nel giudizio arbitrale � ammissibile l'intervento 
adesivo di un terzo finanziatore dell'opera 
appaltata, poich� tale intervento non estende 
l'oggetto della contestazione. (Lodo arbitrale, 27 
aprile 1954, Cont. 18640, Avv. Catania). 
ATTO AMMINISTRATIVO. 

1. Ha valore di atto pubblico e costituisce piena 
prova in giudizio la certificazione che nell'ambito di 
sua competenza un'autorit� amministrativa formi 
nella specie relativamente all'inesistenza della 
requisizione di un automezzo, e alla non presenza 
di esso in carico a parchi o depositi. (Trib. Perugia 
17 marzo 1953, Cont. 235, Avv. Perugia). 
AUTOVEICOLI. 

1. L'assegnatario di un automezzo ex D.� L. 
n. 118. del 1948 qualora abbia adempiuto agli obblighi 
impostigli ha un diritto subbiettivo perfetto 
all'acquisto, subordillato solo alla condizione sospensiva 
della mancata rivendica del proprietario entro 
i sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
(Corte Appello Genova, 25 novembre 1954, 
Cont. 18118; A vv. Genova). 

2. Non � lecito a chiunque abbia il diritto di precedenza 
di prescindere dalla particolare situazione 
di fatto e di ritenersi dispensato� da tutte quelle 
cautele alle quali deve attenersi chiunque circoli 
su strada. Se non � possibile stabilire una proporzione 
fra colpe concorrenti � di giusti2:ia porre a 
carico dei due conducenti in parti eguali il risarcimento 
dei danni rispettiVamente riportati. (Trib. 
Messina, 31 dicembre 1953, Cont. 5261 Avv. Messina). 


3. L'onere della prova incombente all'attore nella 
causa di responsabilit� per danni derivati dalla circolazione 
di automezzi comprende tutti i fatti conferenti 
alla esatta identificazione dell'automezzo. 
(Trib. Perugia, 17 marzo 1953, Cont. 235, Avv. 
Perugia). 

CACCIA E PESCA. 

1. Poich� nel nostro ordinamento il diritto di 
caccia deriva da provvedimento discrezionale dell'Amministrazione 
anche per cacciare nel proprio 
fondo, chiuso o no, e poich� per la cosidetta responsabilit� 
per atti legittimi occorre il sacrificio di 
un diritto soggettivo, il giudice ordinario � carente 
I

di giurisdizione sulla domanda di danni per molti


I 
,plicazione di selvaggina per mancato esercizio di 

I

caccia nel proprio fondo e ci� sia che il mancato 
esercizio derivi dalla costituzione di una zona di 
ripopolamento (per cui la legge prevede un compenso 
ma come mera discrezione del Ministro), sia 
a fortiori se derivi da divieto di caccia. (Trib. Ca-. 
tania, 30 aprile 1954, Cont. 18216-18223, Avv. Catania). 


I 
I ~:CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 

1. La disponibilit� delle somme versatea titolo 
cauzionale alla Cassa DD. PP. nei contratti stipulati 
con la pubblica Amministrazione apparti~ne 
~ 

a quell'istituto cui compete di ordinarne la resti~= 
tuzione, mentre l'Amministrazione ha solo facolt� 
di dare o negare il nulla osta per la riscossione di 
dette somme. (Trib. Lecce, 4 maggio 1954, Cont. 974, 
Avv. J,ecce). 

CESSIONE. 

(Vedi : Imposta di registro, 3). 

CITAZIONE. 

1. La irregolare vocatio in ius di un'Amministrazione 
pu� venire successivamente, con effetti 
di sanatoria, rettificata in corso del giudizio. (Corte 
App. Perugia, 31 dicembre 1952, Cont. 61, Avv. 
Perugia; questione portata in Cassazione). 

2. Solo nel caso di mancata notifica pressol'Avvocatura 
dello Stato la citazione � nulla, non in 
quella di difetto della indicazione d�il'organQ elle 
si intendeva citare, ancorch� questa manchi affatto; 
comunque tale imperfezione sarebbe sanata 
dalla costituzione dell'Avvocatura. (Corte App. Genova, 
25 novembre 1953, Cont. 18118, Avv. Genova). 

199 


COMPETENZA. 

1. � competente il giudice ordinario non la 
Sezione Specializzata Vertenze Agrarie nel caso di 
semplice concessione a titolo precario del godimento 
di un fondo per un periodo determinato, nella 
controversia per la continuazione del rapporto. 
(Trib. Melfi, Sez. Spec. Vert. Agr., 7 maggio 1954, 
Cont. 643, Avv. Potenz~1). 
2. Sulla richiesta di pagamento della differenza 
fra la somma dovuta e quella corrisposta per il 
servizio quale marinaio nelle navi traghetto, il 
giudice ordinario � carente di giurisdizione, spettando 
essa al Giudice amministrativo; comunque i 
crediti verso lo Stato per stipendi e assegni si 
prescrivono in due anni dal giorno di scadenza della 
rata rispettiva. (Trib. Messina, 23 dicembre 1953, 
Cont. 5342, Avv. Messina). 
3. In una causa di danni per collisione di navi 
la competenza del giudice va determinata, salve le 
norme sul foro dello Stato, sia dal luogo del fatto, 
sia da quello del primo approdo della nave, sia 
infine da quello dell'ufficio di iscrizione della nave. 
(Trib. Messina, 3luglio1953, Cont. 4988, Avv. Messina).. 
4. Vige il foro dello Stato nelle cause di opposizione 
a precetto, poich� essendo il precetto un 
atto anteriore all'esecuzione, la causa non rientra 
fra quelle esecutive. (Trib. Lecce 16 mai::zo 1954 
Cont. 2057, Avv. Lecce). 
CONCESSIONI. 

1. La concessione d'uso di immobili demaniali 
non � rilevante pel privato aspirante alla concessione 
fino a che non venga1 integrata dall'apposita 
convenzione: il possesso che nell'intervallo il 
privato abbia conseguito non � legittimo e d� luogo 
per lo Stato a pretese risarcitorie. (Trib. Perugia, 
30 giugno 1953, Cont. 498, Avv. Perugia). 
CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. 

1. Poich� le entrate dello Stato si riscuotono in 
contanti non costituisce pagamento la rimessa a 
mezzo di raccomandata di .un assegno bancario di 
importo pari a quello dovuto : solo con la riscossione 
e il versamento dell'importo nelle casse dello 
Stato potrebbe in tal caso considerarsi effettuato 
il pagamento, per� tutte le conseguenze giuridiche 
del tempo intercorso fra rimessa dell'assegno e 
versamento dell'import� nelle casse dello Stato 
sono a carico del privato che si valse di un mezzo 
di pagamento non conforme a legge. (Trib. Lecce, 
24 maggio 1954, Oont. 1998, Avv. Lecce). 
2. Il diritto di rifiuto delle merci che non abbiano 
i requisiti indicati nel contratto o nel capitolato 
Generale pu� essere esercitato anche solo 
per parte della fornitura, n� a ci� � d'ostacolo 
l'art. 1316 O. O. (Trib. Genova, 26 maggio 1954, 
Cont. 18699, Avv. Genova). 
(Vedi: Appalto, 1; Gassa DD. PP. 1 ; Diritto 
e interesse, l). 

COSTITUZIONE. 

1. Nella carenza della Corte Costituzionale il 
giudice ordinario non pu� operare un controllo 
intrinseco di costituzionalit� delle leggi dello 
Stato. (Trib. Perugia, 12 febbraio 1954, C�rit. 2�15, 
Avv. Perugia). 
(Vedi: Agricoltitra, 1; 3). 

DANNI DI GUERRA. 

1. Rientrano nei danni di guerra le asportazioni 
e i prelievi di cose mobili compiuti dalle forze 
armate in rapporto di coordinazione o anche di 
occasionalit� con le operazioni di guerra: lo stato 
di guerra poi � uno status giuridico che prescinde 
� da effettivo svolgimento di azioni belliche. I1a liquidazione 
del danno di guerra non spetta al giudice 
ordinario ma agli organi liquidatori appositamente 
istituiti. (Trib. Lecce, 7 aprile. 1954, Cont. 943, 
Avv. Lecce). 

2. Poich� l'attuale legislazione sui danni di 
guerra riconosce solo un interesse legittimo del 
danneggiato non un diritto soggettivo, il giudice 
ordinario non pu� conoscere, trattandosi di fatto 
di guerra, dell'istanza di danni per il rifiuto opposto 
dall'autorit� militare a un privato, di consegnare 
durante il periodo bellico materiale vario 
esistente su di un aeroporto occupato dagli alleati 
e venduto da questi a un privato prima della 
�restituzione 
dell'aeroporto alle autorit� italiane. 
(Trib. Lecce, 14 aprile 1954, Oont. 29, Avv. Lecce) 

DEMANIO. 

1. Poich� le sponde del lago Trasimeno sono di 
IJropriet� demaniale il taglio delle erbe palustri 
esercitato per consuetudine dai rivieraschi � soggetto 
alla disciplina del regolamento n. 2043 del 
1917 e pertanto il taglio fuori delle epoche previste 
costituisce il reato contravvenzionale previsto in 
detto regolamento. (Pret. Pen. Perugia, 17 dicembre 
1952, Cont. 420, Avv. Perugia). 
(Vedi: Concessioni, 1). 

DIRITTO E INTERESSE. 

1. Poich� l'iter formativo dei contratti di fornitura 
all'Amministrazione pubblica � soggetto a 
una regolamentazione di carattere normativo pubblico 
e non negoziale, il giudice ordinario difetta di 
g�urisdizione sulle doglianze mosse dal contraente 
privato sulla regolarit� degli atti della procedura 
della gara, av.endo ad essa regolarit� detto contraente 
solo un interesse legittimo e non un diritto 
soggettivo perfetto. (Trib. Lecce, 25 febbraio 1954, 
Cont. 1698, Avv. Lecce). 
(Vedi: Oaccia e Pesca, 1; Danni di g�uerra:, 2). 

DISCREZIONALIT�. 

1. Il sindacato sulla destinazione data dall'Amministrazione 
Militare ai materiali prelevati � 

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200 

precluso al giudice ordinario, versandosi in tema, di 
discrezionalit� della Pubblica Amministrazione. 
(Trib. Lecce, 7 aprile 1954, Cont. 943, Avv. Lecce),. 

DOGANE. 

1. In base alla legge doganale e alla legge n. 1442 
del 1942 anche alle Societ� � consentito espletare 
le operazioni di spedizioniere doganale per mandato 
conferito al personale dipendente che abbia i requisiti 
prescritti; nel qual caso le operazioni compiute 
obbligano la Societ� mandante. Pertanto l'opposizione 
di una societ� contro una ingiunzione per 
recupero di tributi doganali, opposizione fondata 
sull'asserita estraneit� della Societ� per le operazioni 
svolte dall'impiegato, soggiace alla regola del 
solve et repete. (Corte App. Genova, 19 giugno 
1954, Cont. 17644, Avv. Genova). � 
(Vedi : Imposta generale Entrata, 4 ; Legittimazione, 
3). 

DONAZIONE. 

1. L'atto di donazione rogato dal segretario del 
Comune, donante, senza la prescritta sussistenza 
dei testimoni � insanabilmente nullo ; n� ha giuridico 
rilievo altro atto successivo diretto alla sanatoria 
del primo, ai quali siano presenti i testi, ma 
nel quale si faccia, quanto al contenuto negoziale, 
mero riferimento al primo. (Trib. Spoleto, 14 giugno 
1952, Corte App. Perugia, 25 maggio 1953, � 
Cont. 263, .Avv. Perugia). 
(Vedi: Imposta di registro, 2). 

ESAZIONE. 

L Le parti che si ritengono lese dagli atti esecutivi 
dell'Esattore possono chiedere il risarcimento 
dei danni non l'annullamento dell'esecuzione e 
dell'aggiudicazione. (Trib. Matera, 27 febbraio1954 
Cont. 408, Avv. Potenza). 

2. Nell'esecuzione esattoriale l'avviso di morosit� 
pur sostituendo il precetto, non perde efficacia 
col decorso dei 90 giorni di cui all'art. 481 C. P. C., 
ma con quello dei 180 giorni di cui all'art. 83 
Reg. riscoss. Imposte. (Trib. Matera, 27 febbraio 
1954; Cont. 408, Avv. Potenza). 
ESECUZIONE. 

(Vedi: Oo.mpetenza, 4 ; Esazione, 2). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. 

1. La citazione con cui si impugni la legittimit� 
del decreto di esproprio deve essere notificata al 
Prefetto non ai sensi dell'art. 51 legge espropriazioni 
per p. u. ma presso l'Avvocatura dello Stato. 
(Trib. Genova, 28 maggio 1954, Cont. 20237, 
Avv. Genova). 
2. Ritenuto che il Comune di S. Fratello debba 
sostenere l'onere delle indennit� per eventuale proroga 
di occupazione temporanea e per rendere detta 
occupazione definitiva (e ci� per consegna fattane 
dal Genio Civile di Messina per norme particolari 


D. L. n. 1097 del 1916 e L. n. 1045 del 1922) il 
Giudice ordinario � competente a conoscere della 
istanza di rilascio a favore delI'attore del terreno 
occupato, e dei danni che si concretano nel valore 
dei frutti, rivalutabile all'epoca della liquidazione. 
(Trib. Messina, 16 novembre 1953, Cont. 5226, 
Avv. Messina). 
3. Il termine per l'esecuzione di un piano regolatore 
� stato sospeso durante la guerra in forza dei 
decreti n. 1 del 1944 e n. 592 del 1944; inoltre � 
stato prorogato al 31 dicembre 1955 per la legge 
n. 524 del 1952. � quindi legittimo un decreto di 
esproprio emesso entro tal termine prorogato. 
(Trib. Genova, 28 maggio 1954, Cont. 20237, 
Avv. Genova). 
4. In punto di determinazione della indennitiJ., 
l'espropriazione per p. u. recepisce i principi di 
diritto privato riferiti al giusto prezzo, il quale una 
volta concordato o accettato non pu� ulteriormente 
essere messo in discussione dalla parte privata. 
(Corte App. Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 107-bis, 
Avv. Perugia). 
5. Il debito di indennizzo nella espropriazione 
per p. u. � di valuta e non di valore, n�, essendo il 
rapporto di diritto pubblico, pu� in caso di ritardo 
del pagamento applicarsi il criterio desunto da un 
istituto civilistico quale la mora ai fini della corresponsione 
degli interessi di mora. (Corte App. 
Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 101-bis, Avv. 
Perugia). 
6. L'art. 46 legge espropriazione p. u. riguarda 
la responsabilit� per atti legittimi: ove invece la 
domanda si colleghi a un fatto illecito (es. negligenza 
nell'abbattimento di un muro) la predetta 
norma � inapplicabile. (Corte App. Bari, 20 maggio 
1954, Cont. 12465, Avv. Bari). 
(Vedi: Agricoltura, 2; Imposta sul patrimonio, l). 

FERROVIE E TRANVIE. 

1. L'assunzione da parte dello Stato ai sensi dell'art. 
1 R. D. L. n. 1336 del 1936 della gestione 
temporanea di un pubblico servizio di trasporto 
attua una sanzione amministrativa a carico del 
concessionario inadempiente, non gi� una successione 
d'azienda in senso tecnico. Pertanto le indennit� 
spettanti al personale licenziato durante la 
gestione statale vanno limitate al periodo di servizio 
prestato durante la gestione statale stessa. 
(Corte App. Catania, Sez. Lavoro, 23 aprile 1954, 
Cont. 17634, Avv. Catania). 
GIURISDIZIONE. 

1. Attinendo l'indagine sulla giurisdizione ad un 
presupposto processuale ad essa deve procedersi 
d'ufficio e nulla pertanto rileverebbe la tardivit� 
della eccezione con cui una tale quistione veniva 
sollevata. (Trib. Lecce, 7 aprile 1954, Cont. 943, 
Avv. Lecce). 

.--�:.--


-201


2. La decisione sulla giurisdizione va imperniata 
sulla domanda nel senso che trattandosi di 
risolvere una questione che attiene al processo e 
non al merito, di cui � pregiudiziale, la competenza 
va stabilita in base alla domanda in se stessa 
considerata, indipendentemente se sussista la concreta 
volont� di legge nel senso invocato dall'attore 
e se e di quale diritto perfetto o affievolito 
egli sia titolare. (Corte �pp. Messina, 31 luglio 
1953, Cont. 5210, Avv. Messina). 
GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE. 

(Vedi: Acque pubbliche, 2). 

IMPIEGO PUBBLICO. 

1. Il trattamento' economico dei dipendenti 
della Pubblica Amministrazione � fissato da leggi 
e non da contratti collettivi di lavoro o da norme 
sindacali. (Trib. Messina, 23 dicembre 1953, 
Cont. 5342 Avv. Messina). � 
2. Per agire per danni per lesione o morte in 
servizio, gli interessati debbono prima esperire la 
fase amministrativa della concessione di pensione: 
solo se tale trattamento non sia riconosciuto perch� 
resti esclusa la causa o l'occasione di servizio possono 
proporre azione di danni secondo la legge 
comune: in ogni altro caso, anche se non risulti 
dalla fase amministrativa alcun trattamento, l'azione 
ordinaria di risarcimento � improponibile 
ex D. L. n. 313 del 1936. Tale norma � compatibile 
con l'art. 28 della Costituzione il quale confermando 
il principio della responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione non innova rispetto alle norme 
gi� vigenti e rinvia espressamente al legislatore di 
fissare i limiti di tale responsabilit�. (Trib. Lecce 
7 aprile 1954, Cont. 1957, Avv. Lecce). 
3. L'azione di risarcimento di danni per malattia 
o morte in servizio �, sotto il vigore del D. L. 
n. 313 del 1936 proponibile solo se sia esclusa la 
causa o l'occasione di servizio: negli altri casi j} 
trattamento � regolato solo dal rapporto di servizio. 
(Trib. Lecce, 7aprile1954, Cont. 1957, Avv. Lecce). 
4. Il pagamento di stipendi arretrati cui l'impiegato 
abbia diritto per il tempo d'assenza dall'ufficio 
per un provvedimento d'esonero annullato 
poi dal Consiglio di Stato non pu� essere chiesto 
in forma e misura risarcitoria: tuttavia sulle somme 
debende sono ripetibili gli interessi. (Trib. Perugia, 
21 ottobre 1953, Cont. 510, Avv. Perugia). 
(Vedi: Competenza, 2; Ferrovie e Tranvie, l). 

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO. 

1. L'accertamento induttivo � un metodo di 
eontrollo ed eventuale integrazione del metodo 
analitico, e per la sua legittimit� � sufficiente che 
sia fondato su elementi conereti di fatto regolarmente 
contestati al contribuente, la valutazione 
dei quali, involgendo questioni di semplice estimazione 
� preclusa al giudice ordinario. (Trib. Catania, 
8 maggio 1954, Cont. 18103, �vv. Catania). 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. 

1. Divenuto definit�vo per scadenza del termine 
di cui all'art. 52 R. D. L. n. 2 del 1940 il decreto 
ministeriale, non � consentita in sede di opposizione 
all'esecuzione la proposizione di motivi di cui 
avrebbe potuto sostanziarsi il non proposto gravame. 
(Trib. Lecee, 9 febbraio 1954, Cont. 1841, 
Avv. Lecee). 
2. Decorso inutilmente il termine per proporre 
opposizione eontro il deereto penale dell'Intendente 
di Finanza non � pi� possibile proporre opposizione 
avanti al Tribunale Civile per far dichiarare l'applicabilit� 
della legge n. 25 del 1951. (Trib. Torino 
20 febbraio 1954, Cont. 345, Avv. Torino). 
3. Costituiscono beni di scambio soggiacenti a 
imposta sull'entrata gli introiti delle associazioni 
derivanti dalla negoziazione dei loro diritti verso i 
loro giuocatori e verso altre associazioni, n� tale 
assoggettamento � escluso dal fatto che la negoziazione 
si realizza mediante la prestazione di un 
servizio. (Trib. Genova, 11 giugno 1954, Cont. 
19533, .Avv. Genova). 
4. L'imposta sull'entrata quando percetta alla 
importazione viene considerata imposta doganale 
e fa carico alle persone indicate nell'art. 5 legge 
n. 1424 del 1940. � tenuto al pagamento del detto 
tributo chi non avendo venduto la merce allo stato 
estero con l'osservanza dell'art. 17 legge sulla 
I.G.E. (fatture assoggettate a tassa di bollo ordinaria 
e annullate dal bollo a calendario dell'ufficio 
del registro prima che l'importazione abbia luogo) 
sia rimasto dopo la vendita titolare della licenza 
di importazione e intestatario della dichiarazione 
per l'importazione definitiva nonch� della bolletta 
doganale. (Trib. Genova, 8 maggio 1954, Cont. 
20345, .Avv. Genova). 
IMPOSTA SUL PATRIMONIO. 

1. J_Jimposta straordinaria sul patrimonio afferente 
a terreni espropriati e pagata dai proprietari 
dopo l'esproprio va rimborsata. (Corte �pp. 
Perugia, 28 gennaio 1953, Cont. 107-bis, Avv. 
Perugia). 
IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI. 

1. Con l'introduzione dell'accertamento catastale 
gli enti collettivi non sono assoggettabili per 
le ulteriori manipolazioni dei prodotti conferiti 
dai partecipanti, all'imposta sul reddito agrario, 
accertabile solo nei confronti del proprietario del 
fondo. (Corte �pp. Lecce, 21 aprile 1954, Cont. 904, 
Avv. Lecce). 
2. L'introduzione dell'accertamento catastale secondo 
la legge n. 588 del 1939 ha lasciato in vigore 
l'art. 30 della legge n. 1231del1936 che determina 
il concetto del reddito agrario differenziandolo da-quello 
industriale propriamente detto. Se in talune 
zone si � ritenuto di non tener conto nelle tariffe 
di estimo di alcune lavorazioni successive alla prima, 
il reddito derivante da tali fasi forma oggetto di 

-202 


tassazione come reddito di R. M. cat. B a carico 
del possessore singolo. (Corte App. I1ecce, 21 
aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). 

3. L'attivit� di una cooperativa o consorzio di 
produttori che trasformi i prodotti conferiti, anche 
con mezzi tecnici e quantit� ingenti, � compresa 
nel reddito agrario dovuto dai conferenti se tali 
manipolazioni siano state considerate nelle tariffe 
di estimo; inversamente invece il relativo reddito 
va tassato come di ricchezza mobile cat. B nei 
confronti degli enti collettivi. (Corte App. Lecce, 
21 aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). 
4. La competenza degli uffici catastali si limita 
all'accertamento del reddito agrario, mentre per 
quelli, sia pure di natura agraria, non colpiti da 
detta imposta resta ferma la competenza degli 
uffici delle imposte dirette. (Corte App. Lecce, 21 
aprile 1954, Cont. 904, Avv. Lecce). 
IMPOSTA DI REGISTRO. 

1. La concessione di istallazione di un �chiosco 
con annessi distributori di carburante su strada 
demaniale soggiace a imposta di registro; e poich� 
il dfritto su suolo pubblico costituito nel concessionario 
ha natura reale, la tassazione va fatta in 
base all'art. 1, tariffa ali. A, legge registro. (Tribunale 
Torino, 10 maggio 1954, Cont. 1423, Avv. 
Torino). 
2. � soggetta a tassa fissa la sentenza che annullando 
una donazione fra coniugi dichia.ri di propriet� 
del marito l'immobile acquistato dalla moglie 
col danaro ricevuto in dotazione. (Trib. Brescia, 
21 aprile 1954, Cont. 3239 Avv. Brescia). 
3. La disciplina fiscale delle cessioni di crediti � 
regolata dalla legge n. 3269 del 1923, dal D. L. 
n. 606del1953, dal R. D. L. n. 1818 del 1925 e dal 
R. D. L. n. 2170 del 1936, e non pu� estendersi ad 
altri crediti. (Trib. Messina, 3 luglio 1953, Cont. 
5352, Avv. Messina). 
4. Solo la riparazione dei danni che trovano in 
un'azione di guerra la loro causa diretta ed immediata 
pu� godere delle agevolazioni di cui ai decreti 
n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946. (Trib. Genova, 
28 maggio 1954, Cont. 20426 Avv. Genova). 
5. Per usufruire delle agevolazioni di cui al 
D. L. L. n. 221 del 1946 occorre fornire, e soltanto 
mediante le attestazioni degli uffici previsti dalla 
legge, la prova del danno dello stabile per almeno 
un terzo della consistenza. (Trib. L'Aquila, 14 gennaio 
1954, Cont. 4735, Avv. L'Aquila). 
6. La contestualit� della dichiarazione di cui 
ai decreti n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946 per le 
agevolazioni tributarie per le riparazioni dei danni 
di guerra, non sussiste per la dichiarazione della 
sola Amministrazione, committente, posta dopo la 
firma del contratto, n� per la intestazione �lavori 
di riparazione danni bellici ;; mancando in 
essa l'esplicito riferimento allo specifico fatto di 
guerra causativo del danno. (Trib. Genova, 28 
maggio 1954, Cont. 20426, Avv. Genova). 
7. L'art.18 legge n. 408del1949 che riduce ad un 
quarto l'imposta sui contratti di mutuo stipulati 
per la costruzione delle case non di lusso � applicabile 
anche al caso di mutuo cambiario garantito 
di ipoteca: le condizioni della agevolazione possono 
venir meno solo quando si faccia del prestito un 
uso diverso o non si completi nei termini la casa. 
(Corte App. Genova, 30 giugno 1954, Cont. 18965, 
Avv. Genova, quistione aperta). 
8. I.ie agevolazioni di cui all'art. 24, legge n. 43 
del 1949 non si applicano ai contratti con cui una 
stazione appaltante acquista da un terzo un immobile 
per donarlo all'INA casa per la costruzione 
di case per lavoratori, ancorch� tale compravendita 
sia contestuale con la donazione. (Corte App. Torino, 
16 febbraio 1954, Cont. 297, Avv. Torino). 
9. Le agevolazioni di cui al D. L. n. 114 del 
1948, non rig�ardano i fabbricati rustici isolatamente 
considerati. L'estensione dei benefici anche 
a questi, 'attuati con la L. n. 2362 del 1952, non 
ha carattere interpretativo. (Trib. Torino, 3 giugno 
1954, Cont. 1161, Avv. Torino). 
10. L'acquisto di mobili di qualsiasi natura, 
anche se necessario allo sviluppo industriale del 
mezzogiorno, non pu� beneficiare delle agevolazioni 
di cui al D. L. n. 1598 del 1947 e n. 1419del1947. 
(Trib. L'Aquila 29 aprile 1954, Cont. 5779 Avv. 
L'Aquila). 
11. Le quistioni sull'intrinseca natura di un 
atto ai fini del registro . sono quistioni di merito e 
non possono trovare ingresso nel giudizio avverso 
la determinazione di valore, ove non siano state 
sollevate nelle precedenti fasi avanti le commissioni 
tributarie. (Trib. Genova, 28 aprile 1954, 
Cont. 19227, Avv. Genova). 
12. L'impugnazione delle decisioni della Commissione 
provinciale in sede di valutazione ai sensi 
dell'art. 29 D. L. n. 1639 del 1937 � soggetta al 
sol1'e et repete. Il pagamento dell'imposta dovuta 
sul maggior valore determinato nella decisione 
impugnata non � sufficiente se non sia pagato anche 
l'imposta dovuta in base alla decisione della Commissione 
distrettuale bench� di quest'ultima sia 
stata ottenuta una rateazione. (Trib. Catania 9 
aprile 1954, Cont. 18429 Avv. Catania). � 
13. A seguito del D. L. n. 1639 nel 1936 e del 
R. D. n. 1516 del 1937 il ricorso all'Intendente di 
Finanza di cui all'art. 148 legge di Registro � 
sostituito dal ricorso alle Commissioni; perci� 
agli effetti della condanna nelle spese giudiziali 
dell'Amministrazione � inefficace un ricorso avverso 
! 'ingiunzione dfretto all'Intendente di Finanza. 
(Trib. Lecce, 7aprile1954, Cont. 1579, Avv. Lecce). 
(Vedi: Legittimazione, 2). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 

1. Gli avanzi di gestione di un consorzio irriguo 
obbligatorio soggiacciono all'imposta di R. M. 
solo se impiegati nell'acquisto di beni generatori 
di reddito, peraltro data l'eccezion.alit� di tale 

-203 


ipotesi non � consentito al riguardo alla Finanza 
l'accertamento induttivo. (Corte App. Torino, 
26 aprile 1954, Oont. 11402, Avv. Torino). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 

1. Pendendo il giudizio di secondo grado davanti 
le Commissioni tributarie per l'accertamento dell'obbligo 
di imposta di successione escluso dal primo 
giudice amministrativo, la finanza deve sottostare 
a quest'ultima statuizione ed � carente di titolo 
per l'esazione del credito fino a quando nell'ulteriore 
svolgimento del processo amministrativo la 
pronuncia del primo organo non sia annullata. 
(Trib. Perugia, 6 ottobre 1952, Cont. 406, Avv. Perugia). 
2. L'imposta sulle successioni � commisurata 
alla consistenz'a ereditaria risultante da fatti e 
atti legalmente esistenti alla data di apertura della 
successione, quindi ai fini della imposizione va 
compreso nella massa un immobile che a tale 
data risultava di propriet� del de cuius. (Trib. 
Brescia, 22 aprile 1954, Cont. 3240, Avv. Brescia). 
3. Non sono applicabili gli art. 7 e 9 della legge 
tributaria sulle successioni (riguardanti la richiesta 
di restituzione di un'imposta regolarmente percetta) 
al caso in cui il contribuente richieda che un 
immobile compreso nella denuncia ma escluso 
dalla tassazione per errore dell'ufficio venga considerato 
non facente parte dell'asse perch� riconosciuto 
in seguito ad un giudizio iniziato dopo 
l'apertura della successione non di propriet� del 
de cuius. In questo caso � da ricorrere all'articolo 
45 che non ha riguardo solo ai debiti in senso 
stretto ma a tutte le situazioni passive: tuttavia 
malgrado che l'obbligo di restituire un immobile 
rappresenti un peso dell'eredit�, l'immobile non pu� 
essere sottratto all'imposizione tributaria se l'obbligo 
di restituzione risulta da una sentenza emessa 
in un giudizio iniziato dopo l'apertura della successione. 
(Trib. Brescia, 22 aprile 1954, Cont..'3240 
Avv. Brescia). 
4. Il saldo passivo di una apertura di credito 
regolata in conto corrente ed utilizzata dall'accreditato 
mediante emissione di assegni va dedotto 
dall'asse quando ne � data la dintmitrazione richiesta 
per i debiti cambiari: e a tal fine a nulla rileva che 
la banca accreditante e trattaria non abbia verso 
l'acereditato traente un'azione eartolare. (Trib. Genova, 
5 aprile 1954, Cont. 18967, Avv. Genova). 
5. Decade dal diritto alla deduzione del passivo 
l'erede ehe non provi la esistenza del debito entro 
i due anni dalla presentazione della denuncia, trattandosi 
di termine perentorio. (Trib. Genova, 5 
aprile 1954, Cont. 18967; Avv. Genova). 
INGIUNZIONE. 

1. Non costituisce, ai fini dell'opposizione tardiva 
ad ingiunzione ai sensi dell'art. 650 c. p. c. 
forza maggiore il fatto di essersi l'opponente allontanato 
da casa sia pure per ragioni di lavoro senza 
lasciare un proprio recapito per l'eventualit� di 
comunicazioni urgenti, specie se il giro di affari si 
annunciava, come nella specie, di non breve durata. 
(Trib. Genova, 30 dicembre 1953 Cont. 18890, 
Avv. Genova). 

INTERVENTO IN CAUSA. 

1. Chiamato taluno in causa, iussl! iudicis, vigono 
nei suoi confronti le situazioni processuali gi� costituite, 
e le prove acquisite, salva la facolt� dell'intervenuto 
di produrre nuove prove istanze o difese. 
(Corte App. Bari; 22 maggio 1954, Cont. 12465, 
Avv. Bari). 
(Vedi: Arbitrato, 1). 

LAVORO. 

1. Abolito l'ordinamento corporativo le norme 
sindacali che costituivano fonte di diritto obbiettivo 
vincolano solamente i lavoratori e i datori di 
lavoro aderenti ai rispettivi sindacati (privi di 
personalit� giuridica) non anche quelli che ad �ssi 
non sono iscritti. (Trib. Messina, 23 dicembre 1953, 
Cont. 5342, Avv. Messina). 
(Vedi : Legittimazione, 5). 

LEGITTIMA ZIONE. 

1. In materia di controversia per l'applicazione 
della imposta di registro la rappresentanza legale 
non spetta ai procuratori del� registro ma all'Intendente 
di Finanza. (Trib. Torino 7 giugno 1954, 
Cont. 1208, Avv. Torino). � 
2. Il Comandante del Circolo Guardia di Finanza, 
ancorch� abbia sottoscritto , il contratto 
che ha dato origine al giudizio, non � legittimato a 
rappresentare in causa l'Amministrazione, spettando 
ci� al competente Intendente di Finanza. 
(Pret. Sala Consilina, 23 aprile 1954, Cont. 707, 
Avv. Potenza). 
3. La rappresentanza processuale della Amministrazione 
delle Gabelle non compete al Ricevitore 
Capo ma al direttore superiore della Dogana: la 
costituzione in giudizio dell'Amministrazione non 
sana la nullit� della vocatio in ius. (Trib. Torino 
Cont. 11603, Avv. Torino). 

4. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste poich� 
esercita il potere amministrativo di controllo sugli 
enti di riforma fondiaria ha veste di partecipa1'e _ai 
giudizi che interessano tali enti. (Trib. Lecce, 16 
marzo 1954, Cant. 2057, Avv. Lecce). 
5. Gli Uffici Stralcio per la liquidazione delle 
soppresse associazioni sindacali fasciste sono organi 
statali dipendenti dal Ministero del I1avoro e pre" 
videnza sociale. (Trib. Matera, 27 febbraio 1954, 
Oont. 408, Avv. Potenza). 
LOCAZIONE. 

1. Con l'art. 5 legge n. 703 del 1952 lo Stato si � 
sostituito alle provincie non solo nell'onere bens� 
anche nella titolarit� dei rapporti locativi di immobili 
adibiti a caserme e ci� sia per i contratti sue

-204: 


cessivi che per quelli esistenti all'atto della sua 
entrata in vigore. Il decorso del termine previsto 
dall'art. 7 legge n. 253 del 1950 � condizione dell'azione 
e non presupposto processuale. (Trib. Brescia, 
19 maggio 1954, Cont. 3171, Avv. Brescia). 

NAVI. 

(Vedi: Competenza, 3). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. 

1. La pretesa di danni per tardato pagamento non 
pu� essere sostenuta solo con la prova che per la 
mancata corresponsione tempestiva della somma 
non sia stato possibile far fronte a certe spese, ma 
occorre provare che il patrimonio del pretendente 
era obbiettivamente in' condizione di non sopportare 
tali spese se non con l'impiego della somma 
dovuta. (Corte App. Perugia, 28 gennaio 1953, 
Cont. 107-bis, Avv. Perugia). 
2. Nel caso di indebito soggettivo (art. 2036 c. c.) 
perch� il solvente possa chiedere la restituzione del 
pagato occorre che il creditore non si sia privato del 
titolo e che il solvente abbia falsemente creduto per 
errore scusabile di adempiere a un proprio obbligo. 
(Corte App. Perugia, 15 luglio 1953, Cont. 182, 
Avv. Peugia). 
3. Il funzionario preposto alla direzione di un 
ente ha diritto di essere tenuto indenne delle spese 
sostemite per conto ed interesse dell'Ente senz'altro 
accer'tamento che quello dell'effettivo esborso 
delle somme e della loro imputazione a necessit� 
gestorie dell'ufficio da detto funzionario amministrato. 
(Trib. Messina, 31 dicembre 1953, Cont. 
5219, Avv. Messina, questione aperta). 
-OCCUPAZIONE. 

1. La responsabilit� per il perimento di un automezzo 
requisito fa carico allo Stato Italiano ai fini 
dell'indennizzo, anche se la requisizione sia stata 
posta in essere dal tedesco occupante, e le Amministrazioni 
r. s. i. che di ci� si avvantaggiarono col 
possesso della cosa requisita abbiano poi fatta 
propria tale requisizione. (Corte App. Perugia, 
31 dicembre 1952, Cont. 61, Avv. Perugia). 
POSSESSO. 

1. Dall'improponibilit� delle azioni possessorie 
nei confronti della pubblica �Amministrazione che 
abbia agito nella sua veste di diritto pubblico deriva 
che l'ordine di reintegra � affetto da nullit� assoluta 
che pu� essere fatta valere oltre che ai sensi 
dell'art. 161 c. p. c. anche con azione di accertamento 
esperibile da chiunque vi abbia interesse 
in ogni tempo. (Trib. Lecce; 16 marzo 1954, Cont. 
2057, Avv. Lecce). 
PRESCRIZIONE. 

1. La prescrizione della domanda di danno derivante 
dalla circolazione dei veicoli, qualora il 
fatto sia considerato reato e questo sia estinto per 
amnistia, decorre dal giorno di entrata in vigore del 
decreto di aministia non gi� da quello della sentenza 
dichiarativa del beneficio, che agisce ex tunc. 
(Corte App. Brescia, 10 aprile 1954, Cont. 2502, 
Avv. Brescia). 

PREVIDENZA SOCIALE. 

1. Il diritto al risarcimento dei danni per mancata 
liquidazione della pensione di previdenza sociale 
per omesso o irregolare pagamento dei contributi 
� regolato dal Codice civile del 1865 se il lavoratore 
ha raggiunto l'et� richiesta per la pensione 
prima dell'entrata in vigore del codice vigente. 
Il Codice precedente non conteneva la disposizione 
di cui all'art. 2116 dell'attuale. (Trib. Torino, 7 
maggio 1954, Cont. 655, Avv. Torino). 
2. Il diritto al risarcimento dei danni di cui all'art. 
2116 C. C. per mancata liquidazione di pensione 
di previdenza sociale per omesso o irregolare 
pagamento dei contributi � concesso con le norme 
di cui all'art. 2 R. D. L. n. 275 del 1932 e 55 R. D. L. 
n. 1827 del 1935 ed � soggetto allo stesso termine di 
prescrizione di cinque anni. (Trib. Torino, 7 maggio 
1954, Cont. 655, Avv. Torino). 
PROCEDIMENTO CIVILE. 

1. La procura alle liti deve essere rilasciata dalla 
persona fisica che abbia la legale rappresentanza 
della persona giuridica che sia parte in causa. (Trib. 
Perugia, 4 marzo 1953, Cont. 336, Avv. Perugia). 
2. All'udienza di rimessione della causa al Collegio 
le precisazioni che le parti sono autorizzate ad 
apportare alle loro conclusioni sono dipendenti da1lo 
svolgimento del processo che potrebbe consigliare 
modifiche o aggiunte alle conclusioni adottate, non 
anche � permesso l'inserimento di domande del 
tutto nuove, come sarebbe nella specie quella di 
risarcimento dei danni per aver l'Amministrazione 
finanziaria proceduto con colpevole negligenza ad 
accertamento di maggior valore nei confronti di 
una sola delle parti contraenti, rispetto alla domanda 
iniziale di annullamento dell'ingiunzione fiscale. 
(Trib. Lecce, 16 febbraio 1954, Cont. 1617, Avv. 
Lecce). 
PROVA. 

(Vedi�: Autoveiooli, 3). 

REQUISIZIONI. 

(Vedi: Occupazione, 1). 

RESPONSABILIT�. 

1. La sentenza penale assolutoria dal l'eato di 
omicidio colposo con la formula cc perch� il fatto 
non costituisce reato n preclude ogni altra indagine 
al giudice civile allorch� esclude '�he il cq_mn_ortamento 
dell'autista sia stato direttamente o indirettamente 
collegato con efficienza causale all'evento 
dannoso che viene invece unicamente attribuito 
alla condotta della vittima. (Trib. Cagliari, 6 maggio 
1954, Cont. 10801, A vv. Cagliari), 

-~05 


2. Intervenuta transazione fra la Pubblica Amministrazione 
e il leso da investimento automobilistico, 
per il regresso verso il conducente occorre 
p1�ovare la colpa di questo e il nesso fra il fatto e 
l'~vento secondo principi generali, non operando la 
presunzione ex art. 2054 C. C. Peraltro le risultanze 
istruttorie del giudizio fra la Amministrazione 
e i terzi costituiscono elementi indiziari idonei 
anche da soli a costituire il convincimento del giudice 
sulla responsabilit� del conducente. (Trib. Catania, 
29 aprile 1954, Cont. 18204, Avv. Catania). 
3. Il danno risarcibile per la uccisione colposa 
di un figlio, in tenera et�, � oltre quello che deriva 
dalla lesione del diritto agli alimenti, anche quello 
che deriva dalla lesione di legittime aspettative di 
servizi ed aiuti, tenuto conto che in famiglie modeste 
i figli coadiuvano al lavoro e apportano incrementi 
abbastanza presto. I danni patrimoniali, 
se fra i genitori esiste separazione consensuale con 
affidamento alla madre solo per la tenera et� del 
figlio, vanno ripartiti a met�, i danni non patrimoniali 
invece vanno attribuiti in misura maggiore 
alla madre. (Trib. Torino, 20 maggio 1954, Cont. 84, 
Avv. Torino). 
(Vedi: Appalto, 3, 4; Autoveicoli, 2; Espro priazione 
per p. u. 5, 6; Obbligazioni e contratti, l). 

SENTENZA. 

1. Il giudicato penale pu� assistere nel giudizio 
civile la fase di accertamento del danno non quella 
della liquidazione, e non legittima quindi la clausola 
di provvisoria esecuzione. (Trib. Messina, 19 
novembre 1953, Cont. 5172, Avv. Messina). 
SOLVE ET REPE'l'E. 

1. Non possono considerarsi risolubili prima facie 
le questioni se il principio della solidariet� passiva 
ex art. 93 legge di registro valga anche agli effetti 
processuali e se la deroga a una norma contenuta 
in istruzioni ministeriali (nella specie notifica dell'avviso 
di pagamento), vulneri la legittimit� di 
una ingiunzione fiscale. (Trib. Lecce, 16 febbraio 
1954, Cont. 1617, Avv. Lecce). 
2. Dovendo gli atti di opposizione a pretese 
tributarie essere accompagnati per essere ammissibili 
dal certificato di pagamento della imposta 
(unico mezzo di prova ammissibile), non � valido a 
documentare il pagamento o la data di esso la prova 
della spedizione a mezzo raccomandata di un 
assegno bancario di correlativo importo o quella 
della data di arrivo. (Trib. Lecce, 24 maggio 1954, 
Cont. 1998, Avv. Lecce). 
(Vedi: Imposta di registro, 12). 

SPESE GIUDIZIALI. 

1. Anche se nel proporre opposizione ad ingiunzione 
fiscale si conviene l'Amministrazione dinanzi 
ad un giudice incompetente a causa di �lldeterminazione 
della ingiunzione, tuttavia l'opponente 
soccombe nella spesa se dopo la costituzione del1'
Amministrazione che eccepisce l'incompetenza, 
non vi aderisce, anzi vi resiste. (Trib. L'Aquila, 
31dicembre1953, Cont. 4269, Avv. L'Aquila). 
(Vedi : Imposta di registro, 13). 

TRASPORTO. 

1. Al viaggiatore leso durante il trasporto spetta 
oltre all'azione contrattuale quella aquiliana, questa 
ultima soggetta all'onere della prova che il fatto 
dannoso sia dovuto a colpa dell'Amministrazione 
ferroviaria, nonch� alla prescrizione biennale dell'art. 
2947 c. c. rientrando nell'espressione �veicoli 
di ogni specie )) anche quelli circolanti con guida 
di rotaie. (Corte App. Brescia, 10 aprile 1954, 
Cont. 2502, Avv. Brescia). 
2. L'azione di responsabilit� extracontrattuale 
per fatto illecito non � ammissibile riguardo alla 
perdita delle cose trasportate dal viaggiatore� 
sinistrato. In proposito l'unica azione consentita � 
quella contrattuale a prescrizione annuale. (Corte 
App. Brescia, 10 aprile 1954, Cont. 2502, AvY. 
Brescia). 
3. L'espressione � anormalit� verificatesi n nell'esercizio 
ferroviario n usata nell'art. 11 Condizione 
e Tariffe Trasporto di persone riguardo alla 
presunzione di responsabilit� dell'Amministrazione 
riguarda i veri e propri sinistri ferroviari non i 
cosi detti incidenti di viaggio nei quali l'evento 
pu� derivare con pari probabilit� sia da colpa. del 
vettore che dal comportamento del viaggiatore 
stesso) ed occorre quindi la dimostrazione (onde 
affermare la responsabilit� del vettore) che causa 
del danno sia stata una accidentalit� del trasporto 
da farsi specificatamente risalire alla mancata osservanza 
di norme o a negligenza o imprudenza 
degli addetti al servizio. (Trib. Catania, 29 maggio 
1954, Cont. 18177, Avv. Catania). 
(Vedi: Appalto, 5); 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE. 

1. Nel giudizio di opposizione a decreto penale 
l'Intendente di Finanza che emise quest'ultimo 
ha veste di parte e come tale � legittimato a costituirsi 
parte civile. (Trib. Pen. Taranto 21 gennaio 
1954, Cont. 1872, Avv. Lecce). 

INDICE SISTEMATICO 

DELLE CONSULTAZIONI I 


LA. FORMULAZIONE DEL Qf7ESITO NON RIFLETTE IN A.LOUN MODO LA. SOLUZIONE OHE NE � STATA. PRESA 

ACQUE PUBBLICHE. -I) Se la ripresa dell'istruttoria 
sulle domande di concessione di derivazione d'acqua 
sia, in linea di massima, sempre ammissibile, finch� 
su di una istanza sia stato emesso il decreto di concessione 

(n. 27). -II) Se, ai fini della priorit� delle istanze in 
concorrenza, debba essere considerata in ogni caso anteriore 
quella dell'utente il quale abbia presentato per 
primo la propria istanza, anche se la abbia corredata 
del progetto esecutivo dopo la presentazione della domanda 
da parte di altro richiedem;e (n. 27). 
AGRICOLTURA E FORESTE. -I) Se alle Commissioni 
Comunali per la massima occupazione agricola 
debbano riconoscersi natura e funzioni di organi periferici 
dell'Amministrazione statale o di organi dell'Amministrazione 
locale (n. 3). -II) Se i decreti di espropriazione, 
emessi in attuazione della riforma fondiaria, 
debbano essere trascritti, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 2644 c. c. (n. 4). 

ALBERGHI. -Se la procedura ex D. L. 9 giugno 
1945, n. 305 o quella conforme ex D. L. 17 novembre 
1944, n. 366, per la riparazione di edifici per ricovero 
di sinistrati di guerra sia applicabile al caso di immobili 
alberghieri, destinati a ricovero per sinistrati (n. 10). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se possa 
ammettersi l'arbitrato di equit� per una Pubblica Amministrazione 
(n. 153). -II) Se alle Commissioni Comunali 
per la massima occupazione agricola debbano riconoscersi 
natura e funzioni di organi periferici dell'Amministra� 
zione statale o di organi dell'Amministrazione locale 

(n. 154). -III) Se sia possibile dare ingresso nella Societ� 
delle Terme di Chianciano di cui unico azionista 
� lo Stato, ad un nuovo ente sovvenzionatore e apportare 
ampliamenti allo scopo sociale, senza che intervenga 
un apposito provvedimento legislativo che modifichi 
al riguardo la legge preesistente (n. 155). -IV) Se la 
facolt� attribuita al Giudice di ordinare l'ispezione di cose 
indispensabili per conoscere i fatti della causa (art. 118 
c. p. c.) come pure di ordinarne l'esibizione (art. 210 
c. p. c.), espressamente prevista nei confronti delle 
parti e genericamente del terzo, possa ritenersi ammessa 
nei confronti della Pubblica Amministrazione (n. 156). 
-V) Se l'Amministrazione possa rifiutare l'ispezione di 
atti presso un Ufficio del Registro, disposta dal giudice, 
ove l'ispezione stessa importi violazione del segreto di 
ufficio rispetto ad affari dei privati (n. 156). 
ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se il telegramma 
sia idoneo come mezzo di notifica dell'esercizio del diritto 
di prelazione di immobile di interesse storico (n. 28). 

APPALTO. -I) Se la concessione dei benefici tributari 
nei contratti di appalto di edifici danneggiaj;i da 
eventi bellici sia subordinata alla contestualit� della 
enunciazione che i prezzi siano stati determinati al lordo 
di tali benefici (n. 193). -II) Se sia conforme al disposto 
dell'art. 6 del D. L. L. n. 322 del 1945 la dichiarazione 
unilaterale da parte del. solo �appaltante, apposta -in 
calce ad un contratto di appalto, al fine di conseguire i 
benfici fiscali previsti dal decreto stesso e dal successivo 
del 1946, n. 221 (n. 193). -III) Se le agevolazioni tributarie 
concesse per i contratti d'appalto della P. A. 
siano stabilite a favore dell'Amministrazione committente 
o dell'assuntore (n. -194). -IV) Se l'Amministrazione 
possa calcolare a suo favore nella liquidazione 
dei lavori, in detrazione, l'importo del tributo risparmiato 
dall'Impresa assuntrice per la concessa agevolazione 
tributaria, ove non ne sia stato tenuto conto nell'indicazione 
dei prezzi di appalto (n. 194). -V) Se sia dovuto 
il rimborso delle somme versate dall'Impresa a titolo 
di deposito per spese inerenti alla stipulazione del contratto, 
ove, per sopravvenuti motivi di opportunit� 
tecnica e di pubblico interesse, non si faccia pi� luogo 
alla stipulazione medesima, quando l'esecuzione dei lavori 
sia stata gi� assegnata a seguito d� appalto di concorso 

(n. 195). -VI) Se sia dovuto all'Impresa il rimborso delle 
spese incontrate per la predisposizione del progetto, 
nonch� per la preparazione dei modelli degli apparecchi 
d'appoggio, necessari pe1� l'esecuzione dell'opera, ove 
il contratto non sia pi� stipulato dopoch� l'esecuzione 
dell'opera stessa sia stata assegnata a seguito di appalto 
di concorso (n. 195). 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se il Con� 
siglio direttivo della Gestione Ina Casa possa modificare 
la graduatoria, formata da apposita Commissione, incaricata 
dell'esame e della scelta dei progetti presentati 
dalle Ditte invitate ad un appalto concorso (n. 47). 

COMPROMESSO ED ARBITRI. -Se possa ammettersi 
l'arbitrato di equit� per una Pubblica Amministrazione 
(n. 7). 

COMUNI E PROVINCIE. -I) Se lo Stato sia soggetto 
al pagamento della tassa comunale per la raccolta 
e per il trasporto dei rifiuti solidi interni delle Caserme 


-207 


(n. 51). -II) Se possano essere iscritte alla Cassa Pensioni 
del Comune di Roma, le assistenti sanitarie, assunte 
dal 1� luglio 1905 al 31 dicembre 1920, fuori ruolo, ma 
per esigenze normali e permanenti (n. 52). -III) Se 
l'acquisto da parte di Comuni di ville, parchi e giardini 
di interesse storico sia soggetto alla sola imposta fissa 
di registro di che alla legge 15 luglio 1950, n. 592 (n. 53). 
-IV) Se i Comuni nel caso che per effettuare i suddetti 
acquisti abbiano stipulato un mutuo debbano pagare 
la tassa d'obbligo sul mutuo stesso, quando questo 
risulti dal contesto dell'atto di compravendita (n. 53). 
CONCESSIONI. -I) Se una Societ� concessionaria 
di ferrovia complementare abbia un diritto perfetto ad 
essere interpellata, mediante notifica delle condizioni 
alle quali l'Amministrazione ritenga di dover attribuire 
una concessione di servizi automobilistici, che congiun� 
gano due punti serviti dalla ferrovia della Societ� stessa 

(n. 39). -II) Se l'Amministrazione possa non far luogo alla 
concessione, dopo che la detta Societ� abbia accettato le 
condizioni notificatele (n. 39). -III) Se l'Amministrazione 
ove� ritenga di modificare le condizioni, gi� accettate 
dalla detta societ�, debba nuovamente interpellare 
la societ� stessa (n. 39). -IV) Se l'Amministrazione 
possa provocare la risoluzione del rapporto con concessionario 
di un pascolo in seguito .all'avvenuta subconcessione 
ad un terzo (n. 40). -V) Se la ripresa della 
istruttoria sulle domande di concessione di derivazione 
d'acqua sia, in linea di massima, sempre ammissibile, 
finch� su di una istanza sia emesso il decreto di concessione 
(n. 41). -VI) Se, ai fini della priorit� delle istanze 
in concorrenza, debba essere considerata, in ogni caso, 
anteriore quella dell'utente il quale abbia presentato per 
primo la propria istanza ma l'abbia corredata del progetto 
esecutivo dopo la presentazione della domanda da 
parte di altro richiedente (n. 41). 
CONFISCA. -I) Se l'Ente gestione e liquidazione 
immobiliare sia responsabile dei danni derivati a beni 
ebraici confiscati o a beni di suddetti ex-nemici, ove un 
apposito Istituto sia stato incaricato della gestione dei 
medesimi (n. 15). -II) Se ai proprietari possa essere 
opposto il rapporto di mandato intercorso tra l'Amministrazione 
e gli Istituti gestori di beni ebraici confiscati 
o di beni appartenenti a sudditi ex nemici (n. 15). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. I) 
Se l'impegno verbale di un funzionario, concernente il 
pagamento di un articolo, interess.ante l'Amministrazione, 
pubblicato su di una rivista nonch� l'acquisto di 
un certo numero di copie della rivista stessa, sia idoneo 
ad obbligare in tal senso l'Amministrazione medesima 

(n. 120). -II) Se, essendo stata fatta un'offerta a licitazione 
privata per conto di una societ� in nome collettivo 
con rappresentanza congiunta dei due soci componenti, 
ed essendo stata l'offerta firmata da uno solo dei soci, 
la societ� stessa si intenda o meno vincolata, talch�, 
sopravvenuta l'aggiudicazione e non essendosi la societ� 
prestata alla stipula del contratto definitivo, possa 
incamerarsi la cauzione provvisoria, ai sensi del Capitolato 
speciale (n. 121). -III) Se il Consiglio direttivo 
della Gestione INA Casa possa modificare la graduatoria, 
formata da apposita Commissione, incaricata dell'esame 
e della scelta dei progetti presentati dalle Ditte invitate 
ad un appalto concorso (n. 122). -IV) Se l'accettazione 
del plico, contenente l'offerta, da parte dell'Ente banditore 
dell'appalto, possa rendere inoperante la norma 
tassativa del bando, che prescriva l'invio dell'offerta 
stessa a mezzo posta (n. 122). -V) Se sia dovuto il 
rimborso delle somme versate dalla Impresa a titolo di 
deposito per spese inerenti alla stipulazione del contratto, 
ove, per sopravvenuti motivi di opportunit� tecnica e 
di pubblico interesse, non si faccia pi� luogo alla stipulazione 
medesima, quando l'esecuzione dei lavori sia 
stata gi� assegnata a seguito di appalto concorso (n. 123). 
-VI) Se sia dovuto all'Impresa il rimborso delle spese 
incontrate per la predisposizione del proget.to nonch� 
per la preparazione dei modelli degli apparecchi d'appoggio, 
neces~ari per l'esecuzione dell'opera, ove il contratto 
non sia pi� stipulato dopoch� l'esecuzione dell'opera 
stessa sia stata assegnata a seguito di appalto concorso 

(n. 123). 
DANNI DI GUERRA. -I) Se la concessione dei 
benefici tributari nei contratti di appalto di edifici danneggiati 
da eventi bellici sia subordinata alla contestualit� 
della enunciazione che i prezzi siano stati determinati 
al lordo di tali benefici (n. 42). -II) Se sia conforme 
al disposto dell'art. 6 del D. L. L. n. 322 del 1945 la 
dichiarazione unilaterale da parte del solo appaltante, 
apposta in calce ad un contratto di appalto, al fine di 
conseguire i benefici fiscali previsti dal Decreto stesso 
e dal successivo del 1946, n. 221 (n. 42). -III) Se la 
procedura ex D. L. 9 giugno 1945, n. 305, o quella con' 
forme ex D. L. 17 novembre 1944, n. 366, per la riparazione 
di edifici per ricovero di sinistrati di guerra sia 
�appli~abile al caso di immobili alberghieri, destinati a 

ricovero per sinistrati (n. 43). 

ELETTRODOTTI. -I) Se, nella imposizione della 
servit� di elettrodotto sui terreni attraversati da linee 
elettriche, che l'Amministrazione FF. SS. costruisce 
fuori sede ferrovfaria, debba l'Amministrazione stessa 
stabilire essa, caso per caso, e indicare negli atti di asservimento, 
le distanze da osservarsi lateralmente ai conduttori 
elettrici estremi ovvero possa limitarsi a richiamare 
genericamente l'obbligo di rispettare le norme 
portate dal Regolamento 25 ottobre 1895, n. 632, ~ dal 
decreto 25 novembre 1940 in tema di impianto e di esercizio 
di condutture elettriche (n. 8). -II) Se l'Amministrazione 
FF. SS. possa agire coattivamente in via 
amministrativa per ottenere la dem~lizione delle opere 
che siano state costruite in violazione della servit� 

(n. 8). 
ESECUZIONE FISCALE. -I) Se gli interessi maturati 
sui titoli dati a garanzia dall'esattore, possano considerarsi 
beni extracauzionali (n. 28). -II) Se, nell'ipotesi 
di mancata opposizione dell'interessato al provvedimento 
prefettizio di riparto dei beni dell'Esattore, 
in cui sia fatta specifica menzione delle somme corrispondenti 
agli interessi, possa di tali somme effettuarsi 
il pagamento, senza esigere una dichiarazione di consenso 
dell'interessato stesso (n. 28). -III) Se il provvedimento 
con il quale il Pretore confermi la revoca dell'ordinanza 
di distribuzione della somma ricavata dalla vendita e -ordini 
la rimessione delle parti al Tribtmale, sia una 
vera e propria ordinanza (n. 29). -IV) Se l'Esattore, 
surrogandosi nella procedura esecutiva ad altro creditore, 
debba osservare sempre le norme sulla riscossione delle 
imposte dirette (n. 29). 


-208 


ESECUZIONE FORZATA. -Se la domanda di 
collocazione in una procedura esecutiva, proposta per 
la prima volta in sede di riapertura della distribuzione 
del prezzo ricavato dalla vendita, sia tempestiva (n. 

13). 

~SPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se i decreti 
di espropriazione, emessi in attuazione della riforma fondiaria, 
debbano essere trascritti, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 2644 c. c. (n. 95). -Il) Se l'espropriante, 
il quale abbia costruito sul suolo espropriato, conservi 
la propriet� della costruzione e il ius tollendi nel caso 
di restituzione del suolo stesso (n. 96). -III) Se possano 
tuttora ritenersi in vigore, in relazione all'art, 42 della 
Costituzione, le norme speciali circa la determinazione 
dell'indennit� per espropriazione di immobili, contenute 
nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento 
della citt� di Napoli (n. 97). 

FERROVIE. -I) Se il provvedimento negativo, 
emesso dal Direttore generale delle FF. SS. circa la con� 
servazione in servizio degli agenti fisicamente inidonei, 
debba essere motivato (n. 202). -Il) Se, ove venga 
esercitata, da parte del Direttore generale delle FF. SS. 
la facolt� di ammettere gli agenti fisicamente inidonei 
alla conservazione in servizio, si debba necessariamente 
procedere ad assegnare loro una diversa qualifica (n. 202). 
-III) Se la limitazione di carriera, prevista dall'art. 75 
del Regolamento del Personale abbia 1m valore assoluto 
e permanente, nel senso che gli interessati, i quali abbiano 
ottenuto il cambio di qualifica, non possano mai 
e in nessun modo conseguire, partendo dalla nuova 
disposizione, uno sviluppo di carriera migliore di quello 
che probabilmente avrebbero potuto svolgere nella 
precedente posizione (n. 202). -IV Se, nella imposizione 
della servit� di elettrodotto sui terreni attraversati 
da linee elettriche che l'Amministrazione FF. SS. costruisce 
fuori sede ferroviaria, debba l'Amministrazione 
stessa stabilire essa, caso per caso, ad indicare negli 
atti di asservimento le distanze da osservarsi lateralmente 
ai conduttori elettrici estremi ovvero possa limitarsi 
a richiamare genericamente l'obbligo di rispettare 
le norme portate dal Regolamento 25 ottobre 1895, 

n. 632 e dal decreto 25 novembre 1940 in tema di impianto 
e di esercizio di condutture elettriche (n. 203). -V) Se 
l'Amministrazione FF. SS. possa agire coattivamente 
in via amministrativa per ottenere la demolizione delle 
opere che siano state costruite in violazione della servit� 
(n. 203). -VI) Se le CC. TT. per i trasporti eseguiti 
dalle FF. SS. siano derogabili (n. 204). -VII) Se sia 
ammissibile la deroga convenzionale al regime della 
prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, 
quale � sancita all'art. 66 delle CC. TT. (n. 204). 
-VIII) Se il provvedimento, che il Direttore Generale 
delle FF. SS. adotta in applicazione della facolt� demandategli 
dal 4� comma dell'art. 101 R. P. abbia carattere 
di sanzione disciplinare (n. 205). -IX) Se l'Amministrazione 
ferroviaria sia r�sponsabile del danno subito 
nella persona da un viaggiatore il quale, per essersi il 
treno fermato, per necessit� di servizio, con alcune vetture 
fuori della zona servita da marciapiede, si sia trovato 
nelle condizioni di dover scendere a terra fuori del marciapiedi 
medesimo e sia, in tale occasione caduto (n. 206). 
-X) Se una Societ� concessionaria di ferrovia complementare 
abbia un diritto perfetto ad essere interpellata, 
mediante notifica delle condizioni alle quali l'Amministrazione 
ritenga di dover attribuire una concessione 
di servizi automobilistici che congiungano due punti 
;;erviti dalla ferrovia della societ� stessa. (n. 207). 

GUERRA. -I) Se la prescriz!one del diritto alla 
indennit� per perdita bagaglio, prevista nell'art. 15 del 

R. D. L. 17 maggio 1941, n. 583, decorra dal giorno in 
cui l'interessato abbia presentato domanda di rimborso 
in via amministrativa ovvero da quello in cui il medesimo 
abbia avuto conoscenza del provvedimento con il quale 
l'Amministrazione si sia pronunciata sulla domanda 
stessa (n. 123). -Il) Se nei confronti di tale diritto 
operi la prescrizione biennale prevista dall'art. 2 R. D. L. 
17 gennaio 1939, n. 295 ovvero quella ordinaria di cui 
all'art. 2946 c. c. (n. 123). -III) Se le norme della 
legge 3 giugno 1949, n. 320, siano applicabili nel caso 
di dichiarazioni di morte presunta di persona dispersa 
durante la guerra mondiale (n. 124). 
IMPIEGO PRIVATO. -I) Se la devoluzione delle 
indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di estinzione 
del rapporto di lavoro per morte del prestatore 
d'opera a favore di determinate categorie di aventi 
diritto (art. 2123 c. c.) avvenga iure hereditatis o iure 
proprio (n. 32). -Il) Se dette indennit� possano essere 
attribuite allo Stato in mancanza di altri aventi diritto 
e successibili legittimi (n. 32). -III) Se la devoluzione 
delle indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di 
estinzione del rapporto di lavoro per morte del prestatore 
d'opera, a favore di determinate categorie di aventi 
diritto, possa essere derogata in virt� di disposizione 
testamentaria (n. 32). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se il rilascio di quietanza 
ampiamente liberatoria e il decorso del termine 
di tre mesi, di cui all'art. 2113 c. c. precluda ogni azione 
dei dipendenti per il pagamento del periodo di ferie 
non godute (n. 357). -II) Se gli inE'egnanti civili, assunti, 
di anno in anno, in via provvisoria, presE'o il 
collegio professionale marittimo � Caracciolo � abbiano 
diritto alla riconferma in virt� delle norme del Regolamento 
generale sull'istruzione elementare del 31 gennaio 
1926 e R. D. 5 febbraio 1928 n. 1927 (n. 358). -III) Se 
i suddetti insegnanti, ove non siano riconfermati, abbiano 
diritto al trattamento di cui all'art. 2097 c. c. 

(n. 358). -IV) Se l'indennit� dovuta dal Fondo di Pre� 
videnza per il personale delle-Dogane ai superstiti dell'iscritto, 
deceduto prima di abbandonare il servizio, 
ai termini del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 
1951, n. 224, costituisca un credito che deriva ai 
famigliari stessi in virt� di un diritto originario o a 
titolo di successione ereditaria (n. 359). -VI) Se il 
diritto ad ottenere la liquidazione dell'assegno vitalizio, 
ai sensi del 'f. U. 26 febbraio 1928, n. 619, sia soggetto 
alla prescrizione ordinaria (n. 360). 
IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se l'acquisto da 
parte di Comuni di ville, parchi e giardini di interesse 
storico sia soggetto alla sola imposta fissa di registro 
di che alla legge 15 luglio 1950, n. 592 (n. 98). -II) Se 
i Comuni nel caso che per effettuare i suddetti.-acquisti 
abbiano stipulato un mutuo debbano pagare la tassa 
d'obbligo sul mutuo stesso, quando questo risulti dal 
contesto dell'atto di compravendita (n. 98). -III) Se 
sia legittimo il sequestro, da parte della Polizia Tributaria, 
di alcune scritture private, non registrate, conte



-209 


nenti vendite e promesse di vendite di immobili urbani, 
effettuato in occasione di verifica per assicurare la tutela 
delle vigenti leggi in materia di imposte indirette (n. 99). 
-IV) Se le agevolazioni tributarie concesse per i contratti 
della Pubblica Amministrazione siano stabilite 
a favore dell'Amm.ne committente o dell'assuntore 

(n. 100). -V) Se, in mancanza di espressa contraria 
disposizione legislativa, la omessa richiesta, preventiva 
o cont�stuale, di agevolazione tributaria, o la omessa 
documentazione dei requisiti voluti dalla legge, determinino 
la decadenza dal beneficio tributario (n. 101). 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. -Se le 
maggiori spese sostenute dalle Aziende per la costruzione 
diretta di case per i propri dipendenti, autorizzata 
dalla Gestione INA-Casa, possano essere ammesse in 
detrazione dal reddito proprio delle agevolazioni stesse, 
ai fini della R. M. (n. 8). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia legittimo il sequestro, 
da parte della Polizia Tributaria, di alcune scritture 
pl'ivate, non registrate, contenenti vendite e promesse 
di vendite di immobili urbani, effettuato in occasione 
di verifica per assicurare la tutela delle vigenti leggi 
in materia di imposte indirette (n. 238). -II) Se, in 
mancanza di espressa contraria disposizione legislativa, 
la omessa richiesta, preventiva o contestuale, di agevolazione 
tributaria, o la omessa documentazione dei requisiti 
voluti dalla legge, determinino la decadenza del beneficio 
tributario (n. 239). -III) Se la concessione dei 
benefici tributari nei contratti di appalto di edifici danneggiati 
da eventi bellici sia subordinata alla contestualit� 
della enunciazione che i prezzi siano stati determinati al 
lordo di tali benefici (n. 240). -IV) Se sia conforme al 
disposto dell'art. 6 del D. L. L. n. 322 del 1945, la dichiarazione 
unilaterale da parte del solo appaltante, apposta 
in calce ad un contratto di appalto, al fine di conseguire 
i benefici fiscali previsti dal Decreto stesso o dal successivo 
del 1946, n. 221 (n. 240). -V) .Se lo Stato sia 
soggetto al pagamento della tassa comunale per la raccolta 
ed il trasporto dei rifiuti solidi interni delle caserme 

(n. 241). -VI) Se la proposizione di domanda di revocazione 
della decisione della Commissione Centrale delle 
Imposte sospenda il termine per la proposizione del ricorso 
per cassazione avvel'so la decisione stessa (n. 242). 
-VII) Se la proposizione di domanda di revocazione 
della decisione della Commissione Centrale delle Imposte 
sospenda il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria 
avverso la decisione stessa (n. 242). -VIII) Se 
possa riconoscersi l'esonero del solve et repete, solo perch� 
il contribuente ricorra all'autorit� giudiziaria, adducendo 
l'evidenza dell'errore o l'insufficienza o mancanza di 
calcolo (n. 243). 
ISRAELITI. -I) Se l'Ente G�stione e liquidazione 
immobiliare sia responsabile dei danni derivati a beni 
ebraici confiscati, ove un apposito Istituto sia stato 
incaricato della gestione dei medesimi (n. 1). -II) Se 
ai proprietari possa essere opposto il rapporto di mandato 
intercorso tra l'Amministrazione e gli Istituti 
gestori di beni ebraici confiscati (n. 1). 

ISTRUZIONE SUPERIORE. -Se il potere di 
annullamento di ufficio dell'atto amministrativo di conferimento, 
da parte di un Istituto Universitario, di un 
diploma di specializzazione, competa, in via sussidiaria, 
al Ministero della Pubblica Istruzione (n. 3). 

MILITARI. -I) Se per l'Amministrazione della 
Difesa sia obbligatorio promuovere giudizi di rivalsa 
contro ex militari per somme corrisposte a terzi per 
danni cagionati dagli stessi, a seguito di sentenze di 
condanna o di transazioni, anche nel caso che per lo 
stato di nullatenenza dell'ex militare risuiti impossibile 
qualsiasi recupero (n. 2). -II) Se, per ottenere, da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, l'annullamento dei 
crediti verso ex militari per somme veraate per danni 
cagionati dai medesimi, a seguito di sentenze di condanna 

o di transazioni, sia prescritto tm sistema di prove legali 
dell'insolvenza (n. 2). 
MINIERE. -I) Se anche la Gilmta Regionale Sarda 

o il suo Presidente possano svolgere le funzioni amministrative 
in materia di diritti demaniali o patrimoniali 
sulle miniere, demandate all'Assessor3 competente ai 
sensi del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, e della legge 
regionale 5 febbraio 1952 (n. 10). -II) Se la potest� di 
autorizzare i finanziamenti di cui agli art.li 1 e 3 del 
D. L. L. 1 novembre 1944, n. 367, relativamente alle 
miniere comprese nella Regione Sarda, spetti alla Regione 
stessa (n. 10). 
NOTIFICA. -Se il telegramma sia idoneo come 
mezzo di notifica dell'esercizio del diritto di prelazione 
di immobile di interesse storico (n. 8). 

PENSIONI. -Se l'indennit�, dovuta dal Fondo di 
Previdenza per il personale delle Dogane ai superstiti 
dell'iscritto, deceduto prima di abbandonare il servizio, 
ai termini del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 
1951, n. 224, costituisca 1m credito che deriva ai 
famigliari stessi in virt� di un diritto originario o a titolo 
di successione ereditaria (n. 60). 

POSTE E TELEGRAFI. -I) Se l'insequestrabilit� 
e l'impignorabilit� dei libretti postali sia sancita nell'esclusivo 
interesse dell'Amministrazione (n. 40). -II) Se l'Amministrazione 
postale, in i:elazione alle somme, presso 
di essa depositate e per cui � controversia, sia tenuta 
ad eseguire le decisioni giudiziarie circa i detti depoi:;iti, 
ove le decisioni stei:;se non siano definitive (n. 41). 

PRESCRIZIONE. -Se il diritto ad ottenere la 
liquidazione dell'assegno vitalizio, ai sensi del T. U. 
26 febbraio 1928, n. 619, sia soggetto alla prescrizione 
ordinaria (n. 21). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I) Se possano 
essere iscritte alla Cassa Pensioni del Comune di Roma, 
le assistenti sanitarie, assunte dal 1� luglio 1905 al 31 dicembre 
1920, fuori ruolo, ma per esigenze normali e 
permanenti (n. 4). -II) Se il diritto ad ottenere la 
liquidazione dell'assegno vitalizio, ai sensi del T. U. 
26 febbraio 1928, n. 619, sia soggetto alla prescrizione 
ordinaria (n. 5). -III) Se l'indennit�, dovuta dal Fondo 
di Previdenza per il personale delle Dogane ai superstiti 
dell'iscritto, deceduto prima di abbandonare il servizio, 
ai termini del Regolamento approvato con R. D. 25 gennaio 
1951, n. 224, costituisca un credito che deriv:a ai 
familiari stessi in virt� di un diritto originario o a titolo -di 
successione ereditaria (n. 6). 

PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Stila facolt� attribuita 
al Giudice di ordinare l'ispezione di cose indispensabili 
per conoscere i fatti della causa (art. 118 c. p. �.) 


-210 


come pure di ordinarne l'esibizione (art. 210 c. p. c.) 
espressamente prevista nei confronti delle parti e genericamente 
del terzo, possa ritenersi ammessa nei confronti 
della Pubblica Amministrazione (n. 20). -II) Se l'Amministrazione 
possa rifiutare l'ispezione di atti presso 
un Ufficio del Registro, disposta dal giudice, ove l'ispezione 
stessa importi. violazione del segreto di ufficio 
rispetto ad affari dei privati (n. 20). 

PROFITTI DI REGIME. -I) Se sia possibile, in 
linea di massima, esperire l'azione di revoca, prevista 
dall'art. 45 del D. L. L. 26 marzo i946, n. i34, essendo 
mancata la pubblicazione degli elenchi delle persone 
sottoposte o da sottoporre al procedimento di avocazione 

(n. 67). -II) Se possano cumularsi i mezzi di tutela 
speciali della P. A. con i mezzi ordinari (n. 67). 
REGIONI. -I) Se anche la Giunta Regionale Sarda 

o il suo Presidente possano svolgere le funzioni amministrative 
in materia di diritti demaniali e patrimoniali 
sulle miniere, demandate all'Assessore competente ai 
sensi del D. P. R. i9 maggio i949, n. 250, e della legge 
regionale 5 febbraio i952 (n. 45). -II) Se la potest� di 
autorizzare i finanziamenti di cui agli articoli i e 3 del 
D. L. L. io novembre i944, n. 367, relativamente alle 
miniere comprese nella Regione Sarda, spetti alla Regione 
stessa (n. 45). -III) Se, salve le eccezioni di cui all'articolo 
i4 (2� comma) dello Statuto, vi siano beni immobili 
demaniali o patrimoniali dello Stato, che non siano passati 
alla Regione Sarda (n. 45). -IV) Se la legge regionale 
siciliana io febbraio 195i, concernente l'istituzione 
del Comitato Regionale per l'Albo degli Esportatori, 
dia adito a censura per motivi di illegittimit� cost~tuzionale 
(n. 46). 
REQUISIZIONI. -I) Se gli indennizzi per danni 
a cose requisite debbano essere liquidati con riferimento 
ai valori correnti al tempo della derequisizione e riconsegna 
della cosa, mobile o immobile (n. 104). -II) Se 
detti indennizzi costituiscano debiti di valuta o di valore 

(n. 104). -III) Se l'Amministrazione possa ritenersi 
in mora per il ritardo dovuto alla normale procedura 
di liquidazione, imposta dalla legge (n. 104). -IV) Se, 
agli effetti della determinazione dell'indennit�, l'abbandono 
dell'immobile derequisito possa equipararsi alla 
formale riconsegna (n. .104). 
RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se per l'Amministrazione 
della Difesa sia obbligatorio promuovere 
giudizi di rivalsa contro ex militari per somme corrisposte 
a terzi per danni cagionati dagli stessi, a seguito 
di sentenza di condanna o di transazione, anche nel caso 
che per lo stato di nullatenenza dell'ex militare risulti 
impossibile qualsiasi recupero (n. 145). -II) Se l'Amministrazione 
ferroviaria sia responsabile del danno 
subito nella person� da un viaggiatore il quale, per essersi 
fermato il treno, per necessit� di servizio, con alcune 
vetture fuori della zona servita dal marciapiede, si sia 

trovato nella condizione di dover scendere a terra fuori 
del marciapiede medesimo e sia, in tale occasione, caduto 

(n. 146). 
SOCIETA'. I) Se, essendo stata fatta un'offerta a 
licitazione privata per .conto di una societ� in nome 
collettivo con rappresentanza congiunta dei due soci 

.camponenti, ed essendo stata l'offerta firmata da uno 
solo dei soci, la Societ� stessa si intenda o meno vincolata, 
talch�, sopravvenuta l'aggiudicazione e non essendosi 
la societ� prestata alla stipula del contratto definitivo, 
possa incamerarsi la cauzione provvisoria, ai 
sensi del Capitolato speciale (n. 54). -II) Se sia possibile 
dare ingresso nella societ� Terme di Chianciano, di cui 
tmico azionista � lo Stato, ad tm nuovo ente sovvenzionatore 
e apportare ampliamenti allo scopo sociale, senza 
che intervenga un apposito provvedimento legislativo, 
che modifichi al riguardo la legge preesisi;ente (n. 55). 

STATO CIVILE. -Se le norme della legge 3 giugno 
i949, n. 320, siano applicabili nel caso di dichiarazioni 
di morte presunta di persona dispersa durante la prima 
guerra mondiale (n. 4). 

SUCCESSIONI. -I) Se la devoluzione delle indennit� 
di anzianit� e di preavviso, in caso di estinzione del 
rapporto di lavoro per morte del prestatore d'opera, a 
favore di determinate categorie di aventi diritto (articolo 
2123 c. c.) avvenga iure hereditatis o iure proprio 

(n. 40). -II) Se dette indennit� possano essere attribuite 
allo Stato in mancanza di altri aventi diritto e 
successibili legittimi (n. 4;0). -III) Se la devoluzione 
delle indennit� di anzianit� e di preavviso, in caso di 
estinzione del rapporto di lavoro per morte del prestatore 
d'opera, a favore di determinate categorie di aventi 
diritto, possa essere derogata in virt� di disposizione 
testamentaria (n. 40). 
TERREMOTO. -I) Se sia comentita. la concessione 
di tm sussidio per danni da terremoto a favore di chi 
abbia alienato l'immobile per la cui ricostruzione � 
concesso il sussidio stesso (n. 10). -II) Se la suddetta 
concessione sia consentita a favore di chi abbia alienato 
l'immobile dopo che sia scaduto il termine per la presentazione 
della eventuale domanda di sovvenzione da 
parte dell'acquirente, mentre la domanda era stata gi� 
presentata dall'originario proprietario (n. 10). 

TRASCRIZIONE. -Se i decreti di espropriazione, 
emessi in attuazione della riforma fondiaria, debbano 
essere prascritti, ai sensi e per gli effetti di cui allo articolo 
2644 c. c. (n. 4). 

TRASPORTO. -I) Se le CC. TT. per i trasporti 
eseguiti dalle FF. SS. siano derogabili (n. 30). -Il) 
Se sia ammissibile la deroga convenzionale al regime 
della prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di 
trasporto, quale � sancita all'art. 66 delle CC. TT. (n. 30). 

(2103900) Roma, 1954 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.